N. 2308
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Laddove le caratteristiche del prodotto lo consentano, i sistemi di tracciabilità del successivo articolo 2 si applicano a tutte le tipologie di prodotti, alimentari e non, fabbricati anche in altri Stati membri dell'Unione purché commercializzati sul territorio nazionale.»
Conseguentemente, nella rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e ambito di applicazione».