BILANCIO (5ª)

MARTEDÌ 16 DICEMBRE 2014
333ª Seduta

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI
Intervengono il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando e il sottosegretario di Stato per lo stesso dicastero Baretta.

La seduta inizia alle ore 18,10.

IN SEDE REFERENTE

(1699) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015 e bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017 e relativa Nota di variazioni, approvato dalla Camera dei deputati
- (Tabb. 1 e 1-bis) Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017 (limitatamente alle parti di competenza)
- (Tabb. 2 e 2-bis) Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017 (limitatamente alle parti di competenza)
(1698) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015), approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)


Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

La senatrice BONFRISCO (FI-PdL XVII), in considerazione della riunione del suo Gruppo di appartenenza, chiede che i lavori della Commissione vengano sospesi alle 19,30 per circa un’ora.

Il PRESIDENTE accoglie la richiesta della senatrice Bonfrisco.

Il senatore MALAN (FI-PdL XVII) ritira l’emendamento 2.16.

Il senatore LAI (PD) ritira l’emendamento 1.1203.

Su richiesta del relatore SANTINI (PD), il PRESIDENTE dispone che gli emendamenti 1.741, 1.749 e 1.755 rimangano accantonati.

Previo parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, dopo che la senatrice BULGARELLI (M5S) ha dichiarato il voto favorevole del proprio Gruppo, la Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti 1.754 e 1.756.

Su richiesta del relatore SANTINI (PD), il senatore FRAVEZZI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) ritira gli emendamenti 1.759 e 1.760.

Previo parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, la Commissione approva l’emendamento 1.763.

Il relatore SANTINI (PD) propone una riformulazione dell’emendamento 1.764. Esso, fatto proprio dal senatore GUALDANI (AP (NCD-UDC)), che lo riformula in un testo 2, pubblicato in allegato, e con il parere favorevole del rappresentante del GOVERNO, viene approvato.
Chiede, poi, il ritiro degli emendamenti 1.777, 1.786, 1.787, 1.788, 1.792, 1.797, 1.800, 1.801, 1.802, 1.810, 1.813, 1.822, 1.824, 1.827, 1.830, 1.842, 1.844, 1.870, 1.871, 1.883 e 1.885, poiché trattano il tema delle frequenze televisive già oggetto di valutazione da parte del Governo.

Il senatore URAS (Misto-SEL) ritira, quindi, gli emendamenti 1.777, 1.827, 1.830 e 1.870.

La senatrice COMAROLI (LN-Aut) ritira, a sua volta, gli emendamenti 1.786, 1.797, 1.883 e 1.885.

Il senatore CIOFFI (M5S) insiste invece per la votazione dell’emendamento 1.787, richiamando la necessità di valorizzare il tema delle frequenze radiotelevisive, date le rilevanti implicazioni per il sistema e per gli operatori del settore.

Posto ai voti, l’emendamento 1.787 è respinto.

La senatrice BONFRISCO (FI-PdL XVII) aggiunge la propria firma agli emendamenti 1.788, 1.822 e 1.871 e li ritira.

Il senatore FRAVEZZI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) ritira gli emendamenti 1.792, 1.824 e 1.842.

Il senatore D'ALI' (FI-PdL XVII) fa propri gli emendamenti 1.800, 1.801, 1.802, 1.813 e li ritira.

Il senatore LAI (PD) ritira l’emendamento 1.810.

L’emendamento 1.844, fatto proprio dalla relatrice al disegno di legge di bilancio, senatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)), è ritirato.

Previo parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, e previa dichiarazione di voto favorevole, a nome del suo Gruppo, del senatore CIOFFI (M5S), che ricorda come una parte delle entrate derivanti dalle concessioni autostradali potrebbe essere destinata al finanziamento della banda ultra-larga, l’emendamento 1.898, posto ai voti, è respinto.

La senatrice COMAROLI (LN-Aut) ritira l’emendamento 1.917.

La senatrice MUSSINI (Misto-MovX) ritira l’emendamento 1.919, lo trasforma nell'ordine del giorno n. 102, pubblicato in allegato, che è accolto dal GOVERNO.

Su richiesta del senatore URAS (Misto-SEL), che ritira l'emendamento 1.923, il PRESIDENTE dispone che l’emendamento 1.923 (testo 2) rimanga accantonato.

Previa riformulazione proposta dal relatore SANTINI (PD) dell’emendamento 1.935 (testo 2), esso, fatto proprio dal senatore D'ALI' (FI-PdL XVII), è ulteriormente riformulato nell’emendamento 1.935 (testo 3), pubblicato in allegato. Quest’ultimo è accantonato dal PRESIDENTE.

Previo parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, la Commissione respinge l’emendamento 1.937.

La senatrice COMAROLI (LN-Aut) ritira gli emendamenti 1.940 e 1.948.

Il senatore D'ALI' (FI-PdL XVII) fa proprio l’emendamento 1.947 e lo ritira.

Previo parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, la Commissione respinge l’emendamento 1.949.

Il relatore SANTINI (PD) chiede il ritiro dell’emendamento 1.952, in considerazione della trattazione delle questioni da esso implicate in emendamenti del Governo.

Il senatore CIOFFI (M5S) insiste per la votazione dell’emendamento 1.952, sottolineando l’importanza di appostare adeguate risorse per il trasporto pubblico locale.

Posto quindi ai voti, l’emendamento 1.952 è respinto.

Previo parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, dopo che la senatrice BULGARELLI (M5S) ha dichiarato il voto favorevole del proprio Gruppo, l’emendamento 1.955 è posto ai voti ed è respinto.

La senatrice COMAROLI (LN-Aut) ritira l’emendamento 1.956 e lo trasforma nell'ordine del giorno n. 103, pubblicato in allegato, volto ad assicurare adeguati aiuti per gli asili nido, che è quindi accolto dal GOVERNO.

Il senatore ICHINO (SCpI) aggiunge la propria firma all’emendamento 1.959, lo ritira e lo trasforma nell'ordine del giorno n. 104, pubblicato in allegato, che è accolto dal GOVERNO.

La senatrice COMAROLI (LN-Aut) ritira l’emendamento 1.961.

Previo parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, gli emendamenti 1.976 e 1.979, con distinte votazioni, sono respinti dalla Commissione, mentre in merito all'emendamento 1.978 il relatore SANTINI (PD) preannuncia una riformulazione.

Il PRESIDENTE dispone, quindi, che esso rimanga accantonato insieme con gli emendamenti 1.987 (sottoscritto dal senatore ICHINO (SCpI)) e 1.989.

Il senatore FRAVEZZI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) ritira l’emendamento 1.982.

La senatrice CANTINI (PD) ritira l’emendamento 1.986.

Il senatore GUALDANI (AP (NCD-UDC)) ritira l’emendamento 1.988.

Dopo che i senatori Silvana Andreina COMAROLI (LN-Aut), URAS (Misto-SEL) e TOSATO (LN-Aut) hanno aggiunto la loro firma all’emendamento 1.995, esso, previo parere favorevole del RELATORE e del GOVERNO, è posto ai voti ed è approvato dalla Commissione all’unanimità.

Il senatore VERDUCCI (PD) ritira l’emendamento 1.998, mentre l'emendamento 1.998 (testo 2) è trasformato nell'ordine del giorno n. 105, pubblicato in allegato, che è accolto dal GOVERNO.

Gli emendamenti 1.1005 e 1.1010, con distinte votazioni, sono respinti dalla Commissione.

Il senatore GUALDANI (AP (NCD-UDC)) ritira l’emendamento 1.1016, preannunciandone la trasformazione in ordine del giorno.

Dopo che le senatrici PADUA (PD), MATURANI (PD) e GRANAIOLA (PD), il senatore VERDUCCI (PD), le senatrici PEZZOPANE (PD) e ORRU' (PD) e il senatore DALLA ZUANNA (PD) hanno aggiunto la propria firma all’emendamento 1.1019, il PRESIDENTE ne conferma l'accantonamento.

Il RELATORE ed il rappresentante del GOVERNO esprimono parere contrario sull’emendamento 1.1021.

La senatrice BONFRISCO (FI-PdL XVII), intervenendo a nome del Gruppo in dichiarazione di voto favorevole, manifesta stupore per la posizione espressa sull’emendamento, chiedendo al Governo un supplemento di riflessione sul tema a suo giudizio, di assoluta rilevanza, delle scuole paritarie.

La senatrice SERRA (M5S) esprime il voto contrario del proprio Gruppo.

L’emendamento 1.1021 è quindi posto ai voti ed è respinto.

Il RELATORE ed il rappresentante del GOVERNO esprimono parere contrario sull’emendamento 1.1030.

Il senatore BOCCHINO (Misto-ILC) chiede che l’emendamento 1.1030 rimanga accantonato in considerazione della stretta connessione del tema in esso trattato con altri emendamenti presentati all'articolo 2.

Si associa la senatrice MONTEVECCHI (M5S), che aggiunge la propria firma all’emendamento.

Il PRESIDENTE dispone quindi che l’emendamento 1.1030 rimanga accantonato.

Il senatore BOCCHINO (Misto-ILC) ritira, invece, l’emendamento 1.1032.

Il PRESIDENTE dispone che gli emendamenti 1.1039, 1.1041, 1.1046, al quale ultimo il senatore BOCCHINO (Misto-ILC) aggiunge la propria firma, e 1.1047 rimangano accantonati.

Previo parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, l’emendamento 1.1052, al quale i senatori Maria MUSSINI (Misto-MovX) e URAS (Misto-SEL) aggiungono la propria firma, è posto ai voti e, previa dichiarazione di voto favorevole a nome del Grupppo del senatore TOSATO (LN-Aut), è respinto dalla Commissione.

Con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 1.1075 è posto ai voti ed è respinto.

Il relatore SANTINI (PD) suggerisce una riformulazione dell’emendamento 1.1078, che è condivisa dai proponenti, i quali lo riformulano in un testo 2, pubblicato in allegato.

Il senatore URAS (Misto-SEL) aggiunge la propria firma.

La Commissione, previo parere favorevole del GOVERNO, accoglie l’emendamento 1.1078 (testo 2).

Il PRESIDENTE, accedendo alla richiesta avanzata dalla senatrice Bonfrisco in apertura di seduta, dispone una sospensione.

La seduta, sospesa alle ore 19,40, riprende alle ore 21,25.

La Commissione prosegue quindi l'esame degli emendamenti all'articolo 1, già accantonati.

Il relatore SANTINI (PD) esprime parere contrario sull'emendamento 1.1084.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello del relatore.

La senatrice BULGARELLI (M5S) dichiara il voto favorevole del proprio Gruppo sull'emendamento 1.1084, evidenziando che il comma 129 dell'articolo 1, del quale si chiede la soppressione, prevede un credito di imposta per l'editoria, il cui onere finanziario potrebbe essere più utilmente impiegato nel sostegno ai lavoratori disoccupati.

Il senatore SPOSETTI (PD) interviene incidentalmente sostenendo la necessità di un dibattito approfondito sul tema degli aiuti all'editoria.

Il presidente AZZOLLINI assicura che, grazie ai nuovi elementi informativi resi dal Governo, potrà presto avere luogo in Commissione un fruttuoso dibattito sul tema degli aiuti all'editoria.

Posto ai voti, l'emendamento 1.1084 è respinto.

Il RELATORE ed il rappresentante del GOVERNO esprimono parere contrario sull'emendamento 1.1087.

La senatrice COMAROLI (LN-Aut) ritira l'emendamento 1.1087, che mira ad assicurare il pluralismo informativo, requisito a suo avviso essenziale di un sistema democratico, grazie alla difesa delle testate giornalistiche minori.

La senatrice MUSSINI (Misto-MovX) sottoscrive l'emendamento 1.1088, di cui il relatore SANTINI (PD), unitamente all'emendamento 1.1091, propone di mantenere l' accantonamento.

Il senatore FRAVEZZI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) sottoscrive e ritira l'emendamento 1.1094.

Il relatore SANTINI (PD) esprime un parere contrario sugli emendamenti 1.1106 e 1.1109.

Posto ai voti, l'emendamento 1.1106 è respinto.

Il senatore URAS (Misto-SEL) dichiara il voto favorevole del proprio Gruppo sull'emendamento 1.1109, facendo presente che la mancata erogazione dei contributi alla editoria minore crea difficoltà occupazionali a migliaia di lavoratori. Ritiene inoltre inconcepibile che l'Esecutivo non riesca a trovare una decina di milioni di euro per il sostegno a questi lavoratori e conceda invece somme ben più congrue al mondo della finanza.

All'esito del voto, l'emendamento 1.1109 è respinto.

Il relatore SANTINI (PD) invita al ritiro degli emendamenti 1.1110, 1.1111 e 1.112.

Il senatore VERDUCCI (PD) ritira l'emendamento 1.1110, che mira a risolvere la vertenza della editoria minore, rilevante a suo giudizio per la qualità complessiva del sistema editoriale nazionale.

Il senatore URAS (Misto-SEL) ritira gli emendamenti 1.1111 e 1.1112, riservandosi di presentare un ordine del giorno di analogo contenuto.

Il relatore SANTINI (PD) si rimette al rappresentante del Governo sull'emendamento 1.1113, suggerendone comunque il ritiro.

Il rappresentante del GOVERNO invita a ritirare la proposta emendativa, dovendo altrimenti esprimere avviso contrario.

La senatrice DE BIASI (PD) sottolinea che l'emendamento 1.1113 intende dare un indennizzo ai soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a seguito della somministrazione di medicinali emoderivati, sollecitando l'azione del Governo su un tema di estrema delicatezza e rilevanza sociale.

Il senatore MILO (GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)) rileva criticamente che non vi è coordinamento tra l'azione del Governo e la maggioranza che lo sostiene: la presentazione dell'emendamento 1.1113 ne è a suo avviso la conferma. Sarebbe pertanto il caso di terminare l'esame in sede referente senza perdere ulteriore tempo, in attesa del maxiemendamento governativo sul quale sarà posta l'ennesima fiducia.

Il vice ministro MORANDO fa presente che è intenzione dell'Esecutivo tenere conto del lavoro istruttorio della Commissione ai fini della redazione del testo di un eventuale maxiemendamento. Auspica pertanto che l'esame della Commissione si concluda con il conferimento del mandato ai relatori. Nel merito dell'emendamento 1.1113, dichiara di conoscere bene le problematiche a cui esso fa riferimento. A tale riguardo, afferma che il Governo ha ritenuto prioritario dare una risposta alle persone affette da epatite C, attraverso uno specifico intervento sul Servizio sanitario nazionale.

Il senatore MARTON (M5S) critica l'impostazione del Governo sul tema, basata unicamente su tagli alla spesa.

La senatrice DE BIASI (PD) ritira quindi l'emendamento 1.1113, ricordando che le persone affette da epatite sono il 90 percento di coloro che hanno ricevuto un danno imputabile allo Stato e non devono essere messi in competizione con gli emotrasfusi, in una tragica "guerra tra poveri".

Il relatore SANTINI (PD) invita a ritirare gli emendamenti 1.1115 e 1.1119, altrimenti il parere è contrario.

Il rappresentante del GOVERNO manifesta un orientamento conforme.

Il senatore GUALDANI (AP (NCD-UDC)), accedendo all'invito del relatore, ritira l'emendamento 1.1115.

Il senatore URAS (Misto-SEL) ritira l'emendamento 1.1119.

La senatrice BONFRISCO (FI-PdL XVII) sottoscrive gli emendamenti 1.1125, 1.1126 e 1.1127.

Il RELATORE ed il rappresentante del GOVERNO invitano a ritirare gli emendamenti 1.1125, 1.1126, 1.1127, 1.1137, 1.1144, 1.1145 e 1.1151.

Il senatore SUSTA (SCpI) ritira gli emendamenti 1.1125, 1.1126 e 1.1127, esortando a superare ingiustificate distinzioni tra le vittime del dovere e le vittime della criminalità organizzata.

Il senatore GUALDANI (AP (NCD-UDC)) ritira, a sua volta, l'emendamento 1.1137.

Il senatore URAS (Misto-SEL) ritira gli emendamenti 1.1144 e 1.1145, sul quale ha aggiunto la firma anche la senatrice MUSSINI (Misto-MovX).

Il senatore GUERRIERI PALEOTTI (PD) ritira l'emendamento 1.1151.

Il relatore SANTINI (PD) propone di confermare l'accantonamento dell'emendamento 1.1148.



Il relatore SANTINI (PD) esprime un parere contrario sull'emendamento 1.1165, di cui era stata revocata l'inammissibilità.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello del relatore.

Il senatore SCIBONA (M5S) dichiara il voto favorevole del proprio Gruppo sull'emendamento 1.1165, sottolineando le esigenze infrastrutturali e trasportistiche ad esso sottese.

All'esito del voto, l'emendamento 1.1165 è respinto.

Il PRESIDENTE dispone che gli emendamenti 1.1066 e 1.1181 restino accantonati, onde consentire al relatore e al rappresentante del Governo lo svolgimento di un supplemento di riflessione, funzionale all'individuazione di possibili riformulazioni che consentano l'espressione di un parere favorevole.

Il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO invitano al ritiro dell'emendamento 1.1187, avvertendo che ove si insistesse per la votazione il parere sarebbe contrario.

Il senatore TOSATO (LN-Aut) insiste per la votazione dell'emendamento in questione, finalizzato a garantire finanziamenti adeguati alle emittenti private locali, in difetto dei quali le importanti funzioni da esse svolte verrebbero messe a repentaglio, insieme con i posti di lavoro degli operatori del settore.

Previa aggiunta di firma della senatrice DE PIN (Misto), l'emendamento 1.1187 è posto in votazione e respinto.

Dopo il ritiro dell'emendamento 1.1191, ad opera del senatore URAS (Misto-SEL), è disposto che l'emendamento 1.1195 resti accantonato, mentre l'emendamento 1.1200 è ritirato e trasformato, dalla senatrice LANZILLOTTA (SCpI), nell'ordine del giorno 101, pubblicato in allegato, che viene accolto dal rappresentante del GOVERNO.

Gli emendamenti 1.1203 e 1.1208 vengono ritirati dai rispettivi proponenti, mentre l'emendamento 1.1204, con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, è posto in votazione e respinto.

Sull'emendamento 1.1209 il relatore SANTINI (PD) si rimette al parere del rappresentante del GOVERNO, il quale formula un invito al ritiro, dopo aver chiarito che le risorse per i lavoratori socialmente utili sono adeguatamente garantite, pur non comparendo disposizioni specifiche nell'articolato del disegno di legge di stabilità.

Dopo un intervento incidentale del senatore MILO (GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)), che auspica interventi anche in favore dei lavoratori socialmente utili operanti nella regione Calabria, il senatore GUALDANI (AP (NCD-UDC)) accoglie l'invito testé formulato e ritira l'emendamento.

In accoglimento della proposta avanzata dal RELATORE e dal rappresentante del GOVERNO, sono ritirati dai rispettivi proponenti gli emendamenti 1.1213, 1.1215 e 1.1216. In relazione al problema dei lavoratori socialmente utili operanti presso le province, trattato dall'emendamento 1.1215, il senatore URAS (Misto-SEL) si riserva di presentare un ordine del giorno.

Con il parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 1.1217, cui i senatori VACCARI (PD) e Stefania PEZZOPANE (PD) aggiungono la firma, è posto in votazione e accolto, previa dichiarazione di voto favorevole della senatrice BULGARELLI (M5S). Il PRESIDENTE dichiara il conseguente assorbimento dell'emendamento 1.1222.

Previa aggiunta di firma dei senatori CERONI (FI-PdL XVII), COMAROLI (LN-Aut) e TOSATO (LN-Aut), l'emendamento 1.1218 è, col parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, posto in votazione e approvato.

Il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO esprimono parere favorevole sull'emendamento 1.1224, cui il senatore RUTA (PD) aggiunge la propria firma, a condizione di una riformulazione del testo.
Accettando i proponenti detta riformulazione, previo ritiro del testo 2, l'emendamento 1.1224 è posto in votazione e approvato in un testo 3, pubblicato in allegato.

Per disposizione del PRESIDENTE l'emendamento 1.1226 rimane accantonato, mentre gli emendamenti 1.1230, 1.1232, 1.1233 e 1.1234, sui quali è espresso parere contrario da parte del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, sono posti distintamente ai voti e respinti.

In aderenza all'invito formulato dal RELATORE e dal rappresentante del GOVERNO, sono ritirati gli emendamenti 1.1235, 1.1236, 1.1237, fatto proprio dal senatore SPOSETTI (PD) in assenza del proponente, e 1.1238.

Con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, gli emendamenti 1.1247, 1.1248 e 1.1255 sono posti distintamente ai voti e respinti.

Per disposizione del PRESIDENTE restano accantonati gli emendamenti 1.1270, cui la relatrice sul disegno di legge di bilancio, senatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)), aggiunge la firma, 1.1273 (testo 2) e 1.1288, fatto proprio dal senatore RUTA (PD), mentre sono ritirati dai rispettivi proponenti gli emendamenti 1.1274, 1.1276, 1.1294, 1.1301 e 1.1309.

Tenuto fermo dal PRESIDENTE l'accantonamento degli emendamenti 1.1311 e 1.1315, è accettato dai proponenti l'invito, del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, al ritiro dell'emendamento 1.1316, il quale è trasformato dal senatore RUTA (PD) nell'ordine del giorno n. 106, pubblicato in allegato, che viene accolto dal vice ministro MORANDO.

Con il parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, è posto ai voti e approvato l'emendamento 1.1321 (testo 2), mentre gli emendamenti 1.1321 e 1.0.2 sono, rispettivamente, ritirato e mantenuto accantonato.

Il PRESIDENTE conferma che i restanti emendamenti all'articolo 1 restano accantonati. Propone poi di proseguire l'esame dei documenti di bilancio nella mattinata di domani, rilevando che, a suo avviso, sussistono le condizioni per la presentazione di emendamenti del relatore che recepiscono alcuni temi già apportati, atti a sciogliere i nodi ancora irrisolti, nonché per esaurire la discussione sui residui emendamenti accantonati.

La Commissione conviene.

Il PRESIDENTE fa presente che sono pubblicati in allegato anche i restanti emendamenti presentati agli articoli 2 e 3.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DI UNA ULTERIORE SEDUTA

Il PRESIDENTE avverte che la Commissione è ulteriormente convocata domani, mercoledì 17 dicembre 2014, alle ore 11, per il seguito dell'esame congiunto dei documenti di bilancio.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 23,15.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE

N. 1698


2.1437
DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO

Al comma 223, alla lettera b), apportare le seguenti modifiche:

dopo le parole: «nei siti inquinati», aggiungere le seguenti: «di proprietà di enti territoriali,» dopo le parole: «possono essere realizzati», aggiungere le seguenti: «con esclusione dal patto di stabilità interno, interventi e opere di bonifica».
Sostituire delle parole da: «a condizione che detti interventi», fino alla fine della lettera, con le seguenti: «a condizione che detti interventi realizzino opere di pubblico interesse e non pregiudichino il completamento e l'esecuzione della bonifica, né interferiscano con esso, né determinino rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area. L'esclusione dal Patto di stabilità di cui al precedente periodo opera nei limiti di 10 milioni per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017, a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4».

2.1438
DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO

Al comma 223, alla lettera b) dopo le parole: «possono essere realizzati» aggiungere le seguenti: «con esclusione dal patto di stabilità interno, interventi e opere di bonifica, e aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'esclusione dal Patto di stabilità di cui al precedente periodo opera nei limiti di 20 milioni per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017, a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni».

2.1439
BONFRISCO, D'ALÌ, CERONI, MANDELLI, MILO, D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI, FALANGA, EVA LONGO, ARACRI, PAGNONCELLI, TARQUINIO, BRUNI, PERRONE, IURLARO, MINZOLINI, ZIZZA, D'ANNA, SCAVONE, RUVOLO, COMPAGNONE

Dopo il comma 223, aggiungere i seguenti:

«223-bis. Al fine di fronteggiare il grave stato di crisi e il mantenimento dei livelli occupazionali del settore turistico balneare nei comuni delle isole minori direttamente interessate dai flussi immigratori il CIPE, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e sentita la Regione siciliana, provvede in via sperimentale all'individuazione ed alla perimetrazione di Zone franche urbane, della durata di tre anni, ai sensi dell'articolo 1, commi da 340 a 343, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni, sulla base di parametri fisici e socio-economici rappresentativi degli effetti economici negativi derivanti, dal fenomeno dell'immigrazione.
223-ter. Le disposizioni di cui al precedente comma s'intendono subordinate all'effettiva compatibilità comunitaria delle disposizioni e la loro efficacia è subordinata alla preventiva autorizzazione comunitaria.
223-quater. Per il finanziamento delle Zone franche urbane di cui al comma 1 e per il periodo di vigenza degli incentivi previsto a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 30 settembre 2017, è istituito un apposito Fondo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, alimentato, nel limite di 50 milioni di euro, sentito il Ministero della difesa.
223-quinquies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico, sentito il Presidente della Regione siciliana, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità attuative per l'istituzione del fondo di cui al precedente comma.
223-sexies. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi precedenti, pari a 50 milioni di euro a decorrere dal 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

2.1440
COMAROLI, TOSATO

Dopo il comma 223, aggiungere il seguente

«223-bis In considerazione delle esigenze di sviluppo della competitività dei sistemi territoriali e rilancio dell'economia del settore, favorendo la massimizzazione dell'efficienza, nonché la razionalizzazione dei servizi negli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei di cui all'articolo 3 bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, la dotazione annuale complessiva del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato, agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario, di cui all'articolo 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è incrementata a decorrere dall'anno 2015 di 500 milioni euro. Il riparto delle risorse integrative di cui al comma 1, alle Regioni a statuto ordinario, è effettuato sulla base dei seguenti criteri:

a) quantificazione del fabbisogno di mobilità di ciascuna regione, sulla base del parametro relativo alla «Popolazione legale» come risultante dal 15º Censimento generale della popolazione e delle abitazioni 2011, di cui al D.P.R. 6 novembre 2012;
b) indice di mobilità, sulla base del parametro della «Popolazione residente che si è recata il mercoledì precedente la data del censimento al luogo abituale di studio/lavoro» come risultante dal 15º Censimento generale della popolazione e delle abitazioni 2011.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, entro il 31 gennaio 2015, sono assegnate le risorse integrative di cui al comma 1.
All'onere si provvede mediante riduzione proporzionale degli stati di previsione dei Ministeri così come indicati dall'elenco 3 di cui all'articolo 2 comma 45, allegato alla presente legge fino a concorrenza dell'importo complessivo di 500 milioni in via prioritaria sulla spesa per beni e servizi. Le amministrazioni possono adottare misure alternative di contenimento della spesa al fine di conseguire risparmi comunque non inferiori a quelli derivanti dall'applicazione del precedente periodo».

2.1441
ZANONI, BROGLIA

Dopo il comma 223 inserire i seguenti:

«223-bis. In considerazione delle esigenze di sviluppo della competitività dei sistemi territoriali e rilancio dell'economia del settore, favorendo la massimizzazione dell'efficienza, nonché la razionalizzazione dei servizi negli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei di cui all'articolo 3 bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, la dotazione annuale complessiva del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato, agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario, di cui all'articolo 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è incrementata a decorrere dall'anno 2015 di 500 milioni euro.
223-ter. Il riparto delle risorse integrative di cui al comma 1, alle Regioni a statuto ordinario, è effettuato sulla base dei seguenti criteri:

a) quantificazione del fabbisogno di mobilità di ciascuna regione, sulla base del parametro relativo alla «Popolazione legale» come risultante dal 15º Censimento generale della popolazione e delle abitazioni 2011, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 2012;
b) indice di mobilità, sulla base del parametro della «Popolazione residente che si è recata il mercoledì precedente la data del censimento al luogo abituale di studio/lavoro» come risultante dal 15º Censimento generale della popolazione e delle abitazioni 2011.

223-quater. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, entro il 31 gennaio 2015, sono assegnate le risorse integrative di cui al comma 223-bis».

Conseguentemente,

all'articolo 3, comma 21, lettera g) sostituire la parola: «triplo» con la seguente: «quadruplo»;
All'articolo 3, dopo il comma 21, inserire i seguenti:

«21-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di accisa sui prodotti energetici usati come carburanti ovvero come combustibili per riscaldamento per usi civili, stabilite dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative,di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono incrementate al fine di assicurare maggiori entrate per un ammontare non inferiori a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.
21-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50».

2.1442
RUSSO, FASIOLO, MARAN, PEGORER, SONEGO, VACCARI

Dopo il comma 223, aggiungere i seguenti:

«223-bis. la regione Friuli-Venezia Giulia è autorizzata a rimodulare gli interventi e le iniziative di cui agli articoli 8, 16 e 21 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, ferma restando la finalizzazione degli interventi e delle iniziative stesse a favore della minoranza linguistica slovena. Le risorse di cui al presente comma sono determinate annualmente dalla legge di stabilità ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge n. 196 del 2009.
223-ter. Per le finalità di cui al comma 223-bis è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:

2015: – 10.000.000;
2016: – 10.000.000;
2017: – 10.000.000.

2.1443
ORRÙ

Dopo il comma 223 aggiungere il seguente:

«223-bis. Nelle more dell'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica, di cui all'articolo 4, comma 10, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, al fine di garantire, in attuazione dell'articolo 32 della Costituzione, i livelli essenziali di assistenza e lo sviluppo dei programmi di ricerca in sanità, per la necessità di individuare soluzioni normative per i percorsi di stabilizzazione e introdurre nell'ordinamento vincoli per evitare la creazione di nuovo precariato per effetto dell'uso improprio dei rapporti di lavoro flessibile, i rapporti a tempo determinato instaurati negli enti del Servizio Sanitario regionale con personale, ivi compreso quello appartenente alle aree dirigenziali, medico veterinario, sanitaria, professionale, tecnico, amministrativa, che ha maturato, alla data di pubblicazione della legge n. 125 del 30 ottobre 2013 almeno tre anni di servizio e in scadenza al 31 dicembre 2014, sono prorogati fino al 31 dicembre 2016. Fermo quanto disposto dall'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012 n. 158 , convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012 n. 189 e ferma la possibilità di prorogare, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti, tutte le altre tipologie di lavoro flessibile».

Conseguentemente all'articolo 3, comma 21, lettera g) sostituire la parola: «triplo» con la seguente: «quadruplo».

2.1444
MORONESE, NUGNES, MARTELLI, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI, CATALFO

Dopo il comma 223 aggiungere il seguente:

«223-ter. All'articolo 195, comma 2, del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, dopo la lettera d), sono aggiunte le seguenti:

''d-bis. l'indicazione dei criteri e delle modalità di adozione delle norme tecniche, secondo i principi di unitarietà, compiutezza e coordinamento, per il trasporto, lo stoccaggio, ed eventuale smaltimento in discarica speciale dei rifiuti pericolosi definiti dal codice europeo rifiuti (C.E.R.) 06.07.01, 06.13.04, 10.13.09, 15.01.11, 16.01.11, 16.02.12, 17.06.01, 17.06.05. È conseguentemente vietato il trasporto interregionale dei rifiuti definiti dal codice europeo rifiuti (C.E.R.) 06.07.01, 06.13.04, 10.13.09, 15.01.11, 16.01.11, 16.02.12, 17.06.01, 17.06.05;''».

Conseguentemente, all'articolo 3, al comma 76, aggiungere, in fine, le parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto capitale, relative alle autorizzazioni, di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017».

2.1445
COMAROLI, CANDIANI, TOSATO

Dopo il comma 223 aggiungere il seguente:

«223-bis. il comma 2 dell'articolo 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio» è sostituito dai seguenti:

''2. Le norme della presente legge non si applicano alle talpe, ai ratti, ai topi propriamente detti ed alle arvicole. Le norme della presente legge non si applicano, altre si, alle nutrie, fatta salva la possibilità per le Regioni di provvedere in ordine all'indennizzo dei danni ai sensi dell'articolo 26. Le Regioni possono, anche avvalendosi delle province, provvedere in ordine al controllo delle popolazioni di nutria finalizzato all'eradicazione. Il controllo può essere esercitato, anche nelle zone vietate alla caccia, mediante mezzi e soggetti di cui all'articolo 19 e operatori espressamente autorizzati.
2-bis. E istituito nello stato di previsione del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali un apposito Fondo per i danni provocati dalle nutrie da ripartire fra le regioni interessate, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, al fine di finanziare piani di intervento volti al controllo riduttivo e alla relativa eradicazione delle nutrie nonché per il ristoro dei danni causati agli agricoltori,''»

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 76, aggiungere, in fine, le parole: «,ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015,2016 e 2017».

2.1446
MIRABELLI

Dopo il comma 223, aggiungere il seguente: «223-bis. Per gli immobili locati con contratti stipulati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, la somma delle aliquote dell'lmu e della Tasi non può superare il 4 per mille».

Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 64, aggiungere il seguente: «64-bis. All'articolo 1, comma 137, della legge del 27 dicembre 2006, n. 296, il secondo periodo è soppresso».

2.1447
RICCHIUTI, LO GIUDICE, CASSON, MINEO

Dopo il comma 223 inserire il seguente:

«223 bis. Agli atti di trasferimento di beni immobili dai consorzi di funzioni costituiti ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ai comuni, l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, si applica nella misura fissa di euro 200,00.»

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2015: – 50.000.000;
2016: – 50.000.000;
2017: – 50.000.000;

2.1448
ZANONI, BROGLIA, FAVERO, CALEO, VATTUONE, FISSORE, ELENA FERRARA, GRANAIOLA, MATTESINI, D'ADDA, FILIPPIN, STEFANO ESPOSITO, PEZZOPANE, VACCARI, SOLLO, PAGLIARI, LO GIUDICE, ALBANO, FORNARO, SCALIA, LAI, BORIOLI, MANASSERO, PADUA, SPILABOTTE, SAGGESE, BERTUZZI

Dopo il comma 223 inserire il seguente comma
«223-bis. I comuni che, a seguito della revisione del gettito dell'imposta municipale propria dell'anno 2013 di cui ai commi 729-bis e seguenti della legge 27 dicembre 2013, n. 147, risultano in debito, ai sensi del comma 729-quater della medesima legge, per importi superiori al 7 per cento del valore dell'imposta municipale. Propria standard risultante al 30 settembre 2013, possono richiederne la rateizzazione nell'arco di un triennio a decorrere dall'anno 2015, secondo le modalità che sono rese note dal Ministero dell'interno mediante apposito comunicato, anche nel caso di già avvenuto recupero nelle forme previste dalla legge. A seguito della richiesta di rateizzazione di cui al periodo precedente le somme in questione possono essere impegnate pro quota sulle annualità 2015,2016 e 2017.»

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2015: – 25.000.000;
2016: – 25.000.000;
2017: – 25.000.000.

2.1449
ZANONI

Dopo il comma 223 aggiungere il seguente:

«223-bis. L'articolo 23-ter, comma 3, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 114 è sostituito dal seguente: ''3. I comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti possono procedere autonomamente agli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 10.000 euro''».

Conseguentemente alla Tabella AI voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2015: – 20.000.000;
2016: – 20.000.000;
2017: – 20.000.000.

2.1450
ZANONI, BROGLIA, FAVERO, CALEO, VATTUONE, FISSORE, ELENA FERRARA, GRANAIOLA, MATTESINI, D'ADDA, FILIPPIN, STEFANO ESPOSITO, PEZZOPANE, VACCARI, SOLLO, PAGLIARI, LO GIUDICE, ALBANO, FORNARO, SCALIA, LAI, BORIOLI, MANASSERO, PADUA, SPILABOTTE, SAGGESE, BERTUZZI

Dopo il comma 223 inserire il seguente:

«223-bis. All'articolo 1, comma 12-bis, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148; dopo le parole: ''e 2014'', aggiungere le parole: ''nonché per il biennio 2015-2016''».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2015: – 20.000.000;
2016: – 20.000.000;
2017 - .

2.1451
ZANONI, BROGLIA, FAVERO, CALEO, VATTUONE, FISSORE, ELENA FERRARA, GRANAIOLA, MATTESINI, D'ADDA, FILIPPIN, STEFANO ESPOSITO, PEZZOPANE, VACCARI, SOLLO, PAGLIARI, LO GIUDICE, ALBANO, FORNARO, SCALIA, LAI, BORIOLI, MANASSERO, PADUA, SPILABOTTE, SAGGESE, BERTUZZI

Dopo il comma 223 inserire il seguente:

«223-bis. All'artcolo 41 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni in legge 23 giugno 2014, n. 89, il comma 2 è abrogato».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2015: – 5.000.000;
2016: – 5.000.000;
2017: – 5.000.000.

2.1452
CERONI

Dopo il comma 223 inserire il seguente:

«223-bis. Alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, articolo 1 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 356 dell'articolo 1, aggiungere il seguente comma:

«356-bis. li pagamento delle rate scadenti nell'esercizio 2015 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. ai comuni di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze lº giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2012, e successive modificazioni, e all'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni, nonché alle province dei predetti comuni, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, non ancora effettuato alla data di entrata in vigore del presente comma, è differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, al terzo anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei 'provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi. li presente comma entra in vigore alla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale
b) al comma 356, articolo 1, legge 27 dicembre 2013, n. 147, articolo 1, comma 356, le parole: «all'anno immediatamente successivo» sono sostituite da: «al secondo anno immediatamente successivo».

Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 12 milioni di euro, si provvede con riduzione proporzionale degli stanziamenti di cui alla Tabella C della legge di stabilità. li riparto tra i comuni interessati viene determinato con decreto del Ministero deli'economia e delle finanze, da emanare d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali entro il31 gennaio 2015».

2.1453
PELINO, MANDELLI

Dopo il comma 223 aggiungere il seguente:

«223-bis. Al fine di promuovere la ripresa dei territori colpiti dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009, sono esenti dal tributo per i servizi indivisibili (TASI), fino alla loro completa agibilità, gli immobili inabitati e non utilizzati a causa di tali eventi. Dalla data in cui gli immobili saranno nuovamente assoggettabili, il tributo sarà corrisposto nella misura del 50 percento per il quinquennio successivo».

Conseguentemente, la voce «Fondi da ripartire» del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'elenco n. 3 allegato al comma 45 dell'articolo 2. Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, così come incrementato, a decorrere dal 2015, dall'articolo 1, comma 132 della presente legge è ridotta in misura pari a 15.000 euro per il 2015, 10.000 euro per il 12016 e 8.000 euro per gli anni 2017- 2020.

2.1454
CERONI

Dopo il comma 223 inserire il seguente:

«223-bis. Per ciascuno degli anni dal 2015 ,al 2019, nell'ambito delle incentivazioni statali a sostegno degli investimenti locali, è riservata la somma di 10 milioni di euro per la copertura degli oneri di mutui accesi dai comuni maggiormente colpiti dagli eventi meteorologici dei mesi di ottobre e novembre 2014, da individuarsi mediante decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Dipartimento della Protezione Civile da emanarsi entro il 10 gennaio 2015, allo scopo di attivare interventi di risanamento idrogeologico e ambientale per la messa in sicurezza del territorio e la prevenzione dei rischi idrogeologici. Le modalità del sostegno statale sono determinate cori. Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. Agli oneri derivanti dal presente comma, si provvede con riduzione proporzionale degli stanziamenti di cui alla Tabella C della legge di stabilità».

2.1455
CERONI

Dopo il comma 223 inserire il seguente:

«223-bis. Ai comuni maggiormente colpiti dagli eventi meteorologici dei mesi di ottobre e novembre 2014, da individuarsi mediante decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Dipartimento dèlla Protezione Civile da emanarsi entro il 10 gennaio 2015, non si applica per il periodo 2015-2019 la disposizione di cui al comma Il dell'articolo 56-bis del decreto-legge n. 69 del 2013 convertito in legge con la legge 9 agosto 2013, n. 98.

Conseguentemente i predetti Comuni non sono tenuti per il quinquennio 2015-2019 a destinare al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, né ad altri scopi di riduzione del debito, il 10 per cento delle risorse nette derivanti dall'alienazione dell'originario patrimonio immobiliare disponibile. I predetti comuni, inoltre, per gli anni 2015, 2016 e 2017, possono utilizzare le entrate derivanti dal plusvalore realizzato con l'alienazione di beni patrimoniali, inclusi i beni immobili, per spese aventi carattere non permanente connesse alle finalità di cui all'articolo 187, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

2.1456
CERONI

Dopo il comma 223 inserire il seguente:

«223-bis. Al fine di facilitare la ripresa delle attività economiche, nelle zone dei Comuni maggiormente colpiti dagli eventi meteorologici dei mesi di ottobre e novembre 2014, da individuarsi mediante decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Dipartimento della Protezione Civile da emanarsi entro il 10 gennaio 2015 per il triennio 2015-2017, il Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 è esteso alle in favore delle micro, piccole e medie imprese, con unità locali ubicate nelle predette zone e che abbiano subito danni in conseguenza di tali eventi, con priorità sugli altri interventi e a titolo gratuito, per un importo massimo per singola impresa di duecentomila euro. Con decreto del Ministro dello Sviluppo Economica, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, sono determinate le modalità di attuazione dell'intervento di cui al periodo precedente».

2.1457
FRAVEZZI, BATTISTA, LANIECE, FAUSTO GUILHERME LONGO, PALERMO, PANIZZA, DI GIACOMO, CONTE

Dopo il comma 223, inserire il seguente:

«223-bis. Per l'anno 2015, per i comuni maggiormente colpiti dagli eventi meteorologici dei mesi di ottobre e novembre 2014, da individuarsi mediante decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Dipartimento della Protezione Civile da emanarsi entro il 10 gennaio 2015, è stanziata la spesa di 30 milioni di euro, per la concessione di agevolazioni, nella forma di contributo a ristoro dei tributi locali o di contributo in conto interessi, alle imprese con sede o unità locali ubicate nelle zone colpite dai predetti eventi meteorologici. I Comuni, con proprio atto devono stabilire l'ammontare massimo del contributo concedibile, le spese ammesse, i criteri di valutazione, i documenti istruttori, la procedura e le condizioni per l'accesso, ai fini dell'erogazione e dell'eventuale revoca dei contributi, unitamente alle modalità di controllo e di rendicontazione. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede con riduzione proporzionale degli stanziamenti di cui alla Tabella C della legge di stabilità».

2.1458
CERONI

Dopo il comma 223 inserire il seguente:

«223-bis. Per l'anno 2015, per i comuni maggiormente colpiti dagli eventi meteorologici dei mesi di ottobre e novembre 2014, da individuarsi mediante decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Dipartimento della Protezione Civile da emanarsi entro il 10 gennaio 2015, è stanziata la spesa di 30 milioni di euro, per la concessione di agevolazioni, nella forma di contributo a ristoro dei tributi locali o di contributo in conto interessi, alle imprese con sede o unità locali ubicate nelle zone colpite dai predetti eventi meteorologici. I Comuni, con proprio atto devono stabilire l'ammontare massimo del contributo concedibile, le spese ammesse, i criteri di valutazione, i documenti istruttori, la procedura e le condizioni per l'accesso, ai fini dell'erogazione e dell'eventuale revoca dei contributi, unitamente alle modalità di controllo e di rendicontazione. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede con riduzione proporzionale degli stanziamenti di cui alla Tabella C della legge di stabilità.»

2.1459
VERDUCCI, MATURANI, STEFANO ESPOSITO, FABBRI, VACCARI, GIANLUCA ROSSI, CAPACCHIONE, FISSORE, ELENA FERRARA, ZANONI, CARDINALI, ANGIONI, TOMASELLI, FILIPPI

Dopo il comma 223, aggiungere il seguente:

« 223-bis. Il ricorso da parte dei Comuni, al fine di contrastare l'emergenza abitativa, all'applicazione dell'articolo 1, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, costituisce titolo di preferenza nell'assegnazione di contributi pubblici per qualsiasi tipo di edilizia economica e popolare».

2.1460
MIRABELLI

Dopo il comma 223, aggiungere il seguente:

«223-bis. Il ricorso da parte dei Comuni, al fine di contrastare l'emergenza abitativa, all'applicazione dell'articolo l, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, costituisce titolo di preferenza nell'assegnazione di contributi pubblici per qualsiasi tipo di edilizia economica e popolare».

2.1461
MIRABELLI

Dopo il comma 223, aggiungere il seguente:

«223-bis. Gli enti locali individuano e stabiliscono, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le idonee forme per assicurare la partecipazione di rappresentanti designati, rispettivamente, dalle organizzazioni della proprietà edilizia e degli inquilini, alla gestione dei soggetti, pubblici e privati comunque costituiti, che effettuano il servizio di raccolta nel territorio degli stessi enti dei rifiuti urbani.»

2.1462
CERONI

Dopo il comma 223 inserire il seguente:

«223-bis. Al decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, il comma 5 dell'articolo 9 è così sostituito: ''5. Ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i comuni possono con proprio regolamento:

a) introdurre l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal citato decreto legislativo n. 218 del 1997, e gli altri strumenti di deflazione del contenzioso, sulla base dei criteri stabiliti dal citato decreto legislativo n. 218 del 1997, prevedendo anche che il pagamento delle somme dovute possa essere effettuato in forma rateale, senza maggiorazione di interessi,
b) stabilire che si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri;
c) stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari;
d) prevedere il diritto al rimborso dell'imposta pagata per le aree successivamente divenute inedificabili, stabilendone termini, limiti temporali e condizioni, avuto anche riguardo alle modalità ed alla frequenza delle varianti apportate agli strumenti urbanistici;
e) determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del comune qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati al perseguimento dello scopo di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso;
f) stabilire ulteriori condizioni ai fini dell'applicazione delle disposizioni del secondo periodo della lettera b) del comma l dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, riguardante i terreni considerati non fabbricabili, anche con riferimento alla quantità e qualità di lavoro effettivamente dedicato all'attività agricola da parte dei soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 58 e del proprio nucleo familiare;
g) prevedere che una percentuale del gettito dell'imposta municipale propria sia destinata al potenziamento degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate, anche comprendendo nel programma di potenziamento la possibilità di attribuire compensi incentivanti al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate, anche con riferimento all'impianto e allo sviluppo delle attività connesse alla partecipazione del comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, in applicazione dell'articolo 1 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni con la legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni e integrazioni.''».

2.1463
FRAVEZZI, BATTISTA, LANIECE, FAUSTO GUILHERME LONGO, PALERMO, PANIZZA, DI GIACOMO, FORNARO, CONTE

Dopo il comma 223, inserire il seguente comma

«223-bis. Dopo il comma 10 dell'articolo 13 del d.l. 201/2011, è inserito il seguente:

''10-bis. Per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.''».

2.1464
CERONI

Dopo il comma 223 inserire il seguente:

«223-bis. Dopo il comma 10 dell'articolo 13 del d.l. 201/2011, è inserito il seguente:

''10-bis. Per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso. si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.''».

2.1465
URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO

Dopo il comma 223, aggiungere i seguenti:

«223-bis. Per promuoverne l'utilizzo efficiente, i Comuni possono elevare, in modo progressivo, l'aliquota dell'IMU applicata sul patrimonio immobiliare che risulta inutilizzato o rimasto incompiuto per oltre cinque anni fino ad un massimo dello 0,2 per cento aggiuntivo, anche in deroga al limite di cui al comma 6 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
223-ter. Ai sensi della presente legge, il patrimonio immobiliare si considera inutilizzato quando non è destinato in modo continuativo e prevalente alle finalità e agli usi risultanti dalle dichiarazioni catastali.
223-quater. In caso di nuove richieste di trasformazione urbanistica le pubbliche amministrazioni agevolano e favoriscono il recupero e il riutilizzo dei manufatti già esistenti inutilizzati o incompiuti.
223-quinquies. I comuni destinano i proventi derivanti dall'elevazione dell'aliquota dell'IMU di cui al precedente comma 1 ad un fondo per interventi per la cessione al comune delle aree dismesse o inutilizzate, di recupero e riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, di acquisizione e realizzazione di aree verdi o da destinare al soddisfacimento di interessi di pubblica utilità.»

2.1466
CERONI

Dopo il comma 223 inserire il seguente:

«223-bis. I comuni che, a seguito della revisione del gettito IMU 2013 di cui ai commi 729-bis e seguenti della legge 27 dicembre 2013, n. 147, risultano in debito, ai sensi del comma 729-quater della medesima legge, per importi superiori al 7 per cento del valore dell'IMU standard risultante al 30 settembre 2013, possono richiederne la rateizzazione nell'arco di un triennio a decorrere dal 2015, secondo le modalità che sono rese note dal Ministero dell'Interno mediante apposito comunicato, anche nel caso di già avvenuto recupero nelle forme previste dalla legge. A seguito della richiesta di rateizzazione di cui al periodo precedente le somme in questione possono essere impegnate pro quota sulle annuaIità 2015,2016 e 2017.»

2.1467
CERONI

Dopo il comma 223 inserire il seguente:

«223-bis. Al comma 688 della legge 27 dicembre 2013 n.147, dopo l'undicesimo periodo è aggiunto il seguente: ''Le deliberazioni relative alla Tasi approvate entro il termine del 30 settembre 2014 ed inviate al Mef entro il 30 ottobre 2014, sono comunque valide ai fini del pagamento dell'imposta dovuta per 2014 in base alle scelte del comune, in unica soluzione ed entro il termine della scadenza del saldo''.».

2.1468
CERONI

Dopo il comma 223 inserire il seguente:

«223-bis. All'articolo 1, comma 691 della legge 27 dicembre 2013, n. 47 dopo la parola Tari sono aggiunte le parole: ''e della Tares''».

2.1469
CERONI

Dopo il comma 223 inserire il seguente:

«223-bis. A norma dell'articolo 1, comma 2, legge 27 luglio 2000, n. 212, gli effetti fiscali delle domande di variazione della categoria catastale presentate secondo la procedura disposta dal comma 2-bis dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e successivamente confermata ed integrata dal comma 14-bis dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, si intendono prodotti a far tempo dalla domanda».

2.1470
CERONI

Dopo il comma 223 inserire il seguente:

«223-bis. Il comma 7 dell'articolo 1 del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, convertito nella legge 29 gennaio 2014, n. 5, è soppresso.».

2.1471
CERONI

Dopo il comma 223, inserire il seguente:

«223-bis. il termine per il pagamento dell'imposta municipale propria relativa al 2014 a seguito della revisione dell'imponibilità dei terreni montani di cui all'articolo 22 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, è fissato 8126 gennaio 2015, sulla base delle aliquote di base dell'IMU di cui al comma 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. I comuni accertano convenzionalmente gli importi risultanti dal decreto ministeriale di cui al primo periodo del citato articolo 22 del decreto-legge 24 giugno 2014 n. 66, sul bilancio 2014 a titolo di maggior gettito IMU, a fronte della riduzione corrispondente dell'assegnazione da Fondo di solidarietà comunale. Parimenti, i comuni interessati dalla compensazione di cui all'ultimo periodo del citato articolo 22 del decreto legge n. 66 del 2014, accertano la relativa entrata quale integrazione del Fondo di solidarietà comunale per il medesimo esercizio 2014.»

2.1472
ZANONI, BROGLIA, FAVERO, CALEO, VATTUONE, FISSORE, ELENA FERRARA, GRANAIOLA, MATTESINI, D'ADDA, FILIPPIN, STEFANO ESPOSITO, PEZZOPANE, VACCARI, SOLLO, PAGLIARI, LO GIUDICE, ALBANO, FORNARO, SCALIA, LAI, BORIOLI, MANASSERO, PADUA, SPILABOTTE, SAGGESE, BERTUZZI

Dopo il comma 223 inserire il seguente:

«223-bis. L'articolo 13 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si interpreta nel senso che le Regioni e gli enti locali possono attivare le disposizioni per la definizione dei tributi locali di cui al medesimo articolo, con riferimento ad annualità antecedenti la data di adozione del proprio provvedimento ed indicate dal provvedimento stesso.»

2.1473
CERONI

Dopo il comma 223 inserire il seguente:

«223-bis. L'articolo 13 della legge 27 dicembre 2002, n.289, si interpreta nel senso che le Regioni e gli enti locali possono attivare le disposizioni per la definizione dei tributi locali di cui al medesimo articolo, con riferimento ad annualità antecedenti la data di adozione del proprio provvedimento ed indicate dal provvedimento stesso.».

2.1474
CERONI

Dopo il comma 223 inserire il seguente:

«223-bis. L'affidamento da parte dei comuni ai soggetti che svolgono il servizio di gestione dei rifiuti dell'attività di accertamento e riscossione della TIA 1, della TIA 2, della TARES e della TARI si intende effettuato, salvo diversa disposizione comunale, a titolo di concessione. Per tali soggetti non è richiesta l'iscrizione all'albo di cui all'articolo 53, comma 1 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e la riscossione coattiva può essere effettuata con la procedura di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.».

2.1475
CERONI

Dopo il comma 223 inserire il seguente:

«223-bis. All'articolo 1, co. 12-bis decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito nella legge 14 settembre 2011, n.148, dopo le parole: ''e 2014'', aggiungere le parole: ''nonché per il biennio 2015-2016''».

2.1476
CERONI

Dopo il comma 223 inserire il seguente:

«223-bis. All'articolo 11, comma 1, del D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23, le parole: ''dall'anno 2015'' sono sostituite dalle parole: ''dall'anno 2016.''».

2.1477
CERONI

Dopo il comma 223 inserire il seguente:

«223-bis. All'articolo 3, comma 24, lettera b) del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 e successive modificazioni, è infine aggiunto il seguente periodo: ''Salvo diversa pattuizione con gli enti, si applicano gli articoli 17, 19 e 20 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112''».

2.1478
CERONI

Dopo il comma 223 inserire il seguente:

«223-bis. All'art. 4 del decreto legge n. 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 2 maggio 2014, n. 68, il comma 2 è sostituito dal seguente:

''2. Le regioni e gli enti locali che hanno rispettato il patto di stabilità interno possono compensare le somme da recuperare di cui al primo periodo del comma 1, anche attraverso l'utilizzo dei risparmi effettivamente derivanti dalle misure di razionalizzazione organizzativa di cui al secondo e terzo periodo del comma 1, di quelli derivanti dall'attuazione dell'articolo 16, commi 4 e 5, del decretolegge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dalle economie previste da specifiche disposizioni di legge, comprese quelle derivanti dalla riduzione dei fondi di cui all'art. 9 comma 2-bis D.L n. 78/2010, convertito con L. 122/2010, nonché dai risparmi conseguenti all'utilizzo parziale delle risorse che potevano essere destinate alleassunzioni di personale a tempo indeterminato''».

2.1479
NUGNES, MORONESE, MARTELLI, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI, CATALFO

Dopo il comma 223 Il aggiungere il seguente:

«223-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2015 l'ammontare dell'imposta prevista dall'articolo 3 comma 29 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, stabilita con legge della regione entro il 30 novembre di ogni anno per l'anno successivo è fissata per chilogrammi di rifiuti convertiti in misura non inferiore ad euro 0,001 e non superiore ad euro 0,01 per i rifiuti ammissibili al conferimento in discarica per i rifiuti inerti ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 13 marzo 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2003; in misura non inferiore ad euro 0,02582 e non superiore ad euro 0,04 per i rifiuti ammissibili al conferimento in discarica per rifiuti non pericolosi ai sensi degli articoli 3 e 4 del medesimo decreto. Le entrate derivanti dalla maggiorazione del tributo affluiscono in un apposito fondo destinano a favorire la minore produzione dei rifiuti e ad incrementare sia la raccolta differenziata che il recupero di materia, nonché al finanziamento delle agenzie regionali per l'ambiente. L'impiego delle risorse, quindi, è disposto dalla regione, nell'ambito delle destinazioni sopra indicate, con propria deliberazione».

2.1480
TOMASELLI, CALEO, LAI, ASTORRE, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ, SCALIA

Dopo il comma 223, aggiungere il seguente:

«223-bis. Per le finalità di contenimento della spesa pubblica e di risparmio di risorse energetiche, i Comuni dovranno procedere a razionalizzare e ridurre i costi direttamente o indirettamente connessi alle fonti di illuminazione in ambienti pubblici anche procedendo all'ammodernamento degli impianti o dispositivi di illuminazione, in modo da convergere, progressivamente e con sostituzioni tecnologiche, verso obiettivi di maggiore efficienza energetica dei diversi dispositivi di illuminazione. A tali fini entro 180 giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del presente decreto legge i Comuni dovranno:

a) adottare ogni misura idonea di razionalizzazione dell'uso degli impianti di illuminazione pubblica attraverso una corretta gestione delle fasi di accensione e spegnimento di detti impianti;
b) individuare le reti viarie, di loro competenza, o porzioni della stesse, nelle quali è possibile un affievolimento dell'illuminazione, senza compromettere le ragioni di sicurezza sottese a tale servizio.

I Comuni possono, nei confronti dei gestori del servizio di illuminazione pubblica che almeno sei mesi prima della scadenza dell'affidamento del servizio, presentino piani di investimento per l'efficientamento energetico degli impianti volti al miglioramento dell'efficienza ed al risparmio energetico, anche attraverso l'installazione di sorgenti luminose ad alta efficienza energetica, disporre la prosecuzione della durata del servizio rispetto alla scadenza prevista, a prescindere dalla data o modalità di affidamento. In questo caso il contratto di gestione dell'illuminazione pubblica viene prorogato per un periodo commisurato all'entità dei risparmi energetici attesi con un minimo di anni 2 fino ad un massimo di anni 6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, e del Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto dei principi comunitari in tema di concorrenza e trasparenza, potranno essere individuate iniziative volte al coinvolgimento e crescita dell'industria nazionale nell'ambito dello sviluppo di tecnologie e dispositivi di illuminazione».

2.1481
CERONI

Dopo il comma 223 inserire il seguente:

«223-bis. All'articolo 1, comma 161 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è infine aggiunto il seguente periodo: ''La notifica degli atti di accertamento può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge. Tali elenchi sono consultabili, anche in via telematica, dagli enti locali. Non si applica l'articolo 149-bis del codice di procedura civile''».

2.1482
ZANONI, BROGLIA, FAVERO, CALEO, VATTUONE, FISSORE, ELENA FERRARA, GRANAIOLA, MATTESINI, D'ADDA, FILIPPIN, STEFANO ESPOSITO, PEZZOPANE, VACCARI, SOLLO, PAGLIARI, LO GIUDICE, ALBANO, FORNARO, SCALIA, LAI, BORIOLI, MANASSERO, PADUA, SPILABOTTE, SAGGESE, BERTUZZI

Dopo il comma 223 inserire il seguente:

«223-bis. Al comma 169 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole ''e le aliquote'' sono sostituite dalle parole '', le aliquote e le detrazioni'';
b) alla fine del comma è aggiunto il seguente periodo: ''In caso di modificazioni delle aliquote, delle tariffe e delle detrazioni dei tributi deliberate entro i termini di cui al primo periodo, ma successivamente all'avvenuta deliberazione del bilancio di previsione, il comune adotta contestualmente la variazione del bilancio stesso''».

2.1483
FRAVEZZI, BATTISTA, LANIECE, FAUSTO GUILHERME LONGO, PALERMO, PANIZZA, DI GIACOMO, FORNARO, CONTE

Dopo il comma 223, inserire il seguente:

«223-bis. Al comma 169 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole ''e le aliquote'' sono sostituite dalle seguenti: '', le aliquote e le detrazioni'';
b) alla fine del comma è aggiunto il seguente periodo: ''In caso di modificazioni delle aliquote, delle tariffe e delle detrazioni dei tributi deliberate entro i termini di cui al primo periodo, ma successivamente all'avvenuta deliberazione del bilancio di previsione, il comune adotta contestualmente la variazione del bilancio stesso''».

2.1484
CERONI

Dopo il comma 223 inserire il seguente:

«223-bis. Al comma 169 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole ''e le aliquotè'' sono sostituite dalle parole '', le aliquote e le detrazioni'';
b) alla fine del comma è aggiunto il seguente periodo: ''In caso di modificazioni delle aliquote, delle tariffe e delle detrazioni dei tributi deliberate entro i termini di cui al primo periodo, ma successivamente all'avvenuta deliberazione del bilancio di previsione, il comune adotta contestualmente la variazione del bilancio stesso''».

2.1485
ZANONI, BROGLIA

Dopo il comma 223 inserire il seguente:

«223-bis. Al fine di ridurre la disomogeneità delle diseconomie di scala e per un efficientamento del funzionamento degli uffici decentrati dello Stato, gli stanziamenti relativi alla spesa di funzionamento degli stessi sono ridotti per un ammontare pari a 52 milioni di euro. Le amministrazioni possono adottare misure alternative di contenimento della spesa al fine di conseguire risparmi comunque non inferiori a quelli derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al periodo precedente».

2.1486
ZANONI, BROGLIA

Dopo il comma 223, aggiungere il seguente:

«223-bis. All'articolo 3, comma 47, al comma 6 dell'articolo 20 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, ivi sostituito, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''Gli enti locali creditori possono, in alternativa, procedere alla riscossione diretta delle somme di cui al primo periodo; in tal caso l'ente locale può richiedere all'agente della riscossione una certificazione della notifica della cartella e di eventuali successivi avvisi di mora, valida anche in sede giurisdizionale sino a prova di falso''».

2.1487
ZANONI, BROGLIA

Dopo il comma 223, aggiungere il seguente:

«223-bis. All'articolo 3, comma 48, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
''Le comunicazioni di inesigibilità di cui al primo periodo, riguardanti quali enti creditori i comuni e le province, sono presentate annualmente a decorrere dal 31 dicembre 2017, con riferimento ai ruoli consegnati in coppie di annualità di consegna dei ruoli, a cominciare dagli anni 2013 e 2014 e proseguendo per coppie di annualità meno recenti''».

2.1488
ZANONI, BROGLIA

Dopo il comma 223, aggiungere il seguente:

«223-bis. All'articolo 3, comma 52, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: ''pari a 300 euro,'', inserire le parole: ''relative a ruoli consegnati fino al 31 dicembre 2010 e con riferimento a ciascun singolo contribuente per ciascuno degli invii annuali di cui al comma 48,'';
b) alla fine del comma è aggiunto il seguente periodo: ''Gli enti locali possono con proprio regolamento, individuare un importo minimo delle quote oggetto di domanda di inesigibilità, al di sotto del quale le quote stesse non vengono sottoposte al controllo di cui all'articolo 19 del citato decreto legislativo n. 112 del 1999, anche se relative a ruoli consegnati dal 2011 al 2014».

2.1489
ZANONI, BROGLIA

Dopo il comma 223, aggiungere il seguente:

«223-bis. All'articolo 3, dopo il comma 52, inserire il seguente:

''52-bis. Al fine di procedere direttamente alla riscossione di quote affidate negli anni dal 2000 al 2014 all'agente della riscossione, gli enti locali ereditari possono stipulare una convenzione con Equitalia S.p.a. per lo sgravio, senza oneri, delle quote stesse, prima della scadenza del termine per il discarico''».

2.1490
PUPPATO

Dopo il comma 223, inserire il seguente:

«223-bis. Al comma 2, lettera a), del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014 n. 116, dopo il numero 2), sono aggiunti i seguenti:

2-bis) al comma 9 dopo le parole: ''Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano'' sono aggiunte le parole: ''integrata dalla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome'';

2-ter) dopo il comma 11 sono aggiunti i seguenti:

11-bis. La comunicazione di non conformità di cui al comma 11:

a) riguarda singole spese;
b) è analiticamente motivata in relazione alla non espressa riconducibilità delle singole spese all'attività istituzionale del gruppo ovvero in relazione alle altre fattispecie di non conformità delle singole spese, derivanti dalle linee guida per l'approvazione dei rendiconti e le loro modificazioni e integrazioni approvate con le modalità previste dal comma 9 nonché dalla legislazione regionale attuativa delle linee guida stesse.

11-ter. In funzione della natura collaborativa e non sanzionatoria del controllo di cui al comma 10, la delibera di non regolarità del rendiconto si deve riferire esclusivamente a singole spese già oggetto di comunicazione di non conformità di cui al comma 11-bis e le motivazioni di non regolarità non possono essere diverse da quelle di non conformità previste dalla lettera b) del medesimo comma 11-bis''».

Conseguentemente, dopo il comma 2, inserire i seguenti:
«2-bis. Le disposizioni di cui alla lettera a), numero 2-ter) costituiscono norme di interpretazione autentica del comma 11 dell'articolo 1 nel testo vigente prima dell'entrata in vigore del presente decreto.
2-ter. Il termine per l'impugnazione alle Sezioni riunite della Corte dei conti in speciale composizione previsto dal comma 12 dell'articolo 1 come modificato dalla lettera a), numero 3, decorre dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

2.1491
PUPPATO

Dopo il comma 223, inserire il seguente:

«223-bis. Al comma 2, lettera a), numero 3), del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ''e le relative spese legali sono espressamente riconducibili all'attività istituzionale del gruppo medesimo''».

2.1492
CERONI

Dopo il comma 223, inserire il seguente:

«223-bis. Al comma 2, primo periodo, dell'articolo 86 del decreto legislativo n. 267 del 2000, le parole: ''allo stesso titolo previsto dal comma 1'', sono soppresse, e sono aggiunte, in fine, le seguenti: ''per gli oneri assistenziali, previdenziali e assicurativi ai rispettivi istituti''».

2.1493
CERONI

Dopo il comma 223, inserire il seguente:

«223-bis. Alla legge 5 luglio 1982, n. 441, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2 il comma 2 è soppresso;
b) all'articolo 3, l'ultimo periodo è soppresso;
c) all'articolo 4, il comma 2 è soppresso».

2.1494
CERONI

Dopo il comma 223, inserire il seguente:

«223-bis. All'articolo 7 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 sostituire il comma 2 con il seguente:
''2. A coloro che nell'anno precedente abbiano fatto parte della giunta o del consiglio della provincia, del comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o della forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, che conferisce l'incarico, nonché a coloro che siano stati presidente o amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della provincia, del comune con popolazione superiore ai 15. 000 abitanti o della forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, che conferisce l'incarico, non possono essere conferiti:

a) gli incarichi amministrativi di vertice nella medesima provincia, nel medesimo comune con popolazione superiore ai 15. 000 abitanti o forma associativa tra comuni avente tale popolazione;
b) gli incarichi dirigenziali nelle amministrazioni di cui alla lettera a);
c) gli incarichi di amministratore di ente pubblico delle amministrazioni di cui alla lettera a);
d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico delle amministrazioni di cui alla lettera a). L'inconferibilità di cui al presente comma non si applica nel caso di rinnovo dell'incarico di presidente o amministratore delegato nel medesimo ente di diritto privato in controllo pubblico''».

2.1495
CERONI

Dopo il comma 223, inserire il seguente:

«223-bis. All'articolo 11 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, sostituire il comma 3, con il seguente:
''3. Gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione nonché gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello provinciale o comunale sono incompatibili:

a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della provincia, del comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, che ha conferito l'incarico;
b) con la carica di presidente e amministratore delegato negli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, della provincia, del comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o della forma associativa tra comuni aventi la medesima popolazione che ha conferito l'incarico''».

2.1496
CERONI

Dopo il comma 223, inserire il seguente:

«223-bis. All'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 è aggiunto, in fine, il seguente capoverso: ''Restano in ogni caso ferme le previsioni di cui al comma 23 dell'articolo 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388''».

2.1497
CERONI

Dopo il comma 223, inserire il seguente:

«223-bis. All'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, la lettera c), è sostituita dalla seguente: ''c) con la carica di presidente e amministratore delegato negli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, della provincia, del comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o della forma associativa tra comuni aventi la medesima popolazione che ha conferito l'incarico''».

2.1498
CERONI

Dopo il comma 223, inserire il seguente:

«223-bis. All'articolo 2, comma 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441 dopo le parole: ''vi consentono'', aggiungere il seguente periodo: ''Tali adempimenti non si applicano ai soggetti di cui al punto 5) dell'articolo''».

2.1499
CERONI

Dopo il comma 223, inserire il seguente:

«223-bis. Al decreto-legge n. 66, del 24 aprile 2014, convertito nella legge 23 giugno 2014, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, dell'articolo 8, le parole: ''per l'acquisto di beni e servizi'' sono soppresse;
b) l'articolo 14 è abrogato;
c) l'articolo 15 è abrogato;
d) il comma 4, dell'articolo 24 è soppresso.

2.1500
CERONI

Dopo il comma 223, inserire il seguente:

«223-bis. All'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo, 14 marzo 2013, n. 33, il secondo periodo è abrogato».

2.1501
CERONI

Dopo il comma 223, inserire il seguente:

«223-bis. All'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, le parole: ''5 anni'' sono sostituite dalle parole: ''3 anni''».

2.1502
CERONI

Dopo il comma 223, inserire il seguente:

«223-bis. All'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, dopo il comma 1 è inserito il seguente: ''1-bis. È in ogni caso salvaguardata l'autonomia regolamentare degli Enti locali in ordine alle modalità di adempimento agli obblighi in materia di trasparenza e pubblicazione dati laddove già prevista dalle vigenti disposizioni''».

2.1503
CERONI

Dopo il comma 223, inserire il seguente:

«223-bis. All'articolo 14, comma 1, lettera f), primo periodo del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, dopo le parole: ''come modificato dal presente decreto'', sopprimere le seguenti parole: ''limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso. Alle informazioni di cui alla presente lettera concernenti soggetti diversi dal titolare dell'organo di indirizzo politico non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7''».

2.1504
CERONI

Dopo il comma 223, inserire il seguente:

«223-bis. All'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, il primo periodo è sostituito dal seguente: ''Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui al comma 1 entro tre mesi dalla elezione o dalla nomina e fino alla cessazione dell'incarico o del mandato''».

2.1505
CERONI

Dopo il comma 223, inserire il seguente:

«223-bis. All'articolo 14, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, sopprimere le parole: ''per i tre anni successivi dalla'', e sostituirle con le seguenti: ''fino alla''».

2.1506
CERONI

Dopo il comma 223 inserire il seguente:

«223-bis. All'articolo 14, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, sopprimere le parole ''salve le informazioni concernenti la situazione patrimoniale e, ove consentita, la dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado,''».

2.1507
CERONI

Dopo il comma 223 inserire il seguente:

«223-bis. All'articolo 15 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, il comma 4 è sostituito dal seguente: ''4. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui al presente articolo entro tre mesi dal conferimento dell'incarico e fino alla cessazione dello stesso.''».

2.1508
CERONI

Dopo il comma 223 inserire il seguente:

«223-bis. All'articolo 16 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, sopprimere il comma 2».

2.1509
CERONI

Dopo il comma 223 inserire il seguente:

«223-bis. All'articolo 21 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, il comma 1 è soppresso».

2.1510
CERONI

Dopo il comma 223 inserire il seguente:

«223-bis. L'articolo 31 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 è soppresso».

2.1511
CERONI

Dopo il comma 223 inserire il seguente:

«223-bis. All'articolo 52, al comma 1, lett. a) del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, il numero 4) è sostituito dal seguente: ''4) il numero 5 è soppresso.''».

2.1512
CERONI

Dopo il comma 223 inserire il seguente:

«223-bis. All'art. 41 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni in legge 23 giugno 2014, n. 89, il comma 2 è abrogato.».

2.1513
COMAROLI, TOSATO

Dopo il comma 223 aggiungere il seguente:

«223-bis. A decorrere dall'anno 2015 sono sospese le assunzioni di personale a tempo determinato e indeterminato per le amministrazioni centrali, le Agenzie fiscali, gli enti pubblici non economici, gli enti di ricerca, le regioni e le autonomie locali, fino al completamento del processo di riordino delle province e delle città metropolitane previsto dalla legge 7 aprile 2014, n. 56».

2.1514
PEZZOPANE

Dopo il comma 223, aggiungere il seguente:

«223-bis. AI fine di assicurare il superamento di situazioni di criticità presenti sul territorio regionale edi realizzare le condizioni per l'innovazione e lo sviluppo, la Regioni possono dotarsi di Leggi Obiettivo. Le modalità attuative della Legge Obiettivo Regionale volte ad accelerare la spesa ed ad assicurare la conclusione degli interventi finanziati devono garantire il rispetto della norma comunitaria sull'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture, dei principi generali dell'ordinamento nonché delle leggi statali di settore. La Legge Obiettivo regionale non deve comportare per il bilancio regionale oneri ulteriori, diversi dal costo dei progetti finanziati, salvo i costi di assistenza tecnica che vanno riconosciuti nei programmi di finanziamento comunitari, statali e regionali sulla predisposizione degli strumenti attuativi, il monitoraggio, controllo e verifica della rendicontazione delle spese.»

2.1515
SPOSETTI

Dopo il comma 223 aggiungere il seguente:

«223-bis. L'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 59 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 è soppresso».

2.1516
SPOSETTI

Dopo il comma 223 aggiungere il seguente:

«223-bis. A sostegno della più rapida e coordinata attuazione delle norme di cui agli articoli 3, 4, 5, e 10 del decreto-legge del 28 marzo 2014 n. 47, così come convertito, anche ai fini del più efficace conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica:

a). Entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge la Consip S.p.A. provvede alla emanazione di appositi bandi per mettere a disposizione delle amministrazioni convenzioni o accordi quadro per l'affidamento esternalizzato integrato ed unitario dei servizi operativi e di assistenza progettuale relativi alla gestione amministrativa, alla gestione dei servizi al fabbricato, alla gestione dei servizi manutentivi ed alla alienazione dei propri Immobili da reddito e delle aree ad essi eventualmente correlate ad operatori specializzati di comprovata esperienza nel settore della gestione integrata tecnica ed amministrativa di patrimoni immobiliari pubblici;
b). Gli enti locali che aderiranno agli strumenti di acquisto e di negoziazione di cui alla precedente lettera a) del presente comma ove deliberino l'alienazione di almeno il 30 per cento o nel limite massimo consentito dalla normativa di riferimento regionale se tale limite risulti inferiore a detta soglia percentuale) delle abitazioni e dei locali non residenziali ERP di loro proprietà, attraverso piani di dismissione redatti come previsto dall'articolo 3 del suddetto decreto-legge n. 47 del 2014, così come convertito, possono destinare, in parziale deroga alle vigenti norme e per il solo primo quadriennio successivo all'adesione ai detti strumenti di acquisto e di negoziazione, fino al massimo del 20 per cento dei proventi derivanti dalle suddette vendite a spese inerenti la valorizzazione, la manutenzione e la gestione dei beni nonché al ripiano di eventuali squilibri finanziari dell'Ente proprietario».

2.1517
SPOSETTI

Dopo il comma 223 aggiungere il seguente:

«223. Le pubbliche amministrazioni possono affidare a Consip, previa stipula di convenzione per la disciplina del relativi rapporti, lo svolgimento di procedure di scelta dei concessionari di servizi, dei concessionari di beni nonché lo svolgimento di procedure competitive comunque denominate previste dalla normativa in applicazione del principio di imparzialità dell'azione amministrativa».

2.1518
SPOSETTI

Dopo il comma 223 aggiungere il seguente:

«223-bis. Per lo sviluppo del Programma di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi della pubblica amministrazione con ampliamento della quota di spesa gestita attraverso gli strumenti messi a disposizione da Consip, sono assegnati per gli anni 2015 e 2016 ai pertinenti capitoli del Ministero dell'economia e delle finanze, rispettivamente, 3 milioni di euro e 5 milioni di euro, ad incremento delle risorse destinate al Programma per l'anno 2013».

2.1519
BONFRISCO, D'ALÌ, CERONI, MANDELLI, MILO, D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI, FALANGA, EVA LONGO, ARACRI, PAGNONCELLI, TARQUINIO, BRUNI, PERRONE, IURLARO, MINZOLINI, ZIZZA, D'ANNA, SCAVONE, RUVOLO, COMPAGNONE

Dopo il comma 223, aggiungere il seguente:

«223-bis. All'articolo 26-ter del decreto legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013 n. 98, al primo periodo le parole: ''e fino al 31 dicembre 2014'' sono soppresse».

2.1520
BONFRISCO, D'ALÌ, CERONI, MANDELLI, MILO, D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI, FALANGA, EVA LONGO, ARACRI, PAGNONCELLI, TARQUINIO, BRUNI, PERRONE, IURLARO, MINZOLINI, ZIZZA, D'ANNA, SCAVONE, RUVOLO, COMPAGNONE

Dopo il comma 223, aggiungere il seguente:

«223-bis. All'articolo 26-ter del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013 n. 98, al primo periodo le parole: ''e fino al31 dicembre 2014'' sono sostituite dalle parole: ''e fino al 31 dicembre 2016''».

2.1521
CERONI

Dopo il comma 223 inserire il seguente:

«223-bis. All'articolo 3, comma 17, del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001 n. 410, aggiungere. in fine, il seguente periodo: ''Parimenti il divieto non si applica agli Enti pubblici che siano soci unici o che detengano almeno la maggioranza delle quote delle società di cui all'articolo 2 del presente decreto. In tal caso l'operazione di alienazione è esente da qualsiasi imposta e tributo».

2.1522
CERONI

Dopo il comma 223 inserire il seguente:

«223-bis. All'articolo 11-quinques, comma 1, del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: ''1-bis. Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche ai beni strumentali adibiti dagli Enti ad uffici pubblici, a condizione che il mantenimento dell'utilizzo pubblico non sia in contrasto con i vincoli generali di finanza pubblica».

2.1523
BAROZZINO, URAS

Dopo il comma 223, aggiungere il seguente:

«223-bis. All'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4-bis, le parole: ''e per gli impianti fotovoltaici'' sono sostituite dalle seguenti: ''di impianti fotovoltaici e di Impianti a tecnologia solare termodinamica anche ibrida'';
b) il comma 7 è sostituito dal seguente:

''7. Gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati dalle fonti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), possono essere ubicati in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici solo se la potenza elettrica nominale di ciascun impianto non sia superiore a 300 KW e siano di proprietà di aziende agricole o gestiti in connessione con aziende agricole, agro-alimentari, di allevamento e forestali, e comunque, nel caso di terreni appartenenti al medesimo proprietario, gli Impianti devono essere collocati ad una distanza non inferiore a 2 chilometri'';
c) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

''7-bis. Le prescrizioni di cui al comma 7 non si applicano agli Impianti che hanno conseguito il titolo abilitativo entro la data di entrata in vigore del presente provvedimento o per i quali sia stata già presentata richiesta per il conseguimento del titolo, a condizione In ogni caso che l'impianto entri In esercizio entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento''».

2.1524
CERONI

Dopo il comma 223 inserire il seguente:

«223-bis. All'articolo 1, comma 5-octies, del decreto legge 29 dicembre 2010 n. 225, come convertito con modificazioni, in legge 26febbraio 2011, n. 10, le parole: »31 dicembre 2014« sono sostituite: »31 dicembre 2016«.

2.1525
STEFANO, URAS

Dopo il comma 223 inserire il seguente:

«223-bis. Al comma 4-octies, dell'articolo 2, del Decreto legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito in legge con modificazioni dalla Legge 6 febbraio 2014, n. 6, dopo le parole: ''per le attività di cui ai comma 4-quater e 4-quinques'' inserire le seguenti: ''nonché per l'attività del servizio di trasporto oncologico nell'ambito del trasporto assistito nella provincia di Taranto, per una quota pari al 10 per cento degli stanziamenti di cui al presente comma, da destinarsi alla ASL di Taranto''».

2.1526
CERONI

Dopo il comma 223 inserire il seguente:

«223-bis. Per i piccoli comuni, i documenti contabili relativi al bilancio annuale e al bilancio pluriennale, di cui agli articoli 165 e 171 del testo unico, nonché i documenti contabili relativi al rendiconto della gestione, di cui al titolo VI della parte seconda del medesimo testo unico, sono adottati secondo modelli semplificati, garantendo comunque la rilevazione degli elementi minimi necessari per il consolidamento dei conti pubblici. Per i piccoli comuni è facoltativa l'applicazione dell'articolo 229 del testo unico. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono approvati un modello semplificato di bilancio di previsione e un modello semplificato di rendiconto, ai sensi dell'articolo 160 del testo unico».

2.1527
CERONI

Dopo il comma 223 inserire il seguente:

«223-bis. All'articolo 47 del decreto-legge 24 aprile 2014, n.66, convertito nella legge 23 giugno 2014, n. 89, il comma 12 è sostituito dal seguente: ''12. I Comuni possono rimodulare o adottare misure alternative di contenimento della spesa corrente, ovvero adottare altre misure a fronte delle riduzioni di risorse di cui al comma 8''.».

2.1528
CERONI

Dopo il comma 223 inserire il seguente:

«223-bis. All'articolo 16 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito nella legge 14 settembre 2011, n. 148 e successive modifiche e integrazioni, il comma 18 è abrogato.»

2.1529
URAS, PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO

Al comma 224, dopo le parole: «Patto per la salute per gli anni 2014-2016», aggiungere le seguenti: «con esclusione dei commi 1, 2 e 8 deIrarticolo 6 del medesimo Patto, che si intendono conseguentemente soppressi».

2.1530
BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

Dopo il comma 24 aggiungere i seguenti:

«224-bis. All'articolo 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il comma 11-bis è sostituito dal seguente: ''11-bis. Il medico che curi un paziente, per la prima volta, per una patologia cronica, per il cui trattamento sono disponibili più medicinali equivalenti indica nella ricetta del Servizio sanitario nazionale la denominazione dei principio attivo contenuto nel farmaco. Le norme in contrasto con quanto previsto dal presente comma sono soppresse''.
224-ter. Ai fini del contenimento della spesa farmaceutica, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, devono realizzare infrastrutture tecnologiche per le prescrizioni mediche digitali condivise a livello interregionale, ovvero avvalersi, anche mediante riuso, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. delle infrastrutture tecnologiche per le prescrizioni mediche digitali, a tal fine già realizzate da altre regioni o dei servizi da queste erogati. Tali piattaforme dovranno assicurare piena interoperabilità tra sistemi di telecomunicazioni.
224-quater. Al fine della razionalizzazione, distribuzione e contenimento della spesa farmaceutica, il Ministro della salute di Concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e l'AIFA, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono delegati ad emanare, un decreto per determinare le modalità per la produzione e distribuzione dei farmaci anche in forma di monodose.
224-quinquies. L'applicazione del presente articolo non deve comportare maggiori oneri per la finanza pubblica».

2.1531
COMAROLI, TOSATO

Al comma 224 sostituire le seguenti parole: «in 112.062.000.000 euro per l'anno 2015 e in 115.444.000.000 euro per l'anno 2016» con le seguenti: «in 112.249.500.000 euro per l'anno 2015 e in 115.631.500.000 euro per l'anno 2016».

Conseguentemente all'articolo 1 sopprimente i commi 125 e 126.

2.1532
CENTINAIO, COMAROLI, TOSATO

Al comma 225, dopo le parole: «112.062.000.000 euro per l'anno 2015» sono aggiunte le seguenti: «di cui 35 milioni di euro a decorrere dal 2015 destinati al finanziamento dei centri di ricerca, assistenza e cura dei malati oncologici nell'ambito dell'adroterapia».

2.1533
ZUFFADA

Al comma 225, dopo le parole: «112.062.000.000 euro per l'anno 2015» sono aggiunte le seguenti: «di cui 35 milioni di euro a decorrere dal 2015 destinati al finanziamento dei centri di ricerca, assistenza e cura dermalati oncologici nell'ambito dell'adroterapia».

2.1534
DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO

Al comma 225, sopprimere dalle parole: «salvo eventuali rideterminazioni» fino alla fine del comma.

2.1535
DI MAGGIO

Dopo il comma 223, è inserito il seguente:

«223-bis. All'art. 11 della legge n. 771 del 1986 è aggiunto il seguente comma 9-bis:

''Il Ministro delle Finanze con proprio decreto provvede entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge al trasferimento definitivo, a titolo gratuito a beneficio del Comune di Matera, di tutti gli immobili ed aree di proprietà statale già affidati in concessione per anni 99, ai sensi dell'art. 11, comma 6 della legge n. 771 dell'11 novembre 1986.''».

2.1536
BROGLIA, ZANONI

Sopprimere il comma 226.

2.1537
COMAROLI, TOSATO

Sostituire il comma 226 con il seguente:

«226. Il terzo periodo del comma 1 dell'articolo 30 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, è sostituito dal seguente: ''Fatta salva l'erogazione dei livelli essenziali delle prestazioni eventuali risparmi nella gestione del Servizio sanitario nazionale effettuati dalle regioni rimangono nella disponibilità delle Regioni stesse.''.»

2.1538
VACCARI, BROGLIA, ZANONI

Sostituire il comma 226 con il seguente:

«226. il terzo periodo del comma 1 dell'articolo 30 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, è sostituito dal seguente: ''Fatta salva l'erogazione dei livelli essenziali delle prestazioni, eventuali risparmi nella gestione del Servizio sanitario nazionale effettuati dalle regioni rimangono nella disponibilità delle regioni stesse.''».

2.1539
D'ANNA, MILO

Dopo il comma 226, aggiungere il seguente:

«226-bis. AI fine di garantire un adeguato livello di erogazione di servizi sanitari, nelle regioni sottoposte al piano di rientro di cui all'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e commissariate ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto legge 1 ottobre 2007, n. 159, qualora sia stato accertato, con le modalità previste dai piani di rientro, un avanzo rientrante nella disponibilità del bilancio regionale, gli obiettivi finanziari previsti dall'articolo 15, comma 14, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, possono essere conseguiti, a decorrere dal 1 gennaio 2014, su altre aree della spesa sanitaria, fermo restando l'obiettivo dell'equilibrio economico».

2.1540
MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI, PICCINELLI

Al comma 227, sostituire le parole: «, nonché alla realizzazione degli obiettivi definiti dal Patto per la salute purché relativi al miglioramento dell'erogazione dei LEA» con le seguenti: «, delle malattie epatiche, nonché alla realizzazione degli obiettivi definiti dal Patto per la salute purché relativi al miglioramento dell'erogazione dei LEA. Per la prevenzione e la cura delle malattie epatiche, al fine di evitare una loro acutizzazione o cronicizzazione, con particolare attenzione per quelle di tipo ''C'' derivanti da emotrasfusioni, le risorse per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996. n. 648, sono incrementate di euro 800.000.000 per ciascuno degli anni 2015 e 2016 e confluiscono, nell'ambito del piano nazionale contro le epatiti, in apposito Fondo a copertura degli oneri per l'accesso gratuito ai medicinali innovativi.».

Conseguentemente, ridurre proporzionalmente dell'1 per cento tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata tabella C.

2.1541
PETRAGLIA, URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO

Dopo il comma 227, inserire il seguente

«227-bis. È istituito nello stato di previsione del Ministero della salute un apposito Fondo denominato ''Fondo per la prevenzione e la cura della sordità infantile'' da ripartire, sentita la Conferenza unificata Stato-Regioni, con una dotazione di 25 milioni di euro per l'eserizio 2015,30 milioni di euro per l'esercizio 2016 e 50 milioni di euro per l'esercizio 2017, al fine di finanziare piani sanitari regionali finalizzati alla prevenzione e alla cura della sordità infantile che prevedano lo screening audio logico neonatale, la protesizzazione, ove necessaria e l'abilitazione logopedica».

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:

2015:

– CP: – 25.000.000;
CS: – 25.000.000;

2016:

– CP: – 30.000.000;
CS: – 30.000.000;

2017:

– CP: – 50.000.000;
CS: – 50.000.000.

2.1542
D'ANNA, MILO

Dopo il comma 228, aggiungere il seguente;

«228-bis. AI comma 17-bis dell'articolo 15 del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto n, 135 del 2012, all'ultimo rigo è soppressa la parola: ''eventuale''».

2.1543
D'AMBROSIO LETTIERI

Al comma 229, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo sopprimere le lettere c) e d);
b) all'ultimo periodo, sopprimere le seguenti parole: «l'articolo 10, comma 4, della legge 23 dicembre 1993, n. 548, è abrogato e».

2.1544
FRAVEZZI, BATTISTA, LANIECE, FAUSTO GUILHERME LONGO, PALERMO, PANIZZA, CONTE, D'ADDA, ELENA FERRARA, GAMBARO, LUMIA, MASTRANGELI, MAURO MARIA MARINO, MICHELONI, PAGLIARI, PEGORER, PUPPATO, RUTA, ROMANO

Al comma 229, apportare le seguenti modificazioni

a) al primo periodo sopprimere la lettera d);
b) all'ultimo periodo sopprimere le seguenti parole: «l'articolo 10, comma 4, della legge 23 dicembre 1993, n.548, è abrogato e».

2.1545
GRANAIOLA, MICHELONI

Al comma 229, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, sopprimere la lettera d);
b) all'ultimo periodo, sopprimere le seguenti parole: «l'articolo 10, comma 4, della legge 23 dicembre 1993, n. 548, è abrogato e».

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 21, lettera g) sostituire la parola: «triplo» con la seguente: «quadruplo».

2.1546
URAS, DE PETRIS

Al comma 229 sopprimere le parole: «d) dall'articolo 3 della legge 14 ottobre 1999, n. 362, recante: ''Disposizioni urgenti in materia sanitaria''», nonché le parole: «Conseguentemente, l'articolo 10, comma 4, della legge 23 dicembre 1993, n. 548, è abrogato e non si applicano i criteri indicati all'articolo 5, comma 16, del decreto legislativo 16 luglio 2012, n. 109».

Conseguentemente, al comma 112, dell'articolo 1, sostituire le parole: «250 milioni», con le parole: «240 milioni».

2.1547
GRANAIOLA, PADUA, DE BIASI, DIRINDIN, BIANCO, MATURANI, MATTESINI, VALDINOSI, FAVERO, MICHELONI, GUERRIERI PALEOTTI

Dopo il comma 229 aggiungere il seguente:

«229-bis. In relazione al superamento dei fondi a destinazione vincolata in materia di hanseniani e loro familiari, prevenzione e lotta contro l'Aids, prevenzione e cura della fibrosi cistica di cui al presente comma, il Ministero della salute provvede a garantire il monitoraggio dei relativi obiettivi assistenziali e di salute nell'ambito degli adempimenti previsti ai fini della verifica del Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza».

2.1548
DIRINDIN, BIANCO, MATURANI, MATTESINI, PADUA, VALDINOSI, FAVERO, GRANAIOLA

Dopo il comma 229 aggiungere il seguente:

«229-bis. Con effetto dall'anno 2015, a decorrere dallo luglio di ciascun anno, gli importi degli indennizzi del danno biologico erogati dall'INAIL ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 23 febbraio, n. 38 sono rivalutati, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali su proposta del Presidente dell'Inail, sulla base delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenute rispetto all'anno precedente. Tale incremento si aggiunge a quello complessivo del 16,25 per cento di cui all'articolo 1, commi 23 e 24 della legge 24 dicembre 2007, n. 247 nonché all'articolo 1, comma 129, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e relativi decreti attuativi e si applica agli indennizzi dovuti dall'Inail ai sensi della ''Tabella danno biologico'' di cui al Decreto ministeriale 12 luglio 2000».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2015: – 60.000.000;
2016: – 60.000.000;
2017: – 60.000.000.

2.1549
PUPPATO, PEZZOPANE, FILIPPIN, ALBANO, IDEM, D'ADDA, LAI, BORIOLI

Dopo il comma 229, inserire il seguente:

«229-bis. Il contributo previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 23 marzo 1948 n. 361, ratificato, con modificazioni dalla legge 5 gennaio 1953 n. 29 del 1953 e modificato dall'articolo 12 della legge 20 febbraio 1958 n. 55 è destinato a provvedere all'assistenza domiciliare ed in casa di cura e ricovero dei pensionati con ridotta capacità economica e sarà proporzionale all'effettiva capacità economica dei suddetti».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2015: – 4.000.000;
2016: – 4.000.000;
2017: – 4.000.000.

2.1550
GUALDANI

Dopo il comma 230, aggiungere il seguente:

«230-bis. In ottemperanza delle sentenze del TAR del Lazio – I Sezione bis – n. 640/1994 e del Consiglio di Stato – IV Sezione – n.2537/2004, è riconosciuto con effetto retroattivo ai medici ex condotti il diritto al percepimento, a decorrere dalla data dello gennaio 1987, o, se più favorevole, dalla data di inquadramento ai sensi dell'articolo 110 del decreto del Presidente della Repubblica n. 270 del 1987, della Retribuzione Individuale di Anzianità determinata ai sensi dell'articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica n. 270 del 1987 e degli articoli 108 e 113 del decreto del Presidente della Repubblica n. 384del 1990, nonché il diritto alla rivalutazione dello stipendio base, già fissato in . 8.640.000 annue lorde dall'annullato articolo 133 del decreto del Presidente della Repubblica n. 384, da determinarsi in base al principio della perequazione retributiva a seconda della posizione funzionale ricoperta con lo stesso incremento percentuale previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 384 del 1990 per il trattamento tabellare del restante personale medico collocato nelle posizioni di assistente e coadiutore medico, con conseguenziali incremento dei tabellari determinati successivamente dai vari CCNL dell'Area della dirigenza medico veterinaria ed accesso ad ogni altra indennità del trattamento fondamentale della dirigenza».

Conseguentemente, si stanzia di ' 230.000.000 per la copertura della spesa complessiva, comprensivi, di oneri contributivi e fiscali.

2.1551
MILO, GIOVANNI MAURO

Dopo il comma 230, aggiungere il seguente:

«230-bis. A decorrere dall'anno accademico 2015/2016, ai laureati appartenenti alle categorie dei veterinari, degli odontoiatri, dei farmacisti, dei biologi, dei chimici, dei fisici, degli psicologi e alle ulteriori categorie sanitarie non rientranti nell'area medica, ammessi e iscritti dal primo al quinto anno di corso delle scuole post-laurea di specializzazione dell'area sanitaria ai sensi del decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca 1º agosto 2005 recante: ''Riassetto delle Scuole di specializzazione di area sanitaria'', pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 258 del 5 novembre 2005, e successive modificazioni, è applicato il trattamento contrattuale di formazione specialistica di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni».

2.1552
MILO, GIOVANNI MAURO

Dopo il comma 230, aggiungere il seguente:

«230-bis. Ai medici ammessi alle scuole di specializzazione universitarie in medicina dall'anno accademico 1982-1983 all'anno accademico 1990-1991 che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano presentato domanda giudiziale per il riconoscimento economico retro attivo del periodo di formazione o di risarcimento del danno per la mancata o ritardata attuazione della direttiva 75/3621CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, della direttiva 75/363/CEE dei Consiglio, del 16 giugno 1975, e della direttiva 8217-6/CEE del Consiglio del 26 gennaio 1982, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca corrisponde per tutta la durata del corso, a titolo forfettario, una borsa di studio dell'importo omnicomprensivo di 13.000 euro per ogni anno di corso da riconoscere anche attraverso il credito d'imposta in un arco temporale non superiore a tre anni».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2015: – 200.000;
2016: – 200.000;
2017: – 200.000.

2.1553
MILO, GIOVANNI MAURO

Dopo il comma 230, è aggiunto il seguente:

«230-bis. La graduatoria finale a conclusione del concorso per titoli ed esami disciplinato dal decreto ministeriale 8 agosto 2014 n. 612, per l'ingresso dei laureati in medicina e chirurgia alle scuole di specializzazione, è valida a scorrimento anche per il concorso a.a. 2014/2015».

2.1554
D'AMBROSIO LETTIERI, BONFRISCO, MILO

Dopo il comma 232, inserire il seguente comma:

«232-bis. Entro il 30 giugno 2015 si provvede ad aggiornare il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'1º aprile 2008 recante modalità e criteri per il trasferimento al Servizio Sanitario Nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di sanità penitenziaria, con specifico riferimento all'Allegato A nella parte in cui prevede indicazioni sui modelli organizzativi, al transito del personale ai sensi della legge 9 ottobre 1970, n. 740, tenuto conto della necessità dell'attribuzione di codici-struttura agli istituti penitenziari per garantire la continuità diagnostico-terapeutica, al fine di garantire una uniforme erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza».

2.1555
CENTINAIO, COMAROLI, TOSATO

Dopo il comma 232, aggiungere il seguente:

«232-bis. Per incrementare l'innovatività e l'efficienza del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) nella assistenza e cura dei tumori e sostenere le attività di ricerca scientifica e biomedica in campo oncologico è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2015, di 10 milioni di euro per gli anni 2016 e 2017 a completamento degli interventi di cui all'articolo 52, comma 21, della legge 27 dicembre 2002, n. 289».

Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'economia e. delle finanze, apportare le seguenti variazioni (in milioni di euro):

2015: – 15.000.000;
2016: – 10.000.000;
2017: – 10.000.000.

2.1556
FRAVEZZI, ZELLER, PALERMO, PANIZZA

Al comma 233, capoverso «1-bis», le parole: «e le province autonome di Trento e di Bolzano», sono soppresse.

2.1557
SILVESTRO, DE BIASI, MATURANI, BIANCO, MATTESINI, PADUA, GRANAIOLA

Al comma 235, dopo il periodo «Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica» aggiungere il seguente: «All'articolo 7 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

''2-bis. Considerata la specificità della dirigenza medica, sanitaria come disciplinata dal decreto legislativo n. 502 del 1992 e s.m., la sezione contrattuale prevista dall'articolo 54, comma 2, del decreto legislativo n. 150 del 2009 è trasformata in autonoma area contrattuale in aggiunta alle quattro aree dirigenziali già previste. Considerata, inoltre, la particolarità delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, tecniche, della riabilitazione e della prevenzione è istituita una specifica sezione contrattuale nel comparto di cui all'articolo 54, comma 2, del decreto legislativo n. 150 del 2009''».

