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Legge 28 febbraio 2001, n. 27

"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 393, recante proroga della partecipazione militare italiana a missioni internazionali di pace, nonché dei programmi delle Forze di polizia italiane in Albania"

(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 1 marzo 2001)


Legge di conversione

Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione


Legge di conversione

Art. 1.

1. Il decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 393, recante proroga della partecipazione militare italiana a missioni internazionali di pace, nonchè dei programmi delle Forze di polizia italiane in Albania, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 393

All'articolo 1:

al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fino alla stessa data è prorogata la partecipazione del personale della Polizia di Stato alle operazioni in Macedonia ed in Kosovo di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 7 gennaio 2000, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 2000, n. 44, ivi impegnato dal 1º luglio 2000»;

al comma 3, lettera c), sono aggiunte, in fine, le parole: «e al personale di cui al secondo periodo del comma 1».

All'articolo 2:

al comma 1, le parole: «fino al 28 febbraio 2001 è autorizzata la spesa di lire 5.800 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 30 giugno 2001 è autorizzata la spesa di lire 20.394 milioni»;

al comma 2, ultimo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: «in materia di presentazione al Parlamento di una relazione del Governo sugli interventi in Albania».

Dopo l'articolo 2, è inserito il seguente:

«Art. 2-bis. - (Prosecuzione delle attività di assistenza alle Forze armate albanesi) - 1. Per lo sviluppo ed il completamento dei programmi a sostegno delle Forze armate albanesi di cui all'articolo 1 del decreto-legge 13 gennaio 1998, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1998, n. 42, è autorizzata la spesa di lire 10.000 milioni, per la fornitura di mezzi, materiali e servizi, nonchè per la realizzazione di interventi infrastrutturali e l'acquisizione di apparati informatici e di telecomunicazione.

2. Per le finalità di cui al comma 1 si applicano, entro i limiti massimi di spesa ivi previsti, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 4, del presente decreto.
3. Nell'ambito del programma di riorganizzazione delle forze navali albanesi, per la costituzione della guardia costiera, è autorizzata la cessione di beni e servizi da parte del Ministero dei trasporti e della navigazione, Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 1997, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 1997, n. 174.
4. Al personale facente parte delle Forze armate albanesi, qualora impegnato in territorio nazionale o in Paesi terzi in attività addestrative ovvero in esercitazioni congiunte con le Forze armate italiane, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 102, della legge 23 dicembre 1996, n. 662».

Dopo l'articolo 4, sono inseriti i seguenti:

«Art. 4-bis. - (Monitoraggio sanitario). - 1. È disposta la realizzazione di una campagna di monitoraggio sulle condizioni sanitarie dei cittadini italiani che a qualunque titolo hanno operato od operano nei territori della Bosnia-Herzegovina e del Kosovo, in relazione a missioni internazionali di pace e di assistenza umanitaria, nonchè di tutto il personale della pubblica amministrazione, incluso quello a contratto, che ha prestato o presta servizio, nei predetti territori, presso le rappresentanze diplomatiche o uffici ad esse collegati, e dei familiari che con loro convivono o hanno convissuto. I relativi accertamenti sanitari sono svolti a titolo gratuito presso qualsiasi struttura sanitaria militare o civile.

2. Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti le modalità, le condizioni e i criteri per l'attuazione del presente articolo e per gli eventuali controlli sulle sostanze alimentari importate dai territori indicati al comma 1.
3. Il Governo trasmette quadrimestralmente al Parlamento una relazione del Ministro della difesa e del Ministro della sanità sullo stato di salute del personale militare e civile italiano impiegato nei territori della ex Jugoslavia.
Art. 4-ter. - (Disposizioni per il personale militare e della Polizia di Stato che abbia contratto infermità in servizio). - 1. Il personale militare in ferma volontaria che abbia prestato servizio in missioni internazionali di pace e contragga infermità idonee a divenire, anche in un momento successivo, causa di inabilità può, a domanda, essere trattenuto alle armi con ulteriori rafferme annuali, da trascorrere interamente in licenza straordinaria di convalescenza o in ricovero in luogo di cura, anche per periodi superiori a quelli previsti dal decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 505, fino alla definizione della pratica medico-legale riguardante il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio.
2. Il personale trattenuto alle armi, di cui al comma 1, è computato nei contingenti di personale in ferma volontaria stabiliti dalle leggi sostanziali e di bilancio.
3. Al personale militare e della Polizia di Stato in servizio permanente, che presti o abbia prestato servizio in missioni internazionali di pace e che abbia contratto le infermità nei termini e nei modi di cui al comma 1, non è computato nel periodo massimo di aspettativa il periodo di ricovero in luogo di cura o di assenza dal servizio fino a completa guarigione delle stesse infermità, a meno che queste comportino inidoneità permanente al servizio.
4. Nei confronti del personale di cui ai commi 1 e 3, deceduto o divenuto permanentemente inabile al servizio militare incondizionato ovvero giudicato assolutamente inidoneo ai servizi di istituto per lesioni traumatiche o per le infermità di cui al comma 1, riconosciute dipendenti da causa di servizio, sono estesi al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai fratelli germani conviventi ed a carico, qualora unici superstiti, i benefici di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, come modificato dall'articolo 2 della legge 17 agosto 1999, n. 288».

L'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Art. 5. - (Copertura finanziaria). - 1. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 1, 2, 3 e 4, valutato complessivamente in lire 618.128 milioni per l'anno 2001, si provvede:
a) quanto a lire 150.250 milioni mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa alla quota destinata allo Stato dell'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), iscritta nell'unità previsionale di base 7.1.2.14 "8 per mille IRPEF Stato" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, ai sensi dell'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

b) quanto a lire 94.639 milioni mediante riduzione degli importi stabiliti per l'anno 2001 dalla tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2000, n. 388, relativamente alle leggi elencate nella tabella allegata al presente decreto;
c) quanto a lire 373.239 milioni mediante l'utilizzo del fondo di riserva per le spese impreviste, ai sensi dell'articolo 1, comma 63, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 4-bis, valutato in lire 25.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2001, si provvede, per gli anni 2001, 2002 e 2003, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno per lire 7.000 milioni nell'anno 2001 e per lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni 2002 e 2003, nonchè l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione per lire 18.000 milioni nell'anno 2001 e per lire 20.000 milioni per ciascuno degli anni 2002 e 2003.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

È aggiunta, in fine, la seguente tabella:

«Tabella

(articolo 5, comma 1, lettera b)

ELENCO DELLE RIDUZIONI DA APPORTARE PER L'ANNO 2001 ALLA TABELLA C ALLEGATA ALLA LEGGE 23 DICEMBRE 2000, N. 388

Milioni
di lire
-

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:
Decreto legislativo n. 165 del 1999 e decreto legislativo n. 188 del 2000: Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) (3.1.2.11 - Agenzia per le erogazioni in agricoltura - cap. 1940/p)


20.000

Ministero degli affari esteri:
Legge n. 7 del 1981: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo e decreto-legge n. 155 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 243 del 1993 (9.1.1.0 - Funzionamento - capp. 2150, 2152, 2153, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170; 9.1.2.2 - Paesi in via di sviluppo - capp. 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2195)


20.000

Ministero della pubblica istruzione:
Legge n. 440 del 1997 e legge n. 144 del 1999 (articolo 68, comma 4, lettera b): Fondo per l'ampliamento dell'offerta formativa (2.1.3.1 - Fondo per il funzionamento della scuola - cap. 1810)


20.000

Ministero dei lavori pubblici:
Decreto legislativo n. 143 del 1994: Istituzione dell'Ente nazionale per le strade:
Art. 3: Funzionamento (5.2.1.3 - Ente nazionale per le strade - cap. 8061/p)


20.000

Ministero della sanità:
Decreto legislativo n. 267 del 1993: Riordinamento dell'Istituto superiore di sanità (7.1.2.2 - Istituto superiore di sanità - cap. 2990/p)


4.639

Milioni
di lire
-

Ministero dell'ambiente:
Decreto-legge n. 496 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1994: Disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzionali dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (articolo 1-bis, comma 5, e articolo 6, comma 1) (2.1.2.2 - Agenzia nazionale per la protezione ambientale - cap. 1550; 2.2.1.3 - Agenzia nazionale per la protezione ambientale - cap. 7240)


10.000».


