FINANZE E TESORO (6ª)

MARTEDÌ 25 LUGLIO 2017
517ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
Mauro Maria MARINO
Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Baretta.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA
(2874) Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2016
(2875) Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2017
(Parere alla 5ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame congiunto con esiti distinti. Pareri favorevoli)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 20 luglio.

Il relatore SUSTA (PD) propone l'espressione di un parere favorevole sul disegno di legge n. 2874. Presenta altresì uno schema di parere favorevole (il cui testo è pubblicato in allegato) sul disegno di legge n. 2875.

La senatrice BOTTICI (M5S) lamenta l'insufficienza di un'analisi esclusivamente contabile, che non tiene conto dell'indispensabile valutazione della qualità delle entrate e delle uscite. Fa presente a questo proposito la crescita delle entrate tributarie relative all'istituto della voluntary disclosure, la quale rappresenta un trattamento di vantaggio riservato ai soggetti residenti all'estero. Rileva inoltre l'insufficienza dei risultati sul piano del rapporto fra lo Stato e i cittadini, anche rispetto a misure fortemente poste all'attenzione dell'opinione pubblica, quali l'introduzione della fatturazione elettronica e il superamento della riscossione affidata alla società Equitalia. Preannuncia infine il voto contrario del proprio Gruppo relativamente alle proposte del relatore.

Il presidente Mauro Maria MARINO pone in votazione la proposta di parere sul disegno di legge n. 2874.

Verificata la presenza del numero legale per deliberare, la Commissione approva.

Viene successivamente posto in votazione lo schema di parere sul disegno di legge n. 2875.

Previa verifica della presenza del numero legale per deliberare, la Commissione approva.


IN SEDE REFERENTE
(2879) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99, recante disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A., approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 19 luglio.

Ha la parola in discussione generale il senatore GIROTTO (M5S), il quale lamenta l'eccessiva discrezionalità concessa a Banca Intesa S.p.A. circa la valutazione delle attività di cui può disporre nell'ambito dell'operazione di cessione. Si sofferma quindi sul volume delle sofferenze, le quali potrebbero dare luogo a prospettive interessanti di recupero per mezzo del ricorso a negoziazioni mirate con i debitori, restando tuttavia preclusa tale possibilità in quanto la società SGA non costituisce un soggetto abilitato allo svolgimento dell'attività bancaria.
Un'ulteriore difficoltà, relativa alle procedure di recupero dei crediti delle banche venete, è costituita a suo parere dall'organico già carente e probabilmente in procinto di essere indebolito, nel caso di Treviso, dell'autorità giudiziaria, da cui consegue anche il rischio di prescrizione per i reati eventualmente accertati. A tale riguardo richiama l'attenzione sull'opportunità di valutare l'istituzione di una Procura specializzata nell'attività inquirente sui reati nel settore bancario.

La senatrice BOTTICI (M5S) chiede chiarimenti circa la presentazione della relazione annuale destinata alla Commissione europea alle Camere. Sollecita quindi un adeguato livello di attenzione sulla destinazione delle opere d'arte comprese nei patrimoni delle banche oggetto del provvedimento al fine di evitarne la dispersione a vantaggio di soggetti privati. Pone un ulteriore quesito circa l'ammontare degli emolumenti destinati ai commissari liquidatori.


Interviene in replica il presidente relatore Mauro Maria MARINO (PD) riprendendo analiticamente le osservazioni emerse nel corso della discussione generale ricordando, in premessa, che il decreto-legge costituisce una tappa importante del processo di consolidamento dell'intero sistema bancario che il Governo e la maggioranza hanno portata avanti dal 2015 in poi in un confronto serrato e a volte aspro con le autorità dell'Unione, avendo sempre come obiettivi la stabilità del settore e la tutela dei risparmiatori. Ritiene doveroso sottolineare che la Commissione finanze ha affrontato da diverse angolazioni l'intreccio tra la disciplina europea e la disciplina nazionale con particolare riferimento all'architettura normativa delle crisi bancarie e degli interventi consentiti sia dalla direttiva BRRD che dalla banking communication del 2013. Non vi è dubbio, prosegue l'oratore, che le differenti soluzioni adottate nel novembre del 2015 per le quattro banche in risoluzione, la ricapitalizzazione precauzionale di Monte dei Paschi di Siena e la liquidazione amministrativa "non atomistica" delle banche venete, costituiscono esempi di applicazione della disciplina europea in generale, senza mai arrivare ad una attuazione sic et simpliciter del bail in. In molti interventi è stato criticato l'orientamento del Governo ma, come appare anche da ricostruzioni giornalistiche recenti, il percorso per arrivare alla liquidazione delle banche venete non è stato lineare né semplice, ma ha visto prevalere un orientamento che vede coinvolto sia un acquirente privato sia le risorse pubbliche. Si è giunti a tale esito anche in ragione della discrezionalità assegnata dalla direttiva europea al single resolution board nell'identificare o meno l'istituto di credito interessato banca di interesse generale. Condivide l'accento che molti hanno utilizzato nell'auspicare una revisione del bail in, ritenendo che tale istituto, in linea teorica condivisibile per separare il rischio sovrano dal rischio bancario, vada comunque adeguato e considerato alla luce delle effettive esigenze dei sistemi bancari nazionali. A suo parere, quindi non colgono nel segno le critiche al decreto-legge, la cui attuazione garantisce la continuità aziendale, la tutela delle imprese e delle famiglie affidatarie delle banche venete e consente di affrontare anche le questioni occupazionali. Per quanto riguarda invece la gestione dei crediti deteriorati, tenuto conto delle numerose audizioni svolte in sede di istruttoria del cosiddetto pacchetto bancario, l'oratore condivide l'enfasi della strategicità della questione per il recupero di redditività del sistema bancario e, tuttavia, ritiene errato forzato i tempi per un recupero degli asset poiché la storia recente insegna che il prezzo di cessione degli stessi è inversamente proporzionale al tempo a disposizione del cedente. In relazione all'orientamento già espresso dal Governo, e da lui condiviso, di non apportare modifiche al testo del decreto-legge, auspica che la Commissione possa convergere su uno o più strumenti di indirizzo in grado di orientare l'azione dell'Esecutivo per quanto riguarda le questioni maggiormente discusse e cioè l'ampliamento della platea dei beneficiari del ristoro, un intervento in materia di responsabilità degli amministratori coinvolti, l'informazione al Parlamento circa l'utilizzo delle risorse pubbliche e i tempi e i modi di recupero dei crediti deteriorati attraverso l'azione della SGA, nonché la questione dei beni artistici in possesso delle banche liquidate.

Il sottosegretario BARETTA, intervenendo in replica, rileva la linearità del decreto-legge in esame, nel quale non emergono contraddizioni in relazione ai rapporti con la parte privata. Fa presente la sussistenza di garanzie riguardo la gestione della questione del personale, pur in presenza di esuberi, in forza del coinvolgimento del Fondo e si riserva un'attenta valutazione degli ordini del giorno sulla materia.
Mette quindi in evidenza la piena responsabilità di SGA S.p.A., il cui intervento è funzionale a massimizzare il risultato con operazioni sul mercato delle sofferenze bancarie, con i tempi adeguati a valorizzare gli asset anche in ragione della sua natura pubblicistica.
Prosegue osservando che il Ministero dell'economia e delle finanze ha presenti le difficoltà connesse alla situazione degli organici della magistratura, oggetto di confronto con l'Amministrazione competente.
Fa quindi presente il favore del Governo rispetto all'informazione periodica sui risultati acquisiti da destinare al Parlamento, preferibilmente alle Commissioni competenti. Riconosce l'importanza dei rilievi espressi riguardo alle opere d'arte comprese nei patrimoni bancari, le quali devono rimanere nella disponibilità pubblica. Per quanto riguarda le remunerazioni dei responsabili della liquidazione fa riferimento ai criteri già accettati a livello europeo.

Il senatore TOSATO (LN-Aut) dichiara la propria intenzione di non procedere all'illustrazione di emendamenti, stante la sostanziale inutilità di tale fase, cagionata dall'atteggiamento di chiusura del Governo.

Il presidente Mauro Maria MARINO ritiene che un'adeguata comprensione delle proposte emendative possa per lo meno consentire la redazione di ordini del giorno particolarmente significativi.

Il senatore TOSATO (LN-Aut) osserva che la propria parte politica ha già provveduto alla presentazione di numerosi ordini del giorno, pur esprimendo riserve sulla portata concreta di tale strumento nell'attuale contesto.

La senatrice BONFRISCO (FL (Id-PL, PLI)) dichiara di condividere le perplessità espresse dal senatore Tosato. Fa quindi presente l'anomalia dal punto di vista costituzionale di un provvedimento legislativo emanato sulla base del rapporto fra il Governo e un istituto bancario privato. Si sofferma successivamente sugli effetti negativi sul sistema economico del territorio di riferimento di situazioni di crisi che sono state colpevolmente lasciate degenerare, pur risultando evidente la rilevanza di fatto sistemica della Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A. In conseguenza di una vigilanza insufficiente, un territorio importante nell'economia nazionale vede ridimensionata la propria possibilità di ricorso al credito, peraltro già danneggiata dalla riforma del sistema delle banche popolari i cui esiti negativi erano stati da lei ampiamente segnalati. La stessa gestione delle sofferenze delineata dal provvedimento appare privilegiare la speculazione rispetto alla possibilità di agevolarne la gestione nell'ambito dell'economia del territorio.

La senatrice PUPPATO (PD) rileva le debolezze che avevano compromesso le possibilità di sviluppo del sistema delle banche popolari precedentemente alla riforma, in ragione della polverizzazione della proprietà e della conseguente mancanza di controllo sull'operato degli amministratori. Fa quindi presente che nella valutazione degli istituti bancari è fondamentale la qualità della gestione, in particolare rispetto alle attività di erogazione del credito e di raccolta del risparmio, elementi che sono risultati compromessi a causa di volontà speculative. Dopo aver ricordato la partecipazione di Intesa San Paolo S.p.A. al fondo Atlante, richiama l'attenzione sull'atteggiamento di diversi esponenti politici che avevano fino a tempi recenti attribuito le responsabilità delle difficoltà incontrate dalle due banche attualmente poste in liquidazione alla condotta di Banca d'Italia e Consob, a fronte del quale è urgente un comune approccio basato sul necessario senso di responsabilità. Esprime quindi un orientamento favorevole rispetto all'ipotesi di un ordine del giorno condiviso dalla Commissione riguardante il complesso dei temi di maggiore rilevanza, a partire dal ristoro a favore di risparmiatori indotti all'acquisto incauto di azioni e di obbligazionisti che hanno acquistato titoli senza intenti speculativi.

Il senatore CARRARO (FI-PdL XVII) rileva la necessità di un'adeguata informazione del Parlamento sulla gestione degli istituti bancari oggetto di intervento pubblico; in particolare, auspica un'informazione puntuale alle Commissioni competenti relativamente alla gestione delle sofferenze.

Il senatore VACCIANO (Misto) ricorda la rilevanza delle responsabilità degli amministratori nella genesi delle situazioni di dissesto alla base del provvedimento in esame. Illustra quindi l'emendamento 3.21 (pubblicato in allegato), finalizzato a garantire un più elevato livello di trasparenza a vantaggio del pubblico da parte della Banca d'Italia, tramite l'attivazione di una sezione appositamente evidenziata nel proprio sito internet.

Il senatore AIROLA (M5S), intervenendo in sede di illustrazione degli emendamenti di cui è firmatario (pubblicati in allegato), richiama i criteri di equità e giustizia quali finalità necessarie a fronte di ricorrenti crisi nel settore bancario che si rivelano fortemente dannose nei confronti dell'economia reale. Osserva quindi le carenze nell'attività di controllo in relazione al collocamento di titoli presso il pubblico dei risparmiatori. Sottolinea la finalità di garantire un recupero di proporzioni adeguate delle sofferenze sui crediti e rimarca la priorità da accordare a misure più incisive verso i soggetti responsabili di attività speculativa che hanno compromesso le possibilità di tenuta di un'economia regionale tra le più competitive in Europa. Auspica pertanto che il Governo dimostri un atteggiamento di apertura nei confronti degli emendamenti proposti.

Tutti gli ordini del giorno e i restanti emendamenti, pubblicati in allegato, sono dati per illustrati.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA DI OGGI

Il presidente Mauro Maria MARINO avverte che la Commissione notturna di oggi, già convocata alle ore 20,30, è anticipata alle ore 20.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,20.


PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2875


La Commissione, esaminato per le parti di competenza, il disegno di legge in titolo, rilevato

che le stime di entrata e di spesa corrispondono alle previsioni definite in sede di programmazione dei documenti di bilancio;

che i dati concernenti l'andamento macroeconomico potranno essere rivisti al rialzo per i circostanziati segnali di ripresa economica,

