GIUNTA PER IL REGOLAMENTO
MERCOLEDI' 30 LUGLIO 2014
16a seduta

Presidenza del Presidente del Senato
GRASSO


La seduta inizia alle ore 10.45.

Il PRESIDENTE, in via preliminare, osserva che la Giunta per il Regolamento è stata convocata, anche sulla base di una serie di richieste avanzate in Assemblea, con riguardo all'applicazione della cosiddetta regola del canguro nel corso dell'esame del disegno di legge di riforma costituzionale. A tale riguardo, rileva che tale procedura è stata già applicata in Senato, sulla base dell'articolo 102, comma 4, del Regolamento, e dei precedenti richiamati in calce alle disposizioni regolamentari, per far fronte a condizioni di emergenza e necessità politica. Ed in effetti, anche in questo caso, si è posta una situazione di urgenza, a seguito della decisione politica assunta dalla maggioranza parlamentare, nella Conferenza dei Capigruppo, di contingentare l'esame del disegno di legge costituzionale. A fronte dell'urgenza determinata dal dato politico, è obbligo del Presidente del Senato utilizzare tutti i mezzi messi a disposizione dal Regolamento per assicurare il rispetto del calendario, ed è in questo quadro che la Presidenza ha applicato la regola del "canguro". A proposito di questo strumento, può tracciarsi un'analogia con il Regolamento della Camera dei deputati solo sotto il profilo del metodo, in quanto nell'altro ramo del Parlamento vige una disciplina regolamentare che costituisce in parte la codificazione della prassi già emersa a partire dalla Presidenza Iotti. Al di là di tali considerazioni, va comunque sottolineato che in Senato la regola del "canguro" è stata applicata anche ai disegni di legge costituzionale già in due precedenti, risalenti alla Presidenza Pera, nel 2002 e nel 2004.
Alla luce di tali elementi di fatto, per evitare che siano continuamente riproposte le stesse contestazioni alle decisioni della Presidenza, ritiene inevitabile prendere atto che o si modifica la decisione sul contingentamento, cambiando il dato politico di riferimento, oppure si riconosce che la Presidenza deve utilizzare gli strumenti disponibili per assicurare il rispetto delle determinazioni politiche della Conferenza dei Capigruppo.
Chiede pertanto alla Giunta di esprimersi con un voto per dare atto dell'applicazione del Regolamento.

Il senatore ZANDA afferma l'esigenza di mantenere il calendario con la tempistica già prevista e ritiene a tal fine necessaria l'applicazione della regola del "canguro", assolutamente legittima sulla base del Regolamento, dei precedenti e della prassi parlamentare. In realtà, la mediazione proposta dal cosiddetto lodo Chiti avrebbe permesso di evitare tale soluzione concentrando la discussione sui temi più importanti, ma il tentativo non è andato a buon fine. Di conseguenza, a fronte di quasi ottomila emendamenti, dei quali molti seriali, il ricorso ai poteri del Presidente è risultato non solo opportuno, ma inevitabile, anche perché il Regolamento deve essere osservato in tutte le sue parti, non solo quando fa comodo.
Si riserva quindi di intervenire su altre questioni regolamentari dopo il voto sul tema in esame.

Il senatore TORRISI si dichiara a favore del ricorso alla regola del "canguro", che appare giustificata dall'urgenza posta dal contingentamento dei tempi d'esame del provvedimento e confortata dai precedenti richiamati. Aggiunge che la Presidenza dovrebbe procedere allo stesso modo laddove si ripresentasse l'esigenza di usare tale procedura.

