BILANCIO (5ª)
GIOVEDÌ 11 DICEMBRE 2014
328ª Seduta (pomeridiana)
Presidenza del Presidente
AZZOLLINI
indi della Vice Presidente
LEZZI
Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.
La seduta inizia alle ore 15,55.
IN SEDE REFERENTE
(1699)
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015 e bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017 e relativa Nota di variazioni
, approvato dalla Camera dei deputati
- (Tabb. 1 e 1
-bis
) Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017
(limitatamente alle parti di competenza)
- (Tabb. 2 e 2
-bis
) Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017
(limitatamente alle parti di competenza)
(1698)
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)
, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)
Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta antimeridiana.
Il presidente AZZOLLINI ricorda che nella precedente seduta sono stati illustrati gli emendamenti da 1.1 a 1.562, riferiti al disegno di legge di stabilità.
Preliminarmente, alla ripresa dell'illustrazione dei restanti emendamenti all'articolo 1, pubblicati in allegato, il presidente AZZOLLINI dichiara l'inammissibilità per estraneità di materia degli emendamenti 1.225, 1.340, 1.361, 1.362 e 1.363 e dichiara poi inammissibili per copertura finanziaria gli emendamenti 1.2, 1.6, 1.23, 1.29, 1.32, 1.34, 1.54, 1.59, 1.64, 1.78, 1.80, 1.90, 1.93, 1.95, 1.108, 1.122, 1.123, 1.124, 1.134, 1.135, 1.147, 1.150, 1.155, 1.160, 1.165, 1.183, 1.186, 1.187, 1.188, 1.189, 1.190, 1.191, 1.200, 1.217, 1.219, 1.220, 1.222, 1.235, 1.236, 1.237, 1.239, 1.243, 1.244, 1.246, 1.257, 1.258, 1.267, 1.269, 1.270, 1.271, 1.272, 1.274, 1.275, 1.277, 1.278, 1.279, 1.282, 1.283, 1.285, 1.286, 1.287, 1.288, 1.289, 1.290, 1.291, 1.292, 1.293, 1.298, 1.301, 1.308, 1.312, 1.314, 1.320, 1.321, 1.325, 1.327, 1.328, 1.329, 1.333, 1.336, 1.337, 1.338, 1.348, 1.349, 1.359, 1.360, 1.364, 1.378, 1.395 e 1.396 (pubblicati in allegato al resoconto della seduta antimeridiana dell'11 dicembre). Su richiesta della senatrice COMAROLI (
LN-Aut
) a nome del Gruppo della Lega Nord dispone poi l'accantonamento degli emendamenti 1.27, 1.199, 1.200, 1.192, 1.194, 1.218, 1.230, 1.240, 1.278, 1.280, 1.384, 1.370, 1.419, 1.467 e 1.468 (pubblicati in allegato al resoconto della seduta antimeridiana dell'11 dicembre). Dispone, altresì, l'accantonamento di tutti gli emendamenti relativi all'articolo 1, presentati dal Gruppo del Movimento 5 Stelle.
La senatrice COMAROLI (
LN-Aut
) chiede altresì di accantonare gli emendamenti 1.632, 1.693, 1.698, 1.696, 1.705, 1.734, 1.755, 1.885, 1.883, 1.917, 1.940, 1.949, 1.948, 1.961, 1.956, 1.955, 1.976, 1.978, 1.979, 1.1028, 1.1005, 1.1052, 1.1087, 1.1148, 1.1187 e 1.1282.
Il PRESIDENTE avverte che si passa all'illustrazione degli emendamenti successivi alla proposta 1.562 (pubblicati in allegato) riferiti al disegno di legge di stabilità.
Il senatore GUERRIERI PALEOTTI (
PD
) sottoscrive l'emendamento 1.570, che chiede di accantonare insieme all'emendamento 1.571.
Il senatore D'ALI' (
FI-PdL XVII
) chiede che l'emendamento 1.576 venga valutata congiuntamente ad una analoga proposta emendativa a sua firma riferita ad altri commi non ancora esaminati.
Il senatore GUERRIERI PALEOTTI (
PD
) sottoscrive gli emendamenti 1.585 (testo 2), 1.587, 1.588, 1.589, 1.593 e 1.599 e ne chiede l'accantonamento.
Il presidente LEZZI (
M5S
) dispone poi l'accantonamento delle proposte 1.594 e 1.597.
Il senatore URAS (
Misto-SEL
) chiede di accantonare gli emendamenti 1.595 e 1.598.
Il senatore DI BIAGIO (
PI
) chiede di accantonare l'emendamento 1.596.
Viene, poi, disposto l'accantonamento della proposta 1.599.
Il senatore BOCCHINO (
Misto-ILC
) chiede di accantonare gli emendamenti 1.604, 1.605 e 1.609.
Il senatore D'ALI' (
FI-PdL XVII
) illustra gli emendamenti 1.610 e 1.613, rilevando che la previsione degli sgravi contributivi inserita nel disegno di legge di stabilità pregiudica gli stanziamenti non impegnati di risorse finalizzate al recupero degli squilibri territoriali nel Sud d'Italia. Ciò rappresenta, oltre ad una evidente iniquità, un nodo politico cruciale che il suo Gruppo intende affrontare con decisione.
Il senatore URAS (
Misto-SEL
) illustra l'emendamento 1.614, sottolineando che le politiche economiche di austerità recessiva non possono essere criticate nelle dichiarazioni televisive per poi essere praticate nella legge di stabilità. Sottrarre risorse ai fondi strutturali per il riequilibrio territoriale incrementa gli squilibri già esistenti e penalizza ancora di più le Regioni del Mezzogiorno del Paese. Chiede di accantonare l'emendamento 1.614 e 1.621 e sottoscrive gli emendamenti 1.616 e 1.618.
Il senatore BOCCHINO (
Misto-ILC
) chiede di accantonare gli emendamenti 1.616, 1.618 e 1.648.
Il senatore CERONI (
FI-PdL XVII
) illustra l'emendamento 1.620, che mira a consentire anche ai datori di lavoro del settore agricolo la possibilità di usufruire degli sgravi contributivi per le assunzioni a tempo indeterminato previsti dai commi da 90 a 94 dell'articolo 1.
Il senatore DI BIAGIO (
PI
) sottoscrive gli emendamenti 1.628 (testo 2) e 1.629 (testo 2) e ne chiede l'accantonamento.
Viene poi disposto l'accantonamento della proposta 1.632.
Il senatore GUERRIERI PALEOTTI (
PD
) sottoscrive l'emendamento 1.642 e ne chiede l'accantonamento.
Il senatore MANDELLI (
FI-PdL XVII
) illustra l'emendamento 1.646, volto ad estendere gli sgravi contributivi alle imprese che assumono disoccupati o cassaintegrati.
La senatrice BERTOROTTA (
M5S
) illustra l'emendamento 1.664, che intende reperire le risorse necessarie per gli sgravi contributivi per le assunzioni a tempo indeterminato senza pregiudicare le politiche di coesione territoriale.
Ne chiede, poi, l'accantonamento.
Il senatore D'ALI' (
FI-PdL XVII
) sottolinea la rilevanza dell'emendamento 1.667, attestata dalla presentazione di diverse proposte emendative di analogo contenuto sostenendo la necessità di non pregiudicare le politiche di coesione.
Il senatore DI BIAGIO (
PI
) chiede di accantonare gli emendamenti 1.668, 1.671 e 1.716.
Il senatore URAS (
Misto-SEL
) illustra l'emendamento 1.677, che mira a istituire un fondo per realizzare un programma di sorveglianza sanitaria delle persone esposte all'amianto, l'emendamento 1.679, sul tema dei requisiti anagrafici e di anzianità contributiva del personale della scuola e l'emendamento 1.726 volta a rifinanziare il fondo per le politiche della famiglia. Chiede poi l'accantonamento degli emendamenti 1.677, 1.679, 1.712, 1.722, 1.723 e 1.726.
Il senatore MUSSINI (
Misto-MovX
) sottoscrive l'emendamento 1.679.
Il senatore D'ALI' (
FI-PdL XVII
) sottoscrive gli emendamenti 1.689 e 1.692, che dà per illustrati.
Il senatore GUERRIERI PALEOTTI (
PD
) sottoscrive l'emendamento 1.711 e ne chiede l'accantonamento.
Il senatore RUTA (
PD
) fa presente che l'emendamento 1.715 contiene un riferimento all'anno che deve essere riferito al 2015.
La presidente LEZZI (
M5S
) dà atto della correzione della riformulazione dell'emendamento 1.715 in un testo corretto.
Il senatore GUALDANI (
NCD
) sottoscrive l'emendamento 1.718 e ne chiede l'accantonamento insieme agli emendamenti 1.719, 1.732, 1.764 e 1.844.
Il senatore D'ALI' (
FI-PdL XVII
) illustra gli emendamenti 1.727 e 1.728 sottolineando la gravosità del carico fiscale sulle abitazioni.
Il senatore GUERRIERI PALEOTTI (
PD
) sottoscrive l'emendamento 1.736 e ne chiede l'accantonamento.
Il senatore URAS (
Misto-SEL
) illustra l'emendamento 1.738, che mira ad inserire il gioco d'azzardo patologico tra le malattie e le condizioni che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione al costo per le prestazioni di assistenza sanitaria, e ne chiede l'accantonamento.
Il senatore CERONI (
FI-PdL XVII
) illustra l'emendamento 1.741, che intende offrire al settore termale un quadro di riferimento certo sul piano finanziario per contrastare la situazione di difficoltà nella quale versano molte imprese del settore.
Il senatore RUTA (
PD
) sottoscrive l'emendamento 1.747.
Il senatore GUERRIERI PALEOTTI (
PD
) sottoscrive l'emendamento 1.747 e ne chiede l'accantonamento.
Il senatore FRAVEZZI (
Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE
) chiede poi di accantonare gli emendamenti 1.749, 1.759, 1.760, 1.763, 1.792, 1.824, 1.842 1.902 e 1.903.
Viene disposto poi l'accantonamento della proposta 1.764.
Il senatore D'ALI' (
FI-PdL XVII
) illustra l'emendamento 1.765, che dispone modificazioni alla disciplina di assegnazione delle frequenze in banda agli operatori del settore.
Il senatore BOCCHINO (
Misto-ILC
) chiede di accantonare l'emendamento 1.773.
Il senatore URAS (
Misto-SEL
) illustra l'emendamento 1.776, volto a compensare i tagli effettuati sulle risorse per le misure di sostegno dell'emittenza televisiva locale, e chiede di accantonare l'emendamento 1.777.
Viene poi disposto l'accantonamento delle proposte 1.786, 1.797 su richiesta della senatrice COMAROLI (
LN-Aut
) e 1.810.
Il senatore URAS (
Misto-SEL
) illustra l'emendamento 1.904, che mira ad incrementare le risorse per la gestione delle risorse idriche, la tutela del territorio e le bonifiche ambientali e chiede di accantonare gli emendamenti 1.827, 1.830, 1.837, 1.870, 1.904, 1.905, 1.942, 1.943 e 1.951.
Viene poi disposto l'accantonamento delle proposte 1.902 e 1.903.
Il senatore GUERRIERI PALEOTTI (
PD
) sottoscrive l'emendamento 1.933, di cui chiede l'accantonamento.
Il senatore CERONI (
FI-PdL XVII
) illustra l'emendamento 1.936, volto a sostenere le politiche di messa in sicurezza del territorio dai rischi derivanti dal dissesto idrogeologico.
Il senatore DI BIAGIO (
PI
) chiede di accantonare l'emendamento 1.959.
Il senatore URAS (
Misto-SEL
) illustra l'emendamento 1.960, che istituisce l'osservatorio nazionale sul daltonismo, e l'emendamento 1.972, che incrementa il fondo in favore degli interventi di assistenza domiciliare per le persone affette da disabilità gravi e gravissime, incluse quelle affette da sclerosi laterali amiotrofica. Chiede di accantonare gli emendamenti 1.960 e 1.972.
Le senatrici DE PIN (
Misto
) e MUSSINI (
Misto-MovX
) sottoscrivono l'emendamento 1.972.
Il senatore FRAVEZZI (
Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE
) chiede di accantonare l'emendamento 1.982.
Il senatore DI BIAGIO (
PI
) sottoscrive l'emendamento 1.987 e ne chiede l'accantonamento.
Il senatore URAS (
Misto-SEL
) illustra l'emendamento 1.990, che stanzia risorse in favore dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza e ne chiede l'accantonamento.
Il senatore GUERRIERI PALEOTTI (
PD
) sottoscrive l'emendamento 1.998 (testo 2) e ne chiede l'accantonamento.
Il presidente AZZOLLINI dichiara inammissibili per estraneità di materia gli emendamenti 1.452, 1.480, 1.491, 1.495, 1.496, 1.503, 1.506, 1.507, 1.508, 1.509, 1.510, 1.515, 1.516, 1.525, 1.529 e 1.552. Sono inammissibili per copertura finanziaria gli emendamenti 1.407, 1.408, 1.409, 1.410, 1.411, 1.412, 1.414, 1.415, 1.416, 1.417, 1.418, 1.419, 1.420, 1.421, 1.422, 1.424, 1.425, 1.426, 1.427, 1.429, 1.430, 1.431, 1.432, 1.433, 1.434, 1.435, 1.436, 1.437, 1.440, 1.445, 1.446, 1.447, 1.448, 1.458, 1.459, 1.460, 1.463, 1.474, 1.475, 1.476, 1.477, 1.479, 1.481, 1.482, 1.484, 1.485, 1.486, 1.487, 1.488, 1.489, 1.493, 1.494, 1.523, 1.542, 1.543, 1.544, 1.545, 1.550, 1.551 e 1.559.
Viene richiesto l'accantonamento degli emendamenti 1.1003, 1.1005, 1.1006 (al quale la senatrice MUSSINI (
Misto-MovX
) aggiunge la propria firma), 1.1010, 1.1016, 1.1019, 1.1022.
Il senatore BOCCHINO (
Misto-ILC
), nel chiedere l'accantonamento dell'emendamento 1.1030, illustra lo stesso, evidenziando che tale proposta emendativa prospetta un incremento del fondo per il finanziamento ordinario delle Università pari a 150 milioni di euro annui, al fine di favorire il reclutamento di ricercatori, che nell'anno 2015 potrebbe portare all'assunzione di tre mila nuove unità, in deroga ai limiti di legge.
Il senatore URAS (
Misto-SEL
) aggiunge la propria firma all'emendamento 1.1030.
La senatrice BLUNDO (
M5S
), nel proporre l'accantonamento dell'emendamento 1.1031, illustra lo stesso, sottolineando che tale proposta emendativa incrementa di 150 milioni di euro annui il fondo per il finanziamento ordinario delle università, al fine di elevare la quota premiale di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 180 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 1 del 2009. L'emendamento in questione prevede altresì l'esonero dal pagamento delle tasse di iscrizione all'università, al fine di garantire a tutti gli interessati la possibilità di accedere a tale percorso formativo.
Successivamente, viene richiesto l'accantonamento degli emendamenti 1.1032, 1.1036, 1.1039 e 1.1041.
Il senatore BOCCHINO (
Misto-ILC
) illustra l'emendamento 1.1043, evidenziando che lo stesso è finalizzato a consentire la partecipazione dello Stato italiano ai programmi dell'Agenzia spaziale europea, nonché a favorire i programmi spaziali nazionali di rilevanza strategica. Ne chiede quindi l'accantonamento.
Successivamente i senatori Stefania PEZZOPANE (
PD
), RUTA (
PD
) e BOCCHINO (
Misto-ILC
) aggiungono la propria firma all'emendamento 1.1046, proponendone l'accantonamento.
E' poi richiesto l'accantonamento degli emendamenti 1.1047, 1.1048 (al quale il senatore URAS (
Misto-SEL
) aggiunge la firma), 1.1054 e 1.1055 (al quale aggiungono la propria firma i senatori BOCCHINO (
Misto-ILC
) e D'ALI' (
FI-PdL XVII
)).
La senatrice BONFRISCO (
FI-PdL XVII
) illustra l'emendamento 1.1075, evidenziando che lo stesso è finalizzato a garantire l'assolvimento del diritto all'istruzione anche nei percorsi di formazione professionale, nei quali in questi ultimi anni non sempre ne è stata salvaguardata l'adeguatezza.
Si sofferma poi sull'emendamento 1.1132, facendo presente che lo stesso prefigura interventi a favore delle medie imprese, che spesso costituiscono un volano di sviluppo anche per le altre aziende operanti nel territorio.
Successivamente viene proposto l'accantonamento degli emendamenti 1.1083, 1.1088, 1.1094, 1.1106, 1.1109, 1.1110, 1.1111, 1.1112, 1.1113, 1.1115, 1.1117, 1.1119, 1.1125, 1.1126, 1.1127, 1.1131, 1.1137, 1.1144, 1.1145, 1.1165, 1.1166, 1.1181, 1.1191, 1.1195, 1.1199, 1.1200 e 1.1203.
Il senatore D'ALI' (
FI-PdL XVII
) illustra l'emendamento 1.1204, sottolineando l'esigenza di sopprimere i commi da 135 a 138 dell'articolo 1 del disegno di legge n. 1698, nei quali viene consentito alla polizia e ai vigili del fuoco di cedere dietro corrispettivo il proprio simbolo a terzi. Tale disciplina è del tutto inopportuna e suscettibile anche di creare rischi per la sicurezza.
La senatrice CHIAVAROLI (
NCD
) propone l'accantonamento di talune proposte emendative, illustrate in precedenti sedute, e in particolare degli emendamenti 1.25, 1.99, 1.480 e 1.547.
Sempre con riferimento ad emendamenti illustrati in precedenti sedute, il senatore BOCCHINO (
Misto-ILC
) richiede l'accantonamento dell'emendamento 1.21 e successivamente il senatore GUERRIERI PALEOTTI (
PD
) propone l'accantonamento dell'emendamento 1.505.
Viene richiesto l'accantonamento degli emendamenti 1.1208 (al quale il senatore VACCARI (
PD
) aggiunge la propria firma), 1.1209, 1.1214, 1.1215, 1.1216, 1.1217, 1.1221, 1.1222 (sul quale si sofferma in sede di illustrazione il senatore MALAN (
FI-PdL XVII
), dando conto del contenuto di tale proposta emendativa), 1.1224, 1.1226 (al quale il senatore DI BIAGIO (
PI
) aggiunge la propria firma), 1.1230, 1.1231, 1.1232, 1.1233, 1.1234, 1.1235, 1.1236 (al quale il senatore D'ALI' (
FI-PdL XVII
) aggiunge la firma), 1.1237 e 1.1238.
Il senatore MANDELLI (
FI-PdL XVII
) aggiunge la propria firma all'emendamento 1.1243 e successivamente il senatore MUSSINI (
Misto-MovX
) aggiunge la firma all'emendamento 1.1247, per il quale viene proposto l'accantonamento.
Il senatore D'ALI' (
FI-PdL XVII
) aggiunge la propria firma all'emendamento 1.1248.
Successivamente viene richiesto l'accantonamento degli emendamenti 1.1255, 1.1257, 1.1258, 1.1259 e 1.1270.
Viene poi ritirato l'emendamento 1.1285 dal senatore DI BIAGIO (
PI
) .
Si richiede poi l'accantonamento degli emendamenti 1.1288 (al quale il senatore RUTA (
PD
) aggiunge la propria firma) e 1.1294.
Il senatore MANDELLI (
FI-PdL XVII
) illustra l'emendamento 1.1301, sottolineando che lo stesso intende eliminare la disposizione con la quale si introduce l'obbligo del deposito delle somme versate a titolo di corrispettivo nelle transazioni immobiliari in un conto corrente appositamente istituito presso il notaio rogante. Tale disciplina è inopportuna in quanto è suscettibile di rallentare il flusso delle compravendite immobiliari.
Viene poi richiesto l'accantonamento degli emendamenti 1.1309, 1.1312.
La senatrice BERTOROTTA (
M5S
), dopo aver proposto l'accantonamento dell'emendamento 1.1315, illustra lo stesso, evidenziando che tale proposta emendativa è finalizzata ad evitare la soppressione delle commissioni prefettizie per l'abilitazione alla manutenzione di ascensori e montacarichi. Ne chiede, pertanto, l'accantonamento.
Viene poi altresì richiesto l'accantonamento degli emendamenti 1.1316, 1.1317, 1.1318 e 1.1321.
Tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 1 del disegno di legge in titolo vengono dati per illustrati.
Si passa all'illustrazione degli emendamenti aggiuntivi all'articolo 1.
Viene proposto l'accantonamento degli emendamenti 1.0.1 e 1.0.2, che vengono entrambi dati per illustrati.
Il PRESIDENTE dispone una breve sospensione dei lavori.
La seduta, sospesa alle ore 17,55, riprende alle ore 18,15.
Il presidente AZZOLLINI dà conto dell'accantonamento degli emendamenti 1.158, 1.347, 1.388, 1.390, 1.455 e 1.561.
La senatrice BLUNDO (
M5S
) aggiunge la propria firma all'emendamento 1.388.
Il presidente AZZOLLINI dichiara l'inammissibilità per materia degli emendamenti 1.602, 1.603, 1.604, 1.605, 1.756, 1.757, 1.889, 1.938, 1.979, 1.1105, 1.1161, 1.1165, 1.1180, 1.1197, 1.1214, 1.1275, 1.1277, 1.1278, 1.1279, 1.1281, 1.1284, 1.1313, 1.1317 e 1.1318. Dichiara inoltre l'inammissibilità in relazione ai profili di copertura degli emendamenti 1.567, 1.568, 1.569, 1.574, 1.587, 1.588, 1.589, 1.608, 1.627, 1.628, 1.629, 1.630, 1.635, 1.637, 1.638, 1.642, 1.644, 1.645, 1.650, 1.651, 1.652, 1.653, 1.654, 1.655, 1.656, 1.661, 1.673, 1.681, 1.683, 1.688, 1.689, 1.697, 1.702, 1.703, 1.704, 1.707, 1.708, 1.715, 1.716, 1.717, 1.718, 1.719, 1.720, 1.728, 1.731, 1.740, 1.746, 1.747, 1.748, 1.752, 1.773, 1.774, 1.776, 1.778, 1.779, 1.877, 1.878, 1.879, 1.880, 1.881, 1.897, 1.899, 1.902, 1.903, 1.914, 1.920, 1.921, 1.925, 1.933, 1.934, 1.942, 1.960, 1.963, 1.965, 1.966, 1.972, 1.973, 1.1000, 1.1011, 1.1020, 1.1022, 1.1026, 1.1027, 1.1028, 1.1043, 1.1048, 1.1053, 1.1054, 1.1055, 1.1067, 1.1068, 1.1117, 1.1121, 1.1131, 1.1154, 1.1189, 1.1199, 1.1212, 1.1220, 1.1231, 1.1242, 1.1243, 1.1261, 1.1273, 1.1282, 1.1296, 1.1297, 1.1298, 1.1299, 1.1300, 1.1303, 1.1304, 1.1305, 1.1306, 1.1308 e 1.1320.
Avverte quindi che si passerà all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 2 (pubblicati in allegato).
La presidente LEZZI dispone l'accantonamento di tutti gli emendamenti all'articolo 2 presentati dal Gruppo Movimento 5 Stelle.
La senatrice BONFRISCO (
FI-PdL XVII
) illustra l'emendamento 2.2, finalizzato al sostegno dei processi di internazionalizzazione delle imprese.
Sottoscrive, poi, l'emendamento 2.13 e lo illustra, segnalando la necessità di un intervento del Governo a favore dell'attività della società Arcus.
Il senatore MALAN (
FI-PdL XVII
) illustra la proposta 2.16.
Vengono successivamente accantonati gli emendamenti 2.18, 2.21 e 2.23.
Il senatore CERONI (
FI-PdL XVII
) illustra l'emendamento 2.27, volto a consentire un trattamento fiscale più equo nei confronti degli imprenditori agricoli.
Il senatore MALAN (
FI-PdL XVII
) aggiunge la propria firma all'emendamento 2.27.
Viene successivamente disposto l'accantonamento delle proposte emendative 2.34, 2.44, 2.56, 2.60, 2.64 (alla quale aggiunge la propria firma il senatore RUTA (
PD
)), 2.67 e 2.68.
La senatrice BONFRISCO (
FI-PdL XVII
) illustra l'emendamento 2.69, soffermandosi sulla necessità di un migliore trattamento fiscale del combustibile per riscaldamento nelle aree climaticamente svantaggiate.
La presidente LEZZI dispone poi l'accantonamento degli emendamenti 2.72, 2.75, 2.78 e 2.83.
La senatrice BONFRISCO (
FI-PdL XVII
) illustra l'emendamento 2.84, relativo al trattamento fiscale dei beni strumentali.
Vengono successivamente accantonati gli emendamenti 2.86, 2.93, 2.99, 2.100, 2.103, 2.106, 2.107, 2.117, 2.128, 2.131, 2.142, 2.150, 2.151 e 2.152 (al quale aggiunge la firma il senatore URAS (
Misto-SEL
).
La senatrice BONFRISCO (
FI-PdL XVII
) illustra l'emendamento 2.156, volto a una rimodulazione dell'imposizione relativa al trattamento dei rifiuti.
La presidente LEZZI (
M5S
) dispone poi l'accantonamento degli emendamenti 2.163, 2.164, 2.176, 2.180 e 2.182.
La senatrice DE PIN (
Misto
) illustra poi l'emendamento 2.186, soffermandosi sulle attuali necessità del settore del mobile, e ne chiede l'accantonamento.
Analoga richiesta viene avanzata sugli emendamenti 2.188 e 2.190.
Il senatore CERONI (
FI-PdL XVII
) sottoscrive l'emendamento 2.196.
Vengono successivamente accantonati gli emendamenti 2.209 e 2.210.
Il senatore BOCCHINO (
Misto-ILC
) illustra l'emendamento 2.213, relativo al trattamento del personale non contrattualizzato delle pubbliche amministrazioni.
Il senatore URAS (
Misto-SEL
) aggiunge la propria firma 2.213, chiedendo di accantonarlo.
Il senatore MANDELLI (
FI-PdL XVII
) illustra l'emendamento 2.213-
bis
, volto a evitare la proroga del blocco dei rinnovi contrattuali per le forze di polizia.
Dopo che è stato chiesto l'accantonamento dell'emendamento 2.215, il senatore MANDELLI (
FI-PdL XVII
) illustra l'emendamento 2.219-
bis
, relativo al trattamento del personale del comparto pubblica sicurezza.
Dopo che è stato richiesto l'accantonamento delle proposte emendative 2.220 e 2.221 ha la parola il senatore CERONI (
FI-PdL XVII
) il quale illustra l'emendamento 2.222, finalizzato all'ottimizzazione della produttività da lavoro pubblico e della relativa contrattazione.
La senatrice MUSSINI (
Misto-MovX
) aggiunge la firma all'emendamento 2.223 e ne chiede l'accantonamento.
Il senatore BOCCHINO (
Misto-ILC
) illustra l'emendamento 2.224, finalizzato a rimuovere le discriminazione derivanti dal mancato rinnovo del trattamento del personale pubblico non contrattualizzato. Ne chiede poi l'accantonamento.
La senatrice MUSSINI (
Misto-MovX
) aggiunge la propria firma all'emendamento 2.224.
Il senatore MANDELLI (
FI-PdL XVII
) sottoscrive l'emendamento 2.225.
Dopo che è stato disposto l'accantonamento della proposta emendative 2.228, il senatore MANDELLI (
FI-PdL XVII
) aggiunge la propria firma all'emendamento 2.229.
La presidente LEZZI dispone poi l'accantonamento delle proposte emendative 2.235, 2.241 e 2.243.
Dopo che il senatore MANDELLI (
FI-PdL XVII
) ha sottoscritto l'emendamento 2.245 vengono accantonati gli emendamenti 2.248 e 2.249.
Il senatore MANDELLI (
FI-PdL XVII
) sottoscrive gli emendamenti 2.251 e 2.252.
Vengono successivamente accantonati gli emendamenti 2.255, 2.260 e 2.263.
Il senatore MALAN (
FI-PdL XVII
) illustra l'emendamento 2.264, relativo al trattamento fiscale delle erogazioni liberali delle fondazioni bancarie.
La presidente LEZZI dispone l'accantonamento delle proposte 2.278, 2.286, 2.287 e 2.289, al quale aggiunge la firma il senatore BOCCHINO (
Misto-ILC
).
Sono successivamente accantonati gli emendamenti 2.292 e 2.296.
Il senatore BOCCHINO (
Misto-ILC
) sottoscrive gli emendamenti 2.297 e 2.300, che vengono poi accantonati.
Il senatore BERGER (
Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE
) aggiunge la propria firma all'emendamento 2.305, che viene successivamente accantonato.
Dopo che è stato disposto l'accantonamento degli emendamenti 2.313 e 2.318 ha la parola il senatore CERONI (
FI-PdL XVII
), che illustra la proposta 2.329, riferita al personale delle province.
Dopo che è stato richiesto l'accantonamento delle proposte 2.334 e 2.335, il senatore URAS (
Misto-SEL
) illustra gli emendamenti 2.339, 2.340, 2.341 e 2.342, relativi alle vittime del dovere, del terrorismo e della criminalità organizzata.
La senatrice MUSSINI (
Misto-MovX
) sottoscrive gli emendamenti 2.339, 2.340, 2.341 e 2.342, che sono successivamente accantonati.
Sono successivamente accantonati gli emendamenti 2.346, 2.347, 2.359, 2.360, 2.361, 2.364, 2.370 e 2.373.
Il senatore CERONI (
FI-PdL XVII
) illustra l'emendamento 2.380, relativo all'impiego di personale in quiescenza in attività di pubblica utilità.
Sono successivamente accantonati gli emendamenti 2.381 e 2.385, al quale aggiunge la firma il senatore Luigi MARINO (
PI
).
Intervengono, quindi, sull'ordine dei lavori in relazione ai tempi di presentazione di eventuali emendamenti del Governo, la senatrice COMAROLI (
LN-Aut
) e il senatore URAS (
Misto-SEL
).
Il senatore URAS (
Misto-SEL
) aggiunge la propria firma all'emendamento 2.387, che viene quindi accantonato, come le proposte 2.395 e 2.396.
Il senatore D'ALI' (
FI-PdL XVII
) illustra gli emendamenti 2.391, 2.392 e 2.400 relativi alla materia della valorizzazione dei beni pubblici.
Viene successivamente accantonato l'emendamento 2.423.
La senatrice BERTOROTTA (
M5S
) illustra l'emendamento 2.427, finalizzato ad interventi di
housing
sociale.
L'emendamento 2.427 è quindi accantonato, così come le proposte 2.431 e 2.433, alla quale aggiunge la firma il senatore Luigi MARINO (
PI
).
Il senatore CERONI (
FI-PdL XVII
) illustra l'emendamento 2.436, relativo all'acquisizione di beni da parte degli enti locali.
Dopo che è stato disposto l'accantonamento della proposta 2.446, la senatrice BULGARELLI (
M5S
) illustra l'emendamento 2.450, riferito all'attività bancaria di Poste italiane, richiedendone l'accantonamento.
La senatrice BERTOROTTA (
M5S
) sottoscrive e illustra l'emendamento 2.452, che viene successivamente accantonato, così come le proposte 2.455 e 2.487.
Il senatore URAS (
Misto-SEL
) illustra l'emendamento 2.492, volto al sostegno finanziario delle attività dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza.
Le senatrici MUSSINI (
Misto-MovX
) e BERTOROTTA (
M5S
) aggiungono le rispettive firme all'emendamento 2.492, il quale è quindi accantonato.
Dopo che l'emendamento 2.493 è stato dato per illustrato, viene richiesto dai presentatori l'accantonamento degli emendamenti 2.499 e 2.500.
L'emendamento 2.501 viene quindi ritirato dai proponenti.
Su richiesta dei rispettivi presentatori, si dispone quindi l'accantonamento delle proposte 2.508, 2.515 (cui il senatore CERONI (
FI-PdL XVII
) aggiunge la propria firma), 2.516, 2.519, 2.520, 2.525 (cui il senatore CERONI (
FI-PdL XVII
) aggiunge la propria firma), 2.529, 2.535, 2.539, 2.544 e 2.548.
La senatrice CHIAVAROLI (
NCD
) interviene brevemente per domandare delucidazioni sui criteri concordati con il Governo in ordine all'accantonamento delle proposte emendative.
Il vice ministro MORANDO ricorda che già in precedenza il Governo si era reso disponibile in ordine ad un accantonamento per Gruppo sulla base di un criterio per materia.
Il senatore D'ALI' (
FI-PdL XVII
), nel lamentare la ristrettezza dei tempi a disposizione della Commissione per l'esame dei documenti di bilancio, invita i commissari a tenere nella debita considerazione le problematiche sottese all'emendamento 2.549.
I rispettivi proponenti richiedono l'accantonamento degli emendamenti 2.553, 2.554 (cui aggiunge la propria firma la senatrice MUSSINI (
Misto-MovX
)), 2.565 (cui aggiunge la propria firma il senatore RUTA (
PD
)), e 2.575.
Viene invece ritirato dal presentatore l'emendamento 2.576.
Successivamente, viene richiesto l'accantonamento degli emendamenti 2.577, 2.606, 2.636, 2.674, 2.675, 2.681 (cui aggiunge la propria firma la senatrice MUSSINI (
Misto-MovX
)) e 2.684.
La senatrice BERTOROTTA (
M5S
) illustra brevemente le proposte 2.687 (volta a garantire adeguata trasparenza in ordine alle spese del ministero degli Esteri relative all'indennità di sistemazione del personale in godimento), e 2.688 (che introdice l'obbligo di rendicontare e rendere pubbliche le spese di viaggio, vitto ed alloggi del medesimo personale), domandandone contestualmente l'accantonamento, unitamente alla proposta 2.689.
La senatrice MUSSINI (
Misto-MovX
) sottolinea la
ratio
sottesa all'emendamento 2.690, auspicandone l'accoglimento e domandandone contestualmente l'accantonamento.
Il senatore URAS (
Misto-SEL
) aggiunge la propria firma all'emendamenti 2.690.
Nell'aggiungere la propria firma all'emendamento 2.696, il senatore D'ALI' (
FI-PdL XVII
) si pone criticamente sui contenuti del comma 73 dell'articolo 2, sottolineando l'inopportunità di attribuire alla Presidenza del Consiglio la gestione delle sovvenzioni alle testate giornalistiche italiane all'estero.
Viene successivamente disposto, su proposta dei rispettivi presentatori, l'accantonamento degli emendamenti 2.699, 2.670-
bis
, e 2.671-
bis
.
La senatrice MUSSINI (
Misto-MovX
) illustra quindi la proposta 2.672-
bis
, ponendo l'accento sulla meritoria opera svolta dal Centro globale per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione nei Parlamenti. L'operato del centro, infatti, è ampiamente riconosciuto in sede internazionale ed ha operato con successo soprattutto in favore dei Paesi africani.
Conclude chiedendo l'accantonamento dell'emendamento in questione.
Il senatore MICHELONI (
PD
) dichiara di aggiungere la propria firma all'emendamento 2.672-
bis
, ritirando, altresì, la proposta 2.675-
bis
.
All'emendamento 2.672-
bis
aggiunge la propria firma anche il senatore URAS (
Misto-SEL
).
Successivamente, su richiesta dei rispettivi firmatari, si dispone, altresì, di accantonare l'emendamento 2.674-
bis
.
Il senatore D'ALI' (
FI-PdL XVII
) si sofferma sull'emendamento 2.683-
bis
, rammentando che la proposta aveva riscontrato ampia condivisione tra le forze politiche.
I rispettivi proponenti richiedono l'accantonamento degli emendamenti 2.687-
bis
, 2.690-
bis
, 2.691-
bis
, 2.698-
bis
, 2.699-
bis
, 2.703, 2.710, 2.715, 2.718, 2.721, 2.724, 2.726, 2.728, 2.740, 2.741, 2.749 (al quale aggingono la propria firma i senatori MUSSINI (
Misto-MovX
), URAS (
Misto-SEL
) e D'ALI' (
FI-PdL XVII
)), 2.752, 2.753, 2.754, 2.755, 2.760, 2.765, 2.769, 2.772, 2.773, 2.774, 2.775, 2.776, 2.777, 2.778, 2.783 (cui aggiungono la propria firma i senatori D'ALI' (
FI-PdL XVII
) e MANDELLI (
FI-PdL XVII
)) e 2.786 (cui aggiungono la propria firma i senatori MANDELLI (
FI-PdL XVII
) e D'ALI' (
FI-PdL XVII
)).
La senatrice BONFRISCO (
FI-PdL XVII
) illustra l'emendamento 2.796, ponendo l'accento sull'opportunità di non introdurre misure eccessivamente restrittive in ordine all'uso del denaro contante. Tali misure, infatti, non solo contrasterebbero con i principi generali di libera circolazione dell'ordinamento europeo, ma avrebbero degli effetti particolarmente negativi sui consumi, come più volte attestato dalla Concommercio. Inoltre, la limitazione dell'uso del denaro contante non produrrebbe significativi effetti sulla lotta all'evasione fiscale, e, stanti le elevate commissioni presenti in Italia, costituirebbe un onere ingiustificato per gli operatori economici, non presente in altre nazione europee. Sarebbe pertanto opportuno non estendere tale limitazione alle persone fisiche provenienti dall'estero che effettuano acquisti in Italia.
Nella stessa linea di indirizzo si pone quindi il successivo emendamento 2.797, che introduce misure favorevoli all'uso del contante anche per i cittadini italiani.
Il senatore MANDELLI (
FI-PdL XVII
) e la senatrice DE PIN (
Misto
) aggiungono la propria firma alle proposte 2.796 e 2.797.
La senatrice ZANONI (
PD
) presenta una riformulazione dell'emendamento 2.798 (2.798 testo 2, pubblicata in allegato).
Ritira quindi le proposte 2.801, 2.802 e 2.805.
Si dispone l'accantonamento delle proposte 2.808, 2.814, 2.819, 2.824, 2.826, 2.827, 2.831, 2.838, 2.842, 2.845, 2.846, 2.858 e 2.870.
Il senatore D'ALI' (
FI-PdL XVII
) aggiunge la propria firma alla proposta 2.872.
La senatrice MUSSINI (
Misto-MovX
) dichiara invece di aggiungere la propria firma all'emendamento 2.873.
I rispettivi presentatori chiedono l'accantonamento degli emendamenti 2.873, 2.876, 2.877, 2.880 e 2.887.
I presentatori chiedono l'accantonamento degli emendamenti 2.902, 2.909, 2.914, 2.915, 2.928, 2.939, 2.943, 2.955, 2,963, 2.967, 2.969, 2.975, 2.976, 2.988, 2.990, 2.992, 2.999, 2.1000, 2.1001, 2.1006 e 2.1008.
La senatrice BONFRISCO (
FI-PdL XVII
) illustra quindi l'emendamento 2.1009, soffermandosi sulle peculiarità del mercato ortofrutticolo e sui disagi che la limitazione dell'uso del contante potrebbe arrecare ai suoi operatori, soprattutto nelle esportazioni in ambito extra-comunitario.
Dietro richiesta dei rispettivi proponenti, si dispone quindi l'accantonamento delle proposte 2.1015, 2.1016, 2.1017, 2.1018 2.1031.
La senatrice BONFRISCO (
FI-PdL XVII
) illustra successivamente la proposta 2.1032, relativa all'esclusione dal patto di stabilità delle spese delle regioni concernenti la formazione.
Il senatore CERONI (
FI-PdL XVII
) illustra la proposta 2.1038, relativa al dimezzamento dei tagli patiti dalle province e dalle città metropolitane.
Si dispone successivamente, su richiesta dei proponenti, l'acccantonamento degli emendamenti 2.1071, 2.1074 e 2.1079, 2.1091, 2.1099 e 2.1101.
Il senatore CERONI (
FI-PdL XVII
) illustra la proposta 2.1094.
Il senatore DEL BARBA (
PD
) presenta quindi una riformulazione dell'emendamento 2.1113 (2.1113 testo 2, pubblicato in allegato), di cui chiede l'accantonamento, ritirando contestualmente la proposta 2.1114.
Successivamente, i presentatori chiedono l'accantonamento degli emendamenti 2.1131 (cui aggiungono la firma i senatori DEL BARBA (
PD
), Laura PUPPATO (
PD
), CASSON (
PD
) e DI BIAGIO (
PI
)), e 2.1337.
Il senatore D'ALI' (
FI-PdL XVII
) invita la Commissione a tenere nel debito conto le problematiche sottese all'emendamento 2.1138, sottolineando l'inopportunità e l'inefficacia delle imposte agricole di cui al decreto-legge n. 16 del 2012.
Su richiesta dei rispettivi proponenti, viene chiesto l'accantonamento della proposta 2.1152 (in ordine al quale la senatrice ZANONI (
PD
) preannuncia la presentazione di una nota tecnica).
Il senatore CERONI (
FI-PdL XVII
) illustra l'emendamento 2.1166, sul sostegno finanziario all'azione di recupero dei territori maggiormente colpiti dagli alluvioni dei mesi di ottobre e novembre 2014.
Viene poi richiesto l'accantonamento degli emendamenti 2.1180, 2.1198, 2.1199, 2.1206, 2.1212, 2.1214, 2.1218 (cui aggiunge la propria firma il senatore URAS (
Misto-SEL
)), 2.1228, 2.1230, 2.1232, 2.1233, 2.1237 e 2.1246.
La senatrice COMAROLI (
LN-Aut
) sottoscrive l'emendamento 2.1268 e ne chiede l'accantonamento insieme agli emendamenti 2.1253, 2.1270, 2.1271, 2.1272, 2.1273, 2.1289, 2.1291, 2.1293, 2.1304, 2.1374, 2.1383, 2.1421, 2.1440, 2.1532 e 2.1568.
Il senatore URAS (
Misto-SEL
) illustra l'emendamento 2.1541, volto ad istituire un fondo per la prevenzione e la cura della sordità infantile, e ne chiede l'accantonamento insieme agli emendamenti 2.1276, 2.1278, 2.1313, 2.1351, 2.1357, 2.1365, 2.1426 e 2.1433.
Il senatore DI BIAGIO (
PI
) sottoscrive l'emendamento 2.1285 e ne chiede l'accantonamento.
Il senatore MANDELLI (
FI-PdL XVII
) sottoscrive gli emendamenti 2.1303 e 2.1453 e, su proposta del viceministro MORANDO, chiede di accantonare l'emendamento 2.1540.
Il senatore LAI (
PD
) sottoscrive l'emendamento 2.1311 e ne chiede l'accantonamento.
Il senatore D'ALI' (
FI-PdL XVII
) dà per illustrato l'emendamento 2.1312.
Il senatore BROGLIA (
PD
) ritira gli emendamenti 2.1319, 2.1321, 2.1323 e 2.1330. Chiede di accantonare l'emendamento 2.1320 e presenta l'emendamento 3.227 (testo 2), che riformula l'emendamento 3.227. Sottoscrive e ritira l'emendamento 2.1388.
Il senatore RUTA (
PD
) illustra l'emendamento 2.1331, che prevede il rifinanziamento delle spese per la ricostruzione e il ripristino dei danni causati dagli eventi sismici dell'ottobre e novembre 2002.
Il senatore GUERRIERI PALEOTTI (
PD
) sottoscrive gli emendamenti 2.1334, 2.1342, 2.1345, 2.1346, 2.1350, 2.1394, 2.1399, 2.1547 e 2.1592 e ne chiede l'accantonamento.
Il senatore FRAVEZZI (
Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE
) chiede di accantonare gli emendamenti 2.1349, 2.1355 e 2.1544.
Il senatore GUALDANI (
NCD
) chiede di accantonare gli emendamenti 2.1373, 2.1425, 2.1427, 2.1434, 2.1550 e 2.1561.
I senatori DI BIAGIO (
PI
) e Luigi MARINO (
PI
) sottoscrivono gli emendamenti 2.1385 (testo 2) e 2.1588 e ne chiedono l'accantonamento.
Il senatore D'ALI' (
FI-PdL XVII
) rileva che l'emendamento 2.1582, a sua firma, va esaminato insieme all'emendamento 2.1550 di contenuto sostanzialmente analogo. Sollecita pertanto l'esame congiunto di tali proposte emendative per evitare che il voto contrario sull'emendamento 2.1550 possa precludere la votazione dell'emendamento 2.1582, senza un'approfondita valutazione di quest'ultimo.
La senatrice CHIAVAROLI (
NCD
) chiede di accantonare l'emendamento 2.1395.
La senatrice MUSSINI (
Misto-MovX
) sottoscrive l'emendamento 2.1404 e ne chiede l'accantonamento.
La senatrice DE PIN (
Misto
) chiede di accantonare l'emendamento 2.1566.
Si dispone poi l'accantonamento della proposta 2.1584.
I senatori MUSSINI (
Misto-MovX
) e URAS (
Misto-SEL
) sottoscrivono l'emendamento 2.1602 e ne chiedono l'accantonamento.
Il presidente AZZOLLINI dichiara che, relativamente agli emendamenti riferiti ai commi da 1 a 37 dell'articolo 2 del disegno di legge n. 1698 sono inammissibili per materia gli emendamenti 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.22, 2.25, 2.28, 2.33, 2.37, 2.43, 2.45, 2.54, 2.58, 2.60, 2.61, 2.81, 2.90, 2.148, 2.149, 2.159, 2.160, 2.161, 2.162, 2.164, 2.168, 2.169, 2.170, 2.172, 2.173, 2.175, 2.176, 2.179, 2,184, 2.193, 2.195, 2.222, 2.237, 2.238, 2.266, 2.365, 2.394 e 2.395. Sono altresì inammissibili per copertura gli emendamenti 2.2, 2.3, 2.13, 2.14, 2.17, 2.27, 2.52, 2.53, 2.57, 2.85, 2.131, 2.132, 2.133, 2.144, 2.166, 2.167, 2.174, 2.177, 2.178, 2.182, 2.188, 2.189, 2.192, 2.227, 2.228, 2.236, 2.239, 2.243, 2.246, 2.247, 2.253, 2.255, 2.268, 2.271, 2.272, 2.275, 2.283, 2.286, 2.287, 2.292, 2.295, 2.302, 2.308, 2.309, 2.310, 2.311, 2.312, 2.334, 2.341, 2.345, 2.348, 2.360 (limitatamente al comma 35-
quater
), 2.363, 2.367, 2.379, 2.380, 2.387 e 2.397.
La senatrice ZANONI (
PD
) aggiunge la firma all'emendamento 2.1615 rinuncia ad illustrarlo e ne chiede l'accantonamento.
Il senatore GUERRIERI PALEOTTI (
PD
) aggiunge la firma agli emendamenti 2.1617 e 2.1618, rinuncia ad illustrarli e ne richiede l'accantonamento.
La senatrice PADUA (
PD
) aggiunge la firma all'emendamento 2.1618.
La senatrice DE BIASI (
PD
) rinuncia ad illustrare e chiede l'accantonamento degli emendamenti 2.1619 e 2.1621.
Il senatore GUALDANI (
NCD
) rinuncia ad illustrare e chiede l'accantonamento degli emendamenti 2.1623, 2.1625 e 2.1626.
La senatrice DE BIASI (
PD
) illustra l'emendamento 2.1627, di cui chiede l'accantonamento. Sottolinea che tale emendamento è stato sottoscritto da tutti i Gruppi della Commissione Igiene e sanità e intende garantire la tracciabilità dei gameti, nelle ipotesi di fecondazione assistita, in modo da tutelare sia i donatori che i nascituri.
La senatrice MATURANI (
PD
) aggiunge la propria firma all'emendamento 2.1627.
Il senatore GUALDANI (
NCD
) rinuncia ad illustrare e chiede l'accantonamento dell'emendamento 2.1628, 2.1639 e 2.1643.
Il senatore D'ALI' (
FI-PdL XVII
) illustra l'emendamento 2.1642, che impone alle Regioni di accorpare lo svolgimento di una serie di servizi, tra cui in particolare quelli sanitari, per consistenze demografiche minime di cinque milioni di popolazione residente, previa intesa tra regioni territorialmente contigue. In tal modo si intende contenere i costi di tali servizi, migliorandone al contempo la qualità.
La senatrice PADUA (
PD
) aggiunge la propria firma all'emendamento 2.1645, rinuncia ad illustrarlo e ne richiede l'accantonamento.
Il senatore GUALDANI (
NCD
) rinuncia ad illustrare e chiede l'accantonamento degli emendamenti 2.1648, 2.1652, 2.1653.
Il senatore RUTA (
PD
) illustra l'emendamento 2.1656 che intende sopprimere la condizionalità dell'erogazione dei fondi in caso di commissariamento dei servizi sanitari regionali.
Il senatore URAS (
Misto-SEL
) rinuncia ad illustrare e chiede l'accantonamento degli emendamenti 2.1657, 2.1658 e 2.1660.
Il senatore GUALDANI (
NCD
) rinuncia ad illustrare e chiede l'accantonamento dell'emendamento 2.1666 (testo 2).
Il senatore GUERRIERI PALEOTTI (
PD
) aggiunge la propria firma agli emendamenti 2.1667 e 2.1669, rinuncia ad illustrarli e ne chiede l'accantonamento.
Il senatore Luigi MARINO (
PI
) aggiunge la propria firma all'emendamento 2.1676, rinuncia ad illustrarlo e ne chiede l'accantonamento.
Il senatore URAS (
Misto-SEL
) rinuncia ad illustrare e chiede l'accantonamento dell'emendamento 2.1683.
Il senatore Luigi MARINO (
PI
) rinuncia ad illustrare e chiede l'accantonamento dell'emendamento 2.1695.
Il senatore DI BIAGIO (
PI
) appone la propria firma agli emendamenti 2.1698, 2.1699, 2.1702, 2.1704 e 2.1714, rinuncia ad illustrarli e ne chiede l'accantonamento.
Il senatore GUALDANI (
NCD
) rinuncia ad illustrare e chiede l'accantonamento dell'emendamento 2.1706.
La senatrice COMAROLI (
LN-Aut
) rinuncia ad illustrare e chiede l'accantonamento degli emendamenti 2.1715 e 2.1721.
Il senatore DI BIAGIO (
PI
) aggiunge la propria firma all'emendamento 2.1726 rinuncia ad illustrarlo e ne chiede l'accantonamento.
Il senatore GUALDANI (
NCD
) rinuncia ad illustrare e chiede l'accantonamento dell' emendamento 2.1737.
Il senatore FRAVEZZI (
Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE
) rinuncia ad illustrare e chiede l'accantonamento dell'emendamento 2.1748.
La senatrice COMAROLI (
LN-Aut
) rinuncia ad illustrare e chiede l'accantonamento dell'emendamento 2.1752.
La senatrice BERTOROTTA (
M5S
) aggiunge la propria firma all'emendamento 2.1759, rinuncia ad illustrarlo e ne chiede l'accantonamento.
Il senatore D'ALI' (
FI-PdL XVII
) aggiunge la propria firma all'emendamento 2.1760.
Il senatore GUALDANI (
NCD
) rinuncia ad illustrare e chiede l'accantonamento degli emendamenti 2.1774 e, dopo avervi apposto la propria firma, 2.1775.
Il senatore D'ALI' (
FI-PdL XVII
) aggiunge la propria firma all'emendamento 2.1774.
Il senatore DI BIAGIO (
PI
) aggiunge la propria firma, rinuncia ad illustrarli e chiede l'accantonamento degli emendamenti 2.1776 e 2.1778.
Il senatore FRAVEZZI (
Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE
) rinuncia ad illustrare e chiede l'accantonamento dell'emendamento 2.1790.
Il senatore MANDELLI (
FI-PdL XVII
) illustra l'emendamento 2.1796, che intende fissare un tetto alle commissioni bancarie in riferimento all'uso di carte di credito e bancomat.
La senatrice COMAROLI (
LN-Aut
) rinuncia ad illustrare e chiede l'accantonamento dell'emendamento 2.1798.
La senatrice BONFRISCO (
FI-PdL XVII
) illustra gli emendamenti 2.1799 e 2.1800, riferiti alla centralizzazione degli acquisti delle pubbliche amministrazioni.
Il senatore GUERRIERI PALEOTTI (
PD
) chiede l'accantonamento degli emendamenti 1.491, 1.1078.
Il senatore URAS (
Misto-SEL
) chiede l'accantonamento dell'emendamento 1.1154.
La senatrice PADUA (
PD
) chiede di apporre la propria firma all'emendamento 2.544.
Tutte le restanti proposte all'articolo 2 del disegno di stabilità si intendono illustrate.
Il senatore URAS (
Misto-SEL
) chiede di accantonare le seguenti proposte: 1.13, 1.31, 1.40, 1.54, 1.55, 1.80, 1.117, 1.116, 1.115, 1.108, 1.291, 1.371, 1.499, 1.515, 1.519, 1.520, 1.558, 1.595, 1.586, 1.598, 1.616, 1.621, 1.614, 1.748, 1.738, 1.758, 1.919, 1.923, 1.950, 1.958, 1.991, 1.1120, 1.1121, 1.1134, 1.1205 e 1.1256.
Il presidente AZZOLLINI fa presente che sono accantonate le proposte: 1.13, 1.21, 1.25, 1.27, 1.31, 1.40, 1.54, 1.55, 1.80, 1.99, 1.108, 1.115, 1.116, 1.117, 1.158, 1.199, 1.200, 1.192, 1.194, 1.218, 1.230, 1.240, 1.278, 1.280, 1.291, 1.347, 1.371, 1.384, 1.390, 1.370, 1.412 (testo 2), 1.419, 1.455, 1.467, 1.468, 1.480, 1.491, 1.499, 1.505, 1.515, 1.519, 1.520, 1.547, 1.558, 1.561, 1.570, 1.571, 1.585 (testo 2), 1.586, 1.587, 1.588, 1.589, 1.590, 1.591, 1.592, 1.593, 1.594, 1.595, 1.596, 1.597, 1.598, 1.599, 1.604, 1.605, 1.607, 1.608, 1.609, 1.611, 1.612 (testo corretto), 1.614, 1.616, 1.618, 1.620, 1.620-bis, 1.621, 1.628 (testo 2), 1.629 (testo 2), 1.630, 1.632, 1.640, 1.641, 1.642, 1.645, 1.648, 1.664, 1.668, 1.670, 1.671, 1.677, 1.679, 1.693, 1.696, 1.698, 1.705, 1.711, 1.712, 1.715 (testo corretto), 1.716, 1.717, 1.718, 1.719, 1.720, 1.722, 1.723, 1.726, 1.730, 1.732, 1.733, 1.734, 1.736, 1.737, 1.738, 1.747, 1.748, 1.749, 1.754, 1.755, 1.756, 1.757, 1.758, 1.759, 1.760, 1.763, 1.764, 1.773, 1.777, 1.786, 1.787, 1.792, 1.793, 1.797, 1.809, 1.810, 1.824, 1.827, 1.828, 1.829, 1.830, 1.837, 1.842, 1.843, 1.844, 1.848, 1.861, 1.862, 1.864, 1.870, 1.883, 1.885, 1.898, 1.902, 1.903, 1.904, 1.905, 1.917, 1.919, 1.923, 1.926, 1.930, 1.930 (testo corretto), 1.931, 1.933, 1.937, 1.940, 1.942, 1.943, 1.948, 1.949, 1.950, 1.951, 1.952, 1.953, 1.954, 1.955, 1.956, 1.958, 1.959, 1.960, 1.961, 1.964, 1.966, 1.967, 1.972, 1.976, 1.978, 1.979, 1.982, 1.987, 1.988, 1.989, 1.990, 1.991, 1.998 (testo 2), 1.1000, 1.1003, 1.1005, 1.1006, 1.1008, 1.1009, 1.1010, 1.1016, 1.1019, 1.1022, 1.1028, 1.1030, 1.1031, 1.1032, 1.1036, 1.1039, 1.1041, 1.1043, 1.1046, 1.1047, 1.1048, 1.1050, 1.1052, 1.1054, 1.1055, 1.1078, 1.1083, 1.1084, 1.1087, 1.1088, 1.1094, 1.1106, 1.1108, 1.1109, 1.1110, 1.1111, 1.1112, 1.1113, 1.1115, 1.1117, 1.1119, 1.1120, 1.1121, 1.1125, 1.1126, 1.1127, 1.1131, 1.1133, 1.1134, 1.1137, 1.1144, 1.1145, 1.1148, 1.1154, 1.1165, 1.1166, 1.1181, 1.1187, 1.1191, 1.1195, 1.1199, 1.1200, 1.1203, 1.1205, 1.1208, 1.1209, 1.1210, 1.1214, 1.1215, 1.1216, 1.1217, 1.1219, 1.1221, 1.1222, 1.1224 1.1226, 1.1230, 1.1231, 1.1232, 1.1233, 1.1234, 1.1235, 1.1236, 1.1237, 1.1238, 1.1243, 1247, 1.1255, 1.1256, 1.1257, 1.1258, 1.1259, 1.1270, 1.1282, 1.1288, 1.1294, 1.1309, 1.1312, 1.1314, 1.1315, 1.1316, 1.1317, 1.1318, 1.1321, 1.0.1 e 1.0.2., 2.2, 2.6, 2.18, 2.21, 2.23, 2.34, 2.44, 2.51, 2.56, 2.60, 2.64, 2.67, 2.68, 2.72, 2.73, 2.75, 2.76, 2.78, 2.83, 2.86, 2.93, 2.99, 2.100, 2.103, 2.106, 2.107, 2.117, 2.128, 2.131, 2.142, 2.150, 2.151, 2.152, 2.163, 2.164, 2.176, 2.180, 2.182, 2.186, 2.188, 2.190, 2.209, 2.210, 2.213, 2.215, 2.216, 2.220, 2.221, 2.223, 2.224, 2.228, 2.232, 2.233, 2.235, 2.241, 2.243, 2.247, 2.248, 2.249, 2.250, 2.255, 2.260, 2.263, 2.264, 2.265, 2.266, 2.267, 2.278, 2.286, 2.287, 2.289, 2.292, 2.294, 2.296, 2.297, 2.300, 2.305, 2.313, 2.318, 2.334, 2.335, 2.339, 2.340, 2.341, 2.342, 2.346, 2.347, 2.359, 2.360, 2.361, 2.364, 2.370, 2.373, 2.381, 2.385, 2.387, 2.395, 2.396, 2.398, 2.423, 2.425, 2.426, 2.427, 2.429, 2.431, 2.433, 2.446, 2.450, 2.452, 2.455, 2.474, 2.487, 2.488, 2.492, 2.494, 2.496, 2.499, 2.500, 2.508, 2.515, 2.516, 2.519, 2.520, 2.525, 2.529, 2.535, 2.539, 2.542, 2.544, 2.548, 2.553, 2.565, 2.575, 2.577, 2.606, 2.636, 2.671, 2.674, 2.675, 2.681, 2.684, 2.686, 2.687, 2.688, 2.689, 2.690, 2.693, 2.697, 2.699, 2.670-
bis
, 2.671-
bis
2.672-
bis,
2.674-
bis,
2.681-
bis
, 2.687-
bis,
2.690-
bis,
2.691-
bis,
2.698-
bis,
2.699-
bis,
2.701, 2.703, 2.710, 2.715, 2.718, 2.721, 2.723, 2.724, 2.726, 2.728, 2.729, 2.739, 2.740, 2.741, 2.742 2.749, 2.752, 2.753, 2.754, 2.755, 2.756, 2.760, 2.765, 2.769, 2.772, 2.773, 2.774, 2.775, 2.776, 2.777, 2.778, 2.780, 2.783, 2.786, 2.795, 2.798 (testo 2), 2.808, 2.814, 2.819, 2.824, 2.826, 2.827, 2.831, 2.838, 2.842, 2.845, 2.846, 2.858, 2.870, 2.871, 2.873, 2.876, 2.877, 2.880, 2.887, 2.888, 2.889, 2.890, 2.902, 2.903, 2.904, 2.905, 2.907, 2.909, 2.911, 2.912, 2.913, 2.914, 2.915, 2.916, 2.922, 2.923, 2.924, 2.925, 2.927, 2.928, 2.935, 2.936, 2.939, 2.941, 2.943, 2.955, 2.956, 2.963, 2.967, 2.969, 2.970, 2.972, 2.973, 2.975, 2.976, 2.988, 2.990, 2.992, 2.297, 2.999, 2.1000, 2.1001, 2.1006, 2.1008, 2.1015, 2.1016, 2.1017, 2.1018, 2.1031, 2.1036, 2.1037, 2.1071, 2.1074, 2.1079, 2.1091, 2.1099, 2.1101, 2.1113 (testo 2), 2.1130, 2.1131, 2.1137, 2.1152, 2.1163, 2.1180, 2.1198, 2.1199, 2.1206, 2.1212, 2.1214, 2.1218, 2.1228, 2.1230, 2.1232, 2.1233, 2.1237, 2.1246, 2.1253, 2.1263, 2.1268, 2.1270, 2.1271, 2.1272, 2.1273, 2.1276, 2.1277, 2.1278, 2.1285, 2.1289, 2.1291, 2.1293, 2.1294, 2.1304, 2.1311, 2.1313, 2.1320, 2.1334, 2.1342, 2.1345, 2.1346, 2.1349, 2.1350, 2.1351, 2.1354, 2.1355, 2.1357, 2.1365, 2.1373, 2.1374, 2.1377, 2.1383, 2.1385 (testo 2), 2.1387, 2.1390, 2.1394, 2.1395, 2.1399, 2.1404, 2.1415, 2.1421, 2.1425, 2.1426, 2.1427, 2.1433, 2.1434, 2.1436, 2.1440, 2.1479, 2.1530, 2.1532, 2.1540, 2.1541, 2.1544, 2.1547, 2.1550, 2.1561, 2.1566, 2.1568, 2.1574, 2.1580, 2.1584, 2.1588, 2.1592, 2.1600, 2.1602, 2.1613, 2.1615, 2.1617, 2.1618, 2.1619, 2.1621, 2.1623, 2.1625, 2.1626, 2.1627, 2.1628, 2.1632, 2.1633, 2.1639, 2.1643, 2.1645, 2.1648, 2.1649, 2.1652, 2.1653, 2.1657, 2.1658, 2.1660, 2.1666 (testo 2), 2.1667, 2.1669, 2.1676, 2.1683, 2.1695, 2.1698, 2.1699, 2.1702, 2.1704, 2.1706, 2.1714, 2.1715, 2.1721, 2.1726, 2.1737, 2.1748, 2.1752, 2.1759, 2.1774, 2.1775, 2.1776, 2.1778, 2.1786, 2.1790, 2.1796, 2.1798 e 2.1807, riferite agli articoli 1 e 2 del disegno di legge di stabilità.
Il presidente AZZOLLINI comunica che il Governo si accinge a presentare proprie proposte emendative, corredate di relazione tecnica, che saranno numerate e distribuite nella seduta antimeridiana di domani.
SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURA E POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI
Il PRESIDENTE informa altresì che l'odierna seduta notturna, già convocata alle ore 20,30, non avrà luogo e che la seduta antimeridiana già convocata per domani, venerdì 12 dicembre alle ore 9, è posticipata alle ore 9,30.
La Commissione prende atto.
La seduta termina alle ore
22,20.
EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N.
1698
1.563
CASSON, CIRINNÀ, FILIPPI, GRANAIOLA, PEGORER, BATTISTA
Dopo il comma 86, aggiungere il seguente:
«86-
bis.
La dotazione del Fondo per le vittime dell'amianto di cui al comma 241 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 è incrementata di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017. Il Fondo, a modifica delle sue norme istitutive e regolatorie, è istituito a favore di tutte le persone vittime dell'amianto, colpite da patologie asbesto-correlate contratte a qualsiasi titolo, per ragioni ambientali, familiari o lavorative, che si tratti di lavoratori sia civili che militari. L'organizzazione del Fondo, nonché le procedure e le modalità di erogazione delle prestazioni, sono disciplinate da un nuovo regolamento adottato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata In vigore della presente legge».
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2015: – 30.000.000;
2016: - 30.000.000;
2017: – 30.000.000.
1.564
CASSON, CIRINNÀ, FILIPPI, GRANAIOLA, PEGORER, BATTISTA
Dopo il comma 86, aggiungere il seguente:
«86-
bis.
La dotazione del Fondo per le vittime dell'amianto di cui al comma 241 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 è incrementata di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, al fine di sostenere interventi in favore dei lavoratori marittimi vittime dell'amianto colpite da patologie asbesto-correlate contratte a qualsiasi titolo, per ragioni ambientali, familiari o lavorative. L'organizzazione del Fondo, nonché le procedure e le modalità di erogazione delle prestazioni, sono disciplinate da un nuovo regolamento adottato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata In vigore della presente legge».
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2015: – 20.000.000;
2016: – 20.000.000;
2017: – 20.000.000.
1.565
CUOMO, PAGLIARI, CHITI, AMATI, STEFANO ESPOSITO, D'ADDA, PEZZOPANE, SOLLO
Dopo il comma 86, inserire il seguente:
«86-
bis.
All'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
''2-
bis.
In deroga a quanto disposto dall'articolo 24 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche ai lavoratori che hanno lavorato alle dipendenze di imprese che hanno svolto attività di scoibentazione e bonifica ed il cui sito è interessato da Piano di Bonifica da parte dell'Ente Territoriale, il cui rapporto di lavoro è cessato per effetto della chiusura, dismissione o fallimento della impresa presso, che non abbiano maturato i requisiti anagrafici e contributivi previsti dalla normativa vigente e che risultano ammalati con patologia asbesto-correlata accertata e riconosciuta ai sensi dell'art. 13 comma 7''».
Conseguentemente, alla Tabella alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2015: – 10.000.000;
2016: – 10.000.000;
2017: – 10.000.000.
1.566
D'ADDA, GATTI, PEZZOPANE, CUOMO, ELENA FERRARA, MANASSERO, CORSINI, LAI, MINEO, FORNARO, ALBANO, DEL BARBA, SPILABOTTE, AMATI
Dopo il comma 86 aggiungere il seguente:
«86-
bis.
L'ultimo periodo del comma 18, dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, è sostituto dal seguente: ''Fermo restando quanto indicato al comma 3, primo periodo, le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai lavoratori iscritti all'ex Fndo speciale istituito presso l'INPS ai sensi dell'articolo 43 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nonché al personale operante nelle imprese ferroviarie e nelle imprese dei gestori delle infrastrutture ferroviarie con mansioni di addetto alla condotta dei treni, addetto alla scorta dei treni, addetto alla manovra. Con regolamento da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate le relative misure di armonizzazione dei requisiti di accesso al sistema pensionistico, tenendo conto delle obiettive peculiarità ed esigenze dei settori di attività nonché dei rispettivi ordinamenti''».
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2015: – 4.000.000;
2016: – 4.000.000;
2017: – 4.000.000.
1.567
SPILABOTTE
Dopo il comma 86 aggiungere il seguente:
«86-
bis
. L'ultimo periodo del comma 18 dell'articolo 24 del decretlegge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, è sostituto dal seguente: ''Fermo restando quanto indicato al comma 3, primo periodo, le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai lavoratori iscritti all'ex Fondo speciale istituito presso l'INPS ai sensi dell'articolo 43 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nonché al personale operante nelle imprese ferroviarie e nelle imprese dei gestori delle infrastrutture ferroviarie con mansioni di addetto alla condotta dei treni, addetto alla scorta dei treni, addetto alla manovra. Con Regolamento da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate le relative misure di armonizzazione dei requisiti di accesso al sistema pensionistico, tenendo conto delle obiettive peculiarità ed esigenze dei settori di attività nonché dei rispettivi ordinamenti. Con lo stesso Regolamento sono determinate le maggiorazioni delle aliquote contributive necessarie alla copertura di spesa delle misure di armonizzazione. Detta maggiorazione sarà posta per il 95 per cento a carico delle imprese e per il restante 5 per cento a carico degli stessi lavoratori addetti alle mansioni sopra individuate di condotta, scorta e manovra dei treni''».
1.568
BERGER, ZELLER
Al comma 87, sopprimere le parole:
«I Con effetto sui trattamenti pensionistici decorrenti dal 1º gennaio 2015».
1.569
BERGER, ZELLER
Al comma 87, sostituire le parole:
«Con effetto sui trattamenti pensionistici decorrenti dal 1º gennaio 2015»
con le seguenti:
«Con effetto sui soli ratei decorrenti dal 1º gennaio 2015 dei trattamenti pensionistici, ivi compresi i trattamenti liquidati prima della suddetta data,».
1.570
GATTI, GUERRA
Al comma 87, dopo le parole:
«dal 1º gennaio 2015»
inserire le seguenti:
«e su quelli già erogati ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,».
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2015: – 2,5.000.000;
2016: – 8.000.000;
2017: – 25.000.000.
1.571
TONINI, FEDELI, MICHELONI, GUERRIERI PALEOTTI, BROGLIA, DEL BARBA, LAI, SANGALLI, SPOSETTI, VERDUCCI, ZANONI, TOMASELLI, ASTORRE, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ, SCALIA, GIANLUCA ROSSI, FORNARO, GUERRA, MOSCARDELLI, RICCHIUTI, TURANO
Al comma 87, dopo le parole:
«entro il 31 dicembre 2017»
aggiungere le seguenti:
«e limitatamente ai trattamenti pensionistici inferiori a sette volte il trattamento minimo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)».
1.572
LUIGI MARINO
Dopo il comma 87 aggiungere il seguente:
«87-
bis.
Al comma 239 dell'articolo l della legge 18 dicembre 2012 n. 228 sopprimere le parole: ''qualora non siano in possesso dei requisiti per il diritto al trattamento pensionistico''».
Conseguentemente, all'articolo 1, comma 132, sostituire le parole:
«6,1 milioni di euro per l'anno 2015, di 22,8 milioni di euro per l'anno 2016, di 212,7 milioni di euro per l'anno 2017, di 191 milioni di euro per l'anno 2018, di 199,5 milioni di euro per l'anno 2019, di 211,4 milioni di euro per l'anno 2020, di 289,65 milioni di euro per l'anno 2021, di 304,05 milioni di euro per l'anno 2022, di 306,75 milioni di euro per l'anno 2023, di 307,25 milioni di euro per l'anno 2024,11»
con le seguenti:
«1,2 milioni di euro per l'anno 2015, di 12,7 milioni di euro per l'anno 2016, di 196,40 milioni di euro per l'anno 2017, di 164,6 milioni di euro per l'anno 2018, di 159,9 milioni di euro per l'anno 2019, di 157,7 milioni di euro per l'anno 2020, di 220,75 milioni di euro per l'anno 2021, di 219,25 milioni di euro per l'anno 2022, di 204,65 milioni di euro per l'anno 2023, di 186,65 milioni di euro per l'anno 2024,».
1.573
LUIGI MARINO
Dopo il comma 87, aggiungere il seguente:
«87-
bis
. Al comma 239 dell'articolo 1 della legge 18 dicembre 2012 n. 228 sopprimere le parole: ''qualora non siano in possesso dei requisiti per il diritto al trattamento pensionistico''».
Conseguentemente, alla tabella A, voce
Ministero dell'economia e delle finanze
, apportare le seguenti variazioni:
2015: – 4.900.000;
2016: – 10.100.000;
2017: – 16.300.000;
2018: – 26.400.000;
2019: – 39.600.000;
2020: – 53.700.000;
2022: – 68.900.000;
2023: – 84.800.000;
2016: – 102.100.000;
2017: – 120.600.000.
1.574
LUIGI MARINO
Dopo il comma 87, aggiungere il seguente:
«87-
bis
. Al comma 239 dell'articolo 1 della legge 18 dicembre 2012 n. 228 sopprimere le parole: ''qualora non siano in possesso dei requisiti per il diritto al trattamento pensionistico''».
Conseguentemente, alla tabella A, voce
Ministero dell'economia e delle finanze
, apportare le seguenti variazioni:
2015: – 4.900.000;
2016: – 10.100.000;
2017: – 16.300.000.
Dal 2018 la quantificazione annuale è demandata alla legge di stabilita (Tabella C).
1.575
PARENTE
Dopo il comma 87, aggiungere il seguente:
«87-
bis
. Le disposizioni di cui al comma 87 non si applicano al personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia ad ordinamento militare o ad ordinamento civile e personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco».
Conseguentemente,
a) all'articolo 3, comma 21, lettera
g)
sostituire la parola:
«triplo»
con la seguente:
«quadruplo»;
b) alla Tabella A, voce
Ministero dell'economia e delle finanze
, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2015: – 105.000.000;
2016: – 105.000.000;
2017: – 105.000.000.
voce
Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali
, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2015: – 5.000.000;
2016: – 5.000.000;
2017: – 5.000.000.
voce
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2015: – 105.000.000;
2016: – 105.000.000;
2017: – 105.000.000.
voce
Ministero della giustizia
, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2015: – 105.000.000;
2016: – 105.000.000;
2017: – 105.000.000.
1.576
ORRÙ
Dopo il comma 87, aggiungere il seguente:
«87-
bis
. In ottemperanza delle sentenze del TAR del Lazio – I Sezione
bis
- n. 640/1994 e del Consiglio di Stato – IV Sezione – n. 2537/2004, è riconosciuto con effetto retroattivo ai medici
ex
condotti il diritto al percepimento, a decorrere dalla data del 1º gennaio 1987, o, se più favorevole, dalla data di inquadramento ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1987, n. 1987, della retribuzione individuale di anzianità determinata ai sensi dell'articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 2005, n. 270 e degli articoli 108 e 113 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n. 384, nonché il diritto alla rivalutazione dello stipendio base, già fissato in lire 8.640.000 annue lorde dall'annullato articolo 133 del decreto del Presidente della Repubblica n. 384, da determinarsi in base al princìpio della perequazione retributiva a seconda della posizione funzionale ricoperta con lo stesso incremento percentuale previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 384 del 1990 per il trattamento tabellare del restante personale medico collocato nelle posizioni di assistente e coadiutore medico, con conseguenziali incremento dei tabellari determinati successivamente dai vari CCNL dell'Area della dirigenza medico veterinaria ed accesso ad ogni altra indennità del trattamento fondamentale della dirigenza medico veterinaria».
Conseguentemente all'articolo 3, comma 21, lettera
g)
, sostituire la parola:
«triplo»
con la seguente:
«quadruplo».
1.577
PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS
Dopo il comma 88, aggiungere il seguente:
«88-
bis
. Le risorse di cui al comma 1 dell'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, destinate al finanziamento della indennità
una tantum
per collaboratori coordinati e continuativi, di cui all'articolo 61, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata presso l'INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono destinate altresì a sostenere l'erogazione della medesima misura ai collaboratori coordinati e continuativi, o assimilati tali, operanti nella Pubblica Amministrazione, nella Scuola, nelle Università, negli Enti Pubblici di Ricerca, precedentemente esclusi».
Conseguentemente al comma 112, sostituire le parole:
«250 milioni di euro»
con le seguenti:
«150 milioni di euro»;
al comma 121, sostituire le parole:
«200 milioni di euro»
con le seguenti:
«100 milioni di euro».
1.578
PETRAGLIA, URAS
Dopo il comma 88, aggiungere il seguente:
«88-
bis
. A far data dall'entrata in vigore della presente legge, i lavoratori di cui all'articolo 2, comma 26, legge n. 335 del 1995, titolari di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, di un assegno di ricerca e di una borsa per dottorato di ricerca, che per gli anni 2009, 2010, 2011 e 2012 hanno ricevuto il pagamento da parte dell'INPS della prestazione di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge n. 185/08, convertito nella legge n. 2/09 e successive modificazioni, decadono dall'obbligo di ripetizione dell'indebito ai sensi dell'articolo 2033 del codice civile».
Conseguentemente al comma 112, sostituire le parole:
«250 milioni di euro»
con le seguenti:
«176 milioni di euro».
1.579
DE PETRIS, URAS
Dopo il comma 88, aggiungere il seguente:
«88-
bis
. A far data dall'entrata in vigore della presente legge, i lavoratori di cui all'articolo 2, comma 26, legge n. 335 del 1995, titolari di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, di un assegno di ricerca e di una borsa per dottorato di ricerca, che per gli anni 2009, 2010, 2011 e 2012 hanno ricevuto il pagamento da parte dell'INPS della prestazione di cui l'articolo 19, comma 2, del decreto-legge n. 185/08, convertito nella legge n. 2/09 e successive modificazioni, decadono dall'obbligo di ripetizione dell'indebito ai sensi dell'articolo 2033 del codice civile».
Conseguentemente alla Tabella A, voce
Ministero dell'economia e delle finanze
, apportare le seguenti modifiche:
2015:
– CP: – 74.000.000;
CS: – 74.000.000.
1.580
PARENTE, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, MANASSERO, PEZZOPANE, SPILABOTTE, PAGLIARI
Dopo il comma 88, aggiungere il seguente:
«88-
bis
. Per l'anno 2015, l'ammontare del trattamento di integrazione salariale per i contratti di solidarietà di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, e successive modificazioni, è aumentato nella misura del 10 per cento della retribuzione persa a seguito della riduzione di orario, nel limite massimo di 50 milioni di euro per lo stesso anno 2015».
Conseguentemente, alla Tabella A, voce
Ministero dell'economia e delle finanze
, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2015: – 50.000.000;
2016: – 50.000.000;
2017: – 50.000.000.
1.581
URAS, DE PETRIS
Dopo il comma 88, aggiungere il seguente:
«88-
bis
. A decorrere dal 1º gennaio 2015, e nel limite massimo di 50 milioni di euro annui, le disposizioni dell'articolo 2116 del codice civile sono applicabili ai lavoratori iscritti in via esclusiva alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, quando titolare dell'obbligazione contributiva sia il committente, con esclusione dei soggetti individuati dall'articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662».
Conseguentemente al comma 112, sostituire le parole:
«250 milioni di euro»
con le seguenti:
«200 milioni di euro».
1.582
DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO
Dopo il comma 89, aggiungere il seguente:
«89-
bis
. È istituito, in via sperimentale per gli anni 2015-2017, per fare fronte all'emergenza lavorativa che colpisce in particolare modo le giovani generazioni e per contribuire all'azione di contrasto del dissesto idrogeologico nel territorio nazionale, sotto la vigilanza congiunta dei Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole alimentari e forestali, il Corpo giovanile per la difesa del territorio, di seguito denominato ''Corpo'', come elemento parziale di un più generale Piano straordinario pluriennale per la difesa del suolo e la bonifica del territorio.
89-
ter
. Il Corpo opera nell'ambito regionale e delle province autonome di Trento e di Bolzano e ha le seguenti funzioni:
a)
opere di pulizia dei corsi d'acqua, dei bacini lacustri e delle rive;
b)
rimboschimento dei bacini idrografici;
c)
regolazione del flusso delle acque e di difesa del suolo nell'ambito di singoli bacini o sottobacini idrografici, definiti ai sensi dell'articolo 54, comma 1, lettere
r)
e
s)
, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
3. Le attività del Corpo sono coordinate con quelle del Corpo forestale dello Stato, al quale sono affidate la formazione e la direzione delle unità territoriali del Corpo. Il Corpo forestale dello Stato ha altresì il compito di vigilare sul rispetto dell'ambiente, della flora e della fauna nelle aree interessate dagli interventi del Corpo.
89-
quater
. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano individuano annualmente, nell'ambito dei piani stralcio di assetto idrogeologico (PAI), i piani di intervento per ogni singolo bacino o sottobacino idrografico la cui attuazione è affidata al Corpo.
89-
quinquies
. Il Corpo è autorizzato a fare svolgere annualmente le attività inerenti alle sue funzioni a 10.000 giovani di ambedue i sessi di età compresa tra i diciotto e i ventinove anni iscritti negli elenchi tenuti dai centri per l'impiego da almeno sei mesi e la cui famiglia ha un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a una somma definita dal decreto di cui al comma 10, per la durata di un anno, periodo che può essere prorogato una sola volta per un'altra annualità. Tali attività non instaurano alcun rapporto di lavoro subordinato e non comportano la cancellazione dei citati elenchi.
89-
sexies
. Ai giovani di cui al comma 5, l'Istituto nazionale della previdenza sociale versa una indennità mensile pari a 800 euro esente da imposte e contributi. Tale indennità è sostitutiva di ogni altra indennità di disoccupazione o ammortizzatore sociale e, nel caso l'indennità derivante dall'ammortizzatore sociale sia superiore a quella prevista dal presente comma, questa è integrata fino alla concorrenza dell'indennità spettante per il numero di mesi durante i quali il giovane ne avrebbe avuto diritto. Il periodo di impegno nel Corpo per i giovani assunti ai sensi del comma 5 è riconosciuto in via figurativa ai fini previdenziali. I giovani sono assicurati contro gli infortuni e le malattie professionali. La partecipazione dei giovani alle attività del Corpo costituisce, altresì, elemento preferenziale nei concorsi per l'assunzione da parte delle Forze armate e dei Corpi di polizia e nelle pubbliche amministrazioni secondo le modalità definite dal decreto di cui al comma 10.
89-
septies
. Il Corpo avvia i giovani alle attività inerenti alle proprie funzioni, dividendoli per bacini o sottobacini idrografici dando priorità ai residenti nelle aree territoriali caratterizzate da speciali situazioni di dissesto idrogeologico e in proporzione al tasso di disoccupazione per i giovani di età inferiore ai ventinove anni di ogni singola regione e provincia autonoma, come rilevato dall'Istituto nazionale di statistica, e secondo i criteri stabiliti dal decreto di cui al comma 10.
89-
octies
. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, nomina il dirigente del Corpo che è coadiuvato da un ufficiale del Corpo forestale dello Stato. Il Corpo si articola in unità, ciascuna delle quali è impegnata in un singolo bacino o sottobacino idrografico ed è diretta da un coordinatore scelto tra le figure professionali di cui al comma 9 che deve rendere conto annualmente del lavoro compiuto secondo modalità stabilite dal decreto di cui al comma 10.
89-
nonies
. Il Corpo forestale dello Stato fornisce le figure professionali ritenute utili all'espletamento delle funzioni del Corpo in misura non superiore complessivamente a 200 unità annue secondo un organigramma definito dal decreto di cui al comma 10 e, se necessario, assumendo le figure professionali non disponibili, per una spesa complessiva annua comunque non superiore a 10 milioni di euro.
89-
decies
. Con decreto emanato, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza delle regioni e delle province autonome, sono stabilite:
a)
la ripartizione regionale e per aree di particolare dissesto idrogeologico dei giovani da avviare alle attività del Corpo;
b)
le modalità di presentazione della domanda e i criteri per stabilire le priorità nell'avvio dei giovani di cui al comma 5 alle attività del Corpo, inclusa la definizione del limite massimo per l'ISEE di cui al medesimo comma 5;
c)
le modalità di espletamento dell'attività dei giovani assunti, inclusi la previsione di attività formative obbligatorie da affidare al Corpo forestale dello Stato e l'orario per la prestazione delle attività richieste;
d)
le modalità per la definizione della partecipazione alle attività del Corpo quale titolo preferenziale nelle assunzioni da parte delle Forze armate e dei Corpi di polizia e delle pubbliche amministrazioni;
e)
la struttura delle unità del Corpo divise per bacini o sotto bacini idrografici;
j)
la definizione dei ruoli dirigenziali del Corpo e delle figure professionali che il Corpo forestale dello Stato deve fornire o assumere, sulla base delle specifiche necessità avanzate dalle singole regioni e province autonome, per un numero complessivamente non superiore a duecento unità. Per le modalità del loro reclutamento si applicano le norme previste per il Corpo forestale dello Stato;
g)
la definizione delle modalità con le quali i responsabili delle singole unità del Corpo rendicontano annualmente del lavoro compiuto alla direzione dei Corpo e alle regioni e province autonome interessate;
h)
la definizione delle attrezzature necessarie all'espletamento delle funzioni del Corpo, le modalità del loro acquisto, nonché la loro distribuzione tra le unità del Corpo, per una somma annua complessiva comunque non superiore a 10 milioni di euro.
89-
undiecies
. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, trasmette annualmente, anche sulla base dei dati forniti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, una relazione alle Camere sui risultati ottenuti dall'attività del Corpo in termini di difesa del territorio e occupazionali.
89-
dodiecies
. Nei casi di calamità il Corpo è chiamato a collaborare in coordinamento con le strutture della Protezione civile.
89-
trediecies
. Sulla base della relazione di cui al comma II, le attività del Corpo possono essere prorogate per un altro biennio, oltre il periodo sperimentale di cui al comma 1, con decreto emanato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza delle regioni e delle province autonome e previo parere favorevole delle Commissioni parlamentari competenti.
89-
quaterdecies
. L'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo, è pari complessivamente a 126 milioni di euro annui per gli anni 2015-2017, di cui 96 milioni di euro per quanto concerne le disposizioni del comma 5, 10 milioni di euro per quanto concerne il costo delle assicurazioni di cui al comma 6, 10 milioni di euro per quanto concerne la disposizione del comma 9 e 10 milioni di euro per l'acquisto delle attrezzature necessarie alle attività del Corpo».
Conseguentemente:
a) al comma 124, sostituire le parole:
«850 milioni»
con le seguenti:
«724 milioni»;
b) alla Tabella A, voce
Ministero dell'economia e delle finanze
, apportare le seguenti variazioni:
2017: – 126.000.000.
1.583
PETRAGLIA, URAS, BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO
Dopo il comma 89, aggiungere il seguente:
«89-
bis
. Ai fini di cui al comma 9 dell'articolo 1, della legge 23 agosto 2004, n. 243, tra le aventi diritto sono da intendersi incluse anche le lavoratrici che alla data del 31 dicembre 2015 hanno maturato il requisito a 57 anni di età, 58 per le lavoratrici autonome, e 35 anni di contributi escludendo per tutte le lavoratrici, dipendenti e autonome, i periodi di incremento previsti dalle finestre e dall'aumento dell'aspettativa di vita introdotte dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e non previsti. dalla formulazione autentica del regime sperimentale.
All'onere derivante dalla seguente disposizione pari a 554 milioni di euro fino al 2019, si provvede, fino a concorrenza del fabbisogno, mediante la seguente disposizione».
Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
«6-
bis
. I commi 48, 49 e 49-
bis
, dell'articolo 2, della legge n. 286 del 2006, sono sostituiti. dai seguenti:
''48. I trasferimenti di beni e diritti per causa di morte sono soggetti all'imposta di cui al comma 47 con le seguenti aliquote sul valore complessivo netto dei beni:
a)
devoluti a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 500.000 di euro: 5 per cento;
a-bis)
devoluti a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 8 per cento;
b)
devoluti a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 8 per cento;
c)
devoluti a favore di altri soggetti: 10 per cento.
49. Per le donazioni e gli atti di trasferimento a titolo gratuito di beni e diritti e la costituzione di vincoli di destinazione di beni l'imposta è determinata dall'applicazione delle seguenti aliquote al valore globale dei beni e dei diritti al netto degli oneri da cui è gravato il beneficiario diversi da quelli indicati dall'articolo 58, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, ovvero, se la donazione è fatta congiuntamente a favore di più soggetti o se in uno stesso atto sono compresi più atti di disposizione a favore di soggetti diversi, al valore delle quote dei beni o diritti attribuiti:
a)
a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 500.000 di euro: 5 per cento;
a-bis)
a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 8 per cento;
b)
a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 8 per cento;
c)
a favore di altri soggetti: 10 per cento.
49-
bis
. Se il beneficiario dei trasferimenti di cui ai commi 48 e 49 è una persona portatrice di
handicap
riconosciuto grave ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, l'imposta si applica esclusivamente sulla parte del valore della quota o del legato che supera l'ammontare di 1.000.000 euro''».
1.584
LEPRI, ANGIONI, CANTINI, COCIANCICH, COLLINA, CUOMO, DALLA ZUANNA, D'ADDA, DEL BARBA, DI GIORGI, STEFANO ESPOSITO, FATTORINI, FAVERO, MANASSERO, MAURO MARIA MARINO, MORGONI, MOSCARDELLI, PAGLIARI, PARENTE, PEZZOPANE, SCALIA, SPILABOTTE
Dopo il comma 89, aggiungere il seguente:
«89-
bis
. I soggetti già autorizzati a presentare istanza di accesso alla contribuzione volontaria ai fini del trattamento pensionistico possono accedere allo stesso senza versamento dei contributi volontari, purché ridotto di una trattenuta mensile comprensiva della quota di rateizzazione dei contribuiti volontari anticipati e degli interessi dovuti; possono inoltre utilizzare il trattamento di fine rapporto per pagare i contributi volontari. La rateizzazione dei contributi volontari anticipati deve concludersi entro e non oltre dieci anni. Il provvedimento avviene senza oneri per gli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, definisce le modalità di attuazione del presente comma».
Conseguentemente:
a) all'articolo 3, comma 21, lettera
g)
sostituire la parola:
«triplo»
con la seguente:
«quintulo»;
b) alla Tabella A,
voce
Ministero dell'economia e delle finanze
, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2015: – 105.000.000;
2016: – 105.000.000;
2017: – 105.000.000;
voce
Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali
, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2015: – 5.000.000;
2016: – 5.000.000;
2017: – 5.000.000;
voce
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2015: – 5.000.000;
2016: – 5.000.000;
2017: – 5.000.000;
voce
Ministero della giustizia
, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2015: – 5.000.000;
2016, – 5.000.000;
2017: – 5.000.000.
