AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

MERCOLEDÌ 15 GENNAIO 2014
87ª Seduta

Presidenza della Presidente
FINOCCHIARO
Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Sabrina De Camillis e per l'interno Bocci.

La seduta inizia alle ore 14,35.


IN SEDE REFERENTE

(1214) Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'8 gennaio.

La PRESIDENTE dichiara improponibili, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento, gli emendamenti 1.1, 1.2, 1.5, 1.6, 1.7, 1.11, 1.12, 1.15, 1.16, 1.17, 1.19, 1.22, 1.24, 1.25, 1.26, 1.27 (prima parte), 1.36, 1.37, 1.38, 1.39, 1.40, 1.41, 1.43, 1.44, 1.45, 1.46, 1.47 (seconda parte), 1.48, 1.49, 1.51, 1.55, 2.3, 2.5 (seconda parte), 2.10, 2.12, 3.9, 3.14, 3.15, 3.16, 4.15 (seconda parte), 4.16 (seconda parte), 4.20 (seconda parte), 4.25, 4.35 (seconda parte), 4.36, 4.37, 4.38, 4.39, 4.40, 4.44, 4.45, 4.50, 4.0.1 (seconda parte), 5.3, 5.4, 5.5 (seconda parte), 5.18, 5.19, 5.20, 5.21, 5.22, 5.23, 5.24, 5.25, 5.26, 5.27, 5.0.1, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.10, 6.12, 6.13, 6.15, 6.16, 6.17, 6.18, 6.0.1, 6.0.2, 7.2, 7.5, 7.6, 7.7, 7.10 (seconda parte), 7.11 (seconda parte), 7.12 (seconda parte), 7.16, 7.17, 7.18, 7.19, 8.2, 8.3, 8.4, 8.9, 8.10, 8.11, 8.12, 8.13, 8.14, 8.15, 8.16, 8.20, 8.21, 8.30, 8.31, 8.0.2, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7, 9.8, 9.9, 9.10, 9.11, 9.12, 9.13, 9.14, 9.15, 9.16, 9.17, 9.18, 9.19, 9.20, 9.24 (ad eccezione di prima e terza parte), 9.26, 9.27 (seconda parte), 9.34, 9.47, 9.48, 9.50, 9.51, 9.52, 9.53 (seconda parte), 9.54, 9.55, 9.56, 9.57, 9.58, 9.59, 9.62, 9.63, 9.64, 9.65 (prima parte), 9.68, 9.69, 9.70, 9.76, 10.5 (seconda parte), 10.12 (prima parte), 10.18, 10.19, 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5, 12.6, 12.7, 12.8, 12.9, 12.10, 12.11, 12.12, 12.13, 13.6, 13.10 e 13.0.3.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.


IN SEDE CONSULTIVA

(1215) Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 151, recante disposizioni di carattere finanziario indifferibili finalizzate a garantire la funzionalità di enti locali, la realizzazione di misure in tema di infrastrutture, trasporti ed opere pubbliche nonché a consentire interventi in favore di popolazioni colpite da calamità naturali
(Parere alla 5a Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il relatore PIZZETTI (PD) illustra il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 151 del 2013, rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri. In proposito, anche in considerazione della giurisprudenza della Corte costituzionale e dei recenti moniti del Capo dello Stato, sottolinea l'esigenza il contenuto del decreto sia quanto più possibile omogeneo, conservando tale carattere anche all'esito dell'iter parlamentare di conversione. Segnala, inoltre, che sono riproposte nel decreto alcune disposizioni già contenute nel decreto-legge n. 126 del 2013, profilandosi in tal modo alcune perplessità di natura costituzionale in riferimento al divieto di reiterazione.
In riferimento all'articolo 2, commi 3, 4 e 5, ritiene necessario verificare se le misure di semplificazione amministrativa ivi previste siano tali da garantire in ogni caso il rispetto dei princìpi di pubblicità dei procedimenti, nonché delle esigenze di sicurezza, di identificazione e di idoneità degli immobili
Propone, pertanto, di esprimere un parere non ostativo con le osservazioni nei termini indicati.

La senatrice BISINELLA (LN-Aut) esprime valutazioni molto critiche sulla costituzionalità del decreto-legge, proprio condividendo alcuni profili di illegittimità evidenziati dal relatore. In particolare, censura la scelta del Governo consistente nel riproporre il contenuto di un decreto-legge già decaduto per sanare i disavanzi di bilancio del Comune di Roma.
Ritiene, pertanto, che la Commissione affari costituzionali dovrebbe coerentemente esprimere un parere contrario.

Il senatore CAMPANELLA (M5S), nell'associarsi alle considerazioni espresse dalla senatrice Bisinella, ritiene necessario formulare un parere contrario, in ragione dei segnalati profili di illegittimità costituzionale.

Il senatore PAGLIARI (PD), pur condividendo la proposta di parere formulata dal relatore, invita ad attenuare il rilievo riferito al profilo della reiterazione, dal momento che soltanto alcune disposizioni del decreto-legge n. 126 del 2013 sono state riprodotte nel decreto all'esame. La scelta del Governo trova la sua giustificazione nella persistente necessità e urgenza di provvedere alla risoluzione di situazioni particolarmente critiche e già gravemente compromesse.

La senatrice LO MORO (PD), nel condividere le osservazioni del senatore Pagliari, osserva che il Presidente della Repubblica, nella lettera inviata ai Presidenti delle Camere, con riferimento all'iter parlamentare di conversione del decreto-legge n. 126 del 2013, ha sottolineato la possibilità della parziale reiterazione del decreto-legge in via eccezionale e in considerazione di nuove ed aggravate ragioni di indifferibilità, cui si fa riferimento anche nel preambolo del decreto-legge n. 151.

Il senatore ENDRIZZI (M5S) critica il tentativo di giustificare l'ammissibilità della reiterazione decreto-legge, nonostante la giurisprudenza della Corte costituzionale in materia. Inoltre, ribadisce che il carattere eterogeneo del decreto-legge dovrebbe indurre la Commissione a esprimersi in senso negativo.

Il senatore PALERMO (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) propone che nel parere siano richiamate le ragioni di indifferibilità che giustificano la parziale reiterazione del contenuto del decreto-legge n. 126 del 2013, non convertito.

Il senatore AUGELLO (NCD), associandosi alle considerazioni espresse dal senatore Palermo, osserva che un puntuale richiamo alle rinnovate ragioni di urgenza che hanno motivato l'emanazione del decreto-legge con la parziale riproposizione di alcune disposizioni di un precedente decreto non convertito può fugare ogni perplessità di ordine costituzionale.

Il relatore PIZZETTI (PD), raccogliendo i rilievi emersi nel corso del dibattito, formula una nuova proposta di parere non ostativo con osservazioni, pubblicata in allegato.

La senatrice BISINELLA (LN-Aut) e il senatore ENDRIZZI (M5S) annunciano, a nome dei rispettivi Gruppi, un voto contrario sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Il senatore URAS (Misto-SEL) annuncia, a nome del suo Gruppo, un voto favorevole, sottolineando le circostanze che hanno reso necessario e urgente l'intervento del Governo, con particolare riferimento alle disposizioni concernenti il Comune di Roma e alle misure urgenti per la Regione Sardegna.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva il parere non ostativo, con osservazioni, proposto dal relatore.


IN SEDE REFERENTE

(958) Misure di semplificazione degli adempimenti per i cittadini e le imprese e di riordino normativo
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 7 gennaio.

La PRESIDENTE comunica che la senatrice Blundo ha sottoscritto l'emendamento 10.1 a prima firma del senatore Endrizzi e che il senatore Di Biagio ha sottoscritto l'emendamento 35.0.3 a prima firma della senatrice Bonfrisco.
Si pronuncia, quindi, sull'improponibilità, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento, degli emendamenti riferiti agli articoli da 11 a 39 del disegno di legge, dichiarando improponibili gli emendamenti 11.2, 11.13, 11.0.9, 12.0.2, 12.0.3, 12.0.4, 12.0.10, 12.0.20, 12.0.12, 12.0.13, 12.0.22,12.0.14, 12.0.15, 12.0.23, 12.0.16, 12.0.17, 12.0.18, 13.2, 13.15, 13.16, 13.17, 13.0.1, 13.0.2, 13.0.3, 13.0.4, 13.0.7, 13.0.18, 13.0.20, 13.0.21, 13.0.22, 13.0.23, 13.0.24, 13.0.25, 13.0.26, 13.0.27, 13.0.28, 13.0.29, 13.0.30, 13.0.31, 13.0.32, 13.0.33, 13.0.34, 13.0.35, 13.0.36, 13.0.37, 13.0.38, 13.0.39, 14.4, 14.5, 15.24, 15.25, 15.26, 15.28, 15.30, 15.31, 15.0.1, 15.0.13, 15.0.2, 15.0.7, 15.0.16, 15.0.8, 15.0.10, 15.0.12, 16.6, 16.7, 16.18, 16.19, 16.53, 16.20, 16.21, 16.24, 16.25, 16.26, 16.27, 16.54, 16.28, 16.29, 16.30, 16.32, 16.55, 16.34, 16.33, 16.35, 16.36, 16.37, 16.38, 16.56, 16.39, 16.40, 16.41, 16.42, 16.43, 16.57, 16.44, 16.45, 16.46, 16.47, 16.48, 16.49, 16.0.1, 16.0.2, 16.0.3, 16.0.4, 16.0.5, 16.0.6, 16.0.15, 16.0.7, 16.0.8, 16.0.16, 16.0.9, 16.0.10, 16.0.17, 16.0.11, 16.0.12, 16.0.13, 16.0.14, 17.0.1, 17.0.2, 17.0.3, 18.1, 18.2, 18.40, 18.3, 18.4, 18.39, 18.0.1, 18.0.5, 18.0.6, 19.5, 19.6, 19.7, 19.8, 19.9, 19.10, 19.12, 19.13, 19.16, 19.17, 19.21, 19.22, 19.25, 19.23, 19.0.4, 20.4, 20.7, 20.8, 20.9, 20.10, 20.11, 20.12, 20.13, 20.15, 20.16, 20.17, 20.18, 20.19, 20.20, 20.21, 20.24, 20.27, 20.28, 20.29, 20.30, 20.31, 20.32, 20.33, 20.34, 20.36, 20.37, 20.41, 20.42, 20.43, 20.0.1, 20.0.2, 20.0.4, 20.0.28, 20.0.5, 20.0.13, 20.0.14, 20.0.15, 20.0.16, 20.0.17, 20.0.18, 20.0.19, 20.0.21, 20.0.22, 20.0.26, 20.0.27, 21.1, 21.7, 21.2, 21.6, 21.0.1, 22.14, 22.0.3, 22.0.4, 23.1, 23.2, 23.4, 23.5, 23.6, 23.7, 23.8, 23.11, 23.0.1, 24.1, 24.0.1, 24.0.2, 24.0.3, 27.0.3, 28.1, 30.0.2, 30.0.3, 30.0.35, 30.0.4, 30.0.5, 30.0.6, 30.0.7, 30.0.9, 30.0.10, 30.0.17, 30.0.18, 30.0.37, 30.0.19, 30.0.38, 30.0.20, 30.0.23, 30.0.40, 30.0.24, 30.0.32, 30.0.33, 30.0.44, 30.0.34, 31.0.2, 31.0.3, 31.0.4, 31.0.7, 31.0.8, 31.0.9, 32.1, 32.2, 32.0.1, 32.0.2, 33.1, 33.3, 33.4, 33.14, 33.25, 33.26, 34.0.1, 38.0.1, 38.0.2, 38.0.3, 38.0.4, 38.0.5, 38.0.6, 38.0.7, 38.0.8, 38.0.9, 38.0.10, 38.0.11, 38.0.18, 38.0.19, 38.0.20, 38.0.22, 38.0.23, 38.0.24, 38.0.25, 38.0.26 e 38.0.27.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(951) Isabella DE MONTE. - Distacco del comune di Sappada dalla regione Veneto e relativa aggregazione alla regione Friuli-Venezia Giulia
(1082) Raffaela BELLOT ed altri. - Distacco del comune di Sappada dalla regione Veneto e sua aggregazione alla regione Friuli Venezia Giulia
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio. Richiesta di trasferimento alla sede deliberante)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 17 dicembre 2013.

Il relatore Giovanni MAURO (GAL), dopo aver illustrato una proposta di nuovo testo unificato, pubblicata in allegato, propone di richiedere, ai sensi dell'articolo 37, comma 1, del Regolamento, il trasferimento alla sede deliberante, adottando come testo base la nuova proposta, appena formulata, nella quale non sono presenti disposizioni di delegazione legislativa, che, invece, figurano nei disegni di legge in titolo.

La PRESIDENTE, acquisito il consenso di tutti i Gruppi parlamentari, comunica che inoltrerà la richiesta al Presidente del Senato.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.


IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina del Presidente dell'Istituto nazionale di statistica (Istat) (n. 23)
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e il coordinamento dell'attività di Governo. Esame. Parere favorevole con maggioranza inferiore ai due terzi dei componenti)

La PRESIDENTE, relatrice, informa che il Consiglio dei ministri ha deliberato la proposta di nomina a presidente dell'Istituto nazionale di statistica del professor Pietro Carlo Padoan; in proposito, propone di esprimere un parere favorevole.

Il senatore BRUNO (FI-PdL XVII) si esprime in senso critico sulla procedura adottata dal Governo. Infatti, per una nomina di alto interesse pubblico sarebbero state opportune le necessarie consultazioni al fine di valutare i profili di altre personalità che abbiano i requisiti per assumere l'importante incarico di presidente dell'ISTAT. Una condotta orientata a maggiore prudenza avrebbe potuto fugare il dubbio che, nella scelta del professor Padoan, abbiano potuto prevalere ragioni di appartenenza politica, considerando che, come emerge dal curriculum, risulta che il candidato ha ricoperto incarichi rilevanti nella fondazione Italianieuropei, notoriamente riferibile all'onorevole Massimo D'Alema.

Il senatore MORRA (M5S) ritiene che, prima dell'espressione del parere sulla proposta di nomina, sarebbe stato opportuno procedere all'audizione della persona designata.

La PRESIDENTE precisa che il Governo, nell'avanzare la proposta di nomina, dispone di ampia discrezionalità, e che, in ogni caso, il curriculum del professor Padoan è di altissimo profilo.
Al fine di consentire la partecipazione alla votazione anche dei senatori al momento assenti, propone di sospendere brevemente la seduta.

La Commissione conviene.

La seduta, sospesa alle ore 15,35, riprende alle ore 16,05.

Si procede quindi alla votazione, a scrutinio segreto, sulla proposta di parere avanzata dalla relatrice, cui partecipano i senatori AUGELLO (NCD), BERNINI (FI-PdL XVII), BISINELLA (LN-Aut), BRUNO (FI-PdL XVII), CAMPANELLA (M5S), CASTALDI (M5S) (in sostituzione del senatore Crimi), DE MONTE (PD), ENDRIZZI (M5S), Giuseppe ESPOSITO (NCD), FAZZONE (FI-PdL XVII) FINOCCHIARO (PD), LO MORO (PD), MANASSERO (PD) (in sostituzione del senatore Gotor), MARAN (SCpI), Giovanni MAURO (GAL), MIGLIAVACCA (PD), MINEO (PD), MORRA (M5S), PAGLIARI (PD), PALERMO (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), PIZZETTI (PD), RUSSO (PD) e ZANETTIN (FI-PdL XVII).
La proposta di parere favorevole ottiene 17 voti favorevoli, 5 voti contrari e una scheda bianca.

La PRESIDENTE, proclamando il risultato della votazione, rileva che la proposta di nomina ha ottenuto un parere favorevole con maggioranza inferiore ai due terzi dei componenti della Commissione.


IN SEDE CONSULTIVA

(1052) Disposizioni in materia di contrasto dell'omofobia e della transfobia, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Scalfarotto ed altri; Fiano ed altri; Brunetta ed altri
(Parere alla 2a Commissione su testo ed emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore PALERMO (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) illustra il disegno di legge in titolo, approvato dalla Camera dei deputati, finalizzato a contrastare le discriminazioni fondate sull'orientamento sessuale.
A tal fine, il provvedimento integra la legislazione vigente in materia di discriminazione per motivi razziali o religiosi ed estende le tutele previste anche per le ipotesi di discriminazione determinate da comportamenti dettati da omofobia o transfobia. A tale proposito, evidenzia che l'intervento normativo appare conforme ai principi costituzionali, proprio considerando che compete al legislatore qualificare gli interessi meritevoli di tutela e, attraverso un'opportuna ponderazione, realizzare un opportuno equilibrio tra diritti e valori costituzionali.
Riservandosi di formulare una proposta di parere all'esito del dibattito, anticipa il suo avviso favorevole, evidenziando la necessità che l'ordinamento assista, con particolari garanzie, i diritti di quanti subiscono ingiustificate e irragionevoli discriminazioni, allo scopo di rimuovere ogni ostacolo alla piena affermazione del principio costituzionale di uguaglianza.

Il senatore ZANETTIN (FI-PdL XVII) manifesta le sue perplessità di natura costituzionale, segnalando, in particolare, l'indeterminatezza dei concetti di omofobia e transfobia: ciò potrebbe determinare, a suo avviso, dubbi interpretativi in sede giurisdizionale, pregiudicando il diritto, costituzionalmente riconosciuto, di manifestare liberamente il proprio pensiero.

Il senatore AUGELLO (NCD), associandosi alle osservazioni del senatore Zanettin, rileva che la norma presenta molteplici profili di illegittimità costituzionale. In particolare, l'intento di sanzionare atteggiamenti discriminatori potrebbe compromettere la tutela della libertà di manifestazione del pensiero; inoltre, l'indeterminatezza delle condotte perseguibili attribuisce un margine eccessivo di discrezionalità all'interpretazione del giudice.

Il senatore PAGLIARI (PD) si esprime in senso favorevole sulla costituzionalità del disegno di legge, ritenendo che l'obiettivo della norma è prevedere tutele adeguate contro ogni forma di discriminazione, compresa quella fondata sull'orientamento sessuale. Ritiene erroneo caricare di contenuti ideologici le disposizioni in esame e precisa che il concetto di omofobia e transfobia trova la propria declinazione nell'esperienza concreta, al pari di altre nozioni che pure hanno trovato ingresso nell'universo giuridico.
Infine, ritiene opportuno che sia in ogni caso riformulata in modo più chiaro la lettera c) del comma 1 dell'articolo 1, che introduce un comma 3-bis all'articolo 3 della legge n. 654 del 1975.

La PRESIDENTE sottolinea che il disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati appare coerente con il quadro costituzionale di tutela dei diritti fondamentali e corretto sul piano sistematico, in quanto considera un'ulteriore causa di discriminazione oltre a quelle già previste dalla legge n. 654 del 1975 e dalla legge n. 205 del 1993, riferite a discriminazioni fondate sull'appartenenza religiosa o per motivi razziali. Ritiene non fondati i rilievi formulati in ordine alla libertà di manifestazione del pensiero, considerando che, alla lettera c) del comma 1, è pienamente garantita la libera espressione e manifestazione di convincimenti e opinioni da parte dei cittadini anche riuniti in associazioni. Manifesta, pertanto, il proprio orientamento favorevole.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.



PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1215


La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, segnalando - in conformità alla giurisprudenza della Corte costituzionale e ai recenti moniti del Capo dello Stato - l'esigenza che il decreto-legge presenti contenuti omogenei e che tale vincolo, peraltro espressamente previsto dall'articolo 15 della legge n. 400 del 1988, sia esteso anche alle modificazioni apportate dal Parlamento in sede di conversione.
Osserva, inoltre, che il decreto - nel riproporre in parte il contenuto del decreto-legge n. 126 del 2013 non convertito in legge - può essere considerato compatibile con il divieto di reiterazione solo per la sua natura di eccezione specificamente motivata.
Inoltre, all'articolo 2, commi 3, 4 e 5, si invita a verificare se le misure di semplificazione amministrativa ivi previste siano tali da garantire in ogni caso il rispetto dei princìpi di pubblicità dei procedimenti, nonché delle esigenze di sicurezza, di identificazione e di idoneità degli immobili.





ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 1214
ordini del giorno

G/1214/1/1
MONTEVECCHI, SERRA, BOCCHINO, BIGNAMI
La 1a Commissione permanente del Senato della Repubblica, in sede di esame del disegno di legge n. 1214, recante Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative,
premesso che:
il comma 3 dell'articolo 1 dà facoltà di prorogare per un anno le assegnazioni temporanee del personale non dirigenziale che opera presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;
considerato che:
il provvedimento opera dichiaratamente nelle more delle procedure di mobilità entro un piano di revisione dell'utilizzo del personale comandato;
è in atto un processo di razionalizzazione e ridefinizione dei ruoli e delle competenze che coinvolge ad ampio raggio l'intera struttura del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;
impegna il Governo:
a provvedere celermente – anche con interventi a carattere normativo – affinché non venga ulteriormente estesa la proroga dei termini e, dentro la più generale attuazione del processo di razionalizzazione e ridefinizione dei ruoli ora citato, venga predisposto al più presto in via definitiva e senza deroghe ulteriori il piano di revisione in oggetto dell'utilizzo del personale comandato.
G/1214/2/1
STEFANO, DE PETRIS
Il Senato, in sede di discussione dell'articolo 1, comma 9,
premesso che:
– il D.M. 9 agosto 2013, n. 713 recante «criteri e contingente assunzionale delle Università statali per l'anno 2013» che ha definito la distribuzione del contingente di risorse, espresso in termini di Punti Organico (PO), riportati nella Tabella 1 allegata al citato Decreto, ha determinato un'evidente disparità di trattamento fra gli atenei, condannando il sistema universitario meridionale ad un destino di marginalità e insignificanza;
– I decreti attuativi del Miur di attribuzione di Punti organico non tengono in alcun modo conto delle cessazioni intervenute nelle singole università nei periodi precedenti, ripartendo i PO spalmandoli sull'intero «sistema delle università statali», col risultato che, soprattutto alcune università meridionali, possono assumere in una percentuale irrisoria rispetto alle quote alle stesse singolarmente spettanti, come previste nel comma 13 dell'articolo 66 del Decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, la cui efficacia è stata depotenziata, determinando l'attuale insostenibile situazione, con l'introduzione, nel 2012, del comma 13-bis allo stesso Decreto;
– Il 23 ottobre scorso il Consiglio universitario nazionale così si esprimeva, relativamente alla ripartizione dei PO 2013: «[con tali criteri si favoriscono] in maniera considerevole gli Atenei che si trovano in una situazione economico-finanziaria molto solida, andando però a penalizzare un ampio numero di Atenei che si trovano in una situazione combinata di costo del personale e indebitamento comunque ritenuta positiva dallo stesso Decreto Legislativo 49/2012.»;
– gli indicatori utilizzati per il computo dei punti organico, basati sul rapporto tra le entrate complessive delle università, tra cui la contribuzione studentesca, e i costi fissi, sono molto condizionati dal contesto socio-economico di ubicazione dei singoli atenei tenendo conto, in particolare, dell'elevato numero di studenti in condizioni di disagio che fruiscono di esenzioni o riduzioni della tassazione. Di conseguenza, anche alla luce dei cospicui tagli al Fondo di Funzionamento Ordinario delle università, già effettuati negli anni precedenti, non sarà più possibile garantire uniformemente su tutto il territorio nazionale standard qualitativi per consentire ai cittadini di fruire dello stesso diritto all'istruzione ed alla conoscenza, violando in tal modo il principio di uguaglianza;
– ai fini della distribuzione di punti organico tra le differenti università, l'utilizzo di indicatori legati al bilancio di ateneo determina inevitabilmente un collegamento con la contribuzione studentesca e con la sua entità: tale parametro si scontra, in generale, con la difficile situazione economica del paese e, in particolare, con quella delle aree socioeconomiche più deboli;
– nel rapporto, approvato dalla settima commissione del Senato il 30 ottobre 2013, «si auspica che la distribuzione delle poche risorse disponibili per il rimpiazzo delle cessazioni non penalizzi pesantemente intere aree del paese aggravando gli squilibri territoriali proprio in un campo strategico come l'alta formazione e la ricerca»;
impegna il Governo:
– nella ridefinizione del sistema di cui all'articolo 7 del Decreto legislativo 29 marzo 201Z, n. 49, a prevedere nel DPCM di cui al comma 6 dell'articolo medesimo, un costo standard unitario di formazione per studente, da determinarsi anche in riferimento ai «differenti contesti economici, territoriali e infrastrutturai in cui opera ogni singolo ateneo» , come previsto dall'articolo 8, dello stesso Decreto Legislativo 49/2012; a prevedere l'introduzione di un correttivo al riparto delle risorse, avendo riguardo agli imprescindibili indici di deprivazione sociale elaborati dall'Istat; a ripristinare la cosiddetta clausola di salvaguardia che disponga, per ogni università, al massimo il 50 per cento dei punti organico relativi alle cessazioni dei rapporti di lavoro dell'anno precedente, in conformità all'articolo 2, comma 1, sub a), del D.M. 297/2012.
G1214/3/1
SANTANGELO, CAMPANELLA
La 1a Commissione del Senato,
in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative,
premesso che:
l'articolo 2, comma 1 , proroga al 31 luglio 2014, le disposizioni di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3998 del 20 gennaio 2012, e successive modificazioni, e le disposizioni di cui all'articolo 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 4023 del 2012, relative alle operazioni di rimozione del relitto della nave Costa Concordia dal territorio dell'isola del Giglio, nonché i provvedimenti presupposti, conseguenti e connessi alle medesime;
secondo quanto riportato nella relazione che accompagna il disegno di legge di conversione del decreto legge in esame, la proroga si rende necessaria in considerazione del fatto che nel corso dell'anno 2014 dovranno essere completati gli interventi affidati dai provvedimenti citati al coordinamento del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, in qualità di Commissario delegato. In particolare, sempre secondo la relazione, riguardo alla rimozione del relitto, al momento devono ancora essere ultimate le fasi successive alla rotazione del relitto medesimo, per il definitivo completamento degli interventi previsti nel progetto del Raggruppamento Titan Salvage/Micoperi s.r.l.;
considerato che:
nel corso di una conferenza stampa a Roma, il ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, Andrea Orlando, ha affermato che il Governo preferirebbe una destinazione nazionale e ha indicato i quattro i porti italiani che potrebbero ospitare e smantellare il relitto della Concordia. I porti indicati dal Ministro sono: Piombino, Genova, Palermo e Civitavecchia, ossia porti che, comunque, per la loro vicinanza, assicurerebbero un minor rischio ambientale per il trasporto della nave;
l'utilizzo della nave-sottomarino Vanguard consentirà di prelevare il relitto, e di spostarlo in sicurezza in qualsiasi porto italiano senza alcun rischio per i cittadini e per l'ambiente. Di conseguenza, la scelta relativa al porto di smantellamento e demolizione della nave non può essere orientata dal criterio della vicinanza, ma piuttosto da quello della capacità della struttura portuale di operare un intervento di tale portata;
secondo quanto riportato da un articolo del quotidiano La Repubblica.it, pubblicato il 10 gennaio 2013, titolato «Costa Concordia da smantellare – il porto di Palermo in pale position», il sottosegretario allo Sviluppo economico, on. Simona Vicari, ha dichiarato che: «Palermo è il sito più idoneo, visto che presenta tutte le attrezzature necessarie, ma soprattutto non necessita di alcun intervento di ristrutturazione, così come dichiarato da Fincantieri. Quindi smantellare la Concordia a Palermo si può fare e non comporta spese aggiuntive». Sono convinta che lo smantellamento della Concordia possa avvenire a Palermo. Non solo abbiamo un bacino di carenaggio storico, ma anche le competenze e l'entusiasmo necessari per compiere questa difficile operazione«;
considerato, inoltre, che:
relativamente all'ipotesi di portare il relitto a Piombino, occorre ricordare che, secondo lo studio elaborato per il Ministero dello sviluppo economico da Fincantieri nel mese di aprile 2013, contenente un'analisi tecnico-economica delle ipotesi di gestione del relitto della Concordia, la tempistica usuale per la realizzazione di un grande bacino e di infrastrutture del tipo di quelle ipotizzate ex novo per Piombino, incluso un cantiere di demolizione nel sito, si aggira in non meno di 3 anni;
è comunque da tenere presente che Fincantieri - Cantieri navali italiani SpA è uno dei maggiori gruppi industriali, per fatturato e numero di addetti, esistenti in Europa, attivo nel settore della cantieristica crocieristica, militare e mercantile e che rappresenta, pertanto, una delle più importanti realtà produttive del Paese. È il cantiere navale di Palermo che si sta occupando della realizzazione dei cassoni di galleggiamento che serviranno a mettere in equilibrio la nave per spostarla dall'isola del Giglio;
l'assegnazione delle operazioni di smaltimento e smantellamento del relitto ai cantieri navali di Palermo comporterebbe quindi oneri inferiori a carico del bilancio dello Stato, perché non si renderebbero necessari lavori di adeguamento, e garantirebbe al contempo il ripristino dei livelli occupazionali,
impegna il Governo:
ad adottare le opportune iniziative, in coordinamento con la Regione Toscana e le altre autorità coinvolte, al fine di assicurare che la nave Concordia sia trasportata in un luogo idoneo per caratteristiche tecniche ed infrastrutturali a garantirne la demolizione e lo stoccaggio dei relativi rifiuti speciali derivanti dalla demolizione in condizioni ottimali e di massima sicurezza, dal punto di vista sia ambientale che degli operatori addetti, valutando a tal fine l'opportunità di indirizzare la medesima nave verso i cantieri navali Fincantieri di Palermo.
G/1214/4/1
D'AMBROSIO LETTIERI, BERNINI
Il Senato,
in sede di esame di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, recante proroga dei termini previsti da disposizioni legislative,
premesso che l'articolo 15 del decreto-legge n. 95 del 2012 stabilisce che «a decorrere dallo gennaio 2013, l'attuale sistema di remunerazione della filiera distributiva del farmaco è sostituito da un nuovo metodo, definito con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base di un accordo tra le associazioni di categoria maggiormente rappresentative e l'Agenzia italiana del farmaco per gli aspetti di competenza della medesima Agenzia, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, secondo i criteri stabiliti dal comma 6-bis dell'articolo 11 del decreto-legge 31 marzo 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2910, n. 122. In caso di mancato accordo entro i termini di cui al periodo precedente, si provvede con decreto del Ministro. della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le Commissioni parlamentari competenti. Solo con l'entrata in vigore del nuovo metodo di remunerazione, cessano di avere efficacia le vigenti disposizioni che prevedono l'imposizione di sconti e trattenute su quanto dovuto alle farmacie per le erogazioni in regime di Servizio sanitario nazionale. La base di calcolo per definire il nuovo metodo di remunerazione è riferita ai margini vigenti al 30 giugno 2012. In ogni caso dovrà essere garantita l'invarianza dei saldi di finanza pubblica»;
considerato che il termine del 1º gennaio 2013, previsto dal richiamato articolo 15, è stato prorogato prima al 30 giugno 2013 dall'articolo 1, c. 388 della legge n. 228 del 2012, successivamente ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2013 dal DPCM 26 giugno 2013, come consentito dall'articolo 1, c. 394 della medesima legge n. 228 del 2012 ed infine prorogato dall'articolo 7 del decreto-legge in esame;
considerato che lo schema di decreto interministeriale di cui alla norma sopra riferita, nel corso del precedente Governo è stato sottoposto alla Conferenza Stato-Regioni ma non ha mai raggiunto la prescritta intesa, in considerazione anche della circostanza che le misure che si intendevano introdurre penalizzavano fortemente tutti gli operatori della filiera del farmaco,
impegna il Governo ad avviare in tempi rapidi ogni opportuna iniziativa finalizzata alla ormai irrinviabile adozione del decreto in parola, previo accordo con i rappresentanti della filiera del farmaco e avendo cura contestualmente di ritirare il precedente schema rimasto inattuato.
G/1214/5/1
CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative»,
premesso che;
il comma 2 dell'articolo 8 del decreto-legge in esame attribuisce un finanziamento di 13 milioni di euro, per il 2014, in favore della società Italia Lavoro S.p.A. (mediante assegnazione da parte del Ministero del lavoro), come contributo per gli oneri di funzionamento e per i costi generali di struttura;
considerato che:
la società Italia Lavoro S.p.A. è stata costituita al fine di creare occupazione rivolgendosi in particolare alle categorie contrattualmente poco tutelate su tutto il territorio nazionale e riassorbire i lavoratori socialmente utili in categorie contrattuali stabili;
la proliferazione di forme di precariato nel mercato del lavoro è un fenomeno in costante espansione come dimostrato dai rapporti I STA T sull'occupazione;
gli stessi impiegati della società Italia Lavoro S.p.A. sono stati assunti con contratti parasubordinati che nascondevano rapporti di lavoro dipendente e nel 2009 la società è stata condannata a reintegrare 6 lavoratori convertendo i contratti a progetto con cui erano stati assunti in contratti subordinati a tempo indeterminato;
impegna il Governo:
ad operare una riduzione delle risorse attualmente previste dal comma 2 dell'articolo 8 del decreto-legge in esame;
ad effettuare il versamento delle citate risorse con cadenza semestrale subordinandolo alla verifica dell'efficacia dei progetti affidati alla società Italia Lavoro S.p.A.
G/1214/6/1
CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA
La 1a commissione del Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative»,
premesso che:
il comma 15 dell'articolo 9 del decreto in esame concerne la cosiddetta carta acquisti;
in particolare, tale comma reca uno stanziamento, pari a 35 milioni di euro per il 2013, destinato a finanziare, per gli ultimi mesi del 2013, l'istituto originario della carta acquisti disciplinato dai decreti attuativi dell'articolo 81, commi 32-33, del Decreto-Legge 25 giugno 2008, n. 112;
ai fini della copertura finanziaria, relativa a tale stanziamento, si riduce in misura corrispondente la dotazione, per il 2013, del fondo destinato ad interventi in favore delle varie categorie di esodati;
considerato che:
l'introduzione della c.d. Social-Card non costituisce e non ha costituito intervento adeguato alla situazione di grave emergenza-sociale;
è indispensabile semplificare il welfare e renderlo al contempo più certo ed essenziale, più concretamente presente nella vita dei cittadini molti dei quali sono costretti a sopravvivere al problema occupazionale dovendosi al contempo confrontare con un sistema eccessivamente frammentato e non in grado di fornire certezze;
tra gli ammortizzatori sociali deve ritenersi compreso anche il c.d. reddito minimo, o il simile istituto dei reddito di cittadinanza, essendo anch'esso rientrante nel complesso di misure finalizzate al sostegno del reddito di coloro che si trovano involontariamente in una situazione di non occupazione;
misure di attuazione del cosiddetto reddito di cittadinanza sono presenti nella maggior parte dei paesi dell'UE e in molti paesi non comunitari;
il reddito di cittadinanza è uno strumento che assicura, in via principale e preminente, l'autonomia delle persone e la loro dignità, e non si riduce ad una mera misura assistenzialistica contro la povertà;
appare necessario abbandonare al più presto il criterio della legislazione «emergenziale» ed assicurare al lavoratori la certezza dello stato sociale e il reale accompagnamento all'inserimento lavorativo
impegna il Governo:
ad assumere iniziative per introdurre il reddito di cittadinanza, predisponendo un piano che individui la platea degli aventi diritto, considerando come indicatore il numero di cittadini che vivono al di sotto della soglia di povertà.

