BILANCIO (5ª)

MARTEDÌ 10 NOVEMBRE 2015
481ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
TONINI
Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 9,35.

IN SEDE REFERENTE

(2112) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018
- (Tab. 1) Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018 (limitatamente alle parti di competenza)
- (Tab. 2) Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018 (limitatamente alle parti di competenza)
(2111) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016)
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE comunica che gli emendamenti 2.0.1, 4.72 e 18.62 sono stati riformulati da parte dei rispettivi proponenti in un testo 2 e pubblicati in allegato. Sono stati altresì riformulati gli emendamenti 19.0.9, 19.0.10, 21.51, 23.8, 27.3, 28.49, 28.47, 28.56 e 33.260 che verranno pubblicati in allegato ai resoconti delle prossime sedute.
Avverte che si passerà all'illustrazione degli emendamenti riferiti al disegno di legge di stabilità, dopo che il rappresentante del Governo avrà reso alcune comunicazioni in merito agli emendamenti al disegno di legge n. 2112.

La Commissione prende atto.

Il vice ministro MORANDO segnala che alcuni degli emendamenti concernenti il disegno di legge n. 2112 sono oggetto di valutazione sostanzialmente positiva da parte del Governo, ma per motivi tecnici, legati alle norme di copertura o alla redazione dei testi, necessitano di riformulazioni, che il Governo si riserva di rendere note ai fini dell'eventuale accoglimento da parte dei proponenti.

Il PRESIDENTE avverte che si procede all'illustrazione degli emendamenti riferiti al disegno di legge di stabilità, riservandosi di pronunciarsi sulle inammissibilità in un momento successivo.

Le senatrici COMAROLI (LN-Aut) e BELLOT (Misto-Fare!) dichiarano che comunicheranno nel prosieguo dei lavori le determinazioni dei rispettivi Gruppi in ordine agli emendamenti oggetto di segnalazione.

Si procede all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del disegno di legge di stabilità.

Il senatore MANDELLI (FI-PdL XVII) illustra l'emendamento 1.1, volto all'incremento delle pensioni in favore dei soggetti disagiati.

Nessun altro chiedendo di intervenire, i restanti emendamenti all'articolo 1 sono dati per illustrati.

Si procede all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Il senatore MANDELLI (FI-PdL XVII) illustra l'emendamento 2.0.1, inteso a introdurre il quoziente familiare ai fini della determinazione dell'imposta.

Non essendovi altre richieste di intervento, i restanti emendamenti all'articolo 2 sono dati per illustrati.

Si procede all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 3.

La senatrice BELLOT (Misto-Fare!) illustra l'emendamento 3.7, che introduce modificazioni al sistema di tassazione dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti nicotina (cosiddette sigarette elettroniche).

La senatrice COMAROLI (LN-Aut) illustra l'emendamento 3.9, anch'esso concernente il sistema di tassazione delle cosiddette sigarette elettroniche. Dà conto, quindi, degli emendamenti 3.18 e 3.19, volti al sostegno del settore distributivo dei carburanti nelle zone di confine, anche al fine di ottenere un incremento del gettito derivante da accise. Illustra altresì, a nome del proprio Gruppo, gli emendamenti 3.24 e 3.25, coi quali si estende l'ambito applicativo del trattamento fiscale agevolato per gli impieghi di carburanti nel settore della navigazione.

Il senatore DI BIAGIO (AP (NCD-UDC)) illustra l'emendamento 3.16, il quale, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, assimila alcune cessioni di gas ed energia, da parte dei produttori che utilizzano centrali a biomasse, alle cessioni all'esportazione.

La senatrice BENCINI (Misto-Idv) fa presente che l'emendamento 3.17 mira a riconoscere un trattamento fiscale agevolato alle cessioni dei caravan da adibire al trasporto di soggetti disabili, dando seguito ad un ordine del giorno in materia accolto durante l'esame della manovra finanziaria per il 2015.

Il senatore MANDELLI (FI-PdL XVII) illustra l'emendamento 3.20, volto a sostenere l'economia del settore distributivo dei carburanti, ed il relativo indotto, nelle zone di confine, e ad accrescere conseguentemente il gettito fiscale derivante da accise e da IVA. Quanto all'emendamento 3.29, fa presente che esso è volto a rivedere il sistema vigente di agevolazioni e detrazioni fiscali, al fine di realizzare risparmi di spesa da reinvestire in settori strategici per lo sviluppo.

Il senatore URAS (Misto-SEL) illustra l'emendamento 3.26, volto a includere, tra gli oneri deducibili, quelli sostenuti per corsi e attività musicali.

Il senatore BARANI (AL-A) illustra l'emendamento 3.30, che introduce un'aliquota IVA agevolata del 10 per cento in relazione alle fatture rilasciate dall'amministratore di condominio. Dà conto, quindi, dell'emendamento 3.0.12, recante diverse modificazioni alla disciplina dell'IVA, per ciò che concerne le modalità di rimborso, ed il relativo trattamento fiscale, in relazione alle cessioni a soggetti domiciliati o residenti fuori della Comunità europea.

La senatrice GUERRA (PD) illustra gli emendamenti da 3.0.1 a 3.0.4, sottolineando che essi sono volti, al contempo, a semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti e a potenziare l'attività dell'Agenzia delle entrate in materia di imposta sul valore aggiunto. Fa presente che il maggiore gettito atteso è destinato alla riduzione della pressione fiscale e a finalità redistributive.

Il senatore SANTINI (PD) illustra l'emendamento 3.0.6, facendo presente che esso, insieme con altre proposte emendative in materia, è inteso a porre rimedio ai problemi di funzionalità dell'Agenzia delle entrate, al fine di scongiurare pregiudizi alla continuità dell'azione amministrativa.

I senatori PADUA (PD) e DI BIAGIO (AP (NCD-UDC)), quest'ultimo anche a nome dei senatori Pagano e Gualdani, dichiarano di sottoscrivere l'emendamento 3.0.6.

Nessun altro chiedendo di intervenire, i restanti emendamenti riferiti all'articolo 3 sono dati per illustrati.

Si procede all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 4.

Il senatore MANDELLI (FI-PdL XVII) illustra l'emendamento 4.1, facendo presente che esso estende l'esenzione IMU, a decorrere dal 2016, a tutti i terreni agricoli.

Il senatore MILO (CoR) segnala che l'emendamento 4.2 persegue finalità analoghe a quelle della proposta emendativa appena illustrata, specificando che l'esenzione dall'IMU si applica, a decorrere dal 2016, alla generalità dei terreni agricoli.

Il senatore FORNARO (PD) illustra gli emendamenti da 4.4 a 4.7, accomunati dall'intento di sostituire l'abolizione dell'imposta sulla prima casa con un sistema di detrazioni, così da conseguire risparmi di spesa di cui si prevede l'impiego per alcune finalità reputate strategiche, come l'acquisto dei farmaci innovativi salvavita, il finanziamento dei nuovi Livelli essenziali di assistenza (LEA), il contrasto al dissesto idro-geologico e il sostegno alle povertà.

Il senatore BARANI (AL-A) illustra l'emendamento 4.9, volto ad assimilare alla prima casa, a fini fiscali, l'unità immobiliare concessa in comodato, dal soggetto passivo, a familiari che la adibiscano ad abitazione principale. Dà conto, altresì, dell'emendamento 4.25, volto ad estendere l'ambito applicativo dell'esenzione dall'IMU in favore dei terreni agricoli. Segnala che l'emendamento 4.99 dispone una moratoria delle modifiche delle categorie catastali in attesa dell'attuazione della riforma del catasto urbano. Quanto all'emendamento 4.101, fa presente che esso assimila ad abitazione principale, a fini fiscali, l'unità immobiliare posseduta in Italia da cittadini italiani residenti all'estero.

Il senatore FRAVEZZI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) fa presente che l'emendamento 4.15 introduce una norma di carattere sostanzialmente interpretativo che riguarda il trattamento fiscale dei fabbricati non locati nell'ambito della regione Trentino Alto Adige. Soggiunge che l'emendamento 4.58 è inteso ad aumentare il livello dell'agevolazione fiscale attualmente prevista in relazione ai beni strumentali.

Dopo averlo sottoscritto, il senatore DI BIAGIO (AP (NCD-UDC)) illustra l'emendamento 4.16, volto ad esentare dall'imposta municipale propria gli immobili destinati all'attività di scuola paritaria. Dà conto, quindi, dell'emendamento 4.21, che in linea con proposte emendative già illustrate esenta i terreni agricoli dal pagamento dell'imposta municipale propria, a decorrere dall'anno 2016. Illustra, inoltre, a nome del proprio Gruppo, l'emendamento 4.57, che esenta da TASI e IMU le abitazioni concesse in comodato, dal proprietario, a componenti del proprio nucleo familiare, legati a questi da particolari vincoli di parentela e residenti nella medesima abitazione. Fa presente, altresì, che l'emendamento 4.74, che dichiara di sottoscrivere anche a nome del senatore Gualdani, propone un trattamento fiscale agevolato per gli immobili di interesse storico o artistico. Segnala che l'emendamento 4.90, cui la senatrice BELLOT (Misto-Fare!) dichiara di aggiungere la propria firma, chiarisce che, ai fini del trattamento fiscale, l'unità immobiliare posseduta in Italia da cittadini italiani residenti all'estero e iscritti all'AIRE, che non risulti locata o data in comodato, è considerata adibita ad abitazione principale.

Il senatore BOCCARDI (FI-PdL XVII) segnala che anche l'emendamento 4.22 mira a esentare dall'imposta municipale propria, a decorrere dall'anno 2016, la generalità dei terreni agricoli.

Il senatore URAS (Misto-SEL) dà conto dell'emendamento 4.23, sottolineando che esso mira a esentare dall'IMU gli immobili adibiti alle rappresentazioni teatrali e alle attività delle accademie e delle associazioni teatrali. Illustra, quindi, l'emendamento 4.38, volto a esentare dall'IMU i terreni condotti da giovani agricoltori. Fa presente che l'emendamento 4.85 è inteso a differire il pagamento della TASI, per quanto concerne i fabbricati costruiti e destinati alla vendita, al momento dell'effettivo trasferimento della proprietà degli immobili.

Il senatore GAETTI (M5S), previa aggiunta di firma, illustra l'emendamento 4.24, nonché i propri emendamenti 4.30, 4.43 e 4.50, sottolineando che si tratta di proposte emendative accomunate dall'intento di ampliare le esenzioni dall'IMU per quanto concerne i terreni agricoli.

La senatrice BELLOT (Misto-Fare!), dopo aver ritirato gli emendamenti 4.26 e 4.39, si sofferma sugli emendamenti 4.29, 4.45 e 4.51, volti ad ampliare il novero delle esenzioni dall'IMU in relazione ai terreni agricoli. Dà conto, quindi, dell'emendamento 4.70, inteso a prevedere un trattamento fiscale agevolato anche per i possessori e gli utilizzatori di case signorili, ville e castelli vincolati che destinino detti immobili ad abitazione principale.

Il senatore SANTINI (PD) illustra, a nome del proprio Gruppo, l'emendamento 4.33, inteso a esentare dall'IMU i terreni agricoli posseduti e condotti dalle cooperative sociali che svolgono attività prevalente di agricoltura sociale.

La senatrice PADUA (PD) dichiara di sottoscrivere l'emendamento appena illustrato.

Il senatore Mario MAURO (GAL (GS, PpI, FV, M, MBI)) illustra l'emendamento 4.75, volto a esentare dall'IMU gli immobili utilizzati dai soggetti che fanno parte del sistema nazionale di istruzione: in questo modo verrebbero a essere ricomprese nell'ambito applicativo dell'esenzione anche le scuole paritarie.

Il senatore MANDELLI (FI-PdL XVII) dichiara di sottoscrivere l'emendamento appena illustrato.

Il vice ministro MORANDO osserva che l'emendamento in questione presenta evidenti profili di onerosità.

La senatrice COMAROLI (LN-Aut) illustra l'emendamento 4.95, inteso a esentare dall'imposta municipale propria gli immobili concessi in comodato ai parenti di primo grado.

Il senatore BARANI (AL-A) illustra gli emendamenti 4.106, 4.107 e 4.108, dando conto della disciplina prevista in tali proposte emendative, nonché delle finalità sottese alla stessa.
Illustra poi l'emendamento 4.137, in materia di imposta di soggiorno.
Si sofferma sull'emendamento 4.178, e successivamente sull'emendamento 4.0.34, che reca modifiche al regime fiscale della locazione con patto di futura vendita vincolante per entrambe le parti.

La senatrice COMAROLI (LN-Aut) illustra gli emendamenti 4.109 e 4.113, evidenziando rispetto a quest'ultimo che lo stesso è finalizzato ad agevolare i comuni virtuosi che hanno realizzato risparmi ed efficientamenti della spesa.
Illustra poi l'emendamento 4.144, sottolineando che lo stesso ha la finalità di evitare che i cittadini onesti debbano accollarsi anche gli oneri di coloro che omettono di pagare la Tasi.
Illustra infine l'emendamento 4.126.

Il senatore MANDELLI (FI-PdL XVII) illustra l'emendamento 4.111, soffermandosi sulle finalità inerenti allo stesso.

Il senatore URAS (Misto-SEL) illustra l'emendamento 4.112, sottolineando le esigenze di equità sottese a tale disciplina.

Il senatore FRAVEZZI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) illustra l'emendamento 4.114.

Successivamente il senatore MILO (CoR) ritira degli emendamenti 10.20, 10.21 e 48.11.

La senatrice BELLOT (Misto-Fare!) illustra l'emendamento 4.129, alla stregua del quale anche i capannoni vengono inquadrati quali beni strumentali delle imprese produttive.
Dopo aver illustrato l'emendamento 4.171, raccomanda un'attenzione particolare su tale proposta emendativa.

Il senatore DI BIAGIO (AP (NCD-UDC)) illustra l'emendamento 4.133, soffermandosi sui contenuti dello stesso e sugli obiettivi perseguiti.
Dopo aver illustrato l'emendamento 4.157, raccomanda particolare attenzione sulla disciplina contemplata nello stesso.
Illustra poi l'emendamento 4.168, volto a prevedere agevolazioni per gli immobili locati in base a contratti stipulati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge n. 431 del 1998.

La senatrice BENCINI (Misto-Idv) illustra l'emendamento 4.141, evidenziando che lo stesso attribuisce ai sindaci la possibilità di incidere sull'imposta di soggiorno.
Illustra poi l'emendamento 4.174, sottolineando che lo stesso prospetta un aumento delle detrazioni per i locatari, anche nella prospettiva di incentivare la stipula di contratti di locazione e di contrastare il fenomeno del sommerso in tale ambito.

Il senatore Mario MAURO (GAL (GS, PpI, FV, M, MBI)) riformula in un testo 2 l'emendamento 4.75, pubblicato in allegato.

Il senatore DEL BARBA (PD) illustra l'emendamento 4.150, dando conto della disciplina contenuta in tale proposta emendativa.

La senatrice NUGNES (M5S) illustra gli emendamenti 4.159 e 4.160, evidenziando che gli stessi sono finalizzati a dare attuazione ai doveri costituzionali di solidarietà sociale.

Il senatore URAS (Misto-SEL) aggiunge la propria firma all'emendamento 4.168.

La senatrice BONFRISCO (CoR) illustra l'emendamento 4.169, sottolineando che tale proposta emendativa è finalizzata a salvaguardare il mercato degli affitti.
L'emendamento 4.176 - prosegue l'oratrice - consente al proprietario di un immobile la facoltà di sospendere il pagamento del mutuo per cinque anni, conferendo tale bene alla banca, con possibilità tuttavia di riscatto in fase successiva.
L'emendamento 4.0.27 reca una modifica al regime fiscale della locazione con patto di futura vendita vincolante per entrambe le parti.

Il senatore ARRIGONI (LN-Aut) illustra l'emendamento 4.173.
Si sofferma poi sull'emendamento 4.182, in base al quale gli immobili dati in comodato d'uso gratuito a persona disabile, sono esenti dal pagamento dell'IMU e della TASI.

I senatori Luigi MARINO (AP (NCD-UDC)) e DI BIAGIO (AP (NCD-UDC)) aggiungono la propria firma all'emendamento 4.57.

Nessun altro chiedendo di intervenire, i restanti emendamenti riferiti all'articolo 4 sono dati per illustrati.

Si passa quindi all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 5.

Il senatore URAS (Misto-SEL) illustra l'emendamento 5.1, che al fine di far fronte all'emergenza lavorativa, prospetta un piano straordinario triennale per il lavoro e per il rilancio degli investimenti pubblici.

Il senatore CERONI (FI-PdL XVII) ritira l'emendamento 27.115.

Il senatore MANDELLI (FI-PdL XVII) aggiunge la firma e illustra gli emendamenti 5.8, 5.9, 5.10 e 5.15.

La senatrice FASIOLO (PD) illustra l'emendamento 5.21, in base al quale il medico in medicina generale che espleta il servizio pubblico in attuazione della convenzione con il Servizio sanitario nazionale è esentato dall'obbligo di presentazione della dichiarazione Irap relativa all'assunzione dei propri collaboratori di studio, nonché dai relativi versamenti. Precisa che sono state adottate recenti sentenze che vanno nella direzione indicata dall'emendamento. Con tale disciplina si vuole prevenire il rischio di licenziamento dei numerosi collaboratori di studio.

La senatrice NUGNES (M5S) sottoscrive l'emendamento 5.21.

Il senatore DI BIAGIO (AP (NCD-UDC)) illustra l'emendamento 5.0.4 recante misure relative alla deducibilità dell'Irap per il settore turistico.

La senatrice COMAROLI (LN-Aut) illustra l'emendamento 5.0.6, recante agevolazioni fiscali a favore delle persone esercenti servizi commerciali di prima necessità ubicati nei territori di piccoli comuni.

Nessun altro chiedendo di intervenire, i restanti emendamenti relativi all'articolo 5 sono dati per illustrati.

Si passa quindi all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 6.

Il senatore MANDELLI (FI-PdL XVII) illustra l'emendamento 6.3, nonché gli emendamenti 6.40 e 6.42, evidenziando riguardo a quest'ultimo, che lo stesso prevede che nel caso in cui i cittadini effettuino operazioni di decoro urbano con finalità di interesse generale, possano godere di una riduzione dell'aliquota TARI pari all'1 per mille.

Il senatore SANTINI (PD) illustra gli emendamenti 6.6, 6.23 e 6.28.

La senatrice NUGNES (M5S) illustra gli emendamenti 6.1 - recante misure per il recupero di immobili sfitti in aree urbane degradate - 6.12, 6.0.1, e 6.0.3, volto a prevedere misure di incentivazione della mobilità sostenibile e per la riduzione dell'impatto ambientale dovuto alle emissioni inquinanti generate dal traffico.

Il senatore LUCHERINI (PD), dopo aver illustrato l'emendamento 6.19, raccomanda una particolare attenzione in ordine allo stesso.

Il senatore RICCHIUTI (PD) illustra l'emendamento 6.21 e successivamente il senatore DI BIAGIO (AP (NCD-UDC)) illustra l'emendamento 6.29.

La senatrice FASIOLO (PD) aggiunge la propria firma all'emendamento 6.28.

Il senatore FRAVEZZI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) illustra l'emendamento 6.31.

La senatrice COMAROLI (LN-Aut) illustra le proposte emendative 6.32, relativa a interventi realizzati su alloggi sociali, e 6.33, inerente agli istituti residenziali pubblici e alle onlus che svolgono servizi socio-assistenziali per anziani.

La senatrice MUSSINI (Misto) illustra l'emendamento 6.51, che al fine di garantire il completamento della realizzazione della "Scuola per l'Europa", nel rispetto degli impegni assunti a livello europeo, consente al comune di Parma la possibilità di utilizzare parte delle risorse residue di cui alla legge n. 164 del 2004.

Il senatore PANIZZA (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) illustra l'emendamento 6.0.5, recante disposizioni in materia di edilizia popolare.

Nessun altro chiedendo di intervenire, i restanti emendamenti relativi all'articolo 6 sono dati per illustrati.

Si passa quindi all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 7.

La senatrice BELLOT (Misto-Fare!) illustra gli emendamenti 7.1 e 7.10, relativi agli investimenti in hardware, software e tecnologie digitali.

Il senatore BARANI (AL-A) illustra l'emendamento 7.19 evidenziando che lo stesso è finalizzato ad estendere i benifici fiscali, previsti dai commi 1 e 2 dell'articolo 7 del disegno di legge in titolo per l'acquisto e per la locazione finanziaria, anche al noleggio di mezzi di trasporto a motore. Precisa che poichè a legislazione vigente, ai fini della deducibilità, sia l'acquisto, sia la locazione finanziaria (ovvero il leasing) e sia il noleggio di veicoli a motore godono di un identico trattamento, allo stesso modo è necessario estendere i vantaggi fiscali previsti per la prima tipologia contrattuale anche alla seconda, onde evitare una palese violazione del principio di uguaglianza.

Illustra poi l'emendamento 7.22.

Il senatore MILO (CoR) illustra gli emendamenti 7.20 e 7.34, relativi alla materia degli studi di settore.
Illustra poi l'emendamento 7.0.1, finalizzato ad istituire "zone economiche speciali".

Il senatore MARGIOTTA (Misto) illustra l'emendamento 7.26.

La senatrice GATTI (PD) ritira la propria firma apposta all'emendamento 33.101.

La senatrice COMAROLI (LN-Aut) illustra l'emendamento 7.30, dando conto della disciplina prevista in tale proposta emendativa e delle finalità perseguite con la stessa.

Il senatore FRAVEZZI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) illustra l'emendamento 7.32.

Il senatore DI BIAGIO (AP (NCD-UDC)) illustra l'emendamento 7.0.2, recante misure di detassazione degli investimenti, sottolineando che tale disciplina è fondamentale per il rilancio delle aree meridionali del Paese.

Nessun altro chiedendo di intervenire, i restanti emendamenti riferiti all'articolo 7 sono dati per illustrati.

Si passa quindi all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 8.

Il senatore FRAVEZZI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) ritira l'emendamento 8.0.1 ed illustra l'emendamento 8.0.2.

Nessun altro chiedendo di intervenire, i restanti emendamenti riferiti all'articolo 8 sono dati per illustrati.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 9.

La senatrice MUSSINI (Misto) illustra l'emendamento 9.1.

La senatrice BELLOT (Misto-Fare!) illustra l'emendamento 9.14.

Il senatore SANTINI (PD) illustra l'emendamento 9.20.

La senatrice COMAROLI (LN-Aut) illustra l'emendamento 9.24.

Il senatore DI BIAGIO (AP (NCD-UDC)) illustra l'emendamento 9.32. Riformula, poi, l'emendamento 9.43 nell'emendamento 9.43 (testo 2), pubblicato in allegato, descrivendone brevemente i contenuti.

Il senatore SANTINI (PD) illustra l'emendamento 9.48.

Il senatore SACCONI (AP (NCD-UDC)) illustra l'emendamento 9.100.

Il senatore SANTINI (PD) illustra gli emendamenti 9.127 e 9.157.

Il senatore DI BIAGIO (AP (NCD-UDC)) illustra l'emendamento 9.0.8.

Nessun altro chiedendo di intervenire, i restanti emendamenti riferiti all'articolo 9 sono dati per illustrati.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 10.

Il senatore BARANI (AL-A) illustra l'emendamento 10.7.

Il senatore LUCIDI (M5S) illustra l'emendamento 10.10.

La senatrice BULGARELLI (M5S) illustra gli emendamenti da 10.11 a 10.13, nonché 10.37.

Il senatore BARANI (AL-A) illustra l'emendamento 10.14.

La senatrice BENCINI (Misto-Idv) illustra gli emendamneti 10.17 e 10.19.

Il senatore SANTINI (PD) illustra l'emendamento 10.41.

Il senatore LUCIDI (M5S) illustra l'emendamento 10.47.

La senatrice COMAROLI (LN-Aut) illustra gli emendamenti 10.51 e 10.52.

Il senatore SANTINI (PD) illustra l'emendamento 10.55.

La senatrice COMAROLI (LN-Aut) illustra l'emendamento 10.59.

La senatrice BELLOT (Misto-Fare!) illustra gli emendamenti 10.60 e 10.61.

Il senatore MUCCHETTI (PD) illustra gli emendamenti 10.69 e 10.70.

Il senatore SANTINI (PD) illustra l'emendamento 10.74.

Il senatore MALAN (FI-PdL XVII) illustra l'emendamento 10.75.

Il senatore DI BIAGIO (AP (NCD-UDC)) illustra gli emendamenti 10.0.1 e 10.0.2.

Nessun altro chiedendo di intervenire i restanti emendamenti riferiti all'articolo 10 sono dati per illustrati.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 11.

Il senatore DI BIAGIO (AP (NCD-UDC)) illustra l'emendamento 11.4, segnalandone l'importanza.

La senatrice BULGARELLI (M5S) illustra gli emendamenti 11.5, 11.6 e 11.7.

Il senatore MANDELLI (FI-PdL XVII) illustra gli emendamenti 11.9, 11.11, 11.12, 11.14 e 11.15.

La senatrice BELLOT (Misto-Fare!) illustra l'emendamento 11.17, segnalando come esso intenda venire incontro alle esigenze del mondo dell'agricoltura.

Il senatore SANTINI (PD) illustra l'emendamento 11.35.

Il senatore BARANI (AL-A) illustra l'emendamento 11.39, volto a favorire l'occupazione nel Mezzogiorno d'Italia.

Il senatore MILO (CoR) illustra l'emendamento 11.40.

Il senatore SANTINI (PD) illustra gli emendamenti 11.43 e 11.45, al quale aggiunge la propria firma la senatrice PADUA (PD).

La senatrice RUTA (PD) illustra l'emendamento 11.46, segnalando come esso sia volto a ridurre le disparità tra il Nord e il Sud dell'Italia.

I senatori GUERRA e RICCHIUTI dichiarano incidentalmente di ritirare la propria firma agli emendamenti 6.37 e 9.0.3.

Il senatore MANDELLI (FI-PdL XVII) illustra l'emendamento 11.55.

La senatrice PADUA (PD) illustra l'emendamento 11.58.

Nessun altro chiedendo di intervenire i restanti emendamenti relativi all'articolo 11 sono dati per illustrati.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 12.

Il senatore SACCONI (AP (NCD-UDC)) illustra l'emendamento 12.2, volto ad elevare il plafond del salario di produttività.

La senatrice BELLOT (Misto-Fare!) ritira l'emendamento 12.28.

Il senatore SACCONI (AP (NCD-UDC)) illustra l'emendamento 12.39, volto a fornire un'interpretazione autentica per quanto attiene la disciplina delle trasferte lavorative e l'emendamento 12.40, volto a fornire un'interpretazione autentica del TUIR affinché tutte le prestazioni sociali, comunque erogate, non concorrano a formare reddito.

Il senatore MANDELLI (FI-PdL XVII) illustra l'emendamento 12.0.1.

Nessun altro chiedendo di intervenire i restanti emendamenti relativi all'articolo 12 sono dati per illustrati.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 13.

Il senatore BARANI (AL-A) illustra l'emendamento 13.6 che prevede l'assegnazione diretta alla Tesoreria del Comune ove l'illecito è stato commesso delle somme sequestrate, derivanti dal trasferimento illecito di capitali, mediante le procedure del money transfer.

Il senatore SANTINI (PD) illustra l'emendamento 13.7.

Il senatore DI BIAGIO (AP (NCD-UDC)) illustra gli emendamenti 13.9, 13.10 e 13.11, segnalando quest'ultimo in modo particolare.

La senatrice BENCINI (Misto-Idv) illustra gli emendamenti 13.12, 13.13, 13.14, 13.15, 13.16, 13.18, 13.19, 13.20, 13.22, 13.23, 13.24, 13.25, 13.26, 13.27 e 13.28.

Il senatore DI BIAGIO (AP (NCD-UDC)) illustra l'emendamento 13.0.4.

La senatrice BULGARELLI (M5S) illustra l'emendamento 13.0.5.

Nessun altro chiedendo di intervenire i restanti emendamenti relativi all'articolo 13 sono dati per illustrati.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 14.

Il senatore BARANI (AL-A) illustra gli emendamenti 14.2, il cui obiettivo è quello di riallineare progressivamente, nel prossimo quadriennio, la contribuzione previdenziale dei lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata, fino a raggiungere la quota del 24 per cento nel 2019 e 14.0.1.

Il senatore SANTINI (PD) illustra l'emendamento 14.0.3.

Nessun altro chiedendo di intervenire i restanti emendamenti relativi all'articolo 14 sono dati per illustrati.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 15.

Il senatore MALAN (FI-PdL XVII) illustra gli emendamenti 15.5, 15.17 e 15.28.

Il senatore SANTINI (PD) illustra l'emendamento 15.34.

Il senatore DI BIAGIO (AP (NCD-UDC)) illustra l'emendamento 15.35.

Nessun altro chiedendo di intervenire i restanti emendamenti relativi all'articolo 15 sono dati per illustrati.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 16.

Il senatore SANTINI (PD) illustra l'emendamento 16.7.

Il senatore DI BIAGIO (AP (NCD-UDC)) illustra l'emendamento 16.8.

La senatrice BULGARELLI (M5S) illustra l'emendamento 16.25.

Il senatore FRAVEZZI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) illustra gli emendamenti 16.31 e 16.39.

La senatrice PADUA (PD) aggiunge la propria firma all'emendamento 16.41.

Il senatore URAS (Misto-SEL) illustra l'emendamento 16.44.

Il senatore DI BIAGIO (AP (NCD-UDC)) illustra l'emendamento 16.49.

Il senatore URAS (Misto-SEL) illustra gli emendamenti 16.51 e 16.52.

Il senatore SANTINI (PD) illustra gli emendamenti 16.53 e 16.56.

Il senatore MANDELLI (FI-PdL XVII) illustra l'emendamento 16.63.

Il senatore ARRIGONI (LN-Aut) illustra gli emendamenti 16.64, 16.65 e 16.66.

La senatrice PADUA (PD) aggiunge la propria firma all'emendamento 16.68.

Il senatore SANTINI (PD) illustra l'emendamento 16.71.

Il senatore DI BIAGIO (AP (NCD-UDC)) illustra l'emendamento 16.73, relativo alle progressioni verticali nel rapporto di lavoro.

Il senatore BARANI (AL-A) illustra l'emendamento 16.75, che segnala con particolare attenzione, in quanto teso a favorire il ricambio generazionale nella Pubblica amministrazione, e in particolare nel Servizio sanitario nazionale, senza oneri aggiuntivi.

Il senatore Maurizio ROMANI (Misto-Idv) illustra l'emendamento 16.76, volto a stabilizzare i contratti di lavoro dei medici e dei dirigenti sanitari.

Il senatore DI BIAGIO (AP (NCD-UDC)) illustra l'emendamento 16.77.

Il senatore BARANI (AL-A) illustragli emendamenti 16.88 e 16.89.

Il senatore SANTINI (PD) illustra l'emendamento 16.92.

Il senatore DI BIAGIO (AP (NCD-UDC)) illustra l'emendamento 16.95.

Il senatore SANTINI (PD) illustra l'emendamento 16.96 al quale aggiunge la propria firma la senatrice PADUA (PD).

Il senatore BARANI (AL-A) illustra gli emendamenti 16.99, 16.102 e 16.103.

Il senatore DI BIAGIO (AP (NCD-UDC)) illustra l'emendamento 16.107.

Il senatore SANTINI (PD) illustra l'emendamento 16.111.

Il senatore D'ALI' (FI-PdL XVII) illustra l'emendamento 16.113, teso a chiarire l'ambito di applicazione della norma di riferimento in relazione all'articolo 11 della legge 7 agosto 2015 n. 124.

La senatrice BULGARELLI (M5S) illustra l'emendamento 16.118.

Il senatore URAS (Misto-SEL) illustra l'emendamento 16.120.

Il senatore D'ALI' (FI-PdL XVII) illustra gli emendamenti 16.125 e 16.126.

Il senatore DI BIAGIO (AP (NCD-UDC)) illustra l'emendamento 16.134.

Il senatore SANTINI (PD) illustra l'emendamento 16.140.

Il senatore URAS (Misto-SEL) illustra l'emendamento 16.142.

La senatrice PADUA (PD) aggiunge la propria firma all'emendamento 16.146.

Il senatore URAS (Misto-SEL) illustra l'emendamento 16.153 e riformula l'emendamento 16.154 nell'emendamento 16.154 (testo 2), pubblicato in allegato, descrivendone brevemente i contenuti.

Il senatore SANTINI (PD) illustra gli emendamenti 16.161 e 16.163, al quale aggiunge la propria firma la senatrice PADUA (PD).

Il senatore URAS (Misto-SEL) illustra l'emendamento 16.0.3.

Il senatore D'ALI' (FI-PdL XVII) illustra gli emendamenti 16.0.4 e 16.0.5.

Nessun altro chiedendo di intervenire i restanti emendamenti riferiti all'articolo 16 sono dati per illustrati.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 17.

La senatrice BULGARELLI (M5S) illustra l'emendamento 17.12.

Il senatore CERONI (FI-PdL XVII) illustra l'emendamento 17.14.

La senatrice BULGARELLI (M5S) illustra l'emendamento 17.15.

Il senatore SANTINI (PD) illustra l'emendamento 17.17, al quale aggiunge la propria firma la senatrice PADUA (PD).

Il senatore PANIZZA (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) illustra l'emendamento 17.18.

La senatrice PADUA (PD) aggiunge la propria firma all'emendamento 17.34.

Il senatore PANIZZA (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) riformula gli emendamenti 17.49 e 17.50 negli emendamenti 17.49 (testo 2) e 17.50 (testo 2), pubblicatio in allegato, e ne descrive brevemente i contenuti.

Il senatore URAS (Misto-SEL) illustra l'emendamento 17.52.

Il senatore SANTINI (PD) illustra l'emendamento 17.59, al quale aggiungono la propria firma la senatrice FASIOLO (PD) e il senatore BATTISTA (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE).

Il senatore FRAVEZZI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) illustra l'emendamento 17.64.

Il senatore SANTINI (PD) illustra l'emendamento 17.66.

Il senatore BARANI (AL-A) illustra l'emendamento 17.69.

Il senatore DI BIAGIO (AP (NCD-UDC)) illustra l'emendamento 17.73.

Il senatore SANTINI (PD) illustra gli emendamenti 17.0.1 e 17.0.2, ai quali aggiunge la propria firma la senatrice PADUA (PD).

Il senatore DI BIAGIO (AP (NCD-UDC)) illustra l'emendamento 17.0.3.

Il senatore MANDELLI (FI-PdL XVII) illustra gli emendamenti 17.0.6 e 17.0.8.

Il senatore BARANI (AL-A) illustra gli emendamenti 17.0.10, 17.0.14, 17.0.15 e 17.0.18.

La senatrice COMAROLI (LN-Aut) domanda quando verrà definita la questione dell'ammissibilità degli emendamenti presentati al disegno di legge di stabilità.

Il presidente TONINI risponde che la questione verrà sciolta entro la giornata odierna.

Nessun altro chiedendo di intervenire i restanti emendamenti riferiti all'articolo 17 sono dati per illustrati.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 18.

La senatrice BELLOT (Misto-Fare!) illustra l'emendamento 18.3.

La senatrice COMAROLI (LN-Aut) illustra l'emendamento 18.4, volto a venire incontro alle esigenze dei cosiddetti "esodati".

Il senatore GATTI (PD) illustra l'emendamento 18.5, al quale aggiunge la propria firma il senatore LAI (PD).

La senatrice BELLOT (Misto-Fare!) illustra l'emendamento 18.7.

La senatrice COMAROLI (LN-Aut) illustra l'emendamento 18.12.

La senatrice BULGARELLI (M5S) illustra l'emendamento 18.13.

La senatrice BELLOT (Misto-Fare!) illustra gli emendamenti 18.17 e 18.21.

Il senatore MANDELLI (FI-PdL XVII) illustra l'emendamento 18.22.

La senatrice COMAROLI (LN-Aut) illustra l'emendamento 18.23.

La senatrice BELLOT (Misto-Fare!) illustra gli emendamenti 18.24 e 18.34.

Il senatore GATTI (PD) illustra l'emendamento 18.35, al quale aggiungono la propria firma tutti i componenti del Gruppo Forza Italia della Commissione bilancio.

La senatrice BELLOT (Misto-Fare!) illustra l'emendamento 18.37.

Il senatore URAS (Misto-SEL) illustra l'emendamento 18.38 e tutti i restanti emendamenti a propria firma da 18.63 a 18.68 relativi al tema dei cosiddetti "esodati".

La senatrice BULGARELLI (M5S) illustra l'emendamento 18.40.

La senatrice BELLOT (Misto-Fare!) illustra gli emendamenti 18.53, 18.56 e 18.57.

Il senatore GATTI (PD) illustra l'emendamento 18.61.

Il senatore MANDELLI (FI-PdL XVII) illustra l'emendamento 18.62, relativo al tema dei cosiddetti "esodati".

Il senatore FRAVEZZI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) illustra l'emendamento 18.71, al quale aggiunge la propria firma il senatore DI BIAGIO (AP (NCD-UDC)).

Il senatore SANTINI (PD) illustra gli emendamenti 18.72 e 18.76.

Il senatore DI BIAGIO (AP (NCD-UDC)) illustra l'emendamento 18.0.3.

Nessun altro chiedendo di intervenire i restanti emendamenti riferiti all'articolo 18 sono dati per illustrati.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 13,30.


EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 2112


2.Tab.2.12.5 (testo 2)
SPOSETTI

Alla tabella 2, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 25 Fondi da ripartire (33), programma 25.2 Fondi da assegnare (33.1), apportare le seguenti variazioni:

2016:

CP: – 1.000.000;
CS: – 1.000.000;

2017:

CP: – 1.000.000;
CS: – 1.000.000;

2018:

CP: – 1.000.000;
CS: – 1.000.000.

Conseguentemente, alla tabella 13, stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, Missione 1 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali e paesaggistici (21), programma 1.10 Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria (21.10), apportare le seguenti variazioni:

2016:

CP: + 1.000.000;
CS: + 1.000.000;

2017:

CP: + 1.000.000;
CS: + 1.000.000;

2018:

CP: + 1.000.000;
CS: + 1.000.000.


EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 2111


1.1
PAOLO ROMANI, BERNINI, D'ALÌ, PELINO, FLORIS, BOCCARDI, CERONI, MANDELLI, GASPARRI

Al comma 1, Allegato I apportare le seguenti modificazioni:

a) alla voce «Livello massimo del saldo netto da finanziare, al netto delle regolazioni contabili e debitorie pregresse (pari a 4.150 milioni di euro per il 2016, a 5.150 milioni di euro per il 2017 e a 3.150 milioni di euro peri al 2018), tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge» sostituire gli importi con i seguenti:

2016: – 36.000;
2017: – 24.000;
2018: – 15.000;

b) alla voce «Livello massimo del ricorso al mercato finanziario», tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge», sostituire gli importi con i seguenti:

2016: 279.000;
2017: 299.000;
2018: 264.000.

Conseguentemente, dopo l'articolo 19 aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.
(Incremento delle pensioni in favore di soggetti disagiati)

1. A decorrere dal 1º gennaio 2016, l'incremento di cui al comma 1, dell'articolo 38, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è rivalutato in euro 800.
2. Al comma 5, lettere a), b) e d) del medesimo articolo, la parola: ''6.713,98 euro'' è sostituita dalla seguente: ''10.400. euro''».

1.2
BONFRISCO, MILO, BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PAGNONCELLI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Le misure di cui al comma 2 possono essere sostituite Integralmente o in parte da provvedimenti normativi che assicurino, integralmente o in parte, gli stessi effetti positivi sui saldi di finanza pubblica attraverso il conseguimento di risparmi di spesa mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica».

1.0.1
COMAROLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«1-bis.

1. Al comma 1 lettera a) dell'articolo 3 del Testo Unico 398 del 30 dicembre 2003 si aggiunge: ''Per quanto concerne le operazioni di indebitamento sul mercato estero o sul mercato interno ma riferibile quest'ultime a soggetti finanziari esteri, ancorché abilitati, queste non possono superare il 10% dell'ammontare totale del debito pubblico oggetto della singola asta. Il Ministro con apposito regolamento stabilisce le caratteristiche di una specifica emissione del Debito Pubblico nazionale destinato i soggetti istituzionali domestici e al pubblico indistinto dei risparmiatori italiani. Tale emissione ad hoc dovrà garantire un rendimento maggiorato da un minimo dello 0,25 per centro fino ad un massimo del 1 per cento in comparazione alle emissioni destinate a soggetti esteri. Al fine di garantire un ulteriore incentivo alla platea degli investitori istituzionali nazionali e ai risparmiatori italiani l'articolo 2 del decreto legislativo n. 239 del 1 aprile 1996 viene così modificato: ''nella misura del 6,50 per cento''».

2.1
FABBRI, SANTINI

Dopo il comma 2 aggiungere, infine, i seguenti:

«2-bis. La rendita per Infortunio sul lavoro o malattia professionale erogata dall'INAIL ai sensi del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, ha carattere risarcitorio del danno subito dall'assicurato per effetto dell'evento invalidante.
2-ter. La rendita di cui al precedente comma è esclusa dalla formazione del reddito del percipiente».

2.2
SPILABOTTE

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Gli esercenti la professione di esperto contabile hanno l'obbligo d'iscrizione ai fini previdenziali, presso la Cassa Nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei Ragionieri e dei periti commerciali di cui alla legge 9 febbraio 1963, n. 160».

2.0.1 (testo 2)
PAOLO ROMANI, BERNINI, D'ALÌ, PELINO, FLORIS, BOCCARDI, CERONI, MANDELLI, GASPARRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.
(Introduzione del quoziente familiare)

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 11, è inserito il seguente:

''Art. 11-bis.
(Determinazione dell'imposta attraverso
il sistema del quoziente familiare)

1. I contribuenti appartenenti ad un nucleo familiare possono determinare l'imposta sul reddito delle persone fisiche applicando, in alternativa a quanto stabilito dall'articolo 11, comma 1, le disposizioni fissate al comma 2 del presente articolo. Ai fini dell'esercizio di tale facoltà, il nucleo familiare è costituito:

a) dal contribuente;
b) dal coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
c) dai figli, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro;
d) dai figli, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, di età non superiore a ventisei anni e dediti agli studi o a tirocinio gratuito;
e) dagli ascendenti in linea retta di entrambi i coniugi, a condizione che convivano con il contribuente e non possiedano un reddito complessivo, al lordo degli oneri deducibili, di ammontare superiore all'importo della pensione minima vigente alla data dell'anno di riferimento.

2. L'imposizione in capo al nucleo familiare si determina dividendo il reddito imponibile complessivo, al netto degli oneri deducibili, per la somma dei coefficienti attribuiti ai componenti della famiglia, stabiliti nei modi seguenti:

a) contribuente celibe/nubile, divorziato, vedovo o che si trovi nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio, di cessazione dei suoi effetti civili senza figli a carico: 1;
b) contribuente coniugato senza figli a carico: 2;
c) contribuente celibe/nubile, divorziato, vedovo o che si trovi nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio, di cessazione dei suoi effetti civili con un figlio a carico: 1,5;
d) contribuente coniugato con un figlio a carico: 2,5;
e) contribuente celibe/nubile, divorziato, vedovo o che si trovi nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio, di cessazione dei suoi effetti civili con due figli a carico: 2;
f) contribuente coniugato con due figli a carico: 3;
g) contribuente celibe/nubile, divorziato, vedovo o che si trovi nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio, di cessazione dei suoi effetti civili con tre figli a carico: 3;
h) contribuente coniugato con tre figli a carico: 4;
i) contribuente celibe/nubile, divorziato, vedovo o che si trovi nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio, di cessazione dei suoi effetti civili con quattro figli a carico: 4;
j) contribuente coniugato con quattro figli a carico: 5;
k) contribuente celibe/nubile, divorziato, vedovo o che si trovi nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio, di cessazione dei suoi effetti civili con cinque figli a carico: 5;
l) contribuente coniugato con cinque figli a carico: 6;
m) contribuente celibe/nubile, divorziato, vedovo o che si trovi nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio, di cessazione dei suoi effetti civili con sei figli a carico: 6;
n) contribuente coniugato con sei figli a carico: 7.

3. Nel caso convivono soggetti di cui alla lettera e) del comma 1 è attribuito un ulteriore coefficiente pari a 1.
4. A ciascuno dei soggetti di cui al comma 1 è attribuito l'ulteriore coefficiente di 0,2 se diversamente abili ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
5. L'imposta è calcolata applicando al reddito imponibile determinato in base ai commi precedenti le aliquote di cui all'articolo 11 e moltiplicando l'importo ottenuto per la somma dei coefficienti attribuiti ai componenti della famiglia.
6. Le detrazioni di cui all'articolo 12 non si applicano ai contribuenti che si avvalgono della facoltà stabilita dal presente articolo.
7. L'applicazione delle disposizioni del presente articolo non può dare luogo, con riferimento a tutti i componenti del nucleo familiare, ad un risparmio d'imposta, rispetto alla eventuale applicazione del metodo di determinazione dell'imposta di cui all'articolo 11, superiore all'ammontare di 2.000 euro annui moltiplicato per il numero dei componenti ridotto di uno.
8. Ciascun componente del nucleo familiare che intende avvalersi della facoltà stabilita dal presente articolo deve darne comunicazione nella dichiarazione dei redditi, alla quale va allegato un apposito prospetto redatto su stampato conforme al modello approvato con decreto dirigenziale ai sensi dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e sottoscritto da tutti i componenti nel nucleo familiare che hanno raggiunto la maggiore età. Il prospetto deve contenere l'indicazione degli elementi necessari per il calcolo di cui al comma 2 del presente articolo, dei dati identificativi degli altri componenti del nucleo familiare e del rapporto intercorrente tra gli stessi e il dichiarante. I contribuenti diversi dal coniuge, indicati al comma 1, devono attestare nella dichiarazione dei redditi o in apposito allegato l'esistenza dei requisiti ivi previsti.
9. I possessori di redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati negli articoli 49 e 50, comma 1, del presente testo unico, che adempiono agli obblighi della dichiarazione dei redditi in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, in materia di disciplina dei centri di assistenza fiscale, possono esercitare la facoltà di cui al comma 1 del presente articolo dandone comunicazione nell'apposita dichiarazione dei redditi, nella quale devono essere indicati i dati identificativi degli altri componenti del nucleo familiare.
10. Le disposizioni del presente articolo hanno effetto a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello di entrata in vigore delle presente disposizione''».

Conseguentemente,

sopprimere la allegata tabella A;
ridurre proporzionalmente del 5% in maniera lineare tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata tabella C;
aumentare del 10% gli importi delle riduzioni di spesa di cui all'articolo 33, comma 1, Elenco n. 2;
all'articolo 16, comma 12, sostituire le parole: «10%» con: «30%»;
sopprimere l'articolo 33, comma 34;
a decorrere dal 1º gennaio 2016, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato. della pubblica amministazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e le società dalle stesse amministrazioni controllate, non possono effettuare spese per consumi intermedi di ammontare superiore al 70 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2014. Il predetto limite può essere derogato per effetto di contratti pluriennali già in essere;
a decorrere dal 1° gennaio 2016, i trasferimenti dallo Stato ai comuni sono determinati sulla base dei fabbisogni standard al fine di conseguire minori spese almeno pari a 2 miliardi di euro annui;
all'articolo 48, dopo il comma 2, aggiungere il seguente: "A decorrere dal 1° gennaio 2016, sulle vincite derivanti da una singola giocata effettuata sugli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, collegati in rete, si applica un prelievo pari al 3 per cento. Il prelievo sulle vincite è operato all'atto del pagamento delle somme a credito del giocatore e versato dal concessionario unitamente al primo versamento utile della quota della raccolta del gioco dovuta all'erario. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità applicative, a decorrere dall'anno 2016 del prelievo sulle vincite con particolare riferimento alla corretta determinazione della base imponibile, alle modifiche tecnologiche dei sistemi hardware e software e alla partecipazione dei concessionari, dei produttori dei sistemi, nonché della SOGEI quale partner tecnologico dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli;

a decorrere dal Io gennaio 2016, l'ammontare delle risorse iscritte annualmente nei fondi per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri è automaticamente ridotto in misura pari al 30%, conseguendo un risparmio permanente di spesa di almeno 50 milioni di euro. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede, con apposito DPCM, da emanarsi entro venti giorni dalla data di entrata in vigere della presente legge, a rideterminare gli importi delle retribuzioni di posizione e di risultato al fine di adeguarle al predetto limite;

nelle more dell'adozione della Carta delle autonomie locali, in attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al completamento del trasferimento di funzioni statali a regioni ed enti locali di cui alla medesima Carta, le funzioni amministrative esercitate dalle amministrazioni periferiche dello Stato, che devono essere conferite a regioni ed enti locali, sono concentrate provvisoriamente presso le prefetture - uffici territoriali del Governo. Le prefetture - uffici territoriali del Governo svolgono, anche nell'ambito delle Conferenze permanenti provinciali e regionali dei servizi della pubblica amministrazione, specifica attività volta a sostenere ed agevolare il trasferimento delle funzioni stesse e delle relative risorse, concorrendo alle necessarie intese con il sistema delle regioni e degli enti locali. Al termine del processo di trasferimento di funzioni, salvo diversamente disposto dalla Carta delle autonomie locali, le residue funzioni statali sul territorio sono esercitate presso le prefetture uffici territoriali del Governo. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla specificazione dei compiti e delle responsabilità della prefettura - ufficio territoriale del Governo, e all'individuazione delle funzioni da esercitare su scala regionale o sovraregionale, nonché delle modalità atte a garantire la dipendenza funzionale della prefettura ufficio territoriale del governo, o di sue articolazione, dai Ministeri per gli aspetti relativi alle materie di rispettiva competenza. La rideterminazione delle strutture periferiche assicura maggiori livelli di funzionalità attraverso l'esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, l'istituzione di servizi comuni e l'uso in via prioritaria dei beni immobili di proprietà pubblica. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle amministrazioni periferiche dei Ministeri degli affari esteri, della giustizia e della difesa. Non si applicano inoltre agli uffici i cui compiti sono attribuiti ad agenzie statali. Dall'attuazione del presente articolo devono derivare risparmi di spesa non inferiori a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016.

2.0.1
PAOLO ROMANI, BERNINI, D'ALÌ, PELINO, FLORIS, BOCCARDI, CERONI, MANDELLI, GASPARRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.
(Introduzione del quoziente familiare)

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo, è inserito il seguente:

''Art. 11-bis.
(Determinazione dell'imposta attraverso
il sistema del quoziente familiare)

1. I contribuenti appartenenti ad un nucleo familiare possono determinare l'imposta sul reddito delle persone fisiche applicando, in alternativa a quanto stabilito dall'articolo 11, comma 1, le disposizioni fissate al comma 2 del presente articolo. Ai fini dell'esercizio di tale facoltà, il nucleo familiare è costituito:

a) dal contribuente;
b) dal coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
c) dai figli, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro;
d) dai figli, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, di età non superiore a ventisei anni e dediti agli studi o a tirocinio gratuito;
e) dagli ascendenti in linea retta di entrambi i coniugi, condizione che convivano con il contribuente e non possiedano un reddito complessivo, al lordo quegli oneri deducibili, di ammontare superiore all'importo della pensione minima vigente alla data dell'anno di riferimento.

2. L'imposizione in capo al nucleo familiare si determina dividendo il reddito imponibile complessivo, al netto degli oneri deducibili, per la somma dei coefficienti attribuiti ai componenti della famiglia, stabiliti nei modi seguenti:

a) contribuente celibe/nubile, divorziato, vedovo o che si trovi nella condizione di separazione legate ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio, di cessazione dei suoi effetti civili senza figli a carico: 1;
b) contribuente coniugato senza figli a carico: 2;
c) contribuente celibe/nubile, divorziato, vedovo o che si trovi nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio, di cessazione dei suoi effetti civili con un figlio a carico: 1,5;
d) contribuente coniugato con un figlio a carico: 2,5;
e) contribuente celibe/nubile, divorziato, vedovo o che si trovi nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio, di cessazione dei suoi effetti civili con due figli a carico: 2;
f) contribuente coniugato con due figli a carico: 3;
g) contribuente celibe/nubile, divorziato, vedovo o che si trovi nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio, di cessazione dei suoi effetti civili con tre figli a carico: 3;
h) contribuente coniugato con tre figli a carico: 4;
i) contribuente celibe/nubile, divorziato, vedovo o che si trovi nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio, di cessazione dei suoi effetti civili con quattro figli a carico: 4;
j) contribuente coniugato con quattro figli a carico: 5;
k) contribuente celibe/nubile, divorziato, vedovo o che si trovi nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio, di cessazione dei suoi effetti civili con cinque figli a carico: 5;
l) contribuente coniugato con cinque figli a carico: 6;
m) contribuente celibe/nubile, divorziato, vedovo o che si trovi nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio, di cessazione dei suoi effetti civili con sei figli a carico: 6;
n) contribuente coniugato con sei figli a carico: 7.

3. Nel caso convivono soggetti di cui alla lettera e) del comma 1 è attribuito un ulteriore coefficiente pari a 1.
4. A ciascuno dei soggetti di cui al comma 1 è attribuito l'ulteriore coefficiente di 0,2 se diversamente abili ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
5. L'imposta è calcolata applicando al reddito imponibile determinato in base ai commi precedenti le aliquote di cui all'articolo Il e moltiplicando l'importo ottenuto per la somma dei coefficienti attribuiti ai componenti della famiglia.
6. Le detrazioni di cui all'articolo 12 non si applicano ai contribuenti che si avvalgono della facoltà stabilita dal presente articolo.
7. L'applicazione delle disposizioni del presente articolo non può dare luogo, con riferimento a tutti i componenti del nucleo familiare, ad un risparmio d'imposta., rispetto alla eventuale applicazione del metodo di determinazione dell'imposta di cui all'articolo 11, superiore all'ammontare di 2.000 euro annui moltiplicato per il numero dei componenti ridotto di uno.
8. Ciascun componente del nucleo familiare che intende avvalersi della facoltà stabilita dal presente articolo deve dame comunicazione nella dichiarazione dei redditi, alla quale va allegato un apposito prospetto redatto su stampato conforme al modello approvato con decreto dirigenziale ai sensi dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e sottoscritto da tutti i componenti nel nucleo familiare che hanno raggiunto la maggiore età. Il prospetto deve contenere l'indicazione degli elementi necessari per il calcolo di cui al comma 2 del presente articolo, dei dati identificativi degli altri componenti del nucleo familiare e del rapporto intercorrente tra gli stessi e il dichiarante. I contribuenti diversi dal coniuge, indicati al comma 1, devono attestare nella dichiarazione dei redditi o in apposito allegato l'esistenza dei requisiti ivi previsti.
9. I possessori di redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati negli articoli 49 e 50, comma 1, del presente testo unico, che adempiono agli obblighi della dichiarazione dei redditi in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, in materia di disciplina dei centri di assistenza fiscale, possono esercitare la facoltà di cui al comma 1 del presente articolo dandone comunicazione nell'apposita dichiarazione dei redditi, nella quale devono essere indicati i dati identificativi degli altri componenti del nucleo familiare.
10. Le disposizioni del presente articolo hanno effetto a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello di entrata in vigore delle presente disposizione''».

Conseguentemente,

sopprimere la allegata tabella A;
ridurre proporzionalmente del 5% in maniera lineare tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata tabella C;
aumentare del 10% gli importi delle riduzioni di spesa di cui all'articolo 33, comma 1, Elenco n. 2;
all'articolo 16, comma 12, sostituire le parole: «10%» con: «30%»;
sopprimere l'articolo 33, comma 34;
all'articolo 44, comma 3, ridurre gli importi di 1.000 milioni di euro;
a decorrere dal 1º gennaio 2016, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato. della pubblica amministazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e le società dalle stesse amministrazioni controllate, non possono effettuare spese per consumi intermedi di ammontare superiore al 70 per cento della spesa sostenuta nell'armo 2014. Il predetto limite può essere derogato per effetto di contratti pluriennali già in essere.

2.0.2
MARIO FERRARA, GIOVANNI MAURO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.
(Gestioni Previdenziali degli Esperti Contabili
che esercitarlo la libera professione)

1. Gli esperti contabili di cui alla Sezione B, esperti contabili dell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, istituito ai sensi della legge 24 febbraio 2005, n. 34 e del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, che esercitano la libera professione con carattere di continuità, sono iscritti alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali».

3.1
LEZZI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il comma 718 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014 n. 190, è soppresso».

Conseguentemente:

a) all'articolo 33, sostituire il comma 8, con il seguente:

«8. All'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n.13, sopprimere le seguenti parole: ''di 27,7 milioni di euro per l'anno 2016 e di 45,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017''»;

b) all'articolo 33, al comma 34; sostituire le parole: «300 milioni» con le seguenti: «100 milioni»;
c) all'articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «15 per cento» con le seguenti: «17 per cento»;
d) all'articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento» con le seguenti: «6 per cento»;
e) dopo l'articolo 50, aggiungere i seguenti:

«Art. 50-bis.
(Riduzione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi
delle banche e di altri enti e società finanziari)

1. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole: ''nella misura del 96 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''nella misura del 92 per cento'';
b) all'articolo 6, comma 9, le parole: ''nella misura del 96 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''nella misura del 92 per cento'';
c) all'articolo 7, comma 2, le parole: ''mella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: ''nella misura del 92 per cento''.

Art. 50-ter.
(Aumento dei canoni e dei permessi di prospezione e ricerca
per le concessioni di coltivazione e stoccaggio di idrocarburi)

1. All'articolo 18 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, il comma 1 è sostituito dal seguente:

''1. A decorrere dal 1º gennaio 2016, i canoni annui per i permessi di prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione e di stoccaggio nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana, sono così determinati:

a) permesso di prospezione: 2.000 euro per chilometro quadrato;
b) permesso di ricerca: 3.000 euro per chilometro quadrato;
c) permesso di ricerca in prima proroga: 5.000 euro per chilometro quadrato;
d) permesso di ricerca in seconda proroga: 10.000 euro per chilometro quadrato;
e) concessione di coltivazione: 20.000 euro per chilometro quadrato;
f) concessione di coltivazione in proroga: 25.000 euro per chilometro quadrato;
g) concessione di stoccaggio insistente sulla relativa concessione di coltivazione: 5.000 euro per chilometro quadrato;
h) concessione di stoccaggio in assenza di relativa concessione di coltivazione: 20.000 euro per chilometro quadrato''.

2. Nel caso di rilascio del titolo concessorio unico, di cui all'articolo 38 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 convertito, con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, il canone da versare è pari a 20.000 euro per chilometro quadrato.
3. A decorrere dal 1º gennaio 2016, l'aliquota di prodotto corrisposta allo Stato dai titolari di ciascuna concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi estratti sia in terraferma che in mare, ai sensi del comma 1 dell'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 è stabilità, uniformemente, nella misura del 50 per cento della quantità di idrocarburi estratti».

f) all'articolo 51, al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».

3.2
SOLLO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Dopo la lettera a-bis) dell'articolo 8-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunta la seguente:

''a-ter) le cessioni di navi, anche con la formula di noleggio a caldo, di cui all'articolo 4 della legge 31 dicembre 1982, n. 979.''».

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 7, sostituire le parole: «809.608.622 euro per l'anno 2016, di 413.413.755 euro per l'anno 2017, di 410.985.329 euro per l'anno 2018» con le seguenti: «814.608.622 euro per l'anno 2016, di 418.413.755 euro per l'anno 2017, di 415.985.329 euro per l'anno 2018».

3.3
CERONI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Il comma 1-bis dell'articolo 62-quater del Decreto Legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 è sostituito dai seguenti:

''1-bis. Dal 1º gennaio 2016 i prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti nicotina, esclusi quelli autorizati all'immissione in commercio come medicinali ai sensi del Decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni, sono soggetti ad imposta di consumo parametrata alla quantità di nicotina contenuta nei medesimi liquidi.
1-ter. L'imposta di consumo di cui al comma 1 è fissata in euro 10.000 per un chlilogrammo di nicotina.
1-quater. Dalla data di entrata in vigore del presente articolo cessa di avere applicazione l'imposta prevista dal comma 1, le cui disposizioni continuano ad avere applicazione esclusivamente per Ia disciplina delle obbligazioni sorte in vigenza del regime di imposizione previsto dal medesimo comma.''».

Conseguentemente: ridurre proporzionalmente del 5% in maniera lineare tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata tabella C, aumentare del 10% gli importi delle riduzioni di spesa di cui all'articolo 33, comma 1, Elenco n. 2, e all'articolo 16, comma 12, sostituire le parole: «10%» con: «30%».

3.4
CERONI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Il comma 1-bis dell'articolo 62-quater del Decreto Legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 è sostituito dai seguenti:

''1-bis. Dal 1º gennaio 2016 i prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti nicotina, esclusi quelli autorizati all'immissione in commercio come medicinali ai sensi del Decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni, sono soggetti ad imposta di consumo parametrata alla quantità di nicotina contenuta nei medesimi liquidi.
1-ter. L'imposta di consumo di cui al comma 1 è fissata in euro 10.000 per un chlilogrammo di nicotina.
1-quater. Dalla data di entrata in vigore del presente articolo cessa di avere applicazione l'imposta prevista dal comma 1, le cui disposizioni continuano ad avere applicazione esclusivamente per Ia disciplina delle obbligazioni sorte in vigenza del regime di imposizione previsto dal medesimo comma.''».

Conseguentemente: ridurre proporzionalmente del 5% in maniera lineare tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata tabella C, aumentare del 10% gli importi delle riduzioni di spesa di cui all'articolo 33, comma 1, Elenco n. 2, e all'articolo 16, comma 12, sostituire le parole: «10%» con: «30%».

3.5
MILO, BONFRISCO

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. L'articolo 62-quater comma 1-bis del Decreto Legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 è sostituito dai seguenti:

''1-bis. Dal 1º gennaio 2016 i prodotti da inalazione senia combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti nicotina, esclusi quelli autorizzati all'immissione in commercio come medicinali ai sensi del Decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni, sono soggetti ad imposta di consumo parametrata alla quantità di nicotina contenuta nei medesimi liquidi.
1-ter. L'imposta di consumo di cui al comma 1 è fissata in euro 10.000 per un chilogrammo di nicotina.
1-quater. Dalla data di entrata in vigore del presente articolo cessa di avere applicazione l'imposta prevista dal comma 1, le cui disposizioni continuano ad avere applicazione esclusivamente per la disciplina delle obbligazioni sorte in vigenza del regime di imposizione previsto dal medesimo comma.
1-quinquies. La gestione o l'utilizzo della nicotina nel processo produttivo dei liquidi da inalazione senza combustione è ammessa esclusivamente per fini industriali''».

Conseguentemente, agli oneri derivanti, valutati in 9 milioni di euro a decorrere dal 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per investimenti strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

3.6
COMAROLI

Sono aggiunti in fine i seguenti commi:

«3-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2016 l'ultimo periodo del comma 321 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è abrogato.
3-ter. Al comma 322 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono aggiunte le parole: ''fino all'anno 2015''.
3-quater. All'onere si provvede fino a 300 milioni mediante aumento a decorrere dal 2016 della riduzione delle dotazioni finanziarie delle spese dei ministeri previsti all'articolo 33, comma 1, elenco n. 2».

3.7
BELLOT, MUNERATO, BISINELLA, VACCIANO, SANTINI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. L'articolo 62-quater comma 1-bis del Decreto Legislativo 504/1995 introdotto dal D.Lgs 188/2014, art. 1, comma 1 lett. f è sostituito dal seguente:

''1. Dal 1º gennaio 2016 i prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide contenenti nicotina, esclusi quelli autorizzati all'immissione in commercio come medicinali ai sensi del decreto-Iegislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni, sono soggetti ad imposta di consumo parametrata alla quantità di nicotina contenuta nei medesimi liquidi.
1-bis. L'imposta di consumo di cui al comma 1 è fissata in euro 10.000 per un chilogrammo di nicotina.
1-ter. Dalla data di entrata in vigore del presente articolo cessa di avere applicazione l'imposta prevista dal comma 1, le cui disposizioni continuano ad avere applicazione esclusivamente per la disciplina delle obbligaziani sorte in vigenza del regime di imposizione previsto dal medesimo comma.
1-quater. La gestione o l'utilizzo della nicotina nel processo praduttivo dei liquidi da inalazione senza combustione è ammessa esclusivamente per fini industriali''».

3.8
MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Il comma 1-bis dell'articolo 62-quater del decreto Legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 è sostituito dai seguenti:

''1-bis. Dal 1º gennaio 2016 i prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti nicotina, esclusi quelli autorizzati all'immissione in commercio come medicinali ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni, sono soggetti ad imposta di consumo parametrata alla quantità di nicotina contenuta nei medesimi liquidi.
1-ter. L'imposta di consumo di cui al comma 1 è fissata in euro 10.000 per un chilogrammo di nicotina.
1-quater. Dalla data di entrata in vigore del presente articolo cessa di avere applicazione l'imposta prevista dal comma 1, le cui disposizioni continuano ad avere applicazione esclusivamente per la disciplina delle obbligazioni sorte in vigenza del regime di imposizione previsto dal medesimo comma''».

Conseguentemente, all'articolo 33, sopprimere il comma 34.

3.9
VOLPI, CANDIANI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Il comma 1-bis dell'articolo 62-quater del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 è sostituito dai seguenti:

''1-bis. Dal 1º gennaio 2016 i prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti nicotina, esclusi quelli autorizzati all'immissione in commercio come medicinali ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni, sono soggetti ad imposta di consumo parametrata alla quantità di nicotina contenuta nei medesimi liquidi.
1-ter. L'imposta di consumo di cui al comma 1 è fissata in euro 10.000 per un chilogrammo di nicotina.
1-quater. Dalla data di entrata in vigore del presente articolo cessa di avere applicazione l'imposta prevista dal comma 1, le cui disposizioni continuano ad avere applicazione esclusivamente per la disciplina delle obbligazioni sorte in vigenza del regime di imposizione previsto dal medesimo comma''».

Conseguentemente, all'articolo 33, sopprimere comma 34.

3.10
MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI

Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2016 l'ultimo periodo del comma 321 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è abrogato.
3-ter Al comma 322 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono aggiunte le parole: ''fino all'anno 2015''.
3-quater. All'onere di spesa derivanti dall'applicazione dei commi 3-bis e 3-ter si provvede fino a 300 milioni mediante aumento a decorrere dal 2016 della riduzione delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri previsti all'articolo 33, comma 1, elenco n. 2.».

3.11
MICHELONI, TURANO, GIACOBBE

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. L'articolo 55 del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è sostituito dal seguente:

''L'articolo 74-ter, terzo comma del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si interpreta nel senso che le disposizioni ivi contenute si applicano altresì ai soggetti extracomunitari registrati ai fini IVA anche in assenza di operazioni attive soggette ad IVA in Italia, fatti salvi i servizi resi da agenzie con sede fuori dall'Unione Europea, a soggetti anche essi residenti fuori dall'Unione Europea''.

3-ter. Le disposizioni di cui al comma 3-bis si applicano a partire dal 1º gennaio 2014 restando salvo il diritto al rimborso per gli anni precedenti».

Conseguentemente, alla Tabella A, vice Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2016: - 5.000.000;
2017: - 5.000.000;
2018: - 5.000.000.

3.12
BERGER, ZELLER, PANIZZA, PALERMO, LANIECE, BATTISTA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, si considerano prestazioni accessorie alle prestazioni rese ai clienti alloggiati in strutture ricettive di cui alla Tabella A, parte III, n. 120 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le prestazioni di benessere del corpo e cura della persona rese direttamente dal prestatore dei servizi ricettivi ai fruitori dei medesimi».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri valutati annualmente in 1.000.000 di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, così come incrementato, a decorrere dal 2016, dall'articolo 33, comma 34 della presente legge.

3.13
LUIGI MARINO, GUALDANI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 8-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 al comma 1 si aggiunge la seguente lettera: ''f) le cessioni di gas e energia elettrica di cui all'articolo 17 comma 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, lettera d-quater), da parte dei soggetti produttori di energia elettrica da bioliquidi».

3.14
MARGIOTTA

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. A decorrere da 2016, per la durata di tre anni, il credito di imposta riconosciuto con le modalità e con gli effetti di cui al decreto dei Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277, si applica anche alle imprese esercenti professionalmente l'attività di trasporto di valori con veicoli conformi alle caratteristiche costruttive e funzionali individuate dal Ministero dell'interno, senza limiti di massa complessiva, di categoria euro uguale o superiore a 3.
''3-ter. Le procedure per ottenere il beneficio di cui al precedente periodo possano essere attivate solo dopo la autorizzazione del Consiglio dell'Unione europea prevista dall'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE del Consiglio del 27 ottobre 2003''».

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2016: - 1.000.000;
2017: - 1.000.000;
2018: - 1.000.000.

3.15
DI BIAGIO, GUALDANI

All'articolo 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2016, agli acquisti di materia prima ad uso produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile si applica il regime di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972».

3.16
DI BIAGIO, GUALDANI

All'articolo 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 8-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 al comma 1 si aggiunge lo seguente lettera: ''f) le cessioni di gas e energia elettrica di cui all'articolo 17 comma 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, lettera d-quater), da parte dei soggetti produttori che utilizzano centrali a biomasse''».

3.17
BENCINI, MAURIZIO ROMANI, BIGNAMI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 9 aprile 1986, n. 97, e successive modificazioni, si applicano anche alle cessioni di autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettera m) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285».

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire la parola: «300» con la seguente: «290».

3.18
COMAROLI

All'articolo 3 è aggiunto, in fine, il seguente:

«3-bis. Al comma 90, articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 198 le parole: ''per ciascuno degli anni 2015 e 2016'' sono sostituite da: ''a decorrere dall'anno 2016''».

3.19
COMAROLI

All'articolo 3 è aggiunto infine il seguente:

«3-bis. Al comma 90, articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 le parole: ''per ciascuno degli anni 2015 e 2016'' sono aggiunte le parole: ''e 2017''».

3.20
MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI

Aggiungere, in fine, il seguente:

«3-bis. Al comma 90, articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: ''per ciascuno degli anni 2015 e 2016'' sono sostituite dalle seguenti: ''a decorrere dall'anno 2016 2017''».

3.21
MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI

Aggiungere, in fine, il seguente:

«3-bis. Al comma 90, articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo le parole: ''per ciascuno degli anni 2015 e 2016'' sono aggiunte le seguenti: ''e 2017''».

3.22
TOSATO

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. Al punto 3 della tabella A del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo le parole: ''trasporto delle merci,'' sono inserite le seguenti ''e al trasporto dei passeggeri a scopo commerciale,''».

Conseguentemente, all'articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente; relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 2 milioni di euro a decorrere dal 2016.

3.23
TOSATO

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. Al punto 3 della tabella A del decreto legislative 26 ottobre 1995, n 304, seno apportate le seguenti modificazioni:

a) Dopo le parole: ''navigazione nelle acque'' è soppressa la parola: ''marine''
b) Dopo le parole: ''acque marine comunitarie'' sono inserite le seguenti: ''e nelle acque interne'';
c) Dopo le parole: ''trasporto delle merci,'' sono inserite le seguenti: ''e al trasporto dei passeggeri a scopo commerciale,''».

Conseguentemente, all'articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relati ve alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 2 milioni di euro a decorrere dal 2016».

3.24
TOSATO

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. Al punto 3 della tabella A del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Dopo le parole: ''acque marine comunitarie'' sono inserite le seguenti: ''e nelle acque interne'';
b) Dopo le parole: ''trasporto delle merci,'' sono inserite le seguenti: ''e al trasporto dei passeggeri a scopo commerciale,''».

Conseguentemente, all'articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridette in maniera lineare per un importo pari a 2 milioni di euro a decorrere dal 2016».

3.25
TOSATO

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. Al punto 3 della tabella A del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Dopo le parole: ''navigazione nelle acque'' è soppressa la parola: ''marine'';
b) Dopo le parole: ''trasporto delle merci,'' sono inserite le seguenti: ''e al trasporto dei passeggeri a scopo commerciale,''».

Conseguentemente, all'articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 2 milioni di euro a decorrere dal 2016».

3.26
PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MUSSINI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3 bis) All'articolo 15, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica 22-12-1986, N. 917, lettera i-quinquies), dopo le parole: ''sportiva dillentantista'', aggiungere le seguenti: ''corsi musicali erogati da associazioni di promozione sociale o riconosciute dal MIUR o dalle Regioni'' e dopo le parole: ''attività sportive'' aggiungere le seguenti ''e attività musicali''».

Conseguentemente al comma 34 dell'articolo 33 sostituire le parole: «300-milioni» con le seguenti «250 milioni».

3.27
PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MUSSINI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Il comma 11, dell'articolo 6, legge 13 maggio 1999, n. 33, recante Disposizioni in materia dl perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale» (GU n.113 deI 17-5-1999 Suppl. Ordinario n. 96), è sostituito dal seguente: ''A decorrere dal 1º gennaio 2000, per gli spettacoli sportivi per ingressi: di prezzo fino a lire 25.000 nette, l'aliquota de IVA è fissata al 10 percento. A decorrere dalla Gennaio 2016 per tutti gli spettacoli cinematografici e per i servizi indicati al n. 1 della tabella C) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 Ottobre 1972, n. 633, l'aliquota dell'lVA è fissata al 4 per cento''».

Conseguentemente al comma 34 dell'articolo 33 sostituire le parole: «300 milioni'' con le seguenti: ''10 miloni''».

3.28
PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MUSSINI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«Al comma 11, dell'art. 6, L. 13 maggio 1999, n. 33, recante «Disposizioni in materia di perequazioni, razionalizzazione e federalismo fiscale» (GU n. 113 del 17.5.1999 Suppl. Ordinario n. 96), dopo la parola: ''cinematografici'' sono inserite le parole '', per i servizi indicati al n. 1 della tabella C) allegata al DPR, 26 ottobre 1972, n. 633''. Inoltre, all'interno della medesima disposizione, le parole ''10 per cento'' sono sostituite dalle parole ''4 per cento'' e le parole ''1º gennaio 2000'' sono sostituite dalle parole «1º gennaio 2016''».

Conseguentemente al comma 34 dell'articolo 33 sostituire le parole «300 milioni» con le seguenti «100 milioni».

3.29
PAOLO ROMANI, BERNINI, D'ALÌ, PELINO, FLORIS, BOCCARDI, CERONI, MANDELLI, GASPARRI

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. Con decreto del presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro il 30 marzo 2016, su proposta del Ministro dell'Economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle riduzioni della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti tali da assicurare la copertura degli oneri delle disposizioni di cui ai commi precedenti, pari a 16.814 milioni di euro per I'anno 2016, 11.088 milioni di euro per l'anno 2017 e 9.394 milioni di euro per l'anno 2018, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali. Conseguentemente, il Governo realizza un programma di investimenti in misura pari a: 16.814 milioni di euro per l'anno 2016, 11.088 milioni di euro per l'anno 2017 e 9.394 milioni di euro per l'anno 2018 in materia di lavoro, imprenditoria, occupazione, detassazione premi di produttività, ambiente, infrastrutture, ricerca e sviluppo, efficientamento della pubblica amministrazione.»

3.30
AURICCHIO, BARANI, AMORUSO, COMPAGNONE, CONTI, D'ANNA, FALANGA, IURLARO, LANGELLA, EVA LONGO, MAZZONI, RUVOLO, SCAVONE, VERDINI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Al comma 718 della legge 23 dicembre 2014 n. 90 è aggiunta la seguente lettera d) a partire dal 1º gennaio 2016 le fatture rilasciate dal professionista che arr condomini, a carico degli abitanti l'edificio condominiale, sono gravate d IVA pari al 10 per cento.
All'onere del provvedimento valutato in 10 milioni di euro annui si mediante riduzione lineare delle autorizzazioni di spesa della tabella C».

3.0.1
D'ADDA, LAI, LO GIUDICE, GUERRA, FORNARO, CASSON, CORSINI, DIRINDIN, GATTI, GOTOR, LO MORO, MANASSERO, MICHELONI, MIGLIAVACCA, MUCCHETTI, PEGORER, RICCHIUTI, RUTA, SONEGO, TOCCI, TURANO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Misure di semplificazione degli adempimenti a carico dei contribuenti e di potenziamento dell'attività dell'Agenzia delle entrate)

1. Al fine di razionalizzare e semplificare gli adempimenti contabili e formali dei contribuenti nonché al fine di potenziare l'attività di assistenza e di controllo dell'Agenzia delle entrate, l'articolo 21 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è sostituito dai seguenti:

''1. Con riferimento alle operazioni effettuate a decorrere dal 1º luglio 2016, i soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto trasmettono telematicamente, in forma strutturata ed entro i termini di liquidazione dell'imposta, i dati delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizio contenuti nelle fatture emesse, e relative variazioni, anche nel caso di cessioni e prestazioni eseguite nei confronti dei soggetti che non operano nell'esercizio di impresa, arte o professione. La trasmissione di cui al periodo precedente riguarda anche i dati contenuti nelle fatture ricevute, e relative variazioni, da soggetti residenti fuori dal territorio dello Stato.
2. L'Agenzia delle entrate acquisisce e mette a disposizione i dati di cui al comma 1, tanto al soggetto fornitore quanto al soggetto cliente, in modalità telematica e in formato strutturato, assegnando alla comunicazione il codice identificativo da riportare nei registri di cui agli articoli 23 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ai sensi dell'articolo 242 della direttiva 2006/112/CE del 28 novembre 2006.
3. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuati i dati di cui al comma 1 da trasmettere, le modalità e i termini di trasmissione e messa a disposizione, nonché soluzioni software gratuite per facilitare la trasmissione e la consultazione telematica.
4. In caso di omissione della trasmissione di cui al comma 1, ovvero nel caso di trasmissione con dati incompleti o inesatti si applica, in capo al cedente dei beni o al prestatore dei servizi, la sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 4.000 per ciascuna operazione non trasmessa o trasmessa in modo errato. Il cessionario o committente soggetto passivo IVA è tenuto alla verifica dei dati delle fatture di propria competenza trasmessi dai suoi fornitori e a segnalare all'Agenzia delle entrate, nei modi e nel termine definiti dal provvedimento di cui al comma 3, l'omissione della trasmissione di cui al comma 1 o la trasmissione con dati incompleti o inesatti. AI fine di agevolare la verifica, l'Agenzia delle entrate, su richiesta del cessionario o committente trasmette in modalità telematica i dati acquisiti di ciascuna operazione di sua competenza nonché il codice identificativo assegnato alla comunicazione. In caso di omissione della segnalazione, si applica al cessionario o committente una sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 4.000 per ciascuna trasmissione omessa o errata che non sia segnalata.
5. Con riferimento alle operazioni effettuate a partire dalla data di cui al comma 1, è abrogato l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, viene meno la comunicazione dei dati relativi ai contratti stipulati dalle società di leasing, nonché dagli operatori commerciali che svolgono attività di locazione e di noleggio, ai sensi dell'articolo 7, dodicesimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, nonché viene meno l'obbligo di presentare le comunicazioni di cui all'articolo 16, lettera c), del decreto del Ministro delle finanze 24 dicembre 1993 e, limitatamente agli acquisti intracomunitari di beni e alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti stabiliti in un altro Stato membro dell'Unione europea, le comunicazioni di cui all'articolo 50, comma 6, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.
6. Con effetto dal 1º gennaio 2017, l'Agenzia delle entrate mette a disposizione, in via telematica e limitatamente ai soggetti passivi IVA che svolgono l'attività in forma di ditta individuale o lavoro autonomo, gli elementi informativi per la registrazione di cui agli articoli 23 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Tali elementi potranno essere integrati e confermati, sempre telematicamente, dai soggetti di cui al periodo precedente, al fine della precompilazione, da parte dell'Agenzia delle entrate, delle liquidazioni periodiche e della dichiarazione annuale dell'IVA.
7. Per i soggetti che si avvalgono dell'assistenza dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 6, viene meno, ove previsto, l'obbligo di registrazione di cui agli articoli 23 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 nonché l'obbligo di apposizione del visto di conformità o la sottoscrizione alternativa e la garanzia previsti dall'articolo 38-bis del predetto decreto n. 633''.

2. Al fine di potenziare l'attività conoscitiva e di controllo dell'Agenzia delle entrate nei confronti dei contribuenti IVA che operano cessioni verso i consumatori finali:

a) All'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 1, è sostituito dal seguente: ''1. A decorrere dal 1º gennaio 2017, i soggetti che effettuano le operazioni di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, memorizzano elettronicamente e trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi di cui agli articoli 2 e 3 del predetto decreto. La memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica di cui al periodo precedente avvengono mediante gli strumenti tecnologici di cui al comma 3''.
2) il comma 6 è sostituito dal seguente: ''6. In caso di omessa memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri della singola cessione di beni o prestazione di servizio, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 6, comma 3, e 12, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. In caso di mancata memorizzazione o di omissione della trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri ovvero nel caso di trasmissione di tali dati in modo incompleto o inesatto, si applica in capo al cedente dei beni o al prestatore dei servizi la sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 4.000.
3) dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti:

''6-bis. Per l'acquisto o l'adattamento degli apparecchi mediante i quali effettuare la memorizzazione e la trasmissione di cui ai commi 1 e 2, al soggetto passivo spetta un credito d'imposta per un ammontare non superiore, rispettivamente, ad euro 500 e ad euro 150, utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito d'imposta spetta una sola volta, indipendentemente dal numero di apparecchi adattati o acquistati, a seguito dell'esecuzione dell'intervento tecnico per l'adattamento degli apparecchi o dell'acquisto di nuovi apparecchi e dell'effettuazione del relativo pagamento.
6-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono disciplinati giochi di sorte con premi in denaro legati al consumo, senza pagamento di alcuna posta di gioco, basati sui dati memorizzati e trasmessi ali'Agenzia delle entrate mediante gli strumenti tecnologici di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 127''.

b) Dopo l'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono inseriti i seguenti:

''Art. 21-bis.

1. A partire dalla data di cui al comma 1 dell'art. 21, l'Agenzia delle entrate effettua:

a) l'immediato riscontro tra i dati delle fatture trasmesse e i versamenti effettuati dai soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto al fine di individuare tempestivamente eventuali casi di false fatturazioni o di insufficienti versamenti;
b) l'accertamento parziale ai sensi dell'articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1972, n. 600 delle maggiori imposte derivanti da attività non dichiarate o dall'inesistenza di passività dichiarate, desunte induttivamente, ai sensi della lett. d) dell'articolo 39 del medesimo decreto, sulla base:

– delle fatture trasmesse e del rapporto tra cessioni e acquisti esposto in dichiarazione;
– degli acquisti dichiarati e del rapporto tra cessioni e acquisti registrato nei precedenti due anni di attività laddove questo sia più alto di quello risultante in dichiarazione;
– nel caso di incongruità o incoerenza agli studi di settore.

Art. 21-ter.

1. A decorrere dal 1º gennaio 2017 il pagamento delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi tra soggetti passivi IVA residenti di ammontare pari o superiore a euro 100 è effettuato esclusivamente mediante bonifico bancario o postale ovvero mediante pagamenti elettronici online da cui risultino il numero della fattura relativa all'operazione, gli imponibili e le relative imposte applicate e le partite IVA del cedente o prestatore e dell'acquirente.
2. Le disposizioni di cui al precedente comma 1 si applicano anche alle note di credito e debito rettificative delle fatture.
3. Le commissioni applicate dagli operatori finanziari per le operazioni di pagamento di cui al comma 1 sono calcolate in misura fissa.
4. Ciascuna inosservanza delle modalità di pagamento previste al comma 1 è punita con la sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 4.000 della quale rispondono in solido il soggetto cedente o prestato re e il soggetto acquirente'.

3. AI fine d'introdurre in contabilità l'obbligo d'indicazione del codice identificativo della comunicazione telematica dei dati delle fatture, al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 dell'articolo 23, è sostituito dal seguente: ''2. Per ciascuna fattura devono essere indicati il numero progressivo e la data di emissione di essa, l'ammontare imponibile dell'operazione o delle operazioni e l'ammontare dell'imposta, distinti secondo l'aliquota applicata, e la ditta, denominazione o ragione sociale del cessionario del bene o del committente del servizio, ovvero, nelle ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 17, del cedente o del prestatore, nonché il codice identificativo della comunicazione dei dati attribuito dall'Agenzia delle entrate ai sensi del comma 2 dell'articolo 21 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78''.
b) il comma 2 dell'articolo 25, è sostituito dal seguente: ''2. Dalla registrazione devono risultare la data della fattura o bolletta, il numero progressivo ad essa attribuito, la ditta, denominazione o ragione sociale del cedente del bene o prestatore del servizio, ovvero il nome e cognome se non si tratta di imprese, società o enti, l'ammontare imponibile e l'ammontare dell'imposta distinti secondo l'aliquota nonché il codice identificativo della comunicazione dei dati attribuito dall'Agenzia delle entrate ai sensi del comma 2 dell'articolo 21 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78''.

4. Le maggiori risorse derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 del presente articolo sono destinate al fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni per essere prioritariamente indirizzate a misure di riduzione del prelievo a favore delle attività produttive e per finalità redistributive a favore dei contribuenti con minori capacità contributiva. Una quota pari a 85,3 milioni di euro per l'anno 2016, a 108,2 milioni di euro per l'anno 2017, a 150,5 milioni di euro per l'anno 2018, a 120,2 milioni di euro per l'anno 2019, a 108,3 milioni di euro per l'anno 2020, a 96,9 milioni di euro per l'anno 2021, a 50,5 milioni di euro per l'anno 2022, a 13,5 milioni di euro per l'anno 2023 e a 17,1 milioni di euro per l'anno 2024 è destinata agli interventi di cui all'articolo 19-bis. Una quota pari a 50 milioni di euro per l'anno 2016, 70 milioni di euro per l'anno 2017, 100 milioni di euro dall'anno 2018 è destinata agli interventi di cui all'articolo 17 comma 5-bis''».

Conseguentemente:

all'articolo 17 dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. Il Fondo Integrativo statale per la concessione di borse di studio di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, è incrementato nella misura di 50 milioni di euro per l'anno 2016, 70 milioni di euro per l'anno 2017 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.»

dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.
(Norme in favore dei lavoratori che assistono familiari
gravemente disabili)

1. In via sperimentale per il triennio 2016-2019, alle lavoratrici e ai lavoratori, dipendenti o autonomi, iscritti alle relative gestioni previdenziali, che si dedicano al lavoro di cura e di assistenza di familiari disabili con totale e permanente inabilità lavorativa, che assuma connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ai quali è stata riconosciuta una percentuale di invalidità pari al 100 per cento, con necessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, ai sensi della tabella di cui al decreto del Ministro della sanità 5 febbraio 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1992, è riconosciuto, su richiesta:

a) il diritto all'accredito di un periodo di contribuzione figurativa fino ad un massimo di 5 anni per la maturazione del requisito per l'acceso alla pensione anticipata di anzianità;
b) il diritto all'erogazione anticipata nel limite massimo di cinque rispetto al vigenti requisiti, della pensione di vecchiaia;

2. Il beneficio previdenziale di cui al comma 1 è riconosciuto, a fronte di un periodo di assistenza continuativa del familiare disabile pari almeno a diciotto anni, a seguito del versamento e dell'accredito di almeno venti anni di contributi previdenziali, ivi compresi quelli di iscrizione alla gestione separata. Nel caso di handicap congenito o di handicap che si manifesta dalla nascita, certificato da una struttura pubblica afferente al Servizio sanitario nazionale, l'assistenza continuativa è comunque calcolata dalla data di nascita. Il diritto previdenziale di cui al presente comma è riconosciuto a condizione che il familiare disabile non sia stato ricoverato a tempo pieno in modo continuativo in un istituto specializzato, nei diciotto anni di cui al secondo periodo, ovvero non risulti stabilmente ricoverato a tempo pieno, alla data di entrata in vigore della presente legge, in un istituto specializzato.
3. Il diritto di cui al comma 1, lettera a), può essere goduto da un solo familiare per ciascuna persona disabile, come definita ai sensi del medesimo comma 1, presente all'interno del nucleo familiare.
4. Ai fini del presente articolo, per lavoratore o lavoratrice si intende uno solo tra i seguenti soggetti: coniuge, genitore, fratello, sorella o figlio che, all'atto della presentazione della domanda di cui al comma 5, convive e ha stabilmente convissuto con la persona disabile per il periodo di diciotto anni, come definito al comma 1, da comprovare mediante apposita certificazione storico anagrafica rilasciata dal comune di residenza, o abbia utilizzato per 18 anni i permessi e/o congedi di all'articolo 33 della legge n. 104 del 1992 e che svolge un'attività lavorativa. Il fratello o la sorella del familiare disabile possono beneficiare del diritto previdenziale di cui al comma 1 soltanto se i genitori sono assenti o impossibilitati a prestare assistenza al familiare disabile per gravi motivi di salute, come attestato da apposita certificazione di morte o sanitaria rilasciata da una struttura pubblica afferente al Servizio sanitario nazionale, ovvero non convivono più con il familiare disabile, in quanto residenti in una differente località.
5. Ai fini del riconoscimento del diritto di cui al comma 1, i soggetti di cui al medesimo comma 1 presentano un'apposita domanda all'istituto previdenziale. Alla domanda, che riporta i dati anagrafici del richiedente e del familiare disabile assistito, sono allegati in originale o in copia conforme all'originale:

a) certificazioni attestanti l'invalidità al 100 per cento, la totale inabilità lavorativa e la condizione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, relative al disabile assistito, come definito dal comma 1 della presente legge, rilasciate dalle commissioni mediche preposte;
b) ulteriore certificazione comprovante lo stato di disabilità, risultante da apposita certificazione sanitaria rilasciata da una struttura pubblica afferente al Servizio sanitario nazionale, qualora il periodo di assistenza continuativa del familiare disabile, come definito dal comma 1, abbia avuto inizio precedentemente all'accertamento della disabilità da parte delle commissioni mediche preposte;
c) dichiarazione di appartenenza al novero dei soggetti elencati alla lettera c) dell'articolo 1 e, nel caso si tratti di fratello o sorella, certificazione di morte o di impossibilità, per gravi motivi di salute, del genitore ad assistere il figlio disabile, come risultante da apposita certificazione sanitaria rilasciata da una struttura pubblica afferente al Servizio sanitario nazionale;
d) certificazione storico-anagrafica comprovante la convivenza nel periodo di assistenza, come definito dal comma 1 o aver utilizzato per 18 anni i permessi e/o congedi di all'art. 33 legge 104/1992;
e) certificazione attestante il numero di annualità di contribuzione versate o accreditate in favore dell'assicurato e il numero di annualità di contribuzione versate nel periodo di assistenza del familiare disabile convivente, non inferiori ai limiti minimi di cui al comma 1».

3.0.2
PEGORER, LAI, FORNARO, GUERRA, CASSON, CORSINI, DIRINDIN, GATTI, GOTOR, LO GIUDICE, LO MORO, MICHELONI, MIGLIAVACCA, MUCCHETTI, RICCHIUTI, RUTA, SONEGO, TOCCI, MANASSERO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.
(Misure di semplificazione degli adempimenti a carico dei contribuenti
e di potenziamento dell'attività dell'Agenzia delle entrate)

1. Al fine di razionalizzare e semplificare gli adempi menti contabili e formali dei contribuenti nonché al fine di potenziare l'attività di assistenza e di controllo del!'Agenzia delle entrate, l'articolo 21 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è sostituito dai seguenti:

''1. Con riferimento alle operazioni effettuate a decorrere dal 1º luglio 2016, i soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto trasmettono telematicamente, in forma strutturata ed entro i termini di liquidazione dell'imposta, i dati delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizio contenuti nelle fatture emesse, e relative variazioni, anche nel caso di cessioni e prestazioni eseguite nei confronti dei soggetti che non operano nell'esercizio di impresa, arte o professione. La trasmissione di cui al periodo precedente riguarda anche i dati contenuti nelle fatture ricevute, e relative variazioni, da soggetti residenti fuori dal territorio dello Stato.
2. L'Agenzia delle entrate acquisisce e mette a disposizione i dati di cui al comma 1, tanto al soggetto fornitore quanto al soggetto cliente, in modalità telematica e in formato strutturato, assegnando alla comunicazione il codice identificativo da riportare nei registri di cui agli articoli 23 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ai sensi dell'articolo 242 della direttiva 2006/112/CE del 28 novembre 2006.
3. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuati i dati di cui al comma 1 da trasmettere, le modalità e i termini di trasmissione e messa a disposizione, nonché soluzioni software gratuite per facilitare la trasmissione e la consultazione telematica.
4. In caso di omissione della trasmissione di cui al comma l, ovvero nel caso di trasmissione con dati incompleti o inesatti si applica, in capo al cedente dei beni o al prestato re dei servizi, la sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 4.000 per ciascuna operazione non trasmessa o trasmessa in modo errato. Il cessionario o committente soggetto passivo IVA è tenuto alla verifica dei dati delle fatture di propria competenza trasmessi dai suoi fornitori e a segnalare all'Agenzia delle entrate, nei modi e nel termine definiti dal provvedimento di cui al comma 3, l'omissione della trasmissione di cui al comma 1 o la trasmissione con dati incompleti o inesatti. AI fine di agevolare la verifica, l'Agenzia delle entrate, su richiesta del cessionario o committente, trasmette in modalità telematica i dati acquisiti di ciascuna operazione di sua competenza nonché il codice identificativo assegnato alla comunicazione. In caso di omissione della segnalazione, si applica al cessionario o committente una sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 4.000 per ciascuna trasmissione omessa o errata che non sia segnalata.
5. Con riferimento alle operazioni effettuate a partire dalla data di cui al comma 1, è abrogato l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, viene meno la comunicazione dei dati relativi ai contratti stipulati dalle società di leasing, nonché dagli operatori commerciali che svolgono attività di locazione e di noleggio, ai sensi dell'articolo 7, dodicesimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, nonché viene meno l'obbligo di presentare le comunicazioni di cui all'articolo 16, lettera c), del decreto del Ministro delle finanze 24 dicembre 1993 e, limitatamente agli acquisti intracomunitari di beni e alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti stabiliti in un altro Stato membro dell'Unione europea, le comunicazioni di cui all'articolo 50, comma 6, del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.
6. Con effetto dal 1º gennaio 2017, l'Agenzia delle entrate mette a disposizione, in via telematica e limitatamente ai soggetti passivi IVA che svolgono l'attività in forma di ditta individuale o lavoro autonomo, gli elementi Informativi per la registrazione di cui agli articoli 23 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Tali elementi potranno essere integrati e confermati, sempre telematica mente, dai soggetti di cui al periodo precedente, al fine della precompilazione, da parte dell'Agenzia delle entrate, delle liquidazioni periodiche e della dichiarazione annuale dell'IVA.
7. Per i soggetti che si avvalgono dell'assistenza dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 6, viene meno, ove previsto, l'obbligo di registrazione di cui agli articoli 23 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 nonché l'obbligo di apposizione del visto di conformità o la sottoscrizione alternativa e la garanzia previsti dall'articolo 38-bis del predetto decreto n. 633''.

2. AI fine di potenziare l'attività conoscitiva e di controllo dell'Agenzia delle entrate nei confronti dei contribuenti IVA che operano cessioni verso i consumatori finali:

a) All'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 1, è sostituito dal seguente: ''1. A decorrere dallo gennaio 2017, i soggetti che effettuano le operazioni di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, memorizzano elettronicamente e trasmettono telematica mente all'Agenzia delle entrate i dati dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi di cui agli articoli 2 e 3 del predetto decreto. la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica di cui al periodo precedente avvengono mediante gli strumenti tecnologici di cui al comma 3'';
2) il comma 6 è sostituito dal seguente: ''6. In caso di omessa memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri della singola cessione di beni o prestazione di servizio, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 6, comma 3, e 12, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. In caso di mancata memorizzazione o di omissione della trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri ovvero nel caso di trasmissione di tali dati in modo incompleto o inesatto, si applica in capo al cedente dei beni o al prestatore dei servizi la sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 4.000'';
3) dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti:

''6-bis. Per l'acquisto o l'adattamento degli apparecchi mediante i quali effettuare la memorizzazione e la trasmissione di cui ai commi 1 e 2, al soggetto passivo spetta un credito d'imposta per un ammontare non superiore, rispettivamente, ad euro 500 e ad euro 150, utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito d'imposta spetta una sola volta, indipendentemente dal numero di apparecchi adattati o acquistati, a seguito dell'esecuzione dell'intervento tecnico per l'adattamento degli apparecchi o dell'acquisto di nuovi apparecchi e dell'effettuazione del relativo pagamento.
6-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono disciplinati giochi di sorte con premi in denaro legati al consumo, senza pagamento di alcuna posta di gioco, basati sui dati memorizzati e trasmessi all'Agenzia delle entrate mediante gli strumenti tecnologici di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 127''.

b) Dopo l'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono inseriti i seguenti:

''Art. 21-bis.

1. A partire dalla data di cui al comma 1 dell'articolo 21, l'Agenzia delle entrate effettua:

a) l'immediato riscontro tra i dati delle fatture trasmesse e i versamenti effettuati dai soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto al fine di individuare tempestivamente eventuali casi di false fatturazioni o di insufficienti versamenti;
b) l'accertamento parziale ai sensi dell'articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1972, n. 600 delle maggiori imposte derivanti da attività non dichiarate o dall'inesistenza di passività dichiarate, desunte induttivamente, ai sensi della lettera d) dell'articolo 39 del medesimo decreto, sulla base:

– delle fatture trasmesse e del rapporto tra cessioni e acquisti esposto In dichiarazione;
– degli acquisti dichiarati e del rapporto tra cessioni e acquisti registrato nei precedenti due anni di attività laddove questo sia più alto di quello risultante In dichiarazione;
– nel caso di incongruità o incoerenza agli studi di settore.

Art. 21-ter.

1. A decorrere dallo gennaio 2017 il pagamento delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi tra soggetti passivi IVA residenti di ammontare pari o superiore a euro 100 è effettuato esclusivamente mediante bonifico bancario o postale ovvero mediante pagamenti elettronici online da cui risultino il numero della fattura relativa all'operazione, gli Imponibili e le relative imposte applicate e le partite IVA del cedente o prestatore e dell'acquirente.
2. Le disposizioni di cui al precedente comma 1 sì applicano anche alle note di credito e debito rettificative delle fatture.
3. Le commissioni applicate dagli operatori finanziari per le operazioni di pagamento di cui al comma 1 sono calcolate in misura fissa.
4. Ciascuna inosservanza delle modalità di pagamento previste al comma 1 è punita con la sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 4.000 della quale rispondono in solido il soggetto cedente o prestatore e il soggetto acquirente''.
3. Al fine d'introdurre in contabilità l'obbligo d'indicazione del codice identificativo della comunicazione telematica dei dati delle fatture, al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 dell'articolo 23, è sostituito dal seguente: ''2. Per ciascuna fattura devono essere indicati il numero progressivo e la data di emissione di essa, l'ammontare imponibile dell'operazione o delle operazioni e l'ammontare dell'imposta, distinti secondo l'aliquota applicata, e la ditta, denominazione o ragione sociale del cessionario del bene o del committente del servizio, ovvero, nelle ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 17, del cedente o del prestato re, nonché il codice identificativo della comunicazione dei dati attribuito dall'Agenzia delle entrate ai sensi del comma 2 dell'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78''.
b) il comma 2 dell'articolo 25, è sostituito dal seguente: ''2. Dalla registrazione devono risultare la data della fattura o bolletta, il numero progressivo ad essa attribuito, la ditta, denominazione o ragione sociale del cedente del bene o prestatore del servizio, ovvero il nome e cognome se non si tratta di imprese, società o enti, l'ammontare imponibile e l'ammontare dell'imposta distinti secondo l'aliquota nonché il codice identificativo della comunicazione dei dati attribuito dall'Agenzia delle entrate ai sensi del comma 2 dell'articolo 21 del decreto legge 31 maggio 2010, n.78''.

4. le maggiori risorse derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 del presente articolo sono destinate al fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni per essere prioritariamente indirizzate a misure di riduzione del prelievo a favore delle attività produttive e per finalità redistributive a favore dei contribuenti con minori capacità contributiva. Una quota pari a 2 miliardi di euro, a decorrere dall'anno 2017, per gli interventi di cui all'articolo 45-bis e quanto a euro 100 milioni per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020 per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 47-bis».

Conseguentemente:

a) dopo l'articolo 45, aggiungere il seguente:

«Art. 45-bis.

1. A partire dal 1º gennaio 2017, le imposte sui trasferimenti di immobili a titolo oneroso, di registro, ipotecaria e catastale, sono sostituite da un unico tributo in somma fissa, articolato per classi di valore dell'immobile, per un importo compreso fra i 100 e i 500 euro, denominato Tributo sui trasferimenti di immobili. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sei mesi dall'approvazione della presente legge, è individuata la articolazione del tributo, in modo tale da determinare una riduzione dell'onere del prelievo, rispetto a quello riscosso con riferimento alle imposte soppresse nel 2015, pari a 2 miliardi di euro».

b) dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:

«Art. 47-bis.

1. È istituito, per gli anni da 2016 al 2020, presso il Ministero dell'economia e delle finanze un fondo, con dotazione pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020, finalizzato al finanziamento di interventi di riuso del suolo edificato, rigenerazione nelle aree urbane e riduzione del consumo di suolo inedificato.
2. Con decreto del ministero dell'Economia e delle finanze, da emanarsi entro 6 mesi dall'approvazione della presente legge, è individuato un piano di interventi da finanziarsi con le risorse del fondo di cui al comma 1».

3.0.3
LO MORO, GUERRA, GATTI, FORNARO, LAI, CASSON, CORSINI, D'ADDA, DIRINDIN, GOTOR, LO GIUDICE, MANASSERO, MICHELONI, MIGLIAVACCA, MUCCHETTI, PEGORER, RICCHIUTI, RUTA, SONEGO, TOCCI, TURANO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.
(Misure di semplificazione degli adempimenti a carico del contribuenti
e di potenziamento dell'attività dell'Agenzia delle entrate)

1. Al fine di razionalizzare e semplificare gli adempimenti contabili e formali dei contribuenti nonché al fine di potenziare l'attività di assistenza e di controllo dell'Agenzia delle entrate, l'articolo 21 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è sostituito dal seguente:

''1. Con riferimento alle operazioni effettuate a decorrere dal 1º luglio 2016, i soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto trasmettono telematicamente, in forma strutturata ed entro i termini di liquidazione dell'imposta, i dati delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizio contenuti nelle fatture emesse, e relative variazioni, anche nel caso di cessioni e prestazioni eseguite nei confronti dei soggetti che non operano nell'esercizio di impresa, arte o professione. La trasmissione di cui al periodo precedente riguarda anche i dati contenuti nelle fatture ricevute, e relative variazioni, da soggetti residenti fuori dal territorio dello Stato.
2. L'Agenzia delle entrate acquisisce e mette a disposizione i dati di cui al comma l, tanto al soggetto fornitore quanto al soggetto cliente, in modalità telematica e in formato strutturato, assegnando alla comunicazione il codice identificativo da riportare nei registri di cui agli articoli 23 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ai sensi dell'articolo 242 della direttiva 2006/112/CE del 28 novembre 2006.
3. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuati i dati di cui al comma 1 da trasmettere, le modalità e i termini di trasmissione e messa a disposizione, nonché soluzioni software gratuite per facilitare la trasmissione e la consultazione telematica.
4. In caso di omissione della trasmissione di cui al comma 1, ovvero nel caso di trasmissione con dati incompleti o inesatti si applica, in capo al cedente dei beni o al prestatore dei servizi, la sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 4.000 per ciascuna operazione non trasmessa o trasmessa in modo errato. Il cessionario o committente soggetto passivo IVA è tenuto alla verifica dei dati delle fatture di propria competenza trasmessi dai suoi fornitori e a segnalare all'Agenzia delle entrate, nei modi e nel termine definiti dal provvedimento di cui al comma 3, l'omissione della trasmissione di cui al comma 1 o la trasmissione con dati incompleti o inesatti. AI fine di agevolare la verifica, l'Agenzia delle entrate, su richiesta del cessionario o .committente, trasmette in modalità telematica i dati acquisiti di ciascuna operazione di sua competenza nonché il codice identificativo assegnato alla comunicazione. In caso di omissione della segnalazione, si applica al cessionario o committente una sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 4.000 per ciascuna trasmissione omessa o errata che non sia segnalata.
5. Con riferimento alle operazioni effettuate a partire dalla data di cui al comma 1, è abrogato l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, viene meno la comunicazione dei dati relativi ai contratti stipulati dalle società di leasing, nonché dagli operatori commerciali che svolgono attività di locazione e di noleggio, ai sensi dell'articolo 7, dodicesimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, nonché viene meno l'obbligo di presentare le comunicazioni di cui all'articolo 16, lettera c), del decreto del Ministro delle finanze 24 dicembre 1993 e, limitatamente agli acquisti intracomunitari di beni e alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti stabiliti in un altro Stato membro dell'Unione europea, le comunicazioni di cui all'articolo 50, comma 6, del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.
6. Con effetto dal 1º gennaio 2017, l'Agenzia delle entrate mette a disposizione, in via telematica e limitatamente ai soggetti passivi IVA che svolgono l'attività in forma di ditta individuale o lavoro autonomo, gli elementi informativi per la registrazione di cui agli articoli 23 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Tali elementi potranno essere integrati e confermati, sempre telematicamente, dai soggetti di cui al periodo precedente, al fine della precompilazione, da parte dell'Agenzia delle entrate, delle liquidazioni periodiche e della dichiarazione annuale dell'IVA.
7. Per i soggetti che si avvalgono dell'assistenza dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 6, viene meno, ove previsto, l'obbligo di registrazione di cui agli articoli 23 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 nonché l'obbligo di apposizione del visto di conformità o la sottoscrizione alternativa e la garanzia previsti dall'articolo 38-bis del predetto decreto n. 633''.

2. Ai fine di potenziare l'attività conoscitiva e di controllo dell'Agenzia delle entrate nei confronti dei contribuenti IVA che operano cessioni verso i consumatori finali:

a) All'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 1, è sostituito dal seguente: ''1. A decorrere dal 1º gennaio 2017, i soggetti che effettuano le operazioni di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, memorizzano elettronicamente e trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi di cui agli articoli 2 e 3 del predetto decreto. La memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica di cui al periodo precedente avvengono mediante gli strumenti tecnologici di cui al comma 3''.
2) il comma 6 è sostituito dal seguente: ''6. In caso di omessa memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri della singola cessione di beni o prestazione di servizio, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 6, comma 3, e 12, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. In caso di mancata memorizzazione o di omissione della trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri ovvero nel caso di trasmissione di tali dati in modo incompleto o inesatto, si applica in capo al cedente dei beni o al prestatore dei servizi la sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 4.000''.
3) dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti:

''6-bis. Per l'acquisto o l'adattamento degli apparecchi mediante i quali effettuare la memorizzazione e la trasmissione di cui ai commi 1 e 2, al soggetto passivo spetta un credito d'imposta per un ammontare non superiore, rispettivamente, ad euro 500 e ad euro 150, utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito d'imposta spetta una sola volta, indipendentemente dal numero di apparecchi adattati o acquistati, a seguito dell'esecuzione dell'intervento tecnico per l'adattamento degli apparecchi o dell'acquisto di nuovi apparecchi e dell'effettuazione del relativo pagamento.
6-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono disciplinati giochi di sorte con premi in denaro legati al consumo, senza pagamento di alcuna posta di gioco, basati sui dati memorizzati e trasmessi all'Agenzia. delle entrate mediante gli strumenti tecnologici di cui all'articolo 2, comma 3) del decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 127''.

b) Dopo l'articolo 21 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono inseriti i seguenti:

''Art. 21-bis.

1. A partire dalla data di cui al comma 1 dell'articolo 21, l'Agenzia delle entrate effettua:

a) l'immediato riscontro tra i dati delle fatture trasmesse e i versamenti effettuati dai soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto al fine di individuare tempestivamente eventuali casi di false fatturazioni o di insufficienti versamenti;
b) l'accertamento parziale ai sensi dell'articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1972, n. 600 delle maggiori imposte derivanti da attività non dichiarate o dall'inesistenza di passività dichiarate, desunte induttivamente, ai sensi della lettera d) dell'articolo 39 del medesimo decreto, sulla base:

– delle fatture trasmesse e del rapporto tra cessioni e acquisti esposto in dichiarazione;
– degli acquisti dichiarati e del rapporto tra cessioni e acquisti registrato nei precedenti due anni di attività laddove questo sia più alto di quello risultante in dichiarazione;
– nel caso di incongrultà o incoerenza agli studi di settore.

Art. 21-ter.

1. A decorrere dal 1º gennaio 2017 il pagamento delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi tra soggetti passivi IVA residenti di ammontare pari o superiore a euro 100 è effettuato esclusivamente mediante bonifico bancario o postale ovvero mediante pagamenti elettronici online da cui risultino il numero della fattura relativa all'operazione, gli imponibili e le relative imposte applicate e le partite IVA del cedente o prestatore e dell'acquirente.
2. Le disposizioni di cui al precedente comma 1 si applicano anche alle note di credito e debito rettificative delle fatture.
3. Le commissioni applicate dagli operatori finanziari per le operazioni di pagamento di cui al comma 1 sono calcolate in misura fissa.
4. Ciascuna inosservanza delle modalità di pagamento previste al comma 1 è punita con la sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 4.000 della quale rispondono in solido il soggetto cedente o prestato re e il soggetto acquirente''.

3. Al fine d'introdurre in contabilità l'obbligo d'indicazione del codice identificativo della comunicazione telematica dei dati delle fatture, al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 dell'articolo 23, è sostituito dal seguente: ''2. Per ciascuna fattura devono essere indicati il numero progressivo e la data di emissione di essa, l'ammontare imponibile dell'operazione o delle operazioni e l'ammontare dell'imposta, distinti secondo l'aliquota applicata, e la ditta, denominazione o ragione sociale del cessionario del bene o del committente del servizio, ovvero, nelle ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 17, del cedente o del p restato re, nonché il codice identificativo della comunicazione dei dati attribuito dall'Agenzia delle entrate ai sensi del comma 2 dell'articolo 21 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78''.
b) il comma 2 dell'articolo 25, è sostituito dal seguente: ''2. Dalla registrazione devono risultare la data della fattura o bolletta, il numero progressivo ad essa attribuito, la ditta, denominazione o ragione sociale del cedente del bene o prestatore del servizio, ovvero il nome e cognome se non si tratta di imprese, società o enti, l'ammontare imponibile e l'ammontare dell'imposta distinti secondo l'aliquota nonché il codice identificativo della comunicazione dei dati attribuito dall'Agenzia delle entrate ai sensi del comma 2 dell'articolo 21 del decreto legge 31 maggio 2010, n.78''.

4. le maggiori risorse derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 del presente articolo sono destinate al fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni per essere prioritariamente indirizzate a misure di riduzione del prelievo a favore delle attività produttive e per finalità redistributive a favore dei contribuenti con minori capacità contributiva. Una quota pari a pari a euro 40 milioni per il 2016, 180 milioni per gli anni dal 2017 al 2022, 160 milioni per gli anni 2023 e 2024, 120 milioni per il 2025, 85 milioni per il 2026, 40 milioni per il 2027 e25 milioni per il 2028 per gli interventi di cui all'articolo 7, comma 2-bis e una quota pari a euro 100 milioni per il 2016, a 250 milioni per gli anni dal 2017 al 2018, a 400 milioni per gli anni dal 2019 al 2020, e a 100 milioni per il 2021 agli interventi di cui all'articolo 11, comma 1-bis''».

Conseguentemente:

a) all'articolo 7, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. La maggiorazione del 40% delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo è incrementata al 60% per gli investimenti effettuati dal 1 gennaio al 31 dicembre 2016 ed estesa, nella misura del 60%, a quelli effettuati dal 1 gennaio 2017 fino al 31 dicembre 2020, a favore dei titolari di reddito di impresa e degli esercenti arti e professione che effettuano investimenti nei beni indicati nei commi citati, destinati a strutture produttive ubicate nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107 , paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato Ue. È fatta salva la diversa decorrenza della maggiorazione di cui al precedente periodo eventualmente prevista dall'autorizzazione di cui all'ultimo periodo del presente comma. La maggiorazione non è cumulabile con il sostegno de minimis né con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammissibili. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono indicate le disposizioni necessarie a garantire la natura non di mero rimpiazzo degli investimenti ammessi all'agevolazione di cui al presente comma, facendo specifico riferimento al fatto che il loro costo complessivo ecceda gli ammortamenti del periodo, relativi ad investimenti della medesima categoria e relativi alla medesima struttura produttiva, non agevolati, e, per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, ecceda il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei medesimi beni. L'efficacia delle disposizioni contenute al presente comma è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato Ue, all'autorizzazione della Commissione europea»;
b) all'articolo 11, comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «Il diritto a fruire della maggiorazione dell'esonero contributivo di cui al presente comma decade se i posti di lavoro creati non sono conservati per un periodo minimo di tre anni, ovvero di due anni nel caso delle piccole e medie imprese»;
c) all'articolo 11, dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. Nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento (UE) n. 651 del 2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato Ue, ai sensi dell'articolo 32 del predetto Regolamento, l'esonero contributivo riconosciuto per le nuove assunzioni di cui al comma 1, è aumentato sino al 100%, con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, decorrenti dalla gennaio 2016 con riferimento a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2016, ed è esteso, per un importo pari al 100% dei complessivi oneri previdenziali a carico dei datori di lavoro per le nuove assunzioni dello stesso tipo decorrenti dallo gennaio 2017 con riferimento a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2016, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua e comunque entro il limite massimo del 50% dei costi salariali di cui al numero 31 del citato articolo 2 sostenuti nei dodici mesi successivi all'assunzione per i datori di lavoro che aumentano il numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato assumendo lavoratori definiti dalla Commissione Europea ''svantaggiati'' ai sensi del numero 4 dell'articolo 2 del predetto Regolamento, nelle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Molise, Sardegna e Sicilia), Quando l'aumento del numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato riguardi lavoratori definiti dalla Commissione Europea ''molto svantaggiati'' ai sensi del numero 99 dell'articolo 2 del predetto Regolamento l'aumento dell'esonero di cui al periodo precedente è concesso nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua e comunque entro il limite massimo del 50% dei costi salariali di cui al numero 31 del citato articolo 2 sostenuti nei ventiquattro mesi successivi all'assunzione. L'esonero contributivo di cui al presente comma è riconosciuto per un numero di lavoratori pari alla differenza tra il numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori con contratto a tempo Indeterminato mediamente occupati nei dodici mesi precedenti alla data di assunzione. Per i soggetti che assumono la qualifica di datori di lavoro a decorrere dal mese successivo a quello dell'entrata In vigore del presente decreto, ogni lavoratore assunto con contratto a tempo indeterminato costituisce incremento della base occupazionale. Il diritto a fruire della maggiorazione dell'esonero contributivo di cui al presente comma decade se i posti di lavoro creati non sono conservati per un periodo minimo di tre anni, ovvero di due anni nel caso delle piccole e medie imprese».

3.0.4
GUERRA, GATTI, LAI, FORNARO, CASSON, CORSINI, DIRINDIN, GOTOR, LO GIUDICE, LO MORO, MANASSERO, MICHELONI, MIGLIAVACCA, MUCCHETTI, PEGORER, RICCHIUTI, RUTA, SONEGO, TOCCI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.
(Misure di semplificazione degli adempimenti a carico dei contribuenti
e di potenziamento dell'attività dell'Agenzia delle entrate)

1. Al fine di razionalizzare e semplificare gli adempi menti contabili e formali dei contribuenti nonché al fine di potenziare l'attività di assistenza e di controllo dell'Agenzia delle entrate, l'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è sostituito dal seguente:

''1. Con riferimento alle operazioni effettuate a decorrere dal r luglio 2016, i soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto trasmettono telematicamente, in forma strutturata ed entro i termini di liquidazione dell'imposta, i dati delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizio contenuti nelle fatture emesse, e relative variazioni, anche nel caso di cessioni e prestazioni eseguite nei confronti dei soggetti che non operano nell'esercizio di impresa, arte o professione. La trasmissione di cui al periodo precedente riguarda anche i dati contenuti nelle fatture ricevute, e relative variazioni, da soggetti residenti fuori dal territorio dello Stato.
2. L'Agenzia delle entrate acquisisce e mette a disposizione i dati di cui al comma 1, tanto al soggetto fornitore quanto al soggetto cliente, in modalità telematica e in formato strutturato, assegnando alla comunicazione il codice identificativo da riportare nel registri di cui agli articoli 23 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ai sensi dell'articolo 242 della direttiva 2006/112/CE del 28 novembre 2006.
3. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuati i dati di cui al comma 1 da trasmettere, le modalità e i termini di trasmissione e messa a disposizione, nonché soluzioni software gratuite per facilitare la trasmissione e la consultazione telematica.
4. In caso di omissione della trasmissione di cui al comma l, ovvero nel caso di trasmissione con dati incompleti o inesatti si applica, in capo al cedente dei beni o al p restato re dei servizi, la sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 4.000 per ciascuna operazione non trasmessa o trasmessa in modo errato. Il cessionario o committente soggetto passivo IVA è tenuto alla verifica dei dati delle fatture di propria competenza trasmessi dai suoi fornitori e a segnalare all'Agenzia delle entrate, nei modi e nel termine definiti dal provvedimento di cui al comma 3, l'omissione della trasmissione di cui al comma 1 o la trasmissione con dati incompleti o inesatti. AI fine di agevolare la verifica, l'Agenzia delle entrate, su richiesta del cessionario o committente, trasmette in modalità telematica i dati acquisiti di ciascuna operazione di sua competenza nonché il codice identificativo assegnato alla comunicazione. In caso di omissione della segnalazione, si applica al cessionario o committente una sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 4.000 per ciascuna trasmissione omessa o errata che non sia segnalata.
5. Con riferimento alle operazioni effettuate a partire dalla data di cui al comma 1, è abrogato l'articolo 1 comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, viene meno la comunicazione dei dati relativi ai contratti stipulati dalle società di leasing, nonché dagli operatori commerciali che svolgono attività di locazione e di noleggio, ai sensi dell'articolo 7, dodicesimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, nonché viene meno l'obbligo di presentare le comunicazioni di cui all'articolo 16, lettera c), del decreto del Ministro delle finanze 24 dicembre 1993 e, limitatamente agli acquisti intracomunitari di beni e alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti stabiliti in un altro Stato membro dell'Unione europea, le comunicazioni di cui all'articolo 50, comma 6, del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.
6. Con effetto dallo gennaio 2017, l'Agenzia delle entrate mette a disposizione, in via telematica e limitatamente ai soggetti passivi IVA che svolgono l'attività in forma di ditta individuale o lavoro autonomo, gli elementi informativi per la registrazione di cui agli articoli 23 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Tali elementi potranno essere integrati e confermati, sempre telematicamente, dai soggetti di cui al periodo precedente, al fine della precompilazione, da parte dell'Agenzia delle entrate, delle liquidazioni periodiche e della dichiarazione annuale dell'IVA.
7. Per i soggetti che si avvalgono dell'assistenza dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 6, viene meno, ove previsto, l'obbligo di registrazione di cui agli articoli 23 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 nonché l'obbligo di apposizione del visto di conformità o la sottoscrizione alternativa e la garanzia previsti dall'articolo 38-bis del predetto decreto n. 633''.

2. Al fine di potenziare l'attività conoscitiva e di controllo dell'Agenzia delle entrate nei confronti dei contribuenti IVA che operano cessioni verso i consumatori finali:

a) All'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 1, è sostituito dal seguente: ''1. A decorrere dallo gennaio 2017, i soggetti che effettuano le operazioni di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, memorizzano elettronicamente e trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi di cui agli articoli 2 e 3 del predetto decreto. La memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica di cui al periodo precedente avvengono mediante gli strumenti tecnologici di cui al comma 3''.
2) il comma 6 è sostituito dal seguente: ''6. In caso di omessa memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri della singola cessione di beni o prestazione di servizio, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 6, comma 3, e 12, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. In caso di mancata memorizzazione o di omissione della trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri ovvero nel caso di trasmissione di tali dati in modo incompleto o inesatto, si applica in capo al cedente dei beni o al prestato re dei servizi la sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 4.000''.
3) dopo Il comma 6, sono inseriti i seguenti:

''6-bis. Per l'acquisto o l'adattamento degli apparecchi mediante i quali effettuare la memorizzazione e la trasmissione di cui ai commi 1 e 2, al soggetto passivo spetta un credito d'imposta per un ammontare non superiore, rispettivamente, ad euro 500 e ad euro 150, utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito d'imposta spetta una sola volta, indipendentemente dal numero di apparecchi adattati o acquistati, a seguito dell'esecuzione dell'intervento tecnico per l'adattamento degli apparecchi o dell'acquisto di nuovi apparecchi e dell'effettuazione del relativo pagamento.
6-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono disciplinati giochi di sorte con premi in denaro legati al consumo, senza pagamento di alcuna posta di gioco, basati sui dati memorizzati e trasmessi all'Agenzia delle entrate mediante gli strumenti tecnologici di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 127''.

b) Dopo l'articolo 21 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono inseriti i seguenti:

''Art. 21-bis.

1. A partire dalla data di cui al comma 1 dell'articolo 21, l'Agenzia delle entrate effettua:

a) l'immediato riscontro tra i dati delle fatture trasmesse e i versamenti effettuati dai soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto al fine di individuare tempestivamente eventuali casi di false fatturazioni o di insufficienti versamenti;
b) l'accertamento parziale ai sensi dell'articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1972, n. 600 delle maggiori imposte derivanti da attività non dichiarate o dall'inesistenza di passività dichiarate, desunte induttivamente, ai sensi della lettera d) dell'articolo 39 del medesimo decreto, sulla base:

– delle fatture trasmesse e del rapporto tra cessioni e acquisti esposto in dichiarazione;
– degli acquisti dichiarati e del rapporto tra cessioni e acquisti registrato nei precedenti due anni di attività laddove questo sia più alto di quello risultante in dichiarazione;
– nel caso di incongruità o incoerenza agli studi di settore.

Art. 21-ter.

1. A decorrere dallo gennaio 2017 il pagamento delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi tra soggetti passivi IVA residenti di ammontare pari o superiore a euro 100 è effettuato esclusivamente mediante bonifico bancario o postale ovvero mediante pagamenti elettronici online da cui risultino il numero della fattura relativa all'operazione, gli imponibili e le relative imposte applicate e le partite IVA del cedente o prestatore e dell'acquirente.
2. Le disposizioni di cui al precedente comma 1 si applicano anche alle note di credito e debito rettificati ve delle fatture.
3. Le commissioni applicate dagli operatori finanziari per le operazioni di pagamento di cui al comma 1 sono calcolate in misura fissa.
4. Ciascuna inosservanza delle modalità di pagamento previste al comma 1 è punita con la sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 4.000 della quale rispondono in solido il soggetto cedente o prestatore e il soggetto acquirente''.

3. Al fine d'introdurre in contabilità l'obbligo d'indicazione del codice identificativo della comunicazione telematica dei dati delle fatture, al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Il comma 2 dell'articolo 23, è sostituito dal seguente: ''2. Per ciascuna fattura devono essere indicati il numero progressivo e la data di emissione di essa, l'ammontare imponibile dell'operazione o delle operazioni e l'ammontare dell'imposta, distinti secondo l'aliquota applicata, e la ditta, denominazione o ragione sociale del cessionario del bene o del committente del servizio, ovvero, nelle ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 17, del cedente o del prestato re, nonché il codice identificativo della comunicazione dei dati attribuito dall'Agenzia delle entrate ai sensi del comma 2 dell'articolo 21 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78''.
b) il comma 2 dell'articolo 25, è sostituito dal seguente: ''2. Dalla registrazione devono risultare la data della fattura o bolletta, il numero progressivo ad essa attribuito, la ditta, denominazione o ragione sociale del cedente del bene o prestatore del servizio, ovvero il nome e cognome se non si tratta di imprese, società o enti, l'ammontare imponibile e l'ammontare dell'imposta distinti secondo l'aliquota nonché il codice identificativo della comunicazione dei dati attribuito dall'Agenzia delle entrate ai sensi del comma 2 dell'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78''.

4. Le maggiori risorse derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 del presente articolo sono destinate al fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all'articolo l, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni per essere prioritariamente indirizzate a misure di riduzione del prelievo a favore delle attività produttive e per finalità redistributive a favore dei contribuenti con minori capacità contributiva. Una quota pari a 300 milioni di euro è destinata agli interventi di cui all'articolo 27, comma 1 e una quota pari a 500 milioni a decorrere dall'anno 2016 è destinata agli interventi di cui all'articolo 38 comma 1».

Conseguentemente:

a) all'articolo 27, comma 1, sostituire le parole: ''300 milioni'' con le seguenti: ''600 milioni'';
b) all'articolo 38, comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: ''Alle Province e alle Città metropolitane delle Regioni a statuto ordinario è attribuito un contributo complessivo di 900 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, di cui 550 milioni di euro a favore delle Province e 250 milioni di euro a favore delle Città metropolitane finalizzato al finanziamento delle spese connesse alle funzioni relative alla viabilità, all'edilizia scolastica e alla tutela dell'ambiente''.

3.0.5.
BATTISTA, PANIZZA, FAUSTO GUILHERME LONGO, ORELLANA, ZIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.
(Modifiche all'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in materia di applicazione del meccanismo del cosiddetto split payment)

1. All'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: '', né ai compensi per prestazioni di servizi nel caso di esecuzione degli stessi da parte di consorzi o cooperative, a condizione che questi ultimi acquisiscono beni o servizi soggetti ad imposta sul valore aggiunte da consorziati o da soci per almeno il 70 per cento del fatturato relativo al mese precedente l'operazione altrimenti soggetta alla disciplina prevista dal comma 1'';
b) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

''2-bis. Nel caso di cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti degli enti di cui al comma 1 da soggetti che hanno optato per il regime previsto dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398, l'imposta sul valore aggiunto è integralmente versata .ai soggetti medesimi.
2-ter. Il direttore dell'Agenzia delle entrate approva, entro il 30 aprile 2016, con proprio atto, l'elenco dei soggetti tenuti all'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1. Detto elenco è pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia delle entrate ed è aggiornato con le modalità di cui al primo periodo''.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili, come integrata, da ultimo, dall'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

3.0.6
GUERRA, SANTINI, ORRÙ

Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

Al fine di evitare un pregiudizio alla continuità dell'azione amministrativa, ai dipendenti dell'amministrazione economico-finanziaria, ivi incluse le agenzie fiscali, cui sono state affidate le mansioni della terza area sulla base dei contratti individuali di lavoro a tempo indeterminato stipulato in esito al superamento di concorsi banditi in applicazione del contratto collettivo nazionale di comparto del quadriennio 1998-2001 continua ad essere corrisposto, a titolo individuale e in via provvisoria, sino ad una specifica disciplina contrattuale, il relativo trattamento economico e gli stessi continuano ad esplicare le relative funzioni».

3.0.7
MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

All'articolo 1, comma 3 del DPR 30 dicembre 1999, n. 544 dopo la parola ''pagamento'' aggiungere le seguenti parole: ''effettuato anche mediante un documento di legittimazione di cui all'articolo 2002 del Codice Civile''».

3.0.8
MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

L'articolo 3, comma 5 lettera a) della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è sostituito dal seguente:

''a) dagli organizzatori di spettacoli, nel limite massimo del 15 per cento dei posti del settore, secondo la capienza del locale o del complesso sportivo ufficialmente riconosciuta dalle competenti autorità;''».

3.0.9
PANIZZA, BERGER, BATTISTA, ZIN

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.
(pagamento dei rimbarsi IVA trimestrali)

1. All'articolo 38-bis, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ''Il rimborso deve essere liquidato entro il secondo mese successivo al trimestre di riferimento''.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n, 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed in differibili, come integrata, da ultimo, dall'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

3.0.10
PANIZZA, BERGER, BATTISTA, ZIN

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 3-bis.
(Differimento dei termini di versamento dell'IVA mensile)

1. All'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, al comma 1, le parole: ''esigibile nel primo mese precedente'' sono sostituite dalle seguenti: ''esigibile nel secondo mese precedente''.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 1,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili, come integrata, da ultimo, dall'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

3.0.11
PANIZZA

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.
(Disposizioni in materia di accise sui prodotti energetici)

1. All'articolo 21 del ''testo Unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative'' approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e ss.mm.ii., al comma 3, in fine, è aggiunto il seguente periodo: ''Non sono, al contrario, sottoposti ad accisa i prodotti di cui al comma 1, indicati dai codici di accisa ricadenti nell'intervallo da NC1507 e NC1515 e individuati quali olii vegetali non modificati chimicamente, utilizzati, o destinati ad essere utilizzati, come combustibili per riscaldamento, o ad uso industriale, in unità non cogenerative per la produzione di energia-termica (caldaie) asservite a reti di teleriscaldamento, autorizzate all'uso dei medesimi prodotti ed entrate in esercizio entro il 31.12.2015.
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 200.000 euro, a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante riduzione di tutte le dotazioni finanziarie di parte corrente del bilancio dello Stato iscritte nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad eccezione delle spese relative alle missioni: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia; Politiche per il lavoro, Tutela della salute».

3.0.12
CONTI, BARANI, AMORUSO, AURICCHIO, COMPAGNONE, D'ANNA, FALANGA, IURLARO, LANGELLA, EVA LONGO, MAZZONI, RUVOLO, SCAVONE, VERDINI

Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.
1. All'art. 38-quater del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 recante ''Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto'' sono apportate le seguenti modifiche:

– al comma 1 le parole ''lire 300 mila» sono sostituite dalle seguenti: ''50 euro'';
– ogni qual volta ricorra la parola ''fattura'' sostituirla con la seguente ''modulo'';

Dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

''3. Le operazioni di rimborso di cui al precedente comma possono essere effettuate da intermediari, purchè regolarmente iscritti all'albo degli istituti di pagamento di cui all'art. 114-septies T.U.B., Decreto legislativo n. 385/1993;
4. Con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze è determinata la tabella delle percentuali minime di rimborso, suddivisa per scaglioni con valori percentuali incrementali rispetto all'aumento dell'importo delle cessioni di cui al comma 1, che gli intermediari del servizio di cui al precedente comma, sono tenuti a rispettare. Ogni intermediario è tenuto a definire una propria tabella di rimborso i cui valori percentuali minimi per ogni scaglione non siano inferiori a quelli stabiliti con il presente Decreto''.

2. Dalla data di entrata in vigore del decreto istitutivo della tabella delle percentuali minime di rimborso applicate dagli intermediari del servizio, è istituita un'imposta, fuori campo IVA, a carico dei soggetti cessionari di cui al comma 2 dell'art, 38-quater del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, del valore di 1 euro per ogni cessione di beni che dà diritto al rimborso dell'imposta pagata, Col medesimo decreto, ministeriale sono individuate le modalità e i termini peril versamento dell'imposta la cui riscossione spetta alL'intermediario del servizio. Il relativo gettito è destinato a finanziare Interventi e attività di promozione del turismo».

4.1
PAOLO ROMANI, BERNINI, D'ALÌ, PELINO, FLORIS, BOCCARDI, CERONI, MANDELLI, GASPARRI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 è premesso il seguente:

«01. A decorrere dallo gennaio 2016 l'esenzione dall'IMU si applica a tutti i terreni agricoli.

b) al comma 1, la lettera a), è sostituita con la seguente:

«a) il comma 5 è abrogato;»,

c) al comma 3 sono soppresse le lettera a), b)e c) fino a «inusucapibile»

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire la cifra «300» con la seguente: «150».

4.2
TARQUINIO, MILO, BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI, PERRONE, ZIZZA

Sostituire i commi 1, 2, e 3 con i seguenti:

«1. A decorrere dall'anno 2016, l'esenzione dell'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 si applica a tutti i terreni agricoli in qualsiasi area ubicati e a qualsiasi titolo posseduti.
2. AI fine di assicurare la copertura finanziaria delle disposizioni contenute al comma precedente i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, in misura tale da determinare risparmi per una somma complessiva non inferiore a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. Con uno o più regolamenti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi Interessati.
3. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. A decorrere dall'anno 2016, sono abrogati i commi da 1 a 9-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34».

4.3
TARQUINIO, MILO, BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI, PERRONE, ZIZZA

Sostituire i commi 1, 2, e 3 con i seguenti:

«1. A decorrere dall'anno 2016, l'esenzione dell'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 si applica a tutti i terreni agricoli in qualsiasi area ubicati e a qualsiasi titolo posseduti.
2. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del precedente comma si provvede mediante riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte corrente, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili, di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, ad esclusione del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali relative alle autorizzazioni di spesa, riferite alle sole spese rimodulabili, in misura tale da realizzare complessivamente una riduzione di 360 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.
3. Il Ministero dell'economia e delle finanze con proprio decreto definisce le modalità di applicazione delle disposizioni di cui al comma 1. A decorrere dall'anno 2016, sono abrogati i commi da 1 a 9-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34».

4.4
LAI, FORNARO, DIRINDIN, GUERRA, CASSON, CORSINI, GATTI, GOTOR, LO GIUDICE, LO MORO, MANASSERO, MANCONI, MICHELONI, MIGLIAVACCA, MUCCHETTI, PEGORER, RICCHIUTI, RUTA, SONEGO, TOCCI, TURANO

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) sostituire il comma 2, con il seguente:

''2. l'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili, ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze della stessa; restano ferme le definizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. I soggetti richiamati dall'articolo 2, comma 1, lettera b), secondo periodo, del decreto legislativo n. 504 del 1992, sono individuati nei coltivatori diretti e negli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano co me unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si Intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catasta li C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catasta li indicate, anche se iscritte in catasto unita mente all'unità ad uso abitativo''».

Conseguentemente, al medesimo comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) sostituire il comma 10 con il seguente:

''10. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 400 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità i m mobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. la detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 600. I comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione. la suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; per tali fattispecie non si applicano la riserva della quota di imposta prevista dal comma 11 a favore dello Stato e il comma 17. I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza In istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, nonché l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata. L'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e i comuni possono prevedere che queste si applichino anche ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662''».

Conseguentemente, le maggiori entrate di cui al comma 1, lettera 0) e b-bis), pari a 1,5 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2016, sono destinate:

a) all'articolo 32, comma 3, sostituire le parole: «per l'anno» con le seguenti: « dall'anno 2016» e le parole: « sulla quota indistinta del» con le seguenti: « sulle maggiori risorse, pari a 800 milioni di euro, di cui all'articolo 4, lettera 0) e lettera b-bis), destinate al».
b) all'articolo 32, dopo il comma 14, aggiungere il seguente: «14-bis. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 593, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono incrementare di 700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, allo scopo di consentire la prosecuzione dell'erogazione alle regioni del concorso all'acquisto dei medicinali innovativi, per l'anno 2016 e successivi, sulla base di una programmazione pluriennale delle condizioni di accesso ai trattamenti».

4.5
FORNARO, LAI, PEGORER, GUERRA, CASSON, CORSINI, D'ADDA, DIRINDIN, GATTI, GOTOR, LO GIUDICE, LO MORO, MANASSERO, MANCONI, MICHELONI, MIGLIAVACCA, MUCCHETTI, RICCHIUTI, RUTA, SONEGO, TOCCI

Al comma 1, alla lettera a), premettere lo seguente:

«0a) sostituire il comma 2, con il seguente: ''2. L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili, Ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze della stessa; restano ferme le definizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. I soggetti richiamati dall'articolo 2, comma 1, lettera b), secondo periodo, del decreto legislativo n. 504 del 1992, sono individuati nei coltivatori diretti e negli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica In immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catasta li C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo''».

Conseguentemente, al medesimo comma 1, dopo lo lettera b), aggiungere lo seguente:

«b-bis) sostituire il comma 10 con il seguente: ''10. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 400 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'Importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'Importo massimo di euro 600.1 comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso Il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; per tali fattispecie non si applicano la riserva della quota di imposta prevista dal comma 11 a favore dello Stato e il comma 17. I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, nonché l'unità immobiliare posseduta dal cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata. L'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e i comuni possono prevedere che queste si applichino anche ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, delta legge 23 dicembre 1996, n. 662''».

Conseguentemente, le maggiori entrate di cui al comma 1, lettera 0) e b-bis), pari a 1,5 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2016, sono destinate:

a) all'articolo 26, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Agli interventi coordinati dalla Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche, Istituita con decreto del presidente del consiglio dei ministri del 27 maggio 2014, è destinata a decorrere dall'anno 2016, una somma pari a 1000 milioni di euro prioritariamente finalizzata al finanziamento di investimenti di prevenzione) messa a norma degli argini, e altra infrastrutturazione in tutte le aree a rischio idrogeologico».

b) all'articolo 38, comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: «Alle Province e alle Città metropolitane delle Regioni a statuto ordinario è attribuito un contributo complessivo di 900 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, di cui 550 milioni di euro a favore delle Province e 350 milioni di euro a favore delle Città metropolitane finalizzato al finanziamento delle spese connesse alle funzioni relative alla viabilità, all'edilizia scolastica e alla tutela dell'ambiente».

4.6
GUERRA, LO GIUDICE, LAI, FORNARO, GATTI, CASSON, CORSINI, DIRINDIN, GOTOR, LO MORO, MANASSERO, MANCONI, MICHELONI, MIGLIAVACCA, MUCCHETTI, PEGORER, RICCHIUTI, RUTA, SONEGO, TOCCI

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente: «0a) sostituire il comma 2, con il seguente: ''2. L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili, ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze della stessa, restano ferme le definizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. I soggetti richiamati dall'articolo 2, comma 1, lettera b), secondo periodo, del decreto legislativo n. 504 del 1992, sono individuati nei coltivatori diretti e negli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivi bile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catasta li indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo''».

Conseguentemente, al medesimo comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) sostituire il comma 10 con il seguente: ''10. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 400 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 600. I comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; per tali fattispecie non si applicano la riserva della quota di imposta prevista dal comma 11 a favore dello Stato e il comma 17. I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, nonché l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata. L'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e i comuni possono prevedere che queste si applichino anche ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662''».

Conseguentemente, le maggiori entrate di cui al comma 1, lettera 0a) e b-bis), pari a 1,5 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2016, sono destinate:

all'articolo 24, primo periodo, dopo: «esclusione sociale» aggiungere il seguente: «di tipo universale, rivolto cioè a tutti i nuclei familiari in condizioni di povertà,» e sostituire la frase: «600» con la seguente: «2100» e: «1000» con: «2500».

4.7
FORNARO

Al comma 1, alla lettera a), premettere i seguente:

«0a) sostituire il comma 2, con il seguente: ''2. L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili, ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze della stessa; restano ferme le definizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. I soggetti richiamati dall'articolo 2, comma 1, lettera b), secondo periodo, del decreto 'legislativo n. 504 del 1992, sono individuati nei coltivatori diretti e negli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivi bile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo''».

Conseguentemente, al medesimo comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) sostituire il comma 10 con il seguente: ''10. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono., fino a concorrenza del suo ammontare, euro 400 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 600. I comuni possono. disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio. di bilancio. In tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti. autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, per tali fattispecie non si applicano la riserva della quota di imposta prevista dal comma 11 a favore dello Stato e il comma 17. I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, nonché l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata. L'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 30. dicembre 1992, n. 504 e i comuni possono prevedere che queste si applichino anche ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662''».

4.8
DAVICO

All'articolo 4, comma 1, prima della lettera a), inserire la seguente:

«0a) al comma 2, sostituire le parole: '', nonché l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, prevedendo che l'agevolazione operi o limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500 oppure nel solo caso in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui.'' con le seguenti: ''A decorrere dal 1º gennaio 2016 sono considerate abitazioni principali quelle concesse in uso gratuito a parenti di primo grado in linea retta, i quali vi dimorino abitualmente e risiedano anagraficamente».

Conseguentemente, al relativo maggiore onere, pari a 80 milioni di euro a decorrere dal 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004.

4.9
BARANI, AMORUSO, COMPAGNONE, CONTI, D'ANNA, FALANGA, IURLARO, LANGELLA, EVA LONGO, MAZZONI, RUVOLO, SCAVONE, VERDINI

Al comma 1, prima della lettera a), aggiungere la seguente:

«0a) Al comma 2, sostituire le parole: '', nonché l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, prevedendo che l'agevolazione operi o limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500, oppure nel solo caso in cui il comodatario appartenga ad un nucleo familiare con Isee non superiore a 15.000 euro annui.'' con le seguenti: ''a decorrere dal 1º gennaio20l6 sono considerate abitazioni principali quelle concesse in uso gratuito a parenti di primo grado in linea retta i quali vi dimorino abitualmente e risiedano anagraficamente''.
Al relativo maggiore onere, pari a 80 milioni di euro a decorrere dal 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004».

4.10
CERONI

Al comma 1, premettere la seguente lettera:

«0a) al comma 2, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

''d-bis) immobili strumentali necessari allo svolgimento di attività produttive. Qualora l'immobile non sia totalmente utilizzato per tale finalità la base imponibile dell'imposta municipale propria è ridotta del 50 per cento''».

Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: «abitazione principale,» inserire le seguenti: «immobili strumentali necessari allo svolgimento di attività produttive,».

Conseguentemente, all'articolo 33, sopprimere il comma 34.

4.11
DE PIN, CARIDI

Al comma 1, prima della lettera a), aggiungere la seguente:

«0a) al comma 5 primo periodo, sostituire le parole: ''pari a 135'' con le seguenti: ''pari a 90''».

4.12
MILO

Al comma 1, sostituire la lettera a) del comma 1 con la seguente:

«a) il comma 5 è abrogato».

Conseguentemente, sostituire il comma 3 con il seguente:

«13. A decorrere dall'anno 2016, l'esenzione dell'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 si applica a tutti i terreni agricoli in qualsiasi area ubicati e a qualsiasi titolo posseduti».

Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione della presente disposizione si provvede mediante riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte corrente, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili, di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, ad esclusione del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali relative alle autorizzazioni di spesa, riferite alle sole spese rimodulabili, in misura tale da realizzare complessivamente una riduzione di 360 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

4.13
DE PIN, CARIDI

Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:

«b) il comma 8-bis è sostituito dal seguente:

''L'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 157, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ubicati nelle zone svantaggiate ai sensi del Regolamento CE 1257/99''».

4.14
MOSCARDELLI

Al comma 1, dopo la lettera c) sono aggiunte le lettere:

«d) dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti:

''8-ter. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare l'aliquota è ridotta all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento o aumentarla sino ad un massimo dell'2,5 per mille;
8-quater. Nel caso in cui l'unita immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa l'imposta municipale propria nella percentuale stabilità dal comune nel regolamento relativo all'anno 2015 ai sensi dell'articolo 1, comma 681 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147. Nel caso di mancato invio della delibera entro il termine del 10 settembre 2014 di cui all'articolo 1, comma 688 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ovvero nel caso di mancata determinazione della predetta percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo al 2015, la percentuale di versamento a carico del possessore è pari al 90 per cento dell'ammontare complessivo del tributo''.

e) dopo il comma 9-bis aggiungere il seguente comma:

''9-ter. A decorrere dal 01 gennaio 2016 per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota dell'imposta municipale propria è ridotta allo 0,1 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento''.

f) Sostituire il comma 4 con il seguente:

''4. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147:

a) il comma 639 è sostituito dal seguente:

'639. È istituita l'imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro colIegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali, La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IUC), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali e le relative pertinenze ad esclusione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e dalla tassa sui rifiuti (TARl), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

b) comma 640 è abrogato;
c) comma 669 è abrogato;
d) comma 671 è abrogato;
e) comma 672 è abrogato;
f) comma 673 è abrogato;
g) comma 674 è abrogato;
h) comma 675 è abrogato;
i) comma 676 è abrogato;
l) comma 677 è abrogato;
m) comma 681 è abrogato;
n) comma 682 è abrogata la lettera b) del comma 1;
o) comma 683 il secondo periodo è abrogato;
p) comma 687 è abrogato;
q) comma 688 è sostituito dal seguente: comma 688. Il versamento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, ovvero tramite il bollettino di conto corrente postale o tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Con decreto del Direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di rendicontazione e trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze. Il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale. È consentito il pagamento della TARI in unica soluzione entro il16 giugno di ciascun anno.»

4.15
ZELLER, FRAVEZZI, BERGER, PALERMO, PANIZZA, LANIECE, BATTISTA, ROMANO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è aggiunto il seguente periodo: ''Le disposizioni di cui al presente comma trovano applicazione, dal periodo d'imposta 2014, anche all'Imposta Municipale Immobiliare, istituita dalla legge provinciale 19 aprile 2014, n. 3, della Provincia autonoma di Bolzano ed all'Imposta Immobiliare Semplice, istituita dalla legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, della Provincia autonoma di Trento''.».