1.585
LEPRI, ANGIONI, CANTINI, COCIANCICH, COLLINA, CUOMO, DALLA ZUANNA, D'ADDA, DEL BARBA, DI GIORGI, STEFANO ESPOSITO, FATTORINI, FAVERO, MANASSERO, MAURO MARIA MARINO, MORGONI, MOSCARDELLI, PAGLIARI, PARENTE, PEZZOPANE, SCALIA, SPILABOTTE
Dopo il comma 89, aggiungere il seguente:
«89-
bis
. I soggetti espulsi dall'attività produttiva, senza tutele per disoccupazione o mobilità e con almeno sessantadue anni di età e trentacinque di contribuzione, possono ottenere la pensione senza versamento dei contributi volontari, purché ridotta di una trattenuta mensile comprensiva della quota di rateizzazione dei contributi volontari anticipati e degli interessi dovuti; possono inoltre utilizzare il trattamento di fine rapporto per pagare i contributi volontari. La rateizzazione dei contributi volontari anticipati deve concludersi entro e non oltre dieci anni. Il provvedimento avviene senza oneri per gli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, definisce le modalità di attuazione del presente comma».
Conseguentemente:
a) all'articolo 3, comma 21, lettera
g)
sostituire la parola:
«triplo»
con la seguente:
«quintulo»;
b) alla Tabella A,
voce
Ministero dell'economia e delle finanze
, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2015: – 105.000.000;
2016: – 105.000.000;
2017: – 105.000.000;
voce
Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali
, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2015: – 5.000.000;
2016: – 5.000.000;
2017: – 5.000.000;
voce
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2015: – 5.000.000;
2016: – 5.000.000;
2017: – 5.000.000;
voce
Ministero della giustizia
, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2015: – 5.000.000;
2016, – 5.000.000;
2017: – 5.000.000.
1.586
URAS, BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO
Dopo il comma 89, aggiungere il seguente:
«89-
bis
. Alla legge 20 maggio 1985, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
all'articolo 3, primo comma, le parole: ''con esclusione di ogni riconoscimento di anzianità, e'' sono soppresse;
b)
dopo l'articolo 6 è inserito il seguente: ''Art. 6-
bis. - (Anzianità di servizio). – 1.
Il personale già con rapporto di lavoro convenzionato, successivamente trasformato in rapporto di lavoro subordinato con il medesimo ente o con un altro datore di lavoro, ha diritto al riconoscimento degli anni del rapporto di lavoro convenzionato ai fini dell'anzianità di servizio''.
89-
ter
. Gli anni del rapporto di lavoro convenzionato, riconosciuti ai sensi del comma 1, non sono computati ai fini del trattamento economico pensionistico. Il lavoratore che intenda beneficiare della possibilità di riscattare gli anni di rapporto convenzionato deve dichiarare il numero di anni per i quali richiede il riscatto. L'ammontare contributivo, ricalcolato in euro e relativo agli anni da riscattare, è certificato dall'INPS; la azienda sanitaria locale (ASL) di provenienza e il lavoratore interessato versano all'INPS le quote contributive di rispettiva pertinenza, al netto di more, interessi e spese accessorie. Il versamento deve avvenire contestualmente alla richiesta di pensionamento. Il lavoratore può richiedere all'INPS la rateizzazione in dieci anni del versamento.
89-
quater
. Nel caso di cui al secondo periodo del comma 2, il trattamento economico è pari a quello corrisposto al lavoratore con rapporto di lavoro subordinato, di pari qualifica e anzianità, già collocato in pensione.
89-
quinquies
. Il lavoratore già con rapporto di lavoro convenzionato, che ha adempiuto al versamento di quanto dovuto ai fini contributivi per gli anni del rapporto di lavoro convenzionato, ha diritto al trattamento pensionistico ai sensi di quanto disposto dal presente articolo.
89-
sexies
. Il lavoratore che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è già collocato in pensione, ma non benefici a del riconoscimento degli anni di rapporto di lavoro convenzionato ai fini dell'anzianità di servizio e della determinazione del trattamento economico, può richiedere tale riconoscimento ai sensi del presente articolo, previo versamento dei contributi previdenziali. L'ammontare contributivo, ricalcolato in euro e relativo agli anni da riscattare, è certificato dall'INPS; la ASL di provenienza e il lavoratore interessato versano all'INPS le quote contributive di rispettiva pertinenza, al netto di more, interessi e spese accessorie. Il versamento deve avvenire entro dodici mesi dalla certificazione. Il lavoratore può richiedere all'INPS la rateizzazione in dieci anni del versamento.
89-
septies
. Per i lavoratori di cui ai commi 2, secondo periodo, e 5, l'INPS ricalcola e ridefinisce le posizioni previdenziali relative all'anzianità contributiva applicando, ove ricorrano le condizioni relative al metodo retributivo ovvero a quello contributivo ovvero relative ai requisiti di età e di anzianità contributiva che modifichino la posizione del lavoratore ai fini del diritto all'accesso e alla decorrenza del trattamento di vecchiaia o di anzianità, le regole previste dalla normativa previgente all'articolo 4 della legge 28 giugno 2012, n. 92».
Conseguentemente:
a) all'articolo 1, sopprimere il comma 121;
b) all'articolo 3, dopo il comma 28, aggiungere i seguenti:
«28-
bis
. Al comma 5-
bis
dell'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: ''nei limiti del 96 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''nei limiti del 95 per cento''.
28-
ter
. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
all'articolo 6:
1) al comma 8, le parole: ''nella misura del 96 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''nella misura del 94,5 per cento'';
2) al comma 9, le parole: ''nella misura del 96 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''nella misura del 94,5 per cento'';
b)
all'articolo 7, comma 2, le parole: ''nella misura del 96 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''nella misura del 94,5 per cento'';
c)
alla Tabella A allegata, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2015:
CP: – 50.000.000;
CS: – 50.000.000;
2016:
CP: – 50.000.000;
CS: – 50.000.000;
2017:
CP: – 50.000.000;
CS: – 50.000.000».
1.587
GATTI, GUERRA
Dopo il comma 89, inserire il seguente:
«89-
bis
. Per l'anno 2015, per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati, l'aliquota contributiva, di cui all'articolo 1, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, è del 27 per cento».
Conseguentemente, alla Tabella A, voce
Ministero dell'economia e delle finanze
, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2015: – 120.000.000;
2016: – ;
2017: – .
1.588
GATTI, GUERRA, PARENTE, FEDELI, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, LEPRI, MANASSERO, PEZZOPANE, SPILABOTTE, TOMASELLI, TOCCI
Dopo il comma 89 inserire il seguente:
«89-
bis
. Per l'anno 2015, per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati, l'aliquota contributiva, di cui all'articolo 1, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, è del 28 per cento».
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2015: – 80.000.000;
2016: – ;
2017: – .
1.589
PARENTE, GATTI, FEDELI, GUERRA, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, LEPRI, MANASSERO, PEZZOPANE, SPILABOTTE, TOMASELLI, TOCCI
Dopo il comma 89 inserire il seguente:
«89-
bis
. Per l'anno 2015, per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati, l'aliquota contributiva, di cui all'articolo 1, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, è del 29 per cento».
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2015: – 40.000.000;
2016: – ;
2017: – .
1.590
GAETTI, SIMEONI
Dopo il comma 89, aggiungere i seguenti:
«89-
bis
. Ai fini della razionalizzazione e dell'unificazione del procedimento relativo al controllo dello Stato di salute dei lavoratori, dalla data di entrata in vigore della presente legge, le funzioni di accertamento medico-legale relative alle assenze per malattia dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, di cui al comma 2, dell'articolo 1, del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, vengono espletate dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale cui è affidata la titolarità degli accertamenti medico legali su tutti i lavoratori in malattia.
89-
ter
. Sono abrogati il comma 5-
bis
dell'articolo 17r della legge 15 luglio 2011, n. 111, ed il comma 339 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
89-
quater
. Ai fini dell'attuazione del comma 89-
bis
, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale continua ad avvalersi dei propri medici addetti alle visite mediche di controllo domiciliare, come individuati dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore della presente legger e secondo i criteri ivi previsti, e delle risorse strumentali e finanziarie come integrate dal successivo comma 89-
quinquies
.
89-
quinquies
. La dotazione degli stanziamenti, con destinazione vincolata agli accertamenti medico-legali per le assenze per malattia di cui al presente articolo, viene trasferita forfettariamente all'INPS nella misura ridotta non inferiore a 60 milioni di euro di cui dall'articolo 17, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011r n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
89-
sexies
. I risparmi di spesa derivanti dall'attuazione dei commi da 89-
bis
a 89-
quinquies
sono destinati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato».
1.591
GAETTI, SIMEONI
Dopo il comma 89, aggiungere i seguenti:
«89-
bis
. All'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 20111 n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 5, la lettera
b)
è sostituita con la seguente:
''
b)
a decorrere dall'esercizio 2015, con la legge di bilancio è stabilita la dotazione annua dei suddetti .stanziamenti destinati alla copertura degli accertamenti medico-legali sostenuti dalle amministrazioni pubbliche, per un importo complessivamente non superiore a 60 milioni di euro, ed effettuati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale. Conseguentemente il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre lo Stato, come fissato al comma 11 è rideterminato, a decorrere dal medesimo esercizio 20131 in riduzione di 70 milioni di euro''.
b)
al comma 5-
bis
, primo periodo, le parole: ''dalle Aziende Sanitarie Locali'' sono sostituite con le seguenti: ''dall'Istituto nazionale della previdenza sociale''.
89-
ter
. I risparmi di spesa derivanti dall'attuazione del comma 89-
bis
, sono destinati al Fondo ammortamento titoli di Stato».
1.592
CATALFO, PAGLINI, PUGLIA, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI, AIROLA
Dopo il comma 89, aggiungere il seguente:
«89-
bis
. Al fine di omogeneizzare i redditi e le aliquote, di cui agli articoli 6 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 recante Testo Unico delle Imposte sui redditi, nonché tassare i redditi di pensione superiori ai 90 mila euro e destinare il maggior gettito alla riduzione del carico fiscale dei redditi di pensioni meno elevati e all'aumento delle pensioni minime, è introdotta, a decorrere dal2015, l'imposta sostitutiva per redditi di pensione, caratterizzata da un maggior numero di aliquote fiscali progressive.»
1.593
VERDUCCI, MATURANI, STEFANO ESPOSITO, FABBRI, VACCARI, GIANLUCA ROSSI, CAPACCHIONE, FISSORE, ELENA FERRARA, ZANONI, CARDINALI, ANGIONI, TOMASELLI, FILIPPI
Dopo il comma 89, aggiungere i seguenti:
«89-
bis
. AI fine di promuovere l'occupazione delle donne nell'attuale fase di crisi socio-economica, nelle regioni in cui il tasso di occupazione femminile risulta, sulla base della rilevazione sulle forze di lavoro dell'lSTAT, inferiore al 40 per cento nell'anno 2013 è riconosciuto, per l'anno 2015, un contributo pari a 5.000 euro per ogni assunzione a tempo indeterminato di donne, che comporti un incremento della base occupazionale.
89-
ter
. Il contributo di cui ai comma 89-
bis
è raddoppiato in caso di assunzione di donne con figli di età inferiore a sei anni.
89-
quater
. Il contributo è riconosciuto anche in caso di trasformazione di contratti a tempo determinato di donne in contratti a tempo indeterminato e di stabilizzazione, con contratto a tempo Indeterminato, di donne, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, anche nella modalità di progetto, o delle associazioni In partecipazione con apporto di lavoro.
89-
quinquies
. Il contributo è riconosciuto, fino ad un massimo di dieci contratti per ciascun datore di lavoro, integralmente in caso di assunzione con orario normale di lavoro ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 66 del 2003 ed è proporzionalmente ridotto in caso di assunzione a tempo parziale, purché di durata non inferiore alla metà dell'orario normale di lavoro.
89-
sexies
. Il contributo è corrisposto dall'INPS in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande da parte dei datori di lavoro, nei limiti delle risorse di cui al comma 89-
octies
.
89-septles. Il contributo è erogato dall'INPS in favore di ciascun datore di lavoro nel rispetto delle previsioni di cui al regolamento (CE) 18 dicembre 2013, n. 1407/2013, della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti
«de minimis»
.
89-
octies
. Il contributo è riconosciuto nel limite massimo di spesa di 60 milioni di euro per l'anno 2015».
Conseguentemente, Alta Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2015: – 60.000.000;
2016: – 60.000.000;
2017: – 60.000.000.
1.594
GIROTTO, CASTALDI, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI, CIOFFI, CATALFO
Dopo il comma 89, inserire il seguente:
«89-
bis
. Al fine di pervenire alla completa rimozione dell'eternit o dell'amianto negli edifici pubblici e privati, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, definisce, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un programma di interventi finalizzato a provvedere alla rimozione e allo smaltimento del medesimo materiale presente negli edifici, con priorità per gli edifici pubblici, per i locali aperti al pubblico o di utilizzazione collettiva e per i blocchi di appartamenti, anche attraverso la sostituzione delle coperture contenenti amianto o eternit con l'installazione di moduli fotovoltaici. Per la realizzazione del programma di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2015-2017».
Conseguentemente, all'articolo 3, comma 75, alla Tabella A ivi richiamata, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2015: – 20.000.000;
2016: – 20.000.000;
2017: – 20.000.000.
1.595
DE CRISTOFARO, DE PETRIS, BAROZZINO, URAS
Dopo il comma 89, inserire il seguente:
«89-
bis
. All'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
''2-
bis
. In deroga a quanto disposto dall'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 20 Il, n. 214, le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche agli ex lavoratori occupati nelle imprese che hanno svolto attività di coibentazione e bonifica, che hanno cessato il loro rapporto di lavoro per effetto della chiusura, dismissione o fallimento della impresa presso cui erano occupati e il cui sito è interessato da Piano di bonifica da parte dell'ente territoriale, che non abbiano maturato i requisiti anagrafici e contributivi previsti dalla normativa vigente, che risultano ammalati con patologia asbesto correlata accertata e riconosciuta ai sensi dell'articolo 13 comma 7.
2-
ter
. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2-
bis
si fa fronte a valere sulle risorse di cui all'articolo 16, nonché sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera
a)
, del decreto-legge 29 novembre 2008 n. 185''».
1.596
DI BIAGIO, LUIGI MARINO
Dopo il comma 89, aggiungere il seguente comma:
«89-
bis
. All'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
''2-
bis
. In deroga a quanto disposto dall'articolo 24 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, le disposizioni di cui al precedente comma 2) si applicano anche agli ex lavoratori occupati nelle imprese che hanno svolto attività di coibentazione e bonifica, che hanno cessato il loro rapporto di lavoro per effetto della chiusura, dismissione o fallimento della impresa presso cui erano occupati e il cui sito è interessato da Piano di Bonifica da parte dell'Ente Territoriale, che non abbiano maturato i requisiti anagrafici e contributivi previsti dalla normativa vigente, che risultano ammalati con patologia asbesto correlata accertata e riconosciuta ai sensi dell'articolo 13 comma 7.
Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si fa fronte a valere sulle risorse di cui all'articolo 16 della legge 27 marzo 1992 n. 257, nonché sulle risorse del Fondo Sociale per Occupazione e Formazione di cui all'articolo 18 comma 1) lettera
a)
del decreto-legge 29 novembre 2008 n. 185''».
1.597
MARTELLI, NUGNES, MORONESE, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI, CATALFO
Dopo il comma 89 aggiungere il seguente:
«89-
bis.
Gli interventi di rimozione dell'amianto da edifici privati sono soggetti a defiscalizzazione del 65 per cento nelle regioni italiane e nelle province autonome di Trento e Bolzano. La defiscalizzazione sarà attivata nelle regioni dotate di un Piano di Gestione Amianto, comprensivo in particolare di siti di discarica di capienza adeguata ai quantitativi di amianto stimati sul rispettivo territorio regionale.»
Conseguentemente, all'articolo 3, al comma 76, aggiungere, in fine, le parole:
ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto capitale, relative alle autorizzazioni di spesa di cui, alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 125 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017.
1.598
STEFANO, URAS, DE PETRIS
Dopo il comma 89, inserire il seguente:
«89-
bis.
La decadenza prevista dall'articolo 47, comma 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, non si applica alle rivalutazioni pensionistiche da esposizione all'amianto di cui all'articolo 13, comma 8 della legge 27 marzo 1992, n. 257.»
Conseguentemente al comma 112, sostituire le parole:
«250 milioni di euro» con le seguenti «230 milioni di euro».
1.599
STEFANO ESPOSITO, BORIOLI, FORNARO, VACCARI, SPILABOTTE, D'ADDA, MANASSERO, GIANLUCA ROSSI, FABBRI, CARDINALI, SCALIA, RUTA, DE BIASI, PARENTE, PEGORER, PUPPATO, PEZZOPANE, MIRABELLI, MATTESINI, RUSSO, DIRINDIN, CUOMO, FASIOLO, FILIPPI, ELENA FERRARA, LUMIA, FAVERO, CHITI, AMATI, PADUA
Dopo il comma 89, aggiungere il seguente:
«89-
bis.
Le prestazioni assistenziali del Fondo per le vittime dell'amianto di cui all'articolo 1, comma 241, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, istituito presso l'INAIL sono estese in via sperimentale, per gli anni 2015, 2016 e 2017, ai malati di mesotelio – che abbiano contratto la patologia, o per esposizione familiare a lavoratori impiegati nella lavorazione dell'amianto ovvero per esposizione ambientale comprovata. Le prestazioni di cui al presente comma sono a valere sulle disponibilità presenti nel suddetto Fondo senza nuovi e ulteriori oneri a carico della finanza pubblica».
1.600
MILO
Dopo il comma 89, aggiungere il seguente:
«89-
bis.
Entro il 30 giugno 2015 i Comuni effettuano un censimento dei siti, nonché delle condutture dell'acqua e delle reti fognarie con presenza di amianto. I Comuni o gli Enti gestori delle reti destinano il 20 per cento delle proprie risorse alla relativa bonifica. I Comuni o gli Enti gestori delle reti prevedono forme di incentivazione, agevolazioni ed esenzioni economiche per coloro che provvedono allo smaltimento secondo le specifiche di legge.»
Conseguentemente ridurre dell'1 per cento tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata tabella C.
1.601
PEZZOPANE, MANASSERO, FILIPPI, TOMASELLI, ALBANO, FASIOLO, SOLLO, STEFANO ESPOSITO, D'ADDA, DEL BARBA, SPILABOTTE, AMATI
Dopo il comma 89, inserire il seguente:
«89-
bis.
All'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) sono attribuite le competenze, da esercitare in raccordo con l'Agenzia nazionale per l'occupazione, in materia di promozione del reinserimento e della integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro, da realizzare anche mediante il finanziamento con oneri a carico dell'INAlL, a valere sulle risorse finanziarie già disponibili a legislazione vigente, di progetti personalizzati mirati alla conservazione del posto di lavoro o alla ricerca di nuova occupazione, di interventi formativi di riqualificazione professionale, di progetti per il superamento e per l'abbattimento delle barriere architettoniche sui luoghi di lavoro, di interventi di adeguamento e di adattamento delle postazioni di lavoro».
Conseguentemente all'articolo 3, comma 21, lettera
g)
sostituire la parola:
«triplo»
con la seguente:
«quadruplo».
1.602
CALEO
Dopo il comma 89, inserire il seguente:
«89-
bis.
Sono attribuite all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) le competenze, da esercitare in raccordo con l'Agenzia nazionale per l'occupazione, in materia di promozione del reinserimento e della integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro, da realizzare anche mediante il finanziamento con oneri a carico dell'INAIL, a valere sulle risorse finanziarie già disponibili a legislazione vigente, di progetti personalizzati mirati alla conservazione del posto di lavoro e/o alla ricerca di nuova occupazione, di interventi formativi di riqualificazione professionale, di progetti per il superamento e per l'abbattimento delle barriere architettoniche sui luoghi di lavoro, di interventi di adeguamento e di adattamento delle postazioni di lavoro».
1.603
STEFANO, URAS, DE PETRIS
Dopo il comma 89, inserire il seguente:
«89-
bis.
All'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAlL) sono attribuite le competenze, da esercitare in raccordo con l'Agenzia nazionale per l'occupazione, in materia di promozione del reinserimento e della integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro, da realizzare anche mediante il finanziamento con oneri a carico dell'INAIL, a valere sulle risorse finanziarie già disponibili a legislazione vigente, di progetti personalizzati mirati alla conservazione del posto di lavoro e/o alla ricerca di nuova occupazione, di interventi formativi di riqualificazione professionale, di progetti per il superamento e per l'abbattimento delle barriere architettoniche sui luoghi di lavoro, di interventi di adeguamento e di adattamento delle postazioni di lavoro».
1.604
DE PIN, MASTRANGELI, BOCCHINO, CAMPANELLA
Dopo il comma 89, inserire il seguente:
«89-
bis.
L'ammontare degli interessi, relativo al recupero degli aiuti erogati ai sensi del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 1995, n. 206, nonché ai sensi del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, dichiarati incompatibili con il mercato comune con decisione 2000/394/CE della Commissione del 25 novembre 1999, per Chioggia e Venezia, verrà calcolato in forma semplice a partire dalla esecutività dell'avviso di addebito a seguito della procedura prevista dalla legge 228 n. 2012 art. 1, commi 351 e seguenti.»
Conseguentemente alla Tabella A, voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti modifiche:
CP: – 7.600.000
CS: – 7.600.000
1.605
DE PIN, MASTRANGELI, BOCCHINO, CAMPANELLA
Dopo il comma 89, inserire il seguente:
«89-
bis.
Le imprese che hanno nei confronti dell'Inps crediti certi, liquidi ed esigibili possono operare in compensazione con eventuali importi da restituire relativi a somme concernenti il recupero degli sgravi contributivi concessi alle imprese operanti nei, territori di Venezia e Chioggia in forza della Decisione n. 2000/394/CE della Commissione del 25 novembre 1999, anche in presenza di attività dell'agente della riscossione».
Conseguentemente alla Tabella A, voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti modifiche:
CP: – 7.600.000
CS: – 7.600.000
1.606
CALEO
Dopo il comma 89, inserire il seguente:
«89-
bis
. Con effetto dall'anno 2015, a decorrere dal 1º luglio di ciascun anno, gli importi degli indennizzi del danno biologico erogati dall'Inail ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 sono rivalutati, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su proposta del Presidente dell'Inail, sulla base delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenute rispetto all'anno precedente. Tale incremento si aggiunge a quello complessivo del 16,25 per cento di cui all'articolo 1, commi 23 e 24 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, nonché all'articolo 1, comma 129 della legge 27 dicembre 2013, n 147 e relativi decreti attuativi, e si applica agli indennizzi dovuti dall'Inail ai sensi della ''Tabella danno biologico'' di cui al decreto ministeriale 12 luglio 2000».
Conseguentemente, alla Tabella A, voce
Ministero dell'economia e delle finanze
, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2015: – 20.000.000;
2016: – 20.000.000;
2017: – 20.000.000.
1.607
PUGLIA, CATALFO, PAGLINI, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI
Dopo il comma 89, aggiungere i seguenti:
«89-
bis
. In ragione della particolare usura e delle specifiche aspettative di vita, nonché per garantire la sicurezza del trasporto ferroviario, il personale operante nelle imprese ferroviarie e nelle imprese dei gestori delle infrastrutture ferroviarie con mansioni di addetto alla condotta dei treni; addetto alla scorta dei treni, addetto alla manovra, traghettamento, formazione treni ed il personale imbarcato a bordo delle navi traghetto consegue il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento del requisito anagrafico di cinquantotto anni di età e del requisito contributivo di trentotto anni, di cui almeno venti anni effettivamente svolti nelle mansioni di cui al presente comma.
89-
ter
. Al personale addetto alle mansioni di cui al comma 89-
bis
, qualora a causa della perdita dei requisiti psicofisici previsti dalle disposizioni vigenti venga meno la specifica abilitazione per lo svolgimento della mansione, è riconosciuto il diritto alla pensione anticipata se ha raggiunto il requisito contributivo di trentacinque anni, di cui almeno quindici anni effettivamente svolti nelle mansioni di cui al comma 1. In alternativa, il lavoratore può scegliere di rimanere in servizio fino al raggiungimento del limite di età per l'accesso al pensionamento di vecchiaia di cui all'articolo 24, comma 6, del decreto-Iegge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
89-
quater
. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 89-
bis
e 89-
ter
, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-Iegge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
89-
quinquies
. Al secondo periodo del comma 18 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: '', con esclusione del personale operante nelle imprese ferroviarie e nelle imprese dei gestori delle infrastrutture ferroviarie con mansioni di addetto alla condotta dei treni, addetto alla scorta dei treni, addetto alla manovra, traghettamento, formazione treni ed il personale imbarcato a bordo delle navi traghetto».
Conseguentemente, all'articolo 4, comma 1, al capoverso
«1-
bis
»
, sostituire i numeri 1) e 2) con i seguenti:
«1) 840 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro;
2) 840 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra ,l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro;».
1.608
PUGLIA, CATALFO, PAGLINI, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI
Dopo il comma 89, aggiungere i seguenti:
«89-
bis
. All'articolo 24, comma 18, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'ultimo periodo è sostituito con il seguente: ''Fermo restando quanto indicato al comma 3, primo periodo, le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai lavoratori operanti nelle imprese ferroviarie e nelle imprese dei gestori delle infrastrutture ferroviarie con mansioni di addetto alla condotta dei treni, addetto alla scorta treni, addetto alla manovra, traghettamento, formazione treni, e ai lavoratori del settore di macchina''.
89-
ter
. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 90-
bis
si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per lo sviluppo e la coesione, così rinominato dall'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88».
1.609
BOCCHINO, CAMPANELLA, DE PIN
Sopprimere i commi 90, 91, 92, 93 e 94.
1.610
MILO
Sopprimere i commi da 90 a 94.
Conseguentemente, ridurre proporzionalmente dell'1 per cento tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegta tabella C.
1.611
CATALFO, PUGLIA, PAGLINI, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI
Sopprimere i commi da 90 a 94.
1.612
LEZZI
Sostituire il comma 90 con il seguente:
«90. All'articolo 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 407, il comma 9 è sostituito con il seguente:
''9. A decorrere dal 1º gennaio 2015 nei confronti dei datori di lavoro, inclusi i professionisti, operanti in tutto il territorio nazionale, in caso di assunzioni con contratto a tempo indeterminato di lavoratori disoccupati da almeno sei mesi o sospesi dal lavoro e beneficiari di trattamento straordinario di integrazione salariale da un periodo uguale a quello suddetto, quando esse non siano effettuate in sostituzione di lavoratori dipendenti dalle stesse imprese per qualsiasi causa licenziati o sospesi, i contributi previdenziali ed assistenziali non sono dovuti per un periodo di trentasei mesi''».
1.613
D'ALÌ
Al comma 90, premettere le seguenti parole:
«Nei territori delle regioni interessate, alle previsioni di cui al comma 92,».
1.614
URAS, BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO
Al comma 90, primo periodo, sostituire le parole:
«Al fine di promuovere forme di occupazione stabile, ai datori di lavoro privati»
con le seguenti:
«Al fine di fronteggiare la perdurante crisi occupazionale del Mezzogiorno promuovendo forme di occupazione stabile, ai datori di lavoro privati residenti nei territori dell'obiettivo Convergenza».
Conseguentemente, al comma 92, sostituire le parole:
«a valere sulla corrispondente riprogrammazione delle risorse»
con le seguenti:
«a valere sulle risorse».
1.615
SUSTA, MARAN
Al comma 90 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo la parola occupazione, sono inserite le parole:
«dei giovani»;
b) le parole di cui al primo periodo sono sostituite dalle parole:
«di giovani che alla data del 1 gennaio 2015 non hanno ancora compiuto i 35 anni di età».
1.616
BOCCHINO, CAMPANELLA, DE PIN
Al comma 90, dopo la parola:
«stabile»
aggiungere le seguenti:
«con destinazione prioritaria, e comunque non inferiore all'80 per cento, alle aree di destinazione degli interventi del Piano di azione e di coesione».
1.617
GIOVANNI MAURO
Al comma 90 dopo la parola:
«stabile»
inserire le seguenti:
«limitatamente alle aree di destinazione degli interventi del Piano di azione e coesione».
1.618
BOCCHINO, CAMPANELLA, DE PIN
Al comma 90, dopo la parola:
«stabile»
aggiungere le seguenti:
«limitatamente alle aree di destinazione degli interventi del Piano di azione e di coesione».
1.619
PARENTE, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, LEPRI, MANASSERO, PEZZOPANE, SPILABOTTE
Al comma 90, dopo le parole:
«datori di lavoro privati»
aggiungere le seguenti:
«, anche costituiti in forma di cooperativa, ».
1.620
BONFRISCO, CERONI, D'ALÌ, MANDELLI, MILO, AMIDEI
Al comma 90, primo periodo, sopprimere le seguenti parole:
«, con esclusione del settore agricolo,».
Conseguentemente, aggiungere il seguente periodo:
«Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede: quanto a 12 milioni di euro per l'anno 2015, 12 milioni di euro per l'anno 2016 e 12 milioni di euro per l'anno 2017, mediante utilizzo dei fondi iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettere
a)
e
b)
del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89».
1.620-bis
BONFRISCO, CERONI, D'ALÌ, MANDELLI, MILO, AMIDEI
Al comma 90, primo periodo, sopprimere le seguenti parole:
«, con esclusione del settore agricolo,».
Conseguentemente, all'articolo 1, comma 83, sostituire le parole:
«2.200 milioni di euro»
, con le seguenti:
«2.188 milioni di euro»
, e le parole:
«2.000, milioni di euro»
con le seguenti:
«1.988 milioni di euro».
1.621
STEFANO, DE PETRIS, URAS
Al comma 90, primo periodo, sopprimere le seguenti parole:
«, con esclusione del settore agricolo,».
Conseguentemente, all'articolo 1, comma 83, sostituire le parole:
«2.200 milioni di euro»
, con le seguenti:
«2.188 milioni di euro»
, e le parole:
«2.000 milioni di euro»
con le seguenti:
«1.988 milioni di euro».
1.622
DI MAGGIO
Al comma 90, primo periodo, sopprimere le seguenti parole:
«, con esclusione del settore agricolo,».
Conseguentemente, all'articolo 1, comma 83, sostituire le parole:
«2.200 milioni di euro»
, con le seguenti:
«2.188 milioni di euro»
, e le parole:
«2.000 milioni di euro»
con le seguenti:
«1.988 milioni di euro».
1.623
CANDIANI, MUNERATO, COMAROLI, TOSATO
Al comma 90, sopprimere le parole:
«con esclusione del settore agricolo».
Conseguentemente:
All'articolo 1, sopprimere i commi 116,117,124 e 125,132;
all'articolo 2, sopprimere il comma 207;
all'articolo 3, comma 76, aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 1.200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017».
1.624
URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO
Al comma 90, primo periodo, sopprimere le parole:
«, con esclusione del settore agricolo».
Conseguentemente, all'articolo 1, sostituire il comma 131 con il seguente:
«18. Per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale è autorizzata la spesa di 45 milioni di euro per l'anno 2015, di 135 milioni di euro per l'anno 2016 e di 185 milioni di euro anni a decorrere dall'anno 2017».
1.625
BONFRISCO, CERONI, D'ALÌ, MANDELLI, MILO, AMIDEI
Al comma 90, primo periodo, sopprimere le seguenti parole:
«, con esclusione del settore agricolo,».
Conseguentemente, alla tabella A, apportare le seguenti variazioni: – voce
Ministero dell'economia e delle finanze:
2015: – 12.000.000;
2016: – 12.000.000;
2017: – 12.000.000.
1.626
RUTA, ALBANO, BERTUZZI, FASIOLO, GATTI, PIGNEDOLI, SAGGESE, VALENTINI
Al comma 90, primo periodo, sopprimere le seguenti parole:
«, con esclusione del settore agricolo,».
Conseguentemente, alla Tabella A, voce
Ministero dell'economia e delle Finanze
, apportare le seguenti variazioni:
2015: –12.000.000;
2016: –12.000.000;
2017:- 12.000.000.
1.627
BONFRISCO, CERONI, D'ALÌ, MANDELLI, MILO, AMIDEI
Al comma 90, primo periodo, sopprimere le seguenti parole:
«, con esclusione del settore agricolo,».
Conseguentemente, alla tabella B, apportare le seguenti variazioni: –
voce Ministero dell'economia e delle finanze:
2015: – 12.000.000;
2016: – 12.000.000;
2017: – 12.000.000.
1.628
LUIGI MARINO
Al comma 90, primo periodo, sopprimere le seguenti parole:
«, con esclusione del settore agricolo,» .
Conseguentemente, alla tabella B, apportare le seguenti variazioni: – voce
Ministero dell'economia e delle finanze:
2015: – 12.000.000;
2016: – 12.000.000;
2017: – 12.000.000.
1.629
LUIGI MARINO
Al comma 90, primo periodo, sostituire le parole: «del settore agricolo,» con le seguenti:
«del settore della produzione primaria di prodotti agricoli».
Conseguentemente, alla tabella B, apportare le seguenti variazioni: – voce
Ministero dell'economia e delle finanze:
2015: – 7.000.000;
2016: – 7.000.000;
2017: – 7.000.000.
1.630
LEZZI
Al comma 90, dopo le parole:
«1º gennaio 2015»
aggiungere le seguenti:
«, in alternativa a quanto previsto dalla Legge 29 dicembre 1990, n. 407,»
quindi sopprimere il comma 91.
Conseguentemente, , all'articolo 3, al comma 76, aggiungere, in fine, le parole:
«ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto capitale, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 155 milioni di euro nel 2015, 493 milioni di euro nel 2016 e 859 milioni di euro nel 2017».
1.631
MUNERATO, COMAROLI, TOSATO
Al comma 90, sostituire le parole:
«trentasei mesi»
con le seguenti:
«quarantotto».
Conseguentemente:
all'articolo 1, sopprimere i commi 116, 117, 124 e 125, 132.
1.632
MUNERATO, COMAROLI, TOSATO
Al comma 90, dopo le parole:
«ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche»
inserire le seguenti:
«e senza effetti negativi sulla determinazione dell'importo pensionistico del lavoratore».
Conseguentemente:
all'articolo 1, sopprimere i commi 116, 117, 124 e 125, 132.
1.633
VERDUCCI
Al comma 90, primo periodo, sostituire le parole:
«nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua»
con le seguenti:
«nel limite massimo di importo di esonero pari a 6.000 euro su base annua, aumentato a 9.000 euro su base annua per i contratti stipulati nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia».
Conseguentemente, all'articolo 3:
a) comma 21, lettera
g)
sostituire la parola:
«triplo»
con la seguente:
«quadruplo»;
b) alla Tabella A, voce
Ministero dell'economia e delle finanze
, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2015: – 30.000.000;
2016: – 30.000.000;
2017: – 30.000.000.
1.634
MUNERATO, COMAROLI, TOSATO
Al comma 90, sostituire le parole:
«8.060»
con le seguenti:
«10.000».
Conseguentemente: all'articolo 1, comma 125, sostituire leparole:
«187,5»
con le seguenti:
«185».
1.635
MOSCARDELLI, SANGALLI
Al comma 90, dopo le parole:
«presso qualsiasi datore di lavoro»
aggiungere le seguenti:
«o che non abbiano avuto un contratto di lavoro a tempo indeterminato tale da assicurare un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione».
1.636
PARENTE, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, LEPRI, MANASSERO, PEZZOPANE, SPILABOTTE
Al comma 90, secondo periodo, sostituire le parole:
«e non spetta»
con le seguenti:
«L'esonero si applica nei casi di assunzione di lavoratori che, pur avendo avuto un contratto a tempo indeterminato nei sei mesi precedenti, siano stati licenziati per giustificato motivo oggettivo o per riduzione del personale. L'esonero non spetta alle imprese che nei sei mesi precedenti all'assunzione abbiano effettuato licenziamenti per giustificato motivo oggettivo o per riduzione del personale. L'esonero non spetta».
Conseguentemente:
a)
all'articolo 3, comma 21, lettera
g)
sostituire la parola: ''triplo'' con la seguente: ''quadruplo''.
b)
alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2015: - 50.000.000;
2016: – 50.000.000;
2017: – 50.000.000.
1.637
RUTA
Al comma 90, dopo le parole:
«sia già stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato»
aggiungere le seguenti:
«presso il medesimo datore di lavoro».
1.638
SAGGESE
Al comma 90, secondo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole:
«presso il medesimo datore di lavoro».
1.639
URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO
Al comma 90, dopo il quarto periodo aggiungere il seguente:
«Qualora sia accertata l'indebita fruizione, anche parziale, dello sgravio di cui al presente comma, per il verificarsi del mancato rispetto delle condizioni previste dalle presenti disposizioni, incluso, al termine del periodo di fruizione del beneficio contributivo, il successivo licenziamento, l'INPS procede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge».
1.640
BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, CATALFO, PAGLINI, PUGLIA
Al comma 90, aggiungere, infine, il seguente periodo:
«L'importo dell'esonero di cui al presente comma dovrà essere restituito nel caso in cui il lavoratore venga licenziato prima dello scadere dei trentasei mesi previsti fatti salvi i casi di licenziamento per giusta causa».
1.641
BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, CATALFO, PAGLINI, PUGLIA, AIROLA
Al comma 90, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
«L'importo dell'esonero di cui al presente comma dovrà essere restituito nel caso in cui il lavoratore venga licenziato prima dello scadere dei trentasei mesi previsti fatti salvi i casi di licenziamento per giusta causa».
1.642
PARENTE, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, LEPRI, MANASSERO, PEZZOPANE, SPILABOTTE
Dopo il comma 90, aggiungere il seguente:
«90-
bis.
L'esonero di cui al presente comma, con riferimento alle nuove assunzioni destinate ad attività di
Call Center
è limitato esclusivamente ai contratti relativi ai rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, a tempo pieno, ed è riconosciuto per un periodo massimo di 60 mesi, nel limite di un importo di esonero pari a 4.030 euro su base annua».
1.643
FORNARO, GUERRA, PEGORER, D'ADDA, MANASSERO
Dopo il comma 90, aggiungere il seguente:
«90-
bis.
Il beneficio di cui al comma 90 spetta per ogni unità lavorativa risultante dalla differenza tra il numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato mediamente occupati nei dodici mesi precedenti alla data di assunzione».
1.644
CONTE
Al comma 91, sostituire le parole:
«sono soppressi con riferimento alle assunzioni dei lavoratori ivi indicati decorrenti dal 1º gennaio 2015»
con le seguenti:
«sono sospesi con riferimento alle assunzioni dei lavoratori ivi indicati nel periodo 1º gennaio 2015-31 dicembre 2015».
1.645
LEZZI
Sopprimere il comma 91.
Conseguentemente, all'articolo 3, al comma 76, aggiungere, in fine, le parole:
«ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto capitale, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 155 milioni di euro nel 2015, 493 milioni di euro nel 2016 e 859 milioni di euro nel 2017».
1.646
GIBIINO, MANDELLI, RIZZOTTI
Sopprimere il comma 91.
Conseguentemente, ridurre dell'1 per cento tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata tabella C.
1.647
MILO
Sopprimere il comma 91.
Conseguentemente, ridurre proporzionalmente dell'1 per cento tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata tabella C.
1.648
DE PIN, MASTRANGELI, BOCCHINO, CAMPANELLA
Al comma 91, sostituire le parole:
«sono soppressi con riferimento alle assunzioni dei lavoratori ivi indicati decorrenti dal 10 gennaio 2015»
con le seguenti:
«sono sospesi con riferimento alle assunzioni dei lavoratori ivi indicati nel periodo 1º gennaio 2015-31 dicembre 2015».
Conseguentemente all'articolo 3, dopo il comma 74, inserire il seguente:
«74-
bis
. A partire dal 1º gennaio 2016 è introdotta un'imposizione straordinaria sulla ricchezza finanziaria, al netto delle passività, con un'aliquota progressiva dello 0,5 per cento a partire 1.500.00 a 3.000.000 euro, dell'1 per cento da 3.000.001 a 8.000.000 euro e dell'1,5 per cento oltre gli 8.000.001».
1.649
GAMBARO
Al comma 91, sostituire le parole:
«sono soppressi con riferimento alle assunzioni dei lavoratori ivi indicati decorrenti dal 1º gennaio 2015»
con le seguenti:
«sono sospesi con riferimento alle assunzioni dei lavoratori ivi indicati nel periodo 1º gennaio 2015-31 dicembre 2015».
Conseguentemente all'articolo 3, dopo il comma 74, inserire il seguente:
«74-
bis
. A partire dal 1º gennaio 2016 è introdotta un'imposizione straordinaria sulla ricchezza finanziaria, al netto delle passività, con un'aliquota progressiva dello 0,5 per cento a partire 1.500.00 a 3.000.000 euro, dell'1 per cento da 3.000.001 a 8.000.000 euro e dell'1,5 per cento oltre gli 8.000.001».
1.650
CARIDI
Al comma 91, sostituire le parole:
«sono soppressi con riferimento alle assunzioni dei lavoratori ivi indicati decorrenti dal 1º gennaio 2015»
con le seguenti:
«sono sospesi con riferimento alle assunzioni dei lavoratori ivi indicati nel periodo 1º gennaio 2015-31 dicembre 2015».
1.651
LUIGI MARINO, DI BIAGIO
AI comma 91, sostituire le parole:
«sono soppressi con riferimento alle assunzioni dei lavoratori ivi indicati decorrenti dal 1º gennaio 2015»
con le seguenti:
«sono sospesi con riferimento alle assunzioni dei lavoratori ivi indicati nel periodo 1º gennaio 2015-31 dicembre 2015».
1.652
TOMASELLI, COLLINA, ASTORRE, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ, SCALIA, PAGLIARI, CALEO, MAURO MARIA MARINO, VACCARI
Al comma 91, sostituire le parole:
«sono soppressi con riferimento alle assunzioni dei lavoratori ivi indicati decorrenti dal 1º gennaio 2015»
con le seguenti:
«sono sospesi»
con riferimento alle assunzioni dei lavoratori ivi indicati nel periodo dal 1º gennaio 2015 al 31 dicembre 2015».
1.653
TOMASELLI, ASTORRE, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ, SCALIA
Al comma 91 sostituire le parole:
«sono soppressi con riferimento alle assunzioni dei lavoratori ivi indicati decorrenti dal 1º gennaio 2015»
con le seguenti:
«sono sospesi con riferimento alle assunzioni dei lavoratori ivi indicati nel periodo 1º gennaio 2015-31 dicembre 2015».
1.654
DE POLI
Al comma 91 sostituire le parole:
«sono soppressi con riferimento alle assunzioni dei lavoratori ivi indicati decorrenti dal 1º gennaio 2015»
con le seguenti:
«sono sospesi con riferimento alle assunzioni dei lavoratori ivi indicati nel periodo 1º gennaio 2015-31 dicembre 2015».
1.655
MANDELLI, PICCOLI, BRUNI, BONFRISCO, CERONI, D'ALÌ, MILO
Al comma 91 sostituire le parole:
«sono soppressi con riferimento alle assunzioni dei lavoratori ivi indicati decorrenti dalla gennaio 2015»
con le seguenti:
«sono sospesi con riferimento alle assunzioni dei lavoratori ivi indicati nel periodo 1º gennaio 2015-31 dicembre 2015».
1.656
CENTINAIO, COMAROLI, TOSATO, ARRIGONI, BELLOT, BISINELLA, CROSIO
Al comma 91 sostituire le parole:
«sono soppressi con riferimento alle assunzioni dei lavoratori ivi indicati decorrenti dal 1º gennaio 2015»
con le seguenti:
«sono sospesi con riferimento alle assunzioni dei lavoratori ivi indicati nel periodo 10 gennaio 2015-31 dicembre 2015».
1.657
RUTA
Al comma 91 sostituire le parole:
«sono soppressi»
con le seguenti:
«sono alternativi a quelli previsti dal precedente comma 90».
Conseguentemente alla Tabella A, voce
Ministero dell'economia e delle finanze
, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2015: – 45.000.000;
2016: – 45.000.000;
2017: – 45.000.000.
1.658
PADUA, MATURANI, MATTESINI
Al comma 91, sostituire le parole:
«dal 1º gennaio 2015»
con le seguenti:
«dal 1º gennaio 2016».
Conseguentemente,
a) alla Tabella A
Voce
Ministero dell'economia e delle finanze
, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2015: – 105.000.000;
2016: – 105.000.000;
2017: – 105.000.000;
voce
Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali
, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2015: – 5.000.000;
2016: – 5.000.000;
2017: – 5.000.000;
voce
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2015: – 5.000.000;
2016: – 5.000.000;
2017: – 5.000.000;
voce
Ministero della giustizia
, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2015: – 5.000.000;
2016: – 5.000.000;
2017: – 5.000.000;
voce
Ministero degli affari esteri
, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2015: – 5.000.000;
2016: – 5.000.000;
2017: – 5.000.000;
b) all'articolo 1, comma 132, sostituire le parole:
«6,1 milioni di euro per l'anno 2015, di 22,8 milioni per l'anno 2016, di 212,7 milioni di euro per l'anno 2017»
con le seguenti:
«1,1 milioni di euro per l'anno 2015, di 17,8 milioni per l'anno 2016, di 207,7 milioni di euro per l'anno 2017»;
c) all'articolo 3, comma 21, lettera
g)
sostituire la parola:
«triplo»
con la seguente:
«quadruplo».
1.659
STEFANO, URAS, DE POLI
Sopprimere i commi 92, 93 e 94.
Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:
al comma 112 sostituire le parole:
«250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015»
, con le seguenti:
«la spesa di 140 milioni di euro annui per gli anni 2015 e 2016, di 70 milioni di euro per l'anno 2016, di 140 milioni di euro per l'anno 2018 e di 250 milioni di euro annui a decorrere dal 2019»;
sopprimere il comma 121;
al comma 124 dopo le parole:
«alle missioni internazionali di pace»
, aggiungere le seguenti:
«con esclusione delle missioni a direzione Nato, quali ''Join Enterprise'', ''MultinationalSpecialized Unit (MSU'', ''Acrive Endeavour'', ''ISAF Afganistan'' e ''Ocean Shield'';
al comma 124 sostituire le parole:
«250 milioni»
con le seguenti:
«350 milioni»;
all'articolo 2, comma 67, sostituire le parole:
«è ridotta di 238 milioni di euro per l'anno 2015 e di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016»
con le seguenti:
«è ridotta di 500 milioni di euro per l'anno 2015 e di 550 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016»;
alla Tabella A, voce
Ministero dell'economia e delle finanze
, apportare le seguenti variazioni:
2015:
– CP: – 90.000.000;
CS: – 90.000.000;
2016:
– CP: – 90.000.000;
CS: – 90.000.000;
2017:
– CP: – 90.000.000;
CS: – 90.000.000.
1.660
BONFRISCO, D'ALÌ, CERONI, MANDELLI, MILO, D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI, FALANGA, EVA LONGO, ARACRI, PAGNONCELLI, TARQUINIO, BRUNI, PERRONE, IURLARO, MINZOLINI, ZIZZA, D'ANNA, SCAVONE, RUVOLO, COMPAGNONE
Sopprimere i commi 92, 93, e 94.
Conseguentemente, all'articolo 2, dopo il comma 45, aggiungere il seguente:
«45-
bis
. A decorrere dall'anno 2015 è disposta la riduzione lineare delle dotazioni finanziarie disponibili iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera
b)
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per un importo pari a 1.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015. Sono esclusi gli stanziamenti relativi all'istituto della destinazione del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, gli stanziamenti relativi alle spese per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonché per il soccorso pubblico, e gli stanziamenti relativi al fondo di sviluppo e coesione. Il Ministro dell'economia e delle finanze, ai fini delle successive riduzioni, è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibili le predette somme. Le amministrazioni potranno proporre variazioni compensative, anche relative a missioni diverse, tra gli accantonamenti interessati nel rispetto dell'invarianza sui saldi di finanza pubblica».
1.661
GIOVANNI MAURO
Sopprimere i commi 92 e 93.
1.662
D'ALÌ
Sostituire il comma 92 con il seguente:
«92. Al finanziamento degli incentivi di cui al presente articolo si provvede, quanto ad euro 1 miliardo per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 e per 500 milioni per il 2018, a valere sui fondi FAS di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 289 e alla legge 24 dicembre 2007, n. 244 che, alla data del 30 settembre 2014, non siano stati ancora impegnati, come risulta dal monitoraggio del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato».
1.663
D'ALÌ
Sostituire il comma 92 con il seguente:
«92. Al finanziamento degli incentivi di cui al presente articolo si provvede, quanto ad euro 1 miliardo per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 e per 500 milioni per il 2018, a valere sui fondi F AS di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 289 e alla legge 24 dicembre 2007, n. 244 che, alla data del 30 settembre 2015, non siano stati ancora impegnati, come risulta dal monitoraggio del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato».
1.664
BERTOROTTA, MANGILI, GAETTI, DONNO, BULGARELLI
Al comma 92, sopprimere le parole da: «a valere sulla corrispondente riprogrammazione» sino alla fine del comma
.
Conseguentemente
:
–
sopprimere il comma 93
;
–
alla fine del comma 92 aggiungere le seguenti parole:
«per gli anni 2015, 2016 e 2017, per la quota di 300.000.000 euro mediante autorizzazione al Ministro dell'economia e finanze amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, ad emanare, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con propri decreti dirigenziali, disposizioni per modificare la misura del prelievo erariale unico attualmente applicato sui giochi ed eventuali addizionali, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita al fine di conseguire un maggior gettito, per gli anni 2015, 2016 e 2017, non inferiore a 300 milioni di euro. Per la quota di 400.000.000 euro mediante l'aumento di 2,7 punti percentuali dell'aliquota dell'addizionale di cui al comma 16 dell'articolo 81 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per il conseguimento di una maggiore entrata, per gli anni 2015, 206 e 201, non inferiore a 400.000.000 euro. Per la quota di 300.000.000 euro all'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-
bis
, primo periodo, le parole ''nei limiti del 96 per cento'' sono sostituite dalle seguenti ''nei limiti del 95 per cento''. Per l'anno 2018, per la quota di 200.000.000 euro, si provvede mediante autorizzazione al Ministro dell'economia e finanze Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, ad emanare, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con propri decreti dirigenziali, disposizioni per modificare la misura del prelievo erariale unico attualmente applicato sui giochi ed eventuali addizionali, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita al fine di conseguire un maggior gettito, per l'anno 2018, non inferiore a 200 milioni di euro. Per la quota di 300.000.000 euro mediante l'aumento di 2,1 punti percentuali dell'aliquota dell'addizionale di cui al comma 16 dell'articolo 81 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112; convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per il conseguimento di una maggiore entrata, per l'anno 2018, non inferiore a 300.000.000 euro».
1.665
LUMIA, MINEO, ORRÙ, PADUA
Al comma 92, le parole:
«risultano non ancora impegnate alla data del 30 settembre 2014.»
sono sostituite dalle seguenti:
«non risultano ancora attivate, all'esito del secondo monitoraggio rafforzato avviato con la circolare del Dipartimento Sviluppo e Coesione (DPS) della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 10556 del 10 Novembre 2014, secondo le modalità di cui al successivo comma 93».
Conseguentemente,
Alla Tabella A, voce
Ministero dell'economia e delle finanze,
apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2015: – 100.000.000;
2016: – 50.000.000;
2017: – 50.000.000.
All'articolo 3, comma 21; lettera
g)
sostituire la parola:
«triplo»
con la seguente:
«quadruplo».
1.666
MARINELLO, GUALDANI, MANCUSO
Al comma 92, sostituire le parole:
«risultano non ancora impegnate alla data del 30 settembre 2014»
con le seguenti:
«non risultano ancora attivate, all'esito del secondo monitoraggio avviato con la circolare n. 10556 del 10 novembre 2014, del Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione economica presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, secondo le modalità di cui al comma 93».
1.667
D'ALÌ
Al comma 92 sostituire le parole:
«risultano non ancora impegnate alla data del 30 settembre 2014»
con le seguenti:
«non risultano ancora attivate, all'esito del secondo monitoraggio rafforzato avviato con al circolare del decreto del Presidente del Senato n. 10556 del 10 novembre 2014, secondo le modalità di cui al successivo comma 93».
1.668
DI BIAGIO
Al comma 92 le parole:
«risultano non ancora impegnate alla data del 30 settembre 2014.»
sono sostituite con le seguenti:
«non risultano ancora attivate, all'esito del secondo monitoraggio rafforzato avviato con la circolare del decreto del Presidente del Senato n. 10556 del 10 Novembre 2014, secondo le modalità di cui al successivo comma 4)».
1.669
ORRÙ
Al comma 92, sostituire le parole:
«risultano non ancora impegnate alla data del 30 settembre 2014»
con le seguenti:
«non risultano ancora attivate, all'esito del secondo monitoraggio rafforzato avviato con la circolare del decreto Presidente Senato n. 10556 del 10 novembre 2014, secondo le modalità di cui al successivo comma 4)».
1.670
MANCUSO, GUALDANI
Al comma 92 le parole:
«del 30 settembre 2014»
sono sostituite con le parole:
«di entrata in vigore della presente normativa».
Alla conclusione dello stesso comma viene inserita la frase:
«È comunque fatta salva la copertura finanziaria per i progetti validamente presentati dagli Enti Locali nelle forme e nei termini previsti dalle apposite normative regionali».
1.671
DI BIAGIO
Al comma 92 le parole:
«del 30 settembre 2014»
sono sostituite con le seguenti:
«di entrata in vigoe della presente normativa».
Conseguentemente dopo il comma 92 aggiungere il seguente:
«92-
bis.
È comunque fatta salva la copertura finanziaria per i progetti validamente presentati dagli Enti Locali nelle forme e nei teirmini previsti dalle apposite normative regionali».
1.672
ORRÙ
Al comma 92, infine sostituire le parole:
«30 settembre 2014»
con le seguenti:
«30 giugno 2014».
Conseguentemente, al comma 93 sostituire le parole:
«Entro sessanta giorni»
con:
«Entro centottanta giorni»;
Conseguentemente, sostituire il comma 94 con il seguente:
«94. Le risorse di cui al comma 92 non impegnate per investimenti sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e restano acquisite all'erario».
1.673
D'ALÌ
Al comma 92, sostituire le parole:
«30 settembre 2014»
con le seguenti:
«30 aprile 2015».
1.674
GIOVANNI MAURO
Alla fine del comma 92. aggiungere le seguenti parole:
«, tenendo conto della destinazione e riparto per Obiettivi e Regioni delle risorse del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, da quantificare secondo la provenienza delle stesse dai programmi operativi oggetto di riprogrammazione nel Piano di Azione Coesione, in coerenza con l'articolo 5, comma 3, con l'articolo 6 e con l'articolo 33 del Regolamento (CE) N. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006».
1.675
BONFRISCO, D'ALÌ, CERONI, MANDELLI, MILO, D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI, FALANGA, EVA LONGO, ARACRI, PAGNONCELLI, TARQUINIO, BRUNI, PERRONE, IURLARO, MINZOLINI, ZIZZA, D'ANNA, SCAVONE, RUVOLO, COMPAGNONE
Al comma 93, dopo le parole:
«ai sensi del comma 92»
aggiungere le seguenti:
«e secondo quanto stabilito nell'accordo siglato il 3 novembre 2011 tra il Governo e le regioni Abruzzo, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia sulla rimodulazione dei programmi cofinanziati dai Fondi strutturali, con il quale il riutilizzo delle risultanti risorse nazionali viene vincolato al principio di territorialità».
1.676
MILO
Al comma 93 aggiungere in fine le seguenti parole:
«e secondo quanto stabilito nell'accordo siglato il 3 novembre 2011 tra il Governo e le regioni Abruzzo, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia sulla rimodulazione dei programmi cofinanziati dai Fondi strutturali, che vincola il riutilizzo delle risultanti risorse nazionali al principio di territorialità, ai sensi del comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147».
1.677
URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO
Dopo l'articolo 94, aggiungere i seguenti:
«94-
bis.
Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un Fondo con uno stanziamento pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 per realizzare, in accordo con il coordinamento delle Regioni degli assessori alla salute, un programma di indirizzo e coordinamento e messa in rete dei programmi delle singole regioni in materiali ''Sorveglianza sanitaria, diagnosi precoce e terapie efficaci'' delle persone dichiaratesi esposte all'amianto, per le persone che hanno ricevuto e riceveranno dall'INAIL, o dalle AUSL l'attestato di avvenuta esposizione all'amianto.
94-
ter.
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in accordo con il coordinamento delle regioni con proprio decreto, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, definisce le modalità di utilizzo delle risorse di cui al comma 1.
94-
quater.
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il coordinamento delle regioni presentano annualmente una relazione sullo stato di avanzamento e i risultati sanitari del piano di sorveglianza sanitaria per i soggetti esposti all'amianto.
94-
quinquies.
Nello svolgimento delle attività del Piano il Ministero si avvale anche della collaborazione delle rappresentanze delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle rappresentanze delle associazioni degli ex esposti all'amianto».
Conseguentemente, alla tabella A, voce:
Ministero dell'economia e delle finanze
, apportare le seguenti variazioni:
2015: – 5.000.000;
2016: – 5.000.000;
2017: – 5.000.000.
1.678
BAROZZINO, URAS, DE PETRIS, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO
Dopo l'articolo 94, aggiungere i seguenti:
«94-
bis.
È autorizzata la spesa di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 a copertura dei maggiori oneri di cui al comma 94-
ter
.
94-
ter.
All'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con'modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
al comma l, il secondo periodo è sostituito dal seguente: ''con la stessa decorrenza, il predetto coefficiente moltiplicatore si applica, a scelta del lavoratore, o ai fini dell'anticipazione dell'accesso al pensionamento o ai fini della determinazione dell'importo delle prestazioni pensionistiche'';
b)
dopo il comma 1 è inserito il seguente:
''1-
bis.
La prestazione previdenziale di cui al comma 1 si applica, a scelta dei lavoratori, o ai fini dell'anticipazione dell'accesso al pensionamento o ai fini della determinazione dell'importo delle prestazioni pensionistiche anche ai lavoratori a cui siano state rilasciate dall'INAIL o dal Settore navigazione dell'INAIL (ex IPSEMA) le certificazioni relative all'esposizione all'amianto e che abbiano prestato la loro opera esposti all'amianto per un periodo inferiore a dieci anni, con le seguenti modalità: il coefficiente moltiplicatore si applica nella misura di 1,25 fino ai dieci anni di esposizione;'';
c)
dopo il comma 2 è inserito il seguente:
''2-bis.
Per i lavoratori che hanno prestato la loro opera esposti all'amianto per un periodo superiore a dieci anni, il coefficiente moltiplicatore si applica nella misura di 1,5'';
d)
il comma 3 è abrogato;
e)
il comma 4 è sostituito dal seguente:
''4. La sussistenza e la durata dell'esposizione all'amianto di cui ai commi 1-
bis
e 2-
bis
sono accertate e certificate dall'INAIL o dal Settore navigazione dell'lNAIL (ex IPSEMA) oppure dai dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali presso il cui territorio si trova o si trovava l'installazione o il naviglio militare dello Stato ovvero l'impresa che a qualunque titolo utilizza o utilizzava l'amianto, avvalendosi dei dati di letteratura scientifica in materia, nonché di prove testimoniali e di relazioni tecniche stilate da esperti, anche in considerazione dell'esistenza di casi analoghi e degli eventuali cambiamenti avvenuti nelle aziende, nei cantieri navali e nel naviglio mercantile, nonché validando quale
curriculum
lavorativo l'estratto matricola mercantile rilasciato dall'autorità marittima. Gli eventuali periodi di cassa integrazione ordinaria o straordinaria fruiti. non interrompono il computo della durata dell'esposizione'';
f)
il comma 5 è sostituito dai seguenti:
''5. I lavoratori ex esposti all'amianto che intendano ottenere il riconoscimento dei benefici di cui al comma 1, in riferimento al comma 6-
bis
devono presentare domanda alla gestione previdenziale presso la quale sono iscritti, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Per i lavoratori esposti, addetti alle bonifiche, all'escavazione ed all'estrazione di minerale, non è fissato alcun termine al fine di ottenere il riconoscimento dei benefici di cui al comma 1.
5-
bis.
Gli eredi dei lavoratori ex esposti all'amianto aventi diritto ai benefici contributivi, deceduti prima di poterne usufruire, possono presentare richiesta di rivalutazione contributiva presso gli uffici dell'Inps competenti territorialmente'';
g)
dopo il comma 6-
quinquies
sono aggiunti i seguenti:
''6-
sexies.
I benefici di cui al comma 1 si applicano anche al personale militare delle Forze armate in possesso del
curriculum
lavorativo rilasciato dal Ministero della difesa ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 27 ottobre 2004, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale
n. 295 del 17 dicembre 2004, e sono cumulabili, in deroga all'articolo 1849 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e a quanto disposto del comma 6-
ter
del presente articolo, con gli altri benefici previdenziali che comportano l'anticipazione dell'accesso al pensionamento di anzianità ovvero l'aumento dell'anzianità contributiva, e possono essere fatti valere sia ai fini del diritto che della misura della pensione. Nei confronti del medesimo personale militare per il quale sia stata accertata una malattia professionale asbesto-correlata da parte del competente Dipartimento militare di medicina legale, di cui all'articolo 195, comma 1, lettera
c)
, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, si applica, d'ufficio e senza limiti di tempo e in deroga all'articolo 1849 del predetto codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e dell'articolo 12-
bis
del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprite 2009, n. 38, sia ai fini del diritto che della misura della pensione, il coefficiente moltiplicatore di cui all'articolo 13, comma 7, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, nella misura di 1,5 del periodo di esposizione all'amianto, accertabile dal
curriculum
lavorativo rilasciato dal Ministero della difesa ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 27 ottobre 2004, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale
n. 295 del 17 dicembre 2004, ovvero, in mancanza del predetto
curriculum
e per analogia con altri casi, dall'estratto del foglio matricolare.
6-
septies.
I benefici di cui al comma 1 si applicano anche ai lavoratori addetti alla nautica da diporto, nonché ai titolari di piccole imprese che producano idonea documentazione atta a comprovare che il lavoro che ha comportato esposizione all'amianto sia stato svolto per conto terzi.
6-
octies.
Il Governo esercita il potere sostitutivo nei confronti delle regioni nell'adozione di provvedimenti necessari in caso di inadempienza nella predisposizione dei piani di bonifica delle aree interessate dall'inquinamento da amianto.
6-
novies.
Ai lavoratori ex esposti all'amianto, collocati in trattamento di quiescenza prima della data di entrata in vigore della legge 27 marzo 1992, n. 257, sono riconosciuti i benefici previsti dall'articolo 13, comma 8, della medesima legge.
6-
decies.
I lavoratori ex esposti all'amianto, che hanno presentato domanda agli enti previdenziali competenti ai fini del riconoscimento dei benefici di cui al comma 1 e la cui richiesta è stata respinta, possono presentare una nuova domanda per i medesimi fini. Avverso reventuale diniego degli enti previdenziali è ammesso ricorso agli ordinari strumenti di tutela giurisdizionali.
6-
undecies.
I termini per la presentazione delle domande per il riconoscimento dei benefici previdenziali scadono dodici mesi dopo la data di entrata in vigore della presente disposizione.
6-
duodecies.
All'articolo 24, comma 14, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, dopo la lettera
e-bis)
è aggiunta la seguente:
e-quater)
ai lavoratori di cui alll'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni''.
94-
quater.
Il sesto comma dell'articolo 47 e l'articolo 47-
bis
del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, nonché il comma 35-
quinquies
dell'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono abrogati''».
Conseguentemente, alla tabella A, voce:
Ministero dell'economia e delle finanze
, apportare le seguenti variazioni:
2015:– 60.000:000;
2016: – 60.000.000;
2017: – 60.000.000.
1.679
PETRAGLIA, URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO
Dopo il comma 94, aggiungere il seguente:
«94-
bis
. All'alinea del comma 14 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: ''ad applicarsi'' sono inserite le seguenti: ''al personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012, ai sensi dell'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni''.
94-
ter
. Il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto, con decorrenza dalla data del 1º settembre 2015, nel limite massimo di 4.000 soggetti e nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 3. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande presentate, secondo modalità telematiche, definendo un elenco numerico delle stesse basato su un criterio progressivo risultante dalla somma dell'età anagrafica e dell'anzianità contributiva vantate dai singoli richiedenti alla data del 31 dicembre 2012. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dalla disposizione di cui al medesimo comma 1. Per i lavoratori che accedono al beneficio di cui al comma 1, il trattamento di fine rapporto, comunque denominato, è corrisposto al momento in cui il soggetto avrebbe maturato il diritto alla corresponsione dello stesso secondo le disposizioni di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e sulla base di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 22, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, nonché secondo le modalità previste a legislazione vigente.
94-
quater
. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 35 milioni di euro per l'anno 2015, di 105 milioni di euro per l'anno 2016, di 101 milioni di euro per l'anno 2017, di 94 milioni di euro per l'anno 2018 e di 81 milioni di euro per l'anno 2019».
Conseguentemente, all'articolo 2, comma 67, sostituire le parole:
«è ridotta di 238 milioni di euro per l'anno 2015 e di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016»
con le seguenti:
«è ridotta di 418 milioni di euro per l'anno 2015 e di 380 milioni a decorrere dal 2016».
1.680
URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO
Dopo il comma 94, aggiungere il seguente:
«94-
bis
. In vista della introduzione di uno strumento nazionale di contrasto alla povertà è istituito, a decorrere dal 2015, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un Fondo con una dotazione di 700 milioni di euro finalizzato al finanziamento della sperimentazione ed il successivo avvio di un programma nazionale di sostegno per l'inclusione attiva volto al superamento della condizione di povertà, all'inserimento e al reinserimento lavorativo e all'inclusione sociale, secondo i principi della Raccomandazione della Commissione europea, del 3 ottobre 2008, relativa all'inclusione attiva delle persone escluse dal mercato del lavoro. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, si definiscono, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le modalità di tale sperimentazione e dell'avvio del programma. Restano fermi i seguenti principi:
a)
il programma è destinato ai residenti che versano in condizione di povertà e che siano cittadini italiani o comunitari ovvero familiari di cittadini italiani o comunitari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadini stranieri in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
b)
l'accesso al sostegno è condizionato ad una prova dei mezzi effettuata secondo criteri articolati ed omogenei a livello nazionale che identifichino la condizione di povertà; in base alle condizioni reddituali e patrimoniali e al possesso di beni di consumo durevoli. A tal fine, le definizioni di reddito e patrimonio sono assunte in coerenza con quelle adottate ai fini dell'ISEE, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. In ogni caso è adottata una definizione di reddito che include i trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazionipubbliche;
c)
l'INPS provvede alla verifica del possesso da parte dei richiedenti il beneficio dei requisiti richiesti, anche avvalendosi dei collegamenti con ranalisi tributaria. Tale attività non deve comportare nuovi o maggiori oneri a carico dell'INPS;
d)
l'erogazione del sostegno economico è condizionata alla stipula da parte dei benefici ari di un patto di inserimento con i servizi sociali locali, quale strumento di inclusione e attivazione sociale;
e)
il sostegno economico è determinato come differenza tra una soglia di povertà e il reddito familiare, e la sua durata è limitata dal venir meno della condizione di povertà. Con il decreto di cui al presente comma, è stabilita, sulla base delle risorse disponibili, la soglia al cui livello è integrato il reddito familiare e i limiti alla durata del beneficio, superati i quali il sostegno non potrà essere concesso se non trascorsi almeno 6 mesi dall'ultimo beneficio percepito;
f)
nel caso non sia possibile coprire l'intera popolazione in condizione di povertà, gli interventi saranno prioritariamente destinati ai nuclei familiari con minorenni, in particolare quelli con tre o più minorenni ovvero composti esclusivamente da genitore solo e figli minorenni ovvero con figli disabili; i nuclei familiari con lavoratori che abbiano perso il posto di lavoro e abbiano esaurito gli strumenti di sostegno al reddito legati agli ammortizzatori sociali; i nuclei familiari in condizione di disagio abitativo;
g)
la domanda per l'accesso al sostegno è presentata al comune di residenza, il progetto personalizzato di cui alla lettera
e)
del presente comma è redatto dai competenti servizi sociali del comune ovvero, in caso di gestione integrata, degli ambiti territoriali, di cui all'articolo 8, comma 3, lettera
a)
, della legge 8 novembre 2000, n. 328, in collaborazione con le amministrazioni competenti sul territorio in materia di servizi per l'impiego, tutela della salute e istruzione e le associazioni del terzo settore.
94-
ter
. Con il medesimo decreto di cui al comma 1, sono definite le modalità di estensione della sperimentazione di cui al presente comma, anche prevedendo una razionalizzazione delle attuali forme di sostegno alla povertà, ed un adeguato coordinamento con il Fondo di cui all'articolo 81, comma 32, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla.legge 6 agosto 2008, n. 133».
Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 112, sostituire le parole:
«250 milioni»
, con le seguenti:
«100 milioni»;
b) al comma 124, sostituire le parole:
«850 milioni»
, con le seguenti:
«450 milioni»;
c) all'articolo 2, comma 67, sostituire le parole:
«è ridotta di 238 milioni di euro per l'anno 2015 e di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016»
, con le seguenti:
«è ridotta di 438 milioni di euro per l'anno 2015 e di 400 milioni a decorrere per l'anno 2016 e 200 milioni a decorrere dal 2017»;
d)
all'articolo 3, dopo il comma 28, aggiungere i seguenti:
«28-
bis
. Al comma 5-
bis
dell'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1996, n. 917, le parole: ''nei limiti del 96 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''nei limiti del 95 per cento''.
28-
ter
. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
all'articolo 6:
1) al comma 8, secondo periodo, le parole: ''nella misura del 96 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''nella misura del 95 per cento'';
2) al comma 9, le parole: ''nella misura del 96 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''nella misura del 95 per cento'';
b)
all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: ''nella misura del 96 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''nella misura del 95 per cento''».
1.681
URAS, BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO
Dopo il comma 94, aggiungere il seguente:
«94-
bis
. Dopo il comma 10 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono inseriti i seguenti:
''10-
bis
. In deroga a quanto previsto al comma 10, è consentito al lavoratore e alla lavoratrice l'accesso alla pensione anticipata, nei limiti delle risorse di cui al comma 2, alle seguenti condizioni:
a)
risultare non occupati al 1º gennaio 2012 per avvenuta risoluzione contrattuale a qualsiasi titolo o avere sottoscritto entro il 31 dicembre 2011 accordi collettivi o individuali, in qualsiasi sede, che come esito finale prevedevano il licenziamento;
b)
maturare entro il 31 dicembre 2018 i requisiti di età e anzianità contributiva previsti dalla normativa vigente tipo alla data di entrata in vigore del presente decreto''.
94-
ter
. Agli oneri derivanti dal comma 94-
bis
si provvede impiegando, a decorrere dal 1º gennaio 2015, i maggiori risparmi, rispetto a quanto preventivato all'atto dell'approvazione del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, derivati dall'articolo 24 del predetto decreto-legge, ed accertati annualmente con provvedimento del Presidente dell'Inps».
1.682
PETRAGLIA, URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO
Dopo il comma 94, aggiungere il seguente:
«94-
bis
. All'articolo 1, comma 9 della legge 28 agosto 2004, n. 243, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: ''Ai fini di cui al presente comma, il diritto di opzione può essere esercitato da tutte le lavoratrici i cui requisiti anagrafici e contributivi, ai fini dell'accesso al trattamento pensionistico, maturano entro e non oltre il suddetto termine del 31 dicembre 2015».
Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
«6-
bis
. I commi 48, 49 e 49-
bis
, dell'articolo 2, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2007, n. 296, sono sostituiti dai seguenti:
''48. I trasferimenti di beni e diritti per causa di morte sono soggetti all'imposta di cui al comma 47 con le seguenti aliquote sul valore complessivo netto dei beni:
a)
devoluti a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 500.000 euro: 5 per cento;
a-bis)
devoluti a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 8 per cento;
b)
devoluti a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 8 per cento;
c)
devoluti a favore di altri soggetti: 10 per cento.
49. Per le donazioni e gli atti di trasferimento a titolo gratuito di beni e diritti e la costituzione di vincoli di destinazione di beni d'imposta è determinata dall'applicazione delle seguenti aliquote al valore globale dei beni e dei diritti al netto degli oneri da cui è gravato il beneficiario diversi da quelli indicati dall'articolo 58, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, ovvero, se la donazione, è fatta congiuntamente a favore di più soggetti o se in uno stesso atto sono compresi più atti di disposizione a favore di soggetti diversi, al valore delle quote dei beni o diritti attribuiti:
a)
a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 500.000 di euro: 5 per cento;
a-bis)
a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 8 per cento;
b)
a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 8 per cento;
c)
a favore di altri soggetti: 10 per cento.
49-
bis
. Se il beneficiario dei trasferimenti di cui ai commi 48 e 49 è una persona portatrice di
handicap
riconosciuto grave ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, l'imposta si applica esclusivamente sulla parte del valore della quota o del legato che supera l'ammontare di 1.000.000 euro''».
1.683
URAS, BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO
Dopo il comma 94, aggiungere il seguente:
«94-
bis
. L'ultimo periodo del comma 18 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, è sostituto dal seguente: ''Fermo restando quanto indicato al comma 3, primo periodo, le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai lavoratori iscritti all'ex Fondo speciale istituito presso l'INPS ai sensi dell'articolo 43 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nonché al personale operante nelle imprese ferroviarie e nelle imprese dei gestori delle infrastrutture ferroviarie con mansioni di addetto alla condotta dei treni, addetto alla scorta dei treni, addetto alla manovra, traghettamento, formazione treni ed il personale imbarcato a bordo delle navi traghetto. Con regolamento da emanare entro il 31 marzo 2014, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate le relative misure di armonizzazione dei requisiti di accesso al sistema pensionistico, tenendo conto delle obiettive peculiarità ed esigenze dei settori di attività nonché dei rispettivi ordinamenti''».
Conseguentemente, all'articolo 3, comma 7, dopo la lettera
a)
aggiungere la seguente:
«
a-bis)
dopo l'articolo 17 aggiungere il seguente: ''Art. 17.1 -
(Acquisto di pubblicità
on line
). – 1.
I soggetti passivi che intendano acquistare servizi di pubblicità e
link
sponsorizzati
on line
, anche attraverso centri media e operatori terzi, sono obbligati ad acquistarli da soggetti titolari di una partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana.
2.
Gli spazi pubblicitari
on line
e
link
sponsorizzati che appaiono nelle pagine dei risultati dei motori di ricerca (servizi di
search advertising
), visualizzabili sul territorio italiano durante la visita di un sito
internet
o la fruizione di un servizio
on line
attraverso rete fissa o rete e dispositivi mobili, devono essere acquistati esclusivamente attraverso soggetti, quali editori, concessionarie pubblicitarie, motori di ricerca o altro operatore pubblicitario, titolari di partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana. La presente disposizione si applica anche nel caso in cui l'operazione di compravendita sia stata effettuata mediante centri media, operatori terzi e soggetti inserzionisti''».
1.684
DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO
Dopo il comma 94, aggiungere il seguente:
«94-
bis
. La dotazione del Fondo per le vittime dell'amianto di cui al comma 241 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è incrementata di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017. Il Fondo, a modifica delle sue norme istitutive e regolatorie, è istituito a favore di tutte le persone vittime dell'amianto, colpite da patologie asbesto-correlate contratte a qualsiasi titolo, per ragioni ambientali, familiari o lavorative, che si tratti di lavoratori sia civili che militari. L'organizzazione del Fondo, nonché le procedure e le modalità di erogazione delle prestazioni, sono disciplinate da un nuovo regolamento adottato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».
Conseguentemente, alla tabella A, voce
Ministero dell'economia e delle finanze
, apportare le seguenti variazioni:
2015: – 50.000.000;
2016: – 50.000.000;
2017: – 50.000.000.
1.685
MUNERATO, COMAROLI, TOSATO
Dopo il comma 94, inserire il seguente:
«94-
bis
. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge è istituito, in via sperimentale per il triennio 2015-2017, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un apposito Fondo per incentivare il mantenimento dei livelli occupazionali delle aziende in difficoltà per cause dovute a terzi ovvero per mancato pagamento dei debiti della pubblica amministrazione. Il Fondo ha una dotazione di 187,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017. A valere sulle risorse del Fondo di cui al presente articolo; è riconosciuto, in via sperimentale per il medesimo periodo, una riduzione di 50 punti percentuali degli oneri contributivi dovuti dal datore di lavoro, senza effetti negativi sulla determinazione dell'importo pensionistico del lavoratore».
Conseguentemente, all'articolo 1, sopprimere il comma 125.
1.686
MARCUCCI
Dopo il comma 94, inserire il seguente:
«94-
bis
. Al fine di assicurare la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale nei luoghi e negli istituti della cultura statali di rilevante interesse nazionale, i limiti di spesa di cui all'articolo 8, comma 4, primo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2014, convertito nella legge 29 luglio 2014, n. 106, sono incrementati di 1,5 milioni di euro per l'anno 2015 e di 2 milioni di uro per ciascuno degli anni 2016 e 2017».
Conseguentemente, alla tabella A, voce
Ministero dell'economia e delle finanze
, apportare le seguenti variazioni:
2015: – 1.500.000;
2016: – 2.000.000;
2017: – 2.000.000.
1.687
BIGNAMI, PEPE, MAURIZIO ROMANI, MUSSINI
Sopprimere i commi da 95 a 99.
Conseguentemente:
a) sostituire il comma 118 con il seguente:
«118. Lo stanziamento del Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 20, comma 8, delle legge 8 novembre 2000, n. 328, è incrementato di 317 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015»;
b) al comma 101, secondo periodo, sostituire le parole:
«5 milioni di euro»
, con le seguenti:
«10 milioni di euro»;
c) dopo il comma 119, inserire i seguenti:
«119-
bis
. A decorrere dall'anno 2015 il contributo annuo concesso all'Unione italiana ciechi ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 settembre 1993, n. 379, è incrementato di 2 milioni di euro.
119-
ter
. A decorrere dall'anno 2015 sono destinati 178 milioni di euro all'edilizia residenziale pubblica».
1.688
RICCHIUTI, LO GIUDICE, CASSON, MINEO
Sopprimere il comma 95.
Conseguentemente, sostituire il comma 117 con il seguente:
«Il Fondo di cui all'articolo 81, comma 29, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è incrementato di 750 milioni di euro nell'anno 2015, di 850 milioni di euro nell'anno 2016, di 1.250 milioni di euro nell'anno 2017, di 1.250 milioni di euro nell'anno 2018, di 850 milioni di euro nell'anno 2019, di 450 milioni di euro nell'anno 2020 e di 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. Una quota pari a 500 milioni di euro per l'anno 2015, 600 milioni di euro per l'anno 2016, 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, 600 milioni di euro per l'anno 2019 e 200 per l'anno 2020 è finalizzata alla progressiva estensione su tutto il territorio nazionale della sperimentazione di cui all'articolo 60 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, intesa come sperimentazione di un apposito programma di sostegno per l'inclusione attiva, volto al superamento della condizione di povertà, all'inserimento e al reinserimento lavorativi e all'inclusione sociale».
1.689
MALAN
Sostituire il comma 95 con il seguente:
«95. Al fine di sostenere le famiglie con figli di età inferiore ai 3 anni, incentivare la natalità e contribuire alle spese per il suo sostegno, per ogni figlio di età inferiore ai 3 anni, è riconosciuto un assegno di importo pari a euro 178,80 per il 2015, euro 536,40 per il 2016, euro 894 per il 2017, euro 894 per il 2018, euro 536,40 per il 2019, euro 178,80 per il 2020, erogato mensilmente dall'inizio di ogni anno ovvero a decorrere dal mese di nascita o adozione. L'assegno, che non concorre alla formazione del reddito complessivo di cui all'articolo 8 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è corrisposto fino alla fine di ogni anno, ovvero fino al compimento del terzo anno di età ovvero del terzo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione, per i figli di cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea, a condizione che il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 25.000 euro annui. L'assegno di cui al presente comma è corrisposto, a domanda, dall'INPS, che provvede alle relative attività, nonché a quelle del comma 97, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'ISEE, stabilito al sensi del citato regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, non superiore a 7.000 euro annui, l'importo dell'assegno di cui al primo periodo del presente comma è raddoppiato».
1.690
MUNERATO, COMAROLI, TOSATO
Al comma 95, dopo le parole:
«è riconosciuto»
aggiungere le seguenti:
«, prioritariamente ai genitori cittadini italiani,».
1.691
URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO
Al comma 95, ovunque essa ricorra, sostituire la parola:
«assegno»
con la seguente:
«voucher».
1.692
MALAN
Al comma 95, apportare le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, sostituire le parole:
«960 euro»
con le seguenti:
«euro 1072,8»;
b) al secondo periodo, sopprimere le parole:
«o di cittadini di Stati extracomunitari con permesso di soggiorno di cui all'articolo 9 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni».
1.693
TOSATO, CENTINAIO, COMAROLI
Al comma 95 sopprimere le seguenti parole:
«o di cittadini extracomunitari con permesso di soggiorno di cui all'articolo 9 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni,».
1.694
CENTINAIO, COMAROLI, TOSATO
Al comma 95 sostituire le parole:
«o di cittadini extracomunitari con permesso di soggiorno di cui all'articolo 9 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni,»
con le seguenti:
«il contributo è aumentato di 200 euro per i figli nati o adottati che siano in ordine di nascita terzi o ulteriori».
1.695
MUNERATO, COMAROLI, TOSATO
Al comma 95, sopprimere le parole da:
«o di cittadini di Stati extracomunitari»
fino a:
«e successive modificazioni».
1.696
CENTINAIO, COMAROLI, TOSATO
Al comma 95 dopo le parole:
«di cui all'articolo 9»
aggiungere le seguenti:
«e che ai sensi dell'articolo 4-
bis
abbiano accumulato almeno 30 punti dopo la sottoscrizione dell'accordo di integrazione».
1.697
URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO
Al comma 95, secondo periodo, dopo le parole:
«residenti in Italia»
inserire le seguenti:
«nonché a tutti gli stranieri residenti in Italia titolari del permesso unico di cui al decreto legislativo 40/14 e agli altri stranieri regolarmente soggiornanti in Italia».
1.698
TOSATO, CENTINAIO, COMAROLI
Al comma 95 dopo le parole:
«residenti in Italia»,
inserire le seguenti:
«da almeno 10 anni».
1.699
TOSATO, COMAROLI
Al comma 95 dopo le parole:
«residenti in Italia»
inserire le seguenti:
«da almeno 5 anni».
1.700
RICCHIUTI, LO GIUDICE, CASSON, MINEO
Al comma 95, secondo periodo, sostituire le parole:
«superiore a 25.000 euro annui»
con le seguenti:
«superiore a 15.000 euro annui».
Conseguentemente, sostituire il comma 117 con il seguente:
«117. Il Fondo di cui all'articolo 81, comma 29, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è incrementato di 330 milioni di euro nell'anno 2015, di 450 milioni di euro neli'anno 2016, di 650 milioni di euro nell'anno 2017, di 650 milioni di euro nell'anno 2018, di 450 milioni di euro nell'anno 2019, di 330 milioni di euro nell'anno 2020 e di 250 mllioi di euro a decorrere dall'anno 2021. Una quota pari a 80 milioni di euro per l'anno 2015,450 milioni di euro per l'anno 2016, 650 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018,450 milioni di euro per l'anno 2019 e 300 milioni di euro per l'anno 2020 è finalizzata alla progressiva estensione su tutto Il territorio nazionale della sperimentazione di cui all'articolo 60 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modiflcazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, intesa come sperimentazlone di un apposito programma di sostegno per l'inclusione attiva, volto al superamento della condizione di povertà, all'inserimento e al reinserimento lavorativi e all'inclusione sociale.».
1.701
GASPARRI
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 95, sostituire le parole
«25.000 euro annui»
con le seguenti:
«30.000 euro annui».
b) al comma 97 sopprimere il secondo periodo.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce:
Ministero dell'economia e delle finanze,
apportare le seguenti variazioni:
2015: – 100.000.000;
2016: – 100.000.000;
2017: – 100.000.000.
Ridurre dell'1% tutti gli stanziamenti di parte corrente della allegata tabella C.
1.702
GUALDANI
Al comma 95, sostituire le parole:
«25.000 euro annui»
con le seguenti:
«30.000 euro annui».
Al comma 97 eliminare le parole:
«Nel caso in cui, in sede di attuazione del comma 95, si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alla previsione di spesa di cui al comma 98, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della salute, si provvede a rideterminare l'importo annuo dell'assegno di cui al comma 95, primo periodo, e i valori dell'ISEE di cui al comma 95, secondo periodo».
1.703
GIOVANARDI, GUALDANI
Al comma 95, sostituire le parole:
«25.000 euro annui»
con le seguenti:
«30.000 euro annui».
Conseguentemente al comma 97 eliminare le parole:
«Nel caso in cui, in sede di attuazione del comma 95, si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alla previsione di spesa di cui al comma 98, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della salute, si provvede a ridetenninare l'importo annuo dell'assegno di cui al comma 95, primo periodo, e i valori dell'ISEE di cui al comma 95, secondo periodo».
1.704
DI BIAGIO
Al comma 95 le parole:
«25.000 euro annui»
sono sostituite con le seguenti:
«30.000 euro annui».
1.705
COMAROLI, TOSATO
Al comma 95 dopo le parole:
«dall'INPS, che provvede alle relative attività»,
inserire le seguenti:
«, verificando la documentazione che attesta i requisiti dei beneficiari,».
1.706
MARGIOTTA
Dopo il comma 95 aggiungere il seguente:
«95-
bis
. All'articolo 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 è aggiunto il seguente comma: ''3-
septies
. Tutti i cittadini stranieri extracomunitari che acquistano in Italia la piena proprietà di uno o più immobili, per un Investimento globale di valore superiore a euro 500.000,00, al netto di qualsiasi imposta, possono richiedere il permesso di soggiorno, per se, per il proprio coniuge e per i figli minori conviventi. Il permesso di soggiorno deve essere richiesto al questore della provincia in cui è stato acquistato l'immobile, o uno degli immobili. A tal fine il richiedente dovrà esibire, in aggiunta alla documentazione prevista dalle norme vigenti, copia dell'atto pubblico di acquisto regolarmente trascritto nei registri immobiliari. Il permesso di soggiorno ha validità biennale, rinnovabile per analogo periodo, ai sensi del successivo comma 4, previa esibizione di visura della conservatoria dei registri immobiliari che testimoni la persistenza della proprietà dell'immobile e/o degli immobili, ovvero di nuovi atti pubblici di acquisto che garantiscano il rispetto dei requisiti. Decorsi 5 anni dal primo rilascio lo straniero potrà richiedere il 'permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo' ai sensi del successivo art. 9. Tutti i cittadini stranieri che abbiano acquisito il permesso di soggiorno in forza del presente comma hanno facoltà di richiedere l'iscrizione anagrafica per sé e per gli eventuali componenti il nucleo familiare nel Comune o in uno dei Comuni nei quali sono state acquistati gli immobili.''».
1.707
DI BIAGIO
Al comma 97 eliminare le parole:
«Nel caso in cui, in sede di attuazione del comma 95, si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostainenti rispetto alla previsione di spesa di cui al comma 98, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della salute, si provvede a rideterminare l'importo annuo dell'assegno di cui al comma 95, primo periodo, e i valori dell'ISEE di cui al comma 95, secondo periodo».
1.708
PETRAGLIA, URAS
Sopprimere il comma 98.
Conseguentemente al comma 112 sostituire la parola:
«250»
con la seguente:
«230».
1.709
PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS
Sopprimere i commi da 100 a 102.
Conseguentemente al comma 112 sostituire la parola:
«250»
con la seguente:
«230».
1.710
BERGER, ZELLER, PALERMO, PANIZZA, LANIECE, BATTISTA, ROMANO, FAUSTO GUILHERME LONGO
Dopo il comma 100, aggiungere i seguenti:
«100-
bis
. Per l'anno 2015 è ammessa la detrazione dall'imposta lorda pari al 19 per cento delle spese documentate sostenute dai genitori per il pagamento delle vacanze, certificate da fattura o da ricevuta fiscale contenente la specificazione della prestazi.one e l'indicazi.one del codice fiscale del destinatario della detrazione, per un importo complessivamente non superiore a 1.000 euro annui per nucleo familiare, indipendentemente dai fatto che i genitori siano legalmente coniugati
100-
ter
. Per il periodo d'imposta relativo all'anno 2015, in deroga all'articolo 9, comma 9, ultimo periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 717, lettera
b)
, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, l'assoggettamento all'imposta municipale propria concorre interamente alla formazione della base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali per gli immobili ad uso abitativo non locati«.
1.711
TONINI
Dopo il comma 100 inserire il seguente:
«100-
bis
. Alle famiglie che adottano un minore con procedura internazionale, disciplinata dalle disposizioni contenute nel capo I titolo III legge 4 maggio 1983 n. 184 e successive modifiche, per l'anno 2015 è corrisposto un contributo di 5.000 euro per ogni minore autorizzato all'ingresso e alla permanenza in Italia ed effettivamente entrato sul suolo italiano. Il contributo è aggiuntivo, ove ne ricorrano le condizioni, all'assegno previsto dal comma 1 del presente articolo».
Conseguentemente al medesimo articolo, comma 101, dopo le parole:
«in favore della famiglia»,
inserire le seguenti:
«ivi inclusi i contributi di cui al comma 100-
bis
».
