AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
GIOVEDÌ 19 GIUGNO 2014
161ª Seduta
Presidenza della Presidente
FINOCCHIARO
Intervengono il ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione Maria Anna Madia e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Pizzetti.
La seduta inizia alle ore 14,45.
IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Proposta di nomina del Presidente dell'Istituto nazionale di statistica (Istat)
(n. 32)
(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e successive modificazioni. Esame. Parere favorevole con la maggioranza dei due terzi dei componenti)
La relatrice LO MORO (
PD
) informa che il Consiglio dei ministri ha avviato la procedura per la nomina a Presidente dell'Istituto nazionale di statistica del professor Giorgio Alleva; in proposito, propone di esprimere un parere favorevole.
Il senatore ENDRIZZI (
M5S
) chiede un rinvio della votazione, per consentire un esame approfondito del
curriculum
del candidato.
Accertata la presenza del numero legale, la proposta di rinvio del senatore Endrizzi, posta in votazione, è respinta.
Si procede quindi alla votazione, a scrutinio segreto, sulla proposta di parere avanzata dalla relatrice, cui partecipano i senatori ANGIONI (
PD
) (in sostituzione del senatore Zanda), AUGELLO (
NCD
), BERGER (
Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE
) (in sostituzione del senatore Palermo), BERNINI (
FI-PdL XVII
), BISINELLA (
LN-Aut
), BRUNO (
FI-PdL XVII
), CALDEROLI (
LN-Aut
), CAMPANELLA (
Misto-ILC
), COCIANCICH (
PD
), COLLINA (
PD
), DE PETRIS (
Misto-SEL
), ENDRIZZI (
M5S
), FAVERO (
PD
) (in sostituzione del senatore Pagliari), FINOCCHIARO (
PD
), FORNARO (
PD
) (in sostituzione del senatore GOTOR), Rita GHEDINI (
PD
) (in sostituzione del senatore Russo), GIARRUSSO (
M5S
) (in sostituzione del senatore Morra), LIUZZI (
FI-PdL XVII
) (in sostituzione del senatore Fazzone), LO MORO (
PD
), MANGILI (
M5S
), MARAN (
SCpI
), Giovanni MAURO (
GAL
), MIGLIAVACCA (
PD
), QUAGLIARIELLO (
NCD
), Paolo ROMANI (
FI-PdL XVII
), ROMANO (
PI
), TAVERNA (
M5S
) ( in sostituzione del senatore Crimi), TORRISI (
NCD
) e ZANETTIN (
FI-PdL XVII
).
La proposta di parere favorevole ottiene 22 voti favorevoli, 6 voti contrari e 1 scheda bianca.
La PRESIDENTE, proclamando il risultato delle votazioni, rileva che la proposta di nomina ha ottenuto un parere favorevole con maggioranza superiore ai due terzi dei componenti della Commissione.
Proposta di nomina di un componente dell'Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche (Anac)
(n. 33)
Proposta di nomina di un componente dell'Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche (Anac)
(n. 34)
Proposta di nomina di un componente dell'Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche (Anac)
(n. 35)
Proposta di nomina di un componente dell'Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche (Anac)
(n. 36)
(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e successive modificazioni. Esame congiunto con esiti distinti. Pareri favorevoli con la maggioranza dei due terzi dei componenti)
La relatrice LO MORO (
PD
) informa che il Consiglio dei ministri ha avviato la procedura per la nomina a componenti dell'Autorità nazionale anticorruzione del consigliere Michele Corradino, del professor Francesco Merloni, della professoressa Ida Angela Nicotra e della professoressa Nicoletta Parisi; in proposito, propone di esprimere un parere favorevole.
Il senatore GIARRUSSO (
M5S
) esprime alcune perplessità sulla proposta di nomina della professoressa Nicotra. Infatti, dall'esame del suo
curriculum
, non risulta che la candidata abbia una comprovata esperienza in materia di contrasto alla corruzione, come previsto dalla legge che ha istituito la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche.
Inoltre, a suo avviso, la professoressa Nicotra non potrebbe assicurare la necessaria autonomia e indipendenza di giudizio, requisito indispensabile per i componenti dell'Autorità nazionale anticorruzione, essendo stata candidata alle ultime elezioni politiche.
La relatrice LO MORO (
PD
), nel replicare alle osservazioni del senatore Giarrusso, evidenzia che, allo stato attuale, esperti aventi specifica competenza nella lotta alla corruzione non sono numerosi, poiché l'Autorità è stata istituita solo di recente, a seguito della ratifica, avvenuta nel 2009 da parte dell'Italia, della Convenzione dell'ONU contro la corruzione.
In secondo luogo, sottolinea che la mera candidatura alle elezioni politiche non può inficiare la proposta di nomina: infatti, il comma 3 dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 150 del 2009 prevede esclusivamente che il presidente e i componenti dell'Autorità non possano aver svolto incarichi pubblici elettivi né avere avuto cariche in partiti politici o organizzazioni sindacali. Peraltro, ricorda che la professoressa Nicotra, docente di diritto costituzionale dall'ampio
curriculum
professionale, è stata ascoltata in qualità di esperta nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla revisione della Parte II della Costituzione e, in quell'occasione, ha mostrato la propria autonomia di giudizio, illustrando le sue tesi, non riconducibili ad alcuno schieramento politico.
Si procede quindi a scrutinio segreto alle votazioni contestuali e distinte sulle proposte di parere avanzate dalla relatrice, cui partecipano i senatori ANGIONI (
PD
) (in sostituzione del senatore Zanda), AUGELLO (
NCD
), BERGER (
Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE
) (in sostituzione del senatore Palermo), BERNINI (
FI-PdL XVII
), BISINELLA (
LN-Aut
), BRUNO (
FI-PdL XVII
), CALDEROLI (
LN-Aut
), CAMPANELLA (
Misto-ILC
), COCIANCICH (
PD
), COLLINA (
PD
), DE PETRIS (
Misto-SEL
), ENDRIZZI (
M5S
), FAVERO (
PD
) (in sostituzione del senatore Pagliari), FINOCCHIARO (
PD
), FORNARO (
PD
) (in sostituzione del senatore GOTOR), Rita GHEDINI (
PD
) (in sostituzione del senatore Russo), GIARRUSSO (
M5S
) (in sostituzione del senatore Morra), LIUZZI (
FI-PdL XVII
) (in sostituzione del senatore Fazzone), LO MORO (
PD
), MANGILI (
M5S
), MARAN (
SCpI
), Giovanni MAURO (
GAL
), MIGLIAVACCA (
PD
), QUAGLIARIELLO (
NCD
), Paolo ROMANI (
FI-PdL XVII
), ROMANO (
PI
), TAVERNA (
M5S
) ( in sostituzione del senatore Crimi), TORRISI (
NCD
) e ZANETTIN (
FI-PdL XVII
).
La proposta di nomina di Michele Corradino ottiene 22 voti favorevoli, 6 voti contrari e 1 astensione.
La proposta di nomina di Francesco Merloni ottiene 21 voti favorevoli, 7 voti contrari e 1 astensione.
La proposta di nomina di Ida Angela Nicotra ottiene 21 voti favorevoli e 8 voti contrari.
La proposta di nomina di Nicoletta Parisi ottiene 21 voti favorevoli, 7 voti contrari e 1 astensione.
La PRESIDENTE, proclamando il risultato delle votazioni, rileva che le proposte di nomina hanno ottenuto tutte un parere favorevole con maggioranza superiore ai due terzi dei componenti della Commissione.
IN SEDE REFERENTE
(1429)
DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. -
Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte seconda della Costituzione
(7)
DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. -
CALDEROLI.
-
Modifiche agli articoli 116, 117 e 119 della Costituzione. Attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle Regioni; istituzione delle "Macroregioni" attraverso referendum popolare e attribuzione alle stesse di risorse in misura non inferiore al 75 per cento del gettito tributario complessivo prodotto sul loro territorio; trasferimento delle funzioni amministrative a Comuni e Regioni
(12)
DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. -
CALDEROLI.
-
Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione, in materia di composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica
(35)
DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. -
ZELLER ed altri.
-
Modifiche alla parte seconda della Costituzione, concernenti la forma di Governo, nonché la composizione e le funzioni del Parlamento
(67)
DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. -
ZANDA.
-
Modifiche agli articoli 66 e 134 della Costituzione in materia di verifica dei poteri dei parlamentari
(68)
DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. -
ZANDA.
-
Modifica dell'articolo 68 della Costituzione in materia di autorizzazione parlamentare
(125)
DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. -
Linda LANZILLOTTA ed altri.
-
Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione. Riduzione del numero dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica
(127)
DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. -
Linda LANZILLOTTA ed altri.
-
Disposizioni per la revisione del Titolo V della Parte seconda della Costituzione e di altre disposizioni costituzionali in materia di autonomia regionale
(143)
DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. -
DIVINA.
-
Modifica dell'articolo 116 della Costituzione in materia di statuti delle Regioni ad autonomia speciale
(196)
DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. -
Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ed altri.
-
Modifica degli articoli 67, 88 e 94 della Costituzione, in materia di mandato imperativo
(238)
DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. -
RUTA.
-
Modifiche alla parte seconda della Costituzione, concernenti la composizione del Parlamento e l'esercizio delle sue funzioni
(253)
DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. -
D'AMBROSIO LETTIERI.
-
Modifiche all'articolo 117 della Costituzione concernenti l'attribuzione allo Stato della competenza legislativa esclusiva in materia di tutela della salute
(261)
DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. -
Anna FINOCCHIARO ed altri.
-
Modifiche agli articoli 68, 96 e 134 della Costituzione e alla legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, in materia di procedimento per l'autorizzazione alla limitazione della libertà personale dei parlamentari e dei membri del Governo della Repubblica
(279)
DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. -
COMPAGNA ed altri.
-
Modifica dell'articolo 68 della Costituzione, in materia di immunità dei membri del Parlamento
(305)
DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. -
DE POLI.
-
Modifiche agli articoli 116 e 119 della Costituzione, per l'inclusione del Veneto tra le regioni a statuto speciale e in materia di risorse finanziarie delle medesime regioni
(332)
DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. -
Silvana Andreina COMAROLI ed altri.
-
Abrogazione del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione, concernente la nomina dei senatori a vita
(339)
DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. -
DE POLI.
-
Modifica all'articolo 68 della Costituzione in materia di garanzie dei parlamentari
(414)
DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. -
STUCCHI.
-
Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione in materia di autonomie provinciali e locali. Attribuzione dello statuto di autonomia provinciale alla provincia di Bergamo
(436)
DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. -
Maria RIZZOTTI.
-
Modifica dell'articolo 59 della Costituzione in materia di senatori a vita
(543)
DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. -
INIZIATIVA POPOLARE
-
Attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni, istituzione delle "comunità autonome" attraverso referendum popolare e attribuzione alle stesse di risorse in misura non inferiore al 75 per cento del gettito tributario complessivo prodotto sul loro territorio, trasferimento delle funzioni amministrative a comuni e regioni
(574)
DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. -
ZANETTIN ed altri.
-
Soppressione delle regioni a statuto speciale e delle province autonome
(702)
DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. -
Rosetta Enza BLUNDO ed altri.
-
Iniziativa quorum zero e più democrazia
(732)
DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. -
Paola TAVERNA ed altri.
-
Modifiche all'articolo 117 della Costituzione, concernenti l'attribuzione allo Stato della competenza legislativa esclusiva in materia di tutela della salute
(736)
DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. -
STUCCHI.
-
Abrogazione del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione, concernente la nomina dei senatori a vita
(737)
DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. -
STUCCHI.
-
Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica
(877)
DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. -
BUEMI ed altri.
-
Modifica dell'articolo 55 della Costituzione in materia di funzionamento del Parlamento in seduta comune per l'elezione di organi collegiali
(878)
DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. -
BUEMI ed altri.
-
Modifica dell'articolo 66 della Costituzione in materia di verifica dei poteri dei parlamentari
(879)
DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. -
BUEMI ed altri.
-
Revisione dell'articolo 68 della Costituzione
(907)
DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. -
CIOFFI ed altri.
-
Modifiche all'articolo 77 della Costituzione in materia di decretazione d'urgenza
(1038)
DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. -
CONSIGLIO.
-
Modifica all'articolo 59 della Costituzione in materia di nomina dei senatori a vita
(1057)
DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. -
D'AMBROSIO LETTIERI ed altri.
-
Modifica dell'articolo 59 della Costituzione in materia di senatori a vita
(1193)
DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. -
CANDIANI ed altri.
-
Abrogazione del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione concernente i senatori a vita di nomina del Presidente della Repubblica
(1195)
DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. -
CALDEROLI ed altri.
-
Disposizioni per la riforma del bicameralismo, la riduzione del numero dei parlamentari e la razionalizzazione del procedimento legislativo
(1264)
DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. -
SACCONI ed altri.
-
Disposizioni per la riforma del bicameralismo, la riduzione del numero dei parlamentari e la razionalizzazione del procedimento legislativo
(1265)
DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. -
AUGELLO ed altri.
-
Abrogazione dell'articolo 99 della Costituzione e soppressione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro
(1273)
DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. -
MICHELONI.
-
Modifiche agli articoli 56, 57 e 94 della Costituzione, in materia di riduzione del numero dei parlamentari, di riforma della composizione del Senato e di conferimento della fiducia al Governo
(1274)
DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. -
MICHELONI.
-
Modifiche agli articoli 56, 57 e 94 della Costituzione, in materia di riduzione del numero dei parlamentari e di conferimento della fiducia al Governo
(1280)
DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. -
BUEMI ed altri.
-
Abolizione della Camera dei deputati e trasformazione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro in Consiglio nazionale delle autonomie
(1281)
DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. -
DE POLI.
-
Modifiche all'articolo 117 della Costituzione, concernenti l'attribuzione allo Stato della competenza legislativa esclusiva in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia
(1355)
DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. -
CAMPANELLA ed altri.
-
Modifiche agli articoli 56, 57, 59, 66, 70, 80, 81, 82 e 94 della Costituzione in materia di bicameralismo
(1368)
DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. -
BARANI ed altri.
-
Disposizioni per il superamento del sistema bicamerale ai fini dello snellimento del procedimento legislativo e del contenimento della spesa pubblica
(1392)
DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. -
BUEMI ed altri.
-
Revisione della Costituzione in tema di fiducia al Governo, Senato della Repubblica e Parlamento in seduta comune
(1395)
DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. -
BATTISTA ed altri.
-
Modifica all'articolo 58 della Costituzione in materia di equiparazione del requisito di età anagrafica ai fini dell'esercizio del diritto di elettorato attivo per la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica
(1397)
DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. -
TOCCI e CORSINI.
-
Modifiche alla Costituzione per l'introduzione di un bicameralismo di garanzia e per la riduzione del numero dei parlamentari
(1406)
DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. -
SACCONI ed altri.
-
Disposizioni per la riforma del bicameralismo, la riduzione del numero dei parlamentari e la revisione del titolo V della parte seconda della Costituzione
(1408)
DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. -
SONEGO ed altri.
-
Modificazioni all'articolo 116 della Costituzione in materia di regime di autonomia delle Regioni a statuto speciale
(1414)
DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. -
TREMONTI.
-
Modifiche agli articoli 97, 117 e 119 della Costituzione
(1415)
DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. -
COMPAGNA e BUEMI.
-
Revisione della Costituzione in tema di legislazione regionale, democrazia interna ai partiti politici, fiducia al Governo, Parlamento in seduta comune
(1416)
DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. -
MONTI e Linda LANZILLOTTA.
-
Abolizione del bicameralismo paritario, riforma del Senato della Repubblica, disposizioni in materia di fonti del diritto e modifiche al Titolo V, Parte II della Costituzione in materia di autonomie territoriali
(1420)
DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. -
CHITI ed altri.
-
Istituzione di un Senato delle Autonomie e delle Garanzie e riduzione del numero dei parlamentari
(1426)
DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. -
Loredana DE PETRIS ed altri.
-
Modifiche alla Costituzione per la riforma del bicameralismo perfetto, la riduzione del numero dei parlamentari e l'assegnazione al Senato della Repubblica di funzioni legislative esclusive e funzioni di vigilanza e di garanzia
(1427)
DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. -
BATTISTA ed altri.
-
Modifiche degli articoli 64, 65 e 66 della Costituzione, volte ad introdurre il dovere dei membri del Parlamento di partecipare ai lavori parlamentari e la decadenza per assenza ingiustificata e reiterata
(1454)
DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. -
MINZOLINI ed altri.
-
Modifiche alla parte II della Costituzione in materia di composizione della Camera dei deputati e del Senato e attribuzione delle competenze legislative loro spettanti
- e petizioni nn. 180, 269, 429, 446, 447, 465, 486, 575, 579, 661, 682, 716, 973, 1023, 1075, 1113, 1146, 1151, 1184 e 1191 e dei voti regionali nn. 35 e 37 ad essi attinenti
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)
Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 17 giugno.
La PRESIDENTE comunica che sono pubblicati in allegato al resoconto gli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 1429, adottato quale testo base.
Inoltre, informa che, entro la giornata di domani saranno presentate le proposte di modifica dei relatori.
La Commissione prende atto.
Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.
SULL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 1429 E CONNESSI (REVISIONE DELLA PARTE II DELLA COSTITUZIONE)
La PRESIDENTE avverte che, secondo il nuovo calendario dei lavori dell'Assemblea, l'inizio della discussione in Aula del disegno di legge costituzionale n. 1429 e connessi è previsto per giovedì 3 luglio, ove concluso in Commissione.
Propone, quindi, che il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti alle proposte di modifica, che saranno presentate dai relatori nella giornata di domani, sia fissato per le ore 20 di martedì 24 giugno.
Il senatore BRUNO (
FI-PdL XVII
) osserva - come segnalato dalla Presidente - che, in sede di Conferenza dei Capigruppo, si è deciso che l'argomento sarà iscritto all'ordine del giorno dell'Assemblea solo nel caso in cui la Commissione abbia concluso i propri lavori. Pertanto, in considerazione dell'elevato numero di emendamenti presentati e in ragione della complessità della materia, prevede che l'esame in Commissione non potrà concludersi entro il 3 luglio. Assicura la disponibilità del suo Gruppo a concordare un calendario dei lavori, anche serrato, che consenta la conclusione dell'esame in sede referente in tempi congrui. Nello stesso tempo, però, occorre garantire i tempi necessari per l'approfondimento e perché siano assunte decisioni ponderate e consapevoli.
Propone, quindi, di fissare un termine più ampio per la presentazione dei subemendamenti.
Il senatore CALDEROLI (
LN-Aut
) propone che il termine per i subemendamenti sia fissato alle ore 12 di mercoledì 25 giugno.
Il senatore ENDRIZZI (
M5S
), nel ritenere necessario un termine sufficientemente ampio per consentire la formulazione di subemendamenti tecnicamente articolati, propone di fissare a mercoledì 25 giugno il termine per la presentazione di subemendamenti riferiti solo ad una parte degli emendamenti che saranno presentati dai relatori, e di rinviare ad una data successiva la presentazione dei subemendamenti ai restanti emendamenti.
Non essendovi ulteriori osservazioni, la PRESIDENTE, tenendo conto della necessità di contemperare opposte esigenze, comunica che il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti alle proposte di modifica dei relatori è fissato alle ore 12 di mercoledì 25 giugno.
La Commissione prende atto.
La seduta termina alle ore 16,15.
973
EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE
N.
1429
Art. 1
01.1
CENTINAIO, BISINELLA
All'articolo, premettere il seguente:
«Art. 01.
(Modificazione in senso federale dell'articolo 1 della Costituzione)
1. L'articolo 1 della Costituzione è sostituito dal seguente:
''Art. 1. – 1. L'Italia è una Repubblica federale democratica, fondata sul lavoro.
La sovranità appartiene ai popoli, che la esercitano nelle forme e nei limiti della Costituzione''».
01.2
CENTINAIO, BISINELLA
All'articolo premettere il seguente:
«Art. 01.
(Modificazione in senso federale dell'articolo 5 della Costituzione)
1. L'articolo 5 della Costituzione è sostituito dal seguente:
''Art. 5. – La Repubblica federale riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i contenuti ed i metodi della sua legislazione alle esigenze del federalismo, dell'autonomia e del decentramento. Nell'assegnazione e nell'adempimento delle funzioni pubbliche è osservato il principio di sussidiarietà''».
01.3
CENTINAIO, BISINELLA
All'articolo, premettere il seguente:
«Art. 01.
1. All'articolo 11 della Costituzione sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
''L'Italia partecipa, in condizioni di parità con gli altri Stati e nel rispetto dei princìpi supremi dell'ordinamento e dei diritti inviolabili della persona umana, al processo di integrazione europea; promuove e favorisce lo sviluppo dell'Unione europea ordinata secondo il principio democratico e il principio di sussidiarietà e nel rispetto dell'autodeterminazione dei popoli.
Ulteriori limitazioni di sovranità sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera e dal corpo elettorale mediante
referendum
. Il
referendum
non è valido se ad esso non partecipa la maggioranza degli aventi diritto''».
01.4
CENTINAIO, BISINELLA
All'articolo, premettere il seguente:
«Art. 01.
1. All'articolo 12 della Costituzione, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:
''Ciascuna Regione ha come simboli la bandiera e l'inno''».
01.5
LUCIDI, CRIMI, ENDRIZZI, MANGILI, MORRA, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA
All'articolo, premettere il seguente:
«Art. 01.
(Modifica all'articolo 21 della Costituzione, in materia di tutela
e di libero accesso alla rete
internet
)
1. All'articolo 21 della Costituzione, dopo il primo comma, è inserito il seguente:
''Tutti hanno il diritto di accedere liberamente alla rete
internet.
La Repubblica rimuove gli ostacoli di ordine economico e sociale al fine di rendere effettivo questo diritto. La legge promuove e favorisce le condizioni per lo sviluppo della tecnologia informatica''».
01.6
CANDIANI, BISINELLA, CENTINAIO, BELLOT
All'articolo, premettere il seguente:
«Art. 01.
Dopo l'articolo 21 della Costituzione, è inserito il seguente:
''Art. 21-
bis.
1. È diritto e dovere di ogni cittadino esercitare la resistenza, individuale o collettiva, agli atti dei poteri pubblici che violino le libertà fondamentali e i diritti garantiti dalla presente Costituzione''».
01.7
CENTINAIO, BISINELLA
All'articolo, premettere il seguente:
«Art. 01.
(Modifiche all'articolo 22 della Costituzione)
1. Al primo comma dell'articolo 22 della Costituzione sono premessi i seguenti:
''La cittadinanza italiana si acquista per discendenza da genitori italiani.
L'acquisto della cittadinanza italiana per naturalizzazione è ammesso solo a seguito di residenza ininterrotta per dieci anni sul territorio italiano''».
01.8
CENTINAIO, BISINELLA
All'articolo, premettere il seguente:
«Art. 01.
(Modifica dell'articolo 23 della Costituzione)
1. All'articolo 23 della Costituzione è aggiunto in fine il seguente comma: ''Le disposizioni tributarie non possono avere effetti retroattivi''».
01.9
LUCIDI, CRIMI, ENDRIZZI, MANGILI, MORRA, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA
All'articolo, premettere il seguente:
«Art. 01.
(Modifica all'articolo 48 della Costituzione)
1. All'articolo 48 della Costituzione, secondo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''La legge disciplina l'esercizio di voto, anche attraverso modalità informatiche e telematiche''».
01.10
CENTINAIO, BISINELLA
All'articolo, premettere il seguente:
«Art. 01.
(Modificazione dell'articolo 48 della Costituzione)
1. All'articolo 48 della Costituzione il terzo comma è abrogato».
01.11
CENTINAIO, BISINELLA
All'articolo, premettere il seguente:
«Art. 01.
(Modificazione dell'articolo 48 della Costituzione)
1. All'articolo 48 della Costituzione, il terzo comma è sostituito dal seguente: ''La legge stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero, anche attraverso il voto per corrispondenza, e ne assicura l'effettività e la personalità''».
01.12
MINZOLINI
All'articolo, premettere il seguente:
«Art. 01.
(Modifica dell'articolo 48 della Costituzione)
1. All'articolo 48 della Costituzione, terzo comma, il secondo periodo è soppresso».
Conseguentemente:
a) all'articolo 32 sopprimere il comma 1;
b) al Capo I premettere il seguente:
«Capo 01. –
(Modifiche al Titolo IV della parte prima della Costituzione).
».
01.13
CENTINAIO, BISINELLA
All'articolo, premettere il seguente:
«Art. 01.
(Modificazione dell'articolo 48 della Costituzione)
1. All'articolo 48 della Costituzione il secondo periodo del terzo comma è soppresso».
01.14
CENTINAIO, BISINELLA
All'articolo, premettere il seguente:
«Art. 01.
(Modificazione dell'articolo 48 della Costituzione)
1. All'articolo 48 della Costituzione sono soppresse le parole da: ''A tal fine'' sino a
:
''determinati dalla legge''».
Conseguentemente, è abrogata la legge Costituzionale 23 gennaio 2001, n. 1.
01.15
LUCIDI, CRIMI, ENDRIZZI, MANGILI, MORRA, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, PETROCELLI, CIOFFI, SCIBONA
All'articolo, premettere il seguente:
«Art. 01.
(Modificazione dell'articolo 49 della Costituzione)
1. L'articolo 49 della Costituzione è sostituito dal seguente:
''Art. 49. – Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti e movimenti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale''».
01.16
LUCIDI, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, PETROCELLI, CIOFFI, SCIBONA
All'articolo, premettere il seguente:
«Art. 01.
(Modifica all'articolo 49 della Costituzione)
1. L'articolo 49 della Costituzione è sostituito dal seguente:
''Art. 49. – Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale''».
01.17
CENTINAIO, BISINELLA
All'articolo, premettere il seguente:
«Art. 01.
(Modifiche all'articolo 49 della Costituzione)
1. All'articolo 49 della Costituzione, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:
''I partiti sono associazioni riconosciute, dotate di personalità giuridica e disciplinate dalla legge.''».
01.18
BLUNDO, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, MANGILI, LUCIDI
All'articolo, premettere il seguente:
«Art. 01.
(Modifica all'articolo 50 della Costituzione)
1. L'articolo 50 della Costituzione è sostituito dal seguente:
''Art. 50. – Tutti i cittadini di età superiore a sedici anni possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità. Le Camere sono tenute a rispondere entro tre mesi dalla data di presentazione delle petizioni''».
01.19
CENTINAIO, BISINELLA
All'articolo, premettere il seguente:
«Art. 01.
(Modifica dell'articolo 53 della C!a Costituzione)
1. All'articolo 53 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:
''Il sistema tributario è informato a criteri di progressività, chiarezza, semplicità e trasparenza''».
01.20
CENTINAIO, BISINELLA
All'articolo, premettere il seguente:
«Art. 01.
(Modifiche all'articolo 55 della Costituzione)
1. All'articolo 55 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:
''Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato federale della Repubblica''».
01.21
CENTINAIO, BISINELLA
All'articolo, premettere il seguente:
«Art. 01.
(Senato federale)
1. Al primo comma dell'articolo 55 della Costituzione le parole: ''Senato della Repubblica'' sono sostituite dalle seguenti: ''Senato federale della Repubblica''».
1.1
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sopprimere il Capo I e II.
1.2
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sopprimere gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20.
1.3
MARIO MAURO
Sostituire gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20 con il seguente:
«Art. 1. –
1.
L'articolo 55 della Costituzione è sostituito dal seguente:
''Art. 55. – Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato delle Autonomie. La Camera dei Deputati è titolare del rapporto di fiducia con il Governo ed esercita in via prioritaria la funzione di indirizzo politico, la funzione legislativa e quella di controllo sull'operato del Governo.
Il Senato delle Autonomie esprime le Istituzioni territoriali. Concorre al procedimento legislativo ed esercita la funzione di raccordo tra lo Stato e le Regioni, le Città metropolitane e i Comuni. Partecipa alle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione degli atti normativi dell'Unione europea, al procedimento di formazione del bilancio annuale dello Stato e all'utorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali. Svolge attività di verifica dell'attuazione delle leggi dello Stato e di valutazione dell'impatto delle politiche pubbliche sul territorio.
Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione''.
2.
L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:
''Art. 57 – Il Senato delle Autonomie è composto da 150 membri eletti su base regionale, secondo le modalità stabilite dalla legge.
Ciascuna Regione elegge un numero di rappresentanti proporzionale alla consistenza della propria popolazione, secondo un riparto fissato con legge ordinaria dello Stato, approvata con maggioranza assoluta dei propri membri da entrambi i rami del Parlamento''.
3.
L'articolo 59 della Costituzione è abrogato.
4.
L'articolo 60 della Costituzione è sostituito dal seguente:
''Art. 60 – La Camera dei deputati e il Senato delle Autonomie sono eletti per cinque anni.
La loro durata non può essere prorogata se non per legge, votata da entrambi i rami del Parlamento, e soltanto in caso di guerra''.
5.
L'articolo 67 della Costituzione è sostituito dal seguente:
''Art. 67. – I membri del Parlamento rappresentano la Nazione ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.
Attraverso il Senato delle Autonomie, le Istituzioni territoriali partecipano alla legislazione, all'amministrazione e alla definizione delle questioni relative ai rapporti con lo Stato e l'Unione europea''.
6.
L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:
''Art. 70. – La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere per le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali, le leggi tributarie e il ricorso all'indebitamento, le leggi di amnistia e di indulto, la formazione e l'attuazione degli atti normativi dell'unione europea, le leggi relative alla composizione del senato delle Autonomie; il funzionamento delle istituzioni territoriali, le forme di coordinamento fra Stato e regioni in materia di immigrazione; cittadinanza, stato civile, anagrafi, ordine pubblico e sicurezza, le leggi che deliberano lo stato di guerra.
Le altre leggi sono approvate dalla Camera dei Deputati.
Ogni disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati è immediatamente trasmesso al Senato delle Autonomie che, entro dieci giorni, su richiesta di un terzo dei suoi componenti, può disporre di esaminarlo. Nei trenta giorni successivi il Senato può deliberare proposte di modifica, sulle quali la Camera dei deputati si pronuncia in via definitiva entro i successivi venti giorni, Qualora il Senato delle Autonomie non disponga di procedere all'esame o sia inutilmente decorso il termine per deliberare, ovvero quando la Camera dei deputati si sia pronunciata in via definitiva, la legge può essere promulgata.
Per i disegni di legge che dispongono il sistema di elezione dei senatori e la loro sostituzione; l'ordinamento di Roma Capitale; l'ordinamento, gli organi di governo, la legislazione elettorale e le funzioni fondamentali dei Comuni, comprese le loro forme associative, e delle Città metropolitane; il governo del territorio; il sistema nazionale e il coordinamento della protezione civile; ambiente, ecosistema, beni culturali e paesaggistici; attività culturali, turismo e ordinamento sportivo; l'esercizio della clausola di supremazia; le modalità di partecipazione di Regioni e Province autonome, nelle materie di loro competenza, alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativa comunitari e all'attuazione ed esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, e la legge di procedura che disciplina le modalità di tale partecipazione e la disciplina dell'esercizio del potere sostitutivo dello Stato in caso di inadempienza; la disciplina statale dei casi e delle forme in cui le Regioni possono concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato; la disciplina del coordinamento Stato-Regioni in materia di immigrazione, ordine pubblico e tutela dei beni culturali e paesaggistici; l'intera disciplina dell'autonomia finanziaria regionale e locale (art. 119 Cost.); la legge che definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi dello Stato nei confronti degli enti territoriali siano esercitati nel rispetto dei principi di sussidiarietà e di leale collaborazione; il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e incompatibilità dei membri degli organi regionali, nonché i loro emolumenti (fermo restando il «tetto» di cui sopra); la ratifica dei trattati relativi all'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, la Camera dei deputati può non conformarsi alle modificazioni proposte dal Senato delle Autonomie solo pronunciandosi nella votazione finale a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Il Senato delle Autonomie può, secondo quanto previsto dal proprio regolamento, svolgere attività conoscitive, nonché formulare osservazioni su atti o documenti all'esame della Camera dei deputati''.
7.
L'articolo 72 della costituzione è sostituito dal seguente:
''Art. 72. – Ogni disegno di legge per cui non è richiesta la partecipazione collettiva di entrambe le Camere, è presentato alla Camera dei deputati e, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una commissione e poi dall'Assemblea, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.
Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza. Può altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo un decimo dei componenti della Camera o un quinto della commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni.
La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi.
Il regolamento del Senato delle Autonomie disciplina le modalità di esame dei disegni di legge trasmessi dalla Camera dei deputati.
Il Governo può chiedere alla Camera dei deputati di deliberare che un disegno di legge sia iscritto con priorità al1'ordine del giorno e sottoposto alla votazione finale entro sessanta giorni dalla richiesta ovvero entro un termine inferiore determinato in base al regolamento tenuto conto della complessità della materia. Decorso il termine, il testo proposto o accolto dal Governo, su sua richiesta, è posto in votazione, senza modifiche, articolo per articolo e con votazione finale. In tali casi, i termini di cui all'articolo 70, comma terzo, sono ridotti della metà.
8.
L'articolo 73 della Costituzione è sostituito dal seguente:
''Art. 73. – Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall'approvazione.
Se, nelle materie di sua competenza esclusiva, la Camera dei deputati, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, ne dichiara l'urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito.
Nelle materie in cui la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere, l'urgenza deve essere dichiarata da entrambi i rami del Parlamento e la legge è promulgata nel termine da essa stabilito.
Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso''.
9.
L'articolo 77 della Costituzione è sostituito dal seguente:
''Art. 77. – Il Governo non può, senza delegazione della Camera dei deputati emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria. Nelle materie in cui la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere, la delegazione deve essere concessa anche dal Senato delle Autonomie.
Quando, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alla Camera dei deputati che, anche se sciolta, è appositamente convocata e si riunisce entro cinque giorni. Nelle materie in cui la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere al procedimento di conversione partecipa anche il Senato delle Autonomie.
I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. La Camera dei deputati può tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.
Il Governo non può, mediante provvedimenti provvisori con forza di legge: disciplinare la materia costituzionale ed elettorale, la delegazione legislativa, l'autorizzazione a ratificare trattati internazionali, l'approvazione di bilanci e consuntivi; reiterare disposizioni adottate con decreti non convertiti in legge e regolare i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi; ripristinare l'efficacia di norme di legge o di atti aventi forza di legge che la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimi per vizi non attinenti al procedimento.
I decreti recano misure di immediata applicazione e di contenuto specifico, omogeneo e corrispondente al titolo.
L'esame, a norma dell'articolo 70, dei disegni di legge di conversione dei decreti, è disposto dal Senato delle Autonomie entro trenta giorni dalla loro presentazione alla Camera dei deputati e le proposte di modificazione possono essere deliberate entro dieci giorni dalla data di trasmissione del testo''.
10. L'articolo 81 della Costituzione è sostituito dal seguente:
"Art. 81. – Lo Stato assicura l'equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico.
Il ricorso all'indebitamento è consentito solo al fine di considerare gli effetti del ciclo economico e, previa autorizzazione delle Camere adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, al verificarsi di eventi eccezionali.
Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte.
La Camera dei deputati ogni anno approva con legge il bilancio e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo. I relativi disegni di legge sono immediatamente trasmessi al Senato delle Autonomie che, entro quindici giorni dalla data della trasmissione, può deliberare proposte di modificazione sulle quali la Camera dei deputati si pronuncia in via definitiva, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, entro i successivi venti giorni.
L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.
Il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni sono stabiliti con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti della Camera dei deputati, nel rispetto dei princìpi definiti con legge costituzionale.''».
1.4
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sopprimere il Capo I.
1.5
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sopprimere gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16.
1.6
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sopprimere gli articoli 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10 e 12.
1.7
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sopprimere gli articoli 1 e 2.
1.8
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sopprimere l'articolo 1.
1.9
CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, LUCIDI, CIOFFI, SCIBONA
Sopprimere l'articolo.
1.10
PAOLO ROMANI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN, GALIMBERTI
Sopprimere l'articolo.
1.11
CENTINAIO, BISINELLA
Sopprimere l'articolo.
1.12
RUTA
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 1. – 1. L'articolo 55 della Costituzione è sostituito dal seguente:
''Art. 55. – Il Parlamento è composto dalla Camera dei deputati''.
2. L'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:
''Art. 56. – La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.
Il numero dei deputati è di quattrocentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero. Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età.
La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per quattrocentodiciotto e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei resti più alti. Nessuna Regione può avere un numero di deputati inferiore a tre''.
3. Gli articoli 57 e 58 della Costituzione sono abrogati.
4. All'articolo 59 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
al primo comma, le parole: ''È senatore di diritto'' sono sostituite dalle seguenti: ''È deputato di diritto'';
b)
al secondo comma, le parole: ''senatori a vita'' sono sostituite dalle seguenti: ''deputati a vita''.
5. L'articolo 60 della Costituzione è sostituito dal seguente:
''Art. 60. – La Camera dei deputati è eletta per cinque anni.
La durata della Camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra''.
6. L'articolo 61 della Costituzione è sostituito dal seguente:
''Art. 61. – L'elezione della Camera ha luogo entro settanta giorni dalla fine della precedente. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni.
Finché non sia riunita la nuova Camera sono prorogati i poteri della precedente''.
7. L'articolo 62 della Costituzione è sostituito dal seguente:
''Art. 62. – La Camera si riunisce di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre. La Camera può essere convocata in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o del Presidente della Repubblica o di un terzo dei suoi componenti''.
8. L'articolo 63 della Costituzione è sostituito dal seguente:
''Art. 63. – La Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio di Presidenza''.
9. L'articolo 64 della Costituzione è sostituito dal seguente:
''Art. 64. – La Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Le sedute sono pubbliche; tuttavia la Camera può deliberare di adunarsi in seduta segreta.
Le deliberazioni della Camera non sono valide se non è presente la maggioranza dei suoi componenti e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva
una maggioranza speciale.
I membri del Governo, anche se non fanno parte della Camera, hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono''.
10. L'articolo 65 della Costituzione è sostituito dal seguente:
''Art. 65. – La legge determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di deputato''.
11. All'articolo 66 della Costituzione, le parole: ''Ciascuna Camera'' sono sostituite dalle seguenti: ''La Camera''.
12. All'articolo 68, secondo comma, della Costituzione, le parole: ''alla quale appartiene'' sono soppresse.
13. La rubrica della sezione I del titolo I della parte seconda della Costituzione è sostituita dalla seguente: ''La Camera''.
14. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:
''Art. 70. – La funzione legislativa è esercitata dalla Camera dei deputati''.
15. All'articolo 71, primo comma, della Costituzione, le parole: ''delle Camere'' sono sostituite dalle seguenti: ''della Camera''.
16. All'articolo 72 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
al primo comma, le parole: ''ad una Camera'' sono sostituite dalle seguenti: ''alla Camera'';
b)
è aggiunto, in fine, il seguente comma:
''I disegni di legge, come provvisoriamente approvati dalle Commissioni, vengono pubblicati. Nei quindici giorni successivi, i rappresentanti di istituzioni, enti territoriali e locali, associazioni e cittadini possono produrre osservazioni scritte. La Commissione, esaminate le osservazioni, eventualmente modifica ed approva in via definitiva il disegno di legge nei casi previsti al terzo comma, ovvero trasmetterlo alla Camera per l'esame e l'approvazione definitiva, allegando le osservazioni pervenute''.
17. All'articolo 73 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:
''Se la Camera, a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiara l'urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito''.
18. All'articolo 74 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
al primo comma, le parole: ''alle Camere'' sono sostituite dalle seguenti: ''alla Camera'';
b)
al secondo comma, le parole: ''le Camere approvano'' sono sostituite dalle seguenti: ''la Camera approva''.
19. All'articolo 77 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
al primo comma, le parole: ''delle Camere'' sono sostituite dalle seguenti: ''della Camera'';
b)
al secondo comma, le parole: ''alle Camere'' sono sostituite dalle seguenti: ''alla Camera'' e le parole: ''anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono'' sono sostituite dalle seguenti: ''anche se sciolta, è appositamente convocata e si riunisce'';
c)
al terzo comma, le parole: ''Le Camere possono'' sono sostituite dalle seguenti: ''La Camera può''.
20. L'articolo 78 della Costituzione è sostituito dal seguente:
''Art. 78. – La Camera delibera lo stato di guerra e conferisce al Governo i poteri necessari''.
21. All'articolo 79, primo comma, della Costituzione, le parole: ''di ciascuna Camera'' sono sostituite dalle seguenti: ''della Camera''.
22. All'articolo 80 della Costituzione, le parole: ''Le Camere autorizzano'' sono sostituite dalle seguenti: ''La Camera autorizza''.
23. All'articolo 81, primo comma, della Costituzione, le parole: ''Le Camere approvano'' sono sostituite dalle seguenti: ''La Camera approva''.
24. All'articolo 82, primo comma, della Costituzione, le parole: ''Ciascuna Camera'' sono sostituite dalle seguenti: ''La Camera''.
25. All'articolo 83 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:
''Il Presidente della Repubblica è eletto dalla Camera dei deputati''.
26. All'articolo 85 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
al secondo comma, le parole: ''in seduta comune il Parlamento'' sono sostituite dalle seguenti: ''la Camera'';
b)
al terzo comma, il primo periodo è sostituito dal seguente: ''Se la Camera è sciolta, o manca meno di tre mesi alla sua cessazione, la elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione della Camera nuova''.
27. All'articolo 86 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
al primo comma, le parole: ''del Senato'' sono sostituite dalle seguenti: ''della Camera'';
b)
al secondo comma, le parole: ''le Camere sono sciolte o manca meno di tre mesi alla loro cessazione'' sono sostituite dalle seguenti: ''la Camera è sciolta o manca meno di tre mesi alla sua cessazione''.
28. All'articolo 87 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
al secondo comma, le parole: ''alle Camere'' sono sostituite dalle seguenti: ''alla Camera'';
b)
al terzo comma, le parole: ''delle nuove Camere'' sono sostituite dalle seguenti: ''della nuova Camera'';
c)
al quarto comma, le parole: ''alle Camere'' sono sostituite dalle seguenti: ''alla Camera'';
d)
all'ottavo comma, le parole: ''delle Camere'' sono sostituite dalle seguenti: ''della Camera'';
e)
al nono comma, le parole: ''dalle Camere'' sono sostituite dalle seguenti: ''dalla Camera''.
29. All'articolo 88 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:
''Il Presidente della Repubblica può, sentito il suo Presidente, sciogliere la Camera''.
30. Agli articoli 90, secondo comma, e 91 della Costituzione, le parole: ''in seduta comune'' sono soppresse.
31. All'articolo 94 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
al primo comma, le parole: ''delle due Camere'' sono sostituite dalle seguenti: ''della Camera'';
b)
al secondo comma, le parole: ''Ciascuna Camera'' sono sostituite dalle seguenti: ''La Camera'';
c)
al terzo comma, le parole: ''alle Camere'' sono sostituite dalle seguenti: ''alla Camera'';
d)
al quarto comma, le parole: ''di una o d'entrambe le Camere'' sono sostituite dalle seguenti: ''della Camera''.
32. All'articolo 96 della Costituzione, le parole: ''del Senato della Repubblica o'' sono soppresse.
33. All'articolo 99, secondo comma, della Costituzione, le parole: ''delle Camere'' sono sostituite dalle seguenti: ''della Camera''.
34. All'articolo 100, secondo comma, della Costituzione, le parole: ''alle Camere'' sono sostituite dalle seguenti: ''alla Camera''.
35. All'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, le parole: ''dalle Camere'' sono sostituite dalle seguenti: ''dalla Camera''.
36. All'articolo 121, secondo comma, della Costituzione, le parole: ''alle Camere'' sono sostituite dalle seguenti: ''alla Camera''.
37. All'articolo 122, secondo comma, della Costituzione, le parole: ''e ad una delle Camere del Parlamento'' sono sostituite dalle seguenti: ''ed alla Camera''.
38. All'articolo 135, primo comma, della Costituzione, le parole: ''in seduta comune'' sono soppresse.
39. All'articolo 136, secondo comma, della Costituzione, le parole: ''alle Camere'' sono sostituite dalle seguenti: ''alla Camera''.
40. All'articolo 138 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
al primo comma, le parole: ''da ciascuna Camera'' sono sostituite dalle seguenti: ''dalla Camera'' e le parole: ''di ciascuna Camera'' dalle seguenti: ''della Camera'';
b)
al secondo comma, le parole: ''di una Camera'' sono sostituite dalle seguenti: ''della Camera'';
c)
al terzo comma, le parole: ''da ciascuna delle Camere'' sono sostituite dalle seguenti: ''dalla Camera''».
Conseguentemente sopprimere gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 e 35.
1.13
CENTINAIO, BISINELLA
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 1. -
(Modifiche agli articoli 55, 57, 59, 60, 83 e 96 della Costituzione). – 1.
All'articolo 55 della Costituzione, le parole: ''e del Senato della Repubblica'' sono sostituite dalle seguenti: ''e del Senato delle autonomie''.
2.
L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:
''Art. 57. – Il Senato delle autonomie è eletto dai consiglieri comunali di ciascuna regione secondo le modalità previste dalla legge.
Lo
status
dei senatori è regolato dalla legge tenendo conto delle funzioni ad essi assegnate dalla Costituzione.
Sono membri di diritto del Senato delle autonomie i componenti delle Giunte regionali designati dai rispettivi Presidenti in relazione alle materie oggetto di discussione.
Il numero dei senatori è di centocinquantaquattro ai quali si aggiungono venti senatori designanti dalle Regioni.
Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a tre, il Molise ne ha due e la Valle d'Aosta uno.''.
3.
L'articolo 59 della costituzione è abrogato.
4.
All'articolo 60 della Costituzione, al primo comma, le parole: ''Senato della Repubblica'' sono sostituite dalle seguenti: ''Senato delle autonomie''.
5.
All'articolo 83 della Costituzione, il secondo comma è abrogato.
6.
All'articolo 96 della Costituzione, le parole: ''Senato della Repubblica o'' sono soppresse.».
1.14
DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 1. -
(Il Parlamento). – 1.
L'articolo 55 della Costituzione è sostituito dal seguente:
''Art. 55. – Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
La Camera dei deputati è titolare del rapporto di fiducia con il Governo ed esercita la funzione di indirizzo politico e la funzione legislativa.
Il Senato della Repubblica esercita, secondo modalità stabilite dalla Costituzione, la funzione legislativa esclusiva nel recepimento del diritto dell'Unione europea e nelle materie di legislazione concorrente. È titolare in via esclusiva della funzione di controllo dell'operato del Governo e sulla Pubblica amministrazione e svolge, secondo quanto previsto dal proprio regolamento, un potere esclusivo di inchiesta e una funzione di controllo costituzionale sui disegni di legge in discussione alla Camera dei deputati e sugli atti aventi forza di legge e una funzione di controllo di merito sulle leggi regionali, ritenute dal Governo in contrasto con gli interessi nazionali o di altre regioni, nonché di verifica dell'attuazione delle leggi dello Stato e di valutazione dell'impatto delle politiche pubbliche sul territorio. Esercita la funzione di raccordo tra lo Stato e le Regioni, le Città metropolitane e i Comuni.
Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione.''».
1.15
BISINELLA
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 1. -
(Funzioni delle Camere). – 1.
L'articolo 55 della Costituzione è sostituito dal seguente:
''Art. 55. – Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato delle autonomie. Ciascun membro della Camera dei deputati rappresenta la Nazione. La Camera dei deputati è titolare del rapporto di fiducia con il Governo ed esercita la funzione di indirizzo politico, la funzione legislativa e quella di controllo dell'operato del Governo.
Il Senato è la camera che rappresenta le Regioni e le altre autonomie territoriali. Concorre, nei casi e secondo modalità stabilite dalla Costituzione, alla funzione legislativa ed esercita la funzione di raccordo tra lo Stato e le Regioni, le Città metropolitane e i Comuni. Partecipa alle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione degli atti normativi dell'Unione europea. Esercita le funzioni di valutazione dell'attività delle pubbliche amministrazioni, di verifica dell'attuazione delle leggi dello Stato, nonché di controllo e di valutazione delle politiche pubbliche. Esprime pareri vincolanti sulle nomine di competenza del Governo.
Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione.''».
1.16
BISINELLA
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 1. -
(Funzioni delle Camere). – 1.
L'articolo 55 della Costituzione è sostituito dal seguente:
''Art. 55. – Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato delle autonomie. Ciascun membro della Camera dei deputati rappresenta la Nazione. La Camera dei deputati è titolare del rapporto di fiducia con il Governo ed esercita la funzione di indirizzo politico, la funzione legislativa e quella di controllo dell'operato del Governo.
Il Senato è la camera che rappresenta le Regioni e le altre autonomie territoriali. Concorre, nei casi e secondo modalità stabilite dalla Costituzione, alla funzione legislativa ed esercita la funzione di raccordo tra lo Stato e le Regioni, le Città metropolitane e i Comuni. Partecipa alle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione degli atti normativi dell'Unione europea. Esercita le funzioni di controllo dell'attività delle pubbliche amministrazioni, di verifica dell'attuazione delle leggi dello Stato, nonché di controllo e di valutazione delle politiche pubbliche. Esprime pareri vincolanti sulle nomine di competenza del Governo.
Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione.''».
1.17
MARIO MAURO
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 1. –
1.
L'articolo 55 della Costituzione è sostituito dal seguente:
''Art. 55. – Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato delle autonomie. La Camera dei deputati è titolare del rapporto di fiducia con il Governo ed esercita in via prioritaria la funzione di indirizzo politico, la funzione legislativa e quella di controllo sull'operato del Governo.
Il Senato delle autonomie esprime le istituzioni territoriali. Concorre al procedimento legislativo ed esercita la funzione di raccordo tra lo Stato e le Regioni, le Città metropolitane e i Comuni. Partecipa alle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione degli atti normativi dell'Unione europea, al procedimento di formazione del bilancio annuale dello Stato e all'autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali. Svolge attività di verifica dell'attuazione delle leggi dello Stato e di valutazione dell'impatto delle politiche pubbliche sul territorio.
Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione.''».
1.18
BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 1. -
(Funzioni delle Camere). – 1.
L'articolo 55 della Costituzione è sostituito dal seguente:
''Art. 55. – L'Assemblea rappresentativa della Repubblica è il Parlamento, che si articola nella Camera dei deputati e nel Senato della Repubblica. Il bilancio del Parlamento rientra in un unico aggregato contabile del bilancio dello Stato; alle sue dipendenze è collocata una pubblica amministrazione unica, funzionalmente differenziata per linee di attività, rivolte a ciascuna articolazione ed al Parlamento nel suo complesso.
Il Parlamento si riunisce nel suo complesso nei casi stabiliti dalla Costituzione e, comunque, nelle ipotesi di non conformità delle deliberazioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica nell'esercizio della funzione legislativa.
La Camera dei deputati è titolare esclusiva del rapporto di fiducia con il Governo. Il regolamento del Parlamento disciplina il procedimento legislativo, quello di indirizzo politico e le funzioni di ispezione e controllo verso il Governo, nell'ambito di quanto previsto dalla Costituzione; esso garantisce i diritti delle opposizioni nella formazione dell'ordine del giorno e in ogni altro momento dell'attività parlamentare.
Il Senato della Repubblica, secondo quanto previsto dal regolamento del Parlamento, esercita in maniera esclusiva la funzione di raccordo tra lo Stato e le Regioni, le Città metropolitane, anche relativamente alle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione degli atti normativi dell'Unione europea. Svolge in maniera esclusiva attività di verifica dell'attuazione delle leggi dello Stato e di valutazione dell'impatto delle politiche pubbliche sul territorio.''».
1.19
BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 1. -
(Funzioni delle Camere). – 1.
L'articolo 55 della Costituzione è sostituito dal seguente:
''Art. 55. – L'Assemblea rappresentativa della Repubblica è il Parlamento, che si articola nella Camera dei deputati e nel Senato della Repubblica. Il bilancio del Parlamento rientra in un unico aggregato contabile del bilancio dello Stato; alle sue dipendenze è collocata una pubblica amministrazione unica, funzionalmente differenziata per linee di attività, rivolte a ciascuna articolazione ed al Parlamento nel suo complesso.
Il Parlamento si riunisce nel suo complesso nei casi stabiliti dalla Costituzione e, comunque, nelle ipotesi di non conformità delle deliberazioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica nell'esercizio della funzione legislativa.
La Camera dei deputati è titolare esclusiva del rapporto di fiducia con il Governo. Il regolamento del Parlamento disciplina il procedimento legislativo, quello di indirizzo politico e le funzioni di ispezione e controllo verso il Governo, nell'ambito di quanto previsto dalla Costituzione; esso garantisce i diritti delle opposizioni nella formazione dell'ordine del giorno e in ogni altro momento dell'attività parlamentare.
Il Senato della Repubblica, secondo quanto previsto dal regolamento del Parlamento, esercita la funzione di raccordo tra lo Stato e le Regioni, le Città metropolitane e i Comuni. Partecipa alle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione degli atti normativi dell'Unione europea e svolge attività di verifica dell'attuazione delle leggi dello Stato e di valutazione dell'impatto delle politiche pubbliche sul territorio.''».
1.20
BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 1. -
(Unica amministrazione del Parlamento). – 1.
All'articolo 55 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma: ''Alle dipendenze del Parlamento è collocata un'amministrazione unica''».
1.21
CENTINAIO, BISINELLA
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 1. – L'articolo 55 della Costituzione è sostituito dal seguente: ''Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato delle autonomie repubblicane''».
1.22
CENTINAIO, BISINELLA
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 1. – L'articolo 55 della Costituzione è sostituito dal seguente: ''il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato delle autonomie''».
1.23
CENTINAIO, BISINELLA
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 1. – L'articolo 55 della Costituzione è sostituito dal seguente: ''il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato federale delle regioni e delle autonomie''».
1.24
CENTINAIO, BISINELLA
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 1. – L'articolo 55 della Costituzione è sostituito dal seguente: ''il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato federale''».
1.25
CENTINAIO, BISINELLA
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 1. – L'articolo 55 della Costituzione è sostituito dal seguente: ''il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato delle regioni e delle autonomie''».
1.26
RUTA
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 1. – L'articolo 55 della Costituzione è sostituito dal seguente:
''Art. 55. – Il Parlamento è composto dalla Camera dei deputati''».
1.27
BENCINI, CAMPANELLA
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 1. –
1.
L'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:
''Art. 56. – La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto, tenuto conto del necessario equilibrio di genere.
Il numero dei deputati è di duecentocinquanta.
Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i ventuno anni di età.
La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per duecentocinquanta e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti''».
1.28
CAMPANELLA, ORELLANA, BATTISTA, BOCCHINO, DE PIN, BIGNAMI, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, GAMBARO
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 1. –
1.
All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
il secondo comma è sostituito dal seguente: ''il numero dei deputati è di duecentocinquanta'';
b)
al quarto comma, le parole: '', fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero,'' sono soppresse e la parola: ''seicentodiciotto'' è sostituita dalla seguente: ''duecentocinquanta''».
1.29
CENTINAIO, BISINELLA
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 1. –
1.
Il terzo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: ''Tutti gli elettori sono eleggibili a deputati''».
1.30
CENTINAIO, BISINELLA
Sopprimere il comma 1.
1.31
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
al secondo comma, le parole: ''seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero'' sono sostituite dalla seguente: ''trecento'';
b)
al terzo comma, la parola: ''venticinque'' è sostituita dalla seguente: ''diciotto'';
c)
al quarto comma, le parole: '', fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero,'' sono soppresse;
d)
al quarto comma, la parola: ''seicentodiciotto'' è sostituita dalla seguente: ''trecento''».
1.32
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
al secondo comma, le parole: ''seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero'' sono sostituite dalla seguente: ''trecento'';
b)
al terzo comma, la parola: ''venticinque'' è sostituita dalla seguente: ''ventuno'';
c)
al quarto comma, le parole: '', fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero,'' sono soppresse;
d)
al quarto comma, la parola: ''seicentodiciotto'' è sostituita dalla seguente: ''trecento''».
1.33
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
al secondo comma, le parole: ''seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero'' sono sostituite dalla seguente: ''trecento'';
b)
al quarto comma, le parole: '', fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero,'' sono soppresse;
c)
al quarto comma, la parola: ''seicentodiciotto'' è sostituita dalla seguente: ''trecento''».
1.34
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
al secondo comma, le parole: ''seicentotrenta, dodici'' sono sostituite dalla seguente: ''trecento, sei'';
b)
al terzo comma, la parola: ''venticinque'' è sostituita dalla seguente: ''diciotto'';
c)
al quarto comma, la parola: ''seicentodiciotto'' è sostituita dalla seguente: ''duecentonovantaquattro''».