4.16
DE POLI

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. dopo il comma 8 dell'art. 9 d.lgs 14 marzo 2011, n. 23 aggiungere il seguente:

''Sono altresì esenti dall'imposta municipale propria gli immobili destinati alla attività di scuola paritaria, facente parte del sistema nazionale di istruzione, ai sensi della legge 62/2000''.».

Conseguentemente, all'articolo 51, comma 2, aggiungere in fine le parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro a decorrere dal 2016».

4.17
DE POLI

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. dopo il comma 8 dell'art. 9 d.lgs 14 marzo 2011, n. 23 aggiungere il seguente:

''Sono altresì esenti dall'imposta gli immobili destinati ad attività per le quali le norme vigenti prevedono il diritto alla esenzione, ancorchè tali immobili siano condotti in virtù di un contratto di comodato gratuito da un ente in possesso dei requisiti soggettivi previsti dalle norme vigenti per fruire della esenzione''».

Conseguentemente, all'articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro a decorrere dal 2016».

4.18
STEFANI, TOSATO, COMAROLI

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Dopo il comma 8 dell'articolo 9 del decreto Iegislativo 14 marzo 2011, n. 23, è inserito il seguente:

''9-bis. Sono esenti dall'imposta municipale propria (IMU) i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati a causa dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi l'8 luglio 2015 nel territorio dei comuni di Dolo, Pianiga e Mira, in provincia di Venezia, di cui alla dichiarazione dello stato di emergenza del 17 luglio 2015, limitatamente per periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni, come risulta da dichiarazione sostitutiva del contribuente presentata al Comune ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Per le finalità di cui al presente comma, è attribuito ai medesimi comuni di Dolo, Pianiga e Mira; per l'anno 2016, un contributo di 20 milioni di euro da ripartire tra gli stessi con deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e sulla base di una relazione motivata del Capo del Dipartimento della protezione civile, da predisporre sentita la regione Veneto''».

Conseguentemente,

Alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2016: – 20.000.000

4.19
STEFANI, ARRIGONI, TOSATO, COMAROLI

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Dopo il comma 8 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, .è inserito il seguente:

''9-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2016 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utllizzati a causa di calamità naturali, limitatamente per periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni, come risulta da dichiarazione sostitutiva del contribuente presentata al Comune ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445».

Conseguentemente:

dopo il comma 8 Inserire li seguente:

«8-bis. Per le finalità di cui al comma 2-bis, a decorrere dall'anno 2016, è attribuito ai comuni nei cui territori sono stati verificati eventi calamitosi per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza, un ulteriore contributo di 90 milioni di euro da ripartire tra gli stessi comuni con deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e sulla base di una relazione motivata del Capo del Dipartimento della protezione civiIe da predisporre sentita la Regione interessata. Le somme non utilizzate sono versate annualmente al Fondo per le emergenze nazionali istituito ai sensi del comma 5-quinquies dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni. In caso di eventi eccezionali, agli eventuali maggiori oneri annui si provvede con l'utilizzo delle risorse del medesimo Fondo per le emergenze nazionali».

Conseguentemente,

All'articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sano ridotte in maniera lineare per un importo pari a 90 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016».

4.20
CONTE

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro a decorrere dal 2016».

4.21
MARINELLO, AZZOLLINI, GUALDANI

Sostituire il comma 3 con i seguenti:

«3. A decorrere dall'anno 2016 i terreni agricoli sono esentati dal pagamento dell'imposta municipale propria (IMU).
3-bis. A copertura dei maggiori oneri, stimati in 360 milioni di euro a decorrere dal 2016, le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C sono ridotte in maniera lineare del 2%.»

4.22
BOCCARDI, MANDELLI, D'ALÌ

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. A decorrere dall'anno 2016, l'esenzione dell'Imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 si applica a tutti i terreni agricoli in qualsiasi area ubicati e a qualsiasi titolo posseduti,».

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione della presente disposizione si provvede mediante riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte corrente, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili, di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, ad esclusione del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali relative alle autorizzazioni di spesa, riferite alle sole spese rimodulabili, in misura tale da realizzare complessivamente una riduzione di 360 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016».

4.23
PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, BOCCHINO, CAMPANELLA

Al comma 3, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Sono esenti dall'IMU gli immobili adibiti alle rappresentazioni teatrali e alle attività delle Accademie e delle Associazioni teatrali».

Conseguentemente all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole «300 milioni» con le seguenti «297».

4.24
FATTORI, DONNO

Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, secondo periodo dopo le parole: «esenti dall'IMU», è aggiunta lo seguente: «tutti»;
b) alla lettera a), premettere le seguenti parole: «anche qualora non».

Conseguentemente:

a) all'articolo 33, sostituire 11 comma 8, con il seguente: «8. All'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n.149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13», sopprimere le seguenti parole: «di 27,7 milioni di euro per l'anno 2016 e di 45,1 milioni di euro a decorrere dall'armo 2017»;
b) all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni» con le seguenti: «1.00 milioni»;
c) all'articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «15 per cento» con le seguenti: «17 per cento»;
d) all'articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento» con le seguenti: «6 per cento»;
e) dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

«Art. 50-bis.
(Riduzione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi
delle banche e di altri enti e società finanziari)

1. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8; le parole: ''nella misura del 96 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento»;
b) all'articolo 6, comma 9, le parole: ''nella misura del 96 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''nella misura del 93 per cento'';
c) all'articolo 7, comma 2, le parole: ''nella misura del 96 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''nella misura del 93 per cento'';

f) all'articolo 51, al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: ''ivi comprese le variazioni di cui al periodo successi. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016,2017 e 2018''».

4.25
RUVOLO, BARANI, AMORUSO, AURICCHIO, COMPAGNONE, CONTI, D'ANNA, FALANGA, IURLARO, LANGELLA, FAUSTO GUILHERME LONGO, MAZZONI, SCAVONE, VERDINI

Al comma 3, sostituire la lettera a) con la seguente: «a) posseduti a qualsiasi titolo».

4.26
MUNERATO, BELLOT, BISINELLA

Al comma 3, secondo periodo, lettera a), le parole: «posseduti e condotti», sono sostituite dalle seguenti: «posseduti o condotti».

Conseguentemente, alla Tabella B, apportare le seguenti variazioni: voce Ministero dell'econamia e delle finanze apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2016: - 50.000.000;
2017: - 50,000,000;
2018: - 50,000,000.

Conseguentemente all'articolo 33, comma 34, le parole: «300 milioni di euro annui», sono sostituite dalle seguenti: «250 milioni di euro annui».

4.27
D'ALÌ, MANDELLI, CERONI, BOCCARDI

Al comma 3, secondo periodo, lettera a), le parole: «posseduti e condotti», sono sostituite dalle seguenti: «posseduti o condotti».

Conseguentemente, alla Tabella B, apportare le seguenti variazioni: voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2016: - 50.000.000;
2017: - 50.000.000;
2018: - 50.000.000.

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di euro annui», con le seguenti: «250 milioni di euro annui».

4.28
RUVOLO

Al comma 3, secondo periodo, lettera a), le parole: «posseduti e condotti», sono sostituite dalle seguenti: «posseduti o condotti».

Conseguentemente, alla Tabella B, apportare le seguenti variazioni: voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2016: - 50.000.000;
2017: - 50.000.000;
2018: - 50.000.000.

Conseguentemente all'articolo 33, comma 34, le parole: «300 milioni di euro annui», sono sostituite dalle seguenti: «250 milioni di euro annui».

4.29
BELLOT, MUNERATO, BISINELLA

Al comma 3, secondo periodo, lettera a), le parole: «posseduti e condotti», sono sostituite dalle seguenti: «posseduti o condotti».

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, le parole: «300 milioni di euro annui», sono sostituite dalle seguenti: «250 milioni di euro annui».

4.30
GAETTI, GIROTTO, DONNO, FUCKSIA

Al comma 3, secondo periodo, lettera a), le parole: «posseduti e condotti» sono sostituite dalle seguenti: «posseduti o condotti».

Conseguentemente all'articolo 33, comma.34, le parole: «300 milioni di euro annui», sono sostituite dalle seguenti: «250 milioni di euro annui».

4.31
STEFANO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS, BOCCHINO, CAMPANELLA, BIGNAMI

Al comma 3, secondo periodo, lettera a) le parole: «posseduti e condotti'» sono sostituite dalle seguenti: «posseduti o condotti».

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, le parole: «300 milioni di euro annui» sono sostituite dalle seguenti: «250 milioni di euro annui».

4.32
CAMPANELLA

Al comma 3, lettera a) sostituire le parole: «e condotti» con le seguenti: «o condotti».

4.33
ALBANO, BERTUZZI, PIGNEDOLI, FASIOLO, GATTI, RUTA, SAGGESE, VALENTINI, FORNARO, ELENA FERRARA, PANIZZA

Al comma 3, lettera a), dopo le parole: «iscritti nella previdenza agricola» inserire le seguenti: «nonché dalle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, che svolgono attività di agricoltura sociale ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, il cui fatturato derivante dall'esercizio delle medesime attività agricole sia prevalente,».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2016: -1.500.000;
2017: -1.500.000;
2018: -1.500.000.

4.34
MOSCARDELLI

Al comma 3, lettera a), dopo le parole: «indipendentemente dalla loro ubicazione» aggiungere le seguenti: «nonché dai produttori agricoli che beneficiano delle disposizioni di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633»;

Conseguentemente;

a) al comma 6, lettera al, sostituire le parole: «3.668,09 milioni di euro» con le seguenti: «3.683,09 milioni di euro»;
b) All'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: « 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016» con le seguenti: «285 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016».

4.35
CANDIANI, ARRIGONI

Al comma 3 lettera a) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «anche nel caso di concessione degli stessi in comodato d'uso o in affitto a coltivatori diretti e a imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola».

Conseguentemente all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «è incrementato di 300 milioni di euro annui» con le seguenti «è incrementato di 250 milioni di euro annui».

4.36
CANDIANI, ARRIGONI

Al comma 3 dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

«a-bis) posseduti da soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo. 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione, concessi dagli stessi in comodato d'uso o in affitto a coltivatori diretti e a imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola;».

Conseguentemente all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «è incrementato di 300 milioni di euro annui» con le seguenti: «è incrementato di 200 milioni di euro annui».

4.37
CANDIANI

Al comma 3 dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

«a-bis) posseduti da soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, di cui all'articolo 1 del, decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dallo loro ubicazione, concessi dagli stessi in comodato d'uso in affitto a giovani di età compresa tra i l'8 e i 35 anni che abbiano la qualifica di coltivatori diretti e a imprenditori agricoli professionali iscritti-nella-previdenza agricola».

Conseguentemente all'articolo 33; comma 34, sostituire le parole: «è incrementato di 300 milioni di euro annui» con le seguenti: «è incrementato di 200 milioni di euro annui».

4.38
STEFANO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS, BOCCHINO, CAMPANELLA, BIGNAMI

Al comma 3, secondo periodo, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) condotti da giovani agricoltori, indipendentemente dalla loro ubicazione;».

Conseguentemente all'articolo 33, comma 34, le parole: «300 milioni di euro annui», sono sostituite dalle seguenti: «295 milioni di euro annui».

4.39
MUNERATO, BELLOT, BISINELLA

«a-bis) condotti da giovani agricoltori, indipendentemente dalla loro ubicazione;».

Conseguentemente, alla Tabella B, apportare le seguenti variazioni: voce Ministero dell'economia e delle finanze:

2016 – 5.000.000

2017 – 5.000.000

2018 – 5.000.000

Conseguentemente all'articolo 33, comma 34, le parole: «300 milioni di euro annui», sono sostituite dalle seguenti: «295 milioni di euro annui».

4.40
RUVOLO

Al comma 3, secondo periodo, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) condotti da giovani agricoltori, indipendentemente dalla loro ubicazione;».

Conseguentemente, alla Tabella B, apportare le seguenti variazioni: voce Ministero dell'economia e delle finanze:

2016 – 5.000.000

2017 – 5.000.000

2018 – 5.000.000

Conseguentemente all'articolo 33, comma 34, le parole: «300 milioni di euro annui», sono sostituite dalle seguenti: «295 milioni di euro annui».

4.41
D'ALÌ

Al comma 3, secondo periodo, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) condotti da giovani agricoltori, indipendentemente dalla loro ubicazione;».

Conseguentemente, alla Tabella B, apportare le seguenti variazioni: voce Ministero dell'economia e delle finanze:
2016 – 5.000.000
2017 – 5.000.000
2018 – 5.000.000

Conseguentemente all'articolo 33, comma 34, le parole: «300 milioni di euro annui», sono sostituite dalle seguenti: «295 milioni di euro annui».

4.42
AMIDEI, CERONI, PICCOLI, BERTACCO, MARIN, SCOMA

Al comma 3, secondo periodo, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) condotti da giovani agricoltori, indipendentemente dalla loro ubicazione;».

Conseguentemente, alla Tabella B, apportare le seguenti variazioni: voce Ministero dell'economia e delle finanze:
2016 – 5.000.000
2017 – 5.000.000
2018 – 5.000.000

Conseguentemente all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di euro annui», con le1enti: «295 mlioni di euro annui».

4.43
GAETTI, GIROTTO, DONNO, FUCKSIA

Al comma 3, secondo periodo, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) condotti da giovani agricoltori, indipendentemente dalla loro ubicazione;».

Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni: voce Ministero dell'economia e delle finanze:

2016 – 5.000.000
2017 – 5.000.000
2018 – 5.000.000

4.44
BERTUZZI, PIGNEDOLI, ALBANO, FASIOLO, SAGGESE, VALENTINI, FORNARO, PANIZZA

Al comma 3, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) condotti da giovani agricoltori, indipendentemente dalla loro ubicazione;».

Conseguentemente, all'articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento», con le seguenti: «6 per cento».

4.45
BELLOT, MUNERATO, BISINELLA

Al comma 3, secondo periodo, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) condotti da giovani agricoltori, indipendentemente dalla loro ubicazione;».

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, le parole: «300 milioni di euro annui», sono sostituite dalle seguenti: «295 milioni di euro annui».

4.46
MARINELLO, GUALDANI, AZZOLLINI, TORRISI

Al comma 3 dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) posseduti e condotti dai soggetti aventi i requisiti di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b) del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 18 novembre 2014, indipendentemente dalla loro ubicazione».

A copertura dei maggiori oneri dalla presente disposizione, stimati in 200 milioni di euro, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, in misura tale da determinare risparmi per una somma complessiva non inferiore a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016. Con uno o più regolamenti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati. Qualora, in ragione delle deroghe introdotte al sistema previdenziale di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazione, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, risulti il raggiungimento del limite delle risorse per esse stanziate dalla presente e da altre leggi, per soddisfare le ulteriori domande relative ai soggetti inclusi tra i beneficiari delle deroghe si procede a riduzioni ulteriori dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale ai sensi del comma 2.

4.47
DE PIN, CARIDI

Al comma 3, lettera b) ,dopo le parole: «legge 28 dicembre 2001, n. 448», aggiungere le seguenti: «e nelle zone svantaggiate ai sensi del Regolamento CE 1257/99».

4.48
CANDIANI, ARRIGONI

Al comma 3, dopo la lettera c), è inserita la seguente:

«c-bis) ubicati nei comuni che hanno subito danni a seguito di calamità naturali o avversità atmosferiche e per le quali è stato dichiarato lo stato di calamità naturale e di emergenza a livello nazionale ai sensi del comma 1, lettera c) dell'articolo 2 della legge n. 225 del 1992».

Conseguentemente, all'articolo 33, sopprimere il comma 34.

4.49
RUVOLO

Al comma 3, secondo periodo, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) posseduti e condotti da pensionati da attività agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;».

Conseguentemente, alla Tabella B, apportare le seguenti variazioni: voce Ministero dell'economia e delle finanze:

2016: – 2.000.000
2017: – 2.000.000
2018: – 2.000.000

Conseguentemente all'articolo 33, comma 34, le parole: «300 milioni di euro annui», sono sostituite dalle seguenti: «298 milioni di euro annui».

4.50
GAETTI, GIROTTO, DONNO, FUCKSIA

Al comma 3, secondo periodo, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) posseduti e condotti da pensionati da attività agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;».

Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni: voce Ministero dell'economia e delle finanze:

2016: – 2.000.000
2017: – 2.000.000
2018: – 2.000.000

4.51
MUNERATO, BELLOT, BISINELLA

Al comma 3, secondo periodo, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) posseduti e condotti da pensionati da attività agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;».

Conseguentemente, alla Tabella B, apportare le seguenti variazioni: voce Ministero dell'economia e delle finanze:

2016: – 2.000.000
2017: – 2.000.000
2018: – 2.000.000

Conseguentemente all'articolo 33, comma 34, le parole: «300 milioni di euro annui», sono sostituite dalle seguenti: «298 milioni di euro annui».

4.52
D'ALÌ, MANDELLI, CERONI, BOCCARDI, SCOMA, AMIDEI, PICCOLI, BERTACCO, MARIN

Al comma 3, secondo periodo, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) posseduti e condotti da pensionati da attività agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;».

Conseguentemente, alla Tabella B, apportare le seguenti variazioni: voce Ministero dell'economia e delle finanze:

2016: – 2.000.000
2017: – 2.000.000
2018: – 2.000.000

Conseguentemente all'articolo. 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di euro annui», con le seguenti: «298 milioni di euro annui».

4.53
PERRONE, MILO

Al comma 3 aggiungere la seguente lettera:

«c) posseduti e condotti da pensionati già coltivatori diretti, imprenditori agricoli professionisti o braccianti agricoli».

4.54
SANTINI, LAI, BROGLIA

Al comma 3, dopo l'ultimo periodo, aggiungere le seguenti parole: «Le società ed enti pubblici economici gestori degli interporti, come definiti agli articoli 1 e 9 della legge 4 agosto 1990, n. 240 e successive modificazioni, che siano soggetti passivi all'imposta municipale propria di cui all'articolo 9, comma 1, decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono esentati dal versamento della quota riservata allo Stato (pari allo 0,76 per cento) per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale ''D''».

4.55
SANTINI, LAI, BROGLIA

Al comma 3, dopo l'ultimo periodo, aggiungere le seguenti parole: «Le società ed enti pubblici economici gestori degli interporti come definite agli articoli 1 e 9 della legge 4 agosto 1990, n. 240 e successive modificazioni, non sono incluse fra i soggetti passivi dell'imposta municipale unica di cui all'articolo. 9, comma 1, del decreto legislativo. 14 marzo 2011 n. 23».

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2016: – 10.000.000;
2017: – 10.000.000;
2018: – 10.000.000.

4.56
SANTINI, LAI, BROGLIA

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. Per le spese sostenute dai soggetti proprietari dei beni immobili riconosciuti di interesse storico o artistico ai sensi dell'articolo 10, comma 3, lettre a) e d) del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, relative agli interventi di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ivi compresi gli interventi relativi a parti comuni dei suddetti beni laddove riferibili a più comproprietari e/o condomini, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari all'85 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo di euro 500.000,00 per unità immobiliare.
3-ter. La necessità delle spese di cui al comma 3-bis, quando non siano obbligatorie per legge, deve risultare da apposita certificazione rilasciata dalla competente soprintendenza del ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.
3-quater. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 8 dell'articolo 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
3-quinquies. La detrazione è applicata nell'anno di sostenimento delle spese fino a capienza dell'imposta lorda, e per la differenza non utilizzata in relazione all'imposta lorda dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il decimo, per l'intero importo che trova capienza in essi.
3-sexties. La presente detrazione non è cumulabile con le disposizioni di cui al comma 1, lettera g) dell'articolo 15 ed all'articolo 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
3-septies. La presente detrazione non è inoltre cumulabile,'in relazione allo stesso intervento, con le agevolazioni previste dagli articoli 14 e 15 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito in legge 3 agosto 2013, n. 90 e successive modificazioni, in tema di interventi di riqualificazione energetica degli edifici ed agli interventi antisismici.
3-octies. La detrazione non spetta, e nel caso già usufruita si intende decaduta e da recuperare, in caso di violazioni – che diano luogo alle sanzioni, di cui agli articoli 160,164,169 e 172 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42: L'amministrazione per i beni culturali ed ambientali dà immediata comunicazione al competente ufficio delle entrate del ministero dell'economia e delle finanze delle violazioni che comportano la perdita del diritto alla detrazione; dalla data di – ricevimento della comunicazione inizia a decorrere il termine per la rettifica della dichiarazione dei redditi.
3-novies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo sono stabilite le norme, le modalità di attuazione e le procedure di controllo di cui al presente articolo».

Conseguentemente, all'artica lo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016» con le seguenti: «292 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016».

4.57
SCHIFANI, AZZOLLINI, GUALDANI, MARINELLO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Sono altresì esenti dalla TASI e dall'IMU le abitazioni concesse in comodato d'uso gratuito ad altri componenti del nucleo familiare del proprietario dell'immobile e legati da vincolo di parentela in qualità di ascendenti o discendenti in linea retta, purché residenti nella medesima abitazione».

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire la parola: «300» con la parola: «25».

4.58
ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA, BATTISTA, ROMANO

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-bis. Al comma. 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, le parole: ''del 20 per cento'', sono sostituite dalle seguenti: ''del 30 per cento''.
3-ter. All'onere derivante dall'applicazione del comma 12-bis, pari. a 130 milioni per gli anni 2016 e 2017 e a 65 milioni per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, così come incrementato, a decorrere dall'anno 2016, dall'articolo 33, comma,34, della presente legge.».

4.59
MARINELLO, TORRISI, PAGANO

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Sono altresì esenti dall'imposta municipale propria (IMU), i magazzini ed i locali di deposito, classificati nella categoria catastale C/2, posseduti ed utilizzati per la propria attività dagli imprenditori ittici di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4».

Conseguentemente, a copertura-dei maggiori oneri stimati in 1.000.000 euro annui, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2016: – 1.000.000;
2017: – 1.000.000;
2018: – 1.000.000.

4.60
RUVOLO

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Sono altresì esenti dall'imposta municipale propria (IMU) i magazzini ed i locali di deposito, classificati nella categoria catastale C/2, posseduti ed utilizzati per la propria attività dagli imprenditori ittici di cui all'articolo 4 del. decreto legislativo 9 gennaio 2012, n 4».

Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2016: – 500;
2017: – 500;
2018: – 500.

4.61
VALENTINI, BERTUZZI, PIGNEDOLI, ALBANO, FASIOLO, GATTI, RUTA, SAGGESE, FORNARO, PANIZZA

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Ai magazzini ed i locali di deposito, classificati nella categoria catastale C/2, posseduti ed utilizzati per la propria attività dagli imprenditori ittici di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, si applicano le disposizioni in materia di IMU previste per i fabbricati rurali».

Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2016: – 3.000.000;
2017: – 3.000.000;
2018: – 3.000.000.

4.62
SAGGESE, BERTUZZI, PIGNEDOLI, ALBANO, FASIOLO, VALENTINI

Dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3-bis. L'esenzione di cui al comma 3, lettera a), si applica ai terreni agricoli, indipendentemente dalla loro ubicazione, anche nel caso di concessione. degli stessi da parte del possessore mediante contratto di affitto, redatto in forma scritta e della durata di almeno cinque anni, ai familiari di cui all'articolo 230-bis, comma 3, del codice civile, coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola».

Conseguentemente alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2016: – 6.000.000;
2017: – 6.000.000;
2018: – 6.000.000.

4.63
MARINELLO, GUALDANI

Dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3-bis. L'esenzione di cui al comma 3, lettera a); si applica ai terreni agricoli, indipendentemente dalla loro ubicazione, anche nel caso di concessione degli stessi da parte del possessore mediante contratto di affitto, redatto in forma scritta e della durata di almeno cinque anni, ai familiari di cui all'articolo 230-bis, comma 3, del codice civile, coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola».

Conseguentemente, a, copertura dei maggiori oneri, alla tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2016: – 4.000.000;
2017: – 4.000.000;
2018: – 4.000.000.

4.64
AMIDEI, CERONI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Al fine di agevolare il ricambio generazionale e sostenere il trasferimento dell'attività agricola in ambito familiare, il bene dato in affitto o in comodato dal proprietario o dal possessore di terreni agricoli a soggetti appartenenti al proprio ambito familiare, non è soggetto all'imposta municipale propria. Il soggetto beneficiario deve comunque soddisfare i requisiti di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99».

Conseguentemente, ridurre proporzionalmente del 5 per cento in maniera lineare tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata tabella C e all'articolo 16, comma 12, sostituire le parole: «10 per cento» con: «30 per cento».

4.65
BOTTICI, PUGLIA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 7, comma 1, lettera d), del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 aggiungere, in fine, le seguenti parole: ''l'esercizio a qualsiasi titolo di un'attività commerciale, anche nel caso in cui la stessa non abbia scopo di lucro e rivesta carattere meramente accessorio rispetto all'esercizio del culto, comporta la decadenza immediata dal beneficio dell'esenzione dall'imposta''».

4.66
RUVOLO

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Ai magazzini ed i locali di deposito, classificati nella categoria catastale C/2, posseduti ed utilizzati per la propria attività dagli imprenditori ittici di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, si applicano le aliquote previste per i fabbricati rurali».

Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze apportare le seguenti variazioni:

2016: – 500;
2017: – 500;
2018: – 500.

4.67
PERRONE, MILO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al fine di sostenere la grave crisi economica e finanziaria che sta interessando l'intero comparto agricolo, è prevista la possibilità per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionisti di poter adempiere al pagamento dell'Imposta Municipale Propria sui terreni agricoli relativa all'anno 2015 in 24, 36 o 48 rate mensili».

4.68
PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MUSSINI

Al comma 4, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la lettera a), è sostituita dalla seguente:

«a) al comma 639 le parole: ''a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile'', sono sostituite dalle seguenti: ''a carico del possessore dell'immobile''»;

2) la lettera b), è sostituita dalla seguente:

«b) al comma 669 le parole: ''o la detenzione'' sono soppresse»;

3) dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:

«b-bis) al comma 674 le parole: ''o detentori'' sono soppresse;
b-ter) il comma 671 è sostituito dal seguente:

''671. La TASI è dovuta da chiunque possieda a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria''»;

4) la lettera d), è sostituita dalla seguente:

«d) il comma 681 è sostituito dal seguente:

''681. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, l'occupante è esentato dall'obbligazione tributaria che resta a totale carico del titolare del diritto reale sull'unità immobiliare''».

4.69
URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, BOCCHINO, CAMPANELLA

Al comma 4 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la lettera a), è sostituita dalla seguente:

«a) al comma 639 le parole: ''a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile'' sono sostituite dalle seguenti: ''a carico del possessore dell'immobile''»;

2) la lettera b), è sostituita dalla seguente:

«a) al comma 669 le parole: ''o la detenzione'' sono soppresse;

3) dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:

«b-bis) al comma 674 le parole: ''o detentori'' sono soppresse;
b-ter) il comma 671 è sostituito dal seguente:

''671. La TASI è dovuta da chiunque possieda a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria''»;

4) la lettera d), è sostituita dalla seguente:

«d) il comma 681 è sostituito dal seguente:

''681. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, l'occupante è esentato dall'obbligazione tributaria che resta a totale carico del titolare del diritto reale sull'unità immobiliare''».

4.70
BELLOT, MUNERATO, BISINELLA

Al comma 4, lettera a), dopo le parole: «nucleo familiare», inserire le seguenti: «e le case signorili, le ville e i castelli vincolati», alla lettera b), dopo le parole: «abitazione principale» inserire le seguenti: «e le case signorili, le ville e i castelli vincolati».

Conseguentemente all'articolo 33, comma 34 sostituire le parole: «300 milioni di euro annui a decorrere dal 2016», con le seguenti: «298 milioni di euro annui a decorrere dal 2016».

4.71
MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI

Al comma 4, sopprimere le parole: «A/1» ovunque ricorrano.

Conseguentemente, all'articolo 33, sopprimere il comma 34.

4.72 (testo 2)
LUIGI MARINO

Al comma 4 apportare le seguenti modifiche:

sopprimere le lettere a) e b);
aggiungere la seguente lettera: «a-bis) al comma 676 le parole: ''all'1 per mille'' sono sostituite dalle seguenti: ''allo 0,5 per mille''».
alla lettera d), sopprimere le parole: "escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/2 e A/9,";
Sopprimere il comma 15

Conseguentemente, le maggiori entrate, previste in 1.700 milioni di euro, sono destinate ai fini di cui all'articolo 1, comma 35, della legge 23 dicembre 2014 n. 190.

4.72
LUIGI MARINO, GUALDANI

Al comma 4 apportare le seguenti modifiche:

alla lettera a), sopprimere le parole: «, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»;
sopprimere la lettera b);
aggiungere la seguente lettera:

«a-bis) al comma 676 le parole: ''all'1 per mille'' sono sostituite dalle seguenti: ''allo 0,5 per mille''».

Conseguentemente, le maggiori entrate, previste in 1.700 milioni di euro, sono destinate ai fini di cui all'articolo 1, comma 35, della legge 23 dicembre 2014 n. 190.

4.73
D'ALÌ

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, lettera a), sopprimere le parole: «ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»;
b) al comma 4, lettere b) e d), sopprimere le parole: «escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»;
c) al comma 5, sopprimere le parole da: «ad eccezione delle unità immobiliari» fino a: «tale destinazione».

Conseguentemente:

ridurre proporzionalmente del 5 per cento in maniera lineare tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata tabella C;
sopprimere l'articolo 33, comma 34.

4.74
MANCUSO

Al comma 4, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) al comma 645, aggiungere, infine, il periodo seguente: per gli immobili di interesse storico o artistico e vincolati di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, la superficie di cui al primo periodo del presente comma è ridotta della metà'».

Conseguentemente, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'allegato A della nota integrativa al bilancio di previsione relativa alla Tabella 1 dello Stato di previsione delle entrate prevista ai sensi dell'articolo 21, comma 11, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati soppressi o ridotti, a decorrere dall'anno 2016 al fine di assicurare maggiori entrate pari a 10 milioni di euro, a copertura degli oneri derivanti dalla lettera Oa). Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.

4.75 (testo 2)
MARIO MAURO, CARIDI, MANDELLI

Al comma, 4, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis). Sono esentati dalla tassazione IMU gli immobili utilizzati per l'erogazione del servizio pubblico essenziale di istruzione e formazione svolto dai soggetti facenti parte del Sistema Nazionale di Istruzione».

Conseguentemente all'articolo 51, comma 2, aggiungere in fine le parole: "ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro a decorrere dal 2016.

4.75
MARIO MAURO, CARIDI

Al comma, 4, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis). Sono esentati dalla tassazione IMU gli immobili utilizzati per l'erogazione del servizio pubblico essenziale di istruzione e ,formazione svolto dai soggetti facenti parte del Sistema Nazionale di Istruzione».

4.76
GALIMBERTI, MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI, BOCCA

Al comma 4, apportare le seguenti modifiche:

a) sostituire la lettera c), con la seguente:

«c) al comma 678 è aggiunto in fine il seguente periodo: ''Sono esenti dall'imposta i fabbricati o le aree fabbricabili sottostanti a quelli in costruzione, destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati''»;

b) dopo la lettera e) inserire la seguente:

«e bis) Il comma 9-bis dell'articolo 13, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è sostituito dal seguente: ''Sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati o le aree fabbricabili sottostanti a quelli in costruzione, destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati''».

Conseguentemente:

– Sopprimere la allegata Tabella A.
– Sopprimere l'articolo 33, comma 34.
– Ridurre proporzionalmente del 5 per cento in maniera lineare tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata Tabella C.
– Aumentare del 10 per cento gli importi delle riduzioni di spesa di cui all'articolo 33, comma 1, Elenco n. 2.
– All'articolo 16, camma 12, sostituire le parole: «10 per cento» con: «30 per cento».
– All'articolo 44, comma 3, ridurre gli importi di 1.000 milioni di euro.

4.77
BELLOT, MUNERATO, BISINELLA

All'articolo 4, comma 4, apportare le seguenti modifiche:

a) sostituire la lettera c), con la seguente:

«c) al comma 678 è aggiunto in fine il seguente periodo: ''Sono esenti dall'imposta i fabbricati o le aree fabbricabili sottostanti a quelli in costruzione, destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fin tanto che permanga tale-destinazione e non siano in ogni caso locati''»;

b) dopo la lettera e) inserire fa seguente:

«e bis) Il comma 9-bis dell'articolo 13, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è sostituito dal seguente: ''Sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati o le aree fabbricabili sottostanti a quelli in costruzione, destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati''».

Conseguentemente all'articolo 33, sopprimere il comma 34.

4.78
MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI, PELINO

Al comma 4, apportare le seguenti modifiche:

a) sostituire la lettera c), con la seguente:

«c) al comma 678 è aggiunto in fine il seguente periodo: ''Sono esenti dall'imposta i fabbricati o le aree fabbricabili sotto stanti a quelli in costruzione, destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati''»;

b) dopo la lettera e) inserire la seguente:

«e-bis) .Il comma 9-bis dell'articolo 13, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è sostituito dal seguente: ''Sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati o le aree fabbricabili sotto stanti a quelli in costruzione, destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati''».

Conseguentemente all'articolo 33, sopprimere il comma 34.

4.79
GAMBARO

All'articolo 4, comma 4; apportare le seguenti modifiche:

a) sostituire la lettera c), con la seguente:

«c) al comma 678 è aggiunto in fine il seguente periodo: ''Sono esenti dall'impesta i fabbricati o le aree fabbricabili sotto stanti a quelli in costruzione, destinati dall''impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati''»;

b) dopo la lettera e) inserire la seguente:

«e bis). Il comma 9-bis dell'articolo l3, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è sostituito dal seguente: ''Sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati o le aree fabbricabili sottostanti a quelli in costruzione, destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati''».

4.80
DE POLI

All'articolo 4, comma 4, apportare le seguenti modifiche:

a) sostituire la lettera c), con la seguente:

«c) al comma 678 è aggiunto in fine il seguente periodo: ''Sono esenti dall'imposta i fabbricati o le aree fabbricabili sottostanti a quelli in costruzione, destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati''»;

b) dopo la lettera e), inserire la seguente:

«e-bis). Il comma9-bis dell'articolo13, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è sostituito dal seguente: ''Sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati o le aree fabbricabili sottostanti a quelli in costruzione, destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati''».

4.81
MANDELLI

Al comma 4, apportare le seguenti modifiche:

a) sostituire la lettera c), con la seguente:

«c) al comma 678 è aggiunto infine il seguente periodo: ''Sono esenti dall'imposta i fabbricati o le aree fabbricabili sotto stanti a quelli in castrazione, destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fin tanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati''»;

b) dopo la lettera e), inserire la seguente:

«e-bis). Il comma 9-bis dell'articolo 13, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è sostituito dal seguente: ''Sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati o le aree fabbricabili sottostanti a quelli in costruzione, destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati''».

4.82
MOLINARI

Al comma 4, sono apportate le seguenti modifiche:

a) sostituire la lettera c), con la seguente:

«c) al comma 678 è aggiunto in fine il seguente periodo: ''Sono esenti dall'imposta i fabbricati o le aree fabbricabili sottostanti a quelli in costruzione, destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati''»;

b) dopo la lettera e) inserire la seguente:

«e-bis). Il comma 9-bis dell'articolo 13, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge. 22 dicembre 2011, n. 214, è sostituito dal seguente: ''Sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati o le aree fabbricabili sottostanti a quelli in costruzione, destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati''».

4.83
BRUNI, MILO

Al comma 4, apportare le seguenti modifiche:

a) sostituire la lettera c), con la seguente:

«c) al comma 678 è aggiunto in fine il seguente periodo: ''Sono esenti dall'imposta i fabbricati o le aree fabbricabili sottostanti a quelli in costruzione, destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati''»;

b) dopo la lettera e), inserire la seguente:

«e-bis). Il comma 9-bis dell'articolo 13, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è sostituito dal seguente: ''Sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati o le aree fabbricabili sottostanti a quelli in costruzione, destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati''».

4.84
DE PIN, CARIDI

Al comma 4, sostituire la lettera c), con la seguente: «il comma 678 è sostituito dal seguente: ''Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dello 0,8 per mille. Il limite è lo 0,5 per mille nelle zone svantaggiate ai sensi del Regolamento CE 1257/99. Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano, in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta all'1 per mille. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento sino al 2,5 per mille o, in diminuzione, fino all'azzeramento''».

4.85
URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, BOCCHINO, CAMPANELLA

Al comma 4, la lettera c), è sostituita dalla seguente:

«c) Al comma 678 è aggiunto in fine il seguente periodo: ''Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, non contabilizzati nello stato patrimoniale dell'impresa ai sensi dell'articolo 2424 del codice civile, né locati, il pagamento della TASI relativa a tutto il periodo nel quale sono rimasti invenduti è differito al momento dell'effettivo trasferimento della proprietà degli stessi unitamente agli interessi legali nel frattempo eventualmente maturati.''».

4.86
LEZZI

Al comma 4, sostituire la lettera c), con la seguente:

«c) al comma 678 è aggiunto in fine il seguente periodo: ''I fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti da TASI''».

Conseguentemente:

g) all'articolo 33, sostituire il comma 8, con il seguente:

«8. All'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, sopprimere le seguenti parole: ''di 27,7 milioni di euro per l'anno 2016 e di 45,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017''»;

h) all'articolo 33, al comma 34, sostituire le parole: «300 milioni», con le seguenti: «159 milioni»;
i) all'articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «15 per cento», con le seguenti: «17 per cento»;
j) all'articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento», con le seguenti: «6 per cento»;
k) dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

«Art. 50-bis.
(Riduzione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi delle banche e di altri enti e società finanziari)

1. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997,n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole: ''nella misura del 96 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''nella misura del 93 per cento'';
b) all'articolo 6, comma 9, le parole: ''nella misura del 96 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''nella misura del 93 per cento'';
c) all'articolo 7, comma 2, le parole: ''nella misura del 96 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento''»;

l) all'articolo 51, al comma 2, aggiungere, infine, le parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».

4.87
VACCIANO, MOLINARI, MUSSINI, BENCINI, BIGNAMI

Al comma 4, lettera c), dopo la parola: «fabbricati», inserire la seguente: «già».

4.88
PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MUSSINI

Al comma 4, sostituire la lettera a), con la seguente:

«a) al comma 681, sono aggiunti in fine i seguenti periodi: ''Nel caso in cui l'unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, ovvero da uno o più soggetti regolarmente iscritti a un corso di studio o di formazione professionale nello stesso Comune dell'immobile o nei comuni contermini, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo all'anno 2015. Nel caso di mancato invio della delibera entro il termine del 10 settembre 2014 di cui al comma 688 ovvero nel caso di mancata determinazione della predetta percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo al 2015, la percentuale di versamento a carico del possessore è pari al 90 per cento dell'ammontare complessivo del tributo,''».

Conseguentemente al comma 34 dell'articolo 33 sostituire le parole: «300 milioni», con le seguenti: «100 milioni».

4.89
MIRABELLI, CALEO, GIANLUCA ROSSI, MAURO MARIA MARINO, CUOMO, DALLA ZUANNA, MORGONI, PUPPATO, SOLLO, VACCARI, FORNARO, GIACOBBE, GUERRA, MOSCARDELLI, RICCHIUTI, TURANO, BERTUZZI

Al comma 4, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Nel caso in cui l'unità immobiliare destinata ad abitazione principale sia detenuta in godimento da soci o assegnatari di alloggi sociali di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, la cooperativa o l'ente, in qualità di possessori, sono esclusi dalla TASI».

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016» con le seguenti: «250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016».

4.90
DI BIAGIO, GUALDANI, MICHELONI, TURANO, GIACOBBE, RICCHIUTI

Al comma 4 aggiungere, dopo la lettera d), la seguente:

«e) al fine della migliore identificazione dei soggetti destinatari dell'esenzione di cui al presente articolo è considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli Italiani residenti all'Estero (AIRE), a titolo di proprietà odi usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso».

Conseguentemente, al comma 6 alla lettera a), primo periodo, le parole: «3.668,09», sono sostituite da: «3.678,09» e, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni», con le seguenti: «290 milioni».

4.91
GIANLUCA ROSSI, FORNARO, FILIPPI, MAURO MARIA MARINO, GIACOBBE, GUERRA, MOSCARDELLI, RICCHIUTI, SUSTA, TURANO

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 4, comma 12-quinquies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''Le disposizioni previste dal comma precedente si considerano valide anche nella ipotesi in cui una sentenza del tribunale dei minori assegni l'immobile in comproprietà ad un genitore. Se l'affidamento formale dei figli è condiviso, indipendentemente dalla residenza degli stessi, la detrazione maggiorata spetta al 50 per cento tra i genitori.''».

Conseguentemente, all'articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento» con le seguenti: « 5,6 per cento».

4.92
MIRABELLI, SANTINI

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. All'articolo 13, comma 2, lettera a), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come da ultimo modificato dall'articolo 9-bis, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: '', ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;''» .

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2016: – 260.000;
2017: – 260.000;
2018: – 260.000;

4.93
CENTINAIO

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Al comma 3, dell'articolo 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:

«b-bis. Per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, categoria catastale D/2».

Conseguentemente, all'articolo 33, sopprimere il comma 34.

Conseguentemente, all'articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni a decorrere dal 2016».

4.94
COMAROLI

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Al comma 3, dell'articolo 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

''b-bis. per i fabbricati destinati all'esercizio di attività commerciali di beni di prima necessità, ubicati nei territori dei piccoli comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti''».

Conseguentemente, all'articolo 33, sopprimere il comma 34.

4.95
COMAROLI, ARRIGONI, TOSATO

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Al comma 8 dell'articolo 9 del Decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: ''8-bis. Sono inoltre esenti gli immobili dati in comodato d'uso gratuito, di cui agli articoli 1803 e seguenti del Codice civile, fino ai parenti di primo grado''».

Conseguentemente:

a) all'articolo 33, comma 2, sostituire le parole da: «23.002.000 per l'anno 2016», fino a: «anno 2018» con le seguenti: «223.002.000 per l'anno 2016, 221.756.000 euro per l'anno 2017 ed euro 218.006.000 a decorrere dall'anno 2018»;
b) all'elenco n. 3 di cui all'articolo 33, comma 2, ultima riga, alla voce TOTALE, apportare le seguenti modificazioni:

1) alla colonna 2016 sostituire la parola: «23.002» con la seguente: «223.002»;
2) alla colonna 2017 sostituire la parola: «21.756», con la seguente: «221.756»;
3) alla colonna 2018 sostituire la parola: «18.006», con la seguente: «218.006».

c) all'articolo 33, sopprimere il comma 34.

4.96
COMAROLI, CENTINAIO, ARRIGONI, CROSIO, TOSATO, STEFANI, CONSIGLIO

Dopo il comma a), aggiungere il seguente:

«4-bis. Al comma 8 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: ''8-bis. Sono inoltre esenti gli immobili dati in comodato d'uso gratuito, di cui agli articoli 1803 e seguenti del Codice civile, a persona disabile e fino ai parenti di secondo grado''».

Conseguentemente, all'articolo 33, sopprimere il comma 34.

4.97
CROSIO, ARRIGONI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis Al comma 8 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: ''8-bis. Sono inoltre esenti gli impianti a fune in servizio pubblico per il trasporto di persone che impiegano una o più funi destinate a sostenere, trasmettere o regolare il moto dei veicoli e che siano aperte al pubblico indipendentemente dal pagamento di un corrispettivo''».

Conseguentemente, all'articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 135 milioni di euro a decorrere dal 2016».

4.98
ARRIGONI, COMAROLI, TOSATO, STEFANI

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-bis. Al comma 8 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: ''8-bis. Sono inoltre esenti i fabbricati di interresse storico o artistico che, indipendentemente dalla loro classificazione catastale, sono soggetti al vincolo culturale e paesaggistico di cui all'articolo 1O del Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 4, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio, purché l'immobile sia conservato, attraverso interventi continuativi di manutenzione ordinaria e straordinaria, volti a preservarne il valore storico e artistico, così come disciplinato dal predetto Codice''».

Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro a decorrere dal 2016».
b) all'articolo 33, comma 2, sostituire le parole da: «23.002.000 per l'anno 2016», fino a: «anno 2018», con le seguenti: «123.002.000 per l'anno 2016, di 121.756.000 euro per l'anno 2017 ed euro 118.006.000 a decorrere dall'anno 2018»;
c) all'elenco n. 3 di cui all'articolo 33, comma 2, ultima riga, alla voce TOTALE, apportare le seguenti modificazioni:

1) alla colonna 2016 sostituire la parola: «23.002», con la seguente: «123.002»;
2) alla colonna 2017 sostituire la parola: «21.756», con la seguente: «121.756»;
3) alla colonna 2018 sostituire la parola: «18.006», con la seguente: «118.006».

4.99
RUVOLO, BARANI, AMORUSO, AURICCHIO, COMPAGNONE, CONTI, D'ANNA, FALANGA, IURLARO, LANGELLA, EVA LONGO, MAZZONI, SCAVONE, VERDINI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Nelle more dell'attuazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 2 della legge 11 marzo 2014, n. 23, in tema di riforma del catasto urbano, è sospesa l'attuazione dell'articolo 1, comma 335 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Le deliberazioni, nel frattempo assunte dagli Uffici provinciali dell'Agenzia del territorio che hanno comportato modifica delle categorie catastali degli immobili sono nulli.
Agli eventuali maggiori oneri si fa fronte mediante riduzione lineare delle voci riportate in tabella C della legge di stabilità».

4.100
ZIN, ZELLER, ORELLANA, PANIZZA, LANIECE, BATTISTA

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Agli immobili ad uso residenziale di proprietà di cittadini italiani che abbiano trasferito la propria residenza all'estero, si applica, ai fini dell'IMU e della TASI, il regime previsto per gli immobili adibiti ad abitazione principale. Per ciascun proprietario, l'agevolazione di cui al primo periodo si applica ad un solo immobile e in rapporto alla quota di proprietà».

Conseguentemente, all'articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa corrente di cui alla allegata Tabella C sono ridotte in maniera lineare del 3 per cento ciascuna per un'importo complessivo pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016».

4.101
BARANI, AMORUSO, AURICCHIO, COMPAGNONE, CONTI, D'ANNA, FALANGA, IURLARO, LANGELLA, EVA LONGO, MAZZONI, RUVOLO, SCAVONE, VERDINI

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Agli immobili ad usa residenziale di proprietà di cittadini italiani che abbiano trasferita la propria residenza all'estera, si applica, ai fini dell'IMU e della TASI, il regime prevista per gli immobili adibiti ad abitazione principale. Per ciascun proprietario, l'agevolazione di cui al primo periodo si applica ad il solo immobile e in rapporta alla quota di proprietà».

Conseguentemente:

all'articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016».
All'articolo 33, comma 34, ridurre lo stanziamento previsto di 100 milioni.

4.102
MANCUSO, GUALDANI, BIANCONI

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Al comma 2 dell'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modifiche:

sono soppresse le seguenti parole: '', nonché proprietà immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, prevedendo che l'agevolazione operi o limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500 oppure nel solo caso in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare'';
dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:

''d-bis) a partire dall'anno 2016, l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale. In caso di più unità immobiliari, l'agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare'';

A copertura dei maggiori oneri, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni», con le seguenti: «50 milioni».

4.103
GALIMBERTI, MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI

Dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-bis. Al comma 2 dell'articolo 13 del decreto-legge 201 del 2011 dopo la lettera d) aggiungere la seguente lettera e):

''e) tutti gli immobili strumentali classificati nelle categorie catastali D ed E oltre agli uffici classificati nella categoria A/10''».

Conseguentemente:

Sopprimere la allegata Tabella A.
Ridurre proporzionalmente del 5 per cento in maniera lineare tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata Tabella C.
Aumentare del 10 per cento gli importi delle riduzioni di spesa di cui all'articolo 33, comma 1, Elenco n. 2.
All'articolo 44, comma 3), ridurre gli importi di 1.000 milioni di euro.
– All'articolo 16, comma 12, sostituire le parole: «10 per cento», con le seguenti: «30 per cento».

4.104
GALIMBERTI, MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI

Dopo il comma 5, è inserito il seguente:

«5-bis. Al comma 2 dell'articolo 13 del decreto-legge 201 del 2011 capoverso ''Per pertinenze dell'abitazione principale'' sostituire le parole: ''un'unità'' con le seguenti: ''tre unità''».

Conseguentemente:

Ridurre proporzionalmente del 5 per cento in maniera lineare tutti gli stanzia menti di parte corrente dell'allegata tabella C.
Aumentare del 10 per cento gli importi delle riduzioni di spesa di cui all'articolo 33, comma 1, Elenco n. 2.
All'articolo 44, comma 3, ridurre gli importi di 1.000 milioni di euro.

4.105
GIANLUCA ROSSI, VERDUCCI, VACCARI, MATURANI, CARDINALI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 9-bis aggiungere il seguente:

''9-ter. L'aliquota è ridotta allo 0,5 per tento per l'abitazione principale e perle relative pertinenze nonché per i fabbricati indicati al comma 4, lettera a), locati a canone concordato ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431''.».

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016» con le seguenti: «172 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016».

4.106
VERDINI, BARANI, AMORUSO, AURICCHIO, COMPAGNONE, CONTI, D'ANNA, FALANGA, IURLARO, LANGELLA, EVA LONGO, MAZZONI, RUVOLO, SCAVONE

Dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

«5-bis. Le società di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 72, possono essere sciolte ed il relativo patrimonio trasferito ai soci, con atto notarile. Il relativo trasferimento dei beni, costituenti il patrimonio sociale, è esente dal pagamento di imposte a condizione che l'atto sia stipulato entro il 31 dicembre 2016.
All'onere del provvedimento, valutato in 40 milioni si provvede mediante riduzione dello stanzia mento di cui al comma 34 dell'articolo 33 della presente legge».

4.107
VERDINI, BARANI, AMORUSO, AURICCHIO, COMPAGNONE, CONTI, D'ANNA, FALANGA, IURLARO, LANGELLA, EVA LONGO, MAZZONI, RUVOLO, SCAVONE

Dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

«5-bis). Le donazioni di immobili a favore dei propri discendenti in linea diretta di primo grado esenti dal pagamento dell'imposta sui trasferimenti, a condizione che il valore dell'immobile, misurato dalla vendita catastale ancorchè rivalutata, sia inferiore a 1 milione di euro e che per il beneficiario si tratti di prima abitazione.
All'onere del provvedimento, valutato in 20 milioni in ragione d'anno, si provvede mediante taglio lineare degli importi recati dalla tabella C allegata alla presente legge».

4.108
AMORUSO, BARANI, AURICCHIO, COMPAGNONE, CONTI, D'ANNA, FALANGA, IURLARO, LANGELLA, EVA LONGO, MAZZONI, RUVOLO, SCAVONE, VERDINI

Dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

«5-bis) Nei casi compravendita di immobili sottoposti ai vincoli previsti dall'articolo 10 del decreto-legge 22 gennaio 2011. n. 42 è precluso ogni successivo accertamento fiscale da parte dell'Agenzia delle entrate essendo il relativo valore fiscale determinato dal prezzo di vendita richiesto per la prelazione, ancorché l'offerta sia stata rifiutata dagli aventi diritto».

4.109
ARRIGONI, COMAROLI

Al comma 6 lettera a) sostituire le parole: «3.668,09» con le seguenti: «3.768,09» e alla lettera e) sostituire il primo periodo con il seguente: «dopo il comma 380-quinquies sono inseriti i seguenti:

«380-sexies. Con il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui alla lettera b) del comma 380-ter, l'incremento di. 3.168,09 milioni di euro per gli anni 2016 e successivi della-dotazione del Fondo di solidarietà comunale, in deroga a quanto disposto dai commi 380-ter e 380-quater, è ripartito tra i comuni sulla base del maggior valore tra il gettito effettivo IMU e TASI derivante dagli immobili adibiti ad abitazione principale e dai terreni agricoli, relativo all'anno 2015 ed il taglio operato sulla base della detrazione effettuata sul fondo di solidarietà 2015 calcolata secondo le entrate TASI standard (dato DE al 16/06/2014)».

Conseguentemente, all'articolo 33 comma 34 sostituire le parole: «300 milioni» con le seguenti: «200 milioni».

4.110
SACCONI, GUALDANI

Al comma 6, lettera d), punto 1) apportare le seguenti modifiche:

sostituire le parole: «30 per cento» con le seguenti: «50 per cento»;
sostituire le parole: «40 per cento» con le seguenti: «70 per cento»;
sostituire le parole: «55 per cento» con le seguenti: «80 per cento».

4.111
PAOLO ROMANI, BERNINI, D'ALÌ, PELINO, FLORIS, BOCCARDI, CERONI, MANDELLI, GASPARRI

Al comma 6, lettera e), capoverso «380-sexies» sostituire le parole da: «sulla base» fino alla fine del capoverso, con le seguenti:«ai fini del riconoscimento di IMU e TASI sugli immobili adibiti ad abitazione principale e dei terreni agricoli, in termini unitari equivalenti e in base alle relative consistenze di ciascun comune».

4.112
URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, BOCCHINO, CAMPANELLA

Al comma 6, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

«e-bis) per quei comuni che non hanno ottemperato a quanto disposto dal comma 67 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014, azzerando l'aliquota TASI relativa all'anno 2015 senza la deliberazione adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, la ripartizione delle risorse da erogare, a titolo di tributo per i servizi indivisibili (TASI), à valere sul Fondo di solidarietà comunale 2015, avviene con riferimento al gettito potenziale che avrebbero ottenuto applicando l'aliquota dell'1 per mille».

4.113
COMAROLI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Al fine di non penalizzare i comuni che hanno realizzato risparmi ed efficientamenti della spesa; è istituito un Fondo, con una dotazione di 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, destinato ad istituite un meccanismo di premialità per i comuni che hanno deliberato aliquote TASI inferiori alla aliquota standard per l'anno 2015. Tale Fondo è ripartito tra i comuni di cui al precedente periodo sulla base della qualità dei servizi offerti. in rapporto all'aliquota TASI applicata-nel2015;tenuto conto delle eventuali maggiorazioni applicate alle aliquote TASi e IMU per gli immobili non adibiti ad abitazione principale».

Conseguentemente, sopprimere il comma 34 dell'articolo 33.

4.114
ZELLER, FRAVEZZI, BERGER, PALERMO, PANIZZA, LANIECE, BATTISTA, ROMANO

Al comma 7, dopo le parole: «Valle D'Aosta», inserire le seguenti: «, nonché delle Province autonome di Trento e Bolzano», e sostituire la parola: «82.738», con la seguente: «121.844».

4.115
SANTINI, LAI, SPOSETTI, RICCHIUTI

Al comma 8, sopprimere il secondo, terzo e quarto periodo.

4.116
CERONI

Al comma 8, sopprimere il secondo, terzo e quarto periodo.

4.117
PERRONE, MILO

Al comma 8, sopprimere il secondo, terzo e quarto periodo.

4.118
GIOVANNI MAURO

Al comma 8, sopprimere il secondo, terzo e quarto periodo.

4.119
COMAROLI, ARRIGONI

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

«8-bis). Al fine di regolare in un arco di tempo pluriennale e compatibilmente con le esigenze della finanza pubblica i crediti dei comuni, previa ricognizione delle somme maturate dal 2012 al 2015, è istituito un apposito Fondo presso il Ministero dell'economia con dotazione iniziale di 200 milioni di euro. Entro il 30 giugno 2016 viene determinato con apposito accordo in Conferenza Stato Città e autonomie locali l'ammontare complessivo delle somme spettanti a ciascun comune sede di Ufficio Giudiziario per il periodo 2012-2015 tenuto conto degli acconti già erogati. Con il medesimo accordo viene stabilito il riparto tra i comuni interessati del Fondo di cui primo periodo e attraverso le medesimo modalità viene determinato entro il 31 marzo di ciascuna annualità successiva al 2016 il riparto delle somme rese disponibili fino a concorrenza di quanto dovuto».

Conseguentemente, all'articolo 33 comma 34 sostituire le parole: «300 milioni», con le seguenti: «100 milioni».

4.120
SANTINI, LAI, SPOSETTI, RICCHIUTI

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis). Al fine di regolare in un arco di tempo pluriennale e compatibilmente con le esigenze della finanza pubblica i crediti dei comuni, previa ricognizione delle somme maturate dal 2012 al 2015, è istituito un apposito Fondo presso il Ministero dell'Economia con dotazione iniziale di 200 milioni di euro. Entro il 30 giugno 2016 viene determinato con apposito accordo in Conferenza Stato Città e autonomie locali l'ammontare complessivo delle somme spettanti a ciascun comune sede di Ufficio Giudiziario per il periodo 2012-2015 tenuto .conto degli acconti già erogati. Con il medesimo accordo viene stabilito il riparto tra i comuni interessati del Fondo di cui primo periodo e attraverso le medesimo modalità viene determinato entro il 31 marzo di ciascuna annualità successiva al 2016 il riparto delle somme rese disponibili fino a concorrenza di quanto dovuto».

4.121
GIOVANNI MAURO

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis). Al fine di regolare i crediti dei comuni in un arco di tempo pluriennale e compatibilmente con le esigenze della finanza pubblica, previa ricognizione delle somme maturate dal 2012 al 2015, è istituito un apposito Fondo presso il Ministero dell'economia con dotazione iniziale di 200 milioni di euro. Entro il 30 giugno 2016 viene determinato con apposito accordo in Conferenza Stato città e autonomie locali, l'ammontare complessivo delle somme spettanti a ciascun comune sede di Ufficio Giudiziario per il periodo 2012-2015, tenuto conto degli acconti già erogati. Con il medesimo accordo viene stabilito il riparto tra i comuni interessati del Fondo di cui al primo periodo e attraverso le medesime modalità viene determinato, entro il 31 marzo di ciascuna annualità successiva al 2016, il riparto delle somme rese disponibili fino a concorrenza di quanto dovuto».

4.122
CERONI

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

«8-bis). Al fine di regolare in un arco di tempo pluriennale e compatibilmente con le esigenze della finanza pubblica i crediti dei comuni previa ricognizione delle somme maturate dal 2012 al 2015 è istituito un apposito Fondo presso il Ministero dell'economia con dotazione iniziale di 200 milioni dì euro. Entro il 30 giugno 2016 viene determinato con apposito accordo in Conferenza Stato Città l'ammontare complessivo delle somme spettanti a ciascun comune sede di ufficio giudiziario per il periodo 2012-2015, tenuto conto degli acconti già erogati. Con il medesimo accordo viene stabilito il riparto tra i comuni interessati del Fondo di cui primo periodo e attraverso le medesimo modalità viene determinato entro il 31 marzo di ciascuna annualità successiva al 2016 – il riparto delle somme rese disponibili fino a concorrenza di quanto dovuto».

4.123
PERRONE, MILO

Dopo il comma aggiungere il seguente:

«8-bis). Al fine di regolare in un arco di tempo pluriennale e compatibilmente con le esigenze della finanza pubblica i crediti dei comuni, previa ricognizione delle somme maturate dal 2012 al 2015, è istituito un apposito Fondo presso il Ministero dell'economia con dotazione iniziale di 200 milioni di euro. Entro il 30 giugno 2016 viene determinato con apposito accordò in Conferenza Stato Città e autonomie locali l'ammontare complessivo. delle somme spettanti a ciascun comune sede di Ufficio Giudiziario per il periodo 2012-2015 tenuto conto degli acconti già erogati. Con il medesimo accordo viene stabilito il riparto tra i comuni interessati del Fondo di cui primo periodo e attraversò le medesimo modalità viene determinato – entro il 31 marzo di ciascuna annualità successiva al 2016 – il riparto delle somme rese disponibili fino a concorrenza di quanto dovuto».

4.124
ARRIGONI

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

«8-bis. Il secondo periodo del comma 649 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 è sostituito dal seguente: ''Il tributo non è dovuto in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo, recupero o smaltimento. I magazzini intermedi di produzione e quelli adibiti allo stoccaggio di prodotti finiti sono considerati non tassabili in quanto produttivi di rifiuti speciali, anche a prescindere dall'intervento regolamentare ai sensi dell'articolo 1, comma 649, terzo periodo, della legge n. 147 del 27 dicembre 2013 del comune di loro ubicazione''».

Conseguentemente:

a) all'articolo 33, comma 2, sostituire le parole da: «23.002.000 per l'anno 2016» fino a: «anno 2018», con le seguenti: «323.002.000 per l'anno 2016, di 321.756.000 euro per l'anno 2017 ed euro 318.006.000 a decorrere dall'anno 2018»;
b) all'elenco n. 3 di cui all'articolo 33, comma 2, ultima riga, alla voce TOTALE, apportare le seguenti modificazioni:

1) alla colonna 2016 sostituire la parola: «23.002» con la seguente: «323.002»;
2) alla colonna 2017 sostituire la parola: «21.756» con la seguente: «321.756»;
3) alla colonna 2018 sostituire la parola: «18.006» con la seguente: «318.006»;

c) all'articolo 33, comma 7, sostituire le parole: «809.608.622 euro per l'anno 2016» con le seguenti: «1.009.608.622 euro per l'anno 2016»;
d) all'articolo 33, sopprimere comma 34.

4.125
BONFRISCO, MILO, BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, PAGNONCELLI, PERRONE, TARQUINIO, LIUZZI, ZIZZA

Sostituire i commi da 9 a 12 con i seguenti:

«9. A decorrere dal 1 gennaio 2016, l'Imposta municipale unica e la Tassa sui servizi indivisibili non si applicano agli immobili strumentali all'attività dell'impresa, censiti nelle categorie catastali A, B, C e D.
9-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente a decorrere dall'anno 2016, in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 2.000 milioni di euro.
9-ter. Mediante provvedimenti di razionalizzazione e di revisione della spesa, di ridimensionamento di strutture, di riduzione delle spese per beni e servizi, di ottimizzazione dell'uso degli immobili, nonché di razionalizzazione delle società partecipate dalle amministrazioni pubbliche, adottati dal Presidente del Consiglio dei Ministri sulla base degli indirizzi del Comitato interministeriale di cui all'articolo 49-bis, comma 1, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, si provvede ad una riduzione della spesa corrente delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in misura non inferiore a 6.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, assicurando risparmi di spesa ulteriori a quelli disposti dal comma 9-bis, necessari a provvedere all'onere recato dal comma 9.
9.quater. Il Ministro dell'Economia e delle finanze, entro il 30 settembre di ciascun anno, a decorrere dall'anno 2016, verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dagli interventi correttivi di cui al comma 9-ter, ai fini del rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma e ne da comunicazione al Parlamento. Qualora a seguito della verifica, le misure adottate ai sensi del comma 9-ter non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto, con il disegno di legge di stabilità sono disposte tutte le modificazioni legislative ritenute indispensabili per l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di risparmio di cui allo stesso comma».

4.126
CROSIO

Al secondo periodo del comma 9, alle parole: «Sono escludesi dalla stessa» premettere le seguenti: «Fatto salvo per gli impianti relativi alle concessioni di grande derivazione d'acqua ad uso idroelettrico,».

4.127
PICCOLI, CERONI, MARIN, BERTACCO, AMIDEI, GIBIINO, SCILIPOTI ISGRÒ, FLORIS

Al comma 9 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La disposizione di cui al periodo precedente non si applica agli impianti di produzione di energia idroelettrica. La rendita catastale relativa alle componenti di cui al periodo precedente è usata quale base del calcolo per la determinazione dell'imposta municipale propria che affluisce al bilancio del comune nel cui territorio ha sede l'impianto».

4.128
AZZOLLINI, GUALDANI

Al comma 9, aggiungere il seguente periodo: «Sono compresi nell'ambito di applicazione del presente comma anche gli impianti fotovoltaici di piccola e media dimensione con potenza nominale sino ad nº 1 MW realizzati sulle superfici agrarie e pertinenze agrarie, con sistemi di ancoraggio in ricalco e bullonati, eserciti da imprese agricole classificate ai sensi del 2135 CC, in quanto da considerarsi attività agricole connesse come disciplinate dalla Legge n. 266 del 2005 e dalla Legge n. 81 del 2006».

4.129
BELLOT, MUNERATO, BISINELLA

Al comma 9, aggiungere, in fine, le parole: «nonché i capannoni strumentali delle imprese produttive».

Conseguentemente, all'articolo 33 sopprimere il comma 34.

4.130
MOLINARI

Dopo il comma 9, sono aggiunti i seguenti:

«9-bis. Fermo restando quanto previsto al precedente comma 9, gli impianti di produzione di energia elettrica, alimentati da fonte rinnovabile di qualsiasi potenza, installati sulle coperture e pertinenze degli edifici a qualsiasi destinazione, sono da considerarsi beni mobili e agli stessi non si applica il principio di accessione stabilito dall'articolo 934 e seguenti del Codice civile a condizione che:

a) non godano di incentivazioni sull'energia prodotta o immessa in rete con convenzioni di durata predefinita ultrannuale;
b) siano asserviti alle utenze dell'edificio o parte di esso, all'interno di un sistema di distribuzione chiuso, di una linea diretta o di un sistema efficiente di utenza. AI fine di consentire una identificazione dei proprietari di tali impianti ai produzione di energia elettrica è fatto obbligo al proprietario dell'impianto di far annotare presso il catasto l'esistenza di tale bene mobile, senza che ciò comporti la sua sottomissione al regime fiscale dei beni immobili.

9-ter. A tutti gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonte rinnovabile di potenza non superiore a 20 kW installati sulle coperture degli edifici o su loro pertinenze, anche quando non abbiano le caratteristiche di cui al comma precedente, non si applica il regime di accessione stabilito dall'articolo 934 e seguenti del Codice Civile.
9-quater. Il regime di trasferimento, il regime fiscale e il regime dei diritti iscrivibili sugli impianti di cui ai commi 9-bis e 9-ter è quello dei beni mobili».

4.131
GAMBARO

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4 comma 9 della presente disposizione di legge, gli impianti di produzione di energia elettrica, alimentati da fonte rinnovabile di qualsiasi potenza, installati sulle coperture e pertinenze degli edifici a qualsiasi destinazione, che: non godono di incentivazioni sull'energia prodotta o immessa in rete con convenzioni di durata predefinita ultrannuale e sono asserviti alle utenze dell'edificio o parte di esso, all'interno di un sistema di distribuzione chiuso, di una linea diretta o di un sistema efficiente di utenza, sono da considerarsi beni mobili e agli stessi non si applica il principio di accessione stabilito dall'articolo 934 e seguenti del Codice Civile. A fine di consentire una identificazione dei proprietari di tali impianti di produzione di energia elettrica è comunque diritto del proprietario dell'impianto fare iscrivere presso il catasto l'esistenza di tale bene mobile di sua proprietà, senza che questo comporti la sottomissione al regime fiscale dei beni immobili.
A tutti gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonte rinnovabile di potenza non superiore a 20 kW installati sulle coperture degli edifici o su loro pertinenze anche quando non abbiano le caratteristiche di cui al comma 1 non si applica il regime di accessione stabilito dall'articolo 934 e seguenti del Codice Civile. Il regime di trasferimento, il regime fiscale e il regime dei diritti iscrivibili sugli impianti di cui al comma 1 e al comma 2 è quello dei beni mobili».

4.132
MUNERATO, BELLOT, BISINELLA

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-bis. Nelle more del riordino della materia previsto dall'articolo 1, comma 732, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, così come modificata dall'articolo 2-bis del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, fino al 31 dicembre 2015, dell'articolo 03 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come modificato dall'articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono sospesi gli eventuali procedimenti amministrativi e i relativi effetti, avviati dalle amministrazioni competenti, concernenti il rilascio, la sospensione, la revoca o la decadenza della concessione demaniale marittima derivanti dal mancato versamento del canone per i concessionari con contenzioso pendente, nonché i procedimenti amministrativi finalizzati alla devoluzione delle opere non amovibili di, cui all'articolo 49 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327».

4.133
MANCUSO, GUALDANI

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Al comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo 4 marzo 2011, n. 23, come modificato dal comma 715 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: ''del 20 per cento'', sono sostituite dalle seguenti: ''del 40 per cento''».

Conseguentemente, all'articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di parte corrente di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 450 milioni di euro a decorrere dal 2016».

4.134
MUNERATO, BELLOT, BISINELLA

Dopo il comma 10, inserire il seguente: «10-bis. Al comma 1, dell'articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come sostituito dal comma 251 dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, lettera b) il punto 2.1) è soppresso».

4.135
SANTINI, LAI, BROGLIA

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-bis. All'articolo 14 del decreto legislativo n. 23 del 14 marzo 2011 è aggiunto il seguente comma:

''1-bis. Le disposizioni del comma precedente non si applicano alle società ed enti pubblici economici gestori degli interporti, come definiti agli articoli 1 e 9 della legge 4 agosto 1990, n. 240 e successive modificazioni, per le quali l'imposta municipale propria relativa, agli immobili strumentali è interamente deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e dell'imposta regionale sulle attività produttive''».

4.136
BERGER, ZELLER, PANIZZA, PALERMO, LANIECE, BATTISTA

Dopo il comma 13 inserire i seguenti:

«13-bis. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 32, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, si interpreta nel senso che l'imposta di registro in misura fissa e l'esenzione dalle imposte ipotecarie e catastali si applicano agli atti di trasferimento della proprietà delle aree previste al Titolo III della legge 22 ottobre 1971, n. 865, indipendentemente dal titolo di acquisizione della proprietà da parte degli enti locali.
13-ter. All'onere derivante dal comma 13-bis, pari a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 33, comma 34».

4.137
EVA LONGO, BARANI, AMORUSO, AURICCHIO, COMPAGNONE, CONTI, D'ANNA, FALANGA, IURLARO, LANGELLA, MAZZONI, RUVOLO, SCAVONE, VERDINI

Al comma 14, dopo le parole: «tributi», aggiungere le seguenti: «ivi compresa l'imposta di soggiorno».

4.138
QUAGLIARIELLO, AUGELLO, GIOVANARDI, COMPAGNA

Al comma 14, dopo le parole: «aliquote deliberante», sono aggiunte le seguenti: «nonché aumenti delle tariffe di partecipazione degli assistiti al costo delle prestazioni sanitarie erogate dal Servizio sanitario nazionale,».

4.139
GUALDANI

Al comma 14 dopo le parole: «n. 147 del 2013,», inserire le seguenti: «all'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23,».

4.140
TAVERNA, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

Al comma 14, ultimo periodo, sopprimere le parole: «nonché per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 234-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del decreto legislativo n. 267 del 2000».

4.141
BENCINI, MAURIZIO ROMANI, BIGNAMI

Al comma 14 aggiungere, in fine, in seguente periodo: «Il divieto di cui al primo periodo non si applica, altresì, all'imposta di soggiorno, di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23».

4.142
MUCCHETTI

Dopo il comma 14, sono inseriti i seguenti commi:

«l4-bis. A decorrere dall'anno 2016 i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono destinati esclusivamente alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, alle politiche di sostegno dell'edilizia residenziale sociale; al risanamento di complessi edilizi, a interventi di qualificazione dell'ambiente e del paesaggio, alla manutenzione del patrimoni comunale per la sola parte di spese per opere ed investimenti. E fatto comunque divieto agli enti locali di utilizzare i proventi derivanti dal rilascio dei titoli abilitativi e dalle sanzioni previsti dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, per spese correnti e per scopi diversi dalla loro finalità. Il comma 8 dell'articolo2 della legge 4 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, è abrogato;
14-ter. Agli oneri derivanti dal comma precedente, pari a 1 miliardo di euro annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale di tutti gli stanziamenti in tabella C».

4.143
MUCCHETTI

Dopo il comma 14, sono inseriti i seguenti commi:

«14-bis. A decorrere dall'anno 2016 i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono destinati esclusivamente alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, alle politiche di sostegno dell'edilizia residenziale sociale, al risanamento di complessi edilizi, a interventi di qualificazione dell'ambiente e del paesaggio, alla manutenzione del patrimonio comunale per la sola parte di spese per opere ed investimenti. In deroga a tale disciplina è consentito agli enti locali di utilizzare i proventi derivanti dal rilascio dei titoli abilitativi e dalle sanzioni previsti dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto dei Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, per una quota non superiore al 20 per cento, per il finanziamento di spese correnti. Il comma 8 dell'articolo 2 della legge 4 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, è abrogato;
14-ter. Agli oneri derivanti dal comma precedente, pari a 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale di tutti gli stanziamenti in tabella C».

4.144
COMAROLI

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. Il comma 9, dell'articolo 7 del decreto-legge 19 giugno 2015, n 78, convertito in legge dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, è soppresso».

Conseguentemente, al comma 34 dell'articolo 33 sostituire le parole: «300 milioni», con le seguenti: «295 milioni».

4.145
D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI

Sopprimere il comma 15.

4.146
BONFRISCO, MILO, BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PAGNONCELLI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Sostituire il comma 15 con il seguente:

«15. In deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per l'anno 2015 sono valide le deliberazioni regolamentari e tariffarie in materia di IMU, TASI, tassa sui rifiuti (TARI) e addizionale comunale all'Irpef adottate dai comuni entro il 30 ottobre 2015. Restano in ogni caso fermi, ai fini dell'efficacia delle deliberazioni di variazione di cui al periodo precedente, i termini dettati dalle norme vigenti, per la pubblicazione nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale».

4.147
GIOVANNI MAURO

Il comma 15 è sostituito dal seguente:

«15. Per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esenti ai sensi del presente articolo, 1 comuni possono applicare la maggiorazione TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n.147, nel rispetto delle condizioni previste dal predetto comma per l'anno 2015.».

4.148
SANTINI, LAI, SPOSETTI, RICCHIUTI

Al comma 15, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) sostituire la parola: «mantenere», con la parola: «applicare»;
b) eliminare le parole: «, ove deliberata, per l'anno 2015, entro il 30 settembre 2015»;
c) aggiungere in fine le parole: «per l'anno 2015».

4.149
PERRONE, MILO

Al comma 15, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) sostituire la parola: «mantenere» con la parola: «applicare»;
b) eliminare le parole: «, ove deliberata, per l'anno 2015, entro il 30 settembre 2015»;
c) aggiungere in fine le parole: «per l'anno 2015».

4.150
BORIOLI, BROGLIA, CALEO, CANTINI, CARDINALI, FABBRI, ELENA FERRARA, FORNARO, MANASSERO, MATURANI, RICCHIUTI, GIANLUCA ROSSI, SAGGESE, TOMASELLI, VACCARI, VERDUCCI

Al comma 15, dopo le parole: «previste dal predetto comma», aggiungere le parole: «Di conseguenza, in deroga a quanto disposto all'artico1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per l'anno 2015 sono valide le deliberazioni relative a regolamenti, aliquote e tariffe di tributi adottate dai comuni entro il 30 settembre 2015, per le quali siano state correttamente e compiutamente espletate le procedure di pubblicazione di cui al quinto periodo del comma 13-bis dell'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dal settimo periodo del comma 688 dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 2013, n. 147 e dal primo periodo del comma 8 dell'articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23».

4.151
PUGLISI, MARCUCCI, DI GIORGI, FASIOLO, ELENA FERRARA, IDEM, MARTINI, TOCCI, ZAVOLI

Dopo il comma 15, aggiungere i seguenti:

«15-bis. A decorrere dall'anno 2016, le imprese di esercizio cinematografico iscritte negli elenchi di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, che abbiano i requisiti della piccola o media impresa ai sensi della normativa dell'Unione europea, le piccole e medie imprese che svolgono attività teatrale o sale da concerto non sono tenute al pagamento dell'Imposta Municipale Unica (IMU), dell'Imposta Municipale Immobiliare (IMI), o dell'Imposta Immobiliare Semplice (IMIS), qualora tali imprese siano in possesso dell'immobile ove l'attività si svolge.
15-ter. Alle imprese di cui al comma 15-bis che non godono dei diritti di proprietà, o altro diritto reale relativo all'immobile, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, è attribuito un credito d'imposta, cumulabile con altri sgravi ed agevolazioni fiscali già previsti a legislazione vigente, pari all'importo dell'IMU, ovvero IMI o IMIS, dovuta dal possessore del medesimo immobile.
15-quater. Il credito di imposta di cui al comma 15-ter è cedibile dal beneficiario nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 1260 e seguenti del codice civile e previa adeguata dimostrazione dell'effettività del diritto al credito medesimo, a intermediari bancari, finanziari e assicurativi. Al medesimo credito di imposta non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 386. Il suddetto credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
15-quinquies. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e il turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge; sono determinate le modalità di attuazione del credito di imposta di cui ai commi 15-ter e 15-quater e sono stabiliti i relativi criteri di verifica e accertamento. L'efficacia delle disposizioni di cui al presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo provvede a richiedere l'autorizzazione alla Commissione europea».

Conseguentemente, al comma 34 dell'articolo 33 sostituire le parole: «300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016», con le seguenti: «248 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016».

4.152
GIROTTO, CASTALDI, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

Dopo il comma 15, aggiungere, in fine, i seguenti:

«15-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2016, gli impianti alimentati da fonte rinnovabile installati sulle coperture e pertinenze degli immobili di qualsiasi potenza che non godono di incentivazioni sull'energia prodotta o immessa in rete con convenzioni di durata predefinita ultrannuale e che destinano nel primo anno di esercizio almeno il 70 per cento della produzione alle utenze dei clienti finali anche diversi dal produttore di energia collocati all'interno di un sistema di distribuzione chiuso, di una linea diretta o di un sistema efficiente di utenza non si applica il principio di accessione stabilito dall'articolo 934 e seguenti del Codice Civile. A fine di consentireuna identificazione dei proprietari di tali impianti è comunque diritto del proprietario dell'impianto fare iscrivere presso il catasto l'esistenza di tale bene mobile di sua proprietà, senza che questo comporti la sottomissione al regime fiscale dei beni immobili.
15-ter. A tutti gli impianti alimentati da fonte rinnovabile di potenza non superiore a 20 kW installati sulle coperture degli immobili o su loro pertinenze anche quando non abbiano le caratteristiche di cui al comma 15-bis non si applica il regime di accessione stabilito dall'articolo 934 e seguenti del Codice Civile.
15-quater. Il regime di trasferimento, il regime fiscale e il regime dei diritti iscrivibili sugli impianti di cui ai commi 15-bis e 15-ter è quello dei beni mobili. Gli impianti che non ricadano nel regime di cui al comma 15-bis e 15-ter devono essere accatastati e conseguentemente sottomessi al relativo regime fiscale.».

Conseguentemente,

a) all'articolo 33, sostituire il comma 8, con il seguente:

«8. All'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n.149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n.13, sopprimere le seguenti parole: ''di 27,7 milioni di euro per l'anno 2016 e di 45,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017''»;

b) all'articolo 33, al comma 34, sostituire le parole: «300 milioni», con le seguenti: «200 milioni».

4.153
CONTE, DALLA TOR, PAGANO, TORRISI

Dopo il comma 15, aggiungere i seguenti:

«15-bis. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 2, comma 40, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, si interpreta nel senso che le banchine aree scoperte dei porti, delle stazioni e degli aeroporti, ivi compresi i piazzali; le infrastrutture stradali e ferroviarie, i depositi, inclusi quelli doganali, i locali adibiti ai servizi di trasporto marittimo ed alle operazioni e servizi portuali definiti all'articolo 16 della legge n. 84 del 1994, ai servizi di trasporto terrestre ed aereo, costituiscono immobili a destinazione particolare da censire in catasto nella categoria E/1, in quanto compendi strettamente funzionali alle attività di trasporto di persone e merci, anche se affidati in concessione.
15-ter. Resta fermo che gli immobili o loro porzioni che insistono sulle aree dei porti, delle stazioni e degli aeroporti, destinati ad usi diversi da quelli di cui al primo comma, qualora presentino autonomia funzionale e reddituale, sono censiti in catasto come unità immobiliari autonome, nelle appropriate categorie diverse da quelle del gruppo E.
15-quater. Dal censimento catastale nelle categorie del gruppo ''E'' restano, comunque, escluse le strutture portuali e aeroportuali destinate a finalità ludico-ricreative, nonché gli aeroporti privati.
15-quinques Gli atti impositivi o sanzionatori relativi all'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili e dell'imposta municipale propria sulle unità immobiliari di cui al primo comma perdono efficacia.».

Conseguentemente, a copertura dei maggiori oneri, previsti in 150 milioni di euro annui a decorrere dal 2016, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di euro», con le seguenti: «150 milioni di euro».

4.154
PERRONE, MILO

Dopo il comma 15 aggiungere il seguente:

«15-bis. Alla fine del comma 9-quinquies dell'articolo 1 del decreto-legge n. 4 del 2015, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 24 marzo 2015, n. 34, è aggiunto il seguente periodo: ''Entro il termine del 29 febbraio 2016, Il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base di una metodologia condivisa con l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e adottata, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, provvede, secondo le modalità di cui al primo periodo, alla verifica del gettito anche per l'anno 2015. Per lo stesso anno 2015, i comuni, in deroga all'articolo 175 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 200d, n. 267, accertano convenzionalmente gli importi, a titolo di maggior gettito IMU, risultanti dall'allegato A del presente decreto, sul bilancio 2015, a fronte della riduzione corrispondente dell'assegnazione dal Fondo di solidarietà comunale''».

4.155
COMAROLI

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-bis. Alla fine del comma 9-qunquies, dell'articolo 1 del decreto-legge n. 4, del 2015, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 24 marzo 2015, n. 34, è aggiunto il seguente periodo: ''Entro il termine del 29 febbraio 2016, il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, provvede, secondo le modalità di cui al primo periodo, alla verifica del gettito anche per l'anno 2015 per lo stesso anno 2015, i comuni, in deroga all'articolo 175 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, accertano convenzionalmente gli importi, a titolo di maggior gettito IMU, risultanti dall'allegato A del presente decreto, sul bilancio 2015, a fronte della riduzione corrispondente dell'assegnazione dal Fondo di solidarietà comunale''».

4.156
BULGARELLI, MONTEVECCHI

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-bis . Alla lettera b), del comma 2 dell'articolo 12 del decreto-legge 19/06/2015, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge di conversione 6 agosto 2015, n. 125, dopo la parola: ''96'', aggiungere la seguente: ''10''».

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2016: –10.000.000;
2017: –10.000.000;
2018: –10.000.000;

4.157
GIOVANARDI, GUALDANI

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-bis. All'articolo 10, comma 12-vicies, del decreto- legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, sostituire le parole: ''e definito con sentenza anteriore alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 29 marzo 2010, n. 48, non risulti il coinvolgimento del medesimo soggetto obbligato a titolo di dolo o colpa'' con le seguenti: ''accaduti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 29 marzo 2010, n. 48, non sia derivata una sentenza di condanna passata in giudicato in cui sia riconosciuto dolo o colpa per il medesimo soggetto obbligato''».

4.158
BONFRISCO, MILO

Sostituire la rubrica con la seguente: «Agevolazioni per gli immobili, i macchinari imbullonati, terreni agricoli».

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-bis. All'articolo 21 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:

''5-bis. La deduzione di cui ai commi precedenti spetta solo al venditore, per un importo corrispondente alla riduzione di corrispettivo riconosciuta all'acquirente ai sensi del comma 1 del presente comma, nel caso in cui ricorrano anche le seguenti ulteriori condizioni, aggiuntive rispetto a quelle elencate nel comma 4:

a) il corrispettivo pattuito sia ridotto di un importo non superiore alla deduzione massima spettante ai sensi del comma 1;
b) nel contratto di compravendita l'acquirente dichiari espressamente di rinunciare alla deduzione di cui ai commi precedenti, a fronte della riduzione di prezzo di cui alla lettera a);
c) nella proposta di acquisto e nel contratto di compravendita sia indicato espressamente il corrispettivo al lordo e al netto della deduzione;
d) l'acquirente dia al venditore mandato irrevocabile a procedere alla locazione dell'immobile;
e) in deroga alla condizione di cui al comma 4, lettera a), l'unità immobiliare sia destinata alla locazione entro un periodo massimo di dodici mesi complessivi determinati a partire dall'acquisto ovvero dalla eventuale risoluzione del contratto di locazione per motivi non imputabili al locatore.

5-ter. Alle disposizioni di cui al comma 5-bis, si applicano le previsioni di cui all'articolo n. 57 del decreto del Presidente della Repubblica del 26 aprile 1986, n. 131''».

4.159
MORONESE, NUGNES, MARTELLI, BULGARELLI, BOTTICI

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-bis. L'articolo 5 del decreto 28 marzo 2014, n. 47 convertito, con modificazioni dalla legge 23 maggio 2014, n. 80 è sostituito dal seguente: ''Chiunque occupa abusivamente un immobile ai sensi dell'articolo 633, primo comma, del codice penale, non può chiedere la residenza né l'allacciamento a pubblici servizi in relazione all'immobile medesimo ad accezione dei soggetti che abbiano un reddito annuo netto calcolato secondo l'indicatore ufficiale di povertà monetaria dell'Unione europea, pari ai 6/10 del reddito mediano equivalente familiare, quantificato in euro 12.000 annui.''».

4.160
MORONESE, NUGNES, MARTELLI, MANGILI

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-bis. L'articolo 5 del decreto 28 marzo 2014, n. 47 convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, è abrogato.».

4.161
PELINO

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-bis. Alla legge 27 dicembre 2013 n. 147, articolo 1, comma 649, il secondo periodo è sostituito dal seguente: ''Il tributo non è dovuto in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo, recupero o smaltimento. I magazzini intermedi di produzione e quelli adibiti allo stoccaggio di prodotti finiti sono considerati non tassabili in quanto produttivi di rifiuti speciali, anche a prescindere dall'intervento regolamentare sensi dell'articolo 1, comma 649, terzo periodo, della legge n. 147 del 27 dicembre 2013 del comune di loro ubicazione''».

Conseguentemente, ridurre proporzionalmente del 5 per cento, in maniera lineare, tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata Tabella C, quindi sopprimere l'articolo 33, comma 34;

4.162
MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-bis. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sopprimere i commi 717 e 718.».

4.163
GENTILE, GUALDANI

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-bis All'articolo 4, comma 3 della legge 101 del 31 agosto 2013 dopo le parole: ''1º gennaio 2007'' sono inserite le parole:" In conformità con i requisiti culturali e di servizio richiesti dal bando che hanno valore di fungibilità''.».

4.164
MIRABELLI, CALEO, GIANLUCA ROSSI, MAURO MARIA MARINO, CUOMO, DALLA ZUANNA, MORGONI, PUPPATO, SOLLO, VACCARI, FORNARO, GIACOBBE, GUERRA, MOSCARDELLI, RICCHIUTI, TURANO

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente

«15-bis.All'articolo 3, comma 2, quarto periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo le parole: ''è ridotta al 15 per cento'' sono aggiunte le seguenti: ''e a decorrere dal 1º gennaio 2018 è ridotta al 10 per cento».

All'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016» con le seguenti: «300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 e di 252 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018».

4.165
GIANLUCA ROSSI, VERDUCCI, VACCARI, MATURANI

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-bis.Per i conduttori che, per gli effetti della disciplina di cui all'articolo 3, commi 8 e 9, del decreto legislativo 14.marzo 2011, n. 23, prorogati dall'articolo 5, comma 1-ter, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, hanno versato, nel periodo intercorso dall'entrata in vigore del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 al 16 luglio 2015, il canone annuo di locazione nella misura stabilita dalla disposizione di cui all'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, l'importo del canone di locazione dovuto ovvero dell'indennità di occupazione maturata, su base annua, è pari al triplo della rendita catasta le dell'immobile, nel periodo considerato.».

4.166
MANCUSO, GUALDANI

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-bis Al fine di realizzare maggiori entrate comunali e assicurare ai cittadini la parità di trattamento rispetto ad orientamenti giurisprudenziali difformi, al comma 1 dell'articolo 36 e al comma 4 dell'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380 sono soppresse le parole: ''sia al momento della realizzazione dello stesso, sia''. A decorrere dal 1º gennaio 2016, il contributo di costruzione, nonché le sanzioni previste dai medesimi articoli 36 e 37 del citato Dpr n. 380 del 2001, sono incrementati del 10 per cento».

4.167
MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI

Dopo il comma 15, aggiungere i seguenti:

«15-bis. Per gli immobili locati con contratti stipulati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, la somma delle aliquote dell'Imu e della Tasi non può superare il 4 per mille.
15-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 15-bis, determinato in 100 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

4.168
MANCUSO, GUALDANI

Dopo il comma 15 aggiungere il seguente:

«15-bis. Per gli immobili locati con contratti stipulati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, la somma delle aliquote dell'Imu e della Tasi non può superare il 4 per mille».

All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, determinato in 100 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

4.169
BONFRISCO, MILO

Dopo il comma 15, è aggiunto il seguente:

«15-bis. Per gli immobili locati con contratti stipulati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, la somma delle aliquote dell'Imu e della Tasi non può superare il 4 per mille».

All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, determinato in 100 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

4.170
LUIGI MARINO, GUALDANI

Dopo il comma 15, è aggiunto il seguente:

«15-bis. Per gli immobili locati con contratti stipulati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, la somma delle aliquote dell'Imu e della Tasi non può superare il 4 per mille».

All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, determinato in 100 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

4.171
BELLOT, MUNERATO, BISINELLA

Dopo il comma 15, è aggiungere il seguente:

«15-bis. Per gli immobili locati con contratti stipulati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, la somma delle aliquote dell'Imu e della Tasi non può superare il 4 per mille».

All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, determinato in 100 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fonde per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

4.172
SANTINI, DEL BARBA, LAI, BROGLIA

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-bis. Per gli immobili locati con contratti stipulati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, la somma delle aliquote dell'Imu e della Tasi non può superare il 4 per mille».

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016», con le seguenti: «230 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016».

4.173
COMAROLI, ARRIGONI

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-bis. Per gli immobili locati con contratti stipulati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, la somma delle aliquote dell'IMU e della TASI non può superare il 4 per mille».

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di euro», con le seguenti: «200 milioni di euro».

4.174
BENCINI, MAURIZIO ROMANI, BIGNAMI

Dopo il comma 15, inserire il seguente:

«15-bis. All'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sostituire le lettere a) e b) del comma 01 con le seguenti:

a) euro 500, se il reddito complessivo non supera euro 15.493,71;
b) euro 400, se il reddito complessivo non supera euro 30.987,41;
c) euro 300, se il reddito complessivo non supera euro 45.000,00;
d) euro 200, se il reddito complessivo non supera euro 65.000,00.

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire la parola: «300», con la parola: «190».

4.175
BENCINI, MAURIZIO ROMANI, BIGNAMI

Dopo il comma 15, inserire il seguente:

«15-bis. All'articolo 16, comma 01, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sopprimere le parole: ''ma non euro 30.987,41''».

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire la parola: «300», con la parola: «290».

4.176
BONFRISCO, MILO

All'articolo 4, apportare le seguenti modifiche:

a) Sostituire la rubrica con la seguente: «(Agevolazioni per gli immobili, i macchinari imbullonati, terreni agricoli)»;
b) Dopo il comma 15, aggiungere i seguenti:

«15-bis. All'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, alla nota 11-bis, comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: ''Le predette disposizioni non si applicano nel caso in cui il contribuente, entro cinque anni dall'alienazione dell'immobile acquistato con i benefici di cui al presente articolo, proceda ad esercitare il riscatto dell'immobile, a condizione che il patto di riscatto sia contenuto nel contratto di vendita e sempre che l'alienazione sia avvenuta per far fronte ad una situazione di sovraindebitamento finanziario. La stessa disposizione si applica anche al caso in cui il contribuente abbia ceduto una quota del proprio diritto di proprietà dell'immobile acquistato con i benefici di cui al presente articolo''.
15-ter. L'acquirente comunica al competente ufficio la rinuncia o il mancato esercizio del riscatto entro 30 giorni dalla data in cui lo stesso doveva intendersi esercitato, con modello di comunicazione da definirsi con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate»

4.177
BONFRISCO, MILO

All'articolo 4, apportare le seguenti modifiche:

a) Sostituire la rubrica con la seguente: «Agevolazioni per gli immobili, i macchinari imbullonati, i terreni agricoli»;
b) Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-bis. L'aliquota del 2 per cento di cui alla tariffa 1, Parte prima, articolo 1, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 nonché l'aliquota dello 0,25 per cento di cui all'articolo 18, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 si applicano anche in caso di acquisto di un altro immobile, da destinare a prima abitazione, a condizione che siano soddisfatti tutti i requisiti di cui alla nota II-bis all'articolo 1, Tariffa, Parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e che l'immobile su cui si è già goduto delle agevolazioni sia poi alienato entro un anno dall'acquisto del nuovo immobile agevolato».

4.178
AURICCHIO, BARANI, AMORUSO, COMPAGNONE, CONTI, D'ANNA, FALANGA, IURLARO, LANGELLA, EVA LONGO, MAZZONI, RUVOLO, SCAVONE, VERDINI

Dopo il comma 15 è aggiunto il seguente:

«15-bis. Alla nota II-bis del decreto del Presidente Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 è aggiunta la seguente lettera: ''d) che l'acquirente trasferisca la residenza dell'abitazione nell'arco di un triennio dalla data di acquisto dell'immobile stesso''».

4.179
FUCKSIA

Dopo il comma 15 inserire il seguente:

«15-bis. All'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1982, n. 917, al comma 1, lettera i-quinquies), sostituire le parole: ''210 euro, sostenute per l'iscrizione annuale e l'abbonamento, per i ragazzi di età compresa tra 5 e18 anni'', con le seguenti: ''500 euro, sostenute per l'iscrizione annuale e l'abbonamento, per i ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni e ultrasessantacinquenni''».

Conseguentemente:

a) sostituire la rubrica con la seguente: «Esenzione per l'abitazione principale, macchinari imbullonati, i terreni agricoli, misure di sostegno all'istruzione ed allo sport»;
b) all'articolo 33, sostituire il comma 8, con il seguente: «8. All'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, sopprimere le seguenti parole: ''di 27,7 milioni di euro per l'anno 2016 e di 45,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017''»;
c) all'articolo 33, al comma 34, sostituire le parole: «300 milioni», con le seguenti: «200 milioni»;
d) all'articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «15 per cento», con le seguenti: «17 per cento»;
e) all'articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento», con le seguenti: «6 per cento».

4.180
FUCKSIA

Dopo il comma 15 inserire il seguente:

«15-bis. All'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1982, n. 917, al comma 1, lettera i-sexies), sostituire la parole: ''non superiore a 2.633 euro'', con le seguenti: ''3000 euro''».

Conseguentemente:

a) sostituire la rubrica con la seguente: «Esenzione per l'abitaziene principale, macchinari imbullonati, i terreni agricoli, misure di sostegno all'istruzione ed allo sport».
b) all'articolo 33, sostituire il comma 8, con il seguente: «8. All'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149; convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, sopprimere le seguenti parole: ''di 27,7 milioni di euro per l'anno 2016 e di 45,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017''»;
c) all'articolo 33, al comma 34, sostituire le parole: «300 milioni», con le seguenti: «200 milioni»;
d) all'articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «15 per cento.», con le seguenti: «17 per cento»;
e) all'articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento.», con le seguenti: «6 per cento»;

4.181
COMAROLI, ARRIGONI, TOSATO

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-bis. Gli immobili dati in comodato d'uso gratuito, di cui agli articoli 1803 e seguenti del Codice civile, fino ai parenti, di primo grado, sono esenti dal pagamento dell'IMU e della TASI».

Conseguentemente:

a) all'articolo 33, comma 2, sostituire le parole da: «23.002.000 per l'anno 2016» fino a: «anno 2018», con le seguenti: «223.002.000 per l'anno 2016, di 221.756.000 euro per l'anno 2017 ed euro 218.006.000 a decorrere dall'anno 2018»;
b) all'elenco n. 3 di cui all'articolo 33, comma 2, ultima riga, alla voce TOTALE, apportare le seguenti modificazioni:

1) alla colonna 2016 sostituire la parola: «23.002», con la seguente: «223.002»;
2) alla colonna 2017 sostituire la parola: «21.756», con la seguente: «221.756»;
3) alla colonna 2018 sostituire la parola: «18.006», con la seguente: «218.006»;

c) all'articolo 33, sopprimere il comma 34.

4.182
COMAROLI, CENTINAIO, ARRIGONI, CROSIO, TOSATO, STEFANI, CONSIGLIO

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-bis. Gli immobili dati in comodato d'uso gratuito, di cui agli articoli 1803 e seguenti del Codice civile, a persona disabile e fino ai parenti di secondo grado, sono esenti dal pagamento dell'IMU e della TASI».

Conseguentemente, all'articolo 33, sopprimere il comma 34.

4.183
DE POLI

Dopo il comma 15 aggiungere il seguente:

«15-bis. I Comuni applicano alle scuole paritarie lo stesso criterio di corresponsione della TARI previsto per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33-bis del decreto-legge n. 248 del 2007, convertito nella legge n. 31 del 2008 e rapportato al numero degli alunni frequentanti la scuola».

4.0.1
GIOVANNI MAURO

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.
(Modifiche alla disciplina dell'imposta di soggiorno)

All'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni, la cui efficacia decorre dal 2015:

a) al comma 1, lettera i), al primo periodo, sopprimere le parole: ''capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte'';
b) al comma 1, lettera ii) dopo le parole: ''in proporzione al prezzo'', aggiungere le seguenti: ''o alla classificazione delle strutture ricettive'';
c) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti commi:

''1-bis. I gestori delle strutture ricettive sono responsabili del pagamento dell'imposta, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione e degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile d'imposta, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 471. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente articolo si applica l'articolo 1, commi da 158 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
1-ter. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a Roma Capitale. Restano ferme le misure d'imposta stabilite dall'articolo 14, comma 16, lettera E) del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010 n. 122''.

d) al comma 3, primo periodo, sopprimere le seguenti parole da: ''Con regolamento da adottare'' fino a: ''nel predetto regolamento'';
e) al comma 3, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: ''Nell'anno di istituzione, l'imposta si applica a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo all'emanazione del relativo regolamento comunale, salva l'eventuale indicazione di data successiva nel regolamento medesimo. Le variazioni delle tariffe disposte dal comune entro i termini di legge, ma successivamente al primo gennaio dell'anno di riferimento delle variazioni medesime, decorrono dai mese successivo alla data di esecutività della deliberazione di variazione''».

4.0.2
CERONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.
(Modifiche alla disciplina dell'imposta di soggiorno)

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni, la cui efficacia decorre dal 2015:

a) al comma 1:

1) al primo periodo, le parole: ''capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte'', sono soppresse;
2) dopo le parole: ''in proporzione al prezzo'', aggiungere le seguenti: ''o alla classificazione delle strutture ricettive'';

b) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

''1-bis. I gestori delle strutture ricettive sono responsabili del pagamento dell'imposta, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione e degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile d'imposta si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente articolo si applica l'articolo 1, commi da 158 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
1-ter. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a Roma Capitale. Restano ferme le misure di imposta stabilite dall'articolo 14, comma 16, lettera e) del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122'';

c) al comma 3, primo periodo, le parole da: ''Con regolamento da adottare'' fino a: ''nel predetto regolamento'' sono soppresse; l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: ''Nell'anno di istituzione, l'imposta si applica a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo l'emanazione del relativo regolamento comunale, salva l'eventuale indicazione di data successiva nel regolamento medesimo. Le variazioni delle tariffe disposte dal comune entro i termini di legge, ma successivamente al primo gennaio dell'anno di riferimento delle variazioni medesime, decorrono dal mese successivo alla data di esecutività della deliberazione di variazione''».

4.0.3
PERRONE, MILO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.
(Modifiche alla disciplina dell'imposta di soggiorno)

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni, la cui efficacia decorre dal 2015:

a) al comma 1:

1) al primo periodo, le parole: ''capoluogo di, provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte'', sono soppresse;
2) dopo le parole: ''in proporzione al prezzo'', aggiungere le seguenti: ''o alla classificazione delle strutture ricettive'';

b) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

''1-bis. I gestori delle strutture ricettive sono responsabili del pagamento dell'imposta, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione e degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile d'imposta si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente articolo si applica l'articolo 1, commi da 158 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
1-ter. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a Roma Capitale. Restano ferme le misure di imposta stabilite dall'articolo 14, comma 16, lettera e) del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.'';

c) al comma 3, primo periodo, le parole da: ''Con regolamento da adottare'' fino a: ''nel predetto regolamento'' sono soppresse; l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: ''Nell'anno di istituzione, l'imposta si applica a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo all'emanazione del relativo regolamento comunale, salva l'eventuale indicazione di data successiva nel regolamento medesimo. Le variazioni delle tariffe disposte dal comune entro i termini di legge, ma successivamente al primo gennaio dell'anno di riferimento delle variazioni medesime, decorrono dal mese successivo alla data di esecutività della deliberazione di variazione''».

4.0.4
GIOVANNI MAURO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente;

«Art. 4-bis.
(Facoltà di regolamentazione dell'IMU da parte dei Comuni)

1. Al decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, sostituire il comma 5 dell'articolo 9 con il seguente:

''5. Ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, i comuni possono con proprio regolamento:

a) stabilire che si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri;
b) stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari;
c) prevedere il diritto al rimborso dell'imposta pagata per le aree successivamente divenute in edificabili, stabilendo termini, limiti temporali e condizioni, avuto anche riguardo alle modalità e alla frequenza delle varianti apportate agli strumenti urbanistici;
d) determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del comune qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati al perseguimento dello scopo di ridurre al massimo l'insorgenza del contenzioso;
e) stabilire ulteriori condizioni ai fini dell'applicazione delle disposizioni del secondo periodo della lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, riguardante i terreni considerati non fabbricabili, anche con riferimento alla quantità e qualità di lavoro effettivamente dedicato all'attività agricola da parte dei soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 58 e del proprio nucleo familiare;
f) prevedere che una percentuale del gettito dell'imposta municipale propria sia destinata al potenziamento degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate, anche comprendendo nel programma di potenziamento la possibilità di attribuire compensi incentivanti al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate, anche con riferimento all'impianto e allo sviluppo delle attività connesse alla partecipazione del comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, in applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005 n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 e successive modificazioni e integrazioni''».

4.0.5
CERONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.
(Facoltà di regolamentazione dell'IMU da parte dei Comuni)

1. Al decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, il comma 5 dell'articolo 9 è sostituito dal seguente:

''5. Ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i comuni possono con proprio regolamento:

a) stabilire che, si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri;
b) stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari;
c) prevedere il diritto al rimborso dell'imposta pagata per le aree successivamente divenute inedificabili, stabilendone termini, limiti temporali e condizioni, avuto anche riguardo alle modalità ed alla frequenza delle varianti apportate agli strumenti urbanistici;
d) determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del comune qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati al perseguimento dello scopo di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso;
e) stabilire ulteriori condizioni ai fini dell'applicazione delle disposizioni del secondo periodo della lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, riguardante i terreni considerati non fabbricabili, anche con riferimento alla quantità e qualità di lavoro effettivamente dedicato all'attività agricola da parte dei soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 58 e del proprio nucleo familiare;
f) prevedere che una percentuale del gettito dell'imposta municipale propria sia destinata al potenziamento degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate, anche comprendendo nel programma di potenziamento la possibilità di attribuire compensi incentivanti al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate, anche con riferimento all'impianto e allo sviluppo delle attività connesse alla partecipazione del comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, in applicazione dell'articolo 1 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni, con la legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni e integrazioni''».

4.0.6
PERRONE, MILO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.
(Facoltà di regolamentazione dell'IMU da parte dei Comuni)

1. Al decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, il comma 5 dell'articolo 9 è sostituito dal seguente:

''5. Ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i comuni possono con proprio regolamento:

a) stabilire che si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri;
b) stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari;
c) prevedere il diritto al rimborso dell'imposta pagata per le aree successivamente divenute inedificabili, stabilendone termini, limiti temporali e condizioni, avuto anche riguardo alle modalità ed alla frequenza delle varianti apportate agli strumenti urbanistici;
d) determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del comune qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati al perseguimento dello scopo di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso;
e) stabilire ulteriori condizioni ai fini dell'applicazione delle disposizioni del secondo periodo della lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, riguardante i terreni considerati non fabbricabili, anche con riferimento alla quantità e qualità di lavoro effettivamente dedicato all'attività agricola da parte dei soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 58 e del proprio nucleo familiare;
f) prevedere che una percentuale del gettito dell'imposta municipale propria sia destinata al potenziamento degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate, anche comprendendo nel programma di potenziamento la possibilità di attribuire compensi incentivanti al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate, anche con riferimento all'impianto e allo sviluppo delle attività connesse alla partecipazione del comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, in applicazione dell'articolo 1 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, con la legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni e integrazioni''».

4.0.7
COMAROLI, ARRIGONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.
(Facoltà di regolamentazione dell'IMU da parte dei Comuni)

1. Al decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, il comma 5 dell'articolo 9 è sostituito dal seguente:

''5. Ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i comuni possono con proprio regolamento:

a) stabilire che si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri;
b) stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari;
c) prevedere il diritto al rimborso dell'imposta pagata per le aree successivamente divenute inedificabili, stabilendone termini, limiti temporali e condizioni, avuto anche riguardo alle modalità ed alla frequenza delle varianti apportate agli strumenti urbanistici;
d) determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del comune qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati al perseguimento dello scopo di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso;
e) stabilire ulteriori condizioni ai fini dell'applicazione delle disposizioni del secondo periodo della lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, riguardante i terreni considerati non fabbricabili, anche con riferimento alla quantità e qualità di lavoro effettivamente dedicato all'attività agricola da parte dei soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 58 e del proprio nucleo familiare;
f) prevedere che una percentuale del gettito dell'imposta municipale propria sia destinata al potenziamento degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate, anche comprendendo nel programma di potenziamento la possibilità di attribuire compensi incentivanti al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate, anche con riferimento all'impianto e allo sviluppo delle attività connesse alla partecipazione del comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, in applicazione dell'articolo 1 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, con la legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni e integrazioni''».

4.0.8
MANCUSO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.
(IMU per il settore alberghiero)

1. Alla fine del primo periodo di cui al comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n 23 inserire il seguente: ''per gli immobili strumentali appartenenti alla categoria catastale D2, l'imposta municipale propria è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni nella misura del 100 per cento. La medesima imposta è deducibile nella stessa misura (100 per cento) anche ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive''».

Conseguentemente, all'articolo 51, comma 3, aggiungere, in fine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di parte corrente di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro a decorrere dal 2016».

4.0.9
GIOVANNI MAURO

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.
(Addizionale comunale diritti d'imbarco aeroportuali)

1. All'articolo 2, comma 11 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, alla fine della lettera a), aggiungere i seguenti periodi: ''A partire dall'anno 2015, l'addizionale è versata ai comuni di cui al periodo precedente sulla base di apposito decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, sentita l'ANCI, che determina altresì le seguenti scadenze di versamento. Entro il 31 ottobre di ciascun anno il Ministero dell'interno provvede ad erogare a ciascun comune l'importo dovuto relativo al primo semestre dell'anno, sulla base del rispettivo traffico aeroportuale. Entro il 31 marzo dell'anno successivo, il Ministero dell'interno provvede al riparto del saldo annuale ai comuni degli incassi sulla base del rispettivo traffico aeroportuale dell'anno precedente. Il decreto di cui al secondo periodo della presente lettera a) dovrà inoltre prevedere le modalità di versamento delle quote di cui ai periodi precedenti su appositi conti corrente intestati ai singoli comuni''».

4.0.10
CERONI

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art.4-bis.
(Addizionale comunale diritti d'imbarco aeroportuali
ridefinizione procedura di riparto)

1. All'articolo 2, comma 11, della legge24 dicembre 2003, n. 350, aggiungere i seguenti periodi alla fine della lettera a): ''A partire dall'anno 2015, l'addizionale è versata ai comuni di cui al periodo precedente sulla base di apposito decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno sentita l'Anci, che determina altresì le seguenti scadenze di versamento. Entro il 31 ottobre di ciascun anno il Ministero dell'interno provvede ad erogare a ciascun comune l'importo dovuto relativo al primo semestre dell'anno, sulla base del rispettivo traffico aeroportuale. Entro il 31 marzo dell'anno successivo, il Ministero dell'interno provvede al riparto del saldo annuale ai comuni degli incassi sulla base del rispettivo traffico aeroportuale dell'anno precedente. Il decreto di cui al secondo periodo della presente lettera a) dovrà inoltre prevedere le modalità di versamento delle quote di cui ai periodi precedenti su appositi conti corrente intestati ai singoli comuni''.».

4.0.11
ARRIGONI, COMAROLI

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art.4-bis.
(Addizionale comunale diritti d'imbarco aeroportuali
ridefinizione procedura di-riparto)

1. All'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, aggiungere i seguenti periodi alla fine della lettera a): ''A partire dall'anno 2015, l'addizionale è versata ai comuni di cui al periodo precedente sulla base di apposito decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno sentita l'Anci, che determina altresì le seguenti scadenze di versamento. Entro il 31 ottobre di ciascun anno il. Ministero dell'interno provvede ad erogare a ciascun comune l'importo dovuto relativo al primo semestre dell'anno, sulla base del rispettivo traffico aeroportuale. Entro il 31 marzo dell'anno successivo, il Ministero dell'interno provvede al riparto del saldo annuale ai comuni degli incassi sulla base del rispettivo traffico aeroportuale dell'anno precedente. Il decreto di cui al secondo periodo della presente lettera a) dovrà inoltre prevedere le modalità di versamento delle quote di cui ai periodi precedenti su appositi conti corrente intestati ai singoli comuni''.».

4.0.12
PERRONE, MILO

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art.4-bis.
(Addizionale comunale diritti d'imbarco aeroportuali
ridefinizione procedura di riparto)

1. All'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, aggiungere i seguenti periodi alla fine della lettera a): ''A partire dall'anno 2015, l'addizionale è versata ai comuni di cui al periodo precedente sulla base di apposito decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno sentita l'Anci, che determina altresì le seguenti scadenze di versamento. Entro il 31 ottobre di ciascun anno il Ministero dell'interno provvede ad erogare a ciascun comune l'importo dovuto relativo al primo semestre dell'anno, sulla base del rispettivo traffico aeroportuale. Entro il 31 marzo dell'anno successivo, il Ministero dell'interno provvede al riparto del saldo annuale ai comuni degli incassi sulla base del rispettivo traffico aeroportuale dell'anno precedente. Il decreto di cui al secondo periodo della. presente lettera a) dovrà inoltre prevedere le modalità di versamento delle quote di cui ai periodi precedenti su appositi conti corrente intestati ai singoli comuni''.».

4.0.13
CERONI

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.
(Imposta delle Città metropolitane sul traffico
passeggeri porti e aeroporti)

1. Alle città metropolitane di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, è assegnato il gettito:

a) di un'addizionale pari ad un euro sui diritti di imbarco di passeggeri sulle aeromobili in partenza dagli aeroporti il cui sedime è situato all'interno del territorio delle città metropolitane. Le città metropolitane hanno facoltà dì variare tale misura fino ad un massimo di due euro per passeggero imbarcato. La riscossione dell'addizionale avviene a cura dei gestori di servizi aeroportuali, con le modalità in uso per la riscossione dei diritti di imbarco. Il versamento da parte delle compagnie aeree avviene entro tre mesi dalla fine del mese in cui sorge l'obbligo. L'addizionale è versata, limitatamente al 60 per cento degli importi dovuti, alle città metropolitane nel cui territorio ha sede l'aeroporto, a cura dei gestori dei servizi aeroportuali, mediante pagamento su apposito conto corrente intestato alla città metropolitana, a cadenza trimestrale con riferimento alle riscossioni avvenute nel trimestre precedente. L'elenco dei conti correnti è pubblicato sul sito web del Ministero dell'interno entro il- 30 settembre 2015. Per ogni altra disposizione riguardante gli accertamenti, i controlli e il contenzioso, si applicano le norme relative ai diritti di imbarco. Il restante 20 per cento dell'addizionale dovuta è versato al bilancio dello Stato ai fini della riassegnazione prevista dal comma 2;
b) di un'imposta di sbarco a carico dei passeggeri delle imbarcazioni che attraccano nei porti situati nel territorio delle città metropolitane. L'imposta è pari ad un euro, aumentabile fino ad un massimo di due euro per passeggero, da riscuotere unitamente al prezzo del biglietto da parte delle compagnie di navigazione che forniscono collegamenti marittimi di linea. La compagnia di navigazione è responsabile del pagamento dell'imposta, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione e degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e della delibera istitutiva. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile d'imposta si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto, Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 171, e successive modificazioni. Per tutto quanto non previsto dalle presenti disposizioni si applica l'articolo 1, commi da 158 a 170 della legge 27 dicembre 2006, n.296. L'imposta non è dovuta dai soggetti residenti nel territorio della città metropolitana, dai lavoratori e dagli studenti pendolari. Le città metropolitane possono prevedere, mediante deliberazione del consiglio, eventuali esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo. Il pagamento è effettuato a cura dei soggetti di cui al secondo periodo secondo le modalità e le misure indicate alla lettera a).

2. Le disposizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 si applicano anche agli imbarchi e sbarchi di passeggeri nei porti ed aeroporti siti nella Regione di appartenenza della Città Metropolitana, ma fuori dal rispettivo confine amministrativo, nella misura fissa di un euro per passeggero; i relativi proventi sono versati al bilancio dello Stato, unitamente alla quota di cui all'ultimo periodo, della lettera a) del comma 1, per la successiva riassegnazione alle città metropolitane secondo criteri da stabilire con apposita intesa da raggiungere in Conferenza Stato-Città e autonomie locali. Dall'importo di cui al periodo precedente viene detratto il quindici per cento, che viene assegnato, sulla base della medesima intesa, ai comuni ove si situa l'infrastruttura portuale o aeroportuale dal cui traffico è derivata l'entrata, per essere impiegato per la realizzazione o la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere formalizzate a migliorare l'attrattività turistica dei territori ovvero a migliorare la funzionalità dell'infrastruttura stessa.
3. Per il 2015 i tributi di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal 1º ottobre; le variazioni di cui al comma 1 possono essere deliberate del consiglio della città metropolitana, con provvedimento da adattarsi entro il 10 settembre 2015 e da comunicarsi immediatamente ai responsabili del loro pagamento.
4. A decorrere dal 2016, le variazioni delle tariffe disposte dalla città metropolitana entro i termini di legge, ma successivamente al 1º gennaio dell'anno di riferimento delle variazioni, decorrono dal mese successivo alla data di esecutività della deliberazione di variazione, salva l'eventuale indicazione di data successiva nella deliberazione medesima.
5. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche alle città metropolitane delle Regioni a Statuto Speciale, istituite o da istituire con apposita legge regionale, a decorrere dall'insediamento degli organi di governo di ciascuna città. La legge regionale definisce le modalità di attuazione del comma 2, con particolare riguardo al caso in cui l'addizionale sia applicata da più di una città metropolitana appartenente alla medesima regione.
6. Il comma 4 dell'articolo 24 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, è abrogato».

4.0.14
PERRONE, MILO

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.
(Imposta delle Città metropolitane sul traffico
passeggeri porti e aeroporti)

1. Alle città metropolitane di cui alla legge 7 aprile 2014 n. 56, è assegnato il gettito:

a) di un'addizionale pari ad un euro sui diritti di imbarco di passeggeri sulle aeromobili in partenza dagli aeroporti il cui sedime è situato all'interno del territorio delle città metropolitane. Le città metropolitane, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, hanno facoltà di variare tale misura fino ad un massimo di due euro per passeggero imbarcato. Il presupposto dell'addizionale consiste nell'emissione del titolo di viaggio e la riscossione dell'addizionale avviene a cura dei gestori di servizi aeroportuali, con le modalità in uso per la riscossione dei diritti di imbarco di cui all'articolo 2 della legge n. 350 del 2003. Il versamento da parte dei vettori del trasporto aereo avviene entro due mesi dal verificarsi del presupposto ,imponibile. L'addizionale relativa alle riscossioni di ciascun bimestre è versata, entro la fine del mese solare successivo a cura dei gestori dei servizi aeroportuali, secondo le ripartizioni previste dal presente articolo. L'addizionale è versata, limitatamente al 60 per cento degli importi dovuti, alle città metropolitane nel cui territorio ha sede l'aeroporto, a cura dei gestori dei servizi aeroportuali, mediante pagamento su apposito conto corrente intestato alla città metropolitana. L'elenco dei conti correnti è pubblicato sul sito web del Ministero dell'interno entro il 29 febbraio 2016. Per ogni altra disposizione riguardante gli accertamenti, i controlli e il contenzioso, si applicano le norme relative ai diritti di imbarco. Il restante 40 per cento dell'addizionale dovuta è versato al bilancio dello Stato ai fini della riassegnazione prevista dal comma 2;
b) di un'addizionale sui diritti di imbarco portuali di cui all'articolo 28 della legge n. 84 del 1994 a carico degli operatori marittimi in ormeggio presso le banchine dei porti situati nel territorio delle città metropolitane. L'addizionale è pari ad un euro, aumentabile fino ad un massimo di due euro per passeggero, con le modalità di cui al comma 1, lettera a), secondo periodo. La riscossione dell'addizionale avviene a cura dell'Autorità Portuale secondo le modalità previste dall'articolo 28 della legge n. 84 del 1994 e dalle norme ad essa collegate, secondo la ripartizione prevista alla lettera a). L'operatore marittimo di cui al primo; periodo è responsabile dei pagamento dell'imposta, con diritto di rivalsa sui passeggeri della presentazione della dichiarazione e degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge o dal regolamento della città metropolitana, che può prevedere una commissione da riconoscere al soggetto tenuto al riversamento, la cui misura massima non può comunque eccedere lo 0,30 per cento dell'importo riscosso. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile d'imposta si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento 'dell'imposta si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni. Per tutto quanto non previsto dalle presenti disposizioni si applica l'articolo 1, commi da 158 a 170 della legge 27 dicembre 2006, n.296. L'imposta non è dovuta dai soggetti residenti nel territorio della città metropolitana. Le città metropolitane possono prevedere eventuali esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo.

2. Le disposizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 si applicano anche agli imbarchi e sbarchi di passeggeri nei porti ed aeroporti siti nella regione da appartenenza della città metropolitana, ma fuori dal rispettivo confine amministrativo, nella misura fissa di un euro per passeggero; i relativi proventi sono versati al bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione alle città metropolitane, unitamente alla quota di cui all'ultimo periodo della lettera a) del comma 1, secondo criteri da stabilire con apposita intesa in sede di Coordinamento dei sindaci metropolitani, ferma restando la destinazione di tali risorse alle finalità previste dal comma 2.
Dall'importo di cui al periodo precedente viene detratto il quindici per cento, che viene assegnato, sulla base della medesima intesa, ai comuni ove si situa l'infrastruttura portuale o aeroportuale dal cui traffico è derivata l'entrata, per essere impiegato per la realizzazione o la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere finalizzate a migliorare l'attrattività turistica dei territori ovvero a migliorare la funzionalità dell'infrastruttura stessa.
3. Il gettito dei tributi disciplinati dal presente articolo è destinato a spese di investimento nei settori relativi alle funzioni fondamentali delle città metropolitane, il fine di intervenire sulla dotazione infrastrutturale dei territori, fatta salva la facoltà di destinarlo alla salvaguardia degli equilibri generali di bilancio, al verificarsi dei presupposti previsti dall'articolo 193 del decreto legislativo n. 267 del 2000.
4. Per il 2016 i tributi di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal 1º marzo 2016; le variazioni di cui al comma 1 possono essere deliberate del consiglio della città metropolitana, con provvedimento da adottarsi entro il 29 febbraio 2016, da comunicarsi immediatamente ai responsabili del loro pagamento.
5. Le variazioni delle tariffe disposte dalla città metropolitana entro i termini di legge, ma successivamente al 29 febbraio 2016 e, per gli anni successivi, al primo gennaio dell'anno di riferimento delle variazioni, decorrono dal mese successivo alla data di esecutività della deliberazione di variazione, salva l'eventuale indicazione di data successiva nella deliberazione medesima.
6. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche alle città metropolitane delle Regioni a Statuto Speciale, istituite o da istituire con apposita legge regionale, a decorrere dall'insediamento degli organi di governo di ciascuna città. La legge regionale definisce le modalità di attuazione del comma 2, con particolare riguardo al caso in cui l'addizionale sia applicata da più di una città metropolitana appartenente alla medesima regione.
7. Il comma 4 dell'articolo 24 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, è abrogato».

4.0.15
CERONI

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente articolo:

«Art. 4-bis.
(Contributo unificato relativo ai processi tributari in cui è parte l'ente locale)

1. All'articolo 10, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, le parole: ''al contributo unificato il processo già esente'', sono sostituite dalle seguenti: ''al contributo unificato il processo e le parti già esenti''».

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, lettera q), del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo le parole: «dello Stato,», sono aggiunte le seguenti: «le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,n. l65,».

4.0.16
PERRONE, MILO

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente articolo:

«Art. 4-bis.
(Contributo unificato relativo ai processi tributari in cui è parte l'ente locale)

1. All'articolo 10, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, le parole: ''al contributo unificato il processo già esente'', sono sostituite dalle seguenti: ''al contributo unificato il processo e le parti già esenti''».

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, lettera q), del decreto del Presidente della Repubblica, 30 maggio 2002, n. 115, dopo le parole: «dello Stato,», sono aggiunte le seguenti: «le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,».

4.0.17
GIOVANNI MAURO

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.
(Contributo unificato relativo ai processi tributari di cui è parte l'ente locale)

1. All'articolo 10, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115, sostituire le parole: ''al contributo unificato il processo già esente'', con le seguenti: ''al contributo unificato il processò e le parti già esenti''».

4.0.18
CONTE

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 2, comma 40, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, si interpreta nel senso che le banchine e le aree scoperte dei porti delle stazioni e degli aeroporti, ivi compresi i piazzali, le infrastrutture stradali e ferroviarie, i depositi, inclusi quelli doganali, i locali adibiti ai servizi di trasporto marittimo ed alle operazioni e servizi portuali definiti all'articolo 16 della legge n. 84 del 1994 e s.m.i., ai servizi di trasporto terrestre ed aereo, costituiscono immobili a destinazione particolare da censire in catasto nella categoria E/1, in quanto, compendi strettamente funzionali alle attività di trasporto di persone e, merci, anche se affidati in concessione.
2. Resta fermo che gli immobili o loro porzioni che insistono sulle aree dei porti, delle stazioni e degli aeroporti, destinati ad usi diversi da quelli di cui al primo comma, qualora presentino autonomia funzionale e reddituale, sono censiti in catasto come unità immobiliari autonome, nelle appropriate categorie diverse da quelle del gruppo E.
3. Dal censimento catastale nelle categorie del gruppo ''E'' restano, comunque, escluse le strutture portuali e aeroportuali destinate a finalità ludico-ricreative, nonché gli aeroporti privati.
4. Gli atti impositivi o sanzionatori relativi all'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili e dell'imposta municipale propria sulle unità immobiliari di cui al primo comma perdono efficacia».

4.0.19
GIOVANNI MAURO

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«4 bis.
(Interpretazione autentica metodo di calcolo valore aree PEP)

1. La disposizione di cui all'articolo 31, comma 48 della legge 23 dicembre 1998 n. 448, come modificata ,dall'articolo 1 comma 392 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, deve essere interpretata nel senso che il corrispettivo va quantificato partendo dal valore venale del bene, che l'Ente può abbattere fino al 50 per cento, e calcolando successivamente il 60 per cento di tale valore già abbattuto, al netto degli oneri rivalutati».

4.0.20
PERRONE, MILO

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente articolo:

«Art. 4-bis.
(Interpretazione autentica metodo di calcolo valore aree PEP)

1. La disposizione di cui all'articolo 31, comma 48 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificata dall'articolo 1, comma 392 della legge 27 dicembre del 2013 n. 147, deve essere interpretata nel senso che il corrispettivo va quantificato partendo dal valore venale del bene, che l'Ente può abbattere fino al 50 per cento, e calcolando successivamente il 60 per cento di tale valore già abbattuto, al netto degli oneri rivalutati».

4.0.21
CERONI

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.
(Interpretazione autentica metodo di calcolo valore aree PEP)

1. La disposizione di cui all'articolo 31, comma 48 della legge 23 dicembre del 1998 n. 448, come modificata dall'articolo 1, comma 392 della legge 27 dicembre del 2013, n. 147, deve essere interpretata nel senso che il corrispettivo va quantificato partendo dal valore venale del bene, che l'Ente può abbattere fino al 50 per cento, e calcolando successivamente il 60 per cento di tale valore già abbattuto, al netto degli oneri rivalutati.».

4.0.22
MIRABELLI

Dopo l'articolo 4, è inserito il seguente:

«Art. 4-bis.
(Locazioni e rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo. Patti contrari alla legge)

1. L'articolo 13 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 è sostituito dal seguente:

''Art. 13 – (Patti contrari alla legge) – 1. È nulla ogni pattuizione volta a determinare un Importo del canone di locazione superiore a quello risultante dal contratto scritto e registrato. È fatto carico al locatore provvedere alla registrazione nel termine perentorio di 30 giorni, dandone documentata comunicazione, nei successivi 60 giorni, al conduttore ed all'amministratore del condominio, anche ai fini dell'ottemperanza agli obblighi di tenuta dell'anagrafe condominiale di cui all'articolo 1130, comma 1, numero 6 del codice civile.
2. Nei casi di nullità di cui al comma 1 il conduttore, con azione proponibile nel termine di sei mesi dalla riconsegna dell'immobile locato, può chiedere la restituzione delle somme corrisposte in misura superiore al canone risultante dal contratto scritto e registrato.
3. È nulla ogni pattuizione volta a derogare ai limiti di durata del contratto stabiliti dalla presente legge.
4. Per i contratti di cui al comma 3 dell'articolo 2 è nulla ogni pattuizione volta ad attribuire al locatore un canone superiore a quello massimo definito dagli accordi conclusi in sede locale per immobili aventi le medesime caratteristiche e appartenenti alle medesime tipologie. Per i contratti stipulati in base al comma 1 dell'articolo 2, è nulla, ove in contrasto con le disposizioni della presente legge, qualsiasi pattuizione diretta ad attribuire al locatore un canone superiore a quello contrattualmente stabilito.
5. Nei casi di nullità di cui al comma 4 il conduttore, con azione proponibile nel termine-di sei mesi dalla riconsegna dell'immobile locato, può richiedere la restituzione delle somme indebitamente versate. Nei medesimi casi il conduttore può altresì richiedere, con azione proponibile dinanzi all'autorità giudiziaria, che la locazione venga ricondotta a condizioni conformi a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 2 ovvero dai comma 3 dell'articolo 2. Tale azione è, altresì, consentita nei casi in cui il locatore non abbia provveduto alla prescritta registrazione del contratto nel termine di cui al comma 1 del presente articolo. Nel giudizio che accerta l'esistenza del contratto di locazione il giudice determina il canone dovuto, che non può eccedere quello del valore minimo definito al sensi dell'articolo 2 ovvero quello definito ai sensi dell'articolo 5, commi 2 e 3, nel caso di conduttore che abiti stabilmente l'alloggio per i motivi ivi regolati. L'autorità giudiziaria stabilisce la restituzione delle somme eventualmente eccedenti.
6. Le norme del comma 5 devono ritenersi applicabili a tutte le ipotesi ivi previste insorte sin dall'entrata in vigore della presente legge.
7. I riferimenti alla registrazione del contratto di cui alla presente legge non producono effetti se non vi è obbligo di registrazione del contratto stesso''».

4.0.23
CONTE

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificate dall'articolo 18, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge n. 214 del 2011, relative all'imposta comunale sugli immobili e all'imposta municipale propria, si interpretano nel senso che le aree e le banchine demaniali marittime dei porti, come delimitate dal Piano Regolatore Portuale, ivi comprese le aree, le banchine e sovrastrutture destinate alla produzione industriale, all'attività cantieristica ed alle infrastrutture stradali e ferroviarie, in quanto compendi destinati ai traffici marittimi ed alle attività e servizi funzionali agli stessi traffici, non sono assoggettate alle predette imposte.
2. Gli atti impositivi o sanzionatori relativi all'applicazione delle imposte di cui al precedente periodo perdono efficacia».

4.0.24
SANTINI, LAI, SPOSETTI, RICCHIUTI

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.
(Revisione della disciplina dell'imposta provinciale di trascrizione)

1. Al fine di garantire annualmente il concorso delle province e delle città metropolitane agli obiettivi di finanza pubblica, l'imposta provinciale di trascrizione di cui all'articolo 56 del decreto legislativo n. 446 del 1997, e all'articolo 24 del decreto legislativo n. 68, del 2011 è soppressa.
2. A decorrere dall'anno 2016, è istituita l'imposta erariale sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli richieste al pubblico registro automobilistico, ai sensi del regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, e relativo regolamento di cui al regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814, e del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
3. Il gettito derivante dall'imposta di cui al precedente comma è integralmente destinato a sostituire il concorso delle province e delle città metropolitane agli obiettivi di finanza pubblica derivante delle misure previste a tale scopo dal decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dal decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 e dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190.
4. Le formalità di cui al comma 2 possono essere eseguite su tutto il territorio nazionale con ogni strumento consentito dall'ordinamento e sono assoggettate all'imposta, nella misura determinata con il decreto di cui al comma 8, da corrispondersi al momento della richiesta.
5. Il soggetto incaricato della riscossione coincide con l'ufficio titolare del pubblico registro automobilistico, quale soggetto incaricato di detenere un'unica modalità di archiviazione finalizzata al rilascio di un documento unico contenente i dati di proprietà e di circolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi.
6. Il soggetto di cui al comma precedente provvede al riversamento allo Stato, senza onere alcuno e secondo modalità e tempi stabiliti con il citato decreto.
7. È dovuta una sola imposta quando per lo stesso credito ed in virtù dello stesso atto devono eseguirsi più formalità di natura ipotecaria.
8. L'imposta è applicata sulla base di apposita tariffa determinata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze secondo principi di proporzionalità validi per l'intero territorio nazionale, commisurati alla potenza dei veicoli ed in misura non inferiore a quella massima prevista per la soppressa imposta provinciale di trascrizione.
9. Con il medesimo decreto sono stabilite le modalità per la liquidazione, riscossione, contabilizzazione e versamento dell'imposta ed i relativi controlli, nonché i dati e i documenti che l'ufficio titolare del pubblico registro automobilistico deve trasmettere all'amministrazione finanziaria e le relative modalità di trasmissione. In ogni caso deve essere assicurata l'esistenza di un archivio nazionale dei dati fiscali relativi ai veicoli iscritti nel pubblico registro automobilistico l'imposta suppletiva ed i rimborsi devono essere richiesti nel termine di tre anni dalla data in cui la formalità è stata eseguita.
10. Le cessioni di mezzi di trasporto usati, da chiunque effettuate nei confronti dei contribuenti che ne fanno commercio, nonché le cessioni degli stessi a seguito di esercizio di riscatto da parte del locatario a titolo di locazione finanziaria, non sono soggette al pagamento dell'imposta. Per gli autoveicoli muniti di carta di circolazione per uso speciale ed i rimorchi destinati a servire detti veicoli, sempreché non siano adatti al trasporto di cose, l'imposta è ridotta ad un quarto. Analoga riduzione, da operarsi sull'imposta indicata dalla tariffa approvata con decreto di cui al comma 8, si applica per i rimorchi ad uso abitazione per campeggio e simili. In caso di fusione tra società esercenti attività di locazione di veicoli senza conducente, le iscrizioni e le trascrizioni già esistenti al pubblico registro automobilistico relative ai veicoli compresi nell'atto di fusione conservano la loro validità ed il loro grado a favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione.
11. Alle formalità richieste al sensi e per gli effetti dell'articolo 2688 del c.c. si applica un'imposta pari al doppio della relativa tariffa.
12. Relativamente agli atti societari e giudiziari, il termine per là richiesta delle formalità e pagamento della relativa imposta decorre a partire dal sesto mese successivo alla pubblicazione nel registro delle imprese e comunque entro 60 giorni dalla effettiva restituzione alle parti a seguito dei rispettivi adempimenti.
13. Le controversie concernenti l'imposta, le sanzioni e gli accessori sono soggette alla giurisdizione delle commissioni tributarie secondo le disposizioni del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
14. Le Autonomie Speciali provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, in conformità ai rispettivi statuti e relative norme di attuazione».

4.0.25
PERRONE, MILO

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.
(Revisione della disciplina dell'imposta provinciale di trascrizione)

1. Al fine di garantire annualmente il concorso delle province e delle città metropolitane agli obiettivi di finanza pubblica, l'imposta provinciale di trascrizione di cui all'articolo 56 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e all'articolo 24 del decreto legislativo n. 68 del 2011 è soppressa.
2. A decorrere dall'anno 2016, è istituita l'imposta erariale sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli richieste al pubblico registro automobilistico, ai sensi del regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, e relativo regolamento di cui al regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814, e del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
3. Il gettito derivante dall'imposta di cui al precedente comma è integralmente destinato a sostituire il concorso delle province e delle città metropolitane agli obiettivi di finanza pubblica derivante delle misure previste a tale scopo dal decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dal decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dal decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 e dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190.
4. Le formalità di cui al comma 2 possono essere eseguite su tutto il territorio nazionale con ogni strumento consentito dall'ordinamento e sono assoggettate all'imposta, nella misura determinata con il decreto di cui al comma 8, da corrispondersi al momento della richiesta.
5. Il soggetto incaricato della riscossione coincide con l'ufficio titolare del pubblico registro automobilistico, quale soggetto incaricato di detenere un'unica modalità di archiviazione finalizzata ai rilascio di un documento Unico contenente i dati di proprietà e di circolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi.
6. Il soggetto di cui al comma precedente provvede al riversamento allo Stato, senza onere alcuno e secondo modalità e tempi stabiliti con il citato decreto.
7. È dovuta una sola imposta quando per lo stesso credito ed in virtù dello stesso atto devono eseguirsi più formalità di natura ipotecaria.
8. L'imposta è applicata sulla base di apposita tariffa determinata con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze secondo principi di proporzionalità validi per l'intero territorio nazionale, commisurati alla potenza dei veicoli ed in misura non inferiore a quella massima prevista per la soppressa imposta provinciale di trascrizione.
9. Con il medesimo decreto sono stabilite le modalità per la liquidazione, riscossione, contabilizzazione e versamento dell'imposta ed i relativi controlli, nonché i dati e i documenti che l'ufficio titolare del pubblico. registro automobilistico deve trasmettere all'Amministrazione Finanziaria e le relative modalità di trasmissione. In ogni caso deve essere assicurata resistenza di un archivio nazionale dei dati fiscali relativi ai veicoli iscritti nei pubblico registro automobilistico. L'imposta suppletiva ed i rimborsi devono essere richiesti nel termine di tre anni dalla data in cui la formalità è stata eseguita.
10. Le cessioni di mezzi di trasporto usati, da chiunque effettuate nei confronti dei contribuenti che ne fanno commercio, nonché le cessioni degli stessi in seguito di esercizio di riscatto da parte del locatario a titolo di locazione finanziaria, non sono esercizio di riscatto da parte del locatario a titolo di locazione finanziaria non sono soggette al pagamento dell'imposta. Per gli autoveicoli muniti di carta di circolazione per uso speciale ed i rimorchi destinati a servire detti veicoli, sempreché non siano adatti al trasporto di cose, l'imposta è ridotta ad un quarto. Analoga riduzione da operarsi sull'imposta indicata dalla tariffa approvata con decreto di cui al comma 8, si applica per i rimorchi ad uso abitazione per campeggio e simili. In caso di fusione tra società esercenti attività di locazione di veicoli senza conducente, le iscrizioni e le trascrizioni già esistenti al pubblico registro automobilistico relative ai veicoli compresi nell'atto di fusione conservano la loro validità ed il loro grado a favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione.
11. Alle formalità richieste ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2688 del Codice civile si applica un'imposta pari al doppio della relativa tariffa.
12. Relativamente agli atti societari e giudiziari, il termine per la richiesta delle formalità e pagamento della relativa imposta decorre a partire dal sesto mese successivo alla pubblicazione nel registro delle imprese e comunque entro 60 giorni dalla effettiva restituzione alle parti a seguito dei rispettivi adempimenti.
13. Le controversie concernenti l'imposta, le sanzioni e gli accessori sono soggette alla giurisdizione delle commissioni tributarie secondo le disposizioni del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
14. Le Autonomie Speciali provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, in conformità ai rispettivi statuti e relative norme di attuazione».

4.0.26
PICCOLI, CERONI, MARIN, BERTACCO, AMIDEI, GIBIINO, SCILIPOTI ISGRÒ, FLORIS

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.
(Deroga al principio di accessione e natura di bene mobile o immobile degli impianti di produzione alimentati da fonte rinnovabile)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4 comma 9 della presente disposizione di legge, gli impianti di produzione di energia elettrica, alimentati da fonte rinnovabile di qualsiasi potenza, installati sulle coperture e pertinenze degli edifici a qualsiasi destinazione, che: (i) non godono di incentivazioni sull'energia prodotta o immessa in rete con convenzioni di durata predefinita ultrannuale e (ii) sono asserviti alle utenze dell'edificio o parte di esso, all'interno di un sistema di distribuzione chiuso, di una linea diretta o di un sistema efficiente di utenza, sono da considerarsi beni mobili e agli stessi non si applica il principio di accessione stabilito dall'articolo 934 e seguenti del Codice civile. A fine di consentire una identificazione dei proprietari di tali impianti di produzione di energia elettrica è comunque diritto del proprietario dell'impianto fare iscrivere presso il catasto l'esistenza di tale bene mobile di sua proprietà, senza che questo comporti la sottomissione al regime fiscale dei beni immobili.
2. A tutti gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonte rinnovabile di potenza non superiore a 20 kW installati sulle coperture degli edifici o su loro pertinenze anche quando non abbiano le caratteristiche di cui al comma 1 non si applica il regime di accessione stabilito dall'articolo 934 e seguenti del Codice civile.
3. Il regime di trasferimento, il regime fiscale e il regime dei diritti iscrivibili sugli impianti di cui al comma 1 e al comma 2 è quello dei beni mobili».

4.0.27
BONFRISCO, MILO

Dopo l'articolo 4, è inserito il seguente:

«Art. 4-bis.
(Modifiche al regime fiscale della locazione con patto
di futura vendita vincolante per entrambe le parti)

1. Ai fini delle Imposte sui redditi e dell'Imposta Regionale sulle Attività produttive, i corrispettivi delle cessioni di case di civile abitazione, oggetto di contratti di locazione con clausola di trasferimento della proprietà vincolante per ambedue le parti, si considerano conseguiti alla data di esercizio del diritto di riscatto. Per i medesimi contratti, ai fini dell'Imposta sul Valore Aggiunto, l'operazione si considera effettuata all'atto del pagamento dei corrispettivi contrattuali».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2016: – 16.000.000;
2017: – 16.000.000;
2018: – 16.000.000.

4.0.28
MARINELLO

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.
(Modifiche al regime fiscale della locazione con patto
di futura vendita vincolante per entrambe le parti)

1. Ai fini delle Imposte sui redditi e dell'Imposta Regionale sulle Attività produttive, i corrispettivi delle cessioni di case di civile abitazione, oggetto di contratti di locazione con clausola di trasferimento. della proprietà vincolante per ambedue le parti, si considerano conseguiti alla data di esercizio del diritto di riscatta. Per i medesimi contratti, ai fini dell'Imposta sul Valore Aggiunto, l'operazione si considera effettuata all'atto del pagamento dei corrispettivi contrattuali».

Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizioni, stimati in 16 milioni di euro a decorrere dal 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

4.0.29
MAURO MARIA MARINO, GIANLUCA ROSSI, FORNARO, GIACOBBE, GUERRA, MOSCARDELLI, RICCHIUTI, SUSTA, TURANO

Dopo l'articolo 4, è inserito il seguente:

«Art. 4-bis.

«1. Ai fini delle Imposte sui redditi e dell'Imposta Regionale sulle Attività produttive, i corrispettivi delle cessioni di case di civile abitazione, oggetto di contratti di locazione con clausola di trasferimento della proprietà vincolante per ambedue le parti, si considerano conseguiti alla data dell'eventuale esercizio del diritto di riscatto. Per i medesimi contratti, ai fini dell'Imposta sul Valore Aggiunto, l'operazione si considera effettuata all'atto del pagamento dei corrispettivi contrattuali».

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016», con le seguenti: «284 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016».

4.0.30
PERRONE, MILO

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente articolo:

«Art. 4-bis.
(Norme in materia di riscossione delle entrate locali)

1. In linea con le esigenze di garanzia dell'interesse finanziario dei Comuni, delle Città metropolitane, delle Province e delle loro associazioni, unioni e società partecipate, con quelle di competitività, certezza e trasparenza delle procedure di esternalizzazione di talune funzioni degli stessi enti, nonché di miglioramento delle capacità di accertamento e di riscossione dei predetti enti e di assoggettamento a regole pubblicistiche della fase di recupero coattivo, contemplate dall'articolo 10, lettera c), della legge 11 marzo 2014, n. 23, tutte le entrate, anche tributarie, dei predetti enti possono essere gestite dagli stessi in forma diretta o mediante società interamente partecipate, ovvero per il tramite del Consorzio di cui all'articolo 10 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, costituito tra l'Associazione Nazionale Comuni Italiani ed Equitalia S.p.a., il quale, in nome e per conto degli enti, cura tutte le attività funzionalmente necessarie per effettuare la liquidazione, l'accertamento e la riscossione delle predette entrate. Le società del gruppo Equitalia S.p.a. sono abilitate a svolgere, con riferimento ai tributi degli enti di cui al primo periodo, esclusivamente le attività di riscossione coattiva delle rispettive entrate secondo le previsioni del comma 2.
2. Il Consorzio di cui al comma 1, cura in particolare:

a) le attività di liquidazione, accertamento e riscossione volontaria, mediante affidamento ai soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, individuati nel rispetto di procedure a evidenza pubblica in relazione ad ambiti territoriali ottimali;
b) le attività di riscossione coattiva mediante le società del Gruppo Equitalia.

3. La costituzione, la disciplina, le modalità e i costi di funzionamento del Consorzio, nonché le modalità per affermare la responsabilità diretta, per le attività esercitate, dei soggetti aggiudicatari delle gare pubbliche e delle società del gruppo Equitalia nei confronti degli enti impositori, sono demandati ad apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città e Autonomie Locali, da emanarsi entro il 30 settembre 2015.
4. Al decreto legislativo n. 446 del 1997, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 52, il comma 5 è abrogato;
b) all'articolo 53:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: ''Albo per la gestione delle entrate degli enti locali'';
2) al comma 1, in fine, sono aggiunte le parole: ''con esclusione di qualsiasi attività di incasso di dette entrate, che devono essere versate dagli obbligati direttamente all'ente locale impositore''.

5. Gli affidamenti della riscossione coattiva previsti nei contratti di gestione delle entrate degli enti locali stipulati entro il 31 dicembre 2014, terminano alla scadenza prevista, ovvero sono risolti di diritto con decorrenza dal 31 dicembre 2016, se la durata eccede tale data. In ogni caso, le disposizioni del comma 4 entrano in vigore il 1º settembre 2015 e si applicano anche ai contratti in corso.
6. All'articolo 2, comma 7, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, le lettere gg-ter) e gg-septies) sono abrogate. All'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, le parole da: ''ed e'' fino a: ''446'' sono soppresse.
7. Le presenti disposizioni rappresentano, ai sensi dell'articolo 117, comma 3, della Costituzione, norme di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.
8. Dall'applicazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica».

4.0.31
CERONI

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.
(Norme in materia di. riscossione delle entrate locali)

1. In linea con le esigenze di garanzia dell'interesse finanziario dei Comuni, delle Città metropolitane, delle Province e delle loro associazioni, unioni e società partecipate, con quelle di competitività, certezza e trasparenza delle procedure di esternalizzazione di talune funzioni degli stessi enti, nonché di miglioramento delle capacità di accertamento e di riscossione dei predetti enti e di assoggettamento a regole pubblicistiche della fase di recupero coattivo, contemplate dall'articolo 10, lettera c), della legge 11 marzo 2014, n. 23, tutte le entrate, anche tributarie, dei predetti enti possono essere gestite dagli stessi in forma diretta o mediante società interamente partecipate, ovvero per il tramite del Consorzio di cui all'articolo 10 del decreto-legge 8 aprile 2013, n, 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, costituito tra l'Associazione Nazionale Comuni Italiani ed Equitalia S.p.a., il quale, in nome e per conto degli enti, cura tutte le attività funzionalmente necessarie per effettuare la liquidazione, l'accertamento e la riscossione delle predette entrate. Le società del gruppo Equitalia S.p.a. sono abilitate a svolgere, con riferimento ai tributi degli enti di cui al primo periodo, esclusivamente le attività di riscossione coattiva delle rispettive entrate secondo le previsioni del comma 2.
2. n Consorzio di cui al comma 1 cura in particolare:

a) le attività di liquidazione, accertamento e riscossione volontaria, mediante affidamento ai soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, individuati nel rispetto di procedure a evidenza pubblica in relazione ad ambiti territoriali ottimali;
b) le attività di riscossione coattiva mediante le società del Gruppo Equitalia.

