ALLEGATO

AdEPP

ASSOCIAZIONE degli ENTI PREVIDENZIALI PRIVATI

AUDIZIONE COMMISSIONE DI VIGILANZA 30 MARZO 2000

DOCUMENTO AdEPP

Gli ultimi sviluppi dei lavori della Commissione Parlamentare di controllo sull'attività degli Enti Previdenziali ripropongono, ancora una volta, il problema dell'autonomia degli Enti Previdenziali Privati e, in particolare, quello dell'adeguatezza del quadro normativo che regola le loro attività.

L'intenzione del Presidente della Commissione di avviare una procedura informativa che conduca all'individuazione di norme di principio, valide e inderogabili per tutti questi Enti, da "suggerire" al Parlamento, in funzione della natura pubblica degli interessi tutelati, determina ragioni di dissenso sia sotto il profilo del merito sia sotto quello del metodo che si intende utilizzare.

E' di comune conoscenza che il D. Lgs. 509/94 già contiene in sé tutti i principi fondamentali necessari al corretto funzionamento del nuovo sistema previdenziale privato in termini di autonomia gestionale, di trasparenza e controllo, di garanzie per gli iscritti, di equilibrio della gestione e di strumenti per il suo monitoraggio.

Su alcuni di tali principi, da ritenersi consolidati e irreversibili, si è formata anche una rilevante giurisprudenza a vari livelli (cfr. in particolare, la sentenza n. 248/97 della Corte Costituzionale che ha riconosciuto la piena Costituzionalità delle scelte operate con il D. Lgs. 509/94).

Il Decreto legislativo 30/06/1994 n. 509, nel sancire la trasformazione in persone giuridiche private degli Enti di forme di previdenza e assistenza obbligatorie dei liberi professionisti (e di altri Enti nominativamente indicati), ha conferito alle Associazioni o Fondazioni un'ampia autonomia gestionale, prescrivendo, tra l'altro, meccanismi efficaci e puntuali per le verifiche in ordine alla stabilità economico-finanziaria delle singole gestioni previdenziali

L'autonomia gestionale ha consentito di migliorare notevolmente i risultati dell'amministrazione delle risorse finanziarie con incremento di rendimenti ed attivi di bilancia, migliorando notevolmente le prospettive per i professionisti, che guardano oggi con fiducia alla possibilità di accedere alle future prestazioni previdenziali.

La privatizzazione ha dimostrato che le Casse private sono in grado di attuare una politica gestionale nella quale lo sviluppo del patrimonio mobiliare e immobiliare raggiunge redditività inimmaginabili fino a qualche anno prima.

Basti pensare che il patrimonio netto complessivo degli Enti aderenti all'AdEPP, negli ultimi 5 anni, si è incrementato di circa il 50%.

Ciò è stato possibile in quanto l'autonomia gestionale ha consentito di migliorare notevolmente i risultati dell'amministrazione delle risorse finanziarie con incremento di rendimenti ed attivi di bilancio, al punto che le prospettive si presentano suscettibili di ulteriori margini di miglioramento per il futuro.

Sul piano più strettamente normativo va osservato che le cautele introdotte dal legislatore in sede di privatizzazione integrano idonei meccanismi di garanzia, già presenti negli ordinamenti dei singoli Enti, al fine di assicurare un corretto equilibrio dei diversi sistemi e la stabilità delle singole gestioni previdenziali private.

I meccanismi di garanzia oggi esistenti possono così riassumersi:

a) Le norme contenute nelle leggi istitutive o di riforma, riprodotte negli Statuti delle nuove Associazioni o Fondazioni, prevedono la possibilità di variare le aliquote contributive e i parametri per il calcolo delle prestazioni, su autonoma iniziativa degli Enti medesimi.

b) Sono stati inoltre mantenuti e, anzi, potenziati una serie di controlli, a vari livelli (collegi sindacali, società di revisione, Ministeri vigilanti, Corte dei Conti, Nucleo di valutazione spesa previdenziale, Commissione bicamerale, ecc.), sugli atti normativi degli Enti, sui bilanci e sul corretto andamento della gestione nel suo complesso.

c) Lo strumento principale fornito dal D. Lgs. 509/94 alle amministrazioni degli Enti per verificare il corretto equilibrio della gestione, in un arco temporale non inferiore a 15 anni, è il bilancio tecnico, da redigere con periodicità almeno triennale.

d) Vi sono infine, ma con finalità del tutto accessorie e strumentali, le c.d. riserve legali che hanno lo scopo principale di fungere da ammortizzatore in caso di improvvisi squilibri economico-demografici, evidenziati dal bilancio tecnico-attuariale, consentendo l'adozione dei giusti correttivi, in termini di prestazioni o di aliquote contributive, nei tempi tecnici necessari.