1.35
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
al secondo comma, le parole: ''seicentotrenta, dodici'' sono sostituite dalla seguente: ''trecento, sei'';
b)
al terzo comma, la parola: ''venticinque'' è sostituita dalla seguente: ''ventuno'';
c)
al quarto comma, la parola: ''seicentodiciotto'' è sostituita dalla seguente: ''duecentonovantaquattro''».
1.36
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
al secondo comma, le parole: ''seicentotrenta, dodici'' sono sostituite dalla seguente: ''trecento, sei'';
b)
al quarto comma, la parola: ''seicentodiciotto'' è sostituita dalla seguente: ''duecentonovantaquattro''».
1.37
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
al secondo comma, le parole: ''seicentotrenta'' sono sostituite dalla seguente: ''trecento'';
b)
al terzo comma, la parola: ''venticinque'' è sostituita dalla seguente: ''diciotto'';
c)
al quarto comma, la parola: ''seicentodiciotto'' è sostituita dalla seguente: ''duecentoottantotto''».
1.38
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
al secondo comma, le parole: ''seicentotrenta'' sono sostituite dalla seguente: ''trecento'';
b)
al terzo comma, la parola: ''venticinque'' è sostituita dalla seguente: ''diciotto'';
c)
al quarto comma, la parola: ''seicentodiciotto'' è sostituita dalla seguente: ''duecentoottantotto''».
1.39
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
al secondo comma, le parole: ''seicentotrenta''» sono sostituite dalla seguente: ''trecento'';
b)
al quarto comma, la parola: ''seicentodiciotto'' è sostituita dalla seguente: ''duecentoottantotto''».
1.40
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
al secondo comma, le parole: ''seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero'' sono sostituite dalla seguente: ''quattrocento'';
b)
al terzo comma, la parola: ''venticinque'' è sostituita dalla seguente: ''diciotto'';
c)
al quarto comma, le parole: '', fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero,'' sono soppresse;
d)
al quarto comma, la parola: ''seicentodiciotto'' è sostituita dalla seguente: ''quattrocento''».
1.41
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
al secondo comma, le parole: ''seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero'' sono sostituite dalla seguente: ''quattrocento'';
b)
al terzo comma, la parola: ''venticinque'' è sostituita dalla seguente: ''ventuno'';
c)
al quarto comma, le parole: '', fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero,'' sono soppresse;
d)
al quarto comma, la parola: ''seicentodiciotto'' è sostituita dalla seguente: ''quattrocento''».
1.42
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
al secondo comma, le parole: ''seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero'' sono sostituite dalla seguente: ''quattrocento'';
b)
al quarto comma, le parole: '', fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero,'' sono soppresse;
c)
al quarto comma, la parola: ''seicentodiciotto'' è sostituita dalla seguente: ''quattrocento''».
1.43
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1, con il seguente:
«1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
al secondo comma, le parole ''seicentotrenta, dodici'', sono sostituite dalle seguenti: ''quattrocento, otto'';
b)
al terzo comma, la parola: ''venticinque'' è sostituita dalla seguente: ''diciotto'';
c)
al quarto comma, la parola: ''seicentodiciotto'' è sostituita dalla seguente: ''trecentonovantadue''».
1.44
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1, con il seguente:
«1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
al secondo comma, le parole ''seicentotrenta, dodici'', sono sostituite dalle seguenti: ''quattrocento, otto'';
b)
al terzo comma, la parola: ''venticinque'' è sostituita dalla seguente: ''ventuno'';
c)
al quarto comma, la parola: ''seicentodiciotto'' è sostituita dalla seguente: ''trecentonovantadue''».
1.45
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1, con il seguente:
«1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
al secondo comma, le parole ''seicentotrenta, dodici'', sono sostituite dalle seguenti: ''quattrocento, otto'';
b)
al quarto comma, la parola: ''seicentodiciotto'' è sostituita dalla seguente: ''trecentonovantadue''».
1.46
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
al secondo comma, la parola: ''seicentotrenta'' è sostituita dalla seguente: ''quattrocento'';
b)
al terzo comma, la parola: ''venticinque'' è sostituita dalla seguente: ''diciotto'';
c)
al quarto comma, la parola: ''seicentodiciotto'' è sostituita dalla seguente: ''trecentoottantotto''».
1.47
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1, con il seguente:
«1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
al secondo comma, la parola: ''seicentotrenta'' è sostituita dalla seguente: ''quattrocento'';
b)
al terzo comma, la parola: ''venticinque'' è sostituita dalla seguente: ''ventuno'';
c)
al quarto comma, la parola: ''seicentodiciotto'' è sostituita dalla seguente: ''trecentoottantotto''».
1.48
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
al secondo comma, la parola: ''seicentotrenta'' è sostituita dalla seguente: ''quattrocento'';
b)
al quarto comma, la parola: ''seicentodiciotto'' è sostituita dalla seguente: ''trecentoottantotto''».
1.49
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
al secondo comma, le parole: ''seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero'', sono sostituite dalla seguente: ''cinquecento'';
b)
al terzo comma, la parola: ''venticinque'' è sostituita dalla seguente: ''diciotto'';
c)
al quarto comma, le parole: '', fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero,'' sono soppresse;
d)
al quarto comma la parola: ''seicentodiciotto'' è sostituita dalla seguente: ''cinquecento''».
1.50
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
al secondo comma, le parole: ''seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero'', sono sostituite dalla seguente: ''cinquecento'';
b)
al terzo comma, la parola: ''venticinque'' è sostituita dalla seguente: ''ventuno'';
c)
al quarto comma, le parole: '', fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero,'' sono soppresse;
d)
al quarto comma la parola: ''seicentodiciotto'' è sostituita dalla seguente: ''cinquecento''».
1.51
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
al secondo comma, le parole: ''seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero'', sono sostituite dalla seguente: ''cinquecento'';
c)
al quarto comma, le parole: '', fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero,'' sono soppresse;
d)
al quarto comma la parola: ''seicentodiciotto'' è sostituita dalla seguente: ''cinquecento''».
1.52
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
al secondo comma, le parole: ''seicentotrenta, dodici'', sono sostituite dalla seguente: ''cinquecento, dieci'';
b)
al terzo comma, la parola: ''venticinque'' è sostituita dalla seguente: ''diciotto'';
c)
al quarto comma la parola: ''seicentodiciotto'' è sostituita dalla seguente: ''quattrocentonovanta''».
1.53
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
al secondo comma, le parole: ''seicentotrenta, dodici'', sono sostituite dalla seguente: ''cinquecento, dieci'';
b)
al terzo comma, la parola: ''venticinque'' è sostituita dalla seguente: ''ventuno'';
c)
al quarto comma la parola: ''seicentodiciotto'' è sostituita dalla seguente: ''quattrocentonovanta''».
1.54
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
al secondo comma, le parole: ''seicentotrenta, dodici '', sono sostituite dalla seguente: ''cinquecento, dieci'';
b)
al quarto comma la parola: ''seicentodiciotto'' è sostituita dalla seguente: ''quattrocentonovanta''».
1.55
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
al secondo comma, le parole: ''seicentotrenta'', è sostituita dalla seguente: ''cinquecento'';
b)
al terzo comma, la parola: ''venticinque'' è sostituita dalla seguente: ''diciotto'';
c)
al quarto comma la parola: ''seicentodiciotto'' è sostituita dalla seguente: ''quattrocentoottantotto''».
1.56
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
al secondo comma, le parole: ''seicentotrenta'', è sostituita dalla seguente: ''cinquecento'';
b)
al terzo comma, la parola: ''venticinque'' è sostituita dalla seguente: ''ventuno'';
c)
al quarto comma la parola: ''seicentodiciotto'' è sostituita dalla seguente: ''quattrocentoottantotto''».
1.57
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
al secondo comma, le parole: ''seicentotrenta'', è sostituita dalla seguente: ''cinquecento'';
b)
al quarto comma la parola: ''seicentodiciotto'' è sostituita dalla seguente: ''quattrocentoottantotto''».
1.58
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con i seguenti:
«1. All'articolo 56, primo comma, della Costituzione le parole: ''seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero'' sono sostituite dalla seguente: ''trecento''.
1-
bis
. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione:
1) le parole: '', fatto salvo il numero dei seggi assegnato alla circoscrizione Estero'', sono soppresse;
2) la parola: ''seicentodiciotto'' è sostituita dalla seguente: ''trecento''.».
1.59
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con i seguenti:
«1. All'articolo 56, primo comma, della Costituzione le parole: ''seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero'' sono sostituite dalla seguente: ''trecentoventi''.
1-
bis
. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione:
1) le parole: '', fatto salvo il numero dei seggi assegnato alla circoscrizione Estero,'' sono soppresse;
2) la parola: ''seicentodiciotto'' è sostituita dalla seguente: ''trecentoventi''.».
1.60
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con i seguenti:
«1. All'articolo 56, primo comma, della Costituzione le parole: 1seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero'' sono sostituite dalla seguente: ''trecentocinquanta''.
1-
bis
. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione:
1) le parole: '', fatto salvo il numero dei seggi assegnato alla circoscrizione Estero,'' sono soppresse;
2) la parola: ''seicentodiciotto'' è sostituita dalla seguente: ''trecentocinquanta''.».
1.61
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con i seguenti:
«1. All'articolo 56, primo comma, della Costituzione le parole: ''seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero'' sono sostituite dalla seguente: ''quattrocento''.
1-
bis
. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione:
1) le parole: '', fatto salvo il numero dei seggi assegnato alla circoscrizione Estero,'' sono soppresse;
2) la parola: ''seicentodiciotto'' è sostituita dalla seguente: ''quattrocento'',».
1.62
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con i seguenti:
«1. All'articolo 56, primo comma; della Costituzione le parole: ''seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero'' sono sostituite dalla seguente: ''quattrocentocinquanta''.
1-
bis
. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione:
1) le parole: '', fatto salvo il numero dei seggi assegnato alla circoscrizione Estero,'' sono soppresse;
2) la parola: ''seicentodiciotto'' è sostituita dalla seguente: ''quattrocentocinquanta''.».
1.63
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con i seguenti:
«1. All'articolo 56, primo comma, della Costituzione le parole: ''seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero'' sono sostituite dalla seguente: ''cinquecento''.
1-
bis
. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione:
1) le parole: '', fatto salvo il numero dei seggi assegnato alla circoscrizione Estero,'' sono soppresse;
2) la parola: ''seicentodiciotto'' è sostituita dalla seguente: ''cinquecento''.».
1.64
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con i seguenti:
«1. All'articolo 56, primo comma, della Costituzione le parole: ''seicentotrenta'' sono sostituite dalle seguenti: ''trecento, sei''.
1-
bis
. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: ''seicentodiciotto'' è sostituita dalla seguente: ''duecentonovantaquattro''.».
1.65
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con i seguenti:
«1. All'articolo 56, primo comma, della Costituzione le parole: ''seicentotrenta'' sono sostituite dalle seguenti: ''trecentoventi, sei''.
1-
bis
. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: ''seicentodiciotto'' è sostituita dalla seguente: ''trecentoquattordici''.».
1.66
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con i seguenti:
«1. All'articolo 56, primo comma, della Costituzione le parole: ''seicentotrenta,'' sono sostituite dalle seguenti: ''trecentocinquanta, sette''.
1-
bis
. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: ''seicentodiciotto'' è sostituita dalla seguente: ''trecentoquarantatre''.».
1.67
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con i seguenti:
«1. All'articolo 56, primo comma, della Costituzione le parole: ''seicentotrenta'' sono sostituite dalle seguenti: ''quattrocento, otto''.
1-
bis
. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: ''seicentodiciotto'' è sostituita dalla seguente: ''trecentonovantadue''.».
1.68
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con i seguenti:
«1. All'articolo 56, primo comma, della Costituzione le parole: ''seicentotrenta,'' sona sostituite dalle seguenti: ''quattrocentocinquanta, nove''.
1-
bis
. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: ''seicentodiciotto'' è sostituita dalla seguente: ''quattrocentoquarantuno''.».
1.69
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con i seguenti:
«1. All'articolo 56, primo comma, della Costituzione le parole: ''seicentotrenta,'' sono sostituite dalle seguenti: ''cinquecento, dieci''.
1-
bis
. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: ''seicentodiciotto'' è sostituita dalla seguente: ''quattrocentonovanta''.».
1.70
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con i seguenti:
«1. All'articolo 56, primo comma, della Costituzione le parole: '', dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero'' sono soppresse.
1-
bis
. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione le parole: ''fatto salvo il numero dei seggi assegnato alla circoscrizione Estero», sono soppresse.».
1.71
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 56, primo comma, della Costituzione la parola: ''dodici'' è sostituita dalla seguente: ''quattro''.».
1.72
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 56, primo comma, della Costituzione la parola: ''dodici'' è sostituita dalla seguente: ''cinque''.».
1.73
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 56, primo comma, della Costituzione la parola: ''dodici'' è sostituita dalla seguente: ''sei''».
1.74
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 56, primo comma, della Costituzione la parola: ''dodici'' è sostituita dalla seguente: ''sette''».
1.75
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 56, primo comma, della Costituzione la parola: ''dodici'' è sostituita dalla seguente: ''otto''».
1.76
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 56, primo comma, della Costituzione la parola: ''dodici'' è sostituita dalla seguente: ''dieci''».
1.77
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione le parole: ''hanno compiuto i venticinque anni di età'' sono sostituite dalle seguenti: ''hanno raggiunto la maggiore età.''».
1.78
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione le parole: ''hanno compiuto i venticinque anni di età'' sono sostituite dalle seguenti: ''sono maggiorenni''».
1.79
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione la parola: ''venticinque'' è sostituita dalla seguente: ''diciotto''».
1.80
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione la parola: ''venticinque'' è sostituita dalla seguente: ''ventuno''».
1.81
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. L'articolo 55 della Costituzione è abrogato».
1.82
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Il primo comma dell'articolo 55 della Costituzione è abrogato».
1.83
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Il secondo comma dell'articolo 55 della Costituzione è abrogato».
1.84
MINZOLINI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. L'articolo 55 della Costituzione è sostituito dal seguente:
''Art. 55. - Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato delle Autonomie.
Ciascun membro della Camera dei deputati e del Senato delle Autonomie rappresenta la Nazione ed esercita la funzione di raccordo tra le esigenze dello Stato e quelle delle Regioni, delle Città metropolitane e dei Comuni.
La Camera dei deputati e il Senato delle Autonomie concorrono, secondo modalità stabilite dalla Costituzione, alla funzione legislativa e svolgono attività di verifica dell'attuazione delle leggi dello Stato e di valutazione dell'impatto delle politiche pubbliche sul territorio.
Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione.''».
1.85
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 55 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
al primo comma, dopo le parole: ''Il Parlamento'' sono inserite le seguenti: ''della Repubblica è bicamerale e'';
b)
al primo comma, le parole: ''della Repubblica'' sono sostituite dalle seguenti: ''delle Autonomie'';
c)
il secondo comma è abrogato».
1.86
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, sostituire il capoverso,
«Art. 55»
con il seguente:
«Art. 55. - ''Il Parlamento è costituito dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica''».
Conseguentemente, in tutti gli articoli, sostituire, ovunque ricorrano, le parole:
«Senato delle Autonomie»
con le seguenti:
«Senato della Repubblica».
1.87
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, sostituire il capoverso,
«Art. 55»
con il seguente:
«Art. 55. - Il Parlamento è costituito dalla Camera dei deputati e dal Senato delle autonomie».
Conseguentemente, in tutti gli articoli, sostituire, ovunque ricorrano, le parole:
«Senato delle Autonomie»
con le seguenti:
«Senato delle autonomie».
1.88
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, sostituire il capoverso
«Art. 55»
con il seguente:
«Art. 55. - Il Parlamento si compone di due camere elettive: la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica».
Conseguentemente, in tutti gli articoli, sostituire, ovunque ricorrano, le parole:
«Senato delle Autonomie»
con le seguenti:
«Senato della Repubblica».
1.89
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, sostituire il capoverso
«Art. 55»
con il seguente:
«Art. 55. - Il Parlamento della Repubblica è bicamerale, e si compone della Camera dei deputati e del Senato delle autonomie».
1.90
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso
«Art. 55»,
sopprimere il primo, il secondo, il terzo e il quarto comma.
1.91
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso
«Art. 55»,
sopprimere il primo, il secondo, il terzo e il quinto comma.
1.92
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso
«Art. 55»,
sopprimere il primo, il secondo e il terzo comma.
1.93
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso
«Art. 55»,
sopprimere il primo, il secondo, il quarto e il quinto comma.
1.94
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso
«Art. 55»,
sopprimere il primo, il secondo e il quarto comma.
1.95
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso
«Art. 55»,
sopprimere il primo, il secondo e il quinto comma.
1.96
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso
«Art. 55»,
sopprimere il primo, il terzo e il quarto comma.
1.97
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso
«Art. 55»,
sopprimere il primo e il secondo comma.
1.98
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso
«Art. 55»,
sopprimere il primo, il terzo e il quinto comma.
1.99
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso
«Art. 55»,
sopprimere il primo e il terzo comma.
1.100
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, il capoverso
«Art. 55»,
sopprimere il primo e il quarto comma.
1.101
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso
«Art. 55»,
sopprimere il primo e il quinto comma.
1.102
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso
«Art. 55»,
sopprimere il primo comma.
1.103
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1, capoverso
«Art. 55»,
sopprimere il primo comma.
1.104
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso
«Art. 55»,
sostituire il primo e il secondo comma con il seguente:
«Il Parlamento della Repubblica si compone di due Camere elette a suffragio universale e diretto: la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica».
Conseguentemente, al quarto comma, sostituire le parole:
«delle Autonomie»
con le seguenti:
«della Repubblica».
1.105
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso
«Art. 55»,
sostituire il primo e il secondo comma con il seguente:
«Il Parlamento della Repubblica si compone di due Camere elette a suffragio universale e diretto: la Camera dei deputati e il Senato delle Autonomie.».
1.106
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso
«Art. 55»,
sostituire il primo e il secondo comma con il seguente:
«Il Parlamento della Repubblica si compone di due Camere elette a suffragio universale e diretto.».
1.107
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso
«Art. 55»,
sostituire il primo e il secondo comma con il seguente:
«Il Parlamento della Repubblica si compone di due Camere entrambe elettive: la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica.».
Conseguentemente, al quarto comma, sostituire le parole:
«delle Autonomie»
con le seguenti:
«della Repubblica».
1.108
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso
«Art. 55»,
sostituire il primo e il secondo comma con il seguente:
«Il Parlamento della Repubblica si compone di due Camere entrambe elettive: la Camera dei deputati e il Senato delle Autonomie.».
1.109
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso
«Art. 55»,
sostituire il primo e il secondo comma con il seguente:
«Il Parlamento è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto e si compone di due Camere.».
1.110
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso
«Art. 55»,
sostituire il primo e il secondo comma con il seguente:
«Il Parlamento della Repubblica si compone di due Camere elettive.».
1.111
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso
«Art. 55»,
sostituire il primo e il secondo comma con il seguente:
«Il Parlamento della Repubblica è bicamerale e si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.».
Conseguentemente, al quarto comma, sostituire le parole:
«delle Autonomie»
con le seguenti:
«della Repubblica».
1.112
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso
«Art. 55»,
sostituire il primo e il secondo comma con il seguente:
«Il Parlamento della Repubblica è bicamerale e si compone della Camera dei deputati e del Senato delle Autonomie.».
1.113
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso
«Art. 55»,
sostituire il primo e il secondo comma con il seguente:
«Il Parlamento della Repubblica è bicamerale.».
1.114
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso
«Art. 55»,
sostituire il primo comma con il seguente:
«Il Parlamento della Repubblica è bicamerale e si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.».
Conseguentemente, al quarto comma, sostituire le parole:
«delle Autonomie»
con le seguenti:
«della Repubblica».
1.115
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso
«Art. 55»,
sostituire il primo comma con il seguente:
«Il Parlamento della Repubblica è bicamerale e si compone della Camera dei deputati e del Senato delle Autonomie.».
1.116
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso
«Art. 55»,
sostituire il primo comma con il seguente:
«Il Parlamento della Repubblica è bicamerale».
1.117
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso
«Art. 55»,
sostituire il primo comma con il seguente:
«Il Parlamento della Repubblica si compone di .due Camere elette a suffragio universale e diretto: la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica.».
Conseguentemente, al quarto comma, sostituire le parole:
«delle Autonomie»
con le seguenti:
«della Repubblica».
1.118
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso
«Art. 55»,
sostituire il primo comma con il seguente:
«Il Parlamento della Repubblica si compone di due Camere elette a suffragio universale e diretto: la Camera dei deputati e il Senato delle Autonomie.».
1.119
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso
«Art. 55»,
sostituire il primo comma con il seguente:
«Il Parlamento della Repubblica si compone di due Camere elette a suffragio universale e diretto.».
1.120
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso
«Art. 55»,
sostituire il primo comma con il seguente:
«Il Parlamento della Repubblica si compone di due Camere entrambe elettive: la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica.».
Conseguentemente, al quarto comma, sostituire le parole:
«delle Autonomie»
con le seguenti:
«della Repubblica».
1.121
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso
«Art. 55»,
sostituire il primo comma con il seguente:
«Il Parlamento della Repubblica si compone di due Camere entrambe elettive: la Camera dei deputati e il Senato delle Autonomie.».
1.122
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso
«Art. 55»,
sostituire il primo comma con il seguente:
«Il Parlamento della Repubblica si compone di due Camere elettive.».
1.123
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso
«Art. 55»,
sostituire il primo comma con il seguente:
«Il Parlamento è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto e si compone di due Camere.».
1.124
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1, capoverso
«Art. 55»,
sostituire il primo comma con il seguente:
«Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato federale della Repubblica.».
1.125
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso
«Art. 55»,
primo comma, dopo le parole:
«Il Parlamento»,
inserire le seguenti:
«della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto e».
1.126
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso
«Art. 55», primo comma, dopo le parole: «Il Parlamento»,
inserire le seguenti:
«nazionale è eletto a suffragio universale e diretto e».
1.127
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso
«Art. 55»,
primo comma, dopo le parole
«Il Parlamento»,
inserire le seguenti:
«è eletto a suffragio universale e diretto e».
1.128
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso
«Art. 55»,
primo comma, dopo le parole:
«Il Parlamento»,
inserire le seguenti:
«della Repubblica è bicamerale e».
1.129
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso
«Art. 55»,
primo comma, dopo le parole:
«Il Parlamento»,
inserire le seguenti:
«nazionale è bicamerale e».
1.130
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso
«Art. 55»,
primo comma, dopo le parole:
«Il Parlamento»,
inserire le seguenti:
«è bicamerale e».
1.131
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso
«Art. 55»,
al
primo, secondo e terzo comma, sopprimere le parole:
«si compone della Camera dei deputati e del Senato delle Autonomie. Ciascun membro della Camera dei deputati rappresenta la Nazione. La Camera dei deputati è titolare del rapporto di fiducia con il Governo ed».
1.132
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso
«Art. 55»,
primo, secondo e terzo comma, sopprimere le parole:
«si compone della Camera dei deputati e del Senato delle Autonomie. Ciascun membro della Camera dei deputati rappresenta la Nazione. La Camera dei deputati».
1.133
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso
«Art. 55»,
primo e secondo comma, sopprimere le parole:
«si compone della Camera dei deputati e del Senato delle Autonomie. Ciascun membro della Camera dei deputati».
1.134
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso
«Art. 55»,
primo comma, sostituire le parole:
«della Camera dei deputati e del Senato delle Autonomie»
con le seguenti:
«di due Camere elette a suffragio universale e diretto: il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati».
Conseguentemente, al quarto comma, sostituire le parole:
«delle Autonomie»
con le seguenti:
«della Repubblica».
1.135
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma l, capoverso:
«Art. 55»,
primo comma, sostituire le parole:
«della Camera dei deputati e del Senato delle Autonomie»
con le seguenti:
«di due Camere elette a suffragio universale e diretto: la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica».
Conseguentemente, al quarto comma, sostituire le parole:
«delle Autonomie»
con le seguenti:
«della Repubblica».
1.136
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso
«Art. 55»,
primo comma, sostituire le parole:
«della Camera dei deputati e del Senato delle Autonomie»
con le seguenti:
«di due Camere elette a suffragio universale e diretto: la Camera dei deputati e il Senato delle Autonomie».
1.137
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma l, capoverso
«Art. 55»,
primo comma, sostituire le parole:
«della Camera dei deputati e del»
con le seguenti:
«di due Camere elette a suffragio universale e diretto: la Camera dei deputati e il».
1.138
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso
«Art. 55»
primo comma, sostituire le parole:
«della Camera dei deputati e del»
con le seguenti:
«di due Camere elettive: la Camera dei deputati e il».
1.139
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma l, capoverso
«Art. 55»,
sostituire, ovunque ricorrano, le parole:
«Camera dei deputati»
con le seguenti:
«Assemblea nazionale».
1.140
SACCONI, QUAGLIARIELLO, ALBERTINI, AUGELLO, BONAIUTI, AZZOLLINI, TORRISI, AIELLO, BIANCONI, BILARDI, CARIDI, CHIAVAROLI, COLUCCI, COMPAGNA, CONTE, D'ALÌ, DALLA TOR, D'ASCOLA, DI GIACOMO, FORMIGONI, GENTILE, GIOVANARDI, MANCUSO, MARINELLO, PAGANO, LUCIANO ROSSI, VICECONTE, LANGELLA, GUALDANI
All'articolo 1, sostituire le parole:
«Camera dei deputati»,
ovunque ricorrano, con le seguenti:
«Assemblea Nazionale».
Conseguentemente sostituire nel testo del disegno di legge, ovunque ricorrano, le parole:
«Camera dei deputati»
con le seguenti:
«Assemblea Nazionale».
1.141
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma l, capoverso
«Art. 55»,
sostituire, ovunque ricorrano, le parole:
«Camera dei deputati»
con le seguenti:
«Assemblea dei rappresentanti».
1.142
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma l, capoverso
«Art. 55»,
sostituire, ovunque ricorrano, le parole:
«Camera dei deputati»
con le seguenti:
«Assemblea degli eletti».
1.143
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma l, capoverso:
«Art. 55»,
sostituire, ovunque ricorrano, le parole:
«Camera dei deputati»
con le seguenti:
«Dieta nazionale».
1.144
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso
«Art. 55»,
sostituire, ovunque ricorrano, le parole:
«Camera dei deputati»
con le seguenti:
«Dieta dei rappresentanti»:
1.145
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma l, capoverso
«Art. 55»,
sostituire, ovunque ricorrano, le parole:
«Camera dei deputati»
con le seguenti:
«Dieta degli eletti».
1.146
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso
«Art. 55»,
sostituire, ovunque ricorrano, le parole:
«Camera dei deputati»
con le seguenti:
«Assise nazionale».
1.147
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma l, capoverso
«Art. 55»,
sostituire, ovunque ricorrano, le parole:
«Camera dei deputati»
con le seguenti:
«Assise dei rappresentanti».
1.148
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso
«Art. 55»,
sostituire, ovunque ricorrano, le parole:
«Camera dei deputati»
con le seguenti:
«Assise degli eletti».
1.149
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso
«Art. 55»,
sostituire, ovunque ricorrano, le parole:
«Camera dei deputati»
con le seguenti:
«Adunanza nazionale».
1.150
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso
«Art. 55»,
sostituire, ovunque ricorrano, le parole:
«Camera dei deputati»
con le seguenti:
«Adunanza dei rappresentanti».
1.151
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso
«Art. 55»,
sostituire, ovunque ricorrano, le parole:
«Camera dei deputati»
con le seguenti:
«Adunanza degli eletti».
1.152
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso
«Art. 55»,
sostituire, ovunque ricorrano, le parole:
«Camera dei deputati»
con le seguenti:
«Duma nazionale».
1.153
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso
«Art. 55»,
sostituire, ovunque ricorrano, le parole:
«Camera dei deputati»
con le seguenti:
«Duma dei rappresentanti».
1.154
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso
«Art. 55»,
sostituire, ovunque ricorrano, le parole:
«Camera dei deputati»
con le seguenti:
«Duma degli eletti».
1.155
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso
«Art. 55»,
sostituire, ovunque ricorrano, le parole:
«Camera dei deputati»
con le seguenti:
«Curia nazionale».
1.156
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso
«Art. 55»,
sostituire, ovunque ricorrano, le parole:
«Camera dei deputati»
con le seguenti:
«Curia dei rappresentanti».
1.157
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso
«Art. 55»,
sostituire, ovunque ricorrano, le parole:
«Camera dei deputati»
con le seguenti:
«Curia degli eletti».
1.158
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso
«Art. 55»,
sostituire, ovunque ricorrano, le parole:
«Camera dei deputati»
con le seguenti:
«Coorte nazionale».
1.159
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso
«Art. 55»,
sostituire, ovunque ricorrano, le parole:
«Camera dei deputati»
con le seguenti:
«Coorte dei rappresentanti».
1.160
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso
«Art. 55»,
sostituire, ovunque ricorrano, le parole:
«Camera dei deputati»
con le seguenti:
«Coorte degli eletti».
1.161
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso
«Art. 55»,
sostituire, ovunque ricorrano, le parole:
«Camera dei deputati»
con le seguenti:
«Bulè nazionale».
1.162
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso
«Art. 55»,
sostituire, ovunque ricorrano, le parole:
«Camera dei deputati»
con le seguenti:
«Bulè dei rappresentanti».
1.163
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire, ovunque ricorrano, le parole:
«Camera dei deputati»
, con le seguenti:
«Bulè degli eletti».
1.164
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire, ovunque ricorrano, le parole:
«Camera dei deputati»
, con le seguenti:
«Congregazione nazionale».
1.165
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso «
Art. 55
», sostituire, ovunque ricorrano, le parole:
«Camera dei deputati»
, con le seguenti:
«Congregazione dei rappresentanti».
1.166
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso «
Art. 55
», sostituire, ovunque ricorrano, le parole:
«Camera dei deputati»
, con le seguenti:
«Congregazione degli eletti».
1.167
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire, ovunque ricorrano, le parole:
«Camera dei deputati»
, con le seguenti:
«Ecclesia nazionale».
1.168
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso «
Art. 55
», sostituire, ovunque ricorrano, le parole:
«Camera dei deputati»
, con le seguenti:
«Ecclesia dei rappresentanti».
1.169
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso «
Art. 55
», sostituire, ovunque ricorrano, le parole:
«Camera dei deputati»
, con le seguenti:
«Ecclesia degli eletti».
1.170
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso «
Art. 55
», sostituire, ovunque ricorrano, le parole:
«Camera dei deputati»
, con le seguenti:
«Corporazione nazionale».
1.171
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso «
Art. 55
», sostituire, ovunque ricorrano, le parole:
«Camera dei deputati»
, con le seguenti:
«Corporazione dei rappresentanti».
1.172
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire, ovunque ricorrano, le parole:
«Camera dei deputati»
, con le seguenti:
«Corporazione degli eletti».
1.173
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso «
Art. 55
», sostituire, ovunque ricorrano, le parole:
«Camera dei deputati»
, con le seguenti:
«Gilda nazionale».
1.174
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso «
Art. 55
», sostituire, ovunque ricorrano, le parole:
«Camera dei deputati»
, con le seguenti:
«Gilda dei rappresentanti».
1.175
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso «
Art. 55
», sostituire, ovunque ricorrano, le parole:
«Camera dei deputati»
, con le seguenti:
«Gilda degli eletti».
1.176
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso «
Art. 55
», sostituire, ovunque ricorrano, le parole:
«Camera»
, con la seguente:
«Assemblea».
1.177
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso «
Art. 55
», sostituire, ovunque ricorrano, le parole:
«Camera»
, con la seguente:
«Dieta».
1.178
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso
«Art. 55»,
sostituire, ovunque ricorra, la parola:
«Camera»
con la seguente:
«Assise».
1.179
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso
«Art. 55»,
sostituire, ovunque ricorra, la parola:
«Camera»
con la seguente:
«Adunanza».
1.180
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso
«Art. 55»,
sostituire, ovunque ricorra, la parola:
«Camera»
con la seguente:
«Duma».
1.181
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso
«Art. 55»,
sostituire, ovunque ricorra, la parola:
«Camera»
con la seguente:
«Coorte».
1.182
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso
«Art. 55»,
sostituire, ovunque ricorra, la parola:
«Camera»
con la seguente:
«Bulè».
1.183
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso
«Art. 55»,
sostituire, ovunque ricorra, la parola:
«Camera»
con la seguente:
«Congregazione».
1.184
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso
«Art. 55»,
sostituire, ovunque ricorra, la parola:
«Camera»
con la seguente:
«Ecclesia».
1.185
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso
«Art. 55»,
sostituire, ovunque ricorra, la parola:
«Camera»
con la seguente:
«Corporazione».
1.186
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso
«Art. 55»,
sostituire, ovunque ricorra, la parola:
«Camera»
con la seguente:
«Gilda».
1.187
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso
«Art. 55»,
sostituire, ovunque ricorrano, le parole:
«dei deputati»
con le seguenti:
«degli eletti».
1.188
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso
«Art. 55»,
sostituire, ovunque ricorra, la parola:
«deputati»
con la seguente:
«rappresentanti».
1.189
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso
«Art. 55»,
sostituire, ovunque ricorra, la parola:
«deputati»
con la seguente:
«Comuni».
1.190
CALIENDO, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso
«Art. 55»,
primo comma, sopprimere le seguenti parole:
«e del Senato delle Autonomie»
Conseguentemente:
all'articolo 1, capoverso
«Art. 55»,
sopprimere il quarto e quinto comma;
sostituire l'articolo 2 con il seguente:
«Art. 2. -
(Soppressione del Senato).
– 1. Gli articoli 57, 58 e 59 della Costituzione sono abrogati»;
dopo l'
articolo 3,
inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
(Disposizioni di coordinamento)
1. All'articolo 61 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
al primo comma, le parole: ''delle nuove Camere'' sono sostituite dalle seguenti: ''della nuova Camera'' e le parole: ''delle precedenti ''sono sostituite dalle seguenti: ''della precedente'';
b)
al secondo comma, le parole: ''non siano riunite le nuove Camere'' sono sostituite dalle seguenti: ''non sia riunita la nuova Camera'' e le parole: ''delle precedenti'' sono sostituite dalle seguenti: ''della precedente''.
2. All'articolo 62 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
al primo comma, le parole: ''Le Camere si riuniscono'' sono sostituite dalle seguenti: ''La Camera si riunisce'';
b)
al secondo comma, le parole: ''Ciascuna Camera'' sono sostituite dalle seguenti: ''La Camera'';
c)
il terzo comma è abrogato.
3. L'articolo 63 della Costituzione è sostituito dal seguente:
''Articolo 63. – La Camera dei deputati elegge fra i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio di presidenza''.
4. All'articolo 64 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
al primo comma, le parole: ''Ciascuna Camera'' sono sostituite dalle seguenti: ''La Camera'';
b)
il secondo comma è sostituito dal seguente:
''Le sedute sono pubbliche; tuttavia la Camera dei deputati può deliberare di adunarsi in seduta segreta'';
c)
al terzo comma, le parole: ''di ciascuna Camera e del Parlamento'' sono sostituite dalle seguenti: ''della Camera'';
d)
al quarto comma, le parole: ''delle Camere'' sono sostituite dalle seguenti: ''della Camera''.
5. L'articolo 65 della Costituzione è sostituito dal seguente:
''Articolo 65. La legge determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di deputato'';
all'articolo 4 sopprimere la lettera b);
all'articolo 5, capoverso ''Articolo 67'' sostituire le parole
: ''del parlamento''
con le seguenti
: ''della Camera dei deputati'';
sostituire l'articolo 8 con il seguente:
''Art. 8. -
(Procedimento legislativo). –
1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente: ''Articolo 70. – La funzione legislativa è esercitata dalla Camera dei deputati'';
sostituire l'articolo 9 con il seguente:
''Articolo 9. –
(Iniziativa legislativa).
– 1. All'articolo 71, primo comma, della Costituzione, le parole: 'delle Camere' sono sostituite dalle seguenti: 'della Camera dei deputati''';
all'articolo 10, comma 1, lettera b), sopprimere il primo capoverso
;
dopo l'articolo 10 inserire il seguente
:
''Articolo 10-
bis
. (Promulgazione delle leggi) 1. All'articolo 73, primo comma, della Costituzione, le parole: 'Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti' sono sostituite dalle seguenti: 'Se la Camera, a maggioranza assoluta dei suoi componenti''';
all'articolo 11, alla lettera a) premettere la seguente:
''
0a)
al primo comma, le parole: 'alle Camere' sono sostituite dalle seguenti: ''alla Camera'''.
all'articolo 12, comma 1, lettera d), sopprimere il terzo capoverso;
dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente
:
''Articolo 15-
bis
.- 1. All'articolo 81 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
al secondo comma, le parole: 'delle Camere' sono sostituite dalle seguenti: 'della Camera';
b)
al quarto comma, le parole: 'Le Camere' sono sostituite dalle seguenti: 'La Camera';
c)
al sesto comma, le parole: 'di ciascuna Camera' sono sostituite dalle seguenti: 'della Camera'''.
sostituire l'articolo 17 con il seguente
:
''Art. 17. – 1. All'articolo 83 della Costituzione il primo comma è sostituito dal seguente: 'Il Presidente della Repubblica è eletto dalla Camera dei deputati.''';
all'articolo 18, comma 1, sostituire la lettera
a)
con la seguente:
'
a)
il secondo comma è abrogato';
dopo l'articolo 19 aggiungere il seguente
:
Articolo 19-
bis
. – 1. All'articolo 87 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
al secondo comma le parole: ''alle Camere'' sono sostituite dalle seguenti: ''alla Camera'';
b)
al terzo comma le parole: ''delle nuove Camere'' sono sostituite dalle seguenti: ''della nuova Camera'';
c)
al quarto comma le parole: ''alle Camere« sono sostituite dalle seguenti: ''alla Camera'';
d)
all'ottavo comma le parole: ''delle Camere'' sono sostituite dalle seguenti: ''dalla Camera'';
e)
al nono comma le parole: ''dalle Camere'' sono sostituite dalle seguenti: ''dalla Camera'';
dopo l'articolo 20 inserire il seguente
:
''Art. 20-
bis
. – 1. All'articolo 90, secondo comma, della Costituzione, le parole: 'in seduta comune' sono soppresse. 2. All'articolo 91 della Costituzione le parole: 'in seduta comune' sono soppresse''
dopo l'articolo 23 inserire il seguente
:
''Art. 23-
bis
. – 1. All'articolo 104, quarto comma, della Costituzione, le parole: 'in seduta comune' sono soppresse'';
dopo l'articolo 28 inserire il seguente
:
''Art. 28-
bis
. – 1. All'articolo 121 della Costituzione, secondo comma, le parole: 'alle Camere' sono sostituite dalle seguenti: 'alla Camera dei deputati''';
sostituire l'articolo 29 con il seguente
:
''Art. 29. – 1. All'articolo 122 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
al primo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: 'e i relativi emonumenti nel limite dell'importo di quelli attribuiti ai sindaci dei Comuni capoluogo di Regione''';
b)
al secondo comma le parole: ''ad una delle Camere del Parlamento'' sono sostituite dalle seguenti: ''alla Camera dei deputati''
sostituire l'articolo 30 con il seguente
:
''Art. 30. –1. All'articolo 126, primo comma, della Costituzione, le parole: 'e senatori' sono soppresse''
sostituire l'articolo 31 con il seguente
:
''Art. 31. – 1. All'articolo 135 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
al primo comma, le parole: 'in seduta comune' sono soppresse;
b)
al settimo comma la parola: 'senatore' è sostituita dalla seguente: 'deputato''';
dopo l'articolo 31 inserire i seguenti
:
''Art. 31-
bis
. – 1. All'articolo 136 della Costituzione, secondo comma, le parole: 'alle Camere' sono sostituite dalle seguenti: ''alla Camera dei deputati''';
Art. 31-
ter
. – 1. All'articolo 138 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
al primo comma le parole: ''da ciascuna Camera'' sono sostituite dalle seguenti: ''dalla Camera dei deputati'';
b)
al secondo comma le parole: ''di una Camera'' sono sostituite dalle seguenti: ''della Camera dei deputati'';
c)
al terzo comma le parole: ''da ciascuna delle Camere'' sono sostituite dalle seguenti: ''dalla Camera dei deputati''».
1.191
ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, LUCIDI, FATTORI, PETROCELLI
Al comma 1, capoverso
«Art. 55»
,
sostituire, ovunque ricorra, le parole:
«Senato delle Autonomie»
, con le seguenti:
«Senato della Repubblica».
1.192
LO MORO, GOTOR, MIGLIAVACCA, RUSSO, BORIOLI, BROGLIA, CUCCA, D'ADDA, DEL BARBA, STEFANO ESPOSITO, FEDELI, FILIPPIN, FORNARO, RITA GHEDINI, GUERRA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, MANASSERO, MUCCHETTI, PEGORER, RICCHIUTI, SONEGO, SANGALLI, SPILABOTTE, TOMASELLI, TRONTI, ZANONI
Al comma 1, capoverso
«Art. 55»,
primo comma, sostituire le parole:
«Senato delle Autonomie»
con le seguenti:
«Senato della Repubblica».
Conseguentemente, agli articoli 2, 4, 8, 9, 10, 12, 30, 31 e 33, ovunque ricorrano, sostituire le parole:
«Senato delle Autonomie»
con le seguenti
: «Senato della Repubblica».
1.193
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 1, alinea
«Art. 55»
primo comma, sostituire le parole:
«Senato delle Autonomie»
con le seguenti:
«Senato della Repubblica»
Conseguentemente sostituire, ovunque ricorrano nell'intero disegno di legge costituzionale, le parole:
«Senato delle Autonomie»
con le seguenti:
«Senato della Repubblica».
1.194
CHITI, GOTOR, CAMPANELLA, DE PETRIS, ALBANO, ANITORI, BAROZZINO, BROGLIA, BUEMI, CASSON, CERVELLINI, CORSINI, CUCCA, D'ADDA, DE CRISTOFARO, DE PIN, DIRINDIN, FORNARO, GAMBARO, GATTI, GIACOBBE, LO GIUDICE, MICHELONI, MINEO, MUCCHETTI, ORELLANA, PEGORER, PETRAGLIA, RICCHIUTI, SILVESTRO, STEFANO, TOCCI, TURANO, BOCCHINO
Al comma 1, capoverso
«Art. 55»
primo comma, sostituire le parole:
«Senato delle Antonomie»
con le seguenti:
«Senato della Repubblica».
Conseguentemente, ovunque ricorrano, sostituire le parole:
«Senato delle Antonomie»
con le seguenti:
«Senato della Repubblica».
1.603
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1, capoverso
«Art. 55»
primo comma, sostituire le parole:
«delle Antonomie»
con le seguenti:
«federale della Repubblica».
Conseguentemente, all'articolo 33, sostituire le parole:
«delle Autonomie»
con le seguenti:
«federale della Repubblica».
1.195
COCIANCICH, PADUA, FAVERO, DEL BARBA, DI GIORGI, MIRABELLI, MOLINARI
Al comma 1, capoverso
«Art. 55»
, primo comma, sostituire le parole
: «Senato delle Autonomie»
con le seguenti:
«Senato dell'Europa e delle Autonomie».
Conseguentemente, agli articoli 2, 4, 8, 9, 10, 12, 30, 31 e 33, ovunque ricorrano, sostituire le parole:
«Senato delle Autonomie»
con le seguenti
: «Senato dell'Europa e delle Autonomie».
1.196
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso
«Art. 55»,
sostituire, ovunque ricorrano, le parole:
«Senato delle Autonomie»
con le seguenti:
«Consiglio federale delle Regioni».
1.197
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso
«Art. 55»,
sostituire, ovunque ricorrano, le parole:
«Senato delle Autonomie»
con le seguenti:
«Consiglio federale della Repubblica».
1.198
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso
«Art. 55»,
sostituire, ovunque ricorrano, le parole:
«Senato delle Autonomie»
con le seguenti:
«Consiglio federale».
1.199
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso
«Art. 55»,
sostituire, ovunque ricorrano, le parole:
«Senato delle Autonomie»
con le seguenti:
«Consiglio dei rappresentanti dei territori».
1.200
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso
«Art. 55»,
sostituire, ovunque ricorrano, le parole:
«Senato delle Autonomie»
con le seguenti:
«Consiglio dei rappresentanti delle autonomie territoriali».
1.201
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso
«Art. 55»,
sostituire, ovunque ricorrano, le parole:
«Senato delle Autonomie»
con le seguenti:
«Consiglio dei rappresentanti delle Regioni».
1.202
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso
«Art. 55»,
sostituire, ovunque ricorrano, le parole:
«Senato delle Autonomie»
con le seguenti:
«Consiglio dei rappresentanti».
1.203
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso
«Art. 55»,
sopprimere, ovunque ricorrano, le parole:
«delle Autonomie».
1.204
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso
«Art. 55»,
sostituire, ovunque ricorrano, le parole:
«delle Autonomie»
con le seguenti:
«federale della Repubblica».
1.205
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1, capoverso «Art. 55», primo comma, sostituire le parole:
«delle Autonomie»
con le seguenti:
«federale della Repubblica»
.
Conseguentemente, sostituire l'articolo 31 con il seguente:
«Art. 31. –
(Elezione dei giudici della Corte costituzionale) – 1.
L'articolo 135 della Costituzione è sostituito dal seguente:
''Art. 135. – La Corte costituzionale e'composta da quindici giudici. Quattro giudici sono nominati dal Presidente della Repubblica; quattro giudici sono nominati dalle supreme magistrature ordinaria e amministrative; tre giudici sono nominati dalla Camera dei deputati e quattro giudici sono nominati dal Senato federale della Repubblica, integrato dai Presidenti delle Giunte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.
I giudici della Corte costituzionale sono scelti fra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni di esercizio.
I giudici della Corte costituzionale sono nominati per nove anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non possono essere nuovamente nominati.
Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall'esercizio delle funzioni. Nei successivi tre anni non può ricoprire incarichi di governo, cariche pubbliche elettive o di nomina governativa o svolgere funzioni in organi o enti pubblici individuati dalla legge.
La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il Presidente, che rimane in carica per un triennio, ed è rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza dall'ufficio di giudice.
L'ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento, di un Consiglio regionale, con l'esercizio della professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge.
Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per le leggibilità a deputato, che la Camera dei deputati compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari».
1.206
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1, capoverso
«Art. 55»,
sostituire il quarto comma con il seguente:
«Il Senato federale della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto su base regionale».
Conseguentemente:
All'articolo 1, comma 1, capoverso «Art. 55»,
comma 1, sostituire le parole:
«delle Autonomie»,
con le parole:
«federale della Repubblica».
1.207
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1, capoverso
«Art. 55»,
primo comma, sostituire le parole:
«delle Autonomie»,
con le seguenti:
«federale della Repubblica».
1.208
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1, capoverso
«Art. 55»,
comma 1, sostituire le parole:
«delle Autonomie»,
con le seguenti:
«federale della Repubblica».
Conseguentemente, all'articolo 31, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1,
«Art. 135»,
comma 1, lettera
a)
sostituire le parole: «delle Autonomie» con le parole:
« federale della Repubblica»;
b) dopo il comma l, aggiungere il seguente:
«1-
bis
. L'articolo 3 della legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2, è sostituito dal seguente:
''Art. 3. –
1
. I giudici della Corte costituzionale nominati dal Senato federale della Repubblica e quelli nominati dalla Camera dei deputati sono eletti a scrutinio segreto e con la maggioranza dei due terzi dei componenti la rispettiva Assemblea. Per gli scrutini successivi al terzo è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dei componenti la rispettiva Assemblea».
1.209
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1, capoverso
«Art. 55»,
comma 1, sostituire le parole:
«delle Autonomie»,
con le seguenti:
«federale della Repubblica».
Conseguentemente, all'articolo 31, comma 1, capoverso «Art. 135», lettera a), sostituire le parole:
«delle Autonomie»
con le seguenti:
«federale della Repubblica».
1.210
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1, capoverso
«Art. 55»,
comma 1, sostituire le parole:
«delle Autonomie»,
con le seguenti:
«federale della Repubblica».
Conseguentemente, all'articolo 31, comma 1, capoverso «Art. 135», sostituire la lettera a) con la seguente:
«
a)
la Corte costituzionale è composta da quindici giudici. Quattro giudici sono nominati dal Presidente della Repubblica; quattro giudici sono nominati dalle supreme magistrature ordinaria e amministrative; tre giudici sono nominati dalla Camera dei deputati e quattro giudici seno nominati dal Senato federale della Repubblica, integrato dai Presidenti delle Giunte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano».
1.212
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1, capoverso
«Art. 55»,
comma 1, sostituire le parole:
«delle Autonomie»,
con le seguenti:
«federale della Repubblica».
Conseguentemente, dopo l'articolo 30, inserire il seguente:
«Art. 30-
bis.
(Leggi regionali ed interesse nazionale della Repubblica)
1. All'articolo 127 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente:
''Il Governo, qualora ritenga che una legge regionale o parte di essa pregiudichi l'interesse nazionale della Repubblica, entro quindici giorni dalla sua pubblicazione invita la Regione a rimuovere le disposizioni pregiudizievoli. Qualora entro i successivi quindici giorni il Consiglio regionale non rimuova la causa del pregiudizio, il Governo, entro gli ulteriori quindici giorni, sottopone la questione al Senato federale della Repubblica che, entro gli ulteriori quindici giorni; con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei propri componenti, può annullare la legge o sue disposizioni. Il Presidente della Repubblica, entro i successivi dieci giorni, emana il conseguente decreto di annullamento''».
1.213
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1, capoverso
«Art. 55»,
comma 1, sostituire le parole:
«delle Autonomie»,
con le seguenti:
«federale della Repubblica».
Conseguentemente,
s
ostituire l'articolo 30, con il seguente:
«Art. 30. — 1. All'articolo 126, primo comma, della Costituzione, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: ''Il decreto è adottato previo parere del Senato federale della Repubblica».
1.214
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1, capoverso
«Art. 55»,
comma 1, sostituire le parole:
«delle Autonomie»,
con le seguenti:
«federale della Repubblica».
Conseguentemente, all'articolo 30, comma 1, capoverso «Art. 126», primo comma, sostituire le parole
: «delle Autonomie»,
con le seguenti
: «federale della Repubblica».
1.215
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso «
Art. 55
», sostituire, ovunque ricorrano, le parole:
«delle Autonomie»
, con le seguenti:
«federale delle autonomie e delle garanzie».
1.216
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso «
Art. 55
», sostituire, ovunque ricorrano, le parole:
«delle Autonomie»
, con le seguenti:
«federale delle garanzie e delle autonomie».
1.217
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso «
Art. 55
», sostituire, ovunque ricorrano, le parole:
«delle Autonomie»
, con le seguenti:
«della Repubblica».
1.218
MUSSINI, BIGNAMI, PEPE, DE PIN
Al comma 1, capoverso «
Art. 55
», al primo comma sostituire le parole:
«delle Autonomie»
, con le seguenti:
«della Repubblica».
1.371
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1, capoverso
«Art. 55»,
al primo comma, sostituire le parole:
«Senato delle Autonome»
con le seguenti:
«Senato federale della Repubblica».
1.219
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso «
Art. 55
», sostituire, ovunque ricorrano, le parole:
«delle Autonomie»
, con la seguente:
«federale».
1.220
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso «
Art. 55
», sostituire, ovunque ricorrano, le parole:
«delle Autonomie»
, con le seguenti:
«federale delle Regioni».
1.221
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso «
Art. 55
», sostituire, ovunque ricorrano, le parole:
«delle Autonomie»
, con le seguenti:
«delle Regioni».
1.222
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso «
Art. 55
», sostituire, ovunque ricorrano, le parole:
«delle Autonomie»
, con le seguenti:
«federale dei territori».
1.223
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso «
Art. 55
», sostituire, ovunque ricorrano, le parole:
«delle Autonomie»
, con le seguenti:
«dei territori».
1.224
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso «
Art. 55
», sostituire, ovunque ricorrano, le parole:
«delle Autonomie»
, con le seguenti:
«federale delle autonomie».
1.225
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso «
Art. 55
», sostituire, ovunque ricorrano, le parole:
«delle Autonomie»
, con le seguenti:
«delle autonomie».
1.226
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso
«Art. 55»,
sostituire, ovunque ricorrano, le parole:
«delle Autonomie»
con le seguenti:
«delle garanzie».
1.227
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso
«Art. 55»,
sostituire, ovunque ricorrano, le parole:
«delle Autonomie»
con le seguenti:
«delle autonomie e delle garanzie».
1.228
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso
«Art. 55»,
sostituire, ovunque ricorrano, le parole:
«delle Autonomie»
con le seguenti:
«delle garanzie e delle autonomie».
1.229
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso
«Art. 55»,
sostituire, ovunque ricorrano, le parole:
«delle Autonomie»
con le seguenti:
«dei rappresentanti».
1.230
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso
«Art. 55»,
sopprimere il secondo, il terzo, il quarto e il quinto comma.
1.231
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso
«Art. 55»,
sopprimere il secondo, il terzo e il quarto comma.
1.232
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso
«Art. 55»,
sopprimere il secondo, il terzo e il quinto comma.
1.233
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso
«Art. 55»,
sopprimere il secondo e il terzo comma.
1.234
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso
«Art. 55»,
sopprimere il secondo, il quarto e il quinto comma.
1.235
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso
«Art. 55»,
sopprimere il secondo e il quarto comma.
1.236
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso
«Art. 55»,
sopprimere il secondo e il quinto comma.
1.238
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso
«Art. 55»,
sostituire il secondo, il terzo e il quarto comma con il seguente:
«La Camera dei deputati e il Senato esercitano le stesse funzioni ed hanno gli stessi poteri e attribuzioni».
1.239
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso
«Art. 55»,
sostituire il secondo, il terzo e il quarto comma con il seguente:
«La Camera dei deputati e il Senato esercitano le stesse funzioni».
1.240
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso
«Art. 55»,
sostituire il secondo, il terzo e il quarto comma con il seguente:
«Le Camere esercitano le stesse funzioni ed hanno gli stessi poteri e attribuzioni».
1.241
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso
«Art. 55»
, sostituire il secondo, il terzo e il quarto comma con il seguente:
«Fatta salva la titolarità del rapporto di fiducia con il Governo, che spetta alla Camera dei deputati, le Camere esercitano le stesse funzioni, con parità di poteri e di attribuzioni».
1.242
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso
«Art. 55»
, sostituire il secondo, il terzo e il quarto comma con il seguente:
«Con la sola eccezione del potere di accordare e revocare la fiducia al Governo, che spetta alla Camera dei deputati, le due Camere esercitano le stesse funzioni, con parità di poteri e di attribuzioni».
1.243
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso
«Art. 55»
, sostituire il secondo, il terzo e il quarto comma con il seguente:
«Le Camere hanno identici poteri e attribuzioni ed esercitano identiche funzioni, ma solo la Camera dei deputati può accordare e revocare la fiducia al Governo.».
1.244
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso
«Art. 55»
, sostituire il secondo, il terzo e il quarto comma con i seguenti:
«Le Camere rappresentano la Nazione.
La Camera dei deputati accorda e revoca, secondo modalità stabilite dalla Costituzione e dal regolamento, la fiducia al Governo ed esercita la funzione legislativa.
Il Senato esercita, al pari della Camera, la funzione legislativa.».
1.245
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso
«Art. 55»
, sostituire il secondo, il terzo e il quarto comma con i seguenti:
«Le Camere rappresentano la Nazione ed esercitano la funzione legislativa.
La Camera dei deputati accorda e revoca, secondo modalità stabilite dalla Costituzione e dal regolamento, la fiducia al Governo.».
1.246
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso
«Art. 55»
, sostituire il secondo, il terzo e il quarto comma con i seguenti:
«Le Camere rappresentano la Nazione ed esercitano collettivamente la funzione legislativa nelle materie indicate dalla Costituzione.
La Camera dei deputati accorda e revoca, secondo modalità stabilite dalla Costituzione e dal regolamento, la fiducia al Governo. Esercita la funzione legislativa nelle materie riservate alla competenza esclusiva dello Stato.
Il Senato esercita la funzione legislativa in tutte le altre materie».
1.247
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso
«Art. 55»
, sostituire il secondo, il terzo e il quarto comma con i seguenti:
«La sola Camera dei deputati accorda e revoca la fiducia al Governo.
