N. 1698
Il Senato,
premesso che:
l'entrata in funzione dell'Ufficio parlamentare di bilancio costituisce un supporto di conoscenza e di attestazione di affidabilità delle previsioni del Governo, che sostanziano le manovre di finanza pubblica;
considerato che:
in materia occorre garantire il massimo della pubblicità e trasparenza a tutte le informazioni disponibili, proprio per l'importanza della politica di bilancio quale trova ora un richiamo anche in Costituzione e per permettere anzitutto al Parlamento, alle sue strutture informative ed alla pubblica opinione una piena valutazione degli sforzi che sta compiendo il Paese sul sentiero sia del consolidamento dei conti pubblici sia della garanzia in ordine ad una crescita sostenuta e duratura; considerato altresì che, nell'ambito delle menzionate esigenze di pubblicità, rientra anche la possibilità di valutare gli effetti sui tre saldi nominali di finanza pubblica delle norme legislative approvate;
impegna il Governo:
ad inviare anche al Parlamento, ai fini delle decisioni di sua competenza, le informazioni fornite al predetto Ufficio parlamentare di bilancio in riferimento ai criteri di costruzione dei saldi a legislazione vigente e del quadro programmatico, nonché le relative ipotesi; a rendere noto – nelle forme, anche telematiche, che saranno ritenute più opportune – l'impatto delle norme legislative sui saldi nominali di finanza pubblica, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di contabilità e finanza pubblica.
G/1698/2/5 DE PIETRO, URAS, CASALETTO
in sede di esame del disegno di legge Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015),
dalla lettura in particolare dei commi 20, 45, 46, 70 dell'articolo 2 del disegno di legge in esame emerge la volontà di attuare interventi di razionalizzazione e riduzione delle spese promuovendo un utilizzo sempre più efficace ed efficiente delle risorse già a disposizione;
valutato che:
sin dal 2008 la crisi finanziaria si è trasmessa all'economia reale spingendo l'Unione europea a prendere importanti decisioni, come una generale revisione della propria governance allo scopo di rafforzare gli strumenti e le procedure per una più rigorosa politica di bilancio, garantire la solidità finanziaria dell'area europea e rilanciare le proprie prospettive di sviluppo. In tale direzione si sono susseguiti i seguenti interventi: la riforma del patto di stabilità e crescita e la fuma del trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance dell'Unione economica e monetaria, il cosiddetto fiscal compact (o patto di bilancio), sottoscritto a Bruxelles il 2 marzo 2012 da venticinque Stati dell'Unione europea. In materia fiscale, in particolare, il fiscal compact introduce la regola del pareggio di bilancio; l'Italia con la legge costituzionale n. 1 del 2012 recepisce nel proprio ordinamento la regola del pareggio di bilancio così come prescritto a livello europeo (si veda il Patto di stabilità e crescita e le modifiche introdotte nel 2011 con il six pack e fiscal compact); con la successiva legge 24 dicembre 2012, n. 243, si arriva a disciplinare il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci pubblici e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni, nonché degli altri aspetti trattati dalla legge costituzionale n. 1 del 2012; infine l'articolo 21 della legge n. 243 del 2012, rubricato «Disposizioni transitorie e finali», autorizza una «sperimentazione, anche attraverso un'apposita attività di simulazione, degli effetti derivanti dall'adozione di un bilancio dello Stato ''a base zero'' e dal superamento del criterio della spesa storica m termini di rafforzamento del ruolo programmatorio e allocativo del bilancio»; nello specifico, la legge 243 del 2012 prevede che tale attività di sperimentazione venga svolta dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e che il Ministro dell'economia e delle finanze presenti alle Camere una relazione in merito a tale attività, nella quale dovranno essere esaminate le possibili conseguenze per il sistema di contabilità e finanza pubblica derivanti dall'adozione di un bilancio «a base zero»;
tenuto conto che:
concretamente nel cosiddetto budget «a base zero», alla prassi di giustificare stanziamenti di spesa sulla base delle richieste di incremento delle risorse da parte delle amministrazioni, dando per scontata la necessità di riattribuire interamente le risorse allocate nell'esercizio precedente, si sostituisce un meccanismo in cui i centri di spesa sono invece tenuti a giustificare la richiesta di un nuovo budget sulla base di una nuova valutazione, tenendo conto dei reali «costi standard» che devono essere sostenuti con efficienza; il punto di partenza diventa quindi zero, con l'implicazione che i modelli passati di spesa non sono più considerati come un punto fisso di partenza; si ricorda inoltre che è possibile usare delle versioni meno rigide del budget «a base zero» rispetto al modello, creando un ibrido con il metodo in questione,
ad adottare ogni iniziativa utile, nel rispetto di quanto stabilito dalla legge 243 del 2012, al fine di portare avanti l'attività di simulazione ivi prevista, provvedendo, nella prima fase della sperimentazione, ad adottare una specifica attività di simulazione degli effetti derivanti dall'adozione di un bilancio «a base zero» da parte di tutti i Ministeri dello Stato e della pubblica amministrazione centrale.
G/1698/3/5 BIGNAMI, PEPE, MAURIZIO ROMANI, MUSSINI
in sede di esame del disegno di elegge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)»,
uno degli elementi più preoccupanti della situazione economica che ci troviamo ad affrontare riguarda la diffusione dei derivati nelle finanze delle Amministrazioni pubbliche; per «strumenti finanziari derivati» si intendono gli strumenti finanziari il cui valore dipende («deriva») dall'andamento di un'attività sottostante. Le attività sotto stanti possono avere natura finanziaria o reale; il decreto legislativo 28 febbraio 1998, n. 58 (articolo 1, commi 2 e 3) , recante il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TPF), fa una prima, ma non esaustiva elencazione delle forme in cui si possono presentare tali strumenti. La pratica internazionale ha tuttavia consentito lo sviluppo di numerose tipologie di contratti, ulteriori a quanto codificato dalla legge, che si possono ritenere appartenenti alla categoria dei derivati; la particolare complessità di tali strumenti implica un elevato profilo di rischio collegato alla loro sottoscrizione; nel corso degli anni gli amministratori di comuni grandi e piccoli hanno sottoscritto contratti ad alto rischio nella speranza di ottenere facili guadagni con i «quali risanare bilanci in crisi o finanziare i servizi per i cittadini; il ricorso ai prodotti finanziari derivati, fa seguito a livello normativo all'introduzione del Patto di Stabilità Interno, avviato con la Legge 448/98: proprio in ragione della progressiva riduzione dei trasferimenti finanziari agli Enti territoriali, lo Stato ha consentito agli Enti Locali di accedere direttamente al mercato dei capitali, anche mediante l'emissione di prestiti obbligazionari ed ha dettato una disciplina generale in materia di salvaguardia degli equilibri di bilancio degli enti locali contenuta nel Testo Unico delle legge sull'ordinamento degli enti locali);
la sottoscrizione di tali contratti da parte degli enti locali, come riportato anche dagli organi di stampa, è avvenuta spesso in presenza di una profonda asimmetria conoscitiva tra i soggetti che stipulavano i contratti stessi; infatti le banche e gli istituti finanziari hanno proposto agli amministratori locali di acquistare titoli altamente speculativi senza che questi ultimi potessero comprenderne pienamente la natura ed i rischi, attraendo li con la prospettiva di una immediata quantità di liquidità disponibile, ma generando un nuovo debito il cui onere viene scaricato in futuro; a tutt'oggi, nonostante il problema sia divenuto di dominio pubblico non è ancora disponibile uno studio completo sul portafoglio totale dei derivati negli Enti Territoriali;
impegna il Governo: a censire tutti i contratti derivati sottoscritti dalle pubbliche amministrazioni centrali e locali e a stimare quali condizioni di rischio abbiano creato per il debito pubblico; ad indicare per ogni contratto derivato quali siano gli istituti finanziari coinvolti nelle operazioni e quali siano le scadenze dei contratti, presentando una mappatura a livello regionale, indicando la tipologia di derivati sottoscritti; a prevedere la possibilità di rendere nullo il contratto stesso nei casi in cui sia stato sottoscritto senza una delibera del consiglio comunale, o se non siano state esplicitate le commissioni di Banca in maniera chiara, o nel caso in cui il contratto avesse natura speculativa; a coinvolgere la CONSOB nell'azione di verifica sui contratti derivati sottoscritti dalle pubbliche amministrazioni.
G/1698/4/5 COMAROLI, TOSATO
il disegno di legge di stabilità, nell'intento di reperire coperture finanziarie alle disposizioni di spesa disposte dal Governo, ha, per l'ennesima volta, imposto tagli indiscriminati al compatto regionale e locale; al comparto degli enti territoriali sono stati sottratti complessivamente 4 miliardi, di cui 3 miliardi 452 milioni alle regioni ordinarie e 548 milioni alle speciali, per ciascun anno fino al 2018; questo taglio si somma ai 750 milioni annuali di tagli già previsto dal decreto 66/2014 (bonus 80 euro); il testo presentato dal Governo non fissa alcun criterio per il riparto di questi tagli, che saranno pertanto operati presumibilmente in maniera lineare, sulla base delle ripartizioni storiche, cristallizzando quindi l'attuale situazioni nella quale alcune regioni hanno adottato criteri di razionalizzazione ed efficienza ed altre hanno perpetrato sprechi ed inefficienze. Nessun meccanismo premiale è stato adottato per riconoscere lo sforzo delle regioni virtuose che così dovranno incassare altri tagli su bilanci già ridotti al minimo; le dichiarazioni del Governo sui tagli alle regioni danno persino l'impressione che si cerchi volutamente di attribuire agli enti territoriali responsabilità che non gli appartengono: il Ministro della salute ha infatti affermato che «la legge di stabilità non prevede tagli alla sanità, il fondo sanitario è intatto», e che «se le regioni tagliano il fondo sanitario se ne assumono le responsabilità»; applicare tuttavia tagli finanziari superiori alla capacità oggettiva di compressione delle altre spese regionali significa di fatto obbligare le regioni a farsi carico delle scelte impopolari operate dal governo; è assolutamente necessario passare dalla metodica dei tagli lineari ad un meccanismo di riparto tra enti territoriali basato sui costi standard, al fine di premiare finalmente chi negli ultimi anni ha amministrato in modo responsabile ed efficiente, e stimolare le altre regioni ad adeguarsi, al fine di ottenere risparmi reali per l'intero comparto e non una mera contrazione della spesa sociale;
nel corso dell'esame al Senato, ad inserire un preciso riferimento ai costi standard come criterio per stabilire il riparto dei tagli imposti dal governo al compatto degli enti territoriali.
G/1658/5/5 BONFRISCO
in sede di esame del disegno di legge di stabilità per il 20 5 presso il Senato;
premesso che tra il 2011 e il 2014 le tasse sugli immobili sono aumentate costantemente: dai 9,2 miliardi dell'ICI ai probabili 28 (grazie agli aumenti deliberati dai governi Monti, Letta e Renzi);
considerato che la imposta sedicente unica la IUC (Imposta Unica Comunale) in realtà ne contiene tre: IMU, TASI e TARI, per un importo totale che a fine 2014 sarà di almeno 24,8 miliardi, ma che, per effetto delle addizionali comunali (al 2,5 per mille si aggiunge lo 0,8 dei Comuni per la Tasi) può arrivare a 28 miliardi, (senza sommare la Tari, tassa sui rifiuti, che prima si chiamava Tarsu, poi Tares); valutato che in tre anni complessivamente sono state prelevati 40 miliardi di tasse in più sulla casa; considerato che l'aumento della tassazione ha causato una perdita di valore degli immobili per oltre 2000 miliardi, preso atto che la local tax, un'altra imposta unica, potrebbe essere una replica della IUC già vista. Le bozze del decreto sulla local tax prevedono un prelievo tra il 2,5 e il 5 per mille sulle prime case e sino al 12 per mille (1,2 per cento) sugli altri immobili; considerato che la rivalutazione catastale che il Governo Renzi sta attuando porterebbe a un ulteriore aumento del prelievo fiscale sulla casa (già siamo al 2,22 per cento del PIL, rispetto all'I,15% della media UE; valutato che sulle transazioni immobiliari tra privati gravano l'imposta di registro dal 2 al 9per cento, l'imposta ipotecaria a 50 euro è l'imposta catastale a 50 euro; preso atto che in caso di impresa «costruttrice» (o di ristrutturazione) che vende entro 5 anni dall'ultimazione dei lavorio successivamente, nel caso in cui entro tale termine i fabbricati siano stati locati per un periodo non inferiore a 4 anni in attuazione di programmi di edilizia residenziale convenzionata si applica anche l'IVA – che varia dal 10 al 22 per cento a seconda della tipologia di immobile – l'imposta di registro a 200 euro, l'imposta ipotecaria a 200 euro, l'imposta catastale a 200 euro bimposta di bollo a 90 euro e altre tasse per 90 euro. Infatti, se il cedente opta nell'atto di vendita per il regime dell'imponibilità e applicazione dell'iva, le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute in misura fissa; valutato che sulla prima casa in caso di impresa «costruttrice» che vende dopo 5 anni dalla data di ultimazione dei lavori, si applicano l'imposta di registro al 9 per cento, l'imposta ipotecaria a 200 euro, l'imposta catastale a 200 euro, l'imposta di bollo a 90 euro e altre tasse per 90 euro; considerato che le imposte sui trasferimenti tra il 2010 e il 2012 hanno visto una costante diminuzione di gettito dai 13,1 miliardi ai 12,6 dell'ultimo anno considerato; misurato che il numero delle transazioni è stato pari a 448 mila immobili nel 2012 mentre era 877 mila nel 2006, anno di massima circolazione; osservato che la grave crisi del settore immobiliare si ripercuote pesantemente anche sul settore delle costruzioni. La produzione nelle costruzioni è diminuita del 6,9 per cento nei primi nove mesi del 20 14 rispetto ai primi nove mesi del 2013 e si stima una perdita di 745 mila posti di lavoro in Italia nel settore edilizia e settori collegati, facendo tornare il settore ai livelli del 1967; valutato che il settore delle costruzioni rappresenta oltre il 9 per cento del PIL;
impegna il Governo a valutare l'introduzione di misure volte a detassare per un periodo di sei mesi ogni transazione immobiliare al fine di rilanciare il settore, considerato che la relativa copertura finanziaria è reperibile nel maggiore giro d'affari innescato nel settore delle costruzioni e delle compravendite immobiliari nel periodo immediatamente successivo.
G/1698/6/5 ARRIGONI, COMAROLI, TOSATO
II Senato,
nel nostro Paese il possesso della casa di abitazione, per ragioni culturali e storiche, è considerato un elemento fondamentale di riferimento per la famiglia, oggetto di sacrifici e risparmi, e al tempo stesso rappresenta una forma di sicurezza e tenuta economica in questa gravissima fase di crisi del Paese; il decreto-legge n. 93 del 2008 aveva disposto l'esenzione ICI dell'immobile adibito ad abitazione principale del soggetto passivo d'imposta e delle relative pertinenze, nonché delle unità immobiliari che il comune avesse assimilato all'abitazione principale.
Successivamente, il decreto legislativo n. 23 del 2011, in materia di federalismo fiscale municipale ha istituito l'Imposta municipale propria – IMU, volta a sostituire sia la componente del reddito IRPEF (e relative addizionali) relativa agli immobili, sia l'ICI, con un'applicazione in origine prevista per l'anno 2014, che non avrebbe dovuto in alcun modo colpire l'abitazione principale del contribuente. Tuttavia, per mere esigenze di risanamento dei conti pubblici, l'applicazione dell'IMU, ai sensi dell'articolo 13 del D.L. 201/2011, è stata stravolta e snaturata dal Governo Monti La nuova tassa è stata applicata dal 2012 al possesso di immobili (fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli), compresa l'abitazione principale e le pertinenze della stessa; inoltre è stata innalzata la misura dei moltiplicatori da applicarsi alla rendita catastale per calcolare la base imponibile dell'imposta. In relazione all'abitazione principale, per i soli anni l 2012 e 2013 l'imposta è stata applicata con aliquota di base pari allo 0,4 per cento ed una detrazione d'imposta pari a 200 euro, incrementata di 50 euro per ciascun figlio residente e dimorante nell'abitazione medesima purché di età non superiore a 26 anni (fino al limite massimo di 400 euro). Ai Comuni è stata data possibilità di modificare le aliquote di base IMU (sia per l'abitazione principale che per gli altri immobili), in aumento o diminuzione, entro margini stabiliti dalla legge; In seguito la normativa sull'imposizione fiscale immobiliare ha continuato ad essere schizofrenica: Il D.L. 54 del 2013 sospeso il pagamento della prima rata IMU 2013 su abitazioni principali, terreni agricoli e fabbricati rurali. Successivamente, il D.L. 102 del 2013 ha abolito per l'anno 2013 la prima rata dell'IMU su abitazioni principali, terreni agricoli e fabbricati rurali. Il D.L. n. 133 del 2013 ha esentato dal pagamento della seconda rata dell'IMU 2013 le seguenti categorie di immobili: abitazioni principali e assimilati; casa coniugale assegnata al coniuge; immobili del personale in servizio permanente delle Forze armate; terreni agricoli posseduti. e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali; fabbricati rurali ad uso strumentale. Tuttavia, il contribuente è stato chiamato a versare una quota (pari al 40 per cento) della differenza tra l'ammontare dell'IMU Ce delle dettazioni «prima casali) deliberata o confermata dal comune per l'anno 2013 e, se inferiore, quello risultante dall'applicazione dell'aliquota e della detrazione di base previste dalle nonne statali, entro il 24 gennaio 2014 (cd. mini IMU). Da ultimo, la legge di stabilità 2014 (L. 147/2013, commi 639 e seguenti) ha istituito l'Imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore: si tratta dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali; l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali: la componente riferita ai servizi, a sua volta si articola in un tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile; la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore. L'IMU, che viene resa permanente, non si applica quindi all'abitazione principale (ad eccezione degli immobili di lusso), ma continua ad applicarsi agli altri immobili, compresi le seconde case e i beni strumentali, sommandosi alla TASI e alla TARI (le due componenti della IUC). Tuttavia, le necessità di gettito dei Comuni che hanno subito tagli insostenibili da Parte dello Stato al Fondo di Solidarietà, hanno fatto si che il mancato gettito IMU fosse compensato da parte degli enti locali da aumenti della TASI, generando aggravi fiscali oltre che confusione sulle aliquote, determinate da molti comuni con grave ritardo, pari al ritardo nella predisposizione dei bilanci di previsione; Il decreto-legge n. 16 del 2014 ha infatti attribuito ai comuni la possibilità di elevare l'aliquota massima. TASI di un ulteriore 0,8 per mille rispetto al limite del 10,6 per mille fissato per la sola IMU al 31 dicembre 2013. Le nuove aliquote massime per la TASI sull'abitazione principale potranno essere, quindi, pari al 3,3 per mille (rispetto all'originario limite del 2,5 per mille fissato dalla legge di stabilità per il 2014). Tale limite riguarda il solo anno 2014, non avendo il legislatore introdotto analoga previsione per gli anni successivi. Il decreto-legge n. 66 del 2014 è intervenuto sulla disciplina relativa al versamento della TASI per l'anno 2014, fissando diverse scadenze per il pagamento del tributo da parte dei contribuenti, a seconda della tempestività del Comune nell'adozione e comunicazione al MEF delle delibere e dei regolamenti relativi al tributo stesso. Ai comuni per i quali si applica il differimento dell'imposta viene erogata un'anticipazione pari al 50 per cento del gettito annuo stimato ad aliquota di base. La TASI dovuta dall'occupante, in casi di mancata delibera comunale, è pari al 10 per cento del tributo. Da notizie di stampa si apprende la volontà del Governo di intervenire nuovamente in materia di local tax, pur non chiarendo in quale direzione. Benché da più parti si sia auspicata una «moratoria normativa», un periodo di stabilità legislativa in materia per ottenere almeno, se non una riduzione della tassazione, una chiarezza degli adempimenti, perché gli oneri informativi e burocratici connessi al pagamento costituiscono a propria volta un onere per i cittadini; È assolutamente necessario che, qualunque denominazione o sembianza assuma la nuova imposizione immobiliare, ciò non si tramuti in un pretesto o una occasione per aumentare gli oneri gravanti sulle abitazioni principali,
assicurare, nell'ambito della definizione della nuova local tax, che l'imposizione fiscale complessiva sul medesimo e per ciascuna categoria di immobili, compresi i margini di manovra per gli enti locali, non possa essere superiore a quella applicabile complessivamente nell'attuale quadro normativa.
G/1698/7/5 CROSIO, BELLOT, ARRIGONI, STEFANI, COMAROLI, TOSATO
sin dalla sua prima applicazione l'imposta municipale non è mai stata applicata ai terreni incolti montani; Infatti il D.Lgs. n. 23/2011, cioè quello relativo al Federalismo Fiscale nel suo spirito originario definito dal Governo nel 2011 prima dell'avvento del Governo dei tecnici del Premier Mario Monti prevedeva all'art. 9 comma 8, la conferma delle esenzioni contemplate dall'ICI: in particolare, disciplinava l'esenzione dal tributo locale per i terreni agricoli, ricadenti in aree montane o collinari, così come delimitate dall'art. 15 della L. n. 984/77, e individuate dall'elenco allegato alla Circolare n. 9 del 14/6/1993. Alcune Regioni, peraltro, hanno approvato in materia di competenza legislativa primaria di agricoltura, dei provvedimenti atti ad individuare con propria deliberazione i territori agricoli ricadenti in aree montane, di collina o svantaggiate; Successivamente (Governo Monti) con il D.L. n.16/2012, c.d. Decreto semplificazioni, all'art. 4 comma 5-bis è stato previsto che con un apposito D.M., venissero individuati i Comuni nei quali dal 2014, si sarebbe applicata l'esenzione, sulla base: – dell'altitudine, riportata nell'elenco ISTAT; – dei soggetti che li detengono (CD o IAP iscritti alla previdenza agricola o meno); La successiva circolare 11 marzo 2013, n. 5 dell'Agenzia Entrate confermava che tutti i terreni incolti montani o di collina dovevano erano esenti da IMU, a prescindere dalla qualificazione agricola degli stessi, determinando invece l'assoggettamento a IRPEF e alle addizionali sul reddito dominicale; Con il decreto legge 66 del 2014, adottato il 24 aprile 2014 e convertito ID legge solo il 24 giugno successivo, si è intervenuti a metà dell'anno ed in maniera retroattiva, cioè a valere sull'intera annualità 2014, rideterminando, in senso peggiorativo, i criteri di imposizione fiscale, imponendo un aggravio inaspettato sia per i proprietari che per i comuni interessati; L'articolo 22 del citato decreto infatti, riducendo tutta una serie di agevolazioni fino ad allora riconosciute al settore agricolo, interviene anche in materia di IMU sui terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina prevedendo che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze siano individuati i comuni nei quali, a decorrere dall'anno di imposta 2014, si applica l'esenzione concernente i predetti terreni. Non si trattava naturalmente di una revisione meramente formale né di aggiornamento, ma di una volontaria penalizzazione perché il vero scopo del decreto era ottenere dai terreni montano un maggiore gettito annuo pari ad almeno 350 milioni di euro, e come già detto, con impatto retroattivo al 2014; Il comma 2 del citato articolo 22 novella il comma 5-bis dell'articolo 4 del D.L. n. 16/2012, prevedendo che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, e dell'Interno siano individuati i comuni nei quali, a decorrere dall'anno di imposta 2014, si applica l'esenzione dall'IMU sulla base dell'altitudine riportata nell'elenco dei comuni italiani predisposto dall'ISTAT; Il decreto Ministeriale che individua la lista di un nuovo elenco di comuni montani e collinari ISTAT 2014-2015 per i quali è prevista l'esenzione totale, parziale o pagamento di intera imposta a partire dal 2014 è ancora in corso di perfezionamento e non è stato ad oggi emanato, al contrario il Ministero dell'interno, sul sito della Finanza locale ha comunicato l'aggiornamento delle assegnazioni finanziarie agli Enti locali aggiornata al 28/11/2014, in cui si evidenzia una decurtazione del Fondo di solidarietà Comunale per molti Comuni di collina e montagna appa,ttenenti alle Comunità. collinari, per «riduzione maggiori introiti IMU terreni agricoli ai sensi del citato art. 4, c. 5.-bis DL 16/2012, indirettamente imponendo ai Comuni di incassare la nuova IMU dai proprietari di terreni incolti fino ad oggi esenti, la cui scadenza è fissata al 16 dicembre 2014; La norma determina quindi almeno 350 milioni di maggiori tasse a danno di proprietari di terreni di montagna dal quale non ricavano alcun reddito, e che fino ad oggi erano stati esentati anche in considerazione del fatto che si tratti di aree disagiate, e al fine di scoraggiarne l'abbandono; Determina al momento incertezza e mancata definizione degli ambiti di applicazione, alla vigilia della scadenza del pagamento; Determina inoltre difficoltà per gli stessi comuni, dovute all'assenza di banche dati dei terreni agricoli, con il dubbio che debbano essere inclusi in tale definizione anche quelli boschivi, in quanto sempre esenti da ICI e IMU; In mancanza del decreto ISTAT gli stessi Comuni non sono in grado di informare i cittadini che sono nuovi soggetti IMU ledendo anche il principio di fiducia e collaborazione comune-cittadini che in queste zone è tutt'ora forte e positivo; I Comuni, trovandosi a gestire questa novità dopo la chiusura dei bilanci preventivi, e non avendo deliberato l'aliquota IMU per i suddetti terreni incolti prima esenti, sarebbero costretti a d applicare automaticamente l'aliquota base dello 0,76 per cento. Si sottolinea come i Comuni, chiudendo i bilanci al 30 novembre, pur essendo al corrente della possibilità di riclassificazione dei terreni montani, non erano al corrente del taglio del fondo di Solidarietà. comunale che ha comportato, da parte dello stato, il mero ribaltamento dell'onere di ottenere il maggiore gettito di 350 milioni dallo Stato ai comuni,
alla luce dei ritardi nel predisporre il decreto ISTAT e del taglio al fondo di solidarietà per i comuni di Montagna avvenuto a ridosso della predisposizione dei bilanci previsionali dei Comuni, a cancellare i tagli ai comuni citati in premessa e sospendere immediatamente l'applicazione dell'imu prevista dall'articolo 22 del DL 66/2014 a rivedere, nel quadro dell'approvazione della manovra di bilancio, la normativa in materia a decorrere dal 1º gennaio 2015, al fine di ripristinare le agevolazioni applicate fino ad oggi.
G/1698/8/5 MATTEOLI
in sede di discussione del disegno di legge in titolo, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015),
i Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze riconoscono il credito d'imposta sulle accise a tutti coloro che esercitano la funzione di trasporto pubblico ed hanno mezzi di proprietà o in affitto, escludendo la forma del comodato d'uso; avviene talvolta che alcune società private, partecipate dalla pubblica amministrazione e che svolgono un pubblico servizio, abbiano in dotazione i mezzi di proprietà della stessa pubblica amministrazione e li gestiscano in uso gratuito o comodato d'uso per poter meglio affrontare le esigenze e calmierare i costi di trasporto; per le attività di servizio pubblico queste aziende, con i mezzi in comodato, sostengono direttamente le spese di carburante, ma non possono accedere al rimborso delle accise o al credito d'imposta cosi come avviene invece per quelle aziende che direttamente possiedono i mezzi oppure li noleggiano, perché la legge attualmente ha delle lacune evidenti e non prevede la voce «comodato d'uso»; le società che hanno i mezzi in «comodato d'uso», per vedere riconosciuto un loro diritto, sono costrette a ricorrere in sede giudiziale mai tempi di giudizio purtroppo sono molto lunghi e nel frattempo la gestione amministrativa della società ne risente con ripercussioni anche sulla prestazione dei servizi; la lacuna normativa determina una situazione di anomalia, per cui accade che una società privata che svolge un servizio pubblico utilizzando vetture della pubblica amministrazione in comodato d'uso non può avere i previsti rimborsi; mentre se la stessa società stipulasse un contratto di affitto simbolico (anche di un solo euro) con la medesima pubblica amministrazione, allora ci sarebbero i requisiti per ottenere i rimborsi; l'articolo 3 del D.P.R. n. 277 del 2000 – regolamento recante la disciplina delle agevolazioni – al comma 6, fa espresso riferimento a «proprietà», a «contratto di locazione con facoltà di compera», a «noleggio» di cui all'articolo 84 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni (codice della strada), ma non al comodato d'uso; nel nostro ordinamento il comodato d'uso dà veste giuridica al prestito di cose. In quanto contratto a titolo gratuito e che trova la sua giustificazione nello spirito di liberalità, caratteri questi che lo contraddistinguono dalla locazione (ipotesi ammessa per il beneficio), la legge protegge l'interesse del comodante alla restituzione della cosa data in prestito; anche la modulistica da utilizzare per l'ottenimento del credito d'imposta è formulata in maniera tale da impedire a chiunque operi in regime di comodato d'uso di accedere a tale agevolazione fiscale,
ad assumere iniziative in ordine al riconoscimento del credito d'imposta sulle accise previsto per tutti coloro che esercitano la funzione di trasporto pubblico ed hanno mezzi di proprietà o in affitto, anche alla forma del comodato d'uso, e volte al pagamento degli arretrati, stante il fatto che nel nostro Paese le aziende che potrebbero accedere ai rimborsi sono in numero veramente esiguo.
G/1698/9/5 MARINELLO, MANCUSO, GUALDANI
in sede di discussione dell'AS 1698 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)».
Premesso che:
l'articolo 3, commi 22 e 23 della legge di Stabilità 2015 prevedono, dal 1º aprile 2015, un aumento del Prelievo erariale unico (preu) per le macchine VLT e A WP del 4 per cento e una contestuale diminuzione del Pay out di analoga percentuale; l'impatto che questa misura avrebbe sull'intera filiera industriale dei giochi pubblici è enorme; occorre ricordare che già dal 1º gennaio del 2013 il Preu sulle VLT è stato aumentato dal 4 al 5 per cento (con un incremento del 25 per cento) mentre il Pay out è stato abbassato dell'1 per cento; queste misure hanno provocato una diminuzione della raccolta totale degli incassi che si è tradotta in lilla diminuzione del gettito fiscale, nel 2014, del 6 per cento (da 22,3 miliardi di euro di raccolta nel 2013, a 21 nel 2014); sempre dal 1º gennaio 2013 il Preu era stato innalzato anche per le AWP, passando dall'11,8 per cento al 12,7 per cento, con un incremento reale del 7,6 per cento; anche questa misura ha avuto effetti depressivi sulla raccolta che ha infatti registrato un calo del 10 per cento e un contestuale impatto negativo sul ritorno fiscale, del 3 per cento.
Considerato che:
questi dati dimostrano che, nel prelievo fiscale sulle macchine da gioco, si è raggiunto quel punto della «Curva di Laffer» che in economia serve a indicare il momento in cui l'eccesso di tassazione produce l'effetto paradossale di una diminuzione del gettito erariale, e quindi un danno per lo Stato; ora, la legge di Stabilità prevede dal prossimo 1º aprile un ulteriore aumento del Preu del 4 per cento e una contestuale diminuzione del Pay Out di pari importo; ,il legislatore ha previsto quindi che basteranno tre mesi per procedere all'adeguamento delle macchine e alla loro nuova certificazione, in modo da consentire un corretto allineamento tra l'aumento del Preu e la diminuzione del Pay out; pur trascurando il dato economico che indica che, per compensare senza per i concessionari un aumento del Preu di quattro punti occorrerebbe prevedere una diminuzione del Pay out dell'8 per cento, occorre sottolineare che i tempi di adeguamento tecnologico e di nuova certificazione delle macchine non sarebbero inferiori ai 24 mesi. Da ciò discende che per ben due anni tutto l'impatto dell'aumento del Preu dovrà ricadere sulle spalle della filiera industriale, con danni gravissimi per l'intero comparto e con una perdita di gettito fiscale stimati in 2,2 miliardi per l'erano nel prossimo anno; in particolare, per le VLT il fatturato (la percentuale di raccolta) delle imprese del settore è previsto in calo dal 5,8 per cento all'1,8 per cento, con una riduzione del 70 per cento (nel 2015 il fatturato calerebbe di 840 milioni di euro rispetto al 2014). Questo drammatico calo di fatturato non consentirebbe alle imprese di sostenere i costi di gestione, del personale e dell'ammortamento degli investimenti. Nello stesso tempo un simile calo comprometterebbe la sostenibilità economica delle sale e delle concessioni con possibile azzeramento del gettito erariale, crescita del circuito illegale e dei danni ai giocatori, sia normali che compulsivi, che sarebbero cos1Ietti a rivolgersi al circuito dell'illecito; secondo le stime di alcuni economisti, nel solo settore delle VLT, le conseguenze delle nuove disposizioni sarebbero: una riduzione della raccolta, per contrazione della domanda conseguente alla diminuzione del Pay out, di 11,3 miliardi di euro l'anno; un calo del prelievo erariale (Preu) di 174 milioni di euro; un calo del fatturato del 54 per cento; l'approvazione di tali misure non solo non contribuirebbe al risanamento dei conti pubblici ma li danneggerebbe con una sicura riduzione di gettito fiscale e nel contempo condannerebbe a una crisi forse irreversibile un comparto produttivo efficiente, che occupa decine e decine di migliaia di addetti e che rappresenta non solo un argine di legalità ma anche una solida fonte di entrate fiscali,
a valutare una riduzione delle aliquote di prelievo erariale, poiché allo stato attuale tale forma di tassazione risulterebbe nociva per un settore dal quale deriva non solo un importante gettito fiscale ma del quale fanno parte imprese che dovranno essere in grado di sostenere i costi di gestione, del personale e dell'ammortamento degli investimenti.
G/1698/10/5 MARINELLO, GUALDANI, MANCUSO
in sede di discussione dell'AS 1698 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)»;
il comma 6-bis, dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, aveva previsto che in attesa di armonizzare, a decorrere dal 2015, la disciplina di tassazione dei redditi di natura finanziaria degli enti previdenziali di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, con quella relativa alle forme pensionistiche e complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, alle casse previdenziali dei professionisti è riconosciuto un credito d'imposta pari alla differenza tra l'ammontare delle ritenute e imposte sostitutive applicate nella misura del 26 per cento sui redditi di natura finanziaria relativi al periodo dal 1º luglio al 31 dicembre 2014, dichiarate e certificate dai soggetti intermediari o dichiarate dagli enti medesimi e l'ammontare di tali ritenute e imposte sostitutive computate nella misura del 20 per cento;
il credito d'imposta va indicato nella dichiarazione dei redditi. per il 2014, non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917;
il credito di imposta vale solo per il 2014; ciò significa che a partire dal 2015 si applicherà una tassazione con l'aliquota del 26%; una cifra considerevole soprattutto per enti che molto spesso attraverso i risparmi previdenziali fanno investimenti considerevoli per l'erogazione di servizi essenziali ai loro iscritti;
a valutare se non sia il caso di prendere in considerazione alcune modificazioni al decreto 66 del 2014; per rendere permanente il credito di imposta previsto attualmente per il solo 2014, in modo da riportare l'effettiva tassazione delle rendite finanziarie degli enti di previdenza dei professionisti, gestori di previdenza obbligatoria al 20 per cento.
G/1698/11/5 MARINELLO, MANCUSO, GUALDANI
l'Italia, cosi come il resto degli Stati dell'Unione europea, si trova da anni invischiata in una gravissima recessione economico-finanziaria dalla quale stenta ad uscire; l'uso della moneta elettronica, soprattutto nel nostro Paese, non è incrementato a causa di diversi fattori: da un lato gli esercenti commerciali non sono disposti a pagare ulteriori commissioni annue per la gestione dei Pos; dall'altro i cittadini considerano questo strumento come una forma velata di controllo pervasivo del Fisco nei propri confronti; la riduzione dei limiti all'uso del contante, negli ultimi anni, non ha fatto altro che spingere il cittadino a ridurre i consumi o ad aumentare, di fatto, l'economia sommersa; è necessario incentivare nuovamente i consumi e rimodulare di conseguenza al rialzo i limiti all'uso del contante, considerato che lo strumento ad esso alternativo, ossia la moneta elettronica, non ha avuto gli effetti sperati in termini di tracciabilità e di riduzione dell'evasione fiscale, e considerato che negli altri Paesi europei le normative sono meno stringenti sul tema, con notevoli vantaggi concorrenziali;
a valutare l'aumento delle soglie per l'uso dei contanti, ad un valore che vada tra i tremila e i cinquemila euro.
G/1698/12/5 GUALDANI
Il Senato
con il comma 732 dell'articolo 1 della legge di Stabilità per il 2014 (n. 147 del 2014) si è stabilito che al fine di ridurre il contenzioso derivante ,dall'applicazione dei criteri per il calcolo dei canoni delle concessioni demaniali e nelle del riordino della materia da effettuare entro il 15 maggio prima ed entro 15 ottobre 2014 i procedimenti giudiziari pendenti alla data del 30 settembre 2013 concernenti il pagamento in favore dello Stato dei canoni e degli indennizzi per l'utilizzo dei beni demaniali marittimi e delle relative pertinenze, potessero essere integralmente definiti, previa domanda all'ente gestore e all'Agenzia del demanio da parte del soggetto interessato; la disposizione era stata introdotta per sanare i contenziosi sui maxi canoni precedentemente applicati, tuttavia la data prevista, per il definitivo riordino della materia è stata superata senza che la prevista riforma sia stata emanata; tale situazione sta destando lo sconcerto degli operatori di settore; peraltro nel corso del dibattito del provvedimento in esame il Governo ha preannunciato la prossima presentazione di un disegno di legge di riordino della materia, il che comporta lo spostamento in avanti della data della sua entrata in vigore.
la Camera nel corso del dibattito sul provvedimento il Governo ha preannunciato la prossima presentazione di una legge di riordino della materia, impegnandosi a valutare l'opportunità dello spostamento dei pagamenti riferiti all'articolo 1, comma 251, della legge. 296 del 127 dicembre 2006, anche in riferimento ai contenziosi in atto; al fine di evitare l'insorgere di ulteriori contenziosi,
impegna il Governo
a prevedere nel decreto-legge «mille proroghe» lo spostamento in avanti dei pagamenti riferiti solo ai maxicanoni pertinenziali in previsione del riordino delle concessioni demaniali marittime e dei canoni, ampliando la data di scadenza dell'avvio dei contenziosi relativi al calcolo dei canoni di concessioni e le relative agevolazioni ai procedimenti giudiziari pendenti alla data del 30 settembre 2014.
G/1698/13/5 CROSIO, COMAROLI, TOSATO
da luglio 2012 sono stati notificati, da parte della Guardia di Finanza, verbali indirizzati a circa 70 aziende di autotrasporto in cui si contesta che il carburante acquistato presso la zona extradoganale di Livigno (SO) è stato introdotto non correttamente in Italia in quanto la parte eccedente la franchigia, dove per franchigia si intende il quantitativo contenuto nel serbatoio normale, deve essere sottoposta a pagamento di iva , accise e sanzioni; gli importi contestati tra iva, accise e sanzioni ammontano a circa 6.000.000 di euro e la maggior parte delle aziende, in molti casi sono ditte individuali mono veicolari, non sono nelle condizioni di far fronte ai pagamenti; tutti questi trasportatori verbalizzati hanno contestazioni su veicoli allestiti come ordinati alle case madri e mai più modificati, dotati di regolari contratti di acquisto ma uno stesso mezzo di trasporto è idoneo a montare serbatoi di differenti capacità, tutti omologati, a seconda delle legittime esigenze dell'acquirente, entro i limiti massimi consentiti dalla legge; l'articolo 107 del Regolamento CE n.1186/2009 consente di introdurre nel territorio nazionale, in esenzione dal pagamento dei diritti di confine, il carburante contenuto nei «serbatoi normali» dei veicoli commerciali, intendendo per tali, ai sensi del paragrafo 2, lettera c): «i serbatoi che sono fissati in modo stabile dal costruttore su tutti gli autoveicoli dello stesso tipo del veicolo considerato e la cui sistemazione consente l'utilizzazione diretta del carburante»; raffrontando il certificato di origine del mezzo (e quindi i dati relativi al serbatoio montato dalla casa produttrice) e le fatture del carburante (regolarmente denunciato alla frontiera) la Guardia di Finanza ha rilevato che la capacità del serbatoio indicata sul certificato d'origine non corrisponde a quella del serbatoio successivamente montato sull'automezzo, omologato e indicato sul libretto di circolazione; sembra però che non sia stato preso in considerazione un elemento molto importante riguardo all'esatta individuazione del «serbatoio normale»: infatti uno stesso mezzo di trasporto è idoneo a montare serbatoi, di differenti capacità, tutti omologati, a seconda delle legittime esigenze dell'acquirente, entro i limiti massimi consentiti dalla legge; in questo contesto, è assolutamente irrilevante che al termine del ciclo produttivo, o al momento della prima omologazione, un determinato veicolo fosse dotato di un serbatoio avente una certa capacità, in quanto tale capacità poteva essere legittimamente modificata dallo stesso costruttore, al pari di altre caratteristiche dei mezzi, e prima ancora che il veicolo fosse acquistato dal trasportatore, pur continuando a potersi parlare di «serbatoio normale»; il 30 aprile scorso l'avvocato generale della Corte europea ha depositato un parere per una causa in cui si sostiene che il serbatoio omologato, correttamente installato, consentito da tutti i certificati, montato in maniera stabile e che alimenti il motore del veicolo, debba considerarsi «normale»;
in attesa di un'interpretazione univoca da parte della Corte europea del significato di «serbatoio normale» di cui all'articolo 107, paragrafo 2, lettera c), del regolamento CE n. 1186/2009 del Parlamento Europeo relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali, ad intervenire con gli appositi strumenti al fine di sospendere momentaneamente tutti i contenziosi in essere in cui si accusano le aziende di autotrasporto di aver introdotto non correttamente in Italia il carburante acquistato presso la zona extradoganale di Livigno (SO).
G/1698/14/5 COMAROLI, TOSATO
in sede di esame del disegno di legge n. 1698
a valutare la possibilità di inserire nell'ambito dei provvedimenti attuativi della delega fiscale di cui alle legge 243 del 2013 apposite disposizioni finalizzate a prevedere che qualora il reddito d'impresa ovvero di lavoro autonomo ecceda quello dichiarato nel periodo d'imposta precedente, l'eccedenza concorra alla formazione del reddito imponibile complessivo nella misura del cinquanta per cento prevedendo altresì che la disposizione si applichi per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e per i due successivi.
G/1698/15/5 TOSATO, COMAROLI
la legge di stabilità, allo scopo di ottenere maggiori entrate per l'erano pari a 78 milioni di euro, dispone l'eliminazione dell'esenzione dal bollo per- gli autoveicoli e per i motoveicoli ultraventennali di particolare interesse storico e collezionistico. Si tratta di alcuni veicoli di particolare pregio, recuperati o conservati da appassionati e collezionisti, monitorati dall'Automobilclub Storico Italiano (ASI), e dalla Federazione Motociclistica Italiana (FMI); attualmente, senza le modifiche introdotte dalla stabilità, auto e moto che hanno compiuto venti anni ma non ancora trenta versano alle Regioni ed allo Stato una tassa di circolazione forfettaria di 25 euro per le auto e di 10,33 euro per le moto; con il provvedimento disposto dal Governo è che esso possa scoraggiare e disperdere un patrimonio di auto e moto di pregio che oggi, se tenute ferme, non pesano sui bilanci familiari; la previsione di maggiori entrate del DDL Stabilità sembra inoltre non considerare che molte regioni, titolari della tassa automobilistica, hanno già legiferato sulla materia in maniera autonoma, discostandosi notevolmente da1l'articolo 63 della legge 342/2000; la scelta operata dal Governo nel DDL stabilità denota l'assoluta mancanza di conoscenza da parte dell'estensore della norma riguardo al mondo dei veicoli storici: considerando le 500.000 vetture tra i venti e i trent'anni, non tutti i proprietari potranno pagare bollo ed assicurazione e la previsione più attendibile è che circa 1'80% verrà demolito, o venduto all'estero, non trattandosi, nella maggior parte dei casi, dell'auto di famiglia necessaria agli spostamenti ma di cimeli conservati in casa e non fatti circolare; l'A.S.I. Automotoclub Storico Italiano è una federazione di circa 290 club sparsi in tutta Italia, con circa una cinquantina di dipendenti per quanto riguarda la sede centrale di Torino, e moltissimi altri dipendenti dai vari club su tutto il territorio nazionale; che con questa proposta potrebbero rischiare anche il posto di lavoro;
a modificare la norma riguardante le esenzioni per le auto e le moto che abbiano tra i venti ed i trenta anni di età, anche attraverso il dialogo con le federazioni rappresentative, al fine di trovare una formulazione che pennetta allo stesso tempo un maggiore monitoraggio e controllo sulle vetture benefici arie di un vantaggio fiscale ed la garanzia di una politica di esenzione che garantisca e favorisca il possesso ed il recupero delle auto di pregio.
G/1698/16/5 COMAROLI, TOSATO
accanto all'aumento dell'Iva e delle accise, il provvedimento in esame, all'elenco allegato al comma 11 dell'articolo 19 stabilisce la rideterminazione delle quote percentuali di fruizione dei crediti di imposta prevedendo, di fatto, la riduzione delle agevolazioni per l'acquisto di GPL e gasolio da riscaldamento per i comuni di montagna e le zone geograficamente svantaggiate; tale misura assicurerà alle casse dello Stato risparmi non inferiori a 16,335 milioni di euro per il 2015 e a 38,690 milioni di euro annui a decorrere dal 2016, ma, denuncia la stessa Assopetroli, colpisce generi di prima necessità sui quali grava una tassazione che risulta ben quattro volte più alta rispetto al resto d'Europa dove il nostro Paese si posiziona al terzo posto nella graduatoria dei prezzi più alti per il gasolio da riscaldamento, dopo l'Ungheria e la Danimarca, dove però è più sviluppato il riscaldamento a biomasse; le zone interessate dal provvedimento corrispondono a quelle rientranti nelle zone climatiche E ed F, interessando più di 5.300 Comuni, tra cui tutte le zone climatiche più fredde del Paese, ossia quelle montane caratterizzate da rigide temperature invernali; soltanto in Friuli Venezia Giulia le zone che non usufruiranno più dei benefici corrispondono a tutta la zona montana, Carnia, Valcanale e Canal del Ferro e buona parte della zona pedemontana, dove, da gennaio 2015, per una famiglia scaldarsi costerà mediamente 260 euro in più, per un'attività alberghiera ben 20 mila euro in più e un pieno da due mila litri costerà 500-600 euro in più rispetto ai 2010; in Carnia tutti i 28 Comuni, con eccezione di alcune frazioni del Comune di Cavazzo, e quelli del Tarvisiano, sono inseriti nella fascia climatica F, assegnata in base alla media delle temperature annue, dove lo sconto di gasolio si aggira intorno ai 13 centesimi al litro; altri Comuni, come Venzone, compresi nella fascia Pedemontana sono invece inseriti nella fascia E, dove è ammesso un eguale sconto per i Comuni non collegati con il servizio di metanodotto; secondo una rilevazione dell'Unione Europea, datata a settembre di questo anno, basata sulle informazioni riportate dal sito dello stesso Ministero dello sviluppo economico, un pieno di mille litri costa ai cittadini italiani 1.381 euro, mentre in Austria il prezzo per lo stesso quantitativo è poco più di 933 euro e in Francia di 900 euro, registrando una differenza di oltre 447 euro; il prezzo del gasolio al netto delle tasse locali, in Austria, è di quasi 669 euro per mille litri, mentre in Italia di 738 euro, poiché la componente maggiore è giocata dalle accise, dove in Italia ammontano a 403 euro contro i 42 euro dell'Austria; nonostante le proteste dei sindaci dei Comuni interessati che denunciano l'inadeguatezza di una tale disposizione che, operando un livellamento dei prezzi fra zone montane e zone di pianura, non tiene in debito conto le differenze climatiche che creano una delle cause di maggiore diseguagli, con la popolazione che vive in città o in pianura e nonostante siano stati presentati emendamenti da parte del Gruppo Lega in sede, di esame alla Camera, il governo non solo non ha ascoltato gli appelli degli amministratori locali, ma ha per di più bocciato le proposte presentate in Commissione;
ad escludere, dal provvedimento in oggetto, la riduzione dei benefici fiscali per l'acquisto di gpl e gasolio da riscaldamento per i comuni di montagna e le zone geograficamente svantaggiate, con particolare riguardo per le zone climatiche di fascia E ed F anche per gli anni successivi.
G/1698/17/5 COMAROLI, TOSATO
insede di esame dell'AS 1698,
la legge di stabilità per il 2015, interviene tra le altre sulle misure adottate in seguito al terremoto registrato in Emilia nel maggio 2012; altre calamità naturali hanno investito il Paese negli ultimi mes nelle regioni Liguria, Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna, Toscana, Veneto e Friuli Venezia Giulia, provocando vittime, devastazione, disperazione, fermo e danni alle attività produttive e agli strumenti di produzione; il Governo, al di là delle promesse, ha adottato al momento, concretamente, solo i provvedimenti «minimi» per venire incontro alla drammatica situazione degli operatori che hanno perso tutto e non sono in grado al momento di ricominciare, sospendendo solo i versamenti tributari, solo fino al 20 dicembre 2014, solo limitatamente ad una ristretta lista di comuni colpiti all'inizio di ottobre; occorre adottare misure efficaci per permettere alle attività produttive operanti in queste aree di riorgacizza.rs fungendo da traino per la ripresa delle intere aree di cm fanno parte;
ad istituire, nelle aree citate in premessa, delle Zone Franche di durata quinquennale, che prevedano, per tutte le persone fisiche e giuridiche residenti su tali territori, l'esenzione dai versamenti fiscali e contributivi e la cancellazione di tutte le cartelle di pagamento emesse da agenti della riscossione, nonché semplificazioni di adempimenti burocratici compresa l'esenzione dalla presentazione del DURC per tutte le finalità per i quali tale documento è richiesto.
G/1698/18/5 RUVOLO
la risoluzione della Agenzia delle Entrate del 27 febbraio 2006 n. 34/E, nel modificare la risoluzione del 27 gennaio 2006, n. 19/E, ha stabilito che, non essendo stato richiamato l'origano, a rametti o sgran:ato, al n. 12-bis della Tabella A parte II del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ai fini dell'applicazione dell'aliquota IV A ridotta, alla cessione del prodotto citato è applicabile l'aliquota IV A ordinaria pari al21 per cento; quale pianta agricola aromatica, al pari del basilico, della salvia e del rosmarino, essa dovrebbe essere assoggettata alla stessa aliquota IV A, definita al numero 12-bis, della Tabella A, Parte II, del deCreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; la diversa tassazione di simili piante aromatiche rischia quindi di costituire una ingiustificata incongruenza nel trattamento fiscale di uno degli alimenti aromatici più apprezzati e importanti, anche in termini produttiv in tutta l'Italia, ma soprattutto nel Sud;
impegna il Governo a valutare l'opportunità di porre in essere, in un prossimo intervento normativa, ogni atto di competenza volto a ripristinare uniformità dell'aliquota IV A per tutte le tipologie di piante agricole aromatiche, ma in particolare per l'origano, a rametti o sgranato.
G/1698/19/5 GIROTTO, CASTALDI, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI
in sede di esame del disegno di legge recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015),
il comma 42 dell'articolo 1, contiene proroghe al regime agevolativo delle detrazioni per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica, mantenendo sostanzialmente anche per il 2015 le percentuali in vigore per il 2014 e precisamente: il 50 per cento per il recupero edilizio e per l'acquisto di mobili; il 65 per cento per gli interventi di riqualificazione energetica, inclusi quelli relativi alle parti comuni degli edifici condominiali; in particolare, vengono modificati i commi 1 e 2 dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, dedicato alle detrazioni fiscali per gli interventi di efficienza energetica, prevedendo che le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 48, della legge n. 220 del 2010, concernenti la detrazione d'imposta per le spese relative ad interventi di riqualificazion energetica degli edifici, si applicano nella misura del 65 per cento per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 (data di entrata in vigore del D.L. n. 63 del 2013) fino al 31 dicembre 2015; il nuovo comma 2, per effetto delle modifiche approvate nel corso dell'esame da parte delle Camera dei deputati estende la detrazione, sempre nella misura del 65 per cento, per le spese sostenute, dal 1º gennaio 2015 fino al 31 dicembre 2015, per le spese di acquisto e posa in opera delle schermature solari (fino a 60.000 euro) e per l'acquisto e la posa in opem degli impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, nel limite massimo di detrazione di 30.000 euro;
a prevedere che, qualora le detrazioni previste per gli interventi di riqualificazione energetica e recupero edilizio, nonché per l'acquisto di mobili, siano di ammontare superiore all'imposta lorda diminuita delle detrazioni, la quota di detrazione che non ha trovato capienza nella predetta imposta possa essere computata, in aumento della quota annuale già ammessa in detrazione, nella dichiarazione dei redditi dei periodi d'imposta successivi, per l'ÌIl.tero importo che trova capienza nell'imposta lorda di ciascuno di essi.
G/1698/20/5 PANIZZA, FRAVEZZI, LANIECE, FAUSTO GUILHERME LONGO, BATTISTA, ZIN
l'articolo 10 del decreto legislativo n. 23 del 2011 (cosiddetto federalismo municipale) interviene modificando radicalmente l'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al Testo unico dell'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986. L'articolo 1 della tariffa, parte prima, viene di fatto radicalmente innovato nel modo seguente: «Atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere e atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, compresi la rinuncia pura e semplice – agli stessi, i provvedimenti di espropriazione per pubblica utilità e i trasferimenti coattivi: aliquota 9 per cento», inoltre, «Se il trasferimento ha per oggetto case di abitazione, ad eccezione di quelle di categoria catastale Al, A8 e A9, ove ricorrano le condizioni di cui alla nota II-bis: aliquota 2 per cento»; è evidente la radicale modifica rispetto al testo previgente in tema di agevolazione per l'acquisto della «prima casa». Infatti: nel testo soppresso era prevista l'esclusione dal beneficio per le case di abitazione di lusso «secondo i criteri di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969»; ora. invece, sono escluse le case appartenenti alle egorie catastali sopra indicate (A1, A8 e A9). Vengono, quindi abrogate tutte le note all'articolo 1 della tariffa ad eccezione della nota II-bis, relativa,alle agevolazioni per l'acquisto della «prima casa» con la sola modifica dell'aliquota 3 per cento che, come visto, è ridotta al 2 per cento; viene altresì introdotto il comma 2, ove si precisa che «nei casi di cui al comma 1 (trasferimento di immobili in genere) l'imposta non può essere inferiore a 1.000,00 euro». Inoltre viene precisato, con il comma 3, che tutti gli atti assoggettati all'imposta di cui ai commi 1 e 2 e tutti gli atti e le formalità direttamente conseguenti posti in essere per effettuare gli adempimenti presso il catasto e i registri immobiliari sono esenti dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale, dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie;
l'articolo 26 del decreto-legge n. 104 del 2013, attraverso una novella all'articolo 10 del decreto legislativo n. 23 del 2011 interviene in tema di determinazione, con decorrenza dal 1º gennaio 2014, delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, relativamente ai trasferimenti immobiliari, da un lato confermando l'esenzione dall'imposta di bono, dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere e atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento e tutti gli atti e le formalità direttamente conseguenti, posti in essere per effettuare gli adempimenti presso il catasto ed i registri immobiliari, dall'altro assoggettando i predetti atti a ciascuna delle imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 50 euro (mentre nel testo previgente, che sarebbe stato applicato dal l o gennaio 2014, era prevista l'esenzione totale). È inoltre elevato da 168 a 200 euro rimporto di ciascuna delle imposte di registro, ipotecaria e catastaIe in tutti quei casi in cui esso sia stabilito in misura fissa da disposizioni vigenti anteriormente allo gennaio 2014;
tutto ciò comporta, di fatto, che non si possono più fare espropri, perché per ogni partita tavolare coinvolta le spese ammontano minimo ad euro 1000 per l'imposta di registro più euro 200 per l'imposta ipotecaria (che come ricordato, dal 1º gennaio 2014 è aumentata da 168 a 200); in caso di espropri di strade diventa impossibile, senza parlare di acquisizione di beni in consortalità dove possono esserci anche decine di comproprietari. Inoltre ci saranno problemi anche in caso di acquisti da parte dei Comuni: in caso di acquisti l'imposta a carico dello Stato, degli enti pubblici territoriali e loro Consorzi, delle Comunità montane era fissa (euro 168), ora è al 9 per cento. Già in precedenza, nel caso di espropri, l'imposta fissa di registro di euro 168 più l'imposta fissa ipotecaria di altri euro 168 era di per sé gravosa, se si pensa al numero delle partite tavolari coinvolte;
considerato infine che:
il presente ordine del giorno (G1.1 02 – testo 2 – a firma Panizza, Longo Fausto) aveva già ricevuto l'accoglimento da parte del Governo in sede d'esame del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16,
a valutare la possibilità di prevedere l'esenzione dell'imposta di registro e ipotecaria per gli espropri attivati dagli enti pubblici, per i provvedimenti di espropriazione per pubblica utilità e i trasferimenti coattivi proprio perché si tratta di espropri di pubblico interesse, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica.
G/1698/21/5 PANIZZA, FRAVEZZI, LANIECE, FAUSTO GUILHERME LONGO, BATTISTA, ZIN
in sede d'esame del disegna di legge «Disposizioni per la formaziane del bilancio annuale e pluriennale della Stato (legge di stabilità 2015),
la popolazione residente nelle province interamente montane è quotidianamente esposta ad una peculiare condizione di disagio, a causa delle generali difficoltà di spostamento sul territorio e delle frequenti limitazioni dei collegamenti viari, in particolare nei periodi invernali; buona parte degli appezzamenti di terreno posti in zone interamente montane, soprattutto quelli pascolivi, sono irraggiungibili per buona parte dell'anno a causa del gelo e delle precipitaziani nevose; i proprietari di appezzamenti di terreno in zone interamente montane sono, spesso a proprie spese, in prima linea nella salvaguardia dell'ambiente e nell'azione contro il rischio idrogeologico e gli incendi boschivi, tramite la costruzione e la manutenzione di drenaggi, muri a secco, terrazzamenti, strade consortili e altri presidi volti a preservare il patrimonio comune; la produzione di beni alimentari in terreni posti in zone montane risulta molto più onerosa e dispendiosa di quanto non accada per analoghi terreni posti in zone di pianura tanto che, sole per fare un esempio, la produzione vitivinicola in queste zone è fino a 4 volte più costosa di quella di pianura, venendo perciò comunemente definita «viticoltura eroica»; in relazione a queste particolari condizioni, il legislatore ha riconosciuto uno speciale trattamento fiscale a tali territori, disponendo, attraverso l'articolo 7, comma 1, lettera h), del decreto legislativa n. 504 del 1992, la totale esenzione dall'IMU per i terreni agricoli ricadenti in aree montane e di collina;
l'articolo 22, comma 2, del decreto-Iegge n. 66 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 89 del 2014, ha disposta una revisione del regime di esenzione dall'IMU per i terreni agricoli ricadenti in aree montane e di collina, destinata ad ampliare, già dall'anno d'imposta 2014 e dunque con effetto sostanzialmente retroattivo, la platea dei contribuenti assoggettati all'imposta; in particolare, ha previsto che con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali e il Ministro dell'interno, siano rideterminati i Comuni nei quali si applica la prevista esenzione IMU sulla base dell'altitudine riportata nell'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);
considerate, altresì, che:
per le difficoltà di collegamento, per la maggior parte dei Comuni di montagna la sede della casa comunale è stata nel tempo spostata o costruita ab inetto a fondovalle; pertanto, la sua altitudine, assunta dall'ISTAT a riferimento per la classificazione statistica dei Comuni, non può ritenersi un indice minimamente idoneo a definire la natura «montana» di un Comune, a maggior ragione se tale definizione è posta a fondamento di un trattamento fiscale differenziato per i contribuenti; pertanto, se il decreto ministeriale, a tutt'oggi in via di emanazione, assumesse tale indice come nuovo riferimento per l'individuazione dei Comuni montani esonerati dalla riscossione dell'IMU agricola si determinerebbe, in via di fatto, un'irragionevole a parere dell'interrogante disparità di trattamento tra territori del tutto omogenei, basata su un dato del tutto accidentale quale la collocazione in quota della casa comunale; preso comunque atto, con soddisfazione, della decisione del Governo di posticipare l'entrata in vigore del provvedimento,
a valutare la possibilità, in sede di adozione del decreto attuativo dell'articolo 22, comma 2, del decreto-legge n. 66 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 89 del 2014, di tenere conto delle esigenze di peculiare tutela poste dallo status di territorio agricolo montano, in particolare attraverso l'adozione di criteri per l'individuazione dei Comuni montani basati su indici obiettivi e adeguati a cogliere tale specialità; di valutare, in ragione dei motivi di peculiarità illustrati, l'opportunità di confermare a tal fine i criteri già previsti dalla circolare n. 9 del 14 giugno 1993 del Ministero dell'economia, attuativa dell'articolo 15 della legge n. 984 del 1977, ed applicabile ai tributi locali immobiliari ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera h), del decreto legislativo n. 504 del 1992; di valutare la possibilità di rinviare all'esercizio di imposta 2015 l'applicazione della nuova disciplina, in ottemperanza al principio di non retroattività delle disposizioni fiscali, di cui alla legge n. 212 del 2000 (il cosiddetto statuto del contribuente), anche per consentire ai Comuni di adottare i provvedimenti amministrativi necessari a garantire la riscossione dell'imposta.
G/1698/22/5 PANIZZA, BERGER, FRAVEZZI, FAUSTO GUILHERME LONGO, LANIECE, BATTISTA, ZIN
l'articolo 10 del decreto legislativo n. 23 del 2011 (cosiddetto federalismo municipale) interviene modificando radicalmente l'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al Testo unico dell'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986. L'articolo 1 della tariffa, parte prima, viene di fatto radicalmente innovato nel modo seguente: Atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere e atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, compresi la rinuncia pura e semplice agli stessi, i provvedimenti di espropriazione per pubblica utilità e ì trasferimenti coa1tivi: aliquota 9 per cento», inoltre, «Se il trasferimento ha per oggetto case di abitazione, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9, ove ricorrano le condizioni di cui alla nota II-bis: aliquota 2 per cento»; è evidente la radicale modifica rispetto al testo previgente in tema di agevolazione per l'acquisto della «prima casa». Infatti: nel testo soppresso era prevista l'esclusione dal beneficio per le case di abitazione di lusso «secondo i criteri di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969»; ora, invece, sono escluse le case appartenenti alle categorie catastali sopra indicate (A1, A8 e A9). Vengono, quindi abrogate tutte le note all'articolo 1 della tariffa ad eccezione della nota II-bis, relativa alle agevolazioni per l'acquisto della «prima casa» con la sola modifica dell'aliquota 3 per cento che, come visto, è ridotta al 2 per cento; viene altresì introdotto il comma 2, ove si precisa «che nei casi di cui al comma 1 (trasferimento di immobili in genere) l'imposta non può essere inferiore a 1.000,00 euro». Inoltre viene precisato, con il comma 3, che tutti gli atti assoggettati all'imposta di cui ai commi 1 e 2 e tutti gli atti e le formalità direttamente conseguenti posti in essere per effettuare gli adempimenti presso il catasto e i registri immobiliari sono esenti dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale, dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie;
l'articolo 26 del decreto-legge n. 104 del 2013, attraverso una novella all'articolo 10 del decreto legislativo n. 23 del 2011 interviene in tema di determimizione, con decorrenza dal 1º gennaio 2014, delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, relativamente ai trasferimenti immobiliari, da un lato confermando l'esenzione dall'imposta di bollo, dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie per gli atti traslativi a «titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere e atti traslativi o costitutivi di diritti teali immobiliari di godimento e tutti gli atti e le formalità direttamente conseguenti, posti in essere per effettuare gli adempimenti presso il catasto ed i registri immobiliari, dall'altro assoggettando i predetti atti a ciascuna delle imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 50 euro (mentre nel testo previgente, che sarebbe stato applicato dal 1º gennaio 2014, era prevista l'esenzione totale). È inoltre elevato da 168 a 200 euro l'importo di ciascuna delle imposte di registro, ipotecaria e catastale in tutti quei casi in cui esso sia stabilito in misura fissa da disposizioni vigenti anteriormente al o gennaio 2014;
tutto ciò comporta, di fatto, che le lottizzazioni sono «bloccate» in quanto ad oggi si dovrebbero commisurare i valori delle singole parti di terreni permutate. Spesso le lottizzazioni coinvolgono una molteplicità di soggetti, sui valori delle stesse si dovrebbe applicare l'imposta di registro proporzionale nella misura del 9% con un minimo di mille euro per ogni lottizzante. Si noti inoltre che nel caso di lottizzazioni i singoli lottizzanti si scambiano esclusivamente parti dei terreni per arrivarè a dei lotti regolari e quindi sfruttabili. I metri cubi di cui è titolare il soggetto A, ad inizio e fine lottizzazione, sono gli stessi; considerata la pesante crisi del settore immobiliare, è imprescindibile cercare di incentivare la ripresa, ripristinando l'agevolazione relativa alla lottizzazione dei terreni. La tassazione prevista fino al 31 dicembre 2013 era pari ad ill'imposta di registro fissa (168 euro). Conseguentemente la reintroduzione dell'applicazione di una sola imposta fissa, oggi nella misura di 200 euro, risulta ragionevole. Si noti che così è stato dal 1977 a dicembre 2013,
a valutare la possibilità di prevedere l'applicazione di una imposta fissa di registro relativamente alla lottizzazioni di terreni come prevista dall'articolo 20 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.
G/1698/23/5 STUCCHI, COMAROLI, TOSATO
le Zone Franche Urbane favoriscono, grazie ai programmi di defiscalizzazione per la creazione di piccole e medie imprese, lo sviluppo economico e sociale di quartieri ed aree urbane caratterizzate da disagio sociale, economico ed occupazionale; Provenienti dall'esperienza francese delle Zones Franches,Urbaines, dal 1996 ad oggi le ZFU sono presenti in più di 100 quartieri, prevedendo agevolazioni fiscali e previdenziali per rafforzare la crescita imprenditoriale e occupazionale nelle micro e piccole imprese ivi collocate, quali l'esenzione dalle imposte sui redditi, l'esenzione dall'IRAP, l'esenzione dall'imposta municipale propria e l'esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente; Le precedenti manovre finanziarie hanno implementato ed integrato le agevolazioni delle ZFU, stanziando inoltre fondi e risorse ad hoc per il loto sovvenzionamento: la legge finanziaria 2007 (Legge n. 296 del 2006, articolo 1 comma 340 e successivi) ha istituito un Fondo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009; la legge finanziaria 2008 (Legge n. 244 del 2008, commi 561, 562 e 563) ha confermato tale stanziamento e ha definito in maggior dettaglio le agevolazioni fiscali e previdenziali che, oggi, trovano la loto definizione particolareggiata all'interno del Decreto Interministeriale 10 aprile 2013 in attuazione di quanto previsto dall'articolo 37 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.179; Attualmente il Ministero sta procedendo alla modifica del succitato Decreto, al fine di consentire anche alle ZFU pugliesi l'applicazione del Decreto interministeriale dellO aprile 2013, poiché le ZFU della Puglia, pur previste nel Piano di Azione e Coesione (PAC), non sono state incluse nell'allegato l del Decreto, data la volontà, espressa in prima battuta dalla stessa Regione Puglia, di voler finanziare tali interventi, ricadenti nel territorio, con propri strumenti, mentre poi, la stessa Regione ha successivamente proposto di utilizzare lo strumento agevolativo nazionale; Da ultimo, la circolare 30 settembre 2013, n. 32024, ha fornito chiarimenti in merito alla tipologia, alle condizioni, ai limiti, alla durata e alle modalità di fruizione dell'agevolazioni fiscali e contributive previste dal suddetto Decreto, al fine di portare a conoscenza di tutti i soggetti interessati, anteriormente all'adozione dei bandi per la presentazione delle domande, le modalità di funzionamento dell'intervento; Attualmente, salvo le città di Ventimiglia e Massa Carrara, le ZFU sono localizzate tutte nel Sud del nostro Paese: sono infatti previste Zone Franche Urbane all'interno dell'Obiettivo Convergenza, che include le Regioni di Campania, Calabria, Sicilia e Puglia, nonché nel territorio dei comuni della provincia di Carbonia – Iglesias e nelle regioni del Molise, Abruzzo e Basilicata;
Impegna il Governo:
a prevedere, nell'ambito delle disposizioni che riguardano norme varie in materia di enti territoriali ex articolo 38 del presente provvedimento, che anche le zone del Nord, che risultino attualmente zone depresse, possano godere dei benefici relativi alle Zone Franche Urbane, con i vantaggi fiscali che ne conseguono, al fine di dare nuovo impulso anche a quelle aree urbane settentrionali, soprattutto lombarde, che, sotto il peso della grave crisi economica cha ha investito il nostro Paese, si trovano ormai in costante difficoltà, dando loro l'opportunità di tornare ad essere zone appetibili per gli investimenti produttivi.
G/1198/24/5 BATTISTA, ZELLER, PALERMO, PANIZZA, LANIECE, FAUSTO GUILHERME LONGO
in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)»
l'articolo 1, comma 114; della legge di stabilità autorizza la spesa di 100 milioni di euro annui, per tre anni a partire dal 20 17, per la realizzazione di opere di accesso agli impianti portuali; tale disposizione è volta al miglioramento della competitività dei porti italiani;
il Porto Franco di Trieste rappresenta un unicum nell'ordinamento giuridico italiano e comunitario, soprattutto in considerazione delle vicende storico-politiche che ne segnarono l'istituzione e, più in generale, che interessarono il territorio di Trieste; dopo la seconda Guerra mondiale, il Porto Franco di Trieste è stato «internazionalizzato» dal Trattato di pace fra l'Italia e le Potenze alleate ed associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947 e, in particolare, dall'Allegato VIII del Trattato in questione; il Porto Franco di Trieste, inteso come sommatoria dei suoi «Punti Franchi», è l'unica zona franca situata nell'Unione europea che gode di un regime speciale, più favorevole rispetto a quello più restrittivo posto dal Codice Doganale Comunitario per le zone e depositi franchi; considerato altresì che: il regime di porto franco internazionale del porto di Trieste previsto dall'Allegato VITI del Trattato di Parigi del 1947 e fatto salvo dai successivi trattati comunitari, consente alle imprese di ottenere benefici fiscali attraverso un regime agevolato, ridotte formalità doganali e agevolazioni in termini di stoccaggio e manipolazione dei beni; tuttavia non è ancora stato predisposto un intervento legislativo volto a dare piena attuazione a quanto disposto nell'Allegato VIII succitato;
impegna il governo:
a porre in essere le opportune iniziative di carattere legislativo volte a dare piena attuazione alle disposizioni dell'Allegato VIII del Trattato di Parigi del 1947, anche per quanto concerne l'imposizione fiscale diretta e indiretta all'interno dei punti franchi del Porto di Trieste, compatibilmente con quanto previsto dal Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea.
G/1698/25/5 DE CRISTOFARO, URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, PETRAGLIA, STEFANO
al fine di ristorare imprese e professionisti evitando esborsi di IVA che possono rivelarsi nel tempo non dovuta; per consentire di dedurre dal reddito almeno quella piccola parte di spese sostenute per l'attività professionale e al fine più generale di sostenere, anche per questa via, il rilancio e la crescita del Paese e del suo tessuto economico diffuso in una contingenza di particolare depressione economica.
Impegna il Governo a valutare l'ipotesi di prevedere norme tese:
a) ad estendere l'IVA per cassa anche nei rapporti tra imprese, ovvero tra professionisti ed i privati non titolari di partita IVA, nonché l'eliminazione dell'obbligo di versare l'IVA comunque entro un anno, almeno nel caso in cui il creditore dia inizio ad una procedura di recupero crediti per via giudiziaria o conciliatoria; b) ad estendere, nei contratti di locazione, la possibilità di considerare l'uso promiscuo dell'abitazione anche ai contratti stipulati in regime di cosiddetta «cedolare secca».
G/1698/26/5 URAS, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO
dopo tanti sacrifici molti attendevano che la legge di Stabilità ridesse fiato all'economia italiana, la quale dal 2007 ad oggi ha perso addirittura il 9 per cento della produzione di beni e servizi e ha visto crescere la disoccupazione a tassi che mostrano un quadro di assoluta gravità e che continuano a peggiorare; i dubbi sono quasi certezza sul fatto che la manovra non riuscirà a portare il Pil a crescere almeno di un punto percentuale nel 2015 come il Governo prevede; non determinante, trascurabile o irrilevante è l'impegno che la legge di stabilità contiene per combattere la disoccupazione: tali sono le misure relative al taglio dell'Irap, gli sgravi contributivi per le assunzioni; grave è la completa sudditanza del centro sinistra – in questa legge di stabilità – alle ricette del pensiero neoliberista: più sgravi fiscali e meno investimenti pubblici; più tagli alla spesa pubblica e meno politiche per il sostegno alla domanda pubblica; gli sgravi alle imprese (come i contratti di lavoro precario e lo stesso smantellamento dello Statuto dei lavoratori tramite il cosiddetto «Jobs act») non hanno mai creato più posti di lavoro, ma solo vantaggi e maggiori margini di profitto subito incamerati da chi pensa solo alla rendita e alla speculazione; i modesti tagli fiscali (da un impatto redistributivo così inesistente) non alleviano la povertà (e ancora l'Istat ci dice che il bonus Irpef ha beneficiato solo il 4 per cento dei poveri italiani) e non hanno alcun effetto sulla domanda interna. E la stessa nota di variazione del Def ad averlo ammesso: il decretò sugli 80 euro, se tutto va bene, avrà nel 2015 un impatto dello 0,1 per cento sulla crescita. Non migliore impatto sul Pil avranno gli altri provvedimenti cosiddetti «strutturali», dal Jobs Act alle riforme istituzionali. Praticamente, zero; la disoccupazione rappresenta una vera e propria emorragia di posti di lavoro, che colpisce gli under 30, ma non di meno tutte le altre fasce di età Quello che più turba è l'enorme crescita di quanti si dicono «scoraggiati», che hanno smesso di cercare lavoro perché ritengono di non trovarlo; i costi economici della disoccupazione sono incalcolabili: incidono direttamente sul PIL che non viene prodotto in percentuale di molto superiore al costo delle misure di sostegno al reddito dei disoccupati – si tratta di 80 miliardi di ricchezza reale che non viene creata –; generano costi ulteriori derivanti dalla perdita di produttività del lavoro e comportano costi sociali quali povertà, perdita della casa, criminalità, denutrizione, abbandoni scolastici, antagonismo etnico, crisi familiari, tensioni sociali potenzialmente esplosive; i disoccupati nel nostro Paese sono circa 6 milioni disoccupati. Anche se il quadro economico mutasse e vi fosse un boom (evento del tutto improbabile) non si riuscirebbe a creare lavoro per una tale mole di lavoratori e occorrerebbero non meno di 15 anni per riportare la disoccupazione a livelli che si possano considerare fisiologici, ma non si riuscirebbe comunque a tornare ai livelli precedenti (ad esempio al dato del 2005 che ha costituito l'anno migliore del nuovo secolo per l'occupazione nei Paesi UE), tenendo presente che la maggior parte delle imprese stanno provvedendo a sostituire in misura e rapidità crescente il lavoro umano con varie forme di automazione; riteniamo, pertanto, che non vi sia altra possibilità di creare lavoro e riassorbire l'enorme mole di disoccupati se non ricorrendo allo Stato come datore di lavoro di ultima istanza attraverso la creazione di un Piano nazionale del lavoro basato su un programma nazionale di interventi pubblici, che si ispiri al New Deal statunitense che tra il 1933 e il 1943 riuscì a creare occupazione per circa 8,5 milioni di lavoratori; è importante porsi l'obiettivo minimo di creare un milione e mezzo di posti di lavoro in un triennio, sostenendo un'occupazione produttiva e un lavoro dignitoso, come promossi dall'Organizzazione internazionale del lavoro e dall'Unione europea; l'obiettivo del Piano deve essere quello di occupare lavoratori tra le persone inoccupate, disoccupate o occupate in cerca di altra occupazione, qualora il loro reddito sia al di sotto di ottomila euro, dando tuttavia la priorità a coloro che a parità di altre condizioni rientrano nella definizione di lavoratori svantaggiati ai sensi dell'articolo 2, lettera i) del Regolamento CE del 12 dicembre 2002, n. 2204 e che possiedono un patrimonio personale finanziario, mobiliare e immobiliare inferiore; oppure tra persone che usufruiscono di ammortizzatori sociali; un tale Programma deve essere realizzato da tutte le amministrazioni dello Stato e dagli enti locali ispirandosi ad interventi che, oltre ad assicurare la creazione di occupazione, consentano lo sviluppo di un nuovo modello produttivo al quale l'Italia deve ambire, ponendosi come obietto primario quello della tutela dell'ambiente e della salute, innanzitutto attraverso il recupero di aree urbane e degli ecosistemi e della biodiversità; gli interventi, pertanto, sono da realizzarsi nei settori della protezione del territorio per prevenire e contrastare il dissesto idrogeologico del Paese; per bonificare e riqualificare dal punto di vista ambientale tutte le aree del territorio nazionale; per recuperare, ristrutturare, adeguare, mettere in sicurezza e valorizzare edifici scolastici, ospedali, asili nido pubblici e il patrimonio immobiliare pubblico da destinare a prima casa e a iniziative di cohousing e coworldng; per incrementare l'efficienza energetica e ridurre i consumi per gli uffici pubblici; per recuperare e valorizzare il patrimonio storico, architettonico, museale e archeologico italiano; per recuperare terreni pubblici incolti o abbandonati e salvare dall'inquinamento fiumi, aree paludose, spiagge e coste; per il funzionamento del Programma è possibile prevedere l'istituzione di un'Agenzia nazionale snella e poco costosa, vigilata da più ministeri, che svolga funzioni di organizzazione, programmazione, attuazione, indirizzo controllo e coordinamento; il Programma dovrebbe basarsi su progetti presentati dagli Enti locali e che questi vogliono realizzare, utilizzando le strutture periferiche del Ministero delle attività produttive, per la valutazione dei progetti, e del Ministero del lavoro, per l'assunzione del personale; lo Stato dovrebbe mettere a disposizione dei progetti le risorse, con la partecipazione degli Enti locali, e le attrezzature e gli strumenti già in dotazione o di proprietà delle Forze annate e di polizia, nonché quelle degli Enti locali, mentre i centri per l'impiego dovrebbero procedere a organizzare la formazione dei lavoratori da impiegare; i Progetti non direttamente realizzati dagli enti pubblici devono essere assegnati attraverso gare d'appalto ad imprese che si impegnino ad assumere, con contratto a tempo determinato per la durata dell'appalto o a tempo indeterminato, almeno il 50 per cento del personale necessario tra i lavoratori svantaggiati come definiti dal Regolamento europeo n. 2204 del 2002, di cui si è scritto sopra. La riserva di manodopera nei bandi di appalto sarebbe cosi conforme alle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato; per quanto riguarda le risorse da destinare alla realizzazione del Programma Nazionale per un triennio sperimentale lo Stato dovrebbe stanziare risorse non inferiori a 60 miliardi da ripartire tra un Fondo nazionale per finanziare i progetti e l'incremento delle risorse a disposizione – a legislazione vigente – degli interventi per la messa in sicurezza del territorio, per gli asili nido pubblici, per la messa in sicurezza degli edifici scolastici pubblici e per incrementare l'efficienza, la prestazione energetica e la riduzione del consumo di energia negli edifici pubblici; per mettere insieme le risorse necessarie si potrebbe far ricorso alla Cassa Depositi e Prestiti che può impiegare risorse proprie e emettere obbligazioni da far sottoscrivere alle Fondazioni bancarie, all'INAIL e ai Fondi pensioni negoziali; destinare quota parte dei fondi strutturali europei; escludere dal patto di stabilità interno, per il triennio di sperimentazione, le spese in conto capitale collegate ai Progetti; ridurre le tax expenditures, i costi per auto blu, la deducibilità degli interessi passivi per le banche, la spesa per gli F35, le fregate FREMM e la TAV Lione-Torino; utilizzare le risorse oggi sprecate per ridurre l'Irap e per gli sgravi per le assunzioni; introdurre la web tax e riformare la tassa sulle transazioni finanziarie eccetera,
impegna il Governo,
a creare, con apposito provvedimento normativa, un Piano sperimentale per la creazione di nuovi posti di lavoro per contrastare la piaga della disoccupazione, sulla base di quanto indicato in premessa.