3. La costituzione, la disciplina, le modalità e i costi di funzionamento del Consorzio, nonché le modalità per affermare la responsabilità diretta, per le attività 'esercitate, dei soggetti aggiudicatari delle gare pubbliche e delle società del gruppo Equitalia nei confronti degli enti impositori, sono demandati ad apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città e Autonomie Locali, da emanarsi entro il 30 settembre 2015.
4. Al decreto legislativo n. 446 del 1997, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 52, il comma 5 è abrogato;
b) all'articolo 53:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: ''Albo per la gestione delle entrate degli enti locali'';
2) al comma 1, in fine, sono aggiunte le parole: ''con esclusione di qualsiasi attività di incasso di dette entrate, che devono essere versate dagli obbligati direttamente all'ente locale impositore''.

5. Gli affidamenti della riscossione coattiva previsti nei contratti di gestione delle entrate degli enti locali stipulati entro il 31 dicembre 2014, terminano alla scadenza prevista, ovvero sono risolti di diritto con decorrenza dal 31 dicembre 2016, se la durata eccede tale data. In ogni caso, le disposizioni del comma 4 entrano in vigore 1º settembre 2018 e si applicano anche ai contratti in corso.
6. All'articolo 2, comma 7, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, le lettere gg-ter) e gg-septies) sono abrogate. All'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 30- settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, le parole da: «ed è» fino a «446» sono soppresse.
7. Le presenti disposizioni rappresentano, ai sensi dell'articolo 117, comma 3, della Costituzione, norme di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.
8. Dall'applicazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica».

4.0.32
MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.
(Incentivi fiscali alla permuta)

1. Al fine di favorire la ripresa del mercato immobiliare, per le cessioni di unità immobiliari effettuate, dal 1 gennaio 2016 al 31 dicembre 2019, da imprese costruttrici a favore di qualunque soggetto, a fronte delle quali, a parziale pagamento del prezzo, sia ceduto in permuta dall'altra parte un fabbricato, è riconosciuta all'impresa costruttrice l'esenzione, per la durata di cinque armi dalla data di trascrizione dell'atto di trasferimento, dal pagamento delle imposte gravanti sull'immobile ricevuto in permuta a condizione che:

a) l'unità immobiliare ceduta dall'impresa costruttrice sia a destinazione residenziale;
b) l'impresa costruttrice si impegni. ad eseguire sul fabbricato ricevuto in permuta, lavori di ristrutturazione che consentano ad esso di raggiungere la classe energetica più alta conseguibile in relazione alla tipologia strutturale ed all'armo di costruzione dell'unità immobiliare;

2. Ove l'impresa costruttrice non esegua i lavori di ristrutturazione ovvero li esegua in modo tale da non consentire l'attribuzione al fabbricato della classe energetica più alta raggiungibile dal fabbricato, l'agevolazione di cui al comma 1 si intende revocata e risulteranno dovute tutte le imposte gravanti annualmente su detto immobile, a partire dalla data di trascrizione dell'atto notarile definitivo.
3. Le agevolazioni di cui al comma 1 si intendono revocate anche nel caso in cui l'impresa costruttrice conceda in locazione, comodato ovvero utilizzi direttamente, l'immobile ricevuto in permuta. Ove la concessione m locazione, comodato o l'utilizzo diretto avvengano dopo l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione, le agevolazioni si intendono decadute a partire dall'anno in cui avviene la concessione in locazione, comodato o l'utilizzo diretto».

4.0.33
BERGER, ZELLER, PANIZZA, PALERMO, LANIECE, BATTISTA

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.
(Ricomposizione fondiaria)

1. Tutti gli atti e i provvedimenti emanati in esecuzione dei piani di ricomposizione fondiaria e di riordino fondiario promossi dalle regioni; dalle province, dai comuni e dalle comunità montane sono esenti da imposta di registro, ipotecaria, catastale, di bollo e di ogni altro genere».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri valutati annualmente in 15 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, così come incrementato, a decorrere dal 2016, dall'articolo 33, comma 34 della presente legge.

4.0.34
BARANI, AMORUSO, AURICCHIO, COMPAGNONE, CONTI, D'ANNA, FALANGA, IURLARO, LANGELLA, EVA LONGO, MAZZONI, RUVOLO, SCAVONE, VERDINI

Dopo l'articolo 4, è inserito il seguente:

«Art. 4-bis.
(Modifiche al regime fiscale della locazione con patto di futura vendita vincolante per entrambe le parti)

1. Ai fini delle Imposte sui redditi e dell'Imposta Regionale sulle Attività produttive, i corrispettivi delle cessioni di case di civile abitazione, oggetto di contratti di locazione con clausola di trasferimento della proprietà vincolante per ambedue le parti, si considerano conseguiti alla data. di esercizio del diritto di riscatto. Per i medesimi contratti; ai fini dell'Imposta sul Valore Aggiunto, operazione si considera effettuata all'atto del pagamento dei corrispettivi contrattuali».

5.1
URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, BOCCHINO, CAMPANELLA

Sopprimere i commi da 1 a 4.

Sostituire l'articolo 11 con il seguente:

«Art. 11.
(Piano straordinario triennale per il lavoro e per il rilancio degli investimenti pubblici)

1. Al fine di fare fronte all'emergenza lavorativa e dare un impulso al rilancio degli investimenti pubblici attraverso un insieme di interventi coordinati, orientati a promuovere, direttamente o indirettamente, il lavoro di qualità lungo un sentiero di sviluppo sostenibile sul versante sociale e ambientale è istituito presso il ministero del lavoro e delle politiche sociali un Fondo per il Piano straordinario per il lavoro per il rilancio degli investimenti pubblici, di seguito denominato ''Fondo'', alimentato come stabilito dalle disposizioni di cui al presente articolo.
2. Per definire le modalità di attuazione del Piano triennale per il lavoro e per contribuire alla realizzazione di un Programma triennale di interventi urgenti ai fini ecologici e sociali, il Governo adotta, su proposta dei Ministri del lavoro e delle politiche sociali, dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, della pubblica istruzione, dell'università e della ricerca e delle politiche agricole alimentari e forestali, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988. n. 400.
3. Una quota non inferiore al 45 per cento delle risorse finanziarie finalizzate agli investimenti relativi agli interventi previsti dal programma di cui al comma 4 lettera b) è riservata ai territori del Mezzogiorno.
4. I regolamenti di cui al comma 2 si attengono seguenti principi e criteri direttivi:

a) costituzione di una Agenzia per lo sviluppo dell'occupazioni con il compito di assumere disoccupati con contratti a tempo determinato per la realizzazione del Programma triennale di interventi urgenti al fini ecologici e sociali le cui spese annue non possono superare il limite massimo di 3 milioni di euro;
b) definizione di un programma triennale di interventi urgenti ai fini ecologici e sociali che investa enti locali ed enti territoriali per investimenti in piccole opere relative alla riqualificazione delle periferie attraverso piani di recupero, alla salvaguardia dell'assetto idrogeologico dei territori, alla bonifica di zone di territorio compromesso da inquinamento, al recupero di strutture pubbliche da destinare ad uso abitativo, sociale o produttivo, alla messa insicurezza degli edifici scolastici, al recupero, alla salvaguardia e allo sviluppo del patrimonio artistico e ambientale, al risanamento delle reti di distribuzione delle acque potabili, al potenziamento del trasporto pubblico locale con particolare riguardo al pendolarismo regionale e al trasporto su ferro, alla realizzazione dell'autonomia e dell'efficientamento energetico degli edifici pubblici attraverso Il utilizzo delle energie rinnovabili e alla realizzazione di un piano straordinario per la creazione di asili nido pubblici;
c) ripartizione regionale per aree di particolare disagio occupazionale delle risorse e dei disoccupati da avviare alle attività;
d) previsione delle modalità per la presentazione di progetti attinenti al Programma;
e) previsione delle modalità di presentazione della domanda e dei criteri per stabilire le priorità nell'avvio dei disoccupati alle attività;
j) previsione delle modalità di espletamento dell'attività dei disoccupati assunti, inclusi la previsione di attività formative;
g) previsione delle modalità per il vaglio da parte dell'Agenzia dei progetti presentati dando priorità alle ricadute occupazionali, ma anche a quelle produttive in termini di nuovi processi, prodotti o servizi;
h) previsione di forme di collaborazione per la realizzazione dei progetti con università, dipartimenti, centri di ricerca dipartimentali e/o interdipartimentali;
i) definizione delle modalità con le quali l'Agenzia rendiconta annualmente dei risultati conseguiti nella realizzazione dei singoli programmi e piani di cui al comma 2;
j) definizione delle modalità per la partecipazione dei cittadini interessati all'elaborazione ed al controllo dell'attuazione dei progetti di cui alla lettera d).

5. Sugli schemi di regolamenti di cui ai comma 2 è acquisita l'intesa della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e il parere del Consiglio di Stato e delle competenti Commissioni parlamentari. I pareri sono espressi entro trenta giorni dalla ricezione. Decorso tale termine, i regolamenti sono comunque emanati.
6. Per finanziare gli interventi contro il dissesto idrogeologico e gli interventi integrati finalizzati alla riduzione del rischio, alla tutela e al recupero degli ecosistemi e della biodiversità e che integrino gli obiettivi della Direttiva 2000/60/CE, che istituisce il quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, e della Direttiva 2007/60/CE, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni, è autorizzata una spesa annua per il triennio 2016-2018 pari al 10 per cento delle risorse del Fondo di cui al comma 1.
7. Per il finanziamento e l'implementazione dei servizi socio educativi per la prima infanzia al fine di incrementare la presa in carico degli utenti di detti servizi, sono stanziati finanziamenti pari al 5 per cento delle risorse del Fondo di cui al comma 1 per ciascun anno del triennio 2016-2018 per la realizzazione di nuovi asili nido pubblici, nonché per la manutenzione e la messa in sicurezza degli asili nido pubblici esistenti. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro novanta giorni dalla data di approvazione della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, e le modalità di ripartizione delle risorse tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.
8. Per gli anni 2016, 2017 e 2018, nel saldo finanziario in termini di competenza mista rilevate ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le spese in conto capitale collegate ai progetti di cui al comma 4 sostenute dalle regioni e dai comuni, per un importo complessivo annuo pari al 25 per cento del Fondo di cui al comma 1 per ciascun anno del triennio 2016-2018. Ai fini della distribuzione della predetta esclusione tra i singoli enti territoriali, gli enti locali e le regioni comunicano all'Agenzia gli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere i pagamenti di cui al presente comma.
9. Con decreto del ministero dell'economia e delle finanze, sulla base di una relazione dell'Agenzia in riferimento alle comunicazioni degli enti territoriali di cui al comma 8, sono individuati su base proporzionale, gli importi dei pagamenti da escludere dal patto di stabilità interno.
10. Per la prosecuzione degli interventi per la messa in sicurezza di edifici scolastici è autorizzato lo stanziamento di una somma annua pari al 15 per cento del Fondo di cui al comma 1, per ciascun anno del triennio 2016-2018.
11. Al fine di favorire gli interventi per incrementare l'efficienza e la prestazione energetica negli edifici pubblici e la riduzione del consumo di energia dei medesimi edifici, anche nel rispetto degli obiettivi e delle disposizioni di cui al decreto legge 4 giugno 2013 n. 63 convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2013, n. 90, per una transizione verso gli edifici a energia quasi zero, sono stanziate risorse pari al 5 per cento del Fondo di cui al comma 1 per ciascun anno del triennio 2016-2018. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico sentito, il Ministero dell'economia, da emanare entro sessanta giorni dalla data di approvazione della presente legge, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma.
12. Al Fondo di cui al comma 1, oltre ai maggiori introiti ed ai maggiori risparmi derivanti dalle disposizioni di soppressione dell'articolo 11 e di modifica degli articoli 5 e 50 della presente legge, confluiscono le maggiori entrate ed i risparmi determinati dalle disposizioni di cui ai commi da 13 a 25. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede con proprio decreto ad autorizzare le spese per i diversi pro grammi del Piano per il lavoro sulle base delle risorse del Fondo stesso.
13. All'articolo 1 della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità 2015) i commi 20, 22, 23, 24 e 25 sono abrogati.
14. Le risorse rivenienti dall'applicazione del comma 13, opportunamente rendi contate, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, fino all'importo massimo di 5 miliardi a decorrere dall'anno 2016 e fino al 2018, al fondo di cui al comma 1 del presente articolo.
15. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 95 per cento».
16. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole: ''nella misura del 96 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''nella misura del 95 per cento'';
b) all'articolo 6, comma 9, le parole: ''nella misura del 96 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''nella misura del 95 per cento'';
c) all'articolo 7, comma 2, le parole: ''nella misura del 96 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''nella misura del 95 per cento''.

17. All'articolo 3, comma 1, del decreto legge 26 aprile 2014'' n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: ''nella misura del 26 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''nella misura del 35 per cento''.
18. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 491, primo periodo premettere le parole: ''In attesa dell'introduzione di una normativa europea, in via transitoria'';
b) al medesimo comma 491, sostituire le parole: ''Per valore della transazione si intende il valore del saldo netto delle transazioni regolate giornalmente relative al medesimo strumento finanziario e concluse nella stessa giornata operativa da un medesimo soggetto, ovvero il corrispettivo versato'' con le seguenti: ''Per valore della transazione si intende il valore della singola operazione'' sostituire le parole: ''Sono altresì esclusi dall'imposta i trasferimenti di proprietà di azioni negoziate in mercati regolamentari o sistemi multilaterali di negoziazione emesse da società la cui capitalizzazione media nel mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà sia inferiore a 500 milioni di euro'' con le seguenti: ''Sono altresì esclusi dall'imposta i trasferimenti di proprietà di azioni emesse da società la cui capitalizzazione media nel mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà sia inferiore a 500 milioni di euro'';
c) dal comma 492, eliminare le parole: ''che abbiano come sottostante prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 491, o il cui valore dipenda prevalentemente da uno o più degli strumenti finanziari di cui al medesimo comma'', '', che permettano di acquisire o di vendere prevalentemente , uno o più strumenti finanziari di cui al comma 491 o che comportino un regolamento in contanti determinato con riferimento prevalentemente a uno o più strumenti finanziari indicati al precedente comma'' e sostituire le parole: ''ad imposta in misura fissa, determinata con riferimento alla tipologia di strumento e al valore del contratto, secondo la tabella 3 allegata alla presente legge'' con le parole: ''ad imposta con aliquota dello 0,05 per cento sul valore della transazione'';
d) dopo il comma 499, aggiungere il seguente:

''499-bis. Nella nota 3-ter all'articolo 13 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ‘Non sono altresì soggette all'imposta le comunicazioni relative ai depositi di titoli emessi con modalità diverse da quelle cartolari e comunque oggetto di successiva dematerializzazione, il cui complessivo valore nominale o di rimborso posseduto presso ciascuna banca sia pari o inferiore a mille euro'.'';
e) al comma 500, aggiungere, in fine, il seguente periodo: ''Quanto previsto in. via transitoria nei commi da1491 al presente deve essere adeguato alla normativa europea in fase di definizione (proposta di direttiva COM (2013) 71), entro sei mesi dall'entrata in vigore di quest'ultima, prevedendo, in particolare l'introduzione del principio di emissione a complemento del più generale principio di residenza, onde limitare quanto più possibile i fenomeni di delocalizzazione degli istituti finanziari''.

19. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di applicazione delle modifiche introdotte all'imposta sulle transazioni finanziarie dal precedente comma 18.
20. La lettera i) dei comma 1, dell'articolo 10 del Testo unico delle imposte sul reddito, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è soppressa.
21. All'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, le parole: ''I capitali percepiti in caso di morte in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita, a copertura, del rischio demografico, sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche'', sono soppresse.
22. Nella tariffa allegato C della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, l'articolo 11 è soppresso.
23. Gli stanziamenti previsti per interventi nel settore aeronautico dall'articolo 2, comma 180, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, così come incrementati dalla Tabella C allegata alla presente legge, sono ridotti di 1.037 milioni di euro per l'anno 2016;di 997 milioni di euro per l'anno 2017 e di 780 milioni di euro per l'anno 2018.
24. I limiti d'impegno per gli anni 2016,2017 e 2018 di cui all'articolo 1, comma 95 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, finalizzati alla prosecuzione del programma di sviluppo e di acquisizione delle unità navali della classe FREMM (fregata europea multimissione) e delle relative dotazioni operative, nonché per l'avvio di programmi dichiarati di massima urgenza, così come incrementati dalla Tabella C allegata alla presente legge sono soppressi.
25. Le autorizzazioni di spesa per il finanziamento di studi, progetti, attività e lavori preliminari nonché lavori definitivi della nuova linea ferroviaria Torino-Lione di cui all'articolo 1, comma 208, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono ridotte di 100 milioni di euro per l'anno 2016, di 130 milioni di euro per l'anno 2017 e di 130 milioni di euro per l'anno 2018».

Conseguentemente, all'articolo 50, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Qualora dal monitoraggio delle entrate di cui al comma 1 emerga, invece, un andamento superiore al gettito previsto, le maggiori entrate confluiscono nel fondo di cui all'articolo 11, comma 1».

5.2
SONEGO, GUERRA, LAI, FORNARO, CASSON, CORSINI, DIRINDIN, GATTI, GOTOR, LO GIUDICE, LO MORO, MICHELONI, MIGLIAVACCA, MUCCHETTI, PEGORER, RICCHIUTI, RUTA, TOCCI, TURANO

Sostituire i commi da 1 a 5, con i seguenti:

«1. Dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, le aliquote dei contributi dovuti dai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, con riferimento ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato, sono ridotte di un punto percentuale.
2. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 1 è condizionata al riconoscimento in sede europea dei margini di flessibilità corre lati all'emergenza derivante dai flussi di immigrazione e della conseguente coerenza con la disciplina europea di un obiettivo di indebitamento programmatico fissato in misura superiore al 2,2 per cento e, comunque, nella misura necessaria alla loro copertura; in caso di mancato riconoscimento, in sede europea, dei suddetti margini di flessibilità, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015 continuano ad applicarsi le aliquote vigenti alla medesima data.».

5.3
BONFRISCO, MILO, BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PAGNONCELLI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Al comma 1, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:

«a) ''24,S per cento'', per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015;
b) ''24 per cento'' per il periodo di imposta successivo al 31 dicembre 2016;
c) ''23 per cento'' a decorrere dal periodo di imposta successivo al 31 dicembre 2017».

Conseguentemente, i risparmi ottenuti in seguito all'applicazione dei costi standard in ambito sanitario, conseguente all'individuazione delle 3 Regioni benchmark da parte della Conferenza Stato-Regioni, nella seduta del 5 dicembre 2013, determinano a decorrere dall'anno 2018 una riduzione del livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato pari a 4.000 milioni di euro. Con decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato Regioni, la quota di risparmi è imputata a ciascuna Regione in misura inversamente proporzionale al livello di applicazione dei costi standard, come verificato dai tavoli tecnici di cui all'intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005.

5.4
COMAROLI

Al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: ''1 e 2, confluiscono'' aggiungere le seguenti: ''per il 50 per cento'';
b) sostituire dalle parole: ''n. 190, e ai maggiori oneri'' fino a: ''spesa di ciascun ministero'' con le seguenti: ''n. 19O, e per il 50 per cento nel Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e ai maggiori oneri, valutati in 171,7 milioni di euro per il 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente delle missione di spesa di ciascun ministero''.

5.5
RUTA

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 47, comma 4, le parole: ''o sia dimostrato, anche a seguito dell'esercizio dell'interpello di cui al comma 5, lettera b) dello stessa articolo 167, il rispetto delle condizioni indicate nella lettera c) del comma 1 dell'articolo 87« sono sostituite dalle seguenti: »o sia dimostrato, anche a seguito dell'esercizio dell'interpello, il rispetto delle condizioni indicate nella lettera b) del comma 5 dello stesso articolo 167, ovvero di quelle indicate nella lettera c) del comma 1 dell'articolo 87'';
b) all'articolo 89, al comma 3, sono apportare le seguenti modifiche:

1) sostituire le parole: ''o, se ivi residenti, sia dimostrato, anche a seguito dell'esercizio dell'interpello di cui al comma 5, lettera b), il rispetto delle condizioni indicate nella lettera c), del comma 1 dell'articolo 87'' con le seguenti: ''o, se ivi residenti, sia dimostrato, anche a seguito di istanza di interpello, il rispetto delle condizioni indicate nella lettera b), del comma 5 dello stesso articolo 167 ovvero di quelle indicate nella lettera c), del comma 1 dell'articolo 87'';
2) sostituire le parole da: ''Qualora il contribuente intenda far valere'' fino a: ''comma 5 dell'articolo 167'' con le seguenti: ''Qualora il contribuente intenda far valere la sussistenza delle condizioni indicate nella lettera b) del comma 5 dell'articolo 167 ovvero di quelle indicate nella lettera c) del comma 1 dell'articolo 87, ma non abbia presentato la relativa istanza di interpello'';

c) all'articolo 167, al comma 5, sono apportate le seguenti modifiche:

1) alla lettera a), le parole da: ''per le attività bancarie'' fina alla fine della lettera, sono soppresse;
2) alla lettera b), il secando periodo è sostituito dal seguente:''Ai fini del presente comma, il contribuente può interpellare preventivamente l'amministrazione finanziaria, ai sensi dell'articolo 21 della legge 30 settembre 1991, n. 413.'';
3) dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

''c) la società o altro ente svolga un'effettiva attività industriale o commerciale, come sua principale attività, nel mercato dello stato o territorio di insediamento; per le attività bancarie, finanziarie e assicurative quest'ultima condizione si ritiene soddisfatta quando la maggior parte delle fonti, degli impieghi o dei ricavi originano nello Stato o territorio di insediamento.''.

d) all'articolo 168, al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: '', fermo restando che il regime di integrale imponibilità non si applica nel caso di disapplicazione ai sensi dell'articolo 167, comma 5, lettere b) e c)''».

5.6
RUTA

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. All'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

''2. L'opzione ha durata per cinque esercizi sociali ed è irrevocabile. L'opzione deve essere esercitata al momento di costituzione della stabile organizzazione, con effetto dal medesimo periodo d'imposta'';

b) dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

''11-bis. In caso di mancato rinnovo dell'opzione di cui al comma 2, le perdite realizzate da ciascuna stabile organizzazione nei due periodi d'imposta successivi non possono essere portate in deduzione fino a concorrenza dei redditi netti realizzati dalla medesima stabile organizzazione negli ultimi tre periodi d'imposta di validità dell'opzione''».

5.7
RUTA

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 168, il comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituito dal seguente: ''4. I risultati delle stabili organizzazioni di cui al comma 3, in assenza delle esimenti richiamate in tale comma, concorrono a formare il reddito imponibile secondo le ordinarie disposizioni''».

5.8
BERNINI, D'ALÌ, AMIDEI

Al comma 6, lettera a), n. 2, dopo le parole: «dell'articolo 32» inserire le seguenti: «, 56, comma 5, e 56-bis, comma 3,».

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire la parola: «300» con la seguente: «200».

5.9
BERNINI, D'ALÌ, AMIDEI

Al comma 6, lettera a), n. 2, dopo le parole: «dell'articolo 32» inserire le seguenti: «, 56-bis, comma 3,».

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire la parola: «300» con la seguente: «200».

5.10
BERNINI, D'ALÌ, AMIDEI

Al comma 6, lettera a), n. 2, dopo le parole: «dell'articolo 32» inserire le seguenti: «, 56 comma 5,».

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire la parola: «300» con la seguente: «200».

5.11
FASIOLO, BERTUZZI, PIGNEDOLI, ALBANO, GATTI, RUTA, SAGGESE, VALENTINI, PANIZZA

Al comma 6, lettera a), numero 2, lettera ''c-bis'', dopo le parole: «di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601», inserire le seguenti: «e le cooperative agricole di servizi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2016 - 5.000.000
2017 - 5.000.000
2018 - 5.000.000

5.12
RUVOLO

Al comma 6, lettera a), numero 2, capoverso ''c-bis'', dopo le parole: «di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601», aggiungere le seguenti: «e le cooperative agricole di servizi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228».

Conseguentemente, alla Tabella B, apportare le seguenti variazioni: voce Ministero dell'economia e delle finanze:

2016 - 5.000.000
2017 - 5.000.000
2018 - 5.000.000

Conseguentemente all'articolo 33, comma 34, le parole: «300 milioni di euro annui», sono sostituite dalle seguenti: «295 milioni di euro annui».

5.13
STEFANO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS, BOCCHINO, CAMPANELLA, BIGNAMI

Al comma 6, lettera a), numero 2, capoverso c-bis), dopo le parole: «di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601», aggiungere le seguenti: «e le cooperative agricole di servizi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228».

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, le parole: «300 milioni di euro annui», sono sostituite dalle seguenti: «295 milioni di euro annui».

5.14
GAETTI, GIROTTO, DONNO, FUCKSIA

Al comma 6, lettera a), numero 2,capoverso c-bis), dopo le parole: «di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601», aggiungere le seguenti: «e le cooperative agricole di servizi di cui all'articolo 1, comma, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228».

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, le parole: «300 milioni di euro annui», sono sostituite dalle seguenti: «295 milioni di euro annui».

5.15
AMIDEI, CERONI, PICCOLI, BERTACCO, MARIN, SCOMA

Al comma 6, lettera a), numero 2, capoverso c-bis), dopo le parole: «di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601», aggiungere le seguenti: «e le cooperative agricole di servizi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228».

Conseguentemente, alla Tabella B, apportare le seguenti variazioni: voce Ministero dell'economia e delle finanze:

2016 – 5.000.000;
2017 – 5.000.000;
2018 – 5.000.000.

Conseguentemente all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di euro annui», con le seguenti: «295 milioni di euro annui».

5.16
BERGER, ZELLER, PANIZZA, PALERMO, LANIECE, BATTISTA, FRAVEZZI

Al comma 6, lettera c), dopo il punto 2) inserire il seguente:

«2-bis) al comma 1, dopo le parole: ''tra l'ammontare dei corrispettivi'', sono inserite le seguenti: '', ad esclusione delle cessioni di beni ammortizzabili e aree edificabili,''».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri valutati annualmente in 5,7 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, così come incrementato, a decorrere dal 2016, dall'articolo 33, comma 34 della presente legge.

5.17
CASTALDI, GIROTTO, FUCKSIA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Al comma 6, dopo-la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) all'articolo 11, comma 4-octies, del decreto legislativo 15 dicembre 1997,n. 446, dopo le parole: ''con contratto a tempo indeterminato'', sono aggiunte le seguenti: ''e con contratto a tempo determinato stipulato ai sensi dell'articolo 5, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368,''».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e finanze apportare le seguenti variazioni:

2016: – 30.000.000;
2017: – 30.000.000;
2018: – 30.000.000.

5.18
BERGER, ZELLER, PANIZZA, PALERMO, LANIECE, BATTISTA, FRAVEZZI

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. All'articolo 1, comma 20, capoverso comma 4-octies, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo le parole: ''a tempo indeterminato'', sono inserite le seguenti: ''e a tempo determinato assunti per lo svolgimento delle attività stagionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, nonché di quelli così definiti dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative,''».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri valutati annualmente in 20 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, no 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, così come incrementato, a decorrere dal 2016, dall'articolo 33, comma 34 della presente legge.

5.19
PANIZZA, ZELLER, BERGER, BATTISTA, ZIN

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. All'articolo 1, comma 20, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''Per i datori di lavoro imprenditori del settore turismo, la deduzione di cui al presente comma è ammessa anche per ogni lavoratore a tempo determinato assunto per ragioni di stagionalità, a condizione che allo stesso venga applicato un trattamento economico e normativa non inferiore a quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro stipulati dalle organizzazioni nazionali di categoria dei datari di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative».

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, ridurre lo stanziamento previsto di 3 milioni.

5.20
GIANLUCA ROSSI, MAURO MARIA MARINO, FORNARO, GIACOBBE, GUERRA, MOSCARDELLI, RICCHIUTI, SUSTA, TURANO

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, comma 465, le parole: ''aumentata dello 0,90 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''aumentata del 1,50 per cento''».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2016: – 7.000.000;
2017: – 7.000.000;
2018: – 7.000.000.

5.21
FASIOLO, GIANLUCA ROSSI, PEZZOPANE

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Il medico di medicina generale che espleta il servizio pubblico in stretta attuazione della convenzione con il SSN è esentato dall'obbligo dì presentazione della dichiarazione IRAP relativa all'assunzione del collaboratore di studio e dal relativi versamenti qualora l'attività del collaboratore medesimo è esclusivamente funzionale a garantire il servizio reso al cittadino assistito».

Conseguentemente, all'articolo 33, al comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016», con le seguenti: «265,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016».

5.0.1
CARIDI, GIOVANNI MAURO

Dopo l'articolo 5, aggiungere i seguenti:

«Art. 5-bis.
(Istituzione della Zona Economica Speciale nella regione Calabria – Area della Piana di Gioia Tauro)

1. La presente legge stabilisce le procedure, le condizioni e le modalità per la realizzazione di una Zona Economica Speciale (ZES).
2. Una ZES è un territorio ben identificato dove le aziende insediate possono beneficiare di regimi particolari.
3. Lo scopo della legge è quello di creare condizioni favorevoli in termini doganali, fiscali, finanziari e amministrativi per favorire l'insediamento nella ZES di aziende internazionali che svolgono attività logistica o industriale, e quindi promuovere lo sviluppo economico e l'occupazione.
Art. 5-ter.
(Istituzione ZES Regione Calabria)

1. È istituita una ZES nella Regione Calabria – Area della Piana di Gioia Tauro –, in virtù della presenza di un porto di rilevanza internazionale, che insiste in un contesto territoriale ammissibile a fruire del sostegno all'obiettivo convergenza e del sostegno transitorio all'obiettivo competitività regionale ed occupazione in base alle politiche di coesione.
Art. 5-quater.
(Caratteristiche e amministrazione della ZES)

1. Confini della ZES: la Regione Calabria, definisce i limiti spaziali della ZES e la gestione dei rapporti con i vari soggetti pubblici e privati che godono diritti di proprietà o di utilizzo della aree che saranno annesse alla ZES. Tutte le aziende già presenti nel territorio di riferimento, al momento della realizzazione della ZES continuano a mantenere eventuali diritti di concessioni di cui sono in possesso.
2. Attività ammesse: nella ZES sono ammesse aziende che svolgono attività di natura logistico-distributiva o di natura industriale e aziende di servizi in genere. In particolare sono consentite:

a) operazioni di importazione;
b) operazioni di deposito merce;
c) confeziona mento;
d) trasformazione;
e) assemblaggio;
f) riesportazione merce. Sono espressamente vietate:

1) la produzione e lo stoccaggio di materiali radioattivi;
2) la produzione di sostanze chimiche che possono avere un impatto negativo sull'ambiente;
3) la fabbricazione di armi;
4) la produzione di tabacco;
5) ogni altra attività non ammessa dalla normativa comunitaria.

3. All'interno della ZES non possono essere comunque consentiti insediamenti o unità produttive o di trasformazione delle merci il cui ciclo di lavorazione sia in contrasto con le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale o di salvaguardia del territorio.
4. Le imprese della ZES: le nuove imprese che si insediano nelle ZES dovranno operare in piena armonia con la normativa comunitaria, con la legge italiana e con gli specifici regolamenti istituiti per il funzionamento della ZES. Le imprese già presenti nel territorio al momento della costituzione giuridica della ZES sono registrate come aziende della ZES e quindi assimilate alle nuove imprese, fatte eccezione per le agevolazioni fiscali per le quali viene applicato un sistema differenziato.
5. Amministrazione della ZES: la gestione della ZES, fermo restando le competenze che la normativa nazionale e comunitaria attribuiscono all'Autorità doganale o altre Autorità, è affidata ad un soggetto giuridico di capitale misto pubblico-privato, promosso o individuato dalla Regione Calabria, cui spetta:

a) la realizzazione di un business plan;
b) la definizione di procedure semplificate per l'insediamento di nuove imprese e la costituzione di uno sportello unico che funzioni da interfaccia con i potenziali investitori;
c) la definizione dei requisiti amministrativi e tecnici necessari per la registrazione di una impresa nella ZES;
d) la definizione dei termini per la Concessione o la vendita di aree coperte o scoperte per nuove iniziative;
e) la lottizzazione dei terreni;
f) la progettazione e la costruzione di nuove infrastrutture funzionali allo sviluppo dell'area;
g) la progettazione e realizzazione di opere di pubblica utilità e servizi reali (trasporti, illuminazione, telecomunicazione, sicurezza);
h) la promozione sistematica dell'area verso i potenziali investitori internazionali;
i) la supervisione amministrativa, ambientale e sanitaria;
j) ogni altra attività finalizzata al buon funzionamento della ZES.

6. Alla Regione Calabria spetta la Presidenza degli organi direttivi.

Art. 5-quinqueis.
(Regime fiscale)

1. Le nuove imprese che avviano una nuova attività economica nella ZES nel periodo incluso tra il 1º gennaio 2014 e il 31 dicembre 2017, potranno fruire delle seguenti agevolazioni, nei limiti delle risorse stabilite:

a) esenzione dalle imposte sui redditi (IRES) per i primi otto periodi di imposta. Per le PMI, definite ai sensi del Regolamento CE 800/2008 l'esenzione viene estesa anche per i tre anni successivi, nella misura del 50 per cento dell'importo dovuto;
b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per i primi cinque periodi di imposta. Per le PMI, definite ai sensi del Regolamento CE 800/2008 l'esenzione viene estesa anche per i tre anni successivi, nella misura. del 50 per cento dell'importo dovuto;
c) esenzione dall'IMU e dalla TARSU per cinque anni per gli immobili posseduti dalle stesse imprese e utilizzati per l'esercizio delle nuove attività economiche;
d) riduzione dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente à carico delle aziende per i primi cinque anni di attività nella misura del 50 per cento da determinare solo per i contratti a tempo indeterminato, o a tempo determinato per una durata non inferiore ai dodici mesi. Per i tre anni successivi la riduzione determinata nel 30 per cento.

2. Nella ZES le imprese beneficiano dell'esenzione completa delle imposte doganali e IVA sulle attività di importazione, di esportazione, consumo e di circolazione per tutti i prodotti che entrano, sono lavorati e quindi esportati attraverso la Free Zone.
3. Per le imprese già presenti nella ZES le agevolazione fiscali applicabili sono quelle di cui al comma 1, lettere b) (IRAP) ed) (contributi sulle retribuzioni) e quelle di cui al comma 2 (IVA, dazi). Per quanto riguarda l'IRAP l'esenzione viene riconosciuta nella misura del 50 per cento.
4. Il godimento dei suddetti benefici è soggetto alle seguenti limitazioni:

a) le nuove imprese dovranno mantenere la loro attività per almeno cinque anni, pena la revoca retroattiva dei benefici concessi e goduti;
b) almeno il 90 per cento del personale deve essere reclutato nell'ambito della Regione Calabria;
c) il beneficio fiscale complessivo (IRAP/IRES è Oneri sociali) viene riconosciuto ad ogni impresa nei limiti del 40 per cento del fatturato di ciascun esercizio.

5. L'efficacia delle diposizioni di cui ai punti precedenti è subordinata alla autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato istitutivo della Comunità europea.

Art. 5-sexies.
(Durata del regime fiscale agevolato)

1. Le agevolazioni indicate all'articolo 4 saranno applicate nel periodo che va dal 1º gennaio 2014 al 31 dicembre 2022.
Art. 5-septies.
(Verifica periodica)

1. La verifica dell'efficacia degli interventi adottati sarà eseguita dagli Organi competenti e dalla Commissione europea dopo il terzo e l'ottavo anno, sulla base di indicatori predefiniti come:

a) di imprese insediate;
b) occupazione creata;
c) volume d'affari;
d) entità dei benefici consuntivata.

Art. 5-octies.
(Copertura finanziaria)

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata una spesa pari ad euro 14,5 milioni per l'anno 2013, 21 milioni per l'anno 2014 e 25 milioni per l'anno 2015. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione, nella misura corrispondente per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale, nell'ambito del programma Fondi di riserva e speciali' della missione Fondi da ripartire' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

5.0.2
BONFRISCO, MILO, BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PAGNONCELLI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 69, sono inseriti i seguenti:

1-bis. Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, le aliquote indicate all'articolo 16, commi 1 e 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono ridotte di un punto percentuale. A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, le predette aliquote, come risultanti dalla riduzione di cui al primo periodo, sono ridotte di un ulteriore punto percentuale. Dall'applicazione del presente comma sono esclusi i soggetti di cui al comma 6.
1-ter. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 128, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte per l'anno 2016 In misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 2.000 milioni di euro ed in via permanente, a decorrere dall'anno 2017, in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 2.000 milioni di euro.
1-quater. Mediante provvedimenti di razionalizzazione e di revisione della spesa, di ridimensionamento di strutture, di riduzione delle spese per beni e servizi, di ottimizzazione dell'uso degli immobili, nonché di razionalizzazione delle società partecipate dalle amministrazioni pubbliche, adottati dal Presidente del Consiglio dei Ministri sulla base degli indirizzi del Comitato interministeriale di cui all'articolo 49-bis, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, si provvede ad una riduzione della spesa corrente delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in misura non inferiore a 4.000 milioni di euro per l'anno 2016 e non inferiore a 4.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, assicurando risparmi di, spesa ulteriori a disposti dal comma 8-ter, necessari a provvedere all'onere recato dal comma 8-bis''.
1-quinquies. Il Ministro dell'Economia e delle finanze, entro il 30 settembre di ciascun anno, a decorrere dall'anno 2016, verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dagli interventi correttivi di cui al comma 9-ter, ai fini del rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma e ne da comunicazione al Parlamento. Qualora a seguito della verifica, le misure adottate ai sensi del comma 8-quater non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto, con il disegno di legge di stabilità sono disposte tutte le modificazioni legislative ritenute indispensabili per l'effettivo raggiungi mento degli obiettivi di risparmio di cui allo stesso comma.».

5.0.3
BONFRISCO, MILO, BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PAGNONCELLI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.
(Riduzione aliquote IRPEF)

1. Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2.015, le aliquote indicate all'articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui alla legge 22 dicembre 1986, n. 917 sono ridotte di 0,4 punti percentuali. A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, le predette aliquote, come risultanti dalla riduzione di cui al primo periodo, sono ridotte di un ulteriore 0,3 punti percentuali. A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017, le predette aliquote, come risultanti dalla riduzione di cui al secondo periodo sono ulteriormente ridotte di 0,3 punti percentuali.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte per l'anno 2016 in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 2.000 milioni di euro ed in via permanente, a decorrere dall'anno 2017, in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 2.000 milioni di euro.
3. Mediante provvedimenti di razionalizzazione e di revisione della spesa, di ridimensionamento di strutture, di riduzione delle spese per beni e servizi, di ottimizzazione dell'uso degli immobili, nonché di razionalizzazione delle società partecipate dalle amministrazioni pubbliche, adottati dal Presidente del Consiglio dei Ministri sulla base degli indirizzi del Comitato interministeriale di cui all'articolo 49-bis, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito dalla legge 9 agosto 2013, n.98, si provvede ad una riduzione della spesa corrente delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in misura non inferiore a 4.000 milioni di euro per l'anno 2016 e non inferiore a 4.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, assicurando risparmi di spesa ulteriori a quelli disposti dal comma 2, necessari a provvedere all'onere recato dal comma 1.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 settembre di ciascun anno, a decorrere dall'anno 2016, verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dagli interventi corretti vi di cui al comma 9-ter, al fini del rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma e ne da comunicazione al Parlamento. Qualora a seguito della verifica, le misure adottate ai sensi del comma 3 non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebita mento netto, con il disegno di legge di stabilità sono disposte tutte le modificazioni legislative ritenute indispensabili per l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di risparmio di cui allo stesso comma.».

5.0.4
MANCUSO, GUALDANI

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.
(Misure relative alla deducibilità dell'IRAP per il settore turistico)

1. All'articolo 1, comma 20, legge 23 dicembre 2014, n. 190 dopo le parole: ''a tempo indeterminato'', aggiungere: ''e a tempo determinato assunti per lo svolgimento delle attività stagionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, e successive modifiche ed integrazioni, nonché di quelle così definite dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative».

Conseguentemente, all'articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di parte corrente di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016».

5.0.5
BONFRISCO, MILO, BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PAGNONCELLI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«5-bis.
(Riduzione IVA)

1. A decorrere dal 1º gennaio 2016 l'aliquota IVA del 22 per cento è ridotta di un punto percentuale. A decorrere dal 1º gennaio 2016 la predetta aliquota IVA, come risultante dalla riduzione di cui al primo periodo, è ulteriormente ridotta di un punto percentuale».

Conseguentemente, i risparmi ottenuti in seguito all'applicazione dei costi standard in ambito sanitario, conseguente all'individuazione delle 3 Regioni benchmark da parte della Conferenza Stato-Regioni, nella seduta del 5 dicembre 2013, determinano ,a decorrere dall'anno 2018 una riduzione del livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato pari a 4.000 milioni di euro. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato Regioni, la quota di risparmi è imputata a ciascuna Regione in misura inversamente proporzionale al livello di applicazione dei costi standard, come verificato dai tavoli tecnici di cui all'intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005.

5.0.6
COMAROLI, CONSIGLIO

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«5-bis.

1. Le persone fisiche e le società di persone esercenti servizi commerciali di prima necessità, ubicati nei territori di piccoli comuni, con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, possono avvalersi di un regime fiscale agevolato, versando un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e delle relative addizionali, dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e delle relative addizionali e dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) di 1.200 euro. All'attuazione del presente articolo sono destinati 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016».

Conseguentemente, all'articolo 33,comma 34, sostituire la parola: «300», con la parola: «200».

6.1
GIROTTO, CASTALDI, CRIMI, CIOFFI, NUGNES, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:

«a) all'articolo 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) le parole: ''31 dicembre 2015'', ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2016'';
2) dopo il comma 2-bis, è inserito il seguente: ''2-ter. Al fine di raggiungere l'obiettivo di efficienza energetica per il 2020, le detrazioni di cui ai commi da 1 a 2-bis, si applicano nella misura del:

a) 60 per cento per le spese sostenute dal 1º gennaio 2017 al 31 dicembre 2017;
b) 55 per cento per le spese sostenute dal 1º gennaio 2018 al 31 dicembre 2018;
c) 50 per cento per le spese sostenute dal 1º gennaio 2019 al 31 dicembre 2020''».

Conseguentemente,

c) all'articolo 33, sostituire il comma 8, con il seguente: «8. All'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, sopprimere le seguenti parole: ''di 27,7 milioni di euro per l'anno 2016 e di 45,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017''»;
d) all'articolo 33, al comma 34, sostituire le parole: «300 milioni», con le seguenti: «200 milioni»;
e) all'articolo 51, al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».

6.2
GIROTTO, CASTALDI, FUCKSIA, MONTEVECCHI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:

«a) all'articolo 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) le parole: ''31 dicembre 2015'', ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2016'';
2) al comma 2, dopo la lettera b), è inserita la seguente: ''b-bis) per gli interventi di sostituzione delle coperture o degli involucri degli edifici contenenti amianto con impianto di generazione elettrica da fonti rinnovabili, sostenute dal 1º gennaio 2016 al 31 dicembre 2016, fino ad un valore massimo della detrazione di 30.000 euro''».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:

2016: – 30.000.000.
2017: – 30.000.000.
2017: – 30.000.000.

6.3
GALIMBERTI, MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI

Al comma 1, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «31 dicembre 2016», con le seguenti: «31 dicembre 2018».

Conseguentemente:

- sopprimere la allegata Tabella A;
- ridurre proporzionalmente del 5 per cento in maniera lineare tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata Tabella C.

6.4
CONSIGLIO, COMAROLI

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «31 dicembre 2016», con le seguenti: «31 dicembre 2018».

Conseguentemente:

all'articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 290 milioni a decorrere dal 2017».

6.5
CONSIGLIO, COMAROLI

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «31 dicembre 2016», con le seguenti: «30 giugno 2016».

6.6
VACCARI, CALEO, CUOMO, DALLA ZUANNA, MIRABELLI, MORGONI, PUPPATO, SOLLO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«b-bis) nell'articolo 16, al comma 2, dopo le parole: «etichetta energetica», inserire le seguenti: «per le porte»;

b) al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «di mobili ad arredo», con le seguenti: «di mobili ad arredo e porte, di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica».

Conseguentemente, all'articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «15 per cento», con le seguenti: «16 per cento».

6.7
CONSIGLIO, COMAROLI

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «31 dicembre 2016», con le seguenti: «31 dicembre 2018».

Conseguentemente, all'articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro a decorrere dal 2017».

6.8
CONSIGLIO, COMAROLI

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «31 dicembre 2016», aggiungere le seguenti: «e dopo il comma 1-bis, inserire il seguente: ''1-ter. Per le spese sostenute per gli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera l), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è pari al 65 per cento senza limiti di spesa per le spese documentate, sostenute a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge''».

Conseguentemente, all'articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro a decorrere dal 2016».

6.9
NUGNES, MORONESE, MARTELLI, LEZZI

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) all'articolo 16-bis, comma 1, è aggiunta la seguente lettera: n) relative a interventi di progettazione, esecuzione e manutenzione di tetti verdi, su tetti di edifici di nuova realizzazione o soggetti ad interventi di riqualificazione energetica, laddove non vietato da normative di decoro urbano e storico».

Conseguentemente, all'articolo 51, al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».

6.10
MORONESE, MARTELLI, NUGNES, MANGILI

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) all'articolo 16-bis, comma 1, è aggiunta la seguente lettera: m) relativi alla realizzazione di certificate opere finalizzate al recupero e riutilizzo delle, cosiddette acque meteoriche».

Conseguentemente, all'articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50.000.000 euro annui per ciascuno degli anni 2016-2018».

6.11
MARGIOTTA

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. A far data dal 1º gennaio 2016, agli interventi di riqualificazione energetica, di cui all'articolo 1, comma 344, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modifiche ed integrazioni, realizzati su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari di qualsiasi categoria catastale, ancorché locati a terzi, è riconosciuta una detrazione per una quota pari al 65 per cento delle spese documentate e sostenute, fino ad un valore massimo della detrazione di l00.000 euro per ciascuna unità immobiliare di cui è composto il fabbricato, a condizione che si consegua un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale non superiore ai valori riportati nelle tabelle di cui all'Allegato A del decreto 11 marzo 2008. L'indice di prestazione energetica va calcolato secondo le disposizioni contenute nel decreto legislativo 19 agosto 2005, e successive modifiche ed integrazioni.
1-ter. La medesima detrazione è riconosciuta, fino ad un valore massimo di 60.000 euro, per gli interventi eseguiti sulle strutture opache, di cui all'articolo 1, comma 345, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modifiche ed integrazioni. Per le altre tipologie di intervento di miglioramento energetico di cui ai commi 345, 346 e 347 di cui all'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n.296 e successive modifiche ed integrazioni, è riconosciuta una detrazione per una quota pari al 40 per cento delle spese documentate e sostenute, fino ad un massimo di 50.000 euro.
1-quater. Nel caso di immobili strumentali, la detrazione fiscale di cui al primo comma è determinata nel valore massimo di 100.000 euro ogni 150 metri quadri di superficie utile dell'immobile oggetto di riqualificazione, superficie risultante dalla documentazione catastale. Per valori eccedenti i 150 metri quadri di superficie, la detrazione è calcolata in maniera proporzionale. 1-quinquies. Le detrazioni di cui al commi precedenti possono essere ripartite, a scelta del contribuente, in un numero di quote annuali di pari importo, non inferiore a 5 e non superiore a 10.».

6.12
NUGNES, MORONESE, LEZZI, BULGARELLI, MANGILI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

1-bis. Per gli interventi di cui alla lettera l) del comma 1, eseguiti entro il 31 dicembre 2019, anche su capannoni agricoli e strutture montane, dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 72 per cento delle spese documentate, fino a un ammontare complessivo delle spese non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare;

b) al comma 7 sono aggiunte in fine, le seguenti parole: «, fatte eccezione per i lavori di bonifica dall'amianto, di cui al comma 1-bis, per quali la detrazione è ripartita in cinque quote annuali costanti e, in caso di sostituzione dei pannelli in eternit con impianti fotovoltaici, in tre quote annuali costanti».

Conseguentemente, all'articolo 51, al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto capitale, relative alle autorizzazioni di spesa, di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a:150 milioni di euro a decorrere dal 2016.

6.13
ZIZZA, MILO, BRUNI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. L'articolo 24 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116, è abrogato».

Conseguentemente, alla copertura dell'onere, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

6.14
ZIZZA, MILO, BRUNI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il comma 4 dell'articolo 24 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, è abrogato».

Conseguentemente, alla copertura dell'onere, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

6.15
DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, BOCCHINO, CAMPANELLA

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. A coloro che, nell'anno 2016, effettuano interventi di sostituzione delle coperture in amianto con impianti fotovoltaici, che utilizzano esclusivamente componentistica principale di provenienza europea (made in UE), è riconosciuto un contributo sotto forma di detrazione dall'imposta sul reddito delle società (IRES) pari al 55 per cento, da ripartire in due quote annuali, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 100.000 euro per intervento il contributo è assegnato fino ad esaurimento delle risorse disponibili, pari a euro 100 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2016-2018, secondo l'ordine temporale di presentazione delle richieste di contributo secondo le modalità contenute nel decreto di cui al successivo comma.
1-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono destinate le disposizioni applicative necessarie alla concessione del contributo nel rispetto del limite di spesa stabilito».

Conseguentemente all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni a decorrere dall'anno 2016», con le seguenti: «297 milioni nel 2016, di 279 milioni nel 2017 e di 288 milioni di euro a decorrere dal 2018».

6.16
MARTELLI

Sopprimere il comma 2).

6.17
GALIMBERTI, MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI

Al comma 2, sostituire le parole da: «Le giovani coppie», a «35 anni,», con la seguente: «Gli».

Conseguentemente:

- Sopprimere la allegata Tabella A.
- Ridurre proporzionalmente del 5 per cento in maniera lineare tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata Tabella C.

6.18
DE PIETRO, URAS, SIMEONI, MUSSINI, ORELLANA, CASALETTO, MOLINARI, MASTRANGELI, BIGNAMI

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) Sostituire le parole: «almeno 3 anni», con le seguenti: «almeno 2 anni;
b) Sostituire le parole: «superato i 35 anni», con le seguenti: «superato i 30 anni».

6.19
LUCHERINI, DALLA ZUANNA, PEZZOPANE

Al comma 2, sostituire la parola: «35», con la seguente: «40» e al medesimo comma sostituire la parola: «8.000», con la seguente: «20.000».

Conseguentemente, All'articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «15 per cento», con le seguenti: «16 per cento».

6.20
GIROTTO, CASTALDI, FUCKSIA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Al comma 2, dopo le parole: «non abbia superato i 35 anni» inserire le seguenti: «alla data di presentazione della domanda».

6.21
RUTA, RICCHIUTI

Al comma 2, dopo la parola: «acquirenti», inserire le seguenti: «o locatari».

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, le parole: «300 milioni», sono sostituite dalle seguenti: «275 milioni».

6.22
MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI

Al comma 2, dopo le parole: «spese documentate sostenute per l'acquisto di mobili», aggiungere le seguenti: «e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica,».

6.23
MIRABELLI

Al comma 2, dopo le parole: «spese documentate sostenute per l'acquisto di mobili», aggiungere le seguenti: «e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica,».

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016», con le seguenti: «300 milioni per l'anno 2016, di 296 milioni di euro per l'anno 2017, di 290 milioni di euro per l'anno 2018, di 291 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2026 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027».

6.24
GALIMBERTI, MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI

Al comma 2, dopo le parole: «di mobili», aggiungere le seguenti: «e grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni».

Conseguentemente:

- sopprimere la allegata Tabella A;
- ridurre proporzionalmente del 5 per cento in maniera lineare tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata Tabella C.

6.25
BERGER, ZELLER, PANIZZA, PALERMO, LANIECE, BATTISTA

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «di mobili ad arredo», inserire le seguenti: «e per interventi di manutenzione ordinaria su mobili».

Conseguentemente, ai relativi ,maggiori oneri valutati annualmente in 20 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, così come incrementato, a decorrere dal 2016, dall'articolo 33, comma 34 della presente legge.

6.26
CENTINAIO, CONSIGLIO, COMAROLI

Al comma 2, sostituire la parola: «8.000», con la seguente: «20.000».

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire la parola: «300», con la seguente: «288».

6.27
MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI

Al comma 2, sostituire le parole: «8.000», con le seguenti: «20.000».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze sono apportate le seguenti variazioni:

2016: – 11,5 milioni;
2017: – 28,5 milioni;
2018: – 23 milioni.

6.28
FABBRI, RUSSO

Al comma 2, sostituire le parole: «8.000 euro», con le seguenti: «20.000 euro».

Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze sono apportate le seguenti variazioni:

2016: – 11.500.000;
2017: – 28.500.000;
2018: – 23.000.000.

6.29
BIANCONI, GUALDANI

Al comma 2, sostituire le parole: «8.000 euro», con le seguenti: «20.000 euro».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze sono apportate le seguenti variazioni:

2016: – 11,5 milioni;
2017: – 28,5 milioni;
2018: – 23 milioni.

6.30
BERGER, ZELLER, PANIZZA, PALERMO, LANIECE, BATTISTA, FRAVEZZI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

''1-bis. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 22 per cento degli oneri sostenuti dal contribuente per interventi di manutenzione ordinaria su immobili abitativi fino ad una somma massima di cinquemila euro annui, se non deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo''».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri valutati annualmente in 60 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, così come incrementato, a decorrere dal 2016, dall'articolo 33, comma 34 della presente legge.

6.31
FRAVEZZI, ZELLER, PANIZZA, LANIECE, BATTISTA, ORELLANA

Al comma 3, dopo le parole: «comunque denominati», inserire le seguenti: «nonché dagli enti aventi la stessa finalità degli IACP anche se istituiti in forma societaria purché interamente partecipati da enti pubblici,».

Conseguentemente, al comma 34, sostituire le parole: «300 milioni» con le seguenti: «295 milioni».

6.32
ARRIGONI, CONSIGLIO, COMAROLI

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché dagli operatori, pubblici e privati, che erogano servizi di edilizia residenziale sociale per interventi realizzati su alloggi sociali, come definiti dal decreto ministeriale in attuazione dell'articolo 5 della legge 8 febbraio 2007, n. 9, per le spese sostenute dal 1 gennaio 2016 al 31 dicembre 2016».

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 2, sostituire le parole da: «23.002.000» e fino a: «18.006.000» con le seguenti: «123.002.000 per l'anno 2016, di 221.756.000 euro per l'anno 2017 ed euro 518.006.000»;

Conseguentemente, nell'elenco n. 3, ultima riga, alla voce TOTALE, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla colonna 2016 sostituire la parola: «23.002» con la seguente: «123.002»;
b) alla colonna 2017 sostituire la parola: «21.756» con la seguente: «221.756»;
c) alla colonna 2018 sostituire la parola: «18.006» con la seguente: «518.006».

6.33
TOSATO, ARRIGONI

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché dagli istituti residenziali pubblici e dalle Onlus che svolgono servizi socio assistenziali per anziani, per le spese sostenute dal 1 gennaio 2016 al 31 dicembre 2016».

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 2, sostituire le parole da: «23.002.000» e fino a: «18.006.000» con le seguenti: «123.002.000 per l'anno 2016, di 121.756.000 euro per l'anno 2017 ed euro 368.006.000»;

Conseguentemente, nell'elenco n. 3, ultima riga, alla voce TOTALE, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla colonna 2016 sostituire la parola: «23.002» con la seguente: «123.002»;
b) alla colonna 2017 sostituire la parola: «21.756» con la seguente: «121.756»;
c) alla colonna 2018 sostituire la parola: «18.006» con la seguente: «368.006».

6.34
GIROTTO, CASTALDI, CRIMI, FUCKSIA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti:

«3-bis. Al fine di favorire gli investimenti in edilizia sostenibile e in risparmio energetico, è istituito presso il Ministero per lo sviluppo economico il Fondo per l'ecoprestito, di seguito denominato «Fondo», con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018. Il Fondo provvede ad erogare anticipazioni di durata decennale, senza pagamento di interessi a carico del beneficiario, fino ad un importo massimo di 20.000 euro, per interventi di riqualificazione energetica di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 92, e per interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 16 del medesimo decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90;
3-ter. Possono beneficiare delle anticipazioni di cui al comma 3-bis, con riferimento all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, i contribuenti destinatari delle detrazioni di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e, con riferimento all'articolo 16 del medesimo decreto-legge, i proprietari, i conduttori o i comodatari di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, nonché gli ex istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica in proprietà o in gestione degli enti medesimi, nonché gli inquilini assegnatari degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, per interventi realizzati in base a un progetto autorizzato dall'ente proprietario o gestore, asseverato da un tecnico abilitato. I benefici di cui al comma 3-bis non sono cumulabili con quelli previsti a valere sul Fondo di garanzia «prima casa» di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c) della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
3-quater. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 261, e successive modificazioni, con proprio decreto, provvede alla ripartizione delle risorse del Fondo tra le regioni sulla base delle domande di anticipazione presentate per interventi di ristrutturazione e di riqualificazione energetica di immobili situati nel territorio regionale. Con il medesimo decreto sono altresì stabiliti i requisiti e le condizioni per l'accesso alle anticipazioni di cui al comma 3-bis, nonché le modalità di rimborso dell'anticipazione stessa».

Conseguentemente, all'articolo 51, al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».

6.35
MARTELLI, MORONESE, NUGNES, LEZZI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«3-bis. All'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Per gli interventi di cui alla lettera 1) del comma 1, eseguiti entro il 31 dicembre 2019, anche su capannoni agricoli e strutture montane; dall'imposta lorda si detrae un importo pari ai 72 per cento delle spese documentate, fino, a un ammontare complessivo delle spese non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare»;

b) al comma 7 sono aggiunte in fine, le seguenti parole: «; fatte eccezione per i lavori di bonifica dall'amianto, di cui al comma 1-bis, per i quali la detrazione è ripartita in cinque quote annuali costanti e, in caso di sostituzione dei pannelli in eterni t con impianti fotovoltaici, in tre quote annuali costanti».

Conseguentemente, all'articolo 51, comma 2, aggiungere, infine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200.000.000 euro annui per ciascuno degli anni 2016-2018.»

6.36
MORONESE, MARTELLI, NUGNES, BULGARELLI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«3-bis. All'articolo l6-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizie e di riqualificazione energetica degli edifici, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Per gli interventi ai cui alla lettera l) del comma 1, eseguiti entro il 31 dicembre 2019, nei comuni SIN, anche su capannoni agricoli e strutture montane, dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 72 per cento delle spese documentate, fino a un ammontare complessivo delle spese non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare»;

b) al comma 7 sono aggiunte in fine, le seguenti parole: «, fatta eccezione per i lavori di bonifica dall'amianto, di cui al comma-1-bis, per i quali la detrazione è ripartita in cinque quote annuali costanti e, in caso di sostituzione dei pannelli in eternit con impianti fotovoltaici, in tre quote annuali costanti».

Conseguentemente; all'articolo 51, comma 2, aggiungere, infine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200.000.000 euro annui per ciascuno degli anni 2016-2018.»

6.37
SUSTA, GIANLUCA ROSSI, MAURO MARIA MARINO, FORNARO, GIACOBBE, MOSCARDELLI, TURANO, DI BIAGIO, PUPPATO, COMPAGNONE, DALLA ZUANNA, FAVERO

Dopo il comma 3, aggiungere in fine i seguenti:

«3-bis. Per le spese sostenute, documentate e rimaste a carico del contribuente per interventi di ''sistemazione a verde'' di aree scoperte di edifici esistenti, di unità immobiliari, pertinenze o recinzioni di proprietà privata nonché per la realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili, spetta una detrazione dall'imposta lorda fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 30.000 euro per unità immobiliare, limitatamente alla parte che eccede euro 2000. La detrazione è pari al 36 per cento per le spese sostenute dal 1º gennaio 2016 al 31 dicembre 2016 e spetta ai soggetti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, gli immobili oggetto dei predetti interventi.
3-ter. La detrazione di cui al comma 3-bis si applica altresì alle spese documentate e rimaste a carico del contribuente per i medesimi interventi relativi a parti comuni esterne degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 50.000 euro, limitatamente alla parte che eccede euro 8.000. In tale ipotesi, la detrazione spetta al singolo condomino, nel limite della quota a lui imputabile, a condizione che quest'ultima sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.
3-quater . Tra le spese di cui al commi 3-bis e 3-ter rientrano altresì quelle di progettazione e manutenzione connesse all'esecuzione dei predetti interventi.
3-quinquies. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dai commi 3-bis e 3-ter, valutati in 70 milioni di euro annui. Nel caso in cui si verifichino o siano in procinto di verificarsi scosta menti rispetto alle previsioni di cui al precedente periodo, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, nel programma ''Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio'' della missione ''politiche economico-finanziarie e di bilancio'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce inoltre senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scosta menti e all'adozione delle misure di cui al secondo periodo».

Conseguentemente,

- nella rubrica del medesimo articolo, dopo le parole: «riqualificazione energetica», inserire le seguenti: «, sistemazione a verde»;
- All'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016» con le seguenti: «230 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016».

6.38
FILIPPI, BORIOLI, CANTINI, CARDINALI, STEFANO ESPOSITO, ORRÙ, RANUCCI, SONEGO, MANASSERO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«1. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2016 per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale spetta una detrazione dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, nella misura del 19 per cento per un importo delle spese stesse non superiore a 250 euro per ciascun componente del nucleo familiare. La detrazione spetta sempreché le spese stesse non siano deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo. La detrazione spetta anche se la spesa è stata sostenuta nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, che si trovino nelle condizioni indicate nel comma 2 del medesimo articolo 12».

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016» con le seguenti: «300 milioni di euro per l'anno 2016, di 206 milioni di euro per l'anno 2017, di 247 milioni di euro per l'anno 2018 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».

6.39
PANIZZA, ZELLER, BERGER, BATTISTA, ZIN

Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

«3-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2016 si applicano le disposizioni in materia di agevolazione per le reti di teleriscaldamento alimentate con biomassa ovvero con energia geotermica, di cui all'articolo6 del decreto-legge 1º ottobre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418 e all'articolo 8, comma 10, lettera f), della legge.13 dicembre 1998, n. 448.
3-ter. All'articolo 8, comma 10, lettera f), della legge 13 dicembre 1998, n. 448, dopo le parole per gli, impianti e le reti di teleriscaldamento alimentati da energia geotermica'' inserire le seguenti: '', nonché per gli impianti di teleriscaldamento a biomassa legnosa nei comuni ricadenti, nella zona climatica D,''.
3-quater. All'elenco 2 allegato all'articolo 1, comma 577 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 sopprimere la voce ''Legge 22 dicembre 2008, n. 203, articolo 2, comma 12 – Credito d'imposta agevolazione sulle reti di-teleriscaldamento''.
3-quinquies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze: da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono rideterminate le quote percentuali di fruizione dei crediti d'imposta, al fine di mantenere invariati gli effetti positivi derivanti dalla riduzione .dei restanti crediti d'imposta di cui all'elenco 2 allegato all'articolo 1, comma 577 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dal comma 1-bis.
3-sexies. Agli oneri derivanti dai commi 3-bis e 3-ter, pari a 1,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede a valere sul Fonda per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 33, comma 34».

6.40
MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività. produttive, i corrispettivi quelle cessioni di case di civile abitazione, oggetto di contratti di locazione con clausola di trasferimento della proprietà vincolante per ambedue le parti, si considerano conseguiti alla data dell'eventuale esercizio del diritto di riscatto. Per i medesimi contratti, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, l'operazione si considera effettuata all'atto del pagamento dei corrispettivi contrattuali».

Conseguentemente, all'articolo 33, sopprimere il comma 34.

6.41
BATTISTA, PANIZZA, FAUSTO GUILHERME LONGO, ORELLANA, ZIN

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Al comma 1-ter, dell'articolo 15, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: «È altresì prevista la detrazione di cui al primo periodo del presente comma per gli interventi di restauro e di risanamento conservativo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.»

Conseguentemente, alla copertura degli oneri di cui al presente comma, valutati in 4 milioni di euro, si provvede, a partire dall'anno 2016, mediante corrispondente riduzione delle dotazioni da includere nel Fondo speciale di parte corrente, di cui alla «Tabella A» della presente legge, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per il triennio 2016-2018.

6.42
MANDELLI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«3-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2016, ai cittadini singoli o associati, che effettuano interventi di pulizia, manutenzione, abbellimento di aree verdi piazze, strade ovvero interventi di decoro urbano, di recupero e riuso, con finalità di interesse generale, di aree e beni immobili inutilizzati, e in genere la valorizzazione di una limitata zona del territorio urbano o extraurbano, i Comuni applicano una riduzione dell'aliquota della TARI pari all'1 per mille.»

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire la parola: «300» con la parola: «1».

6.43
MANDELLI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«3-bis. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di detrae dall'imposta lorda, fino a Concorrenza del suo ammontare, una quota delle spese sostenute sino ad un massimo di 15.000 euro, per interventi di installazione di impianti di sicurezza per la prevenzione dei furti nelle abitazioni o di azioni criminali. La detrazione compete per una quota pari al 50 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, da ripartire in dieci quote annuali di pari importo.»

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire la parola: «300» con la parola: «1».

6.44
MILO

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Entro il 30 giugno 2015 i Comuni effettuano un censimento dei siti, nonché delle condutture dell'acqua e delle reti fognarie con presenza di amianto. I Comuni o gli Enti gestori delle reti destinano il 20 per cento delle proprie risorse alla relativa bonifica. I Comuni o gli Enti gestori delle reti prevedono forme di incentivazione, agevolazioni ed esenzioni economiche per coloro che provvedono allo smaltimento secondo le specifiche di legge.»

Conseguentemente, ridurre dell'1 per cento tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata tabella C.

6.45
ZIZZA, BONFRISCO, MILO, BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PAGNONCELLI, PERRONE, TARQUINIO

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, dopo il comma 344 aggiungere il seguente:

344-bis. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2016, relative ad interventi di sostituzione delle coperture e degli involucri degli edifici contenenti amianto con impianti di generazione elettrica da fonti rinnovabili, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 65 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente o dell'impresa, da ripartire in dieci quote annuali di pari importo».

Conseguentemente, alla copertura dell'onere, pari a 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

6.46
BONFRISCO, MILO, BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PAGNONCELLI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Alla legge 27 dicembre, 2006, n. 296, articolo 1, dopo il comma 344 aggiungere il seguente:

344-bis. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2016, relative ad interventi di sostituzione delle coperture e degli involucri degli edifici contenenti amianto con impianti di generazione elettrica da fonti rinnovabili, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 60 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente o dell'impresa, da ripartire in dieci quote annuali di pari importo».

Conseguentemente, alla copertura dell'onere, pari a 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

6.47
ZIZZA, BONFRISCO, MILO, BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PAGNONCELLI, PERRONE, TARQUINIO

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, dopo il comma 344 aggiungere il seguente:

344-bis. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2016, relative ad interventi di sostituzione delle coperture e degli involucri degli edifici contenenti amianto con impianti di generazione elettrica da fonti rinnovabili, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente o dell'impresa, da ripartire in dieci quote annuali di pari importo».

Conseguentemente, alla copertura dell'onere, pari a 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

6.48
MARTELLI, MORONESE, NUGNES, BULGARELLI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«3-bis. Al comma 2 dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, è aggiunta la seguente lettera: «c) per la trasformazione dei lastrici solari in giardini pensili».

Conseguentemente, all'articolo 51, comma 2, aggiungere, infine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 5.000.000 euro annui per ciascuno degli anni 2016-2018.»

6.49
MARTELLI, MORONESE, NUGNES, LEZZI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«3-bis. All'articolo 15, comma 1-bis, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo le parole: «schermature solari»; sono aggiunte le parole: «la trasformazione dei lastrici solari in giardini pensili».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e finanze apportare le seguenti variazioni:

2016: – 5.000.000;
2017: – 5.000.000;
2018: – 5.000.000.

6.50
MORONESE, NUGNES, MARTELLI, MANGILI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«3-bis. All'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 5 novembre 1993, n. 507, dopo la lettera g), è aggiunta, in fine, la seguente:

«g-bis) le aiuole già realizzate o da realizzare in spazi adiacenti o comunque funzionali a pubblici esercizi, sulla base dei criteri stabiliti dal comune attraverso i propri atti regolamentari da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.».

Conseguentemente, Alla tabella A, voce Ministero dell'economia e finanze apportare le seguenti variazioni:

2016: – 30.000.000;
2017: – 30.000.000;
2018: – 30.000.000.

6.51
MUSSINI, BIGNAMI, BENCINI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Al fine di garantire la conclusione della Scuola per l'Europa nel rispetto degli impegni assunti a livello europeo, il Comune di Parma, in deroga alle norme che vietano la ricapitalizzazione. di società in perdita da oltre 3 anni, nonché in deroga ai vincoli del patto di stabilità, è autorizzato ad utilizzare parte delle risorse residue della legge n. 164 del 2004, fino al massimo di 1 milione di euro, per erogare fondi alla società concessionaria della costruzione dell'opera per garantirle la liquidità necessaria al completamento dell'opera nelle more degli esiti del contenzioso con l'impresa costruttrice. Ai maggiori oneri, valutati in 1 milione di euro per il 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per la perenzione amministrativa dello Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze».

6.52
MARGIOTTA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole ''36 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''50 per cento'' e le parole ''48.000 euro'' sono sostituite dalle seguenti: ''96.000 euro'';
b) al comma 3, ultimo periodo, le parole ''36 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''50 per cento'' e le parole ''48.000 euro'' sono sostituite dalle seguenti: ''96.000 euro''.».

6.53
MANCUSO, GUALDANI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. È istituito presso il Mediocredito Centrale un fondo rotativo, dotato di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 a garanzia di finanziamenti decennali concessi dal sistema, bancario a favore di proprietari immobiliari per interventi di manutenzione, restauro, risanamento e consolidamento di parti comuni dei condomini. I finanziamenti saranno erogati ai singoli richiedenti con vincolo di utilizzo, ma senza vincolo di solidarietà tra i diversi soggetti richiedenti del medesimo condominio. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro tre mesi dalla data in vigore della presente legge, sono dettate le disposizioni applicative del presente comma».

Conseguentemente, all'articolo 51, comma 1, nella allegata tabella A, voce Ministero dell'economia delle finanze ridurre come segue gli importi previsti:

2016: – 20.000.000;
2017: – 20.000.000;
2018: – 20.000.000.

Conseguentemente modificare come segue la rubrica dell'articolo: (Detrazioni fiscali e costituzione di un Fondo rotativo per interventi di ristrutturazione edilizia, riqualificazione energetica e acquisto di mobili).

6.54
MORONESE, NUGNES, MARTELLI, LEZZI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente un apposito fondo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, da destinare alle agevolazioni fiscali per l'acquisto di auto elettriche e di colonnine ad uso domestico di ricarica da parte dei privati da installare presso le loro residenze, con IVA al 10 per cento. Con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalità di assegnazione dei contributi di cui al presente comma.».

Conseguentemente, all'articolo 1, al comma 2, aggiungere, infine, le parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».

6.55
ARRIGONI, CONSIGLIO, COMAROLI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Le detrazioni di cui agli articoli 14 e 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono usufruibili anche dagli operatori, pubblici e privati, che erogano servizi di edilizia residenziale sociale per interventi realizzati su alloggi sociali, come definiti dal decreto ministeriale in attuazione dell'articolo 5 della legge 8 febbraio 2007, n. 9, per le spese sostenute dal 1º gennaio 2016 al 31 dicembre 2016».

Conseguentemente:

- all'articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 240 milioni di euro per l'anno 2016, 290 milioni di euro per l'anno 2017 e di 210 milioni a decorrere dall'anno 2018»;
- all'articolo 33, comma 2, sostituire la parola: «18.006.000» con la seguente: «518.000.000»;
- nell'elenco n. 3, ultima riga, alla voce TOTALE, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla colonna 2018 sostituire la parola: «18.006» con la seguente: «518.006».

6.56
TOSATO, ARRIGONI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Le detrazioni di cui agli articoli 14 e 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si applicano anche alle strutture residenziali pubbliche e alle Onlus che svolgono servizi socio assistenziali per anziani, per le spese sostenute dal 1º gennaio 2016 al 31 dicembre 2016».

Conseguentemente:

- all'articolo 33, comma 2, sostituire le parole da: «23.002.000» e fino a: «18.006.000» con le seguenti: «123.002.000 per l'anno 2016, di 521.756.000 euro per l'anno 2017 ed euro 518.006.000»;
- nell'elenco n. 3, ultima riga, alla voce TOTALE, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla colonna 2016 sostituire la parola: «23.002» con la seguente: «123.002»;
b) alla colonna 2017 sostituire la parola: «21.756» con la seguente: «521.756»;
c) alla colonna 2018 sostituire la parola: «18.006» con la seguente: «518.006».

- all'articolo 33, comma 7, sostituire la parola: «410.985.329» con la seguente: «610.985.329».

6.57
MIRABELLI, CALEO, GIANLUCA ROSSI, MAURO MARIA MARINO, CUOMO, DALLA ZUANNA, MORGONI, PUPPATO, SOLLO, VACCARI, FORNARO, GIACOBBE, GUERRA, MOSCARDELLI, RICCHIUTI, TURANO, BERTUZZI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Le detrazioni di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono usufruibili, ai fini delle imposte sui redditi delle società, anche dalle cooperative edilizie di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su edifici posseduti e assegnati in godimento ai propri soci, comprese le parti comuni. La disposizione si applica alle spese sostenute dal 1º gennaio 2016 al 31 dicembre 2016».

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016» con le seguenti: «300 milioni per l'anno 2016, di 292 milioni di euro per l'anno 2017, di 266 milioni di euro per I'anno 2018, di 277 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2026 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027».

6.58
VALDINOSI, LANZILLOTTA, TOMASELLI, ASTORRE, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, SCALIA

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Le detrazioni di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono usufruibili nel 2016, dalle attività ricettive turistico-alberghiere, così come definite dal decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, per le spese sostenute, dal 1º gennaio 2016 al 31 dicembre 2016, per interventi su immobili di loro proprietà adibiti alla ricettività turistica».

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016» con le seguenti: «300 milioni per l'anno 2016, di 192 milioni di euro per l'anno 2017, di 166 milioni di euro per l'anno 2018, di 177 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2026 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027».

6.59
NUGNES, MORONESE, MARTELLI, BULGARELLI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Le detrazioni di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4-giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si applicano anche per l'acquisto, l'installazione e la messa in opera di dispositivi per il controllo degli impianti di riscaldamento e/o produzione di acqua calda e/o climatizzazione delle unità abitative, volti ad aumentare la consapevolezza energetica dell'utenza e a garantire un funzionamento efficiente degli impianti.»

6.60
PUPPATO, RUTA, RICCHIUTI, SCALIA, DALLA ZUANNA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 1, comma 43, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, capoverso ''Art. 25-ter'', dopo il comma 1 è inserito il seguente: ''1-bis. Il versamento della ritenuta di cui al comma 1 è effettuata dal condominio, quale sostituto d'imposta al raggiungimento della soglia minima di euro 500. Il condominio è comunque tenuto all'obbligo di versamento entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno qualora l'importo minimo di euro 500 non sia raggiunto''».

6.61
CONSIGLIO

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. la fruizione della detrazione fiscale per gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 16-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, subordinata all'obbligo di preventiva comunicazione all'azienda sanitaria locale territorialmente competente, non è preclusa per i lavori di cui all'articolo 90, comma 11, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81».

6.0.1
MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.
(Misure per il recupero di immobili sfitti in aree urbane degradate)

1. Al fine di favorire il recupero urbanistico delle aree urbane degradate, con particolare riferimento ai centri storici ed alle aree rurali a disagio abitativo, è disposta la concessione di particolare agevolazioni fiscali in caso di avvio di un'attività di vendita al dettaglio di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, o di somministrazione di alimenti e bevande di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287, ed alle corrispondenti norme di legge regionali che disciplinano i predetti settori, ovvero di un'attività di produzione e vendita di prodotti artigianali, ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 443, in locali sfitti da almeno due anni, trasferiti in proprietà o in locazione per l'esercizio delle predette attività.
2. Le agevolazioni di cui al comma l si applicano anche alle attività avviate. in locali sfitti da almeno due anni, trasferiti in proprietà o in locazione, per la prestazione di «servizi primari di vicinato», per tali intendendo quegli esercizi, rientranti tra le attività di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, ed alle corrispondenti norme di legge regionali, inerenti la distribuzione e la commercializzazione diffusa e capillare sul territorio, in particolare nei piccoli comuni ed in specifici ambiti urbani, dei prodotti alimentari di prima necessità
3. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge i Comuni, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, individuano le aree al cui interno sono situati gli immobili in relazione ai quali i soggetti interessati possono godere dei benefici ammessi.
4. Ai contratti di locazione ad uso non abitativo, di cui all'articolo 27 della legge 27 luglio 1978, n. 392, stipulati, per l'esercizio delle attività e negli immobili individuati al comma 1, a decorrere dal giorno successivo all'approvazione del regolamento di cui al comma 3, si applica, fu base alla decisione del locatore, un'imposta, operata nella forma della cedolare, secca, sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e , delle relative addizionali, dell'imposta sui redditi delle società, dell'imposta regionale sulle attività produttive, nonché delle imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione; la cedolare. secca sostituisce anche le imposte di registro e di bollo sulla risoluzione e sulle proroghe del contratto di locazione. Sul canone di locazione annuo stabilito dalle parti la cedolare secca si applica in ragione di un'aliquota del 15 per cento, ad eccezione dei contratti stipulati per una durata non inferiore ad otto e comunque dei contratti di cui all'articolo 1, comma 2, per i quali l'aliquota è ridotta al 10 per cento.
5. Per l'applicazione del regime agevolativo di cui al comma 4 si fa rinvio alle norme previste dai commi 3 e seguenti dell'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili.
6. Ai soggetti che abbiano avviato un'attività fra quelle previste ai commi l e 2, del presente articolo mediante acquisizione in proprietà o in locazione di locali ubicati nelle aree individuate dai Comuni ai sensi del comma 3, si applica un regime fiscale di vantaggio.
7. Conseguentemente, a partire dal 1º gennaio 2016, si applica, dal periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata, esclusivamente agli imprenditori individuali e alle imprese familiari di cui all'articolo 230-bis c.c. che intraprendano l'attività successivamente al 31 dicembre 2015, un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi e delle addizionali regionali e comunali ridotta al 5 per cento.
8. Il beneficio di cui al comma 6 è riconosciuto a condizione che il contribuente;

a) non abbia esercitato, nei tre anni precedenti, attività d'impresa, anche in forma associata o familiare;
b). l'attività da esercitare .non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo;
c) dall'attività avviata abbia conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori agli importi previsti dall'articolo 18, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi;
d) nel triennio solare precedente non abbia effettuato acquisti di belli strumentali, che mediante contratti di appalto e di locazione, pure finanziaria, per un ammontare complessivo superiore ad euro 50.000,00.

9. Per i soggetti che intraprendono le attività di cui al comma 2, il beneficio è riconosciuto a condizione che siano rispettati i soli limiti di cui alle lettere c) e d) del comma 8.
10. Per le attività di cui al comma 1, limitatamente ai primi tre anni, le tariffe ed i tributi locali sono applicati nella misura del 50%.»

Conseguentemente:

ridurre proporzionalmente del 5% in maniera lineare tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata tabella C;

sopprimere l'articolo 33, comma 34.

6.0.2
SANTINI, MIRABELLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 6-bis.
(Disposizioni in favore dei giovani per l'acquisto dell'abitazione principale mediante lo strumento della locazione finanziaria)

1. Con il contratto di locazione finanziaria di immobile da adibire ad abitazione principale, la banca o l'intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 si obbliga ad acquistare o a far costruire l'immobile su scelta e secondo le indicazioni dell'utilizzatore, che ne assume tutti i rischi, anche di perimento, e lo mette a disposizione per un dato tempo verso un determinato corrispettivo che tenga conto del prezzo di acquisto o di costruzione e della durata del contratto. Alla scadenza del contratto l'utilizzatore ha facoltà di acquistare la proprietà del bene ad un prezzo prestabilito.
2. All'acquisto dell'immobile oggetto del contratto di cui al comma 1, si applica l'articolo 67, comma 3, lettera al del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.
3. In caso di risoluzione del contratto di locazione finanziaria per inadempimento dell'utilizzatore, il concedente ha diritto alla restituzione del bene ed è tenuto a corrispondere all'utilizzatore quanto ricavato dalla vendita o da altra collocazione del bene avvenute a valori di mercato, dedotta la somma dei canoni scaduti e non pagati fino alla data della risoluzione, dei canoni a scadere attualizzati e del prezzo pattuito per l'esercizio dell'opzione finale di acquisto l'eventuale differenza negativa è corrisposta dall'utilizzatore al concedente. Nelle attività di vendita e ricollocazione del bene, di cui al periodo precedente, la banca o l'intermediario finanziario deve attenersi a criteri di trasparenza e pubblicità nei confronti dell'utilizzatore.
4. Per il contratto di cui al comma 1 l'utilizzatore può chiedere, previa presentazione di apposita richiesta al concedente, la sospensione del pagamento dei corrispettivi periodici per non più di una volta e per un periodo massimo complessivo non superiore a dodici mesi nel corso dell'esecuzione del contratto medesimo. In tal caso, la durata del contratto è prorogata di un periodo eguale alla durata della sospensione. L'ammissione al beneficio della sospensione è subordinata esclusivamente all'accadimento di almeno uno dei seguenti eventi, intervenuti successivamente alla stipula del contratto di cui al comma 1:

a) cessazione del rapporto di lavoro subordinato, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di risoluzione per limiti di età con diritto a pensione di vecchiaia o di anzianità, di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, di dimissioni del lavoratore non per giusta causa;
b) cessazione dei rapporti di lavoro di cui all'articolo 409, numero 3), del codice di procedura civile, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di recesso datoriale per giusta causa, di recesso del lavoratore non per giusta causa.

5. AI termine della sospensione, il pagamento dei corrispettivi periodici riprende secondo gli importi e con la periodicità originariamente previsti dal contratto, salvo diverso patto eventualmente intervenuto fra le parti per la rinegoziazione delle condizioni del contratto medesimo. Decorso il periodo di sospensione, in caso di mancata ripresa dei pagamenti si applicano le disposizioni di cui al comma 3. La sospensione non comporta l'applicazione di alcuna commissione o spesa di istruttoria ed avviene senza richiesta di garanzie aggiuntive.
6. Per il rilascio dell'immobile il concedente può agire con il procedimento per convalida di sfratto di cui al Libro IV, Titolo I, Capo Il del codice di procedura civile.
7. All'articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera i-sexies), sono aggiunte le seguenti:
«i-sexies1) i canoni, e i relativi oneri accessori, per un importo non superiore a 13.000 euro, ed il costo di acquisto a fronte dell'esercizio dell'opzione finale per un importo non superiore a 20.000 euro, derivanti da contratti di locazione finanziaria su unità immobiliari, anche da costruire, da adibire ad abitazione principale entro un anno dalla consegna, sostenuti da giovani di età inferiore a 35 anni con un reddito complessivo non superiore a 55.000 euro all'atto della stipula del contratto di locazione finanziaria che »non sono titolari di diritti di proprietà su immobili a destinazione abitativa; la detrazione spetta alle condizioni di cui alla lettera b);
i-sexies2) le spese di cui alla lettera i-sexies1), alle condizioni ivi indicate e per importi non superiori olia metà di quelli ivi indicati, sostenute da soggetti di età non inferiore a 35 anni con un reddito complessivo non superiore a 55.000 euro all'atto della stipula del contratto di locazione finanziaria che non sono titolari di diritti di proprietà su immobili a destinazione abitativa.«;

8. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono sostituite dalle seguenti modificazioni:

a) all'articolo 40, comma 1-bis, le parole: «immobili strumentali, anche da costruire ed ancorché assoggettati all'imposta sul valore aggiunto, di cui all'articolo 10, primo comma, numero 8-ter)» , sono sostituite dalle seguenti: «immobili abitativi e strumentali, anche da costruire ed ancorché assoggettati all'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 10, primo comma, numeri 8-bis) e 8-ter)»;
b) all'articolo 1 della tariffa, parte prima, dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente periodo:

Se il trasferimento è effettuato nei confronti di banche ed intermediari finanziari autorizzati all'esercizio dell'attività di leasing finanziario, ed ha per oggetto case di abitazione, di categoria catastale diversa da A1, A8 e A9, acquisite in locazione finanziaria da utilizzatori per i quali ricorrono le condizioni di cui alle note II-bis) e II-sexies): 1 per cento»;

c) alle note dell'articolo 1 della tariffa, parte prima, in fine è aggiunta la seguente:

«II-sexies) Nell'applicazione della nota II-bis) ai trasferimenti effettuati nei confronti di banche ed intermediari finanziari autorizzati all'esercizio dell'attività di leasing finanziario, si considera, in luogo dell'acquirente, l'utilizzatore ed, in luogo dell'atto di acquisto, il contratto di locazione finanziaria.»;

d) all'articolo 8-bis della tariffa, parte prima, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. Atti relativi alle cessioni, da parte degli utilizzatori, finanziaria aventi ad oggetto immobili a destinazione abitativa, di categoria catastale diversa da A1, A8 e A9, effettuate nei confronti di soggetti per i quali ricorrono le condizioni di cui alle note II-bis) e II-sexies) all'imposta sul valore aggiunto, di cui all'articolo 10, primo comma, numero 8-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633: 1 per cento
1-ter. Atti, diversi da quelli cui al comma 1-bis, relativi alle cessioni, da parte degli utilizzatori, di contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto immobili a destinazione abitativa, anche da costruire ed ancorché assoggettati all'imposta sul valore aggiunto, di cui all'articolo 10, primo comma, numero 8-bis) del decreto Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633: 9 per cento»

e) alla nota I) dell'articolo 8-bis della tariffa, parte prima, le parole: «di cui al comma 1» sono sostituite dalle parole: «di cui ai commi 1, 1-bis e 1-ter».

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: « 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016» con le seguenti: «240 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016»

6.0.3
MARTELLI, MORONESE, NUGNES, LEZZI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.
(Disposizioni economiche per l'incentivazione della mobilità sostenibile e per la riduzione dell'impatto ambientale dovuto alle emissioni inquinanti generate dal traffico)

1. Sono finanziate le opere pubbliche, aventi ciascuna un valore massimo complessivo di Euro 100 milioni e aventi caratteristiche tali da abbattere le emissioni inquinanti. In particolare:

a) raddoppi di linee ferroviarie per trasporto ordinario;
b) riconversione di linee ferroviarie dismesse per la creazione di una rete di piste ciclabili;
c) potenziamento dell'infrastruttura informatica in modo da incoraggiare il telelavoro e diminuire la circolazione delle persone per motivi professionali;
d) adeguamento della rete autostradale per la mobilità elettrica;

2. Con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuate sul territorio le opere aventi diritto ai finanziamenti di cui al comma 1.

6.0.4
MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.
(Detassazione degli acquisti di abitazioni nuove
in classe energetica elevata)

1. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammortamento, il 50% dell'importo corrisposto per il pagamento dell'IVA in relazione all'acquisto, effettuato entro il 31 dicembre 2018, di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B ai sensi della normativa vigente, cedute dalle imprese costruttrici delle stesse.
2. La detrazione di cui al comma 1 è pari al 50% dell'imposta dovuta sul corrispettivo d'acquisto ed è ripartita in quote costanti nell'anno in cui sono state sostituite le spese e nei quattro periodi di imposta successivi.
3. Le unità immobiliari acquistate con le agevolazioni di cui al presente articolo sono esenti dall'imposizione ai fini IMU e TASI dovute per il periodo d'imposta in cui sono state acquistate e per i due successivi.
4. Qualora all'atto dell'acquisto delle unità immobiliari a destinazione residenziale di cui al comma 1 sia trasferito in permuta un immobile abitativo a favore di imprese che abbiano per oggetto esclusivo, o prevalente, dell'attività la costruzione, il recupero e la rivendita di beni immobili, si applicano l'imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale in misura fissa, a condizione che, nell'atto, l'impresa acquirente dichiari che intende trasferire l'immobile entro 5 anni dall'ultimazione degli interventi di recupero di cui alle lettere c) e d) dell'articolo 3, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, con il conseguimento della certificazione energetica che attesti, un miglioramento del fabbisogno di energia primaria pari almeno al 50% rispetto alla situazione antecedente gli interventi di recupero».

6.0.5
PANIZZA, ZELLER, FRAVEZZI, BERGER, BATTISTA, ZIN, CALEO, VACCARI, PIGNEDOLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.
(Disposizioni in materia di edilizia popolare)

1. All'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, al comma 1, lettera c-bis), dopo le parole: ''e loro consorzi'' sono aggiunte le seguenti: ''nonché enti aventi le stesse finalità dei predetti Istituti, anche se istituiti in forma societaria, purché interamente partecipati da enti pubblici e costituiti e operanti alla data del 31 dicembre 2013''.
2. All'articolo 88 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 3, lettera b), dopo le parole: ''comunque denominati'' sono inserite le seguenti: ''e agli enti aventi le stesse finalità dei predetti Istituti, anche se istituiti in forma societaria; purché interamente partecipati da enti pubblici e costituiti e operanti alla data del 31 dicembre 2013,''.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione della Tabella A, rubrica del Ministro dell'economia e delle finanze».

6.0.6
FRAVEZZI, ZELLER, LANIECE, BATTISTA, ORELLANA, ROMANO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.
(Disposizioni in materia di edilizia popolare)

1. All'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, comma 1, alla lettera c-bis) dopo le parole: ''e loro consorzi'' sono aggiunte le seguenti: ''nonché enti aventi le stesse finalità degli IACP, anche se istituiti in forma societaria, purché interamente partecipa da enti pubblici e costituiti ed operanti alla data del 31 dicembre 2013''.
2. All'articolo 88 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 3, lettera b), all'ultimo periodo dopo le parole: ''comunque denominati'' sono aggiunte le seguenti: ''e agli enti aventi le stesse finalità degli IACP, anche se istituiti in forma societaria; purché interamente partecipati da enti pubblici e costituiti ed operanti alla data del 31 dicembre 2013''».

Conseguentemente, al comma 34, sostituire le parole: «300 milioni», con le seguenti: «293 milioni».

6.0.7
BATTISTA, PANIZZA, FAUSTO GUILHERME LONGO, ORELLANA, ZIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.
(Tassazione delle garanzie nella registrazione dei contratti di locazione)

1. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e successive modificazioni, dopo le parole: ''alla fideiussione'' sono inserite le seguenti: ''e ad altra garanzia''.
2. Ai relativi maggiori oneri derivanti dall'approvazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro a partire dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 2, comma 616, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, relativo allo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico».

6.0.8
PANIZZA, BERGER, BATTISTA, ZIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.
(Disposizioni per interventi di manutenzione ordinaria
sugli immobili residenziali)

1. Ai contribuenti che fruiscono della detrazione di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e successive, modificazioni, è inoltre riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, nella misura del 30 per cento delle ulteriori spese documentate per interventi di manutenzione ordinaria sugli immobili residenziali.
2. La detrazione di cui al comma 1, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali, è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 5.000 euro. Nel caso di spese documentate di manutenzione ordinaria, fino ad un ammontare massimo di 5.000 euro, relative ad immobili non oggetto di ristrutturazione la detrazione è riconosciuta nella misura del 20 per cento da ripartire tra gli aventi diritto in tre quote annuali di pari importo.
3. Alla copertura degli oneri di cui al presente articolo, valutati in 5 milioni di euro, si provvede, a partire dall'anno 2016, mediante corrispondente riduzione delle dotazioni da includere nel Fondo speciale di parte corrente, di cui alla ''Tabella A'' della presente legge, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per il triennio 2016-2018».

6.0.9
ARRIGONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

Alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, dopo il comma 344, aggiungere il seguente:

«344-bis. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2016, relative ad interventi di sostituzione delle coperture e degli involucri degli edifici contenenti amianto con impianti di generazione elettrica da fonti rinnovabili, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 65 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente o dell'impresa, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro, da ripartire in dieci quote annuali di pari importo».

Conseguentemente, all'articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 240 milioni di euro per l'anno 2016, 290 milioni di euro per l'anno 2017 e di 210 milioni a decorrere dall'anno 2018».

6.0.10
ARRIGONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

Contestualmente agli interventi previsti dall'articolo 5 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, sugli stessi immobili della pubblica amministrazione centrale viene realizzata una attività di verifica straordinaria sugli impianti tecnici quali ascensori e scale mobili, impianti elettrici ed impianti di sicurezza ed antincendio ai fini della loro conformità alla normativa vigente».

6.0.11
BONFRISCO, MILO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

Contestualmente agli interventi previsti dall'articolo 5 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, sugli stessi immobili della pubblica amministrazione centrale viene realizzata una attività di verifica straordinaria sugli impianti tecnici quali ascensori e scale mobili, impianti elettrici ed impianti di sicurezza ed antincendio ai fini della loro conformità alla normativa vigente».

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, le parole: «è incrementato di 300 milioni a decorrere dall'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «è incrementato di 250 milioni per ciascuno degli anni del periodo 2016-2018 è di 300 milioni a decorrere dall'anno 2019».

6.0.12
ARRIGONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

Al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con legge 3 agosto 2013, n. 90, articolo 14, dopo il comma 2-bis aggiungere il seguente:

''2-ter. La detrazione di cui al comma 1 si applica altresì alle spese sostenute per l'acquisto e l'installazione di sistemi di domotica e automazione integrata degli edifici ricompresi nella classe B secondo la norma tecnica UNl EN 15232 e di impianti illuminotecnici efficienti determinati secondo la norma tecnica UNI EN 15193, sostenute dal 1º gennaio 2016 al 31 dicembre 2016''».

Conseguentemente, all'articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 240 milioni di euro per l'anno 2016, 290 milioni di euro per l'anno 2017 e di 210 milioni a decorrere dall'anno 2018».

6.0.13
ARRIGONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

All'articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni, dopo le parole ''di acqua calda sanitaria'' inserire le seguenti ''nonché per gli interventi di sostituzione delle coperture e degli involucri degli edifici contenenti amianto con impianti di generazione elettrica da fonti rinnovabili».

Conseguentemente, all'articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 240 milioni di euro per l'anno 2016, 290 milioni di euro per l'anno 2017 e di 210 milioni a decorrere dall'anno 2018».

6.0.14
ARRIGONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

1. All'articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni, dopo le parole: «di acqua calda sanitaria» inserire le seguenti: «nonché per gli interventi di installazione dei sistemi di domotica e automazione integrata degli edifici ricompresi nella classe B secondo la norma tecnica UNI EN 15232 e degli impianti illuminotecnici efficienti determinati secondo la norma tecnica UNI EN 15193».

Conseguentemente, all'articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «,ivi comprese le variazioni di cui al, periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 243 milioni di euro per l'anno 2016, 290 milioni di euro per l'anno 2017 e di 210 milioni a decorrere dall'anno 2018».

6.0.15
BONFRISCO, MILO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

All'articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni, dopo le parole: «di acqua calda sanitaria» inserire le seguenti «nonché per gli interventi di sostituzione delle coperture e degli involucri degli edifici contenenti amianto con impianti di generazione elettrica da fonti rinnovabili».

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, le parole «e incrementato di 300 milioni a decorrere dall'anno 2016», sono sostituite dalle seguenti: «è incrementato di 200 milioni per ciascuno degli 5 anni del periodo 2016-2018 e di 300 milioni a decorrere dall'anno 2019».

6.0.16
BONFRISCO, MILO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

1. All'articolo 11 comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni, dopo le parole: «di acqua calda sanitaria», inserire le seguenti: «nonché per gli interventi di installazione dei sistemi di domotica e automazione integrata degli edifici ricompresi nella classe B secondo la norma tecnica UNI EN 15232 e degli impianti illuminotecnici efficienti determinati secondo la norma tecnica UNI EN 15193».

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, le parole «è incrementato di 300 milioni a decorrere dall'anno 2016», sono sostituite dalle seguenti: «è incrementato di 200 milioni per ciascuno degli anni del periodo 2016-2018 e di 300 milioni a decorrere dall'anno 2019».

6.0.14a
BULGARELLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.
(Detrazioni fiscali per la realizzazione di
diagnosi energetiche degli edifici)

1. Dal 1º gennaio 2016 al 31 dicembre 2016, per le diagnosi energetiche su interi edifici, con almeno 4 unità immobiliari, comprensivi delle parti comuni, è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda per una quotai pari al 65 per cento dell'importo, fino a un valore massimo della detrazione di 12.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo.
2. L'importo della detrazione è ripartito sulla base dei millesimi di proprietà.
3. La diagnosi energetica deve essere redatta in conformità ai criteri minimi di cui all'Allegato 2 al Decreto Legislativo n. 102 del 4 luglio 2014 ''Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE''».

Conseguentemente all'articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella A sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 10.000.000 euro annui per ciascuno degli anni-2016, 2017 e 2018».

6.0.15a
MORONESE, NUGNES, LEZZI, BULGARELLI, MANGILI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«6-bis.
(Detrazioni fiscali per interventi di riduzione rifiuti, economia circolare e recupero di materia di pneumatici fuori uso)

Dopo il comma 3 inserire i seguenti:

11-bis. –Al fine di incentivare il recupero della materia e la riduzione dei rifiuti, coerentemente con i principi e le linee guida dell'economia circolare, viene applicato a titolo di bonus una detrazione fiscale del 10 per cento, ai produttori o importatori di pneumatici definiti dal decreto regge n. 82 dell'11 aprile 2011, che singolarmente o in forma associata dimostrino di aver recuperato in 1 anno almeno il 65 per cento della materia riutilizzabile sul totale dei pneumatici fuori uso inviati a smaltimento senza aver fatto ricorso al recupero energetico, e che altresì abbiano destinato la maggior parte del materiale recuperato ad aziende con stabilimenti e sede fiscale in Italia.
11-ter. Dopo il primo anno di entrata in vigore della presente legge, la percentuale del 65 per cento è aumentata progressivamente del 5 per cento per gli anni successivi, sino al raggiungimento del limite massimo del 100 per cento.
11-quater. Sentiti per i profili di competenza il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro 90 giorni dall'approvazione della presente legge il Ministero dello Sviluppo Economico emana un decreto per dare attuazione alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2».

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni», con le seguenti: «200 milioni'.

6.0.16a
DIVINA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«6-bis.
(Deducibilità auto aziendali)

1. All'articolo 164 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b) del comma 1 la parola «20», ovunque ricorra, è sostituita con la seguente «40»;
b) alla lettera b-bis) del comma 1 la parola «70» è sostituita con la seguente «90».

Conseguentemente:

a) all'articolo 33, comma 2, sostituire le parole da «23.002.000 per l'anno 2016» fino a «anno 2018» con le seguenti: «223.002.000 per l'anno 2016, di 221.756.000 euro per l'anno 2017 ed euro 218.006.000 a decorrere dall'anno 2018»;
b) all'elenco n. 3 di cui all'articolo 33, comma 2, ultima riga, alla voce TOTALE, apportare le seguenti modificazioni:

1) alla colonna 2016 sostituire la parola: «23.002» con la seguente: «223.002»;
2) alla colonna 2017 sostituire la parola «21.756» con la seguente «221.756»;
3) alta colonna 2018 sostituire la parola «18.006» con la seguente «218.006»;

c) all'articolo 33, sopprimere il comma 34.

6.0.17
CONSIGLIO

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«6-bis. Alla lettera b), comma l, del decreto ministeriale 18 febbraio 1998, n. 41, Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 marzo 1998, n. 60, premettere le seguenti, parole: «per i lavori diversi da quelli di cui all'articolo 90, comma 11, del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81».

7.1
BELLOT, MUNERATO, BISINELLA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito d'impresa e per gli esercenti arti e professioni che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi, hardware, software e tecnologie digitali dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, il costo di acquisizione è maggiorato del 40 per cento».

7.2
PELINO

Al comma 1, dopo le parole: «effettuano investimenti in beni materiali», inserire le seguenti: «e immateriali».

Conseguentemente:

- Ridurre proporzionalmente del 5 per cento in maniera lineare tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata tabella C;
- Sopprimere l'articolo 33, comma 34.

7.3
BERNINI, D'ALÌ

Al comma 1, dopo le parole: «beni materiali strumentali» inserire le seguenti: «, nonché investimenti in hardware, in software ed in tecnologie digitali».

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire la parola: «300», con la parola: «200».

7.4
SCIASCIA, MANDELLI, PELINO

Al comma 1, dopo le parole: «effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi» inserire le seguenti: «ovvero acquisti di software nonché servizi finalizzati alla creazione o gestione di siti web finalizzati al miglioramento dell'azione d'impresa».

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire la cifra: «300» con la seguente: «200».

7.5
GALIMBERTI, MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI, BOCCA

Al comma 1, dopo le parole: «effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi», inserire le seguenti: «ovvero acquisti di software nonché servizi finalizzati alla creazione o gestione di siti web finalizzati al miglioramento dell'azione d'impresa».

Conseguentemente sopprimere la allegata tabella A.

7.6
GIROTTO, CASTALDI, FUCKSIA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Al comma 1, dopo le parole: «effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi», inserire le seguenti: «ovvero acquisti di software, nonché servizi finalizzati alla creazione o gestione di siti web finalizzati al miglioramento dell'azione d'impresa».

Conseguentemente: Alla tabella A, voce Ministero dell'economia e finanze apportare le seguenti variazioni:

2016: – 20.000.000;
2017: – 20.000.000;
2018: – 20.000.000.

7.7
BONFRISCO, MILO

Al comma 1, dopo le parole: «effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi», inserire le seguenti «ovvero acquisti di software nonché servizi finalizzati alla creazione o gestione di siti web finalizzati al miglioramento dell'azione d'impresa».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni;

2016: – 5.000,000;
2017: – 5.000.000;
2018: – 5.000.000.

7.8
BRUNI, MILO

Al comma 1, dopo le parole: «effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi», inserire le seguenti: «ovvero acquisti di software nonché servizi finalizzati alla creazione o gestione di siti web finalizzati al miglioramento dell'azione d'impresa».

7.9
MOLINARI

Al comma 1, dopo le parole: «effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi», sono inserite le seguenti: «ovvero acquisti di software nonché servizi finalizzati alla creazione o gestione di siti web finalizzati al miglioramento dell'azione d'impresa».

7.10
BELLOT, MUNERATO, BISINELLA

Al comma 1, dopo le parole: «effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi» inserire le seguenti: «ovvero acquisti di software nonché servizi finalizzati alla creazione o gestione di siti web finalizzati al miglioramento dell'azione d'impresa».

7.11
DE POLI

Al comma 1, dopo le parole: «effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi», inserire le seguenti: «ovvero acquisti di software nonché servizi finalizzati alla creazione o gestione di siti web finalizzati al miglioramento dell'azione d'impresa».

7.12
MARIO MAURO

Al comma 1, dopo le parole: «effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi», aggiungere le seguenti: «ovvero, acquisti di software nonché servizi finalizzati alla creazione o gestione di siti web finalizzati al miglioramento dell'azione d'impresa».

7.13
MANDELLI

Al comma 1, dopo le parole: «effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi» inserire le seguenti: «ovvero acquisti di software nonché servizi finalizzati alla creazione o gestione di siti web finalizzati al miglioramento dell'azione d'impresa».

7.14
GAMBARO

Al comma 1, dopo le parole: «effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi» inserire le seguenti: «ovvero !acquisti di software nonché servizi finalizzati alla creazione o gestione di siti web finalizzati al miglioramento dell'azione d'impresa».

7.15
DE PIETRO, URAS, BIGNAMI

Al comma 1, dopo le parole: «effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi» inserire le seguenti: «ovvero acquisti di software nonché servizi finalizzati alla creazione o gestione di siti web finalizzati al miglioramento dell'azione d'impresa».

7.16
LUIGI MARINO, GUALDANI

Al comma 1, dopo le parole: «effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi» inserire le seguenti: «ovvero acquisti di software nonché servizi finalizzati alla creazione o gestione di siti web finalizzati al miglioramento dell'azione d'impresa».

7.17
COMAROLI, ARRIGONI

Al comma 1, dopo le parole: «effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi» inserire le seguenti: «, inclusi gli acquisti di software nonché di servizi finalizzati alla creazione o gestione di siti web finalizzati al miglioramento dell'azione d'impresa».

7.18
MANCUSO, GUALDANI

Al comma 1, dopo le parole: «dei canoni di locazione finanziaria» aggiungere le seguenti: «e di noleggio».

Conseguentemente, al medesimo comma dopo le parole: «il costo di acquisizione» aggiungere le seguenti: «e di noleggio».

Al comma 2, dopo le parole: «dei canoni di locazione finanziaria» aggiungere le seguenti: «e di noleggio».

Conseguentemente, agli eventuali maggiori oneri, si provvede apportando le seguenti variazioni in diminuzione alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze:

2016: – 4.000.000;
2017: – 20.000.000;
2018: – 28.000.000.

7.19
BARANI, AMORUSO, AURICCHIO, COMPAGNONE, CONTI, D'ANNA, FALANGA, IURLARO, LANGELLA, EVA LONGO, MAZZONI, RUVOLO, SCAVONE, VERDINI

Al comma 1, dopo le parole: «dei canoni di locazione finanziaria» aggiungere le seguenti: «e di noleggio e dopo le parole: «il costo di acquisizione» aggiungere le seguenti: «e di noleggio».

Al comma 2, dopo le parole: «dei canoni di locazione finanziaria» aggiungere le seguenti: «e di noleggio».

Conseguentemente, agli eventuali maggiori oneri, si provvede apportando le seguenti variazioni in diminuzione alla Tabella A voce Ministero dell'economia e delle finanze:

2016: – 4.000.000;
2017: – 20.000.000;
2018: – 28.000.000.

7.20
MILO

Al comma 1, aggiungere infine le seguenti parole: «in deroga agli studi di settore»;

7.21
COMAROLI

Al comma 1, aggiungere infine le seguenti parole: «La maggiorazione del 40 per cento del costo di acquisto da origine all'iscrizione di una riserva non tassabile di pari importo».

7.22
VERDINI, BARANI, AMORUSO, AURICCHIO, COMPAGNONE, CONTI, D'ANNA, FALANGA, IURLARO, LANGELLA, EVA LONGO, MAZZONI, RUVOLO, SCAVONE

Alla fine del comma 1 aggiungere il seguente periodo: «Per i territori ricadenti nelle zone dell'obiettivo 1, di cui al Regolamento CEE n. 1260 del 1999 del consiglio del 21 giugno 1999 il costo di acquisizione, di cui al precedente periodo, è maggiorato al 100 per cento. L'attuazione del presente periodo è subordinato ad autorizzazione da parte della Commissione europea.
All'onere del provvedimento valutato in 20 milioni per l'anno 2016; 114 per l'anno 2017 e 94 milioni per l'anno 2018 si provvede mediante riduzioni degli stanziamenti di cui al comma 34 dell'articolo, 33 della presente legge.

7.23
TOMASELLI, VERDUCCI, PARENTE, MATURANI, CAPACCHIONE, ORRÙ, SAGGESE, CUOMO, FABBRI, ANGIONI, RUTA

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. La maggiorazione di cui ai commi 1 e 2 è incrementata al 60 per cento per gli investimenti di cui ai medesimi commi 1 e 2, a favore dei titolari di reddito di impresa e degli esercenti arti e professione che effettuano investimenti destinati a strutture produttive ubicate nelle aree dell'obiettivo convergenza. La maggiorazione non è cumulabile con il sostegno de minimis né con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammissibili».

Conseguentemente:

a) al comma 3, sostituire le parole: «la disposizione di cui al comma 1 non si applica» con le seguenti: «Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2-bis non si applicano»;
b) al comma 4, sostituire le parole: «e 2» con le seguenti: «, 2 e 2-bis»;
c) dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

«Art. 46-bis.

1. A decorrere dal 1º gennaio 2016, sulle vincite derivanti da una singola giocata effettuata sugli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, collegati in rete, si applica un prelievo pari al 2 per cento. Il prelievo sulle vincite è operato all'atto del pagamento delle somme a credito del giocatore e versato dal concessionario unitamente al primo versamento utile della quota della raccolta del gioco dovuta all'erario. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono definite le modalità applicative, a decorrere dall'anno 2016, del prelievo sulle vincite con particolare riferimento alla corretta determinazione della base imponibile, alle modifiche tecnologiche dei sistemi hardware e software e alla partecipazione dei concessionari, dei produttori dei sistemi, nonché della SOGEI quale partner tecnologico dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli».

7.24
SCIASCIA, MANDELLI

Al comma 3, dopo le parole: «inferiori al 6,5%» sopprimere le seguenti parole: «, agli investimenti in fabbricati e costruzioni,».

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire la cifra: «300» con la seguente: «100».

7.25
BERNINI, D'ALÌ

Al comma 3, sopprimere le parole: «fabbricati e».

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire la parola: «300» con la parola: «200».

7.26
MARGIOTTA

All'allegato 3 di cui all'articolo 7, comma 3, voce Gruppo XVIII, Industria dei trasporti e delle telecomunicazioni, apportare le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: «Materiale rotabile, ferroviario e tranviario (motrici escluse)» aggiungere le parole: «ad eccezione dei macchinari e delle attrezzature, anche circolanti su rotaia, necessari all'esecuzione di lavori di manutenzione e costruzione di linee ferroviarie e tranviarie».

7.27
MARGIOTTA

Alla fine del comma 3, è aggiunto il seguente periodo: «fatti salvi i macchinari e le attrezzature, anche circolanti su rotaia, necessari all'esecuzione di lavori di manutenzione e costruzione di linee ferroviarie e tranviarie».

7.28
MANCUSO

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Il limite di cui al comma 3 non opera per le imprese residenti con attività da non meno di tre anni nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna. Nelle regioni suddette i benefici di cui ai commi 1 e 2 sono cumulabili con altri aiuti a finalità regionale, possono essere utilizzati anche sotto forma di compensazione fiscale e sono concessi anche per:

a) ampliamento, potenziamento e innovazione strutturale dell'azienda;
b) riconversione in imprese turistiche, alberghiere o agroalimentari.».

Conseguentemente, all'articolo 51, comma 3, aggiungere, in fine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di parte corrente di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 300 milioni di euro per l'anno 2016».

7.29
CARIDI, GIOVANNI MAURO

Sopprimere il comma 5.

7.30
COMAROLI

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti commi:

«6-bis. All'articolo 9 del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito nella legge 6 agosto 2015, n. 125, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 9-bis è abrogato;
b) al comma 9-quater, le parole ''di entrata in vigore della presente legge di conversione'' sono sostituite dalle seguenti ''del 1º gennaio 2016''.

6-ter. All'articolo 7, della legge 23 luglio 2009, n. 99, è aggiunto il seguente comma:

''2-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2016 gli utilizzatori a titolo di locazione finanziaria, sulla base del contratto annotato al PRA e fino alla data di scadenza del contratto medesimo, sono tenuti in via esclusiva al pagamento della tassa automobilistica regionale; è configurabile la responsabilità solidale della società di leasing solo nella particolare ipotesi in cui questa abbia provveduto, in base alle modalità stabilite dall'ente competente, al pagamento cumulativo, in luogo degli utilizzatori delle tasse dovute per i periodi compresi nella durata del contratto di locazione finanziaria».

7.31
MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-bis. All'articolo 9 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito nella legge 6 agosto 2015, n. 125, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 9-bis è abrogato;
b) al comma 9-quater, le parole ''di entrata in vigore della presente legge di conversione'' sono sostituite dalle seguenti ''del 1º gennaio 2016''.

6-ter. All'articolo 7, della legge 23 luglio 2009, n. 99, è aggiunto il seguente comma:

''2-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2016 gli utilizzatori a titolo di locazione finanziaria, sulla base del contratto annotato al PRA e fino alla data di scadenza del contratto medesimo, sono tenuti in via esclusiva al pagamento della tassa automobilistica regionale; è configurabile la responsabilità solidale della società di leasing solo nella particolare ipotesi in cui questa abbia provveduto, in base alle modalità stabilite dall'ente competente, al pagamento cumulativo, in luogo degli utilizzatori, delle tasse dovute per i periodi compresi nella durata del contratto di locazione finanziaria».

7.32
BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZELLER, ZIN, PANIZZA, ORELLANA

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. L'imprenditore individuale che alla data del 30 ottobre 2015 possiede beni immobili strumentali di cui all'articolo 43, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, può, entro il 30 aprile 2016, optare per l'esclusione dei beni stessi dal patrimonio dell'impresa, con effetto dal periodo di imposta in corso alla data del 1º gennaio 2016, mediante il pagamento di una imposta sostitutiva dell'imposta sui reddito delle persone fisiche, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto nella misura del 10 per cento della differenza tra il valore normale di tali beni ed il relativo valore fiscalmente riconosciuto. Per gli immobili la cui cessione è soggetta all'imposta sul valore aggiunto, l'imposta sostitutiva è aumentata di un importo pari al 30 per cento dell'imposta sul valore aggiunto applicabile al valore normale con l'aliquota propria del bene. Per gli immobili, il valore normale è quello risultante dall'applicazione dei moltiplicatori stabiliti dalle singole leggi di imposta alla rendita catastale ovvero a quella stabilita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, concernente la procedura per l'attribuzione della rendita catastale. L'imprenditore che si avvale delle disposizioni di cui ai periodi precedenti versa il 40 per cento dell'imposta sostitutiva entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso alla data del 1º gennaio 2015 e la restante parte in due rate di pari importo entro il 16 dicembre 2016 e il 16 marzo 2017, con i criteri di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versare contestualmente al versamento di ciascuna rata. Per la riscossione, i rimborsi ed il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.».

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, ridurre lo stanziamento previsto di 10 milioni.

7.33
MANCUSO, GUALDANI

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. Al fine di favorire gli investimenti nei settori tecnologici avanzati, l'articolo 26 comma 2, lettera d) del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 si interpreta nel senso che il credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi è equiparato, ai fini della cumulabilità, alla detassazione dal reddito d'impresa degli investimenti in macchinari ed apparecchiature.».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2016: – 5.000.000;
2017: – 5.000.000;
2018: – 5.000.000.

7.34
BONFRISCO, MILO, BRUNI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«6-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo non producono effetti sui valori attualmente stabiliti per l'elaborazione e il calcolo degli studi di settore previsti all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni».

7.35
BERGER, ZELLER, PANIZZA, PALERMO, LANIECE, BATTISTA, FRAVEZZI

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. All'articolo 14, comma 1 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 le parole: ''del 20 per cento'' sono sostituite con le seguenti: ''del 40 per cento''».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri valutati annualmente in 20 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, così come incrementato, a decorrere dal 2016, dall'articolo 33, comma 34 della presente legge.

7.36
CROSIO, COMAROLI

Dopo il comma 6 inserire il seguente:

«6-bis. All'articolo 33 del Decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221, dopo il comma 1 è aggiunto li seguente:

''1-bis. Le previsioni di cui al comma 1 e quelle di cui all'articolo 18 della legge n. 12 novembre 2011 n.183 e successive modificazioni ed integrazioni si applicano anche alle concessioni relative a reti autostradali; indipendentemente dalla presenza o meno della specifica previsione nel relativo bando di gara e/o nella convenzione che regolamenta la concessione, ed anche nel caso di Infrastrutture già realizzate ed entrate in esercizio; al fine di agevolare ed accelerare l'esecuzione di lavori connessi e/o conseguenti ad eventi imprevisti ed imprevedibili di straordinaria entità quali terremoti, eruzioni vulcaniche, alluvioni e maremoti, nonché di lavori comportanti varianti del tracciato, per l'esecuzione dei quali si renda necessario il riequilibrio del Piano Economico Finanziario''».

7.0.1
TARQUINIO, MILO, BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI, PERRONE, ZIZZA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.
(Istituzione Zone Economiche Speciali)

1. Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuate 10 Zone Economiche Speciali (di seguito ZES).
2. Con successivo decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze sono definite le modalità attuative ai fini della fruizione delle misure fiscali ed agevolative contenute nel presente articolo e più in particolare si provvede a:

a) individuare le categorie di imprese, il valore minimo degli investimenti e le spese ammissibili all'agevolazione, la misura e la natura finanziaria delle agevolazioni concedibili nei limiti consentiti dalla vigente normativa comunitaria, i criteri di valutazione dell'istanza ai ammissione all'agevolazione;
b) stabilire le modalità di cooperazione con le Regioni e gli enti locali Interessati, ai fini della gestione dell'intervento di cui alla presente legge, con particolare riferimento alla programmazione e realizzazione dell'eventuali opere infrastrutturali complementari e funzionali alla ZES;
c) le agevolazioni di cui al presente comma sono cumulabili, nei limiti dei massimali previsti dalla normativa comunitaria, con benefici fiscali di cui ai successivi articoli.

3. Nella ZES sono ammesse aziende che svolgono attività di natura logistico-distributiva o di natura industriale, commerciale artigianale nonché imprese di servizi in genere.
4. All'interno della ZES non possono essere comunque consentiti insediamenti o unità produttive o di trasformazione delle merci il cui ciclo di lavorazione sia in contrasto con le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientate o di salvaguardia del territorio.
5. Le nuove imprese che si insediano nella ZES dovranno operare in piena armonia con la normativa comunitaria, con la legge italiana e con gli specifici regolamenti istituiti per il funzionamento della ZES. Le imprese già presenti nel territorio al momento della costituzione giuridica della ZES sono registrate come aziende della ZES e quindi assimilate alle nuove imprese, fatta eccezione per le agevolazioni fiscali per le quali viene applicato un sistema differenziato.
6. Fermo restando le competenze che la normativa nazionale e comunitaria attribuiscono all'Autorità doganale o altre Autorità, la gestione della ZES è affidata ad una società pubblica cui spetta:

a) la realizzazione di un business pIan;
b) la definizione di procedure semplificate per l'insediamento di nuove imprese e la costituzione di uno sportello unico che funzioni da interfaccia con i potenziali investitori;
c) la definizione dei requisiti amministrativi e tecnici necessari per la registrazione di una impresa nella ZES;
d) la definizione dei termini per la concessione o la vendita di aree coperte o scoperte per nuove iniziative;
e) la lottizzazione dei terreni;
f) la progettazione e la costruzione di nuove infrastrutture funzionali allo sviluppo dell'area;
g) la progettazione e realizzazione di opere di pubblica utilità e servizi reali (trasporti, illuminazione, telecomunicazione, sicurezza);
h) la promozione sistematica dell'area verso i potenziali investitori internazionali;
i) la supervisione amministrativa, ambientale e sanitaria;
j) ogni altra attività finalizzata al buon funzionamento della ZES.

7. Le nuove imprese che avviano una nuova attività economica nella ZES nel periodo incluso tra il 1º gennaio 2015 e il 31 dicembre 2020, potranno fruire delle seguenti agevolazioni, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente:

a) esenzione dalle imposte sui redditi (lRES) peri primi 4 periodi di imposta. Per le PMI, definite ai sensi del Regolamento CE 651/2014 l'esenzione viene estesa anche per i tre anni successivi, nella misura del 50 per cento dell'importò dovuto;'
b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per i primi 4 periodi di imposta. Per le PMI, definite ai sensi del Regolamento CE 651/2014 l'esenzione viene estesa anche per i tre anni successivi, nella misura del 50 per cento dell'importo dovuto;
c) esenzione dall'IMU e dalla TARSU per 4anni per gli immobili posseduti dalle stesse imprese e utilizzati per l'esercizio delle nuove attività economiche;
d) riduzione dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente a carico delle aziende per i primi, anni di attività nella misura del 50 per cento da determinare solo per i contratti a tempo indeterminato, o a tempo determinato per una durata non inferiore ai dodici mesi. Per i tre anni successivi la riduzione è determinata nel 30 per cento.
8. Nella ZES le imprese beneficiano dell'esenzione completa delle imposte doganali e IVA sulle attività di importazione, di esportazione, consumo e di circolazione per tutti i prodotti che entrano, sono lavorati e quindi esportati attraverso la Free Zone.
9. Per le imprese già presenti nella ZES le agevolazione fiscali applicabili sono quelle di cui al comma 1, lettere b) (IRAP) e d) (contributi sulle retribuzioni) e quelle di cui al comma 2 (IVA, dazi). Per quanto riguarda l'IRAP l'esenzione viene riconosciuta nella misura del 50 per cento.
10. Il godimento dei suddetti benefici è soggetto alle seguenti Iimitazioni:

a) le nuove imprese dovranno mantenere la loro attività per almeno 4 anni, pena la revoca retroattiva dei benefici concessi e goduti;
b) almeno il 90 per cento del personale deve essere reclutato nell'ambito della Regione in cui è istituita la ZES;
c) il beneficio fiscale complessivo (IRAP/IRES e Oneri sociali) viene riconosciuto ad ogni impresa nei limiti del 40 per cento del fatturato di ciascun esercizio.

11. Le risorse necessarie all'attuazione del presente articolo sono individuate, nel limite di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016-2020, mediante l'adozione da parte del CIPE di un apposito Programma di Azione e Coesione ai sensi di quanto previsto dal successivo articolo 40 comma 1. Tenuto conto dei notevoli ritardi dell'avvio della programmazione 2014-2020, potranno concorrere alle misure di cui al presente articolo, previo consenso della Commissione europea, le risorse del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) destinate ai territori in cui sono individuate le Zone Economiche Speciali.
12. L'efficacia delle disposizioni di cui al presente articolo è subordinata alla autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato istitutivo della Comunità europea.».

7.0.2
SCHIFANI, AZZOLLINI, GUALDANI, MARINELLO

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 7-bis.
(Detassazione degli investimenti)

1. Per il triennio 2016, 2017 e 2018 e a decorrere da tale anno, ai fini dall'imposizione del reddito di impresa è riconosciuto un credito di imposta annuo in favore delle imprese e delle attività di lavoro autonomo ubicate nelle aree classificate nell'obiettivo 1 ai fini dell'accesso ai fondi strutturali previsti nell'attuazione della Programmazione del QCS per il periodo 2014-2020, nel limite delle risorse indicate dal comma 6, per un ammontare calcolato fino ad un massimo del 50 per cento del volume di spesa sostenuta per gli investimenti in beni strumentali realizzati in eccedenza rispetto alla media degli investimenti realizzati nei cinque periodi di imposta precedenti, con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l'investimento è stato maggiore.
2. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare sono stabilite le modalità e la procedura di, accesso, nonché la misura del beneficio di cui al comma 1, nonché le modalità per il controllo dei relativi flussi. Con decreto interdirigenziale da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, è comunicato I 'avvenuto esaurimento delle risorse disponibili. A decorrere dalla data di pubblicazione del decreto di cui al periodo precedente i soggetti interessati non possono più fruire di nuovi crediti di imposta i cui presupposti si sono realizzati. successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Non si applicano interessi e sanzioni nei confronti dell'interessato che utilizzi un- credito di imposta dopo la pubblicazione del decreto interdirigenziale di cui al secondo periodo, purché entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed entro lo stesso termine avvenga la spontanea restituzione degli importi indebitamente utilizzati.
3. L'incentivo fiscale di cui ai commi 1 si applica anche alle imprese e ai lavoratori autonomi in attività alla data di entrata in vigore della presente legge, anche se con un'attività d'impresa o di lavoro autonomo inferiore al cinque anni. Per tali soggetti la media degli investimenti da considerare è quella risultante dagli investimenti effettuati nei periodi d'imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge o a quello successivo, con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l'investimento è stato maggiore.
4. Per investimento si intende la realizzazione nel territorio dello Stato di nuovi impianti, il completamento di opere sospese, l'ampliamento, la riattivazione, l'ammodernamento impianti esistenti e l'acquisto di beni strumentali nuovi anche mediante contratti di locazione finanziaria. L'investimento immobiliare è limitato ai beni strumentali per natura.
5. L'incentivo fiscale 1 è revocato se l'imprenditore o il lavoratore autonomo cedono a terzi o destinano i beni oggetto degli investimenti a finalità estranee all'esercizio di impresa o all'attività di lavoro autonomo entro il secondo periodo di imposta successivo all'acquisto, ovvero entro il quinto periodo di imposta successivo in caso di beni immobili.
6. Agli oneri previsti per l'attuazione del comma 1 per gli anni 2016, 2017 e dal 2018, nel limite di una autorizzazione di spesa pari a 500 milioni a decorrere dal 2016 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per lo sviluppo e la coesione».

7.0.3
BOCCARDI, MANDELLI, D'ALÌ, CERONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis
(Credito imposta investimenti nel mezzogiorno)

1. Per rafforzare i sistema industriale del mezzogiorno, nonché per stimolare la ripresa degli investimenti nelle imprese localizzate nelle regioni meridionali, è istituita un apposita eredita di imposta investimenti finanziato con fondi comunitari.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce, con propria decreto di natura non regolamentare, i limiti di finanziamento per ciascuna regione interessata, la durata dell'agevolazione nonché le disposizioni di attuazione necessarie a garantire la coerenza dello strumento con le priorità e le procedure dei fondi strutturali europei. I crediti d'imposta possano essere fruiti entro i limiti delle disponibilità previste dal decreto di cui al presente comma. I soggetti interessati hanno diritto al credito d'imposta fino all'esaurimento delle risorse finanziarie. L'Agenzia delle entrate, con proprio provvedimento, individua le modalità per l'attuazione della presente clausola.
3. Tenuto conto dei notevoli ritardi dell'avvio della programmazione 2014-2020, le risorse necessarie all'attuazione del presente articolo sono individuate, previa consenso della commissione europea, nell'utilizzo congiunto delle risorse del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e del cofinanziamento nazionale destinate ai territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna.
4. Le citate risorse nazionali e dell'Unione europea, per ciascuno degli anni in cui il credito d'imposta è reso operativo con il decreto di cui al comma 2, sono versate all'entrata del bilancio della Stato e successivamente riassegnate, per le suddette finalità di spesa, ad apposito programma dello stata di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. A tale fine, le amministrazioni titolari dei relativi programmi comunicano al Fonda di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, gli importi, dell'Unione europea e nazionali, riconosciuti a titolo di credito d'imposta dall'Unione europea, da versare all'entrata del bilancio dello Stato. Ai sensi dell'articola 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo.
5. Entro il 31 gennaio di ciascun anno il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce alle Camere, con apposita relazione, sullo stata di attuazione del presente articola».

7.0.4
TARQUINIO, MILO, BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI, PERRONE, ZIZZA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.
(Credito imposta investimenti nel mezzogiorno)

1. Per rafforzare il sistema industriale delle regioni obbiettivo convergenza, nonché per stimolare la ripresa degli investimenti nelle imprese localizzate nelle regioni meridionali, è istituito un apposito credito di imposta investimenti finanziato a valere sulle risorse del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183. Sono inoltre ammesse al credito d'imposta le spese per contratti di ricerca stipulati con Università, enti di ricerca ed organismi equiparati, e con altre imprese, comprese le start-up innovative.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con l'autorità politica delegata alle politiche di coesione sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce, con proprio decreto di natura non regolamentare, la durata dell'agevolazione nonché le disposizioni di attuazione necessarie a garantire la coerenza dello strumento con le priorità e le procedure dei fondi strutturali europei. I crediti d'imposta possono essere fruiti entro i limiti delle disponibilità previste dal decreto di cui al presente comma. I soggetti interessati hanno diritto al credito d'imposta fino all'esaurimento delle risorse finanziarie. L'Agenzia delle entrate, con proprio provvedimento, individua le modalità per l'attuazione della presente clausola.
3. Le risorse necessarie all'attuazione del presente articolo sono individuate, nel limite di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016-2020, mediante l'adozione da parte del CIPE di un apposito Programma di Azione e Coesione ai sensi di quanto previsto dal successivo articolo 40 comma 13 .
4. Tenuto conto dei notevoli ritardi dell'avvio della programmazione 2014-2020, potranno concorrere alle misure di cui al presente articolo, previo consenso della Commissione europea, le risorse del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) destinate ai medesimi territori di cui al comma 1.
5. Entro il 31 gennaio di ciascun anno il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce alle Camere, con apposita relazione, sullo stato di attuazione del presente articolo».

7.0.5
D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, TARQUINIO, BRUNI, LIUZZI, PERRONE, ZIZZA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.
(Credito imposta attività di ricerca nel Mezzogiorno)

1. A decorrere dal 2016 a favore delle imprese, localizzate nelle regioni obiettivo convergenza, che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo, è attribuito un credito d'imposta nella misura del 75 per cento delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015, finanziato a valere sulle risorse del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183. Sono inoltre ammesse al credito d'imposta le spese per contratti di ricerca stipulati con Università, enti di ricerca ed organismi equiparati, e con altre imprese, comprese le start-up innovative.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con l'autorità politica delegata alle politiche di coesione sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce, con proprio decreto di natura non regolamentare, la durata dell'agevolazione nonché le disposizioni di attuazione necessarie a garantire la coerenza dello strumento con le priorità e le procedure dei fondi strutturali europei. I crediti d'imposta possono essere fruiti entro i limiti delle disponibilità previste dal decreto di cui al presente comma. I soggetti interessati hanno diritto al credito d'imposta fino all'esaurimento delle risorse finanziarie. L'Agenzia delle entrate, con proprio provvedimento, individua le modalità per l'attuazione della presente clausola.
3. Le risorse necessarie all'attuazione del presente articolo sono individuate, nel limite di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016-2020, mediante l'adozione da parte del CIPE di un apposito Programma di Azione e Coesione ai sensi di quanto previsto dal successivo articolo 40 comma 13.
4. Tenuto conto dei notevoli ritardi dell'avvio della programmazione 2014-2020, potranno concorrere alle misure di cui al presente articolo, previo consenso della Commissione europea, le risorse del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) destinate ai medesimi territori di cui al comma 1.
5. Entro il 31 gennaio di ciascun anno il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce alle Camere, con apposita relazione, sullo stato di attuazione del presente articolo».

7.0.6
VERDINI, BARANI, AMORUSO, AURICCHIO, COMPAGNONE, CONTI, D'ANNA, FALANGA, IURLARO, LANGELLA, EVA LONGO, MAZZONI, RUVOLO, SCAVONE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

1. All'articolo 146 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è aggiunto il seguente comma:

"2. In deroga alla previsioni di cui al comma che precede di nuova aggiudicazione, affidate con la formula della finanza di progetto e di concessioni in essere affidate con procedura di gara ad evidenza pubblica di rilevanza comunitaria, il concessionario ha facoltà di eseguire direttamente tutti i lavori e/o servizi oggetto della concessione relativi a manutenzione ordinaria o straordinaria e ad investimenti per nuove opere, sia previsti inizialmente che introdotti successivamente, nei limiti della qualificazione posseduta a norma del Regolamento. La deroga si applica anche convenzioni di concessioni già stipulate alla data odierna affidate con procedura di gara ad evidenza pubblica di rilevanza comunitaria."
Si applicano in ogni caso le previsioni di cui all'articolo 156 comma 2.

2. All'articolo 253, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è aggiunto il seguente comma:

25-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 146 comma 2 si applicano anche alle concessioni già assentite alla data di entrata in vigore della presente legge, affidate con la formula della finanza di progetto o con procedura di gara ad evidenza pubblica di rilevanza europea. A tali concessioni non si applicano le previsioni di cui al comma 25 del presente articolo».

8.1
LEZZI

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

«Oa) alla lettera c) del comma 54, sostituire le parole ''20.000'' con le seguenti: ''50.000'';

Conseguentemente:

a) all'articolo 33, sostituire il comma 5, con il seguente: «8. All'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n.13, sopprimere le seguenti parole: ''di 27,7 milioni di euro per l'anno 2016 e di 45,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017''»;
b) all'articolo 33, al comma 34, sostituire le parole: «300 milioni», con le seguenti: «200 milioni»;
c) Art. 50-bis - (Riduzione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi delle banche e di altri enti e società finanziari). – 1. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole: ''nella misura del 96 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''nella misura del 93 per cento'';
b) all'articolo 6, comma 9, le parole: ''nella misura del 96 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''nella misura del 93 per cento'';
c) all'articolo 7, comma 2, le parole: ''nella misura del 96 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''nella misura del 93 per cento''».

8.2
SACCONI, PAGANO, GUALDANI

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

Conseguentemente sopprimere la lettera a).

8.3
COMAROLI, ARRIGONI, TOSATO

Al comma 1, lettera b) sostituire la parola: «30.000» con la seguente: «60.000».

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 2, sostituire le parole da «23.002.000 per l'anno 2016» fino a «anno 2018» con le seguenti: «323.002.000 per l'anno 2016; di 321.756.00. euro per l'anno 2017 ed euro 318.006.000 a decorrere dall'anno 2018»;

d) all'elenco n. 3 di cui all'articolo 33, comma 2, ultima riga, alla-voce TOTALE, apportare le seguenti modificazioni:

1) alla colonna 2016 sostituire la parola: «23.002», con la seguente: «323.002»;
2) alla colonna 2017 sostituire la parola: «21.756», con la seguente: «321.756»;
3) alla colonna 2018 sostituire la parola: «18.006» con la seguente: «318.006»;

e) all'articolo 33, comma 7, sostituire le parole: «809.608.622 euro per l'anno 2016», con le seguenti: «1.009.608.622 euro per l'anno 2016»;
f) all'articolo 33, sopprimere il comma 34.

8.4
BONFRISCO, MILO, BRUNI

Al comma 1, lettera b) sostituire la parola: «30.000» con la seguente: «50.000».

8.5
COMAROLI, TOSATO

Al comma 1, lettera b) sostituire la parola: «30.000», con la seguente: «40.000».

Conseguentemente:

a) all'articolo 33, comma 2, sostituire le parole da: «23.002.000 per l'anno 2016» fino a «anno 2018», con le seguenti: «423.002.000 per l'anno 2016, di 421.756:000 euro per l'anno 2017 ed euro 418.006.000 a decorrere dall'anno 2018»;
b) all'elenco n. 3 di cui all'articolo 33, comma 2, ultima riga, alla voce TOTALE, apportare le seguenti modificazioni:

1) alla colonna 2016 sostituire la parola: «23.002» con la seguente «423.002»;
2) alla colonna 2017 sostituire la parola: «21.756» con la seguente «421.756»;
3) alla colonna 2018 sostituire la parola: «18.006», con la seguente: «418.006»;

c) all'articolo 33, sopprimere il comma 34.

8.6
BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZELLER, ZIN, PANIZZA, ORELLANA

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «30.000 euro», con le seguenti: «35.000 euro».

Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione si provvede mediante riduzione, fino al 5 per cento, a partire dall'anno 2016, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della presente legge, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

8.7
LEZZI

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«b-bis) alla lettera c) dei comma 64, sostituire le parole ''15 per cento'' con le seguenti: ''5 per cento''.

Conseguentemente:

a) all'articolo 33, sostituire il comma 8, con il seguente:

«8. All'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, sopprimere le seguenti parole: ''di 27,7 milioni di euro per l'anno 2016 e di 45,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017»;
b) all'articolo 33, al comma 34, sostituire le parole: «300 milioni», con le seguenti: «200 milioni»;
c) dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

«Art. 50-bis.
(Riduzione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi
delle banche e di altri enti e società finanziari)

1. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre,2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole: ''nella misura del 96 per cento'' sono sostituite dalle seguente: ''nella misura del 93 per cento'';
b) all'articolo 6, comma 9, le parole: ''nella misura del 96 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''nella misura del 93 per cento'';
c) all'articolo 7, comma 2, le parole: ''nella misura del 96 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''nella misura del 93 per cento''».

8.8
AIROLA

Apportare le seguenti variazioni:

a) al comma 1, lettera c), in fine, sostituire le parole: «è stabilita nella misura del 5 per cento», con le seguenti: «è progressivamente stabilita nella misura:

1) del 5 per cento per i redditi fino da 1a 10.000 euro;
2) del 10 per cento per i redditi da 10.001 a 20.000 euro;
3) del 15 per cento per i redditi da 20.001 a 30.000 euro;
4) del 20 per cento da 30.001 a 60.000 euro.

b) al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «L'attività, qualora iniziata successivamente all'adozione del regime forfettario e sotto forma di contratto di lavoro subordinato, non pregiudica la permanenza nel regime agevolato».

Conseguentemente, all'articolo 33, al comma 34, sostituire la parola: «300» con la seguente: «150».

8.9
LEZZI, AIROLA

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. L'aIlegato 4, annesso alla legge 23 dicembre 2014 n. 190 è sostituito dal seguente:

ProgressivoGruppo di settoreValore soglia redditività dei ricavi/compensiRedditività1
1Industrie alimentari e delle bevande60.00025%
2Commercio all'ingrosso e al dettaglio50.00025%
3Commercio ambulante di prodotti alimentarti e bevande 50.00025%
4Commercio ambulante di altri prodotti50.00025%
5Costruzioni e attività immobiliari50.00030%
6Intermediari del commercio50.00050%
7Attività dei Servizi di alloggio e di ristorazione50.00030%
8Attività Professionali, Scientifiche, Tecniche, Sanitarie, di Istruzione, Servizi Finanziari ed Assicurativi50.00030%
9Altre Attività economiche50.00025%
Conseguentemente:

a) all'articolo 33, sostituire il comma 8, con il seguente:

«8. All'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n.149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n.13, sopprimere le seguenti parole: ''di 27, 7 milioni di euro per l'anno 2016 e di 45,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017''»;

b) all'articolo 33, al comma 34, sostituire le parole: «300 milioni» con le seguenti: «100 milioni»;
c) all'articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «15 per cento» con le seguenti «17 per cento»;
d) all'articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento» con le seguenti: «6 per cento»;
e) dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

«Art. 50-bis.
(Riduzione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi delle banche e di altri enti e società finanziari)

1. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole: ''nella misura del 96 per cento'' seno sostituite dalle seguenti: ''nella misura del 93 per cento'';
b) all'articolo 6, comma 9, le parole: ''nella misura del 96 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''nella misura del 93 per cento'';
c) all'articolo 7, comma 2, le parole: ''«nella misura del 96 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''nella misura del 96 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''nella misura del 93 per cento''»;

f) all'articolo 51, al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».

8.10
AIROLA

Al comma 2, all'allegato n. 4, ivi riportato, alla colonna «VALORE SOGLIA DEI RICAVI/COMPENSI», apportare le seguenti modifiche:

a) al progressivo 8: «Attività professionali, Scientifiche, tecniche, Sanitarie, di istruzione, Servizi Finanziari ed Assicurativi» sostituire la parola: «30.000» con la seguente: «60.000»;
b) al progressivo 9: «Altre attività economiche», sostituire la parola: «30.000» con la seguente: «60.000».

Conseguentemente, all'articolo 33, al comma 34, sostituire le parole: «300 milioni» con le seguenti: «200 milioni».

8.11
BONFRISCO

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. Alle società tra professionisti costituite in forma di società di persone si applica l'articolo 6, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917/86.
3-quater. Alle società tra professionisti costituite in forma di società di capitali e cooperativa si applica l'articolo 73, comma 1, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica n. 917/86.
3-quinquies. Ai fini della determinazione del reddito complessivo delle società tra professionisti i compensi relativi alle prestazioni professionali dei soci, anche se non liquidate, costituiscono componenti negative di reddito.
3-sexies. I redditi percepiti, a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi forma, dai soci professionisti delle STP costituiscono redditi di lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 53, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917/86. Si applica l'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600/73.
3-septies. All'articolo 3, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633/72 dopo la lettera h) è aggiunta la seguente lettera:

''i) le prestazioni rese dai soci professionisti delle STP in nome e per conto delle stesse''».

8.12
GIANLUCA ROSSI, MAURO MARIA MARINO, FORNARO, GIACOBBE, GUERRA, MOSCARDELLI, RICCHIUTI, SUSTA, TURANO, FABBRI, COLLINA

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. Alle società tra professionisti costituite in forma di società di persone si applica l'articolo 6, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
3-ter. Alle società tra professionisti costituite in forma di società di capitali e cooperativa si applica l'articolo 73, comma 1, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
3-quater. Ai fini della determinazione del reddito complessivo delle società tra professionisti i compensi relativi alle prestazioni professionali dei soci, anche se non liquidate, costituiscono componenti negative di reddito.
3-quinquies. I redditi percepiti ai sensi del comma 6 dai soci professionisti delle società tra professionisti costituiscono redditi di lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 53, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Si applica l'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600''».

Conseguentemente, all'articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento» con le seguenti: «6 per cento».

8.13
BIANCONI, GUALDANI

Dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«Per le finalità connesse agli interventi di sostegno all'autoimprenditorialità di cui al Titolo I, Capo 01, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018. Le predette risorse sono iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per essere successivamente accreditate su un conto corrente infruttifero, intestato all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. (di seguito Agenzia), aperto presso la tesoreria centrale dello Stato e dedicato al Titolo I, Capo 01, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185. Sul medesimo conto corrente sono, altresì, accreditate le disponibilità finanziarie presenti nel fondo rotativo depositato sul conto corrente di tesoreria n. 22048, istituito ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 19 gennaio 2005, nella misura di un terzo delle risorse complessive, nonché i rientri dei finanziamenti erogati dalla Agenzia ai sensi delle disposizioni del Titolo I del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185,».
A copertura dei maggiori oneri, stimati in 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2016, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di euro » con le seguenti: «200 milioni di euro».

8.14
BIANCONI, GUALDANI

Dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

«3-bis. L'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013 n.145, modificato dal comma 35 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è così modificato:
al comma 3 le parole: ''euro 5 milioni'' sono sostituite con le parole: ''euro 10 milioni'';
il comma 7 è sostituito dal seguente: ''7. Per le spese relative al personale tecnico impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo di cui al comma 4 e per quelle previste alla lettera c) del comma 6, il credito d'imposta spetta nella misura del 10 per cento delle spese sostenute per i primi 20 milioni di spesa e del 5 per cento per le ulteriori spese, a condizione che si siano sostenute spese in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015.''.
A copertura dei maggiori oneri, stimati in 60 milioni di euro-annui a decorrere dal 2016, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: ''300 milioni di euro'' con le seguenti: ''240 milioni di euro''».

8.15
MANCUSO, GUALDANI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. In considerazione della particolare gravità della crisi economica che ha colpito il sistema produttivo, le imprese beneficiarie delle agevolazioni di cui all'articolo 1 del decreto legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 215, nonché di quelle concesse nell'ambito dei patti territoriali e dei contratti d'area, non sono più tenute al rispetto dell'obbligo di produzioni finali inquadra bili in una ''divisione'' della ''Classificazione delle attività economiche ISTAT 91'' diversa da quella relativa alle produzioni indicate nel programma originario già approvato previa comunicazione esplicativa, dei termini, delle ragioni delle modifiche e che sia comunque riconducibile l'interno di una ''sezione'' della ''Classificazione delle attività economiche ISTAT '91''».

8.16
BONFRISCO, MILO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Fermo restando il trattamento previdenziale per i soci delle cooperative artigiane che stabiliscono un rapporto di lavoro in forma autonoma ai sensi dell'articolo 11 comma 3, della legge 3 aprile 2001, n. 142, ai fini dell'imposta sul reddito si applica l'articolo 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, e successive modificazioni».

8.17
BONFRISCO, MILO, BRUNI

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. I soggetti che nel 2015 hanno applicato il regime forfettario nella disciplina vigente anteriormente alle modifiche apportate dalla presente legge, potranno continuare ad applicare nell'anno 2016 il regime forfettario come modificato dalla presente legge, salve le ipotesi in cui nell'anno 2015:

a) i ricavi e i compensi maturati siano stufi superiori alle soglie: di cui all'allegato 4 alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, come sostituito dal comma 2 che precede;
b) siano venute meno le condizioni di cui alle lettere b) e c) del comma 54 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
c) si sia verificata taluna delle fattispecie indicate al comma 57 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

3-ter. Nei casi di cui alle lettere a), b) e c) del precedente comma 3-bis si applica il comma 71 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

8.18
PANIZZA, BERGER, BATTISTA, ZIN

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, al comma 1, dopo le parole: ''alle imprese alberghiere'' sono inserite le seguenti: ''nonché alle imprese che gestiscono campeggi, villaggi turistici, aree attrezzate per la sosta temporanea e altre strutture ricettive all'aria aperta».

Conseguentemente, ai relativi maggiori-oneri derivanti dall'approvazione del presente comma, pari a 10 milioni di euro a partire dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 2, comma 616, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, relativo allo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.

8.19
PANIZZA, BERGER, BATTISTA, ZIN

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 1, comma 96, lettera a), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, al punto 3), aggiungere, in fine, le seguenti parole: ''sono ammesse spese per lavoratori dipendenti a tempo determinato o collaboratori per sostituire il titolare in caso malattia o maternità debitamente certificate».

Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in 10 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante riduzione di tutte le dotazioni finanziarie di parte corrente, del bilancio dello Stato iscritte nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad eccezione delle spese relative alle missioni: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, Politiche per il lavoro, Tutela della salute.