Il Senato esercita la funzione legislativa al pari della Camera dei deputati.».
1.248
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso
«Art. 55»
, sopprimere il secondo comma.
1.249
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1 capoverso
«Art. 55»
, sopprimere il secondo comma.
1.250
PAGLIARI, DI GIORGI, MIRABELLI, LEPRI, LUMIA, CANTINI, PADUA, FAVERO, CIRINNÀ, SCALIA, PEZZOPANE
Al comma 1, capoverso
«Art. 55»
, sostituire il secondo comma con il seguente:
«Ciascun membro del Parlamento rappresenta la Nazione».
1.251
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso
«Art. 55»
, sostituire il secondo comma con il seguente:
«Ciascuna Camera è eletta a suffragio universale e diretto».
1.252
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso
«Art. 55»
, sostituire il secondo comma con il seguente:
«Entrambe le Camere sono elette a suffragio universale e diretto».
1.253
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso
«Art. 55»
, sostituire il secondo comma con il seguente:
«Ambedue le Camere sono elettive».
1.254
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso «
Art. 55
»
,
sostituire il secondo comma con il seguente
:
«Deputati e senatori sono eletti a suffragio universale e diretto».
1.255
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso
«Art. 55»
, sostituire il secondo comma con il seguente:
«I membri delle Camere sono eletti a suffragio universale e diretto».
1.256
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso
«Art. 55»,
sostituire il secondo comma con il seguente:
«I membri del Parlamento sono eletti a suffragio universale e diretto.».
1.257
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso
«Art. 55»,
secondo comma, sostituire le parole:
«Ciascun membro della Camera dei deputati rappresenta»
con le seguenti:
«Entrambe le Camere rappresentano».
1.258
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso «
Art. 55
», secondo comma, sostituire le parole:
«Ciascun membro della Camera dei deputati rappresenta»
con le seguenti:
«Le Camere rappresentano collettivamente».
1.259
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso
«Art. 55»,
secondo comma, sostituire le parole:
«Ciascun membro della Camera dei deputati rappresenta»
con le seguenti:
«Le Camere rappresentano».
1.260
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso
«Art. 55»,
secondo comma, sostituire le parole:
«Ciascun membro della Camera dei deputati rappresenta»
con le seguenti:
«Il Senato e la Camera rappresentano».
1.261
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso
«Art. 55»,
secondo comma, sostituire le parole:
«Ciascun membro della Camera dei deputati rappresenta»
con le seguenti:
«La Camera e il Senato rappresentano insieme».
1.262
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso
«Art. 55»,
secondo comma, sostituire le parole:
«Ciascun membro della Camera dei deputati rappresenta»
con le seguenti:
«La Camera e il Senato rappresentano».
1.263
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso
«Art. 55»,
secondo comma, sostituire le parole:
«Ciascun membro della Camera dei deputati rappresenta»
con le seguenti:
«I membri del Parlamento rappresentano».
1.264
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso
«Art. 55»,
secondo comma, sostituire le parole:
«Ciascun membro della Camera dei deputati rappresenta»
con le seguenti:
«I membri delle Camere rappresentano».
1.265
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso
«Art. 55»,
secondo comma, sostituire le parole:
«Ciascun membro della»
con la seguente:
«La».
1.266
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso
«Art. 55»,
secondo comma, sostituire le parole:
«membro della Camera dei deputati»
con le seguenti:
«deputato o senatore è eletto dai cittadini e».
1.267
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso
«Art. 55»,
secondo comma, sostituire le parole:
«membro della Camera dei deputati»
con le seguenti:
«senatore o deputato è eletto dai cittadini e».
1.268
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso
«Art. 55»,
secondo comma, sostituire le parole:
«membro della Camera dei deputati»
con le seguenti:
«senatore è eletto dai cittadini e».
1.269
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso
«Art. 55»,
secondo comma, sostituire le parole:
«membro della Camera dei deputati»
con le seguenti:
«deputato è eletto dai cittadini e».
1.270
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso
«Art. 55»,
secondo comma, dopo la parola:
«membro»,
inserire le seguenti:
«del Senato delle Autonomie e».
1.271
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso
«Art. 55»,
secondo comma, dopo la parola:
«membro»,
inserire le seguenti:
«del Senato e».
1.272
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso
«Art. 55»,
secondo comma, sostituire le parole:
«della Camera dei deputati»
con le seguenti:
«del Senato delle Autonomie».
1.273
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso
«Art. 55»,
secondo comma, sostituire le parole:
«della Camera dei deputati»
con le seguenti:
«del Senato».
1.274
CHITI, DE PETRIS, CAMPANELLA, ALBANO, ANITORI, BAROZZINO, BOCCHINO, BROGLIA, BUEMI, CASALETTO, CASSON, CERVELLINI, CORSINI, CUCCA, D'ADDA, DE CRISTOFARO, DIRINDIN, GAMBARO, GATTI, GIACOBBE, LO GIUDICE, MICHELONI, MINEO, MUCCHETTI, PETRAGLIA, RICCHIUTI, SILVESTRO, STEFANO, TOCCI, TURANO, URAS
Al comma 1, capoverso
«Art. 55»,
secondo comma, sostituire le parole:
«della Camera dei deputati»
con le seguenti:
«del Parlamento».
1.275
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 1, alinea
«Art. 55»
secondo comma, sostituire le parole:
«della Camera dei deputati»
con le seguenti:
«del Parlamento».
1.276
MUSSINI, BIGNAMI, PEPE, CAMPANELLA, DE PIN
Al comma 1, capoverso
«Art. 55»,
al secondo comma sostituire le parole:
«della Camera dei deputati»
con le seguenti:
«del Parlamento».
1.277
CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, LUCIDI, FATTORI, PETROCELLI
Al comma 1, capoverso
«Art. 55»,
secondo comma, sostituire le parole:
«della Camera dei deputati»,
con le seguenti:
«del Parlamento».
1.278
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso
«Art. 55»
,
secondo comma, sostituire le parole:
«della Camera dei deputati»
con le seguenti:
«del Parlamento».
1.279
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 1, alinea
«Art. 55»
secondo comma, dopo le parole:
«della Camera dei deputati»
inserire le seguenti:
«e del Senato della Repubblica».
1.280
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso
«Art. 55»
secondo comma, dopo la parola:
«deputati»
inserire le seguenti:
«e del Senato della Repubblica».
1.281
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1, capoverso
«Art. 55»
secondo comma, dopo le parole:
«Camera dei deputati»
inserire le seguenti:
«e del Senato delle autonomie e delle regioni della Repubblica».
1.282
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1, capoverso
«Art. 55»
secondo comma, dopo le parole:
«Camera dei deputati»
inserire le seguenti:
«e del Senato delle Autonomie regionali».
1.283
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1, capoverso
«Art. 55»
comma 2, dopo le parole:
«Camera dei deputati»
inserire le seguenti:
«e del Senato delle Autonomie repubblicane».
1.284
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso
«Art. 55»,
secondo comma, dopo la parola:
«deputati»
inserire le seguenti:
«e del Senato delle Autonomie».
1.285
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1, capoverso
«Art. 55»
secondo comma, dopo le parole:
«Camera dei deputati»
inserire le seguenti:
«e del Senato delle Autonomie».
1.286
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1, capoverso «Art. 55», secondo comma, dopo le parole:
«Camera dei deputati»
, inserire le-seguenti:
«e del Senato delle regioni».
1.287
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso «
Art. 55
», secondo comma, dopo la parola:
«deputati»
, inserire le seguenti:
«e del Senato».
1.288
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso «
Art. 55
», secondo comma, dopo la parola:
«deputati»
, inserire le seguenti:
«è eletto dai cittadini e».
1.289
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso «Art. 55», secondo comma, dopo la parola
«deputati»
, inserire le seguenti:
«esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato e».
1.290
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1, capoverso «
Art. 55
», secondo comma, sostituire le parole:
«rappresenta la Nazione»
, con le seguenti:
«rappresenta la sovranità nazionale detenuta dal Popolo».
1.291
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1, capoverso «
Art. 55
», secondo comma, sostituire le parole:
«rappresenta la Nazione»
, con le seguenti:
«rappresenta i cittadini».
1.292
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1, capoverso «
Art. 55
», secondo comma, sostituire le parole:
«rappresenta la Nazione»
, con le seguenti:
«rappresenta la nazione e il Popolo».
1.293
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1, capoverso «
Art. 55
», secondo comma, sostituire le parole:
«rappresenta la Nazione»
, con le seguenti:
«rappresenta il Popolo».
1.294
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso «
Art. 55»,
secondo comma, sostituire le parole:
«rappresenta la Nazione»
, con le seguenti:
«è eletto dai cittadini».
1.295
MARAN
Al comma 1, capoverso «
Art. 55
», secondo comma, dopo le parole:
«rappresenta la Nazione»
, aggiungere le seguenti:
«ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato».
Conseguentemente:
- sopprimere l'articolo 5;
-
all'articolo 32, dopo il sesto comma inserire il seguente
: «7. L'articolo 67 della Costituzione è abrogato».
1.296
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso «
Art. 55
», secondo comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato».
1.297
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso «
Art. 55
», sopprimere il terzo, il quarto e il quinto comma.
1.298
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso «
Art. 55
», sopprimere il terzo e il quarto comma.
1.299
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso «
Art. 55
», sopprimere il terzo e il quinto comma.
1.300
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso «
Art. 55
», sopprimere il terzo comma.
1.301
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1 capoverso
«Art. 55»,
sopprimere il terzo comma.
1.302
MUSSINI, BIGNAMI, PEPE, DE PIN
Al comma 1, capoverso «
Art. 55
», sostituire il terzo comma con il seguente:
«Il Parlamento è titolare del rapporto di fiducia con il Governo ed esercita la funzione di indirizzo politico, la funzione legislativa e quella di controllo dell'operato del Governo, secondo le modalità stabilite dalla Costituzione».
1.303
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso
«Art. 55»,
sostituire il terzo comma con il seguente:
«Le Camere esercitano collettivamente la funzione di indirizzo politico, la funzione legislativa e la funzione di controllo dell'operato del Governo. Accordano e possono revocare la fiducia al Governo.».
1.304
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso
«Art. 55»,
terzo comma, alle parole:
«La Camera»,
premettere le seguenti:
«Al pari del Senato,».
1.305
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso
«Art. 55»,
terzo comma, alle parole:
«La Camera»,
premettere le seguenti:
«Insieme al Senato».
1.306
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1,capoverso
«Art. 55»,
terzo comma, sostituire le parole:
«La Camera dei deputati»
con le seguenti:
«Il Senato».
1.307
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso
«Art. 55»,
terzo comma, sostituire le parole:
«La Camera dei deputati»
con le seguenti:
«Il Parlamento in seduta comune».
1.308
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso
«Art. 55»,
terzo comma, sostituire le parole:
«La Camera dei deputati»
con le seguenti:
«Il Parlamento».
1.309
CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, FATTORI, PETROCELLI
Al comma 1, capoverso
«Art. 55»
,
terzo comma, sostituire le parole:
«La Camera dei deputati»,
con le seguenti:
«Il Parlamento».
1.310
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso
«Art. 55»,
terzo e quarto comma, sostituire le parole da:
«è titolare»
fino a:
«impatto delle»
con le seguenti:
«formula pareri sulle».
1.311
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso
«Art. 55»,
terzo e quarto comma, sostituire le parole da:
«è titolare»
fino a:
«impatto delle»
con le seguenti:
«può valutare le».
1.312
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso
«Art. 55»,
terzo e quarto comma, sopprimere le parole da:
«è titolare»
fino a:
«proprio regolamento,».
1.313
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso
«Art. 55»,
terzo e quarto comma, sostituire le parole da:
«è titolare»
fino a:
«Partecipa»
con le seguenti:
«può partecipare».
1.314
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso
«Art. 55»,
terzo e quarto comma, sopprimere le parole da:
«è titolare»
fino a:
«i Comuni.».
1.315
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso
«Art. 55»,
terzo e quarto comma, sostituire le parole da:
«è titolare»
fino a:
«legislativa ed esercita»
con le seguenti:
«può esercitare».
1.316
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso «
Art. 55
», terzo e quarto comma, sopprimere le parole da:
«è titolare»
, fino a:
«legislativa ed».
1.317
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso «
Art. 55
», terzo e quarto comma, sostituire le parole da:
«è titolare»
, fino a:
«Concorre»
, con le seguenti:
«può concorrere».
1.318
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso «
Art. 55
», terzo e quarto comma, sopprimere le parole da:
«è titolare»
, fino a:
«territoriali».
1.319
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso «
Art. 55
», terzo e quarto comma, sopprimere le parole da:
«è titolare»
, fino a:
«Autonomie».
1.320
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso «
Art. 55
», terzo e quarto comma, sostituire le parole da:
«è titolare»
, fino a:
«proprio regolamento, svolge»
, con le seguenti:
«può svolgere».
1.321
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso «
Art. 55
», terzo comma, sostituire le parole da:
«è titolare»
, fino alla fine del comma con le seguenti:
«accorda e revoca la fiducia al Governo».
1.322
CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, LUCIDI, FATTORI
Al comma 1, capoverso
«Art. 55»
, terzo comma, sostituire le parole:
«è titolare del rapporto di fiducia con il Governo»
, con le seguenti:
«accorda o revoca la fiducia al Governo».
1.323
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso «
Art. 55
», terzo comma, sostituire le parole da:
«è titolare»
, fino a
«dell'operato del»
, con le seguenti:
«accorda e revoca la fiducia».
1.324
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso «
Art. 55
», terzo comma, sostituire le parole da:
«è titolare»
, fino a:
«dell'operato del»
, con le seguenti:
«vigila sul».
1.325
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso «
Art. 55
», terzo comma, sostituire le parole da:
«è titolare»
, fino a:
«dell'operato»
, con le seguenti:
«vigila suil'operato».
1.326
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso «
Art. 55
», terzo comma, sostituire le parole da:
«è titolare»
, fino a:
«dell'operato»
, con le seguenti:
«controlla l'operato».
1.327
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso «
Art. 55
», terzo comma, sostituire le parole da:
«è titolare»
, fino a:
«quella»
, con le seguenti:
«esercita la funzione».
1.328
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso «
Art. 55
», terzo comma, sostituire le parole da:
«è titolare»
, fino a:
«politico,»
con le seguenti:
«esercita».
1.329
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso «
Art. 55
», terzo comma, sopprimere le parole:
«è titolare del rapporto di fiducia con il Governo ed».
1.330
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso «
Art. 55
», terzo comma, sostituire le parole:
«è titolare del rapporto di fiducia con il»
, con le seguenti:
«accorda e revoca la fiducia al».
1.331
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso
«Art. 55»
terzo e quarto comma, sopprimere le parole da:
«ed esercita»
fino alla fine del quarto comma.
1.332
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso
«Art. 55»,
terzo e quarto comma, sostituire le parole da:
«ed esercita»
fino a:
«dell'impatto»
con le seguenti:
«e valuta l'impatto».
1.333
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso
«Art. 55»,
terzo e quarto comma, sostituire le parole da:
«ed esercita»
fino a:
«dal proprio regolamento, svolge»
con le seguenti:
«e può svolgere».
1.334
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso
«Art. 55»,
terzo e quarto comma, sostituire le parole da:
«ed esercita»
fino a:
«dal proprio regolamento,»
con le seguenti:
«e svolge».
1.335
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso
«Art. 55»,
terzo e quarto comma, sostituire le parole da:
«ed esercita»
fino a:
«Partecipa»
con le seguenti:
«e può partecipare».
1.336
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso
«Art. 55»,
terzo e quarto comma, sostituire le parole da:
«ed esercita»
fino a:
«i Comuni.» con la seguente: «e».
1.337
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso «
Art. 55
», terzo e quarto comma, sostituire le parole da:
«ed esercita»
fino a:
«Concorre»
con le seguenti:
«e può concorrere».
1.338
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso
«Art. 55»,
terzo e quarto comma, sostituire le parole da:
«ed esercita»
fino a:
«territoriali»
con la seguente:
«e concorre».
1.339
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso
«Art. 55»,
terzo comma, sopprimere le parole da:
«ed eseicita»
fino alla fine del terzo comma.
1.340
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso
«Art. 55»,
terzo comma, dopo le parole:
«ed esercita»,
inserire le seguenti:
«, insieme con il Senato,».
1.341
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso
«Art. 55»,
terzo comma, dopo le parole:
«ed esercita»,
inserire le seguenti:
«, con il Senato,».
1.342
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso
«Art. 55»,
terzo comma, dopo le parole:
«ed esercita»,
inserire le seguenti:
«, al pari del Senato,».
1.343
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso
«Art. 55»,
terzo comma, sopprimere le parole:
«la funzione di indirizzo politico,».
1.344
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Ai comma 1, capoverso
«Art. 55»,
terzo e quarto comma, sopprimere le parole da:
«la funzione di indirizzo politico»
con le seguenti:
«legislativa ed esercita».
1.345
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso
«Art. 55»,
terzo comma, sopprimere le parole:
«di indirizzo politico, la funzione legislativa e quella».
1.346
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso «
Art. 55
», terzo comma, sopprimere le parole:
«di indirizzo politico, la funzione».
1.347
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso «
Art. 55
», terzo comma, sopprimere le parole:
«indirizzo politico, la funzione legislativa e quella di».
1.348
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso «
Art. 55
», terzo comma, sopprimere le parole:
«politico, la funzione legislativa e quella di controllo».
1.349
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso «
Art. 55
», terzo comma, sopprimere le parole:
«politico, la funzione legislativa e quella».
1.350
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso «
Art. 55
», terzo comma, sopprimere le parole:
«, la funzione legislativa e quella di controllo dell'operato del Governo».
1.351
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso «
Art. 55
», terzo comma, sostituire le parole:
«, la funzione legislativa e quella di controllo dell'operato del Governo»
, con le seguenti:
«e la funzione legislativa».
1.352
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 1, alinea «
Art. 55
», terzo comma, sopprimere le parole:
«e quella di controllo dell'operato del Governo».
1.353
CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, LUCIDI, FATTORI, PETROCELLI
Al comma 1, capoverso
«Art. 55»
,
al terzo comma, sostituire le parole:
« e quella di controllo dell'operato del Governo»
, con le seguenti:
«. Il Parlamento esercita la funzione di controllo dell'operato del Governo».
1.354
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso «
Art. 55
», sopprimere il quarto e il quinto comma.
1.355
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso «
Art. 55
», sopprimere il quarto comma.
1.356
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1, capoverso «
Art. 55
»,, sopprimere il quarto comma.
1.357
COCIANCICH, GINETTI, FISSORE, FEDELI, CANDIANI, GUERRIERI PALEOTTI, PICCINELLI, TARQUINIO, MIRABELLI, CHITI, CARDINALI, BERGER, RITA GHEDINI, FAVERO, MUSSINI
Al comma 1, capoverso «
Art. 55
», apportare le seguenti modificazioni:
a)
sostituire il quarto comma con il seguente
:
«Il Senato della Repubblica concorre, secondo modalità stabilite dalla Costituzione, alla funzione legislativa ed esercita la funzione di raccordo tra l'Unione europea, lo Stato e le Regioni, le Città metropolitane e i Comuni. Svolge attività di verifica dell'attuazione delle leggi dello Stato e di valutazione dell'impatto delle politiche pubbliche sul territorio».
b)
sostituire il quinto comma con il seguente
:
«La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica partecipano alle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione degli atti normativi dell'Unione europea. Esercitano il controllo sull'applicazione dei principi di Sussidiarietà e proporzionalità e gli altri poteri spettanti ai Parlamenti nazionali secondo le procedure previste dai Trattati europei. Partecipano alle forme di cooperazione interparlamentare con il Parlamento europeo e gli altri Parlamenti nazionali».
1.358
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 1, capoverso «
Art. 55
», sostituire il quarto comma con il seguente:
«Il Senato della Repubblica esercita, secondo modalità stabilite dalla Costituzione, la funzione legislativa esclusiva nel recepimento del diritto dell'Unione europea e nelle materie di legislazione concorrente. È titolare in via esclusiva della funzione di controllo dell'operato del Governo e sulla Pubblica amministrazione e svolge, secondo quanto previsto dal proprio regolamento, un potere esclusivo di inchiesta e una funzione di controllo costituzionale sui disegni di legge in discussione alla Camera dei deputati e sugli atti aventi forza di legge e una funzione di controllo di merito sulle leggi regionali, ritenute dal Governo in contrasto con gli interessi nazionali o di altre regioni, nonché di verifica dell'attuazione delle leggi dello Stato e di valutazione dell'impatto delle politiche pubbliche sul territorio. Esercita la funzione di raccordo tra lo Stato e le Regioni, le Città metropolitane e i Comuni».
1.359
GOTOR, LO MORO, MIGLIAVACCA, RUSSO, BORIOLI, BROGLIA, CUCCA, DEL BARBA, STEFANO ESPOSITO, FEDELI, FILIPPIN, FORNARO, RITA GHEDINI, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, MANASSERO, PEGORER, SANGALLI, SONEGO, SPILABOTTE, TOMASELLI, VACCARI, ZANONI, ZAVOLI
Al comma 1, capoverso «
Art. 55
.», sostituire il quarto comma con il seguente:
«Il Senato è la camera che rappresenta le Regioni e le autonomie. Concorre, nei casi e secondo modalità stabilite dalla Costituzione, alla funzione legislativa ed esercita la funzione di raccordo tra lo Stato e le Regioni, le Città metropolitane e i Comuni. Partecipa alle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione degli atti normativi dell'Unione europea. Esercita le funzioni di controllo dell'attività delle pubbliche amministrazioni, di verifica dell'attuazione delle leggi dello Stato, nonché di controllo e di valutazione delle politiche pubbliche. Esprime pareri sulle nomine di competenza del Governo».
1.360
MUSSINI, BIGNAMI, PEPE, CAMPANELLA, DE PIN
Al comma 1, capoverso «
Art. 55
», sostituire il quarto comma con il seguente:
«Il Senato della Repubblica è organo di garanzia e rappresenta anche le autonomie territoriali. Esercita la funzione di raccordo tra lo Stato e le Regioni, le Città metropolitane e i Comuni. Partecipa alle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione degli atti normativi dell'Unione europea e, secondo quanto previsto dal proprio regolamento, svolge attività di verifica dell'attuazione delle leggi dello Stato e di valutazione dell'impatto delle politiche pubbliche sul territorio.».
1.361
BISINELLA
Al comma 1, capoverso
«Art. 55»,
sostituire le parole da:
«Il Senato»
fino a:
«pubbliche sul territorio»
con le seguenti:
«Il Senato è la camera che rappresenta le Regioni e le altre autonomie territoriali. Concorre, nei casi e secondo modalità stabilite dalla Costituzione, alla funzione legislativa ed esercita la funzione di raccordo tra lo Stato e le Regioni, le Città metropolitane e i Comuni. Partecipa alle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione degli atti normativi dell'Unione europea. Esercita le funzioni di controllo dell'attività delle pubbliche amministrazioni, di verifica dell'attuazione delle leggi dello Stato, nonché di controllo e di valutazione delle politiche pubbliche. Esprime pareri vincolanti sulle nomine di competenza del Governo».
1.362
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma l, capoverso
«Art. 55»,
sostituire il quarto comma con il seguente:
«La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per cinquecento e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti».
1.363
BISINELLA
Al comma 1, capoverso
«Art. 55»,
sostituire le parole da:
«Il Senato»
fino a:
«pubbliche sul territorio»
con le seguenti:
«Il Senato è la camera che rappresenta le Regioni e le altre autonomie territoriali. Concorre, nei casi e secondo modalità stabilite dalla Costituzione, alla funzione legislativa ed esercita la funzione di raccordo tra lo Stato e le Regioni, le Città metropolitane e i Comuni. Partecipa alle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione degli atti normativi dell'Unione europea. Esercita le funzioni di valutazione dell'attività delle pubbliche amministrazioni, di verifica dell'attuazione delle leggi dello Stato, nonché di controllo e di valutazione delle politiche pubbliche. Esprime pareri vincolanti sulle nomine di competenza del Governo».
1.364
CHITI, CAMPANELLA, DE PETRIS, ALBANO, ANITORI, BAROZZINO, BOCCHINO, BROGLIA, BUEMI, CASALETTO, CASSON, CERVELLINI, CORSINI, CUCCA, D'ADDA, DE CRISTOFARO, DIRINDIN, GAMBARO, GATTI, GIACOBBE, LO GIUDICE, MICHELONI, MINEO, MUCCHETTI, PETRAGLIA, RICCHIUTI, SILVESTRO, STEFANO, TOCCI, TURANO, URAS
Al comma 1, capoverso
«Art. 55»,
quarto comma, sostituire le parole:
« Il Senato delle Autonomie rappresenta le istituzioni territoriali. Concorre, secondo modalità»
con le seguenti:
«Il Senato della Repubblica concorre, secondo le modalità».
1.365
PAGLIARI, MIRABELLI, DI GIORGI, LEPRI, LUMIA, CANTINI, PADUA, SCALIA, FAVERO, CIRINNÀ, PEZZOPANE
Al comma 1, capoverso
«Art. 55»,
al quarto comma le parole:
«Il Senato delle Autonomie rappresenta le istituzioni territoriali. Concorre,»
sono sostituite dalle seguenti:
«Il Senato delle Autonomie concorre».
1.366
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1, capoverso
«Art. 55»,
quarto comma, sopprimere il primo periodo
.
1.367
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1, capoverso
«Art. 55»,
quarto comma, sostituire il primo periodo con il seguente:
«Il Senato delle Autonomie rappresenta le comunità territoriali nelle istituzioni europee».
1.368
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1, capoverso
«Art. 55»,
quarto comma, sostituire il primo periodo con il seguente:
«Il Senato federale della Repubblica rappresenta le comunità territoriali nelle istituzioni europee».
1.369
CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, FATTORI
Al comma 1, capoverso
«Art. 55»
, quarto comma, sostituire il primo periodo con il seguente:
«Il Senato della Repubblica rappresenta le collettività territoriali nell'ambito della Nazione».
1.370
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1, capoverso
«Art. 55»,
quarto comma, sostituire il primo periodo con il seguente
: «Il Senato delle Autonomie rappresenta le comunità territoriali».
1.372
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma l, capoverso
«Art. 55»,
al quarto comma, primo, secondo e terzo periodo, sopprimere le parole da:
«delle Autonomie»
fino a:
«proprio regolamento,».
1.373
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma l, capoverso
«Art. 55»,
al quarto comma, primo, secondo e terzo periodo, sostituire le parole da:
«delle Autonomie»
fino a:
«regolamento, svolge»
con la seguente:
«può svolgere».
1.374
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma l, capoverso
«Art. 55»,
al quarto comma, primo, secondo e terzo periodo, sostituire le parole da:
«delle Autonomie»
fino a:
«Partecipa alle»
con la seguente:
«è titolare delle».
1.375
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma l, capoverso
«Art. 55»,
quarto comma, primo, secondo e terzo periodo, sostituire le parole da:
«delle Autonomie» fino a «Partecipa alle»
con la seguente
: «assume le».
1.376
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso
«Art. 55»,
quarto comma, primo, secondo e terzo periodo, sostituire le parole da:
«delle Autonomie»
fino a
«Partecipa»
con la seguente:
«può partecipare»
1.377
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso
«Art. 55»,
quarto comma, primo, secondo e terzo periodo, sopprimere le parole da:
«delle Autonomie»
fino a
«i Comuni.»
1.378
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso
«Art. 55»,
quarto comma, primo e secondo periodo, sostituire le parole da:
«delle Autonomie»
fino a
«metropolitane e»
con la seguente:
«rappresenta».
1.379
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso
«Art. 55»,
quarto comma, primo e secondo periodo, sostituire le parole da:
«delle Autonomie»
fino a
«le Regioni,»
con la seguente:
«rappresenta».
1.380
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso
«Art. 55»,
quarto comma, primo e secondo periodo, sostituire le parole da:
«delle Autonomie»
fino a
«lo Stato e»
con la seguente:
«rappresenta».
1.381
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso
«Art. 55»,
quarto comma, primo e secondo periodo, sostituire le parole da:
«delle Autonomie»
fino a
«raccordo tra»
con la seguente:
«rappresenta».
1.382
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso
«Art. 55»,
quarto comma, primo e secondo periodo, sostituire le parole da:
«delle Autonomie»
fino a
«funzione di»
con la seguente:
«rappresenta l'organo di».
1.383
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso
«Art. 55»,
quarto comma, primo e secondo periodo, sopprimere le parole da
«delle Autonomie»
fino a
«legislativa ed».
1.384
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 1,
»Art. 55»,
quarto comma, sostituire le parole:
« delle Autonomie rappresenta le istituzioni territoriali. Concorre, secondo modalità stabilite dalla Costituzione, alla»
con le seguenti:
«della Repubblica esercita la».
1.385
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 1, capoverso
«Art. 55»,
quarto comma, sopprimere le parole
«delle Autonomie».
1.386
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso
«Art. 55»,
quarto comma, primo periodo, sopprimere le parole
«delle Autonomie».
1.387
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1, capoverso
«Art. 55»,
comma 1, capoverso 4, sostituire le parole:
«delle Autonomie»,
con le seguenti:
« federale della Repubblica».
1.388
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 1, capoverso
«Art. 55»,
quarto comma, sostituire le parole:
« delle Autonomie»
con le seguenti:
« della Repubblica».
1.389
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1, capoverso
«Art.55»,
quarto comma, dopo la parola:
«Autonomie»
inserire la seguente:
«territoriali».
1.390
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1, capoverso
«Art. 55»,
quarto comma, dopo la parola:
«Autonomie»
inserire le seguenti
«è titolare del rapporto di fiducia con il Governo».
1.391
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1, capoverso
«Art. 55»
, quarto comma, dopo le parole:
«delle Autonomie»
inserire la seguente:
«territoriali».
1.392
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso
«Art. 55»
, quarto comma, primo, secondo e terzo periodo, sostituire le parole da:
«rappresenta»
fino a:
«regolamento, svolge»
con le seguenti:
«può svolgere».
1.393
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso
«Art. 55»
, quarto comma, primo, secondo e terzo periodo, sopprimere le parole da:
«rappresenta»
fino a:
«proprio regolamento,».
1.394
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso
«Art. 55»
, quarto comma, primo, secondo e terzo periodo, sostituire le parole da:
«rappresenta»
fino a:
«Partecipa»
con la seguente:
«può partecipare».
1.395
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso
«Art. 55»
, quarto comma, primo secondo e terzo periodo, sostituire le parole da:
«rappresenta»
fino a:
«Partecipa alle»
con la seguente:
«è titolare delle».
1.396
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso
«Art. 55»
, quarto comma, primo, secondo e terzo periodo, sostituire le parole da:
«rappresenta»
fino a:
«Partecipa alle»
con la seguente:
«assume le».
1.397
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso
«Art. 55»
, quarto comma, primo, secondo e terzo periodo, sopprimere le parole da:
«rappresenta»
fino a
: «i Comuni».
1.398
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso
«Art. 55»
, quarto comma, primo e secondo periodo, sostituire le parole:
«rappresenta le istituzioni territoriali. Concorre, secondo modalità stabilite dalla Costituzione, alla funzione legislativa ed esercita la funzione»
con le seguenti:
«esercita la funzione legislativa e quella».
1.399
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso
«Art. 55»
, quarto comma, primo e secondo periodo, sostituire le parole:
«rappresenta le istituzioni territoriali. Concorre, secondo modalità stabilite dalla Costituzione, alla funzione legislativa ed esercita la funzione»
con le seguenti:
«esercita la funzione legislativa e».
1.400
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso
«Art. 55»
, quarto comma, primo e secondo periodo, sostituire le parole:
«rappresenta le istituzioni territoriali. Concorre, secondo modalità stabilite dalla Costituzione, alla funzione legislativa ed esercita la funzione»
con le seguenti:
«esercita la funzione legislativa».
1.401
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 1, capoverso
«Art. 55»
, quarto comma, secondo periodo, sostituire le parole:
«rappresenta le istituzioni territoriali. Concorre, secondo modalità stabilite dalla Costituzione, alla funzione legislativa ed esercita»
con le seguenti:
«esercita la funzione legislativa e».
1.402
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso
«Art. 55»
, quarto comma, primo e secondo periodo, sopprimere le parole da:
«rappresenta»
fino a:
«legislativa ed».
1.403
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 1, Alinea
«Art. 55»
, quarto comma, secondo periodo, sopprimere le parole:
«rappresenta le istituzioni territoriali. Concorre, secondo modalità stabilite dalla Costituzione, alla funzione legislativa ed»
e dopo la parola:
«esercita»
inserire le seguenti
: «la funzione legislativa e».
1.404
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso
«Art. 55»
, quarto comma, primo e secondo periodo, sostituire le parole:
«rappresenta le istituzioni territoriali. Concorre, secondo modalità stabilite dalla Costituzione, alla»
con le seguenti:
«è titolare della».
1.405
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso
«Art. 55»
, quarto comma, primo e secondo periodo, sostituire le parole:
«rappresenta le istituzioni territoriali. Concorre, secondo modalità stabilite dalla Costituzione, alla»
con le seguenti:
«esercita la».
1.406
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 1, capoverso
«Art. 55»
, quarto comma, sopprimere le parole:
«rappresenta le istituzioni territoriali».
1.407
BISINELLA
Al comma 1, capoverso
«Art. 55»,
quarto comma, sostituire le parole:
«rappresenta le istituzioni territoriali»
con le seguenti:
«rappresenta le Regioni e le altre autonomie territoriali.»
1.408
BISINELLA
Al comma 1, capoverso
«Art. 55»,
quarto comma, sostituire le parole:
«rappresenta le istituzioni territoriali»
con le seguenti:
«rappresenta le Regioni».
1.409
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso
«Art. 55»,
quarto comma, primo e secondo periodo, sopprimere le parole da:
«le istituzioni»
fino a:
«metropolitane e».
1.410
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso
«Art. 55»
, quarto comma, primo e secondo periodo, sopprimere le parole da:
«le istituzioni»
fino a:
«le Regioni,».
1.411
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso
«Art. 55»
, quarto comma, primo e secondo periodo, sopprimere le parole da:
«le istituzioni»
fino a:
«lo Stato e».
1.412
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso
«Art. 55»
, quarto comma, primo e secondo periodo, sopprimere le parole da:
«le istituzioni»
fino a:
«raccordo tra».
1.413
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso
«Art. 55»
, quarto comma, primo e secondo periodo, sostituire le parole da:
«le istituzioni»
fino a:
«funzione di»
con le seguenti:
«l'istituzione di».
1.414
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso
«Art. 55»
, quarto comma, primo e secondo periodo, sostituire le parole da:
«le istituzioni»
fino a:
«funzione di»
con le seguenti:
«l'organo di».
1.415
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 1, capoverso
«Art. 55»
, quarto comma, primo periodo, sostituire le parole:
«le istituzioni territoriali»
con le seguenti:
«la Nazione».
1.416
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1, capoverso
«Art. 55»
, comma 4, sostituire le parole:
«le istituzioni territorali»
con le seguenti:
«i Comuni, le Città metropolitane e le Regioni».
1.417
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso
«Art. 55»
, quarto comma, primo periodo, sostituire le parole:
«le istituzioni territoriali»
con le seguenti:
«le Regioni, le Città metropolitane e i Comuni».
1.418
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso
«Art. 55»
, quarto comma, primo periodo, sostituire le parole:
«le istituzioni territoriali»
con le seguenti:
«le Regioni».
1.419
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso
«Art. 55»
, quarto comma, primo periodo, sostituire le parole:
«le istituzioni territoriali»
con le seguenti:
«le Regioni e i Comuni».
1.420
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso
«Art. 55»
, quarto comma, primo periodo, sostituire le parole:
«le istituzioni territoriali»
con le seguenti:
«le Regioni e le Città metropolitane».
1.421
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso
«Art. 55»,
quarto comma, primo periodo, sostituire le parole:
«le istituzioni territoriali»
con le seguenti:
«le Città metropolitane e i Comuni».
1.422
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma l, capoverso
«Art. 55»,
quarto comma, primo periodo, sostituire le parole:
«le istituzioni territoriali»
con le seguenti:
«i Comuni».
1.423
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma l, capoverso
«Art. 55»,
quarto comma, primo periodo, sostituire le parole:
«le istituzioni territoriali»
con le seguenti:
«i territori».
1.424
ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA
Al comma 1, capoverso
«Art. 55»
,
quarto comma, sostituire la parole:
«Istituzioni territoriali»
con le seguenti:
«comunità territoriali nell'ambito della Nazione».
1.425
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma l, capoverso
«art. 55»,
quarto comma, sostituire la parola:
«istituzioni»
con la seguente:
«Popoli».
1.426
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma l, capoverso
«Art. 55»,
quarto comma, primo periodo, sostituire le parole:
«le istituzioni»
con le seguenti:
«gli enti pubblici».
1.427
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso
«Art. 55»,
quarto comma, primo periodo, dopo la parola:
«istituzioni»
inserire la seguente:
«pubbliche».
1.428
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma l, capoverso
«Art. 55»,
quarto comma, primo periodo, dopo la parola:
«territoriali»
aggiungere le seguenti:
«nello Stato centrale».
1.429
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1, capoverso
«art.55»,
quarto comma, dopo la parola:
«territoriali»
inserire le seguenti:
«ed esercita la funzione di indirizzo politico, la funzione legislativa e quella di controllo dell'operato del Governo».
1.430
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1, capoverso
«Art. 55»,
quarto comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«nelle istituzioni europee».
1.431
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1, capoverso
«Art. 55»,
quarto comma, dopo le parole:
«istituzioni territoriali»,
inserire le seguenti:
«al fine di favorire e rafforzare la partecipazione delle stesse alla politica ed alla legislazione nazionale del Paese».
1.432
MORRA, CRIMI, ENDRIZZI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MANGILI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, FATTORI
Al comma 1, capoverso
«Art. 55»
,
quarto comma, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«nell'ambito dell'unità ed indivisibilità nazionale».
1.433
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 1, capoverso
«Art. 55»
quarto comma, dopo il primo periodo, inserire il seguente:
«È titolare in via esclusiva della funzione di controllo dell'operato del Governo e sulla Pubblica amministrazione e svolge, secondo quanto previsto dal proprio regolamento, un potere esclusivo-di inchiesta e una funzione di controllo costituzionale sui disegni di legge in discussione alla Camera dei deputati e sugli atti aventi forza di legge e una funzione di controllo di merito sulle leggi regionali, ritenute dal Governo in contrasto con gli interessi nazionali o di altre regioni.».
1.434
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma l, capoverso
«Art. 55»,
quarto comma, sopprimere il secondo e il terzo periodo
.
1.435
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma l, capoverso
«Art. 55»,
quarto comma, sostituire il secondo e il terzo periodo con il seguente:
«Esercita, con la Camera dei deputati, la funzione di indirizzo politico, la funzione legislativa e quella di controllo dell'operato del Governo».
1.436
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso «
Art. 55
», quarto comma, sostituire il secondo e il terzo periodo con il seguente:
«È titolare, con la Camera dei deputati, della funzione di indirizzo politico, della funzione legislativa e della funzione di controllo dell'operato del Governo».
1.437
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1, capoverso «
Art. 55
», quarto comma, sostituire il secondo e il terzo periodo con il seguente:
« il Senato delle Autonomie rappresenta il Popolo nella sua configurazione territoriale, esercita la funzione legislativa e quella di controllo dell'operato del Governo sulle materie di interesse regionale e territoriale».
1.438
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1, capoverso «
Art. 55
», quarto comma, sostituire il secondo e il terzo periodo con il seguente:
« il Senato delle Autonomie rappresenta il Popolo nella sua configurazione territoriale, esercita la funzione legislativa e quella di controllo dell'operato del Governo».
1.439
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso «
Art. 55
», quarto comma, sostituire il secondo e il terzo periodo con il seguente:
«Esercita, con la Camera dei deputati, la funzione legislativa».
1.440
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso «
Art. 55
», quarto comma, sostituire il secondo e il terzo periodo con il seguente:
«Secondo modalità stabilite dalla Costituzione, esercita la funzione legislativa».
1.441
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso «
Art. 55
», quarto comma, sostituire il secondo e il terzo periodo con il seguente:
«Nelle materie stabilite dalla Costituzione, esercita la funzione legislativa».
1.442
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso «
Art. 55
», quarto comma, sopprimere il secondo periodo.
1.443
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1, capoverso «
Art. 55
», quarto comma, sopprimere il secondo periodo.
1.444
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso «
Art. 55
», quarto comma, sostituire il secondo periodo con il seguente:
«Esercita, con la Camera dei deputati, la funzione di indirizzo politico, la funzione legislativa e quella di controllo dell'operato dei Governo».
1.445
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso «
Art. 55
», quarto comma, sostituire il secondo periodo con il seguente:
«È titolare, con la Camera dei deputati, della funzione di indirizzo politico, della funzione legislativa e della funzione di controllo dell'operato del Governo».
1.446
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso «
Art. 55
», quarto comma, sostituire il secondo periodo con il seguente:
«Esercita, con la Camera dei deputati, la funzione legislativa».
1.447
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso «
Art. 55
», quarto comma, sostituire il secondo periodo con il seguente:
«Secondo modalità stabilite dalla Costituzione, esercita la funzione legislativa».
1.448
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso «
Art. 55
», quarto comma, sostituire il secondo periodo con il seguente:
«Nelle materie stabilite dalla Costituzione, esercita la funzione legisiativa».
1.449
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 1, capoverso «
Art. 55
», quarto comma, secondo periodo, premettere le parole:
«Svolge la funzione legislativa esclusiva nel recepimento del diritto dell'Unione europea».
Conseguentemente, al terzo periodo, sopprimere le parole: «Partecipa alle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione degli atti normativi dell'Unione europea».
1.450
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 1, capoverso «Art. 55», quarto comma, secondo periodo, premettere le parole:
«Svolge la funzione legislativa esclusiva nelle materie di legislazione concorrente».
1.451
BISINELLA
Al comma 1, capoverso
«Art. 55»,
sostituire le parole da:
«Concorre, secondo le modalità stabilite dalla Costituzione»
fino a:
«sul territorio»
con le seguenti:
«Concorre, nei casi e secondo modalità stabilite dalla Costituzione, alla funzione legislativa ed esercita la funzione di raccordo tra lo Stato e le Regioni, le Città metropolitane e i Comuni. Partecipa alle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione degli atti normativi dell'Unione europea. Esercita le funzioni di valutazione dell'attività delle pubbliche amministrazioni, di verifica dell'attuazione delle leggi dello Stato, nonché di controllo e di valutazione delle politiche pubbliche. Esprime pareri vincolanti sulle nomine di competenza del Governo.».
1.452
BISINELLA
Al comma 1, capoverso
«Art. 55»,
sostituire le parole da:
«Concorre, secondo le modalità stabilite dalla Costituzione»
fino a:
«sul territorio»
con le seguenti:
«Concorre, nei casi e secondo modalità stabilite dalla Costituzione, alla funzione legislativa ed esercita la funzione di raccordo tra lo Stato e le Regioni, le Città metropolitane e i Comuni. Partecipa alle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione degli atti normativi dell'Unione europea. Esercita le funzioni di valutazione dell'attività delle pubbliche amministrazioni, di verifica dell'attuazione delle leggi dello Stato, nonché di controllo e di valutazione delle politiche pubbliche».
1.453
BISINELLA
Al comma 1, capoverso
«Art. 55»,
sostituire le parole da:
«Concorre, secondo le modalità stabilite dalla Costituzione»
fino a:
«sul territorio»
con le seguenti:
«Concorre, nei casi e secondo modalità stabilite dalla Costituzione, alla funzione legislativa ed esercita la funzione di raccordo tra lo Stato e le Regioni, le Città metropolitane e i Comuni. Partecipa alle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione degli atti normativi dell'Unione europea. Esercita le funzioni di controllo dell'attività delle pubbliche amministrazioni, di verifica dell'attuazione delle leggi dello Stato, nonché di controllo e di valutazione delle politiche pubbliche».
1.454
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso
«Art. 55»,
quarto comma, secondo periodo, sopprimere le parole:
«Concorre, secondo modalità stabilite dalla Costituzione, alla funzione legislativa ed».
1.455
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 1, capoverso
«Art. 55»,
quarto comma, sopprimere le parole:
«secondo modalità stabilite dalla Costituzione».
1.456
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso
«Art. 55»,
quarto comma, secondo periodo, sostituire le parole:
«Concorre, secondo modalità stabilite dalla Costituzione, alla funzione legislativa»
con le seguenti:
«Esercita, nelle materie indicate dalla Costituzione, la funzione legislativa».
1.457
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 1, capoverso
«Art. 55»,
quarto comma, sostituire le parole:
«Concorre, secondo modalità stabilite dalla Costituzione, alla funzione legislativa»
con le seguenti:
«È titolare della funzione di controllo dell'operato del Governo e sulla Pubblica amministrazione e svolge un potere esclusivo di inchiesta e una funzione di controllo costituzionale sui disegni di legge in discussione alla Camera dei deputati e sugli atti aventi forza di legge».
1.458
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso
«Art. 55»,
quarto comma, secondo periodo, sostituire le parole:
«Concorre, secondo modalità stabilite dalla Costituzione, alla funzione legislativa»
con le seguenti:
«È titolare della funzione legislativa nelle materie stabilite dalla Costituzione».
1.459
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso
«Art. 55»,
quarto comma, secondo periodo, sostituire le parole:
«Concorre, secondo modalità stabilite»
con le seguenti:
«Può concorrere, nelle materie indicate».
1.460
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso
«Art. 55»,
quarto comma, secondo periodo, sostituire la parola:
«Concorre»
con le seguenti:
«Può concorrere».
1.461
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso
«Art. 55»,
quarto comma, secondo e terzo periodo, sostituire le parole da:
«, secondo modalità»
fino a:
«Stato e di»
con la seguente:
«alla».
1.462
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso
«Art. 55»,
quarto comma, secondo e terzo periodo, sostituire le parole da:
«, secondo modalità»
fino a:
«attività di»
con la seguente:
«alla».
1.463
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso
«Art. 55»,
quarto comma, secondo e terzo periodo, sostituire le parole da:
», secondo modalità«
fino a:
«svolge»
con la seguente:
«alla».
1.464
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso
«Art. 55»,
quarto comma, secondo e terzo periodo, sopprimere le parole da:
«, secondo modalità»
fino a:
«formazione e».
1.465
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso
«Art. 55»,
quarto comma, secondo e terzo periodo, sopprimere le parole da:
«, secondo modalità»
fino a:
«dirette».
1.466
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso
«Art. 55»,
quarto comma, secondo e terzo periodo, sopprimere le parole da:
«, secondo modalità»
fino a:
«Partecipa».
1.467
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso
«Art. 55»,
quarto comma, secondo periodo, sopprimere le parole:
«, secondo modalità stabilite dalla Costituzione,».
1.468
CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, FATTORI
Al comma 1, capoverso
«Art. 55»
,
quarto comma, secondo periodo, sopprimere le parole:
«, secondo modalità stabilite dalla Costituzione,».
1.469
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso
«Art. 55»,
quarto comma, secondo periodo, dopo le parole:
«secondo modalità»,
inserire le seguenti:
«ed esclusivamente nelle materie».
1.470
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso
«Art. 55»,
quarto comma, secondo periodo, dopo le parole:
«secondo modalità»,
inserire le seguenti:
«e nelle sole materie».
1.471
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso
«Art. 55»
quarto comma, secondo periodo, sopprimere le parole:
«ed esercita la funzione di raccordo tra lo Stato e le Regioni, le Città metropolitane e i Comuni».
1.472
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 1, alinea
«Art. 55»,
quarto comma, secondo periodo, sostituire le parole:
«di raccordo»
con le seguenti:
«di collegamento».
1.473
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1, capoverso
«Art. 55.», quarto comma, secondo periodo, sostituire le parole: «tra lo Stato e le Regioni, le Città metropolitane e i Comuni»
con le seguenti:
«tra le autonomie locali, lo Stato e le istituzioni europee».
1.474
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1, al capoverso
«Art. 55.»,
quarto comma, secondo periodo, sostituire le parole
: «tra lo Stato e le Regioni, le Città metropolitane e i Comuni»
con le seguenti:
«tra le autonomie locali».
1.475
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso
«Art. 55.»,
quarto comma, secondo periodo, sopprimere le parole:
«lo Stato e le Regioni, le Città metropolitane e».
1.476
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso
«Art. 55.»,
quarto comma, secondo periodo, sopprimere le parole:
«lo Stato e le Regioni».
1.477
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso
«Art. 55.»,
quarto comma, secondo periodo, sopprimere le parole:
«lo Stato e».
1.478
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso
«Art. 55.»,
quarto comma, secondo periodo, sopprimere le parole:
«e le Regioni, le Città metropolitane».
1.479
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 1, capoverso
«Art. 55.»,
quarto comma, secondo periodo, sopprimere le parole:
«le Regioni».
1.480
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso
«Art. 55.»,
quarto comma, secondo periodo, sopprimere le parole:
«e le Regioni,».
1.481
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 1, capoverso «
Art. 55
.», quarto comma, secondo periodo, sostituire le parole:
«le città metropolitane e i comuni»
, con le seguenti:
«e le città metropolitane».
1.482
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso «
Art. 55
.», quarto comma, secondo periodo, sopprimere le parole:
«, le Città metropolitane e i Comuni».
1.483
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 1, capoverso «Art. 55», quarto comma, secondo periodo, sopprimere le parole:
«le città metropolitane».
1.484
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso «
Art. 55
», quarto comma, secondo periodo, sopprimere le parole:
«, le Città metropolitane».
1.485
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso «
Art. 55
», quarto comma, sopprimere il terzo periodo.
1.486
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1, capoverso «Art. 55», comma 4, sopprimere il terzo periodo.
1.487
RUSSO, FABBRI, FISSORE, FILIPPI, FILIPPIN, STEFANO ESPOSITO, VACCARI, MANASSERO, CALEO, GUERRIERI PALEOTTI, SANGALLI, ZANONI, BROGLIA, ELENA FERRARA, SPILABOTTE, SOLLO, CARDINALI, CAPACCHIONE, GOTOR, SANTINI
Al comma 1, capoverso «
Art. 55
.», quarto comma, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti:
«Esercita altresì la funzione di raccordo tra lo Stato e l'Unione europea, partecipa alle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione degli atti normativi dell'Unione europea, ne valuta l'impatto, mantiene il raccordo con le commissioni specializzate del Parlamento europeo, verifica l'impiego dei fondi strutturali, valuta l'impatto e le ricadute degli accordi commerciali con Paesi terzi e svolge l'analisi delle pronunce della Corte di Giustizia e dei procedimenti di infrazione. Secondo quanto previsto dal proprio regolamento, svolge attività di verifica dell'attuazione delle leggi dello Stato e di valutazione dell'impatto delle politiche pubbliche sul territorio».
1.488
CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, LUCIDI, PETROCELLI
Al comma 1, capoverso
«Art. 55»
,
quarto comma, sostituire il terzo periodo, con i seguenti:
«Esercita le funzioni di controllo dell'attività delle pubbliche amministrazioni, di verifica dell'attuazione delle leggi dello Stato, nonché di controllo e di valutazione delle politiche pubbliche. Esprime pareri sulle nomine di competenza del Governo e partecipa alle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione degli atti normativi e delle politiche dell'Unione europea».
1.489
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso «
Art. 55
», quarto comma, sostituire le parole da:
«Partecipa»
, fino a:
«dell'impatto»
, con le seguenti:
«Valuta l'impatto».
1.490
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso «
Art. 55
», quarto comma, sostituire le parole da:
«Partecipa»
,fino a:
«svolge»
, con le seguenti:
«Può svolgere».
1.491
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso «
Art. 55
», quarto comma, sostituire le parole da:
«Partecipa»
, fino a:
«svolge»
, con le seguenti:
«Può partecipare ad».
1.492
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso «
Art. 55
», quarto comma, sopprimere le parole da:
«Partecipa»
, fino a:
«regolamento,».
1.493
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 1, alinea «
Art. 55
», quarto comma, terzo periodo, sostituire le parole:
«Partecipa alle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione degli atti normativi dell'Unione europea»
, con le seguenti:
«Svolge la funzione legislativa esclusiva nel recepimento del diritto dell'Unione europea».
1.494
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso «
Art. 55
», quarto comma, sostituire le parole:
«Partecipa alle»
, con le seguenti:
«È titolare delle».
1.495
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso «
Art. 55
», quarto comma, sostituire le parole:
«Partecipa alle»
, con le seguenti:
«Assume tutte le».
1.496
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso
«Art. 55»
, quarto comma, sostituire le parole
: «Partecipa alle»
con le seguenti
: «Può assumere le».
1.497
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso
«Art. 55»
, quarto comma, sostituire le parole
«Partecipa alle»
con le seguenti
: «Ha l'iniziativa delle».
1.498
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 1, capoverso
«Art. 55»
quarto comma, terzo periodo, sostituire le parole
:«alle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione»
con le seguenti
: «al recepimento».
1.499
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso
«Art. 55»
, quarto comma, sopprimere le parole
: «alle decisioni dirette alla formazione e».
1.500
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 1, capoverso
«Art. 55»
, quarto comma, terzo periodo, sopprimere le parole
: «alle decisioni dirette»
e dopo la parola
: «formazione»
inserire la seguente
: «al recepimento».
1.501
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 1, capoverso
«Art. 55»,
quarto comma, terzo periodo, sopprimere le parole
: «, alle decisioni dirette».
1.502
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso
«Art. 55»
, quarto comma, sopprimere le parole
: «alle decisioni dirette».
1.503
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso
«Art. 55»
, quarto comma, sopprimere le parole
: «alla formazione e».
1.504
CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MANGILI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA
Al comma 1, capoverso
«Art. 55»
,
quarto comma, terzo periodo, dopo la parola
: «formazione»
inserire le seguenti
: «, al recepimento».
1.505
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso
«Art. 55»
, quarto comma, sostituire le parole da
«e all'attuazione»
fino alla fine del comma, con le seguenti
: «delle leggi dello Stato».
1.506
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 1, capoverso
«Art. 55»
quarto comma, terzo periodo, sostituire le parole
: «e all'attuazione»
con le seguenti
: «, all'attuazione e al recepimento».
1.507
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso
«Art. 55»
, quarto comma, sopprimere le parole
: «e all'attuazione».
1.508
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso
«Art. 55»
, quarto comma, sostituire le parole da
«degli atti normativi»
fino alla fine del comma, con le seguenti
: «delle leggi dello Stato».
1.509
CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA
Al comma 1, capoverso
«Art. 55»
,
quarto comma, terzo periodo, sostituire le parole
: «degli atti normativi»
con le seguenti
: «della normativa e delle politiche».
1.510
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso
«Art. 55»
, quarto comma, sostituire le parole da
«dell'Unione europea»
fino alla fine del comma con le seguenti
: «dello Stato».
1.511
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso
«Art. 55»,
quarto comma, sopprimere le parole:
«dell'Unione europea».
1.512
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso
«Art. 55»,
quarto comma, sostituire le parole:
«dell'Unione europea»
con le seguenti:
«dello Stato».
1.513
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso
«Art. 55»,
quarto comma, sopprimere le parole da:
«e, secondo»
fino alla fine del comma.
1.514
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso
«Art. 55»,
quarto comma, sostituire le parole da:
«, secondo»
fino a:
«dell'impatto»
con le seguenti:
«valuta l'impatto».
1.515
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 1, capoverso
«Art. 55»
quarto comma, terzo periodo, sopprimere le parole:
«, secondo quanto previsto da proprio regolamento,».
1.516
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso
«Art. 55»
, quarto comma, sopprimere le parole:
«, secondo quanto previsto dal proprio regolamento,».
1.517
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1, capoverso
«Art 55»,
quarto comma, sostituire le parole da:
«svolge attività di verifica»
fino alla fine del periodo, con le seguenti:
«esercita funzioni di controllo dell'azione del Governo e della attività delle pubbliche amministrazioni».
1.518
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 1, capoverso
« Art. 55»
quarto comma, terzo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«e di controllo di merito sulle leggi regionali, ritenute dal Governo in contrasto con gli interessi nazionali o di altre regioni, secondo quanto previsto da proprio regolamento,».
1.519
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso
«Art. 55»,
quarto comma, sopprimere le parole:
«di verifica dell'attuazione delle leggi dello Stato e».
1.520
MARAN, SUSTA
Al comma 1, capoverso
«Art. 55»
quarto comma, sopprimere le seguenti parole
: «di verifica dell'attuazione delle leggi dello Stato e».
1.521
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso
«Art. 55»,
quarto comma, sopprimere le parole:
«dell'attuazione delle leggi dello Stato e di valutazione».