1.712
URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO
Al comma 101, primo periodo sostituire le parole:
«108 milioni»
con le seguenti:
«308 milioni»
e al secondo periodo inserire il seguente
: «Una quota pari a 200 milioni è riservata alle misure di assistenza ai nuclei con persone non auto sufficienti, anche al fine di far emergere e promuovere, di concerto con la rete dei servizi sociali locali, il lavoro di cura, prevedendo:
a)
la possibilità di detrazione fiscale, senza cumulare con la deduzione prevista per i versamenti dei contributi previdenziali, dall'imposta lorda sui redditi del 19 per cento dell'intero costo sostenuto per la collaboratrice o il collaboratore familiare assunto per attività di assistenza familiare a persone non autosufficienti, fino ad un limite massimo di 14.000 euro annui, per i soggetti con reddito imponibile fino a euro 40.000;
b)
la possibilità di portare in detrazione da parte dei familiari (articolo 433 Codice Civile) la eventuale parte di spesa che non ha trovato capienza nel reddito dell'invalido».
a) all'articolo 1, comma 112, sostituire le parole:
«250 milioni»,
con le seguenti:
«100 milioni».
1.713
VACCARI
Al comma 101, sostituire le parole:
«108 milioni»
con le seguenti:
«138 milioni»
e dopo le parole:
«legge 7 agosto 2012, n. 134 e successive modificazioni.»
aggiungere il seguente periodo:
«Una quota parte non inferiore a 30 milioni di euro è finalizzata al rimborso delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione disciplinata dalle disposizioni contenute nel capo I del titolo 111 della legge 4 maggio 1983, n. 184. Il rimborso per ciascuna adozione non può superare l'ammontare massimo pari a 5.000 euro».
Conseguentemente, alla Tabella A, voce
Ministero dell'economia e delle finanze,
apportare le seguenti variazioni:
2015: – 30.000.000;
2016: – 30.000.000;
2017: – 30.000.000.
1.714
VERDUCCI, MATURANI, STEFANO ESPOSITO, FABBRI, VACCARI, GIANLUCA ROSSI, CAPACCHIONE, FISSORE, ELENA FERRARA, ZANONI, CARDINALI, ANGIONI, TOMASELLI, FILIPPI
Al comma 101, primo periodo, sostituire le parole:
«108 milioni»
con le seguenti:
«133 milioni»
e le parole:
«100 milioni»
con le seguenti:
«125 milioni».
Conseguentemente, alla Tabella A, voce
Ministero dell'economia e delle finanze,
apportare le seguenti variazioni:
2015: – 25.000.000;
2016: – 0;
2017: – 0.
1.715
RUTA, ALBANO, BERTUZZI, FASIOLO, GATTI, PIGNEDOLI, SAGGESE, VALENTINI, LAI
Al comma 101 apportare le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, sostituire le parole:
«108 milioni»
con le seguenti:
«103 milioni»;
b) al comma 101, sopprimere il secondo periodo.
Conseguentemente dopo il comma 101 inserire il seguente:
«101-
bis
. il fondo di cui all'articolo 58, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è rifinanziato di 5 milioni di euro per l'anno 2014».
1.716
DI BIAGIO
Al comma 101, primo periodo, sostituire le parole:
«108 milioni»
con le seguenti:
«103 milioni».
Conseguentemente:
a) al comma 101, sopprimere il secondo periodo;
b) dopo il comma 101, aggiungere il seguente:
«101-
bis
. Il fondo di cui all'articolo 58, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è rifinanziato di 5 milioni di euro per l'anno 2014».
1.717
RUVOLO, BONFRISCO
Al comma 101, primo periodo, sostituire le parole:
«108 milioni»
con le seguenti:
«103 milioni».
Conseguentemente
:
a) al comma 101, sopprimere il secondo periodo;
b) dopo il comma 101, aggiungere il seguente:
«101-
bis
. Il fondo di cui all'articolo 58, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 84, è rifinanziato di 5 milioni di euro per l'anno 2014».
1.718
FORMIGONI
Al comma 101, primo periodo, sostituire le parole:
''108 milioni''
con le seguenti:
''103 milioni''.
Conseguentemente:
a)
al comma 101, sopprimere il secondo periodo;
b)
dopo il comma 101, aggiungere il seguente:
101-
bis.
Il fondo di cui all'articolo 58, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è rifinanziato di 5 milioni di euro per l'anno 2014.
1.719
MARINELLO, MANCUSO, GUALDANI
Al comma 101, primo periodo, sostituire le parole:
''108 milioni''
con le seguenti:
''103 milioni''.
Conseguentemente:
a)
al comma 101, sopprimere il secondo periodo;
b)
dopo il comma 101, aggiungere il seguente:
101-
bis.
il fondo di cui all'articolo 58, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è rifinanziato di 5 milioni di euro per l'anno 2014.
1.720
LANZILLOTTA
Al comma 101, secondo periodo, sostituire le parole:
«100 milioni di euro»
con le seguenti:
«200 milioni di euro»
Conseguentemente, al medesimo articolo apportare le seguenti modifiche:
a)
al comma 112 sostituire le parole: «250 milioni» con le seguenti: «200 milioni»
b)
al comma 116 sostituire le parole: «100 milioni» con le seguenti: «50 milioni»
1.721
GUALDANI, CHIAVAROLI, BIANCONI
Al comma 101, secondo periodo, sostituire le parole:
«5 milioni»
con le seguenti:
«10 milioni»
Conseguentemente, alla Tabella A voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2015: – 5.000.000;
2016: – 5.000.000;
2017: – 5.000.000;
1.722
PETRAGLIA, URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO
Dopo il comma 101 aggiungere i seguenti:
101-
bis.
Al fine di sostenere la genitorialità e riconoscere il lavoro di cura all'interno della famiglia, fatto salvo quanto previsto dalla legislazione vigente, è riconosciuto alla lavoratrice il diritto all'accesso anticipato alla pensione di vecchiaia pari ad un anno per ogni figlio: In alternativa a tale anticipo la lavoratrice può optare per la determinazione del trattamento pensionistico con applicazione del moltiplicatore di cui alla tabella A allegata alla legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, relativo all'età di accesso al trattamento pensionistico, maggiorato di un anno in caso di uno o due figli, maggiorato di due anni in caso di tre o quattro figli e maggiorato di tre anni in caso di cinque o più figli.
101-
ter
. È riconosciuta la contribuzione figurativa a copertura dell'intero anno, nel settore pubblico e in quello privato, in caso di accesso anticipato alla pensione ai sensi del comma 1 il beneficio di cui al presente comma non è cumulabile con altri periodi di contribuzione figurati va riconosciuti in ragione della maternità; in tale caso è data facoltà alla lavoratrice di optare tra essi.
101-
quater
. I benefici di cui ai commi 1 e 2 sono riconosciuti anche se la donna risulta inoccupata durante la gestazione o al momento del parto e anche in assenza di precedenti versamenti contributivi.
101-
quinquies.
La misura sperimentale di cui all'articolo 4, comma 24, lettera
b),
della legge 28 giugno 2012, n. 92, è estesa agli anni 2015 e successivi, e il contributo di cui all'articolo 5 decreto ministeriale 22 dicembre 2012, è stabilito in 600 euro mensili, per un massimo di un anno, in base alla richiesta della lavoratrice interessata.
101-
sexies.
Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, provvede ad aggiornare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il decreto 22 dicembre 2012 di cui al precedente comma, al fine di garantire ulteriori modalità attuative volte a semplificare sensibilmente le procedure per accedere ai suddetti benefici e garantirne una reale diffusione tra le lavoratrici.
101-
septies.
Nello Stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, è istituito un Fondo con una dotazione di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015-2017, finalizzato alla concessione di agevolazioni fiscali a favore delle micro e medie imprese, sulle quali incidono in misura proporzionalmente maggiore i costi delle misure a favore della maternità delle lavoratrici.
101-
octies.
Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dello Sviluppo economico, da emanarsi entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati criteri e modalità attuative per la concessione delle agevolazioni di cui al precedente comma 6.
101-
nonies.
Al fine di implementare le iniziative finalizzate alla conciliazione del tempo di vita e di lavoro, sono stanziati 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015-2017, per il finanziamento delle misure di all'articolo 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53.
Conseguentemente al comma 112, sostituire le parole: 250 milioni, con le seguenti: 50 milioni;
sopprimere il comma 121;
sopprimere il comma 132;
all'articolo 2, comma 67, sostituire le parole: è ridotta di 238 milioni di euro per l'anno 2015 e di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016 con le seguenti: è ridotta di 538 milioni di euro per l'anno 2015 e di 500 milioni a decorrere per l'anno 2016;
all'articolo 3, dopo il comma 28, aggiungere i seguenti:
28-
bis
. All'articolo 19, comma 6 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, aggiungere, in fine il seguente periodo: a decorrere dall'anno 2015 l'aliquota è stabilita nella misura del 13,5 per mille.
28-
ter
. L'aliquota dell'addizionale di cui al comma 16 dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aumentata di 2 punti percentuali.
28-
quater
. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la disposizione di cui al precedente comma si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2013.
28-
quinquies.
Al comma 5-
bis
dell'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto dei Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 95 per cento».
28-
sexies
. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
all'articolo 6:
1) al comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 94 per cento»;
2) al comma 9, le parole: «nella misura dei 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 94 per cento»;
b)
all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 94 per cento»;
all'articolo 3, comma 75, Tabella A allegata voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:
2015:
CP: – 70.000.000;
CS: – 70.000.000.
2016:
CP: – 70.000.000;
CS: – 70.000.000.
2017:
CP: – 70.000.000;
CS: – 70.000.000.
1.723
PETRAGLIA, URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO
Dopo il comma 101 aggiungere i seguenti:
101-
bis.
Nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è istituito un fondo, con una dotazione di 550 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, per l'avvio di un piano, di sostegno alla povertà estrema.
101-
ter.
Le risorse del Fondo, quale contributo dello Stato, sono finalizzate a garantire la gratuità dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, dei servizi scolastici, nonché dei servizi erogati dagli enti territoriali, compreso il trasporto pubblico locale, ai giovani fino al termine del ciclo di studi obbligatorio, i cui genitori, cittadini italiani o di uno Stato membro dell'unione europea o di cittadini extracomunitari con permesso di soggiorno di cui all'articolo 9 dei testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, residenti in Italia nonché a tutti gli stranieri residenti in Italia titolari del permesso unico di cui al decreto legislativo n. 40 del 2014 e agli altri stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, abbiano un reddito complessivamente non superiore alla prima fascia ISEE. Ai fini della fruizione dei suddetti benefici, viene data priorità ai redditi ISEE più bassi. 101-
quater.
Con decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia, e del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della ricerca, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore, della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, sono definite le modalità attuative, i criteri di ripartizione delle risorse tra gli enti territoriali, nonché l'eventuale contributo finanziario dei medesimi enti ai fini dell'attuazione del presente articolo.
Conseguentemente, comma 112, sostituire le parole:
250 milioni,
con le seguenti:
100 milioni;
sopprimere il comma 121;
all'articolo 3, dopo il comma 28, aggiungere i seguenti:
28-
bis
. Al comma 5-
bis
dell'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 95 per cento».
28-
ter
. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
all'articolo 6:
1) al comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
2) al comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
b)
all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento».
1.724
DI BIAGIO
1. All'articolo 1, dopo il comma 101, sono inseriti i seguenti commi:
101-
bis.
All'articolo 13 comma 2 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, è aggiunto il seguente periodo: «È considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli Italiani residenti all'Estero (AIRE), a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso».
101-
ter.
Sull'unità immobiliare di cui al presente comma, le imposte comunali TARI e TASI sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi.
101-quater. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dalle diposizioni di cui al presente articolo, pari a 4 milioni di euro annui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015.
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2015:
– 4.000.000 euro;
2016:
– 4.000.000 euro;
2017:
– 4.000.000 euro.
1.725
DI BIAGIO
Dopo il comma 101, sono inseriti i seguenti commi:
«101-
bis
. All'articolo 13 comma 2 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, è aggiunto il seguente periodo: ''È considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli Italiani residenti all'Estero (AIRE), a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data n comodato d'uso''.
101-
ter
. Sull'unità immobiliare di cui al presente comma, le imposte comunali TARl e TASI sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi.
101-
quater
. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dalle diposizioni di cui al presente articolo, pari a 4 milioni di euro annui, si provvede a decorrere dal 1º gennaio 2015 mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente del Ministero dell'Economia e delle Finanze».
Conseguentemente, all'articolo 1, comma 116, sostituire le parole:
«100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015»
con le seguenti:
«96 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015».
1.726
URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO
Dopo il comma 101 inserire i seguenti
«101-
bis
. Il Fondo per le politiche della famiglia, di cui all'articolo 19, comma 1 del decreto-legge 4 luglio 2006, numero 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale) e all'articolo 1, comma 1250 della Legge finanziaria2007,è incrementato di 500 milioni di euro per l'anno 2015 e 200 milioni a decorrere dal 2016.
101-
ter
. Le risorse di cui al presente articolo sono destinate al finanziamento delle iniziative di conciliazione del tempo di vita e di lavoro previste dall'articolo 9 della legge 8 marzo 2000, numero 53 (Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città) e del sistema d'interventi previsto dall'intesa del 25 ottobre 2012 tra il Governo e le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e le Autonomie locali, sul documento ''Conciliazione dei tempi di vita e di lavoro per il 2012''».
Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:
a)
sopprimere il comma 121;
b)
al comma 124 sostituire le parole:
«850 milioni»
con le seguenti:
«550 milioni».
1.727
BONFRISCO, D'ALÌ, CERONI, MANDELLI, MILO, GALIMBERTI, D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI, FALANGA, EVA LONGO, ARACRI, PAGNONCELLI, TARQUINIO, BRUNI, PERRONE, IURLARO, MINZOLINI, ZIZZA, D'ANNA, SCAVONE, RUVOLO, COMPAGNONE
Dopo il comma 101, aggiungere il seguente:
«101-
bis
. AI comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''Si applica comunque il comma 10 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla 22 dicembre 2011, n. 214''».
Conseguentemente:
All'articolo 2, dopo il comma 45, inserire il seguente:
«45-
bis
. A decorrere dall'anno 2015 è disposta la riduzione lineare delle dotazioni finanziarie disponibili iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle . spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera
b)
, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per un importo pari a 1.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015. Sono esclusi gli stanziamenti relativi all'istituto della destinazione del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, gli stanziamenti relativi ,alle spese per la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica, nonché per il soccorso pubblico, e gli stanziamenti relativi al fondo sviluppo e coesione. Il Ministro dell'economia e delle finanze, ai fini delle successive riduzioni, è autorizzato ad accantonare e rendere in disponibili le predette somme. Le amministrazioni potranno proporre variazioni compensative, anche relative a missioni diverse, tra gli accantonamenti interessati nel rispetto dell'invarianza sui saldi di finanza pubblica;
all'articolo 2 apportare le seguenti modificazioni:
a)
al comma 141, lettera
c)
, sostituire le parole: ''3.452 milioni di euro annui''
con le seguenti:
''4.252 milioni di euro annui'';
b)
al comma 154, sostituire le parole da: ''1.000 milioni di euro fino a 3.000 milioni di euro'' con le seguenti:
''1.240 milioni di euro per l'anno 2015, di 2.240 milioni di euro per l'anno 2016 e di 3.240 milioni di euro'';
c)
al comma 157, sostituire le parole: ''1.200 milioni di euro annui, ovunque ricorrano''
, con le seguenti:
''1.400 milioni di euro annui''».
1.728
BONFRISCO, D'ALÌ, CERONI, MANDELLI, MILO, GALIMBERTI, D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI, FALANGA, EVA LONGO, ARACRI, PAGNONCELLI, TARQUINIO, BRUNI, PERRONE, IURLARO, MINZOLINI, ZIZZA, D'ANNA, SCAVONE, RUVOLO, COMPAGNONE
Dopo il comma 101, aggiungere il seguente:
«101-
bis
. Al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, al secondo periodo le parole: ''Per il 2014'' sono soppresse e al terzo periodo le parole; ''Per lo stesso anno 2014'' sono sostituite dalle seguenti; ''Per il 2014''».
1.729
LIUZZI
Dopo il comma 101, aggiungere il seguente:
«101-
bis
. L'ammontare delle risorse destinate ai progetti di fattibilità legati ai percorsi formativi ''Donna, politica ed istituzioni'' per la diffusione della cultura di genere e delle pari opportunità, promossi dal Dipartimento per le Pari Opportunità e avviati in collaborazione con il Ministero dell'Università e della ricerca e la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, sono incrementate nella misura di euro 2.500.000,00 di euro a valere sulle risorse di cui al ''Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità'', assegnate al Dipartimento per i diritti e le pari opportunità capitolo 493 recante Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità di cui all'articolo 19, comma 3, del Decreto-Legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ed incrementate dall'articolo 1, comma 1261 della legge 27 dicembre 2006, n. 296''».
1.730
CIOFFI, SCIBONA, CIAMPOLILLO, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI
Dopo il comma 101, inserire il seguente:
«101-
bis
. Al fine di sostenere le famiglie nell'accesso al bene casa, al Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, istituito dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431, è assegnata una dotazione ulteriore di 30 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2015-2017».
Conseguentemente, all'articolo 3, comma 75, alla Tabella A ivi richiamata, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2015: – 30.000.000;
2016: – 30.000.000;
2017: – 30.000.000.
1.731
BERGER, ZELLER, PALERMO, PANIZZA, LANIECE, FRAVEZZI, BATTISTA, ROMANO, FAUSTO GUILHERME LONGO
Dopo il comma 101, inserire il seguente:
«101-
bis
. Le indennità di maternità conseguite in seguito alla iscrizione previdenziale agricola
ex
-Scau da coltivatrici diretti nonché, da coadiuvatori agricoli sono in base al comma 2 dell'articolo 6 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ricomprese nel reddito agrario di cui all'articolo 32 della appena citata disposizione normativa, e non sono soggette a ritenuta alla fonte».
1.732
GUALDANI, CONTE
Dopo il comma 101, aggiungere il seguente:
«101-
bis
. Al comma 1 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera l-quater
aggiungere la seguente:
''
l-quinquies)
il cinquanta per cento delle spese sostenute dai genitori per l'iscrizione dei figli a carico presso le scuole paritarie del sistema integrato nazionale dell'istruzione pubblica''«.
Conseguentemente, le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni a decorrere dal 2015.
1.733
ENDRIZZI, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI
Sostituire il comma 102 con il seguente:
«102. I commi da 102 a 102-
quadragiesnovies
, introducono misure volte ad assicurare:
a)
la tutela, la cura e la riabilitazione dei soggetti affetti da gioco d'azzardo patologico, definiti ai sensi del comma 102-
bis
, e dei loro familiari;
b)
la protezione dei minori e dei soggetti vulnerabili;
c)
la prevenzione della diffusione dei fattori di rischio del gioco d'azzardo patologico, anche attraverso un approccio consapevole al gioco.
102-
bis
. Sono considerati affetti da gioco d'azzardo patologico, in conformità a quanto definito dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), i soggetti che presentano sintomi clinicamente rilevanti legati alla perdita di controllo sul proprio comportamento di gioco, con evidente coazione a ripetere e con condotte compulsive tali da arrecare grave deterioramento alla loro personalità, assimilabile ad altre dipendenze.
102-
ter
. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni dell'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, servizi preposti alle attività di prevenzione della patologia da gioco d'azzardo patologico (GAP) e di cura e riabilitazione dei soggetti che ne sono affetti sono individuati nei servizi per le dipendenze istituiti dalle regioni nell'ambito dei rispettivi sistemi sanitari regionali.
102-
quater
. I medesimi servizi promuovono e attuano interventi di prevenzione, di cura e di riabilitazione ambulatoriale e residenziale delle persone affette da patologia da GAP, anche mediante gruppi di mutuo aiuto, in analogia a quanto previsto per le altre dipendenze, sulla base delle linee guida predisposte dal Ministero della salute, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
102-
quinqies
. La certificazione di diagnosi di gioco d'azzardo patologico dà diritto a:
a)
l'esenzione dalla compartecipazione al costo della spesa sanitaria, relativamente alle prestazioni correlate al trattamento della patologia;
b)
l'accesso alle strutture dei presidi regionali per la valutazione e la diagnosi, l'assistenza psicologica e farmacologica e il ricovero, se necessario, in centri specializzati nella cura della patologia.
102-
sexies
. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al suddetto articolo 5, comma 2, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, il Ministro della salute apporta le necessarie integrazioni al decreto ministeriale 28 maggio 1999, come modificato dar decreto ministeriale 21 maggio 2001, al fine di inserire il gioco d'azzardo patologico tra le malattie e le condizioni che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione al costo per le prestazioni di assistenza sanitaria.
102-
septies
. Nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, il Ministro della salute con decreto di natura regolamentare, previa intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, adotta un Piano nazionale per garantire le prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette da GAP.
102-
octies
. Al fine di garantire il sostegno e l'aiuto alle famiglie dei soggetti affetti da GAP, nell'ambito del sito istituzionale del Ministero della salute, è dedicata una specifica sezione per fornire indicazioni sul trattamento della patologia, sulle strutture a cui rivolgersi nella zona di residenza e sulle reti 328 dei servizi pubblici e progetti di piani di zona di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328, nonché per fornire informazioni inerenti agli aspetti legali ed economici relativi alle perdite, ai debiti accumulati e alla possibilità di usufruire dell'amministrazione di sostegno.
102-
novies
. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'introduzione di nuovi apparecchi e piattaforme
on-line
per il gioco d'azzardo a valere sulle concessioni già in essere e di nuove tipologie di giochi d'azzardo per un periodo di almeno cinque anni.
102-
decies
. Con decreto del Ministro della salute, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito, presso Ministero della salute, l'Osservatorio nazionale sulla dipendenza da gioco d'azzardo patologico, di seguito denominato ''Osservatorio''. L'Osservatorio è presieduto dal Ministro della salute o da un suo delegato e svolge le sue attività in collaborazioni con le regioni, anche ove istituiti attraverso gli osservatori regionali sulle dipendenze.
102-
undecies
. Ai componenti dell'Osservatorio non spettano compensi, gettoni, emolumenti o indennità comunque definiti né rimborsi spese. Al funzionamento dell'Osservatorio si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
102-
duodecies
. A decorrere dalla costituzione dell'Osservatorio di cui al presente articolo, cessa l'attività dell'Osservatorio istituito ai sensi dell'articolo 7, comma 10, ultimo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189.
102-
terdecies
. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con il Ministero della salute, su proposta dell'Osservatorio, predispone campagne di informazione e promuove progetti di educazione sui fattori di rischio connessi al gioco d'azzardo nelle scuole di ogni ordine e grado.
102-
quaterdecies
. Il Ministero della salute, su proposta dell'Osservatorio, predispone apposite campagne di informazione e sensibilizzazione rivolte ai cittadini e finalizzate:
a)
ad aumentare la consapevolezza sui fenomeni di dipendenza correlati al gioco d'azzardo nonché sui rischi che ne derivano per la salute;
b)
a pubblicizzare il sito
internet
di cui al comma 102-
quinquagies
, al fine di fornire informazioni sui servizi predisposti dalle strutture pubbliche e del terzo settore per affrontare il problema della dipendenza da gioco d'azzardo;
c)
ad informare i genitori e le famiglie sui programmi di filtraggio e blocco dei giochi
on-line
;
102-
quindecies
. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentito l'Osservatorio, sono definite le linee guida per lo svolgimento di attività formative e di aggiornamento degli operatori dei servizi per le tossico dipendenze, dei servizi di salute mentale e degli operatori delle associazioni di volontariato e del terzo settore che svolgono attività di prevenzione, cura e riabilitazione dei soggetti affetti da GAP. Tali corsi sono volti all'acquisizione delle competenze necessarie ad affrontare e a prevenire i problemi socio-sanitari connessi al gioco d'azzardo.
102-
sedecies
. All'interno dei luoghi dove vengono effettuati giochi a pagamento è obbligatorio esporre, in modo visibile e nelle vicinanze della postazioni di gioco, la documentazione informativa relativa ai servizi di assistenza disponibili a livello locale e nazionale in favore dei soggetti affetti da patologia da GAP. Presso i medesimi locali, in maniera visibile e immediatamente individuabile sono altresì disponibili i moduli, predisposti dall'azienda sanitaria locale competente per territorio, tramite cui i giocatori possono sottoporsi a un
test
di autovalutazione per la determinazione del rischio di dipendenza dal gioco d'azzardo.
102-
septiesdecies
. Al soggetto affetto da dipendenza da gioco d'azzardo patologico si applica, ove ne ricorrano i presupposti, l'articolo 404 del codice civile. Sono fatte salve le disposizioni di cui al capo II del Titolo XII del Libro Primo del codice civile.
102-
octiesdecies
. All'articolo 24, comma 21, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le parole: ''da euro cinque mila a euro venti mila'' sono sostituite dalle seguenti: ''da euro 10.000 a euro 30:000''.
102-
noviesdecies
. L'accesso agli apparecchi da intrattenimento e ai videogiochi previsti dall'articolo 100 comma 6, lettera
a)
e
b)
, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni nonché ai giochi
on-line
è consentito esclusivamente mediante l'utilizzo della tessera sanitaria.
102-
vicies
. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un decreto per rendere obbligatoria l'introduzione di meccanismi idonei a bloccare in modo automatico l'accesso dei minori ai giochi, mediante l'inserimento, nei
software
degli apparecchi da intrattenimento, dei videogiochi e dei giochi
on line
, di appositi sistemi di filtro.
102-
viciessemel
. I dati anagrafici, dei giocatori sono registrati attraverso il sistema ''tessera sanitaria'', il quale mette a disposizione funzioni per rilevare il numero e l'entità delle somme giocate anche in modo progressivo dai giocatori, al fine di consentire agli stessi di autoescludersi dal gioco, anche temporaneamente, e che permettano ai giocatori medesimi di prevedere un limite alla somma giocata. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero della salute, sentita l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e l'Osservatorio di cui al comma 102-
decies
, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma in coerenza con le misure di sicurezza previste nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e nel relativo disciplinare tecnico (allegato B).
102-
viciesbis
. I dati rilevati dal sistema tessera sanitaria ai sensi del comma 102-
viciessemel
, privi di elementi identificativi diretti, sono trasmessi al Ministero della salute. Tali dati non possono in alcun modo essere utilizzati da parte dei concessionari, degli esercenti e dei gestori. Con il decreto di cui al comma 102-
undecies
sono definite le modalità di attuazione del presente comma nel rispetto del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni.
102-
viciester
. Al fine di rilevare in modo sistematico le informazioni relative ai soggetti affetti da GAP, il Sistema Informativo Nazionale delle Dipendenze (SIND) di cui al decreto del Ministro della salute 11 giugno 2010, pubblicato nella
Gazzetta ufficiale
160 del 12 luglio 2010, è integrato con dati relativi alla patologia da GAP.
102-
viciesquater
. Chiunque installi in locali aperti al pubblico apparecchi o videoterminali di gioco non conformi ai criteri di cui al comma 102-
vicies
è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 50.000 a carico del trasgressore. In caso di recidiva si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 100.000, nonché il sequestro dell'apparecchio o del videoterminale.
102-
viciesquinquies
. Unica forma ammessa per il pagamento delle prestazioni rese dagli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere
a)
e
b)
, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è quella elettronica, mediante carte nominative. Al termine di ogni sessione di gioco gli apparecchi di cui al comma precedente devono rilasciare apposita ricevuta, indicante l'ammontare complessivo della somma spesa e di quella vinta, evidenziando la differenza. La ricevuta deve altresì indicare tempo complessivo di collegamento con l'apparecchio e riportare formule di avvertimento contro i rischi del gioco d'azzardo patologico.
102-
viciessixies
. Le disposizioni di cui al comma 102-
viciesquinquies
, si applicano, in quanto compatibili, al gioco
on line
con corresponsione in denaro.
102-
viciessepties
. È fatto divieto ai concessionari di prevedere penalizzazioni od oneri a carico dei gestori e/o esercenti in caso di richiesta di rimozione degli apparecchi da gioco previsti dall'articolo 110, comma 6, lettere
a)
e
b)
del testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni.
102-
duodetricies
. I tagliandi delle lotterie istantanee devono contenere messaggi in lingua italiana su entrambi i lati, indicati a stampa e in modo da coprire almeno il 20 per cento della corrispondente superficie, recanti avvertenze relative ai rischi e ai danni connessi al gioco d'azzardo.
102-
undetricies
. Con decreto del Ministero della salute, sentito l'Osservatorio entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti il contenuto delle avvertenze e le caratteristiche grafiche con cui deve essere stampato il relativo testo.
102-
tricies
. I tagliandi delle lotterie istantanee devono in ogni caso riportare, su entrambi i lati e con dimensioni adeguate, e comunque tali da assicurarne l'immediata visibilità, almeno le seguenti diciture:
a)
''Questo gioco nuoce alla salute'';
b)
''Questo gioco può provocare dipendenza'';
c)
''Questo gioco può ridurti in povertà'';
d)
''Questo gioco è vietato ai minori di 18 anni''.
102-
triciessemel
. Le avvertenze di cui al comma 102-
tricies
sono stampate in modo inamovibile ed indelebile, senza poter essere in alcun modo dissimulate, coperte o interrotte da altre indicazioni o immagini.
102-
triciesbis
. La propaganda pubblicitaria, diretta ed indiretta, del gioco d'azzardo è vietata nel territorio nazionale. Chi trasgredisce al divieto di cui al comma 102-
viciessepties
è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 100.000 euro a 500.000 euro. La violazione delle disposizioni di cui al comma 102-
viciessepties
, se reiterata per tre volte, comporta la decadenza dalla concessione o dalle autorizzazioni.
102-
triciester
. Gli esercizi commerciali e i circoli privati che rimuovono dai propri locali gli apparecchi per il gioco lecito previsti dall'articolo 110, comma 6, lettere
a)
e
b)
del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, e successive modificazioni, installati precedentemente al 31 dicembre 2013, possono usufruire, per i due anni successivi alla rimozione, di un apposito indennizzo economico.
102-
triciesquater
. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, sentita l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, vengono stabilite l'entità e la modalità dell'indennizzo di cui al comma 102-
triciester
, nonché le procedure per effettuarne la richiesta.
102-
triciesquinquies
. È vietata all'interno delle sale gioco e dei locali di cui al comma 102-
viciesquinquies
, l'installazione di sportelli per il prelievo automatico di contanti.
102-
triciessexies
. L'installazione degli apparecchi idonei per il gioco lecito previsti dall'articolo 110, comma 6, lettere
a)
e
b)
, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, all'interno di locali aperti al pubblico, può essere effettuata esclusivamente in spazi appositi e circoscritti, e comunque separati dal resto del locale, in cui si svolge l'ordinaria attività.
102-
triciessepties
. È vietata all'interno delle sale gioco e dei locali, di cui al comma 102-
triciessexies
, installazione di sportelli per il prelievo automatico di contanti.
102-
triciesocties
. In deroga all'articolo 51, comma 1, lettera
b)
, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, nei luoghi in cui si svolgono attività di gioco d'azzardo è sempre vietato fumare, anche in presenza di impianti per la ventilazione e il ricambio di aria. Tale divieto è esteso anche alle sigarette elettroniche.
102-
triciesnovies
. All'interno delle sale da gioco e dei locali in cui si esercita come attività principale l'offerta di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, o non sportivi sono vietati la vendita e il consumo di bevande alcoliche.
102-
quadragies
. L'orario giornaliero di apertura delle sale da gioco e dei locali in cui si esercita come attività principale l'offerta di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, o non sportivi, nonché dei locali in cui sono installati apparecchi idonei per il gioco lecito previsti dall'articolo 110, comma 6, lettera
a)
e
b)
del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni, non può comunque prevedere un orario giornaliero di apertura superiore alle otto ore. Per i locali in cui l'attività di gioco con vincita in denaro non rappresenta l'attività esclusiva o principale, con regolamento comunale si può prevedere che tale limite orario valga esclusivamente per l'attività di gioco.
102-
quadragiessemel
. Al fine di garantire che lo svolgimento delle attività di gioco d'azzardo non determini danni alla salute dei cittadini, con il medesimo regolamento di cui al comma 102-
quadragies
i comuni possono stabilire ultèriori misure per evitare che nei luoghi in cui si svolgono attività di gioco con vincita in denaro siano introdotti strumenti idonei a indurre la dipendenza dal gioco e a favorire la perdita dell'autocontrollo da parte dei giocatori, nonché le misure per prevedere un tempo minimo che intercorra tra una giocata e l'altra.
102-
quadragiesbis
. In caso di condanna da parte del responsabile della sala giochi o del titolare dell'esercizio commerciale dove sono ubicati gli apparecchi, per mancato rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge, e della normativa vigente in matèria, comporta l'inabilitazione all'attività commerciale per una durata da uno a cinque anni.
102-
quadragiester
. È istituito, nello stato di previsione del Ministero della salute; il Fondo per la prevenzione, la cura e la riabilitazione del gioco d'azzardo patologico, al fine di finanziare gli interventi di prevenzione, di informazione, di formazione e di cura in favore delle persone affette da patologia da GAP, nell'ambito del Piano obiettivo previsto dal Ministero della salute.
102-
quadragiesquater
. Al fine di ridurre il disagio delle famiglie, anche attraverso apposito numero verde, è istituito altresì Fondo per le famiglie dei soggetti affetti da gioco d'azzardo patologico, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
102-
quadragiesquinquies
. Al Fondo di cui al comma 102-
quadragies
sono altresì destinate le maggiori entrate derivanti dall'incremento delle sanzioni Amministrative pecuniarie, di cui all'articolo 24, comma 21, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
102-
quadragiessexies
. Il Ministero dell'economia e delle finanze Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dispone l'incremento a decorrere dal 1ºgennaio 2015, entro il limite dello 0,7 per cento, prelievo erariale unico sugli apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettere
a)
e
b)
, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 200 milioni di euro annui a decorrere dal 2015, che aflluiscono al fondo di cui al comma 102-
quadragiester
.
102-
quadragiessepties
. Per il finanziamento del Fondo per le famiglie dei soggetti affetti da gioco d'azzardo patologico di cui al comma 102-
quadragiesquater
è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2015 e di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016.
102-
quadragiesocties
. È garantito l'accesso al «Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura» di cui all'articolo 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108, al coniuge e ai parenti entro il primo grado conviventi di soggetti affetti da gioco d'azzardo patologico, nel caso in cui l'indebitamento del nucleo familiare sia causato dalla dipendenza da gioco.
102-
quadragiesnovies
. L'articolo 14 della legge 7 marzo 1996, n. 108, è modificato come segue:
a)
dopo il comma 2 è inserito il seguente: ''2.1. L'erogazione dei mutui può avvenire con le medesime modalità e limiti di cui al comma 2 anche in favore di persone fisiche o nuclei familiari vittime del delitto di usura per la dipendenza da gioco d'azzardo patologico e parti offese nel relativo procedimento penale;
b)
dopo il comma 5 è inserito il seguente: ''5-
bis.
Nel caso di erogazione del mutuo in favore dei soggetti di cui al comma 2-
bis
la domanda deve essere corredata da un piano di utilizzo delle somme per le necessità personali o familiari e per la copertura dei debiti, nonché dell'attestazione di una fonte di reddito idonea a garantire la restituzione delle somme concesse a titolo di mutuo''.».
Conseguentemente, alla tabella A, voce
Ministero dell'economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:
2015: – 50.000.000;
2016: – 50.000.000;
2017: – 50.000.000.
1.734
DIVINA, COMAROLI, TOSATO
Al comma 102 sostituire il primo periodo con il presente:
«Nell'ambito delle risorse destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale (SSN) al sensi dell'articolo 2, comma 225, a decorrere dall'anno 2015, sono annualmente destinati 50 milioni di euro alla cura delle patologie connesse alla dipendenza da gioco d'azzardo».
Conseguentee all'articolo 1 al comma 125 sostituire la cifra:
«187,5»
con la seguente:
«137,5».
1.735
SIMEONI, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI
Al comma 102 sostituire le parole:
«50 milioni»
con le seguenti:
«100 milioni».
Conseguentemente, al comma 121 dell'articolo 1 sostituire le parole:
«200 milioni»
con le seguenti:
«150 milioni».
1.736
DE BIASI, PADUA, SILVESTRO, VALDINOSI
Al comma 102, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«Il Monopolio di stato provvede allo sperimentazione del software di cui al precedente periodo».
1.737
PUGLIA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI
Dopo il comma 102, aggiungere i seguenti:
«102-
bis.
A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge le Regioni possono avviare presso le ASL, i Servizi per le dipendenze, DSM e i Consultori, gruppi di auto aiuto e di mutuo soccorso attraverso appositi spazi messi a disposizione all'interno delle citate strutture.
102-
ter
. I gruppi di auto aiuto di cui al comma 1 del presente articolo potranno essere attivati al fine della presa in carico di persone con disturbi della personalità o disturbi del tono dell'umore conciati alla patologia da gioco d'azzardo.
102-
quater
. I conduttori dei gruppi di auto aiuto e di mutuo soccorso potranno essere individuati tra il personale delle ASL addetto alla presa in carico, oppure da parte di ex pazieriti con certificato di remissione da Gioco d'azzardo patologico o da parte di psichiatri del Servizio Sanitario Nazionale.
102-
quinquies
. I conduttori dei gruppi di auto aiuto o di mutuo soccorso dovranno usufruire di supervisioni periodiche da parte di psicoterapeuti con specializzazione in ''Psicoterapia di Gruppo''. In assenza della figura professionale di cui al presente comma la ASL può avvalersi di psicoterapeuti in regime di consulenza esterna.
102-
sexies
. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge presso il Ministero della salute è istituito un numero verde nazionale, attivo ventiquattro ore su ventiquattro finalizzato a fornire ai cittadini informazioni inerenti i luoghi di cura e i contatti con le strutture pubbliche sul territorio nazionale cui rivolgersi in particolari momenti di crisi psicologica, economica od occupazionale. Gli operatori del numuero verde saranno selezionati tramite procedura indicata dall'ordine nazionale di tipo sanitario competente per materia.
102-
septies
. Nell'ambito del sito istituzionale del Ministero della salute una sezione dovrà essere dedicata a fornire ai cittadini in particolari momenti di crisi psicologica economica od occupazionale e ai loro familiari tutte le informazioni necessarie al trattamento suddetto nonché sulle strutture a cui rivolgersi nella zona di residenza e sulle reti dei servizi pubblici ivi operanti.
102-
octies
. Al fine di sostenere l'avvio dei gruppi di auto aiuto e di mutuo soccorso di cui al presente articolo a decorrere dal 2015 sono stanziati 20 milioni di euro: Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il tero della salute d'intesa con la Conferenza Stato – Regioni determina la modalità di ripartizione delle risorse sulla base dei progetti presentati e le forme di monitoraggio sui gruppi di mutuo soccorso e di auto aiuto.»
Conseguentemente all'articolo 44, comma 20, lettera
g)
dopo le parole:
«con aliquota massima»,
aggiungere le seguenti:
«aumentata dello 0,25 per cento».
1.738
URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO
Dopo il comma 102, aggiungere il seguente:
«102-
bis
. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1, il Ministro della salute apporta le necessarie integrazioni al decreto ministeriale 28 maggio 1999, n. 329, come modificato dal decreto ministeriale 21 maggio 2001, n. 296, al fine di inserire il gioco d'azzardo patologico (G.A.P.) tra le malattie e le condizioni che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione al costo per le prestazioni di assistenza sanitaria».
Conseguentemente:
all'articolo 1, comma 112, sostituire le parole:
«250 milioni»,
con le seguenti:
«100 milioni»;
sopprimere il comma 121;
all'articolo 3, dopo il comma 28, aggiungere i seguenti:
«28-
bis
. Al comma 5-
bis
dell'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: ''nei limiti del 96 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''nei limiti del 95 per cento».
28-
ter
. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
all'articolo 6:
1) al comma 8, le parole: ''nella misura del 96 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''nella misura del 95 per cento'';
2) al comma 9, le parole: ''nella misura del 96 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''nella misura del 95 per cento'';
b)
all'articolo 7, comma 2, le parole: ''nella misura del 96 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''nella misura del 95 per cento''».
1.739
BELLOT, COMAROLI, TOSATO
Dopo il comma 102 inserire il seguente:
«102-
bis.
In via sperimentale, per gli anni 2015, 2016 e 2017, è istituito il ''Fondo per la prevenzione e per la riduzione dei danni causati da tabagismo'', di seguito denominato ''Fondo'', presso il Ministero della salute.
2. Il Fondo è finalizzato a:
a)
lo svolgimento di campagne e programmi informativi sui danni causati dal tabagismo e di campagne e programmi per la prevenzione della dipendenza dal fumo;
b)
la predisposizione di programmi informativi di sostegno per la lotta alla dipendenza da tabagismo;
c)
lo svolgimento di campagne la prevenzione della dipendenza dal fumo e di programmi informativi dei danni derivanti dal tabagismo nelle scuole di ogni ordine e grado, in particolare nelle scuole primarie;
d)
lo svolgimento di corsi di aggiornamento per i medici di base;
e)
la predisposizione di agevolazioni per l'acquisto di farmaci sostitutivi della nicotina finalizzati a ridurre la sintomatologia dovuta alla dipendenza fisica da nicotina.
3. Il Fondo è dotato per gli anni 2015, 2016 e 2017 di 25 milioni di euro per ciascun anno.
4. Le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, nonché i criteri, le condizioni e le modalità di funzionamento del Fondo di cui al comma 1 sono disciplinati con decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle ftnanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».
Conseguentemente:
All'articolo 1, comma 125, sostituire le parole:
«187,5 milioni»
con le seguenti:
«112,5 milioni».
1.740
MILO
Dopo il comma 102 aggiungere il seguente:
«102-
bis
. all'articolo 18, comma 8-
quinquies
, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
le parole: ''30 giugno 2014'', sono sostituite dalle seguenti: ''31 marzo 2015'';
b)
dopo le parole: ''debitamente certificati'' sono aggiunte le seguenti: ''Per gli interventi per i quali il collaudo o il certificato di regolare esecuzione dei lavori non sia intervenuto entro la data del 31 dicembre 2014, i pagamenti devono essere effettuati entro il 31 dicembre 2015''.».
1.741
CERONI
Dopo il comma 102, aggiungere il seguente:
«102-
bis
. Nell'ambito delle risorse destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, per la revisione delle tariffe massime delle prestazioni di assistenza termale, ai sensi di quanto previsto all'articolo 1, comma 170, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modifiche e integrazioni, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017».
Conseguentemente ridurre di 10 milioni per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, gli stanziamenti di cui alla Tabella A, rubrica del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
1.742
LO MORO
Dopo il comma 102, inserire il seguente:
«102-
bis
. Nell'ambito delle risorse destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, per la revisione delle tariffe massime delle prestazioni di assistenza termale, ai sensi di quanto previsto all'articolo 1, comma 170, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modifiche e integrazioni, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017».
Conseguentemente, alla Tabella A, voce:
Ministero dell'economia e delle finanze,
apportare le seguenti variazioni:
2015: – 10.000.000;
2016: – 10.000.000;
2017: – 10.000.000.
1.743
MARGIOTTA
Dopo il comma 102, aggiungere il seguente:
«102-
bis
. Nell'ambito delle risorse destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, per la revisione delle tariffe massime delle prestazioni di assistenza termale, ai sensi di quanto previsto all'articolo 1, comma 170, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modifiche e integrazioni, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015,2016 e 2017».
Conseguentemente, alla Tabella A voce
Ministero dell'economia e delle finanze,
apportare le seguenti variazioni:
2015: – 10.000.000;
2016: – 10.000.000;
2017: – 10.000.000.
1.744
PETRAGLIA, URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO
Dopo il comma 102 inserire il seguente:
«102-
bis
. Nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un Fondo di 25 milioni di euro per il quinquennio 2015-2019, finalizzato a consentire l'accesso alle nuove terapie e ai nuovi farmaci, con particolare riferimento alla cura delle persone affette da epatite C».
Conseguentemente all'articolo 1 comma 121 sostituire le parole:
200 milioni»
con le seguenti:
«175 milioni».
1.745
DE PETRIS, URAS
Sopprimere il comma 103.
Conseguentemente al comma 112 sostituire la parola:
«250»
con la seguente:
«249».
1.746
GUERRA, VACCARI
Al comma 103, dopo la lettera
b
), sono aggiunte le seguenti:
«b-
bis
). All'articolo 67, comma 1, è aggiunta, in fine, la seguente lettera: ''m-
bis
). I rimborsi di spesa, anche se non documentabili riconosciuti ai propri associati dalle organizzazioni di cui alle leggi 11 agosto 1991 n. 266 e 7 dicembre 2000 n. 383'';
b-
ter
). All'articolo 69 è aggiunto in fine il seguente comma: ''2-
bis
. I rimborsi forfettari di cui alla lettera m-
bis
dell'art. 67 non concorrono a formare il reddito per un importo non superiore complessivamente nel periodo di imposta a 2.000 euro''.».
1.747
TONINI, BERTUZZI, CORSINI, FATTORINI, LUCHERINI, MICHELONI, PEGORER, TRONTI, DALLA ZUANNA, PUPPATO
Dopo il comma 104 sono inseriti i seguenti:
«104-
bis
. Il comma 5 dell'articolo 26 della legge 11 agosto 2014, n. 125, è sostituito dal seguente:
''5. Le cessioni di beni e le relative prestazioni accessorie effettuate, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nei confronti delle amministrazioni dello Stato e dei soggetti della cooperazione allo sviluppo iscritti nell'elenco di cui al comma 3, destinati ad essere trasportati o spediti fuori dell'Unione europea in attuazione di finalità umanitarie, comprese quelle dirette a realizzare programmi di cooperazione allo sviluppo, sono non imponibili agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 8-
bis
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633''.«.
104-
ter
. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui all'articolo 26, comma 5, della legge n. 125 del 2014, come sostituito dal comma 104-
bis
, continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nel decreto del Ministro delle finanze del 10 marzo 1988, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana n. 204 del 31 agosto 1988».
1.748
DE PIETRO, URAS, CASALETTO, MASTRANGELI
Dopo il comma 104, sono inseriti i seguenti:
«104-
bis
. Il comma 5 dell'articolo 26 della legge 11 agosto 2014, n. 125, è sostituito dal seguente:
''5. Le cessioni di beni e le relative prestazioni accessorie effettuate, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nei confronti delle amministrazioni dello Stato e dei soggetti della cooperazione allo sviluppo iscritti nell'elenco di cui al comma 3, destinati ad essere trasportati o spediti fuori dell'Unione europea in attuazione di finalità umanitarie, comprese quelle dirette a realizzare programmi di cooperazione allo sviluppo, sono non imponibili agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 8-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633''.
104-
ter
. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui all'articolo 26, comma 5, della legge n. 125 del 2014, come sostituito dal comma 104-
bis
, continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nel decreto del Ministro delle finanze del 10 marzo 1988, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana n. 204 del 31 agosto 1988».
1.749
ZELLER, BERGER, LANIECE, BATTISTA, FRAVEZZI, PANIZZA, PAGANO
Dopo il comma 104, inserire i seguenti:
«104-
bis
. Il comma 277 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n 147, è sostituito dal seguente:
''277. Per ampliare il panorama dei servizi culturali per i non vedenti e gli ipovedenti dell'Italia meridionale, delle isole maggiori e dei Paesi del Mediterraneo, è erogato un contributo straordinario di 500 mila euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, da destinare al funzionamento del Polo tattile multimediale della Stamperia regionale Braille ONLUS di Catania. Nell'anno 2015, le somme eventualmente residue del contributo al Polo tattile per l'anno 2014 sono mantenute a bilancio per essere utilizzate al medesimo scopo''.
104-
ter
. All'onere derivante dall'attuazione del comma 104-
bis
, pari a 500 mila euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione della voce ''Fondi da ripartire'' del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'elenco n. 3 allegato al comma 45 dell'articolo 2. Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, così come incrementato, a decorrere da12015, dal comma 132 del presente articolo».
1.750
PUPPATO, PEZZOPANE, FILIPPIN, ALBANO, IDEM, D'ADDA, LAI, BORIOLI
Dopo il comma 104, aggiungere il seguente:
«104-
bis
. All'articolo 15, comma 1, la lettera
i
-septies), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituita dalla seguente:
''
i
-septies) le spese, per un importo non superiore a 2.100 euro, sostenute per gli addetti all'assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, nonché le spese sostenute per la retribuzione dell'opera dei collaboratori familiari che prestano servizio di vigilanza e cura a bambini di età non superiore agli 8 anni, se il reddito complessivo non supera 40.000 euro''.».
Conseguentemente:
–
all'articolo 3, comma 21, lettera
g)
sostituire la parola:
«triplo»
con la seguente:
«quintuplo».
–
alla tabella A, voce
Ministero dell'economia e delle finanze,
apportare le seguenti variazioni:
2015: – 100.000.000;
2016: – 100.000.000;
2017: – 100.000.000.
1.751
COMAROLI, BISINELLA
Dopo il comma 104, inserire il seguente:
«104-
bis
. All'articolo 96, della legge 21 novembre 2000, n. 342, dopo le parole: ''in pubblici registri'' sono inserite le seguenti: '', nonché materiale ed attrezzatura di soccorso,''».
Conseguentemente:
All'articolo1, comma 125, sostituire le parole:
«187,5 milioni»
con le seguenti:
«185,5 milioni».
1.752
DE BIASI
Dopo il comma 104 aggiungere il seguente:
«104-
bis
. L'articolo 9 della Tariffa – Allegato A, Parte Prima, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986 n.13l non si applica alla trasformazione, alla fusione ed alla scissione di enti diversi dalle società non aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali o agricole, trattandosi di atti non aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale e, come tali, rientranti nella disciplina dell'articolo 11 di detta Tariffa».
1.753
DE BIASI
Dopo il comma 104 aggiungere il seguente:
«104-
bis
. all'articolo l1-
bis
della Tariffa – Allegato A, Parte Prima, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986 n.131 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: '', comprese le trasformazioni, le fusioni e le scissioni''.».
Conseguentemente
,
a) all'articolo 3, comma 21, lettera
g)
sostituire la parola:
«triplo»
con la seguente:
«quadruplo»;
b) alla Tabella A,
voce Ministero dell'economia e delle finanze,
apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2015: – 105.000.000;
2016: – 105.000.000;
2017: – 105.000.000.
1.754
ENDRIZZI, LEZZI, CRIMI, BULGARELLI, MANGILI, MORRA
Sopprimere il comma 105.
1.755
TOSATO
All'articolo 1, comma 105, dopo le parole:
«o statutarie,»
, aggiungere le seguenti:
«o altre forme di donazione».
1.756
PUGLIA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI
Dopo il comma 105, aggiungere i seguenti:
«105-
bis.
Nell'attesa di una riforma organica del sistema
bonus malus
e al fine di contrastare il fenomeno dell'aumento dei premi r.c. auto con specifico riferimento ad alcune aree del Paese a far data dal 1º gennaio 2015 è istituito presso la Consap – Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A., ai fini dell'adempimento dell'obbligo di assicurazione dei veicoli a motore per gli appartenenti alla prima classe di merito, in via sperimentale e solo fino ad un massimo di tre anni un sistema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, volto a garantire esclusivamente un trattamento minimo di copertura obbligatoria, ferma restando la possibilità per gli assicurati della medesima classe di avvalersi di qualsiasi impresa autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica, a sensi dell'articolo 130 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.
105-
ter.
I soggetti che intendono avvalersi del sistema di assicurazione obbligatoria di cui al comma 1 devono acconsentire all'installazione di meccanismi elettronici che registrano l'attività del veicolo, denominati scatola nera o equivalenti, o ulteriori dispositivi, individuati con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico del 25 gennaio 2013, n. 5, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 5 febbraio 2013.
105-
quater.
Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell'IVASS, sentita la Consap, e, per i profili di tutela della riservatezza, il Garante per la protezione dei dati personali, sono definiti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità di gestione dell'offerta dei servizi assicurativi da parte della Consap; le modalità e le condizioni di accesso della medesima Consap alle banche dati di cui all'articolo 135, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e all'anagrafe nazionale delle persone abilitate alla guida prevista dal codice della strada; i criteri volti alla fissazione della tariffa assicurativa per la prima classe di merito e le relative modalità di applicazione, tenendo conto, nell'ottica di una riduzione significativa dei premi, del rischio medio nazionale, dell'andamento dei premi praticati dalle imprese di assicurazione a livello nazionale con l'esclusione del riferimento al parametro della territorialità, nonché degli oneri che concorrono alla determinazione dei tassi di premio.
105-
quinquies.
Il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, costituito presso la Consap ai sensi dell'articolo 283 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, assolve allo scopo di provvedere al risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli assicurati secondo le modalità di cui al comma 1. Ai fini dell'adempimento delle procedure relative all'istruttoria e alla liquidazione dei danni per i sinistri a carico del Fondo di cui al periodo precedente, si applica il Provvedimento ISVAP n. 2496 del 28 dicembre 2006.
105-
sexies.
Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è stabilita la quota dei contributi da riconoscere alla medesima Consap S.p.A. a copertura degli oneri sostenuti per l'esercizio delle funzioni di cui ai commi da 105-
bis
a 105-
quinquies
del presente articolo».
1.757
PUGLIA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI
Dopo il comma 105, aggiungere i seguenti:
«105-
bis.
All'articolo 32 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo il comma 3-
quinquies
, sono aggiunti, in fine, i seguenti: ''3-
sexies.
Le imprese di assicurazione sono tenute a riconoscere sia in sede di rinnovo che di nuovo contratto, anche in assenza di esplicita richiesta dei singoli interessati, una tariffa-premio ai contraenti e/o assicurati che non abbiano denunciato sinistri negli ultimi cinque anni. Tale tariffa-premio dovrà essere riconosciuta con l'applicazione del premio più basso previsto sull'intero territorio nazionale, da ciascuna compagnia, per la corrispondente classe universale di rischio (CU) di assegnazione del singolo contraente/assicurato, come risultante dall'attestato di rischio. Ai contraenti e/o assicurati che non abbiano denunciato sinistri negli ultimi otto anni è ulteriormente riconosciuta dall'impresa di assicurazione una significativa riduzione del premio, in misura direttamente proporzionale alla percentuale di sinistrosità rilevata nel territorio dalla medesima impresa''.
105-
ter.
Il mancato rispetto da parte dell'impresa assicuratrice dell'obbligo di riduzione del premio nei casi di cui al comma 3-
sexies
dell'articolo 32 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, come introdotto dai comma 1 del presente articolo, comporta l'applicazione alla medesima impresa, da parte dell'IVASS, di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 40.000 euro e la –riduzione automatica del premio di assicurazione relativo al con1ratto in essere.
105-
quater.
Al fine del conseguimento della massima trasparenza, ogni imprese di assicurazione pubblica sul proprio sito
internet
l'entità della riduzione dei premi effettuata ai sensi dell'articolo 32, comma 3-
sexies
, come introdotto dal presente articolo, secondo forme di pubblicità che ne rendano efficace e chiara l'applicazione. L'impresa comunica altresì i medesimi dati al Ministero dello sviluppo economico e all'IVASS, ai fini della loro pubblicazione sui rispettivi siti
internet
.
105-
quinquies.
L'IVASS esercita poteri di controllo e di monitoraggio in merito all'osservanza delle disposizioni contenute nel presente articolo. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 105-
quater
comporta l'applicazione da parte dell'IVASS di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro, i relativi importi. sono versati all'entrata del bilancio per essere riassegnate al Fondo di garanzia vittime della strada».
1.758
URAS, DE CRISTOFARO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, PETRAGLIA, STEFANO
Dopo il comma 105, inserire id seguente:
«105-
bis
. Nel riconoscimento del ruolo delle Organizzative Non Lucrative di Utilità Sociale (ONLUS), che operano per il conseguimento di finalità pubbliche non patrimoniali, si apportano le seguenti modifiche alle normative vigenti:
a)
Al comma 6-
bis
dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, aggiunto dall'articolo 21, comma 4, decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 e, successivamente, modificato dall'articolo 1, comma 1307, legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo le parole: ''Informazione ambientale'', sono aggiunte, le seguenti: ''nonché per i ricorsi previsti dall'articolo 18, comma 5, della legge 8 giugno 1986, n. 349 e 146, comma 12, del decreto legislativo n. 42 del 2004'';
b)
All'articolo 27-
bis
della Tabella di cui all'Allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 642 dopo la parola: ''atti'' sono aggiunte le seguenti: ''procedimentali, amministrativi e giudiziari'';
c)
All'articolo 119 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia) dopo le parole: ''esercitano attività economica'' sono aggiunte le seguenti: ''ed il cui reddito dichiarato non derivi da utili sulle attività commerciali''».
Conseguentemente all'articolo 2, comma 67, sostituire le parole:
«è ridotta di 238 milioni di euro per l'anno 2015 e di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016»
, con le seguenti:
«è ridotta di 258 milioni di euro per l'anno 2015 e di 220milioni a decorrere per l'anno 2016».
1.759
FRAVEZZI, LANIECE, BATTISTA, PANIZZA, PUPPATO, VACCARI, FAUSTO GUILHERME LONGO
Dopo il comma 105, inserire il seguente:
«105-
bis
. Al comma 1, dell'articolo 10, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, dopo il punto 13), inserire il seguente:
''13-
bis)
le spese sostenute attraverso donazioni volontarie per la ricostruzione di opere di urbanizzazione secondaria di cui al comma2, lettere
a)
,
b)
e
f)
dell'articolo 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847 a favore delle popolazioni colpite da calamità naturali e catastrofiche tali ai sensi della legge 8 dicembre 1970, n. 996, o della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni''».
Conseguentemente all'articolo 3, comma 76, aggiungere, in fine, le parole:
«, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 12 milioni di euro a decorrere dal 2015».
1.760
BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZELLER, PANIZZA, PALERMO, LANIECE, ROMANO, BATTISTA, ZIN, DALLA TOR, STEFANO ESPOSITO, MANCUSO, MARIO MAURO, PAGLIARI, DE PETRIS, AIELLO, AMATI, CONTE, MASTRANGELI, LUMIA, CASSON, LO GIUDICE, FRAVEZZI
Dopo il comma 105, inserire i seguenti:
«105-
bis.
Ai sensi dell'articolo 1, comma 276 della legge 23 dicembre 2013, n. 147; al fine di proseguire le attività dell'Associazione nazionale privi della vista ed ipovedenti (ANPVI ONLUS), organizzazione non lucrativa di utilità sociale riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica n. 126 del 13 febbraio 1981, e in particolare le attività del Centro autonomia e mobilità e della scuola cani guida per ciechi di Campagnano di Roma, è autorizzata la spesa di 300.000 euro per gli anni 2015-2017.
105-
ter
. All'onere derivante dall'attuazione del comma 105-
bis
, pari a 300.000 euro, per gli anni 2015-2017, si provvede mediante riduzione dello stanziamento previsto dall'articolo 1, comma 118 della presente legge».
1.761
PANIZZA, FRAVEZZI, FAUSTO GUILHERME LONGO, LANIECE, BATTISTA, ZIN
Dopo il comma 105, inserire il seguente:
«105-
bis.
All'articolo 71 della legge 22 aprile 1941, n. 633, dopo il primo comma sono aggiunti i seguenti:
''Alle associazioni di volontariato di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 11 agosto 1991, n. 266, e alle associazioni di promozione sociale di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, è consentita, per le sole iniziative a scopo benefico, la libera esecuzione dal vivo dell'opera senza pagamento di alcun compenso per diritti di autore''».
Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in 2 milioni di euro annui, si provvede, per il triennio 2015-2017, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 7-quinquies
, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili, come integrata, da ultimo, dall'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183.
1.762
DI GIACOMO
Dopo il comma 105, inserire i seguenti:
«105-
bis.
Al fine di proseguire le attività dell'Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti (UICI ONLUS), organizzazione senza scopo di lucro e di utilità sociale sotto la vigilanza e la tutela della Presidenza del Consiglio, del Ministero degli Interni, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, del Ministero dei Beni Culturali, e assoggettata al controllo della Corte dei Conti, è autorizzata la spesa di 600.000 euro per gli anni 2015/2016/2017.
105-
ter
. All'onere derivante dall'attuazione del comma 105-
bis
, pari a 600.000 euro, per gli anni 2015-2017, si provvede mediante riduzione dello stanziamento previsto dall'articolo 1, comma 118 della presente legge».
1.763
PANIZZA, FRAVEZZI, FAUSTO GUILHERME LONGO, LANIECE, BATTISTA, ZIN
Dopo il comma 105, inserire il seguente:
«105-
bis.
All'articolo 4, comma 10-
ter
, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 30 ottobre 2013, n. 125, dopo le parole: ''ad eccezione dei comitati'', inserire la seguente: ''provinciali''».
1.764
CONTE
Dopo il comma 105, aggiungere il seguente:
«105-
bis.
Le persone giuridiche o associazioni, fondazioni
onlus
ed enti riconosciuti senza scopo di lucro, destinatari di disposizioni testamentarie, che abbiano proposto l'istanza per la formazione dell'inventario ai sensi dell'articolo 769 del Codice di procedura civile, acquistano la proprietà dei beni ereditati in virtù del possesso continuato decennale».
1.765
BONFRISCO, D'ALI', CERONI, MANDELLI, MILO, GALIMBERTI, D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI, FALANGA, EVA LONGO, ARACRI, PAGNONCELLI, TARQUINIO, BRUNI, PERRONE, IURLARO, MINZOLINI, ZIZZA, D'ANNA, SCAVONE, RUVOLO, COMPAGNONE
Al comma 106, primo periodo, dopo le parole:
«procedure per l'assegnazione»
aggiungere le seguenti:
«agli operatori che ne garantiscano un utilizzo diretto ed efficiente nei confronti dell'utenza finale.».
1.766
SUSTA
Al comma 106, primo periodo, dopo le parole:
«procedure per l'assegnazione»,
aggiungere le seguenti:
«, agli operatori che ne garantiscano un utilizzo diretto ed efficiente nei confronti dell'utenza finale,».
1.767
CROSIO, ARRIGONI, COMAROLI, TOSATO
Al comma 106, dopo le parole:
«procedure per l'assegnazione»
aggiungere le seguenti:
«agli operatori che ne garantiscano un utilizzo diretto ed efficiente nei confronti dell'utenza finale,».
1.768
TOMASELLI, LAI, ASTORRE, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRU', SCALIA
Al comma 106, secondo periodo, sostituire le parole:
«l'eventuale regolamento di gara»
con le seguenti
: «il regolamento di gara».
1.769
STEFANO
Sostituire il comma 107 con il seguente:
«107. Per l'anno 2015 le spese relative al cofinanziamento nazionale dei fondi strutturali dell'Unione europea non rilevano, ai fini dei saldi di cui all'articolo 2, comma 165, per un importo pari ai proventi derivanti dall'attuazione del comma 106 del presente articolo, nel limite massimo di 650 milioni di euro. I proventi derivanti dall'attuazione del periodo precedente, per un importo pari ad almeno 50 milioni di euro, sono destinati all'incremento dell'importo previsto dall'articolo 6 comma 9 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modifiche, dalla Legge 21 febbraio 2014, n. 9. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze si provvede alla finalizzazione degli eventuali proventi derivanti dall'attuazione del comma 106 del presente articolo, eccedenti gli importi di cui al primo ed al secondo periodo, ivi compresa l'eventuale riassegnazione al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato,».
1.770
D'AMBROSIO LETTIERI, BRUNI, PERRONE, ZIZZA, IURLARO, LIUZZI, AMORUSO
Sostituire il comma 107 con il seguente:
«107. Per l'anno 2015 le spese relative al cofinanziamento nazional dei fondi strutturali dell'Unione europea non rilevano, ai fini dei saldi di cui all'articolo 2, comma 165, per un importo pari ai proventi derivanti dall'attuazione del comma 106 del presente articolo, nel limite massimo di 650 milioni di euro. I proventi derivanti dall'attuazione del periodo precedente, per un importo pari ad almeno 50 milioni di euro, sono destinati all'incremento dell'importo previsto dall'articolo 6 comma 9 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modifiche, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze si provvede alla finalizzazione degli eventuali proventi derivanti dall'attuazione del comma 106 del presente articolo, eccedenti gli importi di cui al primo ed al secondo periodo, ivi compresa l'eventuale riassegnazione al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato».
1.771
TOMASELLI, ASTORRE, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ, SCALIA
Al comma 107, sostituire con il seguente:
«107. Per l'anno 2015 le spese relative al cofinanziamento nazionale dei fondi strutturali dell'Unione europea non rilevano, ai fini dei saldi di cui all'articolo 2, comma 165, per un importo pari ai proventi derivanti dall'attuazione del comma 106 del presente articolo, nel limite massimo di 650 milioni di euro. I proventi derivanti dall'attuazione del periodo precedente, per un importo pari ad almeno 50 milioni di euro, sono destinati all'incremento dell'importo previsto dall'articolo 6 comma 9 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modifiche, dalla Legge 21 febbraio 2014, n. 9. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze si provvede alla finalizzazione degli eventuali proventi derivanti dall'attuazione del comma 106 del presente articolo, eccedenti gli importi di cui al primo ed al secondo periodo, ivi compresa l'eventuale riassegnazione al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato».
1.772
BONFRISCO, D'ALÌ, CERONI, MANDELLI, MILO, GALIMBERTI, D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI, FALANGA, EVA LONGO, ARACRI, PAGNONCELLI, TARQUINIO, BRUNI, PERRONE, IURLARO, MINZOLINI, ZIZZA, D'ANNA, SCAVONE, RUVOLO, COMPAGNONE
Sostituire il comma 107 con il seguente:
«107. I proventi derivanti dall'attuazione del comma 106, fino all'importo massimo di 600 milioni di euro sono destinati per le finalità di cui all'articolo 36, comma 6, n. 4 e per un importo di almeno 80 milioni di euro all'incremento dell'importo previsto dall'articolo 6 comma 9 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modifiche, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, relativo alle misure economiche di natura compensativa finalizzate al rilascio di porzioni di spettro funzionali alla liberazione delle frequenze di cui al comma 8 dello stesso decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modifiche, in legge 21 febbraio 2014, n. 9».
Conseguentemente, all'articolo 3, comma 76, aggiungere, in fine, le parole:
, «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 80 milioni di euro per l'anno 2015».
1.773
BOCCHINO, CAMPANELLA, DE PIN
Al comma 107 sostituire le parole:
«700 milioni»
con le seguenti:
«un miliardo, anche per le regioni a statuto speciale».
1.774
GIOVANNI MAURO
Al comma l07 dopo le parole:
«nel limite massimo»
sostituire
«700 milioni»
con
«un miliardo, anche per le Regioni a statuto speciale».
1.775
LEZZI, BULGARELLI, MANGILI
Al comma 107, secondo periodo, sostituire le parole:
«compresa l'eventuale riassegnazione al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato»
con le seguenti:
«compreso il finanziamento di progetti elaborati nell'ambito del piano strategico banda ultralarga».
1.776
URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO
Al comma 108, aggiungere in fine il seguente periodo:
«Al fine di compensare i tagli effettuati sulle risorse per le misure di sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale relative all'anno 2014 è, inoltre, autorizzata la spesa di euro 91 milioni di euro, di cui 27 milioni di euro per il 2015, 32 milioni di euro per il 2016 e 32 milioni di euro per il 2017».
Conseguentemente alla Tabella A, voce
«Ministero dell'economia e delle finanze»
, apportare le seguenti modifiche:
2015
CP: –24.000.000
CS: –24.000.000
2016
CP: –32.000.000
CS: –32.000.000
2017
CP: –32.000.000
CS: –32.000.000
1.777
URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO
Al comma 108, aggiungere in fine il seguente periodo:
«Al fine di compensare i tagli effettuati sulle risorse per le misure di sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale relative all'anno 2014, è, inoltre, autorizzata la spesa di euro 82 milioni di euro per l'anno 2015, aggiuntivi rispetto alle risorse già assegnate in bilancio. Si autorizza, inoltre, che detta somma segua l'
iter
dei crediti verso la pubblica amministrazione delle imprese private, con la possibilità di essere scontata tramite accordo tra Governo e Abi ad un tasso concordato dell'1 per cento».
Conseguentemente alla Tabella A, voce
«Ministero dell'economia e delle f1nanze»
, apportare le seguenti modifiche
2015
CP: – 82.000.000
CS: – 82.000.000
1.778
URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO
Al comma 108, aggiungere in fine il seguente periodo:
«Per le finalità di cui all'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 488, e successive modifiche e integrazioni, è, inoltre, autorizzata la spesa di 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015».
Conseguentemente alla Tabella A, voce
«Ministero dell'economia e delle finanze»
, apportare le seguenti modifiche:
2015
CP: - 150.000.000
CS: - 150.000.000
2016
CP: - 150.000.000
CS: - 150.000.000
2017
CP: - 150.000.000
CS: - 150.000.000
1.779
URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO
Al comma 108, aggiungere infine il seguente periodo:
«I proventi derivanti dall'attuazione del comma 1, per un importo di almeno 50 milioni di euro sono destinati all'incremento dell'importo previsto dall'articolo 6, comma 9, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modifiche, in legge 21 febbraio 2014, n. 9 relativo alle misure economiche di natura compensativa finalizzate al rilascio di porzioni di spettro funzionali alla liberazione delle frequenze di cui al comma 8 dello stesso decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modifiche, in legge 21 febbraio 2014, n. 9».
1.780
BRUNI
Dopo il comma 108, aggiungere il seguente:
«108-
bis
. In deroga a quanto previsto dal comma 107, i proventi derivanti dall'attuazione del comma 106, fino alla concorrenza di euro 40 milioni, sono destinati ad ulteriore incremento della somma di cui all'articolo 6, comma 9 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, e successive modificazioni».
Conseguentemente, all'articolo 1, comma 116, sostituire le parole:
«100 milioni»
con le seguenti:
«60 milioni».
1.781
DI GIACOMO
Dopo il comma 108, aggiungere il seguente:
«l08-
bis
. In deroga a quanto previsto dal comma 107, i proventi derivanti dall'attuazione del comma 106, fino alla concorrenza di euro 40 milioni, sono destinati ad ulteriore incremento della somma di cui all'articolo 6, comma 9 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n.145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, e successive modificazioni».
1.782
BERTUZZI
Dopo il comma 108, inserire il seguente:
«108-
bis
. In deroga a quanto previsto dal comma 107, i proventi derivanti dall'attuazione del comma 106, fino alla concorrenza di euro 40 milioni, sono destinati ad ulteriore incremento della somma di cui all'articolo 6, comma 9 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, e successive modificazioni».
1.783
FRAVEZZI, BATTISTA, FAUSTO GUILHERME LONGO, PALERMO, PANIZZA, ZIN, PUPPATO
Dopo il comma 108, aggiungere il seguente:
«108-
bis
. In deroga a quanto previsto dal comma 107, i proventi derivanti dall'attuazione del comma 106, fino alla concorrenza di euro 40 milioni, sono destinati ad ulteriore incremento della somma di cui all'articolo 6, comma 9 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, e successive modificazioni».
1.784
CARDINALI, FILIPPI, BORIOLI, CANTINI, STEFANO ESPOSITO, MARGIOTTA, RANUCCI, SONEGO
Dopo il comma 108, aggiungere il seguente:
«105-
bis.
In deroga a quanto previsto dal comma 107, i proventi derivanti dall'attuazione del comma 106, fino alla concorrenza di euro 40 milioni, sono destinati ad ulteriore incremento della somma di cui all'articolo 6, comma 9 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, e successive modificazioni».
1.785
URAS, STEFANO
Dopo il comma 108, aggiungere il seguente:
«108-
bis.
In deroga a quanto previsto dal comma 107, i proventi derivanti dall'attuazione del comma 106, fino alla concorrenza di euro 40 milioni, sono destinati ad ulteriore incremento della somma di cui all'articolo 6, comma 9 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio2014, n. 9, e successive modificazioni».
1.786
TOSATO, COMAROLI, BELLOT, DIVINA
Dopo il comma 108, aggiungere il seguente:
«108-
bis.
In deroga a quanto previsto dal comma 107, i proventi derivanti dall'attuazione del comma 106, fino alla concorrenza di euro 40 milioni, sono destinati ad ulteriore incremento della somma di cui all'articolo 6, comma 9 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, e successive modificazioni».
1.787
CIOFFI, SCIBONA, BULGARELLI
Dopo il comma 108, inserire il seguente:
«108-
bis.
A decorrere dal 1º gennaio 2015, il comma 9 all'articolo 27 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è sostituito dal seguente:
''9. I titolari di concessioni radiotelevisive, pubbliche e private e, comunque, i soggetti che eserciscono legittimamente l'attività di radiodiffusione, pubblica e privata, sonora e televisiva, in ambito nazionale e locale, sono tenuti al pagamento di un canone annuo di concessione pari a:
a)
al 3 per cento del fatturato se emittente televisiva, pubblica o privata, in ambito nazionale;
b)
all'1 per cento del fatturato fino ad un massimo di:
1) 100.000 euro se emittente radiofonica nazionale;
2) 50.000 euro se emittente televisiva locale;
3) 15.000 euro se emittente radiofonica locale''».
1.788
BRUNI
Al comma 109, apportare le seguenti modificazioni:
a)
la lettera
a)
è sostituita dalla seguente:
«
a)
Al comma 8, secondo periodo, le parole: ''31 dicembre 2014'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2015''»;
b)
la lettera
b)
è sostituita dalla seguente:
«
b)
al comma 9, primo e secondo periodo, le parole: ''31 dicembre 2014'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2015''».
Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
– 2015: – 5.000.000;
– 2016: – 5.000.000;
– 2017: – 5.000.000.
1.789
DI GIACOMO
Al comma 109, sono apportate le seguenti modificazioni:
La lettera
a)
è sostituita come segue:
«Al comma 8, secondo periodo, le parole: ''31 dicembre 2014'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2015''».
La lettera
b)
è sostituita come segue:
«Al comma 9, primo e secondo periodo, le parole: ''31 dicembre 2014'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2015''».
1.790
TOSATO, COMAROLI, BELLOT, DIVINA
Al comma 109, sono apportate le seguenti modificazioni:
La lettera
a)
è sostituita come segue:
«Al comma 8, secondo periodo, le parole: ''31 dicembre 2014'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2015''».
La lettera
b)
è sostituita come segue:
«Al comma 9, primo e secondo periodo, le parole: ''31 dicembre 2014'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2015''».
1.791
URAS, STEFANO
Al comma 109, sono apportate le seguenti modificazioni:
La lettera
a)
è sostituita come segue:
«Al comma 8, secondo periodo, le parole: ''31 dicembre 2014'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2015''».
La lettera
b)
è sostituita come segue:
«Al comma 9, primo e secondo periodo, le parole: ''31 dicembre 2014'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2015''».
1.792
FRAVEZZI, BATTISTA, FAUSTO GUILHERME LONGO, PALERMO, PANIZZA, ZIN, PUPPATO
Al comma 109, apportare le seguenti modificazioni:
1) la lettera
a)
, è sostituita dalla seguente:
«
a)
al comma 8, secondo periodo, le parole: ''31 dicembre 2014'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2015''».
2) la lettera
b)
è sostituita dalla seguente:
«
b)
al comma 9, primo e secondo periodo, le parole: ''31 dicembre 2014'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2015''».
1.793
CIAMPOLILLO, BULGARELLI
Al comma 109, sostituire ovunque ricorrano, le parole:
«30 aprile 2015»
, con le seguenti:
«31 dicembre 2015».
1.794
CARDINALI, FILIPPI, BORIOLI, CANTINI, STEFANO ESPOSITO, MARGIOTTA, RANUCCI, SONEGO
Al comma 109, la lettera
a)
è sostituita dalla seguente:
«
a)
al comma 8, secondo periodo, le parole: ''31 dicembre 2014'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2015'' e la lettera
b)
è sostituita dalla seguente: ''AI comma 9, primo e secondo periodo'', le parole ''31 dicembre 2014'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2015''».
1.795
BERTUZZI
Al comma 109, lettera
a)
, le parole:
«31 aprile 2015»
sono sostituite dalle seguenti:
«31 dicembre 2015».
1.796
DI GIACOMO
Al comma 109, lettera
d)
, il capoverso 9-
septies
, è soppresso.
1.797
COMAROLI, TOSATO
Al comma 109, sostituire la lettera
d)
con la seguente:
«
d)
dopo il comma 9-
bis
è inserito il seguente:
''9-
ter
. Le frequenze attribuite a livello internazionale all'Italia e non assegnate a operatori di rete nazionali per il servizio televisivo digitale terrestre vengono assegnate ai soggetti che devono dismettere le proprie frequenze ai sensi del comma 8''».
Dopo il comma 110, inserire il seguente:
«110-
bis
. Per effetto di quanto previsto ai precedenti commi, lo stanziamento complessivo per le misure compensative di cui all'articolo 6, comma 9 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, è di euro 51.026.000,00».
1.798
ANGIONI, VERDUCCI, FABBRI
Al comma 109, lettera
d)
, sostituire il capoverso 9-
ter
, con il seguente:
«9-
ter
. Entro quaranta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni avvia le procedure per la pianificazione delle frequenze attribuite a livello internazionale all'Italia e non assegnate a operatori di rete nazionali, per il servizio televisivo digitale terrestre a favore degli operatori di rete in ambito locale ex analogici per la messa a disposizione della relativa capacità trasmissiva unicamente a fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito locale. Le predette frequenze possono essere assegnate unicamente secondo le modalità di cui al presente comma. Il Ministero dello sviluppo economico rilascia i relativi diritti d'uso esclusivamente agli operatori di rete in ambito locale ex analogici utilmente collocati in apposite, graduatorie che promuovano l'uso efficiente dello spettro radioelettrico, favorendo i soggetti che, anche attraverso la costituzione di società o consorzi, diffondano nello stesso
multiplex
per non meno di due ore al giorno ricomprese tra le ore 7 e le ore 23, programmi informativi autoprodotti riguardanti temi ed argomenti di interesse locale. Tali graduatorie sono redatte sulla base dei seguenti criteri:
a)
idoneità tecnica alla pianificazione e allo sviluppo della rete, nel rispetto del piano dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;
b)
redazione di un piano tecnico dell'infrastruttura di rete in ambito locale;
c)
esperienze maturate nel settore delle comunicazioni elettroniche, con particolare riferimento alla realizzazione e all'esercizio di reti di radiodiffusione televisiva anche con riferimento all'attività svolta come fornitore o, nel caso di Consorzi/Società come fornitori di servizi media audiovisivi in ambito locale e calcolata attraverso la media annua dell'ascolto medio del giorno medio mensile rilevati dalla società Auditel nella singola regione o provincia autonoma;
d)
sostenibilità economica, patrimoniale e finanziaria;
e)
tempi previsti per la realizzazione delle reti di trasmissione.
Qualora in singole regioni non fossero individuati operatori di rete locali in grado di rispondere ai requisiti previsti alle lettere da
a)
ad
e)
, il Ministero assegna i diritti d'uso di cui al presente comma ad operatori di rete nazionali per la messa a disposizione della relativa capacità trasmissiva unicamente a fornitori di servizi di .media audiovisivi in ambito locale sulla base di graduatorie redatte sulla base dei criteri di cui al presente comma».
1.799
DI GIACOMO
Al comma 109, lettera
d)
, capoverso
«9-
quater
»
, il periodo compreso tra le parole:
«gli operatori di rete selezionati»
e le parole:
«stati radioelettricamente confinanti»
è soppresso.
1.800
MANDELLI, SERAFINI
Al comma 109, lettera
d)
, capoverso
«9-
ter
»
, dopo le parole:
«per la pianificazione delle frequenze»
aggiungere le seguenti:
«in via temporanea fino all'avvio della sperimentazione delle trasmissioni per la ricezione delle trasmissioni in tecnologia DVB T2»,
e dopo le parole:
«digitale terrestre»
, aggiungere la seguente:
«necessarie».
Conseguentemente, alla Tabella A, voce:
Ministero dell'economia e delle finanze
, apportare le seguenti variazioni:
2015: – 1.000.000;
2016: – 1.000.000;
2017: – 1.000.000.
1.801
MANDELLI, SERAFINI
Al comma 109, lettera
d)
, capoverso
«9-
ter
»
, dopo le parole:
«attribuite a livello internazionale all'Italia»
aggiungere le seguenti:
«non assegnate a seguito della gara pubblica di cui all'articolo 3-
quinquies
del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44».
Conseguentemente, alla Tabella A, voce:
Ministero dell'economia e delle finanze
, apportare le seguenti variazioni:
2015: – 1.000.000;
2016: – 1.000.000;
2017: – 1.000.000.
1.802
MANDELLI, SERAFINI
Al comma 109, lettera
d)
, capoverso
«9-
ter
»
, sostituire le parole:
«attribuite a livello internazionale all'Italia»
con le seguenti:
«attualmente pianificate a livello nazionale».
Conseguentemente, alla Tabella A, voce:
Ministero dell'economia e delle finanze
, apportare le seguenti variazioni:
2015: – 1.000.000;
2016: – 1.000.000;
2017: – 1.000.000.
1.803
VERDUCCI, FABBRI
Al comma 109, lettera
d)
, capoverso
«9-
ter
»
, apportare le seguenti modifiche:
a) al primo periodo dopo le parole:
«rete nazionali»
inserire le seguenti:
«o locali»;
b) al secondo periodo dopo le parole:
«assegnate unicamente»
inserire le seguenti:
«ad operatori di rete in ambito locale».
1.804
DI GIACOMO
Al comma 109, lettera
d)
, capoverso 9-
ter, dopo le parole: «assegnate a operatori di rete nazionali»
aggiungere le seguenti:
«o locali».
1.805
FRAVEZZI, BATTISTA, FAUSTO GUILHERME LONGO, PANIZZA, ZIN, PUPPATO
Al comma 109, lettera
d)
, al capoverso:
«9-ter.»
, primo periodo, dopo le parole:
«assegnate a operatori di rete nazionali»
aggiungere le seguenti:
«o locali».
1.806
BRUNI
Al comma 109, lettera
d)
, capoverso:
«9-ter»
, al primo periodo, dopo le parole:
«assegnate a operatori di rete nazionali»
aggiungere le seguenti:
«o locali».
1.807
CARDINALI, FILIPPI, BORIOLI, CANTINI, STEFANO ESPOSITO, MARGIOTTA, RANUCCI, SONEGO
Al comma 109, la lettera
d)
, capoverso
«9-
ter
»
, dopo le parole:
«assegnate a operatori di rete nazionali»
aggiungere le parole:
«o locali».
1.808
URAS, DE POLI
Al comma 109, lettera d), capoverso
«9-
ter
»
dopo le parole:
«assegnate a operatori di reti nazionali»
aggiungere le parole:
«o locali».
1.809
CIAMPOLILLO, BULGARELLI
Al comma 109, lettera d), capoverso
«9-
ter
»
, primo periodo, dopo le parole:
«operatori di rete nazionali»
inserire le seguenti:
«o locali».
1.810
ANGIONI, LAI, BROGLIA, SANGALLI
Al comma 109, lettera d), capoverso
«9-
ter
»
, dopo le parole:
«per il servizio televisivo digitale terrestre»
aggiungere le seguenti:
«a favore degli operatori di rete in ambito locale ex analogici».
1.811
BRUNI
Al comma 109, capoverso
«9-
ter
»
, dopo le parole:
«per il servizio teevisivo digitale terreste»
aggiungere le seguenti:
«e non interferenti con il canale adiacente alle frequenze 800MHz».
1.812
FILIPPI, TOMASELLI, LAI
Al comma 109, capoverso
«9-
ter
»
, dopo le parole:
«per il servizio televisivo digitale terreste»
aggiungere le seguenti:
«e non interferenti con il canale adiacente alle frequenze 800MHz».
1.813
MANDELLI, SERAFINI
Al comma 109, lettera
d)
, capoverso
«9-
ter
»
, alinea dopo le parole:
«digitale terrestre»
, aggiungere la seguente:
«necessarie»
e dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente:
«Una o più delle suddette frequenze collocate nella banda 694-790 MHz dovranno comunque essere pianificate e utilizzate ai fini della sperimentazione per la ricezione delle trasmissioni in tecnologia DVB T2 su tutto il territorio nazionale».
Conseguentemente, alla Tabella A, voce:
Ministero dell'economia e delle finanze
, apportare le seguenti variazioni:
2015: – 1.000.000;
2016: – 1.000.000;
2017: – 1.000.000.
1.814
MANDELLI, SERAFINI
Al comma 109, lettera
d),
capoverso
«9-
ter
»,
alinea dopo le parole:
«digitale terrestre»,
aggiungere la seguente:
«necessarie».
Conseguentemente, alla Tabella A, voce:
Ministero dell'economia e delle finanze,
apportare le seguenti variazioni
:
2015: – 1.000.000;
2016: – 1.000.000;
2017: – 1.000.000.
1.815
CIAMPOLILLO, BULGARELLI
Al comma 109, lettera
d),
capoverso
«9-
ter
»,
primo periodo, dopo le parole:
«capacità trasmissiva»
inserire la seguente:
«esclusivamente».
1.816
LAI, ANGIONI, BROGLIA, SANGALLI
Al comma 109, lettera
d),
capoverso
«9-
ter
»,
primo periodo, dopo le parole:
«della relativa capacità trasmissiva»
aggiungere la seguente:
«unicamente».
1.817
FILIPPI, TOMASELLI, LAI
Al comma 109, capoverso
«9-
ter
»,
dopo le parole:
«fornitori di servizio media audiovisivo in ambito locale»
aggiungere le seguenti:
«che comunque avranno l'onere di concorrere all'eliminazione di ogni eventuale interferenza ricevuta o prodotta con altri sistemi. Tutti gli operatori inclusi gli assegnatari di frequenze a 800MHz parteciperanno in parti uguali agli oneri di mitigazione delle interferenze».
1.818
FILIPPI, LAI, RANUCCI
Al comma l09, lettera
d),
capoverso
«9-
ter
»,
dopo le parole:
«fornitori di servizio media audiovisivo in ambito locale»
aggiungere le seguenti:
«si conferma in capo agli operatori già assegnatari della banda a 800MHz l'onere di mitigazione delle interferenze da ripartire in parti uguali».
1.819
BRUNI
Al comma 109, capoverso
«119-
ter
»,
dopo le parole:
«fornitori di servizio media audiovisivo in ambito locale.»
aggiungere le seguenti
: «Si conferma in capo agli operatori già assegnatari della banda a 800MHz l'onere di mitigazione delle interferenze da ripartire in parti uguali».
1.820
FILIPPI, LAI, RANUCCI
Al comma 109, lettera
d),
capoverso
«9-
ter
»,
dopo le parole:
«fornitori di servizio media audiovisivo in ambito locale»
aggiungere le seguenti:
«Quest'ultimi avranno l'onere di minimizzare le interferenze tra r servizi a banda larga mobile nella banda degli 800MHz e gli Impianti per la ricezione domestica.».
1.821
BRUNI
Al comma 109, lettera
d),
capoverso
, «19-
ter
», primo periodo, dopo le parole: «fornitori di servizio media audiovisivo in ambito locale.»
aggiungere le seguenti:
«Quest'ultimi avranno l'onere di minimizzare le interferenze tra i servizi a banda larga mobile nella banda degli 800MHz e gli impianti per la ricezione domestica».
1.822
BRUNI
Al comma 109, lettera
d),
capoverso
, «9-
ter
»,
dopo le parole:
«fornitori di servizio media audiovisivo in ambito locale»
aggiungere le seguenti:
«che comunque avranno l'onere di concorrere all'eliminazione di ogni eventuale interferenza ricevuta o prodotta con altri sistemi. Tutti gli operatori inclusi gli assegnatari di frequenze a 800MHz parteciperanno in parti uguali agli oneri di mitigazione delle interferenze».
1.823
DI GIACOMO
Al comma 109, lettera
d),
capoverso
, «9-
ter
»,
dopo le parole:
«possono essere assegnate unicamente»
aggiungere le parole:
«ad operatori di rete in ambito locale».
1.824
FRAVEZZI, BATTISTA, FAUSTO GUILHERME LONGO, PALERMO, PANIZZA, ZIN, PUPPATO
Al comma 109, lettera
d)
, al capoverso:
«9-
ter
.»,
secondo periodo, dopo le parole:
«possono essere assegnate unicamente»
inserire le seguenti:
«ad operatori di rete in ambito locale».
1.825
BRUNI
Al comma 109, lettera
d)
, capoverso
«9-
ter
»
, secondo periodo, dopo le parole:
«possono essere assegnate unicamente»
aggiungere le seguenti:
«ad opertori di rete in ambito locale».
1.826
CARDINALI, FILIPPI, BORIOLI, CANTINI, STEFANO ESPOSITO, MARGIOTTA, RANUCCI, SONEGO
Al comma 109, la lettera
d)
, capoverso
«9-
ter
»
, dopo le parole:
«possono essere assegnate unicamente»
aggiungere le parole:
«ad operatori di rete in ambito locale».
1.827
URAS, STEFANO, DE PETRIS
Al comma 109, lettera
d)
, capoverso 9-
ter
, secondo periodo, dopo le parole:
«possono essere assegnate unicamente»
aggiungere le parole:
«ad operatori di rete in ambito locale».
1.828
CIAMPOLILLO, BULGARELLI
Al comma 109, lettera
d)
, capoverso
«9-
ter
»
, secondo periodo, dopo le parole:
«assegnate unicamente»
inserire le seguenti:
«ad operatori di rete in ambito locale,».