esprime parere favorevole




ORDINI DEL GIORNO E EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 2879

G/2879/1/6
TOSATO, STEFANI
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 2879, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99, recante disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A.,
premesso che:
la situazione di dissesto di Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca era ormai nota da diversi anni, tanto che il gruppo della Lega ha continuamente richiesto un intervento statale che tutelasse i risparmiatori e, in particolare, i soci-azionisti. Questi ultimi, infatti, essendo originariamente soci (perché i due istituti erano banche popolari che sono state costrette a trasformarsi in S.p.A. ai sensi del decreto-legge n. 3 del 2015) e non azionisti professionisti, sono sicuramente «meritevoli di una protezione diversa da quella accordata a speculatori istituzionali, la cui regola è solo quella del profitto;
si tenga costantemente presente che anche in questo, come in altri casi italiani, per le regole di condotta delle due banche, i titoli azionari e subordinati sono stati venduti anche a piccoli risparmiatori veramente inconsapevoli dei rischi connessi con le operazioni di investimento loro proposte;
il provvedimento in esame introduce disposizioni urgenti per facilitare la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A. e per garantire la continuità del sostegno del credito alle famiglie e alle imprese del territorio, ma presenta diverse criticità; quelle più rilevanti riguardano la disparità riservate ai risparmiatori subordinati che avranno un trattamento diverso rispetto a quello stabilito per i detentori di titoli subordinati di MPS i quali, invece di espletare complicate procedure arbitrali o richiedere istanza di indennizzo forfettario all'80 per cento, hanno potuto usufruire della conversione dei propri bond subordinati in azioni riacquistate dal MEF. Anche se in base alla rischiosità dei titoli da loro acquistati non tutti avranno il 100 per cento del rimborso, in ogni caso, la maggior parte sarà restaurata interamente, e senza complicazioni burocratiche;
in particolare, l'articolo 23 del decreto-legge n. 237/2016, modificato dalla legge di conversione 17 febbraio 2017, n. 15, prevede i valori da attribuire ai bond subordinati da convertire obbligatoriamente in azioni: per i titoli Tier1, che in prevalenza sono detenuti da investitori istituzionali, sarà pari al 75 per cento del valore nominale (nella conversione volontaria era pari all'855); per i titoli Tier2, che il decreto prevede in sette emissioni, la conversione obbligatoria sarà confermata pari al 100 per cento del valore nominale, così come era stato previsto in quella volontaria; per i car Fresh, invece, il valore è sceso al 18 per cento rispetto al 20 per cento offerto da MPS nella conversione volontaria;
il Governo discrimina fra i detentori di titoli subordinati emessi da MPS, che sono stati tutelati, e i detentori di titoli subordinati e azionisti di altre banche su cui sono intervenuti ora, e nel recente passato, con provvedimenti d'urgenza, non essendo stati questi ultimi risarciti del danno subito ed essendo, al contempo, esclusi dal presente provvedimento;
l'articolo 6 del provvedimento in oggetto prevede per i detentori di titoli subordinati delle banche che siano investitori al dettaglio i complicati «meccanismi di ''ristoro forfettario'' o di procedura arbitrai e», analoghi a quelli stabiliti dal decreto legge n. 59 del 2016 per i quattro istituti posti in risoluzione nel novembre 2015 (Cari Chieti, Banca Etruria, Banca Marche e Carige) che rinvia la Fondo di solidarietà previsto dalla legge di stabilità 2016,
impegna il Governo:
ad adottare ulteriori iniziative legislative al fine di prevedere un ristoro anche per i soci-azionisti, in considerazione della loro qualità di soci e non di investitori professionali, ricomprendendoli anche nei meccanismi di indennizzo forfetario o procedura arbitrale previsti dalla legge di stabilità 2016 per i detentori dei titoli subordinati delle quattro banche poste in risoluzione nel novembre 2015.
G/2879/2/6
TOSATO, STEFANI
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 2879, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99, recante disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A.,
premesso che:
la situazione di dissesto di Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca era ora mi nota da diversi anni, tanto che il gruppo della Lega ha continuamente richiesto un intervento statale che tutelasse i risparmiatori e, in particolare, i soci-azionisti. Questi ultimi, infatti, essendo originariamente soci (perché i due istituti erano banche popolari che sono state costrette a trasformarsi in S.p.A. ai sensi del decreto-legge n. 3 del 2015) e non azionisti professionisti, sono sicuramente meritevoli di una protezione diversa da quella accordata a speculatori istituzionali, la cui regola è solo quella del profitto;
si tenga costantemente presente che anche in questo, come in altri casi italiani, per le regole di condotta delle due banche, i titoli azionari e subordinati sono stati venduti anche a piccoli risparmiatori veramente inconsapevoli dei rischi connessi con le operazioni di investimento loro proposte;
il provvedimento in esame introduce disposizioni urgenti per facilitare la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A. e per garantire la continuità del sostegno del credito alle famiglie e alle imprese del territorio, ma presenta diverse criticità;
precedentemente alla sottoposizione a tale procedura, molti soci azionisti avevano intentato azioni giudiziarie contro le due banche, a seguito dell'azzeramento dei propri capitali a causa della dissennata gestione che ha portato a tale situazione di dissesto patrimoniale;
l'articolo 6 del provvedimento in oggetto prevede per i detentori di titoli subordinati delle banche che siano investitori al dettaglio i complicati meccanismi di «ristoro forfettario» o di «procedura arbitrale», analoghi a quelli stabiliti dal decreto-legge n. 59 del 2016 per i quattro istituti posti in risoluzione nel novembre 2015 (Cari Chieti, BancaEtruria, Banca Marche e Carige) che rinvia la Fondo di solidarietà previsto dalla legge di stabilità 2016,
impegna il Governo:
ad adottare ulteriori interventi legislativi al fine di riconoscere ai soci-azionisti che, al momento della messa in liquidazione dei due istituti veneti, avevano intentato azioni giudiziarie, ancora pendenti, contro banche, o ottenuto sentenza loro favorevole, i medesimi diritti dei creditori privilegiati.
G/2879/3/6
TOSATO, STEFANI
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 2879, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99, recante disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A.,
premesso che:
la situazione di dissesto di Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca era ormai nota da diversi anni, tanto che il gruppo della Lega ha continuamente richiesto un intervento statale che tutelasse i risparmiatori e, in particolare, i soci-azionisti. Questi ultimi, infatti, essendo originariamente soci (perché i due istituti erano banche popolari che sono state costrette a trasformarsi in S.p.A. ai sensi del decreto-legge n. 3 del 2015) e non azionisti professionisti, sono sicuramente meritevoli di una protezione diversa da quella accordata a speculatori istituzionali, la cui regola è solo quella del profitto;
si tenga costantemente presente che anche in questo, come in altri casi italiani, per le regole di condotta delle due banche, i titoli azionari e subordinati sono stati venduti anche a piccoli risparmiatori veramente inconsapevoli dei rischi connessi con le operazioni di investimento loro proposte;
il provvedimento in esame introduce disposizioni urgenti per facilitare la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. é di Veneto Banca S.p.A. e per garantire la continuità del sostegno del credito alle famiglie e alle imprese del territorio, ma presenta diverse criticità;
precedentemente alla sottoposizione a tale procedura, molti soci azionisti avevano intentato azioni giudiziarie contro le due banche, a seguito dell'azzeramento dei propri capitali a causa della dissennata gestione che ha portato a tale situazione di dissesto patrimoniale;
l'articolo 6 del provvedimento in oggetto prevede per i detentori di titoli subordinati delle banche che siano investitori al dettaglio i complicati meccanismi di «ristoro forfettario» o di «procedura arbitrale», analoghi a quelli stabiliti dal decreto legge n. 59 del 2016 per i quattro istituti posti in risoluzione nel novembre 2015 (CariChieti, Banca Etruria, Banca Marche e Carige) che rinvia la Fondo di solidarietà previsto dalla legge di stabilità 2016,
impegna il Governo:
a prevedere procedure semplificate di successione nei procedimenti giudiziari in corso per i soci-azionisti che, al momento della messa in liquidazione dei due istituti veneti, avevano intentato azioni giudiziarie ancora pendenti contro le medesime banche o ottenuto sentenza loro favorevole.
G/2879/4/6
TOSATO, STEFANI
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 2879, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99, recante disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A.,
premesso che:
la situazione di dissesto di Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca era ormai nota da diversi anni, tanto che il gruppo della Lega ha continuamente richiesto un intervento statale che tutelasse i risparmiatori e, in particolare, i soci-azionisti. Questi ultimi, infatti, essendo originariamente soci (perché i due istituti erano banche popolari che sono state costrette a trasformarsi in S.p.A. ai sensi del decreto-legge n. 3 del 2015) e non azionisti professionisti, sono sicuramente meritevoli di una protezione diversa da quella accordata a speculatori istituzionali, la cui regola è solo quella del profitto;
si tenga costantemente presente che anche in questo, come in altri casi italiani, per le regole di condotta delle due banche, i titoli azionari e subordinati sono stati venduti anche a piccoli risparmiatori veramente inconsapevoli dei rischi connessi con le operazioni di investimento loro proposte;
il provvedimento in esame introduce disposizioni urgenti per facilitare la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A. e per garantire la continuità del sostegno del credito alle famiglie e alle imprese del territorio, ma presenta diverse criticità;
quelle più rilevanti riguardano la disparità riservate ai risparmiatori subordinati che avranno un trattamento diverso rispetto a quello stabilito per i detentori di titoli subordinati di MPS i quali, invece di espletare complicate procedure arbitrali o richiedere istanza di indennizzo forfettario all'80 per cento, hanno potuto usufruire della conversione dei propri bond subordinati in azioni riacquistate dal MEF. Anche se in base alla rischiosità dei titoli da loro acquistati non tutti avranno il 100 per cento del rimborso, in ogni caso, la maggior parte sarà restaurata interamente, e senza complicazioni burocratiche;
in particolare, l'articolo 23 del decreto legge n. 237/2016, modificato dalla legge di conversione 17 febbraio 2017. n. 15, prevede i valori da attribuire ai bond subordinati da convertire obbligatoriamente in azioni: per i titoli Tier1, che in prevalenza sono detenuti da investitori istituzionali, sarà pari al 75 per cento del valore nominale (nella conversione volontaria era pari all'855); per i titoli Tier2, che il decreto prevede in sette emissioni, la conversione obbligatoria sarà confermata pari al 100 per cento del valore nominale, cosi come era stato previsto in quella volontaria; per i car Fresh, invece, il valore è sceso al 18 per cento rispetto al 20 per cento offerto da MPS nella conversione volontaria;
il Governo discrimina fra i detentori di titoli subordinati emessi da MPS, che sono stati tutelati, e i detentori di titoli subordinati e azionisti di altre banche su cui sono intervenuti ora, e nel recente passato, con provvedimenti d'urgenza, non essendo stati questi ultimi risarciti del danno subito ed essendo, al contempo, esclusi dal presente provvedimento;
l'articolo 6 del provvedimento in oggetto prevede per i detentori di titoli subordinati delle banche che siano investitori al dettaglio i complicati meccanismi di «ristoro forfettario» o di «procedura arbitrai e», analoghi a quelli stabiliti dal decreto legge n. 59 del 2016 per i quattro istituti posti in risoluzione nel novembre 2015 (Cari Chieti, BancaEtruria, Banca Marche e Carige) che rinvia la Fondo di solidarietà previsto dalla legge di stabilità 2016,
impegna il Governo:
a prevedere la possibilità di istituirei in conformità con le norme europee sugli aiuti di Stato, un Fondo di garanzia per gli ex soci azionisti azzerati delle due popolari venete, tenuto conto di quanto esposto in premessa circa la loro condizione di soci-azionisti, facendo confluire in questo fondo i 60 milioni di euro già stanziati dalle due banche in favore degli ex-soci in difficoltà finanziarie.
G/2879/5/6
BONFRISCO
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 2879, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99, recante disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A.,
ed in particolare l'articolo 6, contenente misure di ristoro per gli investitori ivi definiti, secondo cui se al momento dell'avvio della liquidazione coatta amministrativa delle citate banche, essi detenevano strumenti di debito subordinato emessi dalle stesse, sottoscritti o acquistati entro il 12 giugno 2014, tali investitori possono accedere alle prestazioni del fondo di solidarietà di cui alla legge di stabilità 2016 premesso che:
precedentemente all'adozione del citato decreto legge, al fine di sanare la propria dissestata situazione patrimoniale, le citate banche hanno concordato, mediante offerte pubbliche, accordi transattivi con gli azionisti i quali, a fronte della rinuncia ad agire in giudizio contro le banche stesse, hanno ricevuto un esiguo indennizzo;
che anche in questo, come in altri casi italiani, per una discutibile politica gestionale dei due istituti di credito, i titoli azionari e subordinati sono stati venduti anche a piccoli risparmiatori inconsapevoli dei rischi connessi con le operazioni di investimento loro proposte;
le disposizioni del citato decreto legge non escludono espressamente la possibilità che tali indennizzi possano essere soggetti ad azione revocatoria da parte dei commissari liquidatori, aggravando così ulteriormente il pregiudizio già imposto à questi risparmiatori,
impegna il Governo:
ad adottare le necessarie iniziative, anche legislative, volte ad evitare che somme ricevute dagli azionisti a titolo di indennizzo a seguito degli accordi transattivi siano sottoposte ad azione revocatoria da parte dei commissari liquidatori.
G/2879/6/6
CAPPELLETTI, BLUNDO
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 2879, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99, recante disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A.,
premesso che:
il presente provvedimento introduce disposizioni urgenti per agevolare la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A.;
l'articolo 6 disciplina le misure di ristoro a favore degli investitori che, al momento della liquidazione coatta amministrativa, detenevano strumenti finanziari di debito subordinato emessi dalle banche poste in liquidazione, sottoscritti o acquistati entro la data del 12 giugno 2014 nell'ambito di un rapporto negoziale diretto con le medesime Banche emittenti;
i titolari di azioni e obbligazioni subordinati non possono fruire delle suddette misure di ristoro dal momento che le azioni o le obbligazioni subordinate non vengono trasferite ad Intesa, ma rimangono nella liquidazione;
per effetto delle ingenti perdite accumulate dalle due banche, le liquidazioni potrebbero non disporre di risorse sufficienti a soddisfare le pretese di azionisti e creditori subordinati,
impegna il Governo:
a porre in essere tutte le misure necessarie per garantire in tempi ragionevoli il ristoro degli azionisti e degli obbligazionisti subordinati che hanno sottoscritto o acquistato titoli entro la data del 12 giugno 2014, anche al fine di evitare che i creditori, di cui sia stata carpita la buona fede, con violazione dei doveri d'informazione del cliente, subiscano in maniera diretta gli effetti della mala gestione delle Banche in oggetto.
G/2879/7/6
GIROTTO, BOTTICI, AIROLA
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 2879, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99, recante disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A.,
premesso che:
il presente provvedimento introduce disposizioni urgenti per agevolare la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A.;
l'articolo 2, nel disciplinare la liquidazione coatta amministrativa delle banche venete, precisa che l'accertamento dello stato passivo sarà condotto solo con riferimento ai creditori non ceduti, rimandando, per quanto non espressamente previsto dal provvedimento in esame, alle disposizioni del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni e integrazioni (testo unico bancario);
gli azionisti hanno un termine esiguo – pari a sessanta giorni dalla nomina dei commissari liquidatori – per presentare l'istanza di ammissione al passivo, termine che – stante la particolare complessità della procedura – potrebbe non essere sufficiente per recuperare la documentazione da presentare a corredo dell'istanza;
tali soggetti potrebbero dunque veder precluso la possibilità di insinuarsi al passivo a causa di lungaggini burocratiche nella predisposizione dei documenti da presentare,
impegna il Governo:
a porre in essere tutte le misure necessarie, intervenendo anche a livello normativo, per prevedere una proroga del termine concesso agli azionisti per presentare la domanda di insinuazione al passivo al fine di garantire l'effettivo esercizio di tale diritto in capo agli stessi.
G/2879/8/6
TOSATO, STEFANI
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 2879, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99, recante disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A.,
premesso che:
la situazione di dissesto di Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca era ormai nota da diversi anni, tanto che il gruppo della lega ha continuamente richiesto un intervento statale che tutelasse i risparmiatori e, in particolare, i soci-azionisti. Questi ultimi, infatti, essendo originariamente soci (perché i due istituti erano banche popolari che sono state costrette a trasformarsi in S.p.A. ai sensi del decreto-legge n. 3 del 2015) e non azionisti professionisti, sono sicuramente meritevoli di una protezione diversa da quella accordata a speculatori istituzionali, la cui regola è solo quella del profitto;
si tenga costantemente presente che anche in questo, come in altri casi italiani, per le regole di condotta delle due banche, i titoli azionari e subordinati sono stati venduti anche a piccoli risparmiatori veramente inconsapevoli dei rischi connessi con le operazioni di investimento loro proposte;
il provvedimento in esame introduce disposizioni urgenti per facilitare la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A. e per garantire la continuità del sostegno del credito alle famiglie e alle imprese del territorio, ma presenta diverse criticità;
quelle più rilevanti riguardano la disparità riservate ai risparmiatori subordinati che avranno un trattamento diverso rispetto a quello stabilito per i detentori di titoli subordinati di MPS i quali, invece di espletare complicate procedure arbltrali o richiedere istanza di indennizzo forfettario all'80 per cento, hanno potuto usufruire della conversione dei propri bond subordinati in azioni riacquistate dal MEF. Anche se in base alla rischiosità dei titoli da loro acquistati non tutti avranno il 100 per cento del rimborso, in ogni caso, la maggior parte sarà restaurata interamente, e senza complicazioni burocratiche;
in particolare, l'articolo 23 del decreto-legge n. 237/2016, modificato dalla legge di conversione 17 febbraio 2017, n. 15, prevede i valori da attribuire ai bond subordinati da convertire obbligatoriamente in azioni: per i titoli Tier1, che in prevalenza sono detenuti da investitori istituzionali, sarà pari al 75 per cento del valore nominale (nella conversione volontaria era pari all'855); per i titoli Tier2, che il decreto prevede in sette emissioni, la conversione obbligatoria sarà confermata pari al 100 per cento del valore nominale, così come era stato previsto in quella volontaria; per i car Fresh, invece, il valore è sceso al 18 per cento rispetto al 20 per cento offerto da MPS nella conversione volontaria;
il Governo discrimina fra i detentori di titoli subordinati emessi da MPS, che sono stati tutelati, e i detentori di titoli subordinati e azionisti di altre banche su cui sono intervenuti ora, e nel recente passato, con provvedimenti d'urgenza, non essendo stati questi ultimi risarciti del danno subito ed essendo, al contempo, esclusi dal presente provvedimento;
l'articolo 6 del provvedimento in oggetto prevede per i detentori di titoli subordinati delle banche che siano investitori al dettaglio I complicati meccanismi di «ristoro forfettario» o di «procedura arbitrale», analoghi a quelli stabiliti dal decreto legge n. 59 del 2016 per i quattro istituti posti in risoluzione nel novembre 2015 (CariChieti, BancaEtruria, Banca Marche e Carige) che rinvia la Fondo di solidarietà previsto dalla legge di stabilità 2016,
impegna il Governo:
al fine di rendere meno oneroso per i risparmiatori retail il concorso alla liquidazione delle due banche, a prevedere anche per i subordinati junior azzerati delle due popolari venete lo stesso trattamento previsto, per i detentori di titoli subordinati emessi dal MPS, dal decreto-legge n. 237 del 2016, come specificato in premessa.
G/2879/9/6
TOSATO, STEFANI
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 2879, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99, recante disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A.,
premesso che:
la situazione di dissesto di Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca era ormai nota da diversi anni, tanto che il gruppo della Lega ha continuamente richiesto un intervento statale che tutelasse i risparmiatori e, in particolare, i soci-azionisti. Questi ultimi, infatti, essendo originariamente soci (perché i due istituti erano banche popolari che sono state costrette a trasformarsi in S.p.A. ai sensi del decreto-legge n. 3 del 2015) e non azionisti professionisti, sono sicuramente meritevoli di una protezione diversa da quella accordata a speculatori istituzionali, la cui regola è solo quella del profitto;
si tenga costantemente presente che anche in questo, come in altri casi italiani, per le regole di condotta delle due banche, i titoli azionari e subordinati sono stati venduti anche a piccoli risparmiatori veramente inconsapevoli dei rischi connessi con le operazioni di investimento loro proposte;
il provvedimento in esame introduce disposizioni urgenti per facilitare la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A. e per garantire la continuità del sostegno del credito alle famiglie e alle imprese del territorio, ma presenta diverse criticità;
quelle più rilevanti riguardano la disparità riservate ai risparmiatori subordinati che avranno un trattamento diverso rispetto a quello stabilito per i detentori di titoli subordinati di MPS i quali, invece di espletare complicate procedure arbitrali o richiedere istanza di indennizzo forfettario all'80 per cento, hanno potuto usufruire della conversione dei propri bond subordinati in azioni riacquistate dal MEF. Anche se in base alla rischiosità dei titoli da loro acquistati non tutti avranno il 100 per cento del rimborso, in ogni caso, la maggior parte sarà restaurata interamente, e senza complicazioni burocratiche;
in particolare, l'articolo 23 del decreto-legge n. 237 del 2016, modificato dalla legge di conversione 17 febbraio 2017, n. 15, prevede i valori da attribuire ai bond subordinati da convertire obbligatoriamente in azioni: per i titoli Tier1, che in prevalenza sono detenuti da investitori istituzionali, sarà pari al 75 per cento del valore nominale (nella conversione volontaria era pari all'855); per i titoli Tier2, che il decreto prevede in sette emissioni, la conversione obbligatoria sarà confermata pari al 100 per cento del valore nominale, cosi come era stato previsto in quella volontaria; per i car Fresh, invece, il valore è sceso all8 per cento rispetto al 20 per cento offerto da MPS nella conversione volontaria;
il Governo discrimina fra i detentori di titoli subordinati emessi da MPS, che sono stati tutelati, e i detentori di titoli subordinati e azionisti di altre banche su cui sono intervenuti ora, e nel recente passato, con provvedimenti d'urgenza, non essendo stati questi ultimi risarciti del danno subito ed essendo, al contempo, esclusi dal presente provvedimento;
l'articolo 6 del provvedimento in oggetto prevede per i detentori di titoli subordinati delle banche che siano investitori al dettaglio i complicati meccanismi di «ristoro forfettario» o di «procedura arbitraIe», analoghi a quelli stabiliti dal decreto-legge n. 59 del 2016 per i quattro istituti posti in risoluzione nel novembre 2015 (Cari Chieti, Banca Etruria, Banca Marche e Carige) che rinvia la Fondo di solidarietà previsto dalla legge di stabilità 2016;
in particolare, l'articolo riserva tali misure di ristoro solo a favore degli investitori non istituzionali che, al momento dell'avvio della liquidazione coatta amministrativa, detenevano strumenti finanziari di debito subordinato emessi dalle banche poste in liquidazione col presente provvedimento, sottoscritti, o acquistati, entro la data del 12 giugno 2014 – data della pubblicazione in GUUE della direttiva BRRD – esclusivamente nell'ambito di un rapporto negoziale diretto con le medesime Banche emittenti,
impegna il Governo:
ad aumentare la platea dei risparmiatori subordinati ammessi alle procedure di ristoro previste dalla legge di stabilità 2016, in modo da rendere meno oneroso per i risparmiatori retail il concorso alla liquidazione delle due banche, estendendo oltre il 12 giugno 20141 data entro la quale i titoli subordinati devono esser stati acquistati come condizione per accedere al Fondo, posticipandola, almeno, alla data dell'entrata in vigore della normativa del bail in prevista dai decreti di recepimento della direttiva BRRD.
G/2879/10/6
TOSATO, STEFANI
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 2879, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99, recante disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A.,
premesso che:
la situazione di dissesto di Banca popolare di Vicenza e Veneto Banca era ormai nota da diversi anni, tanto che il gruppo della Lega ha continuamente richiesto un intervento statale che tutelasse i risparmiatori e, in particolare, i soci-azionisti. Questi ultimi, infatti, essendo originariamente soci (perché i due istituti erano banche popolari che sono state costrette a trasformarsi in S.p.A. ai sensi del decreto-legge n. 3 del 2015) e non azionisti professionisti, sono sicuramente meritevoli di una protezione diversa da quella accordata a speculatori istituzionali, la cui regola è solo quella del profitto;
si tenga costantemente presente che anche in questo, come in altri casi italiani, per le regole di condotta delle due banche, i titoli azionari e subordinati sono stati venduti anche a piccoli risparmiatori veramente inconsapevoli dei rischi connessi con le operazioni di investimento loro proposte;
il provvedimento in esame introduce disposizioni urgenti per facilitare la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A. e per garantire la continuità del sostegno del credito alle famiglie e alle imprese del territorio, ma presenta diverse criticità;
quelle più rilevanti riguardano la disparità riservate ai risparmiatori subordinati che avranno un trattamento diverso rispetto a quello stabilito per i detentori di titoli subordinati di MPS i quali, invece di espletare complicate procedure arbitrali o richiedere istanza di indennizzo forfettario all'80 per cento, hanno potuto usufruire della conversione dei propri bond subordinati in azioni riacquistate dal MEF. Anche se in base alla rischiosità dei titoli da loro acquistati non tutti avranno il 100 per cento del rimborso, in ogni caso, la maggior parte sarà restaurata interamente e senza complicazioni burocratiche;
in particolare, l'articolo 23 del decreto-legge n. 237 del 2016, modificato dalla legge di conversione 17 febbraio 2017, n. 15, prevede i valori da attribuire ai bond subordinati da convertire obbligatoriamente in azioni: per i titoli Tier1, che in prevalenza sono detenuti da investitori istituzionali, sarà pari al 75 per cento del valore nominale (nella conversione volontaria era pari all'855); per i titoli Tier2, che il decreto prevede in sette emissioni, la conversione obbligatoria sarà confermata pari al 100 per cento del valore nominale, cosi come era stato previsto in quella volontaria; per i car Fresh, invece, il valore è sceso al 18 per cento rispetto al 20 per cento offerto da MPS nella conversione volontaria;
il Governo discrimina fra i detentori di titoli subordinati emessi da MPS, che sono stati tutelati, e i detentori di titoli subordinati e azionisti di altre banche su cui sono intervenuti ora, e nel recente passato, con provvedimenti d'urgenza, non essendo stati questi ultimi risarciti del danno subito ed essendo, al contempo, esclusi dal presente provvedimento;
l'articolo 6 del provvedimento in oggetto prevede per i detentori di titoli subordinati delle banche che siano investitori al dettaglio i complicati meccanismi di «ristoro forfettario» o di «procedura arbitrale», analoghi a quelli stabiliti dal decreto legge n. 59 del 2016 per i quattro istituti posti in risoluzione nel novembre 2015 (CariChieti, BancaEtruria, Banca Marche e Carige) che rinvia la Fondo di solidarietà previsto dalla legge di stabilità 2016;
in particolare, l'articoIo riserva tali misure di ristoro solo a favore degli investitori non istituzionali che, al momento dell'avvio della liquidazione coatta amministrativa , detenevano – strumenti finanziari di debito subordinato emessi dalle banche poste in liquidazione col presente provvedimento, sottoscritti, o acquistati, entro la data del 12 giugno 2014 – data della pubblicazione in GUUE della direttiva BRRD – esclusivamente nell'ambito di un rapporto negoziai e diretto con le medesime Banche emittenti,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di aumentare la platea dei risparmiatori subordinati ammessi alle procedure di ristoro previste dalla legge di stabilità 2016, in modo da rendere meno oneroso per i risparmiatori retail il concorso alla liquidazione delle due banche, ricomprendendo anche coloro che hanno acquistato i titoli subordinati da intermediari finanziari diversi dalle banche emittenti venete, quali, ad esempio, i promotori finanziari.
G/2879/11/6
TOSATO, STEFANI
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 2879, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99, recante disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A.,
premesso che:
il provvedimento in esame introduce disposizioni urgenti per facilitare la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A. e per garantire la continuità del sostegno del credito alle famiglie e alle imprese del territorio, ma presenta diverse criticità;
si tenga costantemente presente che anche in questo, come in altri casi italiani, per le regole di condotta delle due banche, i titoli azionari e subordinati sono stati venduti anche a piccoli risparmiatori veramente inconsapevoli dei rischi connessi con le operazioni di investimento loro proposte. A tali comportamenti poco trasparenti, si aggiunge, spesso, l'abuso di posizione di forza delle banche nei confronti dei propri clienti che, sicuramente, nel rapporto, sono la parte più debole e, quindi, da tutelare;
in mancanza di regole stringenti sul diritto di informazione, ma anche di comportamenti spesso poco trasparenti degli intermediari finanziari che si rendono responsabili della vendita di prodotti poco sicuri anche ai piccoli risparmiatori, si rende necessario porre in essere una più ampia tutela degli investitori non istituzionali che non hanno le competenze e le conoscenze adeguate per giudicare l'affidabilità e la rischiosità delle diverse tipologie di titoli presenti sul mercato;
se da un lato, sembra sia opportuno prevedere delle norme per aiutare il sistema bancario in sofferenza, dall'altro, è altrettanto opportuno tutelare i consumatori ed evitare che i costi di gestioni avventate e negligenti ricadano ingiustamente sui loro risparmi, facendo pagare a tanti l'esoso costo del profitto di pochi privilegiati;
in sede di esame della legge di conversione del decreto-Iegge 23 dicembre 2016, n. 237, recante disposizioni urgenti per la tutela del risparmio nel settore crediti zio, il governo ha dato parere favorevole all'impegno avanzato con l'ordine del giorno n. 9/4280/24, ma non sono stati ancora riscontrate iniziative per dar seguito a quanto richiesto. Pertanto in questa medesima sede è necessario ribadire l'urgenza dell'intervento e,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di adottare le opportune iniziative normative al fine di prevedere un sistema di tutela più ampio dei risparmiatori investitori non professionisti, stabilendo che sul sito internet della Banca d'Italia siano pubblicati annualmente, in un'apposita sezione informata ai principi della più ampia trasparenza e comprensibilità affinché anche gli utenti investitori non istituzionali possano conoscere e comprendere in maniera chiara, i dati informativi indicanti la solidità di tutti di istituti bancari e finanziari che operano sul territorio nazionale.
G/2879/12/6
DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 2879, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99, recante disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A.,
premesso che:
il provvedimento esclude dalla cessione, anche in deroga al principio della par condicio creditorum, la categoria, seppur minoritaria, dei piccoli azionisti, cioè quella miriade di vecchi soci con quote di partecipazione residuali nelle due banche venete ed il cui valore era stato nell'ultimo anno significativamente ridotto, e che sulla base di quanto previsto dal provvedimento si vedrebbero azzerare anche la loro minima quota partecipativa;
si tratta di risparmiatori, famiglie, lavoratori, pensionati, che hanno scommesso cifre importanti per il loro bilancio famigliare su istituti che credevano in buona salute e ben gestiti, per i quali il provvedimento non contempla alcuna misure di sostegno, né di tutela giurisdizionale,
impegna il Governo:
ad adottare iniziative normative volte a prevedere in favore dei piccoli azionisti che pur avendo investito in modo inconsapevole i propri risparmi in strumenti finanziari subordinati emessi dalle due banche venete sottoposte alla liquidazione di cui all'articolo 2 del provvedimento, sono esclusi dalla stessa, l'emissione di warrant convertibili in azioni della banca cessionaria, al fine di ristorarli della perdita economica.
G/2879/13/6
TOSATO, STEFANI
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 2879, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99, recante disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A.,
premesso che:
la situazione di dissesto di Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca era ormai nota da diversi anni, tanto che il gruppo della Lega ha continuamente richiesto un intervento statale che tutelasse i risparmiatori e, in particolare, i soci-azionisti. Questi ultimi, infatti, essendo originariamente soci (perché i due istituti erano banche popolari che sono state costrette a trasformarsi in S.p.A. ai sensi del decreto-legge n. 3 del 2015) e non azionisti professionisti, sono sicuramente meritevoli di una protezione diversa da quella accordata a speculatori istituzionali, la cui regola è solo quella del profitto;
si tenga costantemente presente che anche in questo, come in altri casi italiani, per le regole di condotta delle due banche, i titoli azionari e subordinati sono stati venduti anche a piccoli risparmiatori veramente inconsapevoli dei rischi connessi con le operazioni di investimento loro proposte;
il provvedimento in esame introduce disposizioni urgenti per facilitare la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A e per garantire la continuità del sostegno del credito alle famiglie e alle imprese del territorio, ma presenta diverse criticità;
precedentemente alla sottoposizione a tale procedura, le due banche, nell'estremo tentativo di sanare la propria situazione patrimoniale, hanno concordato, mediante offerte pubbliche, accordi transattivi con gli azionisti i quali, in cambio della rinuncia ad agire in giudizio, hanno ricevuto un esiguo indennizzo (il valore delle azioni della Popolare di Vicenza è passato da 62,5 euro a 9 euro, creando una maxi minusvalenza);
la direzione regionale del Veneto dell'Agenzia delle entrate, mediante circolare, ha già reso noto che gli indennizzi ricevuti non sono esenti dall'imponibilità ai fini IRPEF, in qualità di reddito diverso di cui all'articolo 67, comma 1, del TUIR di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
impegna il Governo:
considerato l'importo dell'indennizzo ricevuto dai soci ai sensi delle offerte pubbliche, a valutare la necessità di adottare le adeguate misure legislative al fine di escludere tali esigui indennizzi dall'imposizione fiscale.
G/2879/14/6
TOSATO, STEFANI
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 2879, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99, recante disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A.,
premesso che:
la situazione di dissesto di Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca era ormai nota da diversi anni, tanto che il gruppo della Lega ha continuamente richiesto un intervento statale che tutelasse i risparmiatori e, in particolare, i soci-azionisti. Questi ultimi, infatti, essendo originariamente soci (perché i due istituti erano banche popolari che sono state costrette a trasformarsi in S.p.A. ai sensi del decreto-legge n. 3 del 2015) e non azionisti professionisti, sono sicuramente meritevoli di una protezione diversa da quella accordata a speculatori istituzionali, la cui regola è solo quella del profitto;
si tenga costantemente presente che anche in questo, come in altri casi italiani, per le regole di condotta delle due banche, i titoli azionari e subordinati sono stati venduti anche a piccoli risparmiatori veramente inconsapevoli dei rischi connessi con le operazioni di investimento loro proposte;
il provvedimento in esame introduce disposizioni urgenti per facilitare la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A. e per garantire la continuità del sostegno del credito alle famiglie e alle imprese del territorio, ma presenta diverse criticità;
precedentemente alla sottoposizione a tale procedura, le due banche, nell'estremo tentativo di sanare la propria situazione patrimoniale, hanno concordato, mediante offerte pubbliche, accordi transattivi con gli azionisti i quali, in cambio della rinuncia ad agire in giudizio, hanno ricevuto un esiguo indennizzo (il valore delle azioni della Popolare di Vicenza è passato da 62,5 euro a 9 euro, creando una maxi minusvalenza);
nella procedura di liquidazione potrebbero essere aggrediti anche tali indennizzi, mediante revocatoria, con considerevole aggravamento del pregiudizio già imposto a questi risparmiatori,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di adottare le opportune iniziative legislative al fine di introdurre, durante l'espletamento delle procedure di liquidazione, le adeguate misure di protezione delle somme ricevute dagli azionisti a titolo di indennizzo a seguito degli accordi transattivi.
G/2879/15/6
PUPPATO, FILIPPIN, SANTINI, DALLA ZUANNA
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 2879, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99, recante disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A.,
premesso che:
il decreto-legge in esame ha come obiettivi l'agevolazione della liquidazione coatta degli istituti di credito Veneto Banca e Banca Popolare di Vicenza, dichiarati in stato di dissesto dalla Banca Centrale Europea il 23 giugno 2017 e, al con tempo, la garanzia di continuità d'esercizio delle due banche, ovvero il mantenimento in vita dei mutui e affidamenti esistenti, l'accesso al credito di famiglie e imprese, proteggendo il risparmio e favorendo la ristrutturazione e il rilancio dei due istituti, attraverso la divisione in good e bad bank, con le seconde appesantite dai cd. NPL pelo circa 17 miliardi di euro, che saranno garantiti dallo Stato e gestiti dalla società per la Gestione di Attività S.G.A. S.P.A.;
l'operazione, approvata dalla Commissione Europea il 25 giugno del corrente anno, mira alla cessione della parte sana dei due istituti a Banca Intesa Sanpaolo, perché possano ritornare operativi tutelando il risparmio, il credito e i dipendenti delle due banche, quantificati in 11 mila lavoratori,