8.20
DIVINA, COMAROLI

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. Per i comuni montani con meno di 1.000 abitanti e per i centri abitati con meno di 500 abitanti ricompresi negli altri comuni montani ed individuati dalle rispettive regioni, la determinazione del reddito d'impresa per attività commerciali e per i pubblici esercizi con giro di affari assoggettato all'imposta sul valore aggiunto (IVA), nell'anno precedente, inferiore a 50.00.0 euro può avvenire, per gli anni di imposta successivi, sulla base di un concordato con gli uffici dell'amministrazione finanziaria tenendo conto del reddito dell'anno precedente. In tal caso le imprese stesse sono esonerate dalla tenuta di ogni documentazione contabile e di ogni certificazione fiscale. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «di 300 milioni di euro annui» con le seguenti: «di 250 milioni di euro annui ».

8.21
STEFANO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS, BOCCHINO, CAMPANELLA, BIGNAMI

Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:

«3-bis. All'articolo 34, comma 6, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: ''7.000 euro'' sono sostituite dalle seguenti: ''10.000 euro''».

Conseguentemente,

- sopprimere il comma 1 dell'articolo 47;
- all'articolo 33, comma 34, le parole: «300 milioni di euro annui» sono sostituite dalle seguenti: «250 milioni di euro annui».

8.0.1
FRAVEZZI, PANIZZA, LANIECE, ROMANO

Dopo l'articolo, aggiungere i seguenti:

«Art. 8-bis.
(Digitalizzazione degli accertamenti e delle verifiche fiscali)

1. Al fine di sostenere la crescita economica attraverso lo snellimento della burocrazia, la modernizzazione dei rapporti tra cittadini e Pubblica Amministrazione e l'efficientamento e la semplificazione delle procedure di controllo fiscale nei confronti dei contribuenti, rendendoli più mirati e meno invasivi, a decorrere dal 1º gennaio 2016, le Agenzie Fiscali e il Corpo della Guardia di Finanza riconoscono e promuovono l'espletamento delle attività di ispezione documentale, di verificazione, di ricerca, di rilevazione e ogni altra attività ritenuta utile per l'accertamento e la verifica fiscale in «modalità digitale», limitando l'attività ispettiva fisica e la permanenza presso i locali destinati all'esercizio di attività commerciali, agricole, artistiche o professionali nonché in quelli utilizzati dagli enti non commerciali e da quelli che godono dei benefici di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 o presso il professionista o altro soggetto a cui è affidata la tenuta e la conservazione, della contabilità.
2. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, per espletamento in «modalità digitale» delle attività indicate al comma 1, si intende l'acquisizione, la consultazione, la verificazione e ogni altra operazione relativa ai dati e ai documenti richiesti al contribuente o da lui prodotti ai fini dell'accertamento e della verifica fiscale, in formato digitale mediante la condivisione, via internet, di tali dati e documenti attraverso portali web dedicati che non richiedano alcuna installazione software e hardware e che garantiscano la crittografia dei dati, la tracciabilità di tutte le operazioni e modalità di accesso dotate di sistemi di autenticazione forte. Tali portali web, scelti dal contribuente, non devono prevedere alcun onere per la registrazione e l'accesso da parte delle Agenzie Fiscali e del Corpo della Guardia di Finanza, né per tutte le operazioni dagli stessi compiute. I dati e i documenti esibiti dal contribuente in «modalità digitale» devono, essere leggibili e devono essere organizzati e consultabili per esercizio fiscale e per tipologia di documento. I documenti contabili, relativamente ai quali è prevista la registrazione cronologica, devono essere ordinati e consulta bili per data e numero progressivo.
3. In caso di accertamento e verifica fiscale, il contribuente che intende produrre i dati e i documenti oggetto di controllo in «modalità digitale», dovrà comunicare ai verificatori le modalità di accesso al portale web dove tali dati e documenti sono stati archiviati e verranno condivisi. Il contribuente dovrà inoltre sottoscrivere e consegnare ai verifica tori apposita, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale dichiara e garantisce, sotto la propria responsabilità, che i dati e i documenti in formato digitale sono conformi all'originale. Resta fermo il diritto dei verificatori, qualora lo ritenessero necessario, di richiedere l'esibizione dei documenti originali.
Art. 8-ter.
(Regime premiale dei cosiddetti «Soggetti Fiscalmente Sostenibili»)

1. Al fine di realizzare un sistema fiscale più equo e trasparente a sostegno della crescita e degli investimenti, con l'obiettivo di far emergere e premiare i contribuenti che si rendono disponibili a cambiare approccio e a instaurare con l'Amministrazione finanziaria un peculiare rapporto collaborativo, basato su un rafforzamento della trasparenza e della buona fede, a decorrere dal 1º gennaio 2016, è introdotto il nuovo regime dei cosiddetti «Soggetti Fiscalmente Sostenibili».
2. Ai fini dell'applicazione del regime premiale previsto del presente articolo, si considerano «Soggetti Fiscalmente Sostenibili»:

a) le società di cui all'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le società e gli enti ad esse equiparati di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e le persone fisiche esercenti attività di lavoro autonomo e di impresa di cui agli articoli 53 e 55 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n 917 che optano per la «condivisione continuativa in modalità digitale», con l'Agenzia delle Entrate e il Corpo della Guardia di Finanza, dei seguenti documenti:

1) fatture emesse e ricevute;
2) corrispettivi, scontrini e ricevute fiscali;
3) fatture, ricevute e altri documenti obbligatori inerenti spese detraibili e deducibili;
4) libri e registri obbligatori;
5) libro unico del lavoro, cedolini paga e altri documenti obbligatori relativi al lavoro dipendente e assimilato;
6) conti di mastro;
7) scritture ausiliarie di magazzino e stati avanzamento lavori;
8) atti e contratti, anche non soggetti a registrazione;
9) movimenti di conto corrente giustificati, ossia che prevedano, per ogni movimentazione, una specifica. annotazione relativa alla natura dell'operazione compiuta;
10) per i soggetti tenuti al deposito il bilancio di esercizio, un bilancio che preveda il controllo documentale agevolato, ossia che permetta di visualizzare per ogni principale voce di conto economico i documenti corrispondenti che la compongono;

11) apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, 445 nella quale il soggetto dichiari e garantisca, sotto la propria responsabilità, che i dati e i documenti in formato digitale di cui alle lettere precedenti sono conformi all'originale;

b) le persone fisiche senza partita IVA che optano per la «condivisione continuativa in modalità digitale» con l'Agenzia delle Entrate e il Corpo della Guardia di Finanza, dei seguenti documenti:

1) fatture, ricevute e altri documenti obbligatori inerenti spese detraibili e deducibili;
2) fatture, ricevute e altri documenti rilevanti inerenti le spese ritenute significative ai fini dei calcoli del redditometro;
3) cedolini paga e altri documenti obbligatori relativi al lavoro dipendente e assimilato;
4) atti e contratti, anche non soggetti a registrazione;
5) movimenti di conto corrente giustificati, ossia che prevedano, per ogni movimentazione, una specifica annotazione relativa alla natura dell'operazione compiuta;
6) apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale il soggetto dichiari e garantisca, sotto la propria responsabilità, che i dati e i documenti in formato digitale di cui alle lettere precedenti sono conformi all'originale.

3. Ai fini dell'applicazione del regime premiale previsto dal presente articolo, per «condivisione continuativa in modalità digitale» si intende la messa a disposizione 24 ore su 24 dei dati e dei documenti di cui al precedente comma 2, lettere a) e b) all'Agenzia delle Entrate e al Corpo della Guardia di Finanza, mediante la condivisione, via internet, di tali dati e documenti in formato digitale, attraverso portali web dedicati, scelti dal contribuente, che non richiedano alcuna installazione software e hardware e che garantiscano la crittografia dei dati, la tracciabilità di tutte le operazioni e modalità di accesso dotate di sistemi di autenticazione forte. Tali portali web non devono prevedere alcun onere per la registrazione e l'accesso da parte dell'Agenzia delle Entrate e dei Corpo della Guardia di Finanza, né per tutte le operazioni dagli stessi compiute. I dati e i documenti messi a disposizione con le modalità di cui al presente comma devono essere leggibili e devono essere organizzati e consultabili per esercizio fiscale e per tipologia di documento. I documenti contabili, relativamente ai quali è prevista la registrazione cronologica, devono essere ordinati e consultabili per data e numero progressivo.
4. Ai fini della semplificazione e dello snellimento degli adempimenti che fanno capo ai «Soggetti Fiscalmente Sostenibili» individuati al comma 2, lettera a) vengono riconosciuti i seguenti esoneri: .

a) esonero dall'obbligo di presentare le comunicazioni di cui all'articolo 21 del decreto-legge del 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1 della legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 1, comma 1, del decreto legge del 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, nonché la comunicazione dei dati relativi ai contratti stipulati dalle società di leasing e dagli operatori commerciali che svolgono attività di locazione e di noleggio, ai sensi dell'articolo 7, comma 12, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605;
b) esonero dall'obbligo di presentare le comunicazioni di cui all'articolo 2 comma 36-sexiesdecies, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1 della legge 14 settembre 2011, n.148.

5. Allo scopo di instaurare un particolare rapporto di assistenza e collaborazione con i «Soggetti Fiscalmente Sostenibili» individuati al comma 2, lettera a) sono loro riconosciuti i seguenti benefici:

a) applicazione della procedura abbreviata di interpello di cui all'articolo 6, comma 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128;
b) assistenza negli adempimenti amministrativi da parte dell'amministrazione finanziaria con modalità da definirsi con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate;
c) esecuzione in via prioritaria dei rimborsi di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 entro tre mesi dalla presentazione della dichiarazione annuale, anche in assenza dei requisiti di cui al predetto articolo 30, terzo comma, lettere a), b), c), d) ed e);
d) riduzione di due anni del termine di decadenza di cui all'articolo 57, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e del termine di decadenza di cui all'articolo 43, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
e) applicazione di un regime sanzionatorio agevolato, che prevede sanzione amministrative ridotte della metà e comunque non applicate in misura superiore al minimo edittale, la cui riscossione è- inoltre sospesa fino alla definitività dell'accertamento;
f) applicazione di una deduzione forfettaria dell'8 per cento, in diminuzione del reddito imponibile prodotto dal soggetto che ha effettuato l'opzione per il regime previsto dal presente articolo;

6. Considerato il particolare rapporto di collaborazione instaurato con i «Soggetti Fiscalmente Sostenibili» individuati al comma 2, lettera a), in caso di accertamento e verifiche fiscali nei loro confronti, le Agenzia delle Entrate e il Corpo della Guardia di Finanza si impegnano a rendere il meno invasivi possibile i controlli. In particolare, i verificatori:

a) possono procedere a ispezioni fisiche presso i locali destinati all'esercizio di attività o utilizzati dai medesimi o presso il professionista o altro soggetto a cui è affidata la tenuta e la conservazione della loro contabilità, previa autorizzazione del Procuratore della Repubblica o dell'Autorità giudiziaria più vicina, che giustifichi l'esigenza effettiva di indagine e controllo sul luogo. In caso di presenza di tale autorizzazione, la permanenza indicata all'articolo 12, comma 5 della L. 27 luglio 2000, n. 212 viene ridotta nella misura del 50 per cento.
b) possono richiedere l'esibizione dei documenti originali in presenza di motivati e gravi indizi di non conformità dei documenti che dovranno essere verbalizzati.
Nei casi di accertamento fiscale nei confronti dei «Soggetti Fiscalmente Sostenibili», resta fermo il diritto dell'Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza di richiedere ulteriore documentazione rispetto ai dati e ai documenti di cui al comma 2, lettera a) così come quella del contribuente di produrne.
7. Al fine di riconoscere benefici ai «Soggetti fiscalmente sostenibili» individuati al comma 2, lettera b) si prevede, in considerazione del particolare rapporto di collaborazione instaurato:

a) la riduzione di due anni degli ordinari termini di decadenza di cui all'articolo 57, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e del termine di decadenza di cui all'articolo 43, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) applicazione di un regime sanzionatorio agevolato, che prevede sanzioni amministrative ridotte della metà e comunque non applicate in misura superiore al minimo edittale., la cui riscossione è inoltre sospesa fino alla definitività dell'accertamento;
c) esecuzione in via prioritaria dei rimborsi fiscali entro tre mesi dalla presentazione delle relative istanze;
d) l'assistenza negli adempimenti amministrativi e una risposta celere agli interrogativi fiscali posti da parte dell'Amministrazione finanziaria, con modalità da definirsi con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate;
e) l'applicazione di una detrazione forfettaria fissa di euro 500,00 sull'imposta delle persone fisiche.
Considerato il particolare rapporto instaurato con i «Soggetti Fiscalmente Sostenibili» individuati al comma 2, lettera b), in caso di accertamento e verifiche fiscali nei loro confronti, le Agenzia delle Entrate e il Corpo della Guardia di Finanza si impegnano a, rendere il meno invasivi possibile i controlli. In particolare, i verificatori possono richiedere l'esibizione dei documenti originali in presenza di motivati e gravi indizi di non conformità dei documenti che dovranno essere verbalizzati.
Nei casi di accertamento fiscale nei confronti dei «Soggetti Fiscalmente Sostenibili» individuati al comma 2, lettera b), resta fermo il diritto dell'Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza di richiedere ulteriore documentazione rispetto ai dati e ai documenti di cui al comma 2, lettera b) così come quella del contribuente di produrne.

8. I contribuenti che intendono optare per il regime premiale di cui al presente articolo devono effettuare apposita opzione nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio rispetto al quale intendono condividere, con le modalità di cui al comma 3, i dati e i documenti di cui al comma 2 lettere a) e b), indicando l'indirizzo del portale web dove gli stessi hanno provveduto ad archiviare predetti dati e documenti. Tale opzione, se non revocata, si estende di quinquennio in quinquennio. Entro il termine di presentazione della medesima dichiarazione dei redditi, il contribuente dovrà notificare la ed. «Comunicazione di Avvenuta Condivisione», contenente le modalità di accesso al portale web dove sono stati archiviati i dati e i documenti di cui al comma 2, lettere a) e b), per permetterne l'effettivo accesso da parte dell'Agenzia delle Entrate e del Corpo della Guardia di Finanza. Tale comunicazione dovrà avvenire tramite il portale web dove sono stati archiviati e messi a disposizione, con le modalità di cui al comma 3, i dati e i documenti di cui al comma 2, lettere a) e b), su indirizzi e-mai deputati esclusivamente a tale scopo e indicati da ogni Direzione regionale e provinciale dell'Agenzia delle Entrate e da ogni Comando del Corpo della Guardia di Finanza entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2016.
9. In caso di:

a) omissione della effettiva condivisione dei dati –e dei documenti di cui al comma 2, lettere a) e b), con le modalità di cui al comma 3, entro i termini di cui al comma 8;
b) incompletezza dei dati e dei documenti di cui al comma 2, lettere a) e b);
l'Agenzia delle Entrate e il Corpo della Guardia di Finanza inviano al «Soggetto Fiscalmente Sostenibile» una comunicazione, sollecitandolo a provvedere a regolarizzare la sua posizione. Qualora la regolarizzazione non avvenisse entro 30 giorni dalla data di notifica di tale comunicazione, vengono meno gli effetti individuati dal regime premiale previsto dal presente articolo.

10. Fatta eccezione per le deduzioni di imposta di cui alla lettera f) del comma 5, quanto previsto dal presente articolo è applicabile anche ai soggetti di cui all'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014 n. 190, commi da 54 a 88.

Conseguentemente, alla Tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2016: - 50.000.000

2017: - 70.000.000

2018: - 70.000.000

8.0.2
FRAVEZZI, PANIZZA, LANIECE

Dopo l'articolo, aggiungere i seguenti:

«Art. 8-bis.
(Digitalizzazione degli accertamenti e delle verifiche fiscali)

1) Al fine di sostenere la crescita economica attraverso lo snellimento della burocrazia, la modernizzazione dei rapporti tra cittadini e Pubblica Amministrazione e l'efficientamento e la semplificazione delle procedure di controllo fiscale nei confronti dei contribuenti, rendendoli più mirati e meno invasivi, a decorrere dal 10 gennaio 2016, le Agenzie Fiscali. e il Corpo della Guardia di Finanza riconoscono e promuovono l'espletamento delle attività di ispezione documentale, di verificazione, di ricerca, di rilevazione e ogni altra attività ritenuta utile per l'accertamento e la verifica fiscale in ''modalità digitale'',. limitando l'attività ispettiva fisica e la permanenza presso i locali destinati all'esercizio di, attività commerciali,. agricole, artistiche o professionali nonché in quelli utilizzati dagli enti non commerciali e da quelli che godono dei benefici di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 o presso il professionista o altro soggetto a cui è affidata la tenuta e la conservazione della contabilità.
2) Ai fini dell'applicazione del presente artico19, per espletamento in «modalità digitale» delle attività indicate al, comma 1, si intende l'acquisizione, la consultazione, la verificazione e ogni altra operazione- relativa ai dati e. ai documenti richiesti al contribuente o da lui prodotti ai fini dell'accertamento e della verifica fiscale, in formato digitale mediante la condivisione, via internet, di tali dati e documenti attraverso portali web dedicati che non richiedano alcuna installazione software e hardware e che garantiscano la crittografia dei dati, la tracciabilità di tutte le operazioni e modalità di accesso dotate di sistemi. di autenticazione forte. Tali portali web scelti dal contribuente, non devono prevedere alcun onere per la registrazione e l'accesso da parte delle Agenzie Fiscali e del Corpo della Guardia di Finanza, né per tutte le operazioni dagli stessi compiute. I dati e i documenti esibiti dal contribuente in ''modalità digitale'' devono essere leggibili e devono essere organizzati e consultabili per esercizio fiscale e per tipologia di documento. I documenti contabili, relativamente ai quali è prevista la registrazione cronologica, devono essere ordinati e consultabili per data e numero progressivo.
3) In caso di accertamento e verifica fiscale, il contribuente che intende produrre i dati e i documenti oggetto di controllo in ''modalità digitale'', dovrà comunicare ai verificatori le modalità di accesso al portale web dove tali dati e documenti sono stati archiviati e, verranno condivisi. Il contribuente dovrà inoltre sottoscrivere e consegnare ai verifica tori apposita. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale dichiara e garantisce, sotto la propria responsabilità, che i dati e i documenti in formato digitale sono conformi all'originale. Resta fermo il diritto dei verifica tori, qualora lo ritenessero necessario, di richiedere l'esibizione dei documenti originali.
Art. 8-ter.
(Regime premiale dei cosiddetti «Soggetti Fiscalmente Sostenibili»)

1. Al fine di realizzare un sistema fiscale più equo e trasparente a sostegno della crescita e degli investimenti e con lo scopo di far emergere e premiare i contribuenti che si rendono disponibili a cambiare approccio e a instaurare con l'Amministrazione finanziaria un peculiare rapporto collaborativo, basato su un rafforzamento della trasparenza e della buona fede, a decorrere dal 1º gennaio 2016, viene introdotto il nuovo regime dei cosiddetti ''Soggetti Fiscalmente Sostenibili''.
2. Ai fini dell'applicazione del regime premiale previsto del presente articolo, si considerano ''Soggetti Fiscalmente Sostenibili'':

a) le società di cui all'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le società e gli enti ad esse equiparati di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e le persone fisiche esercenti attività di lavoro autonomo e di impresa di cui agli articoli 53 e 55 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 che optano per la ''condivisione continuativa in modalità digitale'', con l'Agenzia delle Entrate e il Corpo della Guardia di Finanza, dei seguenti documenti:

1) fatture emesse e ricevute;
2) corrispettivi, scontrini e ricevute fiscali;
3) fatture, ricevute e altri documenti obbligatori inerenti spese detraibili e deducibili;
4) libri e registri obbligatori;
5) libro unico del lavoro, cedolini paga e altri documenti obbligatori relativi al lavoro dipendente e assimilato;
6) conti di mastro;
7) scritture ausiliarie di magazzino e stati avanzamento lavori;
8) atti e contratti, anche non soggetti a registrazione;
9) movimenti di conto corrente giustificati, ossia che prevedano, per ogni movimentazione, una specifica annotazione relativa alla natura dell'operazione compiuta;
10) per i soggetti tenuti al deposito il bilancio di esercizio, un bilancio che preveda il controllo documentale agevolato, ossia che permetta di visualizzare per ogni principale voce. di conto economico i documenti corrispondenti che la compongono;
11) apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del decreto Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, 445 nella quale il soggetto dichiari e garantisca, sotto la propria responsabilità, che i dati e i documenti in formato digitale di cui alle lettere precedenti sono conformi all'originale;

b) le persone fisiche senza partita IV A che optano per la «condivisione continuativa in modalità digitale» con l'Agenzia delle Entrate e il Corpo della Guardia di Finanza, dei seguenti documenti:

1) fatture, ricevute e altri documenti obbligatori inerenti spese detraibili e deducibili;
2) cedolini paga e altri documenti obbligatori relativi al lavoro dipendente e assimilato;
3) atti e contratti, anch'e non soggetti a registrazione;
4) movimenti di conto corrente giustificati, ossia che prevedano, per ogni movimentazione, una specifica annotazione relativa alla natura dell'operazione compiuta;
5) apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale il soggetto dichiari e garantisca, sotto la propria responsabilità, che i dati e i documenti in formato digitale di cui alle lettere precedenti sono conformi all'originale.

3. Ai fini dell'applicazione del regime premiale previsto dal presente articolo, per ''condivisione continuativa in modalità digitale'' si intende la messa a disposizione 24 ore su 24 dei dati e dei documenti di cui al precedente comma 2, lettere a) e b) all'Agenzia delle Entrate e al Corpo della Guardia di Finanza, mediante la condivisione, via internet, di tali dati e documenti in formato digitale,. attraverso portali web dedicati, scelti dal contribuente, che non richiedano alcuna installazione software e hardware e che- garantiscano la crittografia dei dati, la tracciabilità di tutte le operazioni e modalità di accesso dotate di sistemi di autenticazione forte, Tali portali web non devono prevedere alcun onere per la registrazione e l'accesso da parte dell'Agenzia delle Entrate e del Corpo della Guardia di Finanza, né per tutte le operazioni dagli stessi compiute. I dati e i documenti messi a disposizione con le modalità di cui al presente comma devono essere leggibili e devono essere organizzati e consulta bili per esercizio fiscale e per tipologia di documento. I documenti- contabili, relativamente ai quali è prevista la registrazione cronologica, devono essere ordinati e consultabili per data e numero progressivo.
4. Ai fini della semplificazione e dello snellimento degli adempimenti che fanno capo ai ''Soggetti Fiscalmente Sostenibili'' individuati al comma 2, lettera a) vengono riconosciuti i seguenti esoneri:

a) esonero dall'obbligo di presentare le comunicazioni di cui a1l'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1 della L. 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 maggio 2010, n. 73, nonché la comunicazione dei dati relativi ai contratti stipulati dalle società di leasing e dagli operatori commerciali che svolgono attività di locazione e di noleggio, ai sensi dell'articolo 7, comma 12, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605;
b) esonero dall'obbligo di presentare le comunicazioni di cui all'articolo 2 comma 36-sexiesdecies, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1 della legge 14 settembre 2011, n. 148.

5. Allo scopo di instaurare un particolare rapporto di assistenza e collaborazione con i ''Soggetti Fiscalmente Sostenibili'' individuati al comma 2, lettera a) sono loro riconosciuti i seguenti benefici:

a) applicazione della procedura abbreviata di interpello di cui all'articolo 6, comma 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128;
b) assistenza negli adempimenti amministrativi da parte dell'Amministrazione finanziaria con modalità da definirsi con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate;
c) esecuzione in via prioritaria dei rimborsi di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 entro tre. mesi dalla presentazione della dichiarazione annuale, anche in assenza dei requisiti di cui al predetto articolo 30, terzo comma, lettere a), b), c), d) ed e);
d) riduzione di due anni del termine di decadenza di cui all'articolo 57, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e del termine di decadenza di cui all'articolo 43, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
e) applicazione di un regime sanzionatorio agevolato, che prevede sanzioni amministrative ridotte della metà e comunque non applicate in misura superiore al minimo edittale, la cui riscossione è inoltre sospesa fino alla definitività dell'accertamento.

6. Considerato il particolare rapporto di collaborazione instaurato con i ''Soggetti Fiscalmente Sostenibili'' individuati al comma 2, lettera a), in caso di accertamento e verifiche fiscali nei loro confronti, le Agenzia delle Entrate e il Corpo della Guardia di Finanza si impegnano a rendere il meno invasivi possibile i controlli. In particolare, i verificatori:

a) possono procedere a ispezioni fisiche presso i locali destinati all'esercizio di attività o utilizzati dai medesimi o presso il professionista o altro soggetto a cui è affidata la tenuta e la conservazione della loro contabilità, previa autorizzazione del Procuratore della Repubblica o dell'Autorità giudiziaria più vicina, che giustifichi l'esigenza effettiva di indagine e controllo sul luogo. In caso di presenza di tale autorizzazione, la permanenza indicata all'articolo 12, comma 5 della legge 27 luglio 2000, n. 212 viene ridotta nella misura del 50 per cento.
b) possono richiedere l'esibizione dei documenti originali in presenza dì motivati e gravi indizi di non conformità dei documenti che dovranno essere verbalizzati.
Nei casi di accertamento fiscale nei confronti dei ''Soggetti Fiscalmente Sostenibili'', resta fermo il diritto dell'Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza di richiedere ulteriore documentazione rispetto ai dati e ai documenti di cui al comma 2, lettera a) così come quella del contribuente di produrne.
7. Al fine di riconoscere benefici ai ''Soggetti fiscalmente sostenibili'' individuati al comma 2, lettera b) si prevede, in considerazione del particolare rapporto di collaborazione instaurato:

a) la riduzione di due anni degli ordinari termine di decadenza di cui all'articolo 57, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e del termine di decadenza di cui all'articolo 43, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) applicazione di un regime sanzionatorio agevolato, che prevede sanzioni amministrative ridotte della metà e comunque non applicate in misura superiore al minimo edittale, la cui riscossione è inoltre sospesa fino alla definitività dell'accertamento;
c) esecuzione in via prioritaria dei rimborsi, fiscali entro tre mesi dalla presentazione delle relative istanze;
d) l'assistenza negli adempimenti amministrativi e una risposta celere agli interrogativi fiscali posti da parte dell'Amministrazione finanziaria, con modalità da definirsi con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.

Considerato il particolare rapporto instaurato con i ''Soggetti Fiscalmente Sostenibili'' individuati al comma 2, lettera b), in caso di accertamento e verifiche fiscali nei loro confronti, le Agenzia delle Entrate e il Corpo della Guardia di Finanza si impegnano a rendere il meno invasivi possibile i controlli. In particolare, i verificatori possono richiedere l'esibizione dei documenti originali in presenza di motivati e gravi indizi di non conformità dei documenti che dovranno essere verbalizzati.
Nei casi di accertamento fiscale nei confronti dei ''Soggetti Fiscalmente Sostenibili'' individuati al comma 2, lettera b), resta fermo il diritto dell'Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza di richiedere ulteriore documentazione rispetto ai dati e ai documenti di cui al comma 2, lettera b) così come quella del contribuente di produrne.

8. I contribuenti che intendono optare per il regime premiale di cui al presente articolo devono effettuare apposita opzione nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio rispetto al quale intendono condividere, con le modalità di cui al comma 3, i dati e i documenti di cui al comma 2 lettere a) e b), indicando l'indirizzo del portale web dove gli stessi hanno provveduto ad archiviare predetti dati e documenti. Tale opzione, se non revocata, si estende di quinquennio in quinquennio. Entro il termine di presentazione della medesima dichiarazione dei redditi, il contribuente dovrà notificare la cd. ''Comunicazione di Avvenuta Condivisione'', contenente le modalità di accesso al portale web dove sono stati archiviati i dati e i documenti di cui al comma 2, lettere a) e b), per permettere l'effettivo accesso da parte dell'Agenzia delle Entrate e del Corpo della Guardia di Finanza. Tale comunicazione dovrà avvenire tramite il portale web dove sono stati archiviati e messi a disposizione, con le modalità di cui al comma 3, i dati e i documenti di cui al comma 2, lettere a) e b), su indirizzi e-mail deputati esclusivamente a tale scopo e indicati da ogni Direzione regionale e provinciale dell'Agenzia delle Entrate e da ogni Comando del Corpo della Guardia di Finanza entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2016.
9. In caso di:

a) omissione della effettiva condivisione dei dati e dei documenti di cui al comma 2, lettere a) e b), con le modalità di cui al comma 3, entro i termini di cui al comma 8;
b) incompletezza dei dati e dei documenti di cui al comma 2, lettere a) e b); l'Agenzia delle Entrate e il Corpo della Guardia di Finanza inviano al ''Soggetto Fiscalmente Sostenibile'' una comunicazione, sollecitandolo a provvedere a regolarizzare la sua posizione. Qualora la regolarizzazione non avvenisse entro 30 giorni dalla data di notifica di tale comunicazione, vengono meno gli effetti individuati dal regime premiale previsto dal presente articolo.

10. Quanto previsto dal presente articolo è applicabile anche ai soggetti di cui all'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014 n. 190, commi da 54 a 88.

Conseguentemente, alla Tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2016: – 10.000.000;
2017: – 15.000.000;
2018: – 15.000.000.

8.0.3
MANCUSO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

All'articolo 3, al comma 7, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, recante attuazione della direttiva 2009/119/CE che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi, il secondo periodo è sostituito dal seguente: ''Non si applica quanto previsto dal paragrafo precedente ai prodotti, petroliferi impiegati come carburanti per la navigazione nelle acque marine comunitarie e, in sede di prima applicazione, al prodotto GPL per il quale rimangono fermi gli obblighi di cui agli articoli 9 e 14 del decreto legislativo 22 febbraio 2006, n. 128, di riordino della disciplina relativa all'attivazione e all'esercizio degli impianti di riempimento, travaso e deposito di GPL, «nonché all'esercizio dell'attività di distribuzione e vendita di GPL in recipienti a norma dell'articolo 1, comma 58, della legge 23 agosto 2004, n. 239''».

8.0.4
FUCKSIA, BULGARELLI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.
(Reti d'impresa)

1. L'agevolazione per le reti d'impresa di cui all'articolo 42 comma 2-quater del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con legge del 20 luglio 2010, n. 122, può essere fruita in relazione agli utili conseguiti a partire dal 1 gennaio 2016 fino al 31 dicembre 2016, nel limite complessivo di 50 milioni. L'importo che non concorre alla formazione del reddito d'impresa non può superare il limite annuale per ciascuna impresa di euro 2 milioni.
2. All'articolo 42 comma 2-quater del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con legge del 20 luglio 2010, n. 122, al primo periodo sono soppresse le parole da: '', preventivamente asseverate'' a: ''medesimo decreto''. Al secondo periodo sono soppresse le parole da: ''L'osseverazione è rilasciata'' fino a: ''che lo hanno sottoscritto''.
3. All'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, al punto 3), prima delle parole: ''entro due mesi'' sono inserite le seguenti: ''qualora la rete d'impresa abbia acquisito la soggettività giuridica ai sensi del comma 4-quater''».

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016» con le seguenti: «50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016».

8.0.5
LEZZI, CIOFFI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.
(Esenzione Irap professionisti)

1. All'articolo 3, comma 2 del decreto legislativo 15 dicembre 1991, n. 446, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:

''c-bis) persone fisiche esercenti attività commerciali, arti e professioni di cui all'articolo 55 del medesimo testo unico, qualora non si avvalgano, se non in modo non occasionale, di lavoro altrui, e non utilizzino beni strumentali, per quantità o valore, in misura eccedente le necessità minime per l'esercizio dell'attività. Con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate possono essere stabilite, per categoria, anche sulla base dei dati desunti dagli studi di settore, la quantità o il valore dei beni strumentali non eccedenti le necessità minime per l'esercizio dell'attività''».

Conseguentemente:

a) all'articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento» con le seguenti: «6 per cento»;
b) all'articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «15 per cento» con le seguenti: «16 per cento».

8.0.6
PANIZZA, BERGER, BATTISTA, ZIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.
(Estensione agli intermediari abilitati della possibilità di stipulare affitti d'azienda)

1. L'atto di trasferimento dei singoli beni che compongono l'azienda, di cui al primo comma dell'articolo 2556 del codice civile, può essere sottoscritto con fuma digitale, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione dei documenti informatici, ed è depositato, entro trenta giorni dalla data della sottoscrizione, presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, a cura di un intermediario abilitato ai sensi dell'articolo 31, comma 2-quater, della legge 24 novembre 2000, n. 340. In tale caso l'iscrizione del trasferimento presso il registro delle imprese ha luogo, su richiesta di una delle parti, dietro esibizione del titolo da cui risultino il trasferimento e l'avvenuto deposito, rilasciato dall'intermediario che vi ha provveduto ai sensi del presente comma. Resta salva la disciplina tributaria applicabile agli atti di cui al presente comma.
2. Agli eventuali oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, per l'anno 2016, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004. n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n, 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

8.0.7
MOLINARI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante i criteri di utilizzo degli studi di settore come strumento di analisi per selezionare i contribuenti da assoggettare ad attività di controllo fiscale.
Ai fini di cui al comma 1 è esclusa l'applicazione degli studi di settore quale strumento per stabilire automaticamente l'adeguatezza delle dichiarazioni dei redditi».

9.1
MUSSINI, BIGNAMI, VACCIANO

Sopprimere i commi da 1 a 6.

9.2
BOTTICI, PUGLIA

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «accomandita per azioni» sono inserite le seguenti: «ad eccezione di quelle considerate non operative in almeno due dei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al momento dell'entrata in vigore della presente legge,»-

Conseguentemente, al comma 2, primo periodo, le parole: «dell'8 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «del 10 per cento» e sono abrogate le parole da: «ovvero» sino alla fine del periodo.

9.3
COMAROLI

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «assegnano o cedono ai soci beni immobili,» fino a «, o beni mobili iscritti» con le seguenti: «assegnano o cedono ai soci beni immobili, rientranti nel gruppo catastale A nonché nelle categorie C/2 e C/6, o beni mobili iscritti».

9.4
COMAROLI

Al comma 1, eliminare le seguenti parole: «diversi da quelli indicati nell'articolo 43, comma 2, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».

9.5
BRUNI, MILO

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Nell'ambito della razionalizzazione del sistema pensionistico sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004 n. 243, dopo le parole: ''per le lavoratrici dipendenti e'' eliminare le parole ''a 58 anni''.
b) all'articolo 12, comma 2, lettera a) del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78 convertito nella legge 30 luglio 2010 n. 122, dopo le parole ''dei lavoratori dipendenti,'' aggiungere le seguenti: ''e delle gestioni dei lavoratori autonomi''.
c) all'articolo 12, comma 2, lettera b) del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78 convertito nella legge 30 luglio 2010 n. 122, dopo le parole ''delle gestioni'' eliminare le parole: ''per gli artigiani, i commercianti e dei coltivatori diretti, nonché''.».

9.6
D'ADDA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. La facoltà di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, è estesa anche alle lavoratrici che, maturati i requisiti previsti dalla predetta disposizione entro il 31 dicembre 2015, hanno contribuzione nelle gestioni separate anche esse interamente contributive.»

Conseguentemente all'articolo 48, apportare le seguenti modificazioni:

al comma 1 sostituire le parole: «15 per cento» con le seguenti: «16 per cento»;
al comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento» con le seguenti: «6 per cento».

9.7
MUNERATO, BELLOT, BISINELLA

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. I commi 12-septies, 12-octies, 12-novies e 12-undecies dell'articolo 12 della legge n. 122 del 2010 sono abrogati.»

Conseguentemente:

all'articolo 20, sopprimere il comma 2;
all'articolo 33, sopprimere il comma 34;
all'articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018»;
all'articolo 16, sopprimere i commi 1,13 e 14.

9.8
LEZZI

Al comma 3, premettere il seguente:

«03. All'articolo 230-bis del codice civile, al primo capoverso, dopo la parola: ''familiare'', aggiungere le seguenti: ''e convivente non familiare''».

Conseguentemente: Alla tabella A, voce Ministero dell'economia e finanze apportare le seguenti variazioni:

2016: – 30.000.000;
2017: – 30.000.000;
2018: – 30.000.000.

9.9
COMAROLI

Al comma 3 sostituire il secondo periodo con il seguente:

«Ai fini della determinazione dell'imposta sostitutiva, le disposizioni del precedente periodo si applicano anche alle cessioni.»

Conseguentemente, all'articolo 33, sopprimere il comma 34.

9.10
MUSSINI, BIGNAMI, VACCIANO

Sopprimere il comma 4.

9.11
COMAROLI

Al comma 5, sostituire le parole: «alla metà» con le seguenti: «ad un quarto».

9.12
COMAROLI

Al comma 5, sostituire le parole: «alla metà» con le seguenti: «ad un terzo».

9.13
MUNERATO, BELLOT, BISINELLA

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. AI fine di incrementare l'efficienza nella lotta all'evasione e all'elusione fiscale, il Corpo della guardia di finanza può procedere per l'anno 2016, in deroga ai limiti di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed all'articolo 1, comma 91, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, all'assunzione di personale a tempo indeterminato, nel limite massimo di spesa di 30 milioni di euro a decorrere dal 1º gennaio 2016, attraverso lo scorrimento delle graduatorie del concorso indetto nel 2012 e pubblicate nel 2013».

Conseguentemente, alla tabella A, rubrica: Ministro dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2016: – 30.000;
2017: – 30.000;
2018: – 30,000.

9.14
MUNERATO, BELLOT, BISINELLA

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Allo scopo di incentivare l'insufficiente flusso dei reclutamenti del personale volontario destinato a soddisfare il fabbisogno dei distaccamenti volontari del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, l'applicazione delle misure di cui all'articolo 4, punto 14, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e delle disposizioni relative agli accertamenti clinico-strumentali e di laboratorio indicati dall'Amministrazione, propedeutici alla selezione degli aspiranti, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, è sospesa lino al 31 dicembre 2016. Alla copertura delle maggiori spese derivanti dall'attuazione del presente comma, fino ad un massimo di euro 250.000 annue negli esercizi finanziari 2016, 2017 e 2018, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti di spesa di cui alla Tabella A, Fondo Speciale di Parte Corrente, Ministero dell' Economia e delle Finanze».

9.15
ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA, BATTISTA, ROMANO

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis) L'imprenditore individuale che alla data del 31 ottobre 2015 possiede beni immobili strumentali di cui all'articolo 43, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, può, entro il 31 maggio 2016, optare per l'esclusione dei beni stessi dal patrimonio dell'impresa, con effetto dal periodo di imposta in corso alla data del 1º gennaio 2016, mediante il pagamento di una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta regionale sulle attività produttive nella misura dell'8 per cento della differenza tra il valore normale di tali beni ed il relativo valore fiscalmente riconosciuto. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei commi da 1 a 6».

9.16
MANDELLI

Sostituire il comma 7, con il seguente:

«7. All'articolo 11, comma 4-bis, lettera d-bis), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: ''di euro 2.500, di euro 1.875, di euro 1.250 e di euro 625'' sono sostituite dalle seguenti: ''di euro 7.000, di euro 5.250, di euro 3.500 e di euro 1.750''».

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire la cifra: «300» con la seguente: «150».

9.18
BELLOT, MUNERATO, BISINELLA

Sostituire il comma 7, con il seguente:

«7. All'articolo 11, comma 4-bis, lettera d-bis), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: ''di euro 2.500, di euro 1.875, di euro 1.250 e di euro 625'' sono sostituite dalle seguenti: ''di euro 7.000, di euro 5.250, di euro 3.500 e di euro 1.750''».

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34 sostituire le parole: «300 milioni di euro annui a decorrere dal 2016» con le seguenti: «154 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016».

9.19
MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI, PELINO

Sostituire il comma 7, con il seguente:

«7. All'articolo 11, comma 4-bis, lettera d-bis), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: ''di euro 2.500, di euro 1.875, di euro 1.250 e di euro 625'' sono sostituite dalle seguenti ''di euro 7.000, di euro 5.250, di euro 3.500 e di euro 1.750''».

Conseguentemente all'articolo 33, comma 34, sostituire la parola: «300» con seguente: «154».

9.20
TOMASELLI, ASTORRE, FISSORE, GIACOBBE, LANZILLOTTA, SCALIA, VALDINOSI, CALEO, COLLINA, MAURO MARIA MARINO

Sostituire il comma 7, con il seguente:

«7. All'articolo 11, comma 4-bis, lettera d-bis) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: ''di euro 2.500, di euro 1.875, di euro 1.250 e di euro 625'' sono sostituite dalle seguenti: ''di euro 7.000, di euro 5.250, di euro 3.500 e di euro 1.750''».

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016» con le seguenti: «154 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016».

9.21
GALIMBERTI, MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI, BOCCA

Sostituire il comma 7, con il seguente:

«7. All'articolo 11, comma 4-bis, lettera d-bis), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: ''di euro 2.500, di euro 1.875, di euro 1.250 e di euro 625'' sono sostituite dalle seguenti: ''di euro 7.000 di euro 5.250, di euro 3.500 e di euro 1.750''».

Conseguentemente,

a) sopprimere la allegata tabella A.
b) all'articolo 16, comma 12, sostituire le parole: «10%» con il seguente: «30%».

9.22
BIANCONI, GUALDANI

Sostituire il comma 7, con il seguente:

«7. All'articolo 11, comma 4-bis, lettera d-bis), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: ''di euro 2.500, di euro 1.875, di euro 1.250 e di euro 625'' sono sostituite dalle seguenti: ''di euro 7.000, di euro 5.250, di euro 3.500 e di euro 1.750''».

Conseguentemente, all'articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «ivi comprese, le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella-C sono ridotte in maniera lineare per il 3% a decorrere dal 2016».

9.23
BONFRISCO, MILO

Sostituire il comma 7, con il seguente:

«7. All'articolo 11, comma 4-bis, lettera d-bis), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: ''di euro 2.500, di euro 1.875, di euro 1.250 e di euro 625'' sono sostituite dalle seguenti: ''di euro 7.000, di euro 5.250, di euro 3.500 e di euro 1.750''».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2016: – 146.000.000;
2017: – 146.000.000;
2018: – 146.000.000.

9.24
COMAROLI, ARRIGONI

Sostituire il comma 7, con il seguente:

«7. All'articolo 11, comma 4-bis, lettera d-bis), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: ''di euro 2.500, di euro 1.875, di euro 1.250 e di euro 625'' sono sostituite dalle seguenti: ''di euro 7.000, di euro 5.250, di euro 3.500 e di euro 1.750''».

Conseguentemente, all'articolo 51, comma 2, aggiungere, infine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 146 milioni di euro a decorrere dal 2016.».

9.25
DE POLI

Sostituire il comma 7, con il seguente:

«7. All'articolo 11, comma 4-bis, lettera d-bis), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: ''di euro 2.500, di euro 1.875, di euro 1.250 e di euro 625'' sono sostituite dalle seguenti: ''di euro 7.000, di euro 5.250, di euro 3.500 e di euro 1.750''».

Conseguentemente, all'articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 146 milioni di euro à decorrere dal 2016».

9.26
MARIO MAURO

Sostituire il comma 7, con il seguente:

«7. All'articolo 11, comma 4-bis, lettera d-bis, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: ''di euro 2.500, di euro 1.875, di euro 1.250 e di euro 625'' sono sostituite dalle seguenti ''di euro 7.000, di euro 5.250, di euro 3.500 e di euro 1.750''».

Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero Economia e Finanze apportare le seguenti variazioni:

2016: – 146.000.

9.27
MOLINARI

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. All'articolo 11, comma 4-bis, lettera d-bis, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole ''di euro 2.500, di euro 1.875, di euro 1.250 e di euro 625'' sono sostituite dalle seguenti ''di euro 7.000, di euro 5.250, d euro 3.500 e di euro 1.750''».

9.28
BRUNI, MILO

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. All'articolo 11, comma 4-bis, lettera d-bis, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole ''di euro 2.500, di euro 1.875, di euro 1.250 e di euro 625'' sono sostituite dalle seguenti ''di euro 7.000, di euro 5.250, di euro 3.500 e di euro 1.750''».

9.29
GAMBARO

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. All'articolo 11, comma 4-bis, lettera d-bis, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole ''di euro 2.500, di euro 1.875, di euro 1.250 e di euro 625'' sono sostituite dalle seguenti ''di euro 7.000, di euro 5.250, di euro 3.500 e di euro 1.750''».

9.30
BATTISTA, PANIZZA, FAUSTO GUILHERME LONGO, ORELLANA, ZIN

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

«9-bis. All'articolo 30, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), le parole: ''il 2 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''l'1 per cento'';
b) alla lettera b), le parole: ''il 6 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''il 3 per cento'';
c) alla lettera c), le parole: ''il 15 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''il 7,5 per cento».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, paria 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili, come integrata, da ultimo, dall'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183. Il Ministro dell'economia, e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

9.31
BONFRISCO, MILO

Dopo il comma 9 inserire i seguenti:

«9-bis. Ai soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 16 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dall'articolo 34-sexies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è riconosciuta la possibilità di computare in diminuzione nel primo periodo di versamento utile l'accisa dovuta e non corrisposta dal cessionario o committente, di cui all'Allegato I e alla Tabella A del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, purché questa risulti separatamente evidenziata nella fattura relativa alla cessione o somministrazione.
9-ter. La disposizione di cui al comma 9-bis si applica alle operazioni per le quali sia stata emessa fattura qualora si verifichi il mancato pagamento in tutto o in parte, da parte del cessionario o committente:

a) a partire dalla data in cui il cessionario o committente è assoggettato a una procedura concorsuale o a seguito di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero di un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, pubblicato nel registro delle imprese;
b) a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive rimaste infruttuose».

Conseguentemente all'articolo 51 comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016».

9.32
DI BIAGIO, GUALDANI

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

«9-bis. Con riferimento all'incentivo di cui al comma 1 dell'articolo 19 del DM 06/07/2012, a partire dal 1 gennaio 2016 il Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. è tenuto ad erogare l'incentivo medesimo entro 60 giorni dal termine del mese di riferimento della produzione incentivata, Iimitatamente ai produttori di energia elettrica per i quali il costo di acquisto della materia prima rinnovabile rappresenti oltre il 50% dei costi operativi. I suddetti produttori di energia sono tenuti ad inviare al GSE, entro il 31 gennaio 2016, apposita richiesta contenente autocertificazione ai sensi dell'Articolo 46 D.P.R. 445 del 28/12/2000, attestante il superamento della soglia del 50% di incidenza della materia prima sui costi operativi».

9.33
COMAROLI

Sostituire il comma 10 con il seguente:

«10. Le disposizioni di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nel testo risultante dalle modifiche apportate dal presente articolo, si applicano alle operazioni effettuate dal 1º gennaio 2016».

9.34
GALIMBERTI, MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI, BOCCA

Al comma 10, sostituire le parole: «si applicano alle operazioni effettuate dal 1º gennaio 2017» con le seguenti: «si applicano alle procedure concorsuaIi aperte dal 1º gennaio 2016».

Conseguentemente:

- sopprimere la allegata tabella A;
- sopprimere l'articolo 33, comma 34.
- ridurre proporzionalmente del 5 per cento in maniera lineare tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata tabella C;
- aumentare del 10 per cento gli importi delle riduzioni di spesa di cui all'articolo 33, comma 1, Elenco n. 2;
- all'articolo 16, comma 12, sostituire le parole: «10 per cento» con: «30 per cento».

9.35
PANIZZA, BERGER, BATTISTA, ZIN

Al comma 10, sostituire le parole: «si applicano alle operazioni effettuate dal 1º gennaio 2017» con le seguenti: «si applicano alle procedure concorsuali aperte dal 1º gennaio 2016».

Conseguentemente:

a) all'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione si provvede mediante riduzione, fino al 5 per cento, a partire dall'anno 2016, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della presente legge, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b) della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
b) all'articolo 33, comma 34, ridurre lo stanziamento previsto di 190 milioni.

9.36
BELLOT, MUNERATO, BISINELLA

Al comma 10, sostituire le parole: «si applicano alle operazioni effettuate dal 1º gennaio 2017» con le seguenti: «si applicano alle procedure concorsuali aperte dal 1º gennaio 2016».

Conseguentemente, all'articolo 33 sopprimere in il comma 34. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di cui alla Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 40 milioni di euro per l'anno 2016.

9.37
MANDELLI

Al comma 10, sostituire le parole: «si applicano alle operazioni effettuate dal 1º gennaio 2017» con le seguenti: «si applicano alle procedure concorsuali aperte dallo gennaio 2016».

Conseguentemente, alle maggiori spese si provvede con le risorse del Fondo di cui all'articolo 33 comma 34.

9.38
MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI, PELINO

Al comma 10, sostituire le parole: «si applicano alle operazioni effettuate dal 1º gennaio 2017» con le seguenti: «si applicano alle procedure concorsuali aperte dal 1º gennaio 2016».

Conseguentemente all'articolo 33, sopprimere il comma 34.

9.38-bis.
COMAROLI, ARRIGONI

Al comma 10, sostituire le parole: «si applicano alle operazioni effettuate dal 1º gennaio 2017» con le seguenti: «si applicano alle procedure concorsuali aperte dal 1º gennaio 2016».

Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 33, comma 7, sostituire le parole: «809.608.622 euro per l'anno 2016» con le seguenti: «1.009.608.622 euro per l'anno 2016»;
b) all'articolo 51, comma 2, aggiungere, infine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 140 milioni di euro per l'anno 2016».

9.39
MARIO MAURO

Al comma 10, sostituire le parole: «si applicano alle operazioni effettuate dal 1º gennaio 2017» con le seguenti: «si applicano alle procedure concorsuali aperte dal 1º gennaio 2016».

Conseguentemente, alla copertura del relativo onere, pari a 340 milioni di euro per l'anno 2016 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del Programma «fondi di riserva e speciali» della Missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle Finanze per gli anni 2016-2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al ministero del lavoro e delle politiche Sociali.

9.40
CASTALDI, GIROTTO, FUCKSIA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Al comma 10, primo periodo, sostituire le parole: «si applicano alle operazioni effettuate dal 1º gennaio 2017» con le seguenti: «si applicano alle procedure concorsuali aperte dallo gennaio 2016».

Conseguentemente:

a) all'articolo 33, sostituire il comma 8, con il seguente: «8. All'articolo 12, comma 4,del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13», sopprimere le seguenti parole: «di 27,7 milioni di euro per l'anno 2016 e di 45,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017»;
b) all'articolo 33, al comma 34, sostituire le parole: «300 milioni» con le seguenti: «200 milioni di euro per il 2016 e 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017»;
c) all'articolo 51, al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro per l'anno 2016».

9.41
DE POLI

Al comma 10, sostituire le parole: «si applicano alle operazioni effettuate dal 1º gennaio 2017» con le seguenti: «si applicano alle procedure concorsuali aperte dal 1º gennaio 2016».

Conseguentemente, all'articolo 51, comma 2, aggiungere in fine, le parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni dì spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 340 milioni di euro a decorrere dal 2016».

9.42
BONFRISCO, MILO

Al comma 10, sostituire le parole: «si applicano alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2017» con le seguenti: «si applicano alle procedure concorsuali aperte dal 1° gennaio 2016».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2016: – 340.000.000.

9.43 (testo 2)
BIANCONI, GUALDANI

Al comma 10, sostituire le parole: «si applicano alle operazioni effettuate dal 1º gennaio 2017» con le seguenti: «si applicano alle procedure concorsuali aperte dal 1º gennaio 2016».

Conseguentemente, all'articolo 51, comma 2, aggiungere in fine le parole: "ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 340 milioni di euro per il 2016".

9.43
BIANCONI, GUALDANI

Al comma 10, sostituire le parole: «si applicano alle operazioni effettuate dal 1º gennaio 2017» con le seguenti: «si applicano alle procedure concorsuali aperte dal 1º gennaio 2016».

9.44
GAMBARO

Al comma 10, sostituire le parole: «si applicano alle operazioni effettuate dal 1º gennaio 2017» con le seguenti: «si applicano alle procedure concorsuali aperte dal 1º gennaio 2016».

9.45
BRUNI, MILO

Al comma 10, sostituire le parole: «si applicano alle operazioni effettuate dal 1º gennaio 2017» con le seguenti: «si applicano alle procedure concorsuali aperte dal 1º gennaio 2016».

9.46
MOLINARI

Al comma 10, sostituire le parole: «si applicano alle operazioni effettuate dal 1º gennaio 2017» con le seguenti: «si applicano alle procedure concorsuali aperte dal 1º gennaio 2016».

9.47
MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI

Al comma 10 sostituire le parole: «alle operazioni effettuate dal 1º gennaio 2017» con le seguenti: «nei casi in cui il cessionario o committente sia assoggettato a una procedura concorsuale successivamente al 31 dicembre 2016».

9.48
TOMASELLI, FABBRI

Al comma 10, sostituire le parole: «alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2017» con le seguenti: «nei casi in cui il cessionario o committente sia assoggettato a una procedura concorsuale successivamente al 31 dicembre 2016».

9.49
COMAROLI

Dopo il comma 10, inserire i seguenti:

«10-bis. il comma 1 dell'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito con il seguente:
''1. A decorrere dal 10 gennaio 2016 il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensa bili ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997; n. 241, ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale, è fissato in euro 800.000,00 per ciascun anno solare. Tenendo conto delle esigenze di bilancio, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, il limite di cui al periodo precedente può essere elevato fino a 1.000.000 euro''.
10-ter. Al terzo periodo, comma 1, articolo 17 del Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, le parole: ''5.000 euro annui'' sono sostituite con le seguenti: ''10.000 euro annui''.
10-quater. Al comma 49-bis, l'articolo 37 del Decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertite, con modificazioni, dalla Legge 4 agosto 2006, n, 248, le parole: ''5.000 euro annui'' sono sostituite dalle seguenti: ''10.000 euro annui''».

9.50
COMAROLI

Dopo il comma 10, inserire i seguenti:

«10-bis. Il comma 1 dell'articolo 34 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito con il seguente:
''1. A decorrere dal 1° gennaio 2016 il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensa bili ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale, è fissate in euro 516.000,00 per ciascun anno solare. Tenendo conto delle esigenze di bilancio, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, il limite di cui al periodo precedente può essere elevato fino a 800.000,00 euro''.

10-ter. Al terzo periodo, comma 1, articolo 17 del Decreto legislativo 9 luglio 1991, n. 241, le parole ''5.000 euro annui'' sono sostituite con le seguenti: ''10.000 euro annui''.
10-quater. Al comma 49-bis, articolo 37 del Decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 agosto 2006, n, 248, le parole: ''5.000 euro annui'' sono sostituite dalle seguenti: ''10.000 euro annui''».

9.51
BONFRISCO, MILO, BRUNI

Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:

«10-bis. All'articolo 54, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il secondo periodo è sostituito dal seguente: ''Le prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande e a quelle di viaggio e di trasporto acquistate direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per l'artista e il professionista»

9.52
MUNERATO, BELLOT, BISINELLA

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-bis. Nelle more del riordino dei criteri per il calcolo dei canoni delle concessioni demaniali, sono adottate le seguenti misure: ''al comma 732 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n.147, le parole: »15 ottobre 2014« sono sostituite dalle seguenti: »15 settembre 2016« e le parole: »30 settembre 2013« sono sostituite da: »30 settembre 2015«

Conseguentemente, all'articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».

9.53
CASTALDI, GIROTTO, FUCKSIA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

«11-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 17-ter è abrogato;
b) all'articolo 30, comma 3, lettera a), le parole: «, nonché a norma dell'articolo 17-ter» sono soppresse.

11-ter. Alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, all'articolo 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 629, la lettera b) è abrogata;
b) al comma 632, il secondo periodo è soppresso;
b) il-comma 633 è abrogato«.

Conseguentemente:

a) all'articolo 33, al comma 34, sostituire le parole: «300 milioni» con le seguenti: «200 milioni;
b) all'articolo 51, al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 e 2018».

9.54
MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI, PELINO

Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

«11-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'articolo 17-ter è soppresso;
b) all'articolo 30, secondo comma, lettera a), le parole '', nonché a norma dell'articolo 17-ter'' sono soppresse.

11-ter. Alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, all'articolo 1, il comma 633 è soppresso.».

Conseguentemente all'articolo 33, comma 34, sostituire la parola: «300» con la parola «50».

9.55
BRUNI, MILO

Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

«11-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'articolo 17-ter è soppresso;
b) all'articolo 30, secondo comma, lettera a), le parole '', nonché a norma dell'articolo 17-ter'' sono soppresse.

11-ter. Alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, all'articolo 1, il comma 633 è soppresso.».

9.56
MOLINARI

Dopo il comma 11, sono aggiunti i seguenti:

«11-bis. AI decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'articolo 17-ter è soppresso;
b) all'articolo 30, secondo comma, lettera a), le parole ''nonché a norma dell'articolo 17-ter'' sono soppresse.

11-ter. Alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, all'articolo 1, il comma 633 è soppresso».

9.57
MANDELLI

Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

«11-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'articolo 17-ter è soppresso;
b) all'articolo 30, secondo comma, lettera a), le parole '', nonché a norma dell'articolo 17-ter'' sono soppresse.

11-ter. Alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, all'articolo 1, il comma 633 è soppresso.
1-quater. Alle maggiori spese si provvede con le risorse del Fondo di cui all'articolo 33 comma 34».

9.58
GALIMBERTI, MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI, BOCCA

Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

«11-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'articolo 17-ter è soppresso;
b) all'articolo 30, secondo comma, lettera a), le parole '', nonché a norma dell'articolo 17-ter sono soppresse.

11-ter. Alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, all'articolo 1, il comma 633 è soppresso.».

Conseguentemente:

- sopprimere la allegata tabella A.
- ridurre proporzionalmente del 5 per cento in maniera lineare tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata tabella C;
- aumentare del 10 per cento gli importi delle riduzioni di spesa di cui all'articolo 33, comma 1, Elenco n. 2;
- all'articolo 16, comma 12, sostituire le parole: «10 per cento» con: «30 per cento».

9.59
BELLOT, MUNERATO, BISINELLA

Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

«11-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n, 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'articolo 17-ter è soppresso;
b) all'articolo 30, secondo comma, lettera a), le parole '', nonché a norma dell'articolo 17-ter'' sono soppresse.

11-ter. Alla legge 23 dicembre 2014, n. 199, all'articolo 1, il comma 633 è soppresso.».

Conseguentemente all'articolo 33, comma 34 sostituire le parole: «300 milioni di euro annui a decorrere dal 2016» con le seguenti: «50 milioni di euro nel 2016, 50 milioni di euro nel 2017 e 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018».

9.60
DE POLI

Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

«11-bis. AI decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'articolo 17-ter è soppresso;
b) all'articolo 30, secondo comma, lettera a), le parole '', nonché a norma dell'articolo 17-ter'' sono soppresse.

11-ter. Alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, all'articolo 1, il comma 633 è soppresso.».

Conseguentemente, all'articolo 51, comma 2, aggiungere in fine le parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 250 milioni di euro a decorrere dal 2016».

9.61
GAMBARO

Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

«11-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'articolo 17-ter è soppresso;
b) all'articolo 30, secondo comma, lettera a), le parole '', nonché a norma dell'articolo 17-ter'' sono soppresse.

11-ter. Alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, all'articolo 1, il comma 633 è soppresso.».

9.62
GALIMBERTI, MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI, BOCCA

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n, 633, all'articolo 17-ter, al comma 2, sono aggiunte infine le seguenti parole: '', ai corrispettivi relativi ad operazioni rese da Consorzi ovvero rese da soggetti di cui all'articolo 32, comma 1, lettere d), e) ed f) del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 che operano prevalentemente mediante società di servizi di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n.164.''».

Conseguentemente:

- sopprimere la allegata tabella A;
- ridurre proporzionalmente del 5 per cento in maniera lineare tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata tabella C;
- aumentare del 10 per cento gli importi delle riduzioni di spesa di cui all'articolo 33, comma 1, Elenco n.2;
- all'articolo 16, comma 12, sostituire le parole: «10 per cento» con: «30 per cento».

9.63
DE POLI

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, all'articolo 17-ter, al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: '', ai corrispettivi relativi ad operazioni rese da Consorzi ovvero rese da soggetti di cui all'articolo 32, comma 1, lettere d), e) ed f) del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 che operano prevalentemente mediante società di servizi di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164''».

9.64
BELLOT, MUNERATO, BISINELLA

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, all'articolo 7-ter, al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: '', ai corrispettivi relativi ad operazioni rese da Consorzi ovvero rese da soggetti di cui all'articolo 32, comma 1, lettere d), e) ed f) del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 che operano prevalentemente mediante società di servizi di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164''».

Conseguentemente all'articolo 33, comma 34 sostituire le parole: «300 milioni di euro annui a decorrere dal 2016» con le seguenti: «225 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016».

9.65
GAMBARO

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ombre 1972, n. 633, all'articolo 17-ter, al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ''; ai corrispettivi relativi ad operazioni rese da Consorzi ovvero rese da soggetti di cui all'articolo 32, comma 1, lettere d), e) ed f) del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 che operano prevalentemente mediante società di servizi di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164''».

9.66
CASTALDI, GIROTTO, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre1972, n. 633, all'articolo 17-ter al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: '', ai corrispettivi relativi ad operazioni rese da Consorzi ovvero rese da soggetti di cui all'articolo 32, comma 1, lettere, d), e) ed f) del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 che operano prevalentemente mediante società di servizi di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164''».

Conseguentemente, all'articolo 51, al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 e 2018».

9.67
MOLINARI

Dopo il comma 11, è aggiungere il seguente:

«11-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, all'articolo 17-ter, al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: '', ai corrispettivi relativi ad operazioni rese da Consorzi ovvero rese da soggetti di cui all'articolo 32, comma 1, lettere d), e) ed f) del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 che operano prevalentemente mediante società di servizi di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n.164''».

9.68
MANDELLI

Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

«11-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 673, all'articolo 17-ter, al comma 2, sono aggiunte, in fine le seguenti parole: '', ai corrispettivi relativi ad operazioni rese da Consorzi ovvero rese da soggetti di cui all'articolo 32, comma 1, lettere d), e) ed f) del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 che operano prevalentemente mediante società di servizi di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164''».
11-ter. Alle maggiori spese si provvede con le risorse del Fondo di cui all'articolo 33 comma 34».

9.69
MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI, PELINO

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. Al decreto dei Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, all'articolo 17-ter, al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: '', ai corrispettivi relativi ad operazioni rese da Consorzi ovvero rese da soggetti di cui all'articolo 32, comma 1, lettere d), e) ed f) del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 che operano prevalentemente mediante società di servizi di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164''».

Conseguentemente all'articolo 33, sopprimere il comma 34.

9.70
MILO

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

«11-bis. All'articolo 8-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972; n. 633, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

''a) le cessioni di navi adibite alla navigazione in alto mare o al trasporto a pagamento di passeggeri o utilizzate nell'esercizio di attività commerciali industriali e della pesca nonché le cessioni di navi adibite alla pesca costiera o ad operazioni di salvataggio o di assistenza in mare, ovvero alla demolizione, escluse le unità da diporto di cui alla legge 11 febbraio 1971, n. 50;''».

Conseguentemente, ridurre proporzionalmente dell'1 per cento tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata Tabella C, fino al raggiungimento dell'importo di 10 milioni di euro.

9.71
MARIO MAURO

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. All'articolo 32, comma 1, n. 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: ''o compensi'' e le parole: ''i prelevamenti o'' sono soppresse».

Conseguentemente, al relativo onere si provvede con una quota delle entrate di cui all'articolo 7, comma 39, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per un importo pari a 500.000 euro, di cui 250.000 euro per l'anno 2016 e 250.000 per l'anno 2017».

9.72
BELLOT, MUNERATO, BISINELLA

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. All'articolo 32, comma 1, n. 2) del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: ''o compensi'' e le parole: ''i prelevamenti o'' sono soppresse».

Conseguentemente all'articolo 33, comma 34 sostituire le parole: «300 milioni di euro annui a decorrere dal 2016», con le seguenti: «299,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016».

9.73
MANDELLI

Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

«11-bis. All'articolo 32, comma 1, numero 2) del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: ''o compensi'' e le parole: ''i prelevamenti o'' sono soppresse.
1-ter. Alle maggiori spese si provvede con le risorse del Fondo di cui all'articolo 33 comma 34.».

9.74
DE POLI

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. All'articolo 32, comma 1, numero 2) del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: ''o compensi'' e le parole: ''i prelevamenti o'' sono soppresse,».

9.75
GAMBARO

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. All'articolo 32,comma 1, numero 2) del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: ''o compensi'' e le parole: ''i prelevamenti o'' sono soppresse.».

9.76
MOLINARI

Dopo il comma 11, è aggiungere il seguente:

«11-bis. All'articolo 32, comma 1, numero 2) del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: ''o compensi'' e le parole: ''i prelevamenti o'' sono soppresse.».

9.77
BRUNI, MILO

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. All'articolo 32, comma 1, numero 2) del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: ''o compensi'' e le parole: ''i prelevamenti o'' sono soppresse.».

9.78
MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI, PELINO

Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

«11-bis. All'articolo 32, comma 1, numero 2) del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: ''o compensi'' e le parole: ''i prelevamenti o'' sono soppresse.».

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire la parola: «300» con la parola: «299,5».

9.79
MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI, PELINO

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, all'articolo 39, comma 2, la lettera d-ter), è soppressa.».

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire la parola: «300» con la parola: «299,7».

9.80
MARIO MAURO

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. All'articolo 39, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1913, n. 600, la lettera d-ter) è soppressa.

Conseguentemente, al relativo onere si provvede con una quota delle entrate di cui all'articolo 7, comma 39, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per un importo pari a 300.000 euro, di qui 150.000 euro per l'anno 2016 e 150.000 per l'anno 2017.

9.81
BELLOT, MUNERATO, BISINELLA

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, all'articolo 39, comma 2, la lettera d-ter), è soppressa».

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di euro annui a decorrere dal 2016» con le seguenti: «299,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016».

9.82
DE POLI

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 19731 n. 600, all'articolo 39, comma 2, la lettera d-ter), è soppressa».

9.83
MOLINARI

Dopo il comma 11, è aggiungere il seguente:

«11-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, all'articolo 39, comma 2, la lettera d-ter), è soppressa».

9.84
GAMBARO

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, all'articolo 39, comma 2, la lettera d-ter), è soppressa».

9.85
GALIMBERTI, MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI, BOCCA

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, all'articolo 39, comma 2, la lettera d-ter), è soppressa».

Conseguentemente sopprimere la allegata tabella A.

9.86
MANDELLI

Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

«11-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, all'articolo 39, comma 2, la lettera d-ter), è soppressa.
11-ter. Alle maggiori spese si provvede con le risorse del Fondo di cui all'articolo 33 comma 34.».

9.87
MARIO MAURO

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

«11-bis. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''L'attività non è autonomamente organizzata in tutti i casi in cui le persone fisiche esercenti attività commerciali di cui all'articolo 55 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché gli esercenti arti e professioni di cui all'articolo 53, comma 1, del medesimo testo unico, rispettino i requisiti di cui all'articolo 1, comma 54, lettere b) e c), della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

Conseguentemente alla Tabella B, voce Ministero Economia e Finanze apportare le seguenti variazioni:

2016: – 75.000.

9.88
MANDELLI

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''L'attività non è autonomamente organizzata in tutti i casi in cui le persone fisiche esercenti attività commerciali di cui all'articolo 55 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1986 n. 917, nonché gli esercenti arti e professioni di cui all'articolo 53, comma 1, del medesimo testo unico, rispettino i requisiti di cui all'articolo 1, comma 54, lettere b) e c), della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire la cifra «300» con la seguente: «270».

9.89
CASTALDI, GIROTTO, FUCKSIA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Dopo il comma 11, aggiungere, in fine, il seguente:

«11-bis. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''L'attività non è autonomamente organizzata in tutti i casi in cui le persone fisiche esercenti attività commerciali di cui all'articolo, 55 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché gli esercenti arti e professioni di cui all'articolo 53, comma 1, del medesimo testo unico, rispettino i requisiti di cui all'articolo 1, comma 54, lettere b) e c), della legge 23 dicembre 2014, n. 190.''».

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni» con le seguenti: «225 milioni».

9.90
GALIMBERTI, MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI, BOCCA

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'attività non è autonomamente organizzata in tutti i casi in cui le persone fisiche esercenti attività commerciali di cui all'articolo 55 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché gli esercenti arti e professioni di cui all'articolo 53, comma 1, del medesimo testo unico, rispettino i requisiti di cui all'articolo 1, comma 54, lettere b) e c), della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

Conseguentemente:

- ridurre proporzionalmente del 5% in maniera lineare tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata tabella C;
- aumentare del 10% gli importi delle riduzioni di spesa di cui all'articolo 33, comma 1, Elenco n. 2.

9.91
COMAROLI, ARRIGONI

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. All'articolo 2 comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''L'attività non è autonomamente organizzata in tutti i casi in cui le persone fisiche esercenti attività commerciali di cui all'artico 55 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché gli esercenti arti e professioni di cui all'articolo 53, comma 1, del medesimo testo unico, rispettino i requisiti di cui all'articolo 1, comma 54, lettere b) e c), della legge 23 dicembre 2014, n. 190''».

Conseguentemente, all'articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di. cui al periodo successivo Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 75 milioni di euro a decorrere dal 2016».

9.92
MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI, PELINO

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''L'attività non è autonomamente organizzata in tutti i casi in cui le persone fisiche esercenti attività commerciali di cui all'articolo 55 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché gli esercenti arti e professioni di cui all'articolo 53, comma 1, del medesimo testo unico, rispettino i requisiti di cui all'articolo 1, comma 54, lettere b) e c), della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

Conseguentemente all'articolo 33, comma 34, sostituire la parola: «300» con la parola: «225».

9.93
DE POLI

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''L'attività non è autonomamente organizzata in tutti i casi in cui le persone fisiche esercenti attività commerciali di cui all'articolo 55 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché gli esercenti arti e professioni di cui all'articolo 53, comma 1, del medesimo testo unico, rispettino i requisiti di cui all'articolo 1, comma 54, lettere b) e c), della legge 23 dicembre 2014. n.190».

Conseguentemente, all'articolo 51, comma 2, aggiungere in fine le parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successiva. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 75 milioni di euro a decorrere dal 2016».

9.94
BONFRISCO, MILO

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''L'attività non è autonomamente organizzata in tutti i casi in cui le persone fisiche esercenti attività commerciali di cui all'articolo 55 del testo unico delle Imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché gli esercenti arti e professioni di cui all'articolo 53, comma 1, del medesimo testo unico, rispettino i requisiti di cui all'articolo 1, comma 54, lettere b) e c), della legge 23 dicembre 2014, n.190''».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2016: – 75.000.000;
2017: – 75.000.000.
2018: – 75.000.000.

9.95
BELLOT, MUNERATO, BISINELLA

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''L'attività non è autonomamente organizzata in tutti i casi in cui le persone fisiche esercenti attività commerciali di cui all'articolo 55 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché gli esercenti arti e professioni di cui all'articolo 53, comma 1, del medesimo testo unico, rispettino i requisiti di cui all'articolo 1, comma 54, lettere b)e c), della legge 23 dicembre 2014, n. 190''».

Conseguentemente all'articolo 33, comma 34 sostituire le parole: «300 milioni di euro annui a decorrere dal 2016» con le seguenti: «225 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016».

9.96
BIANCONI, GUALDANI

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''L'attività non è autonomamente organizzata in tutti i casi in cui le persone fisiche esercenti attività commerciali di cui all'articolo 55 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché gli esercenti arti e professioni di cui all'articolo 53, comma 1, del medesimo testo unico, rispettino i requisiti di cui all'articolo 1, comma 54, lettere b) e c), della legge 23 dicembre 2014, n. 190''».

9.97
GAMBARO

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997. n. 446, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''L'attività non è autonomamente organizzata in tutti i casi in cui le persone fisiche esercenti attività commerciali di cui all'articolo 55 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché gli esercenti arti e professioni di cui all'articolo 53, comma 1, del medesimo testo unico, rispettino i requisiti di cui all'articolo 1, comma 54, lettere b) e c), della legge 23 dicembre 2014, n. 190''».

9.98
BRUNI, MILO

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''L'attività non è autonomamente organizzata in tutti i casi in cui le persone fisiche esercenti attività commerciali di cui all'articolo 55 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché gli esercenti. arti e professioni di cui all'articolo 53, comma 1, del medesimo testo unico, rispettino i requisiti di cui all'articolo 1, comma 54, lettere b) e c), della legge 23 dicembre 2014, n. 190''».

9.99
MOLINARI

Dopo il comma 11, è aggiungere il seguente:

«11-bis. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''L'attività non è autonomamente organizzata in tutti i casi in cui le persone fisiche esercenti attività commerciali di cui all'articolo 55 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché gli esercenti arti e professioni di cui all'articolo 53, comma 1, del medesimo testo unico, rispettino i requisiti di cui all'articolo 1, comma 54, lettere b) e c), della legge 23 dicembre 2014, n. 190''».

9.100
SACCONI, PAGANO, GUALDANI

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. All'articolo 11, comma 4-octies, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo le parole: «con contratto a tempo indeterminato» sono aggiunte le seguenti: «e con contratto a tempo determinato stipulato ai sensi dell'articolo 5, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368,».

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34,. sostituire lo parola: «300» con lo parola: «270».


9.101
LUIGI MARINO, GUALDANI

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. All'articolo 11, comma 4-octies, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo le parole: ''con contratto a tempo indeterminato'' sono aggiunte le seguenti: ''e con contratto a tempo determinato stipulato ai sensi dell'articolo 5, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368,''».

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni», con le seguenti: «270 milioni».

9.102
PELINO, MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. All'articolo 11, comma 4-octies, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo le parole: ''con contratto a tempo indeterminato'' sono aggiunte le seguenti: ''le con contratto a tempo determinato stipulato ai sensi dell'articolo 5, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368,''».

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire la cifra: «300» con la seguente: «270».

9.103
BONFRISCO, MILO

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. All'articolo 11, comma 4-octies, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo le parole: ''con contratto a tempo indeterminato'' sono aggiunte le seguenti: ''e con contratto a tempo determinato stipulato ai sensi dell'articolo 5, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368''.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2016: - 30.000.000;
2017: - 30.000.000;
2018: - 30.000.000.

9.104
MUNERATO, BELLOT, BISINELLA

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. All'articolo 11, comma 4-octies, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo le parole: ''con contratto a tempo indeterminato'' sono aggiunte le seguenti: ''e con contratto a tempo determinato stipulato ai sensi dell'articolo 5, camma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368,''».

Conseguentemente, all'articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».

9.105
GALIMBERTI, MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCHINO, BOCCA

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente;

«11-bis. All'articolo 11, comma 4-octies, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo le parole: ''con contratto a tempo indeterminato'' sono aggiunte le seguenti: ''e con contratto a tempo determinato stipulato ai sensi dell'articolo 5, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368,''».

Conseguentemente:

– sopprimere la allegata tabella A;
– sopprimere l'articolo 33, comma 34;
– ridurre proporzionalmente del 5 per cento in maniera lineare tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata tabella C.

9.106
GAMBARO

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. All'articolo 11, comma 4-octies, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo le parole: ''con contratto a tempo indeterminato'' sono aggiunte le seguenti: ''e con contratto a tempo determinato stipulato ai sensi dell'articolo 5, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368,''».

9.107
MOLINARI

Dopo il comma 11, è aggiunto, il seguente:

«11-bis. All'articolo 11, comma 4-octies, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo le parole: ''con contratto a tempo indeterminato'' sono aggiunte le seguenti: ''e con contratto a tempo determinato stipulato ai sensi dell'articolo 5, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368''».

9.108
GALIMBERTI, MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCHINO, BOCCA

Dopo comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. All'articolo 2, comma 8-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, al primo periodo, le parole: ''non oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo.'' sono sostituite dalle seguenti: ''non oltre i termini stabiliti dall'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni''».

9.109
GAMBARO

Dopo comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. All'articolo 2, comma 8-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, al primo periodo, le parole: ''non oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo.'' sono sostituite dalle seguenti: ''non oltre i termini stabiliti dall'articolo al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.''».

9.110
BELLOT, MUNERATO, BISINELLA

Dopo comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. All'articolo 2, comma 8-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, al primo periodo, le parole: ''non oltre il termine prescritto perla presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo.'' sono sostituite dalle seguenti: ''non oltre i termini stabiliti dall'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.''».

9.111
MANDELLI

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. All'articolo 2, comma 8-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, al primo periodo, le parole: ''non oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo.'' sono sostituite dalle seguenti: ''non oltre i termini stabiliti dall'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.».

9.112
MOLINARI

Dopo il comma 11, è aggiunto il seguente:

«11-bis. All'articolo 2, comma 8-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 al primo periodo, le parole: ''non oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo.'' sono sostituite dalle seguenti: ''non oltre i termini stabiliti dall'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.''».

9.113
MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI, PELINO

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. All'articolo 2, comma 8-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, al primo periodo, le parole: ''non oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo.'' sono sostituite dalle seguenti: ''non oltre i termini stabiliti dall'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni.''».

9.114
COMAROLI, ARRIGONI

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. All'articolo 2, comma 8-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, al primo periodo, le parole: ''non oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo.'' sono sostituite dalle seguenti: ''non oltre i termini stabiliti dall'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni''.».

9.115
BRUNI, MILO

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. All'articolo 2, comma 8-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, al primo periodo, le parole: ''non oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo.'' sono sostituite dalle seguenti: ''non oltre i termini stabiliti dall'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.''».

9.116
DE POLI

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. All'articolo 2, comma 8-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, al primo periodo, le parole: «non oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo.» sono sostituite dalle seguenti: «non oltre i termini stabiliti dall'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.''».

9.117
CASTALDI, GIROTTO, FUCKSIA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Dopo il comma 11, aggiungere, in fine, il seguente:

«11-bis. All'articolo 1, comma 37, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: ''30 novembre 2007'' sono sostituite dalle seguenti: ''30 novembre 2015'';
b) le parole: ''30 aprile 2008'' sono sostituite dalle seguenti ''30 aprile 2016'';
c) le parole ''1º gennaio 2008'' sono sostituite dalle seguenti parole: ''1º gennaio 2016'';
d) le parole ''1º gennaio 2007'' sono sostituite dalle seguenti ''1º gennaio 2015'';
e) le parole ''16 dicembre 2008'' sono sostituite dalle seguenti ''16 dicembre 2016'';
f) le parole ''16 marzo 2009'' sono sostituite dalle seguenti ''16 marzo 2017''».

Conseguentemente:

f) all'articolo 33, sostituire il comma 8, con il seguente:

«8. All'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, sopprimere le seguenti parole: ''di 27,7 milioni di euro per l'anno 2016 e di 45,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017''»;

g) all'articolo 33, al comma 34, sostituire le parole: «300 milioni» con le seguenti: «200 milioni»;
h) all'articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «15 per cento» con le seguenti: «17 per cento»;
i) all'articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento» con le seguenti: «6 per cento»;
j) dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

«Art. 50-bis.
(Riduzione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi delle banche e di altri enti e società finanziari)

1. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole: ''nella misura del 96 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''nella misura del 93 per cento'';
b) all'articolo 6, comma 9, le parole: ''nella misura del 96 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''nella misura del 93 per cento'';
c) all'articolo 7, comma 2, le parole: ''nella misura del 96 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''nella misura del 93 per cento''»

9.118
SCIASCIA, MANDELLI

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. All'articolo 1, comma 37, della legge 24 dicembre 2007, n. 44, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: ''30 novembre 2007'' sono sostituite dalle seguenti parole: ''30 novembre 2015'';
b) le parole ''30 aprile 2008'' sono sostituite dalle seguenti parole ''30 aprile 2016'';
c) le parole ''1º gennaio 2008'' sono sostituite dalle seguenti parole ''1º gennaio 2016'';
d) le parole ''1º gennaio 2007'' sono sostituite dalle seguenti parole ''1º gennaio 2015'';
e) le parole ''16 dicembre 2008'' sono sostituite dalle seguenti parole ''16 dicembre 2016'';
f) le parole ''16 marzo 2009'' sono sostituite dalle seguenti parole ''16 marzo 2017''».

Conseguentemente:

all'articolo 33, sopprimere il comma 34;
ridurre proporzionalmente del 5% in maniera lineare tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata tabella C.

9.119
MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI, PELINO, BOCCA

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. All'articolo 1, comma 37, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: ''30 novembre 2001'' sono sostituite dalle seguenti parole: ''30 novembre 2015'';
b) le parole ''30 aprile 2008'' sono sostituite dalle seguenti parole ''30 aprile 2016'';
c) le parole ''1º gennaio 2008'' sono sostituite dalle seguenti parole ''1º gennaio 2016'';
d) le parole ''1º gennaio 2001'' sono sostituite dalle seguenti parole ''1º gennaio 2015'';
e) le parole ''16 dicembre 2008'' sono sostituite dalle seguenti parole ''16 dicembre 2016'';
f) le parole ''16 marzo 2009'' sono sostituite dalle seguenti parole ''16 marzo 2017''.».

Conseguentemente all'articolo 33, comma 34, sostituire la parola: «300» con la parola «220».

9.120
BELLOT, MUNERATO, BISINELLA

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. All'articolo 1, comma 37, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole: ''30 novembre 2007'' sono sostituite dalle seguenti parole: ''30 novembre 2015'';
b) le parole ''30 aprile 2008'' sono sostituite dalle seguenti parole ''30 aprile 2016'';
c) le parole ''1º gennaio 2008'' sono sostituite dalle seguenti parole ''1º gennaio 2016'';
d) le parole ''1º gennaio 2007'' sono sostituite dalle seguenti parole ''1º gennaio 2015'';
e) le parole ''16 dicembre 2008'' sono sostituite dalle seguenti parole ''16 dicembre 2016'';
f) le parole ''16 marzo 2009'' sono sostituite dalle seguenti parole ''16 marzo 2017''.».

Conseguentemente all'articolo 33, comma 34 sostituire le parole: «300 milioni di euro annui a decorrere dal 2016» con le seguenti «244 milioni di euro nel 2016, 276 milioni di euro nel 2017 e 390 milioni di euro annui a decorrere dall'anno2018».

9.121
MAURO MARIA MARINO

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. All'articolo 1, comma 37, della legge 24 dicembre 2007 n. 244, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: ''30 novembre 2007'' sono sostituite dalle seguenti: ''30 novembre 2015'';
b) le parole: ''30 aprile 2008'' sono sostituite dalle seguenti: ''3D aprile 2016'';
c) le parole: ''l gennaio 2008'' sono sostituite dalle seguenti: ''1 gennaio2016''
d) le parole: ''1 gennaio 2007'' sono sostituite dalle seguenti: ''1 gennaio 2015'';
e) le parole: ''16 dicembre 2008'' sono sostituite dalla seguenti: ''16 dicembre 2016'';
f) le parole: ''16 marzo 2009'' sono sostituite dalle seguenti: ''15 marzo 2017''».

Conseguentemente, al relativo onere si provvede con una quota delle entrate di cui all'articolo 7, comma 39, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazione dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per un importo pari a 56 milioni di euro per il 2016 e di 24 milioni di euro per il 2017.

9.122
DE POLI

All'articolo 9, dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. All'articolo 1, comma 37, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: ''30 novembre 2007'' sono sostituite dalle seguenti: ''30 novembre 2015'';
b) le parole: ''30 aprile 2008'' sono sostituite dalle seguenti: ''30 aprile 2016'';
c) le parole: ''1º gennaio 2008'' sono sostituite dalle seguenti: ''1ͺ gennaio 2016'';
d) le parole: ''1º gennaio 2007'' sono sostituite dalle seguenti: ''1º gennaio 2015'';
e) le parole: ''16 dicembre 2008'' sono sostituite dalle seguenti: ''16
dicembre 2016'';
f) le parole: ''16 marzo 2009'' sono sostituite dalle seguenti: ''16 marzo 2017''».

Conseguentemente, all'articolo 51, comma 2, aggiungere in fine le parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 56 milioni di euro a decorrere dal 2016 e 24 milioni di euro a decorrere dal 2017.

9.123
GAMBARO

A1l'articolo 9, dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. All'articolo 1, comma 37, della-legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: ''30 novembre 2007'' sono sostituite dalle seguenti: ''30 novembre 2015'';
b) le parole: ''30 aprile 2008'' sono sostituite dalle seguenti: ''30 aprile2016'';
c) le parole: ''1º gennaio 2008'' sono sostituite dalle seguenti: ''1º gennaio 2016'';
d) le parole: ''1º gennaio 2007''sono sostituite dalle seguenti: ''lº gennaio 2015'';
e) le parole: ''16 dicembre 2008'' sono sostituite dalle seguenti: ''16 dicembre 2016'';
f) le parole: ''16 marzo 2009'' sono sostituite dalle seguenti: ''16 marzo 2017''».

9.124
MANDELLI

Al comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. All'articolo 1, comma 37, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: ''30 novembre 2007'' sono sostituite dalle seguenti: ''30 novembre 2015''; .
b) le parole: ''30 aprile 2008'' sono sostituite dalle seguenti: ''30 aprile 2016'';
c) le parole: ''1º gennaio 2008'' sono sostituite dalle seguenti: ''1º gennaio 2016'';
d) le parole: ''1º gennaio 2007'' sono sostituite dalle seguenti: ''1º gennaio 2015'';
e) le parole: ''16 dicembre 2008'' sono sostituite dalle seguenti: ''16 dicembre 2016'';
f) le parole: ''16 marzo 2009'' sono sostituite dalle seguenti: ''16 ''marzo 2017''».

9.125
MOLINARI

Dopo il comma 11, è aggiunto il seguente:

«11-bis. All'articolo 1, comma 37, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: ''30 novembre 2007'' sono sostituite dalle seguenti: ''30 novembre 2015'';
b) le parole: ''30 aprile 2008'' sono sostituite dalle seguenti: ''30 aprile 2016'';
c) le parole: ''lo gennaio 2008'' sono sostituite dalle seguenti: ''1º gennaio 2016''; ,
d) le parole: ''10 gennaio 2007'' sono sostituite dalle seguenti: ''1º gennaio 2015'';
e) le parole: ''16 dicembre 2008'' sono sostituite dalle seguenti: ''16 dicembre 2016''; ,
f) le parole: ''16 marzo 2009/1 sono sostituite dalle seguenti: ''16 marzo 2017''».

9.126
BRUNI

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. All'articolo 1, comma 37, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: ''30 novembre 2007'' sono sostituite dalle seguenti: ''30 novembre 2015'';
b) le parole: ''30 aprile 2008'' sono sostituite dalle seguenti: ''30 aprile 2016'';
c) le parole: ''1º gennaio 2008'' sono sostituite dalle seguenti: ''1º gennaio 2016'';
d) le parole: ''1º gennaio 2007'' sono sostituite dalle seguenti: ''1º gennaio 2015'';
e) le parole: ''16 dicembre 2008'' sono sostituite dalle seguenti: ''16 dicembre 20 16'';
f) le parole: ''16 marzo 2009'' sono sostituite dalle seguenti: ''16 marzo 2017''».

9.127
TOMASELLI, ASTORRE, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, LANZILLOTTA, SCALIA, VALDINOSI, CALEO, COLLINA, MAURO MARIA MARINO

Dopo il camma 11, aggiungere i seguenti:

«11-bis. Al comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, il primo periodo è sostituito dal seguente: ''1. L'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali è deduci bile ai fini della determinazione del reddito d'impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni nella misura del 40 per cento''.
11-ter. La disposizione di cui al comma 11-bis ha effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2015. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016 la misura del 40 per cento è elevata al 70 per cento e a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017 la misura del 70 per cento è elevata al 100 per cento.
11-quater. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n; 446, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''L'attività non è autonomamente organizzata in tutti; casi in cui le persone fisiche esercenti attività commerciali di cui all'articolo 55 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché gli esercenti arti e professioni di cui all'articolo 53, comma 1, del medesimo testo unico, rispettino i requisiti di cui all'articolo l, comma 54, lettere b) e c) della legge 23 dicembre 2014, n. 190''».

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016» con le seguenti: «100 milioni di euro per l'anno 2016 e a 37,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017».

9.128
COMAROLI, ARRIGONI

Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

«11-bis. Al comma 1 dell'articolo 14 dei decreto-legislativo 14 marzo 2011, n. 23, il primo periodo è sostituito dal seguente: ''1. L'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali e deducibile ai fini della determinazione del reddito d'impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni nella misura del 40 per cento''.

11-ter. La disposizione-di cui al comma 11-bis ha effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2015. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016 la misura del 40 per cento è elevata al 70 per cento e a decorrere dal periodo d'imposta in corso a131 dicembre 2017 la misura del 70 per cento è elevata al 100 per cento».

Conseguentemente, all'articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 125 milioni di euro per il 2016, a 187,5 milioni di euro per il 2017 ed a 187,50 milioni di euro per il 2018».

9.129
MARIO MAURO

Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

«11-bis. AI comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, il primo periodo è sostituito dal seguente: ''1. L'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito d'impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni nella misura del 40 per cento''.
11-ter. La disposizione di cui al comma 11-bis ha effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2015. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016 la misura del 40 per cento è elevata al 70 per cento e a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017 la misura del 70 per cento è elevata al 100 per cento.

Conseguentemente alla Tabella «B», voce «Ministero Economia e Finanze» apportare le seguenti variazioni:

anno 2016: – 125,000;
anno 2017: – 187.000;
anno 2018: – 187.000;

9.130
SCIASCIA, MANDELLI

Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

«11-bis. Al comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, il primo periodo è sostituito dal seguente: ''1. L'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito d'impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni nella misura del 60 per cento.''.
11-ter. La disposizione di cui al comma 11-bis ha effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2015. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 20161 misura del 60 per cento è elevata al 70 per cento e a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017 la misura del 70 per cento è elevata al 100 per cento»,

Conseguentemente,

- all'articolo 33, sopprimere il comma 34;
- ridurre proporzionalmente del 5 per cento in maniera lineare tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata tabella C.

9.131
GALIMBERTI, MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BILARDI, BOCCA

Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

«11-bis. Al comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, il primo periodo è sostituito dal seguente: ''1. L'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito d'impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni nella misura del 40 per cento''.
11-ter. La disposizione di cui al comma 11-bis ha effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2015. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016la misura del 40 per cento è elevata al 70 per cento e a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017 la misura del 70 per cento è elevata al 100 per cento».

Conseguentemente:

– sopprimere la allegata tabella A;
– sopprimere l'articolo 33, comma 34;
– ridurre proporzionalmente del 5 per cento in maniera lineare tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata tabella C;
– aumentare del 10 per cento gli importi delle riduzioni di spesa di cui all'articolo 33, comma 1, Elenco n. 2;
– all'articolo 16, comma 12, sostituire le parole: «10 per cento» con le seguenti: «30 per cento»;
– all'articolo 44, comma 3, ridurre gli importi di 1.000 milioni di euro.

9.132
BELLOT, MUNERATO, BISINELLA

Dopo il comma 11, aggiungerei seguenti:

«11-bis. Al comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2001, n. 23, il primo periodo è sostituito dal seguente: ''1. L'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito d'impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni nella misura del 40 per cento''.
''11-ter. La disposizione di cui al comma 11-bis ha effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31dicembre 2015. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016 la misura del 40 per cento è elevata al 70 per cento e a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017 la misura del 70 per cento è elevata al 100 per cento.''».

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34 sostituire le parole: «300 milioni di euro annui a decorrere dal2016» con le seguenti: «175 milioni di euro nel 2016 e 112,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017».

9.133
BONFRISCO, MILO, BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, BULGARELLI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

«11-bis. Al comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, il primo periodo è sostituito dal seguente: ''1. L'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito d'impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni nella misura del 40 per cento.''.
11-ter. La disposizione di cui al comma 11-bis ha effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2015. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016 la misura del 40 per cento è elevata al 70 per cento e a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017 la misura del 70 per cento è elevata al 100 per cento.''».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2016: - 125.000.000;
2017: - 187.500.000;
2018: - 187.500.000.

9.134
CASTALDI, GIROTTO, FUCKSIA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Dopo il comma 11, aggiungere, in fine, i seguenti:

«n-bis. All'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, il primo periodo è sostituito dal seguente: ''1. L'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito d'impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni nella misura del 40 per cento''.
11-ter. La disposizione di cui al comma 11-bis ha effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2015. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016 la misura del 40 per cento è elevata al 70 ''per cento e a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017 la misura del 70 per cento è elevata al 100 per cento''».

Conseguentemente, all'articolo 51, al camma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».

9.135
MANDELLI

Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

«11-bis. Al comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, il primo periodo è sostituito dal seguente: ''1. L'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito d'impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni nella misura del 40 per cento.''.
11-ter. La disposizione di cui al comma 11-bis ha effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2015. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016 la misura del 40 per cento è elevata al 70 per cento e a decorrere dal periodo d'imposta in corso il 31 dicembre 2017 la misura del 70 per cento è elevata al 100 per cento«.

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire la cifra: «300» con la seguente: «100».

9.136
BRUNI, MILO

Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

«11-bis. Al comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, il primo periodo è sostituito dal seguente: ''1. L'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali è deduci bile ai fini della determinazione del reddito d'impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni nella misura del 40 per cento.''.
11-ter. La disposizione di cui al comma 11-bis ha effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2015. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016 la misura del 40 per cento è elevata al 70 per cento e a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017 la misura del 70 per cento è elevata al 100 per cento''».

9.137
DE POLI

Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

«11-bis. Al comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, il primo periodo è sostituito dal seguente: ''1. L'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito d'impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni nella misura del 40 per cento''.
11-ter. La disposizione di cui al comma 11-bis ha effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2015. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016 la misura del 40 per cento è elevata al 70 per cento e a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017 la misura del 70 per cento è elevata al 100 per cento''».

9.138
GAMBARO

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«11-bis. Al comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, il primo periodo è sostituito dal seguente: ''1. L'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito d'impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni nella misura del 40 per cento.''.
11-ter. La disposizione di cui al comma 11-bis ha effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2015. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016 la misura del 40 per cento è elevata al 70 per cento e a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 11 dicembre 2017 la misura del 70 per cento è elevata al 100 per cento''».

9.139
FAUSTO GUILHERME LONGO, BARANI, AMORUSO, AURICCHIO, COMPAGNONE, CONTI, D'ANNA, FALANGA, IURLARO, LANGELLA, MAZZONI, RUVOLO, SCAVONE, VERDINI

Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

«11-bis. Al comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, il primo periodo è sostituito dal seguente: ''1. L'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito d'impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni nella misura del 40 per cento''.
11-ter. La disposizione di cui al comma Il-bis ha effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2015. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016 la misura del 40 per cento è elevata al 70 per cento e a decorrere dal periodo d'imposta il1 corso al 31 dicembre 2107 la misura del 70 per cento è elevata al 100 per cento''».

9.140
COMAROLI, ARRIGONI

Dopo comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il comma 657 è soppresso».

Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 33, comma 2, sostituire le parole: «23.002.000 per l'anno 2016» con le seguenti: «523.002.000 per l'anno 2016»;
b) all'elenco n. 3 di cui all'articolo 33, comma 2, ultima riga, alla voce TOTALE, alla colonna 2016 sostituire la parola: «23.002» corda seguente; «523.002»;
c) all'articolo 33, comma 7, sostituire le parole: «809.608.622 euro per l'anno 2016» con le seguenti: «1.009.608:622 euro per l'anno 2016»;
d) all'articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le parole:

«, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 220 milioni di euro per l'anno 2016».

9.141
MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI, PELINO

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il comma 657 è soppresso».

Conseguentemente all'articolo 44 comma 3 sostituire le parole «11,5 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017» con le seguenti «0,5 miliardi per l'anno 2016, 1,5 miliardi per il 2017».

9.142
GALIMBERTI, BOCCA

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il comma 657 è soppresso».

Conseguentemente all'articolo 44, comma 3, ridurre gli importi di 1.000 milioni di euro.

9.143
DE POLI

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il comma 657 è soppresso.».

Conseguentemente, all'articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 920 milioni di euro a decorrere dal 2016».

9.144
MANDELLI

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il comma 657 è soppresso.».

Conseguentemente, alle maggiori spese si provvede con le risorse del Fondo di cui all'articolo 33 comma 34.

9.145
MOLINARI

Dopo il comma 11, è aggiunto il seguente:

«11-bis. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il comma 657 è soppresso».

9.146
GAMBARO

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il comma 657 è soppresso.».

9.147
BRUNI, MILO

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il comma 657 è soppresso.».

9.148
MARIO MAURO

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. All'art. 12, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. al comma 2) la Iettera b) è sostituita dalla seguente: ''b) appartenere ai seguenti settori di attività, come individuati dai codici ATECO 45, 47, 55, 56, 79, 93, 95, 96, 10.71.1, 10.73, 14.13.2,16.29.4, 18.12, 18.14, 32.12.1, 32.50.3, 43.21.01, 43.21.02, 43.21.03 43.22101, 43.29.09, 66.19.21, 66.22.02,66.22.03,68.31,70.21,74.10.1, 74,20.19 74.20.2, 71.22, 77.39.94'';
2. al comma 7, le parole: ''20 milioni'' sono sostituite dalle seguenti: ''25 milioni''».

Conseguentemente, al relativo onere si provvede con una quota delle entrate di cui all'art. 7 comma 39, del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, per un importo di 5 milioni di euro per l'anno 2016.

9.149
GAMBARO

Dopo il comma 11, è aggiunto il seguente:

«11-bis. Nell'articolo 12, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. al comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente: ''b) appartenere ai seguenti settori di attività, come individuati dai codici ATECO 45, 47, 55, 56, 79, 93, 95, 96, 10.71.1, 10.73, 14.13.2, 16.29.4, 18.12, 18.14, 32.12.1, 32.50.3, 43.21.01, 43.21.02, 43.21.03, 43.22.01, 43.29.09, 66.19.21, 66.22, 02, 66.22,03, 68,31, 70.21, 74.10.1, 74.20.19, 74.20.2; 77.22, 77.39.94.'';
2. al comma 7, le parole: ''20 milioni'' sono sostituite dalle seguenti: ''25 milioni''».

9.150
MANDELLI

Dopo il comma 11, è aggiunto il seguente:

«11-bis. Nell'articolo 12, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente: ''b) appartenere ai seguenti settori di attività, come individuati dai codici ATECO 45, 47, 55, 56, 79, 93, 95, 96, 10.71.1, 10.73, 14.13.2, 16.29.4, 18.12, 18.14, 32.12.1, 32.50.3, 43.21.01, 43.21.02; 43.21.03, 43.22.01, 43.29.09, 66.19.21, 66.22,02, 66.22,03, 68.31, 70.21, 74.10.1, 74.20.19, 74.20.2, 77,22, 77.39.94.'';
b) al comma 7, le parole: ''20 milioni'' sono sostituite dalle seguenti: ''25 milioni''».

9.151
DE POLI

Dopo il comma 11, è aggiunto il seguente:

«11-bis. Nell'articolo 12, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. al comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente: ''b) appartenere ai seguenti settori di attività, come individuati dai codici ATECO 45, 47, 55, 56, 79, 93, 95, 96, 10.71.1, 10.73, 14.13.2, 16.29.4, 18.12, 18.14, 32.12.1, 32.50.3, 43.21.01, 43.21.02, 43.21.03, 43.22.01, 43.29.09, 66.19.21, 66.22,02, 66.22.03, 68.31, 70.21, 74.10.1, 74.20.19, 74.20.2, 77.22, 77.39.94'';
2. al comma 7, le parole: ''20 milioni'' sono sostituite dalle seguenti: ''25 milioni''».

9.152
BRUNI, MILO

Dopo il comma 11, è aggiunto il seguente:

«11-bis. Nell'articolo 12, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. al comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente: ''b) appartenere ai seguenti settori di attività, come individuati dai codici ATECO 45, 47, 55, 56, 79, 93, 95, 96, 10.71.1, 10.73, 14.13.2, 16.29.4, 18.12, 18.14, 32.12.1, 32.50.3, 43.21.01, 43.21.02, 43.21.03, 43.22.01, 43.29.09, 66.19.21, 66.22,02, 66.22.03, 68.31, 70.21, 74.10.1, 74.20.19, 74.20.2, 77.22, 77.39.94'';
2. al comma 7, le parole: ''20 milioni'' sono sostituite dalle seguenti: ''25 milioni''».

9.153
GIROTTO, CASTALDI, FUCKSIA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

«11-bis. All'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: ''8 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''4 per cento''».

Conseguentemente:

a) all'articolo 33, sostituire il comma 8 con il seguente: «8. All'articolo 12, comma 4 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, sopprimere le seguenti parole: ''di 27,7 milioni di euro per l'anno 2016 e di 45,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017''»;
b) all'articolo 33, al comma 34, sostituire le parole: «300 milioni» con le seguenti: «200 milioni»;
c) all'articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «15 per cento» con le seguenti «17 per cento»;
d) all'articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento» con le seguenti: «6 per cento»;
e) dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

«Art. 50-bis.
(Riduzione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi delle banche e di altri enti e società finanziari)

1. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, comma 8, le parole: ''nella misura del 96 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''nella misura del 93 per cento'';
b) all'articolo 6, comma 9, le parole: ''nella misura del 96 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''nella misura del 93 per cento'';
c) all'articolo 7, comma 2, le parole: ''nella misura del 96 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''nella misura del 93 per cento''.

9.154
MAURO MARIA MARINO

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. Per i soli soggetti che svolgono attività di installazione di impianti, la cui soglia annua di acquisti per commesse incida in misura superiore al 70 per cento del totale dei contratti, il limite di 700.000 euro previsto dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 38, è aumentato a euro 1.400.000.»

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016» con le seguenti: «285 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016».

9.155
TOMASELLI, DEL BARBA, FABBRI

Dopo il comma 11 inserire il seguente:

«11-bis. Le imprese che si iscrivono al registro nazionale per l'alternanza scuola-lavoro di cui al comma 41 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107 sono esonerate per l'anno scolastico in corso e per l'anno scolastico 2016–2017 dal pagamento dell'imposta di bollo e dei diritti di segreteria dovuti alle camere di commercio per gli adempimenti relativi all'iscrizione».

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016» con le seguenti: «296 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016».

9.156
MAURO MARIA MARINO

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. Il comma 6 dell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si interpreta nel senso che i lavoratori rientranti nella disciplina ivi dettata sono quelli per i quali sono presenti contestualmente le seguenti condizioni: a) la mancata indicazione nel contratto o nella lettera di assunzione della sede di lavoro; b) lo svolgimento di una attività lavorativa che richiede la continua mobilità del dipendente; c) la corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dell'attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, di una indennità o maggiorazione di retribuzione in misura fissa, attribuiti senza distinguere se il dipendente si è effettivamente recato in trasferta e dove la stessa si è svolta.»

9.157
SANTINI, FILIPPIN, PUPPATO, DALLA ZUANNA, BROGLIA, LUCHERINI, LAI

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. All'art. 102 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 6 è inserito il seguente: ''6-bis. In deroga al precedente comma 6, le spese di manutenzione, riparazione, ammodemamento e trasformazione, sostenute per la riparazione dei beni danneggiati dagli eventi calamitosi manifestatisi nei territori per i quali sia stato dichiarato lo stato di calamità naturale, sono interamente deducibili nell'esercizio di competenza determinato ai sensi del successivo art. 109, indipendentemente che dal bilancio risultino imputate ad incremento del costo dei beni ai quali si riferiscono».

Conseguentemente all'articolo 33, comma 7, sostituire le parole «413.413.755» con le seguenti «493.913.755», le parole «410.985.329» con le seguenti «440.585.329»; le parole «387.985.329 a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti «408.485.329 per l'anno 2019, 399.285.329 per l'anno 2020, 390.185.329 per l'anno 2021 e 387.985.329 a decorrere dall'anno 2022».

9.0.1
PELINO, MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI

Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

1. Il comma 14 dell'articolo 10 del D.P.R n. 63 del 1972 in materia di operazioni esenti dall'Imposta sul valore aggiunto è sostituito dal seguente: ''14) prestazioni di trasporto urbano non di linea di persone effettuate mediante veicoli da piazza o altri mezzi di trasporto abilitati ad eseguire servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare. Si considerano urbani i trasporti effettuati nel territorio di un comune o tra comuni non distanti tra loro oltre cinquanta chilometri''».

Conseguentemente:

ridurre proporzionalmente del 5% in maniera lineare tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata tabella C;
all'articolo 33, sopprimere il comma 34.

9.0.2
RUTA

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.
(Credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno)

1. Al fine di favorire la crescita e lo sviluppo del Mezzogiorno, alle imprese che effettuano l'acquisizione dei beni strumentali nuovi indicati nel comma 3, destinati a strutture produttive ubicate nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2020, è attribuito un credito d'imposta automatico secondo le modalità di cui ai commi da 2 a 11, cofinanziato con fondi strutturali europei.
2. Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura massima consentita in applicazione delle intensità di aiuto agli investimenti previste dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.
3. Ai fini del comma 1, si considerano agevolabili le acquisizioni, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di:

a) macchinari, impianti, diversi da quelli infissi al suolo, ed attrezzature varie, classificabili nell'attivo dello stato patrimoniale di cui al primo comma, voci B.11.2 e B.11.3, dell'articolo 2424 del codice civile, destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nelle aree territoriali di cui al comma 1;
b) programmI informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa, limitatamente alle piccole e medie imprese;
c) brevetti concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi, per la pade in cui sono utilizzati per l'attività svolta nell'unità produttiva; per le grandi imprese, come definite ai sensi della normativa comunitaria, gli investimenti in tali beni sono agevolabili nel limite del 50 per cento del complesso degli investimenti agevolati per il medesimo periodo d'imposta.

4. Il credito d'imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni indicati nel comma 3 eccedente gli ammodamenti dedotti nel periodo d'imposta, relativi alle medesime categorie dei beni d'investimento della stessa struttura produttiva, ad esclusione degli ammoIiamenti dei beni che formano oggetto dell'investimento agevolato effettuati nel periodo d'imposta della loro entrata in funzione. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni; detto costo non comprende le spese di manutenzione.
5. L'agevolazione di cui al comma 1 non si applica ai soggetti che operano nei settori dell'industria siderurgica e delle fibre sintetiche, nonché ai settori dell'industria carbonifera, crepitammo, finanziario e assicurativo. Il credito d'imposta a favore di imprese o attività che riguardano prodotti o appartengono ai settori soggetti a discipline comunitarie specifiche, ivi inclusa la disciplina multisettoriale dei grandi progetti, è riconosciuto nel rispetto delle condizioni sostanziali e procedurali definite dalle predette discipline dell'Unione europea e previa autorizzazione, ove prescritta, della Commissione europea.
6. Il credito d'imposta è determinato con riguardo ai nuovi investimenti eseguiti in ciascun periodo d'imposta e deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi; l'eventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a decorrere dal sesto mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta con riferimento al quale il credito è concesso.
7. Se i beni oggetto dell'agevolazione non entrano in funzione entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello della loro acquisizione o uItimazione, il credito d'imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni non entrati in funzione. Se entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione i beni sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione, il credito d'imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti; se nel periodo d'imposta in cui si verifica una delle predette ipotesi vengono acquisiti beni della stessa categoria di quelli agevolati, il credito d'imposta è rideterminato escludendo il costo non ammortizzato degli investimenti agevolati per la parte che eccede i costi delle nuove acquisizioni. Per i beni acquisiti in locazione finanziaria le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche se non viene esercitato il riscatto. Il credito d'imposta indebitamente utilizzato che deriva dall'applicazione del presente comma è versato, entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le ipotesi ivi indicate.
8. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e con il Ministro dello Sviluppo economico e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce, con proprio decreto di natura non regolamentare, i limiti di finanziamento per ciascuna regione interessata, la durata dell'agevolazione nonché le disposizioni di attuazione necessarie a garantire la coerenza dello strumento con le priorità e le procedure dei fondi strutturali europei, in particolare quelle previste dal Regolamento (UE) n. 1303 del 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013. I crediti d'imposta possono essere fruiti entro i limiti delle disponibilità previste dal decreto di cui al presente comma. I soggetti interessati hanno diritto al credito d'imposta fino all'esaurimento delle risorse finanziarie. L'Agenzia delle entrate, con proprio provvedimento, individua le modalità per l'attuazione della presente clausola.
9. Tenuto conto dei notevoli ritardi nel loro impegno e nella loro spesa, le risorse necessarie all'attuazione del presente articolo sono individuate, previo consenso della Commissione europea, nell'utilizzo congiunto delle risorse del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e del cofinanziamento nazionale destinate ai tenitori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna.
10. Le citate risorse nazionali e dell'Unione europea, per ciascuno degli anni in cui il credito d'imposta è reso operativo con il decreto di cui al comma 8, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e successivamente riassegnate, per le suddette finalità di spesa, ad apposito programma dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. A tale fine, le amministrazioni titolari dei relativi programmi comunicano al Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, gli importi, dell'Unione europea e nazionali, riconosciuti a titolo di credito di imposta dall'Unione europea, da versare alli entrata del bilancio dello Stato. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo.
11. Entro il 31 gennaio di ciascun anno il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce alle Camere, con apposita relazione, sullo stato di attuazione del presente articolo».

Conseguentemente, all'articolo 331 comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016» con le seguenti: «50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016»;
All'articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «15 per cento» con le seguenti: «16 per cento»;
All'articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento» con le seguenti: «6 per cento».

9.0.3
MIRABELLI, CALEO, GIANLUCA ROSSI, MAURO MARIA MARINO, CUOMO, DALLA ZUANNA, MORGONI, PUPPATO, SOLLO, VACCARI, FORNARO, GIACOBBE, MOSCARDELLI, TURANO

Dopo l'articolo 9 è inserito il seguente:

«Art. 9-bis.
(Detassazione degli acquisti di abitazioni nuove
in classe energetica elevata)

1. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, il 50 per cento dell'importo corrisposto per il pagamento dell'IVA in relazione all'acquisto, effettuato entro il 31 dicembre 2018, di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B ai sensi della normativa vigente, cedute. dalle imprese costruttrici delle stesse.
2. La detrazione di cui al comma 1 è ripartita in, quote costanti nell'anno in cui sono state
sostenute le spese e nei quattro periodi d'imposta successivi.
3. Le unità immobiliari acquistate con le agevolazioni di cui al comma 1, se non destinate dall'acquirente a propria abitazione principale, sono esenti dall'imposizione ai fini IMU e TASI dovute per il periodo d'imposta in cui sono state acquistate e per i periodi successivi.
4. Qualora all'atto dell'acquisto delle unità immobiliari a destinazione residenziale di cui al comma 1 sia trasferito in permuta un immobile abitativo a favore di imprese che abbiano per oggetto dell'attività, esclusivo o prevalente, la costruzione, il recupero e la rivendita di beni immobili, si applicano l'imposta di registro e le imposte i potecaria e catastale in misura fissa, a condizione che, nell'atto, l'impresa acquirente dichiari che intende trasferire l'immobile entro cinque anni dall'ultimazione degli interventi di recupero di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c) e d) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, con il conseguimento della certificazione energetica che attesti un miglioramento del fabbisogno di energia primaria pari almeno al 50 per cento rispetto alla situazione antecedente gli interventi di recupero».

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 3,/ sostituire le parole: «300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016» con le seguenti: «200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016».

9.0.4
MARINELLO

Dopo l'articolo 9 è inserito il seguente articolo aggiuntivo:

«Art.9-bis.
(Detassazione degli acquisti di abitazioni nuove
in classe energetica elevata)

1. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, il 50 per cento dell'importo corrisposto per il pagamento dell'IVA in relazione all'acquisto, effettuato entro il 31 dicembre 2018, di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B ai sensi della normativa vigente, cedute dalle imprese costruttrici delle stesse.
2. La detrazione di cui al comma 1 è pari al 50 per cento dell'imposta dovuta sul corrispettivo d'acquisto ed è ripartita in quote costanti nell'anno in cui sono state sostenute le spese e nei quattro periodi d'imposta successivi.
3. Le unità immobiliari acquistate con le agevolazioni di cui alla presente norma, se non destinate dall'acquirente a propria abitazione principale, sono esenti dall'imposizione ai fini IMU e TASI dovute per il periodo d'imposta in cui sono state acquistate e per i due successivi.
4. Qualora all'atto dell'acquisto delle unità immobiliari a destinazione residenziale di cui al comma 1 sia trasferito in permuta un immobile abitativo a favore di imprese che abbiano per oggetto esclusivo, o prevalente, dell'attività la costruzione, il recupero e la rivendita di beni immobili, si applicano l'imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale in misura fissa, a condizione che, nell'atto, l'impresa acquirente dichiari che intende trasferire l'immobile entro cinque anni dall'ultimazione degli interventi di recupero di cui alle lettere c) e d) dell'articolo 3, primo comma, del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, con il conseguimento della certificazione energetica che attesti un miglioramento del fabbisogno di energia primaria pari almeno al 50 per cento rispetto alla situazione antecedente gli interventi di recupero».

9.0.5
BARANI, AMORUSO, AURICCHIO, COMPAGNONE, CONTI, D'ANNA, FALANGA, IURLARO, LANGELLA, FAUSTO GUILHERME LONGO, MAZZONI, RUVOLO, SCAVONE, VERDINI

Dopo l'articolo 9 è inserito il seguente articolo aggiuntivo:

«Art. 9-bis.
(Detassazione degli acquisti di abitazioni nuove in
classe energetica elevata)

1, Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, il 50 per cento dell'importo corrisposto per il pagamento dell'IVA in relazione all'acquisto, effettuato entro il 31 dicembre 2018, di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B ai sensi della normativa vigente, cedute dalle imprese costruttrici delle stesse.
2. La detrazione di cui al comma 1 è pari al 50 per cento dell'imposta dovuta sul corrispettivo d'acquisto ed è ripartita in quote costanti nell'anno in cui sono state sostenute le spese e nei quattro periodi d'imposta successivi.
3. Le unità immobiliari acquistate con le agevolazioni di cui alla presente norma, se non destinate dall'acquirente a propria abitazione principale, sono esenti dall'imposizione ai fini IMU e TASI dovute per il periodo d'imposta in cui sono state acquistate e per i due successivi.
4. Qualora all'atto dell'acquisto delle unità immobiliari a destinazione residenziale di cui al comma 1 sia trasferito in permuta un immobile abitativo a favore di imprese che abbiano per oggetto esclusivo, o prevalente, dell'attività la costruzione, il recupero e la rivendita di beni immobili, si applicano l'imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale in misura fissa, a condizione che, nell'atto, l'impresa acquirente dichiari che intende trasferire l'immobile entro cinque anni dall'ultimazione degli interventi di recupero di cui alle lettere c) e d) dell'articolo 3, primo comma, del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, con il conseguimento della certificazione energetica che attesti un miglioramento del fabbisogno di energia primaria pari almeno al 50 per cento rispetto alla situazione antecedente gli interventi di recupero».

9.0.6
BONFRISCO, MILO

Dopo l'articolo 9 è inserito Il seguente articolo aggiuntivo:

«Art. 9-bis.
(Detassazione degli acquisti di abitazioni nuove
in classe energetica elevata)

1. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, il 50 per cento dell'importo corrisposto per il pagamento dell'IVA in relazione all'acquisto, effettuato entro il 31 dicembre 2018 di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B ai sensi della normativa vigente, cedute dalle imprese costruttrici delle stesse.
2. La detrazione di cui al comma 1 è pari al 50 per cento dell'imposta dovuta sul corrispettivo d'acquisto ed è ripartita in quote costanti nell'anno in cui sono state sostenute le spese e nei quattro periodi d'imposta successivi.
3. Le unità immobiliari acquistate con le agevolazioni di cui alla presente norma, se non destinate dall'acquirente a propria abitazione principale, sono esenti dall'imposizione ai fini IMU e TASI dovute per il periodo d'imposta in cui sono state acquistate e per i due successivi.
4. Qualora all'atto dell'acquisto delle unità immobiliari a destinazione residenziale di cui al comma 1 sia trasferito in permuta un immobile abitativo a favore di imprese che abbiano per oggetto esclusivo, o prevalente, dell'attività la costruzione, il recupero e la rivendita di beni immobili, si applicano l'imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale in misura fissa, a condizione che, nell'atto, impresa acquirente dichiari che intende trasferire l'immobile entro cinque anni dall'ultimazione degli interventi di recupero di cui alle lettere c) e d) dell'articolo 3, primo comma, del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, con il conseguimento della certificazione energetica che attesti un miglioramento del fabbisogno di energia primaria pari almeno al 50 per cento rispetto alla situazione antecedente gli interventi di recupero».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2016: – 35.000.000;
2017: – 35.000.000.
2018: – 35.000.000.

9.0.7
BONFRISCO, MILO, BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art.9-bis
(Misure di modifica del fondo di garanzia e assicurazione del notariato)

1. Al fine di garantire la stabilità del gettito tributario derivante dagli atti registrati dai notai, alla legge 16 febbraio 1913, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 3 dell'articolo 22, come sostituito dall'articolo 4 del decreto legislativo 4 maggio 2006, n. 182, sono aggiunti i seguenti:

''3-bis. In caso di mancato versamento da parte del notaio dei tributi riscossi in relazione agli atti da lui rogati o autenticati, se il danno non è coperto da polizza assicurativa, l'agente della riscossione può richiederne direttamente il pagamento al Fondo. L'erogazione è subordinata:

a) all'esercizio dell'azione penale nei confronti del notaio ed alla pronuncia del suo rinvio a giudizio;
b) all'emissione, per il pagamento dei tributi di cui al primo peti odo del'presente comma, di un atto esecutivo dell'Agenzia delle entrate, non sospeso dall'autorità giudiziaria o dall'amministrazione finanziaria, nei confronti del notaio.

3-ter. Il Fondo, quando provvede al pagamento dei tributi di cui al comma 3 bis, è legalmente surrogato nei confronti del notaio in tutte le ragioni, azioni e privilegi spettanti all'amministrazione finanziaria. Il Fondo può, esibendo il documento atte stante la somma pagata, richiedere all'autorità giudizi aria, l'ingiunzione di pagamento. L'ingiunzione è provvisoriamente esecutiva a norma dell'articolo 642 del codice di procedura civile. Non è ammissibile l'opposizione fondata sul motivo che le imposte pagate non erano dovute o erano dovute in misura minore. Il Fondo può agire esecutivamente sull'indennità dovuta dalla Cassa nazionale del notariato al notaio alla sua cessazione nel limite di cui al quarto comma dell'articolo 545 del codice di procedura civile, e, a tutela del proprio credito, può notificare alla Cassa un atto di opposizione al pagamento diretto al notaio dell'indennità nello stesso limite.
3-quater. Con decreto non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Consiglio Nazionale del Notariato, sono disciplinate le modalità procedurali e l'erogazione delle somme da parte del fondo all'amministrazione finanziaria e per la successiva surroga ad essa del fondo medesimo.
3-quinquies. Se è accertato con decisione passata in cosa giudicata che il notaio non ha commesso il fatto ovvero che il fatto non costituisce reato, l'Agenzia delle entrate rimborsa senza indugio le somme pagate al Fondo o, se il Fondo ha recuperato le somme dal notaio, al notaio medesimo''.

b) al comma 4 dell'articolo 22, come sostituito dall'articolo 4 del decreto legislativo 4 maggio 2006, n. 182, sono aggiunte alla fine le seguenti parole: ''fatto salvo il caso di cui al comma 3-bis, nel quale il danno è dimostrato con l'esibizione dell'atto esecutivo ed è quantificato sulla base delle risultanze dello stesso atto''.
c) all'articolo 93-bis, inserito dall'articolo 10 del decreto legislativo 1 agosto 2006, n. 249, nella lettera a) in fine sono aggiunte le seguenti parole: ''e chiedere, anche periodicamente, informazioni e l'esibizione di documenti, estratti repertoriali, atti, registri e libri anche di natura fiscale''.
d) Dopo il comma 2 dell'articolo 93-bis è aggiunto il seguente:

2-bis. «L'Agenzia delle entrate trasmette al Consiglio nazionale del notariato, esclusivamente con modalità telematiche entro il secondo mese successivo a quello di scadenza, le informazioni sugli omessi e ritardati versamenti richiesti ai notai con avviso di liquidazione».

e) all'articolo 19 sono apportate le seguenti modificazioni:

– al comma 1, primo punto le parole: ''con oneri a carico del proprio bilancio'' sono sostituite dalle seguenti: ''con separata contribuzione obbligatoria a carico di tutti gli iscritti al molo da versarsi al Consiglio nazionale del notariato. Il contributo è riscosso dal Consiglio nazionale del notariato con le modalità di cui all'articolo 21 della legge 27 giugno 1991, n. 220, entro il 28 febbraio di ciascun anno''.
– dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-bis. La misura dei contributi è determinata dal Consiglio nazionale del notariato entro il 31 ottobre di ciascun anno per l'anno successivo in misura corrispondente ai premi ed agli oneri da esso pagati ed è ragguagliata al parametri soggetti ad annotamento nei repertori di ciascun notaio secondo quanto stabilito dalla legge e tenuto conto del numero e dell'ammontare dei sinistri liquidati per ciascun notaio il. partire dal 1º febbraio 1999.

f) al comma 1 dell'articolo 142-bis, inserito dall'articolo 25 del decreto legislativo I agosto 2006, n. 249, è aggiunto alla fine il seguente periodo:

«Il notaio è punito in ogni caso con la destituzione quando commette un reato omettendo o ritardando il versamento di tributi dovuti in relazione agli atti da lui rogati o autenticati.»

g) dopo il comma 1 dell'articolo 144, come sostituito dall'articolo 26 del decreto legislativo 1 agosto 2006, n. 249, è aggiunto il seguente:

''1-bis. Nell'ipotesi di cui all'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 142-bis, la sospensione per un anno è sostituita alla destituzione solo se il notaio ha riparato interamente il danno e non è recidivo nella stessa infrazione''.

2. Le disposizioni al comma 1 entrano in vigore il1º gennaio 2016».

9.0.8
BIANCONI, GUALDANI

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

1. Al fine di garantire la stabilità del gettito tributario derivante dagli atti registrati dai notai, alla legge 16 febbraio 1913, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 3 dell'articolo 22, come sostituito dall'articolo 4 del decreto legislativo 4 maggio 2006, n. 182, sono aggiunti i seguenti:

«3-bis. In caso di mancato versamento da parte del notaio dei tributi riscossi in relazione agli atti da lui rogati, o autenticati, se il danno non è coperto da polizza assicurativa, l'agente della riscossione può richiederne direttamente il pagamento al Fondo. L'erogazione è subordinata:

a) all'esercizio dell'azione penale nei confronti del notaio ed alla pronuncia del suo rinvio a giudizio;
b) all'emissione, per il pagamento dei tributi di cui al primo periodo del presente comma, di un atto esecutivo dell'Agenzia delle entrate, non sospeso dall'autorità giudiziaria o dall'amministrazione finanziaria, nei confronti del notaio.

3-ter. Il Fondo, quando provvede al pagamento dei tributi di cui al comma 3-bis, è legalmente surrogato nei confronti del notaio in tutte le ragioni, azioni e privilegi spettanti all'amministrazione finanziaria. Il Fondo può, esibendo il documento atte stante la somma pagata, richiedere all'autorità giudizi aria, l'ingiunzione di pagamento. L'ingiunzione è provvisoriamente esecutiva a norma dell'articolo 642 del codice di procedura civile. Non è ammissibile l'opposizione fondata sul motivo che le imposte pagate non erano dovute o erano dovute in misura minore. Il Fondo può agire esecutivamente sull'indennità dovuta dalla Cassa nazionale del notariato al notaio alla sua cessazione nel limite di cui al quarto comma dell'articolo 545 del codice di procedura civile, e, a tutela del proprio credito, può notificare .alla Cassa un atto di opposizione al pagamento diretto al notaio dell'indennità nello stesso limite.
3-quater. Con decreto non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Consiglio Nazionale del Notariato, sono disciplinate le modalità procedurali e l'erogazione delle somme da parte del fondo all'amministrazione finanziaria- e per la successiva surroga ad essa del fondo medesimo.
3-quinquies. Se è accertato con decisione passata in cosa giudicata che il notaio non ha commesso il fatto ovvero che il fatto non costituisce reato, l'Agenzia delle entrate rimborsa senza indugio le somme pagate al Fondo o, se il Fondo ha recuperato le somme dal notaio, al notaio medesimo''.

b) al comma 4 dell'articolo 22, come sostituito dall'articolo 4 del decreto legislativo 4 maggio 2006, n. 182, sono aggiunte alla fine le seguenti parole: ''fatto salvo il caso di cui al comma 3-bis, nel quale il danno è dimostrato con l'esibizione dell'atto esecutivo ed e quantificato sulla base delle risultanze dello stesso atto''.
c) all'articolo 93-bis, inserito dall'articolo 10 del decreto legislativo 1 agosto 2006, n. 249, nella lettera a) in fine sono aggiunte le seguenti parole: ''e chiedere, anche periodicamente, informazioni e l'esibizione di documenti, estratti repertoriali, atti, registri e libri anche di natura fiscale''.
d) Dopo il comma 2 dell'articolo 93-bis è aggiunto il seguente:

2-bis. ''L'Agenzia delle entrate trasmette al Consiglio nazionale del notariato, esclusivamente con' modalità telematiche entro il secondo mese successivo a quello di scadenza, le informazioni sugli omessi e ritardati versamenti richiesti ai notai con avviso di liquidazione''.

e) all'articolo 19 sono apportate le seguenti modificazioni:

– al comma 1, primo punto le parole: ''con oneri a carico del proprio bilancio'' sono sostituite dalle seguenti: ''con separata contribuzione obbligatoria a carico di tutti gli iscritti al ruolo da versarsi al Consiglio nazionale del notariato. Il contributo è riscosso dal Consiglio nazionale del notariato con le modalità di cui all'articolo 21 della legge 27 giugno 1991, n. 220, entro il 28 febbraio di ciascun anno''.
– dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

''1-bis. La misura dei contributi è determinata dal Consiglio nazionale del notariato entro il 31 ottobre di ciascun anno per l'anno successivo in misura corrispondente ai premi ed agli oneri da esso pagati ed è ragguagliata ai parametri soggetti ad annotamento nei repertori di ciascun notaio secondo quanto stabilito dalla legge e tenuto conto del numero e dell'ammontare dei sinistri liquidati per ciascun notaio a partire dal 1º febbraio 1999.

f) al comma 1 dell'articolo 142-bis, inserito dall'articolo 25 del decreto legislativo 1 agosto 2006, n. 249, è aggiunto alla fine il seguente periodo:

«Il notaio è punito in ogni caso con la destituzione quando commette un reato omettendo o ritardando il versamento di tributi dovuti in relazione agli atti da lui rogati o autenticati.»

g) dopo il comma 1 dell'articolo 144, come sostituito dall'articolo 26 del decreto legislativo 1 agosto 2006, n. 249, è aggiunto il seguente:

''1-bis. Nell'ipotesi di cui all'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 142-bis, la sospensione per un anno è sostituita alla destituzione solo se il notaio ha riparato interamente il danno e non è recidivo nella stessa infrazione''.

2. Le disposizioni al comma 1 entrano in vigore il 1º gennaio 2016.

9.0.9
MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.
(Credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo)

1. All'articolo 3 del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145 al comma 6, la lettera a) è sostituita dalla seguente: ''a) personale impiegato in attività di ricerca e sviluppo, compreso il personale altamente qualificato impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo di cui al comma 4, in possesso di un titolo di dottore di ricerca, ovvero iscritto ad un ciclo di dottorato presso una università italiana o estera, ovvero in possesso di laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico secondo la classificazione UNESCO Isced (International Standard Classification of Education) e i tecnici di ricerca'' e alla lettera b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: '', nonché le spese di acquisizione del materiale utilizzato nell'attività di ricerca e sviluppo.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145 di interpretano del senso che il credito d'imposta ivi previsto spetta anche ai soggetti residenti e alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti che eseguono le attività di ricerca e sviluppo in esecuzione di contratti stipulati con imprese residenti o localizzate negli Stati membri dell'Unione europea, negli Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo ovvero in Stati o territori che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996».

Conseguentemente, all'articolo 10, comma 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico del 27 maggio 2015, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le eventuali risorse che, a seguito del predetto monitoraggio, risultino non utilizzate per l'anno in corso sono destinate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad incremento delle somme destinate al medesimo credito d'imposta per l'armo successivo. Qualora invece, a seguito del predetto monitoraggio, la dotazione annuale risultasse insufficiente il Ministro dell'economia e delle finanze provvede con decreto al rifinanziamento della misura con contestuale riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 431 della legge, 27 dicembre 2013, n. 147''».

9.0.10
PERRONE, MILO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.
(Agevolazione fiscale per l'acquisto di beni
strumentali di start up innovative)

1. Nei limiti di spesa di 100 milioni di euro in caso di start up innovative, con sede mezzogiorno d'Italia, è escluso dall'imposizione sul reddito d'impresa il 50 per cento del valore degli investimenti in nuovi beni strumentali fatti a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 30 giugno 2020.
2. L'agevolazione di cui al comma 1 può essere fruita esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d'imposta di effettuazione degli investimenti.
3. L'agevolazione dei cui al comma 1 è revocata se lo start up innovativa cede a terzi o destina i beni oggetto degli investimenti a finalità estranee all'esercizio d'impresa prima del secondo periodo d'imposta successivo alloro acquisto.
4. L'agevolazione di cui al comma 1 è altresì revocata se i beni oggetto degli investimenti sono ceduti a soggetti aventi stabile organizzazione in Paesi non aderenti allo Spazio economico europeo.

Conseguentemente alla tabella A voce Ministero dell'economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:

2016: - 106.000.000;
2017: - 100.000.000;
2018: - 100.000.000.

9.0.11
PANIZZA, BERGER, BATTISTA, ZIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.
(Rilascio del certificato-per cessione azienda)

1. All'articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, il comma 3 è sostituire dal seguente:

''3. Gli uffici e gli enti indicati nel comma 2 sono tenuti a rilasciare, su richiesta dell'interessato, un certificato sull'esistenza di contestazioni in corso e di quelle già definite per le quali i debiti non sono stati soddisfatti. Il certificato, se negativo, ha pieno effetto liberatorio del cessionario, che è ugualmente liberato ove il certificato non sia rilasciato entro quindici giorni dalla richiesta, salvo casi particolari per i quali il termine può essere prorogato di ulteriori quindici giorni''.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 1 milione di euro, a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

9.0.12
RUTA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

1. Il comma 14 dell'articolo 10 del decreto del Presidente n. 633 del 1972 in materia di operazioni esenti dall'Imposta sul valore aggiunto è sostituito dal seguente: ''14) prestazioni di trasporto urbano non di linea di persone effettuate mediante veicoli da piazza o altri mezzi di trasporto abilitati ad eseguire servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare. Si considerano urbani i trasporti effettuati nel territorio di un comune o tra comuni non distanti tra loro oltre cinquanta chilometri''».

9.0.13
LEZZI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.
(Modifiche al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 in materia di redditi prodotti in forma associata)

1. All'articolo 5, quarto comma del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, così come da ultimo modificato dal decreto legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito con modificazioni dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

''a) che i familiari partecipanti all'impresa risultino nominativamente, con l'indicazione del rapporto di parentela o di affinità con l'imprenditore, da atto pubblico o da scrittura privata autenticata da un notaio, avvocato, o dottore commercialista, o funzionario C.C.I.A.A., o funzionario della Agenzia delle Entrate, anteriore all'inizio del periodo di imposta, recante la sottoscrizione dell'imprenditore e dei familiari partecipanti;''».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e finanze apportare le seguenti variazioni:

2016: - 30.000.000;
2017: - 30.000.000;
2018: - 30.000.000.

9.0.14
MAURO MARIA MARINO, GIANLUCA ROSSI, FORNARO, GIACOBBE, GUERRA, MOSCARDELLI, RICCHIUTI, SUSTA, TURANO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

1. Le somme oggetto di piani di dilazione concessi ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 in data antecedente all'entrata in vigore del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159 e decaduti successivamente a tale data, possono essere nuovamente rateizzate se, all'atto della presentazione della richiesta, le rate scadute alla stessa data sono integralmente saldate. Il nuovo piano può essere ripartito nel numero massimo di rate non ancora scadute a tale data. Al nuovo piano di rateazione si applicano le disposizioni dell'articolo 19 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, nella versione vigente alla data di entrata in vigore del presente articolo».

9.0.15
BONFRISCO, MILO, BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PAGNONCELLI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Dopo l'articolo, inserire il seguente

«Art. 9-bis.
(Tasse automobilistiche per particolari categorie di veicoli)

1. Sono esentati dal pagamento delle tasse automobilistiche i veicoli ed i motoveicoli, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, a decorrere dall'anno in cui si compie il trentesimo anno dalla loro costruzione. L'esenzione è subordinata alla certificazione rilasciata dall'ASI e per i motoveicoli anche dall'F.M.I., di cui al comma 3 che segue, stesso articolo. Salvo prova contraria, i veicoli di cui al primo periodo si considerano costruiti nell'anno di prima immatricolazione in Italia o in altro Stato. A tal fine viene predisposto, per gli autoveicoli dall'Automotoclub Storica Italiano (ASI), per i motoveicoli anche dalla Federazione Motociclistica Italiana (FMI), un apposita elenco indicante i periodi di produzione dei veicoli.
2. L'esenzione di cui al comma 1 è altresì estesa agli autoveicoli e motoveicoli di particolare interesse storico e collezionistico per i quali il termine è ridotto a venti anni. Si considerano veicoli di particolare interesse storico e collezionistico:

a) i veicoli costruiti specificamente per le competizioni;
b) i veicoli costruiti a scopo di ricerca tecnica o estetica, anche in vista di partecipazione ad esposizioni o mostre;
c) i veicoli i quali, pur non appartenendo alle categorie di cui alle lettere a) e b), rivestano un particolare interesse storica o collezionistico in ragione del loro rilievo industriale, sportivo, estetico o di costume.

3. I veicoli indicati al comma 2 sono individuati previo esame di ogni esemplare, con propria determinazione dall'ASI e, per i motoveicoli, anche dall'F.M.I. mediante rilascio di idoneo certificato attestante il particolare interesse storico e collezionistico dello stesso.
4. I veicoli di cui ai commi i e 2 sono assoggettati, in caso di utilizzazione sulla pubblica strada, ad una tassa di circolazione forfettaria annua di euro 75,00 per gli autoveicoli e di euro 35,00 per i motoveicoli. Per la liquidazione, la riscossione e l'accertamento della predetta tassa, si applicano, in quanta compatibili, le disposizioni che disciplinano la tassa automobilistica, di cui al testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni. Per i predetti veicoli l'imposta provinciale di trascrizione è fissata in 51,64 euro per gli autoveicoli ed in 25,82 euro per i motoveicoli».

9.0.16
SANGALLI, TOMASELLI, FABBRI, ASTORRE, SCALIA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art.9-bis.
(Voucher per l'introduzione di manager dell'innovazione)

1. Ai fini di un rafforzamento organizzativo delle start up innovative e delle piccole imprese innovative, come definite dalla normativa vigente, a decorrere dal 1º gennaio 2016 sono erogati contributi a fondo perduto, per un ammontare pari a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, in forma di voucher.
2. I voucher sono erogati, nel rispetto del regolamento (UE) n. 1407 del 2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti ''de minimis'', per l'acquisizione, di figure professionali specializzate nei processi di innovazione;
3. I voucher sono destinati alle imprese di cui al comma 1 che dovranno rivolgersi a società fornitrici di servizi innovativi per start up e piccole e medie imprese con i seguenti requisiti:

a) essere iscritta al Registro delle imprese della Camera di Commercio;
b) essere società di capitali, anche in forma cooperativa;
c) essere in possesso di collegamenti con università e centri di ricerca- anche tramite la stipula di apposite convenzioni;
d) autocertificare l'esperienza, con buon esito, nei processi di innovazione tecnologica come risultante dalla realizzazione nell'ultimo biennio, di almeno 10 progetti di innovazione tecnologica o possesso di 5 figure professionali con 3 anni di esperienza maturata in materia di servizi di innovazione alle piccole e medie imprese, asseverate da un'associazione di rappresentanza manageriale o da un'associazione imprenditoriale rappresentativa ai sensi dell'articolo 4 della legge 11 novembre 2011, n. 180.

4. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i requisiti soggettivi, i criteri e le modalità per la concessione dei voucher».

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire te parole: «300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016» con le seguenti: «285 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016».

9.0.17
SANGALLI, TOMASELLI, FABBRI, ASTORRE, SCALIA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.
(Investimenti in capitale PMI a seguito di esodo di lavoratori)

1. All'articolo 17, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

''1-bis. L'imposta si applica con l'aliquota pari alla metà di quella applicata per la tassazione del trattamento di fine rapporto e delle altre indennità e somme indicate alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 16 perle somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori con qualifica di dirigente, investite in start-up o in partecipazioni nel capitale sociale delle piccole e medie imprese''.
2. All'onere derivante dal presente articolo, nel limite massimo di 20 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 20D8, n. 185, convertito, con modificazioni; nella legge 28 gennaio 2009, n. 2».

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016» con le seguenti: «281 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016».

9.0.18
LEZZI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.
(Modifiche al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 in materia di redditi prodotti informa associata)

1. All'articolo 5, quarto comma del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, così come da ultimo modificato dal decreto legge 19 dicembre 1984, n.853, convertito con modificazioni dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

''a) che i familiari partecipanti all'impresa risultino nominativamente, con l'indicazione del rapporto di parentela o di affinità con l'imprenditore, da atto pubblico o da scrittura privata autenticata da un notaio da un dottore commercialista o da un avvocato, ovvero da un segretario comunale o funzionario delle C.C.I.A.A. o da un funzionario delle Agenzia delle Entrate, recante la sottoscrizione dell'imprenditore e dei familiari partecipanti, per il periodo di imposta relativo al primo anno della costituzione dell'impresa familiare, la ripartizione dei redditi è proporzionale-ai mesi che decorrono dalla data di costituzione''».

Conseguentemente, Alla tabella A, voce Ministero dell'economia e finanze apportare le seguenti variazioni:

2016: – 30.000.000;
2017: – 30.000.000;
2018: – 30.000.000.

9.0.19
BONFRISCO, MILO, BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PAGNONCELLI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.
(Compensazioni fiscali)

1. All'articolo 28-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 2 è inserito il seguente: ''2-bis. La compensazione di cui al comma 1 del presente articolo si applica, su richiesta del creditore, con riferimento a tutti i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili maturati nei confronti dello Stato, degli enti pubblici nazionali, delle regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale per somministrazioni, forniture e appalti, a tutte le somme dovute dalla medesima data a titolo di tributi e imposte, con l'utilizzo del sistema previsto dall'articolo 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ed esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate. Si applicano, in quanto compatibili, le previsioni del predetto comma 1''.
2. Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 2 dell'articolo 28-quinquies del decreto dei Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è emanato entro il 15 gennaio 2016».

Conseguentemente, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 30 settembre 2016, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, è disposta una riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, tale da assicurare minori spese in termini di indebitamente netto pari a 1.300 milioni di euro a decorrere dal 2016. Le misure di cui al periodo precedente non sono adottate o sono adottate per importi inferiori a quelli indicati ove, entro la data ivi indicata, siano approvati provvedimenti normativi che i predetti importi attraverso interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica.

9.0.20
BELLOT, MUNERATO, BISINELLA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

1. All'articolo 10 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, 5000 apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 è aggiunta la lettera m) ''i canoni di locazione corrisposti per gli immobili adibiti ad abitazione principale dalle giovani famiglie il cui reddito complessivo familiare annuo non sia superiore ad euro 30.000,00''.
b) è aggiunto il comma 3-ter ''i canoni di coi alla lettera m) sono deducibili per un importo massimo di euro 9.600,00 annui, per le giovani famiglie nei primi 3 anni di matrimonio, in cui entrambi i coniugi non abbiano un'età superiore ai 35 anni».

9.0.21
CATALFO, PUGLIA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.
(Ulteriori agevolazioni fiscali per i lavoratori)

1. All'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, ultimo periodo, sono abrogate le parole da: «se complessivamente» fino alla fine del comma;
b) dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

''5-bis. Le spese di viaggio documentate e le spese di trasporto comprovate da documenti provenienti dal vettore sostenute per raggiungere il luogo di lavoro nei giorni lavorativi concorrono a formare il reddito per la parte eccedente 100 euro al giorno. Le indennità o i rimborsi per le spese di cui al precedente periodo, tranne i rimborsi di spese di trasporto comprovate da documenti provenienti dal vettore, concorrono a formare il reddito''.
2. Dalla data di entrata in vigore dalla presente legge il comma 6 dell'articolo 2 del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla 24 luglio 2008, n.126; è abrogato e le disposizioni da esso abrogate riacquistano efficacia».

Conseguentemente:

a) dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

«Art. 50-bis.
(Riduzione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi delle banche e di altri enti e società finanziaria)

1. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso a131 dicembre 2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento»;
b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono-sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento»;
c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento»;
b) all'articolo 51, al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 16 milioni di euro nel 2016, 35,5 milioni di euro nel 2017, 37 milioni di euro nel 2018».

9.0.22
LEZZI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.
(Modifiche al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 in materia di redditi prodotti informa associata)

1. All'articolo 5, quarto comma dei Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, così come da ultimo modificato dal decreto legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito con modificazioni dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

''a) che i familiari partecipanti all'impresa risultino nominativamente, con l'indicazione del rapporto di parentela, di affinità con l'imprenditore, da atto pubblico o da scrittura privata recante la sottoscrizione dell'imprenditore e dei familiari e conviventi partecipanti; per il periodo di imposta relativo al primo anno della costituzione dell'impresa familiare, la ripartizione dei redditi è proporzionale ai mesi che decorrono dalla data di costituzione''».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e finanze apportare le seguenti variazioni:

2016: – 30.000.000;
2017: – 30.000.000;
2018: – 30.000.000.

9.0.23
CASTALDI, MANGILI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.
(Modifiche al Fondo Fablab)

1. Al comma 56 dell'articolo 1 della legge 27/12/2013, n. 147 sostituire le parole: ''quindici individui'' con la seguente: ''5 individui''.
2. Al comma 57 sostituire le parole: ''tenute a valorizzare le collaborazioni con istituti di ricerca: pubblici, università e istituzioni scolastiche autonome'' con le seguenti: ''dando priorità a progetti di collaborazione con istituti di ricerca pubblici, università e istituzioni scolastiche autonome''».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e finanze apportare le seguenti variazioni:

2016: – 3.000.000;
2017: – 3.000.000;
2018: – 3.000.000.

9.0.24
CARIDI, GIOVANNI MAURO

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«sopprimere il comma 3 dell'articolo 5 del Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico del 27/05/2015».


10.1
URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, BOCCHINO, CAMPANELLA

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente all'articolo 48, dopo il comma 12 aggiungere il seguente:

«13. È stabilito dal 1º gennaio 2016 il divieto per la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo RAI Spa di sottoscrivere contratti pubblicitari con i concessionari del gioco al fine di promuovere attraverso il canale radio-televisivo il gioco d'azzardo, attraverso comunicazioni commerciali audiovisive e radiofoniche, dirette o indirette, che inducano all'acquisto di prodotti o alla partecipazione ad attività di gioco, quali lotterie, concorsi a premio, scommesse sportive, newlot o ad attività, anche online, comunque denominate finalizzate alla riscossione di somme di denaro, la cui vincita sia determinata esclusivamente dal caso».

10.2
AZZOLLINI, GUALDANI

Sopprimere l'articolo.

10.3
BONFRISCO, MILO, BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PAGNONCELLI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Sopprimere l'articolo.

10.4
CIAMPOLILLO, SCIBONA, AIROLA, GIROTTO, LUCIDI

Sopprimere l'articolo.

10.5
CROSIO, COMAROLI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. A decorrere dal 1º gennaio 2016 il canone di abbonamento alle radioaudizioni e alla televisione di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, nonché, la tassa di concessione governativa prevista dall'articolo17 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, e successive modificazioni, sono aboliti».

Conseguentemente, l'articolo 17 della legge 14 aprile 1975, n. 103, l'articolo 18 della legge 3 maggio 2004, n. 112, e l'articolo 47 del testo unico-della radiotelevisione. di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, sono abrogati.