1.829
CIAMPOLILLO, BULGARELLI
Al comma 109, lettera
d)
, capoverso
«9-
ter
»
, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«, garantendo sempre il rispetto della riserva di un terzo della capacità trasmissiva ai soggetti titolari di autorizzazione alla fornitura di contenuti destinati alla diffusione in ambito locale, prevista dalla legge 3 maggio 2004, n. 112».
1.830
URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO
Al comma 109, lettera
d)
, capoverso
«9-
ter
»
, sostituire le parole da:
«Il Ministero»
sino a:
«dei seguenti criteri»
con le seguenti parole:
«Il Ministero dello sviluppo economico rilascia i relativi diritti d'uso, esclusivamente ai soggetti utilmente collocati in apposite graduatorie regionali, dando priorità agli operatori di rete in ambito locale già destinatari di autorizzazione per i diritti d'uso, redatte sulla base dei seguenti criteri».
1.831
ANGIONI, LAI, BROGLIA, SANGALLI
Al comma 109, lettera
d)
, capoverso
«9-
ter
»
, sostituire la parola:
«ai soggetti»
con le parole:
«agli operatori di rete in ambito locale
ex
analogici».
1.832
ANGIONI, LAI, BROGLIA, SANGALLI
Al comma 109, lettera
d)
, capoverso
«9-
ter», dopo la parola:
«graduatorie»
aggiungere le seguenti:
«che promuovano l'uso efficiente dello spettro radioelettrico, favorendo i soggetti che, anche attraverso la costituzione di società o consorzi, diffondano nello stesso multiplex per non meno di due ore al giorno ricomprese tra le ore 7 e le ore 23, programmi informativi autoprodotti riguardanti temi ed argomenti di interesse locale. Tali graduatorie sono».
1.833
ANGIONI, LAI, BROGLIA, SANGALLI
Al comma 109, lettera
d)
, capoverso
«9-
ter
»
, lettera
c)
, dopo le parole:
«di radiodiffusione televisiva»
aggiungere le seguenti:
«anche con riferimento all'attività svolta come fornitore o, nel caso di Consorzi/Società come fornitori, di servizi media audiovisivi in ambito locale e calcolata attraverso la media annua dell'ascolto medio del giorno medio mensile rilevati. dalla ocietà Auditel nella singola regione o provincia autonoma;».
1.834
URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO
Al comma 109, lettera
d),
capoverso
«comma 9-
ter
»,
lettera
c),
dopo le parole:
«esercizio di reti di radiodiffusione televisiva»
aggiungere le seguenti:
«in ambito locale».
1.835
BERTUZZI
Al comma 109, lettera
d),
capoverso
«9-
ter
»,
alla lettera
e)
dopo le parole:
«le frequenze di cui all'alinea, primo periodo»
aggiungere le seguenti:
«Non possono essere assegnatari delle suddette frequenze gli operatori di rete per la tv digitale terrestre in ambito nazionale, le società che sono esclusivamente titolari di infrastrutture di trasmissione, nonché i soggetti che hanno dismesso volontariamente le frequenze ai sensi dell'art. 6, comma 9 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9 e successive modificazioni, con riferimento alle reti cui tali frequenze appartenevano».
1.836
ANGIONI, LAI, BROGLIA, SANGALLI
Al comma 109, lettera
d),
capoverso
«9-
ter
»,
lettera
e),
aggiungere, in fine, il seguente comma:
«Qualora in singole regioni non fossero individuati operatori di rete locali in grado di rispondere ai requisiti previsti alle lettere da
a)
ad
e),
il Ministero potrà assegnare i diritti d'uso di cui al presente comma ad operatori di rete nazionali per la messa a disposizione della relativa capacità trasmissiva unicamente a fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito locale sulla base di graduatorie rispondenti ai criteri di cui dalle lettere da
a)
ad
e)
».
1.837
URAS, STEFANO, DE PETRIS
Al comma 109, lettera
d),
capoverso
«9-
ter
»
dopo la lettera
e),
è aggiunta la seguente:
«
e-
bis) Non possono essere assegnatari delle suddette frequenze i soggetti che hanno dismesso volontariamente le frequenze ai sensi dell'art. 6, comma 9 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9 e successive modificazioni, con riferimento alle reti cui tali frequenze appartenevano».
1.838
BRUNI
Al comma 109, lettera
d),
capoverso
«9-
ter
»,
alla lettera
e)
aggiungere, in fine, il seguente periodo:
«Non possono essere assegnatari delle suddette frequenze i soggetti che hanno dismesso volontariamente le frequenze ai sensi dell'art. 6, comma 9 del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9 e successive modificazioni, con riferimento alle reti cui tali frequenze appartenevano».
1.839
DI GIACOMO
Al comma 109, lettera
d)
capoverso
«9-
ter
»,
dopo la lettera
e),
è aggiunto il seguente periodo:
«Non possono essere assegnatari delle suddette frequenze i soggetti che hanno dismesso volontariamente le frequenze ai sensi dell'art. 6, comma 9 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9 e successive modificazioni, con riferimento alle reti cui tali frequenze appartenevano».
1.840
CARDINALI, FILIPPI, BORIOLI, CANTINI, STEFANO ESPOSITO, MARGIOTTA, RANUCCI, SONEGO
Al comma 109, la lettera
d)
, capoverso
«9-
ter
»,
dopo la lettera e), è aggiunto il seguente periodo:
«Non possono essere assegnatari delle suddette frequenze i soggetti che hanno dismesso volontariamente le frequenze ai sensi dell'art. 6, comma 9 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9 e successive modificazioni, con riferimento alle reti cui tali frequenze appartenevano».
1.841
GUALDANI
Al comma 109, capoverso
«comma 9-
ter
»,
dopo la lettera
e)
aggiungere la seguente:
«
e-
bis) Adesioni dei fornitori di servizi di media audiovisivi alla rete locale del soggetto richiedente, ponderate sulla base della somma dei singoli punteggi espressi nella graduatoria di cui al successivo comma 9-
quinquies
».
1.842
FRAVEZZI, BATTISTA, FAUSTO GUILHERME LONGO, PALERMO, PANIZZA, ZIN, PUPPATO
Al comma 109, lettera
d),
al capoverso:
«9-
ter
»,
aggiungere, in fine, il seguente periodo:
«Non possono essere assegnatari delle suddette frequenze i soggetti che hanno dismesso volontariamente le frequenze ai sensi dell'art. 6, comma 9 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9 e successive modificazioni, con riferimento alle reti cui tali frequenze appartenevano».
1.843
CIAMPOLILLO, BULGARELLI
Al comma 109, lettera
d),
capoverso
«9-
ter
«,
aggiungere, in fine, il seguente periodo:
»Non possono essere assegnatari delle suddette frequenze i soggetti che, ai sensi del comma 9, hanno dismesso volontariamente le frequenze relative alle reti cui le medesime frequenze appartenevano».
1.844
GUALDANI
Al comma 109, dopo il capoverso
«9-ter»
, aggiungere il seguente:
«9-
ter-bis.
L'assegnazione dei diritti d'uso ai soggetti utilmente collocati nella apposita graduatoria verrà effettuata entro il 30 aprile 2015 e comunque in tempo utile per garantire la continuità della diffusione dei programmi dei fornitori di contenuti che aderiranno alle nuove reti locali, a fronte dei previsti spegnimenti delle frequenze indicate nella Tabella 2 della delibera 480/14/CONS dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazion».
1.845
FRAVEZZI, BATTISTA, FAUSTO GUILHERME LONGO, PALERMO, PANIZZA, ZIN, PUPPATO
Al comma 109, lettera d), al capoverso:
«9-
quater
»
, sopprimere il primo periodo.
1.846
CARDINALI, FILIPPI, BORIOLI, CANTINI, STEFANO ESPOSITO, MARGIOTTA, RANUCCI, SONEGO
Al comma 109, la lettera d), capoverso
«9-
quater
»
, sopprimere il primo periodo.
1.847
BRUNI
Al comma 109, lettera d), capoverso
«9-
quater
»
, sopprimere il primo periodo.
1.848
CIAMPOLILLO, BULGARELLI
Al comma 109, lettera d); capoverso
«9-
quater
»
sopprimere il primo periodo.
1.849
URAS, STEFANO
Al comma 109, lettera d), capoverso
«9-
quater
»
, sopprimere le seguenti parole:
«Gli operatori di rete selezionati secondo le modalità di cui al comma 9-
ter
possono altresì successivamente esercire, per le medesime fmalità, ulteriori frequenze resesi disponibili, assicurando il puntuale rispetto dei vincoli previsti dalla pianificazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e dei diritti degli Stati radioelettricamente confinanti.».
1.850
BERTUZZI
Al comma 109, lettera d), capoverso
«9-
quater
»
sopprimere il seguente periodo:
«Gli operatori di rete selezionati secondo le modalità di cui al comma 9-
ter
possono altresì successivamente esercire, per le medesime finalità, ulteriori frequenze resesi disponibili, assicurando il puntuale rispetto dei vincoli previsti dalla pianificazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e dei diritti degli Stati radioelettricamente confinanti.».
1.851
ANGIONI, LAI, BROGLIA, SANGALLI
Al comma 109, lettera d), capoverso
«9-
quater
»
dopo le parole:
«Gli operatori di rete»
aggiungere le seguenti:
«in ambito locale».
1.852
ANGIONI
Al comma 109, lettera d), capoverso
«9-
quater
»
, primo periodo, dopo le parole:
«operatori di rete»
inserire le seguenti:
«in ambito locale».
1.853
GUALDANI
Al comma 109, capoverso
«9-
quater
»
, sopprimere il seguente periodo:
«Gli operatori di rete in ambito locale già titolari di diritto d'uso di frequenze attribuite a livello internazionale all'Italia mettono a disposizione la relativa capacità trasmissiva a fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito locale secondo le modalità di cui al comma 9-
quinquies
».
1.854
URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO
Al comma 109, lettera
d)
, sopprimere il comma 9
-quinquies.
1.855
VERDUCCI, FABBRI
Al comma 109, lettera
d)
, capoverso 9
-quinquies
, dopo le parole:
«per ciascuna regione»
inserire le seguenti:
«o bacino pluriregionale sfn».
1.856
DI GIACOMO
Al comma 109, lettera
d)
, capoverso 9
-quinquies
, dopo le parole:
«di trento e bBolsano»
aggiungere le parole:
«ovvero per ciascun bacino pluriregionale».
1.857
FRAVEZZI, BATTISTA, FAUSTO GUILHERME LONGO, PALERMO, PANIZZA, ZIN, PUPPATO
Al comma 109, lettera
d)
, al capoverso:
«9-
quinquies
»
, dopo le parole:
«di Trento e di Bolzano»
inserire le seguenti:
«ovvero per ciascun bacino pluriregionale».
1.858
CARDINALI, FILIPPI, BORIOLI, CANTINI, STEFANO ESPOSITO, MARGIOTTA, RANUCCI, SONEGO
Al comma 109, la lettera
d)
, capoverso 9-
quinqules
, dopo le parole:
«di Trento e di Bolzano»
aggiungere le parole:
«ovvero per ciascun bacino pluriregionale».
1.859
BRUNI
Al comma 109, lettera
d)
, capoverso
«9-
quinquies
»
, dopo le parole:
«di Trento e di Bolzano»
aggiungere le seguenti:
«ovvero per ciascun bacino pluriregionale».
1.860
URAS, STEFANO
Al comma 109, lettera
d)
, capoverso 9-
quinquies
dopo le parole:
«di Trento e di Bolzano»
aggiungere le parole:
«ovvero per ciascun bacino pluriregionale».
1.861
CIAMPOLILLO, BULGARELLI
Al comma 109, lettera
d)
, capoverso
«9-
quinquies
»
, dopo le parole:
«di Trento e di Bolzano,»
inserire le seguenti:
«ovvero per ciascun bacino pluriregionale,».
1.862
CIAMPOLILLO, BULGARELLI
Al comma 109, lettera
d)
, capoverso
«9-
sexies
»
sopprimere il secondo periodo.
1.863
FRAVEZZI, BATTISTA, FAUSTO GUILHERME LONGO, PALERMO, PANIZZA, ZIN, PUPPATO
Al comma 109, lettera
d)
, il capoverso:
«9-
septies
», è soppresso.
1.864
CIAMPOLILLO, BULGARELLI
Al comma 109, lettera
d),
sopprimere il capoverso
«9-
septies
».
1.865
URAS, STEFANO, DE PETRIS
Al comma 109, lettera
d),
sopprimere il capoverso
«9-
septies
».
1.866
CARDINALI, FILIPPI, BORIOLI, CANTINI, STEFANO ESPOSITO, MARGIOTTA, RANUCCI, SONEGO
Al comma 109, lettera
d),
sopprimere il capoverso
«9-
septies
».
1.867
VERDUCCI, FABBRI
Al comma 109, lettera
d),
sopprimere il capoverso
«9-
septies
».
1.868
BERTUZZI
Al comma 109, lettera
d),
sopprimere il capoverso
«9-
septies
».
1.869
BRUNI
Al comma 109, lettera
d),
sopprimere il capoverso
«9-
septies
».
1.870
STEFANO, URAS, DE PETRIS
Al comma 109, lettera
d),
sostituire il capoverso
«9-
septies
»
con il seguente:
«9-
septies.
L 'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nell'adottare il piano di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre, stabilisce con proprio regolamento le modalità di attribuzione dei numeri ai fornitori di servizi di media audiovisivi autorizzati alla diffusione di contenuti audiovisivi in tecnica digitale terrestre in ambito locale sulla base dei criteri di cui al comma 9-
quinquies.
II presente comma integra i princìpi e criteri direttivi dell'articolo 32, comma 2, del testo unico dei servizi» di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni. Tali criteri integrativi riguardano Il solo riparto di numerazione interno alla categoria dei fornitori di servizi di media audiovisivi autorizzati alla diffusione di contenuti audiovisivi in tecnica digitale terrestre in ambito locale».
1.871
D'AMBROSIO LETTIERI, TARQUINIO, BRUNI, PERRONE, ZIZZA, IURLARO, LIUZZI, AMORUSO
Al comma 109 sostituire l'alinea 9-
septies
con il seguente:
«9-
septies.
L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nell'adottare il piano di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre, stabilisce con proprio regolamento le modalità di attribuzione dei numeri ai fornitori di servizi di media audiovisivi autorizzati alla diffusione di contenuti audiovisivi in tecnica digitale terrestre in ambito locale sulla base dei criteri di cui al comma 9-quinquies. Il presente comma integra i princìpi e criteri direttivi dell'articolo 32, comma 2, del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni. Tali criteri integrativi riguardano il solo riparto di numerazione interno alla categoria del fornitori di servizi di media audiovisivi autorizzati alla diffusione di contenuti audiovisivi In tecnica digitale terrestre in ambito locale».
1.872
TOMASELLI, ASTORRE, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ, SCALIA
Al comma 109, sostituire l'alinea
«9-
septies
»
con il seguente:
«9-
septies
. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nell'adottare il piano di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre, stabilisce con proprio regolamento le modalità di attribuzione dei numeri ai fornitori di servizi di media audiovisivi autorizzati alla diffusione di contenuti audiovisivi in tecnica digitale terrestre in ambito locale sulla base dei criteri di cui al comma 9-
quinquies.
Il presente comma integra i princìpi e criteri direttivi dell'articolo 32, comma 2, del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni. Tali criteri integrativi riguardano il solo riparto di numerazione interno alla categoria dei fornitori di servizi di media audiovisivi autorizzati alla diffusione di contenuti audiovisivi in tecnica digitale terrestre in ambito locale».
1.873
ANGIONI
Al comma 109, lettera
d),
capoverso
«9-
septies
»,
primo periodo, dopo le parole:
«nelle comunicazioni»
inserire le seguenti:
«fermo restando quanto previsto all'articolo 5.1 e 5.2 della delibera n.366/10/CONS recante ''Piano di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre, in chiaro e a pagamento, modalità di attribuzione dei numeri ai fornitori di servizi di media audiovisivi autorizzati alla diffusione di contenuti audiovisivi in tecnica digitale terrestre e relative condizioni di utilizzo''».
1.874
URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO
Al comma 109, lettera
d)
, comma 9-
septies
, sopprimere l'ultimo periodo.
1.875
BRUNI
Dopo il comma 109, aggiungere il seguente:
«109-
bis.
Per gli anni 2014 e 2015, continua ad applicarsi ai soggetti operanti su frequenze televisive terrestri in tecnica digitale in ambito locale il regime di contribuzione previsto dall'articolo 27, comma 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 448 e dal decreto ministeriale 23 ottobre 2000. Tale regime di contribuzione sostituisce quello previsto dagli articoli 34 e 35 del Codice delle comunicazioni elettroniche».
Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
– 2015: – 5.000.000;
– 2016: – 5.000.000;
– 2017: – 5.000.000.
1.876
URAS, STEFANO
Dopo il comma 109, aggiungere il seguente:
«109-
bis.
Per gli anni 2014 e 2015, continua ad applicarsi ai soggetti operanti su frequenze televisive terrestri in tecnica digitale in ambito locale il regime di contribuzione previsto dall'articolo 27, comma 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 448 e dal decreto ministeriale 23 ottobre 2000. Tale regime di contribuzione sostituisce quello previsto dagli articoli 34 e 35 del Codice delle comunicazioni elettroniche».
1.877
CARDINALI, FILIPPI, BORIOLI, CANTINI, STEFANO ESPOSITO, MARGIOTTA, RANUCCI, SONEGO
Dopo il comma 109, aggiungere il seguente:
«109-
bis.
Per gli anni 2014 e 2015, continua ad applicarsi ai soggetti operanti su frequenze televisive terrestri in tecnica digitale in ambito locale il regime di contribuzione previsto dall'articolo 27, comma 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 448 e dal decreto ministeriale 23 ottobre 2000. Tale regime di contribuzione sostituisce quello previsto dagli articoli 34 e 35 del Codice delle comunicazioni elettroniche».
1.878
BERTUZZI
Dopo il comma 109, inserire il seguente:
«109-
bis.
Per gli anni 2014 e 2015, ai soggetti operanti su frequenze televisive terrestri in tecnica digitale in ambito locale continua ad applicarsi il regime di contribuzione previsto dall'articolo 27, comma 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 448 e dal decreto ministeriale 23 ottobre 2000. Tale regime di contribuzione sostituisce quello previsto dagli articoli 34 e 35 del Codice delle comunicazioni elettroniche di cui al decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259».
1.879
DI GIACOMO
Dopo il comma 109, dell'articolo 1, aggiungere il seguente:
«109-
bis.
Per gli anni 2014 e 2015, continua ad applicarsi ai soggetti operanti su frequenze televisive terrestri in tecnica digitale in ambito locale il regime di contribuzione previsto dall'articolo 27, comma 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 448 e dal decreto ministeriale 23 ottobre 2000. Tale regime di contribuzione sostituisce quello previsto dagli articoli 34 e 35 del Codice delle comunicazioni elettroniche».
1.880
FRAVEZZI, BATTISTA, FAUSTO GUILHERME LONGO, PALERMO, PANIZZA, ZIN, PUPPATO
Dopo il comma 109, inserire il seguente:
«109-
bis.
Per gli anni 2014 e 2015, continua ad applicarsi ai soggetti operanti su frequenze televisive terrestri in tecnica digitale in ambito locale il regime di contribuzione previsto dall'articolo 27, comma 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 448 e dal decreto ministeriale 23 ottobre 2000. Tale regime di contribuzione sostituisce quello previsto dagli articoli 34 e 35 del Codice delle comunicazioni elettroniche».
1.881
TOSATO, COMAROLI, BELLOT, DIVINA
Dopo il comma 109, aggiungere il seguente:
«109-
bis.
Per gli anni 2014 e 2015, continua ad applicarsi ai soggetti operanti su frequenze televisive terrestri in tecnica digitale in ambito locale il regime di contribuzione previsto dall'articolo 27, comma 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 448 e dal decreto ministeriale 23 ottobre 2000. Tale regime di contribuzione sostituisce quello previsto dagli articoli 34 e 35 del Codice delle comunicazioni elettroniche».
1.882
COMAROLI, TOSATO
Dopo il comma 110, aggiungere il seguente:
«110-
bis
. al comma 5 dell'articolo 27 del decreto legislativo 177del 2005, alle parole: ''o di rami'', premettere le seguenti: ''a qualsivoglia titolo autorizzati''».
1.883
DIVINA, COMAROLI, TOSATO, BELLOT
Al comma 9-
ter
dell'articolo 6 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9 e successive modificazioni, come introdotto dall'articolo 1, comma 109 della presente legge, dopo le parole:
«assegnate a operatori di rete nazionali»
, aggiungere le parole:
«o locali».
1.884
DIVINA, COMAROLI, TOSATO, BELLOT
Dopo il comma 110, aggiungere il seguente:
«110-
bis
. Al comma ''9-
ter
'' dell'articolo 6 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9 e successive modificazioni, come introdotto dall'articolo l, comma 109 della presente legge, dopo le parole: ''possono essere assegnate unicamente'' aggiungere le parole: ''ad operatori di rete in ambito locale''».
1.885
TOSATO, COMAROLI, BELLOT, DIVINA
Dopo il comma 110, aggiungere il seguente:
«110-
bis
. Al comma ''9-
ter
'' dell'articolo 6 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9 e successive modificazioni, come introdotto dall'articolo l, comma 109 della presente legge, dopo la lettera
e)
, è aggiunto il seguente periodo: ''Non possono essere assegnatari delle suddette frequenze gli operatori di rete per la tv digitale terrestre in ambito nazionale, le società che sono esclusivamente titolari di infrastrutture di trasmissione, nonché i soggetti che hanno dismesso volontariamente le frequenze ai sensi dell'articolo 6, comma 9 del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9 e successive modificazioni, con riferimento alle reti cui tali frequenze appartenevano''».
1.886
TOSATO, COMAROLI, BELLOT, DIVINA
Dopo il comma 110, aggiungere il seguente:
«110-
bis
. Al comma ''9-
ter
'' dell'articolo 6 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9 e successive modificazioni, il periodo compreso tra le parole: ''gli operatori di rete selezionati'' e le parole: ''stati radio elettricamente confinanti'' è soppresso».
1.887
DIVINA, COMAROLI, TOSATO, BELLOT
Dopo il comma 110, aggiungere il seguente:
«110-
bis
. Al comma ''9-
quinquies
'' dell'articolo 6 del decreto-legge23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla-legge 21 febbraio 2014, n. 9 e successive modificazioni, dopo le parole: ''di Trento e di Bolzano'' aggiungere le parole: ''ovvero per ciascun bacino pluriregionale''».
1.888
TOSATO, COMAROLI, BELLOT, DIVINA
Dopo il comma 110, aggiungere il seguente:
«110-
bis
. Il comma ''9-
septies
'' dell'articolo 6 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9 e successive modificazioni, come introdotto dall'articolo 1, comma 109 della presente legge, è soppresso».
1.889
COMAROLI, TOSATO
Dopo il comma 110, aggiungere il seguente:
«110-
bis
. Ai fornitori di servizi di media in ambito locale che raggiungano una copertura pari ad almeno 1'80 per cento della popolazione nazionale, attraverso accordi con operatori di rete locali, e che abbiano un patrimonio netto non inferiore a euro 6.200.000 ed impieghino non meno di venti dipendenti in regola con le vigenti disposizioni di legge in materia fiscale, previdenziale e contributiva, vengono attribuite numerazioni automatiche dei canali della televisione digitale terrestre destinate ai canali nazionali, incluse le numerazioni destinate ai diversi generi di Programmazione».
1.890
COMAROLI, TOSATO
Dopo il comma 110, aggiungere il seguente:
«110-
bis
. Al decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
all'articolo 5, comma 8, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''Le sanzioni previste nei confronti degli esercenti della radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale sono ridotte ad un decimo.'';
b)
all'articolo 19, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
''2-
bis
. L'autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila sulla corretta applicazione del presente decreto per i profili di propria competenza, avvalendosi dei poteri di cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249, ed applica, in caso di violazione delle disposizioni del presente decreto, le sanzioni amministrative previste all'articolo 1, comma 31 della medesima legge.
2-
ter
. Le sanzioni previste nei confronti degli esercenti della radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale sono ridotte ad un decimo''.».
Conseguentemente, all'articolo 3, comma 76 aggiungere, in fine, le parole:
«, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 500.000 di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017».
1.891
CASSON
Sopprimere il comma 111.
1.892
GUALDANI
Sopprimere il comma 111.
1.893
DALLA TOR, GUALDANI
Sopprimere il comma 111.
1.894
BOCCA, D'ALÌ, PELINO, MANDELLI, FABBRI, LANGELLA
Sopprimere il comma 111.
1.895
PUPPATO, PEZZOPANE, FILIPPIN, ALBANO, IDEM, D'ADDA, LAI, BORIOLI
Dopo il comma 111, aggiungere il seguente:
«111-
bis
. Alle emittenti radiofoniche di cui all'articolo 1, comma 1247, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che alla data del 31 dicembre 2005 abbiano maturato i diritti ai contributi di cui all'articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 250 e che abbiano almeno 5 giornalisti dipendenti assunti in organico, dei quali almeno 3 professionisti, si estende la disposizione normativa prevista dal comma 1, lettera
b-bis)
dell'articolo 44 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133».
Conseguentemente, alla Tabella A, voce
Ministero dell'economia e delle finanze
, apportare le seguenti variazioni:
2015: – 15.000.000;
2016: – 15.000.000;
2017: – 15.000.000.
1.896
CROSIO, COMAROLI, TOSATO
Dopo il comma 111, inserire il seguente:
«111-
bis
. All'articolo 35 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo il comma 4 è inserito il seguente:
''4-
bis
. Ai medesimi fini indicati al comma 4, l'installazione e l'attivazione di apparati di rete caratterizzati da una potenza massima trasmessa in
uplink
inferiore o uguale a 100 mWatt, e da una potenza massima al connettore di antenna, in
downlink
, inferiore o uguale a 5 W, e aventi un ingombro fisico non superiore a 20 litri, possono essere effettuate senza alcuna comunicazione all'ente locale e agli organismi competenti ad effettuare i controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36''».
1.897
CROSIO, COMAROLI, TOSATO
Dopo il comma 111, inserire il seguente:
«111-
bis
. Al fine di dare piena attuazione agli obiettivi dell'Agenda digitale italiana di cui all'articolo 47 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, il Ministero dell'economia e delle finanze, sentito il Ministero dello sviluppo economico e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, adotta un regolamento che stabilisce i criteri per determinare l'ammontare e la ripartizione di un contributo annuale dei soggetti che forniscono in Italia servizi di comunicazione elettronica attraverso
internet
, indipendentemente dal rilascio delle autorizzazioni richieste ai sensi della normativa italiana. Tale contributo, calcolato in rapporto al fatturato generato per i servizi forniti in Italia per ciascuno di tali soggetti, va a sostituire in tutto o in parte il gettito previsto dall'applicazione dell'articolo 21 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come da ultimo sostituita dalla tariffa di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale
n. 303 del 30 dicembre 1995, e successive modificazioni, concernente la tassa di concessione governativa per l'impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione, che, con lo stesso regolamento, viene conseguentemente abolita, ovvero ridotta. È abrogato, inoltre, l'articolo 160 del decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259.
Conseguentemente, all'articolo 2, comma 207, sostituire le parole:
«110 milioni»
con le seguenti:
«109 milioni».
1.898
CIOFFI, SCIBONA, CIAMPOLILLO, LEZZI, MANGILI, BULGARELLI
Dopo il comma 111, inserire i seguenti:
«111-
bis
. A decorrere dal 1º gennaio 2015 la misura del canone annuo di cui all'articolo 10, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è fissata nel 6,2 per cento dei proventi netti dei pedaggi di competenza dei concessionari.
111-
ter
. Una quota parte delle entrate derivanti dall'attuazione del comma 111-
bis
, pari ai proventi eccedenti la misura del canone annuo corrisposto direttamente ad ANAS S.p.a. ai sensi del comma 1020 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e del comma 9-
bis
dell'articolo 19 del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, confluisce in un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, denominato ''Fondo per l'attuazione del Piano strategico per la banda ultralarga'' e finalizzato all'avvio e alla realizzazione del medesimo Piano».
1.899
CROSIO, ARRIGONI, COMAROLI, TOSATO
Dopo il comma 111, aggiungere il seguente:
«111-
bis
. Al fine di colmare il divario digitale l'occupazione dei beni immobili pubblici appartenenti, in gestione o affidati in concessione a qualsiasi Pubblica amministrazione, organismo di diritto pubblico o privato, nonché l'occupazione dei beni del demanio idrico di cui agli articoli 86 e 89 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59), con esclusivo riferimento alle infrastrutture funzionali alla costruzione di reti a banda larga e ultralarga, non comporta a carico dell'operatore alcun onere, canone o indennizzo, fermo restando solo l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi. Il divieto in questione è da intendersi riferito agli obblighi pecuniari di qualunque forma imposti dalle Pubbliche amministrazioni, dalle Regioni, dalle Province e dai Comuni ed enti, o società a partecipazione pubblica, nei confronti degli operatori di comunicazione, ad esclusione dell'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi. La presente disposizione si applica anche alle concessioni in essere, agli assensi o nulla osta già rilasciati alla data di entrata in vigore della presente legge».
1.900
TOMASELLI, FILIPPI, LAI, CARDINALI
Dopo il comma 111, aggiungere il seguente:
«111-
bis
. Il Ministro dello sviluppo economico nomina una commissione coordinata da un esperto in materia radioelettriche e composta da un esperto designato da ciascuna delle associazioni nazionali delle emittenti con sedi in almeno 15 regioni, da un esperto designato dalla concessionaria pubblica, da un esperto designato da ogni regione e dalle province autonome di Trento e Bolzano, da un esperto in materie giuridiche, da un esperto per la pianificazione e la gestione dello spettro radioelettrico, da un esperto per i servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione, da un rappresentante della Fondazione Bordoni, da un rappresentante dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Tale commissione formula osservazioni e proposte sul procedimento istruttorio relativo al rilascio dei diritti d'uso delle reti per l'esercizio della radiodiffusione ed opera quale organo consultivo del Ministro delle comunicazioni per i problemi attinenti all'assetto del sistema radiotelevisivo. La partecipazione alla commissione è a titolo gratuito».
1.901
RANUCCI
Dopo il comma 111, aggiungere il seguente:
«111-
bis
. AI fine di promuovere la digitalizzazione del turismo, degli istituti e dei luoghi di cultura, dei cinema, dei teatri e di tutti gli eventi, è consentito l'acquisto dei relativi biglietti con le modalità previste dall'articolo 8, comma 3 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221».
1.902
BERGER, ZELLER, PALERMO, PANIZZA, LANIECE, BATTISTA, ROMANO, FAUSTO GUILHERME LONGO
Dopo il comma 111, aggiungere il seguente:
«111-
bis
. Il pagamento del canone di abbonamento speciale consente la detenzione del numero indicato di apparecchi televisivi da parte del titolare dell'esercizio nei luoghi adibiti alla propria attività. Il canone è unico anche qualora l'attività è svolta in edifici distinti comunque autorizzati con un unico provvedimento».
1.903
BERGER, ZELLER, PALERMO
Dopo il comma 111, aggiungere il seguente:
«111-
bis
. A decorrere dal 1º gennaio 2015, sono esenti dal pagamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni le caserme del corpo dei vigili del fuoco anche volontari».
1.904
DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA
Al comma 112, sostituire le parole:
«250 milioni»
, con le seguenti:
«50 milioni».
Conseguentemente, sopprimere il comma 9.
Alla Tabella E Missione
«Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente»
, Programma
«gestione delle risorse idriche, tutela del territorio e bonifiche»
, voce
«Ministero dell'ambiente»
, legge 147/2013,
«Difesa del suolo e tutela ambientale»
, apportare le seguenti modifiche:
2015:
CP: + 350.000.000;
CS: + 350.000.000;
2016:
CP: + 300.000,000;
CS: + 300.000,000;
2017:
CP: + 400.000.000;
CS: + 400.000.000.
1.905
URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO
Al comma 112 sostituire le parole:
«250 milioni di euro»
con le seguenti:
«50 milioni di euro».
Conseguentemente all'articolo 2, dopo il comma 8 aggiungere il seguente:
«8-
bis
. All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, relativo alle detrazioni per oneri, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
al comma 1, dopo la lettera i-
octies)
è aggiunta la seguente:
''
i-novies)
le spese, per un importo non superiore a 250 euro, sostenute per l'acquisto di ciascun abbonamento ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale. La detrazione spetta sempreché le spese stesse non siano deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito, complessivo. La detrazione spetta anche se la spesa è stata sostenuta nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12, che si trovino nelle condizioni indicate nel comma 2 del medesimo articolo 12'';
b)
al comma 2, primo periodo, le parole: ''
c)
,
e)
,
f)
,
i-quinquies)
, e
i-sexies)
'' sono sostituite dalle seguenti: ''
c)
,
e)
,
f)
,
i-quinquies)
,
i-sexies)
e
i-novies)''».
1.906
URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO
Al comma 112, sostituire le parole:
«250 milioni»
, con le parole:
«50 milioni».
Conseguentemente, al comma 121, sostituire le parole:
«200 milioni»
, con le seguenti:
«100 milioni»;
all'articolo 2, dopo comma 229, aggiungere i seguenti:
229-
bis
. Salve le esenzioni previste in ottemperanza dell'articolo 8 del Patto per la Salute per gli anni 2014-2016, per la partecipazione alla spesa di tutte le prestazioni sanitarie e di tutte le prestazioni socio-sanitarie si prende a riferimento l'ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 5 dicembre 2013. Di conseguenza, per la partecipazione alla spesa da parte di minori o maggiori di età con disabilità grave di cui all'articolo 3 comma 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104 e da parte di anziani ultrasessantacinquenni non autosufficienti per le prestazioni sanitarie e socio-sanitarie di cui alla Tabella A del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2001, si considera l'ISEE del solo assistito, estendendo alle prestazioni sanitarie le modalità di calcolo di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 5 dicembre 2013.
229-
ter
. La partecipazione, nelle modalità descritte al comma 6-
bis
, è unica, anche per le prestazioni socio-sanitarie.
229-
quater
. Le modalità di partecipazione, in base all'ISEE come indicato nei commi precedenti, sono determinate dallo specifico gruppo di lavoro misto di cui al punto 3 dell'articolo 8 del Patto per la Salute per gli anni 2014-2016 di cui all'intesa sottoscritta in data 10 luglio 2014 tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
1.907
URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO
Al comma 112, sostituire le parole:
«250 milioni»
, con le seguenti:
«100 milioni».
Conseguentemente, al comma 119, aggiungere le parole:
«Il Fondo è altresì incrementato di 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, da destinare esclusivamente, in aggiunta alle risorse previste dal medesimo Fondo come incrementato dal presente comma, in favore degli interventi di assistenza domiciliare per le persone affette da disabilità gravi e gravissime, ivi incluse quelle affette da sclerosi laterale amiotrofica».
1.908
URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO
Al comma 112, sostituire le parole:
«250 milioni»
con le seguenti:
«100 milioni».
Conseguentemente dopo il comma 142 aggiungere il seguente:
«142-
bis
. Per le finalità di cui all'articolo 52 comma 18 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modifiche e integrazioni, è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015».
1.909
URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO
Al comma 112, sostituire le parole:
«250 milioni»
con le seguenti:
«100 milioni».
Conseguentemente, dopo il comma 142 aggiungere il seguente:
«142-
bis
. Per le finalità di cui all'articolo 10 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993 n. 422, è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015».
1.910
URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO
Al comma 112, sostituite le parole:
«250 milioni»
, con le seguenti:
«100 milioni».
Conseguentemente: al medesimo articolo 1, sopprimere il comma 121;
all'articolo 2 dopo il comma 194, aggiungere il seguente:
«194-
bis
. L'utilizzo delle risorse proprie e delle risorse provenienti dallo Stato, da parte di regioni ed enti locali, per interventi finalizzati alla bonifica dei Siti di interesse nazionale (SIN), di cui all'articolo 252, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche e integrazioni, è escluso dal saldo finanziario rilevante ai fini della verifica del rispetto del Patto di stabilità interno di cui agli articoli 31 e 32 della legge 12 novembre 2011, a 183, nei limiti di 550 milioni per ciascun anno del triennio 2015-2017;
all'articolo 3, dopo il comma 28, aggiungere i seguenti:
28-
bis
. Al comma 5-
bis
dell'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: ''nei limiti del 96 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''nei limiti del 95 per cento''.
28-
ter
. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
all'articolo 6:
1) al comma 8, le parole: ''nella misura del 96 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''nella misura del 95 per cento'';
2) al comma 9, le parole: ''nella misura del 96 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''nella misura del 95 per cento'';
b)
all'articolo 7, comma 2, le parole: ''nella misura del 96 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''nella misura del 95 per cento''».
1.911
URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO
Al comma 112 sostituire le parole:
«250 milioni»
con le seguenti:
«150. Milioni».
Conseguentemente, al comma 118, primo periodo, sostituire le parole:
«300 milioni»
, con le seguenti:
«550 milioni»
e sostituire il secondo periodo con il seguente:
«Sono altresì stanziati 200 milioni per il rilancio di un piano di sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, con particolare riguardo al suo riequilibrio territoriale;
al comma 121, sostituire le parole:
«200 milioni»
con le seguenti:
«100 milioni»;
all'articolo 3, dopo il comma 28, aggiungere i seguenti:
28-
bis
. Al comma 5-
bis
dell'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 95 per cento».
28-
ter
. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
all'articolo 6:
1) al comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite alle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
2) al comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
b)
all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento».
1.912
URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO
Al comma 112 sostituire le parole:
«250 milioni di euro»
con le seguenti:
«150 milioni di euro».
Conseguentemente all'articolo 2, dopo il comma 8 aggiungere il seguente:
«8-
bis
. Al fine di sostenere le politiche di incentivazione della mobilità sostenibile attraverso il potenziamento e l'aumento dell'efficienza dei mezzi pubblici, l'incentivazione dell'intermodalità, la valorizzazione degli strumenti del
mobility management
e del
car sharing
, la riorganizzazione e la razionalizzazione del settore di trasporto e di consegna delle merci, attraverso la realizzazione di centri direzionali di smistamento che permetta una migliore organizzazione logistica e la promozione di reti urbane di percorsi destinati alla mobilità ciclistica, sono rese disponibili nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare risorse per 100 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2015, 2016 e 2017 per la ricostituzione ed il rifinanziamento del Fondo istituito dall'articolo 1, comma 1121, della legge 27 dicembre 2006 n. 2006».
1.913
URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO
Al comma 112, sostituire le parole:
«250 milioni»
, con le seguenti:
«160 milioni».
Conseguentemente, alla Tabella A allegata, voce
Ministero dell'economia e delle finanze
, apportare le seguenti variazioni:
2015: – 45.000.000;
2016: – 45.000.000;
2017: – 45.000.000.
Alla Tabella C allegata, Missione
«Organi costituzionale, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei Ministri»
, Programma
«Presidenza del Consiglio dei Ministri»
, voce
»Ministero dell'economia e delle finanze»
, legge 230/1998
, «Fondo nazionale per il Servizio civile»
, apportare le seguenti variazioni:
2015:
CP: + 135.000.000;
CS: + 135.000.000;
2016:
CP: + 135.000.000;
CS: + 135.000.000;
2017:
CP: + 135.000.000;
CS: + 135.000.000.
1.914
PETRAGLIA, URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO
Al comma 112, sostituire le parole:
«250 milioni»,
con le seguenti:
«200 milioni».
Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 45 aggiungere il seguente:
«45-
bis
. All'articolo 91-
bis
del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
''1-
bis
. il requisito dello svolgimento, con modalità non commerciali, delle attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera
a)
della legge 20 maggio 1985, n. 222, e di cui al comma 1, lettera
i)
, articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, deve in ogni caso ritenersi assolto in relazione alle attività de commercializzate, esenti o escluse svolte dagli enti non commerciali con le modalità e nei termini previsti dalla vigente normativa fiscale, anche di settore, in materia di tassazione sul reddito''».
1.915
URAS
Al comma 112, sostituire le parole:
«250 milioni»,
con le parole:
«200 milioni».
Conseguentemente, all'articolo 3, al comma 75, Tabella A allegata, voce
Ministero dell'economia e delle finanze,
apportare le seguenti modifiche:
2015
CP: – 50.000.000;
CS: – 50.000.000.
2016
CP: – 50.000.000;
CS: – 50.000.000.
2017
CP: – 50.000.000;
CS: – 50.000.000.
Conseguentemente, al medesimo articolo, comma 76, Tabella C allegata, Missione
Organi costituzionale, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei Ministri,
Programma
Presidenza del Consiglio dei Ministri,
voce
Ministero dell'economia e delle finanze,
legge 230/1998
, Fondo nazionale per il Servizio civile,
apportare le seguenti modifiche:
2015
CP: + 100.000.000;
CS: + 100.000.000.
2016
CP: + 100.000.000;
CS: + 100.000.000.
2017
CP: + 100.000.000;
CS: + 100.000.000.
1.916
URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO
Al comma 112, sostituire le parole:
«250 milioni»,
con le seguenti:
«240 milioni».
Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 45 aggiungere il seguente:
«45-
bis
. All'articolo 10, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
al comma 4 sono aggiunte in fine le seguenti parole: ''salvo quanto previsto dal comma 4-bis'';
b)
dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
''4-
bis
. Ai trasferimenti a favore di organizzazioni non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) si applica l'imposta di registro di euro 200 a condizione che la ONLUS dichiari nell'atto che intende utilizzare direttamente i beni per lo svolgimento della propria attività e che realizzi l'effettivo utilizzo diretto entro 2 anni dall'acquisto. In caso di dichiarazione mendace o di mancata effettiva utilizzazione per lo svolgimento della propria attività è dovuta l'imposta nella misura ordinaria nonché una sanzione amministrativa pari al30 per cento della stessa imposta''».
1.917
COMAROLI, TOSATO
Al comma 112, sostituire le parole:
«250 milioni»
con le seguenti:
«300 milioni».
Conseguentemente, al comma 125, sostituire la cifra:
«187,5»
con la seguente:
«137,5».
1.918
URAS, CERVELLINI, DE PETRIS, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO
Sostituire il comma 113 con i seguenti:
«113. Al fine di favorire la competitività e di razionalizzare il sistema dell'autotrasporto, una quota non superiore al 30 per cento delle risorse di cui al comma 112 è destinata alle imprese che pongono di essere iniziative dirette a realizzare processi di ristrutturazione e aggregazione e che intendono dotarsi di dispositivi tecnologici che consentano la tracciabilità dei percorsi e la gestione satellitare delle flotte.
113-
bis
. L'istituita presso il Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti la Banca dati nazionale dell'autotrasporto, di seguito denominata «Banca». Con regolamento adottato con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'interno, sono disciplinati le modalità di funzionamento della Banca, la modalità di accesso, l'inserimento in essa dei dati relativi alle imprese di autotrasporto, la gestione dei profitti nonché ogni comunicazione e informativa facente riferimento alle imprese stesse. Sono altre si stabiliti i casi e le modalità di cancellazione dalla Banca dei dati relativi alle imprese. La Banca, anche attraverso l'ausilio di organismi accreditati specializzati nella tracciabilità dei percorsi e nella gestione satellitare delle flotte, consente alle Forze dell'ordine e agli operatori del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di aumentare i livelli di controllo ai fini della sicurezza e della trasparenza del mercato, nonché per limitare la diffusione del cabotaggio abusivo sul territorio nazionale. La Banca fornisce altresì un
rating
, anche di merito creditizio, alle imprese di autotrasporto che operano sul territorio nazionale nel pieno rispetto della normativa comunitaria e interna. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 250.000 euro, si provvede mediante le risorse disponibili a legislazione vigente ed eventualmente mediante quota parte dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 del presente articolo».
1.919
BIGNAMI, PEPE, MAURIZIO ROMANI, MUSSINI
Dopo il comma 113, aggiungere i seguenti commi:
«113-
bis
. Dal 2016 è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il ''Fondo per la Logistica''. In tale fondo confluiscono le risorse destinate al settore del trasporto aereo, terrestre e navale di merci e alla logistica, al fine di integrare in un unico strumento incentivante lo sviluppo di una catena logistica efficiente e sostenibile. Tali risorse sono ripartite mediante decreto del ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
113-
ter
. Con il decreto di cui al comma precedente, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti provvede a dettare le modalità operative per l'erogazione delle risorse prevedendo forme incentivanti per chi usufruisce di un trasporto con minori costi esterni, calcolati sul percorso e sul mezzo scelto, o sulla combinazione dei mezzi scelti».
1.920
CROSIO, COMAROLI, TOSATO
Dopo il comma 113, inserire il seguente:
«113-
bis
. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, unico documento del veicolo diventa la carta di circolazione di cui alla direttiva 1999/37/CE, e i mutamenti riguardanti l'intestazione dei veicoli, secondo quanto previsto in materia dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché gli eventi giuridico-patrimoniali sui veicoli medesimi, si registrano in un unico archivio di Stato. Con decreto del Presidente della Repubblica, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è disciplinata l'implementazione dell'archivio unico di Stato di cui al periodo precedente con i dati di quello previsto dall'articolo 225, comma 1, lettera
b)
e 226, comma 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e del Pubblico Registro Automobilistico (PRA). Con il medesimo decreto sono disciplinate la gestione ed il funzionamento dell'archivio stesso, nonché l'assetto del personale centrale e periferico delle strutture pubbliche interessate o, comunque, coinvolto a seguito della sua istituzione».
1.921
URAS, CERVELLINI, DE PETRIS, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO
Dopo il comma 113 aggiungere il seguente:
«113-
bis
. Al fine di consentire la realizzazione e il completamento di interventi sui sistemi metropolitani è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2015 e 100 milioni di euro dal 2016 al 2024. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati gli interventi prioritari da finanziare, le risorse ad essi destinate con relativa ripartizione per annualità, nonché le modalità e le condizioni di monitoraggio medesimo decreto sono stabilite le condizioni di revoca del finanziamento, anche in relazione alla verifica del rispetto del cronoprogramma dei lavori. Le risorse eventualmente revocate confluiscono nel Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale nelle Regioni a statuto ordinario, ai sensi dell'articolo 16-
bis
, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135».
Conseguentemente al comma 112, sostituire le parole:
«250 milioni»,
con le seguenti:
«200 milioni».
1.922
URAS, CERVELLINI, DE PETRIS, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO
Dopo il comma 113 aggiungere il seguente:
«113-
bis
. Al comma 1 dell'articolo 1 della Legge 21 dicembre 2001 n. 443 il quarto e il quinto periodo sono sostituiti dai seguenti: ''Il programma è parte integrante del Piano Nazionale della Mobilità, che aggiorna il Piano Generale dei Trasporti sulla base della domanda di mobilità esistente e con l'obiettivo di perseguire le modalità di trasporto che rispondano alla domanda di mobilità dei cittadini e producano minori costi esterni per la salute, l'ambiente e il consumo del suolo. li Piano Nazionale della mobilità, ha validità decennale ed è redatto entro il giugno 2015 dai Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in collaborazione con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e con il Ministero dell'Economia e delle Finanze. li programma è sottoposto a Valutazione Ambientale Strategica e a valutazione economico-finanziaria, relativamente agli impegni pluriennali di spesa pubblica''».
1.923
URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO
Dopo il comma 113, aggiungere il seguente:
«113-
bis.
Al fine di favorire l'opera di ricostruzione e per ripresa economica dei territori della regione Sardegna colpiti dagli eventi alluvionali del mese di novembre 2013, le spese effettuate dalla regione e dagli enti locali in relazione agli eventi calamitosi, sono esclusi anche per ciascun anno del triennio 2015-2017 dal rispetto del Patto di stabilita interno, nel limite di 70 milioni di euro annui».
Conseguentemente, al comma 121, sostituire le parole:
«200 milioni»
, con le seguenti:
«130 milioni».
1.924
COMAROLI, TOSATO
Dopo il comma 113, inserire il seguente:
«113-
bis
. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, al comma 115, comma 2, lettera
b)
, sostituire le parole: ''sessantotto anni'' con le seguenti: ''settanta anni''».
1.925
BONFRISCO
Dopo il comma 114 inserire i seguenti:
«114-
bis. All'articolo 1, comma 90, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) dopo le parole: ''che gestiscono sistemi di trasporto e logistici settoriali'' inserire le seguenti: ''in particolare va assicurata l'interoperabilità col sistema PMIS delle Capitanerie di Porto attraverso il nodo unico di scambio diretto delle informazioni connesse agli usi civili e produttivi del mare ex DPCM 11/2/2014 n. 72'';
2) dopo le parole: ''ciascuno degli anni 2015 e 2016'' inserire i seguenti periodi: ''In particolare per l'acquisto e l'installazione di apparati di bordo, senza oneri a carico delle imprese di autotrasporto e per ulteriori attività di miglioramento della PlN, il contributo di cui all'art. 2 comma 244, della legge 24/12/2007 n. 244 è incrementato ulteriormente senza obbligo di cofinanziamento da parte del soggetto attuatore unico di cui all'art. 61-
bis
del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, di 7,5 Milioni di euro per gli anni 2015 e 2016. All'onere derivante si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma 'Fondi di riserva e speciali' della missione 'Fondi da ripartire' dello stato di previsione del MEF per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali''.
3) infine, inserire il seguente periodo: ''In tal caso, entro tre mesi dalla acquisizione da parte di UIRNet Spa del progetto redatto dal Promotore di cui alla gara di concessione di servizi, prima menzionata, il soggetto attuatore unico, sentito il MIT in merito alla conformità di detto progetto all'interesse pubblico ed alla destinazione funzionale della PlN, stipula apposita convenzione con il Gestore della PlN, previa approvazione nel merito da parte del MIT stesso. Inoltre, al fine di anticipare il tempo di ritorno dell'investimento da parte del Gestore medesimo, attraverso investimenti diretti effettuati dal soggetto attuatore unico, gli enti pubblici e le società a totale partecipazione pubblica, partecipano, secondo le norme del codice civile, al capitale del soggetto attuatore unico della PlN, nel rispetto di quanto previsto dalla legge 24/12/2012 n. 228, art. 1, comma 211''.
114-
ter.
Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, considerato che la Piattaforma per la gestione della Rete logistica nazionale (PLN) è stata inserita nel programm delle infrastrutture strategiche di cui alla legge n. 443 del 2001, per effetto dell'articolo 1, comma 211 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, considerato inoltre che per PlN allargata si intende la PLN costituita oltre che secondo le definizioni contenute nell'art. 61-
bis
, comma 4, della legge 24 marzo 2012 n. 27, anche dalle aree di sosta dedicate ai mezzi destinati al traffico logistico, dall'implementa,zione della banda larga I'ultimo miglio logistico su tutto il territorio nazionale, nonché dalle interfacce con le ulteriori Piattaforme telematiche in ambito logistico in essere o da crearsi presso i nodi logistici e intermodali, il soggetto attuatore unico della Piattaforma, UIRNet S.p.A., trasmette il progetto della Piattaforma allargata al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ne cura l'istruttoria e formula la propria proposta al CIPE per l'approvazione, ai sensi degli articoli 161 e seguenti del D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163. Rispetto al progetto della Piattaforma non trovano applicazione le previsioni contenute nell'allegato tecnico di cui all'articolo 164, comma 1, del medesimo D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163; a detto progetto si applicano le norme sulla progettazione di servizi eforniture, in quanto compatibili. La spesa per la progettazione di 700.000 Euro nel 2015 è a gravare sui fondi di cui al comma precedente».
1.926
CIOFFI, SCIBONA, CIAMPOLILLO, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI
Dopo il comma 114, inserire il seguente:
«114-
bis
. Al fine di incrementare la quota delle risorse previste all'articolo 13, comma 6, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, da destinare alla realizzazione degli interventi finalizzati al miglioramento della competitività dei porti italiani e a rendere più efficiente il trasferimento ferroviario e modale all'interno dei sistemi portuali, il Fondo per il finanziamento degli interventi di adeguamento dei porti, di cui all'articolo 18-
bis
della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è incrementato di ulteriori 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016».
Conseguentemente, all'articolo 3, comma 75, alla Tabella B ivi richiamata, alla voce
Ministero dell'economia e delle finanze
, apportare le seguenti variazioni:
2015: – 5.000.000;
2016: – 5.000.000.
1.927
FILIPPI, LAI, BORIOLI, CANTINI, CARDINALI, STEFANO ESPOSITO, MARGIOTTA, RANUCCI, SONEGO
Dopo il comma 114, aggiungere il seguente:
«114-
bis.
All'articolo 32 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
al comma 1 le parole: ''e fino al 31 dicembre 2014'' sono sostituite dalle seguenti: ''e fino al 31 dicembre 2015'';
b)
il comma 2 è sostituito dal seguente:
''2. Agli oneri derivanti dall'attazione del comma 1, valutati in 2 milioni di euro per il 2014 e 12 milioni di euro per il 2015, si provvede mediante utilizzo per il 2014 delle somme versate entro il 15 luglio 2014 all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che sono acquisite, nel limite di 2 milioni di euro, definitivamente al bilancio dello Stato e per il 2015 mediante l'utilizzo di 12 milioni di euro dello stanziamento delIa tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze''».
Conseguentemente, alla tabella A, voce
Ministero dell'economia e delle finanze
, apportare le seguenti variazioni:
2015: – 12,000.000;
2016: – 0;
2017: – 0.
1.928
FABBRI, RANUCCI
Dopo il comma 114, aggiungere il seguente:
«114-
bis.
All'articolo 32 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
al comma 1, le parole: ''e fino al 31 dicembre 2014'' sono sostituite dalle seguenti: ''e fino al 31 dicembre 2015'';
b)
dopo il comma 2 è inserito il seguente:
''2-
bis.
Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 per il 2015, valutati in 12 milioni di euro, si provvede mediante l'utilizzo dello stanziamento della tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze''».
Conseguentemente, alla tabella A, voce
Ministero dell'economia e delle finanze
, apportare la seguente variazione:
2015: – 12.000.000;
2016: - 0;
2017: - 0.
1.929
RANUCCI, FILIPPI, STEFANO ESPOSITO, BORIOLI, CANTINI, CARDINALI, MARGIOTTA, SONEGO
Dopo il comma 114, aggiungere il seguente:
«114-
bis.
All'articolo 32 del decreto-legge 12 settembre 2014 n. 133 convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014 n. 164 sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
al comma 1, le parole: ''e fino al 31 dicembre 2014'' sono sostituite dalle seguenti: ''e fino al 31 dicembre 2015'';
b)
dopo il comma 2 è inserito il seguente:
''2-
bis.
Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 per il 2015, valutati in 12 milioni di euro, si provvede mediante l'utilizzo dello stanziamento della tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze''».
Conseguentemente, alla tabella A, voce
Ministero dell'economia e delle finanze
, apportare la seguente variazione:
2015: – 12.000.000.
1.930
CIOFFI
Dopo il comma 114, inserire il seguente:
«114-
bis.
Le disposizioni di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono prorogate per l'anno 2015».
Conseguentemente, all'articolo 3, comma 75, alla Tabella A ivi richiamata, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2015: – 3.000.000;
2016: – 3.000.000;
2017: – 3.000.000.
1.931
ENDRIZZI, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI
Dopo il comma 114 inserire il seguente:
«114-
bis.
Per la prosecuzione dei programmi di intervento per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna e il suo recupero architettonico, urbanistico, ambientale e socioeconomico di cui alla legge 29 novembre 1984, n. 798, nonché per i Comuni che insistono sulla laguna, sono stanziati 20 milioni per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, da ripartire sulla base dello stato di attuazione degli interventi risultanti da motivate relazioni da parte dei soggetti attuatori, su proposta del comitato di cui all'articolo 4 della legge 29 novembre 1984, n. 798.».
Conseguentemente, all'articolo 3, comma 75, alla tabella A, voce
Ministero dell'economia e delle finanze
, apportare le seguenti variazioni:
2015: – 20.000.000;
2016: – 20.000.000;
2017: – 20.000.000.
1.932
FILIPPI, RUSSO, LAI, BORIOLI, CARDINALI, STEFANO ESPOSITO, MARGIOTTA, RANUCCI, SONEGO, COLLINA
Dopo il comma 114 aggiungere i seguenti:
«114-
bis.
Il comma 186 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 è soppresso.
114-
ter.
I risparmi di spesa di cui al comma 114-
bis.
sono destinati al finanziamento dei programmi di intervento per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna e il suo recupero architettonico, urbanistico, ambientale e socioeconomico di cui alla legge 29 novembre 1984, n. 798».
1.933
CALEO, VACCARI
Dopo il comma 114 inserire il seguente:
«114-
bis
. Al fine di garantire le attività di monitoraggio ambientale in particolare rivolte alla pianificazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico e idraulico e alle attività di protezione civile, anche attraverso la rete ondametrica nazionale, la rete mareografica nazionale e la rete mareografica della Laguna di Venezia e dell'Alto Adriatico, nonché attraverso il sistema di previsioni meteo-marine per mari e principali porti italiani, lagune e litorali nord-adriatici, la Struttura di missione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 maggio 2014 è autorizzata a rendere disponibili alle strutture statali e regionali preposte alla realizzazione di interventi relativi alle reti nazionali di monitoraggio risorse pari a 4,5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 a valere sulle risorse poste nella disponibilità della Struttura di missione stessa. A tal fine e sulla base del censimento delle reti e dei sistemi esistenti, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presene legge, l'ISPRA, con il concorso del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e delle strutture regionali a tal fine preposte, predispone nei limiti delle risorse rese disponibili un programma, anche finanziario, di interventi da sottoporre alla approvazione ed adozione della Struttura di missione».
1.934
CALEO, VACCARI
Dopo il comma 114 inserire il seguente:
«114-
bis
. Al fine di garantire le attività di monitoraggio ambientale in particolare rivolte alla pianificazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico e idraulico e alle attività di protezione civile, anche attraverso la Rete Ondamentrica Nazionale, la Rete Mareografica Nazionale e la Rete Mareografica della Laguna di Venezia e dell'Alto Adriatico, nonché attraverso il sistema di previsioni meteo-marine per mari e principali porti italiani, lagune e litorali nord-adriatici, la Struttura di missione di cui al dPCM 27 maggio 2014 è autorizzata a rendere disponibili alle strutture statali e regionali preposte alla realizzazione di interventi relativi alle reti nazionali di monitoraggio risorse pari a 4,5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 a valere sulle risorse poste nella disponibilità della struttura stessa».
1.935
MILO
Dopo il comma 114 inserire il seguente:
«114-
bis
. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le associazioni maggiormente rappresentative del settore armiero sul territorio nazionale, sono definiti un protocollo per attivare le misure di sburocratizzazione dei procedimenti amministrativi, anche attraverso la digitalizzazione delle questure e delle prefetture, e misure di semplificazione delle procedure di esportazione, riguardanti il settore sportivo-venatorio e armiero nazionale. Per lo svolgimento e la realizzazione di tutte le attività relative alle competenze, previste dal periodo precedente, le amministrazioni devono provvedere con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi e maggiori oneri».
1.936
PICCOLI, BERTACCO, CERONI, AMIDEI
Dopo il comma 114, aggiungere il seguente:
«114-
bis
. Il sovracanone di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 959, e alla legge 22 dicembre 1980, n. 925, si intende dovuto per gli impianti con potenza nominale media superiore a 220 kW, nella misura prevista per le concessioni di grande derivazione elettrica e le maggiori risorse derivanti dall'applicazione della presente disposizione sono finalizzate alla realizzazione di interventi di prevenzione e di contrasto del dissesto idrogeologico.».
1.937
BOTTICI, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI
Dopo il comma 115, aggiungere il seguente:
«115-
bis
. All'articolo 47, comma 3, secondo periodo, della legge 20 maggio 1985 n. 222, sostituire le parole: ''in proporzione alle scelte espresse'' con le seguenti: ''in favore dello Stato''».
1.938
URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO
Dopo il comma 115 aggiungere il seguente:
«115-
bis
. All'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
''1-
bis
. In ogni caso, per la copertura finanziaria delle leggi che comportino nuovi o maggiori oneri ovvero minori entrate non possono essere utilizzate le risorse derivanti dalla quota dell'otto per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche attribuita alla diretta gestione statale ai sensi dell'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222''».
1.939
CENTINAIO, COMAROLI, TOSATO
Dopo il comma 115 aggiungere il seguente:
«115-
bis.
In via sperimentale per l'anno 2015, la misura degli assegni familiari da corrispondersi al lavoratore cittadino italiano o comunitario, di cui all'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive integrazioni e modificazioni, è aumentata dal 10 per cento in presenza di tre o più figli».
Conseguentemente:
Ai maggiori oneri derivanti dalla disposizione e stimati in 100 milioni di euro, si provvede come segue:
all'articolo 1, comma 125 sostituire le parole: «di 187,5 milioni» con le seguenti: «di 87,5 milioni».
1.940
COMAROLI, TOSATO
Al comma 116, aggiungere in fine, le seguenti parole:
«i premi riconosciuti ai dipendenti dell'Agenzia e correlati ai proventi della lotta all'evasione sono calcolati sulla base degli importi effettivamente incassati a seguito dell'attività di accertamento».
1.941
GIANLUCA ROSSI, LAI, FORNARO, GIACOBBE, GUERRA, MOSCARDELLI, RICCHIUTI, TURANO
Dopo il comma 116, inserire il seguente:
«116-
bis
. AI fine di potenziare l'azione di prevenzione e contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, assicurando l'incremento delle entrate fiscali e il miglioramento della qualità dei servizi, l'Agenzia delle entrate, in aggiunta alle assunzioni già autorizzate o consentite dalla normativa vigente, può procedere, per gli anni 2015, 2016 e 2017, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente corrispondente a una spesa non superiore a 5 milioni di euro per l'anno 2015, a 10 milioni di euro per l'anno 2016 e a 20 milioni di euro per l'anno 2017, anche facendo ricorso allo scorrimento delle graduatorie degli idonei dei concorsi espletati a partire dall'anno 2012».
Conseguentemente, alla tabella A, voce
Ministero dell'economia e delle finanze
, apportare le seguenti variazioni:
2015: – 5.000.000;
2016: – 10.000.000;
2017: – 20.000.000.
1.942
URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO
Dopo il comma 116 aggiungere il seguente:
«116-
bis
. È autorizzato a partire dal 1º gennaio 2015, e nell'ambito della determinazione del fabbisogno organico del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, lo scorrimento delle graduatorie interne relative ai concorsi per il passaggio tra le aree indetti con D.D. 24 luglio 2007. Allo scorrimento di tali graduatorie si provvede mediante reperimento delle risorse dal fondo istituito dal comma 21-
bis
del presente articolo».
Conseguentemente, dopo il comma 132, aggiungere il seguente:
«132-
bis
. È istituito un apposito fondo presso il Ministero dell'economia direttamente incrementato dai risparmi derivanti dal taglio del 60 per cento delle consulenze presso le amministrazioni pubbliche».
1.943
DE CRISTOFARO, URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, PETRAGLIA, STEFANO
Dopo il comma 116, aggiungere il seguente:
«116-
bis
. È autorizzato, nell'ambito della determinazione del fabbisogno organico del Ministero degli affari esteri, lo scorrimento della graduatoria relativa al concorso indetto nel 2013 per il reclutamento di segretari di legazione della camera diplomatica. Allo scorrimento di tale graduatoria si provvede mediante reperimento delle risorse dal fondo istituito dal comma 21-
bis
del presente articolo.
Conseguentemente, dopo il comma 132, aggiungere il seguente:
«132-
bis
. È istituito un apposito fondo presso il Ministero dell'economia direttamente incrementato dai risparmi derivanti dal taglio del 60 per cento delle consulenze presso le amministrazioni pubbliche».
1.944
COMAROLI, TOSATO
Sopprimere il comma 117.
Conseguentemente, al camma 119, sostituire le parole:
«400 milioni»
con le seguenti:
«650 milioni»
e sostituire le parole:
«250 milioni»
con le seguenti:
«500 milioni».
1.945
RICCHIUTI, LO GIUDICE, CASSON, MINEO
Sostituire il comma 117 con i seguenti:
«117. Il Fondo di cui all'articolo 81, comma 29, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è incrementato di 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. L'incremento è finalizzato alla progressiva estensione su tutto il territorio nazionale della sperimentazione di cui all'articolo 60 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, intesa come sperimentazione di un apposito programma di sostegno per l'inclusione attiva, volto al superamento della condizione di povertà, all'inserimento e al reinserimento lavorativi e all'inclusione sociale.
117-
bis
. Al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, recante testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, le aliquote previste per le successioni e le donazioni, il trasferimento a titolo gratuito e gli atti costitutivi divincoli di destinazione, con le esclusioni delle aliquote relative all'imposta di trascrizione e all'imposta catasta le, sono aumentate di un punto percentuale».
1.946
PARENTE, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, FEDELI, LEPRI, MANASSERO, PEZZOPANE, SPILABOTTE
Al comma 17, sostituire le parole:
«250 milioni»
con le seguenti:
«340 milioni».
Conseguentemente, alla Tabella A, voce
Ministero dell'economia e delle finanze,
apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2015: – 90.000.000;
2016: – 90.000.000;
2017: – 90.000.000.
1.947
BONFRISCO
Al comma 117, sostituire le parole:
«250 milioni»
con le seguenti:
«244 milioni».
Conseguentemente:
Alla Tabella D, Missione: Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti, Programma
: Flussi migratori, garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale,
sopprimere la seguente voce
: Ministero dell'interno, legge n. 379 de1 1993: Concessione di un contributo annuo dello Stato all'Unione italiana ciechi, con vincolo di destinazione all'Istituto per la ricerca; la formazione e la riabilitazione ed all'Istituto europeo ricerca. formazione, orientamento professionale: – ART. 1, comma 1: Contributo all'Unione italiana ciechi (5.1- cap. 2316/1):
2015
– CP: – 192.064;
CS: – 192.064.
Totale missione
– CP: – 192.064;
CS: – 192.064.
2016
– CP: – 192.064;
CS: – 192.064.
Totale missione
– CP: – 192.064;
CS: – 192.064.
2017
– CP: – 192.064;
CS: – 192.064.
Totale missione
– CP: – 192.064;
CS: – 192.064.
Conseguentemente:
Alla tabella E aggiungere le seguenti voci:
Ministero del11ntemo, Legge n 24 del 1996: Concessione di un contributo annuo dello Stato all'Unione italiana ciechi: – ART. 1, comma l: Contributo all'Unione italiana ciechi (5.1 – cap. 2316/2):
Rifinanziamento
2015
– CP: – 2.000.000;
CS: – 2.000.000.
Legge stabilità
2015
– CP: – 2.000.000;
CS: – 2.000.000.
Rifinanziamento
2016
– CP: – 2.000.000;
CS: – 2.000.000.
Legge stabilità
2016
– CP: – 2.000.000;
CS: – 2.000.000.
Rifinanziamento
2017
– CP: – 2.000.000;
CS: – 2.000.000.
Legge stabilità
2017
– CP: – 2.000.000;
CS: – 2.000.000.
Rifinanziamento
2018 e successivi
– CP: – 2.000.000;
CS: – 2.000.000.
Legge stabilità
2018 e successivi
– CP: – 2.000.000;
CS: – 2.000.000.
Ministero dell'interno, legge n. 379 del 1993: Concessione di un contributo annuo dello Stato all'Unione italiana ciechi, con vincolo di destinazione all'Istituto per la ricerca. la formazione e la riabilitazione ed all'Istituto europeo ricerca. formazione, orientamento professionale: –.ART. l, comma 1: Contributo all'Unione italiana ciechi (5.1- cap. 2316/1):
Rifinanziamento
2015
– CP: – 2.000.000;
CS: – 2.000.000.
Legge stabilità
2015
– CP: – 2.000.000;
CS: – 2.000.000.
Rifinanziamento
2016
– CP: – 2.000.000;
CS: – 2.000.000.
Legge stabilità
2016
– CP: – 2.000.000;
CS: – 2.000.000.
Rifinanziamento
2017
– CP: – 2.000.000;
CS: – 2.000.000.
Legge stabilità
2017
– CP: – 2.000.000;
CS: – 2.000.000.
Rifinanziamento
2018 e successivi
– CP: – 2.000.000;
CS: – 2.000.000.
Legge stabilità
2018 e successivi
– CP: – 2.000.000;
CS: – 2.000.000.
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, legge n. 282 del 1998: Concessione di un contributo annuo dello Stato all'Unione italiana ciechi. con vincolo di destinazione al Centro nazionale del libro parlato, e al Centro internazionale del libro parlato di Feltre: – ART. l, comma l: Contributo all'Unione italiana ciechi (1.10 – cap. 3631/3)
Commento
Stanziamento di 6 milioni di euro complessivi per le attività dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti a sostegno delle persone con disabilità visiva di cui alle leggi n. 24 del 1996, n. 379 del 1993 e n. 282 del 1998.
1.948
CENTINAIO, COMAROLI, TOSATO, ARRIGONI, BELLOT, BISINELLA, MUNERATO
Al comma 117, sostituire le parole:
«250 milioni»
con le seguenti:
«244 milioni».
Conseguentemente:
Alla Tabella D, Missione:
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti, Programma: Flussi migratori, garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale, sopprimere la seguente voce: Ministero dell'Interno, Legge n. 379 del 1993: Concessione di un contributo annuo dello Stato all'Unione italiana ciechi, con vincolo di destinazione all'Istituto per la ricerca, la formazione e la riabilitazione ed all'Istituto europeo ricerca, formazione, orientamento professionale: – ART. 1, comma
l: Contributo all'Unione italiana ciechi (5.1- cap. 2316):
2015
– CP: – 192.064;
CS: – 192.064.
Totale missione
– CP: – 192.064;
CS: – 192.064.
2016
– CP: – 192.064;
CS: – 192.064.
Totale missione
– CP: – 192.064;
CS: – 192.064.
2017
– CP: – 192.064;
CS: – 192.064.
Totale missione
– CP: – 192.064;
CS: – 192.064.
Conseguentemente:
Alla tabella E aggiungere la seguente voce:
Ministero dell'interno, Legge n. 24 de11996: Concessione di un contributo annuo dello Stato all'Unione italiana ciechi: –ART. 1, comma 1: Contributo all'Unione italiana ciechi (5.1 – cap. 2316/2):
Rifinanziamento
2015
– CP: – 5.800.000;
CS: – 5.800.000.
Legge stabilità
2015
– CP: – 5.800.000;
CS: – 5.800.000.
Rifinanziamento
2016
– CP: – 5.800.000;
CS: – 5.800.000.
Legge stabilità
2016
– CP: – 5.800.000;
CS: – 5.800.000.
Rifinanziamento
2017
– CP: – 5.800.000;
CS: – 5.800.000.
Legge stabilità
2017
– CP: – 5.800.000;
CS: – 5.800.000.
Rifinanziamento
2018 e successivi
– CP: – 5.800.000;
CS: – 5.800.000.
Legge stabilità
2018 e successivi
– CP: – 5.800.000;
CS: – 5.800.000.
1.949
TOSATO, COMAROLI
Al comma 117, aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«All'articolo 81, comma 29, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 113»,
dopo le parole:
«dei cittadini»
sono inserite le seguenti:
«italiani e comunitari».
1.950
DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO
Al comma 117, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
«Le risorse assegnate ai comuni a valere sul medesimo Fondo, e non erogate per le finalità di cui al suddetto decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 e successive modifiche e integrazioni, nonché per le finalità di cui all'articolo 60, decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, come integrato dall'articolo 3 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, e dal comma 1, comma 216, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, devono essere comunque utilizzate per interventi e iniziative volte al contrasto del disagio sociale e della povertà».
1.951
DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO
Al comma 117, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
«Al fine di sostenere efficacemente un programma di inclusione sociale e contrasto alla povertà, le risorse di cui al presente comma, sono finalizzate al finanziamento su tutto il territorio nazionale della sperimentazione di cui all'articolo 60 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, secondo le modalità attuative di cui all'articolo 3 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, e come integrato dal comma l, comma 216, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147».
1.952
PUGLIA, CIOFFI, SCIBONA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI
Dopo il comma 117, aggiungere il seguente:
«117-
bis.
Il Fondo Nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto Pubblico Locale anche ferroviario di cui al comma 1 dell'articolo 16-
bis
del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 è incrementato di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017».
Conseguentemente all'articolo 3, comma 76, aggiungere, in fine, le parole:
«, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200.000.000 euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017».
1.953
FUCKSIA
Dopo il comma 117, aggiungere il seguente:
«117-
bis.
All'articolo 81, comma 29, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo le parole: ''cittadini meno abbienti'', sono aggiunte le seguenti parole: ''la cui età sia pari o superiore a 65 anni o che presentino un grado di invalidità non inferiore al 67%''».
1.954
BUCCARELLA, MANGILI, LEZZI, CATALFO, PAGLINI, PUGLIA, AIROLA
Al comma 118, sostituire il primo periodo con il seguente:
«Lo stanziamento del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, è incrementato di 600 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015».
Conseguentemente al comma 9, capoverso:
«1-
bis
»
, sostituire i numeri
1)
e
2)
con i seguenti:
«
1)
840 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro;
2)
840 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro».
1.955
CENTINAIO, COMAROLI, TOSATO
Al comma 118, sostituire la parola:
«300»
, con la seguente:
«550».
Conseguentemente, all'articolo 1 sopprimere il comma 117.
1.956
CENTINAIO, COMAROLI, TOSATO
Al comma 118, apportare le seguenti modifiche:
a)
sostituire la parola: «300» con la seguente: «487,5»;
b)
dopo le parole: «obiettivi di servizio», inserire le seguenti: «il piano è incentrato sulla ristrutturazione degli immobili comunali in disuso al fine di concederne in convenzione l'utilizzo a titolo gratuito agli operatori privati del settore che si impegnano a mantenere i costi per l'accesso dei bambini alle strutture nel rispetto della media delle rette applicate dai nidi pubblici e privati presenti nella zona territoriale; ad assumere prioritariamente personale dalle liste dei lavoratori socialmente utili aventi profili e competenze coerenti con le mansioni richieste.
Conseguentemente, all'articolo 1, sopprimere il comma 125.
1.957
SUSTA, DI BIAGIO
Al comma 118, apportare le seguenti modificazioni:
– sostituire le parole «300 milioni» con le seguenti «400 milioni»;
– aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Una quota del fondo di cui al comma 118 pari a 100 milioni di euro per gli anni 2015, 2016 e 2017 è destinata all'avvio sperimentale di un programma di
screening
per la diagnosi precoce dei disturbi dello spettro autistico, sulla base delle linee guida nazionali ed internazionali in materia di
screening
neonatale. Con decreto del Ministro della Salute, da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, acquisito il parere dell'Istituto Superiore di Sanità e previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono disciplinati i criteri e le modalità di:
a)
applicazione sulla popolazione neonatale entro i diciotto mesi di vita di un protocollo di valutazione del neuro-sviluppo finalizzato all'individuazione precoce e al trattamento tempestivo dei Disturbi dello Spettro Autistico (DSA) consistente: – nella somministrazione del questionario M-CHAT/R (Modified Checklist for Autism in Toddlers, Revised) da parte dei pediatri di base; – nell'Intervista di
follow-up
da parte di un operatore appositamente formato, in caso di punteggi della M-CHAT/R compatibili con una, condizione di rischio per i Disturbi dello Spettro Autistico (DSA); – nell'invito ai genitori a consulta re uno specialista per i Disturbi pervasivi dello Sviluppo (DPS) dei Servizi di neuropsichiatria dell'età evolutiva, per una valutazione diagnostica approfondita, in caso di punteggi dell'intervista compatibili con una condizione di rischio per i Disturbi dello Spettro Autistico (DSA);
b)
organizzazione del servizio a livello territoriale, nel rispetto delle competenze e delle attribuzioni delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano;
c)
elaborazione e presentazione di un Piano regionale attuativo del programma di
screening
, vincolante per l'assegnazione della quota di finanziamento nazionale;
d)
monitoraggio degli esiti degli
screening
, al fine di rendere disponibili i dati per una verifica dell'efficacia del protocollo attuato. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministero dell'economia e delle finanze, di concetto con il Ministero della Salute, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati i criteri di riparto delle risorse di cui al comma 118-
bis
tra le Regioni che abbiano presentato un piano attuativo specifico per l'avvio sperimentale del programma di
screening
, anche tenendo conto del bacino di utenza Coinvolto, delle risorse finanziarie proprie specificamente destinate dalla singola Regione a tal fine».
Conseguentemente,
alla Tabella A voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni
– 2015: – 50.000.000;
– 2016: – 50.000.000;
– 2017: – 50.000.000.
all'articolo 1, comma 116, sostituire le parole: «100 milioni», con le seguenti: «50 milioni».
1.958
DE PETRIS, URAS
Al comma 118, aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«, di cui un milione in ragione annua è destinato all'attuazione di misure in favore dell'invecchiamento attivo».
1.959
SUSTA, DI BIAGIO
Dopo il comma 118, inserire i seguenti:
«118-
bis.
Una quota del fondo di cui al comma 118 pari a 60 milioni di euro per gli anni 2015, 2016 e 2017 è destinata all'avvio sperimentale di un programma di screening per la diagnosi precoce dei disturbi dello spettro autistico, sulla base delle linee guida nazionali ed internazionali in materia di
screening
neonatale. Con decreto del Ministro della Salute, da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, acquisito il parere dell'Istituto Superiore di Sanità e previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono disciplinati i criteri e le modalità di:
a)
applicazione sulla popolazione neonatale entro i diciotto mesi di vita di un protocollo di valutazione del neuro-sviluppo finalizzato all'individuazione precoce e al trattamento tempestivo dei Disturbi dello Spettro Autistico (DSA) consistente: – nella somministrazione del questionario M-CHAT /R (Modified Checklist for Autism in Toddlers, Revised) da parte dei pediatri di base; – nell'intervista di
follow-up
da parte di un, operatore appositamente formato, in caso di punteggi della M-CHAT/R compatibili con una condizione di rischio per i Disturbi dello Spettro Autistico (OSA); – nell'invito ai genitori a consultare uno specialista per i Disturbi pervasivi dello Sviluppo (DPS) dei Servizi di neuropsichiatria dell'Età evolutiva, per una valutazione diagnostica approfondita, in caso di punteggi dell'Intervista compatibili con una condizione di rischio per i Disturbi dello Spettro Autistico (DSA);
b)
organizzazione del servizio a livello territoriale, nel rispetto delle competenze e delle attribuzioni delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano;
c)
elaborazione e presentazione di un piano regionale attuativo del programma di screening, vincolante per l'assegnazione della quota di finanziamento nazionale;
d)
monitoraggio degli esiti degli
screening
, al fine di rendere disponibili i dati per una verifica dell'efficacia del protocollo attuato.
118-
ter.
Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della Salute, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati i criteri di riparto delle risorse di cui al comma 118-
bis
tra le Regioni che abbiano presentato un piano attuativo specifico per l'avvio sperimentale del programma di
screening
, anche tenendo conto del bacino di utenza coinvolto, delle risorse finanziarie proprie specificamente destinate dalla singola Regione a tal fine».
1.960
DE PIETRO, URAS, ORELLANA, BENCINI, ARRIGONI, PUPPATO, CASALETTO, GAMBARO, MASTRANGELI, PAGLIARI, BIANCONI
Dopo il comma 118, aggiungere i seguenti:
«118-
bis.
È istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un Osservatorio nazionale sul daltonismo, di seguito denominato ''Osservatorio'', presieduto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
118-
ter.
L'Osservatorio ha lo scopo di monitorare la legislazione e la produzione documentale dello Stato italiano e della pubblica amministrazione centrale e periferica al fine di evitare ai daltonici situazioni di discriminazione e disagio sociale, proporre iniziative di divulgazione nelle scuole e negli uffici pubblici, sviluppare nei daltonici la presa di coscienza della propria condizione, organizzare mostre e iniziative sociali sul modello di altre già in corso per condizioni di disagio sociale o sanitario similari.
118-
quater.
L'Osservatorio predispone annualmente un piano nazionale di azione e di interventi per la tutela dei diritti e il miglioramento della qualità della vita dei soggetti affetti da daltonismo, di seguito denominato ''piano nazionale'', con l'obiettivo di conferire priorità ai programmi riferiti a tali soggetti e di rafforzare la cooperazione scientifica per l'individuazione di nuove tecnologie atte al superamento delle condizioni di disagio per i daltonici e per sviluppare una migliore qualità di vita.
118-
quinquies.
Il primo piano nazionale è adottato entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e le attività e iniziative ivi previste sono finanziate attraverso il Fondo di cui al comma 118».
1.961
CENTINAIO, COMAROLI, TOSATO, ARRIGONI, BELLOT, BISINELLA, MUNERATO
Dopo il comma 118, aggiungere il seguente:
«118-
bis.
A decorrere dal 2015, è attribuito un contributo di 6 milioni di euro per le attività delL'Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti di cui alla legge 3 agosto 1998, n. 282, alla legge 12 gennaio 1996, n. 24 e alla legge 23 settembre 1993, n. 379».
Conseguentemente, all'articolo 1, comma 125, sostituire le parole:
«187,5 milioni»
con le seguenti:
«181,5 milioni».
1.962
CENTINAIO, COMAROLI, TOSATO, ARRIGONI, BELLOT, BISINELLA, MUNERATO
Dopo il comma 118, aggiungere il seguente:
«118-
bis.
È attribuito un contributo di 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 per le attività dell'Unione Italiana dei ciechi e degli ipovedenti di cui alte leggi 3 agosto 1998 n. 282, legge 12 gennaio 1996, n. 24 legge 23 settembre 1993, n. 379».
Conseguentemente al comma 125 sostituire le parole:
«187,5 milioni»
con le seguenti:
«181,5 milioni».
1.963
SAGGESE
Dopo il comma 118, aggiungere il seguente:
«118-
bis.
Per favorire l'attività dell'Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti di cui alla legge 23 settembre 1993, n. 379, alla legge 12 gennaio 1996, n. 24, e alla legge 3 agosto 1998, n. 282, per l'anno 2015 è stanziato un contributo pari a 6 milioni di euro».
Conseguentemente, al comma 132 sostituire le parole:
«22,8 milioni di euro per l'anno 2016»
con le seguenti:
«16,8 milioni di euro per l'anno 2016».
1.964
CATALFO, PUGLIA, PAGLINI, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI
Dopo il comma 118, aggiungere il seguente:
«118-
bis.
La dotazione del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili di cui al comma 4 dell'articolo 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68, è incrementata di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017.»
Conseguentemente, alla Tabella A, voce
Ministero dell'economia e delle finanze,
apportare le seguenti variazioni:
2015: – 20.000.000;
2016: – 20.000.000;
2017: – 20.000.000.
1.965
COMAROLI, TOSATO
Dopo il comma 118 inserire il seguente:
«118-
bis.
per garantire alle famiglie la gratuità dei servizi socio educativi per l'infanzia è istituito presso il ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo con una dotazione di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015».
Conseguentemente, all'articolo 3, comma 76, aggiungere, in fine, le parole:
«, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 500 milioni di euro a decorrere dal 2015».
1.966
CATALFO, PAGLINI, PUGLIA, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI, AIROLA
Sostituire il comma 119 con il seguente:
«119. Lo stanziamento del Fondo per le non auto sufficienze di cui all'artico lo 1, comma 1264 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche ai fini del finanziamento degli interventi a sostegno delle persone affette da sclerosi laterale amiotrofica, è incrementato di un importo non inferiore ai 600 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015».
Conseguentemente, all'articolo 3, comma 76, aggiungere infine le parole:
«, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 10.000.0000 a decorrere dall'anno 2015».
1.967
BULGARELLI, MANGILI, LEZZI
Sostituire il comma 119 con il seguente:
«119. Lo stanziamento del Fondo per le non autosufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di un importo 'non inferiore a 600 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015».
Conseguentemente, all'articolo 3, al comma 76, aggiungere, in fine, le parole:
«ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto capitale, relative alle autorizzazioni di spesa .di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per il 2015 e a 350 milioni di euro a decorrere dal 2016».
1.968
COMAROLI, TOSATO
Apportare le seguenti modifiche:
a)
al comma 119 sopprimere le seguenti parole: «anche ai fini del finanziamento degli interventi a sostegno delle persone affette da sclerosi laterale amiotrofica»;
b)
dopo il comma 119 inserire il seguente:
«119-
bis.
Per garantire gli interventi a sostegno delle persone affette da sclerosi laterale amiotrofica, è istituito presso il ministero della salute un fondo con una dotazione di 250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015».
Conseguentemente, all'articolo 1 sopprimere il comma 117.
1.969
COMAROLI, TOSATO
Al comma 119 sostituire le cifre:
«400»
e
«250»
con la seguente:
«787,5».
Conseguentemente all'articolo 1 sopprimente i commi 116, 117, 125 e 126.
1.970
COMAROLI, TOSATO
Al comma 119, sostituire le parole:
«400 milioni»
con le seguenti:
«587,5 milioni»
e sostituire le parole:
«250 milioni»
con le seguenti:
«437,5 milioni».
Conseguentemente, sopprimere il comma 125.
1.971
COMAROLI, TOSATO
Al comma 119, sostituire le parole:
«400 milioni di euro per l'anno 2015 e di 250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016»
con le seguenti:
«510 milioni di euro per l'anno 2015 e di 360 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016».
Conseguentemente sopprimere Il comma 207 dell'articolo 2.
1.972
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO
Al comma 119, sostituire le parole:
«400 milioni di euro per l'anno 2015 e di 250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016»,
con le parole:
«350 milioni di euro annui a decorrere dal 2015. Il Fondo è altresì incrementato di 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, da destinare esclusivamente, in aggiunta alle risorse previste dal medesimo Fondo come incrementato dal presente comma, in favore degli interventi di assistenza domiciliare per le persone affette da disabilità gravi e gravissime, ivi incluse quelle affette da sclerosi laterale amiotrofica».
Conseguentemente, al comma 112 sostituire le parole:
«250 milioni»,
con le parole:
«100 milioni».
Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 28 inserire i seguenti:
«28-
bis
. Al comma 5-
bis
dell'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: ''nei limiti del 96 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''nei limiti del 95 per cento''.
28-
ter
. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
all'articolo 6:
1) al comma 8, le parole: ''nella misura del 96 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''nella misura del 95 per cento'';
2) al comma 9, le parole: ''nella misura del 96 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''della misura del 95 per cento'';
b)
all'articolo 7, comma 2, le parole: ''nella misura del 96 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''nella misura del 95 per cento''».
1.973
PICCOLI, AMIDEI
Al comma 119, sostituire le parole:
«è incrementato di 400 milioni di euro per l'anno 2015 e di 250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016»
, con le seguenti:
«è incrementato di 400 milioni per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017».
Conseguentemente, ridurre proporzionalmente dell'1 per cento tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata Tabella C.
1.974
CENTINAIO, COMAROLI, TOSATO
Al comma 119, sostituire la parola:
«250»
, con la seguente:
«500».
Conseguentemente, all'articolo 1, sopprimere il comma 117.
1.975
CENTINAIO, COMAROLI, TOSATO
Dopo il comma 119, inserire i seguenti:
«119-
bis
. Per la realizzazione di un piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio educativi presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un fondo denominato ''potenziamento offerta dei servizi socioeducativi'', la cui dotazione per l'anno 2015 è pari a 100 milioni di euro.
119-
ter
. Fatte salve le competenze delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali, nelle more dell'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Interno promuove, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, una intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, avente ad oggetto il riparto di una somma di 100 milioni di euro per l'anno 2015. Nell'intesa sono stabiliti, sulla base dei principi fondamentali contenuti nella legislazione statale, i livelli essenziali delle prestazioni e i criteri e le modalità sulla cui base le regioni attuano un piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi.
119-
quater
. nell'obiettivo comune della copertura territoriale del 33 per cento fissato dal Consiglio europeo di Lisbona del 23-24 marzo 2000 e di attenuare gli squilibri esistenti tra le diverse aree del Paese, il piano di cui al comma 119-
ter
è incentrato sulla ristrutturazione degli immobili comunali in disuso al fine di concederne in convenzione l'utilizzo a titolo gratuito agli operatori privati del settore che si impegnano:
a)
a mantenere i costi per l'accesso dei bambini alle strutture nel rispetto della media delle rette applicate dai nidi pubblici e privati presenti nella zona territoriale;
b)
ad assumere prioritariamente personale dalle liste dei lavoratori socialmente utili, aventi profili e competenze coerenti con le mansioni richieste».
Conseguentemente, all'articolo 1, comma 125 sostituire le parole:
«di 187,5 milioni»
, con le seguenti:
«di 87,5 milioni».
1.976
CENTINAIO, COMAROLI, TOSATO
Dopo il comma 119, inserire i seguenti:
«119-
bis
. Per la realizzazione di un piano straordinario di intervento per la presa in carico dei genitori separati che a causa della loro condizione vivono in situazioni di disagio sociale è istituito un fondo denominato «misure di sostegno ai genitori separati», la cui dotazione per l'anno 2015 è pari a 100 milioni di euro.