1.522
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso
«Art. 55»,
quarto comma, sopprimere le parole:
«delle leggi dello Stato e di valutazione dell'impatto».
1.523
MARAN, SUSTA
Al comma 1, capoverso
«Art. 55»,
quarto comma, dopo le parole:
«di verifica dell'attuazione delle leggi dello Stato»
inserire le seguenti:
«concernenti materie attinenti al rapporto con gli enti territoriali».
1.524
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso
«Art. 55»,
quarto comma, sopprimere le parole:
«e di valutazione dell'impatto delle politiche pubbliche sul territorio».
1.525
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso
«Art. 55»,
quarto comma, sopprimere le parole:
«e di valutazione dell'impatto delle politiche pubbliche».
1.526
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso
«Art. 55»,
quarto comma, sopprimere le parole:
«dell'impatto».
1.527
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso
«Art. 55»,
quarto comma, sopprimere le parole:
«delle politiche pubbliche sul territorio».
1.528
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso
«Art. 55»,
quarto comma, sopprimere le parole:
«delle politiche pubbliche».
1.529
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso
«Art. 55»,
quarto comma, sopprimere le parole:
«sul territorio».
1.530
DI GIORGI, PADUA
Al comma 1, capoverso
«Art. 55»,
al quarto comma, terzo periodo, dopo le parole:
«di valutazione dell'impatto delle politiche pubbliche sul territorio»
aggiungere le seguenti:
«, adottando la prospettiva di genere per stabilire se e in che modo esse incidano direttamente o indirettamente sulla condizione della donna».
1.531
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1, capoverso
«Art. 55»,
quarto comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
«Verifica e controlla l'attuazione delle leggi statali e regionali».
1.532
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1, capoverso
«Art 55»,
quarto comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
«Procede alla valutazione delle politiche pubbliche.».
1.533
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1, capoverso
«Art 55»,
quarto comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
« Il Senato federale della Repubblica può esercitare funzioni di controllo dell'azione del Governo e della attività delle pubbliche amministrazioni».
1.534
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1, capoverso
«Art 55»,
quarto comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
«Il Senato delle Autonomie può esercitare funzioni di controllo dell'azione del Governo e della attività delle pubbliche amministrazioni».
1.535
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1, capoverso
«Art. 55»,
quarto comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«esercitando, al contempo, funzioni di controllo dell'azione del Governo e della attività delle pubbliche amministrazioni».
1.536
BISINELLA
Al comma 1, capoverso
«art. 55»,
quarto comma 4, dopo le parole:
«sul territorio.»
aggiungere le seguenti:
«Esercita le funzioni di valutazione dell'attività delle pubbliche amministrazioni, di verifica dell'attuazione delle leggi dello Stato, nonché di controllo e di valutazione delle politiche pubbliche. Esprime pareri vincolanti sulle nomine di competenza del Governo.».
1.537
BISINELLA
Al comma 1, capoverso
«art. 55»,
quarto comma 4, dopo le parole:
«sul territorio.»
aggiungere le seguenti:
«Esercita le funzioni di controllo dell'attività delle pubbliche amministrazioni, di verifica dell'attuazione delle leggi dello Stato, nonché di controllo e di valutazione delle politiche pubbliche. Esprime pareri vincolanti sulle nomine di competenza del Governo.».
1.538
BISINELLA
Al comma 1, capoverso
«art. 55»,
quarto comma, dopo le parole:
«sul territorio.»
aggiungere le seguenti:
«Esercita le funzioni di controllo dell'attività delle pubbliche amministrazioni, di verifica dell'attuazione delle leggi dello Stato, nonché di controllo e di valutazione delle politiche pubbliche.».
1.539
BISINELLA
Al comma 1, capoverso «
Art. 55
», quarto comma, dopo le parole:
«sul territorio.»
aggiungere le seguenti:
« Esercita le funzioni di valutazione dell'attività delle pubbliche amministrazioni, di verifica dell'attuazione delle leggi dello Stato, nonché di valutazione delle politiche pubbliche.».
1.540
BISINELLA
Al comma 1, capoverso
«Art. 55»,
quarto comma, dopo le parole:
«sul territorio.»
aggiungere le seguenti:
«Esprime pareri vincolanti sulle nomine di competenza del Governo.».
1.541
PAGLIARI, DI GIORGI, MIRABELLI, PEZZOPANE, LUMIA, CANTINI, PADUA, DEL BARBA, SCALIA, FAVERO, CIRINNÀ
Al comma 1, capoverso
«Art. 55»,
al quarto comma, aggiungere il seguente periodo:
«Il Senato delle autonomie è competente a dirimere, su istanza di una delle parti interessate, in via preventiva rispetto al ricorso alla Corte costituzionale, i potenziali conflitti tra Stato e regioni nelle materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi del secondo comma del successivo articolo 117, o in quelle di competenza legislativa residuale delle regioni secondo quanto previsto dal terzo comma del medesimo articolo 117. In caso di esito negativo, sarà esperibile il ricorso alla Corte costituzionale ai sensi dell'articolo 134 della Costituzione».
1.542
FATTORI, CRIMI, MORRA, MANGILI, ENDRIZZI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, LUCIDI, PETROCELLI
Al comma 1, capoverso
«Art. 55»
,
quarto comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
«Nelle forme stabilite dal suo regolamento, il Senato promuove la partecipazione dei cittadini e delle formazioni sociali alla definizione delle politiche e della legislazione dell'Unione europea».
1.543
FATTORI, CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MANGILI, MARTELLI, SERRA, LUCIDI, CIOFFI, SCIBONA
Al comma 1, capoverso
»Art. 55»
dopo il quarto comma, inserire il seguente:
«Il Senato ha competenza sulle decisioni dirette alla formazione nella fase ascendente e all'attuazione nella fase discendente degli atti normativi dell'Unione Europea; su tutte le leggi riguardanti questioni regionali e degli enti locali, comprese quelle eventi effetti finanziari e di bilancio. Svolge attività di verifica della conformità delle leggi dello Stato con le normative dell'Unione Europea ed elabora valutazioni di impatto e indagini conoscitive sugli effetti delle politiche dell'Unione Europea sul territorio nazionale.».
1.544
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso
«Art. 55»,
sopprimere il quinto comma.
1.545
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso
«Art. 55»,
sostituire il quinto comma con il seguente:
«Il Parlamento può riunirsi in seduta comune dei membri delle due Camere».
1.546
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso
«Art. 55»,
quinto comma, sostituire le parole:
«nei soli casi stabiliti dalla Costituzione»
con le seguenti:
«quando ne facciano richiesta un quinto dei componenti di una Camera».
1.547
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 1, capoverso
«Art. 55»
, quinto comma, sopprimere la parola:
«soli».
1.548
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso
«Art. 55»,
quinto comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«e da legge costituzionale».
1.549
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso
«Art. 55»,
aggiungere, in fine, il seguente comma:
«Per l'esercizio delle loro funzioni, le Camere e il Parlamento in seduta comune si avvalgono di un'unica amministrazione indipendente».
1.550
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso
«Art. 55»,
aggiungere, in fine, il seguente comma:
«Le Camere e il Parlamento in seduta comune sono servite da un'unica amministrazione indipendente».
1.551
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso
«Art. 55»,
aggiungere, in fine, il seguente comma:
«Il Parlamento dispone di un'amministrazione indipendente».
1.552
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso
«Art. 55»,
aggiungere, in fine, il seguente comma:
«Alle dipendenze del Parlamento è posta un'unica amministrazione. La legge ne assicura la necessaria indipendenza».
1.553
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-
bis
. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
al secondo comma, le parole: ''seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero'' sono sostituite dalla seguente: ''cinquecento'';
b)
al terzo comma, la parola: ''venticinque'' è sostituita dalla seguente: ''ventuno'';
c)
al quarto comma, le parole: '', fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero,'' sono soppresse;
d)
al quarto comma, la parola: ''seicentodiciotto'' è sostituita dalla seguente: ''cinquecento''».
1.554
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-
bis
. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
al secondo comma, le parole: ''seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero'' sono sostituite dalla seguente: ''cinquecento'';
b)
al terzo comma, la parola: ''venticinque'' è sostituita dalla seguente: ''diciotto'';
c)
al quarto comma, le parole: '', fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero,'' sono soppresse;
d)
al quarto comma, la parola: ''seicentodiciotto'' è sostituita dalla seguente: ''cinquecento''».
1.555
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-
bis
. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
al secondo comma, le parole: ''seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero'' sono sostituite dalla seguente: ''cinquecento'';
b)
al quarto comma, le parole: '', fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero,'' sono soppresse;
c)
al quarto comma, la parola: ''seicentodiciotto'' è sostituita dalla seguente: ''cinquecento''».
1.556
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
«1-
bis.
All'articolo 56, secondo comma, della Costituzione le parole: ''seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero''
,
sono sostituite dalla seguente:''cinquecento''.
1-
ter.
All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, le parole: '', fatto salvo il numero dei seggi assegnato alla circoscrizione Estero,'' sono soppresse; la parola: ''seicentodiciotto'' è sostituita dalla seguente: ''cinquecento''».
1.557
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-
bis.
All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
al secondo comma, le parole: ''seicentotrenta, dodici'' sono sostituite dalle seguenti: ''cinquecento, dieci'';
b)
al terzo comma, la parola: ''venticinque'' è sostituita dalla seguente: ''ventuno'';
c)
al quarto comma, la parola: ''seicentodiciotto'' è sostituita dalla seguente: ''quattrocentonovanta''».
1.558
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-
bis.
All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
al secondo comma, le parole: ''seicentotrenta, dodici'' sono sostituite dalle seguenti: ''cinquecento, dieci'';
b)
al terzo comma, la parola: ''venticinque'' è sostituita dalla seguente: ''diciotto'';
c)
al quarto comma, la parola: ''seicentodiciotto'' è sostituita dalla seguente: ''quattrocentonovanta''».
1.559
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-
bis.
All'articolo 56 della Costituzione sono apportate te seguenti modificazioni:
a)
al secondo comma, le parole: ''seicentotrenta, dodici'' sono sostituite dalle seguenti: ''cinquecento, dieci'';
b)
al quarto comma, la parola: ''seicentodiciotto'' è sostituita dalla seguente: ''quattrocentonovanta''».
1.560
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
«1-
bis.
All'articolo 56, secondo comma, della Costituzione le parole: ''seicentotrenta, dodici'' sono sostituite dalle seguenti: ''cinquecento, dieci''.
1-
ter.
All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: ''seicentodiciotto'' è sostituita dalla seguente: ''quattrocentonovanta''».
1.561
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-
bis.
All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
al secondo comma, la parola: ''seicentotrenta'' è sostituita dalla seguente: ''cinquecento'';
b)
al terzo comma, la parola: ''venticinque'' è sostituita dalla seguente: ''ventuno'';
c)
al quarto comma, la parola: ''seicentodiciotto'' è sostituita dalla seguente: ''quattrocentoottantotto''».
1.562
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-
bis.
All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
al secondo comma, la parola: ''seicentotrenta'' è sostituita dalla seguente: ''cinquecento'';
b)
al terzo comma, la parola: ''venticinque'' è sostituita dalla seguente: ''diciotto'';
c)
al quarto comma, la parola: ''seicentodiciotto'' è sostituita dalla seguente: ''quattrocentoottantotto''».
1.563
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-
bis.
All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
al secondo comma, la parola: ''seicentotrenta'' è sostituita dalla seguente: ''cinquecento'';
b) al quarto comma, la parola: ''seicentodiciotto'' è sostituita dalla seguente: ''quattrocentoottantotto''».
1.564
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
«1-
bis.
All'articolo 56, secondo comma, della Costituzione le parole: ''seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero'', sono sostituite dalla seguente: ''quattrocentocinquanta''.
1-
ter.
All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione:
1) le parole: '', fatto salvo il numero dei seggi assegnato alla circoscrizione Estero,'', sono soppresse;
2) la parola: ''seicentodiciotto'' è sostituita dalla seguente: ''quattrocentocinquanta''».
1.565
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
«1-
bis
. All'articolo 56, secondo comma, della Costituzione le parole: ''seicentotrenta, dodici'', sono sostituite dalle seguenti: ''quattrocentocinquanta, nove».
1-
ter.
All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: ''seicentodiciotto'', è sostituita dalla seguente: ''quattrocentoquarantuno''».
1.566
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-
bis
. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
al secondo comma, le parole ''seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero'' sono sostituite dalla seguente: ''quattrocento'';
b)
al terzo comma, la parola ''venticinque'' è sostituita dalla seguente: ''ventuno'';
c)
al quinto comma, le parole '', fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero,'' sono soppresse;
d)
al quarto comma, la parola ''seicentodiciotto'' è sostituita dalla seguente: ''quattrocento''».
1.567
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-
bis
. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
al secondo comma, le parole ''seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero'' sono sostituite dalla seguente: ''quattrocento'';
b)
al terzo comma, la parola ''venticinque'' è sostituita dalla seguente: ''diciotto'';
c)
al quarto comma, le parole '', fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero,'' sono soppresse;
d)
al quarto comma, la parola ''seicentodiciotto'' è sostituita dalla seguente: ''quattrocento''».
1.568
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-
bis
. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
al secondo comma, le parole ''seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero'' sono sostituite dalla seguente: ''quattrocento'';
b)
al quarto comma, le parole '', fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero'' sono soppresse;
c)
al quarto comma, la parola ''seicentodiciotto'' è sostituita dalla seguente: ''quattrocento''».
1.569
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
«1-
bis
. All'articolo 56, secondo comma, della Costituzione le parole ''seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero'' sono sostituite dalla seguente: ''quattrocento''.
1-
ter
. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione:
1) le parole '', fatto salvo il numero dei seggi assegnato alla circoscrizione Estero,'' sono soppresse;
2) la parola ''seicentodiciotto'' è sostituita dalla seguente: ''quattrocento'',».
1.570
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-
bis
. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
al secondo comma, le parole ''seicentotrenta, dodici'' sono sostituite dalle seguenti: ''quattrocento, otto'';
b)
al terzo comma, la parola ''venticinque'' è sostituita dalla seguente: ''ventuno'';
c)
al quarto comma, la parola ''seicentodiciotto'' è sostituita dalla seguente: ''trecentonovantadue''».
1.571
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-
bis
. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
al secondo comma, le parole ''seicentotrenta, dodici'' sono sostituite dalle seguenti: ''quattrocento, otto'';
b)
al terzo comma, la parola ''venticinque'' è sostituita dalla seguente: ''diciotto'';
c)
al quarto comma, la parola ''seicentodiciotto'' è sostituita dalla seguente: ''trecentonovantadue''».
1.572
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-
bis
. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
al secondo comma, le parole ''seicentotrenta, dodici'' sono sostituite dalle seguenti: ''quattrocento, otto'';
b)
al quarto comma, la parola ''seicentodiciotto'' è sostituita dalla seguente: ''trecentonovantadue''».
1.573
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
«1-
bis
. All'articolo 56, secondo comma, della Costituzione le parole ''seicentotrenta,'' sono sostituite dalle seguenti: ''quattrocento, otto''.
1-
ter
. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola ''seicentodiciotto'' è sostituita dalla seguente: ''trecentonovantadue''.».
1.574
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-
bis
. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
al secondo comma, la parola ''seicentotrenta'' è sostituita dalla seguente: ''quattrocento'';
b)
al terzo comma, la parola ''venticinque'' è sostituita dalla seguente: ''ventuno'';
c)
al quarto comma, la parola ''seicentodiciotto'' è sostituita dalla seguente: ''trecentoottantotto''».
1.575
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-
bis
. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
al secondo comma, la parola ''seicentotrenta'' è sostituita dalla seguente: ''quattrocento'';
b)
al terzo comma, la parola ''venticinque'' è sostituita dalla seguente: ''diciotto'';
c)
al quarto comma, la parola ''seicentodiciotto'' è sostituita dalla seguente: ''trecentoottantotto''».
1.576
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-
bis
. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
al secondo comma, la parola: ''seicentotrenta'' è sostituita dalla seguente: ''quattrocento'';
b)
al quarto comma, la parola: ''seicentodiciotto'' è sostituita dalla seguente: ''trecentoottantotto''».
1.577
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
«1-
bis
. All'articolo 56, secondo comma, della Costituzione le parole: ''seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero'' sono sostituite dalla seguente: ''trecentocinquanta''.
1-
ter
. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione:
1) le parole: '', fatto salvo il numero dei seggi assegnato alla circoscrizione Estero'', sono soppresse;
2) la parola: ''seicentodiciotto'' è sostituita dalla seguente: ''trecentocinquanta'',».
1.578
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
«1-
bis
. All'articolo 56, secondo comma, della Costituzione le parole: ''seicentotrenta'', sono sostituite dalle seguenti: ''trecentocinquanta, sette''.
1-
ter
. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: ''seicentodiciotto'' è sostituita dalla seguente: ''trecentoquarantatre''.».
1.579
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
«1-
bis
. All'articolo 56, secondo comma, della Costituzione le parole: ''seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero'' sono sostituite dalla seguente: ''trecentoventi''.
1-
ter
. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione:
1) le parole: '', fatto salvo il numero dei seggi assegnato alla circoscrizione Estero'', sono soppresse;
2) la parola: ''seicentodiciotto'' è sostituita dalla seguente: ''trecentoventi''.».
1.580
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
«1-
bis
. All'articolo 56, secondo comma, della Costituzione le parole: ''seicentotrenta, dodici''» sono sostituite dalle seguenti: ''trecentoventi, sei''.
1-
ter
. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: ''seicentodidotto'' è sostituita dalla seguente: ''trecentoquattordici''.».
1.581
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-
bis
. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
al secondo comma, le parole: ''seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero'' sono sostituite dalla seguente: ''trecento'';
b)
al terzo comma, la parola: ''venticinque'' è sostituita dalla seguente: «ventuno»;
c)
al quarto comma, parole: '', fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero'', sono soppresse;
d)
al quarto comma, la parola: ''seicento diciotto'' è sostituita dalla seguente: ''trecento''».
1.582
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-
bis
. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
al secondo comma, le parole: ''seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero'' sono sostituite dalla seguente: ''trecento'';
b)
al terzo comma, la parola: ''venticinque'' è sostituita dalla seguente: ''diciotto'';
c)
al quarto comma, le parole: '', fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero'', sono soppresse;
d)
al quarto comma, la parola: ''seicentodiciotto'' è sostituita dalla seguente: ''trecento''».
1.583
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-
bis
. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
al secondo comma, le parole: ''seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero'' sono sostituite dalla seguente: ''trecento'';
b)
al quarto comma, le parole: '', fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero'', sono soppresse;
c)
al quarto comma, la parola: ''seicentodiciotto'' è sostituita dalla seguente: ''trecento''».
1.584
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
«1-
bis
. All'articolo 56, secondo comma, della Costituzione le parole: ''seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero'' sono sostituite dalla seguente: ''trecento''.
1-
ter
. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione:
1) le parole: '', fatto salvo il numero dei seggi assegnato alla circoscrizione Estero,'' sono soppresse;
2) la parola: ''seicentodiciotto'' è sostituita dalla seguente: ''trecento'',».
1.585
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-
bis
. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
al secondo comma, le parole: ''seicentotrenta, dodici'' sono sostituite dalle seguenti: ''trecento, sei'';
b)
al terzo comma, la parola: ''venticinque'' è sostituita dalla seguente: ''ventuno'';
c)
al quarto comma, la parola: ''seicentodiciotto'' è sostituita dalla seguente: ''duecentonovantaquattro''».
1.586
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-
bis
. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
al secondo comma, le parole: ''seicentotrenta, dodici'' sono sostituite dalle seguenti: ''trecento, sei'';
b)
al terzo comma, la parola: ''venticinque'' è sostituita dalla seguente: ''diciotto'';
c)
al quarto comma, la parola: ''seicentodiciotto'' è sostituita dalla seguente: ''duecentonovantaquattro''».
1.587
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-
bis
. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
al secondo comma, le parole: ''seicentotrenta, dodici'' sono sostituite dalle seguenti: ''trecento, sei'';
b)
al terzo comma, la parola: ''seicentodiciotto'' è sostituita dalla seguente: ''duecentonovantaquattro''».
1.588
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
«1-
bis
. All'articolo 56, secondo comma, della Costituzione le parole: ''seicentotrenta, dodici'' sono sostituite dalle seguenti: ''trecento, sei''.
l-
ter
. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: ''seicentodiciotto'' è sostituita dalla seguente: ''duecentonovantaquattro''.» .
1.589
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-
bis
. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
al secondo comma, la parola: ''seicentotrenta'' è sostituita dalla seguente: ''trecento'';
b)
al terzo comma, la parola: ''venticinque'' è sostituita dalla seguente: ''ventuno'';
c)
al quarto comma, la parola: ''seicentodiciotto'' è sostituita dalla seguente: ''duecentoottantotto''».
1.590
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-
bis
. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
al secondo comma, la parola: ''seicentotrenta'' è sostituita dalla seguente: ''trecento'';
b)
al terzo comma, la parola: ''venticinque''ÍLi è sostituita dalla seguente: ''diciotto'';
c)
al quarto comma, la parola: ''seicentodiciotto'' è sostituita dalla seguente: ''duecentoottantotto''».
1.591
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-
bis
. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
al secondo comma, la parola: ''seicentotrenta'' è sostituita dalla seguente: ''trecento'';
b)
al quarto comma, la parola: ''seicentodiciotto'' è sostituita dalla seguente: ''duecentoottantotto''».
1.592
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
«1-
bis
. All'articolo 56, secondo comma, della Costituzione le parole: '', dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero'' sono soppresse.
l-
ter
. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione le parole: '', fatto salvo il numero dei seggi assegnato alla circoscrizione Estero,'' sono soppresse.
1.593
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-
bis
. All'articolo 56, secondo comma, della Costituzione la parola: ''dodici'' è sostituita dalla seguente: ''dieci''.
1.594
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-
bis
. All'articolo 56, secondo comma, della Costituzione la parola: ''dodici'' è sostituita dalla seguente: ''otto''.».
1.595
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-
bis
. All'articolo 56, secondo comma, della Costituzione la parola: ''dodici'' è sostituita dalla seguente: ''sette''.».
1.596
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-
bis
. All'articolo 56, secondo comma, della Costituzione la parola ''dodici'' è sostituita dalla seguente: ''sei''».
1.597
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-
bis
. All'articolo 56, secondo comma, della Costituzione la parola ''dodici'' è sostituita dalla seguente: ''cinque''».
1.598
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-
bis
. All'articolo 56, secondo comma, della Costituzione la parola ''dodici'' è sostituita dalla seguente: ''quattro''».
1.599
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-
bis
. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione le parole ''hanno compiuto i venticinque anni di età'' sono sostituite dalle seguenti: ''hanno raggiunto la maggiore età''».
1.600
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-
bis
. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione le parole ''hanno compiuto i venticinque anni di età'' sono sostituiti dalle seguenti: ''sono maggiorenni''».
1.601
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-
bis
. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione la parola ''venticinque'' è sostituita dalla seguente: ''ventuno''».
1.602
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-
bis
. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione la parola ''venticinque'' è sostituita dalla seguente: ''diciotto''».
1.0.1
RUTA
Dopo l'
articolo
, inserire il seguente:
«Art. 1-
bis
1. L'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:
"Art. 56. – La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto. Il numero dei deputati è di quattrocentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero. Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età. La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per quattrocentodiciotto e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei resti più alti. Nessuna Regione può avere un numero di deputati inferiore a tre."».
1.0.2
CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, FUCKSIA, LUCIDI
Dopo l'
articolo
, inserire il seguente:
«Art. 1-
bis.
(Riduzione del numero dei deputati)
1. L'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:
"Art. 56. - La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto. Il numero dei deputati è di quattrocento. Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno della elezione hanno compiuto i ventuno anni di età. La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per quattrocento distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti."».
1.0.3
CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, LUCIDI, PETROCELLI
Dopo l'
articolo
, inserire il seguente:
«Art. 1-
bis.
(Dimezzamento del numero dei deputati)
1. L'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 56. - La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto. Il numero dei deputati è di trecentoquindici. Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno della elezione hanno compiuto i ventuno anni di età. La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per trecentoquindici distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti."».
1.0.4
MARTELLI, CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MANGILI, SERRA
Dopo l'
articolo
, inserire il seguente:
«Art. 1-
bis.
(Dimezzamento del numero dei deputati)
1. L'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:
''Art. 56. – La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.
Il numero dei deputati è di trecentoquindici.
Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno della elezione hanno compiuto i ventuno anni di età.
La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per trecentoquindici distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.
Nessuno può candidarsi in più di una circoscrizione''.».
1.0.5
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Dopo l'
articolo
, inserire il seguente:
«Art. 1-
bis.
(Camera dei deputati)
1. L'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:
''Art. 56. – La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.
Il numero dei deputati è di quattrocento cinquanta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero.
Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i ventuno anni di età.''».
1.0.6
BISINELLA
Dopo l'
articolo
, inserire il seguente:
«Art. 1-
bis.
1. L'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:
''Art. 56. – La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto. Il numero dei deputati è di quattrocento, otto dei quali eletti nella circoscrizione Estero. Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età. La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per trecentonovantadue e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.''».
1.0.7
BISINELLA
Dopo l'
articolo
, inserire il seguente:
«Art. 1-
bis.
1. L'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:
''Art. 56 – La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto. Il numero dei deputati è di quattrocento, otto dei quali eletti nella circoscrizione Estero. Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto il diciottesimo anno di età. La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per trecentonovantadue e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.''».
1.0.8
RUSSO, FABBRI, FISSORE, FILIPPI, FILIPPIN, STEFANO ESPOSITO, VACCARI, MANASSERO, CALEO, GUERRIERI PALEOTTI, SANGALLI, ZANONI, BROGLIA, ELENA FERRARA, SPILABOTTE, SOLLO, CARDINALI
Dopo l'
articolo
, inserire il seguente:
«Art. 1-
bis.
(Rappresentanti degli Italiani residenti all'estero)
1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al secondo comma, le parole '', dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero'' sono abrogate;
b)
al quarto comma, le parole '', fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero,'' sono abrogate e la parola ''seicentodiciotto'' è sostituita dalla parola ''seicentotrenta''.
Conseguentemente, all'articolo 2, capoverso
«art. 57»,
apportare le seguenti modifiche:
a) al primo comma, dopo le parole
«Provincia autonoma,»
inserire le parole
«da sei rappresentanti eletti nella circoscrizione Estero,»;
b) al secondo comma, aggiungere in fine il seguente periodo:
«La durata del mandato dei senatori eletti nella circoscrizione Estero è di cinque anni».
1.0.9
MUSSINI, BIGNAMI, PEPE, BATTISTA, CAMPANELLA, DE PIN
Dopo l'
articolo
, inserire il seguente:
«Art. 1-
bis.
(Camera dei deputati)
All'articolo 56, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
il secondo comma è sostituito dal seguente: ''Il numero dei deputati è di quattrocento, dei quali otto eletti nella circoscrizione Estero'';
b)
al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue"».
1.0.10
MATURANI, DI GIORGI, FATTORINI, VERDUCCI, ELENA FERRARA, MATTESINI, CARDINALI, GRANAIOLA, BIANCO, STEFANO ESPOSITO, ZANONI, VALENTINI, FABBRI, MANASSERO, PADUA, RUSSO, FISSORE, FILIPPI, FILIPPIN, VACCARI, CALEO, GUERRIERI PALEOTTI, SANGALLI, BROGLIA, SPILABOTTE, SOLLO, CAPACCHIONE, SANTINI
Dopo l'
articolo
, inserire il seguente:
«Art. 1-
bis.
All'articolo 56, primo comma della Costituzione, dopo le parole: ''universale e diretto'', sono aggiunte, in fine, le seguenti: ''con modalità che favoriscono l'equilibrio nella rappresentanza tra i sessi''.
Conseguentemente, all'articolo 2, capoverso
«Art. 57»,
terzo comma, dopo le parole:
"La legge disciplina»,
inserire le seguenti:
«, con modalità che favoriscono l'equilibrio nella rappresentanza tra i sessi,"».
1.0.11
LO MORO, GOTOR, MIGLIAVACCA, PAGLIARI, RUSSO, BORIOLI, BROGLIA, CUCCA, DEL BARBA, DI GIORGI, STEFANO ESPOSITO, FEDELI, FILIPPIN, FORNARO, RITA GHEDINI, GUERRA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, MANASSERO, PEGORER, SONEGO, SANGALLI, SPILABOTTE, TOMASELLI, VACCARI, ZANONI
Dopo l'
articolo
, inserire il seguente:
«Art. 1-
bis.
(Modificazioni all'articolo 56 della Costituzione)
1. All'articolo 56 della Costituzione, al secondo comma, le parole: ''seicentotrenta, dodici dei quali'' sono sostituite dalle seguenti: ''cinquecento, otto dei quali'' e al quarto comma, la parola: ''seicentodiciotto'' è sostituita dalla seguente: ''quattrocentonovantadue''».
1.0.12
FEDELI, CIRINNÀ, CANTINI, GOTOR, LO MORO, MIGLIAVACCA, PAGLIARI, RUSSO, BORIOLI, BROGLIA, CORSINI, CUCCA, DEL BARBA, DI GIORGI, STEFANO ESPOSITO, ELENA FERRARA, FILIPPIN, FORNARO, RITA GHEDINI, GRANAIOLA, GUERRA, GUERRIERI PALEOTTI, IDEM, LAI, LO GIUDICE, LUCHERINI, MANASSERO, MIRABELLI, PEGORER, PEZZOPANE, PUPPATO, SANGALLI, SPILABOTTE, SONEGO, TOMASELLI, TONINI, VACCARI, VALENTINI, ZANONI
Dopo l'
articolo
, inserire il seguente:
«Art. 1-
bis.
All'articolo 56, primo comma della Costituzione, dopo le parole: ''universale e diretto'', sono aggiunte le seguenti: ''con modalità che promuovono la parità nella rappresentanza dei generi''.
Conseguentemente, all'articolo 2, capoverso
«Art. 57»,
terzo comma, dopo le parole:
«La legge disciplina»,
inserire le seguenti:
", con modalità che promuovono la parità nella rappresentanza dei generi"».
1.0.13
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Dopo l'
articolo
, inserire il seguente:
«Art. 1-
bis.
(Elettorato passivo per la Camera dei deputati)
1. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione le parole: ''hanno compiuto i venticinque anni di età'' sono sostituite dalle seguenti: ''sono maggiorenni''».
1.0.14
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Dopo l'
articolo
, inserire il seguente:
«Art. 1-
bis.
(Elettorato passivo per la Camera dei deputati)
1. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione la parola: ''venticinque'', è sostituita dalla seguente: ''diciotto''».
1.0.15
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Dopo l'
articolo
, inserire il seguente:
«Art. 1-
bis.
(Elettorato passivo per la Camera dei deputati)
1. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione la parola: ''venticinque'' è sostituita dalla seguente: ''ventuno''».
1.0.16
BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN
Dopo l'
articolo
, inserire il seguente:
«Art. 1-
bis.
(Abrogazione della Circoscrizione estero)
1. All'articolo 48 della Costituzione, il terzo comma è abrogato».
1.0.17
BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN
Dopo l'
articolo
, inserire il seguente:
«Art. 1-
bis.
(Democrazia interna ai partiti, loro finanziamento pubblico e controllo della Corte costituzionale)
1. All'articolo 49 della Costituzione sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
''I partiti devono avere degli statuti che regolamentino la loro attività interna nel rispetto dei princìpi e dei valori espressi nella Costituzione.
Il controllo sugli statuti e sul rispetto della Costituzione in tutte le fasi delle procedure interne dei partiti è esercitato dalla Corte costituzionale. Salvi i profili civili, penali, amministrativi, contabili, la sanzione più grave può essere l'esclusione dall'attività politica.
I partiti politici ricevono dei finanziamenti pubblici annuali, in proporzione ai loro appartenenti presenti nei vari organi elettivi della Repubblica e in proporzione ai loro finanziamenti privati.''».
1.0.18
BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN
Dopo l'
articolo
, inserire il seguente:
«Art. 1-
bis.
(Composizione ed elezione della Camera dei deputati)
1. L'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:
''Art. 56. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto, favorendo l'equilibrio della rappresentanza tra donne e uomini.
La Camera dei deputati è composta da quattrocento deputati, eletti secondo le modalità stabilite con legge. Trecentonovanta seggi sono attribuiti entro collegi uninominali al candidato che consegue la maggioranza anche relativa dei voti; la legge stabilisce le modalità per l'attribuzione dei restanti dieci seggi ai candidati delle liste che non abbiano conseguito alcun seggio nei collegi uninominali.
Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i ventuno anni di età.
La legge disciplina la ripartizione del territorio nazionale in collegi e le modalità per il suo periodico a aggiornamento in base all'evoluzione demografica''.
2. All'articolo 48, terzo comma, della Costituzione, le parole: ''per l'elezione delle Camere'', sono sostituite dalle seguenti: ''per l'elezione del Senato della Repubblica''».
1.0.19
BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN
Dopo l'
articolo
, inserire il seguente:
«Art. 1-
bis.
(Composizione ed elezione della Camera dei deputati)
1. L'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:
''Art. 56. – La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto. Il numero dei deputati è di trecento.
Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i quarantacinque anni di età.
La legge disciplina la ripartizione del territorio nazionale in circoscrizioni, la distribuzione tra di esse dei seggi in proporzione alla popolazione di ciascuna, nonché le modalità per il loro periodico aggiornamento in base all'evoluzione demografica''».
1.0.20
BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN
Dopo l'
articolo
, inserire il seguente:
«Art. 1-
bis.
(Composizione ed elezione della Camera dei deputati)
1. L'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:
''Art. 56. – La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto. Il numero dei deputati è di trecento.
Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età.
La legge disciplina la ripartizione del territorio nazionale in circoscrizioni, la distribuzione tra di esse dei seggi in proporzione alla popolazione di ciascuna, nonché le modalità per il loro periodico aggiornamento in base all'evoluzione demografica''».
1.0.21
CHITI, ALBANO, BROGLIA, BUEMI, CASSON, CORSINI, CUCCA, D'ADDA, DIRINDIN, GATTI, LO GIUDICE, MICHELONI, MINEO, MUCCHETTI, RICCHIUTI, SILVESTRO, TOCCI, BOCCHINO
Dopo l'
articolo
, inserire il seguente:
«Art. 1-
bis.
(Camera dei deputati)
1. L'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:
''Art. 56. – La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto, tenuto conto del necessario equilibrio di genere. Il numero dei deputati è di trecentoquindici.
Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i ventuno anni di età.
La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per trecento quindici e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti''».
1.0.22
BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN
Dopo l'
articolo
, inserire il seguente:
«Art. 1-
bis.
(Composizione ed elezione della Camera dei deputati)
1. L'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:
''Art. 56. – La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto. Il numero dei deputati è di quattrocento.
Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i quarantacinque anni di età.
La legge disciplina la ripartizione del territorio nazionale in circoscrizioni, la distribuzione tra di esse dei seggi in proporzione alla popolazione di ciascuna, nonché le modalità per il loro periodico aggiornamento in base all'evoluzione demografica''».
1.0.23
GIOVANNI MAURO, MARIO FERRARA, BARANI, COMPAGNONE, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, MILO, RUVOLO, SCAVONE
Dopo l'
articolo
, inserire il seguente:
«Art. 1-
bis.
(Camera dei deputati)
1. L'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:
''Art. 56. – La Camera dei Deputati è eletta a suffragio universale diretto. Il numero dei deputati è di quattrocento.
Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età.
La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per quattrocento e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti''».
1.0.24
MINZOLINI
Dopo l'
articolo
, inserire il seguente:
«Art. 1-
bis.
1. L'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:
''Art. 56. – La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.
I1 numero dei deputati è di'quattrocento. Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età.
La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per quattrocento e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti-interi e dei più alti resti''.».
1.0.25
CHITI, DE PETRIS, CAMPANELLA, ALBANO, ANITORI, BAROZZINO, BOCCHINO, BROGLIA, BUEMI, CASALETTO, CASSON, CERVELLINI, CORSINI, CUCCA, D'ADDA, DE CRISTOFARO, DIRINDIN, GAMBARO, GATTI, LO GIUDICE, MICHELONI, MINEO, MUCCHETTI, PETRAGLIA, RICCHIUTI, SILVESTRO, STEFANO, TOCCI
Dopo l'
articolo
, inserire il seguente:
«Art. 1-
bis.
(Camera dei Deputati)
1. L'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:
"Art. 56. – La Camera dei Deputati è eletta a suffragio universale e diretto, garantendo la parità di genere.
Il numero dei deputati è di quattrocentosettanta.
Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i ventuno anni di età.
La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per quattrocentosettanta e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti."».
1.0.26
ZELLER, PALERMO, BERGER, LANIECE, PANIZZA
Dopo l'
articolo
, inserire il seguente:
«Art. 1-
bis.
(Composizione della Camera dei deputati)
1. All'articolo 56 della Costituzione, secondo comma, le parole: "seicentotrenta", sono sostituite dalle seguenti: "cinquecento"».
1.0.27
PAOLO ROMANI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN, GALIMBERTI
Dopo l'
articolo
, inserire il seguente:
«Art. 1-
bis.
(Modifiche all'articolo 56 della Costituzione)
1. L'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:
''Art. 56 – La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.
La Camera dei deputati è composta da 630 deputati.
Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto venticinque anni di età.
La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per 630 e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei. più alti resti''.».
1.0.28
CENTINAIO, BISINELLA
Dopo l'
articolo
, inserire il seguente:
«Art. 1-
bis.
(Modifiche all'articolo 56 della Costituzione)
1. All'articolo 56 della Costituzione al quarto comma, le parole: '', fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero,'' sono soppresse e la parola: ''seicentodiciotto'' è sostituita dalla seguente: ''trecentoquindici''».
1.0.29
CENTINAIO, BISINELLA
Dopo l'
articolo
, inserire il seguente:
«Art. 1-
bis.
(Modifiche all'articolo 56 della Costituzione)
1. All'articolo 56 della Costituzione al quarto comma, le parole: '', fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero,'' sono soppresse».
1.0.30
CENTINAIO, BISINELLA
Dopo l'
articolo,
inserire il seguente:
«Art. 1-
bis.
(Modifiche all'articolo 56 della Costituzione)
1. All'articolo 56 della Costituzione al quarto comma, la parola: ''seicentodiciotto'' è sostituita dalla seguente: ''trecentoquindici''».
1.0.31
CENTINAIO, BISINELLA
Dopo l'
articolo
, inserire il seguente:
«Art. 1-
bis.
(Modifiche all'articolo 56 della Costituzione)
1. All'articolo 56 della Costituzione, al terzo comma, la parola: ''venticinque'' è sostituita dalla seguente: ''ventuno'';».
1.0.32
CENTINAIO, BISINELLA
Dopo l'
articolo
, inserire il seguente:
«Art. 1-
bis.
(Modifiche all'articolo 56 della Costituzione)
1. All'articolo 56 della Costituzione il secondo comma è sostituito dal seguente: ''Il numero dei deputati è di trecentoquindici''».
1.0.33
CENTINAIO, BISINELLA
Dopo l'
articolo
, inserire il seguente:
«Art. 1-
bis.
(Modifiche all'articolo 56 della Costituzione)
1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
al secondo comma, la parola: ''seicentotrenta'' è sostituita con la parola: ''cinquecentootto'' e la parola: ''dodici'' è sostituita con la parola: ''otto'';
b)
al terzo comma, la parola: ''venticinque'' è sostituita con la parola: ''ventuno'';
c)
al quarto comma, la parola: ''seicentodiciotto'' è sostituita con la parola: ''cinquecento''».
1.0.34
CENTINAIO, BISINELLA
Dopo l'
articolo
, inserire il seguente:
«Art. 1-
bis.
1. L'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:
''Articolo 56. – La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.
La Camera dei deputati si compone di un minimo di quattrocentododici e di un massimo di seicentodiciotto deputati, oltre a dodici deputati eletti nella circoscrizione Estero.
Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età.
La ripartizione dei seicentodiciotto seggi tra le circoscrizioni nazionali si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'anagrafe della popolazione al 31 dicembre dell'anno precedente l'elezione, per seicentodiciotto e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti. Il numero di seggi minimo attribuito a ciascuna circoscrizione è pari ai due terzi del numero massimo arrotondato all'unità superiore.
L'indizione dell'elezione è effettuata per il numero massimo di deputati, oltre i dodici deputati spettanti alla circoscrizione Estero.
Il numero dei deputati eletti in ciascuna circoscrizione è pari al numero massimo dei seggi attribuiti alla circoscrizione medesima, eventualmente decurtato di un numero di deputati proporzionale al totale di schede bianche e voti nulli. A tal fine, il numero dei deputati effettivamente eletto si calcola moltiplicando il numero dei voti espressi, sottratti le schede bianche e i voti nulli, per il numero massimo dei seggi attribuiti alla circoscrizione e dividendo il risultato di tale moltiplicazione per il numero dei votanti, con arrotonda mento in ogni caso all'unità superiore. Il numero dei deputati eletti non può comunque essere inferiore alla soglia minima stabilita in sede di ripartizione''.».
1.0.35
CENTINAIO, BISINELLA
Dopo l'
articolo
, inserire il seguente:
«Art. 1-
bis.
(Modifiche all'articolo 56 della Costituzione)
1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
al secondo comma, la parola: ''centotrenta'' è sostituita dalla seguente: ''centocinquanta'' e le parole: ''dodici dei quali eletti nella circoscrizione estero'' sono soppresse;
b)
al terzo comma, la parola: ''venticinque'' è sostituita dalla seguente: ''ventuno'';
c)
il quarto comma è sostituito dal seguente:
''La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per duecento cinquanta e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti''.».
1.0.36
CENTINAIO, BISINELLA
Dopo l'
articolo
, inserire il seguente:
«Art. 1-
bis.
(Modifiche all'articolo 56 della Costituzione)
1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:
''Il numero dei deputati è di cinquecentootto, otto dei quali eletti nella circoscrizione Estero''.
2. Al terzo comma dell'articolo 56 della Costituzione, la parola: ''venticinque'' è sostituita dalla seguente: ''diciotto''.
3. Al quarto comma dell'articolo 56 della Costituzione la parola: ''seicentodiciotto'' è sostituita dalla seguente: ''cinquecento''».
1.0.37
CENTINAIO, BISINELLA
Dopo l'
articolo
, inserire il seguente:
«Art. 1-
bis.
(Numero dei deputati)
1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituite dal seguente: ''Il numero dei deputati è di duecento''.
2. Al terzo comma dell'articolo 56 della Costituzione, la parola: ''venticinque'' è sostituita dalla seguente: ''ventuno''.
3. Al quarto comma dell'articolo 56 della Costituzione, le parole: '', fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero'', sono soppresse e la parola: ''seicentodiciotto'' è sostituita dalla seguente: ''duecento''».
1.0.38
CENTINAIO, BISINELLA
Dopo l'
articolo
, inserire il seguente:
«Art. 1-
bis.
1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
il secondo comma è sostituito dal seguente:
''Il numero dei deputati è di trecento, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero'';
b)
al quarto comma, la parola: ''seicentodiciotto'' è sostituita dalla seguente: ''duecentonovantaquattro''».
1.0.39
CENTINAIO, BISINELLA
Dopo l'
articolo
, inserire il seguente:
«Art. 1-
bis.
1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
il secondo comma è sostituito dal seguente: ''Il numero dei deputati è di quattrocentocinquanta, otto dei quali eletti nella circoscrizione Estero'';
b)
al quarto comma, la parola: ''seicentodiciotto'' è sostituita dalla seguente: ''quattrocentoquarantadue''».
1.0.40
CENTINAIO, BISINELLA
Dopo l'
articolo
, inserire il seguente:
«Art. 1-
bis.
(Modifiche all'articolo 56 della Costituzione)
1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
il secondo comma è sostituito dal seguente: ''Il numero dei deputati è di trecento'';
b)
al terzo comma, la parola: ''venticinque'' è sostituita dalla seguente: ''diciotto'';
c)
al quarto comma, sono abrogate le seguenti parole: '', fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero,'';
d)
al quarto comma, la parola: ''seicentodiciotto'' è sostituita dalla seguente: ''trecento'';
e)
è aggiunto, infine, il seguente comma:
''La legge disciplina la rappresentanza dei cittadini italiani residenti all'estero e le modalità per assicurare ai medesimi l'esercizio del diritto di voto''».
1.0.41
CENTINAIO, BISINELLA
Dopo l'
articolo
, inserire il seguente:
«Art. 1.
(Modifica all'articolo 56 della Costituzione)
1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:
il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il numero dei deputati è di quattrocento, otto dei quali eletti nella circoscrizione Estero";
b)
al quarto comma, la parola: ''seicentodiciotto'' è sostituita dalla seguente: ''trecentonovantadue''».
1.0.42
CENTINAIO, BISINELLA
Dopo l'
articolo
, inserire il seguente:
«Art. 1-
bis
.
1. Il primo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:
''La Camera dei deputati rappresenta il libero pluralismo sociale e territoriale ed è eletta a suffragio universale e diretto''».
1.0.43
CENTINAIO, BISINELLA
Dopo l'
articolo
, inserire il seguente:
«Art. 1-
bis.
(Modifica all'articolo 56 della Costituzione)
1. All'articolo 56, al terzo comma, le parole: "venticinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "diciotto anni".
1.0.44
CENTINAIO, BISINELLA
Dopo l'
articolo
, inserire il seguente:
«Art. 1-
bis.
(Modifiche all'Articolo 56 della Costituzione)
1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
il secondo comma è abrogato;
b)
il quarto comma è sostituito con il seguente: ''Il numero dei Deputati e la ripartizione dei seggi tra le Circoscrizioni sono demandati alla legge''».
1.0.45
CENTINAIO, BISINELLA
Dopo l'
articolo
, inserire il seguente:
«Art. 1-
bis.
(Modifiche all'articolo 56 della Costituzione)
1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
al secondo comma, la parola: ''seicentotrenta'' è sostituita dalla seguente: ''cinquecentootto'' e la parola: ''dodici'' è sostituita dalla seguente: ''otto'';
b)
al terzo comma, la parola: ''venticinque'' è sostituita con la seguente: ''ventuno'';
c)
al quarto comma, la parola: ''seicentodiciotto'' è sostituita dalla seguente: ''cinquecento''».
1.0.46
CENTINAIO, BISINELLA
Dopo l'
articolo
, inserire il seguente:
«Art. 1-
bis.
1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: ''Il numero dei deputati è di duecento''.
2. Al quarto comma dell'articolo 56 della Costituzione, le parole: '', fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero'', sono soppresse e la parola: ''seicentodiciotto'' è sostituita dalla seguente: ''duecento''».
1.0.47
CENTINAIO, BISINELLA
Dopo l'
articolo
, inserire il seguente:
«Art. 1-
bis.
(Modifiche all'articolo 56 della Costituzione)
1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
il secondo comma è sostituito dal seguente: ''Il numero dei deputati è di trecento'';
b)
al terzo comma, la parola: ''venticinque'' è sostituita dalla seguente: ''diciotto'';
c)
al quarto comma, la parola ''seicentodiciotto'' è sostituita dalla seguente: ''trecento''».
1.0.48
CENTINAIO, BISINELLA
Dopo l'
articolo
, inserire il seguente:
«Art. 1-
bis.
1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: ''Il numero dei deputati è di trecentoquindici''.
2. Al terzo comma dell'articolo 56 della Costituzione, la parola: ''venticinque'' è sostituita dalla seguente: ''ventuno''.
3. Al quarto comma dell'articolo 56 della Costituzione le parole: '', fatto salvo il numero del seggi assegnati alla circoscrizione Estero'', sono soppresse e la parola: ''seicentodiciotto'' è sostituita dalla seguente: ''trecentoquindici''».
1.0.49
CENTINAIO, BISINELLA
Dopo l'
articolo
, inserire il seguente:
«Art. 1-
bis.
1. Il primo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: ''La Camera dei deputati rappresenta il libero pluralismo sociale e territoriale ed è eletta a suffragio universale e diretto''».
1.0.50
CENTINAIO, BISINELLA
Dopo l'
articolo
, inserire il seguente:
«Art. 1-
bis.
1. All'articolo 56 della Costituzione il terzo comma è sostituito dal seguente: ''Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto diciotto anni ad eccezione di coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva per un delitto non colposo''».
1.0.51
CENTINAIO, BISINELLA
Dopo l'
articolo
, inseire il seguente:
«Art. 1-
bis.
1. All'articolo 56 della Costituzione il terzo comma è sostituito dal seguente:''Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto diciotto anni ad eccezione di coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva per un delitto non colposo''».
1.0.52
CENTINAIO, BISINELLA
Dopo l'
articolo
, inserire il seguente:
«Art. 1-
bis.
1. All'articolo 56 della Costituzione al terzo comma, dopo le parole: ''a deputati'' sono aggiunte le seguenti: '', nel limite di due legislature,'' e le parole: ''venticinque anni di età'' sono sostituite dalle seguenti: ''ventuno anni di età''».
1.0.53
CENTINAIO, BISINELLA
Dopo l'
articolo
, inserire il seguente:
«Art. 1-
bis.
1. All'articolo 56 della Costituzione al terzo comma dopo le parole: ''a deputati'' sono aggiunte le seguenti: ''nel limite di due legislature'' e le parole: ''venticinque anni di età'' sono sostituite dalle seguenti: ''ventuno anni di età''».
1.0.54
CENTINAIO, BISINELLA
Dopo l'
articolo
, inserire il seguente:
«Art. 1-
bis.
1. All'articolo 56 della Costituzione al quarto comma, dopo le parole: ''in proporzione alla popolazione'' sono inserite le seguenti: ''di cittadini italiani''».
1.0.55
CENTINAIO, BISINELLA
Dopo l'
articolo
, inserire il seguente:
«Art. 1-
bis.
1. All'articolo 56 della Costituzione dopo il quarto comma è aggiunto il seguente:
''La legge disciplina in casi in cui non possono essere candidati coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva per un delitto non colposo ed i casi di decadenza degli eletti che sono stati condannati in via definitiva''».
1.0.56
CENTINAIO, BISINELLA
Dopo l'
articolo
, inserire il seguente:
«Art. 1-
bis.
1. All'articolo 56 della Costituzione dopo il quarto comma è aggiunto il seguente:
''La legge dispone la incandidabilità di coloro che risultano avere la titolarità o il controllo, anche per interposta persona, di un'impresa che svolga prevalentemente o esclusivamente la propria attività in regime di autorizzazione o di concessione rilasciata dallo Stato, ovvero che risultano poterne disporre in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, o possano determinarne in qualche modo gli indirizzi, ivi comprese le partecipazioni azionarie indirette, con particolare riferimento ai settori della finanza e delle comunicazioni di rilevanza nazionale''».
1.0.57
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Dopo l'
articolo
, inserire il seguente:
«Art. 1-
bis.
(Modifiche all'articolo 56 della Costituzione)
1. L All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
al secondo comma, le parole: ''seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero« sono sostituite dalla seguente: ''trecento'';
b)
al terzo comma, la parola: ''venticinque'' è sostituita dalla seguente: ''diciotto'';
c)
al terzo comma, le parole: '', fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero'' sono soppresse;
d)
al terzo comma, la parola: ''seicentodiciotto'' è sostituita dalla seguente: ''trecento''».
1.0.58
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Dopo l'
articolo
, inserire il seguente:
«Art. 1-
bis.
(Modifiche all'articolo 56 della Costituzione);
1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
al secondo comma, le parole: ''seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero'' sono sostituite dalla seguente: ''trecento'';
b)
al terzo comma, la parola: ''venticinque'' è sostituita dalla seguente: ''ventuno'';
c)
al terzo comma, le parole: ''I fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero,'' sono soppresse;
d)
al terzo comma, la parola: ''seicentodiciotto'' è sostituita dalla seguente: ''trecento''».
1.0.59
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Dopo l'
articolo
, inserire il seguente:
«Art. 1-
bis.
(Modifiche all'articolo 56 della Costituzione)
1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
al secondo comma, le parole: ''seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero'' sono sostituite dalla seguente: ''trecento'';
b)
al terzo comma, le parole: '', fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero,'' sono soppresse;
c)
al terzo comma, la parola: ''seicentodiciotto'' è sostituita dalla seguente: ''trecento''».
1.0.60
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Dopo l'
articolo
, inserire il seguente:
«Art. 1-
bis.
(Modifiche all'articolo 56 della Costituzione)
1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
al secondo comma, le parole: ''seicentotrenta, dodici'' sono sostituite dalle seguenti: ''trecento, sei'';
b)
al terzo comma, la parola: ''venticinque'' è sostituita dalla seguente: ''diciotto'';
c)
al terzo comma, la parola: ''seicentodiciotto'' è sostituita dalla seguente: ''duecentonovantaquattro''».
1.0.61
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Dopo l'
articolo
, inserire il seguente:
«Art. 1-
bis.
(Modifiche all'articolo 56 della Costituzione)
1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
al secondo comma, le parole: ''seicentotrenta, dodici'' sono sostituite dalle seguenti: ''trecento, sei'';
b)
al terzo comma, la parola: ''venticinque'' è sostituita dalla seguente: ''ventuno'';
c)
al terzo comma, la parola ''seicentodiciotto'' è sostituita dalla seguente: ''duecentonovantaquattro''».
1.0.62
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Dopo l'
articolo
, inserire il seguente:
«Art. 1-
bis.
(Modifiche all'articolo 56 della Costituzione)
1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
al secondo comma, le parole: ''Seicentotrenta, dodici'' sono sostituite dalle seguenti: ''trecento, sei'';
b)
al terzo comma, la parola: ''seicentodiciotto'' è sostituita dalla seguente: ''duecentonovantaquattro''».
1.0.63
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Dopo l'
articolo
, inserire il seguente:
«Art. 1-
bis.
(Modifiche all'articolo 56 della Costituzione)
1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
al secondo comma, la parola: ''seicentotrenta'' è sostituita dalla seguente: ''trecento'';
b)
al terzo comma, la parola: ''venticinque'' è sostituita dalla seguente: ''diciotto'';
c)
al terzo comma, la parola: ''seicentodiciotto'' è sostituita dalla seguente: ''duecentoottantotto''».
1.0.64
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Dopo l'
articolo
, inserire il seguente:
«Art. 1-
bis.
(Modifiche all'articolo 56 della Costituzione)
1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
al secondo comma, la parola: ''seicentotrenta'' è sostituita dalla seguente: ''trecento'';
b)
al terzo comma, la parola: ''venticinque'' è sostituita dalla seguente: ''ventuno'';
c)
al terzo comma, la parola: ''seicentodiciotto'' è sostituita dalla seguente: ''duecentoottantotto''».
1.0.65
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Dopo l'
articolo
, inserire il seguente:
«Art. 1-
bis.
(Modifiche all'articolo 56 della Costituzione)
1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
al secondo comma, la parola: ''seicentotrenta'' è sostituita dalla seguente: ''trecento'';
b)
al terzo comma, la parola: ''seicentodiciotto'' è sostituita dalla seguente: ''duecentoottantotto''».
1.0.66
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Dopo l'
articolo
, inserire il seguente:
«Art. 1-
bis.
(Modifiche all'articolo 56 della Costituzione)
1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
al secondo comma, le parole: ''seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero'' sono sostituite dalla seguente: ''quattrocento'';
b)
al terzo comma, la parola: ''venticinque'' è sostituita dalla seguente: ''diciotto'';
c)
al terzo comma, le parole: '', fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero,'' sono soppresse;
d)
al terzo comma, la parola: ''seicentodiciotto'' è sostituita dalla seguente: ''quattrocento''».
1.0.67
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Dopo l'
articolo
, inserire il seguente:
«Art. 1-
bis.
(Modifiche all'articolo 56 della Costituzione)
1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
al secondo comma, le parole: ''seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero'' sono sostituite dalla seguente: ''quattrocento'';
b)
al terzo comma, la parola: ''venticinque'' è sostituita dalla seguente: ''ventuno'';
c)
al terzo comma, le parole: '', fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero,'' sono soppresse;
d)
al terzo comma, la parola: ''seicentodiciotto'' è sostituita dalla seguente: ''quattrocento''».
1.0.68
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Dopo l'
articolo
, inserire il seguente:
«Art. 1-
bis.
(Modifiche all'articolo 56 della Costituzione)
1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
al secondo comma, le parole: ''seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero'' sono sostituite dalla seguente: ''quattrocento'';
b)
al terzo comma, le parole: '', fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero,'' sono soppresse;
c)
al terzo comma, la parola: ''seicentodiciotto'' è sostituita dalla seguente: ''quattrocento''».
