INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)

GIOVEDÌ 17 MARZO 2016
220ª Seduta

Presidenza della Vice Presidente
PELINO
indi del Presidente
MUCCHETTI
Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Gentile.

La seduta inizia alle ore 14,30.

SULL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2085

Il senatore CASTALDI (M5S) interviene per associarsi alle dichiarazioni del presidente Mucchetti, svolte nella seduta precedente, auspicando anch'egli risposte tempestive da parte del Governo sulle questioni emerse nel corso dell'esame del disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza, n. 2085, ricordando la fattiva collaborazione assicurata dal sottosegretario Gentile.

La Commissione prende atto.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazione

Il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico GENTILE risponde all'interrogazione a prima firma del senatore Di Biagio, n. 3-02629 sulla disciplina delle attività subacquee e iperbariche, che trae spunto dal tragico incidente verificatosi nel fiume Brenta, lo scorso 19 febbraio, quando un teamdi sommozzatori del Centro Nautico e Sommozzatori della Polizia di Stato, insieme al personale dei Vigili del Fuoco, era impegnato nell’attività di ricerca del corpo della signora Isabella Noventa.
Uno dei sommozzatori della Polizia di Stato, in forza alla questura di La Spezia, è rimasto incastrato nelle chiuse del condotto del canale, mentre era immerso in perlustrazione. In base agli elementi acquisiti dal Ministero dell’interno risulta che il teamin questione ha operato seguendo le linee guida previste nelle “Disposizioni sull’attività subacquea della Polizia di Stato”, che hanno come riferimento di base, analoghe disposizioni vigenti per i sommozzatori delle Forze Armate e delle altre Forze di Polizia. In merito alle concrete modalità esecutive dell’intervento, poi tragicamente conclusosi con il decesso dell’ispettore superiore della Polizia di Stato Rosario Sanarico, il Ministero dell’interno ha fatto presente che sono in corso indagini da parte della competente Procura della Repubblica di Padova, coperte da segreto istruttorio e rispetto alle quali il Governo non è quindi, allo stato attuale, in grado di fornire ulteriori elementi. L’evento descritto, che purtroppo non è l’unico verificatosi negli ultimi anni, sottolinea l’importanza e l’esigenza di definire norme efficaci da inserire nell’ambito di una regolamentazione del settore che attualmente non ha un preciso quadro normativo di riferimento.
Tale intervento normativo dovrebbe rappresentare un punto di riferimento per le leggi regionali, i regolamenti e le ordinanze di organi centrali rivolte ai Comandi periferici (Capitanerie di Porto, Polizia, ecc).
Per avvalorare la necessità di un intervento normativo, basti pensare solamente che, se non fosse stato per il decreto “Cresci-Italia” del gennaio 2012, che ha introdotto per i lavori subacquei come norma di buona regola la norma UNI 11366, non vi sarebbe stata una norma tecnica specifica che indicasse i metodi, i requisiti per il personale, i requisiti per la formazione professionale e le procedure di sicurezza per le attività subacquee professionali.
L’adozione di un intervento normativo settoriale risulta quindi sempre più necessaria per adeguare il quadro normativo nazionale a quello degli altri Paesi europei.
Il Ministero dello sviluppo economico, pertanto, sostiene fortemente il disegno di legge, di iniziativa parlamentare, attualmente all'esame della Commissione industria del Senato e, anche al fine di assicurarne una celere approvazione, manifesta fin d'ora la propria disponibilità, qualora maturassero i presupposti a livello parlamentare, a dare il proprio assenso affinché l'esame del provvedimento prosegua in sede deliberante.