119-
ter
. Fatte salve le competenze delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali, nelle more dell'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, il Ministro dell'economia, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, promuove, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, una intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, avente ad oggetto il riparto di una somma di 100 milioni di euro per l'anno 2014, 2015, 2016. Nell'intesa sono stabiliti, sulla base dei princìpi fondamentali contenuti nella legislazione statale, i livelli essenziali delle prestazioni e i criteri e le modalità sulla cui base le regioni attuano un piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi sociali finalizzati alla presa in carico dei genitori separati che a causa della loro condizione vivono in situazioni di disagio sociale.
119-
quater
. Il piano straordinario di cui al comma 119-
ter
deve prevedere interventi finalizzati al sostegno economico, al sostegno abitativo, a facilitare l'accesso al credito per i genitori separati in condizioni di disagio sociale anche con misure mirate a potenziare su tutto il territorio nazionale la 'rete dei Centri di Assistenza e Centri Mediazione Familiari».
Conseguentemente, all'articolo 1, comma 125 sostituire le parole:
«di187,5 milioni»
con le seguenti:
«di 87,5 milioni».
1.977
CENTINAIO, COMAROLI, TOSATO
Dopo il comma 119, inserire i seguenti:
«119-
bis
. Per la realizzazione di un piano straordinario per interventi mirati alla presa in carico delle persone disabili e delle loro famiglie è istituito, presso il Ministero della salute, un fondo denominato ''Dopo di noi'', la cui dotazione per l'anno 2015 è pari a 100 milioni di euro.
119-
ter
. In via sperimentale per l'anno 2015, fatte salve le competenze delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali, nelle more dell'attuazione dell'artico lo 119 della Costituzione, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali promuove, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, un'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, avente ad oggetto il riparto di una somma di 100 milioni di euro per l'anno 2015. Nell'intesa sono stabiliti, sulla base dei princìpi fondamentali contenuti nella legislazione statale, i livelli essenziali delle prestazioni e i criteri e le modalità sulla cui base le regioni attuano un piano straordinario di intervento per l'adozione di progetti individualizzati diretti a migliorare la qualità della vita e l'assistenza delle persone in condizione di gravità cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che restano prive di un adeguato sostegno familiare».
Conseguentemente, all'articolo 1, comma 125 sostituire le parole:
«di 187,5 milioni»
, con le seguenti:
«di 87,5 milioni».
1.978
CENTINAIO, ARRIGONI, CROSIO, COMAROLI, TOSATO
Dopo il comma 119, inserire il seguente:
«119-
bis
. A valere sulle risorse di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, è autorizzata la spesa in conto capitale di 35 milioni di euro, per l'anno 2015, per le finalità di cui al comma 320 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147».
1.979
COMAROLI, TOSATO
Dopo il comma 119, inserire il seguente:
«119-
bis
. All'articolo 188, comma 3 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ''né all'obbligo del pagamento di una somma per il parcheggio o la sosta nei posteggi delimitati da segnaletica blu a pagamento''».
1.980
BATTISTA, ZELLER, PALERMO, PANIZZA, LANIECE, FAUSTO GUILHERME LONGO, ROMANO
Dopo il comma 119, inserire il seguente:
«119-
bis.
Per favorire l'attività dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di cui alla legge 3 agosto 1998, n. 282, alla legge 12 gennaio 996, n. 24 e alla legge 23 settembre 1993, n. 379, è stanziato per l'anno 2015 un contributo pari a 3 milioni di euro».
Conseguentemente al comma 119, sostituire le parole:
«400 milioni»
, con le seguenti:
«403 milioni».
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2015: – 3.000.000.
1.981
LEPRI, AMATI, ANGIONI, BERTUZZI, CANTINI, COCIANCICH, COLLINA, CUOMO, DALLA ZUANNA, D'ADDA, DEL BARBA, DI GIORGI, STEFANO ESPOSITO, FATTORINI, FAVERO, ELENA FERRARA, MANASSERO, MAURO MARIA MARINO, MORGONI, MOSCARDELLI, PAGLIARI, PARENTE, PEZZOPANE, RUTA, SCALIA, SPILABOTTE
Dopo il comma 119, aggiungere i seguenti:
«119-
bis
. Il contributo compensativo annuo concesso all'Unione italiana ciechi ai sensi dell'articolo 1 della legge 12 gennaio 1996, n. 24, per l'anno 2105, è fissato in 2 milioni di euro.
119-
ter
. Il contributo annuo concesso all'Unione italiana ciechi ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 settembre 1993, n. 379, per l'anno 2015 è fissato in 2,8 milioni di euro».
Conseguentemente, alla Tabella A, voce
Ministero dell'economia e delle finanze
, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2015: – 4.8000.000;
2016: – ;
2017: – .
1.982
FRAVEZZI, BATTISTA, FAUSTO GUILHERME LONGO, PALERMO, ZIN, PUPPATO, BIGNAMI
Dopo il comma 119, inserire il seguente:
«119-
bis
. A decorrere dall'anno 2015 il contributo annuo concesso all'Unione italiana ciechi ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 settembre 1993, n. 379, è incrementato di 2 milioni di euro».
Conseguentemente, alla tabella A, voce
Ministero dell'economia e delle finanze
, apportare le seguenti variazioni:
2015: – 2.000.000;
2016: – 2.000.000;
2017: – 2.000.000.
1.983
FRAVEZZI, BATTISTA, FAUSTO GUILHERME LONGO, PALERMO, ZIN, PUPPATO, BIGNAMI
Dopo il comma 119, inserire il seguente:
«119-
bis
. A decorrere dall'anno 2015 il contributo compensativo di cui alla legge 12 gennaio 1996, n. 24, è incrementato di 2 milioni di euro».
Conseguentemente, alla tabella A, voce
Ministero dell'economia e delle finanze
, apportare le seguenti variazioni:
2015: – 2.000.000;
2016: – 2.000.000;
2017: – 2.000.000.
1.984
RUTA, BERTUZZI, GUERRIERI PALEOTTI
Dopo il comma 119, inserire il seguente:
«119-
bis
. Al fine di proseguire le attività dell'Associazione nazionale privi della vista ed ipovedenti (ANPVI ONLUS), organizzazione non lucrativa ,di utilità sociale riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica n. 126 del 13 febbraio 1981, è autorizzata la spesa di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017».
Conseguentemente, alla Tabella A, voce
Ministero dell'economia e delle finanze
, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2015: – 300.000;
2016: – 300.000;
2017: – 300.000.
1.985
PARENTE, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, MANASSERO, PEZZOPANE, SPILABOTTE
Dopo il comma 119, aggiungere il seguente:
«119-
bis
. La dotazione del Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, di cui all'articolo 1 della legge 28 agosto 1997, n. 285, limitatamente alle risorse destinate ai comuni di cui al comma 2, secondo periodo, dello stesso articolo 1, è incrementata di 5 milioni di euro per gli anni 2015, 2016 e 2017».
Conseguentemente, alla Tabella A, voce
Ministero dell'economia e delle finanze
, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2015: – 5.000.000;
2016: – 5.000.000;
2017: – 5.000.000.
1.986
LEPRI, ANGIONI, CANTINI, COCIANCICH, COLLINA, CUOMO, D'ADDA, DALLA ZUANNA, DEL BARBA, DI GIORGI, STEFANO ESPOSITO, FATTORINI, FAVERO, ELENA FERRARA, MANASSERO, MAURO MARIA MARINO, MATTESINI, MORGONI, MOSCARDELLI, PAGLIARI, PARENTE, PEZZOPANE, SCALIA, SPILABOTTE
Dopo il comma 119, aggiungere il seguente:
«119-
bis
. La dotazione del fondo per il diritto al lavoro dei disabili di cui al comma 4 dell'articolo 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68, è incrementata di 20 milioni di euro per l'anno 2015».
Conseguentemente, alla Tabella A, voce
Ministero dell'economia e delle finanze
, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2015: – 20.000.000;
2016: – ;
2017: – .
1.987
SUSTA
Dopo il comma 119, aggiungere il seguente:
«119-
bis
. Per incrementare l'innovatività e l'efficienza del sistema sanitario nazionale nella assistenza e cura dei tumori e sostenere le attività di ricerca scientifica e biomedica in campo oncologico è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2015, 10 milioni di euro per l'anno 2016 e 10 milioni di euro per l'anno 2017 a completamento degli interventi di cui all'articolo 52, comma 21, della legge 27 dicembre 2002, n. 289».
Conseguentemente al comma 116 del medesimo articolo, sostituire le parole:
«100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015»
con le seguenti:
«85 milioni di euro per l'anno 2015, 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018».
1.988
GUALDANI
Dopo il comma 119, aggiungere il seguente:
«119-
bis
. Per la funzionalità del Comitato nazionale permanente per il microcredito, istituito ai sensi dell'articolo 4-
bis
, comma 8, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, è assegnato un contributo annuale di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015».
Conseguentemente, alla tabella A, voce
Ministero dell'economia e delle finanze
, apportare le seguenti variazioni:
2015: – 2.000.000;
2016: – 2.000.000;
2017: – 2.000.000.
Conseguentemente, alla tabella D,
Ministero dello sviluppo economico,
Missione
Competitività e sviluppo delle imprese,
Programma
Vigilanza sugli enti sul sistema cooperativo e sulle gestioni commissariali
sopprimere la voce
decreto-legge n. 78 del 2010. Art. 7, comma 31: Manovra - Art. 7 Soppressione ed incorporazione Enti e organismi pubblici (1.2 – Cap. 2302).
1.989
TAVERNA, SIMEONI, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI
Dopo il comma 119, inserire il seguente:
«119-
bis
. All'articolo 1, comma 229, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sostituire le parole ''cinque milioni di euro'' con le seguenti: ''quindici milioni di euro''».
Conseguentemente, alla Tabella A,
Ministero dell'economia e delle finanze
, apportare le seguenti variazioni:
2015: – 10.000.000;
2016: – 10.000.000;
2017: – 10.000.000.
1.990
DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO
Dopo il comma 119, aggiungere il seguente:
«119-
bis
. Al fine di incrementare le attività di assistenza e sostegno alle donne vittima di violenza e ai loro figli, di cui alli articolo 5, comma 2, lettera
d)
, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito nella legge 15 ottobre 2013, n. 119, le risorse a favore dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza, di cui all'articolo 5 e 5-
bis
, del suddetto decreto, sono incrementate a decorrere dall'anno 2015 di 20 milioni di euro».
Conseguentemente, al comma 121, sostituire le parole:
«200 milioni»
con le seguenti:
«180 milioni».
1.991
URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA
Dopo il comma 119, aggiungere il seguente:
«119-
bis.
Il Fondo di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è incrementato di 40 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2015-2017».
Conseguentemente, all'articolo 3, comma 75, Tabella A allegata, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:
2015: – 40.000.000;
2016: – 40.000.000;
2017: – 40.000.000.
1.992
ZELLER, BERGER, LANIECE, BATTISTA, FRAVEZZI, PANIZZA, PAGANO
Dopo il comma 119, inserire i seguenti:
«119-
bis.
Il comma 277 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è sostituito dal seguente: ''277. Per ampliare il panorama dei servizi culturali per i non vedenti e gli ipovedenti dell'Italia meridionale, delle isole maggiori e dei Paesi del Mediterraneo, è erogato un contributo straordinario di 500 mila euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, da destinare al funzionamento del Polo tattile multimediale della Stamperia regionale Braille ONLUS di Catania. Nell'anno 2015, le somme eventualmente residue del contributo al Polo tattile per l'anno 2014 sono mantenute a bilancio per essere utilizzate al medesimo scopo''.
119-
ter.
All'onere derivante dall'attuazione del comma 119-
bis
, pari a 500 mila euro .per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione della voce ''Fondi da ripartire'' del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'elenco n. 3 allegato al comma 45 dell'articolo 2. Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, così come incrementato, a decorrere dal 2015, dal comma 132 del presente articolo».
1.993
CENTINAIO, ARRIGONI, CROSIO, COMAROLI, TOSATO
Dopo il comma 119, inserire il seguente:
«119-
bis.
Per le finalità di cui al comma 320 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è autorizzata la spesa in conto capitale di 35 milioni di euro, per l'anno 2015».
Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 207, sostituire le parole:
«di 110 milioni di euro annui»
, con le seguenti:
«di 75 milioni per l'anno 2015 e di 110 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016».
1.994
PETRAGLIA, URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO
Dopo il comma 119, aggiungere il seguente:
«119-
bis.
Al fine di consentire il finanziamento di almeno 1.000 contratti/borse di studio da destinare agli specializzandi non medici iscritti alle scuole di specializzazione di area sanitaria, sono stanziati 60 milioni di euro a decorrere dal 2015».
Conseguentemente, al comma 121, sostituire le parole:
«200 milioni»
, con le seguenti:
«140 milioni».
1.995
FAVERO, FABBRI, FEDELI, GUERRA, RICCHIUTI, PARENTE, ZANONI, BORIOLI, DI GIORGI, LEPRI, DE BIASI, BIANCO, LAI, VACCARI, ALBANO, IDEM, PEZZOPANE, PUPPATO, MANASSERO, FASIOLO, SOLLO, D'ADDA, ELENA FERRARA, MATTESINI, SPILABOTTE, LO GIUDICE, LUCHERINI, CUOMO, COLLINA, AMATI, PAGLIARI, RUSSO, GRANAIOLA, DIRINDIN, MATURANI, PADUA, SILVESTRO, VALDINOSI, CARDINALI, DALLA ZUANNA, CHITI
Dopo il comma 119 aggiungere il seguente:
«119-
bis
. All'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) sono attribuite le competenze in materia di reinserimento e di integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro, da realizzare con progetti personalizzati mirati alla conservazione del posto di lavoro o alla ricerca di nuova occupazione, con interventi formativi di riqualificazione professionale, con progetti per il superamento e per l'abbattimento delle barriere architettoniche sui luoghi di lavoro, con interventi di adeguamento e di adattamento delle postazioni di lavoro. L'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma è a carico del bilancio dell'INAIL, senza nuovi o maggiori oneri a carico per la finanza pubblica».
1.996
MARINELLO, MANCUSO, GUALDANI
All'articolo 1, dopo il comma 120, è inserito il seguente:
«120-
bis.
Per assicurare gli obiettivi di miglioramento dei saldi di finanza pubblica di cui al comma 120, contemperando le finalità di valorizzazione degli ambiti demaniali marittimi e di rilancio delle capacità infrastrutture portuali e salvaguardando, al contempo, gli obiettivi di tutela ambientale e di promozione turistica delle comunità territoriali, con decreto interministeriale, adottato, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi del comma 3 dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministeri della difesa e delle infrastrutture e dei trasporti, effettua una ricognizione dei beni e delle infrastrutture in uso alle amministrazioni dello Stato, in regime di consegna ai sensi dell'articolo 34 del Codice della navigazione, allo scopo di verificare il persistere dei presupposti della stessa ed ai fini dell'eventuale trasferimento agli Enti territoriali, anche mediante una revisione degli elenchi redatti ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85».
1.997
MATTEOLI
Dopo il comma 120, inserire il seguente:
«120-
bis
. Per assicurare gli obiettivi di miglioramento dei saldi di finanza pubblica di cui al comma 120, contemperando le finalità di valorizzazione degli ambiti demaniali marittimi e di rilancio delle capacità infrastrutture portuali e salvaguardando, al contempo, gli obiettivi di tutela ambientale e di promozione turistica delle comunità territoriali, con decreto interministeriale, adottato, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi del comma 3 dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n.400, il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministeri della difesa e delle infrastrutture e dei trasporti, effettua una ricognizione dei beni e delle infrastrutture in uso alle amministrazioni dello Stato, in regime di consegna ai sensi dell'articolo 34 del Codice della navigazione, allo scopo di verificare il persistere dei presupposti della stessa ed ai fini dell'eventuale trasferimento agli Enti territoriali, anche mediante una revisione degli elenchi redatti ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85».
1.998
VERDUCCI, MATURANI, STEFANO ESPOSITO, FABBRI, VACCARI, GIANLUCA ROSSI, CAPACCHIONE, FISSORE, ELENA FERRARA, ZANONI, CARDINALI, ANGIONI, TOMASELLI, FILIPPI
Dopo il comma 120, aggiungere il seguente:
«120-
bis.
L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, al fine di garantire l'accesso universale all'acqua, assicura alle famiglie in condizioni economico-sociali disagiate e con reddito ISEE non superiore a 12.500 euro annui, titolari di utenza domestica del servizio idrico integrato, l'accesso, a condizioni agevolate, alla fornitura della quantità di acqua necessaria per il soddisfacimento dei bisogni fondamentali, sentiti gli enti di ambito nelle loro forme rappresentative, sulla base dei princìpi e dei criteri individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Al fine di assicurare la copertura degli oneri derivanti dal presente comma, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico definisce le necessarie modifiche all'articolazione tariffaria per fasce di consumo o per uso, determinando i criteri e le modalità per il riconoscimento delle agevolazioni di cui al presente comma».
1.999
VERDUCCI, MATURANI, STEFANO ESPOSITO, FABBRI, VACCARI, GIANLUCA ROSSI, CAPACCHIONE, FISSORE, ELENA FERRARA, ZANONI, CARDINALI, ANGIONI, TOMASELLI, FILIPPI
Dopo il comma 120, aggiungere il seguente:
«120-
bis
. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, al fine di garantire l'accesso universale all'acqua, assicura alle famiglie in condizioni economico-sociali disagiate e con reddito ISEE non superiore a 12.500 euro annui, titolari di utenza domestica del servizio idrico integrato, l'accesso alla fornitura della quantità di acqua necessaria per il soddisfacimento dei bisogni fondamentali, sentiti gli enti di ambito nelle loro forme rappresentative, sulla base dei princìpi e dei criteri individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Al fine di assicurare la copertura degli oneri derivanti dal presente comma, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico definisce le necessarie modifiche all'articolazione tariffaria per fasce di consumo o per uso, determinando i criteri e le modalità per il riconoscimento delle agevolazioni di cui al presente comma».
1.1000
COTTI, SANTANGELO, MARTON, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI
Dopo il comma 120, aggiungere il seguente:
«120-
bis.
L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 253 della legge 27 dicembre 2013, n.147, finalizzata all'istituzione di un contingente di corpi civili di pace destinato alla formazione e alla sperimentazione della presenza di giovani volontari da impegnare in azioni di pace non governative nelle aree di conflitto o a rischio di conflitto o nelle aree di emergenza ambientale, è incrementata di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017».
Conseguentemente, all'articolo 3, al comma 76, aggiungere, in fine, le parole:
«ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto capitale, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017».
1.1001
PADUA, DE BIASI, DIRINDIN, BIANCO, MATURANI, MATTESINI, SILVESTRO, VALDINOSI, FAVERO
Dopo il comma 120, inserire il seguente:
«120-
bis.
Quota parte, stabilita in misura pari al 10 per cento, della dotazione di cui al Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, istituito dalla legge 28 agosto 1997, n. 285, e successive modificazioni, è destinata ad assicurare il sostegno all'attività dei consultori familiari, istituiti dalla legge 29 luglio 1975, n. 405, e successive modificazioni».
1.002
TOCCI
Dopo il comma 120, aggiungere il seguente:
«120-
bis.
Per l'anno 2015, le università statali e gli enti pubblici di ricerca possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente alla spesa relativa al personale cessato nell'anno precedente. È abrogata qualsiasi altra disposizione limitativa del
turn over
riferita alle università statali e agli enti pubblici di ricerca».
Conseguentemente,
a)
all'articolo 1, sopprimere il comma 122;
b)
alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2015: – 105.000.000;
2016: – 105.000.000;
2017: – 105.000.000.
c)
all'articolo 3, comma 21, lettera
g)
sostituire la parola: «triplo» con la seguente: «quadruplo».
1.1003
BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI
Sopprimere il comma 121.
1.1004
PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS
Sopprimere il comma 121.
1.1005
TOSATO, BISINELLA, COMAROLI, CENTINAIO
Sostituire il comma 121, con il seguente:
«121. Al fine di assicurare la qualità e la continuità del servizio scolastico ed educativo offerto dalle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, è autorizzata la spesa di 700 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 per il finanziamento delle scuole paritarie di cui alla citata legge».
Conseguentemente, all'articolo 3, comma 76, aggiungere in fine le parole:
«ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle, autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella c sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 520 milioni di euro a decorrere dal 2015.
Agli ulteriori oneri pari a 180 milioni di euro a decorrere dal 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo rifugiati e richiedenti Asilo di cui all'articolo 17 comma 13 del presente decreto-legge. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
1.1006
PETRAGLIA, URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO
Sostituire il comma 121 con il seguente:
«121. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 47, della legge 22 dicembre 2008 è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 per le seguenti finalità:
1) 100 milioni di euro a favore degli asili nidi e scuole materne comunali. Il Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ripartisce tali somme tra gli enti locali;
2) 100 milioni di euro a favore del Fondo per il Miglioramento dell'Offerta Formativa (MOF) a beneficio delle istituzioni scolastiche e degli alunni della scuola pubblica».
1.1007
PETRAGLIA, URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO
Sostituire il comma 121, con il seguente:
«121. È autorizzata, a decorrere dall'anno 2015, la spesa di 80 milioni di euro da destinare alle scuole comunali per l'infanzia e di 120 milioni di euro per il miglioramento dell'offerta formativa delle scuole statali di ogni ordine e grado».
1.1008
SERRA, BLUNDO, MONTEVECCHI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI
Sostituire il comma 121 con il seguente:
«Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 47, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015, destinata prioritariamente a misure educative e didattiche di supporto in materia di disturbi specifici di apprendimento, ai sensi dell'art. 5 della legge 8 ottobre 2010, n. 170».
1.1009
LEZZI, BULGARELLI, MANGILI
Sostituire il comma 121, con il seguente:
«121. Al fine di incrementare gli investimenti nella formazione specialistica di area medica, garantendo a tutti gli aventi diritto l'accesso alle scuole di specializzazione, è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015».
1.1010
DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO
Sostituire il comma 121, con il seguente:
«121. Il Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione, di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, in materia di locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo, è incrementato di 200 milioni per il 2015 e 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015-2016».
1.1011
BERTACCO, PICCOLI, AMIDEI
Al comma 121, sostituire le parole:
«200 milioni»
con le seguenti:
«400 milioni».
Conseguentemente, all'articolo 2, comma 49, apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo la parola:
«assicura»,
sono aggiunte le seguenti:
«, a valere sulle spese di funzionamento relative ai dicasteri senza portafoglio»;
b) le parole:
«13 milioni»
sono sostituite con le seguenti:
«213 milioni».
1.1012
DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO
Al comma 121, sostituire le parole:
«200 milioni»,
con le seguenti:
«100 milioni».
Conseguentemente, all'articolo 3, comma 76, Tabella C allegata, Missione
«Soccorso civile»,
Programma
«Protezione civile»,
voce:
Ministero dell'economia e delle finanze, legge 93/2013, «Fondo emergenze nazionali»,
apportare le seguenti modifiche:
2015:
CP: + 100.000.000;
CS: + 100.000.000;
2016:
CP: + 100.000.000;
CS: + 100.000.000;
2017:
CP: + 100.000.000;
CS: + 100.000.000.
1.1013
DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO
Al comma 121, sostituire le parole:
«la spesa di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015»
, con le seguenti:
«la spesa di 125 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015».
Conseguentemente, all'articolo 2 sopprimere il comma 63.
1.1014
DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO
Al comma 121, sostituire le parole:
«200 milioni»
, con le seguenti:
«140 milioni».
Conseguentemente, al comma 127, sostituire le parole:
«12,5 milioni»
, con le seguenti:
«70 milioni».
1.1015
CONTE, MARINELLO, GUALDANI, MANCUSO
Al comma 121 sostituire le parole:
«200 milioni»
con le seguenti:
«258 milioni».
Ai maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 58 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili di parte corrente delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera
b)
, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
1.1016
CONTE, MARINELLO, GUALDANI, MANCUSO
Al comma 121 sostituire le parole:
«200 milioni»
con le seguenti:
«228 milioni».
Conseguentemente, alla tabella A, voce:
Ministero dell'economia e delle finanze
apportare le seguenti variazioni:
2015: – 28.000.000;
2016: – 28.000.000;
2017: – 28.000.000.
1.1017
BISINELLA, TOSATO, CENTINAIO
Al comma 121, aggiungere in fine, il seguente periodo:
«Tale spesa è destinata in via esclusiva al finanziamento delle scuole paritarie dell'infanzia».
1.1018
PUGLISI, MARCUCCI, DI GIORGI, IDEM, ELENA FERRARA, MARTINI, MINEO, TOCCI, ZAVOLI
Dopo il comma 121 inserire il seguente:
«121-
bis
. All'articolo 66, comma 13-
bis
, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il secondo periodo è sostituito dal seguente: »La predetta facoltà è fissata nella misura del 50 per cento per l'anno 2014 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2015».
Conseguentemente,
a)
all'articolo 3, comma 21, lettera
g)
sostituire la parola: «triplo» con la seguente: «quadruplo»;
b)
alla Tabella A,
voce
Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2015: – 105.000.000;
2016: – 105.000.000;
2017: – 105.000.000.
voce
Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2015: – 5.000.000;
2016: – 5.000:000;
2017: – 5.000.000.
voce
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2015: – 5.000.000;
2016: – 5.000.000;
2017: – 5.000.000.
voce
Ministero della giustizia
, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2015: – 5.000.000;
2016: – 5.000.000;
2017: – 5.000.000.
1.1019
MARCUCCI, MARTINI, PUGLISI, ELENA FERRARA
Dopo il comma 121 aggiungere il seguente:
«121-
bis
. Allo scopo di finanziare indifferibili esigenze del settore dell'Alta Formazione Artistica e Musicale è istituito un fondo con una dotazione di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 da ripartire con decreto del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.»
Conseguentemente, alla Tabella A, voce
Ministero dell'economia e delle finanze
apportare le seguenti variazioni:
2015: – 6.000.000
2016: – 6.000.000
2017: – 6.000.000
1.1020
BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZELLER, PANIZZA, PALERMO, LANIECE, BATTISTA, ZIN, FRAVEZZI
Dopo il comma-121, inserire i seguenti:
«121-
bis
. All'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo il comma 14-
ter
, inserire il seguente:
''14-
quater
. Per gli anni 2015 e 2016 nel saldo finanziario espresso in termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma 3, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le spese sostenute dalle province per interventi di. edilizia scolastica in caso di incompleto utilizzò delle risorse da parte dei comuni di cui al comma 14-
ter
, per l'anno 2015, l'eventuale somma residua viene assegnata alle province. Le province beneficiarie dell'esclusione dal patto di stabilità interno delle spese sostenute per interventi di edilizia scolastica e l'importo dell'esclusione stessa sono individuati, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministeri''.
121-
ter
. Dall'attuazione della disposizione di cui al comma 121-
bis
non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti ivi previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.»
1.1021
BONFRISCO
Dopo il comma 121, aggiungere il seguente:
«121-
bis
. Al fine di assicurare la qualità e la continuità del servizio scolastico ed educativo offerto dalle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, è autorizzata la spesa di 228 milioni di euro a decorrere dal 2015 per il finanziamento delle scuole paritarie di cui alla citata legge».
Conseguentemente, all'articolo 3, comma 75, aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 228 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 e 2017».
1.1022
MARCUCCI, PUGLISI
Dopo il comma 121 aggiungere il seguente comma:
«121-
bis
. All'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo il comma 14-
ter
inserire il seguente:
14-
quater
. Per gli anni 2015 e 2016 nel saldo finanziario espresso in termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma 3, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le spese sostenute dalle province per interventi di edilizia scolastica in caso di incompleto utilizzo delle risorse da parte dei comuni di cui al comma 14-
ter
, per l'anno 2015, l'eventuale somma residua viene assegnata alle province. Le province beneficiarie dell'esclusione dal patto di stabilità interno delle spese sostenute per interventi di edilizia scolastica e l'importo dell'esclusione stessa sono individuati, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministeri».
1.1023
BISINELLA, TOSATO, CENTINAIO
Al comma 121, aggiungere infine il seguente periodo:
«A decorrere dal 2015, i contributi dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca relativi alle scuole paritarie e assegnati per il tramite delle Regioni sono esclusi dal patto di stabilità interno».
Conseguentemente: all'articolo 3, comma 76, aggiungere in fine le parole:
«, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare di 200 milioni per l'anno 2015 e di 250 milioni per ciascuno degli anni 2016 e 2017».
1.1024
BISINELLA, TOSATO, COMAROLI, CENTINAIO
Dopo il comma 121, aggiungere il seguente:
«121-
bis.
Al comma 1 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera
l-quater
aggiungere la seguente:
''l-quinquies)
il cinquanta per cento delle spese sostenute dai genitori per l'iscrizione dei figli a carico presso le scuole paritarie del sistema integrato nazionale dell'istruzione pubblica».
Conseguentemente, all'articolo 3, comma 76, aggiungere, infine, le seguenti parole:
«ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni a decorrere dal 2015».
1.1025
BISINELLA, TOSATO, COMAROLI, CENTINAIO
Dopo il comma 121, aggiungere il seguente:
«121-
bis.
Agli immobili di proprietà o in uso alle scuole paritarie del sistema nazionale di istruzione di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, sede di asili nido, scuola per l'infanzia e scuola primaria che svolgono un servizio pubblico, si applicano le esenzioni previste per gli enti non commerciali dall'articolo 7, comma 1, lettera
i)
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, così come modificato dall'articolo 91-
bis
della legge 24 marzo 2012, n. 27, secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, del Regolamento del Ministero dell'economia e delle finanze del 19 novembre 2012.
5-
ter.
La disposizione opera nel limite massimo di 50 milioni di euro per il 2015 e 100 milioni di euro a decorrere dal 2016.».
Conseguentemente: all'articolo 3, comma 76, aggiungere in fine le parole:
«, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare di 50 milioni per l'anno 2015 e 100 milioni per ciascuno degli anni 2016 e 2017.».
1.1026
URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO
Dopo il comma 121, inserire il seguente:
«121-
bis.
All'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo il comma 14-ter, inserire il seguente:
''14-
quater.
Per gli anni 2015 e 2016 nel saldo finanziario espresso in termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma 3, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono cònsiderate le spese sostenute dalle province per interventi di edilizia scolastica. In caso di incompleto utilizzo delle risorse da parte dei comuni di cui al comma 14-
ter
, per l'anno 2015, l'eventuale somma residua viene assegnata alle province. Le province beneficiarie dell'esclusione dal patto di stabilità interno delle spese sostenute per interventi di edilizia scolastica e l'importo dell'esclusione stessa sono individuati, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri''».
1.1027
LIUZZI
Dopo il comma 121 aggiungere il seguente:
«121-
bis.
All'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo il comma 14-
ter
, inserire il seguente:
''14-
quater.
Per gli anni 2015 e 2016 nel saldo finanziario espresso in termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma 3, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le spese sostenute dalle province per interventi di edilizia scolastica. In caso di incompleto utilizzo delle risorse da parte dei comuni di cui al comma 14-
ter
, per l'anno 2015, l'eventuale somma residua viene assegnata alle province. Le province beneficiarie dell'esclusione dal patto di stabilità interno delle spese sostenute per interventi di edilizia scolastica e l'importo dell'esclusione stessa sono individuati, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri''».
1.1028
ARRIGONI, COMAROLI, BISINELLA, DIVINA, TOSATO
All'articolo 1, dopo il comma 121 inserire il seguente:
«121-
bis.
All'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo il comma 14-
ter
inserire il seguente:
''14-
quater.
Per gli anni 2015 e 2016 nel saldo finanziario espresso in termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma 3, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le spese sostenute dalle province per interventi di edilizia scolastica. In caso di incompleto utilizzo delle risorse da parte dei comuni di cui al comma 14-
ter
, per l'anno 2015, l'eventuale somma residua viene assegnata alle province. Le province beneficiarie dell'esclusione dal patto di stabilità interno delle spese sostenute per interventi di edilizia scolastica e l'importo dell'esclusione stessa sono individuati, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri''».
1.1029
VERDUCCI, MATURANI, STEFANO ESPOSITO, FABBRI, VACCARI, GIANLUCA ROSSI, CAPACCHIONE, FISSORE, ELENA FERRARA, ZANONI, CARDINALI, ANGIONI, TOMASELLI, FILIPPI
Sopprimere il comma 122.
Conseguentemente, all'articolo 3:
«
a)
dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
''5-
bis.
A decorrere dal primo gennaio 2015 ridurre i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-
bis
del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione della presente disposizione con riferimento ai singoli regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale interessati. Dai decreti di cui al presente comma devono derivare risparmi almeno pari a 100 milioni di euro a decorrere dal 2015'';
b)
al comma 21, lettera
g)
sostituire la parola: ''triplo'' con la seguente: ''quadruplo''.
c)
alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2015: – 50.000.000;
2016: – 50.000.000;
2017: – 50.000.000.
1.1030
BOCCHINO, MUSSINI, BENCINI, CAMPANELLA, MASTRANGELI
Apportare le seguenti modifiche:
a)
sostituire il comma 122 con il seguente:
«122. Il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera
a)
, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015 ed è finalizzato al piano assunzionale di cui all'art. 2, comma 97, del presente disegno di legge».
b)
sostituire l'articolo 2, comma 97, con il seguente:
«97. Al fine di favorire il reclutamento di ricercatori, all'articolo 66, comma 13-
bis
, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: ''A decorrere dall'anno 2015, le università possono procedere, in aggiunta alle facoltà di cui al secondo periodo del presente comma, all'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettere
a)
e
b)
, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, anche utilizzando le cessazioni avvenute nell'anno precedente riferite ai ricercatori di cui al citato articolo 24, comma 3, lettera
a)
, già assunti a valere sulle facoltà assunzionali previste dal presente comma».
1.1031
BLUNDO, MONTEVECCHI, SERRA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI
Sostituire il comma 122 con il seguente:
«122. Il Fondo per il finanziamento ordinario delle Università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera
a)
, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015 al fine di:
a)
incrementare la quota premiale di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, e successive modificazioni, per l'anno 2015 di una somma pari 100 milioni di euro;
b)
a partire dall'anno accademico 2015/2016 esonerare dal pagamento della tassa di iscrizione e della contribuzione studentesca alle università. Con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 8 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri di riparto delle risorse».
1.1032
BOCCHINO, MUSSINI, BENCINI, CAMPANELLA, MASTRANGELI, DE PIN
Sostituire il comma 122 con il seguente:
«122. Il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera
a)
, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015».
1.1033
PETRAGLIA, URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO
Al comma 122, sopprimere le parole da:
«Al fine»
fino a:
«per l'anno 2015».
1.1034
PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS
Al comma 122 sopprimere il seguente periodo:
«Al fine di incrementare la quota premiale di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, e successive modificazioni, per l'anno 2015,».ù
1.1035
D'AMBROSIO LETTIERI
Al comma 122 dopo il primo periodo aggiungere il seguente:
«A valere su quota parte delle risorse di cui al primo periodo del presente comma, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro il 31 gennaio di ciascun anno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è approvato un piano straordinario per la chiamata di professori di prima fascia per ciascuno degli anni 2015-2017».
1.1036
CIOFFI, SCIBONA, CIAMPOLILLO, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI
Dopo il comma 122, inserire i seguenti:
«122-
bis
. Al fine di garantire la copertura della domanda nazionale di energia elettrica con i necessari margini di riserva, anche in relazione allo sviluppo attuale e futuro degli impianti alimentati da fonti rinnovabili non programmabili, il Ministro dello sviluppo economico definisce, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas e sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, condizioni e modalità per la definizione di un sistema di remunerazione di capacità produttiva per i sistemi di stoccaggio non elettrochimici in grado di fornire gli adeguati servizi di flessibilità, senza incidere sui prezzi e sulle tariffe dell'energia elettrica per i clienti finali, in coordinamento con le misure previste dal decreto legislativo 19 dicembre 2003, n. 379.
122-
ter
. Entro trenta giorni dalla data di entrata in funzione del sistema di cui al comma 122-
bis
, il Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energià elettrica e il gas, provvede con propri decreti a ridurre l'entità e la durata dei sostegni alle unità di produzione ammesse al sistema di remunerazione di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 dicembre 2003, n. 379, operative alla data di entrata in vigore della presente legge, allo scopo di ridurre gli oneri che gravano sui prezzi dell'energia elettrica e eliminare vantaggi economici che non risultino specificamente motivati e coerenti con gli orientamenti comunitari».
Conseguentemente, all'articolo 3, comma 76, aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto capitale, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni per l'anno 2015, 30 milioni per ciascuno degli anni 2016 e 2017.
1.1037
FABBRI, BORIOLI, FAVERO, D'ADDA, COLLINA, FASIOLO, SILVESTRO, FEDELI, VERDUCCI
Dopo il comma 122 inserire il seguente:
«122-
bis
. Il Fondo di cui all'articolo 11, comma 4-
sexies
, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è incrementato di 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015, interamente destinati alla finalità di bonifica e rimozione di manufatti in amianto dagli immobili adibiti all'uso scolastico».
Conseguentemente all'articolo 3, comma 21, lettera
g)
sostituire la parola:
«triplo»
con la seguente:
«quadruplo».
1.1038
PUGLISI, MARCUCCI, DI GIORGI, IDEM, FASIOLO, ELENA FERRARA, MARTINI, MINEO, TOCCI, ZAVOLI
Dopo il comma 122 aggiungere il seguente:
«122-
bis
. Il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera
a)
, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017».
Conseguentemente,
alla Tabella A
, voce
Ministero dell'economia e delle finanze
, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
– 2015: – 50.000.000;
2016: – 50.000.000;
2017: – 50.000.000.
1.1039
PUGLISI, MARCUCCI
Dopo il comma 122 inserire il seguente:
«122-
bis
. Al fine di promuovere e sviluppare la formazione manageriale di laureati dipendenti di piccole e medie imprese di età non superiore ai 35 anni, la formazione di imprenditori di età non superiore ai 30 anni e le competenze imprenditoriali di giovani laureati, è autorizzata una spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 a favore di Fondazioni e società controllate da università pubbliche già attive nel campo della formazione manageriale».
Conseguentemente,
alla Tabella A
, voce
Ministero dell'economia e delle finanze
, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2015: – 10.000.000;
2016: – 10.000.000;
2017: – 10.000.000.
1.1040
FABBRI, BORIOLI, FAVERO, D'ADDA, COLLINA, FASIOLO, SILVESTRO, FEDELI, VERDUCCI
Dopo il comma 122 inserire il seguente:
«122-
bis
. Una quota non inferiore al 40 per cento delle risorse del Fondo di cui all'articolo 11, comm 4-
sexies
, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è destinato alle attività di bonifica e rimozione di manufatti in amianto dagli immobili adibiti all'uso scoIastico».
1.1041
FATTORINI, CHIAVAROLI, LAI, GUERRIERI PALEOTTI, DEL BARBA, D'ADDA, CONTE, PUGLISI, PALERMO, ROMANO, DIRINDIN, LEPRI, SOLLO, MASTRANGELI, BORIOLI, CORSINI, DALLA ZUANNA, FASIOLO, CUCCA
Dopo il comma 122 inserire il seguente:
«122-
bis
. Per il finanziamento di interventi in favore dei collegi universitari di merito legalmente riconosciuti di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 è autorizzata una spesa integrativa di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017».
Conseguentemente,
alla Tabella A
, rubrica:
Ministero dell'economia e delle finanze
, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2015: – 4.000.000;
2016: – 4.000.000;
2017: – 4.000.000.
1.1042
VERDUCCI
Dopo il comma 122 inserire il seguente:
«122-
bis
. Al fine di garantire la continuità ed il potenziamento del processo di internazionalizzazione del Polo universitario di Agrigento e altresì al fine di garantire lo sviluppo di un centro interculturale euro mediterraneo, all'articolo 2 del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1 è aggiunto in fine il seguente comma:
''1-
ter
. È assegnata per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, all'Ateneo di Palermo la somma di 1 milione e 500 mila euro annui da destinare al Polo universitario di Agrigento per garantire la continuità ed il potenziamento del processo di internazionalizzazione euro meterraneo''».
Conseguentemente,
alla Tabella A
, rubrica:
Ministero dell'economia e delle finanze
, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2015: – 1.500.000;
2016: – 1.500.000;
2017: – 1.500.000.
1.1043
BOCCHINO, CAMPANELLA, MASTRANGELI, DE PIN
Sostituire il comma 123 con il seguente:
«123. Per la partecipazione italiana ai programmi dell'Agenzia spaziale europea e per i programmi spaziali nazionali di rilevanza strategica è autorizzata la spesa di 35 milioni di euro per l'anno 2015, la spesa di 95 milioni di euro per l'anno 2016 e di 152,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2020».
1.1044
DI GIORGI, PUGLISI, MARCUCCI, IDEM, FASIOLO, ELENA FERRARA, MARTINI, MINEO, TOCCI, ZAVOLI
Al comma 123, sostituire le parole:
«la spesa di 60 milioni di euro per l'anno 2016 e di 170 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2020.»
con le seguenti:
«la spesa di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 e di 220 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2020.»
Conseguentemente:
a) alla Tabella A, voce
Ministero dell'economia e delle finanze,
apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2015: – 90.000.000;
2016: – 90.000.000;
2017: – 150.000.000.
b) all'articolo 3, comma 21, lettera
g)
sostituire la parola:
«triplo»
con la seguente:
«quadruplo».
1.1045
PEZZOPANE, FABBRI, TOMASELLI, ALBANO, MANASSERO, FASIOLO, SOLLO, STEFANO ESPOSITO, SPILABOTTE
Dopo il comma 123, inserire il seguente:
«123-
bis.
Per consentire la prosecuzione del Programma Cosmo Skymed è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2015 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017».
Conseguentemente, alla tabella A, rubrica:
Ministero dell'economia e delle finanze,
apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2015: – 30.000.000;
2016: – 50.000.000;
2017: – 50.000.000.
1.1046
TOMASELLI, VATTUONE, CALEO, LAI, ASTORRE, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ, SCALIA, TOCCI, GUERRIERI PALEOTTI, BROGLIA, DEL BARBA, SANGALLI, SPOSETTI, VERDUCCI, ZANONI, FILIPPI, BORIOLI, CANTINI, CARDINALI, STEFANO ESPOSITO, MARGIOTTA, RANUCCI, SONEGO
Dopo il comma 123, aggiungere il seguente:
«123-
bis
. Per la realizzazione dei programmi spaziali nazionali di rilevanza strategica, è autorizzata la spesa di euro 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017».
Conseguentemente, alla Tabella B, voce
Ministero dell'economia e delle finanze,
apportare le seguenti modifiche:
2015: – 30.000.000;
2016: – 30.000.000;
2017: – 30.000.000.
1.1047
CONTE, GUALDANI, MARCUCCI
Dopo il comma 123 aggiungere il seguente:
«123-
bis
. AI fine di sostenere le ricerche e lo sviluppo di partenariati con imprese di alta tecnologia sui progetti internazionali per lo sviluppo e la realizzazione di strumenti di altamente innovativi nel campo della radioastronomla (SKA – Square Kilometer Array) e dell'astronomia a raggi gamma (CTA – Cherenkov Telescope Array) è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per il 2015 e di 10 milioni rispettivamente per gli anni 2016 e 2017 a favore dell'INAF-Istituto Nazionale di Astrofisica».
Conseguentemente, alla Tabella A, voce
Ministero dell'economia e delle finanze,
apportare le seguenti variazioni:
2015: – 15.000.000;
2016: – 10.000.000;
2017: – 10.000.000.
1.1048
BIGNAMI, PEPE, MAURIZIO ROMANI, MUSSINI
Dopo il comma 123 è inserito il seguente:
«123-
bis
. Il Ministero della Difesa non può sottoporre a dismissione gli immobili in cui risiedono disabili e/o anziani, senza che sia loro assegnata un'abitazione alternativa».
1.1049
VICECONTE, GUALDANI
Sopprimere il comma 124.
Conseguentemente, alla tabella A voce
MEF
apportare le seguenti variazioni:
2015: – 50.654,00;
2016: – 104.153,00;
2017: – 107.654,00.
1.1050
COTTI, SANTANGELO, MARTON, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI
Al comma 124, sostituire le parole:
«850 milioni di euro»
con le seguenti:
«250 milioni di euro».
1.1051
URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO
Al comma 124, sostituire le parole:
«850 milioni»
con le seguenti:
«350 milioni».
Conseguentemente al medesimo comma dopo le parole:
«alle missioni internazionali di pace»
aggiungere le seguenti:
«con esclusione delle missioni a direzione NATO, quali ''Jom Enterprise'', ''Multinational Specialized Unit (MSU)'', ''Active Endeavour'', ''ISAF Afghanistan'' e ''Ocean Shield,''».
1.1052
TOSATO, COMAROLI
Al comma 124, sostituire le parole:
«850 milioni»
con le seguenti:
«600 milioni».
Conseguentemente, all'articolo 1, comma 119, sostituire le parole:
«400 milioni»
con le seguenti:
«650 milioni».
1.1053
TOSATO, COMAROLI
Al comma 124, sostituire le parole:
«di 850 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016»
con le seguenti:
«di 700 per ciascuno degli anni 2015 e 2016».
Conseguentemente all'articolo 1, comma 119, sostituire le parole:
«400 milioni»
con le seguenti:
«550 milioni»
e sostituire le parole:
«250 milioni»
con le seguenti:
«400 milioni».
1.1054
DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO
Al comma 124, sostituire la parola:
«850»
, con la seguente:
«810».
Conseguentemente, dopo il comma 133 inserire il seguente:
«133-
bis
. È istituito presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, un Fondo per interventi a favore del rafforzamento del sistema agricolo e dell'innovazione in agricoltura, nonché per favorire la presenza dei giovani nel settore agricolo. Le risorse a disposizione di tale Fondo sono pari a 40 milioni annui per il triennio 2015-2017. Il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali con decreto di natura non regolamentare, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvede a ripartire tali risorse tra le finalità di cui al presente comma».
1.1055
ORRÙ
Dopo il comma 124, aggiungere il seguente:
«124-
bis
. Per l'anno 2015, è autorizzata la spesa di ulteriori 5 milioni di euro per il parziale ristoro dei danni subiti dal soggetto titolare della concessione per la gestione totale dell'aeroporto civile di Trapani Birgi conseguenti alle limitazioni imposte per lo svolgimento dalle attività operative militari di cui alla Risoluzione ONU n. 1973, di cui all'articolo 4-
bis
del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130».
Conseguentemente, alla tabella A, voce
Ministero dell'economia e delle finanze
, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2015: – 5.000;
2016: – ;
2017: – .
1.1056
BISINELLA, TOSATO, COMAROLI
Sopprimere il comma 125.
Conseguentemente, all'elenco n. 2 di cui all'articolo 2, comma 45, le riduzioni delle dotazioni del Ministero dell'interno sono così sostituite:
Ministero dell'interno201520162017Riduzionidi cui
predeterminate
per leggeRiduzionidi cui
predeterminate
per leggeRiduzionidi cui
predeterminate
per legge3 Ordine pubblico e sicurezza0000003.1 Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica0000003.2 Servizio permanente dell'Arma dei carabinieri per la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica0000003.3 Pianificazione e coordinamento Forze di polizia000000
1.1057
COMAROLI, TOSATO
Sostituire il comma 125 con il seguente:
«125. AI fine di assicurare l'adeguamento del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati agli adempimenti comunitari di cui alla Direttiva 2008/115/CE il Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo di cui all'articolo 1-
septies
del decreto-Iegge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è incrementato di 187,5 milioni di euro annui per l'anno 2015 da ripartirsi in misura percentuale con il Fondo nazionale di cui all'articolo 14-
bis
, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. La quota percentuale destinata al Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo sarà stabilita sulla base del numero dei riconoscimenti di
status
di rifugiato, mentre la restante parte verrà destinata al Fondo nazionale di cui all'articolo 14-
bis
, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286».
1.1058
COMAROLI, TOSATO
Sostituire il comma 125 con il seguente:
«125. Al fine di assicurare l'adeguamento del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati il Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo di cui all'articolo 1-
septies
del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modlficazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è incrementato di 187,5 milioni di euro annui per l'anno 2015 mediante l'istituzione di un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero effettuati attraverso gli istituti bancari, le agenzie ''money transfer'' o altri agenti in attività finanziaria pari al 12 per cento sul denaro trasferito da persone fisiche non munite di matricola Inps e codice fiscale».
1.1059
COMAROLI, TOSATO
Sostituire il comma 125 con il seguente:
«125. AI fine di assicurare l'adeguamento del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati agli adempimenti comunitari di cui alla Direttiva 2008/115/CE il Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo di cui all'articolo 1-
septies
del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è incrementato di 187,5 milioni di euro annui per l'anno 2015. A tale somma dovrà essere detratta una percentuale pari ai dinieghi di
status
di rifugiato registrati nell'anno precedente che verrà destinata al Fondo nazionale di cui all'articolo 14-
bis
, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286».
1.1060
COMAROLI, TOSATO
Sostituire il comma 125 con il seguente:
«125. Al fine di assicurare l'adeguamento del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati agli adempimenti comunitari di cui alla Direttiva 2008/115/CE il Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo di cui all'articolo 1-
septies
del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è incrementato di 187,5 milioni di euro annui per l'anno 2015. Una quota dello stesso verrà destinata al Fondo nazionale di cui all'articolo 14-
bis
, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nella stessa misura percentuale dei dinieghi di riconoscimento dello
status
di rifugiato registrati nell'anno precedente».
1.1061
COMAROLI, TOSATO
Sostituire il comma 125 con il seguente:
«125. AI fine di assicurare l'adeguamento del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati alle esigenze di ordine pubblico e sanitarie conseguenti il Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo di cui all'articolo 1-
septies
del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è incrementato di 187,5 milioni di euro annui per l'anno 2015. Una quota pari al 30 per cento dello stesso verrà destinata ad implementare e assicurare i servizi di accertamento sanitario, in via preventiva, allo scopo di verificare le condizioni sanitarie ed escludere l'esistenza di patologie trasmissibili sul territorio nazionale».
1.1062
COMAROLI, TOSATO
Sostituire il comma 125 con il seguente:
«125. Al fine di assicurare l'adeguamento del Sistema di protezione pr richiedenti asilo e rifugiati alle esigenze di ordine pubblico e sanitarie conseguenti il Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo di cui all'articolo 1-
septies
del decreto-Iegge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è incrementato di 187,5 milioni di euro annui per l'anno 2015. Una quota pari al 30 per cento dello stesso verrà destinata al Fondo per le indennità delle forze dell'ordine e misure preventive di controllo sanitario».
1.1063
COMAROLI, TOSATO
Il comma 125 è sostituito dal seguente:
«13. AI fine di assicurare l'adeguamento del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati alle esigenze di ordine pubblico e sanitarie conseguenti il Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo di cui all'articolo 1-
septies
del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è incrementato di 187,5 milioni di euro annui per l'anno 2015. Una quota pari al 30% dello stesso verrà destinata al Fondo per le indennità delle forze dell'ordine».
1.1064
TOSATO, COMAROLI, BISINELLA
Al comma 125 sostituire le parole:
«187,5 milioni»
con le seguenti:
«107,5 milioni».
Conseguentemente, sopprimere il comma 33 dell'articolo 3.
1.1065
COMAROLI, MUNERATO, TOSATO
Al comma 125 sostituire le parole:
«187,5 milioni»
con le seguenti:
«107,5 milioni».
Conseguentemente, alla Tabella C, Missione:
Comunicazioni,
Programma:
Sostegno all'editoria,
voce:
Ministero dell'Economia e delle Finanze, legge n. 67 del 1987: Rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante , disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria (11.2 – capp. 2183, 7442),
apportare le seguenti variazioni:
2015:
CP: + 80.000.000;
CS: + 80.000.000.
2016:
CP: + 80.000.000;
CS: + 80.000.000.
2017:
CP: + 80.000.000;
CS: + 80.000.000.
1.1066
COMAROLI, MUNERATO, TOSATO
Al comma 125 sostituire le parole:
«187,5 milioni»
con le seguenti:
«137,5 milioni».
Conseguentemente, alla Tabella C, Missione:
Comunicazioni,
Programma: Sostegno all'editoria, voce:
Ministero dell'Economia e delle Finanze, Legge n. 67 del 1987 : Rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria (11.2 – capp. 2183, 7442),
apportare le seguenti variazioni:
2015:
CP: + 50.000.000;
CS: + 50.000.000.
2016:
CP: + 50.000.000;
CS: + 50.000.000.
2017:
CP: + 50.000.000;
CS: + 50.000.000.
1.1067
CROSIO, ARRIGONI, COMAROLI, TOSATO
Al comma 125, sostituire le parole:
«187,5 milioni»
con le seguenti:
«62,5 milioni».
Conseguentemente, all'art. 2, al comma 108, aggiungere, infine i seguenti periodi:
«A decorrere dal 1º gennaio 2015, la misura del canone annuo do cui all'articolo 10, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è fissata nell'1,9 per cento dei proventi netti dei pedaggi di competenza dei concessionari. Con delibera del CIPE sono aggiornati i criteri per il calcolo dei pedaggi per la rete autostradale, allo scopo di conseguire una riduzione dell'ammontare dei proventi netti. dei pedaggi di competenza di ciascun concessionario pari allo 0,5 per cento».
1.1068
GUERRA, GATTI, DIRINDIN
Al comma 125, le parole:
«187,5 milioni»
sono sostituite con le seguenti:
«200 milioni».
Conseguentemente, al comma 127, sostituire le parole:
«le risorse del Fondo»
con le seguenti:
«Il Fondo»
e le parole:
«che è conseguentemente soppresso sono trasferite, per le medesime finalità, in un apposito Fondo per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno. Le risorse del Fondo istituito ai sensi del presente comma sono incrementate di 12,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015»
con le seguenti:
«è soppresso, fermo restando l'utilizzo dei residui di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali».
Conseguentemente, al comma 128, sopprimere i periodi:
«Fermo restando quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 26 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25»
e
«nei limiti delle risorse e dei posti disponibili»
e aggiungere in fine il seguente periodo:
«Nel caso in cui non sia possibile l'immediato inserimento del minore in una di tali strutture, l'assistenza e l'accoglienza del minore sono temporaneamente assicurate dalla pubblica autorità del comune dove si trova il minore, ai sensi del comma 6 dell'articolo 26 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25».
1.1069
ARRIGONI, CROSIO, COMAROLI, TOSATO
Al comma 125, sostituire le parole:
«187,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015»
con le seguenti:
«87,5 milioni di euro per l'anno 2015 e 187,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016».
Conseguentemente, all'art. 2, dopo il comma 210 inserire il seguente:
«210-
bis.
Al fine di assicurare il completamento degli interventi necessari per la bonifica dall'amianto del territorio comunale di Casale Monferrato è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2015 da assegnare al comune di Casale Monferrato».
1.1070
COMAROLI, TOSATO
Al comma 125 dopo le parole:
«a decorrere dall'anno 2015»
sono aggiunte le seguenti:
«di cui 100 milioni di euro sono destinati al Fondo Nazionale di cui all'articolo 14-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1988, n. 286».
1.1071
COMAROLI, TOSATO
Al comma 125 dopo le parole:
«a decorrere dall'anno 2015»
sono aggiunte le seguenti:
«dei quali 87,5 milioni sono destinati al Fondo Nazionale di cui all'articolo 14-
bis,
del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,50 milioni alla prevenzione dei rischi sanitari provenienti da paesi extra-UE o legati al fenomeno migratorio e 40 milioni ad indennità aggiuntive per il personale delle forze dell'ordine».
1.1072
COMAROLI, TOSATO
Al comma 125 dopo le parole:
«a decorrere dall'anno 2015»
è aggiunto il seguente periodo:
«Non potranno accedere alle struttura di accoglienza persone prive di regolare documento di identità e di regolare certificato medico rilasciato dalla competente Unità Locale Socio Sanitaria attestante le condizioni sanitarie e l'idoneità a soggiornare».
1.1073
COMAROLI, TOSATO
Al comma 125 dopo le parole:
«a decorrere dall'anno 2015»
è aggiunto il seguente periodo:
«Non potranno accedere alle struttura di accoglienza persone prive di regolare certificato medico rilasciato dalla competente Unità Locale Socio Sanitaria attestante le condizioni sanitarie e l'idoneità a soggiornare».
1.1074
SONEGO, LAI
Dopo il comma 126, aggiungere il seguente:
«126-
bis
. Le assunzioni nelle pubbliche amministrazioni dei cittadini italiani di cui alla legge 9 marzo 1971, n. 98, che, come personale civile, abbiano prestato servizio continuativo, per almeno un anno alla data del 31 dicembre 2014; alle dipendenze di organismi militari della Comunità atlantica, o di quelli di singoli stati esteri che ne fanno parte, operanti sul territorio nazionale, che siano stati licenziati in conseguenza di provvedimenti di soppressione o riorganizzazione delle basi militari degli organismi medesimi adottai entro il 31 dicembre 2015, avviene, nel limiti delle dotazioni organiche delle amministrazioni riceventi, con le modalità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 gennaio 2009, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale
n. 51 del 3 marzo 2009, adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 101, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 con assegnazione prioritaria agli uffici giudiziari del Ministero della giustizia collocati nel territorio provinciale o regionale dell'organismo militare. Le assunzioni di cui al presente comma sono finanziate con le risorse del fondo di cui all'articolo 2, comma 100, della legge n. 244 del 2007, la cui dotazione è incrementata di euro un milione a decorrere dall'anno 2015. Le assunzioni di cui al presente comma possono, essere disposte nei limiti delle disponibilità del predetto fondo».
Conseguentemente, alla Tabella A, voce
Ministero dell'economia e delle finanze
, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2015: – 1.000.000;
2016: – 1.000.000;
2017: – 1.000.000.
1.1075
BONFRISCO, BRUNI, PERRONE, LIUZZI, ZIZZA, IURLARO, FALANGA, EVA LONGO, D'ANNA, ARACRI, PAGNONCELLI, SCAVONE, RUVOLO, COMPAGNONE
Dopo il comma 128 sono inseriti i seguenti:
«128-
bis
. La quota di risorse prevista all'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo n. 226 del 2005 a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7, comma 6, della legge 28 marzo 2003, n.53, destinata all'assolvimento del diritto dovere all'Istruzione e formazione nel percorsi di istruzione e formazione professionale, anche ai fini dell'adempimento dell'obbligo di istruzione, è determinata in 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
128-
ter
. I pagamenti relativi all'attuazione dei percorsi di cui al comma 1, sostenuti da contributi erogati a tal fine dallo Stato alle regioni, sono esclusi, nei limiti dei relativi importi, dai limiti del patto di stabilità interno delle regioni».
Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 74 inserire il seguente:
74-
bis
. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'allegato A della nota integrativa al bilancio di previsione relativa alla Tabella 1 dello Stato di previsione delle entrate prevista ai sensi dell'articolo 21, comma 11, lettera
a)
, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in, tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dall'anno 2015, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 50 milioni di euro. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
1.1076
RUSSO
Dopo il comma 128, aggiungere il seguente:
«128-
bis
. A decorrere dall'anno 2015, una quota pari a 10 milioni di euro delle risorse del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni ed integrazioni, è destinata all'attuazione del programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale di cui all'articolo 18, comma 3-
bis
, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni ed integrazioni».
Conseguentemente:
a) alla Tabella A, voce
Ministero dell'economia e delle finanze
, apportare le seguenti variazioni:
2015: – 10.000.000
2016: – 10.000.000
2017: – 10.000.000
b) alla Tabella C missione Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, programma: Promozione e garanzia dei diritti e delle pari opportunità, voce:
Ministero dell'economia e delle finanze
, apportare lo seguente variazione:
decreto-legge n. 223 del 2006, articolo 19, comma 3: Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità (17.4 – cap.2108/P)
2015: + 10.000.000
2016: + 10.000.000
2017: + 10.000.000
1.1077
TONINI
Dopo il comma 128 inserire il seguente:
«128-
bis
. Al fine di rispondere all'aumento delle attività di cura, formazione e ricerca sulle malattie ematiche, sia a livello nazionale che internazionale, dalla fondazione Istituto mediterraneo di ematologia (IME), di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 23 aprile 2003, n. 89, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 2003, n. 141, dovuto al grande flusso di popolazione migrante nel territorio italiano, l'articolo 1, comma 275, della legge 27 dicembre20l3 n: 147 è casi modificato: le parole ''è autorizzata la spesa di 3,5 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2014'' sono sostituite dalle seguenti: ''è autorizzata la spesa di 3,5 milioni di euro per l'anno.2014 e di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015''».
Conseguentemente, alla Tabella A, voce
Ministero dell'economia e delle finanze
, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2015: – 15.000.000;
2016: – 15.000.000;
2017: – 15.000.000.
1.1078
FEDELI, GUERRA, MANCONI, PADUA, SERRA, DALLA ZUANNA, AMATI, BIANCONI, BORIOLI, CANTINI, COLLINA, D'ADDA, DE CRISTOFARO, DEL BARBA, DI BIAGIO, DIRINDIN, FABBRI, FASIOLO, FATTORINI, FAVERO, ELENA FERRARA, FILIPPIN, GRANAIOLA, ICHINO, IDEM, LAI, LO GIUDICE, MANASSERO, MATTESINI, MATURANI, MAZZONI, ORRÙ, PAGLIARI, PALERMO, PARENTE, PEGORER, PETRAGLIA, PEZZOPANE, ROMANO, GIANLUCA ROSSI, RUTA, SPILABOTTE, VACCARI, VALDINOSI, ZANONI
Dopo il comma 128, aggiungere il seguente:
«128-
bis
. A decorrere dall'anno 2015, una quota pari a 10 milioni di euro delle risorse del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui all'articolo 19, comma 3, del decretolegge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni ed integrazioni, è destinata all'attuazione del programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale di cui all'articolo 18, comma 3-
bis
, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni ed integrazioni».
Conseguentemente:
a) alla Tabella A, voce
Ministero dell'economia e delle finanze
, apportare le seguenti variazioni:
2015: – 10.000.000;
2016: – 10.000.000;
2017: – 10.000.000;
b) alla Tabella C, missione
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia,
programma:
Promozione e garanzia dei diritti e delle pari opportunità,
voce
: Ministero dell'economia e delle finanze:
Decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006:
Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale: – Art. 19, comma 3: Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità (17.4 – cap. 2108/p),
apportare la seguente variazione:
2015: + 10.000.000;
2016: + 10.000.000;
2017: + 10.000.000.
1.1079
FEDELI, GUERRA, MANCONI, PADUA, SERRA, DALLA ZUANNA, AMATI, BIANCONI, BORIOLI, CANTINI, COLLINA, D'ADDA, DE CRISTOFARO, DEL BARBA, DI BIAGIO, DIRINDIN, FABBRI, FASIOLO, FATTORINI, FAVERO, ELENA FERRARA, FILIPPIN, GRANAIOLA, ICHINO, IDEM, LAI, LO GIUDICE, MANASSERO, MATTESINI, MATURANI, MAZZONI, ORRÙ, PAGLIARI, PALERMO, PARENTE, PEGORER, PETRAGLIA, PEZZOPANE, ROMANO, GIANLUCA ROSSI, RUTA, SPILABOTTE, VACCARI, VALDINOSI, ZANONI
Dopo il comma 128, aggiungere il seguente:
«128-
bis
. A decorrere dall'anno 2015, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni ed integrazioni, è incrementato di 10 milioni di euro, ai fini dell'attuazione del programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale di cui all'articolo 18, comma 3-
bis
, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni ed integrazioni».
Conseguentemente, alla Tabella A, voce
Ministero dell'economia e delle finanze
, apportare le seguenti variazioni:
2015: – 10.000.000;
2016: – 10.000.000;
2017: – 10.000.000.
1.1080
BIGNAMI, PEPE, MAURIZIO ROMANI, MUSSINI
Dopo il comma 128, aggiungere il seguente:
«128-
bis
. La gestione delle risorse previste ai commi da1125 al 128, del presente articolo, è sottoposta a controlli da parte del ministero dell'interno, secondo criteri definiti con apposito decreto del ministero dell'interno».
1.1081
MARGIOTTA
Dopo il comma 128, aggiungere il seguente:
«128-
bis
. Al fine di creare le più idonee condizioni per il rilancio del settore idrotermale e favorire la ripresa degli investimenti, la norma di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, si interpreta nel senso che le disposizioni di cui allo stesso decreto, non si applicano alle attività termali e a quelle di imbottiglia mento delle acque minerali e termali, ivi compreso il rilascio ed il rinnovo delle relative concessioni».
1.1082
LO MORO
Dopo il comma 128, inserire il seguente:
«128-
bis.
Al fine di creare le più idonee condizioni per il rilancio del settore idrotermale e favorire la ripresa degli investimenti, la nonna di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, si interpreta nel senso che le disposizioni di cui allo stesso decreto, non si applicano alle attività termali e a quelle di imbottigliamento delle acque minerali e termali, ivi compreso il rilascio ed il rinnovo delle relative concessioni».
1.1083
SPOSETTI
Sopprimere il comma 129.
1.1084
CRIMI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI
Sopprimere il comma 129.
1.1085
COMAROLI, TOSATO
Dopo il comma 129, inserire il seguente:
«129-
bis.
L'autorizzazione di spesa di cui alla legge 25 febbraio 1987, n. 67, come determinata dalla Tabella C allegata alla presente legge, è incrementata di 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017».
Conseguentemente, all'articolo 3, comma 76, aggiungere, in fine, le parole:
«, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, ad eccezione di quelle relative al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero della salute, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017».
1.1086
COMAROLI, TOSATO
Dopo il comma 129, inserire il seguente:
«129-
bis.
L'autorizzazione di spesa di cui alla legge 25 febbraio 1987, n. 67, come determinata dalla Tabella C allegata alla presente legge, è incrementata di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017».
Conseguentemente, all'articolo 3, comma 76, aggiungere, in fine, le parole:
«, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, ad eccezione di quelle relative al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero della salute, al Ministero, dell'istruzione, dell'università e della ricerca e al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017».
1.1087
COMAROLI, TOSATO
Dopo il comma 129, aggiungere il seguente:
«129-
bis
. Al fine di assicurare la necessaria continuità per gli anni 2015, 2016 e 2017 degli interventi a sostegno dell'editoria di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017».
Conseguentemente, al comma 125, sostituire la cifra:
«187,5»
, con la seguente:
«137,5».
1.1088
SPOSETTI
Dopo il comma 129, inserire il seguente:
«129-
bis.
A decorrere dall'anno 2015 è autorizzato la spesa di 2 milioni di euro annui per consentire al Ministero del Beni e delle attività culturali e del turismo la realizzazione di interventi per la ricerca scientifica e tecnologica per i beni archivistici».
Conseguentemente, alla Tabella A, Voce Ministero dell'economia e delle finanze; apportare le seguenti variazioni:
2015: - 2.000.000;
2016: - 2.000.000;
2017: - 2.000.000.
1.1089
COMAROLI, CROSIO, TOSATO
Dopo il comma 129, aggiungere il seguente:
«129-
bis
. Al comma 4 dell'articolo 3-
quinquies
del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni in legge 26 aprile 2012, n. 44, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''A decorrere dall'anno 2015 i contributi annuali per l'utilizzo delle frequenze televisive nazionali non possono essere inferiori al 2 per cento del fatturato per emittente televisiva, pubblica o privata, in ambito nazionale''».
1.1090
COMAROLI, TOSATO
Dopo il comma 129, inserire il seguente:
«129-
bis
. Al decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, all'articolo 5, dopo il comma 2, inserire il seguente:
''1-
bis
. Una quota del venti per cento della spesa pubblica destinata alla comunicazione istituzionale da parte di tutte le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato deve essere destinata alle imprese editrici in possesso dei requisiti per accedere ai benefici di cui all'articolo 2 del presente decreto-legge. Al fine di garantire una efficiente gestione della pianificazione da parte delle medesime amministrazioni, l'accesso alla pianificazione è consentito esclusivamente ai consorzi costituiti da almeno venti imprese in possesso dei requisiti di cui sopra di cui almeno dieci società editrici di quotidiani''».
1.1091
PADUA, ORRÙ
Dopo il comma 129, inserire il seguente:
«129-
bis.
A titolo di ristoro a seguito dei danni di immagine subiti e nell'ottica della promozione di un rilancio dell'offerta turistica territoriale è istituito, presso il Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo, un fondo pari a 500.000 mila euro annui per il 2015, per il 2016 e per il 2017, da destinarsi a comuni con popolazione non superiore ai 100.000 abitanti che, durante l'anno 2014, abbiano ospitato più di tremila stranieri extracomunitari in Centri di primo soccorso e accoglienza (CPSA), Centri di accoglienza (CDA) e Centri di accoglienza per richiedenti Asilo (CARA). Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo, di Concerto con il Ministero dell'economia o delle finanze e sentite le Regioni interessate, provvede alla ripartizione delle quote del Fondo tra i comuni, assicurando maggiori risorse a quelli con popolazione minore».
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia o delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2015: – 500.000;
2016: – 500.000;
2017: – 500.000.
1.1092
LIUZZI
Dopo il comma 129, aggiungere il seguente:
«129-
bis.
Al fine di poter continuare ad assicurare la produzione di testi scolastici in versione cartacea e digitale in favore degli alunni ciechi e minorati della vista frequentanti le scuole di ogni ordine e grado il contributo statale in favore della Biblioteca Italiana dei Ciechi ''regina Margherita'' di cui alla legge 18 maggio 2011, n. 76, aumentato per l'anno, 2015 di 1 milione di euro e per gli anni 2016 e 2017 di 2,5 milioni di euro».
Conseguentemente alla tabella C Stanziamenti autorizzati in relazione a disposizioni di legge la cui quantificazione annua è demandata alla legge di stabilità, alla voce
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - -legge n. 549 del 1995 articolo 1 comma 43 Contributi ad enti, Istituzioni associazioni, fondazioni ed altri organismi apportare le seguenti variazioni:
aggiungere «capitolo 3631»
ed agli stanziamenti previsti aggiungere:
2015: + 1.000.000;
2016: + 2.500.000;
2017: + 2.500.000.
Conseguentemente alla tabella A voce
Ministero delle Finanze
apportate le seguenti variazioni:
2015: – 1.000.000;
2016: – 2.500.000;
2017: – 2.500.000.
1.1093
MARGIOTTA
Dopo il comma 129 aggiungere il seguente:
«129-
bis.
Al fine di favorire il completamento di programmi realizzativi nelle aree colpite da eventi calamitosi, il termine previsto dall'articolo 1, comma 154, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 è prorogato al 30 settembre 2015. Agli impianti ricadenti nell'ambito di applicazione di tale norma sono assegnate le tariffe relative al periodo in cui sarebbero dovuti originariamente entrare in esercizio ai sensi del decreto del ministro dello sviluppo economico 5 luglio 2012».
1.1094
DI BIAGIO
Dopo il comma 129 aggiungere il seguente:
«129-
bis.
Al fine di favorire il completamento di programmi realizzativi nelle aree colpite da eventi calamitosi, il termine previsto dall'articolo 1, comma 154, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 è prorogato al 30 settembre 2015. Agli impianti ricadenti nell'ambito di applicazione di tale norma sono assegnate le tariffe relative al periodo in cui sarebbero dovuti originariamente entrare in esercizio ai sensi del decreto ministro dello sviluppo economico 5 luglio 2012».
1.1095
SPOSETTI
Dopo il comma 129, aggiungere i seguenti:
«129-
bis
. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il comma 261 è soppresso.
129-
ter.
Agli interventi in tema di sclerosi laterale amiotroflca per ricerca e assistenza domiciliare dei malati, ai sensi dell'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono assegnati ulteriori 40 milioni per l'anno 2015 e 30 milioni per l'anno 2016».
1.1096
VICECONTE, PERRONE, GUALDANI
Dopo il comma 129, inserire i seguenti:
«129-
bis
. Al fine di favorire e realizzare interventi di razionalizzazione della spesa pubblica i compiti e le attribuzioni del commissario di cui all'articolo 19, comma 5 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito nella legge 7 aprile 1995 n. 104 sono esercitate direttamente dalla competente Direzione Generale del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. Dal presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
129-
ter
. L'articolo 19 comma 5 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32 è soppresso».
1.1097
BARANI
Dopo il comma 129, inserire i seguenti:
«129-
bis.
Al fine di favorire e realizzare interventi di razionalizzazione della spesa pubblica i compiti e le attribuzioni del commissario di cui all'articolo 19, comma 5 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito nella legge 7 aprile 1995 n. 104 sono esercitate direttamente dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. Dal presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
129-
ter
. L'articolo 19 comma 5 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32 è soppresso».
1.1098
GUALDANI
Dopo il comma 129, inserire il seguente:
«129-
bis
. Al fine di assicurare l'approvvigionamento idrico in Puglia, Basilicata, parte dell'Irpinia e della Calabria, per uso irriguo, potabile ed industriale, mediante l'erogazione idrica all'AQP, all'AQL, ai Consorzi di Bonifica di Puglia e Basilicata, nonché all'ILVA di Taranto e, considerata anche, la particolare rilevanza di protezione civile che riveste per la gestione di dighe e di grandi adduttori interregionali, ovvero per consentire la continuità dell'esecuzione dei lavori e la realizzazione delle opere strategiche in corso, all'articolo 1, comma 72 della legge n. 228 del 24 dicembre 2012 le parole ''30 settembre 2014'' sono sostituite dalle parole: ''30 dicembre 2016''».
1.1099
VICECONTE, PERRONE, GUALDANI
Dopo il comma 129, inserire il seguente:
«129-
bis
. AI fine di assicurare l'approvvigionamento idrico in Puglia, Basilicata, parte dell'Irpinia e della Calabria, per uso irriguo, potabile ed industriale, mediante l'erogazione idrica all'AQP, all'AQL, ai Consorzi di Bonifica di Puglia e Basilicata, nonché all'ILVA di Taranto e, considerata anche, la particolare rilevanza di protezione civile che riveste per la gestione di dighe e di grandi adduttori interregionali, ovvero per consentire la continuità dell'esecuzione dei lavori e la realizzazione delle opere strategiche in corso, all'articolo l, comma 72 della legge n. 228 del 24 dicembre 2012 le parole ''30 settembre 2014'' sono sostituite dalle parole: ''30 dicembre 2016''».
1.1100
BARANI
Dopo il comma 129, inserire il seguente:
«129-
bis
. Al fine di assicurare l'approvvigionamento idrico in Puglia, Basilicata, parte dell'rpinia e della Calabria, per uso irriguo, potabile ed industriale, mediante l'erogazione idrica all'AQP, all'AQL, ai Consorzi di Bonifica di Puglia e Basilicata, nonchè all'ILVA di Taranto e, considerata anche, la particolare rilevanza di protezione civile che riveste per la gestione di dighe e di grandi adduttori interregionali, ovvero per consentire la continuità dell'esecuzione dei lavori e la realizzazione delle opere strategiche in corso, all'articolo 1, comma 72 della legge n. 228 del 24 dicembre 2012 le parole: ''30 settembre 2014'' sono sostituite dalle parole: ''30 dicembre 2016''».
1.1101
VICECONTE, PERRONE
Dopo il comma 129, inserire il seguente:
«129-
bis
. All'articolo 1, comma 72 della legge n. 228 del 24 dicembre 2012 le parole: ''30 settembre 2014'' sono sostituite dalle parole: ''30 dicembre 2016''; entro tale data al fine di completare il risanamento, attesi i risultati positivi di bilancio in ordine ai crediti maturati, l'attuale commissario individua e propone, all'Organo Vigilante, il nuovo modello di soggetto giuridico, secondo la modifica del TITOLO V della Costituzione, che dovrà essere valutato nel quadro dei rapporti Stato-Regioni, per il trasferimento delle funzioni dell'ex EIPLI».
1.1102
BARANI
Dopo il comma 129, inserire il seguente:
«129-
bis.
All'articolo 1, comma 72 della legge n. 228 del 24 dicembre 2012 le parole ''30 settembre 2014'' sono sostituite dalle parole ''30 dicembre 2016''; entro tale data al fine di completare il risanamento, attesi i risultati positivi di bilancio in ordine ai crediti maturati, l'attuale commissario individua e propone, all'Organo Vigilante, il nuovo modello di soggetto giuridico, secondo la modifica del Titolo V della Costituzione, che dovrà essere valutato nel quadro dei rapporti Stato Regioni, per il trasferimento delle funzioni dell'ex EIPLI».
1.1103
VICECONTE, PERRONE, GUALDANI
Dopo il comma 129, inserire il seguente:
«129-
bis
. All'articolo 21, comma Il, secondo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, le parole ''30 settembre 2014'' sono sostituite dalle parole ''30 dicembre 2016''».
1.1104
BARANI
Dopo il comma 129, inserire il seguente:
«129-
bis:
All'articolo 21, comma 11, secondo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, le parole ''30 settembre 2014'' sono sostituite dalle parole ''30 dicembre 2016''».
1.1105
BAROZZINO, DE PETRIS, URAS
Dopo il comma 129, aggiungere il seguente:
«129-
bis
. Al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, all'articolo15, comma 1, lettera a),
aggiungere la seguente:
''
a-bis
) per gli appartenenti ai ruoli del Corpo forestale dello Stato, di cui alla lettera
a)
, la durata del corso di formazione e specializzazione è di sei mesi;''».
1.1106
SIMEONI, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI
Al comma 130, nel primo periodo dopo la parola
«erogati»
aggiungere le seguenti
«o da erogare».
Conseguentemente, alla Tabella A,
Ministero dell'economia e delle finanze,
apportare le seguenti variazioni:
2015: – 10.000.000;
2016: – 10.000.000;
2017: – 10.000.000.
1.1107
STEFANO ESPOSITO, VERDUCCI, FILIPPI, CARDINALI, GIANLUCA ROSSI, ZANONI
Dopo il comma 130, inserire il seguente:
«130-
bis
. L'autorizzazione di spesa di cui alla legge 25 febbraio 1987, n. 67, come determinata dalla Tabella C allegata alla presente legge, è incrementata di 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017».
Conseguentemente al comma 76 dell'articola 3, infine, aggiungere:
«Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, ad eccezione di quelle relative al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero della salute e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, e al Ministero dei beni le attività culturali e del turismo, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017».
1.1108
VERDUCCI, STEFANO ESPOSITO, ZANONI
Dopo il comma 130, inserire il seguente:
«130-
bis
. L'autorizzazione di spesa di cui alla legge 25 febbraio 1987, n. 67, come determinata dalla Tabella C allegata alla presente legge, è incrementata di 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017».
Conseguentemente al comma 76 dell'articolo 3, infine, aggiungere:
«Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, ad eccezione di quelle relative al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero della salute e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, e al Ministero dei beni le attività culturali e del turismo, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017».
1.1109
URAS, DE PETRIS
Dopo il comma 130, inserire il seguente:
«130-
bis
. L'autorizzazione di spesa di cui alla legge 25 febbraio 1987, n. 67, come determinata dalla Tabella C allegata alla presente legge, è incrementata di 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017».
Conseguentemente al comma 76 dell'articolo 3, aggiungere in fine:
«Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, ad eccezione di quelle relative al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero della salute e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, e al Ministero dei beni le attività culturali e del turismo, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017».
1.1110
STEFANO ESPOSITO, VERDUCCI, FILIPPI, CARDINALI, GIANLUCA ROSSI, ZANONI
Dopo il comma 130, inserire il seguente:
«130-
bis
. L'autorizzazione di spesa di cui alla legge 25 febbraio 1987, n. 67, come determinata dalla Tabella C allegata alla presente legge, è incrementata di 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017.
Conseguentemente, alla Tabella A voce
Ministero dell'economia e delle finanze,
apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2015: – 80.000.000;
2016: – 80.000.000;
2017: – 80.000.000.
1.1111
URAS, DE PETRIS
Dopo il comma 130, inserire il seguente:
«130-
bis
. L'autorizzazione di spesa di cui alla legge 25 febbraio 1987, n. 67, come determinata dalla Tabella C allegata alla presente legge, è incrementata di 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017.
Conseguentemente all'articolo 3, comma 75, Tabella A allegata, voce
Ministero dell'economia e delle finanze,
apportare le seguenti modifiche:
2015
CP: – 70.000.000;
CS: – 70.000.000.
2016
CP: – 70.000.000;
CS: – 70.000.000.
2017
CP: – 70.000.000;
CS: – 70.000.000.
1.1112
URAS, DE PETRIS
Dopo il comma 130, inserire il seguente:
«130-
bis.
L'autorizzazione di spesa di cui alla legge 25 febbraio 1987, n. 67, come determinata dalla Tabella C allegata alla presente legge, è incrementata di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017.
Conseguentemente, all'articolo 3, comma 75, Tabella A allegata, voce
«Ministero dell'economia e delle finanze»,
apportare le seguenti modifiche:
2015:
CP: – 60.000.000;
CS: – 60.000.000.
2016:
CP: – 60.000.000;
CS: – 60.000.000.
2017:
CP: – 60.000.000;
CS: – 60.000.000.
1.111
DE BIASI, DIRINDIN, MATURANI, MATTESINI, PADUA, VALDINOSI, FAVERO
Dopo il comma 130 aggiungere il seguente:
«130-
bis.
Ai soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di somministrazione di medicinali emoderivati di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, e successive modificazioni, che hanno beneficiato dell'equa riparazione prevista dall'articolo 27-
bis
della legge 11 agosto 2014, n. 114, è riconosciuto, in relazione alla categoria già loro assegnata dalla competente commissione medico-ospedaliera, di cui all'articolo 165 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, un ulteriore indennizzo, maggiorato dell'indennità integrativa speciale, con la rivalutazione dovuta, consistente in un assegno mensile a vita, di importo pari a due volte la somma che il beneficiario percepisce ai sensi della legge n. 210 del 1992. Ai familiari dei soggetti deceduti è riconosciuto un ulteriore assegno
una tantum,
oltre a quello già previsto dalla legge n. 210 del 1992 ed eventualmente già percepito, pari a 150.000 euro, da corrispondere in cinque rate annuali di 30.000 euro ciascuna. I soggetti aventi diritto sono quelli indicati dalla legge n. 210 del 1992 e successive modificazioni».
Conseguentemente, alla Tabella A, voce
Ministero dell'economia e delle finanze,
apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2015: – 22.750.000;
2016: – 22.750.000;
2017: – 22.750.000.
1.1114
TOMASELLI, SANGALLI, ASTORRE, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ, SCALIA
Dopo il comma 130, aggiungere il seguente:
«130-
bis.
AI fine di sostenere la nascita e il consolidamento di società cooperative, con particolare riferimento a quelle costituite, in maggioranza, da soci lavoratori provenienti da aziende in crisi e da aziende sequestrate o confiscate alla criminalità organizzata, nelle quali partecipino al capitale in qualità di socio sovventore, le società finanziarie di cui all'articolo 17, comma 2, della legge 27 febbraio 1985, n. 49 e successive modificazioni e integrazioni, le predette società finanziarie sono autorizzate a concedere finanzia menti agevolati, nel rispetto della vigente regolamentazione comunitaria in materia di aiuti di Stato, nei limiti e con le modalità stabiliti dal decreto di cui al comma 132.
130-
ter.
Il Ministro dello sviluppo economico, con decreto di natura non regolamentare da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce criteri, modalità e limiti per la concessione dei finanziamenti agevolati di cui al comma 130-
bis.
Con il medesimo decreto, il Ministro dello sviluppo economico può differenziare i limiti dei predetti finanziamenti, con riferimento agli ambiti territoriali, sia di natura geografica che socioeconomica, alla finalità del finanziamento e alla composizione della compagine sociale delle cooperative, qualora costituite, in maggioranza, da soci lavoratori provenienti da aziende in crisi e da aziende sequestrate o confiscate alla criminalità organizzata.
130-
quater.
Per le finalità di cui al comma 130-bis è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2015 e di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017. Le risorse sono iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per affluire al Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.
Conseguentemente, alla Tabella A rubrica
Ministero dell'economia e delle finanze,
apportare le seguenti variazioni:
2015: – 10.000;
2016: – 20.000;
2017: – 20.000.
1.1115
BIANCONI, GUALDANI
Dopo il comma 130, inserire il seguente:
«130-
bis
. Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di somministrazione di medicinali emoderivati. 1. Ai soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di somministrazione di medicinali emoderivati di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, e successive modifiche e integrazioni, che hanno beneficiato dell'equa riparazione prevista dall'art. 27-
bis
della legge n. 114 dell'11 agosto 2014, è riconosciuto, in relazione alla categoria già loro assegnata dalla competente commissione medico-ospedaliera, di cui all'articolo 165 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, un ulteriore indennizzo, maggiorato dell'indennità integrativa speciale, con la rivalutazione dovuta, consistente in un assegno mensile a vita, di importo pari a due volte la somma che il beneficiario percepisce
ex lege
n. 210 del 1992. Ai familiari dei soggetti deceduti è riconosciuto un ulteriore assegno una tantum, oltre a quello già previsto dalla legge n. 210 del 1992 ed eventualmente già percepito, pari a 150.000 euro, da corrispondere in cinque rate annuali di 30.000 euro ciascuna. I soggetti aventi diritto sono quelli già indicati nella legge n. 210 del 1992 e successive integrazioni e modificazioni. L'importo massimo finanziato non potrà superare 23 milioni di euro per il 2015 e 10 milioni di euro per gli anni successivi.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce
Ministero dell'economia e delle finanze,
apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2015: – 23.000;
2016: – 10.000;
2017: – 10.000.
1.1116
FILIPPI, FAVERO, PAGLIARI
Dopo il comma 130, inserire il seguente:
«131. Con effetto dall'anno 2015, a decorrere dal 1º luglio di ciascun anno gli importi degli indennizzi del danno biologico erogati dall'INAIL ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 23 febbraio, n. 38 sono rivalutati, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su proposta del Presidente dell'lnail, sulla base delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenute rispetto all'anno precedente. Tale incremento si aggiunge a quello complessivo del 16,25 per cento di cui all'articolo 1, commi 23 e 24 della legge 24 dicembre 2007, n. 247 nonché all'articolo 1, comma 129 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e relativi decreti attuativi e si applica agli indennizzi dovuti dall'lnail ai sensi della ''Tabella danno biologico'' di cui al decreto ministeriale 12 luglio 2000».
Alla Tabella A, voce
Ministero dell'economia e delle finanze,
apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2015: – 10.000.000;
2016: – 10.000.000;
2017: – 10.000.000.
1.1117
DE PIETRO, URAS, CASALETTO, MASTRANGELI
Dopo il comma 130, aggiungere il seguente:
«Con effetto dall'anno 2015, a decorrere dal 1º luglio di ciascun anno, gli importi degli indennizzi del danno biologico erogati dall'INAIL ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 23 febbraio, n. 38 sono rivalutati, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su proposta del Presidente dell'INAIL, sulla base delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenute rispetto all'anno precedente. Tale incremento si aggiunge a quello complessivo del 16,25 per cento di cui all'articolo 1, commi 23 e 24 della Legge 24 dicembre 2007, n. 247 nonché all'articolo 1, comma 129 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e relativi decreti attuativi e si applica agli indennizzi dovuti dall'Inail ai sensi della ''Tabella danno biologico'' di cui al decreto ministeriale 12 luglio 2000».
1.1118
LEPRI, ANGIONI, CANTINI, COCIANCICH, COLLINA, CUOMO, DALLA ZUANNA, D'ADDA, DEL BARBA, DI GIORGI, STEFANO ESPOSITO, FATTORINI, FAVERO, MAURO MARIA MARINO, MORGONI, MOSCARDELLI, PAGLIARI, PARENTE, PEZZOPANE, SCALIA, SPILABOTTE
Dopo il comma 131, aggiungere il seguente:
«131-
bis.
Le attività di pulizia, sorveglianza e assistenza agli alunni nelle scuole svolte da cooperative sociali di tipo B e relativi consorzi, ovvero da L.S.U., in applicazione degli accordi sottoscritti al Ministero del lavoro e delle politiche sociali il 14 giugno 2011 e il 28 marzo 2014 e limitatamente ai lavoratori impegnati nei servizi previsti nell'accordo stesso, sono retribuite sulla base di gare CONSIP tenendo anche conto degli oneri previdenziali, assicurativi, di coordinamento, per materiali e attrezzature, per il pagamento dell'IVA, nonché dei maggiori oneri derivanti dall'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, in applicazione della legge 8 novembre 1991, n. 381».
Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 63 aggiungere il seguente:
«63-
bis.
A decorrere dal 1º gennaio 2015, sugli importi dei trattamenti pensionistici di cui al D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie secondo il metodo retributivo, è dovuto un contributo di solidarietà a favore delle gestioni previdenziali obbligatorie pari al 5 per cento della parte eccedente la pensione integrata al trattamento minimo. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto» da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, definisce le modalità di attuazione del presente comma».
1.1119
DE PETRIS, URAS
Dopo il comma 131, aggiungere il seguente:
«131-
bis.
Per il finanziamento del piano straordinario di bonifica delle discariche abusive, di cui all'articolo 1, comma 113, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono stanziati 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015-2017».
Conseguentemente, all'articolo 3, al comma 75, Tabella A allegata, voce
«Ministero dell'economia e delle finanze»,
apportare le seguenti modifiche:
2015:
CP: – 60.000.000;
CS: – 60.000.000.
2016:
CP: – 60.000.000;
CS: – 60.000.000.
2017:
CP: – 60.000.000;
CS: – 60.000.000.
1.1120
DE PETRIS, DE CRISTOFARO, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, PETRAGLIA, STEFANO
Dopo il comma 131, aggiungere i seguenti:
«131-
bis.