1.0.69
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Dopo l'
articolo
, inserire il seguente:
«Art. 1-
bis.
(Modifiche all'articolo 56 della Costituzione)
1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
al secondo comma, le parole: ''seicentotrenta, dodici'' sono sostituite dalle seguenti: ''quattrocento, otto'';
b)
al terzo comma, la parola: ''venticinque'' è sostituita dalla seguente: ''diciotto'';
c)
al terzo comma, la parola: ''seicentodiciotto'' è sostituita dalla seguente: ''trecentonovantadue''».
1.0.70
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Dopo l'
articolo
, inserire il seguente:
«Art. 1-
bis.
(Modifiche all'articolo 56 della Costituzione)
1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
al secondo comma, le parole: ''seicentotrenta, dodici'' sono sostituite dalle seguenti: ''quattrocento, otto'';
b)
al terzo comma, la parola: ''venticinque'' è sostituita dalla seguente: ''ventuno'';
c)
al terzo comma, la parola: ''seicentodiciotto'' è sostituita dalla seguente: ''trecentonovantadue''».
1.0.71
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Dopo l'
articolo
, inserire il seguente:
«Art. 1-
bis.
(Modifiche all'articolo 56 della Costituzione)
1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
al secondo comma, le parole: ''seicentotrenta, dodici'' sono sostituite dalle seguenti: ''quattrocento, otto'';
b)
al terzo comma, la parola: ''seicentodiciotto'' è sostituita dalla seguente: ''trecentonovantadue''».
1.0.72
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Dopo l'
articolo
, inserire il seguente:
«Art. 1-
bis.
(Modifiche all'articolo 56 della Costituzione)
1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
al secondo comma, le parole: ''seicentotrenta'' è sostituita dalla seguente: ''quattrocento'';
b)
al terzo comma, la parola: ''venticinque'' è sostituita dalla seguente: ''diciotto'';
c)
al terzo comma, la parola: ''seicentodiciotto'' è sostituita dalla seguente: ''trecentoottantotto''».
1.0.73
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Dopo l'
articolo
, inserire il seguente:
«Art. 1-
bis.
(Modifiche all'articolo 56 della Costituzione)
1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
al secondo comma, le parole: ''seicentotrenta'' è sostituita dalla seguente: ''quattrocento'';
b)
al terzo comma, la parola: ''venticinque'' è sostituita dalla seguente: ''ventuno'';
c)
al terzo comma, la parola: ''seicentodiciotto'' è sostituita dalla seguente: ''trecentoottantotto''».
1.0.74
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Dopo l'
articolo
, inserire il seguente:
«Art. 1
-bis.
(Modifiche all'articolo 56 della Costituzione)
1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
al secondo comma, la parola ''seicentotrenta'' è sostituita dalla seguente: ''quattrncento'';
b)
al terzo comma, la parola ''seicentodiciotto'' è sostituita dalla seguente: ''trecentoottantotto''».
1.0.75
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Dopo l'
articolo
, inserire il seguente:
«Art. 1
-bis.
(Modifiche all'articolo 56 della Costituzione)
1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
al secondo comma, le parole ''seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero'' sono sostituite dalla seguente: ''cinquecento'';
b)
al terzo comma, la parola ''venticinque'' è sostituita dalla seguente: ''diciotto'';
c)
al terzo comma, le parole '', fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero,'' sono soppresse;
d)
al terzo comma, la parola ''seicentodiciotto'' è sostituita dalla seguente: ''cinquecento''».
1.0.76
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Dopo l'
articolo
, inserire il seguente:
«Art. 1
-bis.
(Modifiche all'articolo 56 della Costituzione)
1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
al secondo comma, le parole ''seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero'' sono sostituite dalla seguente: ''cinquecento'';
b)
al terzo comma, la parola ''venticinque'' è sostituita dalla seguente: ''ventuno'';
c)
al terzo comma, le parole '', fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero,'' sono soppresse;
d)
al terzo comma, la parola ''seicentodiciotto'' è sostituita dalla seguente: ''cinquecento''».
1.0.77
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Dopo l'
articolo
, inserire il seguente:
«Art. 1
-bis.
(Modifiche all'articolo 56 della Costituzione)
1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
al secondo comma, le parole ''seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero'' sono sostituite dalla seguente: ''cinquecento'';
b)
al terzo comma, le parole '', fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero,'' sono soppresse;
c)
al terzo comma, la parola ''seicentodiciotto'' è sostituita dalla seguente: ''cinquecento''».
1.0.78
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Dopo l'
articolo
, inserire il seguente:
«Art. 1
-bis.
(Modifiche all'articolo 56 della Costituzione)
1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
al secondo comma, le parole ''seicentotrenta, dodici'' sono sostituite dalle seguenti: ''cinquecento, dieci'';
b)
al terzo comma, la parola ''venticinque'' è sostituita dalla seguente: ''diciotto'';
c)
al terzo comma, la parola ''seicentodiciotto'' è sostituita dalla seguente: ''quattrocentonovanta''».
1.0.79
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Dopo l'
articolo
, inserire il seguente:
«Art. 1
-bis.
(Modifiche all'articolo 56 della Costituzione)
1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
al secondo comma, le parole ''seicentotrenta, dodici'' sono sostituite dalle seguenti: ''cinquecento, dieci'';
b)
al terzo comma, la parola ''venticinque'' è sostituita dalla seguente: ''ventuno'';
c)
al terzo comma, la parola ''seicentodiciotto'' è sostituita dalla seguente: ''quattrocentonovanta''».
1.0.80
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Dopo l'
articolo
, inserire il seguente:
«Art. 1
-bis.
(Modifiche all'articolo 56 della Costituzione)
1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportatele seguenti modificazioni:
a)
al secondo comma, le parole ''seicentotrenta, dodici'' sono sostituite dalle seguenti: ''cinquecento, dieci'';
b)
al terzo comma, la parola ''seicentodiciotto'' è sostituita dalla seguente: ''quattrocentonovanta''».
1.0.81
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Dopo l'
articolo
, inserire il seguente:
«Art. 1
-bis.
(Modifiche all'articolo 56 della Costituzione)
1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
al secondo comma, la parola ''seicentotrenta'' è sostituita dalla seguente: ''cinquecento'';
b)
al terzo comma, la parola ''venticinque'' è sostituita dalla seguente: ''diciotto'';
c)
al terzo comma, la parola ''seicentodiciotto'' è sostituita dalla seguente: ''quattrocentoottantotto''».
1.0.82
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Dopo l'
articolo
, inserire il seguente:
«Art. 1
-bis.
(Modifiche all'articolo 56 della Costituzione)
1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
al secondo comma, la parola ''seicentotrenta'' è sostituita dalla seguente: ''cinquecento'';
b)
al terzo comma, la parola ''venticinque'' è sostituita dalla seguente: ''ventuno'';
c)
al terzo comma, la parola ''seicentodiciotto'' è sostituita dalla seguente: ''quattrocentoottantotto''».
1.0.83
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Dopo l'
articolo
, inserire il seguente:
«Art. 1
-bis.
(Modifiche all'articolo 56 della Costituzione)
1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
al secondo comma, la parola ''seicentotrenta'' è sostituita dalla seguente: ''cinquecento'';
b)
al terzo comma, la parola ''seicentodiciotto'' è sostituita dalla seguente: ''quattrocentoottantotto''».
1.0.84
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Dopo l'
articolo
, inserire il seguente:
«Art. 1-
bis.
(Numero dei deputati)
1. All'articolo 56, primo comma, della Costituzione le parole ''seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero'' sono sostituite dalla seguente: ''trecento''.
2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione:
1) le parole '', fatto salvo il numero dei seggi assegnato alla circoscrizione Estero,'' sono soppresse;
2) la parola ''seicentodiciotto'' è sostituita dalla seguente: ''trecento''.».
1.0.85
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Dopo l'
articolo
, inserire il seguente:
«Art. 1-
bis.
(Numero dei deputati)
1. All'articolo 56, primo comma, della Costituzione le parole ''seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero'' sono sostituite dalla seguente: ''trecentoventi''.
2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione:
1) le parole '', fatto salvo il numero dei seggi assegnato alla circoscrizione Estero,'' sono soppresse;
2) la parola ''seicentodiciotto'' è sostituita dalla seguente: ''trecentoventi''.».
1.0.86
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Dopo l'
articolo
, inserire il seguente:
«Art. 1-
bis.
(Numero dei deputati)
1. All'articolo 56, primo comma, della Costituzione le parole ''seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero'' sono sostituite dalla seguente: ''trecentocinquanta''.
2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione:
1) le parole ''fatto salvo il numero dei seggi assegnato alla circoscrizione Estero, '' sono soppresse;
2) la parola ''seicentodiciotto'' è sostituita dalla seguente: ''trecentocinquanta''.».
1.0.87
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Dopo l'
articolo
, inserire il seguente:
«Art. 1-
bis.
(Numero dei deputati)
1. All'articolo 56, primo comma, della Costituzione le parole ''seitentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero'' sono sostituite dalla seguente: ''quattrocento''.
2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione:
1) le parole '', fatto salvo il numero dei seggi assegnato alla circoscrizione Estero,'' sono soppresse;
2) la parola ''seicentodiciotto'' è sostituita dalla seguente: ''quattrocento''.».
1.0.88
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Dopo l'
articolo
, inserire il seguente:
«Art. 1-
bis.
(Numero dei deputati)
1. All'articolo 56, primo comma, della Costituzione le parole ''seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero'' sono sostituite dalla seguente: ''quattrocentocinquanta'' .
2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione:
1) le parole '', fatto salvo il numero dei seggi assegnato alla circoscrizione Estero,'' sono soppresse;
2) la parola ''seicentodiciotto'' è sostituita dalla seguente: ''quattrocentocinquanta''.».
1.0.89
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Dopo l'
articolo
, inserire il seguente:
«Art. 1-
bis.
(Numero dei deputati)
1. All'articolo 56, primo comma, della Costituzione le parole ''seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella Circoscrizione Estero'' sono sostituite dalla seguente: ''cinquecento''.
2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione:
1) le parole '', fatto salvo il numero dei seggi assegnato alla circoscrizione Estero,'' sono soppresse;
2) la parola ''seicentodiciotto'' è sostituita dalla seguente: ''cinquecento''.».
1.0.90
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Dopo l'
articolo
, inserire il seguente:
«Art. 1-
bis.
(Numero dei deputati)
1. All'articolo 56, primo comma, della Costituzione le parole ''seicentotrenta,'' sono sostituite dalle seguenti: ''trecento, sei''.
2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola ''seicentodiciotto'' è sostituita dalla seguente: ''duecentonovantaquattro''.».
1.0.91
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Dopo l'
articolo
, inserire il seguente:
«Art. 1-
bis.
(Numero dei deputati)
1. All'articolo 56, primo comma, della Costituzione le parole ''seicentotrenta,'' sono sostituite dalle seguenti: ''trecentoventi, sei''.
2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola ''seicentodiciotto'' è sostituita dalla seguente: ''trecentoquattordici''.».
1.0.92
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Dopo l'
articolo
, inserire il seguente:
«Art. 1-
bis.
(Numero dei deputati)
1. All'articolo 56, primo comma, della Costituzione le parole ''seicentotrenta,'' sono sostituite dalle seguenti: ''trecentocinquanta, sette''.
2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola ''seicentodiciotto'' è sostituita dalla seguente: ''trecentoquarantatre''» .
1.0.93
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Dopo l'
articolo
, inserire il seguente:
«Art. 1-
bis
(Numero dei deputati)
1. All'articolo 56, primo comma, della Costituzione le parole ''seicentotrenta'' sono sostituite dalle seguenti: ''quattrocento, otto''.
2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola ''seicentodiciotto'' è sostituita dalla seguente: ''trecentonovantadue''».
1.0.94
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Dopo l'
articolo
, inserire il seguente:
«Art. 1-
bis.
(Numero dei deputati)
1. All'articolo 56, primo comma, della Costituzione le parole: ''seicentotrenta,'' sono sostituite dalle seguenti: ''quattrocentocinquanta, nove''.
2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola ''seicentodiciotto'' è sostituita dalla seguente: ''quattrocentoquarantuno''.».
1.0.95
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Dopo l'
articolo
, inserire il seguente:
«Art. 1-
bis.
(Numero dei deputati)
1. All'articolo 56, primo comma, della Costituzione le parole: ''seicentotrenta,'' sono sostituite dalle seguenti: ''cinquecento, dieci''.
2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: ''seicentodiciotto'' è sostituita dalla seguente: ''quattrocentonovanta''.».
1.0.96
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Dopo l'
articolo
, inserire il seguente:
«Art. 1-
bis.
(Modifica all'articolo 56 della Costituzione)
1. All'articolo 56, primo comma, della Costituzione le parole: ''dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero,'' sono soppresse.
2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, le parole: ''fatto salvo il numero dei seggi assegnato alla circoscrizione Estero,'' sono soppresse».
1.0.97
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Dopo l'
articolo
, inserire il seguente:
«Art. 1-
bis.
(Numero dei deputati eletti nella circoscrizione Estero)
1. All'articolo 56, primo comma, della Costituzione la parola: ''dodici,'' è sostituita dalla seguente: ''quattro''».
1.0.98
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Dopo l'
articolo
, inserire il seguente:
«Art. 1-
bis.
(Numero dei deputati eletti nella circoscrizione Estero)
1. All'articolo 56, primo comma, della Costituzione la parola: ''dodici,'' è sostituita dalla seguente: ''cinque''».
1.0.99
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Dopo l'
articolo
, inserire il seguente:
«Art. 1-
bis.
(Numero dei deputati eletti nella circoscrizione Estero)
1. All'articolo 56, primo comma, della Costituzione la parola: ''dodici,'' è sostituita dalla seguente: ''sei''».
1.0.100
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Dopo l'
articolo
, inserire il seguente:
«Art. 1-
bis.
(Numero dei deputati eletti nella circoscrizione Estero)
1. All'articolo 56, primo comma, della Costituzione la parola: ''dodici,'' è sostituita dalla seguente: ''sette''».
1.0.101
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Dopo l'
articolo
, inserire il seguente:
«Art. 1-
bis.
(Numero dei deputati eletti nella circoscrizione Estero)
1. All'articolo 56, primo comma, della Costituzione la parola: ''dodici,'' è sostituita dalla seguente: ''otto''».
1.0.102
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Dopo l'
articolo
, inserire il seguente:
«Art. 1-
bis.
(Numero dei deputati eletti nella circoscrizione Estero)
1. All'articolo 56, primo comma, della Costituzione la parola: ''dodici,'' è sostituita dalla seguente: ''dieci''».
1.0.103
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Dopo l'
articolo
, inserire il seguente:
«Art. 1-
bis.
(Elettorato passivo per la Camera dei deputati)
1. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione le parole: ''hanno compiuto i venticinque anni di età'' sono sostituiti dalle seguenti: ''hanno raggiunto la maggiore età''».
Art. 2
2.1
CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MANGILI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, LUCIDI
Sopprimere l'articolo.
2.2
CENTINAIO, BISINELLA
Sopprimere l'articolo.
2.3
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sopprimere l'articolo.
2.4
CENTINAIO, BISINELLA
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 2. -
(Modifiche all'articolo 57 della Costituzione) -
1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:
''Art. 57. - Il Senato della Repubblica è composto da membri dei Consigli regionali eletti, in ciascuna regione, su base proporzionale, dal Consiglio regionale al proprio interno e dal Consiglio delle autonomie locali trai componenti dei Consigli dei Comuni e delle città metropolitane.
Il Consiglio regionale elegge al suo interno con voto limitato, in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze e tenendo conto delle esigenze di una equilibrata rappresentanza di genere:
tre senatori nelle Regioni sino a un milione di abitanti;
quattro senatori nelle Regioni con più di un milione di abitanti e fino a due milioni; cinque senatori nelle regioni con più di due milioni di abitanti e fino a tre milioni; dieci senatori nelle Regioni con più di tre milioni di abitanti e fino a quattro milioni e cinquecentomila abitanti;
tredici senatori nelle Regioni con più di quattro milioni e cinquecentomila abitanti e fino a sei milioni;
ventidue senatori nelle Regioni con più di sei milioni di abitanti.
Il Consiglio regionale della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e quello del Molise eleggono un senatore ciascuno; i Consigli provinciali delle Province autonome della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol eleggono, contestualmente, tre senatori.
In ciascuna Regione, inoltre, il Consiglio delle autonomie locali elegge: un senatore nelle Regioni sino a due milioni di abitanti;
due senatori nelle Regioni con più di due milioni di abitanti e fino a tre milioni; tre senatori nelle regioni con più di tre milioni di abitanti e fino a quattro milioni e cinquecentomila abitanti; quattro senatori nelle Regioni con più di quattro milioni e cinquecentomila abitanti e fino a sei milioni;
otto senatori nelle Regioni con più di sei milioni di abitanti.
I Consigli delle autonomie locali delle Province autonome della Regione Trentino-Alto Adige Südtirol eleggono, contestualmente, un senatore. Il Consiglio delle Autonomie locali della Valle d'Aosta Nallée d'Aoste e quello del Molise non eleggono senatori.
L'elezione ha luogo entro trenta giorni dalla prima riunione del Consiglio regionale o delle Province autonome della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol.
Il Senato della Repubblica elegge il suo Presidente per un anno.''».
Conseguentemente l'articolo 58 è abrogato.
Conseguentemente l'articolo 60 è sostituito dal seguente:
«Art. 60. – La Camera dei deputati è eletta per cinque anni.
I senatori eletti in ciascuna Regione e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano rimangono in carica fino alla data della proclamazione dei nuovi senatori della medesima Regione o Provincia autonoma.
La durata della Camera dei deputati, di ciascun Consiglio regionale e dei Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano non può essere prorogata se non per legge dello Stato e soltanto in caso di guerra. Con la proroga di ciascun Consiglio regionale o dei Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano è prorogato anche il mandato dei senatori in carica».
Conseguentemente l'articolo 61 è sostituito dal seguente:
«Art. 61. – L'elezione della nuova Camera dei deputati ha luogo entro settanta giorni dalla fine della precedente. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dall'elezione.
Finché non sia riunita la nuova Camera dei deputati sono prorogati i poteri della precedente».
2. All'articolo 63, primo comma, della Costituzione, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il regolamento del Senato della Repubblica disciplina le modalità di rinnovo dell'Ufficio di Presidenza».
Conseguentemente l'articolo 70, è sostituito dal seguente:
«Art. 70. – La funzione legislativa dello Stato è esercitata collettivamente dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica nei seguenti casi:
a)
leggi di revisione della Costituzione e altre leggi costituzionali;
b)
leggi in materia di organi di governo e di funzioni fondamentali dei Comuni e delle Città metropolitane;
c)
leggi concernenti l'esercizio delle competenze legislative dello Stato indicate negli articoli 114, terzo comma; 116, terzo comma; 117, commi quinto e nono; 120; secondo comma; 122, primo comma; 123, quinto comma; 132, secondo comma, e 133, primo comma;
d)
leggi concernenti l'istituzione e la disciplina delle Autorità di garanzia e di vigilanza;
e)
leggi in materia di tutela delle minoranze linguistiche.
Il Presidente della Camera dei deputati e il Presidente del Senato della Repubblica, d'intesa tra loro, individuano al fine dell'assegnazione- al Senato della Repubblica i disegni di legge che hanno lo scopo di determinare i principi fondamentali nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma. Dopo l'approvazione da parte del Senato della Repubblica, tali disegni di legge sono trasmessi alla Camera dei deputati che delibera in via definitiva e può apportare modifiche solo a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
In tutti gli altri casi, dopo l'approvazione da parte della Camera dei deputati, i disegni di legge sono trasmessi al Senato della Repubblica che, entro trenta giorni, su richiesta di un quinto dei suoi componenti, può approvare modifiche sulle quali la Camera dei deputati si pronuncia in via definitiva. Se le modifiche approvate riguardano le materie di cui all'articolo 118, commi secondo e terzo, o 119, commi terzo, quinto e sesto, la Camera può ulteriormente modificare o respingerle solo a maggioranza assoluta dei propri componenti. Qualora il Senato della Repubblica non approvi modifiche entro il termine previsto, la legge può essere promulgata. Il termine è ridotto della metà per i disegni di legge di conversione dei decreti emanati ai sensi dell'articolo 77».
Conseguentemente, l'articolo 77 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 77. – Fatta eccezione per quanto previsto dall'articolo 76, il Governo non può emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.
Quando, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere, che si riuniscono entro cinque giorni. La Camera dei deputati, anche se sciolta, è appositamente convocata.
I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Si possono regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.
Il Governo non può, mediante decreto, rinnovare disposizioni di decreti non convertiti in legge, ripristinare l'efficacia di disposizioni dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale, conferire deleghe legislative, attribuire poteri regolamentari in materie già disciplinate con legge.
I decreti e le relative leggi di conversione devono contenere misure di immediata applicazione e il loro contenuto deve essere specifico, omogeneo e corrispondente al titolo.
Al procedimento di conversione si applica la disciplina di cui all'articolo 70».
Conseguentemente, il secondo comma dell'articolo 83 della Costituzione è abrogato.
Conseguentemente, l'articolo 85, della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 85. – Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni.
Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati convoca in seduta comune il Parlamento, per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica.
Se la Camera dei deputati è sciolta, o manca meno di tre mesi alla sua cessazione, l'elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione della nuova Camera. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica».
Conseguentemente l'articolo 86 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 86. – Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente della Camera dei deputati.
In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice l'elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggiore termine previsto se la Camera è sciolta o manca meno di tre mesi alla sua cessazione».
Conseguentemente, all'articolo 87 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
al terzo comma, le parole: «delle nuove Camere» sono sostituite dalle seguenti: «della nuova Camera dei deputati»;
b)
l'ottavo comma è sostituito dal seguente:
''Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione con legge''».
Conseguentemente, il primo comma dell'articolo 88 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Il Presidente della Repubblica può, sentito il suo Presidente, sciogliere la Camera dei deputati».
Conseguentemente, l'articolo 94 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 94. – Il Governo deve avere la fiducia della Camera dei deputati.
La Camera dei deputati accorda e revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale.
Entro dieci giorni dalla formazione, il Governo si presenta alla Camera dei deputati per ottenerne la fiducia.
Il voto contrario della Camera dei deputati su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni.
La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un terzo dei componenti della Camera dei deputati, non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione ed è approvala a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
In caso di approvazione della mozione di sfiducia o di dimissioni-accettate del Presidente del Consiglio dei ministri, il Presidente della Repubblica scioglie la Camera.
Non procede allo scioglimento qualora, entro tre giorni dall'accettazione delle dimissioni del Presidente del Consiglio dei ministri, sia presentata una mozione firmata, rispettivamente, da almeno un terzo dei deputati, contenente l'indicazione di un nuovo Presidente del Consiglio dei ministri, ed essa sia approvata a maggioranza assoluta dei componenti della Camera dei deputati entro i tre giorni successivi alla sua presentazione».
Conseguentemente, al secondo comma dell'articolo 122 della Costituzione, le parole:
«ad una delle Camere del Parlamento» sono sostituite dalle seguenti: «alla Camera dei deputati».
Conseguentemente, al settimo comma dell'articolo 135 della Costituzione, la parola:
«senatore» è sostituita dalla seguente: «deputato».
2.5
CENTINAIO, BISINELLA
Sostituire l'articolo con il seguente:
«1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:
''Art. 57. – Il Senato federale della Repubblica rappresenta le Regioni e le Province autonome al fine di favorire e rafforzare la partecipazione delle stesse alla politica ed alla legislazione nazionale del Paese.
I senatori sono eletti in ciascuna Regione contestualmente all'elezione per il rinnovo del rispettivo Consiglio regionale o Assemblea regionale e, per la regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, dei Consigli delle Province autonome di cui fanno parte. Partecipano alla loro attività con diritto di intervento, obbligo di relazione e senza diritto di voto, secondo le modalità previste dai regolamenti regionali.
L'elezione dei Senatori è a suffragio universale e diretto ed è disciplinata con legge propria di ciascuna regione, nel rispetto dei princìpi stabiliti dalla legge dello Stato. Ciascuna regione è costituita da tanti collegi uninominali quanti risultano i Senatori da eleggere dalla ripartizione dei seggi di cui al settimo comma.
Il Senato federale della Repubblica è composto da duecentoquaranta senatori.
Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sei; in Trentina-Alto Adige/Südtirol le Province autonome di Trento e di Bolzano ne hanno tre per ciascuna provincia; il Molise ne ha due; la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste ne ha uno.
La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del sesto comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti''».
Conseguentemente, all'articolo 1, premettere il seguente:
«Art. 01. –
(Modifiche all'articolo 55 della Costituzione).
– Al primo comma dell'articolo 55 della Costituzione, sostituire le parole: "Senato della Repubblica" con le seguenti: "Senato federale della Repubblica"».
Conseguentemente dopo l'articolo 2, inserire i seguenti:
«Art. 2-
bis.
In relazione alle sole funzioni previste dall'articolo 57 della Costituzione non si applicano le eventuali norme sull'incompatibilità previste per l'appartenenza ai Consigli regionali ai Consigli provinciali nonché all'Assemblea regionale».
Art. 2-
ter.
(Modifiche allo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige)
Dopo l'articolo 48 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è aggiunto il seguente articolo:
«Art. 48-
bis
. Contestualmente all'elezione per il rinnovo dei Consigli provinciali, si provvede, ai sensi dell'articolo 57 della Costituzione e secondo le norme stabilite con legge regionale, all'elezione dei senatori che fanno parte dei Consigli provinciali e del Consiglio regionale, i quali partecipano alla loro attività con diritto di intervento, obbligo di relazione e senza diritto di voto, con le modalità previste dai regolamenti provinciali e dal regolamento regionale».
Art. 2-
quater.
(Modifiche allo Statuto della Regione siciliana)
Dopo l'articolo 3 dello statuto della Regione siciliana, approvato con regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, è aggiunto il seguente articolo:
«Art. 3-
bis
. Contestualmente all'elezione per il rinnovo dell'Assemblea regionale, si provvede, ai sensi dell'articolo 57 della Costituzione e secondo le norme stabilite con legge regionale, all'elezione dei senatori che fanno parte dell'Assemblea regionale, i quali partecipano alla loro attività con diritto di intervento, obbligo di relazione e senza diritto di voto, con le modalità previste dal regolamento regionale».
Art. 2-
quinquies.
(Modifiche allo Statuto speciale per la Sardegna)
Dopo l'articolo 18 dello statuto speciale per la Sardegna, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, è aggiunto il seguente:
«Art. 18-
bis
. Contestualmente all'elezione per il rinnovo del Consiglio regionale, si provvede, ai sensi dell'articolo 57 della Costituzione e secondo le norme stabilite con legge regionale, all'elezione dei senatori che fanno parte del Consiglio regionale, i quali partecipano alla loro attività con diritto di intervento, obbligo di relazione e senza diritto di voto, con le modalità previste dal regolamento regionale».
Art. 2-
sexies
.
(Modifiche allo statuto speciale per la Valle d'Aosta)
Dopo l'articolo 18 dello statuto speciale per la Valle d'Aosta, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, è aggiunto il seguente:
«Art. 18-
bis
. Contestualmente all'elezione perii rinnovo del Consiglio regionale, si provvede, ai sensi dell'articolo 57 della Costituzione e secondo le norme stabilite con legge regionale, all'elezione dei senatori che fanno parte del Consiglio regionale, i quali partecipano alla loro attività con diritto di intervento, obbligo di relazione e senza diritto di voto, con le modalità previste dai regolamento regionale».
Art. 2-
septies
.
(Modifiche allo statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia)
Dopo l'articolo 14 dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, è aggiunto il seguente:
«Art. 14-bis. Contestualmente all'elezione per il rinnovo del Consiglio regionale, si provvede, ai sensi dell'articolo 57 della Costituzione e secondo le norme stabilite con legge regionale, all'elezione dei senatori che fanno parte del Consiglio regionale, i quali partecipano alla loro attività con diritto di intervento, obbligo di relazione e senza diritto di voto, con le modalità previste dal regolamento regionale».
Art. 2-
octies.
Le Regioni ordinarie, ai sensi dell'articolo 57 della Costituzione, provvedono a disciplinare l'elezione dei senatori con propria legge, secondo le procedure previste dall'articolo 123 della Costituzione e nel rispetto dei principi previsti dalla legge dello Stato».
Conseguentemente, sostituire l'articolo 3 con il seguente:
«Art. 3. – L'articolo 58 della Costituzione è soppresso».
2.6
DI BIAGIO
Sostituire l'articolo con il seguente:
«1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:
"Art. 57. – Attraverso il Senato della Repubblica, le Regioni collaborano alla legislazione e all'amministrazione dello Stato e agli affari dell'Unione europea.
Il Senato è composto dai Presidenti delle Regioni. Gli altri membri del Senato spettanti alla Regione sono nominati e revocati tra i propri componenti dalle Giunte regionali, su proposta dei rispettivi Presidenti. Il Senato è ulteriormente composto, in rappresentanza della circoscrizione Estero, da sei membri eletti dai componenti degli organismi di rappresentanza degli italiani all'estero.
Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a tre, tranne il Molise e la Valle d'Aosta che ne hanno uno.
Le Regioni con più di due milioni di abitanti hanno quattro senatori; quelle con più di quattro milioni di abitanti ne hanno cinque; quelle con più di sei milioni di abitanti ne hanno sei; quelle con più di otto milioni di abitanti ne hanno sette.
La Regione autonoma Trentino-Alto Adige, Sudtirol è rappresentata dai Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano e da un membro della Giunta regionale, scelto in modo da favorire la rappresentanza di tutti e tre i gruppi linguistici.".
2. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:
"Art. 58. - Il Senato elegge il suo Presidente per un anno, scegliendolo tra i senatori Presidenti di Regione. Il Presidente convoca il Senato almeno una volta l'anno e ogni volta che lo richiedono i rappresentanti di almeno tre Regioni o il Governo.
Il Senato può essere convocata in via straordinaria per iniziativa del Presidente della Repubblica.
I voti di ciascuna Regione e della Circoscrizione estero possono essere espressi soltanto dai senatori presenti e in modo unitario.
Le deliberazioni del Senato non sono valide se non sono adottate almeno a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
Ogni Giunta regionale può nominare nelle Commissioni del Senato propri componenti diversi da quelli nominati senatori, o anche delegati non membri di Giunta."».
2.7
ZELLER, PALERMO, BERGER, LANIECE
Sostituire l'articolo
con il seguente
:
«Art. 2. - (
Composizione ed elezione del Senato delle autonomie
). - 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:
Art. 57. – Il Senato delle Autonomie è eletto, secondo modalità stabilite dalla legge, su base regionale.
In ciascuna Regione i senatori sono eletti dal Consiglio regionale, al proprio interno, e dal Consiglio delle autonomie locali tra i componenti dei Consigli dei Comuni e delle Città metropolitane.
Il Presidente e gli altri componenti delle Giunta regionale non sono eleggibili a senatore.
Il Consiglio regionale elegge, con voto limitato:
a)
cinque senatori nelle Regioni fino a un milione di abitanti;
b)
sette senatori nelle Regioni con più di un milione e fino a tre milioni di abitanti;
c)
nove senatori nelle Regioni con più di tre milioni e fino a cinque milioni di abitanti;
d)
dieci senatori nelle Regioni con più di cinque milioni e fino a sette milioni di abitanti;
e)
dodici senatori nelle Regioni con più di sette milioni e fino a nove milioni di abitanti;
f)
quattordici senatori nelle Regioni con più di nove milioni di abitanti.
I Consigli regionali della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e del Molise eleggono un senatore per ciascuna Regione; i Consigli provinciali delle Province autonome della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol eleggono, con voto limitato, tre senatori per ciascuna Provincia.
In ciascuna Regione il Consiglio delle autonomie locali elegge:
a)
un senatore nelle Regioni fino a un milione di abitanti;
b)
due senatori nelle Regioni con più di un milione di abitanti, con voto limitato.
I Consigli delle autonomie locali delle Province autonome della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol eleggono un senatore per ciascuna Provincia.
L'elezione ha luogo entro trenta giorni dalla prima riunione del Consiglio regionale o delle Province autonome della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol».
Conseguentemente:
a)
sostituire l'articolo 3 con il seguente:
«Art. 3. - (
Modificazioni all'articolo 60 della Costituzione
):
1. L'articolo 60 della Costituzione è sostituito dal seguente:
''Art. 60. – La Camera dei deputati è eletta per cinque anni.
I senatori eletti in ciascuna Regione e nelle Province autonome della Regione Trentino Alto Adige/Südtirol rimangono in carica fino alla data della proclamazione dei nuovi senatori della medesima Regione o Provincia autonoma.
La durata della Camera dei deputati, di ciascun Consiglio regionale e dei Consigli delle Province autonome della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol non può essere prorogata se non per legge dello Stato e soltanto in caso di guerra, Con la proroga di ciascun Consiglio regionale o dei Consigli delle Province autonome della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è prorogato anche il mandato dei senatori in carica''».
b)
dopo l'
articolo 29
, inserire il seguente:
«Art. 29-
bis.
(Modificazioni all'articolo 123 della Costituzione)
1. All'articolo 123 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:
''la legge dello Stato determina i principi fondamentali per la formazione e la composizione dei Consigli delle autonomie locali''».
c)
all'articolo 33, sostituire i commi da 1 a 8 con i seguenti:
«1. Le disposizioni della presente legge costituzionale si applicano a decorrere dalla prima legislatura successiva a quella in corso alla data della sua entrata in vigore e con riferimento alle relative elezioni delle due Camere.
2. In sede di prima applicazione, l'elezione del Senato delle Autonomie, ai sensi dell'articolo 57 della Costituzione, come sostituito dall'articolo 3 della presente legge costituzionale, ha luogo contestualmente all'elezione della Camera dei deputati nella composizione di cui all'articolo 56 della Costituzione, come modificato dall'articolo 2 della presente legge costituzionale. Ciascun Consiglio regionale, i Consigli provinciali delle Province autonome di Trento e di Bolzano e ciascun Consiglio delle autonomie locali eleggono i rispettivi senatori entro venti giorni dalla data di svolgimento dell'elezione della Camera dei deputati. Nel caso in cui a tale data sia già stata indetta l'elezione per il rinnovo di un Consiglio regionale o di una Provincia autonoma, l'elezione dei rispettivi senatori ha luogo entro trenta giorni dalla prima riunione del nuovo Consiglio.
3. La legge di cui all'articolo 57, primo comma, della Costituzione, nel testo modificato dalla presente legge costituzionale, è approvata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale. Sino alla costituzione del Consiglio delle autonomie locali, i senatori di cui all'articolo 57, sesto e settimo comma, della Costituzione, come sostituito dall'articolo 3 della presente legge costituzionale, sono eletti in ciascuna Regione o Provincia autonoma dal rispettivo Consiglio regionale o provinciale».
2.8
MARAN
Sostituire l'articolo
con il seguente
:
«Art. 2.
(Composizione ed elezione del Senato delle Autonomie)
1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:
''Art. 57. – Il Senato delle Autonomie è composto dai Presidenti delle Giunte regionali, dai Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano nonché, per ciascuna Regione, da membri eletti, con voto limitato, dal Consiglio regionale tra i propri componenti.
Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore atre, tranne il Molise e la Valle d'Aosta che ne hanno uno.
Le Regioni con più di due milioni di abitanti hanno quattro senatori; quelle con più di quattro milioni di abitanti ne hanno cinque; quelle con più di cinque milioni di abitanti ne hanno sei; quelle con più di otto milioni di abitanti ne hanno sette.
La durata del mandato dei Presidenti delle Giunte regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano coincide con la durata degli organi ai quali appartengono.
La legge della Regione disciplina il sistema di elezione dei senatori e di loro sostituzione in caso di cessazione dalla carica elettiva regionale nonché di revoca dei membri eletti dai Consigli regionali.
I voti di cui dispone ciascuna Regione possono essere espressi soltanto in blocco, in maniera unitaria, salvo i casi di elezione del Presidente della Repubblica, dei componenti del Consiglio Superiore della Magistratura e delle cariche interne nonché di nomina dei giudici della Corte costituzionale, in cui sono consentiti voti difformi.
In caso di impedimento, ogni rappresentante può delegare il suo voto ad altro rappresentante della stessa Regione. La delega, formulata per iscritto, e consegnata al Presidente del Senato all'inizio della seduta, vale per la singola seduta del Senato e può essere rinnovata. Ai fini del numero legale, il delegante è computato come presente alla seduta.
Nel caso in cui i rappresentanti di una Regione esprimano voti difformi, salvo le ipotesi di cui al comma precedente, il Presidente della Giunta regionale, i Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano ovvero un rappresentante della stessa Regione da questi appositamente delegato rendono nota al Presidente del Senato la posizione concordata nell'ambito della delegazione territoriale rispetto all'oggetto all'ordine del giorno, al fine di garantire comunque 11 unitari età del voto e sono invalidi i voti espressi in difformità.
Il regolamento del Senato delle Autonomie disciplina le modalità di votazione, anche per garantire che i voti spettanti a ciascuna Regione siano comunque computati complessivamente in maniera unitaria, ai fini del numero legale.
Conseguentemente,
– all'articolo 8, capoverso ''Art. 70'', al quarto comma, sopprimere le seguenti parole ''57, terzo comma'';
– all'articolo 33, sesto comma, sostituire le parole: ''terzo comma'' con le seguenti: ''quinto comma'' e, dopo il comma 6 aggiungere il seguente: ''6-
bis
. Qualora, entro il termine previsto una Regione non provveda ad approvare la legge di cui al comma 6, i senatori eletti, ai sensi dei commi 3 e 4, decadono e la stessa resta senza rappresentanti. I membri del Senato delle Autonomie comunque spettanti a tale Regione non sono computati ai fini del numero legale''.».
2.9
BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN
Sostituire l'articolo
con il seguente
:
«Art. 2.
(Composizione ed elezione del Senato della Repubblica)
1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:
''Art. 57. Il Senato della Repubblica è composto da duecento senatori, la cui elezione avviene:
a)
per sei seggi, nella circoscrizione Estero, in concomitanza con le elezioni della Camera dei deputati e con le modalità stabilite con la legge di cui all'articolo 48, terzo comma;
b)
per i rimanenti centonovantaquattro seggi, su base regionale, contestualmente all'elezione del rispettivo Consiglio regionale e, per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, dei Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano.
2. Il Senato della Repubblica è eletto a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto, favorendo l'equilibrio della rappresentanza tra donne e uomini. La legge disciplina, in riferimento alla lettera
b)
del primo comma:
a)
la ripartizione del territorio di ciascuna Regione in collegi, ad eccezione del Molise e della Valle d'Aosta che sono costituite in unico collegio uninominale. La ripartizione è effettuata in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, si provvede all'aggiornamento decennale della ripartizione, a seguito della pubblicazione dei risultati dell'ultimo censimento;
b)
l'attribuzione dei seggi, sulla base dei voti espressi in centonovantaquattro collegi uninominali.
I seggi nei collegi uninominali sono attribuiti al candidato che consegue la maggioranza assoluta dei voti. Qualora nessun candidato consegua tale maggioranza, 1 seggi sono attribuiti proporzionalmente in circoscrizioni regionali tra i gruppi di candidati concorrenti nei collegi uninominali.
La durata del mandato dei senatori di cui alla lettera
a)
del primo comma coincide con la durata della Camera dei deputati, in occasione del cui rinnovo sono stati eletti.
La durata del mandato dei senatori di cui alla lettera
b)
del primo comma coincide con la durata del Consiglio o dell'Assemblea regionale, in occasione del cui rinnovo sono stati eletti''.».
2.10
CENTINAIO, BISINELLA
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 2
. - (Senato federale della Repubblica). – 1
. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:
''Art. 57. – Il Senato federale della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto su base regionale.
Il Senato federale della Repubblica è composto da duecento senatori. I senatori sono eletti in ciascuna Regione contestualmente all'elezione del rispettivo Consiglio regionale o Assemblea regionale e, per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, dei Consigli delle Province autonome. L'elezione del Senato federale della Repubblica è disciplinata con legge dello Stato, che garantisce la rappresentanza territoriale da parte dei senatori.
Nessuna Regione può avere un numero di Senatori inferiore a cinque; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste uno.
La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del quarto comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.
Partecipano all'attività del Senato federale della Repubblica, senza diritto di voto, secondo le modalità previste dal suo regolamento, altri rappresentanti delle Regioni e delle autonomie locali. A tale fine, all'inizio di ogni legislatura regionale, ciascun Consiglio o Assemblea regionale elegge un rappresentante tra i propri componenti e-ciascun Consiglio delle autonomie locali elegge un rappresentante tra i sindaci e i presidenti di Provincia o di Città metropolitana della Regione. Per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol i Consigli delle Province autonome e i rispettivi Consigli delle autonomie locali eleggono ciascuno un proprio rappresentante.''.
2
. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:
''Art. 58. – Sono eleggi bili a senatori di una Regione gli elettori che hanno compiuto i ventuno anni di età e che risiedono nella Regione alla data di indizione delle elezioni.''.
3
. L'articolo 59 della Costituzione è abrogato.
4
. L'articolo 61, primo comma, della Costituzione è sostituito dal seguente:
''Le elezioni della nuova Camera dei deputati hanno luogo-entro settanta giorni dalla fine della precedente. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni.''.
5
. In sede di prima applicazione, la prima riunione del Senato federale della Repubblica ha luogo nello stesso giorno in cui il Presidente della Repubblica –fissa, ai sensi degli articoli 61 e 87 della Costituzione, la riunione della Camera dei deputati successiva alle prime elezioni indette dopo la data di entrata in vigore della presente legge costituzionale. A tale fine fra il ventesimo e il decimo giorno precedente alla prima riunione del Senato federale della Repubblica, ciascun Consiglio regionale e ciascuna Assemblea regionale elegge i senatori spettanti a ciascuna Regione, scelti fra i cittadini che abbiano i requisiti di cui all'articolo 58 della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale. I consiglieri regionali votano per un numero di candidati non superiore ai due terzi dei senatori da eleggere, con arrotondamento aritmetico, salvo quelli appartenenti ai Consigli regionali della Valle d'Aosta e del Molise, che possono esprimere un solo voto. I Consigli regionali e le Assemblee regionali e i Consigli delle autonomie locali eleggono altresì i rappresentanti di cui all'articolo 57, sesto comma, della Costituzione, come sostituito dalla presente legge costituzionale.
6
. I senatori e i rappresentanti eletti ai sensi del comma 5 restano in carica fino al primo rinnovo successivo del Consiglio regionale che li ha eletti. Le nuove elezioni dei membri del Senato federale della Repubblica hanno luogo secondo le disposizioni della legge elettorale di cui all'articolo 57, terzo comma, della Costituzione, come sostituito dalla presente legge costituzionale. In mancanza della predetta legge e fino alla sua approvazione si continua ad applicare la disciplina di cui al comma 5.».
2.11
CENTINAIO, BISINELLA
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 2. –
1
. l'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:
''Art. 57. – Il Senato federale della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto su base regionale.
Il Senato federale della Repubblica è composto da duecentocinquantadue senatori eletti in ciascuna Regione contestualmente all'elezione del rispettivo Consiglio regionale o Assemblea regionale e, per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, dei Consigli delle Province autonome.
L'elezione del Senato federale della Repubblica è disciplinata con legge dello Stato, che garantisce la rappresentanza territoriale da parte dei senatori.
Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sei; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste uno.
La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del quarto comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.
Partecipano all'attività del Senato federale della Repubblica, senza diritto di voto, secondo le modalità previste dal suo regolamento, rappresentanti delle Regioni e delle autonomie locali. All'inizio di ogni legislatura regionale, ciascun Consiglio o Assemblea regionale elegge un rappresentante tra i propri componenti e ciascun Consiglio delle autonomie locali elegge un rappresentante tra i sindaci e i presidenti di Provincia o di Città metropolitana della Regione. Per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol i Consigli delle Province autonome e i rispettivi Consigli delle autonomie locali eleggono ciascuno un proprio rappresentante''».
Conseguentemente:
All'articolo 1, comma 1, capoverso Articolo 55, comma 1, sostituire le parole:
«delle Autonomie»,
con le seguenti
«federale della Repubblica».
2.12
SACCONI, QUAGLIARIELLO, AUGELLO, ALBERTINI, BONAIUTI, AZZOLLINI, TORRISI, AIELLO, BIANCONI, BILARDI, CARIDI, CHIAVAROLI, COLUCCI, COMPAGNA, CONTE, D'ALÌ, DALLA TOR, D'ASCOLA, DI GIACOMO, FORMIGONI, GENTILE, GIOVANARDI, GUALDANI, MANCUSO, MARINELLO, PAGANO, LUCIANO ROSSI, VICECONTE, LANGELLA
Sostituire l'articolo 2 con il seguente:
«Art.
2 - (Composizione ed elezione del Senato delle autonomie) – 1
. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:
''Art. 57. – Il Senato delle Autonomie è composto dai Presidenti delle Giunte regionali e dai Presidenti delle Province autonome di Trento e Bolzano e dai membri eletti contestualmente ed in modo collegato all'elezione dei Consigli regionali o delle Province autonome nel numero di:
- due nelle Regioni sino ad un milione di abitanti e nelle Province autonome di Trento e Bolzano;
- quattro nelle Regioni con più di un milione di abitanti e sino a tre milioni;
- sei nelle Regioni con più di tre milioni di abitanti e sino a cinque milioni;
- otto nelle Regioni con più di cinque di abitanti e sino a sette milioni;
- dieci nelle Regioni con più di sette milioni di abitanti.
I senatori elettivi fanno anche parte dei Consigli delle rispettive Regioni o Province autonome.
Il Senato delle Autonomie è altresì composto da due sindaci eletti per ciascuna Regione, con voto limitato, da un collegio elettorale costituito dai sindaci della Regione.
La durata del mandato dei senatori coincide con quella degli organi delle istituzioni territoriali delle quali fanno parte o contestualmente alle quali sono stati eletti.
Il sistema di elezione dei senatori è disciplinato con legge dello Stato''».
Conseguentemente
Sostituire i commi 2 e 3 dell'articolo 33 con i seguenti:
«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, da adottare entro i cinque giorni successivi allo svolgimento delle predette elezioni della Camera dei deputati, sono nominati senatori i Presidenti delle giunte regionali, i Presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano. Il medesimo decreto stabilisce la data della prima riunione del Senato delle Autonomie, non oltre il ventesimo giorno dal rinnovo della Camera dei deputati.
3. In sede di prima applicazione della presente legge costituzionale, i senatori elettivi ai sensi dell'articolo 57, primo comma, della Costituzione, sono eletti da ciascun Consiglio regionale con voto limitato tra i propri componenti. Entro tre giorni dallo svolgimento delle prime elezioni della Camera dei deputati successive alla data di entrata in vigore delle presente legge costituzionale, ciascun consiglio regionale è convocato in collegio elettorale dal proprio Presidente per procedere all'elezione. Le candidature sono individuali e ciascun elettore può votare per un unico candidato. Il voto è personale, libero e segreto».
I commi 6, 7 e 8 dell'articolo 33 sono soppressi.
2.13
BISINELLA
Sostituire l'Articolo 2 con il seguente:
«Art. 2 – 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:
''Art. 57. – Il Senato delle Autonomie è composto dai Presidenti delle Giunte regionali, dai Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano, dai sindaci dei Comuni capoluogo di Regione e di Provincia autonoma, nonché da senatori regionali eletti in ciascuna Regione.
Il numero complessivo dei senatori è di centocinquantuno.
Nessuna Regione può avere un numero di senatori regionali inferiore a due; il Molise ne ha uno, la Valle d'Aosta uno.
La ripartizione dei seggi dei senatori elettivi regionali tra le Regioni, previa applicazione alle Regioni delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.
In ciascuna Regione o provincia autonoma i senatori sono eletti contestualmente all'elezione del rispettivo Consiglio regionale o di Provincia autonoma.
La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli delle Regioni o Province autonome nelle quali sono stati eletti.
La legge regionale, sulla base della legge dello Stato, disciplina il sistema di elezione dei senatori e la loro sostituzione.
I senatori elettivi regionali percepiscono un'indennità pari a quella dei consiglieri della propria Regione o provincia autonoma. I relativi oneri sono a carico della Regione o provincia autonoma di elezione. L'indennità non è corrisposta ai Presidenti delle Giunte regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano né ai sindaci dei Comuni capoluogo di Regione e di Provincia autonoma.
In ciascuna Regione e provincia autonoma il numero dei consiglieri è ridotto in misura non inferiore al numero dei rispettivi senatori elettivi regionali spettanti. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, ciascun ente adegua il proprio ordinamento alla riduzione di cui al primo periodo''».
2.14
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
L'articolo 2 è sostituito dal seguente:
«Art. 2. –
1
. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:
''Art. 57. – Il Senato della Repubblica è composto da duecento membri, più sei senatori eletti nella circoscrizione estero.
Centosettantotto senatori sono eletti a suffragio universale diretto, su base regionale, con una legge elettorale proporzionale pura che assicura una adeguata rappresentanza dei territori e garantisce la parità di genere.
In nessuna Regione i senatori eletti a suffragio universale diretto possono essere in numero inferiore a quattro. Il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste uno.
La ripartizione dei senatori elettivi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.
Venti due senatori sono eletti dai Consigli regionali. Ogni Consiglio regionale, entro trenta giorni dalla sua prima riunione, elegge al proprio interno, con modalità stabilite con legge regionale, due senatori.
Ai senatori eletti dai Consigli regionali si applicano le stesse condizioni di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità previste per i senatori eletti a suffragio universale diretto, con l'eccezione di quella relativa al cumulo tra il mandato parlamentare e quello di consigliere regionale''».
2.15
CHITI, ALBANO, BROGLIA, CASSON, CORSINI, CUCCA, D'ADDA, DIRINDIN, GATTI, LO GIUDICE, MINEO, MUCCHETTI, RICCHIUTI, SILVESTRO, TOCCI, BOCCHINO
Sostituire l'articolo, con il seguente:
«Art. 2. –
1
. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:
''Art. 57. – Il Senato della Repubblica è composto da cento cinquanta membri, più otto senatori eletti nella circoscrizione estero.
Cento dodici senatori sono eletti a suffragio universale diretto, su base regionale, con una
legge elettorale che assicura una adeguata rappresentanza dei territori e la parità di genere.
In nessuna Regione i senatori eletti a suffragio universale diretto possono essere in numero inferiore a quattro. Il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste uno.
La ripartizione dei senatori elettivi tra le –Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generare, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.
Trentotto senatori sono eletti dai Consigli regionali. Ogni Consiglio regionale, entro trenta giorni dalla sua prima riunione, elegge al proprio interno, con modalità stabilite con legge regionale, due senatori. Il Molise e la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste ne eleggono uno.
Ai senatori eletti dai Consigli regionali si applicano le stesse condizioni di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità previste per i senatori eletti 'a suffragio universale diretto, con l'eccezione di quella relativa al cumulo tra il mandato parlamentare e quello di consigliere regionale''».
2.16
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 2. -
(Senato della Repubblica) – 3
. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:
''Art. 57. – Il Senato della Repubblica è eletto su base regionale, garantendo la parità di genere, con un sistema proporzionale. Il numero dei senatori elettivi è di centotrenta, più sei senatori eletti nella circoscrizione Estero. Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a quattro; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.
La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettuano in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interni e dei più alti resti.
Centootto senatori sono eletti a suffragio universale diretto, su base regionale, con una legge elettorale che assicura una adeguata rappresentanza dei territori e la parità di genere.
Sono senatori di diritto i Presidenti delle Giunte regionali e i Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano, i sindaci dei capoluoghi di Regione, ad essi si applicano le stesse condizioni di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità previste per i senatori eletti a suffragio universale diretto, con l'eccezione di quella relativa al cumulo tra il mandato parlamentare e quello di presidente di regione''».
2.17
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 2. -
(Senato della Repubblica). – 2.
L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:
''Art. 57. – Il Senato della Repubblica è eletto su base regionale, garantendo la parità di genere, con un sistema proporzionale. Il numero dei senatori elettivi è di cento quaranta, più sei senatori eletti nella circoscrizione Estero. Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a quattro; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.
La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettuano in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interni e dei più alti resti.
Centodiciotto senatori sono eletti a suffragio universale diretto, su base regionale, con una legge elettorale che assicura una adeguata rappresentanza dei territori e la parità di genere.
Sono senatori di diritto i Presidenti delle Giunte regionali e i Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano, i sindaci dei capoluoghi di Regione, ad essi si applicano le stesse condizioni di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità previste per i senatori eletti a suffragio universale diretto, con l'eccezione di quella relativa al cumulo tra il mandato parlamentare e quello di presidente di regione''».
2.18
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 2. -
(Senato della Repubblica). – 1.
L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:
''Art. 57. – Il Senato della Repubblica è eletto su base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, garantendo la parità di genere, con un sistema proporzionale.
Il numero dei senatori elettivi è di cento cinquanta, più sei senatori eletti nella circoscrizione Estero. Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a quattro; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.
La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettuano in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interni e dei più alti resti.
Le Regioni adeguano i propri statuti prevedendo una legge elettorale regionale che consenta contestualmente l'elezione del rispettivo Consiglio regionale o di Provincia autonoma e dei senatori in liste distinte''».
2.19
DI BIAGIO
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 2. -
(Senato della Repubblica). – 1.
L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:
''Art. 57. – Il Senato delle Autonomie è eletto su base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero.
Il numero dei senatori elettivi è di cento, più sei senatori eletti nella circoscrizione Estero.
Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a quattro; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.
La ripartizione dei seggi tra le Regioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettuano in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interni e dei più alti resti».
2.20
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 2. -
(Senato della Repubblica). – 8.
L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:
''Art. 57. – Il Senato della Repubblica è eletto su base regionale, garantendo la parità di genere, con un sistema proporzionale. Il numero dei senatori elettivi è di cento ottanta, più sei senatori eletti nella circoscrizione Estero. Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a quattro; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.
La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettuano in proporzione alla: popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interni e dei più alti resti.
Centocinquantotto senatori sono eletti a suffragio universale diretto, su base regionale, con una legge elettorale che assicura una adeguata rappresentanza dei territori e la parità di genere.
Sono senatori di diritto i Presidenti delle Giunte regionali e i Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano, i sindaci dei capoluoghi di Regione, ad essi si applicano le stesse condizioni di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità previste per i senatori eletti a suffragio universale diretto, con l'eccezione di quella relativa al cumulo tra il mandato parlamentare e quello di presidente di regione.».
2.21
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 2. -
(Senato della Repubblica). – 1.
L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:
''Art. 57. – Il Senato della Repubblica è eletto su base regionale, garantendo la parità di genere, con un sistema proporzionale. Il numero dei senatori elettivi è di centocinquanta, più sei senatori eletti nella circoscrizione Estero. Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a quattro; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.
La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettuano in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interni e dei più alti resti.
Centoventotto senatori sono eletti a suffragio universale diretto, su base regionale, con una legge elettorale che assicura una adeguata rappresentanza dei territori e la parità di genere.
Sono senatori di diritto i Presidenti delle Giunte regionali e i Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano, ad essi si applicano le stesse condizioni di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità previste per i senatori eletti a suffragio universale diretto, con l'eccezione di quella relativa al cumulo tra il mandato parlamentare e quello di presidente di regione''».
2.22
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 2. -
(Senato della Repubblica). – 1.
L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:
''Art. 57. – Il Senato della Repubblica è eletto su base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, garantendo la parità di genere, con un sistema proporzionale.
Il numero dei senatori elettivi è di cento cinquanta, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero. Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a quattro; Il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.
La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettuano in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interni e dei più alti resti.
Le Regioni adeguano i propri statuti prevedendo una legge elettorale regionale che consenta contestualmente l'elezione del rispettivo Consiglio regionale o di Provincia autonoma e dei senatori in liste distinte.''».
2.23
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 2. -
(Senato della Repubblica). – 9.
L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:
''Art. 57. – Il Senato della Repubblica è eletto su base regionale, garantendo la parità di genere, con un sistema proporzionale. Il numero dei senatori elettivi è di centoottantacinque, più sei senatori eletti nella circoscrizione Estero. Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a quattro; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.
La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettuano in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dati 'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interni e dei più alti resti.
Centosessantatre senatori sono eletti a suffragio universale diretto, su base regionale, con una legge elettorale che assicura una adeguata rappresentanza dei territori e la-parità di genere.