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Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione

(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 1 marzo 2001)

(*) Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi

                               Art. 1.

Proroga  della  partecipazione  italiana a missioni internazionali di

                                pace

  1.  Il termine previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge

19  giugno  2000,  n. 163, convertito, con modificazioni, dalla legge

10 agosto  2000,  n  228,  relativo  alla partecipazione di personale

militare  e  civile  alle  operazioni  in  Macedonia, in Albania, nei

territori  della  ex  Jugoslavia, in Kosovo ed a Hebron, e' prorogato

fino  al  30 giugno  2001.  Fino  alla  stessa data e' prorogata la

partecipazione  del  personale della Polizia di Stato alle operazioni

in  Macedonia  ed  in  Kosovo  di  cui  all'articolo 2,  comma 2, del

decreto-legge  7 gennaio 2000, n. 1, con modificazioni, dalla legge 7

marzo 2000, n. 44, ivi impegnato dal 1o luglio 2000.

  2.  Limitatamente  ai  giorni  di  permanenza nel territorio ovvero

nelle  acque  territoriali  dei  Paesi  teatro  delle  operazioni, al

personale  di cui al comma 1, e' corrisposta l'indennita' di missione

prevista  dal  regio  decreto 3 giugno 1926, n. 941, nella misura del

90%  per  tutta  la  durata  del periodo. L'indennita' di missione e'

corrisposta dal 1o gennaio 2001 al 30 giugno 2001 in lire, sulla base

dei cambi registrati nel periodo 1o giugno - 30 novembre 2000.

  3. Salvo quanto previsto dal comma 2, si applicano:

    a) l'articolo  1,  comma  3, del decreto-legge 21 aprile 1999, n.

110,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 18 giugno 1999, n.

186, al personale militare che partecipa alle operazioni in Macedonia

ed in Albania;

    b) gli  articoli  3-bis,  commi  3  e  4,  3-quater, commi 2 e 3,

3-quinquies,   comma   2,   3-sexies,   comma   2,  e  3-septies  del

decreto-legge  28 gennaio 1999, n. 12, convertito, con modificazioni,

dalla legge 29 marzo 1999, n. 77, al personale militare che partecipa

alle  missioni  internazionali  nei territori della ex Jugoslavia, in

Albania ed a Hebron;

    c) l'articolo  2,  commi  2  e 2-bis, del decreto-legge 17 giugno

1999,  n.  180,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 2 agosto

1999,  n. 269, al personale militare che partecipa alle operazioni in

Kosovo ed in Macedonia e al personale di cui al secondo periodo del

comma 1;

    d) l'articolo   3  del  decreto-legge  19 giugno  2000,  n.  163,

convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2000, n. 228.

  4.  Per  le  finalita' e nei limiti temporali di cui al comma 1, il

Ministero  della  difesa  e'  autorizzato,  in  caso di necessita' ed

urgenza,  anche  in  deroga alle vigenti disposizioni di contabilita'

generale dello Stato, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in

economia,  entro  un  limite  complessivo  di  lire 39.250 milioni, a

valere  sullo  stanziamento  di  cui all'articolo 5 in relazione alle

esigenze  di  completamento  delle opere aggiuntive e di acquisizione

dei  relativi  apparati  di  comunicazione,  presso  gli aeroporti di

Dakovica  e  di  Pristina,  per  le  attivita'  aeree  del settore di

competenza  italiano, di realizzazione di interventi infrastrutturali

fissi  e  mobili  e  di  apparati informatici e di telecomunicazione,

nonche'  per  gli  interventi diretti al miglioramento della qualita'

della  vita  a  favore  dei  contingenti italiani impiegati nell'area

balcanica.

                               Art. 2.

Prosecuzione  dei  programmi  "delle  Forze  di  polizia  italiane in

                               Albania

  1.  Per  lo  sviluppo  ed il completamento dei programmi italiani a

sostegno  delle  Forze di polizia albanesi di cui dall'articolo 1 del

decreto-legge  28 agosto 2000, n. 239, convertito, con modificazioni,

dalla  legge  27 ottobre  2000,  n.  305, fino al 30 giugno 2001 e'

autorizzata la spesa di lire 20.394 milioni.