emendamenti al testo del decreto-legge

Art. 1
1.1
COMPAGNA
Dopo il comma 1, inserire i seguenti:
«1-bis. Il termine di cui all'articolo 40 comma 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 è prorogato al 31 dicembre 2014;
1-ter. Il termine di cui all'articolo 42, comma 1, alinea, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 è prorogato al 31 dicembre 2014;
1-quater. Il termine di cui all'articolo 50, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 è prorogato al 31 dicembre 2016».
1.2
CASTALDI, CATALFO, GAETTI
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Ai fini delle assunzioni nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco è prorogato al 31 dicembre 2017 il termine della validità della graduatoria relativa al concorso pubblico a 814 posti di vigile del fuoco indetto con decreto ministeriale n. 5140 del 6 novembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4 serie speciale, n. 90 del 18 novembre 2008».
1.3
LANZILLOTTA
Sopprimere il comma 2.
1.4
ENDRIZZI
Soppimere il comma 2.
1.5
CATALFO, PAGLINI, BENCINI, PUGLIA
Sostituire il comma 2, con il seguente:
«2. Il comma 6-septies, dell'articolo 1 del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, è sostituito dal seguente:
''6-septies. Fino al 31 dicembre 2014, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili al personale appartenente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, collocato in posizione di comando o fuori ruolo presso gli organi costituzionali, presso gli uffici di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonchè presso gli uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri, continua ad applicarsi la disposizione di cui all'articolo 57 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni''».
1.6
BISINELLA
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. Gli oneri previsti dall'articolo 4, punto 14, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e quelli relativi agli accertamenti clinico-strumentali e di laboratorio indicati dall'Amministrazione per il reclutamento del personale volontario per le esigenze dei distaccamenti volontari del Corpo nazionale di cui all'articolo 9, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, sono a carico della medesima. Alla copertura delle maggiori spese derivanti dall'attuazione del presente comma, fino ad un massimo di euro 500.000 annue a decorrere dal 2014, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti di spesa di cui alla Tabella A, Fondo Speciale di Parte Corrente, Ministero dell'Economia e delle Finanze».
1.7
BISINELLA
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. Allo scopo di incentivare l'insufficiente flusso dei reclutamenti del personale volontario destinato a soddisfare il fabbisogno dei distaccamenti volontari del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, l'applicazione delle misure di cui all'articolo 4, punto 14, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e delle disposizioni relative agli accertamenti clinico-strumentali e di laboratorio indicati dall'Amministrazione, propedeutici alla selezione degli aspiranti, di cui all'articolo 9, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, è sospesa lino al 31 dicembre 2016. Alla copertura delle maggiori spese derivanti dall'attuazione del presente comma, fino ad un massimo-di euro 500.000 annue negli esercizi finanziari 2014, 2015 e 2016, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti di spesa di cui alla Tabella A, Fondo Speciale di Parte Corrente, Ministero dell'Economia e delle Finanze».
1.8
MONTEVECCHI, SERRA, BOCCHINO, BIGNAMI
Sopprimere il comma 3.
1.9
ALBANO, RITA GHEDINI, GATTI
Al comma 3 dopo le parole: «al comparto scuola,» inserire le seguenti: «nonché, in attesa del completamento del piano di rientro della situazione di esubero, del personale non dirigenziale impiegato presso l'INPS,».
1.10
ENDRIZZI
Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La mancata predisposizione del piano costituisce elemento di valutazione ai fini della responsabilità dirigenziale, disciplinare, contabile e amministrativa nonché ai fini dell'attribuzione della retribuzione e degli incentivi di risultato».
1.11
SCAVONE, MARIO FERRARA, BARANI, COMPAGNONE, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, GIOVANNI MAURO, MILO, RUVOLO
Dopo il comma 3 inserire il seguente:
«3-bis. Al fine di mantenere inalterate le attività di accertamento, ispettive e di contrasto alle frodi fiscali, l'efficacia delle graduatorie di cui all'articolo 1, comma 4-bis del decreto legge 29 dicembre 2011 n. 216, è prorogata al 31 dicembre 2016. Nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli è autorizzata, anche in deroga ai limiti assunzionali stabiliti dalle disposizioni correnti, alla copertura delle carenze di personale nei profili professionali di terza area, tramite assunzione dei candidati inseriti nelle graduatorie di cui all'articolo 1, comma 4-bis del decreto legge 29 dicembre 2011 n. 216, con priorità rispetto ad ogni modalità di reclutamento. Tali assunzioni sono effettuate sulla base delle disponibilità finanziarie e delle facoltà assunzionali a tempo indeterminato di cui dispone l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, per le annualità 2014, 2015 e 2016.».
1.12
ALBANO, PADUA
Dopo il comma 3 inserire il seguente:
«3-bis. Al fine di mantenere inalterate le attività di accertamento, ispettive e di contrasto alle frodi fiscali, l'efficacia delle graduatorie di cui all'articolo 1, comma 4-bis del decreto legge 29 dicembre 2011 n. 216, è prorogata al 31 dicembre 2016.».
1.13
PADUA
Al comma 4, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
«b-bis) al comma 4-bis, le parole: ''31 dicembre 2013'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2016''».
1.14
SCAVONE, MARIO FERRARA, BARANI, COMPAGNONE, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, GIOVANNI MAURO, MILO, RUVOLO
Al comma 4, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
«c) al comma 4-bis, le parole: ''31 dicembre 2013'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2016''».
1.15
PADUA
Dopo il comma 4 inserire il seguente:
«4-bis. L'efficacia delle graduatorie di merito per l'ammissione al tirocinio tecnico-pratico, pubblicate in data 10 maggio 2013, relative alla selezione pubblica per l'assunzione di 855 funzionari per attività amministrativo-tributaria presso l'Agenzia delle entrate, di cui all'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 53 del 5 luglio 2011, è prorogata al 31 dicembre 2016. In ottemperanza ai principi di buon andamento ed economicità della Pubblica Amministrazione, l'Agenzia delle entrate, in funzione delle finalità di potenziamento dell'azione di contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale, prima di reclutare nuovo personale con qualifica di funzionario amministrativo-tributario, prosegue nell'iter concorsuale avviato dalla stessa Agenzia con la selezione pubblica di cui sopra attingendo, fino alla loro completa utilizzazione, dalle graduatorie regionali dei candidati che hanno riportato un punteggio utile per accedere al tirocinio, nel rispetto dei vincoli di assunzione previsti dalla legislazione vigente».
1.16
DE PETRIS
Dopo il comma 5, inserire il seguente:
«5-bis. L'ISPRA è autorizzata a prorogare per gli anni 2014, 2015 e 2016 i contatti a tempo determinato in essere al 31 dicembre 2013, e, nel rispetto del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad utilizzare il 90 per cento del turn over ad invarianza di spesa e di contingente di personale in ruolo».
1.17
D'AMBROSIO LETTIERI, BERNINI
Dopo il comma 5, inserire il seguente:
«5-bis. Si intendono prorogate al 31 dicembre 2017 la validità della graduatoria relativa alla procedura selettiva, per titoli ed accertamento della idoneità motoria, indetta con decreto ministeriale n. 3747 del 27 agosto 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4 serie speciale, n. 72 dell'11 settembre 2007, e la validità della graduatoria relativa al concorso pubblico a 814 posti di vigile del fuoco indetto con decreto ministeriale n. 5140 del 6 novembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4 serie speciale, n. 90 del 18 novembre 2008».
1.18
ENDRIZZI
Sopprimere i commi 6 e 7.
1.19
MUSSINI, ORELLANA
Dopo il comma 6, inserire il seguente:
«6-bis. L'articolo 7 del DPR 3 luglio 1991, n. 306 è abrogato».
1.20
CATALFO, PAGLINI, BENCINI, PUGLIA
Sopprimere il comma 7.
1.21
LANZILLOTTA
Sopprimere il comma 7
1.22
LANZILLOTTA
Dopo il comma 7, inserire il seguente:
«7-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo il comma 10-ter è inserito il seguente:
''10-ter.1. Le riduzioni di spesa nonché le riduzioni di personale, ivi comprese quelle riguardanti l'eventuale riduzione degli uffici di livello dirigenziale generale e non generale derivanti dai processi di riorganizzazioni introdotti con i regolamenti di cui ai commi 10, 10-bis e 10-ter del presente articolo non possono essere in ogni caso utilizzati per incrementare le spese, il personale e i posti di livello dirigenziale degli uffici di diretta collaborazione dei rispettivi ministri''».
1.23
ENDRIZZI
Sopprimere il comma 8.
1.24
LUCIANO ROSSI
Dopo il comma 8, inserire il seguente;
«8-bis. Fino al 2019 la permanenza minima nel grado di capitano del ruolo speciale in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri continua a essere di nove anni. Ai relativi oneri finanziari, quantificati in 204.591,20 euro per l'anno 2015, 202.266,30 euro per l'anno 2016, 216.215,70 euro per l'anno 2017 e 155.768,30 euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione delle spese di cui all'art. 21, comma 5, lettera b) della legge 31 dicembre 2009, n. 196, allo scopo utilizzando le risorse relative alla missione n. 5, programma n. 1 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa».
1.25
DE PETRIS, STEFANO
Al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di cui al presente comma, deve prevedere un costo standard unitario di formazione per studente, da determinarsi anche in riferimento ai differenti contesti economici, territoriali e infrastrutturali in cui opera ogni singolo ateneo, in applicazione dell'articolo 8, del decreto legislativo 49/2012; l'introduzione di un correttivo al riparto delle risorse, avendo riguardo agli imprescindibili indici di deprivazione sociale elaborati dall'Istat; nonché la clausola di salvaguardia che disponga, per ogni università, al massimo il 50 per cento dei punti organico relativi alle cessazioni dei rapporti di lavoro dell'anno precedente, in conformità all'articolo 2, comma 1, sub a), del D.M. 297/2012».
1.26
BOCCHINO, MONTEVECCHI, SERRA, BIGNAMI
Dopo il comma 9 inserire i seguenti:
«9-bis. L'articolo 7 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, è sostituito dal seguente:
''Art. 7. - (Rispetto dei limiti per le spese di personale e per le spese per indebitamento). – 1. Al fine di assicurare il rispetto dei limiti di cui agli articoli 5 e 6 nonché la sostenibilità e l'equilibrio economico-finanziario e patrimoniale delle Università, fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 27 ottobre 2011, n. 199, e ferme restando le disposizioni limitative in materia di assunzioni a tempo indeterminato e a tempo determinato previste dalla legislazione vigente, che definiscono i livelli occupazionali massimi su scala nazionale, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è stabilito quanto segue:
a) gli Atenei che al 31 dicembre dell'anno precedente riportano un valore dell'indicatore delle spese di personale pari o superiore all'80 per cento e dell'indicatore delle spese per indebitamento superiore al 10 per cento, possono procedere all'assunzione di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato con oneri a carico del proprio bilancio per una spesa annua in percentuale di quella relativa al corrispondente personale cessato dal servizio nell'anno precedente non superiore alla metà del vigente limite di legge del turn-over;
b) gli atenei che al 31 dicembre dell'anno precedente riportano un valore dell'indicatore delle spese di personale pari o superiore all'80 per cento e dell'indicatore delle spese per indebitamento non superiore al 10 per cento, possono procedere all'assunzione di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato con oneri a carico del proprio bilancio per una spesa annua in percentuale di quella relativa al corrispondente personale cessato dal servizio nell'anno precedente non superiore al vigente limite di legge del turn-over;
c) gli atenei che al 31 dicembre dell'anno precedente riportano un valore dell'indicatore delle spese di personale inferiore all'80 per cento, possono procedere all'assunzione di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato con oneri a carico del proprio bilancio per una spesa annua compresa, in percentuale di quella relativa al corrispondente personale cessato dal servizio nell'anno precedente, tra il vigente limite di legge del turn-over e lo stesso limite maggiorato di un importo pari al 15 per cento del margine ricompreso tra l'82 per cento delle entrate di cui all'articolo 5, comma 1, al netto delle spese per fitti passivi di cui all'articolo 6, comma 4, lettera c), e la somma delle spese di personale e degli oneri di ammortamento annuo a carico del bilancio di ateneo complessivamente sostenuti al 31 dicembre dell'anno precedente e comunque nel rispetto dei limiti di spesa di cui all'articolo 66, comma 13, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni;
c-bis) nel caso in cui, a seguito del calcolo dei punti organico teorici risultanti dall'applicazione dei criteri di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, si renda a qualsiasi titolo necessaria una ulteriore ripartizione delle quote di spesa annua così calcolate, questa dovrà essere effettuata in modo tale da non violare in modo tassativo i limiti di cui alle sopra menzionate lettere a), b) e c) per ciascuna e rispettiva Università;
d) gli Atenei con un valore dell'indicatore per spese di indebitamento pari o superiore al 15 per cento non possono contrarre nuovi mutui e altre forme di indebitamento con oneri a carico del proprio bilancio;
e) gli Atenei con un valore dell'indicatore per spese di indebitamento superiore al 10 per cento o con un valore dell'indicatore delle spese di personale superiore all'80 per cento possono contrarre ulteriori forme di indebitamento a carico del proprio bilancio subordinatamente all'approvazione del bilancio unico d'Ateneo di esercizio e alla predisposizione di un piano di sostenibilità finanziaria redatto secondo modalità definite con decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca e inviato, entro 15 giorni dalla delibera, al Ministero e al Ministero dell'economia e delle finanze per l'approvazione.
2. Sono in ogni caso consentite:
a) le assunzioni di personale riservate alle categorie protette e quelle relative a personale docente e ricercatore coperte da finanziamenti esterni secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 5;
b) la contrazione di forme di indebitamento con oneri integralmente a carico di finanziamenti esterni.
3. Il piano di cui al comma 1, lettera e), predisposto dall'Atene o e corredato da una relazione analitica e dalla relazione del collegio dei revisori dei conti, è approvato dal consiglio di amministrazione. Nella predisposizione del piano l'Ateneo tiene conto anche della situazione di indebitamento degli enti e delle società partecipate.
4. Il Ministero procede alla verifica del valore degli indicatori di cui al comma 1, lettere a), b), c), d) ed e) entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché alla successiva verifica del rispetto dei limiti di cui al medesimo comma 1, lettere a), b), c), d) ed e) comunicando gli esiti alle Università e al Ministero dell'economia e delle finanze.
5. Le procedure e le assunzioni ovvero la contrazione di spese per indebitamento disposte in difformità a quanto previsto al comma l determinano responsabilità per danno erariale nei confronti dei componenti degli organi dell'Ateneo che le hanno disposte e comportano penalizzazioni nelle assegnazioni del FFO da corrispondere all'Ateneo nell'anno successivo a quelle in cui si verifica.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo possono essere ride finite per gli anni successivi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Istruzione, Università e ricerca, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, nonché con il Ministro per la Pubblica Amministrazione e della semplificazione, da emanare entro il mese di dicembre antecedente al successivo triennio di programmazione e avente validità triennale.
9-ter. Il MIUR, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, emana un decreto ministeriale volto a compensare le decurtazioni di spesa subite da 21 Università in seguito al D.M. 713 del 9 agosto 7013, pur soddisfacendo i criteri di cui al punto c) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49. Tale decreto prevede, per la ripartizione delle spese del personale risultante dall'applicazione del comma 1 dell'articolo 7 ora citato, il riconoscimento in favore di queste Università di una quota compensativa pari alla differenza fra i punti organico precedentemente attribuiti nel d.m. n. 713 e quelli calcolati in base al comma 9 del presente provvedimento. Tale ripartizione ulteriore dovrà essere effettuata a saldo invariato''».
1.27
BOTTICI, MOLINARI, CIOFFI
Sostituire il comma 10 con il seguente:
«10. All'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al primo periodo, le parole ''10 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''25 per cento'', nonché, al secondo periodo, le parole: ''Sino al 31 dicembre 2013'' sono sostituite dalle seguenti: ''Sino al 31 dicembre 2016''».
1.28
VATTUONE, LO MORO
Al comma 11, apportare le seguenti modificazioni:
a) la parola: «2016», ovunque ricorra, è sostituita dalla parola: «2020»;
b) dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
«b-bis) alla nota [5] della tabella 1, la parola: «2015» è sostituita dalla parola: «2018».
1.29
BATTISTA, CRIMI, DONNO, FUCKSIA, MUSSINI, ORELLANA, MONTEVECCHI, SERRA, BIGNAMI, BENCINI, MAURIZIO ROMANI
Sopprimere il comma 13.
1.30
VACCIANO, PUGLIA
Sopprimere il comma 14.
1.31
BISINELLA
Sopprimere il comma 14.
1.32
BISINELLA
Al comma 14, sostituire le parole: «31 dicembre 2014» con le seguenti: «30 giugno 2014».
1.33
CATALFO, PUGLIA, PAGLINI, BENCINI, VACCIANO
Al comma 14, sostituire le parole: «31 dicembre 2014», con le seguenti: «30 aprile 2014».
1.34
BISINELLA
Al comma 14, sostituire le parole: «31 dicembre 2014» con le seguenti: «31 marzo 2014».
1.35
LANZILLOTTA
Al comma 14, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Nelle more non possono essere attribuiti nuovi incarichi ai sensi del secondo periodo del medesimo comma 24 dell'articolo 8 del decreto-legge n. 16 del 2012 nè prorogati gli incarichi già attribuiti».
1.36
NENCINI, FAUSTO GUILHERME LONGO, PALERMO, FRAVEZZI
Dopo il comma 14, aggiungere i seguenti:
«14-bis. Il termine annuale della conferma degli incarichi di cui all'articolo l-sexies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43 è prorogato fino ad un triennio e i soggetti destinatari dei predetti incarichi per il corrente anno scolastico sono inquadrati nel ruolo di dirigente scolastico, fermo restando il regime autorizzatorio di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, su tutti i posti vacanti e disponibili, a decorrere dall'anno scolastico 2014/2015, a valere su quelli relativi alle facoltà assunzionali autorizzate annualmente per l'assunzione nel ruolo di dirigente scolastico, da conteggiare singolarmente nelle varie regioni di appartenenza, per ciascun anno scolastico, purché siano già stati titolari della conferma per i suddetti incarichi da almeno un triennio.
14-ter. L'inquadramento e l'assunzione, da aversi su base regionale, sono subordinati al superamento di una apposita procedura concorsuale riservata, che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato a bandire, da organizzarsi su base regionale, analogamente, nelle forme e nelle modalità, a quanto previsto dall'articolo 3 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 gennaio 2011, n. 2.
L'immissione in ruolo avviene in coda ai vincitori inseriti nelle graduatorie regionali della procedura concorsuale bandita con decreto del Direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 – 4 serie speciale – del 15 luglio 2011.
14-quater. Per l'organizzazione e l'attuazione della procedura di cui ai commi 15 e 15-bis si provvede mediante l'utilizzo di risorse umane interne, ossia mediante l'impiego di dirigenti tecnici, dirigenti amministrativi in servizio nelle rispettive regioni ovvero di dirigenti scolastici e direttori dei servizi generali amministrativi, a qualunque titolo distaccati presso le amministrazioni periferiche sedi concorsi, per i quali è previsto esclusivamente il rimborso delle eventuali spese sostenute, e di commissioni giudicatrici, alle quali è corrisposto il compenso previsto per le commissioni esaminatrici dei concorsi a dirigente scolastico stabilito dal decreto interministeriale 12 marzo 2012, i cui membri non abbiano già partecipato, con le medesime funzioni giudicanti, ad altre procedure concorsuali.
Conseguentemente è autorizzata la spesa di un massimo di euro 100.000, agli oneri della quale si provvede mediante corrispondente riduzione, unicamente per l'anno 2014, a partire delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per il reclutamento e la formazione iniziale dei dirigenti scolastici, nonché, ove occorra, mediante riduzione degli stanziamenti rimodulabili di parte corrente iscritti nel bilancio del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, programma ''Iniziative per lo sviluppo del sistema istruzi0ne scolastica e per il diritto allo studio'', della missione ''istruzione scolastica'', e, ove occorra, mediante riduzione degli stanziamenti rimodulabili di parte corrente iscritti-nel bilancio del Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, programma ''Sistema universitario e formazione post-universitaria'', della missione ''Istruzione universitaria», nonché del fondo di cui all'articolo 1 della legge 18 dicembre 1997, n. 440. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio e a provvedere, nell'ipotesi di incongruità o insufficienza delle coperture finanziarie previste, all'individuazione delle risorse occorrenti''».
1.37
PANIZZA, ZIN, NENCINI, PAGLIARI, FRAVEZZI
Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:
«14-bis. In deroga all'articolo 66, comma 13-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, il contingente delle assunzioni attribuito a ciascuna università per l'anno 2013 è aumentato delle quote necessarie alla chiamata come professori di prima fascia, ai sensi dell'articolo 29, comma 4, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, di coloro che sono in possesso della relativa idoneità conseguita a seguito di concorsi banditi dalle università ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210 e successive modificazioni, e che sono in servizio presso il medesimo ateneo in qualità di professori associati o ricercatori. La chiamata è effettuata entro il 30 giugno 2014 con la modalità stabilita dall'articolo 18, comma 1, lettera e) della legge 30 dicembre 2010, n. 240».
1.38
NENCINI, FAUSTO GUILHERME LONGO, PALERMO, FRAVEZZI
Dopo ii comma 14 aggiungere il seguente:
«14-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 13-bis del decreto-legge 1º ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, sono prorogate per il triennio 2014-2016 con una dotazione di 3 milioni di euro annui per il funzionamento di base del medesimo destinatario ed a sostegno di attività infrastrutturali di trasferimento tecnologico e di ricerca e formazione, e con modalità analoghe. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente ''Fondo speciale'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo utilizzando parte dell'accantonamento relativo al medesimo Ministero».
1.39
DI BIAGIO
Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:
«14-bis. L'articolo 42 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 3 è così modificato:
''3-bis. Ai fini della costituzione degli organismi di cui al comma 3, è garantita la partecipazione del personale in servizio presso le rappresentanze diplomatiche e consolari nonché presso gli istituti italiani di cultura all'estero, ancorché assunto con contratto regolato dalla legge locale. Di quanto previsto dal presente comma, ai fini del dato elettorale, e delle deleghe conferite alle Organizzazioni sindacali per il versamento dei contributi sindacali del personale a contratto locale, valide per il calcolo del dato associativo, si tiene conto ai fini del calcolo della rappresentatività sindacale ai sensi dell'articolo 43. Dalla attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica''».
1.40
DI BIAGIO
Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:
«14-bis. Al fine di assicurare 1'espletamento delle funzioni di promozione del Made in Italy, di sviluppo e di promozione dei rapporti economici e commerciali italiani con l'estero e di sviluppo dell'i.l1ternazionalizzazione delle imprese italiane nonché di commercializzazione dei beni e servizi italiani nei mercati internazionali, nonché al fine di far fronte alle richieste di una crescente domanda di internazionalizzazione delle imprese italiane nell'ottica di uno sviluppo del settore tale da renderlo più competitivo ed in grado di generare ricadute positive sull'economia del Paese, in deroga ai divieti di nuove assunzioni previste dalla legislazione vigente, l'ICE – Agenzia per la promozione all'estero e 1'internazionalizzazione delle imprese italiane – è autorizzata ad assumere il personale appositamente selezionato mediante l'espletamento di concorso pubblico per posizioni a tempo indeterminato, così come individuato dalla relativa graduatoria in corso di validità alla data di approvazione del presente decreto. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma, si provvede, a decorrere dall'anno 2014, mediante la-corrispondente riduzione degli stanziamenti sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico».
1.41
DI BIAGIO
Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:
«14-bis. Al fine di assicurare l'espletamento delle funzioni di promozione del Made in ltaly, di sviluppo e di promozione dei rapporti economici e commerciali italiani con l'estero e di sviluppo dell'internazionalizzazione delle imprese italiane nonché di commercializzazione dei beni e servizi italiani nei mercati internazionali, nonché al fine di far fronte alle richieste di una crescente domanda di internazionalizzazione delle imprese italiane nell'ottica di uno sviluppo del settore tale da renderlo più competitivo ed in grado di generare ricadute positive sull'economia del Paese, in deroga ai divieti di nuove assunzioni previste dalla legislazione vigente, l'ICE – Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, è autorizzata ad assumere il personale appositamente selezionato mediante l'espletamento di concorso pubblico per posizioni a tempo indeterminato, così come individuato dalla relativa graduatoria in corso di validità alla data di approvazione del presente decreto. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma, pari a 3, 7 milioni di euro si provvede, a decorrere dall'anno 2014, mediante la corrispondente riduzione degli stanziamenti sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico».
1.42
DI BIAGIO
Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:
«14-bis. Al fine di favorire il rilancio dell'economia attraverso la valorizzazione del ''made in Italy'' e della relativa creatività a sostegno dei processi di internazionalizzazione delle imprese, il termine di cui all'articolo 12, comma 59 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 135 è fissato al 1º gennaio 2016 ed il termine di cui al successivo comma 60 è fissato al 30 giugno 2016».
1.43
DI BIAGIO
Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:
«14-bis. In ragione dell'abrogazione di cui al comma 562 lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, al fine di individuare una soluzione di garanzia occupazionale verso i dipendenti, la procedura di alienazione di cui all'articolo 4 comma 1 lettera b) del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 136, relativa a alla società Retitalia Internazionale S.p.A e sospesa».
1.44
DI BIAGIO
Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:
«14-bis. Nelle more dell'approvazione di una legge di riordino organico e complessivo della disciplina relativa all'esercizio della professione di guida turistica, che si rende necessaria in considerazione della complessità della materia e che dovrà assicurare, nel rispetto del diritto comunitario, la valorizzazione e la tutela del patrimonio storico e artistico nazionale e riconoscere la specifica e pe1uliare professionalità e specializzazione delle guide turistiche abilitate in Italia, è sospesa l'efficacia dell'articolo 3 della legge 6 agosto 2013, n. 97, e trova applicazione, in materia, la previgente legislazione statale e regionale».
1.45
DI BIAGIO
Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:
«14-bis. All'articolo 70, comma 1 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, dopo le parole: ''Per l'anno 2013'' aggiungere le seguenti: ''e 2014''».
1.46
DI BIAGIO
Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:
«14-bis. Ai lavoratori iscritti a decorrere dal lº gennaio 2012 nelle liste di mobilità di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 148 del 1993, convertito dalla legge n. 236 del 1993, e successivamente modificato dall'articolo l, comma l, primo periodo, dei decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, nonché dall'articolo 19, comma 13 del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito dalla legge n. 2 del 2009, e, da ultimo, prorogato dall'articolo 33, comma 23 della legge n. 183 del 2011, si applicano i benefici contributivi previsti dall'articolo 8, comma 2 e dall'articolo 25, comma 9 della legge n. 223 del 1991, per tutta la durata ivi prevista in relazione alle assunzioni a tempo indeterminato e a tempo determinato effettuate entro il 31 dicembre 2012, nonché alle relative trasformazioni, anche se effettuate dopo il 31 dicembre 2012».
1.47
ALBERTINI
Dopo il comma 14 aggiungere i seguenti:
14-bis. All'articolo 33-quinquies del decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito con modificazioni dalla legge n. 221 del 17 dicembre 2012, le parole: «31 dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2014».
14-ter. La disposizione di cui al precedente comma si applica ai contratti di cui all'articolo 77, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, stipulati a far data dal 1º gennaio 2014.
1.48
GIBIINO
Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:
«14-bis. All'articolo 6-bis del decreto legislativo 12 aprile-2006, n.163, comma 1, sostituire le parole ''1º gennaio 2013'' con le seguenti: ''1º luglio 2014''. Sono fatte salve le procedure i cui bandi ed avvisi con i quali si indice una gara siano stati pubblicati a partire dal 1º gennaio 2014 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché, nel caso di contratti senza la previa pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, a partire dal 1º gennaio 2014 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente-decreto, siano stati già inviati gli inviti a presentare offerta.»
1.49
ALBERTINI
Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:
«14-bis. All'articolo 6-bis del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, comma 1, le parole ''1º gennaio 2013'' sono sostituite dalle seguenti: ''1º luglio 2014''. Sono fatte salve le procedure i cui bandi ed avvisi di gara siano stati pubblicati a far data dal 1º gennaio 2014 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, a far data dal 1º gennaio 2014 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, siano stati già inviati gli inviti a presentare offerta».
1.50
ALBERTINI
Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:
«14-bis. AI decreto legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, all'articolo 5-ter, le parole ''31 dicembre 2013'' sono sostituite dalle seguenti: ''30 giugno 2014''. Sono fatte salve le procedure i cui bandi ed avvisi di gara siano stati pubblicati a far data dai 1º gennaio 2014 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, a far data dal 1º gennaio 2014 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, siano stati già inviati gli inviti a presentare offerta.»
1.51
DE PETRIS
Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:
«14-bis. Al comma 28 dell'articolo 9 del decreto legge 78/2010, quinto periodo dopo le parole: ''nell'anno 2009'' sono aggiunte le seguenti parole: ''con la sola eccezione del lavoro accessorio da parte di soggetti detenuti coinvolti in progetti di inserimento lavorativo in favore della comunità locale.''».
1.52
DE PETRIS
Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:
14-bis. «L'efficacia delle disposizioni recate dall'articolo 3 bis, comma 8-bis del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni in legge 7 agosto 2012, n. 135, è prorogata di un biennio.»
1.53
LO MORO, PAGLIARI
Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:
14-bis: «L'efficacia delle disposizioni recate dall'articolo 3-bis, comma 8-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni in legge 7 agosto 2012, n. 135, è prorogata di un biennio».
1.54
CERONI
Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:
14-bis: «L'efficacia delle disposizioni recate dall'articolo 3-bis, comma 8-bis del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni in legge 7 agosto 2012, n. 135, è prorogata di un biennio».
1.55
MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI
Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:
«45-bis. Entro il 31 gennaio 2015, gli ordini, i collegi professionali, i relativi organismi nazionali e gli enti aventi natura associativa sono tenuti a recepire, con proprio regolamento, sulla base delle relative peculiarità, i principi generali di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190 e al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33».
Art. 2
2.1
CROSIO, ARRIGONI, BISINELLA
Sopprimere il comma 2.
2.2
SCIBONA, CIOFFI
Sopprimere il comma 2.
2.3
CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA
Sostituire il comma 2 con i seguenti:
«2. Con effetto dal 31 dicembre 2014, la società Italia Lavoro S.p.a., costituita con la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 maggio 1997, è soppressa e le relative funzioni sono attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali il quale succede in tutti i rapporti attivi e passivi.
2-bis. Con decreti di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono trasferite le risorse strumentali, umane e finanziarie della società soppressa, sulla base delle risultanze dei bilanci di chiusura delle relative gestioni alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.
2-ter. Le dotazioni organiche del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono incrementate di un numero pari alle unità dj personale di ruolo trasferite in servizio presso la società soppressa. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali subentra nella titolarità dei relativi rapporti».
2.4
ARRIGONI, CROSIO, BISINELLA
Al comma 2, alinea, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «a condizione che le competenti Commissioni parlamentari si esprimano favorevolmente alla relazione sulla rendicontazione dell'attività svolta e dei finanziamenti utilizzati che il commissario ad acta deve presentare al Parlamento entro 30 giorni dalla data dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».
2.5
MARINELLO
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, le parole: ''31 dicembre 2013'' sono sostituite dalle seguenti: ''30 giugno 2014'' e, in fine del comma, è aggiunto il seguente periodo: ''Sono comunque fatte salve le competenze dell'autorità ambientale della Regione Siciliana in ordine all'accertamento della conformità rispetto al parere di compatibilità ambientale di cui all'articolo 2 del decreto Il luglio 2012 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare''».
2.6
CASTALDI, GIROTTO, PETROCELLI, SANTANGELO
Al comma 4, lettera b), sostituire le parole: «31 dicembre 2014» con le seguenti: «30 settembre 2014».
2.7
BISINELLA
Al comma 2, dopo le parole: «è prorogato», inserire le parole: «inderogabilmente».
2.8
BISINELLA
Al comma 5 sostituire le parole: «31 marzo 2014» con le parole: «28 febbraio 2014».
2.9
BLUNDO
Al comma 6, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «nel centro storico».
2.10
BLUNDO, CASTALDI
Dopo il comma 7, inserire i seguenti:
«7-bis. L'articolo 1, comma 5-bis, della legge 14 settembre 2011, n. 148 è sostituito dal seguente: ''5-bis. In virtù degli effetti prodotti dal sisma del 6 aprile 2009 sulle sedi dei tribunali dell'Aquila e di Chieti, il termine di cui al comma 2 per l'esercizio della delega relativamente ai soli tribunali aventi sedi nelle province dell'Aquila e di Chieti è differito di sei anni''.
7-ter. 1. Il comma 3 dell'articolo 11 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, è sostituito dal seguente: ''3. Le modifiche delle circoscrizioni giudiziarie dell'Aquila e di Chieti, nonché delle relative sedi distaccate, previste dagli articoli 1 e 2, acquistano efficacia decorsi sei anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Nei confronti dei magistrati titolari di funzioni dirigenziali presso gli uffici giudiziari dell'Aquila e di Chieti le disposizioni di cui all'articolo 6 si applicano decorsi cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto''».