2.1558
SILVESTRO, DE BIASI, MATURANI, BIANCO, GRANAIOLA, MATTESINI, PADUA, VALDINOSI

Al comma 235, dopo il periodo: «Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica» aggiungere il seguente: «Al fine di ottimizzare il ruolo e la partecipazione del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale all'attuazione del Patto per la salute ed alla lotta agli sprechi e per la qualificazione delle risorse economiche, strumentali ed umane, al comma 2 dell'articolo 54 del decreto legislativo n. 150 del 2009 le parole ''quattro comparti'' sono sostituite con le seguenti ''cinque comparti'', le parole ''quattro aree separate'' sono sostituite con le seguenti ''cinque aree separate'', le parole ''cui corrispondono'' sono sostituite con la parola ''e'' le parole ''una apposita sezione contrattuale di'' sono soppresse».

2.1559
RIZZOTTI, MARIAROSARIA ROSSI

Dopo il comma 235, aggiungere i seguenti:

«235-bis. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, apportare le seguenti modifiche:

a) all'articolo 6-ter, comma 1, primo periodo, dopo le parole ''fisici, psicologi,'' inserire le seguenti: ''ingegneri clinici,'';
b) all'articolo 16-quinquies, comma 1, primo periodo, sostituire le parole ''fisici e psicologi.'', con le seguenti: ''fisici, psicologi e ingegneri clinici.''.

235-ter. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma precedente si provvede, per l'anno 2015, a valere sullo stato di previsione del Ministero della salute relativo alla Programmazione del servizio sanitario per l'erogazione dei Livelli essenziali di assistenza».

2.1560
GUALDANI

Dopo il comma 236, aggiungere il seguente:

«236-bis. All'articolo 3-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo periodo del comma 3 è sostituito dal seguente: ''La regione provvede alla nomina dei direttori generali delle aziende e degli enti del Servizio sanitario regionale, mediante elezione effettuata dal Consiglio regionale, tra una cinquina di nomi segnalati. dalla giunta regionale con propria delibera e da questa individuati nell'ambito dell'elenco regionale di idone ovvero agli analoghi elenchi delle altre regioni quali sono costituiti previo avviso pubblico e selezione effettuata, secondo modalità e criteri individuati dalla regione, da parte di una commissione costituita dalla regione medesima in prevalenza tra esperti indicati da qualificate istituzioni scientifiche indipendenti, di cui uno designato dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,'';
b) dopo il comma 7 e inserito il seguente:

''7-bis. L'accertamento da parte della regione del mancato conseguimento degli obiettivi di salute e assistenziali costituisce per il direttore generale grave inadempimento contrattuale e comporta la decadenza automatica dello stesso''.».

2.1561
GUALDANI

Dopo il comma 236, aggiungere il seguente:

«236-bis. L'indennità di esclusività di cui all'articolo 15-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, che spetta ai dirigenti medici al termine del primo quinquiennio di servizio con valutazione positiva, è esclusa dai vincoli di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122».

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione si fa fronte mediante corrispondente riduzione dell'importo previsto alla Tabella A, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2015 e seguenti.

2.1562
MILO

Al comma 236, capoverso 7-bis, sostituire le parole: «di salute e assistenziali» con le seguenti: «di salute, assistenziali e del pareggio del bilancio aziendale».

Conseguentemente al comma 237 sostituire le parole: «di salute e assistenziali» con le seguenti: «di salute, assistenziali e del pareggio del bilancio aziendale».


2.1563
MILO

Sopprimere i commi 238, 239, 240, 241, 246, 247 e 250.

2.1564
MILO

Al comma 238, sopprimere le seguenti parole: «o la prosecuzione».

2.1565
MILO

Al comma 238, sopprimere le lettere a), b), c) e d).

2.1566
BOCCHINO, CAMPANELLA, MASTRANGELI, DE PIN

Sostituire il comma 241 con il seguente:

«241. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge l'AIFA dispone la rimborsabilità in tutte le regioni italiane dei medicinali innovativi o di eccezionale rilevanza terapeutica, in particolare quelli destinati alla cura dell'epatite C, per i quali sia stato già raggiunto un accordo, sulla base dell'impiego efficiente e costo-efficace delle risorse disponibili, con le case farmaceutiche. A tal fine sono incrementate le risorse già disponibili a legislazione vigente, di 50 milioni di euro per l'anno 2015, di 140 milioni di euro per l'anno 2016 e di 190 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017.».

Conseguentemente all'Art.1, comma 121, sostituire le parole: «200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015.», con le seguenti: «150 milioni di euro per l'anno 2015, 60 milioni di euro per l'anno 2016 e 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2017».

2.1567
MILO

Sopprimere i commi 243 e 244.

Conseguentemente, ridurre proporzionalmente dell'1 per cento tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata tabella C.

2.1568
TOSATO, COMAROLI

Al comma 243 sostituire le parole da: «uno designato» fino a: «della salute» con le seguenti: «due designati dal presidente della giunta regionale ed uno dalla conferenza dei sindaci».

Conseguentemente al comma 21 sopprimere le parole da: «fermo restando» fino a: «15 luglio 2011, n.111».

2.1569
GUALDANI

Sopprimere i commi da 245 a 250.

2.1570
SCAVONE

Al comma 245, sostituire le parole: «entro tre mesi» con le seguenti: «entro sei mesi».

Conseguentemente, al comma 248, sostituire le parole: «entro tre mesi» con le seguenti: «entro sei mesi».

2.1571
ZELLER, BERGER, PALERMO, LANIECE, BATTISTA, FRAVEZZI, PANIZZA

Al comma 245, sostituire le parole: «entro tre mesi», con le seguenti: «entro sei mesi».

2.1572
GUALDANI

Al comma 245 sostituire le parole: «tre mesi» con le parole: «15 giorni».

2.1573
ZELLER, BERGER, PALERMO, LANIECE, BATTISTA, FRAVEZZI, PANIZZA

Al comma 246, dopo le parole: «lstituto zoo profilatlico sperimentale», sono aggiunte le seguenti: «, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106».

2.1574
FUCKSIA

Al comma 251, al capoverso 4-ter), dopo la parola: «b)», è aggiunta la parola: «c)».

2.1575
MILO

Al comma 251, capoverso: «4-quater» sopprimere la parola: «possibilmente».

Conseguentemente, ridurre proporzionalmente dell'1 per cento tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata tabella C.

2.1576
D'AMBROSIO LETTIERI

Al comma 251, capoverso 4-quater, al primo periodo, sopprimere la seguente parola: «possibilmente».

2.1577
DIRINDIN

Al comma 251, capoverso «4-quater» sostituire la parola «possibilmente» con le seguenti «di norma».

2.1578
BIANCO, GRANAIOLA

Al comma 251 sostituire la parola: «possibilmente» con: «di norma».

2.1579
ZUFFADA

Al comma 251, capoverso «4-quater», sostituire la parola «possibilmente» con le seguenti: «di norma».

2.1580
FUCKSIA

Al Comma 251, capoverso «4-quater», sostituire la parola: «possibilmente» con: «di norma».

2.1581
GUALDANI

Al comma 253 dopo la lettera b) aggiungere le seguenti lettere:

«b-bis). al comma 5 la lettera b) è sostituita dalla seguente:

''b) a decorrere dall'esercizio 2015, le funzioni di accertamento medico-legale alle assenze per malattia dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono svolte esclusivamente dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale. Con la legge di bilancio è stabilita la dotazione annua degli stanziamenti destinati alla copertura degli accertamenti medico-legali sostenuti dalle amministrazioni pubbliche, per un importo complessivamente non superiore a 60 milioni di euro''.

b-ter) al comma 5-bis le parole: «dalle Aziende Sanitarie Locali» sono sostituite dalle seguenti «dall'Istituto nazionale della previdenza sociale»;
b-quater) i risparmi di spesa derivanti dall'attuazione della lettera h-bis), sono destinati al Fondo ammortamento titoli di Stato».

2.1582
D'ALÌ, CERONI

Dopo il comma 253, aggiungere il seguente:

«253-bis. In ottemperanza delle sentenze del TAR del Lazio – I Sezione bis – n. 640/1994 e del Consiglio di Stato – IV Sezione – n. 2537/2004, è riconosciuto con effetto retroattivo ai medici ex condotti il diritto al percepimento, a decorrere dalla data del 1º gennaio 1987, o, se più favorevole, dalla data di inquadramento ai sensi dell'art. 110 del D.P.R. n. 270/87, della Retribuzione Individuale di Anzianità determinata ai sensi dell'art. 92 del DPR n. 270/87 e degli artt. 108 e 113 del D.P.R. n. 384/90, nonché il diritto alla rivalutazione dello stipendio base, già fissato in L. 8.640.000 annue lorde dall'annullato art. 133 del DPR. n. 384/1990, da determinarsi in base al principio della perequazione retributiva a seconda della posizione funzionale ricoperta con lo stesso incremento percentuale previsto dal D.P.R. n. 384/1990 per il trattamento tabellare del restante personale medico collocato nelle posizioni di assistente e coadiutore medico, con conseguenziali incremento dei tabellari determinati successivamente dai vari CCNL dell'Area della dirigenza medico veterinaria ed accesso ad ogni altra indennità del trattamento fondamentale della dirigenza medico veterinaria».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2015: – 100.000.000;
2016: – 100.000.000;
2017: – 100.000.000.

2.1583
PUPPATO, D'ADDA, SOLLO, ELENA FERRARA, SCALIA, DE PIETRO, RICCHIUTI, RUTA

Al comma 254, apportare le seguenti modifiche:

1) sostituire le parole: «31 dicembre 2015» con le seguenti «30 giugno 2014»;
2) dopo le parole: «terapeutiche omogenee» aggiungere le seguenti: «i risparmi conseguenti alla revisione del Prontuario nonché i 50 milioni previsti al cap. 1613 della Tabella C costituiscono l'avvio di un fondo per poter distribuire i farmaci innovativi già autorizzati da Aifa ai malati di epatite C».

2.1584
BOCCHINO, CAMPANELLA, MASTRANGELI

Al comma 254 apportare le seguenti modifiche:

1) sostituire leparole: «31 dicembre 2015» con le seguenti: «30 giugno 2014»;
2) dopo le parole: «terapeutiche omogenee», aggiungere le seguenti: «i risparmi conseguenti alla revisione del Prontuario nonché i 50 milioni previsti al cap. 1613 della Tabella C costituiscono l'avvio di un fondo per poter distribuire i farmaci innovativi già autorizzati da Aifa ai malati di epatite C».

2.1585
SCAVONE

Al comma 254, apportare le seguenti modifiche:

1) sostituire le parole: «31 dicembre 2015» con le seguenti «30 giugno 2014»;
2) dopo le parole: «terapeutiche omogenee», aggiungere le seguenti: «i risparmi conseguenti alla revisione del Prontuario nonché i 50 milioni previsti al cap. 1613 della Tabella C costituiscono l'avvio di un fondo per poter distribuire i farmaci innovativi già autorizzati da Aifa ai malati di epatite C».

2.1586
ANITORI, GRANAIOLA, BIANCONI, AIELLO, CONTE, FASIOLO, ORELLANA, MIRABELLI, MANCUSO, CUOMO, AMATI, MASTRANGELI, DE PIETRO, BOCCHINO, PEZZOPANE

Al comma 254, sostituire le parole: «31 dicembre 2015» con le seguenti: «31 marzo 2015».

2.1587
ANITORI, GRANAIOLA, BIANCONI, AIELLO, CONTE, FASIOLO, ORELLANA, MIRABELLI, MANCUSO, CUOMO, AMATI, MASTRANGELI, DE PIETRO, BOCCHINO, PEZZOPANE

Al comma 254, aggiungere, infine, le seguenti parole: «I risparmi conseguenti alla revisione del Prontuario nonché i contributi previsti al cap. 1613 della Tabella C costituiscono l'avvio di un fondo per poter distribuire i farmaci innovativi già autorizzati da Aifa ai malati di epatite C».

2.1588
LANZILLOTTA, DI BIAGIO, LUIGI MARINO

Dopo il comma 254, inserire il seguente:

«254-bis. Entro il 31 dicembre 2015 il Ministero della Salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e acquisito il parere del Consiglio superiore di Sanità e dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, aggiorna il Regolamento recante norme per le prestazioni di assistenza protesica erogabili nell'ambito del Servizio sanitario nazionale di cui al decreto ministeriale 27 agosto 1999, n. 332. Le economie di spesa derivanti dall'attuazione del presente comma confluiscono nel Fondo per il finanziamento di attività di ricerca di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo n. 502 del 1992».

2.1589
FRAVEZZI, BATTISTA, FAUSTO GUILHERME LONGO, PALERMO, ZIN, PUPPATO, PANIZZA

Dopo il comma 254, aggiungere il seguente:

«254-bis. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge l'AIFA dispone la rimborsabilità in tutte le regioni italiane dei medicinali innovativi o di eccezionale rilevanza terapeutica, in particolare quelli destinati alla cura dell'epatite C, per i quali sia stato già raggiunto un accordo, sulla base dell'impiego efficiente e costo-efficace delle risorse disponibili, con le case farmaceutiche. A tal fine il Ministero della Salute approva il Piano nazionale per la lotta alle epatiti virali, in attuazione della Risoluzione OMS WHA 63.18 del 21 maggio 2010, definendo i criteri di eleggibilità alle nuove cure e stanziando un fondo speciale con risorse incrementate rispetto a quelle già disponibili a legislazione vigente, di 50 milioni di euro per l'anno 2015, di 140 milioni di euro per l'anno 2016 e di 190 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017».

2.1590
SCAVONE

Dopo il comma 254, aggiungere il seguente:

«254-bis. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge l'AIFA dispone la rimborsabilità in tutte le regioni italiane dei medicinali innovativi o di eccezionale rilevanza terapeutica, in particolare quelli destinati alla cura dell'epatite C, per i quali sia stato già raggiunto un accordo, sulla base dell'impiego efficiente e costo-efficace delle risorse disponibili, con le case farmaceutiche. A tal fine sono incrementate le risorse già disponibili a legislazione vigente, di 50 milioni di euro per l'anno 2015, di 140 milioni di euro per l'anno 2016 e di 190 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017».

2.1591
SCAVONE

Al comma 256, lettera b), dopo le parole: «categorie omogenee», inserire le seguenti: «garantendo più tipologie per quei presidi utilizzati per la terapia domiciliare delle patologie croniche adattabili ai diversi tipi di pazienti».

2.1592
PADUA, DE BIASI, DIRINDIN, BIANCO, MATURANI, MATTESINI, SILVESTRO, VALDINOSI, FAVERO, GRANAIOLA, GUERRIERI PALEOTTI, ZANONI, ORRÙ

Al comma 256, lettera b), dopo le parole: «costo efficacia» aggiungere le seguenti: «e della sostituibilità dei suddetti dispositivi solo per motivi terapeutici,».

Conseguentemente all'articolo 3, comma 21, lettera g) sostituire la parola: «triplo» con la seguente: «quadruplo».

2.1593
MANDELLI

Al comma 256, lettera b), dopo le parole: «costo efficacia», aggiungere le seguenti: «e della sostituibilità dei suddetti dispositivi solo per motivi terapeutici,».

2.1594
D'AMBROSIO LETTIERI

Al comma 256, lettera b, dopo le parole: «costo efficacia» aggiungere le seguenti: «e della sostituibilità dei suddetti presìdi solo per motivi terapeutici,».

2.1595
PADUA, DE BIASI, DIRINDIN, BIANCO, MATURANI, MATTESINI, SILVESTRO, VALDINOSI, FAVERO, GRANAIOLA

Al comma 256, lettera b), dopo le parole: «costo efficacia» aggiungere le seguenti: «e della sostituibilità dei suddetti dispositivi solo per motivi terapeutici,».

2.1596
SCAVONE

Al comma 256, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole:

«, fatti salvi i dispositivi di uso diretto dei pazienti diabetici, per i quali, entro il 31 marzo 2015, d'intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, e sentiti i rappresentanti dei pazienti e degli specialisti, il Ministero della Salute adotta un nomenclatore recante l'identificazione e la definizione di tali presìdi secondo il livello tecnologico, rispetto ai quali l'Autorità Nazionale Anticorruzione, su indicazione di Agenas, individua i prezzi massimi di rimborso applicabili su tutto il territorio nazionale. Al fine di garantire personalizzazione, appropriatezza terapeutica e qualità, l'acquisizione regionale avviene mediante Accordo quadro, recante l'indicazione dei dispositivi e dei prezzi individuati ai sensi del precedente periodo, con una riduzione del valore dei prezzi non superiore al 10 per cento, senza un nuovo confronto competitivo».

2.1597
SCAVONE

Al comma 256, alla fine della lettera c), aggiungere le seguenti parole:

«, fatti salvi i dispositivi di uso diretto dei pazienti diabetici, per i quali, entro il 31 marzo 2015, d'intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, e sentiti i rappresentanti dei pazienti e degli specialisti, il Ministero della Salute adotta un nomenclatore recante l'identificazione e la definizione di tali presidi secondo il livello tecnologico, rispetto ai quali l'Autorità Nazionale Anticorruzione, su indicazione di Agenas, individua i prezzi massimi di rimborso applicabili su tutto il territorio nazionale. Al fine di garantire personalizzazione, appropriatezza terapeutica e qualità, l'acquisizione regionale avviene mediante accordo quadro, recante l'indicazione dei dispositivi e dei prezzi individuati ai sensi del precedente periodo, con una riduzione del valore dei prezzi non superiore al 10 per cento, senza un nuovo confronto competitivo».

2.1598
D'AMBROSIO LETTIERI, MANDELLI, ZUFFADA

Dopo il comma 256 aggiungere i seguenti:

«256-bis. Le apparecchiature a risonanza magnetica (RM), con valore di campo statico di induzione magnetica non superiore a 4 tesla, sono soggette ad autorizzazione all'installazione da parte della regione o della provincia autonoma.
256-ter. Le apparecchiature a RM, di cui al comma 256-bis, con valore di campo statico di induzione magnetica superiore a 4 tesla sono soggette ad autorizzazione all'installazione e all'uso da parte del Ministero della salute, sentiti il Consiglio superiore di sanità, l'Istituto superiore di sanità e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. la collocazione di apparecchiature a RM con valore di campo statico di induzione magnetica superiore a 4 tesla è consentita presso grandi complessi di ricerca e studio ad alto livello scientifico (università ed enti diricerca, policlinici,- istituti di ricovero e cura a carattere scientifico), ai fini della validazione clinica di metodologie di RM innovative. La domanda di autorizzazione deve essere corredata della documentazione relativa al progetto di ricerca scientifica o clinica programmata, da cui risultino le motivazioni che rendono necessario l'uso di campi magnetici superiori a 4 tesla. L'autorizzazione ha validità di cinque anni e può essere rinnovata.
256-quarter. Il Ministro della salute, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, di attuazione della direttiva 93/42/CEE d1 Consiglio, del 14 giugno 1993, disciplina le modalità per l'installazione, l'utilizzo e la gestione delle apparecchiature a RM di cui ai commi 56-bis e 256-ter, da parte delle strutture sanitarie, assicurando l'adegua mento allo sviluppo tecnologico e all'evoluzione delle conoscenze scientifiche, con particolare riferimento alla sicurezza d'uso e alle indicazioni cliniche dei dispositivi medici in relazione all'intensità del campo magnetico statico espressa in tesla.
256-quinques. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 25-bis, 256-ter e 256-quarter non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

Conseguentemente l'articolo 4, comma 2, l'articolo 5, comma 1, e l'articolo 6, commi 1, 2, lettera a), 3, lettera f), e 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994, n. 542, sono abrogati.

2.1599
LIUZZI

Dopo il comma 257 aggiungere i seguenti:

«257-bis. Per le finalità di cui all'articolo VI del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni, fermo restando quanto già previsto dall'articolo 15 del decreto legge 24 giugno 2014 n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, è autorizzata l'ulteriore spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2014, di 30 milioni di euro per l'anno 2015, e di 5 milioni di euro per l'anno 2016. Al relativo onere si provvede, per l'anno 2014, con una quota delle entrate di cui all'articolo 7, comma 39 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonché una quota parte delle risorse di cui all'articolo 28, comma 3 della presente legge, per un importo complessivo pari a 15 milioni di euro che resta acquisita all'erario, per l'anno 2015 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10 comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 e per l'anno 2016 mediante ulteriore riduzione per euro 5 milioni del fondo di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
257-ter. Il Ministro dell'Economia e delle finanze con proprio decreto è autorizzato ad apportare le conseguenti varioni di bilancio, se necessario, ulteriori e più idonee forme di copertura finanziaria».

2.1600
SIMEONI, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

Dopo il comma 257 inserire il seguente:

«257-bis. In materia di assistenza protesica, su proposta del Ministro della salute, sentito il parere della Conferenza Stato-Regioni, si provvede alla modifica di quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 27 agosto 1999, n. 332, tenendo in particolare considerazione l'innovazione tecnologica intervenuta nell'ambito delle protesi, ortesi ed ausili e nell'ambito relative tecniche abilitative. Su proposta del Ministro della salute, sentito il parere della Conferenza Stato-Regioni, si provvede entro 180 giorni dalla pubblicazione della presente legge, all'istituzione del repertorio dei presìdi protesici ed ortesici eroga bili a carico del Servizio sanitario nazionale, quale strumento di riferimento dei servizi di riabilitazione, di trasparenza e di controllo qualitativo e quantitativo della relativa Spesa a carico del Servizio sanitario nazionale e degli eventuali programmi regionali».

Conseguentemente, alla Tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2015: – 10.000.000;
2016: – 10.000.000;
2017: – 10.000.000.

2.1601
CENTINAIO, COMAROLI, TOSATO, ARRIGONI

Dopo il comma 257, inserire il seguente:

«257-bis. Per consentire il proseguo dell'erogazione della terapia salvavita denominata ''adroterapia'' da parte del Centro nazionale di adroterapia oncologica (CNAO), è autorizzata la spesa di euro 15 milioni per l'anno 2015, euro 10 milioni per l'anno 2016 ed euro 10 milioni per l'anno 2017.»

Conseguentemente Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2015: – 15.000.000;
2016: – 10.000.000;
2017: – 10.000.000.

2.1602
ORELLANA, MAURIZIO ROMANI, ANITORI, SCAVONE, SCALIA, D'ADDA, SCILIPOTI ISGRÒ, BATTISTA, MASTRANGELI, BIGNAMI, GAMBARO, PUPPATO, LANIECE, DE PIETRO, PAGLIARI, MICHELONI, MUSSINI, URAS

Dopo il comma 257, inserire il seguente:

«257-bis. Per consentire il proseguo dell'erogazione della terapia salvavita denominata «adroterapia'' da parte del Centro nazionale di adroterapia oncologica (CNAO), è autorizzata la spesa di euro 15 milioni per l'anno 2015, euro 10 milioni per l'anno 2016 ed euro 10 milioni per l'anno 2017».

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2015: – 15.000.000;
2016: – 10.000.000;
2017: – 10.000.000.

2.1603
SCAVONE

Dopo il comma 257, aggiungere il seguente:

«257-bis. Ai fini della riduzione della spesa sanitaria sono ammesse alternative terapeutiche alle proposte di HTA dell'AIFA, ivi compreso il parto in casa, autorizzate dalla ASL territorialmente competente previa presentazione da parte dell'assistito di un percorso di cura predisposto e sottoscritto dal medico curante e accompagnato da preventivo di spesa di importo inferiore».

2.1604
MILO, D'AMBROSIO LETTIERI

Dopo il comma 258, aggiungere i seguenti:

«258-bis. All'art. 13 della legge 2 aprile 1968, n. 475, al comma 1, dopo le parole di ruolo'' aggiungere le parole ''a tempo pieno'' e al comma 2 dopo la parola ''dipendente'' aggiungere le parole ''a tempo pieno''.
258-ter. All'art. 8, comma 1, lettera c) della legge 8 novembre 1991, n. 362 dopò le parole ''rapporto di lavoro'' aggiungere le seguenti ''a tempo pieno''».

2.1605
D'AMBROSIO LETTIERI

Dopo il comma 258, aggiungere il seguente:

«258-bis. Limitatamente al decorso del periodo di dieci anni di cui all'art. 11 comma 7 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 convertito con modificazioni dalla legge 24/3/2012, n. 27, si applica il disposto di cui all'art. 13 della legge 2 Aprile 1968 n. 474 in sostituzione all'art. 8 comma 1 lettera b) e lettera c) della legge 8 novembre 1991, n. 362.

2.1606
D'AMBROSIO LETTIERI

Dopo il comma 258, aggiungere il seguente:

«258-bis. Limitatamente al decorso del periodo di dieci anni di cui all'articolo 11 comma 7 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 convertito con modificazioni dalla legge 24/3/2012, n. 27, non si applicano i disposti di cui all'articolo 13 della legge 2 Aprile 1968 n. 474 e all'articolo 8 comma 1 lettera b e lettera c) della legge 8 novembre 1991, n.362».

2.1607
MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI

Dopo il comma 259, aggiungere il seguente:

«259-bis. A decorrere dall'anno accademico 2015-2016, il trattamento contrattuale di formazione specialistica di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 e successive modificazioni è applicato, per la durata legale del corso, ai farmacisti iscritti alle scuole di specializzazione di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 1º agosto 2005, recante ''Riassetto delle Scuole di specializzazione di area sanitaria'', nonché ai veterinari iscritti alle scuole di specializzazione di cui al decreto ministeriale 27 gennaio 2006, recante ''Riassetto delle Scuole di specializzazione di area Veterinaria''.
259-ter. li Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali in materia di giochi pubblici, da adottare entro il 31 dicembre 2015, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, la percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a montepremi, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fime di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015».

2.1608
MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI

Dopo il comma 259, aggiungere,il seguente:

«259-bis. L'attività in qualunque forma svolta presso le farmacie aperte al pubblico dagli iscritti all'albo dei farmacisti è valida ai fini della pratica professionale di cui al comma 8 dell'articolo 12 della L. 2 aprile 1968, n. 475».

2.1609
D'AMBROSIO LETTIERI, MANDELLI

Dopo il comma 259, aggiungere il seguente:

«259-bis. Il comma 8 dell'articolo 12 della L. 2 aprile 1968, n. 475 è abrogato e al comma 2 dell'articolo 7 della L. 8 novembre 1991, n. 362 sopprimere le parole ''in possesso del requisito dell'idoneità previsto dall'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475 e successive''».

2.1610
MANDELLI

Dopo il comma 259, aggiungere il seguente:

«259-bis. Il numero dei revisori dei conti nelle aziende ospedaliere e nelle aziende sanitarie locali, è di tre effettivi e due supplenti. I revisori dei conti sono nominati dalla Regione, La presente disposizione rappresenta principio di coordinamento della finanza pubblica».

2.1611
SCAVONE

Dopo il comma 259, inserire il seguente:

«259-bis. AI fine di assicurare maggiori entrate pari a 8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017, le tariffe a carico delle aziende titolari per il rilascio dei provvedimenti di rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali omeopatici di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 ammontano ad euro 800 per i medicinali unitari, indipendentemente dalle diluizioni e dalla forma farmaceutica, e ad euro 1.200 per i medicinali complessi, indipendentemente dal numero dei componenti e dalla forma farmaceutica. Entro il 31 marzo 2015, l'Agenzia Italiana del Farmaco adotta le linee guida per la presentazione della documentazione finalizzata al rinnovo dei medicinali di cui al precedente periodo secondo modalità semplificate, tenuto conto che la documentazione di cui ai moduli 4 e 5 della Parte I dell'Allegato I al decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 è presentata in forma autocertificativa. Dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale delle suddette linee guida e fino al 31 dicembre 2017, le aziende titolari provvedono ad espletare gli adempimenti istruttori ivi individuati. Conseguentemente, il termine di cui all'articolo 6, comma 8-undecies del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, è prorogato al 31 dicembre 2017».

2.1612
MANDELLI, SERAFINI

Dopo il comma 259, aggiungere il seguente:

«259-bis. Il comma 1-bis, dell'articolo 100 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 è abrogato».

2.1613
FUCKSIA

Il comma 260 è così sostituito: «AI fine della razionalizzazione e del contenimento della spesa farmaceutica, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Consiglio superiore di sanità, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sulla base di una proposta elaborata d'intesa con l'AIFA e con la Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, nel rispetto dei principi e delle disposizioni europee e compatibilmente con le esigenze terapeutiche, sono individuate le modalità per un nuovo sistema di produzione e distribuzione in via sperimentale per un biennio, dei medicinali. Il decreto deve prevedere in particolare la dematerializzazione della prescrizione ovvero l'inserimento della ricetta da parte del medico direttamente nel portale dell'Ente erogatore del farmaco, in modo che le farmacie, collegate in rete, provvedano, su presentazione della tessera sanitaria, ad erogare il medicinale solo nelle dosi indicate, senza confezionamento. Con il medesimo decreto sono individuate le modalità con cui le farmacie potranno dispensare direttamente il farmaco senza il confezionamento, nonché le modalità per un monitoraggio degli obiettivi finanziari raggiunti».

2.1614
GRANAIOLA, DIRINDIN, SILVESTRO, PADUA

Al comma 260, sopprimere le parole: «in ambito o spedaliero».

2.1615
DIRINDIN, DE BIASI, GRANAIOLA, BIANCO, MATURANI, MATTESINI, PADUA, SILVESTRO, VALDINOSI, FAVERO, AMATI, BORIOLI, CARDINALI, CUCCA, D'ADDA, DALLA ZUANNA, DEL BARBA, FASIOLO, ELENA FERRARA, FORNARO, GIACOBBE, IDEM, LAI, LO MORO, MANASSERO, PAGLIARI, PEGORER, PEZZOPANE, PUPPATO, RICCHIUTI

Dopo il comma 261, aggiungere i seguenti:

«261-bis. Al fine di consentire l'immediato accesso ai nuovi medicinali per il trattamento dell'epatite C da parte dei malati che ne hanno più urgente bisogno, l'onere a carico del Servizio sanitario nazionale per l'assistenza farmaceutica territoriale di cui all'articolo 5 del decreto-legge 10 ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, è rideterminato, limitatamente all'anno 2015, nella misura dell'11,50 per cento, al netto degli importi corrisposti dal cittadino per l'acquisto di farmaci ad un prezzo maggiore del prezzo massimo di rimborso stabilito dall'Agenzia italiana del farmaco. La predetta Agenzia individua, in base alla popolazione residente in ciascun ambito territoriale, la quota di farmaci acquistabile da ogni regione e provincia autonoma per ciascuno degli scaglioni di prezzo stabiliti in sede di negoziazione effettuata dall'AIFA ai sensi dell'articolo 48, comma 33, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Le regioni e le province autonome acquistano e rendono disponibili senza ritardo i quantitativi di medicinali previsti nelle rispettive quote.
261-ter. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni del comma 261-bis, pari a 165 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede quanto:

a) a 65 milioni di euro, mediante risparmi che ciascuna regione e provincia autonoma è tenuta a conseguire, in misura tale da evitare lo sfondamento del tetto dell'11,50 per cento; ciascuna regione e provincia autonoma è tenuta a comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze – Ragioneria generale dello Stato, entro il 30 aprile 2015, le decisioni a tal fine adottate; qualora il Ministero predetto, dopo verifica, comunichi alla regione o alla provincia autonoma che le decisioni dal,la stessa assunte non sono sufficienti a conseguire il risparmio previsto, la regione o provincia autonoma interessata è tenuta ad adottare altri idonei provvedimenti, da sottoporre a verifica di congruità da parte dello stesso Ministero.»;
b) a 100 milioni di euro mediante la seguente disposizione:

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2015: – 100.000.000;
2016: –;
2017: –.

2.1616
DIRINDIN, DE BIASI, GRANAIOLA, BIANCO, MATURANI, MATTESINI, PADUA, SILVESTRO, VALDINOSI, FAVERO, AMATI, BORIOLI, CARDINALI, CUCCA, D'ADDA, DALLA ZUANNA, DEL BARBA, FASIOLO, ELENA FERRARA, FORNARO, GIACOBBE, IDEM, LAI, LO MORO, MANASSERO, PAGLIARI, PEGORER, PEZZOPANE, PUPPATO, RICCHIUTI

Dopo il comma 261, aggiungere il seguenti:

«261-bis. Al fine di consentire l'immediato accesso ai nuovi medicinali per il trattamento dell'epatite C da parte dei malati che ne hanno più urgente bisogno, l'Agenzia italiana del farmaco individua, in base alla popolazione residente in ciascun ambito territoriale, la quota di farmaci acquistabile da ogni regione e provincia autonoma per ciascuno degli scaglioni di prezzo stabiliti in sede di negoziazione effettuata dall'AIFA ai sensi dell'articolo 48, comma 33, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Le regioni e le province autonome acquistano e rendono disponibili senza ritardo i quantitativi di medicinali previsti nelle rispettive quote.
261-ter. Entro il 30 giugno 2015 l'AIFA, anche sulla base dei dati di consumo e di costo dei medicinali di cui al comma 261-bis, relativi al primo quadrimestre del 2015, propone al Ministro della salute interventi di modifica o integrazione della disciplina prevista dal decreto-legge 1º ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 e dal decreto-legge 15 maggio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, diretti a garantire la sostenibilità per il Servizio sanitario nazionale della spesa farmaceutica territoriale e ospedaliera, con modalità che impegnino tutte le regioni e le province autonome a garantire l'accesso ai farmaci innovativi con un favorevole rapporto costo-efficacia e che non facciano ricadere esclusivamente sui produttori dei medicinali non innovativi l'onere del ripiano dello sforamento del tetto di spesa nazionale determinato dal costo dei farmaci innovativi».

2.1617
DIRINDIN, DE BIASI, BIANCO, MATURANI, SILVESTRO, VALDINOSI, PADUA, TOCCI

Dopo il comma 261, aggiungere il seguente:

«261-bis. Per gli anni 2015, 2016, 2017, l'Istituto Superiore di Sanità, fermo restando il reclutamento previsto dall'articolo 4 della legge n. 125 del 2013, nonché il regime assunzionale ordinario vigente, procede a un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato, nel limite massimo di 18 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, in deroga ai vincoli assunzionali relativi alla dotazione organica dell'ente, su istanza dell'interessato, del personale non dirigenziale secondo le seguenti modalità con l'esclusione:

a) personale in servizio al 30 novembre 2014 con contratto a tempo determinato, in possesso dei requisiti di cui all'articolo l, commi 519 e 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
b) personale in servizio, al 30 novembre 2014, a tempo determinato che abbia maturato, alla data di entrata in vigore della presente legge, almeno tre anni di servizio anche non continuativi negli ultimi cinque anni, purché sia stato assunto mediante procedure selettive di natura concorsuaIe o previste da norme di legge.

261-ter. Fermo restando il requisito dei tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi cinque anni, al personale in servizio al 30 novembre 2014 assunto a tempo determinato con procedure diverse da quelle di natura concorsuale si provvede, previa ricognizione del fabbisogno di risorse professionali, attraverso l'espletamento di prove selettive di tipo concorsuale. Il periodo di servizio maturato presso l'Istituto di cui al presente comma è calcolato al netto dei servizi prestati presso gli uffici di diretta collaborazione degli organi politici.
261-quater. L'Istituto Superiore di Sanità, sentite le organizzazioni sindacali, predispone i criteri per la progressiva attuazione del piano straordinario 2015-2017. Nelle more della conclusione delle procedure di cui al piano straordinario, l'Istituto continua ad avvalersi del personale di cui ai commi 261-bis e 261-ter».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2015: – 18.000.000;
2016: – 18.000.000;
2017: – 18.000.000.

2.1618
DE BIASI, BIANCO, MATURANI, DIRINDIN, SILVESTRO

Dopo il comma 261, aggiungere il seguente: .

«261-bis. L'Istituto superiore di sanità è autorizzato in via straordinaria a procedere, a decorrere dal 1º gennaio 2015, alle assunzioni con la procedura di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, per titoli ed esami, per assunzioni a tempo indeterminato di personale non dirigenziale riservate esclusivamente a coloro che alla data di pubblicazione della presente legge hanno maturato, negli ultimi sette anni, almeno tre anni di servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze dell'amministrazione che emana il bando, con esclusione, in ogni caso, dei servizi prestati presso uffici di diretta collaborazione degli organi politici.»

Conseguentemente,

a) all'articolo 2, comma 225, ridurre gli importi per gli anni 2015 e 2016 di 22 milioni per ciascun anno;
b) alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2015: –;
2016: –;
2017: – 22.000.000.

2.1619
DIRINDIN, DE BIASI, MATURANI, BIANCO, GRANAIOLA, MATTESINI, PADUA, SILVESTRO, VALDINOSI, FAVERO

Al comma 262, primo periodo, sostituire le parole: «personale medico e paramedico»con le seguenti «personale medico e delle professioni sanitarie».

2.1620
SILVESTRO

Al comma 262, sostituire la parola: «paramedico» con la seguente: «infermieristico».

2.1621
DIRINDIN, DE BIASI, MATURANI, BIANCO, GRANAIOLA, MATTESINI, PADUA, SILVESTRO, VALDINOSI, FAVERO

Al comma 262, ultimo periodo, sopprimere le parole «del continente africano attualmente».

2.1622
BONFRISCO

Dopo il comma 263 inserire i seguenti:

«263-bis. La responsabilità civile per danni a persone causate dal personale sanitario medico e non medico, occorsi in una struttura sanitaria pubblica, privata accreditata e privata, è sempre a carico della struttura stessa. La responsabilità riguarda tutte le prestazioni erogate dalle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, ivi incluse le attività ambulatoriali e diagnostiche e le attività intramoenia. Fanno eccezione quelle escluse totalmente dai livelli essenziali di assistenza di cui all'allegato 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 33 dell'8 febbraio 2002 e successive modificazioni o integrazioni. La responsabilità riguarda inoltre tutte le prestazioni fornite dalle strutture sanitarie private. La struttura sanitaria. avvia azione disciplinare contro i dipendenti responsabili del danno qualora il fatto sia stato commesso con dolo o in caso di colpa grave. per imperizia e negligenza con sentenza passata in giudicato. In caso di dolo riconosciuto con sentenza passata in giudicato, qualora abbia risarcito il danno, la struttura sanitaria avvia azione di rivalsa nei confronti dei sanitari responsabili nei modi e nei limiti previsti dagli specifici commi. Analoga azione disciplinare e di rivalsa può essere avviata in caso di colpa grave indotta da assunzione di alcool e sostanze stupefacenti, accertata da sentenza passata in giudicato. L'ammontare, fissato in modo equitativo, è recuperato attraverso trattenute sullo stipendio, nella misura massima del quinto, per un periodo comunque non superiore a cinque anni.
263-ter. I trattamenti medico-chirurgici adeguati alle finalità terapeutiche ed eseguiti secondo le regole dell'arte e nel rispetto della normativa vigente in materia, da un esercente una professione medico-chirurgica o da altra persona legalmente autorizzata allo scopo di prevenire, diagnosticare, curare o alleviare una malattia del corpo o della mente, non si considerano offese all'integrità fisica.
263-quater. È fatto obbligo a ciascuna struttura sanitaria che eroga prestazioni sanitarie di dotarsi di copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi (RCT) e per responsabilità civile verso prestatori d'opera (RCO), a vantaggio dei propri dipendenti e collaboratori, del personale tutto, a qualunque titolo operante, e di qualsiasi soggetto che si sottoponga a prestazioni sanitarie o si trovi, a qualunque titolo, a frequentare quegli ambiti. Il massimale minimo per le garanzie è fissato con cadenza biennale, previa intesa da stipularsi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad adottare entro dodici mesi dalla stipula dell'intesa di cui sopra, linee guida per l'applicazione dell'Obbligo di stipula di polizza assicurativa RTC-RCO per le aziende, le strutture e gli enti, stabilendo i criteri per la determinazione dei limiti massimali, con riferimento alla tipologia della struttura sanitaria. La stipula e la vigenza della polizza assicurativa è condizione per l'accreditamento o la convenzione di enti o strutture private e per il finanziamento dell'attività di istituto per le aziende sanitarie del SSN. L'assicuratore non può opporre al terzo eccezioni di carattere contrattuale, tranne che si tratti di mancato versamento del premio; in tale ipotesi, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1901 del codice civile. La Compagnia Assicurativa ha l'obbligo del rinnovo della polizza ed il premio, anche in caso di pregressa sinistrosità, non può in alcun modo superare il 5 per cento del premio dell'anno precedente. Per effetto del ricorso a prestazioni sanitarie presso strutture sanitarie, si instaura tra il soggetto richiedente e la struttura sanitaria erogante un rapporto di carattere contrattuale. Oggetto della garanzia assicurativa è il risarcimento del danno che, per effetto di inadempimento o di altro comportamento, di natura colposa, sia derivato al terzo per fatto comunque riconducibile alla responsabilità delle strutture sanitarie. La garanzia assicurativa ricomprende altresì li risarcimento del danno o l'indennizzo che spetta allo Stato, all'ente territoriale di riferimento, alla struttura sanitaria privata, limitatamente al rapporto di accreditamento o convenzione, per fatto colposo del dipendente che determini un pregiudizio di natura patrimoniale. La garanzia assicurativa RCO vale per i soggetti che, a qualunque titolo, svolgano attività lavorativa presso le strutture sanitarie e per i quali sia prevista l'obbligatoria iscrizione all'assicurazione INAIL, a prescindere dal fatto che la stessa sia stata effettivamente svolta. Sono espressamente ricompresi nella medesima garanzia assicurativa i soggetti che, a titolo precario e senza corrispettivo, frequentino, anche occasionalmente, gli ambiti suddetti a meri fini di apprendimento purché siano stati formalmente autorizzati dalle competenti Direzioni delle Aziende ed Istituzioni. La garanzia assicurativa RCT-RCO è obbligatoriamente estesa alla responsabilità personale del singolo operatore operante presso le strutture sanitarie. Ai fini della stipula della delle polizze assicurative, le strutture sanitarie, pubbliche e private, devono obbligatoriamente dimostrare di possedere la certificazione, da parte dei servizi di ingegneria clinica e fisica sanitaria, di corrispondenza normativa e manutentiva delle apparecchiature tecnologiche.
263-quinquies. Il danneggiato a seguito di prestazioni sanitarie ricevute in strutture per le quali vi è l'obbligo dell'assicurazione obbligatoria, ha azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti dell'assicuratore, entro i limiti delle somme per le quali è stata stipulata l'assicurazione. La domanda di risarcimento, inviata tramite raccomandata con avviso di ricevimento, deve essere corredata da idonea documentazione medica. L'assicuratore, entro novanta giorni dalla data di ricevimento della domanda di risarcimento di cui al comma 2, sentita la struttura sanitaria coinvolta, comunica al danneggiato la misura della somma offerta, ovvero indica i motivi per i quali non ritiene di fare alcuna offerta; nello stesso periodo di tempo il danneggiato è tenuto ad acconsentire agli accertamenti, ai controlli e alle verifiche che si rendano necessari. In caso di postumi non ancora consolidati la richiesta e l'offerta possono avere carattere provvisorio. L'offerta definitiva deve essere comunicata entro novanta giorni dalla data in cui il danneggiato informa la parte assicuratrice riguardo il consolidamento dei postumi. Se il danneggiato
dichiara di accettare la somma offertagli, l'assicuratore deve provvedere al pagamento entro venti giorni dal ricevimento per iscritto dell'accettazione, e si pone fine ad ogni ulteriore pretesa risarcitoria. Qualora la somma offerta sia inferiore a quella richiesta, e il danneggiato non si dichiari soddisfatto del risarcimento, l'impresa deve comunque corrispondere i due terzi di tale somma entro venti giorni dal ricevimento per iscritto dell'accettazione. Tale somma verrà imputata nella liquidazione definitiva del danno.
263-sexies. Il danneggiato o gli aventi diritto al risarcimento che intendano proporre dinanzi al giudice civile la domanda di risarcimento, devono promuovere, a pena di improcedibilità, un tentativo di conciliazione tra le parti secondo le regole di cui alle successive disposizioni. Il danneggiato o gli aventi diritto al risarcimento devono inviare all'impresa di assicurazione una richiesta di risarcimento contenente:

a) la indicazione del codice fiscale;
b) la descrizione delle circostanze nelle quali si è verificato l'evento dannoso;
c) l'indicazione dell'età, attività e reddito del danneggiato;
d) l'attestazione medica dello stato di salute del danneggiato con indicazione delle lesioni riportate e la quantificazione del danno richiesto;
e) l'attestazione medica di avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti, ovvero, lo stato di famiglia della vittima, in caso di avvenuto decesso.

Nel caso in cui la richiesta formulata dal danneggiato o dagli aventi diritto al risarcimento manchi di uno degli elementi di cui sopra, l'impresa di assicurazione, entro il termine di venti giorni dal ricevimento, indica al richiedente le necessarie integrazioni, invitandolo a effettuarle nel termine di trenta giorni. L'impresa di assicurazione, entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta di risarcimento completa deL requisiti prescritti, invia al danneggiato o agli aventi diritto una comunicazione con la quale formula una congrua offerta per il risarcimento ovvero indica in modo specifico i motivi per i quali non ritiene di fare alcuna offerta. Durante la pendenza del termine di cui al comma precedente, il danneggiato o gli aventi diritto non possono rifiutare gli accertamenti che si rendano necessari al fine di consentire all'impresa di assicurazione la valutazione dei danni lamentati. Se il danneggiato o gli aventi diritto al risarcimento, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui sopra, dichiarano di accettare la somma loro offerta, l'impresa di assicurazione provvede al pagamento entro trenta giorni dal ricevimento dell'accettazione;'in caso contrario, il tentativo di conciliazione deve intendersi definitivamente fallito. Tutte le comunicazioni previste nel presente I articolato devono farsi, a pena di nullità, a mezzo lettera raccomandata con avviso dì ricevimento. L'intervenuta conciliazione preclude la proposizione di querela o, se vi è stata, vale come remissione della querela. La mancata conciliazione conseguente alla condotta delle parti contraria a buona fede è valutata dal giudice, sia ai sensi dell'articolo 116 secondo comma del codice di procedura civile, sia ai fini della determinazione e imputazione delle spese di lite, ai sensi dell'articolo 91 del codice di procedura civile. 263-septies. Le Regioni e le Province autonome possono istituire un apposito fondo di garanzia per la responsabilità civile del personale di tutte le
strutture sanitarie ubicate sul territorio regionale, sostitutivo delle polizze assicurative, attribuendo al fondo direttamente le risorse finanziarie necessarie. Le polizze assicurative in vigore cessano alla scadenza e comunque non oltre due anni dall'istituzione del fondo di garanzia. I contenuti minimi della garanzia per responsabilità civile, previsti dalle polizze assicurative e della gestione del fondo di garanzia, sono definiti con apposito accordo quadro regionale da stipulare con le organizzazioni sindacali del personale sanitario firmatarie dei contratti collettivi nazionali di lavoro sentite le Associazioni civiche di tutela del diritto alla salute. Le Regioni e le Province autonome possono istituire un fondo di solidarietà sociale per il risarcimento delle vittime da alea terapeutica (FAT). Il FAT si pone come garanzia nel caso di gravi sinistri da patologie a rischio indicate ogni biennio con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, su indicazione delle società scientifiche interessate, secondo le tabelle di risarcimento del tribunale locale, per l'indennizzo ai pazienti peri danni sofferti non riconducibili a responsabilità professionale del personale sanitario o dell'azienda. Le Regioni e le Province Autonome, qualora appaia documentato un risparmio tra premi assicurativi versati ed indennizzi erogati, da tutte le strutture sanitarie pubbliche e private convenzionate della regione o della Provincia Autonoma stessa, valutati nel triennio precedente, possono altresì costituire un proprio Fondo Assicurativo ad hoc I obbligatorio per le Strutture Sanitarie pubbliche e private convenzionate.
263-octies. Il diritto al risarcimento dei danni da attività sanitaria, per i quali vige l'obbligo dell'assicurazione, si prescrive nel termine di cinque anni a decorrere dal momento della conoscenza del danno. Per conoscenza del danno si intende la consapevole presa di coscienza delle conseguenze dannose e in ogni caso del loro consolidamento, verificatesi nella sfera fisica o psichica del paziente. La prescrizione è sospesa:

a) per il tempo occorso ad ottenere informazioni e relativa documentazione in modo completo e dettagliato, ai sensi dell'articolo 13, anche oltre il termine ivi previsto;
b) per la durata della procedura conciliativa instaurata ai sensi dell'articolo 5.

263-nonies. Nei processi in materia di responsabilità medica il giudice si avvale di un collegio di periti composto da un medico chirurgo specializzato in medicina legale e da uno o più specialisti nelle specifiche materie oggetto dell'indagine giudiziaria, da scegliere tra gli iscritti in elenchi regionali appositamente forniti dalle singole società scientifico-professionali di appartenenza, da aggiornare almeno ogni cinque anni. Uno o più periti devono avere avuto esperienza in casi simili a quello oggetto dell'indagine giudiziaria. 263-decise. Ciascuna struttura sanitaria individua, all'interno della propria organizzazione o con il ricorso a soggetti esterni specialisti della materia, una struttura, semplice o complessa e che afferisca comunque alla struttura di Direzione Sanitaria Aziendale ed il cui responsabile sia dipendente dell'Azienda Sanitaria di competenza, di gestione del rischio clinico che includa competenze di medicina legale, ingegneria clinica e fisica sanitaria, alla quale compete, salvo integrazioni da definirsi dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano e salvo il potere organizzativo delle singole aziende:

a) di definire le procedure di cui alla presente legge anche attraverso arbitrati;
b) di individuare, anche in contraddittorio con gli organi di prevenzione interni quali indicati dalle vigenti disposizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, le situazioni e le prestazioni sanitarie potenzialmente rischiose, anche sotto il profilo dell'organizzazione del lavoro, indicando le soluzioni da adottare per il loro superamento;
c) di interagire con i soggetti coinvolti e con l'assicuratore ogniqualvolta si verifichi un fatto che importi l'attivazione della copertura assicurativa obbligatoria;
d) di costituire organo di consulenza in materia assicurativa, di analisi del rischio e di adozione di presidi o procedure per il suo superamento a vantaggio delle strutture sanitarie e di quanti, nel loro ambito, siano dotati di poteri decisionali;
e) di garantire l'uso sicuro ed efficiente dei dispositivi medici costituiti da apparecchi e impianti, per le procedure di accettazione, ivi compreso il collaudo, la manutenzione preventiva e correttiva, le verifiche periodiche di sicurezza, funzionalità e qualità secondo lo stato dell'arte.

263-undecies. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ciascuna regione provvede allo sviluppo di un prototipo di cartella clinica digitale multimediale che consenta la condivisione delle informazioni cliniche a più livelli tra ospedale e territorio, adottando allo scopo tecnologie innovative di sistema e di rete, nonché alla realizzazione di. un sistema integrato per la gestione informatizzata delle tradizionali cartelle cliniche cartacee e la successiva loro archiviazione, al fine di renderne rapide ed efficienti la consultazione e la duplicazione».

2.1623
GUALDANI, CHIAVAROLI

Al comma 263, sono aggiunti i seguenti:

«263-bis. Al fine di consentire il corretto svolgimento delle ulteriori funzioni attribuite all'Agenzia Italiana del farmaco nonché di adeguare il numero dei dipendenti agli standard delle altre agenzie regolatorie europee, la dotazione organica dell'Agenzia è determinata nel numero di 630 unità.
263-ter. Nel triennio 2015-2017, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno e previo espletamento della procedura di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, al fine di favorire una maggiore e più ampia valorizzazione della professionalità acquisita dal personale con contratto di lavoro a tempo determinato stipulato ai sensi dell'articolo 48, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, con legge 24 novembre 2003, n. 326, l'Agenzia Italiana del farmaco può bandire, nel limite dei posti disponibili nella propria dotazione organica, procedure concorsuali, per titoli ed esami, per assunzioni a tempo indeterminato di personale, con una riserva di posti non superiore al 50 per cento per il personale non di ruolo che, alla data di entrata in vigore della presente legge, presti servizio, a qualunque titolo e da almeno sei mesi, presso la stessa Agenzia. Le procedure finalizzate alle assunzioni di cui al precedente periodo sono effettuate in modo da garantire l'assunzione, negli anni 2015, 2016 e 2017, di non più di 80 unità per ciascun anno, e comunque nei limiti della dotazione organica di cui al comma 1. L'Agenzia italiana del farmaco può prorogare, fino al completamento delle procedure concorsuali di cui al presente articolo e comunque non oltre il 31 dicembre 2016, in relazione al proprio effettivo fabbisogno, nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente, i contratti di lavoro a tempo determinato in essere alla data dello gennaio 2015.
263-quater. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 2, quantificato in 5.500.000 euro per il 2015, in 11.000.000 euro per il 2016, e in 16.500.000 euro a decorrere dal 2017, si provvede mediante incrementi delle tariffe e dei diritti di cui, rispettivamente, all'articolo 48, comma 8, lettera b), e comma 10-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e all'articolo 17, comma 10, lettera d), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, con legge 15 luglio 2011, n. 111. Tali incrementi sono integralmente devoluti al bilancio dell'AIFA e non potranno superare annualmente la somma necessaria a coprire l'onere economico annuale derivante dall'assunzione del personale di cui al comma 2. A copertura dell'onere relativo a ciascun anno di riferimento, gli incrementi sono imputati, in misura pari al 64,57 per cento, alle tariffe di cui all'articolo 48, comma 8, lettera b), e comma 10-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e, in misura pari al 35,43 per cento, ai diritti di cui all'articolo 17, comma 10, lettera d), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
263-quinques. Al comma 12 dell'articolo 158 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni, i primi due periodi sono sostituiti dai seguenti: ''Le tariffe vigenti alla data dello gennaio 2015 sono aggiornate con decreto del Ministro della salute, da adottarsi entro il 30 marzo 2015, applica bile dal mese successivo alla sua entra in vigore. Con lo stesso decreto sono individuate, in misura che tiene conto delle affinità tra le prestazioni rese, le tariffe relative a prestazioni non ancora tariffate, nonché tariffe ridotte per le piccole e medie imprese, in analogia a quanto già previsto dall'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, in materia di diritto annuale, applicabili alle variazioni delle AIC di carattere amministrativo ed a quelle connesse alla modifica del sito di produzione''.
263-sexies. All'articolo 15, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, la lettera i) è sostituita dalla seguente:

''i) in caso di supera mento del budget attribuito all'azienda titolare di medicinali in possesso della qualifica di medicinali orfani ai sensi del Regolamento (CE) n. 141/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1999, che non abbiano la caratteristica di medicinali innovativi, la quota di superamento riconducibile a tali medicinali è ripartita, ai fini del ripiano, al lordo IVA, tra tutte le aziende titolari di AIC in proporzione ai rispettivi fatturati relativi ai medicinali non orfani e a quelli non innovativi coperti da brevetto se il fatturato è inferiore ai 30 milioni di euro. Se il fatturato riconducibile al singolo medicinale orfano è compreso tra 30 e 60 milioni di euro, il 60 per cento del superamento è a carico dell'azienda titolare del medesimo medicinale e la restante percentuale a carico di tutte le aziende titolari di AIC, in proporzione dei rispettivi fatturati relativi ai medicinali non orfani e a quelli non innovativi coperti da brevetto. Se il fatturato riconducibile al singolo medicinale orfano è compreso tra 60 e 90 milioni di euro, la quota di superamento è a carico dell'azienda titolare in, misura pari all'80 per cento e, per la restante percentuale, a carico di tutte le aziende titolari di AIC, in proporzione dei rispettivi fatturati relativi ai medicinali non orfani e a quelli non innovativi coperti da brevetto. Se il fatturato riconducibile al singolo medicinale orfano è superiore a 90 milioni di euro, la quota di superamento è a totale carico dell'azienda titolare del medesimo. Tali fatturati sono da riferire esclusivamente a indicazioni terapeutiche corrispondenti a malattie rare;''.

263-septies. All'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo il comma 8 è inserito il seguente:

''8-bis. A decorrere dal 2015, la quota di ripiano a carico delle Aziende farmaceutiche per lo sforamento dei tetti di spesa determinati ai sensi dei commi 3 e 4, è calcolata sottraendo allo sforamento del budget complessivo assegnato, per la spesa farmaceutica ospedaliera, ai sensi del comma 7, l'eventuale risparmio sul budget complessivo assegnato, per la spesa farmaceutica territoriale, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto-legge r ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge, 29 novembre 2007, n. 222, e viceversa''».

2.1624
CERONI

Dopo il comma 263, aggiungere i seguenti:

«263-bis. Ai fini della razionalizzazione e dell'unificazione del procedimento relativo al controllo dello stato di salute dei lavoratori, dalla data di entrata in vigore della presente legge, le Pubbliche Amministrazioni, di cui al comma 2, dell'articolo 1, del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, richiedono gli accertamenti medico-legali per i dipendenti in malattia, in via esclusiva, alle sedi dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), che sarà l'unico soggetto ad effettuarli.
263-ter. Sono abrogati il comma 5-bis dell'articolo 17 della legge 15 luglio 2011, n. 111, ed il comma 339 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
263-quater. La dotazione degli stanziamenti, nella misura ridotta a 60 milioni di euro, rispetto ai 70 milioni attualmente erogati, di cui dall'articolo 17, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, per l'effettuazione degli accertamenti medico legali dei dipendenti della Pubblica Amministrazione viene trasferita, forfettariamente, all'INPS, che non potrà utilizzarla per finalità diverse dagli accertamenti di cui al presente comma. Le Pubbliche Amministrazioni richiedono gli accertamenti di cui al comma 12-bis senza alcun onere a loro carico.
263-quinquies. Ai fini dell'attuazione dei commi da 12-bis l'INPS medesimo si avvale in via prioritaria, ai sensi dell'articolo 1, comma 340, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dei medici inseriti nelle liste speciali di cui all'articolo 4, comma 10-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.
263-sexies. Con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, d'intesa con il Ministro della Semplificazione e la Pubblica Amministrazione e con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentite le organizzazioni sindacali e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite: la tipologia del rapporto contrattuale dei medici fiscali INPS, in modo conforme con i rapporti regolati dagli accordi collettivi nazionali intrattenuti dai medici del Servizio Sanitario Nazionale convenzionati con le Aziende Sanitarie Locali, come già recepiti da INAIL ed INPS; l'esclusione di chi si trova già in quiescenza e l'incompatibilità totale con altre funzioni che prevedano il rilascio di certificati di malattia da parte di medici convenzionati o dipendenti; i requisiti ed i criteri per l'integrazione delle graduatorie provinciali nel rispetto della normativa di riferimento già vigente sulle graduatori e sulle liste speciali, in relazione alle esigenze dell'INPS, di cui all'articolo 4, comma 1, del DM 18 aprile 1996, facendo ricorso ai medici che, con rapporto libero professionale o con contratti a tempo determinato, prestano servizio di medicina fiscale presso le AASSLL ed ai medici iscritti nelle liste speciali a decorrere dal 10 gennaio 2008. Viene fatto salvo il prioritario utilizzo dei medici inseriti nelle liste speciali di cui al comma 12-quinquies. Fino all'adozione dei decreto di cui al presente comma continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche Sociali dell'8 maggio 2008».

2.1625
BIANCONI, GUALDANI

Dopo il comma 263, sono inseriti i seguenti commi:

«263-bis. Le apparecchiature a risonanza magnetica (RM), con valore di campo statico di induzione magnetica non superiore a 4 tesla, sono soggette ad autorizzazione all'installazione da parte della regione o della provincia autonoma secondo principi di appropriatezza.
263-ter. Le apparecchiature a RM con valore di campo statico di induzione magnetica superiore a 4 tesla sono soggette ad autorizzazione all'installazione e all'uso da parte del Ministero della salute, sentiti il Consiglio superiore di sanità, l'Istituto superiore di sanità e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. La collocazione di apparecchiature a RM con valore di campo statico di induzione magnetica superiore a 4 tesla è consentita presso grandi complessi di ricerca e studio ad alto livello scientifico (università enti di ricerca, policlinici, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico), ai fini della validazione clinica di metodologie di RM innovative. La domanda di autorizzazione deve essere corredata della documentazione relativa al progetto di ricerca scientifica o clinica programmata, da cui risultino le motivazioni che rendono necessario l'uso di campi magnetici superiori a 4 tesla L'autorizzazione ha validità di cinque anni e può essere rinnovata.
263-quater. Il Ministro della salute, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, di attuazione della direttiva 93/42/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, disciplina le modalità per l'installazione, l'utilizzo e la gestione delle apparecchiature a RM da parte delle strutture sanitarie, assicurando l'adeguamento allo sviluppo tecnologico e all'evoluzione delle conoscenze scientifiche, con particolare riferimento alla sicurezza d'uso e alle indicazioni cliniche dei dispositivi medici in relazione all'intensità del campo magnetico statico espressa in tesla.
263-quinquies. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 263-bis, 263-ter, 263-quater non conseguono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
263-sexies. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogati l'articolo 4, comma 2, l'articolo 5, comma 1, e l'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994, n. 542».

2.1626
BIANCONI, GUALDANI

Dopo il comma 263, sono inseriti i seguenti:

«263-bis. Le risorse di cui all'articolo 2-ter, comma 3, del decreto-legge 29 mano 2004, n 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2004, n. 138, e le risorse di cui all'articolo 2, comma 307 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, annualmente stanziate sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della salute, sono assegnate dal Ministero della salute direttamente al Centro nazionale trapianti per lo svolgimento delle attività di coordinamento della rete trapiantologica.
263-ter. Le risorse di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 207, e all'articolo 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 208, annualmente stanziate sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della salute, sono ripartite destinando 1'80 per cento alle Regioni e il restante 20 per cento al Centro nazionale sangue per le attività di coordinamento della rete trasfusionale».

2.1627
DE BIASI, RIZZOTTI, FUCKSIA, SILVESTRO, VALDINOSI, GRANAIOLA, PADUA, BIANCO, MATTESINI, ANITORI, SCAVONE, MAURIZIO ROMANI, PETRAGLIA

Dopo il comma 263, inserire i seguenti:

«263-bis. Al fine di garantire, in relazione alle tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo, la tracciabilità del percorso delle cellule riproduttive dal donatore al nato e viceversa, nonché il conteggio dei nati generati dalle cellule riproduttive di un medesimo donatore, è istituito, presso l'Istituto superiore di sanità, Centro nazionale trapianti e nell'ambito del Sistema Informativo Trapianti (STT) di cui alla legge 10 aprile .1999, n. 91, il Registrò nazionale dei donatori di cellule riproduttive a scopi di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo, ove sono registrati tutti i soggetti ammessi alla donazione, mediante l'attribuzione ad ogni donatore di un codice. A tal fine, le strutture sanitarie autorizzate al prelievo e al trattamento delle cellule riproduttive comunicano al Registro i dati anagrafici dei donatori; con modalità informatiche specificamente predefinite, idonee ad assicurare l'anonimato dei donatori medesimi. Fino alla completa operatività del Registro, i predetti dati sono comunicati al Centro nazionale trapianti in modalità cartacea, salvaguardando comunque l'anonimato dei donatori.
263-ter. Agli oneri derivanti dal comma 263-bis, quantificati in euro 700.810 per l'anno 2015, e in euro 150.060 a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81, convertito, con modificazioni dalla legge 26 maggio 2004, n. 138. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

2.1628
GUALDANI, CHIAVAROLI

Dopo l'articolo 2, comma 263, aggiungere i seguenti:

«263-bis. AI fine di potenziare la sorveglianza e il contrasto delle malattie infettive e diffusive sul territorio, nazionale e di rafforzare i livelli dei controlli di profilassi internazionale allo scopo di salvaguardare la collettività da rischi per la salute, il Ministero della salute è autorizzato:

a) ad assumere a tempo indeterminato, anche in soprannumero, per i propri uffici periferici e per gli uffici centrali con competenze connesse alle predette materie, un contingente di sessanta dirigenti medici delle professionalità sanitarie, di cui il 25 per cento mediante procedure concorsuali, per titoli ed esami, riservate esclusivamente al personale medico in servizio presso il Ministero della salute con incarico conferito ai sensi dell'articolo 34-bis del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, e il rimanente 75 per cento mediante concorso pubblico secondo la disciplina di accesso alla dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale;
b) ad assumere a tempo indeterminato, anche in soprannumero, e fatti salvi fino a scadenza i rapporti di lavoro a tempo determinato in corso, già prorogati ai sensi dell'articolo 5, comma 4-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 e successive modificazioni, un contingente di sessanta assistenti di prevenzione e sanità, seconda area, fascia retributiva F2, mediante utilizzo della graduatoria finale del concorso pubblico a 32 posti di operatore tecnico del settore della prevenzione, dell'assistenza, della vigilanza e del controllo sanitario, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, IV Serie Speciale, n. 72 del 9 settembre 2011, ferme rimanendo le procedure di riassorbimento 'del personale in soprannumero attivate sulla base dei previgenti contingenti di personale ai sensi dell'articolo 2, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni.

263-ter. Gli oneri derivanti dal comma 263-bis, lettere a) e b), sono quantificati in 4.674.420 euro per l'anno 2015 e in euro 6.203.850 euro a decorrere dal 2016. AI predetti oneri si provvede mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, iscritto ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute per gli anni 2015-2017.
263-quater. Il personale del Ministero della salute, inquadrato nei profili professionali di funzionario tecnico della prevenzione e di assistente di prevenzione e sanità, assunto mediante procedure concorsuali bandite entro il 31 dicembre 2011, è, nell'ambito delle proprie attività istituzionali e senza alcun effetto sul rapporto di impiego in corso, abilitato all'esercizio della professione sanitaria di tecnico della prevenzione dell'ambiente e luoghi di lavoro, di cui al decreto ministeriale 17 gennaio 1997, n. 58«.

2.1629
FLORIS

Dopo il comma 263, aggiungere i seguenti:

«263-bis. All'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 5 sostituire le parole: ''2013'' con le seguenti: ''2015'' e le parole: ''per un importo complessivamente non superiore a 70 milioni di euro, per le medesime finalità di cui alla lettera a)'' con le seguenti: ''per un importo complessivamente non superiore a 60 milioni di euro, ed effettuati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale'';
b) al comma 5-bis, le parole: ''dalle Aziende Sanitarie Locali'' con le seguenti: ''dall'Istituto nazionale della previdenza sociale''.

263-ter. I risparmi di spesa derivanti dall'attuazione del presente comma, sono destinati al Fondo ammortamento titoli di Stato».

2.1630
D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, MANDELLI

Dopo il comma 263 inserire il seguente:

«263-bis. A decorrere dall'anno accademico 2015/2016, ai laureati appartenenti alle categorie dei veterinari, degli odontoiatri, dei farmacisti, dei biologi, dei chimici, dei fisici, degli psicologi e alle ulteriori categorie sanitarie non rientranti nell'area medica, ammessi e iscritti dal primo al quinto anno di corso delle scuole post-Iaurea di specializzazione dell'area sanitaria ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 agosto 2005, recante ''Riassetto delle Scuole di specializzazione di area sanitaria'', pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 258 del 5 novembre 2005, e successive modificazioni, è applicato il trattamento contrattuale di formazione specialistica di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

– 2015: – 50.000.000;
– 2016: – 50.000.000;
– 2017: – 50.000.000.

2.1631
D'AMBROSIO LETTIERI, BONFRISCO, MILO, MANDELLI

Dopo il comma 263 inserire il seguente:

«263-bis. AI fine di garantire la distribuzione di farmaci innovativi già autorizzati dall'Agenzia Italiana del Farmaco ai malati di epatite C, è autorizzato l'avvio di un Fondo a ciò destinato per una spesa pari a 60 milioni di euro a decorrere dal 2015».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

– 2015: – 70.000.000;
– 2016: – 70.000.000;
– 2017: – 70.000.000.

2.1632
LEZZI, BULGARELLI, MANGILI

Dopo il comma 263, aggiungere il seguente:

«263-bis. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge l'AIFA dispone la rimborsabilità in tutte le regioni italiane dei'medicinali innovativi o di eccezionale rilevanza terapeutica, in particolare quelli destinati alla cura dell'epatite C, per i quali sia stato già raggiunto un accordo, sulla base dell'impiego efficiente e costo efficace delle risorse disponibili, con le case farmaceutiche. A tal fine sono incrementate le risorse già disponibili a legislazione vigente, di 50 milioni di euro per l'anno 2015, di 140 milioni di euro per l'anno 2016 e di 190 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017».

Conseguentemente, all'articolo 3, al comma 76, aggiungere, in fine, le parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto capitale, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro per il 2015, a 140 milioni di euro per l'anno 2016 e di 190 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017.»

2.1633
FUCKSIA

Dopo il comma 263, aggiungere il seguente comma «263-bis – (Istituzione Fondo per La cura dell'epatite C e l'utilizzo di farmaci innovativi). – 1. Nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un Fondo di 25 milioni di euro per il quinquennio 2015/2019, finalizzato a consentire 11 accesso alle nuove terapie e ai nuovi farmaci, con particolare riferimento alla cura delle persone affette da epatite C».

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 75, alla Tabella A ivi richiamata, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:

2015: – 25.000.000;
2016: – 25.000.000;
2017: – 25.000.000.

2.1634
D'AMBROSIO LETTIERI, MANDELLI

Dopo il comma 263 inserire il seguente:

«263-bis. AIÌarticolo 15, comma 1, lettera c) della Legge 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: ''per protesi dentarie e sanitarie in genere'' aggiungere le seguenti: ''e dalle spese sostenute per l'acquisto di alimenti a fini medici speciali, inseriti nella sezione al del Registro Nazionale di cui all'articolo 7 del decreto ministeriale 8 giugno 2001, con l'esclusione di quelli destinati ai lattanti''».

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 76, aggiungere in fine le seguenti parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C ad eccezione di quelle relative al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero della salute e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 2,15 milioni per l'anno 2015, 2,2 milioni di euro per l'anno 2016 e 2,25 milioni di euro per l'anno 2017».

2.1636
MAURO MARIA MARINO

Dopo il comma 263, aggiungere il seguente:

«263-bis. All'articolo 78 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, dopo l'articolo 2, è inserito il seguente:

''Art. 2-bis. – 1. È istituito, presso il Ministero della salute, l'Albo Nazionale degli operatori in estetica al quale sono tenuti ad iscriversi tutti i soggetti che svolgono attività nel settore dell'estetica a cui sono attribuiti specifici codici Ateco. L'Albo è suddiviso in sezioni tenute in ciascuna Regione e provincia autonoma di Trento e Bolzano, presso i rispettivi assessorati regionali di competenza in materia sanitaria e della salute, a seguito dell'emanazione di un apposito regolamento da parte del Ministero della sanità.
2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, è approvato dalle parti un contratto nazionale dei lavoratori del settore che preveda tra l'altro, la possibilità di lavoro stagionale.
3. l soggetti che intendono iscriversi all'Albo di, cui al comma 1 devono essere in possesso dell'attestato relativo al corso formativo di specializzazione in estetica, della durata di 3 anni, al quale si accede a seguito del supera mento del primo biennio di scuola secondaria superiore, e superare un apposito esame. I soggetti iscritti all'Albo di cui al comma 1 hanno l'obbligo di partecipare ai corsi di aggiornamento e qualificazione professionale. per il conseguimento dei crediti formativi tenuti dagli enti e strutture accreditate presso le Regioni ovvero in possesso di certificazione ai sensi delle norme ISO 9001/2000. I corsi, che possono essere svolti anche a distanza per non più del 50 per cento della loro durata, devono prevede per i titolari dell'esercizio e per le estetiste già dotate di attestato una durata non inferiore a 16 ore ogni 2 anni, mentre per gli apprendisti la durata minima prevista non può essere inferiore a 24 ore ogni 2 anni. La mancata partecipazione ai corsi di cui al presente comma comportano la sospensione del primario attestato e conseguentemente il divieto di esposizione nei locali preposti all'attività, fatto salvo in caso di maternità, grave malattia o infortunio.
4. Il Ministero della salute, con decreto da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità per lo svolgimento dell'esame di cui al presente comma, nonché l'elenco delle materie didattiche e delle prove pratiche e le modalità per lo svolgimento periodico e di aggiornamento formativo per i soggetti in possesso dei requisiti per lo svolgimento dell'attività».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2015: – 200.000;
2016: – 200.000;
2017: – 200.000.

2.1637
MAURO MARIA MARINO

Dopo comma 263 inserire il seguente:

«263-bis. Dopo l'articolo 2 della legge 4 gennaio 1990, n. 1, è inserito il seguente:

''Art. 2-bis – 1. È istituito, presso il Ministero della salute, l'Albo Nazionale degli operatori in estetica al quale sono
tenuti ad iscriversi tutti i soggetti che svolgono attività nel settore dell'estetica a cui sono attribuiti specifici codici Ateco. L'Albo è suddiviso in sezioni tenute in ciascuna Regione e provincia autonoma di Trento e Bolzano, presso i rispettivi assessorati regionali di competenza in materia sanitaria e della salute, a seguito dell'emanazione di un apposito regolamento da parte del Ministero della sanità.
2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, è approvato dalle parti un contratto nazionale dei lavoratori del settore che preveda tra l'altro, la possibilità di lavoro stagionale.
3. I soggetti che intendono iscriversi all'Albo di cui al comma 1 devono essere in possesso dell'attestato relativo al corso formativo di specializzazione in estetica, della durata di 3 anni, al quale si accede a seguito del superamento del primo biennio di scuola secondaria superiore, e superare un apposito esame. I soggetti iscritti all'Albo di cui al comma 1 hanno l'obbligo di partecipare ai corsi di aggiornamento e qualificazione professionale per il conseguimento dei crediti formativi tenuti dagli enti e strutture accreditate presso le Regioni ovvero in possesso di certificazione ai sensi delle norme ISO 9001/2000. I corsi, che possono essere svolti anche a distanza per non più del 50 per cento della loro durata, devono prevede per i titolari dell'esercizio e per le estetiste già dotate di attestato una durata non inferiore a.16 ore ogni 2 anni, mentre per gli apprendisti la durata minima prevista non può essere inferiore a 24 ore ogni 2 anni. La mancata partecipazione ai corsi di cui al presente comma comportano la sospensione del primario attestato e conseguentemente il divieto di esposizione nei locali preposti all'attività, fatto salvo in caso di maternità, grave malattia o infortunio.
4. Il Ministero della salute, con decreto da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità per lo svolgimento dell'esame di cui al presente comma, nonché l'elenco delle materie didattiche e delle prove pratiche e le modalità per lo svolgimento periodico e di aggiornamento formativo per i soggetti in possesso dei requisiti per lo svolgimento dell'attività''».

2.1638
AIELLO, GENTILE, BILARDI, GUALDANI

Dopo il comma 263, aggiungere il seguente:

«263-bis. All'articolo 15, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: ''per protesi dentarie e sanitarie in genere'' sono aggiunte le seguenti: ''e dalle spese sostenute per l'acquisto di alimenti a fini medici speciali, inseriti nella sezione Al del Registro Nazionale di cui all'articolo 7 del decreto ministeriale 8 giugno 2001, con l'esclusione di quelli destinati ai lattanti''.».

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione si fa fronte mediante corrispondente riduzione dell'importo previsto alla Tabella A, rubrica «Ministero dell'Economia e delle finanze» per l'anno 2015 e seguenti.

2.1639
GIOVANARDI, GUALDANI

Dopo il comma 263, aggiungere il seguente:

«263-bis. Al comma l-bis dell'articolo 31 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, è aggiunto, infine, il seguente periodo: ''l'indennizzo di cui all'articolo 2, comma 363, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è riconosciuto, altresì, ai nati dal 1966 al 1969 affetti da sindrome da talidomide che dimostrino documentalmente l'assunzione di talidomide da parte della madre nel periodo della gravidanza».».

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione si fa fronte mediante corrispondente riduzione dell'importo previsto alla Tabella A, rubrica «Ministero dell'Economia e delle finanze» per l'anno 2015, 2016 e 2017.

2.1640
SCAVONE

Dopo il comma 263, aggiungere il seguente:

«263-bis. – (Ricetta farmaci generici, ricetta digitale e farmaco monodose) – 1. All'articolo 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il comma 11-bis è sostituito dal seguente:

''11-bis. Il medico che curi un paziente, per la prima volta, per una patologia cronica, per il cui trattamento sono disponibili più medicinali equivalenti indica nella ricetta del Servizio sanitario nazionale la denominazione dei principio attivo contenuto nel farmaco. Le norme in contrasto con quanto previsto dal presente comma sono soppresse''.

2. Ai fini del contenimento della spesa farmaceutica, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, devono realizzare infrastrutture tecnologiche per le prescrizioni mediche digitali condivise a livello interregionale, ovvero avvalersi, anche mediante riuso, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. delle infrastrutture tecnologiche per le prescrizioni mediche digitali, a tal fine già realizzate da altre regioni o dei servizi da queste erogati. Tali piattaforme dovranno assicurare piena interoperabilità tra sistemi di telecomunicazioni.
3. Al fine della razionalizzazione, distribuzione e contenimento della spesa farmaceutica, il Ministro della salute di Concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e l'AIFA, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, .entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono delegati ad emanare, un decreto per, determinare le modalità per la produzione e distribuzione dei farmaci anche. in forma di monodose.
4. L'applicazione del presente articolo non deve comportare maggiori oneri per la finanza pubblica.».

2.1641
DIRINDIN, BIANCO, DE BIASI, MATURANI, MATTESINI, SILVESTRO, VALDINOSI, FAVERO, PADUA

Dopo il comma 263, inserire il seguente:

«263-bis. In sede di prima applicazione ed entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale appartenente alla dirigenza medica del Servizio sanitario nazionale che alla stessa data, con formale atto di data certa emanato dal legale rappresentante dell'ente, risulti in servizio da almeno due anni, in un posto di area o disciplina diversa da quella per la quale è stato assunto, è inquadrato, a domanda, senza ulteriori aggravi di spesa, con la medesima posizione funzionale nell'area o nella disciplina nella quale ha esercitato le funzioni purché sia in possesso della relativa specializzazione. Ai fini dell'inquadramento il direttore generale delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale è tenuto a verificare, previa consultazione con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la permanenza dei fabbisogni che avevano determinalo l'impiego del personale nell'area o nella disciplina diversa da quella per la quale era stato assunto, disponendo, nel contempo, fermo restando l'organico complessivo, la modifica delle piante organiche conseguente ai passaggi di area, con soppressione del posto lasciato libero nell'area o disciplina di provenienza».

2.1642
D'ALÌ, BONFRISCO, MILO

Dopo il comma 263, aggiungere il seguente:

«263-bis. Le funzioni amministrative e gli acquisti spettanti alle regioni in materia di servizi sociali e sanitari, infrastrutturazione e mobilità territoriale, devono essere svolte unitariamente interessando una consistenza demografica minima di cinque milioni di popolazione residente, previa intesa fra regioni territorialmente contigue».

2.1643
GUALDANI, CONTE, AIELLO, FORMIGONI, DALLA TOR, CARIDI, GENTILE, VICECONTE, BILARDI, MANCUSO, PAGANO, DI GIACOMO

Dopo il comma 263 inserire il seguente: .

«263-bis. All'articolo 1, del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: ''personale convenzionato'' sono inserite le seguenti: ''e accreditato contrattualizzato, ai sensi degli articoli 8-quater e 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni'';
b) al comma 3, primo periodo, le parole: ''e dagli specialisti ambulatoriali'' sono sostituite dalle seguenti: '', dagli specialisti ambulatoriali ed accreditati contrattualizzati, ai sensi degli articoli 8-quater e 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni''.».

2.1644
D'AMBROSIO LETTIERI, BONFRISCO

Dopo il comma 263 inserire il seguente:

«263-bis. Ai medici ammessi alle scuole di specializzazione universitarie in medicina dall'anno accademico 1982-1983 all'anno accademico 1990-1991 che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano presentato domanda giudiziale per il riconoscimento economico retroattivo del periodo di formazione o di risarcimento del danno per la mancata o ritardata attuazione
I della direttiva 75/362/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975 , della direttiva 75/363/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975 , e della direttiva 82/76/CEE del Consiglio del 26 gennaio 1982 , il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca corrisponde per tutta la durata del corso, a titolo forfettario, una borsa di studio dell'importo omnicomprensivo di 13.000 euro per ogni anno di corso da riconoscere anche attraverso il credito d'imposta in un arco temporale non superiore a tre anni.«.

Conseguentemente, ridurre di 20 milioni di euro lo stanziamento della allegata tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze.

2.1645
MATURANI, MARTINI, TONINI, FEDELI, MATTESINI, BIANCO, BIANCONI, ROMANO, SILVESTRO, VALDINOSI, CARDINALI, CIRINNA', DALLA ZUANNA, STEFANO ESPOSITO, MIRABELLI, GIANLUCA ROSSI, VERDUCCI, TOCCI, VALENTINI

Dopo il comma 263. aggiungere il seguente:

«263-bis. Al fine di sostenere l'utilizzo di tecnologie d'avanguardia nelle attività neurochirurgiche, e in particolare per garantire condizioni di elevata sicurezza ed efficacia nel trattamento dei tumori cerebrali, per l'anno 2015 è autorizzato, a valere sulle risorse di cui all'articolo 20 della legge Il marzo 1988, il. 67, e successive modificazioni, un contributo di 1.200.000 euro a favore dell'Azienda Ospedaliera Sant'Andrea, da destinare alla manutenzione e all'imp1ementazione tecnologica della camera operatoria neurochirurgica installata presso la medesima Azienda e denominata Brain Suite. Ai fini della concessione del predetto contributo, l'Azienda Ospedaliera Sant'Andrea presenta al Ministero della salute, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il piano degli investimenti da effettuare per il perseguimento delle predette I finalità. Il contributo è erogato previa approvazione del predetto piano da parte del Ministero della I salute.».

2.1646
D'AMBROSIO LETTIERI, MANDELLI

Dopo il comma 263 inserire il seguente:

«263-bis. Ai fini di garantire l'ulteriore sviluppo del Nuovo Sistema Informativo Sanitario, anche attraverso l'attivazione di nuovi flussi informativi, il Ministero della salute per consentire il monitoraggio sistematico dei livelli essenziali di assistenza (LEA), realizza uno strumento denominato ''bilancio LEA'' per il miglioramento della qualità dell'assistenza e dell'appropriatezza delle prestazioni erogate dal Servizio sanitario nazionale, per l'analisi comparativa tra le diverse realtà regionali, nonché per la verifica della coerenza tra le prestazioni erogate ed i relativi costi ai fini del contenimento della spesa sanitaria. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 1.000.000,00 di euro annui a decorrere dall'anno 2015.».

Conseguentemente, dopo il comma 45 inserire il seguente:

«45-bis. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ridotte di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2015».

2.1647
FLORIS

Dopo il comma 263, aggiungere il seguente:

«263-bis. A decorrere dall'anno 2015, al fine di contenere la spesa riguardante l'indennità di malattia e poter assicurare continuità ad un'azione efficiente ed efficace di contrasto al fenomeno dell'assenteismo, sono escluse dalle riduzioni di cui al comma 108, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, fermo restando l'importo dei risparmi da conseguire ivi previsto, le spese relative all'espletamento delle visite mediche di controllo domiciliare ai lavoratori assenti dal servizio per malattia, richieste d'ufficio dall'INPS, il cui importo impegnato dall'Istituto stesso non potrà essere inferiore all'ottanta per cento di quello stabilito prima della entrata in vigore della suddetta legge. I risparmi di spesa conseguenti all'applicazione della disposizione, sono destinati al fondo indennizzi dell'INPS».

2.1648
GUALDANI, CHIAVAROLI

All'articolo 2, dopo il comma 263, sono inseriti i seguenti:

«263-bis. Al fine di consentire la prosecuzione delle attività di ricerca, assistenza e cura dei malati oncologici, è autorizzato un contributo fino a 15 milioni di euro per l'anno 2015, a 10 milioni di euro per l'anno 2016 e a 5 milioni di euro per l'anno 2017, a favore del Centro Nazionale di Adroterapia Oncologica (CNAO), a valere sulle risorse di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni. Ai fini della concessione del predetto contributo, il CNAO presenta al Ministero della salute, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il piano degli investimenti in conto capitale da effettuare per il perseguimento degli scopi istituzionali del Centro, nonché la relazione, asseverata dal Collegio dei revisori dei conti, di quelli già effettuati per i medesimi scopi. Il contributo è erogato previa approvazione del predetto piano e della predetta relazione da parte del Ministero della salute.
263-ter. La composizione del Consiglio di indirizzo del CNAO è integrata con 3 membri nominati dal Ministro della salute, nell'ambito dei quali è nominato il Presidente del CNAO. Lo statuto del CNAO è conseguentemente adeguato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

2.1649
FUCKSIA, GAETTI

Dopo il comma 263 è aggiunto il seguente:

«263-bis. Al fine di consentire le attività di ricerca, assistenza e cura dei malati oncologici, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2015 a favore del Centro nazionale di adroterapia oncologica (CNAO). Agli oneri conseguenti l'attuazione del precedente periodo, si provvede, per l'esercizio finanziario 2015, mediante le maggiori entrate derivanti dall'aumento dell'aliquota dell'accisa sulla benzina, nonché dell'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, nella misura di 1 centesimo al litro».

2.1650
CENTINAIO, COMAROLI, TOSATO

Dopo il comma 263, è inserito il seguente:

«263-bis. Al fine di consentire al comma 320, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo la parola: ''euro'' sono inserite le seguenti: ''nonché 35 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo10, comma 5, del decreto-legge 29 dicembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307''».

2.1651
ZUFFADA

Dopo il comma 263, aggiungere il seguente:

«263-bis. Al comma 320, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo la parola: ''euro'' sono inserite le seguenti: ''nonché 35 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 dicembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307''».

2.1652
AIELLO, GUALDANI

Dopo il comma 263, aggiungere il seguente:

«263-bis. L'articolo 18 della legge n. 240 del 30 dicembre 2010 viene cosi modificato: ''dopo il comma 4 dell'articolo 18 viene inserito il seguente:

'4-bis. Il Sistema Sanitario Nazionale e le Università stipulano convenzioni per l'attribuzione di posizioni di professore universitario al personale medico ospedaliero già in servizio a tempo indeterminato nelle Aziende Ospedaliere Universitarie, in possesso dell'Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN). Gli oneri stipendiali, già a carico del SSN, non determinano ulteriori oneri per la finanza pubblica'''».

2.1653
BIANCONI, GUALDANI

Dopo il comma 263, è inserito il seguente:

«263-bis. All'articolo 2 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

''2-bis. Nei comuni sotto i 6.600 abitanti in cui le farmacie risultano essere soprannumerarie per decremento della popolazione è consentita la possibilità di trasferimento sulla base di una graduatoria regionale''».

2.1654
ORRÙ

Dopo il comma 263, inserire il seguente:

«263-bis. All'articolo 2 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

''2-bis. Nei comuni sotto i 6.600 abitanti in cui le farmacie risultano essere soprannumerarie per decremento della popolazione è consentita la possibilità di trasferimento sulla base di una graduatoria regionale''».

2.1655
TOSATO, COMAROLI

Sopprimere i commi 264 e 265.

2.1656
RUTA

Sopprimere il comma 265.

2.1657
BAROZZINO, URAS, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO

Dopo il comma 265, inserire i seguenti:

«265-bis. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, è istituito, presso il Ministero dello sviluppo economico, il ''Fondo nazionale per agevolare l'autoimpiego di persone con difficoltà di accesso al mondo del lavoro'', di seguito denominato ''Fondo'', con una dotazione iniziale di 150 milioni di euro all'anno per ciascun anno del triennio 2015, 2016 e 2017, volto a sostenere, mediante il riconoscimento di agevolazioni a fondo perduto e/o sotto forma di prestito rimborsa bile, soggetti privati che intendano avviare una nuova impresa o che abbiamo costituito un'impresa da almeno sei mesi e risulti inattiva.
265-ter. L'impresa di cui al comma41-bis deve essere partecipata da soggetti appartenenti ad almeno una delle seguenti categorie: 1) giovani con età compresa tra i 18 e i 35 anni; 2) donne di età superiore ai 18 anni; 3) disoccupati che non abbiano avuto rapporti di lavoro subordinato negli ultimi tre mesi; 4) persone in procinto di perdere il posto di lavoro; 6) lavoratori precari con partita IVA;
265-quater. L'impresa di cui al comma 41-bis deve essere avviata con meno di 10 addetti e rivestire una delle seguenti forme giuridiche: 1) ditta individuale; 2) società cooperativa con meno di 10 soci; 3) società in nome collettivo; 4) società in accomandita semplice; 5) associazione fra i professionisti; 6) società a responsabilità limitata.
265-quinquies.L'impresa di cui al comma 41-bis deve essere avviata in uno dei seguenti settori: 1) attività manifatturiere; 2) costruzioni ed edilizia; 3) riparazioni di autoveicoli e motocicli; 4) affittacamere e bed brealifast; 5) ristorazione con cucina; 6) servizi di informazione e comunicazione; 7) attività professionali, scientifiche e tecniche; 8) agenzie di viaggio; 9) servizi a supporto alle imprese; 10) istruzione; 11) sanità e assistenza sociale non residenziale; 12) attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento con esclusione delle attività delle lotterie, delle scommesse e delle case da gioco); 13) attività di servizi per la persona nel caso di avvio di un'attività di consulenza o professionale è consentito l'accesso alle agevolazioni di cui al presente articolo esclusivamente nel caso in cui l'impresa abbia assunto la forma giuridica di associazione o società fra professionisti;
265-sexies. Qualora l'impresa di cui al comma 41-bis venga avviata con un investimento iniziale sino a 50.000 euro, l'agevolazione è pari al 100 per cento e riconosciuta al 50 per cento a fondo perduto e al 50 per cento sotto forma di prestito rimborsabile. Qualora si tratti di un investimento compreso tra i 50.000 euro e i 100.000 euro l'agevolazione è pari al 90 per cento e riconosciuta al 50 per cento a fondo perduto e al 50 per cento sotto forma di prestito rimborsabile. Qualora si tratti di un investimento compreso tra i 100.000 euro e i 150.000 euro l'agevolazione è pari all'80 per cento e riconosciuta al 50 per cento a fondo perduto e al 50 per cento sotto forma di prestito rimborsabile. È, inoltre, previsto un contributo sulle spese di gestione dei primi sei mesi di avvio dell'impresa pari a 5.000 euro. Il prestito rimborsabile è erogato nella forma di finanziamento della durata di 60 mesi con tasso fisso, pari al tasso di riferimento UE. Non sono richieste garanzie, fatta eccezione per le società cooperative a responsabilità limitata, per le società a responsabilità limitata e per le associazioni professionali per le quali è richiesta, in particolare, la garanzia fideiussoria degli amministratori.
265-septies. Il Fondo di cui al comma 41-bis non finanzia nuove imprese che: 1) nascano dal 1 rilevamento di una impresa esistente o dall'acquisto di un ramo di azienda; 2) abbiano individuato una sede operativa coincidente o adiacente con la sede utilizzata da un'attività operante nello stesso settore; 3) abbiano un amministratore che risulti titolare o amministratore di un'altra impresa operante nello stesso settore.
265-octies. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati il funzionamento del Fondo di cui al comma 1, i criteri di riconoscimento delle agevolazioni ivi previste e le modalità di presentazione delle domande di accesso. Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Conseguentemente all'articolo 3 al comma 75, Tabella A allegata, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:

2015:

CP: – 150.000.000;
CS: – 150.000.000.

2016:

CP: – 150.000.000;
CS: – 150.000.000.

2017:

CP: – 150.000.000;
CS: – 150.000.000.

2.1658
DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO

Dopo il comma 265, inserire i seguenti:

«265-bis. Al fine di sostenere le misure di incentivazione per lo sviluppo delle aree naturali protette, nonché di agevolare lo svolgimento delle attività e del movimento turistico nelle aree naturali protette secondo i princìpi e le finalità della Carta europea per il turismo sostenibile nelle aree protette, adottata a Lanzarote il28 aprile 1995, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il Fondo per il turismo sostenibile nelle aree naturali protette, con una dotazione di 50 milioni di euro annui per ciascun anno del triennio 2015, 2016 e 2017, volto a finanziare azioni di promozione e di divulgazione, nonché iniziative progettuali e strutturali all'interno dei confini amministrativi delle relative aree naturali protette.
265-ter. Ai fini del comma 1, per aree naturali protette si intendono le aree naturali protette nazionali, costituite dai parchi nazionali e dalle riserve naturali statali, nonché le aree naturali protette marine, di cui al titolo II della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni.
265-quater. Nell'ambito dei finanziamenti erogabili a valere sul Fondo di cui al comma i possono essere concessi contributi in favore di imprenditori titolari delle attività turistiche situate nelle aree naturali protette disciplinale dalla presente legge, di enti e associazioni di protezione ambientale riconosciuti ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, il. 349, e successive modificazioni, di promozione sociale e turistica, dei soggetti organizzatori di viaggi di istruzione e, in generale, di esperienze ascrivibili al turismo sostenibile, per la realizzazione delle seguenti azioni:

a) interventi di allestimento, ampliamento, miglioramento, arredamento, abbattimento delle barriere architettoniche in favore di esercizi dediti alla ristorazione, alla ricettività, alla cultura, alla ricreazione e allo sport;
b) interventi di recupero, manutenzione, salvaguardia e allestimento di percorsi naturalistici ed escursionistici in aree pubbliche o ad uso pubblico;
c) interventi di sensibilizzazione, educazione e divulgazione in ordine alle caratteristiche e alle finalità delle aree naturali protette, con particolare riferimento, oltre che agli aspetti naturalistici, alle tradizioni etnografiche ed enogastronomiche e alla cultura locale;
d) ideazione, organizzazione e promozione di itinerari didattici, di viaggi di istruzione e di altre iniziative afferenti ai turismo sostenibile che prevedono il pernottamento in strutture ricettivo dell'area naturale protetta;
e) studi, analisi, ricerche e indagini finalizzali a evidenziare le caratteristiche qualitative e quantitative del turismo nelle singole aree naturali protette e funzionali all'individuazione delle più opportune linee guida per lo sviluppo del turismo sostenibile;
f) campagne, iniziative ed eventi tesi a promuovere la conoscenza e la pratica del turismo sostenibile nelle aree naturali protette.

265-quinquies. Con decreto del Ministro della tutela del territorio e del mare, da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati i criteri di assegnazione dei contributi e le modalità di presentazione delle domande relative ai Fondo di cui al comma 1.
265-sexies. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro annui per gli anni 2015, 2016 e 2017».

Conseguentemente, all'articolo 3, al comma 75, Tabella A allegata; voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:

2015:

CP: – 50.000.000;
CS: – 50.000.000.

2016:

CP: – 50.000.000;
CS: – 50.000.000.

2017:

CP: – 50.000.000;
CS: – 50.000.000.

2.1659
DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO

Dopo il comma 265, inserire i seguenti:

«265-bis. Al fine di sostenere le misure di incentivazione per lo sviluppo delle aree naturali protette, nonché di agevolare lo svolgimento delle attività e del movimento turistico nelle aree naturali protette secondo i princìpi e le finalità della Carta europea per il turismo sostenibile nelle aree protette, adottata a Lanzarote il 28 aprile 1995, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il Fondo per il turismo sostenibile nelle aree naturali protette, con una dotazione di 50 milioni di euro annui per ciascun anno del triennio 2015, 2016 e 2017, volto a finanziare azioni di promozione e di divulgazione, nonché iniziative progettuali e strutturali all'interno dei confini amministrativi delle relative aree naturali protette.
265-ter. Ai fini del comma 1, per aree naturali protette si intendono le aree naturali protette nazionali, costituite dai parchi nazionali e dalle riserve naturali statali, nonché le aree naturali I protette marine, di cui al titolo il della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni.
265-quater. Nell'ambito dei finanziamenti erogabili a valere sul Fondo di cui al comma i possono essere concessi contributi in favore di imprenditori titolari delle attività turistiche situate nelle aree naturali protette disciplinale dalla presente legge, di enti e associazioni di protezione ambientale riconosciuti ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, di promozione sociale e turistica, dei soggetti organizzatori di viaggi di istruzione e, in generale, di esperienze ascrivibili al turismo sostenibile, per la realizzazione delle seguenti azioni:

a) interventi di allestimento, ampliamento, miglioramento, arredamento, abbattimento delle barriere architettoniche in favore di esercizi dediti alla ristorazione, alla ricettività, alla cultura, alla ricreazione e allo sport;
b) interventi di recupero, manutenzione, salvaguardia e allestimento di percorsi naturalisti ci ed escursionistici in aree pubbliche o ad uso pubblico;
c) interventi di sensibilizzazione, educazione e divulgazione in ordine alle caratteristiche e alle finalità delle aree naturali protette, con particolare riferimento, oltre che agli aspetti naturalistici, alle tradizioni etnografiche ed enogastronomiche e alla cultura locale;
d) ideazione, organizzazione e promozione di itinerari didattici, di viaggi di istruzione e di altre iniziative afferenti ai turismo sostenibile che prevedono il pernottamento in strutture ricettivo dell'area naturale protetta;
e) studi, analisi, ricerche e indagini finalizzali a evidenziare le caratteristiche qualitative e quantitative del turismo nelle singole aree naturali protette e funzionali all'individuazione delle più opportune linee guida per lo sviluppo del turismo sostenibile;
f) campagne, iniziative ed eventi tesi a promuovere la conoscenza e la pratica del turismo sostenibile nelle aree naturali protette.