  2.  Per  le finalita' di cui al comma 1 continuano ad applicarsi le

disposizioni  degli articoli 3 e 4 della legge 3 agosto 1998, n. 300,

ed  il  coordinamento  dei  relativi  interventi  e'  assicurato  dal

Ministero  dell'interno.  Il  trattamento economico aggiuntivo di cui

all'articolo  4  della legge 3 agosto 1998, n. 300, e' corrisposto in

lire,  dal  1o gennaio 2001 al 28 febbraio 2001, sulla base dei cambi

registrati nel periodo 1o giugno 2000 - 30 novembre 2000. Resta fermo

quanto   previsto   dal   comma  2-bis  dell'articolo  1  del  citato

decreto-legge 28 agosto 2000, n. 239 in materia di presentazione al

Parlamento   di   una  relazione  del  Governo  sugli  interventi  in

Albania.

                             Art. 2-bis

Prosecuzione delle attivita' di assistenza alle Forze armate albanesi

  1.  Per  lo sviluppo ed il completamento dei programmi a sostegno

delle  Forze  armate albanesi di cui all'articolo 1 del decreto-legge

13 gennaio  1998,  n.  1,  convertito, con modificazioni, dalla legge

13 marzo 1998, n. 42, e' autorizzata la spesa di lire 10.000 milioni,

per  la  fornitura  di  mezzi,  materiali  e  servizi, nonche' per la

realizzazione  di  interventi  infrastrutturali  e  l'acquisizione di

apparati informatici e di telecomunicazione.

  2.  Per le finalita' di cui al comma 1 si applicano, entro i limiti

massimi di spesa ivi previsti, le disposizioni di cui all'articolo 1,

comma 4, del presente decreto.

  3. Nell'ambito del programma di riorganizzazione delle Forze navali

albanesi,  per la costituzione della guardia costiera, e' autorizzata

la  cessione di beni e servizi da parte del Ministero dei trasporti e

della  navigazione,  Comando  generale del Corpo delle capitanerie di

porto,  secondo  le  disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, del

decreto-legge  24 aprile 1997, n. 108, convertito, con modificazioni,

dalla legge 20 giugno 1997, n. 174.

  4.  Al personale facente parte delle Forze armate albanesi, qualora

impegnato  in  territorio  nazionale  o  in  Paesi terzi in attivita'

addestrative  ovvero  in  esercitazioni congiunte con le Forze armate

italiane,  si  applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma

102, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

                               Art. 3.

     Contributo alle attivita' operative dell'Ucraina in Kosovo

  1.   Nell'ambito   della   partecipazione  italiana  alla  missione

internazionale  di  pace  in  Kosovo, e' autorizzato un contributo al

finanziamento  dei  voli  degli  elicotteri  dell'Ucraina operanti in

Kosovo, entro il limite di lire 640 milioni.

                               Art. 4.

   Partecipazione italiana alla missione ONU in Etiopia ed Eritrea

  1.  Per  le  finalita'  previste dalla risoluzione del Consiglio di

Sicurezza  dell'ONU  n. 1320 del 15 settembre 2000, e' autorizzata, a

decorrere   dal  1o  gennaio  2001  e  fino  al  30 giugno  2001,  la

partecipazione  di personale militare alla missione internazionale di

pace in Etiopia ed Eritrea.

  2.  Al  personale  di  cui  al comma 1 si applicano le disposizioni

previste  dall'articolo  1, commi 2 e 3, lettere c) e d), fatto salvo

quanto  disposto  dall'articolo 6 del regio decreto 3 giugno 1926, n.

941,  in materia di riduzione delle indennita' nel caso di contributi

e sovvenzioni da parte di organismi internazionali.

  3.   Sono  convalidate  le  attivita'  preliminari  e  preparatorie

relative  alla  missione  di  cui al comma 1 svolte fino alla data di

entrata in vigore del presente decreto.

                             Art. 4-bis.