2.11
BLUNDO
Dopo il comma 7, inserire il seguente:
«7-bis. In virtù degli effetti prodotti dal sisma del 6 aprile 2009, i termini di cui al comma 3, dell'articolo 11, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, sono differiti di tre anni».
2.12
CHIAVAROLI
Dopo il comma 7, inserire il seguente:
«7-bis. I comuni montani della Provincia dell'Aquila con popolazione inferiore ai 15 mila abitanti, che alla data del 31 dicembre 2013 abbiano rispettato i vincoli del patto di stabilità interno per il triennio 2011-2013, possono derogare per gli anni 2014, 2015 e 2016 ai vigenti limiti assunzionali, dotando i propri uffici di personale adeguato alla gestione degli adempimenti tecnico-amministrativi conseguenti agli eventi sismici del 2009. Le predette assunzioni sono consentire nel rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno e nei limiti delle disponibilità finanziarie dei bilanci degli interessati, e purché sia comunque rispettato, a seguito delle assunzioni,- il limite, inerente l'incidenza delle spese del personale sulle spese correnti, di cui all'art. 76, comma 7, primo periodo, del decreto legge n. 112 del 2008».
2.13
MUSSINI, BULGARELLI, MONTEVECCHI, CASTALDI
Al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: «di un anno» con le seguenti: «di tre anni».
2.14
BROGLIA, VACCARI, PIGNEDOLI, BERTUZZI, RITA GHEDINI, COLLINA, IDEM, LO GIUDICE, MIGLIAVACCA, PAGLIARI, PUGLISI, SANGALLI
Al comma 8, primo capoverso sostituire le parole: «di un anno» con le seguenti: «di tre anni».
Art. 3
3.1
DE PETRIS, URAS
Sopprimere il comma 1.
3.2
CROSIO, ARRIGONI
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. All'articolo 1, comma 535 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, le parole: ''nel primo semestre 2014'' sono sostituite dalle seguenti: ''nei primi 8 mesi del 2014''».
3.3
GIBIINO
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. All'articolo 1, comma 535 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, le parole: ''nel primo semestre 2014'' sono sostituite dalle seguenti: ''nei primi otto mesi del 2014''».
3.4
FILIPPI, MARGIOTTA, RANUCCI
Dopo il comma l, inserire il seguente:
«l-bis. All'articolo 1, comma 535 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: ''nel primo semestre 2014'' sono sostituite dalle seguenti. ''entro il 31 agosto 2014''.».
3.5
D'ALÌ, MANCUSO
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«l-bis. All'articolo 1, comma 535 della legge 27 dicembre 2013, n.147, sostituire le parole: ''nel primo semestre 2014'' con le seguenti: ''entro il 31 agosto 2014''».
3.6
ALBERTINI
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. All'articolo 1, comma 535 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, le parole: ''nel primo semestre 2014'' sono sostituite dalle seguenti: ''entro il 31 agosto 2014''».
3.7
MARAN
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. All'articolo 1, comma 535 della legge 27 dicembre 2013 n.147, le parole: ''nel primo semestre 2014'' sono sostituite dalle seguenti: ''entro il 31 agosto 2014''».
3.8
FORNARO, DE MONTE
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«l-bis. Il termine di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, già prorogato ai sensi dell'articolo 29, comma 11-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, e ai sensi dall'articolo 5-ter del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2014. Sono fatti salvi i bandi e gli avvisi di gara pubblicati a far data dal 1º gennaio 2014 fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».
3.9
DE MONTE
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. All'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, aggiungere il seguente:
''3-ter. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano a partire dal 31 dicembre 2014''».
3.10
LANZILLOTTA
Sopprimere il comma 4.
3.11
MALAN
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
«4-bis. Al decreto-legge del 26 aprile 2013, n. 43, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, all'articolo 5-ter, le parole: ''31 dicembre 2013'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2014''.».
3.12
MALAN
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
«4-bis. Al decreto-legge del 26 aprile 2013, n. 43, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, all'articolo 5-ter, le parole: ''31 dicembre 2013'' sono sostituite dalle seguenti: ''30 giugno 2014''».
3.13
MALAN
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
«4-bis. All'articolo 14, comma 31-ter, lettera b) del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: ''1º luglio 2014'' sono sostituite dalle seguenti: ''1º gennaio 2015''.».
3.14
PICCOLI, ZANETTIN
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
«4-bis. L'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'articolo 4 comma 14 della legge n. 183 del 12 novembre 2011, per il reclutamento del personale volontario di cui all'articolo 9 comma 2 lettera b) del decreto legislativo n. 139 dell'8 marzo 2006 è prorogata al 31 dicembre 2016. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante la corrispondente riduzione degli stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco iscritti nello stato di previsione del ministero dell'interno, nell'ambito della missione ''Soccorso civile''».
3.15
DI BIAGIO
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
«4-bis. Con riferimento alla riserva di assunzione di 1.000 unità per la Polizia di Stato di cui all'articolo 1 comma 464 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, è autorizzata l'immissione nei ruoli della Polizia di Stato di tutto il personale giudicato idoneo e utilmente collocato nelle graduatorie relative ai concorsi espletati a decorrere dal 2008 e rientrante nella fattispecie di cui all'articolo 2199 comma 4 lettera b) punto 3) del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, anche qualora non sia concluso il servizio nelle Forze armate in qualità di volontario in ferma prefissata quadriennale di cui a comma 4 lettera b) del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente periodo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 464 della legge 27 dicembre 2013 n. 147».
3.16
D'AMBROSIO LETTIERI, BERNINI
Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
«4-bis. Il comma 468 dell'articolo 1 della legge del 27 dicembre 2013 n. 147 è sostituito con il seguente:
''468. Le assunzioni di cui al comma 464 devono essere riservate, prioritariamente, al personale volontario in ferma prefissata di un anno delle forze armate che sia stato dichiarato idoneo al termine di una procedura concorsuale per lo stesso ruolo ed Amministrazione e che sia attualmente inserito in una delle graduatorie finali di merito vigenti. Ove presenti più graduatorie utilizzabili, si procederà a partire dalla più recente al fine di garantire i principi di economicità e speditezza dell'azione amministrativa e di contenere i costi gravanti sull'Amministrazione per la gestione delle procedure di reclutamento e di attualizzazione degli accertamenti dei requisiti d'idoneità psico-fisica richiesta da ciascun bando di concorso. Le assunzioni sono autorizzate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la-semplificazione e del Ministro dell'economia e delle finanze, nonché del Ministro responsabile dell'amministrazione che intende procedere alle assunzioni''.».
3.0.1
PEZZOPANE, CHIAVAROLI, CUCCA, BUEMI
Dopo l'articolo , inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
(Proroga di termini in materia di giustizia)
1. A causa delle perduranti condizioni di inagibilità delle sedi dei Tribunali de L'Aquila e Chieti, gravemente danneggiati dal terremoto del 6 aprile 2009 e per i quali sono in corso, alla data di entrata in vigore del presente decreto, le procedure di ricostruzione, all'articolo 11, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, le parole: ''tre anni'' sono sostituite dalle seguenti: ''dieci anni'' e al secondo periodo le parole: ''due anni'' sono sostituite dalle seguenti: ''nove anni''.».
3.0.2
PELINO, BERNINI
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
(Proroga di termini in materia di Giustizia)
1. Al comma terzo dell'articolo 11 del decreto legislativo 7 settembre 2012 n. 155, nel primo periodo sostituire le parole: ''tre anni'' con le parole: ''dieci anni'' e, nel secondo periodo sostituire le parole: ''due anni'' con le parole: ''nove anni''».
Art. 4
4.1
SCIBONA, CIOFFI
Al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre 2014» con le seguenti: «15 marzo 2014».
4.2
SCIBONA, CIOFFI
Sopprimere il comma 3.
4.3
DE PETRIS
Sopprimere il comma 4.
4.4
CASTALDI, GIROTTO, PETROCELLI, SANTANGELO, ENDRIZZI
Al comma 4, sostituire le parole: «31 dicembre 2014», con le seguenti: «30 giugno 2014».
4.5
SCIBONA, CIOFFI, ENDRIZZI
Al comma 4 sostituire le parole: «31 dicembre 2014» con le seguenti: «15 marzo 2014».
4.6
MARGIOTTA, FILIPPI, RANUCCI
Dopo il comma 4, inserire, il seguente:
«14-bis. All'articolo 33-quinquies del decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito con modificazioni dalla legge n. 221 del 17 dicembre 2012, le parole: ''131 dicembre 2013'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2014''».
4.7
FILIPPI, MARGIOTTA, RANUCCI
Dopo il comma 4, inserire i seguenti:
«4-bis. Al decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, all'articolo 5-ter, le parole: ''31 dicembre 2013'' sono sostituite dalle seguenti: ''30 giugno 2014''.
''4-ter. Sono fatte salve le procedure i cui bandi ed avvisi di gara siano stati pubblicati a far data dallo gennaio 2014 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, a far data dallo gennaio 2014 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, siano stati già inviati gli inviti a presentare offerta''.».
4.8
MARGIOTTA, RANUCCI
Dopo il comma 4, inserire i seguenti:
«4-bis. All'articolo 6-bis del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, comma 1, le parole: ''1º gennaio 2013'' sono sostituite dalle seguenti: ''1º luglio 2014''.
4-ter. Sono fatte salve le procedure i cui bandi ed avvisi di gara siano stati pubblicati a far data dal 1º gennaio 2014 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, a far data dallo gennaio 2014 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, siano stati già inviati gli inviti a presentare offerta''».
4.9
CROSIO, ARRIGONI, BISINELLA
Dopo il comma 4, inserire il seguente:
«4-bis. All'articolo 6-bis del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, comma 1, le parole: ''1 ºgennaio 2013'' sono sostituite dalle seguenti: ''1º luglio 2014''. Sono fatte salve le procedure i cui bandi ed avvisi con i quali si indice una gara siano stati pubblicati a partire dal ''1º gennaio 2014'' e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché, nel caso di contratti senza la previa pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure in cui, a partire dallo gennaio 2014 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, siano stati già inviati gli inviti a presentare offerta».
4.10
CIOFFI, SCIBONA
Sopprimere il comma 5.
Conseguentemente, sopprimere il comma 6.
4.11
CIOFFI, ENDRIZZI
Al comma 5, sostituire le parole: «31 dicembre 2014» con le seguenti: «30 giugno 2014».
Conseguentemente, al comma 6, sostituire le parole: «31 dicembre 2014» con le seguenti: «30 giugno 2014».
4.12
SCIBONA
Al comma 5, sostituire le parole: «31 dicembre 2014» con le seguenti: «15 marzo 2014».
Conseguentemente, al comma 6, sostituire le parole: «31 dicembre 2014» con le seguenti: «15 marzo 2014».
4.13
CROSIO, ARRIGONI, BISINELLA
Dopo il comma 6, inserire il seguente:
«6-bis. Al decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, all'articolo 5-ter, le parole: ''31 dicembre 2013'' sono sostituite dalle seguenti: ''30 giugno 2014''. Sono fatte salve le procedure i cui bandi ed avvisi con i quali si indica una gara siano stati pubblicati a partire dal 1º gennaio 2014 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché, nel caso di contratti senza la previa pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure in cui, a partire dal 1º gennaio 2014 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, siano stati già inviati gli inviti a presentare offerta».
4.14
D'ALÌ
Dopo il comma 6, inserire il seguente:
6-bis. «Al decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, all'articolo 5-ter le parole: ''31 dicembre 2013'' sono sostituite dalle seguenti: ''30 giugno 2014''. Sono fatte salve le procedure i cui bandi ed avvisi di gara siano stati pubblicati a far data dal 1º gennaio 2014 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, a far data dal 1º gennaio 2014 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, siano stati già inviati gli inviti a presentare offerta».
4.15
CROSIO, ARRIGONI, BISINELLA
Dopo il comma 6, inserire il seguente:
«6-bis. All'articolo 33-quinquies del decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito con modificazioni dalla legge n. 221 del 17 dicembre 2012, le parole: ''31 dicembre 2013'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2014''. La disposizione di cui al precedente comma si applica ai contratti di cui all'articolo 77, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, stipulati a partire dal 1º gennaio 2014».
4.16
D'ALÌ
Dopo il comma 6, inserire i seguenti:
6-bis. «All'articolo 33-quinquies del decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito con modificazioni dalla legge n. 221 del 17 dicembre 2012, le parole: ''31 dicembre 2013'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2014''.
6-ter «La disposizione di cui al precedente comma si applica ai contratti di cui all'articolo 77, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, stipulati a far data dal 1º gennaio 2014».
4.17
CROSIO, ARRIGONI, BISINELLA
Dopo il comma 6, inserire il seguente:
«6-bis. All'articolo 357, comma 19, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, le parole: ''tre anni'' sono sostituite dalle seguenti: ''sei anni''.
4.18
PANIZZA, PALERMO, FAUSTO GUILHERME LONGO, FRAVEZZI
Dopo il comma 6, inserire il seguente:
«6-bis. All'articolo 357, comma 19, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, sostituire le parole: ''tre anni'' con le seguenti: ''sei anni''.
4.19
MARGIOTTA
Dopo il comma 6, inserire il seguente:
«6-bis. All'articolo 357, comma 19, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, sostituire le parole: ''tre anni'' con le seguenti: ''sei anni''.
4.20
TOMASELLI, FABBRI, LO MORO, ASTORRE, COLLINA, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ
Dopo il comma 6, inserire il seguente:
«6-bis. – All'articolo 6-bis del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni, apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 1 sostituire le parole: ''1º gennaio 2013'' con le seguenti: ''1º gennaio 2015'';
b) dopo il comma 2, aggiungere il seguente: ''2-bis. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, ed in particolare delle disposizioni di cui al comma 2, l'Autorità è tenuta a definire modalità e termini per l'acquisizione di dati coerenti con una progressiva applicazione delle nuove disposizioni, garantendo alle piccole imprese ed alle stazioni appaltanti ed enti aggiudicatori di minori dimensioni modalità graduali e semplificate nello svolgimento degli adempimenti a loro carico. Nella predisposizione di interventi che coinvolgano le piccole imprese, l'Autorità è tenuta a sentire preventivamente le associazioni di rappresentanza maggiormente rappresentative delle PMI''».
4.21
NENCINI, FAUSTO GUILHERME LONGO, PALERMO, PANIZZA, FRAVEZZI, LANIECE
All'articolo 4, comma 7, sostituire le parole: «non superiore a sei mesi» con le seguenti: «non superiore a 24 mesi».
4.22
PAGLIARI
Al comma 7, sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «due anni».
4.23
CASTALDI, GIROTTO, PETROCELLI, SANTANGELO, ENDRIZZI
Al comma 7, sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «quattro mesi».
4.24
ENDRIZZI
Al comma 7, sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «tre mesi».
4.25
PAGLIARI
Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La richiesta di proroga può essere avanzata anche per gli impianti che abbiano beneficiato di proroghe che risultino scadute da non più di sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto. La proroga decorre dal giorno della rimessa in esercizio dell'impianto».
4.26
BERNINI, BONFRISCO
Al comma 8, prima delle parole: «È prorogato» inserire le seguenti: «Nei comuni capoluoghi di regione».
4.27
CAMPANELLA
Al comma 8, apportare le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, sostituire le parole: «30 giugno 2014» con le seguenti: «31 dicembre 2014»;
b) al secondo periodo, sostituire le parole: «1,7 milioni di euro» con le seguenti: «3,5 milioni di euro».
4.28
DE PETRIS, URAS
Al comma 8, sostituire le parole: «30 giugno 2014» con le seguenti: «31 dicembre 2014» e le parole: «1,7 milioni di euro» con le seguenti: «3,4 milioni di euro».
Conseguentemente, all'articolo 8, comma 2, sostituire le parole: «13 milioni» con le seguenti: «11, 3 milioni».
4.29
BERNINI, BONFRISCO
Al comma 8, dopo le parole: «30 giugno 2014» inserire le seguenti: «, limitatamente ai comuni con popolazione superiore a un milione di abitanti,».
4.30
BERNINI, BONFRISCO
Al comma 8, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «La proroga si applica esclusivamente nei comuni capoluoghi di provincia».
4.31
CAMPANELLA
Al comma 8, apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Sono sospese fino al 30 giugno 2014 le esecuzioni dei provvedimenti di rilascio per finita locazione degli immobili adibiti ad uso di abitazioni per i soggetti aventi i requisiti di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 8 febbraio 2007, n. 9, in condizione di morosità incolpevole di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124.»;
b) al secondo periodo, sostituire le parole: «1,7 milioni di euro» con le seguenti: «20 milioni di euro»;
c) dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
«8-bis. All'articolo 3, comma 2, secondo periodo del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, le parole: ''di un'aliquota del 21 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''di un'aliquota del 23 per cento''».
4.32
TARQUINIO, BRUNI, IURLARO
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
«8-bis. Al comma 7 dell'articolo 12 del decreto legge 22 giugno 2012 n.83 convertito con modificazione dalla legge 7 agosto 2012 n. 134 le parole: ''31 dicembre 2013'' sono sostituite dalle seguenti parole: ''31 dicembre 2016''».
4.33
MATTESINI, DI GIORGI
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
«8-bis. All'articolo 12, comma 7, del decreto-legge 22 giugno 2012, n 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le parole: ''31 dicembre 2013'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2016''».
4.34
AIELLO, VICECONTE, GUALDANI, MANCUSO, BIANCONI, GENTILE, BILARDI, CHIAVAROLI
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
«8-bis. Al comma 7 dell'articolo 12 del decreto-legge n. 83 (decreto Sviluppo) del 22 giugno 2012, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 11 agosto 2012, convertito con legge n. 134 del 7 agosto 2012 le parole: ''31 dicembre 2013'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2016''».
4.35
GIBIINO
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
«8-bis. All'articolo 33-quinquies del decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito con modificazioni dalla legge n. 221 del 17 dicembre 2012, sostituire le parole: ''31 dicembre 2013'' con le seguenti: ''31 dicembre 2014''. La disposizione di cui al precedente comma si applica ai contratti di cui all'articolo 77, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, stipulati a partire dal 1º gennaio 2014».
4.36
TARQUINIO, BRUNI, IURLARO
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
«8-bis. Il soggetto giuridico di cui all'articolo 1 comma 72 della legge n. 228 del 24 dicembre 2012 è autorizzato all'utilizzo dei contributi pluriennali di cui all'articolo 2, comma 254, della legge n. 244/2007 per la realizzazione di opere strategiche di interesse nazionale di cui alla legge Obiettivo n. 443 del 2001».
4.37
TARQUINIO, BRUNI, IURLARO
Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:
«8-bis. Al fine del completamento degli schemi idrici del Mezzogiorno il soggetto giuridico di cui all'articolo 1, comma 72, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 è autorizzato all'utilizzo dei contributi pluriennali autorizzati dall'articolo 2, comma 257, della legge n. 244 del 2007».
4.38
CERONI
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
«8-bis. All'articolo 4-ter comma 16 legge 26 aprile 2012 n. 44 di conversione del decreto-legge 02.03.2012 n. 16, il periodo: ''In caso di mancata emanazione del decreto entro il predetto termine trovano comunque applicazione le disposizioni di cui ai commi 12-bis, 12-ter e 12-quater dell'articolo 142 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285'' è soppresso».
4.39
CROSIO, BISINELLA
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
«8-bis. All'articolo 4-ter comma 16 legge 26 aprile 2012 n. 44 di conversione del decreto-legge 2 marzo 2012 n. 16, il periodo: ''In caso di mancata emanazione del decreto entro il predetto termine trovano comunque applicazione le disposizioni di cui ai commi 12-bis, 12-ter e 12-quater dell'articolo 142 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285'' è soppresso».
4.40
DE PETRIS
Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:
«8-bis. All'articolo 4-ter, comma16 della legge 26 aprile 2012 n. 44 di conversione del decreto legge 2 marzo 2012 n. 16, sopprimere il periodo: ''In caso di mancata emanazione del decreto entro il predetto termine trovano comunque applicazione le disposizioni di cui ai commi 12-bis, 12-ter e 12-quater dell'articolo 142 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285''».
4.41
CERONI
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
«8-bis. Il termine di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni e integrazioni, è ulteriormente differito al 31 dicembre 2014».
4.42
LO MORO, PAGLIARI
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
«8-bis. Il termine di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni e integrazioni, è ulteriormente differito al 31 dicembre 2014».
4.43
CROSIO, BISINELLA
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
«8-bis. Il termine di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni e integrazioni, è ulteriormente differito al 31 dicembre 2014».
4.44
PANIZZA, PALERMO, FAUSTO GUILHERME LONGO, FRAVEZZI
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
«8-bis. All'articolo 115 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, al comma 2, sostituire le parole: ''fino a sessantotto anni'' con le seguenti: ''fino a settanta anni''».
4.45
MILO
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
«8-bis. L'articolo 39, comma 16, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, nel testo modificato dalla novella legislativa con l'articolo 2, comma 37, lettera m), legge 23 dicembre 1996 n. 662, deve essere interpretato, nel senso che il limite massimo di cubatura di 750 metri cubi di cui al comma l del richiamato articolo 39 non trova applicazione, al fine del calcolo dell'oblazione e dell'ottenimento del permesso di costruire in sanatoria, alle costruzioni abusive aventi destinazione produttiva, commerciale, artigianale e comunque, diversa da quella residenziale».
4.46
NACCARATO
Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
«8-bis. Il termine di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, come da ultimo prorogato dall'articolo 1, comma 419, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, è prorogato al 31 dicembre 2015 per consentire la prosecuzione delle attività preordinate al completamento del programma di cui all'articolo 2, comma 99, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. A tal fine le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 2, commi 98 e 99, della citata legge n. 244 del 2007 sono incrementate rispettivamente per gli importi di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 e di 800 mila euro a decorrere dall'anno 2017 e per l'importo di 4,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020.
8-ter. All'onere derivante dal comma 8-bis si provvede, quanto a 0,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito previsionale di base di parte corrente ''Fondo speciale'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2014, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'importo di 0,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 e quanto a 0,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004 , n. 282 convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Per l'importo di 4,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale ''Fondo speciale'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'importo di 4,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020».
4.47
BRUNO, ALBERTI CASELLATI
Dopo il comma 8 aggiungere i seguenti:
«8-bis. Il termine di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, come da ultimo prorogato dall'articolo 1, comma 419, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, è prorogato al 31 dicembre 2015 per consentire la prosecuzione delle attività preordinate al completamento del programma di cui all'articolo 2, comma 99, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. A tal fine le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 2, commi 98 e 99, della citata legge n. 244 del 2007 sono incrementate rispettivamente per gli importi di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 e di 800 mila euro a decorrere dall'anno 2017 e per l'importo di 4,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020.
8-ter. All'onere derivante dal comma 8-bis si provvede, quanto a 0,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito previsionale di base di parte corrente ''Fondo speciale'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2014, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'importo di 0,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 e quanto a 0,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Per l'importo di 4,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale ''Fondo speciale'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'importo di 4,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020».
4.48
NACCARATO
Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
«8-bis. Il termine di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, come-da ultimo prorogato dall'articolo 1, comma 419, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, è prorogato al 31 dicembre 2015 per consentire la prosecuzione delle attività preordinate al completamento del programma di cui all'articolo 2, comma 99, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. A tal fine le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 2, commi 98 e 99, della citata legge n. 244 del 2007 sono incrementate rispettivamente per l'importo di 0,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 e per l'importo di 4,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020.
8-ter. All'onere derivante dal comma 8-bis si provvede, quanto a 0,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritta, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito previsionale di base di parte corrente ''Fondo speciale'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2014, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'importo di 0,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 e quanto all'importo di 4,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016- al 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito dell'unità previsionale di base conto capitale ''Fondo speciale'' dello stato dì previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'importo di 4,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020».
4.49
BRUNO
Dopo il comma 8 aggiungere i seguenti:
«8-bis. Il termine di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, come da ultimo prorogato dall'articolo 1, comma 419, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, è prorogato al 31 dicembre 2015 per consentire la prosecuzione delle attività preordinate al completamento del programma di cui all'articolo 2, comma 99, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. A tal fine le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 2, commi 98 e 99, della citata legge n. 244 del 2007 sono incrementate rispettivamente per l'importo di 0,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 e per l'importo di 4,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020.
8-ter. All'onere derivante dal comma 8-bis si provvede, quanto a 0,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito previsionale di base di parte corrente ''Fondo speciale'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2014, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'importo di 0,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 e quanto all'importo di 4,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale ''Fondo speciale'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'importo di 4,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020».
4.50
MATTEOLI, STEFANO ESPOSITO, CERVELLINI, CANTINI, SCIBONA, BLUNDO, BORIOLI, CARDINALI, CIOFFI, DAVICO, DI GIACOMO, FILIPPI, GIBIINO, PAGNONCELLI, RANUCCI, MAURIZIO ROSSI, SONEGO
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
«8-bis. Il termine per l'aggiornamento dei software utilizzati dalle officine di revisione dei veicoli al protocollo di comunicazione MCTCNet2, fissato al 31 marzo 2014 da ultimo con le circolari del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti RU 23840 del 23 settembre 2013 ed RU 27040 del 4 novembre 2013, è prorogato al31 ottobre 2014».
4.0.1
MARAN
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 4-bis.
(Disposizioni in-materia di revisione triennale dell'attestato SOA)
1. All'articolo 33-quinquies del decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 le parole: ''31 dicembre 2013'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2014''.
2. La disposizione di cui al precedente comma si applica ai contratti di cui all'articolo 77, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, stipulati a far data dal 1º gennaio 2014».
4.0.2
CROSIO, ARRIGONI, BISINELLA
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art.4-bis.
(Fonti rinnovabili in edilizia)
1. L'Allegato 3 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, è così modificato:
a) alla lettera a) del punto 1, le parole: ''31 dicembre 2013'' sono sostituite dalle parole: ''31 dicembre 2014'' e, alla successiva lettera b), le parole: ''1º gennaio 2014'' dalle parole: ''1º gennaio 2015'';
b) alla lettera a) del punto 3, le parole: ''31 dicembre 2013'' sono sostituite dalle parole: ''31 dicembre 2014'' e alla successiva lettera b), le parole: ''1º gennaio 2014'' dalle parole: ''1º gennaio 2015''.».
Art. 5
5.1
STEFANO, DE PETRIS
Sopprimere il comma 1.
5.2
GAETTI, ENDRIZZI, DONNO
Sopprimere il comma 1.
5.3
PEPE
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. L'articolo 4-quinquiesdecies del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008; n. 205, è abrogato».
5.4
MILO
Sostituire il comma 1, con il seguente:
«1. Al decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 205 l'articolo 4-quinquiesdeccies è sostituito dal seguente:
''Art. 4-quinquiesdecies –1. A decorrere dal 1º gennaio 2015 la produzione della ''mozzarella di bufala campana'', registrata come denominazione di origine protetta (DOP) ai sensi del regolamento (CE) n. 1107 del 1996 della Commissione, del 12 giugno 1996, deve essere effettuata su linee di produzione diverse ed accuratamente separate da quelle su cui ha luogo la eventuale produzione di altri tipi di formaggi o preparati alimentari realizzati con latte e derivati del latte non provenienti da allevamenti inseriti nel sistema di controllo della DOP. Al fine di consentire alle aziende interessate un'adeguata programmazione delle rispettive attività, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali provvede, con proprio decreto, entro il 30 aprile 2014, a definire le modalità per l'attuazione del presente articolo.
2. Sono escluse dall'obbligo previsto dal comma 1 del presente articolo tutte quelle aziende che si obbligano ad utilizzare e detenere esclusivamente all'interno dell'impianto produttivo latte bufalino e semilavorati realizzati con latte proveniente da allevamenti inseriti nel sistema di controllo della DOP''.».
5.5
MILO
Sostituire il comma l con il seguente:
«1. All'articolo 4-quinquiesdecies del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: ''1º gennaio 2013'' sono sostituite sono sostituite dalle seguenti: ''1º gennaio 2015'';
b) aggiungere, in fine, il seguente:
''1-bis. Sono escluse dall'obbligo previsto dal comma 1 tutte quelle aziende che si obbligano ad utilizzare e detenere esclusivamente all'interno dell'impianto produttivo latte bufalino e semilavorati realizzati con latte proveniente da allevamenti inseriti nel sistema di controllo della denominazione di origine protetta (DOP).''.».
5.6
FORMIGONI
Al comma 1, sostituire le parole: «1º gennaio 2015», con le seguenti: «1º luglio 2014».
5.7
BERTUZZI, PIGNEDOLI
Al comma 1, sostituire le parole: «1º gennaio 2015», con le seguenti: «1º luglio 2014».
5.8
ARACRI
Al comma 1, sostituire le parole: «1º gennaio 2015» con le seguenti: «1º luglio 2014».
5.9
DI MAGGIO
Al comma 1, sostituire le parole: «1º gennaio 2015», con le seguenti: «1º luglio 2014».
5.10
CASALETTO, GAETTI
Al comma 1, sostituire le parole: «1º gennaio 2013» con le seguenti: «30 giugno 2014».
5.11
BERTUZZI, PIGNEDOLI
Al comma 2, sostituire le parole: «30 giugno 2014», con le seguenti: «30 giugno 2015» e le parole: «1º gennaio 2015», con le seguenti: «1º gennaio 2016».
5.12
BERGER, ZELLER, PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA
Al comma 2, le parole: «30 giugno 2014», sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2015» e le parole: «1º gennaio 2015», sono sostituite dalle seguenti: «1º gennaio 2016».
5.13
ARACRI
Al comma 2, sostituire le parole: «30 giugno 2014», con le seguenti: «30 giugno 2015» e le parole: «1º gennaio 2015», con le seguenti: «1º gennaio 2016».
5.14
CASALETTO
Al comma 2, sostituire le parole: «1º gennaio 2015» con le seguenti: «30 giugno 2014».
5.15
DI MAGGIO
Al comma 2, sostituire le parole: «30 giugno 2014», con le seguenti: «30 giugno 2015» e le parole: «1º gennaio 2015», con le seguenti: «1º gennaio 2016».
5.16
PAGLIARI
Al comma 2, sostituire le parole: «1º gennaio 2015» con le seguenti: «10 gennaio 2016».
5.17
DE PETRIS
Al comma 2, sostituire le parole: «1º gennaio 2015» con le seguenti: «1º gennaio 2016».
5.18
GAETTI, DONNO
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
«2-bis. Il comma 8-bis dell'articolo 36 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è abrogato».
5.19
DE PETRIS
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. All'art. 39, comma 9, del D.Lgs, n. 205/2010 sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole: ''Fino al 2 luglio 2012'' sono soppresse;
b) le parole: ''quattro volte l'anno'' sono sostitute con le seguenti: ''dieci volte l'anno'';
c) le parole: ''cento'' sono sostituite, ovunque ricorrano, con: ''trecento''«.
5.20
MARAN
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis Il termine di cui al comma 4 dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96, è differito al 31 ottobre 2014».
5.21
STEFANO, DE PETRIS
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. Il termine di cui al comma 4 dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96, è differito al 31 ottobre 2014».
5.22
DALLA TOR
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. Il termine di cui al comma 4 dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96, è differito al 31 ottobre 2014».
5.23
MARINELLO
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. Il termine di cui al comma 4 dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96, è differito al 31 ottobre 2014».
5.24
BISINELLA
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. Il termine di cui al comma 4 dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96, è differito al 31 ottobre 2014».
5.25
TARQUINIO, IURLARO, BRUNI
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. Al fine di razionalizzare i costi della spesa pubblica, considerata la particolare rilevanza economica sociale e della protezione civile nella gestione delle dighe per l'approvvigionamento idrico nelle Regioni Meridionali, rivestita dalle funzioni in capo del ex Eipli, decorsi i termini di trasferimento delle funzioni di cui all'articolo 21, comma 11 della legge 6 dicembre 2011, n. 201 in seguito all'adozione e per effetto delle misure di cui all'articolo 4 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, al soggetto giuridico di cui all'articolo 1, comma 72, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 ai sensi delle disposizioni del decreto-Iegge6 luglio 2011, n: 98, articolo 15, comma 1 trasformato in ''Agenzia idrica Puglia, Lucania ed Irpinia costituita ai sensi del decreto legislativo n. 300 del 1999, n. 8'', entro 180 giorni dalle misure di cui all'articolo 1, comma 72 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 sono trasferite tutte-le funzioni e tutti i rapporti attivi e passivi e risorse- umane al nuovo soggetto giuridico. Inoltre al fine del completamento degli schemi idrici del mezzogiorno ''Il Soggetto giuridico sopraindicato è autorizzato all'utilizzo dei contributi pluriennali autorizzati dall'articolo 2, comma 257 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 per la realizzazione di opere strategiche di interesse nazionale per il completamento degli schemi idrici del mezzogiorno della legge Obiettivo 21 dicembre 2001, n. 443''».