2. Per garantire la continuità nell'erogazione del servizio pubblico radiotelevisivo, la società concessionaria in esclusiva del servizio pubblico radiotelevisivo ha diritto ad un compenso per gli apparecchi ed i dispositivi mobili atti ed adattabili alla ricezione del segnale di trasmissioni audiovisive effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica che digitale, anche tramite elaboratori elettronici, personal-computer e dispositivi mobili, ivi compresi sintonizzatori usb pen e decodificatori anche collegati a internet tramite un modem/router o a un access point, anche in modalità senza fili (wireless).
3. Con decreto del Ministro dell'economia, sentita la concessionaria in esclusiva del servizio pubblico radiotelevisivo e le associazioni-di categoria maggiormente rappresentative dei produttori di apparecchi, è stabilito il compenso di cui al comma 2, derivante determinato da una quota del prezzo pagato dall'acquirente finale al rivenditore, che per gli apparecchi polifunzionali è calcolata sul prezzo di un apparecchio avente caratteristiche equivalenti a quelle della componente interna destinata alla ricezione, ovvero, qualora ciò non fesse possibile, da un importo fisso per apparecchio.
4. Il compenso è dovuto da chi fabbrica o importa nel territorio dello stato, per fini commerciali, gli apparecchi e i supporti su indicati, specificando che:

a) per fabbricante obbligato alla corresponsione del compenso si intende chiunque-produca in territorio italiano apparecchi o dispositivi assoggettati al compenso, anche se commercializzati con marchi di terzi;
b) per importatore obbligato alla corresponsione del compenso, si intende chiunque in territorio italiano sia destinatario di apparecchi o dispositivi assoggettati al compenso, quale che sia il paese di provenienza degli apparecchi o ai dispositivi stessi. In caso di operazioni commerciali effettuate anche da soggetti residenti all'estero verso un consumatore finale, importatore è il soggetto che effettua la vendita o offre la disponibilità del prodotto;
c) nel caso in cui il fabbricante e l'importatore non corrispondano il compenso dovuto, è prevista dalla legge, per il pagamento del compenso, una responsabilità solidale del distributore degli apparecchi e dei dispositivi;
d) per distributore si intende chiunque distribuisca, sia all'ingrosso che al dettaglio, in territorio italiano, apparecchi o dispositivi assoggettati al compenso.

5. I predetti soggetti devono presentare alla Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), ogni tre mesi, una dichiarazione dalla quale risultino le vendite effettuate ed i compensi dovuti, che devono essere contestualmente- corrisposti. In caso di mancata corresponsione del compenso, è responsabile in solido per il pagamento il distributore degli apparecchi o dei dispositivi di ricezione.
6. Nel caso di inadempimento degli obblighi di cui al comma 5, ovvero se sussistono seri indizi che la dichiarazione presentata non corrisponda alla realtà, la S.I.A.E. o la società concessionaria in esclusiva del servizio pubblico radiotelevisivo possono ottenere, sia congiuntamente, sia disgiuntamente, che il giudice disponga l'esibizione delle scritture contabili del soggetto obbligato, oppure che acquisisca da questi le necessarie informazioni».

10.6
CROSIO, COMAROLI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 10. - (Abolizione-canone rai) – 1. A decorrere dal 1º gennaio 2016, il canone di abbonamento alle radio audizioni e alla televisione di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938; n. 880, e successive modificazioni, nonché-la tassa di concessione governativa prevista dall'articolo 17 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative, di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, e successive modificazioni, sono aboliti».

Conseguentemente, l'articolo 17 della legge 14 aprile 1975, n. 103, l'articolo 18 della legge 3 maggio 2004, n. 112, e l'articolo 47 del testo unico della radiotelevisione, di cui al-decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, sono abrogati.

Conseguentemente,

b) all'articolo 46, comma 2, aggiungere, infine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di .cui alla predetta Tabella C sono ridotte fu maniera lineare per un importò pari a 1,1 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018»;
c) all'articolo 33, comma2, sostituire le parole: «euro 23.002.000 per l'anno 2016, di 21.756.000 euro per l'anno 2017 ed euro 18.006..000 a decorrere dall'anno 2018, con le indicato nell'elenco n.3, allegato-alla presente legge» con le seguenti: «523.002.000» per l'anno 2016, di 521.756.000 per l'anno 201-7 ed euro 518.006.000 a decorrere dall'anno 2018»;
d) all'articolo 33, sopprimere il comma 34.

10.7
AURICCHIO, BARANI, AMORUSO, COMPAGNONE, CONTI, D'ANNA, FALANGA, IURLARO, LANGELLA, EVA LONGO, MAZZONI, RUVOLO, SCAVONE, VERDINI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Per l'anno 2016 il canone RAI è assolto cumulativamente dall'Amministratore dello stabile che successivamente ripartirà tra tutti i condomini possessori degli immobili situati nel condominio La rata di ciascun possessore dell'immobile è evidenziata nei preventivi e nei preventivi di spesa alla voce« Canone RAI».
Al pagamento relativo provvederà il proprietario dell'immobile che successivamente potrà rivalersi sul conduttore.
Nel caso in cui l'immobile non è occupato, per un periodo minimo di tre mesi, è compito del proprietario dare comunicazione scritta all'Amministratore del condominio che provvederà ad informare la Direzione della RAI – Ufficio riscossioni».

10.8
VACCIANO, MOLINARI, MUSSINI, BIGNAMI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Per Panno 2016, la misura del canone di abbonamento alla televisione per uso privato di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880 è pari, nel suo complesso, all'importo di euro 60».

10.9
VACCIANO, MOLINARI, MUSSINI, BIGNAMI

Al comma 1, sostituire la parola:«100» con la seguente: «60».

10.10
LUCIDI

Al comma 1, le sostituire le parole: «di euro 100», con le seguenti: «di euro 75».

Conseguentemente:

a) all'articolo 33, sostituire il comma 8, con il seguente: «8. All'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, sopprimere le seguenti parole: ''di 27,7 milioni di euro per l'anno 2016 e di 45,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017''»;
b) all'articolo 33, al comma 34, sostituire le parole: «300 milioni», con le seguenti: «200 milioni»;
c) all'articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «15 per cento», con le seguenti: «17 per cento»;
d) all'articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento», con le seguenti: «6 per cento».

10.11
AIROLA, CIOFFI, CIAMPOLILLO, SCIBONA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: «euro 100», con le seguenti: «euro 80»;
b) al comma 2, lettera c), sostituire le parole da: «avviene mediante addebito», fino alla fine della lettera, con le seguenti: «è frazionato in due rate senza applicazione di interessi ed avviene mediante addebito sulla prima e sulla terza fattura emesse dalle aziende di vendita di energia elettrica successive alla data di scadenza del pagamento del medesimo canone. Sulle relative fattore il pagamento, del canone costituisce distinta voce non imponibile ai fini fiscali».
c) al comma 5 dopo le parole: «abbonamento alla televisione», inserire le seguenti: «, ai soggetti beneficiari delle agevolazioni di pagamento previste dalla legislazione vigente»;
d) dopo il comma 8, aggiungere il seguente: «8-bis. All'articolo 21, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, l'ultimo periodo è abrogato»;
e) sopprimere il comma 9.

Conseguentemente:

a) all'articolo 33, sostituire il comma 8, con il seguente: «8. All'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, sopprimere le seguenti parole: «di 27,7 milioni di euro per l'anno 2016 e di 45,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017»;
b) all'articolo 33, al comma 34, sostituire le parole: «300 milioni», con le seguenti: «200 milioni»;
c) all'articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «15 per cento», con le seguenti: «17 per cento»;
d) all'articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5.5 per cento», con le seguenti: «6 per cento».

10.12
AIROLA, CIOFFI, CIAMPOLILLO, SCIBONA, GIROTTO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: «euro 100», con le seguenti: «euro 80»;
b) dopo il comma 8, inserire il seguente: «8-bis. All'articolo 21, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66,convertito, con modificazioni, dalla legge23 giugno 2014, n. 89, l'ultimo periodo è abrogato.»;
c) sopprimere il comma 9.

Conseguentemente:

a) all'articolo 33, sostituire il comma 8, con il seguente: «8. All'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, sopprimere le seguenti parole: ''di 27,7 milioni di euro per l'anno 2016 e di 45,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017''»;
b) all'articolo 33, al comma 34, sostituire le parole: «300 milioni», con le seguenti: «200 milioni»;
c) all'articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «15 per cento», con le seguenti: «17 per cento»;
d) all'articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento», con le seguenti: «6 per cento».

10.13
CIOFFI, AIROLA, CIAMPOLILLO, SCIBONA, GIROTTO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: «euro 100», con le seguenti: «euro 80»;
b) sopprimere il comma 9.

Conseguentemente:

a) all'articolo 33, sostituire il comma 8, con il seguente: «8. All'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, sopprimere le seguenti parole: ''di 27,7 milioni di euro per l'anno 2016 e di 45,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017''»;
b) all'articolo 33, al comma 34, sostituire le parole: «300 milioni», con le seguenti: «200 milioni»;
c) all'articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «15 per cento», con le seguenti: «17 per-cento»;
d) all'articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento», con le seguenti: «6 per cento».

10.14
BARANI, AMORUSO, AURICCHIO, COMPAGNONE, CONTI, D'ANNA, FALANGA, IURLARO, LANGELLA, EVA LONGO, MAZZONI, RUVOLO, SCAVONE, VERDINI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Dal pagamento sono esentati i pensionati il cui reddito familiare complessivo è inferiore a 8.000 euro».

Conseguentemente, al comma 3, aggiungere il seguente periodo: «Nello stesso decreto sono definite le modalità attraverso le quali è garantito l'esonero dal pagamento da parte dei soggetti di cui al comma 1, ultimo periodo».

10.15
COMAROLI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. A partire dal 1º gennaio 2016 è istituito, presso il Ministero per lo sviluppo economico, il ''Fondo di sostegno economico all'emittenza radiotelevisiva locale per il servizio svolto in ambito territoriale''.
A tale fendo viene destinato annualmente il 10 per cento delle risorse derivate dal pagamento del canone di abbonamento televisivo. Il 30 per cento del predetto fondo è assegnato alle emittenti radiofoniche locali i cui ricavi da pubblicità non superano 500.000 euro. Il fondo verrà ripartito secondo il Regolamento del Ministro dello Sviluppo Economico sentite le associazioni nazionali di categoria costituite con atto pubblico da almeno cinque anni e che abbiano sedi costituite in almeno 15 regioni. È abrogato il comma 3, articolo 45, legge 448 del 28 dicembre 1998 e successive modifiche e integrazioni».

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 2, sostituire le parole: «euro 23.002.000 per l'anno 2016, di 21.756.000 euro per l'anno 2017 ed euro 18.006.000 a decorrere dall'anno 2018, come indicato nell'elenco n. 3, allegato alla presente legge», con le seguenti: «euro 203.002.000 per l'anno 2016, di 201.756.000 euro per l'anno 2017 ed euro 198.006.000 a decorrere dall'anno 2018.

10.16
CROSIO, COMAROLI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«9-bis. I proventi del canone di abbonamento alla televisione per uso privato sono versati per il 90 per cento alle regioni, in conformità a quanto stabilito dalla legge 5 maggio 2009, n. 42 in materia di federalismo fiscale, e ripartiti tra le emittenti locali sulla base di un apposito regolamento del Ministro dello sviluppo economico entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

Conseguentemente, all'articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 500 milioni di euro a decorrere dal 2016».

10.17
BENCINI, MAURIZIO ROMANI, BIGNAMI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il 10 per cento del canone di abbonamento della concessionaria pubblica è destinato a costituire un fondo di sostegno economico all'emittenza radiotelevisiva locale per il servizio pubblico svolto nell'ambito territoriale. Il 30 per cento del predetto fondo è assegnato alle emittenti radiofoniche locali i cui ricavi da pubblicità non superano 500.000 euro. I beneficiari del fondo non hanno diritto alle provvidenze economiche riservate all'editoria radiotelevisiva di cui alla legge 250 del 7 agosto 1990 e successive integrazioni e modificazioni. Il fondo verrà ripartito secondo il Regolamento del Ministro dello Sviluppo Economico sentite le associazioni nazionali di categoria costituite con atto pubblico da almeno cinque anni e che abbiano sedi costituite in almeno 15 regioni. È abrogato il comma 3, articolo 45, legge 448 del 28 dicembre 1998 e successive modifiche e integrazioni».

10.18
CROSIO, COMAROLI

Sopprimere i commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9.

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 2, sostituire le parole: «euro 23.002.000 per l'anno 2016, di 21.756.000 euro, per l'anno 2017 ed euro 18.006.000 a decorrere dall'anno 2018, come indicato nell'elenco n. 3 allegato alla presente legge», con le seguenti: «523.002.000per l'anno 2016, di 521.756.000 per l'anno 2017 ed euro 518.006.000 a decorrere dall'anno 2018».

10.19
VACCIANO, MOLINARI, MUSSINI, BIGNAMI

Sopprimere i commi da 2 a 9.

10.20
PAGNONCELLI, MILO

Sopprimere i commi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8.

10.21
PAGNONCELLI, MILO

Sopprimere il comma 2.

10.22
CROSIO

Al comma 2, sostituire la lettera a), con la seguente:

«a) all'articolo 1, sostituire il comma 1 con i seguenti:

''1. Il canone di abbonamento costituisce il corrispettivo dell'uso di un apparato atto a decodificare le trasmissioni televisive criptate, installato dalla concessionaria del servizio pubblico su richiesta dell'utente, con modalità e caratteristiche stabilite con decreto del Ministro delle comunicazioni.
1-bis. Gli utenti che non richiedono l'installazione di cui al comma precedente sono tenuti unicamente al pagamento della tassa di concessione governativa di cui all'articolo 17, comma 1, lettera b), della tariffa delle tasse sulle concessioni, approvata con decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1991.
1-ter. Con decreto del Ministro delle comunicazioni sono indicati i programmi di pubblico interesse che la concessionaria del servizio pubblico non può trasmettere con modalità criptate''».

Conseguentemente:

e) all'articolo 46, comma 2, aggiungere, infine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 1,1 miliardi di euro per ciascuno degli anni 20l6, 2017 e 2018;
f) all'articolo 33, comma 2, sostituire le parole: «euro 23.002.000 per l'anno 2016, di 21.756.000 euro per l'anno 2017 ed euro 18.006.000 a decorrere dall'anno 2018, come indicato nell'elenco n. 3, allegato alla presente legge» con le seguenti: «523.002.000 per l'anno 2016, di 521.756.000 per l'anno 2017 ed euro 518.006.000 a decorrere dall'anno 2018».
g) all'articolo 33, sopprimere il comma 34.

10.23
MALAN, MANDELLI, CERONI, BOCCARDI

Al comma 2, lettera a), capoverso, primo periodo, dopo le parole: «Fornitura di energia elettrica» inserire le seguenti: «con un consumo nell'anno precedente superiore a 100 kwh».

10.24
LUCIDI

Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine; il seguente periodo: «Le comunicazioni e le dichiarazioni di cui alla presente legge possono essere effettuate anche mediante l'utilizzo della posta elettronica ordinaria».

10.25
MARTELLI

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

10.26
MARTELLI

Al comma 2, sostituire la lettera b), con la seguente:

«b) a decorrere dall'anno 20 16 tutti i presupposti di sussistenza dei requisiti di possesso di uno o più apparecchi atti alla ricezione dei segnali TV sono aboliti. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'Agenzia delle entrate stabilisce criteri non presuntivi per l'accertamento dei requisiti di possesso degli apparecchi atti alla ricezione di segnali TV. In nessun caso l'onere della prova deve essere posto a carico dell'utente».

10.27
AMIDEI, CERONI, PICCOLI, BERTACCO, MARIN, SCOMA

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «dallo stesso soggetto», inserire le seguenti: «, dal coniuge».

Conseguentemente, alla Tabella B, apportare le seguenti variazioni: voce Ministero dell'economia e delle finanze:

2016: – 1.000.000;
2017: – 1.000.000;
2018: – 1.000.000.

10.28
D'ALÌ

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «dallo stesso soggetto», inserire le seguenti: «, dal coniuge».

Conseguentemente, alla Tabella B, apportare le seguenti variazioni: voce Ministero dell'economia e delle finanze:

2016: – 1.000.000;
2017: – 1.000.000;
2018: – 1.000.000.

10.29
STEFANO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS, BOCCHINO, CAMPANELLA, BIGNAMI

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «dallo stesso soggetto», inserire le seguenti: «, dal coniuge».

Conseguentemente, alla Tabella B, apportare le seguenti variazioni: voce Ministero dell'economia e delle finanze:

2016: – 1.000.000;
2017: – 1.000.000;
2018: – 1.000.000.

10.30
DI MAGGIO

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «dallo stesso soggetto», inserire le seguenti: «, dal coniuge».

Conseguentemente, alla Tabella B, apportare le seguenti variazioni: voce Ministero dell'economia e delle finanze:

2016: – 1.000.000;
2017: – 1.000.000;
2018: – 1.000.000.

10.31
GAETTI, GIROTTO, DONNO, FUCKSIA

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «dallo stesso soggetto», inserire le seguenti: «, dal coniuge».

Conseguentemente, alla Tabella B, apportare le seguenti variazioni: voce Ministero dell'economia e delle finanze:

2016: – 1.000.000;
2017: – 1.000.000;
2018: – 1.000,000.

10.32
PAGNONCELLI, D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, BONFRISCO

Apportare le seguenti modifiche:

1) al comma 2 sostituire la lettera c), con la seguente:

«c) all'articolo 3, dopo il primo comma è aggiunto il seguente: ''Per i titolari di utenza per la fornitua di energia elettrica di cui all'articolo 1, secondo periodo, il pagamento del canone avviene mediante cinque diverse rate sulle relative fatture, di cui costituisce distinta voce non imponibile ai fini fiscali, emesse dalle aziende di vendita di energia elettrica''».

2) sopprimere il comma 8.

10.33
CIOFFI, AIROLA, CIAMPOLILLO, SCIBONA, GIROTTO

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole da: «avviene mediante addebito», fino alla fine della lettera, con le seguenti: «è frazionato in due rate, senza applicazione di interessi, ed avviene mediante addebito sulla prima e sulla terza fattura emesse dalle aziende di vendita di energia elettrica successive alla data di scadenza del pagamento del medesimo canone. Sulle relative fatture il pagamento del canone costituisce distinta voce non imponibile ai fini fiscali».

Conseguentemente, sopprimere il comma 8.

10.34
PAGNONCELLI, MILO, BONFRISCO

Al comma 2, lettera c), apportare le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: «mediante addebito», inserire le seguenti: «dell'importo nel suo complesso; comprensivo di imposta sul valore aggiunto e concessioni governative,»;
b) dopo le parole: «non imponibile ai fini fiscali», inserire le seguenti: «e fuori campo di applicazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto».

10.35
MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI

Al comma 3 apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il servizio idrico,», aggiungere le seguenti: «l'Autorità garante per la protezione dei dati personali e la Banca d'Italia»;
b) dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«Ai fini della predisposizione del decreto di cui al comma 3, è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico un tavolo di confronto tra il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell'economia e delle finanze, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il servizio idrico, l'Autorità garante per la protezione dei dati personali, la Banca d'Italia, le principali Associazioni dei fornitori di energia elettrica, l'Associazione Bancaria Italia, l'Associazione Italiana Istituti di pagamento e moneta elettronica e Poste Italiane».

10.36
PAGNONCELLI, MILO, BONFRISCO, BRUNI, PERRONE, LIUZZI

Al comma 3, dopo le parole: «sistema idrico», aggiungere le seguenti: «l'Autorità Garante della concorrenza e del mercato, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il Garante per la protezione dei dati personali, le associazioni nazionali di categoria del settore radiotelevisivo, dei fornitori di energia elettrica e degli utenti e consumatori, comparativamente più rappresentative,».

10.37
AIROLA, CIOFFI, CIAMPOLILLO, SCIBONA, GIROTTO

Sostituire il comma 5, con il seguente:

«5. Per l'attuazione di quanto previsto dai commi 2, 3 e 4 e limitatamente alle finalità di cui al presente articolo, l'Anagrafe tributaria, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, l'Acquirente Unico Spa, il Ministero dell'interno, i Comuni, nonché gli altri soggetti pubblici o privati che ne hanno la disponibilità sono autorizzati allo scambio e all'utilizzo dei dati relativi alle famiglie anagrafiche, alle utenze per la fornitura di energia elettrica, ai soggetti tenuti al pagamento del canone di abbonamento alla televisione, ai soggetti beneficiari delle agevolazioni di cui all'articolo 38, comma 8, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché ai soggetti esenti dal pagamento del canone».

10.38
AIROLA, CIOFFI, CIAMPOLILLO, SCIBONA, GIROTTO

Al comma 5, dopo le parole: «canone di abbonamento alla televisione», inserire le seguenti: «, ai soggetti beneficiari delle agevolazioni di pagamento previste dalla legislazione vigente».

10.39
SCIBONA, GIROTTO, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Resta ferma l'esclusione dal pagamento del canone per i titolari di utenza per la fornitura di energia elettrica che, ai sensi dell'articolo 10 del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246; convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, non intendano o non possano, per qualsiasi ragione, più usufruire delle radioaudizioni circolari».

10.40
GIUSEPPE ESPOSITO, GUALDANI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Il canone di abbonamento speciale non è dovuto per la detenzione di parecchi utilizzati esclusivamente come videoterminali per l'esercizio della raccolta del gioco pubblico con vincite in denaro, in forza di concessione rilasciata dall'amministrazione pubblica; e non atti alla ricezione di trasmissioni radiotelevisive anche a mezzo internet».

Conseguentemente, nell'elenco 2, allegato alla presente legge ai sensi dell'articolo 33, comma 1, apportare le seguenti modificazioni: dopo il punto «1 Politiche economico-finanziarie e di bilancio», sostituire gli importi indicati ai punti 1.1 e 1.3 con i seguenti:

Regione o provincia autonomaProgramma201620172018 e successiveRiduzionidi cui
predeterminate per leggeRiduzionidi cui
predeterminate per leggeRiduzionidi cui
predeterminate per legge1.1 Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità51.186072.400878.80001.3 Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali20.000020.000020.0000

10.41
CANTINI, FILIPPI, BORIOLI, CARDINALI, STEFANO ESPOSITO, ORRÙ, RANUCCI, SONEGO, VERDUCCI, MANASSERO, CIRINNÀ, CALEO, IDEM, FAVERO, D'ADDA, PAGLIARI, SOLLO, SPILABOTTE, DI GIORGI, FASIOLO, VALDINOSI, ALBANO, LEPRI, PEZZOPANE, SCALIA

Sostituire il comma 8, con il seguente:

«8. Per l'anno 2016, il canone è addebitato in due rate, secondo le modalità di cui al comma 2, sulla prima e sulla terza fattura relativa alla fornitura di energia elettrica successive alla data di scadenza del pagamento del medesimo canone. A decorrere dall'anno 2017, l'importo del canone è addebitato in sei rate a cadenza bimestrale sulle fatture relative alla fornitura di energia elettrica».

Conseguentemente:

al comma 9, dopo le parole: «sono riservate» aggiungere le seguenti: «per una quota non inferiore al 30 per cento al finanziamento dell'emittenza radiotelevisiva locale e»;

dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Con decreto Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità del riparto delle eventuali maggiori entrate su base regionale, nonché i criteri e le modalità per il riparto delle predette somme fra le emittenti radiotelevisive locali, che tengano conto dei dati di ascolto, del personale impiegato a tempo indeterminato degli investimenti annuali in innovazione tecnologica e delle ore dedicate all'informazione locale».

10.42
RANUCCI

Sostituire il comma 8 con il seguente:

«8. Per l'anno 2016 il canone è addebitato, secondo le modalità di cui al comma 2, in quattro rate frazionate a decorrere dalla prima fattura relativa alla fornitura di energia elettrica successiva alla dota di scadenza del pagamento del medesimo canone fissato al 31 gennaio 2016.».

10.43
PELINO, MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI

Sostituire il comma 8, con il seguente:

«8. Per l'anno 2016 il canone è addebitato secondo le modalità di cui al comma 2 sulle sei fatture bimestrali relative alla fornitura di energia elettrica distribuendo uniformemente su ognuna di essa la quota dell'importo annuale totale da versare».

10.44
PAGNONCELLI, MILO, BONFRISCO, LIUZZI

Al comma 8 sono apportate le seguenti, modifiche:

a) Il primo periodo è sostituito dal seguente: «Il canone è addebitato secondo le modalità di cui al comma 2 ripartito, senza ulteriori oneri, sulle prime quattro fatture relative alla forniture di energia elettrica successive alla data di scadenza del pagamento del medesimo canone. In caso di cessazione del rapporto di fornitura di energia elettrica l'eventuale quota di canone non ancora riscossa verrà inserita, per l'importo ancora dovuto, nell'ultima fattura emessa dal gestore a conguaglio della fornitura.»;
b) dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Restano ferme per chi vi avesse già aderito e per chi volesse in futuro aderirvi, le modalità di riscossione frazionata del canone previste dall'articolo 38, comma 8, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122»

10.45
FRAVEZZI, ZELLER, PANIZZA, LANIECE, BATTISTA, ORELLANA, ROMANO

Al comma 8, sostituire« le parole: «sulla prima fattura relativa alla fornitura di energia elettrica successiva» con le seguenti: «ratealmente sulle prime due fatture relative alla fornitura di energia elettrica successive».

10.46
D'AMBROSIO LETTIERI, PAGNONCELLI, MILO, BONFRISCO

Al comma 8 sostituire le parole: «sulla prima fattura relativa» con le seguenti: «sulle prime 5 fatture relative».

10.47
LUCIDI

Al comma 8, sostituire le parole: «sulla prima fattura relativa», con le seguenti: «in sei rate sulle fatture relative».

10.48
D'AMBROSIO LETTIERI, BONFRISCO, MILO, LIUZZI

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Una quota non inferiore al 10 per cento del canone di cui al comma 1 è destinato a costituire un fondo di sostegno economico all'emittenza radiotelevlsiva locale per il servizio pubblico svolto nell'ambito territoriale, Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dello sviluppo economico, sentite le associazioni nazionali di categoria del settore radiotelevisivo comparativamente più rappresentative delle emittenti radiofoniche locali, che siano costituite con atto pubblico da almeno cinque anni dall'entrata in vigore della presente regge e che abbiano sedi costituite in almeno 15 regioni è assegnata una quota non inferiore al 30 per cento fondo di cui al primo periodo, alle emittenti radiofoniche locali i cui ricavi annuali da pubblicità non superano 500:000 euro. I beneficiari del fondo non hanno diritto alle provvidenze economiche riservate all'editoria radiotelevisiva di cui alla legge 250 del 7 agosto 1990 e successive integrazioni e modificazioni. È abrogato il comma 3, articolo 45, legge 448 del 28 dicembre 1998 e successive modifiche e integrazioni».

10.49
AIROLA, CIOFFI, CIAMPOLILLO, SCIBONA, GIROTTO

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. All'articolo 21, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, l'ultimo periodo è abrogato.».

Conseguentemente:

a) all'articolo 33, sostituire il comma 8, con il seguente:

«8. All'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, sopprimere le seguenti parole: ''di 27,7 milioni di euro per l'anno 2016 e di 45,1 milioni eli euro a decorrere dall'anno 2017''»;

b) all'articolo 33, al comma 34, sostituire le parole: «300 milioni» con le seguenti: «200 milioni»;
c) all'articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «15 per cento» con le seguenti: «17 per cento»;
d) all'articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento» con le seguenti: «6 per cento».

10.50
CIOFFI, AIROLA, CIAMPOLILLO, SCIBONA, GIROTTO

Sopprimere il comma 9.

10.51
COMAROLI

Sostituire il comma 9 con il seguente:

«9. Per gli anni dal 2016 al 2018, le eventuali maggiori entrate versate a titolo di canone di abbonamento alla televisione rispetto alle somme già iscritte a tale titolo nel bilancio di previsione per l'anno 2016 sono riversate nel ''Fondo per il sostegno economico all'emittenza locale'', istituito a partire dal 1º gennaio 2016 presso il Ministero dello Sviluppo economico.
Le risorse a valere sul predetto fondo sono assegnate annualmente, per il 30 per cento, alle emittenti radiofoniche locali e per il 70 per cento alle emittenti televisive locali secondo le graduatorie elaborate dai Corecom e la verifica da parte del Ministero dello Sviluppo economico».

10.52
COMAROLI, CROSIO

Sostituire il primo periodo del comma 9 con il seguente: «per gli anni dal 2016 al 2018, le eventuali maggiori entrate versate a titolo di canone di abbonamento alla televisione rispetto alle somme già iscritte a tale titolo nel bilancio di previsione per l'anno 2016, sono destinati ai sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale».

10.53
URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, BOCCHINO, CAMPANELLA

Al comma 9, dopo le parole: «sono riservate» inserire le seguenti: «per interventi di sostegno all'editoria fino all'importo di 80 milioni per l'anno 2016, 50 milioni per ciascuno degli anni 2017 e 2018, le somme restanti».

Conseguentemente, alla Tabella C, missione Comunicazioni, programma Sostegno all'editoria, Ministero dell'economia e delle finanze, voce: legge n. 67 del 1987: Rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante «Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria (11.2 – capp. 2183, 7442)», apportare le seguenti variazioni:

2016:

CP: +80.000.000;
CS: +80.000.000.

2017:

CP: +50.000.000;
CS: +50.000.000.

2018:

CP: +50.000.000;
CS: +50.000.000.

10.54
DALLA TOR

Al comma 9, dopo le parole: «sono riservate» inserire le seguenti: «per interventi di sostegno all'editoria fino all'importo di 80 milioni per l'anno 2016; 50 milioni per ciascuno degli anni 2017 e 2018, le somme restanti».

Conseguentemente, alla Tabella C, missione Comunicazioni, programma Sostegno all'editoria, Ministero dell'economia e delle finanze, voce: legge n. 67 del 1987: Rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante «Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria (11.2 – capp. 2183, 7442)», apportare le seguenti variazioni:

2016:

CP: +80.000.000;
CS: +80.000.000

2017:

CP: +50.000.000;
CS: +50.000.000

2018:

CP: +50.000.000;
CS: +50.000.000.

10.55
VERDUCCI, GIANLUCA ROSSI, VACCARI, MATURANI, CARDINALI

Al comma 9, dopo le parole: «sono riservate» inserire le seguenti: «per interventi di sostegno all'editoria fino all'importo di 80 milioni per l'anno 2016, 50 milioni per ciascuno degli anni 2017 e 2018, le somme restanti».

Conseguentemente, alla Tabella C, missione Comunicazioni, programma Sostegno all'editoria, Ministero dell'economia e delle finanze, voce: legge n. 67 del 1987: Rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante «Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria (11.2 – capp. 2183, 7442)», apportare le seguenti variazioni:

2016:

CP: +80.000.000;
CS: +80.000.000.

2017:

CP: +50.000.000;
CS: +50.000.000.

2018:

CP: +50.000.000;
CS; +50.000.000.

10.56
URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, BOCCHINO, CAMPANELLA

Al comma 9, dopo le parole: «sono riservate» inserire le seguenti: «per interventi di sostegno all'editoria fino all'importo di 50 milioni, le somme restanti».

Conseguentemente alla Tabella C, missione Comunicazioni, programma Sostegno all'editoria, Ministero dell'economia e delle finanze, voce: legge n. 67 del 1987: Rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante «Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria (11.2 – capp. 2183, 7442)», apportare le seguenti variazioni:

2016:

CP: +50.000.000;
CS: +50.000.000.

2017:

CP: +50.000.000;
CS: +50.000.000.

2018:

CP: +50.000.000;
CS: +50.000.000.

10.57
DALLA TOR

Al comma 9, dopo le parole: «sono riservate» inserire le seguenti: «per interventi di sostegno all'editoria fino all'importo di 50 milioni, le somme restanti».

Conseguentemente, alla Tabella C, missione Comunicazioni, programma Sostegno all'editoria, Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Legge n. 67 del 1987: Rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante «Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria (11.2 – capp: 2183, 7442)», apportare le seguenti variazioni:

2016:

CP: +50.000.000;
CS: +50.000.000.

2017:

CP: +50.000.000;
CS. +50.000.000.

2018:

CP: +50.000.000;
CS: +50.000.000.

10.58
VERDUCCI, GIANLUCA ROSSI, VACCARI, MATURANI, CARDINALI

Al comma 9, dopo le parole: «sono riservate» inserire le seguenti: «per interventi di sostegno all'editoria fino all'importo di 50 milioni, le somme restanti».

Conseguentemente, alla Tabella C, missione Comunicazioni, programma Sostegno all'editoria, Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Legge n. 67 del 1987: Rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante «Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria (11.2 – capp. 2183, 7442)», apportare le seguenti variazioni:

2016:

CP: +50.000.000;
CS: +50.000.000.

2017:

CP: +50.000.000;
CS: +50.000.000.

2018:

CP: +50.000.000;
CS: +50.000.000.

10.59
COMAROLI, CROSIO

Al comma 9, primo periodo, dopo le parole: «sono riservate», inserire le seguenti: «nella disponibilità di 50 milioni annuali al fine di adeguare le risorse per le misure di sostegno a favore dell'emittenza radiofonica e televisiva locale di cui all'articolo 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e di cui all'articolo 52, comma 18 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 e successive modifiche, e le rimanenti».

10.60
BELLOT, MUNERATO, BISINELLA

Al comma 9, primo periodo, sostituire le parole: «all'erario per essere», fino alla fine del periodo, con le seguenti: «alla riduzione proporzionale del canone stesso».

10.61
BELLOT, MUNERATO, BISINELLA

Al comma 9, primo periodo, sostituire le parole: «all'erario per essere», fino alla fine del periodo, con le seguenti: «al finanziamento delle emittenti locali».

10.62
STEFANO, URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, BOCCHINO, CAMPANELLA

Al comma 9, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo aggiungere, in fine, le parole: «, fatto salvo quanto previsto nei periodi successivi.»;
b) aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Le quote delle entrate del canone di abbonamento alla televisione già destinate dall'articolo 10 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 1993, a sostegno dell'emittente televisiva locale, a decorrere dall'anno 2016 confluiscono nel ''Fondo per il pluralismo nell'informazione su reti radiofoniche e televisive locali'' istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico allo scopo di promuovere e sostenere la funzione di pubblico interesse svolta dagli operatori del settore radiotelevisivo locale. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico da adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni per la ripartizione del Fondo di cui al comma 1, riguardanti i soggetti beneficiari, la tipologia, lo misura, le procedure e i tempi di erogazione dei contributi, nonché i criteri di assegnazione dei contributi che devono rispondere all'obiettivo di promuovere la realizzazione degli obiettivi di pubblico interesse, ossia il pluralismo dell'informazione, l'occupazione del settore, elevati standard qualitativi dei contenuti forniti, anche in base all'effettivo gradimento da parte degli utenti e di incentivare l'uso di tecnologie innovative. Con il medesimo decreto sono, altresì, individuate misure idonee a valorizzare l'attività delle emittenti televisive e radiofoniche a carattere comunitario. A decorrere dall'anno 2016, nel Fondo per il pluralismo nell'informazione su reti radiofoniche e televisive locali confluiscono le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico destinate alla concessione di contributi e provvidenze a favore dell'emittenza radiotelevisiva locale e le risorse di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a) della legge 25 febbraio 1987, n. 67, destinate all'erogazione dei contributi a favore delle imprese radiofoniche di informazione. A decorrere dall'anno 2016, nel Fondo di cui al comma 1, confluiscono le risorse derivanti da una percentuale non inferiore all'8 per cento del canone di abbonamento alla radiotelevisione. Al comma 8 dell'articolo 27 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 dopo le parole: ''Santa Cecilia'', inserire le seguenti: ''e di una quota da destinare al finanziamento dell'attività di informazione svolta dalle emittenti locali, con finalità di pubblico interesse, secondo i criteri e le procedure di cui all'articolo 10, comma 9, della legge (Stabilità)''. Al comma 3 dell'articolo 47 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, dopo le parole: ''le esigenze di sviluppo tecnologico delle imprese.'', sono aggiunte le seguenti: ''È fatta salva la possibilità di cui all'articolo 7, comma 5, di utilizzare una quota residuale della somma da riversare alla società concessionaria per il finanziamento delle emittenti locali, a garanzia del pluralismo dell'informazione è della concorrenza''».

10.63
MARGIOTTA

Al comma 9, al primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «fatto salvo quanto previsto nei periodi successivi».

Al comma 9, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: « Le quote delle entrate del canone di abbonamento alla televisione già destinate dall'articolo 10 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 1993, a sostegno dell'emittente televisiva locale, a decorrere dall'anno 2016 confluiscono nel ''Fondo per il pluralismo nell'informazione su reti radiofoniche e televisive locali'' istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico allo scopo di promuovere e sostenere la funzione di pubblico interesse svolta dagli operatori del settore radiotelevisivo locale. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico da adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni per la ripartizione del Fondo di cui al comma 1, riguardanti i soggetti beneficiari, la tipologia, lo misura, le procedure e i tempi di erogazione dei contributi, nonché i criteri di assegnazione dei contributi che devono rispondere all'obiettivo di promuovere la realizzazione degli obiettivi di pubblico interesse, ossia il pluralismo dell'informazione, l'occupazione del settore, elevati standard qualitativi dei contenuti forniti, anche in base all'effettivo gradimento da parte degli utenti e di incentivare l'uso di tecnologie innovative. Con il medesimo decreto sono, altresì, individuate misure idonee a valorizzare l'attività delle emittenti televisive e radiofoniche a carattere comunitario. A decorrere dall'anno 2016, nel Fondo per il pluralismo nell'informazione su reti radiofoniche e televisive locali confluiscono le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico destinate alla concessione di contributi e provvidenze a favore dell'emittenza radiotelevisiva locale e le risorse di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a) della legge 25 febbraio 1987, n. 67, destinate all'erogazione dei contributi a favore delle imprese radiofoniche di informazione. A decorrere dall'anno 2016, nel Fondo di cui al comma 1, confluiscono le risorse derivanti da una percentuale non inferiore all'8 per cento del canone di abbonamento alla radiotelevisione. Al comma 8 dell'articolo 27 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 dopo le parole: ''Santa Cecilia'', inserire le seguenti: ''e di una quota da destinare al finanziamento dell'attività di informazione svolta dalle emittenti locali, con finalità di pubblico interesse, secondo i criteri e le procedure di cui all'articolo 10, comma 9, della legge (Stabilità)''. Al comma 3 dell'articolo 47 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, dopo le parole: ''le esigenze di sviluppo tecnologico delle imprese.'', sono aggiunte le seguenti: ''È fatta salva la possibilità di cui all'articolo 7, comma 5, di utilizzare una quota residuale della somma da riversare alla società concessionaria per il finanziamento delle emittenti locali, a garanzia del pluralismo dell'informazione è della concorrenza''».

10.64
STEFANO, URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, BOCCHINO, CAMPANELLA

Al comma 9, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «, fatto salvo quanto previsto nei periodi successivi.»;
b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le quote delle entrate del canone di abbonamento alla televisione già destinate dall'articolo 10 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 1993, a sostegno dell'emittenza televisiva locale sono quantificate, a decorrere dall'anno 2016, in misura non inferiore a 150 milioni di euro. Tale misura sostituisce ed incorpora tutte le autorizzazioni di spesa in essere, destinate all'emittenza televisiva locale. Le suddette somme spettanti sono ripartite ed erogate alle TV locali che svolgono funzione di pubblico interesse entro il mese di aprile di ciascun anno con decreto del Ministro dello sviluppo economico. Al comma 8 dell'articolo 27 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 dopo le parole: ''Santa Cecilia'' inserire le seguenti: ''e di una quota da destinare al finanziamento dell'attività di informazione svolta dalle TV locali con finalità di pubblico interesse''».

10.65
URAS, STEFANO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, BOCCHINO, CAMPANELLA

Al comma 9, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «, fatto salvo quanto previsto nei periodi successivi.»;
b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le quote delle entrate del canone di abbonamento alla televisione già destinate dall'articolo 10 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 1993, a sostegno dell'emittenza televisiva locale sono quantificate, a decorrere dall'anno 2016, in misura non inferiore al 35 per cento. Tale misura sostituisce ed incorpora tutte le autorizzazioni di spesa in essere, destinate all'emittenza televisiva locale. Le suddette somme spettanti sono ripartite ed erogate alle TV locali che svolgono funzione di pubblico interesse entro il mese di aprile di ciascun anno con decreto del Ministro dello sviluppo economico. Al comma 8 dell'articolo 27 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 dopo le parole: ''Santa Cecilia'' inserire le seguenti: ''e di una quota da destinare al finanziamento dell'attività di informazione svolta dalle TV locali con finalità di pubblico interesse''».

10.66
MARGIOTTA

Al comma 9, al primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «fatto salvo quanto previsto nei periodi successivi».

Al comma 9, aggiungere al termine, il seguente periodo: «Le quote delle entrate del canone di abbonamento alla televisione già destinate dall'articolo10 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 1993, a sostegno dell'emittenza televisiva locale sono quantificate, a decorrere dall'anno 2016, in misura non inferiore al 35 per cento, tale misura sostituisce ed incorpora tutte le autorizzazioni di spesa in essere, destinate all'emittenza televisiva locale. Le suddette somme spettanti sono ripartite ed erogate alle TV locali che svolgono funzione di pubblico interesse entro il mese di aprile di ciascun anno con decreto del Ministro dello sviluppo economico. Al comma 8 dell'articolo 27 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 dopo le parole: ''Santa Cecilia'' inserire le seguenti: ''e di una quota da destinare al finanziamento dell'attività di informazione svolta dalle TV locali con finalità di pubblico interesse''».

10.67
MARGIOTTA

Al comma 9, apportare le seguenti modificazioni:

a) Al primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «fatto salvo quanto previsto nei periodi successivi.»;
b) Aggiungere il seguente comma:

«9-bis. Le quote delle entrate del canone di abbonamento alla televisione già destinate dall'articolo 10 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 1993, a sostegno dell'emittenza televisiva locale sono quantificate, a decorrere dall'anno 2016, in misura non inferiore a 150 milioni di euro. Tale misura sostituisce ed incorpora tutte le autorizzazioni di spesa in essere, destinate all'emittenza televisiva locale. Le suddette somme spettanti sono ripartite ed erogate alle TV locali che svolgono funzione di pubblico interesse entro il mese di aprile di ciascun anno con decreto del Ministro dello sviluppo economico. Al comma 8 dell'articolo 27 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 dopo le parole: ''Santa Cecilia'' inserire le seguenti: ''e di una quota da destinare al finanziamento dell'attività di informazione svolta dalle TV locali con finalità di pubblico interesse''».

10.68
CARDINALI

Al comma 9, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Il 10 per cento del canone di abbonamento della concessionaria pubblica è destinato a costituire un fondo di sostegno economico all'emittenza radiotelevisiva locale per il servizio pubblico svolto nell'ambito territoriale. Il 30 per cento del predetto fondo è assegnato alle emittenti radiofoniche locali i cui ricavi da pubblicità non superano 500.000 euro. I beneficiari del fondo non hanno diritto alle provvidenze economiche riservate all'editoria radiotelevisiva di cui alla legge 250 del 7 agosto 1990 e successive integrazioni e modificazioni. Il fondo verrà ripartito secondo il Regolamento del Ministro dello Sviluppo Economico sentite le associazioni nazionali di categoria costituite con atto pubblico da almeno cinque anni e che abbiano sedi costituite in almeno 15 regioni. È abrogato il comma 3, articolo 45, legge n. 448 del 28 dicembre 1998 e successive modifiche e integrazioni».

10.69
MUCCHETTI

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

«9-bis. Gli intermediari finanziari che procedono, per conto di propri clienti, a pagamenti verso l'estero devono assumere, fra i dati identificativi del beneficiario, anche il numero di partita IVA e l'autorità che lo ha rilasciato. Qualora il beneficiario non disponga del numero di Partita IVA e le transazioni effettuate, per il tramite del medesimo intermediario finanziario, superino, nel corso di un semestre, le duecento unità, l'incaricato del pagamento deve informare senza indugio l'Agenzia delle Entrate con le modalità stabilite con Provvedimento Direttoriale emanato da quest'ultima.
9-ter. L'informativa di cui al comma 9-bis è comunicata al beneficiario ed è accompagnata dall'invito a farsi rilasciare un numero di partita IVA dall'autorità competente, se l'operatore appartiene ad un paese membro, dell'Unione europea; ovvero dall'Agenzia delle Entrate in caso contrario. L'intermediario finanziario interessato non può procedere con ulteriori pagamenti fino a quando il numero di partita IVA non è stato comunicato.
9-quater. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il testo unico delle imposte sui redditi, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 162, è inserito il seguente:

''Art. 162-bis.

1. Indipendentemente dalla presenza di mezzi materiali fissi, si considera esistente una stabile organizzazione occulta qualora vengano svolte nel territorio dello Stato, in via continuativa, attività digitali pienamente dematerializzate da parte di soggetti non residenti.
2. L'esistenza di una stabile organizzazione occulta si configura qualora il soggetto non residente:

a) manifesti la sua presenza sul circuito digitale ponendo in essere un numero di transazioni superiore, in un singolo semestre, a cinquecento cento unità;
b) Percepisca nel medesimo periodo un ammontare complessivo non inferiore a un milione di euro.

3. Le attività digitali pienamente dematerializzate di cui al comma 1 sono individuate con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.
4. Per la determinazione del reddito della stabile organizzazione occulta si applicazione l'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
5. La competenza per l'accertamento è attribuita ad apposito ufficio costituito presso la sede centrale dell'Agenzia'';

b) all'articolo 23, comma 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

''c) i compensi per l'utilizzazione di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di marchi d'impresa, nonché di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale e scientifico e i compensi pagati da operatori nazionali a fronte dell'acquisto di licenze software distribuite sul mercato italiano;''.

9-quinquies. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n 600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 25, quarto comma, è sostituito dal seguente:

«I compensi di cui all'articolo 23, comma 2, lettera c), del Decreto del Presidente della Repubblica 42 dicembre 1986, n. 917, corrisposti a non residenti, sono soggetti a una ritenuta del trenta per cento a titolo di imposta sulla parte imponibile del loro ammontare.»;

b) all'articolo 25-bis, dopo l'ottavo comma, è aggiunto il seguente:

«I soggetti incaricati di eseguire i pagamenti verso non residenti di cui all'articolo 41-bis, secondo comma, devono operare una ritenuta a titolo d'imposta del 26 per cento sull'importo da corrispondere. La ritenuta non si applica nei confronti di non residenti che hanno stabile organizzazione nel territorio dello Stato. Per i termini di versamento e le modalità dichiarative si applicano le disposizioni previste nel comma settimo.»;

c) dopo l'articolo 41 è inserito il seguente:

«Art. 41-bis.

1. L'Ufficio competente, qualora accerti il verificarsi di situazioni che configurano l'esistenza una stabile organizzazione occulta di cui all'articolo 162-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, comunica all'operatore non residente, per il tramite di almeno un intermediario, finanziario da questi incaricato, l'emersione dei relativi presupposti di fatto ed invita il medesimo a regolarizzare l'esistenza della stabile organizzazione anche avvalendosi delle procedure previste dall'articolo 11, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, come modificato dal decreto legislativo 24 settembre 2015, n 156 e dall'articolo 31-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come modificato dall'articolo ,1, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147.
2. Qualora nei trenta giorni successivi all'invito la regolarizzazione non sia intervenuta né sia pervenuta richiesta di avvalersi delle procedure indicate nel primo comma, l'ufficio competente comunica agli intermediari finanziari residenti che, qualora vengano incaricati di eseguire operazioni di pagamento a favore del beneficiario non residente di cui al primo comma, devono operare, sui pagamenti effettuati, la ritenuta di cui all'articolo 25-bis nono comma.».

9-sexies. Per gli anni dal 2016 al 2018, le eventuali maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 9-bis a 9-quinquies sono riservate all'erario per essere destinate al fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Riduzione canone Rai ed economia digitale».

10.70
MUCCHETTI, LAI, FORNARO, RICCHIUTI, GUERRA, CASSON, CORSINI, D'ADDA, DIRINDIN, GATTI, GOTOR, LO GIUDICE, LO MORO, MICHELONI, MIGLIAVACCA, PEGORER, RUTA, SONEGO, TOCCI, MANASSERO

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

«9-bis. Gli intermediari finanziari che procedono, per conto di propri clienti, a pagamenti verso l'estero devono assumere, fra i dati identificativi del beneficiario, anche il numero di partita IVA e l'autorità che lo ha rilasciato. Qualora il beneficiario non disponga del numero di partita IVA e le transazioni effettuate, per il tramite del medesimo intermediario finanziario, superino, nel corso di un semestre, le duecento unità, l'incaricato del pagamento deve informare senza indugio l'Agenzia delle Entrate con le modalità stabilite con Provvedimento Direttoriale emanato da quest'ultima.
9-ter. L'informativa di cui al comma 9-bis è comunicata al beneficiario ed è accompagnata dall'invito a farsi rilasciare un numero di partita IVA dall'autorità competente, se l'operatore appartiene ad un paese membro dell'Unione Europea; ovvero dall'Agenzia delle Entrate in caso contrario. L'intermediario finanziario interessato non può procedere con ulteriori pagamenti fino a quando il numero di partita IVA non è stato comunicato.
9-quater. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il testo unico delle imposte sui redditi, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 162, è inserito il seguente:

''Art. 162-bis.

1. Indipendentemente dalla presenza di mezzi materiali fissi, si considera esistente una stabile organizzazione occulta qualora vengano svolte nel territorio dello Stato, in via continuativa, attività digitali pienamente dematerializzate da parte di soggetti non residenti.
2. L'esistenza di una stabile organizzazione occulta si configura qualora il soggetto non residente:

a) manifesti la sua presenza sul circuito digitale ponendo in essere un numero di transazioni superiore, in un singolo semestre, a cinquecento unità;
b) percepisca nel medesimo periodo un ammontare complessivo non inferiore a un milione di euro.

3. Le attività digitali pienamente dematerializzate di cui al comma 1 sono individuate con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.
4. Per la determinazione del reddito della stabile organizzazione occulta si applicazione l'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
5. La competenza per l'accertamento è attribuita ad apposito ufficio costituito presso la sede centrale dell'Agenzia'';

b) all'articolo 23, comma 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

''c) i compensi per l'utilizzazione di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di marchi d'impresa, nonché di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale e scientifico e i compensi pagati da operatori nazionali a fronte dell'acquisto di licenze software distribuite sul mercato italiano;''.

9-quinquies. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 25, quarto comma, è sostituito dal seguente:

''I compensi di cui all'articolo 23, comma 2, lettera c), del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, corrisposti a non residenti, sono soggetti a una ritenuta del trenta per cento a titolo di imposta sulla parte imponibile del loro ammontare.'';

b) all'articolo 25-bis, dopo l'ottavo comma, è aggiunto il seguente:

''I soggetti incaricati di eseguire i pagamenti verso non residenti di cui all'articolo 41-bis, secondo comma, devono operare una ritenuta titolo d'imposta del 26 per cento sull'importo da corrispondere. La ritenuta non si applica nei confronti di non residenti che hanno stabile organizzazione nel territorio dello Stato. Per i termini di versamento e le modalità dichiarative si applicano le disposizioni previste nel comma settimo.'';

c) dopo l'articolo 41 è inserito il seguente:

''Art. 41-bis.

1. L'Ufficio competente, qualora accerti il verificarsi di situazioni che configurano l'esistenza una stabile organizzazione occulta di cui all'articolo 162-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, comunica all'operatore non residente, per il tramite di almeno un intermediario finanziario da questi incaricato, l'emersione dei relativi presupposti di fatto ed invita il medesimo a regolarizzare l'esistenza della stabile organizzazione anche avvalendosi delle procedure previste dall'articolo 11, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, come modificato dal decreto legislativo 24 settembre 2915, n. 156 e dall'articolo 31-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come modificato dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147.
2. Qualora nei trenta giorni successivi all'invito la regolarizzazione non sia intervenuta né sia pervenuta richiesta di avvalersi delle Procedure indicate nel primo comma, l'ufficio competente comunica agli intermediari finanziari residenti che, qualora vengano incaricati di eseguire operazioni di pagamento a favore del beneficiario non residente di cui al primo comma, devono operare, sui pagamenti effettuati, la ritenuta di cui all'articolo 25-bis, nono comma.''.

9-sexies. Per gli anni dal 2016 al 2018, le eventuali maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 9-bis a 9-quinquies sono riservate all'erario per essere destinate al fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Riduzione canone Rai ed economia digitale».

10.71
CROSIO, COMAROLI

Dopo il comma 9, inserire i seguenti:

«9-bis. In attesa della riforma del finanziamento dell'emittenza radiotelevisiva locale è prorogato per gli anni 2016 e 2017 il regime previsto dall'articolo 10 della Legge 27 ottobre 1993, n. 422. A tal fine la quota pari ai tre quarti dei proventi derivanti dalla tassa di concessione governativa e dall'IVA versate all'interno del canone di abbonamento di cui al comma 1, sono destinati a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale.
9-ter. Nei 30 giorni successivi al versamento del canone secondo le modalità di cui al comma 8 avviene l'erogazione agli aventi diritto di cui al comma 9-bis secondo le graduatorie elaborate dai Corecom e la verifica da parte del Ministero dello Sviluppo economico.
9-quater. Per gli anni 2016 e 2017, il relativo onere è quantificato prudenzialmente in 110 milioni di euro annui. L'intero importo delle suddette misure di sostegno verrà riconosciuto alle TV locali, ad esclusione di una quota pari al 10 per cento da destinare alle emittenti radiofoniche locali, con regole di distribuzione uguali a quelle relative alla distribuzione tra TV locali».

Conseguentemente, all'articolo 27, comma 7, sostituire le parole: «150 milioni», con le seguenti: «40 milioni».

10.72
PANIZZA, BERGER, BATTISTA, ZIN

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Tutti coloro che forniscono servizi di alloggio in cambio di un corrispettivo e detengono apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radio televisive sono tenuti al pagamento del canone di abbonamento al servizio pubblico radiotelevisivo nelle misure previste dall'articolo 16 della legge n. 488 del 1999. Al fine di promuovere il rispetto dei relativi obblighi e di distribuirne equamente l'onere tra tutti i soggetti tenuti al pagamento, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentite le competenti commissioni parlamentari e le organizzazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative nella categoria, sono definiti:

a) le modalità di pagamento, mediante addebito sulle fatture per forniture di energia elettrica, in analogia con quanto previsto ai commi 3 e 5;
b) gli importi da pagare, commisurati alla tipologia e categoria di attività, alla capacità ricettiva e alla durata del periodo di apertura al pubblico, determinando una riduzione delle tariffe attualmente applicate alle attività ricettive espressamente menzionate dall'articolo 16 della legge n. 488 del 1999. Le disposizioni di cui alle precedenti lettere a) e b) trovano applicazione a decorrere dal 1º gennaio 2017».

10.73
GIOVANNI MAURO, URAS, SCALIA, GASPARRI

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Ai membri del Consiglio di Amministrazione della RAI – Radiotelevisione italiana s.p.a. – eletti ai sensi della Legge 177 del 2005 non si applicano le disposizioni inerenti al compenso ricevuto e alla durata dell'incarico di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 7 agosto 2015, n. 124,».

10.74
VERDUCCI, FILIPPI, GIANLUCA ROSSI, VACCARI, MATURANI, CARDINALI, CANTINI

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico ed il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono individuati i soggetti esenti dal pagamento del canone RAI sulla base del livello di reddito familiare, della composizione del nucleo familiare e dell'accesso alle prestazioni sociali agevolate ISEE di cui al decreto-legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni. Con il medesimo decreto sono definite le modalità procedurali per la presentazione annuale della documentazione necessaria all'esenzione».

Conseguentemente all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016», con le seguenti: «280 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016».

10.75
MALAN, MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Dall'attuazione del presente articolo non possono derivare riduzioni del personale degli uffici RAI di Torino superiori a quelle eventualmente operate a livello nazionale».

10.0.1
STEFANO ESPOSITO, GUALDANI

Dopo l'articolo, aggiungere i seguenti:

«Art. 10-bis.
(Modificazioni all'articolo 40 del decreto-legge 331 del 1993 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 427 del 1993)

1. All'articolo 40, del decreto legge 331 del 1993 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 427 del 1993, apportare le seguenti modificazioni:

a) Al comma 3 dopo le parole: ''non soggetti'' è aggiunta la parola: ''passivi'';
b) Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

''4-bis. Le disposizioni di cui al comma 4, del presente articolo si applicano anche alle cessioni di beni, diversi da quelli soggetti ad accisa, effettuate nel territorio dello Stato, fino ad un ammontare nel corso dell'anno solare non superiore a 40.000 euro e sempreché tale limite non sia stato superato nell'anno precedente, effettuati da parte di cedente comunitario a acquirenti nazionali consumatori finali, nel corso di fiere o manifestazioni che si svolgono sul territorio nazionale di durata non superiore a quindici giorni. La disposizione non opera per le cessioni di cui al comma 3 effettuate da parte di soggetti passivi in altro Stato membro che hanno ivi optato per l'applicazione dell'imposta nel territorio dello Stato''.

Art. 10-ter.
(Per fiere con espositori extra UE – vendita a consumatore finale)

1. I soggetti passivi di imposta non appartenenti a Stati membri che partecipano a fiere ed esposizioni in Italia, possono optare per l'assolvimento di tutti gli adempimenti e gli oneri fiscali, attraverso il versamento di una imposta sostitutiva pari al 20 per cento sul valore delle cessioni di beni effettuate nel corso delle suddette fiere ed esposizioni. L'opzione è esercitata mediante invio di un apposito modello telematico che dovrà indicare il luogo della fiera o esposizione, il periodo fu cui essa si svolge e la categoria merceologica dei beni che verranno ceduti. La durata dell'opzione è pari a giorni quindici.
2. I soggetti di cui, al comma 1, che hanno esercitato l'opzione sono esonerati dagli obblighi di tenuta delle scritture contabili prescritti dagli articoli 14, 15, 16, 18 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.
3. Sono altresì esonerati dagli obblighi di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
4. I soggetti di cui al comma 1, devono annotare nella distinta d'incasso o nella dichiarazione di incasso previste, rispettivamente, dagli articoli 8 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, tutti gli incassi realizzati nel corso della fiera o esposizione per la quale è stata esercitata l'opzione.
5. I soggetti di cui, al comma 1, sono esonerati dall'obbligo di emissione fattura e di beatificazione dei corrispettivi. Essi devono compilare ed inviare, entro 30 giorni dal termine dell'opzione, una dichiarazione contenente l'importo dei corrispettivi incassati e dell'imposta sostitutiva dovuta. Entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui è terminato l'esercizio dell'opzione, essi dovranno altresì effettuare il versamento dell'imposta sostitutiva.
6. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno approvati i modelli per l'esercizio dell'opzione, la distinta e la dichiarazione d'incasso, la dichiarazione e il codice tributo da utilizzarsi per il versamento».

10.0.2
DI BIAGIO, GUALDANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

1. A decorrere dall'anno 2016, allo scopo di promuovere e sostenere la funzione di pubblico interesse svolta dagli operatori del settore radiotelevisivo locale, è istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico il ''Fondo per il pluralismo nell'informazione nell'emittenza radiotelevisiva locale''.
2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico da adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità in base alle quali avviene la ripartizione del Fondo di cui al comma 1, con particolare riferimento ai soggetti beneficiari, ai relativi importi, alle procedure e ai tempi di erogazione dei contributi, tenendo conto dell'obiettivo di promuovere interessi pubblici, quali il pluralismo dell'informazione, l'occupazione del settore, elevati standard qualitativi dei contenuti radiotelevisivi forniti anche in base all'effettivo gradimento da parte degli utenti e l'incentivazione dell'uso di tecnologie innovative. Con il medesimo decreto sono, altresì, individuate misure idonee a valorizzare l'attività delle emittenti televisive e radiofoniche a carattere comunitario.
3. A decorrere dall'anno 2016, nel Fondo di cui al comma 1 confluiscono le risorse derivanti da una percentuale non superiore al 7 per cento del canone di abbonamento alla radiotelevisione, da riversare alla società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo. Detta percentuale è definita annualmente con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
4. Al comma 8 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 dopo le parole: ''Santa Cecilia'', inserire le seguenti: ''e di una quota da destinare al finanziamento dell'attività di informazione svolta dalle emittenti locali, con finalità di pubblico interesse, secondo i criteri e le procedure di cui all'articolo 10-bis comma 2 della legge di stabilità 2016''.
5. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2, sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) articolo 11, comma 1, lettera a) della legge 25 febbraio 1987, n. 67;
b) articoli 7, 8, 10, 11, commi 2 e 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250;
c) articolo 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998 n. 448;
d) articolo 145, commi 18 e 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
e) articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001 n. 448;
f) articolo 4, comma 190, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
g) articolo 1, comma 1247, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
h) Decreto del Ministero delle Comunicazioni del 1º ottobre 2002, n. 225;
i) Decreto del Ministero delle Comunicazioni del 5 novembre 2004, n. 292».

Conseguentemente, all'articolo 10, comma 9, dopo le parole: «specifiche finalità», inserire le seguenti: «comprese le finalità di cui all'articolo 10-bis della presente norma».

10.0.3
PANIZZA, BERGER, BATTISTA, ZIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.
(Limiti di deduzione delle spese per acquisto di autoveicoli
ed altri mezzi di trasporto)

1. All'articolo 164, comma 1, lettera b), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: ''Non si tiene conto: della parte del costo di acquisizione che eccede lire 35 milioni per le autovetture e gli autocaravan, lire 8 milioni per i motocicli, lire 4 milioni per ciclomotori'', sono sostituite dalle seguenti: ''Non si tiene conto: della parte del costo di acquisizione che eccede euro 30.000 per le autovetture e gli autocaravan, euro 6.000 per i motocicli, euro 3.000 per i ciclomotori'';
b) le parole: ''Il predetto limite di 35 milioni di lire per le autovetture è elevato a 50 milioni di lire per gli autoveicoli utilizzati da agenti o rappresentanti di commercio'' sono sostituite dalle seguenti: ''Il predetto limite; di euro 30.000 per le autovetture è elevato a euro 40.000 per gli autoveicoli utilizzati da agenti o rappresentanti di commercio''.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con-propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

10.0.4
BATTISTA, PANIZZA, ZELLER, FAUSTO GUILHERME LONGO, ORELLANA, ZIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.
(Esonero dalla dichiarazione dei redditi per le associazioni sportive dilettantistiche, per le pro loco, nonché per gli enti che possono optare
ai sensi dell'articolo 1 della legge 16 dicembre 1991, n. 398)

1. All'articolo 25 della legge 13 maggio 1999, n. 133, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

''2-bis. In presenza delle condizioni oggettive e soggettive indicate dal comma 2, e se il reddito imponibile è minore o uguale al limite annuo di 30.000 euro, l'ente non è tenuto alla presentazione della dichiarazione dei redditi prevista dall'articolo 1 del decreto del Presidente delle Repubblica 29 settembre 1973, n. 600''.

2. Agli oneri derivanti dalla fatturazione del presente articolo, pari a 2 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

10.0.5
BATTISTA, PANIZZA, ZELLER, FAUSTO GUILHERME LONGO, ORELLANA, ZIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.
(Deduzione forfettaria per spese non documentate)

1. All'articolo 66 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, il comma 4 è sostituito dal seguente:

''4. Per gli intermediari e i rappresentanti commercio e per gli esercenti le attività indicate al primo comma dell'articolo 1 del decreto del Ministro delle finanze 13 ottobre 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 22 ottobre 1979, il reddito d'impresa determinato a norma dei precedenti commi è ridotto, a titolo di deduzione forfettaria delle spese non documentate, di un importo pari alle seguenti percentuali dell'ammontare dei ricavi: 1 per cento dei ricavi fino a euro 80.000; 1 per cento dei ricavi oltre euro 80.000 e fino a euro 420.000; 0,50 per cento dei ricavi oltre euro 420.000 e fino a euro 505.000''.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, paria 5 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2016, si provvede, mediante, corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

10.0.6
GIBIINO, D'ALÌ

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.
(Riduzione bollo auto)

1. All'articolo 23, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, il comma 21 è soppresso».

Conseguentemente:

ridurre proporzionalmente del 5 per cento in maniera lineare tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata tabella C;
sopprimere l'articolo 33, comma 34;
all'articolo 44, comma 3, ridurre gli importi di 400 milioni di euro.

10.0.7
CERONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

1. All'articolo 26 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 1, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ''nonché, in presenza di una specifica clausola contrattuale, dal momento che al conduttore sia stato invocato l'inadempimento e la risoluzione da parte del locatore''».

Conseguentemente, all'articolo 33, sopprimere il comma 34.

10.0.8
CERONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

1. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il comma 666 è abrogato».

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire la parola: «300» con la seguente: «221».

11.1
DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, BOCCHINO, CAMPANELLA

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. Al fine di promuovere forme di occupazione stabile, ai datori eli lavoro privati operanti nei territori del Mezzogiorno, con esclusione del settore agricolo, e con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, decorrenti dal 1º gennaio 1016 con riferimento a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2016, è riconosciuto, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua. L'esonero di cui al presente comma spetta ai datori di lavoro in presenza delle nuove assunzioni di cui al primo periodo, con esclusione di quelle relative. a lavoratori che nei sei mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro, e non spetta con riferimento a lavoratori per i quali il beneficio di cui al presente comma ovvero di cui all'articolo 1, comma 118, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sia già stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato. L'esonero di cui al presente comma non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'esonero di cui al presente comma non spetta ai datori di lavoro in presenza di assunzioni relative a lavoratori in riferimento ai quali i datori di lavoro, ivi considerando società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto, hanno comunque già in essere un contratto a tempo indeterminato nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della presente legge.
1-bis. Per i datori di lavoro operanti nei territori del mezzogiorno le disposizioni di cui ai comma 1 si applicano nel limite di 828 milioni di euro per l'anno 2016, 2.070 milioni di euro per l'anno 2017,1.319 milioni di euro per l'armo 2018, 99 milioni di euro per l'anno 2019.
1-ter. L'esonero contributivo di cui al comma 1 è riconosciuto dall'INPS in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande e, nel caso di insufficienza delle risorse indicate al comma 1-bis, valutata anche su base pluriennale con riferimento alla durata dell'esonero, l'ente previdenziale non prende in considerazione ulteriori domande, fornendo immediata comunicazione anche attraverso il proprio sito internet. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di rapporti di lavoro attivati ai sensi del comma 1 e delle minori entrate valutate con riferimento alla durata dell'incentivo, inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed al Ministero dell'economia e delle finanze».

11.2
URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, BOCCHINO, CAMPANELLA

Sostituire il comma 1, con i seguenti:

«1. Al fine di promuovere forme di occupazione stabile, ai datori di lavoro privati operanti nei territori del Mezzogiorno, con esclusione del settore agricolo, e con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, decorrenti dal 1º gennaio 2016 con riferimento a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2016, è riconosciuto, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua. L'esonero di cui al presente comma spetta ai datori di lavoro in presenza delle nuove assunzioni di cui al primo periodo, con esclusione di quelle relative a lavoratori che nei sei mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datare di lavoro, e non spetta con riferimento a lavoratori per i quali il beneficio di cui al presente comma ovvero di cui all'articolo l, comma 118, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sia già stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato. L'esonero di cui al presente comma non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'esonero di cui al presente comma non spetta ai datori di lavoro in presenza di assunzioni relative a lavoratori in riferimento ai quali i datori di lavoro, ivi considerando società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto, hanno comunque già in essere un contratto a tempo indeterminato nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della presente legge. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di rapporti di lavoro attivati ai sensi del presente comma e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.
1-bis. Agli oneri di cui al comma 1 si fa fronte con quota parte dei risparmi derivanti dalla soppressione dei commi 20,22, 23, 24 e 25 dell'articolo l della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità 2015).
1-ter. Le risorse rivenienti dall'applicazione del comma 1-bis, opportunamente rendicontate, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, fino all'importo massimo di 750 milioni di curo per l'anno 2016, di 1.000 milioni di euro per l'anno 2017, di 900 milioni di euro per l'anno 2018 e di 150 milioni per l'anno .2019, a copertura delle maggiori spese determinate dalle disposizioni di cui al comma 1».

11.3
URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, BOCCHINO, CAMPANELLA

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. Al fine di promuovere forme di occupazione stabile, ai datori di lavoro privati operanti nei territori del Mezzogiorno, con esclusione del settore agricolo, e con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, decorrenti dal 1º gennaio 2016 con riferimento a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2016, è riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua. L'esonero di cui al presente comma spetta ai datori di lavoro in presenza delle nuove assunzioni di cui al primo periodo, con esclusione di quelle relative a lavoratori che nei sei mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro, e non spetta con riferimento a lavoratori per i quali il beneficio di cui al presente comma ovvero di cui all'articolo 1, comma 118, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sia già stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato. L'esonero di cui al presente comma non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'esonero di cui al presente comma non spetta ai datori di lavoro in presenza di assunzioni relative a lavoratori in riferimento ai quali i datori di lavoro, ivi considerando società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto, hanno comunque già in essere un contratto a tempo in determinato nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della presente legge. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di rapporti di lavoro attivati ai sensi del presente comma e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.
1-bis. Agli oneri di cui al comma 1 si fa fronte con quota parte dei risparmi derivanti dalla soppressione dei commi 20, 22, 23, 24 e 25 dell'articolo l della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità 2015).
l-ter. Le risorse rivenienti dall'applicazione del comma l-bis, opportunamente rendicontate, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, fino all'importo massimo di 1.000 milioni di euro per l'anno 2016, di 2.500 milioni di euro per l'anno 2017, di 1.300 milioni di euro per l'anno 2018 e di 250 milioni per l'anno 2019, a copertura delle maggiori spese determinate dalle disposizioni di cui al comma 1».

11.4
SCHIFANI, AZZOLLINI, GUALDANI, MARINELLO

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Lo sgravio contributivo di cui all'articolo 1, comma 118, della legge n. 190 del 2014, è prorogato, limitatamente alla aree dell'obiettivo 1, in relazione alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, decorrenti dal 1º gennaio 2016 con riferimento a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2016, alle medesime condizioni previste dal comma 118. Lo sgravio è riconosciuto per un periodo-massimo di 24 mesi»,

Al comma 2 tutti gli importi ivi indicati sono raddoppiati.

È aggiunto il seguente comma: «L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, come rifinanziata dal comma 34 dell'articolo 33, è ridotta di 230 milioni per il 2016, 300 milioni per il 2017, 320 milioni per il 2018 e 40 milioni per il 2019».

Conseguentemente, ridurre proporzionalmente del 75 per cento tutti gli accantonamenti della allegata Tabella A, con esclusione di quello relativo al MAE.
Ridurre tutti gli stanziamenti rimodulabili di parte corrente iscritti nella allegata tabella C in maniera lineare del 5 per cento.

11.5
CATALFO, PUGLIA

Al comma 1, sostituire il primo e il secondo periodo, con i seguenti:

«1. Al fine di promuovere occupazione stabile, ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, in caso di assunzioni con contratto a tempo indeterminato di lavoratori disoccupati da almeno ventiquattro mesi o sospesi dal lavoro o beneficiari di trattamento straordinario di integrazione salariale da un periodo uguale a quello suddetto, salvo che tali- assunzioni non siano effettuate in sostituzione di lavoratori dipendenti dalle stesse imprese licenziati per giustificato motivo oggettivo o per riduzione del personale, è riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, fermo restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonerò del versamento del cinquanta per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL. Nell'ipotesi di assunzioni di cui al presente comma, effettuate da imprese operanti nei territori del mezzogiorno, di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, ovvero da imprese artigiane, l'esonero di cui al precedente periodo è riconosciuto per un periodo di trentasei mesi».

Conseguentemente:

a) all'articolo 33, sostituire il comma 8, con il seguente:

«8. All'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre- 2013, n.149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, sopprimere le seguenti parole: ''di 27,7 milioni di euro per l'anno 2016 e di 45,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017''»;

b) all'articolo 33, al comma34, sostituire le parole: «300 milioni» con le seguenti: «100 milioni»;
c) all'articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «1.5 per cento» con le seguenti: «17 per-cento»;
d) all'articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento» con le seguenti: «6 per cento»;
e) dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

«Art. 50-bis. – (Riduzione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi delle banche e di altri enti e società finanziari). – 1. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole: ''nella misura del 96 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''nella misura del 93 per cento'';
b) all'articolo 6, comma 9, le parole: ''nella misura del 96 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''nella misura del 93 per cento'';
c) all'articolo 7, comma 2, le parole: ''nella misura del 96 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''nella misura del 93 per cento''»;

f) all'articolo 51, al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».

11.6
CATALFO, PUGLIA

Al comma 1, sostituire il primo e il secondo periodo, con i seguenti:

«1. Al fine di promuovere occupazione stabile, ai datori di lavoro privati; con esclusione del settore agricolo, in caso di assunzioni con contratto a tempo in determinato di lavoratori disoccupati da almeno ventiquattro mesi o sospesi dal lavoro o beneficiari di trattamento straordinario di integrazione salariale da un periodo uguale a quello suddetto, salvo che tali assunzioni non siano effettuate in sostituzione di lavoratori dipendenti dalle stesse imprese licenziati per giustificato motivo oggettivo o per riduzione del personale, è riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, fermo restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero del versamento del cinquanta per cento dei complessivi contributi previdenziali ed assistenziali a carico dei datori di lavoro. Nell'ipotesi di assunzioni di cui al presente comma; effettuate da imprese operanti nei territori del mezzogiorno, di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978; n. 18, ovvero da imprese artigiane, l'esonero di cui al precedente periodo è riconosciuto per un periodo di trentasei mesi».

Conseguentemente:

a) all'articolo 33, sostituire il comma 8, con il seguente:

«8. All'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n.149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, sopprimere le seguenti parole: ''di 27,7 milioni di euro per l'anno 2016 e di 45,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017''»;

b) all'articolo 33, al comma34, sostituire le parole: «300 milioni» con le seguenti: «100 milioni»;
c) all'articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «1.5 per cento» con le seguenti: «17 per-cento»;
d) all'articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento» con le seguenti: «6 per cento»;
e) dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

«Art. 50-bis. - (Riduzione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi delle banche e di altri enti e società finanziari). – 1. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole: ''nella misura del 96 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''nella misura del 93 per cento'';
b) all'articolo 6, comma 9, le parole: ''nella misura del 96 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''nella misura del 93 per cento'';
c) all'articolo 7, comma 2, le parole: ''nella misura del 96 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''nella misura del 93 per cento''»;

f) all'articolo 51, al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».

11.7
CATALFO, PUGLIA

Al comma 1, sostituire il primo e il secondo periodo, con i seguenti:

«1. Al fine di promuovere occupazione stabile, ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, in caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato di lavoratori disoccupati da almeno dodici mesi o sospesi dal lavoro o beneficiari di trattamento straordinario di integrazione salariale da un periodo uguale a quello suddetto, salvo che tali assunzioni non siano effettuate in sostituzione di lavoratori dipendenti dalle stesse imprese licenziati per giustificato motivo oggettivo o per riduzione del personale, è riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, fermo restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero del versamento del cinquanta per cento dei complessivi contributi previdenziali ed assistenziali a carico dei datori di lavoro. Nell'ipotesi di assunzioni di cui al presente comma, effettuate da imprese operanti nei territori del mezzogiorno, di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, ovvero da imprese artigiane, l'esonero di cui al precedente periodo è riconosciuto per un periodo di trentasei mesi».

Conseguentemente:

a) all'articolo 33, sostituire il comma 8, con il seguente: «8. All'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, sopprimere le seguenti parole: ''di 27,7 milioni di euro per l'anno 2016 e di 45,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017''»;
b) all'articolo 33, al comma 34, sostituire le parole: «300 milioni», con le seguenti: «200 milioni»;
c) all'articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «15 per cento», con le seguenti: «6 per cento»;
d) all'articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento», con le seguenti: «6 per cento»;
e) dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

«Art. 50-bis. - (Riduzione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi delle banche e di altri enti e società finanziari). – 1. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello fu corso al 31 dicembre 2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole: ''nella misura del 96 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''nella misura del 93 per cento'';
b) all'articolo 6, comma 9, le parole: ''nella misura del 96 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''nella misura del 93 per cento'';
c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per Cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento»;
f) all'articolo 51, al comma 2, aggiungere, in fine, le parole ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spese di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».

11.8
URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, BOCCHINO, CAMPANELLA

Al comma 1, dopo le parole: «al fine di promuovere forme di occupazione stabile, ai datori di lavoro privati», inserire le seguenti: «operanti nei territori del Mezzogiorno» e sopprimere le parole: «del quaranta per cento».

11.9
PAOLO ROMANI, BERNINI, D'ALÌ, PELINO, FLORIS, BOCCARDI, CERONI, MANDELLI, GASPARRI

Al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la parola: «privati», aggiungere le seguenti parole: «in particolare per i residenti nei territori dell'obiettivo convergenza di cui al regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006,»;
b) dopo le parole: «ventiquattro mesi», aggiungere le seguenti: «,e di quarantotto mesi nei riguardi dei datori di lavoro residenti nei, territori dell'obiettivo convergenza»;
c) alla settima riga dopo le parole: «datori di lavoro», aggiungere le seguenti: «, e del cento per cento per i datori di lavoro residenti nei territori dell'obiettivo convergenza»;
d) alla fine del primo periodo, dopo le parole: «base annua», aggiungere le seguenti: «e di 6.250 euro nei riguardi dei datori di lavoro residenti nei territori, dell'obiettivo convergenza,».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'applicazione della presente disposizione, pari a 300 milioni di euro per il 2016, 610 milioni di euro per il 2017 e 810 milioni di euro per il 2018 si provvede a valere sulla corrispondente riprogrammazione delle risorse del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, già destinate agli interventi del Piano di azione coesione, ai sensi dell'articolo 23, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, che, dal sistema di monitoraggio del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, risultano non ancora impegnate alla data del 30 ottobre 2015».

11.10
LEZZI

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «datori di lavoro privati», inserire le seguenti: «inclusi i liberi professionisti», nonché, dopo le parole: «31 dicembre 2016», sostituire le parole da: «è riconosciuto», fino alla fine del periodo, con le seguenti: «di lavoratori disoccupati da almeno sei mesi o sospesi dal lavoro e beneficiari di trattamento straordinario di integrazione salariale da un periodo uguale a quello suddetto, quando esse non siano effettuate in sostituzione di lavoratori dipendenti dalle stesse imprese per qualsiasi causa licenziati o sospesi, i contributi previdenziali ed assistenziali non sono dovuti per un periodo di trentasei mesi».

11.11
AMIDEI, PICCOLI, BERTACCO, MARIN, SCOMA, D'ALÌ, MANDELLI, CERONI, BOCCARDI

Al comma 1, sopprimere le parole: «, con esclusione del settore agricolo,».

Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere i commi 2 e 3;
b) al comma 4, sostituire le parole: «ai commi 1 e 2», con le seguenti: «al comma 1».

Conseguentemente, ridurre proporzionalmente del 5 per cento in maniera lineare tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata Tabella C (240 mln), all'articolo 16, comma 12, sostituire le parole: «10 per cento», con: «30 per cento», e articolo 44, comma 3, ridurre gli importi di 1.000 milioni di euro».

11.12
AMIDEI, CERONI

Al comma 1, sopprimere le parole: «, con esclusione del settore agricolo,».

Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere i commi 2 e 3;
b) al comma 4 sostituire le parole: «ai commi 1 e 2» con le seguenti: «al comma 1».

Conseguentemente, ridurre proporzionalmente del 5 per cento in maniera lineare tutti, gli stanziamenti di parte corrente, dell'allegata Tabella C, all'articolo 16, comma 12, sostituire le parole: «10 per cento», con le seguenti: «30 per cento», e articolo 44, comma 3, ridurre gli importi di 1.000 milioni di euro.

11.13
RUVOLO

All'articolo 11, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «, con esclusione del settore agricolo,»;
b) sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, alla Tabella B, apportare le seguenti variazioni: voce Ministero dell'economia e, delle finanze:

2016 – 5.000.000
2017 – 5.000.000
2018 – 5.000.000

Conseguentemente all'articolo 33, comma 34, le parole: «300 milioni di euro annui», sono sostituite dalle seguenti: «295 milioni di euro annui».

11.14
D'ALÌ, MANDELLI, CERONI, BOCCARDI, SCOMA, AMIDEI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «, con esclusione del settore agricolo,»;
b) sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, alla Tabella B, apportare le seguenti variazioni: «voce Ministero dell'economia e delle finanze»:

2016 – 5.000.000
2017 – 5.000.000
2018 – 5.000.000

Conseguentemente all'articolo 33, comma 34, le parole: «300 milioni di euro annui», sono sostituite dalle seguenti: «295 milioni di euro annui».

11.15
AMIDEI, CERONI, PICCOLI, BERTACCO, SCOMA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «, con esclusione del settore agricolo,»;
b) sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, alla Tabella B, apportare le seguenti variazioni: «voce Ministero dell'economia e delle finanze»:

2016 – 5.000.000
2017 – 5.000.000
2018 – 5.000.000

Conseguentemente all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di euro annui», con le seguenti: «295 milioni di euro annui».

11.16
STEFANO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS, BOCCHINO, CAMPANELLA, BIGNAMI

Apportare all'articolo le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «, con esclusione del settore agricolo,»;
b) sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, alla Tabella B, apportare le seguenti variazioni: «voce Ministero dell'economia e delle finanze»:

2016 – 5.000.000
2017 – 5.000.000
2018 – 5.000.000

11.17
BELLOT, MUNERATO, BISINELLA

Apportare all'articolo le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 , primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «, con esclusione dei settore agricolo,»;
b) sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, alla Tabella B, apportare le seguenti variazioni: «voce Ministero dell'economia e delle finanze»:

2016 – 5.000.000
2017 – 5.000.000
2018 – 5.000.000

11.18
GAETTI, GIROTTO, DONNO, FUCKSIA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 , primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «, con esclusione del settore agricolo,»;
b) sopprimere il comma 2.

Conseguentemente all'articolo 33, comma 34, le parole: «300 milioni di euro annui», sono sostituite dalle seguenti: «295 milioni di euro annui».

11.19
CATALFO, PUGLIA

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, sostituire le parole: «ventiquattro mesi», con le seguenti: «trentasei mesi»;
b) dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Nell'ipotesi di assunzioni di cui al, presente comma, effettuate da imprese operanti nei territori del mezzogiorno, di cui al testo unico approvato con decreto del presidente della repubblica 6 marzo 1978 n. 218, ovvero da imprese artigiane, l'esonero di cui al precedente periodo è riconosciuto per un periodo di trentasei mesi nella misura del quaranta per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro; compresi i premi e contributi dovuti all'INAIL, fermo restando il limite massimo di importo.»
c) al secondo periodo, sostituire le parole: «alle nuove assunzioni», con le seguenti: «all'assunzione di nuovi lavoratori».

Conseguentemente:

a) all'articolo 33, sostituire il comma 8 con il seguente: «8. All'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n.149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n.13», sopprimere le seguenti parole: «di 27,7 milioni di euro per l'anno 2016 e di 45,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017»;
b) all'articolo 33, al comma 34, sostituire le parole: «300 milioni» con le seguenti: «100 milioni»;
c) all'articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «15 per cento» con le seguenti, «17 per cento»;
d) all'articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «5,5 per cento» con le seguenti: «6 per cento»;
e) dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

«Art. 50-bis – (Riduzione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi delle banche e di altri enti e società finanziari). – 1. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015. al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento»;
b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento»;
c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento»;
f) all'articolo 51, al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».

11.20
CATALFO, PUGLIA

Al comma i, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, sostituire le parole: «Ventiquattro mesi», con le seguenti: «trentasei mesi»;
b) dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Nell'ipotesi di assunzioni di cui al presente comma, effettuate da imprese operanti nei territori del mezzogiorno, di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della repubblica 6 mano 1978 n. 218, ovvero da imprese artigiane, l'esonero di cui al precedente periodo è riconosciuto per un periodo di trentasei mesi nella misura del quaranta per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, compresi i premi e contributi dovuti all'INAIL, fermo restando il limite massimo di importo».

Conseguentemente:

a) all'articolo 33, sostituire il comma 8, con il seguente: «8. All'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n.13, sopprimere le seguenti parole: «di 27,7 milioni di euro. per l'anno 2016 e di 45,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017»;
b) all'articolo 33, al comma 34, sostituire le parole: «300 milioni» con le seguenti: «200 milioni»;
c) all'articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «15 per cento» con le seguenti: «17 per cento»
d) all'articolo 48, comma 2, sostituire 113 parole: «5,5 per cento» con le seguenti: «6 per cento»;
e) dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

Art. 50-bis - (Riduzione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi delle banche e di altri enti e società finanziari). – 1. In deroga all'articolo 5 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento»;
b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento»;
c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento»;
f) all'articolo 51, al comma 2) aggiungere, infine, le parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta: Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a «200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».

11.21
CATALFO, PUGLIA

Al comma 1, apportare le-seguenti modificazioni:

a) al primo periodo sostituire le parole: «ventiquattro mesi», con le seguenti: «trentasei mesi»
b) dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Nell'ipotesi di assunzioni di cui al presente comma, effettuate da imprese operanti nei territori del mezzogiorno, di cui al testo unico approvato con decreto del presidente della Repubblica 6 marzo 1978 n. 218 ovvero da imprese artigiane, l'esonero di cui al precedente periodo è riconosciuto per un periodo di trentasei mesi».

Conseguentemente:

a) all'articolo 33, sostituire il comma 8, con il seguente: «8. All'articolo 12, comma 4, del decreto-legge: 2-8 dicembre 2013, n 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n.13, sopprimere le seguenti parole: »di 27,7 milioni di euro per l'anno 2016 e di 45,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017«;
b) all'articolo 33, al comma 34, sostituire le parole: «300 milioni» con le seguenti: «100 milioni»;
c) all'articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «15 per cento», con le seguenti: «17 per cento»;
d) all'articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento» con le seguenti: «6 per cento»;
e) dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

Art. 50-bis. - (Riduzione della percentuale di deducibilità degli- interessi passivi delle banche e di altri enti e società finanziari). – 1. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento»;
b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento»; ,
c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento»;
f) all'articolo 51, al comma 2, aggiungere, infine, le parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro per ciascuno. degli anni 2016, 2017 e 2018».

11.22
CATALFO, PUGLIA

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, sostituire le parole: «ventiquattro mesi», con le seguenti: «trentasei mesi»;
b) al secondo periodo, sostituire le parole: «alle- nuove assunzioni», con le seguenti: «all'assunzione di nuovi lavoratori».

Conseguentemente:

a) all'articolo 33, sostituire il comma 8, con il seguente: «8. All'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n.13, sopprimere le seguenti parole: «di 27,7 milioni di euro per l'anno 2016 e di 45,1 milioni di euro a o decorrere dall'anno 2017»;
b) all'articolo 33, al comma 34, sostituire le parole: «300 milioni» con le seguenti: «200 milioni»
c) all'articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «15 per cento» con le seguenti «17 per cento»;
d) all'articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento» con le seguenti: «6 per cento»;
e) dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

Art. 50-bis - (Riduzione-della percentuale di deducibilità degli interessi passivi delle banche e di altri enti e società finanziari). – 1. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successiva a quella in corsa al 31 dicembre 2015, al decreta legislativa 15 dicembre 1997, n. 446, sona apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sano sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento»;
b) all'articola 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento»;
c) all'articolo 48 comma 2, le parale: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento»;
f) all'articolo 51, al comma 2, aggiungere, infine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importa pari li 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.

11.23
CATALFO, PUGLIA

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «ventiquattro mesi», con le seguenti: «trenta sei mesi»

Conseguentemente:

a) all'articolo 33, sostituire il comma 8, con il seguente: «8. All'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149; convertito con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n.13, sopprimere le seguenti parole: »di 27,7 milioni di euro per l'anno 2016 e di 45,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017«;
b) all'articolo 33, al comma 34, sostituire le parole: «300 milioni» con le seguenti: «100 milioni»;
c) all'articolo 48, comma 1 sostituire le parole: «15 per cento» con le seguenti: «17 per cento»;
d) all'articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento» con le seguenti: «6per cento»;
e) dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

Art. 50-bis. - (Riduzione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi delle banche e di altri enti e società finanziari). –1. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello incorso al 31 dicembre 2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446; sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sonò sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento»;
b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento»; .
c) all'articolo 7, comma2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento»;
f) all'articolo 51, al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C seno ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.

11.24
CATALFO, PUGLIA

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, sostituire le parole: «quaranta per cento», con le seguenti: «cento per cento»
b) al primo periodo, sostituire le parole: «3250 euro», con le seguenti: «8060 euro»;
c) al secondo periodo, sostituire le parole: «alle nuove assunzioni», con le seguenti: «all'assunzione di nuovi lavoratori»

Conseguentemente:

a) all'articolo 33, sostituire il comma 8, con il seguente: «8. All'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, sopprimere le seguenti parole: »'di 27,7 milioni di euro per l'anno 2016 e di 45,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017»;
b) all'articolo 33, al comma 34, sostituire le parole: «300 milioni» con le seguenti: «100 milioni»
c) all'articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «15 per cento» con le seguenti «17 per cento»;
d) all'articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento» con le seguenti: «6 per cento»;
e) dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

–Art. 50-bis. – (Riduzione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi delle banche e di altri enti e società finanziari). –1. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso a131 dicembre 2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 440, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento»;
b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento»;
c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento»;
f) all'articolo 51, al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.

11.25
CATALFO, PUGLIA

Al comma 1, primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: «quaranta per cento», con le seguenti: «cento per cento»
b) sostituire le parole: «3250 euro», con le seguenti: «8060 euro».

Conseguentemente:

a) all'articolo 33, sostituire il comma 8, con il seguente: «8. All'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n.149, convertito, con modificazioni, .dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, sopprimere le seguenti parole: «di 27,7 milioni di euro per l'anno 2016 e di 45,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017»;
b) all'articolo 33, al comma 34, sostituire le parole: «300 milioni» con le seguenti: «100 milioni»;
c) all'articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «15 per cento» con le seguenti: «17 per cento»;
d) all'articolo 48, comma2, sostituire le parole: «5,5 per cento» con le seguenti: «6 per cento»;
e) dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

Art. 50-bis – (Riduzione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi delle banche e di altri enti e società finanziari). – 1. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento»;
b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento»;
c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento»;
f) all'articolo 51, al comma 2, aggiungere, infine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.

11.26
CATALFO, PUGLIA

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «quaranta per cento», con le seguenti: «cento per cento»

Conseguentemente:

a) all'articolo 33; sostituire il comma 8, con il seguente: «8. All'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149; convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, sopprimere le seguenti parole: ''di 27,7 milioni di euro per l'anno 2016, e di 45,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017'';
b) all'articolo 33, al comma 34, sostituire le parole: «300 milioni» con le seguenti: «200 milioni»;
c) all'articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «15 per cento» con le seguenti. «17 per cento»;
d) all'articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento» con le seguenti: «6 per cento»;
e) dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

Art. 50-bis.- (Riduzione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi delle banche e di altri enti e società finanziaria.) – 1. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al «31 dicembre 2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446; sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento»;
b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento»;
c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento»;
f) all'articolo 51, al comma 2, aggiungere, infine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo; Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.

11.27
URAS, DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, BOCCHINO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) Al comma 1 dopo le parole: «contributi previdenziali a carico dei datoti di lavoro» inserire le seguenti «e del 100 per cento per i medesimi soggetti operanti nei territori del Mezzogiorno e delle isole» e dopo le parole «pari a 3.250 euro su base annuali inserire le seguenti» e a 8.060 euro su base annua per i medesimi soggetti, operanti nei territori del Mezzogiorno e delle isole;
b) Al comma 2, lettera a) aggiungere infine «per i medesimi soggetti operanti nei territori del Mezzogiorno e delle isole tali limiti sono così riconosciuti: 2,1 milione di euro per l'anno 2016, 3,8 milioni di euro per l'anno 2017, 2,8 milione di euro per l'anno 2018, 0,2 milioni di euro per l'anno 2019 per i lavoratori con qualifica di impiegati e dirigenti»;
c) Al comma 2, lettera b) aggiungere infine: «per i medesimi soggetti operanti nei territori del Mezzogiorno e delle isole tali limiti sono casi riconosciuti: 2,6 milione di euro per l'anno 2016, 10,8 milioni di euro per l'anno 2017, 8,2 milioni di euro per l'anno 2018, 1,6 milioni di euro per l'anno 2019»;
d) E aggiungere infine i seguenti commi:

4-bis. Agli oneri di cui al comma 1 si fa fronte con quota parte dei risparmi derivanti dalla soppressione dei commi 20, 22, 23, 24 e 25 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità 2015).
4-ter. Le risorse rivenienti dall'applicazione del comma 1-bis; opportunamente rendicontate, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, fino all'importo massimo di 750 milioni di euro per l'anno 2016, di 1 miliardo di euro per l'anno 2017, di 900 milioni di euro per l'anno 2018 e di 150 milioni per l'anno 2019, a copertura delle maggiori spese determinate dalle disposizioni di cui al comma 1».

11.28
CATALFO, PUGLIA

Al comma 1. primo periodo, sopprimere le parole: «, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL,»

11.29
CATALFO, PUGLIA

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «3250 euro», con le seguenti: «8060»

Conseguentemente:

a) all'articolo 33, sostituire il comma 8, con il seguente: «8. All'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, sopprimere le seguenti parole: «27,7 milioni di euro per l'anno 2016 e 45,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017»;
b) all'articolo 33, al comma 34, sostituire le parole: «300 milioni» con le seguenti: «100 milioni»
c) all'articolo 48, comma 1, sostituire le parole; «15 per cento» con le seguenti.«17 per cento»;
d) all'articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento» con le seguenti: «6 per cento»;
e) dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

Art. 50-bis – (Riduzione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi delle banche e di altri enti e società finanziari. – 1. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento; sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento»;
b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento»;
c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento»;
f) all'articolo 51 al comma 2, aggiungere, infine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.

11.30
CATALFO, PUGLIA

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Nell'ipotesi di assunzioni di cui al presente comma, effettuate da imprese operanti nei territori del mezzogiorno, di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978 n. 218, ovvero da imprese-artigiane, l'esonero di cui al precedente periodo è riconosciuto per un periodo di trentasei mesi.»

Conseguentemente:

a) all'articolo 33, sostituire il comma 8, con il seguente: «8. All'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, sopprimere le seguenti parole: «di 27,7 milioni di euro per l'anno 2016 e di 45,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017»;
b) all'articolo 33, al comma 4, sostituire le parole: «300 milioni» con le seguenti: «100 milioni»;
c) all'articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «15 per cento» con le seguenti «17 per cento»;
d) all'articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento» con le seguenti: «6 per cento»;
e) dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

Art. 50-bis – (Riduzione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi delle banche e di altri enti e società finanziari). – 1. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento»;
b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 90 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento»;.
c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento»;
f) all'articolo 51, al comma 2, aggiungere, infine, le parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».

11.31
CATALFO, PUGLIA

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Nell'ipotesi di assunzioni di cui al presente comma, effettuate da imprese operanti nei territori del mezzogiorno, di cui al testo unico approvato con decreto del presidente della repubblica 6 marzo 1978 n. 218, ovvero da imprese artigiane, l'esonero di cui al precedente periodo è riconosciuto per un periodo di ventiquattro mesi».

Conseguentemente,

a) all'articolo 33, sostituire il comma 8, con il seguente: «8. All'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, sopprimere le seguenti parole: di 27,7 milioni di euro per l'anno 2016 e di 45,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017»;
b) all'articolo 33, al comma 34, sostituire le parole: «300 milioni» con le seguenti:«100 milioni»
c) all'articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «15 per cento» con le seguenti «17 per cento»;
d) all'articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento» con le seguenti: «6 per cento»;
e) dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

Art. 50-bis – (Riduzione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi delle-banche e di altri enti e società, finanziari). «1. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento»; sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento»;
b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento»;
c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento»;
f) all'articolo 51, al comma 2, aggiungere, infine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.

11.32
CATALFO, PUGLIA

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Nell'ipotesi di assunzioni di cui al presente comma, effettuate da imprese operanti nei territori del mezzogiorno, di cui al testo unico approvato con decreto del presidente della repubblica 6 marzo 1978 n. 218, ovvero da imprese artigiane, l'esonero di cui al precedente periodo è riconosciuto per un periodo di ventiquattro mesi nella misura del quaranta per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, compresi i premi e contributi dovuti all'INAIL, fermo restando il limite massimo di importo.»
b) al secondo periodo, sostituire le parole: «all'assunzioni», con le seguenti: «all'assunzione di nuovi lavoratori»

Conseguentemente:

a) all'articolo 33, sostituire il comma 8, con il seguente: «8. All'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, sopprimere le seguenti parole:» di 27,7 milioni di euro per «anno 2016 e di 45,1 milioni di euro 1 decorrere dall'anno 2017»;
b) all'articolo 33, al comma 34, sostituire le parole: «300 milioni» con le seguenti: «200 milioni»;
c) all'articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «15 per cento» con le seguenti «17 per cento»;
d) all'articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «5.5 per cento» con le seguenti: «6 per cento»;
e) dopo l'articolo50, aggiungere il seguente:

Art. 50-bis – (Riduzione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi delle banche e di altri enti e società finanziari).- 1. In deroga all'articolo 3 della legge 27-luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento»;
b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento»;
c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento»;
f) all'articolo 51, al comma 2, aggiungere, in fine; le parole: ivi comprese le variazioni di, cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.

11.33
CATALFO, PUGLIA

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Nell'ipotesi di assunzioni di cui al presente comma, effettuate da imprese operanti nei territori del mezzogiorno, di cui al testo unico approvato con decreto del presidente della repubblica 6 marzo 1978, n. 218, ovvero da imprese artigiane; l'esonero di cui al precedente periodo è riconosciuto per un periodo di ventiquattro mesi nella misura dei quaranta per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, compresi i premi e contributi dovuti all'INAIL, fermo restando limite massimo di importo,»

Conseguentemente,

a) all'articolo 33, sostituire il comma 8, con il seguente: «8. All'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, sopprimere le seguenti parole: ''di 27,7 milioni di euro per l'anno 2016 e di 45,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017'';
b) all'articolo 33, al comma 34, sostituire le parole: «300 milioni» con le seguenti: «100 milioni»
c) all'articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «15 per cento» con le seguenti «17 per cento»;
d) all'articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento» con le seguenti: «6 per cento»;
e) dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

Art. 50-bis – (Riduzione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi delle banche e di altri enti e società finanziari). –1. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento»;
b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento»;
c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento»;
f) all'articolo 51, al comma 2, aggiungere, infine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».

11.34
MANCUSO, GUALDANI

Al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Per le Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia Sardegna e Sicilia l'esonero è riconosciuto, dal 1º gennaio al 31 dicembre 2016, secondo le modalità previste dal comma 118 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

Conseguentemente all'articolo 43 dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. Ai fini del raggiungimento degli standard europei e della accelerazione del rinnovo del parco veicoli di trasporto commerciali di peso superiore a 7,5 tonnellate, a decorrere dal 1º gennaio 2016 il credito di imposta relativo all'agevolazione sul gasolio per auto trazione degli autotrasportatori di cui all'elenco 2 allegato alla legge 27 dicembre 2013; n 147 non spetta per i veicoli di categoria Euro 1 o inferiore, a decorrere dal 1º gennaio 2017 non spetta per i veicoli di categoria Euro 2 o inferiore. All'articolo 1, comma 579, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: ''Per gli anni dal 2014 al 2018'' sono sostituite dalle seguenti: ''fino all'anno 2019''. Conseguentemente l'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 febbraio 2014, pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 67 del 21 marzo 2014, si applica a decorrere dal 1º gennaio 2020''».

Conseguentemente, all'articolo 51, comma 3, aggiungere, in fine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di parte corrente di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 230 milioni di euro per l'anno 2016».

11.35
SANTINI, LAI, BROGLIA

Al comma 1, dopo il primo capoverso, aggiungere le seguenti parole: «Tale esonero si applica altresì ai datori di lavoro delle aziende di cui all'articolo 1, della legge 15 giugno 1984, n. 240».

11.36
CATALFO, PUGLIA

Al comma 1, sostituire il secondo periodo, con i seguenti: «Nell'ipotesi di assunzioni di cui al presente comma, effettuate da imprese operanti nei territori del mezzogiorno, di cui al testo unico approvato con decreto del presidente della repubblica 6 marzo 1978 n. 218, ovvero da imprese artigiane, l'esonero di cui al precedente periodo è riconosciuto per un periodo di ventiquattro mesi. L'esonero di cui al presente comma spetta ai datori di lavoro in presenza di assunzioni di nuovi lavoratori di cui al primo periodo, con l'esclusione di quelle relative ai lavoratori che nei sei mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro, e non spetta con riferimento a lavoratori per i quali il beneficio di cui al presente comma, ovvero di cui all'articolo 1, comma 118, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sia già stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato».

Conseguentemente:

a) all'articolo 33, sostituire il comma 8, con il seguente:

«8. All'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, sopprimere le seguenti parole: ''di 27,7 milioni di euro per l'anno 2016 e di 45,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017''»;

b) all'articolo 33, al comma 34, sostituire le parole: «300 milioni» con le seguenti: «100 milioni».
c) all'articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «15 per cento» con le seguenti: «17 per cento»;
d) all'articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento» con le seguenti: «6 per cento»;
e) dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

«Art.50-bis. - (Riduzione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi delle banche e di altri enti e società finanziari). – 1. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quella in corso al 31 dicembre 2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole: ''nella misura del 96 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''nella misura del 93 per cento'';
b) all'articolo 6, comma 9, le parole: ''nella misura del 96 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''nella misura del 93 per cento'';
c) all'articolo 7, comma 2, le parole: ''nella misura del 96 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''nella misura del 93 per cento''»;

f) all'articolo 51, al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importa pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».

11.37
CATALFO, PUGLIA

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «alle nuove assunzioni» con le seguenti: «all'assunzione di nuovi lavoratori».

11.38
ANGIONI

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «sia già stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato» inserire le seguenti: «presso lo stesso datore di lavoro che procede all'assunzione o società del quale il datore risulti socio o di altra società appartenente comunque allo stesso gruppo societario».

Conseguentemente all'articolo 48, dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «A decorrere dal 1º gennaio 2016, sulle vincite derivanti da una singola giocata effettuata sugli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, collegati in rete, si applica un prelievo pari al 3 per cento. Il prelievo sulle vincite è operato all'atto del pagamento delle somme a credito del giocatore e versato dal concessionario unitamente al primo versamento utile della quota della raccolta del gioco dovuta all'erario. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono definite le modalità applicative, a decorrere dall'anno 2016, del prelievo sulle vincite con particolare riferimento alla corretta determinazione della base imponibile, alle modifiche tecnologiche dei sistemi hardware e software e alla partecipazione dei concessionari, dei produttori dei sistemi, nonché della SOGEI quale partner tecnologico dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli».

11.39
BARANI, AMORUSO, AURICCHIO, COMPAGNONE, CONTI, D'ANNA, FALANGA, IURLARO, LANGELLA, EVA LONGO, MAZZONI, RUVOLO, SCAVONE, VERDINI

Al comma 1 dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: «Nel limite di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017, 2018, a valere sulle risorse del fondo sociale europeo di cui al regolamento CE 1301/2013 ai soli datori di lavoro privati, con sede legale ed operativa nelle regioni del Mezzogiorno, che assumono donne, giovani fino a 35 anni di età, nonché lavoratori svantaggiati con contratto di lavoro a tempo indeterminato, possono essere concessi ulteriori esoneri, rispetto a quanto previsto dal presente comma, nel limite massimo di 5.000 euro annui.
Con decreto non regolamentare del Ministro dell'economica e delle finanze sono disposte le relative variazioni di bilancio».

11.40
TARQUINIO, MILO, BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI, PERRONE, ZIZZA

Al comma 1, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: «Nel limite di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017, 2018, finanziato a valere sulle risorse del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, ai soli datori di lavoro privati, con sede legale ed operativa nelle regioni del Mezzogiorno, che assumono donne, giovani fino a 35 anni di età, nonché lavoratori svantaggiati con contratto di lavoro a tempo indeterminato, possono essere concessi ulteriori esoneri, rispetto a quanto previsto dal presente comma, nel limite massimo di 5.000 euro annui».

11.41
BOCCARDI, MANDELLI, D'ALÌ, CERONI

Al comma 1, sostituire il periodo con il seguente: «Per gli anni 2016, 2017, 2018 ai soli datori di lavoro privati, con sede legale ed operativa nelle regioni del Mezzogiorno, che assumono donne, giovani fino a 35 anni di età, nonché lavoratori svantaggiati con contratto di lavoro a tempo indeterminato, possono essere concessi ulteriori esoneri, rispetto a quanto previsto dal presente comma, nel limite massimo di 5.000 euro annui».

Conseguentemente, le risorse necessarie all'attuazione della presente disposizione, per ciascuno degli anni 2016, 2017, 2018 sono individuate, previo consenso della Commissione Europea, nell'utilizzo congiunto delle risorse nazionali e comunitarie del Fondo Sociale Europeo e del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale destinate al finanziamento dei programmi operativi, regionali e nazionali con decreto non regolamentare del Ministro dell'economica e delle finanze sono disposte le relative variazioni di bilancio.

11.42
MANCUSO, GUALDANI

Al comma 1 dopo il terzo periodo aggiungere il seguente: «L'esonero di cui al presente comma, nonché quello di cui all'articolo 1, comma 118, della legge 23 settembre 2014, n. 190 è riconosciuto a condizione che siano rispettate le disposizioni vigenti sulla tutela dei lavoratori, nonché sulla sicurezza ed igiene dei luoghi di lavoro; l'inosservanza comporta, oltre alle sanzioni previste, la decadenza dal beneficio e il pagamento dei contributi previdenziali non versati e delle relative sanzioni».

11.43
PARENTE, SANTINI, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, MANASSERO, PEZZOPANE, SPILABOTTE

Al comma 1, dopo il quarto periodo aggiungere il seguente: «L'esonero di cui al presente comma non si applica alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato di addetti ai servizi di call center».

11.44
URAS, DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, BOCCHINO

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Per i datori di lavoro privati operanti nei territori del Mezzogiorno l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali di cui al comma 1 è riconosciuto per un periodo massimo di trentasei mesi, nel limite massimo di un importo di esonero dei complessivi contributi previdenziali pari a 8.060 euro su base annua.
1-ter. Agli oneri di cui al comma 1 si fa fronte con quota parte dei risparmi derivanti dalla soppressione dei commi 20, 22, 23, 24 e 25 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità 2015).
1-quater. Le risorse rivenienti dall'applicazione del comma 1-bis, opportunamente rendicontate, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, fino all'importo massimo di 1.000 milioni di euro per l'anno 2016, di 2.500 milioni di euro per l'anno 2017, di 1.300 milioni di euro per l'anno 2018 e di 250 milioni per l'anno 2019, a copertura delle maggiori spese determinate dalle disposizioni di cui al comma 1».

11.45
TOMASELLI, VERDUCCI, SANTINI, PARENTE, MATURANI, CAPACCHIONE, ORRÙ, SAGGESE, CUOMO, FABBRI

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. L'esonero contributivo di cui al comma 1, è aumentato fino al100 per cento con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato di cui al medesimo comma 1 effettuate nelle aree territoriali dell'obiettivo convergenza, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua, di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato definiti dalla Commissione Europea ''svantaggiati'' e ''molto svantaggiati'', ai sensi dell'articolo 2 Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014,.
1-ter. L'esonero contributivo di cui al comma 1-bis è riconosciuto esclusivamente in relazione alle nuove assunzioni rispetto al numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato mediamente occupati nei dodici mesi precedenti alla data di assunzione.
1-quater. Ai maggiori oneri di cui al comma 1-bis, pari a 210 milioni di euro per l'anno 2016, a 530 milioni di euro per l'anno 2017 e a 350 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede a valere sulle disposizioni di cui all'articolo 40, comma 13-bis».

Conseguentemente:

all'articolo 40, dopo il comma 13, aggiungere le seguenti: «13-bis. Al fine di assicurare l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 11, comma 1-bis, pari a pari a 210 milioni di euro per l'anno 2016, a 530 milioni di euro per l'anno 2017 è a 350 milioni di euro per l'anno 2018 e a 30 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede a valere sulle risorse residue e disponibili dei Fondi strutturali europei 2097/2013 e a valere sulle risorse disponibili del Fondo di sviluppo e coesione per gli anni successivi al 2016».
all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di euro annui a decorrere dell'anno 2016» con le seguenti: «200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016».

11.46
RUTA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis). Nelle ipotesi di assunzioni di cui al precedente comma effettuate da imprese operanti nei territori del Mezzogiorno, per l'anno 2016, si applica l'esonero contributivo previsto dall'articolo 1, comma 118, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per un periodo massimo di trentasei mesi».

Conseguentemente al comma 4, sostituire le parole: «commi 1 e 2» con le seguenti: «commi 1, 1-bis e 2»;

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2016: – 30.000.000;
2017: – 30.000.000;
2018: – 30.000.000;

Alla Tabella A, voce Ministero dello sviluppo economico, apportare le seguenti variazioni In diminuzione:

2016: – 8.000.000;
2017: – 8.000.000;
2018: – 8.000.000;

Alla Tabella A, voce Ministero della giustizia, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2016: – 4.000.000;
2017: – 4.000.000;
2018: – 4.000.000;

Alla Tabella A, voce Ministero dell'ambiente, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2016: – 5:000.000;
2017: – 5.000.000;
2018: – 5.000.000;

Alla Tabella A, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2016: – 1.000.000;
2017: – 1.000.000;
2018: – 1.000.000;

Alla Tabella A, voce Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2016: – 1.000.000;
2017: – 1.000.000;
2018: – 1.000.000;

Alla Tabella A, voce Ministero del lavoro, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2016: – 1.000.000;
2017: – 1.000.000;
2018: – 1.000.000;

All'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016» con le seguenti:« 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016»;
All'articolo 48, comma 1, sostituire le parole:« 15 per cento» con le seguenti: «16 per cento»;
All'articolo 48, comma 2, sostituire le parole:« 5,5 per cento» con le seguenti: «6 per cento».

11.47
BENCINI, MAURIZIO ROMANI, BIGNAMI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Il comma 121 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è soppresso».

Conseguentemente, alla Tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti.

2016: – 34.000.000
2017: – 50.000.000
2018: – 50.000.000

11.48
RUTA, BERTUZZI, PIGNEDOLI, ALBANO, FASIOLO, GATTI, SAGGESE, VALENTINI, PANIZZA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, sostituire l'alinea con la seguente: «Ai datori di lavoro agricolo l'esonero dal versamento di cui al comma 1 è riconosciuto nella misura del 100 per cento, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua, nei seguenti limiti di spesa:»;
b) al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «nel limite di 1,6 milioni di euro per l'anno 2016, 8,8 milioni di euro per l'anno 2017, 7,2 milioni di euro per l'anno 2018, 0,8 milione di euro per l'anno 2019» con le seguenti: «nel limite di 11,6 milioni di euro per l'anno 2016, 18,8 milioni di euro per l'anno 2017, 17,2 milioni di euro per l'anno 2018,10,8 milioni di euro per l'anno 2019».

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016» con le seguenti: «290 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016».

11.49
DONNO, BUCCARELLA

Al comma 2, lettera b), apportare le seguenti modifiche:

1) Sostituire le parole: «1,6 milioni»; «8,8 milioni» «7,2 milioni» e «0,8 milioni» rispettivamente con le seguenti: «3,6 milioni»; «10,8 milioni»; «9,2 milioni»; e «2,8 milioni»;
2) sostituire le parole: «250 giornate», con le seguenti: «150 giornate».

Conseguentemente:

Alla tabella A, voce Ministero dell'economia e finanze apportare le seguenti variazioni:

2016: – 2.000;000;
2017: – 2.000.000;
2018: – 2.000.000.

11.50
BLUNDO

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. É istituito entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Consiglio Superiore della Docenza. Il Consiglio, oltre a dare pareri obbligatori e facoltativi al Ministero dell'istruzione, Università e della Ricerca su progetti di legge e regolamenti riguardanti la formazione e l'aggiornamento del personale della scuola di ogni ordine e grado, adotta il Codice Deontologico della funzione docente in cui si elencano norme, regole e principi etici della docenza di qualità quali ogni singolo docente deve necessariamente ispirarsi nell'esercizio della propria funzione formativa ed educativa. Il personale docente ed educativo è sottoposto a valutazione da parte del dirigente scolastico anche sulla base dei precetti contenuti nel Codice Deontologico, sentito il comitato per la valutazione istituito ai sensi dell'articolo 11 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 291, come sostituito dall'articolo13 della presente legge».

11.51
COMAROLI, DIVINA

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. L'esonero contributivo di cui al comma 2 è riconosciuto dall'ente previdenziale in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande nonché della regolarità della posizione contributiva del soggetto richiedente e, nel caso di insufficienza delle risorse indicate al comma 2, valutata anche su base pluriennale con riferimento alla durata dell'esonero, l'ente previdenziale non prende in considerazione ulteriori domande, fornendo immediata comunicazione anche attraverso il proprio sito internet».

11.52
STEFANO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS, BOCCHINO, CAMPANELLA, BIGNAMI

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «presentazione delle domande», aggiungere le seguenti: «, con priorità per le imprese che partecipano alla Rete del lavoro agricolo di qualità di cui all'articolo 6 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.116,».

11.53
BLUNDO

Dopo il comma 3 inserire il comma 3-bis:

«3-bis. Il Consiglio superiore della docenza rimane in carica per cinque anni ed è composto da ventiquattro membri eletti con metodo proporzionale sulla base di liste nazionali presentate dalle associazioni riconosciute del personale docente. Sono eleggibili i docenti di ruolo delle scuole di ogni ordine e grado ne si intendono valide le liste sottoscritte da almeno duecento docenti».

11.54
BLUNDO

Al comma 4 sostituire le parole: «, le modalità» con le seguenti: «e gli ulteriori parametri».

11.55
MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI, BOCCA

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-bis. All'articolo 11, comma 4-octies del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 dopo le parole: «a tempo indeterminato» aggiungere le seguenti: «e per il personale assunto per lo svolgimento delle attività stagionali definite dal decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, e successive modifiche e integrazioni, nonché individuate dagli avvisi commi e dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative».

Conseguentemente, nella tabella A, allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sopprimere il punto n. 12.

4-ter. All'articolo 2, comma 29, lettera b), della legge 28 giugno 2012, n. 92, le parole: «, per i periodi contributivi maturati dal 1º gennaio 2013 al 31 dicembre 2015,» sono soppresse.

Conseguentemente, le dotazioni del Fondo di cui all'articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 1907 sono ridotte di 7 milioni di euro per anno».

11.56
TOMASELLI, FABBRI

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-bis. All'articolo 11, comma 4-octies del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 dopo le parole: ''a tempo indeterminato'' aggiungere le seguenti: ''e per il personale assunto per lo svolgimento delle attività stagionali definite dal decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, e successive modifiche e integrazioni, nonché individuate dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative''».

Conseguentemente:

nella tabella A, allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sopprimere il punto n. 12.

all'articolo 2, comma 29, lettera b), della legge 28 giugno 2012, n. 92 le parole: «, per i periodi contributivi maturati dal 1º gennaio 2013 al 31 dicembre 2015,» sono soppresse.

le dotazioni del Fondo di cui «all'articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 1907 sono ridotte di 7 milioni di euro per anno.».

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni» con le seguenti: «290 milioni»

11.57
TOMASELLI, ASTORRE, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, LANZILLOTTA, SCALIA, VALDINOSI, COLLINA, BOCCA

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 1, comma 20, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Per i datori di lavoro imprenditori del settore turistico ricettivo e degli stabilimenti balneari, la deduzione di cui al presente comma è ammessa anche per ogni lavoratore a tempo determinato assunto per lo svolgimento delle attività stagionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, nonché di quelle così definite dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali delle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative, a condizione che allo stesso venga applicato un trattamento economico e normativa non inferiore a quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro stipulati dalle organizzazioni nazionali di categoria del datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative».

Conseguentemente, all'articola 33, al comma 37, sostituire le parole: «300 milioni» con le seguenti: «275 milioni per gli anni 2016, 2017 e 2018 e di 300 milioni a decorrere dall'anno 2019»

Conseguentemente, alla Rubrica, aggiungere in fine le seguenti parole: «e misure per favorire l'occupazione dei lavoratori nelle attività stagionali»

11.58
PADUA, PIGNEDOLI, BERTUZZI, SANTINI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Il comma 1, dell'articolo 5 del decreto-legge 10 ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, si interpreta nel senso che gli accordi provinciali di riallineamento retributivo possono demandare la definizione di tutto o parte del programma di graduale riallineamento dei trattamenti economici dei lavoratori agli accordi aziendali di recepimento purché sottoscritti con le stesse parti che hanno stipulato l'accordo provinciale: Non si dà luogo alla ripetizione di eventuali versamenti contributivi effettuati antecedente mente alla data di entrata in vigore della presente legge.».

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2016: – 10.000.000;
2017: – 10.000;000;
2018: – 10.000.000.

11.59
CATALFO, PUGLIA

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Il comma 121 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è abrogato. I benefici contributivi di cui all'articolo 8; comma 9, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, e successive modificazioni, riacquistano efficacia con riferimento alle assunzioni dei lavoratori ivi indicati decorrenti dal»1ºgennaio 2016.»

Conseguentemente:

a) all'articolo 33, sostituire il comma 8, con il seguente: «8. All'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, sopprimere le seguenti parole: ''di 27,7 milioni di euro per l'anno 2016 e di 45,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017''»;
b) all'articolo 33, al comma 34, sostituire le parole: «300» milioni con le seguenti: «100 milioni»;
c) all'articolo 48, al comma 1, sostituire le parole: «15 per cento» con le seguenti: «17 per cento»;
d) all'articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento» con le seguenti «6 per cento»;
e) dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

Art. 50-bis. – (Riduzione della percentuale deducibilità degli interessi passivi delle banche è di altri enti e società finanziari). –1. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento»;
b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento»;
c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento»;.
f) all'articolo 51, al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.

11.60
SCOMA, AMIDEI, CERONI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 4, comma 24, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ''e sui contributi previdenziali ed assistenziali di competenza fino a tale data, anche se i termini di pagamento scadono successivamente''.

11.61
SCOMA, CERONI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, così come sostituito dall'articolo 9-ter, comma 3, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, le parole: ''che applicano i contratti collettivi nazionali di categoria ovvero i contratti collettivi territoriali ivi previsti'', si interpretano nel senso che le retribuzioni previste dai contratti collettivi non devono essere inferiori ai minimali retributivi di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, previsti per il settore agricolo».

11.62
SCOMA, CERONI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Il comma 1, dell'articolo 5 del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, si interpreta nel senso che gli accordi provinciali di riallineamento retributivo possono demandare la definizione di tutto o parte del programma di graduale riallineamento dei trattamenti economici dei lavoratori agli accordi aziendali di recepimento purché sottoscritti con le stesse parti che hanno stipulato l'accordo provinciale. Non si dà luogo alla ripetizione di eventuali versamenti contributivi effettuati antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge».

11.0.1
RUTA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.
(Credito d'imposta per nuove assunzioni nel Mezzogiorno)

1. Al fine di promuovere la produttività nelle regioni in ritardo di sviluppo, viene istituito un credito d'imposta per ogni lavoratore assunto nel Mezzogiorno a tempo indeterminato. L'assunzione deve essere operata nei ventiquattro mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato TFUE, ai sensi dell'articolo 32 del predetto Regolamento, ai datori di lavoro che, nei ventiquattro mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge aumentano il numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato assumendo lavoratori definiti dalla Commissione Europea «svantaggiati» ai sensi del numero 4 dell'articolo 2 del predetto Regolamento, nelle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Molise, Sardegna e Sicilia) è concesso per ogni nuovo lavoratore assunto un credito d'imposta nella misura del 50 per cento dei costi salariali di cui al numero 31 del citato articolo 2 sostenuti nei dodici mesi successivi all'assunzione. Quando l'aumento del numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato riguardi lavoratori definiti dalla Commissione Europea »molto svantaggiati« ai sensi del numero 99 dell'articolo 2 del predetto Regolamento, il credito d'imposta è concesso nella misura del 50 per cento dei costi salariali sostenuti nei ventiquattro mesi successivi all'assunzione. Ai sensi dei numeri 4 e 99 dell'articolo 2 del citato Regolamento, per lavoratori svantaggiati si intendono lavoratori privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, ovvero privi di un diploma di scuola media superiore o professionale, ovvero che abbiano un'età compresa tra i 15 e i 24 anni, ovvero che abbiano superato i 50 anni di età, ovvero che vivano soli con una o più persone a carico, ovvero occupati in professioni o settori con elevato tasso di disparità uomo-donna – ivi definito – ovvero membri di una minoranza nazionale con caratteristiche ivi definite; per lavoratori molto svantaggiati, si intendono i lavoratori privi da almeno 24 mesi di un impiego regolarmente retribuito, ovvero privi da almeno 12 mesi di impiego regolarmente retribuito che abbiano una età compresa tra i 15 e i 24 anni o membri di una minoranza nazionale con caratteristiche ivi definite.
3. Il credito di imposta è calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato mediamente occupati nei dodici mesi precedenti alla data di assunzione. Per le assunzioni di dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il credito d'imposta spetta in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale.
4. L'incremento della base occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.
5. Per i soggetti che assumono la qualifica di datori di lavoro a decorrere dal mese successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge, ogni lavoratore assunto con contratto a tempo indeterminato costituisce incremento della base occupazionale. I lavoratori assunti con contratto, di lavoro a tempo parziale si assumono nella base occupazionale in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale.
6. Il credito d'imposta va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta per il quale è concesso ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, entro tre anni dalla data di assunzione. Esso non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
7. Il diritto a fruire del credito d'imposta decade:

a) se il numero complessivo dei dipendenti a tempo indeterminato è inferiore o pari a quello rilevato mediamente nei dodici mesi precedenti alla data di assunzione;
b) se i posti di lavoro creati non sono conservati per un periodo minimo di tre anni, ovvero di due anni nel caso delle piccole e medie imprese;
c) nei casi in cui vengano definitivamente accertate violazioni non formali, sia alla normativa fiscale che a quella contributiva in materia di lavoro dipendente per le quali siano state irrogate, sanzioni di importo non inferiore a euro 5.000, oppure violazioni alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dalle vigenti disposizioni, nonché nei casi in cui siano emanati provvedimenti definitivi della magistratura contro il datare di lavoro per condotta antisindacale.

8. Nei casi di cui alle lettere b) e c) del comma 7, i datori di lavoro sono tenuti alla restituzione del credito d'imposta di cui hanno già usufruito. Nel caso ricorra la fattispecie di cui alla lettera c) del comma 7, è dovuta la restituzione del credito maturato e usufruito dal momento in cui è stata commessa la violazione. Il credito d'imposta regolato dal presente articolo, di cui abbia già usufruito il datore di lavoro che sia sottoposto a una procedura concorsuale, è considerato credito prededucibile. Dalla data del definitivo accertamento delle violazioni di cui alla lettera c) del comma 7 decorrono i termini per procedere al recupero delle minori somme versate o del maggiore credito riportato, comprensivi degli interessi calcolati al tasso legale, e per l'applicazione delle relative sanzioni.
9. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per gli affari regionali, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, e tenendo conto dei notevoli ritardi maturati, in assoluto e rispetto al precedente ciclo di programmazione, nell'impegno e nella spesa dei fondi strutturali comunitari, sono stabiliti i limiti di finanziamento garantiti da ciascuna delle Regioni di cui al comma 1 nonché le disposizioni di attuazione dei commi precedenti anche alfine di garantire il rispetto delle condizioni che consentono l'utilizzo, dei suddetti fondi strutturali comunitari per il cofinanziamento del presente credito d'imposta.
10. All'attuazione del presente articolo si provvede nel limite massimo delle risorse come individuate ai sensi del comma 11; con provvedimento dell'Agenzia delle entrate sono dettati termini e modalità di fruizione del credito di imposta al fine del rispetto del previsto limite di spesa.
11. Le risorse necessarie all'attuazione del presente articolo sono individuate, previo consenso della Commissione Europea, nell'utilizzo congiunto delle risorse nazionali e comunitarie del Fondo Sociale Europeo e del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale destinate al finanziamento dei programmi operativi, regionali e nazionali nei limiti stabiliti con il decreto di cui al comma 9. Le citate risorse nazionali e comunitarie per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e successivamente riassegnate per le suddette finalità di spesa, ad apposito programma dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. A tal fine, le Amministrazioni titolari dei relativi programmi comunicano al Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, gli importi, comunitari e nazionali, riconosciuti a titolo di credito di imposta dalla UE, da versare all'entrata del bilancio dello Stato».

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituite le parole: «300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016» con le seguenti: « 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016»;

All'articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento» con le seguenti: «6 per cento»;
All'articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «15 per cento» con le seguenti: «16 per cento».

11.0.2
MOLINARI

Dopo l'articolo, sono aggiunti i seguenti:

«Art. 11-bis.

Al comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, il primo periodo è sostituito dal seguente: ''1. L'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito d'impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni nella misura del 40 per cento''.
Art. 11-ter.

La disposizione di cui al comma 11-bis ha effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2015. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016 la misura del 40 per cento è elevata al 70 per cento e a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017 la misura del 70 per cento è elevata al 100 per cento».

11.0.3
URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, BOCCHINO, CAMPANELLA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.
(Salvaguardia e incremento dell'occupazione)

1. È istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali un apposito Fondo, con una dotazione iniziale paria 200 milioni di euro per l'anno 2016 e a 900 milioni di euro a decorrere dal 2017, finalizzato alla salvaguardia, mediante il ricorso ai contratti di solidarietà, e all'incremento dell'occupazione. Almeno 60 milioni di euro nell'anno 2016 e 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017 della dotazione iniziale del Fondo sono finalizzati al finanziamento di contratti di solidarietà di tipo espansivo che portino ad un incremento dell'occupazione giovanile e almeno altri 60 milioni di euro nell'anno 2016 e 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017 sono concessi per favorire la staffetta intergenerazionale mediante il ricorso a contratti di lavoro a tempo parziale e indeterminato.
2. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, da adottarsi entro il termine di novanta giorni dall'entrata In vigore della presente legge, sono stabiliti criteri per la concessione dei benefici, entro i limiti delle risorse disponibili».

Conseguentemente, il comma 34, dell'articolo 33 è sostituito dal seguente:

«34. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 240 milioni di euro annui per l'anno 2016 e di 300 milioni annui a decorrere dall'anno 2017».

e di conseguenza all'articolo 5, comma 1, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:

«a) ''25,5 per cento'' a decorrere dal 1º gennaio 2016 con effetto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015;
b) ''25 per cento'' a decorrere a decorrere dal 1º gennaio 2017, con effetto per i periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2016,».

11.0.4
URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, BOCCHINO, CAMPANELLA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.
(Salvaguardia e incremento dell'occupazione)

1. È istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali un apposito Fondo, con una dotazione iniziale pari a 200 milioni di euro per l'anno 2016 e a 900 milioni di euro a decorrere dal 2017, finalizzato alla salvaguardia e all'incremento dell'occupazione mediante il ricorso ai contralti di solidarietà. Almeno 100 milioni di euro per l'anno 2016 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017 della dotazione iniziale del Fondo sono finalizzati al finanziamento di contratti di solidarietà di tipo espansivo che portino ad un incremento dell'occupazione giovanile.
2. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, da adottarsi entro il termine di novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti criteri per la concessione dei benefici, entro i limiti delle risorse disponibili».

e, conseguentemente, il comma 34 dell'articolo 33 è sostituito dal seguente:

«34. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 240 milioni di euro annui per l'anno 2016 e di 300 milioni annui a decorrere dall'anno 2017».

E, di conseguenza all'articolo 5, comma 1, sostituire le lettere a) e b con le seguenti:

«a) ''25,5 per cento'' a decorrere dal 1º gennaio 2016 con effetto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015;
b) ''25 per cento'' a decorrere a decorrere dal 1º gennaio 2017, con effetto per i periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2016».

11.0.5
RUVOLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.
(Proroga programma triennale)

1. il Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura vigente di cui all'articolo 2, comma 5-decies del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 convertito in legge 26 febbraio 2011, n. 10, adottato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 31 gennaio 2013, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale, n. 141 del 18 giugno 2013, è prorogato al 31 dicembre 2016».

11.0.6
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BOCCHINO, CAMPANELLA, BIGNAMI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.
(Disposizioni rivolte a incrementare l'occupazione giovanile)

«1. Allo scopo di incentivare lo sviluppo di attività economiche improntate alla. tutela e alla valorizzazione del patrimonio naturale, alla promozione delle risorse locali e all'incremento dell'occupazione giovanile, i giovani imprenditori che non abbiano ancora compiuto il quarantesimo anno d'età, anche associati in forma cooperativa, aventi residenza da almeno tre anni nei comuni il cui territorio è ricompreso, in tutto o in parte, all'interno di un'area naturale protetta di cui alla legge 6 dicembre 1991, n.394, che abbiano un'attività d'impresa a decorrere dal 1º gennaio 2016, possono avvalersi, nel rispetto delle disposizioni dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, per il periodo di imposta in cui l'attività è iniziata e per i quattro periodi successivi, di un regime fiscale agevolato con il pagamento di un'imposta sostitutiva pari al 5 per cento del reddito prodotto. Il beneficio di cui al presente comma è riconosciuto a condizione che i soggetti interessati abbiano regolarmente adempiuto agli obblighi previdenziali, assicurativi e contributivi previsti dalla legislazione vigente in materia.
2. Ai fini contributivi; previdenziali ed extratributari, nonché del riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, la posizione dei contribuenti che sì avvalgono del regime agevolato previsto dal comma 1 è valutata tenendo conto dell'ammontare che, ai sensi del medesimo comma, costituisce base imponibile per l'applicazione dell'imposta sostitutiva.
3. L'agevolazione di cui al comma 1 è riconosciuta, nel limite massimo di spesa di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, esclusivamente per le attività d'impresa inerenti i seguenti settori d'intervento:

a) educazione e formazione ambientale;
b) agricoltura biologica di cui al regolamento (CE) 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, e successive modificazioni;
c) sviluppo e promozione delle produzioni agroalimentari e artigianali tipiche dell'area naturale protetta;
d) escursionismo ambientale, turismo ecosostenibile e pescaturismo;
e) manutenzione del territorio e gestione forestale;
f) restauro, e efficientamento energetico del patrimonio edilizio esistente».

Conseguentemente all'articolo 33, comma 34, le parole: «300 milioni di euro annui» sono sostituite dalle seguenti: «280 milioni di euro annui».

11.0.7
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BOCCHINO, CAMPANELLA, BIGNAMI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.
(Disposizioni rivolte a incrementare l'occupazione giovanile
a prevenire il dissesto idrogeologico)

1. Al fine di prevenire il dissesto idrogeologico e il degrado dei paesaggi rurali conseguenti all'abbandono del territorio agricolo nelle aree interne, nel rispetto delle disposizioni comunitarie In materia di aiuti di Stato di cui al regolamento UE n. 1408/2013, della Commissione, del 18 dicembre 2013, è concessa, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ai soggetti passivi d'imposta di cui all'articolo 2135 del codice civile, anche costituiti in forma cooperativa e societaria, che esercitano la propria attività nei comuni con popolazione al 31 dicembre 2015 inferiore a cinquemila residenti, caratterizzati contemporaneamente da declino demografico e, da riduzione della superficie agricola utilizzata, una detrazione a fini IRPEF e IRES fino alla concorrenza dell'importo massimo annuale ammesso dal medesimo regolamento UE.
2. L'agevolazione di cui al comma 1 è altresì concessa ai giovani imprenditori che non abbiano ancora compiuto il quarantesimo anno d'età, anche costituiti in forma cooperativa o societaria, che avviano attività agricola a decorrere dal 1º gennaio 2016 nel territorio dei comuni aventi le caratteristiche dì cui al comma 1.
3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'economia e finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, acquisito il parere della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, determina, con proprio decreto, le, modalità di applicazione delle agevolazioni di cui ai commi 1 e 2 e i parametri statistici per l'individuazione dei comuni nei quali si applicano le medesime agevolazioni.
4. Le agevolazioni fiscali cui ai commi 1 e 2 sono concesse nel limite massimo di spesa di 20 milioni di euro all'anno, per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».

Conseguentemente all'articolo 24, comma 8, secondo periodo, sostituire le parole: «100 milioni di euro» con le seguenti: «80 milioni di euro».

11.0.8
CONTE, DALLA TOR, PAGANO, TORRISI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

1. Al fine di tutelare pluralità d'informazione e l'occupazione al personale assunto, alle emittenti radiofoniche, di cui all'articolo 1 comma 1247 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che alla data del 31 dicembre 2005 abbiano maturato i diritti ai contributi di cui all'articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 250 e che abbiano almeno 5 giornalisti dipendenti assunti in organico, dei quali almeno 3 professionisti, si estende la disposizione normativa prevista dal comma 1, lettera b-bis dell'articolo 44 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133.
2. Al fine di garantire pareggio di bilancio, alle emittenti di cui al comma 1, vanno estesi gli stessi benefici relativi al decreto legge n. 83/2014, convertito dalla legge n. 106/2014, previsti per la tutela del patrimonio culturale. A salvaguardia e sostegno dell'occupazione nel mondo dell'informazione, i benefici potranno essere estesi anche alle emittenti radio e televisive affiliate alle emittenti di cui all'articolo 1 comma 1247 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, limitatamente all'ammontare dei costi dell'informazione certificati a norma di legge».

Conseguentemente, a copertura dei maggiori oneri della presente disposizione, stimati in 20 milioni di euro, alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, applicare le seguenti variazioni in diminuzione:

2016:

– 20.000.000;

2017:

– 20.000.000;

2018:

– 20.000.000.

11.0.9
BONFRISCO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.
(Incentivi per l'immissione di managerialità nelle PMI)

1. All'articolo 20, comma 2, della legge 7 agosto 1997, n. 266, le parole: ''dodici mesi'' sono sostituite con le parole: ''ventiquattro mesi''.
2. Il comma 5, dell'articolo 20, della legge 7 agosto 1997, n. 266, è sostituito dal seguente:

''All'onere derivante dal presente articolo, pari a euro 5 milioni annui a decorrere dall'anno 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del Bilancio triennale 2016-2018 al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del Lavoro, salute e Politiche Sociali''.
3. L'articolo 20 della legge 7 agosto 1997, n. 266, è finanziato nella misura di 5 milioni di euro annui, a partire dal 2016 e per il triennio 2016-2018».

11.0.10
BONFRISCO, MILO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.
(Investimenti in capitale PMI a seguito di esodo di lavoratori)

1. All'articolo 17, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
1-bis. l'imposta si applica con l'aliquota pari alla metà di quella applicata per la tassazione del trattamento di fine rapporto e delle altre indennità e somme indicate alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 16 per le somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori con qualifica di dirigente investite in start-up o in partecipazioni nel capitale sociale delle piccole e medie imprese.
2. All'onere derivante dal presente articolo nel limite massimo di 20 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 11, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008; n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2».

11.0.11
FUCKSIA, MANGILI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

1. Ai soci dipendenti delle start-up innovative non si applica il contributo minimale di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233, e al comma 7 dell'articolo 6 della legge 31 dicembre 1991, n. 415. Le start-up innovative possono chiedere senza limiti di anni il rimborso dei contributi versati».

Conseguentemente all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016» con le seguenti: «50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016».

11.0.12
MOLINARI

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 11-bis.

Qualora un 'impresa voglia procedere alla delocalizzazione all'estero della produzione, i soggetti preposti devono accertare gli eventuali contributi pubblici, sotto qualsiasi forma che La stessa ha ricevuto negli ultimi quindici anni.
Effettuato l'accertamento di cui al comma 1, l'impresa potrà procedere all'operazione di delocalizzazione, esclusivamente previa restituzione degli eventuali contributi pubblici incassati».
Art. 12.

12.1
DE PIN

Al comma 1, sostituire le parole: «pari al10 per cento», con le seguenti: «pari al 5 per cento».

12.2
SACCONI, PARENTE, BERGER

Apportare le seguenti modifiche:

Al comma 1, sostituire le parole: «2.000 euro» con le seguenti: «5.500 euro»;
Al comma 7, sostituire le parole: «2.500 euro» con le seguenti: «6.000 euro».

Conseguentemente, a copertura dei maggiori oneri stimati in 550 milioni di euro a regime:
all'articolo 33, comma 34, sostituire la parola: «300» con la parola: «1».
Ridurre proporzionalmente del 5 per cento in maniera lineare tutti gli stanzia menti di parte corrente dell'allegata tabella C.

12.3
DIVINA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire la parola: «2.000» con la seguente: «3.000»;
b) al comma 7, sostituire la parola: «2.500» con la seguente:«3.500»;
c) al comma, lettera a), numero 3) apportare le seguenti modificazioni:

1) sostituire l'alinea con il seguente: «dopo la lettere f-bis) sono aggiunte le seguenti;
2) dopo la lettera f-ter) aggiungere la seguente:

«f-quater) entro il limite di importo complessivo di 6.000 euro annui lordi, i premi di risultato, le prestazioni ed i servizi erogate dal datore di lavoro, in esecuzione di accordi collettivi o individuali, con riferimento ai titolari di reddito da lavoro dipendente di importo non superiore a 50.000 euro annui;».

Conseguentemente:

a) all'articolo 33, comma 2, sostituire le parole da «23.002.000 per l'anno 2016» fino a «anno 20l8» con le seguenti: «223.002.000 per l'anno 2016, di 221.756.000 euro per l'anno 2017 ed euro 218.006.000 a decorrere dall'anno 2018»;
b) all'elenco n. 3 di cui all'articolo 33, comma 2, ultima riga, alla voce TOTALE, apportare seguenti modificazioni:

1) alla colonna 2016 sostituire la parola «23.002» con la seguente «223.002»;
2) alla colonna 2017 sostituire la parola: «21.756» con la seguente «221.756»;
3) alla colonna 2018 sostituire la parola: «18.006» con la seguente «218.006»;

c) all'articolo 33, sopprimere comma 34.

12.3a
DE PIN

Al comma 1, sostituire le parole: «2.000 euro lordi», con le parole: «2.500 euro lordi».

12.4
CATALFO, PUGLIA

Al comma 2, sopprimere le parole da: «anche nell'eventualità» fino alla fine del comma.

12.5
CATALFO, PUGLIA

Al comma 2, aggiungere, infine, le seguenti parole: «ad eccezione dei contributi previdenziali e assistenziali versati dal dato re di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge, e delle somme e dei valori di cui alle lettere e) d) e h) del comma 2 del articolo 51 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».

12.6
CATALFO, PUGLIA

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ad eccezione dei contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge, e delle somme e dei valori di cui alle lettere c) e d) del comma 2 dell'articolo 51 del Decreto del Presidente della repubblica 22 dicembre 1986,n. 917».

12.7
CATALFO, PUGLIA

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ad eccezione dei contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge, e delle somme e dei valori di cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 51 del Decreto del Presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917»

12.8
CATALFO, PUGLIA

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ad eccezione dei contributi previdenziali e assistenziali versati dal datare di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge».

12.9
CATALFO, PUGLIA

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ad eccezione delle lettere a) c) d) e h) del comma 2 dell'articolo 51 del Decreto del Presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».

12.10
CATALFO, PUGLIA

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ad eccezione delle lettere a) c) e d) del comma 2 dell'articolo 51 del Decreto del Presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».

12.11
CATALFO, PUGLIA

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ad eccezione delle lettere a) e c) del comma 2 dell'articolo 51 del Decreto del Presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».

12.12
CATALFO, PUGLIA

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ad eccezione della lettera al del comma 2 dell'articolo 51 del Decreto del presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».

12.13
CATALFO, PUGLIA

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«2-bis. I contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge, e le somme e dei valori di cui alle lettere c) d) e h) dell'articolo 51 del Decreto del Presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non possono essere fruiti dal lavoratore in sostituzione in tutto o in parte delle somme di cui al comma 1 della presente legge».

12.14
CATALFO, PUGLIA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. I contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge, e le somme e dei valori di cui alle lettere c) e d) dell'articolo 51 del decreto del Presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non possono essere fruiti dal lavoratore in sostituzione in tutto o in parte delle somme di cui al comma 1 della presente legge».

12.15
CATALFO, PUGLIA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. I contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge, e le somme e dei valori di cui alla lettera c) dell'articolo 51 del decreto del Presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non possono essere fruiti dal lavoratore in sostituzione in tutto o in parte delle somme di cui al comma 1 della presente legge».

12.16
CATALFO, PUGLIA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. I contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge non possono essere fruiti dal lavoratore in sostituzione in tutto o in parte delle somme di cui al comma 1 della presente legge».

12.17
CATALFO, PUGLIA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Le somme e i valori di cui al comma 2) lettere a), c), e h) dell'articolo 51 del decreto del Presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non possono essere fruiti dal lavoratore in sostituzione in tutto o in parte delle somme di cui al comma 1 della presente legge».

12.18
CATALFO, PUGLIA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Le somme e i valori di cui al comma 2) lettere a), c) e d) dell'articolo 51 del Decreto del Presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non possono essere fruiti dal lavoratore in sostituzione in tutto o in parte delle somme di cui al comma 1 della presente legge».

12.19
CATALFO, PUGLIA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Le somme e i valori di cui al comma 2) lettere a) e c) dell'articolo 51 del Decreto del Presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non possono essere fruiti dal lavoratore in sostituzione in tutto o in parte delle somme di cui al comma 1 della presente legge».

12.20
CATALFO, PUGLIA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Le somme e i valori di cui al comma 2, lettera a) dell'articolo 51 del decreto del Presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non possono essere fruiti dal lavoratore in sostituzione in tutto o in parte delle somme di cui al comma 1 della presente legge».

12.21
BIANCONI, GUALDANI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma:

«2-bis. Nell'ultimo periodo dell'articolo 51, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: ''lire 500.000'' sono sostituite dalle parole: ''euro 500'' e la parola: ''interamente'' è sostituita dalle parole: ''per la parte eccedente''».

12.22
MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI

Apportare le seguenti modificazioni:

1) Al comma 4, le parole: «Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 trovano» sono sostituite dalle seguenti: «la disposizione di cui al comma 1 trova»;
2) Sopprimere il comma 6.

Conseguentemente,

al comma 1 sopprimere le parole: «sulla base dei criteri definiti dal decreto di cui al comma 6»;
al comma 7 sopprimere le parole: «con le modalità Specificate nel decreto di cui al comma 6».

12.23
DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, BOCCHINO, CAMPANELLA

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 7, le somme e i valori di cui ai commi 1 e 2 devono essere erogati in esecuzione dei contratti collettivi nazionali».

Conseguentemente, al comma 6 sostituire le parole: «Il decreto prevede altresì le modalità del monitoraggio dei contratti aziendali o territoriali di cui al comma 5», con le seguenti: «Il decreto prevede altresì le modalità del monitoraggio dei contratti collettivi nazionali di cui al comma 5».

Conseguentemente dopo il comma 9 sono aggiunti i seguenti commi:

«9-bis. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: ''nei limiti del 96 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''nei limiti del 95 per cento''.
9-ter. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole: ''nella misura del 96 per cento'' sono sostituite dalle seguenti ''nella misura del 95 per cento'';
b) all'articolo 6, comma 9, le parole: ''nella misura del 96 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''nella misura del 95 per cento'';
c) all'articolo 7, comma 2, le parole: ''nella misura del 96 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''nella misura del 95 per cento''.

9-quater. All'articolo 34 del DPR 29 settembre 1973, n. 601, le parole: ''capitali percepiti in caso di morte in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita, a copertura del rischio demografico, sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche'', sono soppresse.
9-quinquies. Nella tariffa allegato C della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, l'articolo 11 è soppresso.''».

Conseguentemente all'articolo 5, comma l, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:

«a) ''25,5 per cento'' a decorrere dal 1º gennaio 2016 con effetto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015;
b) ''25 per cento'' a decorrere a decorrere dal 1º gennaio 2017, con effetto per i periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2017».

12.24
URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, BOCCHINO, CAMPANELLA

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 7, le somme e i valori di cui ai commi 1 e 2 devono essere erogati in esecuzione dei contratti collettivi nazionali. È abrogato l'articolo 8, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 e successive modificazioni».

Conseguentemente, al comma 6 sostituire le parole: «Il decreto prevede altresì le modalità del monitoraggio dei contratti aziendali o territoriali di cui al comma 5», con le seguenti: di decreto prevede altresì le modalità del monitoraggio dei contratti collettivi nazionali di cui al comma 5»

Conseguentemente dopo il comma 9 sono aggiunti i seguenti commi:

«9-bis. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: «nei limiti del'96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nei limiti del 95 per cento».
9-ter. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento»;
b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento»;
c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento».

9-quater. All'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, le parole: «I capitali percepiti in caso di morte in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita, a copertura del rischio demografico sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche», sono soppresse.
9-quinquies. Nella tariffa allegato C della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, l'articolo 11 è soppresso.

Conseguentemente, all'articolo 5, comma 1, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:

a) «25,5 per cento» a decorrere dal 1º gennaio 2016 con effetto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015;
b) «25 per cento» a decorrere dal 1º gennaio 2017, con effetto per i periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2016.»