G/1658/27/5 COLLINA, SCALIA
in sede di esame del disegno di legge recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)« (A.S.1698),
con il presente disegno di legge di stabilità il Governo ha stanziato per la prima volta 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, destinata alla cura delle patologie connesse alla dipendenza da gioco d'azzardo; nel solo 2013 gli operatori del gioco hanno investito in Italia ben 105 milioni di euro, di cui il 37 per cento per il gioco online, il 31 per cento per Lotterie e Gratta e Vinci, il 24 per cento sulle scommesse e 18 per cento sulle slot; ad oggi in Italia, come documentato dal Dipartimento politiche anti droga della Presidenza del Consiglio, si stima siano circa 32 milioni gli italiani che giocano, pari al 54 per cento della popolazione e secondo un'indagine del Codacons, il 50 per cento dei disoccupati italiani presenta forme di dipendenza dal gioco; risultano affetti da ludopatia il 33 per cento dei giocatori di videolottery, il 25 per cento delle casalinghe e il 17 per cento dei pensionati e degli studenti; il decreto-legge n. 158 del 2012, noto come «decreto Balduzzi» nel quale sono stati introdotti i limiti e le sanzioni per il contrasto ai fenomeni patologici legati al gioco d'azzardo non ha prodotto fino ad ora gli effetti sperati i concessionari del gaming spendono 105 milioni di euro l'anno in pubblicità e 87 milioni in sponsorizzazioni. Di questi almeno 50 milioni sono «imposti» dallo Stato in base alle convenzioni stipulate con i concessionari stessi; una, possibile, soluzione da adottare potrebbe essere quella di destinare allo Stato, alle regioni e alle Asl, gli importi attualmente previsti dalle vigenti concessioni per il Superenalotto, Lotto e Gratta e Vinci, in materia di pubblicità, vincolandoli a misure di contrasto nei confronti delle cosiddette ludopatie e alla cura dei giocatori patologici; questi obblighi potrebbero poi essere assunti anche nell'ambito delle altre convenzioni in essere, da rinnovare o da stipulare ex novo imponendo la medesima destinazione; le risorse rivenienti da tali misure potrebbero pertanto andare ad'implementare le risorse del Fondo stanziato dal presente disegno di legge,
ad attivare un tavolo di confronto con tutti i soggetti istituzionali competenti e gli operatori del settore al fine di valutare l'opportunità di modificare le attuali convenzioni di concessione relative al Superenalotto, Lotto e Gratta e Vinci, trasformando l'obbligo a carico dei concessionari di effettuare iniziative pubblicitarie in obbligo di trasferire le medesime risorse allo Stato, ai Comuni ed alle Regioni per finanziare progetti e programmi di prevenzione e cura delle ludopatie.
G/1698/28/5 RIZZOTTI, MARIAROSARIA ROSSI
in sede di discussione del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)»,
il decreto legislativo n. 30 dicembre 1992 n. 502 recante «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421» prevede all'articolo 6-ter che il Ministro della sanità determina con uno o più decreti il fabbisogno per il Servizio sanitario nazionale; il decreto-legge 30 dicembre 1992 n. 502 «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421» prevede la formazione manageriale come requisito necessario per lo svolgimento degli incarichi relativi alle funzioni da svolgere; la Raccomandazione Ministeriale n. 9/2009 prevede l'istituzione di una funzione aziendale specificatamente preposta al Governo del patrimonio tecnologico biomedico, per la prevenzione degli eventi avversi conseguenti al malfunzionamento dei dispositivi medici e agli apparecchi elettromedicali, individuando tale funzione nei servizi. di Ingegneria Clinica; l'articolo n. 134 della legge di Stabilità 2013 promuove iniziative atte a favorire la sicurezza delle cure e attuare le pratiche di monitoraggio e di controllo dei contenziosi in materia di responsabilità professionale; invita le Regioni e le Province autonome a prevedere, all'interno delle strutture sanitarie, funzioni specifiche per la o gestione del risk management, che includano, laddove presenti, competenze di medicina legale, medicina del lavoro, ingegneria clinica e farmacia, secondo quanto suggerito anche dalla Raccomandazione n. 9/2009 del Ministero della Salute; il decreto ministeriale 8 febbraio 2013 recante «Criteri per la composizione e il funzionamento dei comitati etici» richiede tra i componenti dei Comitati etici un ingegnere clinico in relazione all'area medico-chirurgica oggetto dell'indagine con il dispositivo medico in studio; nel Testo unico sulla Sicurezza nei luoghi di lavoro (decreto legislativo n. 81 del 2008 e s.m.i) sono presenti diversi richiami. alla sicurezza delle «attrezzature di lavoro» che, nel settore sanitario, sono rappresentati dai dispositivi medici, dai medical device software e, più in generale, dalle tecnologie biomediche che vengono utilizzate per realizzare l'atto medico, ed è evidente che sono richieste competenze specialistiche per la gestione sicura ed appropriata di questi device, in un ambiente quale quello sanitario che presenta una combinazione ad elevata complessità di rischi, che è unica anche in relazione ad ambienti dove si è sviluppata la cultura ingegneristica del riskmanagement (es. l'aerospaziale), considerato che: l'ingegnere clinico rientra nella categoria dei soggetti oggetto di ricognizione ai fini della determinazione del fabbisogno sanitario; l'ingegnere clinico all'interno delle organizzazioni sanitarie rappresenta la figura professionale di riferimento e consente un governo strutturato dell'intero parco tecnologico, contribuendo ad innalzare il livello di sicurezza e ridurre il rischio clinico dell'intera organizzazione sanitaria, adottando metodologie ingegneristiche tipiche della gestione di processi complessi e caratterizzate da un approccio pro attivo e reattivo strutturato. Con le sue competenze consente una gestione sicura, efficace ed economica di un asset sempre più rilevante per la moderna sanità, quale quello delle tecnologie biomediche in particolare, e dei dispositivi medici in generale. Le sue competenze tecniche consentono, infatti, di intervenire in tutti i processi di valutazione, acquisto e gestione dei dispositivi medici, nonché nei programmi di HTA, la cui importanza è sottolineata da quanto stabilito dal Patto per la Salute 2015-2017; gli ingegneri clinici, attualmente inquadrati nel comparto o nella dirigenza professionale, hanno in corso un percorso di assimilazione alla dirigenza sanitaria del SSN delle Regioni, ai fini di una riclassificazione degli stessi che integri l'insieme delle professioni oggi presenti in ambito sanitario a supporto del processo di cambiamento tecnologico ed innovazione nelle strutture sanitarie del SSN,
a valutare la possibilità di intraprendere le necessarie iniziative legislative, al fine di sanare una chiara disparità di trattamento che vi è tra gli ingegneri clinici e le altre figure professionali previste dal SSN, per garantire che gli ingegneri clinici vengano equiparati alle categorie di medici, veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici e psicologi con conseguente adeguamento dello status contrattuale, assimilandoli all'interno della Dirigenza sanitaria del SSN delle Regioni.
G/1698/29/5 PETRAGLIA, URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO
l'Istituto superiore di sanità è organo tecnico-scientifico del Servizio sanitario nazionale e persegue la tutela della salute pubblica, in particolare attraverso lo svolgimento delle funzioni di ricerca, controllo, consulenza, regolazione e formazione. Di esso si avvalgono il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano; la Corte giustizia europea ha deciso che i precari della scuola con più di 36 mesi di servizio hanno diritto all'assunzione a tempo indeterminato. La sentenza è destinata a incrementare il già cospicuo numero di vertenze nei vari settori del comparto pubblico: enti di ricerca, università e tutte le pubbliche amministrazioni; in riferimento, in particolare, alla situazione ISS su cui gravano già 3 milioni di euro di spese dovute a vertenze in atto, si stima un ammontare complessivo di 25 milioni di euro a titolo di risarcimento per potenziali future cause intentate dai 550 c.ca lavoratrici/lavoratori precari attualmente in servizio; il blocco delle assunzioni protratto nel tempo ha portato ad una diminuzione del personale dell'Istituto Superiore di Sanità (ISS), a fronte di compiti rimasti inalterati. L'ente ha sopperito in maniera stabile ricorrendo a personale assunto con contratti temporanei (CoCoCo e ricercatori/tecnici a Tempo determinato) che ha mantenuto continuativamente al lavoro per oltre 3 anni. Spesso il personale precario assunto su fondi di progetti di ricerca ha dovuto svolgere attività istituzionale (consulenza e servizio per il Sistema sanitario nazionale) a causa della cronica carenza di personale ISS a tempo indeterminato. Oggi tale personale (circa 550 unità) ha maturato i diritti all'assunzione (vantando un'anzianità media da 5 a 10 anni e oltre) ed è essenziale per il prosieguo delle attività dell'Istituto superiore di sanità, ma non può essere assunto a causa del blocco parziale del turn-over ancora esistente, dei limiti imposti dalla pianta organica, dalla carenza di fondi stabili (le entrate da progetti di ricerca, o convenzioni, o conto terzi non sono utilizzabili per le assunzioni in quanto sono finanziamenti temporanei); il de-finanziamento progressivo dell'ente nell'ultimo quinquennio è stato tale da ridurre di oltre il 70 per cento le risorse effettivamente disponibili per il funzionamento dell'ISS (Cap. 3443 per il funzionamento, sottratto dei 5 milioni dedicati a CNS e CNT, era 12 milioni nel 2010 e sarà 3,5 milioni nel 2015). In queste condizioni di finanziamento ridotto 1'ente non è in grado di espletare importanti funzioni istituzionali non tariffate, funzioni per le quali non può avvalersi di finanziamenti esterni (come invece può fare per le attività di ricerca),
a valutare la possibilità di predisporre e finanziare un piano di assunzioni straordinario rivolto al personale precario che abbia maturato almeno 3 anni di lavoro, anche non continuativo, nel quinquennio antecedente alla data di entrata in vigore della presente legge finanziaria, considerando sia i contratti di collaborazione coordinata e continuativa che i contratti di lavoro a tempo determinato; tale piano assunzioni deve essere in deroga rispetto alle norme sul turn-over e sulla pianta organica; il piano potrà essere progressivo (assumere tutti nel corso di un periodo di tempo congruo), ma deve identificare la platea (che deve essere prorogabile a tempo determinato fino all'assunzione) ed avere una data ultima certa; a riportare il finanziamento da parte dello stato almeno al livello del 2010, ovvero aumentare il Cap. 3443 almeno a 18 milioni, dagli 8 milioni attualmente previsti nel1 tabella contenuta nell'articolo 20 comma 1 della legge di stabilità 2015, ovvero «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» presentato il 23 ottobre 2014.
G/1698/30/5 FASIOLO
in sede di esame del disegno di legge n. 1698 (legge di stabilità 2015), premesso che:
l'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale (ACN), sottoscritto il 23 marzo 2003, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni ed integrazioni, non reca alcuna specifica disposizione in materia di obbligatorietà dell'astensione dal lavoro per congedo di maternità, prevedendo esclusivamente che: «il medico in stato di gravidanza, convenzionato ai sensi del presente Accordo, può richiedere la sospensione dell'attività convenzionale per tutto o per parte del periodo previsto come obbligatorio per i lavoratori dipendenti e con sostituzione totale o parziale della propria attività lavorativa» (art. 18, comma 4, ACN); l'assimilazione, in via di fatto, del congedo di maternità ad un'ordinaria sospensione del rapporto e dell'attività convenzionale comporta una penalizzazione, anche economica, del personale medico femminile del comparto di medicina generale rispetto alla generalità delle lavoratrici dipendenti, cui è riconosciuto nel periodo di maternità l'ottanta per cento della retribuzione, a fronte del'trenta per cento riconosciuto, ai sensi dell'ACN, alle lavoratrici del comparto di medicina generale;
al fine di rimuovere una manifesta condizione di disparità nell'accesso agli istituti di protezione sociale, a promuovere l'adozione di una disciplina specifica di tutela della maternità per il personale del comparto di medicina generale cui si applica l'Accordo collettivo nazionale del 23 marzo 2003, orientata a prevedere la piena equiparazione agli istituti vigenti applicabili alla generalità delle lavoratrici dipendenti, con particolare riguardo al congedo di maternità, al congedo parentale, al riposo giornaliero, ai congedi per malattia del figlio e per assistenza ai figli con handicap grave, ai sensi della legge n. 104 del 1992.
G/1698/31/5 CENTINAIO, COMAROLI, TOSATO
in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015 e bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017»;
l'articolo 32, primo comma della Costituzione sancisce che: La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti; l'articolo 168 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea mira ad assicurare che, nella definizione e nell'attuazione di tutte le politiche ed attività dell'Unione, sia garantito un livello elevato della protezione della salute umana, stabilendo inoltre che l'azione dell'Unione si indirizza alla prevenzione delle malattie e affezioni e all'eliminazione delle fonti di pericolo per la salute fisica e mentale,
premesso altresì che:
con l'articolo 92, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)», è stato istituito il Centro nazionale di Adroterapia Oncologica (CNAO); mediante tale disposizione il Ministero della Salute ha inteso dotare l'Italia di un centro di eccellenza per la cura dei tumori con particelle pesanti, protoni e ioni carbonio, particelle denominate ad reni; l'adroterapia è un trattamento indolore, preciso e mirato che consente di colpire il tumore in modo selettivo, senza danneggiare i tessuti sani che lo circondano e, in alcuni casi, di uccidere anche le cellule «sopravvissute» alla radioterapia convenzionale. In particolare le patologie trattate riguardano i seguenti tumori: cordomi e condrosarcomi della base cranica, cordomi e condrosarcomi della spina e del sacro, meningiomi intracranici, tumori localmente avanzati della testa-collo, tumori delle ghiandole salivari, sarcomi delle ossa e dei tessuti molli testa-collo e spina, melanomi mucosi, adenomi pleomorfi ricorrenti, reirradiazioni dei tumori testa-collo, tumori dell'orbita, tumore della prestata ad alto rischio, tumore del pancreas localmente avanzato, reirradiazioni di recidive del cancro del retto, epatocarcinomi. Alle indicazioni precedenti si aggiungeranno le patologie polmonari e i tumori pediatrici; l'adroterapia si configura, pertanto, come trattamento salvavita,
il 10 luglio scorso è stata sancita l'Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul nuovo Patto per la salute per gli anni 2014-2016, l'accordo finanziario e programmatico tra il Governo e le Regioni, di valenza triennale, in merito alla spesa e alla programmazione del Servizio sanitario nazionale, finalizzato, a migliorare la qualità dei servizi, a promuovere l'appropriatezza delle prestazioni e a garantire l'unitarietà del sistema; in particolare, secondo quanto illustrato nel materiale pubblicato dal Ministero della Salute, tra i punti cardine del Patto vi è l'obiettivo di garantire a tutti l'accesso alle cure, ai farmaci e a un livello qualitativo di assistenza; altro elemento caratterizzante il nuovo patto della Salute consiste in un aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza (Lea) che preveda l'eliminazione delle prestazioni e cure ormai obsolete e dispendiose. in termini di risorse, introducendo cure più moderne ed efficaci per la cura delle malattie, con specifica attenzione verso le patologie rare o particolarmente gravi,
considerato altresì che:
nel Gennaio 2014 è iniziata la fase autorizzata SSN e a oggi sono stati trattati oltre 200 pazienti, che portano il numero complessivo a quasi 400 pazienti trattati; nel corso del triennio 2015-2017 l'obiettivo della Fondazione CNAO è di aumentare progressivamente il numero dei pazienti trattati: 500 nel 2015, 750, nel 2016 per arrivare a 1000 nel 2017. Dall'analisi economico-finanziaria risulta che il raggiungi mento di questo numero di pazienti rappresenta la possibilità per il Centro di raggiungere pareggio di bilancio; per riuscire a raccogliere in maniera efficiente i pazienti da tutto il territorio italiano è però necessario che l'adroterapia sia riconosciuta dal Sistema sanitario nazionale in modo che sia accessibile a tutti i pazienti; attualmente solamente la Regione Lombardia e la Regione Emilia-Romagna riconoscono il trattamento di adroterapia pertanto, i pazienti delle altre regioni devono ottenere preventivamente l'autorizzazione delle ASL di provenienza, determinando il frequente verificarsi di ritardi e dinieghi dell'autorizzazione al trattamento; il provvedimento in esame, nella Tabella n. 14 recante «Stato di Previsione del Ministero della salute», stabilisce gli stanzia menti attribuiti al programma 20.3 «Programmazione sanitaria in materia di livelli essenziali di assistenza» della missione 20 Tutela della Salute,
la direttiva 2011/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011, concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera, in particolare con l'articolo 4 e l'articolo 12, oltre a promuovere la cooperazione in materia di assistenza sanitaria tra gli Stati membri prevede che la libertà di ricevere assistenza sanitaria in tutta l'Unione europea deve essere accompagnata da garanzie di qualità e di sicurezza; la marcatura CE e l'attività clinica hanno dimostrato la sicurezza e l'efficienza del dispositivo medico CNAO, per tale ragione molti enti stranieri hanno chiesto consulenza, collaborazione e supporto per la realizzazione di molteplici iniziative; il quinquennio appena trascorso ha visto il consolidarsi dell'immagine del CNAO nel panorama internazionale. Ne sono prova i progetti di ricerca finanziati nel 7« Programma quadro che hanno visto il CNAO come protagonista: nell'ambito del progetto quadriennale ULICE (Union of Light /on Centre in Europe), il CNAO ha coordinato 20 istituti europei organizzati in tre principali aree di attività: Joint-Reasearch Activities, Networking Activities, Trans-National Access; nel progetto triennale PARTNER (Particle Training Network for European Radiotherapy), il Centro ha avuto l'incarico di formare –personale medico, tecnico e di fisica medica proveniente da tutto il mondo; il CNAO ha già presentato progetti di ricerca nel nuovo programma Horizon2020 e sono in finalizzazione progetti di ricerca clinica, inclusi studi randomizzati di fase 111, in collaborazione con prestigiosi istituti internazionali; in particolare, a EBG Med-Austron di Vienna, il CNAO ha fornito i progetti e i disegni costruttivi dell'alta tecnologia, sta costruendo i sistemi di distribuzione della dose al paziente e alcuni componenti di diagnostica di fascio e recentemente ha concordato la partecipazione di alcuni membri del proprio staff alle attività di commissioning del centro,
tenuto conto del fatto che:
ad un quadro scientifico-clinico di eccellenza non ha però corrisposto una situazione finanziaria stabile; l'impianto CNAO è costato 135 milioni di euro ai quali vanno aggiunti 45 milioni per la sperimentazione chiesta dal Ministero della Salute, finalizzata alla marcatura CE e conclusasi nel dicembre 2013; i contributi a fondo perduto giunti finora ammontano a complessivi 118 milioni di euro, dei quali 94.5 erogati dal Ministero della Salute, 10 milioni da Regione Lombardia, 8.5 milioni da Fondazione Cariplo; nonostante la legge del 27 dicembre 2006 n. 296 stabilisse un finanziamento annuo al CNAO pari a 10 milioni di euro, l'importo corrisposto dallo Stato è stato disatteso a partire dal 2009 e la somma complessiva si è rivelata largamente insufficiente, determinando pertanto un disavanzo che a fine 2013 ammontava a circa 62 milioni di euro; nonostante la legge del 27 dicembre 2006 n. 296 stabilisse il finanziamento al CNAO di 10 milioni di euro all'anno, l'importo corrisposto dallo Stato è stato disatteso a partire dal 2009 e la somma complessiva si è rivelata largamente insufficiente, per cui il disavanzo a fine 2013 ammontava a circa 62 milioni di euro; il governatore della Regione Lombardia, nel luglio 2013 scrisse all'attuale Ministro della Salute, on. Beatrice Lorenzin, suggerendo «la possibilità che il CNAO sia individuato quale Centro di riferimento nazionale per le attività da esso erogate. In tale ottica sarebbe opportuno prevedere, i nell'ambito del riparto delle risorse del Fondo sanitario nazionale, uno specifico stanziamento dedicato in misura sufficiente a garantire la messa a regime del Centro e successivamente la copertura delle spese di funzionamento»,
impegna il Governo a:
destinare quanto prima i 35 milioni di euro necessari per evitare la chiusura del Centro nazionale di Adroterapia oncologica, chiusura che sancirebbe la definitiva rinuncia a dare una possibilità di guarigione alle migliaia di pazienti curabili solamente grazie all'adroterapia, determinando comunque la necessità di coprire i debiti in essere e di licenziare il personale attualmente impiegato; inserire l'adroterapia oncologica nell'insieme delle attività, dei servizi e delle prestazioni che il Servizio sanitario nazionale eroga a tutti i cittadini gratuitamente o con il pagamento di un ticket, indipendentemente dal reddito e dal luogo di residenza.
G/1698/32/5 CENTINAIO, COMAROLI, TOSATO
è notizia recente che, dopo sette anni di ricorsi degli interessati, la Corte di Giustizia europea ha condannato l'Italia poiché la normativa sui contratti di lavoro a tempo determinato nel settore della scuola è contraria al diritto dell'Unione; conseguentemente 250mila precari potranno chiedere la stabilizzazione e risarcimenti per due miliardi di euro, oltre agli scatti di anzianità maturati tra il 2002 e il 2012; il Governo, ben conoscendo la spada di Damocle che pendeva sulla sua testa e temendo le conseguenze della sentenza, sta provando a correre ai ripari, con l'articolo 3 della legge di Stabilità 2015, prevedendo un piano di assunzioni di tutti i docenti inseriti nelle Gae (150mila); questa cifra però è ben lontana dai 250 mila precari da stabilizzare, come richiesto dalla Corte di giustizia e le risorse stanziate saranno appena sufficienti ad assorbire il turn-over del prossimo triennio; in ogni caso il Governo, ammesso che riesca ad esaurire le GAE, dovrà predisporre in futuro procedure concorsuali per il reclutamento dei docenti necessari,
ad affidare alle Regioni la gestione dei concorsi nazionali indetti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per il reclutamento del personale sulla base delle cattedre vacanti e disponibili in ogni Regione; a stabilire che le procedure siano curate dagli Uffici scolastici provinciali che procederanno alla formazione di graduatorie a livello regionale, distinte per ciascun ordine e per ciascuna classe di specializzazione; ad emanare un decreto ministeriale che determini le modalità di svolgimento di questo nuovo sistema di reclutamento dei docenti, che premiando la meritocrazia e la reale preparazione, impedirà per il futuro la migrazione degli insegnanti dal Sud al Nord del Paese.
G/1698/33/5 FASIOLO
in sede di discussione del disegno di legge n. 1698 (Legge di stabilità 2015),
il disegno di legge in esame non rifinanzia il contributo previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, in favore della Croce rossa italiana; a norma dell'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183, con il decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, è stata disposta la riorganizzazione dell'associazione italiana della Croce rossa (CRI) prevedendo che a decorrere dal 1º gennaio 2014, le funzioni da essa esercitate fossero trasferite alla costituenda Associazione della Croce Rossa italiana come persona giuridica di diritto privato, e che, alla stessa data, l'Ente pubblico C.R.I. assumesse la denominazione di «Ente strumentale alla Croce Rossa italiana», con la finalità di concorrere temporaneamente allo sviluppo dell'Associazione, fino alla data della sua definitiva liquidazione, prevista per il 1º gennaio 2016; ad oggi, la privatizzazione è già stata realizzata per i comitati locali e provinciali mentre restano ancora in capo alla struttura di natura pubblica, in forza della proroga di un anno disposta con l'articolo 4, comma 10-ter, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101; l'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica prevede che il personale non in servizio continuativo cessi dalle proprie funzioni al prossimo 31 dicembre, mentre il personale in servizio continuativo dovrà essere ridotto da ottocento a trecento unità in seguito ad una selezione interna per titoli per dare supporto all'associazione, fermo restando che il predetto contingente terminerebbe comunque la sua attività entro i131 dicembre 2016, data in cui tali lavoratori saranno messi in mobilità non garantita; tutto il personale citato è attualmente addetto alla manutenzione delle strutture e alla gestione del personale in congedo, e la sua cessazione dal servizio determinerà un danno all'operatività della intera struttura, oltre al fatto di lasciare senza lavoro centinaia di persone,
a valutare l'opportunità di salvaguardare i livelli occupazionali e la professionalità acquisita, anche attraverso la ricollocazione del personale presso altre Amministrazioni.
G/1698/34/5 PUPPATO, PEZZOPANE, FILIPPIN, ALBANO, IDEM, D'ADDA, LAI, BORIOLI, DEL BARBA
in sede di esame del disegno di legge n. 1698 (Legge di stabilità 2015),
la riforma pensionistica Fornero, non ha differenziato la normativa previdenziale relativa al comparto della scuola rispetto alla generalità dei lavoratori, come peraltro effettuato da precedenti provvedimenti analoghi, commettendo così un errore, ammesso anche dall'allora Ministro Fornero, non avendo tenuto conto che i lavoratori della scuola possono andare in pensione solamente nel giorno 1 settembre, indipendentemente dalla data di maturazione dei requisiti, al fine di garantire le esigenze di continuità e funzionalità della scuola; il problema è conosciuto anche con il nome di «quota 96», che fa riferimento alla possibilità di andare in pensione (in base alla previgente disciplina pensionistica) con almeno 35 anni di servizio e almeno 61 anni di età anagrafica in modo da raggiungere la «quota 96»; allo stato attuale fonti diverse indicano numeri diversi di lavoratori e lavoratrici che rientrano tra i cosiddetti «quota 96», le prime stime redatte tra il 2013 e il 2014 indicano li indicano in 4000, mentre fonti più recenti le hanno ridotte a 3000;
a trasmettere al Parlamento una relazione contenente la verifica del numero complessivo effettivo dei lavoratori nella situazione descritta in premessa; ad adottare, con il primo provvedimento di natura legislativa possibile, una norma per il personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012, ai sensi dell'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
G/1698/35/5 DEL BARBA
il Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (CNSAS) del Club alpino italiano (CAI) ha assunto negli anni un ruolo di crescente rilievo nella gestione territoriale delle emergenze, connotandosi per l'erogazione di un servizio di pubblica utilità di elevata professionalità ed efficienza; configurato dall'ordinamento quale struttura nazionale operativa del Servizio nazionale della protezione civile, il medesimo Corpo ha visto nel tempo accrescersi significativamente tanto l'ambito quanto la professionalizzazione delle funzioni di pubblico servizio svolte a favore della popolazione, senza che a ciò abbia corrisposto alcun sostanziale adeguamento del suo status giuridico; in particolare, la disciplina di cui alla legge 21 marzo 2001, n. 74, vincola a tutt'oggi il Corpo all'esclusivo utilizzo di personale volontario, secondo una limitazione divenuta di ostacolo alla piena operatività delle attività di soccorso e di eli soccorso e alle attività di formazione, svolte oggi dal CNSAS in forma peculiare e altamente professionale; tale rigida limitazione appare tanto più irragionevole in quanto la più generale disciplina delle associazioni di promozione sociale, di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, ammette che le associazioni possano, in caso di particolare necessità, «assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati» (articolo 18, comma 2, della legge n. 383/2000);
ciò premesso, impegna il Governo:
a procedere ad un complessivo riordino della disciplina legislativa che regola il settore del soccorso alpino e speleologico, anche attraverso l'adozione di una legge quadro idonea a cogliere i mutamenti intervenuti nelle modalità di organizzazione ed erogazione del servizio e a superare le attuali criticità regolatorie, a partire dalla riconfigurazione giuridica dei rapporti tra il Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico, il Servizio nazionale della protezione civile e il Servizio sanitario nazionale; in particolare, a riconoscere al CNSAS la possibilità di avvalersi, entro un contingente numerico limitato, di prestazioni di lavoro dipendente ed autonomo per lo svolgimento dei servizi a più elevato contenuto tecnico e professionale, ferma restando la, prevalenza delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dagli associati per il perseguimento dei fini istituzionali; a tal fine, a rimettere ad un apposito regolamento del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico «individuazione previa ricognizione dei fabbisogni di personale tecnico – delle figure professionali specialistiche da ammettere alle prestazioni in regime di lavoro dipendente o autonomo; infine, a riconoscere ai Servizi regionali e provinciali del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico la possibilità di iscrizione ai registri di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, ai fini dell'accesso ai benefici di cui al comma 2 del medesimo articolo.
G/1698/36/5 MAURO MARIA MARINO
premesso che,
l'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 43/88, recante la nuova disciplina del servizio di riscossione dei tributi che ha sancito la sostituzione delle Esattorie Comunali a vantaggio dei Concessionari della Riscossione; l'articolo 63 del decreto legislativo 112/99 che ha nuovamente rivisitato il settore; l'articolo 3 del decreto legge 203/2005 comma 16, convertito con legge n. 248 del 02/12/2005, che ha previsto la ripubblicizzazione del servizio della riscossione con la costituzione di Riscossione SpA (attualmente denominata Equitalia) e la contestuale nascita di alcune società private dedite alla riscossione dei tributi locali, mediante l'istituto dello scorporo di ramo d'azienda. il decreto legge n. 112 del 13 aprile 1999 denominato «Riordino del servizio nazionale della riscossione», all'articolo 63, commi 4 e 6 prevedeva: il personale che, alla scadenza o cessazione delle concessioni della riscossione dei tributi e di altre entrate degli enti locali, sia che il servizio venisse esercitato direttamente dall'ente locale che affidato ad altri soggetti, avesse precipuo diritto ad essere mantenuto in servizio dal subentrante concessionario senza soluzione di continuità; la legge n. 248 del 02 dicembre 2005, titolo II «Riforma della riscossione e disposizioni in materia di giustizia tributaria» all'articolo 3, comma 24 contemplava in sostanza la facoltà per le aziende concessionarie di trasferire il ramo aziendale inerente l'attività svolta in regime di concessione per conto degli enti locali ad altre società in possesso dei requisiti per l'iscrizione all'Albo; il termine del 31 dicembre 2010, contemplato nel capoverso a) del comma 24, articolo 3 della legge n. 248/2005 è stato prorogato di volta in volta fino al 31 dicembre 2014 per le attività di riscossione e accertamento.
a valutare l'opportunità di adottare misure finalizzate a favorire il legittimo riconoscimento delle peculiarità dei dipendenti assunti alla data del 31 dicembre 2013 dalle società scorporate, con l'inclusione di diritto nell'istituendo Consorzio e la formale equiparazione al personale di Equitalia.
G/1698/37/5 MARINELLO, MANCUSO, GUALDANI
in sede di discussione dell'AS 1698 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)»,
il provvedimento in esame, insieme al «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015 e bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017», rappresenta la nonna principale prevista dall'ordinamento giuridico italiano per regolare la vita economica del Paese per un triennio; l'articolo 2, ai commi 22-34, prevede norme per il contenimento delle spese di personale nel settore del pubblico impiego, compreso il Compatto Sicurezza e difesa, mentre ai commi 109-124 si introducono misure correttive al bilancio del Ministero della difesa; nel corso dell'esame alla Camera sono state avanzate da tutte le forze politiche diverse proposte relative a tale Comparto per consentire l'assunzione di nuovo personale attraverso lo scorrimento fino ad esaurimento delle graduatorie dei vincitori e degli idonei utilmente collocati nei concorsi già indetti, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica; in particolare, sono stati presentati diversi emendamenti per le assunzioni del personale nel Corpo della Guardia di Finanza, compresi gli ufficiali in ferma prefissata, con 42 mesi di servizio svolto e plurime idoneità conseguite, e i giovani del concorso per 750 allievi finanzieri, nonché della Polizia di Stato, anche in vista delle esigenze straordinarie che si manifesteranno per lo svolgimento di Expo 2015;
altrettanto degna d'attenzione è la situazione dei giovani idonei non vincitori del concorso per l'ammissione al 40º corso triennale per 247 Allievi Marescialli del ruolo Ispettori dell'Arma dei Carabinieri che sono ancora in attesa di essere reclutati; nonostante la situazione tuttora pendente e la validità delle graduatorie di concorsi già espletati, le Pubbliche Amministrazioni continuano a bandire nuovi concorsi, con evidenti elevati oneri finanziari per le Amministrazioni interessate; l'immediata assunzione dei tanti giovani in attesa di essere immessi nei rispettivi ruoli, sarebbe un esempio di buon senso, oltre che di forte presenza dello Stato;
affinché adotti opportuni provvedimenti volti a garantire lo scorrimento delle graduatorie del concorso per l'ammissione al 40º corso triennale di 247 Allievi Marescialli nel ruolo di Ispettori dell'Arma dei Carabinieri indetto lo scorso 17 gennaio.
G/1698/38/5 CATALFO, PUGLIA, PAGLINI, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI
in sede d'esame del disegno di legge recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015) (AS 1698)
l'articolo 2 del provvedimento in esame ai commi 22, 23 e 24 dispone la proroga del blocco della contrattazione e degli incrementi stipendiali nel pubblico impiego;
gli stipendi dei 3,3 milioni di dipendenti pubblici sono invariati dall'approvazione del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il cui articolo 9 al comma 21 ne imponeva il blocco coattivo per i1 2011, 2012 e 2013; la legge 147/2013 ha poi prorogato tale disposizione fino alla fine del 2014, disponendo anche una moratoria del turn over fino al 2017; l'attuazione dell'articolo 9, comma 21, del decreto-legge 78/2010, in merito al blocco amministrativo delle progressioni di carriera, (su cui sono state emanate diverse sentenze dei competenti TAR che hanno accolto favorevolmente i ricorsi presentati) ha creato un'ingiustizia nei confronti del personale del comparto sicurezza, ancorché discriminato dalla sentenza n. 223 del 2012 della Corte costituzionale, con cui è stata riconosciuta l'esclusione dall'applicazione della norma in parola, per il solo personale della magistratura; entrando nel merito, il blocco contrattuale previsto dalla sopra citata norma, prevede che le progressioni di carriera del personale del comparto sicurezza, intervenute negli ultimi quattro anni, siano utili esclusivamente ai fini giuridici e non anche economici. In particolare, se l'agente di Polizia matura l'avanzamento al grado superiore con decorrenza giuridica ricadente tra il 1º gennaio 2011 e il 31 dicembre 2014, avrà il riconoscimento del grado superiore, assumendosi gli oneri e le responsabilità che tale nuovo ruolo presuppone, ma non avrà diritto ad alcun aumento retributivo; la norma in questione viola di fatto l'articolo 36 della Costituzione, poiché non tiene conto della proporzionalità, qualità e quantità del lavoro prestato in ambito della sicurezza pubblica; gli aumenti retributivi sono finalizzati a compensare non solo l'inflazione ma soprattutto a remunerare il lavoro svolto; ordine pubblico, servizi esterni, mobilità ultraregionale, servizi operativi «su strada.». Si tratta di servizi che richiederebbero peraltro un incentivo meritocratico; l'applicazione della norma non ha tenuto conto del blocco del turo aver che non ha consentito di coprire con altro personale i vuoti dell'organico, derivante dai pensionamenti;
a porre in essere appositi provvedimenti normativi al fine di stabilire, in relazione alla specificità del comparto sicurezza e delle peculiarità delle funzioni svolte, una deroga a quanto previsto dall'articolo 9, comma 21, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, affinché le progressioni di carriera del personale della Polizia di Stato, comunque denominate, eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 e 2014 producano effetto per i predetti anni anche ai fini economici.
G/1698/39/5 ORRÙ
in sede di esame del disegno di legge recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015) (A.S.l698),
il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398 recante: «Regolamento recante l'organizzazione degli uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno», in attuazione dell'articolo 14 del Decreto Legislativo 30 luglio 199, n. 300 recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», ha definito le funzioni e l'organizzazione degli Uffici centrali di livello dirigenziale in cui si articola il Ministero dell'Interno e ha dato avvio alla riorganizzazione del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, disposta dal Governo a seguito della legge delega 30 settembre 2004, n. 252; la predetta legge ha delegato il Governo a legiferare in materia di riordino del CNVVF, mediante l'approvazione di appositi decreti legislativi, nel rispetto dei seguenti princìpi:
a) istituzione di un autonomo comparto di negoziazione che contempli nel proprio ambito un procedimento per il personale inquadrato come dirigente ed un altro per tutti gli altri; b) riformulazione delle norme riguardanti tutto il personale tenendo conto delle esigenze operative, funzionali, tecnico-logistiche, amministrativo contabili; c) revisione o la soppressione dei ruoli, qualifiche, aree funzionali e profili professionali esistenti e l'istituzione di nuovi ruoli e qualifiche, anche di particolari aree di vice dirigenza, a cui potranno accedere solo quelli in possesso di lauree specialistiche, prevedendo per ciascun ruolo di nuova istituzione con accesso con la laurea specialistica «i requisiti, i titoli, le modalità di accesso e i criteri di avanzamento, prevedendo rispetto a questi ultimi, adeguate modalità di svj1uppq. verticale ed orizzontale basate principalmente su qualificate esperienze professionali, su titoli di studio e percorsi di formazione professionale»; d) accesso alla dirigenza riservato esclusivamente ai laureati in discipline specialistiche che abbiano a che fare con 1'espletamento di compiti operativi; e) attribuzione degli incarichi in relazione alle attitudini personali ed alle capacità professionali.
il Decreto Legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante: «Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della Legge 30 settembre 2004, n. 252», ha disciplinato il nuovo Ordinamento del Corpo; tale nuovo Ordinamento dispone i nuovi ruoli professionali, con accesso dall'esterno prevedendo la Laurea specialistica, per i Direttivi e Dirigenti Medici, i Direttivi e Dirigenti Ginnico-Sportivi con sovraordinazione chiara e netta, la cui promozione a dirigente avviene a ruolo aperto e per mero scrutinio comparativo tra coloro che abbiano compiuto almeno tre anni di servizio, nonché il ruolo dei Funzionari Amministrativo Contabile Direttori relegati, invece, in un ruolo non appartenente ai Direttivi ed ai Dirigenti, pur avendo responsabilità di coordinamento del servizio amministrativo del CNVVF, nonché essendo direttamente responsabili dei propri atti; all'interno del Servizio Amministrativo, tutto il personale dipendente (c.d. SATI) matura il diritto ad un avanzamento di carriera, e, pertanto, un aumento retributivo, con il metodo del ruolo aperto e i Sostituti Direttori e Collaboratori che assumono responsabilità in solido con il Dirigente Territoriale e sono funzionalmente sottordinati ai Funzionari Amministrativi in possesso di laurea specialistica possono raggiungere la categoria C3 (ex IX livello retributivo) al contrario dei Funzionari Amministrativi Direttori, professionalità a cui si accede con laurea specialistica dall'esterno (giurisprudenza, Scienze Politiche, Economia e Commercio), ai quali è attribuita in ingresso la sola categoria C2 (ex livello retributivo VITI) e non possono raggiungere la categoria C3 se non dopo aver superato un concorso pubblico (art. 119); l'articolo 85,comma 2 del decreto legislativo 217/05 nonché l'articolo 97 e segg. del DPR 28/02/12 «Regolamento di servizio del CNVVF» prevede un impiego del personale SATI (Servizio Amministrativo Tecnico Informatico) in scenari di emergenza e soccorso tecnico urgente ove è impiegato il CNVVF, attività ignota ai funzionari Ginnici per i quali invece è prevista la dirigenza e la promozione a ruolo aperto;
ad una revisione del Decreto Legislativo 217/05, «Ordinamento del Personale VVF» che elimini la disparità di trattamento tra categorie professionali il cui accesso dall'esterno nel Dipartimento VVF avviene con Laurea Magistrale«. In tal senso, a prevedere il medesimo percorso di carriera tra le professionalità già istituite dei Funzionari Medici e Ginnico-Sportivi ed i funzionari amministrativo-Contabili (art. 118 e segg. D. Lvo 217/05) che accedono dall'esterno al Dipartimento Vigili del Fuoco del Ministero dell'interno, in possesso di Laurea Magistrale.
G/1698/40/5 CATALFO, PUGLIA, PAGLINI, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI
in sede d'esame del disegno di legge recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015) (AS 1698),
gli stipendi dei 3,3 milioni di dipendenti pubblici sono invariati dall'approvazione del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il cui articolo 9 al comma 21 ne imponeva il blocco coattivo per il 2011, 2012 e 2013; la legge 147/2013 ha poi prorogato tale disposizione fino alla fine del 2014, disponendo anche una mora tona del turn over fino al 2017;
a porre in essere appositi provvedimenti normativi, e a reperire le necessarie risorse, al fine di superare il blocco della contrattazione nel pubblico impiego di cui articolo 9 al comma 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, assicurando il riconoscimento economico dell'anzianità maturata dai dipendenti pubblici e le quote di indennità di vacanza contrattuale non erogate.
G/1698/41/5 TOCCI
in sede di esame del disegno di legge recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015) (A.S.1698),
l'articolo 9 della Costituzione promuove lo sviluppo della ricerca scientifica; la strategia dell'Unione europea per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva proposta dalla Commissione europea con la Comunicazione adottata dal Consiglio europeo del 25 e 26 marzo 2010, si concentrata sui settori principali di intervento. ovvero: conoscenza e innovazione al fine di realizzare un'economia più sostenibile con un più alto tasso di occupazione e inclusione sociale; il medesimo Consiglio ha concordato tra gli obiettivi comuni che guidano l'azione degli Stati membri e dell'Unione il miglioramento le condizioni per la ricerca e lo sviluppo, particolare allo scopo di portare al 3% del PIL ilivelli d'investimento pubblico e privato combinati in tale settore; la disciplina dei nuovi regolamenti UE relativi ai fondi strutturali e di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014-2020 conferma e rilancia la strategia Europa 2020; l'Accordo di partenariato 2014-2020 per l'impiego dei fondi SIE è stato adottato il 29 ottobre 2014 dalla Commissione europea a chiusur del negoziato formale; l'ISFOL, Istituto per lo sviluppo della fonmizione professionale dei lavoratori, è un ente nazionale di ricerca che opera principalmente nel campo della formazione, del lavoro e delle politiche sociali, fornendo supporto tecnico-scientifico allo Stato, alle Regioni e agli Enti locali e fa parte del Sistema Statistico Nazionale (Sistan) collaborando con organismi e istituzioni comunitarie;
circa 260 unità di personale ho il contratto in scadenza alla data del 31 dicembre 2014; l'articolo 14, comma 4-bis, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 ammette proroghe per il com parto ricerca a valere sulla programmazione dei fondi strutturali dell'UE; il quadro normativa esistente, nonché lo stesso accordo di partenariato 2014-2020 per l'utilizzo dei fondi strutturali richiedono consistenti attività di monitoraggio e valutazione delle politiche del lavro che l'Istituto, quale ente pubblico di ricerca, deve poter svolgere in piena autonomia; la salvaguardia del ruolo dell'ISFOL può ontribuire in maniera determinante e strategica al rilancio del sistema Paese; le risorse stanziate a valere sulla programmazione FSE 2014-2020, in particolar modo sul predetto programma operativo nazionale «Sperimentazione di politiche attive per l'occupazione», PON SPAO, consentono la copertura finanziaria del contratto per tutta la durata della programmazione in favore dei predetti dipendenti,
a prorogare urgentemente al 31 dicembre 2020 i contratti del personale a tempo determinato in scadenza il 31 dicembre 2014, garantendo, pertanto, la continuità contrattuale, utilizzando a tal fme le risorse del PON SPAO a titolarità del Ministero del lavoro e di imminente approvazione da parte della Commissione europea; a rilanciare le attività dell'Isfol, assicurandone piena autonomia quale ente pubblico di ricerca, nell'ambito del settore strategico delle politiche del lavoro, della formazione e dell'inclusione sociale.
G/1698/42/5 STEFANO, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA
i commi da 127 a 129 dell'articolo 2 del disegno di legge di stabilità per il 2015 prevede una riforma degli istituti di ricerca in agricoltura attraverso l'incorporazione dell'Istituto Nazionale di Economia Agraria (INEA) nel Consiglio per la Ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA); presso l'INEA operano più di duecento unità di personale con contratto a tempo determinato e co.co.co. in scadenza al 31 dicembre 2014; trattasi di personale altamente qualificato che consente la regolare attività dell'Istituto,
a mantenere gli attuali livelli occupazionali del personale PINEA prevedendo un adeguato prolungamento dei contratti del personale precario con contratto a tempo determinato e co.co.co., al fine di garantirne l'ingresso nella nuova Agenzia e la partecipazione attiva al processo di riordino.
G/1698/43/5 MALAN
il programma del Partito democratico per le ultime elezioni politiche, sul tema della revisione delle circoscrizioni giudiziarie, prevedeva di intervenire attraverso «la razionalizzazione del servizio giustizia e al decongestionamento dei grandi tribunali metropolitani tenendo conto della specifiCità del bacino di utenza, della dimensione territoriale, nonché della situazione infrastrutturale e della presenza di criminalità organizzata» e si riteneva impreScindibile per il buon funzionamento del sistema giudiziario territoriale, il ripristino di determinate sedi precedentemente soppresse,
in sede di esame della legge di stabilità 2015 e in particolare dell'articolo 1, comma 81;
a provvedere al più presto a risolvere il problema della razionallzzazione del servizio giustizia e al decongestionamento dei grandi tribunali metropolitani enendo conto della specificità del bacino di utenza, della dimensione territoriale, nonché della situazione infrastrutturale e della presenza di criminalità organizzata e ad attivarsi per il ripristino degli uffici di Tribunali e di Procura precedentemente soppressi in quanto imprescindibili per il buon funzionamento del sistema giudiziario territoriale.
G/1698/44/5 MALAN
il programma del Partito democratico per le ultime elezioni politiche, sul tema delle sedi giudiziarie, affermava che: «è stato omesso qualsiasi serio confronto con le esigenze dei territori», è che è necessario escludere, comunque, dall'elenco degli uffici di Tribunale e di Procura della Repubblica soppressi quelli di Pinerolo, Bassano del Grappa, Chiavari, Lucera, Rossano Calabro e Urbino; i pareri formulati dalle Commissioni permanenti Giustizia di Camera e Senato nella XVI Legislatura e dalla sola 2 Commissione del Senato in questa Legislatura includevano tutte le suddette sedi nel breve elenco di quelle da salvaguardare; i disagi per la popolazione delle aree colpite dalle inopportune soppressioni sono anche superiori a quelli previsti, le ottimistiche previsioni su un agevole assorbimento da parte delle sedi accorpanti si sono dimostrate infondate, e dei risparmi previsti, peraltro piccoli e a danno degli utenti, non c'è traccia,
a tenere conto di quanto emerge dal confronto con le esigenze dei territori e a ripristinare gli uffici di Tribunali e di Procura della Repubblica soppressi di Pinerolo, Bassano del Grappa, Chiavari, Lucera e Rossano Calabro.
G/1698/45/5 DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO
il comma 124 dell'articolo 1 del provvedimento in esame incrementa di 850 milioni di euro ciascuno degli anni 2015 e 2016 il fondo di cui all'articolo 1 comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, destinato al finanziamento della partecipazione alle missioni internazionali di pace nel 2014 i due decreti legge di rifinanziamento delle missioni internazionali hanno stanziato per queste e per le esigenze loro connesse 939.658.581 euro; il Parlamento italiano non ha ancora approvato norme quadro sulle tipologie di missioni internazionali a cl,lÌ il nostro Paese possa partecipare e alle modalità di partecipazione alle medesime; la circostanza della prevista smobilitazione e ritiro delle nostre truppe dalla missione militare afgana entro l'anno 2014, che per lo stesso anno ha comportato una spesa pari a 420.239.136 euro,
a non stanziare ulteriori risorse nel 2015 per le missioni internazionali rispetto a quelle previste dal comma 124 dell'articolo 1 del provvedimento in esame; a destinare la restante quota del fondo a iniziative di cooperazione internazionale allo sviluppo.
G/1698/46/5 DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO
la legge n. 64 del 2001 ha istituito, in conseguenza della abolizione della leva obbligatoria, il Servizio civile nazionale, un servizio volontario aperto ai giovani che intendono tra l'altro, come prevede l'articolo 1 della medesima legge, promuovere la solidarietà e la cooperazione, a livello nazionale ed internazionale, con particolare riguardo alla tutela dei diritti sociali, ai servizi alla persona ed alla educazione alla pace fra i popoli, nonché partecipare alla salvaguardia e tutela del patrimonio nazionale, con particolare rido al settore ambientale; la legge n. 230 del 1998 ha previsto l'istituzione del Fondo nazionale per il servizio civile, che vienè rifinanziato annualmente con la legge di stabilità; le risorse attualmente stanziate per il Fondo nazionale sono assolutamente insufficienti e inadeguate. Mentre la legge di stabilità dello scorso anno stanziava per il Servizio civile 105,3 milioni di euro per l'anno 2014, la legge di stabilità attualmente all'esame del Parlamento assegna al Servizio civile per l'anno 2015 solamente 65,7 milioni di euro. Ossia una riduzione di ben 40 milioni di euro; fra le varie conseguenze di questo drastico taglio di oltre il 37 per cento delle risorse, c'è la esclusione per 1.500 giovani che erano stati inseriti nella programmazione 2014-2015 fatta dal Dipartimento della Gioventù e Servizio civile nazionale; i 65,7 milioni attualmente previsti per il 2015 dal disegno di legge di stabilità, non consentono null'altro che una mera sopravvivenza per il Servizio civile nazionale, laddove uno stanziamento di almeno 200 milioni di euro, come richiesto – tra gli altri – anche dalla Conferenza nazionale Enti per il Servizio civile, consentirebbe di mettere a bando tutti i progetti Italia ed Estero depositati lo scorso 31 luglio, per consentire a più di 40 mila giovani di vivere l'anno di servizio civile nazionale, a cui si aggiungono i circa 10 mila del servizio civile in Garanzia Giovani,
a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a provvedere a un sensibile incremento delle risorse per il Fondo nazionale per il Servizio civile, garantendo in tal modo una dotazione almeno per il 2015 di 200 milioni di euro, al fine di consentire di mettere a bando tutti i progetti Italia ed Estero depositati lo scorso 31 luglio.
G/1698/47/5 MARINELLO, MANCUSO, GUALDANI
i lavoratori socialmente utili svolgono attività che l'Amministrazione pone in essere per migliorare la qualità della vita, dell'ambiente, degli spazi urbani e del territorio, nonché le attività tendenti a migliorare la qualità delle prestazioni e dei servizi offerti; l'articolo 1, comma 139 del presente disegno di legge istituisce nella rubrica del ministero dell'economia delle finanze un Fondo da ripartire per la copertura dei fabbisogni di spesa «indifferibili» con una dotazione di 110 lioni di euro per ciascuna annualità del triennio 2015/2017 e con una dotazione di 100 milioni di euro dal 2018.
I soldi stanziati per il Fondo mirano, quanto a 10 milioni di euro, a garantire la prosecuzione del concorso delle Forze armate alle operazioni di sicurezza e di controllo del territorio finalizzate alla prevenzione dei delitti di criminalità organizzata e ambientale nelle province della regione Campania; quanto a 100 milioni, a garantire interventi di carattere sociale volti alla stipulazione di convenzioni con i comuni interessati alla stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili con oneri a carico del bilancio comunale nonché alla prosecuzione del finanziamento di progetti per servizi socialmente utili,
a valutare la possibilità di destinare quota parte delle risorse stanziate per la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili di Napoli e Palermo, come previsto già previsto dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 67 del 1997, e per la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili a carico del bilancio comunale da almeno otto anni nei Comuni con meno di 50.000 abItanti, come previsto dall'articolo 2, comma 552, della legge n. 244 dei 2007 (legge finanziaria 2008).
G/1698/48/5 BONFRISCO
in sede d'esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)»,
secondo gli ultimi dati OCSE le recenti riforme pensionistiche in Italia, anche se sembrano in grado di garantire la sostenibilità finanziaria complessiva del sistema, hanno avuto un impatto negativo sull'adeguatezza del reddito percepito dai pensionati. La stessa organizzazione internazionale indica infatti che gli ultra sessantacinquenni italiani sotto la soglia di povertà sono il 10,6 per cento della popolazione totale, tasso superiore ai principali paesi UE; dai dati ISTAT relativi al 2013 si ricava che, nonostante lo scorso anno la spesa pensionistica sia cresciuta dello 0,7 per cento rispetto al 2012, superando i 272,7 miliardi di euro (con un'incidenza sul Pil cresciuta dal 16,63 per cento del 2012 al 16,85 per cento del 2013), il 41,3 per cento del totale dei pensionati italiani, pari a 16 milioni 393 mila persone, percepisce una pensione inferiore a 1.000 euro al mese, (pari e 6 milioni e 771 mila persone) e un ulteriore 39,4 per cento riceve un assegno compreso tra 1.000 e 2.000 euro. In particolare, oltre 2 milioni di pensionati non superano i 500 euro mensili; sebbene le donne rappresentino il 52,9 per cento dei pensionati, gli uomini percepiscono il 55,8 per cento delle risorse dedicate al sistema pensionistico. In particolare, oltre la metà delle donne riceve meno di 1.000 euro al mese, mentre solo un terzo degli uomini non raggiunge tale Soglia; le sperequazioni non riguardano solo il genere dei pensionati ma anche la loro collocazione geografica. Infatti, si rilevano importi delle pensioni differenti nelle diverse aree del paese: le pensioni risultano più elevate nelle regioni settentrionali e in quelle centrali (rispettivamente del 5,9 per cento e del 4,8 per cento rispetto alla media nazionale) e più contenute nelle regioni del Mezzogiorno; l'indicizzazione della pensione in base all'inflazione, cioè la rivalutazione dell'assegno per il 2015, sarà solo dello 0,3 per cento: ad esempio, la pensione minima lorda salirà di soli 1,5 euro (da 500,88 euro a 502,38 euro). Inoltre, l'indice definitivo per il 2014 è stato fissato all'1,1 per cento dall'1,2 per cento provvisorio: ciò significa che a inizio 2015 i pensionati dovranno anche restituire parte della pensione incassata,
tenuto presente che:
i pensionati non sono ricompresi nella platea dei beneficiari del credito d'imposta IRPEF (ed. Bonus 80 euro) secondo le modalità previste dal disegno di legge di Stabilità 2015; se le pensioni e i redditi degli anziani non aumentano, la ripresa dei consumi di base di questa ampia fascia sociale rimane un obiettivo difficilmente raggiungibile; l'Unione europea si trova ad affrontare un rapido cambiamento della struttura demografica e deve affrontare le conseguenze dell'invecchiamento della popolazione sulle finanze pubbliche e sulla protezione sociale,
tenuto conto degli orientamenti dell'Unione Europea volti all'inclusione sociale, con particolare attenzione verso le fasce più deboli, e rammentando che nella seduta plenaria del 21 maggio 2013 il Parlamento Europeo ha affermato con una Risoluzione che i pensionati sono anche importanti consumatori e che conseguentemente il sistema pensionistico non può essere percepito solo come un mero peso sulle finanze pubbliche, a valutare la possibilità di aumentare l'importo minimo dei trattamenti pensionistici fino a 1.000 euro mensili.
G/1698/49/5 BONFRISCO
l'Italia continua ad affrontare un rapido cambiamento della struttura demografica e le conseguenze dell'invecchiamento della sua popolazione sulle finanze pubbliche e sulla protezione sociale; nel medio, e presumibilmente anche nel lungo termine, il sistema economico Italiano, che in questi ultimi anni ha subito fasi alterne di stagnazione e recessione economica, difficilmente sarà in grado di produrre un'inversione economica tale da migliorare sensibilmente e con continuità la grave situazione in cui versa il Paese; è sempre più evidente che gran parte della popolazione Italiana con difficoltà riesce a sostenere un costo della vita in costante crescita e a far «fronte alla fortissima imposizione fiscale che non permette più alle famiglie di poter risparmiare e alle imprese di assumere; è opportuno sostenere il sistema produttivo e l'inclusione sociale e necessario che i benefici accordati ad alcune categorie di cittadini con reddito medio o basso possano essere estesi, stabilizzandoli, anche ad altre categorie di contribuenti sino ad ora esclusi,
ad estendere il credito di imposta Irpef, così detto bonus da 80 euro, di cui all'articolo 1, commi 9, 10, 12 del disegno di legge in esame, destinato a lavoratori dipendenti e assimilati, anche a quelle categorie di cittadini che continuano ad essere maggiormente penalizzate dalla fase di stagnazione economica, quali i pensionati e i lavoratori autonomi.
G/1698/50/5 BAROZZINO, URAS, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO
la riforma Fornero delle pensioni contenuta nel decreto legge n. 201 del 2011 oltre alle evidenti iniquità contiene anche errori; uno degli errori più marcati ha riguardato i lavoratori già iscritti all'ex Fondo speciale istituito presso l'INPS ai sensi dell'articolo 43 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nonché al personale operante nelle imprese ferroviarie e nelle imprese dei gestori delle infrastrutture ferroviarie con mansioni di addetto alla condotta dei treni, addetto alla scorta dei treni, addetto alla manovra, traghettamento, formazione treni ed il personale imbarcato a bordo delle navi traghetto. L'articolo 24, comma 18, del decreto-legge n. 20112011 ha disposto l'armonizzazione delle regole previdenziali per il settore della pubblica sicurezza e delle forze armate e dello spettacolo, tenendo conto delle obiettive peculiarità ed esigenze dei settori di attività nonché dei rispettivi ordinamenti, ma a causa di un errore contenuto nell'ultimo periodo della disposizione, dove è stata. utilizzata la parola: «articolo», anziché «comma», ha impedito di applicare l'armonizzazione anche al predetto personale delle imprese ferroviarie; la situazione che si è venuta a creare è particolarmente grave, perché va a sommarsi a una coincidenza infelice accaduta pochi mesi prima: negli stessi giorni, il cosiddetto taglia leggi aveva disposto l'abrogazione di norme degli anni 50 che regolavano là previdenza del citato personale delle imprese ferroviarie, mentre il decreto legislativo in materia di lavori usuranti, lasciava fuori i lavoratori delle imprese ferroviarie sul presupposto che c'erano le nonne speciali previste dalla legge degli anni 50. Ne è venuto fuori un pasticcio, che ha visto aumentare di molti anni l'età anagrafica per andare in pensione in maniera irragionevole: si pensi che le aspettative di vita dei macchinisti è di 64,5 anni (rispetto ad una media nazionale di 82 anni), ma questi dovrebbero andare in pensione a 67 anni; il Governo non può continuare a ignorare l'esistenza di questa problematica previdenziale e attivarsi, quantomeno, per stabilire che si applica l'armonizzazione dei requisiti di accesso al sistema pensionistico, tenendo conto delle obiettive peculiarità ed esigenze dei settori di attività, anche ai lavoratori iscritti al fondo speciale istituito presso l'INPS, ai sensi dell'articolo 43 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, tra cui macchinisti, personale viaggiante e di manovra delle imprese ferroviarie; è importante che tale intervento sia realizzato in termini certi e rapidi; occorre sottolineare che non esistono problemi di copertura per la realizzazione dell'intervento di armonizzazione, dal momento che il Governo può utilizzare una minima quota parte dei maggiori risparmi determinati dalla riforma Fornero e non ancora iscritti a bilancio. Infatti, è ormai notorio che le previsioni della Ragioneria generale dello Stato, che aveva sbagliato calcolando in 22 miliardi i risparmi derivanti dalla riforma nel decennio 2012-2021, sono stati rideterminati — nello stesso periodo — in oltre 90 miliardi dall'Ufficio statistico dell'INPS. Sarebbe oltremodo vergognoso – ad avviso dei presentatori – se le predette maggiori risorse non fossero restituite tutte — ma qui se ne chiede una minima parte — al sistema previdenziale; mediante la modifica sostanziale della pessima riforma Fornero,
a modificare, con il primo provvedimento di natura legislativa l'articolo 24, comma 18 del decreto legge n. 201 del 2011, convertito con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, prevedendo che l'armonizzazione ivi prevista, tenendo conto delle obiettive peculiarità ed esigenze dei settori di attività nonché dei rispettivi ordinamenti, si applichi anche ai lavoratori già iscritti all'ex Fondo speciale istituito presso l'INPS ai sensi dell'articolo 43 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nonché al personale operante nelle imprese ferroviarie e nelle imprese dei gestori delle infrastrutture ferroviarie con mansioni di addetto alla condotta dei treni, addetto alla scorta dei treni, addetto alla manovra, traghettamento, formazione treni ed il personale imbarcato a bordo delle navi traghetto.
G/1698/51/5 DE CRISTOFARO, URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, PETRAGLIA, STEFANO
in sede d'esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)», l'articolo 1 della legge n. 29/1979 dà la possibilità di ricongiungere presso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti, gestito dall'Inps, tutti i contributi esistenti nelle altre gestioni sostitutive, esclusive o esonerative dell'Assicurazione obbligatoria (cosiddette gestioni «alternative» quali INPDAP, Fondi speciali Ferrovie, Volo, Elettrici, Telefonici, ...) o nelle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi (Artigiani, commercianti e coltivatori diretti esclusa la Gestione separata dei parasubordinati); fino al 30 giugno 2010 la ricongiunzione nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti dei periodi contributivi maturati in ordinamenti pensionistici «alternativi» avveniva senza oneri per il richiedente, dal 1º luglio 2010 invece anche tale tipo di ricongiunzione è diventata onerosa,
in un mercato del lavoro sempre più precario e diversificato semplificare, favorire ed in particolare rendere di nuovo gratuita la ricongiunzione dei contributi versati in gestioni previdenziali diverse renderebbe più conforme tale procedura con il sistema contributivo ormai generalizzato,
a rendere nuovamente non onerosa la ricongiunzione dei contributi previdenziali presso un'unica gestione.
G/1698/52/5 CAMPANELLA
Un gruppo di lavoratori esodati sono rimasti vittime della cosiddetta Legge Sacconi-Tremonti (legge n. 122 del 2010 – «finestre mobili»); Questi lavoratori ad oggi si ritrovano senza alcuna garanzia pensionistica e lavorativa, a differenza di altri lavoratori rientranti nella riforma Fornero (legge 201/2011) ed altre; più specificatamente, il problema riguarda coloro che si sono ritirati fra il 30 ottobre 2008 e il 31 maggio 2010; l'articolo 12 commi 5 e 5-bis della legge n. 122 del 2010 prevedeva una prestazione straordinaria a carico del «Fondo sociale per occupazione e formazione», in favore dei lavoratori; il decreto interministeriale n. 63655 emanato il 5 gennaio 2012 dal Ministro del lavoro delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze ha previsto l'erogazione dell'assegno di cui al citato articolo 12 di anno in anno con decreto ministeriale; ad oggi l'unico DM emanato è quello del 2 ottobre 2012 «Concessione del prolungamento dell'intervento di tutela del reddito in favore dei lavoratori rientranti nelle previsioni di cui all'articolo 12, comma 5-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, della legge 30 luglio 2010, n. 122»; Non risultano invece pervenuti quelli relativi agli anni 2013 e 2014,
A emanare urgentemente i decreti ministeriali per autorizzare la erogazione per gli anni 2013 e 2014 dell'assegno relativo al prolungamento di intervento di tutela del reddito in favore di 3.494 lavoratori che nell'anno 2010 non rientrano nel contingente di 10.000 unità di cui all'articolo 12, comma 5 della Legge 31 maggio 2010, n. 78.
G/1698/53/5 BATTISTA, ZELLER, PALERMO, PANIZZA, LANIECE, FAUSTO GUILHERME LONGO, ROMANO
da anni si protrae la questione del riconoscimento dei benefici previdenziali derivanti dall'esposizione all'amianto per i lavoratori del settore marittimo, senza giungere ad una soluzione definitiva; la categoria è vittima di un'inaccettabile discriminazione per quanto riguarda la concessione dei benefici per l'esposizione a questa fibra killer; i lavoratori del settore marittimo sono tra le categorie più colpite da patologie asbesto correlate, poiché sono stati esposti per lunghi periodi in ambienti con forte presenza di amianto; al riguardo, nel decreto ministeriale 27 ottobre 2004, emanato in attuazione dell'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto, all'articolo 3, comma 3, è previsto che l'avvio del procedimento di accertamento deIl'INAIL è subordinato alla presentazione, da parte del lavoratore interessato, del curriculum lavorativo, dal quale risulti l'adibizione, in modo diretto ed abituale, ad una delle attività lavorative che comportino esposizione all'amianto; il curriculum per i lavoratori del mare è un documento pressoché impossibile da produrre per l'alto numero di datori di lavoro avuti durante la carriera,
con la direttiva 14 luglio 2009, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali si sono risolte solo in minima parte le problematiche connesse alla certificazione dell'esposizione all'amianto, dal momento che permane un notevole numero di lavoratori del compatto ai quali la direttiva non potrà essere applicata, in quanto impossibilitati a produrre il proprio curriculum lavorativo e a certificare così la propria esposizione all'amianto; infatti nella direttiva si ritiene di poter applicare alla fattispecie in questione la disposizione di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto 27 ottobre 2004, che in particolari circostanze consente alla Direzione provinciale del lavoro di rilasciare, previe apposite indagini, il curriculum lavorativo, sostituendosi al datore di lavoro; queste particolari circostanze sono così individuate e circostanziate: «nel caso di aziende cessate o fallite, qualora il datore di lavoro risulti irreperibile»; attualmente esiste ancora un gran numero di lavoratori del settore marittimo, ai quali la direttiva non può essere applicata, in quanto le compagnie marittime datrici di lavoro risultano ancora in attività; le stesse compagnie sono spesso riluttanti a fornire documenti che certifichino l'esposizione all'amianto dei lavoratori,
l'articolo 1, comma 89, della legge di stabilità prevede che i lavoratori esposti all'amianto per un periodo superiore a dieci anni che abbiano ottenuto il riconoscimento dei benefici previdenziali ai sensi dell'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, possono presentare domanda per il riconoscimento della maggiorazione secondo il regime vigente al tempo dell'esposizione,
ad individuare una tempestiva soluzione alla questione del riconoscimento dei benefici previdenziali anche per i lavoratori del settore marittimo esposti al contatto con l'amianto, predisponendo un intervento legislativo che consenta agli aventi diritto di avvalersi dell'estratto matricolare rilasciato dalle Capitanerie di porto o dalle competenti Direzioni provinciali del lavoro, al fine di poter accedere ai benefici summenzionati.
G/1698/54/5 MANASSERO
l'articolo 1, comma 7, lettera l), dell'AS 1428-B, approvato definitivamente in data 3 dicembre 2014 e non ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale, prevede la creazione di una agenzia unica ispettiva al fine di razionalizzare e semplificare le funzioni ispettive, l'integrazione in un'unica agenzia dei servizi ispettivi costituisce una novità assoluta nell'ordinamento giuridico italiano e permetterebbe un salto di qualità delle ispezioni sul lavoro; insieme alla unicità delle ispezioni occorre modificare la normativa in tema di contenzioso avverso il verbale unico ispettivo per consentire all'agenzia di operare in maniera efficace ed efficiente; senza alcuna riforma del contenzioso, a legislazione vigente, l'agenzia unica dovrebbe frammentare la difesa processuale dinanzi a diversi giudici, con conseguente dispendio di risorse pubbliche appartenenti ad enti diversi (INPS per la riscossione dei contributi contestati nel verbale ispettivo; Inail per la riscossione dei premi contenuti nello stesso verbale; l'agenzia unica, a seguito di emissione di ordinanza ingiunzione per la riscossione delle sanzioni amministrative). Ogni giudizio sarebbe autonomo e richiederebbe l'audizione dei medesimi testimoni; tale risultato non è 'conforme alle esigenze fu razionalizzazione e semplificazione delle ispezioni che dovrebbe andare verso la realizzazione di principi volti alla effettiva protezione dei lavoratori e la semplificazione delle procedure; occorre una modifica interpretativa al fine della ottimizzazione delle risorse umane e strumentali dell'agenzia e un risparmio di procedure e di spese per le aziende nel caso di contenzioso giudiziario,
a prevedere la razionalizzazione e semplificazione della procedura del contenzioso in materia di lavoro, anche attraverso la modiflca delle disposizioni processuali contenute nella legge 24 novembre 1981 n. 689 e nel decreto legislativo 1º settembre 2011, n. 150, prevedendo che la rappresentanza e la difesa in ogni grado di giudizio avverso i verbali ispettivi sia svolta dall'agenzia ispettiva mediante i propri funzionari.
G/1698/55/5 RUVOLO
nella legge di stabilità 2015, con l'articolo 12, comma 2, si introducono gli sgravi fiscali triennali totali dei contributi previsti con l'applicazione dei contratti a tutela crescente; l'applicazione della suddetta norma prevede la soppressione della legge 407 del 1990, con decorrenza degli effetti a partire dal gennaio 2016; la legge 407/1990, in vigore da circa 25 anni, è stata ed è una delle agevolazioni più richieste dalle aziende e prevede che in caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato di disoccupati, sospesi o in Cig da almeno ventiquattro mesi, i contributi previdenziali ed assistenziali sono app'licati nella misura del 50 per cento per un periodo di 36 mesi. Inoltre, nell'ipotesi che tali assunzioni vengano fatte da imprese, operanti nelle zone svantaggiate del Mezzogiorno, ovvero da imprese artigiane, lo sgravio raggiunge il 100 per cento della contribuzione a carico del datore di lavoro; gli sgravi contributivi dell'art.12 della legge finanziaria 2015, sono concessi per le assunzioni a decorrere dal r gennaio 2015 e per i contratti stipulati entro il 31 dicembre 2015: la soppressione dei benefici contributivi dell'art, 8, comma 9, della legge 407 del 1990 diventerà definitiva 10 gennaio 2016, allorchè non ci saranno più sgravi contributivi in favore di assunzioni a tempo indeterminato;
per gli artigiani che operano su tutto il territorio nazionale, ma soprattutto per quelli del nostro Mezzogiorno, la soppressione della legge 407/90 ancorchè rinviata al 2016 negli effetti, risulta essere più dannosa rispetto alla riduzione contributiva del contratto a tutela crescente;
ad una profonda riflessione sugli impatti futuri delle previste novità nell'ambito delle agevolazioni per le assunzioni. Quanto previsto dall'articolo 12 della legge di stabilità, sembra mettere a rischio il progetto governati'vo sul contratto a tutele crescenti ancora prima di entrare in vigore; a provvedere all'istituzione di una norma di pari impatto economico-sociale, visto che tramite la legge 407/90 nei territori del Mezzogiorno, dove vige lo sgravio contributivo del 100 per cento, sono stati avviati (nei 24 anni di applicazione della legge) alcuni milioni di rapporti di lavoro; ad avviare una profonda e seria programmazione, indirizzata alla difesa e alla salvaguardia dei posti di lavoro, che tenga conto dell'equilibrio tra il Nord ed il Sud, due realtà la cui forbice di diseguaglianza tende a divaricarsi sempre di più.
G/1698/56/5 RUVOLO
il decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, nell'ambito dello smobilizzo pro soluto dei crediti verso la P.A., prevede che gli Enti Pubblici debitori abbiano 30 gioini di tempo, dall'inserimento dell'istanza in Piattaforma MEF, per certificare le fatture che le Imprese hanno inserito sulla Piattaforma stessa; nel corso di questi 30 giorni, l'Ente deve effettuare tutte le verifiche necessarie per valutare l'esistenza di eventuali debiti verso lo Stato da parte dell'Impresa creditrice; ove emergessero tali debiti, l'Ente potrà certificare il credito soltanto parzialmente e, al momento del pagamento, rimborsare la Struttura Statale creditrice con la parte del credito non certificata; in caso di cessione del credito alla Banca, quest'ultima in presenza di una certificazi9ne parziale pagherà all'Impresa creditrice soltanto l'importo effettivamente certificato e questo importo, alla scadenza, sarà rimborsato dall'Ente alla Banca stessa;
la normativa non ha previsto che al momento della certificazione venga effettuato anche il controllo su eventuali partite debitorie di natura non fiscale, bensì previdenziale; tale verifica viene normalmente effettuata attraverso l'acquisizione del cosiddetto DURC – Documento che attesta la regolarità contributiva dell'Impresa; al riguardo, esiste invece una nonna (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207) che prevede la consegna del DURC all'Ente debitore e la conseguente verifica da parte di quest'ultimo, soltanto al momento del pagamento; seppure in un quadro normativo altamente incerto e spesso contraddittorio, il timore della Banca è di vedersi opporre dall'Ente debitore pagamenti parziali a causa di eventuali irregolarità contributive del cedente, accertate solo al momento del pagamento (ovvero del rimborso dei crediti ceduti a favore della Banca) da parte dell'Ente debitore stesso;
a valutare modifiche alla normativa vigente, al fine di prevedere che la banca cessionari all'atto della certificazione dei crediti, abbia cura di inserire in piattaforma sia copia della scrittura privata relativa alla cessione, sia copia aggiornata del DURC consegnato dalla impresa cedente dal quale si rilevi la regolarità contributiva dell'impresa stessa, in modo tale che all'atto del pagamento dei crediti certificati oggetto di cessione, le pubbliche amministrazioni possano richiedere il Documento unico di regolarità contributiva esclusivamente nei confronti del cessionario.
G/1698/57/5 DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO
come emerge da alcune riviste economiche specializzate e dalla stampa nazionale, le riflessioni sulla perdita di competitività delle imprese italiane sui mercati internazionali sono da lungo tempo all'ordine del giorno; le imprese italiane spesso spostano la produzione in altri paesi: le aziende che operano nei settori ad alta intensità di lavoro non Specializzato cercano principalmente situazioni in cui il costo del lavoro sia minore. Quando si parla del costo. del lavoro, non bisogna concentrarsi solo sul salario perché ad esempio non sempre un salario molto basso coincide con un costo del lavoro molto basso. Infatti, nell'ultimo decennio oltre ventisettemila aziende italiane hanno delocalizzato la produzione all'estero, creando oltre 1,5 milioni di posti di lavoro esteri e lasciando allo stato una fattura da 15 miliardi di euro per gli ammortizzatori sociali. A ben vedere, soltanto il 10 per cento di queste aziende sono andate oltre i confini europei (soprattutto in Asia) mentre la restante parte sono rimam:e in Europa, in Austria, Svizzera, Germania, e soprattutto nei paesi balcanici i quali nell'ultimo decennio stanno dimostrando una forte potenzialità di crescita e appaiono sufficientemente stabili sotto l'aspetto istituzionale; le caratteristiche socio-economiche italiane e quelle dell'altra sponda dell'Adriatico appaiono molto diverse: infatti, le economie dei paesi balcanici sono di dimensioni molto modeste se paragonate all'Italia: il Pil nominale complessivo di questi paesi è 191 miliardi di dollari, circa un décimo di quello italiano che è pari 2029 miliardi di dollari (Fmi, 2012). Sotto il profilo demografico, l'area balcanica ha circa quarantuno milioni di abitanti, circa il settanta percento dell'Italia (BM, 2012). Secondo uno studio condotto dalla Confindustria Balcani nel 2012, il salario medio in Romania è di 350 euro mentre in Albania è ancora più basso, 250 euro il salario medio nell'area balcanica è di 411 euro, circa tre volte in meno rispetto al salario medio in Italia; ma il livello dei salari non è l'unico vantaggio per spostare la produzione nell'area balcanica. Anche le condizioni fiscali sono molto attraenti per gli imprenditori stranieri. Per queste ragioni un grande numro di imprese italiane si è spostato nell'area in questione: 17.700 imprese di cui 15700 solo in Romania. Nelle imprese italiane con sede nell'area balcanica lavorano oltre 900.000 persone, di cui 800.000 soltanto in Romania (Confindustria Balcani, 2012); vero è che questo trend negli ultimi anni sta cambiando: secondo stiine tuttavia non ufficiali, l'entrata della Romania nell'Ue ha determinato la «fuga» delle imprese italiane in altri Paesi non aderenti all'Unione europea, come per esempio l'Albania; le imprese che oggi delocalizzano in Albania non cercano competenze professionali particolari, che spesso e volentieri sono mantenute nel Paese d'origine. Le imprese italiane spostano la produzione in Albania per sfruttare il basso costo del lavoro; per sfruttare la vicinanza geografica, infatti un ordine nell'area balcanica arriva in Italia entro 48 ore; il prodotto spesso viene ultimato in Italia e raramente viène emesso sul mercato dell'area balcanica. Ai vantaggi legati al basso costo del lavoro si aggiungono quelli legati all'impianto normativo. Inoltre, gli imprenditori spesso affermano che il mercato dell'area balcanica non facente parte dell'Ve è una realtà in espansione e ricca di potenzialità, soprattutto per ì settori ad alta i:Itensità di,lavoro, come ad esempio il mercato del Call Center e dell'abbigliamnto tessile,
ad adottare un piano straordinario di contrasto alla delocalizzazione delle attività produttive sia in Paesi appartenenti all'Unione Europea, sia a quelli non aderenti all'Unione Europea, con particolare riferimento ai Paesi Balcanici.
G/1698/58/5 DE PIETRO, URAS
per lo sviluppo dell'intero sistema Paese è essenziale sostenere l'avvio di processi innovativi inclusivi di iniziative volte a modernizzare e rendere più efficiente il rapporto tra imprese e Pubblica amministrazione;
il comma 56 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, istituisce nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un fondo, con una dotazione pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, destinato al sostegno delle imprese che si uniscono in associazione temporanea di imprese (ATI) o in raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) al fine di operare su manifattura sostenibile e artigianato digitale, alla promozione, ricerca e sviluppo di software e hardware e all'ideazione di modelli di attività di vendita non convenzionali e forme di collaborazione tra tali realtà produttive; il comma 6 dell'articolo 1 del presente provvedimento apporta delle modifiche alla suddetta legge n. 147 del 2013: la dotazione del fondo per il 2015 è aumentata a 10 milioni di euro e vengono specificati princìpi e condizioni concernenti le procedure di erogazione delle risorse del fondo ai soggetti beneficiari;
tra i princìpi e contenuti enucleati dalla lettera b), comma 6 dell'articolo 1 del presente provvedimento figura anche la: «creazione di centri di sviluppo di software e hardware a codice sorgente aperto per la crescita e il trasferimento di conoscenze alle scuole, alla cittadinanza, agli artigiani e alle microimprese»,
a) istituire un «Centro nazionale per lo sviluppo software e hardware», statale che operi sotto il controllo del Ministero dello sviluppo economico, con lo scopo di fornire gratuitamente consulenza, servizi e infrastrutture. tecnologiche ai Comuni, alle Province e alle Città metropolitane, alle Regioni, allo Stato in termini di digitalizzazione, sviluppo software a codice sorgente aperto e hardware, definizione di protocolli di scambio dati e quanto necessario all'armonizzazione del sistema informatico e gestionale della Pubblica amministrazione italiana; b) far sì che la prevista creazione di centri di sviluppo di software e hardware a codice sorgente aperto per la crescita e il trasferimento di conoscenze alle scuole, alla cittadinanza, agli artigiani e alle microimprese avvenga in collaborazione con il menzionato Centro; c) adottare i provvedimenti necessari affinché la Pubblica amministrazione sottoponga al nuovo Centro qualsiasi necessità di sviluppo software; d) prevedere che il Centro curi anche l'anagrafica dei sistemi e dei servizi resi dalla Pubblica amministrazione su scala nazionale, anche con lo scopo di armonizzare nel tempo l'esistente; e) sciogliere o annettere al suddetto Centro nazionale tutti gli altri organismi che svolgono anche parzialmente funzioni analoghe al fine di evitare sovrapposizioni; f) prevedere che le aziende private possano rivolgersi al Centro per la proposta di fomitura di sistemi informatici; g) adottare tutte le misure necessarie affinché presso ogni sportello pubblico, fisico o telefonico, risultino a disposizione dei cittadini per l'espletamento delle pratiche informatizzate dei «facilitatori informatici», scelti fra coloro che espletano il Servizio civile universale o lavori di pubblica utilità che dispongano delle competenze in materia.