5.26
TARQUINIO, IURLARO, BRUNI
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. Entro il 30 giugno 2014 il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica stabilisce le norme per l'organizzazione, il funzionamento e il finanziamento dell'Agenzia nazionale per la sicurezza alimentare con sede a Foggia, di cui all'articolo 11 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31».
5.27
TARQUINIO, IURLARO, BRUNI
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
«2-bis. Entro il 30 giugno 2014 il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica trasforma il Comitato nazionale per la sicurezza alimentare, di cui al decreto interministeriale 26 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 4 ottobre 2007, in Agenzia nazionale per la sicurezza alimentare con sede principale ed amministrativa in Foggia sotto la vigilanza del Ministero della salute, se del caso mantenendo specifiche funzioni istituzionali e di collegamento con l'Unione Europea presso il Ministero della salute, come allo scopo previsto dall'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108 e dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44».
5.28
PIGNEDOLI
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
«2-bis. Al fine di agevolare il conferimento di piccole quantità di rifiuti a circuiti organizzati di raccolta e per una maggiore adeguatezza e proporzionalità nell'applicazione del sistema di tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) alle imprese agricole, il termine di cui all'articolo 39, comma 9 del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, è prorogato al 31 gennaio 2016».
5.0.1
PEPE
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 5-bis.
(Disciplina della commercializzazione delle sementi di canapa)
1. Sono escluse, dalle norme del comma 8 dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1065 del 1973, le confezioni di sementi di canapa poste in circolazione a qualsiasi titolo e destinazione- d'uso e che, pertanto, sono sottoposte alle norme previste dalla legge 1096/71, in quanto sementi iscritte al registro e quindi certificate.
2. Sono vietate la vendita o la cessione, anche attraverso internet e a qualsiasi titolo, nonché l'acquisto, la detenzione, il possesso, la coltivazione e la produzione di sementi di canapa di qualsiasi varietà che non siano regolarmente certificate ai sensi del decreto-legislativo 3 novembre 2003, n. 308.
3. L'acquisto delle sementi certificate è consentito solo per le imprese agricole regolarmente iscritte alla Camera di Commercio e dotati di fascicolo aziendale nell'ambito del sistema Informativo agricolo nazionale (SIAN), quando destinate esclusivamente alla produzione di fibre da utilizzare per usi industriali e/o agronomici, compresa la coltivazione effettuata per scopi di riproduzione/moltiplicazione del seme delle varietà certificate.
4. La violazione del divieto di cui al comma 2 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 33 della legge 25 novembre 1971, n. 1096.
5. Le imprese agricole che coltivano sementi di canapa certificate devono conservare il cartellino di certificazione sementiera per la durata della vita della pianta e comunque per un periodo non inferiore a dodici mesi.
6. All'impresa agricola che non sia trovata in possesso di tali certificazioni è applicata la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 33 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, salvo che il fatto non costituisca reato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, accertato con un campionamento della coltivazione.
7. Le modalità di prelevamento e di analisi dei campioni provenienti da colture in pieno campo, ai fini della determinazione quantitativa del contenuto di THC delle varietà di canapa, dovrà seguire quanto previsto, specificatamente, nell'allegato 4 del decreto Ministeriale 7588 del 5 aprile 2011.
8. I prelevamenti e le analisi di cui al comma 7, sono effettuati dal personale del Nucleo Carabinieri e/o Repressione frodi del Ministero politiche agricole alimentari e forestali, fatto salvo ogni tipo di controllo effettuati con le stesse modalità di accertamento da parte delle autorità competenti in merito alla pubblica sicurezza e alle attività giudiziarie.
9. Dalla applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le Amministrazioni competenti provvedono agli adempi menti di cui al presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente».
Art. 6
6.1
MONTEVECCHI, SERRA, BOCCHINO, BIGNAMI
Sopprimere il comma 1.
6.2
PUGLISI
Al comma 2, sostituire le parole: «31 dicembre 2014» con le seguenti: «1º gennaio 2015».
6.3
MONTEVECCHI, SERRA, BOCCHINO, BIGNAMI
Sopprimere il comma 3.
6.4
PANIZZA, PALERMO, FAUSTO GUILHERME LONGO, FRAVEZZI
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
«3-bis. Al comma 4-novies, dell'articolo 2, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 26 febbraio 2011, n. 10, al primo periodo, le parole: ''a nove anni'' sono sostituite dalle seguenti: ''a dodici anni''».
6.5
CHIAVAROLI
Dopo il comma 3 inserire il seguente:
«3-bis. Le graduatorie di merito regionali dei concorsi a dirigente scolastico indetti con decreto del Direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4a serie speciale – n. 94 del 26 novembre 2004 e con decreto del Direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 ottobre 2006, per i quali non sia stata disposta una rinnovazione concorsuale, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento. La validità di tali graduatorie permane fino all'assunzione di tutti i vincitori, di tutti gli idonei e di tutti i soggetti, non in quiescenza, per i quali è pendente, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un contenzioso giurisdizionale.
I candidati sono ammessi alla frequenza di un corso-concorso, le cui modalità saranno definite con successivo decreto ministeriale».
6.6
PELINO, BERNINI
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
«3-bis. Le graduatorie di merito regionali dei concorsi a dirigente scolastico indetti con decreto del Direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4a serie speciale – n. 94 del 26 novembre 2004 e con decreto del Direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 ottobre 2006, per i quali non sia stata disposta una rinnovazione concorsuale, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento. La validità di tali graduatorie è prorogata fino all'assunzione anche dei soggetti, non in quiescenza, per i quali è pendente, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un contenzioso giurisdizionale. Questi sono ammessi alla frequenza di un corso-concorso, con modalità stabilite con Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge».
6.7
PEZZOPANE, PUGLISI, DI GIORGI
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
«3-bis. Le graduatorie di merito regionali dei concorsi a dirigente scolastico indetti con decreto del Direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4a serie speciale – n. 94 del 26 novembre 2004 e con decreto del Direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 ottobre 2006, per i quali non sia stata disposta una rinnovazione concorsuale, sono prorogate fino all'anno scolastico 2015-2016».
6.8
TOCCI
Al comma 4, ultimo capoverso, dopo le parole: «Dette somme sono mantenute in bilancio» aggiungere: «nel medesimo capitolo di provenienza 7236 Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca» e sopprimere le parole da: «nell'anno 2015» fino alla fine del comma.
6.9
BOCCHINO, MONTEVECCHI, SERRA, BIGNAMI
Al comma 4 sostituire le parole: «al Fondo per il finanziamento ordinario delle Università statali dello stato di previsione dello stesso Ministero», con le seguenti: «al capitolo relativo alle assegnazioni ordinarie del Fondo ordinario per gli Enti e le istituzioni di ricerca dello stesso Ministero».
6.10
FAVERO, PAGLIARI, PADUA, SCALIA
Dopo il comma 5, inserire il seguente:
«5-bis. La validità delle graduatorie di merito del concorso di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 18 luglio 2003, n. 186, già espletato in applicazione del decreto del direttore generale per il personale della scuola – Dipartimento per l'istruzione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 2 febbraio 2004, di cui all'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 10, del 6 febbraio 2004, è prorogata fino al 31 agosto 2019».
6.11
MUSSINI, SERRA
Sopprimere il comma 6.
6.12
D'AMBROSIO LETTIERI, BERNINI
Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
«6-bis. All'articolo 11 comma 1 del decreto-legge del 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge del 14 settembre 2011, n. 148, dopo le parole: ''conseguimento del relativo titolo di studio'' aggiungere le seguenti: ''o abilitazione professionale''».
6.13
SPILABOTTE, DE MONTE, PUPPATO, PEGORER, SAGGESE, FABBRI, SOLLO, LIUZZI, AMATI, PADUA, CUOMO, CANTINI
Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
«6-bis. L'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 36, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, come modificato dall'articolo 21, comma 1, lettera b) del decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, è differita allo gennaio 2016».
6.14
PUGLISI, PAGLIARI, DI GIORGI, IDEM, MARCUCCI, MARTINI, MINEO, TOCCI, ZAVOLI
Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
«6-bis. La durata delle idoneità conseguite ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210, è prorogata di due anni dalla data di scadenza del quinto anno di vigenza».
6.15
GASPARRI
Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
«6-bis. L'idoneità ottenuta dai docenti universitari ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210, già chiamati dalle Facoltà, che non hanno potuto prendere servizio a causa dei divieti e dei limiti alle assunzioni posti dal decreto legge 10 novembre 2008 n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009 n. 1, è prorogata sino al 31 dicembre 2014».
6.16
DI MAGGIO
Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
«6-bis. I termini per l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, commi 605, lettera c), e 607, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, sono prorogati per i docenti che hanno conseguito l'abilitazione dopo aver frequentato i corsi in scienze della formazione primaria, attivati negli anni accademici 2008/09, 2009/10 e 2010/11».
6.17
DI MAGGIO
Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
«6-bis. I termini per l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, commi 605, lettera c), e 607, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, sono prorogati per i docenti che hanno conseguito l'abilitazione dopo aver frequentato i corsi in scienze della formazione primaria, attivati negli anni accademici 2008/09, 2009/10 e 2010/11.
Possono, inoltre, chiedere l'iscrizione con riserva nelle suddette graduatorie coloro che si sono iscritti negli stessi anni al corso di laurea in scienze della formazione primaria. La riserva è sciolta all'atto del conseguimento dell'abilitazione. Con decreto del ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro 60 giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, sono disciplinati i termini per consentire ai docenti di cui al presente comma l'aggiornamento delle domande per l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento e per lo scioglimento della riserva, ai fini della stipula dei contratti a tempo determinato e indeterminato per l'anno scolastico 2014-2015».
6.18
NENCINI, FAUSTO GUILHERME LONGO, PALERMO, FRAVEZZI
Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
«6-bis. I termini per l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 24-quinquies del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, sono prorogati per i docenti che hanno ottenuto, a decorrere dall'anno scolastico 2006/2007, la conferma del rincarico di presidenza per almeno un triennio, secondo quanto previsto dall'articolo 1-sexies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e che non siano già collocati in quiescenza alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Tali soggetti possono chiedere l'iscrizione con riserva nelle suddette graduatorie.
6-ter. La riserva è sciolta a seguito della positiva partecipazione ad apposita procedura concorsuale, riservata per titoli ed esami. La procedura concorsuale, organizzata su base regionale, consta della valutazione dei titoli e dell'anzianità di servizio, ai fini dell'attribuzione del punteggio nella graduatoria finale, e di una prova scritta, superata con il punteggio di almeno 21/30, il cui oggetto e i cui criteri di valutazione e superamento sono stabiliti dai decreto di cui al comma 7-ter, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 3 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 gennaio 2011, n. 2. I candidati risultati idonei a seguito del superamento della procedura ai cui al precedente periodo sono inseriti, per ordine di punteggio ottenuto e immessi in ruolo in coda ai vincitori inseriti nelle graduatorie regionali della procedura concorsuale bandita con decreto del Direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 – 4a serie speciale – del 15 luglio 2011, a partire dall'anno scolastico 2014/2015. L'assunzione è disposta esclusivamente nella regione ove l'aspirante ha compiuto il servizio quale preside incaricato. È previsto il pagamento di un contributo, da parte dei candidati, per le spese della procedura concorsuale, di importo non superiore a euro 100 pro capite.
6-quater. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinati le modalità di svolgimento della procedura di cui al comma 7-bis, da concludersi entro il 31 agosto 2014, le modalità di nomina delle commissioni giudicatrici, delle quali non potranno far parte soggetti che sono stati già membri di commissioni concorsuali per il reclutamento di dirigenti scolastici, e i termini per consentire l'espletamento della procedura di cui ai predetti commi, ai fini dell'assunzione degli aspiranti nella qualifica di dirigente scolastico, con stipula di contratti a tempo indeterminato, fermo restando il regime autorizzatorio di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, per i posti vacanti e disponibili, a decorrere dall'anno scolastico 2014/2015, detratto un numero pari al 20 per cento dai posti a valere su quelli relativi alle facoltà assunzionali annualmente autorizzate per l'assunzione nel ruolo di dirigente scolastico, da conteggiare singolarmente nelle varie regioni interessate, per ciascun anno scolastico.
6-quinquies. Al fine di attuare le procedure di cui ai commi 7-bis e 7-ter si provvede per l'anno 2014 prioritariamente attraverso il contributo di cui al comma 7-bis e mediante corrispondente riduzione delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per il reclutamento e la formazione iniziale dei dirigenti scolastici, nonché, ove occorra, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti destinati all'edilizia e alle attrezzature didattiche e strumentali, di cui all'articolo 1, comma 131, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, iscritti nel programma ''Istituti di alta cultura'' della missione ''Istruzione universitaria'', nonché della parte del fondo di cui all'articolo l-bis della legge 18 dicembre 1997, n. 440.
Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro il 31 marzo 2014, formula le relative proposte di rimodulazione delle riduzioni di cui al primo periodo, senza pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica di cui all'articolo 7 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio e a provvedere, nell'ipotesi di incongruità o insufficienza delle coperture finanziarie previste, all'individuazione delle risorse occorrenti».
6.0.1
SCAVONE, MARIO FERRARA, BARANI, COMPAGNONE, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, GIOVANNI MAURO, MILO, RUVOLO
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art.6-bis.
1. Onde ripristinare equità e giustizia e dirimere il contenzioso in atto, viene prorogata la validità delle graduatorie dei concorsi per dirigenti scolastici indetti nel novembre 2004, compresa la successiva rinnovazione in Sicilia per l'effetto della legge 202/2010 e nel 2006. I soggetti non collocati in quiescenza, per i quali è pendente alla data di entrata in vigore della presente legge un contenzioso giurisdizionale con oggetto la partecipazione al concorso a posti di dirigente scolastico indetto con il decreto direttoriale 22 novembre 2004 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 – 4 serie speciale – del 26 novembre 2004, nonché avverso gli esiti della procedura di cui all'articolo 5 della legge 3 dicembre 2010, n. 202, sono ammessi alla frequenza di un corso intensivo di formazione, con rilascio di attestato positivo del direttore del corso, al termine del quale gli stessi presentano una relazione sugli argomenti del corso medesimo e sostengono una prova orale selettiva, superata con il punteggio di almeno 21/30. I candidati risultati idonei a seguito del superamento della prova di cui al precedente periodo sono graduati per ordine di punteggio ottenuto e inseriti in coda alle graduatorie del predetto concorso, ove non ancora concluso, o in una fascia aggiuntiva alle relative graduatorie regionali della procedura concorsuale bandita con decreto direttoriale 13 luglio 2011, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 56, 4 serie speciale del 15 luglio 2011, a partire dall'anno scolastico 2014/2015, dopo i soggetti di cui ai precedenti commi. L'assunzione è disposta esclusivamente nella regione ove l'aspirante ha effettuato il concorso indetto con il decreto direttoriale 22 novembre 2004.
Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinati le modalità del corso intensivo di formazione, a carattere nazionale, di durata non superiore a quattro mesi, organizzato compatibilmente con gli orari di servizio dei candidati, per lo svolgimento dei quali è previsto l'impiego di dirigenti tecnici, dirigenti amministrativi in servizio nelle rispettive regioni ovvero di dirigenti scolastici e direttori dei servizi generali amministrativi, a qualunque titolo distaccati presso le amministrazioni periferiche, per i quali è previsto esclusivamente il rimborso delle eventuali spese sostenute; nonché i contenuti delle prove, le modalità di nomina delle commissioni giudicatrici, delle quali comunque non possono far parte coloro i quali siano stati membri, a qualunque titolo, delle commissioni giudicatrici a concorsi a dirigente scolastico banditi antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, e i termini per consentire l'espletamento delle procedure di cui al predetto comma, ai fini dell'assunzione degli aspiranti nella qualifica di dirigente scolastico, con stipula di contratti a tempo indeterminato, fermo restando il regime autorizzatorio di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, per i posti vacanti e disponibili, a decorrere dall'anno scolastico 2014/2015, detratto un numero pari al 10 per cento dai posti a valere su quelli relativi alle facoltà assunzionali autorizzate per l'assunzione nel ruolo di dirigente scolastico, da conteggiare singolarmente nelle varie regioni interessate, per ciascun anno scolastico.
All'attuazione delle procedure si provvede mediante corrispondente riduzione, per le risorse finanziarie necessarie, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni, e del Fondo di cui all'articolo 4, comma 82, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente iscritti, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009 n. 196, nel programma ''Iniziative per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio'' della missione ''Istruzione scolastica'' dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, senza determinare nuovi oneri per la finanza pubblica. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro il 31 gennaio 2014, formula le relative proposte di rimodulazione delle riduzioni di cui al primo periodo, senza pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica di cui all'articolo 7 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio e a provvedere, nell'ipotesi di incongruità o insufficienza delle coperture finanziarie previste, all'individuazione delle risorse occorrenti».
6.0.2
NENCINI, FAUSTO GUILHERME LONGO, PALERMO, FRAVEZZI
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 6-bis.
(Proroga di termini in materia di assunzioni dei dirigenti scolastici)
1. I termini per l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 24-quinquies del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e successive modificazioni, sono prorogati per i docenti che hanno ottenuto, a decorrere dall'anno scolastico 2006/2007, la conferma dell'incarico di presidenza per almeno un triennio, secondo quanto previsto dall'articolo 1-sexies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43 e che non siano già collocati in quiescenza alla data di entrata in vigore della presente legge. Tali soggetti possono chiedere l'iscrizione con riserva nelle suddette graduatorie. La riserva è sciolta a seguito della positiva partecipazione ad apposita procedura concorsuale riservata per titoli ed esami, organizzata dagli Uffici scolastici regionali ove i predetti soggetti abbiano prestato il servizio. La procedura concorsuale consta di una prima fase di valutazione dei titoli e dell'anzianità di servizio maturata quale preside incaricato, ai fini dell'attribuzione del punteggio nella graduatoria finale, e di una prova scritta selettiva, superata con il punteggio di almeno 21/30, analogamente, nelle forme e nelle modalità, a quanto previsto dall'articolo 3 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 gennaio 2011, n. 2. I candidati risultati idonei a seguito del superamento della procedura di cui al precedente periodo sono inseriti, per ordine di punteggio ottenuto e immessi in ruolo in coda ai vincitori inseriti nelle graduatorie regionali della procedura concorsuale bandita con decreto del Direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 – 4 serie speciale – del 15 luglio 2011, a partire dall'anno scolastico 2014/2015. L'assunzione è disposta esclusivamente nella regione ove l'aspirante ha compiuto il servizio quale preside incaricato. È previsto il pagamento di un contributo, da parte dei candidati, per le spese della procedura concorsuale, di importo non superiore a euro 100 pro capite.
2. I candidati, che non siano già collocati in quiescenza alla data di entrata in vigore della presente legge, risultati idonei a seguito dell'espletamento di un concorso a dirigente scolastico indetto antecedentemente alla data del 1 gennaio 2011, con esclusione della procedura di cui alla legge 3 dicembre 2010, n. 202, ma che non hanno partecipato al corso di formazione, sono collocati a domanda, a decorrere dall'anno scolastico 2014/2015, in coda alle relative graduatorie regionali della procedura concorsuale bandita con decreto direttori aie 13 luglio 2011 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 56 – 4a serie speciale – del 15 luglio 2011, sulla base del punteggio all'epoca conseguito. Al termine del periodo di formazione e di prova di cui all'art. 14 del CCNL per l'Area V, 11-4-2006, i soggetti di cui al presente comma sono sottoposti ad una prova scritta e ad una prova orale selettive, superate con il punteggio di almeno 21/30. In caso di esito positivo della stessa, si procede secondo quanto disposto al comma 6 del predetto articolo 14. L'assunzione è disposta esclusivamente nella regione ove l'aspirante ha compiuto il servizio. In caso di esito negativo della procedura ovvero del periodo di prova, l'aspirante è ricollocato nei ruoli di appartenenza, nei modi e nei termini di cui al comma 9 del predetto art. 14, per come modificato dall'articolo 8, comma primo, del CCNL per l'Area V, 15 luglio 2010. È previsto il pagamento di un contributo, da parte dei candidati, per le spese della procedura concorsuale, di importo non superiore a euro 100 pro capite.
3. I soggetti non già collocati in quiescenza alla data di entrata in vigore della presente legge per i quali è pendente alla data di entrata in vigore della presente legge un contenzioso giurisdizionale con oggetto la partecipazione al concorso a posti di dirigente scolastico indetto con il decreto direttoriale 22 novembre 2004 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 – 4 serie speciale – del 26 novembre 2004, nonché avverso gli esiti della procedura di cui all'articolo 5 della legge 3 dicembre 2010, n. 202, sono ammessi alla frequenza di un corso intensivo di formazione, con rilascio di attestato positivo del direttore del corso, al termine del quale gli stessi presentano una relazione sugli argomenti del corso medesimo e sostengono una prova orale selettiva, superata con il punteggio di almeno 21/30. I candidati risultati idonei a seguito del superamento della prova di cui al precedente periodo sono graduati per ordine di punteggio ottenuto e inseriti in coda alle graduatorie del predetto concorso, ove non ancora concluso, o in una fascia aggiuntiva alle relative graduatorie regionali della procedura concorsuale bandita con decreto direttoriale i 3 luglio 2011l pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 5-6, 4 serie speciale del 15 luglio 2011, a partire dall'anno scolastico 2014/2015, dopo i soggetti di cui ai precedenti commi. L'assunzione è disposta esclusivamente nella regione ove l'aspirante ha effettuato il concorso indetto con il decreto direttoriale 22 novembre 2004. È previsto il pagamento di un contributo, da parte dei candidati, per le spese della procedura concorsuale, di importo non superiore a euro 100 pro capite.
4. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati
a) le modalità dei corsi intensivi di formazione di cui al comma 529-quater, di durata non superiore a quattro mesi, organizzati compatibilmente con gli orari di servizio dei candidati, per lo svolgimento dei quali è previsto l'impiego di dirigenti tecnici, dirigenti amministrativi in servizio nelle rispettive regioni ovvero di dirigenti scolastici e direttori dei servizi generali amministrativi, a qualunque titolo distaccati presso le amministrazioni periferiche sedi dei corsi, per i quali è previsto esclusivamente il rimborso delle eventuali spese sostenute;
b) le modalità di nomina delle commissioni giudicatrici, alle quali è corrisposto il compenso previsto per le commissioni esaminatrici dei concorsi a dirigente scolastico stabilito dal decreto interministeriale 12 marzo 2012 e le modalità di espletamento delle procedure di cui al presente articolo, ai fini dell'assunzione degli aspiranti nella qualifica di dirigente scolastico, con stipula di contratti a tempo indeterminato, fermo restando il regime autorizzatorio di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, per i posti vacanti e disponibili, a valere sulle facoltà assunzionali a decorrere dall'anno scolastico 2014/2015.
5. Al fine di attuare le procedure di cui al presente articolo è autorizzata la spesa complessiva massima di euro 300.000, agli oneri della quale si provvede: mediante corrispondente riduzione, a partire delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per il reclutamento e la formazione iniziale dei dirigenti scolastici, nonché, ove occorra, mediante riduzione degli stanziamenti rimodulabili di parte corrente iscritti nel bilancio del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, programma ''Iniziative per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio'', della missione ''istruzione scolastica'', e, ove occorra, mediante riduzione degli stanziamenti rimodulabili di parte corrente iscritti nel bilancio del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, programma ''Sistema universitario e formazione post-universitaria'', della missione ''Istruzione universitaria'', nonché del fondo di cui all'articolo 1 della legge 18 dicembre 1997, n. 440. Dalle somme di cui al presente comma sono detratte quelle percepite ai sensi dei commi precedenti come contributo pagato dai candidati per le spese delle procedure concorsuali previste.
6. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro il 31 marzo 2014, formula le relative proposte di rimodulazione delle riduzioni di cui al primo periodo, senza pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica di cui all'articolo 7 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 135 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 95. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio e a provvedere, nell'ipotesi di incongruità o insufficienza delle coperture finanziarie previste, all'individuazione».
Art. 7
7.1
D'AMBROSIO LETTIERI, BERNINI, MANDELLI
Sopprimere l'articolo
7.2
MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI
Sostituire il comma 1, con il seguente:
1. All'articolo 15, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, al quinto periodo, sono apportate le seguenti modifiche le parole: «A decorrere dal 1º gennaio 2013» sono sostituite dalle seguenti «Entro il 1º gennaio 2015».
7.3
TAVERNA, MAURIZIO ROMANI, SIMEONI
Al comma 1 sostituire le parole: «1º gennaio 2015» con le seguenti: «30 giugno 2014»
7.4
MATTESINI, DE BIASI, DIRINDIN, BIANCO, GRANAIOLA, MATURANI, PADUA, SILVESTRO
Al comma 1, sostituire le parole: «10 gennaio 2015» con le seguenti: «30 giugno 2014».
7.5
TAVERNA, MAURIZIO ROMANI, SIMEONI
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. All'articolo 15, comma 8, lettera a), del decreto-legge 6 luglio 2012,n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: ''distintamente per i farmaci equivalenti e'' sono abrogate.
7.6
MILO
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. All'articolo 15, comma 17-bis, ultimo periodo del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sostituire le parole: ''all'eventuale aggiornamento'' con le seguenti: ''all'aggiornamento''.
7.7
MAURIZIO ROMANI, TAVERNA, SIMEONI
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. All'articolo 3, comma 1, della legge 25 febbraio 1992, n. 210, sostituire le parole: ''entro il termine perentorio di tre anni nel caso di vaccinazioni o di epatiti post-trasfusionali o di dieci anni nei casi di infezioni da HIV'' con le seguenti ''entro il termine perentorio di dieci anni nel caso di vaccinazioni, di epatiti post-trasfusionali e nei casi di infezioni da HIV''».
7.8
FUCKSIA, SIMEONI, TAVERNA, MAURIZIO ROMANI, BIGNAMI
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. All'articolo 5, comma 2-bis, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, sostituire le parole: ''31 maggio 2013'' con le seguenti: ''30 giugno 2014''».
7.10
MAURIZIO ROMANI, TAVERNA, FUCKSIA, SIMEONI
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti commi:
«1-bis. All'articolo 6, comma 8-undecies del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, sostituire le parole: ''31 dicembre 2015'' con le seguenti: ''31 dicembre 2018'';
1-ter. All'articolo 52, comma 13, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, aggiungere infine, il seguente periodo: «Entro il 30 giugno 2014, le imprese produttrici devono versare, per ogni medicinale che intendono rinnovare e per il quale sia già stato corrisposto l'acconto di euro 25 di cui al primo periodo, la somma di euro 150 a titolo di secondo acconto sulle tariffe dovute in sede di rinnovo. A ciascun medicinale di cui al periodo precedente è attribuito un numero provvisorio di Autorizzazione all'Immissione in Commercio (AIC)».
7.11
D'AMBROSIO LETTIERI, BERNINI, MANDELLI
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. All'articolo 6, comma 8-undecies del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, apportare le seguenti modifiche le parole: ''31 dicembre 2015'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2018'' e dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: ''Entro il 30 giugno 2014, le imprese produttrici devono versare, per ogni medicinale che intendono rinnovare e per il quale sia già stato corrisposto l'acconto di Euro 25 di cui all'articolo 52, comma 13 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, la somma di Euro 150 a titolo di secondo acconto sulle tariffe dovute in sede di rinnovo. A ciascun medicinale di cui al periodo precedente è attribuito un numero provvisorio di Autorizzazione all'Immissione in Commercio (AIC)''».
7.12
BIANCONI, AIELLO
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. All'articolo 6, comma 8-undecies, della legge 26 febbraio 2007, n. 17, e successive modificazioni, apportare le seguenti modifiche:
a) le parole: «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2018».
b) dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: «Entro il 30 giugno 2014, le imprese produttrici devono versare, per ogni medicinale che intendono rinnovare e per il quale sia già stato corrisposto l'acconto di Euro 25 di cui all'articolo 52, comma 13 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, la somma di Euro 150 a titolo di secondo acconto sulle tariffe dovute in sede di rinnovo. A ciascun medicinale di cui al periodo precedente è attribuito un numero provvisorio di Autorizzazione all'Immissione in Commercio (AIC)».
7.13
MAURIZIO ROMANI, TAVERNA, FUCKSIA, SIMEONI
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
«1-bis. Il termine di cui all'articolo 6, comma 8-undecies, del decreto legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, è prorogato al 31 dicembre 2018».
7.14
DIRINDIN
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
«1-bis. All'articolo 6, comma 8-undecies del decreto legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, le parole: ''31 dicembre 2015'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2018''».
7.15
BIANCONI, AIELLO
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
«1-bis. All'articolo 6, comma 8-undecies della legge 26 febbraio 2007, n. 7, e successive modificazioni, le parole: ''31 dicembre 2015'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2018''».
7.16
MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
«1-bis. Fermo restando quanto stabilito in regime di Servizio Sanitario Nazionale, i servizi di cui al decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153 e ai relativi decreti di attuazione sono altresì erogabili dalle farmacie con oneri a carico degli utenti».
7.17
MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI
Dopo il comma l, aggiungere il seguente:
«1-bis. Fermo restando quanto stabilito in regime di Servizio Sanitario Nazionale, i servizi di cui al decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153 e di cui all'elencazione dei relativi decreti ministeriali di attuazione nonché ogni altro servizio conforme alla normativa vigente sono erogabili dalle farmacie con oneri interamente a carico del cittadino».
7.18
DE PETRIS
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. All'articolo l, comma 796, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sostituire la lettera t) con la seguente:
''t) le regioni provvedono ad adottare provvedimenti finalizzati a garantire che dal 31 ottobre 2014 cessino gli accreditamenti provvisori di tutte le strutture sanitarie e socio-sanitarie private, nonché degli stabilimenti termali come individuati dalla legge 24 ottobre 2000, n. 323, non confermati dagli accreditamenti definitivi di cui all'articolo 8-quater, comma 1, del decreto legislativo n. 502 del 1992. Qualora le regioni non provvedano ai citati adempimenti entro il 31 ottobre 2014, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute e sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, nomina il presidente della regione o altro soggetto commissario ad acta ai fini dell'adozione dei predetti provvedimenti''».
7.19
GIUSEPPE ESPOSITO, RELATORE
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
«1-bis. All'articolo 1, comma 796, lettera t), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole da: ''le regioni provvedono ad adottare provvedimenti'' fino alle parole: ''di cui all'articolo 8-quater, comma 1, del decreto legislativo n. 502 del 1992'' sono sostituite dalle seguenti: ''le regioni provvedono ad adottare provvedimenti finalizzati a garantire che dal 31 ottobre 2014 cessino gli accreditamenti provvisori di tutte le altre strutture sanitarie e socio-sanitarie private, nonché degli stabilimenti termali come individuati dalla legge 24 ottobre 2000, n. 323, non confermati dagli accreditamenti definitivi di cui all'articolo 8-quater, comma 1, del decreto legislativo n. 501 del 1992. Qualora le Regioni non provvedano ai citati adempimenti entro il 31 ottobre 2014, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute e sentito il Ministro per i rapporti con le regioni, nomina il Presidente della regione o altro soggetto commissario ad acta ai fini dell'adozione dei predetti provvedimenti».
Art. 8
8.1
CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA
Al comma 1, sopprimere la lettera b).
8.2