265-quinquies. Con decreto del Ministro della tutela del territorio e del mare, da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati i criteri di assegnazione dei contributi e le modalità di presentazione delle domande relative ai Fondo di cui al comma 1.
265-sexies. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro annui per gli anni 2015, 2016 e 2017».

Conseguentemente, al comma 121 dell'articolo 1 sostituire le parole: «200 milioni di euro» con le seguenti: «150 milioni di euro».

2.1660
DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO

Dopo il comma 265, inserire i seguenti:

«265-bis. L'articolo 1, commi 60 e 61 della legge di stabilità per il 2014 (legge n. 147 del 2013) sono sostituiti dai seguenti:

''60. Per i contributi erogati, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le imprese italiane ed estere operanti nel territorio nazionale che abbiano beneficiato di contributi pubblici in conto capitale, qualora, entro tre anni dalla concessione degli stessi, delocalizzino la propria produzione dal sito incentivato a uno Stato anche appartenente all'Unione europea, con conseguente riduzione o messa in mobilita del personale, decadono dal beneficio stesso e hanno l'obbligo di restituire i contributi in conto capitale ricevuti, dalle stesse imprese, con applicazione degli interessi legali, anche laddove la delocalizzazione avvenga tramite cessione di ramo d'azienda o di attività produttive appaltati a terzi, con riduzione o messa in mobilità del personale dell'impresa.
61. Le imprese italiane ed estere di cui al comma 1 con almeno 1.000 dipendenti non possono delocalizzare la propria produzione dal sito incentivato a uno Stato anche appartenente all'Unione europea con conseguente riduzione o messa in mobilità del personale, prima di aver trovato, un nuovo acquirente che garantisca la continuità aziendale e produttiva, nonché il mantenimento dei livelli occupazionali dell'impresa stessa. Nel caso di mancato rispetto dell'obbligo di cui al presente comma, le imprese interessate devono restituire i contributi in conto capitale ricevuti negli ultimi cinque anni, con applicazione degli interessi legali, nonché corrispondere al soggetto erogatore del contributo il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 2 per cento del fatturato conseguito negli ultimi cinque anni.

61-bis. I soggetti erogatori dei contributi di cui ai commi 1 e 2 disciplinano le modalità e i tempi di restituzione dei contributi stessi.
61-ter. Le somme derivanti dall'applicazione della sanzione amministrativa di cui al comma 61 affluiscono in un apposito Fondo, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, finalizzato a sostenere le imprese che assumono lavoratori posti in mobilità da imprese che hanno delocalizzato la propria produzione a uno Stato anche appartenente all'Unione europea attraverso il riconoscimento di appositi incentivi, ivi compreso il riconoscimento di un credito di imposta pari alla maggiore IRES che i predetti soggetti sostengono in virtù delle deduzioni di cui all'articolo 5 della presente legge. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono disciplinate le modalità di funzionamento del fondo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad i apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio''.

265-ter. Al fine di contrastare la delocalizzazione delle piccole e medie imprese e la conseguente perdita di occupazione e di elevati gradi di specializzazione e unicità sul mercato mondiale, presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito il ''Fondo speciale per il sostegno alla formazione di cooperative di maestranze'' con una dotazione di 125 milioni di euro per l'anno 2015 destinato a supportare le nuove cooperative costituite da lavoratori dipendenti che intendano riscattare l'azienda subentrandone nella gestione per il mantenimento della continuità produttiva qualora si tratti di piccole e medie imprese che versano in gravi difficoltà di produzione e commercializzazione dei prodotti con immanente pericolo di chiusura oppure che abbiano avviato procedure di delocalizzazione delle attività produttive.
265-quater. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di funzionamento del Fondo di cui al comma 2, là cui dotazione può essere incrementata mediante versamento di contributi da parte delle regioni e di altri enti e organismi pubblici.
265-quinquies. Agli oneri derivati dall'attuazione del comma 2 si provvede mediante utilizzo dei proventi derivanti dalla maggiorazione di prezzo riconosciuta per il riscatto dei nuovi strumenti finanziari di cui agli articoli da 23-sexies a 23-duodecies del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che, a tal fine, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato.
265-sexies. L'articolo 1, comma 12, del decreto-legge n. 35 del 2005, recante ''Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per, lo sviluppo economico sociale e territoriale'', convertito, con modificazioni, dalla legge n. 80 del 2005, e sostituito dal seguente:
265-septies. I benefici e le agevolazioni previsti ai sensi della legge 24 aprile 1990, n. 100, del decreto legislativo 31 marzo 1998, il. 143, e della legge 12 dicembre 2002, n. 273, non si applicano ai progetti delle imprese che, investendo all'estero, non prevedano il mantenimento sul territorio nazionale delle attività di ricerca, sviluppo, direzione commerciale e delle attività produttive, assicurando la salvaguardia dei medesimi livelli occupazionali e la protezione sociale dei lavoratori.
265-octies. All'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, aggiungere, in fine, le seguente lettera:

c) alle società. partecipate dalle pubbliche amministrazioni e a quelle dalle stesse controllate che operano nel settore della gestione di strumenti per il sostegno dell'economia ed il finanziamento di operazioni legate alla internazionalizzazione delle imprese.

265-nonies. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie già esistenti, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, è istituita la Cabina di regia per gli interventi nel settore delle crisi industriali con il compito di individuare strumenti e soluzioni adeguate ad affrontare la gestione delle crisi industriali e contrastare il fenomeno della delocalizzazione delle attività produttive presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri. La Cabina di regia costituisce per il suddetto settore, la sede di confronto fra il Governo, le Regioni, gli Enti Locali, i rappresentanti, del Parlamento, dei Sindacati, del Sistema Bancario e dell'Amministrazione Fiscale per garantire unitarietà ed il coordinamento fra gli strumenti di programmazione e attuazione di politica industriale, nonché ottimale e coordinato utilizzo delle relative risorse finanziarie. Per la realizzazione dell'obiettivo di cui al presente comma, la Cabina di regia assicura il raccordo politico: strategico e funzionale per facilitare un'efficace integrazione fra gli interventi e gli strumenti di sostegno promossi, promuoverne l'accelerazione e garantirne una più stretta correlazione con le istanze e le dinamiche di sviluppo dei sistemi produttivi. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge è disciplinato il funzionamento della Cabina di regia».

2.1661
PADUA, MATURANI, BIANCO

Dopo il comma 265 aggiungere il seguente:

«265-bis. All'articolo 15, comma l, lettera c) della legge 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: ''per protesi dentarie e sanitarie in genere'' sono aggiunte le seguenti: ''e dalle spese sostenute per l'acquisto di alimenti a fini medici speciali. inseriti nella sezione A1 del Registro Nazionale di cui all'articolo 7 del decreto ministeriale 8 giugno 2001, con l'esclusione di quelli destinati ai lattanti».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2015: – 2.150.000;
2016: – 2.200.000;
2017: – 2.250.000.

2.1662
VERDUCCI

Dopo il comma 265, aggiungere il seguente:

«265-bis. All'articolo 15, comma 1, lettera c), della legge 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: ''per protesi dentarie e sanitarie in genere'' sono aggiunte le seguenti: ''ce dalle spese sostenute per l'acquisto di alimenti a fini medici speciali, inseriti nella sezione Al del Registro Nazionale di cui all'articolo 7 del decreto ministeriale 8 giugno 2001, con l'esclusione di quelli destinati ai lattanti''».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2015: – 2.150;
2016: – 2.200;
2017: – 2.225.

2.1663
RUTA

Dopo il comma 265, aggiungere il seguente:

«265-bis. Per la Regione Molise non rilevano nei saldi di competenza e di cassa le spese effettuate per la ricostruzione e il ripristino dei danni causati dagli eventi sismici dell'ottobre e del novembre 2002 a valere sulle risorse di cui alla delibera CIPE 62/2011 introitate nell'anno 2014 nella misura di 27 milioni di euro».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2015: – 27.000.000;
2016: – 0;
2017: – 0.

2.1664
ZANONI, BROGLIA

Sostituire il comma 266 con il seguente:

«266. All'articolo 3, comma 7, del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, è aggiunto in fine il seguente periodo: ''Nell'anno 2015 la predetta percentuale è rideterminata al valore del 92 per cento, nel 2016 al valore del 94 per cento e a decorrere dal 2017 al valore del 95 per cento e la restante quota deve essere erogata al Servizio sanitario regionale entro il 30 giugno dell'anno successivo''.».

Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 70 inserire i seguenti:

«70-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50.
70-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di accisa sui prodotti energetici usati come carburanti ovvero come combustibili per riscaldamento per usi civili, stabilite dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono incrementate al fine di assicurare maggiori entrate per un ammontare non inferiori a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014».

2.1665
COMAROLI, TOSATO

Sostituire il comma 266 con il seguente:

«266. All'articolo 3, comma 7, del decreto-legge 8 aprile 2013, n.35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, è aggiunto il seguente periodo: ''Nell'anno 2015 la predetta percentuale è rideterminata al valore del 92 per cento, nel 2016 al valore del 94 per cento e a decorrere dal 2017 al valore del 95 per cento e la restante quota deve essere erogata al Servizio sanitario regionale entro il 30 giugno dell'anno successivo».

2.1666
BIANCONI, GUALDANI

Dopo il comma 266, aggiungere i seguenti:

«266-bis. Al fine di agevolare la prosecuzione dell'investimento straniero nell'Istituto Mediterraneo per i Trapianti e Terapie ad Alta Specializzazione di Palermo (ISMETT), in considerazione dell'elevata specializzazione maturata dall'Istituto nelle attività di trapianto e cura delle insufficienze terminali di organi vitali, e del rilievo assunto in ambito nazionale, così come attestato dal riconoscimento del carattere scientifico dell'ISMETT, la regione Siciliana, sottoposta ai Programmi operativi di prosecuzione del Piano di rientro dal deficit sanitario, sottoscritto ai sensi dell'articolo 1, comma 180 della legge n. 311 del 2004, è autorizzata, fino al 31 dicembre 2015, ad incrementare la valorizzazione tariffaria dell'attività sanitaria del predetto Istituto, in deroga a quanto previsto dall'articolo 15, comma 17, secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e la valorizzazione delle funzioni del medesimo ISMETT, in deroga a quanto previsto dall'articolo 15, comma 13, lettera g) del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 per garantire il riconoscimento della maggiore complessità gestita dall'ISMETT. La regione assicura il conseguimento degli obiettivi finanziari relativi al settore sanitario su altre aree della spesa sanitaria. Tale autorizzazione opera anche con riferimento agli anni 2013 e 2014.
266-ter. La regione Siciliana, assicura, nell'ambito dei Programmi operativi di cui al comma 266-bis, l'approvazione di un programma triennale di riorganizzazione ed efficientamento dell'ISMETT, da attuarsi a decorrere dal lº gennaio 2016».

2.1667
DIRINDIN, DE BIASI, MATURANI, BIANCO, GRANAIOLA, MATTESINI, PADUA, SILVESTRO, VALDINOSI

Dopo il comma 266, aggiungere il seguente:

«266-bis. Nell'ambito degli indirizzi fissati dalle regioni e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale possono procedere, per l'anno 2015, in deroga alle disposizioni vigenti in materia di contenimento della spesa per il personale, a bandire concorsi per l'assunzione di personale, da destinare al rafforzamento strutturale dei servizi assistenziali, a condizione che gli oneri derivanti siano totalmente recuperati tramite la riduzione, in via permanente e strutturale, delle spese sostenute, da parte dei medesimi enti, per l'acquisizione di lavoro a tempo determinato e di lavoro temporaneo, nonché per l'acquisizione di servizi sanitari intermedi di diagnosi, cura e assistenza.
266-ter. Le regioni provvedono nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa non superiore al 70 per cento della spesa media sostenuta nel triennio 2011-2013, a livello regionale, per il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa o che presta servizio con altre forme di lavoro flessibile o con convenzioni, compresa l'acquisizione di servizi sanitari intermedi di diagnosi, cura e assistenza. Le regioni che hanno sottoscritto i piani di rientro dai disavanzi sanitari procedono previa valutazione e autorizzazione del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze».

Conseguentemente,

a) alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2015: – 105.000.000;
2016: – 105.000.000;
2017: – 105.000.000.

voce Ministero delle politiche agricole, alimentari e foresta1i, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2015: – 5.000.000;
2016: – 5.000.000;
2017: – 5.000.000.

voce Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2015: – 5.000.000;
2016: 5.000.000;
2017: – 5.000.000.

voce Ministero della giustizia, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2015: – 5.000.000;
2016: – 5.000.000;
2017: – 5.000.000.

voce Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2015: – 5.000.000;
2016: – 5.000.000;
2017: – 5.000.000.

b) all'articolo 1, comma 132, sostituire le parole: «6,1 milioni di euro per l'anno 2015; di 22,8 milioni per l'anno 2016, di 212,7 milioni di euro per l'anno 2017» con le seguenti: «1,1 milioni di euro per l'anno 2015, di 17,8 milioni per l'anno 2016, di 207,7 milioni di euro per l'anno 2017»;
c) all'articolo 3, comma 21, lettera g) sostituire la parola: «triplo» con la seguente: «quintuplo».

2.1668
DIRINDIN, DE BIASI, MATURANI, BIANCO, GRANAIOLA, MATTESINI, PADUA, SILVESTRO, VALDINOSI

Dopo il comma 266, aggiungere i seguenti:

«266-bis. Nell'ambito degli indirizzi fissati dalle regioni e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale possono procedere, per 1'anno 2015, in deroga alle disposizioni vigenti in materia di contenimento della spesa per il personale, a bandire concorsi per l'assunzione di personale, da destinare al rafforzamento strutturale dei servizi assistenziali, a condizione che gli oneri derivanti siano totalmente recuperati tramite la riduzione, in via permanente e strutturale, delle spese sostenute, da parte dei medesimi enti, per l'acquisizione di lavoro a tempo determinato e di lavoro temporaneo, nonché per l'acquisizione di servizi sanitari intermedi di diagnosi, cura e assistenza.
266-ter. Le regioni provvedono nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa non superiore al 70 per cento della spesa media sostenuta nel triennio 2011-2013, a livello regionale, per il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, con contratto di collaborazione coordinata c continuativa o che presta servizio con altre forme di lavoro flessibile o con convenzioni, compresa l'acquisizione di servizi sanitari intermedi di diagnosi cura e assistenza. Le regioni che hanno sottoscritto i piani di rientro dai disavanzi sanitari procedono previa valutazione e autorizzazione del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze».

2.1669
SILVESTRO, DIRINDIN, DE BIASI, MATURANI, BIANCO, GRANAIOLA, MATTESINI, PADUA, VALDINOSI, FAVERO

Dopo il comma 266 aggiungere il seguente:

«266-bis. Al fine di favorire il ricambio generazionale nelle professioni sanitarie e di sostenere l'occupazione, le aziende sanitarie e gli enti del Servizio sanitario nazionale possono nell'ambito degli indirizzi fissati dalle regioni e nel rispetto dei vincoli di bilancio loro assegnati, bandire concorsi per assumere a tempo indeterminato, con contratto di lavoro a tempo pieno o parziale, personale appartenente alla categoria degli esercenti le professioni sanitarie, nei limiti degli eventuali risparmi derivanti dalla riduzione volontaria del 50 per cento dell'orario di lavoro a tempo pieno di dipendenti delle medesime aziende o enti. La predetta riduzione può essere richiesta dai dipendenti a cui mancano non più di ventiquattro mesi alla maturazione dei requisiti pensionistici e deve considerarsi non revocabile. A tal fine, le aziende gli enti del Servizio sanitario nazionale provvedono annualmente ad effettuare la ricognizione del personale in servizio che presenta la richiesta della riduzione dell'orario di lavoro, con l'indicazione della categoria professionale di appartenenza. Gli stessi provvedono altresì a stipulare appositi accordi aziendali con le rappresentanze sindacali, al fine di garantire che la riduzione dell'orario di lavoro del 50 per cento da parte degli interessati, nonché le conseguenti eventuali assunzioni, avvengano senza pregiudizio della continuità e della qualità assistenziale e in coerenza con il fabbisogno di risorse umane delle aziende e degli enti stessi. I bandi di concorso non possono essere emessi in assenza della stipulazione dei predetti accordi aziendali».

Conseguentemente,

a) all'articolo 3, comma 21, lettera g) sostituire la parola: «triplo» con la seguente: «quadruplo»;
b) alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2015: – 105.000.000;

2016: – 105.000.000;

2017: – 105.000.000.
voce Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2015: – 5.000.000;

2016: – 5.000.000;

2017: – 5.000.000.
voce Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2015: – 5.000.000;

2016: – 5.000.000;

2017: – 5.000.000.
voce Ministero della giustizia, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2015: – 5.000.000;

2016: – 5.000.000;

2017: – 5.000.000.

2.1670
SILVESTRO, DIRINDIN, DE BIASI, MATURANI, BIANCO, GRANAIOLA, MATTESINI, PADUA, VALDINOSI, FAVERO

Dopo il comma 266, inserire il seguente:

«266-bis. All'articolo 9, comma 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 79, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, al secondo periodo, dopo le parole: ''di cui , all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,'' sono inserite le seguenti: '', ad eccezione del personale esercente le professioni sanitarie operante nei servizi d'emergenza urgenza, terapia intensiva e subintensiva, centri trapianti e di alta specialità e nell'assistenza domiciliare, nel limite di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015''».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2015: – 50.000.000;

2016: – 50.000.000;

2017: – 50.000.000.

2.1671
SILVESTRO, DIRINDIN, DE BIASI, MATURANI, BIANCO, GRANAIOLA, MATTESINI, PADUA, VALDINOSI, FAVERO

Dopo il comma 266, aggiungere il seguente:

«266-bis. Al fine di favorire il ricambio generazionale nelle professioni sanitarie e di sostenere l'occupazione, le aziende sanitarie e gli enti del Servizio sanitario nazionale possono nell'ambito degli indirizzi fissati dalle regioni e nel rispetto dei vincoli di bilancio loro assegnati, bandire concorsi per assumere a tempo indeterminato, con contratto di lavoro a tempo pieno o parziale, personale appartenente alla categoria degli esercenti le professioni sanitarie, nei limiti degli eventuali risparmi derivanti dalla riduzione volontaria del 50 per cento dell'orario di lavoro a tempo pieno di dipendenti delle medesime aziende o enti. La predetta riduzione può essere richiesta dai dipendenti a cui mancano non più di ventiquattro mesi alla maturazione dei requisiti pensionistici e deve considerarsi non revocabile. A tal fine, le aziende gli enti del Servizio sanitario nazionale provvedono annualmente ad effettuare la ricognizione del personale in servizio che presenta la richiesta della riduzione dell'orario di lavoro, con l'indicazione della categoria professionale di appartenenza. Gli stessi provvedono altresì a stipulare appositi accordi aziendali con le rappresentanze sindacali, al fine di garantire che la riduzione dell'orario di lavoro del 50 per cento da parte degli interessati, nonché le conseguenti eventuali assunzioni, avvengano senza pregiudizio della continuità e della qualità assistenziale e in coerenza con il fabbisogno di risorse umane delle aziende e degli enti stessi. I bandi di concorso non possono essere emessi in assenza della stipulazione dei predetti accordi aziendali».

2.1672
BONFRISCO, LUCIANO ROSSI

Dopo il comma 266, inserire il seguente:

«1. Al fine di corrispondere alle medesime esigenze connesse all'espletamento dei compiti istituzionali dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, di cui all'articolo 8, comma 1:

a) all'articolo 34 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al primo comma, dopo le parole: ''negozio od opificio,'' sono inserite le seguenti: ''qualora in numero superiore a sei'';
2) dopo il secondo comma è aggiunto il seguente: ''Per il trasporto di armi e parti d'arma tra soggetti muniti della licenza di cui all'articolo 31, in luogo del preventivo avviso di trasporto è data comunicazione, almeno 48 ore prima del trasporto medesimo, all'autorità di pubblica sicurezza, anche per via telematica attraverso trasmissione al relativo indirizzo di posta elettronica certificata. L'attestazione dell'avvenuta comunicazione deve accompagnare le relative armi o parti d'arma'';
b) all'articolo 11, comma 5, lettera a), della legge 21 dicembre 1999, n. 526, le parole: ''dalla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi'' sono sostituite dalle seguenti: ''dal Banco nazionale di prova''».

2.1673
CERONI

Al comma 267, alla lettera a), al quinto periodo, le parole: «la relazione deve comprendere» sono sostituite dalle seguenti: «quest'ultimo deve presentare contestualmente all'affidamento».

2.1674
LANZILLOTTA, ICHINO

Al comma 267, lettera a), capoverso, dopo il quinto periodo inserire il seguente: «Tale relazione è validata, ai fini della verifica del rispetto delle norme comunitarie, dall'Autorità garante per la Concorrenza e il Mercato».

2.1675
CERONI

Al comma 267, alla lettera b), al secondo periodo le parole: «ai sensi dell'articolo 143, comma 8, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni», sono soppresse e dopo la parola: «effettuata», sono inserite le seguenti: «entro novanta giorni».

2.1676
LANZILLOTTA, SUSTA, ICHINO

Al comma 267, lettera b), capoverso comma «2-bis», secondo periodo, sostituire le parole da: «al fine di procedere» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «; una relazione relativa all'esito di tale accertamento è trasmessa alla Sezione regionale competente della Corte dei Conti».

2.1677
COMAROLI, DIVINA, BISINELLA, TOSATO

All'articolo 2, comma 267, lettera d) alinea 4-bis aggiungere, in fine, le parole: «dal 1º gennaio 2015 le plusvalenze realizzate dagli enti locali a seguito di vendita di partecipazioni in società partecipate è esente da imposizione fiscale».

Conseguentemente all'articolo 3, comma 76, aggiungere, in fine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro a decorrere dal 2015».

2.1678
VACCARI

Al comma 267, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«e-bis. Dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
''6-bis. Agli enti di governo dell'ambito, individuati dalle competenti regioni ai sensi dell'articolo 186-bis della legge 23 dicembre 2009 n. 191, deve essere consentita la capacità assunzionale necessaria a sostenerne l'adeguata operatività rispetto allo svolgimento dei compiti di programmazione delle infrastrutture idriche, trasferiti ai medesimi enti dall'articolo 158-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, inserito dall'articolo 7, comma 1, lettera h) del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito dalla legge 11 novembre 2014, n. 14. A tale scopo, per gli enti di governo dell'ambito, limitatamente al triennio 2015-2017, le nuove assunzioni, previo esperimento delle procedure di mobilità, fatte salve le maggiori facoltà assunzionali eventualmente previste dalla legge istitutiva, possono essere effettuate nel limite del 60 per cento delle proprie entrate correnti complessive, come risultanti dal bilancio consuntivo dell'anno precedente, e comunque nel limite complessivo della dotazione organica''».

2.1679
FRAVEZZI, ZELLER, BATTISTA, LANIECE, FAUSTO GUILHERME LONGO, PANIZZA, PUPPATO, VACCARI

Al comma 267, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«e-bis). Dopo il comma 6, è aggiunto il seguente: ''6-ter. Per gli enti territoriali che attivano le procedure previste dal presente articolo, le disposizioni di cui ai commi 551 e 552 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 non trovano , applicazione''».

2.1680
TOMASELLI, BROGLIA

Al comma 267, dopo fa lettera e), aggiungere la seguente:

«e-bis). Dopo il comma 6 è aggiunto il seguente: ''6-ter. Per gli enti territoriali che attivano le procedure previste dal presente articolo, le disposizioni di cui ai commi 551 e 552 dell'articolo unico della legge 27 dicembre 2013, n. 147 non trovano applicazione''».

2.1681
CERONI

Al comma 267, è inserita, in fine, la seguente lettera:

«e-bis). Dopo il comma 6 è inserito il seguente: ''6-ter. Per gli enti territoriali che attivano le procedure previste dal presente articolo, le disposizioni di cui ai commi 551 e 552 dell'articolo unico della legge 147/2013 non trovano applicazione''».

2.1682
CERONI

Dopo il comma 267 sono inseriti i seguenti:

«267-bis. All'articolo 34 comma 25, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con , modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, dopo le parole: ''Legge 23 agosto 2004 n. 239'' sono inserite le seguenti: ''ai servizi di trasporto pubblico locale e regionale di cui al D. L.vo 422/97''.
267-ter. Le disposizioni di cui all'articolo 3-bis del Decreto Legge 13 agosto 2011 n. 138, convertito con modificazioni dalla ,Legge 14 settembre 2011 n. 148, non si applicano ai servizi di trasporto , pubblico regionale e locale di cui al Decreto Legislativo 19 novembre 1997, n. 422. I bacini di mobilità per i servizi di trasporto pubblico locale e regionale, sono determinati in ragione dell'analisi della domanda di trasporto, tenendo conto delle economie di scala e dei criteri di efficientamento e di razionalizzazione indicati nel comma 3 dell'articolo 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95. A tal fine le Regioni, d'intesa con le Città metropolitane ed i comuni capoluogo del proprio territorio, identificano i bacini di cui al periodo precedente e l'ente di governo degli stessi. Le Regioni entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, per dare attuazione alle disposizioni di cui al precedente comma, convocano gli enti locali di cui al periodo precedente. In fase di prima applicazione, sono fatti salvi i bacini determinati anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138. È comunque fatta salva la facoltà delle Regioni di definire nuovamente i bacini in questione in base ai criteri, tempi e procedure di cui al presente comma».

2.1683
URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO

Dopo il comma 267, inserire il seguente:

«267-bis. All'articolo unico della legge n. 147 del 2013 sono apportate le seguenti modifiche:

a) Al comma 550 dopo la parola ''società'' è inserita le seguente: ''totalmente'';
b) al comma 550, alla fine del primo periodo sono inserite le seguenti parole: ''per la parte di propria competenza'';
c) il comma 551 è sostituito dal seguente:

''551. A decorre dall'esercizio 2016, nel caso in cui le società a totale partecipazione pubblica locale anche con capitale detenuto da più amministrazioni pubbliche presentino un risultato di esercizio o saldo finanziario negativo, le pubbliche amministrazioni partecipanti valutano la possibilità di ripiano, approvando un piano economico-finanziario che possa avviare un progetto di sviluppo della società che ne garantisca l'equilibrio strutturale. Limitatamente alle società che svolgono servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresa la gestione dei rifiuti, per risultato si intende la differenza tra valore e costi della produzione ai sensi dell'articolo 2425 del codice civile. Resta fermo quanto previsto al comma 555'';

d) il comma 552 è abrogato».

2.1684
CERONI

Dopo il comma 267 inserire il seguente:

«267-bis. All'articolo unico della legge 147/2013 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 550 dopo la parola: ''società'' è inserita le seguente: ''totalmente'';
b) al comma 550, alla fine del primo periodo sono inserite le seguenti parole: ''per la parte di propria competenza'';
c) il comma 551 è sostituito dal seguente:

''551. A decorre dall'esercizio 2016, nel caso in cui le società a totale partecipazione pubblica locale anche con capitale detenuto da più amministrazioni pubbliche presentino un risultato di esercizio o saldo finanziario negativo, le pubbliche amministrazioni partecipanti valutano la possibilità di ripiano, approvando un piano economico-finanziario che possa avviare un progetto di sviluppo della società che ne garantisca l'equilibrio strutturale. Limitatamente alle società che svolgono servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresa la gestione dei rifiuti, per risultato si intende la differenza tra valore e costi della produzione ai sensi dell'articolo 2425 del codice civile. Resta fermo quanto previsto al comma 555'';

d) il comma 552 è soppresso».

2.1685
FRAVEZZI, ZELLER, BATTISTA, LANIECE, FAUSTO GUILHERME LONGO, PANIZZA, PUPPATO, VACCARI

Dopo il comma 267, inserire il seguente:

«267-bis. Al comma 551, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, sono aggiunti, infine, il seguente periodo: ''In alternativa a quanto stabilito al presente comma e dal comma 552, la pubblica amministrazione locale socia, nel caso in cui i soggetti di cui al comma 550 riportano un risultato di esercizio o saldo finanziario negativo, può approvare, entro il 30 giugno 2015, un piano di rientro ovvero di razionalizzazione degli stessi soggetti, avente la durata massima di quattro anni. Nel caso in cui per due anni consecutivi i soggetti di cui al periodo precedente, si scostano in senso peggiorativo dai parametri definiti nel piano di rientro ovvero di razionalizzazione, l'ente socio applica le disposizioni sull'accantonamento di cui al presente comma''».

2.1686
TOMASELLI, BROGLIA

Dopo il comma 267, aggiungere il seguente:

«267-bis. Al comma 551 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, è aggiunto infine il seguente periodo: ''In alternativa a quanto stabilito al presente comma e dal comma 552, la pubblica amministrazione locale socia, nel caso in cui i soggetti di cui al comma 550 riportano un risultato di esercizio o saldo finanziario negativo, può approvare, entro il 30 giugno 2015, un piano di rientro ovvero di razionalizzazione degli stessi soggetti, avente la durata massima di quattro anni. Nel caso in cui per due anni consecutivi i soggetti di cui al periodo precedente, si scostano in senso peggiorativo dai parametri definiti nel piano di rientro ovvero di razionalizzazione, l'ente socio applica le disposizioni sull'accantonamento di cui al presente comma''».

2.1687
CERONI

Dopo il comma 267 è inserito il seguente:

«267-bis. Al comma 569 dell'articolo unico della legge 147/2013 sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: ''dodici mesi'' sono sostituite con le seguenti: ''ventiquattro mesi'';
b) le parole da: '', decorsi i quali'' fino a: ''cessato'', sono sostituite con le seguenti: ''Nel caso di società a partecipazione mista pubblico-privata, la quota pubblica deve essere liquidata per un importo pari al valore della stessa in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter secondo comma e 2437-quater del codice civile, entro la scadenza di cui al precedente periodo. Se il socio privato non intende esercitare la prelazione, le partecipazioni sono alienate mediante procedura ad evidenza pubblica entro la medesima scadenza; se senza esito la società è posta in liquidazione. In caso di società a partecipazione totalmente pubblica anche con capitale detenuto da più soci pubblici, fermo restando i criteri stabiliti all'articolo 2437-ter secondo comma per definire il valore delle quote, le partecipazioni devono essere alienate mediante un unica procedura ad evidenza pubblica entro il 31/12/2015. Decorso tale termine la società è posta in liquidazione. A tal fine il socio di maggioranza nomina il commissario liquidatore''».

2.1688
CERONI

Dopo il comma 267 è inserito il seguente:

«267-bis. Alla fine del comma 551 delle legge 147/2013 s.m.i. è aggiunto il seguente periodo: ''In alternativa a quanto stabilito al presente comma e dal comma 552, la pubblica amministrazione locale socia, nel caso in cui i soggetti di cui al comma 550 riportano un risultato di esercizio o saldo finanziario negativo, può approvare, entro il 30 giugno 2015, un piano di rientro ovvero di razionalizzazione degli stessi soggetti, avente la durata massima di quattro anni. Nel caso in cui per due anni consecutivi i soggetti di cui al periodo precedente, si discostano in senso peggiorativo dai parametri definiti nel piano di rientro ovvero di razionalizzazione, l'ente socio applica le disposizioni sull'accantonamento di cui al presente comma''».

2.1689
CERONI

Dopo il comma 267 è inserito il seguente:

«267-bis. Al comma 568-bis dell'articolo unico della legge 27 dicembre 2013, n. 147 le parole: ''dodici mesi'' sono sostituite dalle seguenti: ''ventiquattro mesi''».

2.1690
CERONI

Dopo il comma 267 è inserito il seguente:

«267-bis. All'articolo 16-bis, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito dalla legge n. 135 del 2012, al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo; ''Una quota parte del fondo di cui ai periodi precedenti è riservata alle città metropolitane di cui alla legge 56/2014. Tale quota ed i relativi criteri di ripartizione fra i soggetti interessati sono definiti con il decreto di cui al comma 3''».

2.1691
CERONI

Dopo il comma 267 è inserito il seguente:

«267-bis. All'articolo 16-bis, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito dalla legge n. 135 del 2012, al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: ''A partire dal 1 gennaio 2015, con il decreto di cui al comma 3, sono contestualmente definiti i criteri secondo i quali indivi4uare. una quota del fondo di cui al comma 1 che ciascuna Regione attribuisce direttamente agli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge n. 138 del 2011 che comprendono le città metropolitane. I criteri sono definiti tenendo conto, in particolare:

a) della quota di domanda di mobilità riferita ai non residenti o non domiciliati (city users);
b) dell'offerta di servizi di trasporto pubblico locale su impianti fissi''».

2.1692
RUSSO, FASIOLO

Dopo il comma 267, inserire il seguente:

«267-bis. Al fine di estendere l'istituto della mobilità agli enti di diritto pubblico che non sono Pubbliche Amministrazioni, all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 563 inserire il seguente:

''563-bis. La mobilità di cui al comma 563 è realizzabile anche per il passaggio di personale da Consorzi a totale capitale pubblico costituiti nella forma di Enti Pubblici a società di cui al comma stesso;
b) al comma 564 dopo la parola: ''società'' inserire le parole: ''e i consorzi'' e dopo: ''563'' le parole: ''e 563-bis'';
c) al comma 565 dopo la parola: ''società'' inserire le parole: ''e i consorzi'' e dopo: ''563'' le parole: ''e 563-bis'';
d) al comma 566 dopo la parola: ''società'' inserire le parole: ''o consorzio'';
e) al comma 567 dopo le parole: ''le società partecipate'' inserire le parole: ''e i consorzi'', dopo la parola: ''563'' inserire le parole: ''e 563-bis'' e dopo le parole: ''altre società'' inserire le parole: ''o consorzi'';
f) al comma 567-bis dopo le parole: ''alla società'' inserire le parole: ''o al consorzio di cui al comma 563-bis'' e dopo: ''stessa società'' inserire le parole: ''o consorzio'';
g) al comma 568 dopo le parole: ''le società'' inserire le parole: ''e i consorzi''; dopo la parola: ''563'' inserire le parole: ''e 563-bis''; al secondo periodo dopo le parole: ''dalla società'' inserire le parole: ''o dal consorzio''.».

2.1693
BORIOLI, FORNARO, CUCCA, LAI, CARDINALI, DALLA ZUANNA, PEGORER, MANASSERO, ALBANO, STEFANO ESPOSITO, PAGLIARI, TOMASELLI, CUOMO, ELENA FERRARA, LO GIUDICE, FEDELI, CANTINI, PEZZOPANE

Dopo il comma 267, aggiungere il seguente:

«267-bis. All'articolo 4, comma 5 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo la parola: ''corrispondente'', aggiungere le parole: ''le sanzioni non si applicano allorché i soggetti gestori dimostrino di aver attivato alle scadenze fissate le procedure necessarie per indire la gare e la mancata indizione dipenda da ragioni estranee alla loro iniziativa''».

2.1694
BORIOLI, FORNARO, CUCCA, LAI, CARDINALI, DALLA ZUANNA, PEGORER, MANASSERO, ALBANO, STEFANO ESPOSITO, PAGLIARI, TOMASELLI, CUOMO, ELENA FERRARA, LO GIUDICE, FEDELI, CANTINI, PEZZOPANE

Dopo il comma 267, aggiungere il seguente:

«267-bis. All'articolo 4, comma 3 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole: ''di quattro mesi'', sono sostituite dalle parole: ''otto mesi''.

2.1695
DI BIAGIO, LUIGI MARINO, MARINELLO

Dopo il comma 267, aggiungere il seguente:

«267-bis. Al comma 4 dell'articolo 234 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e successive modificazioni, le parole: ''di beni in polietilene'', ovunque ricorrano, sono sostituite con le seguenti: ''di beni che presentano una percentuale di rifiuto di polietilene superiore al 40 per cento''».

2.1696
DI BIAGIO, LUIGI MARINO

Dopo il comma 267, aggiungere il seguente:

«267-bis. Al comma l dell'articolo 234 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e successive modificazioni, dopo le lettere dd) sono aggiunte le seguenti parole: ''i prodotti assorbenti per la persona'',».

2.1697
FRAVEZZI, ZELLER, BATTISTA, LANIECE, FAUSTO GUILHERME LONGO, PANIZZA, PUPPATO, VACCARI

Dopo il comma 267, inserire il seguente:

«267-bis. Al comma 551, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modificazioni, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: ''Gli importi accantonati non devono essere imputati al bilancio comunale corrente''».

2.1698
LANZILLOTTA

Dopo il comma 267, inserire il seguente:

«267-bis. Al comma 1 dell'articolo 5 della legge 8 novembre 1991, n. 381 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''Le convenzioni di cui al presente comma sono stipulate previo svolgimento di procedure di selezione idonee ad assicurare il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di efficienza''».

2.1699
LANZILLOTTA, SUSTA

Sostituire i commi da 268 a 272 con i seguenti:

«267-bis. Al fine di promuovere la razionalizzazione delle società partecipate locali, assicurare il coordinamento e il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, il contenimento della spesa e il migliore svolgimento delle funzioni amministrative, le Regioni, le Province, le Città metropolitane, i Comuni, le Comunità montane e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, non possono mantenere, direttamente o indirettamente, partecipazioni o diritti dì voto in società non quotate sui mercati regolamentati, nelle quali la quota di capitale o la percentuale dei diritti di voto detenuta da tali amministrazioni, individualmente o unitamente ad altre amministrazioni pubbliche è inferiore al 10 per cento del capitale sociale o dei diritti di voto.
267-ter. Le amministrazioni pubbliche di cui al comma 267-bis non possono acquistare o assumere nuove partecipazioni o diritti di voto o comunque diventarne titolari, direttamente o indirettamente in società nelle quali la quota di capitale o la percentuale dei diritti di voto detenuta da tali amministrazioni, individualmente o unitamente ad altre amministrazioni sarebbe inferiore al 20 per cento del capitale sociale o dei diritti di voto, tenendo conto della partecipazione acquistata o assunta.
267-quater. Fermi restando i divieti di cui ai commi 267-bis e 267-ter, le amministrazioni di cui al comma 267-bis non possono mantenere o acquistare, direttamente o indirettamente, partecipazioni o diritti di voto in società che si trovino anche in una sola delle seguenti condizioni:

a) impieghino, alla data del 31 luglio 2014, meno di dieci lavoratori dipendenti;
b) abbiano conseguito, nell'ultimo esercizio concluso alla data di entrata in vigore della presente legge, un fatturato inferiore a 100.000 euro, al netto dei proventi straordinari;
c) non abbiano approvato il bilancio relativo all'ultimo esercizio entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

267-quinquies. Le amministrazioni di cui al comma 267-bis cedono a terzi le partecipazioni vietate ai sensi dello stesso comma tramite procedure a evidenza pubblica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Decorso tale termine, la partecipazione non alienata cessa a ogni effetto; entro i sei mesi successivi alla cessazione la società liquida in denaro il valore della quota del socio cessato in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, del codice civile.
267-sexies. Con riguardo alle partecipazioni vietate ai sensi del. comma 267-quater, lettera c), le amministrazioni di cui al comma 267-bis provvedono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge:

a) allo scioglimento della società ovvero, ove consentito, al suo accorpamento, mediante fusione, scissione o altra operazione equivalente, con l'amministrazione interessata o con altra società nella quale l'amministrazione detiene una partecipazione ammessa dalla presente legge o dalle altre norme vigenti;
b) in alternativa a quanto previsto dalla lettera a) del presente comma, all'alienazione della partecipazione, con le modalità e nei termini di cui al comma 267-quinquies.

267-septies. Gli amministratori designati dalle amministrazioni di cui al comma 267-bis, o da società da queste controllate, nelle società in cui è vietata la partecipazione ai sensi dei commi 267-ter decadono di diritto alla scadenza del sesto mese successivo alla data dì entrata in vigore della presente legge.
267-octies. I comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti non possono, direttamente o indirettamente, costituire nuove società, né acquistare o assumere partecipazioni di controllo, solitario o congiunto, in società. I comuni con popolazione compresa tra 30.001 e 50.000 abitanti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non detengono partecipazioni in società, possono acquistare o assumere non più di una partecipazione di controllo, solitario o congiunto, in società. I comuni con popolazione compresa tra 30.001 e 50.000 abitanti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, detengono partecipazioni in società non possono, direttamente o indirettamente, assumere o acquistare altre partecipazioni. le disposizioni del presente comma si applicano anche alle unioni di comuni con popolazione complessivamente inferiore alle soglie di cui al primo e al secondo periodo.
267-nonies. Al comma 5 dell'articolo 4 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: ''Le società controllate, direttamente o indirettamente, da comuni con popolazione inferiore a 50.000 abitanti che nell'ultimo esercizio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione hanno conseguito un risultato economico negativo sono amministrate da un amministratore unico. Nelle società in cui è in carica un consiglio di amministrazione, l'organo amministrativo decade di diritto alla data di entrata in vigore della presente disposizione ed è sostituito da un amministratore unico entro tre mesi dalla stessa data''.
267-decies. Fermi restando tutti gli altri obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dalla normativa vigente, le amministrazioni di cui al comma 267-bis, pubblicano sul proprio sito istituzionale, in una apposita sezione denominata ''trasparenza'', tutti gli atti connessi all'adempimento delle disposizioni dei commi 267-bis e 267-ter entro sette giorni dalla data in cui l'atto è stato adottato. Entro lo stesso termine, gli atti devono essere trasmessi alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti.
267-undecies. In caso di inadempimento alle disposizioni di cui ai commi 267-bis, 267-ter o 267-decies, i trasferimenti statali a qualsiasi titolo spettanti alle amministrazioni inadempienti sono sospesi, nella misura del 30 per cento, fino all'integrale adempimento. Con riguardo agli enti territoriali, la sospensione è disposta con decreto del Ministro dell'interno a valere sui trasferimenti corrisposti dallo stesso Ministero, con esclusione di quelli destinati all'onere di ammortamento dei mutui. Con riguardo alle altre amministrazioni, la sospensione è effettuata con decreto del Ministro competente.
267-duodecies. In caso di inadempimento degli obblighi previsti dagli articoli 267-bis, 267-ter o 267-decies, ai dirigenti responsabili dell'ente titolare, direttamente o indirettamente della partecipazione, agli amministratori della società in cui la partecipazione è detenuta e, nel caso di partecipazione indiretta, agli amministratori della società che detiene la partecipazione si applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari, per ciascun anno in cui si protrae l'inadempimento, al 20 per cento della retribuzione lorda annua, nel caso dei dirigenti, e all'intero emolumento spettante, nel caso degli amministratori.
267-ter decies. Restano fermi tutti gli altri obblighi di comunicazione e trasparenza, i divieti e le limitazioni alla detenzione e all'acquisto di partecipazioni da parte delle amministrazioni di cui al comma 267-bis, previsti dalla normativa vigente».

2.1700
MILO

Sostituire il comma 268 con il seguente:

«268-bis. Al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali, a decorrere dal 1ÍL0 gennaio 2015, avviano un processo di alienazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire l'azzeramento delle stesse entro il 31 dicembre 2015».

2.1701
FRAVEZZI, ZELLER

Al comma 268, sopprimere le parole: «le province autonome di Trento e di Bolzano».

2.1702
LANZILLOTTA, ICHINO

Al comma 268 apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire la parola: «avviano» con la seguente: «realizzano»;
b) sopprimere la parola: «anche».

2.1703
PICCOLI, CERONI, AMIDEI

Al comma 268, lettera a), dopo le parole: «finalità seguenti», come indicato negli statuti degli Enti,».

2.1704
LANZILLOTTA, SUSTA, ICHINO

Al comma 268, lettera a), aggiungere infine il seguente periodo:

«ai fini della presente lettera a), si considerano non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente le società che abbiano meno di dieci dipendenti o meno di euro 100.000 di fatturato, salvo il caso in cui tali società siano necessarie per l'erogazione di un servizio pubblico locale; in relazione a tali società, l'ente provvede alla liquidazione, cessione o accorpamento con altra società entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge;».

2.1705
PICCOLI, CERONI, AMIDEI

Al comma 268, dopo lettera a), inserire la seguente:

«a-bis. liquidazione delle società, o dismissione della partecipazioni di società di capitali, aventi fatturato medio inferiore a 100.000 euro annui negli ultimi tre anni;».

2.1706
CHIAVAROLI, BIANCONI, MANCUSO, GUALDANI

Al comma 268 dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

«a-bis) soppressione delle società che alla data del 30 settembre 2014, risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;».

2.1707
MOSCARDELLI, SCALIA, ORRU', LAI

Al comma 268 dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:

«d-bis). Eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie quando viene verificata la realizzabilità di una gestione concorrenziale dei servizi pubblici locali attraverso la liberalizzazione di tutte le attività economicamente compatibili con le caratteristiche di universalità e accessibilità del servizio, salvo l'ipotesi in cui l'applicazione delle regole di concorrenza non ostacolino, in diritto o in fatto, la speciale missione dell'ente pubblico».

2.1708
FRAVEZZI, ZELLER, PALERMO

Al comma 268, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

«d-bis) salvaguardia delle società e delle partecipazioni societarie c1Je, pur non perseguendo finalità istituzionali, svolgono attività di rilievo economico o imprenditoriale, purché presentino un. accertato grado di redditività e di ritorno economico».

2.1709
FRAVEZZI, ZELLER, PALERMO

Al comma 269 sopprimere le seguenti parole: «e delle province autonome di Trento e di Bolzano».

2.1710
CERONI

Al comma 269 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo le parole 31 marzo 2015 sono sostituite dalle seguenti: «30 maggio 2015»;
b) al secondo periodo, le parole: «alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti», sono sostituite dalle seguenti: «al Ministero dell'economia e delle finanze»;
c) l'ultimo periodo è soppresso.

2.1711
CERONI

Dopo il comma 269, aggiungere i seguenti:

«269-bis. Ai fini dell'attuazione del piano operativo di razionalizzazione di cui al precedente comma 269 e di quanto previsto all'articolo 3, comma 27, della legge 24 dicembre 2007, numero 244, relativamente alla dismissione degli stabilimenti termali di proprietà delle amministrazioni centrali dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, dei consorzi tra enti pubblici o di altri enti, posseduti direttamente o attraverso società controllate o consorzi anche se gestiti, mediante affidamento in subconcessione o altra forma giuridica, da soggetti diversi dall'amministrazione proprietaria o titolare della concessione mineraria, per la estinzione di eventuali posizioni debitorie sussistenti alla data del 31 dicembre 2014, la Cassa Depositi e Prestiti SpA può stipulare con gli istituti di credito interessati apposite convenzioni per la erogazione dei fondi necessari a far fronte ai finanziamenti richiesti da amministrazioni, consorzi tra queste o società controllate e soggetti gestori degli stessi stabilimenti.
269-ter. I finanziamenti concessi dagli istituti di credito di citi al comma precedente, sono erogati a condizioni di mercato ed hanno durata trentennale.
269-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, previa parere della Conferenza Unificata di citi al decreto legislativo del 28 agosto 1997. n. 281, sono individuati i criteri di valutazione degli stabilimenti termali e le modalità per la dismissione degli stessi.».

2.1712
MARGIOTTA

Dopo il comma 269, aggiungere i seguenti:

«269-bis. Ai fini dell'attuazione del piano operativo di razionalizzazione di cui al precedente comma 269 e di quanto previsto all'articolo 3, comma 27, della legge 24 dicembre 2007, numero 244, relativamente alla dismissione degli stabilimenti termali di proprietà delle amministrazioni centrali dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, dei consorzi tra enti pubblici o di altri enti, posseduti direttamente o attraverso società controllate o consorzi anche se gestiti, mediante affidamento in subconcessione o altra forma giuridica, da soggetti diversi dall'amministrazione proprietaria o titolare della concessione mineraria, per la estinzione di eventuali posizioni debitorie sussistenti alla data del 31 dicembre 2014, la Cassa Depositi e Prestiti SpA può stipulare con gli istituti di credito interessati apposite convenzioni per la erogazione dei fondi necessari a far fronte ai finanziamenti richiesti da amministrazioni, consorzi tra queste o società controllate e soggetti gestori degli stessi stabilimenti.
269-ter. I finanzia menti concessi dagli istituti di credito di citi al comma precedente, sono erogati a condizioni di mercato ed hanno durata trentennale.
269-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, previa parere della Conferenza Unificata di citi al decreto legislativo del 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati i criteri di valutazione degli stabilimenti termali e le modalità per la dismissione degli stessi.».

2.1713
LO MORO

Dopo il comma 269, inserire i seguenti:

«269-bis. Ai fini dell'attuazione del piano operativo di razionalizzazione di cui al comma 269 e di quanto previsto all'articolo 3, comma 27, della legge 24 dicembre 2007, numero 244, relativamente alla dismissione degli stabilimenti termali di proprietà delle amministrazioni centrali dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, dei consorzi tra enti pubblici o di altri enti, posseduti direttamente o attraverso società controllate o consorzi anche se gestiti, mediante affidamento in subconcessione o altra forma giuridica, da soggetti diversi dall'amministrazione proprietaria o titolare della concessione mineraria, per la estinzione di eventuali posizioni debitorie sussistenti alla data del 31 dicembre 2014, la Cassa Depositi e Prestiti SpA può stipulare con gli istituti di credito interessati apposite convenzioni per la erogazione dei fondi necessari a far fronte ai finanziamenti richiesti da amministrazioni, consorzi tra queste o società controllate e soggetti gestori degli stessi stabilimenti.
269-ter. I finanziamenti concessi dagli istituti di credito di cui al comma precedente, sono erogati a condizioni di mercato ed hanno durata trentennaIe.
269-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanar si entro novanta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, previa parere della Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo del 28 agosto 1997, il. 281, sono individuati i criteri di valutazione degli stabilimenti termali e le modalità per la dismissione degli stessi.».

2.1714
LANZILLOTTA, SUSTA

Dopo il comma 269, inserire il seguente comma:

«269-bis In caso di inadempimento alle disposizioni di cui ai commi 268 e 269, i trasferimenti statali a qualsiasi titolo spettanti alle amministrazioni inadempienti sono sospesi, nella misura del 30 per cento, fino all'integrale adempimento. Con riguardo agli enti territoriali, la sospensione è disposta con decreto del Ministro dell'interno a valere sui trasferimenti corrisposti dallo stesso Ministero, con esclusione di quelli destinati all'onere di ammortamento dei mutui. Con riguardo alle altre amministrazioni, la sospensione è effettuata con decreto del Ministro competente».

2.1715
ARRIGONI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, TOSATO

Dopo il comma 269, è aggiunto il seguente:

«269-bis. Al comma 2-bis, dell'articolo 117, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, al terzo periodo, dopo le parole: ''sia presente sul veicolo'' sono aggiunte le seguenti: ''e ai veicoli con alimentazione elettrica o con motore ibrido in serie aventi una potenza specifica, riferita alla tara, inferiore a 100 kW/t.''».

2.1716
CERONI, RAZZI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) Al comma 271, il secondo periodo è soppresso.
b) dopo il comma 271 aggiungere il seguente:

«271-bis. Il comma 568-bis della legge 27 dicembre 2013, n. 147 è sostituito dal seguente:

''568-bis. Le pubbliche amministrazioni locali indicate nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, e le società da esse controllate direttamente o indirettamente possono procedere:

a) allo scioglimento delle società controllate direttamente o indirettamente, dei consorzi., delle aziende speciali, delle istituzioni e degli organismi partecipati comunque denominati ed in qualsiasi forma giuridica esistenti. Se lo scioglimento dell'organismo partecipato comunque denominato è in corso ovvero è deliberato, anche nel contesto attuativo dei piani operativi, non oltre il31 dicembre 2015, gli atti e le operazioni posti in essere in favore di pubbliche amministrazioni in seguito allo scioglimento dell'organismo partecipato comunque denominato sono esenti da imposizione fiscale, incluse le imposte sui redditi e l'imposta regionale sulle attività produttive ad eccezione dell'imposta sul valore aggiunto. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa. In tal caso i dipendenti in forza alla data di entrata in vigore della presente disposizione sono ammessi di diritto alle procedure di cui ai commi da 563 a 568 del presente articolo. Ove lo scioglimento riguardi una società controllata indirettamente o un organismo partecipato controllato indirettamente, le plusvalenze realizzate in capo alla società controllante o all'organismo controllante comunque denominato non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi;
b) all'alienazione, a condizione che questa avvenga con procedura a evidenza pubblica deliberata non oltre dodici mesi ovvero sia in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, delle partecipazioni detenute, in organismi comunque denominati, alla data di entrata in vigore della presente disposizione e alla contestuale assegnazione del servizio per cinque anni a decorrere dal 1 o gennaio 2014. In caso di società mista. al socio privato detentore di una quota di almeno il 30 per cento alla data di entrata in vigore della presente disposizione deve essere riconosciuto il diritto di prelazione. Ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del. valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi''.».

2.1717
VERDUCCI

Al comma 271, il secondo periodo è sostituito dal seguente:

«Il comma 568-bis della legge 27 dicembre 2013, n. 147 è sostituito dal seguente:
''568-bis. Le pubbliche amministrazioni locali indicate nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, e le società da esse controllate direttamente o indirettamente possono procedere:

a) allo scioglimento delle società controllate direttamente o indirettamente, dei consorzi, delle aziende speciali, delle istituzioni e degli organismi partecipati comunque denominati ed in qualsiasi forma giuridica esistenti. Se lo scioglimento dell'organismo partecipato comunque denominato è in corso ovvero è deliberato, anche nel contesto attuativo dei piani operativi, non oltre il 31 dicembre 2015, gli atti e le operazioni posti in essere in favore di pubbliche amministrazioni in seguito allo scioglimento dell'organismo partecipato comunque denominato sono esenti da imposizione fiscale, incluse le imposte sui redditi e l'imposta regionale sulle attività produttive, ad eccezione dell'imposta sul valore aggiunto. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa In tal caso i dipendenti in forza alla data di entrata in vigore della presente disposizione sono ammessi di diritto alle procedure di cui ai commi da 563 a 568 del presente articolo. Ove lo scioglimento riguardi una società controllata indirettamente o un organismo partecipato controllato indirettamente, le plusvalenze realizzate in capo alla società controllante o all'organismo controllante comunque denominato non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi;
b) all'alienazione, a condizione che questa avvenga con procedura a evidenza pubblica deliberata non oltre dodici mesi ovvero sia in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, delle partecipazioni detenute, in organismi comunque denominati, alla data di entrata in vigore della presente disposizione e alla contestuale assegnazione del servizio per cinque anni a decorrere dal 1º gennaio 2014. In caso di società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30 per cento alla data di entrata in Vigore della presente disposizione deve essere riconosciuto il diritto di prelazione. Ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi''.».

Conseguentemente:

all'articolo 3, comma 21, lettera g) sostituire la parola: «triplo» con la seguente: «quintuplo».

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2015: – 50.000.000;
2016: – 50.000.000;
2017: – 50.000.000.

2.1718
ZANONI, DEL BARBA, LO MORO, PEZZOPANE, BROGLIA, PAGLIARI, MARGIOTTA, BERTUZZI

Al comma 271, il secondo periodo è sostituito dal seguente:

«Il comma 568-bis della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è sostituito dal seguente:

''568-bis. Le pubbliche amministrazioni locali indicate nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, e le società da esse controllate direttamente o indirettamente possono procedere:

a) allo scioglimento delle società controllate direttamente o indirettamente, dei consorzi, delle aziende speciali, delle istituzioni e degli organismi partecipati comunque denominati ed in qualsiasi forma giuridica esistenti. Se lo scioglimento dell'organismo partecipato comunque denominato è in corso ovvero è deliberato, anche nel contesto attuativo dei piani operativi, non oltre il 31 dicembre 2015, gli atti e le operazioni posti in essere in favore di pubbliche amministrazioni in seguito allo scioglimento dell'organismo partecipato comunque denominato sono esenti da imposizione fiscale, incluse le imposte sui redditi e l'imposta regionale sulle attività produttive, ad eccezione dell'imposta sul valore aggiunto. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa. In tal caso i dipendenti in forza alla data di entrata in vigore della presente disposizione sono ammessi di diritto alle procedure di cui ai commi da 563 a 568 del presente articolo. Ove lo scioglimento riguardi una società controllata indirettamente o un organismo partecipato controllato indirettamente, le plusvalenze realizzate in capo alla società controllante o all'organismo controllante comunque denominato non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi;
b) all'alienazione, a condizione che questa avvenga con procedura a evidenza pubblica deliberata non oltre dodici mesi ovvero sia in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, delle partecipazioni detenute, in organismi comunque denominati, alla data di entrata in vigore della presente disposizione e alla contestuale assegnazione del servizio per cinque anni a decorrere dal 1º gennaio 2014. In caso di società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30 per cento alla data di entrata in vigore della presente disposizione deve essere riconosciuto il diritto di prelazione. Ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi''».

2.1719
LANGELLA

Al comma 271, il secondo periodo è sostituito dal seguente:

«Il comma 568-bis della legge 27 dicembre 2013, n. 147 è sostituito dal seguente:

''568-bis. Le pubbliche amministrazioni locali indicate nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, e le società da esse controllate direttamente o indirettamente possono procedere:

a) allo scioglimento delle società controllate direttamente o indirettamente, dei consorzi, delle aziende speciali, delle istituzioni e degli organismi partecipati comunque denominati ed in qualsiasi forma giuridica esistenti. Se lo scioglimento dell'organismo partecipato comunque denominato è in corso ovvero è deliberato, anche nel contesto attuativo dei piani operativi, non oltre il 31 dicembre 2015, gli atti e le operazioni posti in essere in favore di pubbliche amministrazioni in seguito allo scioglimento dell'organismo partecipato comunque denominato sono esenti da imposizione fiscale, incluse le imposte sui redditi e l'imposta regionale sulle attività produttive, ad eccezione dell'imposta sul valore aggiunto. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa. In tal caso i dipendenti in forza alla data di entrata in vigore della presente disposizione sono ammessi di diritto alle procedure di cui ai commi da 563 a 568 del presente articolo. Ove lo scioglimento riguardi una società controllata indirettamente o un organismo partecipato controllato indirettamente, le plusvalenze realizzate in capo alla società controllante o all'organismo controllante comunque denominato non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi;
b) all'alienazione, a condizione che questa avvenga con procedura a evidenza pubblica deliberata non oltre dodici mesi ovvero sia in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, delle partecipazioni detenute, in organismi comunque denominati, alla data di entrata in vigore della presente disposizione e alla contestuale assegnazione del servizio per cinque anni a decorrere dal 1º gennaio 2014. In caso di società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30 per cento alla data di entrata in vigore della presente disposizione deve essere riconosciuto il diritto di prelazione. Ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi''».

2.1720
FRAVEZZI, ZELLER, PALERMO

Dopo il comma 271, è inserito il seguente:

«271-bis. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità dei commi da 268 a 271, tenuto conto dei tempi di riordino e di adeguamento dei rispettivi ordinamenti finanziari. A tal fine i termini previsti per gli adempimenti dai predetti commi sono prorogati di sei mesi».

2.1721
ARRIGONI, CROSIO, COMAROLI, TOSATO

Al comma 272, sostituire le parole: «comunque partecipate» con le seguenti: «comunque direttamente partecipate».

2.1722
MANASSERO

Dopo il comma 272, aggiungere i seguenti:

«272-bis. All'articolo 53, comma 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, è aggiunta, infine, la seguente lettera:

''f-ter. Dalla partecipazione a commissioni, comitati ed organismi di altre pubbliche amministrazioni''

272-ter. I termini previsti dal comma 31-ter, dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78 convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modifiche ed integrazioni sono sospesi, in attesa delle disposizioni di attuazione del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216 e successive modifiche ed integrazioni recante: ''Disposizioni in materia di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard di Comuni, Città metropolitane e Province''.
272-quater. Al comma 3 dell'articolo 23-ter del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114 sono soppresse le parole: ''con popolazione superiore a 10.000 abitanti''. 272-quinquies. È soppresso il comma 8 dell'articolo 7 della legge 05 giugno 2003, n. 131 recante: ''Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18/10/2001, n. 3''.
272-sexies. All'articolo 3 del decreto-legge n. 95 del 6 luglio 2012, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

''4-bis. Al fine di garantire la sicurezza pubblica, per le caserme delle forze dell'ordine ospitate presso proprietà private, i comuni appartenenti al territorio di competenza delle stesse possono contribuire al pagamento del canone di locazione come determinato dall'agenzia delle entrate''.

272-septies. All'articolo 1, comma 562 della legge 27-12-2006, n. 296 dopo le parole: ''Per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2008. Gli enti di cui al primo periodo possono procedere all'assunzione di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno, ivi compreso il personale di cui al comma 558'' sono aggiunte le parole: ''ad eccezione dei comuni con un numero massimo di dipendenti a tempo pieno non superiore a cinque''».

Conseguentemente, Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2015: – 50.000.000;
2016: – 50.000.000;
2017: – 50.000.000.

2.1723
FORMIGONI

Dopo il comma 272, aggiungere i seguenti:

«272-bis. All'articolo 53, comma 6, decreto legislativo 30 Marzo 2001, n.165, è aggiunto, infine, il seguente:

''f-ter. Dalla partecipazione a commissioni, comitati ed organismi di altre pubbliche amministrazioni''.

272-ter. I termini previsti dal comma 31-ter dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modifiche ed integrazioni sono sospesi, in attesa delle disposizioni di attuazione del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216 e successive modifiche ed integrazioni recante: ''Disposizioni in materia di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard di Comuni, Città metropolitane e Province''.
272-quater. Al comma 3 dell'articolo 23-ter del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge 11/08/2014, n. 114 sono soppresse le parole: ''con popolazione superiore a 10.000 abitanti''.
272-quinquies. È soppresso il comma 8 dell'articolo 7 della legge 05/06/2003, n. 131, recante: ''Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18/10/2001, n. 3''.
272-sexies. Dopo l'articolo 3, comma 4, del decreto-legge n. 95 del 6 luglio 2012 , convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135, viene introdotto il comma:

''4-bis. Al fine di garantire la sicurezza pubblica, per le caserme delle forze dell'ordine ospitate presso proprietà private, i comuni appartenenti al territorio di competenza delle stesse possono contribuire al pagamento del canone di locazione come determinato dall'agenzia delle entrate''.

272-septies. All'articolo 1, comma 562, della legge 296 del 27/12/2006 dopo le parole: ''Per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2008. Gli enti di cui al primo periodo possono procedere all'assunzione di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno, ivi compreso il personale di cui al comma 558'' sono aggiunte le parole: ''ad eccezione dei comuni con un numero massimo di dipendenti a tempo pieno non superiore a cinque''».

2.1724
MARINELLO, MANCUSO, GUALDANI

Dopo il comma 272, inserire il seguente:

«272-bis. Al fine di attuare la risoluzione del Parlamento europeo del 14 marzo 2013 e di concorrere alla tutela e alla salvaguardia della salute e dell'ambiente anche attraverso l'adozione di misure straordinarie tese a promuovere e a sostenere la bonifica dei beni e delle aree contenenti amianto, è istituito un programma di finanziamento straordinario per l'amianto per le annualità 2015-2035.
272-ter. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati i criteri per la ripartizione tra le Regioni delle risorse disponibili sulla base degli interventi da finanziare, nonché le modalità di erogazione delle suddette risorse; in sede di prima applicazione, con il medesimo decreto, da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è approvato altresì un piano-stralcio con l'individuazione dei progetti immediatamente cantierabili.
272-quater. Ai presidenti delle Regioni, in qualità di Commissari straordinari per l'attuazione del programma di finanziamento straordinario per l'amianto, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116; a tal fine, essi sono autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a stipulare appositi mutui ventennali, sulla base di criteri di economicità e di contenimento della spesa, con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di Sviluppo del Consiglio d'Europa, con la società Cassa depositi e prestiti Spa, e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria, ai sensi del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385. Ai sensi dell'articolo 1, comma 75, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le rate di ammortamento dei mutui attivati sono pagate agli istituti finanziatori direttamente dallo Stato. A tal fine sono stanziati contributi pluriennali per euro 5 milioni annui per la durata dell'ammortamento del mutuo, a decorrere dall'anno 2015. Le modalità di attuazione del presente comma sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, in conformità ai contenuti del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di cui al comma 2.
272-quinquies. Alle rate di ammortamento dei mutui, relativi alle annualità 2015-2017, si fa fronte, nei limiti di euro 5 milioni annui, a valere sulle somme iscritte in Tabella B del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
272-sexies. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare predispone una relazione da trasmettere annualmente alle Camere sullo stato di avanzamento dei lavori relativi al presente articolo e sull'andamento della spesa destinata ai medesimi interventi. Ai fini dell'elaborazione della predetta relazione, possono essere richiesti elementi informativi alle amministrazioni territorialmente competenti».

2.1725
SANGALLI, TOMASELLI, CALEO

Dopo il comma 272 inserire i seguenti:.

«272-bis. Il Consorzio obbligatorio di cui all'articolo 2 del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1996, n. 421, e successive modificazioni, è soppresso e le relative funzioni sono trasferite alla società di gestione di cui all'articolo 8 del decreto ministeriale 6 aprile 2006, n. 174, e successive modificazioni, recante il regolamento per il funzionamento del sistema telematico delle Borse merci italiane. Alla medesima società sono trasferiti i rapporti attivi e passivi necessari allo svolgimento delle funzioni attribuite al soppresso Consorzio.
272-ter. La società di gestione di cui al comma 1 individua le forme di coinvolgimento dei mercati agro alimentari all'ingrosso ai fini della migliore gestione delle funzioni attribuite dal presente articolo. Ai predetti fini, le società e gli organismi anche di natura privata, comunque denominati, che gestiscono mercati agroalimentari all'ingrosso, sono soggetti agli obblighi di cui al secondo comma, lettera h), dell'articolo 8 della legge 25 marzo 1959, n. 125, all'articolo 8 del Decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato del 10 aprile 1970 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 agosto 1970, n. 219) e all'articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.
272-quater. Le funzioni trasferite ai sensi del comma 1 sono svolte nel rispetto delle direttive impartite dal Ministro dello sviluppo economico, integrando tali funzioni con quelle di cui all'articolo 8, comma 4, lettere a), h), l) ed m) del medesimo decreto n. 174 del 2006. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico sono definiti i termini e le modalità della liquidazione del Consorzio di cui al primo periodo e della successione nei rapporti non estinti e le altre disposizioni di dettaglio per l'attuazione del presentearticolo».

2.1726
RUSSO, FASIOLO, MARAN, PEGORER, SONEGO, VACCARI

Dopo il comma 272, aggiungere i seguenti:

«272-bis. Il Commissario di Governo per il Friuli-Venezia Giulia, previa intesa con il Presidente della Regione Friuli-Venezia Giulia e con il Sindaco di Trieste, adotta, d'intesa con le istituzioni competenti, i provvedimenti necessari per spostare il regime giuridico internazionale di Punto Franco dal Porto vecchio di Trieste ad altre zone opportunamente individuate, funzionalmente e logisticamente legate alle attività portuali.
272-ter. In conseguenza dei sopracitati provvedimenti, le aree, le costruzioni e le altre opere appartenenti al demanio marittimo compresi nel confine della circoscrizione portuale, escluse le banchine, l'Adriaterminal e la fascia costiera del Porto Vecchio di Trieste , sono sdemanializzate ed assegnate al patrimonio disponibile del Comune di Trieste per essere destinate alle finalità previste dagli strumenti urbanistici. Il Comune di Trieste aliena, nel rispetto della legislazione nazionale ed europea in materia, le aree e gli immobili sdemanializzati e i relativi introiti sono trasferiti all'Autorità Portuale di Trieste per gli interventi di infrastrutturazione del porto Nuovo e delle nuove aree destinate al regime internazionale di Punto Franco. Sono fatti salvi i diritti e gli obblighi derivanti dai contratti di concessione di durata superiore a quattro anni in vigore, che sono convertiti, per la porzione di aree relative, in diritto di uso in favore del concessionario per la durata residua della concessione. Il presidente dell'Autorità portuale, d'intesa con il Presidente della regione Friuli Venezia Giulia e con il Sindaco di Trieste, delimita le aree che restano vincolate al demanio marittimo.
272-quater. L'uso delle aree demaniali del Porto Vecchio di Trieste è disciplinato da apposito regolamento da emanarsi a cura dell'Autorità Portuale di Trieste in esecuzione di quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera a), dall'articolo 8, comma 3, lettera h) e dall'articolo 13, comma 1, lettera a) della legge 28 gennaio 1994, n. 84».

2.1727
RUSSO, FASIOLO

Dopo il comma 272, inserire in fine i seguenti:

«272-bis. Il Commissario di Governo per il Friuli-Venezia Giulia, previa intesa con il Presidente della Regione Friuli-Venezia Giulia e con il Sindaco di Trieste, adotta, d'intesa con le istituzioni competenti, i provvedimenti necessari per spostare il regime giuridico internazionale di Punto Franco dal Porto vecchio di Trieste ad altre zone opportunamente individuate, funzionalmente e logisticamente legate alle attività portuali.
272-ter. In conseguenza dei sopracitati provvedimenti, le aree, le costruzioni e le altre opere appartenenti al demanio marittimo compresi nel confine della circoscrizione portuale, escluse le banchine, l'Adriaterminal e la fascia costiera del Porto Vecchio di Trieste, sono sdemanializzate ed assegnate al patrimonio disponibile del Comune di Trieste per essere destinate alle finalità previste dagli strumenti urbanistici. Il Comune di Trieste aliena, nel rispetto della legislazione nazionale ed europea in materia, le aree e gli immobili sdemanializzati e i relativi introiti sono trasferiti all'Autorità Portuale di Trieste per gli interventi di infrastrutturazione del porto Nuovo e delle nuove aree destinate al regime internazionale di Punto Franco. Sono fatti salvi i diritti e gli obblighi derivanti dai contratti di concessione di durata superiore a quattro anni in vigore, che sono convertiti, per la porzione di aree relative, in diritto di uso in favore del concessionario per la durata residua della concessione. Il presidente dell'Autorità portuale, d'intesa con il Presidente della regione Friuli Venezia Giulia e con il Sindaco di Trieste, delimita le aree che restano vincolate al demanio marittimo.
272-quater. L'uso delle aree demaniali del Porto Vecchio di Trieste è disciplinato da apposito regolamento da emanarsi a cura dell'Autorità Portuale di Trieste in esecuzione di quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera a), dall'articolo 8, comma 3, lettera h) e dall'articolo 13, comma 1, lettera a) della legge 28 gennaio 1994, n. 84».

2.1728
COMAROLI, TOSATO, ARRIGONI

Dopo il comma 272, inserire i seguenti:

«272-bis. Le Regioni e gli enti locali hanno la facoltà di mantenere, fino alla scadenza del periodo transitorio di cui all'articolo 8.2 del regolamento (CE) n. 1370/2007, gli affidamenti in essere, relativi a servizi di trasporto pubblico locale su strada, ad operatori che hanno affidato la delega di gestione ad un nuovo socio o che sono succeduti al precedente gestore, partecipato da enti locali, a seguito di operazioni societarie, comprese fusioni, conferimenti o acquisizioni. Resta salva la facoltà dell'operatore di rinunciare alla prosecuzione del servizio, in caso di mancato accordo con il soggetto affidante sulle condizioni di prosecuzione.
272-ter. La disposizione di cui al comma precedente si applica anche ove l'affidamento dei servizi sia in capo ad una società consortile, di cui all'articolo 2615-ter c.c., nella quale risulti socio di maggioranza un soggetto giuridico che verta nella fattispecie di cui al comma precedente».

2.1729
GUALDANI

Dopo il comma 272, inserire i seguenti:

«272-bis. Le Regioni e gli enti locali hanno la facoltà di mantenere, fino alla scadenza del periodo transitorio di cui all'articolo 8.2 del regolamento (CE) n. 1370/2007, gli affidamenti in essere, relativi a servizi di trasporto pubblico locale su strada, ad operatori che hanno affidato la delega di gestione ad un nuovo socio o che sono succeduti al precedente gestore, partecipato da enti locali, a seguito di operazioni societarie, comprese fusioni, conferimenti o acquisizioni. Resta salva la facoltà dell'operatore di rinunciare alla prosecuzione del servizio, in caso di mancato accordo con il soggetto affidante sulle condizioni di prosecuzione.
272-ter. La disposizione di cui al comma precedente si applica anche ove l'affidamento dei servizi sia in capo ad una società consortile, di cui all'articolo 2615-ter c.c., nella quale risulti socio di maggioranza un soggetto giuridico che verta nella fattispecie di cui al comma precedente».

2.1730
VERDUCCI

Dopo il comma 272, inserire i seguenti:

«272-bis. Le Regioni e gli enti locali hanno la facoltà di mantenere, fino alla scadenza del periodo transitorio di cui all'articolo 8.2 del regolamento (CE) n. 1370/2007, gli affidamenti in essere, relativi a servizi di trasporto pubblico locale su strada, ad operatori che hanno affidato la delega di gestione ad un nuovo socio o che sono succeduti al precedente gestore, partecipato da enti locali, a seguito di operazioni societarie, comprese fusioni, conferimenti o acquisizioni. Resta salva la facoltà dell'operatore di rinunciare alla prosecuzione del servizio, in caso di mancato accordo con il soggetto affidante sulle condizioni di prosecuzione.
272-ter. La disposizione di cui al comma precedente si applica anche ove l'affidamento dei servizi sia in capo ad una società consortile, di cui all'articolo 2615-ter del codice civile, nella quale risulti socio di maggioranza un soggetto giuridico che verta nella fattispecie di cui al comma precedente».

2.1731
MARGIOTTA

Dopo il comma 272, inserire i seguenti:

«272-bis. Le Regioni e gli enti locali hanno la facoltà di mantenere, fino alla scadenza del periodo transitorio di cui all'articolo 8.2 del regolamento (CE) n. 1370/2007, gli affidamenti in essere, relativi a servizi di trasporto pubblico locale su strada, ad operatori che hanno affidato la delega di gestione ad un nuovo socio o che sono succeduti al precedente gestore, partecipato da enti locali, a seguito di operazioni societarie, comprese fusioni, conferimenti o acquisizioni. Resta salva la facoltà dell'operatore di rinunciare alla prosecuzione del servizio, in caso di mancato accordo con il soggetto affidante sulle condizioni di prosecuzione.
272-ter. La disposizione di cui al comma precedente si applica anche ove l'affidamento dei servizi sia in capo ad una società consortile, di cui all'articolo 2615-ter c.c., nella quale risulti socio di maggioranza un soggetto giuridico che verta nella fattispecie di cui al comma precedente».

2.1732
GUERRA

Dopo il comma 272, sono aggiunti i seguenti:

«272-bis. All'articolo 26 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, il secondo comma è sostituito dal seguente:

''2. La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge. Nel caso di imprese individuali o costituite in forma societaria, nonché di professionisti iscritti in albi o elenchi, la notifica avviene esclusivamente con tali modalità, all'indirizzo risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC). All'agente della riscossione è consentita la consultazione telematica e l'estrazione, anche in forma massiva, di tali indirizzi. Non si applica l'articolo 149-bis del codice di procedura civile. Se l'indirizzo di posta elettronica del destinatario non risulta valido ed attivo, la notificazione deve eseguirsi, mediante deposito dell'atto presso gli uffici della Camera di Commercio competente per territorio e pubblicazione del relativo avviso sul sito informatico della medesima, dandone notizia allo stesso destinatario per raccomandata con avviso di ricevimento. Analogamente si procede, quando la casella di posta elettronica risulta satura anche dopo un secondo tentativo di notifica, da effettuarsi decorsi quindici giorni dal primo invio. Per le persone fisiche intestatarie di una casella di posta elettronica certificata, che ne facciano comunque richiesta, la notifica è eseguita esclusivamente con tali modalità all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta stessa, ovvero a quello successivamente comunicato all'agente della riscossione all'indirizzo di posta elettronica risultante dall'indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni istituito ai sensi dell'articolo 57-bis del Decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82''.

272-ter. Al fine di garantire alle Camere di Commercio i tempi tecnici necessari per l'adeguamento alle nuove previsioni, le disposizioni modificative di cui al comma 272-bis, si applicano alle notifiche effettuate a decorrere dal 1º maggio 2015. Fino a tale data resta ferma la disciplina vigente alla data di entrata in vigore della presente legge».

2.1733
SAGGESE

Dopo il comma 272, aggiungere il seguente:

«272-bis. Per le finalità collegate alla prosecuzione ed allo sviluppo della partecipazione italiana ai programmi strategici spaziali europei, il fondo ordinario per gli enti di ricerca finanziati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, e successive modificazioni, è incrementato di 50 milioni per l'anno 2015 e di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017».

Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2015: – 50.000.000;
2016: – 200.000.000;
2017: – 200.000.000.

2.1734
MARINELLO, GUALDANI, MANCUSO

Dopo il comma 272 aggiungere il seguente:

«272-bis. Per le finalità di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 24 giugno 1978, TI. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1978, n. 464, e successive modificazioni, anche al fine di definire i contenziosi in atto, ai comuni di cui alla medesima disposizione è attribuito un contributo in ragione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro novanta giorni della data di entrata in vigore della presente legge, il contributo di cui al presente comma è ripartito tra i comuni interessati con provvedimento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nel rispetto delle quote percentuali concordate con il Coordinamento degli Enti territoriali interessati».

Conseguentemente alla tabella A, voce ministero dell'economia e delle finanze, ridurre come segue gli stanziamenti previsti:

2015: — 30.000.000;
– 2016: — 30.000.000;
– 2017: — 30.000.000.

2.1735
MARINELLO, GUALDANI, MANCUSO

Dopo il comma 272 aggiungere il seguente:

«272-bis. Per le finalità di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 24 giugno 1978, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1978, n. 464, e successive modificazioni, anche al fine di definire i contenziosi in atto, ai comuni di cui alla medesima disposizione è attribuito un contributo di 30 milioni di euro per l'anno 2015. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro novanta giorni della data di entrata in vigore della presente legge, il contributo di cui al presente comma è ripartito tra i comuni interessati con provvedimento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nel rispetto delle quote percentuali concordate con il Coordinamento degli Enti territoriali interessati».

Conseguentemente alla tabella A, voce ministero dell'economia e delle finanze, ridurre come segue gli stanziamenti previsti:

2015: — 30.000.000;

2.1736
MARINELLO, MANCUSO, GUALDANI

Dopo il comma 272 aggiungere il seguente:

«272-bis. Per le finalità previste all'articolo 1, comma 225 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 (legge di stabilità 2013) è attribuito agli enti territoriali interessati un contributo pari a 30 milioni di euro per ciascun anno relativamente agli anni 2015 – 2016 – 2017. La ripartizione delle somme ai Comuni è effettuata , con provvedimento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nel rispetto delle quote percentuali concordate con il Coordinamento degli Enti territoriali interessati».

Conseguentemente alla tabella A, voce ministero dell'economia e delle finanze, ridurre come segue gli stanziamenti previsti:

2015: — 30.000.000;
– 2016: — 30.000.000;
– 2017: — 30.000.000.

2.1737
MARINELLO, MANCUSO, GUALDANI

Dopo il comma 272 aggiungere il seguente:

«272-bis. Per le finalità previste all'articolo 1, comma 225 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 (legge di stabilità 2013) è attribuito agli enti territoriali interessati un contributo pari a 30 milioni di euro per l'anno 2015. La ripartizione delle somme ai Comuni, è effettuata con provvedimento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nel rispetto delle quote percentuali concordate con il Coordinamento degli Enti territoriali interessati».

Conseguentemente alla tabella A, voce ministero dell'economia e delle finanze, ridurre come segue gli stanziamenti previsti:

2015: — 30.000.000.

2.1738
PAGLIARI, MATTESINI, VACCARI, CALEO, SPILABOTTE, PIGNEDOLI, FAVERO, PEZZOPANE, AMATI, PADUA, TOMASELLI, ZANONI, PUPPATO, LAI, SOLLO, CUOMO

Dopo il comma 272 inserire il seguente:

«272-bis. All'articolo 23-ter, comma 3, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 le parole: ''con popolazione superiore a 10.000 abitanti'' sono soppresse».

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2015: — 10.000.000;
– 2016: — 10.000.000;
– 2017: — 10.000.000.

2.1739
ZANONI, BROGLIA, PAGLIARI, DEL BARBA, FAVERO, CALEO, VATTUONE, FISSORE, ELENA FERRARA, GRANAIOLA, MATTESINI, D'ADDA, FILIPPIN, STEFANO ESPOSITO, PEZZOPANE, VACCARI, SOLLO, LO GIUDICE, ALBANO, FORNARO, SCALIA, LAI, BORIOLI, MANASSERO, PADUA, SPILABOTTE, SAGGESE, BERTUZZI

Dopo il comma 272 inserire il seguente:

«272-bis. All'articolo 23-ter, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le seguenti parole sono soppresse: ''con popolazione superiore a 10.000 abitanti''».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2015: — 10.000.000;
– 2016: — 10.000.000;
– 2017: — 10.000.000.

2.1740
LANGELLA

Dopo il comma 272 aggiungere il seguente:

«272-bis. Al comma 3 dell'articolo 23-ter del Decreto legge 24/06/2014 n. 90 convertito in Legge 11108/2014 n. 114 sono soppresse le parole: ''con popolazione superiore a 10.000 abitanti''».

2.1741
MANCUSO, GUALDANI

Dopo il comma 272 aggiungere il seguente:

«272-bis. All'articolo 23-ter, comma 3, del decreto-legge del 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114 sono soppresse le parole: ''con popolazione superiore a 10000 abitanti''».

2.1742
ARRIGONI, COMAROLI, TOSATO, BISINELLA, DIVINA

Dopo il comma 272 aggiungere il seguente:

«272-bis. Al comma 3 dell'articolo 23-ter del Decreto legge 24/06/2014 n. 90 convertito in Legge 11/08/2014 n. 114 sono soppresse le parole: ''con popolazione superiore a 10.000 abitanti''».

2.1743
ZANONI, BROGLIA, PAGLIARI, DEL BARBA, FAVERO, CALEO, VATTUONE, FISSORE, ELENA FERRARA, GRANAIOLA, MATTESINI, D'ADDA, FILIPPIN, STEFANO ESPOSITO, PEZZOPANE, VACCARI, SOLLO, LO GIUDICE, ALBANO, FORNARO, SCALIA, LAI, BORIOLI, MANASSERO, PADUA, SPILABOTTE, SAGGESE, BERTUZZI

Dopo il comma 272 inserire il seguente:

«272-bis. All'articolo 53, comma 6, del decreto legislativo 30 Marzo 2001, n. 165, dopo la lettera f-bis) è aggiunta la seguente:
''f-ter) dalla partecipazione a commissioni, comitati ed organismi di altre pubbliche amministrazioni''».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2015: — 10.000.000;
– 2016: — 10.000.000;
– 2017: — 10.000.000.

2.1744
PAGLIARI, MATTESINI, VACCARI, CALEO, SPILABOTTE, PIGNEDOLI, FAVERO, PEZZOPANE, AMATI, PADUA, TOMASELLI, ZANONI, PUPPATO, LAI, SOLLO, CUOMO

Dopo il comma 272 inserire il seguente:

«272-bis. All'articolo 53, comma 6, del decreto legislativo 30 Marzo 2001 n. 165 è aggiunto, infine, il seguente capoverso: ''f-ter) dalla partecipazione a commissioni, comitati ed organismi di altre pubbliche amministrazioni''».

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2015: – 10.000.000;
2016: – 10.000.000;
2017: – 10.000.000.

2.1745
ARRIGONI, COMAROLI, TOSATO, BISINELLA, DIVINA

Dopo il comma 272 aggiungere il seguente:

«All'articolo 53 comma 6 Decreto legislativo 30 Marzo 2001 n. 165 è aggiunto, infine, il seguente: ''f-ter) dalla partecipazione a commissioni, comitati ed organismi di altre pubbliche amministrazioni».

2.1746
MANCUSO, GUALDANI

Dopo il comma 272 aggiungere il seguente:

«272-bis. All'articolo 53, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2011, n. 165 è aggiunto, in fine, il seguente: ''f-ter) dalla partecipazione a commissioni, comitati ed organismi di altre pubbliche amministrazioni''».

2.1747
LANGELLA

Dopo il comma 272 aggiungere il seguente:

«272-bis) All'articolo 53 comma 6 decreto legislativo 30 Marzo 2001 n.165 è aggiunto, infine, il seguente: ''f-ter) dalla partecipazione a commissioni, comitati ed organismi di altre pubbliche amministrazioni''».

2.1748
ZELLER, BERGER, PALERMO, LANIECE, BATTISTA, FRAVEZZI, PANIZZA

Dopo il comma 272, inserire il seguente:

«272-bis. All'articolo 1, comma 568-bis, lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo e al secondo periodo, dopo le parole: ''allo scioglimento della società'', sono inserite le seguenti: ''o azienda speciale''.
b) al secondo periodo, le parole: ''dodici mesi'', sono sostituite dalle seguenti: ''ventiquattro mesi''.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2015: CP – 50 milioni;
CS: – 50 milioni;
2016: CP – 50 milioni;
CS: –50 milioni;
2017: CP – 50 milioni;
CS: – 50 milioni.

2.1749
PAGLIARI, MATTESINI, VACCARI, CALEO, SPILABOTTE, PIGNEDOLI, FAVERO, PEZZOPANE, AMATI, PADUA, TOMASELLI, ZANONI, PUPPATO, LAI, SOLLO, CUOMO

Dopo il comma 272 inserire il seguente:

«273-bis. I termini previsti di cui all'articolo 14, comma 31-ter, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 sono sospesi, in attesa delle disposizioni di attuazione del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216».

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2015: – 10.000.000;
2016: – 10.000.000;
2017: – 10.000.000.

2.1750
ZANONI, BROGLIA, PAGLIARI, DEL BARBA, FAVERO, CALEO, VATTUONE, FISSORE, ELENA FERRARA, GRANAIOLA, MATTESINI, D'ADDA, FILIPPIN, STEFANO ESPOSITO, PEZZOPANE, VACCARI, SOLLO, LO GIUDICE, ALBANO, FORNARO, SCALIA, LAI, BORIOLI, MANASSERO, PADUA, SPILABOTTE, SAGGESE, BERTUZZI

Dopo il comma 272 inserire il seguente:

«272-bis. I termini previsti all'articolo 14, comma 31-ter del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono sospesi, in attesa delle disposizioni di attuazione del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, e successive modifiche ed integrazioni».

2.1751
MANCUSO, GUALDANI

Dopo il comma 272 aggiungere il seguente:

«272-bis. I termini previsti dall'articolo 14, comma 31-ter, del decreto-legge del 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e integrazioni sono sospesi, in attesa delle disposizioni di attuazione del decreto-legislativo del 26 novembre 2010, n. 216 e successive modifiche e integrazioni recante: ''Disposizioni in materia di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard di Comuni, Città metropolitane e Province''».

2.1752
ARRIGONI, COMAROLI, TOSATO, BISINELLA, DIVINA

Dopo il comma 272 aggiungere il seguente:

«272-bis. I termini previsti dal comma 31 ter dell'articolo 14 del Decreto Legge 31 maggio 2010 n. 78 convertito in Legge 30 luglio 2010 n. 122 e successive modifiche ed integrazioni sono sospesi, in attesa delle disposizioni di attuazione del Decreto legislativo 26 novembre 2010 n. 216 e successive modifiche ed integrazioni recante: ''Disposizioni in materia di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard di Comuni, Città metropolitane e Province''».

2.1753
LANGELLA

Dopo il comma 272 aggiungere il seguente:

«272-bis). I termini previsti dal comma 31-ter dell'articolo 14 del Decreto Legge 31 maggio 2010 n. 78 convertito in Legge 30 luglio 2010 n. 122 e successive modifiche ed integrazioni sono sospesi, in attesa , delle disposizioni di attuazione del Decreto legislativo 26 novembre 2010 n. 216 e successive modifiche ed integrazioni recante: ''Disposizioni in materia di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard di Comuni, Città metropolitane e Province''».

2.1754
PAGLIARI, MATTESINI

Dopo il comma 272 inserire il seguente:

«272-bis. All'articolo 1, comma 562, della legge 296 del 27 dicembre 2006 sono aggiunte in fine le seguenti: «ad eccezione dei comuni con un numero massimo di dipendenti a tempo pieno non superiore a cinque»».

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2015: – 10.000.000;
2016: – 10.000.000;
2017: – 10.000.000.

2.1755
ZANONI, BROGLIA, PAGLIARI, DEL BARBA, FAVERO, CALEO, VATTUONE, FISSORE, ELENA FERRARA, GRANAIOLA, MATTESINI, D'ADDA, FILIPPIN, STEFANO ESPOSITO, PEZZOPANE, VACCARI, SOLLO, LO GIUDICE, ALBANO, FORNARO, SCALIA, LAI, BORIOLI, MANASSERO, PADUA, SPILABOTTE, SAGGESE, BERTUZZI

Dopo il comma 272 inserire il seguente:

«272-bis. All'articolo l, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è aggiunto in fine il seguente periodo: »ad eccezione dei comuni con un numero massimo di dipendenti a tempo pieno non superiore a cinque«.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2015: – 5.000.000;
2016: – 5.000.000;
2017: – 5.000.000.

2.1756
MANCUSO, GUALDANI

Dopo il comma 272 aggiungere il seguente:

«272-bis. All'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo le parole: ''Per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2008. Gli enti di cui al primo periodo possono procedere all'assunzione di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno, ivi compreso il personale di cui al comma 558'' sono aggiunte le parole: ''ad eccezione dei Comuni con un numero massimo di dipendenti a tempo pieno non superiore a cinque.''».

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione si fa fronte mediante corrispondente riduzione dell'importo previsto alla Tabella A, rubrica «Ministero dell'economia e delle finanze» per l'anno 2015 e seguenti.

Dopo il comma 272 aggiungere il seguente:

«272-bis) All'articolo 1 comma 562 della legge 296 del 27 dicembre 2006 dopo le parole: ''Per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2008. Gli enti di cui al primo periodo possono procedere all'assunzione di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno, ivi compreso il personale di cui al comma 558'' sono aggiunte le parole: ''ad eccezione dei comuni con un numero massimo di dipendenti a tempo pieno non superiore a cinque''».

2.1758
ARRIGONI, COMAROLI, TOSATO, BISINELLA, DIVINA

Dopo il comma 272 aggiungere il seguente:

«272-bis. comma 562 della legge 296 del 27 dicembre 2006 dopo le parole: ''Per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2008. Gli enti di cui al primo periodo possono procedere all'assunzione di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno, ivi compreso il personale di cui al comma 558'' sono aggiunte le parole: ''ad eccezione dei comuni con un numero massimo di dipendenti a tempo pieno non superiore a cinque''».

2.1759
CASTALDI, GIROTTO, BULGARELLI, CIOFFI

Dopo il comma 263, inserire il seguente:

«263-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 320, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono prorogate per ciascun anno del triennio 2015-2017».

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 75, alla Tabella A ivi richiamata, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2015: – 3.000.000;
2016: – 3.000.000;
2017: – 3000.000.

2.1760
MARINELLO, MANGILI, GUALDANI

Dopo il comma 272 aggiungere il seguente:

«272-bis. Per la più rapida istituzione delle aree marine protette, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 32 della legge 31 dicembre 1982 n. 979 è incrementata di 800.000 euro per l'anno 2015. Per il potenziamento della gestione e del funzionamento delle aree marine protette istituite l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8 comma 10 della legge 4 aprile 2001, n. 93, è incrementata di 1 milione di euro a decorrere dal 2016».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2015: – 800.000;
2016: – 1.000.000;
2017: – 1.000.000.

2.1761
PAGANO, TORRISI

Dopo il comma 272, inserire il seguente:

«Per tutti i contribuenti persone fisiche che intraprendono un'attività d'impresa, arti o professioni, indipendentemente dal regime fiscale adottato, non sono dovuti i contributi previdenziali per i primi tre anni di attività».

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione si fa fronte mediante corrispondente riduzione dell'importo previsto alla Tabella A, rubrica «Ministero dell'economia e delle finanze».

2.1762
MAURO MARIA MARINO, GIANLUCA ROSSI, FORNARO, GIACOBBE, GUERRA, MOSCARDELLI, RICCHIUTI, TURANO

Dopo il comma 272, aggiungere il seguente:

«272-bis. Al fine di consentire l'accertamento definitivo del debito pregresso delle regioni, assicurare il regolare pagamento dei debiti nonché garantire l'espletamento dei servizi pubblici essenziali di interesse generale in situazioni di ripristinato equilibrio finanziario, i crediti per oneri accessori da interessi e rivalutazione maturati su crediti in linea capitale vantati alla data di entrata in vigore della presente legge nei confronti degli enti del servizio sanitario nazionale sono estinti di diritto. Sono fatti salvi i diritti per oneri accessori che abbiano costituito oggetto di accordi transattivi con i debitori».

Conseguentemente all'articolo 3, comma 21, lettera g) sostituire lo parola: «triplo» con lo seguente: «quadruplo».

2.1763
GUERRA

Dopo il comma 272, è aggiunto il seguente comma:

«272-bis. A decorrere dallo gennaio 2015, con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle Entrate, da emanare di concerto con il Ministero della giustizia e dà pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sono istituite sezioni stralcio delle conservatorie dei registri immobiliari, che possono essere ubicate anche in luogo diverso da quello in cui è situato l'ufficio territorialmente competente, ferme restando le circoscrizioni stabilite ai sensi della legge 25 luglio 1971, n. 545.
Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministero della giustizia, di concerto con l'Agenzia delle Entrate, coi provvedimenti di cui al precedente periodo vengono fissati, nel rispetto della normativa speciale e dei principi stabiliti dal codice civile:

a) le categorie di registri e documenti da conservare, ai sensi del Libro VI del codice civile, presso le sezioni stralcio, con la specifica individuazione dei rispettivi periodi temporali di riferimento;
b) le modalità di conservazione e accesso ai registri e ai documenti tenuti nella sezione stralcio, anche in relazione agli obblighi del conservatore previsti dall'articolo 2673 è seguenti del codice civile».

2.1764
GUERRA

Dopo il comma 272, è aggiunto il seguente:

«272-bis. All'articolo 6 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
''3. A decorrere dal 1º giugno 2015, la riscossione delle tasse ipotecarie e dei tributi speciali di cui alle lettere h) ed i) del comma 1 dell'articolo 2 da corrispondere agli uffici provinciali Territorio dell'Agenzia delle Entrate è effettuata esclusivamente mediante:

a) versamento unitario, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241;
b) contrassegni sostitutivi;
c) carte di debito o prepagate;
d) modalità telematiche;
e) altri strumenti di pagamento elettronico.

Le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente comma sono fissate con uno o più, provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle Entrate''».

2.1765
GUERRA

Dopo il comma 272, è aggiunto il seguente:

«272-bis. Al fine di salvaguardare la continuità dell'azione amministrativa, ai dipendenti dell'amministrazione economico-finanziaria cui sono state affidate le mansioni della terza area sulla base di contratti individuali di lavoro a tempo indeterminato stipulati in esito al superamento di concorsi banditi in applicazione del contratto collettivo nazionale di comparto del quadriennio 1998-2001 è attribuito, dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei limiti delle facoltà assunzionali a tempo indeterminato e delle vacanze di organico previste per le strutture interessate, tenuto altresì conto delle mansioni effettivamente svolte e della professionalità conseguita, il relativo inquadramento giuridico e il corrispondente trattamento economico. È inoltre differito al 31 dicembre 2015 il termine per l'autorizzazione a bandire prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 ottobre 2009 per i concorsi dell'amministrazione economico-finanziaria riguardanti il passaggio dalla seconda alla terza area funzionale, limitatamente all'attribuzione dei posti non coperti in esito a procedure già bandite, prevedendo come requisiti di ammissione un'esperienza di almeno quattro anni di servizio nell'area di appartenenza e il possesso dei titoli di studio prescritti per l'accesso dall'esterno all'area superiore».

2.1766
GUERRA

Dopo il comma 272, è aggiunto il seguente:

«272-bis. In relazione alle esigenze di flessibilità organizzativa connesse al processo di integrazione funzionale previsto dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per l'anno 2015 le agenzie fiscali, alla scadenza di un incarico dirigenziale, possono continuare a corrispondere al dirigente assegnato ad altro incarico, o confermato in quello precedentemente ricoperto, il trattamento economico già in godimento in presenza di valutazione positiva della performance individuale. A tal fine va assicurata la neutralità finanziaria prevedendo, ove necessario, la relativa compensazione a carico del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato o di altri fondi analoghi».

