

PARERE APPROVATO AI SENSI DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1996 N. 662 SULLO
SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO CONCERNENTE IL RIORDINO DELLE IMPOSTE PERSONALI SUL REDDITO
AL FINE DI FAVORIRE LA CAPITALIZZAZIONE DELLE IMPRESE.
La Commissione parlamentare consultiva in materia di riforma fiscale,
esaminato lo schema di decreto legislativo concernente il riordino delle imposte personali
sul reddito al fine di favorire la capitalizzazione delle imprese, in attuazione
dell’articolo 3, comma 162, lettere a), b), c), d) ed f), della legge 23 dicembre
1996, n. 662, premette quanto segue.
Con il presente provvedimento il Governo dà attuazione alla delega
riguardante l’art. 3, comma 162, lettere a), b), c), d) ed f), della legge 23
dicembre 1996, n. 662.
Il provvedimento ha fine ultimo di incentivare la patrimonializzazione
delle imprese e l’autofinanziamento producendo, parallelamente all’aumentare del
capitale proprio dell’impresa, una riduzione permanente della tassazione dei suoi
utili.
I profitti ottenuti vengono scomposti in due parti. La prima è
attinente al rendimento riconosciuto ai nuovi apporti di capitali; ad essa si applica
l’aliquota del 19%. La seconda, residuale, attinente alla restante quota dei
profitti; ad essa si applica l’aliquota del 37%. L’aliquota media sarà tanto
più bassa quanto più alta è la consistenza della prima parte rispetto alla seconda, ma
trova un limite nella clausola di salvaguardia posta dal legislatore al livello del 27% di
tassazione media dei profitti.
Un meccanismo binario analogo è previsto, con opportuni accorgimenti
relativi alla specificità del caso, per le imprese individuali e per le società di
persone in contabilità ordinaria non per opzione.
Nel provvedimento viene, poi, disposta una tassazione specificamente
agevolata (7% come aliquota sul rendimento figurativo e 20%, come aliquota minima) per
quelle imprese non quotate per le quali l’aumento di capitale sia mirato alla
diffusione dei diritti di proprietà verso il mercato e alla loro trattazione nei mercati
regolamentati.
L’incentivo alla "capitalizzazione" delle imprese non è
nella legge specificamente mirato ad un utilizzo determinato delle nuove risorse
finanziarie. In particolare, non vi è alcuna condizione di utilizzo di quest’ultime
per investimenti. In effetti, la ricapitalizzazione di una impresa potrebbe tanto servire
a finanziare gli investimenti con mezzi propri quanto ad abbattere l’indebitamento, o
ad acquisire nuove partecipazioni, o, ancora, a tenere in giacenza fondi che garantiscano
l’impresa contro il futuro. In ciascuno di questi casi, l’impresa è più solida
patrimonialmente e meno esposta a eventi inattesi. Poiché l’esigenza di
finanziamento sorge soprattutto in relazione a l’esecuzione di programmi
d’investimento o a spese straordinarie, si può dire che in un certo senso la DIT
configurerà un’agevolazione dell’investimento, qualora quest’ultimo venga
finanziato con apporti freschi di capitale proprio dell’impresa.
Per le imprese individuali i nuovi apporti rilevano in corrispondenza
degli acquisti di beni strumentali (anche per sostituzioni) e per l’abbattimento dei
debiti.
La Commissione ritiene che affinché gli effetti della Dual income tax
si dispieghino in tutta la loro potenzialità sia necessario che operi un mercato dei
capitali pienamente accessibile alle piccole e medie imprese e specificamente impostato
anche sulle loro caratteristiche ed esigenze: dare istituzioni e funzionalità a tale
mercato, con opportuni interventi normativi e fiscali, dovrà essere una delle priorità
del prossimo futuro.
La Commissione avrebbe anche valutato favorevolmente l’esercizio
della delega di cui al comma 162, lettera g), della legge 662 del 1996, riguardante il
credito d’imposta per la ricerca e la tecnologia avanzata.
