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Legge 27 ottobre 2000, n. 304

"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 agosto 2000, n. 238, recante disposizioni urgenti per assicurare lo svolgimento a Palermo della Conferenza sul crimine transnazionale"

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 28 ottobre 2000


Legge di conversione

Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione


Legge di conversione

Art. 1.

1. Il decreto-legge 28 agosto 2000, n. 238, recante disposizioni urgenti per assicurare lo svolgimento a Palermo della Conferenza sul crimine transnazionale, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 28 ottobre 2000

(*) Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi

Art. 01.

1. Per la firma della convenzione delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale e relativi protocolli, è ospitata a Palermo la Conferenza internazionale che si svolgerà dall'11 al 15 dicembre 2000. Ai lavori della Conferenza partecipa anche un comitato di rappresentanza del Parlamento composto da sei senatori e sei deputati, designati con propri atti rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati.

Art. 1.

1. Per le iniziative e gli interventi deliberati dall'ufficio del coordinamento organizzativo della Conferenza di cui all'articolo 01, istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 febbraio 2000, integrato con i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 aprile 2000 e del 24 agosto 2000,nonché per far fronte agli oneri gravanti sul Paese ospitante in base all'accordo di sede tra l'Organizzazione delle Nazioni Unite ed il Governo italiano, è autorizzata una spesa fino a lire 6.137 milioni per l'anno 2000.

2. Per gli interventi strutturali, anche di natura mobile o temporanea, necessari alla realizzazione della Conferenza di cui al comma 1, deliberati dalla commissione speciale istituita con il decreto di cui al medesimo comma 1, è autorizzato il limite di impegno quindicennale di lire 5.000 milioni a decorrere dall'anno 2001, quale concorso dello Stato agli oneri derivanti dalla contrazione di mutui o altre operazioni che il comune di Palermo è autorizzato ad effettuare. Per le stesse finalità la regione siciliana può destinare fino a 35 miliardi di lire, a valere sui fondi disponibili ad essa attribuiti per l'attuazione dei programmi di edilizia residenziale pubblica.

3. Ai fini e nei limiti indicati nei commi l e 2, i provvedimenti necessari, sono adottati dalle amministrazioni pubbliche competenti, anche in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento. Gli interventi di cui al comma 2 sono indifferibili ed urgenti e sono eseguiti con le modalità di cui all'articolo 33 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.

4. Al pagamento delle spese indicate al comma 2 provvede la prefettura di Palermo, in base ad apposita certificazione sulla regolarità dei lavori eseguiti, rilasciata dal provveditore regionale alle opere pubbliche, e ad attestazione sulla congruità dei prezzi delle forniture, rilasciata dall'ufficio tecnico erariale,previo parere della sovrintendenza per i beni ambientali ed architettonici, ove prescritto, nonché sulla base dei documenti giustificativi vistati dal prefetto o dal suo delegato a cui sia stata affidata l'attuazione dell'intervento a norma del comma 2.

4-bis. Entro novanta giorni dalla conclusione della Conferenza, il Governo presenta alle Camere una relazione sulla Conferenza medesima, sulla sua organizzazione e sulle spese sostenute.

Art. 2.

1. Per le esigenze di pubblica sicurezza connesse allo svolgimento della Conferenza di cui all'articolo 1, il prefetto di Palermo è autorizzato ad avvalersi di un contingente di personale militare delle Forze armate, secondo le modalità previste dagli articoli 1 e 3, comma 1, del decreto-legge 25 luglio 1992, n. 349, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 settembre 1992, n. 386.

2. Per gli interventi conseguenti alle attività previste al comma 1 è autorizzata la spesa nel limite massimo di lire 4.400 milioni per l'anno 2000.

3. Per le iniziative e gli interventi conseguenti alla Conferenza di cui al presente decreto, diretti all'analisi, al monitoraggo ed alle attività di formazione strumentali all'attuazione della convenzione di cui all'articolo 1 e dei relativi protocolli, nonché connessi alle altre iniziative deliberate in attuazione dei compiti attribuiti dalla Conferenza, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002. Il coordinamento di tali interventi è attribuito al Ministro della giustizia.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, comma 1, e dell'articolo 2, pari a lire 10.537 milioni per l'anno 2000 ed a lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 6.000 milioni per l'anno 2000, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri, quanto a lire 4.537 milioni per l'anno 2000 e lire 1.000 milioni per l'anno 2001, l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e, quanto a lire 1.000 milioni per l'anno 2002, l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, comma 2, pari a lire 5.000 milioni a decorrere dal 2001, si provvede, per gli anni 2001 e 2002, mediante utilizzo delle proiezioni per i detti anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 2.000 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici e, quanto a lire 3.000 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 4.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

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