Sono senatori di diritto i Presidenti delle Giunte regionali e i Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano, i sindaci dei capoluoghi di Regione, ad essi si applicano le stesse condizioni di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità previste per i senatori eletti a suffragio universale diretto, con l'eccezione di quella relativa al cumulo tra il mandato parlamentare e quello di presidente di regione.''».
2.24
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 2. -
(Senato della Repubblica). – 7.
L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:
''Art. 57. – Il Senato della Repubblica è eletto su base regionale, garantendo la parità di genere, con un sistema proporzionale. Il numero dei senatori elettivi è di centosettantacinque, più sei senatori eletti nella circoscrizione Estero. Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a quattro; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.
La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettuano in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interni e dei più alti resti.
Centocinquantatre senatori sono eletti a suffragio universale diretto, su base regionale, con una legge elettorale che assicura una adeguata rappresentanza dei territori e la parità di genere.
Sono senatori di diritto i Presidenti delle Giunte regionali e i Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano, i sindaci dei capoluoghi di Regione, ad essi si applicano le stesse condizioni di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità previste per i senatori eletti a suffragio universale diretto, con 1'eccezione di quella relativa al cumulo tra il mandato parlamentare e quello di presidente di regione.''».
2.25
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 2. -
(Senato della Repubblica). – 1.
L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:
''Art. 57. – Il Senato della Repubblica è eletto su base regionale, garantendo la parità di genere, con un sistema proporzionale. Il numero dei senatori elettivi è di cento cinquanta, più sei senatori eretti nella circoscrizione Estero. Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a quattro; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.
La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettuano in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interni e dei più alti resti.
Centoventotto senatori sono eletti a suffragio universale diretto, su base regionale, con una legge elettorale che assicura una adeguata rappresentanza dei territori e la parità di genere.
Sono senatori di diritto i Presidenti delle Giunte regionali e i Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano, i sindaci dei capoluoghi di Regione, ad essi si applicano le stesse condizioni di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità previste per i senatori eletti a suffragio universale diretto, con l'eccezione di quella relativa al cumulo tra il mandato parlamentare e quello di presidente di regione.''».
2.26
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 2. -
(Senato della Repubblica). – 6.
L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:
''Art. 57. – Il Senato della Repubblica è eletto su base regionale, garantendo la parità di genere, con un sistema proporzionale. Il numero dei senatori elettivi è di cento settanta, più sei senatori eletti nella circoscrizione Estero. Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a quattro; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.
La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettuano in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interni e dei più alti resti.
Centoquarantotto senatori sono eletti a suffragio universale diretto, su base regionale, con una legge elettorale che assicura una adeguata rappresentanza dei territori e la parità di genere.
Sono senatori di diritto i Presidenti delle Giunte regionali e i Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano, i sindaci dei capoluoghi di Regione, ad essi si applicano le stesse condizioni di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità previste per i senatori eletti a suffragio universale diretto, con l'eccezione di quella relativa al –cumulo tra il mandato parlamentare e quello di presidente di regione.''».
2.27
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Sostituire l'articolo con il seguente:
Art. 2.
(Senato della Repubblica)
1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 57. – Il Senato della Repubblica è eletto su base regionale, garantendo la parità di genere, con un sistema proporzionale. Il numero dei senatori elettivi è di centosessantacinque, più sei senatori eletti nella circoscrizione Estero. Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a quattro; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.
La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettuano in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interni e dei più alti resti.
Centoquarantatre senatori sono eletti a suffragio universale diretto, su base regionale, con una legge elettorale che assicura una adeguata rappresentanza dei territori e la parità di genere.
Sono senatori di diritto i Presidenti delle Giunte regionali e i Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano, i sindaci dei capoluoghi di Regione, ad essi si applicano le stesse condizioni di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità previste per i senatori eletti a suffragio universale diretto, con l'eccezione di quella relativa al cumulo tra il mandato parlamentare e quello di presidente di regione».
2.28
CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, LUCIDI
Sostituire l'articolo con il seguente:
Art. 2.
(Composizione ed elezione del Senato)
1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 57 – Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale ed il numero dei senatori elettivi è di:
tre senatori nelle Regioni sino a un milione di abitanti;
quattro senatori nelle Regioni con più di un milione di abitanti e fino a due milioni; cinque senatori nelle regioni con più di due milioni di abitanti e fino a tre milioni;
dieci senatori nelle Regioni con più di tre milioni di abitanti e fino a quattro milioni e cinquecentomila abitanti;
tredici senatori nelle Regioni con più di quattro milioni e cinquecentomila abitanti e fino a sei milioni;
ventidue senatori nelle Regioni con più di sei milioni di abitanti.
La Valle d'Aosta e il Molise eleggono un senatore.
La ripartizione dei seggi tra le Regioni di cui ai precedenti commi si effettua sulla base dell'ultimo censimento generale.
2.29
PAOLO ROMANI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN, GALIMBERTI
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 2
(Modifiche all'articolo 57 della Costituzione)
1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:
''Art. 57 – Il Senato della Repubblica è composto da 130 senatori di cui 10 sindaci delle città metropolitane, 115 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, che durano in carica sette anni.
Ogni Regione deve avere un numero di senatori proporzionale al numero di abitanti; il Molise, l'Umbria e la Basilicata ne hanno due per regione, la Valle d'Aosta uno.
La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.
I senatori di provenienza regionale sono eletti nell'ambito di ciascuna regione o provincia autonoma, contestualmente all'elezione del rispettivo Consiglio regionale o di Provincia autonoma.
La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione dei senatori in base al metodo proporzionale''».
Conseguentemente, l'articolo 58 della Costituzione è abrogato.
2.30
PAOLO ROMANI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN, GALIMBERTI
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 2
(Modifiche all'articolo 57 della Costituzione)
1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:
''Art. 57 – Il Senato della Repubblica è composto da 130 senatori di cui 10 sindaci delle città metropolitane, 115 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario che durano in carica sette anni.
La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.
I senatori regionali sono scelti tra i consiglieri regionali. La ripartizione dei seggi senatori ali avviene su base proporzionale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti rispetto ai voti ottenuti nelle singole liste nelle elezioni dei rispettivi consigli regionali. La legge dello Stato ne disciplina le modalità.
Ogni Regione deve avere un numero di senatori proporzionale al numero di abitanti; il Molise, l'Umbria e la Basilicata ne hanno due per regione, la Valle d'Aosta uno''».
Conseguentemente, l'articolo 58 della Costituzione è abrogato.
2.31
MUSSINI, BIGNAMI, PEPE, CAMPANELLA, DE PIN
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 2
(Senato della Repubblica)
1. Il Senato della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto, a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età.
Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno.
Il numero dei senatori elettivi è di: cento cinquanta, tre dei quali eletti nella circoscrizione Estero.
Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sei; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.
La ripartizione dei seggi tra le Regioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.
Conseguentemente, all'articolo 32, sopprimere il comma 2 e all'articolo 33 sopprimere i commi da 1 a 8''».
2.32
MUSSINI, BIGNAMI, PEPE, CAMPANELLA, DE PIN
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 2
(Senato della Repubblica)
1. Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero.
I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il ventunesimo anno di età.
Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno.
Il numero dei senatori elettivi è di cento cinquanta, tre dei quali eletti nella circoscrizione Estero.
Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sei; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.
La ripartizione dei seggi tra le Regioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.
Conseguentemente, all'articolo 32, sopprimere il comma 2 e all'articolo 33 sopprimere i commi da 1 a 8''».
2.33
CENTINAIO, BISINELLA
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 2.
(Senato Federale della Repubblica)
1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:
''Art 57. – Il Senato Federale della Repubblica è composto da duecentocinquanta senatori eletti a suffragio universale e diretto su base regionale.
Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sei; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta Valle d'Aosta uno.
La ripartizione dei seggi fra le Regioni previa applicazione delle disposizioni del secondo comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.
L'elezione del Senato Federale della Repubblica è disciplinata con legge dello Stato, che garantisce la rappresentanti territoriale da parte dei senatori. Partecipano ai lavori del Senato Federale della Repubblica, secondo le modalità previste dal suo regolamento, con diritto di voto sulle materie di legislazione concorrente ovvero di interesse degli enti territoriali due rappresentanti per ogni Regione, eletti tra i propri componenti con voto limitato, all'inizio di ogni legislatura regionale, da ciascun consiglio o assemblea regionale. Per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtiroll Consigli delle Province autonome eleggono ciascuno un rappresentante.
I Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano hanno diritto, e se richiesti l'obbligo, di intervenire alle sedute del Senato. Il regolamento del Senato disciplina le modalità della loro partecipazione''».
2.34
CENTINAIO, BISINELLA
Sostituire l'articolo con il seguente:
«1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:
''Art. 57.
1. Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero.
Il Senato si compone di un minimo di duecentosei e di un massimo di trecento nove senatori, oltre i sei senatori eletti nella circoscrizione Estero.
La ripartizione dei seggi nazionali tra le Regioni si effettua, in proporzione alla popolazione delle Regioni quale risulta dall'anagrafe della popolazione al 31 dicembre dell'anno precedente l'elezione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti. A nessuna Regione può essere attribuito un numero massimo di senatori inferiore a sette; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno. Il numero di seggi minimo attribuito a ciascuna Regione è pari a due terzi del numero massimo arrotondato all'unità superiore.
L'indizione dell'elezione è effettuata per il numero massimo di senatori, oltre ai sei senatori eletti nella circoscrizione Estero.
Il numero dei senatori eletti in ciascuna Regione è pari al numero massimo dei seggi ad essa attribuiti eventualmente decurtato di un numero di senatori proporzionale al totale di schede bianche e voti nulli. A tal fine, il numero dei senatori effettivamente eletto si calcola moltiplicando il numero dei voti espressi, sottratti le schede bianche e i voti nulli, per il numero massimo dei seggi attribuiti alla Regione e dividendo il risultato di tale moltiplicazione per il numero dei votanti, con arrotondamento in ogni caso all'unità superiore. Il numero dei senatori eletti non può comunque essere inferiore alla soglia minima stabilita in sede di ripartizione''».
2.35
CENTINAIO, BISINELLA
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 2.
(Modifiche all'articolo 57 della Costituzione – Senato federale della Repubblica)
1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:
''Art. 57. – Il Senato federale della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto su base regionale.
Il Senato federale della Repubblica è composto da centocinquanta senatori eletti in ciascuna Regione contestualmente all'elezione del rispettivo Consiglio regionale. L'elezione del Senato federale della Repubblica è disciplinata con legge dello Stato che garantisce la rappresentanza territoriale da parte dei senatori.
Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a tre. La ripartizione nei seggi tra le regioni, previa applicazione delle disposizioni del terzo comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti. Partecipano all'attività del Senato federale della Repubblica, senza diritto di voto, secondo le modalità previste dal suo regolamento, rappresentanti delle Regioni e delle autonomie locali. All'inizio di ogni legislatura regionale, ciascun Consiglio elegge un rappresentante trai propri componenti e ciascun Consiglio delle autonomie locali elegge un rappresentante tra i sindaci e i presidenti di città metropolitana della Regione''».
2.36
FATTORI, CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MANGILI, MARTELLI, SERRA, LUCIDI
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 2.
1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:
''Art. 57.
1. Il Senato è eletto a base regionale. Il numero dei senatori elettivi è di centocinquantotto.
La legge elettorale stabilisce le modalità di elezione e il numero di senatori attribuiti a ogni Regione proporzionalmente alla popolazione della Regione. I senatori durano in carica cinque anni.
Cinque cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, possono essere nominati senatori, per una legislatura dal Presidente della Repubblica su proposta dei senatori eletti. Il regolamento del Senato ne stabilisce le procedure''».
2.37
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 2.
(Senato della Repubblica)
1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:
''Art. 57. – Il Senato della Repubblica è eletto su base regionale, garantendo la parità di genere, con un sistema proporzionale. Il numero dei senatori elettivi è di centosessanta, più sei senatori eletti nella circoscrizione Estero. Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a quattro; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.
La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettuano in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interni e dei più alti resti.
Centotrentotto senatori sono eletti a suffragio universale diretto, su base regionale, con una legge elettorale che assicura una adeguata rappresentanza dei territori e la parità di genere.
Sono senatori di diritto i Presidenti delle Giunte regionali e i Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano, i sindaci dei capoluoghi di Regione, ad essi si applicano le stesse condizioni di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità previste per i senatori eletti a suffragio universale diretto, con l'eccezione di quella relativa al cumulo tra il mandato parlamentare e quello di presidente di regione''.».
2.38
CHITI, ALBANO, BENCINI, BROGLIA, BUEMI, CASSON, CORSINI, CUCCA, D'ADDA, DIRINDIN, GATTI, GIACOBBE, LO GIUDICE, MICHELONI, MINEO, MUCCHETTI, RICCHIUTI, SILVESTRO, TOCCI, TURANO, BOCCHINO
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 2.
(Senato della Repubblica)
1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:
''Art. 57. – Il Senato della Repubblica è eletto su base regionale, garantendo la parità di genere.
Il numero dei senatori e1ettivi è di centosei, di cui sei senatori eletti nella circoscrizione Estero. Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a quattro; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.
La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettuano in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interni e dei più alti resti''».
2.39
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 2.
(Senato della Repubblica)
1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:
''Art. 57. – Il Senato della Repubblica è eletto su base regionale, garantendo la parità di genere, con un sistema proporzionale.
Il numero dei senatori elettivi è di cento, sei dei quali senatori eletti nella circoscrizione Estero.
Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a quattro; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.
La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettuano in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interni e dei più alti resti''».
2.40
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 2.
(Senato della Repubblica)
1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:
''Art. 57. – Il Senato della Repubblica è eletto su base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, garantendo la parità di genere, con un sistema proporzionale.
Il numero dei senatori elettivi è di cento cinquanta, sei dei quali eletti nella
circoscrizione Estero.
Sono altresì senatori di diritto i Presidenti delle Giunte regionali e i Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano, i sindaci dei capoluoghi di Regione, la durata del loro mandato coincide con quella degli organi delle Istituzioni territoriali nelle quali sono stati eletti. ''».
2.41
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 2.
(Senato della Repubblica)
1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:
''Art. 57. – Il Senato della Repubblica è eletto su base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, garantendo la parità di genere, con un sistema proporzionale.
Il numero dei senatori elettivi è di centosessantacinque, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero.
Sono altresì senatori di diritto i Presidenti delle Giunte regionali e i Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano, i sindaci dei capoluoghi di Regione, la durata del loro mandato coincide con quella degli organi del1e Istituzioni territoriali nelle quali sono stati eletti.''».
2.42
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 2.
(Senato della Repubblica)
1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:
''Art. 57. – Il Senato della Repubblica è eletto su base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, garantendo la parità di genere, con un sistema proporzionale.
Il numero dei senatori elettivi è di cento settanta, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero.
Sono altresì senatori di diritto i Presidenti delle Giunte regionali e i Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano, i sindaci dei capoluoghi di Regione, la durata del loro mandato coincide con quella degli organi delle Istituzioni territoriali nelle quali sono stati eletti.''».
2.43
COLLINA
Sostituire l'articolo con il seguente:
1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito con il seguente:
«Sono membri di diritto del Senato delle Regioni e delle Autonomie locali i Presidenti delle Giunte regionali e i Sindaci dei Comuni capoluogo di regione. Per il Trentino Alto-Adige, sono membri di diritto i Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano e i Sindaci dei Comuni di Trento e Bolzano. Ogni Regione è inoltre rappresentata da ulteriori componenti eletti per metà dal Consiglio regionale e per metà da un collegio elettorale formato dai sindaci della Regione, in proporzione alla popolazione delle Regioni. Ciascuna regione – ha un numero di quattro rappresentanti, compresi quelli di diritto, e due ulteriori rappresentanti ogni milione e cinquecentomila abitanti. Il Trentino Alto Adige ha sei rappresentanti, di cui uno – eletto dal consiglio regionale e uno eletto dal collegio elettorale dei sindaci».
2.44
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 2.
(Senato della Repubblica)
1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:
''Art. 57. – Il Senato della Repubblica è eletto su base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, garantendo la parità di genere, con un sistema proporzionale.
Il numero dei senatori elettivi è di centosettantacinque, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero.
Sono altresì senatori di diritto i Presidenti delle Giunte regionali e i Presidenti delle
Province autonome di Trento e di Bolzano, i sindaci dei capoluoghi di Regione, la durata del loro mandato coincide con quella degli organi delle Istituzioni territoriali nelle quali sono stati eletti.''».
2.45
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 2.
(Senato della Repubblica)
1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:
''Art. 57. – Il Senato della Repubblica è eletto su base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, garantendo la parità di genere, con un sistema proporzionale.
Il numero dei senatori elettivi è di cento ottanta, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero.
Sono altresì senatori di diritto i Presidenti delle Giunte regionali e i Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano, i sindaci dei capoluoghi di Regione, la durata del loro mandato coincide con quella degli organi delle Istituzioni territoriali nelle quali sono stati eletti.''».
2.46
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 2.
(Senato della Repubblica)
1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:
''Art. 57. – Il Senato della Repubblica è eletto su base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, garantendo la parità di genere, con un sistema proporzionale.
Il numero dei senatori elettivi è di centoottantacinque, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero.
Sono altresì senatori di diritto i Presidenti delle Giunte regionali e i Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano, i sindaci dei capoluoghi di Regione, la durata del loro mandato coincide con quella degli organi delle Istituzioni territoriali nelle quali sono stati eletti.''».
2.47
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Sostituire l'articolo con il seguente:
Art. 2. -
(Senato della Repubblica) –
1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 57. – Il Senato della Repubblica è eletto su base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, garantendo la parità di genere, con un sistema proporzionale.
Il numero dei senatori elettivi è di cento cinquanta, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero.
Sono altresì senatori di diritto i Presidenti delle Giunte regionali e i Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano, la durata del loro mandato coincide con quella degli organi delle Istituzioni territoriali nelle quali sono stati eletti.».
2.48
BENCINI, CAMPANELLA
Sostituire l'articolo con il seguente:
Art. 2. – 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 57. Il Senato della Repubblica è composto da duecento membri eletti su base regionale a suffragio universale e diretto, tenuto conto del necessario equilibrio di genere, dagli elettori che hanno superato il ventunesimo anno di età, più cinquanta membri delegati, che non ricoprano altre cariche istituzionali, eletti dai Consigli regionali.
La durata del mandato dei senatori coincide con quella del Consiglio della Regione nella quale sono stati eletti.
Le modalità di elezione dei senatori sono determinate da legge dello Stato.
Ciascuna Regione deve avere almeno due senatori, dei quali almeno un eletto a suffragio diretto ed un delegato dal Consiglio Regionale.
La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettuano in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interni- e dei più alti resti. Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età».
2.49
BOCCHINO, ANITORI, CAMPANELLA, PEPE
Sostituire l'articolo con il seguente:
1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Il numero dei senatori eletti è di duecentotrentasette.
Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due. La Valle D'Aosta ne ha uno.
La ripartizione dei seggi fra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale.
Tredici cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, sono eletti dai duecentotrentasette senatori di nomina elettiva su una lista di almeno venti sei candidati proposta dall'Accademia dei Lincei. Tali membri rimangono in carica cinque anni dal giorno della loro nomina e non devono aver già ricoperto cariche pubbliche elettive.».
2.50
PALERMO, ZELLER, BERGER, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA, DE MONTE
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 2. – 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:
Il Senato delle Autonomie è composto dai Presidenti delle Giunte regionali, dai Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano, dai sindaci del comuni capoluogo di Regione e di Provincia autonoma nonché, per ciascuna Regione, da un numero di membri proporzionale alla popolazione regionale.
La regione con il maggior numero di abitanti invia dodici membri, gli altri un numero di membri corrispondente al rapporto del numero dei suoi abitanti con quello degli abitanti della suddetta regione, calcolando si come interi i resti superiori alla metà. A ciascuna Regione o Provincia autonoma spetta comunque una rappresentanza di almeno tre membri in aggiunta al Presidente della Regione e al sindaco della città capoluogo, al Molise e alla Valle d'Aosta due. Il numero dei membri inviati da ciascuna Regione o Provincia autonoma viene determinato con legge approvata mediante il procedimento legislativo di cui all'articolo 70, terzo comma, dopo ogni censimento generale della popolazione.
I membri del Senato delle Autonomie di cui al comma 2 sono eletti dai Consigli regionali per la durata delle rispettive legislature secondo il criterio proporzionale. Almeno un mandato deve comunque essere attribuito al secondo gruppo per numero di seggi nel Consiglio regionale o, qualora più gruppi abbiano lo stesso numero di seggi, per numero di voti alle ultime elezioni regionali. In caso di parità di voti decide la sorte.
I membri del Senato delle Autonomie di cui al comma 2 non devono necessariamente appartenere al Consiglio regionale che li elegge; devono tuttavia essere eleggibili a tale Consiglio.
Al termine della legislatura di un Consiglio regionale. o dopo il suo scioglimento, i membri del Senato delle Autonomie rimangono in carica fino a quando il nuovo Consiglio regionale non abbia effettuato l'elezione dei membri di sua spettanza al Senato delle Autonomie».
2.51
PALERMO, ZELLER, BERGER, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA, DE MONTE
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 2. – 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:
Il Senato delle Autonomie è composto dai Presidenti delle Giunte regionali, dai Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano, dai sindaci dei comuni capoluogo di Regione e di Provincia autonoma nonché, per ciascuna Regione, da un numero di membri proporzionale alla popolazione regionale.
La regione con il maggior numero di abitanti invia dodici membri, gli altri un numero di membri corrispondente al rapporto del numero dei suoi abitanti con quello degli abitanti della suddetta regione, calcolandosi come interi i resti superiori alla metà. A ciascuna Regione o Provincia autonoma spetta comunque una rappresentanza di almeno tre membri in aggiunta al Presidente della Regione e al sindaco della città capoluogo, al Molise e alla Valle d'Aosta due. Il numero dei membri inviati da ciascuna Regione viene determinato con legge approvata mediante il procedimento legislativo di cui all'articolo 70, terzo comma, dopo ogni censimento generale della popolazione.
I membri del Senato delle Autonomie di cui al comma 2 sono designati dai Consigli regionali per la durata delle rispettive legislature secondo le modalità stabilite con legge regionale.
I membri del Senato delle Autonomie di cui al comma 2 non devono necessariamente appartenere al Consiglio regionale che li designa; devono tuttavia essere eleggibili a tale Consiglio.
Al termine della legislatura di un Consiglio regionale o dopo il suo scioglimento, i membri del Senato delle Autonomie rimangono in carica fino a quando il nuovo Consiglio regionale non abbia effettuato la designazione dei membri di sua spettanza al Senato delle Autonomie.».
2.52
CENTINAIO, BISINELLA
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 2. – 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:
''Art. 57. – Il Senato federale della Repubblica è eletto su base regionale, secondo modalità stabilite dalla legge dello Stato, che garantisce la rappresentanza territoriale da parte dei senatori.
In ciascuna Regione, i senatori sono eletti dal Consiglio regionale con voto limitato.
Il Senato federale della Repubblica è composto da duecento senatori.
Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sei; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste uno.
La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del quarto comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti''.
2. In sede di prima applicazione, l'elezione del Senato federale della Repubblica ai sensi dell'articol057 della Costituzione, come sostituito dalla presente legge costituzionale, ha luogo contestualmente all'elezione della Camera dei deputati nella composizione di cui all'articolo 56 della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale. Ciascun Consiglio regionale, i Consigli provinciali delle Province autonome di Trento e di Bolzano eleggono i rispettivi senatori entro dieci giorni dalla data di svolgimento dell'elezione della Camera dei deputati. Nel caso in cui a tale data sia già stata indetta l'elezione per il rinnovo di un Consiglio regionale o di provincia autonoma, l'elezione dei rispettivi senatori ha luogo entro trenta giorni dalla prima riunione del nuovo Consiglio».
2.53
CENTINAIO, BISINELLA
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 2. –
(Composizione del Senato federale)
- 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:
''Art. 57. – Il Senato federale della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto su base regionale.
Il Senato federale della Repubblica è composto da duecento senatori. I senatori sono eletti in ciascuna Regione contestualmente all'elezione del rispettivo Consiglio regionale o Assemblea regionale e, per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, dei Consigli delle Province autonome. L'elezione del Senato federale della Repubblica è disciplinata con legge dello Stato, che garantisce la rappresentanza territoriale da parte dei senatori.
Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a cinque; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste uno.
La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del quarto comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.
Partecipano all'attività del Senato federale della Repubblica, senza diritto di voto, secondo le modalità previste dal suo regolamento, altri rappresentanti delle Regioni e delle autonomie locali. A tal fine, all'inizio di ogni legislatura regionale ciascun Consiglio o Assemblea regionale elegge un rappresentante tra i propri-componenti e ciascun Consiglio delle autonomie locali elegge un rappresentante tra i sindaci e presidenti di Provincia o di Città metropolitana della Regione. Per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol i Consigli delle Province autonome e i rispettivi Consigli delle autonomie locali eleggono ciascuno un proprio rappresentante''.».
2.54
BOCCHINO, ANITORI, CAMPANELLA, PEPE
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 2. -
(Composizione ed elezione del Senato)
– 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:
''Il numero dei senatori eletti è di duecentotrentasette.
Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due. La Valle D'Aosta ne ha uno.
La ripartizione dei seggi fra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale.
Tredici cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, possono essere nominati senatori dal Presidente della Repubblica, sentita l'Accademia dei Lincei. Tali membri durano in carica cinque anni dal giorno della loro nomina e non devono aver già ricoperto cariche pubbliche elettive''».
2.55
GIOVANNI MAURO, MARIO FERRARA, BARANI, COMPAGNONE, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, MILO, RUVOLO, SCAVONE
Sosituire l'articolo con il seguente:
«Art. 2. -
(Composizione ed elezione del Senato delle Autonomie) –
1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:
''Art. 57. – Il Senato delle Autonomie è eletto su base regionale, con modalità che favoriscono l'equilibrio della rappresentanza di genere e la rappresentatività territoriale degli eletti.
Il numero dei senatori elettivi è di 200. Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a quattro; Il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.
I Senatori sono eletti a suffragio universale e diretto, contestualmente all'elezione dei Consigli Regionali e delle Provincie autonome.
La ripartizione dei seggi dei senatori elettivi tra le Regioni, previa applicazione della disposizione di cui al precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle regioni, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.
I Senatori eletti in ciascuna regione e nelle province autonome di Trento e di Bolzano rimangono in carica fino alla data della proclamazione dei nuovi Senatori della medesima Regione o provincia autonoma.
I senatori eletti possono partecipare, senza diritto di voto, alle sedute dei Consigli delle rispettive regioni e in Sicilia, dell'Assemblea Regionale Siciliana''.».
2.56
PANIZZA, PALERMO, BERGER, FAUSTO GUILHERME LONGO
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 2. –
(Composizione ed elezione del Senato delle Autonomie) –
1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:
''Art. 57. – Il Senato delle Autonomie è composto dai senatori eletti nelle Regioni e Province autonome in numero proporzionale alla popolazione di ciascuna di esse nonché dai Presidenti delle Giunte regionali o delle Province autonome di Trento e di Bolzano/Autonome Provinz Bozen/Südtirol.
La Regione con il maggior numero di abitanti elegge dodici senatori e le altre un numero di senatori proporzionalmente inferiore. A ciascuna Regione o Provincia autonoma spetta comunque una rappresentanza di almeno due membri in aggiunta al Presidente della Regione o ai Presidenti delle Province autonome. Il numero dei senatori eletti in ciascuna Regione o Provincia autonoma viene determinato con legge approvata dal Senato delle Autonomie dopo ogni censimento generale della popolazione.
I membri eletti del Senato delle Autonomie di cui al comma 2 sono eletti per la durata delle rispettive legislature regionali e provinciali e cessano dalla carica con la proclamazione dei nuovi senatori eletti in concomitanza con il rinnovo delle rispettive assemblee.''».
2.57
LANIECE, ZELLER, FAUSTO GUILHERME LONGO, BERGER
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 2. –
(Composizione ed elezione del Senato delle Autonomie). – 1.
L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:
''Art. 57. – 1. Il Senato delle Autonomie è composto dai senatori eletti nelle Regioni o Province autonome in numero proporzionale alla popolazione di ciascuna di esse, dai Presidenti delle Giunte regionali o delle Province autonome di Trento e di Bolzano, nonché dai sindaci dei comuni capoluogo di Regione o di Provincia autonoma.
2. La Regione con il maggior numero di abitanti elegge dodici senatori e le altre un numero di senatori proporzionalmente inferiore. A ciascuna Regione e provincia autonoma spetta comunque una rappresentanza di almeno due membri in aggiunta al Presidente della Regione e al sindaco della città capoluogo. Il numero dei senatori eletti in ciascuna Regione viene determinato con legge approvata dalla Camera dei Deputati dopo ogni censimento generale della popolazione.
3. I membri eletti del Senato delle Autonomie di cui al comma 2 sono eletti per la durata delle rispettive legislature regionali e provinciali e cessano dalla carica con la proclamazione dei nuovi senatori eletti in concomitanza con il rinnovo delle rispettive assemblee''».
2.58
MARTELLI, CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MANGILI, SERRA
Sostituire l'articolo 2 con il seguente:
«Art. 2. -
(composizione ed elezione del Senato della Repubblica). – 1.
L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:
''Art. 57. – I cittadini di ciascuna regione eleggono, con sistema proporzionale puro, i senatori rappresentanti della Regione. I senatori sono centocinquanta, ripartiti proporzionalmente alla popolazione della regione. Ciascuna regione deve avere almeno un senatore.
Nessuno può candidarsi in più di una Regione''».
2.59
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 2. -
(Senato della Repubblica). – 2.
L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:
''Art. 57. Il Senato della Repubblica è eletto su base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, garantendo la parità di genere, con un sistema proporzionale.
Il numero dei senatori eletti vi è di cento quaranta, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero.
Sono altresì senatori di diritto i Presidenti delle Giunte regionali e i Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano, i sindaci dei capoluoghi di Regione, la durata del loro mandato coincide con quella degli organi delle Istituzioni territoriali nelle quali sono stati eletti''».
2.60
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 2. –
(Senato della Repubblica). – 3.
L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:
''Art. 57. – Il Senato della Repubblica è eletto su base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, garantendo la parità di genere, con un sistema proporzionale.
Il numero dei senatori eletti vi è di centotrenta, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero.
Sono altresì senatori di diritto i Presidenti delle Giunte regionali e i Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano, i sindaci dei capoluoghi di Regione, la durata del loro mandato coincide con quella degli organi delle Istituzioni territoriali nelle quali sono stati eletti''».
2.61
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 2. –
(Senato della Repubblica). – 1.
L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:
''Art. 57. – Il Senato della Repubblica è eletto su base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, garantendo la parità di genere, con un sistema proporzionale.
Il numero dei senatori eletti vi è di centosessanta, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero.
Sono altresì senatori di diritto i Presidenti delle Giunte regionali e i Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano, i sindaci dei capoluoghi di Regione, la durata del loro mandato coincide con quella degli organi delle Istituzioni territoriali nelle quali sono stati eletti''».
2.62
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 2. –
(Senato della Repubblica). – 1.
L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:
''Art. 57. – Il Senato della Repubblica è eletto su base regionale, garantendo la parità di genere, con un sistema proporzionale.
Il numero dei senatori eletti vi è di centocinquanta, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero.
Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a quattro; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.
La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettuano in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interni e dei più alti resti''».
2.63
CHITI, CAMPANELLA, DE PETRIS, ALBANO, ANITORI, BAROZZINO, BATTISTA, BENCINI, BOCCHINO, BROGLIA, BUEMI, CASALETTO, CASSON, CERVELLINI, CORSINI, CUCCA, D'ADDA, DE CRISTOFARO, DE PIN, DIRINDIN, GAMBARO, GATTI, GIACOBBE, LO GIUDICE, MICHELONI, MINEO, MUCCHETTI, ORELLANA, PETRAGLIA, MAURIZIO ROMANI, RICCHIUTI, SILVESTRO, STEFANO, TOCCI, TURANO, URAS
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 2. –
(Senato della Repubblica) – l.
L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:
''Art. 57. – Il Senato della Repubblica è eletto su base regionale, garantendo la parità di genere.
Il numero dei senatori elettivi è di centocinquantotto, di cui otto senatori eletti nella circoscrizione Estero.
Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a quattro; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.
La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettuano in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interni e dei più alti resti''».
2.64
BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 2. -
(Composizione ed elezione del Senato della Repubblica). – 1.
L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:
''Art. 57. – Il Senato della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto. L'elezione avviene a base regionale. Ciascuna regione ha un numero di dieci senatori. lì numero dei senatori elettivi è di duecento''».
2.65
BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 2. -
(Composizione ed elezione del Senato della Repubblica) – 1.
L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:
''Art. 57. – Il Senato della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto. L'elezione avviene a base regionale. Ciascuna regione ha un numero di quindici senatori. Il numero dei senatori elettivi è di trecento\».
2.66
CENTINAIO, BISINELLA
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 2. –
1
. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:
''Art. 57. – Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero.
Il Senato si compone di un minimo di duecentosei e di un massimo di trecentonove senatori, oltre i sei senatori eletti nella circoscrizione Estero.
La ripartizione dei seggi nazionali tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni quale risulta dall'anagrafe della popolazione al 31 dicembre dell'anno precedente l'elezione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti. A nessuna Regione può essere attribuito un numero massimo di senatori inferiore a sette; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno. Il numero di seggi minimo attribuito a ciascuna Regione è pari a due terzi del numero massimo arrotondato all'unità superiore.
L'indizione dell'elezione è effettuata per il numero massimo di senatori, oltre ai sei senatori eletti nella circoscrizione Estero.
Il numero dei senatori eletti in ciascuna Regione è pari al numero massimo dei seggi ad essa attribuiti eventualmente decurtato di un numero di senatori proporzionale al totale di schede bianche e voti nulli. A tal fine, il numero dei senatori effettivamente eletto si calcola moltiplicando il numero dei voti espressi, sottratti le schede bianche e i voti nulli, per il numero massimo dei seggi attribuiti alla Regione e dividendo il risultato di tale moltiplicazione per il numero dei votanti, con arrotondamento in ogni caso all'unità superiore. Il numero dei senatori eletti non può comunque essere inferiore alla soglia minima stabilita in sede di ripartizione''».
2.67
CENTINAIO, BISINELLA
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 2.
- (Composizione del Senato federale). – 1
. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:
''Art. 57. – Il Senato federale della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto su base regionale.
Il Senato federale della Repubblica è composto da duecentocinquanta senatori. I senatori sono eletti in ciascuna Regione contestualmente all'elezione del rispettivo Consiglio regionale o Assemblea regionale e, per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, dei Consigli delle Province autonome.
L'elezione del Senato Federale della Repubblica è disciplinata con legge dello Stato, che garantisce la rappresentanza territoriale da parte dei senatori.
Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sei; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste uno.
La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del quarto comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base del quozienti interi e dei più alti resti.
Partecipano all'attività del Senato federale della Repubblica, con diritto di voto, secondo le modalità previste dal suo regolamento, altri rappresentanti delle Regioni e delle autonomie locali. A tal fine, all'inizio di ogni legislatura regionale ciascun Consiglio o Assemblea regionale elegge un rappresentante tra i propri componenti e ciascun Consiglio delle autonomie locali elegge un rappresentante tra i sindaci e presidenti di Provincia-o di Città metropolitana della Regione. Per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol i Consigli delle Province autonome e i rispettivi Consigli delle autonomie locali eleggono ciascuno un proprio rappresentante''».
2.68
CENTINAIO, BISINELLA
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 2. – 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:
''Art. 57. – Il Senato federale della Repubblica rappresenta le Regioni e le Province autonome al fine di favorire e rafforzare la partecipazione delle stesse alla politica ed alla legislazione nazionale del Paese.
I senatori sono eletti in ciascuna Regione contestualmente all'elezione per il rinnovo del rispettivo Consiglio regionale o Assemblea regionale e, per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, dei Consigli delle Province autonome di cui fanno parte. Partecipano alla loro attività con diritto di intervento, obbligo di relazione e senza diritto di voto, secondo le modalità previste dai regolamenti regionali.
L'elezione dei Senatori è a suffragio universale e diretto ed è disciplinata con legge propria di ciascuna regione, nel rispetto dei princìpi stabiliti dalla legge dello Stato. Ciascuna Regione è costituita da tanti collegi uninominali quanti risultano i Senatori da eleggere dalla ripartizione dei seggi di cui al settimo comma.
Il Senato federale della Repubblica è composto da duecentoquaranta senatori. Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sei; in Trentino-Alto Adige/Südtirol le Province autonome E1irrento e di Bolzano ne hanno tre per ciascuna provincia; il Molise ne ha due; la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste ne ha uno.
La ripartizione del seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del sesto comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti''».
2.69
CENTINAIO, BISINELLA
Sostituire l'articolo con il seguente;
«Art. 2. -
(Modifiche all'articolo 57 della Costituzione – Senato federale della Repubblica). – 1
. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:
''Art. 57. – Il Senato federale della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto su base regionale.
Il Senato federale della Repubblica è composto da centocinquanta senatori eletti in ciascuna Regione contestualmente all'elezione del rispettivo Consiglio regionale. L'elezione del Senato federale della Repubblica è disciplinata con legge dello Stato che garantisce la rappresentanza territoriale da parte dei senatori.
Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a tre. La ripartizione dei seggi tra le regioni, previa applicazione delle disposizioni del terzo comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti. Partecipano all'attività del Senato federale della Repubblica, senza diritto di voto, secondo le modalità previste dal suo regolamento, rappresentanti delle Regioni- e delle autonomie locali. All'inizio di ogni legislatura regionale, ciascun consiglio elegge un rappresentante tra i propri componenti e ciascun Consiglio delle autonomie locali elegge un rappresentante tra i sindaci e i presidenti di città metropolitana della Regione''».
2.70
CENTINAIO, BISINELLA
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 2. – 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:
''Art. 57. – Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero. Il numero dei senatori elettivi è di duecentocinquantaquattro, quattro dei quali eletti nella circoscrizione Estero. Nessuna regione può avere un numero di senatori inferiore a sei; il Molise ne ha due la Valle d'Aosta uno.
Il numero dei seggi fino alla concorrenza di duecentocinquanta è ripartito tra le Regioni in proporzione alla popolazione, quale risulta al 31 dicembre dell'anno che precede le elezioni, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.
È senatore di diritto il presidente della Regione.
È senatore di diritto, salvo rinunzia, chi è stato Presidente della Repubblica.
La legge stabilisce modalità di attribuzione dei seggi elettivi. Le elezioni per i senatori si svolgono in concomitanza con il rinnovo del Consiglio regionale.
I senatori elettivi sono eletti a suffragio universale e diretto; sono eleggibili a senatore tutti gli elettori''».
2.71
CENTINAIO, BISINELLA
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 2. -
(Modifiche all'articolo 57 della Costituzione) – 1
. All'articolo 57 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
al primo comma, sono abrogate le seguenti parole: '', salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero'';
b)
il secondo comma è sostituito con il seguente:
''Il numero dei senatori elettivi è di centocinquanta'';
c)
al terzo comma, la parola: ''sette'' è sostituita con la seguente: ''tre'';
d)
al quarto comma, sono abrogate le seguenti parole: '', fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero,'';
e)
è aggiunto, infine, il seguente comma:
''La legge disciplina la rappresentanza dei cittadini italiani residenti all'estero e le modalità per assicurare ai medesimi l'esercizio del diritto di voto''».
2.72
ZELLER, PALERMO, BERGER, LANIECE, PANIZZA
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 2. -
(Composizione ed elezione del Senato delle autonomie). – 1
. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:
''Art 57 – Il Senato delle Autonomie è composto di membri dei Consigli regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano/Autonome Provinz Bozen/Südtirol.
Ciascuna Regione ha almeno cinque seggi. Le Regioni con più di due milioni di abitanti ne hanno sei; quelle con più di sei milioni di abitanti ne hanno sette; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta Vallé d'Aoste uno.
Per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, le Province autonome di Trento e di Bolzano/Autonome Provinz Bozen/Südtirol nominano rispettivamente due e tre membri.
La durata del mandato dei senatori coincide con quella degli organi delle istituzioni regionali e provinciali nelle quali sono stati eletti.
La legge regionale o provinciale disciplina il sistema di elezione dei senatori e la loro sostituzione, entro sessanta giorni, in caso di cessazione dalla carica elettiva regionale o provinciale».
2.73
CAMPANELLA, BATTISTA, ORELLANA, DE PIN, BIGNAMI, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, GAMBARO
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 2. –
1
. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:
''Art. 57. Il numero dei senatori è di duecentocinquanta.
Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due. La Valle D'Aosta ne ha uno.
La ripartizione dei seggi fra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale''».
2.74
CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, FUCKSIA, LUCIDI
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 2. -
(Composizione ed elezione del Senato della Repubblica) – 1
. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:
''Art. 57. – I cittadini di ciascuna regione eleggono, con sistema proporzionale puro, i senatori rappresentanti della Regione. I senatori sono centocinquanta, ripartiti proporzionalmente alla popolazione della regione. Ciascuna regione deve avere almeno un senatore''».
2.75
RUTA
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 2. - 1. L'articolo 57 della Costituzione è abrogato».
2.76
CENTINAIO, BISINELLA
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 2
- (Modifiche all'articolo 57 della Costituzione) –
All'articolo 57 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
il terzo comma è sostituito dal seguente:
''Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a cinque; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta/Vallèe d'Aoste uno''.
b)
il quarto comma è sostituito dal seguente:
''La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.''».
2.77
CENTINAIO, BISINELLA
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 2.
(Modifiche all'articolo 57 della Costituzione)
1. All'articolo 57 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
al primo comma, le parole: '', salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero'' sono soppresse;
b)
il secondo comma è sostituito dal seguente: ''Il numero dei senatori elettivi è stabilito dalla legge dello Stato. Non può essere superiore a duecentocinquanta e inferiore a duecento.'';
c)
il terzo comma è sostituito dal seguente: ''Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a cinque; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta, Vallée d'Aoste uno.'';
d)
il quarto comma è sostituito dal seguente: ''La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.''».
2.78
CENTINAIO, BISINELLA
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 2.
(Modifiche all'articolo 57 della Costituzione)
1. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, le parole: ''sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero'' sono soppresse».
2.79
CENTINAIO, BISINELLA
Sostituire l'articolo con il seguente:
1. All'articolo 57 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
al secondo comma, la parola: «trecentoquindici» è sostituita con la parola: «duecentocinquantaquattro» e la parola: «sei» è sostituita con la parola: «quattro»;
b)
al terzo comma, la parola: «sette» è sostituita con la parola: «sei».
2.80
MARIO MAURO
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 2.
1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:
''Articolo 57 – Il Senato delle Autonomie è composto da 150 membri eletti su base regionale, secondo le modalità stabilite dalla legge.
Ciascuna Regione elegge un numero di rappresentanti proporzionale alla consistenza della propria popolazione, secondo un riparto fissato con legge ordinaria dello Stato, approvata con maggioranza assoluta dei propri membri da entrambi i rami del Parlamento''».
2.81
CENTINAIO, BISINELLA
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 2.
(Modifiche all'articolo 57 della Costituzione)
1. All'articolo 57 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
il primo comma è sostituito dal seguente: ''11 Senato della Repubblica è eletto a base regionale.'';
b)
il secondo comma è sostituito dal seguente: ''Il numero dei senatori elettivi è di 309. Le circoscrizioni Estero eleggono 6 delegati con funzioni di osservatori del processo legislativo senza diritto di voto.''».
2.82
CENTINAIO, BISINELLA
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 2.
(Modifiche all'articolo 57 della Costituzione)
1. All'articolo 57 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
al primo comma sono soppresse le parole: ''salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero.'';
b)
il secondo comma è sostituito dal seguente: ''Il numero dei senatori elettivi è di duecentocinquanta.'';
c)
il terzo comma è sostituito dal seguente: ''Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sei; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta, Vallée d'Aoste uno.'';
d)
al quarto comma sono soppresse le parole: ''fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero.''».
2.83
CENTINAIO, BISINELLA
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 2.
(Modifiche all'articolo 57 della Costituzione)
1. All'articolo 57 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
al primo comma, sono abrogate le seguenti parole: '', salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero'';
b)
il secondo comma è sostituito con il seguente: ''Il numero dei senatori elettivi è di centocinquanta'';
c)
al terzo comma, la parola: ''sette'' è sostituita con la seguente: ''tre'';
d)
al quarto comma, sono abrogate le seguenti parole: '', fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero,'';
e)
è aggiunto, in fine, il seguente comma: ''La legge disciplina la rappresentanza dei cittadini italiani residenti all'estero e le modalità per assicurare ai medesimi l'esercizio del diritto di voto''».
2.84
CENTINAIO, BISINELLA
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 2.
(Modifiche all'articolo 57 della Costituzione)
1. All'articolo 57 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
il secondo comma è sostituito dal seguente: ''Il numero dei senatori elettivi è di centocinquanta, tre dei quali eletti nella circoscrizione Estero.'';
b)
al terzo comma, la parola: ''sette'' è sostituita dalla seguente: ''sei''».
2.85
CENTINAIO, BISINELLA
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 2.
(Modifiche all'articolo 57 della Costituzione)
Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale.
Il numero dei senatori elettivi è di cento.
Ciascuna Regione ha un numero di senatori pari a cinque».
2.86
CENTINAIO, BISINELLA
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 2.
(Modifiche all'articolo 57 della Costituzione)
1. All'articolo 57 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
il secondo comma è sostituito dal seguente:
''Il numero dei senatori elettivi è di duecento, quattro dei quali eletti nella circoscrizione Estero.'';
b)
il terzo comma è sostituito dal seguente:
''Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a cinque; il Molise ne ha due, laValle d'Aosta uno''».
2.87
CENTINAIO, BISINELLA
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 2. -
(Modifiche all'articolo 57 della Costituzione)
– 1. All'articolo 57 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
al secondo comma, la parola: ''trecentoquindici'' è sostituita dalla seguente: ''duecentocinquanta'' e le parole: ''sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero'' sono soppresse;
b)
al terzo comma, la parola: ''sette'' è sostituita dalla seguente: ''sei'';
c)
al quarto comma, le parole '', fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero'', sono soppresse».
2.88
CENTINAIO, BISINELLA
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 2. -
(Modifiche all'articolo 57 della Costituzione) –
1. All'articolo 57 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
al secondo comma, la parola: ''trecentoquindici'' è sostituita dalla seguente: ''duecentocinquanta'' e le parole: ''sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero'' sono soppresse;
b)
al quarto comma, le parole: '', fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero'', sono soppresse».
2.89
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 2 -
(Composizione del Senato)
– 1. All'articolo 57 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
al primo comma, le parole ''della Repubblica'' sono soppresse;
b)
al secondo com ma, la parola ''trecentoquindici'' è sostituita dalla seguente: ''«centocinquanta'';
c)
al terzo comma, la parola ''sette'' è sostituita dalla seguente: ''quattro'',».
2.90
CENTINAIO, BISINELLA
Sostituire l'articolo con il seguente;
«Art. 2. -
(Modifiche all'articolo 57 della Costituzione)
– 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:
''Art. 57. – Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale. Il numero dei senatori elettivi è di cento. Ciascuna Regione ha un numero di senatori pari a cinque''».
2.91
CENTINAIO, BISINELLA
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 2. – 1. All'articolo 57 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
il secondo comma è sostituito dal seguente: ''Il numero dei senatori elettivi è di duecentocinquanta, quattro dei quali eletti nella circoscrizione Estero'';
b)
il terzo comma è sostituito dal seguente: ''Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a cinque; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste uno''».
2.92
CENTINAIO, BISINELLA
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 2. -
(Modifiche all'articolo 57 della Costituzione)
– 1. All'articolo 57 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
al secondo comma, la parola: ''trecentoquindici'' è sostituita con la parola: ''duecentocinquantaquattro'' e la parola: ''sei'' è sostituita con la parola: ''quattro'';
b)
al terzo comma, la parola: ''sette'' è sostituita con la parola: ''sei''».
2.93
CENTINAIO, BISINELLA
Sopprimere il comma 1.
2.94
CENTINAIO, BISINELLA
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 57, primo comma, della Costituzione, le parole: ''della Repubblica'' sono soppresse».
2.95
CENTINAIO, BISINELLA
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 57, primo comma, della Costituzione, le parole: ''della Repubblica'' sono sostituite dalle seguenti: ''delle Autonomie''.».
2.96
CENTINAIO, BISINELLA
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1, All'articolo 57, primo comma, della Costituzione, dopo la parola: ''eletto'' sono inserite le seguenti: ''a suffragio universale e diretto,'',».
2.97
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 57, primo comma, della Costituzione, le parole: ''a base regionale'', sono sostituite dalle seguenti: ''a suffragio universale e diretto''».
2.98
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 57, primo comma, della Costituzione, le parole '', salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero» sono soppresse''.».
2.99
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 57, secondo comma, della Costituzione, le parole: ''trecentoquindici, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero'' sono sostituite dalla seguente: ''cento''».
2.100
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 57, secondo comma, della Costituzione, le parole: ''trecentoquindici, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero'' sono sostituite dalla seguente: ''centocinquanta''».
2.101
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 57, secondo comma, della Costituzione, le parole ''trecentoquindici, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero'' sono sostituite dalla seguente: ''centosessanta''».
2.102
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 57, secondo comma, della Costituzione, le parole: ''trecentoquindici, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero'' sono sostituite dalla seguente: ''duecento''».
2.103
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 57, secondo comma, della Costituzione, le parole: ''trececntoquindici, sei'' sono sostituite dalle seguenti: ''cento, due''».
2.104
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 57, secondo comma, della Costituzione, le parole: ''trecentoquindici, sei'' sono sostituite dalle seguenti: ''centocinquanta, tre''».
2.105
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 57, secondo comma, della Costituzione, le parole: ''trecentoquindici, sei'' sono sostituite dalle seguenti: ''centosessanta, tre''».
2.106
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 57, secondo comma, della Costituzione, le parole: ''trecentoquindici, sei'' sono sostituite dalle seguenti: ''duecento, quattro''.».
2.107
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 57, secondo comma, della Costituzione, la parola: ''trecentoquindici'' è sostituita dalla seguente: ''cento''.».
2.108
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 57, secondo comma, della Costituzione, la parola: ''trecentoquindici'' è sostituita dalla seguente: ''centocinquanta''.».
2.109
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 57, secondo comma, della Costituzione, la parola: ''trecentoquindici''è sostituita dalla seguente: ''centosessanta''».
2.110
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 57, secondo comma, della Costituzione, la parola: ''trecentoquindici'' è sostituita dalla seguente: ''duecento''».
2.111
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 57, secondo comma, della Costituzione, le parole: '', sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero'' sono soppresse».
2.112
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 57, terzo comma, della Costituzione, la parola: ''sette'' è sostituita dalla seguente: ''tre''».
2.113
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 57, terzo comma, della Costituzione, la parola: ''sette'' è sostituita dalla seguente: ''quattro''».
2.114
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 57, terzo comma, della Costituzione, le parole: ''il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno'' sono soppresse».
2.115
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 57, terzo comma, della Costituzione, le parole: ''il Molise ne ha due,'' sono soppresse».
2.116
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 57, terzo comma, della Costituzione, le parole: ''la Valle d'Aosta uno'' sono soppresse».
2.117
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 57 della Costituzione, il quarto comma è abrogato.».
2.118
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 57, quarto comma, della Costituzione, le parole: '', fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero,'' sono soppresse».
2.119
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 57, quarto comma, della Costituzione, le parole: '', previa applicazione delle disposizioni del precedente comma,'' sono soppresse».
2.120
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 57, quarto comma, della Costituzione, le parole: ''quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti'' sono soppresse».
2.121
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 57, quarto comma, della Costituzione, le parole: ''quale risulta dall'ultimo censimento generale'' sono soppresse».
2.122
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 57, quarto comma, della Costituzione, le parole '', sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti'' sono soppresse».
2.123
CALIENDO
Al comma 1, sostituire il capoverso
«Art. 57»
, con il seguente:
«Art. 57. – Il Senato delle Autonomie è composto dai Presidenti delle Giunte Regionali, dai Presidenti delle Province Autonome di Trento e di Bolzano, da cento cinquanta Senatori eletti contestualmente all'elezione dei Consigli Regionali e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano.
Nessuna Regione può avere un numero di Senatori elettivo inferiore a due, il Molise e la Valle d'Aosta ne hanno uno.
La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi, si effettua in proporzione alla popolazione della Regione risultante dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.
La durata del mandato dei Senatori coincide con quello del Consiglio Regionale e di Provincia Autonoma contestualmente al quale sono stati eletti».
2.124
MARAN
Al comma 1, sostituire il capoverso
«Art. 57»,
con il seguente:
«Art. 57. – Il Senato delle Autonomie è composto dai Presidenti delle Giunte regionali, dai Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano nonché, per ciascuna Regione, da membri eletti, con voto limitato, dal Consiglio regionale tra i propri componenti.
Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a tre, tranne il Molise e la Valle d'Aosta che ne hanno uno.
Le Regioni con più di due milioni di abitanti hanno quattro senatori; quelle con più di quattro milioni di abitanti ne hanno cinque; quelle con più di cinque milioni di abitanti ne hanno sei; quelle con più di otto milioni di abitanti ne hanno sette.
La durata del mandato dei Presidenti delle Giunte regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano coincide con la durata degli organi ai quali appartengono.
La legge della Regione disciplina il sistema di elezione dei senatori e di loro sostituzione in caso di cessazione dalla carica elettiva regionale nonché di revoca dei membri eletti dai Consigli regionali».
Conseguentemente,
– all'articolo 8, capoverso «Art. 70», al quarto comma sopprimere le seguenti parole «57, terzo comma»;
– all'articolo 33, comma sostituire le parole: «terzo comma» con le seguenti: «quinto comma» e, dopo il comma 6 inserire il seguente: «6-
bis
. Qualora, entro il termine previsto una Regione non provveda ad approvare la legge di cui al comma 6, i senatori eletti, ai sensi dei commi 3 e 4, decadono e la stessa resta senza rappresentanti. I membri del Senato delle Autonomie comunque spettanti a tale Regione non sono computati ai fini del numero legale.».
2.125
MINZOLINI
Al comma 1, sostituire il capoverso
«Art. 57»,
con il seguente:
«Art. 57.
1. Il Senato delle Autonomie è eletto a suffragio universale e diretto. Il numero dei senatori elettivi è di duecento.
Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a 5; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.
La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti».
2.126
TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI
Al comma 1, sostituire il capoverso:
«Art. 57»
con il seguente:
«Art. 57. – Il Senato della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto. Il numero dei senatori elettivi è di duecento.
Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.
La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.».
2.127
TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI
Al comma 1, sostituire il capoverso
«Art. 57»
con il seguente:
«Art. 57. – Il Senato della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto. Il numero dei senatori elettivi è di duecento.
La durata del mandato dei senatori coincide con quella degli organi delle istituzioni territoriali nelle quali sono stati eletti.
Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.
La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.».
2.128
TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI
Al comma 1, sostituire il capoverso
«Art. 57»
con il seguente:
«Art. 57. – Il Senato delle autonomie è composto da duecento senatori eletti a suffragio universale e diretto su base regionale».
2.129
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso
«Art. 57»,
sostituire il primo, il secondo e il terzo con i seguenti:
«Il Senato è composto di cento senatori eletti a suffragio universale e diretto, su base regionale.
Ogni Regione ha un numero di senatori non inferiore a tre e proporzionale alla popolazione; la Valle d'Aosta e la Provincia autonoma di Bolzano hanno almeno un senatore».
2.130
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 1, capoverso articolo 57, sopprimere il primo comma.
2.131
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1, capoverso articolo 57, sopprimere il primo comma.
2.132
GOTOR, LO MORO, MIGLIAVACCA, RUSSO, CUCCA, STEFANO, FEDELI, FILIPPIN, FORNARO, RITA GHEDINI, GUERRA, GUERRIERI PALEOTTI, MANASSERO, PEGORER, SANGALLI, SONEGO, SPILABOTTE, TOMASELLI, ZANONI
Al comma 1, capoverso
«Art. 57.»,
apportare le seguenti modificazioni:
a)
sostituire il primo comma con i seguenti: «Il Senato delle Autonomie è composto dai Presidenti delle Giunte regionali, dai Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano, nonché da senatori eletti, in ciascuna Regione, da un collegio elettorale formato dai componenti del consiglio regionale, dai componenti dei consigli comunali dei comuni della Regione e dai deputati eletti nella Regione. I senatori spettanti a ciascuna Regione sono eletti tra i componenti dei Consigli comunali e, almeno un terzo, tra i consiglieri regionali.
Il Molise ha un senatori, la Valle d'Aosta ne ha uno.