considerato che:
Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca sono state centri finanziari nevralgici per tutto il Veneto, garantendo linee di credito e decine e decine di migliaia di imprese della regione, contribuendo dunque alla crescita economica di tutto il paese attraverso una delle sue aree più ricche e dinamiche della nazione, che ha già raggiunto i livelli produttivi e di ricchezza pre-crisi;
l'aiuto dello Stato si deve quindi leggere nell'ottica di preservare il tessuto economico-sociale di un'intera area a vocazione fortemente imprenditoriale, su cui un default incontrollato degli istituti potrebbe causare una grave crisi economica,
considerato, inoltre, che:
contestualmente all'intervento sugli istituti di credito vi sono misure di sostegno ai risparmiatori che hanno perduto in parte o totalmente i propri investimenti a causa della mala gestione delle banche;
in molti casi si può rilevare che gli investimenti furono fatti sotto costrizione o comunque senza le sufficienti informazioni da parte di chi vendeva i titoli bancari, in altri casi ancora si rileva che ordini di vendita non sono stati eseguiti, in un crescendo di azioni illecite o al limite del lecito;
le procure di Treviso e Vicenza, competenti, sono oggi prive del personale necessario a svolgere le indagini in maniera celere, con il rischio che le responsabilità di quanti hanno amministrato i due istituti non siano mai appurate a causa dell'incombere della prescrizione,
impegna il Governo:
a prevede modalità compensative con ristoro al 100 per cento degli investitori in caso di acquisto di titoli in operazioni cd. baciate, che a norma dell'articolo 2356 c.c. dovrebbero essere considerate nulle;
a prevedere modalità di ristoro integrale per gli obbligazionisti subordinati che abbiano sottoscritto le obbligazioni prima delle assemblee di entrambi gli istituti dell'aprile 2015, quando vennero decurtati i valori delle azioni;
a prevedere modalità di ristoro almeno parziali, inversamente proporzionali alla rischiosità evidenziata dal prezzo di acquisto e/o dalla percentuale di interesse prevista al momento dell'acquisto, delle obbligazioni subordinate successive alla data suindicata;
a creare una commissione di conciliazione per gli azionisti retail vittime di misseling, al fine di poter dare risposte rapide a chi vi ricorrerà e poter quindi distinguere tra chi sottoscrisse le obbligazioni o le azioni in maniera consapevole e chi invece fu condotto a sottoscrivere senza avere le conoscenze adeguate in merito a quanto stava sottoscrivendo;
a prevedere misure di sostegno capaci di tutelare adeguatamente quei clienti inconsapevoli, che oggi a causa dell'acquisto di azioni – non riconosciute a rischio – vivono in condizione disagiate non riuscendo a far fronte alle spese correnti quotidiane a causa della perdita di tutto o larga parte del proprio risparmio.
G/2879/42/6
DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, VACCIANO
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 2879, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99, recante disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A.,
premesso che:
il provvedimento, all'articolo 6, comma 1, prevede che gli investitori (persone fisiche, imprenditori individuali, imprenditori agricoli o coltivatori diretti o i loro successori mortis causa) che, al momento dell'avvio della liquidazione coatta amministrativa di cui al provvedimento in esame, detenevano strumenti finanziari di debito subordinato emessi dalle banche poste in liquidazione e acquistati nell'ambito di un rapporto negoziale diretto con le medesime emittenti, possono accedere alle prestazioni del Fondo di solidarietà per l'erogazione di prestazioni in favore degli investitori, istituito dalla legge di stabilità per il 2016 (legge n. 208/2015, articolo 1, comma 855);
il suddetto Fondo riconosce ai risparmiatori danneggiati un indennizzo forfetario pari all'80 per cento del prezzo di acquisto dello strumento finanziario,
impegna il Governo:
a modificare l'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, elevando al 100 per cento la percentuale di indennizzo forfetario del corrispettivo pagato per l'acquisto degli strumenti finanziari.
G/2879/16/6
GIANLUCA ROSSI, GIACOBBE, LUCHERINI, MOSCARDELLI, PEZZOPANE, SUSTA, TURANO, MARAN, PUPPATO
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 2879, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99, recante disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A.,
premesso che:
il provvedimento in esame prevede una speciale procedura d'insolvenza volta a consentire, attraverso specifiche misure pubbliche di sostegno, una liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A. in forma non «atomistica» allo scopo di contenerne l'impatto tanto sui creditori, quanto sul tessuto dell'economia reale;
in questo contesto, vengono in particolare recate, all'articolo 6, misure di ristoro in favore degli investitori, disponendo il loro accesso al Fondo di solidarietà previsto dall'articolo 1, comma 855, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, secondo quanto stabilito dall'articolo 1, commi da 856 a 861, e successive modificazioni, della medesima legge, ed altresì disponendo che le richiamate misure in favore di detentori, al momento della liquidazione coatta amministrativa, di strumenti finanziari di debito subordinato, emessi dalle Banche e acquistati nell'ambito di un diretto rapporto negoziale con le Banche emittenti, si applichino «solo quando gli strumenti finanziari di debito subordinato sono stati sottoscritti o acquistati entro la data del 12 giugno 2014», ossia la data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea della direttiva 2014/58/UE in materia di risoluzione delle crisi bancarie;
la suddetta direttiva BRRD è stata tuttavia recepita nel nostro ordinamento con il decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, con entrata in vigore, in particolare, delle disposizioni in materia di bail in contenute nel Titolo IV, Capo IV, Sezione m, a partire soltanto dal 1º gennaio 2016;
per quanto concerne gli azionisti, in particolare quelli danneggiati dalle condotte colpose e talvolta dolose tenute dalle due banche sia in sede di collocamento sia in sede di esecuzione degli ordini di vendita, non è stata prevista alcuna forma tutela, I proventi della gestione del portafoglio trasferito a Società per la Gestione di Attività S.p.a., dunque al Ministero dell'economia e delle :finanze, sono destinati alle banche in liquidazione e saranno disponibili, fra molti anni, per soddisfare i creditori di quest'ultime, fra cui gli azionisti; Tuttavia non vi è alcuna garanzia che si recupereranno le necessarie risorse né è prevista alcuna forma di ristoro preferenziale,
rilevato che:
le responsabilità legate alla situazione che vede coinvolti gli istituti creditizi sottoposti alla procedura di liquidazione coatta amministrativa sono da attribuire in gran parte alla gestione negligente degli amministratori e dei dirigenti di tali istituti, che con il loro comportamento il responsabile hanno aggravato la situazione patrimoniale delle banche da loro gestite e colpito il risparmio e gli investimenti dei propri clienti;
il provvedimento in esame, approvato senza modifiche in prima lettura, non contiene misure in tema di responsabilità degli amministratori e dei dirigenti che hanno prodotto il dissesto economico degli enti creditizi sottoposti alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;
alla luce dei fatti accaduti risulta urgente una sistematica valutazione delle disposizioni vigenti in materia di azioni di responsabilità e sanzioni a carico degli amministratori di enti creditizi sottoposti alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, e sul loro grado di efficacia,
rilevato, inoltre, che:
il management incaricato di guidare le banche poste in liquidazione ha operato per facilitare una soluzione di mercato che, una volta ceduti i crediti deteriorati, potesse garantire la continuità aziendale; e che, preso atto degli ostacoli normativi e finanziari frapposti a tale opzione, ha condotto alla soluzione adottata della liquidazione prevista dal decreto-legge;
tutto ciò premesso,
impegna il Governo:
ad adottare con urgenza, nei prossimi provvedimenti utili, misure finalizzate a rafforzare gli interventi dì ristoro in favore degli investitori di cui all'articolo 6, con particolare riferimento all'opportunità della riconsiderazione del termine del 12 giugno 2014 quale data limite per la sottoscrizione o l'acquisto di strumenti finanziari di debito subordinato suscettibili dell'applicazione degli interventi di solidarietà di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo richiamato;
a valutare l'opportunità di prevedere misure finalizzate a tutelare i piccoli risparmiatori che sono divenuti azionisti degli istituti di credito di cui in premessa a seguito di operazioni di collocamento e di esecuzione degli ordini di vendita di azioni messe in atto nei loro confronti, con scarsa trasparenza e senza le necessarie informazioni sul grado di rischio, dai suddetti istituti;
ad adottare con urgenza, attraverso ulteriori provvedimenti normativi, disposizioni recanti – a fronte dell'esercizio da parte dei commissari liquidatori dell'azione di responsabilità ai sensi dell'articolo 2394-bis del codice civile e dell'accoglimento da parte del giudice della domanda nei confronti degli amministratori delle banche – la previsione che detti amministratori siano sempre condannati all'interdizione perpetua dai pubblici uffici, all'interdizione perpetua dall'esercizio delle professioni, dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese ed all'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione. In tale ambito, a valutare l'opportunità di adottare misure volte ad escludere la responsabilità nei confronti degli amministratori di banche poste in liquidazione per atti e comportamenti posti in essere successivamente alla data del 17 marzo 2017, e porre il carico esclusivamente sugli istituti di credito;
a prevedere, inoltre, che la liquidazione non comporti il venir meno dei requisiti di onorabilità, professionalità, competenza e correttezza richiesti a coloro che all'entrata in vigore del decreto svolgevano tali funzioni.
G/2879/17/6
TOSATO, STEFANI
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 2879, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99, recante disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A.,
premesso che:
la situazione di dissesto di Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca era ormai nota da diversi anni, tanto che il gruppo della Lega ha continuamente richiesto un intervento statale che tutelasse i risparmiatori e, in particolare, i soci-azionisti. Questi ultimi, infatti, essendo originariamente soci (perché i due istituti erano banche popolari che sono state costrette a trasformarsi in S.p.A. ai sensi del decreto-legge n. 3 del 2015) e non azionisti professionisti, sono sicuramente meritevoli di una protezione diversa da quella accordata a speculatori istituzionali, la cui regola è solo quella del profitto;
si tenga costantemente presente che anche in questo, come in altri casi italiani, per le regole di condotta delle due banche, i titoli azionari e subordinati sono stati venduti anche a piccoli risparmiatori veramente inconsapevoli dei rischi connessi con le operazioni di investimento loro proposte;
il provvedimento in esame introduce disposizioni urgenti per facilitare la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e, di Veneto Banca S.p.A. e per garantire la continuità del sostegno del credito alle famiglie e alle imprese del territorio, ma presenta diverse criticità;
questo intervento, come tutti gli interventi governativi attuati nel recente passato, dalla riforma della banche popolari, a quella delle banche cooperative, dalla sottoposizione a risoluzione delle quattro banche Cariferrara, Banca Etruria, Banca Marche e Carichieti all'intervento su Monte dei paschi di Siena, si è reso necessario, in parte, a causa della crisi finanziaria che ha causato un numero pericoloso di sofferenze bancarie nel nostro sistema bancario. Dall'altro lato, però, la responsabilità dell'attuale situazione è anche largamente imputabile alla gestione negligente di alcuni vertici che, nell'impunità e nell'irresponsabilità più totale, hanno contribuito ad aggravare la situazione patrimoniale delle banche da loro gestite, consapevoli che poi i rischi sarebbero ricaduti sui risparmiatori, non risparmiando neanche le fasce più deboli;
l'articolo 2638 del codice civile disciplina la fattispecie dell'ostacolo all'esercizio di funzione della vigilanza da parte di pubbliche autorità, per cui, il decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 (che ha recepito la direttiva BRRD 2014/59/UE), ha previsto un raddoppio della pena, prevista in via generale dai due ai quattro anni, «se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58». Lo stesso articolo prevede quindi che «agli effetti della legge penale, le autorità e le funzioni di risoluzione di cui al decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE sono equiparate alle autorità e alle funzioni di vigilanza»;
in questo ambito si rende quindi necessario inasprire ulteriormente le sanzioni penali per i tutti i reati commessi nello specifico settore bancario, al fine di aumentare l'accountability della dirigenza
impegna il Governo:
in relazione al reato di cui all'articolo 2638 del codice civile, a valutare l'opportunità di adottare ulteriori iniziative legislative, anche con normative emergenziali, al fine di inasprire le pene detentive nel minimo per i reati commessi nell'esercizio della funzione dirigenziale bancaria in modo che detta pena non sia inferiore a 5 anni di reclusione, adeguando, contestualmente, la pena massima.
G/2879/18/6
TOSATO, STEFANI
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 2879, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99, recante disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A.,
premesso che:
la situazione di dissesto di Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca era ormai nota da diversi anni, tanto che il gruppo della Lega ha continuamente richiesto un intervento statale che tutelasse i risparmiatori e, in particolare, i soci-azionisti. Questi ultimi, infatti, essendo originariamente soci (perché i due istituti erano banche popolari che sono state costrette a trasformarsi in S.p.A. ai sensi del decreto-legge n. 3 del 2015) e non azionisti professionisti, sono sicuramente meritevoli di una protezione diversa da quella accordata a speculatori istituzionali, la cui regola è solo quella del profitto;
si tenga costantemente presente che anche in questo, come in altri casi italiani, per le regole di condotta delle due banche, i titoli azionari e subordinati sono stati venduti anche a piccoli risparmiatori veramente inconsapevoli dei rischi connessi con le operazioni di investimento loro proposte;
il provvedimento in esame introduce disposizioni urgenti per facilitare la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A. e per garantire la continuità del sostegno del credito alle famiglie e alle imprese del territorio, ma presenta diverse criticità;
questo intervento, come tutti gli interventi governativi attuati nel recente passato, dalla riforma della banche popolari, a quella delle banche cooperative, dalla sottoposizione a risoluzione delle quattro banche Cariferrara, Banca Etruria, Banca Marche e Carichieti all'intervento su Monte dei paschi di Siena, si è reso necessario, in parte, a causa della crisi finanziaria che ha causato un numero pericoloso di sofferenze bancarie nel nostro sistema bancario. Dall'altro lato, però, la responsabilità dell'attuale situazione è anche largamente imputabile alla gestione negligente di alcuni vertici che, nell'impunità e nell'irresponsabilità più totale, hanno contribuito ad aggravare la situazione patrimoniale delle banche da loro gestite, consapevoli che poi i rischi sarebbero ricaduti sui risparmiatori, non risparmiando neanche le fasce più deboli;
l'articolo 2621 del codice civile disciplina la fattispecie di false comunicazioni, stabilendo che «i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.»;
la ratio di tale norma risiede nella volontà di punire le false comunicazioni che provocano una diminuzione patrimoniale per i soci o i creditori, che si distingue dalla fattispecie prevista all'articolo 2622, in cui sono punite le false comunicazioni dirette ai soci o al pubblico;
in questo ambito si rende quindi necessario inasprire le sanzioni penali per i tutti i reati commessi nello specifico settore bancario, al fine di aumentare l'accountability della dirigenza,
impegna il Governo:
in relazione al reato di cui all'articolo 2621 del codice civile, valutare l'opportunità di adottare ulteriori iniziative legislative, anche con normative emergenziali, al fine di inasprire le pene detentive nel minimo per i reati commessi nell'esercizio della funzione dirigenziale bancaria in modo che detta pena non sia inferiore a 5 anni di reclusione, adeguando, contestualmente, la pena massima.
G/2879/19/6
TOSATO, STEFANI
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 2879, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99, recante disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A.,
la situazione di dissesto di Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca era ormai nota da diversi anni, tanto che il gruppo della Lega ha continuamente richiesto un intervento statale che tutelasse i risparmiatori e, in particolare, i soci-azionisti. Questi ultimi, infatti, essendo originariamente soci (perché i due istituti erano banche popolari che sono state costrette a trasformarsi in S.p.A. ai sensi del decreto-legge n. 3 del 2015) e non azionisti professionisti, sono sicuramente meritevoli di una- protezione diversa da quella accordata a speculatori istituzionali, la cui regola è solo quella del profitto;
si tenga costantemente presente che anche in questo, come in altri casi italiani, per le regole di condotta delle due banche, i titoli azionari e subordinati sono stati venduti anche a piccoli risparmiatori veramente inconsapevoli dei rischi connessi con le operazioni di investimento loro proposte;
il provvedimento in esame introduce disposizioni urgenti per facilitare la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A e per garantire la continuità del sostegno del credito alle famiglie e alle imprese del territorio, ma presenta diverse criticità;
questo intervento, come tutti gli interventi governativi attuati nel recente passato, dalla riforma della banche popolari, a quella delle banche cooperative, dalla sottoposizione a risoluzione delle quattro banche Cariferrara, Banca Etruria, Banca Marche e Carichieti all'intervento su Monte dei paschi di Siena, si è reso necessario, in parte, a causa della crisi finanziaria che ha causato un numero pericoloso di sofferenze bancarie nel nostro sistema bancario. Dall'altro lato, però, la responsabilità dell'attuale situazione è anche largamente imputabile alla gestione negligente di alcuni vertici che, nell'impunità e nell'irresponsabilità più totale, hanno contribuito ad aggravare la situazione patrimoniale delle banche da loro gestite, consapevoli che poi i rischi sarebbero ricaduti sui risparmiatori, non risparmiando neanche le fasce più deboli;
in questo ambito si rende quindi necessario inasprire le sanzioni penali per i tutti i reati commessi nello specifico settore bancario, al fine di aumentare l'accountability della dirigenza),
impegna il Governo:
ad adottare ulteriori iniziative legislative, anche con normative emergenziali, al fine di inasprire le pene detentive nel minimo, per i reati commessi nell'esercizio della funzione dirigenziale bancaria, in modo che detta pena non sia inferiore a 5 anni di reclusione, adeguando, nel caso, la pena massima.
G/2879/20/6
TOSATO, STEFANI
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 2879, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99, recante disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A.,
premesso che:
la situazione di dissesto di Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca era ormai nota da diversi anni, tanto che il gruppo della Lega ha continuamente richiesto un intervento statale che tutelasse i risparmiatori e, in particolare, i soci-azionisti. Questi ultimi, infatti, essendo originariamente soci (perché i due istituti erano banche popolari che sono state costrette a trasformarsi in S.p.A. ai sensi del decreto-legge n. 3 del 2015) e non azionisti professionisti, sono sicuramente meritevoli di una protezione diversa da quella accordata a speculatori istituzionali, la cui regola è solo quella del profitto;
si tenga costantemente presente che anche in questo, come in altri casi italiani, per le regole di condotta delle due banche, i titoli azionari e subordinati sono stati venduti anche a piccoli risparmiatori veramente inconsapevoli dei rischi connessi con le operazioni di investimento loro proposte;
il provvedimento in esame introduce disposizioni urgenti per facilitare la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A. e per garantire la continuità del sostegno del credito alle famiglie e alle imprese del territorio, ma presenta diverse criticità;
questo intervento, come tutti gli interventi governativi attuati nel recente passato, dalla riforma della banche popolari, a quella delle banche cooperative, dalla sottoposizione a risoluzione delle quattro banche Cariferrara, Banca Etruria, Banca Marche e Cari chieti all'intervento su Monte dei Paschi di Siena, si è reso necessario, in parte, a causa della crisi finanziaria che ha causato un numero pericoloso di sofferenze bancarie nel nostro sistema bancario. Dall'altro lato, però, la responsabilità dell'attuale situazione è anche largamente imputabile alla gestione negligente di alcuni vertici che, nell'impunità e nell'irresponsabilità più totale, hanno contribuito ad aggravare la situazione patrimoniale delle banche da loro gestite, consapevoli che poi i rischi sarebbero ricaduti sui risparmiatori, non risparmiando neanche le fasce più deboli;
l'articolo 501 del codice penale disciplina il reato di aggiotaggio, riconosciuto dal nostro ordinamento nella condotta di «chiunque, al fine di turbare il mercato interno dei valori o delle merci, pubblica o altrimenti divulga notizie false, esagerate o tendenziose o adopera altri artifici atti a cagionare un aumento o una diminuzione del prezzo delle merci, ovvero dei valori ammessi nelle liste di borsa o negoziabili nel pubblico mercato». Il codice, in questo caso, prevede la reclusione fino a tre anni;
in questo ambito si rende quindi necessario inasprire le sanzioni penali per i tutti i reati commessi nello specifico settore bancario, al fine di aumentare l'accountability della dirigenza,
impegna il Governo:
in relazione al reato di cui all'articolo 501 del codice penale, ad adottare ulteriori iniziative legislative, anche con normative emergenziali, al fine di inasprire le pene detentive nel minimo per i reati commessi nell'esercizio della funzione dirigenziale bancaria in modo che detta pena non sia inferiore a 5 anni di reclusione, adeguando, contestualmente, la pena massima.
G/2879/21/6
TOSATO, STEFANI
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 2879, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99, recante disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A.,
premesso che:
la situazione di dissesto di Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca era ormai nota da diversi anni, tanto che il gruppo della Lega ha continuamente richiesto un intervento statale che tutelasse i risparmiatori e, in particolare, i soci-azionisti. Questi ultimi, infatti, essendo originariamente soci (perché i due istituti erano banche popolari che sono state costrette a trasformarsi in S.p.A. ai sensi del decreto-legge n. 3 del 2015) e non azionisti professionisti, sono sicuramente meritevoli di una protezione diversa da quella accordata a speculatori istituzionali, la cui regola è solo quella del profitto;
si tenga costantemente presente che anche in questo, come in altri casi italiani, per le regole di condotta delle due banche, i titoli azionari e subordinati sono stati venduti anche a piccoli risparmiatori veramente inconsapevoli dei rischi connessi con le operazioni di investimento loro proposte;
il provvedimento in esame introduce disposizioni urgenti per facilitare la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A. e per garantire la continuità del sostegno del credito alle famiglie e alle imprese del territorio, ma presenta diverse criticità;
questo intervento, come tutti gli interventi governativi attuati nel recente passato, dalla riforma della banche popolari, a quella delle banche cooperative, dalla sottoposizione a risoluzione delle quattro banche Cariferrara, Banca Etruria, Banca Marche e Carichieti all'intervento su Monte dei paschi di Siena, si è reso necessario, in parte, a causa della crisi finanziaria che ha causato un numero pericoloso di sofferenze bancarie nel nostro sistema bancario. Dall'altro lato, però, la responsabilità dell'attuale situazione è anche largamente imputabile alla gestione negligente di alcuni vertici che, nell'impunità e nell'irresponsabilità più totale, hanno contribuito ad aggravare la situazione patrimoniale delle banche da loro gestite, consapevoli che poi i rischi sarebbero ricaduti sui risparmiatori, non risparmiando neanche le fasce più deboli;
l'articolo 640 del codice penale disciplina il reato di truffa, riconosciuto dal nostro ordinamento nella condotta di «chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno». La pena detentiva prevista è da sei mesi a tre anni;
in questo ambito si rende quindi necessario inasprire le sanzioni penali per i tutti i reati commessi nello specifico settore bancario, al fine di aumentare l'accountability della dirigenza,
impegna il Governo:
in relazione al reato di cui all'articolo 640 del codice penale, ad adottare ulteriori iniziative legislative, anche con normative emergenziali, al fine di inasprire le pene detentive nel minimo per i reati commessi nell'esercizio della funzione dirigenziale bancaria in modo che detta pena non sia inferiore a 5 anni di reclusione, adeguando, di conseguenza, la pena massima.
G/2879/22/6
TOSATO, STEFANI
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 2879, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99, recante disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A.,
premesso che:
la situazione di dissesto di Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca era ormai nota da diversi anni, tanto che il gruppo della Lega ha continuamente richiesto un intervento statale che tutelasse i risparmiatori e, in particolare, i soci-azionisti. Questi ultimi, infatti, essendo originariamente soci (perché i due istituti erano banche popolari che sono state costrette a trasformarsi in S.p.A. ai sensi del decreto-legge n. 3 del 2015) e non azionisti professionisti, sono sicuramente meritevoli di una protezione diversa da quella accordata a speculatori istituzionali, la cui regola è solo quella del profitto;
si tenga costantemente presente che anche in questo, come in altri casi italiani, per le regole di condotta delle due banche, i titoli azionari e subordinati sono stati venduti anche a piccoli risparmiatori veramente inconsapevoli dei rischi connessi con le operazioni di investimento loro proposte il provvedimento in esame introduce disposizioni urgenti per facilitare la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A. e per garantire la continuità del sostegno del credito alle famiglie e alle imprese del territorio, ma presenta diverse criticità;
questo intervento, come tutti gli interventi governativi attuati nel recente passato, dalla riforma della banche popolari, a quella delle banche cooperative, dalla sottoposizione a risoluzione delle quattro banche Cariferrara, Banca Etruria, Banca Marche e Carichieti all'intervento su Monte dei paschi di Siena, si è reso necessario, in parte, a causa della crisi finanziaria che ha causato un numero pericoloso di sofferenze bancarie nel nostro sistema bancario. Dall'altro lato, però, la responsabilità dell'attuale situazione è anche largamente imputabile alla gestione negligente di alcuni vertici che, nell'impunità e nell'irresponsabilità più totale, hanno contribuito ad aggravare la situazione patrimoniale delle banche da loro gestite, consapevoli che poi i rischi sarebbero ricaduti sui risparmiatori, non risparmiando neanche le fasce più deboli;
in sede di esame della legge di conversione del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, recante disposizioni urgenti per la tutela del risparmio nel settore creditizio, il governo ha dato parere favorevole all'impegno avanzato con l'ordine del giorno n. 9/4280/26, ma non sono stati ancora riscontrate iniziative per dar seguito a quanto richiesto. Pertanto, in questa sede, è necessario ribadire l'urgenza dell'intervento e,
impegna il Governo:
a prevedere ulteriori iniziative legislative al fine di ricomprendere in maniera esplicita, quali soggetti imputabili del reato di bancarotta fraudolenta, anche i dirigenti o comunque coloro che hanno svolto funzioni apicali, anche di fatto, all'interno degli istituti bancari.
G/2879/23/6
TOSATO, STEFANI
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 2879, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99, recante disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A.,
premesso che:
la situazione di dissesto di Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca era oramai nota da diversi anni, tanto che il gruppo della Lega ha continuamente richiesto un intervento statale che tutelasse i risparmiatori e, in particolare, i soci-azionisti. Questi ultimi, infatti, essendo originariamente soci (perché i due istituti erano banche popolari che sono state costrette a trasformarsi in S.p.A. ai sensi del decreto-legge n. 3 del 2015) e non azionisti professionisti, sono sicuramente meritevoli di una protezione diversa da quella accordata a speculatori istituzionali, la cui regola è solo quella del profitto;
si tenga costantemente presente che anche in questo, come in altri casi italiani, per le regole di condotta delle due banche, i titoli azionari e subordinati sono stati venduti anche a piccoli risparmiatori veramente inconsapevoli dei rischi connessi con le operazioni di investimento loro proposte;
il provvedimento in esame introduce disposizioni urgenti per facilitare la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A. e per garantire la continuità del sostegno del credito alle famiglie e alle imprese del territorio, ma presenta diverse criticità;
questo intervento, come tutti gli interventi governativi attuati nel recente passato, dalla riforma della banche popolari, a quella delle banche cooperative, dalla sottoposizione a risoluzione delle quattro banche Cariferrara, Banca Etruria, Banca Marche e Carichieti all'intervento su Monte dei paschi di Siena, si è reso necessario, in parte, a causa della crisi finanziaria che ha causato un numero pericoloso di sofferenze bancarie nel nostro sistema bancario. Dall'altro lato, però, la responsabilità dell'attuale situazione è anche largamente imputabile alla gestione negligente di alcuni vertici che, nell'impunità e nell'irresponsabilità più totale, hanno contribuito ad aggravare la situazione patrimoniaIe delle banche da loro gestite, consapevoli che poi i rischi sarebbero ricaduti sui risparmiatori, non risparmiando neanche le fasce più deboli;
in sede di esame della legge di conversione del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, recante disposizioni urgenti per la tutela del risparmio nel settore creditizio, il governo ha dato parere favorevole all'impegno avanzato con l'ordine del giorno n. 9/4280/26, ma non sono stati ancora riscontrate iniziative per dar seguito a quanto richiesto. Pertanto, in questa sede, è necessario ribadire l'urgenza dell'intervento e,
impegna il Governo:
a prevedere norme più stringenti per l'accertamento delle responsabilità dei dissesti patrimoniali bancari imputabili alla dirigenza, al fine di sanzionare quest'ultima con pesanti pene pecuniarie di natura amministrativa, di introdurre il divieto assoluto di ricoprire qualsiasi tipo di ruolo dirigenziale negli istituti di credito a chi abbia subito una precedente condanna per cattiva gestione e di prevedere sanzioni penali nel caso specifico in cui, a causa della mala gestio, si verifichino perdite dell'istituto bancario tali da coinvolgere un elevato numero di risparmiatori appartenenti alla clientela retail.
G/2879/24/6
BOTTICI, CAPPELLETTI, AIROLA
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 2879, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99, recante disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A.,
premesso che:
il presente provvedimento introduce disposizioni urgenti per agevolare la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A., disciplinando sia gli aspetti della liquidazione che quelli relativi al contratto di cessione;
nel provvedimento nulla è previsto in relazione alla responsabilità dei vertici aziendali per la gestione delle banche poste in liquidazione;
l'assenza di una previsione di tale tenore è emersa anche nel corso del dibattito presso la Commissione Finanze della Camera dove, infatti, il Relatore ha presentato un emendamento – poi ritirato – volto a consentire al giudice di irrogare adeguate sanzioni riferibili all'esercizio dell'azione di responsabilità, ai sensi dell'articolo 2394-bis del codice civile,
impegna il Governo:
a favorire l'adozione di misure adeguate al fine di consentire all'autorità giudiziaria, accertata la responsabilità dei vertici aziendali, di condannare sempre questi ultimi all'interdizione perpetua dai pubblici uffici, all'interdizione perpetua dall'esercizio delle professioni, dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese e all'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
G/2879/25/6
CARRARO, D'ALÌ, SCIASCIA
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 2879, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99, recante disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A.,
premesso che:
nel corso dell'iter in 1 lettura da parte della Camera dei deputati, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99, non ha subito modifiche, ad eccezione del trasferimento in esso del decreto-legge 16 giugno 2017, n. 89, recante interventi urgenti per assicurare la parità di trattamento dei creditori nel contesto di una ricapitalizzazione precauzionale nel settore creditizio;
sempre nel corso dell'esame, presso la Camera dei deputati, in data 6 luglio 2017, il relatore del provvedimento presso la VI Commissione (Finanze), on. Sanga, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, ha presentato un emendamento (1.01) contenente norme volte ad ampliare la platea degli obbligazionisti beneficiari di ristoro, posticipando il termine di acquisto dei titoli al 1º febbraio 2016, invece che al 12 giugno 2014, e nuove norme finalizzate alla irrogazione di adeguate sanzioni riferibili all'esercizio dell'azione di responsabilità, ai sensi dell'articolo 2394-bis del codice civile,
impegna il Governo:
a valutare la possibilità di assumere le necessarie iniziative volte ad accertare le modalità in base alle quali sono stati erogati i prestiti che hanno portato alle sofferenze finanziarie delle banche in questione;
a favorire l'adozione tempestiva di una normativa sulla responsabilità degli amministratori delle banche fallite, con particolare riguardo alla responsabilità dei vertici aziendali;
a valutare la possibilità di adottare misure volte a garantire un equo trattamento di ristoro a tutti gli investitori coinvolti e penalizzati dalle molteplici crisi del sistema bancario susseguite si negli ultimi due anni.
G/2879/26/6
CAPPELLETTI
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 2879, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99, recante disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A.,
premesso che:
il presente provvedimento introduce disposizioni urgenti per agevolare la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A.;
in particolare l'articolo 2, ad esito della positiva decisione della Commissione UE sulle misure adottate dallo stato italiano, consente al Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta della Banca d'Italia di sottoporre le due banche a liquidazione coatta amministrativa, disponendo la continuazione dell'esercizio dell'impresa,
impegna il Governo:
a porre in essere misure idonee volte ad accertare preventivamente lo stato di insolvenza degli istituti di credito in premessa al fine dell'applicazione delle disposizioni del presente decreto;
ad adottare misure idonee a garantire l'accertamento delle responsabilità dei vertici aziendali.
G/2879/27/6
STEFANI, TOSATO
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 2879, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99, recante disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A.,
premesso che:
Palazzo Thiene è sicuramente uno dei più rilevanti capolavori architettonici del cinquecento dell'Intera regione veneta. Realizzato da Andrea Palladio, con stanze decorate da stucchi e affreschi ed opere dei più grandi artisti del rinascimento, acquistate negli anni anche coi soldi dei risparmiatori vicentini, il palazzo e i suoi ornamenti sono stati trasferiti alla proprietà di Banca Intesa, nell'ambito dell'operazione di liquidazione coatta amministrativa prevista per le due banche venete con questo decreto;
nel trasferimento, è stato compreso anche un patrimonio immobiliare di 500 milioni di euro. Il tutto, per una cifra simbolica di cinquanta centesimi;
tale operazione mette a rischio il godimento di questo Immenso patrimonio storico-culturale da parte dei cittadini vicentini perché potrebbe comportare il trasferimento di tali beni alla sede di Torino di Banca Intesa;
già attraverso questo provvedimento sono stati sottratti i capitali di tanti piccoli risparmiatori, frutto dei risparmi di una vita, ed ora, con tale passaggio, si potrebbe sottrarre ai cittadini di Vicenza anche un capitale culturale;
Palazzo Thiene, già patrimonio dell'Unesco, potrebbe al contrario diventare, come gli Uffizi di Firenze, un museo da restituire alla comunità e un prestigioso richiamo per turisti, con conseguente beneficio di tutta la città vicentina,
impegna il Governo:
ad acquisire e statalizzare Palazzo Thiene e le opere d'arte ivi contenute, attraverso gli investimenti del MIBACT, al fine di trasformarlo in un Polo museale, tale da diventare un prestigioso richiamo per i turisti, e al fine di garantire la pubblica fruizione dell'immenso patrimonio culturale racchiuso al suo interno.
G/2879/28/6
STEFANI, TOSATO
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 2879, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99, recante disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A.,
premesso che:
Palazzo Thiene è sicuramente uno del più rilevanti capolavori architettonici del cinquecento dell'intera regione veneta. Realizzato da Andrea Palladio, con stanze decorate da stucchi e affreschi ed opere dei più grandi artisti del rinascimento, acquistate negli anni anche coi soldi dei risparmiatori vicentini, Il palazzo e i suoi ornamenti sono stati trasferiti alla proprietà di Banca Intesa, nell'ambito dell'operazione di liquidazione coatta amministrativa prevista per le due banche venete con questo decreto;
nel trasferimento, è stato compreso anche un patrimonio immobiliare di 500 milioni di euro. Il tutto, per una cifra simbolica di cinquanta centesimi;
tale operazione mette a rischio il godimento di questo immenso patrimonio storico-culturale da parte dei cittadini vicentini perché potrebbe comportare il trasferimento di tali beni alla sede di Torino di Banca Intesa;
già attraverso questo provvedimento sono stati sottratti i capitali di tanti piccoli risparmiatori, frutto dei risparmi di una vita, ed ora, con tale passaggio, si potrebbe sottrae ai cittadini di Vicenza anche un capitale culturale;
Palazzo Thiene, già patrimonio dell'Unesco, potrebbe al contrario diventare, come gli Uffizi di Firenze, un museo da restituire alla comunità e un prestlgioso richiamo per turisti, con conseguente beneficio di tutta la città vicentina,
impegna il Governo:
ad adottare le opportune iniziative legislative, anche di natura emergenziale, al fine di assicurare che il patrimonio (sia Immobiliare che mobiliare) di rilievo storico-artistico, acquistato negli anni con i risparmi dei clienti di Banca popolare di Vincenza e, in particolare, Palazzo Thiene, non venga trasferito altrove né spogliato delle opere ivi contenute, in conseguenza dell'acquisto della proprietà di tale patrimonio storico-culturale da parte di Banca Intesa, al fine di assicurare la loro presenza nella città di Vicenza, anche attraverso l'acquisto da parte dal Ministero dei beni culturali, e l'apertura, in questi siti, di poli museali, in modo da renderli al godimento dell'Intera collettività.
G/2879/29/6
STEFANI, TOSATO