2.1767
PANIZZA, FRAVEZZI, FAUSTO GUILHERME LONGO, LANIECE, BATTISTA, ZIN

Dopo il comma 272, aggiungere il seguente:

«272-bis. L'atto di trasferimento di cui al primo comma dell'articolo 2556, c.c.( LIBRO QUINTO. Del lavoro – TITOLO OTTAVO. Dell'azienda – Capo primo) può essere sottoscritto con firma digitale, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione dei documenti informatici, ed è depositato, entro trenta giorni, presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, a cura di un intermediario abilitato ai sensi dell'articolo 31, comma 2-quater, della legge 24 novembre 2000, n. 340. In tale caso, l'iscrizione del trasferimento presso il registro delle imprese ha luogo, su richiesta di una delle parti, dietro esibizione del titolo da cui risultino il trasferimento e l'avvenuto deposito, rilasciato dall'intermediario che vi ha provveduto ai sensi del presente comma Resta salva la disciplina tributaria applicabile agli atti di cui al presente comma».

2.1768
GUALDANI

Dopo il comma 272, aggiungere il seguente:

«272-bis. Sono attribuite all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) le competenze, da esercitare in raccordo con l'Agenzia nazionale per l'occupazione, in materia di promozione del reinserimento e della integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro, da realizzare anche mediante il finanziamento con oneri a carico dell'INAIL, a valere sulle risorse finanziarie già disponibili a legislazione vigente, di progetti personalizzati mirati alla conservazione del posto di lavoro e/o alla ricerca di nuova occupazione, di interventi formativi di riqualificazione professionale, di progetti per il superamento e per l'abbattimento delle barriere architettoniche sui luoghi di lavoro, di interventi di adeguamento e di adattamento delle postazioni di lavoro».

2.1769
GUALDANI

Dopo il comma 272 aggiungere il seguente:

«272-bis. Con effetto dall'anno 2015, a decorrere dal 1º luglio di ciascun anno, gli importi degli indennizzi del danno biologico erogati dall'INAIL ai sensi dell'articolo 13 del Decreto legislativo 23 febbraio, n. 38 sono rivalutati, con Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su proposta del Presidente dell'Inail, sulla base delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenute rispetto all'anno precedente. Tale incremento si aggiunge a quello complessivo del 16,25 per cento di cui all'articolo 1, commi 23 e 24 della Legge 24 dicembre 2007, n. 247 nonché all'articolo 1, comma 129 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e relativi decreti attuativi e si applica agli indennizzi dovuti dall'Inail ai sensi della ''Tabella danno biologico'' di cui al Decreto ministeriale 12 luglio 2000''».

2.1770
GUALDANI

Dopo il comma 272, aggiungere il seguente:

«272-bis. All'articolo 38, del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

''2-bis. La mancanza o l'incompletezza delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2, costituendo un'irregolarità essenziale, obbliga il concorrente che intenda regolarizzarle al pagamento, in favore della stazione appaltante, di una sanzione pecuniaria, stabilita dal bando di gara in un'unica somma, di importo non superiore allo 0,1 per mille e comunque fino ad un massimo di diecimila euro. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese o integrate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Nei casi di irregolarità non essenziali ma afferenti ad elementi indispensabili, fa stazione appaltante ne richiede la regolarizzazione entro il medesimo termine, senza irrogare alcuna sanzione pecuniaria. In caso di irregolarità non essenziali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, la stazione appaltante non ne richiede la regolarizzazione, né applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di cui al secondo e terzo periodo ovvero di mancato versamento nello stesso termine della sanzione, ove prevista, il concorrente è escluso dalla gara''».

2.1771
GUALDANI

Dopo il comma 272, aggiungere il seguente:

«272-bis. All'articolo 38, del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

''2-bis. In caso di mancanza o incompletezza delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto ed i soggetti che le devono rendere; in caso di inutile decorso del termine, il concorrente è escluso dalla gara. Nei casi di irregolarità non essenziali, la stazione appaltante non ne richiede la regolarizzazione''».

2.1772
MARINELLO, MANCUSO, GUALDANI

Dopo il comma 272, aggiungere il seguente:

«272-bis. Ai Comuni di cui al D.M. 2 agosto 2006 del Ministero delle Infrastrutture beneficiari delle provvidenze di cui all'articolo 1 comma 224 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di Stabilità 2013), che alla data del 31 dicembre 2014 non hanno potuto accertare, relativamente al Patto di Stabilità interno, in termini di cassa, le somme trasferite con D.M. 16573 del 13 ottobre 2014 del Ministero delle Infrastrutture, non si applicano le sanzioni previste dall'articolo 31 della legge 12 novembre 2011 n. 183».

2.1773
MARINELLO, MANCUSO, GUALDANI

Dopo il comma 272, aggiungere il seguente:

«272-bis. Gli Enti Locali di cui al al D.M 2 agosto 2006 del Ministero delle Infrastrutture beneficiari delle provvidenze di cui all'articolo 1 comma 224 della Legge 24 dicembre 2012 n. 228 (Legge di Stabilità 2013), sono autorizzati ai fini del calcolo di stabilità interno, all'accertamento convenzionale di cassa a valere sul riparto di cui al D.M. 16573 del 13 ottobre 2014 del Ministero delle Infrastrutture, da intendersi come riscossione effettuata».

2.1774
MARINELLO, MANCUSO, GUALDANI

Dopo il comma 272 aggiungere il seguente:

«272-bis. Al fine di. valorizzare la peculiare specificità naturalistica di straordinari ecosistemi marini sommersi, all'articolo 36, comma 1, della legge 6 dicembre 1991 n. 394, dopo la lettera ee-sexies) aggiungere la seguente:

''ee-septies) Banchi Graham, Terribile, Pantelleria e Avventura nel Canale di Sicilia, da istituire anche separatamente e per le parti rientranti nella giurisdizione nazionale''».

2.1775
CARIDI

Dopo il comma 272 aggiungere il seguente:

«272-bis. Il comma 18 dell'articolo 1 della legge 56 del 7 aprile 2014 è sostituito dal seguente:
''18. La città metropolitana di Reggio Calabria è costituita ,con le procedure. di cui ai commi da 12 a 17, a partire dal 30 aprile 2015. Il termine di cui al comma 12 è fissato al 30 aprile 2014, quello di cui al comma 13 al 30 giugno 2015, quello di cui al comma 14 il 30 aprile 2015,quello di cui al comma 15 il 30 maggio 2015, quello di cui al comma 16 il 30 marzo 2015,quello di cui al comma 17 il30 settembre 2015».

2.1776
DE POLI

Dopo il comma 272, aggiungere infine il seguente comma:

«272-bis. All'articolo l della legge della Legge 07 aprile 2014, n. 56, dopo il comma 66, è aggiunto il seguente comma: ''66-bis. Al fine di ridurre la spesa, il Presidente della Provincia può avvalersi, per lo svolgimento dell'incarico di Segretario provinciale, del segretario del Comune di cui è Sindaco. Al segretario sarà riconosciuto l'istituto del galleggiamento in riferimento alla dirigenza provinciale e tale spesa sarà l'unica posta a carico della Provincia''».

2.1777
CONTE

Dopo il comma 272, aggiungere infine il seguente comma:

«273. All'articolo 1 della legge della Legge 07 aprile 2014, n. 56, dopo il comma 66, è aggiunto il seguente comma: ''66-bis. Al fine di ridurre la spesa, il Presidente della Provincia può avvalersi, per lo svolgimento dell'incarico di Segretario provinciale, del segretario del Comune di cui è Sindaco. Al segretario sarà riconosciuto l'istituto del galleggiamento in riferimento alla dirigenza provinciale e tale spesa sarà l'unica posta a carico della Provincia''».

2.1778
DE POLI

Dopo il comma 272, aggiungere infine il seguente comma:

«272-bis. All'articolo 1, comma 84, della Legge 07 aprile 2014, n. 56, sono aggiunti i seguenti periodi: ''Ai consiglieri provinciali, ai quali siano assegnate le deleghe di cui al comma 66, qualora si riuniscano in sede collegiale, su formale convocazione, si applica la previsione di cui al comma 3 dell'articolo 79 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni. Ai medesimi consiglieri si estende, inoltre, la disciplina dei permessi prevista per i componenti degli organi esecutivi prevista dal comma 4 del medesimo art. 79''».

2.1779
CONTE

Dopo il comma 272, aggiungere infine il seguente comma:

«273. All'articolo 1, comma 84, della Legge 07 aprile 2014, n. 56, sono aggiunti i seguenti periodi: ''Ai consiglieri provinciali, ai quali siano assegnate le deleghe di cui al comma 66, qualora si riuniscano in sede collegiale, su formale convocazione, si applica la previsione di cui al comma 3 dell'articolo 79 del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni. Ai medesimi consiglieri si estende, inoltre, la disciplina dei permessi prevista per i componenti degli organi esecutivi prevista dal comma 4 del medesimo articolo 79''».

2.1780
ZANONI, BROGLIA, PAGLIARI, DEL BARBA, FAVERO, CALEO, VATTUONE, FISSORE, ELENA FERRARA, GRANAIOLA, MATTESINI, D'ADDA, FILIPPIN, STEFANO ESPOSITO, PEZZOPANE, VACCARI, SOLLO, LO GIUDICE, ALBANO, FORNARO, SCALIA, LAI, BORIOLI, MANASSERO, PADUA, SPILABOTTE, SAGGESE, BERTUZZI

Dopo il comma 272 inserire il seguente:

«272-bis. All'articolo articolo 3 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo il comma 4 è inserito il seguente: ''4-bis. Al fine di garantire la sicurezza pubblica, per le caserme delle forze dell'ordine ospitate presso proprietà private, i comuni appartenenti al territorio di competenza delle stesse possono contribuire al pagamento del canone di locazione come determinato dall'agenzia delle entrate''».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle :finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2015: – 20.000.000;
2016: – 20.000.000;
2017: – 20.000.000.

2.1781
PAGLIARI, MATTESINI, VACCARI, CALEO, SPILABOTTE, PIGNEDOLI, FAVERO, PEZZOPANE, AMATI, PADUA, TOMASELLI, ZANONI, PUPPATO, LAI, SOLLO, CUOMO

Dopo il comma 272 inserire il seguente:

«272-bis. All'articolo 3, del decreto legge del 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo il comma 4 è inserito il seguente: ''4-bis. Al fine di garantire la sicurezza pubblica; per le caserme delle forze dell'ordine ospitate presso proprietà private, i comuni appartenenti al territorio di competenza delle stesse possono contribuire al pagamento del canone di locazione come determinato dall'agenzia delle entrate''».

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2015: – 10.000.000;
2016: – 10.000.000;
2017: – 10.000.000 .

2.1782
ARRIGONI, COMAROLI, TOSATO, BISINELLA, DIVINA

Dopo il comma 272 aggiungere il seguente:

«272-bis. Dopo articolo 3 comma 4 del decreto-legge 95 del 6 luglio 2012, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135, viene introdotto il comma 4-bis: ''AI fine di garantire la sicurezza pubblica, per le caserme delle forze dell'ordine ospitate presso proprietà private, i comuni appartenenti al territorio di competenza delle stesse possono contribuire al pagamento del canone di locazione come determinato dall'agenzia delle entrate''».

2.1783
MANCUSO, GUALDANI

Dopo il comma 272 aggiungere il seguente:

«272-bis. Dopo l'articolo 3, comma 4, del decreto-legge del 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012 n. 135, introdurre il comma 4-bis: ''Al fine di garantire la sicurezza pubblica, per le caserme delle forze dell'ordine ospitate presso proprietà private, i Comuni appartenenti al territorio di competenza delle stesse possono contribuire al pagamento del canone di locazione come determinato dall'agenzia delle entrate''».

2.1784
LANGELLA

Dopo il comma 272 aggiungere il seguente:

«272-bis) dopo articolo 3 comma 4 del decreto-legge 95 del 6 luglio 2012, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135, viene introdotto il comma 4-bis: ''Al fine di garantire la sicurezza pubblica, per le caserme delle forze dell'ordine ospitate presso proprietà private, i comuni appartenenti al territorio di competenza delle stesse POSSONO contribuire al pagamento del canone di locazione come determinato dall'agenzia delle entrate''».

2.1785
CROSIO, ARRIGONI, COMAROLI, TOSATO

Dopo il comma 272 inserire il seguente:

«272-bis. Al del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 147 dopo il comma 2-bis sono aggiunti i seguenti:

''2-ter. Per i comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti, nonché per i comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti inclusi nel territorio delle comunità montane, l'adesione al servizio idrico integrato è facoltativa. Ove il comune non aderisca, il nuovo soggetto gestore non subentra all'azienda speciale, all'ente o al consorzio pubblico esercente il servizio. I comuni di cui al presente comma possono, altresì, ritirare la propria adesione al servizio idrico integrato previo preavviso di sei mesi all'ente di governo dell'Ambito.
2-quater. Sulle gestioni di cui al comma 2-ter gli enti di governo dell'ambito esercitano funzioni di regolazione generale e di controllo, sulla base di un contratto di servizio'';

b) all'articolo 154 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

''7-bis. Nella modulazione della tariffa sono previste specifiche agevolazioni per i comuni ricadenti nelle comunità montane, mediante l'applicazione di riduzioni nelle misure di seguito indicate:

a) comunità fino a 1.500 abitanti, 50 per cento;
b) comunità da 1.501 a 5.000 abitanti, 40 per cento;
c) comunità sopra i 5.000 abitanti, 30 per cento.

7-ter. I comuni di cui all'articolo 147, comma 2-bis, applicano le riduzioni di cui al comma 7-bis, lettere a) e b), qualora aderiscano al servizio idrico 'integrato''».

2.1786
BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

Dopo il comma 272, aggiungere il seguente:

«272-bis. Alle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che siano titolari di affidamenti diretti di servizi senza gara, ovvero che svolgano funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale ne commerciale, ovvero che svolgano attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nelle quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 50 per cento delle spese correnti, è fatto divieto di procedere, a decorrere dall'anno 2015, ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale. Gli enti locali che non ottemperino alle disposizioni previste dall'articolo 147-quater del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono assoggettati alla sanzione pecuniaria, corrispondente alla diminuzione del 30 per cento del trasferimento delle risorse statali».

2.1787
LEPRI, CANTINI, COCIANCICH, COLLINA, CUOMO, DEL BARBA, DALLA ZUANNA, DI GIORGI, STEFANO ESPOSITO, FATTORINI, FAVERO, MAURO MARIA MARINO, MORGONI, MOSCARDELLI, PAGLIARI, PARENTE, SCALIA, SPILABOTTE

Dopo il comma 272, aggiungere fa seguente:

«272-bis. Le società non quotate controllate dal Ministero dell'economia e delle finanze che abbiano acquistato o acquistino da enti locali quote di partecipazioni in società miste pubblico-private, dismesse in ottemperanza alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, qualora intendano procedere alla successiva dismissione di quote, anche con ciò determinando la perdita del controllo di maggioranza della società partecipata, procedono con i tempi necessari a realizzare la massimizzazione dei proventi della vendita, anche nel caso in cui abbiano sottoscritto impegni con gli enti locali per la vendita delle predette quote entro termini prestabiliti».

2.1788
LEPRI, ANGIONI, CANTINI, COCIANCICH, COLLINA, CUOMO, D'ADDA, DEL BARBA, DI GIORGI, STEFANO ESPOSITO, FATTORINI, FAVERO, ELENA FERRARA, MAURO MARIA MARINO, MORGONI, MOSCARDELLI, PAGLIARI, PARENTE, PEZZOPANE, SCALIA, SPILABOTTE

Dopo il comma 272, aggiungere lo seguente:

«272-bis. Nel caso di aziende pubbliche di servizi alla persona o di IPAB che prevedano di non riconoscere compensi diretti o indiretti ai membri del consiglio di amministrazione, le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 112, non si applicano ai soggetti in quiescenza nominati nel consiglio di amministrazione. A tali soggetti non possono essere riconosciuti compensi diretti o indiretti neanche in quanto svolgano incarichi di amministrazione, di dirigenza od operativi nelle stesse aziende pubbliche di servizio nelle stesse IPAB».

2.1789
GUALDANI

Dopo il comma 272 aggiungere il seguente:

«272-bis. All'articolo 18 del D. lgs. n. 49 del 2014 dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

''5-bis: Al fine di valutare l'istanza di adeguamento dell'autorizzazione la Regione o la Provincia delegata si avvalgono del supporto del Centro di Coordinamento che assicura lo svolgimento di verifiche di carattere tecnico da eseguirsi sulla base delle disposizioni del decreto di cui al precedente comma 4 del presente articolo, che definisce anche i contenuti della relazione tecnica conclusiva. Salvo ove diversamente disposto in modo espresso dalla Regione o dalla Provincia delegata, il Centro di coordinamento assicurerà l'aggiornamento della relazione tecnica, sulla base delle indicazioni contenute nel decreto di cui al precedente comma 4 del presente articolo con periodicità annuale, al fine di consentire il monitoraggio della sussistenza dei requisiti e, comunque,. in occasione di qualsiasi istanza di modifica del provvedimento autorizzativo degli impianti iscritti all'elenco di cui all'articolo 33 comma2''».

2.1790
LANIECE, FRAVEZZI, ZELLER, PANIZZA, PALERMO, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN, BATTISTA

Dopo il comma 272, aggiungere il seguente:

«272-bis. All'articolo 5, comma 3, del D.M. 14 giugno 1989, n. 236, dopo le parole: ''Ogni struttura ricettiva (alberghi, pensioni, villaggi turistici, campeggi, etc.)'' aggiungere le seguenti: ''ad esclusione di quelle non collegate a strade carrozzabili e raggiungibili solo attraverso sentieri o vie alpinistiche''».

2.1791
GUALDANI

Dopo il comma 272 aggiungere il seguente:

«272-bis. All'articolo 23 del d.lgs. n. 49 del 2014 dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

''4-bis. Il finanziamento della gestione dei RAEE provenienti dai nuclei domestici rientranti nella categoria 4.9 dell'Allegato II è a carico dei produttori esclusivamente sulla base di quanto disposto dal comma 1 del presenta articolo. AI fine del calcolo della quota di mercato, i produttori dichiarano al Registro di cui all'Art. 29 il peso delle AEE immesse sul mercato sulla base di criteri standard predisposti dal Gestore Servizi Energetici (GSE). I suddetti criteri sono determinati in funzione del numero di pannelli fotovoltaici installati in impianti di potenza nominale inferiore ai 10 KW, coerentemente con la definizione di cui alla lettera qq) del comma 1 dell'articolo 4., rispetto al totale dei pannelli fotovoltaici installati nell'anno precedente a quello in cui i produttori effettuano le dichiarazioni di immesso sul mercato''».

2.1792
GUALDANI

Dopo il comma 272 aggiungere il seguente:

«272-bis. All'articolo 12 del d.lgs. n. 49 del 2014 dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

''3-bis. I Comuni assicurano la raccolta differenziata dei RAEE domestici rientranti nella categoria 4.9 dell'Allegato II, secondo la definizione di cui alla lettera qq) del comma 1 dell'articolo 4''».

2.1794
MARINELLO, MANCUSO, GUALDANI

Dopo il comma 272 aggiungere il seguente:

«272-bis. All'articolo 1, comma 683 della legge 147/2013 sono aggiunte in fine le seguenti parole: ''Per i comuni che non hanno approvato entro i termini di legge ed esclusivamente per l'anno 2014, il termine di approvazione delle tariffe TARl è prorogato al 31/12/2014''».

2.1795
D'ALÌ

Dopo il comma 272 aggiungere il seguente:

«272-bis. All'articolo 1, comma 683 della legge 147/2013 sono aggiunte in fine-le seguenti parole: ''Per i comuni che non hanno approvato entro i termini di legge ed esclusivamente per l'anno 2014, il termine di approvazione delle tariffe TARI è prorogato a131/12/2014''».

2.1796
MANDELLI

Dopo il comma 272, aggiungere il seguente:

«272-bis. All'obbligo derivante dall'articolo 15, commi 4 e 5, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito nella legge 17 dicembre 2012, n. 221, si applicano commissioni onnicomprensive della gestione e dell'utilizzo delle carte di debito nella misura massima pari allo 0,2 per cento del valore delle transazioni con esse effettuate. Al medesimo obbligo, osservato presso gli impianti di distribuzione carburanti e presso le rivendite di tabacchi, si applicano commissioni onnicomprensive della gestione e dell'utilizzo delle carte di. debito nella misura massima pari allo 0,1 per cento del valore delle transazioni con esse effettuate. In ambedue le fattispecie di cui ai periodi precedenti gli importi sulle transazioni a carico degli esercenti, non superiori alle percentuali prescritte, ricomprendono qualsiasi corrispettivo richiesto dal circuito bancario in riferimento all'uso del POS e, in generale, della strumentazione tecnologica messa a disposizione per l'effettuazione delle transazioni medesime».

2.1797
MANDELLI

Dopo il comma 272, aggiungere il seguente:

«272-bis. All'articolo 2 comma 4 del decreto legge 25 gennaio 2012, n. 2, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 28, dopo il primo periodo, inserire il seguente: ''La cessione a titolo oneroso, nell'ambito della vendita al dettaglio ai consumatori finali, di sacchi non conformi a quanto prescritto dal presente articolo, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 250 euro a 2.500 euro''».

2.1798
ARRIGONI, CROSIO, COMAROLI, TOSATO

Dopo il comma 272, aggiungere il seguente:

«272-bis. Fino alla deliberazione definitiva del piano attuativo dello strumento urbanistico comunale che rende definitivo il potenziale edificatorio di un terreno edificabile, restano in vigore le imposte comunali previgenti all'iter del piano attuativo».

2.1799
BONFRISCO

Dopo il comma 272 aggiungere il seguente:

«272-bis. Al comma 1, articolo 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge dall'articolo 1, comma 1, legge 7 agosto 2012, n. 135:

1) al quarto periodo, dopo la parola: ''Stato'' sono inserite le seguenti parole: ''ed agli enti locali di cui al comma 1, articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,'';
2) dopo il quarto periodo è inserito il seguente: ''I contratti stipulati ai sensi del precedente periodo dalle Amministrazioni dello stato e dagli enti locali di cui al comma 1, articolo 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, possono essere affidati con la procedura di cui all'articolo 125, comma 11, ultimo periodo del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 esclusivamente per importi inferiori a quelli indicati all'articolo 28 del medesimo decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163.''».

2.1800
BONFRISCO

Dopo il comma 272 aggiungere il seguente:

«272-bis. Al comma 1, articolo 1, quarto periodo del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito in legge dall'articolo 1, comma 1, legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo la parola: ''Stato'' sono inserite le seguenti parole: ''ed agli Enti locali di cui ai comma 1, articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267,'' e dopo le parole: ''ed a condizione che'' sono inserite le seguenti: ''l'affidamento del contributo sia avvenuto nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e''.».

2.1801
MANDELLI

Dopo il comma 272, aggiungere il seguente:

«272-bis. Al comma 320, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo la parola: ''euro'' sono inserite le seguenti: ''nonché 35 milioni di euro per spese in conto capitale a valere sulle risorse di cui all'articolo 20, della legge 11 marzo 1988, n. 67''».

2.1802
GUALDANI

Dopo il comma 272 aggiungere il seguente:

«272-bis. All'articolo 26-ter del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013 n. 98, al primo periodo, le parole: ''e fino al 31 dicembre 2014'' sono soppresse».

2.1803
GUALDANI

Dopo il comma 272 aggiungere il seguente:

«272-bis. All'articolo 26-ter del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013 n. 98, al primo periodo, le parole: ''e fino al 31 dicembre 2014'' sono sostituite dalle parole: ''e fino al 31 dicembre 2016''.».

2.1804
MANDELLI

Dopo il comma 272, aggiungere il seguente:

«272-bis. Al fine di poter assolvere ai propri fini istituzionali, il contributo alla Biblioteca italiana per i ciechi ''Regina Margherita'' di Monza di cui alla legge 18 maggio 2011, n. 76, è incrementato di un importo pari a 2 milioni di euro per gli anni 2015 e 2016''.».

Conseguentemente ridurre proporzionalmente dell'1 per cento tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegato tabella C.

2.1805
SAGGESE

Dopo il comma 272, aggiungere il seguente:

«272-bis. All'articolo 18, comma 8-quinquies, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: ''30 aprile 2014'', ovunque ricorrono, sono sostituite dalle parole: ''28 febbraio 2015'' e le parole: ''30 giugno 2014'' sono sostituite dalle parole: ''30 giugno 2015'';
b) dopo il secondo periodo, sono aggiunte le seguenti parole: ''I termine ultimo per la consegna dei lavori è fissato al 31 dicembre 2015''».

2.1806
GUALDANI

Dopo il comma 272 aggiungere il seguente:

«272-bis. All'articolo 357 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, dopo il comma 30 è inserito il seguente:

''30-bis. In relazione all'articolo 194, in deroga a quanto previsto al comma 1, fino al 31 dicembre 2016, il direttore dei lavori redige lo stato di avanzamento dei lavori nei termini specificati nel contratto e, comunque, con cadenza bimestrale, che deve essere esplicitata nel contratto. La disposizione si applica ai contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto''.».

2.1807
BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

Dopo il comma 272, aggiungere il seguente:

«272-bis. All'articolo 147-quater del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

''5-bis. L'ente locale che non ottemperi alle disposizioni di cui al presente articolo è assoggettato alla sanzione pecuniaria, corrispondente alla diminuzione del 30 per cento del trasferimento delle risorse statali.«».

2.1808
ZANONI, BROGLIA, PAGLIARI, DEL BARBA, FAVERO, CALEO, VATTUONE, FISSORE, ELENA FERRARA, GRANAIOLA, MATTESINI, D'ADDA, FILIPPIN, STEFANO ESPOSITO, PEZZOPANE, VACCARI, SOLLO, LO GIUDICE, ALBANO, FORNARO, SCALIA, LAI, BORIOLI, MANASSERO, PADUA, SPILABOTTE, SAGGESE, BERTUZZI

Dopo il comma 272 inserire il seguente:

«272-bis. All'articolo 7 della legge 5 giugno 2003. n. 131, il comma 8 è soppresso».

2.1809
PAGLIARI, MATTESINI, VACCARI, CALEO, SPILABOTTE, PIGNEDOLI, FAVERO, PEZZOPANE, AMATI, PADUA, TOMASELLI, ZANONI, PUPPATO, LAI, SOLLO, CUOMO

Dopo il comma 272 inserire il seguente:

«272-bis. All'articolo 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131 il comma 8 è soppresso».

2.1810
ARRIGONI, BISINELLA

Dopo il comma 272 aggiungere il seguente:

«272-bis. È soppresso il comma 8 dell'articolo 7 della legge 5 giugno 2003 n. 131 recante: ''Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3''.».

2.1811
LANGELLA

Dopo il comma 272 aggiungere il seguente:

«272-bis. È soppresso il comma 8 dell'articolo 7 della legge 5 giugno 2003 n. 131 recante ''Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3''.».

2.1812
MILO, MARIO FERRARA

Dopo il comma 272 aggiungere il seguente:

«26-bis. In relazione alle necessità derivanti dall'ambito del sistema di prevenzione e dalla introduzione di un modello unico del rischio sismico, il Ministero dell'Economia e Finanze è autorizzato ad effettuare, mediante propri decreti, il ripristino della dotazione originaria di spesa in termini di competenza e di cassa dello stanzia mento di cui al capitolo 7289 dello stato di previsione del Ministero di Economia e Finanze per il triennio 2015-2017 iscritto nel programma ''Sostegno allo Sviluppo sostenibile'' della missione ''sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente''».

All'onere derivante per la relativa copertura per il triennio 2015-2017, si provvede mediante corrispondente riduzione, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017 nell'ambito del Programma «fondi da assegnare» della Missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle Finanze per gli anni 2015 e 2017».

2.0.1
DI BIAGIO

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 e delega al Governo per il riordino dell'Associazione italiana della Croce rossa – CRI)

1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 10-ter della legge 30 ottobre 2013, n. 125, al decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 e ss.m.m.ii., sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: ''1º gennaio 2015'', ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: ''1º gennaio 2017'';
b) le parole: ''31 dicembre 2016'', ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2018'';
c) le parole: ''31 dicembre 2014'', ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2016'';
d) le parole: ''1º gennaio 2017'', ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: ''1º gennaio 2019''.
e) all'articolo 3, comma 3, dopo le parole: '', 2012, 2013 e 2014'' sono aggiunte le seguenti parole '', nonché per il triennio 2015-2017''; dopo le parole: ''sarà approvato per il 2012, il 2013 e il 2014'' sono inserite le seguenti: '', nonché per il triennio 2015-2017''; dopo le parole: ''per le esigenze del bilancio di previsione 2013 e 2014'' sono inserite le seguenti: '', nonché per il bilancio di previsione del triennio 2015- 2017'';
f) all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, al terzo periodo, dopo le parole: ''per gli anni 2012, 2013 e 2014'' inserire le seguenti: '' nonché per il triennio 2015-2017'' e, al quarto periodo, dopo le parole: ''per gli anni 2012, 2013 e 2014'' inserire le seguenti: ''nonché per il triennio 2015-2017''.

2. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata. in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi finalizzati al riordino dell'Associazione italiana della Croce rossa (CRI) in base ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) conservazione della qualificazione e della natura di ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico;
b) soggezione alla disciplina normativa e giuridica degli enti pubblici;
c) razionalizzazione dell'organizzazione e della struttura amministrativa dell'ente;
d) adeguamento della struttura centrale e territoriale ai principi di efficacia, efficienza ed economicità;
e) armonizzazione dei compiti della CRI, con particolare riferimento a quelli del volontariato, con la ''Strategia 2020'' della Federazione internazionale delle Società di Croce rossa e Mezzaluna rossa per il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

1) miglioramento dello stato di salute delle persone e delle comunità;
2) protezione della vita e supporto socio-sanitario alle comunità;
3) promozione della salute per la costruzione di comunità più sicure;
4) assicurare l'acquisizione di competenze da parte della comunità per proteggere la propria vita e quella degli altri;
5) ridurre le cause di vulnerabilità individuali ed ambientati;
6) contribuire alla costruzione di comunità più inclusive;
7) promuovere e facilitare il pieno sviluppo dell'individuo;
8) salvare vite e fornire assistenza immediata alle comunità colpite da disastro;
9) ridurre il livello di vulnerabilità delle comunità di fronte ai disastri;
10) assicurare una riposta efficace e tempestiva ai disastri ed alle emergenze nazionali ed internazionali;
11) ristabilire e migliorare il funzionamento delle comunità a seguito di disastri;
12) adempiere il mandato istituzionale della diffusione del diritto internazionale umanitario, dei princìpi fondamentali e dei valori umanitari;
13) sviluppare opportunità di collaborazione all'interno del movimento internazionale, coerentemente con il Principio fondamentale di universalità;
14) promuovere lo sviluppo della fascia giovane della popolazione e favorirne il processo di crescita;
15) promuovere ed educare alla cultura della cittadinanza attiva;
16) aumentare la capacità sostenibile della CRI a livello locale e nazionale, di prevenire ed affrontare in modo efficace le vulnerabilità delle comunità;
17) rafforzare la cultura del servizio volontario e della partecipazione attiva;
18) mantenere gli statuti, regolamenti e piani d'azione in linea con le raccomandazioni e decisioni internazionali;
19) adattare ogni azione all'evoluzione dei bisogni delle persone vulnerabili;
f) conferimento di espresse deleghe al Corpo militare CRI finalizzate all'impiego dei militari CRI in caso di calamità naturali o disastri, anche con funzioni di protezione civile, nonché per il soccorso sanitario di massa, sia in guerra sia in caso di catastrofe, attraverso l'impiego di reparti, unità e formazioni campali, raggruppamenti e gruppi sanitari mobili, ospedali da campo attendati e baraccati, treni-ospedali, posti di soccorso attendati ed accantonabili, reparti di soccorso motorizzati da mantenere permanente-mente operativi in ''formazione quadro'' con il personale del contingente militare CRI già in servizio attivo ed integrabili, all'atto della mobilitazione, con il personale militare iscritto nei ruoli in congedo (riservisti).

3. I decreti legislativi di cui al comma 2 sono adottati su proposta del Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione nonché con il Ministro della Difesa, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e gli organismi centrali della rappresentanza militare CRI e previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, che si esprime entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi; decorso tale termine, il Governo può comunque procedere. Successivamente, gli schemi sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro trenta giorni dall'assegnazione; decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.
4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge si procede al rinnovo degli organi di governo della CRI.
5. L'adozione dei decreti legislativi attuativi della delega di cui all'articolo 2 non deve comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».


3.1
MANCUSO, GUALDANI

Prima del comma 1 inserire il seguente:

«01. Entro il 30 aprile 2015, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa intesa con la Conferenza Unificata, provvede al riordino della tassazione degli immobili, con particolare riferimento agli immobili per civile abitazione, assicurando:

1) la neutralità del relativo gettito;
2) l'accorpamento di tutta . l'imposizione di competenza degli enti territoriali esistente in un'unica imposta locale;
3) consentire ai Comuni la determinazione della struttura delle detrazioni e esenzioni, da calcolare a livello locale attraverso un fattore di correzione del valore nazionale di detrazione di riferimento; il fattore di correzione è ponderato sulla base dei seguenti fattori: a) differenziale delle rendite medie locali dal riferimento nazionale; b) la percentuale di scostamento tra il valore di mercato dell'immobile e il valore imponibile.
4) la riduzione delle scadenze di pagamento ad un massimo di 2 all'anno, in concomitanza con il versamento di altre imposte locali o statali».

3.2
CHIAVAROLI, BIANCONI, GUALDANI, MANCUSO

Prima del comma 1 inserire il seguente:

«01. Entro il 30 aprile 2015, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa intesa con la Conferenza Unificata, provvede al riordino della tassazione degli immobili. con particolare riferimento agli immobili per civile abitazione, assicurando:

1) la neutralità del relativo gettito;
2) l'accorpamento di tutta l'imposizione di competenza degli enti territoriali esistente in un'unica imposta locale;
3) la riduzione delle scadenze di pagamento ad un massimo di 2 all'anno, in concomitanza con il versamento di altre imposte locali o statali».

3.3
URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO

Sopprimere i commi da 1 a 5.

Conseguentemente, dopo il comma 28, inserire il seguente:

«28-bis. I commi 48, 49 e 49-bis, dell'articolo 2, della legge n. 286 del 2006, sono sostituiti dai seguenti:

''48. I trasferimenti di beni e diritti per causa di morte sono soggetti all'imposta di cui al comma 47 con le seguenti aliquote sul valore complessivo netto dei beni:

a) devoluti a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 500.000 di euro: 5 per cento;
a-bis) devoluti a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro; 8 per cento;
b) devoluti a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 8 per cento;
c) devoluti a favore di altri soggetti; 10 per cento;

49. Per le donazioni e gli atti di trasferimento a titolo gratuito di beni e diritti. e la costituzione di vincoli di destinazione di beni l'imposta è determinata dall'applicazione delle seguenti aliquote al valore globale dei beni e dei diritti al netto degli oneri da cui è gravato il beneficiario diversi da quelli indicati dall'articolo 58, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, ovvero, se la donazione è fatta congiuntamente a favore di più soggetti o se in uno stesso atto sono compresi più atti di disposizione a favore di soggetti diversi, al valore delle quote dei beni o diritti attribuiti;

a) a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 500.000 di euro: 5 per cento;
a-bis) a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro; 8 per cento;
b) a favore dei altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 8 per cento;
c) a favore di altri soggetti: 10 per cento.

49-bis. Se il beneficiario dei trasferimenti di cui ai commi 48 e 49 è una persona portatrice di handicap riconosciuto grave ai sensi della legge 5 febbraio 1992. n. 104, l'imposta si applica esclusivamente sulla parte del valori della quota o del legato che supera l'ammontare di 1.000.000 euro''».

3.4
COMAROLI, BELLOT, BISINELLA, TOSATO

Sopprimere i commi 1, 2, 3, 4 e 5.

Conseguentemente all'articolo 1, sopprimere i commi 116, 117 e 125. All'articolo 3, comma 76, aggiungere, infine, le parole:

«ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 550 milioni di euro a decorre dal 2015».

3.5
SUSTA

Sopprimere i commi da 1 a 5.

Conseguentemente

– all'articolo 1, sopprimere i commi 116 e 139;
– all'articolo 3, comma 76, aggiungere, infine, le seguenti parole:

«, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 240 milioni di euro per l'anno 2015, e 270 milioni di euro a decorrere dal 2016, ad eccezione delle spese relative alle Missioni ''Soccorso Civile'', ''Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca'', ''Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo'', ''Ricerca e Innovazione'', ''Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici'', ''Istruzione scolastica'', ''Istruzione universitaria e formazione postuniversitaria'', ''Diritti sociali, politiche e famiglia'', alla Tabella A voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni

2015: – 80.000. 000
2016: – 80.000.000
2017: – 80.000.000

3.6
FRAVEZZI, BATTISTA, LANIECE, FAUSTO GUILHERME LONGO, PANIZZA, PUPPATO, VACCARI

Sopprimere i commi da 1 a 5.

Conseguentemente, al comma 76, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per importo pari 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015».

3.7
MUNERATO, COMAROLI, TOSATO

Sopprimere i commi da 1 a 5.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 76, aggiungere, infine. le seguenti parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successi.ve. le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017».

3.8
SUSTA

Sopprimere i commi da 1 a 5.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 76, aggiungere, infine, le seguenti parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 450 milioni di euro per l'anno 2015, e 480 milioni di euro a decorrere dal 2016, ad eccezione delle spese relative alle Missioni ''Soccorso Civile'', ''Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca'', ''Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo'', ''Ricerca e Innovazione'', ''Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici'', ''Istruzione scolastica'', ''Istruzione universitaria e formazione postuniversitaria'', ''Diritti sociali politiche e famiglia''».

3.9
GUALDANI

Sopprimere i commi da 1 a 5.

Conseguentemente, al comma 76 dell'articolo 3, aggiungere, in fine, le parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 450 milioni di euro per l'anno 2015 e di 480 milioni di euro a decorrere dal 2016».

3.10
URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO

Sostituire i commi da 1 a 5 con il seguente:

«1. A decorrere dal l o gennaio 2015, l'importo annuo lordo delle pensioni pubbliche, anche cumulate, a carico dell'Inps – gestione ex Inpdap –, nonché della gestione separata di cm all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è soggetto al limite di cui all'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011. n. 201, convertito. con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, eventuali aggiornamenti relativi all'ammontare del predetto trattamento. Le somme trattenute vengono direttamente acquisite alle Casse dello Stato».

3.11
COMAROLI, TOSATO, BELLOT

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, all'articolo 1, sopprimere i commi 116 e 117.

All'articolo 3, comma 76, aggiungere, infine, le parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 550 milioni di euro a decorre dal 2015».

3.12
BONFRISCO, D'ALÌ, CERONI, MANDELLI, MILO, GALIMBERTI, D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI, FALANGA, EVA LONGO, ARACRI, PAGNONCELLI, TARQUINIO, BRUNI, PERRONE, IURLARO, MINZOLINI, ZIZZA, D'ANNA, SCAVONE, RUVOLO, COMPAGNONE

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, all'articolo 2, dopo il comma 45 inserire il seguente:

«45-bis. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ridotte di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015.

3.13
GASPARRI

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2015: – 105.000.000;
2016: – 105.000.000;
2017: – 105.000.000.

Ridurre del 3% tutti gli stanziamenti di parte corrente della allegata tabella C.

3.14
BULGARELLI, MANGILI, LEZZI, CATALFO, PAGLINI, PUGLIA, AIROLA

All'articolo 3, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. All'articolo 17 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, il comma 1 è sostituito dal seguente:

''1. La quota parte di capitale gestita dai fondi pensione complementare, derivata dai redditi dei singoli lavoratori inferiori a 90.000 euro lordi, è soggetta ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dell'11 per cento mentre la quota parte di capitale gestita da fondi pensione derivante da redditi dei singoli lavoratori con reddito superiore per almeno due anni consecutivi a 90.000 euro lordi, è soggetto ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 20 per cento. Tale regime di tassazione separata si ripercuoterà con i suoi effetti nella gestione della posizione individuale dei singoli lavoratori. Le aliquote indicate si applicano sul risultato netto maturato in ciascun periodo d'imposta''»;

b) sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. All'articolo 11 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, il comma 3 è sostituito dal seguente:

''3. La quota parte di capitale gestito da fondi di trattamento di fine rapporto e di previdenza, derivata dai redditi dei singoli lavoratori inferiori a 90.000 euro lordi, è soggetta ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dell'11 per cento mentre la quota parte di capitale gestita da fondi analoghi derivanti da redditi dei singoli lavoratori con reddito superiore per almeno due anni consecutivi a 90.000 euro lordi, è soggetto ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 20 per cento. Tale regime di tassazione separata si ripercuoterà con i suoi effetti nella gestione della posizione individuale dei singoli lavoratori. Le aliquote indicate si applicano sul risultato netto maturato in ciascun periodo d'imposta''».

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 76, aggiungere, in fine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 500.000.000 euro a decorrere dal 2015».

3.15
LEZZI, BULGARELLI, MANGILI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. All'articolo 17 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, il comma 1 è sostituito dal seguente:

''1. La quota parte di capitale gestita dai fondi pensione complementare, derivata dai redditi dei singoli lavoratori inferiori a 90.000 euro lordi, è soggetta ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dell'11 per cento mentre la quota parte di capitale gestita da fondi pensione derivante da redditi dei singoli lavoratori con reddito superiore per almeno due anni consecutivi a 90.000 euro lordi, è soggetto ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 20 per cento. Tale regime di tassazione separata si ripercuoterà- con i suoi effetti nella gestione della posizione individuale dei singoli lavoratori. Le aliquote indicate si applicano sul risultato netto maturato in ciascun periodo d'imposta''»;

Conseguentemente, sostituire il comma 3, con il seguente:

3. All'articolo 11 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, il comma 3 è sostituito dal seguente:

3. La quota parte di capitale gestito da fondi di trattamento di fine rapporto e di previdenza, derivata dai redditi dei singoli lavoratori inferiori a 90.000 euro lordi, è soggetta ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dell'11 per cento mentre la quota parte di capitale gestita da fondi analoghi derivanti da redditi dei singoli lavoratori con reddito superiore per almeno due anni consecutivi a 90.000 euro lordi è soggetto ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 20 per cento. Tale regime di tassazione separata si ripercuoterà con i suoi effetti nella gestione della posizione individuale dei singoli lavoratori. Le aliquote indicate si applicano sul risultato netto maturato in ciascun periodo d'imposta.

E conseguentemente ancora, all'articolo 3, al comma 76, aggiungere, in fine, le parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto capitale, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 500.000.000 euro a decorrere dal 2015».

3.16
GUALDANI

All'articolo 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 1, è sostituito dal seguente:

«1) All'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, le parole: ''11 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''12,50 per cento''»;
2) il comma 2 è soppresso;
3) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. All'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, e successive modificazioni, le parole: ''11 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''12,50 per cento''».

4) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. La disposizione di cui al comma 1 si applica dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014».

Conseguentemente,

– ridurre di 250 milioni di euro lo stanziamento relativo al Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui all'articolo 1, comma 83, per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017.

– Dopo il comma 5, aggiungere il seguente comma:

«5-bis. A decorrere dal primo gennaio 2015 si provvede a ridurre i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione della presente disposizione con riferimento ai singoli regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale interessati. Dai decreti di cui al presente comma devono derivare risparmi almeno pari a 105 milioni di euro a decorrere dal 2015»;

– ridurre di 50 milioni di euro lo stanziamento della allegata tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017.

3.17
BONFRISCO, D'ALÌ, CERONI, MANDELLI, MILO, GALIMBERTI, D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI, FALANGA, EVA LONGO, ARACRI, PAGNONCELLI, TARQUINIO, BRUNI, PERRONE, IURLARO, MINZOLINI, ZIZZA, D'ANNA, SCAVONE, RUVOLO, COMPAGNONE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 1, con il seguente:

1. All'articolo 17, comma 1, del decreto legislativa 5 dicembre 2005, n. 252, le parole: «11 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «12,50 per cento»;

b) sopprimere il comma 2;
c) sostituire il comma 3, con il seguente:

3. All'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, e successive modificazioni, le parole: «11 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «12,50 per cento»;

d) sostituire il comma 4 con il seguente:

4. La disposizione di cui al comma 1 si applica dal periodo d'imposta successivo a quella in corso al 31 dicembre 2014.

Conseguentemente:

a) sopprimere il comma 112, dell'articolo 1;
b) all'articolo 1, dopo il comma 132 aggiungere il seguente:

132-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2015 si provvede a ridurre i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato c-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione della presente disposizione con riferimento ai singoli regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale interessati. Dai decreti di cui al presente comma devono derivare risparmi almeno pari a 105 milioni di euro a decorrere dal 2015.

c) Alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2015: – 50.000.000;
2016: – 50.000.000;
2017: – 50.000.000.

3.18
D'ALÌ

Apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, le parole: ''11 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''12,50 per cento''»;

b) sopprimere il comma 2;
c) sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. All'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n.47, e successive modificazioni, le parole: »11 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «12,50 per cento»;

d) sostituire il comma 4 con il seguente:

«La disposizione di cui al comma 1 si applica dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014».

Conseguentemente, all'articolo 1:

a) sopprimere il comma 112;
b) dopo il comma 132, aggiungere il seguente:

«132-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2015 si provvede a ridurre i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato c-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione della presente disposizione con riferimento ai singoli regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale interessati. Dai decreti di cui al presente comma devono derivare risparmi almeno pari a 105 milioni di euro a decorrere dal 2015».

c) Alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2015: – 50.000.000;
2016: – 50.000.000;
2017: – 50.000.000.

3.19
SCALIA

All'articolo 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 1, è sostituito dal seguente:

«1. All'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, le parole: ''11 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''12,50 per cento'';
2) il comma 2 è soppresso;
3) il comma 3 è sostituito dal seguente:

''3. All'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, e successive modificazioni, le parole: ''11 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''12,50 per cento''.

4) il comma 4 è sostituito dal seguente:

''4. La disposizione di cui al comma 1 si applica dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014''».

Conseguentemente:

sopprimere l'articolo 1, comma 112;
aggiungere il seguente comma:

«A decorrere dal primo gennaio 2015 si provvede a ridurre i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente.
Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione della presente disposizione con riferimento ai singoli regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale interessati. Dai decreti di cui al presente comma devono derivare risparmi almeno pari a 105 milioni di euro a decorrere dal 2015«.

ridurre di 50 milioni di euro lo stanziamento della allegata tabella A, rubrica del Ministero, dell'economia e delle finanze.

3.20
COMAROLI, TOSATO, BELLOT

Apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 11 è sostituito dal seguente:

«1. All'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, le parole: ''11 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''12,50 per cento''».

2) il comma 2 è soppresso;
3) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. All'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, e successive modificazioni, le parole: ''11 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''12,50 per cento''».

4) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. La disposizione di cui al comma 1 si applica dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014».

Conseguentemente:

All'articolo 1, sopprimere i commi 116. 117 e 125.
All'articolo 2, sopprimere il comma 207.
All'articolo 3, comma 76, aggiungere, infine, le parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente. relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 553.818 migliaia di euro di euro a decorrere dal 2015».

3.21
GIANLUCA ROSSI, PARENTE

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. All'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, le parole: ''11 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''12,50 per cento''».

Conseguentemente:

a) il comma 2 è soppresso;
b) Il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. All'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, e successive modificazioni, le parole: ''11 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''12,50 per cento''».

c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. La disposizione di cui al comma 1 si applica dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al31 dicembre 2014».

d) dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. A decorrere dal primo gennaio 2015 ridurre i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.,111, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione della presente disposizione con riferimento ai singoli regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale interessati. Dai decreti di cui al presente comma devono derivare risparmi almeno pari a 500 milioni di euro a decorrere dal 2015».

3.22
VERDUCCI, MATURANI, STEFANO ESPOSITO, FABBRI, VACCARI, GIANLUCA ROSSI, CAPACCHIONE, FISSORE, ELENA FERRARA, ZANONI, CARDINALI, ANGIONI, TOMASELLI, FILIPPI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. All'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, le parole: ''11 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''12,50 per cento''».

Conseguentemente:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. All'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, e successive modificazioni, le parole: ''11 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''12,50 per cento''».

b) dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. A decorrere dal primo gennaio 2015 ridurre i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, ,di cui all'allegato C-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da. pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione della presente disposizione con riferimento ai singoli regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale interessati. Dai decreti di cui al presente comma devono derivare risparmi almeno pari a 500 milioni di euro a decorrere dal 2015»;

c) comma 21, lettera g) sostituire lo parola: «triplo» con lo seguente: «quadruplo».
d) alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2015: – 50.000.000;
2016: – 50.000.000;
2017: – 50.000.000.

3.23
GIANLUCA ROSSI, SANGALLI, FORNARO, GIACOBBE, GUERRA, MOSCARDELLI, RICCHIUTI, TURANO, GATTI, PEGORER, GUERRIERI PALEOTTI

Al comma 1, sostituire le parole: «20 per cento» con le seguenti:« 12,5 per cento».

Conseguentemente:

1) al medesimo articolo 3, comma 21, lettera g) sostituire lo parola: «triplo» con la seguente: «quintuplo».
2) dopo il comma 66, aggiungere il seguente:

«66-bis. A decorrere dal primo gennaio 2015 ridurre i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione della presente disposizione con riferimento ai singoli regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale interessati. Dai decreti di cui al presente comma devono derivare risparmi almeno pari a 130 milioni di euro a decorrere dal 2015».

3) alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2015: – 50.000.000;
2016: – 50.000.000;
2017: – 50.000.000.

3.24
COMAROLI, TOSATO, BELLOT

Al comma 1 sostituire le parole: «20 per cento» con le seguenti: «15 per cento» e al comma 3 sostituire le parole: «17 per cento» con le seguenti: «13 per cento».

Conseguentemente:

All'articolo 1, sopprimere i commi 116, 117 e 125.
All'articolo 3, comma 76, aggiungere, infine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 550 milioni di euro a decorre dal 2015».

3.25
SUSTA

Apportare le seguenti modificazioni:

al comma 1 sostituire le parole: «20 per cento» con le seguenti: «15 per cento»;
comma 3 sostituire le parole: «17 per cento» con le seguenti: «13 per cento»;

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 116, sostituire le parole: «100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015» con le seguenti: «50 milioni di euro per l'anno 2015 e 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016»;

all'articolo 3, comma 76, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 150 milioni di euro per l'anno 2015, e 170 milioni di euro a decorrere dal 2016, ad eccezione delle spese relative alle Missioni ''Soccorso Civile'', ''Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca'', ''Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo'', ''Ricerca e innovazione'', ''Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici'', ''Istruzione scolastica'', ''Istruzione universitaria e formazione postuniversitaria'', ''Diritti sociali, politiche e famiglia''»;
alla Tabella A voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:

2015: – 30.000.000;
2016: – 60.000.000;
2017: – 60.000.000.

3.26
SUSTA, LUIGI MARINO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sostituire le parole: «20 per cento» con le seguenti: «15 per cento»;
b) al comma 3 sostituire le parole: «17 per cento» con le seguenti: «13 per cento»;

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 76, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 230 milioni di euro per l'anno 2015, e 250 milioni di euro a decorrere dal 2016, ad eccezione delle spese relative alle Missioni ''Soccorso Civile'', ''Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca'', ''Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo'', ''Ricerca e Innovazione'', ''Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici'', ''Istruzione scolastica'', ''Istruzione universitaria e formazione postuniversitaria'', ''Diritti sociali, politiche e famiglia''».

3.27
URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) Al comma 1, sostituire le parole: «20 per cento» con le seguenti: « 15 per cento»;
b) al comma 3, sostituire le parole: «17 per cento» con le seguenti parole: «14 per cento».

Conseguentemente, dopo il comma 28, aggiungere il seguente:
«28-bis. All'articolo 19, comma 6 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 dei 2011, aggiungere, in fondo il seguente periodo: ''A decorrere dall'anno 2015 l'aliquota è stabilità nella misura del 1 per mille''».

3.28
VERDUCCI, MATURANI, STEFANO ESPOSITO, FABBRI, VACCARI, GIANLUCA ROSSI, CAPACCHIONE, FISSORE, ELENA FERRARA, ZANONI, CARDINALI, ANGIONI, TOMASELLI, FILIPPI

Al comma 1 sostituire le parole: «20 per cento» con le seguenti: «15 per cento».

Conseguentemente:

a) al comma 3 sostituire le parole: «17 per cento» con le seguenti: «14 per cento»;
b) dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. A decorrere dal primo gennaio 2015 ridurre i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione della presente disposizione con riferimento ai singoli regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale interessati. Dai decreti di cui al presente comma devono derivare risparmi almeno pari a 250 milioni di euro a decorrere dal 2015»;

c) comma 21, lettera g) sostituire la parola: «triplo» con lo seguente: «quadruplo»;
d) alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2015: – 50.000.000;
2016: – 50.000.000;
2017: – 50.000.000.

3.29
GIANLUCA ROSSI, MAURO MARIA MARINO, SANGALLI, FORNARO, GIACOBBE, GUERRA, MOSCARDELLI, RICCHIUTI, TURANO, GATTI, PEGORER

Al comma 1, sostituire le parole: «20 per cento» con le seguenti: «15 per cento»;

Conseguentemente,

al comma 31 le porole: «17 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «14 per cento».

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2015: – 105.000.000;
2016: – 105.000.000;
2017: – 105.000.000.

Alla Tabella A, voce Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2015: – 5.000.000;
2016: – 5.000.000;
2017: – 5.000.000.

Alla Tabella A, voce Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2015: – 5.000.000;
2016: – 5.000.000;
2017: – 5.000.000.

Alla Tabella A, voce Ministero della giustizia, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2015: – 5.000.000;
2016: – 5.000.000;
2017: – 5.000.000.

Alla Tabella A, voce Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2015: – 5.000.000;
2016: – 5.000.000;
2017: – 5.000.000.

dopo il comma 74, aggiungere il seguente:

«74-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 439, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ridotte di ulteriori 135 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015, secondo quanto indicato nell'allegato 4 alla presente legge. Per effettive, motivate e documentate esigenze, su proposta delle amministrazioni, possono essere disposte variazioni compensative tra i capitoli interessati, con invarianza degli effetti sull'indebita mento netto delle pubbliche amministrazioni.

Allegato 4

RIDUZIONI CONSUMI INTERMEDI

MINISTERO201520162017(milioni di euro)Ministero dell'economia e delle finanze30,00030,00030,000Ministero dello sviuppo economico3,0003,0003,000Ministero del lavoro e delle politiche sociali3,0003,0003,000Ministero della giustizia13,00013,00013,000Ministero degli affari esteri15,00015,00015,000Ministero dell'interno18,00018,00018,000Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare3,0003,0003,000Ministero delle infrastrutture e dei trasporti15,00015,00015,000Ministero della difesa25,00025,00025,000Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali5,0005,0005,000Ministero della salute10,00010,00010,000Totale . . .135,000135,000135,000

3.30
COMAROLI, TOSATO, BELLOT

Al comma 1 sostituire le parole: «20 per cento» con le seguenti: «15 per cento».

Conseguentemente:

All'articolo 1, sopprimere i commi 116 e 117.

All'articolo 3, comma 76, aggiungere, infine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 550 milioni di euro a decorre dal 2015».

3.31
PARENTE, FEDELI, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, FASIOLO, LEPRI, MANASSERO, PEZZOPANE, SPILABOTTE

Al comma 1, sostituire le parole: «20 per cento» con le seguenti: «15 per cento».

Conseguentemente,

a) all'articolo 3, comma 21, lettera g) sostituire la parola: «triplo» con la seguente: «quintuplo»;
b) alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2015: – 105.000.000;
2016: – 105.000.000;
2017: – 105.000.000.

voce Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2015: – 5.000.000;
2016: – 5.000.000;
2017: – 5.000.000.

voce Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2015: – 5.000.000;
2016: – 5.000.000;
2017: – 5.000.000.

voce Ministero della giustizia, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2015: – 5.000.000;
2016: – 5.000.000;
2017: – 5.000.000.

3.32
GIANLUCA ROSSI, SANGALLI, FORNARO, GIACOBBE, GUERRA, MOSCARDELLI, RICCHIUTI, TURANO, GATTI, PEGORER

Al comma 1, sostituire le parole: «20 per cento» con le seguenti: «17 per cento».

Conseguentemente:

1) al medesimo articolo 3, comma 21, lettera g) sostituire lo parola: «triplo» con lo seguente: «quadruplo».
2) alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2015: – 20.000.000;
2016: – 30.000.000;
2017: – 30.000.000.

voce Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2015: – 5.000.000;
2016: – 5.000.000;
2017: – 5.000.000.

3.33
URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO

Al comma 1, aggiungere, infine, il seguente periodo: «La presente disposizione non si applica ai fondi pensione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 124 del 21 aprile 1993, fermi restando i divieti ed i limiti di cui all'articolo 6 dello stesso, che destinino, fatte salve le disponibilità di mercato, almeno il 2 per cento del valore del proprio patrimonio alla sottoscrizione di titoli di debito, anche non negoziati, emessi da piccole o medie imprese, anche attraverso operazioni di cartolarizzazioni delle medesime di cui alla legge n. 130 del 1999, o da organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) che gestiscano titoli emessi dalle stesse».

Conseguentemente, dopo il comma 28, aggiungere il seguente:

«28-bis. All'articolo 19, comma 6 del decreto legge n. 201 del 20''11, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, aggiungere, in fondo il seguente periodo: ''A decorrere dall'anno 2015 l'aliquota è stabilita nella misura del 13.5 per mille''».

3.34
PAGLIARI

Al comma 1 aggiungere i seguenti:

«1-bis. All'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 23 giugno 2014, n. 39, dopo le parole: ''e al risultato netto maturato dalle forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252'' sono aggiunte le parole: ''La disposizione di cui al comma 1 non si applica inoltre agli enti di previdenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e di cui al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, per i quali l'aliquota è stabilita nella misura del 20 per cento''».
1-ter. All'articolo 4, comma 6-bis del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 23 giugno 2014, n. 39, primo periodo, le parole: ''In attesa di armonizzare, a decorrere dal 2015, la disciplina di tassazione dei redditi di natura finanziaria degli enti previdenziali di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, con quella relativa alle forme pensionistiche e complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, a tali enti'' sono sostituite con le seguenti: ''Agli enti previdenziali di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, per l'anno di imposta 2014''».

3.35
GUERRIERI PALEOTTI, BROGLIA, DEL BARBA, LAI, SANGALLI, SPOSETTI, VERDUCCI, ZANONI

Dopo il comma l, aggiungere il seguente:

«l-bis. L'aliquota di cui al comma 1 è ridotta al 12,5 per cento, esclusivamente per i Fondi pensione di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, che avviano processi di aggregazione e che costituiscono un Fondo, alimentato da quota parte della raccolta, le cui risorse sono destinate al finanziamento di investimenti infrastrutturali pubblici.
1-ter. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Covip e i soggetti interessati, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per la costituzione del Fondo alla costituzione del Fondo di cui al comnia l-bis, per l'individuazione degli investimenti finanziabili, per la remunerazione delle somme investite e per l'applicazione delle agevolazioni di cui al comma l-bis».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2015: – 50.000.000;
2016: – 75.000.000;
2017: – 125.000.000.

3.36
MANGILI, LEZZI, BULGARELLI

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 12-bis, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, si applicano anche per gli anni 2015, 2016 e 2017».

3.37
GASPARRI

Al comma 2, sopprimere le parole da: «in base al rapporto» a: «del presente articolo».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2015: – 105.000.000;
2016: – 105.000.000;
2017: – 105.000.000.

Ridurre dell'1 per cento tutti gli stanziamenti di parte corrente della allegata tabella C.

3.38
COMAROLI, TOSATO, BELLOT

Sopprimere il comma 3.

Conseguentemente:

all'articolo 1, sopprimere i commi 116 e 117;

all'articolo 3, comma 76, aggiungere, infine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 550 milioni di euro a decorre dal 2015».

3.39
GASPARRI

Sopprimere il comma 3.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2015: – 105.000.000;
2016: – 105.000.000;
2017: – 105.000.000.

Ridurre dell'1 per cento tutti gli stanziamenti di parte corrente della allegata tabella C.

3.40
BONFRISCO, D'ALI', CERONI, MANDELLI, MILO, GALIMBERTI, D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI, FALANGA, EVA LONGO, ARACRI, PAGNONCELLI, TARQUINIO, BRUNI, PERRONE, IURLARO, MINZOLINI, ZIZZA, D'ANNA, SCAVONE, RUVOLO, COMPAGNONE

Sopprimere il comma 3.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2015: – 140.000.000;
2016: – 140.000.000;
2017: – 140.000.000.

3.41
COMAROLI, TOSATO, BELLOT

Al comma 3 sostituire le parole: «17 per cento» con le seguenti: «13 per cento».

Conseguentemente:

all'articolo 1, sopprimere i commi 116 e 117;

all'articolo 3, comma 76, aggiungere, infine le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 550 milioni di euro a decorre dal 2015».

3.42
GIANLUCA ROSSI, SANGALLI, FORNARO, GIACOBBE, GUERRA, MOSCARDELLI, RICCHIUTI, TURANO, GATTI, PEGORER, GUERRIERI PALEOTTI

Al comma 3, sostituire le parole: «17 per cento» con le seguenti: «15 per cento».

Conseguentemente, al medesimo articolo 3, comma 21, lettera g) sostituire lo parola: «triplo» con la seguente: «quadruplo».

3.43
COMAROLI, TOSATO, BELLOT

Sopprimere il comma 4.

Conseguentemente:

all'articolo 1, sopprimere i commi 117;

all'articolo 3, comma 76, aggiungere, in fine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 550 milioni di euro a decorre dal 2015».

3.44
GASPARRI

Sopprimere il comma 4.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2015: – 105.000.000;
2016: – 105.000.000;
2017: – 105.000.000.

Ridurre del 3 per cento tutti gli stanziamenti di parte corrente della allegata tabella C.

3.45
BONFRISCO, D'ALÌ, CERONI, MANDELLI, MILO, GALIMBERTI, D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI, FALANGA, EVA LONGO, ARACRI, PAGNONCELLI, TARQUINIO, BRUNI, PERRONE, IURLARO, MINZOLINI, ZIZZA, D'ANNA, SCAVONE, RUVOLO, COMPAGNONE

Al comma 4, sopprimere il secondo periodo.

Conseguentemente, all'articolo 2, dopo il comma 45 inserire il seguente: «Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ridotte di 400 milioni di euro annui per l'anno 2015».

3.46
COMAROLI, BISINELLA, TOSATO

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. A decorrere dal 1 gennaio 2015 è soppresso il comma 4, dell'articolo 15 del decreto-legge n. 179 del 2012».

3.47
GASPARRI

Sopprimere il comma 5.

3.48
MARGIOTTA

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. A decorrere dallo gennaio 2015, l'attività di riscossione relativa al recupero delle somme a qualunque titolo dovute agli Enti di cui ai decreti legislativi n. 509 del 1994 e n. 103 del 1996, anche a seguito di accertamenti degli uffici, è effettuata mediante la notifica di un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo.
5-ter. In riferimento alla contribuzione dei liberi professionisti, si dispone quanto segue:

1. Il contributo soggettivo obbligatorio a carico di ogni iscritto alle Casse di previdenza professionali, ove non diversamente disposto, va determinato sulla somma dell'eventuale reddito professionale netto prodotto individualmente nell'anno precedente, dell'eventuale reddito attribuito dalle associazioni professionali, quale risulta dalla relativa dichiarazione dei redditi, nonché della quota di utili attribuibile al socio per il medesimo anno, indipendentemente dalla distribuzione, dalle società tra professionisti di cui all'articolo 10 della legge 18 novembre 2011, n. 183.
2. Salvo quanto già diversamente disposto, le società tra professionisti applicano il contributo integrativo, nella misura stabilita dalle rispettive Casse di previdenza, su tutti i corrispettivi rientranti nel volume di affari ai fini IVA. Il contributo integrativo viene versato dalla società in favore del socio professionista alle rispettive Casse di previdenza in conformità alle disposizioni regolamentari delle stesse, non tenendo conto nel riparto del numero dei soci non professionisti.,
3. I soci professionisti di società diverse da quelle di cui al primo comma che partecipano direttamente o indirettamente, anche in modo non prevalente, con la loro opera professionale all'attività della società, versano il contributo soggettivo, anche in deroga alle vigenti disposizioni, esclusivamente alle rispettive Casse, in relazione alla quota di partecipazione agli utili attribuibili agli stessi indipendentemente dalla distribuzione. Il contributo integrativo è calcolato sul volume d'affari prodotto ai fini IVA dalla società, in proporzione alla quota di partecipazione agli utili dei soci stessi, e viene versato alle rispettive Casse di previdenza in conformità alle disposizioni regolamentari delle stesse.
4. Il presente comma si applica anche alle società cooperative.
5. Le Casse di previdenza adeguano i propri regolamenti al presente comma.
5-quater Al. Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 dopo l'articolo 4 è inserito il seguente articolo: ''4-bis. Costituzione dei fondi pensione istituiti ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera g) nell'ambito del medesimo ente ed autorizzazione all'esercizio''.

1. Ai sensi e per gli effetti della legge 12 luglio 2011, n. 133, e nel rispetto dei principi del presente decreto, gli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e quelli di cui al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 possono deliberare la destinazione, salvo esplicito diniego da parte dei propri iscritti, di una parte del contributo integrativo al finanziamento dei fondi pensione costituiti come patrimonio di destinazione, separato ed autonomo, con gli effetti di cui all'articolo 2117 c.c.
2. In deroga a quanto previsto all'articolo 5 del presente decreto per i fondi disciplinati dal presente articolo è prevista la nomina del solo Responsabile, potendo coincidere il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale, e la Società di revisione, in tutto o in parte, con quello dell'ente istitutore.
3. L'ente istitutore deve illustrare, in apposito docinnento, le modalità di copertura delle spese di avvio e di quelle ricorrenti poste a suo carico, a carico degli aderenti e a carico del patrimonio del fondo pensione«.

3.49
MANDELLI

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2015, l'attività di riscossione al recupero delle ,somme a qualunque titolo dovute agli Enti di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103, anche a seguito di accertamenti degli uffici, è effettuata mediante la notifica di un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo.
5-ter. In riferimento alla contribuzione dei liberi professionisti, si applicano le seguenti disposizioni:

a) il contributo soggettivo obbligatorio a carico di ogni iscritto alle Casse di previdenza professionali, ove non diversamente disposto, va determinato sulla somma dell'eventuale reddito professionale netto prodotto individualmente nell'anno precedente, dell'eventuale reddito attribuito dalle associazioni professionali, quale risulta dalla relativa dichiarazione dei redditi, nonché della quota di utili attribuibile al socio per il medesimo anno, indipendentemente dalla distribuzione, dalle società tra professionisti di cui all'articolo 10 della legge 18 novembre 2011, n. 183;
b) salvo quanto già diversamente disposto, le società tra professionisti applicano il contributo integrativo, nella misura stabilita dalle rispettive Casse di previdenza, su tutti i corrispettivi rientranti nel volume di affari ai fini IVA. Il contributo integrativo viene versato dalla società in favore del socio professionista alle rispettive Casse di previdenza in conformità alle disposizioni regolamentari delle stesse, non tenendo conto nel riparto del numero dei soci non professionisti;
c) i soci professionisti di società diverse da quelle di cui al primo comma che partecipano direttamente o indirettamente, anche in modo non prevalente, con la loro opera professionale all'attività della società, versano il contributo soggettivo, anche in deroga alle vigenti disposizioni, esclusivamente alle rispettive Casse, in relazione alla quota di partecipazione agli utili attribuibili agli stessi indipendentemente dalla distribuzione. Il contributo integrativo è calcolato sul volume d'affari prodotto ai fini IV A dalla società, in proporzione alla quota di partecipazione agli utili dei soci stessi, e viene versato alle rispettive Casse di previdenza in conformità alle disposizioni regolamentari delle stesse;
d) le disposizioni di cui alle precedenti lettere si applicano anche alle società cooperative;
e) le Casse di previdenza adeguano i propri regolamenti al presente comma.

5-quater. Al Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 dopo l'articolo 4 è inserito il seguente: ''articolo 4-bis — (Costituzione dei fondi pensione istituiti ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera g) nell'ambito del medesimo ente ed autorizzazione all'esercizio) – 1. Ai sensi e per gli effetti della legge 12 luglio 2011, n. 133, e nel rispetto dei principi del presente decreto, gli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e quelli di cui al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 possono deliberare la destinazione, salvo esplicito diniego da parte dei propri iscritti, di una parte del contributo integrativo al finanziamento dei fondi pensione costituiti come patrimonio di destinazione, separato ed autonomo, con gli effetti di cui all'articolo 2117 del codice civile.
2. In deroga a quanto previsto all'articolo 5 del presente decreto per i fondi disciplinati dal presente articolo è prevista la nomina del solo Responsabile, potendo coincidere il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale e la Società di revisione, in tutto o in parte, con quello dell'ente istitutore, 3. L'ente istitutore deve illustrare, in apposito documento, le modalità di copertura delle spese di avvio e di quelle ricorrenti poste a suo carico, a carico degli aderenti e a carico del patrimonio del fondo pensione«.

3.50
MANDELLI

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2015, l'attività di riscossione relativa recupero delle somme a qualunque titolo dovute agli Enti di cui ai decreti legislativi n. 509 del 1994 n. 103 del 1996, anche a seguito di accertamenti degli uffici, è effettuata mediante la notifica di un avviso di debito con valore di titolo esecutivo.
5-ter. li contributo soggettivo obbligatorio a carico di ogni iscritto alle Casse di previdenza professionali, ove non diversamente disposto, va determinato sulla somma dell'eventuale reddito professionale netto prodotto individualmente nell'anno precedente, dell'eventuale reddito attribuito dalle associazioni professionali, quale risulta dalla relativa dichiarazione dei redditi, nonché della quota di utili attribuibile al socio per il medesimo anno, indipendentemente dalla distribuzione, dalle società tra professionisti di cui all'articolo 10 della legge 18 novembre 2011, n. 183.
5-quater. Salvo quanto già diversamente disposto, le società tra professionisti applicano il contributo integrativo, nella misura stabilita dalle rispettive Casse di previdenza, su tutti i corrispettivi rientranti nel volume di affari ai fini IVA., Il contributo integrativo viene versato dalla società in favore del socio professionista alle rispettive Casse di previdenza in conformità alle disposizioni regolamentari delle stesse, non tenendo conto nel riparto del numero dei soci non professionisti.
5-quinquies. I soci professionisti di società diverse da quelle di cui al primo comma che partecipano direttamente o indirettamente, anche in modo non prevalente, con la loro opera professionale all'attività della società, versano il contributo soggettivo, anche in deroga alle vigenti disposizioni, esclusivamente alle rispettive Casse, in relazione alla quota di partecipazione agli utili attribuibili agli stessi indipendentemente dalla distribuzione. Il contributo integrativo è calcolato sul volume d'affari prodotto ai fini IVA dalla società, in proporzione alla quota di partecipazione agli utili dei soci stessi, e viene versato alle rispettive Casse di previdenza in conformità alle disposizioni regolamentari delle stesse.
5-sexies. Le disposizioni di cui ai commi da 5-ter a 5-quinquies si applicano anche alle società cooperative. Le Casse di previdenza. adeguano i propri regolamenti ai precedenti commi.
5-septies. Al Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:

''Articolo 4-bis – (Costituzione dei fondi pensione istituiti ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera g) nell'ambito del medesimo ente ed autorizzazione all'esercizio) – 1. Ai sensi e per gli effetti della L. 12 luglio 2011, n. 133, e nel rispetto dei principi del presente decreto, gli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e quelli di cui al decreto legislativo IO febbraio 1996, n. 103 possono deliberare la destinazione, salvo esplicito diniego da parte dei propri iscritti, di una parte del contributo integrativo al finanziamento dei fondi pensione costituiti come patrimonio di destinazione, separato ed autonomo, con gli effetti di cui all'articolo 2117 c.c.
2. In deroga a quanto previsto all'articolo 5 del presente decreto per i fondi disciplinati dal presente articolo è prevista la nomina del solo Responsabile, potendo coincidere il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale e la Società di revisione, in tutto o in parte, con quello dell'ente istitutore.
3. L'ente istitutore deve illustrare, in apposito documento, le modalità di copertura delle spese di avvio e di quelle ricorrenti poste a suo carico, a carico degli aderenti del carico del patrimonio del fondo pensione''».

3.51
MARGIOTTA

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-bis. Il contributo soggettivo obbligatorio a carico di ogni iscritto alle Casse di previdenza professionali, ove non diversamente disposto, va determinato sulla somma dell'eventuale reddito professionale netto prodotto individualmente nell'anno precedente, dell'eventuale reddito attribuito dalle associazioni professionali, quale risulta dalla relativa dichiarazione dei redditi, nonché della quota. di utili attribuibile al socio per il medesimo anno, indipendentemente dalla distribuzione, dalle società tra professionisti di cui all'articolo 10 della legge 18 novembre 2011, n. 183 e quella attribuibile in base alle disposizioni seguenti.
5-ter. I soci professionisti di società diverse da quelle di cui al primo comma che partecipano direttamente o indirettamente, anche in modo non prevalente, con la loro opera professionale all'attività della società, versano Il contributo soggettivo, anche in deroga alle vigenti disposizioni, esclusivamente alle rispettive Casse, in relazione alla quota di partecipazione agli utili attribuibili agli stessi indipendentemente dalla distribuzione. ti contributo integrativo è calcolato sul volume d'affari prodotto ai fini IVA dalla società, in proporzione alla quota di partecipazione agli utili dei soci stessi, e viene versato alle rispettive casse di previdenza In conformità alle disposizioni regolamentari delle stesse.
5-quater. Salvo quanto già diversamente disposto, le società tra professionisti applicano il contributo integrativo, nella misura stabilita dalle rispettive Casse di previdenza, su tutti i corrispettivi rientranti nel volume di affari ai fini IVA contributo integrativo viene versato dalla società in favore del socio professionista alle rispettive casse di previdenza in conformità alle disposizioni regolamentari delle stesse, non tenendo conto nel riparto del numero dei soci non professionisti. Il presente articolo si applica anche alle società cooperative. La Casse di previdenza adeguano i propri regolamenti al presente articolo di legge».

3.52
BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-bis. In deroga al comma 1 dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, per i redditi. di pensione si applica un'imposta sostitutiva determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

a) fino a 15.000 euro, 21 per cento;
b) oltre 15.000 euro e fino a 29.000 euro, 25 per cento;
c) oltre 29.000 euro e fino a 55.000 euro, 41 per cento;
d) oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro, 43 per cento;
e) oltre 75.000 euro e fino a 100.000 euro, 45 per cento;
f) oltre 100.000 euro e fino a 150.000 euro, 47 per cento;
g) oltre 150.000 euro e fino a 200.000 euro, 49 per cento;
h) oltre 200.000 euro, 50 per cento.

5-ter. Ai soli fini della determinazione delle aliquote per scaglioni di reddito di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, la parte dell'imponibile assoggettata ad imposta sostitutiva concorre alla formazione del reddito complessivo».

3.53
CATALFO, PAGLINI, PUGLIA, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI, AIROLA

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

«5-bis. In deroga al comma 1 dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, per i redditi di pensione si applica un'imposta sostitutiva determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

a) fino a 15.000 euro, 21 per cento;
b) oltre 15.000 euro e fino a 29.000 euro, 25 per cento;
c) oltre 29.000 euro e fino a 55.000 euro, 41 per cento;
d) oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro, 43 per cento;
e) oltre 75.000 euro e fino a 100.000 euro, 45 per cento;
f) oltre 100.000 euro e fino a 150.000 euro, 47 per cento;
g) oltre 150.000 euro e fino a 200.000 euro. 49 per cento;
h) oltre 200.000 euro, 50 per cento.

5-ter. Ai soli fini della determinazione delle aliquote per scaglioni di reddito di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, la parte dell'imponibile assoggettata ad imposta sostitutiva concorre alla formazione del reddito complessivo.».

3.54
TOMASELLI, LAI

Dopo il comma 5, inserite il seguente:

«5-bis. Al comma 6-bis, dell'articolo 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66; convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, sono soppresse le parole: ''In attesa di armonizzare, a decorrere dal 2015'', e le parole: ''relativi al periodo dal 1º luglio al 31 dicembre 2014'' sono sostituite con le seguenti: ''per ciascun anno fiscale'';
b) al terzo periodo le parole: ''per il 2014'' sono sostituite con le seguenti: ''per ciascun anno fiscale''».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2015: – 40,000.000;
2016: – 40.000.000;
2017: – 40.000.000.

3.55
SUSTA

Dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:

«6-bis. Le società in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata e per azioni e in accomandita per azioni che, entro il 1º settembre 2015, assegnano ai soci beni immobili, diversi da quelli indicati nell'articolo 40, comma 2, primo periodo, del testo unico delle imposte. sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa o quote di partecipazione in società, possono applicare le disposizioni del presente articolo a condizione che tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, alla data del 30 settembre 2014, ovvero che vengano iscritti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1º ottobre 2014. Le medesime disposizioni si applicano anche alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni.
6-terSulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti. all'atto della trasformazione, e il loro costo fiscalmente riconosciuto, si applica una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) nella misura del 7 per cento; per i beni la cui assegnazione è soggetta all'imposta sul valore aggiunto può essere applicata, in luogo di tale imposta, una maggiorazione dell'imposta sostitutiva di cui al periodo precedente pari al 30 per cento dell'imposta sul valore aggiunto applicabile al valore normale dei beni, con l'aliquota propria dei medesimi. Le riserve in sospensione di imposta annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano sono assoggettate ad imposta sostitutiva nella misura del 20 per cento.
6-quater. Per gli immobili, su richiesta della società e nel rispetto delle condizioni prescritte, il valore normale può essere determinato in misura pari a quello risultante dall'applicazione dei moltiplicatori stabiliti dalle singole leggi di imposta alle rendite catastali ovvero a quella stabilita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, riguardante la procedura per l'attribuzione della rendita catastale. Per le quote di partecipazione si assume il maggiore tra il costo fiscalmente riconosciuto e quello determinato in proporzione del patrimonio netto della società partecipata.
6-quinquies. il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute dai soci delle società trasformate va aumentato della differenza assoggettata ad imposta sostitutiva. Nei confronti dei soci assegnatari non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 44 del citato testo unico delle imposte sui redditi. Tuttavia il valore normale dei beni ricevuti, al netto dei debiti accollati, riduce il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute.
6-sexies. e assegnazioni ai soci sono soggette all'imposta di registro nella misura fissa dell'1 per cento, nonché alle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa e non sono considerate cessioni agli effetti dell'IVA.
6-septies. Le società che intendono avvalersi delle disposizioni del presente articolo devono chiederne l'applicazione con apposito modello, approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da presentare all'Agenzia delle entrate competente per territorio, e versare l'imposta sostitutiva nella misura del 40 per cento, entro il 30 settembre 2015; la restante parte dell'imposta sostitutiva va versata in due quote di pari importo, entro il 30 gennaio e il 30 giugno 2016, con i criteri di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
6-octies. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano, alle stesse condizioni e relativamente ai medesimi beni, anche alle cessioni a titolo oneroso ai soci aventi i requisiti di cui al comma 1. In tale caso, ai fini della determinazione dell'imposta sostitutiva, il corrispettivo della cessione, se inferiore al valore normale del bene, determinato ai sensi dell'articolo 9 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in alternativa, ai sensi del comma 3 del predetto articolo 29 della legge n. 449 del 1997, è computato in misura non inferiore ad uno dei due valori.
6-novies. Per le assegnazioni e le cessioni di partecipazioni effettuate il valore normale delle partecipazioni stesse è determinato ai sensi dell'articolo 9 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
6-decies. Per le partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati il valore del patrimonio netto deve risultare da relazione giurata di stima, cui si applica l'articolo 64 del codice di procedura civile, redatta da soggetti iscritti all'albo dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, nonché nell'elenco dei revisori contabili. Il valore periziato è riferito all'intero patrimonio sociale esistente ad una data compresa nei trenta giorni che precedono quella in cui l'assegnazione o la cessione è stata deliberata o realizzata».

3.56
FRAVEZZI, LANIECE, BATTISTA, PANIZZA, PUPPATO, FAUSTO GUILHERME LONGO

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-bis. Le società in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata e per azioni che, entro il 1º settembre 2015, assegnano ai soci beni immobili, diversi da quelli indicati nell'articolo 43, comma 2, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa o quote di partecipazione in società, possono applicare le disposizioni del presente articolo, a condizione che tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, alla data del 1 o gennaio 2015, ovvero che vengano iscritti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 10 gennaio 2015. Le medesime disposizioni si applicano alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni e che entro il 10 settembre 2015 si trasformano in società semplici.
6-ter. Sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all'atto della trasformazione, e il loro costo fiscalmente riconosciuto, si applica una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) nella misura del 10 per cento; per i beni la cui cessione è soggetta all'imposta sul valore aggiunto, l'imposta sostitutiva è aumentata di un importo pari al 30 per cento dell'imposta sul valore aggiunto applicabile al valore normale con l'aliquota propria del bene. Le riserve in sospensione di imposta annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano sono assoggettate ad imposta sostitutiva nella misura del 20 per cento.
6-quater. Per gli immobili, su richiesta della società e nel rispetto delle condizioni prescritte, il valore normale è quello risultante dall'applicazione dei moltiplicatori stabiliti dalle singole leggi di imposta alle rendite catastali ovvero a quella stabilita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, riguardante la procedura per l'attribuzione della rendita catastale. Per le quote di partecipazione si assume il maggiore tra il costo fiscalmente riconosciuto e quello determinato in proporzione del patrimonio netto della società partecipata.
6-quinquies. Il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute dai soci delle società trasformate va aumentato della differenza assoggettata ad imposta sostitutiva. Nei confronti dei soci assegnatari non si applicano alle disposizioni di cui all'articolo 47 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 917 del 1986. Tuttavia il valore normale dei beni ricevuti, al netto dei debiti accollati, riduce il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute.
6-sexies. Le assegnazioni ai soci sono soggette all'imposta di registro nella misura fissa dell'1 per cento, nonché alle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa e non sono considerate cessioni agli effetti dell'IVA.
6-septies. Le società che intendono avvalersi delle disposizioni di cui ai commi dà 6-bis a 6-septies devono chiederne l'applicazione con apposito modello, da approvare entro sessanta giorni della data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da presentare all'Agenzia delle entrate competente per territorio e versare l'imposta sostitutiva nella misura del 50 per cento, entro il 30 settembre 2015; la restante parte dell'imposta sostitutiva va versata entro il 30 settembre 2016. Per la riscossione, i rimborsi ed il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.
6-octies. Alla copertura degli oneri di cui ai commi da 6-bis a 6-septies, valutati in 15 milioni di euro annui, si provvede, a partire dall'anno 2015, mediante corrispondente riduzione delle dotazioni da includere nel Fondo speciale di parte corrente, di cui alla ''Tabella A'' della presente legge, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per il triennio 2015-2017. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3.57
BERGER

Dopo il comma 6, inserire i seguenti:

«6-bis. I soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che non adottano i princìpi contabili internazionali nella redazione del bilancio, possono, anche in deroga all'articolo 2426 del codice civile e ad ogni altra disposizione di legge vigente in materia, rivalutare i beni d'impresa e le partecipazioni di cui alla sezione II del capo I della legge 21 novembre 2000, n. 342, e successive modificazioni, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o ai cui scambio è diretta l'attività di impresa, risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2014.
6-ter. La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello di cui al comma 6-bis, per il quale il termine di approvazione scade successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea e deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa
6-quater. Il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato, in tutto o in parte, con l'applicazione in capo alla società di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura del 10 per cento da versare con le modalità indicate al comma 6-septies.
6-quinquies. Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione si considera riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita, mediante il versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura del 16 per cento per i beni ammortizzabili e del 12 per cento per i beni non ammortizzabili. Qualora si tratti di soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione si considera riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive a decorrere dall'esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita, mediante il versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura del 3 per cento per i beni, ammortizzabili e del 1,5 per cento per i beni non ammortizzabili.
6-sexies. Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci, di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore dei beni rivalutati in data anteriore a quella di inizio del quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita, ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze si ha riguardo al costo del bene prima della rivalutazione. Qualora si tratti di soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci, di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore dei beni rivalutati in data anteriore a quella di inizio del secondo esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita, ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze si ha riguardo al costo del bene prima della rivalutazione.
6-septies. Le imposte sostitutive di cui ai commi 6-quater e 6-quinquies sono versate nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 in tre rate di pari importo, senza pagamento di interessi, di cui la prima entro il giorno 16 del sesto mese dalla fine del periodo d'imposta, la seconda entro il giorno 16 del nono mese dalla fine del periodo d'imposta e la terza entro il giorno 16 del dodicesimo mese dalla fine del periodo d'imposta. Gli importi da versare possono essere compensati ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
6-octies. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 11, 13, 14 e 15 della legge 21 novembre 2000, n. 342, quelle del decreto del Ministro delle finanze 13 aprile 2001, n. 162, nonché le disposizioni del regolamento di cui al decreto dei Ministro dell'economia e delle finanze 19 aprile 2002, n. 86, e dei commi 475, 477 e 478 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
6-novies. Le previsioni di cui all'articolo 14, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, si applicano anche ai soggetti che redigono il bilancio in base ai princìpi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, anche con riferimento alle partecipazioni, in società ed enti, costituenti immobilizzazioni finanziarie ai sensi dell'articolo 85, comma 3-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Per tali soggetti, per l'importo corrispondente ai maggiori valori oggetto di riallineamento, al netto dell'Imposta sostitutiva di cui al comma 6-quinquies, è vincolata una riserva in sospensione di imposta ai fini fiscali che può essere affirancata ai sensi del comma 6-quater».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2016: – 50.000.000;
2017: – 50.000.000.

3.58
BERGER, ZELLER, PALERMO, PANIZZA, LANIECE, BATTISTA, ROMANO, FAUSTO GUILHERME LONGO

Dopo il comma 6 inserire il seguente:

«6.-bis. – 1. Le società considerate non operative nel periodo di imposta in corso alla data del 30 giugno 2014, nonché quelle che a tale data si trovavano nel primo periodo di imposta e che, entro il quinto mese successivo alla chiusura del medesimo periodo d'imposta, deliberano lo scioglimento ovvero la trasformazione in società semplice e richiedono la cancellazione dal registro delle imprese a norma degli articoli 2312 e 2495 del codice civile entro un anno dalla delibera di scioglimento o trasformazione, sono assoggettate alla disciplina prevista dai commi da 2 a 7 a condizione che tutti i soci siano persone fisiche e che risultino iscritti nel libro dei soci, ove previsto, alla data di entrata in vigore della presente legge ovvero che vengano iscritti entro trenta giorni dalla medesima data, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore ali o novembre 2014.
2. Sul reddito di impresa del periodo compreso tra l'inizio e la chiusura della liquidazione, determinato ai sensi dell'articolo 182 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto, del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o nel caso di trasformazione, sulla differenza tra il valore normale dei beni posseduti all'atto della trasformazione ed il loro valore fiscalmente riconosciuto, si applica un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive nella misura del 15 per cento; le perdite di esercizi precedenti non sono ammesse in deduzione. Le riserve e i fondi in sospensione di imposta sono assoggettati alla medesima imposta sostitutiva; per i saldi attivi di rivalutazione, l'imposta sostitutiva è stabilita nella misura del 5 per cento e non spetta il credito di imposta, previsto dalle rispettive leggi di rivalutazione, nell'ipotesi di attribuzione ai soci del saldo attivo di rivalutazione.
3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 47, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, riguardante la qualificazione come utili delle somme e dei beni ricevuti dai soci in caso di recesso, di riduzione di capitale esuberante e di liquidazione, le somme o il valore normale dei beni assegnati ai soci sono diminuiti degli importi assoggettati all'imposta sostitutiva di cui al comma 2 da parte della società, al netto dell'imposta sostitutiva stessa. Detti importi non costituiscono redditi per i soci. Il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute dai soci delle società trasformate va aumentato della differenza assoggettata ad imposta sostitutiva.
4. Ai fini delle imposte sui redditi, le cessioni a titolo oneroso e gli atti di assegnazione ai soci, anche di singoli beni, anche se di diversa natura, posti in essere dalle società di cui al comma 1 successivamente alla delibera di scioglimento, si considerano effettuati ad un valore non inferiore al valore normale dei beni ceduti o assegnati. Per gli immobili, su richiesta del contribuente e nel rispetto delle condizioni prescritte, il valore normale è quello risultante dall'applicazione dei moltiplicatori stabiliti dalle singole leggi di imposta alle rendite catastali ovvero a quella stabilita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, riguardante la procedura per l'attribuzione della rendita catastale.
5. L'applicazione della disciplina prevista dai commi da 1 a 4 deve essere richiesta, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi del periodo di imposta anteriore allo scioglimento e alla trasformazione; per il medesimo periodo di imposta, alle società che si avvalgono della predetta disciplina non si applicano le disposizioni dell'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni.
6. Le assegnazioni ai soci sono soggette all'imposta di registro nella misura dell'1 (uno) per cento e non sono considerate cessioni agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto. Nel caso in cui le assegnazioni abbiano ad oggetto beni immobili, le imposte ipotecaria e catastale sono applicabili in misura fissa per ciascun tributo; in tali ipotesi la base imponibile non può essere inferiore a quella risultante dall'applicazione dei moltiplicatori stabiliti dalle singole leggi di imposta alle rendite catastali ovvero a quella stabilita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, su richiesta del contribuente e nel rispetto delle condizioni prescritte. Per le assegnazioni di beni la cui base imponibile non è determinabile con i predetti criteri, si applicano le disposizioni contenute negli articoli 50, 51 e 52 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, riguardanti la determinazione della base imponibile di atti e operazioni concernenti società, enti, consorzi, associazioni e altre organizzazioni commerciali e agricole, e le imposte sono dovute nelle misure precedentemente indicate. L'applicazione del presente comma deve essere richiesta, a pena di decadenza, nell'atto di assegnazione ai soci.
7. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi».

3.59
BERGER, ZELLER, PALERMO, PANIZZA, LANIECE, FRAVEZZI, BATTISTA, ROMANO, FAUSTO GUILHERME LONGO

Dopo il comma 6 inserire il seguente:

«6.-bis. L'imprenditore individuale che alla data del 30 giugno 2014 possiede beni immobili strumentali, ai sensi dell'articolo 43, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, può, entro il 31 dicembre 2014; optare per l'esclusione dei beni stessi dal patrimonio dell'impresa, con effetto dal periodo di imposta in corso alla data del 1 gennaio 2015, mediante il pagamento di una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, delle relative addizionali, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto, nella misura del 10 per cento della differenza tra il valore normale di tali beni ed il relativo valore fiscalmente riconosciuto.
Per gli immobili la cui cessione è soggetta all'imposta sul valore aggiunto, l'imposta sostitutiva è aumentata di un importo pari al 30 per cento dell'imposta sul valore aggiunto applicabile al valore normale con l'aliquota propria del bene.
Per gli immobili, il valore normale è quello risultante dall'applicazione dei moltiplicatori stabiliti dalle singole leggi d'imposta alla rendita catastale ovvero a quella stabilita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, concernente la procedura per l'attribuzione della rendita catastale.
L'imprenditore che si avvale delle disposizioni di cui ai periodi precedenti deve versare il 40 per cento dell'imposta sostitutiva entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso alla data del 30 giugno 2014 e la restante parte in due rate di pari importo entro il 16 dicembre 2015 e il 16 marzo 2016, con i criteri di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versare contestualmente al versamento di ciascuna rata. Per la riscossione, i rimborsi ed il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi».

3.60
URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. All'articolo 2, della legge n. 286 del 2006, i commi 48, 49 e 49-bis, sono sostituiti dai seguenti:
48. I trasferimenti di beni e diritti per causa di morte sono soggetti all'imposta di cui al comma 47 con le seguenti aliquote sul valore complessivo netto dei beni:
''a) devoluti a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 500.000 euro; 5 per cento;

a-bis) devoluti a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro; 8 per cento;
b) devoluti a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado; 8 per cento;
c) devoluti a favore di altri soggetti; 10 per cento''.

49. Per le donazioni e gli atti di trasferimento a titolo gratuito di beni e diritti e la costituzione di vincoli di destinazione di beni l'imposta è determinata dall'applicazione delle seguenti aliquote al valore globale dei beni e dei diritti al netto degli oneri da cui è gravato il beneficiario diversi da quelli indicati dall'articolo 58, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, ovvero, se la donazione è fatta congiuntamente a favore di più soggetti o se in uno stesso atto sono compresi più atti di disposizione a favore di soggetti diversi, al valore delle quote dei beni o diritti attribuiti:

''a) a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 500.000 euro; 5 per cento;
a-bis) a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro; 8 per cento;
b) a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado; 8 per cento;
c) a favore di altri soggetti; 10 per cento''.

49-bis. Se il beneficiario dei trasferimenti di cui ai commi 48 e 49 è una persona portatrice di handicap riconosciuto grave ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, l'imposta si applica esclusivamente sulla parte del valore della quota o del legato che supera l'ammontare di 1.000.000 di ruro».

3.61
FRAVEZZI, BATTISTA, LANIECE, FAUSTO GUILHERME LONGO, PALERMO, PANIZZA, CONTE, GAMBARO, LUMIA, MASTRANGELI, MAURO MARIA MARINO, PAGLIARI, PUPPATO, ROMANO, VACCARI

Dopo il comma 6, inserire i seguenti:

«6-bis. Agli ''impianti iscritti al Registro ai sensi dall'articolo 9 del D.M. 6 luglio 2012 in posizione tale da non rientrare nel contingente di potenza come aggiornato secondo quanto indicato nel Bando del 29 marzo 2014 – Codice identificativo del registro: IDRO_RG 2014'' (Tabella C) si attribuisce, in deroga a quanto previsto dal decreto, un incentivo corrispondente a quello previsto per gli impianti di cui alla ''Graduatoria degli impianti iscritti al Registro ai sensi dell'articolo 9 del D.M. 6 luglio 2012 in posizione tale da rientrare nel contingente di potenza previsto per impianti idroelettrici come aggiornato secondo quanto indicato nel Bando del 29 marzo 2014 Codice identificativo del registro: IDRO_RG 2014'' (Tabella A). Gli impianti indicati nella Tabella C citata, ai fini del riconoscimento dell'incentivo, possono accedere dopo l'entrata in esercizio, non oltre il 31 dicembre 2015, in ordine temporale di presentazione fino all'esaurimento delle disponibilità residue di cui al comma 6-ter.
6-ter. Il finanziamento di tali incentivi sarà effettuato senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica utilizzando le disponibilità residue del conto energia Fotovoltaico – D.M. 05.07.2012 – e di quello per impianti alimentati da Fonti Rinnovabili diverse dal Fotovoltaico – D.M. 06.07.2012 – non utilizzati dal 2012 ad oggi, nei differenti scaglioni e tipologie di intervento».

3.62
DONNO, BULGARELLI, GAETTI, FATTORI, VACCIANO, LEZZI, MANGILI

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-bis. A decorrere dallo gennaio 2015 sono esenti dall'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, i terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all'articolo 13, commi 5 e 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni.
6-ter. Il comma 5-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, così come modificato dal comma 2 dell'articolo 22 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, è abrogato».

Conseguentemente. al medesimo articolo 3, apportare le seguenti variazioni:

al comma 10, sostituire le parole: «1.716 milioni» con le seguenti: «1.916 milioni» al comma 76, aggiungere, in fine, le parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto capitale, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 800 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017».

3.63
GUERRA, FORNARO, GATTI, GOTOR, PEGORER, GRANAIOLA, MATTESINI, GUERRIERI PALEOTTI

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-bis. AI comma 2 dell'articolo 5, legge 28 dicembre 2001, n. 448,e successive modificazioni, le parole: ''4 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''8 per cento'' e le parole: ''2 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''4 per cento''.
6-ter. Al comma 2 dell'articolo 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, le parole: ''4 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''8 per cento''.
6-quater. Le maggiori entrate di cui ai commi 6-bis e 6-ter sono destinate per un ammontare pari a 150 milioni di euro per l'anno 2015 e a 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, al Fondo di cui all'articolo 81 comma 29, del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008. n. 133,ai fini della progressiva estensione della sperimentazione del programma di sostegno per l'inclusione attiva di cui al comma 216 della legge 27 dicembre 2013, n. 147».

3.64
DONNO, BULGARELLI, GAETTI, FATTORI, VACCIANO, LEZZI, MANGILI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. A decorrere dallo gennaio 2015 sono esenti dall'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, relativa ai terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, di cui all'articolo 13, comma 5, del decreto-legge n. 201 del 2011, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge n. 201 del 2011. Sono altresì esenti dall'imposta municipale propria i terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisi bile e inusucapibile.»