Nelle regioni fino un milione di abitanti sono eletti cinque senatori; nelle Regioni fino a tre milioni di abitanti sono eletti sette senatori; nelle Regioni fino a cinquemilioni di abitanti sono eletti nove senatori; nelle Regioni fino a sette milioni di abitanti sono eletti dieci senatori; nelle Regioni con oltre sette milioni di abitanti sono eletti dodici senatori.»;
b)
sostituire il secondo comma con il seguente: «La durata del mandato dei senatori di ciascuna Regione coincide con quella del rispettivo consiglio regionale»;
c)
al terzo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e assicura pari opportunità di accesso alla carica tra i candidati dei due sessi.»;
d)
sopprimere il quarto comma.
2.133
MINZOLINI
Al comma 1, capoverso «Art. 57», apportare le seguenti modificazioni:
a)
sostituire il primo comma con il seguente: «Il Senato delle Autonomie è composto dai Senatori, eletti a suffragio universale e diretto, dai Presidenti delle Giunte Regionali e dai Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano. La durata del mandato al Senato dei Presidenti delle Giunte Regionali e dei Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano coincide con la durata del loro mandato nella Regione nella quale sono stati eletti.»;
b)
sopprimere il secondo comma,
c)
sopprimere il quarto comma.
2.134
VERDUCCI, MATURANI
Al comma 1, capoverso
«Art. 57»,
sostituire il primo comma con i seguenti:
«1. Il Senato delle Autonomie è composto dai Presidenti delle Giunte regionali, dai Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano, dai sindaci dei Comuni capoluogo di Regione e di Provincia autonoma, nonché, per ciascuna Regione, dai consiglieri regionali eletti nell'ambito di apposite liste in occasione del rinnovo dei rispettivi consigli regionali e da un numero pari di sindaci e consiglieri comunali eletti, per ciascuna Regione, da un collegio elettorale costituito dai sindaci e dai consiglieri comunali.
Il numero di senatori elettivi non può eccedere centotrenta. Nessuna Regione può avere un numero di senatori elettivi inferiore a due.
La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti».
2.135
MARCUCCI, MIRABELLI
Al comma 1, capoverso
«Art. 57»,
sostituire il primo comma con i seguenti:
«Il Senato delle Autonomie è composto dai Presidenti delle Giunte regionali, dai Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano, nonché da senatori eletti, in ciascuna Regione, da un collegio elettorale formato dai componenti del consiglio regionale, dai componenti dei consigli comunali dei comuni della Regio.ne e dai deputati eletti nella Regione. I senatori spettanti a ciascuna Regio.ne so.no. eletti tra i componenti dei Consigli comunali e, almeno un terzo, tra i consiglieri regionali.
Nessuna Regione può avere un numero di senatori eletti in seno al consiglio regionale inferiori a tre, tranne il Molise che ne ha due e la Valle d'Aosta che ne hanno uno. Le Regioni con più di due milioni di abitanti hanno quattro Sindaci senatori; quelle con più di quattro milioni di abitanti ne hanno cinque; quelle con più di sei milioni di abitanti ne hanno sei; quelle con più di otto milioni di abitanti ne hanno sette«.
Nelle Regioni fino a tre milioni di abitanti, il collegio. elettorale costituito dai sindaci della Regio.ne elegge un senatore; nelle Regioni con più di tre e fino a sei milioni di abitanti, elegge due senatori; nelle Regioni con più di sei milioni di abitanti, elegge tre senatori».
2.136
CENTINAIO, BISINELLA
Al capoverso
«Art. 57»,
sostituire il primo comma con il seguente:
«1. Sono membri di diritto del Senato delle Autonomie i Presidenti delle Giunte regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, dai sindaci dei Comuni capoluogo di Regione e di Provincia autonoma. Il Senato delle Autonomie è altresì composto, per ciascuna Regione, da due membri eletti, con voto limitato, dal Consiglio Regionale tra i propri componenti e da due sindaci eletti, con voto limitato, da un collegio elettorale costituito dai sindaci della Regione».
2.137
CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, LUCIDI
Al comma 1, capoverso
«Art. 57»,
sostituire il primo comma, con il seguente:
«Il Senato delle Autonomie è composto da senatori eletti in ciascuna Regione in proporzione alla popolazione».
2.138
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 1, capoverso
«Art. 57»,
sostituire il primo comma, con il seguente:
«Il Senato della Repubblica è composto da cento cinquanta senatori elettivi, sei dei quali eletti nella circoscrizione estero. Sono altresì senatori di diritto i Presidenti delle Giunte regionali e i Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano».
2.139
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1, capoverso
«Art. 57»,
sostituire il primo comma, con il seguente:
«Sono membri di diritto del Senato delle Autonomie i Presidenti delle Giunte regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, dai sindaci dei Comuni capoluogo di Regione e di Provincia autonoma».
2.140
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1, capoverso
«Art. 57»,
primo comma, premettere il seguente periodo:
«Il Senato delle Autonomie è eletto a suffragio universale e diretto su base regionale».
2.141
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 1, capoverso
«Art. 57»,
primo comma, sostituire le parole:
«Senato delle Autonomie»
con le seguenti:
«Senato della Repubblica».
2.142
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 1, capoverso
«Art. 57»,
primo comma, sopprimere le parole:
«delle Autonomie».
2.143
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 1, capoverso
«Art. 57»,
primo comma, sopprimere le parole:
«delle Autonomie».
2.144
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1, capoverso articolo 57, dopo la parola:
«Autonomie»
inserire la seguente:
«territoriali».
2.145
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 1, capoverso
«Art. 57»
primo comma, sostituire le parole da:
«composto»
fino alla fine con le seguenti:
«eletto su base regionale, garantendo la parità di genere con un sistema proporzionale pro e il loro numero è di cento cinquanta. Sono altresì senatori di diritto i Presidenti delle Giunte regionali e i Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano.».
Conseguentemente sopprimere il secondo, terzo e quarto comma.
2.146
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 1, capoverso
«Art. 57»,
primo comma, dopo le parole:
«è composto»
inserire le seguenti:
«da centucinquanta senatori elettivi e»
e sopprimere le parole da:
«dai sindaci»
fino alla fine del comma.
2.147
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1, capoverso
«Art 57»,
primo comma, dopo le parole:
«è composto»
inserire le seguenti:
«di diritto».
2.148
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso
«Art. 57»,
sostituire le parole da:
«dai Presidenti»
fino a:
«sette anni»
con le seguenti:
«centocinquanta senatori eletti a suffragio universale e diretto, su base regionale».
2.149
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso
«Art. 57»,
primo comma, sostituire le parole da:
«dai Presidenti delle Giunte»
fino alla fine del comma con le seguenti:
«da centocinquanta senatori elettivi. A ciascuna Regione spetta un numero di senatori proporzionale alla sua popolazione. I senatori di ciascuna Regione sono eletti e decadono con il relativo Consiglio regionale».
2.150
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso
«Art. 57»,
primo comma, sostituire le parole da:
«dai Presidenti delle Giunte»
fino alla fine del comma con le seguenti:
«da centocinquanta senatori elettivi. Ciascuna Regione ha un numero di senatori proporzionale alla sua popolazione».
2.151
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso
«Art. 57»,
primo comma, sopprimere le parole:
«dai Presidenti delle Giunte regionali, dai Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano».
2.152
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso
«Art. 57»,
primo comma, sopprimere le parole:
«dai Presidenti delle Giunte regionali».
2.153
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1, capoverso
«Art. 57»,
sopprimere le parola:
«dai Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano».
2.154
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso
«Art. 57»,
primo comma, sopprimere le parole:
«dai Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano».
2.155
ZELLER, PALERMO, BERGER, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA
Al comma 1, capoverso
«Art. 57»,
sostituire le parole:
«delle Province autonome di Trento e di Bolzano,»,
con le seguenti:
«delle Province autonome di Trento e di Bolzano/Autonome Provinz Bozen/Südtirol.».
Conseguentemente, all'articolo 33, comma 2, sostituire le parole:
«delle Province autonome di Trento e di Bolzano,», con le seguenti: «delle Province autonome di Trento e di Bolzano/Autonome Provinz Bozen/Südtirol.».
2.156
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso
«Art. 57»,
primo comma, sopprimere le parole:
«autonome di Trento e di Bolzano».
2.157
MARAN
Al comma 1, capoverso
«Art. 57»,
sopprimere le parole:
«dai sindaci dei Comuni capoluogo di Regione e di Provincia autonoma»
e:
«e da due sindaci eletti, con voto limitato, da un collegio elettorale costituito dai sindaci della Regione.».
2.158
MARAN
Al comma 1, capoverso
«Art. 57»,
sopprimere le parole:
«dai sindaci dei Comuni capoluogo di Regione e di Provincia autonoma»
e sostituire le parole:
«da due membri eletti, con voto limitato,»
con le seguenti:
«da membri eletti in pari numero, con voto limitato, dal Consiglio regionale tra i propri componenti e da sindaci eletti da un collegio elettorale costituito dai sindaci della Regione. Le province di Trento e Bolzano, la Regione Valle d'Aosta e il Molise hanno solo i membri di diritto; oltre a questi, le Regioni con meno di un milione di abitanti hanno due membri eletti; alle altre Regioni sono attribuiti ulteriori due membri per ogni milione di abitanti in più. Nessuna Regione può avere più di dodici rappresentanti oltre ai membri di diritto.».
2.159
RUSSO, FABBRI, FISSORE, FILIPPI, FILIPPIN, STEFANO ESPOSITO, VACCARI, CALEO, GUERRIERI PALEOTTI, SANGALLI, ZANONI, BROGLIA, ELENA FERRARA, SPILABOTTE, SOLLO, CARDINALI, SANTINI
Al capoverso
«Art. 57»,
primo comma, sopprimere le parole:
«dai sindaci dei Comuni capoluogo di Regione e di Provincia autonoma,».
2.160
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso
«Art. 57»,
primo comma, sopprimere le parole:
«dai sindaci dei Comuni capoluogo di Regione e di Provincia autonoma».
2.161
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1, capoverso
«articolo 57»,
comma 1, sostituire le parole:
«dai sindaci dei Comuni capoluogo di Regione e di Provincia autonoma»
con le parole:
«dai sindaci metropolitani e ove non coincidenti dai sindaci dei Comuni capoluogo di Regione».
2.162
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso
«Art. 57»,
primo comma, sopprimere le parole:
«capoluogo di Regione e di Provincia autonoma».
2.163
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1, capoverso
«Art. 57»,
sopprimere le parola:
«capoluogo di Regione».
2.164
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso
«Art. 57»,
primo comma, sopprimere le parole:
«di Regione e».
2.165
CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA
Al comma 1, capoverso
«articolo 57»,
primo comma, sopprimere le parole:
«e di provincia autonoma».
2.166
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso
«Art. 57»,
primo comma, sopprimere le parole:
«e di Provincia autonoma».
2.167
BISINELLA
Al comma 1, sostituire le parole da :
«autonoma, nonché»
fino a:
«della Regione»
, con le seguenti:
« nonché da senatori regionali eletti in ciascuna Regione. Il numero complessivo dei senatori è di centocinquantuno».
2.168
DI BIAGIO
Al comma 1, capoverso
«Art. 57»,
sono apportate le seguenti modificazioni:
dopo le parole:
«di Provincia autonoma,»
aggiungere il seguente periodo:
«da sei membri eletti, in rappresentanza della Circoscrizione Estero, con voto limitato, da un collegio elettorale costituito dai membri degli organismi di rappresentanza degli italiani all'estero».
Al secondo periodo la parola:
«territoriali»
è soppressa.
2.169
DI BIAGIO
All'articolo 2 sono apportate le seguenti modificazioni:
dopo le parole:
«di Provincia autonoma,»
aggiungere il seguente periodo:
«da sei membri, in rappresentanza della Circoscrizione estero, eletti dai componenti degli organismi di rappresentanza degli italiani all'estero».
Al secondo periodo la parola:
«territoriali»
è soppressa.
2.170
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso
«Art. 57»,
primo comma, sopprimere le parole da
«nonché»
fino alla fine del comma.
2.171
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso
«Art. 57»,
primo comma, sopprimere le parole:
«da due membri eletti, con voto limitato, dal Consiglio regionale tra i propri componenti e».
2.172
RUSSO, FABBRI, FISSORE, FILIPPI, FILIPPIN, STEFANO ESPOSITO, VACCARI, CALEO, GUERRIERI PALEOTTI, SANGALLI, ZANONI, BROGLIA, ELENA FERRARA, SPILABOTTE, SOLLO, CARDINALI, SANTINI
Al comma 1, capoverso
«Art. 57»,
primo comma, le parole:
«due membri eletti, con voto limitato, dal Consiglio regionale»
sono sostituite dalle seguenti:
«un numero variabile di membri eletti dal Consiglio regionale».
Conseguentemente, dopo il primo comma aggiungere il seguente:
«Nessuna Regione può avere un numero di senatori eletti dal Consiglio regionale inferiore a tre; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta ne ha uno. Le Regioni con popolazione superiore a due milioni di abitanti ne hanno quattro; quelle con popolazione superiore a quattro milioni di abitanti ne hanno cinque; quelle con popolazione superiore a sei milioni di abitanti ne hanno sei; quelle con popolazione superiore a otto milioni di abitanti ne hanno sette».
2.173
RUSSO, FABBRI, FISSORE, FILIPPI, FILIPPIN, STEFANO ESPOSITO, VACCARI, CALEO, GUERRIERI PALEOTTI, SANGALLI, ZANONI, BROGLIA, ELENA FERRARA, SPILABOTTE, SOLLO, CARDINALI
Al capoverso
«Art. 57»,
primo comma, sostituire le parole:
«da due membri eletti, con voto limitato, dal Consiglio regionale tra i propri componenti»
con le seguenti:
«da un numero variabile di membri eletti a suffragio diretto tra i consiglieri regionali».
Conseguentemente:
dopo il primo comma inserire il seguente: «Nessuna Regione può avere un numero di senatori elettivi inferiore a tre; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta ne ha uno. Le Regioni con popolazione superiore a due milioni di abitanti ne hanno quattro; quelle con popolazione superiore a quattro milioni di abitanti ne hanno cinque; quelle con popolazione superiore a sei milioni di abitanti ne hanno sei; quelle con popolazione superiore a otto milioni di abitanti ne hanno sette»;
sostituire il terzo comma con il seguente: «I senatori elettivi sono eletti a suffragio universale e diretto in ciascuna Regione contestualmente all'elezione del rispettivo Consiglio regionale. La legge della Regione disciplina, con modalità che favoriscano l'equilibrio di genere nella rappresentanza tra i sessi, il sistema di elezione dei senatori e la loro sostituzione in caso di cessazione dalla carica elettiva regionale».
all'articolo 32, sostituire il comma 3 con il seguente:
«3. In sede di prima applicazione, e comunque sino all'entrata in vigore della legge regionale di cui articolo 57, terzo comma, della Costituzione, i senatori eletti a suffragio diretto sono preposti secondo le disposizioni del presente comma. Per i Consigli regionali il cui rinnovo coincide con le elezioni per il Senato successive all'entrata in vigore della presente legge costituzionale, i senatori sono eletti a suffragio universale e diretto contestualmente all'elezione dei consiglieri regionali. A tal fine, dal totale dei seggi di cui si compone il Consiglio è defalcato un numero di seggi corrispondente ai senatori assegnati alla Regione. I seggi così individuati sono assegnati, mediante una autonoma scheda, con metodo proporzionale; la Regione costituisce un'unica circoscrizione elettorale. La cifra elettorale di ciascuna lista è divisa successivamente per 1, 2, 3, 4 e così via sino alla copertura del numero dei seggi da assegnare e si scelgono, tra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei seggi da assegnare, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista ottiene tanti seggi quanti sono i quozienti ad essa appartenenti nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio. Ogni elettore può esprimere uno o due voti di preferenza scrivendo il cognome di candidati compresi nella lista. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della medesima lista, pena l'annullamento della seconda preferenza. I senatori così eletti divengono membri del Consiglio regionale. Per i Consigli regionali il cui rinnovo non coincide con le elezioni per il Senato successive all'entrata in vigore della presente legge costituzionale, i senatori sono eletti a suffragio universale e diretto tra i consiglieri regionali in carica. A tal fine, si procede secondo le norme di cui ai precedenti periodi».
2.174
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1, capoverso
«Art. 57»,
sostituire le parole:
«due memebri»
con la seguente:
«sette membri».
2.175
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1, capoverso
«Art. 57»
sostituire le parole:
«due membri»
con la seguente:
«quattro membri».
2.176
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 1, alinea
«Art. 57»,
primo comma, sostituire le parole:
«da due membri eletti»
con le seguenti:
«da tre membri eletti».
2.177
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 1, alinea
«Art. 57»,
primo comma, dopo le parole:
«da due membri eletti»
sopprimere le seguenti:
«con voto limitato».
2.178
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso
«Art. 57»,
primo comma, sopprimere le parole:
«e da due sindaci eletti, con voto limitato, da un collegio elettorale costituito dai sindaci della Regione.».
2.179
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 1, alinea
«Art. 57»,
primo comma, sostituire le parole:
«due sindaci eletti»
con le seguenti:
«un sindaco eletto».
2.180
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 1, alinea
«Art. 57»,
primo comma, dopo le parole:
«due sindaci eletti»
sopprimere le seguenti:
«con voto limitato».
2.181
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 1, alinea
«Art. 57»,
primo comma, aggiungere infine le seguenti parole:
«garantendo la parità di genere».
2.182
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1, capoverso
«Art. 57»,
al primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Il Senato della Repubblica è composto da membri dei Consigli Regionali eletti, in ciascuna Regione, su base proporzionale, dal Consiglio regionale al proprio interno e dal Consiglio delle autonomie locali tra i componenti dei Consigli dei Comuni e delle Città metropolitane, in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze e tenendo conto delle esigenze di una equilibrata rappresentanza di genere».
2.183
ZELLER, PALERMO, BERGER, LANIECE, PANIZZA
Al comma 1, capoverso
«Art. 57»,
primo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
«Nella regione Friuli-Venezia Giulia, il Consiglio regionale elegge un ulteriore-membro in rappresentanza della minoranza linguistica slovena».
2.184
RUSSO, FABBRI, FISSORE, FILIPPI, FILIPPIN, STEFANO ESPOSITO, VACCARI, CALEO, GUERRIERI PALEOTTI, SANGALLI, ZANONI, BROGLIA, ELENA FERRARA, SPILABOTTE, SOLLO, CARDINALI, SANTINI
Al capoverso
«Art. 57»,
primo comma, è aggiunto infine il seguente periodo:
«I Presidenti delle Giunte regionali e delle Province autonome possono essere sostituiti, per l'esercizio delle funzioni svolte presso il Senato, da un assessore».
2.185
CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, LUCIDI, PETROCELLI
Al comma 1, nell'articolo 57 della Costituzione ivi richiamato, primo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
«Deve comunque essere assicurata la massima corrispondenza fra distribuzione dei suffragi a livello regionale e seggi senatoriali».
2.186
RUSSO, DE MONTE, PEGORER, SONEGO, FABBRI, FISSORE, FILIPPI, FILIPPIN, STEFANO ESPOSITO, VACCARI, CALEO, GUERRIERI PALEOTTI, SANGALLI, ZANONI, BROGLIA, ELENA FERRARA, SPILABOTTE, SOLLO, CARDINALI
Al capoverso
«Art. 57»,
dopo il primo comma aggiungere il seguente:
«1. Alla Regione Friuli-Venezia Giulia spetta un ulteriore seggio destinato alla rappresentanza della minoranza linguistica slovena, eletto per cinque anni in base alle norme stabilite dalla legge per l'elezione del Senato delle Autonomie».
2.187
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1, capoverso
«Art. 57»,
comma primo, aggiungere il seguente comma:
«1-
bis
. Ferma restando la necessità di garantire la rappresentanza delle minoranze e la parità di genere, il Senato della Repubblica è composto da consiglieri regionali eletti, in ciascuna Regione, su base proporzionale, dal Consiglio regionale e componenti dei Consigli dei Comuni e delle Città metropolitane, eletti dal Consiglio delle autonomie locali tra i rispettivi consigli».
2.188
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1, capoverso
«Art. 57»,
comma primo, aggiungere il seguente comma:
«1-
bis
. Non possono essere candidati e non possono comunque ricoprire la carica di senatore coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva per un delitto non colposo. Le sentenze e i provvedimenti definitivi emessi nei confronti di senatori in carica, sono comunicati al Senato per la pronunzia della decadenza. Per tutti gli effetti disciplinati dal presente comma, la sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a condanna. Il Senato dichiara la nullità dell'elezione dei propri componenti entro sessanta giorni dalla notizia di condanna definitiva. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al presente comma è nulla».
2.189
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1, capoverso
«Art. 57»,
comma primo, aggiungere il seguente comma:
«1-
bis
. Non possono essere candidati e non possono comunque ricoprire la carica di senatore coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva. Le sentenze e i provvedimenti definitivi emessi nei confronti di senatori in carica, sono comunicati al Senato per la pronunzia della decadenza. Per tutti gli effetti disciplinati dal presente comma, la sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a condanna. Il Senato dichiara la nullità dell'elezione dei propri componenti entro sessanta giorni dalla notizia di condanna definitiva. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al presente comma è nulla».
2.190
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1, capoverso
«Art. 57»,
comma primo, aggiungere il seguente comma:
«1-
bis
. Non sono eleggibili coloro che risultano avere la titolarità o il controllo, anche per interposta persona, di un'impresa che svolga prevalentemente o esclusivamente la propria attività in regime di autorizzazione o di concessione rilasciata dallo Stato, ovvero che risultano poterne disporre in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, o possano determinarne in qualche modo gli indirizzi, ivi comprese le partecipazioni azionarie indirette.
Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche nel caso in cui ad avere la titolarità ed il controllo risultano essere il coniuge, parenti ed affini entro il quarto grado, nonché persone conviventi.
Sono altresì ineleggibili coloro che possiedono, anche per interposta persona o per tramite di società fiduciarie, partecipazioni rilevanti nei settori della difesa, dell'energia, del credito, delle opere pubbliche di preminente interesse nazionale, delle comunicazioni di rilevanza nazionale, dei servizi pubblici erogati in concessione o autorizzazione, nonché in imprese operanti nel settore pubblicitario».
2.191
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso
«Art. 57»,
sopprimere il secondo, il terzo e il quarto comma.
2.192
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso
«Art. 57»,
sopprimere il secondo e il terzo comma.
2.193
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso
«Art. 57»,
sopprimere il secondo e il quarto comma.
2.194
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 1, capoverso
«Art. 57»,
sopprimere il secondo comma.
2.195
MUSSINI, BIGNAMI, PEPE, DE PIN
Al comma 1, capoverso
«Art. 57»,
sopprimere il secondo comma.
2.196
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1, capoverso
«Art. 57»,
sopprimere il secondo comma.
2.197
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso
«Art. 57»,
sopprimere il secondo comma.
2.198
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 1, alinea
«Art. 57»,
sostituire il secondo comma con il seguente:
«La durata del mandato dei senatori di diritto coincide con quella degli organi delle Istituzioni territoriali nelle quali sono stati eletti».
2.199
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso
«Art. 57»,
sostituire il secondo comma con il seguente:
«La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei deputati».
2.200
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso
«Art. 57»,
sostituire il secondo comma con il seguente:
«La durata del mandato dei senatori è di quattro anni, salva la possibilità dello scioglimento anticipato delle Camere o del solo Senato».
2.201
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso
«Art. 57»,
sostituire il secondo comma con il seguente:
«I senatori restano in carica per quattro anni, salvo il caso di scioglimento anticipato».
2.202
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso
«Art. 57»,
sostituire il secondo comma con il seguente:
«La durata del mandato dei senatori è di cinque anni, salva la possibilità dello scioglimento anticipato delle Camere o del solo Senato».
2.203
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1, capoverso
«Art. 57»,
sostituire il secondo comma con il seguente:
«I senatori eletti in ciascuna Regione o Provincia autonoma rimangono in carica fino alla data della proclamazione dei nuovi senatori della medesima Regione o Provincia autonoma».
2.204
MUSSINI, BIGNAMI, PEPE, CAMPANELLA, DE PIN
Al comma 1, capoverso
«Art. 57»,
sostituire il secondo comma con il seguente:
«I senatori durano in carica cinque anni».
2.205
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso
«Art. 57»,
sostituire il secondo comma con il seguente:
«I senatori restano in carica per cinque anni, salvo il caso di scioglimento anticipato».
2.206
STEFANO
Al comma 1, capoverso
«Art. 57»,
secondo comma, dopo la parola:
«senatori»,
inserire la seguente:
«elettivi».
2.207
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso
«Art. 57»,
secondo comma, sostituire le parole da:
«coincide con»
fino alla fine del comma con le seguenti:
«è di quattro anni, salvo il caso di scioglimento anticipato».
2.208
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso
«Art. 57»,
secondo comma, sostituire le parole da:
«coincide con»
fino alla fine del comma con le seguenti:
«è di cinque anni, salvo il caso di scioglimento anticipato».
2.209
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso
«Art. 57»,
secondo comma, sostituire le parole da:
«coincide con»
con le seguenti:
«non dipende da».
2.210
MUSSINI, BIGNAMI, PEPE, CAMPANELLA, DE PIN
Al comma 1, capoverso
«Art. 57»,
al secondo comma, sostituire le parole da:
«degli organi delle istituzioni territoriali nelle quali sono stati eletti»
con le seguenti:
«con quella dei deputati»
2.211
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso
«Art. 57»,
secondo comma, sostituire le parole da:
«degli organi»
fino alla fine del comma con le seguenti:
«dei Consigli regionali».
2.212
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso
«Art. 57»,
secondo comma, sostituire le parole da:
«degli organi»
fino alla fine del comma con le seguenti:
«dei Consigli comunali».
2.213
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso
«Art. 57»,
secondo comma, sostituire le parole da:
«degli organi»
fino alla fine del comma con le seguenti:
«dei Consigli di Città metropolitana».
2.214
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso
«Art. 57»,
secondo comma, sopprimere le parole:
«nelle quali sono stati eletti».
2.215
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso
«Art. 57»,
sopprimere il terzo e il quarto comma.
2.216
MUSSINI, BIGNAMI, PEPE, DE PIN
Al comma 1, capoverso
«Art. 57»,
sopprimere il terzo comma.
2.217
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1, capoverso
«Art. 57»,
sopprimere il terzo comma.
2.218
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 1, capoverso
«Art. 57»,
sopprimere il terzo comma.
2.219
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso
«Art. 57»,
sopprimere il terzo comma.
2.220
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 1, capoverso
«Art. 57»,
sostituire il terzo comma con il seguente:
«Il Senato della Repubblica è eletto su base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, garantendo la parità di genere, con un sistema proporzionale».
2.221
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 1, capoverso
«Art. 57»,
terzo comma, sostituire la parola:
«elezione»
con la seguente:
«nomina».
2.222
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 1, capoverso
«Art. 57»
, terzo comma, sopprimere le parole da:
«e la loro sostituzione»
fino alla fine del comma.
2.223
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso
«Art. 57»
, terzo comma, sopprimere le parole:
«e la loro sostituzione, entro sessanta giorni, in caso di cessazione dalla carica elettiva regionale o locale».
2.224
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso
«Art. 57»
, terzo comma, sopprimere le parole:
«, entro sessanta giorni, in caso di cessazione dalla carica elettiva regionale o locale».
2.225
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 1, capoverso
«Art. 57»
, terzo comma, sopprimere le parole:
«entro sessanta giorni».
2.226
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso
«Art. 57»
, terzo comma, sopprimere le parole:
«, entro sessanta giorni,».
2.227
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1, capoverso
«Art. 57»
, comma 3, sostituire le parole:
«entro sessanta giorni»
con le seguenti:
«entro centottanta giorni».
2.228
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1, capoverso
«Art. 57»
, comma 3, sostituire le parole:
«entro sessanta giorni»
con le seguenti:
«entro novanta giorni».
2.229
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 1, capoverso
«Art. 57»
, terzo comma, sopprimere le parole:
«entro sessanta giorni»
con le seguenti:
«entro trenta giorni».
2.230
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 1, capoverso
«Art. 57»
, terzo comma, sopprimere la parola:
«sessanta»
con la seguente:
«quarantacinque».
2.231
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1, capoverso
«Art. 57»
, comma 3, sostituire le parole:
«sessanta giorni»
con le seguenti:
«quarantacinque giorni».
2.232
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso
«Art. 57»
, terzo comma, sopprimere le parole:
«in caso di cessazione dalla carica elettiva regionale o locale».
2.233
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso
«Art. 57»
, terzo comma, sopprimere le parole:
«dalla carica elettiva regionale o locale».
2.234
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso
«Art. 57»
, terzo comma, sopprimere le parole:
«elettiva regionale o locale».
2.235
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso
«Art. 57»
, terzo comma, sopprimere le parole:
«elettiva regionale o».
2.236
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso
«Art. 57»
, terzo comma, sopprimere le parole:
«regionale o».
2.237
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso «Art. 57», sopprimere le parole:
«o locale».
2.238
CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, LUCIDI
Al comma 1, capoverso «Art. 57», terzo comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«assicurando in ogni caso la corretta proporzione tra le formazioni politiche rappresentate in ciascun consiglio regionale».
2.239
CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, LUCIDI
Al comma 1, capoverso «Art. 57», sopprimere il quarto comma.
2.240
COLLINA
Al comma 1, capoverso «Art. 57», sopprimere il quarto comma.
2.241
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 1, capoverso «Art. 57», sopprimere il quarto comma.
2.242
RUSSO, FABBRI, FISSORE, FILIPPI, FILIPPIN, STEFANO ESPOSITO, VACCARI, CALEO, GUERRIERI PALEOTTI, SANGALLI, ZANONI, BROGLIA, ELENA FERRARA, SPILABOTTE, SOLLO, CARDINALI, SANTINI
Al comma 1, capoverso «Art. 57», sopprimere il quarto comma.
2.243
MINZOLINI
Al comma 1, capoverso «Art. 57», sopprimere il quarto comma.
2.244
ZELLER, PALERMO, BERGER, LANIECE, PANIZZA
Al comma 1, capoverso «Art. 57», sopprimere il quarto comma.
2.245
MARAN, SUSTA
Al comma 1, capoverso «Art. 57», sopprimere il quarto comma.
2.246
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1, capoverso «Art. 57», sopprimere il quarto comma.
2.247
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso «Art. 57», sopprimere il quarto comma.
2.248
PUGLIA, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, MANGILI
Al comma 1, capoverso «Art. 57», sopprimere il quarto comma.
Conseguentemente, all'articolo 33 sostituire il comma 3 con il seguente:
«3. L'articolo 59 della Costituzione è sostituito dal seguente:
''Art. 59. – Il Presidente della Repubblica può nominare due cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario. Tali senatori non ricevono indennità a carico del Senato e non votano la fiducia al Governo''».
2.249
MUSSINI, BIGNAMI, PEPE, CAMPANELLA, DE PIN
Al comma 1, capoverso «Art. 57», sopprimere il quarto comma.
Conseguentemente, sopprimere l'articolo 32 commi da 3 a 5.
2.250
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1, capoverso «Art. 57», sostituire il quarto comma con il seguente:
«Il Presidente della Repubblica può nominare senatori cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario. Il numero totale dei senatori di nomina presidenziale non può in alcun caso essere superiore a tre. Tali membri durano in carica sette anni».
2.251
CATTANEO
Al comma 1, capoverso
«Art. 57»,
sostituire il comma quarto con i seguenti:
«Quindici cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo scientifico, artistico, letterario e sociale sono nominati senatori dal Presidente della Repubblica. Tali membri durano in carica sette anni. Il mandato non è rinnovabile.
Con legge costituzionale si definiscono le procedure e i requisiti per l'individuazione dei cittadini di cui al quarto comma».
Conseguentemente, all'articolo 33, dopo il comma 9, aggiungere il seguente comma:
«9-
bis.
Nelle more dell'approvazione della legge costituzionale di cui al quinto comma dell'articolo 57 della Costituzione, come modificato dall'articolo 2 della presente legge costituzionale, il Presidente della Repubblica sottopone al parere dell'Accademia dei Lincei una lista di trenta personalità tra le quali ha intenzione di nominare i senatori di cui alla predetta norma costituzionale.».
2.252
CATTANEO
Al comma 1, capoverso
«Art. 57»,
sostituire il quarto comma con i seguenti:
«Quindici cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo scientifico, artistico, letterario e sociale sono nominati senatori dal Presidente della Repubblica. Tali membri durano in carica sette anni. Il mandato non è rinnovabile.
Con legge costituzionale si definiscono le procedure e i requisiti per l'individuazione dei cittadini di cui al quarto comma».
Conseguentemente, all'articolo 33, dopo il comma 9, aggiungere il seguente comma:
«9-
bis.
Nelle more dell'approvazione della legge costituzionale di cui al quinto comma dell'articolo 57 della Costituzione, come modificato dall'articolo 2 della presente legge costituzionale, l'Accademia dei Lincei a classi riunite predispone, su base triennale, un elenco di quarantacinque nominativi da cui il Presidente della Repubblica procede alla nomina dei senatori previsti dalla predetta norma costituzionale.».
2.253
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1, capoverso
«Art. 57»,
comma 4, sopprimere il primo periodo.
2.254
BOCCHINO, ANITORI
Al comma 1, capoverso «Art. 57», sostituire le parole:
«Ventuno cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, possono essere nominati senatori dal Presidente della Repubblica. Tali membri durano in carica sette anni.»
con le seguenti:
«Tredici cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, sono eletti dai dall'assemblea del Senato su una lista di almeno 26 candidati proposta dall'Accademia dei Lincei. Tali membri durano in carica cinque anni dal giorno della loro nomina e non devono aver già ricoperto cariche pubbliche elettive.».
2.255
BOCCHINO, ANITORI, CAMPANELLA
Al comma 1, capoverso «Art. 57», sostituire le parole:
«Ventuno cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario possono essere nominati senatori dal Presidente della Repubblica. Tali membri durano in carica sette anni»
con le seguenti:
«Tredici cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario possono essere nominati senatori dal Presidente della Repubblica, sentita l'Accademia dei Lincei. Tali membri durano in carica cinque anni dal giorno della loro nomina e non devono aver già ricoperto cariche pubbliche elettive.».
2.256
BOCCHINO, ANITORI
Al comma 1, capoverso «Art. 57», sostituire le parole:
«Ventuno cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, possono essere nominati senatori dal Presidente della Repubblica. Tali membri durano in carica sette anni.»
con le seguenti:
«Diciassette cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, sono eletti dall'Assemblea del Senato su una lista di almeno 26 candidati proposta dall'Accademia dei Lincei. Tali membri durano in carica cinque anni dal giorno della loro nomina e non devono aver già ricoperto cariche pubbliche elettive.».
2.257
BOCCHINO, ANITORI, CAMPANELLA
Al comma 1, capoverso «Art. 57», sostituire le parole:
«Ventuno cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario possono essere nominati senatori dal Presidente della Repubblica. Tali membri durano in carica sette anni»
con le seguenti:
«Diciassette cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario possono essere nominati senatori dal Presidente della Repubblica, sentita l'Accademia dei Lincei. Tali membri durano in carica cinque anni dal giorno della loro nomina e non devono aver già ricoperto cariche pubbliche elettive.».
2.258
BOCCHINO, ANITORI, CAMPANELLA
Al comma 1, capoverso «Art. 57», sostituire le parole:
«Ventuno cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario possono essere nominati senatori dal Presidente della Repubblica. Tali membri durano in carica sette anni»
con le seguenti:
«Ventuno cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario possono essere nominati senatori dal Presidente della Repubblica, sentita l'Accademia dei Lincei. Tali membri durano in carica cinque anni dal giorno della loro nomina e non devono aver già ricoperto cariche pubbliche elettive.».
2.259
BOCCHINO, ANITORI
Al comma 1, capoverso «Art. 57», sostituire le parole:
«Ventuno cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, possono essere nominati senatori dal Presidente della Repubblica. Tali membri durano in carica sette anni.»
con le seguenti:
«Ventuno cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, sono eletti dall'Assemblea del Senato su una lista di almeno ventisei candidati proposta dall'Accademia dei Lincei. Tali membri durano in carica cinque anni dal giorno della loro nomina e non devono aver già ricoperto cariche pubbliche elettive.».
2.260
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1, capoverso «Art. 57», quarto comma, sostituire la parola:
«Ventuno»
con la seguente:
«Due».
2.261
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 1, capoverso «Art. 57», quarto comma, sostituire la parola:
«Ventuno»
con la seguente:
«Due».
2.262
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1, capoverso «Art. 57», quarto comma, sostituire la parola:
«Ventuno»
con la seguente:
«Tre».
2.263
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1, capoverso «Art. 57», quarto comma, sostituire la parola:
«Ventuno»
con la seguente:
«Cinque».
2.264
RUSSO, FABBRI, FISSORE, FILIPPI, FILIPPIN, STEFANO ESPOSITO, VACCARI, CALEO, GUERRIERI PALEOTTI, SANGALLI, ZANONI, BROGLIA, ELENA FERRARA, SPILABOTTE, SOLLO, CARDINALI, SANTINI, MANCONI
Al comma 1, capoverso «Art. 57», quarto comma, sostituire la parola:
«Ventuno»
con la seguente:
«Cinque».
2.265
MARCUCCI, MIRABELLI
Al comma 1, capoverso «Art. 57», quarto comma, sostituire la parola:
«Ventuno»
con la seguente:
«Cinque».
2.266
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso «Art. 57», quarto comma, sostituire la parola:
«Ventuno»
con la seguente:
«Cinque».
2.267
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 1, capoverso «Art. 57», quarto comma, sostituire la parola:
«Ventuno»
con la seguente:
«Cinque».
2.268
ZELLER, PALERMO, BERGER, LANIECE, PANIZZA
Al comma 1, capoverso «Art. 57», quarto comma, sostituire la parola:
«Ventuno»
con la seguente:
«Cinque».
2.269
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso «Art. 57», quarto comma, sostituire la parola:
«Ventuno»
con la seguente:
«Dieci».
2.270
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 1, capoverso «Art. 57», quarto comma, primo periodo, dopo la parola:
«cittadini»
inserire le seguenti:
«di età non inferiore a settantacinque anni».
2.271
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 1, capoverso «Art. 57», quarto comma, primo periodo, dopo la parola:
«cittadini»
inserire le seguenti:
«di età non inferiore a settantuno anni».
2.272
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 1, capoverso «Art. 57», quarto comma, primo periodo, dopo la parola:
«cittadini»
inserire le seguenti:
«di età non inferiore a settantadue anni».
2.273
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 1, capoverso «Art. 57», quarto comma, primo periodo, dopo la parola:
«cittadini»
inserire le seguenti:
«di età non inferiore a settantatre anni».
2.274
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 1, capoverso «Art. 57», quarto comma, primo periodo, dopo la parola:
«cittadini»
inserire le seguenti:
«di età non inferiore a settantaquattro anni».
2.275
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 1, capoverso «Art. 57», quarto comma, primo periodo, dopo la parola:
«cittadini»
inserire le seguenti:
«di età non inferiore a sessanta anni».
2.276
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 1, capoverso «Art. 57», quarto comma, primo periodo, dopo la parola:
«cittadini»
ins erire le seguenti:
«di età non inferiore a sessantuno anni».
2.277
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 1, capoverso «Art. 57», quarto comma, primo periodo, dopo la parola:
«cittadini»
inserire le seguenti:
«di età non inferiore a sessantadue anni».
2.278
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 1, capoverso «Art. 57», quarto comma, primo periodo, dopo la parola:
«cittadini»
inserire le seguenti:
«di età non inferiore a sessantatre anni».
2.279
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 1, capoverso «Art. 57», quarto comma, primo periodo, dopo la parola:
«cittadini»
inserire le seguenti:
«di età non inferiore a sessantaquattro anni».
2.280
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 1, capoverso «Art. 57», quarto comma, primo periodo, dopo la parola:
«cittadini»
inserire le seguenti:
«di età non inferiore a sessantacinque anni».
2.281
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 1, capoverso «Art. 57», quarto comma, primo periodo, dopo la parola:
«cittadini»
inserire le seguenti:
«di età non inferiore a sessantasei anni».
2.282
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 1, capoverso «Art. 57», quarto comma, primo periodo, dopo la parola:
«cittadini»
inserire le seguenti:
«di età non inferiore a sessantasette anni».
2.283
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 1, capoverso «Art. 57», quarto comma, primo periodo, dopo la parola:
«cittadini»
inserire le seguenti:
«di età non inferiore a sessantotto anni».
2.284
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 1, capoverso «Art. 57», quarto comma, primo periodo, dopo la parola:
«cittadini»
inserire le seguenti:
«di età non inferiore a sessantanove anni».
2.285
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 1, capoverso «Art. 57», quarto comma, primo periodo, dopo la parola:
«cittadini»
inserire le seguenti:
«di età non inferiore a settanta anni».
2.286
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 1, capoverso «Art. 57», quarto comma, primo periodo, dopo la parola:
«cittadini»
inserire le seguenti:
«di età non inferiore a settantasei anni».
2.287
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 1, capoverso «Art. 57», quarto comma, primo periodo, dopo la parola:
«cittadini»
inserire le seguenti:
«di età non inferiore a settantasette anni».
2.288
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 1, capoverso «Art. 57», quarto comma, primo periodo, dopo la parola:
«cittadini»
inserire le seguenti:
«di età non inferiore a settantotto anni».
2.289
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 1, capoverso «Art. 57», quarto comma, primo periodo, dopo la parola:
«cittadini»
inserire le seguenti:
«di età non inferiore a settantanove anni».
2.290
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 1, capoverso «Art. 57», quarto comma, primo periodo, dopo la parola:
«cittadini»
inserire le seguenti:
«di età non inferiore a otttanta anni».
2.291
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso «Art. 57», quarto comma, sopprimere le parole:
«che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario».
2.292
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso «Art. 57», quarto comma, sopprimere le parole:
«che hanno illustrato la Patria».
2.293
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso «Art. 57», quarto comma, sopprimere le parole:
«per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario».
2.294
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso
«Art. 57»
, quarto comma, sopprimere le parole:
«nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario».
2.295
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso
«Art. 57»
, quarto comma, sopprimere le parole:
«sociale, scientifico, artistico e».
2.296
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso
«Art. 57»
, quarto comma, sopprimere le parole:
«sociale, scientifico,».
2.297
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso
«Art. 57»
, quarto comma, sopprimere le parole:
«sociale,».
2.298
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 1, capoverso
«Art. 57»
, quarto comma, primo periodo, dopo la parola:
«sociale»
inserire la seguente:
«medico».
2.299
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 1, capoverso
«Art. 57»
, quarto comma, primo periodo, dopo la parola:
«sociale»
inserire la seguente:
«ambientale».
2.300
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 1, capoverso
«Art. 57»
, quarto comma, primo periodo, sopprimere la parola:
«scientifico».
2.301
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 1, capoverso
«Art. 57»
, quarto comma, primo periodo, sostituire la parola:
«scientifico»
con la seguente:
«ambientale».
2.302
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 1, capoverso
«Art. 57»
, quarto comma, primo periodo, dopo la parola:
«artistico»
inserire la seguente:
«musicale».
2.303
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso
«Art. 57»
, quarto comma, sopprimere il secondo periodo.
2.304
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1, capoverso
«Art. 57»
, quarto comma, sopprimere il secondo periodo.
2.305
MARTELLI, CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MANGILI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA
Al comma 1, capoverso
«Art. 57»
, quarto comma, sostituire l'ultimo periodo con il seguente:
«Tali membri durano in carica sino al termine del mandato del Presidente della Repubblica».
2.306
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1, capoverso
«Art. 57»
, quinto periodo, sostituire la parola:
«sette»
con la seguente:
«due».
2.307
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1, capoverso
«Art. 57»,
quinto periodo, sostituire la parola:
«sette»
con la seguente:
«tre».
2.308
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso
«Art. 57»,
quarto comma, secondo periodo, sostituire la parola:
«sette»
con la seguente:
«cinque».
2.309
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1, capoverso
«Art. 57», f2; quinto periodo, sostituire la parola: «sette»
con la seguente:
«cinque».
2.310
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso
«Art. 57»,
quarto comma, secondo periodo, sostituire la parola:
«sette»
con la seguente:
«sei».
2.311
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1, capoverso
«Art. 57»,
aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«e non beneficiano di indennizzi, vitalizi e rimborsi spese».
2.312
MARAN
Al comma 1, capoverso
«Art. 57»,
aggiungere, in fine, i seguenti commi:
«l voti di cui dispone ciascuna Regione possono essere espressi soltanto in blocco, in maniera unitaria, salvo i casi di elezione del Presidente della Repubblica, dei componenti del Consiglio Superiore della Magistratura e delle cariche interne nonché di nomina dei giudici della Corte costituzionale, in cui sono consentiti voti difformi.
In caso di impedimento, ogni rappresentante può delegare il suo voto ad altro rappresentante della stessa Regione. La delega, formulata per iscritto, e consegnata al Presidente del Senato prima dell'inizio della seduta, vale per la singola seduta del Senato e può essere rinnovata. Ai fini del numero legale, il delegante è computato come presente alla seduta.
Nel caso in cui i rappresentanti di una Regione esprimano voti difformi, salvo le ipotesi di cui al comma precedente, il Presidente della Giunta regionale, i Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano ovvero un rappresentante della stessa Regione da questi appositamente delegato rendono nota al Presidente del Senato la posizione concordata nell'ambito della delegazione territoriale rispetto all'oggetto all'ordine del giorno, al fine di garantire comunque l'unitarietà del voto e sono invalidi i voti espressi in difformità.
Il regolamento del Senato delle Autonomie disciplina le modalità di votazione anche per garantire che i voti spettanti a ciascuna Regione siano comunque computati complessivamente in maniera unitaria, ai fini del numero legale».
2.313
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1, capoverso
«Art. 57»,
aggiungere, in fine, il seguente comma:
«I senatori a vita in carica alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale sono dichiarati decaduti».
2.0.1
CENTINAIO, BISINELLA
Dopo l'
articolo,
inserire il seguente:
«Art. 2-
bis.
(Inserimento dell'articolo 57-bis della Costituzione)
1. Dopo l'articolo 57 è inserito il seguente:
''Art. 57-
bis. – 1.
Non possono essere candidati e non possono comunque ricoprire la carica di deputato o senatore i soggetti nei confronti dei quali, alla data di pubblicazione della convocazione dei comizi elettorali, sia stato emesso decreto che dispone il giudizio, ovvero sia stata emessa misura cautelare personale non revocata né annullata, ovvero che si trovino in stato di latitanza o di esecuzione di pene detentive, ovvero che siano stati condannati con sentenza anche non definitiva, allorquando le predette condizioni siano relative a uno dei seguenti delitti:
a)
delitti di cui all'articolo 51, comma 3-
bis,
del codice di procedura penale;
b)
estorsione, di cui all'articolo 629 del codice penale; usura, di cui all'articolo 644 del codice penale;
c)
riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, di cui agli articoli 648-
bis
e 648-
ter
del codice penale;
d)
trasferimento fraudolento di valori, di cui all'articolo 12-
quinquies
del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356;
e)
omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali da parte delle persone sottoposte ad una misura di prevenzione disposta ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché da parte dei condannati con sentenza definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-
bis
del codice penale, ai sensi dell'articolo 31 della legge 13 settembre 1982, n. 646;
f)
attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
g)
delitti le cui caratteristiche o modaiità di commissione rientrino nelle pratiche comuni alle attività a carattere mafioso, secondo quanto previsto dall'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203.
Non possono altresì essere candidati e non possono comunque ricoprire !a carica di deputato o senatore i soggetti per i quali alla data di pubblicazione della convocazione dei comizi elettorali ricorra una delle seguenti condizioni:
a)
sia stata disposta nei loro confronti l'applicazione di misure di prevenzione personali o patrimoniali, ancorché non definitive, al sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
b)
siano stati loro imposti divieti, sospensioni e decadenze ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero della legge 31 maggio 1965, n. 575;
c)
siano stati rimossi, sospesi o dichiarati decaduti ai sensi dell'articolo 142 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Le sentenze e i provvedimenti definitivi indicati ai commi primo e secondo, emessi nei confronti di deputati o senatori in carica, sono comunicati alla Camera di appartenenza per la pronunzia automatica della decadenza. La sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a condanna.
L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al primo comma è nulla''».
2.0.2
MARAN
Dopo l'
articolo,
inserire il seguente:
«Art. 2-
bis.
1. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:
''Art. 58. – 1. I voti di cui dispone ciascuna Regione possono essere espressi soltanto in blocco, in maniera unitaria, salvo i casi di elezione del Presidente della Repubblica, dei componenti del Consiglio Superiore della Magistratura e delle cariche interne nonché di nomina dei giudici della Corte costituzionale, in cui sono consentiti voti difformi.
In caso di impedimento, ogni rappresentante può delegare il suo voto ad altro rappresentante della stessa Regione. La delega, formulata per iscritto, è consegnata al Presidente del Senato prima dell'inizio della seduta, vale per la singola seduta del Senato e può essere rinnovata. Ai fini del numero legare, il delegante è computato come presente alla seduta.
Nel caso in cui i rappresentanti di una Regione esprimano voti difformi, salvo le ipotesi di cui al comma precedente, il Presidente della Giunta regionale, i Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano ovvero un rappresentante della stessa Regione da questi appositamente delegato rendono nota al Presidente del Senato la posizione concordata nell'ambito della delegazione rispetto all'oggetto all'ordine del giorno, al fine di garantire comunque l'unitarietà del voto e sono invalidi i voti espressi in difformità.
Il regolamento del Senato delle Autonomie disciplina le modalità di votazione anche per garantire che i voti spettanti a ciascuna Regione siano comunque computati complessivamente in maniera unitaria, ai fini del numero legale''».
Conseguentemente, all'articolo 32, sopprimere il comma 2.
2.0.3
CENTINAIO, BISINELLA
Dopo l'
articolo,
inserire il seguente:
«Art. 2-
bis.
(Modifiche all'articolo 58 della Costituzione)
1. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:
''Art. 58. –
1.
I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto.
Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il venticinquesimo anno''».
2.0.4
CENTINAIO, BISINELLA
Dopo l'
articolo,
inserire il seguente:
«Art. 2-
bis.
(Requisiti di eleggibilità alla carica di membro del Senato federale)
1. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente
''Art. 58. – Sono eleggibili a senatori di una Regione gli elettori che hanno compiuto i ventuno anni di età e risiedano nella Regione alla data di indizione delle elezioni''».
2.0.5
CENTINAIO, BISINELLA
Dopo l'
articolo,
inserire il seguente:
«Art. 2-
bis.
L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:
''Art. 58. – I senatori del Senato delle Autonomie sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età.
Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno''».
2.0.6
BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN
Dopo l'
articolo,
inserire il seguente:
«Art. 2-
bis.
(Elettorato passivo per il Senato della Repubblica)
1. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:
''Art. 58. – Sono eleggibili a senatori tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i sessanta anni di età''».
2.0.7
BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN
Dopo l'
articolo,
inserire il seguente:
«Art. 2-
bis.
(Elettorato passivo per il Senato della Repubblica)
1. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:
''Art. 58. – Sono eleggibili a senatori tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età''».
2.0.8
CHITI, ALBANO, ANITORI, BAROZZINO, BATTISTA, BENCINI, BOCCHINO, BROGLIA, BUEMI, CAMPANELLA, CASALETTO, CASSON, CERVELLINI, CORSINI, CUCCA, D'ADDA, DE CRISTOFARO, DE PETRIS, DE PIN, DIRINDIN, GAMBARO, GATTI, GIACOBBE, LO GIUDICE, MICHELONI, MINEO, MUCCHETTI, ORELLANA, PETRAGLIA, RICCHIUTI, SILVESTRO, STEFANO, TOCCI, TURANO, URAS
Dopo l'
articolo,
inserire il seguente:
«Art. 2-
bis.
(Elettorato attivo e passivo del Senato della Repubblica)
1. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:
''Art. 58. – I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il ventunesimo anno di età, in concomitanza con le elezioni dei consigli regionali.
I Senatori eletti nel collegio estero restano in carica per cinque anni.
Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età''».
2.0.9
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Dopo l'
articolo,
inserire il seguente:
«Art. 2-
bis.
(Elettorato attivo e passivo del Senato della Repubblica)
1. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:
''Art. 58. – I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il ventunesimo anno di età.
Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il trentacinquesimo anno''».
2.0.10
BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN
Dopo l'
articolo,
inserire il seguente:
«Art. 2-
bis.
(Elettorato passivo)
1. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:
''Art. 58. – Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto i quaranta anni di età''».
2.0.11
MUSSINI, BIGNAMI, PEPE, CAMPANELLA, DE PIN
Dopo l'
articolo,
inserire il seguente:
«Art. 2-
bis.
L'articolo 58 è sostituito dal seguente:
''Art. 58. – I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il ventunesimo anno di età.
Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il trentacinquesimo anno''».
Conseguentemente, all'art. 32, sopprimere il comma 2 e all'art. 33 sopprimere i commi da 1 a 8.
2.0.12
CENTINAIO, BISINELLA
Dopo l'
articolo,
inserire il seguente:
«Art. 2-
bis.
1. L'articolo 58 della costituzione è sostituito dal seguente:
"Art. 58. – I senatori del Senato delle Autonomie sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il diciottesimo anno di età.
Sono eleggi bili a senatori gli elettori che hanno compiuto il diciottesimo anno."».
2.0.13
CENTINAIO, BISINELLA
Dopo l'
articolo,
inserire il seguente:
«Art. 2-
bis.
1. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:
"Art. 58. – I senatori del Senato delle Autonomie sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il diciottesimo anno di età.
Sono eleggi bili a senatori gli elettori che hanno compiuto il venticinquesimo anno."».
2.0.14
CENTINAIO, BISINELLA
Dopo l'
articolo,
inserire il seguente:
«Art. 2-
bis.
1. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:
''Art. 58. – I senatori del Senato federale sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il diciottesimo anno di età.
Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il venticinquesimo anno''».
2.0.15
CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, FATTORI, CIOFFI, SCIBONA, LUCIDI
Dopo l'
articolo,
inserire il seguente:
«Art. 2-
bis.
1. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:
''Art. 58. – I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il ventunesimo anno di età.
Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il venticinquesimo anno''».
2.0.16
CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, LUCIDI, PETROCELLI
Dopo l'
articolo,
inserire il seguente:
«Art. 2-
bis.
1. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:
''Art. 58. – I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori con le modalità stabilite dalla legge.
Non possono essere candidati e non possono comunque ricoprire la carica di senatore coloro che hanno già ricoperto per due volte l'ufficio di sindaco, consigliere regionale, comunale, assessore comunale, Presidente della giunta regionale o della provincia autonoma, consigliere regionale o assessore regionale''».
2.0.17
CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, LUCIDI
Dopo l'
articolo,
inserire il seguente:
«Art. 2-
bis.
1. Dopo l'articolo 58 della Costituzione, è inserito il seguente:
''Art. 58-
bis
. – La legge garantisce ai candidati, ai movimenti ed agli altri soggetti presentatori di liste di candidati condizioni di parità nell'accesso al sistema, pubblico e privato, delle comunicazioni di massa''».
2.0.18
CENTINAIO, BISINELLA
Dopo l'
articolo,
inserire il seguente:
«Art. 2-
bis.
1. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:
''Art. 58. – I senatori del Senato federale della repubblica sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il ventesimo anno di età.
Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il venticinquesimo anno''».
2.0.19
CENTINAIO, BISINELLA
Dopo l'
articolo,
inserire il seguente:
«Art. 2-
bis.
(Requisiti per l'eleggibilità a senatore)
1. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:
''Art. 58. – Sono eleggibili a senatori di una Regione gli elettori che hanno compiuto i venticinque anni di età e hanno ricoperto o ricoprono cariche pubbliche elettive in enti territoriali locali o regionali, all'interno della Regione, o sono stati eletti senatori o deputati nella Regione o risiedono nella Regione alla data di indizione delle elezioni''».
2.0.20
CENTINAIO, BISINELLA
Dopo l'
articolo,
inserire il seguente:
«Art. 2-
bis.
(Modifiche all'articolo 58 della Costituzione)
1. All'articolo 58 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
il primo comma è abrogato;
b)
al secondo comma, la parola: ''quarantesimo'' è sostituita con la seguente: ''trentacinquesimo''».
2.0.21
CENTINAIO, BISINELLA
Dopo l'
articolo,
inserire il seguente:
«Art. 2-
bis.