Per la prosecuzione delle azioni e degli interventi di monitoraggio, anche di tipo sanitario, nei territori della regione Campania e nei comuni di Taranto e Statte, di cui all'articolo 2, commi 4-
quater
e 4-
quinquies,
del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, è autorizzata, per ciascun anno del triennio 2015-2017, la spesa di 30 milioni di euro.
131-
ter.
Per le indagini sui terreni della regione Campania destinati all'agricoltura, al fine di accertare l'eventuale esistenza di effetti contaminanti a causa di sversamenti e smaltimenti abusivi anche mediante combustione, e per le attività di cui di cui di cui all'articolo 1, commi 1, 5 e 6, del decreto-legge 10 dicembre 2013, h. 136, convertito dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, sono ulteriormente stanziati 5 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2015-2017».
Conseguentemente, all'articolo 3, al comma 75, Tabella A allegata, voce
Ministero dell'economia e delle finanze,
apportare le seguenti modifiche:
2015:
CP: – 35.000.000;
CS: – 35.000.000.
2016:
CP: – 35.000.000;
CS: – 35.000.000.
2017:
CP: – 35.000.000;
CS: – 35.000.000.
1.1121
PETRAGLIA, URAS, DE PETRIS
Dopo il comma 131, aggiungere il seguente:
«131-
bis.
Le disposizioni recate dall'articolo 9 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, relative alle agevolazioni temporanee per il trasferimento di beni patrimoniali a favore di enti non commerciali, si applicano anche nell'anno 2015».
Conseguentemente al comma 112 sostituire la parola:
«250»
con la seguente:
«230».
1.1122
SUSTA, DI BIAGIO
Dopo il comma 131, aggiungere il seguente:
«131-
bis.
Per il triennio 2015-2017 l'autorizzazione di spesa per gli interventi di cui all'articolo 4 della legge 23 novembre, n. 407, è incrementata di 250.000 euro annui».
Conseguentemente, all'articolo 1, comma 139 sostituire le parole:
«110 milioni di euro»
, con le seguenti:
«109,75 milioni di euro»
, e ridurre in maniera lineare per un importo corrispondente l'ammontare di risorse destinate alle singole finalità di cui all'elenco n. 1 allegato alla presente legge.
1.1123
PANIZZA, FRAVEZZI, FAUSTO GUILHERME LONGO, LANIECE, BATTISTA, ZIN
Dopo il comma 131, aggiungere il seguente:
«131-
bis.
Per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 2004, n. 313, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017».
Conseguentemente alla Tabella A, voce
Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali
ridurre come segue gli stanziamenti previsti:
2015: – 1.000.000;
2016: – 1.000.000;
2017: – 1.000.000.
1.1124
SUSTA, DI BIAGIO
Dopo il comma 131, aggiungere il seguente:
«131-
bis.
Per il triennio 2015-2017 l'autorizzazione di spesa per gli interventi di cui all'articolo 4 della legge 23 novembre, n. 407, è incrementata di 250.000 euro annui».
Conseguentemente, alla tabella A, voce
Ministero dell'economia e delle finanze,
apportare le seguenti variazioni:
2015: – 250.000;
2016: – 250.000;
2017: – 250.000.
1.1125
DI BIAGIO, SUSTA
Dopo il comma 131, aggiungere il seguente:
«131-
bis.
L'articolo 4, comma 1, lettera
b)
, numero 1, del decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2006 n. 243, si interpreta nel senso che alle Vittime del Dovere ed ai loro familiari superstiti, di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nonché alle Vittime della Criminalità Organizzata ed ai loro familiari superstiti, di cui all'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, spetta l'assegno vitalizio previsto dall'articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, così come modificato dall'articolo 4 comma 238 legge 24 Dicembre 2003 n. 350».
Conseguentemente, all'articolo 1, comma 116, sostituire le parole:
«100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015»
, con le seguenti:
«92 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015».
1.1126
DI BIAGIO, SUSTA
Dopo il comma 131, aggiungere il seguente:
«131-
bis.
L'articolo 4, comma 1, lettera b), numero 1, del decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2006 n. 243, si interpreta nel senso che alle Vittime del Dovere ed ai loro familiari superstiti, di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nonché alle Vittime della Criminalità Organizzata ed ai loro familiari superstiti, di cui all'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, spetta l'assegno vitalizio previsto dall'articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, così come modificato dall'articolo 4 comma 238 legge 24 Dicembre 2003 n. 350».
Conseguentemente, all'articolo 3, comma 76 aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 8 milioni a decorrere dal 2015».
1.1127
DI BIAGIO, SUSTA
Dopo il comma 131, aggiungere il seguente:
«131-
bis.
L'articolo 4, comma 1, lettera b), numero 1, del decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2006 n. 243, si interpreta nel senso che alle Vittime del Dovere ed ai loro familiari superstiti, di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nonché alle Vittime della Criminalità Organizzata ed ai loro familiari superstiti, di cui all'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, spetta l'assegno vitalizio previsto dall'articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, così come modificato dall'articolo 4 comma 238 Legge 24 Dicembre 2003 n. 350».
Conseguentemente, alla tabella A, voce
Ministero dell'economia e delle finanze,
apportare le seguenti variazioni:
2015: – 8.000.000;
2016: – 8.000.000;
2017: – 8.000.000.
1.1128
DI BIAGIO, SUSTA
Dopo il comma 131, aggiungere il seguente:
«131-
bis.
L'articolo 4, comma 1, lettera
c)
, numero 1, del decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2006 n. 243, si interpreta nel senso che sia in sede di prima valutazione, sia in sede di rivalutazione delle percentuali di invalidità si applica il Decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 2009, n. 181».
Conseguentemente, all'articolo 3, comma 76 aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 8 milioni a decorrere dal 2015».
1.1129
DI BIAGIO, SUSTA
Dopo il comma 131, aggiungere il seguente:
«131-
bis.
1. Alle Vittime del Dovere ed ai loro familiari superstiti, di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nonché alle Vittime della Criminalità Organizzata ed ai loro familiari superstiti, di cui all'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, si applicano le misure di cui all'articolo 2, all'articolo 3 commi 1, 1-
bis
e 2, all'articolo 4 commi 1, 2, 2-
bis
, 3 e 4, all'articolo 5 commi 3-
bis
, 3-
ter
, 3-
quater
, all'articolo 7 e all'articolo 9 della legge 3 agosto 2004, n. 206 e successive modificazioni».
Conseguentemente, all'articolo 3, comma 76 aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni a decorrere dal 2015».
1.1130
DI BIAGIO, SUSTA
Dopo il comma 131, aggiungere il seguente:
«131-
bis.
Alle Vittime del Dovere ed ai loro familiari superstiti, di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nonché alle Vittime della Criminalità Organizzata ed ai loro familiari superstiti, di cui all'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302 il Presidente della Repubblica concede la medaglia d'oro di ''Vittima del Dovere''. e ''Vittima della criminalità organizzata'' per spirito di abnegazione, altruismo e fedeltà allo Stato, con cui le vittime si sono distinte, quali rappresentanti delle Istituzioni. L'onorificenza è conferita alle Vittime del Dovere ovvero alle Vittime della criminalità organizzata in caso di decesso ai parenti ed affini entro il secondo grado, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'Interno. Al fine di ottenere la concessione dell'onorificenza, le vittime del dovere o, in caso di decesso, i loro parenti e affini entro il secondo grado, presentano domanda alla prefettura di residenza o al Ministero dell'interno, anche per il tramite delle associazioni rappresentative delle vittime del dovere».
Conseguentemente, all'articolo 3, comma 76 aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 mila euro a decorrere dal 2015».
1.1131
DI BIAGIO, SUSTA
Dopo il comma 131, aggiungere il seguente:
«131-
bis.
Alle vittime del dovere, di cui alla legge 23 dicembre 2005 n 266, alle Vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, di cui alla legge 3 agosto 2004 n. 206, che godono del diritto al collocamento obbligatorio con precedenza rispetto ad ogni altra categoria e preferenza a parità di titoli, ai sensi della legge 23 novembre 1998 n. 407, è garantito il diritto all'assunzione sia presso le amministrazioni pubbliche sia nel settore privato, con rispetto della qualifica e delle funzioni corrispondenti al titolo di studio ed alle professionalità possedute. I soggetti tenuti all'adempimento dell'obbligo di assunzione indicano, con cadenza annuale, secondo i parametri di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e attraverso la pubblicazione sui siti istituzionali, la dotazione organica distinta per aree o categorie, il numero dei soggetti da assumere in base alle previsioni dell'articolo 18 della legge 68 del 1999, il numero dei soggetti già reclutati a copertura della quota obbligatoria e le procedure avviate per il collocamento obbligatorio, con indicazione del tipo di avviamento al lavoro».
1.1132
BONFRISCO, D'ALÌ, CERONI, MANDELLI, MILO, GALIMBERTI, D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI, FALANGA, EVA LONGO, ARACRI, PAGNONCELLI, TARQUINIO, BRUNI, PERRONE, IURLARO, MINZOLINI, ZIZZA, D'ANNA, SCAVONE, RUVOLO, COMPAGNONE
Dopo il comma 131, aggiungere il seguente:
«131-
bis
. All'articolo 39, comma 4 del decreto-legge n. 201 del 6 dicembre 2011 convertito dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214 le parole: ''a piccole e medie imprese'' sono sostituite dalle seguenti: ''alle imprese con un numero di dipendenti non superiore a 1500'' la garanzia di cui al periodo precedente è concessa nell'ambito delle disponibilità finanziarie del Fondo, come determinate dal decreto di cui all'articolo 39 comma 4 del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214».
1.1133
MANGILI, LEZZI, BULGARELLI
Dopo il comma 131, aggiungere il seguente:
«131-
bis
. L'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si applica altresì agli immobili costruiti su strutture artificiali ubicate nel mare territoriale».
1.1134
DE PIETRO, URAS, CASALETTO, MASTRANGELI
Dopo il comma 131, aggiungere il seguente:
«131-
bis
. Presso ogni sportello pubblico, fisico o telefonico, a disposizione dei cittadini per l'espletamento delle pratiche informatizzate sono operativi ''facilitatori informatici'' scelti fra coloro che espletano il Servizio civile universale o lavori di pubblica utilità che dispongano delle competenze in materia».
1.1135
TOMASELLI, SANGALLI, ASTORRE, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ, SCALIA
Dopo il comma 131, aggiungere il seguente:
«131-
bis
. l'articolo 1, comma 5-
bis
, del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69 convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è sostituito dal seguente:
''5-
bis
. Nell'ambito delle risorse del Fondo di cui al comma 1 e previa adozione di un apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della giustizia, gli interventi ivi previsti sono estesi ai professionisti iscritti agli ordini professionali e a quelli aderenti alle associazioni professionali iscritte nell'elenco tenuto dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, e in possesso dell'attestazione rilasciata ai sensi dello medesima legge n. 4 del 2013 nonché alle piccole e medie imprese sottoposte alla procedura di concordato in continuità aziendale di cui all'articolo 186-
bis
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, per i finanziamenti di cui all'articolo 182-
quinquies
, entro i limiti delle risorse del fondo stesso. Con il decreto di cui al primo periodo sono determinate le modalità di attuazione del presente comma, prevedendo in particolare un limite massimo di assorbimento delle risorse del Fondo non superiore al 5 per cento delle risorse stesse''».
1.1136
SANGALLI, LAI
Dopo il comma 131, aggiungere il seguente:
«131-
bis
. All'articolo 1, comma 1, lettera
b)
del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ''o che la delibera preveda la richiesta della garanzia senza che si costituisca alcun obbligo per il Fondo al rilascio della garanzia''».
1.1137
GUALDANI
Dopo il comma 131, aggiungere il seguente:
«131-
bis
. All'articolo 1, comma 1, lettera
b)
del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ''o che la delibera preveda la richiesta della garanzia senza che si costituisca alcun obbligo per il Fondo al rilascio della garanzia''».
1.1205
DE PETRIS, DE CRISTOFARO, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, PETRAGLIA, STEFANO
Dopo il comma 131, aggiungere il seguente:
«131-
bis
. Per il finanziamento del piano straordinario di bonifica delle discariche abusive, di cui all'articolo 1, comma 113, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono stanziati 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015-2017».
Conseguentemente, all'articolo 3, al comma 75, Tabella A allegata, voce
Ministero dell'economia e delle finanze
, apportare le seguenti modifiche:
2015:
CP: – 40.000.000;
CS: – 40.000.000;
2016:
CP: – 40.000.000;
CS: – 40.000.000;
2017:
CP: – 40.000.000;
CS: – 40.000.000.
1.1138
BIANCO
Al comma 132, sostituire le parole:
«6,1 milioni di euro per l'anno 2015, di 22,8 milioni per l'anno 2016, di 212,7 milioni di euro per l'anno 2017»
con le seguenti:
«1,1 milioni di euro per l'anno 2015, di 17,8 milioni per l'anno 2016, di 207,7 milioni di euro per l'anno 2017».
1.1139
TOMASELLI, ASTORRE, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ, SCALIA, MICHELONI, TURANO
Al comma 132, sostituire le parole:
«6,1 milioni di euro per l'anno 2015, di 22,8 milioni di euro per l'anno 2016, di 212,7 milioni di euro per l'anno 2017»
con le seguenti:
«2,1 milioni di euro per l'anno 2015, di 18,8 milioni di euro per l'anno 2016, di 208,7 milioni di euro per l'anno 2017».
Conseguentemente, alla Tabella C, Missione
«Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo»
Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del
made in Italy
del
Ministero dello Sviluppo economico
legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica Art. 1, comma 43: contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (4.2 – cap. 2501)
2015
CP + 4.000.000
CS + 4.000.000
2016
CP + 4.000.000
CS + 4.000.000
2017
CP + 4.000.000
CS + 4.000.000
1.1140
MARCUCCI
All'articolo 1, comma 132:
a)
sostituire le parole: «6,1» con le seguenti: «5,1»;
b)
sostituire le parole: «22,8» con le seguenti: «20,5»;
c)
sostituire le parole: «212,7» con le seguenti: «210,4»;
d)
sostituire le parole: «191» con le seguenti: «188,7»;
e)
sostituire le parole: «199,5» con le seguenti: «197,2»;
t)
sostituire le parole: «211,4'-'con le seguenti: »209,1«;
g)
sostituire le parole: «289,65» con le seguenti: «287.35»;
h)
sostituire le parole: «304,05» con le seguenti: «301,75»;
i)
sostituire le parole: «306,75» con le seguenti: «304,45»;
l)
sostituire le parole: «307,25» con le seguenti: «304,95»;
m)
sostituire le parole: «310,25» con le seguenti: «305,15»;
n)
sostituire le parole: «319,85» con le seguenti: «317,55».
Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, allegato n. 5, abrogare la voce
«beni e attività culturali e turismo autorizzazione di spesa legge 662 del 1996, articolo 3, comma 83».
1.1141
BONFRISCO, D'ALÌ, CERONI, MANDELLI, MILO, GALIMBERTI, D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI, FALANGA, EVA LONGO, ARACRI, PAGNONCELLI, TARQUINIO, BRUNI, PERRONE, IURLARO, MINZOLINI, ZIZZA, D'ANNA, SCAVONE, RUVOLO, COMPAGNONE
Dopo il comma 132, aggiungere il seguente:
«132-
bis.
Per le finalità di cui all'articolo 52 comma 18 legge 28 dicembre 2001, n. 448 e successive modifiche e integrazioni, è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015».
Conseguentemente, all'articolo 3, comma 76, aggiungere, in fine, le parole:
«ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017».
1.1142
TOMASELLI, ASTORRE, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ, SCALIA
Dopo il comma 132, aggiungere il seguente:
«132-
bis.
Per le finalità di cui all'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modifiche e integrazioni, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015».
Conseguentemente, alla Tabella A, voce
Ministero dell'economia e delle finanze,
apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2015: – 100.000.000;
2016: – 100.000.000;
2017: – 100.000.000.
1.1143
URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO
Dopo il comma 132, aggiungere il seguente:
«132-
bis.
Al fine di compensare i tagli effettuati sulle risorse per le misure di sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale relative all'anno 2014 è autorizzata la spesa di euro 91 milioni di euro, di cui 27 milioni di euro per il 2015, 32 milioni di euro per il 2016 e 32 milioni di euro per il 2017».
Conseguentemente, all'articolo 46, comma 1, Tabella A, voce:
Ministero dell'economia e delle finanze,
apportare le seguenti variazioni:
2015: – 27.000.000;
2016: – 32.000.000;
2017: – 32.000.000.
1.1144
URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO
Dopo il comma 132, aggiungere il seguente:
«132-
bis.
Al fine di compensare i tagli effettuati sulle risorse per le misure di sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale relative all'anno 2014, è autorizzata la spesa di euro 82 milioni di euro per l'anno 2015, aggiuntivi rispetto alle risorse già assegnate in bilancio. Si autorizza, inoltre, che detta somma segua l'
iter
dei crediti verso la pubblica Amministrazione delle imprese private, con la possibilità di essere scontata tramite accordo tra Governo e ABI ad un tasso concordato dell'1 per cento».
Conseguentemente alla Tabella A, voce:
Ministero dell'economia e delle finanze,
apportare le seguenti variazioni:
2015: – 82.999.000.
1.1145
URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO
Dopo il comma 132, aggiungere il seguente:
«132-
bis.
Per le finalità di cui all'articolo 6 comma 9 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modifiche, dalla legge 21 Febbraio 2014 n. 9 è autorizzata la spesa di 80 milioni di euro per l'anno 2015».
Conseguentemente, all'articolo 3, comma 75, Tabella A, voce:
Ministero dell'economia e delle finanze,
apportare le seguenti modifiche:
2015: – 80.000.000.
1.1146
BONFRISCO, D'ALÌ, CERONI, MANDELLI, MILO, GALIMBERTI, D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI, FALANGA, EVA LONGO, ARACRI, PAGNONCELLI, TARQUINIO, BRUNI, PERRONE, IURLARO, MINZOLINI, ZIZZA, D'ANNA, SCAVONE, RUVOLO, COMPAGNONE
Dopo il comma 132, aggiungere il seguente:
«132-
bis.
Per le finalità di cui all'articolo 6 comma 9 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145 convertito, con modifiche, dalla legge 21 febbraio 2014 n. 9 è autorizzata la spesa di 80 milioni di euro per l'anno 2015».
Conseguentemente, all'articolo 3, comma 76, aggiungere, in fine, le parole:
«ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 80 milioni di euro per l'anno 2015».
1.1147
TOMASELLI, ASTORRE, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ, SCALIA
Dopo il comma 132, aggiungere il seguente:
«132-
bis.
Per le finalità di cui all'articolo 6 comma 9 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, è autorizzata la spesa di 80 milioni di euro per l'anno 2015».
Conseguentemente, alla Tabella A, voce
Ministero dell'economia e delle finanze,
apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2015: – 80.000.000;
2016: – 80.000.000;
2017: – 80.000.000.
1.1148
CENTINAIO, COMAROLI, TOSATO, CONSIGLIO, ARRIGONI
Dopo il comma 132, inserire il seguente:
«132-
bis.
Per l'organizzazione e lo svolgimento dell'edizione straordinaria del Forum UNESCO sulla cultura e sulle industrie culturali, che si terrà a Monza nel 2015, è autorizzata la spesa di 500.000 euro».
Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti modifiche:
Ministero dell'Economia e delle Finanze 2015:
– 500.000.
1.1149
MIRABELLI, MARCUCCI
Dopo il comma 132, aggiungere il seguente:
«132-
bis.
Per l'organizzazione e lo svolgimento dell'edizione straordinaria del Forum UNESCO sulla cultura e sulle industrie culturali, che si terrà a Monza nel 2015, è autorizzata la spesa di 400.000 euro».
Conseguentemente, alla Tabella A, voce
Ministero dell'economia. e delle finanze,
apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2015: – 400.000;
2016: – 0;
2017: – 0.
1.1150
GIANLUCA ROSSI
Dopo il comma 132, aggiungere. il seguente:
«132-
bis.
Una somma pari a 200 milioni di euro è destinata al sostegno dell'accesso al credito delle piccole e medie imprese attraverso il rafforzamento dei Confidi. All'attuazione della misura si provvede a valere sulle risorse del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera
a)
, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e successive modificazioni ed integrazioni.
132-
ter.
Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono adottate specifiche disposizioni volte a definire le caratteristiche tecniche dell'operazione nel rispetto dei commi 132-
quater
e 132-
quinquies
del presente articolo.
132-
quater.
Ai fini del presente articolo per Confidi si intendono i soggetti di cui all'articolo 13 della Legge 24 novembre 2003 n. 326, costituiti da piccole e medie imprese industriali, commerciali, turistiche e di servizi, da imprese artigiane e agricole, come definite dalla disciplina comunitaria.
132-
quinquies.
Le disponibilità di cui al comma 132-
bis
sono ripartite tra tutti i Confidi attraverso contributi che ne incrementano i fondi di garanzia finalizzati ad accrescerne l'operatività a favore delle PMI. I contributi hanno una misura massima dell'1 per cento delle garanzie in essere dei Confidi al 31 dicembre dell'anno precedente (ultimo bilancio approvato) rilasciati a favore delle imprese associate e concessi da banche o da altri enti finanziatori quali società di
leasing
e di
factoring
».
1.1151
GIANLUCA ROSSI, GUERRIERI PALEOTTI
Dopo il comma 132, aggiungere il seguente:
«132-
bis
. A decorrere dal 1º gennaio 2015 e per ciascuno degli anni successivi il 10 per cento delle risorse destinate ad incrementare la dotazione del Fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2 comma 100, lettera
a)
, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e successive modificazioni ed integrazioni, è destinato al sostegno dell'accesso al credito delle piccole e medie imprese attraverso il rafforzamento dei Confidi.
132-
ter
. Ai fini del presente articolo per Confidi si intendono i soggetti di cui all'articolo 13 della legge 24 novembre 2003 n. 326, costituiti da piccole e medie imprese industriali, commerciali, turistiche e di servizi, da imprese artigiane e agricole, come definite dalla disciplina comunitaria.
132-
quater
. Le disponibilità di cui al comma 132-
bis
sono destinate ai Confidi anche attraverso contributi che ne incrementano i fondi di garanzia finalizzati ad accrescerne l'operatività a favore delle PMI. l contributi hanno una misura massima dell'1 per cento delle garanzie in essere dei Confidi al 31 dicembre dell'anno precedente (ultimo bilancio approvato) – per l'esercizio 2015 si intende come bilancio approvato quello chiuso al 31 dicembre 2014 – rilasciati a favore delle imprese associate e concessi da banche o da altri enti finanziatori quali società di
leasing
e di
factoring.
132-
quinquies
. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento con decreto del Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottati i criteri volti a definire il riparto delle risorse di cui ai commi 132-
bis
e 132-
quater
del presente articolo».
1.1152
GIANLUCA ROSSI
Dopo il comma 132, aggiungere il seguente:
«132-
bis
. AI comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo il punto sub 2 aggiungere il punto:
''2-
bis
. L'incremento, sull'intero territorio nazionale, della misura massima di copertura del Fondo fino al novanta per cento dell'importo dell'operazione finanziaria in controgaranzia per tutte le tipologie di operazioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 26 giugno 2012, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale
20 agosto 2012, n. 193;».
1.1153
GIANLUCA ROSSI, LAI, FORNARO, GIACOBBE, GUERRA, MOSCARDELLI, RICCHIUTI, TURANO
Dopo il comma 132, aggiungere il seguente:
«132-
bis
. Il 30 per cento delle risorse complessive del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera
a)
, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, e successive modificazioni ed integrazioni, è riservato agli Interventi in controgaranzia del Fondo a favore dei Confidi di cui all'articolo 13 della legge 24 novembre 2003 n. 326».
1.1154
DEL BARBA
Dopo il comma 132, aggiungere i seguenti:
«132-
bis
. AI fine di garantire l'efficienza del servizio di pubblica utilità svolto dal Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (CNSAS) del Club alpino italiano (CAI), quale struttura nazionale operativa del Servizio nazionale della protezione civile di cui alla lee 24 febbraio 1992, n. 225, il medesimo Corpo è autorizzato, ai sensi dell'articolo 18, comma 2, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, ad avvalersi di prestazioni di lavoro dipendente ed autonomo per lo svolgimento dei servizi a più elevato contenuto tecnico e professionale, anche ricorrendo ai propri membri. Il ricorso alle suddette prestazioni è consentito entro un contingente numerico pari a un decimo del personale volontario complessivamente associato al Corpo.
132-
ter
. Con apposito regolamento del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (CNSAS), da adattarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate, previa ricognizione dei fabbisogni di personale tecnico, le figure professionali specialistiche ammesse alle prestazioni di cui al comma 132-
bis
.
132-
quater
. All'articolo 3 della legge 21 marzo 2001, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
al comma 1, dopo la parola: ''modo'' è inserita la seguente: ''prevalentemente'';
b)
dopo il comma 1, è inserito il seguente:
''1-
bis
. I Servizi regionali e provinciali del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (CNS) possono iscriversi ai registri di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, ai fini dell'accesso ai benefici di cui al comma 2 del medesimo articolo''.
132-
quater
. Dall'attuazione dei commi da 132-
bis
a 132-
quater
non possono derivare o nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».
1.1155
DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO
Dopo il comma 132, aggiungere il seguente:
«132-
bis
. All'articolo 10-
bis
, comma 2, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185 la lettera
c)
è sostituita dalla seguente:
c)
siano amministrate e condotte da un giovane imprenditore agricolo di età compresa tra i 18 ed i 40 anni in possesso della qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale come risultante dall'iscrizione nella gestione previdenziale agricola o che si iscrivano a tale gestione entro cinque mesi dalla data di accoglimento della domanda di cui al precedente comma 1 ovvero, nel caso di società, siano composte, per oltre la metà numerica dei soci e delle quote di partecipazione, da giovani imprenditori agricoli di età compresa tra i 18 ed i 40 anni in possesso della qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale come risultante dall'iscrizione nella gestione previdenziale agricola o che si iscrivano a tale gestione entro cinque mesi dalla data di accoglimento della domanda di cui al precedente comma».
1.1156
TOMASELLI, LAI, ASTORRE, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ, SCALIA
Dopo il comma 132 aggiungere li seguente:
«132-
bis
. Al fine di promuovere la digitalizzazione del turismo, degli istituti e dei luoghi di cultura, dei cinema, dei teatri e di tutti gli eventi, è consentito l'acquisto dei relativi biglietti con le modalità previste dall'articolo 8 comma 3 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221».
1.1157
ASTORRE, ANGIONI, MOSCARDELLI, CIRINNÀ, ORRÙ, PARENTE, PAGLIARI, RANUCCI, MIRABELLI, LUCHERINI, MARGIOTTA, FABBRI, STEFANO ESPOSITO, LAI
Dopo il comma 132, è aggiunto il seguente:
«132-
bis
. All'articolo 12, comma 6, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
dopo le parole: ''per conto e nell'interesse dello Stato'', sono aggiunte le seguenti: ''in regime di separazione contabile dal resto del proprio patrimonio e come tali non suscettibili di cessione,'';
b)
le parole: ''che saranno estinti nei riguardi di coloro che risulteranno averne diritto'', sono soppresse;
c)
è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''Le somme derivanti dai suddetti crediti dovranno essere destinate anche a soddisfare le posizioni creditorie derivanti dalla gestione degli ammassi della Federazione italiana del consorzi agrari le posizioni creditorie nonché dei lavoratori già dipendenti della Federazione italiana del Consorzi Agrari come definite dagli accordi transattivi stipulati ai sensi del decreto ministeriale delle politiche agricole alimentari e forestali del 9 dicembre 2010, nonché per la restituzione, anche attraverso atto di compensazione, di aiuti comunitari indebitamente percepiti''».
1.1158
ASTORRE, ANGIONI, MOSCARDELLI, CIRINNÀ, ORRÙ, PARENTE, PAGLIARI, RANUCCI, MIRABELLI, LUCHERINI, MARGIOTTA, FABBRI, STEFANO ESPOSITO, LAI
Dopo il comma 132, è aggiunto il seguente:
«132-
bis
. All'articolo 12, comma 6, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
dopo le parole: ''per conto e nell'interesse dello Stato'', sono aggiunte le seguenti: ''in regime di separazione contabile dal resto del proprio patrimonio e come tali non suscettibili di cessione,'';
b)
le parole: ''che saranno estinti nei riguardi di coloro che risulteranno averne diritto'', sono soppresse;
c)
è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''Le somme derivanti dai suddetti crediti dovranno essere destinate anche a soddisfare le posizioni creditorie dei lavoratori già dipendenti della Federazione italiana dei Consorzi Agrari come definite dagli accordi transattivi stipulati ai sensi del decreto ministeriale delle politiche Agricole Alimentari e forestali del 9 dicembre 2010, per eventuali posizioni creditorie derivanti dalla gestione degli ammassi della Federazione italiana dei consorzi agrari, nonché per la restituzione; anche attraverso atto di compensazione, di aiuti comunitari indebitamente percepiti''».
1.1159
ASTORRE, ANGIONI, MOSCARDELLI, CIRINNÀ, ORRÙ, PARENTE, PAGLIARI, RANUCCI, MIRABELLI, LUCHERINI, MARGIOTTA, FABBRI, STEFANO ESPOSITO, LAI
Dopo il comma 132, è aggiunto il seguente:
«132-
bis
. All'articolo 12, comma 6, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
dopo le parole: ''per conto e nell'interesse dello Stato'', sono aggiunte le seguenti: ''in regime di separazione contabile dal resto del proprio patrimonio e come tali non suscettibili di cessione,'';
b)
le parole: ''che saranno estinti nei riguardi di coloro che risulteranno averne diritto'', sono soppresse;
c)
è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''Le somme derivanti dai suddetti crediti sono destinate a soddisfare le posizioni creditorie delle gestioni ammassatorie della Federazione italiana del Consorzi Agrari, dei dipendenti della Federconsorzi nonché per la restituzione degli aiuti comunitari indebitamente percepiti''».
1.1160
ASTORRE, ANGIONI, MOSCARDELLI, CIRINNÀ, ORRÙ, PARENTE, PAGLIARI, RANUCCI, MIRABELLI, LUCHERINI, MARGIOTTA, FABBRI, STEFANO ESPOSITO, LAI
Dopo il comma 132, è aggiunto il seguente:
«132-
bis
. All'articolo 12, comma 6, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
dopo le parole: ''per conto e nell'interesse dello Stato'', sono aggiunte le seguenti: ''In regime di separazione contabile dal resto del proprio patrimonio e come tali non suscettibili di cessione,'';
b)
le parole: ''che saranno estinti nei riguardi di coloro che risulteranno averne diritto'', sono soppresse;
c)
è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''Le somme derivanti dai suddetti crediti dovranno essere destinate anche a soddisfare le posizioni creditarie dei lavoratori già dipendenti della Federazione italiana dei Consorzi Agrari.''».
1.1161
BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZELLER, PANIZZA, PALERMO, LANIECE, BATTISTA, ZIN, FRAVEZZI
Dopo il comma 132, inserire i seguenti:
«132-
bis
. Al fine di assicurare la più ampia partecipazione e il coinvolgimento nella programmazione delle politiche a supporto delle produzioni agricole d'eccellenza e nella pianificazione strategica . degli interventi di valorizzazione e promozione del
made in Italy
, sono considerate associazioni nazionali delle Città d'Identità quelle associazioni, anche non riconosciute, costituite allo scopo di svolgere attività di promozione e valorizzazione dei territori e dei relativi beni eno-gastronomici, culturali ed ambientali, operanti, da almeno cinque anni, sul territorio nazionale e i cui associati siano distribuiti in almeno undici regioni e cinquanta comuni.
132-
ter
. Presso il Ministero, delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito un Registro nazionale al quale possono iscriversi, previa verifica dei requisiti di cui al comma precedente, le Associazioni nazionali delle Città d'Identità. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente disegno di legge, il Ministero delle politiche Agricole Alimentari e Forestali provvede all'iscrizione nel registro degli aventi diritto con proprio decreto.
132-
quater
. Dall'attuazione della disposizione di cui ai commi 132-
bis
e 132-
ter
non devono, derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti ivi previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente».
1.1162
GIANLUCA ROSSI, LAI, FORNARO, GIACOBBE, GUERRA, MOSCARDELLI, RICCHIUTI, TURANO
Dopo il comma 132, aggiungere il seguente:
« 132-
bis
. All'articolo 1, comma 54, della legge 27 dicembre 2013, dopo le parole: ''previa notifica alla Commissione europea'' aggiungere le seguenti: '', da effettuare entro il 28 febbraio 2015,».
1.1163
STEFANO ESPOSITO, ZANONI, BORIOLI, VERDUCCI
Dopo il comma 132, aggiungere il seguente:
«132-
bis
. All'articolo 18, comma 2 della legge 11 agosto 2014, n. 125 è abrogata la lettera e)».
1.1164
GUALDANI
Sostituire il comma 133 con i seguenti:
«133. Al fine di consentire la realizzazione ed il completamento di interventi sulle reti metropolitane delle aree così come definite dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, è autorizzata la spesa di 187,5 milioni di euro per gli anni 2015, 2016, 2017. Le risorse così individuate confluiscono nel ''Fondo reti metropolitane delle aree di cui alla legge del 7 aprile 2014, n. 56'' istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
133-
bis
. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con priorità per le reti metropolitane previste dal comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 e dall'articolo 18 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013; n. 98, sono individuati gli importi necessari alla continuazione dei lavori anche per fasi funzionati.
133-
ter
. Il Cipe può autorizzare, nel limite delle disponibilità annuali complessive del Fondo di cui al comma 133, la costruzione per fasi funzionati dei progetti preliminari e definitivi delle reti metropolitane previste dal decreto di cui al comma 133-
bis
.
133-
quater
. Il Fondo di cui al comma 133, è alimentato:
a)
in quanto a complessivi 100 milioni di euro per l'annualità 2015 dalle risorse a legislazione vigente sull'articolo 1, comma 83 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;
b)
in quanto a complessivi 87,5 milioni di euro dalle risorse iscritte nell'annualità 2016 per 2,5 milioni di euro, nell'annualità 2017 per 30 milioni di euro, nell'annualità 2018 per 55 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 186, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
133-
quinquies
. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4-
bis
del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n.164, le risorse a carico dello Stato assegnate al programma di interventi indicati al punto 2.2 della delibera Cipe n. 25/2013 sono revocate e riassegnate al fondo di cui al comma 133.
133-
sexies
. Allo scopo di garantire la continuità dei lavori in corso, i fondi assegnati, a valere sulle risorse di. cui al decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, al Comune di Torino per la realizzazione della linea 2 con delibera Cipe n. 25/2013, si intendono assegnate alla linea 1 approvata con delibera Cipe n. 24/2012.
133-
septies
. Le risorse assegnate con delibera CIPE ai sensi del comma 3 dell'articolo 18 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, si intendono revocate se alla data del 31 dicembre 2014 non sono impegnate. Le risorse così revocate confluiscono al fondo di cui al comma 133.
133-
octies
. Il comma 11-
bis
dell'articolo 18 del decreto-legge 21 giugno 2013, il. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è abrogato.
133-
novies
. All'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, le lettere da
a)
a
d-sexies)
, sono abrogate. Le risorse revocate ai sensi del periodo precedente confluiscono nel fondo di cui al comma 133».
1.1165
SCIBONA, CIOFFI, BULGARELLI, AIROLA, CIAMPOLILLO
Dopo il comma 133, inserire il seguente:
«133-
bis
. Con delibera CIPE, da adottarsi entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è finanziato, a valere sul Fondo di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, il prolungamento della linea 1, ''tratta 4 Lingotto – Bengasi'' della metropolitana di Torino, di cui alla delibere CIPE n. 9/2008 e n. 40/2009».
Conseguentemente, alla tabella E, missione
«Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto»
, programma
«Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario»
, voce
«Infrastrutture e Trasporti, legge n. 228 del 2012: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013) – Art. 1, comma 208: Nuova Linea Ferroviaria Torino-Lione (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (2.5 – cap. 7532/)»
, apportare le seguenti variazioni:
Riduzione:
2015:
CP: – 111.000.000
CS: – 111.000.000
1.1166
FILIPPI, TOMASELLI, GUERRIERI PALEOTTI, ASTORRE, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ, SCALIA, BORIOLI, CANTINI, CARDINALI, STEFANO ESPOSITO, MARGIOTTA, RANUCCI, SONEGO
Dopo il comma 133, inserire il seguente:
«133-
bis
. All'articolo 1, comma 90 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
dopo le parole: ''che gestiscono sistemi di trasporto e logistici settoriali'' aggiungere le seguenti:
''in particolare va assicurata l'interoperabilità con sistema PMIS delle Capitanerie di Porto attraverso il nodo unico di scambio diretto delle informazioni connesse agli usi civili e produttivi del mare di cui al DPCM 1.1 febbraio 2014, n. 72'';
b)
dopo le parole: ''ciascuno degli anni 2015 e 2016'' aggiungere le seguenti: ''in particolare per l'acquisto e l'installazione di apparati di bordo, senza oneri a carico delle imprese di autotrasporto e per ulteriori attività di miglioramento della PLN, il contributo di cui all'articolo 2, comma 244, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è incrementato ulteriormente, senza obbligo di cofinanziamento da parte del soggetto attuatore unico di cui all'articolo 61-
bis
del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n.27, di 7,5 Milioni di euro per gli anni 2015 e 2016''.
c)
alla fine del comma, aggiungere le seguenti parole: ''In tal caso, entro tre mesi dalla acquisizione da parte di UIRNet Spa del progetto redatto dal Promotore di cui alla gara di concessione di servizi, prima menzionata, il soggetto attuatore unico, sentito il MIT in merito alla conformità di detto progetto all'interesse pubblico ed alla destinazione funzionale della PLN, stipula apposita convenzione con il Gestore della PLN, previa approvazione nel merito da parte del MIT stesso. Inoltre, al fine di anticipare il tempo di ritorno dell'investimento da parte del Gestore medesimo, attraverso investimenti diretti effettuati dal soggetto attuatore unico, gli enti pubblici e le società a totale partecipazione pubblica, partecipano, secondo le norme del codice civile, al capitale del soggetto attuatore unico della PLN, nel rispetto di quanto previsto dalla legge 24/12/2012 n.228, articolo 1, comma 211''«.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce
Ministero dell'economia e delle finanze
, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2015: – 7.500.000;
2016: – 7.500.000;
2017: – o.
1.1177
FILIPPI, TOMASELLI, GUERRIERI PALEOTTI, ASTORRE, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ, SCALIA, BORIOLI, CANTINI, CARDINALI, STEFANO ESPOSITO, MARGIOTTA, RANUCCI, SONEGO
Dopo il comma 133, inserire il seguente:
«133-
bis
. L'articolo 1, comma 90 della legge 27 dicembre 2013/ n.147, dopo le parole: ''ciascuno degli anni 2015 e 2016'' sono inserite le seguenti: ''in particolare per l'acquisto e l'installazione di apparati di bordo, senza oneri a carico delle imprese di autotrasporto e per attività comunque inerenti lo sviluppo della Piattaforma Logistica Nazionale, il contributo di cui all'articolo 2 comma 244, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è incrementato ulteriormente, senza obbligo di cofinanziamento da parte del soggetto attuatore unico di cui all'articolo 61-
bis
del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n.27, di 5 Milioni di euro all'anno per gli anni 2015 e 2016''».
Conseguentemente, alla Tabella A, voce
Ministero dell'economia e delle finanze
, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2015: – 5.000.000;
2016: – 5.000.000;
2017: – o.
1.1178
FILIPPI, TOMASELLI, BORIOLI, CANTINI, CARDINALI, STEFANO ESPOSITO, MARGIOTTA, RANUCCI, SONEGO, ASTORRE, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ, SCALIA
Dopo il comma 133, inserire il seguente:
«133-
bis
. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, considerato che la Piattaforma per la gestione della Rete logistica nazionale (PLN) è stata inserita nel programma delle infrastrutture strategiche di cui alla legge n. 443 del 2001, per effetto dell'articolo 1, comma 211, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, considerato inoltre che per PLN allargata si ,intende la PLN costituita oltre che secondo le definizioni contenute nell'articolo 61-
bis
, comma 4, della legge 24 marzo 2012 n. 27, anche dalle aree di sosta dedicate ai mezzi destinati al traffico logistico, dall'implementazione della banda larga ''ultimo miglio logistico'' su tutto il territorio nazionale, nonché dalle interfacce con le ulteriori Piattaforme telematiche in ambito logistico in essere o da crearsi presso i nodi logistici e intermodali, il soggetto attuatore unico della Piattaforma, UIRNet S.p.A., trasmette il progetto della Piattaforma allargata al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ne cura l'istruttoria e formula la propria proposta al CIPE per l'approvazione, ai sensi degli articoli 161 e seguenti del disegno legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Rispetto al progetto della Piattaforma non trovano applicazione le previsioni contenute nell'allegato tecnico di cui all'articolo 164, comma 1, del medesimo disegno legislativo 12 aprile 2006, n. 163; a detto progetto si applicano le norme sulla progettazione di servizi e forniture, in quanto compatibili la spesa per la progettazione di 700.000 euro nel 2015 è a gravare sui fondi di cui al comma precedente».
1.1179
GUALDANI
Dopo il comma 133, inserire il seguente:
«133-
bis
. All'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 11 settembre 2014, n. 133. convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, al terzo periodo dopo le parole: ''beni immobiliari demaniali di loro competenza'' sono inserite le seguenti: ''e, nel limite di 50 milioni, per l'attuazione di interventi urgenti in materia di dissesto idrogeologico, di difesa e messa in sicurezza di beni pubblici.
Con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono individuati, d'intesa con la struttura di missione istituita con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 maggio 2014, gli interventi per i quali i Provveditorati interregionali alle opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti assumono la funzione di stazione appaltante''».
1.1180
GUALDANI
Dopo il comma 133, aggiungere il seguente:
«133-
bis.
In considerazione della intervenuta caducazione di tutti gli atti stipulati dalla società Stretto di Messina S.p.A. per la realizzazione dell'intervento ''collegamento stabile viario e ferroviario tra Sicilia e continente'' per effetto dell'articolo 34-
decies
del decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, il vincolo preordinato all'esproprio sulle aree interessate dal progetto preliminare apposto con delibera CIPE del 1º agosto 2003, n. 66 e reiterato con la successiva delibera CIPE del 30 settembre 2008, n. 91 decade alla data di entrata in vigore della presente legge».
1.1181
SAGGESE
Dopo il comma 133 è inserito il seguente:
«133-
bis.
In relazione all'ineludibile necessità di realizzare gli interventi di adeguamento della strada statale n. 372 ''Telesina'', tra lo svincolo di Caianello della medesima strada e lo svincolo di Benevento sulla strada statale n. 88, nonché alla non sostenibilità economico-finanziaria della proposta originaria rilevata dal soggetto aggiudicatore, è annullata la procedura avviata per detti interventi ed è conseguentemente revocata la nomina del soggetto promotore. Ferma restando la destinazione ai lavori di adeguamento di cui al precedente periodo delle risorse già assegnate, esistenti e disponibili alla data di entrata in vigore della presente legge, le funzioni di soggetto aggiudicatore dell'intervento, gli obblighi che derivano dall'adempimento delle attività previste dai commi 2 e 6 dell'articolo 3'del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, nonché quelli conseguenti alla revoca del soggetto promotore sono rimessi alla competenza della società ANAS Spa. Il compenso del promotore per l'attività espletata è a carico di Anas S.p.A., che acquisisce la proprietà del progetto relativo all'intervento di adeguamento di cui al primo periodo, corredato degli atti istruttori e dei pareri acquisiti».
1.1182
CROSIO, COMAROLI, TOSATO
Sostituire il comma 134 con il seguente:
«134. Per assicurare il sostegno all'emittenza radiotelevisiva locale, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015.
Al fine di compensare i tagli effettuati sulle risorse per le misure di sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale relative all'anno 2014, è autorizzata la spesa di euro 82 milioni per l'anno 2015, aggiuntivi rispetto alle risorse già assegnate in bilancio. Si autorizza, inoltre, che detta somma segua l'iter dei crediti verso la pubblica amministrazione delle imprese private, con la possibilità di essere scontata tramite accordo tra Governo e Abi ad un tasso concordato dell'1%».
Conseguentemente all'articolo 3, comma 76, le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa della Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo di 102 milioni di euro per l'anno 2015 e 20 milioni a decorrere dall'anno 2016.
1.1183
TOMASELLI, ASTORRE, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ, SCALIA
Al comma 134, sostituire le parole:
«20 milioni di euro»
con le seguenti:
«82 milioni di euro».
Conseguentemente, alla Tabella A, voce
Ministero dell'economia e delle finanze,
apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2015: – 62.000.000;
2016: – 62.000.000;
2017: – 62.000.000.
1.1184
COMAROLI, CROSIO, TOSATO
Al comma 134, sostituire le parole:
«20 milioni»
con le seguenti:
«80 milioni».
Conseguentemente, all'articolo 1, comma 125, sostituire la cifra:
«187,5»
con la seguente:
«107,5».
1.1185
COMAROLI, CROSIO, TOSATO
Al comma 134, sostituire le parole da:
«20 milioni»
fino alla fine del periodo con le seguenti:
«50 milioni per l'anno 2015 e 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016».
Conseguentemente, all'articolo 1, comma 125, sostituire la cifra:
«187,5»
con la seguente:
«137,5».
1.1186
GUALDANI
Al comma 134 sostituire le parole:
«20 milioni»
con le seguenti:
«40 milioni».
Conseguentemente alla tabella A, voce:
Ministero dell'economia e delle finanze,
ridurre come segue gli stanziamenti previsti:
2015: – 20.000.000;
2016: – 20.000.000;
2017: – 20.000.000.
1.1187
COMAROLI, CROSIO, TOSATO
Al comma 134, sostituire le parole:
«20 milioni»
con le seguenti:
«45 milioni».
Conseguentemente, all'articolo 1, comma 125, sostituire la cifra:
«187,5»
con la seguente:
«162,5».
1.1188
CROSIO, COMAROLI, TOSATO
Al comma 134, sostituire le parole:
«20 milioni»
con le seguenti:
«è autorizzata la spesa di euro 27 milioni per il 2015, e 32 milioni annui a decorrere dall'anno 2016».
Conseguentemente,
Ministero dello Sviluppo Economico – Ministero dello Sviluppo Economico – Contributi e rimborso oneri sostenuti dalle emittenti radiofoniche e televisive in ambito locale:
2015: – 27.000.000,00;
2016: – 32.000.000,00;
2017: – 32.000.000,00.
Conseguentemente, all'articolo 1, comma 125, sostituire la cifra:
«187,5»
con la seguente:
«150,5».
1.1189
CROSIO, COMAROLI, TOSATO
Dopo il comma 134, inserire il seguente:
«134-
bis
. Al fine di assicurare le risorse spettanti ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, la quota prevista annualmente a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale, pari a tre quarti delle quote di competenza delle amministrazioni statali del canone di abbonamento di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, e degli introiti equiparati al canone, viene quantificata in 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. I maggiori oneri di cui al presente comma sono quantificati in 112,733 milioni di euro nel 2015, 107,437 milioni di euro nel 2016 e 105,484 milioni di euro nel 2017. A decorrere dall'anno 2015, l'intero importo delle suddette misure di sostegno verrà riconosciuto alle TV locali, ad esclusione di una quota pari al 10 per cento da destinare alle emittenti radiofoniche locali, con regole di distribuzione uguali a quelle relative alla distribuzione tra TV locali. Le risorse destinate all'emittenza radiotelevisiva locale non potranno subire tagli o decurtazioni, né diretti né lineari. Quota parte delle risorse occorrenti, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 è reperita mediante corrispondete riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».
Conseguentemente, all'articolo 1, comma 125, sostituire la cifra:
«187,5»
con la seguente:
«162,5».
1.1190
VERDUCCI, STEFANO ESPOSITO, ZANONI
Dopo il comma 134, inserire il seguente:
«134-
bis
. Per assicurare il sostegno all'editoria e compensare parzialmente le riduzioni effettuare nel 2014 per il 2013 di 35 milioni, è autorizzata la spesa di 30 milioni per l'anno 2015».
Conseguentemente, alla Tabella A, voce
Ministero dell'economia e delle finanze,
apportare la seguente variazione:
2015: – 30.000.000;
2016: – 0;
2017: – 0.
1.1191
URAS
Dopo il comma 134, inserire il seguente:
«134-
bis.
Per assicurare il sostegno all'editoria e compensare parzialmente le riduzioni effettuate nel 2014 per il 2013 di 35 milioni, è autorizzata la spesa di 30 milioni per l'anno 2015».
Conseguentemente alla Tabella A, voce
Ministero dell'Economia e delle finanze,
apportare la seguente variazione:
2005: – 30.000.000.
1.1192
CROSIO, COMAROLI, TOSATO
Dopo il comma 134, inserire il seguente:
«134-
bis
. Per le finalità di cui all'articolo 10 della legge 27 ottobre 1993 n. 422, è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015».
Conseguentemente, all'articolo 46, comma 2, le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa della Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017.
1.1193
CROSIO, COMAROLI, TOSATO
Dopo il comma 134, inserire il seguente:
«134-
bis
. Per le finalità di cui all'articolo 52 comma 18 legge 28 dicembre 2001, il 488, e successive modifiche e integrazioni, è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015».
Conseguentemente, all'articolo 46, comma 2, le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa della Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017.
1.1194
CROSIO, COMAROLI, TOSATO
Dopo il comma 134, inserire il seguente:
«134-
bis
. Per le finalità di cui all'articolo 6 comma 9 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modifiche, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9 è autorizzata la spesa di 80 milioni di euro, aggiuntivi rispetto ai fondi già stanziati».
Conseguentemente, all'articolo 46, comma 2, le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa della Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo di 80 milioni di euro per l'anno 2015.
1.1195
VACCARI, BROGLIA, GUERRA, LO GIUDICE, SANGALLI
Dopo il comma 134, inserire il seguente:
«134-
bis.
Per le finalità di cui all'articolo 22-
bis
, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, integrate ai fini della ripresa economica dei centri storici colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 e dagli eventi alluvionali del 17 e 19 gennaio 2014, individuati con apposito decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per l'anno 2015 e 25 milioni di euro per l'anno 2016».
Conseguentemente alla Tabella B, voce
Ministero dell'economia e delle finanze,
apportare le seguenti variazioni:
2015: – 25.000.000;
2016: – 25.000.000;
2017: –.
1.1196
MUNERATO, COMAROLI, TOSATO
Dopo il comma 134, inserire il seguente:
«134-
bis.
All'articolo 1, dopo il comma 118, inserire il seguente: ''118-
bis.
Per sostenere l'attività imprenditoriale nell'attuale situazione di crisi economica, con effetto, dal 1º gennaio 2015 e per un triennio, per gli immobili ad uso produttivo non trova applicazione l'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214».
Conseguentemente, all'articolo 1, sopprimere i commi 116, 117, 124, 125, 132, 139; all'articolo 2, sopprimere il comma 207; all'articolo 3, comma 76, aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 1.200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017».
1.1197
D'AMBROSIO LETTIERI
Dopo il comma 134, aggiungere i seguenti:
«134-
bis.
Il Ministro dello Sviluppo Economico nomina una commissione coordinata da un esperto in materia radioelettriche e composta da un esperto designato da ciascuna delle associazioni nazionali delle emittenti con sedi in almeno 15 regioni, da un esperto designato dalla concessionaria pubblica, da un esperto designato da ogni regione e dalle province autonome di Trento e Bolzano, da un esperto in materie giuridiche, da un esperto per la pianificazione e la gestione dello spettro radioelettrico, da un esperto per i servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione, da un rappresentante della Fondazione Bordoni, da un rappresentante dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.
134-
ter.
La commissione di cui al comma 134-
bis
formula osservazioni e proposte sul procedimento istruttorio relativo al rilascio dei diritti d'uso delle reti per l'esercizio della radiodiffusione ed opera quale organo consultivo del Ministro delle comunicazioni per i problemi attinenti all'assetto del sistema radiotelevisivo. La partecipazione alla commissione è a titolo gratuito».
1.1198
CROSIO, COMAROLI, TOSATO
Dopo il comma 134 aggiungere il seguente:
«134-
bis.
Le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 17 della legge 3 maggio 2004, n. 112, trovano applicazione con riferimento alle ordinanze ingiunzioni emanate prima dell'entrata in vigore della presente legge, a condizione che l'impresa radiofonica o televisiva locale abbia provveduto a regolarizzare, entro lo stesso termine, la propria posizione relativamente alla violazione con riferimento alla quale è stata irrogata la sanzione. I termini di pagamento delle sanzioni amministrative ridotte decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge».
1.1199
CONTE
Dopo il comma 134 aggiungere il seguente:
«134-
bis
. Alle emittenti radiofoniche di cui all'articolo 1 comma 1247 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che alla data del 31 dicembre 2005 abbiano maturato i diritti ai contributi di cui all'art. 4 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e che abbiano almeno 5 giornalisti dipendenti assunti in organico, dei quali almeno 3 professionisti, si estende la disposizione normativa prevista dal comma 1, lettera
b-bis)
dell'articolo 44 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133».
1.1200
LANZILLOTTA, ICHINO
Dopo il comma 134, aggiungere i seguenti commi:
«134-
bis
. Al fine di garantire la sicurezza e l'aggiornamento dei sistemi informatici, anche nell'ottica della tutela dei dati personali dei cittadini come previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, le pubbliche amministrazioni centrali adottano un modello organizzativo e gestionale che consenta di verificare in tempo reale la conformità dei sistemi operativi e la legittimità del possesso e dell'utilizzo dei programmi per elaboratore nell'ambito della pubblica amministrazione centrale. A tale fine è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Fondo ''Sicurezza della Rete'', con la dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2015 e di 50 milioni di euro per gli anni 2016 e 2017.
134-
ter
. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, sono stabilite, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità di accesso al fondo e il modello organizzativo di cui al comma 134-
bis
».
Agli oneri recati dall'articolo 1 comma 134-
bis
, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2015, 50 milioni per l'anno 2016 e 50 milioni per il 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica per ciascuno degli anni considerati.
1.1201
GUERRIERI PALEOTTI, BROGLIA, DEL BARBA, LAI, SANGALLI, SPOSETTI, VERDUCCI, ZANONI
Dopo il comma 134 inserire i seguenti:
«134-
bis
. All'articolo 39, comma 4 del decreto-legge n. 201 del 6 dicembre 2011 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole ''a piccole e medie imprese'' sono sostituite dalle seguenti ''alle imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499''.
134-
ter
. La garanzia di cui al comma precedente è concessa nell'ambito delle disponibilità finanziarie del Fondo, come determinate dal decreto di cui all'articolo 39 comma 4 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Con il decreto di cui al primo periodo sono determinate le modalità di attuazione del presente comma, prevedendo, in particolare, che le garanzie complessivamente accordate sui portafogli di finanziamenti erogati alle imprese con un numero di dipendenti compreso tra i 250 dipendenti e 499. dipendenti, abbiano un limite massimo di assorbimento delle risorse del Fondo non superiore a15 per cento delle risorse di cui al comma 1».
1.1202
SPILABOTTE
Dopo il comma 134, aggiungere il seguente:
«134-
bis
. Al fine di far fronte alle opere di ricostruzione del viadotto Biondi e alla messa in sicurezza dell'area urbana interessata dalla frana verificatasi nel mese di marzo 2013, e dell'edificio sede della prefettura, sono attribuiti al Comune di Frosinone 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.
134-
ter
. Ai maggiori oneri di cui al comma 134-
bis
, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004 n. 307».
1.1203
STEFANO ESPOSITO, LAI, ZANONI, COLLINA, BORIOLI
Dopo il comma 134, aggiungere il seguente:
«134-
bis
. All'articolo 3, comma 1, lettera e.5), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, le parole da: ''e salvo'' fino alla fine della lettera sono soppresse.».
1.1206
CANDIANI, COMAROLI, TOSATO
Dopo il comma 134 aggiungere il seguente:
«134-
bis
. Per garantire la tenuta dei registri e dei libri genealogici e il programma annuale dei controlli funzionali di cui alle finalità della legge 15 gennaio 1991, n. 30, è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015».
Conseguentemente, all'articolo 1, comma 125, le parole:
«è incrementato di 187,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015»,
sono sostituite dalle seguenti
: «è incrementato di 162,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015».
1.1204
D'ALÌ
Sopprimere i commi da 135 a 138.
1.1207
ZIZZA, SPILABOTTE, SOLLO
Dopo il comma 137 aggiungere il seguente:
«137-
bis
. Al fine di incrementare i servizi di prevenzione e controllo dei fenomeni legati alla criminalità e alla sicurezza è istituito un fondo dello stato di previsione del Ministero dell'Interno, riservato agli enti locali, con dotazione di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015».
Conseguentemente, al comma 127, sostituire le parole:
«12,5 milioni di euro»
con le seguenti:
«10,5 milioni di euro».
1.1208
GUERRIERI PALEOTTI, LEPRI, AMATI, BERTUZZI, BROGLIA, DEL BARBA, LAI, SPOSETTI, RUTA, VERDUCCI, ZANONI
Al comma 139, sostituire le parole
«110 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017»
con le seguenti
«116,4 milioni di euro per l'anno 2015, 110 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017».
Conseguentemente, sostituire l'Elenco 1 con il seguente:
(Gli importi sono espressi in milioni di euro)
Interventi e finalità201520162017A
decorrere dal 2018Interventi di carattere sociale volti alla stipulazione di convenzioni con i comuni interessati alla stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili con oneri a carico del bilancio comunale nonché alla prosecuzione del finanziamento di progetti per servizi socialmente utili100100100100Prosecuzione del concorso delle Forze armate alle operazioni di sicurezza e di controllo del territorio finalizzate alla prevenzione dei delitti di criminalità organizzata e ambientale nelle province della regione Campania1010100Interventi per l'Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti per le finalità di cui alle leggi 3 agosto 1998, n. 282; 12 gennaio 1996, n. 24 e 23 settembre 1993, n. 3796,4
Conseguentemente, alla Tabella A, voce
Ministero dell'economia e delle finanze,
apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2015: – 3.300:000;
2016: – 4.800.000;
2017: – 4.800.000:
Conseguentemente, missione,
Diritto allo studio nell'istruzione universitaria,
programma
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca,
voce
legge n. 394 del 1977: Potenziamento dell'attività sportiva universitaria (2.1 – cap. 1709),
apportare le seguenti variazioni:
2015:
CP: – 3.100.000;
CS: – 3.100.000.
2016:
CP: – 1.600.000;
CS: – 1.600.000.
2017:
CP: – 1.600.000;
CS: – 1.600.000.
1.1209
MARINELLO, MANCUSO, GUALDANI
Al comma 139, dopo le parole:
«da ripartire tra le»
aggiungere le seguenti:
«finalità di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e, nel limite di un milione di euro, le finalità di cui all'articolo 2, comma 552, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e le».
1.1210
MANGILI, BULGARELLI, LEZZI
Al comma 139, all'elenco n. 1, sostituire le parole
«Interventi di carattere sociale volti alla stipulazione di convenzioni con i comuni interessati alla stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili con oneri a carico del bilancio comunale nonché alla prosecuzione del finanziamento di progetti per servizi socialmente utili»
con le seguenti:
«Interventi per le politiche della famiglia, per le politiche giovanili e per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità mediante rifinanziamento del Fondo per le politiche della famiglia di cui all'articolo 19, comma 1 del decreto-legge 4 luglio 2006, n.223, convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 2006, n. 248».
1.1211
URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO
Al comma 139, all'elenco 1, sostituire le parole
«Prosecuzione del concorso delle Forze armate»,
con le parole
«Rafforzamento delle Forze dell'ordine».
1.1212
SONEGO, LAI
Dopo il comma 139, aggiungere il seguente:
«139-
bis
. In considerazione della particolare opportunità di addivenire in tempi rapidi all'effettiva riparazione dei danni erariali accertati con sentenza di primo grado, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 231 a 233, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni ed integrazioni, si applicano anche ai giudizi su fatti avvenuti solo in parte anteriormente alla data di entrata in vigore della predetta legge, indipendentemente dalla data dell'evento dannoso nonché a quelli inerenti danni erariali verificatisi entro la data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, a condizione che la richiesta di definizione sia presentata conformemente a quanto disposto nel comma 139-
ter
.
139-
ter
. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 139-
bis
, deve essere presentata, nei venti giorni precedenti l'udienza di discussione e comunque entro il 31 dicembre 2015, specifica richiesta di definizione e la somma ivi indicata non può essere inferiore al 25 per cento del danno quantificato nella sentenza di primo grado; in tali casi, la sezione d'appello delibera in camera di consiglio nel termine perentorio di 15 giorni successivi al depositò della richiesta e in caso di accoglimento, ai fini della definizione del giudizio ai sensi del comma 233 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, con decreto da comunicare immediatamente alle parti determina la somma dovuta in misura non inferiore a quella richiesta, stabilendo il termine perentorio per il versamento entro il 30 aprile 2016, a pena di revoca del decreto laddove il pagamento non avvenga nel predetto termine.
139-
quater
. Qualora la richiesta di definizione agevolata in appello dei giudici di responsabilità amministrativo-contabile formulata ai sensi e nei termini di cui ai commi 139-
bis
e 139-
ter
sia accompagnata da idonea prova dell'avvenuto versamento, in una unica soluzione, effettuato in apposito conto corrente infruttifero intestato al Ministero dell'economia e delle finanze, che provvede al successivo versamento al bilancio dello Stato o alla diversa amministrazione in favore della quale la sentenza di primo grado ha disposto il pagamento, di una somma non inferiore al 20 per cento del danno quantificato nella sentenza di primo grado, la sezione d'appello, in caso di accoglimento della richiesta determina la somma dovuta nella misura pari a quella versata.
139-
quinques
. Le parti che abbiano già presentato istanza di definizione agevolata, ai sensi dei commi 139-
bis
e 139-
ter
, precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, possono modificarla in conformità alle disposizioni di cui al comma 139-
quater
entro il primo aprile 2016. Entro il medesimo termine, le parti, le cui richieste di definizione agevolata presentate ai sensi dei commi 139-
bis
e 139-
ter
abbiano già trovato accogli mento, possono depositare presso lo stesso giudice che ha emesso il decreto istanza di riesame unitamente alla prova del versamento, nei termini e nelle forme di cui al comma 139-
quater
, di una somma non inferiore al 20 per cento del danno quantificato nella sentenza di primo grado; la sezione d'appello delibera in camera di consiglio, sentite le parti, nel termine perentorio di cinque giorni successivi al deposito della richiesta e, in caso di accoglimento, ai fini della definizione del giudizio ai sensi dell'articolo 1, comma 233, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, con decreto da comunicare immediatamente alle parti, determina la somma dovuta in misura pari a quella versata».
1.1213
PANIZZA, FAUSTO GUILHERME LONGO, LANIECE, BATTISTA, ZIN
Dopo il comma 139, inserire i seguenti:
«139-
bis
. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 possono promuovere il ricambio generazionale mediante la riduzione dell'orario di lavoro da parte del personale in prossimità della maturazione dei requisiti pensionistici, consentendo nel con tempo l'assunzione di nuovo personale. Ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza il personale in regime di ricambio generazionale è considerato nel regime di orario svolto al momento della domanda Alla maturazione del diritto a pensione al personale in questione spetta il trattamento di quiescenza e previdenza che avrebbe percepito se avesse continuato a prestare servizio nel regime di orario svolto al momento della domanda.
139-
ter
. Qualora i medesimi enti, nell'ambito delle loro competenze sostengano il ricambio generazionale nel settore privato od i contratti di solidarietà espansivi di cui all'articolo 2 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, gli stessi sono autorizzati al versamento del differenziale di contribuzione riferito all'orario di lavoro a tempo pieno direttamente all'ente previdenziale di iscrizione ed a favore del lavoratore senior.«
Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in 10 milioni di euro a decorrere dal 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 83 della presente legge. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
1.1214
DE PETRIS, URAS
Dopo il comma 139, aggiungere i seguenti:
«139-
bis
. All'articolo 4 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
al comma 1, dopo la lettera
e),
è aggiunta la seguente:
''
e-bis
) promuove le azioni di sistema rivolte al monitoraggio e alla conservazione della biodiversità e alla tutela di specie di particolare interesse, alla promozione delle aree protette e all'educazione ambientale, alla diffusione delle buone pratiche di gestione, alla formazione professionale del personale degli enti parco''.
b)
il comma 5 è sostituito dal seguente:
''5. Il programma ha durata triennale ed è approvato, su proposta del Comitato di cui all'articolo 3, dalla Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281''.
c)
i commi 6, 7, 8 e 9 sono sostituiti dal seguente:
''6. Per l'attuazione degli interventi previsti dal programma è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2015''.
139-
ter
. L'articolo 76 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, è abrogato».
Conseguentemente al primo periodo del comma 112, dell'articolo 1, sostituire le parole
«250 milioni di euro»
con le seguenti:
«200 milioni di euro».
1.1215
STEFANO, URAS, DE PETRIS
Dopo il comma 139 aggiungere il seguente:
«139-
bis
. Nelle more dei trasferimenti delle competenze delle province ai Comuni e alle Regioni per i dipendenti Lavoratori socialmente utili dell'ex S.c.i.c.a. che operano all'interno dei centri per l'impiego della provincia di Taranto sia assicurata la continuità lavorativa all'interno delle medesime strutture dei centri per l'impiego».
1.1216
DE PETRIS, URAS
Dopo il comma 139, aggiungere il seguente:
«139-
bis
. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 12 settembre 2014, n.133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n.164, è incrementata di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016».
Conseguentemente al comma 124 dell'articolo 1, sostituire le parole:
«850 milioni di euro»
con le seguenti:
«750 milioni di euro».
1.1217
GUERRIERI PALEOTTI, BROGLIA, DEL BARBA, LAI, SANGALLI, SPOSETTI, VERDUCCI, ZANONI
Al comma 140, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:
«Le linee guida relative al Piano straordinario per la promozione del
Made in Italy
e l'attrazione degli investimenti sono comunicate, con apposito rapporto del Ministero dello sviluppo economico, alle competenti commissioni parlamentari entro il 30 giugno 2015. Con apposito rapporto redatto annualmente dall'lCE e trasmesso alle competenti commissioni parlamentari, entro il 30 settembre di ciascun anno, sono evidenziati nel dettaglio i settori di intervento, lo stato di avanzamento degli interventi, le risorse impegnate e i risultati conseguiti in relazione ai singoli Interventi».
1.1218
PELINO
All'articolo 1, comma 140, dopo le parole
«art. 5, comma 3, della legge 31 marzo 2005, n. 56 e successive modificazioni»
è aggiunto il seguente periodo:
«e un'ulteriore quota di tali risorse, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, è destinata ai consorzi per l'internazionalizzazione previsti dall'articolo 42, commi 3 e seguenti, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 134, per il sostegno delle piccole e medie imprese nei mercati esteri e la diffusione internazionale dei loro prodotti e servizi nonché».
1.1219
CASTALDI, GIROTTO, BULGARELLI, CIOFFI
Al comma 140, ultimo periodo, aggiungere, infine, il seguente periodo:
«A valere sulle risorse di cui al secondo periodo, per l'anno 2015 sono assegnati al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 500.000 euro per l'adozione di interventi volti a promuovere la corretta e trasparente informazione dei consumatori sulle caratteristiche dei prodotti alimentari e precisamente sulla qualità, sulla conservazione, sull'origine o la provenienza, sul modo di fabbricazione o di ottenimento dei prodotti stessi, prevedendo inoltre che ai prodotti alimentari preconfezionati continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, relative alla sede dello stabilimento di fabbricazione o di confezionamento. Ai fini del rispetto del Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, l'efficacia delle disposizioni di cui al periodo precedente è subordinata, ai sensi dell'articolo 39, paragrafo 2, del medesimo Regolamento, all'autorizzazione della Commissione europea.».
Conseguentemente, all'articolo 3, comma 75, alla Tabella A ivi richiamata, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2015: – 500.000;
2016: – 500.000;
2017: – 500.000.
1.1220
URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO
Al comma 140, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
«Al fine di assicurare l'espletamento delle funzioni di promozione del
Made in Italy
, di sviluppo e di promozione dei rapporti economici e commerciali italiani con l'estero e di sviluppo dell'inlernazionalizzazione delle imprese italiane nonché di commercializzazione dei beni e servizi italiani nei mercati internazionali nonché al fine di far fronte alle richieste di una crescente domanda di internazionalizzazione delle imprese italiane nell'ottica di uno sviluppo del settore tale da renderlo più competitivo ed in grado di generare ricadnte positive sull'economia del Paese, in deroga ai vincoli sulle nuove assunzioni previste dalla legislazione vigente, l'lCE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, è autorizzata ad assumere un contingente di personale, attraverso lo scorrimento della graduatoria in corso di validità di vincitori del concorso pubblico nei ruoli del personale dell'ICE - Area funzionale C - posizione economica C1, bandito nel 2008, entro il limite di spesa di 2,4 milioni di euro per ciascun anno del triennio degli anni 2015, 2016 e 2017 a valere sul fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni».
1.1221
DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO
Al comma 140, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
«Al fine di assicure l'espletamento delle funzioni di promozione del
Made in ltaly
, di sviluppo e di promozione dei rapporti economici e commerciali italiani con l'estero e di sviluppo dell'intemazionalizzazione delle imprese italiane nonché di commercializzazione dei beni e servizi italiani nei mercati internazionali, nonché al fme di far fronte alle richieste di una crescente domanda di intemazionalizzazione delle imprese italiane nell'ottica di uno sviluppo del settore tale da renderlo più competitivo ed in grado di generare ricadute positive sull'economia del Paese, in deroga ai vincoli sulle nuove assunzioni previste dalla legislazione vigente, l'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, è autorizzata ad assumere un contingente di personale, attraverso lo scorrimento della graduatoria in corso di validità di vincitori del concorso pubblico nei ruoli del personale dell'ICE - Area funzionale C - posizione economica C1, bandito nel 2008, entro il limite di spesa di 2,4 milioni di euro per ciascun anno del triennio degli anni 2015, 2016 e 2017».
Conseguentemente, alla
Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze
, apportare le seguenti variazioni in riduzione:
2015: – 2.400;
2016: – 2.400;
2017: – 2.400.
1.1222
MALAN
Al comma 140, aggiungere, al termine, il seguente periodo:
«Di tali attività è fornita semestralmente relazione alle competenti commissioni di Camera e Senato».
1.1223
GUERRIERI PALEOTTI
Dopo il comma 140, aggiungere i seguenti:
«140-
bis
. Nell'ambito del Piano di cui al comma 140, una quota pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 è destinata agli interventi di cui al comma 140-
ter
.
140-
ter
. Al fine di favorire l'introduzione di processi gestionali innovativi tali da incrementare la produttività e l'accesso ai mercati internazionali, alle piccole e medie imprese che assumono, anche con contratto di lavoro a tempo determinato,
manager
o consulenti di direzione, nel periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e nei due periodi di imposta successivi, sono concesse le seguenti agevolazioni:
a)
esenzione dal pagamento degli oneri contributivi di qualsiasi natura derivanti dall'assunzione del
manager
o del consulente di direzione;
b)
esenzione, ai fini dell'imposta sul reddito delle società, per un importo pari al 50 per cento del maggiore reddito conseguito, rispetto al reddito dichiarato nell'anno precedente l'assunzione del facilitatore.
140-
quater
. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, da adottare, di concerto con il Ministero del lavoro, sentita l'Agenzia delle Entrate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità applicative delle agevolazioni di cui al comma 140-
ter
, anche al fine di assicurare priorità nell'accesso ai benefici alle imprese che abbiano conseguito un maggior fatturato e un maggior reddito rispetto all'anno precedente e di garantire il rispetto del limite complessivo previsto dello stanziamento di cui al comma 140-
bis».
1.1224
GUERRIERI PALEOTTI, BROGLIA, DEL BARBA, LAI, SANGALLI, SPOSETTI, VERDUCCI, ZANONI
Dopo il comma 140, aggiungere i seguenti:
«140-
bis
. Nell'ambito del piano di cui al comma 140, una quota pari a 30 milioni di euro è destinata alla concessione di un credito d'imposta, in favore delle micro, piccole e medie imprese che, al fine di rafforzare la gestione dei processi di internazionalizzazione e di incrementare gli ordinativi e il fatturato delle sui mercati al di fuori del territorio nazionale, assumono, per un periodo non superiore a 36 mesi, anche non consecutivi, figure professionali di comprovata e documentata esperienza lavorativa nel campo del commercio internazionale, al fine di rafforzare la gestione di processi e programmi di internazionalizzazione ed incrementare il fatturato dell'impresa sui mercati al di fuori del territorio nazionale. Il credito d'imposta è riconosciuto alle micro, piccole e medie imprese per un ammontare pari al 35 per cento delle spese sostenute.
140-
ter
. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, da adottare, di concerto con Il Ministero del lavoro, sentita l'Agenzia delle Entrate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità applicative delle agevolazioni di cui al comma 140-
bls
, anche al fine di assicurare priorità nell'accesso ai benefici alle imprese che abbiano conseguito un maggior fatturato e un maggior reddito rispetto all'anno precedente sui mercati esteri e di garantire il rispetto del limite complessivo previsto dello stanziamento di cui al comma 140-
bis».
1.1225
ORRÙ
Dopo il comma 140 aggiungere il seguente:
«140-
bis
. All'articolo 4 della legge 27 luglio 1999, n. 268 apportare le seguenti modificazioni:
a)
al comma 3, sostituire le parole: ''lire 3 miliardi a decorrere dal 1999'' con le parole: ''30 milioni di euro a decorre dal 2015'';
b)
dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
''3-
bis
. I contribui di cui al comma 3, vengono concessi in regime
de minimis
a favore delle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione delle produzioni agricole e delle imprese agrituristiche, di cui al regolamento (UE) 18 dicembre 2013, n. 1408/2013 della Commissione, pubblicato nella G.U.U.E. del 24 dicembre 2013, n. L 352, per le imprese agricole di produzione primaria e secondo quanto previsto dal regolamento (UE) 18 dicembre 2013, n. 1407/2013 della Commissione, pubblicato nella G.U.U.E. 24 dicembre 2013, n. L 352 per le aziende di trasformazione e commercializzazione nonché delle imprese agrituristiche''».
Alla Tabella A, voce
Ministero dell'economia e delle finanze
, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2015: – 30.000.000;
2016: – 30.000.000;
2017: – 30.000.000.
1.1226
GIACOBBE, TURANO, MICHELONI, TOMASELLI, ASTORRE, FABBRI, FISSORE, ORRÙ, SCALIA, PAGANO, DALLA TOR, SPILABOTTE, MUSSINI
Dopo il comma 140, inserire il seguente:
«140-
bis.
Per il sostegno alle azioni delle camere di commercio italiane all'estero, una quota delle risorse stanziate per l'ICE – Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, ai sensi del primo periodo del comma 140, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, è destinata all'incremento delle risorse della Tabella C della Missione commercio internazionale e internazionalizzazione del sistema produttivo Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del
made in Italy
del Ministero dello Sviluppo Economico Legge 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica articolo 1 comma 43: contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (4.2 – cap. 2501)».
1.1227
VALENTINI, ALBANO, RUTA, BERTUZZI, FASIOLO, PIGNEDOLI, SAGGESE, LAI, ANGIONI, FORNARO, PEGORER
Dopo il comma 140, inserire il seguente:
«140-
bis.
Per le finalità di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, è autorizzata la spesa di euro 3.000.000 per l'anno 2015, di euro 2.500.000 per l'anno 2016 e di euro 2.000.000 per l'anno 2017. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze si provvede alle occorrenti variazioni di bilancio».
Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:
2015: – 3.000.000;
2016: – 2.500.000;
2017: – 2.000.000.
1.1228
VALENTINI, ALBANO, RUTA, BERTUZZI, FASIOLO, PIGNEDOLI, SAGGESE, LAI, ANGIONI, FORNARO, PEGORER
Dopo il comma 140, inserire il seguente:
«140-
bis.
Ai servizi ambientali effettuati dagli imprenditori ittici di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 è riservato il 10 per cento delle risorse di cui all'articolo 3 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, come annualmente rifinanziate».
1.1229
VERDUCCI, MATURANI, STEFANO ESPOSITO, FABBRI, VACCARI, GIANLUCA ROSSI, CAPACCHIONE, FISSORE, ELENA FERRARA, ZANONI, CARDINALI, ANGIONI, TOMASELLI, FILIPPI
Dopo il comma 141, aggiungere i seguenti:
«141-
bis.
Al fine di rafforzare la gestione dei processi di internazionalizzazione e di incrementare gli ordinativi e il fatturato delle micro, piccole e medie imprese sui mercati al di fuori del territorio nazionale, nei limiti ed alle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 1998 del 2006 della Commissione europea del 15 dicembre 2006, relativo agli aiuti di importanza minore
de minimis
, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea legge del 25 dicembre 2006 e successive modificazioni, sono concesse alle medesime imprese, nel limite massimo di spesa di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, in alternativa tra loro:
a)
un contributo sotto forma di credito d'imposta del 35 per cento delle spese sostenute, per un periodo non superiore a 36 mesi, anche non consecutivi, per l'utilizzo, mediante stipula di un contratto di consulenza, di figure professionali di comprovata e documentata esperienza lavorativa nel campo del commercio internazionale al fine di rafforzare la gestione di processi e programmi di internazionalizzazione ed incrementare il fatturato dell'impresa sui mercati al di fuori del territorio nazionale.
b)
in caso di assunzione, anche con contratto di lavoro a tempo determinato, di
manager
con comprovata esperienza professionale nel campo del commercio internazionale, nel periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e nei due periodi di imposta successivi, le seguenti agevolazioni:
1) riduzione del 50 per cento degli oneri contributivi di qualsiasi natura derivanti dall'assunzione del manager;
2) esenzione, ai fini dell'imposta sul reddito delle società, per un importo pari al 50 per cento del maggiore reddito conseguito, rispetto al reddito dichiarato nell'anno precedente l'assunzione del
manager
;
141-
ter.
Per fruire del credito d'imposta di cui al comma 141-
bis
, lettera
a)
, le imprese presentano un'istanza secondo le modalità individuate con il decreto di cui al comma 141-
septies
, al Ministero dello sviluppo economico che concede il credito d'imposta nel rispetto del previsto limite di spesa di cui al comma 141-
sexies
.
141-
quater
. Qualora sia accertata l'indebita fruizione, anche parziale, del contributo per il verificarsi del mancato rispetto delle condizioni previste dalle presenti disposizioni, il Ministero dello sviluppo economico procede, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n.40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.
141-
quinquies.
Il credito di imposta di cui al comma 141-
bis
, lettera
a)
, è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nei limiti dell'importo concesso, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici offerti dall'Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell'operazione di versamento, secondo modalità e termini definiti con provvedimento del Direttore della medesima Agenzia. Ai fini di cui al periodo precedente, il Ministero dello sviluppo economico trasmette all'Agenzia delle entrate, secondo modalità telematiche definite d'intesa, l'elenco delle imprese ammesse alla fruizione del credito d'imposta, con i relativi importi, nonché le eventuali variazioni. Il credito di imposta non è soggetto al limite annuale di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta nei quali lo stessa è utilizzato. Esso non concorre alla formazione della base imponibile, né al fine delle imposte sul reddito, né ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
141-
sexies.
I contratti di assunzione di cui al comma 141-
bis
, lettera
b)
, non possono avere durata inferiore a dodici mesi. Il contratto di assunzione prevede, altresì, gli obiettivi finali e intermedi, le deleghe operative e le procure ufficiali, nonché le risorse aziendali a disposizione, i tempi di attuazione e le previsioni di spesa. Per l'accesso ai benefici di cui al comma 1, lettera
b)
, l'impresa è tenuta a dichiarare che il manager non ha avuto rapporti pregressi di dipendenza o di collaborazione duratura con l'azienda medesima o con aziende ad essa comunque collegate, né essere familiare del titolare o dei componenti del consiglio di amministrazione della stessa.
141-
septies.
Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, da adottare, di concerto con il Ministero del lavoro, sentita l'Agenzia delle Entrate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge: sono stabilite le modalità applicative delle agevolazioni di cui al comma 141-
bis
, lettere
a)
e
b)
del presente articolo, anche al fine di assicurare priorità nell'accesso ai benefici alle imprese che abbiano conseguito un maggior fatturato e un maggior reddito rispetto all'anno precedente sui mercati esteri e di garantire il rispetto del limite complessivo previsto degli stanzia menti di cui al comma 7.
141-
octies.
Ai fini di cui al comma 141-
bis
, è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, di cui 12 milioni di euro per le finalità di cui al comma 141-
bis
, lettera
a)
e 18 milioni di euro per le finalità di cui alla lettera
b)
».
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2015: – 30.000.000;
2016: – 30.000.000;
2017: – 30.000.000.
1.1230
DE PETRIS, STEFANO, URAS
Dopo il comma 141, aggiungere i seguenti:
«141-
bis.
Al fine di prevenire il dissesto idrogeologico conseguente all'abbandono del territorio agricolo, nonché di perseguire il potenziamento della strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese, nel rispetto delle disposizioni comunitarie in materia di aiuti di Stato di cui al regolamento UE n. 1408 del 2013, della Commissione, del 18 dicembre 2013, è concessa, per gli anni 2015, 2016 e 2017, ai soggetti passivi d'imposta di cui all'articolo 2135 del codice civile, anche costituiti in forma cooperativa e societaria, che esercitano la propria attività nei comuni con popolazione al 31 dicembre 2013 inferiore a cinquemila residenti, caratterizzati contemporaneamente da declino demografico e da riduzione della superficie agricola utilizzata, una detrazione a fini IRPEF e IRES fino alla concorrenza dell'importo massimo annuale ammesso dal medesimo regolamento UE.
141-
ter.
L'agevolazione di cui al comma 141-
bis
è altresì concessa ai giovani imprenditori che non abbiano ancora compiuto il quarantesimo anno d'età, anche costituiti in forma cooperativa o societaria, che avviano l'attività agricola nel corso degli anni 2015, 2016 e 2017 nel territorio dei comuni aventi le caratteristiche di cui al medesimo comma.
141-
quater.
Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previo parere della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, 'determina, con proprio decreto, le modalità di applicazione dell'agevolazione di cui ai commi 141-
bis
e 141-
ter
e i parametri statistici per l'individuazione dei comuni nei quali si applica l'agevolazione stessa.
141-
quinquies.
L'agevolazione fiscale cui ai commi 141-
bis
e 141-
ter
è concessa nel limite massimo di spesa di 15 milioni di euro all'anno per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017».
Conseguentemente, il primo periodo del comma 112 dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:
«È autorizzata la spesa di 235 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 e di 250 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2018, per interventi in favore del settore dell'autotrasporto».
1.1231
STEFANO, DE PETRIS, URAS
Dopo il comma 141, aggiungere il seguente:
«141-
bis.
Con riferimento alle risorse assegnate dall'articolo 12 Regolamento (CE) n. 1198 del 2006 del 27 luglio 2007, del Consiglio, il fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, a seguito della rimodulazione del tasso di cofinanziamento nazionale, è incrementato per l'anno 2015 di euro 13 milioni con riferimento alle misure dell'Asse 4 e di euro 36 milioni per le misure dell'Asse 2 del Regolamento stesso. Le quote liberatesi, di competenza delle Regioni, sono utilizzate per le medesime finalità».
Conseguentemente, all'articolo 3, comma 76, tabella C, voce Piano triennale della pesca (ministero infrastrutture – 4.1. Cap. 2179) la dotazione finanziaria viene incrementata nel 2015 da 338.552 a 1.000.000 euro; nel 2016 da 346.324 a 900.000 euro; nel 2017 da 346.324 a 800.000; e alla voce Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, legge 8 luglio 1991, n. 267, relativa all'attuazione del Piano nazionale della pesca marittima e misure in materia di credito peschereccio, nonché di riconversione delle unità da pesca adibite alla pesca con reti da posta derivanti: articolo 1, comma 1, Attuazione del piano nazionale per la pesca marittima (1.5 – Capp. 1173, 1413, 1414, 1415, 1418, 1477, 1488) apportare le seguenti variazioni:
2015: + 5.000.000;
2016:+ 4.000.000;
2017: + 3.000.000.
1.1232
STEFANO, DE PETRIS, URAS
Dopo il comma 141, aggiungere i seguenti:
«141-
bis.
A decorrere dall'anno 2015 è istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un apposito Fondo destinato all'attuazione dei piani nazionali di settore in ordine ai quali è stato raggiunto l'accordo, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali provvede, con proprio decreto, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato: le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, alla ripartizione annuale delle risorse disponibili nel suddetto Fondo.
141-
ter.
Il Fondo di cui al comma 141-
bis
è alimentato con i proventi derivanti dall'incremento del 25 per cento, a decorrere dall'anno 2015, dell'aliquota di prodotto che i titolari delle concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, estratti in terraferma e in mare, sono tenuti a corrispondere annualmente, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625.
141-
quater.
Per l'anno 2015 le risorse del Fondo di cui al comma 141-
bis
sono prioritariamente destinate all'attuazione degli interventi previsti dal piano del settore olivicolo oleario».
1.1233
STEFANO, DE PETRIS, URAS
Dopo il comma 141, aggiungere il seguente:
«141-
bis.
Gli accessi stradali sprovvisti, alla data di entrata in vigore della presente legge; della preventiva autorizzazione dell'ente proprietario della strada ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, devono essere regolarizzati entro il 30 giugno 2015 mediante presentazione della domanda di cui all'articolo 27 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992. Nei comuni, come individuati dall'articolo 22, comma 2, del decreto-legge 2 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale, che per l'esercizio delle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile utilizzano una pluralità di accessi stradali sprovvisti della relativa autorizzazione, sono esonerati, all'atto della regolarizzazione di cui al presente articolo, dal pagamento del canone di concessione per l'accesso stradale più prossimo al fondo rustico ove è ubicato il centro aziendale o il fabbricato rurale adibito ad abitazione. Per gli altri accessi stradali. utilizzati dai soggetti indicati nel precedente periodo per i quali non trova applicazione l'esonero ivi disposto, il canone concessorio è ridotto ad un quinto di quello determinato ai sensi dell'articolo 27 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992».
Conseguentemente, all'articolo 1, comma 112, primo periodo, sostituire le parole:
«250 milioni»
, con le seguenti:
«245 milioni».
1.1234
STEFANO, DE PETRIS, URAS
Dopo il comma 141, aggiungere il seguente:
«141-
bis.
Le risorse per l'attuazione delle convenzioni di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, sono incrementate di 3 milioni di euro per l'anno 2015, di 2,5 milioni di euro per l'anno 2016 e di 2 milioni di euro per l'anno 2017. AI relativo onere si provvede a valere sulle risorse recate dal Fondo centrale per il credito peschereccio, istituito presso il ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, nonché sulle risorse resesi disponibili sul Fondo di Rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, valutate in euro 13 milioni per le misure dell'Asse 4 e in euro 36 milioni per le misure dell'Asse 2, a seguito della rimodulazione del tasso di cofinanziamento nazionale relativo al Fondo Europeo Pesca di cui al Regolamento (CE) n. 1198 del 2006 del 27 luglio 2007, con riferimento alle risorse assegnate dall'articolo 12 del Regolamento stesso. Le quote liberatesi di competenza delle Regioni sono utilizzate per le medesime finalità».
1.1235
STEFANO, URAS
Dopo il comma 141, aggiungere il seguente:
«141-
bis
. Nei territori colpiti da fenomeni alluvionali nel periodo compreso fra il 1 settembre e il 1 dicembre 2014, a favore delle imprese agricole danneggiate che, non avendo provveduto per il corrente anno alla stipula delle polizze assicurative agricole agevolate a copertura del rischio ''piogge alluvionali'', non beneficiano dei risarcimenti assicurativi, si applicano le agevolazioni di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, come modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, da attuare secondo le modalità previste dalla medesima norma e nel limite della dotazione finanziaria ordinaria del Fondo di solidarietà nazionale».
1.1236
MARINELLO, MANCUSO, GUALDANI, DALLA TOR, DI GIACOMO, CARIDI, CONTE
Dopo il comma 141 aggiungere il seguente:
«141-
bis
. Per l'anno 2015 le risorse del programma triennale nazionale della pesca e dell'acquacoltura, adottato con Decreto 31 gennaio 2013 del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali sono incrementate di 5 milioni di euro, all'uopo utilizzando le risorse del fondo di rotazione di cui all'articolo 5, legge 16 aprile 1987, n. 183, che si renderanno disponibili al 31 dicembre 2014 per effetto del disimpegno automatico di cui agli articoli 90 e successivi del Regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio del 27 luglio 2006 relativo al Fondo europeo per la pesca».
Conseguentemente, alla Tabella C, alla voce:
Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione – Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali – legge 8 luglio 1991, n. 267: Attuazione del terzo piano nazionale della pesca marittima e misure in materia di credito peschereccio, nonché di riconversione delle unità da pesca adibite alla pesca con reti da posta derivanti – Art. 1, comma 1: Attuazione del piano nazionale della pesca marittima (1.5 – capp. 1173, 1413, 1414, 1415, 1418, 1477, 1488),
apportare le seguenti variazioni:
2015:
CP + 5.000.000
CS + 5.000.000
1.1237
LUIGI MARINO
1.Dopo il comma 141 aggiungere il seguente:
«141-
bis
. Per l'anno 2015 le risorse del programma triennale nazionale della pesca e dell'acquacoltura, adottato con Decreto 31 gennaio 2013 del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali sono incrementate di 5 milioni di euro, all'uopo utilizzando le risorse del fondo di rotazione di cui all'articolo 5, legge 16 aprile 1987, n. 183, che si renderanno disponibili al 31 dicembre 2014 per effetto del disimpegno automatico di cui agli articoli 90 e successivi del Regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio de127 luglio 2006 relativo al Fondo europeo per la pesca».