G/1698/59/5 DEL BARBA
la legge 24 mano 2012, n. 27, di conversione del cosiddetto «Decreto Liberalizzazioni», prevede all'articolo 17 l'autorizzazione, per gli impianti di distribuzione dei carburanti, ad esercitare attività di somministrazione di alimenti e bevande in un bar/caffè, purché sussista la conformità del locale ai criteri sulla sorvegli abilità e il rispetto delle norme urbanistiche, edilizie, igienico-sanitarie e di sicurezza nei luoghi di lavoro (cosiddetta attività «sottopensilina»); leggi e indirizzi ministeriali, tra i quali un Atto di indirizzo del Ministero dello Sviluppo Economico del 29 marzo 2013 stabiliscono che la titolarità del diritto di programmare le attività da svolgersi su ciascuna area spetti alle Concessionarie, per valide ragioni di tutela del mercato; come si legge nell'Atto del MISE di cui sopra, infatti, al fine di consentire un'ottima le gestione dell'areà «è rimessa alla potestà programmatoria del concessionario autostradale la facoltà, in sede di bando del servizio c.d. oi/, di escludere l'esercizio di attività di ristorazione e l'offerta di alimenti e bevande non in modalità self service»; il Ministero dello Sviluppo Economico, con atto del 5 maggio 2014, ha disposto la proroga delle concessioni oil sulla rete autostradale fino al 31 dicembre 2015, data entro la quale una speciale Commissione dovrà predisporre un piano per la razionalizzazione delle aree di servizio sulle Autostrade, stabilendo misure tra le quali la chiusura o la selfizzazione di talune aree;
al fine di vincere le gare competitive per l'aggiudicazione dei servizi di ristoro, le imprese hanno dovuto sostenere onerosi vincoli ed ingenti investimenti infrastrutturali, prevedendo nella componente tecnico-qualitativa dell'offerta, tra le altre cose, elementi riconducibili ai servizi alla persona, all'adeguata manutenzione e gestione dei servizi, alla ristrutturazione dei fabbricati interni ed esterni con riferimento alla classe energetica; con il concretizzarsi della situazione prefigurata dalla legge 27/2012, si frammenterà ulteriormente la rete sulle aree autostradali, creando una distorsione del mercato e danneggiandò ulteriormente il settore della ristorazione autostradale, già messo in ginocchio da una crisi pesantissima in quanto sarà costretto a confrontarsi con competitors che non saranno gravati né da vincoli, né dagli investimenti previsti dalle gare competitive relative al ristoro; i nuovi competitori saranno liberi di effettuare le attività di somministrazione di alimenti e bevande senza pagare né le esose rovalties, né una serie di oneri aggiuntivi, alcuni dei quali impropri, pretesi dai concessionari nei confronti dei gestori tradizionali. Il canone di sub-concessione è costituito infatti da una parte fissa, da una parte variabile rapportata alle vendite, e da vari «canoni», che potremmo chiamare veri e propri tributi, richiesti come condizione necessaria per partecipare alle gare (la somma di questi elementi porta i canoni a livelli di 10/25 punti percentuali superiori a quelli indicati come livelli medi ottimali da uno studio del 2012 della società di consulenza GIRA); il regime che scaturirà dopo la fine della proroga delle concessioni, nelle more della quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti elaborerà le linee guida per la ristrutturazione dei concessionari autostradali, potrebbe portare al collasso finale delle Imprese dei ristoratori tradizionali, se non si garantirà l'assoluta pariteticità delle condizioni economiche cui verranno sottoposti i gestori dei servizi di ristoro, siano essi oil o non-oil; infatti le aree di servizio sono spazi a capacità limitata, nei quali i diritti di gestione vengono già affidati tramite gara competitiva, e nei quali una duplicazione dell'offerta sulla singola area (per di più: una delle quali affidata senza alcuna gara e a condizioni economiche del tutto differenti dall'altra) sarebbe difficilmente configurabile, data appunto la rigidità della domanda, se non con l'intervento caso per caso di un regolatore terzo,
a valutare l'opportunità di ripristinare condizioni di competitività uguali per tutti, benzinai e non, promuovendo modifiche alle norme vigenti ed individuando il sggetto terzo indipendente cui attribuire le competenze di regolazione e di verifica della possibilità di coesistenza di duplicati di offerta sulle singole aree; a valutare l'opportunità di compensare i danni che deriveranno agli operatori dalle modificazioni delle condizioni previste nelle gare competitive, prevedendo nel piano di ristrutturazione la rinegoziazione delle subconcessioni non scadute o in scadenza per le quali erano previste condizioni diverse da quelle che risulteranno in base al piano stesso; a valutare l'opportunità di adottare misure volte a tutelare un mercato importante e di interesse nazionale in via di ristrutturazione e a prevedere la fissazione di criteri di indirizzo tali da evitare per le future gare competitive la fissazione di basi d'asta eccessivamente elevate.
G/1698/60/5 AMATI, VALENTINI
la crisi economica e la disoccupazione hanno un impatto particolarmente negativo, in termini di marginalizzazione e povertà, sui gruppi più vulnerabili della nostra società; il disagio dei giovani cresciuti, al di fuori della famiglia o senza la stessa, in strutture di accoglienza residenziali per minori o famiglie affidatarie, resta tuttora un tema irrisolto; il tasso di disoccupazione fra le giovani generazioni è al 43,3%, ma i giovani in età lavorativa cresciuti al di fuori della famiglia o senza la stessa, sono particolarmente penalizzati. Una situazione certamente peggiorata dalla crisi economica, frutto soprattutto di politiche carenti e frammentarie; ogni anno, raggiunta la maggiore età, circa tremila giovani escono dai percorsi di accoglienza e circa due terzi di loro non rientra nella famiglia d'origine,
la spesa dello Stato per promuovere la crescita individuale e sociale di ogni giovane che vive al di fuori della famiglia o senza la stessa, accolto in comunità di tipo familiare, .. ammonta a circa 250.000 euro; tale investimento risulta poi disperso, non esistendo alcun meccanismo che, raggiunta la maggiore età, promuova l'inserimento sociale di questi giovani, attraverso attività di intermediazione e accompagnamento nella transizione verso l'autonomia; i giovani che vivono al di fuori della famiglia o senza la stessa costituiscono un gruppo particolarmente vulnerabile, il cui inserimento sociale deve essere promosso fino all'avviamento al lavoro,
ritenuto che:
è necessario prevedere misure per promuovere l'inclusione sociale di persone particolarmente vulnerabili come i giovani provenienti da comunità di tipo familiare o famiglie affidatarie, esposti al rischio di esclusione sociale e indigenza, anche al fine di spezzare il circolo vizioso che riproduce lo svantaggio attraverso le generazioni; tali risorse non devono essere considerate una spesa che crea debito, ma un investimento sul capitale umano e sullo sviluppo e la crescita del paese,
valutare l'opportunità di attuare un piano strategico finalizzato all'inclusione lavorativa dei giovani che escono dalle comunità di tipo familiare; valutare l'opportunità di destinare una parte della dotazione annuale del fondo istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro, all'erogazione di contributi finalizzati al sostegno, all'integrazione lavorativa e all'avviamento di attività economiche che prevedano l'impiego di giovani di età compresa tra i 16 e i 25 anni provenienti da strutture di accoglienza residenziali per minori e da famiglie affidatarie, e a promuoverne, con figure qualificate e professionali, l'inserimento sociale attraverso attività di intermediazione e accompagnamento del giovane verso l'autonomia; valutare le opportunità rese disponibili dalla programmazione del Fondo Sociale Europeo 2014-2020 per promuovere l'integrazione lavorativa dei giovani con le caratteristiche di cui sopra.
G/1698/61/5 LANZILLOTTA
il disegno di legge in esame all'articolo 2 commi 267-272 contiene norme in materia di servizi pubblici locali e società e partecipazioni detenute da Regioni ed enti locali; negli ultimi anni in questa materia si sono succedute e sovrapposte norme spesso contraddittorie; che tali società sono ormai alcune migliaia e che in esse e attraverso di esse talvolta si generano fenomeni di malaffare e corruzione con grave danno delle finanze pubbliche e dell'immagine del nostro paese; ove tali norme prevedevano termini per la loro attuazione, essi sono stati successivamente prorogati o comunque sovente non è stata data applicazione agli obblighi che prescrivevano; una razionalizzazione di tali norme all'interno di un testo unico sarebbe quanto mai opportuna,
quanto al perimetro di azione delle partecipate, l'art. 3, comma 27 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) afferma che «al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. È sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e che forniscono servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici ... e l'assunzione di partecipazioni in tali società da parte (di amministrazioni pubbliche), nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza»; il comma 29 dello stesso articolo prevede che «entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge (31112/2010), le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, cedono a terzi le società e le partecipazioni vietate ai sensi del comma 27»; tale termine è stato interpretato dalla magistratura contabile come la data entro la quale gli enti avrebbero dovuto avviare la procedura di dismissione, ma non obbligatoriamente completarne l'iter; di conseguenza, entro tale termine gli enti hanno deliberato la dismissione delle partecipazioni'vietate, ma in molti casi non hanno effettivamente ceduto tali partecipazioni, la legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificata dal D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 2 maggio 2014, n. 68, ha disposto (con l'art. 1, comma 569) che «Il termine di trentasei mesi fissato dal comma 29 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è prorogato di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge (ovvero il 31/12/2014), decorsi i quali la partecipazione non alienata mediante procedura di evidenza pubblica cessa ad ogni effetto; entro dodici mesi successivi alla cessazione (ovvero entro il 31/12/2015) la società liquida in denaro il valore della quota del socio cessato in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-tér, secondo comma, del codice civile», (cioè valore di mercato, se lo Statuto non prevede criteri specifici); quanto alla definizione degli ambiti territoriali ottimali, il decreto-legge 24 gennaio 2012 n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività, con l'articolo 25 ha introdotto l'art. 3-bis nel decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, al fine di disciplinare gli ambiti territoriali e i criteri di organizzazione dei servizi pubblici locali, allo scopo di realizzare economie di scala e differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza dei servizi stessi; la norma prevede che decorso inutilmente il termine del 30 giugno 2012, «il Consiglio dei ministri, a tutela dell'unità giuridica ed economica, esercita i poteri sostitutivi di cui all'articolo B della legge. 5 giugno 2003, n. 131, per organizzare lo svolgimento dei servizi pubblici locali in ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei, comunque tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio poteri sostitutivi del Presidente del Consiglio in caso di inadempienza«; lo stesso decreto ha anche novellato l'art. 4 del D.L. 138/2011 con l'obiettivo di limitare ulteriormente le possibilità di ricorrere alle gestioni dirette e di incentivare le gestioni concorrenziali nei diversi segmenti del comparto; il D.L. 30 dicembre 2013, n. 150 (c.d. «Milleproroghe») con l'art. Il D.L. 30 dicembre 2013, n. 150 convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2014, n. 15 ha disposto (con l'art. 13, comma 2) che «La mancata istituzione o designazione dell'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale ai sensi del comma 1 dell'articolo 3-bis del decreto-legge del 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, ovvero la mancata deliberazione dell'affidamento entro il termine del 30 giugno 2014, comportano l'esercizio dei poteri sostitutivi da parte del Prefetto competente per territorio, le cui spese sono a carico dell'ente inadempiente, che provvede agli adempimenti necessari al completamento della procedura di affidamento entro il 31 dicembre 2014». Ha inoltre disposto (con l'art. 13, comma 3) che «Il mancato rispetto dei termini di cui ai commi 1 e 2 comporta la cessazione degli affidamenti non conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea alla data del 31 dicembre 2014»; che tali norme risultano ampiamente inattuate mentre il Governo non ha attivato poteri sostitutivi ad esso conferiti in materia,
a garantire l'attuazione delle norme in vigore. effettuando se necessario ispezioni ed attivando poteri sostitutivi; a segnalare in ogni caso alla Corte dei conti le amministrazioni locali inadempienti.
G/1698/62/5 LANZILLOTTA
il decreto legge 6 marzo2014, n.16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n.68 (c.d decreto Salva Roma) all'articolo 16, comma 1 prevedeva che Roma Capitale, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, trasmettesse al Ministero dell'interno, al Ministero dell'economia e delle finanze, alle Camere e alla Corte dei conti un rapporto contenente le cause della formazione del disavanzo di bilancio di parte corrente negli anni precedenti, anche con riferimento alle società controllate e partecipate da Roma Capitale, nonché l'entità e la natura della massa debitori a da trasferire alla gestione commissariale; contestualmente si prevedeva la trasmissione di un piano triennale per la riduzione del disavanzo; tale Piano, approvato dall'Assemblea Capitolina il 3 luglio scorso ma ancora non attuato, prevede interventi sulle società partecipate in termini di riduzione e riorganizzazione degli organismi partecipati di primo e secondo livello, razionalizzazione della spesa e piani di efficientamento per le società ATAC e AMA; come emerso da recenti indagini, il sistema delle municipalizzate è uno degli strumenti attraverso cui, con azioni legali ed illegali, sono state dilapidate le risorse dei cittadini romani, che pagano oggi imposte ai livelli massimi consentiti; che i costi di taluni servizi risultano gravemente disallineati rispetto ai costi standard e potrebbero essere il sintomo di mala gestio,
ad accelerare l'attuazione del Piano che risulta di recente approvato dal Governo, perfezionando le azioni in esso previste entro il 31 dicembre 2015; a chiedere una revisione del Piano, aumentando le riduzioni di spesa nei settori che, in comparazione con i costi sostenuti da altri grandi comuni, presentano ingiustificabili extra costi (informativa, assistenza agli immigrati, residenze sanitarie assistenziali) e aumentando di pari importo le risorse destinate agli asili nido (per i quali sì prevede una riduzione annua di 10 milioni di euro) e alla manutenzione stradale, due emergenze della Capitale.
G/1698/63/5 BATTISTA, ZELLER, PALERMO, PANIZZA, LANIECE, FAUSTO GUILHERME LONGO, RUSSO
in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (lègge di stabilità 2015)
il porto di Trieste è il più importante Porto ferroviario del sud Europa, dotato di 70 km di binari, che servono tutte le banchine e rendono possibile la composizione dei treni direttamente nei terminali; i collegamenti e i servizi ferroviari ricoprono un ruolo vitale nella catena logistica incentrata sul Porto; da lungo tempo ormai all'interno del Porto di Trieste ha preso forma un sistema di movimentazione delle merci detto «doppia movimentazione», ciò a significare che i treni merci in arrivo al Porto in direzione Terminai e viceversa, subiscono un doppio passaggio di operatore; il primo operatore a prendere in carico la merce all'interno della stazione ferroviaria «Trieste Campo Marzio» è la società RFI/SERFER/Trenitalia, che una volta acquisito il carico lo trasporta fino all'esterno del varco portuale del Porto Nuovo, dove avviene un vero e proprio passaggio di consegne alla Adriafer, società di movimentazione ferroviaria interna al perimetro del porto, che sposta la merce fino al Terminal, luogo dell'imbarco;
tale operazione di avvicendamento tra RFI e Adriafer costituisce un grave onere per gli operatori, sia in termini di tempo che di costi; ciò costituisce evidentemente un vero e proprio «collo di bottiglia» nel trasporto delle merci su rotaia che transitano nel Porto di Trieste; l'art. 1, comma 114, della legge di stabilità autorizza la spesa di 100 milioni di euro annui, per tre anni a partire dal 2017, per la realizzazione di opere di accesso agli impianti portuali, tale disposizione è volta al miglioramento della competitività dei porti italiani; il superamento della doppia movimentazione'comporterebbe, infatti, un maggiore afflusso di merci all'interno del Porto di Trieste e gioverebbe agli operatori nel senso di un abbattimento dei costi di trasporto: Tale misura indurrebbe un beneficio diffuso di competitività e concorrenzialità a favore degli operatori portuali, con ricadute economiche positive per tutto l'indotto e il territorio friulano;
alla luce di quanto esposto, il superamento del monopolio di fatto, operato dalla società ferroviaria RFI/SERFER/Trenitalia, è condizione necessaria all'avvio di una gestione integrata delle operazioni di manovra, attraverso la costituzione di un soggetto gestore unico comprensoriale al quale a:ffidare, tramite bando di gara, la gestione delle operazioni integrate,
ad intraprendere tutte le utili iniziative volte al superamento della «doppia movimentazione», contestualmente alle procedure necessarie a costituire un gestore unico per l'intero tratto ferroviario che collega la stazione di «Trieste Campo Marzio» all'interno del Porto, al fine di incentivare la competitività di Trieste nel quadro della portualità europea.
G/1698/64/5 DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO
il nubifragio che a partire dal 9 ottobre 2014, ha colpito Genova e la provincia, ripropone ancora una volta il tema, non più rinviabile, dell'estrema fragilità dei territori colpiti e più in generale di gran parte del territorio nazionale. Un territorio che, ogni qualvolta è sottoposto a piogge intense e insistenti, si trova a dover fare i conti con morti, frane, argini che non riescono più a trattenere l'impatto con le acque, allagamenti, cedimenti di infrastrutture, crolli di edifici; l'alluvione che ha colpito l'entroterra e la città di Genova in particolare, ha provocato la morte di un pensionato, l'esondazione di diversi torrenti, e la conseguente chiusura di strade, l'isolamento di intere frazioni, nonché ingenti danni alle attività produttive in tutti i territori colpiti; nella sola provincia di Genova sono censite 3.978 frane, mentre nella regione Liguria ne sono state censite 8.392; peraltro, ancora una volta, si è riproposto per la provincia e la città di Genova quanto già successo tre anni fa con l'alluvione del 4 novembre 2011, in cui persero la vita 6 persone a seguito dell'esondazione del rio Fereggiano; peraltro gli eventi alluvionali iniziati 9 ottobre scorso, non hanno interessato solo Genova e la sua provincia, ma anche alcuni comuni della provincia di La Spezia, e, nei giorni 13 e 14 ottobre, anche le province di Parma e Piacenza; per tutti questi territori, il 30 ottobre scorso, il Consiglio dei ministri ha deliberato lo stato d'emergenza,
con riguardo alla città di Genova, tra gli interventi più urgenti da avviare al più presto, si segnalano:
1) la Galleria scolmatrice del torrente Bisagno 1º lotto 2º stralcio e 2º lotto. Realizzazione delle opere di captazione sui rivi Noce e Rovare a completamento della realizzanda galleria scolmatrice del torrente Fereggiano (1º lotto 2º stralcio) e realizzazione della galleria scolmatrice principale a servizio del torrente Bisagno (2º lotto), per un importo di 175 milioni; 2) l'adeguamento strutturale copertura tratto terminale del torrente Bisagno. Ultimo lotto. Demolizione e ricostruzione, con contestuale ampliamento delle sezioni idrauliche di deflusso mediante abbassamento della quota della platea d'alveo, del tratto di copertura del tratto terminale del torrente Bisagno compreso tra l'incrocio stradale Via Diaz/Viale Brigate Bisagno e le arcate del piazzale della stazione di Genova Brignole, per un importo di 95 milioni; 3) la sistemazione idraulica del torrente Sturla nel tratto compreso tra Via delle Casette e Via dei Luoghi Santi – 2º lotto 2º stralcio, Allargamento delle sezioni d'alveo e adeguamento/rifacimento dei muri d'argine e degli attraversamenti stradali, per un importo di 2 milioni di curo; 4) la Galleria scolmatrice del torrente Vernazza. Realizzazione della galleria scolmatrice comprensiva della camera di captazione sotterranea in Via Pontetti ed opera di sbocco nel torrente Sturla, per un importo di 8 milioni di euro,
a finanziare gli interventi più urgenti, relativi alla città di Genova, indicati in premessa; a disporre, di concerto con gli enti territoriali, la concessione di contributi per la riparazione e il ripristino degli immobili sia di edilizia abitativa che ad uso produttivo, in relazione al danno effettivamente subito in conseguenza degli eventi alluvionali; a disporre il rinvio del pagamento delle rate in scadenza dei mutui contratti con Cassa depositi e prestiti dai comuni colpiti dalle calamità; a riconoscere alla regione e agli enti locali interessati dall'alluvione, l'esclusione dal patto di stabilità interno relativamente agli investimenti, a valere sui fondi disponibili nei rispettivi bilanci, finalizzati alla ricostruzione e alla messa in sicurezza dei territori colpiti; a prevedere altresì, un'apposita norma di legge al fine di consentire l'esclusione dal patto di stabilità interno, delle spese, sostenute dai territori di cui in premessa per i quali è stato deliberato lo stato di emergenza, a valere su risorse proprie o su donazioni di terzi.
G/1698/65/5 PANIZZA, LANIECE, FAUSTO GUILHERME LONGO, BATTISTA, ZIN
in sede d'esame del disegno di legge «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015),
le novità introdotte alla legge fallimentare dal decreto legge 83/2012, il cosiddetto decreto sviluppo, hanno avuto solo in parte effetti positivi; in particolare l'istituto del concordato con continuità aziendale di cui all'articolo 186-bis della legge fallimentare è nato con il proposito di tutelare la continuità aziendale dell'impresa; il concordato preventivo è stato però spesso utilizzato con finalità differenti e strumentali, anche ai fini elusivi e di concorrenza; la procedura offre purtroppo ampi spazi ad abusi, in quanto consente il «saldo a stralcio» delle posizioni debitorie, diventando così anche mezzo di concorrenza sleale a scapito della maggioranza delle imprese sane ed oneste; per questi motivi l'utilizzo del concordato con continuità aziendale deve essere attentamente monitorato e fortemente limitato per non produrre, come troppe volte è successo, effetti devastanti opposti a quelli che volevano essere perseguiti; infatti, la stragrande maggioranza degli abusi – soprattutto in alcune zone d'Italia – si concretizza nell'utilizzo distorto dei concordati «in bianco», depositati (il 90 per cento) solo ai fini dilatori, ed anche nell'omologazione dei concordati «truffa» per i piccoli creditori chirografari, con previsione di percentuali ridicole (anche sotto il 5 per cento); tutto ciò sfruttando il voto delle banche (che spesso già vantano una fetta consistente di credito in privilegio, ma che possono votare per la loro porzione di credito «degradato» o «chirografario») e con la connivenza di consulenti senza troppi scrupoli e l'eccessiva tolleranza di alcuni magistrati; è evidente che una percentuale così bassa, quand'anche venisse incassata, provoca spesso il fallimento delle imprese creditrici; in sostanza la ditta in difficoltà scarica sulle imprese creditrici i propri debiti, con tutte le conseguenze del caso; in molti casi vengono costituite «new company», intestate a prestanome, per ripartire con un azzeramento dei debiti; in particolare, la possibilità di presentare un concordato in bianco, senza alcuna indicazione circa l'offerta proposta ai creditori, si presta a molteplici abusi; spesso il concordato in bianco è stato utilizzato come strumento per ottenere un rinvio legittimo della decisione sui ricorsi per la dichiarazione di fallimento, ovvero per bloccare le esecuzioni individuali dei creditori; in taluni casi appare più uno strumento legale per congelare i debiti e continuare ad operare all'interno del mercato, che non come uno s1rumento per liquidare il massimo possibile evitando la procedura fallimentare che inevitabilmente diluisce i tempi di pagamento; la legge non prevede nulla se, alla fine della procedura, il concordato non viene omologato e comunque se i creditori si ritrovano a dover agire per la dichiarazione di fallimento dell'impresa dopo aver atteso circa sei mesi o più dalla richiesta di ammissione al concordato preventivo stesso; ai fini dell'omologazione del concordato, il voto delle banche risulta sproporzionato nell'ottenimento dei voti decisivi per fa approvare concordati con percentuali risibili;
rilevato che:
con riferimento agli appalti pubblici, è consentito all'impresa ammessa alla procedura di concordato preventivo la partecipazione alle gare di appalto, purché presenti due requisiti: la relazione di un professionista che attesti la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto e la garanzia di un'impresa terza, avente i requisiti di carattere generale, di capacità tecnica, finanziaria, economica che garantisca per l'impresa in concordato (tramite l'istituto dell'avvalimento ); tale ultima particolarità mal si concilia con la natura «fiduciaria» che sta alla base di alcune tipologie di affidamento di appalti pubblici (cottimi e procedure negoziate), per le quali l'Ente pubblico seleziona i concorrenti da invitare in base a criteri e requisiti del concorrente stesso che sono strettamente connessi alla natura fiduciaria; pertanto, si ritiene che – quantomeno per le gare di appalto con procedura ristretta (a mezzo di invito diretto da parte delle stazione appaltante) – la partecipazione delle imprese ammesse a concordato debba essere preclusa; in questa direzione era andata la Provincia autonoma di Trento con la circolare n. 452836/d330/1.1.2010-70 del 20.08.2013, ma il T.R.G.A. di Trento, con la sentenza n. 58/2014, ha annullato parte della circolare, vanificando gli sforzi fatti a livello locale e liberalizzando la partecipazione alle gare di appalto per le imprese ammesse al concordato con continuità; a questo punto non è più rinviabile un intervento legislativo correttivo di tali distorsioni, che stanno portando alla morte di molte, troppe, piccole e medie imprese incolpevoli e alla perdita di migliaia di posti di lavoro;
a valutare la possibilità di intervenire sulla normativa attualmente vigente in materia di concordato preventivo e, quindi, di introdurre nuove norme per evitare distorsioni ed abusi da parte degli imprenditori che accedono alle procedure di concordato preventivo; in particolare a valutare la possibilità di abolire tout court l'istituto del concordato cosiddetto «in bianco»; a valutare la possibilità di introdurre l'inderogabilità di una soglia percentuale (minimo 20 per cento) per il pagamento dei crediti chirografari, quale deterrente contro gli abusi dello strumento concordatario; a valutare la possibilità che – quantomeno alle gare di appalto con procedura ristretta (a mezzo di invito diretto da parte delle stazione appaltante) – sia preclusa la partecipazione delle imprese ammesse a concordato preventivo.
G/1698/66/5 RUTA, ALBANO, BERTUZZI, ELENA FERRARA, VALENTINI
in sede d'esame del disegno di legge A.S. 1698, recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015),
la legge 24 dicembre 2004, n. 313 recante «Disciplina per l'apicoltura» che riconosce l'apicoltura come attività di interesse nazionale utile per la conservazione dell'ambiente naturale, dell'eco sistema e dell'agricoltura in generale, è finalizzata a garantire l'impollinazione naturale e la biodiversità di specie apistiche, con particolare riferimento alla salvaguardia della razza di ape italiana (Apis mellifera ligustica Spinola) e delle popolazioni di api autoctone tipiche o delle zone di confine; ai fini di cui all'articolo 5 della medesima legge era previsto uno stanziamento annuo pari a 2 milioni di euro, non più rifinanziato a far data dal 2008;
il settore apistico non riesce ad uscire dalla fase di crisi che lo ha investito e che dura da molti anni, a causa in particolare del fenomeno dello spopolamento degli alveari e della moria delle api, ed è tra l'altro colpito da emergenze nazionali; il settore apistico si vede inoltre costretto ad affrontare nuove minacce, costituite dal calabrone asiatico, Vespa velutina, ed Aethina tumida ne consegue un calo produttivo per le imprese nazionali, unitamente al presentarsi di fenomeni di spopolamento degli alveari, dovuti alla incompatibilità con l'uso di alcune molecole di fitofarmaci e alla comparsa delle nuove emergenze quali a Nord-Est la Vespa velutina, che attacca e si nutre di api, e al Sud l'Aethina tumida, le cui larve danneggiano gli alveari e si cibano di miele; senza intraprendere azioni adeguate, viene messa a rischio la consistenza produttiva stessa del settore apistico, con grave danno economico alle aziende e con rischi molto seri per la conservazione della capacità produttiva agricola, dell'occupazione e dell'ecosistema nazionale;
a provvedere, nel primo provvedimento utile, al rifinanziamento delle azioni previste nel Documento pro grammatico di cui all'articolo 5, comma l, della legge 24 dicembre 2004, n. 313, al fine di favorire la conservazione dell'ambiente naturale, dell'eco sistema e dell'agricoltura.
G/1698/67/5 PANIZZA, FRAVEZZI, LANIECE, FAUSTO GUILHERME LONGO, BATTISTA, ZIN
la legge 24 dicembre 2004, n. 313 recante «Disciplina per l'apicoltura» riconosce l'apicoltura come attività di interesse nazionale utile per la conservazione dell'ambiente naturale,. dell'ecosistema e dell'agricoltura in generale ed è finalizzata a garantire l'impollinazione naturale e la biodiversità di specie apistiche, con particolare riferimento alla salvaguardia della razza di ape italiana (Apis mellifera ligustica Spinola) e delle popolazioni di api autoctone tipiche o delle zone di confine; la citata legge n. 313, a far data dal 2008 ha visto azzerata la propria copertura finanziaria;
il settore apistico, non riesce ad uscire dalla fase di crisi che lo ha investito e che dura da molti anni, inerentemente al fenomeno dello spopolamento degli alveari e moria delle api ed è continuamente investito da emergenze nazionali; il settore apistico si vede costretto ad affrontare nuove minacce, costituite dal calabrone asiatico, Vespa velutina, che attacca e si nutre di api e dall'Aethina tumida, le cui larve danneggiano gli alveari e si cibano di miele; ne consegue un calo produttivo per le imprese nazionali, unitamente al presentarsi di fenomeni di spopolamento degli alveari, dovuti alla incompatibilità con l'uso di alcune molecole di fitofarmaci e la comparsa di alcune nuove emergenze quali la Vespa velutina a Nord-Est e l'Aethina tumida al Sud; si mette a rischio la consistenza produttiva stessa del settore apistico con grave danno economico alle aziende e con rischi molto seri per la conservazione della capacità produttiva agricola, dell'occupazione e dell'eco sistema nazionale; in virtù delle potenzialità produttive raggiunte, dell'aumento della qualità dei mieli italiani, dell'importanza raggiunta per l'impollinazione delle piante coltivate e selvatiche, al fine di far fronte a danni strutturali irreparabili al settore a causa dello stato di difficoltà accertata e documentata relativa alla produzione 2014,
a rifinanziare la legge 313/2004 per un importo non inferiore a un milione di euro, per lo svolgimento delle azioni di cui all'allegato; a prevedere, a carico del Ministero delle politiche agricole, il riesame del documento programmatico previsto dalla legge stessa ed approvato nella riunione della conferenza StatoRegioni del 26 gennaio 2006, aggiornando gli obiettivi alla luce della nuova situazione in cui si trova il settore, fra criticità e crescita.
G/1698/68/5 MARINELLO, MANCUSO, GUALDANI
è necessario predisporre un adeguato rifinanziamento del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura, poiché l'attuale dotazione risulta largamente insufficiente a dare avvio ad una programmazione che possa far fronte alla reale e pesantissima crisi che attanaglia il settore in tutte le sue componenti produttive; dal 2000, la produttività del settore della pesca si è quasi dimezzata (-48,84%); il personale imbarcato si è ridotto di circa il 40% (20.000 posti di lavoro diretti) a fronte di una riduzione della flotta del 30%; i ricavi della pesca marittima si sono contratti del 31%, con una crisi di redditività che ha raggiunto dimensioni straordinarie per il concomitante aumento dei costi di produzione delle imprese e il deficit della bilancia commerciale ittica si attesta sui 4,3 miliardi di euro, con una spesa sui mercati esteri di circa 11 milioni di euro al giorno; la dotazione attuale, in questo scenario, risulta del tutto inadeguata a far decollare i nuovi strumenti individuati dal Programma stesso come azioni cardine per avviare l'urgente riposizionamento della filiera; conseguentemente, una dotazione maggiore consentirebbe al settore di prepararsi al meglio ad affrontare le novità che saranno introdotte nei prossimi anni a seguito dell'entrata in vigore della riforma della politica comune della pesca (PCP) e del nuovo fondo finanziario (FEAMP);
a valutare la possibilità di prevedere, per l'anno 2015, che le risorse del programma triennale nazionale della pesca e dell'acquaco1tura, adottato con Decreto 31 gennaio 2013 del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali siano incrementate di 5 milioni di euro, all'uopo utilizzando le risorse del fondo di rotazione di cui all'articolo 5, legge 16 aprile 1987, n. 183, che si renderanno disponibili al 31 dicembre 2014 per effetto del disimpegno automatico di cui agli articoli 90 e successivi del Regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio del 27 luglio 2006 relativo al Fondo europeo per la pesca.
G/1698/69/5 MARINELLO, MANCUSO, GUALDANI
l'articolo 1, comma 5-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, prevede che nell'ambito delle risorse del Fondo e previa adozione di un apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della giustizia, gli interventi ivi previsti sono estesi ai professionisti iscritti agli ordini professionali e a quelli aderenti alle associazioni professionali iscritte nell'elenco tenuto dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, e in possesso dell'attestazione rilasciata ai sensi dello medesima legge n. 4 del 2013;
a valutare l'estensione degli interventi ivi previsti anche alle piccole e medie imprese sottoposte alla procedura di concordato in continuità aziendale di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, per i finanziamenti di cui all'articolo 182-quinquies, entro i limiti delle risorse del fondo stesso.
G/1698/70/5 MARINELLO, MANCUSO, GUALDANI
il numero delle autorizzazioni per le farmacie è stabilito in modo che vi sia una farmacia ogni 3.300 abitanti, in base all'articolo 2 della legge 2 aprile 1968, n. 475, come modificato dall'articolo 11 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27; la legge già prevede che la popolazione eccedente, rispetto al parametro poc'anzi accennato, consente l'apertura di una ulteriore farmacia, qualora la popolazione sia superiore al 50 per cento del parametro stesso; anche a causa dello spopolamento di numerosi territori montani del nostro Paese, è sempre più necessaria una redistribuzione delle farmacie in grado di assicurare una più facile accessibilità al servizio da parte dei cittadini; tenendo altresì conto dell'esigenza di garantire la copertura del servizio farmaceutico soprattutto in quelle aree geografiche non facilmente raggiungibili o scarsamente abitate;
a valutare se non sia il caso, nei comuni fino a 6.600 abitanti, con riguardo alle farmacie che risultano essere soprannumerarie per decremento della popolazione, di consentire a queste ultime la possibilità di trasferimento in ambito regionale, anche previo pagamento di una tassa di concessione governativa una tantum pari a 5.000 euro.
G/1698/71/5 PANIZZA, FAUSTO GUILHERME LONGO
in sede d'esame del disegno di legge Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015),
i Buoni Vacanze Italia, emessi per l'anno 2012 a fronte del contributo statale ai sensi dell'articolo 10 della legge 29 marzo 2001, n. 135, dell'articolo 2 comma 193, lettera b), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, del DPCM 21 ottobre 2008, modificato con decreto del Ministro delegato per il Turismo del 9 luglio 2010, sono uno strumento a disposizione di tutti i soggetti interessati a favorire il turismo sociale: un turismo per tutti, un turismo dl qualità, solidale e sostenibile finalizzato alla crescita, all'arricchimento e alla valorizzazione sociale e culturale dell'uomo; tali Buoni vengono messi a disposizione di tutti i soggetti pubblici o privati che vogliono, in particolare, favorire l'accesso al turismo delle categorie più deboli o dei loro dipendenti e non sono solo una modalità di pagamento di un servizio ma possono incorporare alcuni significativi benefici per gli utilizzatori quali gli sconti derivanti dalle convenzioni con le imprese turistiche, il contributo di enti pubblici locali, il contributo dei datori di lavoro e la possibilità di accedere alle provvidenze previste dalla legge sul Turismo 135/2001. con l'attivazione di ulteriori contributi pubblici a sostegno delle fasce più deboli di domanda turistica, ma soprattutto attraverso la negoziazione sindacale e la detassazione degli importi di accantonamento salariale riferito ai Buoni Vacanze, si potrà sviluppare anche in Italia un sistema analogo il quello francese. Si tratta di uno strumento concreto per affermare il diritto alle vacanze per tutti, diritto sancito anche dalla nostra Costituzione (art. 36); con decisione della Presidenza del Consiglio dei Ministri del febbraio 2012, la procedura di utilizzo dei buoni vacanze è cessata il 9 settembre 2012 e da allora si attendono disposizioni governative sulle modalità di riattivazione ed accesso ad essi; in considerazione della grave crisi economica che il nostro paese sta attraversando, i Buoni vacanza costituiscono, senza dubbio, un importante sostegno per le famiglie da parte dello Stato, che altrimenti non potrebbero permettersi una vacanza Inoltre, l'emissione di tali buoni favorirebbe i flussi turistici, caratterizzati ultimamente da un andamento incerto,
a valutare la possibilità di ripristinare la diffusione dei «Buoni vacanza», non solo per dare un aiuto alle famiglie, ma anche per contribuire alla ripresa economica.
G/1698/72/5 VILLARI
premesso che: da alcuni mesi si attende la possibilità per i malati di epatite C di poter accedere alle terapie che risultano molto efficaci fino a percentuali altissime di guarigione, mediante un farmaco (sofosbuvir – Sovaldi) che ha superato il vaglio di tutte le autorità di regolazione, Aifa compresa, ma che non è a disposizione delle strutture del Servizio sanitario nazionale, eccetto che per le poche centinaia di casi trattati per uso compassionevole; nonostante le pressanti richieste dei malati e delle associazioni che li rappresentano ed i ripetuti atti di sindacato ispettivo che sono stati formalizzati, non è stato ancora emanato il decreto ministeriale che autorizza la somministrazione della terapia a carico del servizio sanitario nazionale; si tratta di un farmaco salvavita che ha un costo elevato e che dovrebbe essere assicurato a circa 20.000 pazienti in via prioritaria ed urgente, ma che si stima debba essere garantito in futuro, a circa 400.000 persone alle quali la malattia è stata diagnosticata; a seguito dell'impegno ripetuto dagli organi ministeriali nei mesi scorsi in ordine alla predisposizione di un apposito fondo per far fronte alla fornitura di tali onerosissimi farmaci a coloro che con ansia attendono di poterei accedere i come avviene in altri paesi europei e non, la presente legge di stabilità non ha affrontato la questione; la questione assume caratteristiche di grande urgenza anche perché ogni ritardo moltiplica i costi umani e sociali per i malati di epatite C che invece potendo accedere alla cura potrebbero nella maggioranza dei casi evitare il trapianto e guarire; impegna il Governo a disporre nei successivi passaggi parlamentari della presente legge di stabilità per il 2015, apposito finanziamento per consentire l'accesso ai farmaci innovativi per la cura dell'epatite C ai malati che ne abbisognano.
G/1698/73/5 BIGNAMI, PEPE, MAURIZIO ROMANI, MUSSINI
della Repubblica, in sede di esame del disegno di elegge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2015)»,
l'articolo 1 del presente disegno di legge prevede una accelerazione del piano di dismissione di immobili appartenenti alla Difesa; il Comitato famiglie militari per la casa lamenta canoni insostenibili applicati negli ultimi anni, che hanno costretto gli inquilini all'esodo forzoso dagli alloggi gestiti dalla Difesa; spesso tra ,gli inquilini sono presenti anche anziani e disabili che, non potendo corrispondere il canone di locazione degli alloggi o riscattare l'appartamento si .trovano privati dallo Stato della propria abitazione;
a prevedere che nel piano di dismissione degli immobili della Difesa non rientrino quelli nei quali risiedono disabili o anziani, senza che sia assegnata loro un'abitazione alternativa.
G/1698/74/5 BIGNAMI, PEPE, MAURIZIO ROMANI, MUSSINI
in sede di esame del disegno di elegge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2015)»,
l'articolo 1 del presente disegno di legge, al fine di assicurare l'ampliamento del sistema di protezione dei richiedenti asilo e rifugiati, assegna, a decorrere dal 2015, 187,5 milioni di euro al Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo di cui all'articolo 1-sepsties del decreto legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39; l'articolo 1, prevede inoltre l'incremento di 12.5 milioni di euro annui a decorrere dal 2015, per il Fondo per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno;
una recente inchiesta della magistratura sta facendo emergere molti lati oscuri nella gestione dell'emergenza immigrazione, e sta mettendo in luce un complesso intreccio affaristico-istituzionale in merito alla gestione dell'accoglienza dei profughi; migranti che sfuggono dalle terre di origine segnate da guerre e massacri, giunti in Italia anziché ricevere accoglienza adeguata trovano situazioni in cui c'è chi specula sulla loro condizione; non sono chiari i criteri con cui vengono assegnati gli appalti riguardanti la gestione dei CIE, dei CARA, e dei Centri di accoglienza e spesso mancano verifiche adeguate sull'operato dei centri;
a sottoporre obbligatoriamente l'assegnazione delle risorse finalizzate all'emergenza immigrazione e ai minori non accompagnati e la gestione dei centri di accoglienza a criteri trasparenti e ad adeguati controlli da parte del Ministero dell'interno.
G/1698/75/5 FRAVEZZI, BATTISTA, BERGER, PANIZZA, CONTE, PAGLIARI
«negli ultimi anni la dimensione economica dello sport e del suo indotto ha raggiunto livelli tali da posizionarlo tra i principali settori per l'impatto generato sul PIL mondiale: lo ha dichiarato l'assessore per lo sport della Regione Liguria Matteo Rossi nell'ambito del festival dello sport 2014; Federico Capraro, Presidente degli albergatori Unascom, afferma che il turismo d'affari è in calo e il futuro è nei grandi eventi e nelle grandi rassegne sportive; per il presidente della Camera di commercio di Venezia Giuseppe Fedalto, «la Venice marathon è il più importante evento per il nostro territorio in termini di indotto economico, visibilità e promozione del territorio»; si legge in un articolo di «Nannimagazine» del 2 febbraio 2010: «Turismo sportivo: una miniera per l'economia italiana, ma ancora poco esplorata. A parte alcune regioni particolarmente virtuose, l'Italia non gli ha ancora ,tributato l'importanza che invece, come dimostrano le cifre intorno a cui ruota il suo business, meriterebbe. TI turismo sportivo rappresenta un terreno ancora poco esplorato eppure molto fertile, almeno a giudicare dai risultati più che positivi raccolti da quelle regioni che vi investono risorse economiche, ma soprattutto organizzative», articolo in cui viene intervistato Nicola Tomesani, direttore dell'Unità sport e turismo di Econstat, società di ricerca e consulenza specializzata nel settore turistico; «La maratona rappresenta per Firenze una grande vetrina internazionale grazie ai tanti stranieri, oltre 2800, ai moltissimi italiani provenienti da altre regioni (...). Presenze che rappresentano un dato importante anche per l'indotto economico cittadino, da una prima stima possiamo parlare di più di 23 mila pernottamenti nelle strutture ricettive fiorentine per atleti, amici e familiari al seguito, con una permanenza nella media per persona che si avvicina ai tre giorni. Un evento che non è solo sportivo, ma che rappresenta anche un importante momento di incentivazione del turismo in un periodo tradizionalmente meno appetibile, con una ricaduta importante su strutture ricettive, ristoranti, locali e negozi della città, da non trascurare in un periodo di difficoltà economica come quello che stiamo vivendo», queste la parole di Giancarlo Romiti, presidente del comitato organizzatore della «Firenze Marathon», in un comunicato stampa del 3 dicembre 2009;
il decreto ministeriale 18 febbraio 1982, recante «Norme per la tutela sanitaria dell'attività sportiva agonistica», e il decreto ministeriale 24 aprile 2013, recante «Disciplina della certificazione dell'attività sportiva non agonistica e amatoriale e linee guida sulla dotazione e l'utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita», prevedono una serie disposizioni volte ad accertare l'idoneità fisica per coloro che praticano attività sportiva agonistica e non agonistica; le disposizioni si applicano anche agli stranieri che arrivano in Italia solo in occasione di eventi sportivi (running, ciclismo, sci di fondo, eccetera) a cui vogliono partecipare attivamente; tale applicazione costringe gli organizzatori ad effettuare i controlli sulla certificazione medica e i partecipanti stranieri a presentare certificazione medica non richiesta nel Paese d'origine; tale incombenza rappresenta per gli stranieri motivo per disertare gli eventi sportivi organizzati nel nostro Paese e andare a disputare gare e competizioni in altre nazioni ove non vigono analoghe disposizioni relative alla certificazione medica; considerato altresì che «per una nazione come l'Italia è di tutta necessità assumere tra i propri obiettivi di politica economica il mantenimento di una forte posizione di leadership nel turismo sportivo e che risulta quindi necessario incrementare la presenza turistica proveniente dall'estero,
a prevedere specifiche disposizioni normative volte ad esentare gli stranieri che intendano partecipare ad eventi sportivi dalla normativa attualmente vigente in Italia sull'accertamento obbligatorio dell'idoneità all'attività sportiva agonistica e a permettere, così come avviene in tutti gli altri Paesi della UE (ad eccezione della Francia), che la partecipazione avvenga solo ed esclusivamente dietro presentazione di un'autocertificazione, oppure in base alle norme vigenti nel Paese di provenienza.
G/1698/76/5 VERDUCCI, FABBRI
il drastico taglio dei fondi per il sostegno all'editoria, operato nel corso degli ultimi otto anni ha messo a rischio la sopravvivenza di oltre cento testate, tra quotidiani e periodici, edite da cooperative, non profit, associazioni e fondazioni; 32 di esse hanno già sospeso la propria attività con la perdita di centinaia di migliaia di copie giornaliere e con la scomparsa di oltre 950 posti di lavoro, tra diretti ed indiretti, e che, cosa ancor più grave, si è assestato, in tal modo, per la prima volta e nell'indifferenza generale, un colpo durissimo al pluralismo nonché al diritto ed alla qualità dell'informazione; è di assoluta urgenza un intervento per evitare la scomparsa della restante offerta informativa del comparto che opera, in gran parte, nel campo dell'informazione locale. Una tale evenienza cancellerebbe la possibilità di far convivere chiavi interpretative plurime e diverse di molte realtà locali; produrrebbe la cancellazione di oltre 350.000 copie giornaliere e la perdita di oltre 4000 posti di lavoro tra giornalisti, poligrafici e lavoratori dell'indotto; oltre alle difficoltà aggiuntive per INPGI, l'ammontare dei costi per lo Stato, in termini di ammortizzatori sociali e di mancate entrate contributive e fiscali, sarebbe di molto superiore alle somme necessarie per integrare, fino al fabbisogno, le risorse attualmente disponibili; più volte, il Parlamento, nella piena convinzione che la qualità, il pluralismo e la completezza dell'informazione costituiscono la misura effettiva dello spessore della democrazia, ha sollecitato maggiori risorse ed una loro più adeguata finalizzazione a sostegno dell'editoria,
a valutare l'opportunità di sostenere, anche con risorse aggiuntive, il processo già avviato nel settore dell'editoria, a garanzia di un adeguato rispetto del pluralismo dell'informazione, necessario alla sopravvivenza di tante voci minori, di natura locale e delle miniranze linguistiche.
G/1698/77/5 DE PIETRO, FEDELI, URAS, ORELLANA, BENCINI, ARRIGONI, PUPPATO, CASALETTO, GAMBARO, PAGLIARI, BIANCONI
l'articolo 1 della Costituzione sancisce che l'Italia è una Repubblica fondata sul lavoro; l'articolo 3, comma 2 della Costituzione stabilisce altresì che: «È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociaie, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese»;
il comma 83 dell'articolo 1 del disegno di legge in esame istituisce un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali anche per far fronte agli oneri in materia di «tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro»; il comma 118 dell'articolo 1 stabilisce un incremento di 300 milioni di euro a decorrere dal 2015, in favore del fondo nazionale per le politiche sociali;
il daltonismo è un'anomalia congenita della percezione di alcuni colori e ancora oggi viene considerato un impedimento a svolgere molte attività lavorative, sulla base di luoghi comuni di derivazione ottocentesca;
particolare attenzione meriterebbe la disciplina concernente i requisiti per il rilascio della patente di guida, particolarmente sfavorevole per i daltonici; l'accesso alla patente di guida riveste un'importanza strategica, perché ad essa sono collegate mansioni lavorative, come ad esempio quelle di camionista o di autista di mezzi di trasporto collettivo; in Italia si continuano a fare i test del colore nell'esame medico per l'idoneità alla guida nonostante tali test siano contrari alla normativa europea in materia, Direttiva 91/439/CEE del Consiglio del 29 luglio 1991 e nei suoi successivi aggiornamenti, che non considera il daltonismo fra le condizioni ostative al rilascio della patente di guida poiché i daltonici sono perfettamente in grado di distinguere le segnalazioni semaforiche e di altro genere. Pertanto, i test che attualmente si effettuano sono illegittimi fin dal1991 secondo la citata direttiva europea;
valutato infine che:
la lista delle attività proibite ai daltonici deve essere revisionata: molti dei mestieri oggi preclusi lo sono sulla base di una tradizione medica obsoleta e basata su criteri non scientifici; il concetto che dovrebbe prevalere è, dove possibile, l'adattamento convenzionale dei colori per consentire una corretta percezione a tutti e non la semplicistica esclusione di un'intera categoria di persone; la normativa europea, fin dalla Direttiva 91/439/CEE del Consiglio e nei suoi successivi aggiornamenti, non prevede il controllo della visione dei colori fra i test attitudinali necessari al rilascio della patente di guida;
a) adottare tutti i provvedimenti necessari per il riassetto e la riforma delle disposizioni vigenti in materia di requisiti visivi per il conseguimento della patente di guida e per l'accesso al mercato del lavoro, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e delle convenzioni internazionali in materia, anche al fine di prevenire esclusioni individuali o collettive dal mercato del lavoro; b) istituire presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un Osservatorio nazionale sul daltonismo che predisponga annualmente un piano nazionale di azione e di interventi al fine di armonizzare la legislazione vigente, monitorare la produzione documentale dello Stato e della pubblica amministrazione per eliminare le discriminazioni, proporre adeguate iniziative di divulgazione che raggiungano scuole e uffici pubblici, incluse mostre e iniziative sociali sul modello di altre già in corso per condizioni di disagio sociale o sanitario similari.
G/1698/78/5 CENTINAIO, COMAROLI, TOSATO
il Forum mondiale dell'Unesco su cultura e industrie culturali in programma a Monza il prossimo anno, rischia seriamente di saltare, se il Governo non interverrà prontamente predisponendo i fondi necessari, ma dopo continui rinvii i tempi ora sono dawero limitati; il Governo e il Ministro dei beni e delle attività culturali devono impegnarsi e dimostrare con i fatti se credono dawero nell'Expo e nella cultura, come vanno proclamando da mesi; sono state trovate repentinamente le risorse per sostenere il «Forum Unesco» di Firenze, coerenza vorrebbe che ora si sostenesse il «Forum» di Monza, a maggior ragione considerando il fatto che sarà uno dei grandi eventi di Expo 2015, peraltro già contemplato nell«Agenda Italia»,
a prevedere, in tempi brevi, un intervento che preveda il cofinanziamento del Forum da parte dello Stato.
G/1698/79/5 URAS
l'Associazione regionale ex esposti amianto con sede in Oristano, che rappresenta circa 1000 soci ex esposti all'amiarito, è fortemente preoccupata del disinteresse che si appalesa nel Paese coinvolto emotivamente nella tragica vicenda legata di Casale Monferrato; uguale disinteresse nei confronti delle problematiche inerenti al rischio amianto in Sardegna, si riscontra nelle autorità nazionali a partire dal Presidente Renzi che ha dimostrato la volontà di convocare un tavolo nazionale con le associazioni rappresentative delle vittime amianto di Casale Monferrato, senza considerare che la stessa drammaticità e le stesse vittime da esposizione amianto ha colpito e continua a colpire il territorio sardo e in particolar modo la provincia di Oristano; questa è stata una delle poche province in Italia ad aver avuto dagli anni '70 a metà degli anni '90 due insediamenti produttivi in cemento amianto, particolarità che ha agevolato la produzione e l'utilizzo massiccio di prodotti contenenti la fibra, creando una bomba ecologica che mette a serio rischio la salute dei cittadini oltre che degli ex esposti. Infatti dal 2007, anno di istituzione del registro del mesotelioma in Sardegna, Oristano conta 30 decessi correlati all'esposizione all'amianto, dato in sicura crescita visto che latenza della malattia è di oltre 40 anni,
a farsi promotore in tempi rapidi dell'istituzione di un tavolo nazionale, per affrontare le problematiche legate al rischio amianto in Sardegna e in particolare il caso amianto della Provincia di Oristano, considerato che lo stabilimento Sardit di Oristano che conta tra addetti diretti e indiretti, 800 unità lavorative, è stato fino al 1986 di proprietà per un terzo della Eternit, con produzioni identiche allo stabilimento di Casale, e con l'aggiunta dello stabilimento della Cema sarda di Marrubbiu.
G/1698/80/5 URAS
l'ISPRA poco tempo fa al Senato ha illusttato in un'apposita conferenza stampa lo straordinario valore naturalistico degli ecosistemi marini del Canale di Sicilia, con particolare riferimento ai cosiddetti «banchi» posti nell'alto mare; è pertanto necessario adottare effettive misure di tutela dei Banchi Graham, Terribile, Pantelleria e Avventura nel Canale di Sicilia, anche al fine di garantire i più elevati livelli di salvaguardia delle cosiddette aree sensibili dell'alto mare; i competenti Uffici di Tunisi della Convenzione di Barcellona per la tutela del Mediterraneo hanno da tempo avviato apposite iniziative con i Paesi rivieraschi per conseguire i necessari livelli di tutela delle cosiddette aree marine sensibili dell'alto mare nel Meditenaneo; parimenti, la Commissione UR da tempo pressa i Paesi membri per il più rapido avvio di misure concrete per individuare e tutelare siti d'importanza comunitaria nell'alto mare europeo e quindi anche del Mediterraneo; che dette misure di tutela si tendono vieppiù necessarie e urgenti a fronte degli elevatissimi rischi cui l'intero Mediterraneo è assoggettato da tempo, per gli intensi traffici marittimi di idrocarburi e per le cosiddette trivellazioni a mare; è quindi urgente realizzare, anche nelle altre sedi internazionali titolate (FAO e IMO), idonee iniziative politiche, normative ed amministrative per definire sempre più severe regolamentazioni, strumenti e capacità di intervento a fronte dei rischi connessi alle attività di ricerca, coltivazione e trasporto via mare di idrocarburi; nel contempo occorre avviare con urgenza i necessari confronti con i Paesi mediterranei per la più rapida istituzione delle predette aree marine protette dell'alto mare, a partite dal Canale di Sicilia;
ad avviare, presso gli otganismi competenti della Convenzione di Barcellona per la tutela del Mediterraneo e gli organismi competenti della FAO e dell'lnternational Maritime Organization (IMO), le iniziative finalizzzate allo svolgimento di un simposio internazionale per l'istituzione di aree marine protette nell'alto mare del Canale di Sicilia, da tenere in una località della costa della Sicilia meridionale particolarmente significativa per le finalità in parola, coinvolgendo le Amministrazioni territoriali della fascia costiera meridionale siciliana e adriatica e provvedendo, altresì, ad assumeme i relativi ed eventuali oneri economici e organizzativi.
G/1698/81/5 PIGNEDOLI, RUTA, BERTUZZI, FASIOLO, GATTI, ALBANO, VALENTINI, PADUA
come emerso dal Rapporto ISTAT 2013, 11 milioni di italiani mangiano ogni giorno fuori casa e circa la metà lo fa all'interno di una mensa; la Ristorazione Collettiva, proprio per la dimensione dei pasti prodotta, può essere uno straordinario veicolo per incidere positivamente sulle scelte e le tendenze alimentari dei cittadini e dunque un servizio con una forte valenza pubblica; le Linee di indirizzo nazionale del Ministero della Salute per la Ristorazione Scolastica muovono dall'esigenza di facilitare sin dall'infanzia l'adozione di abitudini alimentari corrette per la promozione della salute e la prevenzione delle patologie cronico/degenerative di cui l'alimentazione scorretta e'uno dei principali fattori di rischio; tali indicazioni di livello nazionale non trovano sempre applicazione reale dal momento che si riscontrano forti disomogeneità di approccio tra diversi territori, regioni, singole amministrazioni,annullando così le possibilità di un miglioramento significativo che il settore può portare ad un miglioramento complessivo delle abitudini alimentari e al sistema alimentare; nell'abito della ristorazione collettiva si stima uno spreco di circa 87.000 tonnellate annue di cibo dovute principalmente ad acquisti e ordinazioni errate, a interruzione delle catene di conservazione e in particolare a porzioni eccessive non mirate ai diversi utenti e incoerenti con standard nutrizionali;
il settore della Ristorazione si trova schiacciato da ùn lato dalla riduzione costante di risorse pubbliche, ritardi dei pagamenti della pubblica amministrazione e la loro ulteriore passibilità di revisione dei contratti in diminuzione e dall'altro l'esigenza crescente di rispondere a funzioni di carattere nutrizionalè (diete mirate, garanzie di carattere sanitario) sempre più stringenti, l'utilizzo di prodotti di alta qualità per rispondere in modo adeguato agli obiettivi di una sana alimentazione; la Ristorazione Collettiva è parte integrante della filiera agro-alimentare e attraverso l'attività qualificata, di reperimento di materia prima certificata, di preparazione, conservazione, distribuzione e somminimazione di pasti può contribuire oltre che ad un obiettivo di sana alimentazione ad una valorizzazione dei prodotti agricoli di qualità e uno sbocco importante per il mondo produttivo qualora organizzi adeguatamente l'offerta delle produzioni locali; la centralità della nutrizione e delle patologie ad essa connessa, impone di confrontarsi su un concetto più avanzato di Ristorazione Collettiva non solo intesa come illllsomministrare in modo igienicamente corretto un numero elevato di pasti ma nella sua funzione sociale, soprattutto nella scuola, come importante funzione educativo-relazionali ed educazione al gusto attraverso una più'ampia conoscenza dei contesti ambientali, delle origini, della stagionalità delle produzioni e con l'introduzione di modalità assaggio e di comparazione di diversi gusti e varietà di prodotti; il 2015 sarà l'anno dell'Expo 2015, dedicata al tema: «Nutrire il Pianeta»;
a valutare l'opportunità di includere il servizio di ristorazione tra i servizi publici essenziali ai sensi dell'articolo 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146; a prevedere attraverso il Ministero della Salute, di concerto con il Ministero delle Politiche Agricole, linee di indirizzo per l'attività di Ristorazione Collettiva in un confronto con l'Anci e le associazioni rappresentative del settore sui livelli nutrizionali, la catena di fornitura alimentare fino agli utenti finali; a prevedere'l'esclusione delle gare al massimo ribasso per il servizio di ristorazione collettiva e definire criteri nazionali per la definizione dei capitolati con requisiti omogenei di base dalla modalità di forniture dei prodotti alla formazione del personale, ai requisiti degli ambienti di preparazione e consumo dei pasti al fine di crescere i livelli di standard di qualità e contrastare il rischio di infiltrazioni malavitose nel sistema degli appalti di ristorazione; a prevedere, nel primo provvedimento utile, incentivi premianti in presenza di prassi e percorsi virtuosi tesi alla diminuzione di sprechi alimentari e ad una logica di rapporto personalizzato con l'utente in una logica di precisione della programmazione iniziale del percorso della produzione e somministrazione del cibo; a prevedere forme di incentivo per la crescita di piattaforme per la concentrazione e controllo di offerta di produzioni locali adeguate alla dimensione della domanda del sistema della ristorazione collettiva che permettano trasparenza, garanzia di qualità, protagonismo diretto dei produttori.
G/1698/82/5 IDEM
l'articolo 1, comma 4, istituisce un fondo denominato «La buona scuola», al fine di dotare il Paese di un sistema d'istruzione scolastica che si caratterizzi per un rafforzamento dell'offerta fonnativa e della continuità didattica, per la valorizzazione dei docenti e per una sostanziale attuazione dell'autonomia scolastica; il suddetto fondo è finalizzato prioritariamente, peraltro, all'attuazione di interventi per realizzare un piano straordinario di assunzioni, il potenziamento dell'alternanza scuola-lavoro e la formazione di docenti e dirigenti;
il progetto «Sport di Classe», nato con l'accordo tra Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, Comitato Olimpico Nazionale Italiano e Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli Affari Regionali, le Autonomie e lo Sport, nonché con il sostegno del Comitato Italiano Paralimpico e di diverse Regioni ed Enti Locali, prevede il potenziamento dell'attività sportiva in aula, in particolare nella scuola primaria, così come prevede anche il Piano de «La Buona Scuola»; tuttavia tale progetto non è una soluzione definitiva alla questione strutturale della mancanza di alfabetizzazione motori a nelle scuole del nostro Paese, rischia di essere un rimedio temporaneo al «precariato» del settore formativo e, pertanto, di non dare risposta alle reali esigenze occupazionali; è necessario, invece, immettere stabilmente all'interno delle scuole primarie la figura di un esperto di educazione motoria; la sentenza del 26 novembre 2014 della Terza sezione della Corte di Giustizia Europea, nelle cause riunite C-22/13, C-61/13, C-63/13 e C-418/13, in merito al precariato pubblico, ha sancito l'incompatibilità della normativa italiana in tema di contratti a termine nella pubblica amministrazione con le regole europee;
considerato inoltre che:
bisogna riconoscere la funzionale sociale, educativa e di promozione di valori che l'attività sportiva svolge in generale e all'interno delle scuole, in particolare nelle classi elementari, dove è maggiore l'esigenza di creare le basi per una reale 'cultura sportiva delle nuove generazioni; lo sport è uno strumento utile alla prevenzione della salute fisica e psichica della persona, alla promozione dell'integrazione sociale, delle pari opportunità e dell'inclusione sociale, allo sviluppo delle capacità cognitivedegli alunni, nonché, veicolo fondamentale per rafforzare la prevenzione contro ogni forma di violenza, razzismo, discriminazione, intolleranza o mancanza di correttezza;
a valutare l'opportunità di inserire, nel futuro piano di assunzioni dei docenti delle scuole primarie, quote riservate a laureati in Scienze motorie o diplomati Isef ai fini dell'insegnamento dell'educazione motoria.
G/1698/85/5 BONFRISCO
La 5ª Commissione,
in sede di esame del disegno di legge di stabilità 2015
il Paese continua ad affrontare una situazione di grave incertezza economica, sfavorevole per imprese e cittadini;
le misure eccessivamente restrittive in ordne all'uso del denaro contante non solo contrastano con i principi generali di libera circolazione dell'ordinamento europeo, ma hanno effetti particolarmente negativi sui consumi, non producendo altresì risultati significativi in termini di contrasto all'evasione fiscale
ad intraprendere le misure necessarie atte a mofificare la vigente normativa in materia di utilizo del denaro contante e dei titoli al portatore affinché l'attuale limite venga innalzato a 5.000 euro.
G/1698/86/5 BONFRISCO
i soggetti c.d. no profit hanno subito una progressione della tassazione negli ultimi tre anni di circa il 240%;
tale progerssione metterà in grave difficoltà il settore come quello del volontariato, del privato sociale e degli enti territoriali che avrà meno fondi da poter destinare alle proprie finalità
ad adottare le misure necessarie atte a ridurre la tassazone sui soggeti c.d. no profit prevedendo l'esclusione dal reddito imponibile di cui all'art. 4, comma 1, lettera q) del decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344 un ammontare pari alle erogazion liberali che gli enti di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 effettuano in attuazione di quanto prvisto dall'art. 2 delmedesimo decreto a favore dei soggetti pubblici e privati senza scopo di lucro.
G/1698/87/5 BONFRISCO
anche per sostenere ed incentivare la crescita economica, appare necessario eliminare una disparità di trattamento che nei fatti emerge tra le diverse tipologie di imprese che partecipano agli affidamenti di lavori, servizi e forniture effettuati dalle pubbliche amministrazioni
a tal fine, risulta necessaria una semplificazione delle procedure previste dalla normativa vigente che consenta una più larga partecipazione delle imprese minori
ad adottare le misure necessarie per consentire alle amministrazioni dello Stato, degli enti territoriali e locali di stipulare contratti che possano essere affidati con la procedura di cui all'art. 125, comma 11, ultimo periodo, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, esclusivamente per importi inferiori a quelli indicati all'art. 28 del medesimo decreto legislativo.
G/1698/88/5 BONFRISCO
La 5a Commissione,
in sede di esame del disegno di legge di Stabilità 2015
G/1698/89/5 DE PIETRO
Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1698, impegna il Governo a valutare l'opportunità di dare attuazione al contenuto dell'emendamento 1.13.
G/1698/90/5 DI BIAGIO
La 5 a Commissione,
in sede di esame del disegno di legge n. 1698, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)"
il provvedimento in esame introduce disposizioni relative al comparto istruzione ed insegnamento del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, prevedendo misure in materia di personale docente;
in riferimento al citato personale la recente sentenza della Corte di Giustizia Europea ha ribadito la necessità di porre rimedio a quell'ossimoro tutto italiano rappresentato dal precariato scolastico, ormai divenuto un precariato stabile, evidenziando come "la normativa europea osta a una normativa nazionale che autorizzi, in attesa del l'espletamento delle procedure concorsuali, il rinnovo di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili";
tale problematica, riconosciuta come una delle patologie del nostro sistema di istruzione, presenta numerosi livelli di criticità, che interessano anche aspetti relativi ai meccanismi di reclutamento degli insegnanti, oggi imperniati su due meccanismi fondamentali: lo scorrimento delle graduatorie ad esaurimento e i concorsi nazionali;
considerato che,
la procedura del concorso nazionale, ripresa con il bando relativo al concorso espletato nel 2012, si trova in una fase che sembrerebbe ancora "sperimentale" e non sono attualmente chiariti i tempi e le dinamiche di un futuro concorso, considerando anche il fatto che i vincitori dell'ultimo sono ancora in attesa di prendere servizio;
in virtù di tali aspetti, le graduatone ad esaurimento (GAE) rappresentano ancora oggi il canale di reclutamento attualmente più stabile e strutturato;
l'inserimento all'interno di tali graduatorie rimane tuttavia precluso ad una molteplicità insegnanti, pur in possesso di titolo abilitante, riconducibili alle seguenti categorie: docenti che hanno conseguito l'abilitazione attraverso i percorsi abilitanti istituiti ai sensi del DM 10 settembre 2010, n. 249, del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca; docenti inseriti nelle graduatorie di merito del concorso a cattedra dì cui al DDG 24 settembre 2012, n. 82; docenti in possesso di laurea in Scienze della Formazione Primaria; docenti in possesso di diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002;
si tratta di insegnanti che negli ultimi anni, al prezzo di grandi sacrifici personali e con oneri non indifferenti, anche sotto il profilo economico, hanno potuto conseguire l'abilitazione attraverso le diverse fattispecie di percorsi formativi abilitanti disponibili. Tali docenti si trovano ora in possesso di un'abilitazione, riconosciuta dallo Stato italiano, che di fatto risulta priva di valore effettivo, laddove non è considerata quale titolo di accesso all'unico reale canale di reclutamento stabile, quali sono le GAE;
a valutare l'opportunità di adottare, già a partire dai prossimi provvedimenti in materia, le opportune misure, anche di natura legislativa, finalizzate alla valorizzazione delle abilitazioni all'insegnamento citate in premessa, definendo l'accesso, per le categorie di insegnanti evidenziate, alle graduatorie ad esaurimento degli insegnanti, e valutando l'opportunità di calendarizzare un aggiornamento anticipato delle stesse per prevederne l'inserimento.
G/1698/91/5 MANDELLI
in sede di discussione dell'AS 1698 "legge di stabilità 2015"
il comma 30 dell'articolo 1, modifica la disciplina del credito di imposta a favore delle imprese che investono in attività di ricerca e sviluppo.
ad assumere iniziative volte a rendere ammissibili al credito di imposta anche quelle attività che favoriscono la conoscenza dei prodotti, processi o servizi messi a punto, modificati o migliorati a seguito delle attività di ricerca e sviluppo di cui al comma 4, lettere b) e c).
G/1698/92/5 D'ALÌ
Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1198, impegna il Governo a valutare l'opportunità di dare attuazione al contenuto dell'emendamento 1.297.
G/1698/93/5 BERGER, PANIZZA, ZELLER, PALERMO, LANIECE, BATTISTA, ROMANO, FAUSTO GUILHERME LONGO
Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1198, impegna il Governo a valutare l'opportunità di dare attuazione al contenuto dell'emendamento 1.342.
G/1698/94/5 URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO
Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1198, impegna il Governo a valutare l'opportunità di dare attuazione al contenuto dell'emendamento 1.385.
G/1698/95/5 URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO
Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1198, impegna il Governo a valutare l'opportunità di dare attuazione al contenuto dell'emendamento 1.519.
G/1698/96/5 URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO
Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1198, impegna il Governo a valutare l'opportunità di dare attuazione al contenuto dell'emendamento 1.712.
G/1698/97/5 URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO
Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1198, impegna il Governo a valutare l'opportunità di dare attuazione al contenuto dell'emendamento 1.726.
G/1698/98/5 DIVINA, COMAROLI, TOSATO
Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1198, impegna il Governo a valutare l'opportunità di dare attuazione al contenuto dell'emendamento 1.734.
G/1698/99/5 SIMEONI, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI
Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1198, impegna il Governo a valutare l'opportunità di dare attuazione al contenuto dell'emendamento 1.735.
G/1698/100/5 URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO
Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1198, impegna il Governo a valutare l'opportunità di dare attuazione al contenuto dell'emendamento 1.738.
Al comma 6, lettera a) sostituire le parole:
"aventi soggetività giuridica e fornite di partita IVA (reti-soggetto)" con le seguenti: "aventi nel programma comune di rete lo sviluppo di attività innovative".
1.57 (testo 2) MARCUCCI, D'ALÌ, LAI, URAS
Dopo il comma 7 inserire il seguente:
«7-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni.
dopo le parole: "di appartenenza pubblica e" sono aggiunte le seguenti: "delle fondazioni lirico sinfoniche e teatri di tradizione";
conseguentemente dopo le parole: "di quelle esistenti" le parole: "delle fondazioni lirico-sinfoniche o" sono soppresse.
1.923 (testo 2) URAS
Dopo il comma 113, aggiungere il seguente:
«113-bis. Al fine di realizzare gli interventi di messa in sicurezza e ristrutturazione degli edifici scolastici, delle scuole materne, elementari e medie dei comuni della Sardegna danneggiati dagli eventi alluvionali del mese di novembre 2013 è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro nel 2015».
Conseguentemente, alla Tabella A, voce "Ministero dell'economia e delle finanze", apportare le modifiche:
2015 CP: -5.000.000
CS: -5.000.000
1.9200/1 URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO
All'emendamento 1.9200, sostituire il comma 42-bis con il seguente:
«42-bis. Al fine di proseguire le bonifiche dei siti di interesse nazionale contaminati dall'amianto sono stanziati 65 milioni per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, di cui 20 milioni annui in favore della provincia di Oristano e 25 milioni annui in favore dei comuni di Casale Monferrato e Napoli-Bagnoli».
Conseguentemente, all'articolo 3, comma 75, Tabella A, allegata, voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti modifiche:
2015
CP: – 20.000.000; CS: – 20.000.000;
2016
2017
CP: – 20.000.000; CS: – 20.000.000.
1.9200/2 URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO
«42-bis. Al fine di proseguire le bonifiche dei siti dì interesse nazionale contaminati dall'amianto sono stanziati 60 milioni per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, di cui 15 milioni annui in favore della provincia di Oristano e 25 milioni annui in favore dei comuni di Casale Monferrato e Napoli-Bagnoli».
Conseguentemente nel conseguentemente sostituire le parole «45 milioni» con le seguenti «60 milioni».
1.9200/3 BAROZZINO, URAS, DE CRISTOFARO, DE PETRIS, CERVELLINI, PETRAGLIA, STEFANO
All'emendamento 1.9200, al comma 42-bis, sostituire le parole: «45 milioni» con le seguenti: «70 milioni», sostituire le parole: «e Napoli-Bagnoli» con le seguenti: «, Napoli-Bagnoli e Broni».
Conseguentemente, all'articolo 3, sostituire le parole: «45 milioni» con le seguenti: «70 milioni».
1.9200/4 URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO
All'emendamento 1.9200, al comma 42-bis sostituire le parole: «e Napoli-Bagnoli» con le seguenti: «, Napoli-Bagnoli e Oristano».
1.9200/5 COMAROLI, TOSATO
All'emendamento 1.9200, al comma 42-bis è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «nonché di 10 milioni di euro a favore di Regione Lombardia per la bonifica relativa al patrimonio delle Aler a partire da quello dell'Aler di Milano».
1.9200/6 ARRIGONI, COMAROLI, TOSATO, CENTINAIO
All'emendamento 1.9200, al comma 42-bis, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e 5 milioni annui in favore del comune di Broni. I comuni beneficiari possono utilizzare le risorse anche per la concessione di contributi a fondo perduto a soggetti privati per la rimozione e smaltimento dell'amianto degli edifici in proprietà o in uso, fatte salve le misure per la trasparenza e pubblicità degli interventi finanziati. Tali contributi si devono intendere aggiuntivi alle altre misure agevolative previste dalla normativa vigente».
1.9200/7 CENTINAIO, ARRIGONI, COMAROLI, TOSATO
All'emendamento 1.9200, al comma 42-bis, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e 5 milioni annui in favore del comune di Broni».
1.9200/8 ORELLANA
All'emendamento 1.9200, dopo le parole: «Napoli-Bagnoli», inserire le seguenti: «e 4 milioni annui in favore del comune di Broni».
1.9200/9 CERONI
All'emendamento 1.9200, al comma 42-ter, dopo le parole: «a ciascun beneficiario» aggiungere le seguenti: «sentita la Conferenza Stato Città e Autonomie locali».
1.9200/10 ZANONI, BROGLIA
1.9200/11 DE PETRIS, URAS, STEFANO, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA
All'emendamento 1.9200, dopo il comma 42-ter, aggiungere il seguente:
«42-quater. Per il finanziamento del piano straordinario di bonifica delle discariche abusive, di cui all'articolo 1, comma 113, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono stanziati 270 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015-2018.»
Conseguentemente all'emendamento 2.9823 lettera f) sopprimere il capoverso 11-ter.
1.9200/12 URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO
«42-quater. Per il finanziamento del piano straordinario di bonifica delle discariche abusive, di cui all'articolo 1, comma 113, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono stanziati 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015-2017».
Conseguentemente, all'articolo 3, al comma 75, Tabella A allegata, voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti modifiche:
2015:
CP: – 60.000.000; CS: – 60.000.000;
2016:
CP: –60,000.000; CS: – 60.000.000;
2017:
CP: – 60.000.000;
CS: – 60.000.000.
1.9200/13 CALEO
«43-bis. Le somme residue conseguenti alla completa attuazione della programmazione relativa all'erogazione dei contributi a privati, prime abitazioni ed attività economiche, previsti dall'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3903/2010, quantificate in complessivi euro 8 milioni sono versate, in deroga a quanto previsto dal penultimo periodo del comma 5-bis dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modifiche e integrazioni, alla contabilità speciale in corso di apertura per fronteggiare le conseguenze degli eventi atmosferici del 9-13 ottobre 2014 per i quali il Consiglio dei Ministri ha deliberato lo stato di emergenza nella seduta del 30 ottobre 2014. Alla disciplina dell'impiego delle risorse di cui al presente articolo, ai fini della corresponsione di primi contributi a fronte delle medesime tipologie di danni di cui alla richiamata Ordinanza n. 3903/2010, si provvede con Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile ai sensi di quanto previsto dai commi 2 e 2-bis del medesimo articolo 5».
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2015: – 8.000.000; 2016: –; 2017: –.
1.9200/14 CALEO
«43-bis. L'articolo 1, comma 4-bis del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, è abrogato».
1.9200 IL GOVERNO
Dopo il comma 42, aggiungere i seguenti:
«42-bis. Al fine di proseguire le bonifiche dei siti di interesse nazionale contaminati dall'amianto, sono stanziati 45 milioni per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, di cui 25 milioni annui in favore dei comuni di Casale Monferrato e Napoli-Bagnoli. 42-ter. Con decreto del Ministero dell'ambiente, da emanare entro il 15 febbraio 2015, sono individuate le risorse di cui al comma 42-bis da trasferire a ciascun beneficiario.
Conseguentemente, all'articolo 3, apportare le seguenti modificazioni:
dopo il comma 66, inserire il seguente:
«66-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotta di 45 milioni per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017».
1.9201/1 LUIGI MARINO
L'emendamento è soppresso.
1.9201/2 COMAROLI, STEFANI, CENTINAIO, TOSATO
All'emendamento 1.9201, il comma 82-bis, è sostituito dal seguente:
«1. In considerazione delle particolari ragioni di sicurezza connesse degli uffici giudiziari aventi sede nel palazzo di giustizia di Palermo, tenuto conto che occorre incrementare il coefficiente di sicurezza del palazzo in relazione al rischio di attentati, con Decreto del Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati gli investimenti finalizzati alla realizzazione delle strutture e degli impianti di sicurezza necessari attraverso le procedure ordinarie di cui al D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163. 2. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 6 milioni di euro per l'anno 2015 a cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».
1.9201/3 CENTINAIO, ARRIGONI, COMAROLI, TOSATO
All'emendamento 1.9201, al comma 82-sexies sopprimere il terzo e il quarto periodo.