Interviene in replica il senatore DI BIAGIO (AP (NCD-UDC)) il quale, nel dichiarasi soddisfatto della risposta fornita, si dice commosso e al contempo indignato, affrontando ancora una volta una tematica così dolorosa e complessa, in occasione della morte di un servitore dello Stato. Rileva il moltiplicarsi di eventi avversi legati all'attività subacquea, che sono spesso l'epilogo di attività lavorative o di semplici momenti di svago; al riguardo, egli ha da tempo maturato la convinzione che sia indispensabile una legge quadro nazionale che consenta di superare le lacune di una normativa frammentata, inconsistente e carente. Il deficit di sicurezza, l'assenza di vincoli certi a cui attenersi per poter espletare nel migliore dei modi l'attività di diving in generale, rappresenta a suo giudizio una delle cause più ricorrenti di evento avverso nelle attività subacquee.
Con l'interrogazione riferita al caso del sommozzatore-ispettore della Polizia di Stato, Rosario Sanarico, deceduto nell'espletamento del proprio dovere, egli ha inteso richiamare l'attenzione all'esigenza di garantire maggiore sicurezza nelle attività subacquee. Dopo aver richiamato le circostanze in cui si è verificato il decesso dell'ispettore Sanarico, da cui emerge chiaramente una carenza di garanzie di sicurezza operativa, segnala come questa ennesima tragedia si collochi in un trend drammatico che ha registrato 13 casi assimilabili nel solo 2015 e sottolinea ancora una volta l'esigenza di procedere in tempi celeri a una razionalizzazione dell'intera materia. Dalla scorsa legislatura è stato avviato un tavolo tecnico in materia, le cui conclusioni sono alla base del disegno di legge, Atto Senato n. 320, qualificato dagli addetti ai lavori come rivoluzionario e incentrato sull'esigenza di garantire la sicurezza senza pregiudicare la libertà di operare e di lavorare. Tale proposta intende offrire una disciplina coerente con la normativa internazionale e assicurare la tutela del diritto-dovere di accesso, da parte di tutti, alla sicurezza antinfortunistica.
Conclude ringraziando il sottosegretario Gentile per la sua risposta, che offre un segnale importante non solo per i tanti lavoratori del settore, ma anche per le famiglie delle vittime. Occorre ovviare all'assenza di un quadro normativo a livello nazionale che rischia di complicare anche le relazioni economiche e commerciali con gli altri competitor in Europa; auspica, in conclusione che si possa concludere celermente l'iter del disegno di legge in materia, n. 320, al fine di dare al mondo dell'associazionismo, ai lavoratori e ai tanti appassionati in Italia un riferimento normativo che dia sicurezza e opportune garanzie nel settore.

La presidente PELINO ringrazia quindi il sottosegretario Gentile e dichiara esaurito lo svolgimento dell'interrogazione iscritta all'ordine del giorno.

La seduta, sospesa alle ore 14,50, riprende alle ore 19.