Il senatore CALDEROLI, a proposito dell'urgenza del provvedimento all'esame dell'Aula, osserva in primo luogo che nella Conferenza dei Capigruppo non è stato fissato un termine per la conclusione dei lavori ma una semplice previsione; in secondo luogo, precisa che l'Assemblea non ha approvato il contingentamento dei tempi, che resta esclusiva responsabilità della Capigruppo.
In merito alla regola del "canguro", rileva che nella pronuncia della Giunta per il Regolamento del 17 luglio 1996, si fa espresso riferimento all'articolo 85 del Regolamento della Camera, che fu modificato l'anno successivo, e pertanto giudica necessario che la Giunta proceda ad una nuova interpretazione della procedura alla luce della modifica nel frattempo intervenuta. Ritiene comunque legittimo, in termini generali, l'utilizzo del cosiddetto "canguro", ma con l'avvertenza che "est modus in rebus", soprattutto con riferimento ad un effetto preclusivo che ha determinato un salto di più di 600 pagine. Fa inoltre rilevare che, a quanto gli risulta, il Presidente non ha preliminarmente indicato gli emendamenti che sarebbero stati preclusi per effetto di tale strumento. Per tali ragioni ritiene del tutto inopportuno l'uso del "canguro" fatto con queste modalità.

Il senatore PALMA dichiara di essere, alla luce dei precedenti, in linea di principio favorevole al ricorso al "canguro" nella votazione degli emendamenti. Tuttavia, non condivide le affermazioni del Presidente quando limita l'analogia al Regolamento della Camera genericamente al metodo. Infatti, se si compie un'operazione analogica, questa deve riguardare le specifiche norme regolamentari e quindi, nel caso in questione, non si dovrebbe ignorare il contenuto degli articoli 85, comma 8, e 85-bis del Regolamento della Camera, con particolare riferimento ai meccanismi che ne temperano gli effetti bilanciando i diritti di maggioranza e opposizione. Ritiene, infatti, che un'applicazione meno estrema e più condivisa del "canguro" consenta di rendere il confronto meno aspro e di proseguire i lavori con maggiore serenità. A tal fine, bisognerebbe verificare la possibilità, con un richiamo interpretativo alle norme regolamentari della Camera, di introdurre pure in Senato la segnalazione da parte dei Gruppi degli emendamenti più rilevanti, quale limite agli effetti del "canguro". La questione resta comunque essenzialmente politica e richiede pertanto uno sforzo politico per contemperare le contrapposte esigenze.

Il PRESIDENTE precisa che all'esame della Giunta vi è la questione dell'applicabilità o meno della regola del "canguro", non quella delle sue modalità di applicazione.

La senatrice LANZILLOTTA osserva, innanzitutto, che nella questione in esame non può essere invocato l'articolo 72 della Costituzione che, nel prevedere al quarto comma la riserva di assemblea in determinate materie, non fa riferimento alle procedure parlamentari utilizzate in Aula, limitandosi invece ad escludere il ricorso a procedure diverse da quella ordinaria, come la sede deliberante. Con riferimento all'applicabilità della regola del "canguro", si dichiara a favore del suo utilizzo, volto a bilanciare il rispetto del limite stabilito nel calendario dei lavori con il diritto a discutere nel complesso il disegno di legge. Inoltre, ritiene che non si possa pretendere di applicare in Senato solo alcune parti dell'articolo 85 del Regolamento della Camera, che costituisce un complesso articolato e coerente, che può operare solo nella sua integralità.

Il senatore BUCCARELLA, richiamando la pronuncia della Giunta per il Regolamento del 17 luglio 1996, sottolinea come essa si riferiva espressamente e limitatamente ad un disegno di legge di conversione di decreto-legge. L'analisi completa del precedente impone, pertanto, una conclusione radicale: l'emergenza che giustifica il ricorso al "canguro" si riferisce esclusivamente alla scadenza dei termini per la conversione dei decreti-legge. Non vede come ci si possa allontanare, seppure con una lettura sistematica, da questo dato, e da ciò consegue chiaramente l'inapplicabilità della procedura in questione ai disegni di legge costituzionale. D'altra parte, anche a voler considerare alcuni precedenti, non si comprende quale sia la situazione obiettiva di urgenza o emergenza nel caso in esame, al di là dell'imposizione del Governo, atteso che la legge costituzionale sarebbe destinata ad operare solo a partire dal 2018.