1.9201/4 CENTINAIO, ARRIGONI, COMAROLI, TOSATO
All'emendamento 1.9201, sopprimere il comma 82-decies
1.9201 IL GOVERNO
Dopo il comma 82, inserire i seguenti:
«82-bis. In considerazione delle particolari ragioni di urgenza connesse allo stato della sicurezza degli uffici giudiziari aventi sede nel palazzo di giustizia di Palermo per l'incremento del coefficiente di rischio di attentati, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati gli investimenti finalizzati alla realizzazione delle strutture e degli impianti di sicurezza necessari. 82-ter. il decreto di cui al comma 82-bis, da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, individua i tempi di tutte le fasi di realizzazione dell'investimento. Sul rispetto dei suddetti tempi vigila il commissario straordinario, nominato con il medesimo decreto per il periodo di tempo necessario alla realizzazione dell'intervento e comunque non superiore a sei mesi dalla data di adozione del decreto. Con il medesimo decreto è individuato il quadro finanziario dell'investimento e le relative risorse attribuite al commissario straordinario sono gestite, non oltre il termine di cui al periodo precedente, sulla contabilità speciale intestata al medesimo commissario. 82-quater. Il commissario nominato ai sensi del comma 82-ter monitora l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'esecuzione dell'investimento; vigila sull'espletamento delle procedure realizzative e su quelle autorizzative, sulla stipula dei contratti e sulla cura delle attività occorrenti al finanziamento, utilizzano le risorse disponibili assegnate a tale fine. Esercita ogni potere di impulso, attraverso il più ampio coinvolgimento degli enti e dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento degli stessi ed il rispetto dei tempi, anche convocando o presenziando a conferenze di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter; 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni. Può chiedere agli enti coinvolti ogni documento utile per l'esercizio dei propri compiti. Qualora sopravvengano circostanze che impediscano la realizzazione totale o parziale dell'investimento, il commissario straordinario propone la revoca dell'assegnazione delle risorse. 82-quinquies. In ogni caso, per la localizzazione delle opere individuate a norma del comma 82-bis si applica il decreto del presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383. 82-sexies. Per l'espletamento dei compiti stabiliti al comma 82-quater e per l'esecuzione dell'investimento individuato con il decreto di cui al comma 82-bis, il commissario ha, sin dal momento della nomina, con riferimento ad ogni fase dell'investimento e ad ogni atto necessario per la sua esecuzione, i poteri, anche sostitutivi, degli organi ordinari o straordinari. Al commissario sono altresì attribuiti, in quanto compatibili, i poteri di cui all'articolo 17-ter del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, il commissario provvede in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto comunque della normativa comunitaria sull'affidamento di contratti relativi a lavori, servizi e forniture, nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico. II decreto di cui al comma 82-bis del presente articolo contiene l'indicazione delle principali norme cui si intende derogare. In ogni caso gli interventi di cui al comma 82-bis costituiscono interventi la cui esecuzione deve essere accompagnata da speciali misure di sicurezza, a norma dell'articolo 17 del decreto legislativo 12prile 2006, n. 163 e non si applicano i commi 10 e 10-ter dell'articolo 11 del medesimo decreto legislativo. 82-septies. Per lo svolgimento dei compiti di cui al presente articolo, il commissario si avvale degli uffici amministrativi e tecnici delle amministrazioni interessate, del soggetto competente in via ordinaria per la realizzazione dell'intervento, dei provveditorati regionali alle opere pubbliche; al personale degli enti di cui il Commissario si avvale non sono dovuti compensi, salvo il rimborso delle spese documentate, nei limiti previsti dalla normativa vigente, a cui si fa fronte ai sensi del comma 82-octies. 82-octies. Il decreto di cui al comma 82-bis individua il commissario straordinario tra pubblici dipendenti. Il commissario straordinario dalla data di assunzione dell'incarico e per tutto il periodo di svolgimento è collocato fuori ruolo, con retribuzione a carico dell'amministrazione di provenienza, e non gli compete un compenso ulteriore, fatto salvo il rimborso delle spese documentate, nei limiti previsti dalla normativa vigente, a cui si fa fronte nell'ambito delle risorse assegnate per la realizzazione dell'intervento. 82-novies. Il Ministro della giustizia esercita le funzioni di indirizzo, vigilanza e controllo sull'attività del commissario straordinario. 82-decies. Per la realizzazione degli interventi di cui ai commi 82-bis al 82-novies è autorizzata la spesa di 6 milioni di euro per l'anno 2015 a cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decretolegge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.9202/1 DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO
All'emendamento 1.9202, Al comma 89-bis sostituire le parole da «in via sperimentale» fino alla fine del comma con le seguenti:
«89-quater. a decorrere dal 2015 a tutti i malati di patologie asbesto-correlate contratte per esposizione a qualsiasi titolo, per ragioni ambientali, familiari o lavorative alle fibre dell'amianto , che si tratti di lavoratori sia civili che militari. L'organizzazione del Fondo, nonché le procedure e le modalità di erogazione delle prestazioni, sono disciplinate da un nuovo regolamento adottato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. A tal fine la dotazione del Fondo è incrementata di 10 milioni di euro a decorrere dal 2015».
Conseguentemente al comma 112 sostituire le parole «250 milioni» con le seguenti «240 milioni».
1.9202/2 BAROZZINO, DE CRISTOFARO, DE PETRIS, CERVELLINI, PETRAGLIA, STEFANO
All'emendamento 1.9202, al comma 89-bis, dopo le parole: «di mesotelioma» aggiungere le seguenti: «quale effetto delle fibre di amianto».
1.9202/3 IL RELATORE
All'emendamento 1.9202, dopo il comma 89-ter, aggiungere il seguente:
«89-quater. Dopo l'articolo 306 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è inserito il seguente:
1.9202/4 LAI, TOMASELLI, STEFANO ESPOSITO
All'emendamento 1.9202 dopo il capoverso «89-ter» inserire i seguenti commi:
«89-quater. Al fine di rendere immediatamente operativo il Piano Nazionale Amianto, è costituita presso la Presidenza del consiglio dei ministri la commissione nazionale per il coordinamento e l'attuazione del piano. La composizione della commissione è definita entro 30 giorni dall'approvazione della seguente legge mediante DPCM, che individua quali soggetti attuatori del Piano Nazionale Amianto i ministeri della Salute, dell'Ambiente e del Lavoro, le Regioni e gli Enti Locali, i quali operano con un delegato istituzionale per le problematiche dell'amianto. 89-quinques. Il PNA ha durata triennale e viene finanziato da fondi nazionali o europei. Per il triennio 2015-2017 sono confermate le spese annue sostenute per la parte sanitaria dal ministero della salute per 2,5 milioni per la ricerca delle terapie finalizzate alla cura delle malattie asbesto correlate e il sostegno ai centri specialistici integrati per la cura delle neoplasie asbesto correlate, per 10 milioni per le attività delle regioni collegate alla sorveglianza sanitaria attiva degli esposti ed ex-esposti all'amianto e per 15 milioni per la cura dei tumori rari, con una quota di almeno il 10 per cento per le neoplasie asbesto correlate. 89-sexties. Presso il Ministero dell'Ambiente è istituito il Fondo Italia – Bonifica Amianto con la dotazione di 100 milioni per il 2015, 50 milioni per il 2016 e 50 milioni per il 2017, derivanti dal Fondo di sviluppo e coesione 2014-2020, ai sensi del comma 9 dell'articolo 13 del decreto-legge 24 giugno 2014 convertito con modifiche nella legge 11 agosto 2014, n. 116. Il 50 per cento delle risorse del Fondo Italia-Bonifica amianto è destinato ai Sin e alle regioni per le attività di monitoraggio, controlli e realizzazione di strutture idonee al conferimento e trattamento materiali contenente amianto in una logica di strutture di prossimità di territorio e associazioni di comuni. Il restante 50 per cento delle risorse è destinato ai Comuni per la bonifica degli edifici pubblici presenti nel proprio territorio con priorità verso gli enti locali che hanno una mortalità da mesotelioma superiore alla media nazionale secondo i dati del Registro Nazionale dei Mesotelioma (ReNaM)».
1.9202/5 URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO
All'emendamento 1.9202, dopo il comma 89-ter aggiungere il seguente:
«89-quater. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un Fondo con uno stanziamento pari a 3 milioni di euro a decorrere dal 2015 per realizzare, in accordo con il coordinamento delle Regioni degli assessori alla salute, un programma di indirizzo e coordinamento e messa in rete dei programmi delle singole regioni in materiali ''Sorveglianza sanitaria, diagnosi precoce e terapie efficaci'' delle persone dichiaratesi esposte all'amianto, per le persone che hanno ricevuto e riceveranno dall'INAIL o dalle AUSL l'attestato di avvenuta esposizione all'amianto.
94-ter. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in accordo con il coordinamento delle regioni con proprio decreto, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, definisce le modalità di utilizzo delle risorse di cui al comma 1. 94-quater. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il coordinamento delle regioni presentano annualmente una relazione sullo stato di avanzamento e i risultati sanitari del piano di sorveglianza sanitaria per i soggetti esposti all'amianto. 94-quinquies. Nello svolgimento delle attività del Piano il Ministero si avvale anche della collaborazione delle rappresentanze delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle rappresentanze delle associazioni degli ex esposti all'amianto».
Conseguentemente al comma 112 sostituire le parole «250 milioni» con le seguenti «247 milioni».
1.9202/6 DE CRISTOFARO, DE PETRIS, BAROZZINO, URAS
All'emendamento 1.9202, dopo il comma 89-ter, inserire il seguente:
«89-quater. All'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
''2-bis. In deroga a quanto disposto dall'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche agli ex lavoratori occupati nelle imprese che hanno svolto attività di coibentazione e. bonifica, che hanno cessato il loro rapporto di lavoro per effetto della chiusura, dismissione o fallimento della impresa presso cui erano occupati e il cui sito è interessato da Piano di bonifica da parte dell'ente territoriale, che non abbiano maturato i requisiti anagrafici e contributivi previsti dalla normativa vigente, che risultano ammalati con patologia asbesto correlata accertata e riconosciuta ai sensi dell'articolo 13 comma 7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si fa fronte a valere sulle risorse di cui all'articolo 16, nonché sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185''».
1.9202/7 URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO
«89-quater. La dotazione del Fondo per le vittime dell'amianto di cui al comma 241 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è incrementata di 5 milioni di euro a decorrere dal 2015. Il Fondo, a modifica delle sue norme istitutive e regolatorie, è istituito a favore di tutte le persone vittime dell'amianto, colpite da patologie asbesto-correlate contratte a qualsiasi titolo, per ragioni ambientali, familiari o lavorative, che si tratti di lavoratori sia civili che militari. L'organizzazione del Fondo, nonché le procedure e le modalità di erogazione delle prestazioni, sono disciplinate da un nuovo regolamento adottato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».
Conseguentemente al comma 112 sostituire le parole «250 milioni» con le seguenti «245 milioni»..
1.9202/8 STEFANO, URAS
«89-quater. La decadenza prevista dall'articolo 47, comma 6 del D.P.R 30 aprile 1970, n. 639, non si applica alle rivalutazioni pensionistiche da esposizione all'amianto di cui all'articolo 13, comma 8 della legge 27 marzo 1992, n. 257».
Conseguentemente al comma 112, sostituire le parole «250 milioni di euro » con le seguenti «230 milioni di euro».
1.9202 IL GOVERNO
Dopo il comma 89 aggiungere i seguenti:
«89-bis. Le prestazioni assistenziali del Fondo per le vittime dell'amianto di cui all'articolo 1, comma 241, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, istituito presso l'INAIL sono estese in via sperimentale, per gli anni 2015, 2016 e 2017, ai malati di mesotelioma che abbiano contratto la patologia, o per esposizione familiare a lavoratori impiegati nella lavorazione dell'amianto ovvero per esposizione ambiente comprovata. Le prestazioni di cui al presente comma sono a valere sulle disponibilità presenti nel suddetto Fondo senza nuovi e ulteriori oneri a carico della finanza pubblica. 89-ter. In deroga a quanto disposto dall'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni e integrazioni si applicano ai fini del conseguimento del diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico nel corso dell'anno 2015, senza la corresponsione di ratei arretrati, sulla base della normativa vigente prima dell'entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011 anche agli ex lavoratori occupati nelle imprese che hanno svolto attività di scoibentazione e bonifica, che hanno cessato il loro rapporto di lavoro per effetto della chiusura, dismissione o fallimento della impresa presso cui erano occupati e il cui sito è interessato da Piano di Bonifica da parte dell'Ente Territoriale, che non abbiano maturato i requisiti anagrafici e contributivi previsti dalla normativa vigente, che risultano malati con patologia asbesto correlata accertata e riconosciuta ai sensi dell'articolo 13, comma 7, della legge 27 marzo 1992, n. 257 e successive modificazioni e integrazioni«.
Conseguentemente, all'articolo 3, dopo comma 66, inserire il seguente:
«66-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotta di 4,2 milioni di euro per l'anno 2015 e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2018».
1.9203/1 LUIGI MARINO
All'emendamento 1.9200, al sostituire il comma 90-ter ed il Conseguentemente con il seguente:
«90-ter. L'incentivo di cui al comma 90-bis è riconosciuto nel limite di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017. L'incentivo di cui al comma 90-bis è riconosciuto secondo le modalità stabilite al comma 90.
Conseguentemente,
1) Alla Tabella A, voce: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, apportare le seguenti variazioni:
2015: – 2.000.000; 2016: – 100.000; 2017: – 6.300.000.
2) Alla Tabella E, Missione: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, Programma: politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale voce: decreto legislativo n. 185/2000 e successive modificazioni e integrazioni. Assegnazione all'ISMEA – Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare – per il finanziamento delle misure agevolate dell'autoimprenditorialità e dell'autoimpiego nel settore agricolo (1.2 – cap.: 7253) apportare le seguenti variazioni:
Rifinanziamento
CP: –1 4.900.000; CS: – 14.900.000;
CP: – 8.700.000; CS: – 8.700.000;
2018:
CP: – 4.700.000; CS: – 4.700.000.
3) l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotta di 13 milioni di euro per l'anno 2015.
1.9203/2 LUIGI MARINO, DI BIAGIO
All'emendamento 1.9200, sostituire il comma 90-ter ed il Conseguentemente con il seguente:
2) Alla Tabella E, Missione: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, Programma: politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale voce: decreto legislativo n. 185/2000 e successive modificazioni e integrazioni. Assegnazione all'ISMEA – Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare – per il finanziamento delle misure agevolate dell'autoimprenditorialità e dell'autoimpiego nel settore agricolo (1.2 – cap.: 7253), apportare le seguenti variazioni:
CP: – 14.900.000; CS: – 14.900.000;
3) All'articolo 1, comma 143, sopprimere le lettere a) e b);
sostituire la lettera c) con la seguente:
«c) le parole: «3.000 milioni» sono sostituite dalle seguenti «13 milioni».
1.9203/3 DONNO, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI
All'emendamento 1.9203, capoverso «90-bis», dopo le parole: «Con riferimento ai datori di lavoro del settore agricolo», aggiungere le seguenti: «, in particolare alle aziende agricole che ricadono nelle regioni e nei comuni interessati dagli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio nazionale nell'anno 2014, già oggetto di riconoscimento dello stato di calamità naturale come da apposito Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri».
1.9203/4 BONFRISCO, D'ALÌ, CERONI, MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI
All'emendamento 1.9203:
a) al comma 90-bis, dopo le parole: «settore agricolo», inserire le seguenti: «e turistico»; b) al comma 90-bis, sostituire le parole: «250 giornate» con le seguenti: «150 giornate»; c) sostituire le parole da: «Conseguentemente:» fino alla fine, con le seguenti: «Conseguentemente:
a) all'articolo 1, sopprimere il comma 92; b) l'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, è sostituito dal seguente:
''1. I canoni annui per i permessi di prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione e di stoccaggio nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana, sono così determinati:
a) permesso di prospezione: 1.000 euro per chilometro quadrato; b) permesso di ricerca: 1.000 euro per chilometro quadrato; c) permesso di ricerca in proroga: 1.000 euro per chilometro quadrato; d) concessione di coltivazione: 10.000 euro per chilometro quadrato; e) concessione di coltivazione in proroga: 10.000 euro per chilometro quadrato; f) concessione di stoccaggio insistente sulla relativa concessione di coltivazione: euro per chilometro quadrato; g) concessione di stoccaggio in assenza di relativa concessione di coltivazione: 5.000 euro per chilometro quadrato''.
110-ter. I superiori canoni valgono anche nel caso di rilascio del titolo concessorio unico, di cui all'articolo 38 del decreto-legge 12 settembre 2014, n.133 convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n.164. 110-quater. Le disposizioni di cui ai commi 110-bis e 110-ter si applicano a decorrere dal 12 settembre 2014».
1.9203/5 STEFANO, DE PETRIS, URAS
All'emendamento 1.9203, al comma 90-ter, primo periodo, sostituire le parole: «2 milioni di euro per l'anno 2015» con le seguenti: «10 milioni di euro per l'anno 2015».
Conseguentemente al comma 124 dell'articolo 1, sostituire le parole: «850 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016» con le seguenti: «842 milioni di euro per l'anno 2015 e 850 milioni di euro per l'anno 2016».
1.9203/6 ORRÙ
All'emendamento 1.9203, dopo le parole: «All'articolo 1» aggiungere le seguenti: «apportare le seguenti modificazioni: a)».
Conseguentemente dopo le parole: «Ministero dell'economia e finanze» inserire le seguenti: «b) al comma 92 sostituire le parole: ''30 settembre 2014'' con: ''30 giugno 2015'', al comma 93 sostituire le parole: ''entro sessanta giorni'' con ''180 giorni'', al comma 94, dopo le parole ''Le risorse di cui al comma 92'', inserire le seguenti ''non impegnate per investimenti''».
1.9203/7 ORRÙ
Dopo il comma 90, aggiungere i seguenti:
«90-bis. Con riferimento ai datori di lavoro del settore agricolo le disposizioni di cui al comma 90 si applicano, nei limiti delle risorse indicate al comma 90-ter, alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato, decorrenti dal 1º gennaio 2015 con riferimento a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2015, con esclusione dei lavoratori che nell'anno 2014 siano risultati occupati a tempo indeterminato e relativamente ai lavoratori occupati a tempo determinato che risultino iscritti negli elenchi nominativi per un numero di giornate di lavoro non inferiore a 250 giornate con riferimento all'anno solare 2014. 90-ter. L'incentivo di cui al comma 90-bis è riconosciuto nel limite di 2 milioni di euro per l'anno 2015, 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, 11 milioni di euro per l'anno 2018 e 2 milioni di euro per l'anno 2019. L'incentivo di cui al comma 90-bis è riconosciuto dall'INPS in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande e, nel caso di insufficienza delle risorse indicate al primo periodo del presente comma, valutata anche su base pluriennale con riferimento alla durata dell'incentivo, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande, fornendo immediata comunicazione anche attraverso il proprio sito internet. L'INPS provvede al monitoraggio delle minori entrate valutate con riferimento alla durata dell'incentivo, inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed al Ministero dell'economia e delle finanze».
Conseguentemente:
1) alla Tabella A, voce: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, apportare le seguenti variazioni:
2) alla Tabella E, Missione: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, Programma: Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale voce: Decreto legislativo n. 185/2000 e successive modificazioni e integrazioni. Assegnazione all'ISMEA – Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare – per il finanziamento delle misure agevolate dell'autoimprenditorialità e dell'autoimpiego nel settore agricolo (1.2 – cap.: 7253), apportare le seguenti variazioni:
2018 e successivi:
1.9204/1 GIANLUCA ROSSI, PARENTE
All'emendamento 1.9204, dopo il comma 104-ter, aggiungere il seguente comma:
«104-quater. Al fine di semplificare la disciplina Iva del commercio elettronico diretto nelle transazioni intracomunitarie, sono apportate le seguenti semplificazioni:
a) all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al comma 1, dopo il punto 6-bis) aggiungere il seguente punto: ''7) le prestazioni di servizi digitali effettuate in via telematica ed elettronica tra privati consumatori e soggetti passivi di imposta, siano essi operatori nazionali, comunitari o extra-comunitari identificatisi ai fini Iva nel territorio comunitario«;
Dopo il comma 104, sono inseriti i seguenti:
«104-bis. Il comma 5 dell'articolo 26 della legge 11 agosto 2014, n. 125, è sostituito dal seguente:
''5. Le cessioni di beni e le relative prestazioni accessorie effettuate, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nei confronti delle amministrazioni dello Stato e dei soggetti della cooperazione allo sviluppo iscritti nell'elenco di cui al comma 3, destinati ad essere trasportati o spediti fuori dell'Unione europea in attuazione di finalità umanitarie, comprese quelle dirette a realizzare programmi di cooperazione allo sviluppo, sono non imponibili agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 8-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633''.
104-ter. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui all'articolo 26, comma 5, della legge n. 125 del 2014, come sostituito dal comma 104-bis, continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nel decreto del Ministro delle finanze del 10 marzo 1988, n. 379, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 204 del 31 agosto 1988».
1.9205/1 COMAROLI, TOSATO
All'emendamento 1.9205, dopo le parole «2015 al 2017» inserire le seguenti: «Il programma Cosmo/Skymed è prioritariamente adibito alla sorveglianza dei flussi migratori illegali d'interesse della Repubblica».
1.9205 IL GOVERNO
Dopo il comma 105, inserire il seguente:
«105-bis. Per il finanziamento dei programmi spaziali strategici nazionali in corso di svolgimento è, autorizzato il contributo all'ASI di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017».
Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 66, inserire il seguente:
«66-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotta di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017».
1.9206/1 D'ALÌ
All'emendamento 1.9206, sostituire i capoversi «110-bis, 110-ter e 110-quater» con il seguente:
«110-bis. L'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n.625, è sostituito dal seguente:
a) permesso di prospezione: 1.000 euro per chilometro quadrato; b) permesso di ricerca: 1.000 euro per chilometro quadrato; c) permesso di ricerca in proroga: 1.000 euro per chilometro quadrato; d) concessione di coltivazione: 10.000 euro per chilometro quadrato; e) concessione di coltivazione in proroga: 10.000 euro per chilometro quadrato; f) concessione di stoccaggio insistente sulla relativa concessione di coltivazione: euro per chilometro quadrato; g) concessione di stoccaggio in assenza di relativa concessione di coltivazione: 5.000 euro per chilometro quadrato.
110-ter. I superiori canoni valgono anche nel caso di rilascio del titolo concessorio unico, di cui all'articolo 38 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164. 110-quater. Le disposizioni di cui ai commi 110-bis e 110-ter si applicano a decorrere dal 12 settembre 2014».
1.9206/2 PETROCELLI, LEZZI, BULGARELLI, MANGILI, CIOFFI, GIROTTO, NUGNES
All'emendamento 1.9206, apportare le seguenti modifiche:
a) il comma 110-bis, è sostituito dal seguente:
«110-bis. All'articolo 18 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, il comma 1 è sostituito dal seguente:
''1. A decorrere dal 1º gennaio 2015, i canoni annui per i permessi di prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione e di stoccaggio nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana, sono così determinati:
a) permesso di prospezione: 2.000 euro per chilometro quadrato; b) permesso di ricerca: 3.000 euro per chilometro quadrato; c) permesso di ricerca in prima proroga: 5.000 euro per chilometro quadrato; d) permesso di ricerca in seconda proroga: 10.000 euro per chilometro quadrato; e) concessione di coltivazione: 20.000 euro per chilometro quadrato; f) concessione di coltivazione in proroga: 25.000 euro per chilometro quadrato; g) concessione di stoccaggio insistente sulla relativa concessione di coltivazione: 5.000 euro per chilometro quadrato; h) concessione di stoccaggio in assenza di relativa concessione di coltivazione: 20.000 euro per chilometro quadrato''. b) dopo il comma 110-quater, aggiungere i seguenti;
''110-quinquies. A decorrere dal 1º gennaio 2015, l'aliquota di prodotto corrisposta allo Stato dai titolari di ciascuna concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi estratti sia in terraferma che in mare, ai sensi del comma 1 dell'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n.625 è stabilità, uniformemente, nella misura del 50 per cento della quantità di idrocarburi estratti. 110-sexies. Sono soppressi i commi 2, 3, 6 e 6-bis, dell'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625. 110-septies. A decorrere dal 1º gennaio 2015, viene applicata una sanzione pecuniaria di 4.000 euro per chilometro quadrato, per ogni anno di mancato inizio delle attività di concessione».
1.9206/3 DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO
All'emendamento 1.9206, apportare le seguenti modificazioni:
1) sostituire il comma 110-bis con il seguente:
«110-bis. I canoni annui per i titoli abilitativi concernenti prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio di idrocarburi liquidi e gassosi nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, sono incrementati moltiplicando l'importo vigente per un fattore pari a cento.».
2) nel comma 110-ter, sostituire le parole «100 euro» con le seguenti: «10.000 euro».
1.9206/4 CONSIGLIO, COMAROLI, TOSATO
All'emendamento 1.9206, all'articolo 1, comma 110-quater, aggiungere in fine il seguente periodo: «Dalla maggiorazione dei canoni non devono derivare aumenti delle tariffe a carico dei consumatori finali».
1.9206 IL GOVERNO
Dopo il comma 110, inserire i seguenti:
«110-bis. L'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996,n. 625, è sostituito dal seguente:
a) permesso di prospezione: 5 euro per chilometro quadrato; b) permesso di ricerca: 20 euro per chilometro quadrato; c) permesso di ricerca in proroga: 20 euro per chilometro quadrato; d) concessione di coltivazione: 100 euro per chilometro quadrato; e) concessione di coltivazione in proroga: 100 euro per chilometro quadrato; f) concessione di stoccaggio insistente sulla relativa concessione di coltivazione: 15 euro per chilometro quadrato; g) concessione di stoccaggio in assenza di relativa concessione di coltivazione: 59 euro per chilometro quadrato''.
110-ter. Nel caso di rilascio del titolo concessorio unico, di cui all'articolo 38 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, il canone da versare è pari a 100 euro per chilometro quadrato. 110-quater. Le disposizioni di cui ai commi 110-bis e 110-ter si applicano a decorrere dal 1º gennaio 2015».
1.9207/1 BONFRISCO, D'ALÌ, CERONI, MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI
All'emendamento 1.9207, dopo il capoverso «117-bis» aggiungere il seguente:
«117-ter. Il Fondo per le politiche della famiglia di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge n. 223 del 2006 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006, destinato a finanziare anche il sostegno delle adozioni internazionali, è incrementato di 20 milioni di euro per rassegnazione di un bonus per ogni bambino straniero adottato a decorrere dal 2015».
Conseguentemente, ai maggiori oneri si provvede mediante riduzione del Fondo ISPE di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.9207/2 LEPRI, PARENTE, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, MANASSERO, PEZZOPANE, SPILABOTTE, COLLINA, CUOMO, PADUA, MOSCARDELLI
All'emendamento 1.9207, dopo il comma 117-bis aggiungere il seguente:
«117-ter. La carta acquisti può essere utilizzata anche presso le associazioni di volontariato riconosciute ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266 e regolarmente iscritte nei registri regionali, che operano per il sostegno alimentare di soggetti in situazione di disagio economico organizzati in attività di acquisto collettivo di beni e distribuzione dei medesimi, senza applicazione di alcun ricarico, esclusivamente agli aderenti, con finalità etiche, di solidarietà sociale e di sostenibilità ambientale, in diretta attuazione degli scopi istituzionali e con esclusione di attività di somministrazione e di vendita, ai sensi dell'articolo l, commi 266 e 267 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.».
1.9207 IL GOVERNO
Dopo il comma 117, inserire il seguente:
«117-bis. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi i rapporti giuridici sorti e gli effetti prodottisi sulla base dell'articolo 9, comma 15, del decreto-leggi 30 dicembre 2013, n. 150, soppresso dalla legge di conversione 27 febbraio 2014, n. 15, fino alla data in cui è stato perfezionato il contratto con il Gestore del servizio integrato di gestione delle carte acquisti e dei relativi rapporti amministrativi, così da adempiere alle obbligazioni verso Poste S.p.a. sorte nel periodo di vigenza del citato articolo 9, comma 15».
1.5001/1 DI BIAGIO, SUSTA
All'emendamento 1.5001, dopo il comma 119-ter, inserire il seguente comma:
«119-ter. L'articolo 4, comma 1, lettera b), numero 1, del decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2006, n. 243, si interpreta nel senso che alte Vittime del Dovere ed ai loro familiari superstiti, di cui all'articolo 1, commi 563 e 5641 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nonché alle Vittime della Criminalità Organizzata ed ai loro familiari superstiti, di cui all'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, spetta l'assegno vitalizio previsto dall'articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, così come modificato dall'articolo 4 comma 238 legge 24 dicembre 2003 n. 350.».
Conseguentemente, all'articolo 1, comma 116, sostituire le parole: «100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015» con le seguenti: «92 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015».
1.5001/2 DI BIAGIO, SUSTA
«119-ter. L'articolo 4, comma 1, lettera b), numero 1, del decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2006 n. 243, si interpreta nel senso che alle Vittime del Dovere ed ai loro familiari superstiti, di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nonché alle Vittime della Criminalità Organizzata ed ai loro familiari superstiti, di cui all'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, spetta l'assegno vitalizio previsto dall'articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, così come modificato dall'articolo 4 comma 238 legge 24 dicembre 2003, n. 350.».
Conseguentemente, all'articolo 3, comma 76 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 8 milioni a decorrere dal 2015».
1.5001/3 DI BIAGIO, SUSTA
All'emendamento 1.5001, dopo il comma 119-quinquies, inserire il seguente comma:
«119-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 119-ter, 119-quater, 119-quinquies, e le disposizioni di cui ai sopracitati articolo 2, articolo 3, commi 1 e 1-bis, articolo 4, comma 2 si applicano altresì alle vittime del Dovere ed ai loro familiari superstiti, di cui all'articolo l, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nonché alle Vittime della Criminalità Organizzata ed ai loro familiari superstiti, di cui all'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302.».
Conseguentemente, all'articolo 3, comma 76 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 30 milioni a decorrere dal 2015».
1.9208/1 COMAROLI, TOSATO
All'emendamento 1.9208, sostituire le parole: «20 milioni», ovunque ricorrano, con: «40 milioni».
1.9208/2 FAVERO, FABBRI, FEDELI, GUERRA, RICCHIUTI, PARENTE, ZANONI, BORIOLI, DI GIORGI, LEPRI, DE BIASI, BIANCO, LAI, VACCARI, ALBANO, IDEM, PEZZOPANE, PUPPATO, MANASSERO, FASIOLO, SOLLO, D'ADDA, ELENA FERRARA, MATTESINI, SPILABOTTE, LO GIUDICE, LUCHERINI, CUOMO, PAGLIARI, COLLINA, AMATI, RUSSO, GRANAIOLA, DIRINDIN, MATURANI, PADUA, SILVESTRO, VALDINOSI, CARDINALI, DALLA ZUANNA, CHITI
All'emendamento 1.9208, dopo il comma 119-bis aggiungere il seguente:
«119-ter. All'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) sono attribuite le competenze in materia di reinserimento e di integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro, da realizzare con progetti personalizzati mirati alla conservazione del posto di lavoro o alla ricerca di nuova occupazione, con interventi formativi di riqualificazione professionale, con progetti per il superamento e per l'abbattimento delle barriere architettoniche sui luoghi di lavoro, con interventi di adeguamento e di adattamento delle postazioni di lavoro. L'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma è a carico del bilancio dell'INAIL, senza nuovi o maggiori oneri a carico per la finanza pubblica».
1.9208 IL GOVERNO
Dopo il comma 119, inserire i seguenti:
«119-bis. La dotazione del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili di cui all'articolo 13, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68, è incrementata di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015». 119-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 119-bis pari a 20 milioni di euro a decorrere all'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».
1.9209/1 LEZZI, MANGILI, BULGARELLI
All'emendamento 1.9209, al paragrafo 119-bis, sostituire le parole: «1 milione di euro» con le seguenti: «80.000 euro»
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2015: – 80.000
1.9209/2 TOMASELLI
All'emendamento 1.9209, dopo il comma 119-bis, inserire il seguente:
«119-ter: Alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, comma 106 sostituire le parole: ''per ciascuno degli anni 2014, 2015, 2016'' con le seguenti: ''per l'anno 2014 e a 7,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016,''».
Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2015: – 7.500.000;
Dopo il comma 119, inserire il seguente:
«119-bis. Per l'anno 2015 è autorizzata la spesa di 1 milione di euro quale contributo dell'Italia alla Fondazione Auschwitz-Birkenau per la costituzione del Fondo perpetuo finalizzato al mantenimento della struttura dell'ex campo di sterminio. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con propri decreti, è autorizzato a determnare le modalità di erogazione del contributo e ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.».
2015: – 1.000.000.
1.9210/1 DE PIETRO
All'emendamento 1.9210, capoverso «123-bis», sostituire le parole: «3 milioni di euro» con le seguenti: «4 milioni di euro».
Dopo il comma 123, inserire il seguente:
«123-bis. Al fine di promuovere lo sviluppo tecnologico del Paese e l'alta formazione tecnologica, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 10, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 326, come rideterminata dall'articolo 1, comma 578, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è incrementata di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015.».
– All'articolo 2, comma 20, Allegato 6, sopprimere la voce: «Somme da assegnare per la valorizzazione dell'istituto italiano di tecnologia». – All'articolo 3, dopo comma 66, inserire il seguente:
«66-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotta di 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015».
1.9211/1 PUGLISI, IDEM, DI GIORGI, FASIOLO, ELENA FERRARA, MARTINI, MARCUCCI, MINEO, TOCCI, ZAVOLI
All'emendamento 1.9211, aggiungere il seguente capoverso:
All'articolo 2, sostituire il comma 79 con il seguente:
«79. In attuazione degli impegni assunti nell'accordo tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Coni e il CIP del dicembre 2013, al fine di promuovere la pratica sportiva nelle scuole e l'organizzazione di manifestazioni sportive studentesche, anche per ragazzi con disabilità, per coordinare le attività con il CONI e con il Comitato Paralimpico, a decorrere dal 1º settembre 2015, l'articolo 307 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è sostituito dal seguente:
''Art. 307. – L'organizzazione ed il coordinamento periferico del servizio di educazione fisica è di competenza degli Uffici scolastici regionali e del dirigente ad essi preposto, che può avvalersi della collaborazione di un docente di molo di educazione fisica per la specifica funzione in ogni ambito provinciale, il quale può essere dispensato in tutto o in parte dall'insegnamento''».
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2015: – 20.000.000; 2016: – 20.000.000;
Dopo il comma 132, inserire il seguente:
«132-bis. Per il finanziamento delle attività istituzionali del Comitato paralimpico nazionale di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 15 luglio 2003, n. 189, è autorizzata la spesa di 7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015.».
2015: – 7.000.000; 2016: – 7.000.000; 2017: – 7.000.000.
1.9212/1 GUALDANI
1.9212/2 TOMASELLI, GUALDANI
All'emendamento 1.9212, dopo le parole: «all'articolo 1» aggiungere le seguenti: «al comma 109 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera d), capoverso 9-ter, dopo l'ultimo periodo sono inserite le seguenti parole «le selezioni di cui al presente comma sono rivolte a soggetti operanti in ambito locale. Nel caso in cui dalle selezioni non risulti un numero sufficiente ed idoneo, rispetto ai criteri definiti, di operatori di rete in relazione alle frequenze da assegnare, il Ministero dello Sviluppo Economico esamina le domande presentate da soggetti non operanti in ambito locale assegnando i relativi diritti d'uso per le stesse finalità della presente disposizione»; b) alla lettera d), capoverso 9-quinquies, dopo l'ultimo periodo è inserito il seguente: «le suddette graduatorie sono altresì utilizzate per l'attribuzione ai fornitori di servizi di media audiovisivi autorizzati alla diffusione di contenuti audiovisivi in tecnica digitale terrestre in ambito locale dei numeri di cui al seguente 9-septies»; c) alla lettera d), capoverso 9-septies, l'ultimo periodo è abrogato».
1.9212/3 TOMASELLI, GUALDANI
All'emendamento 1.9212, dopo il comma 134, inserire i seguenti:
«134-bis: Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 3-quinquies del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, nelle more della revisione della disciplina dei contributi in materia di frequenze televisive volta a garantire l'impiego ottimale delle risorse, gli operatori di rete sono tenuti al pagamento di un contributo annuale, determinato in via transitoria dal Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. All'articolo 1, comma 109, lettera d), 9-ter, dopo l'ultimo periodo, sono inserite le seguenti parole: ''Le selezioni di cui al presente comma sono rivolte a soggetti operanti in ambito locale. Nel caso in cui dalle selezioni non risulti un numero sufficiente ed idoneo, rispetto ai criteri definiti, di operatori di rete in relazione alle frequenze da assegnare, il Ministero dello Sviluppo Economico esamina le domande presentate da soggetti non operanti in ambito locale assegnando i relativi diritti d'uso per le stesse finalità della presente disposizione''. All'articolo 1, comma 109, lettera d), 9-quinquies, dopo l'ultimo periodo è inserito il seguente: ''Le suddette graduatorie sono altresì utilizzate per l'attribuzione ai fornitori di servizi di media audiovisivi autorizzati alla diffusione di contenuti audiovisivi in tecnica digitale terrestre in ambito locale dei numeri di cui al seguente 9-septies''. Nell'articolo 1, comma 109, lettera d), 9-septies, l'ultimo periodo è abrogato».
1.9212/4 BONFRISCO, D'ALÌ, CERONI, MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI
All'emendamento 1.9212, sostituire il capoverso «134-bis» con il seguente:
«134-bis. Nelle more della revisione della disciplina dei contributi in materia di frequenze televisive volta a garantire l'impiego ottimale delle risorse, per l'anno 2014 gli operatori di rete televisiva ai sensi del decreto legislativo del 31 luglio 2005, n. 177, sono tenuti al pagamento di un contributo annuale, determinato in via transitoria dal Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, tenendo conto dei criteri di contribuzione stabiliti dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con la delibera 494/14/CONS del 30 settembre 2014, anche con una riduzione dei tempi per l'applicazione progressiva dei contributi previsti dall'articolo 6 della delibera citata».
Conseguentemente, sopprimere il capoverso: «Conseguentemente».
1.9212/5 BONFRISCO, D'ALÌ, CERONI, MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI
«134-bis. Nelle more della revisione della disciplina dei contributi in materia di frequenze televisive volta a garantire l'impiego ottimale delle risorse, per l'anno 2014 gli operatori di rete televisiva ai sensi del decreto legislativo del 31 luglio 2005, n. 177, sono tenuti al pagamento di un contributo annuale, determinato in via transitoria dal Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, tenendo conto dei criteri di obiettività, trasparenza, proporzionalità e non discriminazione previsti dall'articolo 35 del Codice delle Comunicazioni elettroniche di cui al d.lgs 1º agosto 2003, n. 259».
1.9212/6 COMAROLI
All'emendamento 1.9212, al capoverso «134-bis» sostituire le parole da: «sono tenuti al pagamento» fino a: «15 ottobre 2013» con le seguenti: «in ambito nazionale sono tenuti al pagamento di un contributo annuale, determinato in via transitoria dal Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze».
1.9212/7 CIAMPOLILLO, BULGARELLI
All'emendamento 1.9212, capoverso: «134-bis» secondo periodo, sostituire le parole da: «Con riferimento agli importi» fino a: «15 gennaio 2015» con le seguenti: «Con riferimento agli importi dovuti per gli anni 2014 e 2015, i contributi sono versati dagli operatori entro il 15 gennaio di ciascun anno».
1.9212/8 CIOFFI, SCIBONA, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI
All'emendamento 1.9212, dopo il comma 134-bis, inserire il seguente:
«134-ter. In via transitoria, per l'anno 2015, su tutto il territorio nazionale ai soggetti operanti su frequenze televisive terrestri in tecnica digitale in ambito nazionale si applica il regime di contribuzione previsto dall'articolo 27, comma 9, della legge 23 dicembre 1999, n. 448 e dal decreto ministeriale 23 ottobre 2000, maggiorato di 2 punti percentuali.».
1.9212/9 URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO
All'emendamento 1.9212, dopo il comma 134-bis aggiungere il seguente:
«134-bis: Al fine di compensare i tagli effettuati sulle risorse per le misure di sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale relative all'anno 2014, è, inoltre, autorizzata la spesa di euro 82 milioni di euro per l'anno 2015, aggiuntivi rispetto alle risorse già assegnate in bilancio. Si autorizza, inoltre, che detta somma segua l'iter dei crediti verso la pubblica amministrazione delle imprese private, con la possibilità di essere scontata tramite accordo tra Governo e Abi ad un tasso concordato dell'1 per cento».
Conseguentemente alla Tabella A, voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti modifiche:
CP: – 82.000.000;
Dopo il comma 134, inserire il seguente:
«134-bis. Al fine di assicurare l'assenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica di cui all'articolo 3-quinquies, comma 7, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e nelle more della revisione della disciplina dei contributi in materia di frequenze televisive volta a garantire l'impiego ottimale delle risorse, gli operatori di rete sono tenuti al pagamento di un contributo annuale, determinato in via transitoria dal Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, secondo i parametri del regime di contribuzione di cui all'articolo 27, comma 9, della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Con riferimento agli importi dovuti per l'anno 2014, i contributi sono versati dagli operatori entro il 15 gennaio 2015 e si applica il medesimo regime di contribuzione stabilito in via transitoria dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l'anno 2013 con la delibera n. 568/13/CONS del 15 ottobre 2013. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.».
Conseguentemente, all'articolo 3, comma 83, sostituire le parole: «comma 14» con le seguenti: «commi 14 e 134-bis».
1.9213/1 BONFRISCO, CERONI, D'ALÌ, MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI
All'emendamento 1.9213, al comma 143-ter, dopo le parole: «del decreto del Presidente della Repubblica 1º dicembre 1999, n. 503», aggiungere le seguenti: «, anche per la produzione di dati e informazioni a supporto dei processi di valutazione, monitoraggio o con finalità statistiche o gestionali, previsti in adempimento del regolamento (CE) n. 1198 del 1º agosto 2014 della commissione che integra il regolamento (CE) n. 1217/2009 del Consiglio relativo all'istituzione di una rete d'informazione contabile agricola sui redditi e sull'economia delle aziende agricole nell'Unione europea, e dalla normativa nazionale».
1.9213/2 DI BIAGIO
All'emendamento 1.9213, al comma 143-ter, alla fine del periodo dopo le parole: «del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1999, n. 503» aggiungere le seguenti: «, anche per la produzione di dati e informazioni a supporto dei processi di valutazione, monitoraggio o con finalità statistiche o gestionali, previsti in adempimento del regolamento (CE) n. 1198 del 1º agosto 2014 della commissione che integra il regolamento (CE) n. 1217/2009 del Consiglio relativo all'istituzione di una rete d'informazione contabile agricola sui redditi e sull'economia delle aziende agricole nell'Unione europea, e dalla normativa nazionale.».
1.9213/3 MARINELLO, GUALDANI
All'emendamento 1.9213, al comma 143-ter, dopo le parole: «del decreto del Presidente della Repubblica 1º dicembre 1999, n. 503,» aggiungere le seguenti: «, anche per la produzione di dati e informazioni a supporto dei processi di valutazione, monito raggio o con finalità statistiche o gestionali, previsti in adempimento del regolamento (CE) n. 1198 del 1º agosto 2014 della commissione che integra il regolamento (CE) n. 1217/2009 del Consiglio relativo all'istituzione di una rete d'informazione contabile agricola sui redditi e sull'economia delle aziende agricole nell'Unione europea, e dalla normativa nazionale.».
1.9213/4 RUTA
1.9213/5 BONFRISCO, CERONI, D'ALÌ, MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI
All'emendamento 1.9213, dopo il comma 143-ter.1, aggiungere il seguente:
«143-ter.1. L'ISMEA è autorizzato ad utilizzare il 50 per cento delle risorse finanziarie ad esso attribuite per gli interventi del Fondo di investimento nel capitale di rischio di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 22 giugno 2004, n. 182 e successive modificazioni e integrazioni, per l'erogazione di finanziamenti previsti dal fondo credito di cui all'articolo 17, comma 4, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102».
1.9213/6 RUTA
1.9213/7 DI BIAGIO
All'emendamento 1.9213, dopo il comma 143-ter, aggiungere il seguente:
«143-ter.1. UISMEA è autorizzato ad utilizzare il 50 per cento delle risorse finanziarie ad esso attribuite per gli interventi del Fondo di investimento nel capitale di rischio di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 22 giugno 2004, n. 182 e successive modificazioni e integrazioni, per l'erogazione di finanziamenti previsti dal fondo credito di cui all'articolo 17, comma 4, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.».
1.9213/8 MARINELLO, GUALDANI
«143-ter.1. L'ISMEA è autorizzato ad utilizzare il 50 per cento delle risorse finanziarie ad esso attribuite per gli interventi del Fondo di investimento nel capitale di rischio di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 22 giugno 2004, n. 182 e successive modificazioni e integrazioni, per l'erogazione di finanziamenti previsti dal fondo credito di cui all'articolo 17, comma 4, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.».
1.9213/9 BONFRISCO, CERONI, D'ALÌ, MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI
All'emendamento 1.9213, dopo il comma 143-quater, aggiungere il seguente:
«143-quater.1. Con uno o più decreti, di natura non regolamentare, del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinate le modalità di integrazione nell'Anagrafe delle aziende agricole (AnAGRI) dei dati degli agricoltori attualmente registrati in anagrafi istituite presso altre amministrazioni, le modalità di fruibilità dei dati di cui all'articolo 58 e la cooperazione applicativa di cui all'articolo 72, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni e integrazioni, in coerenza con il Codice dell'amministrazione digitale».
1.9213/10 RUTA
1.9213/11 DI BIAGIO
«143-quater.1. Con uno o più decreti, di natura non regolamentare, del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinate le modalità di integrazione nell'Anagrafe delle aziende agricole (AnAGRI) dei dati degli agricoltori attualmente registrati in anagrafi istituite presso altre amministrazioni, le modalità di fruibilità dei dati di cui all'articolo 58 e la cooperazione applicativa di cui all'articolo 72, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni e integrazioni, in coerenza con il Codice dell'amministrazione digitale.».
1.9213/12 MARINELLO, GUALDANI
1.9213/13 STEFANO, DE PETRIS, URAS
All'emendamento 1.9213, sopprimere il comma 143-quinquies.
1.9213 IL GOVERNO
Dopo il comma 134, inserire i seguenti:
«134-bis. Il divieto di cui al terzo comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1974, n. 727, non si applica ai crediti, certificati dai competenti organismi pagatori e ceduti a ISMEA, relativi ai regimi di sostegno di cui all'Allegato 1 del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, inerenti le operazioni di cui al comma 45, lettera c), dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Il beneficiario deve manifestare la volontà di cessione nella Domanda Unica presentata ai sensi dell'articolo 72 del regolamento (VE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008. Alle operazioni di cui al presente comma, si applica la compensazione di cui all'articolo 01, comma 16, secondo periodo, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, e successive modificazioni e integrazioni, effettuata avuto riguardo alla data della cessione del credito a ISMEA secondo le modalità indicate nel decreto di cui al periodo successivo. Con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità, i limiti e i criteri, per la cessione dei crediti, anche in deroga a quanto previsto dagli articoli 69 e 70 del regio decreto del 18 novembre 1923, n. 2440. Alle cessioni di crediti di cui al presente comma non si applica l'articolo 1264 del codice civile e si applicano gli articoli 5 e 6 della legge 21 febbraio 1991, n. 52, e le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. 143-ter. All'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
''2-bis. La garanzia di cui al comma 2 può essere concessa anche a fronte di titoli di debito emessi dalle imprese operanti nel settore agricolo, agro alimentare e della pesca, in conformità con quanto previsto dall'articolo 2412 del codice civile e dall'articolo 32 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge del 7 agosto 2012, n. 134, acquistati da organismi di investimento collettivo del risparmio (Oicr) le cui quote o azioni siano collocate esclusivamente presso investitori qualificati che non siano, direttamente o indirettamente, soci della società emittente. Per le proprie attività istituzionali, nonché per le finalità del presente decreto legislativo, l'Istituto, si avvale direttamente dell'Anagrafe delle aziende agricole e del fascicolo aziendale elettronico di cui agli articoli 1, comma 1, e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 1º dicembre 1999, n. 503.''. 143-quater. All'articolo 60 del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, al comma 3-bis, dopo la lettera f-bis), è aggiunta la seguente:
''f-ter) Anagrafe delle aziende agricole di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 1º dicembre 1999, n. 503.''.
143-quinquies. All'articolo 1-ter del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, della legge Il agosto 2014, n. 116, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:
''6-bis. Per la selezione degli organismi di consulenza aziendale le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono fare ricorso ad accordi quadro, in deroga all'articolo 59, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.''».
143-sexies. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 143-bis, 143-ter, 143-quater e 143-quinquies non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».
1.9294/1 LAI, RUTA, ANGIONI, CUCCA
All'emendamento 1.9214, al capoverso «144», dopo le parole: «qualità del latte bovino» inserire le seguenti: «ovino e caprino».
1.9294/2 DONNO, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI
All'emendamento 1.9214, capoverso «144», dopo le parole da: «qualità del latte bovino», aggiungere le seguenti: «, anche attraverso l'istituzione di un sistema nazionale di tracciabilità del prodotto».
1.9294/3 PIGNEDOLI
All'emendamento 1.9214, comma 144, dopo le parole: «qualità del latte bovino» inserire le seguenti: «e all'esigenza di ristrutturazione della fili era lattiero-casearia».
1.9294/4 STEFANO, DE PETRIS, URAS
All'emendamento 1.9214, comma 144, sostituire le parole: «8 milioni di euro» con le seguenti: «25 milioni di euro».
Conseguentemente al comma 124) sostituire le parole: «850 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016» con le seguenti: «833 milioni di euro per l'anno 2015 e 850 milioni di euro per l'anno 2016».
1.9294/5 DE PETRIS, URAS, STEFANO, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA
All'emendamento 1.9214, al comma 144, sopprimere l'ultimo periodo.
1.9214 IL GOVERNO
Dopo il comma 143, aggiungere i seguenti:
«144. Al fine di contribuire alla ristrutturazione del settore lattiero, anche in relazione al superamento del regime europeo delle quote latte, nonché al miglioramento della qualità del latte bovino, è istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il «Fondo per gli investimenti nel settore lattiero caseario» con una dotazione iniziale pari a 8 milioni di euro per l'anno 2015 e a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di accesso al contributo, nonché la quota di partecipazione alla singola operazione. Non sono ammessi al contributo i produttori non in regola con il pagamento delle multe derivanti dall'eccesso di produzione lattiera ovvero che abbiano aderito ai programmi di rateizzazione previsti dalla normativa vigente, ma non risultano in regola con i relativi pagamenti. 145. Il contributo dello Stato alle azioni di cui al comma 144 soddisfa le condizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», e dal regolamento (VE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 dal Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo. 146. Le operazioni di cui al comma 144 sono assistite dalle garanzie concesse da ISMEA, secondo i criteri e le modalità definite dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, del 22 marzo 2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 9 settembre 2011, n. 210. 147. A quota parte degli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 144, 145 e 146 si provvede quanto a 5 milioni per l'anno 2015 e a 50 milioni per ciascuno degli anni 2016 e 2017 mediante utilizzo del fondo di conto capitale iscritto nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera d), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, il. 89.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali apportare la seguente variazione:
2015: – 3.000.000.
2.9800/1 VACCARI, BERGER, FRAVEZZI, PANIZZA
All'emendamento 2.9800, dopo il capoverso «3-bis» inserire il seguente:
«3-ter. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, le parole: ''31 dicembre 2014'' sono sostituite dalle seguenti: ''30 giugno 2015''».
2.9800 IL GOVERNO
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
«3-bis. All'articolo 28, comma 8-bis, secondo periodo del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge Il novembre 2014, n. 164, la parola: ''rilascia'' è sostituita dalle seguenti: ''può rilasciare'' e le parole: " nel rispetto delle norme europee e previo nulla osta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,'' sono sostituite dalle seguenti: ''previo nulla osta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, valutata specificamente la compatibilità con le norme e i principi del diritto europeo,"».
2.9823/1 CIOFFI, SCIBONA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI
All'emendamento 2.9823, sopprimere la lettera a).
2.9823/2 CERVELLINI, URAS, DE PETRIS
2.9823/3 COMAROLI, TOSATO
All'emendamento 2.9823, alla lettera c), dopo il punto 2, inserire il seguente:
«2-bis. dopo la lettera b), inserire la seguente:
''b-bis.) presenza nei bacini territoriali di importanti insediamenti demografici ed industriali;''».
2.9823/4 SACCONI, BIANCONI, CHIAVAROLI, MANCUSO, GUALDANI
All'emendamento 2.9823, dopo la lettera d), inserire la seguente:
«d-bis) sostituire il comma 8 con il seguente:
''8. Al fine di razionalizzare la spesa e conseguire economie di scala, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti assume la funzione di centro unico di acquisto in nome e per conto delle regioni e province autonome interessate.''».
2.9823/5 URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO
All'emendamento 2.9823, alla lettera f) sopprimere il capoverso 11-ter.
Conseguentemente al capoverso 11-quater sostituire le parole «30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017 e 40 milioni di euro per l'anno 2018» con le seguenti «300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017 e 310 milioni di euro per l'anno 2018».
2.9823/6 CIOFFI, SCIBONA, LEZZI, BULGARELLI, MANGILI
All'emendamento 2.9823, lettera f), sopprimere il comma 11-ter.
2.9823/7 CROSIO, ARRIGONI, COMAROLI, TOSATO
All'emendamento 2.9823, al comma 11-quater, sopprimere il secondo periodo.
2.9823/8 CROSIO, ARRIGONI, COMAROLI, TOSATO
All'emendamento 2.9823, al comma 11-quater, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nei limiti delle eventuali risorse eccedenti quelle occorrenti per il completamento delle opere prioritarie di cui all'articolo 13, comma 1, lettere a), b) e c) del citato decreto-legge n. 145 del 2013».
2.9823/9 CROSIO, COMAROLI, TOSATO
All'emendamento 2.9823, dopo il comma 11-quater, inserire il seguente:
«11-quater bis. Al fine di assicurare la corretta applicazione del regolamento CE n. 1186/2009 del parlamento Europeo relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali, per serbatoi normali di cui all'articolo 107, paragrafo 2, lettera c), fermo restando quanto già previsto, si intendono anche tutti i serbatoi regolarmente omologati dalla motorizzazione».
2.9823/9-bis GUALDANI, CHIAVAROLI
All'emendamento 2.9823, lettera f), dopo il comma 11-sexies, inserire il seguente:
«11-sexies-bis. All'articolo 3, comma3, del decreto-legge 11 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, al terzo periodo dopo le parole: ''beni immobiliari demaniali di loro competenza'' sono inserite le seguenti parole: ''e, nel limite di 50 milioni, per l'attuazione di interventi urgenti in materia di dissesto idrogeologico, di difesa e messa in sicurezza di beni pubblici, di completamento di opere in corso di esecuzione nonché di miglioramento infrastrutturale. Con uno o più decreti del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti sono individuati d'intesa con la struttura di missione istituita con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 maggio 2014, gli interventi e le procedure di attuazione».
2.9823/10 CROSIO, COMAROLI, TOSATO
All'emendamento 2.9823, alla lettera f), sostituire il comma 11-septies, con il seguente:
«11-septies. Per assicurare l'avvio dei lavori di prolungamento della metropolitana 5 di Milano fino a Monza è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017».
2.9823/11 CROSIO, COMAROLI, TOSATO
All'emendamento 2.9823, alla lettera f), sostituire il comma 11-septies con il seguente:
«11-septies. Per assicurare il completamento dei lavori dì collegamento autostradale fra Brescia e Milano è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017».
2.9823/12 COMAROLI, TOSATO
All'emendamento 2.9823, alla lettera f), sostituire le parole: «10 milioni» con le seguenti: «5 milioni» e aggiungere in fine il seguente periodo: «Al fine di garantire la continuità del servizio pubblico di navigazione sui laghi Maggiore, di Garda e di Como, alla Gestione governativa laghi sono attribuiti, per l'anno 2012, 5 milioni di euro. Le maggiori risorse di cui al presente comma sono destinate al finanziamento delle spese di esercizio per la gestione dei servizi di navigazione lacuale. È comunque fatto salvo quanto previsto all'articolo 4, quarto comma, della legge 18 luglio 1957, n. 614».
2.9823/13 BONFRISCO, D'ALÌ, CERONI, MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI
All'emendamento 2.9823, alla lettera f), sopprimere il capoverso «11-octies» e dopo la lettera l), aggiungere la seguente:
«m) al fine di garantire interventi di risanamento e manutenzione straordinaria dei beni attinenti al Fondo edifici per il culto, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 e di 3 milioni per l'anno 2017».
2.9823/14 ORELLANA
All'emendamento 2.9823, dopo il comma 11-nonies, aggiungere il seguente:
«11-nonies.1. Ai fini della costruzione di un ponte che sostituisca il Ponte della Becca, lungo la ex S.S. 617 ''Bronese'', è autorizzata la spesa di 18 milioni di euro per gli anni 2015, 2016, 2017».
Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2015: – 18.000.000; 2016: – 18.000.000; 2017: – 18.000.000.
1.9823/15 SACCONI, BIANCONI, CHIAVAROLI, MANCUSO, GUALDANI
All'emendamento 2.9823, lettera f), sostituire il comma 11-decies con il seguente:
«11-decies. Per la realizzazione delle attività di cui all'articolo 60, commi 4-bis e 4-ter, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e successive modificazioni, è autorizzata la spesa rispettivamente di 2,5 milioni di euro e 3 milioni di euro per l'anno 2015».
2.9823/16 BROGLIA
All'emendamento 2.9823, alla lettera f), sostituire il comma 11-decies con il seguente:
«11-undecies. Per la realizzazione delle attività di cui all'articolo 60, commi 4-bis e 4-ter, della legge 27 dicembre 2002, n. 89 e successive modificazioni, è autorizzata la spesa rispettivamente di 2,5 milioni di euro e 3 milioni di euro per l'anno 2015».
2.9823/17 TOMASELLI
All'emendamento 2.9823, alla lettera f), dopo il comma 11-decies, aggiungere i seguenti:
«11-undecies. In relazione ai finanziamenti agevolati già concessi, con risorse provenienti dal Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca di cui all'art. 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ai sensi del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e degli articoli 14 e seguenti della legge 17 febbraio 1982, n.46 può essere disposta per una sola volta, su istanza dell'impresa alla banca concessionaria e subordinatamente alla valutazione positiva del soggetto finanziatore, una sospensione di dodici mesi del pagamento della quota capitale delle rate con scadenza non successiva al3l dicembre 2015, traslando in avanti il piano di ammortamento delle quote agevolata e bancaria del finanziamento per un periodo di dodici mesi. Gli interessi relativi alle rate sospese sono corrisposti alle scadenze originarie ovvero, ove le rate risultino già scadute alla data di concessione del beneficio, entro sessanta giorni dalla predetta data, in tal caso maggiorati degli interessi di mora di cui al comma 11-duodecies da corrispondere a Cassa depositi e prestiti S.p.A .. TI conteggio degli interessi da corrispondere a Cassa depositi e prestiti S.p.A. durante il periodo di sospensione, sarà effettuato sul residuo debito effettivo tempo per tempo vigente. 11-duodecies. Ai fini di cui al comma 11-undecies, l'impresa invia l'istanza alla banca concessionaria entro quarantacinque giorni precedenti la scadenza della rata della quale si richiede la sospensione. La banca concessionaria inoltra specifica richiesta, corredata da valutazione positiva del soggetto finanziatore per la quota bancaria del finanziamento e relazione istruttoria che attesti la sussistenza dei requisiti nonché le condizioni di sostenibilità finanziaria del rimborso delle rate da parte dell'impresa, al Ministero dello sviluppo economico e alla Cassa depositi e prestiti S.p.A. affinché quest'ultima provveda a comunicare l'importo degli oneri per interessi, determinati ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 358, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, corrispondenti alla sospensione di dodici mesi del pagamento della quota capitale delle rate. La Cassa depositi e prestiti S.p.A., entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, comunica il predetto importo alla banca concessionaria, che provvede tempestivamente ai conseguenti adempimenti nei confronti dell'impresa. 11-terdecies. Ove l'impresa non corrisponda a Cassa depositi e prestiti S.p.A. gli interessi relativi alle rate sospese alle scadenze di cui al comma l1-undecies, la sospensione di dodici mesi del pagamento della quota capitale è revocata. 11-quaterdecies. La garanzia dello Stato di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi del comma 359 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, assiste i finanziamenti agevolati oggetto della sospensione di cui al comma 11-undecies. 11-quinquiesdecies. Dall'attuazione dei commi da 11-undecies a 11-quaterdecies non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica«.
2.9823/18 GUALDANI
All'emendamento 2.9823, alla lettera f), dopo il comma 11-decies, inserire il seguente:
«11-undecies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, è soggetto all'obbligo assicurativo contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, il personale orchestrale delle Fondazioni lirico sinfoniche legato da un rapporto di natura subordinata, ivi compreso quello operante all'interno del golfo mistico. La retribuzione valevole ai fini contributivi e risarcitivi è pari al massimale per la liquidazione delle rendite, di cui all'articolo 116, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e, in ogni caso, per ogni giornata di effettiva presenza sul luogo di lavoro. Per i rapporti di lavoro indicati nel presente comma si applicano i riferimenti tariffari per la classificazione delle lavorazioni individuati ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38».
2.9823/19 ZANONI, BROGLIA
All'emendamento 2.9823, alla lettera f), dopo il comma 11-decies, è aggiunto il seguente:
«11-undecies. All'articolo 17, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, dopo la lettera h) è aggiunta la seguente:
''i) veicoli in dotazione della Polizia Locale provvisti delle targhe di immatricolazione previste dal decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 27 aprile 2006, n. 209''».
2.9823/20 CERONI
All'emendamento 2.9823, lettera f), dopo il comma 11-decies è aggiunto il seguente:
''i) veicoli in dotazione della Polizia Locale provvisti delle targhe di immatricolazione previste dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 27 aprile 2006, n. 209''».
2.9823/21 PIGNEDOLI
All'emendamento 2.9823 dopo la lettera f) inserire la seguente:
«f-bis) sopprimere il comma 19».
2.9823/22 BONFRISCO, D'ALÌ, CERONI, MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI
All'emendamento 2.9823, sopprimere la lettera g).
2.9823/23 CIOFFI, SCIBONA, LEZZI, BULGARELLI, MANGILI
2.9823.24 FILIPPI, LAI
All'emendamento 2.9823, sopprimere il comma «24-bis».
2.9823/25 URAS, DE PETRIS
All'emendamento 2.9823, alla lettera g), capoverso «24-bis», aggiungere il seguente:
«24-ter. Al fine di contrastare fenomeni di degrado ambientale ed assicurare adeguati livelli di tutela della salute pubblica le agenzie regionali per l'ambiente sono autorizzate per il solo anno 2015 a procedere ad assunzioni di personale fino al 60 per cento della dotazione organica vigente».
Conseguentemente all'articolo 1, comma 112 sostituire la parola: «250» con la seguente: «50» e al comma 121 sostituire la parola: «200» con la seguente: «20».
2.9823/26 PETRAGLIA, URAS, DE PETRIS
«24-ter. All'articolo 22 comma 3 legge 240/2010 sopprimere le parole da: ''La durata complessiva dei rapporti instaurati ai sensi del presente articolo'' fino a: ''nel limite massimo della durata legale del relativo corso''».
2.9823/27 GUALDANI
All'emendamento 2.9823, alla lettera h) apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «Sardegna e Sicilia»; aggiungere le seguenti: «, nonché all'erogazione di un contributo a favore delle imprese ferroviarie che abbiano effettuato i servizi di trasporto merci precedentemente indicati. Tale contributo sarà uguale alla metà della frazione dei costi esterni che il trasporto ferroviario consente di evitare rispetto alla modalità stradale»; b) dopo le parole: «La predetta compensazione» aggiungere le seguenti: «ed erogazione del contributo».
2.9823/28 COMAROLI, TOSATO
2.9823/29 SACCONI, BIANCONI, CHIAVAROLI, MANCUSO, GUALDANI
All'emendamento 2.9823 dopo la lettera h), inserire la seguente:
«h-bis) al comma 52, il capoverso ''3-bis'' è sostituito dal seguente:
''3-bis. Per le attività di investimento di cui al comma 3, lettere a), b) e c), è riconosciuta ad ANAS s.p.a. una quota non superiore al 12,5 per cento del totale dello stanzia mento destinato alla realizzazione dell'intervento per spese non previste da altre disposizioni di legge o regolamentari e non inserite nel quadro economico di progetto approvato a decorrere dal 1º gennaio 2015''.».
2.982/30 BONFRISCO, D'ALÌ, CERONI, MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI
All'emendamento 2.9823 apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo la lettera h) aggiungere la seguente:
«h-bis) al comma 52 apportare le seguenti modifiche:
1) dopo le parole: ''per le attività'' sono inserite le parole: ''di investimento''; 2) le parole: ''fino al 10%'', sono sostituite dalle parole: ''pari al 12,5%''; 3) dopo le parole: ''«quadro economico di progetto'' sono inserite le parole: ''approvato a decorrere dal 1º gennaio 2015''.
b) dopo la lettera j) aggiungere la seguente:
''j-bis) dopo il comma 108, inserire il seguente:
''108-bis. All'articolo 55 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono apportate le seguenti modifiche:
1) il comma 23-quater è soppresso; 2) al comma 23-sexies, dopo le parole: ''non si applica'' sono inserite le parole: ''tagli accessi industriali e commerciali nonché''.».
2.9823/31 BARANI, MANDELLI
All'emendamento 2.9823, dopo la lettera h) inserire le seguenti:
h-bis) All'art. 2, comma 52, apportare le seguenti modificazioni:
dopo le parole: «per le attività» sono inserite le parole: «di investimento»;
le parole «fino al 10%», sono sostituite dalle parole: «pari al 12,5%»;
dopo le parole «quadro economico di progetto» sono inserite le parole «approvato a decorrere dal 1º gennaio 2015».
2.9823/32 BARANI, MANDELLI
All'emendamento 2.9823, dopo la lettera h) inserire la seguente:
dopo le parole: «per le attività» sono inserite le parole «di investimento».
2.9823/33 BARANI, MANDELLI
le parole «fino al 10%», sono sostituite dalle parole: «pari al 12,5%».
2.9823/34 BARANI, MANDELLI
dopo le parole: «quadro economico di progetto» sono inserite le parole: «approvato a decorrere dal 1º gennaio 2015».
2.9823/35 CIOFFI, SCIBONA, MANGILI, BULGARELLI, LEZZI
All'emendamento 2.9823, sopprimere la lettera i).
2.9823/36 COMAROLI, TOSATO
All'emendamento n. 2.9823, alla lettera i), comma 53-bis, dopo il primo periodo sono è aggiunto il seguente: «Nelle more dell'individuazione della programmazione finanziaria le risorse sono assegnate alla Brebemi s.p.A.»
2.9823/37 SACCONI, BIANCONI, CHIAVAROLI, MANCUSO, GUALDANI
All'emendamento n. 2.9823, alla lettera i), dopo il comma 53-bis inserire il seguente:
«53-ter. In relazione all'ineludibile necessità di realizzare gli interventi di adeguamento della strada statale n. 372 «Telesina», tra lo svincolo di Caianello della medesima strada e lo svincolo di Benevento sulla strada statale n. 88, nonché alla non sostenibilità economico – finanziaria della proposta originaria rilevata dal soggetto aggiudicatore, è annullata la procedura avviata per detti interventi ed è conseguentemente revocata la nomina del soggetto promotore. Ferma restando la destinazione ai lavori di adeguamento di cui al precedente periodo delle risorse già assegnate, esistenti e disponibili alla data di entrata in vigore della presente legge, le funzioni di soggetto aggiudicatore dell'intervento, gli obblighi che derivano dall'adempimento delle attività previste dai commi 2 e 6 dell'articolo 3 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, nonché quelli conseguenti alla revoca del soggetto promotore sono rimessi alla competenza della società ANAS S.p.A.. Il compenso del promotore per l'attività espletata è a carico di Anas S.p.A., che acquisisce la proprietà del progetto definitivo relativo all'intervento di adeguamento di cui al primo periodo, corredato degli atti istruttori e dei pareri acquisiti».
2.9823/38 SACCONI, BIANCONI, CHIAVAROLI, MANCUSO, GUALDANI
All'emendamento 2.9823, alla lettera i), dopo il capoverso: «comma 53-bis», inserire il seguente:
«53-ter. All'articolo 5 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, apportare le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «entro il 31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2015»; b) al secondo periodo, le parole: «entro il 31 agosto 2015» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2015».
2.9823/39 CIOFFI, SCIBONA, CIAMPOLILLO, LEZZI, MANGILI, BULGARELLI
All'emendamento 2.9823, dopo la lettera i) inserire la seguente:
i-bis) dopo il comma 108 inserire il seguente:
108-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2015 la misura del canone annuo di cui all'articolo 10, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è fissata nel 6,2 per cento dei proventi netti dei pedaggi di competenza dei concessionari. Una quota parte delle entrate derivanti dall'attuazione del presente comma, pari ai proventi eccedenti la misura del canone annuo corrisposto direttamente ad ANAS S.p.a. ai sensi del comma 1020 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e del comma 9-bis dell'art. 19 del decreto-legge 10 luglio 2009, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, confluisce in un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, denominato «Fondo per l'attuazione del Piano strategico per la banda ultralarga» e finalizzato all'avvio e alla realizzazione del medesimo Piano».
2.9823/40 CIOFFI, SCIBONA, CIAMPOLILLO, LEZZI, MANGILI, BULGARELLI
«108-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2015 la misura del canone annuo di cui all'articolo 10, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è fissata nel 6,2 per cento dei proventi netti dei pedaggi di competenza dei concessionari. Una quota parte delle entrate derivanti dall'attuazione del presente comma, pari ai proventi eccedenti la misura del canone annuo corrisposto direttamente ad ANAS S.p.a. ai sensi del comma 1020 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e del comma 9-bis dell'art. 19 del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, confluisce in un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti finalizzato alla concessione di indennità di esproprio per opere di pubblica utilità ai soggetti che risultino proprietari secondo i registri catastali.»
2.9823/41 SACCONI, BIANCONI, CHIAVAROLI, MANCUSO, GUALDANI
All'emendamento n. 2.9823 dopo la lettera j), inserire la seguente:
«j-bis) dopo il comma 108, inserire il seguente:
«108-bis. All'articolo 55 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 23-quater è soppresso; b) al comma 23-quinquies:
1) al primo periodo, le parole: «in un'unica soluzione» sono soppresse; 2) l'ultimo periodo è soppresso;
c) al comma 23-sexies, le parole: «23-quater» sono soppresse e dopo le parole: «non si applica» inserire le seguenti: «agli accessi industriali e commerciali nonché». d) al comma 23-septies, le parole: «23-quater» sono soppresse».
2.9823/42 BARANI, MANDELLI
All'emendamento 2.9823, dopo la lettera j), inserire la seguente:
«j-bis) All'articolo 2, dopo il comma 108, inserire il seguente comma 108-bis:
''108-bis. All'articolo 55 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 23-quater è soppresso; b) al comma 23-sexies, dopo le parole: ''non si applica'' sono inserite le parole: ''agli accessi industriali e commerciali nonché''».
2.9823/43 RANUCCI
All'emendamento 2.9823, alla lettera k), dell'articolo 2, capoverso comma 119, sopprimere l'ultimo periodo.
Conseguentemente, al capoverso comma 141-ter, dell'articolo 1, le parole: «di 122», nonché: «di »11,2«, sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «di 118» e «di 7,2» ed aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La medesima autorizzazione di spesa è ridotta di 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020».
2.9823/44 GUALDANI, CHIAVAROLI
All'emendamento 2.9823, dopo la lettera k), aggiungere la seguente:
«k-bis) All'articolo 1, sono apportate le seguenti modifiche:
1) al comma 127, primo periodo, dopo le parole: ''stati di previsione del Ministero dell'interno'', inserire le seguenti: '', fatta salva, la permanenza del relativo capitolo di spesa nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali unicamente ai fini dell'erogazione dei contributi residui ai Comuni aventi diritto''; 2) dopo il comma 127 inserire il seguente:
''127-bis. Al fine di sostenere la gestione dell'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati derivante dall'eccezionale afflusso di stranieri sul territorio nazionale verificatosi negli anni 2013 e 2014, eventuali economie del fondo di cui all'articolo 23, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, potranno essere destinate agli enti locali ad integrazione del contributo a questi assegnato, a valere sul fondo medesimo, per i costi sostenuti in relazione all'accoglienza prestata a favore di minori stranieri non accompagnati negli anni 2013 e 2014 secondo le modalità da stabilire con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di cui all'articolo 23, comma 11, del citato decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e nei limiti delle risorse disponibili. Con lo stesso decreto gli enti locali possono essere autorizzati a delegare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'erogazione dell'eventuale incremento di contributo direttamente alle strutture aventi diritto presenti sul territorio che abbiano presentato all'ente locale dichiarazione di rinuncia ad ogni ulteriore maggiore credito vantato per i medesimi periodi''».
2.9823/45 FORMIGONI, MANDELLI, COMAROLI
All'emendamento 2.9823, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:
«l-bis. Al fine di realizzare progetti di valorizzazione riconosciuti di interesse comune fra più pubbliche Amministrazioni, la variazione a titolo non oneroso dell'assetto proprietario del Parco di Monza tra Enti pubblici è operata in regime di esenzione fiscale».
2.9823/46 COMAROLI, TOSATO
All'emendamento 2.9823, è aggiunta la seguente lett. l):
«l. Dopo il comma 39, inserire il seguente 39-bis:
''39-bis. Al fine di realizzare progetti di valorizzazione riconosciuti di interesse comune fra più pubbliche Amministrazioni, la variazione a titolo non oneroso dell'assetto proprietario del Parco di Monza tra Enti pubblici è operata in regime di esenzione fiscale''».
«39-bis. Alla Tabella Articolo 1 (Atti per i quali non vi è obbligo di chiedere la registrazione. Atti legislativi e di enti pubblici) del decreto del Presidente della Repubblica, 26 aprile 1986, n. 131, è aggiunto il seguente comma:
All'articolo 2, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 5 dopo le parole: «parchi automobilistici» sopprimere le parole: «e ferroviari nonché della flotta destinata ai servizi di trasporto pubblico lagunare» e dopo le parole «sono destinate all'acquisto di materiale rotabile su gomma» sopprimere le parole: «e di materiale rotabile ferroviario nonché di natanti e ferry-boat»; b) dopo il comma 5 inserire il seguente:
«5-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2019, su tutto il territorio nazionale è vietata la circolazione di veicoli a motore categorie M2 ed M3 alimentati a benzina o gasolio con caratteristiche antinquinamento EURO 0. Con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono disciplinati i casi di esclusione dal predetto divieto per particolari caratteristiche di veicoli di carattere storico o destinati a usi particolari»;
c) al comma 6, apportare le seguenti modifiche:
1. dopo le parole: «su base regionale» sopprimere le seguenti parole: «erogate direttamente alle società che espletano i servizi di trasporto pubblico locale in particolare»; 2. sostituire la lettera a) con la seguente: «a) migliore rapporto tra posto/km prodotti e passeggeri trasportati»; 3. sostituire la lettera c), con la seguente: «c) entità del cofinanziamento regionale e locale; 4. dopo la lettera c), aggiungere la seguente: «c-bis) posti/km prodotti»;
d) dopo il comma 6, inserire il seguente:
«6-bis. In conseguenza di quanto disposto al comma 6 è soppresso il secondo periodo dell'articolo 1, comma 83, della legge 27 dicembre 2013, n. 147»; e) dopo il comma 8, inserire il seguente:
«8-bis. Per migliorare l'offerta di servizi di trasporto pubblico locale nelle aree metropolitane, così come definite dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, il fondo di cui all'articolo 1, comma 88, della legge 22 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, è destinato esclusivamente alle reti metropolitane in costruzione in aree metropolitane. Al fondo di cui al periodo precedente è assegnato un contributo quindicennale in erogazione diretta di 12,5 milioni di euro a decorrere dal 2016, nonché ulteriori 7,5 milioni di euro per l'anno 2016, 72 milioni di euro per l'anno 2017, 20 milioni di euro per l'anno 2018 e 40 milioni di euro per l'anno 2019;
f) dopo il comma 11, inserire i seguenti:
11-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2015 il credito di imposta relativo all'agevolazione sul gasolio per autotrazione degli autotrasportatori di cui all'elenco 2 allegato alla legge 27 dicembre 2013, n. 147 non spetta per i veicoli di categoria 0 o inferiore. 11-ter. All'articolo 1, comma 579, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: «Per l'anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni dal 2014 al 2018» e conseguentemente l'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 febbraio 2014 si applica a decorrere dal 1º gennaio 2019. 11-quater. Per le finalità di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 2014, n. 80 è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017 e 40 milioni di euro per l'anno 2018. Alle medesime finalità concorre l'importo complessivo di 270,431 milioni di euro derivanti dalle revoche disposte dall'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, in ragione di 34,831 milioni di euro per l'anno 2014, di 6,277 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, di 30,277 milioni di euro per l'anno 2018, di 39,277 per ciascuno degli anni 2019 e 2020, di 33,019 milioni di euro per l'anno 2021 e di 24,973 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. 11-quinquies. Per il miglioramento della competitività dei porti italiani e l'efficienza del trasferimento ferroviario e modale all'interno dei sistemi portuali, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 13, comma 6, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, il CIPE assegna le risorse ivi previste, senza applicare le procedure di cui all'articolo 18-bis, comma 2, della legge 28 gennaio 1994, n. 84 e quantificate in 20 milioni di euro dal 2015 al 2024. A tal fine il limite di 90 milioni di cui al predetto articolo 18-bis è ridotto a 70 milioni di euro. Alle medesime finalità concorre l'importo di 39 milioni di euro a valere sulle disponibilità residue derivanti dalle revoche disposte dall'articolo 13, comma 1, del decreto-legge n. 145 del 2013. 11-sexies. All'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014 n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, le parole: «fino al 31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2015». 11-septies. Per assicurare i collegamenti di servizio di trasporto marittimo veloce nello Stretto di Messina, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017. 11-octies. Al fine di garantire la gestione, conduzione e manutenzione del Centro elaborazioni dati della Motorizzazione civile è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 e di 3 milioni di euro per l'anno 2017. 11-nonies. Al fine di avviare i lavori sulla tratta Andora – Finale Ligure è autorizzato un contributo quindicennale in erogazione diretta di 15 milioni di euro a decorrere dal 2016. 11-decies Al fine di tutelare e promuovere il patrimonio culturale e storico è autorizzata la spesa di 5,5 milioni di euro per l'anno 2015. Gli interventi da finanziare sono individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;
g) dopo il comma 24, inserire il seguente:
«24-bis. Al fine di garantire la continuità delle attività in corso della Struttura Tecnica di Missione di cui all'articolo 163 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, restano confermati fino al 31 dicembre 2015 i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa in essere alla data di entrata in vigore della presente legge».
h) Al comma 51 aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Dette risorse sono attribuite al Gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale che rovvede a destinarle alla compensazione degli oneri per il traghettamento ferroviario delle merci, dei servizi ad esso connessi e del canone di utilizzo dell'infrastruttura dovuto dalle imprese ferroviarie per l'effettuazione di trasporti delle merci, compresi quelli transfrontalieri, aventi origine o destino nelle Regioni Abruzzo, Molise, Lazio, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia. La predetta compensazione si applica entro il 30 aprile successivo a ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 ed è determinata proporzionalmente ai treni/km sviluppati dalle imprese ferroviarie. Il vigente Contratto di Programma – parte Servizi – e le relative tabelle sono aggiornati con il contributo di cui al presente comma e con le risorse stanziate dalla presente legge per l'anno 2015. La rendicontazione delle risorse è effettuata dal Gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale secondo i meccanismi previsti dal Contratto stesso. Conseguentemente il contratto di servizio pubblico nel settore del trasporto delle merci su ferro non viene rinnovato.»
i) Dopo il comma 53, inserire il seguente:
53-bis. È istituito un Fondo presso lo stato di previsione del Ministero dei trasporti e delle infrastrutture, con una dotazione di 20 milioni di euro annui per il periodo dal 2017 – 2031, prioritariamente finalizzato alla realizzazione di opere di interconnessione di tratte autostradali per le quali è necessario un concorso finanziario per assicurare l'equilibrio del Piano economico e finanziario. Alla ripartizione delle risorse si provvede con delibera CIPE su proposta del Ministero dei trasporti e delle infrastrutture. Il contributo è utilizzato esclusivamente in erogazione diretta.
j) Al comma 108 premettere le parole: «A decorrere dal 2017». k) Sostituire il comma 119 con il seguente:
«119. All'articolo 584, comma 3, del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo il comma 3, inserire il seguente:
''3-bis. In aggiunta alle riduzioni previste dal comma 1 e agli effetti di risparmio correlati alla riduzione organica di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legg 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, gli oneri previsti dagli articoli 582 e 583 del presente codice sono ulteriormente ridotti per complessivi 62,3 milioni di euro per l'anno 2015 e del 12 per cento a decorrere dall'anno 2016. Gli oneri previsti dall'articolo 585 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010 e successive modificazioni sono ridotti di euro 4.000.000 a decorrere dal 2018''»;
l) Dopo il comma 210 inserire il seguente:
«210-bis. Per le finalità di cui all'articolo 8 comma 1-bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è autorizzata la spesa di 7,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016».