                       Monitoraggio sanitario

  1.  E'  disposta la realizzazione di una campagna di monitoraggio

sulle  condizioni  sanitarie  dei  cittadini italiani che a qualunque

titolo    hanno    operato    od    operano   nei   territori   della

Bosnia-Herzegovina   e   del   Kosovo,   in   relazione   a  missioni

internazionali  di  pace e di assistenza umanitaria, nonche' di tutto

il   personale  della  pubblica  amministrazione,  incluso  quello  a

contratto, che ha prestato o presta servizio, nei predetti territori,

presso  le  rappresentanze diplomatiche o uffici ad esse collegati, e

dei  familiari  che con loro convivono o hanno convissuto. I relativi

accertamenti  sanitari sono svolti a titolo gratuito presso qualsiasi

struttura sanitaria militare o civile.

  2.  Con  decreto  del  Ministro  della  sanita', di concerto con il

Ministro  della  difesa  e  con  il Ministro dell'interno, sentita la

Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le regioni e le

province   autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  sono  stabiliti  le

modalita',  le  condizioni  e i criteri per l'attuazione del presente

articolo  e  per  gli  eventuali  controlli sulle sostanze alimentari

importate dai territori indicati al comma 1.

  3.  Il  Governo  trasmette  quadrimestralmente  al  Parlamento  una

relazione  del  Ministro  della  difesa  e del Ministro della sanita'

sullo  stato  di  salute  del  personale  militare  e civile italiano

impiegato nei territori della ex Jugoslavia.

                             Art. 4-ter.

Disposizioni  per  il personale militare e della Polizia di Stato che

               abbia contratto infermita' in servizio

  1.  Il  personale militare in ferma volontaria che abbia prestato

servizio  in  missioni  internazionali di pace e contragga infermita'

idonee   a  divenire,  anche  in  un  momento  successivo,  causa  di

inabilita' puo', a domanda, essere trattenuto alle armi con ulteriori

rafferme annuali, da trascorrere interamente in licenza straordinaria

di  convalescenza  o  in ricovero in luogo di cura, anche per periodi

superiori a quelli previsti dal decreto legislativo 30 dicembre 1997,

n. 505, fino alla definizione della pratica medico-legale riguardante

il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio.

  2.  Il  personale  trattenuto  alle  armi,  di  cui  al comma 1, e'

computato  nei contingenti di personale in ferma volontaria stabiliti

dalle leggi sostanziali e di bilancio.

  3.  Al  personale  militare  e  della  Polizia di Stato in servizio

permanente,   che  presti  o  abbia  prestato  servizio  in  missioni

internazionali  di  pace  e  che  abbia  contratto  le infermita' nei

termini  e  nei  modi di cui al comma 1, non e' computato nel periodo

massimo  di  aspettativa il periodo di ricovero in luogo di cura o di

assenza   dal  servizio  fino  a  completa  guarigione  delle  stesse

infermita',  a  meno  che queste comportino inidoneita' permanente al

servizio.

  4.  Nei  confronti  del personale di cui al commi 1 e 3, deceduto o

divenuto  permanentemente inabile al servizio militare incondizionato

ovvero  giudicato  assolutamente  inidoneo ai servizi di istituto per

lesioni   traumatiche  o  per  le  infermita'  di  cui  al  comma  1,

riconosciute dipendentida causa di servizio, sono estesi al coniuge e

ai  figli  superstiti,  ovvero  ai  fratelli  germani conviventi ed a

carico,  qualora  unici superstiti, i benefici di cui all'articolo 1,

comma  2,  della  legge  23 novembre  1998,  n.  407, come modificato

dall'articolo 2 della legge 17 agosto 1999, n. 288.

                               Art. 5.