Il PRESIDENTE ribadisce che, nella prassi del Senato, la regola del "canguro" è già stata applicata ai disegni di legge costituzionale in due occasioni, nel 2002 e nel 2004. Aggiunge che, comunque, la sussistenza di una situazione urgente è stata valutata dalla Conferenza dei Capigruppo con una decisione a maggioranza, che rappresenta il dato politico di cui la Presidenza non può non tenere conto.

Il senatore BRUNO, in primo luogo, segnala l'esigenza di raccogliere con maggiore attenzione, in Aula, le richieste di intervento avanzate dai senatori, in modo da evitare il diffondersi di situazioni di malessere. In merito all'uso del "canguro", osserva che il richiamo al precedente della presidenza Mancino ha determinato più confusione che chiarezza, mentre il rinvio al Regolamento della Camera appare incongruente. Viceversa il riferimento più calzante risulta quello ai precedenti della Presidenza Pera. Rientra pertanto tra i poteri della Presidenza del Senato il ricorso alla regola del "canguro" anche nei disegni di legge costituzionale; tuttavia, l'applicazione di questo meccanismo va fatta cum grano salis, dovendosi riferire innanzitutto agli emendamenti effettivamente seriali.

La senatrice DE PETRIS, nel chiedere copia dei precedenti citati dal Presidente, ribadisce che, subito dopo la prima applicazione del "canguro" da parte della presidenza Mancino, la Camera introdusse l'articolo 85-bis del Regolamento, che esclude espressamente l'applicabilità di tale procedura nella discussione dei progetti di legge costituzionale. A tale proposito rimarca che, quando la riforma costituzionale passerà all'esame della Camera, emergerà con evidenza l'irregolarità della procedura seguita in Senato.
D'altra parte, anche a voler ritenere per assurdo ammissibile il "canguro" nel caso in esame, un utilizzo così fantasioso di tale strumento non si era mai verificato prima in questi termini e rappresenta un'assoluta e palese forzatura. A tale riguardo, va aggiunto che ad alcuni emendamenti l'effetto preclusivo non era affatto applicabile, trattandosi di proposte non seriali ma di contenuto diversificato e del tutto autonomo.
Con riferimento poi alla questione dell'urgenza, riafferma che il contingentamento dei lavori non è stato mai votato dall'Assemblea e che la data dell'8 agosto indicata nel calendario non costituisce un termine ma una semplice previsione di conclusione dei lavori, e pertanto non si giustifica in alcun modo l'uso da parte del Presidente di poteri così straordinari, ai quali la Presidenza Mancino fece ricorso soltanto a fronte di scadenze costituzionali relative alla conversione di un decreto-legge. In tal modo si concretizza la violazione del Regolamento, della sua ratio, della prassi e dei precedenti parlamentari, proprio in sede di esame di una riforma costituzionale.

Il senatore ZELLER ritiene che, ai fini dell'applicazione del "canguro", il riferimento al Regolamento della Camera sia inutile, in quanto l'articolo 102, comma 4, del Regolamento del Senato ricalca la lettera dell'articolo 85 del Regolamento della Camera. Anzi, in assenza di una disposizione analoga all'articolo 85-bis, si può sostenere, sulla base dell'argomento a contrario, che il Regolamento del Senato attribuisca al Presidente un potere molto più ampio, che evidentemente comprende pure la facoltà di ricorrere al voto per principi e al voto a scalare, anche nei disegni di legge costituzionale.

Il senatore RUSSO richiama l'attenzione sulle rilevanti differenze tra i regolamenti dei due rami del Parlamento, che rendono estremamente problematico il richiamo integrale al contenuto delle varie disposizioni. D'altra parte, nell'esame del disegno di legge costituzionale sono state fatte delle scelte che potrebbero apparire delle forzature, ma sono speculari ad altre forzature compiute da alcuni Gruppi con riferimento ad altre disposizioni regolamentari. Come già rilevato dal senatore Zanda, la mediazione proposta dal senatore Chiti avrebbe potuto evitare tutto questo, ma purtroppo non è stata accolta.

