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Legge 6 ottobre 2000, n. 275

"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 agosto 2000, n. 220, recante disposizioni urgenti per la repressione degli incendi boschivi"

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 235 del 7 ottobre 2000


Legge di conversione

Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione


Legge di conversione


Art. 1.

1. Il decreto-legge 4 agosto 2000, n. 220, recante disposizioni urgenti per la repressione degli incendi boschivi, รจ convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 235 del 7 ottobre 2000

(*) Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi

Art. 1.
Modifiche al codice penale

1. Dopo l'articolo 423 del codice penale e' inserito il seguente:
"Art. 423-bis (Incendio boschivo). - Chiunque cagiona un incendio su boschi, selve o foreste ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento, propri o altrui, e' punito con la reclusione da quattro a dieci anni.
Se l'incendio di cui al primo comma e' cagionato per colpa, la pena e' della reclusione da uno a cinque anni.
Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate se dall'incendio deriva pericolo per edifici o danno su aree protette.
Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate della meta', se dall'incendio deriva un danno grave, esteso e persistente all'ambiente.".

2. All'articolo 424, primo comma, del codice penale, dopo la parola: "Chiunque" sono inserite le seguenti: ",al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 423-bis,".

3. All'articolo 424, secondo comma, del codice penale le parole: "dell'articolo precedente" sono sostituite dalle seguenti: "dell'articolo 423".

4. Soppresso.

5. All'articolo 425, alinea, del codice penale, le parole: "dai due articoli precedenti" sono sostituite dalle seguenti: "dagli articoli 423 e 424".

6. All'articolo 425 del codice penale il numero 5) e' abrogato.

7. All'articolo 449, primo comma, del codice penale, dopo la parola: "Chiunque" sono inserite le seguenti: ", al di fuori delle ipotesi previste nel secondo comma dell'articolo 423-bis,".

Art. 2.
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

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