INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)

MERCOLEDÌ 20 SETTEMBRE 2017
359ª Seduta

Presidenza del Presidente
MUCCHETTI

La seduta inizia alle ore 15,35.


IN SEDE CONSULTIVA

(2681) Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 2ª Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore SCALIA (PD), relatore, illustra il provvedimento in titolo, che reca delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza.
Il provvedimento si compone di 16 articoli suddivisi in 3 Capi: il Capo I (articoli 1-2) reca disposizioni generali; il Capo II (articoli 3-15) detta principi e criteri direttivi per la riforma della disciplina delle procedure di crisi e dell'insolvenza; il Capo III (articolo 16) prevede disposizioni finanziarie.
L'articolo 1 delega il Governo a emanare, entro dodici mesi dall'entrata in vigore del disegno di legge, uno o più decreti legislativi per riformare le procedure concorsuali, la disciplina della composizione delle crisi da sovraindebitamento e il sistema dei privilegi e delle garanzie.
Nell'esercizio della delega il Governo deve tenere conto della normativa europea, nonché dei principi della model law elaborati in materia di insolvenza dalla Commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale internazionale - UNCITRAL. La disposizione delinea inoltre il procedimento per l'emanazione dei decreti legislativi di attuazione della delega, prevedendo, tra l'altro, anche il parere delle competenti Commissioni parlamentari.
L'articolo 2, che individua i principi generali di delega, interviene anzitutto sulle definizioni, prevedendo la sostituzione del termine "fallimento" con l'espressione "liquidazione giudiziale". Il Governo dovrà inoltre eliminare dalla disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi la dichiarazione di fallimento d'ufficio e distinguere i concetti di stato di crisi e di insolvenza, configurando la crisi come probabilità di futura insolvenza.
Quanto alle procedure, il Governo è chiamato ad adottare un unico modello processuale per l'accertamento dello stato di crisi o dello stato di insolvenza, che dovrà ricalcare il procedimento per la dichiarazione di fallimento attualmente disciplinato dall'articolo 15 della legge fallimentare. A tale modello processuale unitario dovranno essere assoggettate tutte le categorie di debitori, con la sola esclusione degli enti pubblici.
Per quanto riguarda l'autorità giudiziaria territorialmente competente il Governo deve procedere alla sua individuazione ricorrendo alla nozione di "centro degli interessi principali del debitore", definito dall'articolo 3 del Regolamento (UE) 2015/848 del 20 maggio 2015 come il luogo in cui il debitore esercita la gestione dei suoi interessi in modo abituale e riconoscibile dai terzi. Saranno conseguentemente i giudici competenti per il territorio ove è situato tale centro d'interessi a essere titolari dell'apertura della procedura d'insolvenza.
Il Governo nell'esercizio della delega dovrà, tra l'altro, attribuire priorità alla trattazione delle proposte che assicurino la continuità aziendale, considerando la liquidazione giudiziale come extrema ratio; prevedere che la notificazione degli atti nei confronti del debitore professionista o imprenditore venga effettuata attraverso posta elettronica certificata; ridurre i costi e la durata delle procedure concorsuali; assicurare la specializzazione dei giudici addetti alla materia concorsuale e ampliarne la competenza; armonizzare le procedure di gestione della crisi e dell'insolvenza del datore di lavoro con le forme di tutela dell'occupazione e del reddito dei lavoratori che trovano fondamento nella Carta sociale europea e nelle direttive 2008/94/CE e 2001/23/CE.
Ricorda quindi l'articolo 3, che detta principi e criteri direttivi per la disciplina della crisi del gruppo societario, prefigurando disposizioni volte a consentire lo svolgimento di una procedura unitaria per la trattazione dell'insolvenza delle società del gruppo e prevedendo, comunque, che, anche in caso di procedure distinte che si svolgano in sedi giudiziarie diverse, vi siano obblighi di reciproca informazione a carico degli organi procedenti.
In particolare, la disposizione detta una serie di principi generali relativi all'insolvenza di una o più imprese appartenenti a un gruppo societario. In primo luogo, il Governo è delegato a definire il concetto di "gruppo di imprese". Dovrà inoltre prevedere a carico delle imprese appartenenti al gruppo specifici obblighi dichiarativi nonché, se redatto, il deposito del bilancio consolidato di gruppo; consentire all'organo di gestione della procedura concorsuale di rivolgersi alla CONSOB o a qualsiasi altra autorità pubblica in possesso di informazioni al fine di verificare l'esistenza di collegamenti di gruppo o di richiedere alle società fiduciarie le generalità degli effettivi titolari delle azioni o quote; prevedere che i finanziamenti all'impresa in crisi provenienti da altre società o imprese del gruppo siano in sede di rimborso posposti di grado (postergati) se sussistono i presupposti per la postergazione.