Il senatore SANTANGELO, nel condividere la posizione precisa e puntuale del senatore Buccarella, dichiara che, al di là della questione relativa alla regola del "canguro", è stata la complessiva applicazione delle disposizioni del Regolamento a risultare inaccettabile per un disegno di legge costituzionale di questa importanza e di questa ampiezza. Il vero problema non è stato rappresentato, in realtà, dalla mole degli emendamenti ma dall'imposizione dell'urgenza da parte del Governo che, stabilendo una scadenza per l'esame del provvedimento, non ha consentito e non consente ai parlamentari di esercitare in modo sereno le proprie funzioni. Sono inoltre apparse censurabili le scelte sull'ammissione del voto per parti separate, in violazione della regola prescritta dal Regolamento sul significato logico e sull'autonomo valore normativo. Chiede pertanto che sia cambiato il metodo di conduzione dei lavori per assicurare la necessaria armonia e razionalità: se invece si continuerà così, sarà impossibile proseguire.
Rivendica, infine, la serietà e la correttezza del Gruppo al quale appartiene nell'esame del provvedimento e chiede di avere a disposizione le informazioni, anche con riguardo agli effetti preclusivi delle votazioni, necessarie a seguire i lavori con maggiore consapevolezza.

Il PRESIDENTE, in merito alla serenità dei lavori invocata dal senatore Santangelo, ricorda gli sforzi profusi per raggiungere una mediazione che consentisse, da una parte, di ridurre gli emendamenti e, dall'altra, di individuare e affrontare le tematiche essenziali. Anche se tale tentativo non ha avuto successo, e al di là della preclusione degli emendamenti seriali, ritiene comunque che l'Assemblea abbia avuto la possibilità di pronunciarsi sui temi fondamentali, come ad esempio l'elezione universale e diretta del Senato. Con riferimento alla richiesta di maggiori informazioni, risponde che non è possibile prevedere in anticipo tutte le alternative che possono in ipotesi verificarsi in relazione all'andamento congiunturale dei lavori in Aula.

Il senatore FERRARA, in primo luogo, con il riferimento all'espressione "decisione politica" utilizzata dal Presidente, richiama la definizione data da Aristotele alla politica come "giusto contributo che ogni cittadino dà all'andamento della città e dello Stato", e rileva che si tratta di un enunciato simile ad alcune espressioni utilizzate dal Regolamento del Senato, agli articoli 8, 100, comma 8, e 102, comma 4, tutti relativi ai poteri e alle prerogative del Presidente. Proprio l'esercizio di questi poteri appare essenziale, al di là di soluzioni analogiche o triangolazioni tra Camera, Senato ed Esecutivo, per risolvere lo stallo che si è determinato nell'esame del disegno di legge costituzionale. In effetti, la situazione politica si è molto deteriorata, in particolare per effetto del comportamento del Governo, per molti aspetti senza precedenti, e per superare tali difficoltà appare essenziale la mediazione del Presidente, a cui si fa appello perché eserciti i propri poteri bilanciando le diverse istanze e in modo imparziale.

Il PRESIDENTE fa presente che, esaurita la discussione, la Giunta deve ora esprimersi con una deliberazione sulla questione se, alla luce dei precedenti e della prassi, trovi conferma la facoltà del Presidente di ricorrere alla regola del "canguro" e se, in base al Regolamento del Senato, con particolare riferimento agli articoli 100, comma 8, e 102, comma 4, essa sia applicabile anche ai disegni di legge costituzionale. Dà quindi lettura di una proposta di parere del seguente tenore: "La Giunta per il Regolamento, in conformità dei precedenti e della prassi consolidata, a seguito della pronuncia della Giunta per il Regolamento del 17 luglio 1996, conferma che è facoltà della Presidenza, alla luce del combinato disposto degli articoli 100, comma 8 e 102, comma 4, del Regolamento, avvalersi della cosiddetta regola del canguro, anche per l'esame dei disegni di legge costituzionale".