IN SEDE REFERENTE

(2085) Legge annuale per il mercato e la concorrenza, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente MUCCHETTI comunica che i senatori Compagnone e Sibilia hanno aggiunto la propria firma all'emendamento 3.100/29 e che il senatore Scilipoti Isgrò ha aggiunto la propria firma agli emendamenti 3.100/4, 3.100/20, 3.100/21, 3.100/22, 3.100/24, 3.100/29 e 3.100/32.
Avverte inoltre che i relatori hanno presentato 7 emendamenti e che il Governo ha presentato un emendamento, pubblicati in allegato.
Ricorda altresì che il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti a tali emendamenti è fissato per le ore 12 di martedì 22 marzo.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 19,05.
EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 2085
19.0.100
I RELATORI
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 19-bis
1. All'articolo 24-bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
''2. Qualora un soggetto decida di delocalizzare, anche mediante affidamento a terzi, l'attività di call center fuori dal territorio nazionale in un Paese che non sia membro dell'Unione Europea deve darne comunicazione, almeno centoventi giorni prima del trasferimento:
a) al Ministero del lavoro e delle politiche sociali nonché, alla data di effettiva operatività dell'Ispettorato nazionale del lavoro, indicata dai decreti di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, all'Ispettorato stesso, indicando i lavoratori coinvolti;
b) al Ministero dello sviluppo economico indicando le numerazioni telefoniche messe a disposizione del pubblico;
c) all'Autorità garante per la protezione dei dati personali, indicando quali misure vengono adottate per il rispetto della legislazione nazionale, in particolare del Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nonché delle ulteriori disposizioni in materia registro pubblico delle opposizioni.”.
b) il comma 6 è sostituito dal seguente:
''6. La mancata o tardiva comunicazione di cui al comma 2 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria di 10.000 euro per ciascuna comunicazione omessa o tardiva. Nei casi di cui al comma 2, lettera a), la sanzione è irrogata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e, dalla data di effettiva operatività, dall'Ispettorato nazionale del lavoro. Nei casi di cui al comma 2, lettere b) e c) la sanzione è irrogata, rispettivamente, dal Ministero dello sviluppo economico e dall'Autorità garante per la protezione dei dati personali. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui ai commi 4 e 5 comporta la sanzione amministrativa pecuniaria di 10.000 euro per ogni giornata di violazione; l'accertamento delle violazioni di cui ai commi 4 e 5 e l'irrogazione della relativa sanzione spettano al Ministero dello sviluppo economico. Resta fermo quanto previsto dall'art. 161 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ove la mancata informazione di cui agli artt. 4 e 5 integri altresì la violazione di cui all'articolo 13 del medesimo decreto legislativo n. 196 del 2003. Al fine di consentire l'applicazione di dette disposizioni, il Ministero dello sviluppo economico comunica all'Autorità garante per la protezione dei dati personali l'accertamento dell'avvenuta violazione.”.
c) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente comma:
''6-bis. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, nonché di quanto previsto dall'art. 130 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 , il soggetto che abbia affidato lo svolgimento di propri servizi ad un call center esterno, o nell'interesse del quale comunque operi un call center, è considerato titolare del trattamento ai sensi degli articoli 4, comma 1, lettera f) e 28 del medesimo decreto legislativo n. 196 del 2003 ed è conseguentemente responsabile in solido con il soggetto gestore del call center. La constatazione della violazione può essere notificata all'affidatario estero per il tramite del committente.”.
2. La comunicazione di cui all'articolo 24-bis, comma 2, lettera c), del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è effettuata all'Autorità garante per la protezione dei dati personali dai soggetti che già operano in Paesi che non siano membri dell'Unione Europea, nel termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
3. Al comma 3 dell'articolo 24-bis del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le parole “Paesi esteri” sono sostituite con “Paesi che non siano membri dell'Unione Europea” e la parola “aziende” con “soggetti”.
4. Ai comma 4 e 5 dell'articolo 24-bis del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le parole “Paese estero” sono sostituite con “Paese che non sia membro dell'Unione europea.».
34.200
I RELATORI
Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:
«6. Al fine di aumentare la liquidità dei mercati dell'energia, riducendo i costi delle transazioni, a vantaggio dei consumatori, la clausola di «close-out netting» prevista nei prodotti energetici all'ingrosso di cui al Regolamento (UE) n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 concernente l'integrità e la trasparenza del mercato dell'energia all'ingrosso, ad eccezione dei contratti conclusi con clienti finali a prescindere dalla loro capacità di consumo, è valida ed efficace, in conformità di quanto dalla stessa previsto, anche in caso di apertura di una procedura di risanamento, ristrutturazione o di liquidazione anche se di natura concorsuale nei confronti di una delle parti.
7. Ai fini della presente legge, per clausola di «close-out netting» deve intendersi qualsiasi clausola di interruzione volontaria o automatica dei rapporti e di conseguente obbligo, gravante sul contraente il cui debito risulti più elevato, di pagamento del saldo netto delle obbligazioni, come risultante dalla compensazione delle posizioni reciproche, che, in forza di detta clausola, sono divenute immediatamente esigibili e convertite nell'obbligazione di versare un importo pari al loro valore corrente stimato, oppure estinte e sostituite dall'obbligazione di versare tale importo.».