In proposito va precisato che molti Enti hanno sentito l'esigenza di accompagnare la periodicità triennale, prevista dal legislatore nella redazione del bilancio tecnico, con monitoraggi annuali, svolti da uffici attuariali interni, all'uopo costituiti.

E' da tenere presente che, dopo la privatizzazione, alcuni Enti hanno già proceduto o stanno per procedere, autonomamente, ad interventi di riequilibrio strutturale quali variazioni in aumento delle aliquote contributive o ampliamento del periodo di riferimento per il calcolo delle pensioni, modificando, altresì, in modo sostanziale, le tipologie di gestione e aumentando considerevolmente la redditività del patrimonio.

Nell'ambito dell'autonomia normativa le Casse di previdenza sono legittimate ad adottare provvedimenti che incidono sui criteri di determinazione e sulla misura dei contributi e delle pensioni; possono, altresì, deliberare in materia di condono e modifiche del sistema sanzionatorio.

Sono inibiti finanziamenti pubblici; la presenza dello Stato è limitata alle funzioni di controllo e vigilanza.

Appare, inoltre, opportuno evidenziare che la diversità oggi esistente nelle singole gestioni previdenziali è in gran parte riconducibile alle peculiarità delle singole professioni e quindi può ritenersi ampiamente giustificata e, per alcuni versi, inevitabile.

Fondamentale è, peraltro, il pluralismo della Casse private che non esclude, però sinergie e forme di coordinamento (AdEPP).

In questo quadro normativa, delineato dal D. Lgs. 509/94 e dalla successiva legislazione che ne è seguita, e considerato il continuo miglioramento dell'andamento delle gestioni degli Enti, si ritiene che non vi sia alcuna ragione per intervenire con provvedimenti legislativi sulla materia. Si ravvisa, anzi, il pericolo che tali provvedimenti possano stravolgere l'attuale quadro normativo in cui operano gli Enti introducendo, in modo surrettizio, elementi di instabilità nelle singole gestioni o addirittura, sia pure indirettamente, effetti recessivi, nelle categorie di riferimento, senza alcuna motivazione razionale in ordine ad un reale miglioramento delle garanzie per gli iscritti.

Per quanto riguarda l'aspetto metodologico si ribadisce innanzitutto il carattere istituzionalmente rappresentativo degli interessi previdenziali delle categorie di riferimento rivestito dagli Organi di rappresentanza degli Enti Previdenziali aderenti all'AdEPP. Tali organismi, infatti, sono diretta espressione delle volontà delle singole professioni a seguito di libere elezioni svolte periodicamente e aperte alla partecipazione di tutti gli iscritti. Un corretto svolgimento della procedura informativa avviata dalla Commissione non può prescindere da una tale premessa e quindi, sotto il profilo metodologico, occorre tenere su piani diversi (specie nel caso di contrasto) le osservazioni delle rappresentanze degli Enti istituzionalmente e democraticamente deputati alla rappresentanza degli interessi previdenziali di categoria da quelle, eventuali, di libere Associazioni o Comitati che si ritenesse di interpellare.

Il recente coordinamento realizzato da Casse, Ordini e Sindacati rende, per altro, eventualmente necessaria la consultazione congiunta delle rappresentanze professionali.

In conclusione si ritiene che il progetto di una ipotetica "controriforma" dell'attuale normativa previdenziale che regola gli Enti Privati vada totalmente respinto; né possono legittimamente ravvisarsi motivi validi e reali per procedere ad una revisione degli assetti normativi della previdenza privata, se non per alimentare il sospetto di revoca (inammissibile) della scelta di privatizzazione della previdenza dei professionisti.

Sottoscrivono il presente documento:

Avvocato Maurizio De Tilla, Presidente AdEPP e Presidente Cassa Forense

Ragionier Luciano Savino, Vicepresidente AdEPP e Presidente Cassa Ragionieri

Professor Dottor Eolo Parodi, componente direttivo AdEPP e Presidente Ente di previdenza e assistenza medici

Dottor Alberto Meconcelli, componente direttivo AdEPP e Presidente Cassa dottori commercialisti

Dottor Giuseppe Jogna, componente direttivo AdEPP e Presidente Ente di previdenza e assistenza periti industriali

Dottor Vincenzo Miceli, Presidente Ente di previdenza e assistenza consulenti lavoro

Dottor Alessandro Lombardi, Presidente Ente di previdenza e assistenza veterinari

Ingegner Marcello Conti, Presidente Cassa ingegneri e architetti

Dottor Gabriele Cescutti, Presidente Istituto di previdenza dei giornalisti italiani

Geometra Fausto Savoldi, Presidente Cassa Geometri

Professor Ernesto Landi, Presidente Ente di previdenza e assistenza biologi

Dottor Demetrio Houlis, Presidente Ente di previdenza e assistenza psicologi

Dottor Francesco Clementi, Presidente f.f. Opera assistenza orfani sanitari