Il senatore PALMA, nel manifestare alcune perplessità sul tenore di tale proposta, conferma di essere tendenzialmente favorevole alla regola del "canguro", ma reputa tuttavia necessario che si faccia riferimento anche alle modalità del suo utilizzo, con un richiamo espresso ai temperamenti necessari nell'applicazione della procedura in questione.

Il senatore CALDEROLI ritiene che, con una valutazione di buon senso, potrebbe inserirsi nella proposta di parere la previsione di votazioni intermedie nel caso di ricorso al "canguro".

Il PRESIDENTE ricorda che nel Regolamento del Senato, a differenza di quello della Camera, non si fa riferimento a criteri per procedere a votazioni intermedie.

Il senatore PALMA replica che, pur essendo vero quanto affermato dal Presidente, tuttavia nell'altro ramo del Parlamento non si attribuisce un potere quasi assoluto al Presidente nell'applicazione della regola del "canguro", cosa che potrebbe verificarsi in Senato se, pure in assenza di una base normativa esplicita di tale procedura, si dovesse dare un'interpretazione ampia e priva di limiti all'articolo 102, comma 4, del Regolamento, senza alcun contrappeso. Un parere che confermi l'applicabilità del "canguro" con gli opportuni temperamenti, come ad esempio la segnalazione degli emendamenti da parte dei Gruppi, potrebbe favorire un'ampia condivisione della decisione e dare un importante contributo alla serenità dei lavori.

Il senatore ZANDA, nel chiedere chiarimenti in ordine al significato dell'intervento appena svolto dal senatore Palma, ricorda che tutti i Gruppi devono ritenersi vincolati alla deliberazione che assumerà la Giunta per il Regolamento. Ritiene comunque che il punto di diritto sia stato risolto dall'intervento del senatore Zeller, secondo cui il potere del Presidente può trovare fondamento nell'articolo 102, comma 4, a questo punto senza la necessità di ricorrere al Regolamento della Camera, e invita pertanto a votare la proposta di parere formulata del Presidente.

La senatrice DE PETRIS ritiene assolutamente improprio il riferimento all'articolo 102, comma 4, del Regolamento del Senato, in quanto tale disposizione disciplina esclusivamente la modifica dell'ordine delle votazioni, e per tale motivo occorre richiamare nel parere, come fece la Giunta per il Regolamento del 17 luglio 1996, l'articolo 85 del Regolamento della Camera. In caso contrario, non vi è altra strada che modificare il Regolamento del Senato, secondo le procedure a tale scopo previste.

Il PRESIDENTE, rispondendo alla richiesta della senatrice De Petris, dichiara che sulla proposta di parere possono ovviamente essere presentati emendamenti, specificando che la Presidenza e gli Uffici hanno sempre assicurato l'esercizio dei diritti delle minoranze.

La senatrice DE PETRIS tiene a precisare che le sue contestazioni non hanno mai riguardato gli Uffici, i quali hanno sempre garantito l'imparzialità. A tale riguardo, non condivide assolutamente la campagna di denigrazione condotta nei confronti dei dipendenti del Senato, iniziata con la vicenda relativa alla copertura del decreto-legge sugli 80 euro.

Il senatore BUCCARELLA ribadisce che l'origine di tutte le difficoltà è stata l'imposizione della attuale tempistica, intollerabile per una riforma costituzionale. Solo un cambio di atteggiamento sui tempi e sulle modalità di esame può modificare tale situazione.

Il senatore ZANDA fa presente e ricorda a tutti che, per il proprio Gruppo, i lavori parlamentari possono proseguire anche oltre la data dell'8 agosto.

La senatrice FINOCCHIARO pone la questione se fare espresso riferimento, nel parere proposto, ai precedenti di uso del "canguro" nei disegni di legge costituzionale.

Il PRESIDENTE dispone che i già citati precedenti del 2002 e 2004 siano distribuiti ai componenti della Giunta.

Interviene il senatore CALDEROLI per chiedere che senso abbia il riferimento, contenuto nella proposta del parere, al comma 8 dell'articolo 100 del Regolamento del Senato.