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 2879, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99, recante disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A.,
premesso che:
Palazzo Thiene è sicuramente uno dei più rilevanti capolavori architettonici del cinquecento dell'intera regione veneta. Realizzato da Andrea Palladio, con stanze decorate da stucchi e affreschi ed opere dei più grandi artisti del rinascimento, acquistate negli anni anche coi soldi dei risparmiatori vicentini, il palazzo e i suoi ornamenti sono stati trasferiti alla proprietà di Banca Intesa, nell'ambito dell'operazione di liquidazione coatta amministrativa prevista per le due banche venete con questo decreto;
nel trasferimento, è stato compreso anche un patrimonio immobiliare di 500 milioni di euro. Il tutto, per una cifra simbolica di cinquanta centesimi;
tale operazione mette a rischio il godimento di questo immenso patrimonio storico-culturale da parte dei cittadini vicentini perché potrebbe comportare il trasferimento di tali beni alla sede di Torino di Banca Intesa;
già attraverso questo provvedimento sono stati sottratti i capitali di tanti piccoli risparmiatori, frutto dei risparmi di una vita, ed ora, con tale passaggio, si potrebbe sottrae ai cittadini di Vicenza anche un capitale culturale;
Palazzo Thiene, già patrimonio dell'Unesco, potrebbe al contrario diventare, come gli Uffizi di Firenze, un museo da restituire alla comunità e un prestigioso richiamo per turisti, con conseguente beneficio di tutta la città vicentina,
impegna Il Governo:
a sottrarre dal trasferimento alla proprietà di Banca Intesa di Palazzo Thiene e degli altri beni mobili e immobili di rilievo storico-artistico, al fine di prevederne la vendita a prezzo di mercato, nel rispetto delle normative vigenti, per destinarne il ricavato al giusto ed adeguato ristoro degli azionisti e obbligazionisti subordinati azzerati dalla messa in liquidazione della Banca Popolare di Vicenza.
G/2879/30/6
CAPPELLETTI, MONTEVECCHI
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 2879, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99, recante disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A.,
premesso che:
il presente provvedimento introduce disposizioni urgenti per agevolare la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A.;
nell'ambito della cessione delle attività delle banche in liquidazione ad un soggetto selezionato sulla base di una procedura aperta, concorrenziale, non discriminatoria, l'articolo 3, al comma 2, prevede regole specifiche per i beni culturali, come definiti ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42;
in particolare è riconosciuto al Ministero dei Beni Culturali o, ove previsto dalla legge, alla regione o agli enti pubblici interessati, un diritto di prelazione sull'acquisto dei beni culturali alienati a titolo oneroso;
tra il patrimonio della Banca Popolare di Vicenza vi sono numerose sculture e opere di pittori che rischiano, con la cessione delle attività a Banca Intesa, ove lo Stato non esercitasse il previsto diritto di prelazione, di essere collocate al di fuori del territorio veneto,
impegna il Governo:
a valutare l'importanza del patrimonio artistico e culturale delle opere appartenenti alle collezioni delle banche in liquidazione per il territorio veneto e, pertanto, a porre in essere tutte le operazioni necessarie a garantire che tali opere possano continuare ad essere fruibili nel territorio dove sono attualmente conservate.
G/2879/31/6
CONTE, DALLA TOR
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 2879, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99, recante disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A.,
premesso che:
il provvedimento in esame introduce disposizioni urgenti per facilitare la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A. e per garantire la continuità del sostegno del credito alle famiglie e alle imprese del territorio;
le misure previste consistono anzitutto nella vendita di parte delle attività delle due banche a un acquirente di fatto individuato in Intesa Sanpaolo ed il trasferimento del relativo personale e l'acquisizione da parte di Banca Intesa di un vasto compendio aziendale e immobiliare;
Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca, fin dalla loro fondazione hanno perseguito la strada della acquisizione di opere d'arte con la duplice finalità di abbellimento delle sedi e dei palazzi di proprietà e di potenziamento del proprio patrimonio con investimenti in opere d'arte;
nel 1996 la Banca Popolare di Vicenza ha assorbito la Banca Popolare di Castelfranco Veneto, acquisendo la proprietà del patrimonio storico-documentale ed artistico della stessa;
fin dalla sua fondazione, la Banca Popolare di Castelfranco Veneto ha raccolto e conservato importanti documenti che nel tempo hanno acquisito notevole valore, attinenti alla situazione socioeconomica dell'area di influenza; i medesimi documenti sono stati ordinati e catalogati e sono conservati nell'archivio storico della Banca stessa, archivio ora di proprietà della Banca Popolare di Brescia;
la Pro Loco di Castelfranco Veneto ha avviato una serie di contatti e corrispondenza con la Banca Popolare di Vicenza al fine di favorire il ritorno nella disponibilità pubblica dell'archivio storico, ricevendo da parte della Banca Popolare di Vicenza la disponibilità ad assegnare lo stesso al Comune di Castelfranco; tuttavia non è stato possibile perfezionare l'assegnazione prima dell'avvio della procedura coatta di liquidazione delle due Banche.
a seguito della politica delle due banche venete di acquisizione di altri gruppi bancari, sono diventate proprietarie di ingenti patrimoni artistici e storico-documentati, che conservano il valore intrinseco all'area di appartenenza,
considerato che:
il citato patrimonio, al di là del valore economico, è da considerarsi patrimonio artistico e storico collettivo,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di mettere in atto, anche attraverso l'attivazione del MIBACT, tutte le iniziative possibili e opportune per far si che:
il patrimonio artistico venga mantenuto nel territorio di riferimento e venga valorizzato con la collocazione in sedi accessibili al pubblico e sia inoltre utilizzato per la realizzazione di mostre ed esposizioni temporanee o permanenti, anche, nel caso, attraverso accordi con gli enti territoriali locali,
sia perfezionato, alla fine del processo già avviato, l'accordo per la cessione al Comune di Castelfranco Veneto dell'archivio storico documentale, considerato che lo stesso ha valenza ed interesse particolarmente in un contesto locale, rendendolo accessibile per ricercatori di storia, tradizioni ed usi locali.
G/2879/32/6
DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, VACCIANO, MOLINARI
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 2879, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99, recante disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A.,
premesso che:
Banca Intesa, il cessionario delle due banche in liquidazione, ha assicurato in diverse sedi che, a seguito del trasferimento del personale di queste ultime, non si darà luogo a licenziamenti e si farà ricorso, su base volontaria, agli incentivi al prepensionamento previsti nell'ambito del Fondo di solidarietà del settore del credito, nonché ad ulteriori misure volte a salvaguardare i livelli occupazionali;
nessuna disposizione è prevista all'interno del provvedimento a garanzia di quanto affermato dal cessionario con riferimento al piano degli esuberi, né tantomeno per quei dipendenti delle società partecipate dalle due banche venete che, non essendo stati acquisiti dal cessionario, rientreranno nel perimetro della bad bank Sga, insieme ai crediti deteriorati;
i dipendenti delle banche in questi anni hanno già pagato con pesanti sacrifici il prezzo delle difficoltà delle loro aziende e adesso per loro è arrivato il tempo di avere certezze e sicurezze occupazionali per il futuro;
il piano degli esuberi, la cui trattativa si è avviata il 6 luglio 2017, coinvolge circa 3.900 dipendenti, dei quali poco meno di 1.100 rientrano nel perimetro delle due banche in liquidazione, mentre i restanti, circa 2.800, rientreranno nel perimetro della banca cessionaria,
impegna il Governo:
a vigilare affinché nell'ambito delle procedure di trasferimento del personale e della trattativa sugli esuberi vengano coinvolti e garantiti, con priorità, tutti lavoratori rientranti nel perimetro della bad bank.
G/2879/33/6
ORRÙ
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 2879, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99, recante disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A.,
premesso che:
la Banca Centrale Europea in data 23 giugno 2017 ha dichiarato la Banca Popolare di Vicenza e la Veneto Banca in condizioni di dissesto, profilando per i due istituti un imminente pericolo di fallimento;
il Governo italiano al fine di evitare il fallimento dei due istituti, di facilitare la liquidazione coatta amministrativa, la vendita e di garantire la continuità del sostegno del credito alle famiglie, alle imprese e affinché venga tutelato il personale dipendente delle due Banche, ha emanato il decreto legge 25 giugno 2017 n. 99,
considerato che:
il piano di integrazione delle banche venete in Intesa San Paolo e gli impegni da questa assunti con la Commissione prevedono una riduzione di organico di 4.000 unità e la chiusura di 600 filiali. Intesa ha dichiarato di voler privilegiare lo strumento dei prepensionamenti e degli incentivi all'esodo volontario, coinvolgendo anche personale della capogruppo per avere maggiori margini di flessibilità nel conseguire l'obiettivo richiesto dalla Commissione e per evitare soluzioni traumatiche.
diversi dipendenti delle due Banche nel corso del tempo sono stati trasferiti in società di servizi le quali ad oggi si trovano in liquidazione;
si impegna il Governo a tutelare i lavoratori che prestano servizio presso le società di servizi.
G/2879/34/6
TOSATO, STEFANI
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 2879, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99, recante disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A.,
premesso che:
la situazione di dissesto di Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca era ormai nota da diversi anni, tanto che il gruppo della Lega ha continuamente richiesto un intervento statale che tutelasse i risparmiatori e, in particolare, i soci-azionisti. Questi ultimi, infatti, essendo originariamente soci (perché i due istituti erano banche popolari che sono state costrette a trasformarsi in S.p.A. ai sensi del decreto-legge n. 3 del 2015) e non azionisti professionisti, sono sicuramente meritevoli di una protezione diversa da quella accordata a speculatori istituzionali, la cui regola è solo quella del profitto;
si tenga costantemente presente che anche in questo, come in altri casi italiani, per le regole di condotta delle due banche, i titoli azionari e subordinati sono stati venduti anche a piccoli risparmiatori veramente inconsapevoli dei rischi connessi con le operazioni di investimento loro proposte;
il provvedimento in esame introduce disposizioni urgenti per facilitare la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A. e per garantire la continuità del sostegno del credito alle famiglie e alle imprese del territorio, ma presenta diverse criticità;
se il principio della separazione fosse stato introdotto prima si sarebbero potute contenere tutte le drammatiche conseguenze che i nostri cittadini hanno scontato negli anni di crisi appena passati e di cui si sentono ancora gli effetti: da un lato, le continue ricapitalizzazioni degli istituti di credito e il credit crunch che hanno innescato una grave carenza di liquidità delle imprese; dall'altro, la crisi dei debiti sovrani e le conseguenti politiche di austerità che hanno portato a manovre economiche procicliche e all'aumento della pressione fiscale diretta ed indiretta;
da ultimo, si sarebbe potuto anche evitare che a causa delle crisi bancarie, soltanto nel corso dell'ultimo anno, si bruciassero oltre 15,6 miliardi di euro investiti dai piccoli risparmiatori italiani;
come ha denunciato il Codacons, «tra il 2015 e il 2016 ben 218.996 piccoli investitori sono stati coinvolti dalle crisi bancarie che hanno visto protagoniste Veneto Banca, Banca Popolare di Vicenza, Carife, Carichieti, Banca Marche, Banca Etruria» e «15.681.000.000 euro investiti in azioni e obbligazioni di questi istituti di credito sono stati letteralmente bruciati, con una perdita media pari a 71.604 euro a risparmiatore»;
in sede di esame della legge di conversione del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, recante disposizioni urgenti per la tutela del risparmio nel settore creditizio, il governo ha respinto l'impegno proposto con l'ordine del giorno n. 9/4280/21, ma in questa sede è necessario ribadire l'urgenza dell'intervento e,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di adottare le opportune iniziative normative che stabiliscano, nelle more del riordino della disciplina bancaria e finanziaria attuata in sede europea in vista del completamento dell'unione bancaria di cui agli articoli 114 e 127, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, una riorganizzazione del sistema bancario al fine di introdurre il principio attraverso il quale venga distinto il modello di banca commerciale che raccoglie depositi ed eroga credito alle famiglie e al sistema produttivo rispetto a quello della banca d'affari che attua operazioni finanziarie ad alto rischio, prevedendo altresì delle agevolazioni fiscali a favore delle prime, tenuto conto della loro attività a sostegno dell'economia reale e in particolar modo in favore delle piccole e medie imprese.
G/2879/35/6
DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, VACCIANO
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 2879, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99, recante disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A.,
premesso che:
a partire dagli anni ottanta si è assistito ad una costante deregolamentazione del sistema bancario che, iniziata negli Stati Uniti, ha finito con il contaminare l'intero settore creditizio europeo e che ha portato all'unificazione dei due tipi d'istituto di credito operanti allora, le banche commerciali, che fino a quel momento gestivano il risparmio ed erogavano i crediti ipotecari e le banche d'investimento, che si occupavano esclusivamente di investire in borsa il denaro affidatogli dai propri clienti, sull'assunto che un minor numero di regole avrebbe portato ad una maggiore concorrenza, ad una maggiore efficienza e quindi ad un contenimento dei costi. L'unificazione dei due tipi d'istituto ha però progressivamente permesso alla finanza di poter operare con somme sempre più consistenti, perché derivanti dalla fusione, perseguendo di fatto – esponendosi a grandi rischi e a tutto discapito della tutela del risparmio – il solo profitto finanziario;
la suddetta commistione dell'attività di intermediazione creditizia tradizionale con quella delle banche d'affari e del trading speculativo, avendo determinato una finanziarizzazione sempre più spinta dell'economia, ha indubbiamente contribuito in maniera significativa allo sviluppo della cosiddetta «stagnazione secolare» e della crisi del settore bancario;
sarebbe pertanto auspicabile un ritorno alla separazione tra i due tipi di banche da cui discenderebbero, tra l'altro, un aumento della «bio diversità» e la resilienza dei sistemi finanziari: secondo una vasta letteratura condivisa dalle autorità di regolamentazione, i sistemi finanziari, proprio come gli ecosistemi, sono più resilienti quanto più abitati da operatori con caratteristiche diverse (banche d'affari, banche commerciali, banche cooperative o rurali, banche etiche),
impegna il Governo:
ad adottare iniziative normative atte a stabilire la separazione tra banche commerciali e banche d'investimento, tutelando le attività finanziarie di deposito e di credito inerenti all'economia reale, differenziandole da quelle legate all'investimento e alla speculazione sui mercati finanziari nazionali e internazionali.
G/2879/36/6
BONFRISCO
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 2879, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99, recante disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A.,
premesso che:
il citato provvedimento costituisce l'ennesima prova del sempre più lesionato rapporto fiduciario che dovrebbe legare le famiglie e le imprese al sistema bancario,
considerato che:
appare sempre più cogente definire una riforma complessiva del sistema creditizio, anche alla luce di una opportuna differenziazione tra istituti che svolgono attività commerciale da quelli che,
impegna il Governo:
ad adottare le opportune misure, anche di carattere normativo, volte a sostenere e realizzare un processo di riforma del sistema bancario, fondato sulla separazione tra banche commerciali e banche d'affari.
G/2879/37/6
DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, VACCIANO, MOLINARI
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 2879, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99, recante disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A.,
premesso che:
l'articolo 01 del provvedimento dispone che nell'ambito di una procedura di risanamento e ricapitalizzazione degli istituti bancari di cui al decreto-legge n. 237 del 2016, al fine di assicurare la parità di trattamento nella ripartizione degli oneri, ove l'istituto emittente abbia presentato o abbia formalmente comunicato l'intenzione di presentare, a seguito dell'accertamento dei requisiti di accesso, la richiesta di intervento dello Stato, sia automaticamente prorogato di sei mesi il termine di scadenza delle passività oggetto di burden sharing, se tale termine di scadenza ricade nei sei mesi successivi alla presentazione dell'istanza o della formale comunicazione dell'intenzione di presentarla;
la suddetta proroga rappresenta una moratoria concessa ope legis, a mezzo di decretazione d'urgenza, per riscadenzare il debito di una banca nei confronti del risparmiatore che aveva acquistato l'obbligazione in questione, e che troverebbe giustificazione, secondo il governo, in cause di forza maggiore;
in questa occasione il governo è andato in soccorso del sistema bancario al fine di scongiurare il fallimento della banca emittente che si sarebbe determinato se quell'obbligazione fosse andata a scadenza;
stessa attenzione però non è mai stata riservata da parte del governo a quei cittadini o a quelle aziende che, versando in condizioni di conclamata difficoltà economica, chiedevano una moratoria dei pagamenti dei ratei del proprio finanziamento;
la legge di stabilità per l'anno 2015 ha previsto, limitatamente al triennio 2015-2017, una moratoria dei mutui, ma subordinata alla adesione da parte dell'istituto mutuante all'accordo sottoscritto tra l'ABI e l'Associazione di consumatori,
impegna il Governo:
ad adottare iniziative normative atte ad accordare al debitore, nell'ambito di un rapporto di finanziamento, la possibilità di sospendere, in caso di conclamata od oggettiva difficoltà economica, il pagamento per un periodo di tempo determinato fino ad un massimo di trentasei ratei.
G/2879/38/6
BONFRISCO
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 2879, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99, recante disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A.,
ed in particolare l'articolo 3, che definisce iI «perimetro» delle attività e passività delle citate banche in liquidazione, oggetto delle cessioni ivi previste,
premesso che:
nell'ambito delle misure urgenti contenute nel decreto in questione nulla è previsto in ordine ai molti piccoli azionisti già clienti delle citate banche, «vittime» delle pratiche commerciali poco trasparenti adottate dalle stesse in ordine alla vendita di titoli,
considerato che:
sarebbe necessario prevedere opportune forme di tutela nei confronti di tali soggetti,
impegna il Governo:
ad adottare ulteriori urgenti misure, anche di carattere normativo, al fine di comprendere nel «perimetro» oggetto delle cessioni anche i debiti risarcitori delle citate banche, derivanti dalla vendita illecita di azioni.
G/2879/39/6
BONFRISCO
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 2879, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99, recante disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A.,
ed in particolare l'articolo 5, che disciplina la cessione dei crediti deteriorati delle citate banche, prevedendo la costituzione e il funzionamento di una bad bank in cui far confluire tali crediti ed altre attività relativi agli stessi istituti di credito,
premesso che:
la cessione dei crediti deteriorati ad una bad bank è una modalità di riduzione dell'enorme stock di tali crediti adottata spesso anche sulla base dell'esperienza internazionale;
tale strumento, tuttavia, comporta criticità rilevanti tali da limitarne molto l'efficacia, sia da un punto di vista economico, come la perdita immediata e rilevante del valore dei crediti ceduti, sia da un punto di vista extra economico, come la necessità per il decisore pubblico di ricorrere ad ulteriori strumenti che possono gravare sui risparmiatori, come è accaduto nelle tormentate vicende che hanno portato nel 2015 alla liquidazione di quattro banche di territorio,
considerato che:
è possibile pensare a ad un deconsolidamento dei crediti deteriorati presenti nel sistema creditizio basato su procedure concordate tra istituti creditori e famiglie e imprese debitrici, sempre più in difficoltà, ed attuate in via stragiudiziale, anche al fine superare la lentezza delle «tipiche» procedure di recupero dei crediti,
impegna il Governo:
al fine della massimizzazione del valore dei crediti deteriorati relativi alle citate banche, ad adottare le opportune misure, anche di carattere normativo, volte a prevedere che la cessione disciplinata all'articolo 3 del decreto in questione non operi qualora i commissari liquidatori siano in grado di reperire sul mercato condizioni di migliore realizzazione degli attivi in questione ricorrendo a procedure, anche sostenute da opportune misure di incentivazione fiscale, di cessione a terzi dei crediti in questione, ovvero concordate ed attuate in via stragiudiziale con debitori.
G/2879/40/6
GIROTTO, BOTTICI, AIROLA
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 2879, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99, recante disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A.,
premesso che:
il presente provvedimento introduce disposizioni urgenti per agevolare la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A. nonché la cessione di parte delle Banche ad un soggetto individuato sulla base di una procedura aperta, concorrenziale, non discriminatoria;
l'articolo 4, al comma 5 autorizza il contratto di cessione a prevedere, in favore del cessionario, la possibilità di retrocedere alle banche in liquidazione, entro tre anni dalla cessione, alcuni beni ed asset aziendali, quali ad esempio i crediti ad alto rischio non classificati come attività deteriorate;
il tempo concesso dallo stesso decreto-legge in esame al cessionario – pari a tre anni – appare un tempo eccessivamente lungo per compiere una valutazione sullo stato dei crediti ceduti,
impegna il Governo:
a porre in essere tutte le misure necessarie, intervenendo anche a livello normativo, per prevedere una riduzione del termine concesso al cessionario per esercitare il diritto individuato dall'articolo 4, comma 5, lettera b).
G/2879/41/6
GIROTTO, BOTTICI, AIROLA
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 2879, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99, recante disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A.,
premesso che:
il presente provvedimento introduce disposizioni urgenti per agevolare la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A. nonché la cessione di patte delle Banche ad un soggetto individuato sulla base di una procedura aperta, concorrenziale, non discriminatoria;
l'articolo 4, al comma 5 autorizza il contratto di cessione a prevedere, in favore del cessionario, la possibilità di retrocedere alle banche in liquidazione, entro tre anni dalla cessione, alcuni beni ed asset aziendali;
in particolare viene prevista la possibilità per il cessionario di retrocedere alle banche in liquidazione le partecipazioni detenute da società che, all'avvio della liquidazione coatta amministrativa, erano controllate da una delle banche, nonché i crediti di dette società classificati come attività deteriorate;
l'esercizio dell'opzione di retrocessione su tali partecipazioni nonché l'incertezza legata alla possibilità di esercitare tale diritto potrebbero cagionate problemi di tipo gestionale per le società in questione,
impegna il Governo:
a porre in essere tutte le misure necessarie, intervenendo anche a livello normativo, individuando misure volte ad evitare che la possibilità riconosciuta al cessionario di esercitare il diritto di retrocedere alcuni beni ed asset aziendali al soggetto in liquidazione, possa pregiudicare le posizioni dei soggetti giuridici coinvolti in tale operazione.
G/2879/43/6
DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, VACCIANO
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 2879, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99, recante disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A.,
premesso che:
il problema principale che da anni affligge il sistema bancario italiano, emerso con sempre più chiarezza anche grazie alle ispezioni ed agli stress test imposti dalla BCE, è rappresentato da quella imponente massa di crediti deteriorati o incagliati (cosiddetti NPL) detenuta dalle banche italiane, che pesando sui loro bilanci rende difficile l'erogazione di nuovi prestiti e quindi il finanziamento dell'economia reale;
secondo i dati riportati da una recente analisi e che rappresentano quanto la dimensione macroscopica del fenomeno sia strutturalmente più grave in Italia rispetto al resto d'Europa, sul totale dei 1.014 miliardi di euro di crediti contabilizzati e detenuti nell'aprile del 2016 da tutte le banche dell'Eurozona, circa 324 risultavano «ad appannaggio» del sistema bancario italiano, contro i 68 di quello tedesco e di 150 dei sistemi bancari francese e spagnolo;
invero i Governi pro tempore negli ultimi tre anni hanno disposto una serie di interventi presentandoli come una riforma complessiva e organica del settore, che sostanzialmente hanno lasciata invariata l'incidenza dei NPL sui bilanci delle banche italiane ed alterato significativamente, compromettendolo, il quadro di tutele giuridiche e costituzionali di riferimento, con immaginabili e deleterie ricadute per i risparmiatori e per la tenuta dell'intero sistema;
a fronte di una massa indistinta di crediti deteriorati che rischiano di far collassare il sistema credi tizio italiano, di contro sul mercato immobiliare si registra l'esclusione di quote crescenti della popolazione dall'accessibilità alle locazioni o all'acquisto della prima casa, in un quadro che vede l'assoluta inefficienza delle politiche abitative pubbliche e l'insufficienza dell'offerta di patrimonio residenziale pubblico. L'istituzione presso la Cassa depositi e prestiti di un apposito fondo destinato ad acquisire dal sistema bancario i crediti immobiliari, assistiti da ipoteca di primo grado, in sofferenza, fino a un valore massimo del 50 per cento del valore residuo iscritto a bilancio, contribuirebbe, da una parte a liberare il sistema bancario da una quota cospicua di crediti in sofferenza e, dall'altra, ad aumentare a favore dei ceti meno abbienti l'offerta residenziale pubblica. È del tutto evidente l'interesse pubblico all'operazione, che potrebbe risolversi nell'acquisizione, a fini sociali, di immobili residenziali ad un prezzo nettamente inferiore a quello di mercato, o, in caso di rispetto del piano di ammortamento, in una significativa plusvalenza, mentre l'interesse del sistema bancario a partecipare all'operazione potrebbe ravvisarsi nella necessità di liberarsi di una buona quota di crediti in sofferenza,
impegna il Governo:
ad adottare un piano di smaltimento dei non performing loans che si basi sull'acquisizione da parte di un fondo pubblico dei crediti deteriorati con garanzia reale, al fine di destinare ad uso sociale gli immobili sottostanti.
G/2879/44/6
TOSATO, STEFANI
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 2879, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99, recante disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A.,
premesso che:
le recenti crisi che hanno investito alcune delle nostre banche hanno rivelato come il nostro sistema bancario sia fragile e come, evidentemente, la soluzione più rapida ed efficace sia il ricorso agli aiuti di Stato (come ad esempio si è fatto con il decreto-legge n. 237/2016);
allo stesso tempo si è assistiti ad un ingresso, da parte di alcune banche, in altri settori diversi dal credito, quali il commercio e l'intermediazione immobiliare;
la concomitanza di questi due settori solleva quindi una questione che non può essere ignorata dal legislatore, ossia quella della concorrenza sleale tra imprese del credito che estendono la loro attività, ad altri settori ed imprese che operano nei medesimi settori;
con l'approvazione dei recenti decreti legge in materia di aiuti di Stato alle banche, m. concorrenza sleale non è più solo limitata alla disparità di risorse (umane ed economiche), ma ora si estende anche all'intervento dello Stato che sostiene finanziariamente le banche, le quali poi potranno utilizzare i medesimi fondi per fare concorrenza alle imprese che, invece, per la funzione sociale che gli è propria, dovrebbero sostenere;
negli Stati Uniti, a seguito del fallimento di Lehman Brothers, la legge «Omnibus Appropriations Act» ha separato il settore immobiliare da quello del credito, proibendo in modo permanente alle banche di entrare nel settore dell'intermediazione immobiliare per evitare concentrazioni anticoncorrenziali a scapito dei consumatori e per evitare rischi di conflitti di interesse nelle decisioni su prestiti bancari;
tra le motivazioni che hanno portato all'adozione di questa legge ci sono non solo le concentrazioni anticoncorrenziali che si sarebbero generate ed i conflitti di interesse che sarebbero derivati a scapito dei consumatori, ma anche il riferimento ai sussidi federali che avrebbero potuto essere concessi alle banche che, quindi, avrebbero goduto di ulteriori risorse per distorcere ancora di più la concorrenza;
ai rischi per il consumatore connessi al controllo da parte delle banche proprietarie di agenzie immobiliari (indebito condizionamento nella scelta casa-muto i assenza di terzi età tipica del mediatore; «patto marciano»), si evidenzia come, con il decreto legge 237 del 2016 e anche con il decreto in oggetto, si sommi il rischio che gli aiuti di Stato che vengono destinati alle banche siano utilizzati da queste per promuovere od incrementare attività che si pongono in coerenza con operatori ed imprese, in contrasto con la funzione sociale propria delle banche ed ad ulteriore scapito della concorrenza,
impegna il Governo:
a valutare la necessità di adottare ulteriori iniziative legislative al fine di evitare distorsioni della concorrenza nel settore immobiliare in cui l'ingresso degli istituti bancari potrebbe essere non soltanto nocivo per gli altri operatori del settore, ma anche per gli stessi consumatori che, notoriamente, si trovano in una posizione di svantaggio e di debolezza contrattuale, anche prevedendo il divieto, per le banche e gli intermediari finanziari, di acquisire o detenere partecipazioni in imprese o società del settore.
G/2879/45/6
TOSATO, STEFANI
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 2879, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99, recante disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A.,
premesso che:
il provvedimento in esame introduce disposizioni urgenti per facilitare la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. è di Veneto Banca S.p.A. e per garantire la continuità del sostegno del credito alle famiglie e alle imprese del territorio, ma presenta diverse criticità;
si tenga costantemente presente che anche in questo, come in altri casi italiani, per le regole di condotta delle due banche, i titoli azionari e subordinati sono stati venduti anche a piccoli risparmiatori veramente inconsapevoli dei rischi connessi con le operazioni di investimento loro proposte. A tali comportamenti poco trasparenti, si aggiunge, spesso, l'abuso di posizione di forza delle banche nei confronti dei propri clienti che, sicuramente, nel rapporto, sono la parte più debole e, quindi, da tutelare;
al mare magnum delle commissioni pagate dai clienti agli istituti bancari si aggiungono gli adempimenti e gli oneri a cui si è sottoposti anche solo per aprire un conto corrente o i mille artifizi che le banche riescono a scovare per gravare i clienti di ulteriori spese. Si pensi, ad esempio, alla disciplina degli sconfinamenti, per cui i clienti sono costretti a pagare, oltre il legittimo tasso di interesse, anche una commissione;
tra queste, balzano sicuramente aIl'occhio le commissioni dovute per i servizi in home banking che, a ben vedere, non avrebbero alcuna ragione di esistere: le operazioni, infatti, essendo svolte in proprio dal cliente e attuate in pieno automatismo telematico dovrebbero essere esenti da qualsiasi costo;
le eventuali spese di gestione del sito dovrebbero infatti essere assorbite dai considerevoli «balzelli» che un sistema piegato al potere delle banche ha permesso di imporre, anche praeter legem;
in sede di esame della legge di conversione del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, recante disposizioni urgenti per la tutela del risparmio nel settore crediti zio, il governo ha dato parere favorevole all'impegno avanzato con l'ordine del giorno n. 9/4280/31, ma non sono stati ancora riscontrate iniziative per dar seguito a quanto richiesto. Pertanto in questa medesima sede è necessario ribadire l'urgenza dell'intervento e,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di prevedere, attraverso successive iniziative normative, una revisione della disciplina in merito alle commissioni bancarie, al fine di imporre al sistema bancario una normativa più equa e garantista nei confronti dei clienti, assicurando la previsione del divieto di imporre commissioni per le operazioni svolte in proprio in home banking.
G/2879/46/6
SANTINI
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 2879, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99, recante disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A.,
impegna il Governo,
ad assicurare che le banche poste in liquidazione coatta amministrativa ai sensi del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99, rispondano dei danni derivanti dal contenzioso con gli azionisti e a garantire la disponibilità di risorse funzionali alle azioni risarcitorie di chi è stato leso dalle condotte tenute in sede di collocamento e di esecuzione degli ordini di vendita, anche promuovendo l'istituzione di un fondo di solidarietà ad hoc volto a concedere un rimborso preferenziale per le perdite ingiustamente subite dai suddetti azionisti, a tal fine prevedendo la possibilità di contributi al fondo dello stesso sistema bancario.
G/2879/47/6
SANTINI
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 2879, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99, recante disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A.,
impegna il Governo,
ad assumere con prossimi provvedimenti, ogni iniziativa, utile ad assicurare in tempi ragionevoli il rimborso del credito risarcitorio o restitutorio dei risparmiatori clienti delle Banche di cui sia stata carpita la buona fede, con violazione dei doveri d'informazione del cliente e di corretta esecuzione delle operazioni da parte dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi di investimento finanziario, per indurIi all'acquisto o detenzione di azioni, e il cui diritto di recesso al momento della trasformazione delle Banche in società per azioni sia stato limitato secondo quanto previsto da Banca d'Italia, anche in deroga a norme di legge, con particolare attenzione alle vittime che versano in condizione di disagio sociale;
a salvaguardare la stabilità del sistema produttivo veneto, attraverso ulteriori iniziative anche normative per garantire continuità alle linee di credito già concesse, attivando ove necessario i meccanismi di garanzia e cogaranzia previsti dalle vigenti leggi in modo che l'eventuale incapienza della garanzia sui finanziamenti concessi a imprese o singoli imprenditori dalle banche oggetto delle cessioni possa essere coperta – sia in termini di congruità che di durata – ad esempio dal Fondo di pubblico di garanzia cosiddetto «Bersani»» di cui alla legge n. 662 del 1996 e dal Fondo Regionale del Veneto di Garanzia ex legge regionale n. 19 del 2004;
ad attivarsi in tutte le sedi competenti perché sia fatta chiarezza su quanto accaduto nella gestione di Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca e siano accettate le relative responsabilità, ad ogni livello, dando ogni supporto organizzativo necessario all'operatività degli uffici giudiziari preposti alle indagini nei confronti degli ex vertici aziendali, sia in sede penale sia in sede di liquidazione coatta amministrativa, anche per il fattivo recupero alla massa attiva di tutti i beni, mobili ed immobili, loro appartenenti per consentire la soddisfazione delle ragioni di tutti i creditori.
G/2879/48/6
SANTINI
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 2879, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99, recante disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A.,
impegna il Governo,
a valutare la possibilità di garantire che gli indennizzi erogati ai soci ai sensi delle offerte pubbliche di transazione presentate da Banca Popolare di. Vicenza e Veneto Banca non siano in ogni caso soggetti ad azione revocatoria da parte dei commissari liquidatori intervenuti ai sensi del decreto legge 25 giugno 2017, n. 99, e di escludere le somme erogate ai soci che hanno aderito alle suddette offerte dalla base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
G/2879/49/6
SANTINI, FILIPPIN
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 2879, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99, recante disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A.,
premesso che:
fra i beni di proprietà di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. in liquidazione coatta amministrativa, attraverso la controllata Immobiliare S.p.A., vi è anche l'edificio denominato Palazzo Thiene, sito in Vicenza, sede storica della Banca Popolare di Vicenza, oggi adibito prevalentemente a sede museale;
tale edificio, realizzato in forme gotiche nel 1490 da Lorenzo da Bologna, fu oggetto di un grandiosa ristrutturazione che ha visto l'apporto dello stesso Andrea Palladio. L'edificio contiene al suo interno varie collezioni artistiche quali:
la Pinacoteca, che annovera soprattutto dipinti dal XV al XIX di grandi maestri veneti, tra i quali Bartolomeo Montagna, Giovanni Buonconsiglio, Palma il Giovane, Jacopo Bassano, Domenico Brusasorci, Bernardino Licinio, Valerio Belli, Alessandro Vittoria, Andrea Michieli, Giulio Carpioni, Francesco Maffei, Jacopo Tintoretto, Gaspare Diziani, Marco Ricci, Sebastiano Ricci, Giuseppe Zais, Giambattista Piazzetta, Il Padovanino, Giambattista Tiepolo, Giannantonio Pellegrini, Antonio Zanchi, Alessandro Longhi, Giandomenico Tiepolo, Noè Bordignon;
il museo Remondini che raccoglie stampe settecentesche della tipografia Remondini, consta di 300 incisioni con 100 vedute ottiche di città d'Italia e d'Europa;
il Museo della Ceramica popolare vicentina che comprende oltre 150 ceramiche raccolte dallo scrittore e critico d'arte Leonardo Borghese;
la raccolta delle Oselle veneziane, monete-medaglie coniate dai Dogi dal 1521 fino alla caduta della Repubblica Veneta, la più completa esistente al mondo;
la collezione Arturo Martini composta da 16 sculture di Arturo Martini,
dall'elencazione si evince che tale compendio museale ha una impronta sostanzialmente Veneto vicentina, che integra perfettamente le collezioni civiche e comunali. L'edificio è sottoposto a vincolo tanto monumentale quanto pertinenziale per i beni mobili;
negli ultimi anni centinaia di scuole vicentine hanno visitato questo museo, che è percepito, nel tessuto sociale e culturale della città, come parte integrante della stessa. Il Palazzo non ha un interesse per la funzione bancaria, appunto perché trasformato in un museo. Non sarebbero compresi, e costituirebbero un ulteriore vulnus ad una situazione sociale già tesa, una sua chiusura o vendita;
impegna il Governo,
a garantire che il Palazzo Thiene mantenga intatta la sua funzione di contenitore museale aperto al pubblico, e non sia consentita alcuna dispersione delle opere d'arte ivi custodite. A tal fine, a prevedere, con idonea previsione normativa, che il museo «Palazzo Thiene» venga acquisito al patrimonio dello Stato e messo a disposizione della città nella rete civica museale.