Conseguentemente, all'articolo 1, dopo il comma 141, inserire i seguenti:
«141-bis. le risorse iscritte sul fondo di conto capitale iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettere a) e b), del decreto-legge 24 aprile 2014, n.66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 sono ridotte di 30 milioni per l'anno 2015. Il fondo è soppresso a decorrere dal 2016. 141-ter. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementata di 242 milioni di euro per l'anno 2015, di 203 milioni di euro per l'anno 2016, di 133 milioni di euro per l'anno 2017, di 122 milioni di euro per l'anno 2018 e di 11,2 milioni di euro per l'anno 2019».
– alla Tabella B, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti modifiche;
2016: – 27.000.000; 2017: – 47.500.000.
– alla Tabella E, missione «Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto», programma «Sviluppo e sicurezza della mobilità locale», voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, legge n. 147 del 2013, art. 1, comma 83, apportare le seguenti modifiche:
2015: + 25.000.000; 2016: + 25.000.000; 2017: + 50.000.000; 2018 e successivi: + 100.000.000; Anno terminale: 2019.
2.9801/1 SUSTA
All'emendamento 2.9801, sostituire il capoverso «13-bis» con il seguente: «Per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/1, l'eventuale variazione in aumento della rendita catastale derivante da verifiche compiute in relazione alle componenti impiantistiche dei fabbricati stessi non ha effetto, ai fini dell'applicazione dei tributi locali concernenti l'imposizione immobiliare, a decorrere dall'anno 2015 e fino all'attuazione delle disposizione relative alla revisione della disciplina del sistema estimativo del catasto dei fabbricati, di cui all'articolo 2 della legge 11 marzo 2014, n. 23».
Conseguentemente sopprimere il capoverso «13-ten».
2.9801/2 TOMASELLI
All'emendamento 2.9801, capoverso 13-bis., sostituire le parole da: «si applica secondo» e fino a «profili tecnico-estimativi» con le seguenti: «si interpreta nel senso che, con riguardo agli immobili ad uso produttivo, non si tiene conto degli impianti e dei macchinari che, indipendentemente dal mezzo di unione con il quale siano connessi al suolo, sono suscettibili di essere separati dal suolo, smontati e ricollocati in luogo diverso conservando la propria funzione economica».
Conseguentemente, all'articolo 3, comma 21, lettera g) sostituire lo parola: «triplo» con la seguente: «quadruplo». Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2015: – 50.000.000; 2016: – 50.000.000; 2017: – 50.000.000.
2.9801/3 SUSTA
All'emendamento 2.9801, capoverso «13-bis», sostituire le parole da: «ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1» fino alla fine del comma con le seguenti: «per i fabbricati classificati nella categoria catasta le D/1, l'eventuale variazione in aumento della rendita catasta le derivante da verifiche compiute in relazione alle componenti impiantistiche dei fabbricati stessi non ha effetto, ai fini dell'applicazione dei tributi locali concernenti l'imposizione immobiliare, a decorrere dall'anno 2015».
Conseguentemente sopprimere il capo verso «13-ter».
2.9801/4 TOMASELLI
All'emendamento 2.9801, capoverso l3-bis. dopo le parole: «profili tecnico-estimativi», aggiungere il seguente periodo: «Pertanto, al predetto fine, con riguardo agli immobili ad uso produttivo, non si tiene conto degli impianti e dei macchinari che, indipendentemente dal mezzo di unione con il quale siano connessi al suolo, sono suscettibili di essere separati dal suolo, smontati e ricollocati in luogo diverso conservando la propria funzione economica».
Conseguentemente: all'articolo 3, comma 21, lettera g) sostituire la parola: «triplo» con lo seguente: «quadruplo». Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2.9801/5 DI BIAGIO
All'emendamento 2.9801, comma 13-bis, dopo le parole: «profili tecnico-estimativi.» aggiungere il seguente periodo: «Pertanto, al predetto fine, con riguardo agli immobili ad uso produttivo, non si tiene conto degli impianti e dei macchinari che, indipendentemente dal mezzo di unione con il quale siano connessi al suolo, sono suscettibili di essere separati dal suolo, smontati e ricollocati in luogo diverso conservando la propria funzione economica».
2.9801/6 DI BIAGIO
All'emendamento 2.9801, comma 13-ter sostituire le parole da «si applica secondo» fino a «profili tecnico-estimativi» con le seguenti: «si interpreta nel senso che, con riguardo agli immobili ad uso produttivo, non si tiene conto degli impianti e dei macchinari che, indipendentemente dal mezzo di unione con il quale siano connessi al suolo, sono suscettibili di essere separati dal suolo, smontati e ricollocati in luogo diverso conservando la propria funzione economica».
2.9801/7 COMAROLI, TOSATO, ARRIGONI
All'emendamento 2.9801, comma 1, dopo il capoverso «13-ter», aggiungere il seguente:
«13-quater. Dopo il comma 3 dell'articolo 4 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è aggiunto il seguente:
''3-bis. A decorrere dall'anno 2015, per tutti gli immobili ad uso produttivo è stabilita la detraibilità in misura del 35 per cento dalle basi imponibili dell'imposta''.
1. Dopo il comma 3 dell'articolo 56 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 971, è inserito il seguente:
''3 -bis). Gli immobili ad uso produttivo si detraggono dalla base imponibile dell'imposta in misura del 35 per cento''».
Conseguentemente: All'articolo 1, sopprimere i commi 116, 117 e 125. All'articolo 2, sopprimere il comma 207. All'articolo 3, comma 76, aggiungere, in fine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 1.303.078 migliaia di euro di euro a decorrere dal 2015».
2.98018/8 COMAROLI, TOSATO, ARRIGONI
''3-bis. A decorrere dall'anno 2015, per tutti gli immobili ad uso produttivo è stabilita la detraibilità totale dalle basi imponibili dell'imposta''.
1. Al comma 3 dell'articolo 56 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 971, è inserita la seguente lettera: ''b-bis) gli immobili ad uso produttivo''».
2.9801/9 COMAROLI, TOSATO
«l3-quater. All'articolo 10 del R.D.L. del 13 aprile 1939, n. 652, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
''1-bis. Ai fini della determinazione della rendita catastale per gli immobili ad uso produttivo, per l'individuazione delle componenti che concorrono a formare l'investimento di natura immobiliare, è esclusa la valutazione degli impianti fissi, intesi quali macchinari ed impianti installati all'interno dell'immobile, incorporati nelle opere murarie, fissati al suolo o installati in via transitoria''».
Conseguentemente, all'articolo 1, abrogare il comma 125. All'articolo 3, comma 76 aggiungere, in fine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 553.818 milioni di euro a decorrere dal 2015».
2.9801/10 BROGLIA, ZANONI
All'emendamento 2.9801 dopo il comma 13-ter, inserire il seguente:
«13-quater. Al comma 11 dell'articolo 56-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: ''Per i Comuni la predetta quota del 10 per cento è destinata prioritariamente all'estinzione anticipata dei mutui e per la restante quota secondo quanto stabilito dal comma 443 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228''».
2.9801/11 CERONI
All'emendamento 2.9801, dopo il comma 13-ter, inserire il seguente comma 13-quater:
«Al comma 11 dell'articolo 56-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono apportate le seguenti modifiche: a) Dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: ''Per i Comuni la predetta quota del 10 per cento è destinata prioritariamente all'estinzione anticipata dei mutui e per la restante quota secondo quanto stabilito dal comma 443 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228''».
2.9801 IL GOVERNO
Dopo il comma 13, inserire i seguenti:
«13-bis. Nelle more dell'attuazione delle disposizioni relative alla revisione della disciplina del sistema estimativo del catasto dei fabbricati, di cui all'articolo 2 della legge 11 marzo 2014, n. 23, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 10 del Regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, si applica secondo le istruzioni della circolare n. 6/T del 30 novembre 2012, concernente la ''Determinazione della rendita catastale delle unità immobiliari a destinazione speciale e particolare: profili tecnico-estimativi''». 13-ter. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 13-bis, non sono prese in considerazione dagli uffici dell'Agenzia delle Entrate le segnalazioni dei comuni relative alla rendita catastale difformi dalle istruzioni della circolare n. 6/T del 2012».
2.9802/1 CROSIO, BELLOT, COMAROLI, TOSATO
All'emendamento 2.9802, al capoverso «Art. 50-bis», aggiungere in fine il seguente periodo: «Non sono tenuti al pagamento del canone di abbonamento speciale di cui agli articolo 1 e 27 del R.D.L. del 21 febbraio 1938, n. 246 e dall'articolo 2 del D.L.Lt. 21 dicembre 1944, n. 458, coloro che detengono uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive in esercizi pubblici, in locali aperti al pubblico o comunque fuori dell'ambito familiare e che li utilizzino per scopi strettamente connessi alle attività lavorative, di impresa o professionali e comunque diversi dall'intrattenimento».
Conseguentemente, all'articolo 1, sopprimere i commi 116, 117, 124,125 e 139 e all'articolo 2, sopprimere il comma 207.
2.9802/2 CROSIO, COMAROLI, TOSATO
All'emendamento 2.9802, al capoverso «Art. 50-bis», aggiungere in fine il seguente periodo: «I proventi del canone di abbonamento di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, nonché i proventi della tassa di concessione governativa prevista dall'articolo 17 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative, di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, sono versati per il 90 per cento alle regioni, in conformità a quanto stabilito dalla legge 5 maggio 2009, n. 42 in materia di federalismo fiscale, e ripartiti tra le emittenti locali in base al regolamento che sarà emanato dal Ministro dello sviluppo economico entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore delle legge di conversione del presente decreto-legge».
2.9802/3 D'AMBROSIO LETTIERI
All'emendamento 2.9802, aggiungere in fine il seguente periodo: «Il 9 per cento dei proventi del suddetto canone di abbonamento viene destinato, a decorrere dal 2015, ai fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito locale, che svolgono ruolo complementare di servizio pubblico territoriale, ed erogato ai sensi del Regolamento di cui al Decreto Ministeriale n. 292 del 5 novembre 2004».
Conseguentemente, ridurre proporzionalmente del 10 per cento tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata tabella C.
2.9802/4 D'AMBROSIO LETTIERI
2.9802/5 URAS
All'emendamento 2.9802, capoverso «50-bis», aggiungere il seguente periodo: «Il 9 per cento dei proventi del suddetto canone di abbonamento viene destinato, a decorrere dal 2015, ai fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito locale, che svolgono ruolo complementare di servizio pubblico territoriale, ed erogato ai sensi del Regolamento di cui al Decreto Ministeriale n. 292 del 5 novembre 2004».
2.9802 IL GOVERNO
Dopo il comma 50, inserire il seguente:
«50-bis. Per l'anno 2015, la misura del canone di abbonamento di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880 e successive modificazioni, da stabilirsi ai sensi dell'articolo 47 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, non può superare quella fissata per l'anno 2014.».
2.9803/1 IL RELATORE
All'emendamento 2.9803, dopo il comma 53-bis, aggiungere il seguente:
Dopo il comma 53 inserire il seguente:
«53-bis. Al fine di garantire efficienza operativa, razionalizzazione nell'utilizzo delle risorse e riduzione dei costi di funzionamento, nonché di realizzare i progetti di innovazione tecnologica previsti anche nell'ambito dell'Agenda Digitale Italiana e rafforzare il supporto all'amministrazione economico-finanziaria nelle azioni di contrasto all'evasione fiscale, al comma 3-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 6 luglio 2012; n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole da: ''che svolgerà'' a ''il Ministero'' sono soppresse; b) al primo periodo, dopo le parole: ''Sogei S.p.A.'', sono aggiunte le seguenti: ''che, sulla base delle strategie di sviluppo per l'informatica definite dal Ministero dell'economia e delle finanze, di comune intesa tra i capi dei Dipartimenti, ai fini del conseguimento degli obiettivi di controllo e monitoraggio della finanza pubblica e di razionalizzazione ed efficientamento dell'amministrazione pubblica, svolge le correlate attività di progettazione tecnica, sviluppo e conduzione. Conseguentemente, Sogei S.p.A. stipula, entro il 30 Giugno 2015, con il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, unitariamente per il Ministero, ivi incluso il Sistema informativo della fiscalità, un apposito accordo quadro non normativo, in cui, sulla base del modello relazionale definito dal Ministero, che tenga conto delle specificità organizzative e operative dei singoli Dipartimenti dell'Amministrazione economico-finanziaria e delle Agenzie Fiscali, degli obiettivi di cui al periodo precedente e delle esigenze di operatività di Sogei S.p.A., sono disciplinati i servizi erogati e fissati relativi costi, regole e meccanismi di monitoraggio. Nell'ambito dell'accordo quadro di cui al periodo precedente le singole articolazioni dipartimentali del Ministero e le Agenzia fiscali stipulano a loro volta accordi derivati che, sulla base dei servizi regolamentati e dei relativi corrispettivi, determinano le specifiche prestazioni da erogare da parte di Sogei. Resta fermo, fino alla stipula del predetto accordo, quanto previsto dai contratti attualmente in vigore tra il Ministero e Sogei S.p.A.. Al fine di assicurare l'esercizio del controllo analogo il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi fornisce i necessari elementi informativi alle competenti articolazioni dell'Amministrazione. Al fine di assicurare e supportare le attività di supervisione, verifica e monitoraggio della attività e della qualità dei servizi forniti dalla Sogei S.p.A. il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi si coordina con le competenti articolazioni dell'Amministrazione economico-finanziaria Nell'ambito delle attività relative alla definizione del modello relazionale, sono effettuate congiuntamente con i Dipartimenti e le Agenzie le attività di ricognizione e valutazione dei beni strumentali del Ministero dell'economia e delle finanze, nonché, dei relativi rapporti contrattuali in essere, propedeutiche alla stipulazione dell'accordo quadro di cui al presente comma. Ai fini della omogeneizzazione del modello di relazione tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Sogei S.p.A, dal 30 giugno 2015, le infrastrutture informatiche di proprietà del Ministero dell'economia e delle finanze sono conferite alla Sogei S.p.A., ferma restando la facoltà per le strutture ministeriali conferenti di fornire indirizzi operativi sulla gestione delle stesse''».
2.9804/1 LUIGI MARINO
Sopprimere l'emendamento.
2.9804/2 CATALFO, PUGLIA, PAGLINI, LEZZI, BULGARELLI, MANGILI
All'emendamento 2.9804, sostituire il capoverso «68-bis», con il seguente:
«68-bis. Con effetto dal 31 dicembre 2015, la società Italia Lavoro S.p.a., costituita con la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 maggio 1997, è soppressa e le relative funzioni sono attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali il quale succede in tutti i rapporti attivi e passivi. Con decreti di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono trasferite le risorse strumentali, umane e finanziarie della società soppressa, sulla base delle risultanze dei bilanci di chiusura delle relative gestioni alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge. Le dotazioni organiche del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono incrementate di un numero pari alle unità di personale di ruolo trasferite in servizio presso la società soppressa Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali subentra nella titolarità dei relativi rapporti».
2.9804/3 CATALFO, PUGLIA, PAGLINI, LEZZI, BULGARELLI, MANGILI
All'emendamento 2.9804, capoverso «68-bis», sostituire le parole da: «con un contributo», fino alla fine del capoverso, con le seguenti: «e dell'ISFOL con un contributo rispettivamente di 10 milioni di euro e 2 milioni di euro».
2.9804/4 CATALFO, PUGLIA, PAGLINI, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI
All'emendamento 2.9804, capoverso «68-bis», sostituire le parole da: «con un contributo», fino alla fine del capoverso, con le seguenti: «e dell'ISFOL con un contributo rispettivamente di 10 milioni di euro e 1 milioni di euro».
2.9805/5 COMAROLI, TOSATO
All'emendamento 2.9804, sostituire le parole: «12 milioni», ovunque ricorrano, con le seguenti: «2 milioni».
2.9804/6 CATALFO, PUGLIA, PAGLINI, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI
All'emendamento 2. 9804, al capoverso «68-bis», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il versamento delle risorse di cui al primo periodo è effettuato con rate a cadenza semestrale e subordinato alla verifica dell'efficacia dei progetti affidati alla società Italia Lavoro S.p.A.».
2.9804 IL GOVERNO
Dopo il comma 68, inserire il seguente:
«68-bis. Per l'anno 2015, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali concorre agli oneri di funzionamento e ai costi generali di struttura della società Italia Lavoro Spa con un contributo di 12 milioni di euro. 68-bis. Agli oneri derivanti dal comma 68-bis pari a 12 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».
2.9805/1 TONINI
All'emendamento 2.9805, dopo le parole: «alla Presidenza del Consiglio dei Ministri», aggiungere le seguenti: «e dopo il comma 73», aggiungere il seguente: «73-bis. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è autorizzato per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017 alla spesa di euro 200.000 per cofinanziare programmi di tirocinio curriculare presso uffici all'estero di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, promossi da università o da altri istituti di istruzione universitaria abilitati al rilascio di titoli accademici o da enti di cui alla legge 28 dicembre 1982, n. 948. Al tirocinante spetta un rimborso forfettario delle spese sostenute nella misura massima complessiva di 500 euro mensili. La quota a carico del Ministero può essere corrisposta in tutto o in parte informa di benefici o facilitazioni non monetari. Agli oneri derivanti dal primo periodo del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca destinati al funzionamento ordinario delle università».
2016: – 200.000; 2015: – 200.000;
Sostituire il comma 73 con il seguente:
«A decorrere dal 1º gennaio 2015 le attività connesse all'acquisizione della produzione di servizi giornalistici e strumentali da parte di agenzie di stampa con rete di servizi esteri e alla loro diffusione all'estero, sono svolte dalla Presidenza del Consiglio dei ministri tenendo conto delle esigenze e delle indicazioni del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Le risorse finanziarie già assegnate a tale scopo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale sono trasferite alla Presidenza del Coniglio del ministri».
2.9806/1 SCHIFANI, GUALDANI
All'emendamento 2.9806, al comma 102-bis, dopo la lettera b), aggiungere la seguente lettera b-bis):
«b-bis. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, anche attraverso i propri uffici periferici, è autorizzato a prorogare per l'anno 2015, in deroga all'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i rapporti convenzionali in essere, attivati dall'ufficio scolastico provinciale di Palermo e prorogati ininterrottamente, per l'espletamento di funzioni corrispondenti ai collaboratori, scolastici, a seguito del subentro dello Stato, ai sensi dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999 n. 124, nei compiti degli enti locali».
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2015: – 20.000.000; 2016: –; 2017: –.
2.9806/2 URAS
All'emendamento 2.9806, dopo il comma 102-bis, aggiungere il seguente:
«102-ter. Al fine di realizzare gli interventi di messa in sicurezza e ristrutturazione degli edifici scolastici, delle scuole materne, elementari e medie dei comuni della Sardegna danneggiati dagli eventi alluvionali del mese di novembre 2013 è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016».
Conseguentemente, al comma 124, sostituire le parole: «850 milioni di euro», con le seguenti: «845 milioni di euro»
2.9806 IL GOVERNO
Dopo il comma 102, è aggiunto il seguente:
«102-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 7 aprile 2014, n. 58, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2014, n. 87 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Al comma 1 le parole: ''nell'anno 2014'' sono sostituite dalle seguenti: ''nell'anno scolastico 2014/2015''; b) Al comma 1 le parole: ''31 dicembre 2014'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 luglio 2015''; c) Al comma 2-bis le parole: ''nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente'' sono soppresse; d) Dopo il comma 2-bis sono aggiunti i seguenti:
2-bis. Nei territori ove è già stata attivata la convenzione-quadro Consip per il mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili adibiti a sede di istituzioni scolastiche ed educative statali, le medesime istituzioni scolastiche ed educative effettuano gli interventi di cui al comma 2-bis mediante ricorso alla citata convenzione Consip.
e) Il comma 2-ter è sostituito dal seguente:
2-ter. Per gli interventi di cui a commi 2-bis e 2 bis bis è autorizzata la spesa di euro 130 milioni per l'anno 2015. All'onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».
2.9807 IL GOVERNO
Dopo il comma 135 è inserito il seguente:
«135-bis. I conti correnti aperti presso la Tesoreria centrale dello Stato sono infruttiferi, fatto salvo il riconoscimento a carico del bilancio dello Stato degli interessi sui conti individuati nell'allegato ... alla presente legge, sulla base dei parametri stabiliti dalle disposizioni che regolano i singoli conti».
Allegato...
All'emendamento 2.9808, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:
«Fermi restando gli ordinari rimedi previsti dal codice civile, per effetto delle disposizioni di cui ai precedenti commi, i contratti di tesoreria e di cassa delle camere di commercio in essere alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere rinegoziati m via diretta tra le parti originarie, ferma restando la durata inizialmente prevista dei contratti stessi. Se le parti non raggiungono l'accordo, le camere di commercio hanno diritto di recedere dal contratto».
2.9808/1 BONFRISCO, D'ALÌ, CERONI, MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI
«Fermi restando gli ordinari rimedi previsti dal codice civile, per effetto delle disposizioni di cui ai precedenti commi, i contratti di tesoreria e di cassa delle camere di commercio in essere alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere rinegoziati in via diretta tra le parti originarie, ferma restando la durata inizialmente prevista dei contratti stessi. Se le parti non raggiungono l'accordo, le camere di commercio hanno diritto di recedere dal contratto».
2.9808/2 CALEO, MORGONI
«e alla fine del comma 140 del citato articolo 2 è aggiunto il seguente periodo: ''e dopo le parole 'ai sensi del citato articolo 7' sono aggiunte le seguenti: ', nonché ai loro enti ed istituti strumentali limitatamente alle disponibilità in gestione separata di esclusiva titolarità dei citati enti e organismi pubblici,'''».
2.9808/3 BONFRISCO, D'ALÌ, CERONI, MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI
All'emendamento 2.9808, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
«e alla fine del comma 140 del citato articolo 2 è aggiunto il seguente periodo: ''e dopo le parole: 'ai sensi del citato articolo 7' sono aggiunte le seguenti: ', nonché ai loro enti ed istituti strumentali limitatamente alle disponibilità in gestione separata di esclusiva titolarità dei citati enti e organismi pubblici,'''».
2.9808 IL GOVERNO
Alla fine del comma 139 dell'articolo 2, sono aggiunti i seguenti periodi: «Sono esclusi dallo smobilizzo i titoli di Stato italiani. Le camere di commercio possono non smobilizzare gli investimenti in strumenti finanziari, come definiti dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, solo nel caso in cui il loro valore di mercato in uno dei giorni compresi tra il 16 e il 30 aprile 2015 sia inferiore al prezzo di acquisto».
2.9809/1 URAS
All'emendamento 2.9809, alla tabella riportata apportare le seguenti modifiche:
alla voce Provincia Autonoma di Bolzano, colonna anni 2015-2017, inserire la seguente cifra: 25 alla voce Provincia Autonoma dì Trento, colonna anni 2015-2017, inserire la seguente cifra: 21 alla voce Sardegna, colonna anni 2015-2017, sostituire la cifra «97.000,00» con la seguente «51.000,00» alla voce.
2.9809/2 ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA
All'emendamento 2.9809, apportare le seguenti modificazioni:
1) alla lettera c), capoverso «149-ter», lettera e), punto 1), sopprimere le seguenti parole: «e derivanti dalle altre misure di coordinamento della finanza pubblica stabilite dalla normativa statale»; 2) alla lettera c), capoverso «149-ter», lettera e), sostituire il punto 2) con il seguente:
«2) il comma 3 è sostituito dal seguente:
''3. Fermo restando il coordinamento della finanza pubblica da parte dello Stato ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, le Province provvedono al coordinamento della finanza pubblica provinciale, nei confronti degli enti locali, dei propri enti e organismi strumentali pubblici e privati e di quelli degli enti locali, delle aziende sanitarie, delle università, incluse quelle non statali di cui all'articolo 17, comma 120, della legge 15 maggio 1997, n. 127, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e degli altri enti od organismi a ordinamento regionale o provinciale finanziati dalle stesse in via ordinaria. Al fine di conseguire gli obiettivi in termini di saldo netto da finanziare previsti in capo alla Regione e alle Province ai sensi del presente articolo, spetta alle Province definire i concorsi e gli obblighi nei confronti degli enti del sistema territoriale integrato di rispettiva competenza. Le Province vigilano sul raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica da parte degli enti di cui al presente comma e, ai fini del monitoraggio dei saldi di finanza pubblica, comunicano al Ministero dell'Economia e delle finanze gli obiettivi fissati e i risultati conseguiti''».
3) alla lettera c), capo verso «149-ter», lettera e), sostituire il punto 3) con il seguente:
«3) il comma 4 è sostituito dai seguenti:
''4. Nei confronti della Regione e delle Province e degli enti appartenenti al sistema territoriale regionale integrato non sono applicabili disposizioni statali che prevedono obblighi, oneri, accantonamenti, riserve all'erario o concorsi comunque denominati, ivi inclusi quelli afferenti il patto di stabilità interno, diversi da quelli previsti dal presente titolo. La Regione e le Province provvedono, per sé e per. gli enti del sistema territoriale regionale integrato di rispettiva competenza, alle finalità di coordinamento della finanza pubblica contenute in specifiche disposizioni legislative dello Stato, adeguando, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266, la propria legislazione ai princìpi costituenti limiti ai sensi degli articoli 4 o 5, nelle materie individuate dallo Statuto, adottando, conseguentemente, autonome misure di razionalizzazione e contenimento della spesa, anche orientate alla riduzione del debito pubblico, idonee ad assicurare il rispetto delle dinamiche della spesa aggregata delle amministrazioni pubbliche del territorio nazionale, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea. 4-bis. Per ciascuno degli anni dal 2018 al 2022, il contributo della Regione e delle Province alla finanza pubblica in termini di saldo netto da finanziare, riferito al sistema territoriale regionale integrato, è pari a 905,315 milioni di curo complessivi, dei quali 15,091 milioni sono posti in capo alla Regione. Il contributo delle Province, ferma restando l'imputazione a ciascuna di esse del maggior gettito derivante dall'attuazione dell'articolo 13, comma n. 17 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 e dell'articolo 1, commi 521 e 712, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è ripartito tra le Province stesse sulla base dell'incidenza del prodotto interno lordo del territorio di ciascuna Provincia sul prodotto interno lordo regionale; le Province e la Regione possono concordare l'attribuzione alla Regione di una quota del contributo''.
4) alla lettera c), capoverso ''149-ter'', lettera e), punto 4), al capoverso ''5.'', all'inizio del secondo periodo, sostituire le parole: ''Il contributo così rideterminato è ripartito'', con le seguenti: ''La differenza rispetto al contributo di 905,315 milioni di euro è ripartita''»; 5) alla lettera c), capoverso «149-ter», lettera e), punto 4), dopo il capoverso «10,», aggiungere il seguente:
«10-bis. Il concorso posto a carico della Regione e delle Province in termini di saldo netto da finanziare è assicurato mediante contributi, garantiti anche attraverso compensazioni a valere su somme dovute dallo Stato, ovvero con l'assunzione di oneri, determinati anche in via convenzionale sulla base di parametri e di indicatori di costo e di servizio, relativi all'esercizio di funzioni statali, anche delegate».
6) alla lettera c), capoverso «149-sexies», sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «al 2022», con le seguenti: «al 2017». 7) alla lettera c), sostituire il capoverso «149-septies», con il seguente:
«149-septies. L'ammontare delle quote di gettito delle ''accise sugli altri prodotti energetici'' di cui all'articolo 75, comma 1, lettera f) dello Statuto, ad uso riscaldamento, è determinato annualmente sulla base delle quantità di prodotti estratti dai depositi commerciali situati nel territorio di ciascuna Provincia ad eccezione del gettito del gas naturale che è determinato sulla base delle forniture ai consumatori finali. I predetti dati saranno forniti dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli e eventualmente sulla base di ogni utile documentazione fornita dalle Province. La spettanza è determinata con riferimento all'aliquota di accisa per la rispettiva destinazione d'uso, ottenuta come media delle aliquote vigenti per il medesimo impiego nell'anno in esame, ponderate con il numero di giorni dell'anno di rispettiva vigenza».
2.9809/3 ZANONI
All'emendamento 2.9809, dopo il comma 149-novies, aggiungere i seguenti:
«149-decies. Al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dopo l'articolo 14 è aggiunto il seguente:
149-undecies. Per far fronte agli oneri di cui al comma 149-decies, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2015 e di 3 milioni per ciascuno degli anni 2016 e 2017».
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:
2015: – 5.000.000; 2016: – 3.000.000; 2017: – 3.000.000.
2.9809 IL GOVERNO
All'articolo 2 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 143, la tabella è sostituita dalla seguente:
Anni 2015-2017
Anno 2018
«149-bis. Le disposizioni recate dai commi da 149-ter a 149-novies sono approvate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 104 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni ed integrazioni. Le disposizioni di cui ai commi da 149-quater a 149-novies entrano in vigore dal giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della presente legge. 149-ter. A decorrere dal 1º gennaio 2015 al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 sono apportate le seguenti modificazioni:
a. all'articolo 69, comma 2, lettera b) le parole: ''i due decimi'' sono sostituite dalle seguenti: ''un decimo''; b. all'articolo 73, comma 1-bis, è aggiunto il seguente periodo: ''Le province possono, con apposita legge e nel rispetto delle norme dell'Unione europea sugli aiuti di Stato, concedere incentivi, contributi, agevolazioni, sovvenzioni e benefici di qualsiasi genere, da utilizzare in compensazione ai sensi del Capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. I fondi necessari per la regolazione contabile delle compensazioni sono posti ad esclusivo carico delle rispettive Province, che provvedono alla stipula di una convenzione con l'Agenzia delle entrate, al fine di disciplinare le modalità operative per la fruizione delle suddette agevolazioni''; c. all'articolo 75, comma 1, lettera d) le parole: ''i sette decimi'' sono sostituite con le parole: ''gli otto decimi''; d. All'articolo 75-bis, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma:
''3-bis. Il gettito derivante da maggiorazioni di aliquote o dall'istituzione di nuovi tributi, se destinato per legge alla copertura, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, di nuove specifiche spese di carattere non continuativo che non rientrano nelle materie di competenza della regione o delle province, ivi comprese quelle relative a calamità naturali, è riservato allo Stato, purché risulti temporalmente delimitato, nonché contabilizzato distintamente nel bilancio statale e quindi quantificabile. Non sono ammesse riserve di gettito destinate al raggiungimento di obiettivi di riequilibrio della finanza pubblica. Sono abrogati gli articoli 9, 10 e 10-bis del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268''.
e. l'articolo 79 è così modificato:
1) l'alinea del comma 1 è sostituita dalla seguente:
''1. Il sistema territoriale regionale integrato – costituito dalla regione, dalle province e dagli enti di cui al comma 3 concorre, nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci ai sensi della legge 24 dicembre 2012, n. 243, al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, di perequazione e di solidarietà e all'esercizio dei diritti e dei doveri dagli stessi derivanti, nonché all'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e derivanti dalle altre misure di coordinamento della finanza pubblica stabilite dalla normativa statale''.
2) il comma 3 è sostituito dal seguente:
''Fermo restando il coordinamento della finanza pubblica da parte dello Stato ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, le province attuano il coordinamento della finanza pubblica provinciale, nei confronti degli enti locali, dei propri enti e organismi strumentali pubblici e privati e di quelli degli enti locali, delle aziende sanitarie, delle università, incluse quelle non statali di cui all'articolo 17, comma 120, della legge 15 maggio 1997, n. 127, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e degli altri enti od organismi a ordinamento regionale o provinciale finanziati dalle stesse in via ordinaria, nel rispetto degli obiettivi complessivi di finanza pubblica stabiliti nei confronti dei medesimi enti. Al fine di conseguire gli obiettivi in termini di saldo netto da finanziare previsti in capo alla regione e alle province ai sensi del presente articolo, spetta alle province definire i concorsi e gli obblighi nei confronti degli enti del sistema territoriale integrato di rispettiva competenza nel rispetto degli equilibri di bilancio previsti dalla legge 24 dicembre 2012, n. 243. Le province vigilano sul raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica da parte degli enti di cui al presente comma e, ai fini del monitoraggio dei saldi di finanza pubblica, comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze gli obiettivi fissati e i risultati conseguiti''.
3) Il comma 4 è sostituito dal seguente:
''4. Nei confronti della regione e delle province non sono applicabili disposizioni statali che prevedono obblighi, oneri, accantonamenti, riserve all'erario o concorsi comunque denominati, ivi inclusi quelli afferenti il patto di stabilità interno, diversi da quelli previsti dal presente titolo. La regione e le province provvedono, per sé e per gli enti del sistema territoriale regionale integrato di rispettiva competenza, alle finalità di coordinamento della finanza pubblica contenute in specifiche disposizioni legislative dello Stato, adeguando, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266, la propria legislazione ai principi costituenti limiti ai sensi degli articoli 4 o 5, nelle materie ivi individuate, adottando, conseguentemente, autonome misure di razionalizzazione e contenimento della spesa, anche orientate alla riduzione del debito pubblico, idonee ad assicurare il rispetto delle dinamiche della spesa aggregata delle Amministrazioni pubbliche del territorio nazionale, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea e nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge 24 dicembre 2012, n. 243''.
4) dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti commi:
''5. A decorrere dall'anno 2023 il contributo complessivo di 905 milioni – ferma restando la ripartizione dello stesso tra la regione Trentino Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano – è rideterminato annualmente applicando al predetto importo la variazione percentuale degli oneri del debito delle Pubbliche Amministrazioni rilevata nell'ultimo anno disponibile rispetto all'anno precedente. Il contributo cosi rideterminato è ripartito tra le province sulla base dell'incidenza del prodotto interno lordo del territorio, di ciascuna provincia sul prodotto interno lordo regionale. Ai fini del periodo precedente è considerato il prodotto interno lordo indicato dall'Istat nell'ultima rilevazione disponibile''. 6. A decorrere dall'anno 2016 la regione e le province conseguono il pareggio del bilancio come definito dall'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243. Per gli anni 2016 e 2017 la regione e le province accantonano in termini di cassa e in termini di competenza un importo definito d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze tale da garantire la neutralità finanziaria per i saldi di finanza pubblica. A decorrere dall'anno 2018 ai predetti enti ad autonomia differenziata non si applica il saldo programmatico di cui al comma 455 dell'articolo l della legge 24 dicembre 2012, n. 228 e le disposizioni in materia di patto di stabilità interno in contrasto con il pareggio di bilancio di cui al primo periodo del presente comma. 7. Restano ferme le disposizioni in materia di monitoraggio, certificazione e sanzioni previsti dai commi 460, 461 e 462 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228. 8. A decorrere dall'anno 2015, il contributo in termini di saldo netto da finanziare di cui all'Accordo del 15 ottobre 2014 tra il Governo, la regione e le province è versato all'erario con imputazione sul capitolo 3465, articolo 1, Capo X del bilancio dello Stato entro il 30 aprile di ciascun anno. In mancanza di tali versamenti all'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 aprile e della relativa comunicazione entro il 30 maggio al Ministero dell'economia e delle finanze, quest'ultimo è autorizzato a trattenere gli importi corrispondenti a valere sulle somme a qualsiasi titolo spettanti alla regione e a ciascuna provincia relativamente alla propria quota di contributo, avvalendosi anche dell'Agenzia delle entrate per le somme introitate per il tramite della Struttura di gestione. 9. È fatta salva la facoltà da parte dello Stato di modificare, per un periodo di tempo definito i contributi in termini di saldo netto da finanziare e di indebitamento netto posti a carico della regione e delle province, previsti a decorrere dall'anno 2018, per far fronte ad eventuali eccezionali esigenze di finanza pubblica nella misura massima del 10 per cento dei predetti contributi stessi. Contributi di importi superiori sono concordati con la regione e le province. Nel caso in cui siano necessarie manovre straordinarie volte ad assicurare il rispetto delle norme europee in materia di riequilibrio del bilancio pubblico i predetti contributi possono essere incrementati, per un periodo limitato, di una percentuale ulteriore, rispetto a quella indicata al periodo precedente, non superiore al 10 per cento. 10. La regione e le province si obbligano a recepire con propria legge da emanare entro il 31 dicembre 2014, mediante rinvio formale recettizio, le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonché gli eventuali atti successivi e presupposti, in modo da consentire l'operatività e l'applicazione delle predette disposizioni nei termini indicati dal citato decreto 118 per le regioni a statuto ordinario, posticipati di un anno, subordinatamente all'emanazione di un provvedimento statale volto a disciplinare gli accertamenti di entrata relativi a devoluzioni di tributi erariali e la possibilità di dare copertura agli investimenti con l'utilizzo del saldo positivo di competenza tra'le entrate correnti e le spese correnti.»
149-quater. Al fine di assicurare il concorso agli obiettivi di finanza pubblica, in applicazione della normativa vigente e dell'Accordo sottoscritto il 15 ottobre 2014 fra il Governo, la regione Trentino Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano, l'obiettivo di patto di stabilità interno di cui al comma 455 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, è determinato per la regione Trentino Alto Adige in 32 milioni di euro per l'anno 2014 e in 34,275 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017, per la provincia autonoma di Trento in -65,85 milioni di euro per l'anno 2014 e in –78,13 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017 e per la provincia autonoma di Bolzano in 65,457 milioni di euro per l'anno 2014 e in 127,47 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017. 149-quinquies. Non si applica alla regione Trentino Alto Adige e alle province autonome di Trento e Bolzano quanto disposto dall'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 455, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. 149-sexies. il contributo alla finanza pubblica in termini di saldo netto da finanziare della regione Trentino Alto Adige e delle province autonome di Trento e Bolzano, stabilito quale concorso al pagamento degli oneri del debito pubblico, è determinato per la regione Trentino Alto Adige in 14,812 milioni di euro per l'anno 2014 e 15,091 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2022, per la provincia autonoma di Trento in 334,813 milioni di euro per l'anno 2014 e 413,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2022 e per la provincia autonoma di Bolzano in 549,917 milioni di euro per l'anno 2014, 476,4 milioni di euro per l'anno 2015 e in 477,2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2022. Le province e la regione possono concordare l'attribuzione alla regione di una quota del contributo. 149-septies. L'ammontare delle quote di gettito delle «accise sugli altri prodotti energetici» di cui all'articolo 75, comma 1, lettera f), dello Statuto speciale per il Trentino Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è determinato annualmente sulla base delle immissioni in consumo nel territorio di ciascuna provincia autonoma dei prodotti energetici ivi indicati. I predetti dati saranno forniti dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli ed eventualmente sulla base di ogni utile documentazione fornita dalle province. 149-octies. Le riserve previste dall'articolo 1, comma 508, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 sono restituite alla regione Trentino Alto Adige e alle province autonome di Trento e Bolzano nell'importo di 20 milioni annui a decorrere dall'anno 2019, previa individuazione della relativa copertura finanziaria. 149-novies. La provincia autonoma di Trento, al fine di ridurre il debito del settore pubblico in coerenza con gli obiettivi europei, attiva un'operazione di estinzione anticipata dei mutui dei propri comuni, utilizzando le proprie disponibilità di cassa, mediante anticipazioni di fondi ai comuni».
«66-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotta di 81 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017 e di 35 milioni di euro per l'anno 2018».
2.9810/1 ALBANO
All'emendamento 2.9810, dopo le parole: «All'articolo 2», inserire le seguenti:
«al comma 154, dopo le parole: ''le province che risultano in dissesto» aggiungere le seguenti: ''ovvero che abbiano deliberato un riequilibrio finanziario pluriennale ex articolo 243-bis del, TUEL''».
Conseguentemente
all'articolo 3, comma 21, lettera g) sostituire la parola: «triplo» con la seguente: «quadruplo». Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2015: – 85.000.000; 2016: – 85.000.000; 2017: – 85.000.000.
2.9810/2 CERONI
All'emendamento del Governo 2.9810 apportare le seguenti modifiche:
– all'articolo 2, prima del comma «156-bis», premettere il seguente:
«Comma 0.156-bis:
Al fine di favorire il processo di riorganizzazione degli enti di area vasta, al personale delle province e città metropolitane in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano, limitatamente al possesso dei requisiti per il collocamento a riposo, le previsioni di cui all'articolo 2, comma 11, lettera a) del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni , dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. La data del 31 dicembre 2016 prevista dal predetto articolo 2, comma 11 lettera a) è prorogata, esclusivamente per il personale delle province e città metropolitane, al 31 dicembre 2018. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti acquisiscono dall'Inps le certificazioni necessarie per la corretta applicazione delle previsioni di cui all'articolo 2, comma 11, lettera a) del decreto-legge n. 95/2012. Entro i 30 giorni successivi, i medesimi enti comunicano ai dipendenti in possesso dei requisiti prescritti e certificati, in coerenza con la nuova data definita dal presente comma. La risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro con le decorrenze coerenti dalla legge. Nelle more della maturazione di requisiti per il collocamento a riposo e delle cessazione del rapporto di lavoro il personale di cui alla presente norma continua a svolgere le funzioni attribuite agli enti di cui all'articolo 1 della legge n. 56/14»;
All'emendamento del Governo 2.9810 apportare le seguenti modifiche: – all'articolo 2, comma 156 bis, dopo la parola «delle funzioni» aggiungere la seguente: «fondamentali»; – all'articolo 2, comma 156 bis, eliminare il secondo e il terzo periodo.
2.9810/3 CERONI
All'emendamento 2.9810, al capoverso «156-bis», premettere il seguente:
«156.1. Al fine di favorire il processo di riorganizzazione degli enti di area vasta, al personale delle province e città metropolitane in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano, limitatamente al possesso dei requisiti per il collocamento a riposo, le previsioni di cui all'articolo 2, comma 11, lettera a) del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. La data del 31 dicembre 2016 prevista dal predetto articolo 2, comma 11 lettera a) è prorogata, esclusivamente per il personale delle province e città metropolitane, al 31 dicembre 2018. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti acquisiscono dall'Inps le certificazioni necessarie per la corretta applicazione delle previsioni di cui all'articolo 2, comma 11, lettera a) del decreto-legge n. 95/2012. Entro i 30 giorni successivi, i medesimi enti comunicano ai dipendenti in possesso dei requisiti prescritti e certificati, in coerenza con la nuova data definita dal presente comma, la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro con le decorrenze coerenti con la legge. Nelle more della maturazione di requisiti per il collocamento a riposo e delle cessazione del rapporto di lavoro il personale di cui alla presente norma continua a svolgere le funzioni attribuite agli enti di cui all'articolo 1 della legge n. 56/14».
2.9810/4 COMAROLI, TOSATO
All'emendamento 2.9810, all'articolo 2, prima del comma «156-bis», premettere il seguente:
Al fine di favorire il processo di riorganizzazione degli enti di area vasta, al personale delle province e città metropolitane in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano, limitatamente al possesso dei requisiti per il collocamento a riposo, le previsioni di cui all'articolo 2, comma 11, lettera a) del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. La data del 31 dicembre 2016 prevista dal predetto articolo 2, comma 11 lettera a) è prorogata, esclusivamente per il personale delle province e città metropolitane, al 31 dicembre 2018. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti acquisiscono dall'Inps le certificazioni necessarie per la corretta applicazione delle previsioni di cui all'articolo 2, comma 11, lettera a) del decreto-legge n. 95 del 2012. Entro i 30 giorni successivi i medesimi enti comunicano ai dipendenti in possesso dei requisiti prescritti e certificati, in coerenza con la nuova data definita dal presente comma, la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro con le decorrenze coerenti con la legge. Nelle more della maturazione di requisiti per il collocamento a riposo e delle cessazione del rapporto di lavoro il personale di cui alla presente norma continua a svolgere le funzioni attribuite agli enti di cui all'articolo 1 della legge n. 56del 2014».
2.9810/5 ZANONI, BROGLIA, FAVERO, PEZZOPANE
All'emendamento 2.9810, al comma «156-bis» anteporre il seguente:
«156-bis.01. Al fine di favorire il processo di riorganizzazione degli enti di area vasta, al personale delle province e città metropolitane in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano, limitatamente al possesso dei requisiti per il collocamento a riposo, le previsioni di cui all'articolo 2, comma 11, lettera a) del decreto-legge. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 13 5. La data del 31 dicembre 2016 prevista dal predetto articolo 2, comma 11 lettera a) è prorogata, esclusivamente per il personale delle province e città metropolitane, al 31 dicembre 2018. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti acquisiscono dall'Inps le certificazioni necessarie per la corretta applicazione delle previsioni di cui all'articolo 2, comma 11, lettera a) del decreto-legge n. 95/2012. Entro i 30 giorni successivi, i medesimi enti comunicano ai dipendenti in possesso dei requisiti prescritti e certificati, in coerenza con la nuova data definita dal presente comma, la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro con le decorrenze coerenti con la legge. Nelle more della maturazione di requisiti per il collocamento a riposo e delle cessazione del rapporto di lavoro il personale di cui alla presente norma continua a svolgere le funzioni attribuite agli enti di cui all'articolo 1 della legge n. 56 del 2014».
2.9810/6 ZANONI, BROGLIA
All'emendamento 2.9810, al comma «156-bis» premettere il seguente:
«156-bis.1. Al fine di favorire il processo di riorganizzazione degli enti di area vasta, al personale delle province e città metropolitane in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano, limitatamente al possesso dei requisiti per il collocamento a riposo, le previsioni di cui all'articolo 2, comma 11, lettera a) del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. La data del 31 dicembre 2016 prevista dal predetto articolo 2, comma 11 lettera a) è prorogata, esclusivamente per il personale delle province e città metropolitane, al 31 dicembre 2018. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti acquisiscono dall'Inps le certificazioni necessarie per la corretta applicazione delle previsioni di cui all'articolo 2, comma 11, lettera a) del decreto-legge n. 95 del 2012. Entro i 30 giorni successivi, i medesimi enti comunicano ai dipendenti in possesso dei requisiti prescritti e certificati, in coerenza con la nuova data definita dal presente comma. La risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro con le decorrenze coerenti dalla légge. Nelle more della maturazione di requisiti per il collocamento a riposo e delle cessazione del rapporto di lavoro il personale di cui alla presente norma continua a svolgere le funzioni attribuite agli enti di cui all'articolo 1 della legge n. 56 del 2014»;
2.9810/7 DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO
All'emendamento 2.9810, sostituire i commi da: «156-bis a 156-decies» con i seguenti:
All'articolo 2, dopo il comma 156, sono aggiunti i seguenti:
«156-bis. La dotazione organica delle Città Metropolitane e delle Province delle Regioni a statuto ordinario è stabilita, a decorrere dalla data dell'effettivo trasferimento delle funzioni non fondamentali agli enti subentrati ai sensi della Legge 56 del 2014, tenuto conto delle funzioni attribuite ai predetti Enti dalla medesima Legge 7 aprile 2014, n. 56. 156-ter. Tenuto conto del riordino delle funzioni di cui alla Legge 7 aprile 2014, n. 56, secondo modalità e criteri definiti nell'ambito delle procedure e degli osservatori di cui all'accordo dell'articolo 1, comma 91, della Legge 7 aprile 2014, n. 56, è individuato il personale che rimane assegnato agli Enti di cui al comma 156-bis e quello da destinare agli Enti subentranti per l'esercizio delle funzioni non fondamentali nel rispetto delle forme di partecipazione sindacale previste dalla normativa vigente. 156-quater. Nel contesto delle procedure e degli osservatori di cui all'accordo previsto dall'articolo 1, comma 91, della Legge 7 aprile 2014, n. 56 sono determinati, con il supporto delle società in house delle amministrazioni centrali competenti, piani di riassetto organizzativo, economico, finanziario e patrimoniale degli Enti di cui al comma 156-bis. Per accelerare i tempi di attuazione e la ricollocazione ottimale del personale, in relazione al riordino delle funzioni previsto dalla Legge n. 56 del 2014 e delle esigenze funzionali delle Amministrazioni di destinazione, si fa ricorso a strumenti informatici. Il personale è prioritariamente ricollocato secondo le previsioni di cui al comma 156-quinquies e in via subordinata con le modalità di cui al 156-sexies. Si applica l'articolo 1, comma 96, lettera a), della Legge 7 aprile 2014, n. 56. A tal fine è autorizzata la spesa di 2 milioni per l'anno 2015 e di 3 milioni per l'anno 2016. 156-quinquies. Le Regioni, del settore allargato regionale, ivi inclusi gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale e gli Enti Locali, per gli anni 2015 e 2016, destinano le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato, fino al completo riassorbimento del personale degli Enti di cui al comma 156-bis, all'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della presente Legge e alla ricollocazione nei propri ruoli delle unità di personale, interessato dal processo di riorganizzazione di cui alla Legge 56 del 2014. Esclusivamente per le finalità di ricollocazione del personale le Regioni e gli Enti Locali destinano, altresì, la restante percentuale della spesa relativa al personale di ruolo cessato negli anni 2014 e 2015, salva la completa ricollocazione del personale interessato dai predetti processi di riorganizzazione. Fermi restando i vincoli del patto di stabilità interno e la sostenibilità finanziaria e di bilancio dell'Ente, le spese di personale ricollocato secondo il presente comma non si calcolano, al fine del rispetto del tetto di spesa del comma 557 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296. n numero delle unità di personale ricollocato o ricollocabile è comunicato al Ministro per gli affari regionali, al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e al Ministro dell'economia e delle finanze nell'ambito delle procedure di cui all'accordo dell'articolo 1, comma 91, della Legge 7 aprile 2014, n. 56. Le assunzioni effettuate in violazione del presente comma sono nulle. l56-sexies. La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica avvia, presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, le Università e gli Enti Pubblici non economici, ivi compresi quelli di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 200 l, n. 165, con esclusione del personale non amministrativo dei comparti sicurezza, difesa e Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, del comparto scuola, Afam ed enti di ricerca, una ricognizione dei posti da destinare alla ricollocazione del personale di cui al comma 156-ter interessato ai processi di ricollocazione. Le amministrazioni di cui al presente comma comunicano un numero di posti, soprattutto riferiti alle sedi periferiche corrispondente, sul piano finanziario, alla disponibilità delle risorse destinate, per gli anni 2015 e 2016, alle assunzioni di personale a tempo indeterminato secondo la normativa vigente, al netto di quelle finalizzate all'assunzione dei vincitori di concorsi pubblici collocati nelle graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della presente Legge. Il medesimo Dipartimento pubblica l'elenco dei posti comunicati sul proprio sito istituzionale. Le procedure di ricollocazione di cui al presente comma si svolgono secondo le modalità e le priorità di cui al comma 156-quater procedendo in via prioritaria alla ricollocazione presso gli uffici giudiziari e facendo in 'tal caso ricorso al fondo di cui all'articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001, istituito dal decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114 prescindendo dall'acquisizione al medesimo fondo del cinquanta per cento del trattamento economico spettante al personale trasferito facente capo all'Amministrazione cedente. Nelle more del completamento del procedimento di cui al presente comma alle Amministrazioni è fatto divieto di effettuare assunzioni a qualsiasi titolo. Le assunzioni effettuate in violazione sono nulle. 156-septies. In relazione alle previsioni dei cui ai commi da 156-bis a 156-sexies il termine del 31 dicembre 2016; previsto dall'articolo 4, commi 6, 8 e 9, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 ottobre 2013, n. 125, per le finalità volte al superamento del precariato, è prorogato al 31 dicembre 2018, con possibilità di utilizzo, nei limiti previsti dal predetto articolo 4, per gli anni 2017 e 2018, delle risorse per le assunzioni e delle graduatorie che derivano dalle procedure speciali. 156-octies. Nelle more della conclusione delle procedure di ricollocazione di cui ai commi da 156-bis a 156-novies, il relativo personale rimane in servizio presso le Città Metropolitane e le Province con possibilità di avvalimento da parte delle Regioni, degli Enti del settore allargato regionale, ivi inclusi gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, degli Enti Locali attraverso apposite convenzioni che tengano conto del riordino delle funzioni e con oneri a carico dell'Ente utilizzatore. Allo scopo di consentire il regolare funzionamento dei servizi per l'impiego anche le Regioni possono avvalersi della previsione di cui al comma 156-decies ricorrendo, altresì, ove necessario all'imputazione ai programmi operativi regionali cofinanziati dall'Unione Europea con i fondi strutturali con relativa rendicontazione di spesa. Le Regioni e i Comuni, in caso di delega o di altre forme, anche convenzionali, di affidamento di funzioni agli Enti di cui al comma 156-bis o ad altri Enti Locali, dispongono contestualmente l'assegnazione del relativo personale con oneri a carico dell'Ente delegante o affidante, previa convenzione con gli Enti destinatari. 156-novies. Ogni Ente di area vasta può procedere, previo esame congiunto con le organizzazioni sindacali che deve comunque concludersi entro trenta giorni dalla relativa comunicazione, a definire criteri e tempi di utilizzo di forme contrattuali a tempo parziale del personale non dirigenziale con maggiore anzianità contributiva. Stante la natura eccezionale di riforma dell'ordinamento dello Stato contenute nella Legge 56 del 2014 e nel presente articolo non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 33 commi 7 e 8 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 156-decies. Allo scopo, di consentire il regolare funzionamento dei servizi per l'impiego, nonché la conduzione del piano per l'attuazione della raccomandazione del Consiglio dell'Unione Europea del 22 aprile 2013 sull'istituzione di una «Garanzia per i giovani», le Città Metropolitane e le Province che, a seguito o in attesa del riordino delle funzioni di cui all'articolo 1, commi 85 e seguenti, della Legge 7 aprile 2014, n. 56, continuino ad esercitare le funzioni ed i compiti in materia di servizi per l'impiego e politiche attive del lavoro, fermo restando il rispetto della vigente normativa in materia di contenimento della spesa complessiva di personale, hanno facoltà di finanziare i rapporti di lavoro a tempo indeterminato nonché di prorogare i contratti di lavoro a tempo determinato e i contratti di collaborazione coordinata e continuativa indispensabili per la realizzazione di attività di gestione dei fondi strutturali e di interventi da essi finanziati, a valere su piani e programmi nell'ambito dei fondi strutturali. Allo scopo di consentire il temporaneo finanziamento dei rapporti di lavoro di cui al primo periodo del presente comma, in attesa della successiva imputazione ai programmi operativi regionali, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è autorizzato, nei limiti di 60 milioni di euro a valere sul Fondo di rotazione per la formazione professionale e l'accesso al fondo sociale europeo di cui all'articolo 25 della Legge 21 dicembre 1978, n. 845, a concedere anticipazioni delle quote comunitarie e di cofinanziamento nazionale dei programmi a titolarità delle Regioni cofinanziati dall'Unione Europea con in fondi strutturali, per la parte nazionale, le anticipazioni sono reintegrate al Fondo a valere sulle quote di cofinanziamento nazionale riconosciute per lo stesso programma a seguito delle relative rendicontazioni.
2.9810/8 ALBANO
All'emendamento 2.9810 sono apportate le seguenti modificazioni:
Al capoverso «156 bis» sono apportate le seguenti modificazioni:
– le parole «dalla data di entrata in vigore della presente legge in misura pari alla spesa del personale di ruolo alla data di entrata in vigore della legge 7prile 2014, n. 56 ridotta rispettivamente» sono sostituite dalle parole «dalla data dell'effettivo trasferimento delle funzioni non fondamentali agli enti subentranti ai sensi della Legge 56/2014» e sono eliminate le parole «in misura pari a130 e a150 per cento». – Allo stesso comma sono eliminati gli ultimi tre periodi. Al capoverso 156-ter sono soppresse le parole: «entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge» e le parole «e quello da destinare alle procedure di mobilità» sono sostituite con le parole« e quello da destinare agli enti subentranti per l'esercizio delle funzioni non fondamentali».
Al capoverso «156-quater» sono apportate le seguenti modificazioni: Sopprimere le parole: «in tale contesto sono altresì definite le procedure di mobilità del personale interessato i cui criteri sono fissati con il decreto del comma 2 dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n 165 da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore., da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge». Al quarto periodo sono eliminate le parole: «destinatario delle procedure di mobilità». Al capoverso «156-quinquies» sono apportate le seguenti modificazioni: Al primo periodo dopo le parole: «le regioni» sono inserite le parole: «, gli enti del settore allargato regionale, ivi inclusi gli enti del servizio sanitario nazionale» e le parole: «nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente» sono sostituite con le parole: «fino al completo riassorbimento del personale degli enti di cui al comma 156-bis». Allo stesso periodo le parole: «soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilità» sono sostituite con le parole: «delle unità di personale interessato dal processo di riorganizzazione di cui alla legge 56/2014». Al secondo periodo la parola: «in mobilità» è eliminata e la parola «soprannumerario» è sostituita con le parole: «interessato dai predetti processi di riorganizzazione». Al capoverso «156-sexies» sono apportate le seguenti modificazioni:
– al primo periodo la parola: «mobilità» è eliminata e sostituita con la parola: «ricollocazione». – Al terzo periodo la parola: «mobilità» è eliminata e sostituita con la parola: «ricollocazione». – Al penultimo periodo le parole: «a tempo indeterminato» sono eliminate e sostituite con le parole: «a qualsiasi titolo»,
Al capoverso «156-octies» sono apportate le seguenti modificazioni:
– al primo periodo la parola: «mobilità» è eliminata e sostituita con la parola: «ricollocazione». Allo stesso periodo dopo la parola: «regioni» sono inserite le parole: «gli enti del settore allargato regionale, ivi inclusi gli enti del servizio sanitario nazionale».
All'ultimo periodo eliminare le parole: «A conclusione del processo di ricollocazione di cui ai commi da «156-bis a 156-sexies». Al capoverso «156-novies» sono apportate le seguenti modificazioni: al primo periodo le parole: «Nel caso in cui il personale interessato ai processi di mobilità di cui ai commi da 156-bis a 156-sexies non sia completamente ricollocato presso ogni ente di area vasta si procede» sono eliminate e sostituite con le parole: «Ogni ente di area vasta può procedere», L'ultimo periodo è eliminato dalle parole: «in caso di completo assorbimento dei soprannumero restano ferme le disposizioni dell'articolo 33 commi 7 e 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n 165». Allo stesso comma sono inserite all'ultimo periodo le parole: «Stante la natura eccezionale di riforma dell'ordinamento dello Stato contenute nella legge 56 del 2014 e nel presente articolo non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 33 commi 7 e 8 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n 165».
2.9810/9 DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO
All'emendamento 2.9810, apportare le seguenti modifiche:
«Al comma 156-bis le parole: ''dalla data di entrata in vigore della presente legge in misura pari alla spesa del personale di ruolo alla data di entrata in vigore della legge 7 aprile 2014, n. 56 ridotta rispettivamente'' sono sostituite dalle seguenti: ''dalla data dell'effettivo trasferimento delle funzioni non fondamentali agli enti subentranti ai sensi della legge 56/2014'' e sono eliminate le parole: ''in misura pari al 30 e al 50 per cento''. E sopprimere il secondo, terzo e quarto periodo. Al comma 156-ter sopprimere le parole: ''entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge'' e sostituire le parole: ''e quello da destinare alle procedure di mobilità'' con le seguenti: ''e quello da destinare agli enti subentranti per l'esercizio delle funzioni non fondamentali''. Al comma 156-quater sopprimere le parole: ''in tale contesto sono altresì definite le procedure di mobilità del personale interessato i cui criteri sono fissati con il decreto del comma 2 dell'articolo 30 del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165 da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.'' e al quarto periodo sopprimere le parole: ''destinatario delle procedure di mobilità''. Al comma 156-quinquies al primo periodo dopo le parole: ''le regioni'' inserire le seguenti: '', gli enti del settore allargato regionale, ivi inclusi gli enti del servizio sanitario nazionale'' e sostituire le parole: ''nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente'' con le seguenti: ''fino al completo riassorbimento del personale degli enti di cui al comma 156-bis'' e sostituire le parole: ''soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilità'' con le seguenti: ''delle unità di personale interessato dal processo di riorganizzazione di cui alla L 56/2014'' , al secondo periodo sopprimere la parola: ''in mobilità'' e sostituire la parola: ''soprannumerario'' con la seguente: ''interessato dai predetti processi di riorganizzazione''. Al comma 156-sexies al primo periodo sostituire la parola: ''mobilità'' con la parola: ''ricollocazione''. Al terzo periodo sostituire la parola: ''mobilità'' con la seguente: ''ricollocazione''. Al penultimo periodo sostituire le parole: ''a tempo indeterminato'' con le seguenti: ''a qualsiasi titolo''. Al comma 156-octies al primo periodo la parola: ''mobilità'' è eliminata e sostituita con la parola: ''ricollocazione''. Allo stesso periodo dopo la parola: ''regioni'' sono inserite le parole: ''gli enti del settore allargato regionale, ivi inclusi gli enti del servizio sanitario nazionale''. All'ultimo periodo eliminare le parole: ''A conclusione del processo di ricollocazione di cui ai commi da 156-bis a 156-sexies''. Al comma 156-novies al primo periodo sostituire le parole: ''Nel caso in cui il personale interessato ai processi di mobilità di cui ai commi da 156-bis a 156-sexies non sia completamente ricollocato presso ogni ente di area vasta si procede'' sono eliminate e sostituite con le con le seguenti: ''Ogni ente di area vasta può procedere''. Sostituire l'ultimo periodo con il seguente: ''Stante la natura eccezionale di riforma dell'ordinamento dello Stato contenute nella legge 56/2014 e nel presente articolo non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 33 commi 7 e 8 del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165''».
2.9810/10 ZANONI, BROGLIA, FAVERO, PEZZOPANE
All'emendamento 2.9810, al comma 156-bis dopo le parole: «personale di ruolo» sostituire il testo con il seguente: «assegnato, alla data di entrata in vigore della legge 7 aprile 2014 n. 56, allo svolgimento delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 1, comma 85 e comma 88, della stessa legge nonché alle funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo, come risultante dalla mappatura effettuata in conformità a quanto previsto dal DPCM 26 settembre 2014 e validata dagli osservatori regionali, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del DPCM. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i predetti enti potranno deliberare una riduzione superiore. Le città metropolitane potranno disporre una motivata deroga alla riduzione di cui al primo periodo, sulla base di un apposito piano organizzativo che tenga conto delle ulteriori funzioni fondamentali previsti dall'articolo l, comma 44, della legge 7 aprile 2014 n. 56. Per le unità soprannumerarie si applica la disciplina dei commi da 156-ter a 156-novies».
2.9810/11 COMAROLI, TOSATO
All'emendamento 2.9810, al comma 156-bis apportare le seguenti modifiche:
«a) sostituire le parole: ''dalla data di entrata in vigore della presente legge in misura pari alla spesa del personale di ruolo alla data di entrata in vigore della legge 7 aprile 2014, n. 56 ridotta rispettivamente'' con le seguenti: ''dalla data dell'effettivo trasferimento delle funzioni non fondamentali agli enti subentranti ai sensi della legge 56/2014'' e sopprimere le parole: ''in misura pari al 30 e al 50 per cento''. b) Sopprimere gli ultimi tre periodi».
2.9810/12 CERONI
All'emendamento 2.9810, al capoverso «156-bis», dopo le parole: «personale di ruolo» sostituire le parole da: «alla data di entrata in vigore della legge 7 aprile 2014, n. 56» fino alla fine del capoverso con le seguenti: «assegnato, alla data di entrata in vigore della legge 7 aprile 2014, n. 56, allo svolgimento delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 1, comma 85 e comma 88, della stessa legge nonché alle funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo, come risultante dalla mappatura effettuata in conformità a quanto previsto dal DPCM 26 settembre 2014 e validata dagli osservatori regionali, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del DPCM. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i predetti enti potranno deliberare una riduzione superiore. Le città metropolitane potranno disporre una motivata deroga alla riduzione di cui al primo periodo, sulla base di un apposito piano organizzativo che tenga conto delle ulteriori funzioni fondamentali previsti dall'articolo l, comma 44, della legge 7 aprile 2014, n. 56. Per le unità soprannumerarie si applica la disciplina dei commi da 156-ter a 156-novies».
2.9810/13 COMAROLI, TOSATO
All'emendamento 2.9810, al comma 156-bis, dopo le parole: «personale di ruolo» sostituire il testo con il seguente: «assegnato, alla data di entrata in vigore della legge 7 aprile 2014, n. 56, allo svolgimento delle funzioni fondamentali di cui all'articolo l, comma 85 e comma 88, della stessa legge nonché alle funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo, come risultante dalla mappatura effettuata in conformità a quanto previsto dal DPCM 26 settembre 2014 e validata dagli osservatori regionali, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del DPCM. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i predetti enti potranno deliberare una riduzione superiore. Le città metropolitane potranno disporre una motivata deroga alla riduzione di cui al primo periodo, sulla base di un apposito piano organizzativo che tenga conto delle ulteriori funzioni fondamentali previsti dall'articolo 1, comma 44, della legge 7 aprile 2014 n. 56. Per le unità soprannumerarie si applica lo disciplina dei commi da 156-ter a 156-novies».
2.9810/14 PARENTE, PAGLIARI, ANGIONI, CALEO, D'ADDA, FABBRI, FAVERO, GATTI, MANASSERO, PEZZOPANE, SPILABOTTE
All'emendamento 2.9810, al comma 156-bis, sostituire le parole: «rispettivamente, tenuto conto delle funzioni attribuite ai predetti enti dalla medesima legge 7 aprile 2014, n. 56, in misura pari al 30 e al 50 per cento» con le seguenti: «tenuto conto delle funzioni attribuite ai predetti enti dalla medesima legge 7 aprile 2014, n. 56, ed effettivamente trasferite agli stessi».
2.9810/15 BROGLIA, ZANONI, FAVERO, PEZZOPANE
All'emendamento 2.9810, al comma 156-bis primo periodo, dopo le parole: «delle funzioni» aggiungere la parola: «fondamentali».
2.9810/16 CERONI
All'emendamento 2.9810, al capoverso «156-bis», primo periodo, dopo le parole: «delle funzioni» aggiungere la seguente: «fondamentali».
2.9810/17 COMAROLI, TOSATO
All'emendamento 2.9810, al comma 156-bis, dopo le parole: «delle funzioni» aggiungere la seguente: «fondamentali».
2.9810/18 BROGLIA, ZANONI, FAVERO, PEZZOPANE
All'emendamento 2.9810, al comma 156-bis sopprimere il secondo e terzo periodo.
2.9810/19 CERONI
All'emendamento 2.9810, al capoverso: «156-bis», sopprimere il secondo e terzo periodo.
2.9810/20 COMAROLI, TOSATO
All'emendamento 2.9810, al comma 156-bis, sopprimere il secondo e terzo capoverso.
2.9810/21 FORNARO
All'emendamento 2.9810, al comma 156-bis, sostituire le parole: «pari al 30 e al 50 per cento» con le seguenti: «pari al 20 e al 40 per cento».
2.9810/22 DEL BARBA
All'emendamento 2.9810, al comma 156-bis, dopo le parole: «e al 50 per cento» aggiungere le seguenti: «e in misura pari al 30 per cento per le province, con territorio interamente montano e confinanti con Paesi stranieri, di cui all'articolo 1, comma 3, secondo periodo, della legge 7 aprile 2014, n. 56».
2.9810/23 PARENTE, PAGLIARI, ANGIONI, CALEO, D'ADDA, FABBRI, FAVERO, GATTI, MANASSERO, PEZZOPANE, SPILABOTTE
All'emendamento 2.9810, al comma 156-bis, ultimo periodo, dopo le parole: «unità soprannumerarie» inserire le seguenti: «previa applicazione, fino al 31 dicembre 2018, delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 11, lettera a), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, 7 agosto 2012, n. 135».
a) all'articolo 3, comma 21, lettera g) sostituire la parola: «triplo» con la seguente: «quintuplo»; b) alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2015: – 80.000.000;
2016: – 80.000.000;
2017: – 80.000.000.
2.9810/24 DE PETRIS, BAROZZINO, URAS
All'emendamento 2.9810, al comma 156-bis, aggiungere, in fine, le seguenti: «previa applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 11, lettera a) del decreto-legge n. 95 del 2012, come modificato dall'articolo 2 del decreto-legge n. 101 del 2013. La data del 31 dicembre 2016 prevista dal predetto comma 11 lettera a) è prorogata esclusivamente per il personale di cui al presente comma al 31 dicembre 2018».
Al comma 156-ter, sostituire le parole: «entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge» con le seguenti: «entro 90 giorni dall'esito delle procedure di cui all'articolo 1, commi 91 e 95 della legge n. 56 del 2014, come definito in sede di Accordo Governo/Regioni dell'11 settembre 2014».
Al comma 156-quater, sostituire il quarto periodo con il seguente: «entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge verranno definiti i criteri per la mobilità in attuazione degli articoli 2 e 4 del decreto del Presidente del consiglio dei ministri n. 263 del 2014».
Al comma 156-septies, sostituire le parole: «il termine del 31.12.2016 previsto» , con le seguenti: «i termini previsti» ed aggiungere, in fine: «in deroga ai vincoli ex articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010».
Dopo il comma 156-decies, aggiungere il seguente:
«156-undecies. In attuazione dell'articolo 5, comma 6, del decreto del Presidente del consiglio dei ministri n. 263 del 2014, il processo di riordino delle partecipazioni trasferite e delle società, enti, agenzie collegate avviene nella garanzia dei livelli occupazionali e delle condizioni economiche e normative derivanti dai contratti collettivi vigenti al momento del riordino».
Conseguentemente, al comma 124, sostituire le parole: «850 milioni di euro» con le seguenti: «800 milioni di euro».
2.9810/25 ZANONI, BROGLIA, FAVERO, PEZZOPANE
All'emendamento 2.9810, al comma 156-bis, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «A decorrere dal 10 gennaio 2015 la spesa relativa alle unità di cui al periodo precedente è individuata a valere delle risorse di cui all'articolo 3, comma 21, lettera g) della presente legge. Tali risorse, saranno attribuite alle Province e alle Città metropolitane secondo il riparto operato con decreto del ministero dell'economia, d'intesa con la Conferenza Stato Città Autonomie locali, da emanarsi entro e non oltre il 15 aprile 2015, in misura tale da garantire la copertura della spesa necessaria fino al completamento del processo di ricollocazione del personale di cui i commi successivi».
2.9810/26 CERONI
All'emendamento 2.9810, al capoverso 156-bis, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «A decorrere dal 1º gennaio 2015 la spesa relativa alle unità di cui al periodo precedente è individuata a valere delle risorse di cui all'articolo 3, comma 21, lettera g) della presente legge. Tali risorse, saranno attribuite alle Province e alle Città metropolitane secondo il riparto operato con decreto del ministero dell'economia, d'intesa con la Conferenza Stato Città Autonomie locali, da emanarsi entro e non oltre il 15 aprile 2015, in misura tale da garantire la copertura della spesa necessaria fino al completamento del processo di ricollocazione del personale di cui i commi successivi».
2.9810/27 PICCOLI
All'emendamento 2.9810, al capoverso 156-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La dotazione organica delle province di cui all'articolo 1, comma 3, secondo periodo, della legge 7 aprile 2014, n. 56, è ridotta dopo la definizione ed in base all'esito del processo di trasferimento delle ulteriori funzioni fondamentali di cui all'articolo 1, comma 86, della medesima legge».
2.9810/28 COMAROLI, TOSATO
All'emendamento 2.9810, alla fine del comma 156-bis, aggiungere il seguente capoverso: «A decorrere dal 1º gennaio 2015 la spesa relativa alle unità di cui al periodo precedente è individuata a valere delle risorse di cui all'articolo 3, comma 21, lettera g) della presente legge. Tali risorse, saranno attribuite alle Province e alle Città metropolitane secondo il riparto operato con decreto del ministero dell'economia, d'intesa con la Conferenza Stato Città Autonomie locali, da emanarsi entro e non oltre il 15 aprile 2015, in misura tale da garantire la copertura della spesa necessaria fino al completamento del processo di ricollocazione del personale di cui i commi successivi».
2.9810/29 PARENTE, PAGLIARI, ANGIONI, CALEO, D'ADDA, FABBRI, FAVERO, GATTI, MANASSERO, PEZZOPANE, SPILABOTTE
All'emendamento 2.9810, al comma 156-ter, sostituire le parole: «entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge» con le seguenti: «entro 90 giorni dall'esito delle procedure di cui all'articolo 1, commi 91 e 95, della legge 7 aprile 2014, n. 56, come definito in sede di Accordo Governo-Regioni dell'11 settembre 2014».
2.9810/30 COMAROLI, TOSATO
All'emendamento 2.9810, al comma 156-ter, sopprimere le parole: «entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge», inoltre sostituire le parole: «e quello da destinare alle procedure di mobilità», con le seguenti: «e quello da destinare agli enti subentranti per l'esercizio delle funzioni non fondamentali».
2.9810/31 PAGLIARI, PARENTE, ANGIONI, CALEO, D'ADDA, FABBRI, FAVERO, GATTI, MANASSERO, PEZZOPANE, SPILABOTTE
All'emendamento 2.9810, al comma 156-ter, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il personale delle province che deve essere ricollocato ha il diritto di precedenza, nella misura del 50 per cento, sui posti vacanti di tutte le altre amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».
2.9810/32 CERONI
All'emendamento 2.9810, all'articolo 2, comma 156-quater, sostituire le parole: «delle società in house delle amministrazioni centrali competenti», con le seguenti: «di ANCI e di UPT».
Conseguentemente, sopprimere l'ultimo periodo;
Sostituire le parole: «prioritariamente ricollocato secondo le previsioni di cui al comma 156-quinquies e in via subordinata con le modalità di cui», con le seguenti: «ricollocato secondo le previsioni di cui ai commi 156-quinquies e 156-sexies»;
Conseguentemente, sopprimere l'ultimo periodo.
2.9810/33 BROGLIA, ZANONI, FAVERO, PEZZOPANE
All'emendamento 2.9810, al comma 156-quater sostituire le parole: «delle società in house delle amministrazioni centrali competenti», con le seguenti: «di ANCI e di UPI».
2.9810/34 COMAROLI, TOSATO
All'emendamento 2.9810, al comma 156-quater, sostituire le parole: «delle società in house delle amministrazioni centrali competenti», con le seguenti: «di ANCI e di UPl».
Conseguentemente, sopprimere l'ultimo capoverso.
2.9810/35 CERONI
All'emendamento 2.9810, al capoverso «156-quater», sostituire le parole: «delle società in house delle amministrazioni centrali competenti», con le seguenti: «di ANCI e di UPI».
2.9810/36 COMAROLI, TOSATO
All'emendamento 2.9810, al comma 156-quater, sopprimere il periodo: «in tale contesto sono altresì definite le procedure di mobilità del personale interessato i cui criteri sono fissati con il decreto del comma 2 dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore, della presente legge». E al quarto periodo sopprimere le parole: «destinatario delle procedure di mobilità».
2.9810/37 PARENTE, PAGLIARI, ANGIONI, CALEO, D'ADDA, FABBRI, FAVERO, GATTI, MANASSERO, PEZZOPANE, SPILABOTTE
All'emendamento 2.9810, al comma 156-quater, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono definiti i criteri per la mobilità in attuazione degli articoli 2 e 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 settembre 2014».
2.9810/38 BROGLIA, ZANONI
All'emendamento 2.9810, comma 156-quater, sostituire le parole: «prioritariamente ricollocato secondo le previsioni di cui al comma 156-quinquies e in via subordinata con le modalità di cui», con le seguenti: «ricollocato secondo le previsioni di cui ai commi 156-quinquies e 156-sexies».
2.9810/39 COMAROLI, TOSATO
All'emendamento 2.9810, al comma 156-quinquies, al primo periodo, dopo le parole: «le regioni», inserire le seguenti: «, gli enti del settore allargato regionale, ivi inclusi gli enti del servizio sanitario nazionale», e le parole: «nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente», sono sostituite con le parole: «fino al completo riassorbimento del personale degli enti di cui al comma 156-bis». Allo stesso periodo sostituire le parole: «soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilità», con le seguenti: «delle unità di personale interessato dal processo di riorganizzazione di cui alla legge 56 del 2014». Al secondo periodo sopprimere la parola. «in mobilità», e sostituire la parola: «soprannumerario», con le seguenti: «interessato dai predetti processi di riorganizzazione».
2.9810/40 ZANONI, BROGLIA, FAVERO, PEZZOPANE
All'emendamento 2.9810, al comma 156-quinquies, primo periodo, dopo le parole: «normativa vigente», inserire le parole: «prioritariamente all'immissione nei ruoli del personale soprannumerario di cui al comma 156-bis e successivamente».
Conseguentemente, sopprimere le parole da: «e alla ricollocazione», fino alla fine del periodo.
2.9810/41 COMAROLI, TOSATO
All'emendamento 2.9810, comma 156-quinquies, primo paragrafo, dopo le parole: «normativa vigente» aggiungere le parole: «prioritariamente all'immissione nei ruoli del personale soprannumerario di cui al comma 156-bis e successivamente».
Conseguentemente, dopo le parole: «della presente legge» cancellare fino al termine del paragrafo.
2.9810/42 CERONI
All'emendamento 2.9810, al capoverso « 156-quinquies», primo periodo, dopo le parole: «normativa vigente» aggiungere le seguenti: «prioritariamente all'immissione nei ruoli del personale soprannumerario di cui al comma 156-bis e successivamente».
Conseguentemente, dopo le parole: «della presente legge» sopprimere le seguenti: « e alla ricollocazione nei propri ruoli delle unità soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilità».
2.9810/43 BROGLIA, ZANONI
All'emendamento 2.9810, comma 156-quinquies, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «È fatta salva la facoltà di indire, previa comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica, le procedure concorsuali per il reclutamento a tempo indeterminato di personale, in caso di verificata assenza, nell'ambito delle graduatorie vigenti o approvate e nei ruoli delle unità soprannumerarie di cui al precedente periodo, di figure professionali necessarie per lo svolgimento di servizi essenziali. Sono altresì fatte salve le procedure di reclutamento per le quali alla data di entrata in vigore della presente legge risultano effettuate le procedure di cui agli artt. 30 e 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche e integrazioni».
2.9810/44 CERONI
All'articolo 2, comma 156-quinquies,dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «È fatta salva la facoltà di indire, previa comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica, le procedure concorsuali per il reclutamento a tempo indeterminato di personale, in caso di verificata assenza, nell'ambito delle graduatorie vigenti o approvate e nei ruoli delle unità soprannumerarie di cui al precedente periodo, di figure professionali necessarie per lo svolgimento di servizi essenziali. Sono altresì fatte salve le procedure di reclutamento per le quali alla data di entrata in vigore della presente legge risultano effettuate le procedure di cui agli artt. 30 e 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche e integrazioni».
2.9810/45 PAGLIARI, PARENTE, ANGIONI, CALEO, D'ADDA, FABBRI, FAVERO, GATTI, MANASSERO, PEZZOPANE, SPILABOTTE
All'emendamento 2.9810, comma 156-quinquies, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: «Il personale non ricollocato nell'arco di 48 mesi a decorrere dalla data di messa in disponibilità, in deroga all'articolo 34, comma 4, del D.Lgs n. 165/2001 ed in luogo della risoluzione del rapporto di lavoro, è in ogni caso riutilizzato anche, ove necessario, tramite la stipulazione di contratti di lavoro a tempo parziale».