Conseguentemente, alla Tabella C, alla voce:
Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione – Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali –legge 8 luglio 1991, n. 267: Attuazione del terzo piano nazionale della pesca marittima e misure in materia di . credito peschereccio, nonché di riconversione delle unità da pesca adibite alla pesca con reti da posta derivanti – Art. l, comma 1: Attuazione del piano nazionale della pesca marittima (1.5 – capp. 1173, 1413, 1414, 1415, 1418, 1477, 1488)
, apportare le seguenti variazioni:
2015: + 5.000.000
1.1238
RUTA, VALENTINI, ALBANO, BERTUZZI, FASIOLO, GATTI, PIGNEDOLI, SAGGESE, LAI
Dopo il comma 141 aggiungere il seguente:
«141-
bis
. Per l'anno 2015 le risorse del programma triennale nazionale della pesca e dell'acquacoltura, adottato con Decreto 31 gennaio 2013 del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali sono incrementate di 5 milioni di euro, all'uopo utilizzando le risorse del fondo di rotazione di cui all'articolo 5, legge 16 aprile 1987, n. 183, che si renderanno disponibili al 31 dicembre 2014 per effetto del disimpegno automatico di cui agli articoli 90 e successivi del Regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio del 27 luglio 2006 relativo al Fondo europeo per la pesca».
Conseguentemente, alla Tabella C,
Missione Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, Programma Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica, e mezzi tecnici di produzione,
voce
Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali – Legge n. 267 del 1991: Attuazione del terzo piano nazionale della pesca marittima e misure in materia di credito peschereccio, nonché di rlconversione delle unità da pesca adibite alla pesca con reti da posta derivante – Art. 1, comma 1: Attuazione del piano nazionale per la pesca marittima (1.5- Capp. 1173, 1413, 1414, 1415,1418,1477,1488)
apportare le seguenti variazioni:
2015: + 5.000.000;
2016: –;
2017: –.
1.1239
GUALDANI
Dopo il comma 141 aggiungere il seguente:
«141-
bis
. Per incrementare l'innovatività e l'efficienza del sistema sanitario nazionale nella assistenza e cura dei tumori e sostenere le attività di ricerca scientifica e biomedica in campo oncologico è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2015, 10 milioni di euro per l'anno 2016 e 10 milioni di euro per l'anno 2017 a completamento degli interventi di cui all'articolo 52, comma 21,.della legge 27 dicembre 2002 n. 289».
Conseguentemente al comma 116 del medesimo articolo, sostituire le parole:
«100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015»
con le seguenti:
« 85 milioni di. euro per l'anno 2015, 90 milioni di euro per ciascuno degli'anni 2016 e 2017, 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018».
1.1240
DE BIASI, BIANCO, SILVESTRO, VALDINOSI
Dopo il comma 141 aggiungere il seguente:
«141-
bis
. Per incrementare l'innovatività e l'efficienza del sistema sanitario nazionale nella assistenza e cura dei tumori e sostenere le attività di ricerca scientifica e biomedica in campo oncologico è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2015, 10 milioni di euro per l'anno 2016 e 10 milioni di euro per l'anno 2017 a completamento degli interventi di cui all'articolo 52, comma 21, della legge 27 dicembre 2002 n. 289».
Conseguentemente, al comma 116 del medesimo articolo, sostituire le parole:
«100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015»
con le seguenti:
«85 milioni di euro per l'anno 2015, 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018».
1.1241
FORMIGONI
Dopo il comma 141 aggiungere il seguente:
«141-
bis
. Per incrementare l'innovatività e l'efficienza del sistema sanitario nazionale nella assistenza e cura dei tumori e sostenere le attività di ricerca scientifica e biomedica in campo oncologico è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2015, 10 milioni di euro per l'anno 2016 e 10 milioni di euro per l'anno 2017 a completamento degli interventi di cui all'articolo 52, comma 21, della legge 27 dicembre 2002 n. 289».
Conseguentemente al comma 116 del medesimo articolo, sostituire le parole:
«100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015»
con le seguenti:
«85 milioni di euro per l'anno 2015, 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018».
1.1242
BONFRISCO
Dopo il comma 141 inserire il seguente:
«141-
bis
:All'articolo 22 del disegno di legge 24 aprile 2014 n.66,sono abrogati i commi 2 e 2-
bis
».
Conseguentemente la voce
«Fondi da ripartire»
del
Ministero dell'economia e delle finanze
, di cui all'elenco n.3 allegato al comma 45 dell'articolo 2 Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10,comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004n.282,convertito,con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004 n.307,cosi come incrementato, a decorrere dal2015,dall'articolo 1, comma 132 della presente legge è ridotta in misura pari a 350.000 euro annui.
1.1243
PICCINELLI
Dopo il comma 141, aggiungere il seguente:
«141-
bis
. Al comma 4-
bis
, dell'articolo 2, del decreto legge 30 dicembre 2099, n. 194, convertito con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, è aggiunto in fine il seguente periodo: ''Le agevolazioni tributarie di cui sopra spettano anche a coloro in possesso al momento dell'atto, anorché precedentemente all'entrata in vigore del presente articolo, dei requisiti prescritti, a prescindere dell'invio della certificazione dell'Ispettorato agrario di cui agli articoli 3 e 4 della legge 6 agosto 1954, n. 604''».
1.1244
PANIZZA, FRAVEZZI, FAUSTO GUILHERME LONGO, LANIECE, BATTISTA, ZIN
Dopo il comma 142, aggiugere i seguenti:
«142-
bis
. Al fine di favorire la formazione in azienda quale fattore strategico di sviluppo della competitività, è attribuito un credito d'imposta alle imprese per i costi sostenuti per lo svolgimento di attività di formazione, obbligatoria e continua, sia degli imprenditori che dei dipendenti.
142-
ter
. Nell'attività di formazione di cui al comma 142-
bis
, sono comprese tutte le attività formative inerenti l'attività dell'impresa, svolte sia in Italia che all'estero, per l'accesso ai corsi, per il vitto, l'alloggio e le spese di viaggio.
142-
quater
. Il credito d'imposta di cui al comma 142-
bis
è attribuito nei limiti del fondo di cui al comma 142-
quinquies
ed è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24).
142-
quinquies
. Allo scopo di cui ai commi da 142-
bis
a 142-
quater
è istituito apposito fondo nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con dotazione pari a 40 milioni di euro per l'anno 2014 e di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.
142-
sexies
. La Presidenza del Consiglio dei provvede al raggiungimento di risparmi di spesa per l'importo di 40 milioni di euro per l'anno 2014 e di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, con le seguenti modalità:
a)
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo n. 6 del 2010 come rideterminata dalla tabella C della presente legge di 1 milione di euro per l'anno 2015 e di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016;
b)
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152 come rideterminata dalla tabella C della presente di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015;
c)
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, la legge 4 agosto 2006, n. 248 come rideterminata dalla tabella C della presente legge di 6 milioni di euro per l'anno 2015;
d)
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 come rideterminata dalla tabella C della presente legge di 3 milioni di euro per l'anno 2015 e di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016;
e)
riduzione degli stanziamenti di spesa iscritti sullo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri di 10 milioni di euro per l'anno 2015 e di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016. I risparmi di spesa conseguenti sono destinati al fondo di cui al comma 142-
quinquies
».
1.1245
TOMASELLI, COLLINA, ASTORRE, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ, SCALIA, PAGLIARI, CALEO, MAURO MARIA MARINO, VACCARI
Dopo il comma 142, inserire i seguenti:
«142-
bis
. Una somma pari a 200 milioni di euro è destinata al sostegno dell'accesso al credito delle piccole e medie imprese attraverso il rafforzamento dei Confidi. All'attuazione della misura si provvede a valere sulle risorse del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera
a)
, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e successive modificazioni ed integrazioni.
142-
ter
. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono adottate specifiche disposizioni volte a definire le caratteristiche tecniche dell'operazione nel rispetto dei commi 3 e 4 del presente articolo.
142-
quater
. Ai fini del presente articolo per Confidi si intendono i soggetti di cui all'art. 13 della Legge 24 novembre 2003 n. 326, costituiti da piccole e medie imprese industriali, commerciali, turistiche e di servizi, da imprese artigiane e agricole, come definite dalla disciplina comunitaria.
142-
quinquies
. Le disponibilità di cui al comma 1 sono ripartite tra tutti i Confidi attraverso contributi che ne incrementano i fondi di garanzia finalizzati ad accrescerne l'operatività a favore delle PMI. I contributi hanno una misura massima dell'1 per cento delle garanzie in essere dei Confidi al 31 dicembre dell'anno precedente (ultimo bilancio approvato) rilasciati a favore delle imprese associate e concessi da banche o da altri enti finanziatori quali società di
leasing
e di
factoring
».
1.1246
CENTINAIO, COMAROLI, TOSATO, ARRIGONI, BELLOT, BISINELLA, CROSIO
Dopo il comma 142 inserire i seguenti:
«142-
bis
. Una somma pari a 200 milioni di euro è destinata al sostegno dell'accesso al credito delle piccole e medie imprese attraverso il rafforzamento dei Confidi. All'attuazione della misura si provvede a valere sulle risorse del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera
a)
, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e successive modificazioni ed integrazioni.
142-
ter
. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono adottate specifiche disposizioni volte a definire le caratteristiche tecniche dell'operazione nel rispetto dei commi 3 e 4 del presente articolo.
142-
quater
. Ai fini del presente articolo per Confidi si intendono i soggetti di cui all'articolo 13 della legge 24 novembre 2003, n. 326, costituiti da piccole e medie imprese industriali, commerciali, turistiche e di servizi, da imprese artigiane e agricole, come definite dalla disciplina comunitaria.
142-
quinquies
. Le disponibilità di cui al comma 1 sono ripartite tra tutti i Confidi attraverso contributi che ne incrementano i fondi di garanzia finalizzati ad accrescerne l'operatività a favore delle PMI. I contributi hanno una misura massima dell'1 per cento delle garanzie in essere dei Confidi al 31 dicembre dell'anno precedente (ultimo bilancio approvato) rilasciati a favore delle imprese associate e concessi da banche o da altri enti finanziatori quali società di
leasing
e di
factoring
».
1.1247
DE PIETRO, URAS, CASALETTO, MASTRANGELI
Dopo il comma 142, aggiungere i seguenti:
«142-
bis
. Una somma pari a 200 milioni di euro è destinata al sostegno dell'accesso al credito delle piccole e medie imprese attraverso il rafforzamento dei Confidi. All'attuazione della misura si provvede a valere sulle risorse del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera
a)
, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e successive modificazioni ed integrazioni.
142-
ter
. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono adottate specifiche disposizioni volte a definire le caratteristiche tecniche dell'operazione nel rispetto dei commi 3 e 4 del presente articolo.
142-
quater
. Ai fini del presente articolo per Confidi si intendono i soggetti di cui all'articolo 13 della legge 24 novembre 2003, n. 326, costituiti da piccole e medie imprese industriali, commerciali, turistiche e di servizi, da imprese artigiane e agricole, come definite dalla disciplina comunitaria.
142-
quinquies
. Le disponibilità di cui al comma l sono ripartite tra tutti i. Confidi attraverso contributi che ne incrementano i fondi di garanzia finalizzati ad accrescerne l'operatività a favore delle PMI. I contributi hanno una misura massima dell'1 per cento delle garanzie in essere dei Confidi al 31 dicembre dell'anno precedente (ultimo bilancio approvato) rilasciati a favore delle imprese associate e concessi da banche o da altri enti finanziatori quali società di
leasing
e di
factoring
».
1.1248
GALIMBERTI
Dopo il comma 142 inserire i seguenti:
«142-
bis
. Una somma pari a 200 milioni di euro è destinata al sostegno dell'accesso al credito delle piccole e medie imprese attraverso il rafforzamento dei Confidi. All'attuazione della misura si provvede a valere sulle risorse del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera
a)
, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e successive modificazioni ed integrazioni.
142-
ter
. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono adottate specifiche disposizioni volte a definire le caratteristiche tecniche dell'operazione nel rispetto dei commi 3 e 4 del presente articolo.
142-
quater
. Ai fini del presente articolo per Confidi si intendono i soggetti di cui all'articolo 13 della legge 24 novembre 2003 n. 326, costituiti da piccole e medie imprese industriali, commerciali, turistiche e di servizi, da imprese artigiane e agricole, come definite dalla disciplina comunitaria.
142-
quinquies
. Le disponibilità di cui al comma 1 sono ripartite tra tutti i Confidi attraverso contributi che ne incrementano i fondi di garanzia finalizzati ad accrescerne l'operatività a favore delle PMI».
1.1249
LUIGI MARINO, DI BIAGIO
Dopo il comma 142 inserire i seguenti:
«142-
bis
. Una somma pari a 200 milioni di euro è destinata al sostegno dell'accesso al credito delle piccole e medie imprese attraverso il rafforzamento dei Confidi. All'attuazione della misura si provvede a valere sulle risorse del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera
a)
, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni ed integrazioni.
142-
ter
. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono adottate specifiche disposizioni volte a definire le caratteristiche tecniche dell'operazione nel rispetto dei commi 3 e 4 del presente articolo.
142-
quater
. Ai fini del presente articolo per Confidi si intendono i soggetti di cui all'articolo 13 della legge 24 novembre 2003 n. 326, costituiti da piccole e medie imprese industriali, commerciali, turistiche e di servizi, da imprese cooperative, da imprese artigiane e agricole, come definite dalla disciplina comunitaria.
142-
quinquies
. Le disponibilità di cui al comma 1 sono ripartite tra tutti i Confidi attraverso contributi che ne incrementano i fondi di garanzia finalizzati ad accrescerne l'operatività a favore delle PMI».«
1.1250
MANDELLI, PICCOLI, BRUNI, BONFRISCO, CERONI, D'ALÌ, MILO
Dopo il comma 142 inserire i seguenti:
«142-
bis
. Una somma pari a 200 milioni di euro è destinata al sostegno dell'accesso al credito delle piccole e medie imprese attraverso il rafforzamento dei Confidi. All'attuazione della misura si provvede a valere sulle risorse del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera
a)
, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e successive modificazioni ed integrazioni.
142-
ter
. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono adottate specifiche disposizioni volte a definire le caratteristiche tecniche dell'operazione nel rispetto dei commi 3 e 4 del presente articolo.
142-
quater
. Ai fini del presente articolo per Confidi si intendono i soggetti di cui all'articolo 13 della legge 24 novembre 2003 n. 326, costituiti da piccole e medie imprese industriali, commerciali, turistiche e di servizi, da imprese artigiane e agricole, come definite dalla disciplina comunitaria.
142-
quinquies
. Le disponibilità di cui al comma 1 sono ripartite tra tutti i Confidi attraverso contributi che ne incrementano i fondi di garanzia finalizzati ad accrescerne l'operatività a favore delle PMI. I contributi hanno una misura massima dell1 per cento delle garanzie in essere dei Confidi al 31 dicembre dell'anno precedente (ultimo bilancio approvato) rilasciati a favore delle imprese associate e concessi da banche o da altri enti finanziatori quali società di
leasing
e di
factoring
».
1.1251
CARIDI
Dopo il comma 142 inserire i seguenti:
«142-
bis
. Una somma pari a 200 milioni di euro è destinata al sostegno dell'accesso al credito delle piccole e medie imprese attraverso il rafforzamento dei Confidi. All'attuazione della misura si provvede a valere sulle risorse del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera
a)
, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e successive modificazioni ed integrazioni.
142-
ter
. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono adottate specifiche disposizioni volte a definire le caratteristiche tecniche dell'operazione nel rispetto dei commi 3 e 4 del presente articolo.
142-
quater
. Ai fini del presente articolo per Confidi si intendono i soggetti di cui all'articolo 13 della legge 24 novembre 2003, n. 326, costituiti da piccole e medie imprese industriali, commerciali, turistiche e di servizi, da imprese artigiane e agricole, come definite dalla disciplina comunitaria.
142-
quinquies
. Le disponibilità di cui al comma 1 sono ripartite tra tutti i Confidi attraverso contributi che ne incrementano i fondi dl garanzia finalizzati ad accrescerne l'operatività a favore. delle PMI. I contributi hanno una misura massima dell'1 per cento delle garanzie in essere dei Confidi al 31 dicembre dell'anno precedente (ultimo bilancio approvato) rilasciati a favore delle imprese associate e concessi da banche o da altri enti finanziatori quali società di
leasing
e di
factoring
».
1.1252
CONTE
Dopo il comma 142 inserire i seguenti:
«142-
bis
. Una somma pari a 200 milioni di euro è destinata al sostegno dell'accesso al credito delle piccole e medie imprese attraverso il rafforzamento dei Confidi. All'attuazione della misura si provvede a valere sulle risorse del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera
a)
, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni ed integrazioni.
142-
ter
. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento con, decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono adottate specifiche disposizioni volte a definire le caratteristiche tecniche dell'operazione nel rispetto dei commi 3 e 4 del presente articolo.
142-
quater
. Ai fini del presente articolo per Confidi si intendono i soggetti di cui all'articolo 13 della legge 24 novembre 2003, n. 326, costituiti da piccole, e medie imprese industriali, commerciali, turistiche e di servizi, da imprese artigiane e agricole, come definite dalla disciplina comunitaria.
142-
quinquies
. Le disponibilità di cui al comma 1 sono ripartite tra tutti i Confidi attraverso contributi che ne incrementano i fondi di garanzia finalizzati ad accrescerne l'operatività a favore delle PMI. I contributi hanno una misura massima dell'1 per cento delle garanzie in essere dei Confidi al 31 dicembre dell'anno precedente (ultimo bilancio approvato) rilasciati a favore delle imprese associate e concessi da banche o da altri enti finanziatori quali società di
leasing
e di
factoring
».
1.1253
TOMASELLI, GIANLUCA ROSSI, SANGALLI, ASTORRE, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ, SCALIA, FORNARO, GUERRA, MOSCARDELLI, RICCHIUTI, TURANO, COLLINA
Dopo il comma 142, inserire i seguenti:
«142-
bis.
Una somma pari a 200 milioni di euro è destinata al sostegno dell'accesso al credito delle piccole e medie imprese attraverso il rafforzamento dei Confidi. All'attuazione della misura si provvede a valere sulle risorse del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera
a)
, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e successive modificazioni ed integrazioni.
142-
ter.
Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono adottate specifiche disposizioni volte a definire le caratteristiche tecniche dell'operazione nel rispetto dei commi 3 e 4 del presente articolo.
142-
quater.
Ai fini del presente articolo per Confidi si intendono i soggetti di cui all'articolo 13 della Legge 24 novembre 2003 n. 326, costituiti da piccole e medie imprese industriali, commerciali, turistiche e di servizi, da imprese artigiane e agricole, come definite dalla disciplina comunitaria.
142-
quinquies.
Le disponibilità di cui al comma 1 sono ripartite tra tutti i Confidi attraverso contributi che ne incrementano i fondi di garanzia finalizzati ad accrescerne l'operatività a favore delle PMI».
1.1254
DE POLI
Dopo il comma 142, inserire i seguenti:
«142-
bis.
Una somma pari a 200 milioni di euro è destinata al sostegno dell'accesso al credito delle piccole e medie imprese attraverso il rafforzamento dei Confidi. All'attuazione della misura si provvede a valere sulle risorse del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera
a)
, della legge 23 dicembre 1996 n.662 e successive modificazioni ed integrazioni.
142-
ter.
Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono adottate specifiche disposizioni volte a definire le caratteristiche tecniche dell'operazione nel rispetto dei commi 3 e 4 del presente articolo.
142-
quater.
Ai fini del presente articolo per Confidi si intendono i soggetti di cui all'articolo 13 della legge 24 novembre 2003 n. 326, costituiti da piccole e medie imprese industriali, commerciali, turistiche e di servizi, da imprese artigiane e agricole, come definite dalla disciplina comunitaria.
142-
quinquies.
Le disponibilità di cui al comma 1 sono ripartite tra tutti i Confidi attraverso contributi che ne incrementano i fondi di garanzia finalizzati ad accrescerne l'operatività a favore delle PMI. I contributi hanno una misura massima dell'1 per cento delle garanzie in essere dei Confidi al 31 dicembre dell'anno precedente (ultimo bilancio approvato) rilasciati a favore delle imprese associate e concessi da banche o da altri enti finanziatori quali società di
leasing
e di
factoring
».
1.1255
DE PIN, MASTRANGELI, BOCCHINO, CAMPANELLA
All'articolo 1, dopo il comma 142, inserire i seguenti:
«142-
bis.
Una somma pari a 200 milioni di euro è destinata al sostegno dell'accesso al credito delle piccole e medie imprese attraverso il rafforzamento dei Confidi. All'attuazione della misura si provvede a valere sulle risorse del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera
a)
, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e successive modificazioni ed integrazioni.
142-
ter.
Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono adottate specifiche disposizioni volte a definire le caratteristiche tecniche dell'operazione nel rispetto dei commi 142-
quater
e 142-
quinques
del presente articolo.
142-
quater.
Ai fini dell'applicazione del comma 142-
bis
, per Confidi si intendono i soggetti di cui all'articolo 13 della legge 24 novembre 2003 n. 326, costituiti da piccole e medie imprese industriali, commerciali, turistiche e di servizi, da imprese artigiane e agricole, come definite dalla disciplina comunitaria.
142-
quinquies
. Le disponibilità di cui al comma 142-
bis
sono ripartite tra tutti i Confidi attraverso contributi che ne incrementano i fondi di garanzia finalizzati ad accrescerne l'operatività a favore delle PMI. I contributi hanno una misura massima dell'1 per cento delle garanzie in essere dei Confidi al 31 dicembre dell'anno precedente, come da ultimo bilancio approvato, rilasciati a favore delle imprese associate e concessi da banche o da altri enti finanziatori quali società di
leasing
e di
factoring
».
1.1256
GAMBARO
Dopo il comma 142, inserire i seguenti:
«142-
bis.
Una somma pari a 200 milioni di euro è destinata al sostegno dell'accesso al credito delle piccole e medie imprese attraverso il rafforzamento dei Confidi. All'attuazione della misura si provvede a valere sulle risorse del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera
a)
, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e successive modificazioni ed integrazioni.
142-
ter.
Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono adottate specifiche disposizioni volte a definire le caratteristiche tecniche dell'operazione nel rispetto dei commi 3 e 4 del presente articolo.
142-
quater.
Ai fini del presente articolo per Confidi si intendono i soggetti di cui all'articolo 13 della Legge 24 novembre 2003 n. 326, costituiti da piccole e medie imprese industriali, commerciali, turistiche e di servizi, da imprese artigiane e agricole, come definite dalla disciplina comunitaria.
142-
quinquies.
Le disponibilità di cui al comma 1 sono ripartite tra tutti i Confidi attraverso contributi che ne incrementano i fondi di garanzia finalizzati ad accrescerne l'operatività a favore delle PMI. I contributi hanno una misura massima dell'1 per cento delle garanzie in essere dei Confidi al 31 dicembre dell'anno precedente (ultimo bilancio approvato) rilasciati a favore delle imprese associate e concessi da banche o da altri enti finanziatori quali società di
leasing
e di
factoring
.
1.1257
DONNO, GAETTI, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI
Dopo il comma 142, aggiungere il seguente:
«142-
bis.
Dopo il comma 6, dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 aggiungere il seguente:
''6-
bis.
il limite massimo del volume d'affari di cui al comma 6 è innalzato a 10.000 euro per i produttori agricoli che conducono direttamente, in forma singola, familiare o associata, i fondi, siano essi di proprietà o concessi in locazione, anche avvalendosi del lavoro di salariati temporanei o fissi in numero limitato definito con legge regionale, che praticano regolarmente diversificazioni e avvicendamenti colturali a basso impatto ambientale, che producono beni prevalentemente destinati all'auto consumo, ovvero rivolti alla vendita diretta presso i mercati locali e in circuiti di filiera corta e che trasformano le materie prime di esclusiva produzione propria direttamente in azienda o presso la propria abitazione, con esclusione di processi di lavorazione industriale e che ricadono nei comuni interessati dagli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio nazionale nell'anno 2014, già oggetto di riconoscimento dello stato di calamità naturale come da apposito Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri''».
Conseguentemente, agli oneri derivanti dalle presenti disposizioni, stimati in 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli importi di parte corrente di cui alla tabella C allegata al presente disegno di legge.
1.1258
DONNO, GAETTI, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI
Dopo il comma 142, aggiungere il seguente:
«142-
bis.
Dopo il comma 6, dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 aggiungere il seguente:
''6-
bis
. Il limite massimo del volume d'affari di cui al comma 6 è innalzato a 10.000 euro per i produttori agricoli che ricadono nei comuni interessati dagli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio nazionale nell'anno 2014, già oggetto di riconoscimento dello stato di calamità naturale come da apposito Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri''».
Conseguentemente, agli oneri derivanti dalle presenti disposizioni, stimati in 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli importi di parte corrente di cui alla tabella C allegata al presente disegno di legge.
1.1259
DONNO, GAETTI, FATTORI, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI
Dopo il comma 142, aggiungere il seguente:
«142-
bis
. Dopo il comma 6, dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 aggiungere il seguente:
''6-
bis.
il limite massimo del volume d'affari di cui al comma 6 è innalzato a 10.000 euro per i produttori agricoli che conducono direttamente, in forma singola, familiare o associata, i fondi, siano essi di proprietà o concessi in locazione, anche avvalendosi del lavoro di salariati temporanei o fissi in numero limitato definito con legge regionale, che praticano regolarmente diversificazioni e avvicendamenti colturali a basso impatto ambientale, che producono beni prevalentemente destinati all'auto consumo, ovvero rivolti alla vendita diretta presso i mercati locali e in circuiti di filiera corta e che trasformano le materie prime di esclusiva produzione propria direttamente in azienda o presso la propria abitazione, con esclusione di processi di lavorazione industriale''».
Conseguentemente, agli oneri derivanti dalle presenti disposizioni, stimati in 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli importi di parte corrente di cui alla tabella C allegata al presente disegno di legge.
1.1260
ORRÙ
Dopo il comma 142, aggiungere il seguente:
«142-
bis.
Ai Comuni di cui al decreto ministeriale 2 agosto 2006 del Ministero delle Infrastrutture beneficiari delle provvidenze di cui all'articolo 1 comma 224 della Legge 24 dicembre 2012 n. 228 (Legge di Stabilità 2013), che alla data del 31 dicembre 2014 non hanno potuto accertare, relativamente al Patto di Stabilità interno, in termini di cassa, le somme trasferite con decreto ministeriale 16573 del 13 ottobre 2014 del Ministero delle Infrastrutture, non si applicano le sanzioni previste dall'articolo 31 della legge 12 novembre 2011 n. 183».
1.1261
ORRÙ
Dopo il comma 142, aggiungere il seguente:
«142-
bis.
Gli Enti Locali di cui al decreto ministeriale 2 agosto 2006 del Ministero delle Infrastrutture beneficiari delle provvidenze di cui all'articolo 1 comma 224 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 (legge di Stabilità 2013), sono autorizzati ai fini del calcolo di stabilità interno, all'accertamento convenzionale di cassa a valere sul riparto di cui al decreto ministeriale 16573 del 13 ottobre 2014 del Ministero delle Infrastrutture, da intendersi come riscossione effettuata».
1.1262
ORRÙ
Dopo il comma 142, aggiungere il seguente:
«142-
bis
. Per le finalita di cui all'articolo 4-
bis
del decreto-legge 24 giugno 1978, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1978, n. 464, e successive modificazioni, anche al fine di definire i contenziosi in atto, ai comuni di cui alla medesima disposizione è attribuito un contributo in ragione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro novanta giorni della data di entrata in vigore della presente legge, il contributo di cui al presente comma è ripartito tra i comuni interessa con provvedimento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nel rispetto delle quote percentuali concordate con il Coordinamento degli Enti territoriali interessati».
Conseguentemente alla tabella A, voce:
ministero dell'economia e delle finanze
, ridurre come segue gli stanziamenti previsti:
2015: -30.000.000
2016: -30.000.000
2017: -30.000.000
1.1263
ORRÙ
Dopo il comma 142, aggiungere il seguente:
«142-
bis
. Per le finalità di cui all'articolo 4-
bis
del decreto-legge 24 giugno 1978, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1978, n. 464, e successive modificazioni, anche al fine di definire i contenziosi in atto, ai comuni di cui alla medesima disposizione è attribuito un contributo di 30 milioni di euro per l'anno 2015. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro novanta giorni della data di entrata in vigore della presente legge, il contributo di cui al presente comma è ripartito tra i comuni interessati con provvedimento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nel rispetto delle quote percentuali concordate con il Coordinamento degli Enti territoriali interessati».
Conseguentemente alla tabella A, voce:
Ministero dell'economia e delle finanze
, ridurre come segue gli stanziamenti previsti:
2015: -30.000.000
1.1264
ORRÙ
Dopo il comma 142, aggiungere il seguente:
«142-
bis
. Per le finalità previste all'articolo 1 comma 225 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 (legge di stabilità 2013) è attribuito agli enti territoriali interessati un contributo pari a 30 milioni di euro per l'anno 2015. La ripartizione delle somme ai Comuni è effettuata con provvedimento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nel rispetto delle quote percentuali concordate con il Coordinamento degli Enti territoriali interessati».
Conseguentemente alla tabella A, voce:
Ministero dell'economia e delle finanze
, ridurre come segue gli stanziamenti previsti:
2015: -30.000.000
1.1265
ORRÙ
Dopo il comma 142, aggiungere il seguente:
«142-
bis
. Per.le finalità previste all'articolo1 comma 225 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 (legge di stabilità 2013) è attribuito agli enti territoriali interessati un contributo pari a 30 milioni di euro per ciascun anno relativamente agli anni 2015 – 2016 –2017. La ripartizione delle somme ai Comuni è effettuata con provvedimento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nel rispetto delle quote percentuali concordate con il Coordinamento degli Enti territoriali interessati».
Conseguentemente alla tabella A, voce:
Ministero dell'economia e delle finanze
, ridurre come segue gli stanziamenti previsti:
2015: -30.000.000
2016: -30.000.000
2017: -30.000.000
1.1266
CALEO
Dopo il comma 142, aggiungere i seguenti:
«142-
bis
. Il Consorzio obbligatorio di cui all'articolo 2 del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1996, n. 421, e successive modificazioni, è soppresso e le relative funzioni sono trasferite alla società di gestione di cui all'articolo 8 del decreto ministeriale 6 aprile 2006, n. 174, e successive modificazioni, recante il regolamento per il funzionamento del sistema telematico delle Borse merci italiane. Alla medesima società sono trasferiti i rapporti attivi e passivi necessari allo svolgimento delle funzioni attribuite al soppresso Consorzio.
142-
ter
. La società di gestione di cui al comma 1 individua le forme di coinvolgimento dei mercati agroalimentari all'ingrosso ai fini della migliore gestione delle funzioni attribuite dal presente articolo. Ai predetti fini, le società e gli organismi anche di natura privata, comunque denominati, che gestiscono mercati agroalimentari all'ingrosso, sono soggetti agli obblighi di cui al secondo comma, lettera
h)
, dell'articolo 8 della legge 25 marzo 1959, n. 125, all'articolo 8 del Decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato del 10 aprile 1970 (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale
del 31 agosto 1970, n. 219) e all'articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre .1989, n. 322.
142-
quater
. Le funzioni trasferite ai sensi del comma 1 sono svolte nel rispetto delle direttive impartite dal Ministro dello sviluppo economico, integrando tali funzioni con quelle di cui all'articolo 8, comma 4, lettere
a)
,
h)
,
l)
ed
m)
del medesimo decreto n. 174 del 2006. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico sono definiti i termini e le modalità della liquidazione del Consorzio di cui al primo periodo e della successione nei rapporti non estinti e le altre disposizioni di dettaglio per l'attuazione del presente articolo».
1.1267
VALENTINI, AMATI
Dopo il comma 142 inserire i seguenti:
«142-
bis
. Gli elicotteri
Erickson SF
oggi assegnati al Corpo forestale dello Stato sono trasferiti dal 1 gennaio 2015 al Corpo nazionale dei vigili del Fuoco. Sono altresì trasferiti i finanziamenti previsti per la attuale gestione, nonché il personale specialista e pilota che fa domanda di mobilità volontaria.
142-
ter
. Considerato il completamento del trasferimento della flotta aerea antincendio al Corpo nazionale dei vigli del Fuoco e per unificare il coordinamento nella lotta agli incendi boschivi, la struttura del COAU, oggi incardinata presso il Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal 1 gennaio 2015 passa alle dipendenze del Ministero dell'Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco e del Soccorso Pubblico. il personale in servizio mantiene lo Status funzionale e contrattuale in essere, in ragione della particolare funzione che deve svolgere al servizio del Paese».
1.1268
GUALDANI
Dopo il comma 142, aggiungere il seguente:
«142-
bis
. A conferma dell'articolo 1 comma 276 della legge di stabilità 2014 n.147 del 23/12/2013 al fine di proseguire le attività dell'Associazione nazionale privi della vista ed ipovedenti (ANPVI ONLUS) Organizzazione non lucrativa di utilità sociale riconosciuta con Decreto del Presidente della Repubblica 126 del 13/02/1981, e in particolare le attività del Centro autonomia e Mobilità e della scuola cani guida per ciechi di Campagnano di Roma, è autorizzata la spesa di 300.000 euro per gli anni 2015, 2016, e 2017».
Conseguentemente, per far fronte all'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari ad euro 300.000, all'articolo 1, co. 118 sostituire le parole:
«300 milioni»
con
«299,7 milioni».
1.1269
GUALDANI
Dopo ilcomma 142 inserire il seguente:
«142-
bis
. All'articolo 1, comma 289, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: ''5 milioni'' sono sostituite dalle seguenti: ''10 milioni''».
Conseguentemente, l'autorizzazione di spesa cui all'articolo 1, comma 132, è ridotta di 5 milioni di euro a decorrere dal 2016.
1.1270
GUALDANI
Dopo il comma 142 inserire il seguente:
«142-
bis
. All'articolo 1, comma 289, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: ''5 milioni'' sono sostituite dalle seguenti: ''15 milioni''».
Conseguentemente, l'autorizzazione di spesa cui all'articolo 1, comma 132, è ridotta di 10 milioni di euro a decorrere dal 2016.
1.1271
TOMASELLI, LAI, ASTORRE, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRU', SCALIA, FAVERO, COLLINA
Dopo il comma 142 aggiungere il seguente:
«142-
bis
. Il 30 per cento delle risorse complessive del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera
a)
; delta legge 23 dicembre 1996 n. 662 e successive modificazioni ed integrazioni è riservato agli interventi in controgaranzia del Fondo a favore dei Confidi di cui all'articolo 13.della Legge 24 novembre 2003 n. 326».
1.1272
TOMASELLI, LAI, ASTORRE, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ, SCALIA, FAVERO, COLLINA
Dopo il comma 142 aggiungere il seguente:
«142-
bis
. AI comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo il punto sub. 2 aggiungere il punto:
''2-
bis
. l'incremento, sull'intero territorio nazionale, della misura massima di copertura del Fondo fino al novanta per cento dell'importo dell'operazione finanziaria in controgaranzia per tutte le tipologie di operazioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 26 giugno 2012, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale
20 agosto 2012, n. 193;''».
1.1273
BONFRISCO
Dopo il comma 142, inserire i seguenti:
«142-
bis
. AI fine di consentire lo sviluppo di iniziative nell'ambito della ricerca scientifica in materia di mitigazione ed adattamento ai cambiamenti climatici è autorizzata la spesa per l'anno 2015 di euro 15 milioni e a decorrere dall'anno 2016 di euro 5 milioni ogni anno.
142-
ter
. AI relativo onere si provvede, quanto a 15 milioni di euro per l'anno 2015 e quanto a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, mediante l'utilizzo dei proventi delle aste di cui all'articolo 19 comma 6 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30.
142-
quater
. Tali risorse sono destinate al finanziamento di Accordi di Programma Quadro con società, consorzi, associazioni, organismi e fondazioni a totale o prevalente partecipazione di enti pubblici, valutate dall'ANVUR, costituiti con leggi o disposizioni statutarie, per la realizzazione di specifici programmi di ricerca pluriennali.
142-
quinquies
. Il Ministro per l'Ambiente e per la Tutela del Territorio e del Mare, con proprio decreto, stabilisce il riparto delle risorse di cui al comma 1 tra i soggetti di cui al comma 2, seguendo un criterio premiale che si basi sulle valutazioni Anvur».
1.1274
MILO, MARIO FERRARA
Dopo il comma 142 aggiungere il seguente:
«142-
bis
: Le disponibilità di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazione, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26 ci del comma 8-
bis
dell'articolo 18 di cui al decreto-legge del 21 giugno 2013, convertito, con modificazione, dalla legge 9 agosto 2013, nº 95, sono integralmente ripristinate per gli anni 2015, 2016, 2017».
All'onere derivante per la relativa copertura pari a complessivi 2,5 milione di euro per il triennio 2015-2017, si provvede mediante corrispondente riduzione, pari a 840.000 di euro per il 2015, 928.000 di euro per il 2016 e 733.000 di euro per il 2017, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017 nell'ambito del Programma ''fondi di riserva e speciali'' della Missione ''fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle Finanze per gli anni 2015 e 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al ministero del lavoro e delle politiche Sociali».
1.1275
MILO, MARIO FERRARA
Dopo il comma 142 aggiungere il seguente:
«142-
bis
. In relazione atta inderogabilità degli interventi programmati nel settore della prevenzione, del monitoraggio e dei modelli applicati riconducibili al rischio sismico sui territori più vulnerabili e per i particolari meccanismi e parametri che regolano l'evoluzione della spesa, così come determinati all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26 e dall'articolo 8-
bis
del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 e successive integrazioni, si fa espressa disposizione di applicabilità, nel caso di specie, del comma 6, articolo 21, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni a far data dal 1º gennaio 2015. Intendendo, per le ragioni indicate in premessa, la spesa di cui trattasi come non rimodulabile, così come indicato dalla lettera
a)
, comma 5, dell'articolo 21 detta medesima legge».
1.1276
MILO, MARIO FERRARA
Dopo il comma 142, aggiungere il seguente:
«142-
bis
. In relazione all'esigenza di sostenere il rafforzamento della capacità di attrazione di nuove iniziative imprenditoriali e la mobilitazione di capitali di investimento destinati allo sviluppo delle attività produttive nelle diverse Aree Industriali del Paese, la Federazione Italiana dei Consorzi ed Enti di Industrializzazione (F.I.C.E.I.) cura la costruzione e la operatività della Rete delle Infrastrutture Immateriali per lo Sviluppo Industriale (RIISI) finalizzata allo Sviluppo ed alla Realizzazione di Servizi Innovativi Integrati alle Imprese in materia Ambientale, Territoriale ed Infrastrutturale.
142-
ter
. Per le finalità di cui al precedente capoverso è disposto il finanziamento in favore della Federazione Italiana dei Consorzi ed Enti di Industrializzazione (F.I.C.E.I.) di 3 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017.
142-
quater
. All'onere derivante dall'attuazione del precedente secondo capoverso, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale in conto capitale iscritto ai fini del bilancio triennale 2015-2017, dello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze di cui alla tabella B della presente legge«.
Conseguentemente alla Tabella B, voce
«Ministero Economia e Finanze»
apportare le seguenti variazioni:
2015: – 3.000.000;
2016: – 3.000.000;
2017: – 3.000.000.
1.1277
DIVINA
Dopo il comma 142, inserire i seguenti:
«142-
bis
. Alla legge 18 aprile 1975, n. 110 è apportata la seguente modificazione:
a)
al sesto comma dell'articolo 10 è aggiunto il seguente periodo: ''La detenzione di armi sportive in numero superiore è subordinata al rilascio di apposita licenza da parte del questore. La licenza ha carattere permanente. Il trasporto e l'utilizzo delle armi detenute in forza di tale licenza è subordinato alla previa comunicazione all'ufficio di polizia amministrativa competente per territorio''.
142-
ter
. Alla legge 25 marzo 1986, n. 85, è apportata la seguente modificazione:
a)
All'articolo 2, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente:
''2-
bis
. Sono armi sportive di categoria B7 dell'Allegato I della direttiva 91/477/CEE, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi, le armi lunghe che costituiscono versioni semiautomatiche nello stesso calibro dei fucili militari d'assalto a funzionamento automatico in dotazione a forze armate o forze di polizia italiane o straniere''.
142-
quater
. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge chiunque detenga armi riconosciute sportive in numero superiore a sei deve fare istanza al questore per ottenere la licenza per detenerle. La licenza è rilasciata senza altre formalità».
1.1278
PICCOLI, CERONI, AMIDEI
Dopo il comma 142, aggiungere il seguente:
«142-
bis
. Il termine per l'adeguamento alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1º agosto 2011, n. 151, è prorogato al 31 dicembre 2015.».
1.1279
PICCOLI, CERONI, AMIDEI
Dopo il comma 142, aggiungere il seguente:
«142-
bis
. Il termine ''31 dicembre 2014'', di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15 è prorogato al 31 dicembre 2015.».
1.1280
LIUZZI
Dopo il comma 142 aggiungere il seguente:
«142-
bis
. Al fine di dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, lettera
d)
, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, rubricato: ''potenziare le forme di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli attraverso modalità omogenee di rafforzamento della rete dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza'', sono assegnati sul Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, 8,41 milioni di euro per l'anno 2015, 12 milioni di euro per l'anno 2016 e 16 milioni di euro, per l'anno 2017. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, si provvede mediante corrispondente rimodulazione del Fondo interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 come incrementato dal comma 132 del presente articolo».
1.1281
PICCOLI, CERONI, AMIDEI
Dopo il comma 142, aggiungere il seguente:
«142-
bis
. All'articolo 96, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, le parole ''Per l'acquisto di autoambulanze e di beni mobili iscritti in pubblici registri destinati ad attività antincendio da parte dei vigili del fuoco volontari,'' sono sostituite dalle seguenti: ''Per l'acquisto di autoambulanze e di beni mobili iscritti in pubblici registri, nonché materiale ed attrezzatura di soccorso, destinati ad attività antincendio da parte dei vigili del fuoco volontari,''».
1.1282
BISINELLA, COMAROLI, TOSATO
Dopo il comma 142, inserire il seguente:
«142-
bis)
. Gli oneri previsti dall'articolo 4, punto 14, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e relativi agli accertamenti clinico strumentali e di laboratorio indicati dall'amministrazione per il reclutamento del personale volontario per le esigenze dei distaccamenti volontari del Corpo nazionale di cui all'articolo 9, comma 2, lettera
b)
del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, sono a carico della medesima».
Conseguentemente, all'articolo 1, comma 125, sostituire le parole:
«187,5 milioni di euro»
con le seguenti:
«187 milioni di euro».
1.1283
BISINELLA, COMAROLI, TOSATO
Dopo il comma 142, inserire il comma 142-
bis)
così formulato:
«142-
bis)
. Al comma 1 dell'articolo 20 della Legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo la parola: ''pubblici registri'' sono inserite le parole: ''nonché materiale ed attrezzatura di soccorso''. All'onere, stimato pari a 500.000 euro nel 2015 e 300.000 euro a decorrere dal 2016 si provvede attingendo alle dotazioni del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, di cui all'articolo 1-
septies
del decreto legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39».
Conseguentemente, all'articolo 1, comma 125 sostituire le parole:
«187,5 milioni di euro annui decorrere dall'anno 2015»
con le seguenti:
«187 milioni di euro nell'anno 2015 e 187,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016».
1.1284
CIAMPOLILLO, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI
Dopo il comma 143 inserire il seguente:
«143-
bis
. Al decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, apportare le seguenti modificazioni:
a)
all'articolo 2, comma 1, dopo le parole: ''All'Ente si applicano le disposizioni vigenti per gli enti pubblici non economici, salvo quanto previsto dal presente articolo.'', inserire le seguenti parole: ''L'Associazione verserà all'Ente parte dei fondi derivanti dalla donazione del 5 per mille, in modo da agevolare l'Ente nel favorire i passaggi di personale previsti dall'articolo 6, comma 7, secondo periodo, nel rispetto dell'articolo 9'';
b)
all'articolo 2, comma 1, dopo le parole: ''dal 1º gennaio 2015 fino alla data della sua liquidazione'', inserire le seguenti parole: ''che dovrà comunque essere successiva alla effettiva esecuzione di tutti i passaggi di personale di cui all'articolo 6, comma 7, con applicazione di quanto previsto dall'articolo 8, comma 2'';
c)
all'articolo 2, comma 5, sostituire il primo periodo con il seguente: ''Le risorse finanziarie a carico del bilancio dello Stato, diverse da quelle di cui all'articolo 1, comma 6, che sarebbero state erogate alla CRI e quindi all'Ente nell'anno 2014, o anche successivamente, qualora si tratti delle risorse previste dall'articolo 30, comma 2.3, del D. Lgs. n. 165/2001, secondo quanto disposto dalla normativa vigente in materia, nonché le risorse finanziarie, di pari ammontare a quelle determinate per l'anno 2014, sono attribuite all'Ente e all'Associazione, fermo restando che, per le risorse previste dall'articolo 30, commi 2.3 e 2.4, del D. Lgs. n. 165/2001, trova applicazione quanto espressamente previsto dal successivo articolo 6, comma 7, secondo periodo, in materia di passaggi di personale'';
d)
all'articolo 4, comma 1, lettera
c)
, dopo le parole: ''gli immobili pervenuti alla CRI,'' inserire le seguenti parole: ''anche al fine del concorso dell'Ente, nel rispetto dell'articolo 9, agli oneri legati ai passaggi di personale previsti dall'articolo 6, o comma 7, secondo periodo'';
e)
all'articolo 6, comma 2, quarto periodo, dopo le parole: ''ovvero la permanenza in servizio presso l'Ente'', inserire le seguenti parole: ''salva l'eventuale applicazione del successivo comma 7 sui passaggi di personale'';
f)
all'articolo 6, comma 3, dopo le parole: ''salvo quanto previsto al presente articolo'', inserire le seguenti parole: ''con particolare riguardo al successivo comma 7, primo e secondo periodo'';
g)
all'articolo 6, comma 6, primo periodo, sostituire le parole: ''assunto da'' con le seguenti: ''passato alle dipendenze di'';
h)
all'articolo 6, comma 6, secondo periodo, sostituire le parole: ''in mobilità'' con le seguenti: ''in esubero'';
i)
all'articolo 6, comma 7, dopo le parole: ''Con accordo ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281'', inserire le seguenti parole: ''ovvero tramite accordo tra la CRI o l'Ente e la Regione o altra struttura o azienda dipendente dalla Regione, nel caso in cui le Regioni deliberino di gestire in via diretta, tramite il Servizio sanitario nazionale, le attività sanitarie e socio sanitarie già affidate in convenzione alla CRI'';
l)
all'articolo 6, comma 7, secondo periodo, eliminare le parole: ''in deroga al comma 6, terzo periodo'';
m)
all'articolo 6, comma 7, secondo periodo, dopo le parole: ''disponendo il trasferimento delle risorse finanziarie occorrenti al relativo trattamento economico in applicazione dell'articolo 30, comma 2-
quinquies
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.'', inserire le seguenti parole: ''Trovano, in tal caso, applicazione i commi 2.3 e 2.4 dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fermo restando che l'Ente, nel rispetto dell'articolo 9, dovrà concorrere agli oneri per il trasferimento delle risorse tramite utilizzazione di parte dei fondi derivanti dalla donazione del 5 per mille, a lui devoluti dalla CRI o dall'Associazione, ovvero tramite i proventi delle dismissioni regolate dall'articolo 4, comma 1, lettera
c)
, ovvero sulla base delle altre disposizioni del presente decreto'';
n)
all'articolo 8, comma 1, dopo le parole: ''Restano ferme per gli anni 2012 e 2013 le disposizioni vigenti in materia di contributi a carico del bilancio dello Stato in favore della CRI'', inserire le seguenti parole: ''fermo restando che una parte di tali contributi potrà essere erogata in favore dell'Ente, allo scopo di favorire il passaggio del personale della CRI e quindi dell'Ente ad altri enti e aziende del Servizio sanitario nazionale ovvero alla Regione ed alle relative strutture o aziende'';
o)
all'articolo 8, comma 2, dopo le parole: ''salvo quanto previsto nel secondo periodo del presente comma'', inserire le seguenti parole: ''e ferma restando la permanenza a carico dell'Ente, eventualmente in gestione liquidatoria, della responsabilità, nel rispetto dell'articolo 9, per il concorso negli oneri legati al trasferimento delle risorse ai sensi dell'articolo 6, comma 7, secondo periodo ovvero ai sensi delle altre norme del presente decreto'';
p)
all'articolo 8, comma 2, dopo le parole: ''il predetto personale, ove non assunto alla data del 1º gennaio 2017 dall'Associazione,'', inserire le seguenti parole: ''e fuori dai casi contemplati dall'articolo 6, comma 7, secondo periodo'';
q)
all'articolo 8, comma 2, dopo le parole: ''L'assunzione ai sensi dell'articolo 6, comma 4, determina la cessazione dello stato di disponibilità'', inserire il seguente periodo: ''Resta espressamente inteso che l'Associazione, anche dopo l'eventuale liquidazione dell'Ente, sarà tenuta a versare all'Ente parte dei fondi derivanti dalla donazione del 5 per mille, ai fini del concorso dell'Ente agli oneri per i passaggi di personale previsti dall'articolo 6, comma 7, secondo periodo, sino al completamento delle assunzioni di tutto il personale della CRI transitato alle dipendenze dell'Ente e, quindi, alle Regioni o ad altra struttura o azienda regionale, nel rispetto dell'articolo 9 del presente decreto, delle procedure di
turn over
del personale e degli eventuali vincoli alle assunzioni previste dalla normativa regionale, ivi espressamente compresi gli eventuali piani di rientro dai
deficit
sanitari o i programmi operativi di prosecuzione dei predetti piani, ove esistenti''».
1.1285
DI BIAGIO
Dopo il comma 143, aggiungere i seguenti:
«144. Il divieto di cui al terzo comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1974, n. 727, non si applica ai crediti, certificati dai competenti organismi pagatori e ceduti a ISMEA, relativi ai regimi di sostegno di cui all'Allegato 1 del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, inerenti le operazioni di cui al comma 45, lettera
c)
, dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Il beneficiario deve manifestare la volontà di cessione nella Domanda Unica presentata ai sensi dell'articolo 72 del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008. Alle operazioni di cui al presente comma, si applica la compensazione di cui all'articolo 01, comma 16, secondo periodo, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, e successive modificazioni e integrazioni, effettuata avuto riguardo alla data della cessione del credito a ISMEA secondo le modalità indicate nel decreto di cui al periodo successivo. Con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità, i limiti e i criteri, per la cessione dei crediti, anche in deroga a quanto previsto dagli articoli 69 e 70 del regio decreto del 18 novembre 1923, n. 2440. Alle cessioni di crediti di cui al presente comma non si applica l'articolo 1264 del codice civile e si applicano gli articoli 5 e 6 della legge 21 febbraio 1991, n. 52, e le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.
145. All'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
''2-
bis
. La garanzia di cui al comma 2 può essere concessa anche a fronte di titoli di debito emessi dalle imprese operanti nel settore agricolo, agroalimentare e della pesca, in conformità con quanto previsto dall'articolo 2412 del codice civile e dall'articolo 32 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge del 7 agosto 2012, n. 134, acquistati da organismi di investimento collettivo del risparmio (Oicr) le cui quote o azioni siano collocate esclusivamente presso investitori qualificati che non siano, direttamente o indirettamente, soci della società emittente. Per le proprie attività istituzionali, nonché per le finalità del presente decreto legislativo, l'Istituto, si avvale direttamente dell'Anagrafe delle aziende agricole e del fascicolo aziendale elettronico di cui agli articoli 1, comma 1, e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 1º dicembre 1999, n. 503''.
146. All'articolo 60 del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, al comma 3-
bis
, dopo la lettera
f-
bis), è aggiunta la seguente:
''
f
-ter). Anagrafe delle aziende agricole di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 1º dicembre 1999, n. 503''.
147. All'articolo 1-
ter
del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, della legge 11 agosto 2014, n. 116, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:
''6-
bis
. Per la selezione degli organismi di consulenza aziendale le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono fare ricorso ad accordi quadro, in deroga all'articolo 59, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163''.
148. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 144, 145, 146 e 147 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».
1.1286
FORMIGONI
Dopo il comma 143, aggiungere i seguenti:
«144. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il comma 132 è sostituito dal seguente:
''132. L'Istituto per lo sviluppo agro alimentare Spa (ISA) effettua interventi finanziari, a condizioni agevolate o a condizioni di mercato, in società, sia cooperative che con scopo di lucro, economicamente e finanziariamente sane, che operano nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura, compresi nell'Allegato I del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. ISA effettua interventi finanziari, a condizioni agevolate o a condizioni di mercato, in società il cui capitale sia posseduto almeno al 51 per cento da imprenditori agricoli, cooperative agricole a mutualità prevalente e loro consorzi o da organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi della normativa vigente o in cooperative i cui soci siano in maggioranza imprenditori agricoli, economicamente e finanziariamente sane, che operano nella distribuzione e nella logistica – anche su piattaforma informatica – dei prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura, compresi nell'Allegato I del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Nel caso d'interventi a condizioni di mercato, ISA opera esclusivamente come socio di minoranza sottoscrivendo aumenti di capitale ovvero prestiti obbligazionari o strumenti finanziari partecipativi. Nell'ambito delle operazioni di acquisizione delle partecipazioni, ISA stipula accordi con i quali gli altri soci, o eventualmente terzi, si impegnano a riscattare al valore di mercato, nel termine stabilito dal relativo piano specifico di intervento, le partecipazioni acquisite. Nel caso d'interventi a condizioni agevolate, ISA interviene tramite l'erogazione di mutui di durata massima di 15 anni. I criteri e le modalità degli interventi finanziari di ISA sono definiti con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. L'efficacia della presente disposizione è subordinata alla preventiva autorizzazione da parte della Commissione europea''.
145. La legge 19 dicembre n. 1983, n. 700, è abrogata. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i commi 132-
bis
e 132-
ter
sono abrogati. All'articolo 23 della legge 7 agosto 1997, n. 266, i commi da 1 a 4 sono abrogati».
1.1287
RUTA, ALBANO, BERTUZZI, FASIOLO, GATTI, PIGNEDOLI, SAGGESE, VALENTINI
Dopo il comma 143, aggiungere i seguenti:
«143-
bis.
All'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il comma 132 è sostituito dal seguente:
''132. L'Istituto per lo sviluppo agroalimentare Spa (ISA) effettua interventi finanziari, a condizioni agevolate o a condizioni di mercato, in società, sia cooperative che con scopo di lucro, economicamente e finanziariamente sane, che operano nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, della 'pesca e dell'acquacoltura, compresi nell'Allegato I del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. ISA effettua interventi finanziari, a condizioni agevolate o a condizioni di mercato, in società il cui capitale sia posseduto almeno al 51 per cento da imprenditori agricoli, cooperative agricole a mutualità prevalente e loro consorzi o da organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi della normativa vigente o in cooperative i cui soci siano in maggioranza imprenditori agricoli, economicamente e finanziariamente sane, che operano nella distribuzione e nella logistica – anche su piattaforma informatica – dei prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura, compresi nell'Allegato I del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Nel caso d'interventi a condizioni di mercato, ISA opera esclusivamente come socio di minoranza sottoscrivendo aumenti di capitale ovvero prestiti obbligazionari o strumenti finanziari partecipativi. Nell'ambito delle operazioni di acquisizione delle partecipazioni, ISA stipula accordi con i quali gli altri soci, o eventualmente terzi, si impegnano a riscattare al valore di mercato, nel termine stabilito dal relativo piano specifico di intervento, le partecipazioni acquisite. Nel caso d'interventi a condizioni agevolate, ISA interviene tramite l'erogazione di mutui di durata massima di 15 anni. I criteri e le modalità degli interventi finanziari di !SA sono definiti con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. L'efficacia della presente disposizione è subordinata alla preventiva autorizzazione da parte della Commissione europea''.
143-
ter.
La legge 19 dicembre n. 1983, n. 700, è abrogata. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i commi 132-
bis
e 132
-ter
sono abrogati. All'articolo 23 della legge 7 agosto 1997, n. 266, i commi da 1 a 4 sono abrogati».
1.1288
DI BIAGIO
Dopo il comma 143, aggiungere i seguenti:
«144. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il comma 132 è sostituito dal seguente:
''132. L'Istituto per lo sviluppo agro alimentare Spa (ISA) effettua interventi finanziari, a condizioni agevolate o a condizioni di mercato, in società, sia cooperative che con scopo di lucro, economicamente e finanziariamente sane, che operano nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura, compresi nell'Allegato I del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. ISA effettua interventi finanziari, a condizioni agevolate o a condizioni di mercato, in società il cui capitale sia posseduto almeno al 51 per cento da imprenditori agricoli, cooperative agricole a mutualità prevalente e loro consorzi o da organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi della normativa vigente o in cooperative i cui soci siano in maggioranza imprenditori agricoli, economicamente e finanziariamente sane, che operano nella distribuzione e nella logistica – anche su piattaforma informatica – dei prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura, compresi nell'Allegato I del trattato sul funzionamento dell'Unione europea Nel caso d'interventi a condizioni di mercato, ISA opera esclusivamente come socio di minoranza sottoscrivendo aumenti di capitale ovvero prestiti obbligazionari o strumenti finanziari partecipativi. Nell'ambito delle operazioni di acquisizione delle partecipazioni, ISA stipula accordi con i quali gli altri soci, o eventualmente terzi, si impegnano a riscattare al valore di mercato, nel termine stabilito dal relativo piano specifico di intervento, le partecipazioni acquisite. Nel caso d'interventi a condizioni agevolate, ISA interviene tramite l'erogazione di mutui di durata massima di 15 anni. I criteri e le modalità degli interventi finanziari di ISA sono definiti con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. L'efficacia della presente disposizione è subordinata alla preventiva autorizzazione da parte della Commissione europea''.
145. La legge 19 dicembre n. 1983, n. 700, è abrogata All'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i commi 132-
bis
e 132-
ter
sono abrogati. All'articolo 23 della legge 7 agosto 1997, n. 266, i commi da 1 a 4 sono abrogati.
1.1289
DI BIAGIO
Dopo il comma 143, aggiungere il seguente:
«144. Per ciascuno degli anni 2016 e 2017 è autorizzata in favore dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) la spesa di 2,5 milioni di euro da destinare a iniziative volte a garantire la qualità e il monitoraggio delle produzioni agroalimentari in attuazione dell'articolo l8:commi 1 e 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99».
Conseguentemente, alla Tabella A, voce:
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali,
apportare le seguenti variazioni:
2016: – 2,5 milioni di euro;
2017: – 2,5 milioni di euro.
1.1290
MARINELLO, MANCUSO, GUALDANI
Dopo il comma 143, aggiungere il seguente:
«144. Per ciascuno degli anni 2016 e 2017 è autorizzata in favore dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) la spesa di 2,5 milioni di euro da destinare a iniziative volte a garantire la qualità e il monitoraggio delle produzioni agro alimentari in attuazione dell'articolo 18, commi 1 e '2, della legge 23 luglio 2009, n. 99».
Conseguentemente, alla Tabella A, voce:
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali,
apportare le seguenti variazioni:
2016: – 2,5 milioni di euro;
2017: – 2,5 milioni di euro.
1.1291
RUTA, ALBANO, BERTUZZI, FASIOLO, GATTI, PIGNEDOLI, SAGGESE, VALENTINI
Dopo il comma 143, aggiungere il seguente:
«144. Per ciascuno degli anni 2016 e 2017 è autorizzata in favore dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) la spesa di 2,5 milioni di euro da destinare a iniziative volte a garantire la qualità e il monitoraggio delle produzioni agroalimentari in attuazione dell'articolo 18, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99».
Conseguentemente, alla Tabella A, voce:
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali,
apportare le seguenti variazioni:
2015: – ;
2016: – 2.500.000;
2017: – 2.500.000.
1.292
RUVOLO, BONFRISCO
Dopo il comma 143, aggiungere il seguente:
«144. Per ciascuno degli anni 2016 e 2017 è autorizzata in favore dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) la spesa di 2,5 milioni di euro da destinare a iniziative volte a garantire la qualità e il monitoraggio delle produzioni agro alimentari in attuazione dell'articolo 18, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99».
Conseguentemente, alla Tabella A, voce:
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali,
apportare le seguenti variazioni:
2016: – 2,5 milioni di euro;
2017: – 2,5 milioni di euro.
1.1293
D'AMBROSIO LETTIERI, TARQUINIO, BRUNI, PERRONE, ZIZZA, IURLARO, LIUZZI, AMORUSO
Dopo il comma 143, aggiungere il seguente:
«143-
bis.
Per le finalità di cui all'articolo 52 comma 18 legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modifiche e integrazioni, è autorizzata la spesa di 120 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015».
Conseguentemente le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 120 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017.
1.1294
STEFANO, URAS, DE PETRIS
Dopo il comma 143, aggiungere il seguente:
«143-
bis.
Per le finalità di cui all'articolo 52 comma 18 legge 28 dicembre 2001, n. 448 e successive modifiche e integrazioni, è autorizzata la spesa di 120 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015».
Conseguentemente le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 120 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017.
1.1295
TOMASELLI, ASTORRE, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ, SCALIA
Dopo il comma 143, aggiungere il seguente:
«143-
bis.
Per le finalità di cui all'articolo 52 comma 18 legge 28 dicembre 2001, n. 448 e successive modifiche e integrazioni, è autorizzata la spesa di 120 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015».
Conseguentemente le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 120 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017.
1.1296
STEFANO, URAS, DE PETRIS
Dopo il comma 143, aggiungere il seguente:
«143-
bis.
In attesa della riforma del canone di cui all'articolo 4 della legge 25 giugno 1993, n. 206, e successive modifiche e integrazioni, a decorrere dal 2015 si ottempera a quanto previsto dall'articolo 10 della legge n. 422 del 27 ottobre 1993 destinando i tre quarti dei proventi derivanti dal pagamento del canone suddetto di competenza delle amministrazioni statali, inclusi IVA e tassa di concessione governativa, ai fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito locale che svolgono ruolo complementare di servizio pubblico territoriale».
1.1297
D'AMBROSIO LETTIERI
Dopo il comma 143, aggiungere il seguente:
«143-
bis.
In attesa della riforma del canone di cui all'articolo 4 della legge 25 giugno 1993, n. 206, e successive modifiche e integrazioni, a decorrere dal 2015 si ottempera a quanto previsto dall'articolo 10 della legge n. 422 del 27 ottobre 199.3 destinando i tre quarti dei proventi derivanti dal pagamento del canone suddetto di competenza delle amministrazioni statali, inclusi IVA e tassa di concessione governativa, ai fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito locale che svolgono ruolo complementare di servizio pubblico territoriale».
1.1298
TOMASELLI, ASTORRE, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ, SCALIA
Dopo il comma 143, aggiungere il seguente:
«143-
bis.
In attesa della riforma del canone di cui all'articolo 4 della legge 25 giugno 1993, n. 206, e successive modifiche e integrazioni, a decorrere dal 2015 si ottempera a quanto previsto dall'articolo 10 della legge n. 422 del 27 ottobre 1993 destinando i tre quarti dei proventi derivanti dal pagamento del canone suddetto di competenza delle amministrazioni statali, inclusi IVA e tassa di concessione governativa, ai fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito locale che svolgono ruolo complementare di servizio pubblico territoriale».
1.1299
DI BIAGIO
Dopo il comma 143, aggiungere il seguente:
«144. All'articolo 2, comma 2, lettera
a),
ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n, 441, le parole: ''superiore a lire dieci milioni'' sono sostituite dalle seguenti: ''superiore a euro diecimila o si tratti di beni facilmente deperibili e di modico valore''».
1.300
MARINELLO, MANCUSO, GUALDANI
Dopo il comma 143, aggiungere il seguente:
«144. All'articolo 2, comma 2, lettera
a),
ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 441, le parole: ''superiore a lire dieci milioni'' sono sostituite dalle seguenti: ''superiore a euro diecimila o si tratti di beni facilmente deperibili e di modico valore''».
1.301
MANDELLI
Dopo il comma 143, aggiungere il seguente:
«143-
bis
. All'articolo 1, legge 27 dicembre 2013, n. 147, sopprimere i commi 63, 64, 65, 66 e 67».
1.302
MANDELLI
Dopo il comma 143, aggiungere il seguente:
«143-
bis.
All'articolo 1, legge 27 dicembre 2013, n. 147, 67».
1.303
MANDELLI
Dopo il comma 143, aggiungere il seguente:
«143-
bis
. Agli enti previdenziali di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, a decorrere dal 1º gennaio 2015 è riconosciuto un credito di imposta pari alla differenza tra l'ammontare delle ritenute e imposte sostitutive applicate nella misura del 26 per cento sui redditi di natura finanziaria dichiarate e certificate dai soggetti intermediari o dichiarate dagli enti medesimi e l'ammontare di tali ritenute e imposte sostitutive computate nella misura del 20 per cento. Si tiene conto dei criteri indicati nell'articolo 3, commi 6 e seguenti, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito nella legge 23 giugno 2014, n. 89. Il credito d'imposta va indicato nella dichiarazione dei redditi dell'anno in cui è maturato, non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta può essere utilizzato esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Al credito d'imposta non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388».
1.304
MANDELLI
Dopo il comma 143 aggiungere il seguente:
«143-
bis
. Agli enti previdenziali di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, a decorrere dal 1º gennaio 2015 è riconosciuto un credito di imposta pari alla differenza tra l'ammontare delle ritenute e imposte sostitutive applicate nella misura del 26 per cento sui redditi di natura finanziaria dichiarate e certificate dai soggetti intermediari o dichiarate dagli enti medesimi e l'ammontare di tali ritenute e imposte sostitutive computate nella misura del 20 per cento. Si tiene conto dei criteri indicati nell'articolo 3, commi 6 e seguenti, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito nella legge 23 giugno 2014, n. 89. Il credito d'imposta va indicato nella dichiarazione dei redditi dell'anno in cui è maturato, non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. II credito d'imposta può essere utilizzato esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Al credito d'imposta non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388».
1.1305
RUTA, ALBANO, BERTUZZI, FASIOLO, GATTI, PIGNEDOLI, SAGGESE, VALENTINI, LAI
Dopo il comma 143, aggiungere il seguente:
«144. All'articolo 2, comma 2, lettera
a)
, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 441, le parole: ''superiore a lire dieci milioni'' sono sostituite dalle seguenti: ''superiore a euro diecimila o si tratti di beni facilmente deperibili e di modico valore''».
1.1306
RUVOLO, BONFRISCO
Dopo il comma 143, aggiungere il seguente:
«144. All'articolo 2, comma 2, lettera
a)
, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 441, le parole: ''superiore a lire dieci milioni'' sono sostituite dalle seguenti: ''superiore a euro diecimila o si tratti di beni facilmente deperibili e di modico valore''».
1.1307
ALBANO, BERTUZZI, RUTA, ELENA FERRARA, VALENTINI
Dopo il comma 143 aggiungere i seguenti:
«143-
bis
. Per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 5 della Legge 24 dicembre 2004, n. 313, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017».
Conseguentemente, alla Tabella A, voce
Ministero dell'economia e delle finanze
, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2015: – 1.000.000;
2016: – 1.000.000;
2017: – 1.000.000.
1.1308
PIGNEDOLI, FILIPPI, PUPPATO
Dopo il comma 143 inserire il seguente:
«143-
bis
. Le risorse di competenza annuale assegnate ad Anas per gli interventi di manutenzione straordinaria inseriti nel Piano nazionale annuale, qualora non interamente utilizzati nell'anno di riferimento, sono riassegnate nell'anno successivo ad Anas per la prosecuzione eli completamento dei medesimi interventi».
1.1309
ORRÙ, PADUA, RUTA, PIGNEDOLI, VALENTINI, LAI, FEDELI, ELENA FERRARA, PAGLIARI, MOSCARDELLI, CUCCA, CARDINALI, SOLLO
Dopo il comma 143 aggiungere il seguente:
«143-
bis
. La dotazione del Fondo di solidarietà nazionale incentivi assicurativi, di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata di 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017. Una quota pari al 60 per cento dell'incremento è destinata, nel rispetto della normativa europea in materia, agli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, del medesimo decreto legislativo, resi necessari a causa di specifici eventi climatici ed atmosferici, non necessariamente di natura calamitosa o eccezionale, che hanno determinato, rilevanti danni al sistema economico-produttivo dei settori agricoli coinvolti».
Conseguentemente all'articolo 3, comma 21, lettera
g)
sostituire la parola:
«triplo» con la seguente: «quadruplo».
1.1310
PADUA
Dopo il comma 143 aggiungere il seguente:
«143-
bis
. All'articolo 62, comma 3, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 maggio 2012, n. 27, dopo il primo periodo è inserito il seguente: ''Con decreto del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti, in deroga alle disposizioni di cui al primo periodo, i termini per il pagamento del corrispettivo relativo ad acquisti effettuati dalle imprese florovivaistiche''».
1.1311
D'ALÌ
Dopo il comma 143, aggiungere i seguenti:
«143-
bis
. All'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58, il primo periodo è sostituito dal seguente: ''Le risorse di cui al comma 2 sono assegnate con le stesse procedure e modalità di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47''.
143-
ter
. All'articolo 1, comma 1230, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il secondo periodo è sostituito dal seguente: ''Le risorse di cui al presente comma sono assegnate con le stesse procedure e modalità di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47,11''».
1.1312
LEZZI
Dopo il comma 143, aggiungere il seguente:
«143-
bis
. All'articolo 15 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, il comma 4 è abrogato.
Conseguentemente, all'articolo 2, sopprimere il comma 207».
1.1313
MARGIOTTA
Al comma 143 aggiungere il seguente:
«143-
bis
. Il comma 6, lettera
a)
, dell'articolo 38, del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, è così sostituito:
''
a)
a seguito di un procedimento svolto nel termine di 180 giorni tramite apposita Conferenza di servizi. Qualora la Regione territorialmente competente non abbia provveduto ad esprimere entro 60 giorni dall'avvio della procedura il proprio parere in ordine alla valutazione ambientale preliminare del programma dei lavori, la Conferenza di servizi di cui al primo periodo svolge nei successivi 30 giorni anche la predetta valutazione acquisendo il parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA-VAS del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare''».
1.1314
NUGNES, MARTELLI, MORONESE, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI, CATALFO
Dopo il comma 143 aggiungere il seguente:
«143-
bis
. La dotazione del fondo, di cui all'articolo 1 comma 113, della legge 27 dicembre 2013 n. 147, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per il finanziamento di un piano straordinario di bonifica delle discariche abusive individuate dalle competenti autorità statali in relazione alla procedura di infrazione comunitaria n. 2003/2007, è aumentata di 30 milioni di euro per ciascuno degli esercizi 2015, 2016 e 2017.
Conseguentemente, all'articolo 3, al comma 76, aggiungere, in fine, le parole:
«ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto capitale, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017.
1.1315
BERTOROTTA, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, MANGILI, BULGARELLI
Dopo il comma 143, aggiungere il seguente:
«143-
bis.
Al comma 20 dell'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, aggiungere in fine il seguente periodo: ''Le disposizioni di cui sopra non si applicano alle commissioni per l'abilitazione alla manutenzione di ascensori e montacarichi».
Conseguentemente, all'articolo 3, comma 75, alla Tabella A ivi richiamata, voce
Ministero dell'economia e delle finanze
, apportare le seguenti modificazioni:
2015: – 20.000.000;
2016: – 20.000.000;
2017: – 20.000.000.
1.1316
PIGNEDOLI, GATTI, BERTUZZI, RUTA, ALBANO, FASIOLO, SAGGESE, VALENTINI
Dopo il comma 143 aggiungere il seguente:
«143-
bis.
Nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali è istituito un Fondo, con una dotazione di 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, da destinare all'ammodernamento del parco macchine agricole operative nel settore ed immatricolate ai sensi dell'articolo 110 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Ai fini di cui al presente comma, il Ministro delle politiche agricole, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, predispone entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un Piano triennale rivolto all'accertamento dello stato di efficienza e la permanenza dei requisiti di sicurezza per la circolazione stradale, delle macchine agricole di cui al periodo precedente. Il Piano triennale deve prevedere:
a)
la ricognizione dello stato di funzionamento ed efficienza delle macchine agricole;
b)
la catalogazione organica delle disfunzioni riscontrate;
c)
la suddivisione delle disfunzioni secondo un livello di gravità rispetto ai livelli minimi di sicurezza;
d)
interventi conseguenti rivolti alla rimozione delle disfunzioni riscontrate e catalogate;
e)
un piano progressivo di certificazione che consenta interventi conseguenti sulle macchine, al fine della loro messa a regime, e l'individuazione di ulteriori risorse, di provenienza statale, regionale o europea, adeguate alla sua realizzazione».
Alla Tabella A, voce
Ministero dell'economia e delle finanze
, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2015: – 8.000.000;
2016: – 8.000.000;
2017: – 8.000.000.
1.1317
LEZZI
Dopo il comma 143, aggiungere i seguenti:
«143-
bis.
All'articolo 230-
bis
del codice civile, al primo comma, primo periodo, dopo la parola: ''familiare'' aggiungere le seguenti: ''e convivente non familiare''.
143-
ter.
All'articolo 5, quarto comma del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, così come da ultimo modificato dal decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito con modificazioni dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, la lettera
a)
è sostituita dalla seguente:
''
a)
che i familiari o conviventi partecipanti all'impresa risultino nominativamente, con l'indicazione del rapporto di parentela, di affinità o di convivenza con l'imprenditore, da atto pubblico o da scrittura privata autenticata da un notaio o dottore commercialista o segretario comunale o funzionario delle C.C.I.A.A. o funzionario delle Agenzia delle Entrate o in alternativa da scrittura privata sottoscritta tramite firma digitale, recante la sottoscrizione dell'imprenditore e dei familiari e conviventi partecipanti. Per il periodo di imposta relativo al primo anno della costituzione dell'impresa familiare, la ripartizione dei redditi è proporzionale ai mesi che decorrono dalla data di costituzione;».
Conseguentemente, all'articolo 3, al comma 76, aggiungere, in fine, le parole:
«ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto capitale, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 250 milioni di euro a decorrere dal 2015».
1.1318
ZELLER, BERGER, LANIECE, BATTISTA, FRAVEZZI, PANIZZA, PAGANO
Dopo il comma 143, aggiungere, in fine, il seguente:
«143-
bis.
L'articolo 1, comma 277 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è sostituito dal seguente:
''277. Per ampliare il panorama dei servizi culturali per i non vedenti e gli ipovedenti dell'Italia meridionale, delle isole maggiori e dei Paesi del Mediterraneo, è erogato un contributo straordinario di 500 mila euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, da destinare al funzionamento del Polo tattile multimediale della Stamperia regionale Braile ONLUS di Catania. Nell'anno 2015, le somme eventualmente residue del contributo al Polo tattile per l'anno 2014 sono mantenute a bilancio per essere utilizzate al medesimo scopo''.
143-
ter.
All'onere derivante dall'attuazione del comma 143-
bis
, pari a 500 mila euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione della voce ''Fondi da ripartire'' del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'elenco n. 3 allegato al comma 45 dell'articolo 2. Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, così come incrementato, a decorrere dal 2015, dal comma 132 del presente articolo».
1.1319
SAGGESE
Dopo il comma 143, aggiungere il seguente:
«143-
bis.
Nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 401, della legge 29 dicembre 2012, n. 228, al fine di ridurre gradualmente e portare ad esaurimento gli attuali incarichi di collaborazione di cui al decreto ministeriale n. 66 del 2001 nell'ambito dell'amministrazione scolastica, per una graduale assunzione a tempo indeterminato nell'ambito dei piani annuali previsti per l'assunzione di personale scolastico fino ad esaurimento del bacino dei lavoratori in esso presenti, nel rispetto dell'invarianza finanziaria e dei programmati saldi di finanza pubblica e nell'ambito delle risorse disponibili, i lavoratori di cui al decreto ministeriale n. 66 del 2001 attualmente in servizio ininterrotto dal 2001 ad oggi partecipano di diritto alle procedure concorsuali secondo i criteri e le modalità previste dal decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Sono corrispondentemente ridotte le risorse destinate al decreto ministeriale n. 66 del 2001 nei limiti di quelle utilizzate per il corrispondente contingente stabilizzato».
1.1320
SAGGESE
Dopo il comma 143, aggiungere il seguente:
«143-bis.
Le disposizioni di cui alla legge 7 febbraio 1979, n. 29, si applicano anche agli iscritti alla Gestione Separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Su richiesta degli interessati, la ricongiunzione dei periodi assicurativi dei lavoratori ai fini previdenziali per gli iscritti alla Gestione Separata INPS si applica sia in relazione agli anni di iscrizione sia in relazione agli anni di contribuzione effettiva».
1.1321
ZELLER, BERGER, PALERMO, LANIECE, BATTISTA, FRAVEZZI, PANIZZA
Dopo il comma 143, aggiungere, in fine, il seguente:
«143-
bis.
All'articolo 1, comma 515, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
al primo periodo, le parole: ''30 giugno 2014'', sono sostituite dalle seguenti: ''30 giugno 2015, o con apposite norme di attuazione agli statuti di autonomia'';
b)
al primo periodo, le parole: ''la giustizia civile, penale e minorile,'', sono sostituite dalle seguenti: ''la magistratura ordinaria, tributaria e amministrativa'';
c)
al terzo periodo, all'alinea, dopo le parole: ''Con i predetti accordi'', sono inserite le seguenti: ''o con norme di attuazione''».
1.01
CATALFO, AIROLA, PAGLINI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, CIOFFI
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
«Art. 1-
bis.
(Reddito di cittadinanza)
1. È istituito il reddito di cittadinanza, in attuazione dei princìpi fondamentali di cui agli articoli 2, 3, 4, 29, 30, 31, 32, 33, 34 e 38 della Costituzione nonché dei princìpi di cui all'articolo 34 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
2. Il reddito di cittadinanza è finalizzato a contrastare la povertà, la disuguaglianza e l'esclusione sociale, a garantire il diritto al lavoro, la libera scelta del lavoro, nonché a favorire il diritto all'informazione, all'istruzione, alla formazione, alla cultura attraverso politiche finalizzate al sostegno economico e all'inserimento sociale di tutti i soggetti in pericolo di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro.
3. Il reddito di cittadinanza è istituito in tutto il territorio nazionale allo scopo di contrastare il lavoro nero e sottrarre i cittadini al ricatto del lavoro sotto pagato, eliminare la precarietà, nel rispetto della dignità della persona, contribuendo alla ridistribuzione della ricchezza.
4. Il reddito di cittadinanza è parte del sistema delle assicurazioni sociali obbligatorie di cui all'articolo 1886 del codice civile; e compartecipa al sistema di solidarietà complessiva delle casse previdenziali.
5. Per le finalità di cui al comma 1, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, istituisce, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un apposito fondo denominato ''Fondo per il reddito di cittadinanza''. Il Fondo è alimentato mediante il versamento degli importi derivanti dalle maggiori entrate e dalle riduzioni di spesa di cui al comma 74-
bis
dell'articolo 3.
6. Ai fini dell'accesso al reddito di cittadinanza di cui alla presente legge, si intende per:
a)
''reddito di cittadinanza'': l'insieme delle misure volte al sostegno del reddito per tutti i soggetti residenti ,nel territorio nazionale che hanno un reddito inferiore alla soglia di rischio di povertà, come definita alla lettera
h)
;
b)
''beneficiario'': qualunque soggetto che, in possesso dei requisiti previsti dalla presente legge, ottiene i benefici del reddito di cittadinanza;
c)
''soggetti fruitori dei servizi di politica attiva del lavoro'': i beneficiari di cui alla lettera
b)
in età lavorativa e tutti i soggetti non beneficiari del reddito di cittadinanza identificabili nelle categorie dei disoccupati, inoccupati, sottooccupati, cassaintegrati, esodati;
d)
''struttura informativa centralizzata'': la rete informativa utilizzata per la condivisione e l'aggiornamento di un archivio informatico destinato alla raccolta e alla gestione dei dati necessari per i procedimenti di cui alla presente legge;
e)
''sistema informatico nazionale per l'impiego'': la banca dati di cui all'articolo 8 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99;
f)
''fascicolo personale elettronico del cittadino'': l'insieme dei dati disponibili e riferiti al cittadino, raccolti dalla pubblica, amministrazione dalle strutture riconosciute o convenzionate dalla pubblica amministrazione, aventi ad oggetto: l'anagrafica, le competenze acquisite nei percorsi di istruzione e di formazione, i dati contenuti nel libretto formativo elettronico del cittadino, i dati della borsa continua nazionale del lavoro di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, nonché i dati messi a disposizione dal cassetto fiscale e dal cassetto previdenziale, rispettivamente dell'Agenzia delle entrate e dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS);
g)
''libretto formativo elettronico del cittadino'': documento in formato elettronico che integra il libretto formativo del cittadino, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera
i)
, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, aggiorna i dati presenti nella borsa continua nazionale del lavoro di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 276 del 2003, e del sistema informatico nazionale per l'impiego;
h)
''soglia di rischio di povertà'': il valore convenzionale, calcolato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) nel rispetto delle disposizioni del quadro comune per la produzione sistematica di statistiche europee sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC), di cui al regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2003, definito secondo l'indicatore ufficiale di povertà monetaria dell'Unione europea, pari ai 6/10 del reddito mediano equivalente familiare, al di sotto del quale un nucleo familiare, composto anche da un solo individuo, è definito povero in termini relativi, ossia in rapporto al livello economico medio di vita locale o nazionale;
i)
''reddito familiare ai fini del reddito di cittadinanza'': il reddito netto medio mensile derivante da tutti i redditi percepiti in Italia o all'estero, anche sotto la forma di sostegno del reddito, al momento della presentazione della domanda, dà parte del richiedente e degli appartenenti al suo nucleo familiare; è escluso dal suddetto computo quanto percepito a titolo di trattamenti pensionistici di invalidità o di forme di sostegno del diritto allo studio;
l)
''nucleo familiare'': il nucleo composto dal richiedente, dai soggetti con i quali convive e dai soggetti considerati a suo carico. I soggetti con i quali convive il richiedente sono coloro che risultano componenti del nucleo familiare dallo stato di famiglia. I coniugi appartengono sempre al medesimo nucleo familiare, anche se residenti separatamente; l'appartenenza al medesimo nucleo familiare cessa soltanto in caso di separazione giudiziale o di omologazione della separazione consensuale ovvero quando uno dei coniugi è stato escluso dalla potestà sui figli. I figli minori di coniugi non conviventi fanno parte del nucleo familiare al quale appartiene il genitore con il quale convivono. Per le famiglie che non sono comprese nella presente definizione si applica quanto previsto dall'articolo 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159. I familiari maggiori di anni diciotto fino al compimento del venticinquesimo anno di età possono essere compresi nel calcolo dei componenti del nucleo familiare, qualora siano studenti in possesso di regolare qualifica o diploma professionale riconosciuti e utilizzabili a livello nazionale e dell'Unione europea., compresi nel repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, o titolari di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado utile per l'inserimento nel mondo del lavoro, ovvero frequentino corsi per il conseguimento di uno dei predetti titoli o qualifiche o siano iscritti presso un centro per l'impiego e seguano il percorso di inserimento lavorativo previsto dalla presente legge, o siano affetti da disabilità tali da renderli inabili allo studio e al lavoro;
m)
''Fondo per il reddito di cittadinanza'': il Fondo di cui al comma 5, istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali al fine di garantire l'erogazione dei benefici di cui alla presente legge;
n)
''bilancio di competenze'': il metodo di intervento e consulenza di processo in ambito lavorativo e di orientamento professionale per adulti, consistente in un percorso volontario mirato a promuovere la riflessione e l'auto riconoscimento delle competenze acquisite nei diversi contesti di vita, al fine di renderne possibile il trasferimento e l'utilizzazione nella ridefinizione e riprogettazione del proprio percorso formativo e lavorativo;
o)
''registro nazionale elettronico delle qualifiche'': l'elenco delle qualifiche riconosciute a livello nazionale ed europeo, istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al fine di garantire il riconoscimento delle competenze, favorire la registrazione in formato elettronico delle qualifiche, implementare il libretto formativo del cittadino e il fascicolo personale elettronico del cittadino, semplificare la stesura del piano formativo individuale, collegare in formato elettronico le qualifiche alle comunicazioni obbligatorie;
p)
''salario minimo orario'': la retribuzione oraria minima che il datare di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore;
q)
''tessera sanitaria nazionale'': il sistema attraverso il quale si effettuano tutte le registrazioni previste dalla presente legge.
7. Il reddito di cittadinanza garantisce al beneficiario, qualora sia unico componente di un nucleo familiare, il raggiungimento, anche tramite integrazione, di un reddito annuo netto calcolato secondo l'indicatore ufficiale di povertà monetaria dell'Unione europea, pari ai 6/10 dei reddito mediano equivalente familiare, quantificato per l'anno 2014 in euro 9.360 annui e in euro 780 mensili.
8. Il reddito di cittadinanza garantisce al nucleo familiare il raggiungimento, anche tramite integrazione, di un reddito annuo netto, quantificato sulla base della soglia di povertà di cui al comma 1, commisurato al nucleo familiare secondo la sua composizione tramite la scala di equivalenza OCSE modificata di cui all'allegato 1 alla presente legge.
9. La misura del reddito di cittadinanza di cui ai commi 7 e 8 è fissata sulla base dell'indicatore ufficiale di povertà monetaria dell'Unione europea. Essa, in ogni caso, non può essere inferiore al reddito annuo di 9.360 euro netti. Il valore è aggiornato annualmente secondo l'indice generale di variazione delle retribuzioni orarie contrattuali.
10. L'erogazione del reddito di cittadinanza è posticipata di un numero di mesi calcolabile secondo la formula di cui all'allegato 3 della presente legge.
11. La misura del reddito di cittadinanza di cui ai commi 7 e 8 per i lavoratori autonomi, è calcolata mensilmente sulla base del reddito familiare, comprensivo del reddito da lavoro autonomo del richiedente certificato dai professionisti abilitati che sottoscrivono apposita convenzione con l'INPS per l'assistenza ai beneficiari del reddito di cittadinanza. Nei casi di crisi aziendale irreversibile e certificata, previa chiusura della partita IVA, si attiva per l'imprenditore un piano di ristrutturazione del debito a trent'anni e l'imprenditore diviene soggetto beneficiario del reddito. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, è predisposto il sistema di accesso e di controllo dei redditi per i lavoratori autonomi richiedenti.
12. Ai fini dell'accesso al reddito di cittadinanza si considera il reddito familiare dichiarato al momento della richiesta secondo le modalità previste dalla presente legge.
13. Il richiedente, in caso di esito positivo delle verifiche svolte da parte delle strutture preposte, ha diritto a ricevere esclusivamente la quota di reddito di cittadinanza a lui spettante, calcolata secondo gli allegati 1, 2 e 3 alla presente legge.
14. L'accettazione della domanda di reddito di cittadinanza presentata dal componente di un nucleo familiare comporta, per i componenti maggiorenni del medesimo nucleo, il diritto a ricevere l'erogazione diretta della quota loro spettante secondo i criteri stabiliti negli allegati 1, 2 e 3, previa ottemperanza degli obblighi stabiliti dalla presente legge.
15. La quota del reddito di cittadinanza riferita ai figli minori a carico spetta, suddivisa in parti eguali, a entrambi i genitori, fatte salve diverse disposizioni dell'autorità giudiziaria.
16. Il reddito di cittadinanza non costituisce reddito imponibile e non è pignorabile.
17. Hanno diritto al reddito di cittadinanza tutti i soggetti che hanno compiuto il diciottesimo anno di età, risiedono nel territorio nazionale, percepiscono un reddito annuo calcolato ai sensi del comma 7, e che sono compresi in una delle seguenti categorie:
a)
soggetti in possesso della cittadinanza italiana o di Paesi facenti parte dell'Unione europea;
b)
soggetti provenienti da Paesi che hanno sottoscritto convenzioni bilaterali di sicurezza sociale.
18. Non hanno diritto al percepimento del reddito di cittadinanza tutti i soggetti che si trovano in stato detentivo per tutta la durata della pena.
19. Per i soggetti maggiori di anni diciotto, fino al compimento del venticinquesimo anno di età:, costituisce requisito per l'accesso al beneficio, il possesso di una qualifica o diploma professionale riconosciuto e utilizzabile a livello nazionale e dell'Unione europea, compreso nel repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, o di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado utile per l'inserimento nel mondo del lavoro, ovvero la frequenza di un corso o percorso di istruzione o di formazione per il conseguimento di uno dei predetti titoli o qualifiche.
20. Nei casi di nucleo familiare con un solo componente inferiore ai venticinque anni, che svolge in modo esclusivo attività di studente, comprovata mediante attestato di frequenza, il reddito di cittadinanza è erogato a condizione che il reddito del nucleo familiare di origine, compreso il richiedente, sia inferiore alla soglia di povertà relativa.