Conseguentemente, al medesimo articolo 3, al comma 76, aggiungere, in fine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto capitale, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 125 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017.

3.65
FUCKSIA

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis A partire dall'anno 2015, i proprietari di terreni sono esenti dal pagamento dell'Imposta IMU prevista ai sensi del decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, nel caso in cui siano coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (IAP) di cui all'articolo 1, decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola. L'esenzione si applica anche nel caso di concessione dei terreni in comodato o in affitto ai predetti soggetti».

Conseguentemente, al medesimo articolo 3, al comma 76, aggiungere, in fine, le parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto capitale, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017».

3.66
GUALDANI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Per gli immobili locati con contratti stipulati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n.431, la somma delle aliquote dell'Imu e della Tasi non può superare il 4 per mille». Conseguentemente, all'articolo 1, comma 137, della legge del 27 dicembre 2006, n.296 il secondo periodo è soppresso.
Agli onere derivanti dalla presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.307.

3.67
GUALDANI

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 1, comma 677, della legge 27 dicembre 2013, n.147, le parole: ''Per il 2014,'' sono soppresse».
Agli onere derivanti dalla presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

3.68
GUALDANI

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. I moltiplicatori di cui all'articolo 13, comma 4 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, 0.214, sono ridotti del tre per cento a decorrere dall'1º gennaio 2015».
Agli onere derivanti dalla presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, 0.282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004,0.307.

3.69
GUALDANI

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i commi 717 e 718 sono soppressi».
Agli oneri derivanti del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

3.70
GUALDANI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Al comma 4-bis dell'articolo 37 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: ''5 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''15 per cento''».
Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli investimenti strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.307.

3.71
DEL BARBA

Dopo il comma 6, inseguire il seguente:

«6-bis. Al comma 1 dell'articolo 3-bis del Decreto legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera a) è sostituita dalla seguente: ''3 milioni di euro per l'effettuazione, anche disgiuntamente delle attività, comprese quelle propedeutiche e di supporto alla riscossione, ne! comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti, con un numero di comuni contemporaneamente gestiti che, in ogni caso, non superino complessivamente 200.000 abitanti'';
b) la lettera b) è sostituita dalla seguente: ''5 milioni di euro per l'effettuazione, anche disgiuntamente, delle attività di accertamento dei tributi e di quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate nelle province, nelle regioni e nei comuni con popolazione superiore a 200.000 abitanti'';
c) la lettera c) è soppressa».

3.72
ZELLER, BERGER, PALERMO, LANIECE, BATTISTA, FRAVEZZI, PANIZZA

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-bis. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 1, comma 162, lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, si interpreta nel senso che si considerano deducibili anche le quote annuali di ammortamento dei mutui contratti per l'acquisto di beni immobili strumentali per l'esercizio dell'arte o della professione, di cui all'articolo 54, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2015:

CP – 100 milioni;
CS: – 100 milioni;

2016:

CP – 160 milioni;
CS: – 160 milioni;

2017:

CP – 160 milioni;
CS: – 160 milioni.

3.73
GUALDANI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 10, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è aggiunto, alla fine, il seguente periodo: ''Se il trasferimento ha per oggetto beni immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati diretti all'attuazione di programmi prevalentemente di edilizia residenziale, comunque denominati, a condizione che il completamento dell'intervento avvenga entro undici anni dal trasferimento: 1 per cento''».

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 77, aggiungere, infine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 46,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 e 2017».

3.74
MARGIOTTA, FILIPPI, BORIOLI, CANTINI, CARDINALI, STEFANO ESPOSITO, RANUCCI, SONEGO, LAI

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 10, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23, aggiungere, alla fine, il seguente periodo: ''Se il trasferimento ha per oggetto beni immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati diretti all'attuazione di programmi prevalentemente di edilizia residenziale, comunque denominati, a condizione che il completamento dell'intervento avvenga entro undici anni dal trasferimento: 1 per cento''».

Conseguentementel Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni In diminuzione:

2015: – 46.400.000;
2016: – 46.400.000;
2017: – 46.400.000.

3.75
RANUCCI

Dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

«6-bis. All'articolo 10, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23, aggiungere, alla fine, il seguente periodo: ''Se il trasferimento ha per oggetto beni immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati diretti all'attuazione di programmi prevalentemente di edilizia residenziale, comunque denominati, a condizione che il completamento dell'intervento avvenga entro undici anni dal trasferimento: 1 per cento''».

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 77, aggiungere, infine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo». Le dotazioni di porte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pori o 46,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 e 2017.

3.76
BONFRISCO, CERONI, D'ALÌ, MANDELLI, GIBIINO, MILO

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 10, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, aggiungere, alla fine, il seguente periodo: ''Se il trasferimento ha per oggetto beni immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati diretti all'attuazione di programmi prevalentemente di edilizia residenziale, comunque denominati, a condizione che il completamento dell 'intervento avvenga entro undici anni dal trasferimento: l per cento''».

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 77, aggiungere, infine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo». Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 46,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 e 2017.

3.77
COMAROLI, BELLOT, TOSATO, ARRIGONI, BISINELLA

Al comma 7, sopprimere la lettera a).

Conseguentemente:

All'articolo 1, sopprimere i commi 116, 177 e 125.
All'articolo 2, sopprimere il comma 207.
All'articolo 3, comma 76, aggiungere, infine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo». Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 550 milioni di euro a decorre dal 2015.

3.78
TOMASELLI, LAI, ASTORRE, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ, SCALIA, FAVERO, COLLINA

Al comma 7, lettera a), dopo le parole: «demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici» inserire le seguenti: «nonché alle operazioni effettuate dai consorziati nei confronti di consorzi se l'operazione posta in essere dal consorzio rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 17-ter».

3.79
TOMASELLI, SANGALLI, ASTORRE, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ

Al comma 7, lettera a), numero 2), dopo lo lettera a-ter aggiungere lo seguente: «a-quater) alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate da subappaltatori nei confronti dei soggetti che operano con la pubblica amministrazione ai quali si applica la disposizione di cui all'articolo 17-ter del decreto dei Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633».

Conseguentemente, al medesimo comma, alla lettera b), dopo le parole: «di imposta sul reddito», aggiungere il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nei rapporti di cui all'articolo 3, comma 3, ultimo periodo, del decreto del presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633».

3.80
COMAROLI, BELLOT, TOSATO

Al comma 7, lettera a), numero 3) sopprimere la lettera d-quinquies.

Conseguentemente:

All'articolo 1 sopprimere i commi 116 e 117.
All'articolo 3, comma 76, aggiungere, infine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo». Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 350 milioni di euro a decorre dal 2015.

3.81
PAGLIARI

Al comma 7, lettera a), al numero 3) al capoverso «d-quinquies)» dopo le parole: «supermercati (codice attività 47.11.2)» sostituire le parole: «e discount alimentari (codice attività 47.11.3)» con le seguenti: «, discount alimentari (codice attività 47.11.3) e loro società o consorzi di acquisto».

3.82
SPOSETTI

Al comma 7, lettera a), dopo le parole: «(codice attività 47.11.3)» aggiungere le seguenti: «e loro società o consorzi di acquisto».

3.83
COMAROLI, TOSATO, ARRIGONI, BISINELLA

Al comma 7, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) Per gli acquirenti. dei beni e servizi alla lettera precedente, il rimborso dell'eccedenza dell'imposta sul valore aggiunto è regolata secon.do quanto previsto dagli articoli 30, comma 3 e 38-bis, comma 2 del Decreto del presidente della Repubblica del 26-10-1972, n. 633, e successive modificazioni.» .

Conseguentemente:

all'articolo 1, sopprimere i commi 116, 177 e 125. All'articolo 2, sopprimere il comma 207.
All'articolo 3, comma 76, aggiungere, in fine, le parole:

«, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 550 milioni di euro a decorre dal 2015».

3.84
URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO

Al comma 7, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

«a-bis) dopo l'articolo 1 comma 142 sono aggiunti i seguenti:

''142-bis. I soggetti passivi che intendano acquistare servizi di pubblicità e link sponsorizzati on line, anche attraverso centri media e operatori terzi, sono obbligati ad acquistarli da soggetti titolari di una partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana.
142-ter. Gli spazi pubblicitari on line e i link sponsorizzati che appaiono nelle pagine dei risultati dei motori di ricerca (servizi di search advertising), visualizzabili sul territorio italiano durante la visita di un sito internet o la funzione di un servizio on line attraverso rete fissa o rete e dispositivi mobili, devono essere acquistati esclusivamente attraverso soggetti, quali editori, concessionarie pubblicitarie, motori di ricerca o altro operatore pubblicitario, titolari di partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana. La presente disposizione si applica anche nel caso in cui l'operazione di compravendita sia stata effettuata mediante centri media, operatori terzi e soggetti inserzionisti''».

3.85
COMAROLI, TOSATO, BELLOT, ARRIGONI, BISINELLA

Al comma 7, sopprimere la lettera b).

Conseguentemente:

al medesimo articolo sopprimere i commi 8 e 10.

Conseguentemente:

all'articolo 1, sopprimere i commi 116, 177 e 125.
All'articolo 2, sopprimere il comma 207.
All'articolo 3, comma 76, aggiungere, in fine, le parole:

«, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono adotte in maniera lineare per un importo pari a 550 milioni di euro a decorre dal 2015».

3.86
COMAROLI, TOSATO, BELLOT, ARRIGONI, BISINELLA

Al comma 7, sopprimere la lettera b).

Conseguentemente:

al medesimo articolo sopprimere il comma 8.
Al medesimo articolo, al comma 10, sopprimere le parole ne lettera b).

Conseguentemente:

all'articolo 1, sopprimere i commi 116, 177 e 125.
All'articolo 2, sopprimere il comma 207.
All'articolo 3, comma 76, aggiungere, infine, le parole:

«, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 550 milioni di euro a decorre dal 2015».

3.87
VERDUCCI, MATURANI, STEFANO ESPOSITO, FABBRI, VACCARI, GIANLUCA ROSSI, CAPACCHIONE, FISSORE, ELENA FERRARA, ZANONI, CARDINALI, ANGIONI, TOMASELLI, FILIPPI, GUERRIERI PALEOTTI

Dopo il comma 7, aggiungere; seguenti:

«7-bis. Al fine di favorire l'emersione di nuova di base imponibile, a titolo sperimentale per il triennio 2015-2017, alle spese documentate, di importo complessivo non superiore a 3.000 euro annui, sostenute per la manutenzione ordinaria delle abitazioni di proprietà e degli immobili pertinenziali e le spese sostenute per la riparazione di auto, moto e biciclette, si applica la detrazione per oneri nella misura prevista dall'articolo 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Ai fini della detrazione le spese sostenute per la manutenzione ordinaria delle abitazioni e degli immobili pertinenziali e per la riparazione delle auto, moto e biciclette devono essere certificate da apposita fattura contenente la specificazione della natura, qualità e quantità degli interventi realizzati.
7-ter. Ai medesimi fini di cui al comma 7-bis, per il triennio 2015-2017, alle prestazioni di servizi e opere per la manutenzione ordinaria delle abitazioni di proprietà e degli immobili pertinenziali, nonché per la riparazione di auto, moto e biciclette si applica l'aliquota Iva ridotta di cui alla Tabella A, parte III, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
7-quater. Al prestato re d'opera che emette false fatture destinate all'utilizzo delle agevolazioni di cui al comma 7-ter, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria fino a 6.000 euro ed è inibito all'esercizio dell'attività per un periodo fino a sei mesi.
7-quinquies. I soggetti che usufruiscono delle agevolazioni di cui al comma 7-bis, senza averne il titolo e detraggono spese non sostenute, sono sottoposti alla sanzione pari a 5 volte la somma illegittimamente detratta ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
7-sexies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2015: – 25.000.000;
2016: – 15.000.000;
2017: – 5.000.000.

3.88
BONFRISCO

All'articolo 3, dopo il comma 7, aggiungere il seguente comma:

«7-bis. All'articolo 38 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 133, sopprimere i commi 1-bis, 3 e 4».

3.89
COMAROLI, TOSATO, ARRIGONI, BISINELLA

Sostituire il comma 8 con il seguente:

«8. Per i fornitori di beni e di servizi di cui alla lettera b) del comma 7 del presente articolo, il Ministro dell'Economia e delle finanze, con decreto di cui all'articolo 17-ter, comma 1, del medesimo Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, introdotto dalla medesima lettera b) del comma 7 del presente articolo, individua le modalità di rimborso dell'eccedenza dell'imposta sul valore aggiunto secondo quanto previsto dagli articoli 30, comma 3 e 38-bis, comma 2 del medesimo Decreto del presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni».

Conseguentemente:

all'articolo ,1, sopprimere i commi 116, 177 e 125.
All'articolo 2, sopprimere il comma 207.
All 'articolo 3, comma 76, aggiungere, in fine, le parole:

«, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 550 milioni di euro a decorre dal 2015».

3.90
TOMASELLI, LAI, ASTORRE, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ, SCALIA

All'articolo 3, dopo il camma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da emanarsi al sensi del comma 10 dell'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua tra coloro nei confronti dei quali il rimborso è seguito in via prioritaria, i soggetti di cui all'articolo 17, sesto comma, lettera d-quinquies) del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972».

3.91
GUALDANI

All'articolo 3, dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da emanarsi ai sensi del comma 10 dell'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua tra coloro nei confronti dei quali il rimborso è eseguito in via prioritaria, i soggetti di cui all'articolo 17, sesto comma, lettera d-quinquies) del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972».

3.92
LUIGI MARINO, DI BIAGIO

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da emanarsi ai sensi del comma 10 dell'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua tra coloro nei confronti dei quali il rimborso è eseguito in via prioritaria, i soggetti di cui all'articolo 17, sesto comma, lettera d-quinquies) del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972».

3.93
TOMASELLI, LAI, ASTORRE, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ, SCALIA

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, sono stabilite, modalità semplificate di rimborso e di compensazione del credito IVA qualora il medesimo scaturisca, per almeno i due terzi del suo ammontare, dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 7».

3.94
TOMASELLI, SANGALLI, ASTORRE, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ, SCALIA, COLLINA

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, sono stabilite modalità semplificate di rimborso e di compensazione del credito IVA qualora il medesimo scaturisca, per almeno i due terzi del suo ammontare, dall'applicazione dell'articolo 17, commi 5 e 6 e 17-terdel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni».
Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2015: – 15.000.000;
2016: – 15.000.000;
2017: – 15.000.000.

3.95
GALIMBERTI

Dopo il comma 9, Inserire il seguente:

«9-bis Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, sono stabilite modalità semplificate di rimborso e di compensazione del credito IVA qualora il medesimo scaturisca, per almeno i due terzi del suo ammontare, dall'applicazione dell'articolo 17, commi 5 e 6 e 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni».

3.96
BONFRISCO, CERONI, D'ALÌ, MANDELLI, MILO

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, sono stabilite modalità semplificate di rimborso e di compensazione del credito IVA qualora il medesimo scaturisca, per almeno i due terzi del suo ammontare, dall'applicazione dell'articolo 17, commi 5 e 6 e 17-terdel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni».

3.97
COMAROLI, TOSATO, BELLOT, ARRIGONI, BISINELLA

Sopprimere il comma 10.

Conseguentemente:

all'articolo 1, sopprimere i commi 116, 177 e 125.
All'articolo 2, sopprimere il comma 207.
All'articolo 3, comma 76, aggiungere, infine, le parole:

«, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 550 milioni di euro a decorre dal 2015».

3.98
AUGELLO, GUALDANI

Il comma 10 è sostituito dal seguente:

«10. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 7, lettera a), numero 3), capoverso d-quinquies), e lettera b), è subordinata al rilascio, da parte del Consiglio dell'Unione europea, di una misura di deroga ai sensi dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, e successive modificazioni. In caso di mancato rilascio della suddetta misura di deroga, si provvede mediante provvedimenti di razionalizzazione e di revisione della spesa, di ridimensionamento di strutture, di riduzione delle spese per beni e servizi, nonché di ottimizzazione dell'uso degli immobili, adottati dal Presidente del Consiglio dei Ministri sulla base degli indirizzi del Comitato interministeriale di cui all'articolo 49-bis, comma 1, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, tali da assicurare una riduzione della spesa delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in misura non inferiore a 1.716 milioni di euro a decorrere dal 2015».

3.99
BONFRISCO

All'articolo 3, il comma 10 è sostituito dal seguente:

«10. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 7, lettera a), numero 3), capoverso d-quinquies), e lettera b), è subordinata al rilascio, da parte del Consiglio dell'Unione europea, di una misura di deroga ai sensi dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, e successive modificazioni. In caso di mancato rilascio della suddetta misura di, deroga, si provvede mediante provvedimenti di razionalizzazione e di revisione della spesa, di ridimensionamento di strutture, di riduzione delle spese per beni e servizi, nonché di ottimizzazione dell'uso degli immobili, adottati dal Presidente del Consiglio dei Ministri sulla base degli indirizzi del Comitato interministeriale di cui all'articolo 49-bis, comma 1, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, tali da assicurare una riduzione della spesa delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in misura non inferiore a 1.716 milioni di euro a decorrere dal 2015».

3.100
BONFRISCO

All'articolo 3, il comma 10 è sostituito dal seguente:

«10. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 7, lettera a), numero 3), capoverso d-quinquies), e lettera b), è subordinata al rilascio, da parte del Consiglio dell'Unione europea, di una misura di deroga ai sensi dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, e successive modificazioni. In caso di mancato rilascio della suddetta misura di deroga, si provvede mediante provvedimenti di razionalizzazione e di revisione della spesa, di ridimensionamento di strutture, di riduzione delle spese per beni e servizi, nonché di ottimizzazione dell'uso degli immobili, adottati dal Presidente del Consiglio dei Ministri sulla base degli indirizzi del Comitato interministeriale di cui all'articolo 49-bis, comma 1, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, tali da assicurare una riduzione della spesa delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in misura non inferiore a 1.716 milioni di euro a decorrere dal 2015».

3.101
COMAROLI, TOSATO

All'articolo 3, il comma 10 è sostituito dal seguente:

«10. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 7, lettera a), numero 3), capoverso d-quinquies), e lettera b), è subordinata al rilascio, da parte del Consiglio dell'Unione europea, di una misura di deroga ai sensi dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, e successive modificazioni. In caso di mancato rilascio della suddetta misura di deroga, si provvede mediante provvedimenti di razionalizzazione e di revisione della spesa, di ridimensionamento di strutture, di riduzione delle spese per beni e servizi, nonché di ottimizzazione dell'uso degli immobili, adottati dal Presidente del Consiglio dei Ministri sulla base degli indirizzi del Comitato interministeriale di cui all'articolo 49-bis, comma 1, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, tali da assicurare una riduzione della spesa delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in misura non inferiore a 1.716 milioni di euro a decorrere dal 2015».

3.102
GIROTTO, CASTALDI, BULGARELLI, CATALFO

Apportare le seguenti modificazioni:

«a) al comma 10, sostituire le parole: ''1.716 milioni'' con le seguenti: ''1.836 milioni'';
b) sostituire il comma 28 con il seguente:

''28. All'articolo 25, comma l, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: ''4 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''8 per cento'';
b) dopo il primo periodo è inserito il seguente: ''In ragione dell'eccezionale situazione di crisi economica e sociale che grava su cittadini e imprese, per il solo anno 2015 le banche e le Poste Italiane S.p.a. operano una ritenuta del 4 per cento'';
c) al comma 76, aggiungere, infine, le seguenti parole: ''ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto capitale, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 800 milioni per l'anno 2015''».

3.103
PETROCELLI, CASTALDI, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

«10-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2015, l'aliquota di prodotto corrisposta allo Stato dai titolari di ciascuna concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi estratti sia in terraferma che in mare, ai sensi del comma 1 dell'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n.625 è stabilità, uniformemente, nella misura del 50 per cento della quantità di idrocarburi estratti.
10-ter. Sono soppressi i commi 2, 3, 6 e 6-bis, dell'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625.
10-quater. All'articolo 18 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. A decorrere dal 1º gennaio 2015, i canoni annui per i permessi di prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione e di stoccaggio nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana, sono così determinati:

a) permesso di prospezione: 2.000 euro per chilometro quadrato;
b) permesso di ricerca: 3.000 euro per chilometro quadrato;
c) permesso di ricerca in prima proroga: 5.000 euro per chilometro quadrato;
d) permesso di ricerca in seconda proroga: 10.000 euro per chilometro quadrato;
e) concessione di coltivazione: 20.000 euro per chilometro quadrato;
f) concessione di coltivazione in proroga: 25.000 euro per chilometro quadrato;
g) concessione di stoccaggio insistente sulla relativa concessione di coltivazione: 5.000 euro per chilometro quadrato;
h) concessione di stoccaggio in assenza di relativa concessione di coltivazione: 20.000 euro per chilometro quadrato».

10-quinquies. A decorrere dal lº gennaio 2015, viene applicata una sanzione pecuniaria di 4.000 euro per chilometro quadrato, per ogni anno di mancato inizio delle attività di concessione.

3.104
NUGNES, MARTELLI, MORONESE, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI, CATALFO

Dopo il comma 10 aggiungere i seguenti commi:

«10-bis. Per le produzioni di idrocarburi liquidi e gassosi estratti in terraferma, a decorrere dal 1º gennaio 2015, l'aliquota di prodotto che il titolare di ciascuna concessione di coltivazione è tenuto a corrispondere annualmente, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, è elevata dal 10 per cento al 13 per cento. Le somme corrispondenti al 30 per cento del valore dell'incremento dell'aliquota sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere interamente riassegnate, in parti uguali, ad appositi capitoli istituiti nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero della salute, per finanziare rispettivamente la realizzazione di azioni di monitoraggio e contrasto della contaminazione dei suoli e dette acque superficiali e sotterranee nelle aree interessate, e l'attuazione di piani di sorveglianza sanitaria e lo svolgimento di azioni di monitoraggio epidemiologico degli effetti sulla salute delle stesse attività produttive. La somma restante del valore dell'incremento dell'aliquota è corrisposta per il 55 per cento alla regione e per il 15 per cento ai comuni. I comuni destinano tali risorse per l'installazione e/o l'adeguamento degli impianti tecnologici e per l'efficientamento energetico degli immobili di proprietà comunale e a interventi di recupero e riqualificazione di aree e spazi pubblici. Le regioni destinano tali risorse per la realizzazione di un apposito programma finalizzato alla promozione e al sostegno di attività imprenditoriali nel settore dell'agricoltura, del commercio al dettaglio, del turismo e somministrazione, dei servizi culturali e alla persona nonché della ricerca e sviluppo, localizzate all'interno di parchi e riserve regionali, di siti di Rete Natura 2000 e parchi nazionali e riserve statali.
10-ter. A decorrere dal 1º gennaio 2015, i titolari delle concessioni di coltivazione in mare sono tenuti a corrispondere annualmente l'aliquota di prodotto di cui all'articolo 19, comma 1 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, elevata dal 10 per cento al 13 per cento per gli idrocarburi gassosi, e dal 7 per cento al 10 per cento per gli idrocarburi liquidi. Il titolare della concessione è tenuto a versare le somme corrispondenti al 45 per cento del valore dell'incremento dell'aliquota ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere interamente riassegnate, in parti uguali, al capitolo nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, di cui all'articolo 35 comma 1 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 e al capitolo istituito nello stesso stato di previsione per assicurare, rispettivamente, il pieno svolgimento delle azioni'di monitoraggio e contrasto dell'inquinamento marino, e la promozione di attività di ricerca avente come oggetto le relazioni fra le attività di ricerca e coltivazione in mare e lo stato di salute delle specie di –fauna e flora esposte. La somma restante del valore dell'incremento dell'aliquota è corrisposta alla regione che destina tali risorse per la realizzazione di un apposito programma finalizzato alla promozione e al sostegno di attività imprenditoriali nel settore dell'agricoltura, del commercio al dettaglio, del turismo e somministrazione, dei servizi culturali e alla persona nonché della ricerca e sviluppo, localizzate all'interno di parchi è riserve regionali, di siti di Rete Natura 2000 e parchi nazionali e riserve statali».

3.105
BONFRISCO

Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

«11-bis. Il contratto di compravendita immobiliare che si contraddistingue per la denominazione Buy Back Engage e che prevede la consegna dell'immobile in via anticipata rispetto al trasferimento della proprietà e all'integrale pagamento del prezzo, è inquadrato nella figura della compravendita con riserva di proprietà. A tale contratto si applicano le disposizioni di cui agli articoli 1523-1524-1526 del Codice Civile. Si applicano altresì le disposizioni degli articoli da 1803 a 1812 del codice civile in quanto compatibili.
11-ter. Il contratto di cui al comma 11-bis si risolve in caso di mancato pagamento, anche non consecutivo, di un numero minimo di canoni, determinato dalle parti. Ai fini della valutazione e dell'importanza dell'inadempimento non si applicano le disposizioni di cui gli articoli 1525 e 1455 del codice civile. Il promittente venditore può chiedere la risoluzione del contratto qualora le condizioni patrimoniali del promissario acquirente, sono divenute tali da porre in evidente pericolo il pagamento delle rate di corrispettivo e acconto prezzo, salvo che'sia prestata idonea garanzia. Le parti possono liberamente convenire che in caso di inadempimento del promissario acquirente le rate versate a titolo di acconto e corrispettivo prezzo, sono acquisite al pro mittente venditore a titolo di indennità. All'indennità convenuta non si applicano le disposizioni di cui all'articoli 1526 comma 2 e 1384 del codice civile.
11-quater. Il contratto di cui al comma 11-bis può avere per oggetto un'immobile industriale, artigianale, commerciale o ad uso civile abitazione. ln caso di eccezioni per vizi occulti, se non è stato diversamente convenuto nel contratto, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 1460 e 1492 del codice civile.
11-quinquies. Ai fini dell'articolo 2, DPR 633/72, i contratti di cui al comma 11-bis non costituiscono cessione di beni se non alla data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale. L'immissione nel godimento del bene da parte del promittente acquirente in via anticipata rispetto al trasferimento della proprietà, è qualificata a titolo di detenzione.
11-sexies. Ai contratti di cui al comma 11-bis che risultino trascritti ai sensi articoli 2645-bis, si applicano gli articoli 2668 quarto comma, 2775-bis e 2825-bis del codice civile. Il termine triennale previsto dal comma terzo dell'articolo 2645-bis del codice civile è elevato a tutta la durata del contratto e comunque ad un periodo non superiore a dieci anni. 11-septies. Il contratto di cui al comma 11-bis è registrato ai sensi dell'articolo 2, DPR n. 131 del 26 aprile 1986. L'imposta di registro è stabilita in misura fissa di euro 300,00 indipendentemente dal numero delle clausole contenute, anche se non derivano necessariamente, per la loro intrinseca natura, le une dalle altre. Se il contratto prevede la dazione di somme a titolo di caparra confirmatoria, a quest'ultima si applica il punto 6 della tariffa allegata al DPR n. 131 del 26 aprile 1986. La registrazione attribuisce al contratto efficacia esecutiva'n caso di inadempimento di una delle parti, ai sensi dell'articolo 474 comma l, del codice di procedura civile. Ai sensi dell'articolo 73 comma 2 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 in caso di fallimento del promittente venditore il contratto prosegue, fatta salva l'applicazione dell'articolo 67, comma 3, lettera c), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modificazioni. In caso di fallimento del promissario acquirente, il contratto prosegue se avente ad oggetto un immobile ad uso abitativo destinato a costituire l'abitazione principale dell'acquirente o di suoi parenti ed affini entro il terzo grado, ovvero un immobile ad uso non abitativo destinato a costituire la sede principale dell'attività di Impresa dell'acquirente. Qualora il curatore si sciolga dal contratto, il promittente venditore tratterrà la caparra nonché le rate di corrispettivo e acconto prezzo già riscosse, a titolo di indennizzo per l'uso ed il deperimento dell'immobile.

3.106
COMAROLI, TOSATO

Dopo il comma 11 inserire il seguente:

«11-bis. All'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

''5-bis. Qualora il pagamento del corrispettivo non avvenga entro i trenta giorni successivi alla scadenza contrattualmente prevista tra le parti ed espressamente indicata nella fattura, il soggetto passivo di cui all'articolo 17, primo comma ha la facoltà di non considerare a debito, nella liquidazione del periodo di riferimento, l'imposta relativa alle fatture insolute. Qualora sia stata già versata l'imposta relativa alle fatture insolute, il soggetto passivo ha la facoltà di 'portare in detrazione l'importo nella prima liquidazione periodica utile.
5-ter. Nel caso si avvalga della facoltà di cui al settimo comma, il cedente o prestatore ha l'obbligo di comunicarlo all'Agenzia delle entrate e al cessionario o committente.
5-quater. Il cessionario o committente che riceve la comunicazione di cui all'ottavo comma del presente articolo non deve esercitare il diritto alla detrazione di cui all'articolo 19, primo comma, per gli importi comunicati o, qualora tale diritto sia già stato esercitato, deve provvedere al versamento all'erario dei relativi importi effettivamente portati in detrazione alla prima liquidazione periodica utile».
5-quinquies. Le modalità con cui effettuare, preferibilmente in via telematica, le comunicazioni di cui al nono comma sono stabilite con provvedimento dell'Agenzia delle entrate da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione''».

3.107
CIAMPOLILLO, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«n-bis. A partire dal 1º gennaio 2015, la tassa di concessione governativa sulle licenze per l'impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di telecomunicazione, dovuta ai sensi della tariffa di cui all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 641, è soppressa».

Conseguentemente, all'articolo 3, al comma 76, aggiungere, in fine, le parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo». Le dotazioni in conto capitale, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 150 milioni di euro a decorrere dal 2015.

3.108
ZIZZA

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

«11-bis. Al fine di incrementare i servizi di prevenzione e controllo dei fenomeni legati all'evasione fiscale, la Guardia di Finanza, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2199 del decreto legislativo del15 marzo 2010 n. 66, è autorizzato, in via straordinaria ai sensi del medesimo articolo 2199, allo scorrimento dell'ultima graduatoria valida ivi pubblicata il 21 febbraio 2013 per ciascun contingente fermo restando le assunzioni dei volontari in ferma prefissata quadriennale, ai sensi del comma 4, lettera b, dello stesso articolo, relative ai predetti concorsi per i ruoli iniziali».

All'attuazione di quanto previsto dal comma 11-bis, si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3.109
ZIZZA

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

«11-ter. Per la Guardia di Finanza le assunzioni, di cui al comma 11-bis, sono disposte con decorrenza 1º gennaio 2015, nell'ambito delle autorizzazioni alle assunzioni di cui all'articolo 1 comma 464 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dell'apposito fondo ivi previsto per la parte relativa alla Guardia di Finanza».

All'attuazione di quanto previsto dal comma 11-bis, si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3.110
BONFRISCO, D'ALÌ, CERONI, MANDELLI, MILO, GALIMBERTI, D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI, FALANGA, EVA LONGO, ARACRI, PAGNONCELLI, TARQUINIO, BRUNI, PERRONE, IURLARO, MINZOLINI, ZIZZA, D'ANNA, SCAVONE, RUVOLO, COMPAGNONE

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

«11-bis. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Dogane, da adottare entro il 1º gennaio 2015 è modificata la determinazione del Direttore dell'Agenzia delle Dogane n. 145744 del 23 dicembre 2013, recante l'aumento della misura delle aliquote dell'accisa sulla birra, sui prodotti alcolici intermedi e sull'alcool etilico, al fine di eliminare gli incrementi dell'accisa sulla birra decorrenti dal 1º gennaio 2015. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 90 milioni di euro a decorrere dal 2015,si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

3.111
COMAROLI, TOSATO

Dopo il comma 11 inserire il seguente:

«11-bis. Al decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, è soppresso l'articolo 62-bis

Conseguentemente:

all'articolo 1, sopprimere i commi 116, 117 e 125. All'articolo 2, sopprimere il comma 207.
All'articolo 3, comma 76, aggiungere, infine, le parole:

«, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 1.303.078 migliaia di euro di euro a decorrere dal 2015».

3.112
DE POLI

Al comma 13 dopo le parole: «anche in relazione ai beni acquisiti o posseduti», inserire le seguenti: «tenendo conto dell'applicazione degli studi di settore ed in particolare, degli effetti del regime premiale di cui all'articolo 10, comma da 9 a 13, del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214».

3.113
TOMASELLI, SANGALLI, GIANLUCA ROSSI, ASTORRE, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ, SCALIA, COLLINA

Al comma 13 dopo le parole: «anche In relazione ai beni acquisiti o posseduti», inserire le seguenti: «tenendo conto dell'applicazione degli studi di settore ed, in particolare, degli effetti del regime premiale di cui all'articolo 10, comma da 9 a 13, del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214».

3.114
GIANLUCA ROSSI, LAI, FORNARO, GIACOBBE, GUERRA, MOSCARDELLI, RICCHIUTI, TURANO

Al comma 13 dopo le parole: «anche in relazione ai beni acquisiti o posseduti», inserire le seguenti: «tenendo, conto dell'applicazione degli studi di settore ed, in particolare, degli effetti del regime premiale di cui all'articolo 10, comma da 9 a 13, del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214».

3.115
CARIDI

Al comma 13 dopo le parole: «anche in relazione ai beni acquisiti o posseduti», inserire le seguenti: «tenendo conto dell'applicazione degli studi di settore ed, in particolare, degli effetti del regime premiale di cui all'articolo 10, comma da 9 a 13, del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214».

3.116
GAMBARO

Al comma 13 dopo le parole: «anche in relazione ai beni acquisiti o posseduti», inserire le seguenti: «tenendo conto dell'applicazione degli studi. di settore ed, in particolare, degli effetti del regime premiale di cui all'articolo 10, comma da 9 a 13, del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214».

3.117
TOMASELLI, COLLINA, ASTORRE, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ, SCALIA, PAGLIARI, CALEO, MAURO MARIA MARINO, VACCARI

Al comma 13 dopo le parole: «anche in relazione ai beni acquisiti o posseduti», inserire le seguenti: «tenendo conto dell'applicazione degli studi di settore ed, in particolare, degli effetti del regime premiale di cui all'articolo 10, comma da 9 a 13, del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214».

3.118
DE PIN, MASTRANGELI, BOCCHINO, CAMPANELLA

Al comma 13 dopo le parole: «anche in relazione ai beni acquisiti o posseduti», inserire le seguenti: «tenendo conto dell'applicazione degli studi di settore ed, in particolare, degli effetti del regime premiale di cui all'articolo 10, comma da 9 a 13, del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214».

3.119
GALIMBERTI

Al comma 13 dopo le parole: «anche in relazione ai beni acquisiti o posseduti», inserire le seguenti: «tenendo conto dell'applicazione degli studi di settore ed, in particolare, degli effetti del regime premiale di cui all'articolo 10, comma da 9 a 13, del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201 convertito, con modificazioni, dallo legge 22 dicembre 2011, n. 214».

3.120
MANDELLI, PICCOLI, BRUNI, BONFRISCO, CERONI, D'ALÌ, MILO

Al comma 13 dopo le parole: «anche in relazione ai beni acquisiti o posseduti», aggiungere le seguenti: «, tenendo conto dell'applicazione degli studi di settore ed, in particolare, degli effetti del regime premiale di cui all'articolo 10, comma da 9 a 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214».

3.121
DEL BARBA

Dopo il camma 14 inserire il seguente:

«14-bis. Agli atti di trasferimento di beni immobili dai consorzi di funzioni costituiti ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ai comuni, l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, si applica nella misura fissa di euro 200,00».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2015: – 50.000.000;
2016: – 50.000.000;
2017: – 50.000.000.

3.122
TOMASELLI, LAI

Al comma 15, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) all'articolo 2, comma 8-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, al primo periodo, le parole: ''non oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo,'' sono sostituite dalle seguenti: ''non oltre i termini stabiliti dall'articolo 43 del decreto dei Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni''».

3.123
SCAVONE, MILO

Al comma 15, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:

«b-quater) all'articolo 1 , comma 3 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, dopo le parole: ''o un iscritto nell'albo dei consulenti del lavoro o in quello dei dottori commercialisti e degli esperti contabili'' sono aggiunte le seguenti: ''o in quello degli avvocati muniti del titolo di specialista in diritto tributario ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 247 del 31 dicembre 2012'';
b-quinquies) all'articolo 3, comma 3, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, dopo le parole ''gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro'' sono aggiunte le seguenti: ''e degli avvocati'';
b-sexies) all'articolo 36, comma 1 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n.241 dopo le parole: ''revisori contabili iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali e dei consulenti del lavoro» sono aggiunte le seguenti: «e degli avvocati''».

3.124
GIANLUCA ROSSI, MAURO MARIA MARINO, SANGALLI, FORNARO, GIACOBBE, GUERRA, MOSCARDELLI, RICCHIUTI, TURANO

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-bis. Nei giudizi pendenti, in ogni fase, stato e grado alla data del 1º aprile 2010 e non ancora definiti alla data di entrata in vigore della presente legge, dinanzi alle Commissioni tributarie o all'autorità giudiziaria ordinaria, aventi ad oggetto il recupero dell'accisa sui prodotti energetici e l'alcole e le bevande alcoliche per fatti compiuti da terzi non imputabili al soggetto passivo d'imposta, la relativa pretesa tributaria è estinta nei confronti del soggetto obbligato al pagamento dell'accisa qualora dalla conclusione del procedimento penale instauratosi per i medesimi fatti non risulti il coinvolgimento del medesimo soggetto obbligato a titolo di dolo o colpa grave. Resta fermo l'eventuale recupero dell'accisa nei confronti dell'effettivo responsabile del reato».

3.125
GIANLUCA ROSSI, MAURO MARIA MARINO, SANGALLI, FORNARO, GIACOBBE, GUERRA, MOSCARDELLI, RICCHIUTI, TURANO, PARENTE

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-bis. AI fine di semplificare ed equiparare la disciplina IVA del commercio elettronico diretto a quella del commercio elettronico indiretto, sono apportate le seguenti semplificazioni:

a) all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al comma 1, dopo il punto 6-bis) aggiungere il seguente

''7) le prestazioni di servizi digitali effettuate in via telematica ed elettronica tra privati consumatori e soggetti passivi di imposta, siano essi operatori nazionali, comunitari o extra comunitari identificati si al fini IVA nel territorio comunitario'';

b) all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre 1996, n. 696, al comma 1, dopo la lettera tt-bis) aggiungere la seguente:

''tt-ter) le prestazioni di servizi digitali effettuate in via telematica ed elettronica tra privati consumatori e soggetti passivi di imposta, siano essi operatori nazionali, comunitari o extra-comunitari identificatisi ai fini IVA nel territorio comunitario''».

3.126
TOMASELLI, LAI, ASTORRE, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ, SCALIA

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-bis. AI fine di semplificare ed equiparare la disciplina IVA del commercio elettronico diretto a quella del commercio elettronico indiretto, sono apportate le seguenti semplificazioni:

a) all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al comma 1, dopo il punto 6-bis) aggiungere il seguente:

''6-ter) le prestazioni di servizi digitali effettuate in via telematica ed elèttronica tra privati consumatori e soggetti passivi di imposta, siano essi operatori nazionali, comunitari o extra-comunitari identificatisi ai fini IVA nel territorio comunitario'';

b) all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre 1996, n. 696, al comma 1, dopo la lettera tt-bis) aggiungere la seguente:

''tt-ter) le prestazioni di servizi digitali effettuate in via telematica ed elettronica tra privati consumatori e soggetti passivi di imposta, siano essi operatori nazionali, comunitari o extra-comunitari Identificati si al fini IVA nel territorio comunitario''».

3.127
GUALDANI

Dopo il comma 18 aggiungere il seguente:

«18-bis. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

''4-bis. L'accoglimento dell'istanza di rateizzazione di cui al presente articolo, comporta la sospensione dei procedimenti penali eventualmente connessi e dei relativi termini di prescrizione. La sospensione si applica su istanza del contribuente al tribunale competente. La sospensione decade in caso di decadenza dal beneficio della rateizzazione''».

3.128
GUALDANI

Dopo il comma 18 aggiungere il seguente:

«18-bis. Al fine di consentire un trattamento uniforme in sede applicazione giurisprudenziale delle norme fiscali in ambito di concordato preventivo, al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 dell'articolo 160, dopo le parole: ''la proposta'' sono aggiunte le seguenti: ''fatta eccezione per quanto previsto dall'articolo 182-ter esclusivamente in caso di accesso all'istituto della transazione fiscale'';
b) al comma 1 dell'articolo 182-ter, dopo le parole: ''alle ritenute operate e non versate, la proposta'' sono aggiunte le seguenti: ''contenente la transazione fiscale''».

3.129
URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO

Dopo il comma 19, aggiungere i seguenti:

«19-bis, All'articolo 2621 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente: «Fuori dai casi previsti dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali, dirette ai soci o al pubblico, espongono informazioni false ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o :finanziaria della società o del gruppo ''al quale essa appartiene, in modo concretamente idoneo a indurre in inganno i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni'';
b) i commi terzo, quarto e quinto sono abrogati.

19-ter. All'articolo 2622 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente: ''Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società con azioni quotate in mercati regolamentati o che emettono o garantiscono strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati ovvero diffusi tra il pubblico in misura rilevante, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, espongono informazioni false ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre in inganno i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con la reclusione da due a sei ann1.'';
b) al sesto comma, le parole: ''per i fatti previsti dal primo e terzo comma'' sono soppresse;
c) i commi secondo, terzo, quarto, quinto, settimo, ottavo e nono sono abrogati;
d) la rubrica è sostituita dalla seguente: ''False comunicazioni nelle società quotate e nelle società che emettono o garantiscono strumenti finanziarsi'';

19-quater. Dopo l'articolo 2622 del codice civile è inserito il seguente: ''Art. 2622-bis. (Circostanza aggravante). – Se i fatti di cui agli articoli 2621 e 2622 cagionano un grave danno ai soci, ai creditori, ai risparmiatori o alla società, la pena è aumentata fino alla metà''.
19-quinquies. All'articolo 27 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: ''1. i responsabili della revisione legale i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni consapevolmente attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo a indurre in errore rilevante per natura o per entità i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione, sono puniti con la reclusione da un anno a cinque anni'';
b) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Se la condotta di cui al comma 1 ha cagionato un grave danno alla società, all'ente o al soggetto sottoposto a revisione, ai soci o ai creditori, la pena è aumentata»,

19-sexies. All'articolo 25-terdel decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, la lettera a) è sostituita dalla seguente: ''a) per il delitto di false comunicazioni sociali, previsto dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote'';
b) al primo comma, la lettera b) è sostituita dalla seguente: ''b) per il delitto di false comunicazioni sociali nelle società quotate e nelle società che emettono o garantiscono strumenti finanziari, previsto dall'articolo 2622 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote'';
c) al primo comma, le lettere c), d), e), f) e g) sono abrogate;
d) è aggiunto, in fine, il seguente comma: ''d-bis. Nei casi di condanna per i delitti indicati nel comma 1, lettere a), b) e s) si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2''.

19-septies. Dopo l'articolo 25-duodecies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono inseriti i seguenti:
''Art. 25-terdecies. – (Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale). –1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il delitto di cui all'articolo 27, comma 1, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a cinquecento quote;
b) per i delitti di cui all'articolo 27, commi 2 e 5, la sanzione pecuniaria da trecento a seicento quote''.

''Art. 25-quaterdecies. – (Reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto). –1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i delitti di cui agli articoli 4,5, comma 1, 10-bis e 10-ter, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;
b) per i delitti di cui agli articoli 10 e 11, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote;
c) per i delitti di cui agli articoli 2, comma 1, 3,8 e 11, comma 1, la sanzione pecuniaria da duecento cinquanta a settecento quote''.

2. Nei casi di condanna per i delitti indicati nel comma 1, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno.».

3.130
GUALDANI

Dopo il comma 19 aggiungere il seguente:

«19-bis. L'amministrazione finanziaria ha facoltà di concedere, su richiesta del contribuente, la ripartizione fino a 72 rate del debito tributario per imposte arretrate e relative sopra tasse. Nei casi di particolare difficoltà del contribuente dovuta alla presente congiuntura economica e ad eventi naturali calamitosi particolarmente gravi. la ripartizione può essere concessa fino a 120 rate. Le ripartizioni possono essere concesse alle condizioni previste dalle lettere a) e b) dell'articolo 52 del Decreto Legge n. 69 del 2013. Fino al31 dicembre 2015, l'amministrazione finanziaria ha facoltà di concedere le rateazioni qui previste anche ai contribuenti che non siano stati in grado, non per propria responsabili ad adempiere a rateazioni concesse in precedenza. In questi casi, il contribuente decade dal beneficio della rateazione se non adempie a 4 rate anche non consecutive».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

– 2015: – 75.000.000;
–– 2016: – 75.000.000;
–– 2017: – 75.000.000.

3.131
COMAROLI, TOSATO

Dopo il comma 19 inserire il seguente:

–«19 –bis. – (Invio telematico IUC). dopo il comma 683 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, è inserito il seguente:

''683-bis. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa alla me in coincidenza con la dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta nel quale sono intervenute eventuali variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta stessa. Il modello di dichiarazione è predisposto dal Comune e adottato con deliberazione di Giunta e reso disponibile gratuitamente nonché pubblicato sul sito dell'ente''».

3.132
COMAROLI, BISINELLA, TOSATO

Dopo il comma 19, inserire il seguente:

«9-bis. All'articolo 12, comma 1, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, la parola: ''mille'' è sostituita con la seguente: ''cinquemila''».

3.133
COMAROLI, BISINELLA, TOSATO

Dopo il comma 19, inserire il seguente:

«19-bis. All'articolo 12, comma 1, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, la parola: ''mille'' è sostituita con la seguente: ''tremila''» .

3.134
BERGER, PANIZZA, LANIECE, BATTISTA, ROMANO, FAUSTO GUILHERME LONGO

Dopo il comma 19, inserire il seguente:

«19-bis. All'articolo 12 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

''1-bis. Le limitazioni di cui al comma 1 non si applicano per l'acquisto di beni e di prestazioni di servizi legate al turismo, effettuate nelle regioni confinanti direttamente con uno Stato estero. In tal caso, si applica il limite di euro duemilacinquecento''».

3.135
MILO, D'ALÌ

Dopo il comma 19 aggiungere il seguente:

«19-bis. All'articolo 8-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
''a) le cessioni di navi adibite alla navigazione in alto mare o al trasporto a pagamento di passeggeri o utilizzate nell'esercizio di attività commerciali industriali e della pesca nonché le cessioni di navi adibite alla pesca costiera o ad operazioni di salvataggio o di assistenza in mare, ovvero alla demolizione, escluse le unità da diporto di cui alla legge 11 febbraio 1971, n. 50;''».

Conseguentemente, ridurre proporzionalmente dell'1 per cento tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata tabella C. fino al raggiungimento dell'importo di 10 milioni di euro.

3.136
PANIZZA, FAUSTO GUILHERME LONGO, LANIECE, BATTISTA, ZIN

Dopo il comma 19, aggiungere i seguenti:

«19-bis. All'articolo 164, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, alla lettera b), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: ''Non si tiene conto della parte del costo di acquisizione che eccede lire 35 milioni per le autovetture e gli autocaravan, lire 8 milioni per i motocicli, lire 4 milioni per i ciclomotori'', sono sostituite dalle seguenti: ''Non si tiene conto della parte del costo di acquisizione che eccede euro 30.000,00 per le autovetture e gli autocaravan, euro 6.000,00 per i motocicli, euro 3.000,00 per i ciclomotori'';
b) le parole: ''il predetto limite di 35 milioni di lire per le autovetture è elevato a 50 milioni di lire per gli autoveicoli utilizzati da agenti o rappresentanti di commercio'', sono sostituite dalle seguenti: ''il predetto limite di euro 30.000,00 per le autovetture è elevato a euro 40.000,00 per gli autoveicoli utilizzati da agenti o rappresentanti di commercio'';

19-ter. Alla copertura degli oneri di cui al comma 19-bis, valutati in 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015, si provvede ,mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili, come integrata, da ultimo, dall'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183».

3.137
PANIZZA, FAUSTO GUILHERME LONGO, LANIECE, BATTISTA, ZIN

Dopo il comma 19, aggiungere i seguenti:

«19-bis. All'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il comma 4 è sostituito dal seguente:

''4. Per gli intermediari e i rappresentanti di commercio e per gli esercenti le attività indicate al primo comma dell'articolo 1 del decreto. del Ministro delle finanze 13 ottobre 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 22 ottobre 1979, il reddito d'impresa determinato a norma dei precedenti commi è ridotto, a titolo di deduzione forfetaria delle spese non documentate, di un importo pari alle seguenti percentuali dell'ammontare dei ricavi: 3 per cento dei ricavi fino a euro 80.000, 00; 1 per cento dei ricavi oltre euro 80.000,00 e fino a euro 420.000,00; 0,50 per cento dei ricavi oltre euro 420.000,00 e fino a euro 505.000, 00''.

19-ter. Alla copertura degli oneri di cui al comma 19-bis, valutati in 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili, come integrata, da ultimo, dall'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183».

3.138
PANIZZA, FAUSTO GUILHERME LONGO, LANIECE, BATTISTA, ZIN

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

«19-bis. All'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), le parole: ''il 2 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''l'1 per cento'';
b) alla lettera b), le parole: ''il 6 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''il 3 per cento'';
c) alla lettera c), le parole: ''il 15 per cento'' sono sostituite dalle: ''il 7,5 per cento''».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri di cui al presente comma, valutati in 3,5 milioni di euro annui, si provvede, per il triennio 2015-2017, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 2, comma 616, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, relativo allo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.

3.139
PANIZZA, FAUSTO GUILHERME LONGO, LANIECE, BATTISTA, ZIN

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

«19-bis. All'articolo 1 del DPR n. 100/1998, al comma 1, sostituire le parole: ''esigibile nel primo mese precedente'' con le seguenti: ''esigibile nel secondo mese precedente''».

Conseguentemente, alla copertura degli eventuali oneri di cui al presente comma si provvede, per il triennio 2015-2017, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3.140
PANIZZA, FAUSTO GUILHERME LONGO, LANIECE, BATTISTA, ZIN

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

«19-bis. Al decreto legislativo 74/2000 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10-bis, al comma 1, le parole: ''superiore a 50 mila euro'' sono sostituite dalle
seguenti: ''superiore a 150 mila euro'';
b) all'articolo 10-quater, al comma 1, le parole: ''superiore a 50 mila euro'' sono sostituite dalle seguenti: ''superiori a 20 mila euro''».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri di cui al presente comma, valutati in 5 milioni di euro annui, si provvede, per il triennio 2015-2017, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3.141
PANIZZA, FAUSTO GUILHERME LONGO, LANIECE, BATTISTA, ZIN

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

«19-bis. All'articolo 38-bis del DPR 633/72, al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ''Il rimborso dovrà essere liquidato entro il secondo mese successivo al trimestre di riferimento''».

Conseguentemente, alla copertura degli eventuali oneri di cui al presente comma si provvede, per il triennio 2015-2017, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3.142
PANIZZA, FAUSTO GUILHERME LONGO, LANIECE, BATTISTA, ZIN

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

«19-bis. All'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, al comma 1, sostituire la parola: ''centoventi'' con la seguente: ''sessanta''».

Conseguentemente, alla copertura degli eventuali oneri di cui al presente comma si provvede, per il triennio 2015-2017, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3.143
PANIZZA, FAUSTO GUILHERME LONGO, LANIECE, BATTISTA, ZIN

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

«19-bis. All'articolo 57 del DPR 131/1986, sostituire il comma 1 con il seguente:

''1. Oltre ai pubblici ufficiali, che hanno redatto, ricevuto o autenticato l'atto, e ai soggetti nel cui interesse fu richiesta la registrazione, sono solidalmente obbligati al pagamento defi1imposta le parti contraenti, le parti in causa, coloro che hanno sottoscritto o avrebbero dovuto sottoscrivere le denunce di cui agli articoli 12 e 19, coloro che hanno richiesto i provvedimenti di cui agli articoli 796, 800 e 825 del codice di procedura civile e debitore e ereditore dei decreti ingiuntivi di cui all'articolo 633 del codice di procedura civile''».

Conseguentemente, alla copertura degli eventuali oneri di cui al presente comma si provvede, per il triennio 20] 5-20]7, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3.144
PANIZZA, FAUSTO GUILHERME LONGO, LANIECE, BATTISTA, ZIN

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

«19-bis. All'articolo 3-bis del decreto legislativo del 18 dicembre 1997, n. 462, al comma 1, sostituire le parole: ''di venti rate'' con le seguenti: ''di venticinque rate''».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri di cui al presente comma, valutati in 1,5 milioni di euro annui, si provvede, per il triennio 2015.-2017, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 139, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

3.145
PANIZZA, FAUSTO GUILHERME LONGO, LANIECE, BATTISTA, ZIN

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

«19-bis. All'articolo 14 del decreto legislativo 472/1997, sostituire il comma 3 con il seguente:

''3. Gli uffici e gli enti indicati nel comma 2 sono tenuti a rilasciare, su richiesta dell'interessato, un certificato sull'esistenza di contestazioni in corso e di quelle già definite per le quali i debiti non sono stati soddisfatti. il certificato, se negativo, ha pieno effetto liberatorio del cessionario, del pari liberato ove il certificato non sia rilasciato entro quindici giorni dalla richiesta, salvo casi particolari per i quali il termine potrà essere prorogato per altri quindici giorni''».

Conseguentemente, alla copertura degli eventuali oneri di cui al presente comma si provvede, per il triennio 2015-2017, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3.146
PANIZZA, FAUSTO GUILHERME LONGO, LANIECE, BATTISTA, ZIN

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

«19-bis. All'articolo 102, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: ''516,46 euro'' sono sostituite dalle seguenti: ''1.200,00 euro''».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri di cui al presente comma, valutati in 5 milioni di euro, si provvede, a partire dall'anno 2015, mediante corrispondente riduzione delle dotazioni da includere nel Fondo speciale di parte corrente, di cui aIla «Tabella A» della presente legge, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per il triennio 2015-2017.

3.147
PANIZZA, FAUSTO GUILHERME LONGO, LANIECE, BATTISTA, ZIN

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

«19-bis. Al comma 4 dell'articolo 10 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''È altresi esclusa la soppressione delle esenzioni e delle agevolazioni tributarie riferite agli atti di cui ai commi 1 e 2 aventi ad oggetto immobili pubblici interessati da operazioni di permuta, dalle procedure di cui agli articoli 2, 3, 3-ter e 4 del decreto-legge 5 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive modificazioni, all'articolo 11-quinquies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni, e agli articoli 33 e 33-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, e all'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 e all'articolo 20 della legge 28 gennaio 1977, n. 10».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri di cui al comma 19-bis, valutati in 10 milioni di euro 'annui a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili, come integrata, da ultimo, dall'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183.

3.148
BERGER, ZELLER, PANIZZA, LANIECE, ROMANO, FAUSTO GUILHERME LONGO

Dopo il comma 19, inserire il seguente:

«19-bis. Al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sopprimere l'articolo 15, commi 4 e 5».

3.149
BERGER, ZELLER, PANIZZA, LANIECE, ROMANO, FAUSTO GUILHERME LONGO

Dopo il comma 19, inserire il seguente:

«19-bis. Il comma 8-bis dell'articolo 36 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è abrogato».

3.150
BERGER, ZELLER, PANIZZA, LANIECE, ROMANO, FAUSTO GUILHERME LONGO

Dopo il comma 19, inserire il seguente:

«19-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, dopo il comma 2-bis, inserire il seguente:

''2-ter. Per gli acquisti di beni e di prestazioni di servizi di cui al comma 1, effettuati da persone fisiche di cittadinanza di uno dei Paesi appartenenti all'Unione europea ovvero allo spazio economico europeo, diversa da quella italiana, che abbiano residenza fuori dal territorio dello Stato, i limiti per il trasferimento di denaro contante sono quelli vigenti nei Paesi di residenza del cessionario. A tali acquisti si applicano le disposizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 e dei commi 2 e 2-bis».

3.151
BERGER, ZELLER, PANIZZA, LANIECE, ROMANO, FAUSTO GUILHERME LONGO

Dopo il comma 19, inserire il seguente:

«19-bis. Le limitazioni all'uso del contante di cui all'articolo 49, commi 1, 5, 8, 12 e 13, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come adeguate all'importo di euro mille dall'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non si applicano per l'acquisto di beni e di prestazioni di servizi legate al turismo, effettuati nelle regioni confinanti direttamente con uno Stato estero. In tali casi, si applica il limite di euro duemilacinquecento».

3.152
MALAN

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

«19-bis. All'Articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, all'ottavo comma, dopo le parole: ''i concessionari di grandi'' inserire le seguenti: ''e piccole''».

3.153
MALAN

Dopo il comma 19 aggiungere il seguente:

«19-bis. All'articolo 37 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, i commi primo e secondo sono sostituiti con il seguente:

''Il pagamento del canone decorre sia per le grandi sia per le piccole derivazioni improrogabilmente dalla scadenza del termine originariamente assegnato per l'ultimazione dei lavori. Qualora, l'utilizzazione dell'acqua avvenga prima della scadenza di detto termine, il canone decorre da quando l'acqua è utilizzata''».

3.154
URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

«19-bis. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 16 del marzo 2014, come convertito dalla legge n. 68 del 2 maggio 2014, la lettera a) è soppressa».

3.155
MILO

Dopo il comma 19 aggiungere il seguente:

«19-bis. Allo scopo di incrementare l'utilizzo degli strumenti di pagamento elettronici per contrastare l'evasione fiscale, a decorrere dal 1º gennaio 2015 per i pagamenti di importo inferiori a 100 euro, effettuati mediante carte di pagamento, non è dovuta alcuna commissione o costo aggiuntivo».

3.156
DEL BARBA

Dopo il comma 19, aggiungere i seguenti:

«19-bis. L'articolo 5, ventinovesimo comma, del decreto-Iegge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, come sostituito dall'articolo 7, comma 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99, si interpreta nel senso che a decorrere dal 15 agosto 2009 in caso di locazione finanziaria il soggetto tenuto al pagamento della tassa automobilistica è esclusivamente l'utilizzatore; è configurabile la responsabilità solidale della società di leasing solo nella particolare ipotesi in cui questa abbia provveduto, in base alle modalità stabilite dall'ente competente, al pagamento cumulativo, in luogo degli utilizzatori, delle tasse dovute per i periodi compresi nella durata del contratto di locazione finanziaria.
19-ter. All'articolo 7 della legge 23 luglio 2009, n. 99, il comma 3 è sostituito dal seguente:

''3. La competenza ed il luogo di versamento della tassa automobilistica sono determinati in ogni caso in relazione al luogo di residenza dell'utilzatore a titolo di locazione finanziaria del veicolo''.

19-quater. La disposizione di cui al comma precedente si applica ai veicoli con scadenza del termine utile per il pagamento successiva al 31 dicembre 2014».

3.156-bis
BONFRISCO

All'Articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, all'ottavo capoverso dopo le parole: «I concessionari di grandi» inserire le seguenti: «e piccole».

3.156-ter
BONFRISCO

Dopo il comma 19 aggiungere 19-bis.

All'artticolo 37 del regio Decreto 11/12/133 n. 1775 i commi 1 e 2 sono sostituiti con il seguente:

1) Il pagamento del canone decorre sia per le grandi che per le piccole derivazioni improrogabilmente dalla scadenza del termine originariamente assegnato per l'ultimazione dei lavori. Qualora l'utilizzazione dell'acqua avvenga prima della scadenza di detto termine, il canone decorre da quando l'acqua è utilizzata.

3.157
ZELLER, BERGER, PALERMO, LANIECE, BATTISTA, FRAVEZZI, PANIZZA

Dopo il comma 20, inserire i seguenti:

«20-bis. All'articolo 12 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

''1-bis. Le sanzioni previste dal comma 1, lettera o), con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, si applicano esclusivamente ai concorsi a premio per i quali è stata accertata la coincidenza con attività di gioco riservate allo Stato si elusione del monopolio statale dei giochi. Per le altre violazioni resta ferma la disciplina sanzionatoria anteriormente vigente in materia''.
20-ter. All'onere derivante dal comma 20-bis, pari a 1 milione di euro a decorrete dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
20-quater. Le norme di cui al comma 20-bis si applicano anche in riferimento alle sanzioni già irrogate, ma non definitive al momento dell'entrata in vigore della presente legge, in quanto impugnate o ancora suscettibili di impugnativa. Le relative sanzioni sono rideterminate d'ufficio da parte dell'autorità competente».

3.158
ZELLER, BERGER, PALERMO, LANIECE, BATTISTA, FRAVEZZI, PANIZZA

Dopo il comma 20, inserire i seguenti:

«20-bis. All'articolo 12, comma 1, lettera o) del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, le parole: ''si applica la sanzione amministrativa da euro cinquantamila ad euro cinquecentomila'', sono sostituite dalle seguenti: ''Si applicano le sanzioni di cui all'articolo 124, comma 1, del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973, come sostituito dall'articolo 19, comma 5, lettera c), della legge 27 dicembre 1997, n. 449''.
20-ter. All'onere derivante dal comma 20-bis, pari a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.307.
20-quater. Le norme di cui al comma 20-bis si applicano anche in riferimento alle sanzioni già irrogate, ma non definitive al momento dell'entrata in vigore della presente legge, in quanto impugnate o ancora suscettibili di impugnativa. Le relative sanzioni sono rideterminate d'ufficio da parte dell'autorità competente».

3.159
CERONI

Dopo il comma20, aggiungere i seguenti:

«20-bis. L'articolo 5, ventinovesimo comma, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, come sostituito dall'articolo 7, comma 2, della Legge 23 luglio 2009, n. 99 si interpreta nel senso che a decorrere dal 15 agosto 2009 in caso di locazione finanziaria il soggetto tenuto al pagamento della tassa automobilistica è esclusivamente l'utilizzatore; è configurabile la responsabilità solidale della società di leasing solo nella particolare ipotesi in cui questa abbia provveduto, in base alle modalità stabilite dall'ente competente, al pagamento cumulativo, in luogo degli utilizzatori, delle tasse dovute per i periodi compresi nella durata del contratto di locazione finanziaria.
20-ter. All'articolo 7 della legge 23 luglio 2009, n. 99 il comma 3 è sostituito dal seguente: ''3. La competenza ed in luogo di versamento della tassa automobilistica sono determinati in ogni caso in relazione al luogo di residenza dell'utilizza l'ore a titolo di locazione finanziaria del veicolo.
''20-quater. La disposizione di cui al comma precedente si applica ai veicoli con scadenza del termine utile per il pagamento successiva al 31 dicembre 2014''.

3.160
DEL BARBA, COLLINA, GUERRA, GUERRIERI PALEOTTI, LUIGI MARINO, DI BIAGIO

«20-bis. Nei giudizi pendenti, in ogni fase, stato e grado alla data del 1º aprile 2010 e non ancora definiti alla data di entrata in vigore della presente legge, dinanzi alle Commissioni tributarie o all'autorità giudiziaria ordinaria, aventi ad oggetto il recupero dell'accisa sui prodotti energetici e l'alcole e le bevande alcoliche per fatti compiuti da terzi non imputa bili al soggetto passivo d'imposta, la relativa pretesa tributaria è estinta nei confronti del soggetto obbligato al pagamento dell'accisa qualora dalla conclusione del procedimento penale instauratosi per i medesimi fatti non risulti il coinvolgimento del medesimo soggetto obbligato a titolo di dolo o colpa grave. Resta fermo l'eventuale recupero dell'accisa nei confronti dell'effettivo responsabile del reato».

3.161
MANCUSO, GUALDANI

Dopo il comma 20, inserire il seguente:

«20-bis. All'articolo 39, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modifiche:

a) Al primo periodo le parole: ''20.000'' sono sostituite dalle seguenti: ''50.000''e le parole: ''31 dicembre 2011'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2013''.
b) Alla lettera a) le parole: ''31 marzo 2012'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 marzo 2015''.
c) Alla lettera b) le parole: ''31 marzo 2013'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 marzo 2015''.
d) Alla lettera c) le parole: ''30 giugno 2012'' sono sostituite dalle seguenti: ''30 giugno 2015''.
e) Alla lettera d) le parole: ''15 luglio 2012'' sono sostituite dalle seguenti: ''15 luglio 2015'' e ove ricorrano le parole: ''30 settembre 2012'' sono sostituite dalle seguenti: ''30 settembre 2015''».

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione si fa fronte mediante corrispondente riduzione dell'importo previsto alla Tabella A, rubrica «Ministero dell'Economia e delle finanze» per l'anno 2015.

3.162
GUALDANI

Dopo il comma 20 aggiungere il seguente:

«20-bis. Nelle more del riordino dei criteri per il calcolo del canoni delle concessioni demaniali i pagamenti. riferiti. all'articolo 1, comma. 251, del legge 27 dicembre 2006, n. 296 anche in riferimento ai contenziosi in atto, sono prorogati al 31 maggio 2015».

Conseguentemente le dotazioni di parte corrente, relati.ve alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro per l'anno 2015.

3.163
GUALDANI

Dopo il comma 20 aggiungere il seguente:

«20-bis. Nelle more del riordino dei criteri. per il calcolo dei canoni delle concessioni demaniali all'articolo 1, comma 732, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: ''15 ottobre 2014'', sono sostituite dalle seguenti: ''31 maggio 2015'';
b) le parole: ''30 settembre 2013'', sono sostituite dalle seguenti: ''30 settembre 2014''».

Conseguentemente le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro per l'anno 2015.

3.164
ENDRIZZI, CRIMI, BULGARELLI

Sopprimere i commi 21, 22, 23, 24, 25 e 26.

3.165
MILO, MARIO FERRARA

All'articolo 3, sostituire il comma 21 con il seguente:

21. Per esigenze di ordine pubblico e sicurezza nonché di tutela dei minori di età e delle fasce sociali più deboli, in attesa del riordino della disciplina in materia di Giochi Pubblici conseguente all'attuazione della delega legislativa di cui all'articolo 14 della legge 11 marzo 2014, n. 23:

g) I soggetti che offrono, in proprio ovvero mediante Gestori, scommesse con vincite in denaro in «Punti di Gioco» aperti al pubblico in carenza di concessione rilasciata dallo Stato e non collegati al totalizzatore nazionale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, già attivi al 31 dicembre 2014, possono sanare la propria posizione mediante:

1) Adesione, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, alle previsioni ivi contenute per ottenere rilascio di «Nulla asta» da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, tramite apposito Modello da questa predisposto contenente apposito Disciplinare per la raccolta delle scommesse e con testuale versamento, per ogni Punto di Gioco, dell'importo forfettario di euro 12.000,00;
2) Richiesta, entro 15 giorni dall'ottenimento del «Nulla Osta», della Licenza di Polizia ex art. 88 TULPS da parte propria o del Gestore incaricato alla raccolta delle scommesse;
3) Collegamento, entro 90 giorni dall'ottenimento del «Nulla'Osta.», al totalizzatore nazionale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, di tutti i Punti di Gioco;

h) L'adempimento alle previsioni di cui alla lettera a) del presente comma equipara l'attività dei soggetti aderenti a quella. regolata dallo schema di convenzione sottoscritto dai Punti di Gioco operativi ai sensi dell'art. 10, comma 9-octies del decreto legge2 marzo 2012, n. 16 convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44; stante la limitata durata di operatività dei Nulla. Osta, e in previsione del riordino della disciplina dei giochi pubblici, il disciplinare redatto dall'Agenzia delle dogane è dei monopoli dovrà prevedere la non applicazione per questi soggetti delle seguenti previsioni contenute nella citata convenzione: art. 5, punto 1, lettere a), b), d) f); art. 8, punto l, lettere c), d), g), h); art. 8, punto 5; art. 13, punto 3, lettera c); art. 14, punto 2; art. 14, punto 5, lettera c); art. 16. Il mancato rispetto dei restanti obblighi convenzionali e di ogni regolamento conseguente alla raccolta dei Giochi Pubblici comporterà l'applicazione di quanto previsto dall'art. 22 della suddetta convenzione.
i) Gli atti di accertamento relativi al versamento dell'imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504 e successive modificazioni, già notificati entro il 3.1 dicembre 2014 ai soggetti che aderiscono alle previsioni di cui alla lettera a) del presente comma, perdono effetto a. partire dall'assolvimento di quanto previsto dai precedenti punti 1) e 2) della lettera a).
j) L'articolo 7, comma 10 del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 per le concessioni attualmente operative si applica anche ai Punti di Gioco che aderiscono alla presente legge che, in attesa ,del previsto riordino del settore, non tiene conto dalle distanze dai cosiddetti «luoghi sensibili»;
k) Dal 31 gennaio 2015 è vietata la raccolta di Giochi e scommesse in locali aperti al pubblico che operano in carenza di Concessione o di autorizzazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli di cui alla presente legge.
l) il mancato rispetto del divieto di cui alla lettera e) comporta, la non applicabilità di quanto previsto dalla precedente lettera c), l'immediata chiusura del punto vendita, il sequestro di tutte le apparecchiature e il pagamento, per ogni giorno di attività a partire dal 1º gennaio 2015:

1) di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio della media della raccolta di scommesse effettuata nella provincia ove è ubicato l'esercizio, desunta dai dati registrati nel totalizzatore nazionale;
2) per ciascuno degli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del regio decreto n. 773 del 1931, del prelievo unificato previsto a legislazione vigente per tale tipologia di apparecchi su un imponibile medio forfetario giornaliero di euro 750;
3) per ciascun altro apparecchio, dell'imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e successive modificazioni, in ragione di un'aliquota di prelievo del tre per cento su un imponibile medio forfetario giornaliero di euro 750.
4) Per ciascun apparecchio di cui ai precedenti numeri 2) e 3), il titolare dell'esercizio pubblico è soggetto, oltre al pagamento dell'imposta, alla sanzione amministrativa pecuniaria di euro 10.000. L'apparecchio è in ogni caso soggetto a confisca. amministrativa e, qualora di esso non sia consentito l'asporto da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli ovvero della Forza di Polizia che procede, il titolare dell'esercizio è custode dell'apparecchio confiscato, con obbligo di procedere a sua cura. e spese alla distruzione dell'apparecchio entro dieci giorni dalla confisca, nonché alla consegna all'Agenzia delle dogane e dei monopoli della scheda madre dell'apparecchio confiscato, in caso di apparecchio di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del regio decreto n. 773 del 1931, ovvero dell'apparato hardware di suo funzionamento, in caso di apparecchio di qualunque altra tipologia il titolare dell'esercizio è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di euro duecento per ogni giorno di ritardo nella distruzione dell'apparecchio ovvero nella consegna dei componenti di cui al secondo periodo del presente comma.

Conseguentemente eliminare i comma 24, 25 e 26.

3.166
DEL BARBA, GIANLUCA ROSSI, SANGALLI

Al comma 21, lettera g), sostituire lo parola: «triplo» con la seguente: «quadruplo».

Conseguentemente, al comma 21, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «È comunque escluso dal reddito imponibile di cui all'articolo 4, comma 1, lettera q) del decreto legislativo 12 dicembre 2003, n.344 un ammontare pari alle erogazioni liberali che gli enti di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 effettuano in attuazione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, del medesimo decreto a favore di soggetti pubblici e privati senza scopo di lucro.

3.167
GIANLUCA ROSSI, SANGALLI

Al comma 21, lettera g), sostituire la parola: «triplo» con la seguente: «quadruplo».

Conseguentemente al comma 27 apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: 22,26 per cento con le seguenti: 45 per cento;
b) sopprimere l'ultimo periodo.

3.168
VERDUCCI

Al comma 21, lett. g) sostituire la parola: «triplo» con la seguente: «quadruplo».

Conseguentemente Tabella C, Missione Organi Costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei Ministri, Programma Presidenza del Consiglio dei Ministri voce Ministero dell'economia e delle finanze legge n. 230 del 1998, articolo 19 Fondo nazionale per il servizio civile (21.3-Cap. 2185), apportare le seguenti variazioni:

2015:

CP: + 134.269.473;
CS: + 134.269.473.

2016:

CP: + 136.572.698;
CS: + 136.572.698

2017:

CP:+ 136.572.698;
CS:+ 136.572.698.

3.169
MARINELLO, MANCUSO, GUALDANI

Sopprimere i commi 22 e 23.

Conseguentemente per la copertura delle minore entrate, alla Tabella C della presente legge, le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 480 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 e 2017.

3.170
GIUSEPPE ESPOSITO

Sopprimere il comma 22.

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione si fa fronte mediante corrispondente riduzione dell'importo previsto alla Tabella A, rubrica «Ministero dell'Economia e delle finanze» per l'anno 2015.

3.171
RANUCCI

Sostituire i commi 22 e 23 con i seguenti:

«22. Al fine di contemperare l'esigenza di mantenimento ed incremento del gettito erariale con le esigenze di sicurezza e tutela dei minori e delle fasce sociali più deboli:

a) la percentuale destinata alle vincite ed il prelievo fiscale per il gioco praticato mediante gli apparecchi di cui all'articolo 110 del Tulps, comma 6, b) sono così rideterminati: a decorrere dal 1º febbraio la percentuale destinata alle vincite fissata in misura non inferiore al 81 per cento ed il prelievo fiscale è elevato alla misura del 48 per cento, applicata ad una base imponibile costituita dalle somme giocate meno le vincite.
b) a decorrere dal 1º gennaio 2015 è istituito il Contributo Obbligatorio per la Prevenzione e il Controllo del gioco. Contribuenti e soggetti passivi di imposta sono i punti vendita in cui si effettua la raccolta del gioco. Il contributo è versato direttamente dai punti vendita e la sua misura è determinata come segue:

i. per le scommesse sportive ed ippiche a quota fissa: 1.000 Euro all'anno per punto vendita. Qualora nel punto vendita sia presente più di un gioco tra quelli di relativi alle scommesse sportive ed ippiche a quota fissa, il contributo è dovuto una sola volta per la totalità di tali giochi ed è fissato nella misura di 1.200 «Euro all'anno per punto vendita;
ii. per gli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6 a) del Tulps: 1.000 Euro all'anno per punto vendita;
iii. per gli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6 b) del Tulps e per il gioco del Bingo: 2.000 Euro all'anno per punto vendita. Qualora nel punto vendita siano presenti anche gli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6 a) del Tulps, il contributo è dovuto una sola volta per entrambi i giochi ed è fissato nella misura di 2.500 Euro all'anno;
iv. per il Lotto, per le lotterie ad estrazione istantanea o differita, per i giochi numerici a totalizzatore: 500 Euro all'anno per punto vendita. Qualora nel punto di offerta sia'presente più di un gioco tra Lotto, lotterie ad estrazione istantanea o differita e giochi numerici a totalizzatore, il Contributo è dovuto una sola volta per la totalità di tali giochi ed è fissato nella misura di 4.000 EtJro all'anno per punto vendita.

Gli importi di cui ai precedenti punti i, ii, iii e iv, per ciascun punto vendita, si cumulano. Con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono dettate le disposizioni in materia di accertamento, riscossione, contenzioso e sanzioni, nonché ogni altra disposizione attuativa della presente lettera.
c) Il prelievo sulla quota delle vincite per i giochi di cui al decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 16 dicembre 2011, nonché per il gioco del Lotto, è elevato da 6 per cento a 8 per cento a decorrere dal 1- gennaio 2015. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Economia e delle finanze, le entrate derivanti dal presente comma sono assegnate alle regioni in cui la raccolta di gioco viene effettuata al fine di finanziare il contrasto alla ludopatia e le attività di prevenzione e contrasto del gioco illegale;
d) il Ministro dell'economia e delle Finanze, con regolamento da emanare, su proposta dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, disciplina il processo di evoluzione tecnologica degli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6 lettera a) del Tulps nella direzione di una maggiore sicurezza e tutela dei minori e delle fasce sociali più deboli;
e) con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, da emanare entro il r aprile 2015, sono definiti ruoli e caratteristiche di qualità ed affidabilità dei soggetti che a qualunque titolo operano sulla filiera del gioco, nella direzione di un incremento della sicurezza e trasparenza della filiera;
f) le regioni e i comuni, nell'esercizio delle loro. potestà normative ed amministrative, si astengono dall'introdurre o assumere azioni idonee a vanificare l'unitarietà del quadro regolatorio nazionale in materia di giochi pubblici, il cui ordinamento e la cui gestione sono riservati allo Stato.

23. Le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 21, determinate annualmente a consuntivo, sono così ripartite:

a) gli importi derivanti dalla misura di cui al comma 21, lettera a), alle Regioni in cui la raccolta viene effettuata per finanziare le attività di formazione / informazione sul gioco e la cura delle dipendenze;
b) gli importi derivanti dalla misura di cui al comma 21, lettera b), ai Comuni in cui i punti vendita operano anche al fine di finanziare le attività di prevenzione e contrasto del gioco illegale;
c) il 50 per cento degli importi derivanti dalle misure di cui al comma 21, lettera c) al fondo per il contrasto alla ludopatia di cui al comma 1 dell'articolo 14;
d) il 50 per cento degli importi derivanti dalle misure di cui al comma 21, lettera c) al Ministero degli Interni per la prevenzione ed il contrasto del gioco illegale».

3.172
LAI, CUCCA, PEGORER, BROGLIA

Sostituire il comma 22 con il seguente:

«22. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Agenzia delle dogane e dei monopoli, con propri decreti dirigenziali, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, dispone l'incremento del prelievo erariale unico entro il limite dell'1 per cento contestualmente al contemporaneo effettivo decremento di pari entità della percentuale destinata alle vincite sugli apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773».

3.173
ZIZZA, SPILABOTTE, IURLARO, SOLLO

Il comma 22 è sostituito dal seguente comma:

«22. Nell'ambito e nei termini temporali previsti per il riordino della disciplina dei giochi pubblici, in attuazione della delega legislativa di cui all'articolo 14 della legge 11 marzo 2014, n. 23 ed in particolare di quanto previsto al comma 2, lettera d), del predetto articolo, il Governo provvede al riequilibrio del prelievo fiscale sui differenti giochi, tenendo conto delle caratteristiche specifiche di ciascuno e degli effetti delle modifiche apportate sul consumo di gioco».

3.174
MORRA, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

Dopo il comma 24 aggiungere i seguenti:

«24-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze-amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta le disposizioni in materia di giochi pubblici al fine di incrementare ulteriormente la misura del prelievo erariale unico, la percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a montepremi ovvero a vincite in denaro, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione o dei punti vendita, al fine di assicurare, anche con riferimento ai rapporti negoziali in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, ulteriori maggiori entrate in misura non inferiore a 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015. Nell'ambito di tali misure può essere disposto l'incremento ulteriore – entro il limite dell'l per cento – del prelievo erariale unico sugli apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
24-ter. Le eventuali maggiori entrate derivanti dal comma l, accertate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, confluiscono nel Fondo di cui all'articolo 8, comma 11-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 per il finanziamento di misure perequative per il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. L'utilizzo delle relative disponibilità è subordinato ad autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, che verifica l'assenza di effetti peggiorativi sui saldi di fabbisogno e di indebitamento netto».

3.175
TONINI, GUERRIERI PALEOTTI, BROGLIA, DEL BARBA, LAI, SANGALLI, SPOSETTI, VERDUCCI, ZANONI, GIANLUCA ROSSI, FORNARO, GIACOBBE, GUERRA, MOSCARDELLI, RICCHIUTI, TURANO, PADUA

Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:

«26-bis. Al comma 636 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a), le parole: ''della soglia minima corrispettiva'' sono soppresse;
b) dopo la lettera e), sono introdotte le seguenti:

f) procedura di partecipazione aperta a tutti i soggetti che già esercitano attività di giochi pubblici in uno degli Stati dello spazio economico europeo, avendovi la sede legale ovvero operativa, sulla base di valido ed efficace titolo abilitativo concessorio rilasciato secondo le disposizioni vigenti nell'ordinamento di tale Stato, che abbiano conseguito negli ultimi due esercizi finanziari un fatturato lordo non inferiore ad euro 2.000.000, e che siano altresì ritenuti in possesso dei requisiti di onorabilità, capacità tecnico-infrastrutturale ed affidabilità economico-patrimoniale richiesti dalla normativa in materia di esercizio di giochi pubblici.
g) Il limite massimo delle concessioni messe in gara alle quali può concorrere il medesimo, soggetto, direttamente o indirettamente, attraverso soggetti controllati o collegati, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, ovvero anche quale membro di un consorzio o di un raggruppamento temporaneo di imprese è fissato nel 10 per cento».

3.176
BERGER, ZELLER, PALERMO, PANIZZA, LANIECE, BATTISTA, ROMANO, FAUSTO GUILHERME LONGO

Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:

«26-bis. Al comma 2, dell'articolo 52 del decreto-legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:

h) prodotta nei territori montani da piccoli generatori comunque azionati, con potenza elettrica non superiore a 20 kW».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2015: – 1.000.000;
2016: – 1.000.000;
2017: – 1.000.000.

3.177
GUALDANI

Dopo il comma 26 aggiungere il seguente:

«26-bis. Al fine di ridurre l'evasione fiscale derivante dall'esercizio del gioco on line su siti esteri, i soggetti residenti su piattaforme estere che intendano esercitare sul territorio nazionale attività di gioco on line sotto qualsiasi forma; anche sotto forma di attività non prevalente, anche attraverso centri media e operatori terzi, sono obbligati a detenere una partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana e ad esporla su ciascuna pagina del sito. L'amministrazione finanziaria dispone il prelievo dell'aliquota Iva nella misura massima, per ciascuna giocata effettuata. L'amministrazione provvede ad individuare e ad oscurare con effetto immediato, in concorso con la Polizia postale, i siri che non rispettano la disposizione del presente comma o che dichiarino una partita IVA diversa da quella assegnata. A tal fine le Amministrazioni preposte costituiscono appositi uffici, coordinati tra loro, senza nuovi o maggiori oneri di finanza. I fornitori dei servizi resi attraverso reti di comunicazione elettronica sono tenuti a segnalare agli uffici di cui al precedente periodo, qualora ne vengano a conoscenza, le imprese o i soggetti che, a qualunque titolo esercitano il gioco on-line o consentono l'accesso a siti. nei quali si esercita il gioco on-line, nonché a comunicare senza indugio, ai suddetti uffici, che ne facciano richiesta, ogni informazione relativa ai contratti con tali imprese o soggetti. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione degli obblighi di cui al precedente periodo comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. All'irrogazione della sanzione provvede il Ministero dell'economia e delle finanze».

3.178
BONFRISCO

Sopprimere il comma 27.

Conseguentemente, dopo il comma 28 inserire il seguente:

«28-bis. All'articolo 19, comma 6, del decreto legge 201 del 2011, convertito con modificazioni dalla legge 214 del 2011 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''A decorrere dall'anno 2015, l'aliquota è stabilita nella misura del 13,5 per mille''».

3.179
URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO

Sopprimere il comma 27.

Conseguentemente, dopo il comma 28 aggiungere il seguente:

«28-bis. All'articolo 19, comma 6 del decreto-legge 201 dei 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, è aggiunto in fine il seguente periodo: ''A decorrere dall'anno 2015 l'aliquota è stabilita nella misura del 13,5 per mille''».

3.180
COMAROLI, TOSATO

Sopprimere il comma 27 dell'articolo 3.

Conseguentemente, sopprimere il comma 125 dell'articolo 1 e il comma 207 dell'articolo 2.
All'articolo 1 comma 116 sostituire lo parola: «2015» con la seguente: «2016» e al comma 117 sostituire le parole: «250 milioni» con le seguenti: «150 milioni».

3.181
GUERRIERI PALEOTTI

Al comma 27, sostituire le parole: «95 per cento» con le seguenti: «95 per cento del loro ammontare» sono inserite le seguenti: «se l'ente svolge direttamente attività di ricerca e, in quanto esclusi, nella misura del 22,26 per cento del loro ammontare, per tutti gli altri».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2015: – 14.100.000;
2016: – 8.100.000;
2017: – 8.100.000.

3.182
BONFRISCO

Al comma 27, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «È comunque escluso dal reddito imponibile di cui all'articolo 4, comma 1, lettera q), del decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, un ammontare pari alle erogazioni liberali che gli enti di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, effettuano in attuazione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, del medesimo decreto a favore dei soggetti pubblici e privati senza scopo di lucro».

Conseguentemente, al comma 75, in fine, aggiungere le seguenti frasi: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 300 milioni di euro per l'anno 2015 e a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016».

3.183
LANZILLOTTA

Al comma 27, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «È comunque escluso dal reddito imponibile di cui all'articolo 4, comma 1, lettera q), del decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, un ammontare pari alle erogazioni liberali che gli enti di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, effettuano in attuazione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, del medesimo decreto a favore di soggetti pubblici e privati senza scopo di lucro».

Conseguentemente, al comma 76, aggiungere, in fine, le parole: «, ivi compresi le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 300 milioni di euro per l'anno 2015 e a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016».

3.184
COMAROLI, TOSATO

Al comma 27, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «È comunque escluso dal reddito imponibile di cui all'articolo 4, comma 1, lettera q) del decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, un ammontare pari alle erogazioni liberali che gli enti di cui al decreto legistivo 17 maggio 1999, n. 153, effettuano in attuazione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, del medesimo decreto a favore di soggetti pubblici.

Conseguentemente, al comma 76, aggiungere, in fine, le parole: «, ivi comprese le variaoni di cui al periodo successivo. Le dotaoni di parte comnte, relative alle aut6rizzaoni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro per l'anno 2015 e a 50 milioni di euro a decomre dall'anno 2016».

3.185
COMAROLI, TOSATO

Al comma 27, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «È comunque escluso dal reddito imponibile di cui all'articolo 4, comma 1, lettera q) del decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, un ammontare pari alle erogazioni liberali che gli enti di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, effettuano in attuazione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, del medesimo decreto a favore di soggetti privati senza scopo di lucro».

Conseguentemente, al comma 76, aggiungere, in fine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per l'anno 2015 e a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016».

3.186
BONFRISCO

Al comma 27, sopprimere il secondo periodo.

3.187
MARCUCCI, DEL BARBA

Al comma 27, all'ultimo periodo, dopo le parole: «1º gennaio 2014» aggiungere le seguenti: «con l'eccezione dagli enti di cui al decreto legislativo 17 maggio, 1999, n. 153, per i quali la disposizione si applica per gli utili messi in distribuzione a partire dal 1º gennaio 2015».

Conseguentemente:

a) all'articolo 3, comma 21, lettera g) sostituire la parola: «triplo» con la seguente: «quadruplo»;
b) alla Tabella A,

voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2015: – 105.000.000;
2016: –;
2017: –.

voce Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestaIi, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2015: – 5.000.000;
2016: –;
2017: –.

voce Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2015: – 5.000.000;
2016: –;
2017: –.

voce Ministero della giustizia, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

20.15: – 5.000.000;
2016: –;
2017: –.

3.188
LEPRI, ANGIONI, CANTINI, COCIANCICH, COLLINA, CUOMO, DALLA ZUANNA, DEL BARBA, DI GIORGI, STEFANO ESPOSITO, FATTORINI, FAVERO, MANASSERO, MAURO MARIA MARINO, MORGONI, MOSCARDELLI, PAGLIARI, PARENTE, PEZZOPANE, SCALIA, SPILABOTTE, GUERRIERI PALEOTTI

Al comma 27 è aggiunto il seguente periodo: «Gli utili percepiti, anche nell'esercizio d'impresa, dalle fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, non concorrono alla formazione del reddito imponibile, in quanto esclusi, nella misura del 95 per cento del loro ammontare.»

Conseguentemente:

dopo il comma 27, inserire il seguente:

«27-bis. Le fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, apportano al Fondo nazionale per il servizio civile di cui all'articolo 19, della legge 8 luglio 1998, n. 230, per il solo triennio 2015, 2016 e 2017 un importo pari ad euro 65.730.527 per l'anno 2015, ad euro 63.427.302 per l'anno 2016 e ad euro 63.427.302 per l'anno 2017. Il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con l'Acri, organismo rappresentativo delle fondazioni di origine bancaria, determina con decreto i criteri e le modalità dell'apporto al Fondo da parte delle stesse.»;
alla Tabella C, missione Organi Costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri, programma Presidenza del Consiglio dei ministri voce Ministero dell'economia e delle finanze, legge n. 230 del 1998, articolo 19 Fondo nazionale per il servizio civile (21.3 – cap. 2185), apportare le seguenti variazioni:

2015:

Cp: – 65.730.527;
Cs: – 65.730.527;

2016:

Cp: – 63.427.302;
Cs: – 63.427.302;

2017:

Cp: – 63.427.302:
Cs: – 63.427.302.

3.189
MAURO MARIA MARINO, LAI, GIANLUCA ROSSI, FORNARO, GIACOBBE, GUERRA, MOSCARDELLI, RICCHIUTI, TURANO

Al comma 27 è aggiunto il seguente periodo: «Gli utili percepiti, anche nell'esercizio d'impresa, dalle fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, non concorrono alla formazione del reddito imponibile, in quanto esclusi, nella misura del 95 per cento del loro ammontare».

Conseguentemente, dopo il comma 27, inserire il seguente:

«27-bis. Le fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, destinano i maggiori risparmi di cui al comma 27, ultimo periodo, ad interventi in favore degli enti locali. Il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con l'Acri, organismo rappresentativo delle fondazioni di origine bancaria, determina con decreto i criteri e le modalità dell'apporto delle risorse da parte delle stesse in favore degli enti locali».

3.190
PANIZZA, ZELLER, FRAVEZZI, LANIECE, FAUSTO GUILHERME LONGO, BATTISTA, ZIN

Dopo il comma 27, inserire i seguenti:

«27-bis. All'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, al comma 1, lettera c-bis) dopo le parole: ''e loro consorzi'' sono aggiunte le seguenti: ''nonché enti aventi le stesse finalità degli IACP, anche se istituiti in forma societaria, purché interamente partecipati da enti pubblici e costituiti ed operanti alla data dei 31 dicembre 2013''.
27-ter. All'articolo 88 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 3, lettera b), all'ultimo periodo dopo le parole: ''comunque denominati'' sono aggiunte le seguenti: ''e agli enti aventi le stesse finalità degli IACP, anche se istituiti in forma societaria, purché interamente partecipati da enti pubblici e costituiti ed operanti alla data del 31 dicembre 2013''.
27-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 27-bis e 27-ter, pari a 4,5 milioni di euro a decorrere dal 2015, si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

3.191
PANIZZA, ZELLER, FRAVEZZI, LANIECE, FAUSTO GUILHERME LONGO, BATTISTA, ZIN

Dopo il comma 27, aggiungere, i seguenti:

27-bis. All'articolo 88 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 3, lettera b), all'ultimo periodo dopo le parole: «comunque denominati», sono aggiunte le seguenti: «e agli aventi le stesse finalità degli IACP, anche se istituiti in forma societaria, purché interamente partecipati da enti pubblici e costituiti ed operanti alla data, del 31 dicembre 2013,».
27-ter. All'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

2-bis. Per gli enti aventi le stesse finalità degli IACP, anche se istituiti in forma societaria, purché interamente partecipati da enti pubblici e costituiti ed operanti alla data del 31 dicembre 2013, l'imposta sul reddito delle persone giuridiche è ridotta del 40 per cento.

27-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 27-bis e 27-ter, valutati in 3,6 milioni di euro a decorrere dal 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, dei decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

3.192
MARINELLO, MANCUSO, GUALDANI

Dopo il comma 27 aggiungere il seguente:

27-bis. Al comma 6-bis, dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, sono soppresse le parole: «In attesa di armonizzare, a decorrere dal 2015», e le parole: «relativi al periodo dallo luglio al 31 dicembre 2014» sono sostituite con le seguenti: per ciascun anno fiscale»;
b) al terzo periodo le parole: «per il 2014» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascun anno fiscale».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2015: – 40.000.000;
2016: – 40.000.000;
2017: – 40.000.000.

3.193
CASTALDI, GIROTTO, CIOFFI, BULGARELLI

Dopo il comma 27, inserire i seguenti:

«27-bis. A decorrere dal l o gennaio 2015, all'articolo 03, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, e successive modificazioni, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b), le parole da: «misura del canone annuo» fino a: « specchi acquei di cui al numero 1.3)» sono sostituite con le seguenti: «misura del canone annuo delle concessioni demaniali marittime, anche in essere, aventi ad oggetto aree, manufatti. e specchi acquei:

1) alle concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative si applicano i seguenti importi annualmente aggiornati secondo la percentuale stabilita con decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, sulla base degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati:
1.1) area scoperta: euro 5,2 al metro quadrato per la categoria A; euro 2,6 al metro quadrato per la categoria B. Costituiscono aree scoperte gli arenili, le piattaforme, i piazzali e i percorsi simili anche asfaltati o cementati ovvero ricoperti da altro materiale idoneo ,allo scopo, su cui non insistono edificazioni che sviluppano una volumetria utilizzabile o praticabile;
1.2) area occupata con impianti di facile o di difficile rimozione, ivi comprese le pertinenze demaniali: euro 28,00 al metro quadrato per la categoria A di superficie utile lorda ed euro 16,80 al metro quadrato per la categoria B di superficie utile lorda. Sono escluse dal computo della superficie utile lorda le seguenti superfici: vani tecnici e locali destinati esclusivamente agli impianti tecnici; aree per attrezzature tecnologiche di servizio; sottotetto tecnico; scale aperte di edifici; tettoie poste a protezione di passaggi, di pensiline o di strutture finalizzate a supportare pannelli solari o fotovoltaici; piani seminterrati il cui intradosso del solaio di copertura emerge per un massimo di 1,00 metro dalla linea di spiccato, rispetto ad uno qualunque dei fronti della costruzione; cavedi; spessori di muri perimetrali superiori a 35 centimetri. Per quanto non previsto dal presente numero, per il calcolo della superficie utile lorda si fa riferimento a quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica del 23 marzo 1998 n. 138.
1.3) euro 2,00 per ogni metro quadrato di mare territoriale per specchi acquei o delimitati da opere che riguardano i porti definite ai sensi dall'articolo 5 del testo unico di cui 'al regio decreto 2 aprile 1885, n. 3095, e comunque entro 100 metri dalla costa;
1.4) euro 1,44 per gli specchi acquei compresi tra 100 e 300 metri dalla costa; 1.5) euro 1,14 per gli specchi acquei oltre 300 metri dalla costa;
1.6) euro 0,58 per gli specchi acquei utilizzati per il posizionamento di campi boa per l'ancoraggio delle navi al di fuori degli specchi acquei di cui ai numeri 1.3),1.4) e 1.5);».

b) dopo la lettera e), inserire la seguente: «e-bis) aumento dei canoni di cui alla lettera b) nella misura del 30 per cento per i titolari delle concessioni che violano l'obbligo di cui alla lettera e).

27-ter. Il canone minimo per concessioni con finalità turistico-ricreative di aree, pertinenze demaniali, impianti di facile o di difficile rimozione e specchi acquei non può essere in nessun caso inferiore a euro 3.000,00/anno.
27-quater. Una quota parte dei canoni concessori annui di cui al comma 27-bis, pari al 30 per cento degli stessi, confluisce in un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, denominato «Fondo di Finanziamento Interventi di tutela e valorizzazione del territorio nazionale» e finalizzato alla realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e messa in sicurezza del territorio nazionale, nonché di tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale e paesaggistico, con particolare riferimento alle zone costiere.
27-quinquies. Entro due mesi dall'istituzione del Fondo di cui al comma 27-quater, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, vengono definiti i criteri di individuazione degli interventi da realizzare e le modalità di ripartizione delle risorse tra le Regioni.».

3.194
MARINELLO, MANCUSO, GUALDANI

Dopo il comma 27 aggiungere il seguente:

27-bis. L'articolo 1, comma 5-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è sostituito dal seguente:
«5-bis. Nell'ambito delle risorse del Fondo di cui al comma l e previa adozione di un apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della giustizia, gli interventi ivi previsti sono estesi ai professionisti iscritti agli ordini professionali e a quelli aderenti alle associazioni professionali iscritte nell'elenco tenuto dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, e in possesso dell'attestazione rilasciata ai sensi dello medesima legge n. 4 del 2013 nonché alle piccole e medie. imprese sottoposte alla procedura di concordato in continuità aziendale di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, per i finanziamenti di cui all'articolo 182-quinquies, entro i limiti delle risorse del fondo stesso. Con il decreto di cui al primo periodo sono determinate le modalità di attuazione del presente comma, prevedendo in particolare un limite massimo di assorbimento delle risorse del Fondo non superiore al 5 per cento delle risorse stesse.».

3.195
DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO

Dopo il comma 27, aggiungere il seguente:

27-bis. Al Testo Unico delle Imposte sui Redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, comma 1, la lettera 1-bis) è abrogata;
b) dopo l'articolo 15 è inserito il seguente articolo: Art. 15-bis. – Detrazioni per adozione internazionale – Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al cento per cento delle spese sostenute dai genitori adottivi nei confronti dell'ente autorizzato di cui all'articolo 39-ter della legge 4 maggio 1983 n. 184, nonché le altre spese direttamente sostenute e auto certificate dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione disciplinata dalle disposizioni contenute nel Capo I del Titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184, nei limiti di un tetto di detraibilità fissato di 25.000 euro per ciascuna procedura adottiva ripartito anche su più anni».