(emendamenti al testo del decreto-legge)
Art. 01
01.1
TOSATO, STEFANI
Al comma 1, sopprimere la lettera b).
1.1
BOTTICI, AIROLA
Sostituire l'articolo, con il seguente:
«Art. 1. - (Liquidazione coatta amministrativa). – 1. Il presente decreto dispone l'avvio della liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza SpA e Veneto Banca SpA (di seguito Banche) ai sensi degli articoli 80 e seguenti del decreto legislativo n. 385 del 1993 e successive modificazioni ed integrazioni».
Conseguentemente:
sostituire l'articolo 2 con il seguente:
«Art. 2. - (Misure di ristoro). – 1. Nei limiti delle risorse di cui all'articolo 9 è istituito un Fondo di solidarietà per l'erogazione di prestazioni a favore di detentori di strumenti finanziari obbligazionari diversi da investitori professionali e qualificati.
2. Le misure di ristoro di cui al comma l sono pari al 100 per cento del valore di acquisto dei medesimi strumenti finanziari»;
sostituire l'articolo 3 con il seguente:
«Art. 3. - (Cessione di rami d'azienda). – 1. Il Ministero dell'economia e delle :finanze dispone una gara pubblica aperta, concorrenziale e non discriminatoria per l'acquisizione delle filiali e della struttura delle Banche.
2. La cessione di cui al comma l comprende il personale dipendente.
3. Gli importi delle aggiudicazioni di cui al presente articolo rientrano nella procedura di liquidazione di cui all'articolo 1»;
sostituire l'articolo 4 con il seguente:
«Art. 4. - (Disposizioni attuative). – 1. Per ogni aspetto non disciplinato dal presente decreto, alla liquidazione coatta amministrativa si applica la disciplina contenuta nel Testo unico bancario e nelle disposizioni da esso richiamate»;
sopprimere gli articoli 5, 6 e 7.
1.2
BOTTICI, AIROLA
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Le azioni rappresentative del capitale sociale di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A. (ciascuna singolarmente, la ''Banca'' o collettivamente, le ''Banche'') sono trasferite al Ministero dell'economia e delle finanze al prezzo simbolico di 1 euro».
Conseguentemente:
sopprimere gli articoli 2 e 3;
sostituire l'articolo 4 con il seguente:
«Art. 4. - (Interventi dello Stato). – 1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato, con uno o più decreti, dispone per le Banche un aumento di capitale riservato allo Stato, agli enti pubblici della Repubblica ed al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.
2. Al fine di agevolare l'aumento di capitale di cui al comma 1 il Ministero dell'economia e delle finanze anche in deroga alle norme di contabilità di Stato e nei limiti delle risorse disponibili di cui agli articoli 9 e 9-bis, con uno o più decreti, concede la garanzia dello Stato alle azioni di nuova emissione»;
all'articolo 5, al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «prevede che i commissari liquidatori procedano alla» con le seguenti: «dispone la e sopprimere le parole: e di altri attivi non ceduti ai sensi dell'articolo 3 o retrocessi ai sensi dell'articolo 4»;
al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole da: «Alla cessione» fino alle parole: «l'articolo 3, comma 2»;
al comma 2 sostituire le parole: «rappresentato da un credito della liquidazione coatta amministrativa nei confronti della SGA pari» con le seguenti: «determinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in relazione»;
dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
«6-bis. Le maggiori entrate derivanti dai dividendi distribuiti al Ministero dell'economia e delle finanze e relativi alla gestione dei crediti, dei beni e dei rapporti giuridici ai sensi del comma 3 sono destinate al Fondo di cui all'articolo 9, comma 1»;
sopprimere gli articoli 6 e 7;
all'articolo 9, dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:
«3-bis. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208:
a) i commi 67 e 68 sono abrogati;
b) al comma 69 le parole: ''ai commi da 65 a 68'' sono sostituite dalle seguenti: ''ai commi 65 e 66''.
3-ter. All'articolo 96, comma 5-bis, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: ''Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'82 per cento del loro ammontare''.
3-quater. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: ''Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare'';
b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: ''Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare'';
c) all'articolo 7, comma 2, le parole: ''nella misura del 96 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''nella misura dell'82 per cento''.
3-quinquies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.
3-sexies. Le modifiche introdotte dai commi 2, 3 e 4 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017»;
dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
«Art. 9-bis.
(Disposizioni finanziarie in materia di aumento di capitale)
1. Agli oneri di cui all'articolo 4 pari a euro 905 milioni per l'anno 2017 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo da ripartire per l'integrazione delle risorse destinate alla concessione di garanzie rilasciate dallo Stato, di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge n. 66 del 2014.
2. Le garanzie prestate ai sensi dell'articolo 4 a valere sulle risorse disponibili di cui al presente articolo sono concesse in leva rispetto alle medesime risorse disponibili in conformità alla normativa di settore».
1.3
BOTTICI, AIROLA
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Le azioni rappresentative del capitale sociale di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A. (ciascuna singolarmente, la ''Banca'' o collettivamente, le ''Banche'') sono trasferite al Ministero dell'economia e delle finanze al prezzo simbolico di 1 euro».
Conseguentemente:
sopprimere gli articoli 2 e 3, sostituire l'articolo 4 con il seguente:
«Art. 4. - (Interventi dello Stato). – 1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato, con uno o più decreti, dispone per le Banche un aumento di capitale riservato allo Stato, agli enti pubblici della Repubblica ed a Cassa Depositi e Prestiti.
2. Al fine di agevolare l'aumento di capitale di cui al comma 1 il Ministero dell'economia e delle finanze anche in deroga alle norme di contabilità di Stato e nei limiti delle risorse disponibili di cui agli articoli 9 e 9-bis, con uno o più decreti, concede la garanzia dello Stato alle azioni di nuova emissione»;
all'articolo 5:
al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «prevede che i commissari liquidatori procedano alla» con le seguenti: «dispone la»;
al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «e di altri attivi non ceduti ai sensi dell'articolo 3 o retrocessi ai sensi dell'articolo 4»;
al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole da: «Alla cessione» fino alle parole: «l'articolo 3, comma 2»;
al comma 2 sostituire le parole: «rappresentato da un credito della liquidazione coatta amministrativa nei confronti della SGA pari» con le seguenti: «determinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in relazione»;
dopo il comma 6 inserire il seguente:
«6-bis. Le maggiori entrate derivanti dai dividendi distribuiti al Ministero dell'economia e delle finanze e relativi alla gestione dei crediti, dei beni e dei rapporti giuridici ai sensi del comma 3 sono destinate al Fondo di cui all'articolo 9, comma 1»;
sopprimere gli articoli 6 e 7;
all'articolo 9, dopo il comma 3 inserire i seguenti:
«3-bis. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208:
a) i commi 67 e 68 sono abrogati;
b) al comma 69 le parole: ''ai commi da 65 a 68'' sono sostituite dalle seguenti: ''ai commi 65 e 66''.
3-ter. All'articolo 96, comma 5-bis, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazione e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: ''Oli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'82 per cento del loro ammontare''.
3-quater. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: ''Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare'';
b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: ''Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare'';
c) all'articolo 7, comma 2, le parole: ''nella misura del 96 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''nella misura dell'82 per cento''.
3-quinquies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.
3-sexies. Le modifiche introdotte dai commi 2, 3 e 4 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017»;
dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
«Art. 9-bis.
(Disposizioni finanziarie in materia di aumento di capitale)
1. Agli oneri di cui all'articolo 4 pari a euro 905 milioni per l'anno 2017 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo da ripartire per l'integrazione delle risorse destinate alla concessione di garanzie rilasciate dallo Stato, di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge n. 66 del 2014.
2. Le garanzie prestate ai sensi dell'articolo 4 a valere sulle risorse disponibili di cui al presente articolo sono concesse in leva rispetto alle medesime risorse disponibili in conformità alla normativa di settore».
1.4
AIROLA, BOTTICI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Nei limiti delle risorse disponibili di cui all'articolo 9 le azioni rappresentative del capitale sociale di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A. (ciascuna singolarmente, la ''Banca'' o collettivamente, le ''Banche'') sono trasferite al Ministero dell'economia e delle finanze in conformità alla disciplina europea in materia di aiuti di Stato».
Conseguentemente:
sopprimere gli articoli 2 e 3;
sostituire l'articolo 4 con il seguente:
«Art. 4. - (Interventi dello Stato). – 1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato e nei limiti delle risorse disponibili di cui all'articolo 9, con uno o più decreti, dispone per le Banche un aumento di capitale riservato al medesimo Ministero al fine di garantire il rispetto dei requisiti prudenziali stabiliti dalla regolamentazione europea e dalla Banca centrale europea.
2. Entro trenta giorni dalla conversione in legge del presente decreto un collegio di esperti indipendenti nominato, con gara pubblica, dal Ministro dell'economia e delle finanze effettua una due diligence di tutte le attività e le passività delle Banche. All'esito della due diligence se le Banche necessitano di un ulteriore adeguamento ai requisiti prudenziali stabiliti dalla regolamentazione europea e dalla Banca centrale europea il Ministero dell'economia e delle finanze dispone, con proprio decreto, un aumento di capitale riservato agli enti pubblici della Repubblica Italiana.
3. Al fine di agevolare l'aumento di capitale di cui al comma 2 il Ministero dell'economia e delle finanze anche in deroga alle norme di contabilità di Stato e nei limiti delle risorse disponibili di cui all'articolo 9-bis, con uno o più decreti concede la garanzia dello Stato sulle azioni di nuova emissione»;
all'articolo 5:
al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «prevede che i commissari liquidatori procedano alla» con le seguenti: «dispone la»;
al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «e di altri attivi non ceduti ai sensi dell'articolo 3 o retrocessi ai sensi dell'articolo 4»;
al comma 1 secondo periodo, sopprimere le parole da: «Alla cessione» fino alle parole: «l'articolo 3, comma 2»;
al comma 2 sostituire le parole: «rappresentato da un credito della liquidazione coatta amministrativa nei confronti della SGA pari» con le seguenti: «determinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in relazione»;
dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
«6-bis. Le maggiori entrate derivanti dai dividendi distribuiti al Ministero dell'economia e delle finanze e relativi alla gestione dei crediti, dei beni e dei rapporti giuridici ai sensi del comma 3 sono destinate al Fondo di cui all'articolo 9, comma 1»;
sostituire l'articolo 6 con il seguente:
«Art. 6. - (Esclusione delle misure di burden sharing e bail in). – 1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo è esclusa l'applicazione di ogni genere di misura di condivisione dei rischi a carico dei detentori di strumenti finanziari di debito subordinato per soggetti diversi da investitori istituzionali, professionali e qualificati»;
all'articolo 9, dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:
«3-bis. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208:
a) i commi 67 e 68 sono abrogati;
b) al comma 69 le parole: ''ai commi da 65 a 68'' sono sostituite dalle seguenti: ''ai commi 65 e 66''.
3-ter. All'articolo 96, comma 5-bis, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: ''Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'82 per cento del loro ammontare''.
3-quater. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare»;
b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare;
c) all'articolo 7, comma 2, le parole: ''nella misura del 96 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''nella misura dell'82 per cento''.
3-quinquies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.
3-sexies. Le modifiche introdotte dai commi 2, 3 e 4 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017»;
dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
«Art. 9-bis.
(Disposizioni finanziarie in materia di aumento di capitale riservato ad Enti Pubblici)
1. Agli oneri di cui all'articolo 4, comma 3, pari a euro 905 milioni per l'anno 2017 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo da ripartire per l'integrazione delle risorse destinate alla concessione di garanzie rilasciate dallo Stato, di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge n. 66 del 2014.
2. Le garanzie prestate ai sensi dell'articolo 4, comma 3, a valere sulle risorse disponibili di cui al presente articolo sono concesse in leva rispetto alle medesime risorse disponibili in conformità alla normativa di settore».
1.5
BOTTICI, AIROLA
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Nei limiti delle risorse disponibili di cui all'articolo 9 le azioni rappresentative del capitale sociale di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A. (ciascuna singolarmente, la ''Banca'' o collettivamente, le ''Banche'') sono trasferite al Ministero dell'economia e delle finanze in conformità alla disciplina europea in materia di aiuti di Stato».
Conseguentemente:
sopprimere gli articoli 2 e 3;
sostituire l'articolo 4 con il seguente:
«Art. 4. - (Interventi dello Stato). – 1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato e nei limiti delle risorse disponibili di cui all'articolo 9, con uno o più decreti, dispone per le Banche un aumento di capitale riservato al medesimo Ministero al fine di garantire il rispetto dei requisiti prudenziali stabiliti dalla regolamentazione europea e dalla Banca centrale europea.
2. Entro trenta giorni dalla conversione in legge del presente decreto un collegio di esperti indipendenti nominato, con gara pubblica, dal Ministro dell'economia e delle finanze effettua una due diligence di tutte le attività e le passività delle Banche. Ad esito della due diligence se le Banche necessitano di un ulteriore adeguamento ai requisiti prudenziali stabiliti dalla regolamentazione europea e dalla Banca centrale europea il Ministero dell'economia e delle finanze dispone, con proprio decreto, un aumento di capitale riservato agli enti pubblici della Repubblica italiana.
3. Al fine di agevolare l'aumento di capitale di cui al comma 2 il Ministero dell'economia e delle finanze anche in deroga alle norme di contabilità di Stato e nei limiti delle risorse disponibili di cui all'articolo 9-bis, con uno o più decreti concede la garanzia dello Stato sulle azioni di nuova emissione»;
all'articolo 5:
al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «prevede che i commissari liquidatori procedano alla» con le seguenti: «dispone la»;
al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «e di altri attivi non ceduti ai sensi dell'articolo 3 o retrocessi ai sensi dell'articolo 4»;
al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole da: «Alla cessione» fino alle parole: l'articolo 3, comma 2»;
al comma 2 sostituire le parole: «rappresentato da un credito della liquidazione coatta amministrativa nei confronti della SGA pari» con le seguenti: «determinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in relazione»;
dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
«6-bis. Le maggiori entrate derivanti dai dividendi distribuiti al Ministero dell'economia e delle finanze e relativi alla gestione dei crediti, dei beni e dei rapporti giuridici ai sensi del comma 3 sono destinate al Fondo di cui all'articolo 9, comma 1»;
sopprimere gli articoli 6 e 7;
all'articolo 9, dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:
«3-bis. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208:
a) i commi 67 e 68 sono abrogati;
b) al comma 69 le parole: ''ai commi da 65 a 68'' sono sostituite dalle seguenti: ''ai commi 65 e 66'';
3-ter. All'articolo 96, comma 5-bis, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: ''Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'82 per cento del loro ammontare''.
3-quater. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: ''Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare'';
b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: ''Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare'';
c) all'articolo 7, comma 2, le parole: ''nella misura del 96 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''nella misura dell'82 per cento''.
3-quinquies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.
3-sexies. Le modifiche introdotte dai commi 2, 3 e 4 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017»;
dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
«Art. 9-bis.
(Disposizioni finanziarie in materia di aumento di capitale riservato ad Enti Pubblici)
1. Agli oneri di cui all'articolo 4, comma 3, pari a euro 905 milioni per l'anno 2017 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo da ripartire per l'integrazione delle risorse destinate alla concessione di garanzie rilasciate dallo Stato, di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge n. 66 del 2014.
2. Le garanzie prestate ai sensi dell'articolo 4, comma 3, a valere sulle risorse disponibili di cui al presente articolo, sono concesse in leva rispetto alle medesime risorse disponibili in conformità alla normativa di settore».
1.6
AIROLA, BOTTICI
Sostituire il comma 1, con il seguente:
«1. Nei limiti delle risorse disponibili di cui all'articolo 9 le azioni rappresentative del capitale sociale di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A. (ciascuna singolarmente, la ''Banca'' o collettivamente, le ''Banche'') sono trasferite al Ministero dell'economia e delle finanze in conformità alla disciplina europea in materia di aiuti di Stato».
Conseguentemente:
sopprimere gli articoli 2 e 3;
sostituire l'articolo 4 con il seguente:
«Art. 4. - (Interventi dello Stato) – 1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato, con uno o più decreti, dispone per le Banche un aumento di capitale riservato allo Stato ed agli enti pubblici della Repubblica al fine di garantire il rispetto dei requisiti prudenziali stabiliti dalla regolamentazione europea e dalla Banca centrale europea.
2. Al fine di agevolare l'aumento di capitale di cui al comma 1 il Ministero dell'economia e delle finanze anche in deroga alle norme di contabilità di Stato e nei limiti delle risorse disponibili di cui agli articoli 9 e 9-bis, con uno o più decreti, concede la garanzia dello Stato alle azioni di nuova emissione.»;
all'articolo 5:
al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «prevede che i commissari liquidatori procedano alla» con le seguenti: «dispone la»;
al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «e di altri attivi non ceduti ai sensi dell'articolo 3 o retrocessi ai sensi dell'articolo 4»;
al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole da: «Alla cessione» fino alle parole: «l'articolo 3, comma 2.»;
al comma 2 sostituire le parole: «rappresentato da un credito della liquidazione coatta amministrativa nei confronti della SGA pari» con le seguenti: «determinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in relazione»;
dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
«6-bis. Le maggiori entrate derivanti dai dividendi distribuiti al Ministero dell'economia e delle finanze e relativi alla gestione dei crediti, dei beni e dei rapporti giuridici ai sensi del comma 3 sono destinate al Fondo di cui all'articolo 9, comma 1.»;
sostituire l'articolo 6 con il seguente:
«Art. 6. – (Esclusione delle misure di burden sharing e bail in). – 1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo è esclusa l'applicazione di ogni genere di misura di condivisione dei rischi a carico dei detentori di strumenti finanziari di debito subordinato per soggetti diversi da investitori istituzionali, professionali e qualificati.»;
sopprimere l'articolo 7;
all'articolo 9, dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:
«3-bis. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208:
a) i commi 67 e 68 sono abrogati;
b) al comma 69 le parole: ''ai commi da 65 a 68'' sono sostituite dalle seguenti: ''ai commi 65 e 66''.
3-ter. All'articolo 96, comma 5-bis, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: ''Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'82 per cento del loro ammontare''.
3-quater. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: ''Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.'';
b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: ''Gli interessi passivi concorrono alla formazione, del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare'';
c) all'articolo 7, comma 2, le parole: ''nella misura del 96 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''nella misura dell'82 per cento''.
3-quinquies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.
3-sexies. Le modifiche introdotte dai commi 2, 3 e 4 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.»;
dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
«Art. 9-bis.
(Disposizioni finanziarie in materia di aumento di capitale)
1. Agli oneri di cui all'articolo 4 pari a curo 905 milioni per l'anno 2017 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo da ripartire per l'integrazione delle risorse destinate alla concessione di garanzie rilasciate dallo Stato, di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge n. 66 del 2014.
2. Le garanzie prestate ai sensi dell'articolo 4 a valere sulle risorse disponibili di cui al presente articolo sono concesse in leva rispetto alle medesime risorse disponibili in conformità alla normativa di settore».
1.7
BOTTICI, AIROLA
Sostituire il comma 1, con il seguente:
«1. Nei limiti delle risorse disponibili di cui all'articolo 9 le azioni rappresentative del capitale sociale di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A. (ciascuna singolarmente, la ''Banca'' o collettivamente, le ''Banche'') sono trasferite al Ministero dell'economia e delle finanze in conformità alla disciplina europea in materia di aiuti di Stato».
Consguentemente:
sopprimere gli articoli 2 e 3;
sostituire l'articolo 4 con il seguente:
«Art. 4. - (Interventi dello Stato) – 1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato, con uno o più decreti, dispone per le Banche un aumento di capitale riservato allo Stato ed agli enti pubblici della Repubblica al fine di garantire il rispetto dei requisiti prudenziali stabiliti dalla regolamentazione europea e dalla Banca centrale europea.
2. Al fine di agevolare l'aumento di capitale di cui al comma 1 il Ministero dell'economia e delle finanze anche in deroga alle norme di contabilità di Stato e nei limiti delle risorse disponibili di cui agli articoli 9 e 9-bis, con uno o più decreti, concede la garanzia dello Stato alle azioni di nuova emissione.»;
all'articolo 5:
al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «prevede che i commissari liquidatori procedano alla» con le seguenti: «dispone la»;
al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «e di altri attivi non ceduti ai sensi dell'articolo 3 o retrocessi ai sensi dell'articolo 4»;
al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole da: «Alla cessione» fino alle parole: «l'articolo 3, comma 2»;
al comma 2 sostituire le parole: «rappresentato da un credito della liquidazione coatta amministrativa nei confronti della SGA pari» con le seguenti: «determinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in relazione.»;
dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
«6-bis. Le maggiori entrate derivanti dai dividendi distribuiti al Ministero dell'economia e delle finanze e relativi alla gestione dei crediti, dei beni e dei rapporti giuridici ai sensi del comma 3 sono destinate al Fondo di cui all'articolo 9, comma 1.»;
sopprimere gli articoli 6 e 7;
all'articolo 9, dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:
«3-bis. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208:
a) i commi 67 e 68 sono abrogati;
b) al comma 69 le parole: ''ai commi da 65 a 68'' sono sostituite dalle seguenti: ''ai commi 65 e 66''.
3-ter. All'articolo 96, comma 5-bis, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: ''Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'82 per cento del loro ammontare''.
3-quater. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: ''Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.'';
b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: ''Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare'';
c) all'articolo 7, comma 2, le parole: ''nella misura del 96 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''nella misura dell'82 per cento''.
3-quinquies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.
3-sexies. Le modifiche introdotte dai commi 2, 3 e 4 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.'';
dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
«Art. 9-bis.
(Disposizioni finanziarie in materia di aumento di capitale)
1. Agli oneri di cui all'articolo 4 pari a euro 905 milioni per l'anno 2017 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo da ripartire per l'integrazione delle risorse destinate alla concessione di garanzie rilasciate dallo Stato, di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge n. 66 del 2014.
2. Le garanzie prestate ai sensi dell'articolo 4 a valere sulle risorse disponibili di cui al presente articolo sono concesse in leva rispetto alle medesime risorse disponibili in conformità alla normativa di settore».
1.8
BOTTICI, AIROLA
Al comma 3, dopo le parole: «Commissione europea» aggiungere le seguenti: «ed alle competenti Commissioni parlamentari».
1.9
AIROLA, BOTTICI
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze elabora una relazione trimestrale da sottoporre alle valutazioni delle competenti Commissioni parlamentari al fine di verificare l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo».
1.10
BOTTICI, AIROLA
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis. Al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385 sono apportate le seguenti modifiche:
all'articolo 82, comma 1, le parole: ''o a risoluzione'' sono soppresse;
all'articolo 82, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
''1-bis. Se una banca viene sottoposta ad interventi di risoluzione con conseguente riduzione di valore e/o conversione di strumenti finanziari e l'insolvenza non è stata dichiarata a norma del comma 1, il tribunale del luogo in cui la banca ha la sede legale, su ricorso dei soggetti passivi titolari degli strumenti finanziari oggetto di risoluzione, dei commissari liquidatori, su istanza del pubblico ministero o d'ufficio, sentiti la Banca d'Italia e i cessati rappresentanti legali della banca, accerta tale stato con sentenza in camera di consiglio. Si applicano le disposizioni dell'articolo 195, terzo, quarto, quinto e sesto comma della legge fallimentare''.».
1.0.1
CARRARO, D'ALÌ, SCIASCIA
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Misure di ristoro ed altre misure)
1. Gli investitori che siano persone fisiche, imprenditori individuali, nonché imprenditori agricoli o coltivatori diretti o i loro successori mortis causa che, al momento dell'avvio della liquidazione coatta amministrativa di cui al presente decreto, detenevano strumenti finanziari di debito subordinato emessi dalle Banche e acquistati nell'ambito di un rapporto negoziale diretto con le medesime Banche emittenti, possono accedere alle prestazioni del Fondo di solidarietà previsto dall'articolo 1, comma 855, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, secondo quanto stabilito dall'articolo 1, commi 856, 857, 858, 859, 860 e 861, e successive modificazioni, della medesima legge. Ai fini di cui al periodo precedente si intendono per investitori anche il coniuge, il convivente more uxorio e i parenti entro il secondo grado in possesso dei predetti strumenti finanziari a seguito di trasferimento con atto tra vivi. Il presente comma si applica solo quando gli strumenti finanziari di debito subordinato sono stati sottoscritti o acquistati entro la data del 1º febbraio 2016; in caso di acquisto a titolo gratuito si fa riferimento al momento in cui lo strumento è stato acquistato dal dante causa.
2. Agli investitori di cui al comma 1 si applicano le disposizioni in materia di accesso al Fondo di solidarietà con erogazione diretta di cui all'articolo 9 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119. L'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario di cui al comma 6 del citato articolo 9 deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il 31 ottobre 2017.
3. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 86, comma 5, primo periodo, del Testo unico bancario di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, il termine ivi previsto per la presentazione dell'istanza di riconoscimento dei crediti è esteso a novanta giorni.
4. Sono esclusi dalla base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche gli indennizzi erogati ai soci ai sensi delle offerte pubbliche di transazione presentate dalle banche.
5. Gli investitori che, al momento dell'avvio della liquidazione coatta amministrativa di cui al presente decreto, detenevano azioni o obbligazioni emesse da Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e Veneto Banca S.p.A., acquistate nell'ambito di un rapporto negoziale diretto con le medesime Banche emittenti possono considerare realizzata la minusvalenza fiscale e usarla con effetto immediato in compensazione di eventuali plusvalenze su altri titoli, fermo restando che le ipotetiche somme che dovessero essere restituite dagli istituti posti in liquidazione concorrono alla formazione del reddito complessivo ai fini delle imposte sul reddito.
6. All'articolo 7 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, dopo il comma 3-quater è aggiunto il seguente:
''3-quinquies. I contributi previdenziali degli iscritti a forme obbligatorie di previdenza per i liberi professionisti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e di cui al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, in qualsiasi istituto di credito depositati, sono esclusi dall'applicazione delle procedure di bail in, di cui al decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180.''.
7. Ove i commissari liquidatori esercitino l'azione di responsabilità ai sensi dell'articolo 2394-bis del codice civile, il giudice, se accoglie la domanda nei confronti degli amministratori delle Banche, condanna sempre questi ultimi all'interdizione perpetua dai pubblici uffici, all'interdizione perpetua dall'esercizio delle professioni, dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese e l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
8. All'articolo 12, comma 4-bis, del Testo unico bancario di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, dopo le parole: ''codice civile'' sono inserite le seguenti: '', inclusi gli strumenti di debito chirografario di secondo livello di cui all'articolo 12-bis''.
9. Dopo l'articolo 12 del Testo unico bancario di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, è inserito il seguente:
''Art. 12-bis. - (Strumenti di debito chirografario di secondo livello). – 1. Sono strumenti di debito chirografario di secondo livello le obbligazioni e gli altri titoli di debito, emessi da una banca o da una società del gruppo bancario, aventi le seguenti caratteristiche:
a) la durata originaria degli strumenti di debito è almeno pari a dodici mesi;
b) gli strumenti di debito non sono strumenti finanziari derivati, come definiti dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, non sono collegati a strumenti finanziari derivati, né includono caratteristiche ad essi proprie;
c) la documentazione contrattuale e, se previsto, il prospetto di offerta o di ammissione a quotazione degli strumenti di debito indicano che il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi e di eventuali altri importi dovuti ai titolari sono disciplinati secondo quanto previsto dall'articolo 91, comma 1-bis, lettera d).
2. L'applicazione dell'articolo 91, comma 1-bis, lettera d), è subordinata al rispetto delle condizioni di cui al comma 1. Le clausole che prevedono diversamente sono nulle e la loro nullità non comporta la nullità del contratto.
3. Una volta emessi, gli strumenti di debito chirografario di secondo livello non possono essere modificati in maniera tale da far venire meno le caratteristiche indicate al comma 1. È nulla ogni pattuizione difforme.
4. La Banca d'Italia può disciplinare remissione e le caratteristiche degli strumenti di debito chirografario di secondo livello.».
10. Al comma 1-bis dell'articolo 91 del Testo unico bancario di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, dopo la lettera c) è inserita la seguente:
''d) i crediti per il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi e di eventuali altri importi dovuti ai titolari degli strumenti di debito chirografario di secondo livello indicati dall'articolo 12-bis sono soddisfatti dopo tutti gli altri crediti chirografari e con preferenza rispetto ai crediti subordinati alla soddisfazione dei diritti di tutti i creditori non subordinati della società".».
11. Dopo l'articolo 60-bis.4 del Testo unico della finanza di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è inserito il seguente:
«Art. 60-bis.5. - (Strumenti di debito chirografario di secondo livello). – 1. Le Sim indicate all'articolo 55-bis, comma 1, possono emettere gli strumenti di debito chirografario di secondo livello ai sensi dell'articolo 12-bis del Testo unico bancario di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385. Si applica l'articolo 91, comma 1-bis lettera d) del Testo unico bancario di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385.».
Conseguentemente, sopprimere l'articolo 6.
1.0.2
DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, VACCIANO, MOLINARI
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Misure di ristoro ed altre misure)
1. Gli investitori che siano persone fisiche, imprenditori individuali, nonché imprenditori agricoli o coltivatori diretti o i loro successori mortis causa che, al momento dell'avvio della liquidazione coatta amministrativa di cui al presente decreto, detenevano strumenti finanziari di debito subordinato emessi dalle Banche e acquistati nell'ambito di un rapporto negoziale diretto con le medesime Banche emittenti, anche effettuato tramite proprio rapporto di home banking, possono accedere alle prestazioni del Fondo di solidarietà previsto dall'articolo 1, comma 855, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, secondo quanto stabilito dall'articolo 1, commi 856, 857, 858, 859, 860 e 861, e successive modificazioni, della medesima legge. Ai fini di cui al periodo precedente si intendono per investitori anche il coniuge, il convivente more uxorio e i parenti entro il secondo grado in possesso dei predetti strumenti finanziari a seguito di trasferimento con atto tra vivi. Il presente comma si applica solo quando gli strumenti finanziari di debito subordinato sono stati sottoscritti o acquistati entro la data di entrata in vigore del presente decreto in caso di acquisto a titolo gratuito si fa riferimento al momento in cui lo strumento è stato acquistato dal dante causa.
2. Ove i commissari liquidatori esercitino l'azione di responsabilità ai sensi dell'articolo 2394-bis del codice civile, il giudice, se accoglie la domanda nei confronti degli amministratori delle Banche, condanna sempre questi ultimi all'interdizione perpetua dai pubblici uffici, all'interdizione perpetua dall'esercizio delle professioni, dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese e l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione».
Art. 2
2.1
CAPPELLETTI
Al comma 1, alinea, dopo le parole: «adottati su proposta della Banca d'Italia» aggiungere le seguenti: «previo accertamento dello stato di insolvenza delle Banche».
2.2
BOTTICI, AIROLA
Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «la liquidazione coatta amministrativa è disposta contestualmente all'azione di responsabilità nei confronti degli organi di amministrazione e controllo delle Banche».
2.3
BOTTICI, AIROLA
Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole da: «in deroga all'articolo 90» fino alla fine del periodo.
Conseguentemente:
al medesimo comma, lettera c) sostituire le parole: «che i commissari liquidatori procedano alla cessione di cui all'articolo 3 in conformità all'offerta vincolante formulata dal cessionario individuato ai sensi dell'articolo 3, comma 3» con le seguenti: «la cessione di cui all'articolo 3 dovrà essere effettuata con una procedura pubblica di selezione dell'offerta economica più vantaggiosa per lo Stato disposta ai sensi dell'articolo 3, comma 3.»;
all'articolo 3, comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente: «Il cessionario è individuato con una procedura pubblica di selezione dell'offerta economicamente più vantaggiosa per lo Stato disposta con decreto dal Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e da pubblicarsi sul sito web istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze e della Banca d'Italia».
2.4
AIROLA, BOTTICI
Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole da: «in deroga all'articolo 90» fino alla fine del periodo.
Conseguentemente:
al medesimo comma, lettera c) sostituire le parole: «che i commissari liquidatori procedano alla cessione di cui all'articolo 3 in conformità all'offerta vincolante formulata dal cessionario individuato ai sensi dell'articolo 3, comma 3» con le seguenti: «la cessione di cui all'articolo 3 dovrà essere effettuata con una procedura pubblica di selezione dell'offerta economica più vantaggiosa per lo Stato disposta ai sensi dell'articolo 3, comma 3.»;
all'articolo 3, comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente: «Il cessionario è individuato con una procedura pubblica di selezione dell'offerta economicamente più vantaggiosa per lo Stato disposta con decreto dal Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e da pubblicarsi sul sito web istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze e della Banca d'Italia».
2.5
GALIMBERTI
Al comma 1, lettera b) sopprime le parole da: «in deroga» fino alla fine del periodo.
2.6
BOTTICI, AIROLA
Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «in deroga» aggiungere le seguenti: «a quanto previsto».
2.7
GALIMBERTI
Al comma 1, lettera c) sostituire le parole da: «ai sensi dell'articolo 3 comma 3» con le seguenti: «con asta pubblica».
2.8
BOTTICI, AIROLA
Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:
«d-bis) che i commissari liquidatori debbano avere esperienza pregressa:
i) in conduzione di aziende nel settore di riferimento;
ii) ovvero in conduzione di aziende comparabili per dimensioni e complessità;
iii) ovvero nei mercati internazionali qualora la società operi in misura consistente in contesti esteri;
iv) ovvero in posizioni di responsabilità di vertice in situazioni societarie oggetto di processi di ristrutturazione e riorganizzazione bancaria».
2.9
BOTTICI, AIROLA
Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:
«d-bis) che i commissari liquidatori non abbiano procedimenti penali pendenti relativi a rinvio a giudizio, imputazione coatta o di sentenza di condanna inerenti inter alias violazione delle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento».
2.10
BOTTICI, AIROLA
Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:
«d-bis) che i commissari liquidatori debbano avere autorevolezza adeguata all'incarico verificabile sulla base della reputazione, dei risultati conseguiti nei ruoli apicali in precedenza ricoperti nel settore pubblico o privato e della riconoscibilità dei mercati di riferimento».
2.11
AIROLA, BOTTICI
Dopo il comma 1 inserire il seguente:
«1-bis. I soggetti di cui agli articoli 207 e 208 della legge fallimentare potranno chiedere mediante raccomandata o messaggio di posta elettronica certificata, entro il 1° novembre 2017, il riconoscimento dei propri crediti e la restituzione dei loro beni, in deroga al termine previsto dall'articolo 208 della legge fallimentare».
2.12
BOTTICI, AIROLA
Al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente: «Prima dell'adozione dei decreti di cui al comma 1 è disposto l'accertamento del passivo dei soggetti in liquidazione ai sensi dell'articolo 86 del Testo unico bancario».
2.13
GIROTTO, CAPPELLETTI, BOTTICI, AIROLA
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. I creditori non ceduti possono presentare istanza di ammissione al passivo nel termine di un anno a decorrere dalla nomina dei commissari liquidatori».
2.14
CARRARO, D'ALÌ, SCIASCIA
Sopprimere il comma 3.
2.15
AIROLA, BOTTICI
Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: «Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano previo accertamento dello stato di insolvenza ai sensi dell'articolo 80 e seguenti del Testo unico bancario».
2.16
TOSATO, STEFANI
Aggiungere in fine, il seguente comma:
«3-bis. Le somme ricevute a titolo di indennizzo corrisposte agli azionisti di Banca popolare di Vicenza e di Vento Banca in seguito agli accordi transattivi e alla rinuncia, da parte degli stessi azionisti, ad agire in giudizio contro i medesimi istituti, non possono in alcun modo essere oggetto di revocatoria da parte dei commissari liquidatori».
2.17
AIROLA, BOTTICI
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
«3-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze elabora una relazione trimestrale da sottoporre alle valutazioni delle competenti Commissioni parlamentari al fine di verificare l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo».
2.18
BOTTICI, AIROLA
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
«3-bis. Al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385 sono apportate le seguenti modifiche:
all'articolo 82, comma 1, sono soppresse le parole: ''o a risoluzione'';
all'articolo 82, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
''1-bis. Se una banca viene sottoposta ad interventi di risoluzione con conseguente riduzione di valore e/o conversione di strumenti finanziari e l'insolvenza non è stata dichiarata a norma del comma 1, il tribunale del luogo in cui la banca ha la sede legale, su ricorso dei soggetti passivi titolari degli strumenti finanziari oggetto di risoluzione, dei commissari liquidatori, su istanza del pubblico ministero o d'ufficio, sentiti la Banca d'Italia e i cessati rappresentanti legali della banca, accerta tale stato con sentenza in camera di consiglio. Si applicano le disposizioni dell'articolo 195, terzo, quarto, quinto e sesto comma della legge fallimentare''».
Art. 3
3.1
BOTTICI, AIROLA
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, alinea, primo periodo, dopo le parole: «provvedono a cedere» aggiungere le seguenti: «dopo la conversione in legge del presente decreto»;
b) al comma 2, alinea, primo periodo, sostituire le parole: «a seguito della pubblicazione da parte della Banca d'Italia sul proprio sito della notizia della cessione» con le seguenti: «dopo la conversione in legge del presente decreto ed a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale»;
c) dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
«2-bis. Il contratto di cessione deve essere pubblicato nel sito web istituzionale del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'economia e delle finanze, della Banca d'Italia, del cessionario, del cedente e nella Gazzetta Ufficiale entro 30 giorni dalla stipula.
2-ter. Ogni contratto di cessione stipulato in violazione delle disposizioni di cui al presente articolo è nullo.»;
d) al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «anche sulla base di trattative a livello individuale, nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dell'entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria» con le seguenti: «dopo la conversione in legge del presente decreto sulla base di una procedura pubblica disposta dal Ministero dell'economia e delle finanze».
3.2
CARRARO, D'ALÌ, SCIASCIA
Al comma 1, primo periodo sostituire le parole: «individuato ai sensi del comma 3» con le seguenti: «individuato all'esito di una procedura condotta nel rispetto delle disposizioni in tema di evidenza pubblica, in considerazione delle prestazioni a carico dei bilanci pubblici previste ai sensi del presente decreto,» e aggiungere alla fine del periodo le seguenti parole: «comunque al fine di conseguire il miglior realizzo dell'attivo».
3.3
AIROLA, BOTTICI
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, alinea, sopprimere il secondo periodo;
b) al comma 2, alinea, primo periodo, sopprimere le parole: «senza necessità di svolgere altri adempimenti previsti dalla legge anche ai fini costitutivi di pubblicità notizia o dichiarativa, ivi inclusi quelli previsti dagli articoli 1264, 2022, 2355, 2470, 2525, 2556 e 2559, primo comma, del codice civile e dall'articolo 58, comma 2, del Testo unico bancario».
3.4
BOTTICI, AIROLA
Al comma 1, alinea, sopprimere il secondo periodo.
3.5
GALIMBERTI
Al comma 1 sopprimere le parole da: «Alla cessione» fino a: «testo unico bancario».
3.6
BOTTICI, AIROLA
Al comma 1, alinea, sopprimere il terzo periodo.
Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere le lettere a), b) e c).
3.7
AIROLA, BOTTICI
Al comma 1 alinea, terzo periodo, sopprimere le parole: «anche in deroga all'articolo 2741 del codice civile».
3.8
CARRARO, D'ALÌ, SCIASCIA
Al comma 1, nell'alinea, sopprimere le seguenti parole: «anche in deroga all'articolo 2741 del codice civile».
3.9
BONFRISCO
Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «anche in deroga all'articolo 2741 del codice civile».
3.10
CARRARO, D'ALI', SCIASCIA
Al comma 1, sopprimere la lettera a).
3.11
CARRARO, D'ALÌ, SCIASCIA
Al comma 1, sopprimere la lettera b).
3.12
CAPPELLETTI
Al comma 1, sopprimere la lettera c).
3.120
TOSATO, STEFANI
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
«c-bis) i crediti erogati dalle Banche e utilizzati integralmente o anche solo parzialmente per l'acquisto di azioni od obbligazioni convertibili dalle medesime emesse»;
b) dopo il comma 1 inserire i seguenti:
«1-bis. Nell'ambito di cui alle lettere b) e c), la liquidazione coatta amministrativa delle Banche dovrà corrispondere in via privilegiata a tutti coloro che abbiano ottenuto una sentenza definitiva di condanna risarcitoria o restitutoria relativamente a ipotesi di acquisto di azioni e obbligazioni convertibili quanto ricevuto da Società per la Gestione di Attività – S.G.A. S.p.A. (di seguito denominata ''SGA'') ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis, del presente decreto, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2741 del codice civile.
1-ter. I giudizi già instaurati da sottoscrittori di azioni e obbligazioni convertibili nei confronti delle Banche in ragione di operazioni di commercializzazione dei predetti strumenti finanziari o di violazioni della normativa sulla prestazione dei servizi di investimento riferite agli stessi proseguiranno senza alcuna interruzione né limiti di procedibilità nei confronti della liquidazione coatta amministrativa delle Banche in deroga a quanto previsto dagli articoli 43 e 208 di cui al Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, di seguito denominata legge fallimentare.
1-quater. I sottoscrittori di azioni e obbligazioni convertibili che lamentino violazioni della normativa sulla prestazione dei servizi di investimento riferite alle medesime azioni o obbligazioni sono tenuti a citare in giudizio la liquidazione coatta amministrativa delle Banche dinanzi al giudice del luogo in cui gli stessi hanno la propria residenza e sono dispensati dagli adempimenti di cui all'articolo 208 di cui alla medesima legge fallimentare.
1-quinquies. I commissari liquidatori apposteranno apposite riserve destinate a soddisfare crediti di cui ai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater».
Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4, al comma 1, lettera a), dopo il capoverso ii aggiungere il seguente:
«iii. degli obblighi di cui all'articolo 3, commi 1-bis, 1-ter e 1-quater del presente decreto.
b) all'articolo 5, dopo il comma 1, inserire i seguenti:
«1-bis. I crediti erogati dalle Banche e utilizzati anche solo parzialmente per l'acquisto di azioni od obbligazioni convertibili dalle medesime emesse sono esclusi dalla cessione di cui al comma 1. La liquidazione coatta amministrativa delle Banche procede alla compensazione tra le passività connesse a tali crediti e il prezzo d'acquisto corrisposto dall'investitore per la sottoscrizione dei predetti prodotti finanziari. Gli interessi maturati dai finanziamenti non sono dovuti e, pertanto, non concorrono ai fini della compensazione.
1-ter. Il comma precedente si applica altresì ai crediti erogati in conseguenza del mancato accoglimento delle richieste di vendite formalizzate dagli azionisti nonché ai crediti connessi a linee di credito la cui concessione è stata subordinata alla previa o successiva sottoscrizione di azioni od obbligazioni convertibili».
3.13
BOTTICI, AIROLA
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
«c-bis) i crediti erogati dalle Banche e utilizzati integralmente o anche solo parzialmente per l'acquisto di azioni od obbligazioni convertibili dalle medesime emesse»;
b) dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
«1-bis. Nell'ambito di cui alle lettere b) e c), del comma 1, la liquidazione coatta amministrativa delle Banche dovrà corrispondere in via privilegiata a tutti coloro che abbiano ottenuto od otterranno una sentenza definitiva di condanna risarcitoria o restitutoria, oppure una decisione favorevole dell'Arbitrato per le Controversie Finanziarie istituito dal decreto legislativo n. 130 del 2015, relativamente a ipotesi di acquisto di azioni e obbligazioni convertibili, quanto ricevuto da Società per la Gestione di Attività – S.G.A. S.p.A. (di seguito ''SGA'') ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del presente decreto, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2741 del codice civile.
1-ter. I giudizi già instaurati da sottoscrittori di azioni e obbligazioni convertibili nei confronti delle Banche in ragione di operazioni di commercializzazione dei predetti strumenti finanziari o di violazioni della normativa sulla prestazione dei servizi di investimento riferite agli stessi proseguiranno senza alcuna interruzione né limiti di procedibilità nei confronti della liquidazione coatta amministrativa delle Banche in deroga a quanto previsto dagli articoli 43 e 208 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
1-quater. I sottoscrittori di azioni e obbligazioni convertibili che lamentino violazioni della normativa sulla prestazione dei servizi di investimento riferite alle medesime azioni o obbligazioni sono tenuti a citare in giudizio la liquidazione coatta amministrativa delle Banche dinanzi al giudice del luogo in cui gli stessi hanno la propria residenza e sono dispensati dagli adempimenti di cui all'articolo 208 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
1-quinquies. I commissari liquidatori apposteranno apposite riserve, garantite dallo Stato, destinate a soddisfare crediti di cui ai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater».
Conseguentemente all'articolo 4, comma 1, lettera a), dopo il punto ii) inserire il seguente:
«iii) degli obblighi di cui all'articolo 3 commi 1-bis, 1-ter, 1-quater, del presente decreto».
3.14
AIROLA, BOTTICI
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
«c-bis) i crediti erogati dalle Banche e utilizzati integralmente o anche solo parzialmente per l'acquisto di azioni od obbligazioni convertibili dalle medesime emesse»;
b) dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
«1-bis. Nell'ambito di cui alle lettere b) e c), del presente comma, la liquidazione coatta amministrativa delle Banche dovrà corrispondere in via privilegiata a tutti coloro che abbiano ottenuto od otterranno una sentenza definitiva di condanna risarcitoria o restitutoria, oppure una decisione favorevole dell'Arbitrato per le Controversie Finanziarie istituito con decreto legislativo n. 130 del 2015, relativamente a ipotesi di acquisto di azioni e obbligazioni convertibili, quanto ricevuto da Società per la Gestione di Attività – S.G.A. S.p.A. (di seguito ''SGA'') ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del presente decreto, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2741 del codice civile.
1-ter. I giudizi già instaurati da sottoscrittori di azioni e obbligazioni convertibili nei confronti delle Banche in ragione di operazioni di commercializzazione dei predetti strumenti finanziari o di violazioni della normativa sulla prestazione dei servizi di investimento riferite agli stessi proseguiranno senza alcuna interruzione né limiti di procedibilità nei confronti della liquidazione coatta amministrativa delle Banche in deroga a quanto previsto dagli articoli 43 e 208 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
1-quater. I sottoscrittori di azioni e obbligazioni convertibili che lamentino violazioni della normativa sulla prestazione dei servizi di investimento riferite alle medesime azioni o obbligazioni sono tenuti a citare in giudizio la liquidazione coatta amministrativa delle Banche dinanzi al giudice del luogo in cui gli stessi hanno la propria residenza e sono dispensati dagli adempimenti di cui all'articolo 208 del regio decreto 16 marzo 1942.
1-quinquies. I commissari liquidatori apposteranno apposite riserve, garantite dallo Stato, destinate a soddisfare crediti di cui ai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater».
3.15
TOSATO, STEFANI
Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:
«c-bis) i crediti erogati dalle Banche e utilizzati integralmente o anche solo parzialmente per l'acquisto di azioni od obbligazioni convertibili dalle medesime emesse».
Conseguentemente, al medesimo articolo, dopo il comma 1 inserire i seguenti:
«1-bis. Nell'ambito di cui alle lettere b) e c), la liquidazione coatta amministrativa delle Banche dovrà corrispondere in via privilegiata a tutti coloro che abbiano ottenuto una sentenza definitiva di condanna risarcitoria o restitutoria relativamente a ipotesi di acquisto di azioni e obbligazioni convertibili quanto ricevuto da Società per la Gestione di Attività – S.G.A. S.p.A. (di seguito anche ''SGA'') ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del presente decreto, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2741 del codice civile.
1-ter. I giudizi già instaurati da sottoscrittori di azioni e obbligazioni convertibili, convertite e subordinate nei confronti delle Banche in ragione di operazioni di commercializzazione dei predetti strumenti finanziari o di violazioni della normativa sulla prestazione dei servizi di investimento riferite agli stessi proseguiranno senza alcuna interruzione né limiti di procedibilità nei confronti della liquidazione coatta amministrativa delle Banche in deroga a quanto previsto dagli articoli 43 e 208 di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, di seguito denominata legge fallimentare.
1-quater. I sottoscrittori di azioni e obbligazioni convertibili che non abbiano ancora instaurato giudizio e che lamentino violazioni della normativa sulla prestazione dei servizi di investimento riferite alle medesime azioni o obbligazioni sono tenuti a citare in giudizio la liquidazione coatta amministrativa delle Banche dinanzi al giudice del luogo in cui gli stessi hanno la propria residenza e sono dispensati dagli adempimenti di cui all'articolo 208 della legge fallimentare.
1-quinquies. Lo Stato in ultima istanza si farà garante delle somme destinate a soddisfare crediti di cui ai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater».
3.16
DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, VACCIANO, MOLINARI
Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
«c-bis) i crediti erogati dalle Banche e utilizzati integralmente o anche solo parzialmente per l'acquisto di azioni od obbligazioni convertibili dalle medesime emesse».
Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
«1-bis. Nell'ambito di cui alle lettere b) e c) del comma 1, la liquidazione coatta amministrativa delle Banche dovrà corrispondere in via privilegiata a tutti coloro che abbiano ottenuto una sentenza definitiva di condanna risarcitoria o restitutoria relativamente a ipotesi di acquisto di azioni e obbligazioni convertibili quanto ricevuto da Società per la Gestione di Attività – S.G.A. S.p.A. (di seguito ''SGA'') ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del presente decreto, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2741 del codice civile.
1-ter. I giudizi già instaurati da sottoscrittori di azioni e obbligazioni convertibili nei confronti delle Banche in ragione di operazioni di commercializzazione dei predetti strumenti finanziari o di violazioni della normativa sulla prestazione dei servizi di investimento riferite agli stessi proseguiranno senza alcuna interruzione né limiti di procedibilità nei confronti della liquidazione coatta amministrativa delle Banche in deroga a quanto previsto dagli articoli 43 e 208 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
1-quater. I sottoscrittori di azioni e obbligazioni convertibili che lamentino violazioni della normativa sulla prestazione dei servizi di investimento riferite alle medesime azioni o obbligazioni sono tenuti a citare in giudizio la liquidazione coatta amministrativa delle Banche dinanzi al giudice del luogo in cui gli stessi hanno la propria residenza e sono dispensati dagli adempimenti di cui all'articolo 208 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
1-quinquies. I commissari liquidatori apposteranno apposite riserve destinate a soddisfare crediti di cui ai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater».
3.17
CAPPELLETTI, BOTTICI, AIROLA
Apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:
«c-bis) i beni culturali ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni. Tali beni sono ceduti al Ministero dei Beni delle attività culturali e del Turismo il quale acquista la titolarità di essi al medesimo importo individuato dal cessionario nell'offerta vincolante di cui all'articolo 3»;
b) al comma 2, le parole da: «Quando la cessione ha ad oggetto» fino alla fine del periodo sono soppresse.
3.18
BOTTICI, AIROLA
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, alinea, sopprimere il primo periodo:
b) al comma 2, alinea, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: «Le comunicazioni di cui all'articolo 120 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 devono essere effettuate anche a mezzo posta».
3.19
AIROLA, BOTTICI
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, alinea, primo periodo, dopo le parole: «le disposizioni del contratto di cessione» aggiungere le seguenti: «concluso dopo la conversione in legge del presente decreto;
b) al comma 2, alinea, primo periodo, sostituire le parole: «da parte della Banca d'ltalia sul proprio sito della notizia di cessione» con le seguenti: da parte del Ministero dell'economia e delle finanze sul proprio sito della notizia di cessione»;
c) al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «anche sulla base di trattative a livello individuale nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dell'entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria di selezione dell'offerta di acquisto più conveniente» con le seguenti: «di selezione pubblica dell'offerta di acquisto economicamente più conveniente per gli interessi economici dello Stato disposta con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto di selezione pubblica dell'offerta di acquisto economicamente più conveniente per gli interessi economici dello Stato disposta con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze».
3.20
BOTTICI, AIROLA
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, alinea, primo periodo, dopo le parole: «le disposizioni del contratto di cessione» aggiungere le seguenti: «concluso dopo la conversione in legge del presente decreto»;
b) al comma 2, alinea, primo periodo, sostituire le parole: «da parte della Banca d'Italia sul proprio sito della notizia di cessione» con le seguenti: «da parte del Ministero dell'economia e delle finanze sul proprio sito della notizia di cessione»;
c) al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «anche sulla base di trattative a livello individuale nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dell'entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria di selezione dell'offerta di acquisto più conveniente» con le seguenti: «è sulla base di una procedura di selezione pubblica dell'offerta di acquisto economicamente più conveniente per gli interessi economici dello Stato disposta con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze».
3.21
VACCIANO, MOLINARI, SIMEONI, MUSSINI, BIGNAMI, BENCINI, DE PIETRO, CASALETTO
Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «Banca d'Italia», sostituire la seguente: «nel» con le parole: «in una sezione appositamente evidenziata del».
3.22
BOTTICI, AIROLA
Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: «senza necessità di svolgere altri adempimenti previsti dalla legge anche ai fini costitutivi di pubblicità notizia o dichiarativa, ivi inclusi quelli previsti dagli articoli 1264, 2022, 2355, 2470, 2525, 2556 e 2559, primo comma, del codice civile e dall'articolo 58, comma 2, del Testo unico bancario».
3.23
AIROLA, BOTTICI
Al comma 2, alinea, sopprimere il quarto periodo.
Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere il settimo periodo.
3.24
BONFRISCO
Al comma 2, sopprimere il sesto e il settimo periodo.
3.25
CARRARO, D'ALÌ, SCIASCIA
Al comma 2, sopprimere il settimo periodo.
3.26
MONTEVECCHI, CAPPELLETTI, BOTTICI, AIROLA
Al comma 2 dopo le parole: «il comma 6 del medesimo articolo.», inserire le seguenti: «Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, d'intesa con la Regione Veneto e gli altri enti pubblici territoriali interessati, da emanarsi entro trenta giorni dall'esercizio del diritto di prelazione sulla cessione dei beni culturali in oggetto, sono individuate specifiche forme di tutela, nonché di integrale conservazione e promozione degli stessi, in particolare delle collezioni acquisite, al fine di garantirne la fruibilità nel territorio ove sono collocate e conservate».
3.27
CARRARO, D'ALÌ, SCIASCIA
Al comma 2, sopprimere la lettera a).
3.28
BONFRISCO
Al comma 2, sopprimere la lettera a).
3.29
AIROLA, BOTTICI
Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: «l'articolo 36, nella parte in cui prevede il diritto del locatore ceduto di opporsi alla cessione del contratto di locazione da parte del conduttore, per il caso in cui gli immobili siano parte di un'azienda, e l'articolo 38 della legge 27 luglio 1978, n. 392».
3.30
BONFRISCO
Al comma 2, sopprimere la lettera b).
3.31
BONFRISCO
Al comma 2, sopprimere la lettera c).
3.32
CARRARO, D'ALÌ, SCIASCIA
Al comma 2, sopprimere la lettera c).
3.33
BOTTICI, AIROLA
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. L'acquisto delle attività e passività prevede il pagamento del corrispettivo di 100 miliardi di euro da parte del cessionario».
3.34
BOTTICI, AIROLA
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. Il contratto di cessione deve essere pubblicato sul sito web istituzionale del Consiglio dei ministri, del Ministero dell'economia e delle finanze, della Banca d'Italia, del cessionario, del cedente e nella Gazzetta Ufficiale, entro 30 giorni dalla stipula».
3.35
AIROLA, BOTTICI
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. Le disposizioni del contratto di cessione stipulato ai sensi del presente decreto e modificato al fine di rendere le medesime conformi alle modifiche apportate in corso di conversione in legge del presente decreto non devono comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».
3.36
BOTTICI, AIROLA
Al comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente: «Il cessionario è il Ministero dell'economia e delle finanze».
Conseguentemente:
a) all'articolo 6, comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «il presente articolo si applica anche se gli strumenti finanziari di debito subordinato sono stati sottoscritti dopo il 12 giugno 2014»;
b) all'articolo 6, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. All'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119 le parole: ''80 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''100 per cento''».
3.37
BOTTICI, AIROLA
Al comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente: «Il cessionario è la Banca del Mezzogiorno-Medio Credito Centrale».
Conseguentemente:
a) all'articolo 6, comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Il presente articolo si applica anche se gli strumenti finanziari di debito subordinato sono stati sottoscritti dopo il 12 giugno 2014»;
b) all'articolo 6, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. All'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119 le parole: ''80 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''100 per cento''».
3.38
AIROLA, BOTTICI
Al comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente: «Il cessionario è individuato con bando pubblico preposto a selezionare l'offerta economica più conveniente».
Conseguentemente:
a) all'articolo 6, comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Il presente articolo si applica anche se gli strumenti finanziari di debito subordinato sono stati sottoscritti dopo il 12 giugno 2014»;
b) all'articolo 6, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. All'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119 le parole: ''80 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''100 per cento''».
3.39
BOTTICI, AIROLA
Al comma 3, sostituire le parole: «, anche sulla base di trattative a livello individuale, nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dell'entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria di selezione dell'offerta di acquisto più conveniente» con le seguenti: «mediante selezione pubblica dell'offerta di acquisto economicamente più conveniente per gli interessi erariali dello Stato disposta con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto».
3.40
GALIMBERTI
Al comma 3 sostituire le parole da: «, anche sulla base di trattative» a: «decreto» con le seguenti: «sulla base di un'asta pubblica».
3.41
BONFRISCO
Al comma 3, sopprimere il secondo ed il terzo periodo.
3.42
BOTTICI, AIROLA
Sopprimere il comma 4.
3.43
AIROLA, BOTTICI
Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «si applica l'articolo 6 della legge 10 ottobre 1990, n. 287».
3.44
BOTTICI, AIROLA
Sopprimere il comma 5.
3.45
BOTTICI, AIROLA
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
«5-bis. Gli atti che trasferiscono, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, la proprietà o la detenzione dei beni ceduti dai commissari liquidatori di cui all'articolo 3 sono denunciati al Ministero dell'economia e delle finanze entro tre giorni.
Il Ministero dell'economia e delle finanze, anche attraverso società partecipate con capitale pubblico, ha facoltà di acquistare in via di prelazione i beni ceduti dai commissari liquidatori di cui al presente articolo, alienati a qualunque titolo o conferiti in società, rispettivamente, alle medesime condizioni stabilite nell'atto di alienazione o al medesimo valore attribuito nell'atto di conferimento.
Le clausole del contratto di alienazione non vincolano lo Stato.
La prelazione è esercitata nel termine di trenta giorni dalla data di ricezione della comunicazione di cessione da parte dei commissari liquidatori di cui al primo periodo del presente comma».
3.46
AIROLA, BOTTICI
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
«5-bis. Il cessionario non può ridurre il valore complessivo del credito accordato entro il 26 giugno 2017 ai clienti delle Banche di cui all'articolo 1 fino a quando avrà efficacia l'intervento dello Stato di cui all'articolo 4».
3.47
AIROLA, BOTTICI
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
«5-bis. Il cessionario non può modificare le condizioni economiche dei rapporti di credito in essere al 26 giugno 2017 dei clienti delle Banche di cui all'articolo 1 fino a quando avrà efficacia l'intervento dello Stato di cui all'articolo 4».
3.48
BOTTICI, AIROLA
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
«5-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze trasmette una relazione trimestrale alle competenti Commissioni parlamentari sullo stato di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo».
3.49
BONFRISCO
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
«5-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede a trasmettere al Parlamento una dettagliata relazione semestrale sullo stato di attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo».
Art. 4
4.1
CARRARO, D'ALÌ, SCIASCIA
Al comma 1, nell'alinea, sopprimere le seguenti parole: «anche in deroga alle norme di contabilità di Stato».
4.2
BONFRISCO
Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «anche in deroga alle norme di contabilità di Stato».
4.3
AIROLA, BOTTICI
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «autonoma e a prima» con la seguente: «a».
4.4
AIROLA, BOTTICI
Al comma 1, lettera a), dopo la parola: «autonoma» inserire le seguenti: «, a pagamento, il cui valore è da determinare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro 180 giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto da pubblicarsi sul sito web istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze e della Banca d'Italia,».
4.5
BOTTICI, AIROLA
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «del soggetto in liquidazione» con le seguenti: «delle Banche».
4.6
BOTTICI, AIROLA
Al comma 1, lettera a), punto i, sostituire le parole: «5.351 milioni» con le seguenti: «1.000 milioni» e le parole: «6.351 milioni» con le seguenti: «1.500 milioni».
4.7
TOSATO, STEFANI
Al comma 1, lettera a), dopo il capoverso «ii», aggiungere il seguente:
«iii. Degli obblighi di cui all'articolo 3, commi 1-bis, 1-ter e 1-quater del presente decreto».
Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3 apportare le seguenti modificazioni:
1) dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
«d) i crediti erogati dalle Banche e utilizzati integralmente o anche solo parzialmente per l'acquisto di azioni od obbligazioni convertibili dalle medesime emesse».
2) dopo il comma 1 inserire i seguenti:
«1-bis. Nell'ambito di cui alle lettere b) e c), la liquidazione coatta amministrativa delle Banche dovrà corrispondere in via privilegiata a tutti coloro che abbiano ottenuto una sentenza definitiva di condanna risarcitoria o restitutoria relativamente a ipotesi di acquisto di azioni e obbligazioni convertibili quanto ricevuto da Società per la Gestione di Attività – S.G.A. S.p.A. (di seguito denominata ''SGA'') ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis, del presente decreto, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2741 del codice civile.
1-ter. I giudizi già instaurati da sottoscrittori di azioni e obbligazioni convertibili nei confronti delle Banche in ragione di operazioni di commercializzazione dei predetti strumenti finanziari o di violazioni della normativa sulla prestazione dei servizi di investimento riferite agli stessi proseguiranno senza alcuna interruzione né limiti di procedibilità nei confronti della liquidazione coatta amministrativa delle Banche in deroga a quanto previsto dagli articoli 43 e 208 di cui al Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, di seguito denominata legge fallimentare.
1-quater. I sottoscrittori di azioni e obbligazioni convertibili che lamentino violazioni della normativa sulla prestazione dei servizi di investimento riferite alle medesime azioni o obbligazioni sono tenuti a citare in giudizio la liquidazione coatta amministrativa delle Banche dinanzi al giudice del luogo in cui gli stessi hanno la propria residenza e sono dispensati dagli adempimenti di cui all'articolo 208 di cui alla medesima legge fallimentare.
1-quinquies. I commissari liquidatori apposteranno apposite riserve destinate a soddisfare crediti di cui ai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater».
b) all'articolo 5, dopo il comma 1, inserire i seguenti:
«1-bis. I crediti erogati dalle Banche e utilizzati anche solo parzialmente per l'acquisto di azioni od obbligazioni convertibili dalle medesime emesse sono esclusi dalla cessione di cui al comma 1. La liquidazione coatta amministrativa delle Banche procede alla compensazione tra le passività connesse a tali crediti e il prezzo d'acquisto corrisposto dall'investitore per la sottoscrizione dei predetti prodotti finanziari. Gli interessi maturati dai finanziamenti non sono dovuti e, pertanto, non concorrono ai fini della compensazione.
1-ter. Il comma precedente si applica altresì ai crediti erogati in conseguenza del mancato accoglimento delle richieste di vendite formalizzate dagli azionisti nonché ai crediti connessi a linee di credito la cui concessione è stata subordinata alla previa o successiva sottoscrizione di azioni od obbligazioni convertibili».
4.8
DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, VACCIANO
Al comma 1, lettera a), dopo il punto «ii.» aggiungere il seguente:
«iii. Degli obblighi di cui all'articolo 3, commi 2, 3 e 4 del presente decreto».
Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis. Gli obbligazionisti subordinati godono di privilegio in misura superiore rispetto a tutti gli altri creditori previsti dal comma 3».
4.9
DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, VACCIANO
Al comma 1, lettera a), dopo il punto «ii.» aggiungere il seguente:
«iii. Degli obblighi di cui all'articolo 3, commi 2, 3 e 4 del presente decreto».
4.10
AIROLA, BOTTICI
Al comma 1, lettera a), dopo il punto ii. inserire il seguente:
«iii. Degli obblighi di cui all'articolo 3, commi 2, 3 e 4 del presente decreto».
4.11
GALIMBERTI
Al comma 1 sopprimere la lettera b).
4.12
BOTTICI, AIROLA
Al comma 1, sopprimere la lettera b).
4.13
AIROLA, BOTTICI
Al comma 1, sostituire la lettera b) con le seguenti:
«b) fornisce un supporto finanziario al cessionario di cui all'articolo 3, a fronte del fabbisogno di capitale generato dall'operazione di cessione, dietro corrispettivo in obbligazioni subordinate convertibili, con scadenza al 31 dicembre 2022, emesse dal cessionario, per un importo massimo di euro 4.000 milioni;
b-bis) le obbligazioni subordinate convertibili sono emesse ad un tasso di interesse dell'1 per cento;
b-ter) le obbligazioni sono convertibili in azioni di nuova emissione dell'emittente a totale discrezione dell'emittente stessa, in qualsiasi data entro il 31 dicembre 2022;
b-quater) l'eventuale conversione delle obbligazioni subordinate in azioni dell'emittente, viene effettuata alla media quotazione di borsa degli ultimi 60 giorni più un premio in maggiorazione del 15 per cento;
b-quinquies) lo Stato si impegna a non esercitare il diritto di voto e a detenere le azioni per un periodo minimo di 3 anni. Decorso tale termine lo Stato potrà cedere a mercato non più di un terzo della quantità totale delle azioni ricevute per anno».
4.14
AIROLA, BOTTICI
Al comma 1, sostituire la lettera b) con le seguenti:
«b) fornisce un supporto finanziario al cessionario di cui all'articolo 3, a fronte del fabbisogno di capitale generato dall'operazione di cessione, per un numero limite di azioni del cessionario corrispondente ad un importo massimo di euro 4.000 milioni;
b-bis) l'importo viene erogato a fronte di un aumento di capitale del cessionario riservato allo Stato;
b-ter) il prezzo delle azioni è pari alla media delle quotazioni di borsa degli ultimi 30 giorni precedenti al decreto maggiorato di un premio del 10 per cento;».
4.15
BOTTICI, AIROLA
Al comma 1, sopprimere la lettera d).
4.16
GALIMBERTI
Al comma 1 sopprimere la lettera d).
4.17
DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, VACCIANO
Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:
«d) dispone l'erogazione al cessionario di cui all'articolo 3 di risorse che garantiscano la piena occupazione di tutti i lavoratori di entrambe le banche di cui all'articolo 1, comma 1, ed a sostegno di misure di ristrutturazione aziendale in conformità agli impegni assunti dal cessionario necessari ai fini del rispetto della disciplina europea sugli aiuti di Stato, per un importo massimo di euro 1.285 milioni».
4.18
AIROLA, BOTTICI
Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «1.285 milioni» con le seguenti: «285 milioni».
4.19
BONFRISCO
Sopprimere il comma 2.
4.20
BOTTICI, AIROLA
Sopprimere il comma 2.
4.21
GALIMBERTI
Sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. Il decreto di cui all'articolo 2, comma 1 stabilisce che il contratto di cessione preveda che il Ministero dell'economia e delle finanze anticipi al commissario liquidatore le spese necessarie per il funzionamento della procedura di liquidazione coatta amministrativa, incluse le indennità spettanti agli organi liquidatori; in questo caso, il decreto prevede altresì che il cessionario rimborsi al Ministero stesso quanto anticipato».
4.22
BOTTICI, AIROLA
Al comma 2, sostituire la parola: «anticipi» con la seguente: «posticipi».
4.23
AIROLA, BOTTICI
Al comma 2, sopprimere le parole: «incluse le indennità spettanti agli organi liquidatori».
4.24
AIROLA, BOTTICI
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. In ogni caso gli anticipi di cui al comma 2 non possono essere erogati prima della concreta e completa erogazione delle misure di ristoro di cui all'articolo 6».
4.25
BOTTICI, AIROLA
Sopprimere il comma 3.
Conseguentemente, al comma 4, sopprimere la lettera b).
4.26
CARRARO, D'ALÌ, SCIASCIA
Sopprimere il comma 3.
4.27
DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, VACCIANO
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis. Gli obbligazionisti subordinati godono di privilegio in misura superiore rispetto a tutti gli altri creditori previsti dal comma 3».
4.28
BOTTICI, AIROLA
Al comma 4, alinea, sostituire il primo periodo con il seguente: «Prima del perfezionamento della cessione di cui al presente decreto un collegio di esperti effettua una due diligence sul compendio oggetto di cessione».
4.29
AIROLA, BOTTICI
Sopprimere i commi 5, 6 e 7.
4.30
GALIMBERTI
Sopprimere il comma 5.
4.31
GIROTTO, BOTTICI, AIROLA
Al comma 5, sopprimere la lettera a).
4.32
GIROTTO, BOTTICI, AIROLA
Al comma 5, lettera b), le parole: «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «dodici mesi».
4.33
VICECONTE
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
«5-bis. Nella procedura esecutiva di cui all'articolo 72 del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267 ha titolo ad intervenire anche il terzo promissario acquirente del bene sottoposto a pignoramento o a vendita giudiziaria che dimostri che, in epoca precedente al giudizio di esecuzione, abbia effettuato in favore dell'esecutato versamenti tramite assegni bancari o rimesse bancarie e ciò anche in assenza di trascrizione del contratto preliminare di acquisto del bene; al promissario acquirente dovrà essere riconosciuto il diritto al recupero dell'intera somma versata, dedotta una somma calcolata per ciascuno degli anni di godimento del bene in base all'interesse legale rapportato al valore catastale del bene medesimo».
4.34
VICECONTE
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
«5-bis. All'articolo 72 del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267 è aggiunto il seguente comma:
''In deroga alle norme sulla trascrizione del presente regio decreto, il curatore deve soddisfare il credito del terzo promissario acquirente anche di quota a proprietà indivisa, che, nel periodo antecedente alla pronuncia di sentenza di fallimento, dimostri di aver corrisposto in favore del fallito somme di danaro tramite assegni bancari o rimesse bancarie. Al promissario acquirente dovrà essere riconosciuta l'intera somma versata con le medesime modalità''».
4.35
BONFRISCO
Sopprimere il comma 7.
4.36
BOTTICI, AIROLA
Dopo il comma 7, inserire il seguente:
«7-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze elabora una relazione trimestrale da sottoporre alle valutazioni delle competenti Commissioni parlamentari al fine di verificare l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo».
4.37
BONFRISCO
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
«7-bis. In deroga a quanto disposto nel comma 3 e salvo i casi già previsti dall'articolo 6, il Ministero dell'economia e delle finanze si impegna a pagare in prededuzione, fino all'importo del 50 per cento del valore nominale, le obbligazioni subordinate contratte dalla clientela retail».