2015: – 80.000.000; 2016: – 80.000.000; 2017: – 80.000,000.
2.9810/46 PAGLIARI, PARENTE, ANGIONI, CALEO, D'ADDA, FABBRI, FAVERO, GATTI, MANASSERO, PEZZOPANE, SPILABOTTE
All'emendamento 2.9810, comma 156-quinquies, aggiungere in fine il seguente periodo: «Fino al 31 dicembre 2018 non si applicano alle Province le sanzioni previste per il mancato rispetto del Patto di stabilità».
a) all 'articolo 3, comma 21, lettera g) sostituire la parola: «triplo» con la seguente: «quintuplo»; b) alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2015: – 100.000.000; 2016: – 100.000.000; 2017: – 100.000.000.
2.9810/47 VACCARI, ZANONI, BROGLIA, GUERRA
All'emendamento 2.9810, apportare la seguente modificazione:
«Al termine del comma 156-quinquies inserire le seguenti parole: ''La presente previsione normativa trova applicazione anche per gli enti locali limitatamente al personale non dirigenziale e le posizioni apicali''».
2.9810/48 COMAROLI, TOSATO
All'emendamento 2.9810, comma 156-sexies, primo capoverso, le parole: «dipartimento della funzioni pubblica avvia» sono sostituite dalle parole: «dipartimento della funzione pubblica opera entro il 28 febbraio 2015».
2.9810/49 BROGLIA, ZANONI, FAVERO, PEZZOPANE
All'emendamento 2.9810, al comma 156-sexies primo periodo, le parole: «dipartimento della funzioni pubblica avvia» sono sostituite dalle parole: «dipartimento della funzione pubblica opera entro il 28 febbraio 2015».
2.9810/50 CERONI
All'emendamento 2.9810, al comma 156-sexies, primo periodo, sostituire le parole: «Dipartimento della funzione pubblica avvia» con le seguenti: «Dipartimento della funzione pubblica opera entro il 28 febbraio 2015».
2.9810/51 RUTA
All'emendamento 2.9810, comma 156-sexies, dopo le parole: «decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione» inserire le seguenti: «dell'Agenzia delle Entrate e».
2.9810/52 COMAROLI, TOSATO
All'emendamento 2.9810, al comma sexies, al primo periodo, sostituire la parola: «mobilità» con la seguente: «ricollocazione».
Al terzo periodo, sostituire la parola: «mobilità» con la seguente: «ricollocazione».
Al penultimo periodo, sostituire le parole: «a tempo indeterminato» con le seguenti: «a qualsiasi titolo».
2.9810/53 DEL BARBA
All'emendamento 2.9810, al comma 156-sexies, dopo le parole: «comparti sicurezza» aggiungere il seguente: «fatta eccezione per il Corpo forestale dello Stato, nelle more dell'attuazione della delega di riordino delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente e del territorio, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare, con riorganizzazione di quelle del Corpo forestale dello Stato ed eventuale assorbimento delle medesime in quelle delle altre Forze di polizia, ferma restando la garanzia degli attuali livelli di presidio dell'ambiente e del territorio e la salvaguardia delle professionalità esistenti» e dopo lo parola: «difesa» sopprimere le seguenti: «e Corpo nazionale dei vigili del fuoco,».
2015: – 25.000.000;
2016: – 25.000.000;
2017: – 25.000.000.
2.9810/54 MORRA, CRIMI, BULGARELLI
All'emendamento 2.9810, capoverso 156-sexies, primo periodo, sostituire le parole: «dei comparti sicurezza, difesa e Corpo nazionale dei vigili del fuoco», con la seguente: «del».
2.9810/55 MARINELLO, GUALDANI
All'emendamento 2.9810, al capoverso comma 156-sexies,le parole: «dei comparti sicurezza, difesa e Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del» sono sostituite dalla seguente: «del».
2.9810/56 BAROZZINO
All'emendamento 2.9810, al comma 156-sexies, dopo le parole: «comparti sicurezza,» inserire le seguenti: «fatta eccezione per il Corpo forestale dello Stato, nelle more dell'attuazione della delega di riordino delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente e del territorio, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare, con riorganizzazione di quelle del Corpo forestale dello Stato ed eventuale assorbimento delle medesime in quelle delle altre Forze di polizia, ferma restando la garanzia degli attuali livelli di presidio dell'ambiente e del territorio e la salvaguardia delle professionalità esistenti,».
2.98410/57 MARINELLO, GUALDANI
All'emendamento 2.9810, al capoverso comma 156-sexies dopo le parole: «comparti sicurezza,» inserire le seguenti: «fatta eccezione per il Corpo forestale dello Stato, nelle more dell'attuazione della delega di riordino delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente e del territorio, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare, con riorganizzazione di quelle del Corpo forestale dello Stato ed eventuale assorbimento delle medesime in quelle delle altre Forze di polizia, ferma restando la garanzia degli attuali livelli di presidia dell'ambiente e del territorio e la salvaguardia delle professionalità esistenti».
2.9810/58 BAROZZINO
All'emendamento 2.9810, al comma 156-sexies, dopo le parole: «comparti sicurezza,» inserire le seguenti: «fatta eccezione per il Corpo forestale dello Stato, nelle more dell'attuazione della delega di riordino delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente e del territorio, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agro alimentare, con riorganizzazione di quelle del Corpo forestale dello Stato ed eventuale assorbimento delle medesime in quelle delle altre Forze di polizia, ferma restando la garanzia degli attuali livelli di presidio dell'ambiente e del territorio e la salvaguardia delle professionalità esistenti,».
Dopo la parola: «difesa» sopprimere le parole: «e Corpo nazionale dei vigili del fuoco,».
2.9810/59 MARINELLO, GUALDANI
All'emendamento 2.9810, al capoverso, «comma 156-sexies» dopo le parole: «comparti sicurezza,» inserire le seguenti: «fatta eccezione per il Corpo forestale dello Stato, nelle more dell'attuazione della delega di riordino delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente e del territorio, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare, con riorganizzazione di quelle del Corpo forestale dello Stato ed eventuale assorbimento delle medesime in quelle delle altre Forze di polizia, ferma restando la garanzia degli attuali livelli di presidio dell'ambiente e del territorio e la salvaguardia delle professionalità esistenti»; e dopo la parola: «difesa» eliminare le seguenti: «e Corpo nazionale dei vigili del fuoco,».
2.9810/60 MORRA, CRIMI, BULGARELLI
All'emendamento 2.9810, capoverso «156-sexies», primo periodo, dopo le parole: «comparti sicurezza,» inserire le seguenti: «, fatta eccezione per il Corpo forestale dello Stato, nelle more dell'attuazione della legge delega di riordino delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente e del territorio, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare, cori riorganizzazione di quelle del Corpo forestale dello Stato ed eventuale assorbimento delle medesime in quelle delle altre Forze di polizia, ferma restando la garanzia degli attuali livelli di presidio dell'ambiente e del territorio e la salvaguardia delle professionalità esistenti».
2.9810/61 VALENTINI
All'emendamento 2.9810, capoverso «156-sexies», dopo le parole: «comparti sicurezza,» inserire le seguenti: «fatta eccezione per il Corpo forestale dello Stato, nelle more dell'attuazione della delega di riordino delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente e del territorio, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare, con riorganizzazione di quelle del Corpo forestale dello Stato ed assorbimento delle medesime in quelle delle altre Forze di polizia, ferma restando la garanzia degli attuali livelli di presidio dell'ambiente e del territorio e la salvaguardia delle professionalità esistenti», e dopo la parola: «difesa» eliminare le seguenti: «e Corpo nazionale dei vigili del fuoco».
2.9810/62 MORRA, CRIMI, BULGARELLI
All'emendamento 2.9810, capoverso «156-sexies», primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «e Corpo nazionale dei vigili del fuoco».
2.9810/63 GUALDANI, CHIAVAROLI
Al comma 156-sexies, dopo le parole: «AFAM ed enti di ricerca» aggiungere le seguenti: «nonché con esclusione delle procedure concorsuali previste dall'articolo 4, comma 9-ter, del decreto-legge 31 agosto 2013. n. 101, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 e di quelle in corso per l'assunzione di personale della carriera prefettizia».
2.9810/64 ZANONI, BROGLIA
All'emendamento 2.9810 al comma156-sexies, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: «soprattutto riferiti alle sedi periferiche»;
al comma 156-sexies, quarto periodo, sopprimere le seguenti parole: «e le priorità».
2.9810/65 CERONI
All'emendamento 2.9810, al comma156-sexies, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: «soprattutto riferiti alle sedi periferiche»;
al comma 156-sexies, quarto periodo, eliminare le parole: «e le priorità».
2.9810/66 D'AMBROSIO LETTIERI
All'emendamento 2.9810, al capoverso 156-sexies, alla fine del secondo periodo aggiungere le seguenti parole: «e degli idonei in numero pari al 50% delle graduatorie nelle disponibilità delle Amministrazioni di cui al presente comma alla data di entrata in vigore della presente legge».
2.9810/67 D'AMBROSIO LETTIERI
All'emendamento 2.9810, al capoverso 156-sexies, alla fine del secondo periodo aggiungere il seguente:
«In assenza di graduatorie di vincitori di concorsi pubblici, resta ferma la discrezionalità delle Amministrazioni di cui al presente comma, di comunicare il numero di posti di cui al periodo precedente al netto dei candidati risultati idonei, nel numero massimo, sul piano finanziario, pari alle risorse corrispondenti ai posti originariamente messi a concorso».
2.9810/68 D'AMBROSIO LETTIERI
All'emendamento 2.9810, al capoverso «156-sexies», alla fine del secondo periodo aggiungere le seguenti parole: «e degli idonei secondo i criteri di cui all'articolo 4 comma 3 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125».
2.9810/69 RUTA
All'emendamento 2.9810, comma 156-sexies, dopo le parole: «procedendo in via prioritaria alla ricollocazione presso gli uffici giudiziari», inserire le seguenti: «e, per gli appartenenti alla polizia provinciale, su base volontaria, al Corpo forestale dello Stato, cui sono conseguentemente attribuite le funzioni di polizia di tutela dell'ambiente e del territorio, nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agro alimentare».
2.9810/70 RUTA
All'emendamento 2.981, comma 156-sexies, dopo le parole: «procedendo in via prioritaria alla ricollocazione presso gli uffici giudiziari» inserire le seguenti: «e, per gli appartenenti alla polizia, provinciale, su base volontaria, al Corpo forestale dello Stato»
2.9810/71 D'AMBROSIO LETTIERI
All'emendamento 2.9810, al capoverso 156-sexies, sopprimere le seguenti parole: «Nelle more del completamento del procedimento di cui al presente comma alle amministrazioni è fatto divieto di effettuare assunzioni a tempo indeterminato. Le assunzioni effettuate in violazione sono nulle».
Conseguentemente, ridurre proporzionalmente dell'1 per cento tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata tabella C.
2.9810/72 ZANONI
All'emendamento 2.9810, comma 156-sexies è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In sede di ricognizione realizzata ai sensi del presente comma è valutata la possibilità di ricollocazione del personale facente capo alla polizia provinciale nell'ambito del comparto sicurezza e difesa, a valere sulle relative facoltà assunzionali».
2.9810/73 PEZZOPANE, FABBRI
All'emendamento 2.9810, comma 156-septies sostituire le parole: «il termine del 31 dicembre 2016, previsto» , con le seguenti: «i termini previsti» ed aggiungere in fine le seguenti parole: «in deroga ai vincoli di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122».
a) all'articolo 3, comma 21, lettera g) sostituire la parola: «triplo» con la seguente: «quintuplo». b) Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2015: – 100.000.000; 2016: – 100.000.000; 2017: –100.000.000.
2.9810/74 PAGLIARI, PARENTE, ANGIONI, CALEO, D'ADDA, FABBRI, FAVERO, GATTI, MANASSERO, PEZZOPANE, SPILABOTTE
All'emendamento 2.9810, comma 156-septies, aggiungere in fine il seguente periodo: «In considerazione del processo di trasferimento del personale e delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 89, della legge 7 aprile 2014, n. 56, le province possono rinegoziare le rate di ammortamento dei mutui in scadenza nell'anno 2015, con rimodulazione del relativo piano di ammortamento anche in deroga alle disposizioni di cui al comma 2, lettera c), dell'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».
2015: – 105.000.000; 2016: – 105.000.000; 2017: – 105.000.000.
voce Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2015: – 5.000.000; 2016: – 5.000.000; 2017: – 5.000.000.
voce Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
voce Ministero della giustizia, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2.9810/75 IL RELATORE
All'emendamento 2.9810, comma 156-septies è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il termine del 31 dicembre 2014 previsto dall'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, è prorogato al31 dicembre 2015».
2.9810/76 D'AMBROSIO LETTIERI
All'emendamento 2. 9810, al capoverso «156-septies», aggiungere in fine il seguente periodo:
«Al fine di favorire il ricambio generazionale, e al fine di non disperdere le professionalità selezionate, il termine del 31 dicembre 2016, previsto dall'articolo 4 comma 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, è prorogato al 31 dicembre 2018».
2.9810/77 COMAROLI, TOSATO
All'emendamento 2. 9810, comma 156-septies è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il termine del 31 dicembre 2014 previsto dall'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n.125, è prorogato al 31 dicembre 2015».
2.9810/78 BROGLIA, ZANONI, FAVERO, PEZZOPANE
All'emendamento 2.9810, comma 156-septies aggiungere in fine, il seguente periodo: «Il termine del 31 dicembre 2014 previsto dall'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n.125, è prorogato al31 dicembre 2015».
2.9810/79 CERONI
All'emendamento 2.9810, al capoverso «156-septies» aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il termine del 31 dicembre 2014 previsto dall'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n.125, è prorogato al 31 dicembre 2015».
2.9810/80 COMAROLI, TOSATO
All'emendamento 2.9810, al comma 156-octies, al primo periodo sostituire la parola: «mobilità», con la seguente: «ricollocazione». Allo stesso periodo dopo la parola: «regioni», inserire le seguenti: «gli enti del settore allargato regionale, ivi inclusi gli enti del servizio sanitario nazionale».
All'ultimo periodo sopprimere le parole: «A conclusione del processo di ricollocazione di cui ai commi da 156-bis a 156-sexies».
2.9810/81 CERONI
All'emendamento 2.9810, al comma 156-octies, dopo il primo periodo aggiungere il seguente:
«Dall'ammontare della riduzione della spesa corrente prevista per ciascun ente, ai sensi del comma 154 della presente legge, è detratta la spesa per il personale soprannumerario, con decorrenza 1 gennaio 2015, non ricollocato secondo le previsioni di cui ai commi da 156-bis a 156-sexies, e fino alla effettiva ricollocazione. Le modalità di certificazione della spesa e la relativa tempistica sono stabilite con il decreto di cui al comma 154».
2.9810/82 COMAROLI, TOSATO
All'emendamento 2.9810, al comma 156-octies, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Dall'ammontare della riduzione della spesa corrente prevista per ciascun ente, ai sensi del comma 154 della presente legge, è detratta la spesa per il personale soprannumerario, con decorrenza 1º gennaio 2015, non ricollocato secondo le previsioni di cui ai commi da 156-bis a 156-sexies, e fino alla effettiva ricollocazione. Le modalità di certificazione della spesa e la relativa tempistica sono stabilite con il decreto di cui al comma 154».
2.9810/83 ZANONI, BROGLIA, FAVERO, PEZZOPANE
«Dall'ammontare della riduzione della spesa corrente prevista per ciascun ente, ai sensi del comma 154 della presente legge, è detratta la spesa per il personale soprannumerario, con decorrenza 1º gennaio 2015, non ricollocato secondo le previsioni di cui ai commi da 156-bis a 156-sexies, e fino alla effettiva ricollocazione. Le modalità di certificazione della spesa e la relativa tempistica sono stabilite con il decreto di cui al comma 154».
2.9810/84 COMAROLI, TOSATO
All'emendamento 2.9810, al comma 156-novies, al primo periodo sostituire le parole «Nel caso in cui il personale interessato ai processi di mobilità di cui ai commi da 156-bis a 156-sexies non sia completamente ricollocato presso ogni ente di area vasta si procede», con le seguenti: «Ogni ente di area vasta può procedere». All'ultimo periodo sopprimere tutte le parole dopo le seguenti: «in caso di completo assorbimento dei soprannumero restano ferme le disposizioni dell'articolo 33 commi 7 e 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n 165». In fine, all'ultimo periodo, inserire le seguenti parole: «Stante la natura eccezionale di riforma dell'ordinamento dello Stato contenute nella legge 56 del 2014 e nel presente articolo non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 33, commi 7 e 8 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».
2.9810/85 PUGLIA
All'emendamento 2.9810, dopo il capoverso: «156-novies», aggiungere il seguente:
«156-novies.1. I lavoratori dipendenti di società a partecipazione regionale posti in mobilità in conseguenza del fallimento della società stessa hanno priorità di assunzione, con mansioni uguali o equivalenti a quelle già svolte in precedenza presso la società di provenienza, in altre società a partecipazione regionale».
2.9810/86 PEZZOPANE, CALEO, VERDUCCI, ALBANO, FABBRI, TOMASELLI, VACCARI, MANASSERO, FASIOLO, SOLLO, STEFANO ESPOSITO, GIANLUCA ROSSI, D'ADDA, VATTUONE, BORIOLI, SPILABOTTE
All'emendamento 2.9810, al comma 156-decies, dopo le parole: «servizi per l'impiego», inserire le seguenti: «per la formazione, le politiche attive del lavoro e le politiche comunitarie».
2.9810/87 PARENTE, PAGLIARI, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, GATTI, LEPRI, MANASSERO, PEZZOPANE, SPILABOTTE
All'emendamento 2.9810, al comma 156-decies, dopo il primo periodo inserire il seguente: «A tal fine, le suddette proroghe sono da intendersi in deroga ai limiti temporali stabiliti per i contratti di lavoro a tempo determinato. In considerazione della derivazione comunitaria delle risorse utilizzate, le stesse proroghe non sono sottoposte al rispetto del patto di stabilità interno».
a) all'articolo 3, comma 21, lettera g), sostituire la parola: «triplo», con la seguente: «quintuplo»; b) alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2.9810/88 CERONI
All'emendamento 2.9810, al capoverso «156-decies», sostituire il primo periodo con il seguente:
«Allo scopo di consentire il regolare funzionamento dei servizi per l'impiego, nonché la conduzione del Piano per l'attuazione della raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea del 22 aprile 2013 sull'istituzione di una ''Garanzia per i giovani'' ed in attesa della completa attuazione della riforma del lavoro e dell'istituzione dell'Agenzia nazionale per il lavoro, dal 1º gennaio 2015 i centri per l'impiego provinciali ed il relativo personale sono trasferiti in via transitoria all'Istituto nazionale della Previdenza sociale». Le risorse necessarie a copertura dell'intervento sono a valere del fondo di cui all'articolo 1, comma 83 della presente legge.
2.9810/89 COMAROLI, TOSATO
All'emendamento 2.9810, al comma 156-decies, primo capoverso, è così sostituito:
2.9810/98 COMAROLI, TOSATO
All'emendamento 2.9810, al comma 156-decies, secondo capoverso, sostituire le parole: «60 milioni», con le seguenti: «300 milioni».
2.9810/99 CERONI
All'emendamento 2.9810, al capoverso «156-decies», al secondo periodo, sostituire le parole: «60 milioni» con le seguenti: «300 milioni».
2.9810/100 BROGLIA, ZANONI, FAVERO, PEZZOPANE
All'emendamento 2.9810, al comma 156-decies, secondo periodo, sostituire le parole: «60 milioni» con le seguenti: «300 milioni».
2.9810/101 ZANONI, BROGLIA
All'emendamento 2.9810, aggiungere, in fine il seguente periodo: «Conseguentemente, al comma 159, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
b) all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo il comma 557-quater sono inseriti i seguenti:
«557-quinquies. Le unioni di comuni e i comuni che ne fanno parte, a decorrere dal 1º gennaio 2015, possono avvalersi della facoltà di conteggiare la spesa di personale in modo unitario. In tale caso il limite viene determinato sommando la spesa di personale di ciascuno degli enti e gli adempimenti relativi al controllo della spesa sono effettuati unitariamente attraverso l'unione. All'articolo 32, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il terzo periodo è sostituito dal seguente: ''I comuni possono cedere, anche parzialmente, le proprie capacità assunzionali all'unione di comuni di cui fanno parte''. 557-sexies. I comuni che hanno stipulato convenzioni per la gestione associata di funzioni fondamentali, ai sensi dell'articolo 14, comma 28 e seguenti, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 possono altresì avvalersi della facoltà di conteggiare la spesa di personale con le modalità di cui al precedente comma».
2.9810/102 PEZZOPANE, FABBRI
All'emendamento 2.9810, al comma 156-decies aggiungere, in fine, le seguenti parole: «A tal fine, le proroghe di cui sopra sono da intendersi in deroga ai limiti temporali per i contratti a tempo determinato. In considerazione della derivazione comunitaria delle risorse utilizzate, le stesse proroghe non sono sottoposte al rispetto del patto di stabilità interno».
Conseguentemente, all'articolo 3, comma 21, lettera g) sostituire la parola: «triplo» con la seguente: «quintuplo».
Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, variazioni in diminuzione:
2015: - 100.000.000; 2016: - 100.000.000; 2017: - 100.000.000.
2.9810/103 GIANLUCA ROSSI
All'emendamento 2.9810, al comma 156-decies, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «A tal fine, le proroghe di cui sopra sono da intendersi in deroga ai limiti temporali per i contratti a tempo determinato. In considerazione della derivazione comunitaria delle risorse utilizzate, le stesse proroghe non sono sottoposte al rispetto del patto di stabilita interno».
2.9810/104 PETRAGLIA, URAS
All'emendamento 2.9810, al comma 156-decies, aggiungere: «A tal fine, le proroghe di cui sopra sono da intendersi in deroga ai limiti temporali per i contratti a tempo determinato. In considerazione della derivazione comunitaria delle risorse utilizzate, le stesse proroghe non sono sottoposte al rispetto del patto di stabilita interno».
Conseguentemente nel primo periodo del comma 112 dell'articolo 1, sostituire le parole: «250 milioni» con le seguenti: «190 milioni».
2.9810/105 FABBRI
All'emendamento 2.9810, comma 156-decies, aggiungere, in fine: «A tal fine, le proroghe di cui sopra sono da intendersi in deroga ai limiti temporali per i contratti a tempo determinato. In considerazione della derivazione comunitaria delle risorse utilizzate, le stesse proroghe non sono sottoposte al rispetto del patto di stabilità interno».
2.9810/106 GUALDANI, CHIAVAROLI
All'emendamento 2.9810, dopo il comma 156-decies, aggiungere i seguenti:
«156-undecies. Le province che alla data di entrata in vigore della presente legge non hanno approvato il bilancio di previsione per l'anno 2014 sono tenute a provvedere entro il termine di quindici giorni. 156-duodecies. Nell'ipotesi di cui al comma 156-undecies, in deroga all'articolo 1, comma 55, della legge 7 aprile 2014, n. 56, all'approvazione del bilancio di previsione provvede il presidente della provincia ovvero, in caso di provincia a cui subentra una città metropolitana, il sindaco metropolitano. 156-terdecies. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 156-undecies, il prefetto designa un commissario che provvede nel successivo termine di quindici giorni. 156-quaterdecies. Nei casi regolati dal comma precedente non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 141, commi 1, lettera c), e 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».
2.9810/107 PEZZOPANE, FABBRI
All'emendamento 2.9810, dopo il comma 156-decies aggiungere il seguente:
«156-undecies. In attuazione dell'articolo 5, comma 6, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 settembre 2014, il processo di riordino delle partecipazioni trasferite e delle società, enti, agenzie collegate avviene nella garanzia dei livelli occupazionali e delle condizioni economiche e normative derivanti dai contratti collettivi vigenti al momento del riordino».
Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2.9810/108 MATTESINI
All'emendamento 2.9810, dopo il comma 156-decies, aggiungere, il seguente:
«156-undecies. Al fine di incentivare e agevolare i processi di gestione associata di cui all'articolo 14, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, nella legge 30 luglio 2010, n.122 e s.m.i, i termini di cui al comma 31-quater del medesimo decreto-legge, sono sospesi ed eventualmente rideterminati, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, nell'ambito della revisione della normativa sulle gestioni associate delle funzioni comunali, dell'attuazione delle riforme previste per le Città metropolitane e le Province dalla legge 7 aprile 2014, n. 56 e del nuovo sistema inerente l'armonizzazione dei bilanci degli enti locali».
2015: - 45.000.000; 2017: - 45.000.000. 2016: - 45.000.000.
2.9810/109 FORNARO
All'emendamento 2.9810, dopo il comma 156-decies, aggiungere il seguente:
«156-decies. All'articolo 16, comma 7, quarto periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sostituire le parole: ''per gli anni 2013 e 2014'' con le parole: ''per gli anni 2013,2014 e successivi''».
2.9810/110 FAVERO
«156-undecies. Per le province che abbiano dichiarato il dissesto entro il 15 ottobre 2014, al fine di consentirne il riequilibrio di bilancio ai sensi dell'articolo 259 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si applicano le seguenti norme:
a) la Cassa depositi e prestiti e gli altri istituti di credito sono autorizzati, su richiesta dell'ente, a consolidare l'esposizione debitori a del medesimo ente, al 31 dicembre precedente l'anno entro il quale raggiungere l'equilibrio, in uno o più mutui della durata massima di cinquanta anni, con esclusione delle rate di ammortamento già scadute. Conservano validità i contributi statali e regionali già concessi in relazione ai mutui preesistenti. Le economie derivanti dalle operazioni di consolidamento di cui ai commi che precedono potranno essere utilizzate interamente a copertura delle spese di parte corrente per il riequilibrio del bilancio; b) il consolidamento dell'esposizione debitoria di cui alla precedente lettera a) comprende, nella quota capitale, le somme eventualmente dovute per le penalità e/o maggiori spese connesse all'estinzione anticipata dell'indebitamento, siano esse legate all'estinzione anticipata dei precedenti contratti di mutuo ovvero al rimborso anticipato od al riacquisto dei prestiti obbligazionari, nonché il disavanzo maturato fino alla data del 31 dicembre 2014. Il consolidamento di che trattasi avverrà in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 35, comma 7, secondo periodo e di cui all'articolo 35, comma 9, ultimo periodo, della legge n. 724 del 23 dicembre 1994, di cui all'articolo 41, comma 2, della legge n. 448 del 28 dicembre 2001 nonché in relazione ai vincoli riguardanti i limiti all'indebitamento; c) l'ammortamento del debito di cui alle lettere precedenti potrà iniziare il 1º gennaio dell'anno successivo a quello in cui viene effettuato il consolidamento; d) la nuova ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, redatta ai sensi del comma 4-bis dell'articolo 261 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come introdotto dall'articolo 2, comma 219 della presente legge, comma dovrà essere presentato entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e l'ente potrà raggiungere l'equilibrio entro l'esercizio in cui viene approvato il nuovo bilancio stabilmente riequilibrato e, comunque, entro tre anni compreso quello in cui è stato deliberato il dissesto; e) fino all'esercizio successivo a quello in cui viene approvato il bilancio stabilmente riequilibrato le sanzioni previste per il mancato rispetto del patto di stabilità interno non sono applicate; f) sono escluse dai contributi di cui all'articolo 47 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e successive modificazioni».
2015: – 3.800.000;
2016: – 3.800.000;
2017: – 3.300.000.
2.9810/111 FAVERO
a) la Cassa depositi e prestiti e gli altri istituti di credito sono autorizzati, su richiesta dell'ente, a consolidare l'esposizione debitori a del medesimo ente, al 31 dicembre precedente l'anno entro il quale raggiungere l'equilibrio, in uno o più mutui della durata massima di cinquanta anni, con esclusione delle rate di ammortamento già scadute. Conservano validità i contributi statali e regionali già concessi in relazione ai mutui preesistenti. Le economie derivanti dalle operazioni di consolidamento di cui ai commi che precedono potranno essere utilizzate interamente a copertura delle spese di parte corrente per il riequilibrio del bilancio; b) il consolidamento dell'esposizione debitoria di cui alla precedente lettera a) comprende, nella quota capitale, le somme eventualmente dovute per le penalità e/o maggiori spese connesse all'estinzione anticipata dell'indebitamento, siano esse legate all'estinzione anticipata dei precedenti contratti di mutuo ovvero al rimborso anticipato od al riacquisto dei prestiti obbligazionari, nonché il disavanzo maturato fino alla data del 31 dicembre 2014. Il consolidamento di che trattasi avverrà in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 35, comma 7, secondo periodo e di cui all'articolo 35, comma 9, ultimo periodo, della legge n. 724 del 23 dicembre 1994, di cui all'articolo 41, comma 2, della legge n. 448 del 28 dicembre 2001 nonché in relazione ai vincoli riguardanti i limiti all'indebitamento; c) l'ammortamento del debito di cui alle lettere precedenti potrà iniziare il 1º gennaio dell'anno successivo a quello in cui viene effettuato il consolidamento e potrà usufruire dei contributi di cui all'articolo 2 comma 215 della presente legge; d) la nuova ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, redatta ai sensi del comma 4-bis dell'articolo 261 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come introdotto dall'articolo 2, comma 219 della presente legge, comma dovrà essere presentato entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e l'ente potrà raggiungere l'equilibrio entro l'esercizio in cui viene approvato il nuovo bilancio stabilmente riequilibrato e, comunque, entro tre anni compreso quello in cui è stato deliberato il dissesto; e) fino all'esercizio successivo a quello in cui viene approvato il bilancio stabilmente riequilibrato le sanzioni previste per il mancato rispetto del patto di stabilità interno non ,sono applicate; f) sono escluse dai contributi di cui all'articolo 47 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e successive modificazioni».
2017: – 3.300.000 .
2.9810/112 FAVERO
«156-undecies. Anche al fine di sostenere la grave situazione delle imprese creditrici e degli altri soggetti degli enti dissestati e di ridare impulso ai relativi sistemi produttivi locali, per l'anno 2015, alle province che abbiano dichiarato il dissesto finanziario entro il 15 ottobre 2014 è attribuita, previa apposita istanza dell'ente interessato, un'anticipazione fino all'importo massimo di 15 milioni di euro per l'anno 2015, entro 120 giorni dalla disponibilità delle risorse. L'anticipazione è ripartita in base ad una quota pro-capite determinata tenendo conto della popolazione residente, calcolata alla fine del penultimo anno precedente alla dichiarazione di dissesto secondo i dati forniti dall'Istat ed è concessa con decreto non regolamentare del Ministero dell'interno, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel limite di 15 milioni di euro per l'anno 2015 a valere sulla dotazione per l'anno 2015, del fondo di rotazione di cui all'articolo 243-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 integrato con le risorse di cui al presente comma. La restituzione dell'anticipazione, da prevedere nell'ambito del bilancio stabilmente riequilibrato, è effettuata, con piano di ammortamento a rate costanti, comprensive degli interessi, in un periodo massimo di venti anni a decorrere dall'anno successivo a quello in cui verrà approvata l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, con versamento ad appositi capitoli dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, distinti per la quota capitale e per la quota interessi. Gli importi dei versamenti relativi alla quota capitale sono riassegnati al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. Il tasso di interesse da applicare alle suddette anticipazioni sarà determinato sulla base del rendimento di mercato dei Buoni poliennali del tesoro a 5 anni in corso di emissione con comunicato del direttore generale del tesoro da emanare e pubblicare sul sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze. In caso di mancata restituzione delle rate entro i termini previsti, le somme sono recuperate a valere sulle risorse a qualunque titolo dovute dal Ministero dell'Interno e sono versate al predetto stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato e riassegnate, per la patte capitale, al medesimo fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. Per quanto non previsto nel presente comma si rinvia al decreto del Ministro dell'interno 11 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 33 dellÍL'8 febbraio 2013, adottato in attuazione dell'attico lo 243-ter, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».
2015: – 15.000.000;
2016: – 15.000.000;
2017: – 15.000.000.
2.9810/113 CERONI
«156-undecies. All'articolo 2, comma 159, la lettera b) è sostituita dalla seguente: ''All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo il comma 557-quater sono inseriti i seguenti: '557-quinquies. Le unioni di comuni e i comuni che ne fanno parte, a decorrere dal 1º gennaio 2015, possono avvalersi della facoltà di conteggiare la spesa di personale in modo unitario. In tale caso il limite viene determinato sommando la spesa di personale di ciascuno degli enti e gli adempimenti relativi al controllo della spesa sono effettuati unitariamente attraverso l'unione. All'articolo 32, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il terzo periodo è sostituito dal seguente: I comuni possono cedere, anche parzialmente, le proprie capacità assunzionali all'unione di comuni di cui fanno parte. 557-sexies. I comuni che hanno stipulato convenzioni per la gestione associata di funzioni fondamentali, ai sensi dell'articolo 14, comma 28 e seguenti, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 possono altresì avvalersi della facoltà di conteggiare la spesa di personale con le modalità di cui al precedente comma'''».
2.9810/114 FAVERO
«156-undecies. Anche al fine di sostenere la grave situazione delle imprese creditrici e degli altri soggetti degli enti dissestati e di ridare impulso ai relativi sistemi produttivi locali, per l'anno 2015, alle province che abbiano dichiarato il dissesto finanziario entro il 15 ottobre 2014 è attribuita, previa apposita istanza dell'ente interessato, un'anticipazione fino all'importo massimo di 15 milioni di euro per l'anno 2015, entro 120 giorni dalla disponibilità delle risorse. L'anticipazione è ripartita in base ad una quota pro capite determinata tenendo conto della popolazione residente, calcolata alla fine del penultimo anno precedente alla dichiarazione di dissesto secondo i dati forniti dall'Istat ed è concessa con decreto non regolamentare del Ministero dell'interno, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente Legge, nel limite di 15 milioni di euro per l'anno 2015 a valere sulla dotazione per l'anno 2015, del fondo di rotazione di cui all'articolo 243-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 integrato con le risorse di cui al presente comma. La restituzione dell'anticipazione, da prevedere nell'ambito del bilancio stabilmente riequilibrato, è effettuata, con piano di ammortamento a rate costanti, comprensive degli interessi, in un periodo massimo di venti anni a decorrere dall'anno successivo a quello in verrà approvata l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, con versamento ad appositi capitoli dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, distinti per la quota capitale e per la quota interessi. Gli importi dei versamenti relativi alla quota capitale sono riassegnati al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. Il tasso di interesse da applicare alle suddette anticipazioni sarà determinato sulla base del rendimento di mercato dei Buoni poliennali del tesoro a 5 anni in corso di emissione con comunicato del Direttore generale del tesoro da emanare e pubblicare sul sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze. In caso di mancata restituzione delle rate entro i termini previsti, le somme sono recuperate a valere sulle risorse a qualunque titolo dovute dal Ministero dell'Interno e sono versate al predetto stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato e riassegnate, per la parte capitale, al medesimo fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. Per quanto non previsto nel presente comma si rinvia al decreto del Ministro dell'interno 11 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 33 dell'8 febbraio 2013, adottato in attuazione dell'articolo 243-ter, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».
2.9810/115 FAVERO
2.9810/116 FAVERO
a) la Cassa depositi e prestiti e gli altri istituti di credito sono autorizzati, su richiesta dell'ente, a consolidare l'esposizione debitoria del medesimo ente, al 31 dicembre precedente l'anno entro il quale raggiungere l'equilibrio, in uno o più mutui della durata massima di cinquanta anni, con esclusione delle rate di ammortamento già scadute. Conservano validità i contributi statali e regionali già concessi in relazione ai mutui preesistenti. Le economie derivanti dalle operazioni di consolidamento di cui ai commi che precedono potranno essere utilizzate interamente a copertura delle spese di parte corrente per il riequilibrio del bilancio. b) il consolidamento dell'esposizione debitori a di cui alla precedente lettera a) comprende, nella quota capitale, le somme eventualmente dovute per le penalità e/o maggiori spese connesse all'estinzione anticipata dell'indebitamento, siano esse legate all'estinzione anticipata dei precedenti contratti di mutuo ovvero al rimborso anticipato od al riacquisto dei prestiti obbligazionari, nonché il disavanzo maturato fino alla data del 31 dicembre 2014. Il consolidamento di che trattasi avverrà in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 35, comma 7, secondo periodo e di cui all'articolo 35, comma 9, ultimo periodo, della legge n. 724 del 23 dicembre 1994, di cui all'articolo 41, comma 2, della legge n. 448 del 28 dicembre 2001 nonché in relazione ai vincoli riguardanti i limiti all'indebitamento; c) l'ammortamento del debito di cui alle lettere precedenti potrà iniziare il 1º gennaio dell'anno successivo a quello in cui viene effettuato il consolidamento e potrà usufruire dei contributi di cui all'articolo 2, comma 215, della presente legge; d) la nuova ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, redatta ai sensi del comma 4-bis dell'articolo 261 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come introdotto dall'articolo 2, comma 219 della presente legge, comma dovrà essere presentato entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e l'ente potrà raggiungere l'equilibrio entro l'esercizio in cui viene approvato il nuovo bilancio stabilmente riequilibrato e, comunque, entro tre anni compreso quello in cui è stato deliberato il dissesto; e) fino all'esercizio successivo a quello in cui viene approvato il bilancio stabilmente riequilibrato le sanzioni previste per il mancato rispetto del patto di stabilità interno non sono applicate».
2.9810/117 FAVERO
2.9810/118 FAVERO
«156-undecies. Anche al fine di sostenere la grave situazione delle imprese creditrici e degli altri soggetti degli enti dissestati e di ridare impulso ai relativi sistemi produttivi locali, per l'anno 2015, alle province che abbiano dichiarato il dissesto finanziario entro il 15 ottobre 2014 è attribuita, previa apposita istanza dell'ente interessato, un'anticipazione fino all'importo massimo di 15 milioni di euro per l'anno 2015, entro 120 giorni dalla disponibilità delle risorse. L'anticipazione è ripartita in base ad una quota pro capite determinata tenendo conto della popolazione residente, calcolata alla fine del penultimo anno precedente alla dichiarazione di dissesto secondo i dati forniti dall'Istat ed è concessa con decreto non regolamentare del Ministero dell'interno, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente Legge, nel limite di 15milioni di euro per l'anno 2015 a valere sulla dotazione per l'anno 2015, del fondo di rotazione dì cui all'articolo 243-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 integrato con le risorse di cui al presente comma. La restituzione dell'anticipazione, da prevedere nell'ambito del bilancio stabilmente riequilibrato, è effettuata, con piano di ammortamento a rate costanti, comprensive degli interessi, in un periodo massimo di venti anni a decorrere dall'anno successivo a quello in verrà approvata l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, con versamento ad appositi capitoli dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, distinti per la quota capitale e per la quota interessi. Gli importi dei versamenti relativi alla quota capitale sono riassegnati al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. Il tasso di interesse da applicare alle suddette anticipazioni sarà determinato sulla base del rendimento di mercato dei Buoni poliennali del tesoro a 5 anni in corso di emissione con comunicato del Direttore generale del tesoro da emanare e pubblicare sul sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze. In caso di mancata restituzione delle rate entro i termini previsti, le somme sono recuperate a valere sulle risorse a qualunque titolo dovute dal Ministero dell'Interno e sono versate al predetto stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato e riassegnate, per la parte capitale, al medesimo fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. Per quanto non previsto nel presente comma si rinvia al decreto del Ministro dell'interno 11 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 33 dell'8 febbraio 2013; adottato in attuazione dell'articolo 243-ter, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».
2015: – 15.000.000 2017: – 15.000.000 2016: – 15.000.000
2.9810/119 COMAROLI, TOSATO
Dopo il comma 156-decise aggiungere il seguente:
«156-decise-bis. le disposizioni di cui ai precedenti commi non si applicano alle Province interamente montane.».
2.9810/120 COMAROLI, TOSATO
Dopo il comma 156-decies sono aggiunti i seguenti:
«156-undecies. Al fine di garantire l'esercizio delle funzioni amministrative fino alla completa emanazione dei provvedimenti previsti dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, le Province e le Città metropolitane sono autorizzate a sospendere in tutto o in parte, per un periodo massimo di un triennio, decorrente dall'esercizio 2015, il pagamento delle rate di ammortamento in conto capitale ed in conto interessi dei mutui in corso con gli Istituti di Crediti. L'autorizzazione alla sospensione viene concessa con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato Città Autonomie locali. L'ammortamento dei mutui sospesi riprende a decorrere dalla scadenza del periodo di sospensione, nel corso del quale le Province e le Città metropolitane corrispondono all'istituto mutuante, in rate semestrali scadenti al 30 giugno e al 31 dicembre di ciascuna delle annualità di sospensione, l'importo degli interessi dovuti sull'ammontare complessivo delle rate sospese, calcolato nella misura dell'1 percento annuo dell'ammontare medesimo. 156-duodecies. In deroga all'articolo 151 del Tuel, le Province e le Città metropolitane deliberano il bilancio di previsione 2015 entro il 30 maggio 2015; in deroga all'articolo 171 del Tuel per il solo anno 2015 le Province e le Città Metropolitane non allegano il bilancio pluriennale. 156-terdecies. Per il solo esercizio 2015, le province e le città mètropolitane delle regioni a statuto ordinario che non riuscissero, anche per effetto dei riversamenti al bilancio dello Stato di cui al comma 154, ad approvare un bilancio di previsione in equilibrio, possono, eccezionalmente ed in deroga a tutte le disposizioni vigenti, predisporre ed approvare il bilancio di previsione relativo all'annualità 2015 dopo l'approvazione del rendiconto di gestione 2014 applicando sin dalla previsione iniziale, ove necessario anche per l'intero importo, l'avanzo di amministrazione 2014 accertato con l'approvazione del suddetto rendiconto di gestione, nella misura rideterminata a seguito della revisione straordinaria dei residui attivi e passivi di cui all'articolo 3, comma 7, del citato decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. 156-quaterdecies. Al fine di garantire gli equilibri generali del bilancio di previsione 2015 in attesa del completamento del trasferimento delle funzioni non fondamentali, le Province e le città metropolitane appartenenti alle regioni ordinarie possono utilizzare, in deroga a quanto previsto dall'art 193, comma 3 del. D.lgs 18 agosto 2000 n. 267, i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in conto capitale per il finanziamento delle spese correnti. 156-quinquiesdecies. È soppresso il cmma 11 dell'articolo 56-bisdel decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98».
2.9810/121 ZANONI, BROGLIA, FAVERO, PEZZOPANE
All'emendamento 2.9810, dopo il comma 156-decise è aggiunto il seguente:
«156-undecies. In deroga all'articolo 151 del Tuel, le Province e le Città metropolitane deliberano il bilancio di previsione 2015 entro il 30 maggio 2015. In deroga all'articolo 171 del Tuel per il solo anno 2015 le Province e le Città Metropolitane non allegano il bilancio pluriennale.».
2.9810/122 ZANONI, BROGLIA
All'emendamento 2.9810, aggiungere infine i seguenti commi:
«56-undecies .È abrogato il comma 4 dell'articolo 24 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68. 156-duodecies. A decorrere dal 2015, le Città metropolitane di cui alla legge 7 aprile 2014 n. 56, hanno la facoltà di istituire:
a) un'addizionale sui diritti di imbarco di passeggeri sulle aeromobili fino ad un massimo di due euro per passeggero imbarcato. L'addizionale è versata alle città metropolitane, nel cui territorio ha sede l'aeroporto, sulla base di apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di natura, non regolamentare, che determina altresì le modalità dei controlli; b) un'imposta di sbarco a carico dei passeggeri delle imbarcazioni che attraccano nei porti situati nel territorio delle città metropolitane. L'imposta si applica fino ad un massimo di due euro da riscuotere unitamente al prezzo del biglietto da parte delle compagnie di navigazione che forniscono collegamenti marittimi di linea. La compagnia di navigazione è responsabile del pagamento dell'imposta, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione e degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile d'imposta si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni. Per tutto quanto non previsto dalle presenti disposizioni si applica l'articolo 1, commi da 158 a 170 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. L'imposta non è dovuta dai soggetti residenti nel territorio della città metropolitana, dai lavoratori e dagli studenti pendolari. Le città metropolitane possono prevedere nel regolamento modalità applicative del tributo, nonché eventuali esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo.
156-terdecies. La riscossione dell'incremento dell'addizionale comunale di cui al comma 1, lettera a) avviene a cura dei gestori di servizi aeroportuali, con le modalità in uso per la riscossione dei diritti di imbarco. il versamento da parte delle compagnie aeree avviene entro tre mesi dalla fine del mese in cui sorge l'obbligo. 156-quaterdecies. Nell'anno di istituzione, le imposte di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo all'emanazione del relativo regolamento metropolitano, salva l'eventuale indicazione di data successiva nel regolamento medesimo. Le variazioni delle tariffe disposte dalla città metropolitana entro i termini di legge, ma successivamente al primo gennaio dell'anno di riferimento delle variazioni medesime, decorrono dal mese successivo alla data di esecutività della deliberazione di variazione. 156-quinquiesdecies. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche alle città metropolitane delle Regioni a Statuto Speciale, istituite o da istituire con apposita legge regionale.».
2.9810/123 BROGLIA, ZANONI
All'emendamento 2.9810, aggiungere, in fine, il seguente comma:
«156-undecies. Al'fine di incentivare e agevolare i processi di gestione associata di cui all'artcolo14, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122 e s.m.i, i termini di cui al comma 31-quater del medesimo decreto-legge, sono sospesi ed eventualmente rideterminati, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, nell'ambito della revisione della normativa sulle gestioni associate delle funzioni comunali, dell'attuazione delle riforme previste per le Città metropolitane e le Province dalla legge 7 aprile 2014, n. 56 e del nuovo sistema inerente l'armonizzazione dei bilanci degli enti locali».
2.9810/124 BROGLIA, ZANONI
All'emendamento 2.9810, dopo il comma 156-decise, aggiungere il seguente:
«156-undecies. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, dopo le parole: ''tali vincoli'' sono aggiunte le seguenti: ''; al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa, qualora l'importo delle quote annuali da recuperare risulti, al netto delle compensazioni di cui al comma 2, superiore ad un quinto delle risorse stanziate annualmente nel fondo, gli enti possono distribuire il riassorbimento del differenziale su ulteriori annualità, nel rispetto del medesimo parametro di quantificazione e fino a concorrenza del recupero integrale''».
2.9810.125 IL RELATORE
Dopo il comma 156-decise, aggiungere i seguenti;
«156-undecies. Le funzioni di stazione unica appaltante, come individuate dall'articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136, attuato con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 giugno 2011, sono esercitate, ai fini dello svolgimento della gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale e di controparte del contratto di servizio, dall'Ente di area vasta, Provincia o Città Metropolitana, nel cui territorio ricada il maggior numero dei punti di riconsegna di ciascun ambito territoriale minimo individuato con i Decreti del Ministro dello Sviluppo Economico del 19 gennaio 2011 e del 18 ottobre 2011. 156-duodecies. Le disposizioni di cui al comma 156-undecies si applicano agli affidamenti la cui data limite per la pubblicazione del bando di gara di cui all'allegato 1 del decreto ministeriale 12 novembre 2011, n. 226, e successive modificazioni, sia successiva al 31 ottobre 2015, fatte salve le delibere di gara congiunta adottate entro la medesima data. 156-terdecies. Il fondo integrativo dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia e superstiti a favore del personale dipendente dalle aziende private del gas (Fondo Gas), di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1084, e successive modificazioni ed integrazioni, è soppresso con effetto dal 1º gennaio 2015. Da tale data cessa ogni contribuzione al Fondo Gas e non viene liquidata nessuna nuova prestazione. 156-quaterdecies. Dal 1º gennaio 2015, è istituita presso l'INPS la Gestione ad esaurimento del soppresso Fondo Gas che subentra nei rapporti attivi e passivi già in capo al soppresso Fondo Gas. Il patrimonio della gestione è integrato secondo quanto previsto al comma 156-sexiesdecies e mediante la riserva di legge accertata alla data del 31 dicembre 2014. 156-quinquiesdecies. Gli oneri riguardanti i trattamenti pensionistici integrativi in essere alla data del 31 dicembre 2014 e le pensioni ai superstiti da essi derivanti sono a carico della Gestione ad esaurimento. 156-sexiesdecies. Per la copertura degli oneri relativi ai trattamenti pensionistici integrativi in essere all'atto della soppressione del Fondo è istituito un contributo straordinario di euro 13.364.860 a carico dei datori di lavoro di cui al comma 1. Con decreto del Ministro dello sviluppo Economico di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, e il Ministro dell'Economia e delle Finanze sono stabiliti i criteri con cui ripartire tra i suddetti datori di lavoro gli oneri relativi al contributo straordinario, nonché i tempi e le modalità di corresponsione degli stessi aIl'INPS. 156-septiesdecies. A favore degli iscritti in servizio o in prosecuzione volontaria della contribuzione che alla data del 31 dicembre 2014 non maturano il diritto al trattamento pensionistico integrativo da parte del soppresso Fondo Gas è calcolato un importo dell'1per cento per ogni anno di iscrizione al Fondo Gas, eventualmente rapportato alla frazione d'anno, moltiplicato per l'imponibile Fondo Gas per l'anno 2014, che può essere lasciato presso il datore di lavoro o destinato a previdenza complementare. In quest'ultimo caso, ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per la richiesta delle prestazioni pensionistiche di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, è considerata utile la data di iscrizione al Fondo Gas. 156-duodevicies. Gli importi di cui al comma 156-septiesdecies sono destinati come di seguito:
a) adesione, con dichiarazione di volontà espressa o trascorsi sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge mediante il sistema del silenzio assenso, al fondo di previdenza complementare di riferimento del settore o ad altro fondo contrattualmente previsto. In tale ipotesi a decorrere dal mese successivo alla data di soppressione del Fondo Gas i datori di lavoro versano al fondo di riferimento del settore o ad altro fondo il suddetto importo in 240 quote mensili di uguale misura, che vengono accreditate nelle posizioni individuali degli iscritti. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, l'importo residuo sarà conferito al fondo di previdenza complementare in un'unica soluzione. Tale conferimento, in caso di cessazione del rapporto di lavoro con passaggio dei lavoratori a seguito di gara, è a carico dell'azienda cedente. In caso di cessione parziale o totale dell'azienda, di sua trasformazione, di altre operazioni sulla struttura dell'assetto societario che comunque comportino la prosecuzione del rapporto di lavoro e nel caso di passaggio diretto nell'ambito dello stesso gruppo, l'importo residuo è versato al fondo di previdenza complementare dell'azienda subentrante con le modalità previste alla presente lettera. b) espressa non adesione, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, ad un fondo di previdenza complementare. In tale ipotesi i datori di lavoro accantonano l'importo calcolato con le stesse modalità previste alla lettera a) e lo erogano al momento della risoluzione del rapporto di lavoro. Gli importi accantonati sono rivalutati secondo le modalità previste al comma 156-undevicies. Nel caso in cui il lavoratore medesimo aderisca al fondo di previdenza complementare in data successiva alla chiusura del Fondo Gas vengono liquidate le somme da lui maturate fino a quel momento secondo le modalità previste al punto a), comunque all'atto di risoluzione del rapporto di lavoro; dal mese successivo a detta adesione il datare di lavoro versa la quota rimanente nella posizione individuale del fondo di previdenza complementare indicato come previsto al punto a).
156-undevicies. Al compimento del quinto, decimo e quindicesimo anno dall'inizio della rateizzazione, gli importi residui non ancora conferiti al fondo o accantonati presso le aziende saranno maggiorati nella misura del 10 per cento, a titolo forfetario di interessi e rivalutazioni. Nel solo caso di cessazione del rapporto di lavoro per pensionamento durante i primi cinque anni di rateizzazione, l'importo residuo sarà rivalutato nella misura del 30per cento. 156-vicies. A copertura degli oneri derivanti dei commi da 156-terdecies a 156-undevicies si fa fronte mediante un contributo straordinario, a carico delle imprese di cui al comma 4, pari a 4.219.748 euro per il 2015,3.814.309 euro per il 2016, 3.037.071 euro per il 2017, 1.831.941 euro per il 2018 e 461.791 euro per il 2019».
2.9810/126 CERONI
All'emendamento 2.9810, dopo il capoverso «156-decies» aggiungere i seguenti:
«156-undecies. Al fine di garantire l'esercizio delle funzioni amministrative fino alla completa emanazione dei provvedimenti previsti dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, le Province e le Città metropolitane sono autorizzate a sospendere in tutto o in parte, per un periodo massimo di un triennio, decorrente dall'esercizio 2015, il pagamento delle rate di ammortamento in conto capitale ed in conto interessi dei mutui in corso con gli Istituti di Crediti. L'autorizzazione alla sospensione viene concessa con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato Città Autonomie locali. L'ammortamento dei mutui sospesi riprende a decorrere dalla scadenza del periodo di sospensione, nel corso del quale le Province e le Città metropolitane corrispondono all'istituto mutuante, in rate semestrali scadenti al 30 giugno e. al 31 dicembre di ciascuna delle annualità di sospensione, l'importo degli interessi dovuti sull'ammontare complessivo delle rate sospese, calcolato nella misura dell'1 per cento annuo dell'ammontare medesimo. 156-duodecies. In deroga all'articolo 151 del Tuel, le Province e le Città metropolitane deliberano il bilancio di previsione 2015 entro il 30 maggio 2015; in deroga all'articolo 171 del Tuel per il solo anno 2015 le Province e le Città Metropolitane non allegano il bilancio pluriennale. 156-terdecies. Per il solo esercizio 2015, le province e le città metropolitane delle regioni a statuto ordinario che non riuscissero, anche per effetto dei riversamenti al bilancio dello Stato di cui al comma 154, ad approvare un bilancio di previsione in equilibrio, possono, eccezionalmente ed in deroga a tutte le disposizioni vigenti, predisporre ed approvare il bilancio di previsione relativo all'annualità 2015 dopo l'approvazione del rendiconto di gestione 2014 applicando sin dalla previsione iniziale, ove necessario anche per l'intero importo, l'avanzo di amministrazione 2014 accertato con l'approvazione del suddetto rendiconto di gestione, nella misura rideterminata a seguito della revisione straordinaria dei residui attivi e passivi di cui all'articolo 3, comma 7, del citato decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. 156-quaterdecies. Al fine di garantire gli equilibri generali del bilancio di previsione 2015 in attesa del completamento del trasferimento delle funzioni non fondamentali, le Province e le città metropolitane appartenenti alle regioni ordinarie possono utilizzare, in deroga a quanto previsto dall'articolo 193, comma 3 del. Disegno di legge 18 agosto 2000 n. 267, i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in conto capitale per il finanziamento delle spese correnti. 156-quinquiesdecies. È soppresso il comma 11 dell'articolo 56 bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98».
2.9810/127 IL RELATORE
«156-undecies. In considerazione del processo di trasferimento delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 89, della legge 7 aprile 2014, n. 56, le province e le città metropolitane possono rinegoziare le rate di ammortamento dei mutui in scadenza nell'anno 2015, con conseguente rimodulazione del relativo piano di ammortamento anche in deroga alle disposizioni di cui al comma 2, lettera c), dell'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 156-duodecies. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 156-undecies restano a carico dell'ente richiedente. 156-terdecies. Per gli anni 2015 e 2016, i criteri per la riassegnazione dei residui perenti relativi ai trasferimenti erariali ancora dovuti alle province e alle città metropolitane, nei limiti delle risorse a tal fine assegnate sullo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, sono stabiliti con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro i130 marzo 2015, sentita la Conferenza Stato Città ed Autonomie locali».
2.9810/128 IL RELATORE
«156-undecies. Al fine di conseguire una efficace valorizzazione e gestione dei patrimoni pubblici, gli immobili già in proprietà delle province possono essere conferiti a fondi immobiliari costituiti ai sensi dell'articolo 33 del decreto-legge 6 giugno 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni. 156-duodecies. Per tali conferimenti si applicano le disposizioni di cui agli articoli 1, 3 e 3-bis del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni. 156-terdecies. Le attività di conferimento saranno effettuate dagli Enti competenti, individuati secondo le disposizioni della Legge 7 aprile 2014, n. 56».
2.9810/129 CERONI
All'emendamento 2.9810, dopo il comma 156-undecies aggiungere il seguente:
«156-duodecies. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, dopo le parole: ''tali vincoli'' sono aggiunte le seguenti: ''; al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa, qualora l'importo delle quote annuali da recuperare risulti, al netto delle compensazioni di cui al comma 2, superiore ad un quinto delle risorse stanziate annualmente nel fondo, gli enti possono distribuire il riassorbimento del differenziale su ulteriori annualità, nel rispetto del medesimo parametro di quantificazione e fino a concorrenza del recupero integrale''».
2.9810/130 CERONI
All'emendamento 2.9810, dopo il comma 156-duodecies aggiungere il seguente:
«156-terdecies. All'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, dopo le parole: ''nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile'' sono aggiunte le seguenti: ''; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite alle precedenti annualità''».
2.9810/131 CERONI
All'emendamento 2.9810, all'articolo 2, aggiungere il seguente comma:
«156-quaterdecies. È abrogato il comma 4 dell'articolo 24 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n.68.
1. A decorrere dal 2015, le Città metropolitane di cui alla legge 7 aprile 2014 n. 56, hanno la facoltà di istituire:
a) un'addizionale sui diritti di imbarco di passeggeri sulle aeromobili fino ad un massimo di due euro per passeggero imbarcato. L'addizionale è versata alle città metropolitane, nel cui territorio ha sede l'aeroporto, sulla base di apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare, che determina altresì le modalità dei controlli; b) un'imposta di sbarco a carico dei passeggeri delle imbarcazioni che attraccano nei porti situati nel territorio delle città metropolitane. L'imposta si applica fino ad un massimo di due euro da riscuotere unitamente al prezzo del biglietto da parte delle compagnie di navigazione che forniscono collegamenti marittimi di linea. La compagnia di navigazione è responsabile del pagamento dell'imposta, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione e degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile d'imposta si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni. Per tutto quanto non previsto dalle presenti disposizioni si applica l'articolo 1, commi da 158 a 170 della legge 27 dicembre 2006, n.296. L'imposta non è dovuta dai soggetti residenti nel territorio della città metropolitana, dai lavoratori e dagli studenti pendolari. Le città metropolitane possono prevedere nel regolamento modalità applicative del tributo, nonché eventuali esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo.
2. La riscossione dell'incremento dell'addizionale comunale di cui al comma 1, lettera a) avviene a cura dei gestori di servizi aeroportuali, con le modalità in uso per la riscossione dei diritti di imbarco il versamento da parte delle compagnie aeree avviene entro tre mesi dalla fine del mese in cui sorge l'obbligo. 3. Nell'anno di istituzione, le imposte di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo all'emanazione del relativo regolamento metropolitano, salva l'eventuale indicazione di data successiva nel regolamento medesimo. Le variazioni delle tariffe disposte dalla città metropolitana entro i termini di legge, ma successivamente al primo gennaio dell'anno di riferimento delle variazioni medesime, decorrono dal mese successivo alla data di esecutività della deliberazione di variazione. 4. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche alle città metropolitane delle Regioni a Statuto Speciale, istituite o da istituire con apposita legge regionale».
2.9810/132 CERONI
All'emendamento 2.9810, inserire il seguente comma:
«156-quinquies decies. Al fine di incentivare e agevolare i processi di gestione associata di cui all'articolo 14, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella legge 30 luglio 2010, n.122 e s.m.i, i termici di cui al. comma 31-quater del medesimo decreto-legge, sono sospesi ed eventualmente rideterminati, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, nell'ambito della revisione della normativa sulle gestioni associate delle funzioni comunali, dell'attuazione delle riforme previste per le Città metropolitane e le Province dalla legge 7 aprile 2014, n. 56 e del nuovo sistema inerente l'armonizzazione dei bilanci degli enti locali».
2.9810 IL GOVERNO
Dopo il comma 156, sono aggiunti i seguenti:
«156-bis.La dotazione organica delle città metropolitane e delle province delle regioni a statuto ordinario è stabilita, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, in misura pari alla spesa del personale di ruolo alla data i entrata in vigore della legge 7 aprile 2014, n. 56 ridotta rispettivamente, tenuto conto delle funzioni attribuite ai predetti enti dalla medesima legge 7 aprile 2014, n. 56, in misura pari al 30 e al 50 per cento. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i predetti enti potranno deliberare una riduzione superiore. Restano fermi i divieti di cui al comma 156. Per le unità soprannumerarie si applica la disciplina dei commi da 156-ter a 156-novies. 156-ter. Tenuto conto del riordino delle funzioni di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, secondo modalità e criteri definiti nell'ambito delle procedure e degli osservatori di cui all'accordo dell'articolo 1, comma 91, della legge 7 aprile 2014, n. 56, è individuato, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale che rimane assegnato agli enti di cui al comma 156-bis e quello da destinare alle procedure di mobilità, nel rispetto delle forme di partecipazione sindacale previste dalla normativa vigente. 156-quater. Nel contesto delle procedure e degli osservatori di cui all'accordo previsto dall'articolo 1, comma 91, della legge 7 aprile 2014, n. 56 sono determinati, con il supporto delle società in house delle amministrazioni centrali competenti, piani di riassetto organizzativo, economico, finanziario e patrimoniale degli enti di cui al comma 156-bis. In tale contesto sono, altresì, definite le procedure di mobilità del personale interessato, i cui criteri sono fissati con il decreto del comma 2 dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per accelerare i tempi di attuazione e la ricollocazione ottimale del personale, in relazione al riordino delle funzioni previsto dalla legge n. 56 del 2014 e delle esigenze funzionali delle amministrazioni di destinazione, si fa ricorso a strumenti informatici. Il personale destinatario delle procedure di mobilità è prioritariamente ricollocato secondo le previsioni di cui al comma 156-quinquies e in via subordinata con le modalità di cui al 156-sexties. Si applica l'articolo 1, comma 96, lettera a), della legge 7 aprile 2014, n. 56. A tal fine è autorizzata la spesa di 2 milioni per l'anno 2015 e di 3 milioni per l'anno 2016. 156-quinquies. Le regioni e gli enti locali, per gli anni 2015 e 2016, destinano le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato, nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente, all'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della presente legge e alla ricollocazione nei propri ruoli delle unità soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilità. Esclusivamente per le finalità di ricollocazione del personale in mobilità le regioni e gli enti locali destinano, altresì, la restante percentuale della spesa relativa al personale di ruolo cessato negli anni 2014 e 2015, salva la completa ricollocazione del personale soprannumerario. Fermi restando i vincoli del patto di stabilità interno e la sostenibilità finanziaria e di bilancio dell'ente, le spese di personale ricollocato secondo il presente comma non si calcolano, al fine del rispetto del tetto di spesa del comma 557 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il numero delle unità di personale ricollocato o ricollocabile è comunicato al Ministro per gli affari regionali, al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e al Ministro dell'economia e delle finanze nell'ambito delle procedure di cui all'accordo dell'articolo 1, comma 91, della legge 7 aprile 2014, n. 56. Le assunzioni effettuate in violazione del presente comma sono nulle. 156-sexies. La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica avvia, presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, le Università e gli enti pubblici non economici, ivi compresi quelli di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione del personale non amministrativo dei comparti sicurezza, difesa e Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del comparto scuola, Afam ed enti di ricerca, una ricognizione dei posti da destinare alla ricollocazione del personale di cui al comma 156-ter interessato ai processi di mobilità. Le amministrazioni di cui al presente comma comunicano un numero di posti, soprattutto riferiti alle sedi periferiche, corrispondente, sul piano finanziario, alla disponibilità delle risorse destinate, per gli anni 2015 e 2016, alle assunzioni di personale a tempo indeterminato secondo la normativa vigente, al netto di quelle finalizzate all'assunzione dei vincitori di concorsi pubblici collocati nelle graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della presente legge. Il medesimo Dipartimento pubblica l'elenco dei posti comunicati sul proprio sito istituzionale. Le procedure di mobilità di cui al presente comma si svolgono secondo le modalità e le priorità di cui al comma 156-quater, procedendo in via prioritaria alla ricollocazione presso gli uffici giudiziari e facendo in tal caso ricorso al fondo di cui all'articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001, istituito dal decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 prescindendo dall'acquisizione al medesimo fondo del cinquanta per cento del trattamento economico spettante al personale trasferito facente capo all'amministrazione cedente. Nelle more del completamento del procedimento di cui al presente comma alle amministrazioni è fatto divieto di effettuare assunzioni a tempo indeterminato. Le assunzioni effettuate in violazione sono nulle. 156-septies. In relazione alle previsioni di cui ai commi da 156-bis a 156-sexies il termine del 31 dicembre 2016, previsto dall'articolo 4, commi 6, 8 e 9, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, per le finalità volte al superamento del precariato, è prorogato al 31 dicembre 2018, con possibilità di utilizzo, nei limiti previsti dal predetto articolo 4, per gli anni 2017 e 2018, delle risorse per le assunzioni e delle graduatorie che derivano dalle procedure speciali. 157-octies. Nelle more della conclusione delle procedure di mobilità di cui ai commi da 156-bis a 156-novies, il relativo personale rimane in servizio presso le città metropolitane e le province con possibilità di avvalimento da parte delle regioni e degli enti locali attraverso apposite convenzioni che tengano conto del riordino delle funzioni e con oneri a carico dell'ente utilizzatore. Allo scopo di consentire il regolare funzionamento dei servizi per l'impiego anche le regioni possono avvalersi della previsione di cui al comma 156-decies ricorrendo, altresì, ove necessario all'imputazione ai programmi operativi regionali cofinanziati dall'Unione europea con i fondi strutturali con relativa rendicontazione di spesa. A conclusione del processo di ricollocazione di cui ai commi da 156-bis a 156-sexies, le regioni e i comuni, in caso di delega o di altre forme, anche convenzionali, di affidamento di funzioni agli enti di cui al comma 1 o ad altri enti locali, dispongono contestualmente l'assegnazione del relativo personale con oneri a carico dell'ente delegante o affidatante, previa convenzione con gli enti destinatari. 156-novies. Nel caso in cui il personale interessato ai processi di mobilità di cui ai commi da 156-bis a 156-sexies non sia completamente ricollocato, presso ogni ente di area vasta si procede, previo esame congiunto con le organizzazioni sindacali che deve comunque concludersi entro trenta giorni dalla relativa comunicazione, a definire criteri e tempi di utilizzo di forme contrattuali a tempo parziale del personale non dirigenziale con maggiore anzianità contributiva. In caso di mancato completo assorbimento dei soprannumeri restano ferme le disposizioni dell'articolo 33, commi 7 e 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 156-decies. Allo scopo di consentire il regolare funzionamento dei servizi per l'impiego, nonché la conduzione del Piano per l'attuazione della raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea del 22 aprile 2013 sull'istituzione di una ''Garanzia per i giovani'', le città metropolitane e le province che, a seguito o in attesa del riordino delle funzioni di cui all'articolo 1, commi 85 e seguenti, della legge 7 aprile 2014, n. 56, continuino ad esercitare le funzioni ed i compiti in materia di servizi per l'impiego e politiche attive del lavoro, fermo restando il rispetto della vigente normativa in materia di contenimento della spesa complessiva di personale, hanno facoltà di finanziare i rapporti di lavoro a tempo indeterminato nonché di prorogare i contratti di lavoro a tempo determinato e i contratti di collaborazione coordinata e continuativa strettamente indispensabili per la realizzazione di attività di gestione dei fondi strutturali e di interventi da essi finanziati, a valere su piani e programmi nell'ambito dei fondi strutturali. Allo scopo di consentire il temporaneo finanziamento dei rapporti di lavoro di cui al primo periodo del presente comma, in attesa della successiva imputazione ai programmi operativi regionali, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è autorizzato, nei limiti di 60 milioni di euro a valere sul Fondo di rotazione per la formazione professionale e l'accesso al fondo sociale europeo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, a concedere anticipazioni delle quote comunitarie e di cofinanziamento nazionale dei programmi a titolarità delle Regioni cofinanziati dall'Unione europea con i fondi strutturali. Per la parte nazionale, le anticipazioni sono reintegrate al Fondo a valere sulle quote di cofinanziamento nazionale riconosciute per lo stesso programma a seguito delle relative rendicontazioni di spesa».
Conseguentemente all'articolo 3, dopo il comma 66, inserire il seguente:
«66-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotta di 2 milioni di euro per l'anno 2015 e 3 milioni di euro per l'anno 2016».
2.9811/1 SACCONI, BIANCONI, CHIAVAROLI, MANCUSO, GUALDANI
All'emendamento 2.9811, al comma 156 sono apportate le seguenti modifiche:
«a) al comma 156-bis, il primo periodo è sostituito dal seguente: ''Al fine della predisposizione del Piano nazionale per la riqualificazione culturale delle aree urbane degradate (di seguito »Piano«), entro il 30 settembre 2015 i Comuni elaborano, nel rispetto della legislazione urbanistica vigente, progetti di riqualificazione culturale costituiti da un insieme coordinato di interventi diretti alla riduzione dei fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità e del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale.''; b) al comma 156-ter:
1) al primo periodo, dopo le parole: ''per la riqualificazione'' aggiungere la seguente: ''culturale'' e le parole: ''e rigenerazione'' sono soppresse; 2) alla lettera d), punto 1) le parole: ''di fenomeni di tensione abitativa'' sono sostituite dalle seguenti: ''dei fenomeni''; 3) alla lettera d), punto 2), le parole: ''con priorità al riuso e alla rigenerazione edilizia del suolo edificato in funzione dell'ampliamento dei servizi alla persona, sono soppresse; 4) alla lettera d), punto 3), la parola: ''cantierabilità'' è sostituita dalla seguente: ''esecutività'';
c) al comma 156-quater:
1) al primo periodo, dopo le parole: ''Presidenza del Consiglio dei Ministri'' inserire le seguenti: '', il Ministero dei beni culturali e del turismo''; 2) al secondo periodo, le parole: ''Fondo di cui al comma 5'' sono sostituite dalle seguenti: ''Fondo di cui al comma 156-sexies''; 3) al terzo periodo, dopo le parole: ''Presidenza del Consiglio dei Ministri'' aggiungere le seguenti: '', al Ministero beni e delle attività culturali e del turismo''; 4) all'ultimo periodo le parole: ''su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dei beni culturali e del turismo'' sono sostituite dalle seguenti: ''su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti'';
d) al comma 156-quinquies:
1) al primo periodo, le parole: ''da un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti'' sono sostituite dalle seguenti: ''da un rappresentante del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e delle infrastrutture e dei trasporti''; 2) al secondo periodo, le parole: ''il Collegio può proporre alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti'' sono sostituite dalle seguenti: ''il Collegio può proporre alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e delle infrastrutture e dei trasporti''; 3) all'ultimo periodo le parole: ''Ministero delle infrastrutture e dei trasporti'' sono sostituite dalle seguenti: ''Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo'';
e) al comma 156-sexies, il terzo periodo è soppresso; f) il comma 156-septies è soppresso».
2.9811/2 COMAROLI, TOSATO, CROSIO, ARRIGONI
All'emendamento 2.9811, comma 156-bis, dopo le parole: «delle aree urbane degradate» inserire le seguenti: «e aree industriali dismesse».
Conseguentemente, al comma 156-ter, lettera a) dopo le parole: «delle aree urbane degradate» inserire le seguenti: «e aree industriali dismesse».
2.9811/3 SACCONI, BIANCONI, CHIAVAROLI, MANCUSO, GUALDANI
All'emendamento 2.9811, apportare le seguenti modifiche:
«a) al comma 156-bis, al secondo periodo, le parole: ''alla Presidenza del Consiglio dei Ministri'' sono sostituite dalle seguenti: ''al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti''; b) al comma 156-ter, la lettera a) è soppressa; c) al comma 156-quater, primo periodo, le parole: ''Nucleo, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti selezionano i progetti da inserire nel Piano e stipulano'' sono sostituite dalle seguenti: ''Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti seleziona i progetti da inserire nel Piano e stipula''; d) al comma 156-quinquies il secondo e terzo periodo sono soppressi; e) al comma 156-sexies, primo periodo, le parole: ''alla Presidenza del Consiglio dei Ministri'' con le seguenti: ''al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti''».
2.9811/4 DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO
Apportare le seguenti modificazioni:
1) al comma 156-bis, sostituire le parole: «e il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo», con le seguenti: «,il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e il Ministro dell'ambiente della tutela del territorio e del mare»; 2) al comma 156-ter, sostituire le parole: «e del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo», con le seguenti: «,del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare»; 3) al comma 156-quater, sostituire le parole: «e dei beni e delle attività culturali e del turismo» con le seguenti: «,dei beni e delle attività culturali e del turismo, e dell'ambiente della tutela del territorio e del mare».
2.9811/5 COMAROLI, TOSATO, CROSIO, ARRIGONI
All'emendamento 2.9811, al comma 156-bis, ultimo periodo, dopo le parole: «d'intesa con la Conferenza Unificata» inserire le seguenti: «e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari».
2.9811/6 TOMASELLI
All'emendamento 2.9811, al comma 156-bis aggiungere infine il seguente periodo: «Dopo il comma 2 dell'articolo 26 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 133, convertito, con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono inseriti i seguenti:
''2-bis. Possono presentare le proposte di cui al presente articolo le società di gestione del risparmio di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 che gestiscono fondi comuni di investimento immobiliare ovvero i soggetti imprenditoriali stabiliti nell'Unione Europea che abbiano forma unitaria e che possano documentare di aver condotto a termine nei sette anni precedenti alla data di entrata in vigore del presente decreto almeno una operazione di valorizzazione o di sviluppo immobiliare di importo almeno pari a quello di cui allo studio di fattibilità richiesto al successivo comma. 2-ter. Le proposte di cui al precedente comma 2-bis devono contenere uno studio di fattibilità, predisposto secondo l'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre n. 207 del 2010, dell'utilizzo dell'area o del bene prescelto che indichi il periodo di concessione o di diritto di superficie richiesto, e tutti gli interventi di cui il soggetto realizzatore propone di farsi carico. Lo studio di fattibilità deve inoltre indicare: le risorse economiche che si ritiene di poter investire, le volumetrie e le superfici e le rispettive destinazioni d'uso previste, un planivolumetrico di larga massima, le opere di urbanizzazione necessarie, le superfici destinate al soddisfacimento degli standard urbanistici di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968 n. 1444, nonché l'indicazione delle superfici edificate e delle corrispondenti volumetrie destinate a edilizia residenziale pubblica che si propone di cedere gratuitamente in proprietà all'ente locale competente come controvalore per i diritti concessori per gli usi dell'edilizia sovvenzionata. Lo studio reca anche eventuali indicazioni tecniche considerate rilevanti. Le proposte possono indicare due diverse articolazioni della composizione degli investimenti considerati in relazione alla diversa durata del vincolo a carico pubblico e delle superfici e volumetrie trasformate in edilizia residenziale pubblica da cedersi all'ente locale. Una terza proposta può riguardare lo sviluppo potenziale del progetto qualora alla sua realizzazione concorra Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. ovvero CDP Investimenti SGR S.p.A.''».
2.9811/7 TOMASELLI
All'emendamento 2.9811 comma 156-bis aggiungere infine il seguente periodo:
«Al fine di favorire il finanziamento dei contratti di partenariato pubblico-privato di cui all'articolo 3, comma 15-ter, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ovvero delle concessioni amministrative di beni pubblici, per i quali non sono previsti contributi pubblici a fondo perduto ed è accertata la non sostenibilità attuale del piano economico-finanziario con apposita relazione asseverata da un istituto di credito o da primaria società di revisione, su richiesta dei titolari dei contratti o delle concessioni, i Comuni autorizzano le variazioni delle destinazioni d'uso in atto necessarie per assicurare l'equilibrio economico-finanziario di tali iniziative, fino ad un massimo del 70 per cento per ogni singola funzione. Le variazioni di cui al comma 1 non comportano varianti al vigente strumento urbanistico generale e, con le conseguenti modifiche ai contratti o alle concessioni, sono approvate dalla giunta comunale».
2.9811/8 TOMASELLI
All'emendamento 2.9811 comma 156-bis aggiungere infine il seguente periodo: «Gli interventi residenziali in favore del personale del comparto sicurezza, dei vigili del fuoco, delle forze armate, sono localizzati nell'ambito dei piani previsti dalla legge 18 aprile 1962, n. 167, ovvero nell'ambito di piani e programmi attuativi comunque denominati, anche già approvati, su aree pubbliche o private destinate dal vigente strumento urbanistico generale all'insediamento di opere di interesse generale, classificate come zone territoriali omogenee »F« ai sensi dell'articolo 2 del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444».
2.9811/9 BONFRISCO, D'ALÌ, CERONI, MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI
All'emendamento 2.9811, dopo il comma 156-bis aggiungere il seguente:
«156-bis.1. Dopo il comma 2 dell'articolo 26 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 133, convertito, con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono inseriti i seguenti:
''2-bis. Possono presentare le proposte di cui al presente articolo le società di gestione del risparmio di cui al decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 che gestiscono fondi comuni di investimento immobiliare ovvero i soggetti imprenditoriali stabiliti nell'Unione Europea che abbiano forma unitaria e che possano documentare di aver condotto a termine nei sette anni precedenti alla data di entrata in vigore del presente decreto almeno una operazione di valorizzazione o di sviluppo immobiliare di importo almeno pari a quello di cui allo studio di fattibilità richiesto al successivo comma. 2-ter. Le proposte di cui al precedente comma 2-bis devono contenere uno studio di fattibilità, predisposto secondo l'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica del 5 ottobre n. 207, del 2010, dell'utilizzo dell'area o del bene prescelto che indichi il periodo di concessione o di diritto di superficie richiesto, e tutti gli interventi di cui il soggetto realizzatore propone di farsi carico. Lo studio di fattibilità deve inoltre indicare: le risorse economiche che si ritiene di poter investire, le volumetrie e le superfici e le rispettive destinazioni d'uso previste, un planivolumetrico di larga massima, le opere di urbanizzazione necessarie, le superfici destinate al soddisfacimento degli standard urbanistici di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968 n. 1444, nonché l'indicazione delle superfici edificate e delle corrispondenti volumetrie destinate a edilizia residenziale pubblica che si propone di cedere gratuitamente in proprietà all'ente locale competente come controvalore per i diritti concessori per gli usi dell'edilizia sovvenzionata. Lo studio reca anche eventuali indicazioni tecniche considerate rilevanti. Le proposte possono indicare due diverse articolazioni della composizione degli investimenti considerati in relazione alla diversa durata del vincolo a carico pubblico e delle superfici e volumetrie trasformate in edilizia residenziale pubblica da cedersi all'ente locale. Una terza proposta può riguardare lo sviluppo potenziale del progetto qualora alla sua realizzazione concorra Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. ovvero CDP Investimenti SGR S.p.A.''».
2.9811/10 BONFRISCO, D'ALÌ, CERONI, MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI
«156-bis.l. Al fine di favorire il finanziamento dei contratti di partenariato pubblico privato di cui all'articolo 3, comma 15-ter, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ovvero delle concessioni amministrative di beni pubblici, per i quali non sono previsti contributi pubblici a fondo perduto ed è accertata la non sostenibilità attuale del piano economico- finanziario con apposita relazione asseverata da un istituto di credito o da primaria società di revisione, su richiesta dei titolari dei contratti o delle concessioni, i Comuni autorizzano le variazioni delle destinazioni d'uso in atto necessarie per assicurare l'equilibrio economico-finanziario di tali iniziative, fino ad un massimo del 70 per cento per ogni singola funzione. Le variazioni di cui al periodo precedente non comportano varianti al vigente strumento urbanistico generale e, con le conseguenti modifiche ai contratti o alle concessioni, sono approvate dalla giunta comunale».