La Commissione ritiene che il Governo abbia rispettato il dettato della
delega ed
esprime parere favorevole
con le seguenti osservazioni:
- Per quanto riguarda l’esclusione di banche e assicurazioni dal beneficio del
sistema duale di imposizione dei redditi societari, la Commissione sottolinea che tale
sistema configura una riforma strutturale in materia e ritiene pertanto che
l’esclusione dei settori menzionati possa essere giustificata solo in una fase di
avvio del sistema, mentre sia opportuna la previsione del momento in cui esso opererà per
tutte le imprese, su base universalistica.
Altre previsioni fiscali disegnate in modo specifico a favore dei
settori menzionati tendono (o tenderanno) in senso opposto a non rendere il sistema
fiscale universalistico: la delega presentata dal Governo alla Camera sulle
ristrutturazioni bancarie e il privilegio delle polizze vita come solo strumento
finanziario, il cui costo è ammesso in deduzione dal reddito Irpef. A ciò si oppone il
fatto che alti investimenti sono richiesti alla banche per soddisfare il crescente
riferimento alle loro strutture per una gamma di funzioni e servizi comportati dalle
recenti modifiche in materia fiscale e l’alta aliquota pagata dalle assicurazioni sui
premi raccolti.
La Commissione auspica che, in un tempo adeguato, le banche e le
assicurazioni cessino di essere settori per i quali valgano previsioni speciali di segno
opposto e siano pienamente assimilati agli altri in termini di imposizione (inclusa
l’Irap) e di benefici fiscali.
- La Commissione ritiene che la Dit, pur correggendo con le attuali disposizioni le
convenienze relative all’impiego nelle imprese di capitali di rischio rispetto al
capitale di debito, potrebbe operare ancora più incisivamente, qualora le condizioni del
gettito lo consentissero.
E’ eventualmente da valutare se non sia preferibile alzare il
tetto di tassazione minima, ma concedere un trattamento agli apporti di capitale o al
rendimento figurativo riconosciuto tale da consentire di raggiungere la soglia in modo
relativamente rapido. (L’innalzamento di quest’ultima può rendersi opportuna
anche in virtù del vantaggio consistente cui godrebbero le imprese di nuove costituzione,
e allo scopo di evitare comportamenti elusivi).
Verificata la possibilità di accelerazione, tra le due vie
perseguibili a tale fine, quella dell’abbassamento dell’aliquota di tassazione
agevolata e quella di innalzamento del differenziale sui tassi di mercato nel rendimento
riconosciuto ai nuovi apporti, la Commissione preferisce la seconda, in virtù del fatto
che se in futuro si dovesse arrivare ad un’aliquota unica di tassazione dei
rendimenti finanziari (a cui di conseguenza dovrà coordinarsi anche la tassazione dei
rendimenti delle nuove riserve) questa non potrà che aggirarsi nei dintorni del 19%.
- Sempre nell’ambito delle considerazioni precedenti, la Commissione ritiene che il
rendimento differenziale riconosciuto su base figurativa potrebbe altresì essere
differenziato per grandi e piccole imprese, a ragione delle considerazioni svolte in
premessa, circa la scarsa accessibilità attuale delle piccole imprese al mercato dei
capitali.
- Per ciò che riguarda l’applicazione della DIT alle imprese individuali e società
di persone:
- la Commissione è favorevole a che, come indicato nel parere riguardante l’IRAP, i
benefici di questa legge vengano estesi alle società in contabilità ordinaria per
opzione irrevocabile;
- la Commissione ritiene che il Governo dovrebbe utilizzare la legge finanziaria per
ridurre i costi fiscali di trasformazione dell’unica azienda dell’imprenditore
individuale in una società di capitali (mediante conferimento). La richiesta era già
stata avanzata in sede di approvazione del parere sul trattamento fiscale di operazioni di
ristrutturazione aziendale, dove si osservava che l’assoggettamento della
trasformazione all’INVIM, imposta in scadenza nel 2001, avrebbe determinato la
convenienza al rinvio di tale tipo di operazioni. Si suggeriva di procedere alla
liquidazione dell’INVIM su basi analoghe a quelle previste per la liquidazione della
tassa di successione;
- la Commissione è favorevole a che sia esplorata ogni altra previsione, che fermo
restando l’aliquota del 19%, renda più incentivante nella tranche iniziale
"l’apporto di capitale" nelle società di persone o imprese individuali,
con l’eventuale introduzione di un meccanismo di salvaguardia.