27-ter. All'articolo 31, comma 3, della legge 4 maggio 1983, n. 184, la lettera m), è abrogata.
27-quater, all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il comma 152 è abrogato.

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 121, sostituire le parole: 200 milioni con le seguenti: 100 milioni.

3.196
CENTINAIO, COMAROLI, TOSATO, ARRIGONI, BELLOT, BISINELLA, CROSIO

Sopprimere il comma 28.

Conseguentemente:
All'articolo 1, comma 116, sostituire la parola «2015» con «2016». Ali 'articolo 1, comma 117, sostituire la parola «2015» con «2016». All'articolo 2, comma 207, sostituire la parola «2015» con «2016», All'articolo 3, comma 76, aggiungere, infine, le parole: «, ivi comprese le variazioni. di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 500 migliaia di euro di euro per l'anno 2015».

3.197
LANIECE, PANIZZA, PALERMO, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN, BATTISTA

Dopo il comma 27, aggiungere il seguente:

«27-bis. A decorrere dal periodo di imposta successivo al 31 dicembre 2014 la base imponibile ai fini del calcolo dell'imposta sugli spettacoli per le case da gioco, come determinata dall'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 640 è ridotta forfettariamente di una percentuale pari al 50 per cento».

Conseguentemente all'articolo 1, comma 116, sostituire le parole: «100 milioni» con le seguenti: «85 milioni».

3.198
GIANLUCA ROSSI, PARENTE

Sopprimere i commi 28 e 29.

Conseguentemente, dopo il comma 272, aggiungere il seguente: «272-bis. A decorrere dal primo gennaio 2015 ridurre i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con l'esclusione delle disposizioni a tutela del redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione della presente disposizione con riferimento ai singoli regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale interessati. Dai decreti di cui al presente comma devono derivare risparmi almeno pari a 150 milioni di euro a decorrere dal 2015».

3.199
MANDELLI, PICCOLI, BRUNI, BONFRISCO, CERONI, D'ALÌ, MILO

Sopprimere il comma 28.

Conseguentemente, ridurre proporzionalmente dell'1 per cento tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata tabella C.

3.200
GALIMBERTI

Sopprimere il comma 28

Conseguentemente, ridurre proporzionalmente del 3 per cento tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata tabella C.

3.201
D'ALÌ

Sopprimere il comma 28.

Conseguentemente, ridurre proporzionalmente del 5 per cento tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata tabella C.

3.202
DE PETRIS, URAS

Sopprimere il comma 28.

Conseguentemente all'articolo 1, al comma 112, sostituire le parole: «250 milioni di euro a decorrere da12015» con le seguenti «100 milioni di euro nel 2015 e di 250 milioni di euro a decorrere dal 2016»; al comma 121, sostituire le parole: «200 milioni di euro a decorrere dal 2015» con le seguenti: «50 milioni di euro nel 2015 di 200 milioni di euro a decorrere dal 2016»; al comma 124 sostituire le parole: «850 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015-2016» con le seguenti: «350 milioni di euro per il 2015 e di 850 milioni di euro per il 2016»; all'articolo 2, comma 67 sostituire le parole: «è ridotta di 238 milioni di euro per l'anno 2015» con le seguenti: «è ridotta di 358 milioni di euro per l'anno 2015».

3.203
GAMBARO

Sopprimere il comma 28.

Conseguentemente all'articolo 3, dopo il comma 74 inserire il seguente:

«74-bis. A partire dal 1º gennaio 2016 è introdotta un'imposizione straordinaria sulla ricchezza finanziaria, al netto delle passività, con un'aliquota progressiva dello 0,5% a partire 1.500.00 a 3.000.000 euro, dell'1% da 3.000.001 a 8.000.000 euro e dell'1,5% oltre gli 8.000.001».

3.204
BONFRISCO, CERONI, D'ALÌ, MANDELLI, MILO

Sopprimere il comma 28.

3.206
TOMASELLI, ASTORRE, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ, SCALIA, COLLINA

Sopprimere il comma 28.

3.207
DE POLI

Sopprimere il comma 28.

3.208
CARIDI

Sopprimere il comma 28.

3.209
DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO

Dopo il comma 28 aggiungere il seguente:

«28-bis. All'articolo 19, comma 6 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, aggiungere, in fine, il seguente periodo: ''a decorrere dall'anno 2015 l'aliquota è stabilita nella misura del 13,5 per mille».

3.210
BONFRISCO, CERONI, D'ALÌ, MANDELLI, MILO

Dopo il comma 28, aggiungere il seguente:

«28-bis. All'articolo 1, comma 677, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: ''Per il 2014,'' sono soppresse».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2015: – 10.000.000;
2016: – 10.000.000;
2017: – 10.000.000.

3.211
BONFRISCO, CERONI, D'ALÌ, MANDELLI, MILO

Dopo il comma 28, aggiungere il seguente:

«28-bis. Gli enti locali individuano e stabiliscono, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le idonee forme per assicurare la partecipazione di rappresentanti designati, rispettivamente, dalle organizzazioni della proprietà edilizia e degli inquilini, alla gestione dei soggetti, pubblici e privati comunque costituiti, che effettuano il servizio di raccolta nel territorio degli stessi enti dei rifiuti urbani».

3.212
BONFRISCO, CERONI, D'ALÌ, MANDELLI, MILO

Dopo il comma 28, aggiungere il seguente:

«28-bis. Il ricorso da parte dei Comuni, al fine di contrastare l'emergenza abitativa, all'applicazione dell'articolo 1, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, costituisce titolo di preferenza nell'assegnazione di contributi pubblici per qualsiasi tipo di edilizia economica e popolare».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

– 2015: – 10.000.000;
–– 2016: – 10.000.000;
–– 2017: – 10.000.000.

3.213
BONFRISCO, CERONI, D'ALÌ, MANDELLI, MILO

Dopo il comma 28, aggiungere i seguenti:

«28-bis. All'articolo 37, comma 4-bis, decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sostituire le parole: ''5 per cento'' con le seguenti: ''15 per cento''.
28-ter. Agli oneri derivanti dal comma 28-bis si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

Conseguentemente, ridurre proporzionalmente dell'1 per cento tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata tabella C.

3.214
BONFRISCO, CERONI, D'ALÌ, MANDELLI, MILO

Dopo il comma 28, aggiungere il seguente:

«28-bis. I commi 717 e 718 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 sono soppressi.
28-ter. Agli oneri derivanti dal comma 28-bis si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

Conseguentemente, ridurre proporzionalmente dell'l per cento tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata tabella C.

3.215
CERONI, MANDELLI, MILO, GALIMBERTI, D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI, FALANGA, EVA LONGO, ARACRI, PAGNONCELLI, TARQUINIO, BRUNI, PERRONE, IURLARO, MINZOLINI, ZIZZA, D'ANNA, SCAVONE, RUVOLO, COMPAGNONE, BONFRISCO, D'ALÌ

Sopprimere i commi 29 e 30.

Conseguentemente, al comma 75, alla tabella A voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2015: – 140.000.000;
2016: – 150.000.000;
2017: – 150.000.000.

3.216
D'ALÌ

Sopprimere i commi 29 e 30.

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2015: – 140.000.000;
2016: – 150.000.000;
2017: – 150.000.000.

3.217
D'ALÌ

Sopprimere i commi 29 e 30.

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 112, sostituire le parole: «250 milioni» con le seguenti: «100 milioni».

3.218
SCALIA

Sopprimere i commi 29 e 30.

Conseguentemente:

Al comma 112 dell'articolo 1, le parole: «250 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «100 milioni».

3.219
COMAROLI, TOSATO

Sopprimere i commi 29 e 30.

Conseguentemente:

all'articolo 1, comma 117, sostituire le parole: «250 milioni» con le seguenti: «100 milioni».

3.220
GUALDANI

Sopprimere i commi 29 e 30.

Conseguentemente:

ridurre di 150 milioni di euro lo stanziamento relativo al Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui all'articolo 1, comma 83, per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017.

3.221
BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

Dopo il comma 29 aggiungere il seguente:

«29-bis. È fatto divieto di istituire qualunque imposta straordinaria sull'ammontare dei depositi bancari, postali e presso istituti e sezioni per il credito a medio termine, conti correnti, depositi a risparmio e a termine, certificati di deposito, libretti e buoni fruttiferi, da chiunque detenuti».

3.222
GUALDANI

Al comma 30, dopo le parole: «per i proventi percepiti a decorrere dallo gennaio 2015», sono inserite le seguenti: «con riferimento ai decessi avvenuti da tale data».

Conseguentemente, aggiungere il seguente comma:

«30-bis. A decorrere dal primo gennaio 2015 si provvede a ridurre i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite in modalità tecniche per l'attuazione della presente disposizione con riferimento al singoli regimi di esenzione, esclusione e ,favore fiscale interessati. Dai decreti di cui al presente comma devono derivare risparmi fino a concorrenza del gettito necessario».


3.223
BONFRISCO

Sostituire il comma 31, con il seguente:

«31. All'articolo 63, comma 2, della legge n. 342 del 2000, dopo la parola: ''estesa'' sono aggiunte le seguenti parole: ''in ragione del cinquanta per cento''».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2015: – 100.000.000;
2016: – 100.000.000;
2017: – 100.000.000.

3.224
BELLOT

Dopo il comma 31, inserire il seguente:

«31-bis. Al fine di sostenere la concorrenza dei territori confinanti è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, uri fondo. per garantire la riduzione del prezzo alla pompa nei territori delle Regioni confinanti con almeno due Regioni a Statuto speciale e uno o più Stati esteri, con una dotazione di 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2015.
31-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con le Regioni interessate, sono definite le modalità di trasferimento delle disponibilità del fondo alle Regioni beneficiarie».

Conseguentemente

All'articolo 2, comma 207, sostituire le parole: «110 milioni» con le seguenti: «90 milioni».

3.225
BROGLIA, VACCARI, LO GIUDICE, GUERRA, SANGALLI

Dopo il comma 31 inserire i seguenti:

«31-bis. In via sperimentale, ai fini della ripresa economica dei centri storici colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 e dagli eventi alluvionali del 17 e 19 gennaio 2014, è istituita, ai fini strettamente connessi alla ricostruzione e alla ripresa economica dei centri storici colpiti e comunque per una durata non superiore a dodici mesi, dal termine dello stato di emergenza, una zona franca urbana ai sensi della legge 27 dicembre 2006. n. 296, secondo le seguenti disposizioni:

a) la perimetrazione della suddetta zona franca urbana è limitata ai centri storici dei comuni di Bastiglia, Bomporto, Camposanto, Cavezzo, Concordia sulla Secchia, Crevalcore, Finale Emilia, Medolla, Mirandola, Novi di Modena, Poggio Renatico, Sant'Agostino, San Felice sul Panaro, San Prospero, San Possidonio e definita con atto del Commissario delegato, ai sensi del decreto legge 74 del 2012 convertito con modificazioni dalla legge 122 del 2012. d'intesa con i sindaci dei comuni suddetti;
b) possono beneficiare delle agevolazioni le imprese localizzate all'interno della zona franca di cui alla lettera precedente, con le seguenti caratteristiche:

1) microimprese, così come definite dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003 e del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, con un reddito lordo nel 2013 inferiore a 50.000 euro e un numero di addetti inferiore o uguale a 5;
2) costituzione in data non successiva al 31 dicembre 2014;
3) che svolgano la propria attività all'interno della ZFU, ai sensi di quanto previsto alla successiva lettera c);
4) non essere in stato di liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali;
5) i cui titolari siano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti civili;

c) gli aiuti di Stato corrispondenti all'ammontare delle agevolazioni di cui alla successiva lettera e) sono concessi ai sensi e nei limiti del Regolamento (CE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 della Commissione, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti di importanza minore (de minimis) e dal Regolamento, (CE) n. 1408/2013 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti di importanza minore (de minimis) nel settore agricolo;
d) per accedere alle agevolazioni di cui alla lettera e), i soggetti individuati ai sensi della lettera b) devono avere la sede principale o l'unità locale all'interno della ZFU e rispettare i limiti e le procedure previsti dai Regolamenti comunitari di cui alla lettera precedente. Quanto previsto alla presente lettera è attestato mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445.
e) I soggetti di cui al presente comma possono beneficiare, nel rispetto dei requisiti della lettera b) nonché dei limiti previsti alla lettera f) e della dotazione finanziaria di cui alla lettera g), delle agevolazioni previste alle lettere a), b), c) del comma 341 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 e consistenti in:

1) esenzione dalle imposte sui redditi;
2) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive;
3) esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili siti nella zona franca di cui al presente comma, posseduti e utilizzati dai soggetti per l'esercizio dell'attività economica.

f) le agevolazione di cui alla lettera e) sono riconosciute con riferimento ai periodi di imposta 2014 e 2015».

Conseguentemente alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2015: – 25.000.000;
2016: – 25.000.000;
2017: –

3.226
VACCARI, BROGLIA, LO GIUDICE, GUERRA, SANGALLI

Dopo il comma 31 inserire il seguente:

«31-bis. All'articolo 8, comma 3, del decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, le parole: ''e comunque non oltre il 31 dicembre 2014'' sono sostituite dalle parole: ''e comunque non oltre due anni dal termine dello stato di emergenza''».

Conseguentemente:

alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2015: – 5.000.000;
2016: – 5.000.000;
2017: – 5.000.000.

all'articolo l, comma 132, sostituire le parole: «6,1 milioni di euro per l'anno 2015, di 22,8 milioni per l'anno 2016» con le seguenti: «1,1 milioni di euro per l'anno 2015, di 17,8 milioni per l'anno 2016».

3.227
BROGLIA, VACCARI, LO GIUDICE, GUERRA, SANGALLI, BERTUZZI

Dopo il comma 31 inserire il seguente:

«31-bis. Al fine di agevolare la ripresa delle attività e consentire l'attuazione dei piani per la ricostruzione e per il ripristino dei danni causati dagli eccezionali eventi, sismici del 20 e 29 maggio 2012, all'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, le parole: ''e comunque non oltre il 31 dicembre 2014'' sono sostituite dalle seguenti: ''e comunque non oltre il 31 dicembre 2015''».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2015: – 10.000.000;
2016: –10.000.000;
2017: –.

3.228
VACCARI, BROGLIA, LO GIUDICE, GUERRA, SANGALLI

Dopo il comma 31 inserire il seguente:

«31-bis. Il comma 9-ter dell'articolo 1 del decreto-legge 12 maggio 2014, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 giugno 2014, n. 93, è sostituito dal seguente:
«9-ter. Con effetto dal 29 giugno 2014, per i finanziamenti di cui all'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, ferma restando la durata massima del piano di ammortamento ai sensi del citato articolo 3-bis, il pagamento dovuto per la restituzione del debito per quota capitale è sospeso per un periodo di dodici mesi, con conseguente rimodulazione del piano di ammortamento in quote capitale costanti. Ai maggiori oneri per interessi derivanti dalla rimodulazione dei piani di ammortamento di cui al presente comma, si provvede nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11, comma 13, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213. La Cassa depositi e prestiti S.p.A. e l'Associazione bancaria italiana adeguano le convenzioni di cui all'articolo 11, comma 7, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, integrate ai sensi dell'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, nonché ai sensi dell'articolo 3-bis del decretolegge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, in coerenza con le disposizioni di cui al presente comma. Le garanzie dello Stato di cui ai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze emanati ai sensi dell'articolo 11, comma 7, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, nonché ai sensi dell'articolo l, comma 367, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e dell'articolo 6, commi 2 e 3, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, assistono, senza ulteriori formalità e con i medesimi criteri e modalità di operatività stabiliti nei predetti decreti, i finanziamenti contratti ai sensi delle rispettive disposizioni normative, come modificati per effetto dell'attuazione del presente comma».

3.229
BROGLIA, VACCARI, LO GIUDICE, GUERRA, SANGALLI

Dopo il comma 31 inserire il seguente:

«31-bis. Il pagamento delle rate scadenti nell'esercizio 2015 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. ai comuni di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 10 giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2012, e successive modificazioni, e all'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni, nonché alle province dei predetti comuni, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, non ancora effettuato alla data di entrata in vigore del presente comma, è differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, al terzo anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi. Il presente comma entra in vigore alla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2015: – 12.000.000;
2016: –;
2017: –.

3.230
BROGLIA, VACCARI, LO GIUDICE, GUERRA, SANGALLI

Dopo il comma 31 inserire il seguente:

«31-bis. All'articolo 3-bis, comma l, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: ''lettere a), b)'' sono aggiunte le seguenti: ''b-bis)'';
b) le parole: ''nonché al risarcimento dei danni subìti dai beni mobili strumentali all'attività ed alla ricostituzione delle scorte danneggiate e alla delocalizzazione temporanea delle attività danneggiate dal sisma al fine di garantirne la continuità produttiva,'' sono sostituite dalle seguenti: ''nonché al risarcimento dei danni subìti dai beni mobili strumentali all'attività, alla ricostituzione delle scorte danneggiate, alla delocalizzazione temporanea delle attività danneggiate dal sisma al fine di garantirne la continuità produttiva e al risarcimento dei danni economici subiti da prodotti in corso di maturazione ovvero di stoccaggio ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari''».

Conseguentemente, alla Tabella-A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2015: – 5.000.000;
2016: – 5.000.000;
2017: – 5.000.000.

3.231
VACCARI, BROGLIA, LO GIUDICE, GUERRA, SANGALLI

Dopo il comma 31 inserire il seguente:

«31-bis. All'articolo 1, comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: ''all'anno immediatamente successivo'' sono sostituite dalle seguenti: ''al secondo anno immediatamente successivo''».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2015: – 12.000.000;
2016: –;
2017: –.

3.232
PADUA, PIGNEDOLI

Dopo il comma 31 inserire il seguente:

«31-bis. Nella parte II della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633, al numero 12-bis, dopo la parola: ''basilico,'' sono inserite le seguenti: ''origano a rametti o sgranato,''».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2015: – 1.000.000;
2016: – 1.000.000;
2017: – 1.000.000.

3.233
BONFRISCO, D'ALÌ, CERONI, MANDELLI, MILO, GALIMBERTI, D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI, FALANGA, EVA LONGO, ARACRI, PAGNONCELLI, TARQUINIO, BRUNI, PERRONE, IURLARO, MINZOLINI, ZIZZA, D'ANNA, SCAVONE, RUVOLO, COMPAGNONE

Dopo il comma 31 aggiungere il seguente:

«31-bis. AI fine di agevolare la ripresa dell'attività economica e il ripristino delle condizioni di normalità, per i comuni colpiti dall'alluvione del 14 ottobre e del 5 novembre 2014 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 30 marzo 2015, dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel saldo finanziario in termini di competenza mista, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le risorse provenienti dallo Stato e le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle province e dai comuni interessati dall'evento calamitoso, per il rilascio delle autorizzazioni per opere di rilevanza urbanistica quali nuove costruzioni, nonché da alienazione di beni patrimoniali. Alla compensazione dei conseguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica recati dal presente comma, nel limite massimo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

3.235
COMAROLI, TOSATO

Dopo il comma 31 aggiungere il seguente:

«31-bis. Per l'anno 2015 sono sospesi i versamenti e gli adempimenti tributari, compresi quelli contributivi, e quelli derivanti da cartelle emesse da agenti della riscossione per i territori colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 e/o dai successivi eventi calamitosi ed alluvionali nel territorio della Regione Emilia Romagna».

Conseguentemente, sopprimere i commi 1165 e 125 dell'articolo 1 e il comma 207 dell'articolo 2.

3.236
BERTOROTTA, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, MANGILI, BULGARELLI

Al comma 32, sostituire le parole: «ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni. Il termine di due anni per la presentazione della suddetta istanza è calcolato a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 28 febbraio 2008, n. 31, di conversione del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248.» con le seguenti: «ai sensi dell'articolo 38, del D.P.R. 29.9.1973, n. 602. Il termine di quarantotto mesi per la presentazione della suddetta istanza è calcolato a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 28 febbraio 2008, n. 31, di conversione del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248. In alternativa al rimborso, i soggetti di cui al comma precedente hanno diritto a compensare il credito con i tributi maturati o maturandi nei confronti dell'Erario, ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. 9.7.1997, n. 241 e successive modificazioni. Il diritto alla compensazione deve essere riconosciuto a chi ha provveduto a presentare domanda entro i termini fissati dal comma precedente».

Conseguentemente, all'articolo 3, al comma 76, aggiungere, in fine, le parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dtazioni in conto capitale, relative alle autorizzazioni, di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017».

3.237
URAS, DE PETRIS

Dopo il comma 32 inserire i seguenti:

«32-bis. Al fine di favorire i processi di ricostruzione e di ripresa economica delle Regioni colpite da gravi eventi alluvionali nel bienni 2013-2014, relativamente agli interventi per i quali non sia possibile rispettare le scadenze di impegno, è possibile derogare ai termini per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti previsti dalle norme precedenti, a condizione che tali interventi siano aggiudicati entro il termine del 31 dicembre 2015.
32-ter. A tal fine, i soggetti aggiudicaori dei predetti interventi dovranno certificare, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le date previste per l'assunzione delle relative obbligazioni giuridicamente vincolanti.
32-quater. L'incarico del Commissario delegato, nominato ai sensi dell 'articolo 1, comma 123 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e s.m.i., prosegue oltre la scadenza dello stato di emergenza di cui all'articolo 5, comma 1 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, fino al completamento degli interventi di ripristino, in Sardegna, della viabilità nelle strade statali e provinciali interrotte o danneggiate dall'alluvione del 2013 e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2015. Restano ferme le disposizioni di cui all'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 144 del 6 febbraio 2014, n. 144, come integrata dall'Ordinanza n. 164 dell'11 aprile 2014».
32-quinques. Le risorse dei bienni 2015-2016 di cui al comma 121 della legge n. 147 del 27 dicembre 2013 sono assegnate con uguale copertura finanziaria, dal CIPE, entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge, con propria delibera, adottata d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento della protezione civile, alla Regione Sardegna per il ristoro dei danni delle aziende, dei cittadini, dei Comuni e delle infrastrutture pubbliche patiti durante l'alluvione del 13 novembre 2013. I criteri di ristoro dei danni sono determinati con proprio decreto dal Presidente della Regione Sardegna».

3.238
BELLOT, TOSATO

Dopo il comma 32 inserire il seguente:

«32-bis. Presso il Ministero dell'interno è istituito il ''Fondo speciale per la gestione e il mantenimento del sacrario vittime del Vajont'', di seguito denominato ''Fondo'', allo scopo di finanziare progetti di gestione e manutenzione del sacrario delle vittime del disastro del Vajont sito in località San Martino, Fortogna, comune di Longarone. Per il finanziamento del Fondo è autorizzata la spesa di 50 mila euro per gli anni 2015 e 2016».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 125, sostituire le parole: «187,5 milioni» con le seguenti: «187,450 milioni».

3.239
PADUA, MATURANI, MATTESINI, GUERRIERI PALEOTTI

Dopo il comma 32 inserire il seguente:

«32-bis. A titolo di ristoro a seguito dei rilevanti danni di immagine subiti e nell'ottica della promozione di un rilancio dell'offerta turistica territoriale è istituito, presso il Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo, un fondo pari a 500.000 mila euro annui per il 2015, per il 2016 e per il 2017, da destinarsi a comuni con popolazione non superiore ai 100.000 abitanti che, durante l'anno 2014, abbiano ospitato più di tremila stranieri extracomunitari in Centri di primo soccorso e accoglienza (CPSA), Centri di accoglienza (CDA) e Centri di accoglienza per richiedenti Asilo (CARA). Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo, di concerto con il Ministero dell'economia o delle finanze e sentite le Regioni interessate, provvede alla ripartizione delle quote del Fondo tra i comuni, assicurando maaggiori risorse a quelli con popolazione minore».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2015: – 500.000;
2016: – 500.000;
2017: – 500.000.

3.240
BELLOT, MUNERATO, COMAROLI, TOSATO, BISINELLA, STEFANI

Dopo il comma 32, aggiungere il seguente:

«32-bis. Al fine di finanziare le spese conseguenti allo stato di emergenza derivante dagli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio del Veneto tra gennaio e febbraio del 2014, nonché per la copertura degli oneri conseguenti allo stesso, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma si provvede, per l'anno 2015, a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione che si renderanno disponibili a seguito della verifica sull'effettivo stato di attuazione degli interventi previsti nell'ambito della programmazione 2007-2013, per un importo pari a 50 milioni di euro per l'anno 2015, destinato ad interventi in conto capitale nei territori colpiti dai predetti eventi calamitosi.
2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, sono assegnati dal CIPE, con propria delibera, adottata d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della protezione civile, 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, a valere sulle risorse della programmazione nazionale 2014-2020 del Fondo per lo sviluppo e la coesione. Con la stessa delibera sono stabilite le procedure per la concessione dei contributi a valere sugli importi assegnati dal CIPE».

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 76, aggiungere, in fine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016».

3.241
BLUNDO, BULGARELLI

Dopo il comma 32, aggiungere il seguente:

«32-bis. Le persone fisiche che, alla data del 6 aprile 2009, avevano il domicilio fiscale nei comuni individuati dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, sono sospesi dal pagamento della TASI fino al periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2017. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano, altresì, nei confronti dei soggetti diversi dalle persone fisiche aventi il domicilio fiscale o la sede operativa nei comuni di cui al comma 1».

Conseguentemente, al medesimo articolo 3, al comma 76, aggiungere, in fine, le parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto capitale, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 500 milioni di euro per ciascuno annui per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017».

3.242
BELLOT, MUNERATO, COMAROLI, TOSATO, BISINELLA, STEFANI

Dopo il comma 32, aggiungere il seguente:

«32-bis. Al fine di finanziare le spese conseguenti allo stato di emergenza derivante dagli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio del Veneto tra Gennaio e Febbraio del 2014, nonché per la copertura degli oneri conseguenti allo stesso, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016».

Conseguentemente:

all'articolo 3, comma 76, aggiungere, infine, le parole:

«, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016».

3.243
BERTOROTTA, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, MANGILI, BULGARELLI

Dopo il comma 32, aggiungere il seguente:

32-bis). «In alternativa al rimborso, i soggetti di cui al comma precedente hanno diritto a compensare il credito con i tributi maturati o maturandi nei confronti dell'Erario, ai sensi dell'articolo 17 del Decreto legislativo del 9.7.1997, n. 241 e successive modificazioni. Il diritto alla compensazione deve essere riconosciuto a chi ha provveduto a presentare domanda entro i termini fissati dal comma precedente».

Conseguentemente, all'articolo 3, al comma 76, aggiungere, in fine, le parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto capitale, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017».

3.244
VACCARI, BROGLIA

Dopo il comma 32 inserire il seguente:

«32-bis. A decorrere dall'anno 2014 una quota non superiore allo 0,2 per mille del fondo di finanziamento ordinario delle università statali di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è destinata a contributi una tantum a università statali che documentino danni subiti in seguito. a recenti calamità naturali o che, in seguito ad esse, abbiano proceduto ad annullare o ridurre gli importi di tasse e contributi dovuti dagli studenti le cui famiglie risultino colpite dai medesimi eventi».

3.245
URAS

Sopprimere il comma 33.

Conseguentemente: all'articolo 1, comma 112 sostituire la parola: «250» con la seguente: «171,5».

3.246
BONFRISCO, GIBIINO

Sopprimere il comma 33.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2015: – 100.000.000;
2016: – 100.000.000;
2017: – 100.000.000.

3.247
LAI, PEGORER, FORNARO, CUCCA

Sopprimere il comma 33.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni;

2015: – 78.500.000;
2016: – 78.500.000;
2017: – 78.500.000.

3.248
BONFRISCO, D'ALÌ, CERONI, MANDELLI, MILO, GALIMBERTI, D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI, FALANGA, EVA LONGO, ARACRI, PAGNONCELLI, TARQUINIO, BRUNI, PERRONE, IURLARO, MINZOLINI, ZIZZA, D'ANNA, SCAVONE, RUVOLO, COMPAGNONE

Sopprimere il comma 33.

Conseguentemente, al comma 75, tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2015: – 78.500.000;
2016: – 78.500.000;
2017: – 78.500.000.

3.249
GUALDANI

Il comma 33 è soppresso,

Conseguentemente alla tabella A voce: Ministeio dell'economia e delle finanze ridurre come segue gli stanziamenti previsti:

2015: – 78.500.000;
2016: – 78.500.000;
2017: – 78.500.000.

3.251
MANDELLI

Sopprimere il comma 33.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:

2015: – 78,5;
2016: – 78,5.

3.252
AMIDEI, PICCOLI, BERTACCO

Sopprimere il comma 33.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:

2015: – 78,5;
2016: – 78,5.

2.253
TOSATO, COMAROLI, BISINELLA, FRAVEZZI

Sopprimere il comma 33.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 76, aggiungere, in fine, le parole:«, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 80 milioni di euro o a decorrere dal 2015».

3.254
FRAVEZZI, BATTISTA, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN, PUPPATO

Sopprimere il comma 33.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 76, aggiungere, in fine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 80 milioni di euro a decorrere dal 2015».

3.255
BIANCONI

Sopprimere il comma 33.

Conseguentemente alla Tabella C, al aggiungere, in fine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo, Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 78,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016».

3.256
ZELLER, BERGER, PALERMO, LANIECE, BATTISTA, FRAVEZZI, PANIZZA

Sopprimere il comma 33.

3.257
D'AMBROSIO LETTIERI, MILO

Sopprimere il comma 33.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:

2015: – 78,5;
2016: – 78,5.

3.258
DI BIAGIO

Il comma 33 è soppresso.

3.259
GUALDANI

Il comma 33, è sostituito dai seguenti:

«33. Al fine di contrastare la crescita di fenomeni di evasione in relazione al pagamento delle tasse automobilistiche e di assicurare risorse certe alle Regioni è soppresso il comma 24 dell'articolo 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Ai fini della circolazione è obbligatorio il pagamento della tassa automobilistica. A tal fine l'articolo 181 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 è sostituito dal seguente: ''Articolo 181 – (Sanzioni inerenti il mancato pagamento della tassa automobilistica) – 1. Non è consentita la circolazione di veicoli e motoveicoli non in regola con pagamento della tassa automobilistica per l'anno in corso e per gli anni precedenti.
2. Per i veicoli di cui al comma 1 non in regola con i pagamenti ivi compresi quelli utilizzati quali strumenti di lavoro, è disposta la misura immediata del fermo e del sequestro del veicolo. A tal fine si applicano le disposizioni del comma 4 dell'articolo 193.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100 ad euro 200. Si applica la disposizione del comma 8 dell'articolo 180. Le Regioni con propri provvedimenti e con oneri a proprio carico, possono prevedere riduzioni della tassa di circolazione automobilistica o introdurre un apposito servizio volto a informare i singoli utenti sulla scadenza della tassa automobilistica per i veicoli in loro possesso''.
33-quater. Per consentire una adeguata informazione all'utenza delle disposizioni di cui al comma 33, con propri provvedimenti il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dispone un periodo semestrale transitorio, nel corso del quale, fatte salve le sanzioni pecuniarie, è sospesa l'applicazione della misura del sequestro del veicolo. Entro i medesimi termini e con le medesime modalità, anche al fine di evitare disparità di trattamento fiscale, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti individua misure volte ad estendere il pagamento della tassa automobilistica di circolazione ai veicoli iscritti nei registri automobilistici di altri Stati, circolanti in Italia e appartenenti a persone fisiche o soggetti giuridici operanti stabilmente, anche in periodi limitati dell'anno, in Italia. Nel Codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ovunque ricorrano, le parole: ''tassa di possesso'' sono sostituite dalle parole: ''tassa di circolazione''».

3.260
TOSATO, COMAROLI, BISINELLA

Sostituire il comma 33, con il seguente:

«33. All'articolo 63, comma 2 della legge 21 novembre 2000, n. 342, dopo la parola: ''estesa'' sono aggiunte le seguenti parole: ''in ragione della metà''».

Conseguentemente, al comma 125, sostituire la cifra: «187,5», con la seguente: «27,5».

3.261
GUALDANI

Il comma 33, è sostituito dal seguente:

«33. All'articolo 63 della legge 21 novembre 2000, n. 342, sono apportate le seguenti modificazioni:

c) al comma 2, le parole: ''20 anni'', sono sostituite dalle parole: ''25 anni'';
d) al comma 4 il primo periodo è sostituito dai seguenti: ''1 veicoli di cui al comma 1 sono assoggettati, in caso di utilizzazione sulla pubblica strada, ad una tassa di circolazione forfettaria annua di 50 euro per gli autoveicoli e di 20 euro per i motoveicoli. I veicoli di cui al comma 2 sono assoggettati ad una tassa di possesso forfettaria annua di 50 euro per gli autoveicoli e di 20 euro per i motoveicoli''».

Conseguentemente alla tabella A voce: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre come segue gli stanziamenti previsti:

2015: –25.000.000;
2016: –25.000.000;
2015: –25.000.000.

3.262
GUALDANI

Il comma 33 è sostituito dal seguente:

«33. All'articolo 63 della legge 21 novembre 2000, n. 342, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 le parole: ''20 anni'' sono sostituite dalle parole: ''25 anni''
b) al comma 4 il primo periodo è sostituito dal seguente: ''I veicoli di cui ai commi 1 e 2 sono assoggettati ad una tassa di possesso forfettaria annua di lire 50 euro per gli autoveicoli edi lire 20 per i motoveicoli''«.

Conseguentemente alla tabella A voce: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre come segue gli stanziamenti previsti:

2015: –30.000.000;
2016: –30.000.000;
2017: –30.000.000.

3.263
MANDELLI, PICCINELLI

Il comma 33 è sostituito dal seguente:

«33. All'articolo 63 della legge 21 novembre 2000, n. 342, al comma 2, sostituire le parole: ''venti anni'' venticinque anni».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:

3.264
URAS, DE PETRIS

Sostituire il comma 33 con il seguente:

«33. Al comma 4 dell'articolo 63 della Legge 342/2000 dopo le parole: ''forfettaria annua'' sostituire le parole: ''di lire 50.000 per gli autoveicoli e di lire 20.000 per i motoveicoli'' con le parole: ''di euro 75,00 per gli autoveicoli di euro 35,00 per i motoveicoli''».

Conseguentemente: all'articolo 1, comma 112 sostituire la parola: «250» con la seguente: «171,5».

3.265
MANDELLI, GIBIINO, RIZZOTTI, PICCINELLI

Sostituire il comma 33 con il seguente:

«33. Al comma 4 dell'articolo 63 della legge 342/2000 dopo le parole: ''forfettaria annua'' sostituire le parole: ''di lire 50.000 per gli autoveicoli e di lire 20.000 per i motoveicoli'' con le parole: «di euro 75,00 per gli autoveicoli di euro 35,00 per i motoveicoli''».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:

2015: – 78,5;
2016: – 78,5.

3.266
FABBRI, BROGLIA

Sostituire il comma 33 con il seguente:

«33. Al comma 4 dell'articolo 63 della Legge 342/2000 dopo le parole: ''forfettaria annua'' sostituire le parole: ''di lire 50.000 per gli autoveicoli e di lire 20.000 per i motoveicoli'' con le parole: ''di euro 75,00 per gli autoveicoli di euro 35,00 per i motoveicoli''».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2015: – 55.000.000;
2016: – 55.000.000;
2017: – 55.000.000.

3.267
LAI, PEGORER, FORNARO, CUCCA, BROGLIA

Il comma 33 è sostituito dal seguente:

«Al comma 4 dell'articolo63 della Legge 342/2000 dopo le parole: ''forfettaria annua'' sostituire le parole: ''di lire 50.000 per gli autoveicoli e di lire 20.000 per i motoveicoli'' con le parole: ''di euro 75,00 per gli autoveicoli di euro 35,00 per i motoveicoli''».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2015: – 49.980.000;
2016: – 49.980.000;
2017: – 49.980.000.

3.268
BIANCONI

Il comma 33 è sostituito dal seguente:

«33. Al comma 4 dell'articolo 63 della Legge 342/2000 dopo le parole: ''forfettaria annua'' sostituire le parole: ''di lire 50.000 per gli autoveicoli e di lire 20.000 per i motoveicoli'' con le parole: ''di euro 75,00 per gli autoveicoli di euro 35,00 per i motoveicoli''».

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione si fa fronte mediante corrispondente riduzione dell'importo previsto alla Tabella A, rubrica «Ministero dell'Economia e delle finanze» per l'anno 2015 e seguenti.

3.269
ZELLER, BERGER, PALERMO, LANIECE, BATTISTA, FRAVEZZI, PANIZZA

Sostituire il comma 33 con il seguente:

«33. All'articolo 63, comma 4, della legge 21 novembre 2000, n.342, alla fine del primo periodo, le parole: ''di lire 50.000 per gli autoveicoli e di lire 20.000 per i motoveicoli'', sono sostituite dalle seguenti: ''di euro 75,00 per gli autoveicoli e di euro 35,00 per i motoveicoli''».

3.270
TOSATO, COMAROLI

Sostituire il comma 33 con il seguente:

«33. Al comma 4 dell'articolo 63 della legge 21 novembre 2000, n. 342, sostituire le parole: ''di lire 50.000 per gli autoveicoli e di lire 20.000 per i motoveicoli'' con le seguenti: ''di euro 75,00 per gli autoveicoli e di euro 35,00 per i motoveicoli''».

3.271
DE PIN, MASTRANGELI, BOCCHINO, CAMPANELLA

Sostituire il comma 33 con il seguente:

«Al comma 4 dell'articolo 63 della Legge 342/2000 dopo le parole: ''forfettaria annua'' sostituire le parole: ''di lire 50.000 per gli autoveicoli e di lire 20.000 per i motoveicoli'' con le parole: ''di euro 75,00 per gli autoveicoli di euro 35,00 per i motoveicoli''».

3.273
D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, TARQUINIO, SCOMA

Sostituire il comma 33, con il seguente:

«33. All'articolo 63 della legge 21 novembre 2000, n. 342, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, dopo le parole: ''forfettaria annua'' sostituire le parole: ''di lire 50.000, per gli autoveicoli e di lire 20.00 per i motoveicoli'' con le parole: ''di euro 75,00 per gli autoveicoli di euro 35,00 per gli autoveicoli''».

3.274
TOSATO, COMAROLI, BISINELLA

Al comma 33, sopprimere le lettere a) e c), sostituire la lettera b) con lo seguente:

b) al comma 4), il primo periodo è sostituito con il seguente: «i veicoli di cui al comma 2 sono assoggettati, in caso di utilizzazione sulla pubblica strada, ad una tassa di circolazione di importo pari a quello della tassa di proprietà dovuto dai mezzi moderni».

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 76, aggiungere, in fine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro o a decorrere dal 2015».

3.275
TOSATO, COMAROLI, BISINELLA

Al comma 33, sopprimere le lettere a) e c) e sostituire la lettera b) con la seguente:

b) al comma 2 sostituire le parole: «venti anni» con le seguenti: «venticinque anni».

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 76, aggiungere, in fine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro o a decorrere dal 2015».

3.276
TOSATO, COMAROLI, BISINELLA

Al comma 33, sopprimere la lettera a) e sostituire la lettera b) con la seguente:

b) al comma 2 sostituire le parole: «agli autoveicoli e» con le seguenti: «ai».

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 76, aggiungere, in fine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 22 milioni di euro o a decorrere dal 2015».

3.277
TOSATO, COMAROLI, BISINELLA

Al comma 33, sopprimere la lettera a) e sostituire la lettera b) con la seguente:

b) al comma 2 sostituire le parole: «agli autoveicoli e» con le seguenti: «ai»;

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 117, sostituire le parole: «250 milioni» con le seguenti: «228 milioni».

3.278
GUALDANI

Al comma 33, la lettera b) è soppressa.

Conseguentemente alla Tabella C, aggiungere, in fine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 78,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016».

3.279
TOSATO, COMAROLI, BISINELLA

Al comma 33, sopprimere la lettera b).

Conseguentemente, al comma 125, sostituire la cifra: «187,5» con la seguente: «27,5».

3.280
CASALETTO, DE PIN

Dopo il comma 33, inserire il seguente periodo: «l'imu per i terreni agricoli è abolita».

3.281
MANCUSO, GUALDANI

Dopo il comma 33, aggiungere il seguente:

«33-bis. Al fine di ridurre le conseguenze degli incidenti stradali, con benefici in termini di migliori condizioni di sicurezza stradale e di riduzione dei costi sanitari, all'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n.917, dopo il comma 1-quater è aggiunto il seguente:

''1-quinquies. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 50 per cento delle spese sostenute, per un importo non superiore a 1.000 euro, per l'acquisto di protezioni per la schiena ovvero protettori gonfiabili, per uso motociclistico. La detrazione spetta esclusivamente per l'acquisto dei suddetti Dispositivi di Protezione Individuale per il motociclismo che siano marchiati e certificati CE, di seconda categoria, da Ente Notificato, in conformità alla Direttiva 89/6S6/CE e successive modificazioni''».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2015: – 30.000.000;

2016: – 30.000.000;

2017: – 30.000.000.

3.282
GIBIINO, MANDELLI

Dopo il comma 33, aggiungere il seguente:

«33-bis. All'articolo 23, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, il comma 21 è soppresso».

Conseguentemente, ridurre dell'1 per cento tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata tabella C.

3.283
DE PETRIS, STEFANO, PETRAGLIA, URAS

Dopo il comma 33, aggiungere il seguente:

«33-bis. Dopo il secondo periodo del comma 5-bis, dell'articolo 4, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, è aggiunto il seguente: ''L'esenzione è riconosciuta anche ai terreni, ovunque localizzati, posseduti o condotti da produttori agricoli che, nell'anno solare precedente, hanno realizzato un volume d'affari non superiore a 7.000 euro, costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti di cui alla prima parte della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633''».

3.284
URAS, STEFANO, DE PETRIS, PETRAGLIA

Dopo il comma 33, aggiungere il seguente:

«33-bis. Dopo il secondo periodo del comma 5-bis, dell'articolo 4, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, è aggiunto il seguente: ''L'esenzione è riconosciuta anche ai terreni con destinazione a pascolo e bosco ovunque localizzati, qualora posseduti o condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola''».

3.285
STEFANO, DE PETRIS, PETRAGLIA, URAS

Dopo il comma 33, aggiungere il seguente:

«33-bis. Nel terzo periodo del comma 5-bis, dell'articolo 4, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n.44, le parole: ''a decorrere dal medesimo anno 2014'' sono sostituite dalle seguenti: ''per l'anno 2014 e non inferiore a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015''».

Conseguentemente, nel primo periodo del comma 112 dell'articolo 1, sostituire le parole: «250 milioni», con le seguenti: «200 milioni».

3.286
SUSTA, DI BIAGIO

Dopo il comma 34, aggiungere i seguenti:

«34-bis. Ai fini dell'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, Tabella A parte II, numero 18), sono da considerarsi libri tutte le pubblicazioni identificate da codice ISBN e veicolate attraverso qualsiasi supporto fisico o, se tramite mezzi di comunicazione elettronica, a condizione che siano ceduti in regime di licenza che preveda (i) il trasferimento a tempo indeterminato e non revocabile del diritto di utilizzare il contenuto; (ii) la trasferibilità mortis causa dei diritti derivanti dalla licenza; (iii) il diritto di richiedere ed ottenere senza costi aggiuntivi e facilmente una versione del libro in formato standard interoperabile, qualora non già fornita;(iv) il diritto di prestare il libro digitale a terzi, per periodi ragionevoli ma limitati nel tempo; i seguenti elementi possono inoltre essere presenti, a discrezione dell'editore: (i) la possibilità per il licenziatario di stampare su carta il libro almeno una volta; (ii) l'eventuale marcatura del file con il nominativo dell'acquirente anche ai sensi dell'articolo 102-quinquies, legge 22 aprile 1941 n. 633 e successive modificazioni e integrazioni.
34-ter. Le licenze di cui al comma 31-bis sono verificate dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, la quale ha competenza a verificare, su istanza di editori di libri su reti di comunicazioni elettroniche, le licenze con le quali vengono commercializzati gli e-book, rilasciando apposite certificazioni di idoneità della licenza per l'ottenimento del regime di cui al comma 34-bis in favore dei libri digitali ai quali venga applicata. L'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni comunica all'Agenzia per le Entrate periodicamente quali siano le licenze da essa verificate e ritenute idonee».

Conseguentemente alla tabella A, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, variare gli importi come segue:

2015: – 8.200.000;
2016: – 8.200.000;
2017: – 8.200.000.

3.287
URAS

Dopo il comma 34, inserire il seguente:

«34-bis. Gli interventi pubblici a finanziamento nazionale, regionale e locale anche con il concorso fondi comunitari finalizzati alla ricostruzione dei territori, alla messa in sicurezza del patrimonio edilizio pubblico e privato, al ripristino e allo sviluppo dell'attività economica ed imprenditoriale delle zone della regione Sardegna interessate dagli eventi alluvionali del mese di novembre 2013 non sono assoggettate, per il triennio 2015-2017, al patto di stabilità interno».

Conseguentemente, all'articolo 1, al comma 112 sostituire la parola: «250», con la seguente: «50»; al comma 121 sostituire la parola: «200» con la seguente: «100» e all'articolo 2, comma 67 sostituire le parole: «238 milioni a di euro per l'anno 2015 e di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016», con le seguenti: «338 milioni di euro per l'anno 2015 e di 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016».

3.288
BELLOT, COMAROLI, TOSATO

Dopo il comma 34, inserire il seguente:

«34-bis. L'articolo 15-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:

''Art. 15-bis. 1. I proventi spettanti alla SIAE sono ridotti quando l'esecuzione, la rappresentazione o la recitazione dell'opera avvengono nella sede dei centri o degli istituti di assistenza, formalmente istituiti, nonché delle associazioni di volontariato, di associazioni di promozione sociale, di Onlus e di organizzazioni non lucrative di utilità sociale, di cooperative sociali, purché destinate ai soli soci ed invitati e sempre che non vengano effettuate a scopo di lucro. In mancanza di accordi fra la Società italiana degli autori ed editori (SIAE) e le associazioni di categoria interessate, la misura del compenso sarà determinata con decreto del Presidente del consiglio dei Ministri, sentito il Ministro dell'interno''.
2. I centri anziani hanno diritto all'esenzione totale dal pagamento dell'imposta dovuta alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE) nell'effettuazione delle loro attività; purché queste siano strettamente riservate agli associati e non soggette a pagamento di ingresso da parte degli stessi.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, sentite le associazioni nazionali interessate e la SIAE, adotta con il medesimo decreto di cui al comma 1, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il regolamento per l'attuazione delle disposizioni del presente comma».

Conseguentemente, all'articolo1, comma 125, sostituire le parole: «187,5 milioni», con le seguenti: «177,5 milioni».

3.289
FUCKSIA

Dopo il comma 34, aggiungere i seguenti:

«34-bis. Alla Tabella A, Parte II, allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 41-quater), è aggiunto il seguente:

''41-quinquies) cibo per cani e gatti e prodotti farmaceutici veterinari''.

34-ter. All'articolo 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 18), è aggiunto il seguente:

''18-bis) prestazioni veterinarie di diagnosi, cura e riabilitazione''».

Conseguentemente, al medesimo articolo 3, comma 76, aggiungere, in fine, le parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto capitale, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo . pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017».

3.290
MARTELLI, NUGNES, MORONESE, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI, CATALFO

Dopo il comma 34, aggiungere il seguente:

«34-bis. Alla tabella A, parte III del decreto del Presidente della Repubblica 633 del 1972, dopo il numero 114), aggiungere le seguenti parole: ''saponi comuni; detersivi prodotti con certificazione biologica e di fabbricazione comunitaria; prodotti per l'igiene della persona prodotti con certificazione biologica e di fabbricazione comunitaria''».

Conseguentemente, al medesimo articolo 3, al comma 76, aggiungere, in fine, le parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto capitale, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 125 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017».

3.291
BELLOT

Dopo il comma 34, inserire il seguente:

«34-bis. A decorrere dall'anno 2015, per le attività indicate nella tariffa dell'imposta sugli intrattenimenti allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, svolte dai comuni fino a 15.000 abitanti e dalle associazioni territoriali, in occasione di celebrazioni, ricorrenze o altre manifestazioni, l'aliquota è ridotta del 50 per cento.
2. Prima dell'inizio di ciascuna iniziativa di cui al comma 1, è data comunicazione all'ufficio accertatore territorialmente competente».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 117, sostituire le parole: «250 milioni», con le seguenti: «246 milioni».

3.292
DI GIORGI, PUGLISI, MARCUCCI, ELENA FERRARA, IDEM, LEPRI, MARTINI, MINEO, TOCCI, ZAVOLI

Dopo il comma 34, aggiungere il seguente:

«34-bis. È autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2015 al fine di consentire il completamento della digitalizzazione di 73.000 volumi oggetto dell'Accordo di Collaborazione tra il Ministero per il beni e le attività culturali e l'Agenzia per l'Italia Digitale – AGID siglato il 2 febbraio 2012».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2015: – 1.000.000;
2016: –;
2017: –.

3.293
COMAROLI, TOSATO

Dopo il comma 34 inserire il seguente:

«34-bis. Al punto 3 della tabella A del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Dopo le parole: ''navigazione nelle acque'' è soppressa la parola: ''marine'';
b) Dopo le parole: ''acque marine comunitarie'' sono inserite le seguenti: ''e nelle acque interne'';
c) Dopo le parole: ''trasporto delle merci,'' sono inserite le seguenti: ''e al trasporto dei passeggeri a scopo commerciale,''».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 125, sostituire le parole: «di 187,5 milioni» con le seguenti: «di 185, 5 milioni».

3.294
COMAROLI, TOSATO

Dopo il comma 34 inserire il seguente:

«34-bbis. Al punto 3 della tabella A del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Dopo le parole: ''acque marine comunitarie'' sono inserite le seguenti: ''e nelle acque interne'';
b) , Dopo le parole: ''trasporto delle merci,» sono inserite le seguenti: ''e al trasporto dei passeggeri a scopo commerciale,''».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 125, sostituire le parole: «di 187,5 milioni» con le seguenti: «di 185,5 milioni».

3.295
COMAROLI, TOSATO

Dopo il comma 34 inserire il seguente:

«34-bis. Al punto 3 della tabella A del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Dopo le parole: ''navigazione nelle acque ti è soppressa la parola: ''marine'';
b) Dopo le parole: ''trasporto delle merci,'' sono inserite le seguenti: ''e al trasporto dei passeggeri a scopo commerciale,''».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 125, sostituire le parole: «di 187,5 milioni» con le seguenti: «di 185, 5 milioni».

3.296
COMAROLI, TOSATO

Dopo il comma 34 inserire il seguente:

«34-bis. Al punto 3 della tabella A del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo le parole: ''trasporto delle merci,'' sono inserite le seguenti: ''e al trasporto dei passeggeri a scopo commerciale,''».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 125, sostituire le parole: «di 187,5 milioni» con le seguenti: «di 185, 5 milioni».

3.297
COMAROLI, TOSATO

Dopo il comma 34 inserire il seguente:

«34-bis. Al punto 3 della tabella A del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo le parole: ''trasporto delle merci,'' sono inserite le seguenti: ''e al trasporto dei passeggeri a scopo commerciale, comprese le imbarcazioni battenti bandiera dei Paesi extracomunitari,''».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 125, sostituire le parole: «di 187,5 milioni» con le seguenti: «di 13 7,5 milioni».

3.298
PUPPATO

Dopo il comma 34 inserire i seguenti:

«34-bis. Il comma 5 dell'articolo 26 della legge 11 agosto 2014, n. 125, è sostituito dal seguente:

''5. Le cessioni di beni e le relative prestazioni accessorie effettuate, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nei confronti delle amministrazioni dello Stato e dei soggetti della cooperazione allo sviluppo iscritti nell'elenco di cui al comma 3, destinati ad essere trasportati o spediti fuori dell'Unione europea in attuazione di finalità umanitarie, comprese quelle dirette a realizzare programmi di cooperazione allo sviluppo, sono non imponibili agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 8-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633''.

34-ter. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui all'articolo 26, comma 5, della legge n. 125 del 2014, come sostituito dal comma 104-bis, continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nel decreto del Ministro delle finanze del 10 marzo 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 204 del 31 agosto 1988».

3.299
STEFANO, URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA

Dopo il comma 36 aggiungere il seguente:

«36-bis. Limitatamente al settore della pesca ed in deroga a quanto previsto dalle disposizioni di legge che prevedono divieti o limiti di partecipazione, le imprese non finanziarie di grandi dimensioni, nonché gli enti pubblici e privati possono partecipare al capitale sociale dei confidi di cui al comma 4 dell'articolo 102 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e fruire delle garanzie da essi rilasciate, purché le piccole e medie imprese socie dispongano almeno della metà più uno dei voti esercitabili nell'assemblea e la nomina dei componenti degli organi che esercitano funzioni di gestione e di supervisione strategica sia riservata all'assemblea».

3.300
STEFANO, URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA

Dopo il comma 36 aggiungere il seguente:

«36-bis. Le risorse per l'attuazione delle convenzioni di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226 sono incrementate di euro 3.000.000 per il 2015, di euro 2.500.000 per il 2016 e di euro 2.000.000 per il 2017. Al relativo onere si provvede a valere sulle risorse recate dal Fondo centrale per il credito peschereccio, istituito presso il ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, nonché sulle risorse resesi disponibili sul Fondo di Rotazione di cui all'articolo 5, legge 16 aprile 1987, n. 183, valutate in euro 13 milioni per le misure dell'Asse 4 e in euro 36 milioni per le misure dell'Asse 2, a seguito della rimodulazione del tasso di cofinanziamento nazionale relativo al Fondò Europeo Pesca di cui al Regolamento (CE) n. 1198/2006 del 27 luglio 2007, con riferimento alle risorse assegnate dall'articolo 12 del Regolamento stesso. Le quote liberatesi di competenza delle Regioni sono utilizzate per le medesime finalità».

3.301
STEFANO, URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA

Dopo il comma 36 aggiungere il seguente:

«36-bis. Con riferimento alle risorse assegnate dall'articolo 12 Regolamento (CE) n. 1198/2006 del 27 luglio 2007, del Consiglio, il Fondo europeo Pesca, il fondo di rotazione di cui all'articolo 5, legge 16 aprile 1987, n. 183, a seguito della rimodulazione del tasso di cofinanziamento nazionale, è incrementato per l'anno 2015 di euro 13 milioni con riferimento alle misure dell'Asse 4 e di euro 36 milioni per le misure dell'Asse 2 del Regolamento stesso. Le quote libera tesi, di competenza delle Regioni, sono utilizzate per le medesime finalità».

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 77, tabella C, voce Piano triennale della pesca (ministero infrastrutture – 4.1. Cap. 2179) la dotazione finanziaria viene incrementata nel 2015 da 338.552 a 1.000.000 euro; nel 2016 da 346.324 a 900.000 euro; nel 2017 da 346.324 a 800.000; e la voce ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, legge 8 luglio 1991, n. 267, relativa all'attuazione del Piano nazionale della pesca marittima e misure in materia di credito peschereccio, nonché di riconversione delle unità da pesca adibite alla pesca con reti da posta derivanti: articolo 1, comma 1, Attuazione del piano nazionale per la pesca marittima (1.5 – Capp. 1173, 1413, 1414, 1415, 1418, 1477, 1488) apportare le seguenti variazioni:

2015: +5.000.000;
2016: +4.000.000;
2017: +3.000.000.

3.302
ARACRI

Dopo il comma 39, aggiungere il seguente:

«39-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo il comma 618, aggiungere i seguenti:

''618-bis. Al fine di ridurre il numero delle pendenze giudiziarie, stabilizzando il gettito legato al recupero delle relative imposte, contributi e sanzioni ed. agevolando gli investimenti destinati alla crescita del livello occupazionale ed allo sviluppo delle imprese, le liti derivanti da ogni tipo di contestazione relativa ad attività di impresa o di lavoro autonomo, pendenti alla data del 31 ottobre 2014 dinanzi alle commissioni tributarie, al giudice del lavoro o al giudice ordinario in ogni grado del giudizio e anche a seguito del rinvio, possono essere definite a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio, con il pagamento di una somma:

di 500 euro se il valore della lite è di importo fino a euro 2.000;
pari al 30 per cento del valore della lite se il valore della lite è superiore a euro 2.000

e la contestuale presentazione all'ufficio titolare dell'atto impugnato di un piano di investimenti per gli anni 2015 e 2016 pari alla differenza tra quanto versato e il valore della lite stessa.
618-ter. Le somme dovute ai sensi del comma 618-bis sono versate entro e non oltre il 31 marzo 2015, secondo le ordinarie modalità previste per il versamento diretto dei tributi e contributi cui la lite si riferisce, esclusa in ogni caso la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Dette somme possono essere versate anche ratealmente, in un massimo di sei rate trimestrali se le somme dovute superano euro 50.000. L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel primo periodo. Gli interessi legali sono calcolati dal 1º aprile 2015 sull'importo delle rate successive. L'omesso versamento delle rate successive alla prima entro le date inicate comporta la decadenza dal beneficio e il recupero del residuo.
618-quater. La presentazione del piano di investimenti deve avvenire entro e non oltre il 31 marzo 2015, unitamente alla prova dell'avvenuto pagamento dell'importo dovuto o della prima rata, secondo le modalità stabilite con provvedimento del direttore del competente ufficio dell'amministrazione finanziaria dello Stato parte del giudizio.
618-quinquies. Ai fIni del presente articolo si intende:

a) per lite pendente, quella avente ad oggetto avvisi di accertamento, provvedimenti di irrogazione delle sanzioni ed ogni altro atto di imposizione e recupero di imposte e contributi, per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge, è stato proposto l'atto introduttivo del giudizio, nonché quella per la quale l'atto introduttivo sia stato dichiarato inammissibile con pronuncia non passata in giudicato. Si intende, comunque, pendente la lite per la quale, alla 31 ottobre 2014, non sia intervenuta sentenza passata in giudicato;
b) per valore della lite, da assumere a base di calcolo della definizione, l'importo dell'imposta, dei contributi e delle sanzioni che hanno formato oggetto di contestazione in primo grado, al netto degli interessi; il valore della lite è determinato con riferimento a ciascun atto introduttivo del giudizio, indipendentemente dal numero di soggetti interessati e dai tributi e contributi in esso indicati.

618-sexies. Restano comunque dovute a titolo definitivo, con esclusione. delle sanzioni, le somme il cui pagamento è previsto dalle vigenti disposizioni in pendenza di lite, anche se non iscritte a ruolo o liquidate.
618-septies. Le liti che possono essere definite ai sensi delle presenti disposizioni sono sospese fino al 30 giugno 2015; qualora sia stata già fissata la trattazione della lite nel suddetto periodo, i giudizi sono sospesi a richiesta del contribuente che dichiari di volersi avvalere di tali disposizioni.
618-octies. Gli uffici di cui al comma 618-bis trasmettono alle commissioni tributarie, ai tribunali e alle corte di appello, entro il 30 giugno 2015, un elenco delle liti pendenti per le quali è stata presentata domanda di definizione. Tali liti sono sospese fino a luglio 2017. L'estinzione del giudizio viene dichiarata a seguito di comunicazione degli uffici di cui al comma 618-bis attestante la regolarità della domanda di definizione ed il pagamento integrale di quanto dovuto. La predetta comunicazione deve essere depositata nella segreteria della commissione o nella cancelleria degli uffici giudiziari entro luglio 2017. Entro la stessa data l'eventuale diniego della definizione, oltre ad essere comunicato alla segreteria della commissione o alla cancelleria degli uffici giudiziari, viene notificato all'interessato il quale, entro sessanta giorni, lo può impugnare dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la lite.
618-novies. La definizione di cui al comma 618-bis effettuata da parte di uno dei coobbligati esplica efficacia a favore degli altri; inclusi quelli per i quali non sia più pendente, fatto salvo quanto previsto dal comma 618-sexies''».

Conseguentemente, al comma 66, aggiungere infine le seguenti parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C ad eccezione di quelle relative al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero della salute e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni per l'anno 2015».

Alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2015: – 20.000;
2016: – 20.000;
2017: – 20.000.

3.303
URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO

Dopo il comma 42, aggiungere i seguenti:

«42-bis. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 491:

1) sono premesse le seguenti parole: ''Nelle more dell'approvazione definitiva della proposta di direttiva COM(2013)71 del Consiglio, del 14 febbraio 2013, in via transitoria'';
2) le parole: ''Per valore della transazione si intende il valore del saldo netto delle transazioni regolate giornalmente relative al medesimo strumento finanziario e concluse nella stessa giornata operativa da un medesimo soggetto, ovvero il corrispettivo versato,'' sono sostituite dalle seguenti: ''Per valore della transazione si intende il valore della singola operazione'';
3) le parole: ''Sono altresì esclusi dall'imposta i trasferimenti di proprietà di azioni negoziate in mercati regolamentari o sistemi multilaterali di negoziazione emesse da società la cui capitalizzazione media nei mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà sia inferiore a 500 milioni di euro'' sono sostituite dalle seguenti: ''Sono altresì esclusi dall'imposta i trasferimenti di proprietà di azioni emesse da società la cui capitalizzazione media nel mese di novembre deIl'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà sia inferiore a 500 milioni di euro'';

b) al comma 492:

1) le parole: ''che abbiano come sottostante prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 491, o il cui valore dipenda prevalentemente da uno o più degli strumenti fmanziari di cui al medesimo comma,'' e le parole: '', che permettano di acquisire o di vendere prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 491 o che comportino un regolamento in contanti determinato con riferimento prevalentemente a uno o più strumenti finanziari indicati al precedente comma'' sono soppresse; le parole: ''ad imposta in misura fissa, determinata con riferimento alla tipologia di strumento e al valore del contratto, secondo la tabella 3 allegata alla presente legge'' sono sostituite dalle seguenti: ''ad imposta con aliquota dello 0,05 per cento siti valore della transazione'';

c) dopo il comma 499, è inserito il seguente:

''499-bis. Nella nota 3-ter all'articolo 13 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ‘Non sono altresì soggette all'imposta le comunicazioni relative ai depositi di titoli emessi con modalità diverse da quelle cartolari e, comunque oggetto di successiva dematerializzazione, il cui complessivo valore nominale o di rimborso posseduto presso ciascuna banca sia pari o inferiore a mille euro''';

d) al comma 500 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''Le disposizioni previste, in via transitoria, dai commi da 491 al presente comma, sono adeguate, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della normativa definitiva di cui alla proposta di direttiva COM(2013)71 del Consiglio, del 14 febbraio 2013, a quanto disposto da tale normativa IlIevedendo, in particolare, l'introduzione del principio di emissione a complemento del generale principio di residenza, al fine di limitare i fenomeni di delocalizzazione degli istituti finanziari.
42-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma precedente''».

3.304
GIOVANNI MAURO

Al comma 43, sostituire la parola: «derivanti» con: «corrispondenti»; dopo le parole: «meno sviluppate» sostituire le parole da: «precedentemente» a «europei» con «nel rispetto delle previsioni dell'articolo 119 della Costituzione, dell'articolo 174 TFUE e dei meccanismi di perequazione fiscale ed infrastrutturale»; dopo le parole: «coesione territoriale» inserire «d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province di Trento e Bolzano».

3.305
TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, BONFRISCO, BRUNI, PERRONE, LIUZZI, ZIZZA, IURLARO, FALANGA, EVA LONGO, D'ANNA, ARACRI, PAGNONCELLI, SCAVONE, RUVOLO, COMPAGNA

Dopo il comma 43, inserire i seguenti:

«43-bis. Per la durata di tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, in favore delle micro, piccole e medie imprese ubicate nei territori colpiti da eventi straordinari, già oggetto di deliberazione da parte del Consiglio dei ministri, e che abbiano subito danni in conseguenza di tali eventi, l'intervento del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è concesso, a titolo gratuito e con priorità sugli altri interventi, per un importo massimo garantito per singola impresa di 2 milioni e cinquecentomila euro.
43-ter. In via sperimentale, fino al 31 dicembre 2017, nei territori delle province interessati dagli eventi calmitosi già oggetto di deliberazione da parte del Consiglio dei ministri, si applica, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la disciplina delle zone a burocrazia zero prevista dall'articolo 43 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
43-quater. I soggetti che abbiano residenza o sede legale o operativa in uno dei comuni per i quali il Consiglio dei ministri ha dichiarato lo stato di emergenza che siano titolari di mutui ipotecari o chirografari relativi a edifici distrutti, inagibili o inabitabili, anche parzialmente, ovvero relativi alla gestione di attività di natura commerciale ed economica svolte nei medesimi edifici, previa presentazione di autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ottengono, a domanda, fino alla ricostruzione, all'agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre il 31 dicembre 2016, una sospensione delle rate dei medesimi mutui in essere con banche o intermediari finanziari, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario».

Conseguentemente all'articolo 2, dopo il comma 45, inserire il seguente:

«45-bis. A decorrere dall'anno 2015 è disposta la riduzione lineare delle dotazioni finanziarie disponibili iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per un importo pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017. Sono esclusi gli stanziamenti relativi all'istituto della destinazione del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, gli stanziamenti relativi alle spese per la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica, nonché per il soccorso pubblico, e gli stanziamenti relativi al fondo sviluppo e coesione. Il Ministro dell'economia e delle finanze, ai fini delle successive riduzioni, è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibili le predette somme. Le amministrazioni potranno proporre variazioni compensative, anche relative a missioni diverse, tra gli accantonamenti interessati nel rispetto dell'invarianza sui saldi di finanza pubblica».

3.306
TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, BONFRISCO, BRUNI, PERRONE, LIUZZI, ZIZZA, IURLARO, FALANGA, EVA LONGO, D'ANNA, ARACRI, PAGNONCELLI, SCAVONE, RUVOLO, COMPAGNA

Dopo il comma 44 inserire i seguenti:

«44-bis. In considerazione della eccezionale crisi economica internazionale e della conseguente necessità di accelerare la spesa dei programmi cofinanziati dai fondi strutturali negli anni 2015, 2016 e 2017, le spese effettuate a valere sulle risorse dei cofinanziamenti nazionali dei fondi strutturali comunitari sono escluse dal saldo finanziario, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno.
44-ter. L'esclusione opera nel limite massimo di 1 miliardo di euro milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017.
44-quater. Per compensare gli effetti in termini di fabbisogno e di indebitamento netto di cui al comma 1, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione, in termini di sola cassa, di 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 un ''Fondo di compensazione per gli interventi volti a favorire lo sviluppo'', ripartito sulla base della chiave di riparto dei fondi strutturali 2014-2020, così come stabilita nell'Accordo di Partenariato 2014-2020, adottato con Decisione CE del 29 ottobre 2014.
44-quinques. All'utilizzo del Fondo si provvede, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dell'autorità politica delegata alla politica di coesione da comunicare al Parlamento e alla Corte dei conti, su richiesta dell'Amministrazione interessata, sulla base dell'ordine cronologico delle richieste e entro i limiti della dotazione assegnata ad ogni singola Amministrazione».

Conseguentemente, all'articolo 2, dopo il comma 45, inserire il seguente:

«45-bis. A decorrere dall'anni 2015 è disposta la riduzione lineare delle dotazioni finanziarie disponibili iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per un importo pari a 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017. Sono esclusi gli stanziamenti relativi all'istituto della destinazione del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, gli stanziamenti relativi alle spese per la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica, nonché per il soccorso pubblico, e gli stanziamenti relativi al fondo sviluppo e coesione. Ministro dell'economia e delle finanze, ai fini delle successive riduzioni, è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibili le predette somme. Le amministrazioni potranno proporre variazioni compensative, anche relative a missioni diverse, tra gli accantonamenti interessati nel rispetto dell'invarianza sui saldi di finanza pubblica».

3.307
MAURO MARIA MARINO, GIANLUCA ROSSI, FORNARO, GIACOBBE, GUERRA, MOSCARDELLI, RICCHIUTI, TURANO

Dopo il comma 44, aggiungere i seguenti:

«44-bis. All'articolo 2 della legge 7 dicembre 2000, n.383, vengono apportate le seguenti modificazioni. Al comma 1 dopo la parola: ''federazioni'' e prima di ''costituiti'' è aggiunta la seguente: ''nonché le Comunità Intenzionali''.
44-ter. Sono definite Comunità Intenzionali le aggregazioni di cui al comma 44-bis che prevedono tra le loro finalità e caratteristiche la convivenza stabile e continuativa tra una pluralità di componenti, la collegialità delle determinazioni assunte, la solidarietà e il sostegno reciproco tra i componenti medesimi. I requisiti previsti sono l'insediamento stabile in uno specifico territorio omogeneo o area geografica definita. Il progetto intorno al quale si costituisce la Comunità Intenzionale deve risultare indirizzato al raggiungi mento di un comune obiettivo, sia esso anche finalizzato alle ricerca etica e spirituale, con effetti di utilità sociale a beneficio dei soggetti compartecipi e della comunità circostante. Il Ministero competente, entro 90 giorni dall'entrata di vigore della presente legge, apporta ai registri nazionali di cui gli adeguamenti necessari».

3.308
CHIAVAROLI, BIANCONI, MANCUSO, GUALDANI

Dopo il comma 44 aggiungere il seguente:

«44-bis. Il comma 5-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, come sostituito dal comma 2 dell'articolo 22 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, è sostituito dal seguente:

''5-bis. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, e dell'interno, sono individuati i comuni montani e semi-montani nei quali, a decorrere dall'anno di imposta 2015, si applica l'esenzione di mi alla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Ai fini dell'applicazione del precedente periodo sono considerati territori montani i Comuni censuari situati per almeno 1'80 per cento della loro superficie al di sopra di 600 metri di altitudine sul livello del mare e quelli nei quali il dislivello tra la quota altimetrica inferiore e la superiore del territorio comunale non è minore di 600 metri. Tale soglia è ridotta a 500 metri nelle aree meridionali ricomprese nell'obiettivo convergenza comunitario. L'esenzione in ogni caso si applica anche ai terreni la cui altitudine superi le suddette soglie. L'esenzione si applica diversificando tra terreni posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, e gli altri si intendono come posseduti dai soggetti di cui al periodo precedente i terreni da essi condotti di proprietà degli ascendenti, del coniuge o dei fratelli. L'esenzione non si applica ai terreni agricoli lasciati incolti o abbandonati; a tal fine i comuni, con propri regolamenti hanno facoltà di incrementare l'imposta a carico dei suddetti terreni o di introdurre nuove o ulteriori riduzioni in favore dei terreni in attualità di coltura, sino a concorrenza dei minori trasferimenti dallo Stato derivanti dall'applicazione del presente comma. Ai terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile che, in base al predetto decreto, non ricadano in zone montane o di collina, è riconosciuta l'esenzione dall'IMU. Dalle disposizioni di cui al presente comma deve derivare un maggior gettito complessivo annuo non inferiore a 350 milioni di euro a decorrere dal medesimo anno 2015. Il recupero del maggior gettito, come risultante per ciascun comune a seguito dell'adozione del decreto di cui al periodo precedente, è operato, per i comuni delle Regioni a statuto ordinaria e delle Regioni Siciliana e Sardegna, con la procedura prevista dai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e, per i comuni delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in sede di attuazione del comma 17 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Con riferimento all'anno 2014, in cosiderazione della sospensione dell'applicazione delle misure del presente comma, sono sospese le procedure di cui ai due precedenti periodi. Con apposito decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per la compensazione del minor gettito in favore dei. comuni nei quali ricadono terreni a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà. collettiva indivisibile e inusucapibile non situati in zone montane o di collina, ai quali è riconosciuta l'esenzione dall'IMU».

Conseguentemente all'articolo 3, comma 76, aggiungere, in fine, le parole: »ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 350 milioni di euro per l'anno 2015».

3.309
LEZZI, BULGARELLI, MANGILI

Dopo il comma 45 aggiungere i seguenti:

«45-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2015, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto del 22 per cento è rideterminata nella misura del 21,5 per cento;
45-ter. Alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 639, dopo le parole: ''a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile'' sono inserite le seguenti: '', escluse le abitazioni principali e le relative pertinenze, ad eccezione delle abitazioni di lusso aventi le caratteristiche individuate dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, e comunque dei fabbricati classificati nelle categorie catastali A/8 e A/9,'';
b) al comma 669, le parole: '', ivi compresa l'abitazione principale come definita ai sensi dell'imposta municipale propria,'' sono soppresse;

45-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per i consumi intermedi e per l'acquisto di beni, servizi e forniture prodotti dai produttori market, le amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ricorrono ai sistemi di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A o da altre centrali di committenza anche regionali, in modo da assicurare risparmi non inferiori a 4,5 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2015;
45-quinquies. Al fine di conseguire i risparmi di spesa di cui al comma 45-quater, gli enti ricompresi nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche ricorrono ai sistemi centralizzati di acquisto di beni, servizi e forniture, in misura non inferiore al 50 per cento delle spese annuali complessive per l'acquisto di beni, servizi e forniture. Gli enti di cui al comma 45quater sono tenuti a specificare nel rendiconto dell'esercizio finanziario di ciascun anno l'ammontare delle spese effettuate avvalendosi dei sistemi di acquisto centralizzati, nonché l'ammontare delle spese effettuate;
45-sexies. Al fine di conseguire i risparmi di spesa di cui al comma 45-quater, entro il 30 giugno di ogni anno, a partire dal 2014, tutti gli enti di cui al comma45-quater definiscono e inviano a Consip S.p.A l'elenco dei beni, servizi e forniture di cui necessitano per 1'espletamento delle proprie funzioni istituzionali e per lo svolgimento di ogni altra attività. I comuni e le province provvedono alla trasmissione di tale elenco rispettivamente tramite l'ANCI e l'UPI;
45-septies. Entro il 30 novembre di ogni anno, a partire dal 2015, Consip S.p.A, individua e aggiorna, ove necessario, mediante un sistema di benchmarking, il rapporto di qualità e prezzo in relazione alle tipologie di beni, servizi e forniture indicate negli elenchi di cui al comma 45-sexies; 45-octies. In deroga a quanto previsto nei commi da 45-quater a 45-septies, gli enti di cui al comma 45-quater. Possono stipulare contratti di acquisto solo a un prezzo più basso di quello individuato da Consip S.p.A. con criteri di cui ai commi da 45-quater a 45-septies;
45-nonies. In caso di mancato rispetto degli obiettivi di risparmio di spesa di cui al comma 45-quater, ai fini del patto di stabilità interno, sono ridotti i trasferimenti statali a qualunque titolo spettanti alle regioni a statuto ordinario, i trasferimenti correnti dovuti a:lle province, ai comuni e i trasferimenti alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato; 4045-decies. In caso di mancato rispetto degli obiettivi di risparmio di spesa di cui ai commi da 45-quater a 45-octies, il soggetto inadempiente, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza, non può:

a) impegnare spese correnti in misura superiore all'importo annuale medio dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;
b) ricorrere all'indebitamento per gli investimenti, i mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti, i quali devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il rispetto degli obblighi di cui ai commi da 45-quater a 45-octies nell'anno precedente; l'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione;
c) procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto; è fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione;

45-undecies. I contratti stipulati in violazione degli obblighi di cui ai commi da 45-quater a 45-octies sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa;
45-duodecies. I soggetti di cui al comma 45-quater comunicano trimestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze la quota di acquisti effettuata secondo le modalità di cui ai precedenti commi, in modo da consentire la verifica del rispetto degli obblighi previsti, nonché dei relativi risparmi di spesa;
45-terdecies. Gli ulteriori risparmi di spesa che dovessero realizzarsi in attuazione dei precedenti commi sono comunque destinati esclusivamente alla riduzione della pressione fiscale statale;
45-quaterdecies. Con decreto di natura non regolamentare, adottato dal Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dell'interno entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le disposizioni attuative dei commi ai commi da 45-quater a 45-terdecies».

3.310
RICCHIUTI, ZANONI, PUPPATO, RUTA, LO GIUDICE, CASSON

Dopo il comma 45, inserire i seguenti commi:

«45-bis. Al fine di favorire la portabilità dei contratti di conto corrente bancario, il cliente può chiedere di trasferire il rapporto di conto corrente bancario ad altra banca senza oneri aggiuntivi purché le banche coinvolte aderiscano ai protocolli tecnici interbancari italiani.
45-ter. Con il trasferimento del rapporto di conto corrente, la banca di destinazione subentra nei mandati di pagamento e riscossione conferiti alla banca di origine, alle condizioni stipulate fra la banca di destinazione e il cliente.
45-quater. Ti trasferimento di cui al comma 45-bis deve perfezionarsi entro il termine di 15 giorni lavorativi da quando il cliente chiede alla banca di destinazione di acquisire dalla banca di origine i dati relativi ai mandati di pagamento e di riscossione in essere. Contestualmente all'estinzione del rapporto di conto corrente, la banca di origine provvede a trasferire alla banca di destinazione l'eventuale saldo in favore del cliente ed ogni informazione necessaria a garantire il servizio di portabilità del conto corrente. La banca di destinazione può ritirare dal cliente, per conto della banca di provenienza, eventuali strumenti elettronici di pagamento e moduli di assegno inutilizzati, per gli effetti di cui al comma 45-ter del precedente articolo.
45-quinquies. Con il trasferimento del conto corrente può essere richiesto anche il trasferimento degli strumenti finanziari associati al conto corrente trasferito senza oneri aggiuntivi per il cliente.
45-sexies. Nel caso in cui il trasferimento non si perfezioni entro il termine di 15 giorni lavorativi, per cause dovute alla banca di origine, quest'ultima è comunque tenuta a risarcire il cliente in misura pari all'1 per cento del saldo, per ciascun mese o frazione di mese di ritardo, salvo prova di maggior danno. Resta ferma la possibilità per la banca di origine di rivalersi sulla banca di destinazione, nel caso in cui il ritardo sia dovuto a cause a questa imputabili. la responsabilità di cui al presente paragrafo non si applica in caso di circostanze esterne a chi le adduce, anormali e imprevedibili, le cui conseguenze non si sarebbero potute evitare nonostante ogni diligenza impiegata o nei casi in cui una banca sia vincolata da altri obblighi di legge.
45-septies. È nullo ogni patto, anche posteriore alla conclusione dei contratto, con il quale si impedisca o si renda più oneroso o complesso per il cliente l'esercizio della facoltà di trasferimento di cui al comma 45-bis. La nullità del patto non comporta la nullità del contratto di conto corrente».

3.311
CENTINAIO, COMAROLI, TOSATO, ARRIGONI, BELLOT, BISINELLA, CROSIO

Dopo il comma 45, aggiungere il seguente:

«45-bis. Il comma 6 dell'articolo 51 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si interpreta nel senso che i lavoratori rientranti nella disciplina ivi dettata sono quelli per i quali sono presenti contestualmente le seguenti condizioni:

1. la mancata indicazione nel contratto e/o lettera di assunzione della sede di lavoro;
2. lo svolgimento di una attività lavorativa che richiede la continua mobilità del dipendente;
3. la corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dell'attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, di un'indennità o maggiorazione di retribuzione in misura fissa, attribuiti senza distinguere se il dipendente si è effettivamente recato in trasferta e dove la stessa si è svolta».

3.312
GAMBARO

Dopo il comma 45, aggiungere il seguente:

«45-bis. Il comma 6 dell'articolo 51 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si interpreta nel senso che i lavoratori rientranti nella disciplina ivi dettata sono quelli per i quali sono presenti contestualmente le seguenti condizioni:

1. la mancata indicazione nel contratto e/o lettera di assunzione della sede di lavoro;
2. lo svolgimento di una attività lavorativa che richiede la continua mobilità del dipendente;
3. la corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dell'attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, di una indennità o maggiorazione di retribuzione in misura fissa, attribuiti senza distinguere se il dipendente si è effettivamente recato in trasferta e dove la stessa si è svolta«.

3.313
CARIDI

Dopo il comma 45, aggiungere il seguente:

«45-bis. Il comma 6 dell'articolo 51 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si interpreta nel senso che i lavoratori rientranti nella disciplina ivi dettata sono quelli per i quali sono presenti con testualmente le seguenti condizioni:

1. la mancata indicazione nel contratto e/o lettera di assunzione della sede di lavoro;
2. lo svolgimento di una attività lavorativa che richiede la continua mobilità del dipendente;
3. la corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dell'attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, di una indennità o maggiorazione di retribuzione in misura fissa, attribuiti senza distinguere se il dipendente si è effettivamente recato in trasferta e dove la stessa si è svolta».

3.314
TOMASELLI, COLLINA, ASTORRE, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ, SCALIA, PAGLIARI, CALEO, MAURO MARIA MARINO, VACCARI

Dopo il comma 45, inserire il seguente:

«45-bis. Il comma 6 dell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si interpreta nel senso che i lavoratori rientranti nella disciplina ivi dettata sono quelli per i quali sono presenti contestualmente le seguenti condizioni:

1) la mancata indicazione nel contratto e/o lettera di assunzione della sede di lavoro;
2) lo svolgimento di una attività lavorativa che richiede la continua mobilità del dipendente;
3) la corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dell'attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, .di una indennità o maggiorazione di retribuzione in misura fissa, attribuiti senza distinguere se il dipendente si è effettivamente recato in trasferta e dove la stessa si è svolta».

3.315
MANDELLI, PICCOLI, BRUNI, BONFRISCO, CERONI, D'ALÌ, MILO

Dopo il comma 45, aggiungere il seguente:

«45-bis. Il comma 6 dell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si interpreta nel senso che i lavoratori rientranti nella disciplina ivi dettata sono quelli per i quali sono presenti contestualmente le seguenti condizioni:

1. la mancata indicazione nel contratto o nella lettera di assunzione della sede di lavoro;
2. lo svolgimento di una attività lavorativa che richiede la continua mobilità del dipendente;
3. la corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dell'attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, di una indennità o maggiorazione di retribuzione in misura fissa, attribuiti senza distinguere se il dipendente si è effettivamente recato in trasferta e dove la stessa si è svolta».

3.316
MILO

Dopo il comma 45, aggiungere il seguente:

«45-bis. All'articolo 30, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, la lettera b) è soppressa».

3.317
MILO

Dopo il comma 45, aggiungere il seguente:

«45-bis. All'articolo 31, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

''c-bis) sanzione amministrativa da euro 774 a euro 2065 per chi abbatte, cattura o detiene mammiferi o uccelli compresi nell'elenco di cui all'articolo 2''».

3.318
MILO

Dopo il comma 45, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«45-bis. L'articolo 39, comma 16, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni, deve essere interpretato nel senso che il limite massimo di cubatura di 750 metri cubi di cui al comma 1 del richiamato articolo 39 non trova applicazione, al fine del calcolo dell'oblazione e dell'ottenimento del permesso di costruire in sanatori a, alle costruzioni abusive aventi destinazione produttiva , commerciale».

3.319
COMAROLI, TOSATO

Dopo il comma 45, inserire il seguente:

«45-bis. I commi da 2 a 2-quinquies dell'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono abrogati».

3.320
CENTINAIO, COMAROLI, TOSATO, ARRIGONI, BELLOT, BISINELLA, CROSIO

Dopo il comma 45, inserire i seguenti:

«45-bis. Il comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo 4 marzo 2011, n. 23 è sostituito dal seguente:

''1. L'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito d'impresa e del reddito di arti e professioni. La medesima imposta è indeducibile ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive''.

45-ter. La disposizione di cui al comma 45-bis ha effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso a13! dicembre 2014».

Conseguentemente, all'articolo 1, sopprimere i commi 116 e 117. All'articolo 2, sopprimere il comma 207. All'articolo 3, comma 76, aggiungere, in fine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 553.818 migliaia di euro di euro a decorrere dal 2015».

3.321
ALBANO, ELENA FERRARA

Dopo il comma 45 inserire i seguenti:

«45-bis. Il comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo 4 marzo 2011, n. 23 è sostituito dal seguente: ''1. L'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito d'impresa e del reddito di arti e professioni. La medesima l'imposta è indeducibile ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive''.
45-ter. La disposizione di cui al comma 45-bis ha effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso al31 dicembre 2014».

Conseguentemente all'articolo 3, comma 21, lettera g) sostituire la parola: ''triplo'' con la seguente: ''quadruplo''.

3.322
GAMBARO

All'articolo 3, dopo il comma 45, inserire i seguenti:

«45-bis. Il comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo 4 marzo 2011, n. 23 è sostituito dal seguente:

''1. L'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito d'impresa e del reddito di arti e professioni. La medesima imposta è indeducibile ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive''.

45-ter. La disposizione di cui al comma 45-bis ha effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso al31 dicembre 2014».

Conseguentemente all'articolo 3, dopo il comma 74 inserire il seguente: ''74-bis. A partire da 1 gennaio 2015 è introdotta un'imposizione straordinaria sulla ricchezza finanziaria, al netto delle passività, con un'aliquota progressiva dello 0,5 per cento a partire 1.500.00 a 3.000.000 euro, dell'1 per cento da 3.000.001 a 8.000.000 euro e dell'1,5% oltre gli 8.000.001''.

3.323
GALIMBERTI

Dopo il comma 45, inserire i seguenti:

«45-bis. Il comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo 4 marzo 2011, n. 23 è sostituito dal seguente:

''L l'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito d'impresa 'e del reddito di arti e professioni. La medesima imposta è indeducibile ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive''.

45-ter. La disposizione di cui al comma 45-bis ha effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014».

Conseguentemente, ridurre proporzionalmente del 3 per cento tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata tabella C.

3.324
MANDELLI, PICCOLI, BRUNI, BONFRISCO

Dopo il comma 45, inserire i seguenti:

«45-bis. Il comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo 4 marzo 2011, n. 23 è sostituito dal seguente:

''1. L'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito d'impresa e del reddito di arti e professioni. La medesima imposta è indeducibile ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive''.

45-ter. La disposizione di cui al comma 45-bis ha effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso al31 dicembre 2014».

Conseguentemente, ridurre proporzionalmente dell'1 per cento tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata tabella C.

3.325
CARIDI

All'articolo 3, dopo il comma 45, inserire i seguenti:

«45-bis. Il comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo 4 marzo 2011, n. 23 è sostituito dal seguente:

''1. L'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fmi della determinazione del reddito d'impresa e del reddito di arti e professioni. La medesima imposta è indeducibile ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive''.

45-ter. La disposizione di cui al comma 45-bis ha effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014».

3.326
TOMASELLI, ASTORRE, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ, SCALIA, COLLINA

Dopo il comma 45, inserire i seguenti:

«45-bis. Il comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo 4 marzo 2011, n. 23 è sostituito dal seguente:

''1. L'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito d'impresa e del reddito di arti e professioni. La medesima imposta è indeducibile ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive''.

45-ter. La disposizione di cui al comma 45-bis ha effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014».

3.327
COMPAGNONE, MILO, GIOVANNI MAURO

Dopo il comma 45, inserire il seguente:

«45-bis. All'articolo 14 del Decreto-legge 31 agosto 2013, n. 10, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 2, sostituire le parole: ''15 ottobre 2013'' con le seguenti: ''15 marzo 2015'' e le parole: ''15 novembre 2013'' con le seguenti: ''15 aprile 2015'';
b) dopo il comma 2-ter, inserire il seguente:

''2-quater. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai giudizi, per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, pendono ancora i termini per esperire il giudizio di revocazione innanzi alle competenti sezioni giurisdizionali d'appello ai sensi dell'articolo 68, primo comma, del Regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214. In questo caso, il calcolo della somma per la definizione del giudizio è operato con riferimento al danno quantificato nella sentenza d'appello ed essa non può accedere il venti per cento del danno liquidato in sentenza''».

Conseguentemente sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: «modificazioni alla legge 27 dicembre 2013, n. 147 e alla legge 28 ottobre 2013, n. 124.
Al fine di garantire il più celere introito per l'erario , la competente Corte dei Conti provvede alla predetta definizione in forma semplificata , entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, allo scopo di consentire al responsabile il tempestivo pagamento da effettuarsi in un'unica soluzione.

3.328
COMPAGNONE, MILO, GIOVANNI MAURO

Dopo il comma 45, inserire il seguente:

«45-bis. All'articolo 14 del Decreto-legge 31 agosto 2013, n. 10, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, apportare le seguenti modifiche:

c) al comma 2, sostituire le parole: ''15 ottobre 2013'' con le seguenti: ''15 marzo 2015'' e le parole: ''15 novembre 2013'' con le seguenti: ''15 aprile 2015'';
d) dopo il comma 2-ter, inserire il seguente:

''2-quater. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai giudizi, per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, pendono ancora i termini per esperire il giudizio di revocazione innanzi alle competenti sezioni giurisdizionali d'appello ai sensi dell'articolo 68, primo comma, del Regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214. In questo caso, il calcolo della somma per la definizione del giudizio è operato con riferimento al danno quantificato nella sentenza d'appello ed essa non può accedere il venti per cento del danno liquidato in sentenza''«.

Conseguentemente sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: «modificazioni alla legge 27 dicembre 2013, n. 147 e alla legge 28 ottobre 2013, n. 124».

3.329
MILO

Dopo il comma 45 aggiungere i seguenti:

«45-bis. All'articolo 11-bis, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014,. n. 89, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

''2-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, si applicano anche nei confronti dei debitori di cui al comma 618 della legge 27 dicembre 2013, n. 147''.
45-ter. Alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 618 le parole ''31 ottobre 2013'' sono sostituite dalle seguenti: ''30 giugno 2014'';
b) il comma 620 è sostituito dal seguente: n 620. Entro il 31 marzo 2015 l'Agente della riscossione notifica ai debitori i carichi di cui al comma 618. Entro il 30 aprile 2015 i debitori che intendono aderire alla definizione prevista dal comma 618 versano in un massimo di settantadue rate le somme dovute».

Conseguentemente, ridurre proporzionalmente dell'1 per cento tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata tabella C.

3.330
MILO

Dopo il comma 45 aggiungere i seguenti:

«45-bis. Gli interessi, le more e gli aggi indicati nelle cartelle esattoriali, maturati fino alla data di entrata in vigore della presente legge, sono sostituiti dal pagamento di un interesse pari alla misura del tasso Euribor a dodici mesi.

Conseguentemente, ridurre proporzionalmente dell'1 per cento tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata tabella C.

3.331
SCAVONE

Dopo il comma 45, aggiungere il seguente:

«45-bis. (Disposizioni per la riscossione mediante ruolo) del decreto-legge 69 del 21 giugno 2013, comma 1, dopo le parole: ''rate mensili.'', aggiungere le seguenti: ''Tale maggiore rateazione può essere richiesta per qualunque importo del debito''.

3.332
SCAVONE

Dopo il comma 45, aggiungere il seguente:

«45-bis. (Disposizioni per la riscossione mediante ruolo) del decreto-legge 69 del 21 giugno 2013, comma 1, punto 2), lettera g) sostituire le parole: ''dell'articolo 563'', con le seguenti: ''dell'articolo 499''».

3.333
SCAVONE

Dopo il comma 45, aggiungere il seguente:

«45-bis. (Disposizioni per la riscossione mediante ruolo) del decreto-legge 69 del 21 giugno 2013, comma 1, punto 2), lettera g) dopo la decima riga, aggiungere la seguente lettera:

''a-bis. Non dà corso all'espropriazione per uno specifico paniere di beni definiti beni essenziali', individuato con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze d'intesa con l'Agenzia delle entrate e con l'Istituto Nazionale di Statistica''».

3.334
DE POLI

Dopo il comma 45, inserire i seguenti:

«45-bis. Il comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo 4 marzo 2011, n. 23 è sostituito dal seguente:

''1. L'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito d'impresa e del reddito di arti e professioni. La medesima imposta è indeducibile ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive''.

45-ter. La disposizione di cui al comma 45-bis ha effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014«.

3.335
DE POLI

Dopo il comma 45, aggiungere il seguente:

«45-bis. Il comma 6 dell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si interpreta nel senso che i lavoratori rientranti nella disciplina ivi dettata sono quelli per i quali sono presenti contestualmente le seguenti condizioni:

1. la mancata indicazione nel contratto e/o lettera di assunzione della sede di lavoro;
2. lo svolgimento di una attività lavorativa che richiede la continua mobilità del dipendente;
3. la corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dell'attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, di una indennità o maggiorazione di retribuzione in misura fissa, attribuiti senza, distinguere se il dipendente si è effettivamente recato in trasferta e dove la stessa si è svolta».

3.336
DE PIN, MASTRANGELI, BOCCHINO, CAMPANELLA

Dopo il comma 45, aggiungere il seguente:

«45-bis. Il comma 6 dell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si interpreta nel senso che i lavoratori rientranti nella disciplina ivi dettata sono quelli per i quali sono presenti contestualmente le seguenti condizioni:

1. la mancata indicazione nel contratto e/o lettera di assunzione della sede di lavoro;
2. lo svolgimento di una attività lavorativa che richiede la continua mobilità del dipendente;
3. la corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dell'attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, di una indennità o maggiorazione di retribuzione in misura fissa, attribuiti senza distinguere se il dipendente si è effettivamente recato in trasferta e dove la stessa si è svolta».

3.337
ZIZZA, IURLARO

Dopo il comma 48, aggiungere il seguente:

«48-ter. Tutte le somme esigibili relative a quote affidate agli agenti di riscossione di società del Gruppo Equitalia, se liquidate in un unica soluzione non saranno soggetti a nessuna forma di tassazione di interesse».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2015: – 100.000.000;

2016: – 100.000.000;

2017: – 100.000.000.

Ridurre del 5 per cento tutti gli stanziamenti di parte corrente della allegata Tabella C.

3.338
ZIZZA, SPILABOTTE, IURLARO, SOLLO

Dopo il comma 48, aggiungere il seguente:

«48-ter. Tutte le somme esigibili relative a quote affidate agli agenti di riscossione di società del Gruppo Equitalia, se liquidate in un unica soluzione saranno soggetti ad una tassazione di interesse del massimo 25 per cento».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2015: – 100.000.000;

2016: – 100.000.000;

2017: – 100.000.000.

Ridurre del 5 per cento tutti gli stanziamenti di parte corrente della allegata Tabella C.

3.339
ZIZZA, IURLARO

Dopo il comma 48 aggiungere il seguente:

«48-ter. Tutte le somme esigibili relative a quote affidate agli agenti di riscossione di società del Gruppo Equitalia, se liquidate in un unica soluzione saranno soggetti ad una tassazione di interesse del massimo 50 per cento».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2015: – 100.000.000;

2016: – 100.000.000;

2017: – 100.000.000.

Ridurre del 5 per cento tutti gli stanziamenti di parte corrente della allegata Tabella C.

3.340
ZIZZA, IURLARO

Dopo il comma 48 aggiungere il seguente:

«48-bis. Tutte le somme esigibili e rateizzate dagli agenti di riscossione di società del Gruppo Equitalia, sospese per il mancato pagamento di 8 o più rate, sono soggetti al ripristino della rateizzazione solo e soltanto dopo il saldo in una unica soluzione delle stesse precedentemente non saldate».

Ridurre del 5 per cento tutti gli stanziamenti di parte corrente della allegata Tabella C.

3.341
CENTINAIO, COMAROLI, TOSATO, ARRIGONI, BELLOT, BISINELLA, CROSIO

Dopo il comma 52, inserire i seguenti:

«52-bis. All'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 462, il comma 1 è sostituito dal seguente:

''1. Le somme dovute ai sensi dell'articolo 2, comma 2, e dell'articolo 3, comma 1, possono essere versate in un numero massimo di sei rate trimestrali di pari importo; se superiori a cinquemila euro, in un numero massimo di venti rate trimestrali di pari importo; se superiore a diecimila euro, in un numero massimo di ventisette rate trimestrali di pari importo; se superiore a trentamila euro, in un numero massimo di quaranta rate trimestrali di pari importo''.

52-ter.Le disposizioni di cui al comma precedente, si applicano anche ai debiti residui relativi a rateizzazioni già in essere alla data di entrata in vigore della presente legge».

All'articolo 3, comma 76, aggiungere, in fine, le parole:

«, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro di euro a decorrere dal 2015».

3.342
GAMBARO

Dopo il comma 52, inserire i seguenti:

«52-bis. All'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 462, il comma 1 è sostituito dal seguente:

''1. Le somme dovute ai sensi dell'articolo 2, comma 2, e dell'articolo 3, comma 1, possono essere versate in un numero massimo di sei rate trimestrali di pari importo; se superiori a cinquemila euro, in un numero massimo di venti rate trimestrali di pari importo; se superiore a diecimila euro, in un numero massimo di ventisette rate trimestrali di pari importo; se superiore a trentamila euro, in un numero massimo di quaranta rate trimestrali di pari importo''.

52-ter. Le disposizioni di cui al comma precedente, si applicano anche ai debiti residui relativi a rateizzazioni già in essere alla data di entrata in vigore della presente legge».