La disposizione individua poi specifici principi e criteri direttivi per la gestione unitaria del concordato preventivo di gruppo. In particolare, il Governo dovrà prevedere un'unica autorità giudiziaria competente a gestire la procedura, un unico commissario giudiziale e il deposito in un unico fondo per le spese di giustizia. Inoltre, in base al principio che vuole mantenute autonome le masse attive e passive delle singole imprese, la votazione della proposta di concordato da parte dei creditori delle imprese del gruppo dovrà essere contestuale ma separata e saranno escluse dal voto le imprese del gruppo che vantino crediti verso le altre imprese assoggettate alla procedura.
Con l'articolo 4 il disegno di legge delega prevede l'introduzione di una fase preventiva di allerta e di composizione assistita della crisi, finalizzata a incentivare l’emersione anticipata della crisi e ad agevolare lo svolgimento di trattative tra debitore e creditori; il Governo specificherà l'ambito di applicazione, escludendo comunque le società quotate in Borsa e le grandi imprese
Le informazioni sulla crisi dell’impresa sono raccolte ed eventualmente trasmesse da tre tipologie di organismi: un organismo istituito presso le Camere di commercio, gli organi di controllo societari e di revisione, i creditori pubblici qualificati (come, ad esempio, l'Agenzia delle entrate, gli enti previdenziali, gli agenti della riscossione delle imposte). La procedura di composizione della crisi si avvia sempre presso l’organismo della Camera di commercio: su istanza del debitore, o su informativa dell’organo di controllo circa l'esistenza di indizi fondati di uno stato di crisi, o su informativa dei creditori pubblici qualificati i quali segnalano agli organi di controllo della società e all'organismo di composizione "il perdurare di inadempimenti di importo rilevante". La rilevanza degli inadempimenti è valutata tenendo conto delle caratteristiche dell'impresa; si segnala che i creditori pubblici dovranno prima avvisare la società del carattere rilevante del debito accumulato e, se questa non adempierà alle obbligazioni ovvero non attiverà le procedure di composizione della crisi, dovranno segnalare l'inadempimento agli organi di controllo della società e all'organismo di composizione, entro i successivi tre mesi.
L’esito del meccanismo delineato dall'articolo 4 può essere: un accordo con i creditori o, in assenza di accordo, la comunicazione al pubblico ministero da parte dell’organismo per l’accertamento dell’insolvenza in sede giudiziale
L'articolo 5 detta principi e criteri direttivi volti all'incentivazione di tutti gli strumenti di composizione stragiudiziale della crisi, già attualmente disciplinati dal legislatore. Si tratta, in particolare, degli accordi di ristrutturazione dei debiti, dei piani attestati di risanamento e delle convenzioni di moratoria.
Il successivo articolo 6 detta principi e criteri direttivi per la riforma dell'istituto del concordato preventivo, oggi disciplinato dagli articoli 160 e seguenti della legge fallimentare.
Detta inoltre specifici principi e criteri direttivi per il concordato preventivo delle società. La riforma è volta, in particolare, a individuare una disciplina maggiormente dettagliata per questi concordati che, pur rappresentando la maggioranza dei casi, non trovano nella legge fallimentare una autonoma considerazione. In particolare il Governo è chiamato a disciplinare compiutamente presupposti, legittimazione ed effetti dell'azione di responsabilità e dell'azione dei creditori della società.
L'articolo 7 individua principi e criteri direttivi cui il Governo dovrà attenersi per la disciplina della procedura di liquidazione giudiziale che, nell'intento del legislatore, dovrebbe sostituire l'attuale disciplina del fallimento.
Richiama quindi brevemente il contenuto dell'articolo 8, che detta principi e criteri direttivi per riformare l’istituto dell’esdebitazione e indica i presupposti per la sua applicazione; dell'articolo 9, che detta principi e criteri direttivi per la revisione della disciplina della composizione delle crisi da sovraindebitamento, attualmente prevista dalla legge n. 3 del 2012; dell'articolo 10, che delega il Governo a procedere al riordino e alla revisione del sistema dei privilegi; dell'articolo 11, che detta i principi e criteri direttivi per la revisione del sistema delle garanzie reali non mobiliari.
Infine, cita il contenuto degli articoli da 12 a 16.
In conclusione, preannuncia un orientamento favorevole sul provvedimento, riservandosi di tener conto delle eventuali osservazioni che dovessero emergere nel corso del dibattito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.


IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui alla direttiva 94/11/CE concernente l'etichettatura dei materiali usati nelle principali componenti delle calzature destinate alla vendita al consumatore e al regolamento (UE) n. 1007/2011 relativo alle denominazioni delle fibre tessili e all'etichettatura e al contrassegno della composizione fibrosa dei prodotti tessili (n. 433)
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 3 della legge 9 luglio 2015, n. 114. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 12 settembre.

La relatrice FABBRI (PD) ricorda che il Governo ha fornito le informazioni richieste dalla senatrice Valdinosi, relative alle sanzioni irrogate negli anni passati, che sono state messe a disposizione della Commissione.
Presenta e illustra poi una proposta di parere favorevole con osservazioni, pubblicata in allegato.

Previa dichiarazione di astensione, a nome del suo Gruppo, del senatore CASTALDI (M5S) e verificata la presenza del numero legale, la proposta di parere favorevole con osservazioni della relatrice è posta ai voti e approvata.


IN SEDE CONSULTIVA

(2886) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2017, approvato dalla Camera dei deputati
(Relazione alla 14ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Relazione favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

La relatrice FISSORE (PD), nel richiamare i contenuti della relazione svolta e l'orientamento già manifestato nella precedente seduta, propone di esprimersi in senso favorevole sul provvedimento in titolo.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la relazione favorevole proposta dalla relatrice, pubblicata in allegato, viene posta ai voti e risulta approvata.


IN SEDE REFERENTE

(2308) Disposizioni per l'introduzione di un sistema di tracciabilità dei prodotti finalizzato alla tutela del consumatore, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Senaldi ed altri; Quintarelli ed altri; Allasia ed altri; Borghese e Merlo
(535) STUCCHI. - Norme per la tracciabilità dei prodotti in commercio e per il contrasto della contraffazione dei prodotti italiani
(1040) Serenella FUCKSIA ed altri. - Modifiche alla legge 8 aprile 2010, n. 55, in materia di etichettatura dei prodotti "Made in Italy"
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

La relatrice VALDINOSI (PD) presenta e illustra una riformulazione del suo emendamento 1.100 in un testo 2, pubblicato in allegato.

Il presidente MUCCHETTI propone di mantenere il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti agli emendamenti della relatrice - ivi compreso l'emendamento 1.100 come ora riformulato - alle ore 18 di oggi.

Concorda la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.


SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente MUCCHETTI avverte che l'ordine del giorno della Commissione sarà integrato, a partire dalla prossima settimana, con l'esame degli atti del Governo n. 457 (Schema di decreto legislativo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della normativa europea ai fini del riordino e della semplificazione delle procedure di autorizzazione all'esportazione dei prodotti e di tecnologie a duplice uso e dell'applicazione delle sanzioni in materia di embarghi commerciali, nonché per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti) e n. 459 (Schema di decreto legislativo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1025/2012 sulla normazione europea e della direttiva (UE) 2015/1535 che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione).

Prende atto la Commissione

Il PRESIDENTE propone che l'ordine del giorno della Commissione sia altresì integrato, a partire dalla prossima settimana, con l'esame in sede consultiva dell'atto del Governo n. 458 (Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2015/2366 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE, nonché adeguamento delle disposizioni interne al regolamento (UE) n. 751/2015 relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta), per l'espressione di osservazioni alla 6ª Commissione.

Concorda la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,05.




PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 433

La 10ª Commissione (Industria, commercio, turismo),
esaminato lo schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui alla direttiva 94/11/CE concernente l'etichettatura dei materiali usati nelle principali componenti delle calzature destinate alla vendita al consumatore e al regolamento (UE) n. 1007/2011 relativo alle denominazioni delle fibre tessili e all'etichettatura e al contrassegno della composizione fibrosa dei prodotti tessili,
viste le osservazioni delle Commissioni affari costituzionali, giustizia e politiche dell'Unione europea,
esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:
si invita il Governo a verificare l'adeguata flessibilità e proporzionalità delle sanzioni pecuniarie amministrative previste dagli articoli 3 e 4 dello schema di decreto legislativo, in ordine, rispettivamente, alle violazioni previste dalla direttiva 94/11/CE e dal Regolamento (UE) 1007/2011;
si invita altresì il Governo a valutare l'opportunità di assicurare che la procedura per la verifica di conformità della composizione dei prodotti consenta verifiche di secondo livello, in caso di contestazione, affidate a organismi di natura pubblica ovvero mista pubblico-privata dotati di elevata specializzazione e comprovata professionalità;
si invita inoltre il Governo a valutare l'opportunità di integrare l'articolo 3, comma 3 dello schema di decreto legislativo, inserendo, dopo le parole «diversa da quella dichiarata in etichetta», le seguenti: «relativamente ai materiali usati nelle principali componenti delle calzature così come indicate nell'allegato I della direttiva 94/11/CE»;
valuti infine il Governo l'opportunità di prevedere la riassegnazione al bilancio dello Stato di una entrata volta al contrasto alla contraffazione.


RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2886

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, per le parti di competenza,


EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE

N. 2308


1.100 (testo 2)
LA RELATRICE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Laddove le caratteristiche del prodotto lo consentano, i sistemi di tracciabilità del successivo articolo 2 si applicano a tutte le tipologie di prodotti, alimentari e non, fabbricati anche in altri Stati membri dell'Unione purché commercializzati sul territorio nazionale.»

Conseguentemente, nella rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e ambito di applicazione».