12.25
BAROZZINO, DE PETRIS, URAS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, BOCCHINO, CAMPANELLA

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 7, le somme e i valori di cui ai commi 1 e 2 devono essere erogati in esecuzione dei contratti collettivi nazionali».

Conseguentemente, al comma 6 sostituire le parole: «il decreto prevede altresì le modalità del monitoraggio dei contratti aziendali o territoriali di cui al comma 5», con le seguenti: «Il decreto prevede altresì le modalità del monitoraggio dei contratti collettivi nazionali di cui al comma 5»

12.26
BAROZZINO, DE PETRIS, URAS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, BOCCHINO, CAMPANELLA

All'articolo sono apportate le seguenti modificazioni:

1) Al comma 5, le parole: «contratti aziendali o territoriali», sono sostituite dalle seguenti: «contratti collettivi nazionali»;
2) Al comma 6, secondo periodo, in fondo, le parole: «contratti aziendali o territoriali», sono sostituite dalle seguenti: «contratti collettivi nazionali»;
3) Il comma 9 è sostituito dal seguente: «9. L'agevolazione di cui al presente articolo trova applicazione nel limite massimo di onere di 1.000 milioni di euro in ragione annua a decorrere dal 2016. Agli oneri determinati delle misure di cui al presente articolo si fa fronte con i risparmi derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 9-bis a 9-quinquies e dalle modifiche all'articolo 5, comma 1, lettera a) e b), della presente legge.
5) dopo il comma 9 sono aggiunti i seguenti commi:

«9-bis. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nei limiti del 95 per cento»,
9-ter. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento»;
b) all'articolo 6, comma 9, le parole nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento»;
c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento».

9-quater. All'articolo 34 del DPR 29 settembre 1973, n. 601, le parole: «I capitali percepiti in caso di morte in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita, a copertura del rischio demografico, sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche», sono soppresse.
9-quinquies. Nella tariffa allegato C della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, l'articolo 11 è soppresso.«

Conseguentemente all'articolo 5, comma 1, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:

a) «25,5 per cento» a decorrere dal 1º gennaio 2016 con effetto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015;
b) «25 per cento» a decorrere dal 1º gennaio 2017, con effetto per i periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2016.»

12.27
COMAROLI, ARRIGONI

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ai quali è demandata anche la definizione dei parametri e dei criteri di misurazione correlati agli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione di cui al comma 1»;

Conseguentemente, al comma 6, prima delle parole: «Con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali» aggiungere le seguenti: «Batte salve le diverse disposizioni dei contratti aziendali o territoriali di cui al comma 5,».

12.28
MUNERATO, BELLOT, BISINELLA

Al comma 5, aggiungere, infine, le seguenti parole: «ai quali è demandata anche la definizione dei parametri e dei criteri di misurazione correlati agli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione di cui al comma 1»;

Conseguentemente, al comma 6, prima delle parole: «Con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali [ ... ] aggiungere le seguenti; ''Fatte salve le diverse disposizioni dei contratti aziendali o territoriali di cui al comma 5,''».

12.29
MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI, PELINO

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ai quali è demandata anche la definizione dei parametri e dei criteri di misurazione correlati agli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione di cui al comma 1»;

Conseguentemente, al comma 6, prima delle parole: «Con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali» aggiungere le seguenti: «Fatte salve le diverse disposizioni dei contratti aziendali o territoriali di cui al comma 5,».

12.30
MANDELLI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ai quali è demandata anche la definizione dei parametri e dei criteri di misurazione correlati agli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione di cui al comma 1»;
b) al comma 6, prima delle parole: «Con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali» inserire le seguenti: «Fatte salve le diverse disposizioni dei contratti aziendali o territoriali di cui al comma 5,»

12.31
BELLOT, MUNERATO, BISINELLA

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ai quali è demandata anche la definizione dei parametri e dei criteri di misurazione correlati agli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione di cui al comma 1»;

Conseguentemente, al comma 6, prima delle parole: «Con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali [...]» aggiungere le seguenti: «Fatte salve le diverse disposizioni dei contratti aziendali o territoriali di cui al comma 5,».

12.32
MARIO MAURO

Al comma 5, aggiungere in fine le seguenti parole: «ai quali è demandata anche la definizione dei parametri e dei criteri di misurazione correlati agli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione di cui al comma 1»;

Conseguentemente, al comma 6, prima delle parole: «Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali...» aggiungere le seguenti: «Fatte salve le diverse disposizioni dei contratti aziendali o territoriali di cui al comma 5,».

12.33
GALIMBERTI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI, BOCCA

Al comma 5, aggiungere, infine, le seguenti parole: «ai quali è demandata anche la definizione dei parametri e dei criteri di misurazione correlati agli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed, innovazione di cui al comma 1».

Conseguentemente, al comma 6, prima delle parole: «Con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali [ ... ]» aggiungere le seguenti: «Fatte salve le diverse disposizioni dei contratti aziendali o territoriali di cui al comma 5,»

12.34
BRUNI, MILO

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ai quali è demandata anche la definizione dei parametri e dei criteri di misurazione correlati agli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione di cui al comma 1».

Conseguentemente, al comma 6, prima delle parole: «Con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali [...]» aggiungere le seguenti: «Fatte salve le diverse disposizioni dei contratti aziendali o territoriali di cui al comma 5,».

12.35
DE POLI

All'articolo 12, comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ai quali è demandata anche la definizione dei parametri e dei criteri di misurazione correlati agli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione di cui al comma 1».

Conseguentemente, al comma 6, prima delle parole: «Con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali [...]» aggiungere le seguenti: «Fatte salve le diverse disposizioni dei contratti aziendali o territoriali di cui al comma 5,».

12.36
GAMBARO

All'articolo 12, comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ai quali è demandata anche la definizione dei parametri e dei criteri di misurazione correlati agli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione di cui al comma 1».

Conseguentemente, al comma 6, prima delle parole: «Con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali [...]» aggiungere le seguenti: «Fatte salve le diverse disposizioni dei contratti aziendali o territoriali di cui al comma 5,».

12.37
CATALFO, PUGLIA

Sopprimere il comma 7.

Conseguentemente, al comma 6, sopprimere le parole da: «compresi» fino alla fine del comma.

12.38
DE PIN

Al comma 7, sostituire le parole: «non superiore a 2.500 euro», con le seguenti: «non superiore a 3.000 euro».

12.39
SACCONI, PAGANO, GUALDANI

Al comma 8, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«c). Il comma 6 dell'articolo 51 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si interpreta nel senso che i lavoratori rientranti nella disciplina ivi dettata sono quelli per i quali sono presenti contestualmente le seguenti condizioni:

1. la mancata indicazione del contratto e/o lettera di assunzione della sede di lavoro;
2. lo svolgimento di una attività lavorativa che richiede la continua mobilità del dipendente;
3. la corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dell'attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, di una indennità o maggiorazione di retribuzione in misura fissa, attribuiti senza distinguere se il dipendente si è effettivamente recato in trasferta e dove la stessa si è svolta».

12.40
SACCONI, PARENTE, BERGER

Al comma 8, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

«f) l'utilizzazione delle opere e dei servizi offerti riconosciuti dal dato re di lavoro volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti e ai familiari indicati nell'articolo 12 per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 100;».

12.41
BONFRISCO, MILO

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. All'articolo 6 del decreto-legge n. 63 del 15 aprile 2002, al comma 2 sono aggiunti i seguenti periodi: ''Per le somme attribuite ad aumento del capitale sociale nei confronto di soci persone fisiche, la cooperativa ha facoltà di applicare, previa delibera assembleare, la ritenuta, del 12.50 per cento a titolo d'imposta all'atto della loro attribuzione a capitale sociale. Tra i soci persone fisiche non sono compresi gli imprenditori di cui all'articolo 65, comma 1, del Decreto del presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986, nonché i detentori di partecipazione qualificata ai sensi della lettera c-bis) del comma 1 dell'articolo 67 del Decreto del presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986. La facoltà si esercita con il versamento di detta ritenuta, che dovrà essere effettuato entro il 16 del mese successivo a quello di scadenza del trimestre solare in cui è avvenuta la delibera assembleare. La ritenuta del 12.50 per cento può essere applicata con le medesime modalità e termini alle somme attribuite ad aumento del capitale sociale deliberate anteriormente alla data di, entrata in vigore della presente legge, In luogo della tassazione prevista dalla previgente normativa''».

12.42
LUIGI MARINO, GUALDANI

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. All'articolo 6, decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito con modificazione dalla legge 15 giugno 2002, dopo il comma 2 aggiungere il seguente comma:

''2-bis. Le somme di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b), della legge 3 aprile 2001, n. 142, e all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, corrisposte ai fini dell'assistenza sanitaria direttamente dalle società cooperative alle società di mutuo soccorso costituite ai sensi della legge 3818/1886, ed iscritte al registro delle imprese, non concorrono, qualora imponibili, a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e il valore della produzione netta dei soci che siano contestualmente soci della società di mutuo soccorso beneficiario''».

12.43
PUPPATO, RUTA, RICCHIUTI, SCALIA, DALLA ZUANNA

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. All'articolo 51, comma 3, terzo periodo, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: ''lire 500.000'' sono sostituite dalle seguenti: ''euro mille''».

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2016: – 30.000.000;
2017: – 30.000.000;
2018: – 30.000.000.

12.44
SANTINI, LAI, LUCHERINI

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Al comma 1 dell'articolo 100 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 la parola: ''volontariamente'' è soppressa».

12.45
BIANCONI, GUALDANI

Dopo il comma 9 inserire il seguente:

«9-bis. Al comma 1, dell'articolo 100 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 la parola: ''volontariamente'' è soppressa».

12.0.1
PAOLO ROMANI, BERNINI, D'ALÌ, PELINO, FLORIS, BOCCARDI, CERONI, MANDELLI, GASPARRI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 12-bis.
(Agevolazioni fiscali per le attività d'impresa di ricerca
e di sviluppo nelle regioni della convergenza)

1. A tutte le imprese indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano, nonché del regime contabile adottato e comunque in tutte le aree territoriali ricadenti nell'obiettivo convergenza, che effettuano investimenti in ,attività di ricerca e sviluppo, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015 e fino, a quello in corso al 31 dicembre 2020, è attribuito un credito d'imposta calcolato sulle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015.
2. Il credito d'imposta di cui al precedente comma 1 s'intende ammissibile nel limite massimo di 20 milioni di euro per l'anno 2016, 40 milioni di euro per l'anno 2017 e 80 milioni di euro per l'anno 2018.
3. Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi. Esso non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive; non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni; è utilizzabile ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive dovute per il periodo d'imposta in cui le spese di cui ai seguenti commi sono state sostenute.
4. L'eventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, h. 241, a decorrere dal mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta con riferimento al quale il credito è concesso. Non si applica il limite annuale previsto dal comma 53 dell'articolo l della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, di concerto con il Ministro dell'istruzione e dell'università e con il Ministro dello sviluppo economico, sono individuate le tipologie di intervento o agevolabili e i costi ammissibili, nonché le modalità di accertamento delle spese effettivamente sostenute e di verifica della conformità delle stesse alla disciplina comunitaria.
6. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti criteri e modalità di attuazione dell'agevolazione di cui al presente articolo, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di risorse stanziate.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze; apportare le seguenti variazioni:

2016: – 20.000.000;
2017: – 40.000.000;
2018: – 80.000.000.

12.0.2
PUGLIA, CATALFO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.
(Detassazione dei redditi da lavoro dipendente ed assimilati)

l. A far data dal periodo d'imposta di entrata in vigore della presente legge ai fini del calcolo dell'imposta sui redditi delle persone fisiche, (IRPEF) ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per i soggetti possessori di valore ISEE non superiore ad euro 20.500,00, non rientrano nel calcolo della base imponibile i redditi da lavoro dipendente e assimilati di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), del citato Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, percepiti prima della fine dell'anno d'imposta, nel limite massime di euro 5.000 euro annui, e che vengono erogati a titolo di mensilità aggiuntiva durante i mesi di luglio e di dicembre di ciascun anno.
2. Il valore ISEE di cui al comma 1 è rivalutate annualmente in misura pari alla variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai accertati dall'ISTAT».

Conseguentemente:

a) all'articolo 33, sostituire il comma 8, con il seguente:

''8. All'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, sopprimere le seguenti parole: ''di 27,7 milioni di euro per l'anno 2016 e di 45,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017'';

b) all'articolo 33, al comma 34, sostituire le parole: «300 milioni» con le seguenti: «100 milioni»;
c) all'articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «15 per cento» con le seguenti: «17 per cento»;
d) all'articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento» con le seguenti: «17 per cento»;
e) all'articolo 51, al comma 2, aggiungere, infine, le parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».

12.0.3
PUGLIA, CATALFO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.
(Tassazione separata per TFR in busta paga)

1. All'articolo 1, comma 756-bis, della legge 27 dicembre 2006, n.296, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: ''che abbiano un rapporto di lavoro'', inserire le seguenti: ''instauratosi successivamente all'entrata in vigore della presente legge'';
b) le parole: ''è assoggettata a tassazione ordinaria'', sono sostituite dalle seguenti: ''è assoggettata a tassazione separata, determinata mediante l'applicazione del medesimo regime fiscale applicabile alle anticipazioni del TFR'';
c) le parole: ''Resta in ogni caso fermo quanto previsto al comma 756.'' sono sostituite dalle seguenti: ''Alla predetta parte integrativa della retribuzione non si applica il contributo di cui al comma precedente''».

Conseguentemente:

a) all'articolo 33, sostituire il comma 8, con il seguente: «8. All'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n.149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, sopprimere le seguenti parole: di 27,7 milioni di euro per l'anno 2016 e di 45,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017»;
b) all'articolo 33, al comma 34, sostituire le parole: «300 milioni» con le seguenti: «100 milioni»;
c) all'articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «15 per cento» con le seguenti: «17 per cento»;
d) all'articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento» con le seguenti: «6 per cento»;
e) dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

«Art. 50-bis.
(Riduzione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi delle banche e di altri enti e società finanziari)

1. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, seme apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole: ''nella misura del 96 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''nella misura del 93 per cento'';
b) all'articolo 6, comma 9, le parole: ''nella misura del 96 per cento'' sono sostituite da11eseguenti: ''nella misura del 93 per cento''; .
c) all'articolo 7, comma 2, le parole: ''nella misura del'96 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''nella misura del 93 per cento''»;

a) all'articolo 51, al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».

12.0.4
QUAGLIARIELLO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.
(Carta aziendale)

1. Con proprio decreto il Ministro della sviluppa economico, d'intesa con il Ministro. della pubblica amministrazione e semplificazione e del Ministro degli affari regionali e delle autonomie, emanato entra 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, istituisce la Carta aziendale.
2. La carta aziendale è un documenta che indica gli obblighi cui devono adempiere i soggetti che intendano qualunque attività economica, sia nel settore della produzione che in quella dei servizi. La compilazione della carta sostituisce ogni altra autorizzazione a nulla asta da parte delle autorità competenti.
3. Chiunque intenda intraprendere un'attività economica è tenuta esclusivamente a dichiarare che l'attività stessa rispetta gli obblighi indicati nella Carta, trasmettendo tale dichiarazione, unitamente al documento debitamente compilato e alla comunicazione di inizia attività, ad un apposita ufficio regionale che invierà a sua volta tali atti ai competenti uffici regionali, comunali e statali, ai fini dei controlli successivi previsti dalle leggi vigenti.
4. Qualora gli argani di controlla dovessero riscontrare la mancata ottemperanza agli obblighi indicati nella Carta, il titolare della attività è tenuto ad adempiere agli stessi entro i successivi 60 giorni. Qualora il mancato rispetto rappresenti un pericolo per la salute dei dipendenti e dei consumatori, l'attività deve essere sospesa fino a che, nel termine predetta, l'interessata non adegui l'attività medesima alle prescrizioni della Carta».

12.0.5
ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA, BATTISTA, ROMANO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.
(Aggiornamento detrazioni per carichi di famiglia)

1. All'articolo 12, comma 2, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole ''euro 2.840,51'' sono sostituite dalle seguenti: ''euro 5.000,00''.
2. All'articolo 9, comma 9, ultimo periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n, 23, sostituire le parole: ''concorre alla formazione della base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali nella misura del cinquanta per cento'' con le seguenti: ''concorre interamente alla formazione della base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali''».

13.1
GIARRUSSO, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Sopprimere l'articolo.

13.2
GIARRUSSO, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Al comma 3, sostituire le parole: «all'efficace valorizzazione» con le seguenti: «all'utilizzo a fini sociali».

13.3
BUCCARELLA, BULGARELLI

Al comma 6, dopo le parole: «sentito il ministro della giustizia» aggiungere le seguenti: «previo parere delle competenti commissioni parlamentari».

13.4
GIUSEPPE ESPOSITO, GUALDANI

Al comma 6, aggiungere alla fine le seguenti parole:

«Al fine di favorire e semplificare le condizioni di accesso al credito anche per i soggetti di cui al secondo periodo del presente articolo, che presentino analoghe gravi difficoltà, all'articolo 112, comma 7, del Decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla lettera a) dopo la parola tecnica viene aggiunta la seguente frase: ''per importi superiori di tre volte rispetto al patrimonio netto'';
2) alla lettera b) le parole: ''quindici milioni'' sono sostituite con le seguenti: ''trenta milioni'';
3) alla lettera c) le parole: ''20.000 euro'' sono sostituite con le seguenti: ''30.000 euro''».

13.5
BUCCARELLA, MANGILI

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il decreto è trasmesso alle competenti commissioni parlamentari per l'espressione del parere, entro trenta giorni dalla trasmissione. Il ministro competente, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di trenta giorni dalla data della nuova trasmissione, in tal caso il decreto è adottato conformemente alle osservazioni espresse dalle Commissioni Decorso, tale termine senza che le Commissioni competenti si siano espresse il decreto può comunque essere adottato».

13.6
MAZZONI, BARANI, AMORUSO, AURICCHIO, COMPAGNONE, CONTI, D'ANNA, FALANGA, IURLARO, LANGELLA, EVA LONGO, RUVOLO, SCAVONE, VERDINI

Dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

«All'articolo 3, comma 3 lettera a) della legge 7 marzo 1996, n. 109 è aggiunta la seguente lettera:

''Le somme sequestrate, derivanti dal trasferimento illecito di capitali, mediante le procedure del money transfer, sono direttamente assegnate alla Tesoreria del Comune, ove l'illecito è stato commesso, che provvederà alla relativa iscrizione in bilancio, come entrate di carattere straordinario''».

13.7
MAURO MARIA MARINO

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

«7-bis. Al fine di rendere più efficaci le misure di sostegno di cui ai commi precedenti al Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 sono apportate le seguenti modifiche:

1. All'articolo 182-quater, il comma secondo è sostituto con il seguente ''Sono parificati ai crediti di cui al primo comma i crediti derivanti da finanziamenti erogati da banche e intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106, decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, in funzione della presentazione della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo o della domanda eli omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti, purché i finanziamenti siano indicati nella proposta di concordato o nell'accordo di ristrutturazione. Il professionista che redige la relazione prevista dagli articoli 161, terzo comma e 182-bis, primo comma, attesta che i finanziamenti di cui al periodo precedente sono destinati alla copertura dei costi della procedura e del fabbisogno finanziario della società ai fini della presentazione della domanda. Resta ferma la, prededucibilità del credito anche qualora la proposta di concordato preventivo dovesse ,essere dichiarata inammissibile ai sensi dell'articolo 162, o l'accordo di ristrutturazione dei debiti non dovesse essere omologato''.
2. All'articolo 67, comma 3, dopo la lettera g) è introdotta la seguente ''g-bis) in relazione a quanto disposto dall'articolo 182-quater, secondo comma, gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in funzione della presentazione della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo o della domanda di omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti, anche qualora la proposta di concordato preventivo dovesse essere dichiarata inammissibile ai sensi dell'articolo 162, o l'accordo di ristrutturazione dei debiti non dovesse essere omologato''.
3. All'articolo 217-bis, del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, dopo le parole ''a norma dell'articolo 182-quinquies'' sono aggiunte le seguenti parole: ''oltre ai pagamenti e alle operazioni di finanziamento posti in essere ai sensi degli articoli 67, terzo comma, lettera g-bis) e 182-quater, secondo comma''».

13.8
PELINO, MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

«7-bis. Al fine di rendere più efficaci le misure di sostegno di cui ai commi precedenti, al Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo l 82-quater, il comma secondo è sostituto con il seguente ''Sono parificati ai crediti di cui al primo comma i crediti derivanti da finanziamenti erogati da banche e intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106, decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, in funzione della presentazione della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo o della domanda di omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti, purché i finanziamenti siano indicati nella proposta di concordato o nell'accordo di ristrutturazione. II professionista che redige la relazione prevista dagli articoli 161, terzo comma e 182-bis, primo comma, attesta che i finanziamenti di cui al periodo precedente sono destinati alla copertura dei costi della procedura e del fabbisogno finanziario della società ai finì della presentazione della domanda. Resta ferma la prededucibilità del credito anche qualora la proposta di concordato preventivo dovesse essere dichiarata inammissibile ai sensi dell'articolo 162, o l'accordo di ristrutturazione dei debiti non dovesse essere omologato'';
b) all'articolo 67, terzo comma, dopo la lettera g) è inserita la seguente;

''g-bis) in relazione a quanto disposto dall'articolo 182-quater, secondo comma, gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in funzione della presentazione della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo o della domanda di omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti, anche qualora la proposta di concordato preventivo dovesse essere dichiarata inammissibile ai sensi dell'articolo 162, o l'accordo di ristrutturazione dei debiti non dovesse essere omologato'';

c) all'articolo 217-bis, dopo le parole: ''a norma dell'articolo 182-quinquies'' sono aggiunte le seguenti parole: ''oltre ai pagamenti e alle operazioni di finanziamento posti in essere ai sensi degli articoli 67, terzo comma, lettera g-bis) e 182-quater secondo comma''».

13.9
DI BIAGIO, GUALDANI, SUSTA, PANIZZA

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente comma:

«7-bis. L'articolo 4 comma 1, lettera b), numero 1 del decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2006 n. 243, si interpreta nel senso che alle Vittime del Dovere ed ai loro familiari superstiti, di cui all'articolo 1,commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nonché alle vittime della criminalità organizzata ed al loro familiari superstiti, di cui all'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, spetta l'assegno vitalizio previsto dall'articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, come modificato dall'articolo 4 comma 238 Legge 24 dicembre 2003 n. 350».

Conseguentemente, all'articolo 51, comma 2, aggiungere in fine le parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari, a 10.137.678 euro per l'anno 2016, 11.290.840 di euro per l'anno 2017, 12.575.173 di euro per l'anno 2018, 14.005.599 di euro per l'anno 2019, 15.598.736 di euro per l'anno 2020, 17.373:092 di euro per l'anno 2021, 19.349.281 di euro per l'anno 2022, 21.550.262 di-euro per l'anno 2023,24.001.604 di euro per l'anno 2024, 26.731.786 di euro per l'anno 2025,29.772.527 di euro a decorrere dall'anno 2026».

13.10
DI BIAGIO, GUALDANI, SUSTA, PANIZZA

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

«7-bis. L'articolo 4, comma 1 lettera c), punto 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2006 n. 243 si interpreta nel senso che sia in sede di prima valutazione sia in sede di rivalutazione delle percentuali di invalidità si applica il Decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 2009, n. 181. Per gli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2016, 10 milioni di euro per gli anni 2017, 2018 e 2019, 15 milioni di euro per gli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024 e di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025».

Conseguentemente,

all'articolo 51, comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 5 milioni di euro per l'anno 2016, 10 milioni di euro per gli anni 2017, 2018 e 2019, 15 milioni di euro per gli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024 e di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025».

13.11
DI BIAGIO, GUALDANI, SUSTA, PANIZZA

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

«7-bis. Per il triennio 2016-2018 l'autorizzazione di spesa per gli interventi di cui all'articolo 4 della legge 23 novembre 1998, n. 407, è incrementata di 250.000 euro annui».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, applicare le seguenti variazioni in diminuzione:

2016: – 250.000;
2017: – 250.000;
2018: – 250.000.

13.12
BENCINI, MAURIZIO ROMANI

Dopo il comma 7 è inserito il seguente:

«7-bis. Il comma 2 dell'articolo 21 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 è modificato come segue:

''2. I beni sequestrati, anche se facenti parte di un'azienda, devono, dal momento del sequestro, essere lasciati liberi. A tal fine il tribunale, ove gli occupanti non vi provvedano spontaneamente, ordina sempre, mediante l'ausilio della forza pubblica, lo sgombero degli immobili da chiunque occupati, compresa la persona sottoposta alla procedura e la sua famiglia, ovvero occupati senza titolo o sulla scorta di titolo privo di data certa anteriore al sequestro. È abrogata la disposizione del comma 2 dell'articolo 40''».

13.13
BENCINI, MAURIZIO ROMANI

Dopo il comma 7 è inserito il seguente:

«7-bis. All'articolo 44 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 è aggiunto il seguente comma:

''2-bis. Si applica il secondo comma dell'articolo 21 come modificato dalla presente legge''».

13.14
BENCINI, MAURIZIO ROMANI

Dopo il comma 7 è inserito il seguente:

«7-bis. Dopo l'articolo 45 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 è inserito il seguente:

''Art. 45-bis.
(Albo dei beni confiscati)

1. È costituito l'Albo dei beni confiscati alla Criminalità organizzata contenente l'elenco di tutti i beni confiscati contenente tutti i dati necessari alla loro individuazione, distinti per mobili, titoli e immobili, questi ultimi a loro volta distinti per comune nel quale insistono.
2. L'Albo è tenuto dall'Agenzia che nel termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge lo forma sulla base degli elementi già disponibili a tale data. In seguito alla comunicazione di cui al comma 2 dell'articolo 45 l'Agenzia procede senza indugio all'inserimento nell'Albo dei dati relativi agli ulteriori beni confiscati.
3. L'Albo è pubblicato sul sito internet ufficiale dell'Agenzia. Detta pubblicazione ha valore legale di conoscenza dell'acquisizione del bene al patrimonio dello Stato in quanto confiscato alla criminalità organizzata. Dalla data della pubblicazione decorrono tutti i termini previsti per il procedimento di destinazione o di alienazione''».

13.15
BENCINI, MAURIZIO ROMANI

Dopo il comma 7 è inserito il seguente:

«7-bis. All'articolo 48 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 seno apportate le seguenti modifiche:

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

''1. L'Agenzia procede senza indugio dopo la loro acquisizione:

a) All'alienazione a prezzo corrente di mercato dei beni mobili registrati salvo che lo Stato e le amministrazioni pubbliche non dichiarino, entro un mese dalla pubblicazione nell'Albo, di volerle direttamente utilizzare per le proprie finalità istituzionali. Nel caso di dissequestro l'Agenzia retrocede all'intestatario il ricavato della vendita. Se il proseguimento della procedura risulta antieconomico l'Agenzia dispone la cessione gratuita o la distruzione del bene;
b) Al recupero dell'importo dei crediti personali. Se la procedura di recupero è antieconomica ovvero ne risulta impossibile la cessione anche per un valore ridotto rispetto a quello nominale, se il debitore risulti insolvibile, anche a seguito di accertamenti degli organi di polizia, il credito è annullato con provvedimento del direttore dell'Agenzia;
c) Alla vendita, dopo la confisca definitiva, dei titoli, sentita la Consob in ordine agli effetti sul mercato, e delle partecipazioni societarie;
d) All'alienazione degli altri beni mobili''».

13.16
BENCINI, MAURIZIO ROMANI

Dopo il comma 7 è inserito il seguente:

«7-bis. AIl'articolo 48 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 sono apportate le seguenti modifiche:

Al comma 3:

1) la lettera b) è soppressa;
2) alla lettera c):

a) il primo periodo è sostituito dal seguente:

''Salvo che taluna delle amministrazioni dello Stato non dichiari, entro un mese dalla pubblicazione nell'Albo, di volerli utilizzare per le proprie finalità, e sempre che si tratti di beni congeniali alle loro attività istituzionali, trasferiti per scopi istituzionali o sociali al patrimonio, nell'ordine di priorità, del comune o della regione ove l'immobile è sito, a richiesta dell'ente territoriale, da avanzare entro i tre mesi successivi alla scadenza del termine di cui sopra, tempo trascorso il quale il bene è dichiarato disponibile per la vendita'';

b) Al quarto periodo, dopo la parola ''assegnarlo'', aggiungere le seguenti: '', se coerente con lo scopo sociale,'';
c) Al sesto paragrafo, dopo le parole ''i beni'' sono soppresse le parole ''non assegnati'';
d) il comma 4 è soppresso;
e) al comma 5:

1) al quinto paragrafo, dopo le parole ''dell'interesse pubblico'' sono inserite le seguenti ''e ai privati; ma, nel caso di vendita a soggetti diversi dagli enti pubblici, la stima di cui al comma 1 dell'articolo 47 é resa esecutiva, entro un mese dalla richiesta, dalla competente Agenzia del territorio, che nello stesso tempo può modificarla'';
2) in fine, aggiungere le seguenti parole ''; se, ciò malgrado, risulta successivamente che il soggetto acquirente si trova in tale condizione, l'Agenzia dispone la revoca dell'alienazione, previa contestazione del fatto all'interessato'';

f) il comma 7 è soppresso;
g) al comma 8, alla lettera a), al primo paragrafo, in fine, dopo le parole ''dell'impresa confiscata'' aggiungere le seguenti ''ovvero agli enti locale''».

13.17
GIARRUSSO, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Dopo il comma 7 inserire il seguente:

«7-bis. Al fine di assicurare l'efficacia e la sostenibilità della gestione dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata di cui all'articolo 48 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché al fine di favorirne l'uso sociale da parte degli aventi diritto ai sensi della legislazione vigente, al predetto articolo 48 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, lettera b) le parole: ''per finalità economiche'' sono sostituite con le seguenti: ''per finalità sociali;'';
b) il comma 5 è abrogato;
c) il comma 6 è sostituito dal seguente:

''6. Alla gestione e manutenzione dei beni immobili si provvede mediante le somme di cui al comma 1. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dell'Interno è assicurata la pubblicità delle informazioni relative all'utilizzo dei beni confiscati'';
d) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. I beni di cui al comma 3, di cui risulti impossibile effettuare la destinazione o il trasferimento per l finalità di pubblico interesse e ivi contemplate, sono assegnati al patrimonio inalienabile degli enti territoriali per la successiva destinazione ad uso sociale ovvero per la destinazione all'uso del personale delle Forze armate e del personale delle Forze di polizia, che possono a tal fine costituire cooperative edilizie. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono disciplinati i termini, le modalità e le ulteriori disposizioni occorrenti per l'attuazione del presente comma;

e) il comma 10 è sostituito dal seguente:

''10. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'interno e della difesa e delle Infrastrutture, sono individuate le semplificazioni amministrative necessarie a favorire l'uso a fine sociale dei beni immobili di cui al presente articolo''.».

Conseguentemente, alla Tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2016: – 34.000.000;
2017: – 50.000.000;
2018: – 50.000.000.

13.18
BENCINI, MAURIZIO ROMANI

Dopo il comma 7 è inserito il seguente:

«7-bis. All'articolo 48 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 il comma 10 è sostituito dal seguente:

''10. Le somme di denaro confiscate che non debbano essere utilizzate per la gestione di altri beni confiscati o che non debbano essere utilizzate per il risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso e le somme ricavate dalla vendita dei beni, dalle cessioni e dalle altre operazioni previste dalla presente legge, al netto delle spese per la gestione e la vendita degli stessi, affluiscono al ministero dell'economia che li ripartisce e riassegna nelle seguenti proporzioni:

h) il 50% al Fondo unico giustizia per essere riassegnati nella misura del 50 per cento di tale importo al Ministero dell'interno per la tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico e, nella restante misura del 50 per cento, al Ministero della giustizia, per assicurare il funzionamento e il potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi istituzionali, in coerenza con gli obiettivi di stabilità della finanza pubblica;
i) il 50% al Ministero dello sviluppo economico per essere destinato in parti uguali alla bonifica dei territori degradati dalle ecomafie e alla riduzione del cuneo fiscale sul costo del lavoro''».

13.19
BENCINI, MAURIZIO ROMANI

Dopo il comma 7 è inserito il seguente:

«7-bis. Dopo l'articolo 48 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159 sono inseriti i seguenti:

''Art. 48-bis.
(Destinazione delle aziende confiscate)

1. Il regime delle aziende confiscate e dei beni, mobili ed immobili, strumentali alla loro gestione ed amministrazione è disciplinato ai sensi della delega conferita al Governo con l'articolo 48-ter.
Art. 48-ter.
(Delega al Governo per la gestione delle aziende confiscate)

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni volte a disciplinare la destinazione e la gestione delle aziende confiscate alla mafia.
2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi venga espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti entro il termine di trenta giorni dalla data della ricezione; decorso tale termine, i decreti sono adottati anche in mancanza del parere.
3. Dall'attuazione della presente legge e dei decreti legislativi di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
4. I decreti legislativi di cui al comma 1 rimodulano le disposizioni dei commi 8.9 e 11 dell'articolo 48 secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) Istituzione di un Albo delle aziende confiscate alla criminalità organizzata da pubblicare sul sito internet ufficiale dell'Agenzia;
b) Valutazione della capacità dell'azienda, attraverso un apposito ufficio istituito presso l'Agenzia al quale partecipano anche delegati dei ministeri interessati, di proseguire l'attività produttiva e a quali condizioni, anche di riconversione, ampliamento o riduzione, in tutto o in parte, con relativo piano industriale.
c) In caso di valutazione e deliberazione positiva dell'Agenzia le aziende sono date prioritariamente in gestione alle cooperative dei lavoratori o altrimenti sono assegnate ad imprenditori iscritti agli elenchi, istituiti presso le prefetture, previsti dall'articolo 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190. I decreti delegati prevedono tempi, modalità e procedimenti dell'assegnazione; compreso l'esercizio della facoltà di prelazione ad opera delle cooperative;
d) in caso di valutazione negativa le aziende o anche i singoli beni sono destinati alla vendita secondo quanto previsto nel comma 5 dell'articolo 48;
e) Emersione alla legalità di tutte le situazioni che riguardano le singole aziende, comprese quelle relative ai rapporti di lavoro ed applicazioni ai lavoratori delle garanzie previste dalle leggi e dai contratti collettivi per ciascuna categoria;
f) Istituzione di fondi di garanzia o di rotazione per il sostegno alle aziende di cui è deliberata la continuazione dell'attività, finanziati con proventi della vendita o della gestione delle aziende confiscate, e determinazione dei casi, delle modalità e dei procedimenti di erogazione dei prestiti di sostegno;
g) Determinazione delle modalità di coinvolgimento delle organizzazioni sindacali, delle organizzazioni rappresentative degli imprenditori e delle associazioni che offrono garanzie nella valutazione sulla prosecuzione dell'attività, nell'utilizzazione dei fondi di sostegno e nel monitoraggio dell'attività.

5. Fino all'entrata in vigore dei decreti delegati il regime delle aziende confiscate è regolato dai commi 8.9 e 11 dell'articolo 48''».

13.20
BENCINI, MAURIZIO ROMANI

Dopo il comma 7 è inserito il seguente:

«7-bis. All'articolo 52 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 sono apportate le seguenti modifiche:

a) Dopo il comma 4 è inserito il seguente:

''4-bis. Le disposizioni del precedente comma si applicano anche alle confische divenute definitive prima dell'entrata in vigore del presente decreto. L'Agenzia nazionale, esperite senza esito le procedure amministrative di sgombero, potrà richiedere tale adempimento al giudice dell'esecuzione presso il tribunale che ha disposto la confisca''».

13.21
CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Il comma 3, articolo 94 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 è abrogato».

13.22
BENCINI, MAURIZIO ROMANI

Dopo il comma 7 è inserito li seguente:

«7-bis. All'articolo 110 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 sono apportate le seguenti modifiche:

a) Al comma 1:

1) Sostituire le parole: ''ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia organizzativa e contabile'' con le seguenti: ''è un ente pubblico economico con'';
;2) Dopo le parole: ''Reggio Calabria'' inserire le seguenti: ''e sei sedi secondarie'';
3) Sostituire le parole: ''del Ministro dell'interno'' con le seguenti ''della Presidenza del Consiglio dei ministri'';

b) Al comma 2:

1) Alle lettere b) e c) le-parole: ''e custodia'' sono soppresse».

13.23
BENCINI, MAURIZIO ROMANI

Dopo il comma 7 è inserito il seguente:

«7-bis. All'articolo 111 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 sono apportate le seguenti modifiche:

a) Al comma 3 la lettera c) è sostituita dalla seguente:

''c) da un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico'';

b) Dopo la lettera c) è inserita la seguente:

''d) dal presidente dell'ANCI o da un suo delegato''».

13.24
BENCINI, MAURIZIO ROMANI

Dopo il comma 7 e inserito il seguente:

«7-bis. All'articolo 112 del decreto-legislativo 6 settembre 2011 n. 159 sono apportate le seguenti modifiche:

a) Al comma 3 in fine sono aggiunte le seguenti parole: ''Al nucleo di supporto sono in ogni caso delegate, su richiesta dell'Agenzia, le seguenti funzioni riferite ai beni immobili in confisca definitiva:

1) Accertare lo stato occupazionale dei beni l dove l'occupazione risulti abusiva e comunque non disciplinata, da contratti di locazione stipulati con autorizzazione dell'autorità giudizi aria;
2) Curare l'esecuzione di tutte le attività necessarie a liberare i predetti immobili;
3) Tenere aggiornato l'elenco dei beni confiscati trasferito agli enti locali'';

b) Al comma 4:

1) Alla lettera a) le parole: ''gli atti di indirizzo e'' seno soppresse;
2) Le lettere b), c) e d) sono soppresse».

13.25
BENCINI, MAURIZIO ROMANI

Dopo il comma 7 è inserito il seguente:

«7-bis. All'articolo 113 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 sono apportate le seguenti modifiche:

a) Al comma 1:

1) Il primo paragrafo dei comma 1 è sostituito dal seguente:

''1. Con decreto del Presidente del consiglio del ministri sono disciplinati, entro il limite di spesa di cui all'articolo 118'';

2) Alla lettera b) le parole: ''finanziaria ed economico patrimoniale'' sono soppresse;

b) Il comma 2 è soppresso;
c) Al comma 3 le parole da: ''Successivamente'' a: ''comma 1'' sono soppresse».

13.26
BENCINI, MAURIZIO ROMANI

Dopo il comma 7 è inserito il seguente:

«7-bis. All'articolo 113-bis del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 sono appportate le seguenti modifiche:

a) Al comma 1 la parola: ''trenta'' è sostituita con la seguente: ''centocinquanta'';
b) I commi 2, 3,4, e 5 sono soppressi.

13.27
BENCINI, MAURIZIO ROMANI

Dopo il comma 7 è inserito il seguente:

«7-bis. All'articolo 117 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 sono apportate le seguenti modifiche:

1. Al comma 5 in fine aggiungere le seguenti parole: ''le competenze dell'Agenzia Nazionale sono piene per i provvedimenti di sequestro disposti a decorrere dal 15 marzo 2012''».

13.28
BENCINI, MAURIZIO ROMANI

Dopo il comma 7 è inserito il seguente:

«7-bis. All'articolo 118 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 sono apportate le seguenti modifiche:

a) Al comma 1 le parole: ''a decorrere dall'anno 2013'' sono sostituite dalle seguenti: ''per l'anno 2013 e pari a 14,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014''».

13.0.1
BOTTICI, LEZZI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli eletti in carica alla data di entrata in vigore della medesima legge, a quelli eletti successivamente a tale data, nonché a quelli cessati dal mandato precedentemente.
2. il primo comma dell'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è sostituito dal seguente:

''L'indennità spettante ai membri del Parlamento a norma dell'articolo 69 della Costituzione per garantire il libero svolgimento del mandato è costituita da quote mensili, comprensive anche del rimborso di spese di segreteria e di rappresentanza, e da un trattamento previdenziale differito calcolato in base ai criteri vigenti per i lavoratori dipendenti delle amministrazioni statali''.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano, entro-sci- mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai princìpi di cui al presente articolo la disciplina dei vitalizi e dei trattamenti previdenziali, comunque denominati. L'obbligo di cui al periodo precedente costituisce principio di coordinamento della finanza pubblica.
4. In caso di mancato adeguamento, i trasferimenti erariali diversi da quelli destinati al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, delle politiche sociali e per le non auto sufficienze e al trasporto pubblico locale spettanti alle regioni e alle province autonome sono ridotti a decorrere dall'anno 2016 di una quota pari all'80 per cento.
5. Ai fini della determinazione del trattamento previdenziale previste dall'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, come modificato dal presente articolo, i parlamentari sono assoggettati al versamento di contributi previdenziali, trattenuti d'ufficio sull'indennità parlamentare.
6. I parlamentari che, ai sensi dell'articolo 68 del decreto-legislativo 30 marzo 2001, n. 165, optino, in luogo dell'indennità parlamentare, per il trattamento economico in godimento presso la pubblica amministrazione di appartenenza, possono chiedere di essere ammessi al versamento di contributi, allo scopo di ottenere la valutazione del mandato parlamentare a fini previdenziali. In tale caso, le trattenute sono effettuate sulle competenze accessorie.
7. Hanno accesso al trattamento previdenziale coloro che hanno esercitato il mandato parlamentare per almeno cinque anni. La frazione di anno superiore a sei me si è computata come anno intero ai fini della maturazione del diritto, fermo restando il versamento per intero dei contributi.
8. Il trattamento previdenziale è corrisposto ai parlamentari cessati dal mandato al compimento del sessantacinquesimo anno di età.
9. Al parlamentare che sostituisca un altro parlamentare la cui elezione sia stata annullata, è attribuita figurativamente la contribuzione relativa al periodo della legislatura compreso tra la data in cui si è verificata la causa di annullamento e la data del subentro, fermo restando il versamento per intero dei contributi da parte dello stesso.
10. Il trattamento previdenziale dei parlamentari, corrisposto in dodici mensilità, è determinato con il sistema contributivo, moltiplicando il montante individuale dei contributi per i coefficienti di trasformazione in vigore peri lavoratori dipendenti e autonomi di cui alla tabella A dell'allegato 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, come rideterminati triennalmente ai sensi dell'articolo 1, comma 11, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, in relazione all'età del parlamentare al momento del conseguimento del diritto alla pensione.
11. Per le frazioni di anno si applica un incremento pari al prodotto tra un dodicesimo della differenza tra il coefficiente di trasformazione dell'età immediatamente superiore e il coefficiente dell'età inferiore a quella del parlamentare e il numero di mesi.
12. Il montante contributivo individuale è determinato applicando alla base imponibile contributiva l'aliquota di cui al comma 3. La contribuzione così ottenuta si rivaluta su base composta al 31 dicembre di ciascun anno, con esclusione della contribuzione dello stesso anno, al tasso annuo di capitalizzazione.
13. La base imponibile contributiva è determinata sulla base dell'indennità parlamentare, con esclusione di qualsiasi ulteriore indennità di funzione o accessoria.
14. L'ammontare delle quote contributive a carico del parlamentare e dell'organo di appartenenza è pari a quello per i lavoratori dipendenti delle amministrazioni statali, di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 8 agosto 1995, il. 335, e alle successive rideterminazioni.
15. Il tasso annuo di capitalizzazione è dato dalla variazione media quinquennale del prodotto interno lordo nominale, calcolata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare. In occasione delle revisioni della serie storica del prodotto interno lordo operate dall'ISTAT il tasso di variazione da considerare ai fini della rivalutazione del montante contributivo è quello relativo alla serie preesistente anche per l'anno in cui si verifica la revisione e per quello relativo alla nuova serie per gli anni successivi.
16. Gli effetti economici del trattamento previdenziale decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale il parlamentare cessato dal mandato ha compiuto l'età richiesta per l'accesso al trattamento.
17. Nel caso in cui il :Parlamentare, alla data della cessazione ,del 'mandato, sia già in possesso dei requisiti di cui all'articolo 6, gli effetti economici decorrono dal primo giorno del mese successivo, nel caso in cui il mandato abbia avuto termine nella seconda metà del mese, e dal sedicesimo giorno dello stesso mese, nel caso in cui il mandato abbia avuto termine nella prima metà del mese.
18. Nel caso di cessazione del mandato per fine legislatura, coloro che hanno maturato il diritto percepiscono il trattamento previdenziale con decorrenza dal giorno successivo alla fine della legislatura stessa.
19. Qualora il parlamentare già cessato dal mandato sia rieletto membro del Parlamento nazionale o europeo, sia eletto consigliere regionale, ovvero sia nominato componente del Governo nazionale, assessore regionale o titolare di incarico costituzionale incompatibile con il mandato parlamentare, l'erogazione del trattamento previdenziale in godimento resta sospesa per tutta la durata dell'incarico. Per tutte le altre cariche, compresa quella di amministratore di enti pubblici o di enti privati: in controllo pubblico, l'erogazione del trattamento è sospesa se l'ammontare dell'indennità per tali cariche sia superiore a quello dei trattamento previdenziale previsto dal presente articolo.
20. L'erogazione del trattamento previdenziale riprende alla cessazione dell'incarico di cui al comma 1. Nel caso di rielezione al Parlamento nazionale, l'importo è rideterminato sulla base di un montante contributivo complessivo; costituito dalla somma del montante contributivo corrispondente al trattamento previdenziale sospeso e dei contributi relativi agli ulteriori mandati parlamentari. Negli altri casi di sospensione, il trattamento previdenziale è rivalutato ai sensi dell'articolo 12.
21. Nel caso di morte del titolare del trattamento previdenziale, a condizione che per quest'ultimo sussistano, al momento della morte, le condizioni di contribuzione indicate nel presente articolo, si applicano le disposizioni per i lavoratori dipendenti e autonomi di cui all'articolo 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, e successive modificazioni, e all'articolo 1, comma 41 della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonché le disposizioni vigenti ai fini della verifica dei requisiti. previsti per l'accesso alla pensione ai superstiti, nonché al calcolo delle aliquote di reversibilità e alle modalità di liquidazione e di rivalutazione della pensione medesima.
22. L'importo del trattamento previdenziale, determinato ai sensi del presente articolo, è rivalutato annualmente ai sensi di quanto disposto per i lavoratori dipendenti e autonomi dall'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni.
23. Le Camere rideterminano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli importi dei trattamenti previdenziali già in essere, comunque denominati, adottando il sistema contributivo di cui al presente articolo. In ogni caso l'importo non può essere inferiore a ,quello dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
24. I parlamentari cessati dal mandato, che già beneficiano di un trattamento previdenziale o di un assegno vitalizio e che non hanno compiuto sessantacinque anni di età continuano a percepire gli emolumenti ricalcolati con il sistema contributivo di cui al presente articolo.
25. I parlamentari cessati dal mandato e che non percepiscono ancora un trattamento previdenziale o un assegno vitalizio hanno accesso al trattamento previdenziale al compimento del sessantacinquesimo anno di età ai sensi del presente articolo.
26. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le norme generali che disciplinano il sistema pensionistico obbligatorio dei lavoratori dipendenti- delle amministrazioni statali.
27. La lettera n),del comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, è sostituita dalle seguenti:

''n) abbia escluso, ai, sensi degli articoli 28 e 29 del codice penale, l'erogazione del vitalizio in favore di chi sia condannato in via definitiva per reato non colposo ovvero a pena detentiva superiore a mesi 10 e giorni 20 di reclusione per reato colposo;
n-bis) abbia previsto la sospensione dell'erogazione del vitalizio in favore di chi sia condannato, invia non definitiva, per i delitti di cui alla lettera n) e il suo ripristino nel caso di sentenza di non luogo a procedere o di proscioglimento con sentenza passata ingiudicato;
n-ter) abbia previsto, per gli effetti disciplinati dalle lettere n) e n-bis), che la sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale sia equiparata la condanna''.

28. Fermo restando quanto disposto per le regioni dall'articolo 2, comma 1, lettere n), n-bis) e n-ter), del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, come modificate dal comma 27 del presente articolo, nei confronti di tutti i soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, percepiscono assegni vitalizi erogati da altri organi della Repubblica italiana, l'erogazione dei medesimi assegni è interrotta o sospesa nei casi di cui alle predette lettere n), n-bis) e n-ter).
29. Le sentenze giudiziarie concernenti le fattispecie di cui all'articolo 2, comma 1, lettere n), n-bis) e n-ter), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, come modificate dal comma 27 del presente. articolo; sono comunicate, entro quindici giorni dalla data della loro adozione, all'organo preposto all'erogazione- del. trattamento vitalizio di cui è destinatario il soggetto interessato, ai fini dell'immediata adozione dei provvedimenti di revoca o sospensione del trattamento stesso. In sede di prima attuazione, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della giustizia trasmette agli organi preposti all'erogazione dei trattamenti vitalizi l'elenco dei soggetti che, alla medesima da rientrano nelle predette fattispecie ai fini della revoca o della sospensione; con effetto non retroattivo, dell'assegno vitalizio.
30. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente articolo sono riversati al fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese di cui all'articolo 2 comma 100 lettera a) della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e successive modifiche».

13.0.2
BERTOROTTA, PUGLIA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.
(Sanzioni per lavoro irregolare)

1. Nel caso di applicazione della sanzione di cui all'articolo 3, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73 o della somma aggiuntiva prevista nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare dall'articolo 14, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, salvo che il provvedimento di sospensione sia motivato dalla reiterazione di cui al comma 1, terzo periodo, del medesimo articolo 14, si applica quanto disposto al comma 2 del presente articolo.
2. Esclusivamente nel casa di imprese che occupino non più di cinque dipendenti, inclusi il titolare, i soci, i collaboratori familiari e i lavoratori trovati irregolari e il cui fatturato dichiarato nell'anno precedente non sia superiore a 200 mila euro nel caso di cinque lavoratori, 165 mila euro nel caso di quattro lavoratori, 130 mila euro nel caso di tre lavoratori, '95 mila euro nel caso di due lavoratori, il soggetto obbligato al pagamento della sanzione o della somma aggiuntiva di cui all'articolo 1, procede al versamento delle somme dovute in un'unica soluzione ovvero nella misura di un quarto entro il termine di presentazione dell'istanza di dilazione di cui al comma 3 e della restante parte in un numero massimo di quattro rate mensili.
3. Entro il termine di cinque giorni dall'irrogazione della sanzione amministrativa o dall'emanazione del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale, il rappresentante legale dell'impresa, può presentare istanza alla Direzione territoriale del Lavoro intesa ad ottenere la dilazione di pagamento, fermo restando l'avvenuto versamento dell'importo parziale di cui al comma precedente.
4. All'atto della presentazione dell'istanza di dilazione si interrompono gli effetti della sospensione dell'attività imprenditoriale.
5. La Direzione territoriale del Lavoro entro 15 giorni dalla presentazione dell'istanza è tenuta ad emanare il provvedimento di autorizzazione, ferma restando la facoltà di rigettare l'istanza in mancanza delle condizioni necessarie.
6. L'inosservanza, anche parziale, del piano di rateazione e l'eventuale mancato o tardato pagamento anche di una sola rata o di una parte di essa comporta l'immediata revoca della dilazione e, ove previsto, l'immediata sospensione dell'attività.
7. La dilazione di cui al presente articolo non può essere concessa per più di una volta.
8. Nel caso di emanazione del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale, all'avvenuto pagamento dell'ultima rata nei, termini fissati dal provvedimento di cui al comma 5, il provvedimento di sospensione stesso si intende revocato».

Conseguentemente:

a) all'articolo 33, sostituire Il comma 8, con il seguente: «8, All'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, sopprimere le seguenti parole: ''di 27,7 milioni di euro per l'anno 2016 e di 45,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2Ò17''»;
b) all'articolo 33, al comma 34, sostituire le parole: «300 milioni» con le seguenti: «100 milioni»;
c) all'articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «15 per cento» con le seguenti: «17 per cento»;
d) all'articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento» con le seguenti: «6 per cento»;
e) dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

«Art. 50-bis.
(Riduzione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi delle banche e di altri enti e società finanziari)

1. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole: ''nella misura del 96 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''nella misura del 93 per cento'';
b) all'articolo 6, comma 9, le parole: ''nella misura del 96 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''nella misura del 93 per cento'';
c) all'articolo 7, comma 2, le parole: ''nella misura del 96 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''nella misura del 93 per cento''».

f) all'articolo 51, al comma 2, aggiungere, infine, le parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».

13.0.3
DALLA TOR

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

1. Per attuare le finalità previste dall'articolo 1, comma 1124, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la Federazione internazionale per lo sviluppo sostenibile e la lotta alla povertà nel Mediterraneo Mar Nero ONLUS (FISPMED), provvede all'istituzione dell'Osservatorio euro mediterraneo Mar Nero sull'informazione e la partecipazione nelle politiche ambientali e azioni di sviluppo economico sostenibile locale per il rafforzamento ella cooperazione regionale e dei processi di pace, di seguito denominato ''Osservatorio''. La gestione dell'Osservatorio è vigilata dal Ministero egli affari esteri e della cooperazione internazionale Segreteria Generale.
2. Entro il 28 febbraio di ogni anno la FISPMED presenta alle Camere, ai fini dell'espressione del parere entro i successivi 60 giorni da parte delle Commissioni parlamentari permanenti competenti, il programma di attività dell'Osservatorio.
3. Le attività dell'Osservatorio:

a) Favoriscono, indicano e sostengono soluzioni ai problemi più urgenti di sviluppo economico sostenibile nell'area del Mediterraneo e del Mar Nero anche con progetti specifici secondo quanto previsto dal citato articolo 1 comma 1124, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
b) Favoriscono, indicano e sostengono buone pratiche nei Paesi dell'Unione per il Mediterraneo e nei Paesi dell'Unione europea;
c) Attivano e promuovono forum come luoghi di incontro e di confronto sullo sviluppo sostenibile;
d) Attivano campagne di monitoraggio e di analisi dello stato dell'ambiente nel Mediterraneo.

4. La FISPMED è inserita nell'elenco delle organizzazioni e degli enti di rilievo internazionale di cui all'articolo 1 della legge 6 febbraio 1992, n. 180.
5. Gli oneri di istituzione e di funzionamento dell'Osservatorio sono posti a carico della FISPMED.
6. Una quota parte pari al 25 per cento dei premi previsti dal comma 5, dell'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430, è devoluta annualmente all'Osservatorio secondo modalità tecniche da definire con apposito decreto direttoriale della Direzionale Generale mercato, concorrenza, consumatore, vigilanza e normativa tecnica presse il Ministero dello sviluppo Economico entro i successivi 60 giorni dall'approvazione della presente legge.
7. Dall'attuazione del presente articolo non .devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

13.0.4
DALLA TOR, GUALDANI, BIANCONI, CONTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

1. Presso il Ministero dello Sviluppo economico è istituito il Fondo per il credito alle aziende vittime di mancati pagamenti, di seguito nominato ''Fondo'', con una dotazione di 10 milioni di euro annui per il triennio 2016-2018, avente come finalità il sostegno alle piccole e medie imprese che entrano in crisi a causa della mancata corresponsione di denaro da parte di altre aziende debitrici.
2. Possono accedere al Fondo, con le modalità stabilite dal comma 3, le piccole e medie imprese che risultano parti offese in un procedimento penale, in corso alla data dello gennaio 2016, a carico delle aziende debitrici imputate dei delitti di cui agli articoli 629 (estorsione), 640 (truffa), 64,1 (insolvenza fraudolenta) del codice penale e di cui all'articolo 2621 del codice civile (false comunicazioni sociali.
3. Con decreto del Ministro per lo sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di aiuti di Stato, i limiti, i criteri e le modalità per la concessione dei finanziamenti agevolati da parte dello Stato nei confronti delle imprese di cui al comma 20.
4. In caso di assoluzione delle aziende imputate per i delitti di cui al comma 2, i soggetti beneficiari dei finanziamenti agevolati sono tenuti al rimborso delle somme erogate; secondo le modalità stabilite dar decreto di cui al comma precedente».

Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione si provvede mediante, una riduzione di 10 milioni di euro per ogni anno dal 2016 al 2018 del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, no 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

13.0.5
BOTTICI, LEZZI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge l'assegno vitalizio dei membri del Parlamento e dei consiglieri regionali in carica e di quelli già cessati dal mandato è abolito.
2. Al fine di armonizzare i trattamenti pensionistici tra eletti ed elettori, ai soggetti di cui al comma 1 è riconosciuta una rendita calcolata secondo il sistema contributivo ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni.
3. Gli Uffici di Presidenza della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adottano le necessarie deliberazioni di propria competenza per l'attuazione dei commi 1 e 2.
4. Nel rispetto delle competenze costituzionali in materia, i trasferimenti statali a qualunque titolo spettanti alle regioni a statuto speciale e ordinario e alle province autonome di Trento e di Bolzano sono ridotti di una somma corrispondente ai mancati risparmi nel caso in cui, a decorrere dal primo rinnovo del consiglio regionale o provinciale successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, le medesime regioni e province autonome non provvedano ad adeguare, ove necessario, la disciplina degli assegni vitalizi dei rispettivi consiglieri regionali e delle province autonome a quanto previsto dal presente articolo».

13.0.6
GIOVANNI MAURO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.
(Istituzione Programma Triennale di recupero a fini abitativi e sociali gli immobili confiscati alla criminalità organizzata)

1. Al fine di favorire l'utilizzo degli immobili confiscati alla criminalità organizzata conferiti ai Comuni nel cui territorio ricadono e da destinare alle categorie sociali più svantaggiate, è adottato un Programma triennale di recupero a fini abitativi e sociali degli immobili confiscati alla criminalità organizzata.
2. Il Programma di cui al comma 1, è adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sui proposta del Ministro delle infrastrutture e dei Trasporti, sentita la Conferenza Stato Città e Autonomie Locali che individua i criteri e le modalità di concessione dei contributi da destinare ai Comuni.
3. Il suddetto Programma, è alimentato con le risorse del ''Fondo per l'attuazione del Piano Nazionale di edilizia abitativa'' di cui all'articolo 11 comma 12 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Per le finalità del presente articolo, il Fondo è rifinanziato di ulteriori 30 milioni di euro per gli anni 2016, 2017, 2018».

13.0.7
GIOVANNI MAURO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.
(Beni Confiscati)

1. All'articolo 48 del Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136, di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, il comma 10, è sostituito dal seguente:

''10. Le somme derivanti dalla vendita dei beni di cui al comma 5, al netto delle spese per la gestione e la vendita degli stessi, affluiscono al Fondo unico giustizia per essere riassegnati, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, nella misura del 40 per cento il Ministero dell'interno per la tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico, nella misura del 40 per cento, al Ministero della giustizia, per assicurare il funzionamento e il potenziamento degli Uffici giudiziari e degli altri servizi istituzionali, in coerenza con gli obiettivi di stabilità della finanza pubblica e, nella restante misura del 20 per cento, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, per sostenere progetti di valorizzazione presentati annualmente dai Comuni sui beni confiscati loro assegnati secondo i criteri e con le modalità definite con apposito Decreto del Ministro degli affari regionali, le autonomie e lo sport sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,».

14.1
DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, BOCCHINO, CAMPANELLA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati, l'aliquota contributiva di cui all'articolo 1, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e successive modificazioni, è posta pari al 24 per cento a decorrere dall'anno 2016.»

Conseguentemente, il comma 34 dell'articolo 33 è sostituito dal seguente:

«34. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 120 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016».

14.2
CONTI, BARANI, AMORUSO, AURICCHIO, COMPAGNONE, D'ANNA, FALANGA, IURLARO, LANGELLA, FAUSTO GUILHERME LONGO, MAZZONI, RUVOLO, SCAVONE, VERDINI

Al comma 1 dopo le parole: «è confermata al 27 per cento anche per l'armo 2016» aggiungere le seguenti: «è ridotta al 26 per cento per l'anno 2017, al 25 per cento per anno 2018 e al 24 per cento a decorrere dall'anno 2019».

Conseguentemente aggiungere il seguente comma:

«1-bis. Agli oneri derivanti dal comma1, pari a 120 milioni di euro per l'anno 2017, a 150 milioni di euro per l'anno 2018 e a 180 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede, quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2017, a 60 milioni di euro per l'anno 2018 e a 80 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e, quanto a 70 milioni euro per l'anno 2016, a 90 milioni di euro per l'anno 2017 e a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di Previsione del ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

14.3
MOLINARI

Al comma 1 dopo le parole: «è confermata al 27 per cento anche per l'anno 2016» aggiungere le seguenti: «è ridotta al 26 per cento per l'anno 2017 al 25 per cento per l'anno 2018 e al 24 per cento a decorrere dall'anno 2019».

Conseguentemente aggiungere il seguente comma:

«1-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 120 milioni di euro per l'anno 2017 a 150 milioni di euro per l'anno 2018 e a 180 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede, quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2017, a 60 milioni di euro per l'anno 2018 e a 80 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e, quanto a 70 milioni euro per l'anno 2016, a 90 milioni di euro per l'anno 2017 e a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma ''Fendi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

14.4
CATALFO, LEZZI

Al comma 1, le parole: «per l'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2016 e 2017».

Conseguentemente, all'articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni euro annui per l'anno 2017».

14.5
BERGER, ZELLER, PANIZZA, PALERMO, LANIECE, BATTISTA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis) All'articolo 69, comma 1 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: ''dal 1º gennaio 2000'' sono sostituite dalle seguenti: ''dal 1 gennaio 2016''
b) le parole: ''di tre mesi'' Sono sostituite dalle seguenti ''di sei mesi'';
c) le parole: ''entro il primo anno'' sono sostituite dalle seguenti ''entro il terzo anno''».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri valutati annualmente in 62 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, così come incrementato, a decorrere dal 2016, dall'articolo 33, comma 34 della presente legge.

14.6
PUGLIA, CATALFO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. La contribuzione versata agli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, avente natura integrativa rispetto a quella istituita dalla legge 22 luglio 1966, n. 613, è dovuta soltanto quando l'Ente abbia provveduto ad adottare un regolamento in materia di elezioni dei suoi organi collegiali che garantisca a ciascun singolo assicurato all'ente la piena possibilità di poter presentare una propria lista a parità di condizioni con associazioni o organizzazioni di qualunque genere, senza alcun obbligo di appartenenza alle stesse».

14.7
LUIGI MARINO, GUALDANI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 8, comma 4-ter della legge 7 agosto 2012, n. 135 di conversione del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, le parole: ''a decorrere dal r gennaio 2012'' sono sostituite dalle seguenti: ''a decorrere dalla data di adozione e del nuovo regolamento e statuto dell'Ente''».

14.8
CIOFFI, CATALFO, SCIBONA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Sostituire il comma 2 con il seguenti:

«2. Al fine di porre in essere interventi a tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale è istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali un Fondo con una dotazione finanziaria di 30 milioni di euro per l'anno 2016 e di 40 milioni di euro annui a decorrere da2017.
2-bis. Al fine di porre in essere interventi. volti ad incentivare l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi di lavoro in particolare attraverso il ricorso all'istituto del telelavoro è istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali un Fondo con una dotazione finanziaria di 30 milioni di euro per l'anno 2016 e di 40 milioni di euro annui a decorrere da 2017».

Conseguentemente, all'articolo 51, al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro per l'anno 2016 e 30 milioni di euro a decorrere dal 2017».

14.9
CATALFO, LEZZI

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

«2-bis. Nei casi di conclusione del rapporto di lavoro o di interruzione della prestazione lavorativa, determinatasi nel corso dell'anno 2015 alle lavoratrici e ai lavoratori, titolari disposizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino iscritti, ad altre gestione di previdenza obbligatoria né pensionati, e che abbiano un reddito inferiore a 30 mila euro annui, sono estesi i benefici di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, nei limiti di 100 milioni di euro per l'anno 2016 e 200 milioni di euro per l'anno 2017.
2-ter. Possono accedere al beneficio di cui al comma 2-bis, i soggetti che soddisfino in via congiunta le seguenti condizioni:

a) risultino accreditate nell'anno precedente almeno tre, mensilità presso la Gestione separata dell'INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335;
b) operino in regime di monocommittenza o di committenza prevalente, pari o superiore al 75 per cento dei redditi complessivi, rilevabile da autocertificazione in cui indicare i compensi complessivi dell'anno precedente, i compensi , del committente principale e il codice fiscale del committente principale.
c) partecipazione a iniziative di formazione o di riqualificazione professionale, organizzate dalle associazioni di categoria dei lavoratori autonomi riconosciute a livello nazionale.

2-quater. La richiesta dell'indennità deve essere inoltrata nell'anno successivo al periodo di inattività. I lavoratori di cui al comma 2-ter devono presentare la domanda successivamente alla dichiarazione IVA dei committenti e al saldo contributivo dell'anno precedente.
2-quinquies. Ai sensi dei commi 2-bis e 2-ter sono indennizzati i mesi di lavoro non coperti da contribuzione per un numero di mensilità pari a quelle accreditate nell'anno antecedente alla domanda. Per tutti i soggetti percettori dell'indennità è accreditata, a valere sugli stessi fondi, una contribuzione figurativa per la durata corrispondente a quella della percezione dell'indennità secondo le aliquote stabilite dall'INPS per la Gestione separata del medesimo INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
2-sexsies . Conseguentemente, all'articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: '', ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro per l'anno 2016 e 200 milioni di euro per l'anno 2017».

14.10
CATALFO, LEZZI

Dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-bis. Nei casi di conclusione del rapporto di lavoro di interruzione della prestazione lavorativa, determinatasi nel corso dell'anno 2015, alle lavoratrici e ai lavoratori, titolari diposizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati, e che abbiano un reddito inferiore a 30 mila euro annui, sono estesi i benefici di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, nei limiti di100 milioni di euro per l'anno 2016 e 200 milioni di euro per l'anno 2017.
2-ter . Possono accedere al beneficio di cui ai comma 2-bis, i soggetti che soddisfino in via congiunta le seguenti condizioni:

a) risultino accreditate nell'anno precedente almeno tre mensilità presso la Gestione separata dell'INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335;
b) operino in regime di monocommittenza o di committenza prevalente, pari o superiore al 75 per cento dei redditi complessivi, rilevabile da autocertificazione in cui indicare i compensi complessivi dell'anno precedente, i compensi del committente principale e il codice fiscale del committente principale.
c) partecipazione a iniziative di formazione o di riqualificazione professionale, organizzate dalle associazioni di categoria dei lavoratori autonomi riconosciute a livello nazionale.

2-quater. La richiesta dell'indennità deve essere inoltrata nell'anno successivo al periodo di inattività. I lavoratori di cui al comma 2-ter devono presentare la domanda successivamente alla dichiarazione IVA dei committenti e al saldo contributivo dell'anno precedente.
2-quinquies. Ai sensi dei commi 2-bis e 2-ter sono indennizzati i mesi di lavoro non coperti da contribuzione per un numero di mensilità pari a quelle accreditate nell'anno antecedente alla domanda. Per tutti i soggetti percettori dell'indennità è accreditata, a valere sugli stessi fondi una contribuzione figurativa per la durata corrispondente a quella della percezione dell'indennità secondo le aliquote stabilite dall'lNPS per la Gestione separata del medesimo INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

Conseguentemente, all'articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni euro per il 2016 e il 2017».

Conseguentemente, all'articolo 24 sopprimere il comma 8.

14.11
PUGLIA, LEZZI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al fine di rispettare gli articoli 1, 4 e 35 della Costituzione e favorire il reinserimento nel mondo del lavoro dei professionisti, la mancanza di regolarità contributiva dei lavoratori autonomi, sia iscritti alla gestione separata INPS che alle casse professionali, non deve essere assunto in nessun caso come motivo ostativo ai rapporti di lavoro con la Pubblica Amministrazione o alla partecipazione ai bandi pubblici. Le casse previdenziali devono favorire piani di rientro delle somme per cui risulta irregolarità contributiva, istituire meccanismi di surroga che non eccedano un quinto ovvero il 20% dell'utile netto d'esercizio, al lordo delle imposte, del lavoratore autonomo e prevedere una consistente diminuzione delle sanzioni fino all'annullamento nel caso in cui sia concordato un piano di rientro. Il presente comma ha validità a partire dalla data di pubblicazione del presente testo di legge e le Casse e i professionisti iscritti devono definire i piani di rientro entro un tempo pari a 180 giorni a partire dalla data di pubblicazione del presente testo di legge».

Conseguentemente:

f) all'articolo 48, comma 1, sostltuire le parole: «15 per cento» con le seguenti: «17 per cento»;
g) alI'articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento» con le seguenti: «6 per cento»;
h) dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

«Art. 50-bis.
(Riduzione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi delle banche e di altri enti e società finanziari)

1. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole: ''nella misura del 96 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''nella misura del 93 per cento'';
b) all'articolo 6, comma 9, le parole: ''nella misura del 96 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''nella misura del 93 per cento'';
c) all'articolo 7, comma 2, le parole: ''nella misura del 96 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''nella misura del 93 per cento''»;

i) all'articolo 51, al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: ''ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018''».

14.12
GAMBARO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 6, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400. convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

''4. Le nuove concessioni di beni demaniali marittimi sono affidate mediante procedure competitive di selezione nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione e parità di trattamento.
5. Nell'assegnazione delle nuove aree demaniali concedibili a privati, nel rispetto dei piani di utilizzazione delle aree del demanio marittimo, sarà data priorità alle imprese giovanili e femminili come definite dall'articolo 5, comma 1, della legge 11 novembre 2011, n. 180.
6. Le nuove concessioni disciplinate dal comma 1, dell'articolo 01, del presente decreto hanno una durata non inferiore a trenta anni e non superiore a cinquanta anni. Le concessioni vigenti alla data 31/12/2015, hanno una durata non inferiore a trenta anni dal momento dell'entrata in vigore della presente disposizione''».

14.13
BONFRISCO, MILO, BRUNI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-bis. All'articolo 63, comma 2, del decreto del presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni dopo le parole: ''diploma di ragioneria'' sono inserite le parole ''o agli intermediari, persone fisiche, di cui all'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322,''».

14.0.1
FEDELI, PARENTE, SPILABOTTE, FAVERO, BIANCONI, D'ADDA, MANASSERO, ICHINO, MATURANI, LANZILLOTTA, LO GIUDICE, RICCHIUTI, SANGALLI, STEFANO ESPOSITO, CANTINI, PUPPATO, AMATI, CIRINNÀ, CUOMO, CAPACCHIONE, PEGORER, SAGGESE, PEZZOPANE, GIANLUCA ROSSI, SOLLO, FABBRI, MATTESINI, PAGLIARI, ORRÙ, DEL BARBA, VALDINOSI, FILIPPIN, FATTORINI, ALBANO, LAI, PADUA, GRANAIOLA, CUCCA, COLLINA, BATTISTA, ORELLANA, DALLA ZUANNA, PALERMO, ANGIONI, VALENTINI, DIRINDIN, DE PIETRO, CARDINALI, BERTUZZI, GUERRA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.
(Misure a sostegno della condivisione della responsabilità genitoriale)

1. Al fine di sostenere la genitorialità, promuovendo una cultura di maggiore condivisione dei compiti di cura dei figli all'interno della coppia, e per favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, in via sperimentale per gli anni 2016-2018, fermo restando quanto disposto in materia di durata complessiva del periodo di astensione obbligatoria di maternità e di riposi giornalieri della madre dagli articoli 16 e 39 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modifiche e integrazioni, il padre lavoratore dipendente è tenuto ad astenersi obbligatoriamente dal lavoro per un periodo pari a quindici giorni lavorativi, anche continuativi, entro i trenta giorni successivi alla nascita del figlio.
2. Per il periodo di astensione obbligatoria di cui al comma 1 del presente articolo, al padre lavoratore dipendente è riconosciuta un'indennità giornaliera a carico dell'INPS pari al 100 per cento della retribuzione.
3. Il padre lavoratore dipendente è tenuto a fornire preventiva comunicazione in forma scritta al datare di lavoro dei giorni di astensione obbligatoria prescelti di cui al comma 1 del presente articolo, almeno trenta giorni prima dei medesimi, allegando copia del certificato medico indicante la data presunta del parto.
4. Il padre lavoratore dipendente è tenuto a presentare al datore di lavoro, entro sette giorni dalla data del parto, il certificato di nascita del figlio, ovvero la dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'articolo 46 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
5. Qualora intenda modificare i giorni di astensione obbligatoria prescelti di cui al comma 1 del presente articolo, il padre lavoratore dipendente è tenuto a fornire preventiva comunicazione in forma. scritta al datore di lavoro almeno tre giorni prima dei medesimi, allegando il certificato di nascita del figlio, ovvero la dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'articolo 46 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
6. In caso di ricovero del neonato in una struttura pubblica o privata, il padre lavoratore dipendente ha diritto di chiedere la sospensione del periodo di astensione obbligatoria di cui al comma 1 del presente articolo, e di godere dei giorni di astensione obbligatoria; in tutto o in parte, dalla data di dimissione del bambino.
7. Il diritto di cui al comma 6 del presente articolo può essere esercitato una sola volta per ogni figlio ed è subordinato alla produzione di attestazione medica che dichiari il ricovero del neonato.
8. Ai fini della verifica dell'applicazione del presente articolo e della progettazione e della realizzazione di misure volte a sostenere la condivisione della responsabilità genitoriale, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali predispone un piano di monitoraggio e valutazione della misura di cui al comma 1 del presente articolo, e trasmette al Parlamento, entro il 30 gennaio 2019, una relazione sull'attività di monitoraggio, recante in allegato i risultati delle indagini svolte, le conclusioni raggiunte e le osservazioni formulate».

Conseguentemente:

a) all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016» con le seguenti: «150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 e di 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019»;
b) all'articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «15 per cento» con le seguenti: «16 per cento»;
c) all'articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento» con le seguenti: «6 per cento»;
d) alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni in diminuzione: 1) alla voce Ministero dell'economia e delle finanze:

2016: – 30.000.000;
2017: – 30.000.000;
2018: – 30.000.000;

2) alla voce Ministero dello sviluppo economico:

2016: – 8.000.000;
2017: – 8.000.000;
2018: – 8.000.000;

3) alla voce Ministero della giustizia:

2016: – 4.000.000;
2017: – 4.000.000;
2018: – 4.000.000;

4) alla voce Ministero dell'ambiente:

2016: – 5.000.000;
2017: – 5.000.000;
2018: – 5.000.000;

5) alla voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:

2016: – 1.000.000;
2017: – 1.000.000;
2018: – 1.000.000;

6) alla voce Ministero della salute:

2016: – 1.000.000;
2017: – 1.000.000;
2018: – 1.000.000;

7) alla voce Ministero del lavoro:

2016: – 1.000.000;
2017: – 1.000.000;
2018: – 1.000,000.

14.0.2
MARINELLO, GUALDANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.
(Misure per favorire l'avvio di studi professionali e il sostegno all'innovazione, tecnologica)

1. A decorrere dal 1 gennaio 2016, gli enti di previdenza di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno, 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, istituiscono un Fondo, di seguito denominato ''Fondo'', per la concessione di aiuti finanziari agli iscritti, di età non superiore ad anni 40, per l'avvio dell'attività professionale e per interventi volti a favorire l'innovazione tecnologica nei servizi professionali.
2. Il Fondo è alimentato dal contributo derivante dai risparmi di gestione realizzati dagli Enti di cui al precedente comma, attraverso la centralizzazione degli acquisti di beni e servizi, l'accorpamento e la gestione associata dei servizi erogati.
3. Gli enti di previdenza di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, mediante il Fondo di cui al comma 1, provvedono nell'ambito della propria potestà regolamentare, o in forma associata attraverso l'Adepp, al finanziamento delle misure di cui al comma 1. Gli Enti danno evidenza annualmente dei progetti finanziati e delle risorse a tal fine destinate.».

14.0.3
D'ADDA, SACCONI, PARENTE, ANGIONI, FAVERO, LEPRI, MANASSERO, PEZZOPANE, SPILABOTTE, ALBANO, GATTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.
(Ricongiunzione dei periodi assicurativi dei lavoratori
ai fini previdenziali)

1. Al comma 239 dell'articolo 1 della legge 18 dicembre 2012 n. 228 sono soppresse le parole: ''qualora non siano in possesso dei requisiti per il diritto al trattamento pensionistico''».

Conseguentemente

a) all'articolo 33, comma 34, sostituire, le parole: «300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016» con le seguenti: «100 milioni di euro per l'anno 2016 e 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017»;
b) all'articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «15 per cento» con le seguenti: «16 per cento»;
c) All'articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «,5 per cento» con le seguenti: «6 per cento».

14.0.4
CENTINAIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

I contratti di agenzia devono essere registrati presso le Camere di Commercio competenti per territorio. La ditta preponente che non è in regola con i versamenti contributivi ai fini previdenziali è soggetta a provvedimento di cancellazione dal registro delle imprese, a patto che dimostri la non avvenuta finalizzazione del contratto oggetto del mandato».

15.1
BOCCHINO, CAMPANELLA

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, all'articolo 17, comma 1, sostituire le parole: «55 milioni di euro per l'anno 2016 e di 60 milioni di euro a decorrere dell'anno 2017», con le seguenti: «93 milioni di euro per l'anno 2016 e di 135 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017».

15.2
BLUNDO, MONTEVECCHI, SERRA, LEZZI

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, all'articolo 17, comma 1, sostituire le parole: «55 milioni» con le seguenti: «93 milioni» e le parole: «60 milioni» con le seguenti: «135 milioni».

15.3
CERONI

Sopprimere l'articolo.

15.4
PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MUSSINI

Sopprimere l'articolo.

15.5
MALAN, MANDELLI, CERONI

Sopprimere l'articolo.

15.6
BOCCHINO, CAMPANELLA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 15. – 1. Al fine di accrescere l'attrattività e la competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale, nel rispetto dell'autonomia degli atenei e degli Pubblici di Ricerca (EPR), il fondo per il finanziamento delle università statali è incrementato di 28,5 milioni di euro nell'anno 2016 e di 56,25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017 e il Fondo Ordinario per il finanziamento degli Enti di ricerca è incrementato di 9,5 milioni di euro nell'anno 2016 e di 18,75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, per finanziare chiamate dirette per elevato merito scientifico secondo le procedure di cui ai successivi commi.
2. Il finanziamento è destinato al reclutamento di professori universitari di prima e di seconda fascia nonché ai ricercatori e tecnologi dei livelli I, II e III degli EPR per chiamata diretta secondo procedure nazionali e nel rispetto dei criteri di cui al comma 3 volti a valorizzare l'eccellenza e la qualificazione scientifica dei candidati, con esclusione dei professori universitari di atenei italiani e di ricercatori e tecnologi degli EPR già appartenenti, alla data di scadenza per la presentazione delle domande, ai ruoli della medesima fascia e livello per la quale è bandita la procedura.
3. Con decreto del Presidente del consiglio dei ministri, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e della finanze, sono disciplinati:

a) i requisiti diretti a dimostrare l'eccellenza dei percorsi individuali di ricerca scientifica secondo i migliori standard valutativi nazionali e internazionali propri del settore scientifico disciplinare di riferimento, con particolare riguardo alla qualità della produttività scientifica individuale nei 5 anni precedenti alla procedura;
b) le procedure per l'individuazione dei soggetti meritevoli della chiamata diretta in da parte delle università e degli Enti-Pubblici di Ricerca;
c) l'individuazione della medesima classe stipendiale da attribuire a soggetti selezionati;
d) la partecipazione alla commissioni per lo svolgimento delle procedure di cui al comma 2, di studiosi nazionali e internazionali di alta qualificazione operanti nei settori della ricerca scientifica e tecnologica, nel limite delle risorse di cui al comma 1;
e) i numero dei posti di professore universitario e di ricercatori tecnologi e la loro distribuzione fra la prima o seconda fascia (nel caso delle università) e fra i livelli I, II e III (nel caso degli Enti Pubblici di Ricerca), e i criteri per l'individuazione dei relativi settori scientifico disciplinari o aree tematiche concorsuali di riferimento; i predetti criteri possono essere informati a obiettivi, di crescita e miglioramento di particolare aree della ricerca scientifica e tecnologica italiana;
f) i criteri e le modalità mediante i quali le università italiane e gli Enti Pubblici di Ricerca procedono alla chiamata diretta rispettivamente dei professori universitari e dei ricercatori e tecnologi all'esito delle procedure di cui al comma 2, e l'eventuale concorso delle Università e degli Enti Pubblici di Ricerca agli oneri finanziari derivanti dall'assunzione in servizio dei medesimi professori, ricercatori e tecnologi;
g) la permanenza in servizio nelle università e negli Enti Pubblici di Ricerca italiani dei professori, ricercatori e tecnologi chiamati all'esito delle procedure di cui al comma 2.

4. Nel caso in cui i professori, i ricercatori e i tecnologi chiamati ai sensi del comma 3, lettera f), del presente articolo cambino sede universitaria o Ente di Ricerca, le risorse finanziarie occorrenti per il relativo trattamento stipendiale sono conseguentemente trasferite.
5. Per favorite la mobilità dei professori di prima fascia tra sedi universitarie e di ricercatori e tecnologi di livello I (dirigenti di ricerca) tra sedi e strutture degli Enti Pubblici di Ricerca è destinata una somma non superiore a 10 milioni di euro a valere sulle risorse di cui al comma 1.
6. La quota parte delle risorse di cui al comma 1 eventualmente non utilizzata per le finalità di cui ai commi precedenti rimane a disposizione, nel medesimo esercizio finanziario, per le altre finalità del fondo per il finanziamento ordinario (FFO) e del fondo ordinario per il finanziamento degli Enti e istituzioni di ricerca (FOE)».

15.7
GIOVANNI MAURO, MARIO FERRARA, CARIDI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 15. - (Merito). – 1. Al fine di accrescere l'attrattività e la competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale, nel rispetto dell'autonomia degli Atenei, il fondo per il finanziamento ordinario delle università statali è incrementato di 50 milioni di euro nell'anno 2016 e di 75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, per finanziare chiamate dirette per elevato merito scientifico secondo le procedure di cui successivi commi, di cui almeno il 50 per cento con vincolo ai destinazione degli Atenei del Sud Italia al fine di perequare il programma assunzionale dell'ultimo quinquennio.
2. Il finanziamento è destinato al reclutamento di professori universitari di prima e di seconda fascia per chiamata diretta secondo procedure nazionali e nel rispetto dei criteri di cui al comma 3 volti a valorizzare l'eccellenza e la qualificazione scientifica dei candidati con esclusione dei professori universitari di Atenei italiani già appartenenti, alla data di scadenza per la presentazione delle domande, ai ruoli della medesima fascia per la quale è bandita la procedura.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministro da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono disciplinati:

a) i requisiti diretti a dimostrare l'eccellenza dei percorsi individuali di ricerca scientifica secondo i migliori standard valutativi nazionale internazionali propri del settore concorsuali di riferimento, con particolare riguardo alla qualità della produttività scientifica individuale nei 5 anni precedenti alla procedura;
b) le procedure per l'individuazione dei soggetti meritevoli della chiamata diretta da parte delle Università;
c) l'individuazione della medesima classe stipendiale da attribuire ai soggetti selezionati;
d) la partecipazione alle commissioni per lo svolgimento delle procedure».

15.8
BOCCHINO, CAMPANELLA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 15. - (Fondo di ripescaggio dei progetti ERC). – 1. Presso il Ministero dell'istruzione, università e ricerca (MIUR) è istituito il ''Fondo di ripescaggio dei progetti ERC'', di seguito denominato ''Fondo'', con una dotazione di 138 milioni di euro per il triennio 2016-2018, dedicato al finanziamento di quei progetti di ricerca presentati in, risposta ad un bando del programma ERC – IDEAS dell'Unione Europea e che si siano piazzati alla conclusione di tutti i passi del processo di selezione sopra la soglia di accettazione ma sotto la soglia di finanziamento e che quindi non abbiano ottenuto il finanziamento europeo richiesto. I progetti di ricerca oggetto della presente disposizione devono obbligatoriamente prevedere di portare avanti le proprie attività di ricerca presso un Università od un Ente Pubblico di Ricerca italiani. Il MIUR è obbligato entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge ad emanare un proprio decreto nel quale vengono definite le modalità ed i criteri di accesso alle risorse del Fondo, prevedendo la possibilità di finanziare prioritariamente i progetti presentati nell'ambito delle categorie riservate ai ricercatori più giovani.
Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

15.9
BOCCHINO, CAMPANELLA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 15. – 1. Al fine di accrescere la competitività e la valorizzazione del capitale umano delle Università e degli Enti Pubblici di Ricerca, il Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST), di cui all'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è incrementato di 38 milioni di euro nel 2016 e di 75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017. Una percentuale di almeno il 50 per cento del suddetto incremento è destinato al finanziamento di progetti di ricerca di interesse nazionale (PRIN) presentati dalle università e dagli Enti Pubblici di Ricerca».

15.10
BLUNDO, MONTEVECCHI, SERRA, LEZZI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 15. – 1. A decorrere dall'anno 2016 il Fondo di Finanziamento ordinario è integrato per una quota non inferiore al 7% del fondo, al fine di garantire le finalità premiali di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1».

15.11
MONTEVECCHI, BLUNDO, SERRA, MANGILI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 15. – 1. A decorrere dall'anno 2016 il Fondo di Finanziamento ordinario per gli enti di ricerca è integrato, per una quota non inferiore a17% del fondo, al fine di garantire le finalità premiali di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213».

15.12
PUGLISI, MARCUCCI, DI GIORGI, ELENA FERRARA, IDEM, MARTINI, TOCCI, ZAVOLI, FASIOLO, PAGLIARI

All'articolo 15 apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Al fine di accrescere l'attrattività e la competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale, nel rispetto dell'autonomia degli atenei, nello stato di previsione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, è istituito, per finanziare chiamate dirette per elevato merito scientifico secondo le procedure di cui ai successivi commi, il ''Fondo per le Cattedre Universitarie del Merito'', di seguito ''Fondo'': al Fondo sono assegnati 38 milioni di euro nell'anno 2016, e 75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017.»;

b) al comma 3, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) le procedure selettive per l'individuazione dei soggetti meritevoli della chiamata diretta da parte delle università: all'esito delle procedure selettive, i soggetti direttamente chiamati da parte di una università italiana, che siano già in possesso della Abilitazione Scientifica Nazionale di prima e di seconda fascia, vengono automaticamente inquadrati nella relativa fascia di appartenenza; i soggetti direttamente chiamati da parte di una università italiana, che non siano già in possesso della Abilitazione Scientifica Nazionale di prima e di seconda fascia, sono tenuti obbligatoriamente a conseguire la relativa Abilitazione entro 5 anni dalla data della chiamata diretta, con il conseguente automatico inquadramento nella relativa fascia di appartenenza;»;

c) al comma 3, alla lettera c), sopprimere la parola «medesima»;
d) al comma 3, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) il numero dei posti di professore universitario destinati al reclutamento mediante chiamata diretta, egualmente distribuiti tra la prima e la seconda fascia, ed i criteri per l'individuazione dei relativi settori scientifico-disciplinari di riferimento: i predetti criteri possono essere informati a obiettivi di crescita e miglioramento di particolari aree della ricerca scientifica e tecnologica italiana; almeno il 50 per cento dei posti di professore universitario, di prima e seconda fascia, destinati al reclutamento mediante chiamata diretta, deve essere attribuito entro un anno dalla data di indizione della relativa procedura selettiva;»;

e) sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Un importo non superiore al 10 per cento del ''Fondo'' è annualmente destinato a favorire la mobilità dei professori di prima fascia tra sedi universitarie diverse, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 7, comma 3, della legge n. 240 del 2010. Lo svolgimento delle procedure di mobilità dei professori di prima fascia è attribuito alle medesime commissioni di cui al precedente comma 3, lettera d)».

15.13
COMAROLI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«Al fine di accrescere l'attrattività e la competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale, nel rispetto dell'autonomia degli atenei, è istituita una sezione speciale del fondo per il finanziamento ordinario delle università statali, finanziato con 38 milioni di euro nell'anno 2016 e di 75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, per finanziare chiamate dirette per elevato merito nelle sole materie scientifiche che costituiscano supporto alla produzione industriale e agricola. L'utilizzo specifico dei fondi fatto da ciascun ateneo è oggetto di apposita rendicontazione».

15.14
DE PIN, GIOVANNI MAURO

Al comma 1, sostituire le parole: «38 milioni» con le parole: «50 milioni».

Conseguentemente, al relativo onere si provvede con una quota delle entrate di cui all'articolo 7, comma 39, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per un importo pari a 12 milioni di euro, di cui 6 milioni per l'anno 2016 e 6 milioni per l'anno 2017.

15.15
MONTEVECCHI, BLUNDO, SERRA, BULGARELLI

All'articolo 15 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sopprimere le parole da: «, per finanziarie» fino alla fine del comma;
b) al comma 2 sopprimere le parole da: «per chiamata» fino alla fine del comma;
c) sopprimere i commi 3, 4 e 5;
d) al comma 6 sopprimere le seguenti parole: «per le finalità di cui ai commi precedenti»;
e) dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Il comma 13-bis dell'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è abrogato».

Conseguentemente:

a) all'articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «15 per cento» con le seguenti: «17 per cento»;
b) all'articolo 48, comma 2; sostituire le parole: «5,5 per cento» con le seguenti: «6 per cento»;
c) dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

«Art. 50-bis.
(Riduzione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi delle banche e di altri enti e società finanziari)

1. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, al decreto legislativo 15 dicembre1997 n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole: ''nella misura del 96 per cento''» sono sostituite dalle seguenti: ''nella misura del 93 per cento'';
b) all'articolo 6, comma 9, le parole: ''nella misura del 96 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''nella misura del 93 per cento'';
c) all'articolo 7, comma 2, le parole: ''nella misura del 96 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''nella misura del 93 per cento'';
d) all'articolo 51, al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: ''ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per uni importo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018''.».

15.16
PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MUSSINI

Al comma 1, le parole: «dirette per elevato merito scientifico secondo le procedure di cui ai successivi commi» sono sostituite dalle seguenti: «mediante procedura comparativa ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240».

Conseguentemente, al comma 2, le parole: «per chiamata diretta secondo procedure nazionali e nel rispetto dei criteri di cui al comma 3» sono soppresse.

Conseguentemente, i commi 3 e 4 sono soppressi.

15.17
MALAN

Al comma 1, sostituire la parola: «elevato» con la seguente: «eccezionale».

15.18
BLUNDO, MONTEVECCHI, SERRA, BULGARELLI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. L'assegnazione alle singole università dei fondi di cui al comma 1 è effettuata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca tenendo conto, per ogni ateneo, dei risultati della valutazione della qualità della ricerca dei singoli dipartimenti.»

15.19
ROMANO, FRAVEZZI, BATTISTA, PANIZZA

Al comma 2 sostituire le parole: «reclutamento di professori universitari di prima e di seconda fascia» con le seguenti: «reclutamento di studiosi nel ruolo di professori universitari di prima e seconda fascia che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica nazionale di cui all'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 246 o posizione equipollente nel caso di professori di nazionalità non italiana».

15.20
MALAN, MANDELLI, CERONI, BOCCHINO

Al comma 2, sostituire le parole: «per chiamata» con le seguenti: «mediante concorso».

15.21
MALAN, MANDELLI, CERONI, BOCCHINO

Al comma 2, sostituire la parola: «diretta» con le seguenti: «a seguito di concorso».

15.22
MALAN, MANDELLI, CERONI, BOCCHINO

Al comma 3, dopo le parole: «della presente legge», inserire le seguenti: «sentito il parere delle commissioni competenti di Senato e Camera».

15.23
MALAN, MANDELLI, CERONI, BOCCHINO

Al comma 3, lettera a), sostituire la parola: «produttività», con la seguente: «produzione».

15.24
MALAN, MANDELLI, CERONI, BOCCHINO

Al comma 3, lettera a), sopprimere le parole: «nei cinque anni precedenti alla procedura».

15.25
BLUNDO, MONTEVECCHI, SERRA, MANGILI

Al comma 3, lettera a), in fine, aggiungere le seguenti parole: «e, per i ricercatori e professori appartenenti alle università italiane, anche il possesso dell'abilitazione scientifica nazionale».

15.26
MONTEVECCHI, SERRA, MANGILI

Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: «possono essere», con la seguente; «sono».

15.27
MONTEVECCHI, SERRA, MANGILI

Al comma 3, lettera g), sostituire la parola iniziale: «la», con le seguenti: «i criteri per la durata della».

15.28
MALAN, MANDELLI, CERONI, BOCCARDI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Le scelte effettuate ai sensi del comma 3 sono rese pubbliche sul sito internet del MIUR almeno sessanta giorni prima dell'entrata in servizio dei professori, indicando i titoli in base ai quali sono state effettuate. Nei trenta giorni seguenti alla pubblicazione coloro che fossero in possesso di titoli maggiori possono richiedere di essere reclutati al posto di coloro che sono stati inizialmente individuati».

15.29
DE PIN, GIOVANNI MAURO

Al comma 5, sostituire le parole: «10 milioni» con le seguenti: «22 milioni».

Conseguentemente, al relativo onere si provvede con una quota delle entrate di cui all'articolo 7, comma 39, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per un importo pari a 12 milioni di euro, di cui 6 milioni per l'anno 2016 e 6 milioni per l'anno 2017.

15.30
PIGNEDOLI, BERTUZZI, ALBANO, BORIOLI, DEL BARBA, FAVERO, FORNARO, GATTI, LAI, MATTESINI, ORRÙ, PEZZOPANE

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. Al fine di promuovere, da parte delle istituzioni scolastiche, programmi di formazione e aggiornamento dei docenti in materia di educazione alimentare, garantendo un approfondimento nel campo delle scienze alimentari e nella pedagogia alimentare e un approccio integrato tra alimentazione e ambiente, nell'anno finanziario 2016 è utilizzata quota parte, pari a euro 5 milioni, delle risorse già destinate nell'esercizio 2016 in favore delle istituzioni scolastiche ed educative statali sul Fondo per il funzionamento di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto, definisce modalità e criteri per l'attuazione del presente comma e provvede a ripartire le risorse tra le istituzioni scolastiche».

15.31
DE POLI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«6-bis. Al fine di promuovere la piena ed effettiva parità scolastica nonché il rispetto del diritto alla libertà di scelta educativa è istituito, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il fondo per la parità scolastica, con uno stanziamento di 100 milioni a decorrere dall'anno 2016».

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, la parola: «300» è sostituita con la seguente. «200».

15.32
CENTINAIO, COMAROLI

Dopo il comma 6 inserire il seguente:

«6-bis. Per il finanziamento di interventi in favore dei collegi universitari di merito legalmente riconosciuti di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 è autorizzata una spesa integrativa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».

Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'economia e finanze, apportare le seguenti modificazioni:

2016: – 5.000.000;
2017: – 5.000.000;
2018: – 5.000.000.

15.33
FATTORINI, PUGLISI, COMPAGNA, CONTE, CORSINI, DALLA ZUANNA, DEL BARBA, DI GIORGI, DIRINDIN, LEPRI, MASTRANGELI, MOSCARDELLI, PAGLIARI, SOLLO

Dopo il comma 6 inserire il seguente:

«6-bis. Per il finanziamento di interventi in favore dei collegi universitari di merito legalmente riconosciuti di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, è autorizzata una spesa integrativa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:

2016: – 5.000.000;
2017: – 5.000.000;
2018: – 5.000.000.

15.34
LO MORO, PAGLIARI, LAI, COCIANCICH, COLLINA, GOTOR, MIGLIAVACCA, RUSSO

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Per l'assegnazione di borse di studio in favore vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, nonché dei loro superstiti e delle vittime del dovere e dei loro superstiti è ristabilito il numero e l'importo delle borse di studio da assegnare sulla base dello stanziamento indicato dall'articolo 4 della 23 novembre 1998, n. 407».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2016: – 250.000;
2017: – 250.000;
2018: – 250.000.

15.35
SCHIFANI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente comma:

«6-bis. Il termine del 31 dicembre 2015 di cui all'articolo 6, comma 6-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192 è differito al 31 dicembre 2016.

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire la parola: «300» con la seguente: «281».

15.36
MALAN, MANDELLI, CERONI, BOCCARDI

Sostituire la rubrica con la seguente: «Deroga al principio di cui all'articolo 97, terzo comma della Costituzione».

15.0.1
DONNO, BUCCARELLA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.
(Modifiche del valore economico dei voucher lavoro nel settore agricolo)

1. Al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 dell'articolo 48 è sostituito con il seguente: ''3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano in agricoltura ai soli soggetti iscritti l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli''.
b) all'articolo 49 i commi 1 e 2 sono sostituite con i seguenti:

''1. Per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio, i committenti possono acquistare attraverso modalità telematiche o presso le rivendite autorizzate uno o più carnet di buoni orari, numerati progressivamente e datati, per prescrizioni di lavoro accessorio il cui valore nominale è fissato con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, tenendo conto della media delle retribuzioni rilevate per le diverse attività lavorative e delle risultanze istruttorie del confronto con le parti sociali.
2. In attesa della emanazione del decreto di cui al comma 1, e fatte salve le prestazioni rese nel settore agricolo, il valore nominale del buono orario è fissato in 10 euro''».

Conseguentemente, dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

«Art. 50-bis.
(Riduzione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi delle banche e di altri enti e società finanziari)

1. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole: ''nella misura del 96 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''nella misura del 93 per cento'';
b) all'articolo 6, comma 9, le parole: ''nella misura del 96 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''nella misura del 93 per cento'';
c) all'articolo 7, comma 2, le parole: ''nella misura del 96 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''nella misura del 93 per cento''».


16.1
COMAROLI

Sopprimere il comma 1.

16.2
AMORUSO, BARANI, AURICCHIO, COMPAGNONE, CONTI, D'ANNA, FALANGA, IURLARO, LANGELLA, EVA LONGO, MAZZONI, RUVOLO, SCAVONE, VERDINI

Dopo il primo periodo del comma 1, inserire il seguente: «è altresì disposta l'iscrizione all'albo di cui all'articolo 98 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dalla legge n. 124 del 7 agosto 2015, di tutti i vincitori della procedura concorsuale di ammissione al corso di accesso in carriera denominato ''coa5'' e la confluenza degli stessi nel ruolo unico dei dirigenti locali, con relativo inquadramento al compimento del biennio di effettivo servizio, anche come funzionari».

16.3
MALAN, BOCCARDI, CERONI

Al comma 1, dopo le parole: «Ministro dell'economia e delle finanze», inserire le seguenti: «, sentito il parere delle commissioni competenti di Senato e Camera».

16.4
CERONI

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «è altresì disposta l'iscrizione all'albo di cui all'articolo 98 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, come modificato dalla legge n 124 del 7 agosto 2015, di tutti i vincitori della procedura concorsuale di ammissione al corso di accesso in carriera denominato ''COA-V'' e la confluenza degli stessi nel ruolo unico dei dirigenti locali, con relativo inquadramento, al compimento del biennio di effettivo servizio, anche come funzionari».

16.5
TORRISI, PAGANO, GUALDANI

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «è altresì disposta l'iscrizione all'albo di cui all'articolo 98 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dalla legge n. 124 del 7 agosto 2015, di tutti i vincitori della procedura concorsuale di ammissione al corso di accesso in carriera denominato ''coa5'' e la confluenza degli stessi nel ruolo unico dei dirigenti locali, con relativo inquadramento, al compimento del biennio di effettivo servizio, anche come funzionari».

16.6
BIANCONI, GUALDANI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis) Nel triennio 2016-2018 le assunzioni nei profili iniziali della carriera prefettizia sono autorizzate, nel rispetto delle facoltà assunzionali del medesimo triennio, in deroga all'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125».

16.7
SPOSETTI, SANTINI

Al comma 2, inserirei seguenti periodi: «Restano escluse dalle disposizioni del presente comma le Agenzie di cui al decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 157. Alle stesse Agenzie non si applicano le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni. Il rapporto di lavoro del personale dipendente di tali Agenzie è disciplinato dal regolamento di amministrazione adottato da ciascuna Agenzia nell'esercizio della propria autonomia regolamentare. Alle materie e agli istituti non specificamente disciplinati dai regolamenti di amministrazione delle Agenzie si applicano le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni nonché le disposizioni recate dalla contrattazione collettiva. Dalla data di entrata in vigore della presente disposizione sono abrogate tutte le norme con essa incompatibili».

Conseguentemente, all'articolo 29, dopo il comma 7, inserire il seguente: «8. Restano escluse dalle disposizioni del presente articolo le Agenzie di cui al decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 157. Queste ultime contribuiranno in ogni caso al raggiungimento dell'obiettivo di risparmio di cui al comma 3 innalzando al 2 per cento la misura del riversa mento cui le Agenzie medesime hanno scelto di attenersi ai sensi dell'articolo 21-sexies del decreto-legge 31 maggio 2010 convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122».

16.7bis
TARQUINIO, MILO, BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI, PERRONE, ZIZZA

Al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché dei vincitori delle procedure concorsuali indette dalle singole amministrazioni, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ai sensi dell'articolo 28,comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni».

16.8
TORRISI, PAGANO, GUALDANI

Al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché dei vincitori delle procedure concorsuali indette dalle singole amministrazioni, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ai sensi dell'articolo 28,comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni».

16.9
BOCCHINO, CAMPANELLA

Al comma 3, dopo le parole: «Ministro dell'economia e delle finanze», aggiungere le seguenti: «nonché il Ministro dell'istruzione, università e ricerca».

Conseguentemente all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni», con le seguenti: «200 milioni».

16.10
MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI

Al comma 4, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: «dell'avvocatura civica e».

16.11
MANGILI

Al comma 4, sopprimere l'ultimo periodo.

16.12
LUMIA

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis. Sono ammessi, per la Regione Sicilia, alle fasi locali del concorso di cui all'articolo 1, comma 87, della legge 13 luglio 2015, n. 107, i candidati inclusi nell'elenco I allegato al Decreto MIUR.AOODRSI.REG.UFF. della Regione Sicilia n. 12395 USC che hanno frequentato il corso di formazione con presenze registrate per almeno 65 ore e che hanno partecipato alla prova scritta del 24 agosto 2015».

16.13
CENTINAIO, COMAROLI

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-bis. Al fine di tutelare le esigenze di economicità dell'azione amministrativa e di prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico dei possibili esiti dei contenziosi pendenti alla data di entra in vigore della legge n. 107 del 2015, relativi al concorso per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4 serie speciale; n. 56 del 15 luglio 2011, nonché al fine di evitare che si producano situazioni di disparità di trattamento tra ricorrenti con ricorsi pendenti relativi a procedure concorsuali di anni diversi, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di svolgimento di un corso intensivo di formazione e della relativa prova scritta finale, volto all'immissione dei soggetti di cui al comma 5-ter nei ruoli dei dirigenti scolastici.
5-ter. I soggetti di cui al comma 5-bis. sono coloro che abbiano superato positivamente la fase preselettiva e che abbiano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio ovvero non abbiano avuto, rispetto al contenzioso in corso alla data di entrata in vigore della legge n.107 del 2015, alcuna sentenza definiti va nell'ambito di detto contenzioso relativo al concorso per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4 serie speciale, n. 56 del 15 luglio del 2011.
5-quater. Le graduatorie regionali, di cui al comma 1-bis dell'articolo 17 del decreto-legge 12 settembre 2013, n 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, e successive modificazioni, nelle regioni in cui, alla data di entrata in vigore della legge n.107 del 2015, erano in atto i contenziosi di cui al comma 5-ter relativi al concorso ordinarie per il reclutamento di dirigenti scolastici indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011 ,pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4 serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, rimangono aperte anche in funzione degli esiti dei percorsi formativi di cui al comma 5-bis.
5-quinquies. Dall'attuazione dei commi 5-bis, 5-ter e 5-quater devono conseguire economie di spesa, per l'anno 2016, per un importo complessivo non inferiore a 1 milioni di euro derivanti dallo stanziamento di cui al comma 203 articolo 1 della legge n. 107 del 2015, e dal comma 3, articolo 17 della legge 104, del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 128 del 2013».

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di euro», con le seguenti: «297.720 milioni di euro».

16.14
PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, CAMPANELLA, BOCCHINO

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis). I commi da 94 a 108 dell'articolo 1 della legge n. 107 del 2015 sono sostituiti dai seguenti:

94. A partire dall'anno scolastico 2016/2017, per la copertura dei posti vacanti e disponibili di tutti gli insegnamenti, ivi compreso il sostegno, perle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado di istruzione, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato ad attuare, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, un piano straordinario pluriennale di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente ed educativo incluso nelle Graduatorie ad esaurimento del personale docente di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nelle graduatorie di merito in vigore, nonché di abilitati con PAS, TFA o comunque abilitati in possesso di un servizio pregresso a tempo determinato per un periodo continuativo non inferiore a centottanta giorni ovvero quello valutabile come anno di servizio intero, ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, per tre anni scolastici anche non consecutivi, atteso che il suddetto requisito si raggiunge anche cumulando servizi prestati, nello stesso anno e sul medesimo insegnamento, incluso il sostegno, nelle scuole statali, paritarie e nei centri di formazione professionale.
95. In sede di prima attuazione, ai fini del precedente comma l'organico dell'autonomia è determinato entro il15 giugno 2016 ai sensi delle disposizioni della presente legge. Tale organico sarà finalizzato alla promozione dell'autonomia delle scuole per il recupero di discipline, il recupero della dispersione, per i percorsi-laboratoriali, la generalizzazione della scuola dell'infanzia statale e il rafforzamento dell'offerta formativa nelle aree del sud.
96. Le assunzioni saranno effettuate con i regolamenti-legislativi attualmente vigenti.
97. Con apposito decreto ministeriale sarà indetto, entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un tirocinio formativo attivo speciale per i soggetti di cui all'articolo 15, comma 17 del decreto ministeria1e 249 del 2010, ovvero iscritti nella graduatoria ad esaurimento con riserva e per gli attuali iscritti nella graduatoria di terza fascia di istituto in possesso del servizio prestato a tempo determinato per oltre 36 mesi.
98. Nella fase di transizione verso il sistema di formazione iniziale di cui all'articolo 23, comma 1, lettera b) della presente legge, si prevede il mantenimento del percorso di tirocinio formativo attivo al fine di consentire a chi è già laureato o laureando la possibilità di acquisire l'abilitazione attraverso tale percorso.
99. Le assunzioni saranno disposte sulla base dei decreti legislativi allo stato vigenti e, per la fase transitoria, avverranno attingendo dalle graduatorie ad esaurimento e da una erigenda graduatoria regionale degli abilitati.
100. Fermo restando quanto previsto dai precedenti commi, ad eccezione del personale docente della scuola dell'infanzia e del personale educativo, l'accesso del personale docente della scuola statale avviene esclusivamente mediante concorsi pubblici nazionali su base regionale per titoli ed esami, le cui graduatorie hanno validità fino all'approvazione della successiva graduatoria concorsuale e comunque non oltre tre anni».

16.15
PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, CAMPANELLA, BOCCHINO

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis). Al comma 94 dell'articolo 1 della legge n. 107 del 2015, dopo la parola: ''potenziamento'', aggiungere le seguenti: ''anche presso la scuola dell'infanzia'', dopo l'ultimo periodo aggiungere il seguente: ''Il piano di assunzione è effettuato anche su tutti i posti vacanti dì personale educativo, assistente tecnico, amministrativo e collaboratore scolastico al 31 maggio 2016, al netto delle domande di quiescenza già inoltrate dal personale''».

Conseguentemente dopo l'articolo 50, inserire il seguente:

«Art. 50-bis.
(coperture finanziarie)

1. Dopo l'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, aggiungere il seguente:
''Art. 17-bis.
(Acquisto di pubblicità online)

1. I soggetti passivi che intendano acquistare servizi di pubblicità e link sponsorizzati online, anche attraverso centri media e operatori terzi, sono obbligati ad acquistarli da soggetti titolari di una partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana.
2. Gli spazi pubblicitari online e i link sponsorizzati che appaiono nelle pagine dei risultati dei motori di ricerca (servizi di search advertising), visualizzabili sul territorio italiano durante la visita di un sito internet o la funzione di un servizio online attraverso rete fissa o rete e dispositivi mobili, devono essere acquistati esclusivamente attraverso soggetti, quali editori, concessionarie pubblicitarie, motori di ricerca o altro operatore-pubblicitario, titolari di partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana. La presente disposizione si applica anche nel caso in cui l'operazione di compravendita sia stata effettuata mediante centri media, operatori terzi e soggetti inserzionisti.'';

2. A partire dai periodo d'imposta 2016, è istituita un'imposta patrimoniale ordinaria sulle grandi ricchezze, pari allo 0,5 per cento per una base imponibile di valore compreso tra 3 milioni euro e 4 milioni di euro, e una pari all'1 per cento per le basi imponibili di valore superiore a 4 milioni di euro. Per base imponibile dell'imposta s'intende la ricchezza netta delle famiglie superiore a 3 milioni di euro, costituita dalla somma delle attività reali e delle attività finanziarie al netto delle passività finanziarie compreso il patrimonio non strumentale delle società.
3. Al comma 5-bis dell'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n 917, le parole: ''nei limiti del 96 per cento'', sono sostituite dalle seguenti: ''nei limiti del 95 per cento''.
4 Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6:

1) al comma 8, le parole: ''nella misura del 96 per cento'', sono sostituite dalle seguenti: ''nella misura del 95 per cento'';
2) al comma 9, le parole: ''nella misura del 96 per cento'', sono sostituite dalle seguenti: ''nella misura del 95 per cento'';

b) all'articolo 7, comma 2, le parole: ''nella misura del 96 per cento'', sono sostituite dalle seguenti: ''nella misura del 95 per cento''».

16.16
PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, CAMPANELLA, BOCCHINO

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis).Al comma 94 dell'articolo 1 della legge n. 107 del 2015, dopo le parole: ''piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente'', aggiungere le seguenti: ''educative, amministrativo, tecnico e ausiliario''».

Conseguentemente, dopo l'articolo 50 inserire il seguente:

«Art. 50-bis.
(coperture finanziarie)

1. Dopo l'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, aggiungere il seguente:
''Art. 17-bis.
(Acquisto di pubblicità online)

1. I soggetti passivi che intendano acquistare servizi di pubblicità e link sponsorizzati online, anche attraverso centri media e operatori terzi, sono obbligati ad acquistarli da soggetti titolari di una partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana.
2. Gli spazi pubblicitari online e i link sponsorizzati che appaiono nelle pagine dei risultati dei motori di ricerca (servizi di search advertising), visualizzabili sul territorio italiano durante la visita di un sito internet o la funzione di un servizio online attraverso rete fissa o rete e dispositivi mobili, devono essere acquistati esclusivamente attraverso soggetti, quali editori, concessionarie pubblicitarie, motori di ricerca o altro operatore pubblicitario, titolari di partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana. La presente disposizione si applica anche nel caso in cui l'operazione di compravendita sia stata effettuata mediante centri media, operatori terzi e soggetti inserzionisti.'';

2. A partire dai periodo d'imposta 2016, è istituita un'imposta patrimoniale ordinaria sulle grandi ricchezze, pari allo 0,5 per cento per una base imponibile di valore compreso tra 3 milioni euro e 4 milioni di euro, e una pari all'1 per cento per le basi imponibili di valore superiore a 4 milioni di euro. Per base imponibile dell'imposta s'intende la ricchezza netta delle famiglie superiore a 3 milioni di euro, costituita dalla somma delle attività reali e delle attività finanziarie al netto delle passività finanziarie compreso il patrimonio non strumentale delle società.
3. Al comma 5-bis dell'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: ''nei limiti del 96 per cento'', sono sostituite dalle seguenti: ''nei limiti del 95 per cento''.
4 Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6:

1) al comma 8, le parole: ''nella misura del 96 per cento'', sono sostituite dalle seguenti: ''nella misura del 95 per cento'';
2) al comma 9, le parole: ''nella misura del 96 per cento'', sono sostituite dalle seguenti: ''nella misura del 95 per cento'';

b) all'articolo 7, comma 2, le parole: ''nella misura del 96 per cento'', sono sostituite dalle seguenti: ''nella misura del 95 per cento''».

16.17
PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, CAMPANELLA, BOCCHINO

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Al comma 94 dell'articolo 1 della legge n. 107 del 2015, aggiungere, infine, il seguente periodo: ''Il piano di assunzione è:effettuato anche su tutti i posti-vacanti di personale educativo, assegnati al 30 giugno2016, al netto delle domande di quiescenza già inoltrate dal personale''.».

Conseguentemente dopo l'articolo 50 inserire il seguente:

«Art. 50-bis.
(Coperture finanziarie)

1. Dopo l'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, aggiungere il seguente:

''Art. 17-bis. – (Acquisto di pubblicità on line). – 1. I soggetti passivi che intendano acquistare servizi di pubblicità e link sponsorizzati online, anche attraverso centri media e operatori terzi, sono obbligati ad acquistarli da soggetti titolari di una partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana.
2. Gli spazi pubblicitari online e i link sponsorizzati che appaiono nelle pagine dei risultati dei motori di ricerca (servizi di search advertising), visualizzabili sul territorio italiano durante la visita di un sito internet o la funzione di un servizio online attraverso rete fissa o rete e dispositivi mobili, devono essere acquistati esclusivamente attraverso soggetti, quali editori, concessionarie pubblicitarie, motori di ricerca o altro operatore pubblicitario, titolari di partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana. La presente disposizione si applica anche nel caso in cui l'operazione di compravendita sia stata effettuata mediante centri media; operatori terzi e soggetti. inserzionisti.''.

2. A partire dai periodo d'imposta 2016, è istituita un'imposta patrimoniale ordinaria sulle grandi ricchezze, pari allo 0,5 per cento per una base imponibile di valore compreso tra 3 milioni euro e 4 milioni di euro, e una pari all'I per cento per le basi imponibili di valore superiore a 4 milioni di euro. Per base imponibile dell'imposta s'intende la ricchezza netta delle famiglie superiore a 3 milioni di euro, costituita dalla somma delle attività reali e delle attività finanziarie al netto delle passività finanziarie compreso il patrimonio non strumentale delle società.
3. Al comma 5-bis dell'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: ''nei limiti del 96 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''nei limiti del 95 per cento''.
4 Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6:

1) al comma 8, le parole: ''nella misura del 96 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''nella misura del 95 per cento'';
2) al comma 9, le parole: ''nella misura del 96 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''nella misura del 95 per cento'';
b) all'articolo 7, comma 2, le parole: ''nella misura del 96 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''nella misura nel 95 per cento''.».

16.18
PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, CAMPANELLA, BOCCHINO

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Al comma 95 dell'articolo. 1 della legge n. 107 del 2015, lettera b), al fine del periodo, aggiungere il seguente: ''In considerazione del piano straordinario di assunzione di cui al comma 1, nella fascia aggiuntiva prevista dall'articolo 14, comma 2-ter della legge 24 febbraio 2014 di conversione del decreto-legge n. 216 del 29 dicembre 2011, sono inseriti i docenti in possesso di abilitazione, conseguita, anche, presso i corsi universitari attivati ai sensi del decreto ministeriale del 10 settembre 2010 n. 249 e successive modificazioni, nonché le Facoltà di Scienze della Formazione primaria negli anni accademici 2012-2015, con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca da emanarsi entro il 30 giugno 2015. Nello stesso decreta è disposta l'inserimento con riserva del personale docente che ha diritto alla frequenza di uno dei corsi universitari abilitanti attivati ai sensi della normativa vigente''».

Conseguentemente al comma 34 dell'articolo 33 sostituire le parole: «300 milioni a decorrere dall'anno 2016» con le seguenti: «250 milioni nel 2016 e 100 milioni a decorrere dal 20 2017».

16.19
PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, CAMPANELLA, BOCCHINO

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. Al comma 95 dell'articolo 1 della legge n. 107 del 2015, lettera h), alla fine del periodo, aggiungere il seguente: ''Ai fini della realizzazione del piano di assunzione di cui al comma 1, sono inseriti a pieno titolo nella fascia aggiuntiva delle suddette graduatorie ad esaurimento i docenti in possesso di abilitazione conseguita entro il 30 giugno 2015'',».

Conseguentemente al comma 34 dell'articolo 33 sostituire le parole: ''300 milioni a decorrere dall'anno 2016'' con le seguenti: ''250 milioni nel 2016 e 100 milioni a decorrere dal 2017''».

16.20
PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, CAMPANELLA, BOCCHINO

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Al comma 95 dell'articolo 1 della legge n. 107 del 2015, lettera b), aggiungere, infine, il seguente periodo: ''Sono iscritti a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente anche tutti i docenti muniti di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002 e i soggetti di cui all'articolo. 15, comma 17 del decreto ministeriale n. 249 del 2010''.».

16.21
PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, CAMPANELLA, BOCCHINO

Dopo il-comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Il comma 107 della legge n. 107 del 2015 è sostituito dal seguente: ''Per l'anno scolastico 2016-2017 è avviato un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale sul limite del 50 per cento dei posti vacanti dell'organico dell'autonomia rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014-2015, tenendo conto che il rimanente 50 per cento rimarrà vincolato al territorio e suddiviso in percentuali uguali in ambito regionale per quanto concerne i vincitori di concorso e in ambito provinciale per gli iscritti nelle graduatorie permanenti provinciali GAE ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale. Il personale assunto entro l'anno scolastico 2014-2015 partecipa, a domanda e per il predetto anno scolastico, alla mobilità per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all'articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni. Successivamente, i docenti assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di cui al presente articolo e assegnati, in via provvisoria e per l'anno scolastico 2015-2016, stipulano contratti sul rimanente 50 per cento di posti vacanti dell'organico dell'autonomia in ambito della provincia per gli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento provinciale GAE e in ambito regionale per quanto concerne i vincitori del concorso a cattedra, eventuali posti non attribuiti verranno ridistribuiti o alle GAE o ai vincitori di concorso su base regionale. Solo chi non rientra in tale piano partecipa alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale. Limitatamente all'anno scolastico 2015-2016, i docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014-2015, anche in deroga al vincolo triennale sopra citato, possono richiedere l'assegnazione. provvisoria interprovinciale. Tale assegnazione può essere disposta dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nel limite del 50 per cento dei posti di organico dell'autonomia disponibili e autorizzati''.».

16.22
PETRAGLIA, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, BOCCHINO, CAMPANELLA

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Al comma 113 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, aggiungere i seguenti:

''113-bis. A decorrere dal termine degli interventi relatici al piano straordinario per il ripristino del decoro e della funzionalità degli edifici scolastici, di cui alla delibera CIPE 30 giugno 2014, n. 21, i servizi svolti da personale estraneo all'amministrazione scolastica per l'attuazione di compiti propri del personale AIA sono ricondotti al Ministero dell'istruzione, università e ricerca e di conseguenza non sono più accantonati i posti relativi di personale dagli organici provinciali del personale statale.
113-ter. Il personale già occupato e quello che svolge funzioni riconducibili a quelle. del persona ATA sarà gradualmente assunto nei ruoli del corrispondente personale delle scuole statali a seguito di provvedimento da definire con il confronto con le parti sociali interessate, assicurando comunque la soluzione di continuità occupazionale e nei limiti delle risorse di cui al fondo ai cui al comma 113-quater.
113-quater. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 113-bis e 113-ter si autorizza la spesa di 300 milioni di euro per l'anno 2016 e di 465 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017''.».

E, conseguentemente, il comma 34 dell'articolo 33 è sostituito dal seguente:

«34. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 300 milioni annui a decorrere dall'anno 2017.».

E, di conseguenza all'articolo 5, comma 1, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:

a) «25 per cento» a decorrere dal 1º gennaio 2016 con effetto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015;
b) «24,50 per cento» a decorrere a decorrere dal 1º gennaio 2017, con effetto per i periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2016.».

16.23
PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, CAMPANELLA, BOCCHINO

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Al comma 113 dell'articolo 1 della legge n. 107 del 2015, aggiungere il seguente:

''113-bis. Nel rispetto di quanto stabilito al comma 401 della legge n. 228 del 29 dicembre 2012,.al fine di ridurre gradualmente e portare ad esaurimento gli attuali incarichi di collaborazione di cui al decreto ministeriale n. 66 del 2001 nell'ambito dell'amministrazione scolastica, per una graduale assunzione a tempo indeterminato nell'ambito dei piani annuali previsti per l'assunzione di personale scolastico fino ad esaurimento del bacino dei lavoratori in esso presenti, nel rispetto dell'invarianza finanziaria, nel rispetto dei programmati saldi di finanza pubblica e nell'ambito delle risorse disponibili, i lavoratoli di cui al decreto ministeriale n. 66 del 2001 attualmente in servizio ininterrotto dal 2001 ad oggi, partecipano di diritto alle procedure concorsuali secondo i criteri e le modalità previste dal testo unico n. 297 del 1994, in relazione a quanto previsto dal presente comma, sono corrispondentemente ridotte le risorse destinate al decreto ministeriale n. 66 del 2001 nei limiti di quelle utilizzate per il corrispondente contingente stabilizzato''.».

16.24
PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, CAMPANELLA, BOCCHINO

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. All'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 121, secondo periodo, sostituire le parole: ''euro500 annui'' con le seguenti: ''euro 322 annui'';
b) al comma 131 è soppresso.

16.25
BLUNDO, SERRA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Il fondo, di cui all'articolo 1, comma 126 della legge 13 luglio 2015, n. 107, è ripartito a livello territoriale e tra le istituzioni scolastiche in proporzione alla dotazione organica dei docenti, considerando altresì i fattori di complessità delle istituzioni scolastiche e delle aree soggette a maggiore rischio educativo, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ed è utilizzato per finanziare i piani dell'offerta formativa la progettualità, nonché le ore prestate in eccedenza dai docenti per svolgere funzioni di coordinatori di classe e funzioni obiettivo. A tal fine il predetto fondo è incrementato di 10 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2016-2018».

Conseguentemente, all'articolo 51, comma 1, alla tabella A, ivi richiamata, alla voce Ministero dell'economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:

2016: – 10.000.000.
2017: – 10.000.000.
2018: – 10.000.000.

16.26
PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, CAMPANELLA, BOCCHINO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Al comma 131 della legge 13 luglio 2015, n. 107, sostituire le parole da: », non possono», fino alla parola: «continuativi» con le seguenti: «se superano la durata complessiva di trentasei mesi anche non continuativi in possesso di idoneo titolo di abilitazione sono inseriti di diritto nell'organico dei docenti a tempo indeterminato previo superamento di un corso-concorso insetto con le modalità stabilite da separato regolamento del MIUR».

Conseguentemente, dopo l'articolo 50, inserire il seguente:

«Art. 50-bis.
(coperture finanziarie)

1. Dopo l'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto il seguente:
''Art. 17-bis.
(Acquisto di pubblicità on-line)

1. I soggetti passivi che intendano acquistare servizi di pubblicità e link sponsorizzati on-line, anche attraverso centri media e operatori terzi, sono obbligati ad acquistarli da soggetti titolari di una partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana.
2. Gli spazi pubblicitari on-line e i link sponsorizzati che appaiono nelle pagine dei risultati dei motori di ricerca (servizi di search advertising), visualizzabili sul territorio italiano durante la visita di un sito internet o la funzione di un servizio on-line attraverso rete fissa o rete e dispositivi mobili, devono essere acquistati esclusivamente attraverso soggetti, quali editori, concessionarie pubblicitarie, motori di ricerca o altro operatore pubblicitario, titolari di partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana. La presente disposizione si applica anche nel caso in cui l'operazione di compravendita sia stata effettuata mediante centri media, operatori terzi e soggetti inserzionisti''.

2. I commi 48 e 49 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti a decorrere dal 1º gennaio 2016:

''48. I trasferimenti di beni e diritti per causa di morte sono soggetti all'imposta di cui al comma 47 con le seguenti aliquote sul valore complessivo netto dei beni:

a) devoluti a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 500.000 euro: 7 per cento;
b) devoluti a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 8 per cento;
c) devoluti a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 10 per cento;
d) devoluti a favore di altri soggetti: 15 per cento.

48-bis. Le aliquote previste dal comma 48, lettere a), b), c) e d), relative ai trasferimenti di beni e diritti per causa di morte soggetti all'imposta di cui al comma 47, eccedenti la soglia di 5 milioni di euro sono triplicate per ciascuna delle fattispecie di cui alle citate lettere.
49. Per le donazioni e gli atti di trasferimento a titolo gratuito di beni e diritti e per la costituzione di vincoli di destinazione di beni l'imposta è determinata dall'applicazione delle seguenti aliquote al valore globale dei beni e diritti al netto degli oneri da cui è gravato il beneficiario diverso da quelli indicati dall'articolo 58, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, ovvero, se la donazione è fatta congiuntamente a favore di più soggetti o se in uno stesso atto sono compresi più atti di disposizione a favore di soggetti diversi, al valore delle quote dei beni o diritti attribuiti:

a) a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 500.000 ero: 7 per cento;
b) a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 8 percento;
c) a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 10 per cento;
d) a favore di altri soggetti: 15 per cento.

49-bis. Le aliquote previste dal precedente comma 49, lettere a), b), c) e d), relative ai trasferimenti di beni e diritti per donazione soggetti all'imposta di cui al comma 41, eccedenti la soglia di 5 milioni di euro sono triplicate per ciascuna delle fattispecie di cui alle citate lettere''.

3. A partire dal periodo d'imposta 2016, è istituita un'imposta patrimoniale ordinaria sulle grandi ricchezze, pari allo 0,5 per cento per una base imponibile di valore compreso tra 3 milioni euro e 4 milioni di euro, e una pari all'1 per cento per le basi imponibili di valore superiore a 4 milioni di euro. Per base imponibile dell'imposta s'intende la ricchezza netta delle famiglie superiore a 3 milioni di euro, costituita dalla somma delle attività reali e delle attività finanziarie al netto delle passività finanziarie compreso il patrimonio non strumentale delle società».

16.27
PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, CAMPANELLA, BOCCHINO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Al comma 181 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, lettera f), le parole: ''delle prestazioni, sia in relazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento alle condizioni di disagio, sia in relazione ai servizi strumentali'', sono sostituite dalle seguenti: ''delle prestazioni volte a garantire il diritto di tutti i cittadini all'educazione, all'istruzione e alla formazione, nel rispetto delle competenze regionali e del princìpio di sussidiarietà, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, assicurando, a tal fine, adeguate risorse finanziarie. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui alla presente lettera, viene istituito un fondo perequativo per il diritto allo studio, volto a correggere le diseguaglianze territoriali ed in grado di garantire adeguate risorse anche allo sviluppo di un piano d'interventi straordinario per soggetti a rischio abbandono, e vengono attuati interventi volti a:

1) rimuovere gli ostacoli che impediscono l'esercizio del diritto all'istruzione ed alla formazione, anche attraverso la generalizzazione del servizio erogato dalle scuole pubbliche dell'infanzia, statali o paritarie gestite dagli enti locali;
2) riequilibrare l'offerta scolastica e formativa, attraverso interventi prioritariamente diretti ai cittadini che presentino bassi livelli di scolarità ed a quei territori nei quali i servizi educativi e formativi non garantiscono l'effettivo diritto all'istruzione ed alla formazione;
3) contrastare il fenomeno della dispersione scolastica, anche attraverso una idonea articolazione dei percorsi formativi;
4) erogare borse di studio, quali strumenti di contrasto alle disparità sociali e territoriali che impediscono ai cittadini un pieno accesso all'istruzione e alla formazione, nonché ulteriori forme di sostegno del diritto allo studio, quali forme di reddito diretto, agevolazioni per il trasporto pubblico, gratuità totale o parziale dei libri di testo in base alla condizione reddituale del beneficiario''».

16.28
PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, CAMPANELLA, BOCCHINO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Al fine di consentire il regolare svolgimento dell'attività per l'anno accademico 2015-2016, fermi restando il limite percentuale di cui all'articolo 270, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, il ricorso in via prioritaria alle graduatorie previste dall'articolo 2, comma 6, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, e il regime autorizzatorio di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le graduatorie nazionali di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge n. 104, del 20 13, convertito con modificazioni, dalla legge n. 128 del 2013 ed indette con decreto ministeriale 30 giugno 2014, n. 526, sono trasformate in graduatorie nazionali a esaurimento, utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato».

16.29
PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, CAMPANELLA, BOCCHINO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Al fine di consentire nelle Istituzioni AFAM il regolare svolgimento dell'attività didattica e la sua continuità per l'anno accademico 2016-2017 e successivi, le graduatorie nazionali di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge n. 104, del 2013, convertito con modificazioni, dalla legge n. 128, del 2013 ed indette con decreto ministeriale 30 giugno 2014, n. 526, sono trasformate in graduatorie nazionali utili per l'attribuzione degli incarichi d'insegnamento con contratto a tempo determinato e indeterminato, per la copertura dei posti che risultino disponibili e vacanti, fermi restando il limite percentuale di cui all'articolo 270, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, il ricorso in via prioritaria alle graduatorie previste dall'articolo 2, comma 6, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, il regime autorizzatorio di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e le graduatorie nazionali di cui all'articolo n. 2-bis del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143 e dalla legge 12 settembre 2013, n.128.
5-ter. Ai fini dell'attuazione del comma 1, è autorizzata una spesa nel limite massimo di 200 milioni di euro a decorrere dal 2016».

Conseguentemente, al comma 34 dell'articolo 33 sostituire le parole: «300 milioni», con le seguenti: «100 milioni».

16.30
CONTE, DALLA TOR, PAGANO, TORRISI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Sino al completamento del riordino del Sistema dell'Alta Formazione Artistico-Musicale (AFAM), in applicazione della legge di riforma 21 dicembre 1999, n. 508, permangono in capo alle province e agli enti che ne assorbono le funzioni, le competenze di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), e comma 2 della legge 11 gennaio 1996, n. 23 nei confronti di conservatori, accademie e istituti superiori per le industrie artistiche. Tale disposizione si applica anche in relazione ad eventuali oneri sostenuti per tali competenze dalle stesse province in anni pregressi».

16.31
ROMANO, ZELLER, ORELLANA, PANIZZA, LANIECE, ZIN, BATTISTA

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. I candidati partecipanti alla procedura selettiva per titoli ed esami indetta con decreto direttoriale del Ministero dell'Istruzione dell'università e della ricerca del 13 luglio 2011, che siano stati ammessi alle prove d'esame in forza di provvedimenti giurisdizionali e che le abbiano portate a termine ottenendo giudizio positivo, conseguono comunque l'idoneità e vengono inseriti nelle graduatorie finali di seguito all'ultimo idoneo e nell'ordine ad essi spettante in base al punteggio conseguito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

16.32
PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, CAMPANELLA, BOCCHINO

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. A decorrere dall'anno scolastico 2016/2017 è innalzato l'obbligo formativo fino al diciottesimo anno d'età ed è istituito l'anticipo di un anno dell'inizio della scuola dell'obbligo attraverso la generalizzazione dell'ultimo anno della scuola dell'infanzia».

Conseguentemente, al comma 34 dell'articolo 33 sostituire le parole: «1300 milioni a decorrere dall'anno 2016», con le seguenti: «250 milioni nel 2016 e 100 milioni a decorrere dal 2017».

16.33
PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, CAMPANELLA, BOCCHINO

Dopo il comma 5, inserire il seguente :

«5-bis. A decorrere dall'anno scolastico 2016-2017, i quadri orari dei percorsi di studio previsti dai decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, relativi al riordino dei licei, sono integrati, nelle classi del primo biennio, da una ulteriore ora di insegnamento di ''Diritto ed Economia'' (classe di concorso A019) laddove la materia sia già presente in una sola ora».

Conseguentemente, al comma 34 dell'articolo 33, sostituire le parole: «3000 milioni a decorrere dall'anno 2016», con le seguenti: «283 milioni nel 2016 e 250 milioni a decorrere dal 2017».

16.34
PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, CAMPANELLA, BOCCHINO

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. A decorrere dall'anno scolastico 2016-2017, i quadri orari dei percorsi di studio previsti dall'allegato B2 al decreto dei Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, relativo ai riordino degli istituti tecnici, sono integrati, nelle due classi del primo biennio dell'indirizzo ''Turismo'', da un'ora di insegnamento della materia ''arte e territorio''».

Conseguentemente, al comma 34 dell'articolo 33, sostituire le parole: «300 milioni a decorrere dall'anno 2016», con le seguenti: «283 milioni nel 2016 e 250 milioni a decorrere dal 2017».

16.35
PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, CAMPANELLA, BOCCHINO

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis) a decorrere dall'anno scolastico 2016-2017, i quadri orari dei percorsi di studio previsti dall'allegato C1 al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, relativo al riordino degli istituti professionali, sono integrati, nelle due classi del primo biennio dell'indirizzo ''Produzioni industriali ed artigianali'', da un'era di insegnamento di ''storia dell'arte'';».

Conseguentemente, al comma 34 dell'articolo 33 sostituire le parole: «300 milioni a decorrere dall'anno 2016», con le seguenti: «283 milioni nel 2016 e 250 milioni a decorrere dal 2017».

16.36
PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, CAMPANELLA, BOCCHINO

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis) a decorrere dall'anno scolastico 2016-2017, i quadri orari dei percorsi di studio previsti dai decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, relativi al riordino dei licei, sono integrati, nelle classi del primo biennio, da una ulteriore ora di insegnamento di storia dell'arte (classe di concorso A061) laddove la materia sia già presente;».

Conseguentemente, al comma 34 dell'articolo 33, sostituire le parole: «300 milioni a decorrere dall'anno 2016», con le seguenti: «283 milioni nel 2016 e 250 milioni a decorrere dal 2017».

16.37
PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, BOCCHINO, CAMPANELLA

Al comma 5, dopo la parola: «Università,», sono aggiunte le seguenti: «e gli Enti pubblici di ricerca».

Conseguentemente, al medesimo articolo, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 8, al primo periodo, sostituire le parole: «le amministrazioni di cui all'articolo 3, commi 1 e 2 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90», con le seguenti: «Le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014 n, 90».
2) al comma 8 sopprimere il secondo, il terzo e il quarto periodo.

16.38
BLUNDO, SERRA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. All'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Al comma la lettera e-bis) è abrogata.
b) Al comma 2, primo periodo, la parola: «e-bis», è soppressa».

16.39
ROMANO, ZELLER, DALLA ZUANNA, DI GIORGI, ORELLANA, PANIZZA, LANIECE, ZIN, BATTISTA

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 1, comma 330, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e successive modificazioni, le parole: ''2016/2017'', sono sostituite dalle seguenti: ''2017/2018''».

Conseguentemente, il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 1,7 milioni di euro per l'anno 2016 e di 3,4 milioni di euro per l'anno 2017.

16.40
PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, CAMPANELLA, BOCCHINO

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis) all'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il comma 332 è soppresso».

Conseguentemente, al comma 34 dell'articolo 33 sostituire le parole: «300 milioni a decorrere dall'anno 2016», con le seguenti: «275 milioni nel 2016 e 235 milioni a decorrere dal 2017».

16.41
DI GIORGI, PUGLISI, AMATI, ANGIONI, CALEO, CANTINI, CASSON, CUOMO, FASIOLO, FATTORINI, FAVERO, ELENA FERRARA, IDEM, LAI, LEPRI, MATTESINI, MATURANI, MOSCARDELLI, ORRÙ, PAGLIARI, PEZZOPANE, SCALIA, TOCCI, SOLLO

Al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché il personale degli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204».

16.42
CERONI

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«Le Province e le Città metropolitane che hanno rideterminato le dotazioni organiche per l'esercizio delle funzioni fondamentali nei limiti previsti dall'articolo 1, comma 421 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, possono procedere ad assunzioni e conferite incarichi dirigenziali per ricoprire eventuali posti vacanti per le strette necessità connesse alle esigenze di garantire la continuità dei servizi nelle funzioni fondamentali e nel rispetto dei vincoli finanziari».

16.43
GIOVANNI MAURO

Al comma 6, in fine, aggiungere il seguente periodo: «Le Province e le Città metropolitane che hanno rideterminato le dotazioni organiche per l'esercizio delle funzioni fondamentali nei limiti previsti dall'articolo 1, comma 421 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, possono procedere ad assunzioni e conferire incarichi dirigenziali per ricoprire eventuali posti vacanti per le strette necessità connesse alle esigenze di garantire la continuità dei servizi nelle funzioni fondamentali e nel rispetto dei vincoli finanziari».

16.44
URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, BOCCHINO, CAMPANELLA

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le Province e le Città metropolitane che hanno rideterminato le dotazioni organiche per l'esercizio delle funzioni fondamentali nei limiti previsti dall'articolo 1, comma 421 della legge 23 dicembre 2014, n.190, possono procedere ad assunzioni e conferire incarichi dirigenziali per ricoprire eventuali posti vacanti per le strette necessità connesse alle esigenze di garantite la continuità dei servizi nelle funzioni fondamentali e nel rispetto dei vincoli finanziari».

16.45
MARGIOTTA

Al comma 6, alla fine, aggiungere il seguente periodo: «Le Province e le Città metropolitane che hanno rideterminato le dotazioni organiche per l'esercizio delle funzioni fondamentali nei limiti previsti dall'articolo 1, comma 421 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, possono precedere ad assunzioni e conferire incarichi dirigenziali per ricoprire eventuali posti vacanti per le strette necessità connesse alle esigenze di garantire la continuità dei servizi nelle funzioni fondamentali e nel rispetto .dei vincoli finanziari».

16.46
PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, BOCCHINO, CAMPANELLA

Al comma 7, dopo le parole: «enti locali», aggiungere le seguenti: «nonché le Università e gli Enti Pubblici di Ricerca».

16.47
CERONI

Al comma 7, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai medesimi fini le regioni e gli enti locali possono valorizzare i risparmi di spesa o i recuperi di entrate, previsti in piani, programmi, e nei documenti di programmazione economico finanziaria e gestionale dell'ente, certificati dall'organo di revisione; possono inoltre utilizzare il 100 per cento dei risparmi derivanti dall'attuazione dell'articolo 16, commi 4 e 5, del decreto-legge 6 giugno 2011, n. 98, convertito in legge 15 luglio 2011, n. 11; possono altresì impiegare i risparmi conseguenti all'utilizzo parziale delle risorse disponibili per le assunzioni di personale a tempo indeterminato».

16.48
PERRONE, MILO

Al comma 7, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai medesimi fini le regioni e gli enti locali possono valorizzare i risparmi di spesa o i recuperi di entrate, previsti in piani, programmi, e nei documenti di programmazione economico finanziaria e gestionale dell'ente, certificati dall'organo di revisione; possono inoltre utilizzare il 100 per cento dei risparmi derivanti dall'attuazione dell'articolo 16, commi 4 e 5, del decreto-legge 6 giugno 2011, n. 98, convertito in legge 15 luglio 2011, n. 11; possono altresì impiegare i risparmi conseguenti all'utilizzo parziale delle risorse disponibili per le assunzioni di personale a tempo indeterminato».

16.49
BIANCONI, GUALDANI

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Gli Enti locali, al fine di ridurre il contenzioso in relazione alla applicazione e determinazione dei canoni/tributi di propria competenza e rendere certe le somme da incassare e da appostare nei rispettivi bilanci, possono, nell'ambito delle proprie prerogative e competenze, prevedere la cessazione del contenzioso giudiziale/stragiudiziale pendente alla data del 1º ottobre 2015 mediante transazioni riguardanti la sorte capitale, le sanzioni e gli interessi. In tal modo gli Enti locali potranno prevedere ipotesi di definizione del predetto contenzioso, su richiesta del diretto interessato, mediante versamento:

a) di una somma, in una unica soluzione, pari ad una percentuale non superiore al 40 per cento dell'intero importo richiesto;
b) rateizzato, fino a un massimo di 120 rate mensili, di una somma pari al 60 per cento dell'intero importo richiesto, oltre agli interessi legali, secondo un piano approvato dall'ente».

16.50
MORRA

Sopprimere i commi 8 e 9.

Conseguentemente:

a) all'articolo 33, sostituire il comma 8, con il seguente: «8. All'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, sopprimere le seguenti parole: ''di 27,7 milioni di euro per l'anno 2016 e di 45, milioni di euro a decorrere dall'anno 2017»;
b) all'articolo 33, al comma 34, sostituire le parole: «300 milioni», con le seguenti: «200 milioni»;
c) all'articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «15 per cento», con le seguenti: «17 per cento»;
d) all'articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento», con le seguenti: «6 per cento»;
e) all'articolo 51, al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».

16.51
URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, BOCCHINO, CAMPANELLA

Al comma 8, sopprimere il primo periodo.

Conseguentemente:

il comma 34 dell'articolo 33, è sostituito dal seguente:

«34. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 250 milioni di euro per l'anno 2016 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017».

All'articolo 5, comma 1, sostituire le lettere a) e b), con le seguenti:

«a) ''25 per cento'' a decorrere dal 1º gennaio 2016 con effetto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015;
b) ''24,5 per cento'' a decorrere a decorrere dal 1º gennaio 2017, con effetto per i periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2016».

16.52
DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, BOCCHINO, CAMPANELLA

Al comma 8, sopprimere il primo periodo.

16.53
FINOCCHIARO, LO MORO, SANTINI

Al comma 8, sopprimere le parole da: «Le amministrazioni», fino a: «nell'anno precedente».


16.154 (testo 2)
URAS

All'articolo 16, dopo il comma 14, aggiungere i seguenti:

«14-bis. In deroga da quanto previsto dal comma 8 del presente articolo e ai fini della piena attuazione delle disposizioni contenute nel Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 recante "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e le politiche attive", le Regioni che abbiano completato le procedure di trasferimento del personale in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 e che stiano assolvendo, anche mediante rapporto di avvalimento tra pubbliche amministrazioni, alle funzioni relative ai servizi per l'impiego ed alle politiche attive del lavoro attraverso il ricorso e l'impiego di personale assunto con procedure ad evidenza pubblica, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della durata di 36 mesi e i cui contratti di lavoro siano stati oggetto negli ultimi cinque anni di una serie continua e costante di rinnovi e proroghe anche con soluzione di continuità, purché per mansioni collegate a tali funzioni, sono autorizzate alla trasformazione a tempo determinato del personale interessato secondo le modalità individuate dall'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in materia di politiche attive del lavoro del 30 luglio 2015, avvalendosi anche di risorse proprie.

14-ter. La Regione Sarda sulla base di una specifica ricognizione, da concludersi entro e non oltre 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sulla consistenza quantitativa e qualitativa dei rapporti di lavoro precario e/o atipico in essere, nelle proprie amministrazioni ed in quelle sottoposte al controllo, da almeno 36 mesi e per periodi anche non continuativi, provvede alla predisposizione di un piano triennale di trasformazione dei predetti rapporti a tempo indeterminato anche ai fini di prevenire effetti finanziari negativi conseguenti ai contenziosi promossi avuto riguardo alla sentenza C-22/2013 del 26 novembre 2014 della Corte di Giustizia europea. La Regione è autorizzata ad attuare il predetto piano nel rispetto delle normative costituzionali in materia di accesso alla Pubblica Amministrazione previo accertamento dei titoli di studio, professionali e di servizio del personale interessato. La stessa Regione provvede nell'ambito delle proprie disponibilità finanziarie senza che si determini alcun ulteriore aggravio di spesa a carico del Bilancio dello Stato e dei saldi di finanza pubblica. »

e, di conseguenza, dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:

«Articolo 49-bis (Abrogazione di regimi di deduzione ed esenzione fiscale)

Il comma 4-bis dell'articolo 37, del D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR) è soppresso.»

16.54
PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, BOCCHINO, CAMPANELLA

Al comma 8, al primo periodo, sostituire: «Le amministrazioni di cui all'articolo 3, commi 1 e 2 del decreto-legge 24 giugno 2014 n. 90», con le seguenti: «Le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 1 del decreto-legge 24 giugno 2014 n. 90».

Al secondo periodo, sostituire: «Per i ricercatori e tecnologi», con le seguenti: «Per il personale degli enti pubblici di ricerca».

16.55
BOCCHINO, CAMPANELLA

Al comma 8, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, sostituire le parole: «commi 1 e 2», con le seguenti: «comma 1»;
b) al secondo periodo sostituire le parole: «Per i ricercatori e tecnologi restano ferme le percentuali di turn over previste dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014 n.90, convertito; con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.114.», con le seguenti: «Al comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge del 24 giugno- 2014 n.90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.114», con le parole: «non superi l'80.per cento», sono sostituite con le seguenti: «non superi il 95 per cento», e le parole: «60 per cento nell'anno 2016, dell'80 per cento nell'anno 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018», sono sostituite con le seguenti: «100 per cento a decorrere dall'anno 2016.».

Conseguentemente all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni», con le seguenti: «10 milioni».

16.56
DI GIORGI, PUGLISI, MARCUCCI, FASIOLO, ELENA FERRARA, IDEM, MARTINI, TOCCI, ZAVOLI

Al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: «commi 1 e 2», con le seguenti: «comma 1».

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016», con le seguenti: «298,2 milioni di euro per l'anno 2016, 293,7 milioni di euro per l'anno 2017, 287,3 milioni di euro per l'anno 2018 e 283,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019».

16.57
MONTEVECCHI, BLUNDO, SERRA, LEZZI

Al comma 8, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «e 2».