Conseguentemente, al comma 112, sostituire le parole: «250 milioni di euro a decorrere dal 2015», con le seguenti: «200 milioni di euro a decorrere dal 2015».

3.343
TOMASELLI, COLLINA, ASTORRE, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ, SCALIA, PAGLIARI, CALEO, MAURO MARIA MARINO, VACCARI

Dopo il comma 52, inserire i seguenti:

«52-bis. All'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 462, il comma 1, è sostituito dal seguente:

''1. Le somme dovute ai sensi dell'articolo 2, comma 2, e dell'articolo 3, comma 1, possono essere versate in un numero massimo di sei rate trimestrali di pari importo; se superiori a cinquemila euro, in un numero massimo di venti rate trimestrali di pari importo; se superiore a diecimila euro, in un numero massimo di ventisette rate trimestrali di pari importo; se superiore a trentamila euro, in un numero massimo di quaranta rate trimestrali di pari importo''.

52-ter. Le disposizioni di cui al comma 52-bis, si applicano anche ai debiti residui relativi a rateizzazioni già in essere alla data di entrata in vigore della presente legge».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2015: – 50.000.000;
2016: – 50.000.000;
2017: – 50.000.000.

3.344
TOMASELLI, LAI, ASTORRE, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ, SCALIA, FAVERO, COLLINA

Dopo il comma 52, inserire; seguenti:

«52-bis. All'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 462, il comma 1 è sostituito dal seguente: ''1. Le somme dovute ai sensi dell'articolo 2, comma 2, e dell'articolo 3, comma 1, possono essere versate in un numero massimo di sei rate trimestrali di pari importo; se superiori a cinquemila euro, in un numero massimo di venti rate trimestrali di pari importo; se superiore a diecimila euro, in un numero massimo di venti sette rate trimestrali di pari importo; se superiore a trentamila euro, in un numero massimo di quaranta rate trimestrali di pari importo''.
52-ter. Le disposizioni di cui al comma precedente, si applicano anche ai debiti residui relativi a rateizzazioni già in essere alla data di entrata in vigore della presente legge».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2015: – 50.000.000;
2016: – 50.000.000;
2017: – 50.000.000.

3.345
DE POLI

Dopo il comma 52, inserire i seguenti:

«52-bis. All'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 462, il comma 1 è sostituito dal seguente:

''1. Le somme dovute ai sensi dell'articolo 2, comma 2, e dell'articolo 3, comma 1, possono essere versate in un numero massimo di sei rate trimestrali di pari importo; se superiori a cinquemila euro, in un numero massimo di venti rate trimestrali di pari importo; se superiore a diecimila euro, in un numero massimo di ventisette rate trimestrali di pari importo; se superiore a trentamila euro, in un numero massimo di quaranta rate trimestrali di pari importo''.

52-ter. Le disposizioni di cui al comma precedente, si applicano anche ai debiti residui relativi a rateizzazioni già in essere alla data di entrata in vigore della presente legge».

3.346
CARIDI

Dopo il comma 52, inserire i seguenti:

«52-bis. All'articolo3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 462, il comma 1 è sostituito dal seguente:

''1. Le somme dovute ai sensi dell'articolo 2, comma 2, e dell'articolo 3, comma 1, possono essere versate in un numero massimo di sei rate trimestrali di pari importo; se superiori a cinquemila euro, in un numero massimo di venti rate trimestrali di pari importo; se superiore a diecimila euro, in un numero massimo di ventisette rate trimestrali di pari importo; se superiore a trentamila euro, in un numero massimo di quaranta rate trimestrali di pari importo''.

52-ter. Le disposizioni di cui al comma precedente, si applicano anche ai debiti residui relativi a rateizzazioni già in essere alla data di entrata in vigore della presente legge».

3.347
MANDELLI, PICCOLI, BRUNI, BONFRISCO, CERONI, D'ALÌ, MILO

Dopo il comma 52, inserire i seguenti:

«52-bis. All'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 462, il comma 1 è sostituito dal seguente:

''1. Le somme dovute ai sensi dell'articolo 2, comma 2, e dell'articolo 3, comma 1, possono essere versate in un numero massimo di sei rate trimestrali di pari importo; se superiori a cinquemila euro, in un numero massimo di venti rate trimestrali 'di pari importo; se superiore a diecimila euro, in un numero massimo di ventisette rate trimestrali di pari importo; se superiore a trentamila euro, in un numero massimo di quaranta rate trimestrali di pari importo''.

52-ter. Le disposizioni di cui al comma precedente, si applicano anche ai debiti residui relativi a rateizzazioni già in essere alla data di entrata in vigore della presente legge».

3.348
GUALDANI

Dopo il comma 52, aggiungere il seguente:

«52-bis. Le disposizioni di cui ai precedenti commi dal numero 46 al numero 52 sono valide ed efficaci anche nei confronti degli enti di cui all'articolo 3, comma 24, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito in legge 2 dicembre 2005, n. 248, salvo che non abbiano stabilito diversa pattuizione con il concessionario».

3.349
BOTTICI, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

Dopo il comma 53, aggiungere il seguente:

«53-bis. All'articolo 3-bis, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sostituire la parola: ''sei'', con la parola: ''dodici'' e la parola: ''venti'' con la parola: ''quaranta'';
b) al comma 3 sostituire: ''3,5'' con ''2'';
c) al comma 4 sostituire le parole: ''anche di una sola delle rate diverse dalla prima'';
d) al comma 4-bis sostituire il primo periodo con il seguente: ''Il tardivo pagamento entro il termine di pagamento di almeno tre rate, diverse dalla prima, entro il termine di pagamento delle rate successive comporta l'iscrizione a ruolo a titolo definitivo della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni, commisurata all'importo delle rate versate in ritardo e degli interessi legali''».

Conseguentemente, all'articolo 1, apportare le seguenti variazioni:

a) al comma 116, sostituire le parole: «100 milioni» con le seguenti: «50 milioni».
b) sopprimere il comma 121.

3.350
MAURO MARIA MARINO, GIANLUCA ROSSI, FORNARO, GIACOBBE, GUERRA, MOSCARDELLI, RICCHIUTI, TURANO, VERDUCCI, GUERRIERI PALEOTTI, RUTA

Dopo il comma 53, inserire i seguenti:

«53-bis. I contribuenti decaduti dal beneficio della rateazione previsto dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, possono richiedere la concessione di un nuovo piano di rateazione, fino a un massimo di settantadue rate mensili, a condizione che:

a) la decadenza sia intervenuta entro e non oltre il 30 novembre 2014;
b) la richiesta sia presentata entro e non oltre il 31 gennaio 2015.

53-ter. Il piano di rateazione concesso ai sensi del comma 53-bis non è prorogabile e il debitore decade dallo stesso in caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive».

3.351
FORMIGONI, DALLA TOR, GUERRIERI PALEOTTI

Dopo il comma 53, inserire il seguente comma:

«53-bis. L'amministrazione finanziaria ha facoltà di concedere, su richiesta del contribuente, la ripartizione fino a 72 rate del debito tributario per imposte arretrate e relative sopratasse. Nei casi di particolare difficoltà del contribuente dovuta alla presente congiuntura economica e ad eventi naturali calamitosi particolarmente gravi, la ripartizione può essere concessa fini a 120 rate. Le ripartizioni possono essere concesse alle condizioni previste dalle lettere a) e b) dell'articolo 52 del decreto-legge n. 69 del 2013. Fino al 31 dicembre 2015, l'amministrazione finanziaria ha facoltà di concedere le rateazioni qui previste anche ai contribuenti che non siano stati in grado, non per propria responsabilità, ad adempiere a rateazioni concesse in precedenza. In questi casi, il contribuente decade dal beneficio della rateazione se non adempie a 4 rate anche non consecutive».

3.352
TOSATO

Dopo il comma 55, inserire i seguenti:

«55-bis. L'ammontare degli interessi, relativo al recupero degli aiuti erogati ai sensi del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 1995, n. 206, nonché ai sensi del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, dichiarati incompatibili con il mercato comune con decisione 2000/394/CE della Commissione europea del 25 novembre 1999, per Chioggia e Venezia, è calcolato in forma semplice a partire dalla esecutività dell'avviso di addebito a seguito della procedura prevista dai commi 351 eseguenti dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
55-ter. Le imprese che hanno, nei confronti dell'INPS, crediti certi, liquidi ed esigibili, possono operare in compensazione con eventuali importi da restituire relativi alle somme concernenti il recupero degli sgravi contributivi concessi alle imprese operanti nei territori di Venezia e Chioggia, in forza della decisione n. 2000/394/CE della Commissione europea del 25 novembre 1999, anche in presenza di attività dell'agente della riscossione».

Conseguentemente, all'articolo 2, abrogare il comma 207.

3.353
SPOSETTI, GUERRIERI PALEOTTI, URAS, VERDUCCI, LAI

Dopo il comma 55, aggiungere il seguente:

«55-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2015, ai partiti e ai movimenti politici di cui alla legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni, e alle loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali, a prescindere dal numero dei dipendenti, sono estese, nei limiti di spesa di 5 milioni di euro, le disposizioni in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale e i relativi obblighi contributivi, nonché la disciplina in materia di contratti di solidarietà di cui al decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2015: – 5.000.000;
2016: – 5.000.000;
2017: – 5.000.000.

3.354
MARINELLO, MANCUSO, GUALDANI

Dopo il comma 55, aggiungere il seguente:

«55-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, dopo il comma 2-bis, è inserito il seguente:

''2-ter. Per gli acquisti di beni e di prestazioni di servizi di cui al comma 1, effettuati da persone fisiche di cittadinanza di uno dei paesi appartenenti all'Unione europea ovvero allo spazio economico europeo, diversa da quella italiana, che abbiano residenza fuori dal territorio dello Stato, i limiti per il trasferimento di denaro contante sono quelli vigenti nei paesi di residenza del cessionario. A tali acquisti si applicano le disposizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 e dei commi 2 e 2-bis''».

3.355
MARINELLO, MANCUSO, GUALDANI

Dopo il comma 55, aggiungere il seguente:

«55-bis. Il comma 1 dell'articolo 12 del decreto-legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 22 dicembre 2011, n. 214, è sostituito dal seguente:

''1. Le limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore, di cui all'articolo 49, commi 1, 5, 8, 12 e 13, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono adeguate all'importo di euro cinquemila: conseguentemente, nel comma 13 del predetto articolo 49, le parole: ''30 settembre 2011'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 marzo 2015''. Non costituisce infrazione la violazione delle disposizioni previste dall'articolo 49, commi 1,5, 8, 12 e 13, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, commessa nel periodo dal 6 dicembre 2011 al 31 gennaio 2015 e riferita alle limitazioni di importo introdotte dal presente comma''».

3.356
MARINELLO, MANCUSO, GUALDANI

Dopo il comma 55, aggiungere il seguente:

«55-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, dopo il comma 2-bis, è inserito il seguente:

''2-ter. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli acquisti di prodotti agro alimentari effettuati all'interno di centri agroalimentari e dei mercati all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli, da persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e che abbiano residenza fuori del territorio dello stato, ovvero da persone giuridiche non residenti nel territorio dello stato ai sensi dell'articolo 73, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 e successive modificazioni, a condizione che il cedente provveda ai seguenti adempimenti:

a) all'atto della effettuazione dell'operazione, acquisisca fotocopia del passaporto o altro documento di identità del cessionario ovvero autocertificazione, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa, di sui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante che la persona fisica non è cittadina italiana e che ha la residenza fuori del territorio dello Stato, e che la persona giuridica non è residente nel territorio dello Stato, ai sensi del citato articolo 73;
b) nel primo giorno feriale successivo a quello dell'effettuazione dell'operazione versi il denaro contante incassato in un conto corrente intestato al cedente presso un operatore finanziario, consegnando a quest'ultimo copia della ricevuta della comunicazione di cui al comma 2;
c) effettui gli ulteriori adempimenti di cui ai precedenti commi 2 e 2-bis''».

3.357
MANDELLI

Dopo il comma 55, aggiungere il seguente:

«55-bis. All'articolo 54, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: ''le spese sostenute per la partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento. professionale, comprese quelle di viaggio e quelle di soggiorno, queste nel limite massimo di 250,00 euro al giorno, ai fini degli obblighi minimi di formazione e/o aggiornamento professionale, sono integralmente deducibili; in tutti gli altri casi, sono deducibili nella misura del 50 per cento del loro ammontare, compresa la parte eccedente 250,00 al giorno per le spese di soggiorno. Al raggiungimento del pieno soddisfacimento del debito forinativo, cosi come individuato, si ha diritto a un'ulteriore deduzione di 500,00 euro''».

Conseguentemente, alla Tabella C, le dotazioni riferite al finanziamento dell'attività di formazione professionale di cui all'articolo 1, comma 1163, della legge finanziaria n. 296 del 2006 sono ridotte del 10 per cento per ciascun anno a decorrere dal 2015. Da tali condizione si evincono le ragioni della proposta di prevedere un'integrale deducibilità delle suddette spese. Relativamente alla copertura finanziaria, le minori entrate stimate sono compensate da una riduzione del 10 per cento, a decorrere dal 2015, delle dotazioni relative al finanziamento dell'attività di formazione professionale di cui alla Tabella C, allegata alla legge di stabilità.

3.358
MANDELLI, PANIZZA

Dopo il comma 55, aggiungere il seguente:

«55-bis. All'articolo 164 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, comma 1, lettera b), ultimo periodo sostituire le parole ''50 milioni di lire'' con le seguenti ''40 mila euro''. All'onere di cui al presente comma valutato in 2 milioni di euro annui, si provvede per il 2014 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e a decorrere dal 2015 mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui alla tabella A, allegata alla legge 27 dicembre 2013, n. 147».

3.359
BONFRISCO, CERONI, D'ALÌ, MANDELLI

Dopo il comma 56, aggiungere il seguente:

«56-bis. I moltiplicatori di cui all'articolo 13, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono ridotti del cinque per cento a decorrere dal 1º gennaio 2015.
56-ter. Agli oneri derivanti dal comma 56-bis si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 19 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2015: – 10.000.000;
2016: – 10.000.000;
2017: – 10.000.000.

3.360
GIOVANNI MAURO

Al comma 57 (prima parte e lettera c)), sostituire le parole: «dell'80 per cento» con «del 90 per cento». Alla lettera l), dopo le parole «economia e le finanze» inserire «d'intesa con la Conferenza apporti tra lo Stato, le regioni e le province di Trento e Bolzano».

3.361
COMAROLI, TOSATO, ARRIGONI

Al comma 57, sono apportate le seguenti modifiche:

1) nell'alinea dopo le parole: «regioni del Mezzogiorno» sono inserite le seguenti: «e del 20 per cento delle risorse nelle regioni del Centro Nord»;
2) alla lettera c) le parole: «non inferiore all'80 per cento» sono sostituite con: «dell'80 per cento»;
3) alla lettera c) dopo le parole: «regioni del Mezzogiorno» sono inserite le seguenti : «e del 20 per cento nei territori delle regioni del Centro Nord».

3.362
COMAROLI, TOSATO, ARRIGONI

Al comma 57, apportare le seguenti modifiche:

1) alla lettera b) la parola: «sentita» è sostituita con: «d'intesa con»;
2) alla lettera b) le parole: «e li comunica alle competenti Commissioni parlamentari» sono sostituite con: «li comunica alle competenti Commissioni parlamentari e destina il 50 per cento delle risorse alle Regioni e alle Province autonome».

3.363
ZELLER, BERGER, PALERMO, LANIECE, BATTISTA, FRAVEZZI, PANIZZA

Al comma 57, lettera c), dopo il primo periodo, inserire il seguente: «La ripartizione della dotazione finanziaria disponibile del FSC avviene tenendo conto che almeno il 40 per cento della stessa viene attribuita dal CIPE direttamente alle regioni e province autonome che ne dispongono nei rispettivi bilanci per la realizzazione delle attività programmate».

3.364
BOCCHINO, CAMPANELLA, DE PIN

Sostituire nel comma 57, lettera c), le parole: «dell'80 per cento» con le seguenti: «del 90 per cento».

3.365
TARQUINIO, ZELLER, BONFRISCO, BRUNI, PERRONE, LIUZZI, ZIZZA, IURLARO, FALANGA, EVA LONGO, D'ANNA, ARACRI, PAGNONCELLI, SCAVONE, RUVOLO, COMPAGNONE

Al comma 57, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) nelle more dell'individuazione delle aree tematiche e dell'adozione dei piani operativi ai sensi delle lettere a), b) e c), l'Autorità politica per la coesione sottopone all'approvazione del CIPE, entro il 31 gennaio 2015, 2 piani stralcio per la realizzazione di interventi di immediato avvio dei lavori nei settori dell'edilizia scolastica, del contrasto al dissesto idrogeologico e per ridurre i danni di frane e alluvioni, con l'assegnazione nel limite degli stanziamenti iscritti in bilancio, di 4 miliardi di euro. Tali interventi confluiscono nei piani operativi in coerenza con le aree tematiche cui afferiscono».

3.366
BONFRISCO

Al comma 57, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) nelle more dell'individuazione delle aree tematiche e dell'adozione dei piani operativi ai sensi delle lettere a), b) e c), l'Autorità politica per la coesione sottopone all'approvazione del CIPE, entro il 31 gennaio 2015, 2 piani stralcio per la realizzazione di interventi di immediato avvio dei lavori nei settori dell'edilizia scolastica, del contrasto al dissesto idrogeologico e per ridurre i danni di frane e alluvioni, con l'assegnazione nel limite degli stanziamenti iscritti in bilancio, di 4 miliardi di euro. Tali interventi confluiscono nei piani operativi in coerenza con le aree tematiche cui afferiscono».

3.367
COMAROLI, TOSATO, ARRIGONI

Al termine della lettera d), del comma 57, dell'articolo 3 del disegno di legge «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)» atto Senato n. 1698, è aggiunto il seguente periodo: «Per l'anno 2015 sono assegnate a Regione Lombardia 50 milioni di euro a sostegno dei servizi di mobilità per garantire l'accessibilità al sito espositivo di Expo 2015».

3.368
BOCCHINO, CAMPANELLA, DE PIN

Aggiungere al comma 57, lettera l), dopo le parole: «Il Ministero dell'economia e delle finanze», le seguenti: «d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province di Trento e Bolzano».

3.369
BERTOROTTA, MANGILI, CIOFFI, BULGARELLI

Al comma 57, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:

«m-bis. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 6 della legge 27/12/2013, n. 147, destinate al Fondo sviluppo e Coesione 2014-2020, mantenendo fermo il riparto Mezzogiorno – Centro Nord di cui al primo comma, sono destinate dal Cipe, nel limite massimo del 10 per cento dei singoli programmi attuativi, al finanziamento di un Obiettivo Tematico dedicato alla Riqualificazione Urbana Integrata, secondo le vigenti modalità di programmazione ed attuazione delle medesime risorse».

3.370
TARQUINIO, ZELLER, BONFRISCO, BRUNI, PERRONE, LIUZZI, ZIZZA, IURLARO, FALANGA, EVA LONGO, D'ANNA, ARACRI, PAGNONCELLI, SCAVONE, RUVOLO, COMPAGNONE

Dopo il comma 57, inserire il seguente:

«57-bis. Nell'ambito delle risorse programmate ai sensi del comma precedente, il CIPE entro il 31 dicembre 2015, nel limite di 1 miliardo di euro, approva un piano stralcio, di cui alla lettera d) del comma precedente, a favore di interventi immediatamente attivabili a favore dei territori colpiti da eventi calamitosi e per i quali è stato già dichiarato, dal Consiglio dei Ministri, lo stato di Emergenza.
57-ter. Il piano deve prevedere interventi per la ricostruzione degli edifici e degli impianti pubblici danneggiati, infrastrutture stradali, ferroviarie e idriche, nonché il completamento o l'attivazione di nuovi interventi per la prevenzione del rischio idrogeologico.
57-quater. Gli interventi di cui al comma precedente dovranno essere approvati dal CIPE entro il 30 marzo 2015 ed entro il 31 dicembre 2015 devono essere assunte obbligazioni giuridicamente vincolanti.
57-quinques. In caso di mancata approvazione degli interventi di cui ai commi precedenti entro i termini sopra previsti, il Governo attiva le misure di accelerazione degli interventi di cui al comma 6 dell'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011 n. 88».

3.371
MILO

Dopo il comma 57, aggiungere i seguenti:

«57-bis. A valere sulle risorse del Fondo istituito ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera b), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è assegnato alla società Stretto di Messina Spa un contributo in conto impianti di 1.300 milioni di euro, al fine rimuovere gli ostacoli frapposti al riavvio delle attività, anche mediante l'adeguamento dei contratti stipulati con il contraente generale e con la società affidataria dei servizi di controllo e verifica della progettazione definitiva, esecutiva e della realizzazione dell'opera, e la conseguente approvazione delle eventuali modifiche del piano economico-finanziario. Il CIPE determina, con proprie deliberazioni, le quote annuali del contributo, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica e con le assegnazioni già disposte.
57-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma precedente si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

Conseguentemente, ridurre proporzionalmente dell'1 per cento tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata Tabella C.

3.372
TARQUINIO, ZELLER, BONFRISCO, BRUNI, PERRONE, LIUZZI, ZIZZA, IURLARO, FALANGA, EVA LONGO, D'ANNA, ARACRI, PAGNONCELLI, SCAVONE, RUVOLO, COMPAGNONE

Dopo il comma 57, inserire il seguente:

«57-bis. Nell'ambito delle risorse programmate ai sensi del comma precedente il CIPE entro il 31 dicembre 2015, nel limite del 5 per cento delle risorse disponibili, approva un piano stralcio, di cui alla lettera d) del comma precedente, a favore di interventi di emergenza con finalità di sviluppo anche nel settore agricolo. Tali interventi confluiscono nei piani operativi in coerenza con le aree tematiche cui afferiscono».

3.373
TARQUINIO, ZELLER, BONFRISCO, BRUNI, PERRONE, LIUZZI, ZIZZA, IURLARO, FALANGA, EVA LONGO, D'ANNA, ARACRI, PAGNONCELLI, SCAVONE, RUVOLO, COMPAGNONE

Dopo il comma 57, inserire il seguente:

«57-bis. Nell'ambito delle risorse programmate ai sensi del comma precedente, il CIPE entro il 31 dicembre 2015 approva due piani stralcio, di cui alla lettera d) del comma precedente, per la realizzazione di interventi di immediato avvio dei lavori nei settori dell'edilizia scolastica, del contrasto al dissesto idrogeologico e per ridurre i danni di frane e alluvioni, con l'assegnazione nel limite degli stanziamenti iscritti in bilancio, di 4 miliardi di euro. Tali interventi confluiscono nei piani operativi in coerenza con le aree tematiche cui afferiscono».

3.374
VACCARI, BROGLIA, ZANONI

Al comma 57, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:

– sostituire la parola «sentita» con le seguenti: «d'intesa con»;
– sostituire le parole: «li comunica alle competenti Commissioni parlamentari» con le seguenti: «li comunica alle competenti Commissioni parlamentari e destina il 50 per cento delle risorse alle Regioni e alle Province autonome. Tale assegnazione è attribuita solo nel caso in cui le Regioni abbiano adottato obbligazioni giuridicamente vincolanti entro il 31 dicembre 2015 per un importo complessivo pari al valore del programma per il ciclo 2007-2013».

3.375
GASPARRI

Al comma 61, dopo le parole: «In ogni caso» aggiungere le seguenti: «ad esclusione del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all'articolo 19, della legge 4 novembre 2010, n. 183».

3.376
CRIMI, BULGARELLI

Al comma 61, dopo le parole: «ln ogni caso» inserire le seguenti: «, ad esclusione del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183,».

3.377
GUALDANI

Al comma 61, dopo le parole: «In ogni caso,» aggiungere le seguenti parole: «limitatamente alle pensioni di importo superiore ai 120.000 euro, a partire dal 1 gennaio 2015,», ed aggiungere, dopo le parole «prestazione stessa» il seguente periodo: «Sono comunque fatte salve ed utili ai fini pensionistici, le anzianità contributive maturate all'entrata in vigore della presente legge».

3.378
CERONI

Al comma 61, dopo le parole: «prestazione stessa. », aggiungere il seguente periodo: «Sono comunque fatte salve ed utili ai fini pensionistici, le anzianità contributive maturate all'entrata in vigore della presente legge».

3.379
CERONI

Al comma 62, sopprimere il primo periodo.

3.380
GUALDANI

AI comma 62, abrogare il primo periodo.

3.381
BIANCO, DE BIASI, DIRINDIN, MATURANI, MATTESINI, SILVESTRO, FAVERO, PADUA

Al comma 62, sopprimere le seguenti parole: «Il limite di cui al comma 61 si applica ai trattamenti, pensionistici, ivi compresi quelli già liquidati all'entrata in vigore della presente legge, con effetto a decorrere dalla medesima data».

Conseguentemente,

a) Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2015: – 105.000.000;
2016: – 105.000.000;
2017: – 105.000.000.

voce Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2015: – 5.000.000;
2016: – 5.000.000;
2017: – 5.000.000.

voce Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2015: – 5.000.000;
2016: – 5.000.000;
2017: – 5.000.000.

voce Ministero della giustizia, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2015: – 5.000.000;
2016: – 5.000.000; –
2017: – 5.000.000.

b) all'articolo 1, comma 132, sostituire le parole: «6,1 milioni di euro per l'anno 2015, di 22,8 milioni per l'anno 2016, di 212,7 milioni di euro per l'anno, 2017» con le seguenti: «1,1 milioni di euro per l'anno 2015, di 17,8 milioni per l'anno 2016. di 207,7 milioni di euro per l'anno 2017».
c) all'articolo 3. comma 21, lettera g) sostituire la parola: «triplo» con la seguente: «quintuplo».

3.382
GUALDANI

Al comma 62, sopprimere il seguente periodo: «Il limite di cui al comma 1 si applica ai trattamenti pensionistici, ivi compresi quelli già liquidati alla data di entrata in vigore della presente legge, con effetto a decorrere dalla medesima data».

3.383
MARINELLO, MANCUSO, GUALDANI

Al comma 62 dopo le parole: «Il limite di cui al comma 61 si applica ai trattamenti pensionistici,» aggiungere le seguenti: «di ammontare lordo non inferiore a 150.000 euro annuo,».

3.384
ROMANO, PANIZZA, BATTISTA, ZIN, FAUSTO GUILHERME LONGO

Al comma 62, dopo le parole: «trattamenti pensionistici,» sono aggiunte le seguenti: «di ammontare lordo non inferiore a 150.000 euro annui,».

Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente comma, a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante riduzione fino al 20 per cento di tutte le dotazioni finanziarie di parte corrente del bilancio dello Stato iscritte nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad eccezione delle spese relative alle missioni: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia; Politiche per il lavoro, Tutela della salute.

3.385
MUNERATO, COMAROLI, TOSATO

Al comma 62, sostituire le parole: «a decorrere dalla medesima data» con le seguenti: «a decorrere dal 1º gennaio 2012».

3.386
GIUSEPPE ESPOSITO, CHIAVAROLI

Dopo il comma 62 aggiungere il seguente:

«62-bis. Il comma 9, dell'articolo 5, del Decreto-Legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come modificato dall'articolo 6 del Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, è sostituito dal seguente testo: 9. In ogni caso, alle pubbliche amministrazioni è consentito conferire a soggetti, già lavoratori privati o pubblici, collocati in quiescenza, incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici territoriali, ovvero all'interno di organi di amministrazione attiva o consultiva di enti pubblici, nazionali o locali, purché il lavoratore in quiescenza rinunci, contestualmente all'accettazione dell'incarico, al trattamento pensionistico durante lo svolgimento dell'incarico e senza diritto di recupero delle somme, salva fatta la disciplina di settore in materia di incarichi e cariche presso organi costituzionali».



3.387
ZIZZA

Dopo il comma 63 aggiungere il seguente:

«63-bis. All'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il comma 15-bis è sostituito dal seguente:

''15-bis. I lavoratori che abbiano maturato un'anzianità contributiva di almeno 35 anni entro il 31 dicembre 2012 i quali avrebbero maturato, prima dell'entrata in vigore del presente decreto, i requisiti per il trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2012 ai sensi della tabella B allegata alla legge 23 agosto 2004. n. 243, e successive modificazioni, possono conseguire il trattamento della pensione anticipata al compimento di un'età anagrafica non inferiore a 64 anni. Le lavoratrici possono conseguire il trattamento di vecchiaia oltre che, se più favorevole, ai sensi del comma 6, lettera a), con un'età anagrafica non inferiore a 64 anni qualora maturino entro il 31 dicembre 2012 un'anzianità contributiva di almeno 20 anni e alla medesima data conseguano un'età anagrafica di almeno 60 anni.»

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2015: – 30.000;
2016: – 30.000;
2017: – 30.000.

3.388
LEPRI, CANTINI, COCIANCICH, COLLINA, CUOMO, DALLA ZUANNA, DEL BARBA, DI GIORGI, FATTORINI, FAVERO, MAURO MARIA MARINO, MORGONI, MOSCARDELLI, PAGLIARI, PEZZOPANE, SCALIA

Dopo il comma 63, aggiungere il seguente:

«63-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2015, sugli importi dei trattamenti pensionistici di cui al D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie secondo il metodo retributivo, è dovuto un contributo di solidarietà a favore delle gestioni previdenziali obbligatorie pari al 10 per cento della parte eccedente la pensione integrata al trattamento minimo. n Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, definisce le modalità di attuazione del presente comma. I risparmi di spesa derivanti dall'attuazione del presente comma sono destinati nella misura del venticinque per cento al Fondo nazionale per il servizio civile di cui all'articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230; nella misura del venticinque per cento al sostegno dei centri per le famiglie previsti nelle legislazioni regionali e nella misura del cinquanta per cento al finanziamento della pubblica istruzione, con precedenza al sostegno delle attività di pulizia,. sorveglianza e assistenza agli alunni nelle scuole svolte da cooperative sociali di tipo B e relativi consorzi, ovvero L.S.U., in applicazione degli accordi sottoscritti al Ministero del lavoro e delle politiche sociali il 14 giugno 2011 e il 28 marzo 2014 tra il Ministero del lavoro e le politiche sociali e le organizzazioni sindacali.»

3.389
COMAROLI, TOSATO, CARRARO, BELLOT

Dopo il comma 64 aggiungere i seguenti:

«64-bis. AI fine di assicurare la trasparenza dei loro flussi di spesa e di guadagno atta a rendere facilmente controllabile la situazione contabile, le società, enti e associazioni sportive riconosciute dal CONI o dalle federazioni sportive nazionali nonché da enti di promozione sportive e qualunque altro organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche, ivi compresi i soggetti che fruiscono delle agevolazioni recate dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398, devono effettuare tutti i pagamenti ed i versamenti di importo superiore a 500 euro esclusivamente mediante assegni non trasferibili o bonifici ovvero con altre modalità di pagamento bancario o postale nonche mediante sistemi di pagamento elettronico. I pagamenti a favore degli stessi soggetti devono essere effettuati con le edesime modalità. L'inosservanza della presente disposizione comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
64-ter. Ai soggetti di cui al comma precedente non si applicano le disposizioni del comma 5 dell'art. 25 della legge 13 maggio 1999, n. 133, come modificato dall'art. 37, comma 2, lettere a) e b) della legge 21 novembre 2000, n. 342.
64-quater. Le società e le associazioni sportive dilettantistiche, iscritte nel registro del CONI, possono, per i periodi d'imposta non ancora prescritti ai sensi dell'articolo 43 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e dell'articolo 57 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, alla data di entrata in vigore della presente legge, e non oggetto, alla stessa data, di accertamenti o di rettifiche ai fini dell'IRES e dell'IRAP per i quali non è stato instaurato, alla medesima data di entrata in vigore della presente legge, un contenzioso fiscale, procedere alla regolarizzazione con versamento volontario, delle imposte relative ai medesimi periodi di imposta con conseguente preclusione di azioni accertatrici da parte dell'amministrazione finanziaria per i periodo di imposta regola rizzati ed esclusione della punibilità per i reati tributari. La regolarizzazione può essere effettuata anche limitatamente ad uno o più periodi d'imposta.
64-quinquies. La regolarizzazione di cui al precedente comma 1, si intende esaustiva, ai fini delle imposte sui redditi, se effettuata nei seguenti modi:

a) in presenza di dichiarazioni dei redditi ai fini IRES e lRAP, con il versamento volontario di un importo pari al 25% dell'IRES imponibile dichiarata e versata per ciascun periodo d'imposta nonché di un importo pari al 25% dell'lRAP dichiarata e versata per lo stesso periodo;
b) in presenza di dichiarazioni negative, con il versamento volontario, relativamente a ciascun periodo d'imposta, di un importo pari ad 800 euro ai fini IRES ed a 500 euro ai fini IRAP;
c) in caso di omesse dichiarazioni con il versamento volontario, relativamente a ciascun periodo d'imposta, di un importo pari ad euro 1.600 ai fini IRES e ad euro 1.000 ai fini IRAP.

64-sexies. In presenza di awisi di accertamento per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge non sono ancora scaduti i termini per la proposizione del reclamo di cui all'articolo 17-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 o per la proposizione del ricorso, i soggetti di cui al precedente articolo 1 possono procedere alla regolarizzazione di cui al precedente comma 1, riferita al periodo d'imposta oggetto dell'accertamento, con il versamento di un importo pari al 25% delle maggiori imposte accertate ed al 10% delle sanzioni comminate o dell'ammontare degli interessi accertati.
64-octies. I soggetti di cui al comma 64-bis, possono procedere alla regolarizzazione delle liti fiscali pendenti dinanzi alle Commissioni Tributarie od al giudice ordinario con il versamento volontario del:

a) 25% del valore della lite e del 10% delle sanzioni ed interessi accertati nel caso in cui, alla'data di entrata in vigore della presente legge, questa penda ancora nel primo grado di giudizio;
b) 10% del valore della lite e del 5% delle sanzioni ed interessi accertati, in caso di soccombenza in giudizio dell'amministrazione finanziaria nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale resa e non ancora definitiva alla data di entrata in vigore della presente legge;
c) 40% del valore della lite e del 15% delle sanzioni ed interessi accertati in caso di soccombenza della società o associazione nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale resa e non ancora definitiva alla data di entrata in vigore della presente legge.

7. Per valore della lite da assumere a base del calcolo per il versamento e la conseguente regolarizzazione, si intende l'importo che ha formato òggetto di contestazione in primo grado.
8. È possibile effettuare la regolarizzazione con versamento volontario in caso di accertamenti e ricorsi pendenti concernenti l'imposta sul valore aggiunto limitatamente alle sanzioni accertate e/o contestate con il pagamento del 10 percento dell'imposta minima edittale, cioè dell'importo minimo previsto per le violazioni più gravi relative al tributo nonché al pagamento del 10 per cento degli interessi di cui all'avviso di accertamento.
9. La regolarizzazione non è applicabile nei casi di cui ai precedenti commi 3, 4, 5 e 6, qualora l'ammontare complessivo delle imposte accertate o in contestazione, relativamente a ciascun periodo d'imposta, per il quale è stato emesso awiso di accertamento o è pendente ricorso, è superiore ad euro 50.000 per ciascuna delle imposte, IRES e IRAP, accertata o contestata.
10. Il modello di regolarizzazione e le modalità di versamento con i codici di tributo relativi alle diverse imposte, saranno oggetto di Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle ent'rate da pubblicare improrogabilmente entro 30 giorni dalla dàta di entrata in vigore della presente legge.
11. Le somme di cui ai com mi precedenti possono essere versate ratealmente, gravate di interessi legali, in un massimo di sei rate trimestrali di pari importo. Il mancato pagamento della prima o di una delle rate successive determina automaticamente l'annullamento dellà regolarizzazione e la conseguente acquisizione all'erario delle rate eventualmente già pagate.
12. Il modello di regolarizzazione relativo ad uno o più periodi d'imposta dovrà essere inviato all'Agenzia delle entrate con l'indicazione della data e dell'importo versato della prima o unica rata, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
13. la regolarizzazione con versamento volontario di cui ai precedenti commi, rende definitiva la liquidazione delle imposte dovute e preclude nei confronti del soggetto che la effettua ogni accertamento tributario con riferimento alle imposte medesime; comporta, inoltre, l'estinzione delle sanzioni amministrative tributarie, comprese quelle accessorie nonché l'esclusione della punibilità per i reati tributari».

3.390
COMAROLI, TOSATO

Dopo il comma 64 aggiungere i seguenti:

«64-bis. a decorrere dal 1º gennaio 2015 è istituita un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero effettuati attraversò gli istituti bancari, le agenzie ''money transfer'' o altri agenti in attività finanziaria, pari al 2 per cento, sul denaro trasferito da persone fisiche non munite di matricola Inps e codice fiscale;
64-ter. le maggiori entrate derivanti dalle misure di cui al precedente comma affluiscono al fondo di cui all'articolo 1, comma 431 della L 27-12-2013 n. 147».

3.391
BONFRISCO, D'ALÌ, MILO, CERONI, MANDELLI, AMIDEI

Dopo il comma 64, aggiungere il seguente:

«64-bis. All'articolo 22, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è soppresso;
b) al comma 1-bis, primo periodo, le parole: ''limitatamente all'anno 2014'', sono soppresse;
c) al comma 1-bis, primo periodo, le parole: '', sino a 2.400.000 kWh anno,'' e '', sino a 260.000 kWh anno,'' sono soppresse.
d) al comma 1-bis, secondo periodo, le parole: ''di energia, oltre i limiti suddetti'' sono sostituite dalle seguenti: ''e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali, oltre il limite di 2.400.000 kWh anno, e fotovoltaiche, oltre il limite di 260.000 kWh anno,''».

Conseguentemente, alla tabella A, apportare le seguenti variazioni: – voce Ministero dell'economia e delle finanze:

2015: – 10.500.000;
2016: – 14.000.000;
2017: – 14.000000.

3.392
BONFRISCO, CERONI, D'ALÌ, MANDELLI, MILO, AMIDEI

Dopo il comma 64, aggiungere il seguente:

«64-bis. All'articolo 22, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è soppresso;
b) al comma 1-bis, primo periodo, le parole: ''limitatamente all'anno 2014'', sono soppresse;
c) al comma 1-bis, primo periodo, le parole: '', sino a 2.400.000 kWh anno,'' e '', sino a 260.000 kWh anno,'' sono soppresse;
d) al comma 1-bis, secondo periodo, le parole: ''di energia, oltre i limiti suddetti'' sono sostituite dalle seguenti: ''e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali, oltre il limite di 2.400.000 kWh anno, e fotovoltaiche, oltre il limite di 260.000 kWh anno,''».

Conseguentemente, alla tabella B, apportare le seguenti variazioni: voce Ministero dell'economia e delle finanze:

2015: – 10.500.000;
2016: – 14.000.000;
2017: – 14.000.000.

3.393
LUIGI MARINO

Dopo il comma 64, aggiungere il seguente:

«64-bis. All'articolo 22, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è soppresso;
b) al comma 1-bis, primo periodo, le parole: ''limitatamente all'anno 2014'', sono soppresse;
c) al comma 1-bis, primo periodo, le parole: '', sino a 2.400.000 kWh anno,'' e '', sino a 260.000 kWh anno,'' sono soppresse;
d) al comma 1-bis, secondo periodo, le parole: ''di energia, oltre i limiti suddetti'' sono sostituite dalle seguenti: ''e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali, oltre il limite di 2.400.000 kWh anno, e fotovoltaiche, oltre il limite di 260.000 kWh anno,''».

Conseguentemente, alla tabella B, apportare le seguenti variazioni: voce Ministero dell'economia e delle finanze:

2015: – 10.500.000;
2016: – 14.000.000;
2017: – 14.000.000.

3.394
DI MAGGIO

Dopo il comma 64, aggiungere il seguente:

«64-bis. All'articolo 22, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è soppresso;
b) al comma 1-bis, primo periodo, le parole: ''limitatamente all'anno 2014'' sono soppresse;
c) al comma 1-bis, primo periodo, le parole: '', sino a 2.400.000 kWh anno,'' e ''«, sino a 260.000 kWh anno,'' sono soppresse;
d) al comma 1-bis, secondo periodo, le parole: ''di energia, oltre i limiti suddetti'' sono sostituite dalle seguenti: ''e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali, oltre il limite di 2.400.000 kWh anno, e fotovoltaiche, oltre il limite di 260.000 kWh anno,''».

Conseguentemente, alla tabella B, apportare le seguenti variazioni: voce Ministero dell'economia e delle finanze:

2015: – 10,500.000;
2016; – 14,000.000;
2017: – 14.000.000.

3.395
BONFRISCO, CERONI, D'ALÌ, MANDELLI, MILO, AMIDEI

Dopo il comma 64, aggiungere il seguente:

«64-bis. All'articolo 22, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è soppresso;
b) al comma 1-bis, primo periodo, le parole: ''limitatamente all'anno 2014'', sono soppresse;
c) al comma 1-bis, primo periodo, le parole: '', sino a 2.400.000 kWh anno,'' e '', sino a 260.000 kWh anno,'' sono soppresse;
d) al comma 1-bis, secondo periodo, le parole: ''di energia, oltre i limiti suddetti'' sono sostituite dalle seguenti: ''e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali, oltre il limite di 2.400.000 kWh anno, e fotovoltaiche, oltre il limite di 260.000 kWh anno,''».

Conseguentemente, aggiungere il seguente periodo: «Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede: quanto a 10,5 milioni di euro per l'anno 2015, 14 milioni di euro per l'anno 2016 e 14 milioni di euro per l'anno 2017, mediante utilizzo dei fondi iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettere a) e b) del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89».

3.396
CENTINAIO, ARRIGONI, BELLOT, CROSIO, COMAROLI, TOSATO

Dopo il comma 64, aggiungere il seguente:

«64-bis. All'articolo 22 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sopprimere il comma 2».

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 76, aggiungere, in fine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 700 milioni di euro per l'anno 2015, e a 350 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016».

3.397
DE PETRIS, URAS

Dopo il comma 64, inserire il seguente:

«64-bis. I contribuenti decaduti dal beneficio della rateazione previsto dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, possono richiedere la concessione di un nuovo piano di rateazione, fino a un massimo di settantadue rate mensili, a condizione che:

a) la decadenza sia intervenuta entro e non oltre il 31 dicembre 2014;
b) la richiesta sia presentata entro e non oltre il 31 marzo 2015.

Il piano di rateazione non è prorogabile e il debitore decade dallo stesso in caso di mancato pagamento di tre rate anche non consecutive».

3.398
PADUA

Dopo il comma 64, inserire il seguente:

«64-bis. I contribuenti decaduti dal beneficio della rateazione previsto dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, possono richiedere la concessione di un nuovo piano di rateazione, fino a un massimo di settantadue rate mensili, a condizione che:

a) la decadenza sia intervenuta entro e non oltre il 31 dicembre 2014;
b) la richiesta sia presentata entro e non oltre il 31 marzo 2015. Il piano di rateazione non è prorogabile e il debitore decade dallo stesso in caso di mancato pagamento di tre rate anche non consecutive».

3.399
RUTA, ALBANO, BERTUZZI, FASIOLO, GATTI, PIGNEDOLI, SAGGESE, VALENTINI, PADUA

Dopo il comma 64, inserire il seguente:

«64-bis. I contribuenti decaduti dal beneficio della rateazione previsto dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, possono richiedere la concessione di un nuovo piano di rateazione, fino a un massimo di settantadue rate mensili, a condizione che:

a) la decadenza sia intervenuta entro e non oltre il 31 dicembre 2014;
b) il debitore non abbia mancato il pagamento, nell'ultimo anno di rateazione, di quattro rate consecutive ovvero di sei rate anche non consecutive;
c) la richiesta sia presentata entro e non oltre il 31 marzo 2015. Il piano di rateazione non è prorogabile e il debitore decade dallo stesso in caso di mancato pagamento di quattro rate anche non consecutive».

3.400
BONFRISCO, CERONI, D'ALÌ, MANDELLI, MILO, AMIDEI

Dopo il comma 64, inserire il seguente:

«64-bis. I contribuenti decaduti dal beneficio della rateazione previsto dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, possono richiedere la concessione di un nuovo piano di rateazione, fino a un massimo di settantadue rate mensili, a condizione che:

a) la decadenza sia intervenuta entro e non oltre il 31 dicembre 2014;
b) la richiesta sia presentata entro e non oltre il 31 marzo 2015. Il piano di rateazione non è prorogabile e il debitore decade dallo stesso in caso di mancato pagamento di tre rate anche non consecutive».

3.401
DI MAGGIO

Dopo il comma 64, inserire il seguente:

«64-bis. I contribuenti decaduti dal beneficio della rateazione previsto dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, possono richiedere la concessione di un nuovo piano di rateazione, fino a un massimo di settantadue rate mensili, a condizione che:

a) la decadenza sia intervenuta entro e non oltre il 31 dicembre 2014;
b) la richiesta sia presentata entro e non oltre il 31 marzo 2015. Il piano di rateazione non è prorogabile e il debitore decade dallo stesso in caso di mancato pagamento di tre rate anche non consecutive».

3.402
BISINELLA, COMAROLI, TOSATO

Dopo il comma 64, aggiungere il seguente:

«Al fine di assicurare interventi per la sicurezza strutturale e funzionale degli impianti sportivi utilizzati per lo svolgimento delle manifestazioni calcistiche del campionato di serie A, è riservata una quota pari a 1 milione di euro a valere sulle risorse del Fondo di garanzia di cui all'articolo 90, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 a quegli impianti sprovvisti di idonee barriere di sicurezza per gli spazi dedicati alle tifoserie ospiti, oltre che di duplici vie di fuga e di accesso al campo, e di un sistema di video sorveglianza attraverso telecamere che copra interamente l'area parterre nonché di tornelli per l'accesso automatizzato all'impianto».

Conseguentemente, al comma 125, sostituire la cifra: «187,5», con la seguente: «186,5».

3.403
BISINELLA, COMAROLI, TOSATO

Dopo il comma 64, aggiungere il seguente:

«Al fine di assicurare interventi per la sicurezza strutturale e funzionale degli impianti sportivi utilizzati per lo svolgimento delle manifestazioni calcistiche del campionato di serie A, in particolare per la creazione di idonee barriere di sicurezza per gli spazi dedicati alle tifoserie ospiti e di duplici vie di fuga e di accesso al campo, è riservata una quota pari a 1 milione di euro a valere sulle risorse del Fondo di garanzia di cui all'articolo 90, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289».

Conseguentemente, al comma 125, sostituire la cifra: «187,5», con la seguente: «186,5».

3.404
GUALDANI

Dopo il comma 64, aggiungere il seguente:

«54-bis. All'articolo 3, primo comma, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494. dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

''g) esclusione dai canoni di cui alla lettera b) 1.5 e b) 1.6 per l'occupazione di specchi acquei destinati a competizioni sportive nautiche organizzate da Federazioni Sportive Nazionali del Coni o dalla Lega Navale Italiana ed inserite nei calendari ufficiali federali nazionali e regionali''».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2015: –5.000.000;
2016: –5.000.000;
2017: –5.000.000.

3.405
SUSTA

Dopo il comma 64, aggiungere il seguente:

«64-bis. All'articolo 3, primo comma, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

''g) esclusione dai canoni di cui alla lettera b) 1.5 e b) 1.6 per l'occupazione di specchi acquei destinati a competizioni sportive nautiche organizzate da Federazioni Sportive Nazionali del Coni o dalla Lega Navale ltaliana ed inserite nei calendari ufficiali federali nazionali e regionali''».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2015: – 5.000.000;
2017: – 5.000.000;
2016: – 5.000.000.

3.406
IDEM

Dopo il comma 64, aggiungere il seguente:

«64-bis. All'articolo 3, primo comma, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

''g) esclusione dai canoni di cui alla lettera b) 1.5 e b) 1.6 per l'occupazione di specchi acquei destinati a competizioni sportive nautiche organizzate da Federazioni Sportive Nazionali del Coni o dalla Lega Navale Italiana ed inserite nei calendari ufficiali federali nazionali e regionali''».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia o delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2015: – 100.000;
2016: – 100.000;
2017: – 100.000.

3.407
GUALDANI

Dopo il comma 64, aggiungere il seguente:

«64-bis. All'articolo 3, primo comma, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, dopo la lettera f), aggiungere la seguente lettera g):

''g) esclusione dai canoni di cui alla lettera b) 1.5 e b) 1.6 per l'occupazione di specchi acquei destinati a competizioni sportive nautiche organizzate da Federazioni Sportive Nazionali del Coni o dalla Lega Navale Italiana ed inserite nei calendari ufficiali federali nazionali e regionali''».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2015: – 5.000.000;
2016: – 5.000.000;
2017: – 5.000.000.

3.408
BERTUZZI, RUTA, ALBANO, FASIOLO, GATTI, PIGNEDOLI, SAGGESE, VALENTINI

Dopo il comma 64, inserire il seguente:

«64-bis. Per le attività di conservazione, commercializzazione e valorizzazione di cui al terzo comma dell'articolo 2135 del codice civile, ancorché considerate autonomamente, che hanno ad oggetto prodotti agricoli acquistati da terzi, nel limite del 20 per cento del volume d'affari complessivo realizzato nell'anno precedente ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, il reddito è determinato applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, conseguiti con tali attività il coefficiente di redditività del 15 per cento, salvo l'opzione per la determinazione del reddito nel modo ordinario da esercitare con le modalità stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442, e successive modificazioni».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:

2015: – 12.000.000;
2016: – 12.000.000;
2017: – 12.000.000.

3.409
BONFRISCO, D'ALÌ, MILO, CERONI, MANDELLI, AMIDEI

Dopo il comma 64, inserire il seguente:

«64-bis. Per le attività di conservazione, commercializzazione e valorizzazione di cui al terzo comma dell'articolo 2135 del codice civile, ancorché considerate autonomamente, che hanno ad oggetto prodotti agricoli acquistati da terzi, nel limite del 20 per cento del volume d'affari complessivo realizzato nell'anno precedente ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, il reddito è determinato applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, conseguiti con tali attività, il coefficiente di redditività del 15 per cento, salvo l'opzione per la determinazione del reddito nel modo ordinario da esercitare con le modalità stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442, e successive modificazioni».

3.410
DI MAGGIO

Dopo il comma 64, inserire il seguente:

«64-bis. Per le attività di conservazione, commercializzazione e valorizzazione di cui al terzo comma dell'articolo 2135 del codice civile, ancorché considerate autonomamente, che hanno ad oggetto prodotti agricoli acquistati da terzi, nel limite del 20 per cento del volume d'affari complessivo realizzato nell'anno precedente ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, il reddito è determinato applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, conseguiti con tali attività, il coefficiente di redditività del 15 per cento, salvo l'opzione per la determinazione del reddito nel modo ordinario da esercitare con le modalità stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442, e successive modificazioni».

3.411
LIUZZI

Dopo il comma 64, aggiungere il seguente:

«64-bis. All'articolo 1 della legge 2 agosto 1999, n. 264, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

''1-bis. Ai fini dell'ammissione ai corsi di cui al comma 1, si tiene conto anche della valutazione del percorso scolastico sulla base di un regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 entro sei mesi dall'approvazione della presente legge di stabilità il regolamento prevede che una quota del punteggio degli esami di ammissione ai corsi universitari di cui al comma che precede, sia assegnata agli studenti che abbiano conseguito risultati scolastici di particolare valore nell'ultimo triennio e nell'esame di Stato, anche in riferimento alle discipline più significative del corso di laurea prescelto, definendo altresì in detto regolamento, i criteri volti a valorizzare le discipline tecnico-scientifiche.
2-bis. È previsto un ampliamento del 10 per cento del numero di posti disponibili per l'accesso alle facoltà di cui al comma 1, a cui corrisponderà al termine del primo anno un corrispondente taglio del 10 per cento dei posti connesso al mancato raggiungimento del superamento degli esami previsti dal piano di studi del primo anno accademico della facoltà corrispondente e di una media scolastica determinata dal regolamento di cui al comma 1-bis''».

3.412
LIUZZI

Dopo il comma 64 aggiungere il seguente:

«64-bis. All'articolo 1 della legge 2 agosto 1999, n. 264, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. Ai fini dell'ammissione ai corsi di cui al comma 1, si tiene conto anche della valutazione del percorso scolastico sulla base di un regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 400/97 entro sei mesi che deve tenere conto della valutazione dell'esamedi Stato incidente in misura del 20 per cento e il cculum scolastico degli ultimi tre anni del percorso scolastico, incidente in misura dell'80 per cento. È previsto un ampliamento del 10 per cento del numero dei posti disponibili per l'accesso alle facoltà di cui al comma 1, a cui corrisponderà al termirle del primo anno un corrispondente taglio del 10 per cento dei posti connesso al raggiungimento della media determinata dal medesimo regolamento».

3.413
BONFRISCO, D'ALÌ, MILO, CERONI, MANDELLI, AMIDEI

Dopo il comma 64, inserire il seguente:

«64-bis. Il comma 8-bis dell'articolo 36 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è soppresso.».

3.414
DI MAGGIO

Dopo il comma 64, inserire il seguente:

«64-bis. Il comma 8-bis dell'articolo 36 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è soppresso.».

3.415
BERTUZZI, COLLINA

Dopo il comma 64, inserire il seguente:

«64-bis. Il comma 8-bis dell'articolo 36 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è soppresso.».

3.416
FASIOLO, RUTA, ALBANO, BERTUZZI, GATTI, PIGNEDOLI, SAGGESE, VALENTINI, PADUA, GUERRIERI PALEOTTI, VACCARI

Dopo il comma 64 inserire i seguenti:

«64-bis. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, il comma 423 è sostituito dal seguente:

"423. Ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa, la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche, nonché di carburanti ottenuti da produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo e di prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli provenienti prevalentemente dal fondo effettuate dagli imprenditori agricoli, costituiscono attività connesse ai sensi dell'articolo 2135, terzo comma, del codice civile. Le stesse attività si considerano produttive di reddito agrario, salvo quelle di produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche oltre i limiti, rispettivamente, di 2.400.000 kWh anno e 260.000 kWh anno, per le quali il reddito delle persone fisiche, delle società semplici e degli altri soggetti di cui all'articolo 1, comma 1093, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è determinato, ai fini IRPEF e IRES, applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, relativamente alla componente riconducibile alla produzione di energia ceduta, con esclusione della quota incentivo, il coefficiente di redditività del 25 per cento, fatta salva l'opzione per la determinazione del reddito nei modi ordinari, previa comunicazione all'ufficio secondo l modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442".

64-ter. Le disposizioni di cui al comma 64-bis si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e di esse si tiene conto ai fini della determinazione dell'acconto delle imposte sui redditi dovute per il predetto periodo d'imposta.
64-quater. All'articolo 22 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, il comma 1 è soppresso».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2015: – 10.500.000;
2016: – 14.000.000;
2017: – 14.000.000.

3.417
BERGER, ZELLER, PALERMO, PANIZZA, LANIECE, BATTISTA, ROMANO, FAUSTO GUILHERME LONGO, FRAVEZZI

Dopo il comma 64, inserire il seguente:

«64-bis. All'articolo 10, comma 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: '', dell'articolo 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 Settembre 1973, n. 601, dell'articolo 5-bis della legge 31 gennaio 1994, n. 97 e dell'articolo 5-bis del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228''».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 1, della tariffa 1, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, dopo le parole: «Se il trasferimento ha per oggetto terreni agricoli e relative pertinenze a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale», sostituire le parole: «12 per cento» con le seguenti: «15 per cento».

3.418
DEL BARBA

Dopo il comma 64 inserire il seguente:

«64-bis. Agli atti di trasferimento di beni immobili dai consorzi di funzioni costituiti ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ai comuni, l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, si applica nella misura fissa di euro 200,00.»

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2015: – 50.000.000;
2016: – 50.000.000;
2017: – 50.000.000.

3.419
PEZZOPANE, CHIAVAROLI, TOMASELLI, ALBANO, MANASSERO, FASIOLO, SOLLO, STEFANO ESPOSITO, D'ADDA, BORIOLI, SPILABOTTE

Dopo il comma 64 inserire il seguente:

«64-bis. I fabbricati, ubicati nelle zone colpite dal sisma del 6 aprile 2009, purché distrutti ovvero oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili totalmente o parzialmente, sono esenti dall'applicazione della TASI di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 e successive modificazioni, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei predetti fabbricati.»

Conseguentemente:

all 'art. 3, comma 21, lett. g) sostituire la parola: «triplo» con la seguente: «quintuplo».

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2015: – 50.000.000;
2016: – 50.000.000;
2017: – 50.000.000.

3.420
PEZZOPANE, CHIAVAROLI, TOMASELLI, ALBANO, MANASSERO, FASIOLO, SOLLO, STEFANO ESPOSITO, D'ADDA, BORIOLI, SPILABOTTE, CARDINALI, PAGLIARI, PUPPATO

Dopo il comma 64 inserire il seguente:

«64-bis. Al fine di concorrere ad assicurare la stabilità dell'equilibrio finanziario nel comune dell'Aquila, negli altri comuni del cratere di cui ai decreti del Commissario delegato n. 3 del 16 aprile 2009 e n. Il del 17 luglio 2009, pubblicati rispettivamente nelle Gazzette Ufficiali n. 89 del 17 aprile 2009 e n. 173 del 28 luglio 2009, e nella Provincia dell'Aquila, nonché per assicurare la continuità del servizfo di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, è assegnato un contributo straordinario per l'esercizio 2015, sulla base dei maggiori costi sostenuti e/o delle minori entrate conseguite derivanti dalla situazione emergenziale, nel limite di 26 milioni di euro in favore del Comune dell'Aquila, di 4 milioni di euro a beneficio degli altri comuni del cratere e di 5 milioni di euro in favore della Provincia dell'Aquila.»

Conseguentemente:

all 'art. 3, comma 21, lett. g) sostituire la parola: «triplo» con la seguente: «quadruplo».

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2015: – 50.000.000;
2016: – 50.000.000;
2017: – 50.000.000.

3.421
PEZZOPANE, CHIAVAROLI, TOMASELLI, ALBANO, MANASSERO, FASIOLO, SOLLO, STEFANO ESPOSITO, D'ADDA, SPILABOTTE, CARDINALI, PAGLIARI, PUPPATO, GUERRIERI PALEOTTI

Dopo il comma 64 inserire il seguente:

«64-bis. Al fine di ultimare le attività volte alla rimozione delle macerie nei territori della regione Abruzzo, conseguenti al sisma del 6 aprile 2009, si applicano le seguenti disposizioni:

a) le pubbliche amministrazioni nell'ambito delle loro competenze istituzionali correlate alle operazioni di movimentazione e trasporto dei materiali derivanti dal crollo degli edifici pubblici e privati, dalle attività di demolizione e abbattimento degli edifici pericolanti a seguito di ordinanza sindacale, da interventi edilizi effettuati su incarico della pubblica amministrazione sono autorizzate ad avvalersi dei siti di stoccaggio autorizzati e localizzati in uno dei comuni del cratere che abbiano in disponibilità aree per il trattamento del rifiuto, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
b) le Pubbliche amministrazioni vigilano affinché i soggetti incaricati dei lavori effettuino la demolizione selettiva o la raccolta selettiva per raggruppare i materiali di cui al comma precedente in categorie omogenee, caratterizzarli ed identificarli con il corrispondente codice CER, nel rispetto delle disposizioni di legge di cui al decreto legislativo dei 3 aprile 2006 n. 152, e, infine, procedano al trasporto verso siti di recupero e smaltimento autorizzati.;
c) gli Uffici speciali di cui all'articolo 67-ter, decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, incaricati del monitoraggio finanziario e attuativo, si occupano del monitoraggio delle macerie di cui alle lettere precedenti. A tal fine, per garantire la tracciabilità dei materiali di cui al comma 1 e il monitoraggio delle informazioni relative alla movimentazione degli stessi, i soggetti incaricati dei lavori sono obbligati a registrarsi nella banca dati di gestione delle macerie secondo modalità che verranno definite con provvedimenti dei Responsabili degli Uffici speciali. La mancata o incompleta esecuzione delle comunicazioni relative alla demolizioni e rimozione macerie comporta la revoca della quota di contributo finalizzato allo scopo dei finanziamenti, nonché la revoca delle autorizzazioni ed abilitazioni al trasporto a carico delle ditte inadempienti;
e) al fine di dare attuazione agli interventi previsti dal Protocollo di Intesa stipulato con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con la Provincia dell'Aquila e con il Comune dell'Aquila in data 2 dicembre 2010, e dall'Accordo di Programma siglato in data 14 gennaio 2013 tra il Ministero Ambiente ed il Comune dell'Aquila, concernenti, tra l'altro, le azioni di recupero e riqualificazione ambientale della cava ex Teges in località Pontignone – Paganica – Comune dell'Aquila, le macerie di cui alla lettera a) vengono prioritaiiamente conferite presso l'anzidetto deposito. Il termine di autorizzazione per l'esercizio della cava ex Teges in località Pontignone, fissato dal decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile rep. n. 16 del 6 agosto 2009 e autorizzato in via ordinaria con decreto del Soggetto Attuatore per la rimozione delle macerie n. 2 del 18 dicembre 201 è prorogato fino all'esaurimento della sua capacità per la gestione dei rifiuti derivan dal crollo, dalla demolizione degli edifici pubblici a seguito di ordinanza sindacale, da interventi edilizi effettuati su incarico della pubblica amministrazione e da quelli derivanti da edifici privati, conferiti secondo la classificazione di cui al decreto legislativo del 3 aprile 2006 n. 152. Le economie derivanti dal conferimento delle macerie private sono recuperate e destinate alla ricostruzione privata per il finanziamento di ulteriori interventi. I singoli comuni del cratere o il competente Ufficio Speciale sottoscrivono apposite convenzioni direttamente con il soggetto gestore dell'impianto ex Teges, per l'espletamento delle attività di selezione, trasporto, conferimento e trattamento delle macerie senza ulteriori oneri a carico del bilancio statale;
d) per l'attuazione delle fmalità del protocollo d'intesa del 2.12.2010 e dell'accordo di programma del 14.1.20 13 di cui al comma precedente, il Presidente della Regione Abruzzo, d'intesa con il Governo e i Comuni interessati, è autorizzato a rimodulare i fondi di cui ai decreti n. 49/20 Il e n. 11412012 del Commissario delegato alla ricostruzione, anche in vista della realizzazione di quanto previsto nel protocollo d'intesa del 25.10.2011, siglato tra soggetto attuatore per le macerie – ex OPCM 392312011, Regione Abruzzo, Provincia dell'Aquila ed i Comuni interessati, per il ripristino ambientale di discariche comunali».

Conseguentemente all'art. 3, comma 21, lett. g) sostituire la parola: «triplo» con la seguente: «quintuplo».

3.422
DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO

Dopo il comma 64, aggiungere il seguente:

«64-bis. Al fine di favorire il proseguimento e la conclusione degli interventi di ripristino e messa in sicurezza dei territori della regione Marche colpiti dagli eventi meteorologici del 26 e 27 novembre 2013 e del 2 dicembre 2013, sono stanziati per l'anno 2015, 5 milioni di euro. Nei medesimi territori è altresì sospeso il pagamento dell'imposta municipale propria e della TASI, relativo all'anno d'imposta 2015, dovute sugli immobili appartenenti alla categoria catastale D/7, D/8, D/10, C/2.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2015: – 50.000.000.

3.423
MAURO MARIA MARINO, GIANLUCA ROSSI, LAI, FORNARO, GIACOBBE, GUERRA, MOSCARDELLI, RICCHIUTI, TURANO

Dopo il comma 64, aggiungere il seguente:

«64-bis. All'articolo 13 della legge 27 luglio 2000, n. 212, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

''2. Il Garante del contribuente, operante in piena autonomia e a titolo gratuito, è organo monocratico scelto e nominato dal presidente della commissione tributaria regionale o sua sezione distaccata nella cui circoscrizione è compresa la direzione regionale dell'Agenzia delle entrate, tra gli appartenenti alle seguenti categorie:

a) magistrati, professori universitari di materie giuridiche ed economiche, notai, sia a riposo sia in attività di servizio;
b) avvocati, dottori commercialisti e ragionieri collegiati, pensionati, scelti in una terna formata, per ciascuna direzione regionale delle entrate, dai rispettivi ordini di appartenenza'';

b) al comma 41e parole: ''e il compenso'' sono soppresse».

3.424
GIANLUCA ROSSI, SANGALLI, FORNARO, GIACOBBE, GUERRA, MOSCARDELLI, RICCHIUTI, TURANO

Dopo il comma 64, aggiungere il seguente:

«64-bis. All'articolo 12, comma 2 del Testo unico delle imposte dirette di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, la cifra: ''2.840,51 euro'', è sostituita dalla seguente: ''5.000 euro''».

Conseguentemente:

1) al medesimo articolo 3, comma 21, lettera g) sostituire la parola: «triplo» con la seguente: «quadruplo»;
2) alla Tabella A, voce: Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: – 45.000.000;

2015: – 50.000.000;

2016: – 50.000.000.

Voce Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2015: – 5.000.000;

2016: – 5.000.000;

2017: – 5.000.000.

Voce Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2015: – 5.000.000;

2016: – 5.000.000;

2017: – 5.000.000.

Voce Ministero della giustizia, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2015: – 5.000.000;

2016: – 5.000.000;

2017: – 5.000.000.

3.425
VERDUCCI, MARGIOTTA

Dopo il comma 64, inserire il seguente:

«64-bis. Al fine di tutelare e valorizzare la lingua delle minoranze di cui all'articolo 2, della legge 15 dicembre 1999, n. 482 è autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dal 2015».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2015: – 1.000.000;

2016: – 1.000.000;

2017: – 1.000.000.

3.426
GIANLUCA ROSSI, LAI, FORNARO, GIACOBBE, GUERRA, MOSCARDELLI, RICCHIUTI, TURANO

Dopo il comma 64, aggiungere il seguente:

«64-bis. Il decreto di cui all'articolo 9, comma 4, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, è adottato entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

3.427
GIANLUCA ROSSI, LAI, FORNARO, GIACOBBE, GUERRA, MOSCARDELLI, RICCHIUTI, TURANO

Dopo il comma 64, inserire il seguente:

«64-bis. A fini di consolidamento e salvaguardia delle entrate erariali, è fatta salva in ogni caso l'efficacia della sottoscrizione degli atti di accertamento emessi dagli uffici dell'amministrazione finanziaria, purché riferibili in modo univoco all'ufficio competente ad adottarli e sottoscritti dai dipendenti che, per volontà comunque dell'amministrazione, esercitino l'attività di direzione dell'ufficio o l'abbiano esercitata all'epoca dell'adozione degli atti stessi ovvero da dipendenti delegati dai primi alla sottoscrizione».

3.428
MUCCHETTI, DEL BARBA

Dopo il comma 64, aggiungere il seguente:

«64-bis. All'articolo 34, comma 25, della legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo le parole: ''nonché alla gestione delle farmacie comunali, di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 475'' aggiungere le seguenti: ''e ai fornitori di servizi di teleriscaldamento e teleraffreddamento domestico''».

3.429
URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO

Dopo il comma 64, aggiungere, in fine, il seguente:

«64-bis. All'articolo 17, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

''1.1. In ogni caso, per la copertura finanziaria delle leggi che comportino nuovi o maggiori oneri ovvero minori entrate non possono essere utilizzate le risorse derivanti dalla quota dell'otto per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche attribuita alla diretta gestione statale ai sensi dell'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222''».

3.430
URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO

Dopo il comma 64, aggiungere il seguente:

«64-bis. All'articolo 1, comma 12-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, dopo le parole: ''e 2014 '', sono aggiunte le seguenti: ''nonché per il biennio 2015-2016''».

3.431
DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO

Dopo il comma 64, aggiungere il seguente:

«64-bis. All'articolo 11, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, le parole: ''dall'anno 2015'' sono sostituite dalle parole: ''dall'anno 2016''».

3.432
URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO

Dopo il comma 64 aggiungere infine i seguenti commi:

«64-bis. A partire dal periodo d'imposta 2015 è istituita un'imposta patrimoniale ordinaria sulle grandi ricchezze, la cui base imponibile è costituita dalla ricchezza netta delle famiglie superiore ad 800.000 euro, risultante dalla somma delle attività reali e delle attività finanziarie al netto delle passività finanziarie, incluso il patrimonio non strumentale delle società, nella misura dello 0,7 per cento per un imponibile da 800.000 euro a 2 milioni, e nella misura dell'l per cento per ricchezze di valore superiore ai 2 milioni.
64-ter. Ai fini dell'accertamento del valore patrimoniale da assoggettare all'imposta di cui al comma precedente, si ricorre all'utilizzo delle informazioni desunte dai pubblico registro dei beni mobili registrati e dei dati trasmessi dai soggetti emittenti nello Stato valori mobiliari.
64-quater. Al fine di evitare la doppia imposizione, dall'imposta determinata ai sensi dei precedenti commi 40-bis e 40-ter si detrae un importo pari all'imposta netta già pagata sulle medesime attività».

3.433
MIRABELLI, MAURO MARIA MARINO, VACCARI

Dopo il comma 64, aggiungere il seguente:

«64-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il comma 465 è abrogato».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2015: – 3.500.000;
2016: – 3.500.000;
2017: – 3.500.000.

3.434
FASIOLO

Dopo il comma 64, aggiungere il seguente:

«64-bis. In considerazione del fatto che l'attività del collaboratore di studio è esclusivamente funzionale a garantire il servizio reso al cittadino assistito, senza generare alcun maggior profitto per il medico titolare della convenzione con il SSN (Servizio sanitario Nazionale), il medico di medicina generale che espleta il servizio pubblico in stretta attuazione di suddetta convenzione con il SSN è pertanto esentato dall'obbligo di presentazione della dichiarazione lRAP relativa alla assunzione del collaboratore di studio per tale finalità».

3.435
CUOMO

Dopo il comma 64 inserire i seguenti:

«64-bis. Le imprese di assicurazione sono tenute a riconoscere sia in sede di rinnovo che di nuovo contratto, anche in assenza di esplicita richiesta dei singoli interessati, una tariffa-premio ai contraenti e/o assicurati che non abbiano denunciato sinistri negli ultimi cinque anni. Tale tariffa-premio, dovrà essere riconosciuta con l'applicazione del premio più basso previsto sull'intero territorio nazionale, da ciascuna compagnia, per la corrispondente classe universale (CU) di assegnazione del singolo contraente/assicurato, come risultante dall'attestato di rischio.
64-ter. È fatto divieto alle imprese di assicurazione di offrire tariffe diverse a parità di parametri territoriali e personali. Ogni impresa di assicurazione offre un unico tariffario per tutta la propria rete di vendita. Eventuali sconti sui premi assicurativi sono determinati a livello nazionale e sono offerti nella stessa misura in tutta la rete di vendita. .
64-quater. Il comma 2-ter dell'articolo 131 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 è abrogato».

3.436
FABBRI, VERDUCCI

Dopo il comma 64, aggiungere il seguente:

«64-bis. Nella parte I della tabella A allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al numero: »15)«, sopprimere le seguenti parole: » esclusi i«».

Conseguentemente, alla Tabella A, rubrica Ministero dell'economia delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2015: – 400.000;
2016: – 400.000;
2017: – 400.000.

3.437
PUGLIA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Dopo il comma 65, aggiungere il seguente:

«65-bis. La lettera c) del comma 4 dell'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è sostituita dalla seguente:

''c) il pagamento di una somma aggiuntiva rispetto a quelle di cui al comma 6 pari a:

1) 1.950 euro nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare. Esclusivamente nel caso di imprese che occupino non più di cinque dipendenti, salvo che il provvedimento di sospensione sia motivato dalla reiterazione di cui al comma 1, terzo periodo, del presente articolo, il soggetto obbligato al pagamento della somma aggiuntiva di cui al presente numero procede al versamento della stessa in un'unica 'soluzione ovvero nella misura di un quarto entro trenta giorni dall'adozione del provvedimento di sospensione e della restante parte in un numero massimo di quattro rate mensili. Entro il termine di cinque giorni dai l'emanazione del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale, il rappresentante legale dell'impresa, può presentare istanza. adeguatamente motivata e documentata, alla Direzione territoriale del lavoro, intesa ad ottenere la dilazione di pagamento di cui al comma precedente. La Direzione territoriale del lavoro, entro i successivi quindici giorni dalla presentazione della domanda di dilazione, verificate le circostanze, unitamente alle motivazioni ed alla relativa documentazione, emana un provvedimento con il quale stabilisce il numero delle rate e l'importo di ciascuna di esse. TI provvedimento di cui al precedente periodo è notificato immediatamente all'interessato. TI mancato o ritardato pagamento della prima rata entro il termine di cui al secondo periodo, o anche di una sola delle rate diverse dalla prima, entro il termine di pagamento della rata successiva, comporta la perdita del beneficio della rateazione e l'immediata sospensione dell'attività. Dal giorno in cui il titolare dell'impresa viene ammesso al, beneficio della dilazione la sospensione dell'attività imprenditoriale è interrotta;
2) 3.250 euro nelle ipotesi di sospensione per gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro''».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 9, al capoverso «1-bis», i numeri 1) e 2) sono sostituiti dai seguenti:

«1) 600 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro 2) 600 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro;».

3.438
MANGILI, LEZZI, BULGARELLI

Dopo il comma 65 aggiungere il seguente:

«65-bis. Le pensioni ovvero i vitalizi erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, non possono superare i 5.000 euro netti mensili. Sono fatti salvi soltanto le pensioni e i vitalizi corrisposti in base al sistema contributivo. Qualora il trattamento di cui al primo periodo sia cumulato con altri trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, l'ammontare onnicomprensivo non può superare gli 8.000 euro netti mensili».

3.439
MOSCARDELLI, GUERRIERI PALEOTTI

Dopo il comma 65 è aggiunto il seguente comma:

«65-bis. A partire dal periodo di imposta successivo al 31 dicembre 2014 nei tributi di competenza degli enti locali con base imponibile collegata alla rendita catastale e relativamente agli immobili accatastati nelle categorie catastali «C» e «O», non si tiene conto dell'eventuale variazione in aumento della rendita catastale accertata in virtù delle componenti impiantistiche dei fabbricati stessi indipendentemente dalla tecnica di ancoraggio al suolo».

3.440
BONFRISCO, D'ALÌ, CERONI, MANDELLI, MILO, GALIMBERTI, D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI, FALANGA, EVA LONGO, ARACRI, PAGNONCELLI, TARQUINIO, BRUNI, PERRONE, IURLARO, MINZOLINI, ZIZZA, D'ANNA, SCAVONE, RUVOLO, COMPAGNONE

Dopo il comma 66 inserire il seguente:

«66-bis. A decorrere dallo gennaio 2015 l'aliquota IVA normale del 22 per cento è ridotta di un punto percentuale. A decorrere dallo gennaio 2016 la predetta aliquota IVA, come risultante dalla riduzione di cui al primo periodo, è ulteriormente ridotta di un punto percentuale.
Al medesimo articolo, al comma 67, lettera b), sostituire le parole: del 22 per cento con le seguenti: normale.

Conseguentemente:

al medesimo articolo, dopo il comma 68 inserire il seguente:

68-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'allegato A della nota integrativa al bilancio di previsione relativa alla Tabella 1 dello Stato di previsione delle entrate prevista ai sensi dell'articolo 21, comma 11, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dall'anno 2015, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 4.100 milioni di euro. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati;

dopo il comma 74, inserire i seguenti:

74-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per i consumi intermedi e per l'acquisto di beni, servizi e forniture prodotti dai produttori market, le amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ricorrono ai sistemi di acquisto messi a disposizione da Consip spa o da altre centrali di committenza anche regionali, in modo da assicurare risparmi non inferiori a 4.100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.
74-ter. AI fine di conseguire i risparmi di spesa di cui al comma 1, gli enti ricompresi nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche ricorrono ai sistemi centralizzati di acquisto di beni, servizi e forniture in misura non inferiore al 30 per cento delle spese annuali complessive per l'acquisto di beni, servizi e forniture per il 2015, in misura non inferiore al 60 per cento per il 2016 e all'80 per cento per il 2017. Gli enti di cui al comma i sono tenuti à specificare nel rendiconto dell'esercizio finanziario di ciascun anno l'ammontare delle spese effettuate avvalendosi dei sistemi di acquisto centralizzati, nonché l'ammontare delle spese effettuate ai sensi del comma 6.
74-quater. AI fine di conseguire i risparmi di spesa di cui al comma 1, entro il 30 giugno di ogni anno, a partire dal 2015, tutti gli enti di cui al comma 1 definiscono e inviano a Consip spa l'elenco dei beni, servizi e forniture di cui necessitano per l'espletamento delle proprie funzioni istituzionali e per lo svolgimento di ogni altra attività. I comuni e le province provvedono alla trasmissione di tale elenco rispettivamente tramite l'ANCI e PUPI.
74-quinquies. Entro il 30 novembre di ogni anno, a partire dal 2015, Consip spa individua e aggiorna, ove necessario, mediante un sistema di benchmarking, il rapporto di qualità e prezzo in relazione alle tipologie di beni, servizi e forniture indicate negli elenchi di cui al comma 3.
74-sexies. Per il 2015, il termine di cui al comma 3 è fissato al 31 marzo e il termine di cui al comma 4 è fissato al 30 giugno.
74-septies. In deroga a quanto previsto nei precedenti commi, gli enti di cui al comma i possono stipulare contratti di acquisto solo a un prezzo più basso di quello individuato. da Consip spa con i criteri di cui ai commi da 1 a 5.
74-octies. lncasodi mancato rispetto degli obiettivi di risparmio di spesa di cui al comma 1, ai fini del patto di stabilità interno, sono ridotti i trasferimenti statali a qualunque titolo spettanti alle regioni a statuto ordinario, i trasferimenti correnti dovuti alle province, ai comuni e i trasferimenti alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato.
74-novies. In caso di mancato rispetto degli obiettivi di risparmio di spesa di cui al comma 1, nonché degli obblighi di cui ai commi da 1 a 12, il soggetto inadempiente, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza, non può:

a) impegnare spese correnti in misura superiore all'importo annuale medio dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;
b) ricorrere all'indebitamento per gli investimenti, i mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti, i quali devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il rispetto degli obblighi di cui ai commi da 1 a 12 nell'anno precedente; l'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione;
c) procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto; è fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione.

74-decies. I contratti stipulati in violazione degli obblighi di cui ai commi da 1 a 12 sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa.
74-undecies. I soggetti di cui al comma i comunicano trimestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze la quota di acquisti effettuata secondo le modalità di cui ai commi da 1 a 9, in modo da consentire la verifica del rispetto degli obblighi previsti, nonché dei relativi risparmi di spesa.
74-duodecies. Gli ulteriori risparmi di spesa che dovessero realizzarsi per le amministrazioni centrali in attuazione del presente articolo sono comunque destinati esclusivamente alla riduzione della pressione fiscale statale.
74-terdecies. Con decreto di natura non regolamentare adottato dal Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dell'interno entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni attuative dei commi 1 a 11 del presente articolo».

3.441
BONFRISCO, BRUNI, PERRONE, LIUZZI, ZIZZA, IURLARO, FALANGA, EVA LONGO, D'ANNA, ARACRI, PAGNONCELLI, SCAVONE, RUVOLO, COMPAGNONE

Dopo il comma 66, inserire il seguente:

«66-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2015 l'aliquota IVA normale del 22 per cento è ridotta di un punto percentuale. A decorrere dal 1º gennaio 2016 la predetta aliquota IVA, come risultante dalla riduzione di cui al primo periodo, è ulteriormente ridotta di un punto percentuale».

Al medesimo articolo 45, al comma 3, lettera b), sostituire le parole: «del 22 per cento» con le seguenti: «normale».

Alla rubrica inserire, in fine, le parole: «e modifiche delle aliquote IVA.

Conseguentemente al medesimo articolo 3, dopo il comma 68, inserire il seguente:

«68-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'allegato A della nota integrativa al bilancio di previsione relativa alla Tabella 1 dello Stato di previsione delle entrate prevista ai sensi dell'articolo 21, comma 11, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dall'anno 2015, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 4.100 milioni di euro. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati»;

dopo l'articolo 45, inserire il seguente:

«Art. 45-bis. – (Concentrazione degli acquisti della P.A.). — 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per i consumi intermedi e per l'acquisto di beni, servizi e forniture prodotti dai produttori market, le amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ricorrono ai sistemi di acquisto messi a disposizione da Consip spa o da altre centrali di committenza anche regionali, in modo da assicurare risparmi non inferiori a 4.100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.
2. Al fine di conseguire i risparmi di spesa di cui al comma 1, gli enti ricompresi nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche ricorrono ai sistemi centralizzati di acquisto di beni, servizi e forniture in misura non inferiore al 30 per cento delle spese annuali complessive per l'acquisto di beni, servizi e forniture per il 2015, in misura non inferiore al 60 per cento per il 2016 e all'80 per cento per il 2017. Gli enti di cui al comma i sono tenuti a specificare nel rendiconto dell'esercizio finanziario di ciascun anno l'ammontare delle spese effettuate avvalendosi dei sistemi di acquisto centralizzati, nonché l'ammontare delle spese effettuate ai sensi del comma 6.
3. Al fine di conseguire i risparmi di spesa di cui al comma 1, entro il 30 giugno di ogni anno, a partire dal 2015, tutti gli enti di cui al comma 1 definiscono e inviano a Consip spa l'elenco dei beni, servizi e forniture di cui necessitano per l'espletamento delle proprie funzioni istituzionali e per lo svolgimento di ogni altra attività. I comuni e le province provvedono alla trasmissione di tale elenco rispettivamente tramite l'ANCI e l'UPI.
4. Entro il 30 novembre di ogni anno, a partire dal 2015, Consip spa individua e aggiorna, ove necessario, mediante un sistema di benchmarking, il rapporto di qualità e prezzo in relazione alle tipologie di beni, servizi e forniture indicate negli elenchi di cui al comma 3.
5. Per il 2015, il termine di cui al comma 3 è fissato al 31 marzo e il termine di cui al comma 4 è fissato al 30 giugno.
6. In deroga a quanto previsto nei precedenti commi, gli enti di cui al comma i possono stipulare contratti di acquisto solo a un prezzo più basso di quello individuato da Consip spa con i criteri di cui ai commi da 1 a 5.
7. In caso di mancato rispetto degli obiettivi di risparmio di spesa di cui al comma 1, ai fini del patto di stabilità interno, sono ridotti i trasferimenti statali a qualunque titolo spettanti alle regioni a statuto ordinario, i trasferimenti correnti dovuti alle province, ai comuni e i trasferimenti alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato.
8. In caso di mancato rispetto degli obiettivi di risparmio di spesa di cui al comma 1, nonché degli obblighi di cui ai commi da 1 a 12, il soggetto inadempiente, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza, non può:

a) impegnare spese correnti in misura superiore all'importo annuale medio dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;
b) ricorrere all'indebitamento per gli investimenti, i mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti, i quali devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il rispetto degli obblighi di cui ai commi da 1 a 12 nell'anno precedente; l'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione;
c) procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto; è fatto altre si divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione.

9. I contratti stipulati in violazione degli obblighi di cui ai commi da 1 a 12 sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa.
10. I soggetti di cui al comma i comunicano trimestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze la quota di acquisti effettuata secondo le modalità di cui ai commi da 1 a 9, in modo da consentire la verifica del rispetto degli obblighi previsti, nonché dei relativi risparmi di spesa.
11. Gli ulteriori risparmi di spesa che dovessero realizzarsi per le amministrazioni centrali in attuazione del presente articolo sono comunque destinati esclusivamente alla riduzione della pressione fiscale statale.
12. Con decreto di natura non regolamentare, adottato dal Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dell'interno entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni attuative dei commi da 1 a 11 del presente articolo».

3.442
ZIZZA

Dopo il comma 66, aggiungere il seguente:

«66-bis. A decorrere dall'anno 2015 è ridotta di un punto percentuale l'aliquota IVA del 22 per cento. La stessa è ulteriormente ridotta di un ulteriore punto percentuale a decorrere dal 1º gennaio 2016».

Conseguentemente all'articolo 1 sopprimere i commi 9, 10 e 12.

3.443
BONFRISCO, D'ALÌ, CERONI, MANDELLI, MILO, GALIMBERTI, D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI, FALANGA, EVA LONGO, ARACRI, PAGNONCELLI, TARQUINIO, BRUNI, PERRONE, IURLARO, MINZOLINI, ZIZZA, D'ANNA, SCAVONE, RUVOLO, COMPAGNONE

Sostituire i commi 67 e 68, con il seguente:

«67. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'allegato A della nota integrativa al bilancio di previsione relativa alla Tabella 1 dello Stato di previsione delle entrate prevista ai sensi dell'articolo 21, comma11, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dall'anno 2015, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 13.000 milioni di euro. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».

Conseguentemente, all'articolo 2, dopo il comma 45, inserire il seguente:

«45-bis. Per l'anno 2015 è disposta la riduzione lineare delle dotazioni finanziarie disponibili iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per un importo pari a 2.000 milioni di euro annui. Sono esclusi gli stanziamenti relativi all'istituto della destinazione del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, gli stanziamenti relativi alle spese per la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica, nonché per il soccorso pubblico, e gli stanziamenti relativi al fondo sviluppo e coesione. Il Ministro dell'economia e delle finanze, ai fini delle successive riduzioni, è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibili le predette somme. Le amministrazioni potranno proporre variazioni compensative, anche relative a missioni diverse, tra gli accantonamenti interessati nel rispetto dell'invarianza sui saldi di finanza pubblica».

Conseguentemente, all'articolo 2, sostituire il comma 226 con il seguente:

«226. I risparmi ottenuti in seguito all'applicazione dei costi standard in ambito sanitario conseguente all'individuazione delle 3 regioni benchmark da parte della Conferenza Stato-Regioni, nella seduta del 5 dicembre 2013, determinano a decorrere dall'anno 2015 una riduzione del livello del finanziamento del servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato pari a 3.000 milioni di euro. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, la quota di risparmi è imputata a ciascuna regione in misura inversamente proporzionale al livello di applicazione dei costi standard, come verificato dai tavoli tecnici di cui all'intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005».

Conseguentemente, dopo il comma 74, inserire i seguenti:

«74-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per i consumi intermedi e per l'acquisto di beni, servizi e forniture prodotti dai produttori market, le amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ricorrono ai sistemi di acquisto messi a disposizione da Consip spa o da altre centrali di, committenza anche regionali, in modo da assicurare risparmi non inferiori a 4.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.
74-ter. Al fine di conseguire i risparmi di spesa di cui al comma 1, gli enti ricompresi nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche ricorrono ai sistemi centralizzati di acquisto di beni, servizi e forniture in misura non inferiore al 30 per cento delle spese annuali complessive per l'acquisto di beni, servizi e forniture per il 2015, in misura non inferiore al 60 per cento per il 2016 e all'80 per cento per il 2017. Gli enti di cui al comma 1 sono tenuti a specificare nel rendiconto dell'esercizio finanziario di ciascun anno l'ammontare delle spese effettuate avvalendosi dei sistemi di acquisto centralizzati, nonché l'ammontare delle spese effettuate ai sensi del comma 6.
74-quater. Al fine di conseguire i risparmi di spesa di cui al comma 1, entro il 30 giugno di ogni anno, a partire dal 2015, tutti gli enti di cui al comma 1 definiscono e inviano a Consip spa l'elenco dei beni, servizi e forniture di cui necessitano per l'espletamento delle proprie funzioni istituzionali e per lo svolgimento di ogni altra attività. I comuni e le province provvedono alla trasmissione di tale elenco rispettivamente tramite l'ANCI e l'UPI.
74-quinquies. Entro il 30 novembre di ogni anno, a partire dal 2015, Consip spa individua e aggiorna, ove necessario, mediante un sistema di benchmarking, il rapporto di qualità e prezzo in relazione alle tipologie di beni, servizi e forniture indicate negli elenchi di cui al comma 3.
74-sexies. Per il 2015, il termine di cui al comma 3 è fissato al 31 marzo e il termine di cui al comma 4 è fissato al 30 giugno.
74-septies. In deroga a quanto previsto nei precedenti commi, gli enti di cui al comma 1 possono stipulare contratti di acquisto solo a un prezzo più basso di quello individuato da Consip spa con i criteri di cui ai commi da 1 a 5.
74-octies. In caso di mancato rispetto degli obiettivi di risparmio di spesa di cui al comma 1, ai fini del patto di stabilità interno, sono ridotti i trasferimenti statali a qualunque titolo spettanti alle Regioni a statuto ordinario, i trasferimenti correnti dovuti alle province, ai comuni e i trasferimenti alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato.
74-novies. In caso di mancato rispetto degli obiettivi di risparmio di spesa di cui al comma 1, nonché degli obblighi di cui ai commi da 1 a 12, il soggetto inadempiente, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza, non può:

a) impegnare spese correnti in misura superiore all'importo annuale medio dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;
b) ricorrere all'indebitamento per gli investimenti, i mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti, i quali devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il rispetto degli obblighi di cui ai commi da 1 a 12 nell'anno precedente; l'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione;
c) procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto; è fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione.

74-decies. I contratti stipulati in violazione degli obblighi di cui ai commi da 1 a 12 sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa.
74-undecies. I soggetti di cui al comma i comunicano trimestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze la quota di acquisti effettuata secondo le modalità di cui ai commi da 1 a 9, in modo da consentire la verifica del rispetto degli obblighi previsti, nonché dei relativi risparmi di spesa.
74-duodecies. Gli ulteriori risparmi di spesa che dovessero realizzarsi per le amministrazioni centrali in attuazione del presente articolo sono comunque destinati esclusivamente alla riduzione della pressione fiscale statale.
74-terdecies. Con decreto di natura non regolamentare, adottato dal Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dell'interno entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni attuative dei commi 1 a 11 del presente articolo».

3.444
D'AMBROSIO LETTIERI, TARQUINIO, BONFRISCO, BRUNI, PERRONE, LIUZZI, ZIZZA, IURLARO, FALANGA, EVA LONGO, D'ANNA, ARACRI, PAGNONCELLI, SCAVONE, RUVOLO, COMPAGNONE

Sostituire i commi 67 e 68 con il seguente:

«67. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'allegato A della nota integrativa al bilancio di previsione relativa alla Tabella 1 dello Stato di previsione delle entrate prevista ai sensi dell'articolo 21, comma 11, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dall'anno 2015, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 13.000 milioni di euro. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».

Conseguentemente, all'articolo 2, dopo il comma 44, inserire il seguente:

«44-bis. Per l'anno 2015 è disposta la riduzione lineare delle dotazioni finanziarie disponibili iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per un importo pari a 2.000 milioni di euro annui. Sono esclusi gli stanziamenti relativi all'istituto della destinazione del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, gli stanziamenti relativi alle spese per la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica, nonché per il soccorso pubblico, e gli stanziamenti relativi al fondo sviluppo e coesione. Il Ministro dell'economia e delle finanze, ai fini delle successive riduzioni, è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibili le predette somme. Le amministrazioni potranno proporre variazioni compensative, anche relative a missioni diverse, tra gli accantonamenti interessati nel rispetto dell'invarianza sui saldi di finanza pubblica».

Conseguentemente, all'articolo 2, sostituire il comma 226 con il seguente:

«3. I risparmi ottenuti in seguito all'applicazione dei costi standard in ambito sanitario conseguente all'individuazione delle 3 regioni benchmark da parte della Conferenza Stato-Regioni, nella seduta del 5 dicembre 2013, determinano a decorrere dall'anno 2015 una riduzione del livello del finanziamento del servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato pari a 3.000 milioni di euro. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, la quota di risparmi è imputata a ciascuna regione in misura inversamente proporzionale al livello di applicazione dei costi standard, come verificato dai tavoli tecnici di cui all'intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005».

Conseguentemente, dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis. – (Concentrazione degli acquisti della P.A.). — 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per i consumi intermedi e per l'acquisto di beni, servizi e forniture prodotti dai produttori market, le amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ricorrono ai sistemi di acquisto messi a disposizione da Consip spa o da altre centrali di committenza anche regionali, in modo da assicurare risparmi non inferiori a 4.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.
2. Al fine di conseguire i risparmi di spesa di cui al comma 1, gli enti ricompresi nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche ricorrono ai sistemi centralizzati di acquisto di beni, servizi e forniture in misura non inferiore al 30 per cento delle spese annuali complessive per l'acquisto di beni, servizi e forniture per il 2015, in misura non inferiore al 60 per cento per il 2016 e all'80 per cento per il 2017. Gli enti di cui al comma i sono tenuti a specificare nel rendiconto dell'esercizio finanziario di ciascun anno l'ammontare delle spese effettuate avvalendosi dei sistemi di acquisto centralizzati, nonché l'ammontare delle spese effettuate ai sensi del comma 6.
3. Al fine di conseguire i risparmi di spesa di cui al comma 1, entro il 30 giugno di ogni anno, a partire dal 2015, tutti gli enti di cui al comma 1 definiscono e inviano a Consip spa l'elenco dei beni, servizi e forniture di cui necessitano per l'espletamento delle proprie funzioni istituzionali e per lo svolgimento di ogni altra attività. I comuni e le province provvedono alla trasmissione di tale elenco rispettivamente tramite l'ANCI e l'UPI.
4. Entro il 30 novembre di ogni anno, a partire dal 2015, Consip spa individua e aggiorna, ove necessario, mediante un sistema di benchmarking, il rapporto di qualità e prezzo in relazione alle tipologie di beni, servizi e forniture indicate negli elenchi di cui al comma 3.
5. Per il 2015, il termine di cui al comma 3 è fissato al 31 marzo e il termine di cui al comma 4 è fissato al 30 giugno.
6. In deroga a quanto previsto nei precedenti commi, gli enti di cui al comma 1 possono stipulare contratti di acquisto solo a un prezzo più basso di quello individuato da Consip spa con i criteri di cui ai commi da 1 a 5.
7. In caso di mancato rispetto degli obiettivi di risparmio di spesa di cui al comma 1, ai fini del patto di stabilità interno, sono ridotti i trasferimenti statali a qualunque titolo spettanti alle Regioni a statuto ordinario, i trasferimenti correnti dovuti alle province, ai comuni e i trasferimenti alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato.
8. In caso di mancato rispetto degli obiettivi di risparmio di spesa di cui al comma 1, nonché degli obblighi di cui ai commi da 1 a 12, il soggetto inadempiente, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza, non può:

a) impegnare spese correnti in misura superiore all'importo annuale medio dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;
b) ricorrere all'indebitamento per gli investimenti, i mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti, i quali devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il rispetto degli obblighi di cui ai commi da 1 a 12 nell'anno precedente; l'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione;
c) procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto; è fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione.

9. i contratti stipulati in violazione degli obblighi di cui ai commi da 1 a 12 sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa.
10. I soggetti di cui al comma 1 comunicano trimestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze la quota di acquisti effettuata secondo le modalità di cui ai commi da 1 a 9, in modo da consentire la verifica del rispetto degli obblighi previsti, nonché dei relativi risparmi di spesa.
11. Gli ulteriori risparmi di spesa che dovessero realizzarsi per le amministrazioni centrali in attuazione del presente articolo sono comunque destinati esclusivamente alla riduzione della pressione fiscale statale.
12. Con decreto di natura non regolamentare, adottato dal Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dell'interno entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni attuative dei commi 1 a 11 del presente articolo».

3.445
URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO

Sostituire i commi 67 e 68, con il seguente:

«67. Qualora i provvedimenti normativi che ai sensi della presente legge, attraverso il conseguimento di maggiori entrate ovvero di risparmi di spesa, non abbiano, in tutto od in parte, gli effetti positivi sui saldi di finanza pubblica previsti, è consentito il superamento del livello di indebitamento netto nominale fino al 4 per cento del Pil».

