CAMERA DEI DEPUTATI - SENATO DELLA REPUBBLICA
COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
SUL CICLO DEI RIFIUTI E SULLE ATTIVITA'
ILLECITE AD ESSO CONNESSE
56.
SEDUTA DI GIOVEDI' 8 OTTOBRE1998
PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MASSIMO SCALIA
Esame del documento relativo agli incentivi alle imprese per lo sviluppo sostenibile.
La seduta comincia alle 15.30
(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).
Sulla pubblicità dei lavori.
PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, rimane stabilito che la pubblicità della seduta sia assicurata anche attraverso gli impianti audiovisivi a circuito chiuso.
(Così rimane stabilito)
Esame del documento relativo agli incentivi alle imprese per lo sviluppo sostenibile.
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'esame del documento relativo agli incentivi alle imprese per lo sviluppo sostenibile.
Ricordo che il documento in esame è stato predisposto dal gruppo di lavoro che si occupa di esaminare la normativa contenuta nel decreto legislativo n. 22 del 1997 ed il suo impatto sulla pubblica amministrazione, sugli operatori e sulle imprese. Giudico molto buono il lavoro svolto, in una materia ancora in via di definizione che appare di grande importanza per il futuro.
Avverto che oggi sarà svolta solo la relazione, per cui la discussione sul documento e la presentazione di eventuali proposte emendative sono rinviate ad altra seduta.
Do la parola al relatore, onorevole Franco Gerardini.
FRANCO GERARDINI. Illustrerò sinteticamente la proposta di articolato predisposta dal gruppo di lavoro, da me coordinato, che si è avvalso anche della collaborazione di alcuni esperti e consulenti della Commissione.
Credo sia chiara la doppia finalità del documento in esame: la prima attiene alla formazione di tecnici in grado di fornire qualificata assistenza alle imprese al fine di ottenere l'inserimento nel sistema EMAS, dettato dalle linee fondamentali del regolamento 1936/93 dell'UE; la seconda è relativa alla concessione di una serie di agevolazioni per la copertura dei costi sostenuti dalle imprese per l'assistenza tecnica per la registrazione del sito al sistema EMAS e per l'implementazione dei propri sistemi.
Rispetto all'articolato iniziale quello in esame presenta una serie di novità, per cui oggi illustrerò, sinteticamente, questa prima fase conclusiva del gruppo di lavoro.
L'articolo 1 attiene alle finalità del provvedimento. La novità sta nel fatto che oltre all'adesione volontaria delle imprese al sistema EMAS è stato aggiunto un ulteriore punto, anche alla luce delle audizioni svolte, concernente l'assegnazione di un marchio di qualità ecologica (Ecolabel) e l'adesione alle procedure per l'ottenimento di tale marchio. La necessità di ampliare le finalità del provvedimento è stata sottolineata da tutti nel corso delle audizioni, quindi abbiamo raccolto questa prima importante raccomandazione.
Al comma 2 dell'articolo 1 abbiamo chiarito cosa si intenda per piccola impresa, sempre per rispondere ad una esigenza avanzata in sede di audizioni, riferendoci ad un decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 18 settembre 1997.
All'articolo 2 sono stati introdotti tutti gli aspetti relativi alle campagne informative; si tratta, in sostanza, di campagne di informazione su temi specifici che saranno portati avanti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Ovviamente, vedremo se sia necessario calibrare meglio la questione di tali campagne e se debba essere proprio la Presidenza del Consiglio dei Ministri a predisporre o meno i programmi in questione (potrebbero infatti occuparsene altri livelli istituzionali, quali il Ministero dell'ambiente o quello dell'industria).
Ritengo assai importante, all'articolo 3, che attiene a tutta la problematica del sostegno alle piccole imprese ed alle imprese artigiane, la formazione dei consulenti ambientali; si tratta di una figura che inizialmente era stata catalogata in altro modo, ma dopo le osservazioni anche critiche che ci sono state rivolte, si è preferito calibrarla con la dicitura suddetta, in quanto sostanzialmente aderente al sistema EMAS, così come previsto dal regolamento comunitario.
Per quanto riguarda la formazione dei consulenti ambientali, abbiamo previsto nell'articolo 3 delle azioni sinergiche tra l'agenzia nazionale per l'ambiente, l'ENEA e la sezione EMAS Italia del comitato Ecolabel-Ecoaudit. Si tratta di un articolo importante che specifica come si arriva alla formazione dei consulenti ambientali.