- All’articolo 1, comma 1, valuti il Governo se non sia opportuno stabilire che il
meccanismo agevolativo della DIT è facoltativo e non obbligatorio.
- All’articolo 1, comma 2, consideri il Governo l’opportunità di escludere dal
beneficio la riserva indisponibile derivante dalla rivalutazione del valore delle società
controllate o collegate sulla base del cosiddetto metodo del patrimonio netto laddove la
costituzione della stessa avvenga tramite destinazione dell’utile
dell’esercizio.
- All’art. 1, secondo comma, è necessario specificare se la rinuncia al credito da
parte dei soci configuri un "apporto in denaro".
- All’articolo 1, comma 2, ultimo periodo, è necessario che il Governo riconsideri
il trattamento degli utili di esercizio ai fini della riduzione del valore del patrimonio
netto che deve essere presa in esame per il limite non superabile della variazione del
capitale investito rilevante ai fini della DIT.
- All’articolo 1, comma 3, sembra opportuno sostituire le parole "accantonamento
a riserva di utili" con "accantonamento di utili a riserva", che non
comporta modifiche sostanziali, ma appare comunque opportuno tenuto conto delle proposte
di modifiche del precedente comma 2.
- La formulazione dell’articolo 1, comma 4, rende difficoltosa l’individuazione
della quota di DIT non rilevante perchè ridotta dell’incremento del valore delle
partecipazioni e dall’incremento dei crediti di finanziamento. Pertanto, valuti il
Governo una sua riformulazione al fine di determinare con chiarezza ed in modo univoco la
riduzione della base DIT derivante dal maggior valore delle partecipazioni, assumendo
quest’ultimo secondo le disposizioni fiscali, nonché di sopprimere l’articolo 3
relativo alla indeducibilità degli interessi passivi.
- Nella riformulazione, si tenga anche conto delle modifiche apportate all’articolo 2
del decreto legislativo sul riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale,
che ha riscritto l'articolo 81 del Tuir, in quanto non viene più menzionato il concetto
generico di "valori mobiliari", ma vengono individuate analiticamente le diverse
fattispecie inquadrabili nel predetto concetto di "valori mobiliari", alcune
delle quali rilevano ai fini della DIT.
- All’articolo 1, comma 6, sembra opportuno chiarire l’espressione "tenendo
conto" con altro termine che renda l’individuazione del coefficiente più
stringente. Inoltre, sembra opportuno specificare che la determinazione del coefficiente
debba avvenire annualmente.
- All’articolo 1, comma 7, si suggerisce al Governo di chiarire se il riferimento
all’aliquota media del 27% è da intendersi come riferito all’imposta rapportata
al reddito imponibile.
- All’articolo 2, sembra necessario chiarire che della DIT non possono beneficiare
nell’anno 1997 le società le cui azioni siano state ammesse alla quotazione
precedentemente all’entrata in vigore del presente decreto legislativo, perché, si
ricorda, per detti soggetti è già operante la disposizione agevolativa nel decreto legge
10 giugno 1994, n. 357.
- Occorre raccordare la relazione al provvedimento in merito alla prima quotazione in
borsa con le disposizioni dell’articolo 2.
- L’articolo 3 andrebbe soppresso per le considerazioni già espresse nel punto
sub-4).
- All’articolo 6, comma 2, secondo periodo, occorrerebbe sopprimere la parola
"predetto". L’eliminazione appare necessaria considerato che
l’articolo 11 del Tuir non viene menzionato nel comma in argomento, né in quello
precedente. Si tratta probabilmente di un refuso dell’estensore della norma.
- All’articolo 6, comma 3, sembra necessario individuare con puntualità il valore da
assumere relativamente ai beni acquisiti in locazione finanziaria.
- Per una migliore comprensione dell’articolo 6, comma 3, si chiede di sopprimere al
primo periodo le parole "nei limiti" e sostituirle con le parole "in
corrispondenza" o altre espressioni equivalenti.
- E’ necessario raccordare l’art. 7, relativo alle sanzioni, con quanto
stabilito nei decreti che disciplinano la materia.