3.446
BONFRISCO, D'ALÌ, CERONI, MANDELLI, MILO, GALIMBERTI, D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI, FALANGA, EVA LONGO, ARACRI, PAGNONCELLI, TARQUINIO, BRUNI, PERRONE, IURLARO, MINZOLINI, ZIZZA, D'ANNA, SCAVONE, RUVOLO, COMPAGNONE

Al comma 67, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:

«a) a decorrere dal 1º gennaio 2016 sono ridotte in misura lineare le dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte a legislazione vigente, in termini di competenza e cassa, delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per un importo pari a 2,7 miliardi di euro annui;
b) a decorrere dallo gennaio 2016 sono ridotte in misura lineare le dotazioni finanziarie di conto capitale iscritte a legislazione vigente, in termini di competenza e cassa, delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per un importo di 1,8 miliardi di euro per l'anno 2016, di 1,2 miliardi di euro per l'anno 2017, e di 0,6 miliardi di euro annui a decorrere dal 2018»;
c) all'articolo 2, dopo il comma 39, aggiungere i seguenti:

«39-bis. Ai fini della valorizzazione del patrimonio dello Stato e dell'abbattimento del debito pubblico è costituita la società per azioni denominata ''fondo immobiliare Italia'' S.p.A. con capitale sociale iniziale di 1 milione di euro interamente sottoscritto dal Ministero dell'economia e delle finanze. Successivi aumenti di capitale sociale sono attuati secondo quanto previsto dai successivi commi 2 e 3. La fondo immobiliare Italia S.p.A. può collocare titoli obbligazionari sul mercato.
39-ter. Con contratto preliminare di vendita, secondo prezzi e modalità di pagamento concordate, lo Stato trasferisce alla Cassa depositi e prestiti propri beni e diritti disponibili e non strategici per un controvalore di 400 miliardi di euro. Alla Cassa depositi e prestiti medesima viene altresì dato mandato di conferire alla società per azioni fondo immobiliare ''Italia'' il contratto preliminare di vendita di cui al precedente periodo a fronte di un aumento del capitale sociale pari al valutazione del medesimo contratto preliminare secondo le ordinarie regole stabilite dall'articolo 2343 del codice civile.
39-quater. La fondo immobiliare Italia S.p.A., successivamente al conferimento da parte di Cassa depositi e prestiti previsto al precedente comma 2, delibera un aumento di capitale pari a non meno di un quarto del valore periziato dei beni e diritti oggetto del contratto preliminare di vendita indicato dal precedente comma 2. La sottoscrizione delle quote del fondo immobiliare ''Italia'' è aperta al soggetti privati italiani ed esteri operanti nel settore bancario e finanziario.
39-quinquies. Per acquistare a titolo definitivo i beni e diritti dello Stato da valorizzare, già oggetto del contratto preliminare di cui al comma 2, fondo immobiliare Italia S.p.A. emette e colloca sul mercato obbligazioni a scadenza non inferiore a cinque anni, prive della garanzia dello Stato, con warrant negoziabile separatamente.
39-sexies. Il Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge stabilisce le modalità attuative del presente articolo, con particolare riguardo allo statuto di funzionamento della società, alle modalità attuative riguardanti la sottoscrizione del capitale del fondo immobiliare da parte di operatori bancari e finanziari privati, e ai requisiti richiesti ai predetti operatori bancari e finanziari per la partecipazione al capitale del fondo. Il Ministero dell'economia e delle finanze partecipa al capitale del fondo immobiliare Italia con una propria quota non superiore al 10 per cento del totale. I corrispettivi derivanti dalla cessione dei beni e diritti dello Stato sono destinati esclusivamente alla riduzione del debito pubblico».

Conseguentemente, all'articolo 1, sopprimere il comma 132.

Conseguentemente, all'articolo 2, dopo il comma 253, aggiungere il seguente: «253-bis. Nell'attuazione del Patto per la salute di cui al presente articolo devono essere individuate le misure necessarie a garantire l'introduzione dei costi standard nel comparto della sanità». Dall'attuazione del presente comma devono derivare risparmi pari a 0,8 miliardi di euro annui a decorrere dal 2015.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 76, aggiungere, in fine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 1.303078 migliaia di euro per l'anno 2015, a 1.279.488 migliaia di euro per l'anno 2016 e a 1.279.828 migliaia di euro per l'anno 2017»; ridurre tutte le voci, con l'esclusione di quella relativa al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di cui alla tabella A; ridurre tutte le voci di cui alla tabella B.

3.447
BONFRISCO

Al comma 67, la lettera c), è soppressa.

Conseguentemente all'articolo 3, dopo il comma 67, inserire il seguente:

«67-bis. Mediante provvedimenti di razionalizzazione e di revisione della spesa, di ridimensionamento di strutture, di riduzione delle spese per beni e servizi, nonché di ottimizzazione dell'uso degli immobili, adottati dal Presidente del Consiglio dei Ministri sulla base degli indirizzi del Comitato interministeriale di cui all'articolo 49-bis, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, si provvede ad assicurare una riduzione della spesa delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in misura non inferiore a 700 milioni di euro a decorrere dal 2018».

3.448
AUGELLO, GUALDANI

Al comma 67, la lettera c) è soppressa.

Conseguentemente, all'articolo 3 dopo il comma 67, inserire il seguente:

«67-bis. Mediante provvedimenti di razionalizzazione e di revisione della spesa, di ridimensionamento di strutture, di riduzione delle spese per beni e servizi, nonché di ottimizzazione dell'uso degli immobili, adottati dal Presidente del Consiglio dei Ministri sulla base degli indirizzi del Comitato interministeriale di cui all'articolo 49-bis, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, si provvede ad assicurare una riduzione della spesa delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in misura non inferiore a 700 milioni di euro a decorrere dal 2018».

3.449
COMAROLI, TOSATO

Al comma 67, la lettera c) è soppressa.

Conseguentemente, all'articolo 3 dopo il comma 67 inserire il seguente:

«67-bis. Mediante provvedimenti di razionalizzazione e di revisione della spesa, di ridimensionamento di strutture, di riduzione delle spese per beni e servizi, nonché di ottimizzazione dell'uso degli immobili, adottati dal Presidente del Consiglio dei Ministri sulla base degli indirizzi del Comitato interministeriale di cui all'articolo 49-bis, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, si provvede ad assicurare una riduzione della spesa delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in misura non inferiore a 700 milioni di euro a decorrere dal 2018».

3.450
FASIOLO, RUTA, VALENTINI, VERDUCCI

Dopo il comma 68, inserire i seguenti:

«68-bis. Alla lettera b) del comma 3, dell'articolo 25 del decreto-legge 12 settembre 2013. n. 104. convertito con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013. n. 128, le parole: ''a decorrere dal 1º gennaio 2015'' sono sostituite dalle seguenti: ''a decorrere dal 1º gennaio 2016''.
68-ter. Al comma 2 dell'articolo 15 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91 convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, la lettera e-ter) è sostituita dalla seguente: ''e-ter. Per le finalità di cui all'articolo 8, quanto a 20 milioni di euro, a decorrere dal 2015 si provvede mediante corrispondente rimodulazione del Fondo interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307''».

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 21, lettera g), sostituire la parola: «triplo», con la seguente: «quadruplo».

3.451
COMAROLI, TOSATO

Dopo il comma 68, aggiungere il seguente comma:

«58-bis. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli da adottarsi entro il 2 gennaio 2015 è modificata la determinazione del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli n. 145744 del 23 dicembre 2013, recante l'aumento della misura delle aliquote dell'accisa sulla birra, sui prodotti alcolici intermedi e sull'alcol etilico, al fine di eliminare gli incrementi dell'accisa sulla birra decorrenti dal primo gennaio 2015».

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 75, aggiungere, in fine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 70 milioni di euro a decorrere dal 2015».

3.452
SAGGESE

Dopo il comma 68, aggiungere il seguente:

«58-bis. All'art. 1, comma 380, lettera f), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dopo le parole: ''che insistono sul rispettivo territorio'' sono aggiunte le parole: ''ed alle centrali eoliche, classificate nel gruppo catastale D/1''.«

3.453
GIOVANARDI, GUALDANI, AIELLO, MANCUSO

Dopo il comma 68 aggiungere il seguente:

«68-bis. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da adottare entro il 31 gennaio 2015, è ridotta la misura dell'accisa sull'alcol etilico ed i prodotti intermedi per un importo corrispondente a 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015. Nelle more della determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli di cui al primo periodo si applicano le aliquote di accisa vigenti alla data del 31 dicembre 2014.».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2015: – 80.000.000;
2016: – 80.000.000;
2017: – 80.000.000.

3.454
GIOVANARDI, GUALDANI, AIELLO, MANCUSO

Dopo il comma 68 aggiungere i seguenti:

«68-bis. Alla lettera b), del comma 3, dell'articolo 25 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, sostituire le parole: ''a decorrere dal 1º gennaio 2015'' con le seguenti: ''a decorrere dal 1º gennaio 2016'', Agli oneri derivanti dall'attuazione del precedente periodo, pari a 130 milioni di euro annui, per l'anno 2015 si provvede mediante corrispondente aumento dell'aliquota di imposta sostitutiva prevista agli articoli 15 e seguenti del D.P.R n. 601 del 1973.
68-ter. Al comma 2 dell'articolo 15 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, la lettera e-ter) è sostituita dalla seguente:

''e-ter. Per le finalità di cui all'articolo 8, quanto a 20 milioni di euro, a decorrere dal 2015 si provvede mediante corrispondente rimodulazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.''»

3.455
SCHIFANI, MARINELLO, AZZOLLINI, GUALDANI, CHIAVAROLI, DI BIAGIO

All'articolo 3, aggiungere il seguente comma:

«68-bis. Una quota del 20% delle entrate derivanti dai versamenti dei soggetti destinatari di nuove concessioni di coltivazione od estrazione di idrocarburi liquidi o gassosi, ovunque localizzate, sulla terraferma o in mare, sono destinate, mediante accordo tra lo Stato e la regione interessata, al finanziamento di nuovi investimenti per il dissesto idrogeologico, la salute dei cittadini e la tutela della qualità ambientale e paesistica.»

3.456
URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO

Sopprimere il comma 70.

Conseguentemente, all'articolo 2, dopo il comma 85 aggiungere i seguenti:

«85-bis. All'articolo 4 della legge dicembre 1997, n. 425, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dai seguenti:
''1. La commissione d'esame è composta dai docenti delle materie di esame della classe del candidato, in numero di sei in qualità di componenti interni, più il presidente, in qualità di componente esterno. Le materie di esame sono scelte annualmente con le modalità e nei termini stabilito con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
1-bis. I commissari sono designati dai competenti consigli di classe e nominati dal dirigente scolastico, in modo da assicurare la presenza dei docenti delle materie oggetto della prima e della seconda prova scritta e un'equilibrata presenza delle altre materie d'esame, tenendo presente l'esigenza di favorire, per quanto possibile, l'accertamento della conoscenza delle lingue straniere.
1-ter. Per i progetti regolamentati da accordi internazionali, si procede alla nomina di commissari esterni per le specifiche discipline linguistiche oggetto degli accordi stessi.
1-quater. li dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale competente nomina il presidente tra il personale dirigente delle scuole secondarie di secondo grado statali, il personale docente con almeno 10 anni di ruolo e i professori universitari di ruolo, sulla base di criteri determinati a livello nazionale con decreto avente natura non regolamentare. Il presidente è nominato su due classi.
1-quinquies. È stabilita incompatibilità a svolgere la funzione di presidente nella propria scuola, nelle scuole in cui si sia prestato servizio nei due anni precedenti l'anno in corso, nelle scuole ove si sia già espletato l'incarico per due anni consecutivi nei due anni precedenti e nelle altre scuole del medesimo distretto scolastico sede di servizio o di incarico.
1-sexies. I compensi per i presidenti sono onnicomprensivi e sostitutivi di qualsiasi altro emolumento e rimborso spese; alla loro determinazione si provvede con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, adottato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, tenendo conto dei, tempi di percorrenza. dalla sede di servizio o di residenza a quella di esame e nel limite di una spesa al lordo di ogni onere riflesso e dell'IRAP pari ad euro 27,7 milioni annui a decorrere dall'anno 2015, Nulla è dovuto ad alcun titolo ai componenti interni''.;

b) i commi 2, 3, 4, 6, 7 e 10 sono soppressi.

85-ter. Dall'attuazione del comma precedente devono derivare per il bilancio dello Stato risparmi lordi di spesa pari ad euro 150 milioni a decorrere dall'anno 2015.
10-quater. È abrogato il comma 2 dell'articolo 3 della legge 11 gennaio 2001, n. 1».

3.457
MUNERATO, COMAROLI, TOSATO

Sopprimere il comma 70.

Conseguentemente: All'articolo 1, comma 125, sostituire le parole: «187,5» con le seguenti: «30».

3.458
PEZZOPANE, STEFANO ESPOSITO, TOMASELLI, ALBANO, MANASSERO, FASIOLO, ELENA FERRARA, SOLLO, D'ADDA, BORIOLI, DEL BARBA, SPILABOTTE, CUOMO, ORRÙ, FABBRI, ASTORRE, CARDINALI, PAGLIARI, PUPPATO

Dopo il comma 70, aggiungere il seguente:

«70-bis. Al fine di soddisfare specifiche e mirate esigenze di risparmio della pubblica amministrazione, la Guardia di Finanza, per l'alimentazione del Ruolo Speciale e del Ruolo tecnico logistico amministrativo, in relazione a specifiche esigenze operative, è tenuta ad assumere a tempo indeterminato, esclusivamente mediante scorrimento di graduatoria, gli Ufficiali in ferma prefissata ausiliari del Ruolo Speciale e del Ruolo tecnico logistico amministrativo,risultati vincitori dei concorsi banditi rispettivamente nel 2008 (Gazzetta Ufficiale n. 59 del 29 luglio 2008) e nel 2010 (Gazzetta Ufficiale n. 61 del 3 agosto 2010), che abbiano svolto almeno 36 mesi di servizio negli ultimi cinque anni e che, seppur in congedo, siano utilmente collocati quali ''idonei non vincitori'' nelle rispettive graduatorie per il transito nel servizio permanente effettivo.»

Conseguentemente, , alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2015: – 490,000;
2016: – 490,000;
2017: – 490.000.

3.459
TOMASELLI, COLLINA, ASTORRE, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ, SCALIA, PAGLIARI, CALEO, MAURO MARIA MARINO, VACCARI

Sopprimere il comma 71

Conseguentemente Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2015: – 5.000.000;
2016: – 105.000.000;
2017: – 105.000.000.

Alla Tabella A, voce Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2015: – 5.000.000;
2016: – 5.000.000;
2017: – 5.000.000.

Alla Tabella A, voce Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2015: – 5.000.000;
2016: – 5.000.000;
2017: – 5.000.000.

Alla Tabella A, voce Ministero della giustizia, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2015: – 5.000.000;
2016: – 5.000.000;
2017: – 5.000.000.

3.460
ALBANO, LAI

Sopprimere il comma 71.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2015: – 20.000.000;
2016: – 120.000.000;
2017: – 120.000.000.

3.461
GAMBARO

All'articolo 3 sopprimere il comma 71.

Conseguentemente al comma 112, sostituire le parole:«250 milioni di euro a decorrere dal 2015» con le seguenti «230 nel 2015 e 130 milioni di euro a decorrere dal 2016».

3.462
GALIMBERTI

Sopprimere il comma 71.

Conseguentemente, ridurre proporzionalmente del 3 per cento tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata tabella C.

3.463
MANDELLI, PICCOLI, BRUNI, BONFRISCO, CERONI, D'ALÌ, MILO

Sopprimere il comma 71.

3.464
CARIDI

Sopprimere il comma 71.

3.465
CENTINAIO, COMAROLI, TOSATO, ARRIGONI, BELLOT, BISINELLA, CROSIO

Sopprimere il comma 71.

3.466
DE POLI

Sopprimere il comma 71.

3.467
TOMASELLI, ASTORRE, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ, SCALIA, COLLINA

Sopprimere il comma 71.

3.468
CATALFO, PUGLIA, PAGLINI, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

Sostituire il comma 70 con il seguente:

«70. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

''d-bis lavoratori del settore edile, appartenenti alle qualifiche di operaio comune, operaio qualificato e operaio specializzato.''»

Conseguentemente, alla Tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:

2015: – 150.000.000;
2016: – 150.000.000;
2017: – 150.000.000.

3.469
MUNERATO, COMAROLI, TOSATO

Sostituire il comma 71 con il seguente:

«71. Le maggiori risorse derivanti, a decorrere dall'anno 2015, dall'aumento contributivo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, restano nelle disponibilità dell'INPS per essere destinati al miglioramento delle prestazioni pensionistiche ed assistenziali erogate dall'Istituto medesimo».

Conseguentemente: All'articolo 1, comma 125, sostituire le parole: »187,5» con le seguenti: «65».

3.470
PARENTE, FEDELI, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, LEPRI, MANASSERO, PEZZOPANE, SPILABOTTE, GUERRIERI PALEOTTI

Al comma 71 sostituire le parole: «120 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016» con le seguenti: «60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016».

Conseguentemente, Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2015: –;
2016: – 60.000.000;
2017: – 60.000.000.

3.471
PARENTE, FEDELI, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, LEPRI, MANASSERO, PEZZOPANE, SPILABOTTE

Al comma 71, sostituire le parole: «tali risorse gravano sulle quote destinate ai fondi interprofessionali per la formazione continua.» con le seguenti: «tali risorse gravano per metà sul fondo di rotazione per le politiche comunitarie di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, e sul fondo di rotazione di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e per metà sulle quote destinate ai fondi interprofessionali.»

3.472
BONFRISCO

Al comma 71 sostituire le parole: «sulle quote destinate ai fondi interprofessionali per lo formazione continua» con le seguenti: «sulle quote che non sono destinate ai fondi interprofessionali per la formazione continua».

3.473
TOMASELLI, LAI

Al comma 71, sostituire le parole: «sulle quote destinate al fondi Interprofessionali per la formazione continua» con le seguenti: «sulle quote che non sono destinate ai fondi interprofessionali per la formazione continua».

3.474
GUALDANI

Al comma 71 sostituire le parole: «sulle quote destinate ai fondi interprofessionali per la formazione continua» con le seguenti: «sulle quote che non sono destinate ai fondi interprofessionali per la formazione continua».

3.475
BULGARELLI, MANGILI, LEZZI, CATALFO, PAGLINI, PUGLIA, AIROLA

Dopo il comma 71 aggiungere il seguente:

«71-bis. Le pensioni ovvero i vitalizi erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, non possono superare i 5.000 euro netti mensili. Sono fatti salvi soltanto le pensioni e i vitalizi corrisposti in base al sistema contributivo. Qualora il trattamento di cui al comma 65 sia cumulato con altri trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, l'ammontare onnicomprensivo non può superare gli 8.000 euro netti mensili».

3.476
COMAROLI, STEFANI, TOSATO

Dopo il comma 71 aggiungere il seguente comma:

«71-bis. Sopprimere l'articolo 9 del Decreto legge n. 92/2014, convertito con legge 117/2014».

3.477
MANGILI, BULGARELLI, LEZZI

Sopprimere il comma 74.

3.478
FILIPPI, SONEGO, BORIOLI, CANTINI, CARDINALI, STEFANO ESPOSITO, MARGIOTTA, RANUCCI, LAI, BROGLIA, RUSSO, GUERRIERI PALEOTTI

Al comma 74, dopo le parole: «si Interpreta» aggiungere le seguenti: «, con efficacia dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 12 dicembre 2003, n.344,».

3.479
DE PIETRO, URAS, CASALETTO, MASTRANGELI

Dopo il comma 81, aggiungere i seguenti:

«81-bis. Allo scopo di promuovere la razionalizzazione e il contenimento della spesa pubblica, è stabilito l'avvio di una apposita attività di sperimentazione, autorizzata ai sensi dell'articolo 21 della legge del 24 dicembre 2012, n. 243, al fine di valutare, anche attraverso un'attività di simulazione, gli effetti derivanti dall'adozione di un bilancio dello Stato ''a base zero'' e dal superamento del criterio della spesa storica in termini di rafforzamento del ruolo programmatorio e allocativo del bilancio.
81-ter. A decorrere dal 30 gennaio 2015 è effettuata l'attività di sperimentazione di cui al precedente comma ad opera del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
81-quater. Entro il mese di luglio 2015, il Ministro dell'economia e delle finanze presenta alle Camere una relazione in merito all'attività di sperimentazione svolta, nella quale sono esaminate le conseguenze che deriverebbero per il sistema di contabilità e finanza pubblica dall'adozione di un bilancio ''a base zero''».

3.480
CASSON

Dopo il comma 82, inserire il seguente:

«82-bis. All'articolo 1 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, nota II-bis, a punto 3, dopo la lettera a) inserire la seguente:

''a-bis). Nel caso di cessioni di fabbricato o di porzioni di fabbricato fino al 31.12.2013 effettuate in regime di esenzione ai sensi dell'articolo 10, punti 8-bis) e 8-ter) del D.P.R. 26.10.1972, n. 633, a favore di impresa che ha per oggetto esclusivo o principale dell'attività esercitata la rivendita di beni immobili per i quali è stata richiesta l'applicazione dell'imposta di registro dell'1 per cento e delle imposte catastali e ipotecarie in misura fissa, con l'obbligo di ritrasferimento entro tre anni, per gli atti stipulati a decorrere dal 1º gennaio 2006 detto termine viene prorogato ad otto anni, solo in caso di mancato ritrasferimento dall'acquisto agevolato. Dalla scadenza dell'ottavo anno decorre il termine per il recupero delle imposte ordinarie da parte dell'amministrazione finanziaria. In ogni caso non trova applicazione la soprattassa se la mancata vendita non sia imputabile all'impresa''».

3.481
CARIDI, CHIAVAROLI

Dopo il comma 82, inserire il seguente:

«82-bis. Per garantire la funzionalità dell'ufficio del processo e per contribuire ai progetti di smaltimento dell'arretrato degli uffici giudiziari, sono stipulati contratti a tempo determinato part-time, per l'anno 2015, dal 1 marzo al 31 dicembre, ai sensi dell'articolo 35 del DL. n. 165/01, per tutti coloro che abbiano svolto il perfezionamento del tirocinio formativo con il Ministero della Giustizia ai sensi dell'articolo 1 comma 344 della legge 147/13. Alla stipulazione di tali contratti si provvede mediante le risorse provenienti dall'aumento di 1/3 della sanzione prevista dall'articolo 5 del D.Lgs. n. 28/2010».

3.482
MANDELLI

Dopo il comma 83, aggiungere i seguenti:

«83-bis. Ai commi 1, 5, 8, 12 e 13 dell'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni, le parole: ''euro mille'', ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: ''euro tremila''.
83-ter. Il comma 1-bis dell'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, è abrogato.
83-quater. Alle lettere b) e c) del comma 4-ter dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e successive modificazioni, le parole: ''mille euro'', ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: ''tremila euro''».

3.483
MANDELLI

Dopo il comma 83, aggiungere il seguente:

«83-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, dopo il comma 2-bis, inserire il seguente:

''2-ter. Per gli acquisti di beni e di prestazioni di servizi di cui al comma 1, effettuati da persone fisiche di cittadinanza di uno dei paesi appartenenti all'Unione europea ovvero allo spazio economico europeo, diversa da quella italiana, che abbiano residenza fuori dal territorio dello Stato, i limiti per il trasferimento di denaro contante sono quelli vigenti nei paesi di residenza del cessionario. A tali acquisti si applicano le disposizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 e dei commi 2 e 2-bis.''».

3.484
MANDELLI, PICCINELLI

Dopo il comma 83, aggiungere il seguente:

«83-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, dopo il comma 2-bis, inserire il seguente:

''2-ter. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli acquisti di prodotti agroalimentari effettuati all'interno di centri agroalimentari e dei mercati all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli, da persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e che abbiano residenza fuori del territorio dello stato, ovvero da persone giuridiche non residenti nel territorio dello stato ai sensi dell'articolo 73, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 e successive modificazioni, a condizione che il cedente provveda ai seguenti adempimenti:

a) all'atto della effettuazione dell'operazione, acquisisca fotocopia del passaporto o altro documento di identità del cessionario ovvero autocertificazione, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa, di sui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante che la persona fisica non è cittadina italiana e che ha la residenza fuori del territorio dello stato, e che la persona giuridica non è residente nel territorio dello stato, ai sensi del citato articolo 73;
b) nel primo giorno feriale successivo a quello dell'effettuazione dell'operazione versi il denaro contante incassato in un conto corrente intestato al cedente presso un operatore finanziario, consegnando a quest'ultimo copia della ricevuta della comunicazione di cui al comma 2;
c) effettui gli ulteriori adempimenti di cui ai precedenti commi 2 e 2-bis''».

3.0.1
COMAROLI, TOSATO

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.
(Razionalizzazione della spesa corrente delle amministrazioni pubbliche e revisione dei regimi agevolativi fiscali – Istituzione del fondo per l'attuazione della flat-tax)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 11, il comma 1 è sostituito dal seguente:

''1. L'imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

a) fino a 13.000 euro, 0 per cento;
b) oltre 13.000 euro, 20 per cento.

2. L'imposta netta per il secondo scaglione di reddito è determinata operando sull'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, le detrazioni previste negli articoli 12, 15, 16 e 16-bis nonché in altre disposizioni di legge. Dall'imposta netta si detrae l'ammontare dei crediti d1imposta spettanti al contribuente a norma dell'articolo 165. Se l'ammontare dei crediti d'imposta è superiore a quello dell'imposta netta il contribuente ha diritto, a sua scelta, di computare l'eccedenza in diminuzione dell'imposta relativa al periodo d'imposta successivo o di chiederne il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi''.

b) È soppresso l'articolo 13.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL. Le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi, e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte capitale e agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente a decorrere dall'anno 2015, in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 2 miliardi di euro. I Ministri competenti predispongono, entro il 30 settembre di ciascun anno a decorrere dall'anno 2015, gli ulteriori interventi correttivi necessari per assicurare, in aggiunta a quanto previsto dalla legislazione vigente, i maggiori risparmi di spesa di cui al presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 15 ottobre di ciascun anno a decorrere dal 2015 verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dagli interventi correttivi di cui al presente comma, ai fini del rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma. A seguito della verifica, gli interventi correttivi predisposti dai singoli Ministri e i relativi importi sono inseriti in un apposita tabella allegata alla legge di stabilità. Qualora, a seguito della verifica, le proposte non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e con il disegno di legge di stabilità è disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, necessarie a garantire il rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al comma 2, nonché tutte le modificazioni legislative eventualmente ritenute indispensabili per l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma.
3. A decorrere dall'anno 2015 le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, con l'esclusione delle Forze armate e di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, provvedono a ridurre le spese sostenute per la remunerazione del lavoro straordinario del 10 per cento rispetto a quanto liquidato per l'anno 2014. Limitatamente all'anno 2015 la misura dei risparmi da conseguire è pari ai sette dodicesimi dell'importo determinato sulla base del primo periodo del presente comma.
4. Nelle more dell'adozione della Carta delle autonomie locali, in attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, a decorrere dal 10 gennaio 2012 e fino al completamento del trasferimento di funzioni statali a regioni ed enti locali di cui alla medesima Carta, le funzioni amministrative esercitate dalle amministrazioni periferiche dello Stato, che devono essere conferite a regioni ed enti locali, sono concentrate provvisoriamente presso le prefetture – uffici territoriali del Governo. Le prefetture – uffici territoriali del Governo svolgono, anche nell'ambito delle Conferenze permanenti provinciali e regionali dei servizi della pubblica amministrazione,specifica attività volta a sostenere ed agevolare il trasferimento delle funzioni stesse e delle relative risorse, concorrendo alle necessarie intese con il sistema delle regioni e degli enti locali. Al termine del processo di trasferimento di funzioni, salvo diversamente disposto dalla Carta delle autonomie locali, le residue funzioni statali sul territorio sono esercitate presso le prefetture uffici territoriali del Governo. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla specificazione dei compiti e delle responsabilità della prefettura – ufficio territoriale del Governo, e all'individuazione delle funzioni da esercitare su scala regionale o sovraregionale, nonché delle modalità atte a garantire la dipendenza funzionale della prefettura ufficio territoriale del governo, o di sue articolazione, dai Ministeri per gli aspetti relativi alle materie di rispettiva competenza. La rideterminazione delle strutture periferiche assicura maggiori livelli di funzionalità attraverso l'esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, l'istituzione di servizi comuni e l'uso in via prioritaria dei beni immobili di proprietà pubblica. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle amministrazioni periferiche dei Ministeri degli affari esteri, della giustizia e della difesa. Non si applicano inoltre agli uffici i cui compiti sono attribuiti ad agenzie statali. Dall'attuazione del presente comma 'devono derivare risparmi di spesa non inferiori a 1 miliardo di euro annui a decorrere dall'anno 2015.
5. A decorrere dalla data di entra in vigore della presente legge, gli uffici del personale, del bilancio e gli uffici preposti agli acquisti di beni e servizi, presenti presso tutti i Ministeri, sono unificati in un unico ufficio denominato «Ufficio del personale, del bilancio e degli acquisti di beni e servizi» al quale viene preposto un unico dirigente. A decorrere dal 1 gennaio 2015 sono ridotti del 3 per ceto tutti gli stanziamenti relativi alle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, del Bilancio dello Stato.
6. È soppresso il fondo per gli interventi strutturali di politica economica.
7. A decorrere dal 1º gennaio 2015, la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, al fine di assicurare l'omogenea attuazione su tutto il territorio nazionale dei principi di imparzialità e buon andamento nella valutazione dirigenti responsabili del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni, svolge le proprie funzioni di promozione degli standard di trasparenza e di valutazione anche con riferimento al personale dipendente dalle amministrazioni regionali e locali. La Commissione valuta, altresì, il rendimento del personale degli altri organismi di diritto pubblico come definiti a norma dell'articolo 3, comma 26, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Le amministrazioni sono tenute, a decorrere dal 1º gennaio 2015, ad adeguare le attività di valutazione previste dalla legge agli indirizzi, requisiti e criteri appositamente formulati dalla Commissione di cui al comma 1. Per i dirigenti delle pubbliche amministrazioni, la componente della retribuzione legata al risultato deve essere fissata in una misura non inferiore al 30 per cento della retribuzione complessiva. A decorrere dal 1º gennaio 2015, in mancanza di una valutazione corrispondente agli indirizzi, requisiti e criteri di credibilità definiti dalla commissione, non possono essere applicate le misure previste dall'articolo 21, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di responsabilità dirigenziale, ed è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di corrispondere ai propri dirigenti la componente della retribuzione legata al risultato; il dirigente che contravvenga al divieto per dolo o colpa grave risponde per il maggior onere conseguente. A decorrere dal 1 gennaio 2015, è fatto divieto di corrispondere al dirigente il trattamento economico accessorio nel caso in cui risulti che egli, senza adeguata giustificazione, non abbia avviato il procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti in esubero che rifiutino la mobilità, la riqualificazione professionale o la destinazione ad altra pubblica amministrazione, entro un ambito territoriale definito e nel rispetto della qualificazione professionale. A decorrere dal 1º gennaio 2015, è fatto divieto di attribuire aumenti retributivi di qualsiasi genere ai dipendenti di uffici o strutture che siano stati individuati per grave inefficienza, improduttività, o sovradimensionamento dell'organico. Dall'attuazione del presente articolo devono derivare risparmi per 100 milioni di euro per l'anno 2015 e per 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016. I risparmi devono essere conseguiti da ciascuna amministrazione secondo un rapporto di diretta proporzionalità rispetto alla consistenza delle rispettive dotazioni di bilancio. In caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente comma, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato.
8. Le amministrazioni pubbliche i cui organi di vertice siano direttamente o indirettamente espressione di rappresentanza politica, a decorrere dal 10 gennaio 2013, riducono l'organico degli uffici di diretta collaborazione, posti alle dirette dipendenze dell'organo di vertice dell'ente, di una percentuale non inferiore al 40 per cento della dotazione di personale presente alla data dell'entrata in vigore della presente legge.
9. In considerazione delle fisiologiche assenze del personale, nonché della possibilità di svolgere le prestazioni di lavoro mediante computer portatili e tramite collegamenti a server remoti, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo, 2001, n. 165, e successive modificazioni, a decorrere dal 1º gennaio 2013, riducono il numero complessivo di postazioni di lavoro a un rapporto tra dipendenti e postazioni pari a 0,80.
10. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, entro il 31 dicembre 2012, mettono in liquidazione le società già costituite alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero ne cedono le partecipazioni, nel caso in cui le società già costituite:

a) abbiano, al 31 dicembre 2013, il bilancio in perdita negli ultimi tre esercizi;
b) abbiano subito, nei precedenti esercizi, riduzioni di capitale conseguenti a perdite di bilancio;
c) abbiano subito, nei precedenti esercizi, perdite di bilancio in conseguenza delle quali l'ente sia stato gravato dell'obbligo di procede al ripiano delle perdite medesime.

11. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, che, tra l'altro, svolgono anche funzioni di certificazione, provvedono, salvo quanto previsto al comma 2 del presente articolo, ad eliminare le proprie strutture o uffici aventi ad oggetto una attività di certificazione. La previsione di cui al presente comma non trova applicazione nelle seguenti funzioni di certificazione:

a) anagrafe, stato civile e in materia penale;
b) ambientale e di tutela della salute pubblica;
c) in materia di diritti reali sui beni immobili.

La funzione di certificazione eliminata in applicazione del presente comma è affidata a professionisti o a organizzazioni private.
12. Gli enti territoriali, ivi incluso lo Stato, sopprimono gli enti, le agenzie e gli organismi, comunque denominati, che svolgono, alla data di entrata in vigore della presente legge, funzioni di governo di area vasta. Tali funzioni, disciplinate e attribuite con legge regionale, sono assunte e gestite dalle regioni. li personale degli enti, delle agenzie e degli organismi soppressi è assorbito dalle regioni che subentrano nella eventuale riscossione dei tributi previsti e procedono alla liquidazione del relativo patrimonio immobiliare. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome provvedono, nell'ambito della propria autonomia, a sopprimere tutti gli enti strumentali, gli organismi e le società titolari dell'esercizio delle loro funzioni di governo ed amministrazione attiva. Il relativo personale e tutte le risorse, nonché tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi, in capo a tali enti, sono trasferite alle regioni di appartenenza degli enti. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti locali, ivi incluso lo Stato, non possono istituire enti, agenzie ed organismi, comunque denominati, per lo svolgimento di funzioni di governo di area vasta.
13. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono soppresse le Autorità d'ambito territoriale di cui agli articoli 148 e 201 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni. Decorso lo stesso termine, ogni atto compiuto dalle Autorità d'ambito territoriale è da considerarsi nullo. Le regioni riattribuiscono, nell'ambito delle proprie rispettive competenze, le funzioni già esercitate dalle Autorità, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. Le disposizioni di cui agli articoli 148 e 201 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, sono efficaci in ciascuna regione fino alla data di entrata in vigore degli atti adottati nell'esercizio delle competenze di cui al terzo periodo.
14. Le regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sopprimono gli enti parchi regionali e, contestualmente, ne assorbono le funzioni. li personale degli enti parchi regionali è assorbito dalle regioni che subentrano nella eventuale riscossione dei tributi previsti e procedono alla liquidazione del relativo patrimonio immobiliare.
15. Le autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, a decorrere dal 10 gennaio 2015 sono soppresse. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concetto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con le regioni interessate si provvede a bandire l'affidamento in concessione della gestione dei porti su cui insistono le autorità portuali, prevedendo che la concessionaria assorba il personale in servizio presso le autorità portuali al momento della loro soppressione.
16. A decorrere dal 10 gennaio 2015 tutti gli enti e le strutture di enti aventi ad oggetto una attività di programmazione o di progettazione sono soppressi. Il personale dei suddetti enti e le relative risorse finanziarie e strumentali sono assorbite e ripartite, a seguito di intesa raggiunta in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; e successive modificazioni.
17. A decorrere dal 10 gennaio 2015 tutti gli istituti di ricerca, interamente finanziati con risorse pubbliche, esclusi quelli in materia sanitaria e ambientale, sono soppressi. Le funzioni e le risorse sono assegnate al Ministero o alla regione che finanzia l'istituto. Le funzioni svolte dagli istituti di ricerca sono trasferite, rispettivamente, con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione; con gli stessi decreti sono stabilite le date di effettivo esercizio delle funzioni trasferite e sono individuate le risorse umane, strumentali e finanziarie riallocate. I dipendenti a tempo indeterminato sono inquadrati, nei ruoli del Ministero o della regione sulla base di apposita tabella di corrispondenza approvata con uno dei decreti di cui al presente comma; le amministrazioni di cui al presente comma provvedono conseguentemente a rideterminare le proprie dotazioni organiche; i dipendenti trasferiti mantengono il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento, nel caso in cui tale trattamento risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale del Ministero o della regione, è attribuito per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Per i restanti rapporti di lavoro le amministrazioni di destinazione subentrano nella titolarità dei rispettivi rapporti. I risparmi del presente comma sono destinati al fondo per l'attuazione della flat tax.
18. A decorrere dal primo gennaio 2015 si provvede a ridurre i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato c-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione della presente disposizione con riferimento ai singoli regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale interessati. Dai decreti di cui al presente comma devono derivare risparmi almeno pari a 10 miliardi di euro a decorrere dal 2015. Tutti i risparmi del presente articoli sono destinati al fondo per l'attuazione della flat tax istituito nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia. e delle finanze destinato alla copertura delle minori entrate di cui al comma1 del presente articolo.

Conseguentemente, all'articolo 1: al comma 4, è sostituita la parola. «1.000» con la parola: «500» e la parola: «3.000» con la parola: «1000»; è soppresso il comma 7; sono soppressi i commi 9, 10 e 12; sono soppressi i commi 116 e 139.
Conseguentemente, Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla allegata Tabella C sono ridotte in maniera lineare del 10 per cento.
È soppressa la tabella A allegata alla presente legge.

3.0.2
D'AMBROSIO LETTIERI, TARQUINIO

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«3-bis.
(Regime sperimentale autonomi)

1. A decorrere dal 1 gennaio 2015 le imprese che non rientrano nel regime dei ''minimi'' e con non più di cinque addetti –oltre titolare e familiari – e non più di un milione di euro di totale corrispettivi annui imponibili, possono optare per il regime fiscale sostitutivo degli autonomi.
2. Per i soggetti che aderiscono al sistema di cui al comma precedente tutta la imposizione diretta viene sostituita da un emolumento forfetario calcolato sulla media aritmetica di quanto versato allo stesso titolo dalla stessa ditta nei precedenti cinque anni.
3. Restano ferme tutti gli adempimenti fiscali relativi all'Imposta sul Valore Aggiunto e la relativa tenuta dei registri acquisti e corrispettivi.
4. I soggetti passivi che optano per tale regime si impegnano per cinque anni a versare all'inizio di ogni esercizio fiscale l'emolumento forfetario maggiorato del 10 per cento. Non si fa luogo a tale obbligo solo in caso di chiusura dell'impresa nell'esercizio fiscale precedente.
5. Il diritto di opzione viene esercitata versando entro il trenta del mese di gennaio l'imposta sostitutiva.
6. Le imprese di nuova costituzione che hanno i requisiti di cui al comma 1 e che optano per questo regime verseranno l'imposta sostitutiva che gli sarà comunicata dall'Ufficio al momento della richiesta della nuova partita iva e resterà valida per il resto dell'anno fiscale in corso.
7. 1 soggetti che optano per il regime fiscale sostitutivo degli autonomi non sono assoggetta bili ad accertamenti sulla imposizione diretta.
8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, e senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, da emanarsi entro trenta giorni dall'approvazione della presente legge saranno definiti i criteri di imposizione connessi all'applicazione del regime di cui al comma 1».

3.0.3
SPOSETTI, ORRU'

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

1. In vista della scadenza della concessione vigente, per garantire la tutela degli interessi pubblici nelle attività di raccolta del gioco, la gestione del servizio del gioco del Lotto automatizzato e degli altri giochi numerici a quota fissa, attraverso la rete dei concessionari di cui all'articolo 12 della legge 2 agosto 1982, n. 528, e successive modificazioni, nonché all'articolo 33, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni, è affidata in concessione aggiudicata dalla Agenzia delle dogane e dei monopoli, nel rispetto dei principi e delle regole comunitarie e nazionali, ad una qualificata impresa con pregresse esperienze nella gestione o raccolta di gioco, con sede legale in uno degli Stati dello Spazio economico europeo, munita di idonei requisiti di affidabilità morale, tecnica ed economica, scelta mediante procedura di selezione aperta, competitiva e non discriminatoria. La procedura è indetta alle seguenti condizioni essenziali:

a) durata della concessione di nove anni, non rinnovabile;
b) selezione basata sul criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e, quanto alla componente prezzo, base d'asta, per le offerte al rialzo, di 500 milioni di euro;
c) versamento della metà del pezzo indicato nella offerta del concorrente risultato primo in graduatoria, all'atto dell'aggiudicazione, nell'anno 2015, e della residua metà, nell'anno 2016, all'atto dell'effettiva assunzione del servizio del gioco da parte dell'aggiudicatario;
d) facoltà per il concessionario aggiudicato di utilizzare la rete di telecomunicazioni per le prestazioni, dirette o indirette, di servizi diversi dalla raccolta del gioco del Lotto e degli altri giochi numerici a quota fissa purché compatibili con la raccolta stessa a giudizio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli;
e) aggio per il concessionario pari al 6 per cento della raccolta;
f) obbligo per il concessionario aggiudicato di aggiornamento tecnologico del sistema della rete e dei terminali di gioco secondo standard qualitativi che garantiscono la massima sicurezza ed affidabilità, secondo il piano pluriennale d'investimento di cui all'offerta tecnica prevista al punto b).

2. La commissione di gara per la procedura di selezione concorrenziale di cui al comma 1, che opera presso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, la quale assicura i relativi servizi di segreteria nell'ambito dei suoi ordinari stanziamenti di bilancio, è composta di 3 membri, di cui almeno il presidente e un componente scelti tra persone di alta qualificazione professionale, inclusi magistrati o avvocati dello Stato In pensione, e l'ulteriore componente tra i dirigenti di livello dirigenziale generale della predetta Agenzia. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i compensi per i componenti della commissione diversi dai dirigenti dell'Agenzia.
3. Una quota pari all'un per cento delle risorse derivanti dal comma 2, lettera c) è destinata per gli anni, rispettivamente 2015 e 2016, al fondo di cui all'articolo 14, comma 2, lettera v), della legge 11 marzo 2014 n. 23».

3.0.4
BONFRISCO, BRUNI, PERRONE, LIUZZI, ZIZZA, IURLARO, FALANGA, EVA LONGO, D'ANNA, ARACRI, PAGNONCELLI, SCAVONE, RUVOLO, COMPAGNONE

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.
(Riduzione delle società e delle partecipazioni societarie mediate piani di razionalizzazione promosse dalle amministrazioni interessate)

1. Al fine di assicurare il coordinamento della Finanza Pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza del mercato, le Regioni, le Provincie autonome di Trento e Bolzano e gli enti locali avviano, a decorrere dal 1 gennaio 2015, un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015, anche tenendo conto dei seguenti criteri:

a) eliminazione, entro i130 giugno 2015, delle società e delle partecipazioni da esse controllate direttamente o indirettamente che al 31 dicembre 2014 risultano prive di personale dipendente con contratto a tempo determinato o indeterminato, mediate processi di liquidazioni che comportino anche la decadenza di tutte le cariche sociali;
b) eliminazione delle società e delle partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali anche mediate messa in liquidazione o cessione;
c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società svolgenti attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione;
d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.

2. Il presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, i presidenti delle province i sindaci e gli altri organi di cui al comma 1, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, definiscono e approvano, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente ed indirettamente detenute, le modalità e i tempi di attuazione.
3. Dall'attuazione delle disposizioni contenute nei commi precedenti devono derivare risparmi di spesa quantificati in 500 milioni di euro per il 2015 e di 1 miliardo di euro annui a decorrere dal 2016».

3.0.5
MAURO MARIA MARINO

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.
(Disposizioni in materia di accertamento con adesione)

1. Limitatamente alle somme dovute a seguito di accertamento con adesione definito successivamente al 5 luglio 2011, ancorchè precedentemente rateizzate e iscritte a ruolo per dichiarata decadenza del beneficio della rateizzazione, il debitore può ottenere, a semplice richiesta, da presentare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la rateazione delle somme dovute, senza allegare alcuna documentazione fino a un massimo di settantadue rate mensili, comprensive di quelle già fruite, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3-bis, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997. n. 462.e successive modificazioni, con un piano di ammortamento a rate costanti.
L'importo minimo di ciascuna rata non può essere inferiore a 100 euro.
2. II debitore che propone istanza ai sensi del comma 1 è tenuto al pagamento, dell'importo dell'imposta originaria o di quello residuo, della sanzione pari al 25 per cento di tale importo, in sostituzione a quanto previsto all'articolo 2 comma 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, oltre agli interessi al saggio legale decorrenti dalla data di definizione dell'accertamento con adesione, con esclusione degli interessi di mora previsti dall'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,e successive modificazioni, degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo previsti dall'articolo 20 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica. n. 602 del 1973,e successive modificazioni, delle sanzioni previste dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 e successive modificazioni, nonché, dalle sanzioni previste dall'articolo 8, comma 3-bis del decreto legislativo n. 218 del 19 giugno 1997.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano, anche in deroga all'articolo 19, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,ai contribuenti già decaduti dalla rateazione alla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Se la rateazione prevista dal comma 1 è richiesta dopo una segnalazione effettuata ai sensi dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, la stessa non può essere concessa limitatamente agli importi che ne costituiscono oggetto.
5. A seguito del pagamento della prima rata del piano di ammortamento previsto dal comma 1, non possono essere proseguite le procedure eventualmente già avviate per il recupero delle somme dovute.
6. In caso di mancato. pagamento, nel corso del periodo di rateazione di due rate, anche non consecutive:

a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
b) l'intero importo dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione;
c) l'importo dovuto non può più essere rateizzato».

3.Tab.A.1-bis
PETRAGLIA, URAS, DE PETRIS

Al comma 75.

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2015:

CP: –100.000.000;
CS: – 100.000.000;

2016:

CP: – 100.000.000;
CS: – 100.000.000;

2017:

CP: –100.000.000;
CS: –100.000.000.

Conseguentemente, alla Tabella C, missione tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici programma valorizzazione e tutela del settore dello voce Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, legge 163/1985, Nuova disciplina per interventi dello Stato a favore dello spettacolo (1.2 – cap. 1390 ..... ), apportare le seguenti variazioni:

2015:

CP: + 100.000.000;
CS: + 100.000.000;

2016:

CP: + 100.000.000;
CS: + 100.000.000;

2017:

CP: + 100.000.000;
CS: + 100.000.000.

3.Tab.A.1
GUALDANI

Al comma 75, nella tabella A richiamata, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze,ridurre come segue gli stanziamenti. previsti:

2015: – 80.000.000;
2016: – 80.000.000;
2017: – 80.000.000.

Al comma 268 Alla tabella C, missione: Comunicazioni, programma: Sostegno all'editoria voce: Ministero dell'Economia e delle Finanze, Legge n. 67 n. 67 del 1987: Rinnovo delle legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria (11.2 – Capp. 2183, 7442), apportare le seguenti. variazioni:

2015:

Cp: + 80.000.000;
Cs: + 80.000.000.

2016:

Cp: + 80.000.000;
Cs: + 80.000.000.

2017:

Cp: + 80.000.000;
Cs: + 80.000.000.

3.Tab.A.2
TOMASELLI, ASTORRE, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRU', SCALIA, MARGIOTTA, RANUCCI

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2015: – 80.000.000;
2016: – 80.000.000;
2017: – 80.000.000.

Conseguentemente, alla tabella C, missione: Comunicazioni, programma: Sostegno all'editoria, voce: Ministero dell'Economia e delle Finanze, Legge n. 67 del 1987: Rinnovo delle legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria (11.2 – Capp. 2183, 7442), apportare le seguenti variazioni:

2015:

CP: + 80.000.000;
CS: + 80.000.000.

2016:

CP: + 80.000.000;
CS: + 80.000.000.

2017:

CP: + 80.000.000;
CS: + 80.000.000.

3.Tab.A.3
DE CRISTOFARO, URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, PETRAGLIA, STEFANO

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2015: –79.609;
2016: –79.609;
2017: – 70.000.

Conseguentemente alla Tabella C, missione Giustizia, programma Amministrazione Penitenziaria, voce Ministero della Giustizia, decreto del Presidente della Repubblica 309/90, Articolo 135, comma 4, Programmi finalizzati alla prevenzione e alla cura dell'Aids, al trattamento socio-sanitario, al recupero e al successivo reinserimento dei tossicodipendenti detenuti (1.1- cap. 1768), apportare le seguenti variazioni:

2015:

CP: + 79.609;
CS: + 79.609;

2016:

CP: + 79.609;
CS: + 79.609;

2017:

CP: + 70.000;
CS: + 70.000.

3.Tab.A.4
URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO

Alla Tabella Al voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2015:

CP: – 60.000.000;
CS: – 60.000.000;

2016:

CP: – 60.000.000;
CS: – 60.000.000;

2017:

CP: – 60.000.000;
CS: – 60.000.000.

Conseguentemente, alla Tabella C, missione Organi costituzionale, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei Ministri, programma Presidenza del Consiglio dei Ministri, voce Ministero dell'economia e delle finanze, legge 230/1998, Fondo nazionale per il Servizio civile (21.3 – cap. 2185), apportare le seguenti variazioni:

2015:

CP: + 60.000.000;
CS: + 60.000.000;

2016:

CP: + 60.000.000;
CS: + 60.000.000;

2017:

CP: + 60.000.000;
CS: + 60.000.000.

3.Tab.A.5
DE CRISTOFARO, URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, PETRAGLIA, STEFANO

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2015:

CP: – 60.000.000;
CS: – 60,.000.000;

2016:

CP: – 60.000.000;
CS: – 60.000.000;

2017:

CP: – 60.000.000;
CS: – 60.000.000.

Conseguentemente, alla Tabella C, missione L'Italia in Europa e nel mondo, programma Cooperazione allo sviluppo, voce Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987, stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico allo sviluppo (1.2 – cap. 2l50, 2152, 2153, 2160, 2161, 2164, 2165, 2166, 2168, 2169, 2170, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184) apportare le seguenti variazioni:

2015:

CP: + 60.000.000;
CS: + 60.000.000;

2016:

CP: + 60.000.000;
CS: + 60.000.000;

2017:

CP: + 60.000.000;
CS: + 60.000.000.

3.Tab.A.6
URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO

Alla Tabella A voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2015:

CP: – 50.000.000;
CS: – 50.000.000;

2016:

CP: – 50.000.000;
CS: – 50.000.000;

2017:

CP: – 50.000.000;
CS: – 50.000.000.

Conseguentemente, alla Tabella C, missione Ricerca e innovazione programma Ricerca per il settore della sanità pubblica, voce Ministero della Salute, legge 502/1992 (2.1- cap. 3382), Fondo finanziamento attività ricerca, apportare le seguenti variazioni:

2015:

CP: + 50.000.000;
CS: + 50.000.000;

2016:

CP: + 50.000.000;
CS: + 50.000.000;

2017:

CP: + 50.000.000;
CS: + 50.000.000.

3.Tab.A.7
DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2015:

CP: – 40.000.000;
CS: – 40.000.000;

2016:

CP: – 40.000.000;
CS: – 40.000.000;

2017:

CP: – 40.000.000;
CS: – 40.000.000.

Conseguentemente alla Tabella C, missione Diritti sociali, politiche sociali e famiglie, programma Sostegno alla Famiglia voce Ministero dell'economia e delle finanze, decreto-legge n. 223 del 2006: disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale – articolo 19, comma 1: Fondo per le politiche della famiglia (17.3 – cap. 2102), apportare le seguenti modificazioni:

2015:

CP: + 40.000.000;
CS: + 40.000.000;

2016:

CP: + 40.000.000;
CS: + 40.000.000;

2017:

CP: + 40.000.000;
CS: + 40.000.000.

3.Tab.A.8
DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2015:

CP: – 16.000.000;
CS: – 16.000.000;

2016:

CP: – 16.000.000;
CS: – 16.000.000;

2017:

CP: – 16.000.000;
CS: – 16.000.000.

Conseguentemente, alla Tabella C, missione Diritti sociali, politiche sociali e famiglie, programma Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Fondo infanzia e adolescenza (legge 296/06 articolo 1 e 1258) (4.5 cap. 1258), apportare le seguenti modifiche:

2015:

CP: + 16.000.000;
CS: + 16.000.000;

2016:

CP: + 16.000.000;
CS: + 16.000.000;

2017:

CP: + 16.000.000;
CS: + 16.000.000.

3.Tab.A.9
CARDINALI, ALBANO, AMATI, ANGIONI, BORIOLI, CIRINNÀ, COLLINA, DI GIACOMO, DI GIORGI, FABBRI, FEDELI, ELENA FERRARA, LANIECE, MASTRANGELI, MATTESINI, ORRÙ, PADUA, PEZZOPANE, GIANLUCA ROSSI, SOLLO, SPILABOTTE

Al comma 75, Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:

2015: – 15.291.000;
2016: – 15.206.000;
2017: – 15.206.000;

Conseguentemente al comma 76, tabella C, apportare le seguenti modificazioni:

- alla Missione Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, Programma Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva, voce Ministero del Lavoro e delle politiche sociali – Legge n. 296 del 2006: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007): — Art. 1, comma 1258: Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza (4.5 — cap. 3527), apportare le seguenti variazioni:

2015:

CP: + 15.291.000;
CS: + 15.291.000;

2016:

CP: + 15.206.000;
CS: + 15.206.000;

2017:

CP: + 15.206.000;
CS: + 15.206.000;

3.Tab.A.10
DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze; apportare le seguenti variazioni:

2015:

CP: –15.000.000;
CS: –15.000.000;

2016:

CP: – 15.000.000;
CS: – 15.000.000;

2017:

CP: – 15.000.000;
CS: – 15.000.000.

Conseguentemente alla Tabella C, missione Ricerca e innovazione, programma Ricerca in materia ambientale, voce Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, decreto-legge 112/2008 Articolo 28, comma 1, ISPRA (2.1 –cap. 3621- 8831), apportare le seguenti variazioni:

2015:

CP: + 15.000.000;
CS: + 15.000.000;

2016:

CP: + 15.000.000;
CS: + 15.000.000;

2017:

CP: + 15.000.000;
CS: + 15.000.000.

3.Tab.A.11
TONINI, BERTUZZI, CORSINI, FATTORINI, LUCHERINI, MICHELONI, PEGORER, TRONTI, DALLA ZUANNA, PUPPATO, GUERRIERI PALEOTTI

Alla Tabella A, voce Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, apportare le seguenti variazioni.

2015: - 10.000.000;
2016: - 10.000.000;
2017: - 10.000.000.

Conseguentemente, alla Tabella C, Missione «L'Italia nell'Europa e nel mondo», Programma Cooperazione allo sviluppo, voce – Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale – Legge n. 7 del 1981 e legge n 49 del 1987, apportare le seguenti variazioni:

2015:

CP: + 10.000.000;
CS: + 10.000.000;

2016:

CP: + 10.000.000;
CS: + 10.000.000;

2017:

CP: + 10.000.000;
CS: + 10.000.000;

3.Tab.A.12
VERDUCCI

Alla Tabella A, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2015: – 10.000.000;
2016: – 10.000.000;
2017: – 10.000.000.

Conseguentemente, alla Tabella C, con riferimento allo stanziamento del Fondo per le politiche giovanili (Capitolo 2106) sono apportate le seguenti modifiche:

2015:

5.761.589 di euro è sostituito con 15.761.589 di euro

2016:

5.559.878 di euro è sostituito con 15.559.878 di euro

2017:

6.136.837 di euro è sostituito con 16.136.837 di euro

3.Tab.A.12-bis
ALBANO, VALENTINI, RUTA, BERTUZZI, FASIOLO, GATTI, PIGNEDOLI, SAGGESE, LAI, ANGIONI, FORNARO, PEGORER, GRANAIOLA

Al comma 75, Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:

2015:

5.700.000

2016:

– 4.655.000

2017:

– 3.555.000

Conseguentemente al comma 76, tabella C, apportare le seguenti modificazioni:

– alla Missione Ordine pubblico e sicurezza, Programma Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste, voce Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti – Legge n. 267 del 1991: attuazione del terzo piano nazionale della pesca marittima e misure in materia di credito peschereccio, nonché di riconversione delle unità adibite alla pesca con reti da posta derivante: – Articolo 2, comma 1: Attuazione del terzo piano nazionale della pesca marittima (legge n.–41 del 1982) (4.1 – cap. 2179), apportare le seguenti variazioni:

2015:

CP: + 700.000;
CS: + 700.000;

2016:

CP: + 655.000;
CS: + 655.000;

2017:

CP: + 555.000;
CS: + 555.000.

- alla Missione Agricoltura, politiche agro alimentari e pesca, Programma Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica, e mezzi tecnici di produzione, voce Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali – Legge n. 267 del 1991: Attuazione del terzo piano nazionale della pesca marittima e misure in materia di credito peschereccio, nonché di riconversione delle unità da pesca adibite alla pesca con reti da posta derivante – Articolo 1, comma 1: Attuazione del piano nazionale per la pesca marittima (1.5- Capp. 1173,1413, 1414, 1415,1418,1477,1488), apportare le seguenti variazioni:

2015:

CP: + 5.000.000;
CS: + 5.000.000;

2016:

CP: + 4.000.000;
CS: + 4.000.000;

2017:

CP: + 3.000.000;
CS: + 3.000.000.

3.Tab.A.13
BONFRISCO, D'ALI', CERONI, MANDELLI, MILO, GALIMBERTI, D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI, FALANGA, EVA LONGO, ARACRI, PAGNONCELLI, TARQUINIO, BRUNI, PERRONE, IURLARO, MINZOLINI, ZIZZA, D'ANNA, SCAVONE, RUVOLO

Alla Tabella A; voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2015: – 5.000.000;
2016: – 5.000.000;
2017: – 5.000.000.

Conseguentemente alla Tabella C, missione Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, programma Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e dei mezzi tecnici di produzione, voce Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, legge 8 luglio 1991, n. 267: Attuazione del piano nazionale della pesca marittima e misure in materia di credito peschereccio, nonché di riconversione delle unità di pesca adibite alla pesca con reti da posta derivanti: articolo 1, comma 1, attuazione del piano nazionale per la pesca marittima (1.5 – Capp. 1173,1413,1414,1415,1418,1477,1488) apportare le seguenti variazioni:

2015: + 5.000.000;
2016: + 5.000.000;

3.Tab.A.14
DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2015:

CP: – 5.000.000;
CS: – 5.000.000;

2016:

CP: – 5.000.000;
CS: – 5.000.000;

2017:

CP: – 5.000.000;
CS: – 5.000.000.

Conseguentemente, alla Tabella C, missione Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, programma Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino, voce Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, legge 549/1995 – Contributi a enti, Istituti e associazioni e altri organismi (1.10 – cap. 1551), apportare le seguenti variazioni:

2015:

CP: + 5.000.000;
CS: + 5.000.000;

2016:

CP: + 5.000.000;
CS: + 5.000.000;

2017:

CP: + 5.000.000;
CS: + 5.000.000.

3.Tab.A.15
GUALDANI

Alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2015: – 1.400.000;
2016: – 80.000;
2017: – 80.000.

Conseguentemente, alla tabella D, Ministero dello sviluppo economico Missione Competitività e sviluppo delle imprese, Programma Vigilanza sugli enti sul sistema cooperativo e sulle gestioni commissariali sopprimere la voce decreto-legge n. 78 del 2010. Articolo 7 comma 31: Manovra- Art. 7 Soppressione ed incorporazione Enti e organismi pubblici (1.2 – Cap 2302).

3.Tab.A.16
DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2015:

CP: – 1.000.000;
CS: – 1.000.000;

2016:

CP: – 1.000.000;
CS: – 1.000.000;

2017:

CP: – 1.000.000;
CS: – 1.000.000.

Conseguentemente, alla Tabella D, missione Soccorso civile programma Interventi per soccorsi, voce Ministero delle politiche agricole e forestali sopprimere la voce legge n. 136 del 2013, Art. 3, comma 2-sexies «Terra dei fuochi- flotta aerea antincendio CFS (4.1- cap. 3080)».

3.Tab.A.17
DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2015:

CP: – 1.000.000;
CS: – 1.000.000;

2016:

CP: – 1.000.000;
CS: – 1.000.000;

2017:

CP: –1.000.000;
CS: –1.000.000.

Conseguentemente, alla Tabella C, missione Tutela della salute, programma Sanità pubblica veterinaria, voce Ministero della Salute, Art. 1, comma 2, legge n. 434 del 1998 – finanziamento degli interventi in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo, apportare le seguenti variazioni:

2015:

CP: + 1.000.000;
CS: + 1.000.000;

2016:

CP: + 1.000.000;
CS: + 1.000.000;

2017:

CP: + 1.000.000;
CS: + 1.000.000.

3.Tab.A.18
TONINI

Alla Tabella A. voce Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, apportare le seguenti variazioni:

2015: – 800.000;
2016: –;
2017: –.

Conseguentemente alla Tabella C. Missione L'Italia in Europa e nel mondo, Programma Cooperazione economica e relazioni internazionali, voce Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Legge n. 794 del 1996: Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale per la costituzione dell'Istituto italo-Iatino americano, firmata a Roma il re giugno 1966 (1.3 – cap. 3751), apportare le seguenti variazioni:

2015: + 800.000;
2016: –;
2017: –.

3.Tab.A.19
FILIPPI, MATTESINI, CARDINALI

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2015: – 465.691;
2016: – 492.041;
2017: – 498.924.

Conseguentemente, alla Tabella D, sopprimere la seguente voce: Legge n. 48 del 2008: Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica – Art. 12, comma 1: Fondo per il contrasto della pedopornografia su Internet e per la protezione delle infrastrutture informatiche di interesse nazionale (3.1 – cap. 2632) con i relativi importi.

3.Tab.A.20
CAMPANELLA, BOCCHINO, DE PIN

Al comma 75,

Alla Tabella A, voce Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, apportare le seguenti variazioni:

2015: – 10.000.000;
2016: – 10.000.000;
2017: – 10.000.000.

Conseguentemente, alla Tabella C, Missione «l'Italia nell'Europa e nel mondo», Programma «Cooperazione allo sviluppo», voce Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, legge n. 7/1981 e n. 49/1987, apportare le seguenti variazioni:

2015:

CP +10.000.000;
CS +10.000.000;

2016:

CP +10.000.000;
CS + 10.000.000;

2017:

CP +10.000.000;
CS +10.000.000.

3.Tab.C.1
URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO

Alla Tabella C, missione Organi Costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri, programma Presidenza del Consiglio dei ministri voce Ministero dell'economia e delle finanze, legge n. 230 del 1998, articolo 19 Fondo nazionale per il servizio civile (21.3 – cap. 2185), apportare le seguenti variazioni:

2015:

CP: + 134.269.473;
CS: + 134.269.473;

2016:

CP: + 136.572.698;
CS: + 136.572.698;

2017:

CP: + 136.572.698;
CS: + 136.572.698.

Conseguentemente alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2015: – 84.269.473;
2016: – 86.572.698;
2017: – 86.572.698.

Conseguentemente, all'articolo 17, comma 21 sostituire le parole: «100 milioni di euro per l'anno 2015 e di 460 milioni di euro annui a decorrere da12016» con le seguenti: «50 milioni di euro per l'anno 2015, e di 410 milioni di euro annui a decorrere dal 2016».

3.Tab.C.2
VACCARI, CALEO

Alla Tabella C, Missione Organi Costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei Ministri, Programma Presidenza del Consiglio dei Ministri voce Ministero dell'economia e delle finanze Legge n. 230 del 1998, articolo 19 Fondo nazionale per il servizio civile (21.3-Cap. 2185), apportare le seguenti variazioni:

2015:

CP: + 134.269.473;
CS: + 134.269.473.

2016:

CP: + 136.572.698;
CS: + 136.572.698.

2017:

CP:+ 136.572.698;
CS:+ 136.572.698.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 21, lettera g) sostituire la parola: «triplo» con la seguente: «quadruplo».

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:

2015: – 84.269.473;
2016: – 86.572.698;
2017: – 86.572.698.

3.Tab.C.3
PARENTE, FEDELI, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, LAI, LEPRI, MANASSERO, PEZZOPANE, SPILABOTTE, VERDUCCI

Alla Tabella C, missione Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza. del Consiglio dei ministri, programma Presidenza del Consiglio dei ministri. Voce Ministero dell'economia e delle finanze legge n. 230 del 1998: Nuove norme in materia di obiezione di coscienza: – art. 19: Fondo nazionale per il servizio civile (21.3 – cap. 2185), apportare le seguenti variazioni:

2014:

CP: + 90.000.000;
CS: + 90.000.000;

2015:

CP: + 90.000.000;
CS: + 90.000.000;

2016:

CP: + 90.000.000;
CS: + 90.000.000.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2015: – 90.000.000;
2016: – 90.000.000;
2017: – 90.000.000.

3.Tab.C.4
DE PIETRO, URAS, CASALETTO, MASTRANGELI

Alla Tabella C, Missione «L'Italia nell'Europa e nel mondo», Programma «Cooperazione allo sviluppo», voce Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Legge n. 7/19B1 e n. 49/19B7, apportare le seguenti variazioni:

2015;

CP +10.000.000;
CS +10.000.000;

2016:

CP +10.000.000;
CS +10.000.000;

2017:

CP +10.000.000;
CS +10.000.000.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, apportare le seguenti variazioni:

2015: – 10.000.000;
2016; – 10.000.000;
2017: – 10.000.000.

3.Tab.C.5
PUPPATO

Alla Tabella C, Missione «L'Italia nell'Europa e nel mondo, Programma ''Cooperazione allo sviluppo'', voce Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Legge n. 7/1981 e n. 49/1987, apportare le seguenti variazioni:

2015:

CP +10.000.000;
CS +10.000.000;

2016:

CP +10.000.000;
CS +10.000.000;

2017:

CP +10.000.000;
CS +10.000.000;

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, apportare le seguenti variazioni:

2015: –10.000.000;
2016: –10.000.000;
2017: –10.000.000.

3.Tab.C.6
DI BIAGIO, ZIN

Alla Tabella C «L'Italia in Europa e nel mondo. Cooperazione economica e relazioni internazionali – Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale», voce Legge n. 794 del 1996 «Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale per la costituzione dell'Istituto italo-latino americano, firmata a Roma il 1º giugno 1966», apportare le seguenti variazioni:

2015: + 800.000

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, apportare le seguenti variazioni:

2015: – 800.000

3.Tab.C.7
CANDIANI, COMAROLI, TOSATO

Alla Tabella C missione Agricoltura, politiche agroalimentari e, programma voce Sostegno al settore agricolo ministero dell'economia e delle e finanze, decreto legislativo n. 165 del 1999: decreto legislativo n. 188 del 2000: Agenzia per le erogazioni in Agricoltura (AGEA) (7.1 – cap 1525), apportare le seguenti variazioni:

2015:

CP: – 122.271.402;
CS: –122.271.402;

2016:

CP: – 118.575.903;
CS: –118.575.903;

2017:

CP: – 118.575.903;
CS: –11.575.903.

3.Tab.C.8
DALLA TOR, GUALDANI

Alla tabella C, Missione: Comunicazioni, Programma: Sostegno all'editoria, voce: Ministero dell'Economia e delle Finanze, Legge n. 67 del 1987: Rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria (11.2 – Capp. 2183, 7442), apportare le seguenti variazioni:

2015:

CP: + 80.000.000;
CS: + 80.000.000;

2016:
CP: + 80.000.000;
CS: + 80.000.000;

2017:

CP: + 80.000.000;
CS: + 80.000.000.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2015: – 80.000.000;
2016: – 80.000.000;
2017: – 80.000.000.

3.Tab.C.9
DALLA TOR, GUALDANI

Alla tabella C, Missione: Comunicazioni, Programma: Sostegno .all'editoria, voce: Ministero dell'Economia e delle Finanze, Legge n. 67 del 1987: Rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria (11.2 – Capp. 2183, 7442), apportare le seguenti variazioni:

2015:

CP: + 60.000.000;
CS: + 60.000.000;

2016:

CP: + 60.000.000;
CS: + 60.000.000;

2017:

CP: + 60.000.000;
CS: + 60.000.000.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2015: – 60.000.000;
2016: – 60.000.000;
2017: – 60.000.000.

3.Tab.C.10
TOSATO

Alla tabella C, missione: Comunicazioni, programma: Sostegno all'editoria, voce: Ministero dell'Economia e delle Finanze, Legge n. 67 n. 67 del 1987: Rinnovo delle legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria (11.2 – Capp. 2183, 7442), apportare le seguenti variazioni:

2015:

CP: + 50.000.000
CS: + 50.000.000

2016:

CP: + 50.000
CP: + 50.000.000

2017:

CP: + 50.000.000
CS: + 50.000.000

Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 76, inserire il seguente: «76-bis: Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017».

3.Tab.C.11
DALLA TOR, GUALDANI

Alla tabella C, Missione: Comunicazioni, Programma: Sostegno all'editoria, voce: Ministero dell'Economia e delle Finanze, Legge n. 67 del 1987: Rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria (11.2 – Capp. 2183,.7442), apportare le seguenti variazioni:

2015:

CP: + 40.000.000;
CS: + 40.000.000;

2016:

CP: + 40.000.000;
CS: + 40.000.000;

2017:

CP: + 40.000.000;
CS: + 40.000.000.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2015: –40.000.000;
2016: – 40.000.000;
2017: – 40.000.000.

3.Tab.C.12
DIRINDIN, DE BIASI, MATURANI, BIANCO, MATTESINI, PADUA, SILVESTRO, VALDINOSI, FAVERO, GRANAIOLA

Alla tabella C, missione: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, programma: Promozione e garanzia dei diritti e delle pari opportunità, Ministero dell'economia e delle finanze, voce: decreto legge n. 93 del 2013, articolo 5-bis, comma 1: Incremento del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità al fine dell'assistenza ed al sostegno delle donne vittime di violenza: (17.4 – cap. 2108/p) apportare le seguenti variazioni:

2015:

CP: + 10.000.000;
CS: + 10.000.000;

2016:

CP: + 10.000.000;
CS: + 10.000.000;

2017:

CP: + 10.000.000;
CS: + 10.000.000.

Conseguentemente, Alla Tabella A. voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2015: – 10.000.000; .
2016: – 10.000.000;
2017: – 10.000.000.

3.Tab.C.13
COMAROLI, TOSATO

Alla tabella C, missione: Comunicazioni, programma: Sostegno all'editoria, voce: Ministero dell'Economia e delle Finanze, Legge n. 67 n. 67 del 1987: Rinnovo delle legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria (11.2 – Capp. 2183, 7442), apportare le seguenti variazioni:

2015:

CP: + 80.000
CP: + 80.000

2016:

CP: + 80.000
CS: + 80.000

2017:

CP: + 80.000
CS: + 80.000

Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 76, inserire il seguente:

«76-bis: Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017».

3.Tab.D.1
BONFRISCO

Alla Tabella D Missione Ordine Pubblica e Sicurezza programma Sicurezza e Controllo nei Mari, nei Porti e sulle Coste – Infrastrutture e Trasporti, Legge n. 338 del 200, articolo 145 comma 40: Promozione trasporti Marittimo (4.1- Cap. 2246)

2015
CP +2.000.000,00
CS +2.000.000,00

2016

CP +2.000.000,00
CS +2.000.000,00

2017

CP +2.000.000,00
CS +2.000.000,00

Conseguentemente alla Tabella A Ministero dell'Economia e delle Finanze:

2015

CP +2.000.000,00
CS +2.000.000,00

2016

CP +2.000.000,00
CS +2.000.000,00

2017

CP +2.000.000,00
CS +2.000.000,00

3.Tab.D.2
VOLPI, COMAROLI

Alla Tabella D Missione Ordine Pubblica e Sicurezza programma Sicurezza e Controllo nei Mari, nei Porti e sulle Coste – Infrastrutture e Trasporti, Legge n. 338 del 200, art. 145 comma 40: Promozione trasporti Marittimo (4.1- Cap. 2246)

2015

CP +2.000.000,00
CS +2.000.000,00

2016

CP +2.000.000,00
CS +2.000.000,00

2017

CP +2.000.000,00
CS +2.000.000,00

Conseguentemente alla Tabella A Ministero dell'Economia e delle Finanze:

2015

CP +2.000.000,00
CS +2.000.000,00

2016

CP +2.000.000,00
CS +2.000.000,00

2017

CP +2.000.000,00
CS +2.000.000,00

3.Tab.D.3
CANDIANI, COMAROLI, TOSATO

Alla tabella D, missione competitività e sviluppo delle imprese, programma Lotta alla contraffazione e tutela della proprietà industriale, Ministero dello Sviluppo economico sopprimere la voce decreto-legge n. 2 del 2006. Articolo 4-bis comma 7: Interventi urgenti per i settori dell'Agricoltura, dell'Agro industria, della pesca eccetera (1.7 – Cap 2385).

Conseguentemente, all'articolo 46, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 210,895 euro a decorrere dall'anno 2015».

3.Tab.D.4
GUERRIERI PALEOTTI, RUTA, AMATI, BERTUZZI

Alla Tabella D, sopprimere la seguente voce Missione Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti, programma Flussi migratori, garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale, voce Ministero dell'interno, Legge n. 379 del 1993: Concessione di un contributo annuo dello Stato all'Unione ita-liana ciechi, con vincolo di destinazione all'Istituto per la ricerca, la formazione e la riabilitazione ed all'Istituto europeo ricerca, formazione, orientamento professionale:- ART. l, comma l: Contributo all'Unione italiana ciechi (5.1- cap. 2316), apportare le seguenti variazioni:

2015:

CP: – 192.064;
CS: – 192.064.

2016:

CP: – 192.064;
CS: – 192.064.

2017:

CP: – 192.064;
CS: – 192.064.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle :finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2015: – 192.064;
2016: – 192.064;
2017: – 192.064.

3.Tab.E.1
CIOFFI, SCIBONA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Alla tabella E, missione: Relazione con le autonomie territoriali programma: Elaborazione , quantificazione e assegnazione dei trasferimenti erariali; determinazione dei rimborsi agli enti locali anche in via perequativa, voce: Interno, decreto-legge n. 203 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge 248 del 2005: Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria: – Art. 11.quaterdecies, comma 20,: Interventi per lo sviluppo (Settore n. 27) Interventi diversi (2.3-cap. 7253), apportare le seguenti variazioni:

Riduzione:

2015:

CP: – 10.000.000;
CS: – 10.000.000.

Rifinanziamento:

2015:

CP: –
CS: –

Legge di stabilità:

2015:

CP: –
CS: –

Conseguentemente, alla Tabella E, missione: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, Programma Gestione delle risorse idriche, tutela del territorio e bonifiche, voce Ambiente e tutela del territorio e del mare, legge n. 147 del 2013: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato legge di stabilità 2014): – Art. 1, comma 111: Interventi di messa-in sicurezza del territorio contro il dissesto idrogeologico (Settore n. 19) Difesa del suolo e tutela ambientale (1.9 – cap. 7511), apportare le seguenti variazioni:

Rifinanziamento:

2015:

CP: + 10.000.000;
CS: + 10.000.000.

3.Tab.E.2
CASTALDI, GIROTTO, BULGARELLI, CIOFFI, LEZZI

Alla tabella E, missione Competitività e Sviluppo delle imprese programma Incentivazione del sistema produttivo voce Sviluppo economico, decreto-legge n. 66 del 2014, convertito, con modificazioni dalla legge 89 del 2014: Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale: Art. 22-bis, comma 1: Risorse destinate alle zone franche urbane (Settore n. 2) Interventi a favore delle imprese industriali (1.3 – cap. 7350), apportare le seguenti variazioni:

2015:

Legislazione vigente:

CP: 75.000.000;
CS: 75.000.000.

Rifinanziamento:

CP: –
CS: –

Riduzione:

CP: –
CS: –

Legge di stabilità:

CP: 75.000.000;
CS: 75.000.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella E, missione Competitività e Sviluppo delle imprese programma Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo voce Sviluppo economico, legge n. 266 del 2005: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006): Art. 1, comma 95, punto 3: Contributo per il proseguimento del programma di sviluppo per l'acquisizione delle unità navali della classe FREMM (Settore n. 2) Interventi a favore delle imprese industriali (1.1 – cap. 7485), apportare le seguenti variazioni:

2015:

Legislazione vigente:

CP: 778.000.000;
CS: 778.000.000.

Riduzione:

CP: – 75.000.000;
CS: – 75.000.000.

Rifinanziamento:

CP: –
CS: –

Legge di stabilità:

CP: 703.000.000;
CS: 703.000.000.

3.Tab.E.3
CHIAVAROLI, GUALDANI

Alla Tabella E, missione Competitività e Sviluppo delle imprese, programma Incentivazione del sistema produttivo, modificare la voce Sviluppo economico, decreto-legge n. 66 del 2014 – Art. 22-bis comma 1: Risorse destinate alle zone franche urbane (1.3 cap. 7350), con i seguenti importi variazioni:

Legislazione vigente:

2015:

CP: 75.000.000;
CS: 75.000.000.

Riduzione:

2015:

CP: 0;
CS: 0.

Rifinanziamento:

2015:

CP: 0;
CS: 0.

Rimodulazione:

2015:

CP: 0;
CS: 0.

Conseguentemente, alla Tabella A voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2015: – 75.000.000.

3.Tab.E.4
URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO

Alla tabella E, missione Competitività e sviluppo delle imprese, programma Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo, voce Ministero sviluppo economico, decreto-legge n. 321 del 1996, articolo 5, comma 2 punto a: sviluppo tecnologico del settore aeronautico, interventi diversi (1.1 – cap. 7420/p), apportare le seguenti variazioni:

Riduzione:

2015:

CP: – 40.000.000;
CS: – 40.000.000.

2016:

CP: – 40.000.000;
CS: – 40.000.000.

2017:

CP: – 40.000.000;
CS: – 40.000.000.

Conseguentemente alla medesima missione, al medesimo programma voce Ministero dello sviluppo: decreto-legge n. 321 del 1996, articolo 5, comma 2, punto b: sviluppo tecnologico del settore aeronautico, interventi diversi (1.1 – cap. 7420/p ) apportare le seguenti variazioni:

Riduzione:

2015:

CP: – 40.000.000;
CS: – 40.000.000.

2016:

CP: – 80.000.000;
CS: – 80.000.000.

2017:

CP: – 60.000.000;
CS: – 60.000.000.

Decreto-legge n. 321 del 1996, articolo 5, comma 2, punto c: sviluppo tecnologico del settore aeronautico, interventi diversi (1.1 – cap. 7420/p), apportare le seguenti variazioni:

Riduzione:

2015:

CP: – 40.000.000;
CS: – 40.000.000.

2016:

CP: – 70.000.000;
CS: –70.000.000.

2017:

CP: – 155.000.000;
CS: – 155.000.000.

Legge finanziaria n. 266 del 2005, articolo l comma 95 punto 3: contributo per il proseguimento del programma di sviluppo per l'acquisizione delle unità navali FREEM, interventi a favore delle imprese industriali (1.1 – cap. 7485), apportare le seguenti variazioni:

Riduzione:

2015:

CP: – 778.000.000;
CS: – 778.000.000.

2016:

CP: – 526.000.000;
CS: – 526.000.000.

2017:

CP: – 470.000.000;
CS: – 470.000.000.

Legge finanziaria n. 244 del 2007, articolo 2, comma 179, punto a: programmi europei aeronautici interventi a favore delle imprese industriali (1.1 – cap. 7421/p), apportare le seguenti variazioni:

Riduzione:

2015:

CP: – 20.000.000;
CS: –20.000.000.

2016:

CP: – 20.000.000;
CS: – 20.000.000.

2017:

CP: – 20.000.000;
CS: – 20.000.000.

Legge finanziaria n. 244 del 2007, articolo 2, comma 179, punto b: programmi europei aeronautici, interventi a favore delle imprese industriali (1.1 – cap. 7421/p), apportare le seguenti variazioni:

Riduzione:

2015:

CP: – 25.000.000;
CS: – 25.000.000.

2016:

CP: – 25.000.000;
CS: – 25.000.000.

2017:

CP: – 25.000.000;
CS: – 25.000.000.

Legge finanziaria n. 244 del 2007, articolo 2, comma 179, punto c: programmi europei aeronautici interventi a favore delle imprese industriali (1.1 – cap. 7421/p), apportare le seguenti variazioni:

Riduzione:

2015:

CP: – 25.000.000;
CS: – 25.000.000.

2016:

CP: – 25.000.000;
CS: – 25.000.000.

2017:

CP: – 25.000.000;
CS: – 25.000.000.

Legge finanziaria n. 244 del 2007, articolo 2, comma 180: programmi europei aeronautici, interventi a favore delle imprese industriali (1.1 – cap. 7421/p), portare le seguenti variazioni:

Riduzione:

2015:

CP: – 925.000.000;
CS: – 925.000.000.

2016:

CP: – 757.000.000;
CS: – 757.000.000.

2017:

CP: – 717.000.000;
CS: – 717.000.000.

Decreto-legge n. 215 del 2011, articolo 5, comma 4: finanziamento dello sviluppo tecnologico del settore aeronautico, interventi a favore delle imprese industriali (1.1 – cap. 7420/p), apportare le seguenti variazioni:

Riduzione:

2015:

CP: – 25.000.000;
CS: – 25.000.000.

2016:

CP: – 25.000.000;
CS: – 25.000.000.

2017:

CP: – 125.000.000;
CS: – 125.000.000.

Legge di stabilità n. 147 del 2013, articolo 1, comma 37, punto 1: contributi ventennali settore marittimo – difesa nazionale, interventi a favore delle imprese industriali (1.1 – cap. 7419/p), apportare le seguenti variazioni:

Riduzione:

2015:

CP: – 37.113.953;
CS: – 37.113.953.

2016:

CP: – 37.553.291;
CS: – 37.553.291.

2017:

CP: – 37.444.305;
CS: – 37.444.305.

Legge di stabilità n. 147 del 2013, articolo 1, comma 37, punto 2: contributi ventennali settore marittimo – difesa nazionale, interventi a favore delle imprese industriali (1.1 – cap. 7419/p), apportare le seguenti variazioni:

Riduzione:

2015:

CP: – 102.063.371;
CS: – 102.063.371.

2016:

CP: –103.271.550;
CS: –103.271.550.

2017:

CP: –102.971.838;

CS: –102.971.838.

Legge di stabilità n. 147 del 2013, articolo 1, comma 37, punto 3: contributi ventennali settore marittimo-difesa nazionale, interventi a favore delle imprese industriali (1.1 – cap. 7 419/p), apportare le seguenti variazioni:

Riduzione:

2015:

CP: –
CS: –

2016:

CP: – 331.620.406;
CS: – 331.620.406.

2017:

CP: – 551.783.857;
CS: – 551.783.857.

3.Tab.E.5
DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO

Alla tabella E missione Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto, programma Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario, Legge di stabilità 228/2012, articolo 1, comma 208, «Nuova linea ferroviaria Torino-Lione», apportare le seguenti variazioni:

2015:

CP: – 242.000.000;
CS: – 242.000.000.

2016:

CP: – 140.000.000;
CS: –140.000.000.

2017:

CP: –102.000.000;
CS: –102.000.000.

2018:

CP: – 1.972.000.000;
CS: – 1.972.000.000.

Conseguentemente alla medesima Tabella E missione Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, programma Gestione delle risorse idriche, tutela del territorio e bonifiche voce Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, legge 147/2013, articolo 1, comma 111 «Difesa del suolo e tutela ambientale», apportare le seguenti modifiche:

Rifinanziamento:

2015:

CP: + 242.000.000;
CS: + 242.000.000.

2016:
CP: + 140.000.000;
CS: + 140.000.000.

2017:

CP: + 102.000.000;
CS: + 102.000.000.

3.Tab.E.6
BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, SCIBONA

Alla tabella E, missione Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto programma Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario voce Ministero infrastrutture e trasporti Legge n. 228 del 2012: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013) – Articolo 1, comma 208: Nuova linea ferroviaria Torino-Lione (settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (2.5 – cap. 7532), apportare le seguenti variazioni:

Riduzione:

2015:

CP: – 100.000.000;
CS: –100.000.000.

2016:

CP: – 100.000.000;
CS: – 100.000.000.

2017:

CP: – 100.000.000;
CS: – 100.000.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella E, missione Sviluppo e riequilibrio territoriale programma Gestione delle risorse idriche, tutela del territorio e bonifiche voce Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Legge n. 147 del 2013: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014) – Articolo 1, comma 111: Interventi di messa in sicurezza del territorio contro il dissesto idrogeologico (Settore n. 19) Difesa del suolo e tutela ambientale (1.9 – cap. 7511), apportare le seguenti variazioni:

Rifinanziamento:

2015:

CP: + 100.000.000;
CS: + 100.000.000.

2016:

CP: + 100.000.000;
CS: + 100.000.000.

2017:

CP: + 100.000.000;
CS: + 100.000.000.

3.Tab.E.7
CIOFFI, SCIBONA, CIAMPOLILLO, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Alla tabella E, missione Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto, programma Sviluppo e sicurezza della mobilità stradale voce Infrastrutture e trasporti, decreto-legge n. 83 del 2012, convertito con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012 – Articolo 17-septies comma 8: Fondo per il finanziamento del piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli elettrici (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (2.1- cap. 7119), apportare le seguenti variazioni:

Rifinanziamento:

2015:

CP: + 15.000.000;
CS: + 15.000.000.

Conseguentemente, nella medesima tabella E, missione Infrastrutture pubbliche e logistica, programma Sistemi stradali, autostradali ed intermodali, voce Infrastrutture e trasporti, decreto-legge n. 69 del 2013, convertito con modificazioni, dalla legge n. 98 del 2013: Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia: Art. 18, comma 2, punto 2: Somme da assegnare alla Regione Veneto per la Pedemontana Veneta (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (1.2 – cap. 7147), apportare le seguenti variazioni:

Riduzione:

2015:

CP: – 15.000.000;
CS: – 15.000.000.

3.Tab.E.8
DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO

Alla Tabella E, missione Infrastrutture pubbliche e logistica, programma Opere strategiche, edilizia statale e interventi speciali e per pubbliche calamità, Legge di stabilità 228 del 2012, articolo 1, comma 184, «Prosecuzione della realizzazione del sistema MOSE», apportare le seguenti variazioni:

Riduzione:

2015:

CP: –261.000.000;
CS: –261.000.000.

2016:

CP: –330.000.000;
CS:-330.000.000.

Conseguentemente alla medesima Tabella E missione Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente programma Gestione delle risorse idriche, tutela del territorio e bonifiche, voce Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, legge 147 del 2013, Difesa del suolo e tutela ambientale, apportare le seguenti variazioni:

Rifinanziamento:

2015:

CP: + 261.000.000;
CS: + 261.000.000.

2016:

CP: + 330.000.000;
CS: + 330.000.000.

3.Tab.E.9
CIOFFI, SCIBONA, CIAMPOLILLO, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Alla tabella E, missione infrastrutture pubbliche e logistica, programma Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità, voce Infrastrutture e trasporti, decreto-legge n. 98 del 2011 – Art. 32, comma 1, punto 2: Assegnazione di risorse alle piccole e medie opere nel Mezzogiorno (Settore n. 279) Interventi diversi (1.7 – cap. 7174), apportare le seguenti variazioni;

Rifinanziamento;

2015:

CP: + 10.000.000;
CS: + 10.000.000.

2016:

CP: + 20.000.000
CS: + 20:000.000.

Conseguentemente, alla tabella E, missione Infrastrutture pubbliche e logistica, programma Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità, voce Infrastrutture e trasporti, legge n. 147 del 2013 – Art. 1, comma 71: Prosecuzione e completamento del sistema MOSE (Settore n. 27) Interventi diversi (1.7cap. 7200/P), apportare le seguenti variazioni:

Riduzione:

2015:

CP: – 10.000.000;
CS: – 10.000.000.

2016:

CP: –20.000. 000;
CS:- 20.000. 000.

3.Tab.E.10
SCIBONA, CIOFFI, BULGARELLI, LEZZI

Alla Tabella E, missione Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, programma Gestione delle risorse idriche, tutela del territorio e bonifiche, voce Ambiente e tutela del territorio e del mare, legge n. 147 del 2013: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014): – Art. 1, comma 111: Interventi di messa in sicurezza del territorio contro il dissesto idrogeologico (Settore n. 19) Difesa del suolo e tutela ambientale (1.9 – cap. 7511), apportare le seguenti variazioni:

Rifinanziamento:

2015:

CP: + 300.000;
CS: +300.000.

2016:

CP: + 130.000.000;
CS: + 130.000.000.

Conseguentemente, alla tabella E, missione Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto, programma Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario, voce Infrastrutture e Trasporti, decreto-legge n. 98 del 2011: Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria: – Art. 32, comma 1, punto 4: Assegnazione di risorse a favore di RFI per la linea alta velocità/alta capacità Milano-Genova: Terzo Valico dei Giovi – secondo lotto (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (2.5 – cap. 7518), apportare le seguenti variazioni:

2015:

Riduzione:

CP: – 300.000;
CS: – 300.000.

2016:

Riduzione:

CP: – 30.000.000;

CS: – 30.000.000.

Rifinanziamento :

CP: –
CS: –


G/1698/101/5
LANZILLOTTA

La 5a Commissione,

premesso che:

il tema della sicurezza della rete delle Pubbliche Amministrazioni sta diventando un tema sempre più rilevante, anche nell'ottica della tutela dei dati personali dei cittadini come previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni;

i programmi per elaboratore non validi aumentano i! rischio di furto dei dati in possesso della Pubblica Amministrazione e, inoltre, possono provocare instabilità ai sistemi informatici, in quanto non vengono regolarmente aggiornati i sistemi di protezione forniti dai diversi produttori di software;

a seguito dell'adozione di politiche che hanno reso obbligatoria la digitalizzazione dei processi e dei trattamenti delle informazioni da parte della Pubblica Amministrazione, si rende necessario adottare un modello organizzativo e gestionale che possa efficacemente e automaticamente assicurare la tutela e la riservatezza dei dati personali e sensibili dei cittadini in possesso delle Istituzioni:

tale modello organizzativo deve prioritariamente prevedere un continuo controllo dell'aggiornamento e della legittimità del possesso dei programmi per elaboratore presenti su tutti i computer in possesso della Pubblica Amministrazione;

impegna il Governo:

a far sì che le pubbliche amministrazioni centrali adottino un modello organizzativo e gestionale che consenta di verificare in tempo reale la conformità dei sistemi operativi e la legittimità del possesso e dell'utilizzo dei programmi per elaboratore nell'ambito della pubblica amministrazione centrale;

ad individuare opportune risorse per realizzare gli obiettivi indicati in premessa, tramite la costituzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri di un Fondo "Sicurezza della Rete".

G/1698/102/5
BIGNAMI, PEPE, MAURIZIO ROMANI, MUSSINI

La 5a Commissione, in sede di esame del disegno di legge n. 1698, impegna il Governo a valutare l'opportunità di dare attuazione al contenuto dell'emendamento 1.919.

G/1698/103/5
CENTINAIO, COMAROLI, TOSATO

La 5a Commissione, in sede di esame del disegno di legge n. 1698, impegna il Governo a valutare l'opportunità di dare attuazione al contenuto dell'emendamento 1.956.

G/1698/104/5
SUSTA, DI BIAGIO

La 5a Commissione, in sede di esame del disegno di legge n. 1698, impegna il Governo a valutare l'opportunità di dare attuazione al contenuto dell'emendamento 1.959.

G/1698/105/5
VERDUCCI, MATURANI, STEFANO ESPOSITO, FABBRI, VACCARI, GIANLUCA ROSSI, CAPACCHIONE, FISSORE, ELENA FERRARA, ZANONI, CARDINALI, ANGIONI, TOMASELLI, FILIPPI

La 5a Commissione, in sede di esame del disegno di legge n. 1698, impegna il Governo a valutare l'opportunità di dare attuazione al contenuto dell'emendamento 1.998 (testo 2).

G/1698/106/5
PIGNEDOLI, GATTI, BERTUZZI, RUTA, ALBANO, FASIOLO, SAGGESE, VALENTINI, PADUA

La 5a Commissione, in sede di esame del disegno di legge n. 1698, impegna il Governo a valutare l'opportunità di dare attuazione al contenuto dell'emendamento 1.1316.

1.764 (testo 2)
CONTE

Dopo il comma 105, aggiungere il seguente:

«105-bis. Le associazioni e le fondazioni onlus, destinatari di disposizioni testamentarie, che abbiano proposto l'istanza per la formazione dell'inventario ai sensi dell'articolo 769 del Codice di procedura civile, acquistano la proprietà dei beni ereditati in virtù del possesso continuato decennale».

1.935 (testo 3)
MILO

Dopo il comma 114 aggiungere il seguente:

"114-bis. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le associazioni maggiormente rappresentative del settore armiero sul territorio nazionale, sono definiti, nel rispetto delle direttive comunitarie, un protocollo per attivare le misure di sburocratizzazione dei procedimenti amministrativi, anche attraverso la digitalizzazione delle questure e delle prefetture, e misure di semplificazione delle procedure di esportazione, riguardanti il settore armiero e sportivo-venatorio nazionale. Per lo svolgimento e la realizzazione di tutte le attività relative alle competenze, previste dal periodo precedente, le amministrazioni devono provvedere con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi e maggiori oneri. "

1.1078 (testo 2)
FEDELI, GUERRA, MANCONI, PADUA, SERRA, DALLA ZUANNA, AMATI, BIANCONI, BORIOLI, CANTINI, COLLINA, D'ADDA, DE CRISTOFARO, DEL BARBA, DI BIAGIO, DIRINDIN, FABBRI, FASIOLO, FATTORINI, FAVERO, ELENA FERRARA, FILIPPIN, GRANAIOLA, ICHINO, IDEM, LAI, LO GIUDICE, MANASSERO, MATTESINI, MATURANI, MAZZONI, ORRÙ, PAGLIARI, PALERMO, PARENTE, PEGORER, PETRAGLIA, PEZZOPANE, ROMANO, GIANLUCA ROSSI, RUTA, SPILABOTTE, VACCARI, VALDINOSI, ZANONI

Dopo il comma 128, aggiungere il seguente:

«128-bis. Per l'esercizio finanziario 2015, la Presidenza del Consiglio dei ministri provvede, nell'ambito degli ordinari stanziamento del proprio bilancio e nel limite di 8.000.000,00 di euro al finanziamento delle spese relative alla realizzazione del programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale previsto dall'articolo 18, comma 3 bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, attuativo del Piano nazionale di azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani, di cui all'articolo 13, comma 2 bis, della legge 11 agosto 2003, n. 228, nonché per la realizzazione delle correlate azioni di supporto e di sistema. Fino all'adozione del Piano d'Azione Nazionale contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani, di cuiall'articolo 13, comma 2-bis, della legge 11 agosto 2003, n. 228, e del decreto del Presidente del Consiglio dei minsitri, di cui all'articolo 18, comma 3-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi di protezione delle vittime di tratta e di grave sfruttamento, restano validi, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, il programma di assistenza, adottato ai sensi dell'articolo 13, comma 1, della legge 11 agosto 2003, n. 228 e dell'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ed i conseguenti progetti in essere al 31 dicembre 2014.».

1.1224 (testo 3)
GUERRIERI PALEOTTI, BROGLIA, DEL BARBA, LAI, SANGALLI, SPOSETTI, VERDUCCI, ZANONI

Dopo il comma 140, aggiungere i seguenti:

«140-bis. Nell'ambito del piano di cui al comma 140, una quota pari a 30 milioni di euro è destinata alla concessione di un credito d'imposta, in favore delle micro, piccole e medie imprese che, al fine di rafforzare la gestione dei processi di internazionalizzazione e di incrementare gli ordinativi e il fatturato delle sui mercati al di fuori del territorio nazionale, assumono, per un periodo non superiore a 36 mesi, anche non consecutivi, figure professionali di comprovata e documentata esperienza lavorativa nel campo del commercio internazionale, al fine di rafforzare la gestione di processi e programmi di internazionalizzazione ed incrementare il fatturato dell'impresa sui mercati al di fuori del territorio nazionale. Il credito d'imposta è riconosciuto alle micro, piccole e medie imprese per un ammontare pari al 35 per cento delle spese sostenute.

140-ter. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, da adottare, di concerto con Il Ministero del lavoro, sentita l'Agenzia delle Entrate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità applicative delle agevolazioni di cui al comma 140-bis.».

1.9203/4 (testo 2)
BONFRISCO, D'ALÌ, CERONI, MANDELLI

All'emendamento 1.9203:

al comma 90-bis, dopo le parole: "settore agricolo", inserire le seguenti: "e turistico";

al comma 90-bis, sostituire le parole: "250 giornate" con le seguenti: "150 giornate";

il comma 90-ter è soppresso;

sostituire le parole da: "Conseguentemente:" fino alla fine, con le seguenti:

"Conseguentemente:

l'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, è sostituito dal seguente: «1. I canoni annui per i permessi di prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione e di stoccaggio nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana, sono così determinati:

permesso di prospezione: 1.000 euro per chilometro quadrato;

permesso di ricerca: 1.000 euro per chilometro quadrato;

permesso di ricerca in proroga: 1.000 euro per chilometro quadrato;

concessione di coltivazione: 10.000 euro per chilometro quadrato;

concessione di coltivazione in proroga: 10.000 euro per chilometro quadrato;

concessione di stoccaggio insistente sulla relativa concessione di coltivazione: 5.000 euro per chilometro quadrato;

concessione di stoccaggio in assenza di relativa concessione di coltivazione: 5.000 euro per chilometro quadrato.

110-ter. I superiori canoni valgono anche nel caso di rilascio del titolo concessorio unico, di cui all'articolo 38 del d.l. 12 settembre 2014, n. 133 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.

110-quater. Le disposizioni di cui ai commi 110-bis e 110-ter si applicano a decorrere dal 12 settembre 2014.».