2.9811/11 BONFRISCO, D'ALÌ, CERONI, MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI
«156-bis. 1. Gli interventi residenziali in favore del personale del comparto sicurezza, dei vigili del fuoco, delle forze armate, sono localizzati nell'ambito dei piani previsti dalla legge 18 aprile 1962, n. 167, ovvero nell'ambito di piani e programmi attuativi comunque denominati, anche già approvati, su aree pubbliche o private destinate dal vigente strumento urbanistico generale all'insediamento di opere di interesse generale, classificate come zone territoriali omogenee ''F'' ai sensi dell'articolo 2 del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444».
2.9811/12 COMAROLI, TOSATO, CROSIO, ARRIGONI
All'emendamento 2.9811, al comma 156-ter, lettera d), numero 2), sostituire le parole: «con priorità al riuso» con le seguenti: «con esclusivo riferimento al riuso».
2.9711/13 COMAROLI, TOSATO, CROSIO, ARRIGONI
All'emendamento 2.9811, al comma 156-quater, primo periodo, dopo le parole: «e dei trasporti selezionano» inserire le seguenti: «e pubblicano sui rispettivi siti internet».
2.9811/14 BONFRISCO, D'ALÌ, CERONI, MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI
All'emendamento 2.9811, al capoverso «156-quater», dopo le parole: «da inserire nel Piano» aggiungere le seguenti: «, ne trasmettono la proposta alle competenti commissioni parlamentari per l'espressione del parere».
2.9811/15 IL RELATORE
All'emendamento 2.9811 del Governo apportare le seguenti modificazioni:
«a) al comma ''156-sexies'', sopprimere il terzo periodo; b) sopprimere il comma ''156-septies''».
2.9811/16 IL RELATORE
All'emendamento 2.9811, dopo il comma «156-septies», aggiungere i seguenti;
«156-octies. Al comma 7 dell'articolo 56 bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con legge 9 agosto 2013, n. 98, alla fine del primo periodo dopo le parole: ''di cui al comma 1'' inserire le seguenti parole: ''calcolate fino alla scadenza originaria dei rapporti contrattuali in corso. Nel caso di assenza del titolo concessorio, le risorse a qualsiasi titolo spettanti agli enti territoriali verranno ridotte per i sei anni successivi alla data di trasferimento in proprietà''. 156-novies. Al Decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, sono apportare le seguenti modifiche:
a) all'articolo 4, comma 4:
1) Al primo periodo, dopo le parole: ''che la presiede'', sono aggiunte le parole «dall'Agenzia del Demanio». 2) Al terzo periodo, le parole: «e del Ministro dell'Ambiente» sono sostituite con le seguenti: «di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze è il Ministro dell'Ambiente».
b) All'articolo 5:
1) al comma 1, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: ''A tal fine è predisposto, entro il 30 novembre di ogni anno, a decorrere dal 2014, un programma di interventi, sentito. il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti''; 2) al comma 2, primo periodo, le parole da ''sentito il Ministero delle Infrastrutture'' fino a ''indicata al comma 1, e'' sono soppresse e al terzo periodo, le parole ''le stesse Amministrazioni'' sono sostituite dalle parole ''La cabina di regia'' e la parola ''assicurano'' è sostituita dalla parola ''assicura''; 3) al comma 3, primo periodo, le parole: ''al Ministero dello Sviluppo Economico'' sono sostituite da ''alla Cabina di regia''; 4) al comma 5, dopo le parole: ''del presente decreto'' sono aggiunte le seguenti: ''anche al fine di favorirne l'integrazione e la gestione dello stesso, da parte dell'Agenzia del Demanio, con le modalità e gli strumenti previsti dall'articolo 12 commi 4 e 5 del Decreto Legge n. 98/2011 convertito con modificazioni dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111''.
156-decies. Al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, nella Legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo l'articolo 12 è inserito il seguente:
156-bis. Al fine della predisposizione del piano nazionale per la riqualificazione e rigenerazione delle aree urbane degradate (di seguito «Piano»), entro il 30 settembre 2015 i Comuni elaborano, nel rispetto della legislazione urbanistica vigente, progetti di riqualificazione e rigenerazione urbana costituiti da un insieme coordinato di interventi diretti alla riduzione di fenomeni di tensione abitativa, di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità e del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale. Entro la medesima data del 30 settembre 2015, i Comuni interessati trasmettono i progetti di cui al precedente periodo alla Presidenza del Consiglio dei ministri, secondo le modalità e la procedura stabilite con apposito bando, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, d'intesa con la Conferenza unificata, da adottare entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge. 156-ter. Con il decreto di cui al comma 1 sono definite, in particolare:
a) la costituzione e il funzionamento, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di un Nucleo tecnico per la riqualificazione e rigenerazione delle aree urbane degradate (di seguito «Nucleo»), composto da due rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui uno con funzioni di presidente, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero dei. beni e delle attività culturali e del turismo, e da un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero dell'interno, nonché da un rappresentante della Conferenza delle Regioni e delle province autonome, dei Dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri per gli affari regionali, le autonomie e lo sport e per la programmazione e il coordinamento della politica economica, dell'Agenzia del demanio, della Cassa depositi e prestiti e dell'Associazione nazionale comuni italiani. Ai componenti del Nucleo non è corrisposto alcun emolumento, indennità o rimborso di spese; b) la documentazione che i Comuni interessati debbono allegare ai progetti, comprendente:
1) una dettagliata relazione degli interventi corredata da tavole illustrative ed elaborati tecnico-economici; 2) una documentazione comprovante lo stato della progettazione e il cronoprogramma attuativo della stessa fino al completamento dell'iter approvativo del progetto definitivo; 3) schede relative ad interventi pubblici provviste della documentazione comprovante la presenza di risorse economiche disponibili di cofinanziamento, del quadro tecnico economico attuativo delle opere, del piano finanziario e del cronoprogramma degli interventi, delle modalità di affidamento dei lavori e degli eventuali atti d'impegno con enti o soggetti terzi partecipanti all'attuazione, dell'inizio e fine dei lavori; 4) schede relative ad interventi privati provviste della documentazione comprovante la formale partecipazione al programma con risorse economiche proprie, del piano finanziario e cronoprogramma degli interventi previsti per l'esecuzione degli interventi, del quadro tecnico economico attuativo delle opere, delle modalità di affidamento delle stesse, dell'inizio e fine dei lavori;
c) la procedura e il termine per la presentazione dei progetti, comunque non successivo al 30 settembre 2015; d) i criteri di valutazione dei progetti da parte del Nucleo, ivi inclusi: 1) la riduzione di fenomeni di tensione abitativa, di marginalizzazione e degrado sociale; 2) il miglioramento della qualità e del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale, con priorità al riuso e alla rigenerazione edilizia del suolo edificato in funzione dell'ampliamento dei servizi alla persona, con particolare riferimento allo sviluppo dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, e alla promozione delle attività culturali, didattiche e sportive; 3) la tempestiva cantierabilità degli interventi; 4) la capacità di coinvolgimento di soggetti e finanziamenti pubblici e privati e di attivazione di un effetto moltiplicatore del finanziamento pubblico nei confronti degli investimenti privati.
156-quater. Sulla base dell'istruttoria svolta e delle proposte formulate dal Nucleo, la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti selezionano i progetti da inserire nel Piano e stipulano convenzioni o accordi di programma con i Comuni promotori dei progetti medesimi. Tali convenzioni o accordi di programma definiscono i soggetti partecipanti alla realizzazione dei progetti, le risorse finanziarie, ivi incluse quelle a valere sul Fondo di cui al comma 5, e i tempi di attuazione dei progetti medesimi, nonché i criteri per la revoca dei finanziamenti in caso di inerzia realizzativa. Le Amministrazioni che sottoscrivono le convenzioni o gli accordi di programma si impegnano a fornire alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti i dati e le informazioni necessarie all'espletamento della attività di monitoraggio degli interventi. L'insieme delle convenzioni e degli accordi stipulati costituisce il Piano, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dei beni e delle attività culturali e del turismo, d'intesa con la Conferenza unificata, entro il 31 dicembre 2015. 156-quinquies. L'attività di controllo sulla regolare esecuzione dei progetti finanziati, ai sensi dell'articolo 34, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è esercitata da un Collegio di vigilanza costituito dal Sindaco o suo delegato, da un rappresentante della Regione e da un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, esso collabora con gli organismi collegiali incaricati del monitoraggio e collaudo delle opere; per tali attività non sono previsti incentivi e costi aggiuntivi e ai componenti del collegio non è corrisposto alcun emolumento o indennità. Il Collegio di vigilanza accerta le eventuali inadempienze, provvedendo all'emissione di sanzioni, previste dalla normativa vigente, per inadempimento a carico dei soggetti attuatori del Piano e a contestare l'eventuale inadempienza con formale diffida; in tal caso il Collegio provvede a intimare l'adempimento entro un congruo termine e a disporre, decorso infruttuosamente il predetto termine, gli interventi necessari anche di carattere sostitutivo nonché a dichiarare l'eventuale decadenza del progetto nel caso di mancato inizio dei lavori nei termini stabiliti; il Collegio può proporre alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l'adozione del provvedimento di revoca del finanziamento concesso. Le Amministrazioni aggiudicatarie del finanziamento nominano le commissioni di collaudo nelle quali non possono partecipare i soggetti che partecipano all'attuazione dei progetti. Le funzioni di presidente sono svolte da uno dei rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 156-sexies. Per l'attuazione degli interventi di cui ai commi da 156-bis a 156-quinquies, a decorrere dall'esercizio finanziario 2015 e fino, al 31 dicembre 2017, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un Fondo denominato ''somme da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per la costituzione del Fondo per l'attuazione del Piano nazionale per la riqualificazione e rigenerazione delle aree urbane degradate''. A tal fine è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2015 e 75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017. Inoltre, nel suddetto fondo affluiscono le disponibilità esistenti alla data del 31 «dicembre 2014 del fondo di cui all'articolo 12, comma 5, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 156-septies. L'articolo 12 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è abrogato».
Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 66, inserire il seguente: «66-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotta di 50 milioni di euro per l'anno 2015 e 75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017.
2.9811 IL GOVERNO
«156-bis. Al fine della predisposizione del Piano nazionale per la riqualificazione e rigenerazione delle aree urbane degradate (di seguito ''Piano''), entro il 30 settembre 2015 i Comuni elaborano, nel rispetto della legislazione urbanistica vigente, progetti di riqualificazione e rigenerazione urbana costituiti da un insieme coordinato di interventi diretti alla riduzione di fenomeni di tensione abitativa, di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità e del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale. Entro la medesima data del 30 settembre 2015, i Comuni interessati trasmettono i progetti di cui al precedente periodo alla Presidenza del Consiglio dei ministri, secondo le modalità e la procedura stabilite con apposito bando, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, d'intesa con la Conferenza unificata, da adottare entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge. 156-ter. Con il decreto di cui al comma 1 sono definite, in particolare:
a) la costituzione e il funzionamento, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di un Nucleo tecnico per la riqualificazione e rigenerazione delle aree urbane degradate (di seguito ''Nucleo''), composto da due rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui uno con funzioni di presidente, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, e da un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero dell'interno, nonché da un rappresentante della Conferenza delle Regioni e delle province autonome, dei Dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri per gli affari regionali, le autonomie e lo sport e per la programmazione e il coordinamento della politica economica, dell'Agenzia del demanio, della Cassa depositi e prestiti e dell'Associazione nazionale comuni italiani. Ai componenti del Nucleo non è corrisposto alcun emolumento, indennità o rimborso di spese; b) la documentazione che i Comuni interessati debbono allegare ai progetti, comprendente:
c) la procedura e il termine per la presentazione dei progetti, comunque non successivo al 30 settembre 2015; d) i criteri di valutazione dei progetti da parte del Nucleo, ivi inclusi:
1) la riduzione di fenomeni di tensione abitativa, di marginalizzazione e degrado sociale; 2) il miglioramento della qualità e del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale, con priorità al riuso e alla rigenerazione edilizia del suolo edificato in funzione dell'ampliamento dei servizi alla persona, con particolare riferimento allo sviluppo dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, e alla promozione delle attività culturali, didattiche e sportive; 3) la tempestiva cantierabilità degli interventi; 4) la capacità di coinvolgimento di soggetti e finanziamenti pubblici e privati e di attivazione di un effetto moltiplicatore del finanziamento pubblico nei confronti degli investimenti privati.
156-quater. Sulla base dell'istruttoria svolta e delle proposte formulate dal Nucleo, la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti selezionano i progetti da inserire nel Piano e stipulano convenzioni o accordi di programma con i Comuni promotori dei progetti medesimi. Tali convenzioni o accordi di programma definiscono i soggetti partecipanti alla realizzazione dei progetti, le risorse finanziarie, ivi incluse quelle a valere sul Fondo di cui al comma 5, e i tempi di attuazione dei progetti medesimi, nonché i criteri per la revoca dei finanziamenti in caso di inerzia realizzativa. Le Amministrazioni che sottoscrivono le convenzioni o gli accordi di programma si impegnano a fornire alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti i dati e le informazioni necessarie all'espletamento della attività di monitoraggio degli interventi. L'insieme delle convenzioni e degli accordi stipulati costituisce il Piano, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dei beni e delle attività culturali e del turismo, d'intesa con la Conferenza unificata, entro il 31 dicembre 2015. 156-quinquies. L'attività di controllo sulla regolare esecuzione dei progetti finanziati, ai sensi dell'articolo 34, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è esercitata da un Collegio di vigilanza costituito dal Sindaco o suo delegato, da un rappresentante della Regione e da un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, esso collabora con gli organismi collegiali incaricati del monitoraggio e collaudo delle opere; per tali attività non sono previsti incentivi e costi aggiuntivi e ai componenti del collegio non è corrisposto alcun emolumento o indennità. Il Collegio di vigilanza accerta le eventuali inadempienze, provvedendo all'emissione di sanzioni, previste dalla normativa vigente, per inadempimento a carico dei soggetti attuatori del Piano e a contestare l'eventuale inadempienza con formale diffida; in tal caso il Collegio provvede a intimare l'adempimento entro un congruo termine e a disporre, decorso infruttuosamente il predetto termine, gli interventi necessari anche di carattere sostitutivo nonché a dichiarare l'eventuale decadenza del progetto nel caso di mancato inizio dei lavori nei termini stabiliti; il Collegio può proporre alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l'adozione del provvedimento di revoca del finanziamento concesso. Le Amministrazioni aggiudicatarie del finanziamento nominano le commissioni di collaudo nelle quali non possono partecipare i soggetti che partecipano all'attuazione dei progetti. Le funzioni di presidente sono svolte da uno dei rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 156-sexies. Per l'attuazione degli interventi di cui ai commi da 156-bis a 156-quinquies, a decorrere dall'esercizio finanziario 2015 e fino al 31 dicembre 2017, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un Fondo denominato ''somme da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per la costituzione del Fondo per l'attuazione del Piano nazionale per la riqualificazione e rigenerazione delle aree urbane degradate''. A tal fine è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2015 e 75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017. Inoltre, nel suddetto fondo affluiscono le disponibilità esistenti alla data del 31 dicembre 2014 del fondo di cui all'articolo 12, comma 5, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 156-septies. L'articolo 12 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è abrogato».
«66-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotta di 50 milioni di euro per l'anno 2015 e 75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017».
2.9812/1 COMAROLI, TOSATO
All'emendamento 2.9812, al capoverso 161-bis, sopprimere le parole da: «in considerazione», fino a: «assegnate alla regione».
2.9812/2 COMAROLI, TOSATO
All'emendamento 2.9812, al capoverso 161-ter, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Relativamente a tale contabilità speciale è redatta semestralmente una relazione a consuntivo, trasmessa entro 30 giorni alle competenti commissioni parlamentari».
2.9812/3 COMAROLI, TOSATO
All'emendamento 2.9812, al capoverso 161-septies, dopo le parole: «al Governo», aggiungere le seguenti: «e alle competenti commissioni parlamentari», ed aggiungere, in fine, le seguenti parole: «è altresì trasmessa alle camere una relazione semestrale relativa all'effettivo pagamento dei debiti nei confronti dei fornitori».
2.9812/4 LEPRI, CUOMO, LO MORO, COLLINA, FAVERO, ZANONI, SOLLO, PADUA, STEFANO ESPOSITO, SAGGESE, MOSCARDELLI, DIRINDIN, BORIOLI, FORNARO, ANGIONI, MANASSERO, PEZZOPANE, SPILABOTTE, SUSTA, ELENA FERRARA, BUEMI, MAURO MARIA MARINO
All'emendamento 2.9812, dopo il comma 161-octies, aggiungere il seguente:
«161-novies. All'articolo5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è aggiunto il comma 8-quinquies:
''8-quinquies. Fermo restando quanto previsto dai commi precedenti, la Cassa depositi e prestiti S.p.A. concede, su richiesta, di sospendere, per non più di due anni, la restituzione della quota capitale dei prestiti già riconosciuti alle regioni, tra cui la Regione Piemonte, che non presentino una situazione di equilibrio strutturale ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64. Resta dovuta la quota interessi alla scadenza prevista dal piano di ammortamento originario. Gli interessi sulla quota capitale sospesa sono calcolati senza spese e oneri aggiuntivi per lo Stato''».
2.9812 IL GOVERNO
Dopo il comma 161, sono aggiunti i seguenti:
«161-bis. In considerazione dell'eccezionale situazione di squilibrio finanziario della regione Piemonte, che non ha consentito di attingere a tutte le risorse dell'anticipazione di liquidità assegnate alla regione, al fine di evitare il ritardo dei pagamenti dei debiti pregressi, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, il Presidente della regione Piemonte è nominato Commissario straordinario del Governo per il tempestivo pagamento dei debiti pregressi della regione, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 161-ter. È autorizzata l'apertura di un'apposita contabilità speciale. 161-quater. La gestione commissariale della regione Piemonte di cui al comma 161-bis assume, con bilancio separato rispetto a quello della regione:
a) i debiti commerciali certi, liquidi ed esigibili al 31 dicembre 2013 della Regione, compresi i residui perenti non reiscritti in bilancio, per un importo non superiore a quello delle risorse assegnate alla regione Piemonte a valere del Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successive modificazioni, destinati ad essere pagati a valere delle risorse ancora non erogate previste, distintamente per la parte sanitaria e non sanitaria, delle predette anticipazioni; b) il debito contratto dalla regione Piemonte per le anticipazioni di liquidità già contratte ai sensi del richiamato articolo 2 del decreto-legge n. 35 del 2013. La medesima gestione commissariale può assumere, con il richiamato bilancio separato rispetto a quello della regione, anche il debito contratto dalla regione Piemonte per le anticipazioni di liquidità già contratte ai sensi del richiamato articolo 3 del decreto-legge n. 35 del 2013.
161-quinquies. Al fine di consentire il tempestivo pagamento dei debiti pregressi posti a carico della gestione commissariale, il Commissario straordinario del Governo di cui al comma 161-bis è autorizzato a contrarre le anticipazioni di liquidità assegnate alla regione non ancora erogate, con ammortamento a carico della gestione commissariale, nel rispetto di tutte le condizioni previste dagli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successive modificazioni. 161-sexies. In considerazione degli effetti positivi sul proprio disavanzo, derivante dal trasferimento dei debiti di cui al comma 161-quater, nel titolo primo della spesa del bilancio della regione Piemonte è costituito un fondo, allocato su un apposito capitolo di spesa del bilancio gestionale, con una dotazione annua di 56 milioni di euro per l'anno 2015 e 126 milioni a decorrere dall'anno 2016 e fino all'esercizio 2045 per il concorso agli oneri assunti dalla gestione commissariale. In caso di acquisizione anche del debito contratto dalla regione Piemonte per le anticipazioni di liquidità già contratte ai sensi del richiamato articolo 3 del decreto-legge n. 35 del 2013, il suddetto fondo è incrementato di 95 milioni di euro per l'anno 2015 e 96,5 milioni a decorrere dall'anno 2016 e fino all'esercizio 2045. Per fare fronte a tale onere il Commissario straordinario della Regione Piemonte di cui al comma 161-bis provvede alle necessarie variazioni in aumento delle aliquote fiscali. 161-septies. Il Commissario straordinario di cui al comma 161-bis trasmette al Governo la rendicontazione della gestione trimestralmente e alla chiusura della medesima. Lo stesso Commissario invia al Ministero dell'economia e delle finanze la comunicazione dei flussi di pagamento previsti per ogni trimestre successivo al periodo in corso. 161-octies. La gestione commissariale di cui al comma 161-bis termina quando risultino pagati tutti i debiti posti a proprio carico di cui alla lettera a) del comma 161-quater. Alla chiusura della gestione commissariale il bilancio dello Stato subentra nei rapporti attivi nei confronti della regione Piemonte derivanti dall'applicazione del comma 161-sexies, e sono consolidati i rapporti di debito e credito concernenti l'ammortamento dell'anticipazione di liquidità. In caso di mancato versamento al bilancio dello Stato del contributo di cui al comma 161-sexies, si procede, nei sessanta giorni successivi, al recupero di dette somme a valere delle giacenze della Regione inadempiente depositate nei conti aperti presso la tesoreria statale».
2.9813/1 MANASSERO
All'emendamento 2.9813, al comma 168-bis, sostituire le parole: «le spese sostenute dalle province e dalle città metropolitane per interventi di edilizia scolastica» con le seguenti: «le spese sostenute per interventi di edilizia scolastica dalle province e dalle città metropolitane e dai comuni limitatamente a quelli che presentano indebitamento pari a zero nell'ultimo bilancio consuntivo»
2.9813 IL GOVERNO
Dopo il comma 168, è aggiunto il seguente:
«168-bis. All'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n.183, dopo il comma 14-ter è inserito il seguente:
''14-quater. Nel saldo finanziario espresso in termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma 3, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno non sono considerate, nel limite massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2015 e 50 milioni di euro per l'anno 2016, le spese sostenute dalle province e dalle città metropolitane per interventi di edilizia scolastica. Gli enti beneficiari dell'esclusione e l'importo dell'esclusione stessa sono individuati, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare entro il 1º marzo 2015''».
Conseguentemente, all'articolo 3, comma 69, sostituire le parole: «di 35 milioni di euro per il 2015», con le seguente: «di 85 milioni di euro per i1 2015 e 50 milioni di euro per il 2016».
2.9500/1 URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO
All'emendamento 2.9500, ove ricorrano, sostituire le parole: «1.000.000.000 di euro» con le seguenti:«1.200.000.000 di euro».
Conseguentemente all'emendamento 2.9823, lettera f), sopprimere il capoverso 11-ter.
2.9500/2 COMAROLI, TOSATO
All'emendamento n. 2.9500, al comma 184-bis, le parole da: «nei limiti degli importi» fino a: «Trento e Bolzano» sono sostituite dalle seguenti: «che è suddiviso fra le RSO e le RSS in proporzione al contributo di risanamento alla finanza pubblica di cui ai commi 141 e seguenti. Le regioni possono con accordo sancito in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il 31 gennaio procedere al riparto del contributo fra loro nelle proporzioni fra RSO e RSS sopra indicato ovvero l'importo è attribuito alle regioni a statuto ordinario secondo la percentuale stabilità nella tabella approvata nell'accordo sancito nella seduta dell'11 luglio 2013 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano».
Al comma 184-bis, le parole: «all'estinzione anticipata» sono sostituite dalle seguenti:«alla riduzione».
Al comma 184-bis, dopo il quarto periodo, è inserito il seguente: «A decorrere dall'anno 2016 gli effetti positivi derivanti dall'attuazione del pareggio di bilancio così come definito dalle norme precedenti sono destinati agli investimenti regionali nonché alle finalità di cui al comma 167».
Al comma 184-bis, dopo il quarto periodo, è inserito il seguente: «Al comma 168 è aggiunto il seguente punto 4):
''4) nel saldo di competenza gli impegni in conto capitale per investimenti''».
In subordine: «4) nel saldo di competenza gli impegni in conto capitale per investimenti per le sole regioni che non hanno utilizzato le anticipazioni di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 e sue modifiche e integrazioni».
2.9500/3 COMAROLI, TOSATO
All'emendamento 2.9500, al comma 184-bis, le parole da: «nei limiti degli importi» fino a: «Trento e Bolzano» sono sostituite dalle seguenti: «che è suddiviso fra le RSO e le RSS in proporzione al contributo di risanamento alla finanza pubblica di cui ai commi 141 e seguenti. Le regioni possono con accordo sancito in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il 31 gennaio procedere al riparto del contributo fra loro nelle proporzioni fra RSO e RSS sopra indicato ovvero l'importo è attribuito alle regioni a statuto ordinario secondo la percentuale stabilità nella tabella approvata nell'accordo sancito nella seduta dell'11 luglio 2013 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano».
2.9500/4 TOSATO, COMAROLI
All'emendamento 2.9500, al capoverso 184-bis, sostituire le parole da: «nei limiti» fino a: «alla presente legge» con le seguenti: «suddiviso tra le Regioni interessate in maniera proporzionale al numero di abitanti di ciascuna Regione».
2.9500/5 CERONI
All'emendamento 2.9500, al comma 184-bis, sostituire le parole: «nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano» con le seguenti parole: «nella Conferenza Unificata».
Conseguentemente, al comma 184-bis, le parole: «all'estinzione anticipata del debito» sono sostituite dalle parole: «alla riduzione del debito»; al comma 184-bis, eliminare le parole: «maturati alla data del 30 giugno 2014».
2.9800/6 BROGLIA, ZANONI
All'emendamento 2.9500, al comma 184-bis, sostituire le parole: «nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano» con le seguenti seguenti: «nella Conferenza Unificata».
2.9500/7 COMAROLI, TOSATO
All'emendamento 2.9500, al comma 184-bis le parole: «all'estinzione anticipata» sono sostituite dalle seguenti: «alla riduzione».
2.9500/8 GIANLUCA ROSSI
All'emendamento 2.9500, al comma 184-bis, quarto periodo, sostituire le parole: «all'estinzione anticipata» con le seguenti: «alla riduzione».
2.9500/9 COMAROLI, TOSATO
All'emendamento 2.9500, al comma 184-bis dopo il quarto periodo, è inserito il seguente: «Al comma 168 è aggiunto il seguente punto 4):
''4) nel saldo di competenza gli impegni in conto capitale per investimenti per le sole regioni che non hanno utilizzato le anticipazioni di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 e sue modifiche e integrazioni''».
2.9500/10 COMAROLI, TOSATO
All'emendamento 2.9500, al comma 184-bis dopo il quarto periodo è inserito il seguente: «al comma 168 è aggiunto il seguente punto 4):
2.9500/11 COMAROLI, TOSATO
All'emendamento 2.9500, al comma 184-bis dopo il quarto periodo è inserito il seguente: «A decorrere dall'anno 2016 gli effetti positivi derivanti dall'attuazione del pareggio di bilancio così come definito dalle norme precedenti sono destinati agli investimenti regionali nonché alle finalità di cui al comma 167».
2.9500/12 TOSATO, COMAROLI
All'emendamento 2.9500, dopo il capoverso 184-sexies, aggiungere, le seguenti parole:
Dopo il comma 184, sono aggiunti i seguenti:
«184-bis. Nel 2015, alle regioni a statuto ordinario, alla Regione siciliana, alla regione Sardegna e alla regione Friuli Venezia Giulia è attribuito un contributo, nei limiti dell'importo complessivo di 1.000.000.000 di euro, in misura pari all'83,33 per cento degli spazi finanziari validi ai fini del patto di stabilità interno degli enti locali, ceduti da ciascuna di esse e attribuiti, con le modalità previste dal comma 182, ai comuni e alle province ricadenti nel proprio territorio, nei limiti degli importi indicati per ciascuna regione nella tabella l allegata alla presente legge. Gli importi del contributo possono essere modificati, a invarianza del contributo complessivo, mediante accordo da sancire, entro il 31 gennaio 2015, nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Gli spazi finanziari sono ceduti per il 25 per cento alle province e alle città metropolitane e per il 75 per cento ai comuni. Il contributo non rileva ai fini del pareggio di bilancio di cui al comma 165 ed è destinato dalle regioni all'estinzione anticipata del debito. Gli spazi finanziari ceduti da ciascuna regione sono utilizzati dagli enti locali beneficiari esclusivamente per pagare i debiti commerciali di parte capitale maturati alla data del 30 giugno 2014. 184-ter. Entro il termine perentorio del 30 aprile, le regioni comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento a ciascun ente beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica. 184-quater. La regione che, ai sensi del comma 184-bis, autorizza gli enti locali del proprio territorio a peggiorare i loro saldi obiettivo migliora, per pari importo, l'obiettivo di saldo tra entrate finali e spese finali in termini di cassa della regione stessa, la Regione siciliana e la regione Friuli Venezia Giulia riducono, per pari importo, il tetto di spesa eurocompatibile di cui all'articolo 1, comma 454, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. 184-quinquies. Le disponibilità in conto residui iscritte in bilancio per l'anno 2014, relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n, 35, convertito, con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n, 64 e successive modificazioni ed integrazioni, sono destinate, nel limite di 1.000.000.000 di euro, al finanziamento del contributo di cui al comma 184-bis. La presente disposizione entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione sulla gazzetta ufficiale della presente legge. 184-sexies. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 184-bis a 184-quinquies pari a 10,5 milioni di euro per l'anno 2015, a 10,2 milioni di euro per l'anno 2016, a 9,9 milioni di euro per l'anno 2017 e a 9,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
Tabella 1
(in milioni di euro)
All'emendamento 2.9600, dopo il comma 194-bis, aggiungere i seguenti:
«194-ter. È abrogato il comma 4 dell'articolo 24 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68. 194-quater. A decorrere dall'anno 2015, le città metropolitane di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, hanno la facoltà di istituire:
a) un'addizionale sui diritti di imbarco di passeggeri sulle aeromobili fino ad un massimo di due euro per passeggero imbarcato. L'addizionale è versata alle città metropolitane nel cui territorio ha sede l'aeroporto, sulla base di apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare, che determina altresì le modalità dei controlli; b) un'imposta di sbarco a carico dei passeggeri delle imbarcazioni che attraccano nei porti situati nel territorio delle città metropolitane. L'imposta si applica fino ad un massimo di due euro da riscuotere unita mente al prezzo del biglietto da parte delle compagnie di navigazione che forniscono collegamenti marittimi di linea. La compagnia di navigazione è responsabile del pagamento dell'imposta, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione e degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile d'imposta si applica la sanzione amministrativa ,dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni. Per tutto quanto non previsto dalle presenti disposizioni si applica l'articolo 1, commi da 158 a 170 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. L'imposta non è dovuta dai soggetti. residenti nel territorio della città metropolitana, dai lavoratori e dagli studenti pendolari. Le città metropolitane possono prevedere nel regolamento modalità applicative del tributo, nonché eventuali esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo.
194-quinquies. La riscossione dell'incremento dell'addizionale comunale di cui al comma 194-quater, lettera a), avviene a cura dei gestori di servizi. aeroportuali, con le modalità in uso perla riscossione dei diritti di imbarco. Il versamento da parte delle compagnie aeree avviene entro tre mesi dalla fine del mese in cui sorge l'obbligo. 194-sexies. Nell'anno di istituzione, le imposte di cui al comma 194-quater si applicano a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo all'emanazione del relativo regolamento metropolitano, salva ,l'eventuale indicazione di data successiva nel regolamento medesimo. Le variazioni delle tariffe disposte dalla città metropolitana entro i termini di legge, ma successivamente al 1º gennaio dell'anno di riferimento delle variazioni medesime, decorrono dal mese successivo alla data di esecutività della deliberazione di variazione. 194-septies. Le disposizioni di cui ai commi da 194-quater a 194-sexies si applicano anche alle città metropolitane delle Regioni a Statuto speciale, istituite o da istituire con apposita legge regionale. 194-octies. All'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n.35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, al comma 15 le parole: ''obbligatoriamente entro sessanta giorni dalla concessione della anticipazione da parte della Cassa depositi e prestiti S.p.A. ai sensi del comma 3'' sono sostituite dalle seguenti parole: ''obbligatoriamente entro il termine del 31 dicembre 2014''. 194-novies. All'articolo 3, comma 24, lettera b) del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 e successive modificazioni, è infine aggiunto il seguente periodo: ''Salvo diversa pattuizione con gli enti, si applicano gli articoli 17, 19 e 20 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112''. 194-decies. All'articolo 41 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 il comma 2 è abrogato. 194-undecies. All'articolo 3, comma 17, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410 aggiungere alla fine del comma il seguente periodo: ''Parimenti il divieto non si applica agli Enti pubblici che siano soci unici o che detengano almeno la maggioranza delle quote delle società di cui all'articolo 2 del presente decreto. In tal caso l'operazione di alienazione è esente da qualsiasi imposta e tributo''».
2.9600/2 CERONI
All'emendamento 2.9600, dopo il comma 194-bis, inserire il seguente comma:
«194-ter. All'articolo 2, comma 185, lettera e), dopo le parole: ''ente capofila,'' inserire le parole: ''sulla base di apposita certificazione dell'ente stesso,''».
2.9600/3 ZANONI, BROGLIA
All'emendamento 2.9600, aggiungere in fine, i seguenti punti:
«a) al comma 212, è aggiunto in fine il seguente periodo: ''La rinegoziazione di cui al periodo precedente può riguardare anche le passività degli enti strumentali, di cui all'articolo 11-ter del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni ed integrazioni, e delle società interamente partecipate dai predetti enti locali''; b) al comma 214, le parole: ''e 10 per cento'' sono sostituite dalle parole: ''e 12 per cento''».
2.9600/4 CERONI
All'emendamento 2.9600, inserire i seguenti punti:
«a) al comma 212, è aggiunto in fine il seguente periodo: ''La rinegoziazione di cui al periodo precedente può riguardare anche le passività degli enti strumentali, di cui all'articolo11-ter del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni ed integrazioni, e delle società interamente partecipate dai predetti enti locali''; b) al comma 214 dell'articolo 2, le parole: ''e 10 per cento'' sono sostituite dalle parole: ''e 12 per cento''».
2.9600/5 ZANONI, BROGLIA
«a) al comma 212, è aggiunto in fine il seguente periodo: ''La rinegoziazione di cui al periodo precedente può riguardare anche le passività degli enti strumentali e delle società interamente partecipati dai predetti enti locali''; b) al comma 214, le parole: ''e 10 per cento'' sono sostituite dalle parole: ''e 12 per cento''».
2.9600/6 ZANONI, BROGLIA
All'emendamento 2.9600, aggiungere in fine, il seguente periodo: «al comma 185, lettera e), dopo le parole: ''ente capofila,'' inserire le parole: ''sulla base di apposita certificazione dell'ente stesso,''».
2.9600 IL GOVERNO
All'articolo 2 apportare le seguenti modificazioni:
Al comma 194, l'alinea a) è sostituita dalla seguente:
«a) è aggiunto, infine, il seguente periodo ''il presente comma non si applica alle città metropolitane e alle province oggetto di riordino di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56.''.»;
dopo il comma 194 inserire il seguente:
«194-bis. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 194, l'alinea b), pari a 0,3 milioni di euro per l'anno 2015, a 10,6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 e a 14,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.».
2.9814/1 CALEO, VATTUONE
All'emendamento 2.9600, dopo il comma 195-bis, aggiungere il seguente:
«195-ter. Alla legge 12 novembre 2011, n. 183, inserire alla fine del comma 7 dell'articolo 31, il seguente periodo: ''Nel saldo finanziario in termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma 3, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dai Comuni per fronteggiare i danni provocati dagli eventi meteorologici del 10-14 ottobre 2014 individuati nel decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze in data 20 ottobre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 ottobre 2014, n. 246. L'esclusione delle spese opera anche se esse sono effettuate in più anni, purché attestata da una dichiarazione del Sindaco''».
2015: – 15.000.000; 2016: – 15.000.000;
Dopo il comma 195, inserire il seguente:
«195-bis. Ai fine di realizzare le condizioni previste dall'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e di ottenere i conseguenti risparmi di spesa, all'articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge 2 luglio 2004, n. 165, sono aggiunte le seguenti parole: ''e le elezioni dei nuovi Consigli hanno luogo non oltre i sessanta giorni successivi al termine del quinquennio''».
2.9815/1 LAI, URAS, ANGIONI, CUCCA, MANCONI
All'emendamento 2.9815, sono apportate le seguenti modificazioni:
– al capoverso «All'articolo 2» le parole: «nella misura di 50 milioni di euro alle spese in conto capitale della regione e per il restante importo», sono sostituite con le seguenti: «nella misura di 100 milioni alla copertura del debito commerciale diretto e indiretto della regione e per il restante importo»; – al capoverso «All'articolo 3», le parole: «85 milioni», sono sostituite con le seguenti: «135 milioni» e le parole «50 milioni», sono sostituite con le seguenti: «100 milioni»; – aggiungere, in fine, le seguenti parole: «All'articolo 2 apportare le seguenti modificazioni:
al comma 146, aggiungere in fine il seguente periodo: «Le disposizioni attuative finalizzate al conseguimento del pareggio di bilancio sono quelle previste per le regioni a statuto ordinario, di cui ai commi da 162 a 181, salvo differenti accordi sottoscritti tra la Regione e il Governo.»; dopo il comma 146 inserire il seguente: «146-bis. Al fine di porre in essere il monitoraggio sulle entrate tributarie di propria competenza, l'Agenzia delle Entrate è autorizzata a stipulare una o più convenzioni con la Regione Sardegna, anche in deroga al modello definito a livello nazionale, per ottenere elementi informativi relativi ai tributi devoluti e compartecipati e per delegare e indirizzare le attività di liquidazione, accertamento, riscossione dell'imposta regionale . sulle attività produttive e dell'addizionale regionale all'Irpef, nonché la constatazione delle violazioni, il contenzioso e i rimborsi ad esse relativi».
2.9815/2 URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO
All'emendamento 2.9815, sostituire le parole: «50 milioni», con le seguenti: «100 milioni».
Conseguentemente, sostituire le parole: «85 milioni», con le seguenti: «135 milioni».
2.9815/3 LAI, URAS, ANGIONI, CUCCA, MANCONI
– al capoverso «All'articolo 2», le parole: «alle spese in conto capitale», sono sostituite con le seguenti: «alla copertura del debito commerciale diretto e indiretto»; – dopo la parola: «Conseguentemente,» inserire le seguenti: «All'articolo 2 apportare le seguenti modificazioni:
1) al comma 146, aggiungere in fine il seguente periodo: ''Le disposizioni attuative finalizzate al conseguimento del pareggio di bilancio sono quelle previste per le regioni a statuto ordinario, di cui ai commi da 162 a 181, salvo differenti accordi sottoscritti tra la Regione e il Governo.'';
Al comma 201, dopo le parole: «sono finalizzate» aggiungere le seguenti: «nella misura di 50 milioni di euro alle spese in conto capitale della regione e per il restante importo».
Conseguentemente, All'articolo 3, apportare le seguenti modificazioni: al comma 69, sostituire le parole: «di 35 milioni di euro per il 2015», con le seguenti: «di 85 milioni di euro per il 2015 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».
2.9816/1 LUIGI MARINO
L'emendamento 2.9816, è soppresso.
2.9816/2 LANIECE, FRAVEZZI, ZELLER, BERGER, PALERMO, PANIZZA
All'emendamento 2.9816, al comma 201-bis, dopo le parole: «A decorrere dall'anno 2015, a» inserire la seguente: «parziale».
2.9816/3 LUIGI MARINO
All'emendamento 2.9816, le parole: «pari a 70 milioni di euro annui» sono sostituite con le seguenti: «35 milioni di euro annui».
«66-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotta di 35 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015».
2.9816/4 COMAROLI, TOSATO
All'emendamento 2.9816, al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, di cui 10 milioni da destinare alle Regioni confinanti con stati esteri al fine di istituire contributi per il prezzo alla pompa del carburante,».
2.9816/5 MUNERATO, BISINELLA, BELLOT, STEFANI, TOSATO, ARRIGONI, CROSIO, COMAROLI
All'emendamento 2.9816, dopo il comma 1, aggiungere, il seguente:
2. All'articolo 2, dopo il comma 207, inserire il seguente:
«207-bis. All'articolo 45, della legge 23 luglio 2009, n. 99, e successive modificazioni, al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ''nonché dalle attività di rigassificazione anche attraverso impianti fissi offshore''».
Dopo il comma 201 inserire il seguente:
«201-bis. A decorrere dall'anno 2015, a compensazione della perdita di gettito subita dalla regione Valle d'Aosta nella determinazione dell'accisa di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b) della legge 26 novembre 1981, n. 690, è corrisposto alla stessa regione un trasferimento di importo pari a 70 milioni di euro annui».
Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 66, inserire il seguente: «66-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotta di 70 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015».
2.9700/1 VACCARI, ZANONI, BROGLIA
All'emendamento 2.9816, dopo il capoverso «215-bis» inserire i seguenti:
«215-ter. Agli enti di governo dell'ambito, individuati dalle competenti regioni ai sensi dell'articolo 186-bis della legge 23 dicembre 2009, n. 191, deve essere consentita la capacità assunzionale necessaria a sostenerne l'adeguata operatività rispetto allo svolgimento dei compiti di programmazione delle infrastrutture idriche, trasferiti ai medesimi enti dall'articolo 158-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, inserito dall'articolo 7, comma 1, lettera h) del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, dalla legge 11 novembre 2014, n. 14. A tale scopo, per gli enti di governo dell'ambito, limitatamente al triennio 2015-2017, le nuove assunzioni, previo esperimento delle procedure di mobilità, fatte salve le maggiori facoltà assunzionali eventualmente previste dalla legge istitutiva, possono essere effettuate nel limite del 60 per cento delle proprie entrate correnti complessive, come risultanti dal bilancio consuntivo dell'anno precedente, e comunque nel limite complessivo della dotazione organica. 215-quater. I procedimenti relativi all'attuazione degli interventi previsti nei piani d'ambito avviati prima dell'entrata in vigore dell'articolo 158-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, introdotto dall'articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono conclusi e i relativi provvedimenti adottati secondo la disciplina previgente.«
2.9700/2 URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO
All'emendamento 2.9816, dopo il capoverso 215-bis, inserire il seguente:
«215-ter. Al fine di offrire una guida agli amministratori nell'utilizzo degli indicatori di benessere per migliorare la qualità della vita dei cittadini e le loro prospettive future, è istituito presso il Ministero dell'interno un Fondo denominato ''Fondo Nazionale per lo Sviluppo Economico Locale Sostenibile, con uno stanziamento di 5 milioni di euro a decorrere dal 2015''».
Conseguentemente, al comma 112 dell'articolo 1, sostituire la parola: «250» con la seguente: «245».
2.9700 IL GOVERNO
Dopo il comma 215 è inserito il seguente:
«215-bis. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo, con una dotazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 finalizzato alla concessione di un contributo in conto interessi alle regioni a statuto ordinario su operazioni di indebitamento attivate nell'anno 2015, il cui ammortamento decorre dal 1° gennaio 2016. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato regioni, da adottare entro il 28 febbraio 2015, sono stabiliti modalità e criteri per l'erogazione del contributo in conto interessi di cui al primo periodo. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo del fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera d), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89».
2.9817/1 BONFRISCO, D'ALÌ, CERONI, MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI
All'emendamento 2.9817, aggiungere, in fine i seguenti periodi: «La società EXPO 2015 S.p.A. può procedere ad affidamenti per acquisto od approvvigionamento di lavori, servizi e forniture anche al di fuori delle modalità previste dalla Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali, a condizione che gli stessi affidamenti conseguano a procedure di evidenza pubblica e prevedano corrispettivi inferiori a quelli di cui al rapporto qualità-prezzo costituente limite massimo al sensi dell'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488. In tali casi, i contratti devono comunque essere sottoposti a condizione risolutiva con possibilità per il contraente di adeguare tali corrispettivi nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni della Consip S.p.A. e delle centrali di committenza regionali che prevedono condizioni di maggior vantaggio economico. I contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionamento attraverso gli strumenti messi a disposizione da Consip S.p.A., se in violazione della presente disposizione, sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa'di responsabilità amministrativa».
2.9817/2 GUALDANI, CHIAVAROLI
All'emendamento 2.9817, dopo il comma 221-bis, aggiungere il seguente:
«221-ter. All'articolo 32 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, dopo il comma 10 aggiungere il seguente:
Dopo il comma 221, inserire il seguente:
«221-bis. All'articolo 46-ter del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: ''La società Expo 2015 S.p.A. può altresi richiedere a Consip S.p.A., nell'ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti delle Pubbliche amministrazioni, di essere supportata nella valutazione tecnico-economica delle prestazioni di servizi comunque acquisiti ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 26 aprile 2013 n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 24 giugno 2013, n. 71 e del comma 9, dell'articolo 5 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 maggio 2013. A tal fine Consip S.p.A. si potrà anche avvalere dell'elenco dei prezzi pubblicati dal Ministero dell'economia e delle finanze a seguito dell'emanazione del decreto di cui al comma 3 dell'articolo 10 del decreto-legge n. 66 del 2014».
2.9818/1 GIROTTO, CASTALDI, CIOFFI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI
All'emendamento 2.9818, sopprimere il capoverso «223-bis».
All'emendamento 2.9818, sostituire i commi 223-bis, 223-ter e 223-quater, con il seguente:
«223-bis. L'articolo 38 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, è abrogato».
2.9818/3 CIOFFI, GIROTTO, CASTALDI, LEZZI, MANGILI, BULGARELLI
All'emendamento 2.9818, capoverso «223-bis», sostituire la lettera a) con la seguente:
«a) al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: ''Restano escluse dall'applicazione della disciplina relativa all'autorizzazione di cui al presente comma le opere necessarie al trasporto, allo stoccaggio, al trasferimento di idrocarburi in raffineria, alle opere accessorie, ai terminali costieri e alle infrastrutture portuali strumentali allo sfruttamento di titoli concessori, comprese quelle localizzate al di fuori del perimetro delle concessioni di coltivazione''».
Conseguentemente, al medesimo capoverso, sopprimere la lettera b).
2.9818/4 IL RELATORE
All'emendamento 2.9818, apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 223-bis lettera a), sopprimere la parola: «esistenti»; b) sostituire il comma 223-ter con il seguente:
«223-ter. Le disposizioni di cui all'articolo 57 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 33, come modificate dal comma 223-bis si applicano, su istanza del proponente, anche ai procedimenti in corso relativi alla autorizzazione di opere rispetto alle quali sia stato adottato un decreto di compatibilità ambientale alla data di entrata in vigore della presente legge»;
c) al comma 223-quater, sostituire le parole: «di concerto con» con le seguenti: «sentito».
2.9818/5 DE PETRIS, URAS
All'emendamento 2.9818, al comma 223, lettera a), sopprimere le parole: «comprese quelle localizzate al di fuori del perimetro delle concessioni di coltivazione».
2.9818/6 CONSIGLIO, COMAROLI, TOSATO
All'emendamento 2.9818, al comma 223, lettera b), il capoverso 3-bis è soppresso.
2.9818/7 GIROTTO, CASTALDI, LEZZI, BULGARELLI, MANGILI
All'emendamento 2.9818, capoverso «223-bis», lettera b), sopprimere il comma 3-ter.
2.9818/8 GIROTTO, CASTALDI, LEZZI, BULGARELLI, MANGILI
All'emendamento 2.9818, sostituire il capoverso «223-quater» con il seguente: «223-quater. L'articolo 38 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, è abrogato».
2.9818/9 DE PETRIS, URAS
Al comma 223-quater, capoverso, apportare le seguenti modificazioni:
1) sostituire il secondo periodo con il seguente: «Il Piano è adottato previa intesa con la Regione o le Regioni territorialmente interessate agli stralci di cui al primo periodo, anche per le attività previste nel mare prospiciente alle rispettive linee di costa». 2) sopprimere il terzo periodo.
2.9818/10 CONSIGLIO, COMAROLI, TOSATO
All'emendamento 2.9818, articolo 2, comma 223-quater, l'ultimo periodo è soppresso.
2.9818/11 GIROTTO, CASTALDI, CIOFFI, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI
All'emendamento 2.9818, capoverso «223-quater», sopprimere l'ultimo periodo.
2.9818/12 VACCARI
All'emendamento 2.9818, al capoverso «23-quater», inserire, in fine, le seguenti parole: «, ad eccezione delle attività di stoccaggio in unità geologica in acquifero profondo di gas naturale o di anidride carbonica, per le quali senza intesa con le Regioni l'attività si intende preclusa».
2.9818/13 ORRÙ
All'emendamento 2.9818, dopo il comma 223-quater, aggiungere il seguente:
«223-quinquies. Nelle more dell'emanazione del decreto del Presidente del consiglio dei ministri di cui all'articolo 4, comma 10, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, al fine di garantire, in attuazione dell'articolo 32 della Costituzione, i livelli essenziali di assistenza e lo sviluppo dei programmi di ricerca in sanità, per la necessità di individuare soluzioni normative per i percorsi di stabilizzazione e introdurre nell'ordinamento vincoli per evitare la creazione di nuovo precariato per effetto dell'uso improprio dei rapporti di lavoro flessibile, i rapporti a tempo determinato instaurati negli enti del Servizio Sanitario regionale con personale, ivi compreso quello appartenente alle aree dirigenziali, medico veterinario, sanitaria, professionale, tecnico, amministrativa, che ha maturato, alla data di pubblicazione della legge n. 125 del 30 ottobre 2013 almeno tre anni di servizio e in scadenza al 31 dicembre 2014, sono prorogati fino al 31 dicembre 2016. Fermo quanto disposto dall'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012 n. 158 , convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 e ferma la possibilità di prorogare, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti, tutte le altre tipologie di lavoro flessibile».
Conseguentemente all'articolo 3, comma 21, lettera g), sostituire la parola: «triplo» con la seguente: «quadruplo».
2.9818/14 CONSIGLIO, COMAROLI, TOSATO
All'emendamento 2.9818, all'articolo 2, dopo il comma 223-quater, inserire il seguente:
«223-quinquies. All'articolo 38, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, dopo il comma 7, è aggiunto il seguente: ''7-bis. Sono in ogni caso fatti salvi i divieti di prospezione, ricerca e coltivazione di cui all'articolo 4, della legge 31 gennaio 1991, n. 9''».
2.9818/15 CERONI
All'emendamento 2.9818, all'articolo 2, dopo il comma 223-quater, aggiungere il seguente:
«223-quinquies. – Dismissioni di immobili. All'articolo 11-quinques, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: ''1-bis. Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche ai beni strumentali adibiti dagli Enti ad uffici pubblici, a condizione che il mantenimento dell'utilizzo pubblico non sia in contrasto con i vincoli generali di finanza pubblica''».
2.9818/16 ZANONI, BROGLIA
«223-quinquies. All'articolo 11-quinquies, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
''1-bis. Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche ai beni strumentali adibiti dagli Enti ad uffici pubblici, a condizione che il mantenimento dell'utilizzo pubblico non sia in contrasto con i vincoli generali di finanza pubblica''».
2.9818/17 CERONI
All'emendamento 2.9818, articolo 2, dopo il comma 223-quater, aggiungere il seguente comma:
«223-sexies. All'articolo 3, comma 24, lettera b) del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 e successive modificazioni, è infine aggiunto il seguente periodo: ''Salvo diversa pattuizione con gli enti, si applicano gli articoli 17, 19 e 20 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112».
2.9818/18 BROGLIA, ZANONI
«223-quinquies. All'articolo 3, comma 24, lettera b) del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 e successive modificazioni, è infine aggiunto il seguente periodo: ''Salvo diversa pattuizione con gli enti, si applicano gli articoli 17, 19 e 20 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112''».
2.9818/19 CERONI
«223-septies. All'articolo 41 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni in legge 23 giugno 2014, n. 89, il comma 2 è abrogato».
2.9818/20 ZANONI, BROGLIA
«223-quinquies. All'articolo 41 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni in legge 23 giugno 2014, n. 89, il comma 2 è abrogato».
2.9818/21 CERONI
«223octies. All'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n.35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n.64, al comma 15 le parole: ''obbligatoriamente entro sessanta giorni dalla concessione della anticipazione da parte della Cassa depositi e prestiti S.p.A. ai sensi del comma 13'' sono sostituite dalle seguenti parole: ''obbligatoriamente entro il termine del 31 dicembre 2014''».
2.9818/22 BROGLIA, ZANONI
«223-quinquies. All'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n.35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n.64, al comma 15 le parole: ''obbligatoriamente entro sessanta giorni dalla concessione della anticipazione da parte della Cassa depositi e prestiti S.p.A. ai sensi del comma 13'' sono sostituite dalle seguenti parole: ''obbligatoriamente entro il termine del 31 dicembre 2014''».
2.9818/23 CERONI
«223-novies. Al paragrafo n. 3.3 dell'allegato 4.2 ''PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITÀ FINANZIARIA'' al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, prima delle parole: ''In sede di rendiconto, fin dal primo esercizio di applicazione del presente principio'' sono inserite le seguenti: ''Nell'esercizio 2015, gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione possono utilizzare i proventi derivanti dalle alienazioni patrimoniali per la copertura del fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente, per un importo non superiore alla differenza tra l'accantonamento stanziato in bilancio per il fondo e quello che avrebbero stanziato se non avessero partecipato alla sperimentazione''».
2.9818/24 ZANONI, BROGLIA
«223-quinquies. Al paragrafo n. 3.3 dell'allegato 4.2 ''PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITÀ FINANZIARIA'' al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, prima delle parole: ''In sede di rendiconto, fin dal primo esercizio di applicazione del presente principio'' sono inserite le seguenti: ''Nell'esercizio 2015, gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione possono utilizzare i proventi derivanti dalle alienazioni patrimoniali per la copertura del fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente, per un importo non superiore alla differenza tra l'accantonamento stanziato in bilancio per il fondo e quello che avrebbero stanziato se non avessero partecipato alla sperimentazione''».
2.9818/25 CERONI
«223-decies. All'articolo 47 del decreto-legge 24 aprile 2014, n.66, convertito nella legge 23 giugno 2014, n.89, il comma 12 è sostituito dal seguente:
''12. I Comuni possono rimodulare o adottare misure alternative di contenimento della spesa corrente, ovvero adottare altre misure a fronte delle riduzioni di risorse di cui al comma 8''».
2.9818/26 BROGLIA, ZANONI
«223-quinquies. All'articolo 47 del decreto-legge 24 aprile 2014, n.66, convertito nella legge 23 giugno 2014, n.89, il comma 12 è sostituito dal seguente:
2.9818/27 CERONI
«223-undecies – 1. In deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per l'anno 2014, sono valide le deliberazioni regolamentari e tariffarie in materia di tassa sui rifiuti (TARI) adottate dai Comuni entro il termine del 30 novembre 2014. I Comuni che non hanno deliberato i regolamenti e le tariffe della TARI entro il termine del 30 novembre 2014, procedono alla riscossione degli importi, a titolo di TARI, sulla base delle tariffe applicate per l'anno 2013. Le eventuali differenze tra il gettito acquisito secondo le previgenti tariffe e il costo del servizio vengono recuperate nell'anno successivo».
2.9818/28 ZANONI, BROGLIA
«223-quinquies. In deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per l'anno 2014, sono valide le deliberazioni regolamentari e tariffarie in materia di tassa sui rifiuti (TARI) adottate dai Comuni entro il termine del 30 novembre 2014. I Comuni che non hanno deliberato i regolamenti e le tariffe della TARI entro il termine del 30 novembre 2014, procedono alla riscossione degli importi, a titolo di TARI, sulla base delle tariffe applicate per l'anno 2013. Le eventuali differenze tra il gettito acquisito secondo le previgenti tariffe e il costo del servizio vengono recuperate nell'anno successivo».
2.9818/29 CERONI
All'emendamento del Governo 2.9818, dopo il comma 223-quater, aggiungere il seguente:
«223-duodecies. Al comma 688 della legge 27 dicembre 2013 n.147, dopo l'undicesimo periodo aggiungere il seguente: ''In deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 13, comma 13-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e all'articolo 1, comma 688, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono validi, ai fini del pagamento dei relativi tributi dovuti per l'anno 2014, i regolamenti e le deliberazioni di determinazione delle aliquote in materia di tributo per i servizi indivisibili (TASI), approvati entro il termine del 31 ottobre 2014 e pubblicati sul sito internet di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, entro la data di entrata in vigore del presente provvedimento. In deroga all'articolo 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, per l'anno 2014, sono validi i regolamenti e le deliberazioni di determinazione delle aliquote in materia di addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche approvati entro il termine di cui al periodo precedente. Resta fermo quanto stabilito dal primo periodo del comma 8 dell'articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23''».
2.9818/30 BROGLIA, ZANONI
«223-quinquies. Al comma 688 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, dopo l'undicesimo periodo aggiungere il seguente: ''In deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 13, comma 13-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e all'articolo 1, comma 688, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono validi, ai fini del pagamento dei relativi tributi dovuti per l'anno 2014, i regolamenti e le deliberazioni di determinazione delle aliquote in materia di tributo per i servizi indivisibili (TASI), approvati entro il termine del 31 ottobre 2014 e pubblicati sul sito internet di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, entro la data di entrata in vigore del presente provvedimento. In deroga all'articolo 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, per l'anno 2014, sono validi i regolamenti e le deliberazioni di determinazione delle aliquote in materia di addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche approvati entro il termine di cui al periodo precedente. Resta fermo quanto stabilito dal primo periodo del comma 8 dell'articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23''».
2.9818/31 CERONI
All'emendamento 2.9818, dopo il comma 223-quater, aggiungere il seguente comma:
«223-terdecies. All'articolo 3, comma 17, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001 n. 410, aggiungere alla fine del comma il seguente periodo: ''Parimenti il divieto non si applica agli Enti pubblici che siano soci unici o che detengano almeno la maggioranza delle quote delle società di cui all'articolo 2 del presente decreto. In tal caso l'operazione di alienazione è esente da qualsiasi imposta e tributo''».
2.9818/32 ZANONI, BROGLIA
«223-quinquies. All'articolo 3, comma 17, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 200l, n. 410, aggiungere alla fine del comma il seguente periodo: ''Parimenti il divieto non si applica agli Enti pubblici che siano soci unici o che detengano almeno la maggioranza delle quote delle società di cui all'articolo 2 del presente decreto. In tal caso l'operazione di alienazione è esente da qualsiasi imposta e tributo''».
2.9818/33 CERONI
«223-quaterdecies. All'articolo 11, comma 1 , del decreto legislativo del 14 marzo 2011, n. 23, le parole: ''dall'anno 2015'' sono sostituite dalle parole: ''dall'anno 2016''».
2.9818/34 BROGLIA, ZANONI
«223-quinquies. All'articolo 11, comma l , del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, le parole: ''dall'anno 2015'' sono sostituite dalle parole: ''dall'anno 2016''».
2.9818/35 BONFRISCO, D'ALÌ, CERONI, MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI
All'emendamento 2.9818, aggiungere in fine le seguenti parole: «al comma 229 sopprimere la lettera d)».
Conseguentemente, all'ultimo periodo sopprimere le seguenti parole: «l'articolo 10, comma 4, della legge 23 dicembre 1993, n. 548, è abrogato e».
2.9818 IL GOVERNO
Dopo il comma 223, aggiungere i seguenti:
«223-bis. Al fine di semplificare la realizzazione di opere strumentali alle infrastrutture energetiche strategiche e di promuovere i relativi investimenti e le connesse ricadute anche in termini occupazionali, all'articolo 57 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, dopo le parole: ''per le infrastrutture e insediamenti strategici di cui al comma 1'', sono aggiunte le parole: ''nonché per le opere necessarie al trasporto, allo stoccaggio, al trasferimento degli idrocarburi in raffineria, alle opere accessorie, ai terminali costieri e alle infrastrutture portuali strumentali allo sfruttamento di titoli concessori esistenti, comprese quelle localizzate al di fuori del perimetro delle concessioni di coltivazione'' e dopo la parola: ''autorizzazioni'', sono aggiunte le seguenti: ''incluse quelle''; b) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:
''3-bis. In caso di mancato raggiungimento delle intese si provvede con le modalità di cui all'articolo 1, comma 8-bis, della legge 23 agosto 2004, n. 239, nonché con le modalità di cui all'articolo 14-quater, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241. 3-ter. L'autorizzazione di cui al comma 2 produce gli effetti previsti dall'articolo 52-quinquies, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, nonché quelli di cui all'articolo 38, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164''.
223-ter. Le disposizioni di cui al comma 223-bis, lettera a), si applicano, su istanza del proponente, solo alle opere rispetto alle quali sia già stato adottato un decreto di compatibilità ambientale. 223-quater. L'articolo 38, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, è sostituito con il seguente:
''Il Ministro dello sviluppo economico, con propri decreti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, predispone, anche per stralci, un piano delle aree in cui sono consentite le attività di cui al comma 1. Il piano, per le attività sulla terra ferma, è adottato previa intesa con la Regione o le Regioni territorialmente interessate agli stralci di cui al primo periodo. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa, si provvede con le modalità di cui all'articolo 1, comma 8-bis, della legge 23 agosto 2004, n. 239''».
2.9819/1 COMAROLI, TOSATO
All'emendamento 2.9819, al comma 261-bis sono apportate le seguenti modifiche:
«a) dopo la parola ''innovativi'' sono aggiunte le seguenti: ''nonché 25 milioni a favore di Regione Lombardia per le spese connesse alla tutela della salute durante lo svolgimento dell'evento EXPO per l'anno 2015.'' b) alla lettera b) le parole: ''400 milioni'' sono sostituite con: ''425 milioni''».
2.9819/2 DIRINDIN, BIANCO, GRANAIOLA, MATTESINI, MATURANI, PADUA, MAURIZIO ROMANI, ROMANO, SILVESTRO, VALDINOSI
All'emendamento 2.9819, sostituire il comma 261-ter con il seguente:
«261-ter. Le somme del fondo di cui al comma 261-bis sono versate in favore delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, secondo criteri stabiliti, su proposta dell'Agenzia italiana del farmaco, con decreto del Ministro della salute, da adottare entro il 15 febbraio 2015, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in base alla spesa sostenuta dalle singole regioni e province autonome di Trento e Bolzano per l'acquisto di medicinali innovativi di cui al predetto comma e all'appropriatezza dell'utilizzo dei medesimi medicinali definita dalle schede AIFA. Al fine di agevolare l'accesso alle terapie innovative, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede a erogare, a titolo di acconto, il 70 per cento dell'importo complessivo di cui al comma 261-bis alle singole regioni e province autonome, in base alla popolazione residente, entro il mese successivo alla immissione in commercio dei primi farmaci innovativi».
Al comma 261-quater, apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire la parola: «infine» con le parole: «in fine»; b) sostituire le parole: «20 per cento» con le parole: «25 per cento»; c) sostituire le parole: «80 per cento» con le parole «75 per cento».
Dopo il comma 261-quater inserire i seguenti:
«261-quater.1. All'articolo 15, comma 8, lettera h), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''Se il fatturato derivante dalla commercializzazione di un farmaco innovativo è superiore a 300.000.000 di euro, la quota dello sforamento imputabile al superamento del fondo aggiuntivo di cui alla lettera b) resta, in misura pari al 30 per cento, a carico dell'azienda titolare di AIC relativa al medesimo farmaco, e il restante 70 per cento è ripartito, ai fini del ripiano, al lordo IVA, fra tutte le aziende titolari di AIC in proporzione dei rispettivi fatturati relativi ai medicinali non orfani e a quelli non innovativi coperti da brevetto''. 261-quater.2. Entro il 31 luglio 2015 l'AIF A definisce e approva i criteri per il riconoscimento della innovatività dei medicinali e ne garantisce altresì una periodica revisione. I suddetti criteri sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale».
2.9819/3 MANDELLI, BONFRISCO, CERONI, D'ALÌ
All'emendamento 2.9819, al comma 261-quater, dopo le parole: «300.000.000 di euro» aggiungere le seguenti: «al netto IVA».
2.9819/4 MANDELLI, BONFRISCO, CERONI, D'ALI'
All'emendamento 2.9819, al comma 261-quater, dopo le parole: «20 per cento,» aggiungere la seguente: «esclusivamente» e dopo le parole: «tra tutte le» la seguente: «altre».
2.9819/5 DIRINDIN, BIANCO, GRANAIOLA, MATTESINI, MATURANI, PADUA, MAURIZIO ROMANI, ROMANO, SILVESTRO, VALDINOSI
All'emendamento 2.9819, dopo il comma 261-quater inserire il seguente:
«261-quater.1. Entro il 30 settembre 2015 il Ministero della salute, avvalendosi dell'AIF A, propone, anche sulla base dei dati di consumo e di costo dei medicinali di cui al comma261-bis relativI al primo semestre del 2015 e tenuto conto dello sviluppo degli stessi, interventi di modifica o integrazione della disciplina prevista dal decreto-legge 1º ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 e dal decreto-legge 15 maggio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, diretti a garantire la sostenibilità per il Servizio sanitario nazionale della spesa farmaceutica territoriale e ospedali era, con modalità che impegnino tutte le regioni e le province autonome a garantire l'accesso ai farmaci innovativi secondo criteri di tempestività, econornicità e appropriatezza, anche rivedendo i criteri di ripiano dello sforarnento del tetto di spesa nazionale determinato dal costo dei farmaci innovativi».
2.9819/6 ORELLANA
All'emendamento 2.9819, dopo il comma 261-quinquies aggiungere il seguente:
«261-quinquies.1. Per consentire il proseguo dell'erogazione della terapia innovativa salvavita denominata ''adroterapia'' da parte del Centro nazionale di adroterapia oncologica (CNAO), è autorizzata la spesa di euro 15 milioni per l'anno 2015) euro 10 milioni per l'anno 2016 ed euro 10 milioni per l'anno 2017».
Conseguentemente sostituire il comma 261-septies con il seguente:
«261-septies. Agli oneri derivanti dal comma 261-bis, lettera a) e dal comma 261-quinquies.1, pari complessivamente a 135 milioni di euro di cui, 115 milioni per l'anno 2015, 10 milioni di euro per il 2016 e 10 milioni di euro per il 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 20014, n 307».
2.9819/7 ORELLANA
«261-quinquies.1. Per consentire il proseguo dell'erogazione della terapia innovativa salvavita denominata ''adroterapia'' da parte del Centro nazionale di adroterapia oncologica (CNAO), è autorizzata la spesa di euro 17 milioni per l'anno 2015, euro 9 milioni per l'anno 2016 ed euro 9 milioni per l'anno 2017».
«261-septies. Agli oneri derivanti dal comma 261-bis, lettera a) e dal comma 261-quinquies.1., pari complessivamente a 135 milioni di euro si provvede, per 117 milioni per l'anno 2015 mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica ,economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2014, n 307, per i restanti 18 milioni, di cui 9 milioni di euro per il 2016 e 9 milioni di euro per il 2017, mediante corrispondente riduzione degli accantonamenti nel Fondo speciale di parte corrente del Ministero dell'economia e delle finanze».
2015: – 15.000.000; 2016: – 10.000.000; 2017: – 10.000.000.
2.9819/8 MANDELLI, BONFRISCO, CERONI, D'ALÌ
All'emendamento 2.9819, dopo il comma 261-septies aggiungere il seguente:
«261-octies. Al fine di garantire ai pazienti l'accesso ai farmaci innovativi, nel rispetto delle condizioni previste dalle convenzioni regionali in vigore, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla distribuzione di tali medicinali secondo le modalità di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, fatta eccezione per quelli individuati con apposito elenco dall'Agenzia Italiana del Farmaco, i quali, per esclusive ragioni cliniche, necessitano di essere gestiti in ambiente ospedaliero. Con il provvedimento di cui all'articolo 1, comma 426, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 sono definite, a saldi invariati, le modalità di copertura della spesa per gli interventi di cui al precedente periodo».
2.9819/9 COMAROLI, TOSATO
All'emendamento 2.9819, per la tutela del principio universalità del bilancio regionale, è aggiunto il seguente comma:
«261-octies. Il comma 226 dell'articolo 2 è soppresso».
In subordine,
Dopo il comma 261, inserire i seguenti:
«261-bis. Per gli anni 2015 e 2016 nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un fondo per il concorso al rimborso alle regioni per l'acquisto dei medicinali innovativi. Il fondo finalizzato al predetto rimborso è alimentato da:
a) un contributo statale alla diffusione dei predetti medicinali innovativi per 100 milioni di euro per l'anno 2015; b) una quota delle risorse destinate alla realizzazione di specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2015 e 500 milioni di euro per l'anno 2016.
261-ter. Le somme del fondo di cui al comma 261-bis sono versate in favore delle regioni in proporzione alla spesa sostenuta dalle regioni medesime per l'acquisto dei medicinali innovativi di cui al comma 261-bis, secondo le modalità individuate con apposito decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza Stato-Regioni. 261-quater. All'articolo 5, comma 3, lettera a), del decreto-legge 1º ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, è aggiunto infine il seguente periodo: ''Se il fatturato derivante dalla commercializzazione di un farmaco innovativo è superiore a 300.000.000 di euro, la quota dello sforamento imputabile al superamento del fondo aggiuntivo di cui al comma 2, lettera a), resta, in misura pari al 20 per cento, a carico dell'azienda titolare di AIC relativa al medesimo farmaco, e il restante 80 per cento è ripartito, ai fini del ripiano, al lordo IVA, tra tutte le aziende titolari di AIC in proporzione dei rispettivi fatturati relativi ai medicinali non innovativi coperti da brevetto''. 261-quinquies. Il Comitato per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza di cui all'articolo 9 dell'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005, monitora, a decorrere dal 2015, gli effetti di contenimento della spesa sanitaria territoriale ed ospedaliera dovuti alla diffusione dei medicinali di cui al comma 261-bis e al conseguente minore ricorso da parte degli assistiti ai protocolli terapeutici e alle cure erogate prima della predetta diffusione dei medicinali innovativi; 261-sexies. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare le necessarie variazioni di bilancio con riferimento alle risorse di cui al comma 261-bis, lettera b). 261-septies. Agli oneri derivanti dal comma 261-bis, lettera a), pari a 100 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».
2.9820/1 GIANLUCA ROSSI
All'emendamento 2.9820, sostituire il comma con il seguente:
«263-bis. All'articolo 27, comma 7, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 sono aggiunti i seguenti periodi: ''A decorrere dall'anno 2016 i pesi sono definiti su proposta della Conferenza delle Regioni e Province autonome con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni, tenendo conto nella ripartizione, del costo e del fabbisogno sanitario standard regionale, la cui misurazione si potrà avvalere del sistema di valutazione di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 e successive modificazioni ed integrazioni. Qualora la Conferenza delle regioni non formuli la proposta ovvero non venga raggiunta l'Intesa entro il 30 settembre 2015, per l'anno 2016 continuano ad applicarsi i pesi di cui al primo periodo del presente comma».
2.9820/2 COMAROLI, TOSATO
All'emendamento 2.9820, al comma 263-bis, sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole: «dall'anno 2015», sono sostituite con «dall'anno 2016»; b) dopo la parola: «definiti», sono inserite le seguenti: «su proposta della Conferenza delle Regioni e Province autonome»; c) dopo la parola: «qualora», sono inserite le seguenti: «la Conferenza delle Regioni non formuli la proposta ovvero»; d) le parole: «30 aprile 2015, per l'anno 2015», sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2015, per l'anno 2016».
2.9820 IL GOVERNO
Dopo il comma 263, è inserito il seguente comma:
«263-bis. All'articolo 27, comma 7, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 sono aggiunti i seguenti periodi: ''A decorrere dall'anno 2015 i pesi sono definiti con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni, sulla base dei criteri previsti dall'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n.662, tenendo conto nella ripartizione, del costo e del fabbisogno sanitario standard regionale, del percorso di miglioramento per il raggiungimento degli standard di qualità, la cui misurazione si potrà avvalere del sistema di valutazione di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 e successive modificazioni ed integrazioni. Qualora non venga raggiunta l'Intesa entro il 30 aprile 2015, per l'anno 2015 continuano ad applicarsi i pesi di cui al primo periodo del presente comma''».
2.9821/1 COMAROLI, TOSATO
All'emendamento 2.9821, sostituire le parole: «è aggiunta la seguente disposizione», con le seguenti: «sono aggiunte le seguenti disposizioni».
Al comma 1, dopo il capoverso 272-bis, aggiungere il seguente:
«272-ter. I premi riconosciuti ai dipendenti dell'Agenzia e correlati ai proventi della lotta all'evasione sono calcolati sulla base degli importi effettivamente incassati a seguito dell'attività di accertamento».
2.9821/2 SUSTA, LANZILLOTTA
All'emendamento 2.9821, sostituire le parole: «Al fine di favorire l'emersione delle basi imponibili, le convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 59, comma 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,», con le seguenti: «Nelle more di una revisione generale della disciplina recata dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di convenzioni tra Ministero dell'Economia e delle Finanze ed Agenzie fiscali, le convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 59, comma 2 del predetto decreto».
2.9821/3 SANTINI
All'emendamento 2.9821, sono apportate le seguenti modificazioni:
«a) al primo periodo le parole da: ''rapportando al loro raggiungimento'' sino alla fine sono sostituite dalle seguenti: ''rapportando la misura della quota incentivante di cui all'articolo 59, comma4, lettera c), del citato decreto legislativo n. 300 del 1999 al raggiungimento dell'insieme degli obiettivi individuati nelle convenzioni stesse, graduata in modo da tenere conto del miglioramento dei risultati complessivi e del recupero di gettito nella lotta all'evasione effettivamente conseguiti.'' b) il secondo, il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: ''Tale misura può essere incrementata in relazione alla verifica e all'asseverazione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, secondo i criteri e gli indicatori stabiliti nelle predette. convenzioni, del maggior gettito con riferimento alle somme incassate nell'ultima annualità consuntivata, nonché in base all'accertamento dei risparmi di spesa conseguenti a controlli che abbiano determinato il disconoscimento in via definitiva di richieste di rimborsi o di crediti d'imposta; all'esito positivo di tali riscontri gli stanziamenti iscritti nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per la suddetta quota incentivante sono integrati con apposito provvedimento in corso di gestione, nel rispetto del vincolo di neutralità finanziaria relativamente al previgente sistema. In forza di tale vincolo, a decorrere dall'anno 2015 l'ammontare della predetta quota non può superare la somma degli importi assegnati nel 2014 a ciascuna agenzia in applicazione del citato articolo 59, comma 4, lettera c), del decreto legislativo n. 300 del 1999 e dell'articolo 12, commi 1 e 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, come sostituito dall'articolo 3, comma 165, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni; in relazione sempre al vincolo citato cessano di, avere applicazione per le agenzie fiscali, con riferimento all'attività svolta a decorrere dal 1 o gennaio 2015, le disposizioni di cui al menzionato articolo 12 del decreto-legge n. 79 del 1997 riguardanti l'assegnazione di risorse per il potenziamento dell'amministrazione economica e finanziaria e per la corresponsione di compensi al personale dipendente».
2.9821/4 COLLINA, TOMASELLI
All'emendamento 2.9821, aggiungere in fine, i seguenti commi:
«272-bis. In relazione ai finanziamenti agevolati già concessi, con risorse provenienti dal Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ai sensi del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e degli articoli 14 e seguenti della legge 17 febbraio 1982, n.46 può essere disposta per una sola volta, su istanza dell'impresa alla banca concessionaria e subordinatamente alla valutazione positiva del soggetto finanziatore, una sospensione di dodici mesi del pagamento della quota capitale delle rate con scadenza non successiva al 31 dicembre 2015, traslando in avanti il piano di ammortamento delle quote agevolata e bancaria del finanziamento per un periodo di dodici mesi. Gli interessi relativi alle rate sospese sono corrisposti alle scadenze originarie ovvero, ove le rate risultino già scadute alla data di concessione del beneficio, entro sessanta giorni dalla predetta data, in tal caso maggiorati degli interessi di mora di cui al comma 272-ter da corrispondere a Cassa depositi e prestiti S.p.A.. Il conteggio degli interessi da corrispondere a Cassa depositi e prestiti S.p.A. durante il periodo di sospensione, sarà effettuato sul residuo debito effettivotempo per tempo vigente. 272-ter. Ai fini di cui al comma 272-bis, l'impresa invia l'istanza alla banca concessionaria entro quarantacinque giorni precedenti la scadenza della rata della quale si richiede la sospensione. La banca concessionaria inoltra specifica richiesta, corredata da valutazione positiva del soggetto finanziatore per la quota bancaria del finanziamento e relazione istruttoria che attesti la sussistenza dei requisiti nonché le condizioni di sostenibilità finanziaria del rimborso delle rate da parte dell'impresa, al Ministero dello sviluppo economico e alla Cassa depositi e prestiti S.p.A. affinché quest'ultima provveda a comunicare l'importo degli oneri per interessi, determinati ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 358, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, corrispondenti alla sospensione di dodici mesi del pagamento della quota capitale delle rate. La Cassa depositi e prestiti S.p.A., entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, comunica il predetto importo alla banca concessionaria, che provvede tempestivamente ai conseguenti adempi menti nei confronti dell'impresa. 272-quater. Ove l'impresa non corrisponda a Cassa depositi e prestiti S.p.A. gli interessi relativi alle rate sospese alle scadenze di cui al comma 272-bis, la sospensione di dodici mesi del pagamento della quota capitale è revocata. 272-quinquies. La garanzia dello Stato di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi del comma 359 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, assiste i finanziamenti agevolati oggetto della sospensione di cui al comma 272-bis.
Dopo il comma 272, è aggiunta la seguente disposizione:
«272-bis. Al fine di favorire l'emersione delle basi imponibili, le convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 59, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, stabiliscono per le agenzie fiscali specifici obiettivi di incremento del livello di adempimento spontaneo degli obblighi tributari e di contrasto all'evasione fiscale, alle frodi e agli illeciti tributari, rapportando al loro raggiungimento e alla verifica dell'effettivo conseguimento del livello di gettito prefissato nelle convenzioni stesse la misura della quota incentivante di cui all'articolo 59, comma 4, lettera c), del citato decreto legislativo n. 300 del 1999. Tale misura sarà determinata in relazione al maggior gettito verificato ed asseverato dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze con riferimento alle somme incassate nell'ultima annualità consuntivata. A seguito di tale verifica, gli stanziamenti iscritti nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per la predetta quota incentivante, possono essere incrementati con apposito provvedimento in corso di gestione. Per garantire la neutralità finanziaria rispetto al previgente sistema, a decorrere dall'anno 2015 l'ammontare della predetta quota non può superare la somma degli importi assegnati nel 2014 a ciascuna agenzia in applicazione del citato articolo 59, comma 4, lettera c), del decreto legislativo n. 300 del 1999 e dell'articolo 12, commi 1 e 2, del decreto-legge 28 marzo 1997 n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, come sostituito dall'articolo 3, comma 165, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni; per la stessa finalità cessano di avere applicazione per le agenzie fiscali, con riferimento all'attività svolta a decorrere dal 1º gennaio 2015, le disposizioni di cui al menzionato articolo 12 del decreto-legge n. 79 del 1997 riguardanti l'assegnazione di risorse per il potenziamento dell'amministrazione economica e finanziaria e per la corresponsione di compensi al personale dipendente. Resta fermo quanto previsto dal citato articolo 12 per la quota di risorse rivenienti dall'attività delle agenzie fiscali destinata al fondo di assistenza per i finanzieri, al fondo di previdenza per il personale del Ministero dell'economia e delle finanze, al potenziamento ed alla copertura di oneri indifferibili dell'Amministrazione economico-finanziaria e del Corpo della Guardia di Finanza nonché quanto previsto dal medesimo articolo in relazione all'incentivazione del personale del Ministero dell'economia e delle finanze cui continua a provvedersi annualmente con decreto ministeriale. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, commi da 11 a 11-quinquies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nelle more dei rinnovi contrattuali previsti dall'articolo 6 del decreto legislativo 1° agosto 2011, n. 141, i sistemi di misurazione e valutazione della performance individuale adottati dalle agenzie fiscali e i criteri selettivi da esse stabiliti per l'attribuzione del trattamento accessorio collegato alla performance del personale dipendente sono verificati nel quadro delle convenzioni di cui al citato articolo 59, comma 2, del decreto legislativo n. 300 del 1999».