34.0.100
I RELATORI
Dopo l'articolo aggiungere il seguente:
«Art. 34-bis
(Semplificazione delle procedure relative agli impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile e al settore dell'efficienza energetica)
1. All'articolo 42 del decreto legislativo n. 28 del 2011, dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti commi:
''3-bis. Nei casi in cui nell'ambito delle istruttorie di valutazione delle richieste di verifica e certificazione dei risparmi aventi ad oggetto il rilascio di titoli di efficienza energetica di cui all'articolo 29 o nell'ambito di attività di verifica, il GSE riscontri la non rispondenza del progetto proposto e approvato alla normativa vigente alla data di presentazione del progetto e tali difformità non derivino da discordanze tra quanto trasmesso dal proponente e la situazione reale dell'intervento ovvero da documenti non veritieri ovvero da dichiarazioni false o mendaci rese dal proponente, è disposto il rigetto dell'istanza di rendicontazione o l'annullamento del provvedimento di riconoscimento dei titoli, secondo le modalità di cui al comma 3-ter.
3-ter. Nei casi di cui al comma 3-bis, gli effetti del rigetto dell'istanza di rendicontazione, disposto a seguito dell'istruttoria, decorrono dall'inizio del periodo di rendicontazione oggetto della richiesta di verifica e certificazione dei risparmi. Gli effetti dell'annullamento del provvedimento disposto a seguito di verifica, decorrono dall'adozione del provvedimento di esito dell'attività di verifica. Le modalità di cui al periodo precedente si applicano anche alle verifiche e alle istruttorie relative alle richieste di verifica e certificazione dei risparmi già concluse.
3-quater. Al fine di salvaguardare le iniziative di realizzazione di impianti fotovoltaici di piccola taglia, salvaguardando la buona fede di coloro che hanno realizzato l‘investimento, agli impianti di potenza compresa tra 1 e 3 kW nei quali, a seguito di verifica, risultino installati moduli non certificati o con certificazioni non rispondenti alla normativa di riferimento, si applica una decurtazione del 30 per cento della tariffa incentivante sin dalla data di decorrenza della convenzione, fermo restando, ove ne ricorra il caso, l'annullamento della maggiorazione di cui all'articolo 14, comma 1, lettera d) del decreto ministeriale 5 maggio 2011 e all'articolo 5, comma 2, lettera a) del decreto ministeriale 5 luglio 2012.''
2. All'articolo 1, comma 155, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, dopo le parole: ''sulla quale è stato riconosciuto il predetto incremento'' sono inserite le seguenti: ''In alternativa alla predetta modalità di riduzione, il produttore può richiedere, comunicandolo al GSE entro il 30 giugno 2016, di restituire la cifra corrispondente alla differenza tra i maggiori incentivi ricevuti e le riduzioni già applicate, calcolata al 30 giugno 2016, dilazionandola uniformemente, nel residuo periodo di diritto all'erogazione degli incentivi, ma in ogni caso nel limite di sette anni a partire dal 1 luglio 2016 .''»
40.0.100
I RELATORI
Dopo l'articolo aggiungere il seguente:
«Art. 40-bis
(Tutela della concorrenza e della trasparenza nel settore della locazione finanziaria)
1. Per locazione finanziaria si intende il contratto con il quale la banca o l'intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, si obbliga ad acquistare o a far costruire un bene su scelta e secondo le indicazioni dell'utilizzatore, che ne assume tutti i rischi, anche di perimento, e lo fa mettere a disposizione per un dato tempo verso un determinato corrispettivo che tiene conto del prezzo di acquisto o di costruzione e della durata del contratto. Alla scadenza del contratto l'utilizzatore ha diritto di acquistare la proprietà del bene ad un prezzo prestabilito ovvero, in caso di mancato esercizio del diritto, l'obbligoa restituirlo.
2. Costituisce grave inadempimento dell'utilizzatore il mancato pagamento di almeno sei canoni mensili o due canoni trimestrali anche non consecutivi o un importo equivalente per i leasing immobiliari, ovvero quattro canoni mensili anche non consecutivi o un importo equivalente per gli altri contratti di locazione finanziaria.
3. In caso di risoluzione del contratto per l'inadempimento dell'utilizzatore ai sensi del comma 2, il concedente ha diritto alla restituzione del bene ed è tenuto a corrispondere all'utilizzatore quanto ricavato dalla vendita o da altra collocazione del bene, effettuata ai valori di mercato, dedotta la somma pari all'ammontare dei canoni scaduti e non pagati fino alla data della risoluzione, dei canoni a scadere in linea capitale e del prezzo pattuito per l'esercizio dell'opzione finale di acquisto. Il concedente ha diritto all'eventuale differenza negativa tra quanto ricavato dalla nuova allocazione del bene e gli importi di cui al periodo precedente. Nella procedura di vendita e ricollocazione del bene il concedente deve attenersi a criteri di celerità, trasparenza e pubblicità nei confronti dell'utilizzatore.
4. Ai fini di cui al comma 3, salvo il patto contrario con l'utilizzatore, in caso di immobile il concedente procede alla vendita o ricollocazione del bene decorso un congruo termine dalla comunicazione all'utilizzatore dell'importo che prevede di ricavare dalla vendita o da altra collocazione e le relative modalità di pagamento, e in assenza di un'offerta irrevocabile e migliorativa di acquisto del bene da parte di un terzo acquirente per il tramite dell'utilizzatore.
