LEGGE 31 gennaio 1990, n. 12.

 

Proroga del termine previsto dall'articolo 2, comma 3, della legge 17 maggio 1988, n. 172, per l'ultimazione dei lavori della commissione parlamentare d'inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi

 

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

promulga

la seguente legge:

 

Art. 1

1. Il termine previsto dall'articolo 2, comma 3, della legge 17 maggio 1988, n. 172, entro il quale la commissione parlamentare d'inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi deve ultimare i suoi lavori presentando la relazione sulle risultanze delle indagini, è prorogato fino al 28 luglio 1991.

 

Art. 2

 

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Parigi, addì 31 gennaio 1990

COSSIGA

Andreotti, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: Vassalli

 

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