All'interno di tale articolo è indicato anche il ruolo delle regioni, che possono istituire un fondo specifico da destinare alla formazione dei consulenti ambientali e ad una serie di iniziative di supporto alle imprese per la registrazione dei siti e quindi per l'adesione al sistema EMASed Ecolabel. Credo che il ruolo delle regioni sia stato sufficientemente valorizzato nell'articolato: si tratta poi di vedere se lo abbiamo calibrato bene in rapporto al fatto che da solo lo Stato non è in grado di garantire un insieme di iniziative, ma vi è bisogno di una sinergia molto profonda con le istituzioni regionali.
Sempre nell'articolo 3 è previsto il fondo del Ministero dell'industria (do il comma 5 per letto) e si parla di un cofinanziamento delle attività. Il meccanismo, quindi, è il seguente: Ministero dell'industria, regioni, un fondo specifico e un coordinamento tra Ministero e regioni per garantire l'erogazione delle risorse finanziarie.
Per quanto riguarda l'articolo 3-bis, in sostanza ci è stato chiesto di non limitare gli incentivi alle sole piccole e medie imprese, ma di allargare il campo e noi abbiamo coinvolto nel meccanismo delle agevolazioni anche le imprese medio-grandi e abbiamo previsto una priorità dei finanziamenti all'interno delle aree parco o di aree ad alto pregio paesaggistico. Ciò perché si ritiene che l'adesione ai sistemi EMAS da parte di industrie e di imprese che operano in tali are debba avere la precedenza, proprio per mettere subito in rete i miglioramenti qualitativi all'ambiente anche da parte delle attività produttive.
Inoltre, abbiamo previsto al comma 3 dell'articolo 3-bis un aumento dei crediti d'imposta che furono introdotti con la legge n. 449 del 1997, per quanto riguarda sia l'adesione al sistema EMAS, sia l'adesione agli adempimenti del sistema Ecolabel. E' previsto un aumento di 3 milioni di lire come credito d'imposta per le imprese che aderiscono a questi due importanti regolamenti, facendo riferimento ai meccanismi previsti dalla legge finanziaria del 1998.
Gli articoli 4 e 5 sono molto importanti, ma sono soggetti ad un'ulteriore attenta riflessione, perché riguardano due aspetti delicati relativi l'uno alle semplificazioni amministrative e l'altro al superamento delle non conformità ambientali, i due aspetti che - devo dirlo con grande sincerità - maggiormente sono stati rilevati dagli auditi, i quali hanno dato un giudizio molto positivo, ferma restando la necessità di un equilibrio della norma per garantire un'adeguata attenzione ai temi del miglioramento qualitativo dei modi di produrre e di consumare e anche un'accorta legislazione per quanto riguarda le norme repressive o preventive di carattere penale o sanzionatorio.
Premetto subito che ritengo che i due articoli potranno essere approfonditi dai colleghi della Commissione e dagli esperti che molto gentilmente forniscono la loro opera e la loro collaborazione alla Commissione stessa.
Sulla problematica abbiamo abbondantemente discusso anche durante le riunioni del gruppo di lavoro e, in sostanza, nell'articolo 4 specifichiamo qual è la documentazione fisiologicamente necessaria per accedere alle semplificazioni amministrative.
Nell'articolo 5 abbiamo cercato di approfondire alcuni aspetti relativi al superamento delle non conformità ambientali. Vorrei specificare che ci troviamo di fronte non ad un'impresa che è stata colpita da una procedura di carattere giudiziario, ma ad un comportamento virtuoso cioè all'autodenuncia da parte dell'impresa, la quale informa l'autorità di controllo di non essere in regola con la normativa vigente in materia ambientale. Da questa autodenuncia, che abbiamo anche indicato con le parole "rendere noto", scatta una serie di azioni da parte dell'autorità: richiedere innanzitutto una specifica fideiussione a garanzia di quelli che dovrebbero essere, in termini temporali e concreti, gli adempimenti necessari per rispettare la normativa vigente e poi una valutazione sull'insieme delle problematiche, anche relative all'eventuale danno ambientale già prodotto.