21. Il Governo stipula convenzioni con gli Stati esteri per l'adozione di procedure che consentano di verificare se i richiedenti di cui al comma 17, lettere
a)
e
b)
, siano beneficiari di altri redditi negli Stati di origine o, qualora in possesso della cittadinanza italiana, in altri Stati esteri.
22. Ai fini dell'efficace svolgimento delle procedure di informatizzazione, gestione, controllo ed erogazione del reddito di cittadinanza, e dell'implementazione della struttura informativa centralizzata, del sistema informatico nazionale per l'impiego, del fascicolo personale elettronico del cittadino nonché del libretto formativo elettronico del cittadino, sono attribuite le seguenti funzioni:
a)
lo Stato, attraverso i Ministeri competenti, garantisce l'attuazione e il funzionamento della struttura informativa centralizzata e del sistema informatico nazionale per l'impiego; promuove e coordina le azioni di sistema e i programmi nazionali di politica attiva del lavoro; definisce i livelli essenziali delle prestazioni dei centri per l'impiego e in accordo con le regioni interviene per regolarne le attività; in accordo con le regioni stabilisce i requisiti per l'accreditamento dei soggetti autorizzati a erogare servizi per la formazione e per il lavoro, sulla base di standard nazionali uniformi e gestisce con le regioni i sistemi e le reti per l'orientamento e l'apprendimento permanente;
b)
le regioni, in coordinamento con i centri per l'impiego, e i comuni favoriscono, d'intesa con i Ministeri competenti per materia, le politiche attive del lavoro nonché la nascita di nuove realtà imprenditoriali attraverso lo scambio di buone pratiche e incentivano a tal fine iniziative fra i comuni stessi, anche consorziati tra loro; verificano il livello qualitativo dei servizi per l'impiego e dei servizi formativi erogati; verificano e garantiscono la corrispondenza tra fabbisogni professionali delle imprese e l'offerta formativa disponibile; gestiscono in coordinamento con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali i sistemi e le reti dell'orientamento, della formazione e dell'apprendimento permanente, garantendo il rispetto degli standard qualitativi uniformi stabiliti a livello nazionale; con i dati in loro possesso, rilevati attraverso gli osservatori regionali del mercato del lavoro e delle politiche sociali e con le informazioni fornite dagli operatori accreditati, verificano la distribuzione del reddito e la struttura della spesa sociale, predispongono statistiche sulla possibile platea dei beneficiari, alimentano le banche dati della struttura informativa centralizzata; assistono e coordinano i centri per l'impiego nello svolgimento delle politiche attive nel rispetto dei livelli di qualità delle prestazioni stabiliti a livello nazionale; utilizzano i dati degli osservatori territoriali e dell'osservatorio nazionale del mercato del lavoro e delle politiche sociali per programmare l'offerta formativa e per interrompere i finanziamenti delle iniziative formative che non rispondono in modo efficace alle esigenze occupazionali per le quali sono state avviate, con particolare riferimento al rispetto di quanto previsto al comma 56;
c)
i comuni svolgono le procedure per l'accesso ai benefici di cui alla presente legge in favore dei soggetti per i quali è necessario attivare percorsi di supporto e di inclusione sociale con particolare riguardo per le persone disabili e per i pensionati beneficiari ai sensi della presente legge. In tali casi, i servizi sociali, ove necessario, possono provvedere alla presentazione della richiesta al centro per l'impiego competente per territorio, utilizzando la struttura informativa centralizzata. In merito alla composizione del nucleo familiare, i comuni attraverso i propri servizi verificano l'esatta corrispondenza tra quanto dichiarato dai richiedenti, quanto riportato negli stati di famiglia e la reale composizione degli stessi nuclei familiari. I comuni implementano la stessa struttura informativa centralizzata e il sistema informatico nazionale per l'impiego, con l'anagrafica dei soggetti residenti e domiciliati e con tutti i dati utili in loro possesso;
d)
i centri per l'impiego ricevono le domande di accesso al reddito di cittadinanza e prendono in carico tutti i soggetti di cui al comma 6, lettere
b)
e
c)
. I centri per l'impiego gestiscono le procedure riferite al reddito di cittadinanza, coordinano le attività degli enti che partecipano allo svolgimento dei procedimenti, raccolgono i pareri da parte dei soggetti incaricati del controllo per ciascuna parte di loro competenza e nel caso di esito positivo, inviano, attraverso la struttura informativa centralizzata, all'INPS il parere favorevole all'erogazione del reddito di cittadinanza. Al fine dell'implementazione del libretto formativo elettronico del cittadino e del fascicolo personale elettronico del cittadino, i centri per l'impiego sono obbligati, attraverso la struttura informativa centralizzata, alla registrazione, nel sistema informatico nazionale per l'impiego, della scheda anagrafico-professionale del cittadino. I centri per l'impiego sono altresì tenuti al conferimento delle informazioni sui posti vacanti e alla gestione dell'incrocio della domanda e dell'offerta di lavoro. I centri per l'impiego integrano, attraverso la struttura informativa centralizzata; il sistema informatico nazionale per l'impiego con la raccolta sistematica dei dati disponibili nel collocamento mirato di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, e rimuovono gli ostacoli che impediscono la piena accessibilità dei disabili ai servizi per l'impiego e all'incrocio tra la domanda e l'offerta di lavoro;
e)
l'INPS, nell'ambito delle proprie competenze, svolge le attività di verifica e controllo dei dati dichiarati dai richiedenti e provvede, previo parere favorevole da parte del centro per l'impiego territorialmente competente, all'erogazione del contributo economico a ciascun beneficiario; condivide, attraverso la struttura informativa centralizzata, con i centri per l'impiego i dati relativi alle procedure di erogazione dei sussidi in gestione;
f)
l'Agenzia delle entrate, nell'ambito delle proprie competenze, esegue le verifiche e i controlli sui dati dichiarati dai richiedenti ai fini dell'erogazione dei benefici di cui alla presente legge;
g)
le direzioni regionali e territoriali del lavoro, nell'ambito delle rispettive competenze, alimentano la struttura informativa centralizzata con i dati in loro possesso e implementano il sistema informatico nazionale per l'impiego;
h)
l'INPS e le aziende sanitarie locali (ASL), ognuna per le parti di propria competenza, nei casi di percettori di assegni d'invalidità e di reddito di cittadinanza provvedono ad effettuare controlli in ordine alla sussistenza dei requisiti di invalidità;
i)
le agenzie per il lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, nonché tutti i soggetti accreditati o autorizzati all'erogazione di interventi di politica attiva o ad attività di intermediazione, sono obbligati al conferimento delle informazioni relative ai posti di lavoro vacanti ed alla registrazione dei dati dei soggetti percettori delle politiche attive del lavoro, anche non beneficiari ai sensi della presente legge, nel sistema informatico nazionale per l'impiego;
l)
le scuole di ogni ordine e grado, attraverso la struttura informativa centralizzata, implementano il fascicolo personale elettronico del cittadino con i dati relativi alla certificazione delle competenze degli studenti e con le informazioni relative all'assolvimento degli obblighi scolastici in riferimento al comma 103;
m)
le agenzie formative accreditate e riconosciute dalla normativa vigente, sono obbligate a fornire ai centri per l'impiego ogni informazione riferita alla programmazione dei corsi e dei percorsi formativi. Le agenzie formative accreditate sono altresì obbligate, al fine dell'implementazione del fascicolo elettronico personale del cittadino, a registrare e rendere accessibili, tramite la struttura informativa centralizzata e il sistema informatico nazionale per l'impiego, i dati inerenti alla frequenza ai corsi e ai percorsi formativi, alla certificazione delle competenze e delle eventuali qualifiche conseguite, da parte di tutti i soggetti iscritti anche non benefici ari ai sensi della presente legge;
n)
le università e gli istituti di alta formazione, sono obbligati, al fine dell'implementazione del fascicolo elettronico personale del cittadino, a registrare e rendere accessibili, tramite la struttura informativa centralizzata, i dati inerenti alla frequenza ai corsi e ai percorsi formativi, alla certificazione delle competenze e ai titoli conseguiti da parte di tutti i soggetti iscritti anche non benefici ari ai sensi della presente legge;
o)
le ASL forniscono, attraverso la struttura informativa centralizzata, i dati relativi ai soggetti richiedenti e percettori del reddito di cittadinanza che già fruiscono di trattamenti pensionistici di invalidità e altresì procedono all'inserimento di tutti i dati disponibili nel fascicolo personale elettronico del cittadino.
23. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, è istituito l'Osservatorio nazionale del mercato del lavoro e delle politiche sociali, presso il medesimo Ministero. L'Osservatorio nazionale del mercato del lavoro e delle politiche sociali, attraverso lo stretto scambio di informazioni con gli osservatori regionali e provinciali del mercato del lavoro e delle politiche sociali e con i comuni, analizza l'evoluzione del mercato dell'occupazione e delle politiche sociali, con particolare riferimento ai settori di attività interessati al riequilibrio tra domanda e offerta di lavoro ed offre un sistema di informazione sulle politiche sociali e occupazionali per l'attuazione della presente legge e degli altri strumenti previsti dall'ordinamento, a tutela delle esigenze di carattere sociale e occupazionale. L'Osservatorio definisce, d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le linee guida per l'attuazione di politiche attive volte al raggiungimento dell'efficienza dei sistemi di istruzione e formazione e collabora con il suddetto Ministero, con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con e le regioni, alla programmazione dell'offerta formativa nazionale garantendone lo stretto collegamento al tessuto produttivo; monitora e valuta le iniziative formative avvalendosi degli osservatori regionali e provinciali e segnala agli enti preposti le iniziative non efficaci sotto il profilo dell'impatto occupazionale.
24. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono stabilite le procedure per il coordinamento dell'attività degli enti di cui ai comma 22 e 23.
25. I soggetti di cui al comma 22, in ottemperanza alle disposizioni in materia di agenda digitale europea, secondo le regole tecniche in materia di interoperabilità e di scambio di dati definite dal codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, condividono attraverso la struttura informativa centralizzata le proprie banche dati al fine di favorire l'incrocio tra la domanda e l'offerta di lavoro; garantire un ampio riconoscimento delle competenze; favorire la registrazione in formato elettronico delle qualifiche; implementare in formato elettronico il libretto formativo del cittadino; collegare il formato elettronico delle qualifiche alle comunicazioni obbligatorie; pianificare l'integrazione del libretto formativo del cittadino nella costruzione del fascicolo personale elettronico del cittadino quale raccolta dei dati su istruzione, formazione e lavoro del cittadino ad uso della pubblica amministrazione; consentire ai cittadini e alle imprese l'uso di tecnologie telematiche nelle comunicazioni con le pubbliche amministrazioni centrali e con i gestori dei servizi statali; favorire il monitoraggio longitudinale delle dinamiche del mercato del lavoro; fornire un sistema uniforme su tutto il territorio nazionale utile per tutti gli addetti ai lavori nell'ambito della pubblica amministrazione; fornire un modello di analisi sistemica per il monitoraggio e la verifica in tempo reale dei risultati raggiunti dai percorsi di politica attiva e passiva, di istruzione e formazione e dagli interventi promossi dalle amministrazioni pubbliche; agevolare la definizione di politiche pubbliche; consentire lo svolgimento delle procedure funzionali alla presente legge attraverso la cooperazione e l'interconnessione tra le banche dati dei soggetti di cui all'articolo 5. I dati essenziali, condivisi e utili all'attuazione della presente legge comprendono in via prioritaria: dati anagrafici, stato di famiglia, dati in possesso del Ministero del lavoro e delle politiche sociali anche riferiti a eventuali trattamenti pensionistici, certificazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), certificazione del reddito al netto delle imposte riferito all'anno in corso, dati in possesso dell'INPS, dati relativi ai beni immobili di proprietà, competenze certificate acquisite in ambito formale, non formale e informale, certificato di frequenza scolastica dello studente, certificazione del reddito di cittadinanza percepito. Le regioni, i centri per l'impiego, le direzioni territoriali per l'impiego, le agenzie accreditate di cui alla decreto legislativo n. 276 del 2003, i centri di formazione accreditati, condividono attraverso la struttura informativa centralizzata tutti i dati utili all'attuazione della presente legge compresi quelli riferiti al sistema informatico nazionale per l'impiego.
26. I dirigenti delle amministrazioni pubbliche o degli enti pubblici, cui è conferito l'incarico di partecipare allo sviluppo della struttura informativa centralizzata, riferiscono trimestralmente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali sullo stato di avanzamento dei lavori finalizzati al completamento della medesima struttura informativa centralizzata. La non ottemperanza è sanzionata secondo le previsioni di cui ai commi da 97 a 104.
27. Tutti i soggetti identificati come soggetti autorizzati ai sensi del decreto legislativo n. 276 del 2003, e successive modificazioni, e delle circolari del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 13/SEGR/000440, del 4 gennaio 2007, e n. 13/SEGR/0004746, del 14 febbraio 2007, hanno l'obbligo di registrarsi, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel sistema informatico nazionale per l'impiego, e di trasmettere tutti i dati elaborati relativi agli utenti nonché in relazione alla domanda di lavoro, la specifica elencazione delle posizioni lavorative vacanti.
28. La struttura informativa centralizzata comprende i dati riferiti al fascicolo personale elettronico del cittadino ed al libretto formativo elettronico del cittadino, che sono istituiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza unificata e sentiti gli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale.
29. Le registrazioni inerenti al fascicolo personale elettronico del cittadino, al libretto formativo del cittadino, alla certificazione delle competenze acquisite in ambito formale, informale e non formale, ai dati messi a disposizione dal cassetto fiscale e dal cassetto previdenziale, rispettivamente, dell'Agenzia delle entrate e 134 dell'INPS e di quanto previsto dalla presente legge, avvengono attraverso l'utilizzo della tessera sanitaria nazionale e del codice fiscale del cittadino.
30. I dati personali elaborati ai fini della presente legge sono trattati ai sensi del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
31. Il soggetto interessato all'accesso ai benefici di cui alla presente legge formula la domanda di ammissione alle strutture preposte territorialmente competenti, di cui al comma 22, lettere
c)
e
d)
, allegando:
a)
copia della dichiarazione ISEE;
b)
autodichiarazione atte stante i redditi percepiti nei dodici mesi precedenti la richiesta nonché i redditi certi, percepibili nei successivi dodici mesi, da parte del soggetto richiedente e da tutti i componenti del nucleo familiare di appartenenza, fatte salve le ipotesi di cui al comma 11;
c)
ogni altra documentazione stabilita, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
32. La sussistenza delle condizioni di cui ai commi da 17 a 21 è verificata e attestata dai soggetti di cui al comma 22, secondo la rispettiva competenza, attraverso la consultazione della struttura informativa centralizzata.
33. I soggetti di cui all'articolo 22 preposti alla ricezione della domanda possono riservarsi la facoltà di richiedere ulteriore documentazione compresa quella inerente ai redditi percepiti nei dodici mesi precedenti la richiesta nonché ai redditi certi, percepibili nei successivi dodici mesi, da parte del soggetto richiedente e da tutti i componenti del nucleo familiare di appartenenza.
34. Il soggetto interessato all'accesso ai benefici di cui alla presente legge, che usufruisce di trattamenti pensionistici di invalidità, è tenuto a sottoporsi a visita medica presso le strutture pubbliche di cui al comma 22, lettera
h)
, competenti a certificare le condizioni di invalidità dichiarate.
35. Sui siti
internet
dei centri per l'impiego sono pubblicate le modalità e resi disponibili i modelli per la presentazione della richiesta.
36. Entro il trentesimo giorno dalla data della presentazione della domanda, il centro per l'impiego presso il quale è stata formulata l'istanza, tramite la consultazione delle banche dati collegate attraverso la struttura informativa centralizzata, accerta la sussistenza dei requisiti del richiedente e del suo nucleo familiare per l'accesso al reddito di cittadinanza e in caso di accoglimento della domanda, invia all'INPS per via telematica la disposizione di erogazione.
37. Il reddito di cittadinanza è erogato per il periodo durante il quale il beneficiario si trova in una delle condizioni previste ai commi da 17 a 21. Per il beneficiario maggiorenne in età non pensionabile, la continuità dell'erogazione del reddito di cittadinanza è subordinata al rispetto degli obblighi di cui alla presente legge.
38. Il beneficiario, esclusi i soggetti in età pensionabile, deve fornire immediata disponibilità al lavoro presso i centri per l'impiego territorialmente competenti. I lavoratori disabili iscritti nell'elenco di cui all'articolo 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68, in quanto soggetti alle disposizioni previste dalla medesima legge nonché alle norme in materia di verifica e di accertamento dello stato di disoccupazione, in merito alla disponibilità al lavoro, non sono tenuti al rispetto di ulteriori obblighi rispetto a quelli previsti dalla suddetta legge n. 68 del 1999.
39. Il beneficiario, fornita la disponibilità di cui al comma 38, deve intraprendere, entro sette giorni, il percorso di accompagnamento all'inserimento lavorativo tramite le strutture preposte alla presa in carico del soggetto, ai commi 47 e da 52 a 58.
40. Il beneficiario ha l'obbligo di comunicare tempestivamente agli enti preposti ogni variazione della situazione reddituale, patrimoniale, lavorativa, familiare che comporti la perdita del diritto a percepire il reddito di cittadinanza o che comporti la modifica dell'entità dell'ammontare del reddito di cittadinanza percepito. Il beneficiario, anche nel periodo in cui sussiste il diritto al beneficio, è tenuto a rinnovare annualmente la domanda di ammissione.
41. In coerenza con il profilo professionale del beneficiario, con le competenze acquisite in ambito formale, non formale e informale, nonché in base agli interessi e alle propensioni emerse nel corso del colloquio di cui al comma 62, lettera
b)
, sostenuto presso il centro per l'impiego, il beneficiario è tenuto ad offrire la propria disponibilità per la partecipazione a progetti gestiti dai comuni, utili alla collettività, in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni, da svolgere presso il medesimo comune di residenza o presso quello più vicino che ne abbia fatto ,richiesta, mettendo a disposizione un numero di ore compatibile con le altre attività del beneficiario stabilite dalla presente legge e comunque non superiore al numero di otto ore settimanali. La partecipazione ai progetti è facoltativa per disabili o soggetti non più in età lavorativa.
42. I comuni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispongono tutte le procedure amministrative utili per l'istituzione dei progetti di cui ,al comma 41.
43. L'esecuzione delle attività e l'assolvimento degli obblighi del beneficiario previsti dal comma 41 sono subordinati all'attivazione dei progetti di cui al medesimo comma.
44. L'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui al comma 41 è attestato dai comuni, tramite l'aggiornamento della struttura informativa centralizzata.
45. I beneficiari del reddito di cittadinanza che provvedono all'assistenza di un parente, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono esclusi dagli obblighi di cui al comma 41.
46. I centri per l'impiego prendono in carico i soggetti beneficiari del reddito di cittadinanza ed erogano i servizi finalizzati all'inserimento lavorativo. Essi provvedono altresì, nel corso del primo anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, a pubblicizzare il diritto al beneficio del reddito di cittadinanza.
47. I centri per l'impiego cooperano con lo Stato attraverso i Ministeri, le regioni, gli enti locali, gli enti istituzionali e l'Agenzia del demanio per promuovere la nascita di nuove attività imprenditoriali. Tale cooperazione tiene conto delle caratteristiche produttive, commerciali ed economiche del territorio di riferimento al fine di favorire l'inserimento lavorativo dei beneficiari e fruitori di servizi di politica attiva. I centri per l'impiego sono tenuti a istituire e sviluppare progetti e gruppi, di lavoro per la nascita di nuove imprese attraverso la valorizzazione delle competenze e delle attitudini dei beneficiari e dei fruitori dei servizi di politica attiva.
48. Al fine di realizzare obiettivi di sostenibilità e favorire la diversificazione dei benefici offerti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sono adottati le misure e i programmi volti al reinsediamento agricolo di aree remote da destinare ad un'agricoltura a basso impatto ambientale ed al turismo sostenibile, ivi compresa l'agricoltura sociale, rivolti ai beneficiari del reddito di cittadinanza, prevedendo opportuni percorsi di formazione. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali opera la ricognizione di tali aree in accordo con le regioni e i comuni e delega alle regioni e ai comuni medesimi l'attuazione dei suddetti percorsi di formazione.
49. L'articolo 66 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, è sostituito dal seguente:
''Art. 66. – (Affitto di terreni demaniali agricoli e a vocazione agricola). –
1.
Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con decreto di natura non regolamentare da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche sulla base dei dati forniti dall'Agenzia del demanio, nonché su segnalazione dei soggetti interessati, individua i terreni agricoli e a vocazione agricola, non utilizzabili per altre finalità istituzionali, di proprietà dello Stato non compresi negli elenchi predisposti ai sensi del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, nonché di proprietà degli enti pubblici nazionali, da dare in concessione a cura dell'Agenzia del demanio. L'individuazione del bene non ne determina il trasferimento al patrimonio disponibile dello Stato. Al suddetto decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 3, 4 e 5, del decreto-legge 25 settembre 200l, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.
2
. L'affittuario dei terreni di cui al comma 1 non può utilizzare i medesimi per fini non strettamente connessi all'esercizio di attività agricole e di miglioramento del fondo.
3
. Ai fini di cui al presente articolo, per attività agricole si intendono:
a)
l'allevamento o la coltivazione di prodotti agricoli, compresi la raccolta, la mungitura, l'allevamento e la custodia degli animali per fini agricoli;
b)
la realizzazione di insediamenti imprenditoriali agricoli;
c)
le attività di silvi coltura e di vivaistica.
4
. I terreni di cui al comma 1 del presente articolo possono formare oggetto delle operazioni di riordino fondiario di cui all'articolo 4 della legge 15 dicembre 1998, n. 441.
5
. Al fine di promuovere il ricambio generazionale in agricoltura e di favorire il primo'insediamento di nuove aziende agricole, è assegnata una quota non inferiore al 25 per cento del totale dei terreni attribuibili in affitto, individuati ai sensi del comma 1 del presente articolo, ai giov811Ì agricoltori definiti dal regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013.
6
. Al fine di promuovere l'inserimento lavorativo dei beneficiari del reddito di cittadinanza in agricoltura e di favorire l'insediamento di nuove aziende agricole, è assegnata, una quota non inferiore al 25 per cento del totale dei terreni attribuibili in affitto, individuati ai sensi del comma 1, ai benefici ari del reddito di cittadinanza tramite l'attuazione di progetti volti all'accompagnamento occupazionale e imprenditoriale opportunamente istituiti e gestiti dai centri per l'impiego in. cooperazione con lo Stato e i Ministeri competenti, anche favorendo la costituzione di contratti di rete.
7
. Ai contratti di affitto di cui al presente articolo si applicano le agevolazioni previste dall'articolo 5-bis, commi 2 e 3, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.
8
. I giovani imprenditori agricoli e i giovani agricoltori di cui al comma 5 e i beneficiari di cui al comma 6, affittuari dei terreni ai sensi del presente articolo possono accedere ai benefici di cui al capo li del titolo I del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, e successive modificazioni.
9
. Per i terreni ricadenti all'interno di aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, l'Agenzia del demanio acquisisce preventivamente l'assenso all'affitto da parte degli enti gestori delle medesime aree.
10
. Le regioni, le province e i comuni, anche su richiesta dei soggetti interessati possono affittare, per le finalità e con le modalità di cui al comma 1, i terreni agricoli e a vocazione agricola di loro proprietà, compresi quelli attribuiti ai sensi del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85.
11
. Ai terreni affittati ai sensi del presente articolo non può essere attribuita una destinazione urbanistica diversa da quella agricola.
12
. Le risorse derivanti dai canoni di affitto, al netto dei costi sostenuti dall'Agenzia del demanio per le attività svolte, sono destinate alla incentivazione, valorizzazione e promozione dell'agricoltura nazionale con priorità all'agricoltura biologica, nonché allo sviluppo delle piccole e micro imprese agricole. Gli enti territoriali destinano le predette risorse alla riduzione del proprio debito o alla valorizzazione e promozione dell'agricoltura locale''.
50. Al fine di favorire la nascita di attività imprenditoriali di cui ai commi 47 e 48 e ai fini dello sviluppo occupazionale nei settori innovativi, dopo il comma 1 dell'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
''1-
bis
. È riservata una quota del 10 per cento del totale dei beni immobiliari di cui al comma l, da destinare a progetti di sviluppo di
start-up
innovative di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, nonché a progetti di sviluppo di incubatori certificati di cui all'articolo 25, comma 5, del medesimo decreto-legge n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012''.
51. È istituito il Fondo di garanzia per il finanziamento delle iniziative imprenditoriali legate al reddito di cittadinanza. Tale fondo sostiene le iniziative di cui ai commi 47 e 48 del presente articolo e al comma 1-
bis
dell'articolo 58 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, introdotto dal comma 50 del presente articolo, offrendo agli istituti di credito idonea garanzia per il finanziamento delle medesime attività. TI fondo è alimentato attraverso l'impegno annuale di una parte pari al 10 per cento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui al comma 5.
52. Le agenzie, iscritte all'albo informatico di cui all'articolo 4, comma 1, lettere
c), d)
ed
e)
, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purché non iscritte tra quelle di cui alle lettere
a)
e
b)
del medesimo articolo, possono erogare i servizi di aiuto all'inserimento lavorativo in seguito alla presa in carico da parte del centro per l'impiego del soggetto beneficiario di reddito.
53. Le agenzie di cui al comma 52, oltre a tutte le agenzie per il lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, pur escluse dalla possibilità di prendere in carico il soggetto, sono tenute al conferimento dei posti vacanti ed all'inserimento dei dati in loro possesso nella struttura informativa centralizzata e nel sistema informatico nazionale per l'impiego.
54. I centri per l'impiego e le agenzie di cui al comma 52, in relazione ai servizi erogati, procurano proposte di lavoro al beneficiario, tenendo conto delle capacità psico-fisiche, delle disabilità, delle mansioni precedentemente svolte, delle competenze acquisite in ambito formale, non formale e informale, nonché dei suoi interessi e propensioni, emersi nel corso del colloquio, di cui al comma 62, lettera
b)
.
55. I centri per l'impiego, al fine di agevolare la fruizione dei servizi, mettono a disposizione del beneficiario una pagina
web
personale nella quale l'utente visualizza le informazioni inerenti al proprio fascicolo personale elettronico del cittadino e può inserire il proprio curriculum, i dati e i documenti del complesso delle attività svolte per la ricerca di lavoro, oltre alle osservazioni in merito ai colloqui sostenuti ed alla congruità, di cui al comma 64, delle offerte di lavoro ricevute. I predetti dati confluiscono altresì nella struttura informativa centralizzata.
56. Le agenzie di cui ai commi 52 è 53 individuano attraverso la struttura informativa centralizzata, per l'assunzione di persone disoccupate o inoccupate, le candidature idonee a ricoprire le posizioni lavorative per le quali hanno ricevuto incarico da parte dei loro committenti.
57. Le agenzie formative accreditate forniscono ai beneficiari una formazione mirata, orientata verso i settori in cui è maggiore la richiesta di lavoro qualificato, secondo le indicazioni dell'Osservatorio nazionale e degli osservatori regionali e provinciali del mercato del lavoro e delle politiche sociali di cui al comma 23. Le agenzie formative accreditate devono garantire l'occupazione per almeno il 40 per cento degli iscritti ai corsi che abbiano conseguito il titolo finale. Ai predetti fini formativi e di inserimento al lavoro, l'Osservatorio nazionale del mercato del lavoro e delle politiche sociali in accordo con gli osservatori regionali e provinciali del mercato del lavoro e delle politiche sociali, di cui al comma 23, verificano e controllano l'attività delle agenzie formative e comunicano i dati ai Ministeri, alle regioni e agli enti competenti che revocano l'assegnazione di nuovi finanziamenti pubblici per le iniziative formative che non hanno raggiunto l'obiettivo occupazionale fissato.
58. Le agenzie formative accreditate hanno l'obbligo di prestare i propri servizi a qualsiasi cittadino che ne inoltri richiesta attraverso il centro per l'impiego. Le agenzie formative accreditate hanno inoltre l'obbligo di rendere pubblici, attraverso sistemi documentali, audio e video, i contenuti didattici dei propri percorsi formativi, nonché di registrare nella struttura informativa centralizzata e nel sistema informatico nazionale per l'impiego la certificazione delle competenze, la qualifica conseguita, la frequenza ai corsi e ai percorsi formativi e tutte le informazioni in loro possesso sul soggetto iscritto.
59. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali istituisce un sistema di valutazione universale e trasparente relativo alla qualità dei servizi offerti dalle agenzie formative. Tale strumento è utilizzato dall'Osservatorio nazionale del mercato del lavoro e delle politiche sociali per la valutazione dei percorsi e dei corsi formativi, è accessibile nel sito internet del medesimo Ministero e tiene conto dei giudizi resi dagli utenti al termine di ciascun percorso formativo.
60. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge elabora e rende operativo il sistema informatico nazionale per l'impiego al fine di facilitare l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro temporaneo di tipo accessorio, consentendo al datore di lavoro di conferire i posti vacanti.
61. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali attraverso la struttura informativa centralizzata e il collegamento alle banche dati dell'INPS rende possibile l'acquisto e la registrazione del
voucher online
e rende altresì possibile la facoltà per il lavoratore di essere remunerato in modo tradizionale attraverso il riscatto del
voucher
presso gli uffici postali o in modo automatico
online
su proprio conto corrente o con altri sistemi di pagamento
online
.
62. Il beneficiario, in età non pensionabile e abile al lavoro, fatte salve le disposizioni della legge 12 marzo 1999, n. 68, in relazione alle proprie capacità è tenuto, pena la perdita del beneficio, a:
a)
fornire disponibilità al lavoro presso i centri per l'impiego territorialmente competenti e accreditarsi sul sistema informatico nazionale per l'impiego;
b)
sottoporsi al colloquio di orientamento di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni;
c)
accettare espressamente di essere avviato a un progetto individuale di inserimento o reinserimento nel mondo del lavoro;
d)
seguire il percorso di bilancio delle competenze previsto nonché redigere, con il supporto dell'operatore addetto, il piano di azione individuale funzionale all'inserimento lavorativo;
e)
svolgere con continuità un'azione di ricerca attiva del lavoro, secondo le modalità definite d'intesa con i servizi competenti, documentabile attraverso l'accesso dedicato al sistema informatico nazionale per l'impiego e con la registrazione delle azioni intraprese anche attraverso l'utilizzo della pagina web personale di cui comma 54, sulla quale possono essere salvati i dati riferiti alle comunicazioni di disponibilità di lavoro inviate ed ai colloqui effettuati. L'azione documentata di ricerca attiva del lavoro non può essere inferiore a due ore giornaliere;
f)
recarsi almeno due volte al mese presso il centro per l'impiego;
g)
accettare espressamente di essere avviato ai corsi di formazione o riqualificazione professionale in tutti i casi in cui l'ente preposto al colloquio di orientamento e al percorso di bilancio delle competenze, rilevi carenze professionali o eventuali specifiche propensioni. Tali corsi si intendono obbligatori ai fini della presente legge, salvi i casi di comprovata impossibilità, derivante da cause di forza maggiore;
h)
sostenere i colloqui psico-attitudinali e le eventuali prove di selezione finalizzate all'assunzione, su indicazione dei servizi competenti e in attinenza alle competenze certificate.
63. Il beneficiario in età non pensionabile e abile al lavoro o, qualora disabile, in relazione alle proprie capacità, perde il diritto all'erogazione del reddito di cittadinanza al verificarsi di una delle seguenti condizioni:
a)
non ottempera agli obblighi di cui comma 62;
b)
sostiene più di tre colloqui di selezione con palese volontà di ottenere esito negativo, accertata dal responsabile del centro per l'impiego attraverso le comunicazioni ricevute dai selezionatori o dai datori di lavoro;
c)
rifiuta, nell'arco di tempo riferito al periodo di disoccupazione, più di tre proposte di impiego ritenute congrue ai sensi del comma 64 del presente articolo, ottenute grazie ai colloqui avvenuti tramite il centro per l'impiego o le strutture preposte di cui ai commi 22, 46 e da 52 a 58;
d)
recede senza giusta causa dal contratto di lavoro, per due volte nel corso dell'anno solare;
e)
non ottempera agli obblighi di cui al comma 41, nel caso in cui il comune di residenza abbia istituito i relativi progetti.
64. Ai fini della presente legge la proposta di lavoro è considerata congrua se concorrono i seguenti requisiti:
a)
è attinente alle propensioni, agli interessi e alle competenze acquisite dal beneficiario in ambito formale, non formale e informale, certificate, nel corso del colloquio di orientamento, nel percorso di bilancio delle competenze e dagli enti preposti di cui ai commi 46 e da 52 a 58;
b)
la retribuzione oraria è maggiore o uguale all'80 per cento di quella riferita alle mansioni di provenienza se la retribuzione mensile di provenienza non supera l'importo di 3.000 euro lordi;
c)
fatte salve espresse, volontà del richiedente, il luogo di lavoro non dista oltre 50 chilometri dalla residenza del soggetto interessato ed è raggiungibile con i mezzi pubblici in un arco di tempo non superiore a ottanta minuti.
65. Il beneficiario, al fine di poter mantenere« i benefici di cui alla presente legge, è tenuto ad accettare proposte di lavoro anche in deroga a quanto stabilito dal comma 64, lettera
a)
, qualora sia trascorso un anno di iscrizione al centro per 'l'impiego e il medesimo beneficiario non abbia accettato nessuna proposta di lavoro.
66. I lavoratori disabili iscritti nell'elenco di cui all'articolo 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68, sono soggetti alle disposizioni previste dalla medesima legge nonché alle norme in materia di verifica e di accertamento dello stato di disoccupazione.
67. Sono esentate dall'obbligo della ricerca del lavoro e dagli obblighi di cui al comma 62 le madri; fino al compimento del terzo anno di età dei figli, ovvero, in alternativa, i padri, su specifica richiesta o comunque nel caso di nucleo familiare monoparentale.
68. Ai fini della presente legge, la partecipazione del beneficiario a progetti imprenditoriali, promossi dal centro per l'impiego territorialmente competente ai sensi del comma 47, è alternativa ed equivalente all'assolvimento degli obblighi di formazione di cui al comma 62, lettere
e), g)
e
h)
.
69. Il beneficiario del reddito di cittadinanza è libero di accettare proposte di lavoro non rispondenti ai princìpi di congruità di cui al comma 64.
70. Lo Stato, le regioni e i comuni riconoscono ad ogni cittadino il diritto all'abitazione quale bene primario collegato alla personalità e annoverato tra i diritti fondamentali della persona tutelati dall'articolo 2 della Costituzione, dall'articolo 11 del Patto internazionale relativo ai diritti economici; sociali e culturali, adottato a New York il 16 dicembre 1966, ratificata e reso esecutivo ai sensi della legge 25 ottobre 1977, n. 881, e dalla Carta sociale europea, riveduta« fatta a Strasburgo il 3 maggio 1996, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 9 febbraio 1999, n. 30, sia per l'accesso all'alloggio sia nel sostegno al pagamento dei canoni di locazione.
71. I beneficiari del reddito di cittadinanza non proprietari di immobili ad uso abitativo e che sostengono i costi del canone di locazione dell'abitazione principale, qualora non percettori di altri incentivi per l'abitazione, hanno diritto a ricevere le agevolazioni riferite al Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, come modificato dal comma 6 del presente articolo.
72. Ai fini del presente articolo, per i beneficiari del reddito di cittadinanza, la dotazione del Fondo di cui al comma 71 è aumentata di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante le maggiori entrate di cui all'articolo 20.
73. Ai beneficiari del reddito cittadinanza proprietari di un'unità immobiliare adibita ad abitazione principale su cui grava un contratto di mutuo ipotecario, si estendono le disposizioni di cui ai commi 475 e seguenti dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007 n. 244.
74. Il percepimento del reddito di cittadinanza costituisce requisito di accesso per le agevolazioni di cui ai commi 71 e 73. Il comune provvede ad aggiornare le banche dati attraverso la struttura informativa centralizzata con i dati inerenti l'accesso alle agevolazioni.
75. All'articolo 11, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, dopo le parole: «di cui al comma 4» sono inserite le seguenti: «ed ai conduttori beneficiari del reddito di cittadinanza».
76. All'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo il comma 479 è inserito il seguente: ''479-
bis
. Il percepimento del reddito di cittadinanza costituisce requisito per l'accesso alla sospensione del pagamento delle rate di mutuo ipotecario di cui al comma 476''.
77. Ai fini di cui ai commi da 1 a 5 del presente articolo e della relativa omogenea applicazione delle disposizioni su tutto il territorio nazionale, i comuni, anche riuniti in consorzi, è le regioni erogano, compatibilmente con le loro risorse e nei limiti consentiti dal patto di stabilità, servizi integrativi a supporto dei beneficiari del reddito di cittadinanza attraverso:
a)
il sostegno alla frequenza scolastica nella fascia d'obbligo, in particolare per l'acquisto di libri di testo;
b)
il sostegno all'istruzione e alla formazione dei giovani, con particolare riferimento alla concessione di agevolazioni per l'acquisto di libri di testo e per il pagamento di tasse scolastiche e universitarie;
c)
il sostegno per l'accesso ai servizi sociali e socio-sanitari;
d)
il sostegno alla formazione e incentivi all'occupazione;
e)
il sostegno all'uso dei trasporti pubblici locali;
f)
il sostegno alla partecipazione alla vita sociale e culturale.
78. Al fine di coniugare gli obiettivi di efficacia della presente legge e di sostenere la diversificazione dei benefici offerti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, adotta, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto contenente misure volte a fornire agevolazioni per i costi delle utenze di gas, acqua, elettricità e telefonia fissa, attraverso la determinazione di relative tariffe sociali per i beneficiari della presente legge.
79. Al fine di promuovere l'accesso ai benefici di cui alla presente legge, i comuni, anche riuniti in consorzi, in coordinamento con i centri per l'impiego, elaborano annualmente programmi di divulgazione e di assistenza in favore delle persone senza tetto o senza fissa dimora.
80. I programmi di cui al comma 79 contengono obbligatoriamente sia progetti finalizzati alla facilitazione dell'accesso per le persone senza tetto o senza fissa dimora ai benefici della presente legge, sia progetti complementari e finalizzati al miglioramento delle condizioni di vita, alla riduzione del rischio di emarginazione nonché a percorsi virtuosi di autodeterminazione e integrazione sociale delle persone senza tetto o senza fissa dimora.
81. Al fine di verificare l'attuazione del presente articolo« i comuni, anche riuniti in consorzi, comunicano semestralmente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali lo stato di attuazione dei programmi di cui al comma 79 e i risultati conseguiti.
82. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali predispone, con proprio decreto, il modello per le comunicazioni di cui al comma 81 e rende disponibile una pagina web nel sito internet del Ministero, sulla quale vengono pubblicati nel dettaglio i progetti attivi.
83. Il reddito di cittadinanza è erogato dall'INPS ed è riscosso dai beneficiari, su loro richiesta:
a)
presso qualsiasi ufficio postale, in contanti allo sportello;
b)
mediante accredito su conto corrente postale, su conto corrente o di deposito a risparmio o su carta prepagata.
84. Al fine di agevolare la fiscalità generale, l'importo mensile del reddito di cittadinanza è incrementato del 5 per cento in favore dei beneficiari che accettano di ricevere l'erogazione sulla carta prepagata nominativa di cui al comma 85, utilizzando almeno il 70 per cento dell'importo della mensilità precedente in acquisti effettuati tramite la medesima carta prepagata.
85. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini dell'erogazione degli incentivi di cui al comma 84, stipula una convenzione con la società Poste italiane Spa e con 1'INPS, finalizzata all'erogazione del reddito di cittadinanza tramite una carta prepagata gratuita di uso corrente e alla predisposizione di uno strumento automatico utile per rilevare mensilmente l'ammontare della spesa effettuata tramite la medesima carta prepagata.
86. Al fine di promuovere l'emersione del lavoro irregolare, il beneficiario che segnala alla direzione territoriale del lavoro un'eventuale propria prestazione lavorativa pregressa qualificabile come irregolare, confermata dalle autorità ispettive competenti, riceve, per dodici mesi, una maggiorazione del reddito di cittadinanza nella misura del 5 per cento.
87. Al benefici aria che trova autonomamente un'occupazione che gli consenta di raggiungere un reddito superiore a quanto percepito annualmente in virtù della presente legge, è attribuito un premio commisurato in due mensilità del reddito di cittadinanza percepito. li premio viene corrisposto allo scadere del primo anno di attività lavorativa svolta in modo continuativo.
88. Al fine di promuovere forme di occupazione stabile e in attesa dell'adozione di ulteriori misure, è istituito un incentivo mensile per i datori di lavoro che assumono, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, lavoratori destinatari dei benefici di cui alla presente legge.
89. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, sono escluse dall'ambito di applicazione dell'imposta regionale sulle attività produttive, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le imprese con meno di quindici occupati, che abbiano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro e che garantiscano incremento occupazionale attraverso l'assunzione di beneficiari di reddito di cittadinanza.
90. Le assunzioni di cui ai commi 88 e 89 devono comportare un incremento occupazionale netto per l'impresa beneficiaria dell'incentivo.
91. L'incentivo mensile di cui ai commi 88 e 89 è pari al reddito di cittadinanza percepito dal beneficiario al momento dell'assunzione, nel limite dell'importo di 600 euro mensili, corrisposti al datore di lavoro esclusivamente mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili del periodo di riferimento, fatte salve le regole vigenti per il versamento dei contributi in agricoltura.
92. L'incentivo mensile di cui al comma 88 ha una durata massima di dodici mesi.
93. L'incremento occupazionale di cui al comma 90 è calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti all'assunzione. li numero dei dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale è ponderato in base al rapporto tra le ore pattuite e l'orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno.
94. L'incremento occupazionale di cui al comma 90 è considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, al medesimo soggetto titolare.
95. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è disciplinata la creazione di convenzioni tra le aziende e il fondo per il reddito di cittadinanza, finalizzate a favorire l'acquisto, da parte dei beneficiari, di beni e servizi la cui origine, produzione, distribuzione, vendita e riciclo rispettino princìpi legati allo sviluppo sostenibile ed alla tutela dei. diritti della persona, del lavoratore e dell'ambiente.
96. Sono escluse dagli incentivi di cui al presente articolo, tutte le aziende che abbiano subito, nel triennio antecedente alla richiesta, qualsiasi tipo di sanzione derivante dall'accertamento dell'impiego di lavoratori in modo non regolare.
97. Nei casi di dichiarazioni mendaci e di conseguente, accertato e illegittimo percepimento del reddito di cittadinanza, gli enti preposti ai controlli ed alle verifiche trasmettono, entro dieci giorni dall'avvenuto accertamento, all'autorità giudiziaria la documentazione completa del fascicolo oggetto dell'accertamento medesimo. Al responsabile del procedimento che non ottempera a quanto previsto dalle disposizioni di cui al presente comma si applicano le sanzioni disciplinari previste dalla normativa vigente nonché la perdita totale di tutte le indennità di risultato.
98. L'accesso al reddito di cittadinanza è condizionato ad accertamento fiscale. Al predetto fine l'INPS e l'Agenzia delle entrate, sulla base di appositi controlli automatici, individuano l'esistenza di omissioni o difformità dei dati dichiarati rispetto agli elementi conoscitivi in possesso dei rispettivi sistemi informativi e provvedono alle relative comunicazioni al centro per l'impiego territorialmente competente nonché all'autorità giudiziaria.
99. Il beneficiario che rilascia dichiarazioni mendaci perde definitivamente il diritto al reddito di cittadinanza ed è tenuto altresì al rimborso di quanto percepito fino alla data della revoca del beneficio medesimo.
100. Chiunque, nell'ambito della procedura di richiesta di accesso ai benefici previsti dalla presente legge, con dolo, esibisce o trasmette atti o documenti falsi, in tutto o in parte, ovvero con dolo fornisce dati e notizie non rispondenti al vero è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni. L'inosservanza degli obblighi di cui al comma 40, qualora relativi ad un incremento del reddito, a seguito di seconda omessa tempestiva comunicazione, comporta la perdita di ogni beneficio di cui alla presente legge.
101. Il termine per la segnalazione di cui al comma 40, è di trenta giorni dalla data in cui si è verificato l'effettivo incremento del reddito.
102. il beneficiario del reddito di cittadinanza che svolge contemporaneamente attività di lavoro irregolare perde definitivamente il diritto al beneficio ed è tenuto altresì al rimborsa di quanto percepito fino alla data della revoca del beneficio medesimo.
103. In caso di erogazione del reddito di cittadinanza, la mancata frequenza dei corsi scolastici da parte del figlio minore a carico del beneficiario comporta una riduzione del reddito di cittadinanza parametrata sulla quota riferita al minore a carico in dispersione scolastica: Dopo il primo richiamo, la riduzione è pari al 30 per cento, aumentato al 50 per cento dopo il secondo richiamo; il terzo richiamo determina la definitiva revoca del beneficio per la relativa quota.
104. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le disposizioni per l'ottimizzazione dei processi funzionati alla realizzazione della struttura informativa centralizzata, all'erogazione del reddito di cittadinanza nonché al riordino dei servizi per l'impiego, altresì prevedendo in particolare:
a)
meccanismi sanzionatori a carico del personale dirigenziale demandato alla gestione dei procedimenti di realizzazione della struttura informativa centralizzata., nei casi in cui non vi abbia diligentemente ottemperato, sulla base delle risultanze emerse dai dati monitorati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
b)
meccanismi sanzionatori di carattere amministrativo per i soggetti di cui al comma 27, da applicare in caso di inottemperanza agli obblighi previsti dal medesimo comma 27;
c)
meccanismi sanzionatori a carico del personale dirigente degli uffici competenti nei casi di mancata osservanza dei termini temporali di cui al comma 36;
d)
meccanismi sanzionatori a carico degli enti locali coinvolti nella gestione delle procedure di cui alla presente legge, in tutti i casi in cui non ottemperino diligentemente alle previsioni di cui alla presente legge con particolare riferimento ai comma 22, lettera
c)
; 42, 47 e da 79 a 82.
105. In adempimento dei princìpi sanciti dall'articolo 36 della Costituzione, nonché dei commi da 1 a 5 del presente articolo, al fine di integrare le relative misure in favore di tutti i cittadini, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni per l'istituzione del salario minimo orario (SMO) applicabili a tutti i lavoratori, subordinati e parasubordinati, sia nel settore privato, ivi incluso quello dell'agricoltura., sia in quello pubblico laddove si ricorra a contratti di lavoro di cui al capo I del titolo VII del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e, in ogni caso, per tutte le categorie di lavoratori e settori produttivi in cui la retribuzione minima non sia fissata dalla contrattazione collettiva.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 105, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a)
fissazione del valore orario dello SMO per l'anno 2015 pari a 9 euro lordi con obbligo di calcolare la retribuzione sulla base del predetto importo, da applicare alle ore di lavoro mensili previste dal contratto;
b)
previsione di un meccanismo automatico di incremento dello SMO al 1º gennaio di ogni anno in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati definita dall'ISTAT;
c)
divieto di stipulare contratti di lavoro con una retribuzione inferiore allo SMO;
d)
per i contratti di lavoro in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, fatte salve le condizioni di miglior favore, lo SMO si applica al livello retributivo inferiore e si procede altresì alla riparametrazione dei livelli superiori fino ai successivi rinnovi;
e)
esclusione dal computo dello SMO delle eventuali indennità ovvero dei rimborsi spese spettanti al lavoratore per il lavoro distaccato;
f)
divieto di computare nella determinazione dello SMO gli emolumenti non monetari percepiti dal lavoratore;
g)
divieto di impiego dello SMO in alcun modo nell'interesse del datare di lavoro e previsione della nullità di ogni patto contrario;
h)
impignorabilità dello SMO;
i)
divieto per la contrattazione collettiva di fissare minimi salariali inferiori allo SMO;
l)
estensione delle disposizioni relative allo SMO ai soggetti praticanti, presso studi professionali al fine dell'abilitazione all'esercizio della professione;
m)
previsione di sanzioni amministrative da euro 5.000 ad euro 15.000 a carico del datore di lavoro che, in violazione delle disposizioni di cui alle lettere da
a)
a
i)
, corrisponda al lavoratore compensi inferiori a quelli legali;
n)
modifica dell'articolo 646 del codice penale con aumento della pena prevista sino alla metà nel caso in cui il reato è commesso dal datare di lavoro in danno del prestatore d'opera mediante la violazione delle norme in materia di SMO.
106. I decreti legislativi di cui al comma 105 sono adottati nel rispetto della procedura di cui all'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
107. Gli schemi dei decreti legislativi, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari di cui al presente comma scada nei trenta giorni che precedono o seguono la scadenza dei termini prevista al comma 1, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.
108. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti attuativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.».
Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 74, aggiungere, il seguente:
«74-
bis
. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati nel limite massimo di 16.961 milioni di euro per l'anno 2015 e di 16.113 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:
a)
entro trenta giorni dalla data della pubblicazione della presente legge nella
Gazzetta Ufficiale
, con provvedimenti del direttore generale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, è modificata la misura del prelievo erariale unico attualmente applicato sui giochi ed eventuali addizionali, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita al fine di conseguire un maggior gettito, a decorrere dall'anno 2015, non inferiore a 600 milioni di euro;
b)
l'aliquota dell'addizionale di cui al comma 16 dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aumentata di 1 punto percentuale; in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la disposizione di cui alla presente lettera, si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. All'aumento della predetta aliquota si applicano le disposizioni di cui al comma 18 del citato articolo 81 relative al divieto di traslazione dell'onere sui prezzi al conumo;
c)
a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la spesa di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, deve essere ulteriormente ridotta per un ammontare complessivo non inferiore a 100 milioni di euro;
d)
a decorrere dal periodo d'imposta 2014, le somme riferite alle scelte non espresse dai contribuenti della quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche ai sensi dell'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, sono destinate integralmente al Fondo di cui all'articolo 1, comma 5, della presente legge;
e)
a decorrere dal 1º gennaio 2015 i contributi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250, sono revocati e le relative risorse iscritte nel bilancio dello Stato sono versate all'entrata del bilancio per essere riassegnate al Fondo di cui all'articolo 1, comma 5, della presente legge;
f)
le dotazioni finanziarie iscritte 'nello stato di previsione del Ministero della difesa a legislazione vigente, per competenza e per cassa, a partire dall'anno 2015, ivi inclusi i programmi di spesa relativi agli investimenti pluriennali 'per la difesa'nazionale, sono accantonate e rese indisponibili su indicazione del Ministro della difesa per un importo non inferiore a 3.500 milioni annui, con riferimento al saldo netto da finanziare, per essere riassegnate all'entrata del bilancio dello Stato. Con successivo decreto del Ministero dell'economia e finanze, i predetti fondi sono destinati al finanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 5, della presente legge;
g)
gli enti pubblici non economici inclusi nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con esclusione degli ordini professionali e loro federazioni, delle federazioni sportive, degli enti operanti nei settori della cultura e della ricerca scientifica, degli enti la cui funzione consiste nella conservazione e nella trasmissione della memoria della Resistenza e delle deportazioni, anche con riferimento alla legge del 20 luglio 2000, n. 211, istitutiva del Giorno della memoria, e alla legge 30 marzo 2004, n. 92, istitutiva del Giorno del ricordo, nonché delle autorità portuali e degli enti parco, sono soppressi al sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Sono esclusi dalla soppressione gli enti di particolare rilievo, identificati con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e, per il settore di propria competenza, con decreto del Ministro dei beni e della attività culturali e del turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le funzioni esercitate da ciascun ente soppresso sono attribuite all'amministrazione vigilante, ovvero, nel caso di pluralità di amministrazioni vigilanti, a quella titolare delle maggiori competenze nella materia che ne è oggetto. L'amministrazione così individuata succede a titolo universale all'ente soppresso, in ogni rapporto, anche controverso, e ne acquisisce le risorse finanziarie, strumentali e di personale. I rapporti di lavoro a tempo determinato, alla prima scadenza successiva alla soppressione dell'ente, non possono essere rinnovati o prorogati. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, le funzioni commissariali di gestioni liquidatorie di enti pubblici ovvero di stati passivi, riferiti anche ad enti locali, possono essere attribuite a società interamente possedute dallo Stato;
h)
alla legge 31 ottobre 1965, n. 1261, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:
''Art. 1. —
1.
L'indennità spettante ai membri del Parlamento a norma dell'articolo 69 della Costituzione per garantire il libero svolgimento del mandato è regolata dalla presente legge ed è costituita da quote mensili comprensive anche del rimborso di spese di segreteria e di rappresentanza.
2.
Gli Uffici di Presidenza delle due Camere determinano l'ammontare di dette quote m misura tale che non superino l'importo lordo di euro 5.000.'';
2) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:
''Art. 2. —
1.
Ai membri del Parlamento è corrisposta inoltre una diaria a titolo di rimborso delle spese di soggiorno a Roma. Gli Uffici di Presidenza delle due Camere ne determinano l'ammontare in misura non superiore all'importo lordo di euro tremilacinquecento, sulla base esclusiva degli effettivi giorni di presenza per ogni mese nelle sedute dell'Assemblea e delle Commissioni,'';
i)
a decorrere dal 1º gennaio 2015 è istituita un'imposta progressiva sui grandi patrimoni mobiliari e immobiliari determinata e percepita dallo Stato. Per grandi patrimoni si intendono i patrimoni il cui valore complessivo è superiore a euro 2.000.000. Per patrimoni mobiliari si intendono: le automobili, le imbarcazioni e gli aeromobili; i titoli mobiliari, esclusi i titoli emessi dallo Stato italiano, quelli emessi dalle società quotate e le obbligazioni bancarie e assicurative. Sono esclusi gli immobili di proprietà di persone giuridiche che sono utilizzati dalle medesime ai soli fini dell'esercizio dell'attività imprenditoriale. L'imposta di cui alla presente lettera è dovuta dai soggetti proprietari o titolari di altro diritto reale, persone fisiche o persone giuridiche, nelle seguenti misure: 1) per patrimoni superiori a euro 2.000.000, lo 0,75 per cento; 2) per patrimoni superiori a euro 5.000.000 lo 0,85 per cento; 3) per patrimoni superiori a euro 10 milioni 1'1,5 per cento; 4) per patrimoni superiori a euro 15 milioni il 2 per cento. Entro il 31 marzo 2015, l'Osservatorio del mercato immobiliare del1'Agenzia del territorio individua i valori dei patrimoni immobiliari. Il valore complessivo dei patrimoni immobiliari è calcolato sommando i valori determinati ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni. Dall'applicazione dell'imposta sono esclusi i fondi immobiliari e le società di costruzioni. L'imposta è versata in un'unica soluzione entro il 30 dicembre di ciascun anno. La somma da versare può essere rateizzata in rate trimestrali, previa autorizzazione dell'Agenzia delle entrate;
l)
a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per i consumi intermedi e per l'acquisto di beni, servizi e forniture prodotti dai produttori
market
, le amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo l della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ricorrono ai sistemi di acquisto messi a disposizione dalla società Consip spa o da altre centrali di committenza anche regionali, in modo da assicurare risparmi non inferiori a 4,5 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2015. Al fine di conseguire i predetti risparmi di spesa gli enti ricompresi nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche ricorrono ai sistemi centralizzati di acquisto di beni, servizi e forniture in misura non inferiore al 50 per cento delle spese annuali complessive per l'acquisto di beni, servizi e forniture. Gli enti di cui alla presente lettera sono tenuti a specificare nel rendiconto dell'esercizio finanziario di ciascun anno l'ammontare delle spese effettuate avvalendosi dei sistemi di acquisto centralizzati,. nonché l'ammontare delle spese effettuate ai sensi del sesto periodo. Al fine di conseguire i risparmi di spesa di cui alla presente lettera, entro il 30 giugno di ogni anno, a partire dal 2015, tutti gli enti di cui al primo periodo, definiscono e inviano alla società Consip spa l'elenco dei beni, servizi e forniture di cui necessitano per l'espletamento delle proprie funzioni istituzionali e per lo svolgimento di ogni altra attività. I comuni e le province provvedono alla trasmissione di tale elenco rispettivamente tramite l'Associazione nazionale comuni italiani CANCI) e l'Unione delle province d'Italia CUPI). Entro il 30 novembre di ogni anno, a partire dal 2015, la società Consip spa individua e aggiorna, ove necessario, mediante un sistema di
benchmarking
, il rapporto di qualità e prezzo in relazione alle tipologie di beni, servizi e forniture indicate negli elenchi di cui al quarto periodo. In deroga a quanto previsto nei periodi precedenti, gli enti di cui alla presente lettera, possono stipulare contratti di acquisto solo a un prezzo più basso di quello individuato dalla società Consip spa. In caso di mancato rispetto degli obiettivi di risparmio di spesa di cui al primo periodo, ai :fini del patto di stabilità interno, sono ridotti i trasferimenti statali a qualunque titolo –spettanti alle regioni a statuto ordinario, i trasferimenti correnti dovuti alle province e ai comuni e i trasferimenti alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato. In caso di mancato rispetto degli obiettivi di risparmio di spesa di cui al .primo periodo, e degli obblighi di cui alla presente lettera, il soggetto inadempiente, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza, non può: 1) impegnare spese correnti in misura superiore all'importo annuale medio dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio; 2) ricorrere all'indebitamento per gli investimenti i mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti, i quali devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il rispetto degli obblighi di cui alla presente lettera nell'anno recedente; l'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione; 3) procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto; è fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione. I contratti stipulati in violazione degli obblighi di cui alla presente lettera sono nulli e costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa. I soggetti di cui al primo periodo comunicano trimestralmente al Ministero'dell'economia e delle finanze la quota di acquisti effettuata, in modo da consentire la verifica del rispetto degli obblighi previsti, nonché dei relativi risparmi di spesa. Con decreto di natura non regolamentare, adottato dal Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presunta legge, sono stabilite le disposizioni attuative della presente lettera;
m)
in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a, decorrere il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, all'articolo 96, comma 5-
bis
, del testo Unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 95 per cento»;
n)
in deroga all'articolo 3 della legge 27lugli6 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) all'articolo 6, comma 8, le parole: 2nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
2) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
3) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
o)
al fine di razionalizzare gli spazi complessivi per l'utilizzo degli immobili in uso governativo e di ridurre la spesa relativa agli immobili condotti in locazione dallo Stato, il Ministro dell'economia e delle finanze, con propri decreti, determina i piani di razionalizzazione degli spazi e di riduzione della spesa, anche differenziandoli per ambiti territoriali e per patrimonio utilizzato, elaborati per il triennio2015-2017 d'intesa tra l'Agenzia del demanio e le amministrazioni centrali e periferiche, usuarie e conduttrici. Tali piani sono finalizzati a conseguire una riduzione complessiva non inferiore a 100 milioni di euro annui del valore dei canoni per locazioni passive e del costo d'uso equivalente degli immobili utilizzati;
p)
gli articoli 586, 992, 2229 e 2230 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono abrogati. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, è predisposto l'esaurimento del personale in ausiliaria entro i cinque anni successivi;
q)
ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 13 e 14 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo, le regioni e gli enti locali, in sede di Conferenza unificata, adottano accordi per la riduzione delle spese. per incarichi di consulenza nelle società partecipate per assicurare maggiori risparmi annui non inferiori a euro 150.000.000 annui a decorrere dall'anno 2015;
r)
le risorse giacenti nel Fondo speciale destinato al soddisfacimento delle esigenze prioritariamente di natura alimentare, di cui all'articolo 81, commi 29 e 30, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonché le risorse destinate alle finalità di cui all'articolo 60 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo di cui al comma 5 dell'articolo 1;
s)
al decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, sono apportare le seguenti modificazioni:
1) l'articolo 12 è abrogato;
2) all'articolo 14, il comma 1 è sostituito dal seguente:
''1. Ai partiti e ai movimenti politici ai quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, è riconosciuto il finanziamento pubblico ai sensi della legge 6 luglio 2012, n. 96, e della legge 3 giugno 1999, n. 157, in relazione alle elezioni svoltesi anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, il cui termine di erogazione non è ancora scaduto alla data medesima, continuano ad usufruirne nell'esercizio finanziario in corso e nell'esercizio finanziario 2015 nella misura del 25 per cento.'';
3) all'articolo 14, i commi 2 e 3 sono abrogati;
t)
a decorrere dal periodo di imposta in corso al 10 gennaio 2015, ciascun contribuente può destinare il 2 per mille della propria imposta sul reddito delle persone fisiche a favore del Fondo di cui al comma 5 dell'articolo 1; le suddette destinazioni sono stabilite esclusivamente sulla base delle scelte effettuate dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi, ovvero da quelli esonerati dall'obbligo di presentare la dichiarazione, mediante la compilazione di una scheda apposita. Per la finalità di cui alla presente lettera è autorizzata la spesa massima di 45 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015;
u)
a decorrere dall'anno 2015, gli organi costituzionali possono concorrere all'alimentazione del Fondo di cui al comma 5 dell'articolo 1, deliberando autonomamente riduzioni di spesa sia delle indennità dei parlamentari, sia degli stanziamenti dei propri bilanci per un importo annuo complessivo pari a 62,000.000 di euro. I risparmi deliberati sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al predetto Fondo;
v)
a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i titolari di pensione, erogata da enti previdenziali ovvero da organi, la cui attività è finanziata prevalentemente da risorse a carico del bilancio dello Stato, che svolgono attività retribuite a titolo di lavoro dipendente o di lavoro autonomo, presso organi costituzionali, organi a rilevanza costituzionale, Ministeri, organi di governo degli enti territoriali e locali, tribunali amministrativi regionali, non possono percepire il trattamento pensionistico. I soggetti destinatari della presente lettera hanno l'obbligo di comunicare all'ente, che eroga il trattamento pensionistico, le attività svolte ed i relativi contratti. In caso di mancata comunicazione si applica una penale pari al 30 per cento del trattamento lordo annuo percepito. Le risorse derivanti dalla riduzione dei trattamenti pensionistici, nonché le relative penali, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato annualmente per essere riversate al Fondo di cui al comma 5 dell'articolo 1;
z)
la Banca d'Italia, nel rispetto delle norme statutarie e nell'ambito della partecipazione ad iniziative d'interesse pubblico e sociale, può concedere contributi a favore del Fondo di cui al comma 5 dell'articolo 1;
aa)
a decorrere dall'anno 2015, i dividendi percepiti dall'INPS sulle partecipazioni al capitale della Banca d'Italia, sono destinati al Fondo di cui al comma 5 dell'articolo 1, nella misura del 70 per cento;
bb)
il comma 486 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è sostituito dai seguenti:
''486. A decorrere dal periodo di imposta 2015, sugli importi lordi dei trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie è dovuto un contributo di solidarietà per scaglioni di importo, da calcolare applicando le seguenti aliquote progressive:
a)
fino a sei volte il minimo: aliquota 0,1 per cento;
b)
per la quota parte oltre undici volte il minimo fino a quindici volte il minimo: aliquota 5 per cento;
c)
per la quota parte oltre quindici volte il minimo fino a venti volte il minimo: aliquota 10 per cento;
d)
per la quota parte oltre venti volte il minimo fino a venticinque volte il minimo: aliquota 15 per cento;
e)
per la quota parte oltre venticinque volte il minimo fino a trentuno volte il minimo: aliquota 20 per cento;
f)
per la quota parte oltre trentuno volte il minimo fino a trentanove volte il minimo: aliquota 25 per cento;
g)
per la quota parte, oltre trentanove volte il minimo fino a cinquanta volte il minimo: aliquota al 30 per cento;
h)
per la quota parte oltre cinquanta volte il minimo: aliquota 32 per cento.
486-
bis
. Ai fini dell'applicazione della trattenuta di cui al comma 486 è preso a riferimento il trattamento pensionistico complessivo lordo per l'anno considerato. L'INPS, sulla base dei dati che risultano dal casellario centrale dei pensionati, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, è tenuto a fornire a tutti gli enti interessati i necessari elementi per l'effettuazione della trattenuta del contributo di solidarietà, secondo modalità proporzionali ai trattamenti erogati. Le somme trattenute vengono acquisite dalle competenti gestioni previdenziali obbligatorie, anche al fine di concorrere al finanziamento degli interventi di cui al comma 191 del presente articolo''.
Allegato 1
totale
componentiAdulti
(14 anni)Ragazzi
(14 anni)Scala OCDE modificata
Relazione annuale
Istat 2014Erogazione (Relazione annuale Istat 2014)Coeff.Importo
annuale
massimo
erogabileImporto
mensile
massimo
erogabile1101euro 9.360euro 7802111,3euro 12.168euro 1.0142201,5euro 14.040euro 1.1703121,5euro 14.976euro 1.2483211,8euro 16.848euro 1.4044131,9euro 17.784euro 1.4823302euro 18.720euro 1.5604222,1euro 19.656euro 1.6385142,2euro 20.592euro 1.7164312,3euro 21.528euro 1.7945232,4euro 22.454euro 1.8724402,5euro 23.400euro 1.9506152,5euro 23.400euro 1.9505322,6euro 24.336euro 2.0286242,7euro 25.272euro 2.1065412,8euro 26.208euro 2.1847162,8euro 26.208euro 2.1846332,9euro 27.144euro 2.2625503euro 28.080euro 2.3407253euro 28.080euro 2.3406423,1euro 29.016euro 2.41873euro3.120 $ALGORITMI PER IL CALCOLO DEL REDDITO DI CITTADINANZA PER CIASCUN \ $BENEFICIARIO COMPONENTE DI UN NUCLEO FAMILIARE $ƒƒTutti i componenti percepiscono 1ID reddito inferiore \ $al reddito di cittadinanza potenziale $ƒƒSp = Valor=1cc>\ fdt "emen",1,"",0,"";;64 $\ fdt "num",1,"",0,"";;64 $ 3.120
Allegato 2
(articolo 3, comma 5)
ALGORITMI PER IL CALCOLO DEL REDDITO DI CITTADINANZA PER CIASCUN BENEFICIARIO COMPONENTE DI UN NUCLEO FAMILIARE
Caso 1
Tutti i componenti percepiscono 1ID reddito inferiore al reddito di cittadinanza potenziale
Ni = numero dei componenti il nucleo familiare
Sp = Valore della soglia di povertà indicato dalla tabella di cui all'allegato 1
Ra, Rb, Rc, ... Ri = redditi dei componenti del nucleo familiare
Rf = Reddito familiare netto dato dalla somma dei redditi netti dei componenti il nucleo familiare:
Rf = Ra+Rb+Rc+ ... Ri
Rcf = reddito di cittadinanza del nucleo familiare calcolato sulla base del reddito familiare e della tabella di cui all'allegato 1
Rcf= Sp-Rf
Rcx = Reddito di cittadinanza potenziale
Rcx = Sp/Ni
Rca, Rcb, Rcc, .... Rci = reddito di cittadinanza del componente i-esimo del nucleo familiare
Rci = Rcx-Ri
Caso 2
Uno dei componenti del nucleo familiare percepisce un reddito netto superiore al reddito di cittadinanza potenziale
Ni = numero dei componenti il nucleo familiare
Sp = Valore della soglia di povertà indicato dalla tabella di cui all'allegato 1
Ra, Rb, Rc, ... Ri = redditi dei componenti del nucleo familiare
Rs = Reddito del componente del nucleo familiare che supera il reddito di cittadinanza potenziale del componente del nucleo familiare
Rf = Reddito familiare netto dato dalla somma dei redditi dei componenti il nucleo familiare:
Rf = Ra+Rb+Rc+Rs+ ... Ri
Rcf = reddito di cittadinanza del nucleo familiare calcolato sulla base del reddito familiare e della tabella di cui all'allegato 1
Rcf= Sp-Rf
Rcx= Reddito di cittadinanza potenziale Rcx=Sp/Ni
Es = Extra reddito del componente che ha un reddito superiore al reddito di cittadinanza potenziale
Es = Rs-Rcx
Rca, Rcb, Rcc,= Redditi di cittadinanza riferiti ai componenti a, b, c del nucleo familiare
Rci = reddito di cittadinanza del componente i-esimo del nucleo familiare
Rci = Rcx-(Ri+(Es/(N-l)))
Note.
1. Nel caso 2, il reddito di cittadinanza del componente i-esimo del nucleo familiare che 'percepisce un reddito inferiore al reddito potenziale è dato dal reddito potenziale diminuito della somma del reddito del componente i-esimo e dell'extrareddito del componente che supera il reddito potenziale ripartito tra gli altri familiari.
2. In tutti i casi, il componente del nucleo familiare che percepisce un reddito superiore al reddito potenziale non percepisce alcun reddito di cittadinanza.
Allegato 3
N mesi = parte intera di (Rfa – 3 RdC)/(Rdc/4)
N mesi = Numero di mesi di attesa per 1'erogazione del reddito di cittadinanza
Rfa = Reddito familiare annuale netto (percepito nei 12 mesi precedenti la richiesta)
Rdc = Reddito di cittadinanza annuale netto (secondo tabella A allegato 1)».
1.0.2
SACCONI, BIANCONI, CHIAVAROLI, MANCUSO, GUALDANI
Dopo l'
articolo
, inserire il seguente:
«Art. 1-
bis
(Misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro)
1. Salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, nel periodo dal 1º gennaio 2015 al 31 dicembre 2015, sono soggette a una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento, entro il limite di importo complessivo di 3.000 euro lordi, le somme erogate a livello aziendale delle quali siano incerti la corresponsione o l'ammontare e la cui struttura sia correlata alla misurazione di incrementi di produttivita', innovazione ed efficienza organizzativa o altri elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico dell'impresa.
2. I redditi di cui al comma 1 non concorrono ai fini fiscali alla determinazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del percipiente o del suo nucleo familiare entro il limite massimo di 3.000 euro. Resta fermo il computo dei predetti redditi ai fini dell'accesso alle prestazioni previdenziali e assistenziali, salve restando le prestazioni in godimento sulla base del reddito di cui al comma 5.
3. L'imposta sostitutiva è applicata dal sostituto d'iimposta. Se quest'ultimo non è lo stesso che ha rilasciato la certificazione unica dei redditi per il 2014, il beneficiario attesta per iscritto l'importo del reddito da lavoro dipendente conseguito nel medesimo anno 2014.
4. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso, si applicano, in quanto compatibili, le ordinarie disposizioni in materia di imposte dirette.
5. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 trovano applicazione on esclusivo riferimento al settore privato e per i titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore, nell'anno 2014, a 40.000 euro al lordo delle somme assoggettate nel medesimo anno 2014 all'imposta sostitutiva».
Conseguentemente, alla Tabella A, voce:
Ministero dell'economia e delle finanze,
apportare le seguenti variazioni:
2015: – 100.000.000;
2016: – 130.000.000;
2017: – 180.000.000».
1.412 (testo 2)
SUSTA, DI BIAGIO
Al comma 44, lettera a), sostituire le parole:
"ai limiti indicati nell'allegato 4 annesso alla presente legge, diversi a seconda del codice ATECO che contraddistingue l'attività esercitata"
con le parole
: "a 30.000 euro".
Conseguentemente
:
sopprimere la lettera b) del comma 45;
al comma 54, secondo periodo, sostituire le parole: "15 per cento" con le seguenti: "7 per cento";
sopprimere il comma 55;
sopprimere il comma 67;
sopprimere il comma 78.
1.484 (testo 2-corretto)
DI BIAGIO, GIACOBBE, TURANO, MICHELONI, EVA LONGO
Dopo il comma 80, inserire i seguenti commi:
80-
bis
. All'articolo 24 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo il comma 3-
bis
è aggiunto il seguente comma:
3-
ter
. In deroga alle disposizioni contenute nel comma 1, nei confronti dei soggetti residenti all'estero, in uno Stato non facente parte dell'Unione europea né aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo, che assicuri comunque un adeguato scambio di informazioni, l'imposta dovuta è determinata sulla base delle disposizioni contenute negli articoli da 1 a 23, a condizione che il reddito prodotto dal soggetto nel territorio dello Stato italiano sia pari almeno al 75 per cento del reddito dallo stesso complessivamente prodotto e che il soggetto non goda di agevolazioni fiscali analoghe nello Stato di residenza. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni di attuazione del presente comma.
80-
ter
. Le disposizioni di cui al comma 80-
bis
si applicano a decorrere dal 2015.
80-
quater.
La lettera
b)
del comma 99 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è sostituita dalla seguente:
>.
Conseguentemente
,
all'articolo 3, comma 76 aggiugere, in fine, le seguenti parole:
"ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 2 milioni di euro a decorrere dal 2015".
1.612 (testo corretto)
LEZZI
Sostituire il comma 90 con il seguente:
"90. All'articolo 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 407, il comma 9 è sostituito con il seguente:
1.628 (testo 2)
LUIGI MARINO
Al comma 90, primo periodo, sopprimere le seguenti parole:
", con esclusione del settore agricolo,".
Conseguentemente, all'articolo 3, comma 76, aggiungere, in fine, le seguenti parole
: "ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 12 milioni di euro a decorrere dal 2015".
1.629 (testo 2)
LUIGI MARINO
Al comma 90, primo periodo, sostituire le parole:
"del settore agricolo,"
con le seguenti
: "del settore della produzione primaria di prodotti agricoli".
Conseguentemente, all'articolo 3, comma 76, aggiungere, in fine, le seguenti parole:
"ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 7 milioni di euro a decorrere dal 2015".
1.715 (testo corretto)
RUTA, ALBANO, BERTUZZI, FASIOLO, GATTI, PIGNEDOLI, SAGGESE, VALENTINI, LAI
Al comma 101 apportare le seguenti modificazioni:
al primo periodo, sostituire le parole: "108 milioni" con le seguenti: "103 milioni";
al comma 101, sopprimere il secondo periodo.
Conseguentemente, dopo il comma 101, inserire il seguente:
"101-
bis
. Il fondo di cui all'articolo 158, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è rifinanziato di 5 milioni di euro per l'anno 2015".
2.49 (testo 2)
CHIAVAROLI
Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
<<9-bis). Rete Ferroviaria Italiana, preso atto del rilievo strategico dell'asse ferroviario Roma-Pescara, è autorizzata a considerare prioriotario uno studio di fattibilità mirato al potenziamento di tale asse nell'ambito del Contratto di Programma sottoscritto l'8 agosto 2014 con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti fino ad un importo di 2 milioni di euro> >.
2.70 (testo 2)
URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO
All'articolo 2, comma 12, elenco 1, sopprimere la voce
: legge 23 dicembre 1998, n. 448, articolo 8, comma 10, lettera
c)
; legge 22 dicembre 2008, n. 203, articolo 2, comma 12; Gasolio e GPL impiegati per riscaldamento in aree geograficamente o climaticamente svantaggiate.
Conseguentemente
:
al medesimo comma, sostituire le parole:
"e a 38,690 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016"
con le seguenti
: "e a 12,085 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016";
all'articolo 1, comma 121, sostituire le parole:
"200 milioni di euro a decorrere dal 2015"
con le seguenti
: "200 milioni nel 2015 e a 173,4 milioni a decorrere dal 2016".
2.740-bis
MUCCHETTI
Dopo il comma 90 aggiungere il seguente:
"90-
bis
. Ai fini dell'attività di indirizzo e coordinamento in materia di revisione dei programmi di spesa, razionalizzazione delle attività e dei servizi offerti, ridimensionamento delle strutture, riduzione delle spese per acquisto di beni e servizi, ottimizzazione dell'uso degli immobili e altre materie con riferimento all'ENEA il comma 5 dell'articolo 37 della legge 23 luglio 2009, n. 99 è sostituito dal seguente: "5. Sono organi dell'ENEA:
Il Presidente;
Il Consiglio di Amministrazione;
Il Collegio dei Revisori dei Conti.
Il Presidente è il legale rappresentante dell'ENEA, la dirige e ne è responsabile. Il consiglio di amministrazione formato da tre componenti, incluso il Presidente, è nominato con decreto del ministro dello Sviluppo Economico per quattro anni, rinnovabili una sola volta, ed i componenti sono scelti tra persone con elevata e documentata qualificazione tecnica, scientifica e gestionale nei settori di competenza dell'ENEA.".
2.798 (testo 2)
ZANONI, GUERRIERI PALEOTTI
Dopo il comma 102, aggiungere i seguenti:
"
102-
bis
. All'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, alla lettera
f),
aggiungere in fine le seguenti parole: "con esclusione dei contratti stipulati da università ed enti di ricerca su fondi di ricerca;"
102-
ter
. Al comma 450 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:
sopprimere le parole: "e delle istituzioni universitarie";
dopo le parole: "nonché le autorità indipendenti," aggiungere le seguenti: "ad esclusione delle università statali limitatamente all'acquisto su fondi di ricerca di beni e servizi destinati ad attività di ricerca,";
sopprimere le parole: "e le università statali"
102-
ter.
All'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:
al comma 8, quinto periodo, sostituire le parole: "Le disposizioni del presente comma non si applicano ai convegni organizzati dalle università e dagli enti di ricerca" con le seguenti: "Le disposizioni del presente comma non si applicano all'attività di rcierca e didattica dell'università e agli enti di ricerca";
al comma 13, al terzo periodo, dopo le parole: "all'attività di formazione effettuata" inserire le seguenti: "dalle Università e dagli enti di ricerca,";
102-
quater
. All'articolo 61 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, al comma 5, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: "La disposizione del presente comma non si applica all'attività di ricerca e didattica dell'università e agli enti di ricerca.".
2.1113 (testo 2)
DEL BARBA
All'articolo 2,comma 156, alla lettera d), aggiungere, infine il seguente periodo:
"Le disposizioni di cui alla presente lettera non si applicano alle province di cui al comma 52 della legge 7 aprile 2014, n. 56";
conseguentemente, sostituire la lettera e) con la seguente:
"
e)
di attivare rapporti di lavoro ai sensi dell'articolo 90 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.".
2.1385 (testo 2)
LANZILLOTTA, ICHINO
Dopo il comma 207, inserire i seguenti:
>.
2.1666 (testo 2)
BIANCONI, GUALDANI
All'articolo 2, dopo il comma 266, aggiungere i seguenti:
2.1727 (testo 2)
RUSSO, FASIOLO, MARAN, MAURO MARIA MARINO, PEGORER, SONEGO, VACCARI
Aggiungere, in fine, i seguenti commi
"272-
bis
. Il Commissario di Governo per il Friuli-Venezia Giulia, previa intesa con il Presidente della Regione Friuli-Venezia Giulia e con il Sindaco di Trieste, adotta, d'intesa con le istituzioni competenti, i provvedimenti necessari per spostare il regime giudirico internazionale di Punto Franco dal Porto vecchio di Trieste ad altre zone opportunamente individuate, funzionalmente e logisticamente legate alle attività portuali.
272-
ter
. In conseguenza dei sopracitati provvedimenti, le aree, le costruzioni e le altre opere appartenenti al demanio marittimo compresi nel confine della circoscrizione portuale, escluse le banchine, l'Adriaterminal e la fascia costiera del PortoVecchio di Trieste, sono sdemanializzate e trasferite a titolo gratuito al patrimonio disponibile dello Stato per essere assegnate, a cura dell'Agenzia del demanio, in proprietà al patrimonio disponibile del Comune di Trieste. Il Comune destina gli immobili assegnati per le finalità previste dagli strumenti urbanistici. Il Comune di Trieste può alienare, nel rispetto della legislazione nazionale ed europea in materia, le aree e gli immobili sdemanializzati e i relativi introiti sono trasferiti all'Autorità Portuale di Trieste per gli interventi di infrastrutturazione del porto Nuovo e delle nuove aree destinate al regime internazionale di Punto Franco. Sono fatti salvi i diritti e gli obblighi derivanti dai contratti di concessione di durata superiore a quattro anni in vigore, che sono convertiti, per la porzione di aree relative, in diritto di uso in favore del concessionario per la durata residua della concessione. Il presidente dell'Autorità portuale, d'intesa con l'Agenzia del demanio, con il Presidente della regione Friuli-Venezia Giulia, con il Sindaco di Trieste e con la Capitaneria di Porto, delimita le aree che restano vincolate al demanio marittimo.
272-
quater
. L'uso delle aree demaniali del Porto Vecchio di Trieste è disciplinato da apposito regolamento da emanarsi a cura dell'Autorità Portuale di Trieste in esecuzione di quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lettera
a)
, dall'art. 8, comma 3, lettera
h)
e dall'art. 13, comma 1, lettera
a)
della legge 28 gennaio 1994, n. 84.".
3. 227 (testo 2)
BROGLIA, VACCARI, LO GIUDICE, GUERRA, SANGALLI
All'articolo 3, dopo il comma 31 inserire i seguenti:
"31-
bis
. Al fine di agevolare la ripresa delle attività e consentire l'attuazione dei piani per la ricostruzione e per il ripristino dei danni causati dagli eccezionali eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, all'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, le parole: "e comunque non oltre il 31 dicembre 2014" sono sostituite dalle seguenti: "e comunque non oltre il 31 dicembre 2015".
31-
ter
. All'articolo 8, comma 3, del decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, le parole “e comunque non oltre il 31 dicembre 2014” sono sostituite dalle parole “e comunque non oltre due anni dal termine dello stato di emergenza”.
31-
quater
. All'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modifiche:
dopo le parole "
lettere a), b)
” sono aggiunte le seguenti: “
b-bis)
”;
le parole: "
nonché al risarcimento dei danni subìti dai beni mobili strumentali all'attività ed alla ricostituzione delle scorte danneggiate e alla delocalizzazione temporanea delle attività danneggiate dal sisma al fine di garantirne la continuità produttiva," sono sostituite dalle seguenti: “nonché al risarcimento dei danni subìti dai beni mobili strumentali all'attività, alla ricostituzione delle scorte danneggiate, alla delocalizzazione temporanea delle attività danneggiate dal sisma al fine di garantirne la continuità produttiva e al risarcimento dei danni economici subiti da prodotti in corso di maturazione ovvero di stoccaggio ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari
”.
31-
quinquies
. Il comma 9-ter dell'articolo 1 del decreto-legge 12 maggio 2014, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 giugno 2014, n. 93, è sostituito dal seguente:
“9-
ter
.
Con effetto dal 29 giugno 2014, per i finanziamenti di cui all'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, ferma restando la durata massima del piano di ammortamento ai sensi del citato articolo 3-bis, il pagamento dovuto per la restituzione del debito per quota capitale è sospeso per un periodo di dodici mesi, con conseguente rimodulazione del piano di ammortamento in quote capitale costanti. Ai maggiori oneri per interessi derivanti dalla rimodulazione dei piani di ammortamento di cui al presente comma, si provvede nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11, comma 13, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213. La Cassa depositi e prestiti S.p.A. e l'Associazione bancaria italiana adeguano le convenzioni di cui all'articolo 11, comma 7, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, integrate ai sensi dell'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, nonché ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, in coerenza con le disposizioni di cui al presente comma. Le garanzie dello Stato di cui ai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze emanati ai sensi dell'articolo 11, comma 7, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, nonché ai sensi dell'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e dell'articolo 6, commi 2 e 3, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, assistono, senza ulteriori formalità e con i medesimi criteri e modalità di operatività stabiliti nei predetti decreti, i finanziamenti contratti ai sensi delle rispettive disposizioni normative, come modificati per effetto dell'attuazione del presente comma.
”.
31-
sexies
. All'articolo 11, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:
al comma 1-bis, dopo le parole: "
Al fine di sostenere la ripresa e lo sviluppo del tessuto produttivo,
" sono inserite le seguenti: "
ovvero garantire la continuità produttiva delle microimprese,
";
al comma 1-bis, dopo le parole: "
ovvero nei territori elencati dall'Allegato 1 al presente decreto, integrati dai territori individuati dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni," sono inserite le seguenti : "ovvero possono essere utilizzati per sovvenzioni alle microimprese ubicate nei centri urbani dei suddetti territori, che abbiano subito un calo di fatturato o reddito, anche negli anni 2013 e 2014, direttamente riconducibili agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012.
";
al comma 1-ter, le parole: "
Le agevolazioni per gli investimenti produttivi" sono sostituite dalle seguenti: "Le agevolazioni e sovvenzioni" e dopo le parole: "agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli," sono inserite le seguenti: "ovvero, per le agevolazioni e sovvenzioni concesse successivamente al 30 giugno 2014, secondo quanto stabilito dal Regolamento (UE) N. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'unione europea agli aiuti «de minimis
»".
31-
septies
. A decorrere dall'anno 2014 una quota non superiore allo 0,2 per mille del fondo di finanziamento ordinario delle università statali di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è destinata a contributi una tantum a università statali che documentino danni subiti in seguito a recenti calamità naturali o che, in seguito ad esse, abbiano proceduto ad annullare o ridurre gli importi di tasse e contributi dovuti dagli studenti le cui famiglie risultino colpite dai medesimi eventi.
31-
octies
. Al fine di agevolare la ripresa delle attività e consentire l'attuazione dei piani per la ricostruzione e per il ripristino dei danni causati dagli eccezionali eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, si dispone che i Comuni e le Province individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, qualora ottengano un saldo positivo superiore all'obiettivo del patto di stabilità interno dell'anno 2014 sono autorizzati ad utilizzare tale eccedenza come riduzione del proprio saldo obiettivo di Patto di Stabilità per l'anno 2015, al fine di agevolare la ripresa delle funzioni delle amministrazioni comunali e consentire l'attuazione dei piani per la ricostruzione e per il ripristino dei danni causati dagli eccezionali eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;.
31-
nonies
. All'articolo 10 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, dopo il comma 4-ter è inserito il seguente: “4-quater.
Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente decreto e in particolare dai limiti di cui all'articolo 1, comma 1, all'articolo 4 e all'articolo 5, i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dai soggetti che operano con i poteri di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e dalle amministrazioni pubbliche esclusivamente per far fronte a situazioni emergenziali determinate da eventi calamitosi. Le amministrazioni pubbliche, per le connesse esigenze di assistenza alla popolazione, di ricostruzione e di ripresa economica, possono prorogare o rinnovare i precitati contratti di lavoro fino al massimo di ulteriori tre anni oltre il termine dello stato di emergenza
.”
31-
decies
. In via sperimentale, ai fini della ripresa economica dei centri storici colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 e dagli eventi alluvionali del 17 e 19 gennaio 2014, è istituita, ai fini strettamente connessi alla ricostruzione e alla ripresa economica dei centri storici colpiti e comunque per una durata non superiore a dodici mesi dal termine dello stato di emergenza, una zona franca urbana ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296, secondo le seguenti disposizioni:
la perimetrazione della suddetta zona franca urbana è limitata ai centri storici dei comuni di Bastiglia, Bomporto, Camposanto, Cavezzo, Concordia sulla Secchia, Crevalcore, Finale Emilia, Medolla, Mirandola, Novi di Modena, Poggio Renatico, Sant'Agostino, San Felice sul Panaro, San Prospero, San Possidonio e definita con atto del Commissario delegato, ai sensi del decreto legge 74 del 2012 convertito con modificazioni dalla legge 122 del 2012, d'intesa con i sindaci dei comuni suddetti;
possono beneficiare delle agevolazioni le imprese localizzate all'interno della zona franca di cui alla lettera precedente, con le seguenti caratteristiche:
microimprese, così come definite dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003 e del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, con un reddito lordo nel 2013 inferiore a 50.000 euro e un numero di addetti inferiore o uguale a 5;
costituzione in data non successiva al 31 dicembre 2014;
che svolgano la propria attività all'interno della ZFU, ai sensi di quanto previsto alla successiva lettera c);
non essere in stato di liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali
i cui titolari siano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti civili.
gli aiuti di Stato corrispondenti all'ammontare delle agevolazioni di cui alla successiva lettera e) sono concessi ai sensi e nei limiti del Regolamento (CE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 della Commissione, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti di importanza minore ("de minimis") e dal Regolamento (CE) n. 1408/2013 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti di importanza minore ("de minimis") nel settore agricolo;
per accedere alle agevolazioni di cui alla lettera e), i soggetti individuati ai sensi della lettera b) devono avere la sede principale o l'unità locale all'interno della ZFU e rispettare i limiti e le procedure previsti dai Regolamenti comunitari di cui alla lettera precedente. Quanto previsto alla presente lettera è attestato mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
I soggetti di cui al presente comma possono beneficiare, nel rispetto dei requisiti della lettera b) nonché dei limiti previsti alla lettera f) e della dotazione finanziaria di cui alla lettera g), delle agevolazioni previste alle lettere a), b), c) del comma 341 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 e consistenti in:
esenzione dalle imposte sui redditi;
esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive;
esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili siti nella zona franca di cui al presente comma, posseduti e utilizzati dai soggetti per l'esercizio dell'attività economica.
le agevolazione di cui alla lettera e) sono riconosciute con riferimento ai periodi di imposta 2014 e 2015."
Conseguentemente:
- alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2015: - 55.500.000;
2016: - 50.000.000;
2017: - 50.000.000
3.298-bis
MUCCHETTI
Dopo il comma 34 aggiungere i seguenti
: "34-
bis
. All'articolo 162 del DPR 22 dicembre 1986, n. 917 dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: >;
34-
ter
. All'articolo 25-
bis
del DPR 29 settembre 1973, n. 600, dopo il comma 8 è aggiunto il seguente: >.
34-
quater
. Le attività digitali pienamente dematerializzate di cui all'articolo 162, comma 2-
bis
, del DPR 22 dicembre 1986, n. 917, sono individuate con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.