4.0.1
CARRARO, D'ALÌ
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 4-bis.
(Norme in materia di prevenzione del conflitto di interessi delle banche e degli intermediari finanziari detentori di quote di partecipazione in imprese o società che svolgono attività di intermediazione immobiliare)
1. A tutela del consumatore, le banche e gli intermediari finanziari non possono detenere, nelle imprese o società che svolgono attività di intermediazione immobiliare, partecipazioni che rappresentano almeno il dieci per cento del capitale o che attribuiscono almeno il dieci per cento dei diritti di voto o che comunque consentono di esercitare un'influenza notevole.
2. I dipendenti, gli agenti e i collaboratori di banche ed intermediari finanziari non possono svolgere attività di intermediazione immobiliare, né esercitare, neppure per interposta persona, attività di amministrazione, direzione o controllo nelle imprese o società di intermediazione immobiliare, ovvero svolgere, anche informalmente, attività promozionale delle imprese di intermedi azione immobiliare partecipate dalle banche o dagli intermediari finanziari da cui dipendono o con cui collaborano.
3. I dipendenti ed i collaboratori, a qualsiasi titolo, di imprese di intermediazione immobiliare nelle quali banche ed intermediari finanziari detengono quote di partecipazione non possono ricoprire ruoli ed incarichi, né esercitare, neppure per interposta persona, attività di amministrazione, direzione o controllo presso le banche e gli intermediari finanziari medesimi, ovvero, svolgere anche informalmente, attività promozionale dei servizi e prodotti offerti dalle banche e dagli intermediari finanziari detentori di quote di partecipazione.
4. Al fine di non ingenerare un indebito condizionamento nel consumatore, è vietato l'utilizzo, da parte delle agenzie immobiliari, partecipate da banche o da intermediari finanziari, di utilizzare nell'insegna, nella denominazione o in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la ragione sociale delle banche e degli intermediari finanziari medesimi.
5. A tutela del consumatore e nel rispetto dell'articolo 2744 del codice civile, è vietata la diffusione, da parte delle banche e degli intermediari finanziari, di dati ed informazioni relativi ai propri clienti correntisti alle imprese o società di intermediazione immobiliare nelle quali le banche e gli intermediari finanziari medesimi detengono quote di partecipazione.
6. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al presente articolo è punito con la sanzione amministrativa da 15.000 a 50.000 euro».
4.0.2
TOSATO, STEFANI
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 4-bis.
(Introduzione del divieto di acquisire quote di partecipazione in imprese o società che svolgono attività di intermediazione immobiliare)
1. Le banche e gli intermediari finanziari non possono acquisire o detenere partecipazioni in imprese o società che svolgono l'attività di intermediazione immobiliare ai sensi della legge n. 39 del 1989».
Art. 5.
Art. 5
5.1
TOSATO, STEFANI
Dopo il comma 1, inserire i seguenti:
«1-bis. I crediti erogati dalle Banche e utilizzati anche solo parzialmente per l'acquisto di azioni od obbligazioni convertibili dalle medesime emesse sono esclusi dalla cessione di cui al comma 1. La liquidazione coatta amministrativa delle Banche procede alla compensazione tra le passività connesse a tali crediti e il prezzo d'acquisto corrisposto dall'investitore per la sottoscrizione dei predetti prodotti finanziari. Gli interessi maturati dai finanziamenti non sono dovuti e, pertanto, non concorrono ai fini della compensazione.
1-ter. Il comma precedente si applica altresì ai crediti erogati in conseguenza del mancato accoglimento delle richieste di vendite formalizzate dagli azionisti nonché ai crediti connessi a linee di credito la cui concessione è stata subordinata alla previa o successiva sottoscrizione di azioni od obbligazioni convertibili».
Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3 apportare le seguenti modificazioni:
1) dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
«d) i crediti erogati dalle Banche e utilizzati integralmente o anche solo parzialmente per l'acquisto di azioni od obbligazioni convertibili dalle medesime emesse».
2) dopo il comma 1, inserire i seguenti:
«1-bis. Nell'ambito di cui alle lettere b) e c), la liquidazione coatta amministrativa delle Banche dovrà corrispondere in via privilegiata a tutti coloro che abbiano ottenuto una sentenza definitiva di condanna risarcitoria o restitutoria relativamente a ipotesi di acquisto di azioni e obbligazioni convertibili quanto ricevuto da Società per la Gestione di Attività – S.G.A. S.p.A. (di seguito denominata ''SGA'') ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis, del presente decreto, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2741 del codice civile.
1-ter. I giudizi già instaurati da sottoscrittori di azioni e obbligazioni convertibili nei confronti delle Banche in ragione di operazioni di commercializzazione dei predetti strumenti finanziari o di violazioni della normativa sulla prestazione dei servizi di investimento riferite agli stessi proseguiranno senza alcuna interruzione né limiti di procedibilità nei confronti della liquidazione coatta amministrativa delle Banche in deroga a quanto previsto dagli articoli 43 e 208 di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, di seguito denominata legge fallimentare.
1-quater. I sottoscrittori di azioni e obbligazioni convertibili che lamentino violazioni della normativa sulla prestazione dei servizi di investimento riferite alle medesime azioni o obbligazioni sono tenuti a citare in giudizio la liquidazione coatta amministrativa delle Banche dinanzi al giudice del luogo in cui gli stessi hanno la propria residenza e sono dispensati dagli adempimenti di cui all'articolo 208 di cui alla medesima legge fallimentare.
1-quinquies. I commissari liquidatori apposteranno apposite riserve destinate a soddisfare crediti di cui ai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater»;
b) all'articolo 4, comma 1, lettera a), dopo il capoverso ii, aggiungere il seguente:
«iii. degli obblighi di cui all'articolo 3, commi 1-bis, 1-ter e 1-quater, del presente decreto».
5.2
DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, VACCIANO, MOLINARI
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
«1-bis. I crediti erogati dalle Banche e utilizzati anche solo parzialmente per l'acquisto di azioni od obbligazioni convertibili dalle medesime emesse sono esclusi dalla cessione di cui al comma 1. La liquidazione coatta amministrativa delle Banche procede alla compensazione tra le passività connesse a tali crediti e il prezzo d'acquisto corrisposto dall'investitore per la sottoscrizione dei predetti prodotti finanziari. Gli interessi maturati dai finanziamenti non sono dovuti e, pertanto, non concorrono ai fini della compensazione.
1-ter. Il comma 1-bis si applica altresì ai crediti erogati in conseguenza del mancato accoglimento delle richieste di vendite formalizzate dagli azionisti nonché ai crediti connessi a linee di credito la cui concessione è stata subordinata alla previa o successiva sottoscrizione di azioni od obbligazioni convertibili».
5.3
AIROLA, BOTTICI
Dopo il comma 1, inserire i seguenti:
«1-bis. I crediti erogati dalle Banche e utilizzati anche solo parzialmente per l'acquisto di azioni od obbligazioni convertibili dalle medesime emesse sono esclusi dalla cessione di cui al comma 1. La liquidazione coatta amministrativa delle Banche procede alla compensazione tra le passività connesse a tali crediti e il prezzo d'acquisto corrisposto dall'investitore per la sottoscrizione dei predetti prodotti finanziari. Gli interessi maturati dai finanziamenti non sono dovuti e, pertanto, non concorrono ai fini della compensazione.
1-ter. Il comma 1-bis si applica altresì ai crediti erogati in conseguenza del mancato accoglimento delle richieste di vendite formalizzate dagli azionisti nonché ai crediti connessi a linee di credito la cui concessione è stata subordinata alla previa o successiva sottoscrizione di azioni od obbligazioni convertibili».
5.4
BOTTICI, AIROLA
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze elabora una relazione annuale da sottoporre alle valutazioni delle competenti Commissioni parlamentari al fine di verificare l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo».
5.5
BONFRISCO
Al comma 3, sopprimere le parole da: «anche in deroga» fino alla fine.
5.6
BONFRISCO
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
«6-bis. Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 6 del presente articolo non si applicano ai crediti deteriorati ed agli attivi non ceduti o retrocessi di cui al comma 1, oggetto di cessione a terzi da parte dei commissari liquidatori, ovvero di procedure concordate ed attuate in via stragiudiziale tra gli stessi i commissari ed i debitori, che garantiscono condizioni più vantaggiose per il cedente o per il creditore, rispetto a quelle previste per la cessione prevista ai commi da 1 a 6 del presente articolo».
5.7
AIROLA, BOTTICI
Dopo il comma 6, inserire il seguente:
«6-bis. Prima di procedere alla cessione ai sensi delle disposizioni di cui al presente articolo le Banche devono presentare al debitore una proposta di transazione pari al valore di iscrizione contabile del relativo credito».
5.8
AIROLA, BOTTICI
Dopo il comma 6, inserire il seguente:
«6-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze presenta alle competenti Commissioni parlamentari una relazione trimestrale al fine di verificare l'andamento della gestione dei crediti deteriorati rispetto alle previsioni».
5.9
BOTTICI, AIROLA
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
«6-bis. Le società pubbliche che gestiscono i crediti deteriorati provenienti da Risoluzioni bancarie o LCA bancarie hanno obbligo di trasparenza attraverso la pubblicazione online dei dati principali di tutte le pratiche di crediti che riguardano persone giuridiche e di dati aggregati, non nominativi, per comune di residenza per quanto riguarda le persone fisiche».
5.0.1
BOTTICI, AIROLA
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 5-bis.
(Incentivi finalizzati alla gestione crediti deteriorati)
1. Le banche e gli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico bancario, aventi sede legale in Italia, possono conferire i crediti qualificati come deteriorati dall'autorità competente, o direttamente gli immobili non locati né adibiti ad attività economiche, posti a garanzia degli stessi, ad un fondo, gestito da una società di gestione del risparmio, costituito con il compito di migliorare le prospettive di recupero dei crediti deteriorati mediante la riqualificazione e valorizzazione degli immobili posti a garanzia dei crediti stessi.
2. Nell'ambito di piani di riequilibrio economico e finanziario concordati con il soggetto che opera il conferimento, il debitore può partecipare al progetto di riqualificazione e valorizzazione degli immobili. A tal fine, nell'ambito della società di cui si favorisce il ritorno in bonis, il debitore può individuare figure professionali da impiegare al fine del raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1. Il fondo di cui al comma l può, altresì, acquisire o sottoscrivere azioni, quote e altri titoli e strumenti partecipativi derivanti dalla conversione di parte dei crediti oggetto del conferimento.
3. Al fine di promuovere la finalità di cui al comma 1, sono riconosciute fino al 31 dicembre 2019, agevolazioni fiscali in favore delle società di gestione del risparmio, secondo le seguenti modalità:
a) sgravi fiscali e contributivi nella misura massima del 60 per cento degli oneri sostenuti, ai soggetti che assumano personale in esubero proveniente dalle banche e dagli istituti di credito che operano la cessione di crediti deteriorati;
b) detrazioni fiscali nella misura massima del 50 per cento per l'anno 2017 e del 36 per cento per ciascuno degli anni 2018 e 2019 per gli interventi di riqualificazione energetica dei beni immobili posti a garanzia dei crediti oggetto di cartolarizzazione;
c) detrazioni fiscali nella misura massima del 60 per cento per l'anno 2017 e del 46 per cento per ciascuno degli anni 2018 e 2019 per gli interventi di riqualificazione dei beni immobili posti a garanzia dei crediti oggetto di cartolarizzazione con destinazione a finalità sociali di interesse pubblico e di promozione e sviluppo del territorio.
4. La valutazione sulla concessione delle agevolazioni fiscali e contributive di cui al comma 3 nonché i controlli successivi sugli interventi per i quali vengono riconosciute tali agevolazioni, sono affidate alla Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale S.p.A.
5. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono determinate le modalità di concessione e fruizione delle agevolazioni fiscali previste dal comma 3 nonché le modalità di attuazione dei controlli di cui al comma 4. Con il medesimo decreto sono individuate, altresì, le modalità di partecipazione del debitore alla riqualificazione e valorizzazione degli immobili ai sensi del comma 2.
6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo nel limite massimo di 30 milioni di euro per il 2017 e di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89».
Art. 6
6.1
AUGELLO, QUAGLIARIELLO, BONFRISCO, ARACRI, BILARDI, COMPAGNA, DAVICO, DI GIACOMO, FUCKSIA, GIOVANARDI
Sostituire l'articolo 6, con il seguente:
«Art. 6. - (Misure di ristoro e in materia di responsabilità degli amministratori delle banche) – 1. Gli investitori che siano persone fisiche, imprenditori individuali, nonché imprenditori agricoli o coltivatori diretti o i loro successori mortis causa che, al momento dell'avvio della liquidazione coatta amministrativa di cui al presente decreto, detenevano strumenti finanziari di debito subordinato emessi dalle Banche e acquistati nell'ambito di un rapporto negoziale diretto con le medesime Banche emittenti, possono accedere alle prestazioni del Fondo di solidarietà previsto dall'articolo 1, comma 855, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, secondo quanto stabilito dall'articolo 1, commi 856, 857, 858, 859, 860 e 861, e successive modificazioni, della medesima legge. Ai fini di cui al periodo precedente si intendono per investitori anche il coniuge, il convivente more uxorio e i parenti entro il secondo grado in possesso dei predetti strumenti finanziari a seguito di trasferimento con atto tra vivi. Il presente comma si applica solo quando gli strumenti finanziari di debito subordinato sono stati sottoscritti o acquistati entro la data del 1º febbraio 2016, in caso di acquisto a titolo gratuito si fa riferimento al momento in cui lo strumento è stato acquistato dal dante causa.
2. Agli investitori di cui al comma 1 si applicano le disposizioni in materia di accesso al Fondo di solidarietà con erogazione diretta di cui all'articolo 9 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119. L'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario di cui al comma 6 del citato articolo 9 deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il 31 ottobre 2017.
3. Sono esclusi dalla base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche gli indennizzi erogati ai soci ai sensi delle offerte pubbliche di transazione presentate dalle banche.
4. Ove i commissari liquidatori esercitino l'azione di responsabilità ai sensi dell'articolo 2394-bis del codice civile, il giudice, se accoglie la domanda nei confronti degli amministratori delle Banche, condanna sempre questi ultimi all'interdizione perpetua dai pubblici uffici, all'interdizione perpetua dall'esercizio delle professioni, dagli uffici difettivi delle persone giuridiche e delle imprese e l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
5. Il comma 5 dell'articolo 72 del testo unico bancario, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, è sostituito dal seguente:
''5. L'esercizio dell'azione sociale di responsabilità e di quella dei creditori sociali contro i membri degli organi amministrativi e di controllo e il direttore generale, dell'azione contro il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, nonché dell'azione del creditore sociale contro la società o l'ente che esercita l'attività di direzione e di coordinamento, è garantito nelle forme e nei modi previsti dalla legislazione vigente''».
6.2
TOSATO, STEFANI
Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: «e acquistati» fino a: «Banche emittenti».
6.3
DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, VACCIANO, MOLINARI
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «nell'ambito di un rapporto negoziale diretto con le medesime Banche emittenti», con le seguenti: «, anche tramite home banking, sia nell'ambito di un rapporto negoziale diretto con le medesime Banche emittenti che tramite intermediari diversi,».
Conseguentemente:
al comma 1, sopprimere il terzo periodo;
al comma 2, aggiungere, infine, il seguente periodo: «Al citato articolo 9, comma 3, del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59», le parole: «pari all'80 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «pari al 100 per cento».
6.4
DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, VACCIANO, MOLINARI
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «nell'ambito di un rapporto negoziale diretto con le medesime Banche emittenti» aggiungere le seguenti: «anche effettuato tramite proprio rapporto di home banking,».
Conseguentemente:
al medesimo, terzo periodo, sostituire le parole: «del 12 giugno 2014» con le seguenti: «di entrata in vigore del presente decreto,»;
al comma 2, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «Al comma 3 del citato articolo 9», le parole: «pari all'80 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «pari al 100 per cento»;
dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. Gli obbligazionisti retail che prima dell'apertura della liquidazione coatta amministrativa di cui al presente decreto hanno acquistato obbligazioni subordinate delle Banche potranno, entro il 30 settembre 2017, previa rinuncia ad ogni qualsiasi ulteriore pretesa, mediante cessione delle obbligazioni subordinate al Ministero dell'economia e delle finanze, ricevere per un importo pari al 70 per cento del prezzo di acquisto un Buono ordinario del Tesoro zero coupon con durata identica all'obbligazione già detenuta e comunque con scadenza non inferiore a 5 anni. Per i possessori dell'obbligazione Veneto Banca, la cui scadenza originaria era fissata al 21 giugno 2017, l'importo dei Btp da richiedere è rapportato al 70 per cento del nominale del valore nominale».
6.5
GUERRA, FORNARO, PEGORER, BATTISTA, CAMPANELLA, CASSON, CORSINI, DIRINDIN, GATTI, GOTOR, GRANAIOLA, LO MORO, MIGLIAVACCA, RICCHIUTI, SONEGO
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) al secondo periodo sostituire le parole: «il convivente more uxorio» con le seguenti: «la parte dell'unione civile, il convivente di fatto»;
b) al terzo periodo sostituire le parole: «12 giugno 2014» con le seguenti: «1º febbraio 2016».
6.6
BOTTICI, AIROLA
Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «Il presente comma si applica solo quando gli strumenti finanziari di debito subordinato sono stati sottoscritti o acquistati entro la data del 12 giugno 2014; in caso di acquisto a titolo gratuito si fa riferimento al momento in cui lo strumento è stato acquistato dal dante causa;».
Conseguentemente:
sopprimere l'articolo 7;
all'articolo 6, dopo il comma 2 inserire il seguente:
«2-bis. Le misure di ristoro di cui al presente articolo, in deroga all'articolo 9, del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, sono pari al 100 per cento del valore di acquisto degli strumenti finanziari di debito subordinato e si applicano anche nel caso di acquisto successivo alla data del 12 giugno 2014».
6.7
AIROLA, BOTTICI
Al comma 1, sopprimere il terzo periodo.
Conseguentemente dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. All'articolo 9, comma 3, del decreto-legge n. 59 del 2016, le parole: ''acquistati entro il 12 giugno 2014 e'' sono soppresse''».
6.8
TOSATO, STEFANI
Al comma 1, sopprimere il terzo periodo.
Conseguentemente, all'articolo 9, dopo il comma 2 inserire il seguente:
«2-bis. In caso di incapienza delle risorse del Fondo di solidarietà di cui all'articolo 1, comma 855, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, alla eventuale compensazione dei maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 6, si provvede mediante corrispondente utilizzo, nel limite massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2018, del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
6.9
AIROLA, BOTTICI
Al comma 1, sopprimere il terzo periodo.
6.10
TOSATO, STEFANI
Al comma 1, sostituire il terzo periodo con il seguente: «Il presente comma si applica a tutti gli strumenti finanziari in debito subordinato sottoscritti o acquistati al momento dell'avvio della liquidazione coatta amministrativa; in caso di acquisto a titolo gratuito si fa riferimento al momento in cui lo strumento è stato acquistato dal dante causa».
Conseguentemente, all'articolo 9, dopo il comma 2 inserire il seguente:
«2-bis. In caso di incapienza delle risorse del Fondo di solidarietà di cui all'articolo 1, comma 855, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, alla eventuale compensazione dei maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 6, si provvede mediante corrispondente utilizzo, nel limite massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2018, del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
6.11
BOTTICI, AIROLA
Al comma 1, sostituire le parole: «Il presente comma si applica solo quando gli strumenti finanziari di debito subordinato sono stati sottoscritti o acquistati entro la data del 12 giugno 2014; in caso di acquisto a titolo gratuito si fa riferimento al momento in cui lo strumento è stato acquistato dal dante causa» con le seguenti: «Il presente articolo si applica anche se gli strumenti finanziari di debito subordinato sono stati sottoscritti dopo il 12 giugno 2014».
Conseguentemente:
al medesimo articolo 6 dopo il comma 2 inserire il seguente:
«2-bis. All'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, le parole: ''80 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''100 per cento''»;
sopprimere l'articolo 7.
6.12
MANCUSO
Al comma 1, sostituire le parole: «del 12 giugno 2014» con le seguenti: «di entrata in vigore del presente decreto».
6.13
TOSATO, STEFANI
Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: «12 giugno 2014» con le seguenti: «1º gennaio 2016».
6.14
GALIMBERTI
Al comma 1 sostituire le parole: «12 giugno 2014» con le seguenti: «25 giugno 2016».
6.15
VACCIANO, MOLINARI, SIMEONI, MUSSINI, BIGNAMI, BENCINI, DE PIETRO, CASALETTO
Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: «12 giugno 2014» con le seguenti: «16 novembre 2015».
6.16
GALIMBERTI
Al comma 2 sostituire le parole: «30 settembre 2017» con le seguenti: «1º gennaio 2018».
6.17
GUERRA, BATTISTA, FORNARO, PEGORER, CAMPANELLA, CASSON, CORSINI, DIRINDIN, GATTI, GOTOR, GRANAIOLA, LO MORO, MIGLIAVACCA, RICCHIUTI, SONEGO
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. All'articolo 92 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, dopo il comma 9, sono aggiunti i seguenti:
''9-bis. Se dalla procedura disciplinata dalla presente sezione scaturisce a carico degli amministratori delle Banche un procedimento penale che si conclude con la condanna, la pena è aumentata da un terzo alla metà. È comunque disposta la confisca dei beni personali degli amministratori condannati, fatte salve le cose impignorabili di cui agli articoli 514, 515 e 516 del codice di procedura civile.
9-ter. La condanna comporta l'interdizione perpetua dai pubblici uffici, l'interdizione perpetua dall'esercizio delle professioni, dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese e l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione''».
6.18
BATTISTA, GUERRA, FORNARO, PEGORER, CAMPANELLA, CASSON, CORSINI, DIRINDIN, GATTI, GOTOR, GRANAIOLA, LO MORO, MIGLIAVACCA, RICCHIUTI, SONEGO
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
«2-bis. Qualora riscontrino nell'esercizio del loro incarico fatti che costituiscono reato, i commissari liquidatori devono fame denuncia per iscritto al pubblico ministero, anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito. Della denuncia danno notizia alla Banca d'Italia.
2-ter. Il pubblico ministero che riceve una notizia di reato, ai sensi del comma precedente, ascritta a persona determinata, se non vi sono evidenti presupposti per la richiesta di archivi azione, deve disporre il sequestro preventivo dei beni della persona o dei beni di quella persona che ha motivo di ritenere ne sia l'intestataria fittizia. Se il pubblico ministero chiede l'archiviazione e il giudice dispone l'imputazione coatta, ordina al pubblico ministero di disporre il sequestro preventivo ai sensi del periodo precedente».
6.19
GUERRA, BATTISTA, FORNARO, PEGORER, CAMPANELLA, CASSON, CORSINI, DIRINDIN, GATTI, GOTOR, GRANAIOLA, LO MORO, MIGLIAVACCA, RICCHIUTI, SONEGO
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. L'accoglimento della domanda nell'azione di responsabilità ai sensi dell'articolo 2394-bis del codice civile nei confronti degli amministratori delle Banche, comporta sempre l'interdizione perpetua dai pubblici uffici, l'interdizione perpetua dall'esercizio delle professioni, dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese e l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione».
6.20
BATTISTA, GUERRA, FORNARO, PEGORER, CAMPANELLA, CASSON, CORSINI, DIRINDIN, GATTI, GOTOR, GRANAIOLA, LO MORO, MIGLIAVACCA, RICCHIUTI, SONEGO
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. Ove decidano di esercitare l'azione di responsabilità ai sensi dell'articolo 2394-bis del codice civile, i commissari liquidatori devono chiedere il sequestro giudiziario ai sensi della sezione Il del capo III, del codice di procedura civile sui beni personali degli amministratori delle Banche e di quelle che hanno motivo di ritenere ne siano le intestatarie fittizie. Ove decidano di non esercitare l'azione di responsabilità, redigono una relazione che ne illustri i motivi e la trasmettono al Ministro dell'economia e delle finanze, il quale la trasmette con le proprie valutazioni ai Presidenti delle Camere del Parlamento».
6.21
DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, VACCIANO, MOLINARI
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. Gli obbligazionisti retail che prima dell'apertura della liquidazione coatta amministrativa di cui al presente decreto hanno acquistato obbligazioni subordinate delle Banche potranno, entro il 30 settembre 2017, previa rinuncia ad ogni qualsiasi ulteriore pretesa, mediante cessione delle obbligazioni subordinate al Ministero dell'economia e delle finanze, ricevere per un importo pari al 70 per cento del prezzo di acquisto un Buono ordinario del Tesoro ''zero coupon'' con durata identica all'obbligazione già detenuta e comunque con scadenza non inferiore a 5 anni. Per i possessori dell'obbligazione Veneto Banca, la cui scadenza originaria era fissata al 21 giugno 2017, l'importo dei Btp da richiedere è rapportato al 70 per cento del nominale del valore nominale».
6.22
BOTTICI, AIROLA
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. All'articolo 137 del decreto legislativo n. 385 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:
al comma 1-bis, primo periodo, le parole: ''euro 10.000'' sono sostituite dalle seguenti: ''euro 20.000'';
al comma 1-bis, secondo periodo, le parole: ''o dell'ammenda fino ad euro 10.000 euro'' sono sostituite dalle seguenti: ''e dell'ammenda fino ad euro 20.000'';
dopo il comma 1-bis, è aggiunto il seguente:
''1-ter. Se i fatti di cui al comma 1-bis sono commessi da soggetti che ricoprono ovvero hanno ricoperto negli ultimi 5 anni incarichi politici, di amministrazione, di direzione, di governo o incarichi dirigenziali, le pene sono aumentate della metà.'';
al comma 2, le parole: ''da uno a tre'' sono sostituite dalle seguenti: ''da due a sei'' e le parole: ''fino a lire venti milioni'' dalle seguenti: ''fino ad euro 20.000'';
dopo il comma 2, è inserito il seguente:
''a-bis. Se il fatto di cui al comma 2 è commesso in concorso di reato da soggetti che ricoprono ovvero hanno ricoperto negli ultimi 5 anni incarichi politici, di amministrazione, di direzione, di governo o incarichi dirigenziali, la pena è aumentata della metà''».
6.23
CAPPELLETTI, BLUNDO
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate adeguate forme di ristoro, per gli azionisti che hanno sottoscritto o acquistato titoli entro la data del 12 giugno 2014, volte a far fronte alla assenza di risorse sufficienti per soddisfare le pretese creditorie di tali soggetti nello stato passivo delle Banche poste in liquidazione».
6.24
CAPPELLETTI, BLUNDO
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. È riconosciuta agli azionisti che hanno sottoscritto o acquistato titoli entro la data del 12 giugno 2014, la possibilità di accedere alle prestazioni del Fondo di solidarietà previsto dall'articolo 1, comma 855, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 qualora dall'accertamento dello stato passivo non risultino attività sufficienti per soddisfare le pretese creditorie degli stessi».
6.25
AIROLA, BOTTICI
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze elabora una relazione trimestrale da sottoporre alle valutazioni delle competenti Commissioni parlamentari al fine di verificare l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo».
6.26
TOSATO, STEFANI
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«3. Agli investitori che siano persone fisiche, imprenditori individuali, nonché imprenditori agricoli coltivatori diretti o i loro successori mortis causa che, al momento dell'avvio della liquidazione coatta amministrativa di cui al presente decreto, detenevano azioni emessi dalla Banche, anche acquistati al di fuori dell'ambito di un rapporto negoziale diretto con le medesime Banche emittenti sono corrisposti, dalla SGA, strumenti finanziari di tipo warrant, con valore pari alla percentuale di recupero dei crediti in sofferenza detenuti dalla stessa SGA e in relazione al superamento dell'attuale valore di mercato degli stessi. Ai fini di cui al periodo precedente si intendono per investitori anche il coniuge, il convivente more uxorio e i parenti entro il secondo grado in possesso dei predetti strumenti finanziari a seguito di trasferimento con atto tra vivi».
6.27
BONFRISCO
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. Le somme ricevute a titolo di indennizzo dagli investitori di cui al comma 1, a seguito di accordi transattivi tra gli stessi investitori e le Banche, non sono oggetto dell'azione revocatoria da parte dei commissari liquidatori».
6.0.1
CAPPELLETTI
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 6-bis.
(Azione di responsabilità)
1. Ove i commissari liquidatori esercitino l'azione di responsabilità ai sensi dell'articolo 2394-bis del codice civile, il giudice, se accoglie la domanda nei confronti degli amministratori delle Banche, condanna sempre questi ultimi all'interdizione perpetua dai pubblici uffici, all'interdizione perpetua dall'esercizio delle professioni, dagli uffici diretti vi delle persone giuridiche e delle imprese e all'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione».
6.0.2
BOTTICI, AIROLA
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 6-bis.
(Introduzione del Titolo VIII-bis del Libro quarto del codice
di procedura civile, in materia di azione di classe)
1. Dopo il Titolo VIII del Libro quarto del codice di procedura civile è aggiunto il seguente:
''Titolo VIII-bis
DELL'AZIONE DI CLASSE
Art. 840-bis.
(Ambito di applicazione)
I diritti individuali omogenei sono tutelabili anche attraverso l'azione di classe, secondo le disposizioni del presente titolo. A tale fine, un'associazione o un comitato che hanno come scopo la tutela dei predetti diritti o ciascun componente della classe può agire nei confronti dell'autore delle condotte lesive per l'accertamento della responsabilità e per la condanna al risarcimento del danno e alle restituzioni.
L'azione di classe può essere esperita nei confronti di imprese ovvero nei confronti di enti gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità, relativamente a fatti cagionati nello svolgimento delle loro rispettive attività. Sono fatte salve le disposizioni in materia di ricorso per l'efficienza delle amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici.
In ogni caso, resta fermo il diritto all'azione individuale, salvo quanto previsto all'articolo 840-undecies, ottavo comma.
Non è ammesso l'intervento dei terzi ai sensi dell'articolo 105.
Nel caso in cui, a seguito di accordi transattivi o conciliativi intercorsi tra le parti, vengano a mancare in tutto le parti attrici, il tribunale assegna agli aderenti un termine, non inferiore a quarantacinque giorni e non superiore a novanta giorni, per la prosecuzione della causa, che deve avvenire con la costituzione in giudizio di almeno uno degli aderenti mediante il ministero di un difensore. Nel caso in cui, decorso inutilmente il termine di cui al primo periodo, non avvenga la prosecuzione del procedimento, il tribunale ne dichiara l'estinzione. A seguito dell'estinzione, resta comunque salvo il diritto all'azione individuale dei soggetti aderenti oppure l'avvio di una nuova azione di classe.
Art. 840-ter.
(Forma e ammissibilità della domanda)
La domanda per l'azione di classe si propone con atto di citazione davanti alla sezione specializzata in materia di impresa.
L'atto di citazione è notificato anche all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale adito, il quale può intervenire limitatamente al giudizio di ammissibilità. L'atto eli citazione è pubblicato, a cura della cancelleria ed entro quindici giorni dall'iscrizione a ruolo della causa, nell'area pubblica del portale dei servizi telematici gestito dal Ministero della giustizia, in modo da assicurare l'agevole reperibilità delle informazioni in esso contenute. Entro il termine di trenta giorni dalla:
a) quando è manifestamente infonda;
b) quando il tribunale non ravvisa omogeneità dei diritti individuali tutelabili ai sensi dell'articolo 840-bis;
c) quando l'attore versa in stato di conflitto di interessi nei confronti del convenuto;
d) quando l'associazione o il comitato non sono adeguatamente rappresentativi degli interessi fatti valere in giudizio.
L'ordinanza che decide sull'ammissibilità è pubblicata, a cura della cancelleria, nell'area pubblica del portale telematico di cui al secondo comma, entro quindici giorni dalla pronuncia.
Quando l'inammissibilità è dichiarata a norma del quarto comma, lettera a), l'attore può riproporre l'azione di classe quando si verificano mutamenti delle circostanze o vengono dedotte nuove ragioni di fatto o di diritto.
L'ordinanza che decide sull'ammissibilità dell'azione di classe è reclamabile dalle parti davanti alla corte di appello nel termine di trenta giorni dalla sua comunicazione o dalla sua notificazione, se anteriore. Il ricorso deve essere notificato al pubblico ministero. Sul reclamo la corte di appello decide con ordinanza in camera di consiglio entro quaranta giorni dal deposito del ricorso. In caso di accertamento dell'ammissibilità della domanda, la corte di appello trasmette gli atti al tribunale originariamente adito per la prosecuzione della causa. Avverso l'ordinanza emessa dalla corte di appello è ammesso il ricorso per cassazione. Il reclamo e il ricorso per cassazione avverso le ordinanze ammissive non sospendono il procedimento davanti al tribunale.
Art. 840-quater.
(Pluralità delle azioni di classe)
La causa promossa davanti a un ufficio diverso, successivamente alla data di pubblicazione dell'atto di citazione nell'area pubblica del portale telematico di cui all'articolo 840-ter, secondo comma, ed entro la data di pronuncia dell'ordinanza di cui al terzo comma del medesimo articolo, è cancellata dal ruolo e non ne è ammessa la riassunzione. Allo stesso modo si procede per le azioni di classe proposte davanti al medesimo ufficio giudiziario successivamente alla pronuncia dell'ordinanza di cui all'articolo 840-ter, terzo comma, e fino alla pubblicazione della sentenza a norma dell'articolo 840-sexies.
Quando l'azione di classe è respinta, una volta decorso un anno dalla pubblicazione della sentenza nell'area pubblica del portale telematico di cui all'articolo 840-ter, secondo comma, non sono proponibili nuove azioni di classe sulla base dei medesimi fatti e nei confronti del medesimo convenuto; è fatta salva la proponibilità dell'azione di classe a tutela dei diritti che non potevano essere fatti valere nel termine di cui al presente comma. Quando l'azione di classe è accolta con sentenza passata in giudicato, non possono essere proposte nuove azioni di classe sulla base dei medesimi fatti e nei confronti del medesimo convenuto e quelle proposte sono cancellate dal ruolo; è fatta salva la proponibilità delle azioni di classe a tutela dei diritti che non potevano essere fatti valere entro la scadenza del termine di cui all'articolo 840-sexies, primo comma, lettera e).
Art. 840-quinquies.
(Procedimento)
Con l'ordinanza con cui ammette l'azione di classe, il tribunale fissa un termine per l'adesione all'azione medesima da parte dei soggetti portatori di diritti individuali omogenei e provvede secondo quanto previsto dall'articolo 840-sexies, primo comma, lettera c). Si applica in quanto compatibile l'articolo 840-septies. L'aderente non assume la qualità di parte e ha diritto ad accedere al fascicolo informatico e a ricevere tutte le comunicazioni a cura della cancelleria. I diritti di coloro che aderiscono a norma del presente comma sono accertati secondo le disposizioni di cui all'articolo 840-octies, successivamente alla pronuncia della sentenza che accoglie l'azione di classe.
Il tribunale, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione rilevanti in relazione all'oggetto del giudizio.
Quando è nominato un consulente tecnico, l'obbligo di pagare le spese, l'acconto e il compenso a quest'ultimo spettanti sono posti a carico del convenuto; l'inottemperanza all'obbligo di cui al presente comma non costituisce motivo di mancata accettazione o di rinuncia all'incarico.
Ai fini dell'accertamento della responsabilità del convenuto il tribunale può avvalersi di dati statistici e di presunzioni semplici.
Art. 840-sexies.
(Sentenza)
Con la sentenza che accoglie l'azione di classe, il tribunale:
a) provvede in ordine alle domande risarcitorie o restitutorie proposte dall'attore) quando l'azione è stata proposta da un soggetto diverso da un'associazione o da un comitato;
b) accerta che il convenuto, con la condotta addebitatagli dall'attore, ha leso diritti individuali omogenei;
c) definisce i caratteri dei diritti individuali omogenei di cui alla lettera b), specificando gli elementi necessari per l'inclusione nella classe dei soggetti di cui alla lettera e);
d) stabilisce la documentazione che deve essere eventualmente prodotta per fornire prova della titolarità dei diritti individuali di cui alla lettera b);
e) dichiara aperta la procedura di adesione e fissa il termine perentorio, non superiore a centottanta giorni, per l'adesione all'azione di classe da parte dei soggetti portatori di diritti individuali omogenei di cui alla lettera b), nonché per l'eventuale integrazione degli atti e per il compimento delle attività da parte di coloro che hanno aderito a norma dell'articolo 840-quinquies, primo comma; il termine decorre dalla data di pubblicazione della sentenza nell'area pubblica del portale telematico di cui all'articolo 840-ter, secondo comma;
f) nomina il giudice delegato per la procedura di adesione;
g) nomina il rappresentante comune degli aderenti tra i soggetti aventi i requisiti per la nomina a curatore fallimentare; quando ne fa richiesta, può essere nominato l'avvocato della parte la cui azione è stata accolta;
h) determina l'importo da versare a cura di ciascun aderente a titolo di fondo spese e stabilisce le relative modalità.
La sentenza è pubblicata nell'area pubblica del portale telematico di cui all'articolo 840-ter, secondo comma, entro quindici giorni dal deposito.
Il rappresentante comune è pubblico ufficiale. Il giudice delegato può, dopo averlo sentito, revocare il rappresentante comune in ogni tempo con decreto.
Il giudice delegato può in ogni tempo disporre l'integrazione delle somme da versare a cura di ciascun aderente a titolo di fondo spese. Il mancato versamento delle somme rende inefficace l'adesione; l'inefficacia opera di diritto ed è rilevabile d'ufficio.
Art. 840-septies.
(Modalità di adesione all'azione di classe)