Mi rendo conto che si tratta di una norma di una delicatezza estrema, sulla quale, in particolare dal parte della Confindustria, abbiamo avuto l'adesione. Ora non mi azzardo a dire che un comportamento della Confindustria in questo senso sia scontato, però è un segnale da parte delle imprese che chiedono strumenti per potere, in maniera trasparente, adempiere alla normativa vigente in materia ambientale, senza subire gli strali giudiziari.
E' questo un aspetto molto complesso affrontato con l'articolo 5 che invito i colleghi ad approfondire. Credo che dobbiamo fare riferimento anche all'ottimo lavoro portato avanti dal gruppo del collega senatore Lubrano Ricco che ha introdotto novità importanti in materia di delitti in campo ambientale e dei relativi strumenti sanzionatori o di carattere penale. E' un qualcosa
E' qualcosa che è molto sentito da parte dei soggetti interessati e, inoltre,credo che il compito del legislatore in questo campo sia quello di trovare il giusto equilibrio. Pertanto invito i colleghi ad un approfondimento serio e qualificato di questa parte del documento.
L'articolo 5-bis ha per oggetto appalti, lavori, forniture e servizi pubblici. Esso prevede che, tra i requisiti richiesti alle imprese, sia considerato, a parità di condizioni, fattore di priorità la registrazione secondo il sistema EMAS e per i prodotti, il marchio ecologico nazionale.
La copertura finanziaria è recata dall'articolo 6. Esso prevede che si provveda per le campagne informative con un incremento, pari a 20 miliardi, dell'apposito capitolo di spesa della Presidenza del Consiglio dei ministri, mentre per il cofinanziamento da parte del Ministero dell'industria si provvederà, sempre per un importo pari a 20 miliardi, tramite l'utilizzo delle disponibilità esistenti per gli interventi di cui alla legge n. 46 del 1982: ambedue gli oneri sono riferiti al triennio 1998-2000.
Concludendo, desidero sottolineare che il gruppo di lavoro da me coordinato ha svolto una approfondita riflessione sull'intera normativa contenuta nel "decreto Ronchi" e sul suo impatto sul sistema delle imprese, anche per contribuire a creare un clima nuovo nel settore della politica ambientale ed offrire al Parlamento ed al Governo i necessari stimoli per operare sempre più proficuamente in questa materia. Lo sviluppo sostenibile (principio, questo, che risulta sempre più attuale; pensiamo, ad esempio, alle modificazioni climatiche cui assistiamo in questi giorni) deve costituire l'obiettivo per definire una legislazione al passo con i tempi. Dopo la qualificata esperienza della conferenza di Kyoto e nell'imminenza di quella prossima che si svolgerà a Buenos Aires, mi sembra infatti che su questi temi vi sia bisogno di produrre una legislazione più avanzata, che sappia raccogliere le ispirazioni e le attese del sistema produttivo affinché le stesse siano adeguatamente compatibili con le esigenze della tutela e valorizzazione ambientale.
PRESIDENTE. Ringrazio il vicepresidente Gerardini ed il gruppo di lavoro da lui coordinato per il lavoro svolto, che ha prodotto il testo oggi illustrato, che sarà oggetto di esame approfondito da parte della Commissione. Lo ringrazio in particolare per aver sottolineato gli aspetti delicati della proposta, che credo ci obblighino ad una doppia verifica: da un lato quella della coerenza tra le norme proposte e la normativa europea - un punto, questo, che credo debba essere molto ben calibrato - e dall'altro, come diceva lo stesso collega Gerardini, la verifica della coerenza tra queste norme e il contenuto degli indirizzi e dei documenti finora approvati dalla Commissione, in particolare quello sull'introduzione nel codice penale del delitto ambientale predisposto dal senatore Lubrano di Ricco.
Comunicazioni del Presidente.
Come già detto all'inizio della seduta, oggi si è svolta solo la relazione illustrativa della proposta di articolato; il dibattito è rinviato alla prossima settimana; la Commissione si riunirà mercoledì 14 ottobre 1998, alle 13,30, per avviare l'esame della proposta di relazione del senatore Iuliano sulla regione Lazio e per la discussione del documento illustrato nella seduta odierna.
La Commissione tornerà a riunirsi il giorno successivo, giovedì 15 ottobre 1998, sempre alle 13,30, per l'audizione del Sottosegretario alla protezione civile, professor Franco Barberi in relazione all'attività del gruppo di lavoro sui rifiuti radioattivi, per completare il quadro di conoscenze avviato con le precedenti audizioni.
La seduta termina alle 14, 20.