Conseguentemente, all'articolo 51, comma 2, aggiungere, infine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 1.740.375 euro annui per l'anno 2016 e 6.203.250 euro per il 20172017 e 12.638.250 per il 2018».

16.58
SCALIA

Al comma 8 sostituire le parole: «pari al 25 per cento», con le seguenti: «pari al 50 per cento».

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016», con le seguenti: «270 milioni di euro per fanno 2016, 220 milioni di euro per l'anno 2017 e 140 milioni di euro per l'anno 2018 e 300 milioni annui a decorrere dall'anno 2019».

16.59
CERONI

Al comma 8, dopo le parole: «personale cessato nell'anno precedente», sostituire le parole: «per i ricercatori e tecnologi restano ferme le percentuali di turn-over previste dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014 n. 90, convertito con modificazione dalla legge 11 agosto 2014 n. 114», con le seguenti: «Per gli anni 2016, 2017 e 2018 le Università e gli Enti Pubblici di Ricerca (compresi quelli non vigilati dal MUR) possono procedere alla stabilizzazione a domanda del personale non dirigenziale in servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato da almeno 3 anni, anche non continuativi, o che sia stato in servizio per almeno 3 anni non continuativi nel decennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, che ne faccia istanza, purché sia stata assunto mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norma di legge. A tale fine è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze corrispondente ad una spesa annua lorda di 100 milioni di euro finanze alimentato con parte delle risorse del fondo di cui all'articolo 33, comma 34 della presente legge. Nelle more della conclusione delle procedure di stabilizzazione le Amministrazioni continuano ad avvalersi del personale di cui al presente comma. In ordine all'attuazione del suddetto processo di stabilizzazione, la consistenza e le variazioni della dotazione organica delle suddette Amministrazioni sono disposte con decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri previo parere del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione».

16.60
CERONI

Al comma 8, dopo le parole: «personale cessato nell'anno precedente», sostituire le parole: «per i ricercatori e tecnologi restano ferme le percentuali di turn-over previste dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014 n. 90, convertito con modificazione dalla legge 11 agosto 2014 n. 114», con le seguenti: «Per gli anni 2016, 2017 e 2018 le Università e gli Enti pubblici di Ricerca possono procedere a nuove assunzioni nel limite di un contingente complessivo di personale corrispondente ad una spesa annua lorda di 100 milioni di euro. A tale fine è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle finanze alimentato con parte delle risorse del fondo di cui all'articolo 33, comma 34 della presente legge. Nel bandire le relative procedure selettive le Amministrazioni riservano una quota del 50 per cento del totale dei posti programmati a coloro che alla data di pubblicazione dei bandi abbiano maturato negli ultimi 10 anni almeno 3 anni di servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze delle Amministrazioni che emanano i bandi. Nelle more della conclusione delle procedure di assunzione le Amministrazioni continuano ad avvalersi del personale in servivo con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato.».

16.61
CERONI

Al comma 8, dopo le parole: «personale cessato nell'anno precedente», sostituire le parole: «per i ricercatori e tecnologi restano ferme le percentuali di tum-over previste dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014 n. 90, convertito con modificazione dalla legge 11 agosto 2014 n. 114», con le seguenti: «Per gli anni 2016, 2017 e 2018 i limiti del turn over di cui al decreto 24 giugno n. 90 convertito con modificazioni in legge 11 agosto 2014 n. 114 non si applicano alle Università, agli Enti Pubblici di Ricerca e all'AFAM».

16.62
CERONI

Al comma 8, dopo le parole: «personale cessato nell'anno precedente», sostituire con le seguenti: «per i ricercatori e tecnologi restano ferme le percentuali di turn-over previste dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014 n. 90, convertito con modificazione dalla legge 11 agosto 2014 n. 114» con le seguenti: «Gli Enti Pubblici di Ricerca sono altresì autorizzati alla trasformazione dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa in essere in contratto a tempo determinato.».

16.63
MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI

Al comma 8, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Per i comuni sotto i 5 mila abitanti non si applicano le limitazioni di cui al periodo precedente e restano ferme le percentuali previste dal comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2014 n. 90».

16.64
ARRIGONI, COMAROLI, MALAN

Al comma, 8, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «8-bis, all'articolo 1, comma 562 della legge n. 296, del 27 dicembre 2006, dopo le parole: ''ivi compreso il personale di cui al comma 558'', sono aggiunte le parole: ''ad eccezione dei comuni. con un numero massimo di dipendenti a tempo pieno non superiore a cinque o che rispettino il rapporto dipendenti/popolazione previsto dal DM24/7/2014,''».

16.65
ARRIGONI, COMAROLI, MALAN

Al comma 8, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Per i comuni sotto i 5 mila abitanti non si applicano le limitazioni di cui al periodo precedente e restano ferme le percentuali previste dal comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90».

16.66
CROSIO

Al comma 8, penultimo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché il personale delle province interamente montane ai sensi della legge 7 aprile 2014 n. 56, che possono procedere all'assunziune, tramite concorso, nei limiti della spesa di personale risultante all'8 aprile 2014.

Conseguentemente, sopprimere il comma 34 dell'articolo 33.

16.67
D'AMBROSIO LETTIERI, MILO

Al comma 8 primo periodo, in fine, aggiungere le seguenti parole: «utilizzando in via prioritaria le graduatorie concorsuali per l'accesso dall'esterno vigenti alla data di approvazione della presente legge. A tal fine la validità delle predette graduatoria è prorogata al 31 dicembre 2018».

16.68
DI GIORGI, PUGLISI, AMATI, ANGIONI, CALEO, CANTINI, CASSON, CUOMO, FASIOLO, FATTORINI, FAVERO, ELENA FERRARA, IDEM, LAI, LEPRI, MATTESINI, MATURANI, MOSCARDELLI, ORRÙ, PAGLIARI, PEZZOPANE, SCALIA, SOLLO, TOCCI

Al comma 8, sostituire le parole: «Per i ricercatori e tecnologi», con le seguenti: «Per il personale degli enti di ricerca di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204».

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016», con le seguenti: «298 milioni di euro annui per l'anno 2016, 294 milioni di euro annui per l'anno 2017, 287 milioni di euro annui per l'anno 2018 e 284 milioni di euro annui per l'anno 2019».

16.69
BOCCHINO, CAMPANELLA

Al camma 8, sostituire le parole: «Per i ricercatori e tecnologi», con le seguenti: «Per tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato degli Enti di Ricerca».

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni», con le seguenti: «100 milioni».

16.70
PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, BOCCHINO, CAMPANELLA

Al comma 8, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «Al fine di garantire la continuità nell'attuazione delle attività di ricerca, tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 2 comma 4 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e nelle more della emanazione dei decreti di riordino di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124, gli Istituti e gli Enti di Ricerca possono continuare ad avvalersi del personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa e tipologie contrattuali assimilate in essere alla data del 31 dicembre 20l5, mediante l'attivazione – previa verifica di idoneità – di contratti a tempo determinato a valere sulle risorse disponibili ai sensi dell'articolo 1, comma 188, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e successive modificazioni, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

16.71
PARENTE, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, LEPRI, MANASSERO, PEZZOPANE, SANTINI, SPILABOTTE, GATTI

Al comma 8, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «Al fine di garantire la continuità nell'attuazione delle attività di ricerca, tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e nelle more della emanazione dei decreti di riordino di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124, gli Istituti e gli Enti di Ricerca possono continuare ad avvalersi del personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa in essere alla data del 31 dicembre 2015, mediante l'attivazione, previa verifica di idoneità, di contratti a tempo determinato a valere sulle risorse disponibili ai sensi dell'articolo 1, comma 188, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

16.72
PEZZOPANE, FAVERO, PARENTE, ANGIONI, D'ADDA, LEPRI, MANASSERO, SPILABOTTE, CALEO, RUTA

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. Ai sensi dell'articolo 1, comma 424 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 le amministrazioni di cui al comma precedente possono procedere per gli anni 2016/2017/2018 ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale andando in deroga al limite del 25 per cento del turn over ai fini dell'assorbimento del personale assegnato alle funzioni oggetto di riordino delle Province e, in ragione del blocco delle assunzioni, del personale con contratto di lavoro a tempo determinato dei centri per l'impiego che, a seguito di selezione pubblica di natura concorsuale, abbia maturato i requisiti per la stabilizzazione di cui all'articolo 4, comma 6 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013 n. 125.
8-ter. Ai fini della piena attuazione delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, nonché dall'articolo 15, comma 1, del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 le regioni, che abbiano completato le procedure di trasferimento del personale in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 e che stiano assolvendo, anche mediante rapporto di avvalimento tra pubbliche amministrazioni, alle funzioni relative ai servizi per l'impiego ed alle politiche attive del lavoro, sono autorizzate alla trasformazione a tempo indeterminato del personale interessato in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 529, della legge 27 dicembre 2013 n. 147.
8-quater. Ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 1, nel comma 426, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 le graduatorie concorsuali in corso di validità per assunzioni a tempo indeterminato presso le pubbliche amministrazioni si intendono prorogate fino al 31 dicembre 2018 ai fini della piena attuazione delle procedure di stabilizzazione».

Conseguentemente:

all'articolo 38, inserire infine il seguente comma:

«6-bis. Al fine di dare continuità ai servizi per l'impiego, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 427 e 429 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 si intendono vigenti anche per l'anno 2016».

all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016», con le seguenti: «50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016».

16.73
GUALDANI

Dopo il comma 8 inserire i seguenti:

«8-bis. Al comma 7, dell'articolo 2 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 sono aggiunti in fine i seguenti periodi: ''Le progressioni verticali costituiscono una mera modificazione del rapporto di lavoro e non sono pertanto considerate nuove assunzioni, risolvendosi nel passaggio alla categoria immediatamente superiore del sistema di classificazione delle professionalità e costituendo un mero sviluppo di carriera nell'ambito del rapporto di lavoro già incardinato con la pubblica amministrazione. Per le amministrazioni che dichiarino carenza di determinate figure professionali, nell'impossibilità di procedere a procedure selettiva esterne che comportino nuova assunzione, nel rispetto delle norme di blocco del turn over ed a salvaguardia della funzionalità delle amministrazioni medesime, è consentito procedere a progressioni verticali senza che via sia alcun obbligo di riserva di posti per candidati esterni, al fine di non aumentare nel numero complessivo la dotazione organica; è previsto l'obbligo dell'erogazione di una indennità ad personam, per fare fronte alla possibile differenza negativa della retribuzione nel caso in cui la progressione verticale riguardi un dipendente che gode di una più elevata progressione economica''.

8-ter. Il comma 1 dell'articolo 24 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 è soppresso».

Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, stimati in 10 milioni di euro a decorrere dal 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

16.74
MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. All'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 dopo le parole: ''vi compreso il personale di cui al comma 558'' sono aggiunte le seguenti: ''ad eccezione dei comuni con un numero massimo di dipendenti a tempo pieno non superiore a cinque o che rispettino il rapporto dipendenti-popolazione previsto dal decreto ministeriale 24 luglio 2014''».

16.75
AMORUSO, AURICCHIO, COMPAGNONE, CONTI, D'ANNA, FALANGA, IURLARO, LANGELLA, EVA LONGO, MAZZONI, RUVOLO, SCAVONE, VERDINI

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis Le amministrazioni di cui al comma precedente possono consentire il pensionamento anticipato dei propri dipendenti alla sola condizione che gli stessi abbiano raggiunto il limite d'età previsto dalle vigenti disposizioni OUM contribuzione paria 42 anni di anzianità. Lo scivolo massimo consentito è pari a 3 anni, durante i quali l'importo dell'assegno pensionistico è ridotto del 33 per cento».

Conseguentemente i posti in organico sono soppressi, per essere successivamente riassegnati nella misura di un terzo da coprire facendo ricorso alle normali procedure concorsuali.

16.76
MAURIZIO ROMANI, BENCINI, BIGNAMI

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. Entro il 31 dicembre 2016 è assicurata la stabilizzazione dei contratti di lavoro dei medici e dirigenti-sanitari, con conseguente eliminazione dei residui contratti atipici».

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire la parola: «300» con la seguente: «200».

16.77
BIANCONI, GUALDANI

Il comma 9, è soppresso.

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire la parola: «300» con la seguente: «100».

16.78
CERONI

Il comma 9, è soppresso.

16.79
PERRONE, MILO

Il comma 9, è soppresso.

16.80
ARRIGONI

Il comma 9, è soppresso.

16.81
D'AMBROSIO LETTIERI

Sostituire il comma 9, con il seguente:

«In relazione al riordino delle funzioni di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, le regioni e gli enti locali destinano le risorse assunzionali relative agli anni 2016 e 2017; nelle percentuali stabilite dall'articolo 3, comma 5, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, al prioritario ricollocamento del personale soprannumerario degli enti di area vasta addetto a funzioni non fondamentali, al netto di quelle finalizzate all'assunzione dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della presente legge. Sono fatte salve le procedure di reclutamento di personale a tempo indeterminato per cui sia prevista una specifica professionalità attestata da titoli di studio o abilitazioni professionali non posseduti dal personale soprannumerario di cui al precedente periodo. Il comma 424 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è abrogato. Le regioni che abbiano completato il riordino delle funzioni di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56 e portato a termine i processi di mobilità del personale interessato ne danno tempestiva comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica al fine del ripristino delle ordinarie facoltà di assunzione per le amministrazioni situate nel rispettivo ambito regionale».

16.82
CATALFO, BULGARELLI

Il comma 9, è sostituito dal seguente:

«9. In relazione al riordino delle-funzioni di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, le regioni e gli enti locali destinano le risorse assunzionali relative-agli anni 2016 e 2017, nelle percentuali stabilite dall'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, al proprietario ricollocamento del personale soprannumerario degli enti di area vasta addetto a funzioni non fondamentali, al netto di quelle finalizzate all'assunzione dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle-proprie graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della presente legge. Sono fatte salve le procedure di reclutamento di personale a tempo indeterminato per cui sia prevista una specifica professionalità atte stata da titoli di studio o abilitazioni professionali non posseduti dal personale soprannumerario dì cui al precedente periodo il comma 424 della legge 23 dicembre 2014, n. 190; è abrogato. Le regioni che abbiano completato il riordino delle funzioni di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56 e portato a termine i processi di mobilità del personale interessato ne danno tempestiva. comunicazione al Dipartimento della .funzione pubblica al fine del ripristino delle ordinarie facoltà di assunzione per le amministrazioni situate nel rispettivo ambito regionale».

16.83
MOLINARI

Sostituire il comma 9, con il-seguente:

«In relazione al riordino delle funzioni di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, le regioni e gli enti locali destinano le risorse assunzionali relative agli anni 2016 e 2017, nelle percentuali stabilite dall'articolo 3, comma 5, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, al prioritario ricollocamento del personale soprannumerario degli enti di area vasta addetto a funzioni non fondamentali, al netto di quelle finalizzate all'assunzione dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della presente legge. Sono fatte salve le procedure di reclutamento di personale a tempo indeterminato per cui sia prevista una specifica professionalità attestata da titoli di studio o abilitazioni professionali non posseduti dal personale soprannumerario di cui al precedente periodo. Il comma 424 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è abrogato. Le regioni che abbiano completato il riordino delle funzioni di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56 e portato a termine i processi di mobilità del personale interessato ne danno tempestiva comunicazione al Dipartimento della funzione pubblico al fine del ripristino delle ordinarie facoltà di assunzione per le amministrazioni situate nel rispettivo ambito regionale».

16.84
TAVERNA, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

Al comma 9, sostituire le parole: «25 per cento» con le seguenti: «60 per cento».

Conseguentemente, dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 50-bis – (Riduzione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi delle banche e di altre enti e società finanziari). – 1. In deroga all'articolo3 della legge 27 luglio 2000, n. 212; a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole: ''nella misura del 96 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''nella misura del 93 per cento'';
b) all'articolo 6, comma 9, le parole: ''nella misura del 96 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''nella misura del 93 per cento'';
c) all'articolo 7, comma 2, le parole: ''nella misura del 96 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''nella misura de193 per cento''».

16.85
MOLINARI

Al comma 9, alla fine, del primo periodo, dopo la frase: «ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente» aggiungere la seguente frase: «,utilizzando in via prioritaria le graduatorie concorsuali per l'accesso dall'esterno vigenti alla data di approvazione della presente legge. A tal fine lo validità delle predette graduatorie è prorogata al 31 dicembre 2018.».

16.86
CUOMO

Al comma 9, dopo le parole: «nell'anno precedente», aggiungere le seguenti: «ad eccezione, alla data di entrata in vigore della presente legge, di quelle che hanno graduatorie di concorso pubblicate con relativi vincitori in attesa di assunzione, le quali possono procedere esclusivamente all'assunzione degli stessi vincitori per il triennio 2016, 2017 e 2018, nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 100 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente».

16.87
D'AMBROSIO LETTIERI, MILO

Al comma 9, primo periodo, in fine, aggiungere le seguenti parole: «utilizzando in via prioritaria le graduatorie concorsuali per l'accesso dall'esterno vigenti alla data di approvazione della presente legge. A tal fine la validità delle predette graduatorie è prorogata al 31 dicembre 2018».

16.88
AMORUSO, BARANI, AURICCHIO, COMPAGNONE, CONTI, D'ANNA, FALANGA, IURLARO, LANGELLA, EVA LONGO, MAZZONI, RUVOLO, SCAVONE, VERDINI

Dopo il primo periodo del comma 9, aggiungere il seguente: «A tal fine, le graduatorie dei concorsi pubblici, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono prorogate al 31 dicembre 2018».

16.89
AMORUSO, AURICCHIO, COMPAGNONE, CONTI, D'ANNA, FALANGA, IURLARO, LANGELLA, EVA LONGO, MAZZONI, RUVOLO, SCAVONE, VERDINI

Dopo il primo periodo del comma 9, aggiungere il seguente: «A tal fine le graduatorie dei concorsi pubblici, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono prorogate al 31 dicembre 2018».

16.90
CERONI

Al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «All'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, le parole: ''31 dicembre 2015'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2016''».

16.91
GIOVANNI MAURO

Al comma 9, alla fine, aggiungere il seguente periodo: «All'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, le parole: ''31 dicembre 201'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2016''».

16.92
SANTINI, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI

Al comma 9, alla fine, aggiungere il seguente periodo: «All'articolo 1, comma 7, del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, le parole: ''31 dicembre 2015'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2016''».

16.93
URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, BOCCHINO, CAMPANELLA

Al comma 9, aggiungere, infine, il seguente periodo: «All'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, le parole: ''31 dicembre 2015'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2016''».

19.94
MARGIOTTA

Al comma 9, alla fine, aggiungere il seguente periodo: «All'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, le parole: 31 dicembre 2015'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2016''».

16.95
BIANCONI, GUALDANI

Dopo il comma 9, è inserito il seguente:

«9-bis. Le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 5 del decreto-legge n. 90 del 2014, in regola con il patto di stabilità interno e con quanto previsto dall'articolo n. 41 del decreto-legge n. 66 del 2014, a fronte della rinuncia ad utilizzare le quote di turn over previste dal precedente comma 9 e sino alla adozione dei decreti legislativi di riordino della pubblica amministrazione di cui all'articolo 17 della legge n. 124 del 2015 recante ''deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche'', previa adozione degli atti di cui all'articolo n. 6 del decreto legislativo n. 165 del 2001, e nel rispetto comunque del limite delle risorse utilizzabili per il turn over ai sensi del comma 9, possono indire, in deroga a quanto previsto dall'articolo n. 52, comma 1-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001, e secondo principi di selettività, in funzione delle qualità culturali e professionali maturate, procedure per progressioni di carriera tra aree diverse, riservate al personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale, che abbia maturato almeno dieci anni di servizio nell'amministrazione che indice la progressione e che abbia conseguito, nell'ultimo triennio antecedente alla entrata in vigore della presente legge, una valutazione per performance individuale pari ad ottimo».

16.96
FINOCCHIARO, LO MORO, SANTINI

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo n. 165 del 2001, senza ulteriore aggravio di spesa e nel rispetto dei vincoli di bilancio, possono prorogare per un periodo di 36 mesi i rapporti di lavoro a termine, nei casi in cui, per effetto della cessazione dei rapporti di lavoro, si possano prefigurare situazioni d'interruzione del pubblico servizio con grave pregiudizio per l'utenza. Le amministrazioni pubbliche procedono all'assunzione di tutti i vincitori di concorso ancora non assunti, al di là dei limiti previsti dal decreto-legge 24 giugno 2014 n 90».

16.97
URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, BOCCHINO, CAMPANELLA

Dopo il comma 9 inserire il seguente:

«9-bis Le amministrazioni di cui all'articolo 1 comma 2 del decreto legislativo n. 165 del 2001, senza ulteriore aggravio di spesa e nel rispetto dei vincoli di bilancio, possono prorogare per un periodo di 36 mesi i rapporti di lavoro a termine, nei casi in cui, per effetto della cessazione dei rapporti di lavorai si possano prefigurare situazioni d'interruzione del pubblico servizio con grave pregiudizio per l'utenza. Le amministrazioni pubbliche procedono all'assunzione di tutti i vincitori di concorso ancora non assunti, al di là dei limiti previsti dal decreto-legge 24 giugno 2014 n 90».

16.98
ROMANO, FRAVEZZI, BATTISTA, PANIZZA

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. In coerenza con la specificità delle attività di ricerca e sviluppo tecnologico e per assicurare la promozione della crescita attraverso misure legislative mirate per il settore i commi 2 e 8 del presente articolo non si applicano agli enti di ricerca finanziati con il fondo di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998 n. 204.».

Conseguentemente,

a) al comma 8, sopprimere il secondo periodo;
b) alla Tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2616: 1.740.375;
2017: 6.203.250;
2018: 12.638.250.

16.99
BARANI, AMORUSO, AURICCHIO, COMPAGNONE, CONTI, D'ANNA, FALANGA, IURLARO, LANGELLA, EVA LONGO, MAZZONI, RUVOLO, SCAVONE, VERDINI

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. All'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 6, primo periodo, dopo le parole: «che emana il bando,», sono aggiunte le seguenti: «o con contratto di collaborazione coordinata e continuativa o che presta servizio con altre forme di rapporto di lavoro flessibile, purché sia stato assunto mediante procedure selettive o previste da norme di legge,»;
b) al comma 6-quater, primo periodo, dopo le parole: «precedentemente indicate», sono aggiunte le seguenti: «, o con contratto di collaborazione coordinata e continuativa o che presta servizio con altre forme di rapporto di lavoro flessibile, purché sia stato assunto mediante procedure selettive o previste da norme di legge,».

16.100
COMAROLI

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. All'articolo 1, comma 424, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: ''Le assunzioni effettuate in violazione del presente comma sono nulle'', sono sostituite dalle seguenti: ''entro il 30 gennaio 2016, e successivamente con cadenza mensile, il Dipartimento per la funzione pubblica comunica alla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome il numero delle persone ricollocate o da ricollocare per ciascuna provincia. Il Dipartimento per la funzione pubblica, ove rilevi che in un determinato ambito metropolitano o provinciale il bacino del personale soprannumerario è completamente ricollocato, comunica il ripristino delle ordinarie facoltà assunzionali alle amministrazioni situate nel corrispondente territorio. Le assunzioni effettuate in violazione del presente comma sono nulle.''».

16.101
GIOVANNI MAURO, MARIO FERRARA, SPILABOTTE, CARIDI, PEPE, DAVICO, MARIO MAURO, VICECONTE, VILLARI

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. L'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della presente legge, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, è prorogato fino al 31 dicembre 2018».

16.102
D'ANNA

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. L'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della presente legge, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, è prorogato fino al 31 dicembre 2018».

16.103
D'ANNA, BARANI, AMORUSO, AURICCHIO, COMPAGNONE, CONTI, FALANGA, IURLARO, LANGELLA, EVA LONGO, MAZZONI, RUVOLO, SCAVONE, VERDINI

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Al fine di contrastare efficacemente l'evasione fiscale, di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio, di tutelare l'ordine e la sicurezza pubblica, il Ministero delle finanze, in deroga a ogni limitazione delle assunzioni previste dalla legge, è autorizzato per l'anno 201.6 all'assunzione straordinaria del personale del ruolo ispettori della guardia di finanza, attingendo dalle graduatorie di vincitori e idonei nei concorsi conclusi a partire dall'anno 2011».

16.104
CRIMI, BULGARELLI

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. All'articolo 3 del decreto-legge n. 98 del 2014, dopo ''Ai Corpi di polizia, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e al comparto Scuola si applica la normativa di settore'', si aggiunga ''con l'obbligo, ai fini del reclutamento del personale, di scorrere le graduatorie in vigore prima di bandire nuovi concorsi''».

16.105
DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, BOCCHINO, CAMPANELLA

Sopprimere il comma 10.

16.106
BERTOROTTA, PUGLIA, CATALFO, CRIMI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Gli emolumenti diretti e indiretti dell'amministratore delegato e del presidente, se esecutivo, delle società a partecipazione pubblica, quotate e non quotate, che svolgono servizi di interesse generale, sono stabiliti dall'assemblea societaria secondo un rapporto pari ad un massimo di dodici volte l'importo della retribuzione più bassa erogata al personale dipendente. Detto rapporto stabilisce una correlazione che lega, per l'intero mandato dell'organo amministrativo, la variazione in aumento del compenso massimo, comprensivo di ogni attribuzione, a quello dell'intero monte salari aziendale».

16.107
BIANCONI, GUALDANI

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis) all'articolo 1, comma 569, della legge n. 147 del 2013, sono aggiunte le parole: ''il pagamento, con gli interessi legali, è effettuato entro trentasei mesi''».

16.108
RIZZOTTI, CERONI

Sopprimere il comma 11.

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire la cifra: «300», con la seguente: «100».

16.109
PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, BOCCHINO, CAMPANELLA

Sopprimere il comma 11.

16.110
URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, BOCCHINO, CAMPANELLA

Sopprimere il comma 11.

Conseguentemente, sopprimere il comma 11 dell'articolo 9.

16.111
BIANCO, DIRINDIN, DE BIASI, DALLA ZUANNA, GRANAIOLA, MATTESINI, MATURANI, PADUA, SILVESTRO

Al comma 11, primo periodo, dopo le parole: «n. 124», inserire le seguenti: «, comunque non oltre il 31 dicembre 2016,».

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016», con le seguenti: «230,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016».

16.112
FUCKSIA

Al comma 11, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Resta esclusa da questa disposizione la dirigenza del ruolo sanitario del SSN, non ricompresa nel ruolo unico dirigenziale di cui all'articolo 11 della legge 7 agosto 2015, n. 124 del 2015».

Conseguentemente:

all'articolo 33, sostituire il comma 8, con il seguente: «8. All'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 3, sopprimere le seguenti parole: ''di 27,7 milioni di euro per l'anno 2016 e di 45,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017''»;
all'articolo 33, al comma 34, sostituire le parole: «300 milioni», con le seguenti: «200 milioni»;
all'articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «15 per cento», con le seguenti: «17 per cento»;
all'articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento», con le seguenti: «6 per cento».

16.113
RIZZOTTI, CERONI

Al comma 11, in fine, aggiungere il seguente periodo: «Resta esclusa da questa disposizione la dirigenza del ruolo sanitario del SSN, non ricompresa nel ruolo unico dirigenziale di cui all'articolo 11 della legge 7 agosto 2015 n. 124 del 2015».

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire la parola: «300», con la seguente: «100».

16.114
PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, BOCCHINO, CAMPANELLA

Al comma 11, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124, gli enti pubblici di ricerca sono esclusi dagli effetti di cui al precedente periodo».

16.115
PUGLIA, CATALFO

Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

«11-bis. Il comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 1991, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, è sostituito dal seguente:

''2. Alla liquidazione dei trattamenti di fine servizio, comunque denominati, per i dipendenti di cui al comma 1, loro superstiti o aventi causa, che ne hanno titolo, l'ente erogatore provvede dalla cessazione del rapporto del lavoro. Alla corresponsione agli aventi diritto l'ente provvede entro i successivi tre mesi, decorsi i quali sono dovuti gli interessi«.

11-ter. Il comma 7 dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è sostituito dal seguente:

''7. A titolo di concorso al consolidamento dei conti pubblici attraverso il contenimento della dinamica della spesa corrente nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica previsti dall'aggiornamento del programma di stabilità e crescita, dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, con riferimento ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il riconoscimento dell'indennità di buon uscita, dell'indennità premio di servizio, del trattamento di fine rapporto e di ogni altra indennità equipollente corrisposta una tantum comunque denominata spettante a seguito di cessazione a vario titolo dall'impiego è effettuato:

a) in un unico importo, da corrispondere entro sei mesi, se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è complessivamente pari o inferiore a 60.000 euro;
b) in tre importi se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è complessivamente superiore a 60.000 euro ma inferiore a 150.000 euro. In tal caso il primo importo, da corrispondere entro sei mesi, è pari a 60.000 euro, il secondo importo, da corrispondere entro 12 mesi: è pari a 50.000 euro e il terzo importo, da corrispondere entro ventiquattro mesi, è pari all'ammontare residuo;
c) in quattro importi se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è complessivamente uguale o superiore a 150.000 euro ma inferiore a 200.000 euro, in tal caso il primo importo, da corrispondere entro sei mesi è pari a 60.000 euro, il secondo importa, da corrispondere entro dodici mesi è pari a 50.000 euro, il terzo importo, da corrispondersi entro ventiquattro mesi è pari a 40.000 euro, il quarto importo, da corrispondersi entro trentasei mesi, all'ammontare residuo;
d) in cinque importi se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali è complessivamente uguale o superiore a 200.000 euro, in tal caso il primo importo, da corrispondere entro sei mesi è pari a 60.000 euro, il secondo importo, da corrispondere entro dodici mesi è pari a 50.000 euro, il terzo importo da corrispondersi entro ventiquattro mesi, è pari a 40.000 euro, il quarto importo, da corrispondersi entro trentasei mesi, è pari a 50.000 euro, il quinto importo da corrispondersi entro quarantotto mesi, all'ammontare residuo''».

Conseguentemente:

a) all'articolo 33, sostituire il comma 8, con il seguente: «8. All'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, sopprimere le seguenti parole: ''di 27,7 milioni di euro per l'anno 2016 e di 45,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017''»;
b) all'articolo 33, al comma 34, sostituire le parole: «300 milioni», con le seguenti: «100 milioni»;
c) all'articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «15 per cento», con le seguenti: «17 per cento»;
d) all'articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento», con le seguenti: «6 per cento»;
e) dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

«Art. 50-bis – (Riduzione della percentuale di- deducibilità degli interessi passivi delle banche e di altri enti e società finanziari). – 1. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole: ''nella misura del 96 per cento'', sono sostituite dalle seguenti: ''nella misura del 93 per cento'';
b) all'articolo 6, comma 9, le parole: ''nella misura del 96 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''nella misura del 93 per cento'';
c) all'articolo 7, comma 2, le parole: ''nella misura del 96 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''nella misura del 93 per cento''».

f) all'articolo 51, al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».

16.116
BERTOROTTA, PUGLIA, MANGILI

Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

«11-bis. Nel caso di soppressione di enti, il personale a tempo indeterminato attualmente in servizio presso i predetti enti, trasferito alle amministrazioni e agli enti rispettivamente individuati, è inquadrato nell'amministrazione di destinazione, sulla base di un'apposita tabella di corrispondenza approvata con decreto del ministro interessato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per Semplificazione e Pubblica Amministrazione.
11-ter. Le amministrazioni di destinazione adeguano le proprie dotazioni organiche in relazione al personale trasferito mediante provvedimenti previsti dai rispettivi ordinamenti.
11-quater. I dipendenti trasferiti mantengono il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento.
11-quinquies. Nel solo caso in cui risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale dell'amministrazione di destinazione troverà piena applicazione la disposizione di cui all'articolo 2112 c.c., comma 3, donde il trattamento economico – a quella data – percepito dal personale trasferito e in forza sarà integralmente sostituito da quello applicato, alla medesima data, al personale dipendente dell'amministrazione e/o ente assorbente.
11-sexies. Dall'attuazione delle predette disposizioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

16.117
BERTOROTTA, PUGLIA, MANGILI

Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

«11-bis. Al comma 20 dell'articolo 7 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: ''Al suddetto trasferimento si applica, quanto al trattamento economico, la previsione di cui all'articolo 2112 e.e., comma 3, salvo quanto previsto ai successivi due periodi''.

11-ter. Al comma 20 dell'articolo 7 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il quinto periodo, è sostituito dal seguente: ''Nel solo caso in cui risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale dell'amministrazione di destinazione, continueranno a percepire il trattamento economico all'atto del trasferimento e la differenza sarà imputata alla voce assegno ad personam che sarà assorbita con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti per un periodo massimo di 5 anni; se, al termine del predetto periodo, l'assegno ad personam non è stato del tutto riassorbito, cessa di essere corrisposto e, per l'effetto, troverà piena applicazione la disposizione di cui all'articolo 2112 c.c., comma 3, donde il trattamento economico – a quella data – percepito dal personale trasferito e in forza sarà integralmente sostituito da quello applicato, alla medesima data, al personale dipendente dell'amministrazione e/o ente assorbente''».

16.118
CRIMI

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. All'articolo 21-quater del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: ''ufficiale giudiziario'' sono aggiunte le seguenti: ''assistente informatico, contabile, esperto linguistico'' nonchè, dopo le parole: ''dell'ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti (UNEP)'' sono aggiunte le seguenti: ''funzionario informatico, contabile e esperto linguistico'';
b) al comma 4, dopo le parole: ''di ufficiale giudiziario'' sono aggiunte le seguenti: ''assistente informatico, contabile, esperto linguistico''».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e finanze apportare le seguenti variazioni:

2016: – 1.000.000;
2017: – 1.000.000;
2018: – 1.000.000.

16.119
CALEO

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. Nell'ambito delle risorse esistenti e in deroga a quanto previsto all'articolo 1, commi 422 e seguenti, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per il personale guardaparco dipendente dei Parchi Nazionali sono autorizzate le assunzioni nei modi ordinari».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2016: – 6.000.000;
2017: – 6.000.000;
2018: – 6.000.000.

16.120
PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, BOCCHINO, CAMPANELLA

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124, gli enti pubblici di ricerca, in associazione con processi di riordino, riorganizzazione o nuovi servizi, possono stanziare, nell'ambito delle proprie capacità di bilancio; le risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri del trattamento economico accessorio del personale interessato, anche in deroga ai vincoli di cui al comma 11. Gli enti pubblici di ricerca sono inoltre autorizzati, al fine di attuare procedure di valorizzazione del personale impegnato nei processi di innovazione dell'ente, ad utilizzare le economie derivanti dalle razionalizzazioni e innovazioni organizzative, a partire dal 2016, anche in deroga ai vincoli di cui al comma 11».

16.121
CERONI

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. Per le Province delle Regioni a Statuto ordinario, nelle more del completamento del riordino di cui alla legge n. 56 del 2014, in deroga alle disposizioni di cui al comma 11, l'ammontare complessivo del trattamento economico fondamentale ed accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo medio determinato per il biennio 2013-2014».

16.122
GIOVANNI MAURO

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. Per le Province delle Regioni a Statuto ordinario, nelle more del completamento del riordino di cui alla legge n. 56 del 2014, in deroga alle disposizioni di cui al comma 11, l'ammontare complessivo del trattamento economico fondamentale ed accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo medio determinato per il biennio 2013-2014».

16.123
MARGIOTTA

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. Per le province delle Regioni a Statuto ordinario, nelle more del completamento del riordino di cui alla legge n. 56 del 2014, in deroga alle disposizioni di cui al comma 11, l'ammontare complessivo del trattamento economico fondamentale ed accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo medio determinato per il biennio 2013-2014».

16.124
LEZZI

Al comma 12, sostituire le parole: «10 per cento», con le seguenti: «30 per cento».

16.125
D'ALÌ

Dopo il comma 12, inserire il seguente:

«12-bis. Al fine di tutelare le esigenze di economicità dell'azione amministrativa e di prevenire le ripercussioni dei possibili esiti del contenzioso relativo ai ricorsi promossi dai funzionari incaricati di funzioni dirigenziali presso l'Agenzia delle Entrate e delle Dogane, revocati a seguito della pubblicazione della Sentenza della Corte costituzionale n. 37 del 17/03/2015, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 12 del 25/03/2015, con decreto del Ministro dell'economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di svolgimento di un corso intensivo di formazione e della relativa prova orale finale, volto all'immissione dei soggetti di cui al successivo comma nei ruoli dei dirigenti delle Agenzie fiscali.
12-ter. Il decreto di cui al comma 12-bis riguarda il personale già incaricato di funzioni dirigenziali in possesso dei requisiti di seguito elencati che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione:

a) abbia già superato un concorso pubblico per accedere all'impiego nella Pubblica amministrazione;
b) sia in possesso di laurea magistrale o equipollente del vecchio ordinamento;
c) abbia svolto un'esperienza professionale da funzionario di almeno otto anni nella Pubblica amministrazione con qualifica funzionale appartenente all'area contrattuale apicale del relativo CCNL e attualmente in servizio presso le agenzie fiscali;
d) abbia superato procedure selettive interne per l'accesso all'incarico dirigenziale con specifica valutazione dell'idoneità a ricoprire provvisoriamente l'incarico ai sensi dell'articolo 12 del regolamento di amministrazione dell'Agenzia fiscale per come stabilito dall'articolo 71, comma 3, lettera d), del decreto legislativo n. 300 del 1999, secondo cui ogni Agenzia fiscale, con il proprio regolamento di amministrazione, ''determina le regole per l'accesso alla dirigenza'' e che sia stato titolare di un formale contratto di incarico di funzioni dirigenziali, ai sensi dell'articolo 19, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 presso l'Agenzia fiscale, in modo continuativo per almeno trentasei mesi ed abbia ottenuto per l'incarico dirigenziale svolto valutazioni della gestione dei risultati positive. Nei trentasei mesi sono altresì computate le funzioni svolte in qualità di delegato della firma a decorrere dal 26 marzo 2015. Per coloro che abbiano conseguito l'idoneità in un concorso pubblico per esami a dirigente amministrativo, il periodo di esercizio delle funzioni dirigenziali necessario ad accedere alla sessione speciale riservata è ridotto ad un anno di servizio effettivo, svolto continuativamente, sempre che abbiano riportato valutazione positiva;
e) abbia avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio ovvero non abbia avuto, alla data di entrata in vigore della presente legge, alcuna sentenza definitiva nell'ambito del contenzioso riferito alla stabilizzazione per il reiterato utilizzo dei contratti a termine.

12-quater. Per le finalità di cui al comma 12-bis, oltre che per quelle connesse alla valorizzazione di esperienze professionali già positivamente formate e impiegate, i soggetti di cui al comma 12-ter sono ammessi a partecipare ad un corso intensivo di formazione al termine del quale sostengono una sessione speciale di esame consistente nell'espletamento di una prova orale sull'esperienza maturata, anche in ordine alla valutazione sostenuta, nel corso del servizio prestato in qualità di incaricato di funzioni dirigenziali e del corso di formazione intensivo cui sono stati ammessi a partecipare. A seguito del superamento di tale prova con esito positivo, i predetti funzionari vengono immessi nel ruolo dei dirigenti delle agenzie fiscali.
12-quinquies. All'attuazione delle procedure di cui ai commi precedenti si provvede con le risorse strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

16.126
D'ALÌ

Dopo il comma 12, inserire il seguente:

«12-bis. Il personale già incaricato di funzioni dirigenziali presso le Agenzie delle Entrate e dichiarati decaduti per effetto della sentenza n. 37 del 2015 della Consulta che abbiano superato un concorso della Pubblica Amministrazione per accedere ad una qualifica per cui è necessaria la Laurea magistrale o equipollente del vecchio ordinamento, come previsto dall'articolo 97 della Costituzione che sancisce l'obbligo di accedere agli impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni mediante concorso; che abbiano svolto un'esperienza professionale da funzionario di almeno dieci anni nella Pubblica Amministrazione con qualifica funzionale appartenente all'area contrattuale apicale del relativo CCNL e attualmente in servizio presso le Agenzie fiscali; che abbiano superato procedure selettive interne per l'accesso all'incarico dirigenziale con specifica valutazione dell'idoneità a ricoprire provvisoriamente l'incarico ai sensi del Regolamento di Amministrazione dell'Agenzia Fiscale per come stabilito dall'articolo 71, comma 3, lettera d), del decreto legislativo n. 300 del 1999, secondo cui ogni Agenzia Fiscale, con il proprio Regolamento di Amministrazione, ''determina le regole per l'accesso alla dirigenza'' e che siano stati titolari di un formale contratto di incarico di funzioni dirigenziali, ai sensi dell'articolo 19, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 presso l'Agenzia Fiscale o altre Pubbliche Amministrazioni per almeno trentasei mesi ed abbia ottenuto per l'incarico dirigenziale svolto valutazioni della gestione dei risultati continuativamente positive, è ammesso a partecipare ad una procedura di selezione pubblica riservata per accedere alla carica dirigenziale da bandire con successivo decreto ministeriale da parte del Ministro dell'economia e delle finanze».

16.127
COMAROLI, DIVINA

Dopo il comma 12, inserire il seguente:

«12-bis. Al comma 1 dell'articolo 4 della legge 11 agosto 2014, n. 114 di conversione, in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, al termine del primo periodo le parole: ''previo assenso dell'amministrazione di appartenenza'' sono abrogate».

16.128
BERTOROTTA, LUCIDI, AIROLA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Sopprimere il comma 13.

16.129
DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, BOCCHINO, CAMPANELLA

Sopprimere il comma 13.

16.130
DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, BOCCHINO, CAMPANELLA

Al comma 13, premettere il seguente periodo: «L'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 1º gennaio 2010, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2010, n. 30, si interpreta conformemente ai princìpi di cui all'articolo 4 comma 3 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.».

16.131
DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, BOCCHINO, CAMPANELLA

Al comma 13, lettera a), dopo le parole: «e nel triennio 2016-2018» sono aggiunte le seguenti: «previo scorrimento delle graduatorie vigenti».

16.132
DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, BOCCHINO, CAMPANELLA

Al comma 13, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis. Per le finalità di cui al presente comma è fatto salvo il principio del previo scorrimento delle graduatorie vigenti».

16.133
PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, CAMPANELLA, BOCCHINO

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«33-bis. Entro l'anno scolastico 2016/2017 il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca darà avvio al bando di concorso per titoli ed esami per i Direttori dei servizi generali e amministrativi, per tutti i posti disponibili nelle scuole di ogni ordine e grado.
13-ter. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca promuoverà un piano di assunzione straordinario pluriennale per il restante personale ATA a copertura dei posti disponibili nell'organico delle scuole di ogni ordine e grado».

16.134
MANCUSO, BIANCONI, GUALDANI

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-bis. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, le Regioni nonché gli Enti territoriali di queste facenti parte, che hanno operato assunzioni di personale a tempo determinato mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da specifiche norme di legge, la cui durata abbia raggiunto senza soluzione di continuità, i 60 mesi al 31 dicembre 2015, sono autorizzati a riconoscere e attestare l'idoneità dello stesso in ordine alle professionalità e le competenze maturate, in relazione al titolo di studio di avviamento e al servizio prestato, ai fini dell'assunzione a tempo indeterminato.
Le Amministrazioni di cui al precedente comma, che certificano per l'anno in corso una riduzione della spesa personale sulla media del triennio precedente, possono prioritariamente, permanendo il fabbisogno organizzativo e comprovate esigenze istituzionali volte ad assicurare la funzionalità degli uffici e i servizi erogati, procedere con decorrenza dall'entrata in vigore della presente legge, nei limiti dei posti disponibili in organico all'immissione in ruolo del personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato, dichiarato idoneo ai sensi del comma 1, con assunzione di spesa a carico dei rispettivi bilanci.
Le predette assunzioni, a tempo indeterminato, sono operate anche dalle amministrazioni sottoposte alle disposizioni del decreto legislativo n. 267 del 2000; per immutabilità del rapporto di lavoro subordinato, dell'inquadramento giuridico ed economico, nel rispetto dei rapporti medi dipendenti-popolazione per classe demografica a valere sul costo complessivo della spesa personale demandata.
In ragione della proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato stipulati dalle regioni a statuto speciale nonché dagli enti territoriali facenti parte delle predette regioni, è autorizzata ai sensi dell'articolo 4 comma 9-bis della legge n. 125 del 30 ottobre 2013, la conferma degli stessi fino all'immissione in ruolo del personale individuato al comma 1, che non trova collocazione nelle dotazioni organiche delle rispettive amministrazioni per mancanza di posti ad esso attribuiti».

16.135
DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, BOCCHINO, CAMPANELLA

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-bis. Per garantire la continuità dell'azione amministrativa dell'Agenzia delle entrate, assicurandone la funzionalità dell'assetto operativo, ai dipendenti dell'amministrazione economico-finanziaria, ivi incluse le agenzie fiscali, cui sono state affidate le mansioni della terza area sulla base di contratti individuali di lavoro a tempo indeterminato stipulati in esito al superamento di concorsi banditi in applicazione del contratto collettivo nazionale di comparto del quadriennio 1998-2001 continua ad essere corrisposto, a titolo individuale e in via provvisoria, sino ad una specifica disciplina contrattuale, il relativo trattamento economico e gli stessi continuano ad esplicare le relative funzioni».

16.136
DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, BOCCHINO, CAMPANELLA

Dopo il comma 14, aggiungere i seguenti:

«14-bis. L'ammontare delle risorse destinate agli interventi di cui all'articolo 73, comma 8-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e successive modifiche, è determinato nel limite di euro 8.000.000 per ciascun anno del biennio 2015-2016, nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 2, comma 7, lettera b), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, stanziate sul capitolo 1537 dello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia.
14-ter. Le risorse stanziate autorizzano il Ministro della Giustizia ad attivare percorsi fonnativi previsti all'articolo 37 comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, per i tirocinanti che hanno completato sia l'ultimo percorso formativo dei progetti di perfezionamento, in attuazione dell'articolo 1 comma 344, legge 147/13, prorogati al 30 Aprile 2015 di cui all'articolo1, comma 12, del decreto-legge del 31 dicembre 2014, n. 192, così come modificato dalla legge di conversione del 27 febbraio 2015, n. 11, sia il periodo formativo previsto dall'ufficio del processo di cui all'articolo 21-ter, del decreto legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito nella legge 6 agosto 2015, n. 132. I due requisiti sono entrambi necessari.
14-quater. Il Ministro della giustizia provvede ai sensi dell'articolo 1, comma 1304, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, alle occorrenti variazioni di bilancio a valere sul fondo di cui al citato capitolo 1537 in favore del pertinente capitolo di gestione».

16.137
BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZELLER, ZIN, PANIZZA, ORELLANA

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. All'articolo 21-quater, comma 1 del decreto legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, le parole: ''nel profilo professionale di cancelliere e di ufficiale giudiziario dell'area seconda'' sono sostituite dalle seguenti: ''in tutti i profili professionali dell'area seconda''».

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, ridurre lo stanziamento previsto di 10 milioni.

16.138
DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, BOCCHINO, CAMPANELLA

Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:

«14-bis. All'articolo 21-quater della legge 6 agosto 2015 n. 132 apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, sostituire le parole: ''per il passaggio del personale inquadrato nel profilo professionale di cancelliere e di ufficiale giudiziario dell'area seconda al profilo professionale di funzionario giudiziario e di funzionario dell'ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti (UNEP) dell'area terza'' con le seguenti: ''per il passaggio del personale inquadrato nei profili professionali ex b3 dell'area seconda di tutti i Dipartimenti ai sensi del previgente CCNI del Ministero della Giustizia del 5 aprile 2000, ai profili professionali corrispondenti dell'area terza, aventi medesima denominazione ai sensi del suddetto previgente CCNI''.
b) aI comma 4 sostituire le parole: ''le qualifiche di personale amministrativo di cancelliere e di ufficiale giudiziario'' con le seguenti: ''le qualifiche ex b3 di tutti i Dipartimenti ai sensi del CCNI del Ministero della Giustizia del 5 aprile del 2000''.
c) al comma 5 sostituire le parole: ''è autorizzata la spesa nel limite di euro 25.781.938'' con le seguenti: ''è autorizzata la spesa nel limite di euro 30.500.000''».

Conseguentemente alla Tabella A, voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti modifiche:

2016: – 4.300.000;
2017: – 4.300,000;
2018: – 4.300.000.

16.139
URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, BOCCHINO, CAMPANELLA

Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:

«14-bis. All'articolo 21-ter della legge 6 agosto 2015 n. 132, comma 1-quater, dopo le parole: ''del citato comma 1-bis'' inserire le seguenti: ''Tali meccanismi dovranno prevedere al termine del periodo di perfezionamento, anche in deroga alle disposizioni del blocco delle assunzioni, per l'anno 2017 una procedura concorsuale pubblica anche finalizzata all'assorbimento di questo personale formato e specializzatosi presso l'Ufficio per il processo''».

16.140
SPILABOTTE, LAI, SONEGO, VATTUONE, PEGORER, GATTI, FILIPPI

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-bis. L'assunzione nelle pubbliche amministrazioni dei cittadini italiani di cui alla legge 9 marzo 1971, n. 98, che, come personale civile, abbiano prestato servizio continuativo, per almeno un anno alla data del 30 giugno 2015, alle dipendenze di organismi militari della Comunità atlantica, o di quelli dei singoli Stati esteri che ne fanno parte, operanti sul territorio nazionale, che siano stati licenziati in conseguenza di provvedimenti di soppressione o riorganizzazione delle basi militari degli organismi medesimi adottati entro il 31 dicembre 2016, avviene, nei limiti delle dotazioni organiche delle amministrazioni riceventi, con le modalità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 gennaio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 3 marzo 2009, adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 101, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con assegnazione prioritaria agli uffici giudiziari del Ministero della giustitia collocati nel territorio provinciale o regionale dell'organismo militare. Le assunzioni di cui al presente comma sono finanziate con le risorse del fondo di cui all'articolo 2, comma 100, della legge n. 244 del 2007, la cui dotazione è incrementata di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2016. Le assunzioni di cui al presente comma possono essere disposte nei limiti delle disponibilità del predetto fondo».

Conseguentemente, all'articolo 33, al comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016» con le seguenti: «294 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016».

16.141
GENTILE, GUALDANI

Dopo il comma 14 è aggiunto il seguente:

«14-bis. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, si dispone la proroga o il rinnovo dei contratti a tempo determinato, in essere o scaduti, stipulati ai sensi dell'articolo 1, comma 207, della legge n. 147/2013, integrata dall'articolo 16-quater, del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito in legge 6 agosto 2015, n 125, per i lavoratori socialmente utili, di cui al Decreto Legislativo n. 81/2000 e dei lavoratori di pubblica utilità, di cui al Decreto Legislativo n. 280/97 della Regione Calabria. A tal fine è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per il finanziamento degli anni 2016-2017 nella misura di 90 milioni di euro all'anno, da destinare agli Enti Pubblici della Regione Calabria al fine di prorogare o rinnovare i contratti di lavoro in essere o scaduti alla data di approvazione della presente legge. Le deroghe ai vincoli normativi contenute nell'articolo 1, comma 207, della legge n. 147/2013 e quelle contenute nell'articolo 16-quater, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito in legge 6 agosto 2015, n. 125 si intendono valide anche per gli anni finanziari 2016-2017. Si deroga anche all'articolo 51 (Disposizioni in materia di riduzione dei tempi di pagamento delle Pubbliche Ammlnistrazioni) della presente legge di stabilità e si deroga inoltre all'articolo 259 comma 6, secondo periodo, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Si rende inoltre necessario inserire nei processi di contrattualizzazione i circa 80 lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità non contrattualizzati ex articolo 1, comma 207, legge 147/2013».

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni», con le seguenti: «200 milioni».

16.142
URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, BOCCHINO, CAMPANELLA

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-bis. All'articolo 15 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3 dopo le parole: ''a tempo indeterminato'' inserire: ''e a tempo determinato impiegati alla data di stipula di tale convenzione'';
b) al comma 6-bis aggiungere le parole: ''le somme non utilizzate nell'ambito delle convenzioni di cui al punto 2 vengono destinate alla proroga dei contratti a tempo determinato delle Regioni che abbiano sottoscritto tali convenzioni, secondo le modalità individuate dall'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in materia di politiche attive del lavoro del 30 luglio 2015'';
c) al comma 6-bis, sostituire la parole: ''a condizione che venga garantito l'equilibrio di parte corrente'' con: ''a condizione che venga garantita la copertura finanziaria da parte delle Regioni competenti'';
d) al comma 6-bis, sostituire la parole: ''e con scadenza non successiva al 31 dicembre 2016'' con: ''fino alla scadenza della convenzione di cui al comma 2''».

16.143
DE PETRIS, URAS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, BOCCHINO, CAMPANELLA

Dopo il comma 14, aggiungere i seguenti:

«14-bis. In ragione del blocco per le assunzioni conseguente alle procedure di mobilità del personale delle province, le graduatorie concorsuali in corso di validità per assunzioni a tempo indeterminato presso le pubbliche amministrazioni interessate vengono prorogate fino al31 dicembre 2018.
14-ter. Le amministrazioni pubbliche interessate in ambito regionale possono stipulare contratti a tempo determinato finalizzati alla trasformazione degli stessi in contratti a tempo indeterminato, entro un periodo massimo di 36 mesi, con i lavoratori idonei nei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato i quali abbiano stipulato, alla data della presente legge, contratti di lavoro subordinato di natura pubblica a tempo determinato della durata di 36 mesi e siano stati oggetto negli ultimi cinque anni di una serie continua e costante di rinnovi e proroghe anche con soluzione di continuità, purché per le mansioni previste dal profilo di inquadramento del concorso pubblico sostenuto, nel rispetto delle norme e della spesa prevista per le assunzioni».

16.144
DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, BOCCHINO, CAMPANELLA

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-bis. L'ammontare delle risorse destinate agli interventi di cui all'articolo 73, comma 8-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e successive modifiche, è detetminato nel limite di euro 8.000.000 per ciascun anno del biennio 2015-2016».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti modifiche:

2016: – 8.000.000;
2017: – 8.000.000.

16.145
PUGLISI, MARCUCCI, DI GIORGI, FASIOLO, ELENA FERRARA, IDEM, MARTINI, TOCCI, ZAVOLI, PAGLIARI

Dopo il comma 14, aggiungere i seguenti:

«14-bis. Ai fine di garantire la gestione delle attività istituzionali di competenza degli uffici del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e di dare attuazione alle riforme strutturali introdotte dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato ad avviare le procedure concorsuali per il reclutamento a decorrere dall'anno 2016, di n. 467 unità di personale, dotate di competenze professionali specifiche in materia di istruzione, di cui 20 dirigenti tecnici, 404 funzionari, Area III, posizione economica Fl e 43 collaboratori amministrativi, Area Il, posizione economica F2.
14-ter. Le assunzioni dei vincitori delle procedure di cui al comma 1 potranno essere effettuate in deroga sia alle ordinarie procedure autorizzatorie sia alle incombenze di cui all'articolo 4, commi 3, 3-bis, 3-ter e 3-quinquies del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 ed in aggiunta alle facoltà assunzionali di cui all'articolo 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90.
14-quater. Per l'attuazione dei commi 15 e 16, è autorizzata la spesa di euro 20 milioni a decorrere dall'anno 2017.
14-quinquies. Ai maggior onere di cui al precedente comma, pari ad euro 20 milioni a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 202 della legge 13 luglio 2015, n. 107».

16.146
GRANAIOLA, SACCONI, PARENTE, D'ADDA, FAVERO, ICHINO, MANASSERO, AIELLO, ALBANO, BILARDI, GATTI, GENTILE, GUERRA, MARCUCCI, PIGNEDOLI, PUGLISI, SILVESTRO, VALENTINI

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-bis. Per quanto attiene al trasferimento del personale docente dal Ministero della pubblica istruzione ai ruoli dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), di cui alla ordinanza del Ministro della pubblica istruzione n. 217 del 6 maggio 1998, la disposizione di cui all'articolo 6, comma 4, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, deve intendersi nel senso che la differenza tra lo stipendio tabellare attribuito dal contratto collettivo nazionale di lavoro 1994-1997 del comparto del personale della scuola, comprensivo sia dello stipendio base che dello stipendio classe, e lo stipendio tabellare attribuito dal contratto collettivo nazionale di lavoro 1994-1997 del comparto del personale degli enti pubblici non economici, proprio della corrispondente qualifica presso l'INPS, è riconosciuta con decorrenza lº settembre 1998, al personale in servizio o cessato dal servizio, a titolo di retribuzione individuale di anzianità e non è oggetto di riassorbimento».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2016: – 3.700.000;
2017: – 3.700.000;
2018: – 3.700.000.

16.147
PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, CAMPANELLA, BOCCHINO

Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:

«14-bis) I commi 79 e 80 dell'articolo 1 della legge n. 107 del 2015 sono sostituiti come segue: ''Dirigente scolastico, per la copertura dei posti dell'istituzione scolastica previsti dal Piano triennale, propone gli incarichi ai docenti di ruolo assunti a seguito del piano straordinario di assunzioni di cui al comma 94, tenendo conto delle domande presentate e secondo il punteggio delle singole graduatorie per classi di concorso. Nel caso di più proposte, il docente effettua la propria opzione tra quelle ricevute''».

16.148
MARINELLO

Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:

«14-bis. In relazione all'esigenza di garantire la piena applicazione dei principi di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa dello Stato, i soggetti che hanno partecipato al concorso pubblico per titoli ed esami a posti e cattedre bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 82 del 24 settembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4 serie speciale, concorsi ed esami, n. 75 del 25 settembre 2012, per il reclutamento di personale docente per le scuole statali di ogni ordine e grado, che hanno superato la prova preselettiva con una votazione compresa tra 30 e 34,5 su 50, e che abbiano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio ovvero non abbiano avuto, alla data di entrata in vigore della legge, alcuna sentenza definitiva, nell'ambito del contenzioso legato al medesimo concorso, sono inseriti definitivamente a piena titolo nelle rispettive graduatorie di merito, dovendosi pertanto considerare abbandonati i giudizi di primo grado e d'appello ancora pendenti».

16.149
PUGLISI, MARCUCCI, DI GIORGI, FASIOLO, ELENA FERRARA, IDEM, MARTINI, TOCCI, ZAVOLI

Dopo il comma 16 aggiungere il seguente:

«14-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2016, anche in considerazione dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107, il divieto di conferimento delle supplenze brevi di cui all'articolo 1, comma 333, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, non si applica per la sostituzione del personale docente della scuola dell'infanzia».

Conseguentemente,

a) all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016», con le seguenti: «50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016»;
b) all'articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «15 per cento», con le seguenti: «16 per cento».

16.150
PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, CAMPANELLA, BOCCHINO

Dopo il comma 14 aggiungere i seguenti:

«14-bis) La lettera r) del comma 7 dell'articolo 1 della legge n. 107, del 2015 è sostituita come segue:

''r), a decorrere dall'anno scolastico 2016- 2017 sono istituiti, laddove necessario, corsi di alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore con l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori interculturali''.

14-ter). Ai fini dell'attuazione degli obiettivi di cui al comma precedente, a partire daIl'anno scolastico 2016-2017 è autorizzata la spesa, nel limite massimo di 12 milioni annui, a decorrere dal 2016».

Conseguentemente al comma 34 dell'articolo 33 sostituire le parole: «300 milioni a decorrere dall'anno 2016» con le seguenti: «297 milioni nel 2016 e 288 milioni a decorrere dal 2017».

16.151
PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, CAMPANELLA, BOCCHINO

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-bis) il comma 74 dell'articolo 1 della legge n. 107 del 2015 è sostituito come segue:

''L'organico dei posti di sostegno, in deroga al limite previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 12 settembre 2013 n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n.128, è determinato considerando, oltre ai posti in organico di diritto, quelli in organico di fatto nonché quelli in deroga attivati nell'ultimo triennio con carattere di stabilità necessari per coprire tutte le esigenze del sostegno didattico rivolto agli alunni con disabilità garantendo il diritto all'inclusione scolastica. È fatta salva, in ogni caso, la possibilità di istituire ulteriori posti in deroga in modo da assicurare un numero di ore di sostegno adeguato a realizzare l'effettiva integrazione dei singoli alunni con disabilità in conformità alla sentenza delle Corte costituzionale n. 80 del 2010. Resta ferma la possibilità di istituire posti in deroga ai sensi dell'articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e dell'articolo 1, comma 605, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296''».

Conseguentemente, al comma 34 dell'articolo 33 sostituire le parole: «300 milioni a decorrere dall'anno 2016», con le seguenti: «280 milioni nel 2016 e 220 milioni a decorrere dal 2017».

16.152
PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, BOCCHINO, CAMPANELLA

Dopo il comma 14, inserire il seguente comma:

«14-bis. Gli Enti di Ricerca, per far fronte alle proprie attività istituzionali, a quelle derivanti dalla innovazione dei processi di ricerca e a quelle connesse all'avvio di processi di riorganizzazione ed efficientamento delle strutture di ricerca, sono autorizzati, fatte salve le procedure concorsuali in atto, ad assumere il personale in servizio a tempo determinato alla data di entrata in vigore del presente decreto che abbia superato una prova concorsuale, con le procedure previste dall'articolo 4 comma 6 del decreto-legge n. 101 del 2013 entro il limite dell'80 per cento delle proprie entrate correnti complessive, come risultanti dai bilancio consuntivo dell'anno precedente, e comunque senza oneri aggiuntivi a carico dello Stato».

16.153
DE CRISTOFARO, MARCUCCI, CUOMO, SOLLO, BOCCHINO, LANGELLA, PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, ROMANO, COMPAGNA

Dopo il comma 14, inserire i seguenti:

«14-bis. Per incrementare la competitività del sistema ricerca del paese in ambito marino, la Stazione Zoologica Anton Dohrn di Napoli è autorizzata ad assumere, nel settennio 2016-2022, complessive 75 unità di personale ricercatore e tecnologo, in scaglioni annuali di 13 unità di personale nel 2016, 15 unità nel 2017, 14 unità nel 2018, 14 unità nel 2019, 8 unità nel 2020, 7 unità nel 2021 e 4 unità nel 2022, nel limite di una maggiore spesa di personale pari a euro 580 mila nell'anno 2016, a euro 1,25 milioni nell'anno 2017, a euro 2,03 milioni nell'anno 2018, a euro 2,76 milioni nell'anno 2019, a euro 2,96 milioni nell'anno 2020, a euro 3 milioni nell'anno 2021 e a curo 3,053 a decorrere dall'anno 2022.
14-ter. L'approvazione del fabbisogno del personale, la consistenza e le variazioni dell'organico strettamente necessarie, di cui al comma 14-bis, sono disposte ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previo parere favorevole del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34 sostituire le parole: «300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016», con le seguenti: «299,42 milioni nel 2016, di 298,75 milioni nel 2017, di 297,97 milioni di euro nel 2018, di 297,24 milioni nel 2019, di 297,04 milioni nel 2020, di 297 milioni nel 2021 e di 296,947 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022».

16.154
URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, BOCCHINO, CAMPANELLA

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. In deroga da quanto previsto dal comma 8 del presente articolo e ai fini della piena attuazione delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 recante ''Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e le politiche attive'', le Regioni che abbiano completato le procedure di trasferimento del personale in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 e che stiano assolvendo, anche mediante rapporto di avvalimento tra pubbliche amministrazioni, alle funzioni relative ai servizi per l'impiego ed alle politiche attive del lavoro attraverso il ricorso e l'impiego di personale assunto con procedure ad evidenza pubblica, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della durata di 36 mesi e i cui contratti di lavoro siano stati oggetto negli ultimi cinque anni di una serie continua e costante di rinnovi e proroghe anche con soluzione di continuità, purché per mansioni collegate a tali funzioni, sono autorizzate alla trasformazione a tempo indeterminato del personale interessato secondo le modalità individuate dall'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in materia di politiche attive del lavoro del 30 luglio 2015, avvalendosi anche di risorse proprie».

Conseguentemente, dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:

«Art. 49-bis.
(Abrogazione di regimi di deduzione ed esenzione fiscale)

1. Il comma 4-bis dell'articolo 37, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 (TUIR) è soppresso».

16.155
DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, BOCCHINO, CAMPANELLA

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. Ai finì della piena attuazione delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 recante ''Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e le politiche attive'', le Regioni possono stipulare contratti di lavoro a tempo determinato con i lavoratori impiegati presso i servizi per l'impiego con contratto a tempo determinato o di collaborazione alla data di sottoscrizione della Convenzione di cui al comma 2 dell'articolo 15 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito nella legge 6 agosto 2015, n. 125.».

Conseguentemente, dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:

«Art. 49-bis.
(Abrogazione di regimi di deduzione ed esenzione fiscale)

1. Il comma 4-bis dell'articolo 37, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 (TUIR.) è soppresso».

16.156
DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, BOCCHINO, CAMPANELLA

Dopo il comma 14, aggiungere, il seguente:

«14-bis. Ai fini della piena attuazione delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 recante ''Disposizioni per il riordino della normativa, in materia di servizi per il lavoro e le politiche attive'', le regioni possono stipulare contratti di lavoro a tempo determinato con i lavoratori impiegati alla data dc131 dicembre 2014 presso i servizi per l'impiego provinciali con contratto a tempo determinato o di collaborazione».

Conseguentemente dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:

«Art. 49-bis.
(Abrogazione di regimi di deduzione ed esenzione fiscale)

1. Il comma 4-bis dell'articolo 37, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 (TUIR) è soppresso».

16.157
URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, BOCCHINO, CAMPANELLA

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-bis. Nelle more dell'attuazione del processo di riordino delle funzioni connesse alle politiche attive del lavoro e al solo fine di consentire la continuità dei servizi erogati dai centri per l'impiego, a condizione che venga garantita la copertura finanziaria da parte delle regioni competenti, le province e le città metropolitane possono prorogare contratti a tempo determinato e di collaborazione alle medesime finalità e condizioni per l'esercizio dei predetti servizi, anche nel caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2014».

16.158
COMAROLI, DIVINA

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, a decorrere dall'anno 2016, la spesa annua per aspettative, distacchi e permessi sindacali nei confronti delle-amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2 e 70, comma 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, in base ai contingenti fissati dagli accori quadro di cui all'articolo 50 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dai contratti collettivi di cui al comma 4 dell'articolo 70 del medesimo decreto legislativo, non può essere superiore, rispettivamente al 30 per cento per i distacchi sindacali ed al 70 per cento per i permessi sindacali di quella sostenuta nell'anno 2015».

16.159
PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, BOCCHINO, CAMPANELLA

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. All'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e successive modificazioni, le parole: ''alla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto'' sono modificate con ''al 1º novembre 2015''».

Conseguentemente al comma 34 dell'articolo 33 sostituire le parole: «300 milioni» con le seguenti: «50 milioni».

16.160
PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, BOCCHINO, CAMPANELLA

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. All'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e successive modificazioni, aggiungere il seguente:

''3-ter. All'interno delle medesime procedure le amministrazioni possono prevedere criteri di valorizzazione della professionalità acquisita con esperienze lavorative presso pubbliche amministrazioni con contratto a tempo determinato, di somministrazione di lavoro o di collaborazione coordinatae continuativa, o assegno di ricerca, tenendo conto dell'anzianità maturata e della tipologia di rapporto di lavoro''.».

Conseguentemente al comma 34 dell'articolo 33 sostituire le parole: «300 milioni» con le seguenti: «50 milioni».

16.161
FINOCCHIARO, LO MORO, SANTINI

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-bis. Il Ministero dell'interno, in deroga alla disciplina vigente, è autorizzato a procedere alla proroga dei contratti a tempo determinato nei limiti percentuali di cui all'articolo 4 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito in legge 30 ottobre 2013, n. 125».

16.162
DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, BOCCHINO, CAMPANELLA

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-bis. Il Ministero dell'interno, in deroga alla disciplina vigente, è autorizzato a procedere alla stabilizzazione dei contratti a tempo determinato nei limiti percentuali di cui all'articolo 4 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito in legge 30 ottobre 2013, n. 125».

16.163
PUGLISI, MARCUCCI, DI GIORGI, FASIOLO, ELENA FERRARA, IDEM, MARTINI, TOCCI, ZAVOLI

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-bis. All'articolo 1, comma 332, primo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, la lettera a), è soppressa».

Conseguentemente,

a) all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016» con le seguenti: «50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016»;
b) all'articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «15 per cento» con le seguenti: «16 per cento».

16.164
PUGLISI, MARCUCCI, DI GIORGI, FASIOLO, ELENA FERRARA, IDEM, MARTINI, TOCCI, ZAVOLI

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-bis. All'articolo 1, comma 332, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, lettera a), sostituire le parole: ''tre posti'' con le seguenti: ''sette posti''.».

Conseguentemente,

a) all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016» con le seguenti: «50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016»;
b) all'articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «15 per cento» con le seguenti: «16 per cento».

16.165
BIANCONI, GUALDANI

Dopo il comma4, aggiungere il seguente:

«14-bis. Al fine di salvaguardare la funzionalità dei propri uffici giudiziari la Corte dei conti, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente, è autorizzata nell'anno 2016 ad assumere per la copertura dei posti di personale amministrativo di qualifica non dirigenziale gli idonei collocati nelle proprie graduatorie vigenti ed approvate a partire dal 1º gennaio 2014. A tal fine è autorizzata l'assunzione di 19 funzionari amministrativi per l'anno 2016».

A copertura dei maggiori oneri, stimati in 1.500.000 euro annui a decorrere dal 2016, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di euro» con le seguenti: «298,5 milioni di euro».

16.166
DIVINA

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-bis. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in via straordinaria, per l'anno 2016, ai fini della copertura dei posti vacanti, è impegnata prioritariamente allo scorrimento delle graduatorie relative alle procedure concorsuali interne già bandite alla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente».

16.167
GIOVANNI MAURO

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-bis. All'articolo 1-bis del decreto-legge 25 novembre 1996, n. 599, convertito in legge 24 gennaio 1997, n. 5, dopo le parole: ''nonché alle IPAB'', aggiungere le seguenti: ''ed alle unioni di comuni''».

16.168
ZELLER, BERGER, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA, BATTISTA

Dopo il comma 14, aggiungere, in fine, il seguente:

«14-bis. All'articolo 1, comma 3-ter del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le parole: ''in servizio fino al 31 dicembre 2015'', sono sostituite dalle seguenti: ''in servizio fino al 31 dicembre 2016''».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri valutati in 250 mila euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

16.169
DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, BOCCHINO, CAMPANELLA

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-bis . Il termine di cui all'articolo 21-bis, secondo capoverso, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 è differito alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi attuativi della legge 7 agosto 2015, n. 124 che regolamenteranno la materia».

16.170
URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, BOCCHINO, CAMPANELLA

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-bis . All'articolo 1, comma 269, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: ''anno 2015'' sono sostituite dalle seguenti: ''anno 2016''».

16.171
URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, BOCCHINO, CAMPANELLA

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-bis . Al comma 6 dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, sostituire le parole: ''nonché a favore di coloro che alla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto hanno maturato, negli ultimi cinque anni, almeno tre anni di servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze dell'amministrazione che emana il bando'' con le seguenti: ''nonché a favore di coloro che alla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto hanno maturato, negli ultimi cinque anni, almeno tre anni di servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e/o di collaborazione alle dipendenze dell'amministrazione che emana il bando''».

16.172
ROMANO, ORELLANA, PANIZZA, LANIECE, ZIN, BATTISTA

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-bis. All'articolo 1, comma 340, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''Con il Decreto Ministeriale di cui all'articolo 5, comma 13, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, sentite altresì le Organizzazioni Sindacali di categoria, è ridefinita, secondo criteri che garantiscano la stabilità del tutto conformi a quelli contenuti negli Accordi Collettivi Nazionali che regolamentano i rapporti a tempo indeterminato dei Sanitari convenzionati con le Aziende Sanitarie Locali ai sensi dell'articolo 48, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, la natura giuridica del rapporto di collaborazione in essere dei medici di cui al presente comma, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica''».

16.173
ROMANO, ORELLANA, PANIZZA, LANIECE, ZIN, BATTISTA

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-bis. Nelle more dell'adozione del decreto legislativo attuativo dell'articolo 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, con particolare riferimento alla riorganizzazione delle funzioni in materia di accertamento medico-legale sulle assenze per malattia dei dipendenti pubblici, le Pubbliche Amministrazioni richiedono, dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli accertamenti medico-legali all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

16.0.1
PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, CAMPANELLA, BOCCHINO

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

«Art. 16-bis.
(diritto allo studio)

1. Sono individuati come servizi sussidiari, e costituiscono livelli essenziali delle prestazioni, le seguenti forme di contributo economico, logistico e materiale a vantaggio degli studenti:

a) borse di studio e sovvenzioni per studenti che versano in particolari condizioni di disagio economico, valutate, anche con riferimento ai criteri di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e successive modificazioni, in relazione alle condizioni generali di vita della popolazione residente nel territorio regionale;
b) contributi economici per la copertura parziale o totale delle tasse scolastiche;
c) contributi economici per gli studenti che raggiungono eccellenti livelli di merito scolastico, anche nella forma di concorso alle spese relative a viaggi di istruzione, scambi culturali, studio o approfondimento di lingue straniere o di materie non insegnate negli ordinari programmi scolastici, pratiche sportive o ricreative;
d) servizi di ristorazione e contributi per il vitto;
e) servizi di trasporto e forme di agevolazione della mobilità;
f) servizi residenziali (alloggi presso convitti, residenze o appartamenti, contributi economici per la locazione di alloggi privati, supporti nella ricerca di alloggi, od altro) per studenti residenti a rilevante distanza dalla sede degli istituti scolastici e che presentano idonei requisiti reddituali e di merito;
g) fornitura gratuita o semi-gratuita dei libri di testo e degli strumenti didattici indispensabili negli specifici corsi di studi e istituzione di servizi di comodato d'uso degli stessi;
h) provvidenze per agevolare l'inserimento dei lavoratori italiani e dei loro congiunti nelle scuole dei Paesi esteri in cui sono immigrati;
i) contributi agli enti locali per l'apertura di scuole comunali dell'infanzia, l'attivazione di servizi culturali e sportivi, l'edilizia scolastica, il funzionamento degli edifici e degli impianti scolastici.

2. Per le finalità di cui alla presente delega è istituito un fondo perequativo statale con una dotazione pari a euro 1.000 milioni a decorrere dall'anno 2016, allo scopo di fornire risorse finanziarie aggiuntive alle Regioni con minore capacità fiscale in rapporto al numero degli studenti iscritti e frequentanti presso le istituzioni scolastiche del sistema educativo di istruzione e formazione situate nel loro territorio».

Conseguentemente, dopo l'articolo 50, inserire il seguente:

«Art. 50-bis.
(coperture finanziarie)

1. Dopo l'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto il seguente:
''Art. 17-bis.
(Acquisto di pubblicità on-line)

1. I soggetti passivi che intendano acquistare servizi di pubblicità e link sponsorizzati on-line, anche attraverso centri media e operatori terzi, sono obbligati ad acquistarli da soggetti titolari di una partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana.
2. Gli spazi pubblicitari on-line e i link sponsorizzati che appaiono nelle pagine dei risultati dei motori di ricerca (servizi di search advertising), visualizzabili sul territorio italiano durante la visita di un sito internet o la funzione di un servizio on-line attraverso rete fissa o rete e dispositivi mobili, devono essere acquistati esclusivamente attraverso soggetti, quali editori, concessionarie pubblicitarie, motori di ricerca o altro operatore pubblicitario, titolari di partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana. La presente disposizione si applica anche nel caso in cui l'operazione di compravendita sia stata effettuata mediante centri media, operatori terzi e soggetti inserzionisti''.

2. I commi 48 e 49 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti a decorrere dal 1º gennaio 2016:

''48. I trasferimenti di beni e diritti per causa di morte sono soggetti all'imposta di cui al comma 47, con le seguenti aliquote sul valore complessivo netto dei beni:

a) devoluti a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 500.000 euro: 7 per cento;
b) devoluti a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 8 per cento;
c) devoluti a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 10 per cento;
d) devoluti a favore di altri soggetti: 15 per cento.

48-bis. Le aliquote previste dal comma 48, lettere a), b), c) e d), relative ai trasferimenti eli beni e diritti per causa di morte soggetti all'imposta di cui al comma 47, eccedenti la soglia di 5 milioni di euro sono triplicate per ciascuna delle fattispecie di cui alle citate lettere.
49. Per le donazioni e gli atti di trasferimento a titolo gratuito di beni e diritti e per la costituzione di vincoli di destinazione di beni l'imposta è determinata dall'applicazione delle seguenti aliquote al valore globale dei beni e diritti al netto degli oneri da cui è gravato il beneficiario diversi da quelli indicati dall'articolo 58, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, ovvero, se la donazione è fatta congiuntamente a favore di più soggetti o se in uno stesso atto sono compresi più atti di disposizione a favore di soggetti diversi, al valore delle quote dei belli o diritti attribuiti:

a) a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 500.000 euro: 7 per cento;
b) a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 8 per cento;
c) a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 10 per cento;
d) a favore di altri soggetti: 15 per cento.

49-bis. Le aliquote previste dal precedente comma 49, lettere a), b), c) e d), relative ai trasferimenti di beni e diritti per donazione soggetti all'imposta di cui al comma 47, eccedenti la soglia di 5 milioni di euro sono triplicate per ciascuna delle fattispecie di cui alle citate lettere''.

3. A partire dai periodo d'imposta 2016, è istituita un'imposta patrimoniale ordinaria sulle grandi ricchezze, pari allo 0,5 per cento per una base imponibile di valore compreso tra 3 milioni euro e 4 milioni di euro, e una pari all'1 per cento per le basi imponibili di valore superiore a 4 milioni di euro. Per base imponibile dell'imposta s'intende la ricchezza netta delle famiglie superiore a 3 milioni di euro, costituita dalla somma delle attività reali e delle attività finanziarie al netto delle passività finanziarie compreso il patrimonio non strumentale delle società».

16.0.2
PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, CAMPANELLA, BOCCHINO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 16-bis.
(Diritto allo studio)

1. Lo Stato riconosce a tutti il diritto all'educazione, all'istruzione ed alla formazione, garantendo a tale scopo l'accesso gratuito alle scuole statali di base e superiori, quale strumento fondamentale per l'emancipazione culturale ed economica degli individui.
2. Lo Stato riconosce, nel rispetto di quanto sancito dalla legge 10 marzo 2000, n. 62, l'importanza fondamentale del settore statale all'interno del sistema dell'istruzione nazionale e stabilisce i livelli essenziali delle prestazioni volte a garantire il diritto di tutti i cittadini all'educazione, all'istruzione e alla formazione, nel rispetto delle competenze regionali e del principio di sussidiarietà, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione.
3. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui ai commi 1 e 2 lo Stato realizza interventi volti a:
a) rimuovere gli ostacoli che impediscano l'esercizio del diritto all'istruzione e alla formazione, anche attraverso la generalizzazione del servizio erogato dalle scuole pubbliche dell'infanzia, statali o paritarie gestite dagli enti locali;
b) riequilibrare l'offerta scolastica e formativa, attraverso interventi prioritariamente diretti ai cittadini che presentino bassi livelli di scolarità e alle zone territoriali all'interno delle quali l'ubicazione dei servizi educativi e formativi contrasti con l'esercizio sostanziale del diritto all'istruzione e alla formazione;
c) contrastare il fenomeno della dispersione scolastica, anche attraverso una idonea articolazione dei percorsi formativi.

4. A tal fine, viene istituito un Fondo perequativo per il diritto allo studio, volto a correggere le diseguaglianze territoriali, in grado di garantire adeguate risorse anche allo sviluppo di un piano di interventi straordinario per soggetti a rischio abbandono.
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, emanato su proposta del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, vengono stabilite le forme di erogazione delle borse di studio di cui al successivo comma 6 del presente articolo, nonché le ulteriori modalità di finanziamento del diritto allo studio, quali forme di reddito diretto, agevolazioni per il trasporto pubblico, gratuità totale o parziale dei libri di testo in base al principio della condizione reddituale ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni.
6. Nella realizzazione degli interventi di cui al comma 3 e nel rispetto delle competenze di cui all'articolo 117 della Costituzione, lo Stato garantisce l'erogazione di borse di studio alle studentesse e agli studenti iscritti alla scuola pubblica e statale, quale, strumento di contrasto alle disparità sociali e territoriali che impediscono ai cittadini un pieno accesso all'istruzione e alla formazione. A tal fine, i beneficiari di tali interventi devono essere individuati sulla base del principio della condizione reddituale, attraverso i criteri di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109.
7. Ai fini dell'attuazione delle finalità del presente articolo è autorizzata una spesa nel limite massimo di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016».

Conseguentemente al comma 34 dell'articolo 33 sostituire le parole: «300 milioni», con le seguenti: «250 milioni».

16.0.3
PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, CAMPANELLA, BOCCHINO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 16-bis.
(Valorizzazione delle diversità)

1. Il Sistema Educativo di Istruzione valorizza tutte le diversità e affronta il disagio scolastico in tutte le sue espressioni.
2. L'integrazione delle persone diversamente abili si realizza ai sensi della legge 5 febbraio 1992, numero 104, e successive modificazioni, della 4 agosto 1977, numero 517, e del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, numero 297, e successive modificazioni.

Conseguentemente è abrogato il limite previsto dall'articolo 15, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.
3. Su richiesta di ogni singola scuola, il Ministero della Pubblica Istruzione assicura, prima dell'inizio dell'anno scolastico, l'assegnazione di tutti gli insegnanti o le insegnanti di sostegno necessari a garantire il progetto didattico, costruito in base alla diagnosi funzionale, con il concorso delle figure professionali coinvolte.
4. La formazione delle classi iniziali nella Scuola dell'Infanzia e nella Scuola Elementare è effettuata, di norma, con l'inserimento di un solo alunno o alunna diversamente abile; le classi successive delle medesime Scuole e le classi della Scuola Media e della Scuola Superiore non possono essere costituite con l'inserimento di un numero superiore a due alunni o alunne diversamente abili.
5. Per assicurare la massima efficacia al processo di integrazione scolastica, le classi che accolgono un alunno e alunna diversamente abile sono costituite da un massimo di 20 alunni. Qualora siano inseriti nella classe due alunni o alunne diversamente abili, la classe stessa viene costituita con un numero ancora inferiore di alunni o alunne.
6. Nella determinazione dell'organico deve essere garantita l'assegnazione di docenti di sostegno per tutto l'orario richiesto dal progetto didattico-educativo, fino a coprire interamente l'orario di permanenza a scuola dell'alunno o alunna, se necessario.
7. La Scuola garantisce il regolare e periodico funzionamento dei Gruppi di Lavoro Handicap, ai quali devono obbligatoriamente partecipare tutte le componenti delle istituzioni scolastiche.
8. Il Ministero della Pubblica Istruzione destina adeguate risorse per qualificare professionalmente tutti gli operatori delle scuole con alunni e alunne in situazione di disabilità e disagio.
9. Il Ministero della Pubblica Istruzione eroga alle scuole risorse per l'istituzione di un fondo speciale da utilizzare secondo le esigenze dei progetti didattico-educativi previsti.
10. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 9 è autorizzata una spesa nel limite massimo di 235 milioni di euro annui a decorrere dal 2016».

Conseguentemente, al comma 34 dell'articolo 33 sostituire le parole: «300 milioni», con le seguenti: «65 milioni».

16.0.4
BERNINI, D'ALÌ

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 16-bis.
(Disposizioni in materia di istruzione e formazione)

1. I commi 332, 333 e 334 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 sono abrogati. A decorrere dal 1º gennaio 2016 in materia di conferimento di supplenze brevi si applicano le disposizioni nel testo previgente all'entrata in vigore dei commi di cui al precedente periodo.
2. Il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca è autorizzato a bandire un concorso, da svolgersi entro il 30 marzo 2016, per l'assunzione di personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) finalizzato alla copertura di tutti i posti vacanti e disponibili nel triennio 2016-2018.
3. A decorrere dall'entrata in vigore del presente articolo, per la valorizzazione del merito del personale di cui al precedente comma è istituita una card per la sua formazione e aggiornamento.
4. Presso il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca è istituito un fondo destinato alle spese per l'indennità spettante ai Direttori Servizi Generali Amministrativi (D.S.G.A) che prestano servizio in due scuole.
Per gli anni scolastici 2015-2016 e 2016-2017 le risorse per il miglioramento dell'offerta formativa (MOF) sono incrementate di euro 300 milioni».

Conseguentemente, all'articolo 44, comma 3, ridurre gli importi di 1.000 milioni di euro.

16.0.5
BERNINI, D'ALÌ

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 16-bis.
(Disposizioni in materia di istruzione e formazione)

1. A decorrere dal 1º gennaio 2016 l'applicazione dei commi 332, 333 e 334 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è differita al 1º gennaio 2018. A decorrere dal 1º gennaio 2016 in materia di conferimento di supplenze brevi si applicano le disposizioni nel testo previgente all'entrata in vigore dei commi di cui al precedente periodo.
2. Il Ministero dell'Istruzione e dell'Università e della Ricerca è autorizzato a bandire un concorso, da svolgersi entro il 30 marzo 2016, per l'assunzione di personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) finalizzato alla copertura di tutti i posti vacanti e disponibili nel triennio 2016-2018.
3. A decorrere dall'entrata in vigore del presente articolo, per la valorizzazione del merito del personale di cui al precedente comma è istituita una card per la sua formazione e aggiornamento.
4. Presso il Ministero dell'Istruzione dell'Università della Ricerca è istituito un fondo destinato alle spese per l'indennità spettante ai Direttori Servizi Generali Amministrativi (D.S.G.A) che prestano servizio in due scuole.
Per gli anni scolastici 2015-2016 e 2016-2017 le risorse per il miglioramento dell'offerta formativa (MOF) sono incrementate di euro 300 milioni».

Conseguentemente, all'articolo 44, comma 3, ridurre gli importi di 1.000 milioni di euro.

16.0.6
PUGLISI, MARCUCCI, DI GIORGI, FASIOLO, ELENA FERRARA, IDEM, MARTINI, TOCCI, ZAVOLI, PAGLIARI

Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.
(Supplenze brevi a collaboratori scolastici)

1. All'articolo 1, comma 332, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera c) è soppressa;
b) le parole: ''di cui ai periodi successivi'' sono sostituite dalle seguenti: ''di cui al periodo successivo'';
c) il terzo periodo è soppresso».

Conseguentemente,

alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2016: – 30.000.000;
2017: – 30.000.000;
2018: – 30.000.000.

Alla Tabella A, voce Ministero dello sviluppo economico, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2016: – 2.637.359,51;
2017: – 2.637.359,51;
2018: – 2.637.359,51.

16.0.7
BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZELLER, ZIN, PANIZZA, ORELLANA, ROMANO, SAGGESE

Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

1. All'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, dopo il comma 87, sono inseriti i seguenti:

''87-bis. Al fine di soddisfare le esigenze di economicità dell'azione amministrativa e di prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico dei possibili esiti dei contenziosi pendenti alla data di entrata in vigore della legge 107 del 2015, relativi al concorso. per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4 serie speciale, n. 56 del 5 luglio 2011, nonché al fine di evitare che si producano situazioni di disparità di trattamento tra ricorrenti con ricorsi pendenti relativi a procedure concorsuali di anni diversi alla data di entrata in vigore della legge n. 107 del 2015, si procede nel triennio 2016-2018 alla graduale immissione nei ruoli dei dirigenti scolastici dei soggetti di cui al comma 2, con la procedura di cui ai commi successivi.
87-ter. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità di svolgimento di un corso intensivo di formazione e della relativa prova scritta finale, per coloro che soddisfino i seguenti requisiti:
a) abbiano superato positivamente la fase preselettiva del concorso per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4 serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011;
b) abbiano ottenuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio ovvero non abbiano avuto, rispetto al contenzioso in corso alla data in entrata in vigore della legge n. 107 del 2015, alcuna sentenza definitiva nell'ambito di detto contenzioso relativo al concorso per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4 serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011.
87-quater. Alle attività di formazione e alle immissioni in ruolo si provvede:

a) cadenzando gli accessi, con priorità per i destinatari delle sentenze definitive favorevoli nel giudizio impugnatorio;
b) in modo da esaurire il contingente complessivo nel triennio di cui al comma 1;
c) rispettivamente, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e a valere sulle assunzioni autorizzate per effetto dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

87-quinquies. Le graduatorie regionali, di cui al comma 1-bis, dell'articolo 17, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, e successive modificazioni, nelle regioni in cui, alla data di entrata in vigore della legge 13 luglio 2015, n. 107, erano in atto i contenziosi di cui al comma 2, rimangono aperte anche in funzione degli esiti dei percorsi formativi di cui al comma 1, per tutta la durata del triennio.
87-sexies. Dall'attuazione dei commi87-bis, 87-ter, 87-quater e 87-quinquies conseguono economie di spesa, per l'anno 2016, per un importo complessivo non inferiore a 1 milione di euro derivante dallo stanziamento di cui al comma 203, dell'articolo 1, della legge 13 luglio 2015, n. 107, e dal comma 3 dell'articolo 17 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128''».

16.0.8
URAS, PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, BOCCHINO, CAMPANELLA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 16-bis.
(Lotta alla dispersione scolastica)

1. Al fine di contrastare il fenomeno della dispersione scolastica, ogni scuola progetta interventi rivolti agli alunni e alle alunne in situazioni di disagio socio-ambientale o in difficoltà di apprendimento.
2. Lo Stato assicura ad ogni scuola una dotazione aggiuntiva di docenti opportunamente formati o formate, che concorre alla progettazione e realizzazione di tali interventi, insieme ai docenti e alle docenti delle singole classi. Ogni scuola progetta e realizza gli interventi in collaborazione con i servizi territoriali.
3. Nelle aree a forte disagio socio-ambientale il numero di alunni e alunne per classe non deve essere superiore a 20.
4. Ai fini dell'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa nel limite massimo di 300 milioni di euro a decorrere dal 2016, di cui 200 milioni riservati esclusivamente al mezzogiorno e alle isole».

Conseguentemente, sopprimere il comma 34 dell'articolo 33.

16.0.9
PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, CAMPANELLA, BOCCHINO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 16-bis.
(Lotta alla dispersione scolastica)

1. Al fine di contrastare il fenomeno della dispersione scolastica, ogni scuola progetta interventi rivolti agli alunni e alle alunne in situazioni di disagio socio-ambientale o in. difficoltàdi apprendimento.
2. Lo Stato assicura ad ogni scuola una dotazione aggiuntiva di docenti opportunamente formati o formate; che concorre alla progettazione e realizzazione di tali interventi, insieme ai docenti e alle docenti delle singole classi. Ogni scuola progetta e realizza gli interventi in collaborazione con i servizi territoriali.
3. Nelle aree a forte disagio socio-ambientale il numero di alunni e alunne per classe non deve essere superiore a 20.
4. Ai fini dell'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa nel limite massimo di 200 milioni di euro a decorrere dal 2016».

Conseguentemente al comma 34 dell'articolo 33 sostituire le parole: «300 milioni», con le seguenti: «100 milioni».

16.0.10
PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, CAMPANELLA, BOCCHINO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 16-bis.
(Apertura delle scuole e prevenzione della dispersione scolastica)

1. È autorizzata la spesa, per l'anno scolastico 2016/2017, oltre alle risorse previste nell'ambito di finanziamenti di programmi europei e internazionali per finalità coerenti, di 3,6 milioni per l'anno 2016 e di 11,4 per l'anno 2017 per il programma di didattica integrativa di cui, all'articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.
2. L'assegnazione delle risorse, di cui al comma 1, alle istituzioni scolastiche, avviene con bando adottato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge».

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:

2016 – 3,600.000;
2017 – 11.400.000.

16.0.11
PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, CAMPANELLA, BOCCHINO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 16-bis.
(Alfabetizzazione e integrazione degli alunni e delle alunne migranti)

1. Al fine di promuovere l'alfabetizzazione nella lingua italiana, lo Stato assicura a ciascuna scuola una dotazione aggiuntiva di docenti e mediatori o mediatrici culturali opportunamente formati; tale dotazione aggiuntiva è determinata in misura di almeno un docente o una docente ogni cinque alunni o alunne con necessità di prima alfabetizzazione e di almeno un o una docente ogni venticinque alunni o alunne di recente immigrazione, intendendosi per tali coloro che sono da meno di tre anni in Italia.
2. Ai fini di cui al comma precedente lo Stato assicura alle scuole i fondi e le risorse necessarie per garantire agli alunni ed alle alunne migranti almeno un ora alla settimana di insegnamento della lingua e della cultura madre, anche in rete con altri istituti, aperta alla partecipazione di tutti gli alunni e alunne, nonché per realizzare percorsi di accoglienza, orientamento e supporto a favore delle loro famiglie, al fine di renderle pienamente partecipi dell'esperienza formativa dei propri figli e favorirne la partecipazione alla vita sociale.
3. Per l'attuazione delle disposizioni del presente artico lo è istituito un Fondo per l'alfabetizzazione dei migranti presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con una dotazione di 12 milioni di euro per l'anno 2016 e di 35 milioni per ciascun del biennio 2017-2018».

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:

2016 – 12.000.000;
2017 – 35.000.000;
2018 – 35.000.000.

16.0.12
TOCCI

Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.
(Una scuola più buona)

1. All'articolo 1 della legge n. 107 del 2015:

a) al comma 206 sostituire l'ultimo periodo con il seguente: ''Gli eventuali risparmi rispetto alle previsioni contenute nella presente legge connesse all'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 95 a 105, accertati negli esercizi finanziari 2015 e 2016 con decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche tenendo conto delle verifiche effettuate dal comitato di cui al primo periodo, sono destinati nei medesimi anni all'incremento del Fondo di cui al comma 202. Tali risorse non possono essere destinate all'incremento della copertura delle spese già previste in bilancio che riguardano la creazione dell'ulteriore contingente di posti non facente parte dell'organico dell'autonomia di cui al primo periodo del comma 69.»;
b) sostituire il comma 151 con il seguente:

''Le borse di studio di cui ai commi 9, 10, 11 e 12 dell'articolo 1 della legge n.62 del 2000 sono rifinanziate per gli anni 2016 e 2017 rispettivamente con 132,2 e 75,5 milioni.''».

16.0.13
PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, CAMPANELLA, BOCCHINO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.
(Personale scolastico in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o utilizzazione presso altre amministrazioni)

1. Al fine di contribuire al mantenimento della continuità didattica e alla piena attuazione dell'offerta formativa decorrere dal 1º settembre 2016, fatte salve le ipotesi di collocamento fuori ruolo di cui all'articolo 26, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modificazioni, nonché di cui all'articolo 307 e alla Parte V del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,e all'articolo 1, comma 4, della legge 3 agosto 1998, n. 315, e delle prerogative sindacali ai sensi della normativa vigente, il personale appartenente al comparto scuola utilizzato presso le pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non può essere ulteriormente posto in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o utilizzazione comunque denominata entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e sottoposto, a domanda, alle procedure di mobilità di cui all'articolo 30 del decreto legislative n. 165 del 30 marzo 2001.».

16.0.14
PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, BOCCHINO, CAMPANELLA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 16-bis.
(personale scolastico in posizione di fuori ruolo)

1. Alla legge 23 dicembre 1998, n.448, articolo 26, comma 8, primo periodo le parole: ''docenti e dirigenti scolastici'', sono sostituite dalle seguenti:'' personale scolastico''.
2. Analogamente al terzo periodo, le parole: ''i docenti e i dirigenti scolastici riacquistano la sede nella quale erano titolari '',sono sostituite dalle seguenti: ''il personale scolastico riacquista la sede nella quale era titolare''».

16.0.15
BONFRISCO, MILO

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

«Art. 16-bis.
(Personale dell'Agenzia delle entrate)

1. Al fine di evitare un pregiudizio alla continuità dell'azione amministrativa dell'Agenzia delle entrate, assicurandone la funzionalità dell'assetto operativo anche in relazione alle esigenze connesse allo svolgimento delle attività previste dall'articolo 2, ai dipendenti dell'amministrazione economico-finanziaria che hanno effettivamente svolto le mansioni della terza area sulla base di contratti individuali di lavoro a tempo indeterminato, stipulati in esito al superamento di concorsi banditi in applicazione del contratto collettivo nazionale di comparto del quadriennio 1998-2001, è conservato senza soluzione di continuità il relativo inquadramento giuridico e il corrispondente trattamento economico nella terza area, fermo restando il rispetto dei limiti previsti per le facoltà assunzionali a tempo indeterminato delle amministrazioni interessate».

Conseguentemente, sopprimere il comma 34 dell'articolo 33.

16.0.16
MIGLIAVACCA

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

«Art. 16-bis.

1. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge 11 agosto 2914, n. 114, esclusivamente per gli Enti che nel quinquennio antecedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione hanno effettuato interventi di ridimensionamento delle posizioni dirigenziali, operando una riduzione delle medesime non inferiore ad un terzo del valore iniziale, la percentuale di cui al comma 1 dell'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è calcolata, in via transitoria, con riferimento ai posti in dotazione organica di qualifica dirigenziale individuati sulla base della media del quinquennio precedente, con possibilità di prorogare gli incarichi a tempo determinato in essere al 31 dicembre 2015 non oltre la conclusione del mandato amministrativo in corso. Gli enti adottano atti di programmazione volti ad assicurare, a regime, il rispetto delle previsioni di cui al citato comma 1 dell'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.».

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016», con le seguenti: «280 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016».

16.0.17
GIOVANNI MAURO

Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.
(Potenziamento della dotazione del fondo nazionale
per le politiche giovanili)

1. La dotazione del Fondo Nazionale per le Politiche Giovanili (articolo 19, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248) è stabilita in 20 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2016, 2017 e 2018».

17.1
BLUNDO, MONTEVECCHI, SERRA, BULGARELLI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 17.

1. Al fine di sostenere l'accesso dei giovani alla ricerca, l'autonomia responsabile delle università e la competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale, il fondo per il finanziamento ordinario delle università statali è incrementato di 55 milioni di euro per l'anno 2016 e di 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017.
2. Dopo l'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è inserito il seguente:

''Art. 24-bis. – (Ricercatori) – 1. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, al fine di svolgere attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, le università possono stipulare contratti di lavoro subordinato. il contratto stabilisce, sulla base dei regolamenti m- ateneo, le modalità di svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti nonché delle attività di ricerca.
2. I contratti hanno le seguenti tipologie:

a) triennali prorogabili per soli due anni a cui possono accedere i candidati in possesso di laurea magistrale ai sensi del decreto ministeriale n. 270 del 2004 o con titoli di studio equipollenti. Costituiscono titoli preferenziali per l'accesso ai contratti gli assegni di ricerca ai sensi l'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni le borse post dottorato ai sensi dell'articolo 41 della legge 30 novembre 1989; n. 398, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri, il titolo di dottorato di ricerca;
b) a tempo indeterminato, riservata ai candidati di cui alla lettera a), e ai ricercatori di cui al comma 3 dell'articolo 24.

I contratti di cui all'articolo 24, comma 3 lettera a) sono stipulabili fino al 31 dicembre 2015 mentre i contratti di cui al medesimo articolo lettera b) sono stipulabili fino al 31 dicembre 2016. i ricercatori di cui alla lettera a) possono essere attivati per particolari esigenze legate ai programmi di ricerca .e senza autorizzazione del Ministro.
3. L'accesso al ruolo di ricercatore universitario di cui al comma 2, .lettera b), avviene mediante concorso pubblico su base nazionale, nel rispetto dei princìpi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori, di cui alla raccomandazione della Commissione delle Comunità europea n. 251 dell''11 marzo 2005, per titoli scientifici, integrati dalla discussione dei titoli presentati dal candidato e da una prova didattica nell'ambito di una disciplina del raggruppamento connessa coni-suoi titoli e da lui indicati. Il concorso accerta l'idoneità scientifica e didattica del candidato e da luogo ad una graduatoria di merito.
Il concorso, indetto dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, cui provvede il MIUR con quota parte delle risorse di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, prevede:

a) Pubblicità dei bandi sulla Gazzetta Ufficiale, sul sito del MIUR, delle università e su quelli del Ministero e dell'Unione europea;
b) la suddivisione per settori concorsuali;
c) ammissione alle procedure concorsuali riservata ai candidati che hanno espletato il contratto di cui al comma 2 lettera a), ovvero, per i settori interessati, del diploma di specializzazione medica, con esclusione dei soggetti già assunti a tempo indeterminato come professori universitari di prima o di seconda fascia o come ricercatori, ancorché cessati dal servizio;
d) la valutazione preliminare, con motivato giudizio analitico dei titoli, della produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato, secondo criteri e parametri, riconosciuti anche in ambito internazionale, individuati con decreto del Ministro, sentiti l'ANVUR e il CUN;
e) la creazione delle graduatorie di ogni settore scientifico disciplinare dei ricercatori vincitori del concorso;
f) che i vincitori, a domanda, rispondono alla chiamata delle università avvenuta per effetto della programmazione didattica e della ricerca.

L'università assumerà il vincitore del concorso con il miglior quoziente in graduatoria; l'amministrazione universitaria che non provvede all'assunzione in ruolo del ricercatore, perderà il budget corrispendente che rientrerà nelle disponibilità del Ministero. Alle università che alla fine del primo triennio avrà incrementato il numero degli iscritti e dei laurea ti saranno assegnate ulteriori risorse per nuove assunzioni in misura sufficiente per sostenere nuovi studenti.
I contratti di cui al comma 3, lettera a), sono stipulati esclusivamente con regime di tempo pieno. I contratti di cui al comma 3, lettera b), possono prevedere il regime di tempo pieno o .di tempo definito. L'impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti è pari a 350 ore per il regime di tempo pieno e a 200 ore per il regime di tempo definito.
Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, nel terzo. anno di contratto di cui al comma 2, lettera b), l'università valuta il titolare del contratto stesso, che abbia conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'articolo 16, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera e). In caso di esito positivo della valutazione, il titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, è inquadrato nei ruolo dei professori associati. La valutazione si svolge in conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale individuati con apposito regolamento di ateneo nell'ambito dei criteri fissati con decreto del Ministro. La programmazione di cui all'articolo 18, comma 2, assicura la disponibilità delle risorse necessarie in caso di esito positivo della procedura di valutazione. Alla procedura è data pubblicità sul sito dell'ateneo.

3. L'articolo 4 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49 è sostituito dal seguente:

''Art 4. – Programmazione triennale del personale. – Le università nell'ambito della propria autonomia didattica, della ricerca e di organizzazione, tenuto conto dell'effettivo fabbisogno di personale nel triennio successivo degli incrementi o diminuzione della popolazione studentesca nei diversi corsi di studio, dei programmi di ricerca e delle risorse disponibili predispongono i piani triennali per la ''programmazione della didattica, della ricerca e dei servizi'' prevedendo:

a) il fabbisogno di professori e ricercatori nel triennio successivo indicando per ciascuna figura il settore disciplinare e il ruolo didattico e di ricerca da ricoprire;
b) il fabbisogno di dirigente e tecnico amministrativo, compresi i collaboratori ed esperti linguistici, a tempo indeterminato e determinato.
La programmazione, su proposta del Senato Accademico dell'Università, sarà approvata contestualmente al bilancio unico di ateneo di previsione triennale, aggiornato annualmente dal consiglio di amministrazione e assume gli effetti della chiamata del ruolo di professore e ricercatore universitario, previa determinazione del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca con apposito decreto; la programmazione deve essere comunicata entro 10 giorni dalla approvazione dello stesso al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca attraverso apposito sistema informatizzato disponibile sul portale del ministero.

La programmazione deve prevedere:

a) la composizione dell'organico dei professori e dei ricercatori in modo tale che la componente dei ricercatori sia almeno il 50 per cento del totale;
b) il ricercatore di cui all'articolo 24, comma 2 lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, non deve superare il 20 per cento del totale dei ricercatori di ateneo.

4.Il contingente nazionale di ricercatori è stabilito con decreto del Ministro, entro il 31 gennaio, sulla base della programmazione della didattica, della ricerca e dei servizi di ciascun ateneo previsti dall'articolo 4 del decreto legislativo 29 marzo 2010, n. 49. Nello stesso decreto viene determinano il fabbisogno di ricercatori di ogni università.
5. Le risorse di. cui al comma 1 sono utilizzate per l'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24-bis, .della legge 30 dicembre 2010, n. 240. I ricercatori assunti ai sensi dell'articolo 24-bis, comma 2 lettera a) della legge n. 240 del 2010 non possono essere in misura superiore al venti per cento rispetto al numero di assunzioni della lettera b) dello stesso articolo».

17.2
BOCCHINO, CAMPANELLA

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 17. – 1. Al fine di sostenere l'accesso dei giovani alla ricerca, l'autonomia responsabile delle università e degli. Enti Pubblici di Ricerca e la loro competitività a livello internazionale; il Fondo per il finanziamento ordinario delle università statali è incrementato di 41,25 milioni di euro per l'anno2016 e di 45 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017 mentre il fondo ordinario per il finanziamento degli Enti e istituzioni di ricerca è incrementato di 13,75 milioni di euro per l'anno 2016 e di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, per l'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre2010, n. 240, nelle università e di ricercatori con contratto a tempo determinato (TD) negli Enti Pubblici di ricerca e per il conseguente eventuale consolidamento rispettivamente nella posizione di professore di seconda fascia e di ricercatore a tempo indeterminato (TI) di livello III.
2. L'assegnazione alle singole università e ai singoli Enti Pubblici di Ricerca dei fondi di cui al comma 1 è effettuata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca tenendo conto della riduzione percentuale di personale docente normalizzata per la media nazionale nel periodo 2008-2015, e del rapporto studenti per docente per l'anno 2015.
3. La quota parte delle risorse di cui al comma 1 eventualmente non utilizzata per le finalità di cui ai commi precedenti rimane a disposizione, nel medesimo esercizio finanziario, per le altre finalità del fondo per il finanziamento ordinario e del fondo Ordinario per il rifinanziamento degli Enti e istituzioni di ricerca.
4. Per il medesimo fine di cui al comma 1 e tenendo conto della situazione di bilancio delle singole università, all'articola 66, comma 13-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6-agosto 2008, n. 133, le parole: ''A decorrere dall'anno 2015'' sono sostituite dalle seguenti: ''Per l'anno 2015'' e dopo il terzo periodo sono inseriti i seguenti: ''A decorrere dall'anno 2016, alle sole università che si trovano nella condizione di cui al periodo precedente, è consentito procedere alle assunzioni di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, senza che a queste siano applicate le limitazioni da tur over''.
5. Al fine di aumentare il numero dei contratti di formazione specialistica dei medici di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999 n. 368, e successive modificazioni, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 424, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è incrementata di 57 milioni di euro per l'anno 2016, di 86 milioni di euro per l'anno 2017, di 126 milioni di euro per l'anno 2018, ai 70 milioni di euro per l'anno 2019 e di 90 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020».

17.3
PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, BOCCHINO, CAMPANELLA

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1-bis. Il fondo per il finanziamento ordinario delle università statali è incrementato di 300 milioni di euro per l'anno 2016, di 490 milioni di euro per l'anno 2017 e di 600 milioni a decorrere dall'anno 2018. Quota parte pari a 55 milioni per il 2016 e a 60 milioni a decorrere dall'anno 2017 è destinata all'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e per il conseguente eventuale consolidamento nella posizione di professore di seconda fascia.».

E, conseguentemente, il comma 34 dell'articolo 33 è sostituito dal seguente:

«34. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017.».

E, di conseguenza all'articolo 5, comma 1, sostituire la lettere a) e b) con le seguenti:

a) «25 per cento» a decorrere dal 1º gennaio 2010 con effetto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015;
b) «24,50 per cento»a decorrere dal 1º gennaio 2017, con effetto per i periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2016».

17.4
COMAROLI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1-bis. Al fine di sostenere l'accesso dei giovani alla ricerca, l'autonomia responsabile delle università e la competitività del sistema- universitario italiano a livello internazionale, nel rispetto dell'autonomia degli atenei, è istituita una sezione speciale del fondo per il finanziamento ordinario delle università statali, finanziato con 55 milioni di euro nell'anno 2016 e di 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, per l'assunzione di ricercatori nelle sole materie scientifiche che costituiscano supporto alla produzione industriale e agricola, di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e per il conseguente eventuale consolidamento nella posizione di professore di seconda fascia. L'utilizzo specifico dei fondi fatto da ciascun ateneo è oggetto di apposita rendicontazione».

17.5
PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, BOCCHINO, CAMPANELLA

Al comma 1, sostituire le parole: «è incrementato di 55 milioni di euro per l'anno 2016 e di 60 milioni a decorrere dall'anno 2017», con le seguenti: «è incrementato di 275 milioni di euro per l'anno 2016, di 600 milioni di euro per l'anno 2017, di 900 milioni di euro per l'anno 2018 e di 1.200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019» e, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Agli ulteriori oneri derivanti dalle modifiche al comma 1 pari a 220 milioni di euro per l'anno 2016, a 540 milioni di euro per l'anno 2017, a 840 milioni di euro per l'anno 2018 e a 1.140 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede parzialmente per gli anni 2016, 2017 e 2018 e per una quota pari a 270 milioni, con i risparmi derivanti dalla disposizione di cui al comma 1-ter, nonché per la quota parte rimanente, per i medesimi anni e per gli anni a decorrere dal 2019, con parte dei risparmi derivanti dalle modifiche all'articolo 5 della presente legge.
1-ter. Il comma 234 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità 2015) è abrogato».

Conseguentemente all'articolo 5, comma 1, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:

«a) 25,5 per cento a decorrere dal 1º gennaio 2016 con effetto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015;
b) 25 per cento a decorrere a decorrere dal 1º gennaio 2017, con effetto per i periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2016».

17.6
CERONI

Al comma 1, sostituire le parole: «è incrementato di 55 milioni di euro per l'anno 2016 e di 60 milioni a decorrere dall'anno 2017», con le seguenti: «è incrementato di 275 milioni di euro per l'anno 2016 di 600 milioni per il 2017, di 900 per il 2018, di 1.200 per il 2019».

Conseguentemente:

ridurre proporzionalmente del 5 per cento in maniera lineare tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata Tabella C;
sopprimere l'articolo 33, comma 34.

17.7
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, BOCCHINO, CAMPANELLA

Al comma 1 sostituire le parole da: «di 55 milioni di euro per l'anno 2016», fino a: «dall'anno 2017», con le seguenti: «di 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016» e aggiungere, in fine, le parole: «nonché per il reclutamento di ricercatori e docenti, stabilizzato negli anni, per un incremento delle borse di studio a favore di studenti capaci e meritevoli, per la riattivazione delle procedure di abilitazione scientifica nazionale e per il rinnovo dei contratti del personale tecnico-amministrativo».

17.8
BLUNDO, MONTEVECCHI, SERRA, LEZZI

Al comma 1, sostituire le parole da: «55 milioni» fino a alla fine del comma, con le seguenti: «255 milioni per l'anno 2016 e 260 milioni per l'anno 2017. La somma di 200 milioni di euro a valere sulle risorse di cui al periodo precedente è destinata ad interventi per il diritto allo studio universitario al fine di alleggerire il pese della contribuzione studentesca. Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, con proprio decreto da emanarsi entro 30 giorni dall'approvazione della presente legge, provvede alla ripartizione delle succitate risorse. I restanti 55 milioni per il 2016 e 60 milioni per il 2017 sono destinati all'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b) della legge 30 dicembre n 240 e per il conseguente eventuale consolidamento nella posizione di professore di seconda fascia».

Conseguentemente, all'articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».

17.9
BOCCHINO, CAMPANELLA

Al comma 1, sostituire le parole: «55 milioni di euro per l'anno 2016 e di 6O milioni di euro a decorrere dall'anno 2017», con le seguenti: «165 milioni di euro per l'anno 2016 e di 180 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017».

Conseguentemente, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 21 dicembre 2001, n. 307, è ridotta di 110 milioni di euro per l'anno 2016 e di 120 milioni di euro ciascuno degli anni 2017 e 2018.

17.10
D'AMBROSIO LETTIERI, MILO

Al comma 1, dopo le parole: «di seconda fascia.», aggiungere le seguenti: «A valere su quota parte delle risorse di cui al primo periodo del presente comma, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro il 31 gennaio di ciascun anno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è approvato un piano straordinario per la chiamata di professori di prima fascia per ciascuno degli anni 2016-2017».

17.11
TOCCI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«Gli assegni di ricerca vengono conferiti secondo le modalità normative ed economiche previste per i contratti a tempo determinato, di cui al comma 3, lettera a), dell'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e mantengono le agevolazioni fiscali previste dalle normative vigenti».

17.12
BLUNDO, MONTEVECCHI, SERRA, BULGARELLI

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Ai fini del riequilibrio finanziario tra le università, rassegnazione dei fondi di cui al comma 1, alle singole università è effettuata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca escludendo le università la cui contribuzione studentesca, negli esercizi finanziari 2011 e 2012, abbia superato il 20 per cento dell'importo del finanziamento ordinario annuale dello Stato, a valere sul fondo di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537».

17.13
BOCCHINO, CAMPANELLA

Al comma 2, sostituire le parole: «tenendo conto dei risultati della valutazione della qualità della ricerca (VQR).», con le seguenti: «tenendo conto della riduzione percentuale di personale docente normalizzata per la media nazionale nel periodo 2008-2015, del rapporto studenti per docente per l'anno 2015».

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni», con le seguenti: «100 milioni».

17.14
CERONI

Al comma 2, sostituire le parole: «tenendo conto dei risultati della valutazione della qualità della ricerca (VQR)», con le seguenti: «tenendo conto della riduzione percentuale di personale docente normalizzata per la media nazionale nel periodo 2008-2015, del rapporto studenti per docente per l'anno 2015».

17.15
MONTEVECCHI, BLUNDO, SERRA, BULGARELLI

Al comma 2, sostituire le parole da: «dei risultati», fino alla fine del comma, con le seguenti: «dei programmi di ricerca di alta qualificazione, finanziati dall'Unione europea o dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca».

17.16
PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, BOCCHINO, CAMPANELLA

Al comma 2 le parole: «dei risultati della valutazione della qualità della ricerca (VQR)», sono sostituite dalle seguenti con: «della riduzione percentuale di personale docente normalizzata per la media nazionale nel periodo 2008- 2015, del rapporto studenti per docente per l'anno 2015».

17.17
DI GIORGI, PUGLISI, AMATI, ANGIONI, BORIOLI, CALEO, CANTINI, CASSON, CUOMO, FASIOLO, FATTORINI, FAVERO, ELENA FERRARA, IDEM, LAI, LEPRI, MATTESINI, MATURANI, MOSCARDELLI, ORRÙ, PAGLIARI, PEZZOPANE, SCALIA, SOLLO, TOCCI, VALDINOSI

Dopo il comma 2 inserire i seguenti:

«2-bis. Ai fini di cui al comma 1, il fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca finanziati dal MIUR è incrementato di 25 milioni di euro per l'anno 2016, di 38 milioni di euro per l'anno 2017 e di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018 per l'assunzione di ricercatori nel livello iniziale. Per le assunzioni di cui al periodo precedente non si applicano le limitazioni delle dotazioni organiche e del turn over previste dalla normativa vigente.
2-ter. L'assegnazione delle risorse di cui al comma 1 agli enti è effettuata con decreto del Ministro dell'istruzione, università e della ricerca con i medesimi criteri utilizzati per il riparto del fondo di finanziamento ordinario ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213».

Conseguentemente,

a) alla rubrica dell'articolo aggiungere le seguenti parole: «ed enti di ricerca»;
b) all'articolo 15, sostituire le parole: «di 38 milioni di euro nell'anno 2016 e di 75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017» con le seguenti: «13 milioni di euro per l'anno 2016 e 37 milioni di euro per l'anno 2017 e 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018»;
c) all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: « 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016» con le seguenti: «250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016».

17.18
PANIZZA, PALERMO, BERGER, BATTISTA, ZIN

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. In deroga all'articolo 66, comma 13-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008; n. 133 e successive modificazioni, il contingente delle assunzioni attribuite a ciascuna università per l'anno 2016 è aumentato delle quote necessarie alla chiamata come professori di prima fascia, ai sensi dell'articolo 29, comma 4, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, di coloro che sono in possesso della relativa idoneità conseguita a seguito di concorsi banditi dalle università ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210 e successive modificazioni, e che sono in servizio presso il medesimo o altri atenei in qualità di professori associati o ricercatori. La chiamata è effettuata entro il 31 dicembre 2016 con la modalità stabilita dall'articolo 18, comma 1, lettera e) della legge 30 dicembre 2010, n. 240.».

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, ridurre lo stanziamento previsto di 1,5 milioni.

17.19
PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, BOCCHINO, CAMPANELLA

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Ai :fini di cui al comma 1 gli enti pubblici di ricerca sono autorizzati ad un reclutamento aggiuntivo di personale a valere su un fondo specifico da ripartire con successivo dpcm alimentato con risorse pari a 100 milioni di euro per l'anno 2016, 100 milioni di euro per l'anno 2017, e 100 milioni di euro per l'anno 2018».

Conseguentemente al comma 34 dell'articolo 33 sostituire le parole: «300 milioni», con le seguenti: «200 milioni».

17.20
BLUNDO, MONTEVECCHI, SERRA, BULGARELLI

Al comma 3 sostituire le parole da: «nel medesimo», fino alla fine del comma, con le seguenti: «per le medesime finalità del Fondo per il finanziamento ordinario, nell'esercizio finanziario successivo».

17.21
MANCUSO, BIANCONI, GUALDANI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. In favore delle università con sedi nelle regioni di Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna sono stanziati 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, destinati ad interventi strutturali mirati al potenziamento dei servizi agli studenti. Gli interventi sono individuati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica, in base ad una graduatoria stilata secondo criteri di urgenza, efficacia e ordine di presentazione di specifici progetti da parte delle università interessate».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2016: – 5.000.000;
2017: – 5.000.000.

17.22
MONTEVECCHI, BLUNDO, SERRA, BULGARELLI

Sopprimere il comma 4.

17.23
PUGLISI, MARCUCCI, DI GIORGI, FASIOLO, ELENA FERRARA, IDEM, MARTINI, PAGLIARI, TOCCI, ZAVOLI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. All'articolo 66, comma 13-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, secondo periodo, le parole: ''del 60 per cento per l'anno 2016, dell'80 per cento per l'anno 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018'', sono sostituite dalle seguenti: ''e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2016''».

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016» con le seguenti: «270 milioni di euro per l'anno 2016, 228 milioni di euro per l'anno 2017, 215 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018».

17.24
BLUNDO, MONTEVECCHI, SERRA, BULGARELLI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Il comma 13-bis dell'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è abrogato».

Conseguentemente, all'articolo 51, comma 2, aggiungere, infine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 28 milioni di euro per l'anno 2016 70 milioni per il 2017 e 84 milioni per il 2018».

17.25
PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, BOCCHINO, CAMPANELLA

Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: «e tenendo conto della situazione di bilancio delle singole università».

Conseguentemente, al medesimo primo periodo le parole da: «A decorrere dall'anno 2016» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «A partiredall'anno 2016 è consentito procedere alle assunzioni di ricercatori di cui all'articoio 24, comma 3, lettere a) e b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, di professori di prima e seconda fascia, personale contrattualizzato, senza che a queste siano applicate le limitazioni da turn over».

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere il secondo e il terzo periodo.

17.26
CERONI

Al comma 4 sopprimere le parole: «alle sole università che si trovano nella condizione di cui al periodo precedente».

17.27
CERONI

Al comma 4, sostituire le parole: «ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240,» con le seguenti: «ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a) e lettera b) della leggè 30 dicembre 2010, n. 240, professori di I e II fascia, personale contrattualizzato».

17.28
BOCCHINO, CAMPANELLA

Al comma 4, capoverso: «A decorrere dall'anno 2016», sono apportate le seguenti modifiche:

a) sostituire le parole: «lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240», con le seguenti: «lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240»;
b) sopprimere il periodo dalle parole: «Resta fermo» fino alla fine del comma.

Conseguentemente all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni», con le seguenti: «100 milioni».

17.29
CERONI

Al comma 4, dopo le parole: «A decorrere dall'anno 2016 .... turn over» aggiungere le seguenti: «Al fine di riequilibrare il rapporto tra personale tecnico/amministrativo, docenti e studenti, le Università, la cui dotazione organica sia inferiore a quella esistente all'atto di istituzione della stessa e il cui indicatore di spesa di Personale (D.Lgs. 49/2012) non sia superiore al 60 per cento, possono procedere, sino al raggiungimento della misura massima prevista, al reclutamento di personale tecnico/amministrativo, a valere su risorse proprie di bilancio, nel triennio 2016/2018, in deroga al turn over e al punto organico. Il Personale tecnico/amministrativo che abbia già sostenuto, presso l'Università di riferimento, una procedura selettiva per la stipula di un contratto a tempo determinato, con le modalità previste dal comma 3 dell'articolo 35 Decreto Legislativo 165/2001, potrà essere assunto a tempo indeterminato previa verifica dell'attività svolta. Per il predetto Personale, sino all'espletamento delle procedure di cui sopra e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2018, vengono prorogati i contratti a tempo determinato».

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«6. Anche in deroga a quanto già stabilito dal DPCM 31 dicembre 2014 e in particolare dall'articolo 1, comma 1, lettera a), in previsione di una rivisitazione dell'intera materia e con l'obbiettivo di valorizzare la normativa di riferimento, restano confermati gli atti di costituzione dei fondi per il salario accessorio del personale dirigenziale e tecnico amministrativo, comunque costituiti, di tutti gli Atenei statali e destinati al finanziamento della contrattazione decentrata. Sono altresì confermati gli effetti economici degli accordi e/o delle ipotesi di accordo di contrattazione decentrata sin qui stipulati negli Atenei, ivi compresi quelli che hanno superato i vincoli di cui al VI periodo dell'articolo 40, comma 3-quinquies, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165».

17.30
ROMANO, FRAVEZZI, BATTISTA, PANIZZA

Al comma 4, dopo le parole: «turn over», inserire le seguenti: «Le economie operate dagli Atenei derivanti dal Tirocinio Formativo Attivo/TFA, dai Percorsi Abilitanti Speciali/PAS e del/dai Corsi di specializzazione sulle attività di sostegno didattico ad alunni con disabilità potranno essere utilizzate per finanziare e bandire ricercatori a tempo determinato di tipo ''A'', articolo 24,comma 3, lettera A, di cui alla legge 30 dicembre 2010, n. 240».

17.31
CERONI

Al comma 4, sopprimere le seguenti parole: «Resta fermo quanto disposto dal decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49 e dal DPCM 31 dicembre 2014 con riferimento alle facolfà assunzionali del personale a tempo indeterminato e dei ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240».

17.32
MONTEVECCHI, BLUNDO, SERRA, BULGARELLI

Al comma 4, in fine, aggiungere il seguente periodo: «All'articolo 66, comma 13-bis, al primo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: ''il sistema delle università statali'' sono sostituite dalle seguenti: ''ogni singola università''».

17.33
LUCIDI, SERRA

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«4-bis. Al comma 1 dell'articolo 2, lettera e), del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, dopo il numero l è inserito il seguente:

''1-bis) studenti regelarmente iscritti a corsi di laurea presso Università italiane o alla Scuola secondaria supenore, se maggiorenni''.

4–ter. Con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e del turismo, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti modalità e criteri con cui le Università devono provvedere ad adeguare i propri regolamenti».

17.34
PUGLISI, ELENA FERRARA, MARCUCCI, VERDUCCI, MATURANI, DI GIORGI, FASIOLO, IDEM, MARTINI, TOCCI, ZAVOLI, PAGLIARI, STEFANO ESPOSITO, BORIOLI, FABBRI, CARDINALI, VACCARI, SILVESTRO, TOMASELLI, FISSORE

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis. Al fine di garantire il mantenimento dei livelli di intervento per il diritto allo studio universitario a favore degli studenti capaci, meritevoli e privi di mezzi, a decorrere dall'anno 2016 il Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, è incrementato nella misura di 54 milioni di euro annui».

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016» con le seguenti: «246 milioni di euro annui a deconere dall'anno 2016».

17.35
PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, BOCCHINO, CAMPANELLA

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi previsti da Horizon 2020 e per sostenere i processi di reclutamento di cui al presente comma 4, a decorrere dall'anno 2016 il Fondo di Finanziamento Ordinario è incrementato di 800 milioni di euro».

Conseguentemente, all'onere derivante dalla disposizione di cui al comma 4-bis, pari a 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede con quota parte dei risparmi conseguenti alla disposizione di cui all'articolo 46-bis;

dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

«Art. 46-bis.
(Abrogazione di un regime di esenzione fiscale)

1. Alla Tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, il punto 2 è soppresso».

17.36
CERONI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi previsti da Horizon 2020 e per sostenere i processi di reclutamento di cui al precedente comma 4, a decorrere dall'anno 2016 il Fondo di Finanziamento Ordinario è incrementato di euro 800.000.000.».

Conseguentemente, ridurre proporzionalmente del 5 per cento in maniera lineare, tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata tabella C e sopprimere l'articolo 33, comma 34.

17.37
PUGLISI, MARCUCCI, DI GIORGI, FASIOLO, ELENA FERRARA, IDEM, MARTINI, TOCCI, ZAVOLI, PAGLIARI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Al fine di garantire il mantenimento dei livelli di intervento per il diritto allo studio universitario a favore degli studenti capaci, meritevoli e privi di mezzi, gli studenti che a causa del mancato adeguamento della soglia ISEE e ISPE non hanno potuto beneficiare della borsa di studio per l'anno accademico 2015/2016, sebbene non fossero mutate le loro condizioni reddituali e patrimoniali, possono usufruire della borsa di studio per l'anno 2016. A tal fine sono utilizzate le risorse del Fondo per le politiche giovanili presso la Presidenza del Consiglio nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2016. Le risorse sono ripartite secondo i criteri già previsti per il riparto del fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68.».

17.38
CERONI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Il numero dei ricercatori reclutati ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, non può essere inferiore a quello dei ricercatori reclutati ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera a), reclutati nel medesimo periodo».

17.39
PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, BOCCHINO, CAMPANELLA

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Il numero dei ricercatori reclutati ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, non può essere inferiore a quello dei ricercatori reclutati ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera a), reclutati nel medesimo periodo, nei limiti delle risorse disponibili».

17.40
MONTEVECCHI, BLUNDO, SERRA, LEZZI

Al comma 5 sostituire le parole: «57 milioni di euro», « 86 milioni di euro» e «126 milioni di euro» con le seguenti: «100 milioni di euro», «170 milioni di euro» e «250 milioni di euro».

Conseguentemente, all'articolo 51, comma 2, aggiungere, infine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 43 milioni di euro per il 2016, a 84 milioni per il 2017 e 124 milioni per il 2018».

17.41
TAVERNA, LEZZI, BULGARELLI, MANGILI

Al comma 5, sostituire le parole: «57 milioni di euro» con le seguenti: «87 milioni di euro».

Conseguentemente, Alla tabella A, voce Ministero dell'economia e finanze apportare le seguenti variazioni:

2016: – 30.000.000.

17.42
PUGLISI, MARCUCCI, DI GIORGI, FASIOLO, ELENA FERRARA, IDEM, MARTINI, TOCCI, ZAVOLI, PAGLIARI

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

«5-bis. All'articolo 14, del decreto-legge 14 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n, 89, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: ''degli enti di ricerca,'' sono aggiunte le seguenti: ''dell'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema universitario e della Ricerca (ANVUR)'';
b) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: ''degli enti di ricerca'' sono aggiunte le seguenti: ''dell'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema universitaria e della Ricerca (ANVUR)''.

5-ter. La dotazione organica dell'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema universitario e della Ricerca di cui all'Allegato A, del decreto del Presidente della Repubblica 1º febbraio 2010, n. 76 è incrementata di 9 unità di Area terza del CCNL Ministeri e di 3 unità di Area seconda del CCNL Ministeri. L'ANVUR è autorizzata ad assumere, a decorrere dall'anno 2016, le unita di personale di cui al comma 1, mediante scorrimento delle graduatorie vigenti presso l'Agenzia e per l'eventuale quota non coperta mediante avvio di nuove procedure concorsuali, previo espletamento delle procedure di mobilità di cui all'articolo 30, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
5-quater. Al fine di consentire un'adeguata programmazione delle attività dell'ANVUR, le risorse iscritte per il finanziamento dell'Agenzia nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, al sensi dell'articolo 2, comma 142, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n, 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, sono incrementate di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017, 2018.
5-quinquies. All'articolo 2, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, dopo il comma 140, è inserito il seguente comma:

''140-bis. Al fine di assicurare il necessario adeguamento dell'organizzazione dell'ANVUR all'evoluzione delle sue funzioni istituzionali la struttura e la dotazione organica dell'Agenzia possono essere modificate con decreto ministeriale di natura non regolamentare, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, su proposta del Consiglio direttivo, in relazione alle esigenze operative dell'Agenzia e nei limiti delle disponibilità finanziarie della stessa.''».

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2016: - 10.000.000;
2017: - 10.000.000;
2018: - 10.000.000.

17.43
MONTEVECCHI, BLUNDO, SERRA, BULGARELLI

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-bis. Il fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 150 milioni di euro annui a partire dall'anno 2016. A partire dall'anno accademico 2015/2016 le somme di cui al periodo precedente sono destinate all'esonero dal pagamento della tassa di iscrizione e della contribuzione studentesca alle università per gli studenti il cui indicatore della situazione economica equivalente, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni, sia inferiore al valore di euro 21.000,00. Con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 8 agosto 1997, n. 281, sentito il Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari e previo parere delle commissioni parlamentari competenti per materia, sono ripartite tra le università le somme di cui al primo periodo proporzionalmente al numero di studenti esonerati.
5-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma precedente, determinato in euro 150 milioni a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante i risparmi derivanti dalle disposizioni dei commi successivi.
5-quater. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 169, dell'articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, a decorrere dall'anno 2016, è ridotta di euro 100 milioni. A decorrere dal primo riparto successivo alla data di entrata in vigore della presente legge per le finalità di cui al comma 13 dell'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, i contributi sono ripartiti tra le sole istituzioni scolastiche degli enti locali.
5-quinquies. All'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, il comma 151 è abrogato».

17.44
BLUNDO, MONTEVECCHI, SERRA, BULGARELLI

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-bis. Il fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 150 milioni di euro per l'anno 2016. Per l'anno accademico 2015/2016 le somme di cui al periodo precedente sono destinate all'esonero dal pagamento della tassa di iscrizione e della contribuzione studentesca alle università per gli studenti il cui indicatore della situazione economica equivalente, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni, sia inferiore al valore di euro 21.000,00. Con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 8 agosto 1997, n. 281, sentito il Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari e previo parere delle commissioni parlamentari competenti per materia, sono ripartite tra le università le somme di cui al primo periodo proporzionalmente al numero di studenti esonerati.
All'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1997, n. 306, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

''4-bis. Le università graduano con andamento crescente l'importo dei contributi universitari degli studenti appartenenti ad un nucleo familiare il cui indicatore della situazione economica equivalente, ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni, sia di valore compreso tra 21.001 e 30.000 euro''.

5-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma precedente, determinato in euro 150 milioni a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante i risparmi derivanti dalle disposizioni dei commi successivi.
5-quater. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 169 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, a decorrere dall'anno 2016, è ridotta di euro 100 milioni. A decorrere dal primo riparto successivo alla data di entrata in vigore della presente legge per le finalità di cui al comma 13 dell'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, i contributi sono ripartiti tra le sole istituzioni scolastiche degli enti locali.
5-quinquies. All'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, il comma 151 è abrogato».

17.45
FASIOLO, PUGLISI

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

«5-bis. Le università sono autorizzate a bandire, a decorrere dall'esercizio 2016, selezioni per posti di ricercatore universitario a tempo indeterminato riservati al personale tecnico laureato delle stesse università, in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 16 della legge 19 novembre 1990, n. 341, dall'articolo 8 comma 10 della legge 19 ottobre 1999, n. 370 e dall'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.
5-ter. Alle selezioni accedono coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano svolto almeno tre anni di attività di ricerca e abbiano tenuto corsi e moduli curriculari per almeno un triennio consecutivo. Il triennio deve essere maturato nell'ultimo quinquennio precedente l'entrata in vigore della presente legge.
5-quater. Le selezioni sono bandite dall'università previo accertamento delle necessità didattiche e di ricerca e della sussistenza nel proprio organico del personale in possesso dei requisiti di partecipazione ai medesimi. Le selezioni avvengono attraverso una verifica sull'attività svolta con modalità stabilite dagli atenei che definiscono altresì preventivamente il fabbisogno di risorse finanziarie necessarie, impegnando a tale scopo il riassorbimento delle risorse risultanti dalla soppressione del numero di posti di tecnico laureato corrispondente a quelli messi a concorso. Le risorse finanziarie impegnate a seguito della soppressione dei posti e quelle necessarie per le corrispondenti assunzioni non sono considerate ai fini del calcolo dei limiti di spesa di cui all'articolo 66, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. I vincitori dei concorsi riservati sono inquadrati nel molo dei ricercatori confermati con anzianità giuridica ed economica decorrente dalla data di entrata in vigore della 14 gennaio 1999, n. 4».

Conseguentemente, all'articolo 48, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«A decorrere dal 1º gennaio 2016, sulle vincite derivanti da una singola giocata effettuata sugli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, collegati in rete, si applica un prelievo pari al 3 per cento. Il prelievo sulle vincite è operato all'atto del pagamento delle somme a credito del giocatore e versato dal concessionario unitamente al primo versamento utile della quota della raccolta del gioco dovuta all'erario. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono definite le modalità applicative, a decorrere dall'anno 2016, del prelievo sulle vincite con particolare riferimento alla corretta determinazione della base imponibile, alle modifiche tecnologiche dei sistemi hardware e software e alla partecipazione dei concessionari, dei produttori dei sistemi, nonché della SOGEI quale partner tecnologico dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli».

17.46
PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, BOCCHINO, CAMPANELLA

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-bis. Al fine di garantire l'effettività del diritto allo studio, il Fondo di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, è incrementato di 96 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.
5-ter. Per il medesimo fine di cui al comma 5-bis, dall'anno 2016 sono rivisti i criteri di accesso alle borse di studio universitarie attualmente vigenti, attraverso una rimodulazione della soglia ISEE a livello nazionale e un conseguente innalzamento del massimale a 23 mila euro, al fine di consentire il mantenimento di una percentuale tra studenti idonei e richiedenti almeno in linea con la percentuale dell'anno 2014/2015.
5-quater. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede a modificare il DPCM 5 dicembre 2013, n. 159, recante ''Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)'', al fine di adeguarlo alle previsioni di cui al precedente comma».

Conseguentemente, il comma 11 dell'articolo 47 è soppresso.

17.47
URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, BOCCHINO, CAMPANELLA

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-bis. Al fine di garantire l'effettività del diritto allo studio, il Fondo di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, è incrementato di 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016 dei quali 200 milioni destinati esclusivamente al Mezzogiorno e alle isole.
5-ter. Per il medesimo fine di cui al comma 5-bis, dall'anno 2016 sono rivisti i criteri di accesso alle borse di studio universitarie attualmente vigenti, attraverso una rimodulazione della soglia ISEE a livello nazionale e un conseguente innalzamento del massimale a 23 mila euro, al fine di consentire il mantenimento di una percentuale tra studenti idonei e richiedenti almeno in linea con la percentuale dell'anno 2014/2015.
5-quater. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede a modificare il DPCM 5 dicembre 2013, n. 159, recante ''Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)'', al fine di adeguarlo alle previsioni di cui al precedente comma».

Conseguentemente, sopprimere il comma 34 dell'articolo 33.

17.48
SERRA, BLUNDO, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

«5-bis. Sono esenti dalle imposte di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 (Disciplina dell'imposta di bollo) e al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro), le operazioni stipulate dalle Università italiane relative a:

a) convenzioni e contratti di ricerca stipulati in ambito didattico e scientifico;
b) convenzioni stipulate con altri enti pubblici (Regioni, Enti locali, altri Atenei italiano stranieri);
c) Convenzioni stipulate con enti Privati (Associazioni, aziende).

5-ter. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 9-bis, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e finanze apportare le seguenti variazioni:

2016: – 5.000.000;
2017: – 5.000.000;
2018: – 5.000.000.

17.49 (testo 2)
BERGER, ZELLER, PANIZZA, PALERMO, LANIECE, BATTISTA

Dopo il comma 5 aggiungere, in fine, i seguenti:

«5-bis. All'articolo 6 della legge 30 novembre 1989, n. 398, dopo il comma 6, è inserito il seguente:

"6-bis. Le somme corrisposte a titolo di borsa di studio per la frequenza dei corsi di perfezionamento e delle scuole di specializzazione, per i corsi di dottorato di ricerca, per lo svolgimento di attività di ricerca dopo il dottorato e per i corsi di perfezionamento all'estero erogate dalla provincia Autonoma di Bolzano sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche nei confronti dei percipienti."

5-ter. Le disposizioni di cui al comma 5-bis si applicano per i periodi d'imposta per i quali non siano ancora scaduti i termini di accertamento e di riscossione ai sensi della normativa vigente.»

Conseguentemente

All'onere derivante dall'applicazione dei commi 5-bis e 5-i pari a 120.000 euro per l'anno 2016 e a 20.000 euro per gli anni 2017 e 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, così come incrementato, a decorrere dall'anno 2016, dall'articolo 33, comma 34, della presente legge.

17.49
BERGER, ZELLER, PANIZZA, PALERMO, LANIECE, BATTISTA

Dopo il comma 5, aggiungere, in fine, i seguenti:

«5-bis. All'articolo 6 della legge 30 novembre 1989, n. 398, dopo il comma 6, è inserito il seguente:

''6-bis. Le somme corrisposte a titolo di borsa di studio per la frequenza dei corsi di perfezionamento e delle scuole di specializzazione, per i corsi di dottorato di ricerca, per lo svolgimento di attività di ricerca dopo il dottorato e per i corsi di perfezionamento all'estero erogate dalla provincia autonoma di Bolzano sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche nei confronti dei percipienti''.

5-ter. Le disposizioni di cui al comma 5-bis si applicano per i periodi d'imposta per i quali non siano ancora scaduti i termini di accertamento e di riscossione ai sensi della normativa vigente».

Conseguentemente, all'onere derivante dall'applicazione dei commi 5-bis e 5-ter pari a 120 milioni per l'anno 2016 e a 20 milioni per gli anni 2017 e 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, così come incrementato, a decorrere dall'anno 2016, dall'articolo 33, comma 34, della presente legge.

17.50 (testo 2)
BERGER, ZELLER, PANIZZA, PALERMO, LANIECE, BATTISTA

Dopo il comma 5 aggiungere, in fine, i seguenti:

«5-bis. All'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

"3-bis. Le somme corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale dagli enti pubblici, dagli istituti di formazione di qualsiasi natura e dagli organismi di ricerca sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche nei confronti dei percipienti."».

5-ter. Le disposizioni di cui al comma 5-bis si applicano per i periodi d'imposta per i quali non siano ancora scaduti i termini di accertamento e di riscossione ai sensi della normativa vigente.»

Conseguentemente

All'onere derivante dall'applicazione dei commi 5-bis e 5-ter pari a 120.000 euro per l'anno 2016 e a 20.000 euro per gli anni 2017 e 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, così come incrementato, a decorrere dall'anno 2016, dall'articolo 33, comma 34, della presente legge.

17.50
BERGER, ZELLER, PANIZZA, PALERMO, LANIECE, BATTISTA

Dopo il comma 5, aggiungere, in fine, i seguenti:

«5-bis. All'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

''3-bis. Le somme corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale dagli enti pubblici, dagli istituti di formazione di qualsiasi natura e dagli organismi di ricerca sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche nei confronti dei percipienti''.

5-ter. Le disposizioni di cui al comma 5-bis si applicano per i periodi d'imposta per i quali non siano ancora scaduti i termini di accertamento e di riscossione ai sensi della normativa vigente».

Conseguentemente, all'onere derivante dall'applicazione dei commi 5-bis e 5-ter pari a 120 milioni per l'anno 2016 e a 20 milioni per gli anni 2017 e 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, così come incrementato, a decorrere dall'anno 2016, dall'articolo 33, comma 34, della presente legge.

17.51
MARAN, RUSSO, COCIANCICH, PEGORER, SANGALLI, CORSINI

Dopo il comma 5, aggiungere infine i seguenti:

«5-bis. Alla legge 16 marzo 2001, n. 72, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 2, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:

''d-bis) erogazione di borse di studio'';

b) all'articolo 1, comma 4, primo periodo, dopo le parole: ''attività culturali'' sono inserite le seguenti: '', l'Università popolare di Trieste'' e dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: ''L'Università popolare di Trieste svolge le attività di supporto amministrativo e gestionale''.

5-ter. Alla legge 21 marzo 2001, n. 73 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel titolo dopo la parola: ''Slovenia'' sono aggiunte le seguenti: '', in Montenegro'';
b) all'articolo 1, comma 2:

1) al primo periodo, dopo la parola: ''Slovenia'' sono aggiunte le seguenti: '', in Montenegro'';
2) al secondo periodo, dopo la parola ''indicati'' è aggiunta la seguente: ''anche'' e le parole: '', fino ad un massimo del 20 per cento dello stanziamento annuo previsto,'' sono soppresse».

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016», con le seguenti: «294 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016».

17.52
URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, BOCCHINO, CAMPANELLA

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Al fine di sostenere l'accesso dei giovani all'università, e in particolare dei giovani provenienti da famiglie meno abbienti, il Fondo di Finanziamento dello Stato per l'assistenza scolastica a favore degli studenti universitari da attuare tramite gli enti regionali per il diritto allo studio universitario (E.R.S.U.), di cui all'articolo 33, del D.P.R. 19 giugno 1979, n. 348, articoli 1, 2, 3, 5, 8 e 13, è incrementato di 500.000 euro per ciascun anno del triennio 2016-2018. Le maggiori risorse di cui al presente comma sono destinate per il 60 per cento alle regioni del Mezzogiorno e alle Isole».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:

2016 – 500.000;
2017 – 500.000;
2018 – 500.000.

17.53
PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, BOCCHINO, CAMPANELLA

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Nell'ottica di offrire ai capaci e meritevoli i mezzi per raggiungere il più, alto grado degli studi, e al fine di garantire un numero di borse di studio corrispondente all'intera offerta dottorale, il Fondo di Finanziamento Ordinario delle università previsto dall'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 121 è incrementato di 33 milioni di euro per l'anno 2016, di 66 milioni di euro per il 2017, di 100 milioni di euro per il 2018, di 133 milioni di euro per il 2019, di 166 milioni di euro per l'anno 2020, di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 per la copertura degli oneri per il finanziamento per le borse di studio di cui all'articolo 4, comma 5, lettera c) della legge 3 luglio 1998, n. 210, e successive modificazioni».

Conseguentemente, al comma 34 dell'articolo 33 sostituire le parole: «300 milioni a decorrere dall'anno 2016», con le seguenti: «267 milioni nel 2016, di 234 milioni nel 2017, di 200 milioni nel 2018, di 167 milioni nel 2019, di 134 milioni nel 2020 e di 100 milioni a decorrere dal 2021».

17.54
FATTORINI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Al fine di tutelare e sviluppare le competenze scientifiche nell'ambito delle scienze religiose, consolidare la ricerca giudaistica italiana e rivitalizzare la conoscenza della storia, delle lingue e delle culture dell'Africa e dell'Oriente attraverso istituzioni o infrastrutture di ricerca sottoposte a una valutazione e di riconosciuta competenza, capaci di promuovere una formazione dottorale e un avviamento al lavoro scientifico necessario all'interesse nazionale e alla attrazione di studiosi di altri paesi, è autorizzata la spesa di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, da iscrivere in apposito Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Per il sostegno e l'attuazione degli interventi di cui al periodo precedente del presente comma, il medesimo Ministero stipula appositi accordi di programma con amministrazioni pubbliche, enti e istituzioni scientifiche, pubbliche o private».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2016: – 6.000.000;
2017: – 6.000.000;
2018: – 6.000.000.

17.55
CERONI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis Nell'ottica di offrire ai capaci e meritevoli i mezzi per raggiungere il più alto grado degli studi, e al fine di garantire un numero dì borse di studio corrispondente all'intera offerta dottorale, il Fondo di Finanziamento Ordinario delle università previsto dall'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 121 è incrementato di 33 milioni di euro per l'anno 2016, di 66 milioni di euro per il 2017, di 100 milioni dì euro per il 2018, di 133 milioni di euro per il 2019, di 166 milioni di euro per l'anno 2020, di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 per la copertura degli oneri per il finanziamento per le borse di studio di cui all'articolo 4, comma 5, lettera c) della legge 3 luglio 1998, n. 210, e successive modificazioni».

Conseguentemente:

ridurre proporzionalmente del 5 per cento in maniera lineare tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata Tabella C;
sopprimere l'articolo 33, comma 34.