2.9822 IL GOVERNO
Dopo il comma 272, inserire il seguente:
«272-bis. I commi 5, 6, 7 e 8 dell'articolo 16-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, sono abrogati. Le risorse finanziarie di cui all'articolo 16-bis, comma 8, abrogato dal precedente periodo, ove non ancora impegnate con atti giuridicamente vincolanti alla data di entrata in vigore della presente legge ovvero derivanti da economie di progetto, sono trasferite all'Agenzia per l'Italia Digitale e utilizzate dalla stessa Agenzia per interventi volti a favorire e semplificare le comunicazioni tra la pubblica amministrazione e i cittadini. A tal fine le predette risorse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate sui pertinenti capitoli di bilancio dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze relativi all'Agenzia per l'Italia Digitale. All'articolo 3-bis, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le parole ''rilasciato ai sensi dell'articolo 16-bis. comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2'' sono soppresse. Il comma 3-quater dell'articolo 10 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, è abrogato. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
3.4100/1 TOMASELLI
All'emendamento 3.4100, dopo le parole: «All'articolo 3,» aggiungere le seguenti: «All'articolo 3, dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
''8-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da emanarsi ai sensi del comma 10 dell'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua tra coloro nei confronti dei quali il rimborso è eseguito in via prioritaria, i soggetti di cui all'articolo 17, sesto comma, lettera d-quinquies) del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.''. E dopo il».
3.4100/2 PAGLIARI
All'emendamento 3.4100, premettere il seguente periodo: «All'articolo 3, comma 7, apportare la seguente modificazione:
a) alla lettera d-quinquies, dopo le parole: ''alle cessioni di beni'' aggiungere le seguenti: ''anche tramite commissionari''».
3.4100/3 DI BIAGIO
All'emendamento 3.4100, dopo la lettera c) aggiungere la lettera:
«c-bis). All'articolo 3, dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
''8-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da emanarsi ai sensi del comma 10 dell'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua tra coloro nei confronti dei quali il rimborso è eseguito in via prioritaria, i soggetti di cui all'articolo 17, sesto comma, lettera d-quinquies) del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972''».
3.41000/4 COMAROLI, TOSATO, ARRIGONI, BISINELLA
All'emendamento 3.4100, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«2. All'articolo 3, sostituire il comma 8 con il seguente:
''8. Per i fornitori di beni e di servizi di cui alla lettera b) del comma 7 del presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto di cui all'articolo 17-ter, comma 1, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, introdotto dalla medesima lettera b) del comma 7 del presente articolo, individua le modalità di rimborso dell'eccedenza dell'imposta sul valore aggiunto secondo quanto previsto dagli articoli 30, comma 3 e 38-bis, comma 2 del medesimo decreto del presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.''».
all'articolo 1, sopprimere i commi 116, 177 e 125; all'articolo 2, sopprimere il comma 207; all'articolo 3, comma 76, aggiungere, infine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 550 milioni di euro a decorre dal 2015.».
3.4100 IL GOVERNO
Al comma 10, apportare le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «e lettera b),» sono soppresse; b) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Le disposizioni di cui al comma 7, lettera b), nelle more del rilascio, ai sensi dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE, della misura di deroga da parte del Consiglio dell'Unione europea, trovano comunque applicazione per le operazioni per le quali l'imposta sul valore aggiunto è esigibile a partire dal 1º gennaio 2015.»; c) al terzo periodo, le parole: «della suddetta misura di deroga» sono sostituite dalle seguenti: «delle suddette misure di deroga».
3.4101 IL GOVERNO
All'articolo 3, apportare le seguenti modificazioni:
«1. Al comma 14, dopo le parole: ''a disposizione del contribuente'' sono aggiunte le seguenti: ''e della Guardia di finanza». 2. Al comma 15, lettera b), sono apportate le seguenti modifiche:
a) al numero 1.2), dopo il capoverso b-ter) è aggiunto il seguente: ''ad un quinto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la constatazione della violazione ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, salvo che la violazione non rientri tra quelle indicate nell'articolo 6, comma 3 o 11, comma 5; del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471''; b) al numero 2, dopo il capoverso 1-ter) è aggiunto il seguente: ''1-quater). Il pagamento e la regolarizzazione di cui al presente articolo non precludono l'inizio o la prosecuzione di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo e accertamento''».
3.4101/1 COMAROLI, TOSATO
All'emendamento 3.4101, al comma 2, lettera a) sostituire le parole: «ad un quinto» con le seguenti: «ad un sesto».
3.4102/1 ENDRIZZI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI
All'emendamento 3.4102, lettera a), capoverso «20-bis», lettera a), sostituire le parole: «somma di euro 10.000» con le seguenti: «somma di euro 20.000».
3.4102/2 ENDRIZZI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI
All'emendamento 3.4102, lettera a), capoverso «20-bis», lettera a), sostituire le parole: «somma di euro 10.000» con le seguenti: «somma di euro 15.000».
3.4102/3 ENDRIZZI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI
All'emendamento 3.4102, sopprimere le lettere c) e d).
3.4102/4 ENDRIZZI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI
All'emendamento 3.4102, sopprimere la lettera c).
3.4102/5 ENDRIZZI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI
All'emendamento 3.4102, lettera a), capoverso «20-bis», lettera e), sopprimere le parole: «ridotta di un terzo e senza applicazione di sanzioni ed interessi,».
3.4102/6 ENDRIZZI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI
All'emendamento 3.4102, lettera e), numero 1), sostituire le parole: «di euro tremila», con le seguenti: «di euro seimila».
3.4102/7 ENDRIZZI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI
All'emendamento 3.4102, lettera e), numero 2), sostituire le parole: «del sei per cento», con le seguenti: «del 12 per cento» e le parole: «di euro tremila», con le seguenti: «di euro seimila».
3.4102/8 MARINELLO, GUALDANI
All'emendamento 3.4102, lettera f), sostituire il capoverso 26-bis, con il seguente:
«26-bis. A fini di concorso al miglioramento degli obiettivi di finanza pubblica e in anticipazione del più organico riordino della misura degli aggi e dei compensi spettanti ai concessionari e agli altri operatori di filiera nell'ambito delle reti di raccolta del gioco per conto dello Stato, in attuazione dell'articolo 14, comma 2, lettera g), della legge 11 marzo 2014, n. 23, è stabilita in 500 milioni di euro per l'anno 2015, delle risorse statali a disposizione, a titolo di compenso dei titolari degli esercizi presso i quali sono installati apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, del tulps (cosiddetti ''esercenti''). Conseguentemente, con riferimento all'anno 2015, e premesso che risultano attivi alla data del 31 dicembre 2014 presso gli esercizi circa 440.000 apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, del tulps:
a) gli esercenti verseranno direttamente all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli un importo straordinario di euro 1.150 per ogni apparecchio di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b) del Tulps installati presso ciascun loro esercizio; b) con provvedimento direttoriale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, adottato entro il 15 febbraio 2015, previa ricognizione, sono stabiliti il numero degli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b) del Tulps riferibili a ciascun singolo esercizio, nonché le modalità di effettuazione del versamento da parte degli esercenti; c) i concessionari, nell'esercizio delle funzioni pubbliche loro attribuite, in caso di mancato pagamento da parte degli esercenti di quanto dovuto ai sensi delle precedenti lettere, a seguito di segnalazione dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli detrarranno gli importi non corrisposti dagli esercenti dai compensi a questi ultimi contrattualmente dovuti. Gli importi trattenuti saranno quindi versati dai concessionari all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli».
3.4102/9 SUSTA
All'emendamento 3.4102, sostituire il comma 26-bis con il seguente:
«26-bis. Ai fini di concorso al miglioramento degli obiettivi di finanza pubblica e in anticipazione del più organico riordino del settore del gioco operante per conto dello Stato previsto mediante la legge 11 marzo 2014, n. 23, si prevede, a decorrere dal 1º gennaio 2015, il reperimento di maggiori entrate erariali dal settore del gioco pubblico per 500 milioni di euro all'anno, come segue:
a) con propri provvedimenti, da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli stabilisce che ai fini dell'iscrizione o del rinnovo dell'iscrizione nell'elenco dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 533, della legge n. 266 del 2005, come sostituito dall'articolo 1, comma 82, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, è previsto il versamento del seguente tributo: euro 1.000 per i soggetti da iscrivere nella Sezione C dell'elenco; b) l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con propri provvedimenti, da adattarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, dispone che il prelievo sulle vincite eccedenti la somma di Euro 500,00, introdotto in osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanza del 16 dicembre 2011, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2011, è pari a19 per cento dell'eccedenza; c) l'Agenzia delle dogane e dei Monopoli, con propri provvedimenti, da adattarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, dispone che il prelievo sulle vincite rivenienti dal gioco del Lotto e dai giochi ad esso collegati e complementari è pari al 9 per cento; d) a decorrere dal 1º gennaio 2015, la percentuale destinata alle vincite per il gioco praticato mediante gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successiva modificazioni, fissata in misura non inferiore al 73 per cento e il prelievo sulla raccolta è fissato nella misura del 14 per cento».
3.4102/10 ENDRIZZI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI
All'emendamento 3.4102, lettera f), capoverso «26-bis», lettera b), sostituire le parole: «500 milioni», con le seguenti: «900 milioni».
3.4102 IL GOVERNO
All'articolo 3:
a) anteporre al comma 20 il seguente:
«20-bis. In attesa del riordino della materia dei giochi pubblici in attuazione dell'articolo 14 della legge 11 marzo 2014, n. 23, per assicurare tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza, nonché delle fasce sociali più deboli e dei minori di età, a decorrere dal 1º gennaio 2015 ai soggetti attivi alla data del 30 ottobre 2014, che comunque offrono scommesse con vincite in denaro in Italia, per conto proprio ovvero di soggetti terzi, anche esteri, senza essere collegati al totalizzatore nazionale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in considerazione del fatto che, in tale caso, il giocatore è l'offerente, il contratto di gioco è pertanto perfezionato in Italia e conseguentemente regolato secondo la legislazione nazionale, è consentito regolarizzare la propria posizione alle seguenti condizioni:
a) non oltre il 31 gennaio 2015 i soggetti inoltrano all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, secondo il modello reso disponibile sul sito istituzionale dell'Agenzia entro il 5 gennaio 2015, una dichiarazione di impegno alla regolarizzazione fiscale per emersione con la domanda di rilascio di titolo abilitativo ai sensi dell'articolo 88 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, nonché di collegamento al totalizzatore nazionale, anche mediante uno dei concessionari di Stato per la raccolta di scommesse, con il contestuale versamento mediante modello F24 della somma di euro 10.000, da compensare in sede di versamento anche solo della prima rata di cui alla lettera e); b) le domande sono sottoscritte dal titolare dell'esercizio ovvero del punto di raccolta che offre le scommesse di cui al comma 1. Si considerano tempestive anche le domande delle quali una copia dell'originale risulta pervenuta per posta elettronica entro il 31 gennaio 2015, con la copia del modello di versamento quietanzato, all'indirizzo reso disponibile entro il 5 gennaio 2015 sul sito istituzionale dell'Agenzia; c) le domande recano altresì l'esplicito impegno di sottoscrizione presso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, non oltre il 28 febbraio 2015, di disciplinare di raccolta delle scommesse, predisposto dall'Agenzia, recante condizioni e termini appositamente coerenti con quelle sottoscritte dai concessionari di Stato per la raccolta delle scommesse e con il regime di regolarizzazione; d) l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, subito dopo la sottoscrizione del disciplinare di raccolta della scommesse di cui alla lettera c), trasmette alla Questura territorialmente competente le domande pervenute, nonché la documentazione allegata dal richiedente a comprova dei prescritti requisiti; e) la regolarizzazione fiscale si perfeziona con il versamento dell'imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e successive modificazioni, dovuta per i periodi d'imposta anteriori a quello 2015 e per i quali non sia ancora scaduto il termine di decadenza per l'accertamento, determinata con le modalità previste dall'articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ridotta di un terzo e senza applicazione di sanzioni ed interessi, in due rate di pari importo che scadono, rispettivamente, il 30 giugno e il 30 novembre 2015; f) gli atti di accertamento e di irrogazione di sanzioni già notificati entro il 31 dicembre 2014 perdono effetto a condizione che l'imposta versata per la regolarizzazione, con riguardo al periodo d'imposta oggetto degli atti medesimi, non sia di importo inferiore a quello in essi indicato; g) con la presentazione della domanda al titolare dell'esercizio ovvero del punto di raccolta è riconosciuto il diritto, esclusivamente fino alla data di scadenza, nell'anno 2016, delle concessioni di Stato vigenti per la raccolta delle scommesse, di gestire analoga raccolta, anche per conto di uno degli attuali concessionari; h) il titolare dell'esercizio ovvero del punto di raccolta perde il diritto di cui alla lettera g) in caso di mancato rilascio del titolo abilitativo di cui all'articolo 88 del testo unico n. 773 del 1931 ovvero di mancato versamento anche di una sola delle rate di cui alla lettera e). Il provvedimento di diniego della licenza dispone la chiusura dell'esercizio; i) con provvedimento direttoriale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia entro il 15 gennaio 2015, sono adottate le disposizioni attuative del presente comma, ivi incluse quelle eventualmente occorrenti per consentire ai soggetti che si regolarizzano ai sensi del presente comma l'annotazione e la contabilizzazione delle scommesse raccolte fino al momento del loro effettivo collegamento al totalizzatore nazionale.
b) nel comma 21:
1) sostituire la alinea con la seguente: ''Nei riguardi dei soggetti di cui al comma 20-bis che non aderiscono al regime di regolarizzazione di cui al comma 21, ovvero nei riguardi dei soggetti che, pur avendo aderito a tale regime, ne sono decaduti, ferma restando l'applicazione di quanto previsto dall'articolo 4, comma 4-bis, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, e successive modificazioni, trovano applicazione, per esigenze di ordine pubblico e sicurezza, nonché di tutela dei minori di età e delle fasce sociali più deboli, i seguenti obblighi e divieti:"; 2) la lettera e) è sostituita dalla seguente:
''e) il titolare dell'esercizio o del punto di raccolta comunica i propri dati anagrafici e l'esistenza dell'attività di raccolta di gioco con vincita in denaro al Questore territorialmente competente entro sette giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e, successivamente, entro sette giorni dalla data di avvio dell'attività. Il proprietario dell'immobile in cui ha sede l'esercizio o il punto di raccolta comunica i predetti dati ed informazioni sull'attività di raccolta di gioco alla Agenzia delle dogane e dei monopoli entro gli stessi termini di cui al periodo precedente. Chiunque esercita un punto di raccolta di scommesse, ai sensi del presente comma, deve essere in possesso dei requisiti soggettivi corrispondenti a quelli richiesti per il rilascio della licenza di cui all'articolo 88 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni. Ove ne accerti l'insussistenza, il Questore dispone la chiusura immediata dell'esercizio o del punto di raccolta. Gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza dispongono delle facoltà previste dall'articolo 16 del regio decreto n. 773 del 1931''; 3) nella lettera h) il numero 5) è sostituito dal seguente:
''5) quanto alla lettera e), con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 5.000. Tale sanzione è raddoppiata qualora il titolare dell'esercizio o del punto di raccolta, nonché il proprietario dell'immobile in cui opera l'esercizio o il punto di raccolta, non provvedano alla comunicazione di cui alla lettera e) nel termine di sette giorni dalla contestazione. Nel caso in cui è il titolare dell'esercizio o del punto di raccolta ad omettere la dichiarazione è altresì disposta la chiusura dell'esercizio;'';
c) il comma 22 è sostituito dal seguente:
''22. Relativamente alle attività disciplinate nei commi 20-bis e 21 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15-ter del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.'';
d) il comma 23 è soppresso; e) sostituire nel comma 24:
1) alla lettera a), le parole ''di euro 1.500'' con le parole: ''di euro tremila''; 2) alla lettera b), le parole ''del 3 per cento'' con le parole: ''del sei per cento'', nonché le parole ''di euro 1.500'' con le parole: ''di euro tremila";
f) dopo il comma 26 aggiungere i seguenti:
''26-bis. A fini di concorso al miglioramento degli obiettivi di finanza pubblica e in anticipazione del più organico riordino della misura degli aggi e dei compensi spettanti ai concessionari e agli altri operatori di filiera nell'ambito delle reti di raccolta del gioco per conto dello Stato, in attuazione dell'articolo 14, comma 2, lettera g), della legge 11 marzo 2014, n. 23, è stabilita in 500 milioni di euro su base annua la riduzione, a decorrere dall'anno 2015, delle risorse statali a disposizione, a titolo di compenso, dei concessionari e dei soggetti che, secondo le rispettive competenze, operano nella gestione e raccolta del gioco praticato mediante apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, del Tulps. Conseguentemente, dal 1° gennaio 2015:
a) ai concessionari è versato dagli operatori di filiera l'intero ammontare della raccolta del gioco praticato mediante i predetti apparecchi, al netto delle vincite pagate. I concessionari comunicano alla Agenzia delle dogane e dei monopoli i nominativi degli operatori di filiera che non effettuano tale versamento, anche ai fini dell'eventuale successiva denuncia all'autorità giudiziaria competente; b) i concessionari, nell'esercizio delle funzioni pubbliche loro attribuite, in aggiunta a quanto versato allo Stato ordinariamente, a titolo di imposte ed altri oneri dovuti a legislazione vigente e sulla base delle convenzioni di concessione, versano altresì annualmente la somma di 500 milioni di euro, entro i mesi di aprile e di ottobre di ogni anno, ciascuno in quota proporzionale al numero di apparecchi ad essi riferibili alla data del 31 dicembre 2014. Con provvedimento direttoriale della Agenzia delle dogane e dei monopoli, adottato entro il 15 gennaio 2015, previa ricognizione, sono stabiliti il numero degli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del Tulps riferibili a ciascun concessionario, nonché le modalità di effettuazione del versamento. Con analogo provvedimento si provvede, a decorrere dall'anno 2016, previa periodica ricognizione, all'eventuale modificazione del predetto numero di apparecchi; c) i concessionari, nell'esercizio delle funzioni pubbliche loro attribuite, ripartiscono con gli altri operatori di filiera le somme residue, disponibili per aggi e compensi, rinegoziando i relativi contratti e versando gli aggi e compensi dovuti esclusivamente a fronte della sottoscrizione dei contratti rinegoziati.
26-ter. In considerazione del generale dovere di conservazione dei valori patrimoniali pubblici, nonché di quello particolare di assicurare il miglioramento dei livelli di servizio in materia di giochi pubblici, al fine di preservarne lo svolgimento e di salvaguardare i valori delle relative concessioni, oltre che garantire una equilibrata concorrenza fra i concessionari di giochi diversi, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, è consentita l'adozione di ogni misura utile di sostegno della offerta di gioco, incluse quelle che riguardano il prelievo, la restituzione in vincita e la posta di gioco, nei casi in cui la relativa offerta di specifici prodotti denoti una perdita di raccolta e di gettito erariale, nell'arco dell'ultimo triennio, non inferiore al quindici per cento all'anno. In tali casi, tenuto conto della sostanziale natura commerciale delle attività di gioco oggetto di concessione, con i conseguenti, obiettivi ed ineliminabili margini di aleatorietà delle relative scelte, i provvedimenti adottati ai sensi del presente comma non comportano responsabilità erariale quanto ai loro effetti finanziari. 26-quater. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementata di 387 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015. 26-quinquies. Il fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è incrementato di 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. Dette risorse sono accantonate e rese indisponibili e potranno essere utilizzate nella misura delle somme effettivamente incassate per la parte eccedente l'importo di 350 milioni di euro».
3.4103/1 URAS, STEFANO, DE PETRIS, PETRAGLIA
All'emendamento 3.4103, al capoverso 26-bis, primo periodo, le parole: «con pregresse esperienze nella gestione o raccolta di gioco, con sede legale in uno degli Stati dello Spazio economico europeo,», sono sostituite dalle seguenti: «con sede legale in Italia e».
3.4103/2 ENDRIZZI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI
All'emendamento 3.4103, capoverso «26-bis», lettera b), sostituire le parole: «700 milioni di euro», con le seguenti: «un miliardo di euro».
3.4103/3 ENDRIZZI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI
All'emendamento 3.4103, capoverso «26-bis», dopo la lettera g), inserire la seguente: «g-bis. obbligo per il concessionario di investire almeno l'1 per cento della raccolta al fine di pubblicizzare, con i più idonei strumenti informativi e di avvertimento, il rischio di dipendenza dalla pratica di giochi con vincite in denaro, le relative probabilità di vincita, nonché la presenza sul territorio dei servizi di assistenza pubblici e del privato sociale dedicati alla cura e al reinserimento sociale delle persone con patologie correlate alla G.A.P;».
3.4103 IL GOVERNO
All'articolo 3, dopo il comma 26, inserire i seguenti:
«26-bis. In vista della scadenza della concessione vigente, per garantire la tutela degli interessi pubblici nelle attività di raccolta del gioco, la gestione del servizio del gioco del Lotto automatizzato e degli altri giochi numerici in quota fissa, per la sua raccolta sia attraverso la rete dei concessionari di cui all'articolo 12 della legge 2 agosto 1982, n. 528, e successive modificazioni, nonché all'articolo 33, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni, sia a distanza, è affidata in concessione aggiudicata dalla Agenzia delle dogane e dei monopoli, nel rispetto dei principi e delle regole comunitarie e nazionali, ad una qualificata impresa con pregresse esperienze nella gestione o raccolta di gioco, con sede legale in uno degli Stati dello Spazio economico europeo, munita di idonei requisiti di affidabilità morale, tecnica ed economica, scelta mediante procedura di selezione aperta, competitiva e non discriminatoria. La procedura è indetta alle seguenti condizioni essenziali:
a) durata della concessione di nove anni, non rinnovabile; b) selezione basata sul criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e, quanto alla componente prezzo, base d'asta, per le offerte al rialzo, di 700 milioni di euro; c) versamento del prezzo indicato nella offerta del concorrente risultato primo in graduatoria nella misura di 3o milioni di euro, all'atto dell'aggiudicazione, nell'anno 2015, nella misura di 250 milioni di euro nell'anno 2016, all'atto dell'effettiva assunzione del servizio del gioco da parte dell'aggiudicatario, e nella misura residua nell'anno 2017, entro il 30 aprile di tale anno; d) facoltà per il concessionario aggiudicato di utilizzare la rete di telecomunicazioni per prestazioni, dirette o indirette, di servizi diversi dalla raccolta del gioco del Lotto e degli altri giochi numerici a quota fissa purché compatibili con la raccolta stessa a giudizio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli; e) aggio per il concessionario pari al 6 per cento della raccolta; f) obbligo di aggiornamento tecnologico del sistema della rete e dei terminali di gioco secondo standard qualitativi che garantiscono la massima sicurezza ed affidabilità, secondo il piano d'investimento che costituisce parte dell'offerta tecnica; g) obbligo per il concessionario di versamento annuale all'erario delle somme comunque eventualmente non investite secondo il piano di cui alla lettera f); h) obbligo per ciascun concorrente di effettuare, all'atto della partecipazione alla procedura selettiva, un versamento a favore della predetta Agenzia pari all'importo dei compensi di cui al comma 26-ter, con diritto alla restituzione esclusivamente per quelli diversi dall'aggiudicatario 26-ter. La commissione di gara per la procedura di selezione concorrenziale di cui al comma 26-bis, che opera presso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, la quale assicura i relativi servizi di segreteria nell'ambito dei suoi ordinari stanziamenti di bilancio, è composta di 5 membri, di cui almeno il presidente e due componenti scelti tra persone di alta qualificazione professionale, inclusi magistrati o avvocati dello Stato in pensione, e gli ulteriori componenti scelti tra i dirigenti di livello dirigenziale generale della predetta Agenzia. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i compensi per i componenti della commissione diversi dai dirigenti dell'Agenzia.».
Conseguentemente, all'articolo 1, comma 132, sostituire le parole da: «6,1 milioni di euro per l'anno 2015» fino alla fine, con le seguenti: «36,1 milioni di euro per l'anno 2015, di 282,8 milioni di euro per l'anno 2016, di 332,7 milioni di euro per l'anno 2017, di 211 milioni di euro per l'anno 2018, di 219,5 milioni di euro per l'anno 2019, di 231,4 milioni di euro per l'anno 2020, di 309,65 milioni di euro per l'anno 2021, di 324,05 milioni di euro per l'anno 2022, di 326,75 milioni di euro per l'anno 2023, di 327,25 milioni di euro per l'anno 2024, di 330,25 milioni di euro per l'anno 2025 e di 339,85 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.».
3.4104/1 MANGILI, LEZZI, BULGARELLI
All'emendamento 3.4104, alla lettera b), dopo il comma 27-bis, aggiungere il seguente:
«27-ter. Le disposizioni di cui al comma 27-bis non si applicano alle Fondazioni bancarie di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153».
3.4104/2 BONFRISCO, D'ALÌ, CERONI, MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI
All'emendamento 3.4104, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
«b-bis) al comma 30, sostituire le parole: ''per i proventi percepiti'', con le seguenti: ''per i decessi verificatisi''».
All'articolo 3 apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 27, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: ''In deroga alle disposizioni dell'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente l'efficacia temporale delle norme tributarie, la disposizione del periodo precedente si applica agli utili messi in distribuzione dal 1º gennaio 2014''; b) dopo il comma 27, è aggiunto il seguente:
''27-bis. È riconosciuto un credito d'imposta pari alla maggiore imposta sul reddito delle società dovuta, nel solo periodo d'imposta in corso al 1º gennaio 2014, in applicazione della disposizione introdotta con il comma 27. Il credito va indicato nella dichiarazione dei redditi per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 1º gennaio 2014, non concorre né alla formazione del reddito né ai fini della determinazione del valore della produzione ai fini dell'imposta sul reddito delle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito può essere utilizzato, esclusivamente in compensazione, senza alcun altro limite quantitativo, a decorrere dal 1º gennaio 2016, nella misura del 33,33 per cento del suo ammontare, dal 1º gennaio 2017, nella medesima misura e, dal 1º gennaio 2018, nella misura rimanente.''.
c) dopo il comma 66, inserire il seguente:
''66-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotta di 85,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018''».
3.4105 IL GOVERNO
All'articolo 3, dopo il comma 30, è aggiunto il seguente:
«30-bis. La disposizione di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 deve intendersi nel senso che l'imposta sostitutiva sui finanziamenti di cui agli articoli 15, 16 e 17 del medesimo decreto, si applica anche ai finanziamenti erogati direttamente dallo Stato o dalle regioni. Ferma restando l'esclusione dalla base imponibile dell'imposta sostitutiva, in relazione a tali operazioni non va esercitata l'opzione di cui all'articolo 17 e non devono essere presentate le dichiarazioni di cui all'articolo 20 del medesimo decreto e all'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165».
3.4106/1 LUIGI MARINO
3.4106/2 RUTA
All'emendamento 3.4106, apportare le seguenti modificazioni:
a) Al primo capoverso, dopo le parole: «dei predetti fondi», inserire le seguenti: «Per gli anni 2015, 2016 e 2017 il complesso delle spese finali per la regione Molise è determinato, sia in termini di competenza sia in termini di cassa, dalla somma delle spese correnti e in conto capitale . risultanti dal consuntivo al netto di quelle effettuate per la ricostruzione e il ripristino dei danni causati dagli eventi sismici dell'ottobre e del novembre 2002. L'esclusione opera nei limiti complessivi di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015,2016 e 2017.»; b) Al secondo capoverso, sostituire le parole: «30 milioni di euro», con le seguenti: 60 milioni di euro«.
3.4106/3 RUTA
a) Al primo capoverso, dopo le parole: «dei predetti fondi», inserire le seguenti: «Per gli anni 2015, 2016 e 2017 il complesso delle spese finali per la regione Molise è determinato, sia in termini di competenza sia in termini di cassa, dalla somma delle spese correnti e in conto capitale risultanti dal consuntivo al netto di quelle effettuate per la ricostruzione e il ripristino dei danni causati dagli eventi sismici dell'ottobre e del novembre 2002. L'esclusione opera nei limiti complessivi di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017.»; b) Al secondo capoverso, dopo le parole: «dal 2015 al 2017», aggiungere le seguenti: «e alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2015: – 30.000.000; 2016: – 30.000.000; 2017: – 30.000.000».
3.4106/4 MARINELLO, GUALDANI
All'emendamento 3.4106, aggiungere in fine le seguenti parole: «Inoltre, ai Comuni di cui al D.M. 2 agosto 2006 del Ministero delle Infrastrutture beneficiari delle provvidenze di cui all'articolo 1, comma 224, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, (Legge di Stabilità 2013), che alla data del 31 dicembre 2014 non hanno potuto accertare, relativamente al Patto di Stabilità interno, in termini di cassa, le somme trasferite con D.M. 16573 del 13 ottobre 2014 del Ministero delle Infrastrutture, non si applicano le sanzioni previste dall'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183».
3.4106/5 BELLOT, MUNERATO, COMAROLI, TOSATO, BISINELLA, STEFANI
All'emendamento 3.4106, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«2. All'articolo 3, dopo il comma 32, aggiungere il seguente:
''32-bis. Al fine di finanziare le spese conseguenti allo stato di emergenza derivante dagli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio del Veneto tra Gennaio e Febbraio del 2014, nonché per la copertura degli oneri conseguenti allo stesso, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma si provvede, per l'anno 2015, a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione che si renderanno disponibili a seguito della verifica sull'effettivo stato di attuazione degli interventi previsti nell'ambito della programmazione 2007-2013, per un importo pari a 50 milioni di euro per l'anno 2015, destinato ad interventi in conto capitale nei territori colpiti dai predetti eventi calamitosi. 2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, sono assegnati dal CIPE, con propria delibera, adottata d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della protezione civile, 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, a valere sulle risorse della programmazione nazionale 2014-2020 del Fondo per lo sviluppo e la coesione. Con la stessa delibera sono stabilite le procedure per la concessione dei contributi a valere sugli importi assegnati dal CIPE».
Conseguentemente all'articolo 3, comma 76, aggiungere, infine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016».
3.4106/6 COMAROLI, TOSATO
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«2. All'articolo 3 dopo il comma 31, aggiungere il seguente:
''31-bis) per l'anno 2015 sono sospesi i versamenti e gli adempi menti tributari, compresi quelli contributivi, e quelli derivanti da cartelle emesse da agenti della riscossione per i territori colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 e/o dai successivi eventi calamitosi ed alluvionali nel territorio della Regione Emilia Romagna;''».
Conseguentemente, sopprimere i commi 1165 e 125 dell'articolo l, e il comma 207 dell'articolo 2.
3.4106/7 MARINELLO, GUALDANI
All'emendamento 3.4106 sono aggiunte in fine le seguenti parole:
«Per le finalità previste all'articolo 1, comma 225 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è attribuito agli enti territoriali interessati un contributo pari a 30 milioni di euro per l'anno 2015. La ripartizione delle somme ai Comuni è effettuata con provvedimento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nel rispetto delle quote percentuali concordate con il Coordinamento degli Enti territoriali interessati».
Conseguentemente alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre come segue gli stanziamenti previsti:
2015: – 30.000.000.
3.4106/8 BELLOT, MUNERATO, COMAROLI, TOSATO, BISINELLA, STEFANI
''32-bis. Al fine di finanziare le spese conseguenti allo stato di emergenza derivante dagli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio del Veneto tra Gennaio e Febbraio del 2014, nonché per la copertura degli oneri conseguenti allo stesso, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016''».
Conseguentemente all'articolo 3, comma 76, aggiungere, infine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di patte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016».
3.4106 IL GOVERNO
All'articolo 3, comma 32 aggiungere alla fine il seguente periodo: «A tal fine è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015-2017. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i criteri di assegnazione dei predettifondi».
«66-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotta di 30 milioni di euro annui dal 2015 al 2017».
3.4107/1 DI BIAGIO
1. All'emendamento 3.4107, apportare le seguenti modifiche:
al primo periodo, le parole: «inserire il seguente» sono sostituite dalle parole: «inserire i seguenti»;
dopo il comma 45-bis, inserire i seguenti commi:
«45-ter. All'articolo 13 comma 2 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, è aggiunto il seguente periodo: ''È considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli Italiani residenti all'Estero (AIRE), a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso''. 45-quater. Sull'unità immobiliare di cui al presente comma , le imposte comunali TARI e TASI sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi. 45-quinquies. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è ridotta di 4 milioni di euro annui a decorrere dal 2015».
3.4107/2 VACCARI, ZANONI
All'emendamento 3.4107, sostituire la lettera a) con la seguente:
«a) nel secondo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: ''ne per il 2015 l'aliquota massima non può eccedere il 3,5 per mille''».
3.4107/3 BONFRISCO, D'ALÌ, CERONI, MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI
All'emendamento 3.4107, alla lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: «e le parole: ''2,5 per mille'' sono sostituite dalle seguenti: ''1,5 per mille''».
Conseguentemente, all'articolo 1:
al comma 4, è sostituita la parola: «1.000» con la parola: «500» e la parola: «3.000» con la parola: «1000»;
è soppresso il comma 7.
Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla allegata Tabella C sono ridotte in maniera lineare del 10 per cento. È soppressa la tabella A allegata alla presente legge.
3.4107/4 URAS, STEFANO, DE PETRIS, PETRAGLIA
All'emendamento 3. 4107 del Governo, al capoverso «45-bis» , sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e le parole: ''che siano finanziate» sono sostituite dalle seguenti: «che le maggiori entrate siano integralmente destinate a» finanziare»; 2) dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
''c) dopo il terzo periodo aggiungere il seguente: «Al fine di assicurare la massima trasparenza circa l'effettiva, integrale destinazione delle maggiori entrate per i comuni derivanti dall'incremento delle aliquote della TASI disposto ai sensi del periodo precedente, al bilancio consuntivo dei comuni che approvano il predetto incremento, a decorrere dell'esercizio nel quale è stata incrementata l'aliquota, è allegato uno specifico prospetto, redatto secondo un modello stabilito dal Ministero dell'economia e finanze, nel quale sono indicate analiticamente le maggiori entrate riscosse dall'ente locale a fronte dell'incremento, nonché le modalità attraverso cui tali risorse sono state destinate alle detrazioni dalla TASI, con indicazione delle diverse tipologie di detrazione e delle risorse rispettivamente attribuite alle singole tipologie di detrazione''».
3.4107/5 CERONI
All'emendamento 3.4107 del Governo, inserire, alla fine del comma «45-bis» dell'articolo 3, il seguente periodo: «All'articolo 1, comma 731, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: ''Per l'anno 2014'' sono sostituite dalle seguenti: ''Per ciascuno degli anni 2014 e 2015''».
Conseguentemente, le riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri di cui all'articolo 2, comma 45, sono aumentate proporzionalmente per un importo complessivo di 625 milioni di euro.
3.4107/6 BONFRISCO, D'ALÌ, CERONI, MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI
All'emendamento 3.4107, capoverso «45-bis» aggiungere, in fine, il seguente periodo:
«45-ter. Per gli immobili locati con contratti stipulati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, la somma delle aliquote dell'Imu e della Tasi non può superare il 4 per mille».
Conseguentemente, sono ridotte proporzionalmente dell'8 per cento tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata tabella C; è soppressa la tabella A allegata alla presente legge.
3.4107/7 ZANONI, LEPRI, BROGLIA, COLLINA, CUOMO, FAVERO, PADUA, STEFANO ESPOSITO, DIRINDIN, SAGGESE, MOSCARDELLI, BORIOLI, FORNARO, ANGIONI, MANASSERO, PEZZOPANE, SPILABOTTE, SUSTA, ELENA FERRARA
All'emendamento 3.4107, aggiungere in fine:
«45-ter. All'articolo 1, comma 731, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: ''Per l'anno 2014'' sono sostituite dalle seguenti: ''Per ciascuno degli anni 2014 e 2015''».
Conseguentemente, le riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri di cui all'articolo 2, comma 45 sono aumentate proporzionalmente per un importo complessivo di 625 milioni di euro.
3.4107/8 SANTINI
All'emendamento 3.4107 (manovrabilità TASI), dopo il capoverso «45-bis», aggiungere il seguente:
«45-ter. A decorrere dall'anno 2015, al fine di razionalizzare i vincoli di spesa dei comuni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) gli articoli 4 e 4-bis del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, sono soppressi; b) al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) gli articoli 10 e 15 sono abrogati; 2) all'articolo 13, comma 6, le lettere b) e c) sono soppresse; 3) all'articolo 14, comma 3, le parole: '', sentita la Commissione di cui all'articolo 13,'' sono soppresse;
c) al comma 11 dell'articolo 56-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: ''Per i comuni la predetta quota del 10 per cento è destinata prioritariamente all'estinzione anticipata dei mutui e per la restante quota secondo quanto stabilito dal comma 443 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228''; d) il comma 7 dell'articolo 1 del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 29 gennaio 2014, n. 5, è soppresso; e) a decorrere dall'anno 2015 nei confronti dei comuni non trova applicazione l'articolo 12, comma 1-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.».
3.4107/9 ARRIGONI, COMAROLI, TOSATO
All'emendamento 3.4107, al comma 1, dopo il capoverso «45-bis», aggiungere il seguente:
«45-ter. Rimangono ferme per il 2015 le disposizioni previste dal comma 731 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera d), del decreto-legge n. 16 del 2014».
all'articolo 2, sopprimere il comma 207; all'articolo 3, comma 76, aggiungere, in fine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro di euro a decorrere dal 2015.».
3.4107/10 TOMASELLI
All'emendamento 3.4107, dopo il comma «45-bis», aggiungere il seguente:
«45-ter. All'articolo 21 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
''1-bis. A favore dei fondi comuni di investimento immobiliare di diritto italiano, delle società di investimento immobiliare quotate (cosiddetto ‘SIIQ') e delle SICAF aventi esplicitamente, a seconda dei casi, nel proprio regolamento di gestione ovvero nello statuto della società, un oggetto di investimento prevalentemente incentrato su investimenti nel settore residenziale da destinare alla locazione:
a) è introdotta l'esenzione dall'imposta municipale propria di cui al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. L'esenzione si applica a condizione e fino a quando permane tale destinazione e la proprietà od altro diritto reale riguardante il bene immobile non sia trasferita a soggetti diversi da quelli indicati nel periodo precedente; b) è introdotta l'esenzione dalle ritenute e dalle imposte sostitutive sui proventi di cui all'articolo 44, comma 1, lettera g) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies) del medesimo decreto. L'esenzione si applica con riferimento ai redditi conseguiti dai sotto scrittori per un periodo di dieci anni dall'entrata in vigore della presente; c) non si applicano le previsioni di cui all'articolo 13, commi 5, 6 e 7 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 44, e all'articolo 8, comma 9, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.'';
b) al comma 2, le parole: ''il beneficio spetta nei seguenti casi'' sono sostituite dalle seguenti: ''I benefici di cui ai precedenti commi 1 e 1-bis spettano nei seguenti casi'' e alla lettera a) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: '', ovvero ceduti da altri soggetti e già oggetto di interventi di ristrutturazione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del testo unico dell'edilizia di cui al Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, o destinati ad una completa ristrutturazione ai sensi della medesima normativa''; c) al comma 3, le parole: ''La deduzione è riconosciuta'' sono sostituite dalle seguenti: ''I Benefici di cui ai precedenti commi 1 e 1-bis sono riconosciuti''; le parole: ''a partire dal periodo d'imposta nel quale avviene la stipula del contratto di locazione, al quale è allegata una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, resa dal locatore, che attesti che:'' sono sostituite dalle seguenti: ''a partire dalla data di acquisto, previa allegazione all'atto di acquisto di una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, da parte del locatore, che attesti che:''; la lettera e) è soppressa; d) al comma 4, dopo le parole: ''Il beneficio'' sono aggiunte le seguenti: ''di cui al precedente comma 1''; e) al comma 5, le parole: ''ai sensi dell'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600'' sono sostituite dalle seguenti: ''ai sensi di quanto previsto dalla normativa precedentemente in vigore''».
3.4107/11 BONFRISCO, D'ALÌ, CERONI, MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI
All'emendamento 3.4107, dopo il comma «45-bis» aggiungere il seguente:
''1-bis. A favore dei fondi comuni di investimento immobiliare di diritto italiano, delle società di investimento immobiliare quotate (cosiddetta ‘SIIQ') e delle SICAF aventi esplicitamente, a seconda dei casi, nel proprio regolamento di gestione ovvero nello statuto della società, un oggetto di investimento prevalentemente incentrato su investimenti nel settore residenziale da destinare alla locazione:
a) è introdotta l'esenzione dall'imposta municipale propria di cui al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. L'esenzione si applica a condizione e fino a quando permane tale destinazione e la proprietà od altro diritto reale riguardante il bene immobile non sia trasferita a soggetti di versi da quelli indicati nel periodo precedente; b) è introdotta l'esenzione dalle ritenute è dalle imposte sostitutive sui proventi di cui all'articolo 44, comma 1, lettera g) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies) del medesimo decreto. L'esenzione si applica con riferimento ai redditi conseguiti dai sottoscrittori per un periodo di dieci anni dall'entrata in vigore della presente; c) non si applicano le previsioni di cui all'articolo 13, commi 5, 6 e 7 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 44, e all'articolo 8, comma 9, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.'';
b) al comma 2, le parole: ''il beneficio spetta nei seguenti casi'' sono sostituite dalle seguenti: ''I benefici di cui ai precedenti commi 1 e 1-bis spettano nei seguenti casi'' e alla lettera a) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: '', ovvero ceduti da altri soggetti e già oggetto di interventi di ristrutturazione di cui all'articolo 3, comma 1, lettere d), del testo unico dell'edilizia di cui al Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, o destinati ad una completa ristrutturazione ai sensi della medesima normativa''; c) al comma 3, le parole: ''La deduzione è riconosciuta'' sono sostituite dalle seguenti: ''I benefici di cui ai precedenti commi 1 e 1-bis sono riconosciuti''; le parole: ''a partire dal periodo d'imposta nel quale avviene la stipula del contratto di locazione, al quale è allegata una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, resa dal locatore, che attesti che:'' sono sostituite dalle seguenti: ''a partire dalla data di acquisto, previa allegazione all'atto di acquisto di una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, da parte del locatore, che attesti che:''; la lettera e) è soppressa; d) al comma 4, dopo le parole: ''Il beneficio'' sono aggiunte le seguenti: ''di cui al precedente comma 1''; e) al comma 5, le parole: ''ai sensi dell'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600'' sono sostituite dalle seguenti: ''ai sensi di quanto previsto dalla normativa precedentemente in vigore.''».
3.4107/12 VACCARI, ZANONI
All'emendamento 3.4107, dopo il comma «45-bis» aggiungere i seguenti:
«45-ter. All'articolo 1, comma 671, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono soppresse le parole: ''o detenga'' e le parole: ''o di detentori''.
All'articolo 3, dopo il comma 45, inserire il seguente:
«45-bis. All'articolo 1, comma 677, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel secondo periodo, dopo le parole ''Per i1 2014'' sono inserite le seguenti: ''e per il 2015''; b) nel terzo periodo, le parole ''Per lo stesso anno 2014'' sono sostituite dalle seguenti: ''Per gli stessi anni 2014 e 2015''».
3.4108 IL GOVERNO
All'articolo 3, dopo il comma 45, inserire i seguenti:
«45-bis. Al comma 4 dell'articolo 167 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole ''ovvero di altri criteri equivalenti.'' sono aggiunti i seguenti periodi: ''Si considera livello di tassazione sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia un livello di tassazione inferiore al 50 per cento di quello applicato in Italia. Si considerano in ogni caso privilegiati i regimi fiscali speciali che consentono un livello di tassazione inferiore al 50 per cento di quello applicato in Italia, ancorché previsti da Stati o territori che applicano un regime generale di imposizione non inferiore al 50 per cento di quello applicato in Italia. Con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate viene fornito un elenco non tassativo dei regimi fiscali speciali''. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014''.
45-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotta di 2,8 milioni di euro per l'anno 2016 e di 1,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017».
3.4109/1 CENTINAIO, ARRIGONI, BELLOT, CROSIO, COMAROLI, TOSATO
All'emendamento 3.4109, sostituire i commi 55-bis e 55-ter con il seguente:
«55-bis. All'articolo 22 del Decreto legge 24 aprile 2014/ n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014/ n. 89, sopprimere il comò 2».
Conseguentemente all'articolo 3, comò 76, aggiungere, in fine, le parole: «, avo comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 800 milioni di eroi per l'anno 2015, e a 400 milioni di eroi a decorrere dall'anno 2016».
3.4109/2 BERTUZZI, PIGNEDOLI
All'emendamento 3.4109, comma 55-bis, sostituire le parole: «a seguito dell'approvazione» con le seguenti: «ai sensi».
Conseguentemente, dopo le parole: «legge 23 giugno 2014, n. 89» inserire le seguenti: «da approvare e pubblicare entro il 10 gennaio 2015».
3.4109/3 CENTINAIO, ARRIGONI, BELLOT, CROSIO, COMAROLI, TOSATO
All'emendamento 3.4109, comma 55-bis sostituire le parole: «26 gennaio 2015» con le seguenti: «30 giugno 2015».
Conseguentemente all'articolo 3, comma 76, aggiungere, in fine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 400 milioni di euro per l'anno 2015».
3.4109/4 DEL BARBA, ZANONI, RUTA, PIGNEDOLI, ALBANO, BERTUZZI, FASIOLO, GATTI, SAGGESE, VALENTINI
All'emendamento 3.4109, apportare le seguenti modificazioni:
«a) al capoverso »55-bis«, dopo il primo periodo inserire i seguenti: ''Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente comma, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, e dell'interno, sono rideterminati, con le modalità di cui al citato articolo 22 del decreto-legge n. 66 del 2014, i comuni nei quali si applica l'esenzione di cui alla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, tenendo conto altresì della classificazione di comune ''montano'' e ''parzialmente montano'', di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). Le disposizioni di cui al suddetto decreto sono applicabili a decorrere dall'anno 2014. Il medesimo decreto disciplina le modalità di ricalcolo e di eventuale compensazione a conguaglio dell'imposta versata per l'anno 2014 entro il termine di cui al presente comma''; b) al capoverso ''55-ter'' sostituire le parole: ''citato articolo 22 del decreto-legge n. 66 del 2014'' con le seguenti: ''comma 55-bis, secondo periodo''».
Conseguentemente all'articolo 3, comma 21, lettera g) sostituire la parola: «triplo» con la seguente: «quadruplo».
3.4109/5 URAS, STEFANO, DE PETRIS, PETRAGLIA
All'emendamento 3.4109, capoverso 55-bis il secondo periodo è sostituito dal seguente: «I criteri di esenzione di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del citato decreto interministeriale di cui al comma 2, dell'articolo 22, del decreto-legge n. 66 del 2014, sono abrogati. Conseguentemente ai fini dell'individuazione dei terreni esenti dall'imposta municipale propria, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera h) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applicano i criteri già disposti in base alla circolare n. 9 del 14 giugno 1993 del Ministero delle Finanze – Dipartimento Entrate Fiscalità Locale, pubblicata sul supplemento ordinario della GU n. 141 del 18 giugno 1993».
Conseguentemente il capoverso 55-ter è soppresso.
3.4109/6 GUALDANI
All'emendamento 3.4109, dopo il comma 55-bis aggiungere il seguente:
«55-bis-a. Il comma 5-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, come sostituito dal comma 2 dell'articolo 22 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, è sostituito dal seguente:
''5-bis. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, e dell'interno, sono individuati i comuni montani e semi-montani nei quali, a decorrere dall'anno di imposta 2014, si applica l'esenzione di cui alla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Ai fini dell'applicazione del precedente periodo sono considerati territori montani i Comuni censuari situati per almeno 1'80 per cento della loro superficie al di sopra di 600 metri di altitudine sul livello del mare e quelli nei quali il dislivello tra la quota altimetrica inferiore e la superiore del territorio comunale non è minore di 600 metri. Tale soglia è ridotta a 500 metri nelle aree meridionali ricomprese nell'obiettivo convergenza comunitario. L'esenzione in ogni caso si applica, anche nei comuni non considerati montani, anche ai terreni la cui altitudine superi le suddette soglie. L'esenzione si applica diversificando tra terreni posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, e gli altri. Si intendono come posseduti dai soggetti di cui al periodo precedente i terreni da essi condotti di proprietà degli ascendenti, del coniuge o dei fratelli. Ivi comprese le aree montane, l'esenzione non si applica ai terreni agricoli lasciati incolti, fatti salvi i riposi colturali, o abbandonati, anche sotto il profilo della mancata esecuzione delle opere di tutela della pubblica incolumità o di sicurezza idrogeologica posti dalla legge a carico dei proprietari; a tal fine i comuni, con propri regolamenti hanno facoltà di incrementare l'imposta a carico dei suddetti terreni o di introdurre nuove o ulteriori riduzioni in favore dei terreni in attualità di coltura, sino a concorrenza dei minori trasferimenti dallo Stato derivanti dall'applicazione del presente comma. Ai terreni; a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile che, in base al predetto decreto, non ricadano in zone montane o di collina, è riconosciuta l'esenzione dall'IMU. Dalle disposizioni di cui al presente comma deve derivare un maggior gettito complessivo annuo non inferiore a 350 milioni di euro a decorrere dal medesimo anno 2014. Il recupero del maggior gettito, come risultante per ciascun comune a seguito dell'adozione del decreto di cui al periodo precedente, è operato, per i comuni delle Regioni a statuto ordinario e delle Regioni Siciliana e Sardegna, con la procedura prevista dai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e, per i comuni delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in sede di attuazione del comma 17 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Con apposito decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per la compensazione del minor gettito in favore dei comuni nei quali ricadono terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile non situati in zone montane o di collina, ai quali è riconosciuta l'esenzione dall'IMU''».
3.4109/7 GUALDANI
All'emendamento 3.4109, apportare le seguenti modifiche:
1) dopo il comma 55-bis aggiungere il seguente:
«55-bis-a. Il comma 5-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, come sostituito dal comma 2 dell'articolo 22 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, è sostituito dal seguente: ''5-bis. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, e dell'interno, sono individuati i comuni montani e semi-montani nei quali, a decorrere dall'anno di imposta 2014, si applica l'esenzione di cui alla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Ai fini dell'applicazione del precedente periodo sono considerati territori montani i Comuni censuari situati per almeno l'80 per cento della loro superficie al di sopra di 600 metri di altitudine sul livello del mare e quelli nei quali il dislivello tra la quota altimetrica inferiore e la superiore del territorio comunale non è minore di 600 metri. Tale soglia è ridotta a 500 metri nelle aree meridionali ricomprese nell'Obiettivo convergenza comunitario. L'esenzione in ogni caso si applica, anche nei comuni non considerati montani, ai terreni la cui altitudine superi le suddette soglie. L'esenzione si applica diversificando tra terreni posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, e gli altri. Si intendono come posseduti dai soggetti di cui al periodo precedente i terreni da essi condotti di proprietà degli ascendenti, del coniuge o dei fratelli. Ivi comprese le aree montane, l'esenzione non si applica ai terreni agricoli lasciati incolti, fatti salvi i riposi colturali o abbandonati, anche sotto il profilo della mancata esecuzione delle opere di tutela della pubblica incolumità o di sicurezza idrogeologica posti dalla legge a carico dei proprietari; a tal fine i comuni, con propri regolamenti hanno facoltà di incrementare l'imposta a carico dei suddetti terreni o di introdurre nuove o ulteriori riduzioni in favore dei terreni in attualità di coltura, sino a concorrenza dei minori trasferimenti dallo Stato derivanti dall'applicazione del presente comma. Dalle disposizioni di cui al presente comma deve derivare un maggior gettito complessivo annuo non inferiore a 350 milioni di euro a decorrere dal medesimo anno 2014. Il recupero del maggior gettito, come risultante per ciascun comune a seguito dell'adozione del decreto di cui al periodo precedente, è operato, per ci comuni delle Regioni a statuto ordinario e delle Regioni Siciliana e Sardegna, con la procedura prevista dai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e, per i comuni delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in sede di attuazione del comma 17 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. 2) al comma 55-ter sopprimere l'ultimo periodo''».
3.4109/8 CERONI
All'emendamento 3.4109, al comma «55-ter», inserire in fine il seguente periodo: ''All'articolo 22 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 66, dopo il comma 2-bis inserire il seguente comma 2-ter:
Al fine di assicurare la più precisa ripartizione del recupero del maggior gettito di cui al quarto periodo del comma 5-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, già effettuato a valere sul fondo di solidarietà comunale e risultante, per ciascun comune, dall'Allegato A del DM 28 novembre 2014, entro il mese di marzo 2015 il Ministero dell'Economia e delle finanze provvede, sulla base di una apposita metodologia adottata d'intesa con la Conferenza Stato città ed autonomie locali, alla verifica del gettito dell'imposta municipale propria dell'anno 2014 derivante dalle disposizioni di cui al precedente comma 5-bis. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 30 aprile 2015, sono determinate le conseguenti variazioni delle assegnazioni del fondo di solidarietà comunale per l'anno 2014, determinate con il citato DM 28 novembre 2014''».
3.4109/9 BROGLIA, ZANONI
All'emendamento 3.4109, comma «55-ter», inserire in fine il seguente periodo: «All'articolo 22 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 66, dopo il comma 2-bis inserire il seguente comma 2-ter:
''Al fine di assicurare la più precisa ripartizione del recupero del maggior gettito di cui al quarto periodo del comma 5-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, già effettuato a valere sul fondo di solidarietà comunale e risultante, per ciascun comune, dall'Allegato A del DM 28 novembre 2014, entro il mese di marzo 2015 il Ministero dell'Economia e delle finanze provvede, sulla base di una apposita metodologia adottata d'intesa con la Conferenza Stato città ed autonomie locali, alla verifica del gettito dell'imposta municipale propria dell'anno 2014 derivante dalle disposizioni di cui al precedente comma 5-bis. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 30 aprile 2015, sono determinate le conseguenti variazioni delle assegnazioni del fondo di solidarietà comunale per l'anno 2014, determinate con il citato DM 28 novembre 2014''».
3.4109/10 BROGLIA, ZANONI
All'emendamento 3.4109, comma «55-ter», inserire, in fine, il seguente periodo: «All'articolo 22 del decreto-legge 24 giugno 2014, n.66, dopo il comma 2-bis inserire il seguente:
''2-ter. Al fine di assicurare la più precisa ripartizione del recupero del maggior gettito di cui al quarto periodo del comma 5-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, già effettuato a valere sul fondo di solidarietà comunale e risultante, per ciascun comune, dall'Allegato A del DM 28 novembre 2014, entro il mese di marzo 2015 il Ministero dell'Economia e delle finanze provvede, sulla base di una apposita metodologia adottata d'intesa con la Conferenza Stato città ed autonomie locali, alla verifica del gettito dell'imposta municipale propria dell'anno 2014 derivante dalle disposizioni di cui al precedente comma 5-bis. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanar si entro il 30 aprile 2015, sono determinate le conseguenti variazioni delle assegnazioni del fondo di solidarietà comunale per l'anno 2014, determinate con il citato DM 28 novembre 2014''».
3.4109/11 DE PETRIS, URAS, STEFANO, PETRAGLIA
All'emendamento 3.4109, dopo il comma «55-ter», inserire il seguente:
«55-ter.1 A decorrere dall'anno 2015, dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 5-bis, dell'articolo 4, del decreto-legge 2 marzo 2012, n.16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n.44, deve derivare un gettito complessivo annuo non inferiore a 250 milioni di euro. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, e dell'interno, da emanarsi entro il 30 aprile 2015, sono ridefiniti i criteri per l'individuazione dei comuni nei quali si applica l'imposta, diversificando tra i terreni posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, e gli altri, e esentando i terreni, ovunque localizzati, posseduti o condotti da produttori agricoli che, nell'anno solare precedente, hanno realizzato un volume d'affari non superiore a 7.000 euro, costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti di cui alla prima parte della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633''».
Conseguentemente nel primo periodo del comma 112 dell'articolo, 1, sostituire le parole: «250 milioni» con le seguenti: «150 milioni».
3.4109/12 URAS, STEFANO, DE PETRIS, PETRAGLIA
«55-ter.1. A decorrere dall'anno 2015, dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 5-bis, dell'articolo 4, del decreto-legge 2 marzo 2012, n.16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n.44, deve derivare un gettito complessivo annuo non inferiore a 250 milioni di euro. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, e dell'interno, da emanarsi entro il 30 aprile 2015, sono ridefiniti i criteri per l'individuazione dei comuni nei quali si applica l'imposta, diversificando tra i terreni posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, e gli altri, e esentando i terreni con destinazione a pascolo e bosco, ovunque localizzati, qualora posseduti o condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali».
Conseguentemente nel primo periodo del comma 112 dell'articolo 1, sostituire le parole: «250 milioni» con le seguenti: «150 milioni».
3.4109/13 STEFANO, DE PETRIS, PETRAGLIA, URAS
«55-ter.1. A decorrere dall'anno 2015, dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 5-bis, dell'articolo 4, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, deve derivare un gettito complessivo annuo non inferiore a 300 milioni di euro. Con decreto di natura non. regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, e dell'interno, da emanarsi entro il 30 aprile 2015, sono ridefiniti i criteri per l'individuazione dei comuni nei quali si applica l'imposta, diversificando tra i terreni posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, e gli altri».
Conseguentemente nel primo periodo del comma 112 dell'articolo 1, sostituire le parole: «250 milioni» con le seguenti: «200 milioni».
3.4109/14 ARRIGONI, COMAROLI, TOSATO, CENTINAIO
All'emendamento 3.4109, al comma «55-quater», sostituire le parole: «Per l'anno 2014» con le seguenti: «per ciascuno degli anni 2014 e 2015».
Conseguentemente, all'alinea del comma «55-novies) dopo le parole: «a 120,1 milioni di euro« inserire le seguenti: »e, nell'anno 2015, a 56 milioni di euro« alle lettere a), b), c) ed e) del medesimo comma «55-novies», dopo le parole: «milioni di euro» inserire le seguenti: «, per l'anno 2014, »; e alla lettera d) del medesimo comma «55-novies», dopo le parole: «quanto a 25 milioni di euro» inserire le seguenti: «, per l'anno 2014, e a 56 milioni di euro, per l'anno 2015,».
3.4109/15 BROGLIA, ZANONI
All'emendamento 3.4109, dopo il comma «55-undecies», è aggiunto il seguente comma:
«55-undecies. All'articolo 1 comma «12-bis» del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni nella legge 14 settembre 2011, n. 148 le parole: «per gli anni 2012, 2013 e 2014» sono sostituite dalle seguenti parole: «per gli anni 2015, 2016 e 2017».
3.4109/16 ZANONI, BROGLIA
All'emendamento 3. 4109, all'articolo 3 dopo il comma «55-decies» è aggiunto il seguente comma:
«55-undecies. All'articolo 1, comma 12-bis decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito nella legge 14 settembre 2011, n. 148, dopo le parole: «e 2014», aggiungere le parole: «nonché per il biennio 2015-2016».
3.4109/17 CERONI
All'emendamento 3. 4109, all'articolo 3, dopo il comma «55» è aggiunto il seguente comma:
Dopo il comma 55, aggiungere i seguenti:
«55-bis. Il termine per il versamento dell'imposta municipale propria (IMU), relativa al 2014, dovuta a seguito dell'approvazione del decreto interministeriale di cui al comma 2, dell'articolo 22, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, è prorogato al 26 gennaio 2015. Nei comuni nei quali i terreni agricoli non sono più oggetto dell'esenzione, anche parziale, prevista dall'articolo 7, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l'imposta è determinata per l'anno 2014 tenendo conto dell'aliquota di base fissata dall'articolo 13, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, a meno che in detti comuni non siano state approvate per i terreni agricoli specifiche aliquote.
55-ter. I Comuni, in deroga all'articolo 175 del testo unico degli enti locali, approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, accertano convenzionalmente gli importi, a titolo di maggior gettito IMU, risultanti dal decreto interministeriale di cui al citato articolo 22 del decreto-legge n. 66 del 2014, sul bilancio 2014, a fronte della riduzione corrispondente dell'assegnazione da Fondo di solidarietà comunale. I comuni interessati dalla compensazione di cui all'ultimo periodo del medesimo articolo 22, in deroga all'articolo 175 del citato testo unico degli enti locali, accertano la relativa entrata quale integrazione del Fondo di solidarietà comunale per il medesimo esercizio 2014.
55-quater. Per l'anno 2014, il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 5, comma 5-quinquies, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è rifinanziato di 56 milioni di euro.
55-quinquies. Per garantire il pagamento delle supplenze brevi e saltuarie del personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario è autorizzata la spesa nel limite di 64,1 milioni di euro, per l'anno 2014. Nelle more dell'adozione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di assegnazione dei fondi, lo stesso Ministero è autorizzato, sulla base delle vigenti procedure, ad ammettere al pagamento entro i predetti limiti le spese per supplenze brevi e saltuarie anche in deroga alle effettiva disponibilità delle suddette somme sui pertinenti capitoli e piani gestionali.
55-sexies. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede al monitoraggio trimestrale delle spese per supplenze brevi e saltuarie del personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario, comunicando le relative risultanze al Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato entro il mese successivo alla chiusura di ciascun trimestre. Nel caso in cui si verifichino scostamenti rispetto al fabbisogno previsto, il Ministro dell'economia e delle finanze su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni compensative tra le risorse iscritte in bilancio per le spese di funzionamento delle istituzioni scolastiche e quelle relative al pagamento delle supplenze brevi e saltuarie.
55-septies. Una quota pari ad euro 495.706.643 degli accantonamenti disposti, per l'anno 2014, ai sensi dell'articolo 12 comma 4, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, negli importi indicati nell'allegato n. 9 alla presente legge, è portata in riduzione dei relativi stanziamenti iscritti in bilancio, per il medesimo anno.
55-octies. Il miglioramento dei saldi di finanza pubblica di cui al comma 55-septies è destinato alla compensazione del minor gettito IVA, rispetto a quanto previsto per l'anno 2014 in relazione ai pagamenti dei debiti pregressi previsti dal titolo III, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.
55-novies. Agli oneri derivanti dai commi 55-quater e 55-quinquies pari, nell'anno 2014, a 120,1 milioni di euro, si provvede:
a) quanto a 35,1 milioni di euro mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 464, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, relative al Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle assunzioni in deroga, per l'anno 2014, di personale a tempo indeterminato per i Corpi di polizia;
b) quanto a 20 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 90, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;
c) quanto a 15 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 2, punto 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
d) quanto a 25 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
e) quanto a 25 milioni di euro mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che sono acquisite, nel predetto limite di 25 milioni di euro, definitivamente al bilancio dello Stato.
55-decies. I commi da 55-bis a 55-novies entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione della presente legge».
Riduzione stanziamenti di bilancio accantonati ai sensi dell'aarticolo 12, comma 4, del decreto-legge n.35 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n.64 del 2013
(migliaia di Euro)
Missione
Programma
sociale, promozione e programmazione politiche sociali, monitoraggio e valutazione Interventi (12)
Al comma 57, lettera l), sostituire il terzo periodo con il seguente: «Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottati i conseguenti adeguamenti organizzativi, prevedendo, tra l'altro, il conferimento di un incarico di livello dirigenziale non generale in deroga al limite quantitativo previsto dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché, ai divieti ed alle limitazioni previsti dalla legislazione vigente. Il predetto incarico è conferito su posti individuati nell'ambito della dotazione organica del Ministero dell'economia e delle finanze».
2015: – 130.000; 2016: – 130.000; 2017: – 130.000.
3.4000/1 VACCARI
All'emendamento 3.4000, sostituire il comma 64-bis, con il seguente: «64-bis. Il comma 5 dell'articolo 25 della legge 13 maggio 1999, n. 133, è abrogato».
3.4000/2 COMAROLI, TOSATO
All'emendamento 3.4000, al comma 64-bis, sostituire la parola: «amministrative» con le seguenti: «previste dall'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471».
3.4000/3 PANIZZA, FRAVEZZI, FAUSTO GUILHERME LONGO, BATTISTA, ZIN
All'emendamento 3.4000, aggiungere, in fine, il seguente comma: «64-quater-bis.) Per le associazioni sportive dilettantistiche e le associazioni pro loco che si avvalgono dell'opzione di cui all'articolo 1 della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni ed integrazioni, non concorrono a formare il reddito imponibile i proventi relativi alla gestione di impianti sportivi di proprietà di enti pubblici, alla cui gestione partecipano in convenzione una pluralità di Comuni e affidati in gestione sulla base di convenzione che regola, almeno parzialmente, il regime tariffario, per un importo non superiore a 250.000 euro».
Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in 3 milioni di euro annui, si provvede, per il triennio 2015-2017, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3.4000/4 VACCARI, GUERRA, GRANAIOLA
All'emendamento 3.4000, apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 64-quater inserire i seguenti:
«64-quinquies. All'articolo 67 comma 1, è aggiunta, infine, la seguente lettera: ''m-bis) I rimborsi di spesa, anche se non documentabili riconosciuti ai propri associati dalle organizzazioni di cui alle leggi 11 agosto 1991, n. 266 e 7 dicembre 2000, n. 383''. 64-sexies. All'articolo 69 è aggiunto, in fine, il seguente comma: ''2-bis. I rimborsi forfettari di cui alla lettera m-bis dell'articolo 67, non concorrono a formare il reddito per un importo non superiore, complessivamente nel periodo di imposta, a 3.000 euro''«.
b) Aggiungere in fine le seguenti parole:
Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2015: – 3.000.000;
2016: – 3.000.000; 2017: – 3.000.000.
3.4111/1 CENTINAIO, BELLOT, ARRIGONI, CROSIO, COMAROLI, TOSATO, BISINELLA
All'emendamento 3.4111, sostituire i capoversi 64-bis e 64-ter con i seguenti:
«64-bis. Dopo il n. 24 della Tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto il seguente: ''24-bis) pellet da riscaldamento''».
Conseguentemente, all'articolo 3, comma 76, aggiungere, in fine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 60 milioni di euro a decorre dal 2015».
3.4111/2 CENTINAIO, BELLOT, ARRIGONI, CROSIO, COMAROLI, TOSATO, BISINELLA
«64-bis. Dopo il n. 24 della Tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto il seguente: ''24-bis) pellet da riscaldamento acquistato nelle aree geograficamente o climaticamente svantaggiate di cui alla legge 23 dicembre 1998, n. 448, articolo 8, comma 10, lettera c) e di cui alla legge 22 dicembre 2008, n. 203, articolo 2, comma 12''».
3.4111/3 CENTINAIO, BELLOT, ARRIGONI, CROSIO, COMAROLI, TOSATO, BISINELLA
Conseguentemente all'articolo 2, comma 207, sostituire le parole: «110 milioni» con le seguenti: «56,1 milioni».
All'articolo 1, comma 132:
a) sopprime le seguenti parole: « 6,1 milioni di euro per l'anno 2015»; b) sostituire le parole: «22,8 milioni» con le seguenti: « 16,7 milioni»; c) sostituire le parole: «212,7 milioni» con le seguenti: «206,6 milioni».
3.4111/4 CENTINAIO, BELLOT, ARRIGONI, CROSIO, COMAROLI, TOSATO, BISINELLA
3.4111/5 BERGER, ZELLER, PALERMO, FRAVEZZI, PANIZZA, LANIECE, ROMANO, FAUSTO GUILHERME LONGO
all'emendamento 3.4111, al capoverso comma 64-bis sostituire le parole: «, esclusi i pellet» con le seguenti: «, e i pellet da riscaldamento impiegati in zone montane».
Conseguentemente, al capoverso 64-ter, sostituire le parole: «96 milioni» con le seguenti: «66 milioni».
3.4111/6 GIROTTO, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI
All'emendamento 3.4111, apportare le seguenti variazioni:
a) dopo il comma 64-bis, sostituire la parola: «esclusi» con la seguente: «inclusi»; b) il comma 64-ter è soppresso.
Conseguentemente, le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 96.000.0000 annui a decorrere dall'anno 2015.
3.4111/7 PICCOLI
All'emendamento 3.4111, al capoverso «64-bis» aggiungere in fine, il seguente periodo: «La disposizione non si applica ai territori delle province di cui all'articolo 1, comma 3, secondo periodo, della legge 7 aprile 2014, n.56».
3.4111/8 BULGARELLI, LEZZI, MANGILI
«a) dopo il comma 64-bis, aggiungere il seguente:
''64-bis.1. Alla Tabella A – Parte II, allegata al decreto del Presidente della repubblica 26 ottobre 1972, n.633, dopo il numero 41-quater) aggiungere il seguente:
41-quinquies) li legno in pellet ricavato dalla segatura essiccata e poi compressa, utilizzato come combustibile''';
b) il comma 64-ter è soppresso».
Conseguentemente, le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 196.000.0000 annui a decorrere dall'anno 2015.
3.4111/9 CANDIANI, COMAROLI
All'emendamento 3.4111, dopo il comma «54-bis» inserire il seguente:
«64-bis.1. Alla Tabella A del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, al punto 3 dopo le parole ''trasporto delle merci,'' inserire le seguenti parole: '', alla pesca''».
3.4111/10 CENTINAIO, BELLOT, ARRIGONI, CROSIO, COMAROLI, TOSATO, BISINELLA
All'emendamento 3.4111, sostituire il capoverso «64-ter» con il seguente:
Dopo il comma 64, inserire i seguenti:
«64-bis. Al n. 98) della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole: ''compresa la segatura'' sono inserite le seguenti: '', esclusi i pellet''. 64-ter. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementata di 96 milioni di euro a decorrere dal 2015».
3.4112 IL GOVERNO
Dopo il comma 66, inserire il seguente:
«66-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotta di 200 milioni di euro per l'anno 2015».
Conseguentemente, all'elenco 3, di cui all'articolo 2, comma 45, alla voce Ministero della difesa programma «1.6 Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari», sostituire per l'anno 2015 l'importo: «496.889», con l'importo: «296.889».
3.4113/1 LEPRI, PARENTE, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, MANASSERO, PEZZOPANE, SPILABOTTE, COLLINA, CUOMO, PADUA, MOSCARDELLI
All'emendamento 3.4111, alla Tabella C, missione Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri, programma Presidenza del Consiglio dei ministri, voce Ministero dell'economia e delle finanze – Legge n. 230 del 1998: Nuove norme in materia di obiezione di coscienza: – articolo 19: Fondo nazionale per il servizio civile (21.3 – cap. 2185), apportare le seguenti variazioni:
CP: + 50.000.000; CS: + 50.000.000;
CP: + 100.000.000; CS: + 100.000.000;
CP: + 150.000.000; CS: + 150.000.000.
2016: – 50.000.000;
«66-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotta di 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2015».
Conseguentemente, alla Tabella C allegata, Missione «Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei Ministri», Programma «Presidenza del Consiglio dei Ministri», voce «Ministero dell'economia e delle finanze», legge 230 del 1998, articolo 19, «Fondo nazionale per il Servizio civile», (21.3 – cap. 2185), apportare le seguenti variazioni:
CP: + 50.000.000; CS: + 50.000.000.
3.4114 IL GOVERNO
Dopo comma 66, inserire il seguente:
«66-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotta di euro 25 milioni annui per gli anni dal 20l5 al 2020».
Conseguentemente, alla tabella E, Missione: Pianificazione e coordinamento Forze di polizia, Programma: Forze di polizia, voce: Ministero dell'interno, Legge n. 147 del 2013, articolo 1, comma 41: TETRA – prosecuzione interventi (3.3 – CAP. 7506), apportare le seguenti variazioni:
CP: 25.000.000; CS: 25.000.000;
2018 e anni successivi (anno terminale 2020)
CP: 75.000.000; CS: 75.000.000.
3.4115/1 BONFRISCO, D'ALÌ, CERONI, MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI
All'emendamento 3.4115, dopo il capoverso: «74-bis» aggiungere il seguente:
«74-ter. I contribuenti titolari d'impresa in possesso d'impianti, attrezzature o macchinari utilizzati nell'esercizio dell'attività, decaduti dal beneficio della rateazione previsto dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e dalle disposizioni previste dall'articolo 11-bis del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, possono richiedere la concessione di un nuovo piano di rateazione, se entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presentano apposita documentazione comprovante la situazione temporanea di obiettiva difficoltà. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano, anche in deroga ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente, per i contribuenti già decaduti dalla rate alla data di entrata in vigore della presente legge, per i quali siano state già attivate le procedure per il recupero dei crediti tributari e contributivi attivate dall'Amministrazione finanziaria competente.».
Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2015: – 10.000.000; 2016: – 10.000.000; 2017: – 10.000.000.
3.4115 IL GOVERNO
Dopo il comma 74, aggiungere il seguente:
«74-bis. All'articolo 1, comma 587, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ''non oltre il settimo mese successivo alla scadenza dei termini previsti per la trasmissione della dichiarazione di cui ai citati articoli 16 e 17 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, ovvero alla data della trasmissione della dichiarazione, ove questa sia successiva alla scadenza di detti termini''».
3.Tab.B.100 IL GOVERNO
Alla Tabella B voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2015: – 824.000 2016: – 2.500.000 2017: – 2.500.000
Alla tabella E, Missione: L'Italia in Europa e nel mondo, Programma: Politica economica e finanziaria in ambito internazionale, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, – decreto-legge n. 76 del 2013, art. 11 comma 5: contributo Chernobyl, (3.2 – CAP. 7174), apportare le seguenti variazioni:
CP: 824.000; CS: 824.000;
CP: 2.500.000; CS: 2.500.000;
CP: 5.000.000; CS: 5.000.000.
3.4116/1 CAPPELLETTI, BUCCARELLA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI
All'emendamento 3.4116, comma «82-bis», sostituire le parole: «euro 500» con le seguenti: «euro 1.000».
Conseguentemente, sostituire i commi 82-ter e 82-quater con i seguenti:
«82-ter. Alla copertura delle minori entrate derivanti dal comma 82-bis, valutate in complessivi 108 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dal comma 82-quater. 82-quater. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'economia e finanze – Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato è autorizzato ad emanare, con propri decreti dirigenziali, disposizioni volte ad aumentare la misura del prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, ed eventuali addizionali, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione, attualmente vigenti, al fine di assicurare ulteriori maggiori entrate in misura non inferiore a 250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015».
3.4116/2 BONFRISCO, D'ALÌ, CERONI, MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI
All'emendamento 3.4116, al capoverso «82-bis», sostituire le parole: «euro 500» con le seguenti: «euro 150».
Conseguentemente, al capoverso «82-ter», sostituire le parole: «54 milioni» con le seguenti: «16,500 milioni».
Conseguentemente, rideterminare le previsioni del secondo capoverso «82-ter».
3.4116/3 COMAROLI, STEFANI, CENTINAIO, TOSATO
All'emendamento del Governo 3.4116, all'articolo 3, al comma «82-bis», il comma 82-ter è sostituito dal seguente:
«82-ter. Alla copertura di minori entrate derivanti dall'attuazione del comma precedente valutate in complessivi 54 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede con la conseguente riduzione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.».
E conseguentemente il comma 82-quater è soppresso.
3.4116/4 GUALDANI
All'emendamento 3.4116, dopo il comma 82-sexies aggiungere i seguenti:
«82-septies. Alla legge 16 febbraio 1913, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 19, comma 1, primo periodo, le parole: ''con oneri a carico del proprio bilancio'' sono sostituite dalle seguenti: ''con separata contribuzione obbligatoria a carico di tutti gli iscritti al ruolo da versarsi al Consiglio nazionale del notariato. Il contributo è determinato dal Consiglio nazionale del notariato ed è riscosso secondo le modalità di cui all'articolo 21 della legge 27 giugno 1991, n. 220, entro il 28 febbraio di ciascun anno''; b) all'articolo 19, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
''1-bis. La misura dei contributi è determinata dal Consiglio nazionale del notariato entro il 31 ottobre di ciascuna anno per l'anno successivo in misura corrispondente ai premi ed agli oneri da esso pagati ed è ragguagliata ai parametri soggetti ad annotamento nei repertori di ciascun notaio secondo quanto stabilito dalla legge e tenuto conto del numero e dell'ammontare dei sinistri liquidati per ciascun notaio a partire dal 1º febbraio 1999''.
Dopo il comma 82 inserire i seguenti:
«82-bis. Alle parti che corrispondono il compenso agli avvocati abilitati ad assisterli nel procedimento di negoziazione assistita ai sensi del capo II del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014 n. 162, nonché alle parti che corrispondono il compenso agli arbitri nel procedimento del capo I del medesimo decreto, è riconosciuto, in caso di successo della negoziazione, ovvero di conclusione dell'arbitrato con lodo, un credito di imposta commisurato al compenso fino a concorrenza di euro 500. Il credito d'imposta va indicato nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta nel quale sono sostenute le spese agevolabili ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e finanze sono stabilite le modalità e la documentazione da esibire a corredo della richiesta del credito di imposta e i controlli sulla autenticità della stessa. 82-ter. Alla copertura delle minori entrate derivanti dall'attuazione del comma precedente, valutate in complessivi 54 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede con le maggiori entrate derivanti dall'aumento del contributo unificato, pari a 59,7 milioni di euro, come indicato al comma 82-quater. 82-quater. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 13, comma 1, alla lettera a) le parole: ''euro 43'' sono sostituite dalle seguenti: ''euro 47''; b) all'articolo 13, comma 1, alla lettera b) le parole: ''euro 98'' sono sostituite dalle seguenti: ''euro 108''; c) all'articolo 13, comma 1, alla lettera c) le parole: ''euro 237'' sono sostituite dalle seguenti: ''euro 261''; d) all'articolo 13, comma 1, alla lettera d) le parole: ''euro 518'' sono sostituite dalle seguenti: ''euro 570''; e) all'articolo 13, comma 1, alla lettera e) le parole: ''euro 759'' sono sostituite dalle seguenti: ''euro 835''; f) all'articolo 13, comma 1, alla lettera f) le parole: ''euro 1.214'' sono sostituite dalle seguenti: ''euro 1.335''; g) all'articolo 13, comma 1, alla lettera g) le parole: ''euro 1.686'' sono sostituite dalle seguenti: ''euro 1.855''; h) all'articolo 13, il comma 2 è sostituito dal seguente: ''2. Per i processi di esecuzione immobiliare il contributo dovuto è pari a euro 306. Per gli altri processi esecutivi lo stesso importo è ridotto della metà. Per i processi esecutivi mobiliari di valore inferiore a 2.500 euro il contributo dovuto è pari a euro 47. Per i processi di opposizione agli atti esecutivi il contributo dovuto è pari a euro 185.''; i) all'articolo 13, comma 5, le parole: ''euro 851'' sono sostituite dalle seguenti: ''euro 936''.
82-quinquies. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro della giustizia provvede al monitoraggio delle minori entrate di cui al comma 82-bis, e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni, il Ministro della giustizia, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con proprio decreto, all'ulteriore aumento del contributo unificato di cui al comma 82-ter, nella misura necessaria alla copertura finanziaria delle minori entrate risultanti dall'attività di monitoraggio. 82-sexies. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al secondo periodo del comma 82-quater. 82-septies. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».