                        Copertura finanziaria

  1.  All'onere  derivante dall'attuazione degli articoli 1, 2, 3 e

4, valutato complessivamente in lire 618.128 milioni per l'anno 2001,

si provvede:

    a) quanto    a    lire   150.250   milioni   mediante   riduzione

dell'autorizzazione di spesa relativa alla quota destinata allo Stato

dell'8  per  mille  dell'imposta  sul  reddito  delle persone fisiche

(IRPEF),  iscritta  nell'unita'  previsionale di base 7.1.2.14 "8 per

mille IRPEF Stato dello stato di previsione del Ministero del tesoro,

del  bilancio  e  della  programmazione economica per l'anno 2001, ai

sensi dell'articolo 48 della legge 20 maggio l985, n. 222;

    b) quanto  a lire 94.639 milioni mediante riduzione degli importi

stabiliti  per  l'anno  2001  dalla  tabella  C  allegata  alla legge

23 dicembre  2000,  n.  388,  relativamente alle leggi elencate nella

tabella allegata al presente decreto;

    c) quanto a lire 373.239 milioni mediante l'utilizzo del fondo di

riserva  per le spese impreviste, ai sensi dell'articolo 1, comma 63,

della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

  2. All'onere    derivante    dall'attuazione   dell'articolo 4-bis,

valutato  in lire 25.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2001, si

provvede,  per  gli  anni  2001, 2002 e 2003, mediante corrispondente

riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale

2001-2003,  nell'ambito  dell'unita'  previsionale  di  base di parte

corrente  "Fondo speciale dello stato di previsione del Ministero del

tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione economica per l'anno

2001,  allo  scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo

al  Ministero  dell'inter-no  per lire 7.000 milioni nell'anno 2001 e

per  lire  5.000 milioni per ciascuno degli anni 2002 e 2003, nonche'

l'accantonamento   relativo   al  Ministero  dei  trasporti  e  della

navigazione  per lire 18.000 milioni nell'anno 2001 e per lire 20.000

milioni per ciascuno degli anni 2002 e 2003.

  3.  Il  Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione

economica  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  le

occorrenti variazioni di bilancio.

                               Art. 6.

                          Entrata in vigore

  1.  Il  presente  decreto  entra  in  vigore il giorno successivo a

quello   della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della

Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione

in legge.

                                                             "Tabella

                                         (art. 5, comma 1, lettera b)

Elenco  delle  riduzioni  da apportare per l'anno 2001 alla tabella C

            allegata alla legge 23 dicembre 2000, n. 388



                                                      Milioni di lire

                                                              -

Ministero del tesoro, del bilancio e della

programmazione economica:

Decreto legislativo n. 165 del 1999 e decreto

legislativo n. 188 del 2000: Agenzia per le

erogazioni in agricoltura (AGEA) (3.1.2.11

Agenzia per le erogazioni in agricoltura -

cap. 1940/p)...............................                 20.000

Ministero degli affari esteri:

Legge n. 7 del 1981: Stanziamenti aggiuntivi

per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in

via di sviluppo e decreto-legge n. 155 del

1993, convertito, con modificazioni, dalla

legge n. 243 del 1993 (9.1.1.0 - Funzionamento

- capitoli 2150, 2152, 2153, 2160, 2161, 2162,

2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170;

9.1.2.2 - Paesi in via di sviluppo - capitoli

2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2195).........                20.000

Ministero della pubblica istruzione:

Legge n. 440 del 1997 e legge n. 144 del 1999

(art. 68, comma 4, lettera b): Fondo per

l'ampliamento dell'offerta formativa (2.1.3.1

- Fondo per il funzionamento della scuola

- cap. 1810)................................                20.000

Ministero dei lavori pubblici:

Decreto legislativo n. 143 del 1994: Istituzione

dell'Ente nazionale per le strade: Art. 3:

Funzionamento (5.2.1.3 - Ente nazionale per le

strade - cap. 8061/p)........................               20.000

Ministero della sanità:

Decreto legislativo n. 267 del 1993: Riordinamento

dell'Istituto superiore di sanità (7.1.2.2 -

Istituto superiore di sanità - cap. 2990/p)....              4.639

Ministero dell'ambiente:

Decreto-legge n. 496 del 1993, convertito, con

modificazioni, dalla legge n. 61 del 1994:

Disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei

controlli ambientali e istituzionali dell'Agenzia

nazionale per la protezione dell'ambiente (art. 1-bis,

comma 5, e art. 6, comma 1) (2.1.2.2 - Agenzia

nazionale per la protezione ambientale -

cap. 1550; 2.2.1.3 - Agenzia nazionale per la

protezione ambientale - cap. 7240).............             10.000".

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