17.56
CERONI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Il fondo per il finanziamento ordinario delle università statali è incrementato, altresì, di 200 milioni di euro per l'anno 2016 e di altrettanti per l'anno 2017 al fine di alleggerire il peso della contribuzione studentesca. Si demanda al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca la suddivisione di tali fondi, da effettuare sulla base di una revisione della normativa in materia di tassazione».

Conseguentemente:

ridurre proporzionalmente del 5 per cento in maniera lineare tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata Tabella C;
sopprimere l'articolo 33, comma 34.

17.57
COMAROLI, CENTINAIO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Il personale docente dell'università, che non abbia maturato quaranta anni contributivi e che abbia prestato lavoro a titolo gratuito prima dell'entrata in servizio e sia anche in grado, ai fini della prova, di produrre attestazioni di tale periodo, può riscattare la differenza degli anni di contribuzione con un versamento pari ad un quarto del valore previsto dalla legge».

Conseguentemente:

all'articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 250 milioni per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.»;
dopo l'articolo 51, inserire il seguente:

«51-bis.

1. A decorrere dal 1 gennaio 2016 è istituita un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero effettuati attraverso gli istituti bancari, le agenzie ''money transfer'' o altri agenti in attività finanziaria, pari al 10 per cento, sul denaro trasferito da persone fisiche non munite di matricola Inps e codice fiscale. Le maggiori entrate di cui al presente articolo confluiscono nel fondo previsto dall'articolo 1, comma 235, della legge n.228 del 2012 per essere riassegnate agli scopi di cui all'articolo 19, comma 1».

17.58
PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, CAMPANELLA, BOCCHINO

Al comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Al fine di consentire il finanziamento di almeno 1.000 contratti/borse di studio da destinare agli specializzandi non medici iscritti alle scuole di specializzazione di area sanitaria, sono stanziati 60 milioni di euro a decorrere dal 2016».

Conseguentemente al comma 34 dell'articolo 33 sostituire le parole: «300 milioni», con le seguenti: «240 milioni».

17.59
MARAN, RUSSO, COCIANCICH, PEGORER, SANGALLI, CORSINI

Dopo il comma 5 aggiungere infine il seguente comma:

«5-bis. Per la prosecuzione degli interventi di cui alla legge 16 marzo 2001, n. 72, è autorizzata la spesa di 2,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018. Per la prosecuzione degli interventi di cui alla legge 21 marzo 2001, n. 73, è autorizzata la spesa di 3,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.».

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2016: – 5.800.000;
2017: – 5.800.000;
2018: – 5.800.000.

17.60
COMAROLI, CENTINAIO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. I ricercatori universitari confermati, che alla data del loro fine rapporto di lavoro non abbiano conseguito almeno trentasei anni di versamenti contributivi, possono, a richiesta, restare in servizio sino al raggiungimento del predetto requisito contributivo di trentasei anni e comunque, non oltre il settantaduesimo anno di età».

Conseguentemente:

all'articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo per un importo pari a 250 milioni per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.»;
dopo l'articolo 51, inserire il seguente:

«51-bis.

A decorrere dal 1º gennaio 2016 è istituita un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero effettuati attraverso gli istituti bancari, le agenzie ''money transfer'' o altri agenti in attività finanziaria, pari al 10 per cento, sul denaro trasferito da persone fisiche non munite di matricola Inps e codice fiscale. Le maggiori entrate di cui al presente articolo confluiscono nel fondo previsto dall'articolo 1, comma 235, della legge n. 228 del 2012 per essere riassegnate agli scopi di cui all'articolo 19, comma 1».

17.61
DIVINA, COMAROLI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. In via transitoria, per il triennio 2016-2018 l'onere di cui al comma 3 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n.184, è ridotto del quaranta per cento.».

Conseguentemente:

all'articolo 27, sopprimere il comma 7;
all'articolo 33, sopprimere il comma 34;
all'articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 250 milioni per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.»;
dopo l'articolo 51, inserire il seguente:

«51-bis.

1. A decorrere dal 1º gennaio 2016 è istituita un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero effettuati attraverso gli istituti bancari, le agenzie ''money transfer'' o altri agenti in attività finanziaria, pari al 10 per cento, sul denaro trasferito da persone fisiche non munite di matricola Inps e codice fiscale. Le maggiori entrate di cui al presente articolo confluiscono nel fondo previsto dall'articolo 1, comma 235, della legge n.228 del 2012 per essere riassegnate agli scopi di cui all'articolo 19, comma 1».

17.62
BERGER, ZELLER, PANIZZA, PALERMO, LANIECE, BATTISTA, FRAVEZZI

Dopo il comma 5 aggiungere, in fine, il seguente:

«5-bis. All'articolo 1, comma 2, primo periodo, della legge 30 dicembre 2010, n. 238, e successive modificazioni, le parole: ''31 dicembre 2015'', sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2016''».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri valutati annualmente in 20 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, così come incrementato, a decorrere dal 2016, dall'articolo 33, comma 34 della presente legge.

17.63
BERGER, ZELLER, PANIZZA, PALERMO, LANIECE, BATTISTA, FRAVEZZI

Dopo il comma 5 aggiungere, in fine, il seguente:

«5-bis. Il comma 4 dell'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.147, è abrogato».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri valutati annualmente in 60 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; così come incrementato, a decorrere dal 2016, dall'articolo 33, comma 34 della presente legge.

17.64
BERGER, ZELLER, PANIZZA, PALERMO, LANIECE, BATTISTA, FRAVEZZI

Dopo il comma 5 aggiungere, in fine, il seguente:

«5-bis. All'articolo 6 della legge 30 novembre 1989, n. 398, dopo il comma 6, è inserito il seguente:

''6-bis. Le somme corrisposte a titolo di borsa di studio per la frequenza dei corsi di perfezionamento e delle scuole di specializzazione, per i corsi di dottorato di ricerca, per lo svolgimento di attività di ricerca dopo il dottorato e per i corsi di perfezionamento all'estero erogate dalla provincia Autonoma di Bolzano sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche nei confronti dei percipienti''».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri valutati annualmente in 30.000 euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, così come incrementato, a decorrere dal 2016, dall'articolo 33, comma 34 della presente legge.

17.65
BATTISTA, PANIZZA, FAUSTO GUILHERME LONGO, ORELLANA, ZIN

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica, comma 1, lettera i-sexies), dopo le parole: ''almeno 100 chilometri'' sono aggiunte le seguenti: '', ovvero 50 chilometri qualora i tempi di percorrenza stradale siano superiori ad un'ora a causa delle condizioni morfologiche dei territori o per l'inadeguatezza infrastrutturale''».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili, come integrata, da ultimo, dall'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

17.66
PUGLISI, MARCUCCI, DI GIORGI, FASIOLO, ELENA FERRARA, IDEM, MARTINI, PAGLIARI, TOCCI, ZAVOLI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 61 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.».

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016» con le seguenti: «239 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, e 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».

17.67
PUGLISI, MARCUCCI, DI GIORGI, FASIOLO, ELENA FERRARA, IDEM, MARTINI, TOCCI, ZAVOLI, PAGLIARI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. il Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, è incrementato di 32 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016.».

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni dì euro annui a decorrere dall'anno 2016» con le seguenti: «268 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016».

17.68
SANTINI, FILIPPIN, PUPPATO, DALLA ZUANNA

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 1, comma 169, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: «annui a decorrere dall'anno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2015 e di euro 228.000.000 annui a decorrere dal 2016»».

Conseguentemente, all'articolo 51, comma 2, aggiungere, infine, le seguenti parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari ad euro 28.000.000 annui a decorrere dal 2016».

17.69
CONTI, BARANI, AMORUSO, AURICCHIO, COMPAGNONE, D'ANNA, FALANGA, IURLARO, LANGELLA, EVA LONGO, MAZZONI, RUVOLO, SCAVONE, VERDINI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Alla Legge 13 luglio 2015, n. 107, riguardante «Riforma del sistema nazionale 'di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti» pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.162 del 15 luglio 2015, sono apportate le seguenti modifiche:

dopo il comma 87, sono inseriti i seguenti:

''87-bis. Al fine di tutelare le esigenze di economicità dell'azione amministrativa e di prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico dei possibili esiti dei contenziosi pendenti alla data di entrata in vigore della legge n. 107 del 2015 relativi al concorso per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4 serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, nonché al fine di evitare che si producano situazioni di disparità di trattamento tra ricorrenti con ricorsi pendenti relativi a procedure concorsuali di anni diversi alla data di entrata in vigore della legge n.107 del 2015, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di svolgimento di un corso intensivo di
formazione e della relativa prova scritta finale, volto all'immissione dei soggetti di cui al comma 88-bis nei ruoli dei dirigenti scolastici. Alle attività di formazione e alle immissioni in ruolo si provvede, rispettivamente, nei limiti pelle risorse disponibili a legislazione vigente e a valere sulle assunzioni autorizzate per effetto dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
88-bis. I soggetti di cui al comma 87-bis coloro che abbiano superato positivamente la fase preselettiva e che abbiano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio ovvero non abbiano avuto, rispetto al contenzioso in corso alla data ,di entrata in vigore della legge n. 107 del 2015, alcuna sentenza definitiva nell'ambito di detto contenzioso relativo al concorso per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011 pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale, 4 serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011.
89-bis. Le graduatorie regionali, di cui al comma 1-bis dell'articolo 17del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, e successive modificazioni, nelle regioni in cui, alla data di entrata in vigore della legge n. 107 del 2015, erano in atto i contenziosi di cui al comma 88-bis relativi al concorso ordinario per il reclutamento di dirigenti scolastici indetti con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011,pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4 serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, rimangono aperte anche in funzione degli esiti dei percorsi formativi di cui al medesimo comma 87-bis.
90-bis. Dall'attuazione dei commi 87-bis, 88-bis e 89-bis devono conseguire economie di spesa, per l'anno 2016, per un importo complessivo non inferiore a 1 milione di euro derivante dallo stanziamento di cui al comma 203 articolo 1 della legge n.107 del 2015, e del comma 3, articolo 17 della legge. 104 del 2013, convertito, con modificazioni, della legge n. 128 del 2013''.».

17.70
LANZILLOTTA, TOMASELLI, ASTORRE, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, SCALIA, VALDINOSI

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. All'articolo 60 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 3 con il seguente:

''3. Sono soggetti ammissibili agli interventi di cui al presente capo le imprese, le università, gli enti e gli organismi di ricerca, costituende società composte da professori, ricercatori universitari, personale di ricerca dipendente dagli enti di ricerca di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 1993, n. 593, e successive modificazioni, ENEA, ASI e dottorandi di ricerca e titolari di assegni di ricerca di cui all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, anche congiuntamente ad uno o più degli altri soggetti indicati dal presente comma, o qualsiasi altro soggetto giuridico in possesso dei requisiti. minimi previsti dai bandi o da altri interventi di sostegno su progetto o programma, purché residenti ovvero con stabile organizzazione nel territorio nazionale.'';

b) dopo la lettera f) è inserita la seguente:

''f-bis) le attività di ricerca industriale, sviluppo precompetitivo, diffusione di tecnologie, fino all'avvio e comunque finalizzate a nuove iniziative economiche ad alto contenuto tecnologico, per l'utilizzazione industriale dei risultati della ricerca da parte di soggetti assimilati in fase d'avvio, su progetto o programma, anche autonomamente presentato, da coloro che si impegnano a costituire o a concorrere alla nuova società''.».

17.71
PUGLISI, MARCUCCI, DI GIORGI, FASIOLO, ELENA FERRARA, IDEM, MARTINI, PAGLIARI, TOCCI, ZAVOLI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Le Università e gli enti di ricerca, per far fronte alla attuazione del programma europeo Horizon 2020 e agli altri programmi internazionali in corso possono assumere personale con qualifica dirigenziale di seconda fascia a tempo determinato con contratto di durata massima di cinque anni e con conclusione entro il 2020. Dette assunzioni non devono comportare oneri per il bilancio dello Stato e devono avvenire su profili coerenti con le necessità di gestione dei progetti, rispettando i requisiti per l'accesso alla dirigenza pubblica o gli eventuali maggiori requisiti necessari per l'espletamento della funzione. Ai contratti si applica il Contratto Collettivo Nazionale di lavoro vigente dell'area VII Dirigenza delle Università e degli Enti di ricerca e sperimentazione e la copertura finanziaria si estende alla componente accessoria del trattamento economico».

17.72
PAGLIARI, PUGLISI

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Le università statali possono nominare nel ruolo di professore di seconda fascia ovvero di prima fascia ai sensi dell'articolo 29, comma 4, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, rispettivamente i ricercatori che hanno conseguito l'idoneità come professori associati o i professori associati che hanno conseguito l'idoneità come professori ordinari nelle procedure di valutazione comparativa bandite ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e successive modificazioni, in deroga ai vincoli di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, a condizione che provvedano alla copertura del differenziale della spesa annua lorda calcolata sulla media dei dieci anni successivi alla presa di servizio con le risorse finanziarie già esistenti in bilancio a legislazione vigente. Dal presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri per lo Stato».

17.73
GENTILE, GUALDANI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Ciascuna università statale, nell'ambito della programmazione triennale, vincola le risorse corrispondenti ad almeno un quinto dei posti disponibili di ricercatore di ''tipo A'', a coloro che abbiano maturato tre anni di assegno. Ciò anche in deroga all'articolo 66, comma 13-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, inserito dall'articolo 14, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni.
I posti saranno finanziati con un incremento di 150 milioni di euro, del Fondo premiale del MIUR nel FFO 2016. Alla copertura si provvede con recupero di stanziamenti FFO non utilizzati negli esercizi precedenti».

17.74
PAGLIARI, DI GIORGI

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Le Scuole di specializzazione in ambito giuridico istituite ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, proseguono la loro attività fino al riordino dei percorsi formativi universitari nell'area delle Scienze giuridiche».

17.75
COMAROLI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Le Regioni, nell'esercizio della propria funzione di indirizzo definiscano i criteri per garantire, in aggiunta ai contratti di formazione specialistica ministeriali, le modalità di accesso e il relativo finanziamento, nei limiti delle disponibilità finanziari e del bilancio regionale e comunque senza oneri a carico del fondo sanitario nazionale, per l'attivazione di contratti regionali numericamente e tipologicamente adeguati alle reali necessità del SSL, valutati di concerto con le università regionali e le associazioni di categoria degli studenti e dei medici in formazione, da assegnare a laureati delle università aventi sede nel territorio regionale e abilitati all'esercizio della professione».

17.76
BLUNDO, MONTEVECCHI, SERRA, LEZZI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. L'articolo 2 del decreto-legge 10 novembre 2008, n .180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, e il comma 01 dell'articolo 60 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, il 98, sono abrogati».

17.77
PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, BOCCHINO, CAMPANELLA

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente comma:

«5-bis) Per il medesimo fine di cui al comma 1, nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124, gli Enti Pubblici di Ricerca sono autorizzati, a decorrere dall'anno 2016, ad assumere personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato entro il limite dell'80 per cento delle proprie entrate correnti complessive, come risultanti dal bilancio consuntivo dell'anno precedente».

17.78
BOCCHINO, CAMPANELLA

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Nell'ottica di offrire ai capaci e meritevoli i mezzi per raggiungere il più alto grado degli studi, e al fine di garantire un numero di borse di studio corrispondente all'intera offerta dottorale, il Fondo di Finanziamento Ordinario delle università previsto dall'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993 n. 121 è incrementato di 33 milioni di euro per l'anno 2016, di 66 milioni di euro per il 2017, di 100 milioni di euro per il 2018, di 133 milioni di euro per il 2019, di 166 milioni di euro per l'anno 2020, di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 per la copertura degli oneri per il finanziamento per le borse di studio di cui all'articolo 4, comma 5, lettera c) della legge 3 luglio 1998, n. 210, e successive modificazioni».

L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004 n. 307, è ridotta di 33 milioni di euro per l'anno 2016, di66 milioni di euro per l'anno 2017 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.

17.79
D'AMBROSIO LETTIERI, MANDELLI, MILO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. A decorrere dall'anno accademico 2016/2017, ai laureati di cui il decreto del Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca di concerto con il Ministro della Salute 4 febbraio 2015, n. 68, è applicato il trattamento contrattuale di formazione specialistica di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni».

17.80
MARAN

Dopo il comma 5, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 16 marzo 2001, n. 72, è autorizzata la spesa di euro 3.083.550,00 per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».

17.0.1
DI GIORGI, PUGLISI, MARCUCCI, FASIOLO, ELENA FERRARA, IDEM, MARTINI, TOCCI, ZAVOLI, PAGLIARI

Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.
(Detrazione delle spese per l'acquisto dei libri di testo
e di altri contenuti didattici)

1. All'articolo 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

''e-bis) le spese sostenute, e non coperte da contributi o sostegni pubblici di altra natura, per l'acquisto di libri di testo e di altri contenuti didattici, anche digitali, relativi ai corsi d'istruzione scolastica fino al secondo anno della scuola secondaria di secondo grado, in misura non superiore a 300 euro per ogni studente''».

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016», con le seguenti: «253 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016».

17.0.2
PUGLISI, MARCUCCI, DI GIORGI, FASIOLO, ELENA FERRARA, IDEM, MARTINI, TOCCI, ZAVOLI

Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.
(Fondo per l'attuazione del sistema integrato di educazione
e di istruzione dalla nascita fino a sei anni)

1. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 181, lettera e) della legge 13 luglio 2015, n. 107, presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è istituto il ''Fondo per l'attuazione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni'' con una dotazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016», con le seguenti: «200 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 e 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».

17.0.3
MANCUSO, GUALDANI

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.
(Diritto allo studio)

1. Al fine di garantire l'effettivo esercizio del diritto allo studio, escludendo dal calcolo degli imponibili fiscali le somme a tale scopo erogate, sono adottate le seguenti misure:

a) dopo lettera d-ter) del comma 3 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 è aggiunta la seguente: ''d-quater) le borse di studio, i premi di studio, i premi di laurea, le borse per la mobilità internazionale e le altre provvidenze a sostegno del diritto allo studio, stabiliti dalla normativa vigente;'';
b) all'articolo 4, comma 2, lettera f) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ''ed escluse le borse di studio, i premi di studio, i premi di laurea, le borse per la mobilità internazionale e le altre provvidenze a sostegno del diritto allo studio, stabiliti dalla normativa vigente;'';
c) al comma 353 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo le parole: ''finanziamento della ricerca'' aggiungere le seguenti: ''anche mediante attivazione, su richiesta del soggetto erogante, di specifiche borse di studio''».

Conseguentemente, all'articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di parte corrente di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro a decorrere dal 2016».

17.0.4
ROMANO, FRAVEZZI, BATTISTA, PANIZZA

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

«17-bis.
(Enti-di ricerca)

1. AI fine di sostenere l'accesso di giovani alla riceca, l'autonomia responsabile degli enti di ricerca e la competitivìtà del sistema italiano della ricerca scientifica e tecnolegica, il fondo ordinario degli enti e le istituzioni di ricerca finanziati dal MInistero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 è incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2016 e di 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017 per l'assunzione di giovani ricercatori.».

Conseguentemente, alla Tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2016: 20.000.000;
2017: 40.000.000;
2018: 40.000.000.

17.0.5
BONFRISCO, MILO, BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PAGNONCELLI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.
(Scuola)

1. Nell'ambito del finanziamento del diritto allo studio è istituito un fondo, di 300 milioni di euro, presso il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Scientifica, per la fornitura in comodato d'uso gratuito agli studenti delle scuole primarie e secondarie superiori, dei libri di testo;
2. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, quantificati in 300 milioni di euro a decorrere dal 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per investimenti strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, della legge 27 dicembre 2004, n. 307».

Conseguentemente all'articolo 33 sopprimere il comma 34.

17.0.6
MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.
(Disposizioni in materia di trattamento economico
dei farmacisti specializzandi)

1. A decorrere dall'anno accademico 2016-2017, il trattamento contrattuale di formazione specialistica di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 e successive modificazioni è applicato, per la durata legale del corso, ai farmacisti iscritti alle scuole di specializzazione di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 agosto 2005, recante ''Riassetto delle Scuole di specializzazione di area sanitaria'', nonché ai veterinari iscritti alle scuole di speciaIlzzazione di cui al decreto ministeriale 27 gennaio 2006, recante ''Riassetto delle Scuole di specializzazione di area Veterinaria''».

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni» con le seguenti: «200 milioni».

17.0.7
BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZELLER, ZIN, PANIZZA, ORELLANA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.
(Norme urgenti in materia di Alta formazione artistica,
musicale e coreutica AFAM)

1. Al comma 8 dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, dopo la lettera l) è aggiunta la seguente:

''l-bis) priorità, nell'ambito del regolamento sul reclutamento del personale di cui al comma 7, lettera e), dell'assunzione del personale docente con almeno tre anni accademici di insegnamento su posti vacanti e disponibili e del personale tecnico e amministrativo con almeno tre anni di servizio''.

2. Il comma 2 dell'articolo 19 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, è sostituito dal seguente:

''2 Il personale docente che non sia già titolare di contratto a tempo indeterminato nelle istituzioni dell'alta fomazione artistica, musicale e coreutica, che abbia superato un concorso selettivo ai fini dell'inclusione nelle graduatorie di istituto e abbia maturato almeno tre anni accademici di insegnamento presso le suddette istituzioni alla data di entrata in vigore del presente decreto, è inserito in apposite graduatorie nazionali utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento a tempo indeterminato e determinato in subordine alle graduatorie di cui al comma 1 del presente articolo, nei limiti dei posti vacanti disponibili. L'inserimento è disposto con modalità definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, tenendo conto anche della valutazione dei titoli artistici''.

3. Gli incarichi di insegnamento di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modiiicazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, come modificato dal comma 2 del presente articolo, sono subordinati alla progressione di carriera dei docenti di seconda fascia, di cui al comma 4 del presente articolo.
4. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, al fine di consentire il passaggio alla prima fascia, mediante concorso riservato per titoli, dei docenti con contratto a tempo indeterminato della seconda fascia, riserva annualmente una quota dei posti di insegnamento vacanti e disponibili non superiore al 50 per cento per le accademie di belle arti e al 20 per cento per i conservatori di musica e per le accademie nazionali di arte drammatica e di danza.
5. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono definiti i criteri e le modalità di svolgimento delle procedure di cui al comma 4, tenendo conto dei titoli artistici posseduti e senza dare luogo a soppressioni di cattedre uniche.
6. I posti resisi vacanti a seguito delle progressioni di carriera di cui al comma 4 nelle accademie di belle arti sono contestualmente messi a disposizione per gli incarichi di insegnamento a tempo determinato e indeterminato del personale docente avente titolo incluso nelle graduatorie nazionali della seconda fascia e, in subordine, del personale docente incluso nelle graduatorie nazionali delle corrispondenti discipline della prima fascia che ne facciano richiesta.
7. Il comma 6 dell'articolo 2 della legge 2 dicembre 1999, n. 508, è sostituito dal seguente:

''6. Il rapporto di lavoro del personale docente di prima e di seconda fascia delle istituzioni di cui all'articolo 1 è regolato sotto il profilo economico e giuridico in analogia con quanto previsto dalla legge 30 dicembre 2010, n. 240, per il personale docente delle università. In sede di prima attuazione della presente disposizione, il personale docente in servizio nelle istituzioni di cui al comma 1 è inserito nelle rispettive fasce previste dalle norme in materia di inquadramento del personale docente delle università''.

8. In esito all'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 21 dicembre 1999. n. 508, come sostituito dal comma 7 del presente articolo, è estinto il comparto di contrattazione del personale docente AFAM.
9. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a integrare il Consiglio universitario nazionale (CUN) con le due nuove aree dell'arte e della musica per le rappresentanze dei docenti e degli studenti delle istituzioni del settore dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), nonché ad estendere alle istituzioni AFAM la normativa vigente per le università relativa alla ricerca, ivi compresa quella relativa all'attivazione dei dottorati di ricerca nei campi artistico e musicale. La competenza del Consiglio nazionate per l'alta formazione artistica e musicale in materia di pareri e proposte, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo precedente, è trasferita alle due suddette aree dell'arte e della musica''».

Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante riduzione fino al 5 per cento, a partire dall'anno 2016, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della presente legge, i cui stanziamenti sono iscritri in bilancio come spese rimodulabili, di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

17.0.8
MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.
(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917)

1. All'articolo 54, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: ''le spese sostenute per l'iscrizione ai corsi di formazione ed aggiornamento dei professionisti obbligatori ai sensi della vigente normativa sono integralmente deducibili''».

Conseguentemente, all'articolo 33, sopprimere il comma 34 e ridurre proporzionalmente del 5 per cento in maniera lineare tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata Tabella C.

17.0.9
ZIZZA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.
(Interventi in favore dell'edilizia scolastica)

1. Per ciascuno degli anni 2016 e 2017 la quota parte delle risorse di cui all'articolo 18, comma 8, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, di cui all'articolo 1 comma 158 della legge 13 luglio 2015, n. 107 è stabilita in 400 milioni».

Conseguentemente l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 33 comma 34 è ridotta di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017.

17.0.10
SCAVONE, BARANI, AMORUSO, AURICCHIO, COMPAGNONE, CONTI, D'ANNA, FALANGA, IURLARO, LANGELLA, EVA LONGO, MAZZONI, RUVOLO, VERDINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368)

Sono apportate le seguenti modifiche al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368:

''1. All'articolo 26, dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

'5-bis. La Regione, ovvero l'azienda sanitaria presso la quale il medico in formazione specifica di medicina generale svolge l'attività formativa provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortlmi connessi all'attività assistenziale svolta dal medico in formazione specifica nelle proprie strutture'.

2. Dopo l'articolo 26 aggiungere i seguenti:

'Art. 26-bis.
(Osservatorio Nazionale della formazione in medicina generale)

1. Presso il Ministero della Salute è istituito l'Osservatorio Nazionale della formazione specifica in medicina generale con il compito di determinare gli standard per l'accreditamento delle strutture concorrenti a formare la rete formativa-professionalizzante integrata di formazione specifica in medicina generale, di determinare e di verificare i requisiti di idoneità della predetta rete e delle singole strutture che la compongono, effettuare il monitoraggio dei risultati della formazione, nonché definire i criteri e le modalità per assicurare la qualità della formazione, in conformità alle indicazioni dell'Unione Europea. A tal fine l'Osservatorio Nazionale definisce il care curriculum formativo-professionalizzante che deve essere adottato su tutto il territorio nazionale.
L'Osservatorio Nazionale, inoltre, propone le modalità di coinvolgimento dei medici in formazione nelle attività assistenziali professionalìzzanti, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189.

Ai fini della determinazione dei requisiti di idoneità della rete formativa integrata si tiene conto:

a) dell'adeguatezza delle strutture e delle attrezzature per la didattica, la ricerca e lo studio dei medici in formazione specifica in medicina Eenerale;
b) di un numero e di una varietà di attività professionalizzanti sufficienti per un addestramento completo alla professione;
c) della presenza all'interno della rete formativa di servizi generali e diagnostici;
d) delle coesistenze nella rete formativa di specIalità affini e di servizi che permettono un approccio formativo multidisciplinare ad integrazione di quello generalista;
e) della sussistenza di un sistema di controllo di qualità delle attività formative e professionalizzanti;
f) del rispetto del rapporto numerico tra tutori e medici in formazione specifica;
g) delle modalità di selezione pubblica dei docenti e dei tutor, nonché del loro possesso di competenze specifiche documentate ai fini della formazione specifica di medicina generale;

2. L'accredltamento delle singole strutture è disposto, su proposta dell'Osservatorio Nazionale di cui al comma 1, con decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca.
3. L'Osservatorio nazionale è composto da esperti qualificati con consolidata esperienza di docenza e formazione, secondo il seguente schema:

a) tre rappresentanti designati dal Ministero della Salute;
b) tre rappresentanti designati dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;
c) tre rappresentanti designati dalla Conferenza permanente delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano.

Fanno inoltre parte dell'Osservatorio Nazionale tre rappresentanti dei medici in formazione specifica in medicina generale nominati eletti daglI iscritti ai corsi.

4. Il presidente dell'Osservatorio Nazionae è nominato d'intesa fra il Ministro della Salute ed il Ministro dell'Istruzione, dell'università e della Ricerca.
5. L'Osservatorio Nazionale fornisce elementi di valutazione e propone al Ministro della Salute ed al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca le sanzioni da applicare in caso di inottemperanza a quanto previsto al comma 1.
6. Il Ministero della Salute, d'intesa col Ministro dell'lstruzione, dell'Università e della Ricerca, istituisce l'Osservatorio Nazionale entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti modifiche'.

Art. 26-ter.
(Osservatorio regionale per la formazione specifica in medicina generale)

1. Presso ciascuna delle Regioni e Provincie Autonome nelle quali insistono le reti formative professionalizzanti di formazione specifica in medicina generale è istituito ed attivato l'Osservatorio Regionale per la formazione specifica in medicina generale, composto da docenti operanti presso le strutture della rete formativa integrata, nonché da almeno tre rappresentanti dei medici in formazione specifica, eletti tra gli iscritti ai corsi. L'Osservatorio Regionale è presieduto da un direttore di distretto, designato tra i direttori dei distretti delle Aziende Sanitarie capofila della Regione. Nella commissione è assicurata la rappresentanza dei coordinatori delle aree didattiche e di docenti universitari di discipline congruenti con la formazione specifica di medicina generale. L'Osservatorio Regionale può articolarsi in sezioni di lavoro. L'Osservatorio Regionale definisce i criteri per la rotazione dei medici in formazione specifica e verifica lo standard di attività assistenziale professionalizzanti nel rispetto del core curriculum formativo-professionalizzante definito dall'osservatorio Nazionale della formazione specifica in medicina generale. L'Osservatorio Regionale, inoltre, verifica l'adeguato coinvolgimento dei medici in formazione nelle attività assistenziali professionalizzanti, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189.
L'Osservatorio, sulla base delle linee guida fornite dall'Osservarorlo Nazionale, definisce le modalità di selezione pubblica dei docenti e dei tutor, nonchè le competenze specifiche documentate che questi debbano possedere ai fini della formazione specifica di medicina generale.
2. LeRegioni e le Provincie Autonomr provvedono all'istituzione ed attivazione degli Osservatori entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti modifiche e ne danno comunicazione al Ministero della Salute. In caso di inutile decorso del termine il Ministro della Salute adotta le misure necessarie per l'istituzione ed attivazione degil osservatatori.
3: L'Osservatorio Regionale è nominato dall'Assessore Regionale con deleghe alla Sanità e Salute ed ha sede presso l'omologo assessorato. L'organizzaiione dell'attività .dell'Osservatorio Regionale è altresì disciplinata dai protocolli d'intesa fra Università e Regione e negli accordi fra le Università e le Aziende Sanitarie, attuativi delle predette intese, ai sensi dell'articolo 6 comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.
4. L'Osservatorio Regionale fornisce elementi di valutazione all'Osservatorio Nazionale. A tal fine produce report sulle attività di verifica svolte e li sottopone con cadenza almeno annuale all'Assessore Regionale con deleghe alla Sanità e Salute ed aIl'Osservatorio.Nazionale''».

17.0.11
TARQUINIO, BONFRISCO, MILO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.
(Avanzamenti onorifici)

1. Gli articoli 1076, 1077, 1082 e 1083 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, riacquistano efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2018.
2. Gli articoli 1076, 1077,1082 e 1083 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, si applicano con la decorrenza di cui al comma 1 del presente articolo esclusivamente al personale cessato dal servizio successivamente al 1º gennaio 2015, che ha maturato la medesima condizione di servizio e di carriera di coloro che, con pari grado e ruolo, sono cessati dal servizio antecedentemente alla stessa data.
3. Con la medesima decorrenza di cui al comma 1, cessano di applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 258, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, riferite agli articoli 1076, 1077, 1082 e 1083 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010.
4. Può presentare domanda per accedere al benefici previsti dagli articoli 1076, 1977, 1082 e 1083 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, il personale di cui all'articolo 1, comma 2, che non ha subito condanne con sentenze passate in giudicato per reati penali, civili ed amministrativi.
5. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 non producono effetti al fini retributivi o pensionistici e dalla loro applicazione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
6. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della difesa, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono adottate le norme attuative della legge medesima».

17.0.12
BONFRISCO, MILO, BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PAGNONCELLI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.
(Avanzamenti onorifici)

1. Gli articoli 1076, 1077, 1082 e 1083 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, riacquistano efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2018.
2. Gli articoli 1076, 1077, 1082 e 1083 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, si applicano con la decorrenza di cui al comma 1 del presente articolo esclusivamente al personale cessato dal servizio successivamente allo gennaio 2015, che ha maturato la medesima condizione di servizio e di carriera di coloro che, con pari grado e ruolo, sono cessati dal servizio antecedentemente alla stessa data.
3. Con la medesima decorrenza di cui al comma 1, cessano di applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 258, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, riferite agli articoli 1076, 1077, 1082 e 1083 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010.
4. Può presentare domanda per accedere ai benefici previsti dagli articoli 1076, 1077, 1082 e 1083 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, il personale di cui all'articolo 1, comma 2, che non ha subito condanne con sentenze passate in giudicato per reati penali, civili ed amministrativi.
5. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 non producono effetti ai fini retributivi o pensionistici e dalla loro applicazione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
6. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della difesa, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono adottate le norme attuative della legge medesima.».

17.0.13
MONTEVECCHI, BLUNDO, SERRA, LEZZI

Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.
(Diritto allo studio universitario)

1. Al fine di garantire il mantenimento dei livelli di intervento per il diritto allo studio universitario a favore degli. studenti capaci, meritevoli e privi di mezzi, a decorrere dall'anno 2016 il Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, è incrementato di 150 milioni di euro.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma precedente, determinato in euro 150 milioni a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante i risparmi derivanti dalle disposizioni dei commi successivi.
3. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 169 dell'articolo1, della legge 23 dicembre 2014. n. 190, a decorrere dall'anno 2016, è ridotta di euro 100 milioni. A decorrere dal primo riparto successive alla data di entrata in vigore della presente legge per le finalità di cui al comma 13 dell'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, i contributi sono ripartiti tra le sole istituzioni scolastiche degli enti locali.
4. All'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, il comma 151 è abrogato».

17.0.14
CONTI, BARANI, AMORUSO, AURICCHIO, COMPAGNONE, D'ANNA, FALANGA, IURLARO, LANGELLA, EVA LONGO, MAZZONI, RUVOLO, SCAVONE, VERDINI

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.

1. Per incrementare la competitività del sistema-ricerca del paese in ambito marino, la stazione zoologica Anton Dohrn di Napoli è autorizzata ad assumere, nel settennio 2016-2022, complessive 75 unità di personale ricercatore e tecnologo, in scaglioni annuali di 13 unità di personale nel 2016, 15 unità nel 2017, 14 unità ne12018, 14 unità nel 2019, 8 unità nel 2020, 7 unità nel 2021 e 4 unità nel 2022, nel limite di una maggiore spesa di personale pari a euro 580 mila nell'anno 2016, a euro 1,25 milioni nell'anno 2017, a euro 2,03 milioni nell'anno 2018, a euro 2,76 milioni nell'anno 2019, a euro 2,96 milioni nell'ano 2020, a euro 3 milioni nell'anno 2021 e a euro 3,053 a partire dall'anno 2022.
2. L'approvazione del fabbisogno del personale, la consistenza e le variazioni dell'organico strettamente necessarie sono disposte ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previo parere favorevole del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. All'onere recato dal comma 1 si provvede mediante corrispondente variazione degli stanziamenti recati fondo per gli interventi strutturali di politica».

17.0.15
CONTI, BARANI, AMORUSO, AURICCHIO, COMPAGNONE, D'ANNA, FALANGA, IURLARO, LANGELLA, EVA LONGO, MAZZONI, RUVOLO, SCAVONE, VERDINI

All'articolo 17, è aggiunto il seguente comma:

«All'articolo 10 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, dopo il comma 2 è inserito il seguente.

''2-bis. Ferma restando la disposizione di cui all'articolo 21 del decreto legislativo C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233, gli iscritti ai corsi di laurea di medicina e chirurgica, di odontoiatria, ed assimilate, a partire dal quinto anno di corso e sino all'iscrizione al relativo Albo professionale, al fine di rafforzare la propria posizione previdenziale, possono facoltativamente provvedere all'iscrizione ed al pagamento della relativa contribuzione presso la Quota À del Fondo di Previdenza Generale gestito dall'ente di previdenza di cui all'elenco A, nono capoverso, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 attuativo della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
L'ammontare del contributo e le modalità del versamento vengono determinati dal Consiglio di Amministrazione dell'ente di cui al precedente comma, tenendo conto della capacità reddituale degli interessati.
Per le finalità di cui al presente comma, a valere sui maggiori risparmi prodotti, l'ente favorisce l'iscrizione e il pagamento della contribuzione da parte degli studenti di cui al primo periodo anche attraverso prestiti d'onore.
Dall'applicazione delle presenti disposizioni non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato''».

17.0.16
PUGLISI, MARCUCCI, DI GIORGI, FASIOLO, ELENA FERRARA, IDEM, MARTINI, TOCCI, ZAVOLI

Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.
(Fondo per l'attuazione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni)

1. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 181, lettera e) della legge 13 luglio 2015, n. 107, presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è istituto il ''Fondo per l'attuazione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni'', con una dotazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede a valere sulle risorse non utilizzate del Fondo di sviluppo e coesione».

17.0.17
MONTEVECCHI, BLUNDO, SERRA, MANGILI

Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, al comma 1, le parole da: ''nonché tenendo conto,'' fino alla fine del comma sono soppresse''».

17.0.18
SCAVONE, BARANI, AMORUSO, AURICCHIO, COMPAGNONE, CONTI, D'ANNA, FALANGA, IURLARO, LANGELLA, EVA LONGO, MAZZONI, RUVOLO, VERDINI

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.
(Modifiche alla legge 28 dicembre 2001, n. 448)

1. All'Articolo 19, comma 11, dopo il primo ''turistica'', sopprimere le parole da: ''ma'' fino alla fine del comma.
A seguire, aggiungere in fine il seguente periodo: ''Gli iscritti ai corsi di formazione specifica in medicina generale potranno essere impiegati solo in caso di carente disponibilità di medici in possesso di attestato di formazione specifica in medicina generale già iscritti negli elenchi della guardia medica notturna e festiva e della guardia medica turistica, ma avranno precedenza di chiamata nei confronti dei medici non in possesso di attestato di formazione specifica in medicina generale''».

18.1
COMAROLI, DIVINA

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 18. – 1. Dopo il comma 10 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201; convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è inserito il seguente:

''10-bis. Ai fini del godimento del diritto di cui articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, non si applicano le disposizioni in materia di decorrenza del trattamento pensionistico e di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122''.

2. All'articolo 24, comma 14, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 21, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea:

1) le parole: ''che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2011'' sono sostituite dalle seguenti: ''che maturano i requisiti anagrafico e contributivo entro il 31 dicembre 2022'';
2) le parole: ''ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243 , e successive integrazioni e modificazioni'', sono sostituite dalle seguenti: '', ai soggetti di cui all'articolo 1, commi 8 e 9, della legge 23 agosto 2004, n.243, e successive integrazioni e modificazioni, ed ai soggetti rientranti nelle deroghe dall'articolo 2,comma 3, lettera a), del decreto-legislativo 30 dicembre 1992, n. 503'';

b) alle lettere b), c) ed e) le parole: ''4 dicembre2011'', ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2011'';

3. L'alinea del comma 15-bis dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è sostituito dal seguente: ''in via eccezionale, per tutti i lavoratori le cui pensioni sono liquidate a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, ancorché non titolari di. un rapporto di lavoro alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto''.
4. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigente prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ferme restando le salvaguardie previste dall'articolo 24, comma 14, del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011, come da ultimo modificato dalla presente legge, dall'articolo 22 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dall'articolo 1, commi da 231 a 234, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, dagli articoli 11 e 11-bis del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, dall'articolo 2, commi 5-bis e 5-ter, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e dall'articolo 1, commi da 194 a 198, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dai relativi decreti ministeriali attuativi del 1ºgiugno 2012, 8 ottobre 2012, 22 aprile 2013 e 14 febbraio 2014, continuano ad applicarsi, a decorrere-dal primo mese di esclusione e poi dal 1º gennaio 2016 secondo il criterio dell'automatico scorrimento mensile delle graduatorie dagli aventi diritto fino all'utilizza totale delle risorse delle prime sei salvaguardie confluite nel Fonda di cui all'articolo 1, comma 235 della legge n. 228 del 2012, fatte salve le somme già individuate a copertura delle deroghe certificate con i precedenti provvedimenti, ai seguenti soggetti che maturano mese dopo mese i requisiti per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011:

a) al lavoratori collocati in mobilità ordinaria a seguito di accordi governativi o non governativi, eventualmente preceduti da un periodo di fruizione di cassa integrazione guadagni, stipulati entro il 31 dicembre 2011, cessati dal rapporto di lavoro entro il 31 dicembre 2014, secondo il mese di perfezionamento a decorrere dal primo mese di esclusione e successivamente in base alla graduatoria decorrente dal 1º gennaio 2016, anche mediante il versamento di contributi volontari, dei requisiti utili a comportare la decorrenza con le norme vigenti prima dell'entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011. Il versamento volontario di cui alla presente lettera, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, può riguardare anche periodi eccedenti i sei mesi precedenti la domanda di autorizzazione stessa. Tale versamento può comunque essere effettuato solo con riferimento ai periodi successivi al termine di fruizione dell'indennità di mobilità di cui alla presente lettera;
b) ai lavoratori di-cui all'articolo 1, comma 194, lettere a) e f), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, secondo il mese di perfezionamento dei requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, sulla base della disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011;
c) ai lavoratori il cui rapporto di lavoro si è risolto entro il 31 dicembre 2014 in ragione di accordi individuali sottoscritti entro il 31 dicembre 2011 anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, secondo il mese di perfezionamento dei requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, sulla base della disciplina previgente alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011;
d) ai lavoratori di cui all'articolo 24, comma 14, lettera e-ter) del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 214, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, a condizione che abbiano il parente disabile convivente all'atto della domanda di salvaguardia e non abbiano prestato attività lavorativa successivamente al 31 dicembre 2011, secondo il mese di perfezionamento dei requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, sulla base della disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011;
e) ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato cessati dal lavoro tra il 1º gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, non rioccupati a tempo indeterminato, secondo il mese di perfezionamento dei requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011;
f) ai lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato per risoluzione unilaterale, nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data di cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, secondo il mese di perfezionamento, a decorrere dal primo mese di esclusione e successivamente in base alla graduatoria decorrente dal 1º gennaio 2016, anche mediante il versamento di contributi volontari, dei requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico sulla base della disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011;
g) ai soggetti-rientranti nelle deroghe di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, in possesso di un'anzianità contributiva effettiva di almeno quindici anni al 31 dicembre 1992, ovvero ai dipendenti che possono far valere un'anzianità assicurativa di almeno 25 anni e che risultano occupati per almeno 10 anni, anche non consecutivi, per periodi di durata inferiore a 52 settimane nell'anno solare, come individuati nella circolare Inps n. 16 del 1º febbraio 2013, ed a condizione che dal 31 dicembre 2014, non svolgano attività lavorativa riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, secondo il mese di perfeziona mento, a decorrere dal primo mese di, esclusione e successivamente in base alla graduatoria decorrente dal 1º gennaio 2016, dei requisiti utili a comportare la decorrenza del tratta mento pensionistico sulla base della disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011;
h) ai lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione anteriormente al 20 luglio 2007, purché l'autorizzazione non sia antecedente al 31 dicembre 2004 e che alla data del 31 dicembre 2011 abbiano almeno cinquantacinque settimane di contributi volontari accreditati o accreditabili, a condizione che dal 31 dicembre 2014 non svolgano attività lavorativa riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, secondo il mese di perfezionamento, a decorrere dal primo mese di esclusione e successivamente in base alla graduatoria decorrente dal 1º gennaio 2016, dei requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico sulla base della disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011;
i) ai lavoratori percettori del trattamento speciale per l'edilizia ai sensi della legge n. 427 del 1975 e successive modificazioni e integrazioni, con accordi stipulati entro il 31 dicembre 2011, cessati dal rapporto di lavoro entro il 31 dicembre 2014, secondo il mese di perfezionamento, a decorre dal primo mese di esclusione e successivamente in base alla graduatoria decorrente dal 1º gennaio 2016, anche mediante versamento di contributi volontari, dei requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico sulla base della disciplina previgente alla data di entrata in vigore del citato .decreto-legge n. 201 del 2011, il versamento volontario di cui alla presente lettera, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, può riguardare ancora periodi eccedenti i sei mesi precedenti la domanda di autorizzazione stessa. Tale versamento può comunque essere effettuato solo con riferimento ai periodi successivi al termine di fruizione dell'indennità di Trattamento Speciale Edile di cui alla presente lettera;
l) ai lavoratori collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n.223, e successive modificazioni, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 31 dicembre 2011 o, in caso di lavoratori provenienti da aziende interessate dall'attivazione delle vigenti procedure concorsuali, anche in mancanza dei predetti accordi, secondo il mese di perfezionamento, a decorrere dal primo mese di esclusione e successivamente in base alla graduatoria decorrente dal 1º gennaio 2016, anche mediante il versamento di contributi volontari, dei requisiti utili requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico sulla base della disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, a prescindere dalla data di conclusione della procedura di mobilità e dalla data di effettivo collocamento in mobilità, eventualmente preceduto da un periodo di fruizione di cassa integrazione guadagni. Il versamento volontario di cui alla presente lettera, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, può riguardare anche periodi eccedenti i sei mesi precedenti la domanda di autorizzazione stessa. Tale versamento può comunque essere effettuato solo con riferimento ai periodi successivi al termine di fruizione dell'indennità di mobilità di cui alla presente lettera;
m) ai lavoratori collocati in mobilità ordinaria in data antecedente al 31 dicembre 2007, sulla base di accordi governativi e non governativi, licenziati prima dell'entrata in vigore della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e che alla data del 30 novembre 2011. risultavano essere ancora in mobilità, percettori del trattamento di mobilità in deroga fino al 31 dicembre 2013, secondo il mese di perfezionamento, a decorrere dal primo mese di esclusione e successivamente in base alla graduatoria decorrente dal 1º gennaio 2016, anche mediante il versamento di contributi volontari dei requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico sulla base della disciplina previgente alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011. Il versamento volontario di cui alla presente lettera, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, può riguardare anche periodi eccedenti i sei mesi precedenti la domanda di autorizzazione stessa. Tale versamento può comunque essere effettuato solo con riferimento ai periodi successivi al termine di fruizione dell'indennità di mobilità di cui alla presente lettera.

5. Per i lavoratori di cui al comma 4, lettere a), i) e m) che siano già stati autorizzati ai versamenti volontari in data antecedente all'entrata in vigore della presente legge-e per i quali siano decorsi i termini di pagamento, sono riaperti a domanda i termini dei versamenti relativi alla fine del periodo di fruizione delle indennità di mobilità o di trattamento speciale edile ai sensi dei medesimo comma 4.
6. Ai fini della presentazione delle istanze da parte dei lavoratori, sia all'Istituto nazionale-di previdenza sociale che alle Direzioni territoriali del lavoro, da effettuare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, si applicano per ciascuna .categoria di lavoratori salvaguardati le specifiche procedure previste nei precedenti provvedimenti in materia di salvaguardia dei requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, da ultimo stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sodali 14 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 16 aprile 2014. Le Direzioni Territoriali del Lavoro comunicano entro un mese dal termine dei sessanta giorni al Ministro del lavoro e delle politiche sociali il numero di istanze pervenute per ogni tipologia di lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, lettere da a) a m), al fine di avere evidenza dell'utilizzo totale delle risorse disponibili nel Fondo di cui all'articolo 1, comma 235, della legge n. 228 del 2012 e dell'eventuale occorrenza di ulteriori risorse. L'INPS procede mensilmente al monitoraggio delle istanze'di salvaguardia di cui al presente comma, provvedendo a pubblicare mensilmente on line sul proprio sito internet, i dati raccolti a-seguito dell'attività di monitoraggio, in forma aggregata al fine di rispettare le vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali, sulla base della data di decorrenza mensile del trattamento pensionistico e avevano cura di evidenziare le domande accolte quelle in corso di lavorazione, quelle respinte e le relative motivazioni. L'Inps procede, altresì, al monitoraggio mensile delle risorse necessarie a copertura delle istanze presentate mese dopo mese, fino all'utilizzo totale, fatte salve le somme già individuate a copertura delle salvaguardie certificate con i sei precedenti provvedimenti, delle risorse disponibili delle prime sei salvaguardie confluite nel Fondo di cui all'articolo 1, comma 235, della legge 228 del 2012, i cui stanzia menti sono a tal fine vincolati.
7. Sulla base dei dati del monitoraggio effettuato dall'INPS, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali trasmette mensilmente al Parlamento una relazione, pubblicata anche on line sul sito internet –del Ministero, in ordine all'attuazione delle disposizioni di salvaguardia, con particolare riferimento al numero di lavoratori salvaguardati, all'ammontare e risorse finanziarie utilizzate e di quelle, ancora disponibili.
8. Il trattamento pensionistico, con riferimento ai soggetti di cui al presente articolo, non può avere decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge.
9. All'articolo 24, comma 18, ultimo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: ''al presente articolo'' sono sostituite dalle seguenti: ''al presente comma'' e le parole: ''ai lavoratori iscritti al Fondo speciale istituito presso l'INPS ai sensi dell'articolo 43 della legge 23 dicembre 1999, n. 488'' sono sostituite dalle seguenti: ''ai lavoratori operanti nelle imprese ferroviarie e nelle imprese dei gestori delle infrastrutture ferroviarie con mansioni di addetto alla condotta dei treni, addetto alla scorta treni, addetto alla manovra, al traghettamento e alla formazione treni, ai lavoratori del settore di macchina e agli addetti del settore di coperta della categoria dei marittimi''.
10. Ai fini dell'accesso al regime previdenziale vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è riconosciuta, anche in deroga alla normativa vigente, piena validità a tutti gli accordi, individuali o collettivi, stipulati dalle imprese anche in sede non governativa, entro il 31 dicembre 2011, che prevedevano esplicitamente uno scivolo pensionistico ed un accompagnamento alla maturazione del diritto previdenziale nel pieno rispetto delle norme In vigore alla data di sottoscrizione dell'accordo, per la gestione delle eccedenze occupazionali con utilizzo di ammortizzatori sociali, compresi gli ammortizzatori sociali in deroga.
11. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede con le risorse del fondo previsto dall'articolo 1 comma 235 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, fatte salve le somme già individuate a copertura delle salvaguardie certificate con i sei precedenti provvedimenti, e quanto alle necessità eccedenti gli stanziamenti in essere a legislazione vigente, si provvede, fino a 300 milioni annui, a valere sul fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge n. 190 del 2014».

18.2
COMAROLI, DIVINA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 18. – 1. All'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 14:

1) all'alinea, dopo le parole: ''ad applicarsi'' sono-inserite le seguenti: ''al personale della scuola che ha maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012, ai sensi dell'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni,'';
2) alla lettera a) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ''; i periodi derivanti dall'applicazione dell'adeguamento dell'aspettativa di vita di cui al comma 12 si computano ai soli fini dell'accesso al trattamento pensionistico e non rilevano ai fini della maturazione dei requisiti per l'accesso alle deroghe di cui alla presente lettera'';

b) l'alinea del comma 15-bis è sostituito dal seguente: ''In via eccezionale, per tutti i lavoratori le cui pensioni sono liquidate a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, ancorché non titolari di un rapporto di lavoro alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto 7'';
c) al comma 18, il secondo periodo è sostituito dal seguente: ''Fermo restando quanto indicato al comma 3, primo periodo, le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai lavoratori operanti nelle imprese ferroviarie e nelle imprese dei gestori delle infrastrutture ferroviarie con mansioni di addetto alla condotta dei treni, di addetto alla scorta treni, di addetto alla manovra, di addetto al traghettamento, di addetto alla formazione dei treni, nonché ai lavoratori del settore di macchina e agli addetti del settore di coperta del personale ferroviario marittimo''.

2. In considerazione della procedura di ricognizione delle dichiarazioni ai fini del collocamento in quiescenza del personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012, attivata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nel mese di ottobre 2013, il beneficio di cui al comma 1, lettera a), numero 1), è riconosciuto nel limite massimo di 2.500 soggetti e nel limite di spesa di 22,5 milioni di euro per l'anno 2016, di 58,8 milioni di euro per l'anno 2017 e di 50,7 milioni di euro per l'anno 2018. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) prende in esame le domande di pensionamento, inoltrate secondo modalità telematiche, in deroga alla normativa vigente, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dai lavoratori di cui al comma l, lettera a), numero 1), che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201. L'INPS provvede al monitoragg1o delle domande presentate, definendo un elenco numerico delle. stesse basato, ai fini di cui al quarto periodo del presente comma e del relativo ordine di priorità, su un criterio progressivo risultante dalla somma dell'età anagrafica e dell'anzianità contributiva possedute dai singoli richiedenti alla data del 31 dicembre 2012. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione determinato ai sensi del primo periodo del presente comma, ''INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate a usufruire dei benefici previsti dalla disposizione di cui al comma l, lettera a), numero 1).
3. Per i lavoratori che accedono al beneficio di cui al comma l, lettera al, numero 1), il trattamento di fine rapporto, comunque denominato, è corrisposto, nei termini e secondo le modalità stabiliti a legislazione vigente, assumendo come termine iniziale del periodo che precede l'erogazione del trattamento stesso la data in cui sarebbe intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro in caso di applicazione dei requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico previsti dall'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge.
4. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ferme restando re salvaguardie previste dal medesimo articolo 24, comma 14, del decreto-legge n. 201 del 2011, come da ultimo modificato dalla presente legge, dall'articolo 22 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, dall'articolo 1, commi da 231 a 234, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, dagli articoli 11 e 11-bis del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, e successive modificazioni; dall'articolo 2, commi 5-bis e 5-ter, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e successive modificazioni, dall'articolo 1, commi da 194 a 198; della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dall'articolo 2 della legge 10 ottobre 2014, n. 147, e dai relativi decreti attuativi del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 1º giugno 2012, 8 ottobre 2012, 22 aprile 2013 e 14 febbraio 2014, pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24 luglio 2012, n. 17 del 21 gennaio 2013, n. 123 del 28 maggio 2013 e n. 89 del 16 aprile 2014, continuano ad applicarsi ai seguenti soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011:

a) nel limite di 5.300 soggetti, ai lavoratori collocati in mobilità o in trattamento speciale edile ai sensi degli articoli 4, 11 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, o ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, a seguito di accordi governativi o non governativi stipulati entro il 31 dicembre 2011 o, nel caso di lavoratori provenienti da aziende cessate o interessate dall'attivazione delle vigenti procedure concorsuali quali il fallimento, il concordato preventivo, la liquidazione coatta amministrativa, l'amministrazione straordinaria o l'amministrazione straordinaria speciale, anche in mancanza dei predetti accordi, cessati dall'attività lavorativa di lavoro entro il 31 dicembre 2014 e che perfezionano, entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità o del trattamento speciale edile, ovvero, anche mediante il versamento di contributi volontari, entro trentasei mesi dalla fine dei menzionati periodi, i requisiti vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Il versamento volontario di cui alla presente lettera, anche in deroga alla disposizione dell'articolo 6, comma l, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, può riguardare anche periodi eccedenti i sei mesi precedenti la domando di autorizzazione. Tale versamento può comunque essere effettuato solo con riferimento ai trentasei mesi successivi al termine di fruizione delle indennità di mobilità o del trattamento speciale edile di cui alla presente lettera. Eventuali periodi di sospensione della dell'indennità di mobilità, ai sensi dell'articolo 8, commi 6 e 7; della legge 23 luglio 1991, n. 223, o del trattamento speciale edile di cui all'articolo 11 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, e all'articolo 3 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, per svolgere attività di lavoro subordinato, a tempo parziale, a tempo determinato, ovvero di lavoro parasubordinato mantenendo l'iscrizione nella lista, si considerano rilevanti ai fini del prolungamento del periodo di fruizione dell'indennità stessa e non comportano l'esclusione dall'accesso alla salvaguardie di cui alla presente legge;
b) nel limite di ulteriori 12.000 soggetti, ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettere a) e f), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, entro il sessantesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011;
c) nel limite di ulteriori 6.000 soggetti, ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettere b), c) e d), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, entro il sessantesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011;
d) nel limite di ulteriori 2.000 soggetti, ai lavoratori di cui all'articolo 24, comma 14, lettera e-ter), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, entro il sessantesimo mese successivo alla citata data di entrata in vigore;
e) nel limite di ulteriori 1.000 soggetti, ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinata e ai lavoratori in somministrazione con contratto a tempo determinato, cessati dal lavoro tra il 1º gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, non rioccupati a tempo indeterminato, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, entro il sessantesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge.

5. Per i soggetti di cui al comma 4, lettere b), c) ed e), l'eventuale rioccupazione con rapporto tempo indeterminato per lavoro domestico non comporta l'esclusione dall'accesso alla salvaguardia.
6. Per i lavoratori di cui al comma 4, lettera a), già autorizzati ai versamenti volontari in data antecedente a quella dell'entrata in vigore della presente legge e per i quali siano decorsi i termini di pagamento, sono riaperti a domanda i termini dei versamenti relativi ai trentasei mesi successivi alla fine del periodo di fruizione dell'indennità di mobilità come specificato nel medesimo comma 1.
7. Ai fini della presentazione delle istanze da parte dei lavoratori, da effettuare entro sessanta giorni dalla data, di entrata in vigore della presente legge, si applicano per ciascuna categoria di lavoratori salvaguardati le specifiche procedure previste nei precedenti provvedimenti in materia di salvaguardia dei requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, da ultimo stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 16 aprile 2014. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dai lavoratori di cui al presente articolo che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, e provvede a pubblicare nel proprio sito internet, in forma aggregata al fine di rispettare le disposizioni vigenti in materia di tutela dei dati personali, i dati raccolti a seguito dell'attività di monitoraggio, avendo cura di evidenziare le domande accolte, quelle respinte e le relative motivazioni. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione determinato ai sensi dei commi 1 e 5, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate a usufruire dei benefici previsti dal presente articolo.
8. I dati rilevati nell'ambito del monitoraggio svolto dall'lNPS ai sensi del comma 3, sono utilizzati fini della predisposizione della relazione di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 10 dicembre 2014, n. 147.
9. I benefici di cui al presente articolo sono riconosciuti nel limite di 26.300 soggetti e nel limite massimo di 35,3 milioni di euro per l'anno 2015 di 178,1 milioni di euro per l'anno 2016, di 309,2 milioni di euro per l'anno 2017, di 291,2 milioni di euro per l'anno 2018, di 248 milioni di euro per l'anno 2019, di 166,2 milioni di euro per l'anno 2020, di 105,8 milioni di euro per l'anno 2021 di 40,7 milioni di euro per l'anno 2022 e di 3,1 milioni di euro per l'anno 2023. Conseguentemente, all'articolo 1, comma 235, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, gli importi indicati al quarto periodo sono corrispondentemente incrementati degli importi di cui al primo periodo del presente comma.
10. Al comma 113 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: ''Con effetto sui trattamenti pensionistici decorrenti dal 1º gennaio 2015,'' sono soppresse.
11. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge si provvede con le risorse del fondo previsto dall'articolo 1, comma 235, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, di quelle risultanti dal monitoraggio di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 10 dicembre 2014; n. 147, e del fondo previsto dall'articolo l, comma 709, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

18.3
MUNERATO, BELLOT, BISINELLA

Prima del comma 1, inserire il seguente:

«01. All'articolo 24, comma 14, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, all'alinea, dopo le parole: ''ad applicarsi'' sono inserite le seguenti: ''al personale della scuola che ha maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012, ai sensi dell'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni,». In considerazione della procedura di ricognizione delle dichiarazioni ai fini del collocamento in quiescenza del personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012, attivata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nel mese di ottobre 2013, il beneficio di cui al presente comma, è riconosciuto nel limite massimo di 2.500 soggetti e nel limite di spesa di 22,5 milioni di euro per l'anno 2016, di 58,8 milioni di euro per l'anno 2017 e di 50,7 milioni di euro per l'anno 2018. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) prende in esame le domande di pensionamento, inoltrate secondo modalità telematiche, in deroga alla normativa vigente, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dai lavoratori di cui al comma 1, lettera a), numero 1), che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande presentate, definendo un elenco numerico delle stesse basato, ai fini di cui al quarto periodo del presente comma e del relativo ordine di priorità, su un criterio progressivo risultante dalla somma dell'età anagrafica e dell'anzianità contributiva possedute dai singoli richiedenti alla data del 31 dicembre 2012. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione determinato ai sensi del primo periodo del presente comma, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento. Per i lavoratori che accedono al beneficio di cui al presente comma, il trattamento di fine rapporto, comunque denominato, è corrisposto, nei termini e secondo le modalità stabiliti a legislazione vigente, assumendo come termine iniziale del periodo che precede l'erogazione del trattamento stesso la data in cui sarebbe intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro in caso di applicazione dei requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico previsti dall'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge».

Conseguentemente, all'articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 22,5 milioni di euro per l'anno 2016, 58,8 milioni di euro per l'anno 2017 e di 50,7 milioni di euro per l'anno 2018».

18.4
COMAROLI, DIVINA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'alinea del comma 14 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: ''ad applicarsi'' sono inserite le seguenti: ''al personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012, ai sensi dell'articolo 59, comma 9, della legge27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni,''. In considerazione della procedura di ricognizione delle dichiarazioni ai fini del collocamento in quiescenza del personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012, attivata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nel mese di ottobre 2013, il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto, con decorrenza dalla data del 1º settembre 2015, nel limite massimo di 4.000 soggetti e nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 4. L'INPS prende in esame le domande di pensionamento, inoltrate secondo modalità telematiche, in deroga alla normativa vigente, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dai lavoratori di cui al comma 1 che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande presentate, definendo un elenco numerico delle stesse basato, ai fini di cui all'ultimo periodo del presente comma e del relativo ordine di priorità, su un criterio progressivo risultante dalla somma dell'età anagrafica, e dell'anzianità contributiva vantate dai singoli richiedenti alla data del 31 dicembre 2012. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione determinato ai sensi del primo periodo del presente comma, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dalla disposizione di cui al medesimo comma 1. Per i lavoratori che accedono al beneficio di cui al presente comma il trattamento di fine rapporto, comunque denominato, è corrisposto al momento in cui il soggetto avrebbe maturato il diritto alla corresponsione dello stesso secondo le disposizioni di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e sulla base di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 22, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge l4 settembre 2011, n. 148, nonché secondo le modalità previste a legislazione vigente».

Conseguentemente, all'articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 110 milioni per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».

18.5
GATTI

Al comma 2, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, sostituire le parole: «6.300 soggetti», con le seguenti: «6.600 soggetti»;
b) al primo periodo, sostituire le parole da: «il 31 dicembre 2012,», fino a: «dello stesso periodo», con le seguenti: «il 31 dicembre 2014, anche mediante il versamento di contributi volontari, entro trentasei mesi dalla fine del suddetto periodo»;
c) al terzo periodo, sostituire le parole da: «Tale versamento», fino a: «dodici mesi», con le seguenti: «Il versamento di cui alla presente lettera può comunque essere effettuato solo con riferimento ai trentasei mesi»;
d) al comma 3, sostituire le parole: «dodici mesi», con le seguenti: «trentasei mesi».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2016: – 4.000.000;
2017: – 8.000.000;
2018: – 8.000.000.

18.6
CERONI

Al comma 2, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

a) le parole: «31 dicembre 2011», sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2014»;
b) le parole: «31 dicembre 2012», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2014«;
c) sostituire le parole: «dodici mesi», con le seguenti: «trentasei mesi».

Conseguentemente, ridurre proporzionalmente del 5 per cento in maniera lineare tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata tabella C.

18.7
MUNERATO, BELLOT, BISINELLA

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «ovvero, se cessati entro il 31 dicembre 20l2, anche mediante il versamento di contributi volontari, entro dodici mesi», con le seguenti: «ovvero, anche mediante il versamento di contributi volontari, entro trentasei mesi dalla fine dei menzionati periodi».

Conseguentemente:

all'articolo 20, sopprimere il comma 2;
all'articolo 33, sopprimere il comma 34;
all'articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018;
all'articolo 16, sopprimere i commi 1 ,13 e 14.

18.8
COMAROLI, DIVINA

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità o del trattamento speciale edile, ovvero, se cessati entro il 31 dicembre 2012, anche mediante il versamento di contributi volontari, entro dodici mesi dalla fine dello stesso periodo», con le seguenti: «e che perfezionano, entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità o del trattamento speciale edile, ovvero, anche mediante il versamento di contributi volontari, entro trentasei mesi dalla fine dei menzionati periodi» e le parole: «solo con riferimento ai dodici mesi», con le seguenti: «solo con riferimento ai trentasei mesi».

Conseguentemente:

all'articolo 27, sopprimere il comma 7;
all'articolo 33, comma 2, sostituire le parole: «l'importo ai euro 23.002.000 per l'anno 2016, di 21.756.000 per l'anno 2017 ed euro 18.006.000 a decorrere dall'anno 2018», con le seguenti: «l'importo di euro 523.002.000 per l'anno 2016, di 521.756.000 per l'anno 2017 ed euro 518.006.000 a decorrere dall'anno 2018»;
all'articolo 33, sopprimere il comma 34;
all'articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 250 milioni per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018»;
dopo l'articolo 51, inserire il seguente:

«Art. 51-bis.

A decorrere dal 1º gennaio 2016 è istituita un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero effettuati attraverso gli istituti bancari, le agenzie ''money transfer'' o altri agenti in attività finanziaria, pari al 10 per cento, sul denaro trasferito da persone fisiche non munite di matricola Inps e codice fiscale. Le maggiori entrate di cui al presente articolo confluiscono nel fondo previsto dall'articolo 1, comma 235, della legge n.228 del 2012 per essere riassegnate agli scopi di cui all'articolo 18-bis».

18.9
BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZELLER, ZIN, PANIZZA, ORELLANA

Al comma 2, lettera a), secondo periodo, sostituire le parole: «31 dicembre 2012», con le seguenti: «31 dicembre 2014» ed, in fine, aggiungere il seguente periodo: «Ai fini della presente lettera, non si tiene conto di alcun incremento dell'età anagrafica di cui all'articolo 24 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;»

Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione si provvede mediante riduzione, fino al 5 per cento, a partire dall'anno 2016, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della presente legge, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

18.10
MOLINARI

Al comma 2, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

nel primo periodo, dopo le parole: «versamento di contributi volontari», le parole: «entro trentasei mesi» al posto di: «entro dodici mesi»;
nel terzo periodo, dopo le parole: «solo con riferimento», le parole: «ai trentasei mesi» al posto di: «ai dodici mesi».

18.11
RUTA

Al comma 2, lettera a), sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «dodici mesi», con le seguenti: «trentasei mesi».

Conseguentemente al comma 3, le parole: «dodici mesi», sono sostituite dalle seguenti: «trentasei mesi»;

All'articolo 48, dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «A decorrere dal 1º gennaio 2016, sulle vincite derivanti da una singola giocata effettuata sugli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, collegati in rete, si applica un prelievo pari al 3 per cento. Il prelievo sulle vincite è operato all'atto del pagamento delle somme a credito del giocatore e versato dal concessionario unitamente al primo versamento utile della quota della raccolta del gioco dovuta all'erario. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono definite le modalità applicative, a decorrere dall'anno 2016, del prelievo sulle vincite con particolare riferimento alla corretta determinazione della base imponibile, alle modifiche tecnologiche dei sistemi hardware e software e alla partecipazione dei concessionari, dei produttori dei sistemi, nonché della SOGEI quale partner tecnologico dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli».

18.12
COMAROLI, DIVINA

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «entro dodici mesi dalla fine dello stesso periodo», con le seguenti: «entro trentasei mesi dalla fine dello stesso periodo», e le parole: «solo con riferimento ai dodici mesi», con le seguenti: «solo con riferimento ai trentasei mesi».

Conseguentemente:

all'articolo 27, sopprimere il comma 7;
all'articolo 33, comma 2, sostituire le parole: «l'importo di euro 23.002.000 per l'anno 2016, di 21.756.000 per l'anno 2017 ed euro 18.006.000 a decorrere dall'anno 2018», con le seguenti: «l'importo di euro 523.002.000 per l'anno 2016, di 521.756.000 per l'anno 2017 ed euro 518.006.000 a decorrere dall'anno 2018»;
all'articolo 33, sopprimere il comma 34;
all'articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridette in maniera lineare per un importo pari a 250milioni per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018»;
dopo l'articolo 51, inserire il seguente: «51-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2016 è istituita un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero effettuati attraverso gli istituti bancari, le agenzie «money transfer» o altri agenti in attività finanziaria, pari al 10 per cento, sul denaro trasferito da persone fisiche non munite di matricola Inps e codice fiscale. Le maggiori entrate di cui al presente articolo confluiscono nel fondo previsto dall'articolo 1, comma 235, della legge n. 228 del 2012 per essere riassegnate agli scopi di cui all'articolo 18, comma 2».

18.13
CATALFO, PUGLIA

Al comma 2, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, sostituire le parole: «entro dodici mesi», con le seguenti: «entro trentasei mesi»;
b) al terzo periodo, sostituire le parole: «ai dodici mesi», con le seguenti: «ai trentasei mesi».

Conseguentemente:

a) all'articolo 33, sostituire il comma 8, con il seguente: «8. All'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, sopprimere le seguenti parole: ''di 27,7 milioni di euro per l'anno 2015e di 45,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017''»;
b) all'articolo 33, al comma 34, sostituire le parole: «300 milioni», con le seguenti: «100 milioni»;
c) all'articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «15 per cento», con le seguenti: «17 per cento»;
d) all'articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento», con le seguenti: «6 per cento»;
e) dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

«Art. 50-bis. – (Riduzione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi delle banche e di altri enti e società finanziari).- 1. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole: ''nella misura del 96 per cento'', sono sostituite dalle seguenti: ''nella misura del 93 per cento'';
b) all'articolo 6, comma 9, le parole: ''nella misura del 96 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''nella misura del 93 per cento'';
c) all'articolo 7, comma 2, le parole: ''nella misura del 96 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''nella misura del 93 per cento''»;

f) all'articolo 51, al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per ciascuno, degli anni 2016, 2017 e 2018».

18.14
COMAROLI, DIVINA

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «entro dodici mesi dalla fine dello stesso periodo», con le seguenti: «entro ventiquattro mesi dalla fine dello stesso periodo», e le parole: «solo con riferimento ai dodici mesi», con le seguenti: «solo con riferimento ai ventiquattro mesi».

Conseguentemente:

all'articolo 27, sopprimere il comma 7;
all'articolo 33, comma 2, sostituire le parole: «l'importo di euro23.002.000 per l'anno 2016, di 21.756.000 per l'anno 2017 ed euro 18.006.000 a decorrere dall'anno 2018», con le seguenti: «l'importo di euro 523.002.000 per l'anno 2016, di 521.156.000per l'anno 2017 ed euro 518.006.000 a decorrere dall'anno 2018»;
all'articolo 33, sopprimere il comma 34;
all'articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 250milioni per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».;
dopo l'articolo 51, inserire il seguente: «51-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2016 è istituita un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero effettuati attraverso gli istituti bancari, le agenzie «money transfer» o altri agenti in attività finanziaria, pari al 10 per cento, sul denaro trasferito da persone fisiche non munite di matricola Inps e codice fiscale. Le maggiori entrate di cui al presente articolo confluiscono nel fondo previsto dall'articolo 1, comma 235, della legge n. 228 del 2012 per essere riassegnate agli scopi di cui all'articolo 18, comma 2».

18.15
PARENTE, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, LEPRI, MANASSERO, PEZZOPANE, SPILABOTTE, PAGLIARI, GATTI, ALBANO

Al comma 2, lettera a), primo e secondo periodi, sostituire la parola: «dodici», con la seguente: «trentasei».

Conseguentemente, al comma 3, sostituire la parola: «dodici», con la seguente: «trentasei».

18.16
BERTACCO, AMIDEI, PICCOLI, MARIN, CERONI, MALAN

Al comma 2, lettera a), terzo periodo, sostituire le parole: «dodici», con le seguenti: «trentasei».

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire la parola: «300», con la seguente: «280».

18.17
MUNERATO, BELLOT, BISINELLA

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «9.000», con le seguenti: «12.000».

Conseguentemente:

All'articolo 20, sopprimere il comma 2.
All'articolo 33, sopprimere il comma 34.
All'articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo».
Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018;
All'articolo 16, sopprimere i commi 1, 13, 14.

18.18
COMAROLI, DIVINA

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: «entro il sessantesimo mese», con le seguenti: «entro l'ottantaquattresimo mese».

Conseguentemente:

all'articolo 27, sopprimere il comma 7;
all'articolo 33, comma 2, sostituire le parole: «l'importo di euro 23.002.000 per l'anno 2016, di 21.756.000 per l'anno 2017 e di euro 18.006.000 a decorrere dall'anno 2018», con le seguenti: «l'importo di euro 523.002.000 per l'anno 2016, di 521.756.000 per l'anno 2017 di euro 518.006.000 a decorrere dall'anno 2018»;
all'articolo 33, sopprimere il comma 34;
all'articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ivi comprese te variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 250milioni per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.»;
dopo l'articolo 51, inserire il seguente: «51-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2016 è istituita un'imposta di bollo sui trasferimenti dì denaro all'estero effettuati attraverso gli istituti bancari, le agenzie «money transfer» o altri agenti in attività finanziaria, pari al 10 per cento, sul denaro trasferito da persone fisiche non munite di matricola Inps e codice fiscale. Le maggiori entrate di cui al presente articolo confluiscono nel fondo previsto dall'articolo 1, comma 235, della legge n. 228 del 2012 per essere riassegnate agli scopi di cui all'articolo 18, comma 2».

18.19
COMAROLI, DIVINA

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: «entro il centottesimo mese», con le seguenti: «entro l'ottantaquattresimo mese».

Conseguentemente:

all'articolo 27, sopprimere il comma 7;
all'articolo 33, comma 2, sostituire le parole: «l'importo di euro 23.002.000 per l'anno 2016, di 521.756.000 per l'anno 2017 e di euro 518.006.000 a decorrere dall'anno 2018», con le seguenti: «l'importo di euro 523.002.000 per l'anno 2016, di 521.756.000 per l'anno 2017 di euro 518.006.000 a decorrere dall'anno 2018»;
all'articolo 33, sopprimere il comma 34;
all'articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ivi comprese te variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 250milioni per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.»;
dopo l'articolo 51, inserire il seguente: «51-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2016 è istituita un'imposta di bollo sui trasferimenti dì denaro all'estero effettuati attraverso gli istituti bancari, le agenzie «money transfer» o altri agenti in attività finanziaria, pari al 10 per cento, sul denaro trasferito da persone fisiche non munite di matricola Inps e codice fiscale. Le maggiori entrate di cui al presente articolo confluiscono nel fondo previsto dall'articolo 1, comma 235, della legge n. 228 del 2012 per essere riassegnate agli scopi di cui all'articolo 18, comma 2».

18.20
CRIMI

Al comma 2, la lettera d), è sostituita dalla seguente:

d) nel limite di 2.000 soggetti, ai lavoratori di cui all'articolo 24, comma 14, lettera e-ter), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, limitatamente ai lavoratori che assistono da almeno 20 anni familiari conviventi entro il secondo grado e non ultra sessantacinquenni che a causa di malattia, infermità o disabilità, sono riconosciuti invalidi civile al 100 per cento e inabili al lavoro, e necessitano di assistenza globale e continua ai sensi dell'articolo 3, comma 3, legge n. 104 del 1992, con priorità per coloro che assistono da un maggiore numero di anni, per coloro che assistono più di un disabile senza il sostegno di altri familiari conviventi e per coloro che assistono senza il sostegno di altri familiari conviventi, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, entro il sessantesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge».

Conseguentemente:

a) all'articolo 33, sostituire il comma 8, con il seguente: «8. All'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, sopprimere le seguenti parole: ''di 27,7 milioni di euro per l'anno 2016 e di 45,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017»;
b) all'articolo 33, al comma 34, sostituire le parole: «300 milioni», con le seguenti: «200 milioni».
c) all'articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «15 per cento», con le seguenti: «17 per cento»;
d) all'articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento», con le seguenti: «6 per cento».

18.21
BELLOT, MUNERATO, BISINELLA

Al comma 2 la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) nel limite di 2.000 soggetti, ai lavoratori di cui all'articolo 24, comma 14, lettera e-ter), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre-2011, n. 214, limitatamente ai lavoratori che assistono da almeno 20 anni familiari conviventi entro il secondo grado e non ultra sessantacinquenni, che a causa di malattia, infermità o disabilità, sono riconosciuti invalidi civili al 100 per cento e inabili al lavoro, e necessitano di assistenza globale e continua ai sensi dell'articolo 3, comma 3, legge n. 104 del 1992, con priorità per coloro che assistono da un maggiore numero di anni, per coloro che assistono più di un disabile senza il sostegno di altri familiari conviventi e per coloro che assistono senza il sostegno di altri familiari conviventi, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, entro il sessantesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge».

18.22
RIZZOTTI, GASPARRI, CERONI

Al comma 2, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) nel limite di 2.000 soggetti, ai lavoratori di cui all'articolo 24, comma 14, lettera e-ter), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, limitatamente ai lavoratori che assistono da almeno 20 anni familiari conviventi entro il secondo grado e non ultra sessantacinquenni, che a causa di malattia, infermità o disabilità, sono riconosciuti invalidi civili al 100 per cento e inabili al lavoro, e necessitano di assistenza globale e continua ai sensi dell'articolo 3, comma 3, legge n. 104 del 1992, con priorità per coloro che assistono da un maggiore numero di anni, per coloro che assistono più di un disabile senza il sostegno di altri familiari conviventi e per coloro che assistono senza il sostegno di altri familiari conviventi, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, entro il sessantesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge».

18.23
COMAROLI, DIVINA

Al comma 2, sostituire la lettera d), con la seguente:

«d) nel limite di 2.000 soggetti, ai lavoratori di cui all'articolo 24, comma 14, lettera e-ter), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, limitatamente ai lavoratori che assistono da almeno 20 anni familiari conviventi entro il secondo grado e non ultra sessantacinquenni, che a causa di malattia, infermità o disabilità, sono riconosciuti invalidi civili al 100 per cento e inabili al lavoro, e necessitano di assistenza globale e continua ai sensi dell'articolo 3, comma 3, legge n. 104 del 1992, con priorità per coloro che assistono da un maggiore numero di anni, per coloro che assistono più di un disabile senza il sostegno di altri familiari conviventi e per coloro che assistono senza il sostegno di altri familiari conviventi, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, entro il sessantesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge».

Conseguentemente,

all'articolo 27, sopprimere il comma 7;

all'articolo 33, comma2, sostituire le parole: «l'importo di euro 23.002.000 per l'anno 2016, di 21.756.000 per l'anno 2017 ed euro 18.006.000 a decorrere dall'anno 2018», con le seguenti: «l'importo di euro 5.23.002.000 per l'anno 2016, di 521.756.000 per l'anno 2017 ed euro 518.006.000 a decorrere dall'anno 2018»;

all'articolo 33, sopprimere il comma 34;

all'articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 250 milioni per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.»;

dopo l'articolo 51, inserire il seguente: «51-bis.1. A decorrere dal 1º gennaio 2016 è istituita un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero effettuati attraverso gli istituti bancari, le agenzie ''money transfer'', o altri agenti in attività finanziaria, pari al 10 per cento, sul denaro trasferito da persone fisiche non munite di matricola Inps e codice fiscale. Le maggiori entrate di cui al presente articolo confluiscono nel fondo previsto dall'articolo 1, comma 235, della legge n.228 del 2012 per essere riassegnate agli scopi di cui all'articolo 19, comma 1».

18.24
BELLOT, MUNERATO, BISINELLA

Al comma 2 la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) nel limite di 2.000 soggetti, ai lavoratori di cui all'articolo 24, comma 14, lettera e-ter), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, limitatamente ai lavoratori che assistono da almeno 20 anni familiari conviventi entro il secondo grado e non oltra sessantacinquenni, che a causa di malattia, infermità o disabilità, sono riconosciuti invalidi civile al 100 per cento e inabili al lavoro, e necessitano di assistenza globale e continua ai sensi dell'articolo 3, comma 3, legge n. 104 del 1992, con priorità per coloro che assistono da un maggiore numero di anni, per coloro che assistono più di un disabile senza il sostegno di altri familiari conviventi e per coloro che assistono senza il sostegno di altri familiari conviventi, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, entro il sessantesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge».

18.25
MANCUSO, GUALDANI

Al comma 2 la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) nel limite di 2.000 soggetti, ai lavoratori di cui all'articolo 24, comma 14, lettera e-ter), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, limitatamente ai lavoratori che assistono da almeno 20 anni familiari conviventi entro il secondo grado e non ultra sessantacinquenni, che a causa di malattia, infermità o disabilità, sono riconosciuti invalidi civile al 100 per cento e inabili al lavoro, e necessitano di assistenza globale e continua ai sensi dell'articolo 3, comma 3, legge n. 104 del 1992, con priorità per coloro che assistono da un maggiore numero di anni, per coloro che assistono più di un disabile senza il sostegno di altri familiari conviventi e per coloro che assistono senza il sostegno di altri familiari conviventi, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 20l del 2011, entro il sessantesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge».

18.26
FRAVEZZI, ZELLER, PANIZZA, LANIECE, BATTISTA, ORELLANA, ROMANO

Al comma 2, sostituire la lettera d), con la seguente:

d) nel limite di 2.000 soggetti, ai lavoratori di cui all'articolo 24, comma 14, lettera e-ter), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per assistere figli con disabilità grave ai sensi dell'articolo 42 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, entro il sessantesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge;

18.27
BIGNAMI, BONFRISCO, MUSSINI, DE PIETRO, BENCINI, VACCIANO

Al comma 2 sostituire la lettera d), con la seguente:

«d) ai lavoratori di cui all'articolo 24, comma 14, lettera e-ter), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, limitatamente ai lavoratori in congedo per assistere figli con disabilità grave ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 o in permesso per assistere figli con disabilità grave ai sensi dell'art. 33, comma 3 della legge 1992, n. 104, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, entro il sessantesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge;»

18.28
FUCKSIA

Al comma 2, sostituire la lettera d), con la seguente:

«d) nel limite di 2.000 soggetti, ai lavoratori di cui all'articolo 24, comma 14, lettera e-ter), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, limitatamente ai lavoratori che assistono da almeno 20 anni familiari conviventi entro il secondo grado e non ultra sessantacinquenni, che a causa di malattia, infermità o disabilità, sono riconosciuti invalidi civili al 100% e inabili al lavoro, e necessitano di assistenza globale e continua ai sensi dell'articolo 3, comma 3, Legge n. 104/92, con priorità per coloro che assistono da un maggiore numero di anni, per coloro che assistono più di un disabile senza il sostegno di altri familiari conviventi e per coloro che assistono senza il sostegno di altri familiari conviventi, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata- in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, entro il sessantesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge»

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:

2016: – 30.000.000;
2017: – 60.000.000;
2018: – 80.000.000.

18.29
RUTA

All'articolo 18, comma 2 la lettera d) è sostituita dalla seguente:

d) nel limite di 2.000 soggetti, ai lavoratori di cui all'articolo 24, comma 14, lettera e-ter), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, limitatamente ai lavoratori che assistono da almeno 20 anni familiari conviventi entro il secondo grado e non ultra sessantacinquenni, che a causa di malattia, infermità o disabilità, sono riconosciuti invalidi civile al 100% e inabili al lavoro, e necessitano di assistenza globale e continua ai sensi dell'articolo 3, comma 3, Legge n. 104/92, con priorità per coloro che assistono da un maggiore numero di anni, per coloro che assistono più di un disabile senza il sostegno di altri familiari conviventi e per coloro che assistono senza il sostegno di altri familiari conviventi, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, entro il sessantesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge.

18.30
MOLINARI

Al comma 2, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) nel limite di 2.000 soggetti, ai lavoratori di cui all'articolo 24, comma 14, lettera e-ter), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, limitatamente ai lavoratori che assistono da almeno 20 anni familiari conviventi entro il secondo grado e non ultra sessantacinquenni, che a causa di malattia, infermità o disabilità, sono riconosciuti invalidi civili al 100% e inabili al lavoro, e necessitano di assistenza globale e continua ai sensi dell'articolo 3, comma 3, Legge n. 104/92, con priorità per coloro che assistono da un maggiore numero di anni, per coloro che assistono più di un disabile senza il sostegno di altri familiari conviventi e per coloro che assistono senza il sostegno di altri familiari conviventi, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, entro il sessantesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge».

18.31
BIGNAMI, DI BIAGIO, BONFRISCO, MUSSINI, DE PIETRO, BENCINI, VACCIANO

Al comma 2, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) nel limite di 2.000 soggetti, di cui all'articolo 24, comma 14, lettera e-ter), del decreto-Iegge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, limitatamente ai lavoratori che assistono da almeno 20 anni familiari conviventi entro il secondo grado e non ultra sessantacinquenni, che a causa di malattia, infermità o disabilità, sono riconosciuti invalidi civile aI 100 per cento e inabili al lavoro, e necessitano di assistenza globale e continua ai sensi dell'articolo 3, comma 3, legge n. 104 del 1992, con priorità per coloro che assistono da un maggiore numero di anni, per coloro che assistono più di un disabile senza il sostegno di altri familiari conviventi e per coloro che assistono senza il sostegno di altri familiari conviventi, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigere del citato decreto-legge n. 201 del 2011, entro il sessantesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge».

18.32
BIGNAMI, BONFRISCO, MUSSINI, DE PIETRO, BENCINI, VACCIANO

Al comma 2, lettera d), dopo le parole: «lavoratori in congedo», inserire le seguenti: «o nella facoltà di chiedere il congedo».

18.33
COMAROLI, DIVINA

Al comma 2, lettera d), sostituire la parola: «figli» con la seguente: «familiari».

Conseguentemente:

all'articolo 27, sopprimere il comma 7;
all'articolo 33, comma 2, sostituire le parole: «l'importo di euro 23.002.000 per l'anno 2016, di 21.756.000 per l'anno 2017 ed euro 18.006.000 a decorrere dall'anno 2018» con le seguenti: «l'importo di euro 523.002.000 per l'anno 2016, di 521.756.000 per l'anno 2017 ed euro 518.006.000 a decorrere dall'anno 2018»;
all'articolo 33, sopprimere il comma 34;
all'articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 250 milioni per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018»;
dopo l'articolo 51, inserire il seguente: «Art. 51-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2016 è istituita un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero effettuati attraverso gli istituti bancari, le agenzie ''money transfer'' o altri agenti in attività finanziaria, pari al 10 per cento, sul denaro trasferito da persone fisiche non munite di matricola lnps e codice fiscale. Le maggiori entrate di cui al presente articolo confluiscono nel fondo previsto dall'articolo 1, comma 235, della legge n. 228 del 2012 per essere riassegnate agli scopi di cui all'articolo 18, comma 2».

18.34
MUNERATO, BELLOT, BISINELLA

Al comma 2, lettera d), sostituire la parola: «figli», con la seguente: «familiari».

Conseguentemente:

all'articolo 20, sopprimere il comma 2;
all'articolo 33, sopprimere il comma 34;
all'articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018;
all'articolo 16, sopprimere i commi 1, 13, 14.

18.35
GATTI, BERTUZZI, PIGNEDOLI, ALBANO, FASIOLO, RUTA, SAGGESE, VALENTINI, PANIZZA

Al comma 2, lettera e), sopprimere le seguenti parole: «, con esclusione del settore agricolo e dei lavoratori con qualifica di stagionali,».

18.36
DONNO, BUCCARELLA

Al comma 2, lettera e), sopprimere le seguenti parole: «, con esclusione del settore agricolo e dei lavoratori con qualifica di stagionali,».

18.37
MUNERATO, BELLOT, BISINELLA

Al comma 2, lettera e), sopprimere le parole: «, con esclusione del settore agricolo e dei lavoratori con qualifica di stagionali,».

Conseguentemente:

all'articolo 20, sopprimere il comma 2;
all'articolo 33, sopprimere il comma 34;
all'articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018;
all'articolo 16, sopprimere i commi 1, 13, 14.

18.38
BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, BOCCHINO

Al comma 2, sostituire le parole: «ai seguenti», con le seguenti: «al personale della scuola che ha maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012, ai sensi dell'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni e ai».

Conseguentemente dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

«e-bis) nel limite di 2.000 soggetti e nel limite di spesa di 18 milioni per il 2016, di 47,1 milioni per il 2017 e di 40,6 milioni di euro per l'anno 2018 al personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012, sulla base del censimento, attivato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nel mese di ottobre 2013 per la ricognizione delle dichiarazioni ai fini del collocamento in quiescenza. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) prende in esame le domande di pensionamento, inviate secondo modalità telematiche, in deroga alla normativa vigente, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dai lavoratori. di cui al comma 1, lettera a), numero 1), che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle deconenze vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande presentate, definendo un elenco numerico delle stesse basato, ai fini di cui al quarto periodo del presente comma e del relativo ordine di priorità, su un criterio progressivo risultante dalla somma dell'età anagrafica. e dell'anzianità contributiva possedute dai singoli richiedenti alla data del 31 dicembre 2012. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite delle risorse relative alle domande di pensione determinato ai sensi del secondo periodo della presente lettera, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate a usufruire dei benefici previsti dalla disposizione di cui al presente comma».

Conseguentemente al comma 7, sostituire le parole: «26.300» con le seguenti: «28.300», le parole: «213 milioni» con le seguenti: «231 milioni», le parole: «387 milioni» con le seguenti: «434,1» e le parole: «336 milioni» con le seguenti: «376,6».

Conseguentemente all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni a decorrere dall'anno 2016» con le seguenti: «282 milioni nel 2016, 252,9 milioni nel 2017, 259,4 milioni nel 2018 e 300 milioni a decorrere dal 2019».

18.39
CATALFO, MANGILI

Dopo la lettera e), inserire le seguenti:

«e-bis) nel limite massimo di 2.500 soggetti e nel limite di spesa di 22,5 milioni per il 2016, di 58,8 milioni per il 2017, di 50,7 milioni per l'armo 2018 al personale della scuola che ha maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011-2012, ai sensi dell'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni;
e-ter) per i lavoratori che accedono al beneficio di cui alla lettera e-bis) il trattamento di fine rapporto, comunque denominato, è corrisposto, nei termini e secondo le modalità stabiliti a legislazione vigente».

Conseguentemente:

a) all'articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «15 per cento» con le seguenti: «17 per cento»;
b) all'articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento» con le seguenti: «6 per cento»;
c) dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

«Art. 50-bis.
(Riduzione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi delle banche e di altri enti e società finanziari)

1. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successio a quello in corso al 31 dicembre 2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole: ''nella misura del 96 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''nella misura del 93 per cento'';
b) all'articolo 6, comma 9, le parole: ''nella misura del 96 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''nella misura del 93 per cento'';
c) all'articolo 7, comma 2, le parole: ''nella misura del 96 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''nella misura del 93 per cento'';
d) all'articolo 51, al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: ''ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018''».

18.40
PUGLIA, CATALFO, LEZZI

Al comma 2, dopo la lettera e), sono aggiunte le seguenti:

«e-bis) al comma 18, il secondo periodo è sostituito dal seguente: ''Fermo restando quanto indicato al comma 3, primo periodo, le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai lavoratori operanti nelle imprese ferroviarie e nelle imprese dei gestori delle infrastrutture ferroviarie con mansioni di addetto alla condotta dei treni; di addetto alla scorta treni, di addetto alla manovra, di addetto al traghettamento, di addetto alla formazione dei treni, nonché ai lavoratori del settore di macchina e agli addetti del settore di coperta del personale ferroviario marittimo;
e-ter) le disposizioni di cui alla lettera e-bis), si applicano nel limite di 10.000 soggetti».

Conseguentemente, all'articolo 24, comma 18, ultimo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: «al presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «al presente comma».

Conseguentemente, dopo l'articolo 48 aggiungere il seguente:

«Art. 48-bis.

1. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, all'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al primo periodo, le parole: ''nei limiti del 96 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''nei limiti dell'89 per cento'';
2. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 6, comma 8, le parole: ''nella misura del 96 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''nella misura del 93 per cento'';
2) all'articolo 6, comma 9, le parole: ''nella misura del 96 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''nella misura del 93 per cento'';
3) all'articolo 7, comma 2, le parole: ''nella misura del 96 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''nella misura del 93 per cento''».

18.41
BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZELLER, ZIN, PANIZZA, ORELLANA

Al comma 2, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«e-bis) ai lavoratori di cui alla lettera c) che, hanno cessato il rapporto di lavoro in ragione della risoluzione unilaterale sottoscritta alla data del 6 dicembre 2011 e che avrebbero maturato l'accesso al pensionamento, secondo i requisiti e le decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, entro il sessantesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge».

Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione si provvede mediante riduzione, fino al 5 per cento, a partire dall'anno 2016, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della presente legge, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

18.42
MOLINARI

Dopo la lettera e), è aggiunta la seguente lettera:

«e-bis). Ai soggetti di cui all'articolo 11 comma 8, della legge 23 agosto 2004, n. 2431 e successive modificazioni, che alla data del 31 dicembre 2011 abbiano almeno cinquantadue settimane di contributi volontari accreditati o accreditabili; che non abbiano svolto attività lavorativa riconducibile a rapporto di lavoro a tempo indeterminato e che maturino i requisiti entro il 6 gennaio 2019».

18.43
CATALFO, MANGILI

Dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

«e-bis). Tenuto conto della particolare tipologia di lavoratori, le disposizioni di cui all'articolo 24, comma 10, terzo e quarto periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici, non trovano applicazione, in materia di accesso anticipato al prepensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti di cui al decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, nonché le disposizioni in materia di esclusione dai limiti anagrafici per i lavoratori che hanno maturato il requisito di anzianità contributiva di almeno quarantuno anni con qualsiasi tipologia di contributo accreditato sul proprio conto assicurativo».

Conseguentemente:

a) All'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni», con le seguenti: «200».
b) all'articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «15 per cento» con le seguenti: «17 per cento»;
c) all'articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento» con le seguenti: «6 per cento».
d) all'articolo 51, al comma 2, aggiungere, in fine, le parole ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017.

18.44
CATALFO, PUGLIA

Al comma 2, dopo lo lettera e), aggiungere la seguente:

«e-bis) nel limite massimo di 2.500 soggetti al personale della scuola che ha maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011''2012, ai sensi dell'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n.449, e successive modificazioni;».

Conseguentemente, all'articolo 51, al comma 2, aggiungere, in fine, le parole, «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente; relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 22,5 milioni nel 2016; 58,8 milioni nel 2017 e 50,7 milioni nel 2018».

18.45
MOLINARI

Dopo la lettera e), è aggiunta la seguente lettera:

«e-bis). Nel limite di ulteriori 5.000 soggetti e nel limite di spesa di 33 milioni di euro annui, ai lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato a qualunque titolo entro il 31 dicembre 1992, qualora possano far valere almeno quindici anni di contributi versati, anche senza contribuzione volontaria né iscrizione a contribuzione volontaria, rientranti nelle deroghe sancite dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503; agli oneri derivanti dall'attuazione della presente lettera, pari a 33 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertita, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

18.46
COMAROLI, DIVINA

Al comma 2, dopo la lettera e), inserire la seguente: «f) ai soggetti rientranti nelle deroghe di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, in possesso di un'anzianità contributiva effettiva di almeno quindici anni al 31 dicembre 1992, ovvero ai dipendenti che possono far valere un'anzianità assicurativa di almeno 25 anni e che risultano occupati perlomeno 10 anni, anche non consecutivi, per periodo di durata inferiore a 52 settimane nell'anno solare, come individuati nella circolare dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) n. 16 del i febbraio 2013, e a condizione che dal 31 dicembre 2014 non svolgano attività lavorativa riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato».

Conseguentemente:

All'articolo 17, sopprimere il comma 7;
All'articolo 33, comma 2, sostituire le parole: «l'importo di euro 23.002.000 per l'anno 2016, di 21.756.000 per l'anno 2017 ed euro 18.000.000 a decorrere dall'anno 2018» con le seguenti: «l'importo di euro 523.002.000 per l'anno 2016, di 521.756.000 per l'anno 2017 ed euro 518.006.000 a decorrere dall'anno 2018»;
All'articolo 33, sopprimere il comma 34;
All'articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni ai spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo per un importi pari a 250milioni per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018»;
Dopo l'articolo 51, inserire il seguente: «51-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2016 è istituita un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero effettuati attraverso gli istituti bancari, le agenzie ''money transfer'' o altri agenti in attività finanziaria, pari al 10 per cento, sul denaro trasferito da persone fisiche non munite di matricola Inps e codice fiscale. Le maggiori entrate di cui al presente articolo confluiscono nel fondo previsto dall'articolo 1, comma 235, della legge n.228 del 2012 per essere riassegnate agli scopi di cui all'articolo 18 comma 2».

18.47
COMAROLI, DIVINA

Al comma 2, dopo la lettera e) inserire la seguente: «f) ai lavoratori collocati in mobilità ordinaria in data antecedente al 31 dicembre 2007, sulla base di accordi governativi e non governativi, licenziati prima dell'entrata in vigore della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e che alla data del 30 novembre 2011 risultavano essere ancora in mobilità, percettori del trattamento di mobilità in deroga fino al 31 dicembre 2013».

Conseguentemente:

All'articolo 27, sopprimere il comma 7;
All'articolo 33, comma 2, sostituire le parole: «l'Importo di euro 230.002.000 per l'anno 2016, di 21.756.000 per l'anno 2017 ed euro 18.006.000 a decorrere dall'anno 2018» con le segunenti: «l'importo di euro 523.002.000 per l'anno 2016, di 521.756.000 per l'anno 2017 ed euro 518.006.000 a decorrere dall'anno 2018»;
All'articolo 33, sopprimere il comma 34;
All'articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «; ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 250 milioni per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».
Dopo l'articolo 51, inserire il seguente: «51-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2016 è istituita un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero effettuati attraverso gli istituti bancari, le agenzie «money transfer» o altri agenti in attività finanziaria, pari al 10 per cento, sul denaro trasferito da persone fisiche non munite di matricola Inps e codice fiscale. Le maggiori entrate di cui al presente articolo confluiscono nel fondo previsto dall'articolo 1, comma 235, della legge n. 228 del 2012 per essere riassegnate agli scopi di cui all'articolo 18, comma 2».

18.48
COMAROLI, DIVINA

Al comma 2, dopo la lettera e), inserire la seguente: «f) ai soggetti autorizzati alla contribuzione volontaria prima del 20 luglio 2007, che alla data del 31 dicembre 2011 abbiano almeno cinquantadue settimane di contributi, volontari accreditati o accreditabili, che non abbiano svolto attività lavorativa riconducibile a rapporto di lavoro a tempo indeterminato e che maturino i requisiti entro trentasei mesi dal presente provvedimento»,

Conseguentemente:

All'articolo 27, sopprimere il comma 7;
all'articolo 33, comma2, sostituire le parole: «l'importo di euro 23.002.000 per l'anno 2016, di 21.750.000 per l'anno 2017 ed euro 18.006.000 a decorrere dall'anno 2018» con le seguenti: «l'importo di euro 523.002.000 per l'anno 2016, di 521.756.000 per l'anno 2017 ed euro 518.006.000 a decorrere dall'anno 2018»;
All'articolo 33,sopprimere il comma34;
All'articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ivi comprese le variazioni di cui, al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo per un importo pari a 250 milioni per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».
Dopo l'articolo 51, inserire il seguente: «51-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2016 è istituita un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero effettuati attraverso gli istituti bancari, le agenzie «money transfer» o altri agenti in attività finanziaria, pari al 10 per cento, sul denaro trasferito da persone fisiche non munite di matricola Inps e codice fiscale. Le maggiori entrate di cui al presente articolo confluiscono nel fondo previsto dall'articolo 1, comma 235 della legge n.228 del 2012 per essere riassegnate agli scopi di cui all'articolo 18, comma 2».

18.49
COMAROLI, DIVINA

Al comma 2, dopo lo lettera e), inserire la seguente: «f) ai lavoratori che hanno cessato il rapporto di lavoro in ragione della soluzione unilaterale sottoscritta alla data del 6 dicembre 2011 e che avrebbero maturato l'accesso al pensionamento, secondo i requisiti e le decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto legge n. 201 del 2001, entro la data del 31 dicembre 2022»

Conseguentemente:

all'articolo 27, sopprimere il comma 7;
All'articolo 33, comma 2, sostiture le parole: «l'importo di euro 23.002.000 per l'anno 2016, di 21.756.000 per l'anno 2017 ed euro 18.000.000 a decorrere dall'anno 2018» con le seguenti: »l'importo di euro 523.002.000 per l'anno 2016, di 521.750.000 per l'anno 2017 ed euro 518.006.000 a decorrere dall'anno 2018«.
All'articolo 33, sopprimere 11 comma 34;
All'articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 250 milioni per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».
Dopo l'articolo 51, inserire il seguente: «51-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2016 è istituita un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estera effettuati attraverso gli istituti bancari, le agenzie «money transfer» o altri agenti in attività finanziaria, pari al 10 per cento, sul denaro trasferito da persone fisiche non munite di matricola Inps e codice fiscale. Le maggiori entrate di cui al presente articolo confluiscono nel fondo previsto dall'articolo 1, comma 235, della legge n. 228 del 2012 per essere riassegnate agli scopi di cui all'articolo 18, comma 2».

18.50
CATALFO, LEZZI

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis). Ai lavoratori invalidi, ai quali sia stata riconosciuta un'invalidità superiore al 74 per cento, non si applicano le disposizioni in materia di decorrenza del trattamento pensionistico e di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita prevista dall'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni».

Conseguentemente:

a) all'articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «15 per cento» con le seguenti «17 per cento»;
b) all'articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento» con le seguenti: «6 per cento»;
c) dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

Art. 50-bis). – (Riduzione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi delle banche e di altri enti e società finanziari). – 1. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento»;
b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misure del 93 per cento»;
c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento»;
d) all'articolo 51, al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 1 00 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».

18.51
PUGLIA, CATALFO, LEZZI

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis.Ai lavoratori invalidi, ai quali sia stata riconosciuta un'invalidità superiore o pari al 50 per cento, si applicano i benefici previsti per i soggetti di cui all'articolo 80, comma 3 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388. Ai soggetti di cui al periodo precedente, non si applicano le disposizioni in materia di decorrenza del trattamento pensionistico e di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita prevista dall'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,e successive modificazioni».

Conseguentemente:

a) all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole «300 milioni», con le seguenti: «200»;
b) all'articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «15 per cento» con le seguenti: «17 per cento»;
c) all'articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento» con le seguenti: «6 per cento»;
d) all'articolo 51, al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017.

18.52
CATALFO, MANGILI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Ai lavoratori invalidi, ai quali sia stata riconosciuta un'invalidità superiore al 74 per cento, non si applicano le disposizioni in materia di decorrenza del trattamento pensionistico e di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita prevista dall'artico12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni».

Conseguentemente:

a) all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni», con le seguenti: «200»;
b) all'articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «15 per cento» con le seguenti: «17 per cento»;
c) all'articdlo 48, comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento» con le seguenti: «6 per cento»;
d) all'articolo 51, al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017».

18.53
MUNERATO, BELLOT, BISINELLA

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Per i soggetti di cui al comma 1, lettere b), c) ed e), l'eventuale rioccupazione con rapporto a tempo indeterminato per lavoro domestico non comporta l'esclusione dell'accesso alla salvaguardia».

Conseguentemente:

All'articolo 20, sopprimere il comma 2.
All'articolo 33, sopprimere il comma 34.
All'articolo 51, comma 2, aggiungre, in fine, le seguenti parole: «ivi comprese le variazieni di cui al periodo successivo.
Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».
All'articolo 16, sopprimere i commi 1 ,13, 14.

18.54
BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZELLER, ZIN, PANIZZA, ORELLANA

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 1, comma 194 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

''d) ai lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato per risoluzione unilaterale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data di cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, secondo il mese di perfezionamento, a decorrere dal primo mese di esclusione e successivamente in base alla graduatoria decorrente dal 1º gennaio 2016, anche mediante il versamento di contributi volontari, dei requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico sulla base della disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-Iegge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;''».

Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante riduzione fino al 5 per cento, a partire dall'anno 2016, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della presente legge, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

18.55
MARGIOTTA

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. I soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 3 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, che non hanno presentato la domanda di accredito della contribuzione figurativa per i periodi anteriori al 31 dicembre 2008 secondo le modalità previste dal comma 3 dell'articolo 3 del medesimo decreto legislativo, e successive modificazioni, possono esercitare tale facoltà entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3-ter. Al comma 4, dell'articolo 38, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, le parole: ''al 31 dicembre1998'', sono sostituite dalle seguenti: ''al 31 dicembre 2008''».

18.56
MUNERATO, BELLOT, BISINELLA

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Per i soggetti di cui al comma 2 non trovano applicazione gli incrementi della speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificationi, dalla legge 30 luglio 2010, n.122».

Conseguentemente:

All'articolo 20, sopprimere il comma 2.
All'articolo 33, sopprimere il comma 34.
All'articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo.
Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.
All'articolo16, sopprimere i commi 1, 13, 14.

18.57
MUNERATO, BELLOT, BISINELLA

Sopprimere il comma 4.

Conseguentemente:

all'articolo 20, sopprimere il comma 2;
all'articolo 33, sopprimere il comma 34;
all'articolo 16, sopprimere i commi 1, 3, 14.

18.58
URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, BOCCHINO

Al comma 4, dopo le parole: «di cui al comma 2» aggiungere le seguenti: «e di cui al comma 5-bis».

Conseguenteente, dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Fermo restando le salvaguardie previste dal comma 2 e dalle disposizioni richiamate al medesimo comma 1, le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, continuano ad applicarsi al lavoratore e alla lavoratrice quando ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:

a) risultare non occupati al 1º gennaio 2012 per avvenuta risoluzione contrattuale a qualsiasi titolo o avere sottoscritto entro il 31 dicembre 2011 accordi collettivi o individuabili, in qualsiasi sede, che come esito finale prevedevano il licenziamento;
b) maturare entro il 31 dicembre 2018 i requisiti di età e anzianità contributiva previsti dalla normativa vigente prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214».

Conseguentemente, sostituire il comma 7, con il seguente:

«7. I benefici di cui ai commi da 2 a 4 sono riconosciuti nel limite di 26.300 soggetti e nel limite massimo di 213 milioni di euro per I'anno 2016, 387 milioni di euro per l'anno 2017, 336 milioni di euro per l'anno 2018, 258 milioni di euro per l'anno 2019, 171 milioni di euro per l'anno 2020, 107 milioni di euro per l'anno 2021, 41 milioni di euro per l'anno 2022, i milioni di euro per l'anno 2023, mentre i benefici di cui al comma 5-bis sono riconosciuti a domanda, in base all'ordine cronologico di presentazione, nel limite di 30.000 soggetti e nel limite massimo e di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016. Conseguentemente, all'articolo 1, comma 235, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, gli importi indicati al quarto periodo, come modificati ai sensi del comma 1, sono corrispondentemente incrementati degli importi di cui al precedente periodo, per una rideterminazione pari a: 243,4 milioni di euro per l'anno 2013, 933,8 milioni di euro per l'anno 2014, 1.871,4 milioni di euro per l'anno 2015, 3.093 milioni di euro per l'anno 2016, 2.938,1 milioni di euro per l'anno 2017, 2.176,3 milioni di euro per l'anno 2018, 1.341,3 milioni di euro per l'anno 2019, 965,1 milioni di euro per l'anno 2020, 74 milioni di euro per l'anno 2021, 614 milioni di euro per l'anno 2022, 511,9 milioni di euro per l'anno 2023 e 500,00 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, cui corrisponde la rideterminazione del limite numerico massimo in 202.466 soggetti».

e, al comma 9, dopo le parole: «dai commi da 1 a 7» aggiungere le seguenti: «ad esclusione di quelli derivanti dal comma 5-bis».

e, dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

«9-bis. Per la copertura degli oneri derivanti dal comma 5-bis e pari ad un importo di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede con i risparmi derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 9-ter e 9-quater.
9-ter. Nella tariffa allegato C della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, l'articolo Il è soppresso.
9-quater. All'articolo 34 del DPR 29 settembre 1973, n. 601, le parole: ''I capitali percepiti in caso di morte in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita, a copertura del rischio demografico, sono esenti da imposta sul reddito delle persone fisiche»'', sono soppresse».

18.59
URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, BOCCHINO

Al comma 5 sopprimere le parole: «, entro il termine di decadenza di sessanta giorm dalla data di entrata in vigore della presente legge,».

18.60
DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, BOCCHINO, CAMPANELLA

Al comma 5 sostituire le parole: « , entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,» con le seguenti: «, entro il termine di decadenza di sei mesi della di entrata in vigore della presente legge,»

18.61
GATTI, D'ADDA, MANASSERO

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Il comma 18, ultimo periodo, dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si interpreta nel senso che ai lavoratori iscritti al Fondo speciale istituito presso l'INPS ai sensi dell'articolo 43 della legge 23 dicembre 1999, n, 488, si applicano esclusivamente le disposizioni di cui al medesimo comma 18, fermo restando quanto indicato al precedente comma 3, primo periodo.»,

Conseguentemente,

all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016» con le seguenti: «220 milioni di euro per l'anno 2016 e 210 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017»


18.62 (testo 2)
PAOLO ROMANI, BERNINI, D'ALÌ, PELINO, FLORIS, BOCCARDI, CERONI, MANDELLI, GASPARRI

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Al fine di consentire l'accesso al trattamento pensionistico con le regole previgenti alla riforma delle pensioni di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 a tutti i lavoratori che sono rimasti esclusi dagli interventi di salvaguardia finora attuati e che maturano il trattamento pensionistico entro il 6 gennaio 2019 e a coloro che sono stati collocati in mobilità ordinaria a seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011 e cessati dal rapporto di lavoro entro il 31 dicembre 2014, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 235, primo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni è incrementato di 1.300 milioni di euro per l'anno 2016. Le risorse di tale Fondo, così come aumentate dal presente comma, sono utilizzate per erogare i trattamenti pensionistici alla totalità dei lavoratori del primo periodo del presente comma, anche eventualmente prevedendo importi ridotti rispetto all'ammontare dell'assegno previdenziale calcolato con i parametri della disciplina vigente, secondo modalità stabilite con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con l'Istituto nazionale della previdenza sociale, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.»

Conseguentemente :

sopprimere la allegata tabella A;

ridurre proporzionalmente del 5% in maniera lineare tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata tabella C;

aumentare del 10% gli importi delle riduzioni di spesa di cui all'articolo 33, comma 1, Elenco n. 2;

all'articolo 16, comma 12, sostituire le parole: "10%" con: "30%";

sopprimere l'articolo 33, comma 34;

all'articolo 48, dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «A decorrere dal 1° gennaio 2016, sulle vincite derivanti da una singola giocata effettuata sugli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, collegati in rete, si applica un prelievo pari al 3 per cento. Il prelievo sulle vincite è operato all'atto del pagamento delle somme a credito del giocatore e versato dal concessionario unitamente al primo versamento utile della quota della raccolta del gioco dovuta all'erario. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono definite le modalità applicative, a decorrere dall'anno 2016, del prelievo sulle vincite con particolare riferimento alla corretta determinazione della base imponibile, alle modifiche tecnologiche dei sistemi hardware e software e alla partecipazione dei concessionari, dei produttori dei sistemi, nonché della SOGEI quale partner tecnologico dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli;

nelle more dell'adozione della Carta delle autonomie locali, in attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al completamento del trasferimento di funzioni statali a regioni ed enti locali di cui alla medesima Carta, le funzioni amministrative esercitate dalle amministrazioni periferiche dello Stato, che devono essere conferite a regioni ed enti locali, sono concentrate provvisoriamente presso le prefetture - uffici territoriali del Governo. Le prefetture - uffici territoriali del Governo svolgono, anche nell'ambito delle Conferenze permanenti provinciali e regionali dei servizi della pubblica amministrazione, specifica attività volta a sostenere ed agevolare il trasferimento delle funzioni stesse e delle relative risorse, concorrendo alle necessarie intese con il sistema delle regioni e degli enti locali. Al termine del processo di trasferimento di funzioni, salvo diversamente disposto dalla Carta delle autonomie locali, le residue funzioni statali sul territorio sono esercitate presso le prefetture uffici territoriali del Governo. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla specificazione dei compiti e delle responsabilità della prefettura -ufficio territoriale del Governo, e all'individuazione delle funzioni da esercitare su scala regionale o sovraregionale, nonché delle modalità atte a garantire la dipendenza funzionale della prefettura ufficio territoriale del governo, o di sue articolazione, dai Ministeri per gli aspetti relativi alle materie di rispettiva competenza. La rideterminazione delle strutture periferiche assicura maggiori livelli di funzionalità attraverso l'esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, l'istituzione di servizi comuni e l'uso in via prioritaria dei beni immobili di proprietà pubblica. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle amministrazioni periferiche dei Ministeri degli affari esteri, della giustizia e della difesa. Non si applicano inoltre agli uffici i cui compiti sono attribuiti ad agenzie statali. Dall'attuazione del presente articolo devono derivare risparmi di spesa non inferiori a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016.

18.62
PAOLO ROMANI, BERNINI, D'ALÌ, PELINO, FLORIS, BOCCARDI, CERONI, MANDELLI, GASPARRI

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Al fine di consentire l'accesso al trattamento pensionistico con le regole previgenti alla riforma delle pensioni di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 a tutti i lavoratori che sono rimasti esclusi dagli interventi di salvaguardia finora attuati e che maturano il trattamento pensionistico entro il 6 gennaio 2019 e a coloro che sono stati collocati in mobilità ordinaria a seguito di accordi governativi o non governativi stipulati entro il 31 dicembre 2011 e cessati dal rapporto di lavoro entro il 31 dicembre 2014, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 235, primo periodo della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni è incrementato di 1.300 milioni d euro. Le risorse di tale Fondo; così come aumentate dal presente comma sono utilizzate per erogare i trattamenti pensionistici alla totalità dei lavoratori del primo periodo del presente comma, anche eventualmente prevedendo importi ridotti rispetto» all'ammontare dell'assegno previdenziale calcolato con i parametri della disciplina vigente secondo modalità stabilite con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con l'lstituto nazionale della previdenza sociale, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Conseguentemente,

sopprimere la allegata tabella A;

ridurre proporzionalmente del 5% in maniera lineare tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata tabella C;
aumentare del 10% gli importi delle riduzioni di spesa di cui all'articolo 33, comma 1, Elenco n. 2;
all'articolo 16, comma 12, sostituire le parole: «10%» con: «30%;

sopprimere l'articolo 33, comma 34;

all'articolo 44, comma 3, ridurre gli importi di 1.000 milioni di euro;

18.63
DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, BOCCHINO, CAMPANELLA

Dopo il comma 10 aggiungere i seguenti:

«10-bis. Fermo restando le salvaguardie previste dal comma 2 e dalla disposizioni richiamate al medesimo comma 1, le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della dalla di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, continuano ad applicarsi al lavoratore e alla lavoratrice quando ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:

a) risultare non occupati per un periodo di almeno trentasei mesi, anche non consecutivi, a partire dal primo gennaio 2012, per avvenuta risoluzione contrattuale a qualsiasi titolo;
b) maturare entro il 31 dicembre 2018 i requisiti di età e anzianità contributiva previsti dalla normativa vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

10-ter. Il trattamento pensionistico, con riferimento ai lavoratori e alle lavoratrici di cui al comma 11, non può avere decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge.
10-quater. I benefici di cui al comma 11 sono riconosciuti a domanda, in base all'ordine cronologico di presentazione, nel limite di 30,000 soggetti e nel limite massimo dì 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.
10-quinquies. Per la copertura degli oneri derivanti dal comma 11 e nei limiti stabiliti dal comma 13, si provvede con i risparmi derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 15 e 16 fino alla concorrenza di 500 milioni di euro, Conseguentemente all'articolo 1, comma 235, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, gli importi indicati al quarto periodo, come modificati ai sensi del comma 8 del presente articolo, sono corrispondentemente incrementati degli importi di cui al precedente periodo, per una rideterminazione pari a: 243,4 milioni di euro per l'anno 2013, 933,8 milioni di euro per l'anno 2014, 1.871,4 milioni di euro per l'anno 2015, 3.093 milioni di euro per l'anno 2016, 2,938,1 milioni di euro per l'anno 2017,2.176,3 milioni di euro per l'anno 2018, 1.341,3 milioni di euro per l'anno 2019, 965,1 milioni di euro per l'anno 2020,745 milioni di euro per l'anno 2021, 614 milioni di euro per l'anno 2022, 511,9 milioni di euro per l'anno 2023 e 500,00 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, cui corrisponde la rideterminazione del limite numerico massimo in 202.466 soggetti.
10-sexies. Nella tariffa allegato C della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, l'articolo 11 è soppresso.
10-septies. All'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, le parole: «I capitali percepiti in caso di morte in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita, a copertura del rischio demografico, sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche», sono soppresse.»

18.64
URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, BOCCHINO, CAMPANELLA

Dopo il comma 10 aggiungere i seguenti:

«10-bis. Fermo restando le salvaguardie previste dal comma 2 e dalla disposizioni richiamate al medesimo comma 1, le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni; dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, continuano ad applicarsi al lavoratore e alla lavoratrice quando riconoscono congiuntamente le seguenti condizioni:

a) risultare non occupati per un periodo dì almeno ventiquattro mesi, anche non consecutivi, a partire dal primo gennaio 2012, per avvenuta risoluzione contrattuale a qualsiasi titolo;
b) maturare entro il 31 dicembre 2018 i requisiti di età e anzianità contributiva previsti dalla normativa vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

10-ter. il trattamento pensionistico, con riferimento ai lavoratori e alle lavoratrici di cui al comma 11, non può avere decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge.
10-quater. I benefici di cui al comma 11 sono riconosciuti a domanda, in base all'ordine cronologico di presentazione, nel limite di 30.000 soggetti e nel limite massimo di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.
10-quinquies. Per la copertura degli oneri derivanti dal comma 11 e nei limiti stabiliti dal comma 13, si provvede con i risparmi derivanti dalle disposizioni dì cui ai commi 15 e 16 fino alla concorrenza di 500 milioni di curo. Conseguentemente all'articolo 1, comma 235, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, gli importi indicati al quarto periodo, come modificati ai sensi del comma 8 del presente articolo, sono corrispondentemente incrementati degli importi di qui al precedente periodo, per una determinazione pari a: 243,4 milioni di euro per l'anno 2013,933,8 milioni di euro per l'anno 2014, 1.871,4 milioni di euro per l'anno 2015, 3.093 milioni di euro per l'anno 2016, 2.938,1 milioni di euro per l'anno 2017,2.176,3 milioni di euro per l'anno 2018,1.341,3 milioni di euro per l'anno 2019, 965,1 milioni di euro per l'anno 2020, 745 milioni di euro per l'anno 2021, 614 milioni di euro per l'anno 2022, 511,9 milioni di euro per l'anno 2023 e 500,00 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, cui corrisponde la rideterminazione del limite numerico massimo in 202.466 soggetti.
10-sexies. Nella tariffa allegato C della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, l'articolo 11 è soppresso.
10-septies. All'articolo 34 del DPR 29 settembre 1973, n. 601, le parole: «I capitali percepiti in caso di morte in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita, a copertura del rischio demografico, sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche», sono soppresse.»

18.65
URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, BOCCHINO, CAMPANELLA

Dopo il comma 10 aggiungere i seguenti:

«10-bis. Fermo restando le salvaguardie previste dal comma 2 e dalla disposizioni richiamate al medesimo comma 1, le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, continuano ad applicarsi al lavoratore e alla lavoratrice quando ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:

a) risultare non occupati al 1º gennaio 2012 per avvenuta risoluzione contrattuale a qualsiasi titolo o avere sottoscritto entro il 31 dicembre 2011 accordi collettivi o individuali, in qualsiasi sede, che come esito finale prevedevano il licenziamento;
b) maturare entro il 31 dicembre 2018 i requisiti di età e all'anzianità contributiva previsti dalla normativa vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

10-ter. Il trattamento pensionistico, con riferimento ai lavoratori e alle lavoratrici di cui al comma 11, non può avere decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge.
10-quater. I benefici di cui al comma 11 sono riconosciuti a domanda, in base all'ordine cronologico di presentazione, nel limite di 30.000 soggetti e nel limite massimo di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.
10-quinquies. Per la copertura degli oneri derivanti dal comma 11 e nei limiti stabiliti dal comma 13, si provvede con i risparmi derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 15 e 16 fino alla concorrenza di 500 milioni di euro. Conseguentemente all'articolo 1, comma 235, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, gli importi indicati al quarto periodo, come modificati ai sensi del comma 8 del presente articolo, sono corrispondentemente incrementati degli importi di cui al precedente periodo, per una rideterminazione pari a: 243,4 milioni di euro per l'anno 2013, 933,8 milioni di euro per l'anno 2014, 1.871,4 milioni di euro per l'anno 2015, 3.093 milioni di euro per l'anno 2016, 2.938,1 milioni di euro per l'anno 2017, 2.176,3 milioni di euro per l'anno 2018; 1.341,3 milioni di euro per l'anno 2019, 965,1 milioni di euro per l'anno 2020,745 milioni di euro per l'anno 2021, 614 milioni di euro per l'anno 2022, 511,9 milioni di euro per l'anno 2023 e 500,00 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, cui corrisponde la rideterminazione del limite numerico massimo in 202.466 soggetti.
10-sexies. Nella tariffa allegato C della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, l'articolo 11 è soppresso.
10-septies. All'articolo 34 del DPR 29 settembre 1973, n. 601, le parole: «l capitali percepiti in caso di morte in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita, a copertura del rischio demografico, sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche», sono soppresse»

18.66
DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, BOCCHINO, CAMPANELLA

Dopo il comma 10 aggiungere i seguenti:

«10-bis. All'articolo 24, comma 14, alinea, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, il 214, e successive modificazioni, dopo le parole: ''ad applicarsi'' sono inserite le seguenti: ''al personale della scuola che ha maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012, ai sensi dell'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n 449, e successive modificazioni,''.
10-ter. In considerazione della procedura di ricognizione delle dichiarazioni ai fini del collocamento in quiescenza del personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012, attivata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nel mese di ottobre 2013, la disposizione di cui al precedente comma 10-bis si applica nel limite massimo di 3.000 soggetti e nel limite di spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2016, di 80 milioni di euro per l'anno 2017 e di 75 milioni di euro per l'anno 2018.
10-quater. Ai fini di cui ai precedenti commi 10-bis e 10-ter, l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) prende in esame le domande di pensionamento, inoltrate secondo modalità telematiche, in deroga alla normativa vigente, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal personale della scuola rientrante nella previsione di cui al comma 1 del presente articolo che intende avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n 201. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande presentate, definendo un elenco numerico delle stesse basato, ai fini di cui al quarto periodo del presente comma e del relativo ordine di priorità, su un criterio progressivo risultante dalla somma dell'età anagrafica e dell'anzianità contributiva possedute dai singoli richiedenti alla data del 31 dicembre 2012.
10-quinquies. Per i lavoratori che accedono al beneficio di cui al comma 10-bis il trattamento di fine rapporto, comunque denominato, è corrisposto, nei termini e secondo le modalità stabiliti a legislazione vigente, assumendo come termine iniziale del periodo che precede l'erogazione del trattamento stesso la data in cui sarebbe intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro in caso di applicazione dei requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico previsti dall'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge».

Conseguentemente, il comma 34 dell'articolo 33 è sostituito dal seguente:

«34. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 304, è incrementato di 270 milioni di euro per l'anno 2016, di 220 milioni di euro per l'anno 2017, di 225 milioni per l'anno 2018 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».

18.67
DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, BOCCHINO, CAMPANELLA

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis
(Ulteriori misure in materia di salvaguardia dei lavoratori dall'incremento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico)

1. Dopo il comma 10 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono inseriti i seguenti:

''10-bis. In deroga a quanto previsto al comma 10, è consentito al lavoratore e alla lavoratrice l'accesso alla pensione anticipata quando ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:

a) risultare non occupati al 1º gennaio 2012 per avvenuta risoluzione contrattuale a qualsiasi titolo, anche se successivamente a tale data si è stati nuovamente occupati con qualsiasi contratto di lavoro subordinato o parasubordinato, che risulti risolto alla data del 31 dicembre 2015;
b) maturare entro il 31 dicembre 2018 i requisiti di età e anzianità contributiva previsti dalla normativa vigente fino alla data di entrata in vigore del presente decreto.

10-ter. Agli oneri determinati dalle disposizioni di cui al comma 10-bis, pari a 5.000 milioni di euro si provvede con i rispalmi derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 10-quater e 10-quinquies ed all'articolo 46-bis.
10-quater. All'articolo 1 della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità 2015) i commi 20, 22, 23, 24 e 25 sono abrogati.
10-quinquies. Le risorse rivenienti dall'applicazione del comma 10-quater, opportunamente rendicontate, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, fino all'importo massimo di 3 miliardi a copertura di quota parte dei maggiori oneri determinati dalle disposizioni del presente articolo».

E di conseguenza, dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

«Art. 46-bis
(Abrogazione di regimi di deduzione ed esenzione fiscale)

1. Il comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30 ed il comma 2 dell'articolo 13 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono soppressi.
2. La lettera i) del comma 1, dell'articolo 10 del Testo unico delle imposte sul reddito, D.P.R. 22 dicembre 1986, n, 917, è soppressa.
3. Il comma 3 dell'articolo 7 del decreto-legge 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, è soppresso.
4. Al comma 4-bis dell'articolo 37, del D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR) è soppresso.
5. Alla Tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, il punto 2 è soppresso.
6. Nella tariffa allegato C della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, l'articolo 11 è soppresso.
7. All'articolo 34 del DPR 29 settembre 1973, n. 601, le parole: ''l capitali percepiti in caso di morte in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita, a copertura del rischio demografico, sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche, sono soppresse''».

18.68
URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, BOCCHINO, CAMPANELLA

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

«Art 18-bis
(Ulteriori misure in materia di salvaguardia dei lavoratori derivanti dall'incremento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico)

1. Dopo il comma 10 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono inseriti i seguenti:

''10-bis. In deroga a quanto previsto al comma 10, è consentito al lavoratore e alla lavoratrice l'accesso alla pensione anticipata quando ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:

a) risultare non occupati per un periodo di almeno ventiquattro mesi, anche non consecutivi, a partire dal primo gennaio 2012, per avvenuta risoluzione contrattuale a qualsiasi titolo;
b) maturare entro il 31 dicembre 2018 i requisiti di età e anzianità contributiva previsti dalla normativa vigente fino alla data di entrata in vigore del presente decreto.

10-ter. Agli oneri determinati dalle disposizioni di cui al comma 10-bis fino alla concorrenza di 4.000 milioni di euro si provvede con i risparmi derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 10quater e 10-quinquies ed all'articolo 46-bis. Qualora dal monitoraggio condotto dall'INPS risulti il raggiungimento dei limiti di spesa di cui al periodo precedente, il predetto Ente non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dal comma 10-bis.
10-quater. All'articolo 1 della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità 2015) i commi 20, 22, 23, 24 e 25 sono abrogati.
10-quinquies. Le risorse rivenienti dall'applicazione del comma 10-quater, opportunamente rendicontate, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, fino all'importo massimo di 3 miliardi a copertura di quota parte dei maggiori oneri determinati dalle disposizioni del presente articolo».

Conseguentemente dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

«Art. 46-bis
(Abrogazione di regimi di deduzione ed esenzione fiscale)

1. Il comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30 ed il comma 2 dell'articolo 13 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono soppressi.
2. La lettera i) del comma 1, dell'articolo 10 del Testo unico delle imposte sul reddito, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, è soppressa.
3. Il comma 3 dell'articolo 7 del decreto-legge 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, è soppresso.
4. Al comma4-bis dell'articolo 37, del D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR) è soppresso.
5. Alla Tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, il punto 2 è soppresso.
6. Nella tariffa allegato C della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, l'articolo 11 è soppresso.
7. All'articolo 34 del DPR 29 settembre 1973, n, 601, le parole: ''I capitali percepiti in caso di morte in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita, a copertura del rischio demografico, sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche'', sono soppresse».

18.69
CUOMO

Dopo il comma 10 aggiungere i seguenti:

«10-bis. Al fine di garantire il sostegno dei lavoratori di cui all'articolo 1, comma 117, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che sulla base delle disposizioni ivi previste non abbiano maturato il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico nel corso degli anni 2015 e 2016, è istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), con contabilità autonoma e separata, un apposito Fondo con dotazione pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018. Il sostegno di cui al presente comma è riconosciuto dall'INPS, qualora ne ricorrano i necessari presupposti e requisiti, nei limiti delle risorse indicate e secondo criteri e modalità stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, si provvede mediante utilizzo delle risorse stanziate per le finalità di cui all'articolo 1, comma 117, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e non spese.
10-ter. All'articolo 1, comma 117, della legge 23 dicembre 2014, il 190, le parole: ''nel corso dell'anno 2015,'' sono sostituite dalle seguenti: ''nel corso degli anni 2015 e 2016''».

Conseguentemente, all'articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento» con le seguenti: « 6 per cento».

18.70
URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, BOCCHINO

Aggiungere in fine i seguenti commi:

«10-bis. L'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 21 aprile 2011 n. 67 e successive modificazioni, recante disposizioni in materia di ''Accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti'' si interpreta nel senso che la documentazione da allegare alla domanda può non risalire all'epoca in cui sono state svolte le attività usuranti che dando diritto al beneficio.
10-ter. Nel caso in cui il lavoratore dichiari nella domanda la sua impossibilità oggettiva di produrre la documentazione richiesta dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 21 aprile 2011 n. 67 e successive modificazioni l'onere di individuare gli elementi di prova da cui emerga la sussistenza dei requisiti necessari per l'anticipo del pensionamento, è a carico dell'Istituto previdenziale presso il quale il lavoratore è iscritto, che vi provvede nel termine di sessanta giorni».

Conseguentemente, modificare la rubrica dell'articolo in: «Misure in materia di salvaguardia dei lavoratori dall'incremento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico e in materia di accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti».

18.71
FAUSTO GUILHERME LONGO, ZELLER, ZIN, PANIZZA, ORELLANA

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Dopo il comma 1 dell'articolo 5 del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, è inserito il seguente:

''1-bis. In mancanza delle informazioni sul reddito prodotto nello stesso anno, l'INPS corrisponde la somma aggiuntiva di cui al comma 1 a conguaglio nell'annualità successiva».

Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante riduzione, fino al 5 per cento, a partire dall'anno 2016, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della presente legge, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

18.72
SANTINI, LAI, BROGLIA, DEL BARBA

Dopo il comma 10 aggiungere i seguenti:

«10-bis. All'articolo 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

''3-bis. La classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali e assistenziali stabilita sulla base dei commi 1, 2 e 3 non subisce variazioni in caso di apertura ai privati del capitale delle società direttamente partecipate dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora l'attività dalle medesime svolta non subisca trasformazioni e le dette Amministrazioni ne mantengano il controllo. Le società di cui al periodo precedente e le loro controllate mantengono le caratteristiche contributive ad esse attribuite antecedentemente all'avvio del processo di alienazione''.
10-ter. Le disposizioni previste dal comma precedente si intendono riferite alle classificazioni e alle caratteristiche contributive già stabilite alla data di entrata in vigore della presente legge».

Conseguentemente, alla rubrica dopo le parole: «sistema pensionistico» aggiungere le seguenti: «e in materia previdenziale».

18.73
MARINELLO, GUALDANI

Dopo il comma 10 aggiungere i seguenti:

«10-bis. All'articolo 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

''3-bis. La classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali e assistenziali stabilita sulla base dei commi 1, 2 e 3 non subisce variazioni in caso di apertura ai privati del capitale delle società direttamente partecipate dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora l'attività dalle medesime svolta non subisca trasformazioni e le dette Amministrazioni ne mantengano il controllo. Le società di cui al periodo precedente e le loro controllate mantengono le caratteristiche contributive ad esse attribuite antecedentemente all'avvio del processo di alienazione'' .

10-ter. Le disposizioni previste dal comma precedente si intendono riferite alle classificazioni e alle caratteristiche contributive già stabilite alla data di entrata in vigore della presente legge».

Conseguentemente, alla rubrica dopo le parole: «sistema pensionistico» aggiungere le seguenti: «e in materia previdenziale».

18.74
CAPACCHIONE

Dopo il comma 10, è aggiunto il seguente:

«10-bis. Il comma 18 dell'articolo 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335 si interpreta nel senso che i lavoratori assunti successivamente al 31 dicembre 1995 che acquisiscano, mediante domanda, anzianità contributiva pregressa al 1º gennaio 1996 non sono più soggetti all'applicazione del massimale annuo della base contributiva e pensionabile di cui alla medesima disposizione. Ai fini della contribuzione pensionistica sono in ogni caso valorizzati i prelievi comunque effettuati per i livelli di reddito eccedenti il massimale contributivo di cui al predetto comma 18, dell'articolo 2».

18.75
MARINELLO, GUALDANI

Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:

«10-bis. All'articolo 7, comma 9-sexies del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, aggiungere, in fine, il seguente periodo: ''Conseguentemente, le società di cui al periodo precedente, per le quali non vige l'esclusione, sono assoggettate sin dalla loro costituzione, a tutti i fini previdenziali ed assistenziali, allo stesso regime contributivo a cui è assoggettata Poste Italiane S.p.A.''».

Conseguentemente, alla rubrica dopo le parole: «sistema pensionistico» aggiungere le seguenti: «e in materia previdenziale».

18.76
SANTINI, LAI, BROGLIA, DEL BARBA

Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:

«10-bis. All'articolo 7, comma 9-sexies del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, il. 125, aggiungere, in fine, il seguente periodo: ''Conseguentemente, le società di cui al periodo precedente, per le quali non vige l'esclusione, sono assoggettate sin dalla loro costituzione, a tutti i fini previdenziali ed assistenziali, allo stesso regime contributivo a cui è assoggettata Poste Italiane S.p.A.''».

Conseguentemente, alla rubrica dopo le parole: «sistema pensionistico» aggiungere le seguenti: «e in materia previdenziale».

18.77
BERTACCO, PICCOLI, MARIN, CERONI, MALAN, AMIDEI

Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:

«10-bis). All'articolo 4, comma 2, del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, 5 dicembre 2013, n. 159, sopprimere la lettera f).

18.0.1
COMAROLI, DIVINA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis
1. I commi 12-sexies, 12-septies, 12-octies, 12-novies, 12-decies e 12-undecies dell'articola 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono abrogati. Le disposizioni abrogate o modificate dai commi 12-sexies, 12-octies, 12-novies, 12-decies e 12-undecies del medesimo articolo. Il del decreto-legge n. 78 del 210, e convertita, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, riacquistano efficacia nel testo vigente il giorno antecedente alla data di entrata in vigore della citata legge n. 122 del 2010.
2. L'Istituto nazionale della previdenza sociale provvede alla restituzione agli interessati delle somme versate per le finalità di cui ai commi da 12-sexies a 12-undecies dell'articola 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nel periodo dal 30 luglio 2010 alla data di entrata in vigore della presente legge».

Conseguentemente:

All'articolo 27 sopprimere il comma 7;
All'articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 250 milioni per ciascuna degli anni 2016, 2017 e 2018».
Dopo l'articolo 51, inserire il seguente: «51-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2016 è istituita un'impasta di balla sui trasferimenti di denaro all'estero effettuati attraverso gli istituti bancari, le agenzie «money transfer» a altri agenti in attività finanziario, pari al 10 per cento, sul denaro trasferita da persone fisiche non munite di matricola Inps e codice fiscale. Le maggiori entrate di cui al presente articola confluiscono in un Fondo speciale istituita pressa il ministero dell'economia e delle finanze per essere riassegnate agli scopi di cui all'articolo 18-bis».

18.0.2
PUGLIA, CATALFO

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.
(Disposizioni per il pensionamento del personale operante nelle imprese ferroviarie e nelle imprese dei gestori delle infrastrutture ferroviarie)

«1. In ragione della particolare usura e delle specifiche aspettative di vita; nonché per garantire la sicurezza del trasporto ferroviario, il personale operante nelle imprese ferroviarie e nelle imprese dei gestori delle infrastrutture ferroviarie con mansioni di addetto alla condotta dei treni; addetto alla scorta dei treni, addetto alla manovra, traghettamento, formazione treni ed il personale imbarcato a bordo delle navi traghetto consegue il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento del requisito anagrafico di cinquantotto anni di età e del requisito contributivo di trentotto anni, di cui almeno venti anni effettivamente svolti nelle mansioni di cui al presente comma.
2. Al personale addetto alle mansioni di cui al comma 1, qualora a causa della perdita dei requisiti psicofisici previsti dalle disposizioni vigenti venga meno la specifica abilitazione per lo svolgimento della mansione, è riconosciuto il diritto alla pensione anticipata se ha raggiunto il requisito contributivo di trentacinque anni, di cui almeno quindici anni effettivamente svolti nelle mansioni di cui al comma 1. In alternativa, il lavoratore può scegliere di rimanere in servizio fino al raggiungimento del limite di età per l'accesso al pensionamento di vecchiaia di cui all'articolo 24, comma 6, dei decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
4. Al secondo periodo del comma 18 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; è successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, con esclusione del personale operante nelle imprese ferroviarie e nelle imprese dei gestori delle infrastrutture ferroviarie con mansioni di addetto alla condotta dei treni, addetto alla scorta dei treni, addetto alla manovra, traghettamento, formazione treni ed il personale imbarcato a bordo delle navi traghetto».

Conseguentemente:

a) all'articolo 33, sostituire il comma 8, con il seguente: «18. All'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, sopprimere le seguenti parole: «di 27.,7 milioni di euro per l'anno 2016 e di 45,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017»;
b) all'articolo 33, al comma 34, sostituire le parole: «300 milioni» con le seguenti: «100 milioni».
c) all'articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «15 per cento» con le seguenti «17 per cento»;
d) all'articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento» con le seguenti: «6 per cento»;
e) dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

Art. 50-bis – (Riduzione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi delle banche e altri enti e società finanziari). – 1. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successi va a quello in corso al 31 dicembre 2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96-per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento»;
b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento»;
c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento»;
f) all'articolo 51, al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «ivi comprese le variazioni di eli al periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».

18.0.3
GIOVANARDI, GUALDANI

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis
(interventi in materia previdenziale)

1. All'articolo 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, apportare le seguenti modifiche:

1) AI comma 7, sopprimere la lettera c) e sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:

''a) in un unico importo annuale se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è complessivamente pari o inferiore a 90.000 euro;
b) in due importi annuali se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è complessivamente superiore a 90.000 euro. In tal caso il primo importo annuale è pari a 90.000 euro ed il secondo importo è pari all'ammontare residuo''.
2) Al comma 8, le parole: ''e del terzo importo annuale, rispettivamente; dopo dodici mesi e ventiquattro mesi dal riconoscimento del primo importo annuale'' sono sostituite dalle seguenti ''importo dopo dodici mesi dal riconoscimento del primo importo annuale''.

2. All'articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 79 del 1997 convertito dalla legge n. 140 del 1997, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

1) la parola: «ventiquattro» è sostituita dalla seguente «dodici»;
2) sono soppresse le seguenti parole: ''e, nei casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza, per collocamento a riposo d'ufficio a causa del raggiungimento dell'anzianità massima di servizio prevista dalle norme di legge o di regolamento applicabili nell'amministrazione, decorsi dodici mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro''«.

18.0.4
PUGLIA, LEZZI

Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

1. A favore dei lavoratori ammalati con patologia asbesto correlata accertata e riconosciuta ai sensi dell'articolo 13, comma 7, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, che, successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro con le imprese in cui abbiano svolto attività di scoibentazione e bonifica, hanno continuato la vita lavorativa sotto una gestione previdenziale diversa dall'Inps e non hanno ancora maturato i requisiti anagrafici e contributivi previsti dalla normativa vigente in materia di pensionamento è istituito un Fondo finalizzato accompagnamento alla quiescenza, finanziato dal Ministero del Lavoro ex articolo 1, comma 117, della legge n. 190 del 2014 e gestito dall'Inps».

18.0.5
PUGLIA, BULGARELLI, BOTTICI

Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

A favore dei lavoratori ammalati con patologia asbesto-correlata accertata e riconosciuta ai sensi dell'articolo 13, comma 7, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, che, successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro con le imprese in cui abbiano svolto attività di scoibentazione e bonifica, hanno continuato la vita lavorativa sotto una gestione previdenziale diversa dall'Inps e non hanno ancora maturato i requisiti anagrafi ci e contributivi previsti dalla normativa vigente in materia di pensionamento è istituito un Fondo finalizzato all'accompagnamento alla quiescenza, finanziato dal Ministero del Lavoro ex articolo 1, comma 117, della legge n. 190 del 2014 e gestito dall'Inps».

Conseguentemente:

a) All'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni», con le seguenti: «200».
b) all'articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «15 per cento» con le seguenti: «17 per cento»;
c) all'articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento» con le seguenti: «6 per cento»;
d) all'articolo 51, al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017».

18.0.6
MOLINARI

Dopo l'articolo 18 è aggiunto il seguente:

«Art. 18-bis

Le disposizioni in materia di accesso al trattamento pensionistico vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si applicano al personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012, ai sensi dell'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni».

18.0.7
PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, BOCCHINO, CAMPANELLA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 18-bis
(Estensione di misure di salvaguardia ai lavoratori del comparto scuola)

1. All'articolo 24, comma 14, alinea, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n . 214, e successive modificazioni, dopo le parole: ''ad applicarsi'' sono inserite le seguenti: ''al personale della scuola che ha maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012, ai sensi dell'articolo 59, coma 9, della legge 27 dicembre 1997, n 449, e successive modificazioni,''.
2. In considerazione della procedura di ricognizione delle dichiarazioni ai fini del collocamento in quiescenza del personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012, attivata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nel mese di ottobre 2013, la disposizione di cui al precedente comma 1 si applica nel limite massimo di 3.000 soggetti e nel limite di spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2016, di 80 milioni di euro per l'anno 2017 e di 75 milioni di euro per l'anno 2018.
3. Ai fini di cui ai commi precedenti, l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) prende in esame le domande di pensionamento, inoltrate secondo modalità telematiche, in deroga alla normativa vigente, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal personale della scuola rientrante nella previsione di cui al comma 1 del presente articolo che intende avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande presentate, definendo un elenco numerico delle stesse basato, ai fini di cui al quarto periodo del presente comma e del relativo ordine di priorità, su un criterio progressivo risultante dalla somma dell'età anagrafica e dell'anzianità contributiva possedute dai singoli richiedenti alla data de131 dicembre 2012.
4.Per i lavoratori che accedono al beneficio di cui al comma 1, il trattamento di fine rapporto, comunque denominato, è corrisposto, nei termini e secondo le modalità stabiliti a legislazione vigente, assumendo come termine iniziale del periodo che precede l'erogazione del trattamento stesso la data in cui sarebbe intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro in caso di applicazione dei requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico previsti dall'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n 201, convertito, con modificazioni, dal1 legge 22 dicembre 2011, n .214, e successive modificazioni, del testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge.

Conseguentemente, 11 comma 34 dell'articolo 33 è sostituito dal seguente:

34. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 304, è incrementato di 270 milioni di euro per l'anno 2016, di 220 milioni di euro per l'anno 2017, di 225 milioni per l'anno 2018 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019;

18.0.8
DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, BOCCHINO, CAMPANELLA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 18-bis.
(Modifiche all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di accesso e di decorrenza delle prestazioni pensionistiche)

1. All'articolo 24, comma 18, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, il secondo periodo è sostituito dal seguente: ''Fermo restando quanto indicato al comma 3, primo periodo, le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai lavoratori operanti nelle imprese ferroviarie e nelle imprese dei gestori delle infrastrutture ferroviarie con mansioni di addetto alla condotta dei treni, di addetto alla scotta treni, di addetto alla manovra, di addetto al traghettamento, di addetto alla formazione dei treni, nonché ai lavoratori del settore di macchina e agli addetti del settore di coperta del personale ferroviario marittimo''».

Conseguentemente all'articolo 33, comma 34 sostituire le parole: «300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016» con le seguenti: «236,2 milioni nel 2016, di 203,6 milioni nel 2017, di 185,6 milioni nel 2018, di 188,2 milioni nel 2019, di 188,8 milioni nel 2020, di 195,8 milioni nel 2021 , di 210,1 milioni nel 2022, di 246 milioni nel 2023 e di 274,2 milioni nel 2024».