L'adesione all'azione di classe si propone mediante inserimento della relativa domanda nel fascicolo informatico, avvalendosi di un'area del portale dei servizi telematici di cui all'articolo 840-ter, secondo comma.
La domanda di cui al primo comma, a pena di inammissibilità, deve contenere:
a) l'indicazione del tribunale e i dati relativi all'azione di classe a cui il soggetto chiede di aderire;
b) i dati identificativi dell'aderente;
c) l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'aderente;
d) la determinazione della cosa oggetto della domanda;
e) l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda di adesione;
f) l'indice dei documenti probatori eventualmente prodotti;
g) la seguente attestazione: «Consapevole della responsabilità penale prevista dalle disposizioni in materia di dichiarazioni sostitutive, attesto che i dati e i fatti esposti nella domanda e nei documenti prodotti sono veritieri;
h) il conferimento al rappresentante comune, già nominato o che sarà nominato dal giudice, del potere di rappresentare l'aderente e di compiere nel suo interesse tutti gli atti, di natura sia sostanziale sia processuale, relativi al diritto individuale omogeneo esposto nella domanda di adesione;
i) i dati necessari per l'accredito delle somme che verranno eventualmente riconosciute a suo favore;
l) la dichiarazione di aver provveduto al versamento del fondo spese di cui all'articolo 840-sexies, primo comma, lettera h).
L'aderente può produrre, con le modalità di cui al secondo comma, dichiarazioni di terzi, capaci di testimoniare, rilasciate ad un avvocato che attesta l'identità del dichiarante secondo le disposizioni dell'articolo 252; l'avvocato che procede a norma del presente comma è considerato pubblico ufficiale ad ogni effetto.
La domanda è valida:
a) quando è presentata a norma dell'articolo 65 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni; oppure:
b) quando è sottoscritta e inserita nel fascicolo informatico unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità dell'aderente.
I documenti probatori sono prodotti mediante inserimento nel fascicolo informatico.
La domanda di adesione produce gli effetti della domanda giudiziale e può essere presentata anche senza il ministero di un difensore.
L'adesione diventa inefficace in caso di revoca del potere di rappresentanza conferito al rappresentante comune a norma del secondo comma, lettera h). L'inefficacia opera di diritto ed è rileva bile d'ufficio. La revoca è opponibile all'impresa o all'ente gestore di servizi pubblici o di pubblica utilità da quando è inserita nel fascicolo informatico.
La domanda di adesione interrompe la prescrizione; il nuovo periodo di prescrizione decorre dalla data in cui è stata proposta la domanda di adesione.
Quando l'azione di classe è stata proposta a norma dell'articolo 840-quater, l'aderente deve dimostrare di non aver potuto far valere i propri diritti entro i termini previsti.
Art. 840-octies.
(Progetto dei diritti individuali omogenei degli aderenti)
Entro il termine perentorio di novanta giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 840-sexies, primo comma, lettera e), il convenuto deve depositare una memoria contenente le sue difese, prendendo posizione sui fatti posti da ciascun aderente a fondamento della domanda ed eccependo i fatti estintivi, modificativi o impeditivi dei diritti fatti valere dagli aderenti. I fatti dedotti dall'aderente e non specificatamente contestati dal convenuto nel termine di cui al presente comma si considerano ammessi.
Il rappresentante comune degli aderenti, entro novanta giorni dalla scadenza del termine di cui al primo comma, predispone il progetto dei diritti individuali omogenei degli aderenti, rassegnando per ciascuno le sue motivate conclusioni, e lo deposita; il progetto è comunicato agli aderenti e al convenuto. Il rappresentante comune può chiedere al tribunale di nominare uno o più esperti di particolare competenza tecnica che lo assistano per la valutazione dei fatti posti dagli aderenti a fondamento delle domande.
Il convenuto e gli aderenti, entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al secondo comma, possono depositare osservazioni scritte e documenti integrativi. Nella procedura di adesione non sono ammessi mezzi di prova diversi dalla prova documentale.
Il rappresentante comune, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui al terzo comma, apporta le eventuali variazioni al progetto dei diritti individuali omogenei e lo deposita nel fascicolo informatico.
Il giudice delegato, con decreto succintamente motivato, quando accoglie in tutto o in parte la domanda di adesione, condanna il convenuto al pagamento delle somme o delle cose dovute a ciascun aderente a titolo di risarcimento o di restituzione. Il provvedimento costituisce titolo esecutivo ed è comunicato al convenuto, agli aderenti, al rappresentante comune e ai difensori di cui all'articolo 840-novies.
A favore dell'aderente non possono essere liquidate le spese legali sostenute per la presentazione della domanda di adesione o per la partecipazione al procedimento di cui al presente articolo.
Art. 840-novies.
(Spese del procedimento)
Con il decreto di cui all'articolo 840-octies, il tribunale condanna altresì il convenuto a corrispondere direttamente al rappresentante comune, a titolo di compenso, un importo ulteriore rispetto alle somme dovute a ciascun aderente a titolo di risarcimento e di restituzione. Il compenso è stabilito in considerazione del numero dei componenti la classe in misura progressiva:
a) da 1 a 500, nella misura del 9 per cento;
b) da 501 a 1.000, nella misura del 6 per cento;
c) da 1.001 a 10.000, nella misura del 3 per cento;
d) da 10.001 a 100.000, nella misura del 2,5 per cento;
e) da 100.001 a 500.000, nella misura dell'1,5 per cento;
f) da 500.001 a 1.000.000, nella misura dell'1 per cento;
g) oltre 1.000.000, nella misura dello 0,5 per cento.
Le percentuali di cui al primo comma sono calcolate sull'importo complessivo dovuto a tutti gli aderenti.
Sono altresì dovute le spese sostenute e documentate.
L'autorità giudiziaria può aumentare o ridurre l'ammontare del compenso liquidato a norma del primo comma in misura non superiore al 50 per cento, sulla base dei seguenti criteri:
a) complessità dell'incarico;
b) ricorso all'opera di coadiutori;
c) qualità dell'opera prestata;
d) sollecitudine con cui sono state condotte le attività;
e) numero degli aderenti.
Per quanto non previsto dal primo e dal secondo comma, si applicano le disposizioni in materia di spese di giustizia.
Con il medesimo decreto, il tribunale condanna altresì il convenuto a corrispondere direttamente all'avvocato che ha difeso l'attore fino alla pronuncia della sentenza di cui all'articolo 840-sexies un importo ulteriore rispetto alle somme dovute a ciascun aderente a titolo di risarcimento e di restituzione. Il predetto importo, riconosciuto a titolo di compenso premiale, è liquidato a norma del primo comma. Quando l'attore è stato difeso da più avvocati, il compenso è ripartito in proporzione all'attività effettivamente prestata.
Le disposizioni di cui al sesto comma si applicano anche ai difensori che hanno difeso gli attori delle cause riunite risultati vittoriosi.
Art. 840-decies.
(Impugnazione della sentenza)
Gli atti di impugnazione della sentenza di cui all'articolo 840-sexies e i provvedimenti che definiscono i giudizi di impugnazione sono pubblicati nell'area pubblica del portale telematico di cui all'articolo 840-ter, secondo comma.
Ai fini dell'impugnazione della sentenza non si applica l'articolo 325 e il termine di cui all'articolo 327 è ridotto della metà. Entro due mesi dalla scadenza del termine di cui al periodo precedente senza che sia intervenuta impugnazione, coloro che hanno aderito a norma dell'articolo 840-quinquies, primo comma, possono proporre atto di impugnazione.
Art. 840-undecies.
(Impugnazione del decreto)
Contro il decreto di cui all'articolo 840-octies può essere proposta opposizione con ricorso depositato presso la cancelleria del tribunale.
Il ricorso può essere proposto dal convenuto, dal rappresentante comune e dagli avvocati di cui all'articolo 840-novies, nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento.
Il ricorso non sospende l'esecuzione del decreto. Esso deve contenere:
a) l'indicazione del tribunale competente;
b) le generalità del ricorrente e l'elezione del domicilio nel comune in cui ha sede il giudice adito;
c) l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si basa l'opposizione, con le relative conclusioni;
d) a pena di decadenza, le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio.
Il presidente del tribunale, nei cinque giorni successivi al deposito del ricorso, designa il relatore e fissa con decreto l'udienza di comparizione entro quaranta giorni dal deposito. Il giudice delegato non può far parte del collegio.
Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere comunicato ai controinteressati entro cinque giorni dal deposito del decreto. Il Presidente deve costituirsi almeno cinque giorni prima dell'udienza, depositando una memoria contenente l'esposizione delle difese in fatto e in diritto.
L'intervento di qualunque interessato non può avere luogo oltre il termine stabilito per la costituzione della parte resistente, con le modalità per questa previste.
Non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che la parte dimostri di non aver potuto indicarli o produrli prima, per causa ad essa non imputabile. Entro trenta giorni dall'udienza di comparizione delle parti, il tribunale provvede con decreto motivato, con il quale conferma, modifica o revoca il provvedimento impugnato. L'aderente può proporre azione individuale a condizione che la domanda di adesione sia stata revocata prima che il decreto sia divenuto definitivo.
Art. 840-duodecies.
(Adempimento spontaneo)
Quando il debitore provvede spontaneamente al pagamento delle somme stabilite con il decreto di cui all'articolo 840-octies, le somme sono versate su un conto corrente bancario o postale intestato alla procedura aperta con la sentenza di cui all'articolo 840-sexies e vincolato all'ordine del giudice. Il rappresentante comune deposita con la massima sollecitudine il piano di riparto e il giudice delegato ordina il pagamento delle somme spettanti a ciascun aderente.
Il rappresentante comune, il debitore e gli avvocati di cui all'articolo 840-novies possono proporre opposizione a norma dell'articolo 840-undecies.
Il rappresentante comune deposita la documentazione comprovante i pagamenti effettuati. Per il compimento dell'attività di cui al presente articolo, al rappresentante comune non spetta alcun ulteriore compenso.
Art. 840-terdecies.
(Esecuzione forzata collettiva)
L'esecuzione forzata del decreto di cui all'articolo 840-octies, limitatamente alle somme liquidate in favore dei soggetti portatori di diritti individuali omogenei e che non hanno revocato al rappresentante comune il potere di rappresentanza conferito a norma dell'articolo 840-septies, secondo comma, lettera h), è promossa esclusivamente dal rappresentante comune, che compie tutti gli atti nell'interesse degli aderenti, ivi compresi quelli relativi agli eventuali giudizi di opposizione. La revoca è opponibile all'impresa o all'ente gestore di servizi pubblici o di pubblica utilità da quando è inserita nel fascicolo informatico e non può essere parziale. Devono essere trattenute e depositate nei modi stabiliti dal giudice dell'esecuzione le somme ricavate per effetto di provvedimenti provvisoriamente esecutivi e non ancora divenuti definitivi. Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano relativamente ai crediti riconosciuti, con il decreto di cui all'articolo 840-octies, in favore del rappresentante comune e degli avvocati di cui all'articolo 840-novies.
Il compenso dovuto al rappresentante comune è liquidato dal giudice in misura non superiore a un decimo della somma ricavata, tenuto conto dei criteri di cui all'articolo 840-novies, secondo comma. Il credito del rappresentante comune liquidato a norma del presente articolo nonché quello liquidato a norma dell'articolo 840-novies, commi primo e secondo, hanno privilegio sui beni oggetto dell'esecuzione.
Il rappresentante comune non può stare in giudizio senza l'autorizzazione del giudice delegato, salvo che per i procedimenti promossi per impugnare atti del giudice delegato o del tribunale.
Art. 840-quaterdecies.
(Accordi di natura transattiva)
Il tribunale, fino alla precisazione delle conclusioni, formula ove possibile, avuto riguardo al valore della controversia e all'esistenza di questioni di facile e pronta soluzione di diritto, una proposta transattiva o conciliativa La proposta del giudice è inserita nell'area pubblica del portale telematico di cui all'articolo 840-ter, secondo comma, ed è comunicata all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato da ciascun aderente. L'accordo transattivo o conciliativo concluso tra le parti è inserito nell'area pubblica ed è comunicato all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato da ciascun aderente, il quale può dichiarare di voler accedere all'accordo medesimo mediante dichiarazione inserita nel fascicolo informatico.
Dopo la pronuncia della sentenza di cui all'articolo 840-sexies, il rappresentante comune, nell'interesse degli aderenti, può stipulare con l'impresa o con l'ente gestore di servizi pubblici o di pubblica utilità uno schema di accordo di natura transattiva.
Lo schema è inserito nell'area pubblica di cui all'articolo 840-ter ed è comunicato all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato da ciascun aderente.
Entro quindici giorni dalla comunicazione di cui al terzo comma, ciascun aderente può inserire nel fascicolo informatico le proprie motivate contestazioni allo schema di accordo. Nei confronti degli aderenti che non formulano contestazioni a norma del presente comma, lo schema di accordo si considera non contestato.
Entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al quarto comma, il giudice delegato, avuto riguardo agli interessi degli aderenti, può autorizzare il rappresentante comune a stipulare l'accordo transattivo.
Il provvedimento del giudice delegato è inserito nell'area pubblica di cui all'articolo 840-ter ed è comunicato all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato da ciascun aderente nonché all'attore.
Entro quindici giorni dalla comunicazione di cui al sesto comma, l'aderente che ha formulato le contestazioni di cui al quarto comma può privare il rappresentante comune della facoltà di stipulare l'accordo transattivo a cui le medesime contestazioni si riferiscono.
L'accordo transattivo autorizzato dal giudice delegato e stipulato dal rappresentante comune costituisce titolo esecutivo e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale e deve essere integralmente trascritto nel precetto ai sensi dell'articolo 480, secondo comma. Il rappresentante comune certifica l'autografia delle sottoscrizioni apposte all'accordo transattivo.
L'attore può aderire all'accordo transattivo entro il termine di cui al settimo comma; in tal caso, raccordo transattivo costituisce titolo esecutivo e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale anche in suo favore.
Art. 840-quinquiesdecies.
(Chiusura della procedura di adesione)
La procedura di adesione si chiude:
a) quando le ripartizioni agli aderenti, effettuate dal rappresentante comune, raggiungono l'intero ammontate dei crediti dei medesimi aderenti;
b) quando nel corso della procedura risulta che non è possibile conseguire un ragionevole soddisfacimento delle pretese degli aderenti, anche tenuto conto dei costi che è necessario sostenere.
La chiusura della procedura di adesione è dichiarata con decreto motivato del giudice delegato, reclama bile a norma dell'articolo 840-undecies.
Gli aderenti riacquistano il libero esercizio delle azioni verso il debitore per la parte non soddisfatta dei loro crediti per capitale e interessi.
Art. 840-sexiesdecies.
(Azione inibitoria collettiva)
Chiunque abbia interesse alla pronuncia di una inibitoria di atti e comportamenti, posti in essere in pregiudizio di una pluralità di individui o enti, può agire per ottenere l'ordine di cessazione o il divieto di reiterazione della condotta omissiva o commissiva.
L'azione può essere esperita nei confronti di imprese o di enti gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità relativamente a fatti commessi nello svolgimento delle loro rispettive attività. La domanda si propone con le forme del processo ordinario alla sezione specializzata in materia di impresa.
Si applica l'articolo 840-quinquies.
Il tribunale può avvalersi di dati statistici e di presunzioni semplici.
Con la condanna alla cessazione della condotta omissiva o commissiva, il tribunale può, su istanza di parte, adottare i provvedimenti di cui all'articolo 614-bis, anche fuori dei casi ivi previsti. Con la condanna alla cessazione della condotta omissiva o commissiva, il tribunale può, anche 'd'ufficio, ordinare che la parte soccombente adotti le misure più opportune ad eliminare o ridurre gli effetti delle violazioni accertate.
Il giudice, su istanza di parte, condanna la parte soccombente a dare diffusione del provvedimento, nei modi e nei tempi definiti nello stesso, mediante utilizzo dei mezzi di comunicazione ritenuti più appropriati.
Quando l'azione inibitoria collettiva è proposta congiuntamente all'azione di classe, il giudice dispone la separazione delle cause.
Sono fatte salve le disposizioni previste in materia dalle leggi speciali».
2. Dopo il titolo V delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, è inserito il seguente:
«Titolo V-bis.
DELL'AZIONE DI CLASSE
Art. 196-bis.
(Comunicazioni a cura della cancelleria e avvisi in materia di azione di classe)
Tutte le comunicazioni a cura della cancelleria previste dalle disposizioni contenute nel titolo VIII-bis del libro quarto del codice sono eseguite con modalità telematiche all'indirizzo di posta elettronica dichiarato dall'aderente. Si applicano le disposizioni in materia di comunicazioni telematiche.
Il portale dei servizi telematici gestito dal Ministero della giustizia deve inviare all'indirizzo di posta elettronica ordinaria o certificata, ad ogni interessato che ne ha fatto richiesta e si è registrato mediante un'apposita procedura, un avviso contenente le informazioni relative agli atti per i quali le disposizioni del Titolo VII-bis del libro quarto del codice prevedono la pubblicazione. La richiesta può essere limitata alle azioni di classe relative a specifiche imprese o enti gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità, anche prima della loro proposizione.
Art. 196-ter.
(Applicabilità della sanzione penale prevista dall'articolo 76
del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445)
All'articolo 76 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
«4-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle atte stazioni previste dall'articolo 840-septies, secondo comma, lettera g), del codice di procedura civile.».
Al fine di consentire al Ministero della giustizia di predisporre le necessarie modifiche dei sistemi informativi per permettere il compimento delle attività processuali con modalità telematiche, le disposizioni di cui alla presente legge entrano in vigore decorsi sei mesi dalla pubblicazione della medesima legge nella Gazzetta Ufficiale.
Per i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge si applica la disciplina vigente prima della medesima data di entrata in vigore.
3. Gli articoli 139, 140 e 140-bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, sono abrogati».
Art. 7
7.1
BOTTICI, AIROLA
Sopprimere l'articolo.
7.2
BOTTICI, AIROLA
Sopprimere il comma 1.
7.3
BOTTICI, AIROLA
Al comma 1, dopo le parole: «al soggetto cessionario» aggiungere le seguenti: «nei limiti del 10 per cento dell'ammontare dei crediti d'imposta maturati in favore del cedente».
7.4
BOTTICI, AIROLA
Al comma 1, sopprimere le parole: «nei medesimi diritti che spettavano».
7.5
BOTTICI, AIROLA
Al comma 1, aggiungere, infine, il seguente periodo: «L'eventuale credito che residua dopo aver effettuato le compensazioni non è in ogni caso rimborsa bile al cessionario».
7.6
BOTTICI, AIROLA
Al comma 1, aggiungere, infine, il seguente periodo: «I crediti d'imposta ceduti ai sensi del presente comma concorrono alla formazione del reddito di impresa del cessionario».
7.7
BOTTICI, AIROLA
Al comma 1, aggiungere, infine, il seguente periodo: «I crediti d'imposta ceduti ai sensi del presente comma sono utilizzabili dal cessionario alle medesime condizioni previste per il cedente».
7.8
AIROLA, BOTTICI
Al comma 1, aggiungere, infine, il seguente periodo: «I crediti d'imposta ceduti ai sensi del presente comma sono utilizzabili dal cessionario esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal secondo periodo d'imposta successivo a quello in cui ha effetto la cessione di cui all'articolo 3».
7.9
BOTTICI, AIROLA
Sopprimere il comma 2.
7.10
AIROLA, BOTTICI
Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «a condizione che la cessione riguardi il trasferimento del complesso di beni, mobili e immobili, materiali e immateriali, costituenti il ramo di azienda e la totalità dei rapporti giuridici attivi e passivi».
7.11
BOTTICI, AIROLA
Al comma 2, primo periodo. aggiungere, infine, le seguenti parole: «a condizione che l'insieme dei beni ceduti costituisca un complesso idoneo alla prosecuzione dell'esercizio di un'attività d'impresa da parte del cessionario».
7.12
BOTTICI, AIROLA
Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Dalla data in cui ha effetto la cessione, il cessionario subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi connessi all'assolvimento degli obblighi sull'imposta sul valore aggiunto relativi all'azienda o al ramo d'azienda oggetto della cessione».
7.13
AIROLA, BOTTICI
Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Resta ferma l'assoggettabilità all'imposta sul valore aggiunto delle cessioni riguardanti singoli beni del complesso aziendale».
7.14
BOTTICI, AIROLA
Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.
7.15
AIROLA, BOTTICI
Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole da: «le imposte di registro» fino alla fine periodo con le seguenti: «aventi ad oggetto più beni o diritti per i quali sono previste aliquote diverse, le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano tenuto conto dell'aliquota più bassa».
7.16
BOTTICI, AIROLA
Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «nella misura fissa di 200 euro ciascuna» con le seguenti: «nella misura proporzionale del 2 per cento, indipendentemente dalla tipologia dei beni che compongono l'azienda ceduta».
7.17
AIROLA, BOTTICI
Al comma 2, aggiungere, infine, il seguente periodo: «il cessionario è responsabile in solido con il cedente ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, anche senza beneficio della preventiva escussione del cedente».
7.18
BOTTICI, AIROLA
Al comma 2, aggiungere, infine, il seguente periodo: «Il cessionario è in ogni caso responsabile in solido con il cedente ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472».
7.19
AIROLA, BOTTICI
Al comma 2, aggiungere, infine, il seguente periodo: «Si applica l'articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472».
7.20
BOTTICI, AIROLA
Sopprimere il comma 3.
7.21
AIROLA, BOTTICI
Al comma 3, dopo le parole: «dall'articolo 15» inserire le seguenti: «, comma 1,».
7.22
BOTTICI, AIROLA
Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «È esclusa in ogni caso la possibilità per il cessionario di portare in diminuzione del reddito le perdite di cui all'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».
7.23
AIROLA, BOTTICI
Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ai fini della deduzione delle perdite d'esercizio, alle cessioni di cui all'articolo 3 non si considera in ogni caso applica bile al cessionario la disciplina di cui al comma 2 dell'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».
7.24
BOTTICI, AIROLA
Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: «La valutazione di cui al secondo periodo dell'articolo 15, comma 1, del medesimo decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016, n. 49, ivi compreso il valore delle plusvalenze o minusvalenze, è effettuata su incarico della Banca d'Italia da un esperto indipendente, nominato dal Tribunale».
7.25
AIROLA, BOTTICI
Sopprimere il comma 4.
7.26
TOSATO, STEFANI
Dopo il comma 5, inserire il seguente:
«5-bis. Gli indennizzi ricevuti dagli azionisti di Banca Popolare di Vicenza e di Vento Banca corrisposti in seguito agli accordi transattivi e alla rinuncia, da parte degli stessi azionisti, ad agire in giudizio contro i medesimi istituti sono esenti dall'imponibilità ai fini IRPEF in qualità di reddito diverso di cui all'articolo 67, comma 1, del TUIR di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Sono compensabili con l'indennizzo percepito o con redditi diversi le minusvalenze di natura finanziaria realizzate in seguito alla cessione delle medesime azioni».
7.27
TOSATO, STEFANI
Dopo il comma 5, inserire il seguente:
«5-bis. Gli indennizzi ricevuti dagli azionisti di Banca Popolare di Vicenza e di Vento Banca corrisposti in seguito agli accordi transattivi e alla rinuncia, da parte degli stessi azionisti, ad agire in giudizio contro i medesimi istituti sono esenti dall'imponibilità ai fini IRPEF in qualità di reddito diverso di cui all'articolo 67, comma 1, del TUIR di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».
7.28
BOTTICI, AIROLA
Dopo il comma 5 inserire il seguente:
«5-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze elabora una relazione trimestrale da sottoporre alle valutazioni delle competenti Commissioni Parlamentari al fine di verificare l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo».
7.0.1
MUCCHETTI, FORNARO, LUIGI MARINO, MICHELONI, GUERRIERI PALEOTTI
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 7-bis.
(Ulteriori disposizioni)
1. In relazione ai comportamenti, atti e provvedimenti che siano stati posti in essere dal 17 marzo 2017 fino alla data di emanazione del presente decreto, avuto anche riguardo al preminente interesse pubblico alla tutela dei depositanti e dei risparmiatoli e alla stabilità del sistema bancario nazionale, la responsabilità per i relativi fatti commessi dagli amministratori, dai componenti del collegio sindacale, dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari dei due istituti e delle società dagli stessi controllate è posta a carico esclusivamente dei predetti istituti e delle predette società. Negli stessi limiti è esclusa la responsabilità amministrativa e contabile dei citati soggetti, dei pubblici dipendenti e dei soggetti comunque titolari di incarichi pubblici.
2. La liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A. non comporta il venir meno dei requisiti di onorabilità, professionalità, competenza e correttezza richiesti per lo svolgimento delle funzioni di amministratore, componente di un organo di controllo o dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari in capo a coloro che, alla data di emanazione del presente decreto, svolgevano tali funzioni presso tali istituti di credito o nelle società dagli stessi controllate».
7.0.2
CARRARO, D'ALÌ, SCIASCIA
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 7-bis.
1. Alle banche costituite in forma cooperativa che intendano fare ricorso alle operazioni di ricapitalizzazione previste ai sensi del decreto legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito con modificazioni dalla legge 17 febbraio 2017, n. 17, è consentita, previa modifica dello statuto sociale ed autorizzazione della Banca d'Italia, l'emissione di azioni di finanziamento di cui all'articolo 2526 del Codice Civile riservate alla sottoscrizione del Ministero dell'economia e delle finanze, in deroga al limite di cui all'articolo 30, comma 2, del testo unico bancario.
2. I diritti patrimoniali ed amministrativi sono stabiliti dallo statuto, anche in deroga all'articolo 2526, secondo comma, terzo periodo, del codice civile, per le sole azioni di cui al comma 1. Al Ministero spetta comunque il diritto di designare componenti degli organi amministrativi e di controllo in misura proporzionale alla quota di capitale sottoscritta ai sensi del comma 1.
3. Non integrano una modifica della clausola dell'oggetto sociale le deliberazioni dell'assemblea delle banche popolari costituite in forma di società cooperative per azioni a responsabilità limitata, con le quali venga disposto il conferimento o lo scorporo dell'azienda bancaria in una società per azioni di cui la cooperativa conferente detenga una partecipazione totalitaria o maggioritaria del capitale sociale. Alle predette deliberazioni assembleari si applicano i quorum costitutivi e deliberativi previsti dall'articolo 31 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385».
7.0.3
BONFRISCO
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 7-bis.
1. Alle banche costituite in forma cooperativa che intendano fare ricorso alle operazioni di ricapitalizzazione previste ai sensi del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15, è consentita, previa modifica dello statuto sociale ed autorizzazione della Banca d'Italia, l'emissione di azioni di finanziamento di cui all'articolo 2526 del codice civile riservate alla sottoscrizione del Ministero dell'economia e delle finanze, in deroga al limite di cui all'articolo 30, comma 2, del testo unico bancario, di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385.
1-bis. I diritti patrimoniali ed amministrativi sono stabiliti dallo statuto, anche in deroga all'articolo 2526, secondo comma, terzo periodo, del codice civile, per le sole azioni di cui al comma 1. AI Ministero spetta comunque il diritto di designare componenti degli organi amministrativi e di controllo in misura proporzionale alla quota di capitale sottoscritta ai sensi del comma 1.
1-ter. Non integrano una modifica della clausola dell'oggetto sociale le deliberazioni dell'assemblea delle banche popolari costituite in forma di società cooperative per azioni a responsabilità limitata, con le quali venga disposto il conferimento o lo scorporo dell'azienda bancaria in una società per azioni di cui la cooperativa conferente detenga una partecipazione totalitaria o maggioritaria del capitale sociale. Alle predette deliberazioni assembleari si applicano i quorum costitutivi e deliberativi previsti dall'articolo 31 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385».
7.0.4
BONFRISCO
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 7-bis.
1. Alle banche costituite in forma cooperativa che intendano fare ricorso alle operazioni di ricapitalizzazione previste ai sensi del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15, è consentita, previa modifica dello statuto sociale ed autorizzazione della Banca d'Italia, l'emissione di azioni di finanziamento di cui all'articolo 2526 del codice civile riservate alla sottoscrizione del Ministero dell'economia e delle finanze, in deroga al limite di cui all'articolo 30, comma 2, del testo unico bancario, di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385.
1-bis. I diritti patrimoniali ed amministrativi sono stabiliti dallo statuto, anche in deroga all'articolo 2526, secondo comma, terzo periodo, del codice civile, per le sole azioni di cui al comma 1. AI Ministero spetta comunque il diritto di designare componenti degli organi amministrativi e di controllo in misura proporzionale alla quota di capitale sottoscritta ai sensi del comma 1».
7.0.5
CARRARO, D'ALÌ, SCIASCIA
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 7-bis.
1. All'articolo 29 del testo unico bancario, approvato con decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, il comma 2-bis è sostituito dal seguente:
''2-bis. L'attivo della banca popolare non può superare il limite di 30 miliardi di euro. Se la banca è capogruppo di un gruppo bancario, il limite è determinato a livello consolidato''».
7.0.6
BONFRISCO
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 7-bis.
1. All'articolo 29 del testo unico bancario, approvato con decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, il comma 2-bis è sostituito dal seguente:
''2-bis. L'attivo della banca popolare non può superare il limite di 8 miliardi di euro, se quotata o, alternativamente, il limite di 30 miliardi se non quotata. Se la banca è capogruppo di un gruppo bancario, il limite è determinato a livello consolidato''».
7.0.7
CARRARO, D'ALÌ, SCIASCIA
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 7-bis.
1. All'articolo 29 del testo unico bancario, approvato con decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, il comma 2-bis è sostituito dal seguente:
''2-bis. L'attivo della banca popolare non può superare il limite di 8 miliardi di euro, se quotata o, alternativamente, il limite di 30 miliardi se non quotata. Se la banca è capogruppo di un gruppo bancario, il limite è determinato a livello consolidato.''».
7.0.8
BONFRISCO
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 7-bis.
1. All'articolo 29 del testo unico bancario, approvato con decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, il comma 2-bis è sostituito dal seguente:
''2-bis. L'attivo della banca popolare non può superare il limite di cui all'articolo 6, paragrafo 4, del Regolamento (CE) n. 1024/2013. Se la banca è capogruppo di un gruppo bancario, il limite è determinato al livello consolidato''».
7.0.9
CARRARO, D'ALÌ, SCIASCIA
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 7-bis.
1. All'articolo 29 del testo unico bancario, approvato con decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, il comma 2-bis è sostituito dal seguente:
''2-bis. L'attivo della banca popolare non può superare il limite di cui all'articolo 6/4) del Regolamento UE n. 1024/2013. Se la banca è capogruppo di un gruppo bancario, il limite è determinato a livello consolidato.''».
7.0.10
CARRARO, D'ALÌ, SCIASCIA
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 7-bis.
1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, per l'adeguamento a quanto stabilito ai sensi dell'articolo 29, commi 2-bis e 2-ter del testo unico bancario, approvato con decreto legislativo 1º gennaio 1993, n. 385, è prorogato di 12 mesi.
2. Non integrano una modifica della clausola dell'oggetto sociale le deliberazioni dell'Assemblea delle Banche Popolari costituite in forma di società cooperative per azioni a responsabilità limitata, con le quali venga disposto il conferimento o lo scorporo dell'azienda bancaria in una società per azioni di cui la cooperativa conferente detenga una partecipazione totalitaria o maggioritaria del capitale sociale. Alle predette deliberazioni assembleari si applicano i quorum costitutivi e deliberativi previsti dall'articolo 31 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385».
7.0.11
CARRARO, D'ALÌ, SCIASCIA
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 7-bis.
1. All'articolo 29, comma 2-bis, del testo unico bancario, approvato con decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, dopo le parole: ''8 miliardi di euro'' inserire le seguenti: ''se emittenti azioni quotate in mercati regolamentati, e 30 miliardi di euro se non emittenti azioni quotate in mercati regolamentati''.
2. Non integrano una modifica della clausola dell'oggetto sociale le deliberazioni dell'Assemblea delle Banche Popolari costituite in forma di società cooperative per azioni a. responsabilità limitata, con le quali venga disposto il conferimento o lo scorporo dell'azienda bancaria in una società per azioni di cui la cooperativa conferente detenga una partecipazione totalitaria o maggioritaria del capitale sociale. Alle predette deliberazioni assembleari si applicano i quorum costitutivi e deliberativi previsti dall'articolo 31 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385».
7.0.12
BONFRISCO
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 7-bis.
(Modifica al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385)
1. All'articolo 10 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
''3-bis. Le banche che svolgono attività di commercio in proprio di strumenti finanziari non possono svolgere anche le altre attività previste dal presente articolo''».
7.0.13
TOSATO, STEFANI
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 7-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, in merito al delitto bancario contabile)
1. Dopo l'articolo 137 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, recante Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, è inserito il seguente articolo:
''Art. 137-bis. - (Delitto bancario contabile). – 1. Salvo che il fatto costituisca reato più grave, se svolge le funzioni di amministratore di una banca dichiarata fallita o sottoposta alle procedure di risoluzione previste dall'articolo 39 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 o ricapitalizzata mediante qualsiasi tipologia di intervento dello Stato ed abbia sottratto, distrutto o falsificato, in tutto o in parte, con lo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizi ai creditori, ai soci, ai correntisti, agli azionisti o agli obbligazionisti, i libri o le altre scritture contabili o li ha tenuti in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari della banca, è punito con la reclusione da sette a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a 240.000 euro.
2. Se il danno patrimoniale cagionato è di rilevante entità la pena è aumentata da un terzo fino alla metà.
3. Salve le altre pene accessorie, di cui al capo III, titolo II, libro I del codice penale, la condanna per uno dei fatti previsti nel presente articolo importa per la durata di venti anni l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa''».
7.0.14
TOSATO, STEFANI
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 7-bis.
(Modifiche al Decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385 in merito al delitto bancario patrimoniale)
1. Dopo l'articolo 137 del Decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, recante Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, è inserito il seguente articolo:
''Art. 137-bis. - (Delitto bancario patrimoniale). – 1.Salvo che il fatto costituisca reato più grave, se svolge le funzioni di amministratore di una banca dichiarata fallita o sottoposta alle procedure di risoluzione previste dall'articolo 39 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 o ricapitalizzata mediante qualsiasi tipologia di intervento dello Stato ed abbia distratto, occultato, dissimulato, distrutto o dissipato in tutto o in parte i suoi beni ovvero, allo scopo di recare pregiudizio ai ereditari, ai soci, ai correntisti, agli azionisti o agli obbligazionisti, ha esposto o riconosciuto passività inesistenti della banca, è punito con la reclusione da sette a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a 240.000 euro.
2. Se il danno patrimoniale cagionato è di rilevante entità la pena è aumentata da un terzo fino alla metà.
3. Salve le altre pene accessorie, di cui al capo III, titolo II, libro I del codice penale, la condanna per uno dei fatti previsti nel presente articolo importa per la durata di venti anni l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa''».
Art. 8
8.1
BOTTICI, AIROLA
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. All'articolo 82 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, le parole: ''o a risoluzione'' sono soppresse;
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
''1-bis. Se una banca viene sottoposta ad interventi di risoluzione con conseguente riduzione di valore e/o conversione di strumenti finanziari e l'insolvenza non è stata dichiarata a norma del comma 1, il tribunale del luogo in cui la banca ha la sede legale, su ricorso dei soggetti passivi titolari degli strumenti finanziari oggetto di risoluzione, dei commissari liquidatori, su istanza del pubblico ministero o d'ufficio, sentiti la Banca d'Italia e i cessati rappresentanti legali della banca, accerta tale stato con sentenza in camera di consiglio. Si applicano le disposizioni dell'articolo 195, terzo, quarto, quinto e sesto comma del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267''».
8.0.1
VICECONTE
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 8-bis.
1. A carico dei componenti degli organi collegiali, dei componenti degli organi di controllo e degli amministratori delle Banche oggetto di specifici interventi legislativi negli ultimi 5 anni e negli anni a venire è disposto il blocco di erogazioni di danaro da corrispondere a qualsiasi titolo da parte della Banca sino a che non sia accertata l'estraneità colposa nella conduzione delle attività della Banca. L'accertamento è effettuato da un collegio arbitrale nominato dal Presidente della Corte di Appello territorialmente competente».