Il PRESIDENTE rileva che la disposizione, che disciplina i poteri della Presidenza in materia di inammissibilità degli emendamenti e di coordinamento del testo, è stata già citata nella pronuncia della Giunta per il Regolamento del 17 luglio 1996, ed ha un senso essenzialmente rafforzativo.

Il senatore FERRARA è del parere che tale riferimento potrebbe anche omettersi.

Il senatore PALMA, precisando la posizione già assunta, si dichiara favorevole alla proposta di parere formulata, affidandosi alla prudente saggezza della Presidenza nella concreta applicazione della regola del "canguro". Riferendosi poi all'ultimo intervento del senatore Zanda, invita i colleghi a evitare toni che rischiano di alimentare le tensioni.

Il senatore SANTANGELO ricorda, come già è stato fatto da altri colleghi, che il parere della Giunta per il Regolamento del 17 luglio 1996 richiama espressamente l'articolo 85 del Regolamento della Camera, e ritiene pertanto opportuno eliminare, nel testo della proposta in esame, il riferimento a tale pronuncia, anche perché essa riguarda solo i disegni di legge di conversione di decreti-legge.

Il PRESIDENTE comunica che la senatrice De Petris ha presentato tre emendamenti alla proposta di parere, sottoscritti anche dai senatori Buccarella e Santangelo.

La senatrice DE PETRIS illustra il primo emendamento, che è volto ad espungere dal testo il riferimento alla prassi consolidata e alla pronuncia della Giunta per il Regolamento del 17 luglio 1996.

Il senatore BUCCARELLA illustra il secondo emendamento, volto a sostituire nel testo del parere la parola "conferma" con "dispone".

Il senatore SANTANGELO interviene per illustrare il terzo emendamento, che è diretto a sostituire le parole: "avvalersi della cosiddetta regola del canguro" con le seguenti: "stabilire con decisione inappellabile l'inammissibilità degli emendamenti ripetitivi e privi di ogni portata modificativa".

Sugli emendamenti interviene il senatore BRUNO, che con riguardo alla prima proposta emendativa ritiene opportuno lasciare il riferimento alla prassi e alla pronuncia della Giunta del 1996, con riferimento al secondo emendamento, considera improprio il verbo "dispone" utilizzato, e infine si pronuncia decisamente contro il terzo emendamento, reputando adeguata l'originaria formulazione della proposta.

Il PRESIDENTE passa quindi alle votazioni.

Posto ai voti, il primo emendamento, con quattro voti favorevoli e dieci contrari, non è approvato.

Il PRESIDENTE ritiene che il secondo emendamento, nella sua attuale formulazione, presenti profili di inammissibilità.

Interviene la senatrice DE PETRIS per riformulare il secondo emendamento sostituendo la parola "dispone" con la parola "delibera".

Posto ai voti, il secondo emendamento, come riformulato, con sei voti a favore e otto contrari, non è approvato.

Posto ai voti, il terzo emendamento, con tre voti a favore, dieci contrari e un voto di astensione, non è approvato.

Il PRESIDENTE pone quindi in votazione il parere, che è approvato con dieci voti a favore e quattro contrari.

Il senatore ZANDA interviene, come preannunciato all'inizio della seduta, per porre due questioni, già in parte sollevate in Aula. La prima concerne gli effetti preclusivi di emendamenti già respinti dall'Assemblea, su emendamenti dello stesso contenuto, ancorché riferiti ad altri articoli. La seconda questione attiene al voto segreto, che in via di premessa dovrebbe essere usato con enorme parsimonia, in primo luogo nell'interesse delle stesse minoranze. A suo giudizio, infatti, devono essere votate a scrutinio segreto solo le norme per cui tale modalità di voto è espressamente e strettamente prevista dal Regolamento, con esclusione di tutti gli altri profili. Lo stesso criterio deve applicarsi anche alle disposizioni che attengono ai diritti civili, per i quali, inoltre, il voto segreto va ammesso solo per le norme positive che li limitano o comprimono, non per le disposizioni che disciplinano il procedimento legislativo.