FABBRI, TOMASELLI, LO MORO, ASTORRE, COLLINA, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Nelle more dell'approvazione di una legge di riordino organico e complessivo della disciplina relativa all'esercizio della professione di guida turistica, che si rende necessaria in considerazione della complessità della materia e che dovrà assicurare, nel rispetto del diritto comunitario, la valorizzazione e la tutela del patrimonio storico e artistico nazionale e riconoscere la specifica e peculiare professionalità e specializzazione delle guide turistiche abilitate in Italia, è sospesa l'efficacia dell'art. 3 della legge 6 agosto 2013, n. 97, e trova applicazione, in materia, la previgente legislazione statale e regionale».
8.3
PUGLIA
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. La disposizione di cui all'articolo 17, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 si interpreta nel senso che l'istanza della lavoratrice si considera validamente ricevuta anche qualora sia stata trasmessa per mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno o per fax o per via telematica tramite Posta elettronica certificata».
8.4
CHIAVAROLI
Dpo il comma 1 inserire il seguente:
«1-bis. All'articolo 1, comma 339, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, aggiungere infine il seguente periodo: ''nelle more dell'avvio del processo di unificazione e armonizzazione del controllo sullo stato di inabilità temporanea al lavoro, al fine di conseguire una maggiore efficienza, efficacia ed economicità del servizio, le Aziende Sanitarie Locali, per la effettuazione degli accertamenti medico legali sui dipendenti pubblici e privati assenti dal servizio per malattia, si avvalgono parimenti anche dei medici di cui al successivo comma 340, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica''».
8.5
CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA
Sopprimere il comma 2.
8.6
CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA
Al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire il primo periodo con il seguente: «L'intervento di cui al comma 16 dell'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, il quale prevede che il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali assegna alla società Italia Lavoro S.p.A. un contribuito agli oneri di funzionamento e ai costi generali di struttura è stabilito, per l'anno 2014, nella misura di otto milioni di euro».
b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il versamento delle risorse di cui al primo periodo è effettuato con cadenza semestrale e subordinato alla verifica dell'efficacia dei progetti affidati alla società Italia Lavoro S.p.A.».
8.7
CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA
Al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente:
«L'intervento di cui al comma 16 dell'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, il quale prevede che il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali assegna alla società Italia Lavoro S.p.A. un contribuito agli oneri di funzionamento e ai costi generali di struttura è stabilito, per l'anno 2014, nella misura di otto milioni di euro».
8.8
DE PETRIS, BAROZZINO
Al comma 2 sostituire le parole: «13 milioni di euro» con le seguenti: «10 milioni di euro».
Conseguentemente all'articolo 9, comma 15 sostituire le parole «35 milioni di euro» con le seguenti «38 milioni di euro».
8.9
DE PETRIS
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
«2-bis. Al fine di poter assicurare continuità ad un'azione efficiente ed efficace di contrasto al fenomeno dell'assenteismo e di contenimento degli oneri riguardanti l'indennità di malattia, lo stanziamento che l'INPS ha destinato nel 2012 per le spese relative all'espletamento delle visite mediche di controllo domiciliare ai lavoratori assenti dal servizio per malattia, richieste ai sensi dell'articolo 5 decreto-legge 12 settembre 1983 n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983 n. 638, che sono quindi escluse dalle riduzioni di cui all'articolo 1 comma 108 legge 24 dicembre 2012 n. 228, è prorogato nella medesima misura per gli anni 2014 e 2015. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».
8.10
DE PETRIS
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
«2-bis. Al fine di poter assicurare continuità ad un'azione efficiente ed efficace di contrasto al fenomeno dell'assenteismo e di contenimento degli oneri riguardanti l'indennità di malattia, lo stanziamento che l'INPS ha destinato nel 2012 per le spese relative all'espletamento delle visite mediche di controllo domiciliare ai lavoratori assenti dal servizio per malattia, richieste ai sensi dell'articolo 5 decreto-legge 12 settembre 1983 n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983 n. 638, che sono quindi escluse dalle riduzioni di cui all'articolo 1 comma 108 legge 24 dicembre 2012 n. 228, è prorogato nella misura-non inferiore all'ottanta per cento per gli anni 2014 e 2015. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».
8.11
MARAN
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
«2-bis. A decorrere dal 2014, al fine di poter assicurare continuità ad un'azione efficiente ed efficace di contrasto al fenomeno dell'assenteismo e di contenimento degli oneri riguardanti l'indennità di malattia, l'INPS è tenuto a prorogare, con destinazione vincolata per le spese relative all'espletamento delle visite mediche di controllo domiciliare ai lavoratori assenti dal servizio per malattia, richieste ai sensi dell'articolo 5 del decreto legge 12 settembre 1983 n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983 n. 638, che sono quindi escluse dalle riduzioni di cui all'articolo 1 comma 108 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, un importo non inferiore all'ottanta per cento di quello attribuito alla stessa voce nel bilancio 2012. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».
8.12
SCAVONE, MARIO FERRARA, BARANI, COMPAGNONE, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, GIOVANNI MAURO, MILO, RUVOLO
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. A decorrere dal 2014, al fine di poter assicurare continuità ad un'azione efficiente ed efficace di contrasto al fenomeno dell'assenteismo e di contenimento degli oneri riguardanti l'indennità di malattia, l'INPS è tenuto a prorogare; con destinazione vincolata per le spese relative all'espletamento delle visite mediche di controllo domiciliare ai lavoratori assenti dal servizio per malattia, richieste ai sensi dell'articolo 5 decreto-legge 12 settembre 1983 n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983 n. 638, che sono quindi escluse dalle riduzioni di cui all'articolo 1 comma 108 legge 24 dicembre 2012 n. 228, un importo non inferiore all'ottanta per cento di quello attribuito alla stessa voce nel bilancio 2012. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».
8.13
MARAN
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. All'articolo 1, comma 339, della legge 27 dicembre 2013 n. 147, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''Nelle more dell'avvio del processo di unificazione e armonizzazione del controllo sullo stato di inabilità temporanea al lavoro, al fine di conseguire una maggiore efficienza, efficacia ed economicità del servizio, le Aziende Sanitarie Locali, per la effettuazione degli accertamenti medico legali sui dipendenti pubblici e privati assenti dal servizio per malattia, si avvalgono parimenti anche dei medici di cui al successivo comma 340, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica''».
8.14
DE PETRIS
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
«2-bis. All'articolo 1, comma 339, legge 27 dicembre 2013 n. 147, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
''Nelle more dell'avvio del processo di unificazione e armonizzazione del controllo sullo stato di inabilità temporanea al lavoro, alfine di conseguire una maggiore efficienza, efficacia ed economicità del servizio, le Aziende Sanitarie Locali, per la effettuazione degli accertamenti medico legali sui dipendenti pubblici e privati assenti dal servizio per malattia, si avvalgono parimenti anche dei medici di cui al successivo comma 340, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica''».
8.15
SCAVONE, MARIO FERRARA, BARANI, COMPAGNONE, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, GIOVANNI MAURO, MILO, RUVOLO
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
«2-bis. All'articolo 1, comma 339, legge 27 dicembre 2013, n. 147, aggiungere in fine il seguente periodo: ''Nelle more dell'avvio del processo di unificazione e armonizzazione del controllo sullo stato di inabilità temporanea al lavoro, al fine di conseguire una maggiore efficienza, efficacia ed economicità del servizio, le Aziende Sanitarie Locali, per la effettuazione degli accertamenti medico legali sui dipendenti pubblici e privati assenti dal servizio per malattia, si avvalgono parimenti anche dei medici di cui al successivo comma 340, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica''».
8.16
PICCOLI, ZANETTIN
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. Il termine di cui all'articolo 27, comma 7 della legge 4 novembre 2010, n. 183 è prorogato di ulteriori 18 mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».
8.17
CROSIO, ARRIGONI
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
«2-bis. È prorogata, sino al 31 dicembre 2014, l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 13 dell'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni».
8.18
ZANETTIN
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
«3. Nelle more dell'adeguamento, ai sensi dell'articolo 3, comma 42, della legge 28 giugno 2012, n. 92, della disciplina dei fondi istituiti ai sensi dell'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, alle disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92, il termine di cui all'articolo 6, comma 2-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2012, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, è prorogato al 30 giugno 2014 o, se anteriore, alla data di definizione dell'adeguamento in parola, di cui all'art. 3, comma 42, legge 28 giugno 2012, n. 92».
8.19
MARAN
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
«2-bis. Nelle more dell'adeguamento, ai sensi dell'articolo 3, comma 42, della legge 28 giugno 2012, n. 92, della disciplina dei fondi istituiti ai sensi dell'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, alle disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92, il termine di cui all'articolo 6, comma 2-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2012, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, è prorogato al 30 giugno 2014 o, se anteriore, alla data di definizione dell'adeguamento in parola, di cui all'art. 3, comma 42, legge 28 giugno 2012, n. 92».
8.20
SCAVONE, MARIO FERRARA, BARANI, COMPAGNONE, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, GIOVANNI MAURO, MILO, RUVOLO
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
«2-bis. Il comma 110 della Legge 24 dicembre 2012 , n. 228 è sostituito dal seguente:
''110. Qualora con l'attuazione delle misure di cui al comma 108, lettere da a) a c), non si raggiungano i risparmi aggiuntivi previsti dal medesimo comma, gli enti provvedono attraverso la riduzione, non inferiore all'80 per cento, della quota di risorse destinate ai progetti speciali di cui all'art. 18 della legge 9 marzo 1989, n. 88 e successive modificazioni, ed eventualmente mediante ulteriori interventi individuati dagli enti stessi nell'ambito della propria autonomia organizzativa».
8.21
LANZILLOTTA
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. Alla lettera a) del comma 1) dell'articolo 22 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 sostituire le parole: ''entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità'' con le seguenti: ''prima che il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità abbia termine''».
8.22
SACCONI, AUGELLO
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
«2-bis. All'articolo 70, comma 1, terzo periodo, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni sopprimere le parole: ''per l'anno 2013,''».
8.23
SANTINI
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
«2-bis. All'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, al terzo periodo, le parole: ''Per l'anno 2013'' sono sostituite dalle seguenti: ''Per gli anni 2013 e 2014''».
8.24
FABBRI, TOMASELLI, LO MORO, ASTORRE, COLLINA, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. All'articolo 70, comma 1 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, dopo le parole: ''Per l'anno 2013'' aggiungere le seguenti: ''e 2014''».
8.25
MARINELLO
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. All'articolo 70, comma 1 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, dopo le parole: ''Per l'anno 2013'' aggiungere: ''e 2014''».
8.26
PAGANO
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. Per l'iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da aziende che occupano fino a quindici dipendenti, di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 148 del 1993, convertito dalla legge n. 236 del 1993 e s.m., il termine da ultimo previsto dal comma 23 dell'art. 33 della legge n. 183 del 2011 è prorogato sino al 31 dicembre 2014».
8.27
ALBERTINI
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
«2-bis. Per l'iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da aziende che occupano fino a quindici dipendenti, di cui all'articolo 4 del decreto-legge n 148 del 1993, convertito dalla Legge n 236 del 1993 e S.m., il termine da ultimo previsto dal comma 23 dell'art. 33 della legge n. 183 del 2011 è prorogato sino al 31 dicembre 2014».
8.28
FILIPPI, MARGIOTTA, RANUCCI
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. Per l'iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da aziende che occupano fino a quindici dipendenti, di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 148 del 1993, convertito dalla legge n. 236 del 1993 e s.m., il termine previsto dal comma 23 dell'art. 33 della legge n. 183 del 2011 è prorogato sino al 31 dicembre 2014».
8.29
MARAN
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
«2-bis. Per l'iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da aziende che occupano fino a quindici dipendenti, di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 148 del 1993, convertito dalla legge n. 236 del 1993 e s.m., il termine da ultimo previsto dal comma 23 dell'art. 33 della legge n. 183 del 2011 è prorogato sino al 31 dicembre 2014».
8.30
MARINELLO
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bls. Ai lavoratori iscritti a decorrere dal 1º gennaio 2012 nelle liste di mobilità di cui all'art. 4 del decreto-legge n. 148 del 1993, convertito dalla legge n. 236 del 1993, e successivamente modificato dall'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, nonché dall'articolo 19, comma 13 del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito dalla legge n. 2 del 2009, e, da ultimo, prorogato dall'articolo 33, comma 23 della legge n. 183 del 2011, si applicano i benefici contributivi previsti dall'art. 8, comma 2 e dall'art. 25, comma 9 della legge n. 223 del 1991, per tutta la durata ivi prevista in relazione alle assunzioni a tempo indeterminato e a tempo determinato effettuate entro il 31 dicembre 2012, nonché alle relative trasformazioni, anche se effettuate dopo il 31 dicembre 2012».
8.31
GATTI, RITA GHEDINI
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
«2-bis. L'intervento di cui al comma 6 dell'articolo 1 del decreto-legge 10 luglio 2009, n. 78, è prorogato per l'anno 2014 nel limite di 10 milioni di euro. L'onere derivante dal presente comma è posto a carico del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dall'articolo 2, comma 65, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni e integrazioni».
8.0.1
BERGER, ZELLER, PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 8-bis.
(Proroga in materia di pagamenti)
1. All'articolo 15, comma 4 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le parole: ''1º gennaio 2014'', sono sostituite dalle seguenti: ''1º gennaio 2015''».
8.0.2
RUTA
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 8-bis.
1. Le regioni Molise e Sicilia sono autorizzate a prorogare al 31 dicembre 2014 i termini di scadenza dei contratti di lavoro stipulati, ivi compresi quelli in scadenza nel 2014, in base all'articolo 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 novembre 2002, n. 3253, e all'articolo 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 novembre 2002, n. 3254, in base all'articolo 1, comma 7, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 aprile 2003 n. 3279 e in base all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 marzo 2003 n. 3268, per completare i compiti assegnati dalle ordinanze medesime, con oneri a carico del bilancio dello Stato.
2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, dj cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».
Art. 9
9.1
ENDRIZZI
Al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre 2014» con le seguenti: «31 marzo 2014».
9.2
GIBIINO
Dopo il comma 2 inserire il seguente:
«2-bis. Ai trasferimenti di immobili, compresi in piani urbanistici particolareggiati, attuativi di programmi prevalentemente di edilizia residenziale, fino al 31 dicembre 2014, si applica l'imposta di registro con aliquota dell'1%, a condizione che il completamento dell'intervento avvenga entro undici anni dal trasferimento».
Conseguentemente alla copertura dell'onere, pari a 50 milioni di euro per il 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo riducendo in misura proporzionale gli accantonamenti relativi a tutte le rubriche.
9.3
ALBERTINI
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. Sino al 31 dicembre 2014, ai trasferimenti di beni immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati diretti all'attuazione di programmi prevalentemente di edilizia residenziale, comunque denominati, si applica l'imposta di registro con aliquota pari all'1%, a condizione che il completamento dell'intervento avvenga entro undici anni dal trasferimento».
9.4
MARAN
Dopo il comma 2 inserire il seguente:
«2-bis. Sino al 31 dicembre 2014, ai trasferimenti di beni immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati diretti all'attuazione di programmi prevalentemente di edilizia residenziale, comunque denominati, si applica l'imposta di registro con aliquota pari all'1%, a condizione che il completamento dell'intervento avvenga entro undici anni dal trasferimento».
9.5
CROSIO, ARRIGONI, BISINELLA
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. Ai trasferimenti di immobili, compresi in piani urbanistici particolareggiati, attuativi di programmi prevalentemente di edilizia residenziale, fino al 31 dicembre 2014, si applica l'imposta di registro con aliquota dell'1%, a condizione che il completamento dell'intervento avvenga entro undici anni dal trasferimento».
9.6
DE PETRIS
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
«3-bis. Tra le lavoratrici di cui al comma 9 dell'articolo 1, della legge 23 agosto 2004, n. 243 sono da intendersi incluse anche le lavoratrici che alla data del 31 dicembre 2015 hanno maturato il requisito a 57 anni di età, 58 per le lavoratrici autonome, e 35 anni di contributi escludendo per tutte le lavoratrici, dipendenti e autonome, i periodi di incremento previsti dalle finestre e dall'aumento dell'aspettativa di vita introdotte dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e non previsti dalla formulazione autentica del regime sperimentale».
9.7
DE PETRIS
Dopo il comma 3, inserire i seguenti:
«3-bis. Al comma 194 della legge 27, dicembre 2014, n. 147 sostituire le parole: ''entro il trentaseiesimo'' dalle seguenti: ''entro il quarantottesimo mese successivo'' e sostituire la lettera e) con la seguente:
e) i lavoratori collocati in mobilità ordinaria alla data del 31 dicembre 2013 e autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione successivamente alla predetta data che, entro sei mesi dalla fine di periodi di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria, o dalla fine di periodi di indennità di disoccupazione o di altri ammortizzatori sociali o dalla fine del periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, perfezionino con periodi di ammortizzatori sociali successivi o periodi di mobilità-successivi a precedente Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria o a periodi di disoccupazione, o perfezionino mediante il versamento di contributi volontari, i requisiti vigenti alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011. Il versamento volontario di cui alla presente lettera, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 184 del 1997, potrà riguardare anche periodi eccedenti i sei mesi precedenti la domanda di autorizzazione stessa.
3-ter. Tra le lavoratrici di cui al comma 9 dell'articolo 1, della legge 23 agosto 2004, n. 243 sono da intendersi incluse anche le lavoratrici che alla data del 31 dicembre 2015 hanno maturato il requisito a 57 anni di età, 58 per le lavoratrici autonome, e 35 anni di contributi escludendo per tutte le lavoratrici, dipendenti e autonome, i periodi di incremento previsti dalle finestre e dall'aumento dell'aspettativa di vita introdotte dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e dalla legge 15 luglio 20 Il, n.111 e non previsti dalla formulazione autentica del regime sperimentale.
3-quater. All'articolo 24, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 14, dopo le parole: ''che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2011,'' inserire le seguenti: ''ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 8, della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, e'';
b) al comma 15-bis, dopo le parole: ''In via eccezionale per i lavoratori dipendenti del settore privato'' inserire le seguenti: '', pubblico, autonomo e parasubordinato che alla data del 28 dicembre 2011 e senza alcun vincolo di occupazione alla medesima data e''».
9.8
BENCINI, CATALFO, PAGLINI, PUGLIA
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
«3-bis. Al comma 194 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2013, n. 147, la lettera e) è sostituita dalla seguente:
«e) i lavoratori collocati in mobilità ordinaria alla data del 31 dicembre 2013 e autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione successivamente alla predetta data, che, entro sei mesi dalla fine di periodi di fruizione intervento straordinario di integrazione salariale di cui all'articolo 1 della legge 23 luglio 1991, n. 223, o dalla fine –!li periodi di indennità di disoccupazione o di altri ammortizzatori sociali o dalla fine del periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo l, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, perfezionino con periodi di ammertizzatori sociali successivi o periodi di mobilità successivi a precedente intervento straordinario di integrazione salariale o a periodi di disoccupazione, o perfezionino mediante il versamento di contributi volontari, i requisiti vigenti alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011. Il versamento volontario di cui alla presente lettera, anche-in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 6, comma l, del decreto legislativo n. 184 del 1991, potrà riguardare anche periodi eccedenti i sei mesi precedenti la domanda di autorizzazione stessa;».
Conseguentemente, al medesimo articolo dopo il comma 14, aggiungere il seguente:
«14-bis. Il comma 1 dell'articolo 30-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente:
''1. A decorrere dal 1º gennaio 2014, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando un'aliquota pari al15 per cento''».
9.9
DE PETRIS
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
«3-bis. Al comma 194 della legge 27, dicembre 2014, n. 147 sostituire la lettera e) con la seguente:
e) i lavoratori collocati in mobilità ordinaria alla data del 31 dicembre 2013 e autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione successivamente alla predetta data, che, entro sei mesi dalla fine di periodi di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria, o dalla fine di periodi di indennità di disoccupazione o di altri ammortizzatori sociali o dalla fine del periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, perfezionino con periodi di ammortizzatori sociali successivi o periodi di mobilità successivi a precedente Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria o a periodi di disoccupazione, o perfezionino mediante il versamento di contributi volontari, i requisiti vigenti alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011. Il versamento volontario di cui alla presente lettera, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 184 del 1997, potrà riguardare anche periodi eccedenti i sei mesi precedenti la domanda di autorizzazione stessa».
9.10
MUNERATO, BISINELLA
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
«3-bis. Alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, la lettera e) del comma 194 è sostituita dalla seguente:
''e) i lavoratori collocati in mobilità ordinaria alla data del 31 dicembre 2013 e autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione successivamente alla predetta data, che, entro sei mesi dalla fine di periodi di CIGS Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria, o dalla fine di periodi di indennità di disoccupazione o di altri ammortizzatori sociali o dalla fine del periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, perfezionino con periodi di ammortizzatori sociali successivi o periodi di mobilità successivi a precedente CIGS o a peridi di disoccupazione, o perfezionino mediante il versamento di contributi volontari, i requisiti vigenti alla data d'entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011. Il versamento volontario di cui alla presente lettera, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 6, comma l, del decreto legislativo n. 184 del 1997, potrà riguardare anche periodi eccedenti i sei mesi precedenti la domanda di autorizzazione stessa;''».
9.11
DE PETRIS
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
«3-bis. Al comma 194 della legge 27, dicembre 2014, n. 147 sostituire le paro1: ''entro il trentaseiesimo'' dalle seguenti: ''entro il quarantottesimo mese successivo''».
9.12
FUCKSIA, PUGLIA, CATALFO, PAGLINI, BENCINI
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
«d-bis. All'articolo l, comma 194 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 le parole: ''entro il trentaseiesimo mese successivo'' sono sostituite da: ''entro il quarantesimo mese successivo''.».
Conseguentemente, al medesimo articolo 9, dopo il comma 14, inserire il seguente:
«14-bis. Al comma 6 dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n.148, le parole: ''20 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''21 per Cento''».
9.13
MUNERATO, BISINELLA
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
«3-bis. Al comma 194 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: ''entro il trentaseiesimo mese successivo'' sono sostituite dalle seguenti: ''entro il quarantesimo mese successivo''».
9.14
BENCINI, CATALFO, PAGLINI, PUGLIA
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
«d-bis. Dopo il comma 10 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è inserito il seguente:
''10-bis. Ai fini del godimento del diritto di cui all'articolo l, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, e ai lavoratori di cui all'articolo 24, comma 14, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non si applicano le disposizioni in materia di decorrenza del trattamento pensionistico e di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 come modificato dal comma 22-ter dell'articolo 18 del decreto-legge 06 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111''.».
Conseguentemente, al medesimo articolo dopo il comma 14, aggiungere il seguente:
«14-bis. Il comma 1 dell'articolo 30-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente:
''1. A decorrere dal 1º gennaio 2014, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003. n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando un'aliquota pari al 15 per cento''.».
9.15
DE PETRIS
Dopo il comma 3, inserire, il seguente:
«1-bis. All'articolo 24, comma 14, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: ''che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2011,'' inserire le seguenti: ''ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 8, della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, e''».
9.16
MUNERATO, BISINELLA
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
«3-bis. All'articolo 24, comma 14, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: ''che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2011,'' sono inserite le seguenti: ''ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 8, della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, e''».
9.17
DE PETRIS
Dopo il comma 3 inserire il seguente:
«3-bis. All'articolo 24, comma 15-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: ''In via eccezionale per i lavoratori dipendenti del settore privato'' inserire le seguenti: '', pubblico, autonomo e parasubordinato che alla data del 28 dicembre 2011 e senza alcun vincolo di occupazione alla medesima data e''».
9.18
FUCKSIA, PUGLIA, CATALFO, PAGLINI, BENCINI
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
«3-bis. All'articolo 24, comma 15-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole ''settore privato'' aggiungere, ''pubblico, autonomo e parasubordinato che alla data del 28 dicembre 2011 senza alcun vincolo di essere ancora occupati al 28 dicembre 2011''».
Conseguentemente, al medesimo articolo 9, dopo il comma 14, inserire il seguente:
«14-bis. Al comma 6 dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: ''20 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''21 per cento''».
9.19
MUNERATO, BISINELLA
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
«3-bis. All'articolo 24, comma 15-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: ''del settore privato'' inserire le seguenti: '', pubblico, autonomo e parasubordinato, che alla data del 28 dicembre 2011 senza alcun vincolo di essere ancora occupati alla medesima data del 28 novembre 2011 e''».
9.20
FUCKSIA, TAVERNA, SIMEONI, BENCINI, CATALFO
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
«3-bis. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 40 è sostituito con il seguente:
«Art. 40.
Art. 40 – Rapporti del Medico Competente con il Servizio Sanitario Nazionale
1. L'attività professionale del medico competente si svolge in sinergia con le attività del Servizio Sanitario Nazionale.
2. Entro il 31 dicembre 2015, con decreto del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, acquisito il parere della Conferenza Stato-Regioni e sentite le Società e Associazioni scientifiche nazionali rappresentative dei medici del lavoro, vengono ridiscusse le condizioni e le modalità della collaborazione del Medico Competente al Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP) al fine di valutarne in senso condiviso scopi, metodi e risultati.
b) al comma 1 dell'articolo 58 la lettera e) è abrogata;
c) l'allegato IIIB è abrogato.
9.21
BISINELLA
Sopprimere il comma 6.
9.22
BISINELLA
All'articolo 9, al comma 6, sostituire le parole: «30 giugno 2014» con le parole: «28 febbraio 2014».
9.23
BISINELLA
Al comma 6, sostituire le parole: «30 giugno 2014» con le parole: «31 gennaio 2014».
9.24
PAGANO
Dopo il comma 6 inserire il seguente:
«6-bis. Il termine per l'adozione del decreto previsto ai sensi dell'articolo dell'articolo 62-quater, comma 4, del testo unico delle accise, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è prorogato al 28 febbraio 2014. Per gli stessi prodotti di cui al periodo precedente, si applicano le disposizioni vigenti per i tabacchi lavorati in materia di divieto pubblicitario e promozionale, nonché di tutela della salute dei non fumatori. I commi da 10-ter a 10-decies dell'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003 n. 3 sono abrogati. A decorrere dallo stesso termine, al fine di potere riequilibrare gli effetti dell'incidenza dei carichi fiscali sui prodotti da fumo e loro succedanei, e conseguentemente assicurare la tenuta delle correlate entrate erariali, con decreto del Ministro- dell'economia e delle finanze, possono essere stabilite modificazioni, nella misura massima dello 0,7 per cento, delle aliquote di accisa e di imposta di consumo che gravano sui predetti prodotti. Dall'attuazione delle disposizioni del presente comma non possono derivare aumenti di gettito né nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».
9.25
RANUCCI, MARGIOTTA
Dopo il comma 6, inserire il seguente:
«6-bis. All'Allegato 3 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera a) del punto l, le parole ''31 dicembre 2013'' sono sostituite dalle parole ''31 dicembre 2014'' e, alla successiva lettera b), le parole ''1º gennaio 2014'' sono sostituite dalle parole ''1º gennaio 2015'';
b) alla lettera a) del punto 3, le parole ''31 dicembre 2013'' sono sostituite dalle parole ''31 dicembre 2014'' e, alla successiva lettera b), le parole ''1º gennaio 2014'' sono sostituite dalle parole ''1º gennaio 2015''».
9.26
MICHELONI, DI BIAGIO, TURANO, GIACOBBE, ZIN, FAUSTO GUILHERME LONGO
Dopo il comma 6, inserire il seguente:
«6-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 55 del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, si applicano a partire dal 1º gennaio 2014 restando salvo il diritto al rimborso per gli anni precedenti. Tali disposizioni si applicano altresì, ai soggetti extracomunitari registrati ai fini IVA anche in assenza di operazioni attive soggette ad IVA in Italia; fatti salvi i servizi resi da agenzie con sede fuori dall'Unione Europea, a soggetti anche essi residenti fuori dall'Unione Europea».
9.27
MICHELONI, DI BIAGIO, TURANO, GIACOBBE, ZIN, FAUSTO GUILHERME LONGO
Dopo il comma 6, inserire i seguenti:
«6-bis. All'articolo 1, comma 1324, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: ''e 2013'' sono sostituite dalle seguenti: '', 2013 e 2014'';
b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''La detrazione relativa all'anno 2014 non rileva ai fini della determinazione dell'acconto IRPEF per l'anno 2015''.
6-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 6-bis, pari a 4,7 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni».
9.28
SCALIA, LO MORO
Dopo il comma 6, inserire i seguenti:
6-bis. AI comma 1 dell'articolo 37-bis del decreto-legge n. 179 del 18 ottobre 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 221 del 17 dicembre 2012, le parole: «fino al 31 dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2014» e alla fine del comma sono aggiunte le seguenti parole: «A decorrere dal 1º gennaio 2015, le predette zone a burocrazia zero diventano operative».
6-ter. All'articolo 14 della legge n. 183 del 12 novembre 2011, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2014»;
b) al comma 2, le parole: «31 dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2014».
6-quater. All'articolo 37 del decreto-legge n. 69 del 21 giugno 2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 98 del 9 agosto 2013, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2014»;
b) al comma 3, le parole: «entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2014».
9.29
BISINELLA
Al comma 7, prima delle parole: «31 dicembre 2014» inserire le parole: «inderogabilmente al».
9.30
BISINELLA
Al comma 7, sostituire le parole: «31 dicembre 2014» con le parole: «30 Giugno 2014».
9.31
LANZILLOTTA
Al comma 7, sostituire le parole: «31 dicembre 2014» con le seguenti: «31 marzo 2014».
9.32
LANZILLOTTA
Sopprimere il comma 8.
9.33
BISINELLA
Sopprimere il comma 8.
9.34
ZELLER, BERGER, PALERMO, LANIECE, FRAVEZZI, PANIZZA
Dopo il comma 8, inserire il seguente:
«8-bis. All'articolo 9 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano, nonché gli enti locali ubicati nelle medesime Regioni speciali e Province autonome, applicano le disposizioni statali in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio decorsi 12 mesi dal termine previsto per l'applicazione delle stesse da parte degli altri enti».
9.35
BISINELLA
Sopprimere il comma 9.
9.36
BISINELLA
Al comma 9, sopprimere dalle parole: «possono essere utilizzate» fino alla fine del periodo.
9.37
BISINELLA
Al comma 9, dopo le parole: «possono essere utilizzate» aggiungere le parole: «fino ad una percentuale massima del 30 per cento».
9.38
MARAN
Dopo il comma 10, inserire il seguente comma:
«10-bis - All'articolo 39, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al primo periodo le parole: ''20.000'' sono sostituite dalle seguenti: ''50.000'' e le parole: ''31 dicembre 2011'' sono sostituite dalle seguenti ''31 dicembre 2012'';
b) alla lettera a) le parole: ''31 marzo 2012'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 marzo 2014'';
c) alla lettera b) le parole: ''31 marzo 2012'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 marzo 2014'';
d) alla lettera c) le parole: ''30 giugno 2012'' sono sostituite dalle seguenti: ''30 giugno 2014'';
e) alla lettera d) le parole: ''15 luglio 2012'' sono sostituite dalle seguenti: ''15 luglio 2014'' e ove ricorrano le parole: ''30 settembre 2012'' sono sostituite dalle seguenti ''30 settembre 2014''».
Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 10-bis si provvede mediante maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 574, articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
9.39
MANCUSO
Dopo il comma 10, inserire il seguente:
«10-bis. All'articolo 39, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modifiche:
a) Al primo periodo le parole: ''20.000'' sono sostituite dalle seguenti: ''50.000'' e le parole: ''31 dicembre 2011'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2012''
b) Alla lettera a) le parole: ''31 marzo 2012'' sono sostituite dalle seguenti ''31 marzo 2014''.
c) Alla lettera b) le parole: ''31 marzo 2012'' sono sostituite dalle seguenti ''31 marzo 2014'';
d) Alla lettera c) le parole: ''30 giugno 2012'' sono sostituite dalle seguenti: ''30 giugno 2014'';
e) Alla lettera d) le parole: ''15 luglio 2012'' sono sostituite dalle seguenti: ''15 luglio 2014'' e ove ricorrano le parole: ''30 settembre 2012'' sono sostituite dalle seguenti: ''30 settembre 2014''».
All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui sopra si provvede mediante maggiori entrate previste dall'esecuzione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 574, della legge 27 dicembre 2013, n.147.
9.40
BISINELLA
Sopprimere il comma 11.
9.41
LANZILLOTTA
Sostituire il comma 11 con il seguente:
«11. All'articolo 6, comma 14, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135, le parole: ''nel corrente esercizio finanziario e in quello successivo'' sono soppresse».
9.42
BISINELLA
Al comma 11, sostituire le parole: «negli esercizi finanziari 2012, 2013 e 2014» con le seguenti: «negli esercizi finanziari 2012 e 2013».
9.43
BISINELLA
Sopprimere il comma 12.
9.44
BISINELLA
Al comma 12, sostituire le parole: «può essere esercitata anche per gli esercizi finanziari 2013 e 2014» con le seguenti: «può essere esercitata esclusivamente ed inderogabilmente fino all'esercizio 2014».
9.45
BISINELLA
Al comma 12, sopprimere le parole: «e 2014».
9.46
LANZILLOTTA
Sopprimere il comma 13.
9.47
MARAN, SUSTA
Sostituire il comma 14 con il seguente:
«14. All'articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, dopo il comma 4 è inserito il seguente:
''4-bis. Ai fini dell'iscrizione al Registro sono esonerati dall'esame di idoneità i soggetti che hanno superato gli esami di Stato di cui agli articoli 46 e 47 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, anche qualora il tirocinio si sia concluso dopo il superamento di tali esami di Stato''».
9.48
ALBERTI CASELLATI
Sostituire il comma 14 con il seguente:
«14. All'articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:
''4-bis. Ai fini dell'iscrizione al registro sono esonerati dall'esame di idoneità i soggetti che hanno superato gli esami di Stato di cui agli articoli 46 e 47 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, anche qualora il tirocinio si sia concluso dopo il superamento di tali esami di Stato''».
9.49
BISINELLA, COMAROLI
Dopo il comma 14, inserire il seguente:
«14-bis. All'articolo 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le parole: ''fino alla data di entrata in vigore del presente decreto'' sono sostituite dalle seguenti: ''fino al 29 febbraio 2015'';
b) al comma 2 le parole: ''entro il 30 settembre 2009'' sono sostituite dalle seguenti: ''entro il 30 settembre 2015'' e le parole: ''31 maggio 2010'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 maggio 2015''».
9.50
GIUSEPPE ESPOSITO, RELATORE
Dopo il comma 14, inserire il seguente:
«14-bis. All'articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
''4-bis. Ai fini dell'iscrizione al registro sono esonerati dall'esame di idoneità i soggetti che hanno superato gli esami di Stato di cui agli articoli 46 e 47, del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, anche qualora il tirocinio si sia concluso dopo il superamento di tali esami di Stato''».
9.51
BISINELLA
Dopo il comma 14, inserire i seguenti:
«14-bis. Per l'anno 2014 la quota aggiuntiva di compartecipazione all'IVA, di cui all'art. 2-ter, comma 6 del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, è maggiorata di ulteriori 20 milioni di euro.
14-ter. Per le finalità di cui al precedente comma, all'articolo 20, comma 17-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni nella legge 15 luglio 2011, n. 111, le parole: ''1.400 milioni'' sono sostituite con le seguenti: ''1.420 milioni''».
9.52
BISINELLA
Dopo il comma 14, inserire i seguenti:
«14-bis. Per le Regioni che non hanno fruito nell'anno 2013 delle risorse per le finalità di cui all'art. 2 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, è stanziato un contributo per la riduzione del debito pari a 306,733 milioni di euro per l'anno 2014. II relativo riparto avviene mediante accordo da sancire in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano entro il 31 gennaio 2014, recepito con successivo decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze.
14-ter. Agli oneri di .cui al comma 14-bis si provvede mediante corrispondente riduzione per l'anno 2014 del Fondo di cui comma 10 dell'articolo 1 del decreto legge 8 aprile 2013, n.35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 e successive modificazioni, nella ''Sezione per assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari''.
14-quater. All'onere relativo ai minori interessi attivi pari a euro 10.428.922 a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art.9, comma 8, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n.457 e successive modificazioni e integrazioni».
9.53
BISINELLA
Dopo il comma 14, inserire il seguente:
«14-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 7, dopo le parole: ''per l'anno 2013'' sono aggiunte le seguenti: ''e 2014'';
b) il comma 8 è abrogato.».
9.54
BISINELLA
Dopo il comma14, inserire il seguente:
«14-bis. A decorrere dall'anno 2014, è sospesa lo modifica del moltiplicatore di cui alla lettera d) del comma 4 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011».
Ai maggiori oneri derivanti dalla disposizione e fino al limite massimo di 200 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede mediante pari riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'art 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
9.55
BISINELLA
Dopo il comma 14, inserire il seguente:
«14-bis. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al comma 4, capoverso b-bis), sostituire le parole: ''80'' con le parole: ''160''».
Le maggiori entrate derivanti dalla presente disposizioni sono riservate ad integrazione delle dotazioni del Fondo di solidarietà comunale di cui l'articolo 1, comma 380, lettera b), della legge n. 228/2012.
9.56
BISINELLA
Dopo il comma 14, inserire il seguente:
«14-bis. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono individuati gli enti che per l'anno 2014, sulla base dei parametri specificati nell'articolo 20, comma 2, del decreto legge 6 luglio 2011, n, 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 11, risultano collocati nella classe più virtuosa. Gli enti collocati nella classe più virtuosa conseguono un saldo finanziario, di cui al comma 2 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, pari a zero per un importo complessivo pari a 50 milioni di euro».
All'onere derivante dalla presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, nel programma «Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio» della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
9.57
BISINELLA
Dopo il comma 14, inserire il seguente:
«14-bis. Ai Comuni è attribuito dal Ministero dell'Interno entro il 30 gennaio 2014 l'eventuale minor gettito derivante dal mancato incasso degli importi di all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge n. 133 del 2013 e rientranti nelle disposizioni contenute all'articolo25, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289».
AI maggior onere derivante dalla disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'art. 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
9.58
BISINELLA
Dopo il comma 14, inserire il seguente:
«14-bis. È differito al 28 febbraio 2014 il versamento della maggiorazione standard della TARES, di cui al comma 13 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ove non eseguito entro la data del 16 dicembre 2013».
9.59
BISINELLA
Dopo il comma 14, inserire il seguente:
«14-bis. I ricavi, compensi o corrispettivi determinati sulla base degli studi di settore costituiscono presunzioni semplici. I contribuenti che dichiarano un ammontare di ricavi, compensi o corrispettivi inferiore rispetto a quelli desumibili dagli studi di settore non sono soggetti ad accertamento automatico e in caso di accertamento spetta all'ufficio accertatore motivare e fornire elementi di prova per gli scostamenti riscontrati».
9.60
BISINELLA
Dopo il comma 14, inserire il seguente:
«14-bis. La sospensione del pagamento di cui all'articolo 8, comma 1, punto 9) del decreto-legge del 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 2012, è prorogata di 18 mesi».
9.61
DE PETRIS, BAROZZINO
Al comma 15 sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Ai relativi oneri si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto in bilancio per le finalità di cui al all'articolo 15 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214».
9.62
D'AMBROSIO LETTIERI, BERNINI
Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:
«15-bis. Il comma 12 dell'articolo 11-quaterdecies, della legge n. 248 del 2005 è sostituito dal seguente:
''12. Il prestito vitalizio ipotecario ha per oggetto la concessione da parte di banche nonché di intermediari finanziari, di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, di finanziamenti a medio e lungo termine, con capitalizzazione annuale di interessi e spese, riservati a persone fisiche con età superiore a 65 anni compiuti, il cui rimborso integrale in un'unica soluzione può essere richiesto al momento della morte del soggetto finanziato ovvero qualora venga trasferita, in tutto o in parte, la proprietà o altri diritti reali o di godimento sull'immobile dato in garanzia o si compiano atti che ne riducano significativamente il valore, ivi inclusa la costituzione di diritti reali di garanzia a favorire di terzi che vadano a gravare sull'immobile.
12-bis. È fatta salva la volontà del finanziato di concordare, al momento della stipula del contratto, modalità di rimborso graduale della quota di interessi e delle spese prima dei predetti eventi sulla quale non si applica la capitalizzazione annuale degli interessi. In caso di inadempimento si applica l'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385.
12-ter. Il prestito vitalizio ipotecario è soggetto alla disciplina prevista dall'articolo 15 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni, a prescindere dalla data di rimborso del finanziamento.
12-quater. I finanziamenti di cui al comma 12 sono garantiti da ipoteca di primo grado su immobili residenziali ed agli stessi si applica l'articolo 39 commi 1, 2, 3, 4 e 7 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385. Qualora il finanziamento non sia integralmente rimborsato entro 12 mesi dal verificarsi degli eventi di cui al comma 12, il finanziatore vende l'immobile ad un valore pari a quello di mercato, determinato da un perito indipendente incaricato dal finanziatore, utilizzando le somme ricavate dalla vendita per estinguere il credito vantato in dipendenza del finanziamento stesso. Trascorsi ulteriori 12 mesi senza che sia stata perfezionata la vendita, tale valore viene decurtato del 15 per cento per ogni 12 mesi successivi fino perfenzionamento della vendita dell'immobile. In alternativa, l'erede può provvedere alla vendita dell'immobile, in accordo con il finanziatore purché la compravendita si perfezioni entro 12 mesi dal conferimento dello stesso. Le eventuali somme rimanenti, ricavate dalla vendita e non portate ad estinzione del predetto credito, sono disconosciute al soggetto finanziato o ai suoi aventi causa. L'importo del debito residuo non può superare il ricavato della vendita dell'immobile, al netto delle spese sostenute. Nei confronti dell'acquirente dell'immobile non hanno effetto le domande giudiziali di cui all'art. 2652, n. 7 e n. 8 del codice civile trascritte successivamente alla trascrizione dell'acquisto.
12-quinquies. Il Ministero dello sviluppo economico emana, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento nel quale sono stabilite le regole per l'offerta dei prestiti vitalizi ipotecari e sono individuati i casi e formalità che comportino una riduzione significativa del valore di mercato dell'immobile tali da giustificare la richiesta di rimborso integrale del finanziamento.
12-sexies. I finanziamenti stipulati prima dell'entrata in vigore della presente legge continuano ad essere regolati dalle disposizioni precedentemente vigenti».
9.63
AUGELLO
Dopo il comma 15, aggiungere i seguenti:
«15-bis. Al fine di garantire in modo efficiente lo svolgimento dei servizi di gestione di fondi pubblici, l'articolo 47 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni si interpreta nel senso che la banca aggiudicataria o convenzionata può delegare, anche per i servizi già affidati, la gestione di singole fasi o processi del servizio ad una società per azioni facente parte dello stesso gruppo bancario della società aggiudicataria o convenzionata ai sensi dell'articolo 60 del decreto 1 settembre 1993, n. 385, e che sia dalla stessa controllata ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numeri 1) e 2), del codice civile. La società aggiudicataria o convenzionata, che delega la gestione di singole fasi o processi del servizio, garantisce che il servizio sia in ogni caso erogato all'Ente Pubblico nelle modalità previste dalla convenzione, mantenendo la piena responsabilità per la parte di attività posta in essere dalla società delegata. In nessun caso la delega della gestione di singole fasi o processi del servizio può generare alcun aggravio di costi per l'ente.
15-ter. La delega dei servizi-di cui al comma precedente non si configura come affidamento di attività in subappalto ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 118 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163.».
9.64
BRUNO, ALBERTI CASELLATI
Dopo il comma 15, aggiungere i seguenti:
«15-bis. Al fine di garantire in modo efficiente lo svolgimento dei servizi di gestione di fondi pubblici, l'articolo 47 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni si interpreta nel senso che la banca aggiudicataria o convenzionata può delegare, anche per i servizi già affidati, la gestione di singole fasi o processi del servizio ad una società per azioni facente parte dello stesso gruppo bancario della società aggiudicataria o convenzionata ai sensi dell'articolo 60 del decreto 1º settembre 1993, n. 385, e che sia dalla stessa controllata ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numeri 1) e 2), del codice civile. La società aggiudicataria o convenzionata, che delega la gestione di singole fasi o processi del servizio, garantisce che il servizio sia in ogni caso erogato all'Ente Pubblico nelle modalità previste dalla convenzione, mantenendo la piena responsabilità per la parte di attività posta in essere dalla società delegata. In nessun caso la delega della gestione di singole fasi o processi del servizio può generare alcun aggravio di costi per l'ente.
15-ter. La delega dei servizi di cui al comma precedente non si configura come affidamento di attività in subappalto ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 118 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.».
9.65
BIANCONI
Dopo il comma 15, aggiungere i seguenti:
«15-bis. All'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sopprimere le parole: ''per una sola volta''.
15-ter. All'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sostituire le parole: ''31 dicembre 2013'' con le seguenti: ''31 dicembre 2014''».
9.66
PAGLIARI, LO MORO
Dopo il comma 15, aggiungere i seguenti:
«15-bis. All'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le parole: ''per una sola volta'' sono soppresse e le parole: ''31 dicembre 2013'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2014''».
9.67
AUGELLO, MANCUSO
Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:
«15-bis. Al fine di consentire alla platea degli interessati di adeguarsi all'obbligo di dotarsi di Pos, all'articolo 15, comma 4, della legge 17 dicembre 2012, n. 221 e successive modificazioni, sostituire le parole: ''gennaio 2014'' con le seguenti: ''gennaio 2015''».
9.68
BRUNO
Dopo il comma 15 aggiungere il seguente:
«15-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1993, n. 67, sono-apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5 le parole: ''unità sanitarie locali'' sono sostituite dalle seguenti: ''aziende sanitarie locali e ospedaliere''; e, alla fine, sono aggiunte le seguenti parole: ''A tal fine l'organo amministrativo dei predetti enti, con deliberazione adottata per ogni trimestre, quantifica preventivamente le somme oggetto delle destinazioni previste nel primo periodo'';
b) dopo il comma 5 è inserito il seguente:
''5-bis. La deliberazione di cui al comma 5 è comunicata, a mezzo di posta elettronica certificata, all'istituto cui è affidato il servizio di tesoreria o cassa contestualmente alla sua adozione. Al fine di garantire l'espletamento delle finalità di cui al comma 5, dalla data della predetta comunicazione il tesoriere è obbligato a rendere immediatamente disponibili le somme di spettanza dell'ente indicate nella deliberazione, anche in caso di notifica di pignoramento o di pendenza di procedura esecutiva nei confronti dell'ente, senza necessità di previa pronuncia giurisdizionale. Dalla data di adozione della deliberazione l'ente non può emettere mandati a titoli diversi da quelli vincolati, se non seguendo l'ordine cronologico delle fatture così come pervenuto per il pagamento o, se non è prescritta fattura, dalla data della deliberazione di impegno''.».
9.69
COMPAGNA
Dopo il comma 15 inserire il seguente:
«15-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1993, n. 67, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5 le parole: ''unità sanitarie locali'' sono sostituite dalle seguenti: ''aziende sanitarie locali e ospedaliere''; e, alla fine, sono aggiunte le seguenti parole: ''A tal fine l'organo amministrativo dei predetti enti, con deliberazione adottata per ogni trimestre, quantifica preventivamente le somme oggetto delle destinazioni previste nel primo periodo.'';
b) dopo il comma 5 è inserito il seguente:
''5-bis. La deliberazione di cui al comma 5 è comunicata, a mezzo di posta elettronica certificata, all'istituto cui è affidato il servizio di tesoreria o cassa contestualmente alla sua adozione. Al fine di garantire l'espletamento delle finalità di cui al comma 5, dalla data della predetta comunicazione il tesoriere è obbligato a rendere immediatamente disponibili le somme di spettanza dell'ente indicate nella deliberazione, anche in caso di notifica di pignoramento o di pendenza di procedura esecutiva nei confronti dell'ente, senza necessità di previa pronuncia giurisdizionale. Dalla data di ad0zione della deliberazione l'ente non può emettere mandati a titoli diversi da quelli vincolati, se non seguendo l'ordine cronologico delle fatture così come pervenuto per il pagamento o, se non è prescritta fattura, dalla data della deliberazione di impegno''.».
9.70
MILO
Dopo il comma 15 aggiungere il seguente:
«15-bis. I beneficiari di fondi d'investimento ricevuti nell'ambito di programmi finanziati a valere sulle iniziative, rientrati nei patti territoriali, negli strumenti di programmazione negoziata che non hanno potuto rispettare i termini di realizzazione dell'investimento per cause non imputabili direttamente all'imprenditore, possono produrre istanza di proroga dei termini fino o ad un massimo di trentasei mesi. Tale nuovo termine viene accordato dall'Autorità che ha emesso il provvedimento di concessione dei benefici economici».
9.71
DI BIAGIO, MICHELONI, GIACOBBE, TURANO, ZIN
Dopo il comma 15 aggiungere il seguente:
«15-bis. All'articolo 1, comma 1324, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: ''e 2013'' sono sostituite dalle seguenti: '', 2013 e 2014'';
b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''La detrazione relativa all'anno 2014 non rileva ai lini della determinazione dell'acconto IRPEF per l'anno 20151''».
Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma, pari a 1,3 milioni di euro per l'anno 2014 e a 4,7 milioni eli euro per l'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione 11 Fondi da ripartire« dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo riducendo in misura proporzionale gli accantonamenti relativi a tutte le rubriche.
9.72
AUGELLO
Dopo il comma 15 aggiungere il seguente:
«15-bis. Il termine di cui all'articolo 6-bis del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, comma 1, è ulteriormente prorogato al 1º luglio 2014. Sono fatte salve le procedure i cui bandi ed avvisi di gara siano stati pubblicati a far data dal 1º gennaio 2014 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, a far data dal 1º gennaio 2014 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, siano stati già inviati gli inviti a presentare offerta».
9.73
AUGELLO
Dopo il comma 15 aggiungere il seguente:
«15-bis. Il termine di cui all'articolo 6-bis del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, comma 1, è ulteriormente prorogato al 1º luglio 2014».
9.74
LATORRE
Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:
«15-bis. Il termine di cui all'articolo 6-bis, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, relativo all'acquisizione esclusiva della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per la partecipazione alle procedute, è prorogato al 30 giugno 2014».
9.75
BRUNO, ALBERTI CASELLATI
Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:
«15-bis. il termine di cui all'articolo 6-bis, comma 1, relativo all'acquisizione esclusiva della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per la partecipazione alle procedure disciplinate dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 è prorogato al 30 giugno 2014».
9.76
PICCOLI, ZANETTIN
Dopo il comma 15 aggiungere il seguente:
«15-bis. l commi 3 e 4 dell'articolo 2 del decreto del Ministro dell'Interno 10 ottobre 2012 sono sostituiti dal seguente:
''3. Il contributo straordinario di cui al precedente comma 1 è riconosciuto a decorrere dal 1º gennaio dell'anno successivo a quello in cui è stata emanata la legge regionale istitutiva della fusione''».
9.77
CANDIANI
Al comma 15 aggiungere il seguente comma:
«15-bis. Al comma 1, articolo 62-quater, decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni, sostituire le parole: ''1º gennaio 2014'' con le seguenti: ''1º giugno 2014''».
Ai maggiori oneri conseguenti si provvede come segue:
augli interessi, premi ed altri proventi, di cui agli articoli 44 e 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, conseguiti con operazioni di compravendita concluse entro le 48 ore, si calcola un'imposta sostitutiva del 27%. Tale imposta è indeducibile ai fini delle imposte sui redditi e IRAP.
9.78
BISINELLA, CONSIGLIO
Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:
«15-bis. All'articolo 1, comma 139, lettera d), capoverso 3, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, la parola: ''2014'', è sostituita dalla parola: ''2015''».
Conseguentemente, a decorrere dal 2015, sugli interessi, premi ed altri proventi, di cui agli articoli 44 e 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, conseguiti con operazioni di compravendita concluse entro le 48 ore, si calcola un'imposta sostitutiva del 27%. Tale imposta è indeducibile ai fini delle imposte sui redditi e lRAP.
9.79
BISINELLA, CONSIGLIO
Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:
«15-bis. All'articolo 1, comma 139, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera b), capoverso 1, lettera a), la parola: ''2014'' è sostituita dalla parola: ''2015'';
b) alla lettera b), capoverso 2, lettera a), le parole: ''30 giugno 2015'', sono sostituite dalle parole: ''31 dicembre 2015'';
c) alla lettera b), capoverso 2, lettera b), le parole: ''30 giugno 2016'', sono sostituite dalle parole: ''31 dicembre 2016'';
d) alla lettera d), capoverso 1, lettera a), la parola: ''2014'', è sostituita dalla parola: ''2015'';
e) alla lettera d), capoverso 1, lettera b), la parola: ''2015'', è sostituita dalla parola: ''2016'';
f) alla lettera d), capoverso 2, lettera a), la parola: ''2014'', è sostituita dalla parola: ''2015'';
g) alla lettera d), capoverso 2, lettera b), la parola: ''2015'', è sostituita dalla parola: ''2016'';
h) alla lettera d), capoverso 3, la parola: ''2014'', è sostituita dalla parola: ''2015''«.
Conseguentemente, a decorrere dal 2015, sugli interessi, premi ed altri proventi, di cui agli articoli 44 e 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, conseguiti con operazioni di compravendita concluse entro le 48 ore, si calcola un'imposta sostitutiva del 27 per cento. Tale imposta è indeducibile ai fini delle imposte sui redditi e lRAP.
9.80
PEZZOPANE, CHIAVAROLI
Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:
«15-bis. Nelle more del riordino del regime delle agevolazioni tributarie applicabile ai trasferimenti di immobili gravati da diritti d'uso civico, già esenti da tasse di bollo, di registro e da altre imposte ai sensi dell'articolo 2 della legge 1º dicembre 1981, n. 692, e dell'articolo 40 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, il termine di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, limitatamente ai suddetti trasferimenti, è prorogato allo gennaio 2015».
9.81
BERTUZZI
Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:
«15-bis. All'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le parole: ''1º gennaio 2014'' sono sostituite dalle seguenti: ''1º gennaio 2015''».
9.82
DI MAGGIO
Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:
«15-bis. All'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le parole: ''1º gennaio 2014'' sono sostituite dalle seguenti: ''1º gennaio 2015''».
9.83
ARACRI
Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:
«15-bis. All'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sostituire le parole ''1º gennaio 2014'' con le seguenti ''1º gennaio 2015''».
9.0.1
PANIZZA, PALERMO, FAUSTO GUILHERME LONGO, FRAVEZZI
Dopo l'articolo , inserire il seguente:
«Art. 9-bis.
(Proroga dei termini in materia di contenzioso minore)
1. Al comma 12 dell'articolo 39 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: ''e quindi concentrare gli impegni amministrativi e le risorse sulla proficua e spedita gestione del procedimento di cui al comma 9'' sono abrogate, le parole: ''20.000 euro'' sono sostituite dalle seguenti: ''50.000 euro'' e le parole: ''31 dicembre 2011'' sono sostituite dalle seguenti: ''lo ottobre 2013'';
b) alla lettera a), le parole: ''31 marzo 2012'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 marzo 2014'';
c) alla lettera b), le parole: ''31 marzo 2012'' sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2014»;
d) alla lettera c), primo periodo, le parole: ''39 giugno 2012'' sono sostituite dalle seguenti: ''30 novembre 2014'' e all'ultimo periodo, le parole: ''30 giugno 2012'' sono sostituite dalle seguenti: ''30 novembre 2014'';
e) alla lettera d), primo periodo, le parole: ''15 luglio 2012'' sono sostituite dalle seguenti: ''15 dicembre 2014'', al secondo periodo, le parole: ''30 settembre 2012'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 gennaio 2015'', al terzo periodo, le parole: ''30 settembre 2012'' sono sostituite dalle seguenti: «31 gennaio 2015».
Art. 10
10.1
DE PETRIS
Sopprimere il comma 1.
10.2
MORGONI
Sopprimere il comma l.
10.3
NUGNES, CRIMI, CIOFFI
Sopprimere il comma 2.
10.4
ARRIGONI, CROSIO
Sopprimere il comma 2.
10.5
NUGNES, CRIMI, CIOFFI
Sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 14 gennaio 2013, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º febbraio 2013, n. 11, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: ''31 dicembre 2013'' sono sostituite dalle seguenti ''31 marzo 2014'';
b) il secondo periodo è sostituito dal seguente: ''A partire dalla scadenza del termine di cui al primo periodo, nell'esercizio delle funzioni loro attribuite dall'articolo 14, comma 27, lettera f), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, in materia di organizzazione e gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi, i comuni che abbiano meno di 300.000 abitanti devono consorziarsi tra loro con uno o più comuni limitrofi al fine di realizzare l'autosufficienza e la minor movimentazione possibile dei rifiuti e di ottimizzare la gestione e i costi dei servizi, nonché di ridurre la produzione dei rifiuti, realizzare una raccolta differenziata di qualità e avviare ad effettivo riciclo tutti i materiali post consumo raccolti. I comuni così consorziati, eventualmente ed esclusivamente a tal fine consorziandosi con altri comuni o consorzi di comuni limitrofi, devono dotarsi di impianti per il riciclo ed il trattamento dei rifiuti raccolti finalizzato al recupero di materia prima seconda''».
10.6
ARRIGONI, CROSIO, BISINELLA
Sopprimere il comma 3.
10.7
MARINELLO
Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
3-bis. «All'Allegato 3 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera a) del punto 1, le parole ''31 dicembre 2013'' sono sostituite dalle parole ''31 dicembre 2014'' e, alla successiva lettera b), le parole ''1º gennaio 2014'' sono sostituite dalle parole ''1º gennaio 2015'';
b) alla lettera a) del punto 3, le parole ''31 dicembre 2013'' sono sostituite dalle parole ''«31 dicembre 2014'' e, alla successiva lettera b), le parole ''1º gennaio 2014'' sono sostituite dalle parole ''1º gennaio 2015''».
10.8
TOMASELLI, FABBRI, LO MORO, ASTORRE, COLLINA, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ
Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti commi:
«3-bis. All'articolo 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 27 gennaio 2012, le parole: ''entro 6 mesi dal rilascio del predetto certificato provvisorio,'' sono sostituite dalle seguenti: ''entro il 31 dicembre 2014''.
3-ter. All'articolo 9, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 27 gennaio 2012, le parole: «entro 6 mesi dal rilascio del certificato provvisorio di cui all'articolo 10, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2014».
3-quater. All'articolo 281, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) tra il 10 gennaio 2013 ed il 31 dicembre 2014, per stabilimenti anteriori al 2006 che siano stati autorizzati in data anteriore allo gennaio 2000;».
10.9
DI BIAGIO
Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti commi:
«3-bis. All'articolo 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 27 gennaio 2012, le parole: ''entro 6 mesi dal rilascio del predetto certificato-provvisorio,'' sono sostituite dalle seguenti: ''entro il 31 dicembre 2014''.
3-ter. All'articolo 9, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 27 gennaio 2012, le parole: «entro 6 mesi dal rilascio del certificato provvisorio di cui all'articolo 10, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2014».
3-quater. All'articolo 281,comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) tra il 10 gennaio 2013 ed il 31 dicembre 2014, per stabilimenti anteriori al 2006 che siano stati autorizzati in data anteriore al 1º gennaio 2000».
10.10
MARINELLO
1. Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti commi:
«3-bis. All'articolo 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 27 gennaio 2012, le parole: ''entro 6 mesi dal rilascio del predetto certificato provvisorio,'' sono sostituite dalle seguenti: ''entro il 31 dicembre 2014''.
3-ter. All'articolo 9, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 27 gennaio 2012, le parole: «entro 6 mesi dal rilascio del certificato provvisorio di cui all'articolo 10, comma 2.» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2014».
3-quater. All'articolo 281, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) tra il 10 gennaio 2013 ed il 31 dicembre 2014, per stabilimenti anteriori al 2006 che siano stati autorizzati in data anteriore al 1º gennaio 2000;».
10.12
MARINELLO
1. Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti commi:
3-bis. Nelle more dell'emanazione del regolamento di cui al comma 667 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), per la definizione di una tariffa di misurazione puntuale dei rifiuti, i Comuni continuano ad applicare il medesimo tributo TARSU o la medesima tariffa TIA relativi alla gestione dei rifiuti urbani utilizzati nel 2013.
3-ter. All'articolo 11 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, sono apportate le seguenti modifiche:
a) Al comma 3, le parole: «3 marzo 2014», sono sostituite dalle seguenti: «1 gennaio 2015».
b) Al comma 3-bis, le parole: «Nei dieci mesi successivi dalla data dello ottobre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2014»; al secondo periodo del medesimo comma, dopo le parole: «non si applicano», è aggiunto il seguente periodo: «Fino alla data di cui al primo paragrafo, l'adesione all'operatività del SISTRI avviene in via sperimentale, secondo modalità e procedure che verranno definite con decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con le categorie interessate. Il termine della fase sperimentale è prorogabile di ulteriori 6 mesi con decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare. La sperimentazione è monitorata dal Tavolo tecnico di cui al comma 13, eventualmente integrato da esperti indipendenti nominati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che dovrà verificare e certificare gli esiti della sperimentazione».
10.13
ARACRI
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis. All'articolo 39, comma 9, alinea, del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, le parole: ''Fino al 2 luglio 2012'' sono sostituite dalle seguenti: ''Fino al 31 dicembre 2015''».
10.14
DI MAGGIO
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis. All'articolo 39, comma 9, alinea, del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, le parole: ''Fino al 2 luglio 2012'' sono sostituite dalle seguenti: ''fino al 31 dicembre 2015''».
10.15
DI MAGGIO
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis. All'articolo 11 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, le parole: «3 marzo 2014», sono sostituite dalle seguenti: «1º gennaio 2015»;
b) al comma 3-bis, le parole: «dieci mesi», sono sostituite dalle seguenti: «venti mesi».
10.16
BERGER, ZELLER, PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA
Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:
«3-bis. All'articolo 11 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, le parole: ''3 marzo 2014'', sono sostituite dalle seguenti: ''1º gennaio 2015'';
b) al comma 3-bis, le parole: ''dieci mesi'', sono sostituite dalle seguenti: ''venti mesi''».
10.17
ARACRI
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis. All'articolo 11 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3 le parole: ''3 marzo 2014'', sono sostituite dalle seguenti ''1º gennaio 2015'';
b) al comma 3-bis, le parole: ''dieci mesi'', sono sostituite dalle seguenti ''venti mesi''».
10.18
D'ALÌ
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, del decreto 28 dicembre 2012 del Ministro dello sviluppo economico recante ''Determinazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico che devono essere perseguiti dalle imprese di distribuzione dell'energia elettrica e il gas per gli anni dal 2013 al 2016 e per il potenziamento del meccanismo dei certificati bianchi'', pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 gennaio 2013, n. 1, l'adeguamento delle linee guida diventa operativo nei termini stabiliti dal decreto di adozione dell'adeguamento e, comunque, non prima del 1º gennaio 2015. È inoltre prorogata alla data del 1º gennaio 2015 la scadenza, di cui al medesimo articolo 6, comma 2, oltre la quale avranno accesso al sistema dei certificati bianchi esclusivamente progetti ancora da realizzarsi o in corso di realizzazione. Nelle more dell'adozione delle linee guida è comunque garantito l'accesso al sistema dei Certificati Bianchi, di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, ai progetti relativa interventi di miglioramento dell'efficienza energetica entrati in esercizio a partire dal 1º gennaio 2012. Tempi e modalità di presentazione dei progetti devono essere conformi con le linee guida vigenti al momento della presentazione del progetto medesimo».
10.19
MARINELLO
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis. Nelle more dell'entrata a regime del sistema di smaltimento dei rifiuti esistenti nella regione Campania, e comunque fino alla data del 31 dicembre 2015, è autorizzato lo stoccaggio dei rifiuti in attesa di smaltimento o recupero di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, e di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, a prescindere dalla natura degli stessi».
10.20
TOMASELLI
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis. Al comma 1, dell'articolo 3-bis del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, le parole: ''fino al 31 dicembre 2013'' sono sostituite dalle seguenti: ''fino al 31 dicembre 2014''».
10.0.1
COMPAGNONE, MARIO FERRARA, BARANI, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, GIOVANNI MAURO, MILO, RUVOLO, SCAVONE
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 10-bis.
(Proroga di termini in materia di produzione di energia rinnovabile)
1. All'allegato 3 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera a) del punto 1, le parole: ''31 dicembre 2013'' sono sostituite dalle parole: ''31 dicembre 2014'' e, alla successiva lettera b) le parole: ''1º gennaio 2014'', sono sostituite dalle parole: ''1º gennaio 2015'';