5. Resta ferma la previsione di cui al comma 72-quater del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267 e si applica, in caso di immobili da adibire ad abitazione principale, l'articolo 1, comma 76, 77, 78, 79, 80 e 81, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.»
42.100
I RELATORI
Al comma 3 sono apportate le seguente modificazioni:
1. sostituire la lettera b) con la seguente:
«b) all'articolo 26, il secondo comma è sostituito dal seguente:
”Il notaio può recarsi per ragione delle sue funzioni, in tutto il territorio della regione in cui si trova la propria sede ovvero in tutto il distretto della Corte d'appello in cui si trova la sede, se tale distretto comprende più regioni. Salve in ogni caso le previsioni dell'articolo 82, può aprire un unico ufficio secondario in qualunque comune della regione ovvero in tutto il distretto della corte d'appello se tale distretto comprende più regioni”.»;
2. sostituire la lettera c) con la seguente:
«c) all'articolo 27, il secondo comma è sostituito dal seguente:
”Egli non può prestarlo fuori del territorio della regione in cui si trova la propria sede ovvero del distretto della corte d'appello in cui si trova la sede, se tale distretto comprende più regioni”.»;
3. dopo la lettera c) inserire la seguente:
«c-bis) l'articolo 82, è sostituito dal seguente:
”Art. 82.
1. Sono permesse associazioni di notai aventi sede in qualsiasi comune della regione, ovvero del distretto della corte d'appello in cui si trova la sede, se tale distretto comprende più regioni per svolgere la propria attività e per mettere in comune, in tutto o in parte, i proventi delle loro funzioni e ripartirli, poi, in tutto o in parte, in quote uguali o disuguali.
2. Ciascun associato può utilizzare lo studio e l'eventuale ufficio secondario di altro associato.
3. Se un associato si avvale dello studio o ufficio secondario di un altro associato quale proprio ufficio secondario, resta fermo il limite di cui all' ultimo periodo del secondo comma dell' articolo 26”.»
42.1000
IL GOVERNO
Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
«4. Alla legge 17 maggio 1952, n. 629 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:
''4. Presso gli Archivi notarili di Bologna e Napoli sono costituiti uffici ispettivi la cui circoscrizione è determinata dalla tabella A allegata alla presente legge.'';
b) la tabella A è sostituita dalla seguente:
''Tabella A della legge 17 maggio 1952, n. 629
SEDI E CIRCOSCRIZIONI DI COMPETENZA DEGLI UFFICI ISPETTIVI
Bologna: archivi notarili distrettuali aventi sede nelle regioni di: Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Marche, Liguria, Lombardia, Piemonte, Trentino Alto Adige, Valle d'Aosta, Veneto.
Napoli: archivi notarili distrettuali aventi sede nelle regioni di: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria. ''»
47.0.100
I RELATORI
Dopo l'articolo aggiungere il seguente:
«Art. 47-bis
(Esercizio attività odontoiatrica)
1. L'esercizio dell'attività odontoiatrica è consentito esclusivamente a soggetti in possesso dei titoli abilitanti di cui alla legge 24 luglio 1985, n. 409 ovvero a società operanti nel settore odontoiatrico in cui il direttore sanitario sia iscritto all'albo degli odontoiatri.
2. Le strutture sanitarie polispecialistiche, presso le quali è presente un ambulatorio odontoiatrico, ove il direttore sanitario non abbia i requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività odontoiatrica, debbono nominare un direttore responsabile per i servizi odontoiatrici che sia in possesso dei requisiti di cui al comma 1.
3. Il direttore sanitario responsabile per i servizi odontoiatrici può svolgere tale funzione esclusivamente in una sola struttura di cui ai commi 1 e 2.
4. Il mancato rispetto degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 comporta la sospensione delle attività della struttura, secondo le modalità definite con apposito decreto del Ministro della salute da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.»
52.0.300
I RELATORI
Dopo l'articolo aggiungere il seguente:
«Art. 53
(Soppressione del Consorzio Infomercati)
1. Al fine di assicurare la continuità delle funzioni statistiche di rilevazione dei prezzi all'ingrosso nel settore agroalimentare, il Consorzio obbligatorio di cui all'articolo 2 del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1996, n. 421, e successive modificazioni, è soppresso e le relative funzioni sono trasferite alla società di gestione di cui all'articolo 8 del decreto ministeriale 6 aprile 2006, n. 174, e successive modificazioni, recante il regolamento per il funzionamento del sistema telematico delle Borse merci italiane. Alla medesima società sono trasferiti i rapporti attivi e passivi necessari allo svolgimento delle funzioni attribuite al soppresso Consorzio.
2. La società di gestione di cui al comma 1 individua le forme di coinvolgimento dei mercati agroalimentari all'ingrosso ai fini della migliore gestione delle funzioni attribuite dal presente articolo. Ai predetti fini, le società e gli organismi anche di natura privata, comunque denominati, che gestiscono mercati agroalimentari all'ingrosso, sono soggetti agli obblighi di cui al secondo comma, lettera h), dell'articolo 8 della legge 25 marzo 1959, n. 125, all'articolo 8 del decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato del 10 aprile 1970 e all'articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.
3. Le funzioni trasferite ai sensi del comma 1 sono svolte nel rispetto delle direttive impartite dal Ministro dello sviluppo economico e integrano quelle di cui all'articolo 8, comma 4, lettere a), h), l) ed m) del decreto ministeriale n. 174 del 2006. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico sono definiti i termini e le modalità della liquidazione del Consorzio di cui al comma 1, la successione nei rapporti non estinti e le altre disposizioni di dettaglio per l'attuazione dei commi 1 e 2.»