La senatrice DE PETRIS, intervenendo sull'ordine dei lavori, rileva come in precedenti sedute della Giunta fossero già rimasti in sospeso due argomenti, il primo relativo agli effetti preclusivi di un ordine del giorno rispetto all'adozione di un testo base, il secondo sulla facoltà di sostituzione dei componenti delle Commissioni da parte dei Gruppi di appartenenza, con la possibile audizione dei senatori interessati. Ritiene pertanto che, prima di affrontare nuove tematiche, debbano essere risolte le questioni sospese.

Il senatore CALDEROLI, a proposito delle richieste formulate dal senatore Zanda, ritiene assolutamente inopportuno e incongruo tornare a discutere su un tema, quale il voto segreto, su cui la Giunta per il Regolamento ha già dato all'unanimità mandato al Presidente a decidere caso per caso nella seduta del 23 luglio scorso, aggiungendo che la Presidenza già ha fatto una prima valutazione di ammissibilità del voto segreto con riguardo agli articoli 1 e 2 del provvedimento all'esame dell'Aula. L'argomento deve pertanto considerarsi chiuso, tanto più in assenza di "incidenti", richiesti dal comma 5 dell'articolo 113 quale presupposto per sottoporre le questioni in materia alla Giunta.
Con riferimento al tema degli effetti preclusivi, invita alla massima cautela, in quanto gli emendamenti devono essere considerati nella loro interezza, e un uso eccessivamente ampio della preclusione può avere effetti potenzialmente deflagranti sullo stesso esito della riforma costituzionale. Se poi alcune richieste nascondono, in realtà, l'obiettivo di eliminare mediante un parere della Giunta i voti segreti già ammessi, dichiara con franchezza che questo eventuale proposito è inaccettabile: lo scrutinio segreto può essere eliminato soltanto mediante una modifica del Regolamento, secondo le procedure previste, ma le disposizioni regolamentari, finché restano in vigore, vanno applicate.

Il senatore ZANDA, precisando la propria posizione e per evitare qualunque equivoco, dichiara di non avere alcuna intenzione di eliminare lo scrutinio segreto, ma di essere a favore di un'applicazione più rigorosa possibile della norma regolamentare in materia. In merito alla questione dell'effetto preclusivo, non ha difficoltà ad affermare che, a suo parere, siccome l'Aula ha bocciato reiteratamente l'elezione diretta del Senato, debbano considerarsi preclusi tutti gli emendamenti che facciano riferimento a tale contenuto anche se riferiti ad altri commi o anche altri articoli del disegno di legge.

La senatrice DE PETRIS ritiene che le questioni sollevate dal senatore Zanda potranno essere affrontate dalla Giunta per il Regolamento alla ripresa, dopo la pausa estiva.

Il PRESIDENTE osserva, in termini generali, che ai fini dell'effetto preclusivo delle votazioni, si deve considerare la corrispondenza degli emendamenti sotto il profilo sia di contenuto che topografico. In ordine al voto segreto, fa presente che la Giunta ha già assunto la propria determinazione e la questione pertanto potrà essere affrontata di nuovo solo a fronte di eventuali futuri incidenti. D'altra parte rammenta che, in materia di diritti civili, lo scrutinio segreto è stato ammesso solo in ipotesi ben delimitate, per la valutazione delle quali i criteri sono stati già comunicati all'Assemblea, e anche in tali casi si potrà verificare, se richiesta, la possibilità di procedere al voto per parti separate. Con riferimento inoltre agli argomenti rimasti in sospeso e richiamati dalla senatrice De Petris, ritiene che potranno essere affrontati in altro momento, atteso che l'odierna convocazione è stata determinata da questioni urgenti emerse con riguardo al provvedimento all'esame dell'Aula. A tale proposito, si augura infine che, con la collaborazione di tutti, i lavori parlamentari possano proseguire in un clima di ordine e serenità.


La seduta termina alle ore 13.40.