b) alla lettera a) del punto 3, le parole: ''31 dicembre 2013'' sono sostituite dalle parole: ''31 dicembre 2014'' e, alla successiva lettera b) le parole: ''1º gennaio 2014'' sono sostituite dalle parole: ''1º gennaio 2015''».
10.0.2
ALBERTINI
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 10-bis.
(Proroga di termini in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili)
1. All'Allegato 3 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera a) del punto 1, le parole: ''31 dicembre 2013'' sono sostituite dalle parole: ''31 dicembre 2014'' e, alla successiva lettera b), le parole: ''1º gennaio 2014'' sono sostituite dalle parole: ''1º gennaio 2015'';
b) alla lettera a) del punto 3, le parole: ''31 dicembre 2013'' sono sostituite dalle parole: ''31 dicembre 2014'' e, alla successiva lettera b), le parole: ''1º gennaio 2014'' sono sostituite dalle parole: ''1º gennaio 2015''».
10.0.3
MARAN
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 10-bis.
(Proroga di termini in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili)
1. All'Allegato 3 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera a) del punto 1, le parole: ''31 dicembre 2013'' sono sostituite dalle parole: ''31 dicembre 2014'' e, alla successiva lettera b), le parole. «1º gennaio 2014» sono sostituite dalle parole: «1º gennaio 2015»;
b) alla lettera a) del punto 3, le parole: ''31 dicembre 2013'' sono sostituite dalle parole: ''31 dicembre 2014'' e, alla successiva lettera b), le parole: ''1º gennaio 2014'' sono sostituite dalle parole: ''1º gennaio 2015''».
10.0.4
GIBIINO
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 10-bis.
(Fonti rinnovabili in edilizia)
1. L'Allegato 3 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, è così modificato:
a) alla lettera a) del punto 1, sostituire le parole: ''31 dicembre 2013'' con le parole: ''31 dicembre 2014'' e, alla successiva lettera b), le parole: ''1º gennaio 2014'' con le parole: ''1º gennaio 2015'';
b) alla lettera a) del punto 3, sostituire le parole: ''31 dicembre 2013'' con le parole:''31 dicembre 2014'' e, alla successiva lettera b), le parole: ''1ºgennaio 2014'' con le parole: ''1º gennaio 2015'';».
Art. 11
11.1
BERGER, ZELLER, PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA, D'ALÌ
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 11 – 1. Il termine stabilito dall'articolo 15, comma 7, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito; con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, per completare l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi, è prorogato al 30 giugno 2015 per le strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre venticinque posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno del 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 1994, che siano in possesso dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario biennale di adeguamento antincendio, approvato con decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012.
2. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, si provvede ad aggiornare le disposizioni del decreto del Ministro dell'interno del 9 aprile 1994 ''Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere'', semplificando i requisiti prescritti, in particolare per le strutture ricettive turistico-alberghiere fino a 50 posti letto.
3. All'attuazione del presente articolo si provvede nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente».
11.2
BERGER, ZELLER, PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 11 – 1. Il termine stabilito dall'articolo 15, comma 7, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, per completare l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi, è prorogato al31 dicembre 2014 per le strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre venticinque posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno del 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 1994, che siano in possesso dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario biennale di adeguamento antincedio, approvato con decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012.
2. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della present e legge, si provvede ad aggiornare le disposizioni del decreto del Ministro dell'interno del 9 aprile 1994 ''Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere'', semplificando i requisiti prescritti, in particolare per le strutture ricettive turistico-alberghiere fino a 50 posti letto.
3. All'attuazione del presente articolo si provvede nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente».
11.3
BISINELLA, CONSIGLIO, BELLOT
Al comma 1, sostituire la parola: «2014» con la seguente: «2015».
11.4
CASTALDI, GIROTTO, PETROCELLI
Al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre 2014» con le seguenti: «30 giugno 2014».
Art. 12
12.1
D'AMBROSIO LETTIERI, BRUNO
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
«1-bis. In attesa della riforma del finanziamento dell'emittenza radiotelevisiva locale è prorogato per gli anni 2014-2016 il regime previsto dall'art. 10 della legge 27 ottobre 1993, n. 422. A tal fine la quota pari ai tre quarti dei proventi derivanti dalla tassa di concessione governativa e dall'IVA versate all'interno del canone di abbonamento di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, sono destinati a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale. Subito dopo il versamento del canone avviene l'erogazione agli aventi diritto secondo le graduatorie elaborate dai Corecom e la verifica da parte del Ministero dello sviluppo economico. Per gli anni 2014, 2015 e 2016, il relativo onere è quantificato prudenzialmente in 110 milioni di euro. A decorrere dall'anno 2017 la quota spettante è quantificata sulla base dei dati a consuntivo dell'anno immediatamente precedente. A decorrere dall'anno 2014, l'intero importo delle suddette misure di sostegno verrà riconosciuto alle TV locali, ad esclusione di una quota pari al 10% da destinare alle emittenti radiofoniche locali, con regole di distribuzione uguali a quelle relative alla distribuzione tra TV locali.»
Conseguentemente alla copertura dell'onere, pari a 110 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo riducendo in misura proporzionale gli accantonamenti relativi a tutte le rubriche.
12.2
STEFANO, DE PETRIS
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
«1-bis. In attesa della riforma del finanziamento dell'emittenza radiotelevisiva locale è prorogato per gli anni 2014-2016 il regime previsto dall'art. 10 della legge 27 ottobre 1993, n. 422. A tal fine la quota pari ai tre quarti dei proventi derivanti dalla tassa di concessione governativa e dall'IVA versate all'interno del canone di abbonamento di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, sono destinati a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale. Subito dopo il versamento del canone avviene l'erogazione agli aventi diritto secondo le graduatorie elaborate dai Corecom e la verifica da parte del Ministero dello sviluppo economico. Per gli anni 2014, 2015 e 2016, il relativo onere è quantificato prudenzialmente in 110 milioni di euro. A decorrere dall'anno 2017 la quota spettante è quantificata sulla base dei dati a consuntivo dell'anno immediatamente precedente. A decorrere dall'anno 2014, l'intero importo delle suddette misure di sostegno verrà riconosciuto alle TV locali, ad esclusione di una quota pari al 10% da destinare alle emittenti radiofoniche locali, con regole di distribuzione uguali a quelle relative alla distribuzione tra TV locali».
12.3
CROSIO, BISINELLA
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. In attesa della riforma del finanziamento dell'emittenza radiotelevisiva locale è prorogato per gli anni 2014-2016 il regime previsto dall'art. 10 della legge 27 ottobre 1993, n. 422. A tal fine la quota pari ai tre quarti dei proventi derivanti dalla tassa di concessione governativa e dall'IVA versate all'interno del canone di abbonamento di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, sono destinati a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale. Subito dopo il versamento del canone avviene l'erogazione agli aventi diritto secondo le graduatorie elaborate dai Corecom e la verifica da parte del Ministero dello sviluppo economico. Per gli anni 2014, 2015 e 2016, il relativo onere è quantificato prudenzialmente in 110 milioni di euro. A decorrere dall'anno 2017 la quota spettante è quantificata sulla base dei dati a consuntivo dell'anno immediatamente precedente. A decorrere dall'anno 2014, l'intero importo delle suddette misure di sostegno verrà riconosciuto alle TV locali, ad esclusione di una quota pari al 10% da destinare alle emittenti radiofoniche locali, con regole di distribuzione uguali a quelle relative alla distribuzione tra TV locali».
12.4
PAGANO
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
«l-bis. In attesa della riforma del finanziamento dell'emittenza radiotelevisiva locale è prorogato per gli anni 2014-2016 il regime previsto dall'art. 10 della legge 27 ottobre 1993, n. 422. A tal fine la quota pari ai tre quarti dei proventi derivanti dalla tassa di concessione governativa e dall'IVA versate all'interno del canone di abbonamento di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, sono destinati a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale. Subito dopo il versamento del canone avviene l'erogazione agli aventi diritto secondo le graduatorie elaborate dai Corecom e la verifica da parte del Ministero dello sviluppo economico. Per gli anni 2014, 2015 e 2016, il relativo onere è quantificato prudenzialmente in 110 milioni di euro. A decorrere dall'anno 2017 la quota spettante è quantificata sulla base dei dati a consuntivo dell'anno immediatamente precedente. A decorrere dall'anno 2014, l'intero importo delle suddette misure di sostegno verrà riconosciuto alle TV locali, ad esclusione di una quota pari al 10% da destinare alle emittenti radiofoniche locali, con regole di distribuzione uguali a quelle relative alla distribuzione tra TV locali».
12.5
D'AMBROSIO LETTIERI, BRUNO
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
«1-bis. In attesa della riforma del finanziamento dell'emittenza radiotelevisiva locale è prorogato per gli anni 2014-2016 il regime previsto dall'art. 10 della legge 27 ottobre 1993, n. 422. A tal fine la quota pari ai tre quarti dei proventi derivanti dalla tassa di concessione governativa e dall'IVA versate all'interno del canone di abbonamento di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4-giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, sono destinati a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale. Subito dopo il versamento del canone avviene l'erogazione agli aventi diritto secondo le graduatorie elaborate dai Corecom e la verifica da parte del Ministero dello Sviluppo economico. Per gli anni 2014, 2015 e 2016, il relativo onere è quantificato prudenzialmente in 110 milioni di euro. A decorrere dall'anno 2014, l'intero importo delle suddette misure di sostegno verrà riconosciuto alle TV locali, ad esclusione di una quota pari al 10% da destinare alle emittenti radiofoniche locali, con regole di distribuzione uguali a quelle relative alla distribuzione tra TV locali».
Conseguentemente alla copertura dell'onere, pari a 110 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento dei fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo riducendo in misura proporzionale gli accantonamenti relativi a tutte le rubriche.
12.6
STEFANO, DE PETRIS
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
«1-bis. In attesa della riforma del finanziamento dell'emittenza radiotelevisiva locale è prorogato per gli anni 2014-2016 il regime previsto dall'art. 10 della legge 27 ottobre 1993, n. 422. A tal fine la quota pari ai tre quarti dei proventi derivanti dalla tassa di concessione governativa e dall'IVA versate all'interno del canone di abbonamento di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, sono destinati a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale. Subito dopo il versamento del canone avviene l'erogazione agli aventi diritto secondo le graduatorie elaborate dai Corecom e la verifica da parte del Ministero dello sviluppo economico. Per gli anni 2014, 2015 e 2016, il relativo onere è quantificato prudenzialmente in 110 milioni di euro. A decorrere dall'anno 2014; l'intero importo delle suddette misure di sostegno verrà riconosciuto alle TV locali, ad esclusione di una quota pari al 10% da destinare alle emittenti radiofoniche locali, con regole di distribuzione uguali a quelle relative alla distribuzione tra TV locali».
12.7
CROSIO, BISINELLA
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«4-bis. In attesa della riforma del finanziamento dell'emittenza radiotelevisiva locale è prorogato per gli anni 2014-2016 il regime previsto dal1'art. 10 della legge 27 ottobre 1993, n. 422. A tal fine la quota pari ai tre quarti dei proventi derivanti dalla tassa di concessione governativa e dall'IVA versate all'interno del canone di abbonamento di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, sono destinati a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale. Subito dopo il versamento del canone avviene l'erogazione agli aventi diritto secondo le graduatorie elaborate dai Corecom e la verifica da parte del Ministero dello sviluppo economico. Per gli anni 2014, 2015 e 2016, il relativo onere è quantificato prudenzialmente in 110 milioni di euro. A decorrere dall'anno 2014, l'intero importo delle suddette misure di sostegno verrà riconosciuto alle TV locali, ad esclusione di una quota pari al 10% da destinare alle emittenti radiofoniche locali, con regole di distribuzione uguali a quelle relative alla distribuzione tra TV locali».
12.8
PAGANO
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
«l-bis. In attesa della riforma del finanziamento dell'emittenza radiotelevisiva locale è prorogato per gli anni 2014-2016 il regime previsto dall'art. 10 della legge 27 ottobre 1993, n. 422. A tal fine la quota pari ai tre quarti dei proventi derivanti dalla tassa di concessione governativa e dall'IVA versate all'interno del canone di abbonamento di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, sono destinati a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale. Subito dopo il versamento del canone avviene l'erogazione agli aventi diritto secondo le graduatorie elaborate dai Corecom e la verifica da parte del Ministero dello sviluppo economico. Per gli anni 2014, 2015 e 2016, il relativo onere è quantificato prudenzialmente in 110 milioni di euro. A decorrere dall'anno 2014, l'intero importo delle suddette misure di sostegno verrà riconosciuto alle TV locali, ad esclusione di una quota pari al 10% da destinare alle emittenti radiofoniche locali, con regole di distribuzione uguali a quelle relative alla distribuzione tra TV locali».
12.9
D'AMBROSIO LETTIERI, BRUNO
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
«1-bis. In attesa della riforma del finanziamento dell'emittenza radiotelevisiva locale, vengono prorogate le previsioni di cui all'art. 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 488, all'art. 27, comma 9, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, all'art. 145, comma 18, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, all'art. 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001 n. 448, all'art. 80, comma 35, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, all'art. 4, comma 5, della Legge 24 dicembre 2003, n. 350, all'art. 2, comma 296, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, riportando la cifra a 105 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2014, utilizzando, per tale scopo, i tre quarti dei proventi derivanti dalla tassa di concessione governativa e dall'IVA versate all'interno del canone di abbonamento di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, come previsto dall'art. 10 della legge n. 422 del 1993. Sempre a decorrere dall'anno 2014, l'intero importo delle suddette misure di sostegno verrà riconosciuto alle TV locali, ad esclusione di una quota pari al 10% da destinare alle emittenti radiofoniche locali, con regole di distribuzione uguali a quelle relative alla distribuzione tra TV locali».
Alla copertura dell'onere, pari a 105 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di l'arte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondì di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire», nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo riducendo in misura proporzionale gli accantonamenti relativi a tutte le rubriche.
12.10
STEFANO, DE PETRIS
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. In attesa della riforma del finanziamento dell'emittenza radiotelevisiva locale, vengono prorogate le previsioni di cui all'art. 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 488, all'art. 27, comma 9, della legge 23 dicembre 1999 n. 488, all'art. 145, comma 18, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, all'art. 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, all'art. 80, comma 35, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, all'art. 4, comma 5, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, all'art. 2, comma 296, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, riportando la cifra a 105 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2014, utilizzando, per tale scopo, i tre quarti dei proventi derivanti dalla tassa di concessione governativa e dall'IVA versate all'interno del canone di abbonamento di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, come previsto dall'art. 10 della legge n. 422 del 1993. Sempre a decorrere dall'anno 2014, l'intero importo delle suddette misure di sostegno verrà riconosciuto alle TV locali, ad esclusione di una quota pari al 10% da destinare alle emittenti radiofoniche locali, con regole di distribuzione uguali a quelle relative alla distribuzione tra TV locali».
12.11
CROSIO, BISINELLA
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Inattesa della riforma del finanziamento dell'emittenza radiotelevisiva locale, vengono prorogate le previsioni di cui all'art. 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 488, all'art. 27, comma 9, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, all'art. 145, comma 18, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, all'art. 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, all'art. 80, comma 35, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, all'art. 4, comma 5, della legge 24-dicembre 2003, n. 350, all'art. 2, comma 296, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, riportando la cifra a 105 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2014, utilizzando, per tale scopo, i tre quarti dei proventi derivanti dalla tassa di concessione governativa e dall'IVA versate all'interno del canone di abbonamento di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, come previsto dall'art. 10 della legge n. 422 del 1993. Sempre a decorrere dall'anno 2014, l'intero importo delle suddette misure di sostegno verrà riconosciuto alle TV locali, ad esclusione di una quota pari al 10% da destinare alle emittenti radiofoniche locali, con regole di distribuzione uguali a quelle relative alla distribuzione tra TV locali».
12.12
PAGANO
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
«1-bis. In attesa della riforma del finanziamento dell'emittenza radiotelevisiva locale, vengono prorogate le previsioni di cui all'art. 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 488, all'art. 27, comma 9, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, all'art. 145, comma 18, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, all'art. 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, all'art. 80, comma 35, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, all'art. 4, comma 5, della legge 24 dicembre 2003 n. 350, all'art. 2, comma 296, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, riportando la cifra a 105 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2014, utilizzando, per tale scopo, i tre quarti dei proventi derivanti dalla tassa di concessione governativa e dall'IVA versate all'interno del canone di abbonamento di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, come previsto dall'art. 10 della legge n. 422 del 1993. Sempre a decorrere dall'anno 2014, l'intero importo delle 'suddette misure di sostegno verrà riconosciuto alle TV locali, ad esclusione di una quota pari al 10% da destinare alle emittenti radiofoniche locali, con regole di distribuzione uguali a quelle relative alla distribuzione tra TV locali».
12.13
AUGELLO
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
«1-bis. Il Contratto di programma di cui al comma 31 dell'articolo 33 della legge 12 novembre 2011, n. 183 è prorogato fino al 31 dicembre 2014. I trasferimenti posti a carico del bilancio dello Stato a parziale copertura dell'onere del servizio postale universale sono determinati in base al meccanismo-previsto dal contratto di programma di cui al periodo precedente. Conseguentemente, il Ministero dell'Economia e delle Finanze provvede al pagamento dei maggiori oneri integrando gli stanziamenti per l'anno 2012 di 28,4 milioni di euro e per l'anno 2014 di 59 milioni di euro provvedendo per l'anno 2014 mediante compensazione nella misura di 9 milioni di euro con gli stanziamenti previsti a tal fine per l'anno 2013 e quanto ai restanti 78,4 milioni di euro, nella misura di 15 milioni per l'anno 2014 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale2014-2016 nell'ambito previsionale di base di parte corrente Fondo speciale dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'Economia e delle Finanze e nella misura di 63,4 milioni sul medesimo Fondo con una rateizzazione di tre anni, con ratei annuali di pari importo per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017. Alla compensazione degli effetti finanziari derivanti dall'attuazione del presente comma pari a 9 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attuazione dei contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legge 7 ottobre 2008, n.154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n.189, e successive modificazioni. Sono fatti salvi gli effetti delle successive verifiche operate dall'Autorità di regolamentazione del settore postale in ordine alla quantificazione del costo netto del servizio postale universale effettivamente sostenuto per ciascuno degli anni del periodo regolatorio e gli adempimenti previsti dalla normativa UE in materia.
Entro il 31 luglio 2014, deve essere sottoscritto dalle parti il contratto di programma per il triennio 201-5-2017, che deve essere notificato entro il 10 ottobre 2014 alla Commissione Europea per le valutazioni di competenza. Il contratto di programma di cui al periodo precedente deve prevedere criteri di efficientamento e rimodulazione dei livelli di servizio al fine di consentire una graduale riduzione degli oneri del contratto in relazione all'evoluzione del mercato. Il contratto è sottoscritto previo parere non vincolante dell'Autorità di Regolamentazione, rilasciato entro trenta giorni dalla richiesta dello stesso da parte del Ministero dello Sviluppo Economico. Sono fatti salvi gli effetti delle successive verifiche dell'Autorità di Regolamentazione in ordine alla quantificazione del costo netto del servizio postale universale effettivamente sostenuto per ciascuno degli anni del periodo regolatario.
1-ter. I contratti di programma, di durata triennale, relativi ai periodi regolatori successivi a quello di cui al precedente comma, sono sottoscritti entro il 31 luglio dell'anno di scadenza del contratto in vigore e notificati alla Commissione Europea per le valutazioni di competenza entro il 10 ottobre dello stesso anno. Il contratto è sottoscritto previo parere non vincolante dell'Autorità di Regolamentazione, rilasciato entro trenta giorni dalla richiesta dello stesso da parte del Ministero dello Sviluppo Economico. Sono fatti salvi gli effetti delle successive verifiche dell'Autorità di Regolamentazione in ordine alla quantificazione del costo netto del servizio postale universale effettivamente sostenuto per ciascuno degli anni del periodo regolatorio.
Qualora, alla data del 10 ottobre dell'anno di scadenza del contratto in vigore non sia stato notificato alla Commissione Europea il contratto di programma per il triennio successivo si intende rinnovato per triennio il contratto di programma in vigore, che viene contestualmente notificato dal Ministero dello Sviluppo Economico alla Commissione Europea.
1-quater. AI fine di conseguire gli obiettivi di contenimento della spesa pubblica mediante la riduzione dell'onere derivante dalla fornitura del servizio postale universale, anche ai sensi del comma 1-bis, all'articolo 3 del decreto legislativo 22 luglio 1999 n. 261, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6, primo periodo, dopo le parole: ''5 giorni a settimana'' inserire le seguenti: ''salvo circostanze o condizioni geografiche eccezionali'' e aggiungere, in fine, il seguente periodo: ''Ogni circostanza eccezionale ovvero ogni deroga concessa dall'Autorità di regolamentazione ai sensi del presente comma è comunicata alla Commissione europea''.
b) sostituire il comma 7 con il seguente:
''7. AI fine di contenere l'onere per la fornitura del servizio postale universale, è autorizzata, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, sulla base di un piano di attuazione progressiva concordato tra il fornitore del servizio universale ed il Ministero dello sviluppo economico, sentito il parere non vincolante espresso dall'Autorità di regolamentazione del settore postale entro trenta giorni dalla richiesto dello stesso, la fornitura a giorni alterni in presenza di particolari situazioni di natura infrastrutturale o geografica in ambiti territoriali con una densità inferiore a 200 abitanti/kmq e comunque fino ad un massimo di un quarto della popolazione nazionale''.
c) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente comma:
''7-bis. Salvo quanto stabilito dal comma 7,ai fini del contenimento dei costi del servizio universale, nel contratto di programma di cui al comma 12 possono essere previsti, in presenza di situazioni di strutturale squilibrio economico interventi di riduzione della frequenza settimanale di raccolta e recapito''».
Art. 13
13.1
LANZILLOTTA
Ovunque ricorrano, sostituire le parole: «31 dicembre 2014» con le seguenti: «30 aprile 2014».
13.2
CANTINI
Al comma 1 dopo le parole: «al fine di garantire la continuità del servizio, laddove » aggiungere le seguenti: «l'ente responsabile dell'affidamento ovvero, ove previsto,» e dopo le parole: «abbia già avviato le procedure di affidamento» aggiungere le seguenti: «pubblicando la relazione di cui al comma 20 del medesimo articolo,».
13.3
LO MORO, PAGLIARI
Sostituire i commi 2 e 3 con il seguente:
«2. All'articolo 34 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, al comma 21, le parole: ''31 dicembre 2013'', ove ricorrenti, sono sostituite con le seguenti: ''31 dicembre 2014''».
13.4
CERONI
Sostituire i commi 2 e 3 con il seguente:
«2. All'articolo 34 del decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179, al comma 21, le parole: ''31 dicembre 2013'', ove ricorrenti, sono sostituite con le seguenti: ''31 dicembre 2014''».
13.5
LANZILLOTTA
Sostituire il comma 4 con il seguente:
«4. Il presente articolo non si applica ai servizi di distribuzione di energia elettrica, di cui al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e alla legge 23 agosto 2004, n. 239. Restano inoltre ferme le disposizioni di cui all'articolo 37 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134».
13.6
CERONI
Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:
«4-bis. All'articolo unico della legge 27 dicembre 2013 n. 147, il comma 569 è abrogato».
13.7
LO MORO
Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti:
«4-bis. I termini di scadenza previsti dal comma 3 dell'articolo 4 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito in legge 9 agosto 2013, n. 98, sono prorogati di ulteriori quattro mesI.
4-ter. Le date limite di cui all'Allegato 1 del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n. 226, relative agli ambiti ricadenti nel terzo raggruppamento dello stesso Allegato 1, ed i rispettivi termini di cui all'articolo 3 del medesimo regolamento relativi alla mancata nomina della stazione appaltante, sono prorogati di quattro mesi».
13.8
CERONI
Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti:
«4-bis. I termini di scadenza previsti dal comma 3 dell'articolo 4 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito in legge 9 agosto 2013, n. 98, sono prorogati di ulteriori quattro mesi.
4-ter. Le date limite di cui all'Allegato 1 del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n. 226, relative agli ambiti ricadenti nel terzo raggruppamento dello stesso Allegato 1, ed i rispettivi termini di cui all'articolo 3 del medesimo regolamento relativi alla mancata nomina della stazione appaltante, sono prorogati di quattro mesi».
13.9
GIBIINO
Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
«4-bis. AI decreto legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, all'articolo 5-ter, sostituire le parole: ''31 dicembre 2013'' con le seguenti: ''30 giugno 2014''. Sono fatte salve le procedure i cui bandi ed avvisi con i quali si indice una- gara siano stati pubblicati a partire dal 1º gennaio 2014 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché, nel caso di contratti senza la previa pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, a partire dal 1à gennaio 2014 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, siano stati già inviati gli inviti a presentare offerta».
Conseguentemente, alla copertura dell'onere, pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo riducendo in misura proporzionale gli accnamenti relativi a tutte le rubriche.
13.10
IURLARO, BRUNI
Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
«4-bis. Al fine di garantire la continuità delle funzioni attualmente svolte dalle Provincie, i contratti di appalti servizi e fornitura in esecuzione alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere prorogati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, oltre la naturale scadenza e, comunque, fino al completo riordino delle funzioni delle Provincie e delle citta metropolitane».
13.0.1
MARAN
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 13-bis.
(Termine in materia entrata in vigore della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici)
1. All'articolo 6-bis del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, comma 1, le parole ''1º gennaio 2013'' sono sostituite dalle seguenti: ''1º luglio 2014''.
2. Sono fatte salve le procedure i cui bandi ed avvisi di gara siano stati pubblicati a far data dal 1º gennaio 2014 e fino alla data di entrata in vigore della regge di conversione del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, a far data dallo gennaio 2014 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, siano stati già inviati gli inviti a presentare offerta».
13.0.2
MARAN
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 13-bis.
(Proroga in materia di acquisizione di lavori, servizi e forniture dei comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti)
1. Al decreto legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, all'articolo 5-ter, le parole: ''31 dicembre 2013'' sono sostituite dalle seguenti: ''30 giugno 2014''.
2. Sono fatte salve le procedure i cui bandi ed avvisi di gara siano stati pubblicati a far data dal 1º gennaio 2014 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, a far data dallo gennaio 2014 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, siano stati già inviati gli inviti a presentare offerta».
13.0.3
STEFANI, BISINELLA
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 13-bis.
1. Al decreto legislativo 20 giugno 2005, n, 122 (recante disposizioni per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire, a norma della legge 2 agosto 2004, n. 210), sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'art. 4 è introdotto il seguente:
''Art. 4-bis.
1. A sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge di conversione è fatto obbligo al notaio di verificare, in sede di stipula dell'atto di trasferimento della proprietà o di altro diritto reale di godimento di immobile, l'adempimento da parte del costruttore del rilascio della fideiussione di cui all'art. 2 nonché dell'avvenuto rilascio della polizza assicurativa decennale postuma emessa ai sensi dell'art. 4. In caso di mancanza della fideiussione o della polizza assicurativa il Notaio è tenuto a segnalare l'inadempimento entro dieci giorni dalla data dell'atto notarile di trasferimento al Sindaco del Comune in cui si trova ubicato l'immobile oggetto del contratto, includendo, nella segnalazione, il prezzo indicato nell'atto stesso.
2. Per le violazioni di cui al comma precedente, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari al 5 per cento del prezzo indicato nell'atto notarile di trasferimento. In caso di due o più violazioni, riferite al medesimo immobile, la sanzione amministrativa è aumentata di un terzo.
3. Alle sanzioni amministrative pecuniarie emesse ai sensi della presente legge si applicano le norme previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689. La segnalazione del notaio rogante di cui al comma l, costituisce accertamento della violazione. Il comune in cui si trova ubicato l'immobile oggetto del contratto, procedono alla notificazione della violazione al trasgressore ed alla irrogazione della sanzione ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 24 novembre1981 n. 689.
4. Alla sanzione amministrativa pecuniaria emessa ai sensi della presente legge non si applica il pagamento in misura ridotta previsto dall'art. 16 della n. 689 del 1981 e sue successive modificazioni ed integrazioni.
5. Avverso l'ordinanza-ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, è ammesso ricorso ai sensi dell'art. 22 della legge n. 689 del 1981, da presentare al Tribunale del luogo in cui è ubicato l'immobile oggetto del contratto, entro 30 giorni dalla notifica dell'ordinanza ingiunzione. Non può essere concessa la sospensione amministrativa dell'efficacia del provvedimento.
6. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo sono destinati per i quattro quinti ad alimentare il Fondo di Solidarietà di cui all'articolo 12, e per un quinto al Comune in cui si trova ubicato l'immobile oggetto del contratto.
7. L'intero importo della sanzione amministrativa è versato al Comune che ha irrogato la sanzione. Il Comune entro sessanta giorni dal versamento, riconoscerà la quota spettante al Fondo di Solidarietà''.
b) dopo l'art. 5, comma 1, è inserito il comma:
''2. L'acquirente non può rinunciare alle tutele previste dal presente decreto; ogni clausola contraria è nulla e deve intendersi come non apposta''.
c) all'art. 9, comma 1, dopo le parole: ''per se'' è aggiunta la frase: ''o per il proprio coniuge''.
d) all'art. 10, comma 1, dopo le parole: ''la residenza propria'', è aggiunta la frase: ''o del proprio coniuge''.
e) introdurre il seguente articolo:
''Art. 13-bis.
(Interpretazione autentica del comma 2 dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 20 giugno 2005, n. 122)
1. Il comma 2, dell'articolo 13, del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, deve essere interpretato nel senso che il requisito di cui al comma 1, lettera b), dell'articolo 13 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, non perde efficacia, e conseguentemente la tutela ivi prevista rimane in essere, anche per effetto dell'acquisto della proprietà o del conseguimento dell'assegnazione, in base ad accordi negoziali avvenuti in qualunque procedure esecutiva''.
f) all'art. 17, comma 2 sostituire le parole: ''quindici anni'' con le parole: ''trenta anni''.
g) all'art.17 sostituire il comma 5 con il seguente:
''5. Le somme versate sino all'entrata in vigore della presente legge a titolo di contributo obbligatorio e imputate alla sezione autonoma del Fondo nel cui ambito territoriale è ubicato l'immobile oggetto di fideiussione, saranno liquidate agli istanti che hanno presentato domanda nei tempi previsti dal d.lgs. 20 giugno 2005, n. 122. Le domande presentate entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge di modificazione del d.lgs. 20 giugno 2005, n. 122, nonché quelle presentate nei tempi previsti dal d.lgs. 20 giugno 2005, n. 122, accederanno alle somme che a titolo di contributo obbligatorio, e imputate alla sezione autonoma del Fondo nel cui ambito territoriale è ubicato l'immobile, verranno corrisposte a far data dalla presente modificazione del d.lgs. 20 giugno 2005, n. 122''.
h) Art. 12 ,comma 2, ai fini dell'accesso alle prestazioni del Fondo, devono risultare nei confronti del costruttore procedure implicanti una situazione di crisi non concluse in epoca antecedente al 31/12/2011 né aperte sei mesi dopo la data successiva all'entrata in vigore delle presenti modifiche;
g) Il termine di cui al comma 1 dell'articolo 18 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, relativo alla domanda di accesso alle prestazioni del Fondo di solidarietà per gli acquirenti di beni immobili da costruire si intende riaperto per un periodo di sei mesi dall'entrata in vigore delle presenti modifiche».

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 958
Art. 11

11.16 (testo 2)
PUGLIA, BLUNDO, CRIMI, CAMPANELLA
Sostituire il comma 2, con il seguente:
«2. All'articolo 8, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68, le parole: ", che risultano disoccupate e aspirano ad una occupazione conforme alle proprie capacità lavorative," sono abrogate».

Art. 22
22.1 (testo 2)
MARAN
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. Al fine della semplificazione degli adempimenti tributari e di registrazione relativi agli acquisti di beni o servizi mediante il meccanismo dell'inversione contabile, l'imposta di cui al primo periodo dell'articolo 6, comma 9-bis, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, deve intendersi come imposta dovuta e da versare.».

NUOVO TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER I DISEGNI DI LEGGE

N. 951, 1082
Distacco del comune di Sappada dalla regione Veneto e
aggregazione alla regione Friuli Venezia Giulia

NT2
GIOVANNI MAURO, RELATORE
Art. 1.
1. Il comune di Sappada è distaccato dalla regione Veneto e aggregato alla regione Friuli Venezia Giulia, nell'ambito della provincia di Udine.
2. Ogni riferimento al comune di Sappada, contenuto in disposizioni di legge che lo considerano quale parte della regione Veneto e della provincia di Belluno, si intende riferito rispettivamente alla regione Friuli Venezia Giulia e alla provincia di Udine a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Il Governo è autorizzato ad adottare, anche ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le disposizioni regolamentari necessarie per l'attuazione della presente legge.
4. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.