(Modifiche all'articolo 58 della Costituzione)
1. All'articolo 58 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
il primo comma è abrogato;
b)
al secondo comma, la parola: ''quarantesimo'' è sostituita con la parola: ''trentacinquesimo''».
2.0.22
CENTINAIO, BISINELLA
Dopo l'
articolo,
inserire il seguente:
«Art. 2-
bis.
1. Al primo comma dell'articolo 58 della Costituzione sono soppresse le seguenti parole: ''dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età''».
2.0.23
CENTINAIO, BISINELLA
Dopo l'
articolo,
inserire il seguente:
«Art. 2-
bis.
(Modifiche all'articolo 58 della Costituzione)
1. All'articolo 58 della Costituzione, il primo comma è sostituito con il seguente:
''I Senatori sono eletti a suffragio universale e diretto contestualmente all'elezione del Consiglio della rispettiva Regione o Provincia autonoma''».
2.0.24
CENTINAIO, BISINELLA
Dopo l'
articolo,
inserire il seguente:
«Art. 2-
bis.
1. All'articolo 58 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
al primo comma le parole: ''dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età'' sono soppresse;
b)
il secondo comma è abrogato».
2.0.25
CENTINAIO, BISINELLA
Dopo l'
articolo,
inserire il seguente:
«Art. 2-
bis.
1. Al primo comma dell'articolo 58 della Costituzione sono soppresse le seguenti parole: ''dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età''».
2.0.26
BATTISTA, ORELLANA, CAMPANELLA, BOCCHINO, DE PIN, BIGNAMI, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, GAMBARO
Dopo l'
articolo,
inserire il seguente:
«Art. 2-
bis.
1. All'articolo 58, primo comma, della Costituzione, le parole: ''che hanno superato il venticinquesimo anno di età'' sono sostituite dalle seguenti: ''che hanno raggiunto la maggiore età''».
2.0.27
CENTINAIO, BISINELLA
Dopo l'
articolo,
inserire il seguente:
«Art. 2-
bis.
(Modifica all'articolo 58 della Costituzione)
1. All'articolo 58 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
al primo comma, sostituire la parola: ''venticinquesimo'', con la seguente: ''diciottesimo'';
b)
al secondo comma, sostituire la parola: ''quarantesimo'', con la seguente: ''ventunesimo''».
2.0.28
CENTINAIO, BISINELLA
Dopo l'
articolo,
inserire il seguente:
«Art. 2-
bis.
1. Il primo comma dell'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:
''I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto''».
2.0.29
CENTINAIO, BISINELLA
Dopo l'
articolo,
inserire il seguente:
«Art. 2-
bis.
(Modifiche all'articolo 58 della Costituzione)
1. All'articolo 58 della Costituzione, il secondo comma è sostituito con il seguente:
''Sono eleggi bili a senatori gli elettori che hanno compiuto i venticinque anni di età e hanno ricoperto o ricoprono la carica di componente di consigli regionali e comunali, ovvero che risiedano nella Regione da almeno cinque anni.''».
2.0.30
CENTINAIO, BISINELLA
Dopo l'
articolo,
inserire il seguente:
«Art. 2-
bis.
(Requisiti per l'eleggibilità a senatore)
1. All'articolo 58 della Costituzione il secondo comma è sostituito dal seguente:
''Sono eleggibili a senatori di una Regione gli elettori che hanno compiuto i venticinque anni di età.''».
2.0.31
CENTINAIO, BISINELLA
Dopo l'
articolo,
inserire il seguente:
«Art. 2-
bis.
(Modifiche all'articolo 58 della Costituzione)
1. All'articolo 58 della Costituzione, secondo comma la parola ''quarantesimo'' è sostituita con la seguente: ''venticinquesimo''«.
2.0.32
CENTINAIO, BISINELLA
Dopo l'
articolo,
inserire il seguente:
«Art. 2-
bis.
(Modifiche all'articolo 58 della Costituzione)
1. All'articolo 58 della Costituzione, secondo comma, le parole: ''quarantesimo anno'' sono sostituite conte seguenti: ''venticinquesimo anno e hanno ricoperto o ricoprono la carica di componente di consigli regionali e comunali.''».
2.0.33
CENTINAIO, BISINELLA
Dopo l'
articolo,
inserire il seguente:
«Art. 2-
bis.
1. L'articolo 66 della Costituzione è sostituito dal seguente:
''Art. 66. – Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità. Sulle decisioni delle Camere è ammesso ricorso alla Corte costituzionale che decide in via definitiva''».
2.0.34
CENTINAIO, BISINELLA
Dopo l'
articolo,
inserire il seguente:
«Art. 2-
bis.
1. L'articolo 59 della Costituzione è abrogato.
Sono fatte salve le prerogative dei senatori a vita e dei senatori di diritto e a vita in carica alla data della entrata in vigore della presente legge di modifica della Costituzione».
2.0.35
CENTINAIO, BISINELLA
Dopo l'
articolo,
inserire il seguente:
«Art. 2-
bis.
(Modifiche all'articolo 59 della Costituzione)
1. L'articolo 59 della Costituzione è abrogato».
Conseguentemente, all'articolo 32, sopprimere il comma 3.
2.0.36
MINZOLINI
Dopo l'
articolo,
inserire il seguente:
«Art. 2-
bis.
1. L'articolo 59 della Costituzione è abrogato».
2.0.37
ORELLANA, CAMPANELLA, BATTISTA, BOCCHINO, DE PIN, BIGNAMI, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, GAMBARO
Dopo l'
articolo,
inserire il seguente:
«Art. 2-
bis.
1. L'articolo 59 della Costituzione è abrogato».
2.0.38
CENTINAIO, BISINELLA
Dopo l'
articolo,
inserire il seguente:
«Art. 2-
bis.
(Senatori di diritto e a vita)
1. L'articolo 59 della Costituzione è abrogato».
2.0.39
MARIO MAURO
Dopo l'
articolo,
inserire il seguente:
«Art. 2-
bis.
1. L'articolo 59 della Costituzione è abrogato».
2.0.40
BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN
Dopo l'
articolo,
inserire il seguente:
«Art. 2-
bis.
(Senatori senza diritto di voto)
1. L'articolo 59 della Costituzione è sostituito dal seguente:
''Art. 59. Sono senatori senza diritto di voto, remunerati con la sola diaria di cui all'articolo 69, primo comma:
a)
ventuno rappresentanti delle autonomie locali. Ciascun Consiglio regionale, all'inizio della legislatura regionale, elegge un rappresentante tra i sindaci e i presidenti di Provincia o di Città metropolitana della Regione. Per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol ciascun Consiglio delle Province autonome di Trento e di Bolzano elegge un rappresentante tra i sindaci della rispettiva Provincia autonoma;
b)
quattro cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, nominati dal Presidente della Repubblica;
c)
di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi è stato Presidente della Repubblica.
La durata del mandato dei rappresentanti di cui alla lettera
a)
del primo comma coincide con la durata della carica di sindaco o presidente rivestita e, comunque, non è superiore a cinque anni.
La durata della nomina presidenziale di cui alla lettera
b)
del primo comma è di sette anni''».
2.041
MINZOLINI
Dopo l'
articolo,
inserire il seguente:
«Art. 2-
bis.
1. L'articolo 59 della Costituzione è sostituito dal seguente:
''Art. 59.
Il Presidente della Repubblica può nominare senatori, per la durata del suo mandato, sino a cinque cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario.
I senatori nominati beneficiano di rimborsi spese, con le modalità stabiliti dalla legge, e partecipano ai lavori del Senato senza diritto di voto.
Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai senatori a vita in carica alla data di entrata in vigore della presente disposizione''».
2.0.42
CHITI, ALBANO, ANITORI, BROGLIA, BUEMI, CASSON, CORSINI, CUCCA, D'ADDA, DE CRISTOFARO, DE PETRIS, DIRINDIN, GATTI, GIACOBBE, LO GIUDICE, MICHELONI, MINEO, MUCCHETTI, PETRAGLIA, RICCHIUTI, SILVESTRO, STEFANO, TOCCI, TURANO, URAS, BOCCHINO
Dopo l'
articolo,
inserire il seguente:
«Art. 2-
bis.
(Senatori a vita)
1. L'articolo 59 della Costituzione è sostituito dal seguente:
''Art. 59. – È senatore di diritto a vita, salvo rinunzia, chi è stato Presidente della Repubblica''».
2.0.43
BISINELLA
Dopo l'
articolo,
inserire il seguente:
«Art. 2-
bis.
1. L'articolo 59 della Costituzione è sostituito dal seguente:
''Art. 59 – È senatore di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi è stato Presidente della Repubblica.
Il Presidente della Repubblica può nominare senatori della Repubblica cinque cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario. Tali membri durano in carica sette anni''».
Conseguentemente, sopprimere il comma 3 dell'articolo 59.
2.0.44
BISINELLA
Dopo l'
articolo,
inserire il seguente:
«Art. 2-
bis.
1. L'articolo 59 della Costituzione è sostituito dal seguente:
''Art. 59. –
1.
È senatore di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi è stato Presidente della Repubblica.
Il Presidente della Repubblica può nominare senatori della Repubblica tre cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario. Tali membri durano in carica sette anni''».
Conseguentemente, sopprimere il comma 3 dell'articolo 59.
2.0.45
BISINELLA
Dopo l'
articolo,
inserire il seguente:
«Art. 2-
bis.
1. L'articolo 59 della Costituzione è sostituito dal seguente:
''Art. 59. –
1.
È senatore di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi è stato Presidente della Repubblica.
Il Presidente della Repubblica può nominare senatori della Repubblica cinque cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario. Tali membri durano in carica un'anno''».
Conseguentemente, sopprimere il comma 3 dell'articolo 59.
2.0.46
BISINELLA
Dopo l'
articolo,
inserire il seguente:
«Art. 2-
bis.
1. L'articolo 59 della Costituzione è sostituito dal seguente:
''Art. 59. –
1.
È senatore di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi è stato Presidente della Repubblica.
Il Presidente della Repubblica può nominare senatori della Repubblica tre cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario. Tali membri durano in carica un'anno''».
Conseguentemente, sopprimere il comma 3 dell'articolo 59.
2.0.47
CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, LUCIDI
Dopo l'
articolo,
inserire il seguente:
«Art. 2-
bis.
1. L'articolo 59 della Costituzione è sostituito dal seguente:
''Art. 59. –
1.
È senatore di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi è stato Presidente della Repubblica.
Il Presidente della Repubblica può nominare senatori cinque cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, i quali durano in carica cinque anni.
I senatori di diritto e a vita ed i senatori nominati dal Presidente della Repubblica partecipano alle sedute dell'Assemblea e ai lavori delle Commissioni, senza diritto di voto''».
2.0.48
PAOLO ROMANI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN, GALIMBERTI
Dopo l'
articolo,
inserire il seguente:
«Art. 2-
bis.
(Modifica all'articolo 59 della Costituzione)
1. L'articolo 59 della Costituzione è sostituito dal seguente:
''Art. 59. –
1.
Sono senatori di diritto e a vita, salvo rinunzia, gli
ex
Presidenti della Repubblica''».
2.0.49
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Dopo l'
articolo,
inserire il seguente:
«Art. 2-
ter.
(Senatori a vita)
1. L'articolo 59 della Costituzione è sostituito dal seguente:
''Art. 59. –
1.
È senatore di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi è stato Presidente della Repubblica''».
2.0.50
RUTA
Dopo l'
articolo,
inserire il seguente:
«Art. 2-
bis.
1. All'articolo 59 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
al primo comma, le parole: ''È senatore di diritto'' sono sostituite dalle seguenti: ''È deputato di diritto'';
b)
al secondo comma, le parole: ''senatori a vita'' sono sostituite dalle seguenti: ''deputati a vita''».
2.0.51
CENTINAIO, BISINELLA
Dopo l'
articolo,
inserire il seguente:
«Art. 2-
bis.
1. All'articolo 59, primo comma, della Costituzione, la parola: ''senatore'' è sostituita dalla seguente: ''deputato''».
2.0.52
CENTINAIO, BISINELLA
Dopo l'
articolo,
inserire il seguente:
«Art. 2-
bis.
(Modifiche all'articolo 59 della Costituzione)
1. Il secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione è abrogato.
2. I senatori a vita in carica alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale sono dichiarati decaduti''».
Conseguentemente, all'articolo 32, sopprimere il comma 3.
2.0.53
CENTINAIO, BISINELLA
Dopo l'
articolo,
inserire il seguente:
«Art. 2-
bis.
(Modifiche all'articolo 59 della Costituzione)
1. All'articolo 59 della Costituzione, il secondo comma è sostituito con il seguente:
''2. I senatori a vita non beneficiano di indennizzi, vitalizi e rimborsi spese''».
2.0.54
CATTANEO
Dopo l'
articolo,
inserire il seguente:
«Art. 2-
bis.
1. All'articolo 59 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dai seguenti:
«Il Presidente della Repubblica nomina quindici cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo scientifico, artistico, letterario e sociale. Tali membri durano in carica sette anni. Il mandato non è rinnovabile.
Con legge costituzionale si definiscono le procedure e i requisiti per l'individuazione dei cittadini di cui al secondo comma».
Conseguentemente:
a) all'articolo 2, capoverso «Art. 57», sopprimere il quarto comma;
b) all'articolo 33, dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
«9-
bis.
Nelle more dell'approvazione della legge costituzionale di cui al terzo comma dell'articolo 59 della Costituzione, come modificato dal presente articolo, il Presidente della Repubblica sottopone al parere dell'Accademia dei Lincei una lista di trenta personalità tra le quali ha intenzione di nominare i senatori di cui alla predetta norma costituzionale.».
2.0.55
CENTINAIO, BISINELLA
Dopo l'
articolo,
inserire il seguente:
«Art. 2-
bis.
(Senatori a vita)
1. All'articolo 59 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
al secondo comma, la parola: ''cinque'' è sostituita dalla seguente: ''tre'';
b)
è aggiunto, in fine, il seguente comma:
''I senatori a vita non votano''».
2.0.56
CENTINAIO, BISINELLA
Dopo l'
articolo,
inserire il seguente:
«Art. 2-
bis.
1. Al secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione, le parole: ''cinque cittadini'' sono sostituite dalle seguenti: ''tre cittadini''».
2.0.57
CENTINAIO, BISINELLA
Dopo l'
articolo,
inserire il seguente:
«Art. 2-
bis.
1. Al secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione, le parole: ''cinque cittadini'' sono sostituite dalle seguenti: ''tre cittadini''».
2.0.58
CENTINAIO, BISINELLA
Dopo l'
articolo,
inserire il seguente:
«Art. 2-
bis.
1. All'articolo 59, secondo comma, della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
le parole: ''a vita'', sono soppresse;
b)
è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''Tali membri durano in carica sette anni''».
2.0.59
CENTINAIO, BISINELLA
Dopo l'
articolo,
inserire il seguente:
«Art. 2-
bis.
(Modifiche all'articolo 59 della Costituzione)
1. All'articolo 59 della Costituzione, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:
''I senatori di cui al presente articolo non votano''».
2.0.60
CHITI, ALBANO, ANITORI, BAROZZINO, BATTISTA, BENCINI, BOCCHINO, BROGLIA, BUEMI, CAMPANELLA, CASALETTO, CASSON, CERVELLINI, CORSINI, CUCCA, D'ADDA, DE CRISTOFARO, DE PETRIS, DE PIN, DIRINDIN, GAMBARO, GATTI, GIACOBBE, LO GIUDICE, MICHELONI, MINEO, MUCCHETTI, ORELLANA, PETRAGLIA, RICCHIUTI, SILVESTRO, TOCCI, TURANO, URAS
Dopo l'
articolo,
inserire il seguente:
«Art. 2-
bis.
(Incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità, conflitto di interessi)
1. L'articolo 65 della Costituzione è sostituito dal seguente:
''Art. 65. – La legge determina i casi di incandidabilità, di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di Deputato o di Senatore, e specifica i casi di conflitto di interessi''».
2.0.61
TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI
Dopo l'
articolo,
inserire il seguente:
«Art. 2-
bis.
(Abrogazione della legge costituzionale 23 gennaio 2001, n. 1)
1. La legge costituzionale 23 gennaio 2001, n. 1, è abrogata».
Art. 3
3.1
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sopprimere gli articoli 3, 4.
3.2
MINZOLINI
Sopprimere l'articolo.
3.3
ORELLANA, BATTISTA, CAMPANELLA, BOCCHINO, PEPE, DE PIN, CASALETTO, BIGNAMI, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, GAMBARO, MUSSINI
Sopprimere l'articolo.
3.4
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Sopprimere l'articolo.
3.5
MUSSINI, BIGNAMI, PEPE, BATTISTA, DE PIN
Sopprimere l'articolo.
3.6
CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, LUCIDI
Sopprimere l'articolo.
3.7
CENTINAIO, BISINELLA
Sopprimere l'articolo.
3.8
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sopprimere l'articolo.
3.9
MARTELLI, CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MANGILI, SERRA
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 3. -
(Durata della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica). –
La Camera dei deputati è eletta per cinque anni, il Senato della Repubblica è eletto per sei anni.
Ogni due anni un terzo del senato viene rinnovato mediante elezione
La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra».
3.10
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 3. -
(Abrogazione dell'articolo 60 della Costituzione). –1.
L'articolo 60 della Costituzione è abrogato».
3.11
PAOLO ROMANI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN, GALIMBERTI
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 3.-
(Modifiche all'articolo 60 della Costituzione). – 1.
L'articolo 60 della Costituzione è sostituito dal seguente:
''Art. 60. – La Camera dei deputati è eletta per cinque anni.
I membri del Senato della Repubblica rimangono in carica fino alla data di proclamazione dei nuovi senatori della stessa amministrazione di origine.
Il Senato della Repubblica si rinnova, parzialmente o totalmente, contestualmente alle elezioni delle amministrazioni di appartenenza dei singoli senatori.
La durata del mandato dei senatori coincide con quella degli organi delle istituzioni territoriali nei quali sono eletti.
La durata Camera dei Deputati non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra''».
3.12
CENTINAIO, BISINELLA
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 3. –
1.
L'articolo 60 della Costituzione è sostituito dal seguente:
''Art. 60. – La Camera dei deputati è eletta per cinque anni.
I senatori eletti in ciascuna Regione o Provincia autonoma rimangono in –carica fino alla data della proclamazione dei nuovi senatori della medesima Regione o Provincia autonoma.
La durata della Camera dei deputati, di ciascun Consiglio o Assembla regionale e dei Consigli delle Province autonome non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra. Con la proroga di ciascun Consiglio o Assemblea regionale e dei Consigli delle Province autonome sono prorogati anche i senatori incarica''».
3.13
CENTINAIO, BISINELLA
Sostituire l'articolo con il seguente
«Art. 3. -
(Durata della legislatura). – 1.
L'articolo 60 della Costituzione è sostituito dal seguente:
''Art. 60. – La Camera dei deputati è eletta per cinque anni.
I senatori eletti in ciascuna Regione e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano rimangono in carica fino alla data della proclamazione dei nuovi senatori della medesima Regione o Provincia autonoma.
La durata della Camera dei deputati, di ciascun Consiglio o Assemblea regionale e dei Consigli delle province autonome di Treno e di Bolzano non può essere prorogata se non per legge dello Stato e soltanto in caso di guerra. Con la proroga di ciascun Consiglio o Assemblea regionale o dei Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano è prorogato anche il mandato dei senatori in carica''».
3.14
MARIO MAURO
Sostituire l'articolo con il seguente
«Art. 3. –
1.
L'articolo 60 della Costituzione è sostituito dal seguente:
''Art. 60. – La Camera dei deputati e il Senato delle Autonomie sono eletti per cinque anni.
La loro durata non può essere prorogata se non per legge, votata da entrambi i rami del Parlamento, e soltanto in caso di guerra''».
3.15
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire l'articolo con il seguente
«Art. 3. -
(Durata delle Camere) – 1.
All'articolo 60, primo comma, della Costituzione, le parole: ''della Repubblica'' sono soppresse».
3.16
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire l'articolo con il seguente
«Art. 3. -
(Durata delle Camere) – 1.
All'articolo 60, primo comma, della Costituzione, le parole: ''della Repubblica'' sono sostituite dalle seguenti: ''delle Autonomie''».
3.17
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire l'articolo con il seguente
«Art. 3. -
(Durata delle Camere) – 1.
All'articolo 60, primo comma, della Costituzione, la parola: ''cinque'' è sostituita dalla seguente: ''quattro''».
3.18
BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN
Sostituire l'articolo con il seguente
«Art. 3. -
(Unicità della scheda elettorale per le Camere) – 1.
All'articolo 60 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma: ''L'elezione avviene mediante un'unica scheda valida per entrambe le Camere, non essendo possibile, a pena di nullità, un voto disgiunto per ciascuna''».
3.19
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1, capoverso
«Art. 60»
, sopprimere il comma 1.
3.20
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. L'articolo 60 della Costituzione è abrogato».
3.21
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 1, capoverso
«Art. 60»
, sostituire il primo comma con il seguente:
«La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per cinque anni».
3.22
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 1, capoverso
«Art. 60»
, al primo comma, sostituire le parole:
«La Camera dei deputati»
con le seguenti:
«Il Parlamento».
3.23
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 60, primo comma della Costituzione, le parole ''della Repubblica'' sono soppresse».
3.24
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 60, primo comma della Costituzione, le parole: ''della Repubblica'' sono sostituite dalle seguenti: ''delle Autonomie''».
3.25
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 60, primo comma della Costituzione, la parola: ''cinque'' è sostituita dalla seguente: ''quattro''».
3.26
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso
«Art. 60»
, primo comma, sostituire le parole:
«La Camera dei deputati è eletta per cinque»
con le seguenti:
«Il Senato delle Autonomie e la Camera dei deputati sono eletti per quattro».
3.27
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso
«Art. 60»
, primo comma, sostituire le parole:
«La Camera dei deputati è eletta per cinque»
con le seguenti:
«Il Senato e la Camera dei deputati sono eletti per quattro».
3.28
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso
«Art. 60»
, primo comma, sostituire le parole:
«La Camera dei deputati è eletta»
con le seguenti:
«Il Senato delle Autonomie e la Camera dei deputati sono eletti».
3.29
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso
«Art. 60»,
primo comma, sostituire le parole:
«La Camera dei deputati è eletta»
con le seguenti:
«Il Senato e la Camera dei deputati sono eletti».
3.30
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso
«Art. 60»,
primo comma, sostituire le parole:
«è eletta per cinque»
con le seguenti:
«e il Senato delle Autonomie sono eletti per quattro».
3.31
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso
«Art. 60»,
primo comma, sostituire le parole:
«è eletta per cinque»
con le seguenti:
«e il Senato sono eletti per quattro».
3.32
MUSSINI, BIGNAMI, PEPE, BATTISTA, DE PIN
Al comma 1, capoverso
«Art. 60»,
sostituire le parole:
«è eletta»
con le seguenti:
«e il Senato della Repubblica sono eletti a suffragio universale e diretto per cinque anni. Non possono essere prorogate se non per legge e soltanto in caso di guerra.».
Conseguentemente, al comma 1, capoverso
«Art. 60»,
sopprimere il secondo comma.
3.34
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso
«Art. 60»,
primo comma, sostituire le parole:
«è eletta»
con le seguenti:
«e il Senato delle Autonomie sono eletti».
3.35
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso
«Art. 60»,
primo comma, sostituire le parole:
«è eletta»
con le seguenti:
«e il Senato sono eletti».
3.36
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1, capoverso
«Art. 60»,
comma 1, sostituire le parole:
«cinque anni»
con le seguenti:
«dieci anni».
3.37
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1, capoverso
«Art. 60»,
comma 1, sostituire le parole:
«cinque anni»
con le seguenti:
«sette anni».
3.38
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1, capoverso
«Art. 60»,
comma 1, sostituire le parole:
«cinque anni»
con le seguenti:
«tre anni».
3.39
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso
«Art. 60»,
dopo il primo comma, inserire il seguente:
«Il Senato delle Autonomie è eletto per sei anni».
3.40
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso
«Art. 60»,
dopo il primo comma, inserire il seguente:
«Il Senato delle Autonomie è eletto per quattro anni».
3.41
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso
«Art. 60»,
dopo il primo comma, inserire il seguente:
«Il Senato è eletto per sei anni».
3.42
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso
«Art. 60»,
dopo il primo comma, inserire il seguente:
«Il Senato è eletto per quattro anni».
3.43
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso
«Art. 60»,
dopo il primo comma, inserire il seguente:
«Il Senato delle Autonomie è eletto per cinque anni».
3.44
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso
«Art. 60»,
dopo il primo comma, inserire il seguente:
«Il Senato è eletto per cinque anni».
3.45
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso
«Art. 60»,
sopprimere il secondo comma.
3.46
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1, capoverso
«Art. 60»,
sopprimere il secondo comma.
3.47
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1, capoverso
«Art. 60»,
il secondo comma è sostituito dal seguente:
«2. La durata della Camera dei deputati, di ciascun Consiglio regionale e dei Consigli delle Province autonome non può essere prorogata se non per legge dello Stato e soltanto in caso di guerra. Con la proroga di ciascun Consiglio regionale o dei Consigli delle Province autonome è prorogato anche il mandato dei senatori in carica».
3.48
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso
«Art. 60»,
sostituire il secondo comma con il seguente:
«La durata delle Camere può essere prorogata solo in caso di guerra con legge approvata da entrambe le Camere a maggioranza assoluta dei propri componenti».
3.49
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso
«Art. 60»,
sostituire il secondo comma con il seguente:
«La durata delle Camere può essere prorogata solo in caso di guerra e comunque per periodi non superiori a due anni».
3.50
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 1, capoverso
«Art. 60»,
sostituire il secondo comma con il seguente:
«La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra».
3.51
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso
«Art. 60»,
secondo comma, dopo la parola:
«durata»,
inserire le seguenti:
«del Senato delle Autonomie e».
3.52
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso
«Art. 60»,
secondo comma, dopo la parola:
«durata»,
inserire le seguenti:
«del Senato e».
3.53
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso
«Art. 60»,
secondo comma, sostituire le parole:
«della Camera dei deputati»
con le seguenti:
«di ciascuna Camera».
3.54
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso
«Art. 60»,
secondo comma, sostituire le parole:
«della Camera dei deputati»
con le seguenti:
«delle Camere».
3.55
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso
«Art. 60»,
secondo comma, dopo la parola:
«deputati»,
inserire le seguenti:
«e del Senato delle Autonomie».
3.56
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso
«Art. 60»,
secondo comma, dopo la parola:
«deputati»,
inserire le seguenti:
«e del Senato».
3.57
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso
«Art. 60»,
secondo comma, sopprimere le parole:
«se non per legge e soltanto in caso di guerra».
3.58
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1, capoverso
«Art. 60»,
comma 2 , sopprimere le parole:
«se non per legge e solo in caso di guerra».
3.59
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1, capoverso
«Art. 60»,
comma 2, sostituire le parola:
«in caso di guerra»
con le seguenti:
«in caso di guerra o di conclamato rischio per la sicurezza dei confini territoriali minacciati dal fenomeno dell'immigrazione di massa».
3.60
CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, LUCIDI, PETROCELLI
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-
bis.
All'articolo 60 della Costituzione, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
''Le leggi che regolano le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica sono approvate dal Parlamento a maggioranza dei due terzi dei votanti. Qualora le leggi siano approvate a maggioranza semplice, esse entrano in vigore a decorrere dalla seconda elezione successiva alla loro approvazione, e prima della loro entrata in vigore sono sottoposte a referendum confermativo secondo le modalità definite dalla legge. La legge garantisce ai candidati, ai movimenti e agli altri soggetti presentatori di liste di candidati condizioni di parità nell'accesso al sistema, pubblico e privato, delle comunicazioni di massa''».
3.0.1
CENTINAIO, BISINELLA
Dopo l'
articolo
, inserire i seguenti:
«Art. 3-
bis.
1. Nella legislatura successiva alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale il Senato della Repubblica assume le funzioni di Assemblea per la revisione della Parte Seconda della Costituzione (Ordinamento della Repubblica).
Art. 3-
ter.
1. La revisione dell'ordinamento della Repubblica è finalizzata a rafforzare ed ampliare la tutela dei diritti costituzionali e rendere più efficienti le istituzioni. Il Senato della Repubblica può sottoporre a revisione le disposizioni della Parte Prima della Costituzione nei soli limiti di cui al comma 2.
2. La legge di revisione costituzionale di cui al comma 1 può recare modifiche alle seguenti disposizioni della Parte Prima della Costituzione, nei limiti indicati:
a)
articolo 9, in tema di tutela dell'ambiente;
b)
articolo 11, in tema di adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
c)
articolo 13, in tema di tutela dei dati personali;
d)
articolo 41, in tema di tutela delle libertà di concorrenza e di tutela dei diritti e degli interessi dei consumatori.
Art. 3-
quater.
1. I disegni di legge costituzionale di cui all'articolo 3-
ter
sono presentati al Senato della Repubblica, anche se proposti da deputati.
Art. 3-
quinquies.
1. In deroga all'articolo 138 della Costituzione la legge costituzionale di revisione di cui all'articolo 3-
ter
è approvata con unica deliberazione del Senato della Repubblica, adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, entro i dodici mesi successivi all'inizio della legislatura.
Art. 3-
sexies.
1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 3-
quinquies
, la legge di revisione costituzionale è comunque sottoposta a referendum popolare entro i sei mesi successivi alla deliberazione del Senato. Non si applicano le disposizioni dell'articolo 138 della Costituzione concernenti le richieste di referendum.
2. La legge sottoposta a referendum è promulgata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza favorevole dei voti validamente espressi.
Art. 3-
septies.
1. Fino alla deliberazione di cui all'articolo 3-
quinquies
, il Senato della Repubblica non esercita diversamente la funzione legislativa né le altre funzioni previste dalla Costituzione, salvo che per l'approvazione delle leggi per l'elezione delle Camere.
2. Il Senato della Repubblica è sciolto di diritto dalla data di entrata in vigore della legge di revisione costituzionale di cui all'articolo 3-
ter
, che dispone sulla composizione e le funzioni di una Camera rappresentativa delle autonomie territoriali in luogo del medesimo Senato della Repubblica e provvede alla relativa disciplina transitoria».
Conseguentemente, sopprimere gli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10.
3.0.2
CENTINAIO, BISINELLA
Dopo l'
articolo
, inserire il seguente:
«Art. 3-
bis.
(Durata della legislatura)
1. L'articolo 60 della Costituzione è sostituito dal seguente:
''Art. 60. – La Camera dei deputati è eletta per cinque anni.
I senatori eletti in ciascuna Regione e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano rimangono in carica fino alla data della proclamazione dei nuovi senatori della medesima Regione o Provincia autonoma.
La durata della Camera dei deputati, di ciascun Consiglio o Assemblea regionale e dei Consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano non può essere prorogata se non per legge dello Stato e soltanto in caso di guerra. Con la proroga di ciascun Consiglio o Assemblea regionale o dei Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano è prorogato anche il mandato dei senatori in carica''».
3.0.3
BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN
Dopo l'
articolo
, inserire il seguente:
«Art. 3-
bis.
(Elezione della nuova Camera dei deputati)
1. L'articolo 61 della Costituzione è sostituito dal seguente:
''Art. 61. – L'elezione della nuova Camera dei deputati ha luogo al più presto cinquantotto mesi e al più tardi cinquantanove mesi dopo la prima seduta della Camera uscente. In caso di scioglimento della Camera, le nuove elezioni hanno luogo entro settanta giorni.
La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dall'elezione.
Finché non sia riunita la nuova Camera dei deputati sono prorogati i poteri della precedente''».
3.0.4
BISINELLA
Dopo l'
articolo
, inserire il seguente:
«Art. 3-
bis.
1. L'articolo 61 della Costituzione è sostituito dal seguente:
''Art. 61. – L'elezione della nuova Camera dei deputati ha luogo entro settanta giorni dalla fine della precedente. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dall'elezione.
Finché non sia riunita la nuova Camera dei deputati sono prorogati i poteri della precedente''».
3.0.5
CENTINAIO, BISINELLA
Dopo l'
articolo
, inserire il seguente:
«Art. 3-
bis.
(Elezione della Camera dei deputati)
1. L'articolo 61 della Costituzione è sostituito dal seguente:
''Art. 61. – L'elezione della Camera dei deputati ha luogo entro settanta giorni dalla fine della precedente. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalla elezione.
Finché non è riunita la nuova Camera dei deputati sono prorogati i poteri della precedente''».
3.0.6
CENTINAIO, BISINELLA
Dopo l'
articolo
, inserire il seguente:
«Art. 3-
bis.
(Elezioni della nuova Camera)
1. L'articolo 61, primo comma, della Costituzione è sostituito dal seguente:
''Le elezioni della nuova Camera dei deputati hanno luogo entro settanta giorni dalla fine della Camera precedente. la prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni''».
3.0.7
MORRA, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MANGILI, MARTELLI, SERRA, LUCIDI, CIOFFI, SCIBONA
Dopo l'
articolo
, inserire il seguente:
«Art. 3-
bis.
All'articolo 61 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:
''Le leggi in materia elettorale, decorso il termine di diciotto mesi dalla data in cui sono state tenute le elezioni, sono approvate con maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera''».
3.0.8
RUTA
Dopo l'
articolo
, inserire i seguenti:
«Art. 3-
bis.
1. L'articolo 62 della Costituzione è sostituito dal seguente:
''Art. 62. – La Camera si riunisce di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre. La Camera può essere convocata in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o del Presidente della Repubblica o di un terzo dei suoi componenti''.
Art. 3-
ter.
1. L'articolo 63 della Costituzione è sostituito dal seguente:
''Art. 63. – La Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio di Presidenza''.
Art. 3-
quater.
1. L'articolo 64 della Costituzione è sostituito dal seguente:
''Art. 64. – La Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Le sedute sono pubbliche; tuttavia la Camera può deliberare di adunarsi in seduta segreta.
Le deliberazioni della Camera non sono valide se non è presente la maggioranza dei suoi componenti e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale.
I membri del Governo, anche se non fanno parte della Camera, hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono''.
Art. 3-
quinquies.
1. L'articolo 65 della Costituzione è sostituito dal seguente:
''Art. 65. – La legge determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di deputato''».
3.0.9
BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN
Dopo l'
articolo
, inserire il seguente:
«Art. 3-
bis.
(Prima seduta della Camera dei deputati e convocazione del Parlamento)
1. All'articolo 62 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
al primo comma, le parole: ''Le Camere si riuniscono'' sono sostituite dalle seguenti: ''La Camera dei deputati si riunisce'';
b)
al secondo comma, le parole: ''Ciascuna Camera può essere convocata'' sono sostituite dalle seguenti: ''Il Parlamento può essere convocato'';
c)
il terzo comma è abrogato.».
3.0.10
CENTINAIO, BISINELLA
Dopo l'
articolo
, inserire il seguente:
«Art. 3-
bis.
1. All'articolo 62 della Costituzione sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 le parole: ''di febbraio e di ottobre'' con le seguenti: ''di dicembre e di luglio'';
b)
al comma 2 sono soppresse le seguenti parole: ''o del Presidente della Repubblica''».
3.0.11
CENTINAIO, BISINELLA
Dopo l'
articolo
, inserire il seguente:
«Art. 3-
bis.
1. All'articolo 62 della Costituzione sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 le parole: ''di febbraio e di ottobre'' con le seguenti: ''di dicembre e di luglio''».
3.0.12
CENTINAIO, BISINELLA
Dopo l'
articolo
, inserire il seguente:
«Art. 3-
bis.
1. All'articolo 62 della Costituzione sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 2 sono soppresse le seguenti parole: ''o del Presidente della Repubblica'';
b)
il comma 3 è soppresso».
3.0.13
CENTINAIO, BISINELLA
Dopo l'
articolo
, inserire il seguente:
«Art. 3-
bis.
1. All'articolo 62 della Costituzione al comma 2 sono soppresse le seguenti parole: ''o del Presidente della Repubblica''».
3.0.14
CENTINAIO, BISINELLA
Dopo l'
articolo
, inserire il seguente:
«Art. 3-
bis.
(Modifiche all'articolo 62 della Costituzione)
1. All'articolo 62 della Costituzione, il terzo comma è soppresso».
3.0.15
BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN
Dopo l'
articolo
, inserire il seguente:
«Art. 3-
bis.
(Organi del Parlamento)
1. L'articolo 63 della Costituzione è sostituito dal seguente:
''Art. 63. – La Camera dei deputati elegge tra i suoi componenti, a maggioranza assoluta dei presenti, il Presidente e l'Ufficio di presidenza.
Il Senato della Repubblica elegge tra i suoi componenti il Presidente, a maggioranza assoluta dei componenti stessi, e l'Ufficio di presidenza.
Il Presidente della Camera dei deputati presiede il Parlamento, dei cui lavori gestisce la programmazione, in conferenza con i presidenti dei gruppi parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica''».
3.0.16
CENTINAIO, BISINELLA
Dopo l'
articolo
, inserire il seguente:
«Art. 3-
bis.
(Presidenza della Camera dei deputati
e del Senato federale della Repubblica)
1. All'articolo 63 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:
''Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio di Presidenza. Il Presidente è eletto con la maggioranza dei due terzi dei componenti l'Assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta dei componenti. Il regolamento del Senato federale della Repubblica disciplina le modalità di rinnovo anche periodico dell'Ufficio di Presidenza''».
3.0.17
CENTINAIO, BISINELLA
Dopo l'
articolo
, inserire il seguente:
«Art. 3-
bis.
1. All'articolo 63 della Costituzione al comma 1 dopo le parole: ''fra i suoi componenti'' inserire le seguenti parole: ''o tra i cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale.''».
3.0.18
CENTINAIO, BISINELLA
Dopo l'
articolo
, inserire il seguente:
«Art. 3-
bis.
(Elezioni dei Presidenti delle Camere
e Ufficio di Presidenza del Senato federale)
1. All'articolo 63, primo comma, della Costituzione, è aggiunto in fine il seguente periodo: ''Il regolamento del Senato federale della Repubblica disciplina le modalità di rinnovo dell'Ufficio di Presidenza''.
2. All'articolo 63 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente:
''I Presidenti delle Camere sono eletti a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna di esse''».
3.0.19
CENTINAIO, BISINELLA
Dopo l'
articolo
, inserire il seguente:
«Art. 3-
bis.
(Modifiche all'articolo 63 della Costituzione)
1. All'articolo 63 della Costituzione, al primo comma sono aggiunti in fine i seguenti periodi: ''Il Presidente è eletto con la maggioranza dei due terzi dei componenti l'Assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta dei componenti''».
3.0.20
CENTINAIO, BISINELLA
Dopo l'
articolo
, inserire il seguente:
«Art. 3-
bis.
(Modifiche all'articolo 63 della Costituzione)
1. All'articolo 63, primo comma, della Costituzione, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''Il regolamento del Senato delle Autonomie disciplina le modalità di rinnovo dell'Ufficio di presidenza''».
3.0.21
ZELLER, PALERMO, BERGER, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA
Dopo l'
articolo
, inserire il seguente:
«Art. 3-
bis.
(Modificazioni all'articolo 63 della Costituzione
in materia di rinnovo dell'Ufficio di Presidenza)
1. All'articolo 63, primo comma, della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''Il regolamento del Senato delle Autonomie disciplina le modalità di rinnovo dell'Ufficio di presidenza''».
3.0.22
CENTINAIO, BISINELLA
Dopo l'
articolo
, inserire il seguente:
«Art. 3-
bis.
(Modifiche all'articolo 63 della Costituzione)
1 .All'articolo 63 della Costituzione, al prima comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''Il Presidente è eletto con la maggioranza dei due terzi dei componenti l'Assemblea.''».
3.0.23
CENTINAIO, BISINELLA
Dopo l'
articolo
, inserire il seguente:
«Art. 3-
bis.
(Modifiche all'articolo 63 della Costituzione)
1.All'articolo 63, primo comma, della Costituzione, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: '', composto da due vice presidenti e da quattro segretari''».
3.0.24
CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MANGILI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, LUCIDI
Dopo l'
articolo
, inserire il seguente:
«Art. 3-
bis.
(Modifica all'articolo 63 della Costituzione)
1. All'articolo 63 della Costituzione, dopo il primo comma, è inserito il seguente: ''Il Presidente è eletto con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi''».
3.0.25
CENTINAIO, BISINELLA
Dopo l'
articolo
, inserire il seguente:
«Art. 3-
bis.
1. All'articolo 63 della Costituzione il comma 2 è soppresso».
3.0.26
CENTINAIO, BISINELLA
Dopo l'
articolo
, inserire il seguente:
«Art. 3-
bis.
(Modalità di funzionamento delle Camere)
1. L'articolo 64 della Costituzione è sostituito dal seguente:
''Art. 64. – La Camera dei deputati adotta il proprio regolamento con la maggioranza dei tre quinti dei suoi componenti. Il Senato federale della Repubblica adotta il proprio regolamento con la maggioranza assoluta dei suoi componenti.
Le sedute sono pubbliche; tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento in seduta comune possono deliberare di riunirsi in seduta segreta.
Le deliberazioni della Camera dei deputati, del Senato federale della Repubblica e del Parlamento in seduta comune non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale. Le deliberazioni del Senato federale della Repubblica non sono altresì valide se non sono presenti senatori espressi da almeno un terzo delle Regioni.
Il regolamento della Camera dei deputati garantisce le prerogative del Governo e della maggioranza ed i diritti delle opposizioni. Riserva a deputati appartenenti a gruppi di opposizione la Presidenza delle commissioni, diverse da quelle di cui agli articoli 70, terzo comma, e 72, primo comma, delle Giunte e degli organismi interni diversi dal comitato di cui all'articolo 70, sesto comma, cui sono attribuiti compiti ispettivi, di controllo o di garanzia.
Il regolamento del Senato federale della Repubblica garantisce i diritti delle minoranze.
Il regolamento del Senato federale della Repubblica disciplina le modalità ed i termini per l'espressione del parere che ogni Consiglio o Assemblea regionale o Consiglio delle Province autonome può esprimere, sentito il Consiglio delle autonomie locali, sui disegni di legge di cui all'articolo 70, secondo comma.
I membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto e, se richiesti, obbligo di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono. I regolamenti parlamentari stabiliscono i casi nei quali il Governo deve essere comunque rappresentato dal Primo ministro o dal Ministro competente''».
Conseguentemente, sostituire l'articolo 8, con il seguente:
«Art. 8. -
(Procedimento legislativo). –
1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:
''Art. 70. – La Camera dei deputati esamina i disegni di legge concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, fatto salvo quanto previsto dal terzo comma del presente articolo. Dopo l'approvazione da parte della Camera, a tali disegni di legge il Senato federale della Repubblica, entro trenta giorni, può proporre modifiche, sulle quali la Camera decide in via definitiva. I termini sono ridotti alla metà per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge.
Il Senato federale della Repubblica esamina i disegni di legge concernenti la determinazione dei princìpi fondamentali nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, fatto salvo quanto previsto dal terzo comma del presente articolo. Dopo l'approvazione da parte del Senato, a tali disegni di legge la Camera dei deputati, entro trenta giorni, può proporre modifiche, sulle quali il Senato decide in via definitiva. I termini sono ridotti alla metà per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge.
La funzione legislativa dello Stato è esercitata collettivamente dalle due Camere per l'esame dei disegni di legge concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere
m)
e
p)
, e 119, l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 120, secondo comma, il sistema di elezione della Camera dei deputati e per il Senato federale della Repubblica, nonché nei casi in cui la Costituzione rinvia espressamente alla legge dello Stato o alla legge della Repubblica, di cui agli articoli 117, commi quinto e nono, 118, commi secondo e quinto, 122, primo comma, 125, 132, secondo comma, e 133, secondo comma. Se un disegno di legge non è approvato dalle due Camere nel medesimo testo i Presidenti delle due Camere possono convocare, d'intesa tra di loro, una commissione, composta da trenta deputati e da trenta senatori, secondo il criterio di proporzionalità rispetto alla composizione delle due Camere, incaricata di proporre un testo unificato da sottoporre al voto finale delle due Assemblee. I Presidenti delle Camere stabiliscono i termini per l'elaborazione del testo e per le votazioni delle due Assemblee.
Qualora il Governo ritenga che proprie modifiche a un disegno di legge, sottoposto all'esame del Senato federale della Repubblica ai sensi del secondo comma, siano essenziali per l'attuazione del suo programma approvato dalla Camera dei deputati, ovvero per la tutela delle finalità di cui all'articolo 120, secondo comma, il Presidente della Repubblica, verificati i presupposti costituzionali, può autorizzare il Primo ministro ad esporne le motivazioni al Senato, che decide entro trenta giorni. Se tali modifiche non sono accolte dal Senato, il disegno di legge è trasmesso alla Camera che decide in via definitiva a maggioranza assoluta dei suoi componenti sulle modifiche proposte.
L'autorizzazione da parte del Presidente della Repubblica di cui al quarto comma può avere ad oggetto esclusivamente le modifiche proposte dal Governo ed approvate dalla Camera dei deputati ai sensi del secondo periodo del secondo comma.
I Presidenti del Senato federale della Repubblica e della Camera dei deputati, d'intesa tra di loro, decidono le eventuali questioni di competenza tra le due Camere, sollevate secondo le norme dei rispettivi regolamenti, in ordine all'esercizio della funzione legislativa. I Presidenti possono deferire la decisione ad un comitato paritetico, composto da quattro deputati e da quattro senatori, designati dai rispettivi Presidenti. La decisione dei Presidenti o del comitato non è sindacabile in alcuna sede. I Presidenti delle Camere, d'intesa tra di loro, su proposta del comitato, stabiliscono sulla base di norme previste dai rispettivi regolamenti i criteri generali secondo i quali un disegno di legge non può contenere disposizioni relative a materie per cui si dovrebbero applicare procedimenti diversi''».
Conseguentemente, sostituire l'articolo 10 con il seguente:
«Art. 10. -
(Modificazioni all'articolo 72 della Costituzione). –
1. L'articolo 72 della Costituzione è sostituito dal seguente:
''Art. 72. – Ogni disegno di legge, presentato alla Camera competente ai sensi dell'articolo 70, è secondo le norme del suo regolamento esaminato da una commissione e poi dall'Assemblea, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.
Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza, le modalità e i termini entro cui deve essere avviato l'esame delle proposte di legge di iniziativa popolare. Può altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge, di cui all'articolo 70, terzo comma, sono deferiti a commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso all'Assemblea, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della commissione richiedono che sia discusso o votato dall'Assemblea oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale console dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni.
La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte dell'Assemblea è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa.
Su richiesta del Governo sono iscritti all'ordine del giorno delle Camere e votati entro tempi certi, secondo le norme dei rispettivi regolamenti, i disegni di legge presentati o fatti propri dal Governo stesso. Il Governo può inoltre chiedere che, decorso il termine, la Camera dei deputati deliberi articolo per articolo e con votazione finale sul testo proposto o fatto proprio dal Governo. I regolamenti parlamentari stabiliscono altresì le modalità di iscrizione all'ordine del giorno di proposte e iniziative indicate dalle opposizioni alla Camera e dalle minoranze al Senato, determinandone i tempi di esame.
Il Senato federale della Repubblica, secondo le norme del proprio regolamento, è organizzato in commissioni. Esprime il parere, secondo le norme del proprio regolamento, ai fini dell'adozione del decreto di scioglimento di un Consiglio regionale o di rimozione di un Presidente di Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 126, primo comma.
Le proposte di legge di iniziativa delle Regioni e delle Province autonome sono poste all'ordine del giorno dello Camera competente nei termini stabiliti dal proprio regolamento, con priorità per quelle adottate da più Regioni e Province autonome in coordinamento tra di loro''».
3.0.27
BISINELLA
Dopo l'
articolo
, inserire il seguente:
«Art. 3-
bis.
1. L'articolo 64 della Costituzione è sostituito dal seguente:
''Art. 64. – Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Il Regolamento della Camera dei deputati garantisce i diritti delle minoranze parlamentari.
Le sedute sono pubbliche; tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento a Camere riunite possono deliberare di adunarsi in seduta segreta.
Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale.
I membri del Governo hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute delle Camere.
Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono''».
Conseguentemente sopprimere il comma 6 dell'articolo 32.
3.0.28
MINZOLINI
Dopo l'
articolo
, inserire il seguente:
«Art. 3-
bis.
(Modifica dell'articolo 64 della Costituzione)
1. L'articolo 64 della Costituzione è sostituito dal seguente:
''Art. 64. – Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei propri componenti.
Le deliberazioni di ciascuna Camera, e delle Camere riunite in seduta comune, non sono valide se non è presente la maggioranza dei propri componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale.
I membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono.''».
3.0.29
PUGLIA, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MANGILI, MARTELLI, SERRA, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA
Dopo l'
articolo
, inserire il seguente:
«Art. 3-
bis.
1. L'articolo 64 è sostituito dal seguente:
''Art. 64. – Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.
Le sedute sono pubbliche; tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento a Camere riunite possono deliberare a maggioranza di due terzi dei componenti di adunarsi in seduta segreta.
Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale.
I membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono''».
3.0.30
BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN
Dopo l'
articolo
, inserire il seguente:
«Art. 3-
bis.
(Regolamento delle Camere)
1. L'articolo 64 della Costituzione è sostituito dal seguente:
''Art. 64. Il Parlamento adotta il proprio regolamento a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti. Il regolamento prevede:
a)
che le sedute sono pubbliche, in ogni articolazione del Parlamento, fatta salva la possibilità che la Camera dei deputati, il Senato della Repubblica e il Parlamento nel suo complesso deliberino di adunarsi in seduta segreta;
b)
che le deliberazioni finali di ciascuna articolazione del Parlamento non sono valide se non è presente la maggioranza dei rispettivi componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione o il regolamento prescriva una maggioranza speciale;
c)
che tra i presenti si conteggiano gli astenuti che facciano constatare la loro presenza in aula;
d)
che i membri del Governo hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute e devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono''».
3.0.31
BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN
Dopo l'
articolo
, inserire il seguente:
«Art. 3-
bis.
(Regolamento delle Camere)
1. L'articolo 64 della Costituzione è sostituito dal seguente:
''Art. 64. – Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
Il Parlamento in seduta comune adotta il proprio regolamento a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.
Le sedute sono pubbliche; tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento a Camere riunite possono deliberare di adunarsi in seduta segreta, purché all'atto della deliberazione sia presente almeno la metà più uno dei rispettivi componenti.
Le deliberazioni di ciascuna delle due Camere e del Parlamento a Camere riunite non sono valide se non è presente la maggioranza dei rispettivi componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione o il regolamento prescriva una maggioranza speciale. Tra i presenti si conteggiano gli astenuti che facciano constatare la loro presenza in Aula.
I membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono''».
3.0.32
CENTINAIO, BISINELLA
Dopo l'
articolo
, inserire il seguente:
«Art. 3-
bis.
(Modifica dell'articolo 64 della Costituzione)
1. L'articolo 64 della Costituzione è sostituito dal seguente:
''Art. 64. – Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza dei tre quinti dei suoi componenti.
Le sedute sono pubbliche; tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento a Camere riunite possono deliberare di adunarsi in seduta segreta.
Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale.
I membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono.
Il regolamento garantisce i diritti delle opposizioni in ogni fase dell'attività parlamentare; disciplina la designazione da parte delle stesse dei presidenti delle Commissioni aventi funzioni di controllo e di garanzia; dispone l'iscrizione all'ordine del giorno di proposte e iniziative autonomamente determinate con riserva di tempi e previsione del voto finale.
Contro le violazioni del regolamento, nei casi e nei modi stabiliti con legge costituzionale, è ammesso ricorso alla Corte costituzionale entro trenta giorni dall'atto o dal fatto che ha determinato la violazione. Hanno titolo tutti i soggetti, singoli o gruppi, lesi nelle loro prerogative regolamentari o costituzionali''».
3.0.33
CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, LUCIDI
Dopo l'
articolo
, inserire il seguente:
«Art. 3-
bis.
(Modifica all'articolo 64 della Costituzione)
1. All'articolo 64 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
il primo comma è sostituito dal seguente:
''Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi, comunque non inferiore alla maggioranza assoluta dei suoi componenti''.
b)
sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
''I regolamenti parlamentari disciplinano le prerogative e i poteri del Governo e della maggioranza e quelli dell'opposizione nella organizzazione e nello svolgimento dei lavori parlamentari.
Limitano i casi nei quali il Governo ha facoltà di porre la fiducia sulla approvazione di singoli articoli o emendamenti, con espressa esclusione degli emendamenti aventi contenuto non omogeneo o sostitutivi di più articoli e con esclusione dei disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e dei disegni di legge di conversione di decreti legge. Riservano adeguati spazi ai gruppi di opposizione nella formazione dell'ordine del giorno e nella organizzazione dei lavori dell'Aula e delle Commissioni.
I regolamenti parlamentari individuano le Commissioni, Giunte o organismi interni ai quali sono attribuiti compiti ispettivi, di inchiesta, di controllo o di garanzia: la presidenza dei medesimi è riservata a parlamentari designati dai gruppi di opposizione''».
3.0.34
DALLA ZUANNA, MARAN
Dopo l'
articolo
, inserire il seguente:
«Art. 3-
bis.
(Approvazione regolamenti parlamentari)
1. All'articolo 64 della Costituzione il primo comma è sostituito dal seguente:
''Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento. Per l'approvazione dello stesso la Camera dei deputati delibera a maggioranza dei tre quinti dei suoi componenti, il Senato della Repubblica a maggioranza assoluta dei componenti''».
3.0.35
RUSSO, FABBRI, FISSORE, FILIPPI, FILIPPIN, STEFANO ESPOSITO, VACCARI, MANASSERO, CALEO, GUERRIERI PALEOTTI, SANGALLI, ZANONI, BROGLIA, ELENA FERRARA, SPILABOTTE, SOLLO, CARDINALI, CAPACCHIONE
Dopo l'
articolo
, inserire il seguente:
«Art. 3-
bis.
(Potestà regolamentare)
1. All'articolo 64, primo comma, della Costituzione, le parole: ''maggioranza assoluta'' sono sostituite dalle seguenti: ''maggioranza dei tre quinti''».
3.0.36
GOTOR
Dopo l'
articolo
, inserire il seguente:
«Art. 3-
bis.
1. All'articolo 64, primo comma, della Costituzione aggiungere in fine le seguenti parole: ''e approva il proprio bilancio. Le Camere regolano congiuntamente l'ordinamento del personale del Parlamento''».
3.0.37
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Dopo l'
articolo
, inserire il seguente:
«Art. 3-
bis.
1. All'articolo 64 della Costituzione dopo il primo comma inserire il seguente: ''Il regolamento del Senato disciplina il procedimento legislativo bicamerale''».
3.0.38
BATTISTA, ORELLANA, CAMPANELLA, BOCCHINO, PEPE, DE PIN, BIGNAMI, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, GAMBARO
Dopo l'
articolo
, inserire il seguente:
«Art. 3-
bis.
1. All'articolo 64 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:
''I membri del Parlamento hanno il dovere di partecipare alle sedute dell'Assemblea e ai lavori delle Commissioni''».
3.0.39
CENTINAIO, BISINELLA
Dopo l'
articolo
, inserire il seguente:
«Art. 3-
bis.
1. All'articolo 64 della Costituzione al comma 2 sono soppresse le seguenti le parole: ''tuttavia ciascuna delle due Camere e il parlamento a camere riunite possono deliberare di adunarsi in seduta segreta''».
3.0.40
CENTINAIO, BISINELLA
Dopo l'
articolo
, inserire il seguente:
«Art. 3-
bis.
1. All'articolo 64 della Costituzione al comma 2 sono soppresse le seguenti le parole: ''tuttavia ciascuna delle due Camere e''».
3.0.41
CENTINAIO, BISINELLA
Dopo l'
articolo
, inserire il seguente:
«Art. 3-
bis.
(Modifica all'articolo 64 della Costituzione)
1. All'articolo 64 della Costituzione, terzo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''Per le deliberazioni calendarizzate da almeno una settimana è sufficiente la presenza di un terzo dei componenti, a condizione che siano adottate con la maggioranza dei due terzi dei presenti.''».
3.0.42
CENTINAIO, BISINELLA
Dopo l'
articolo
, inserire il seguente:
«Art. 3-
bis.
(Regolamenti parlamentari, poteri del Governo
e garanzie per le opposizioni)
1. All'articolo 64 della Costituzione, il quarto comma è sostituito dai seguenti:
''I membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto e, se richiesti, obbligo di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono. I regolamenti parlamentari stabiliscono i casi nei quali il Governo deve essere comunque rappresentato dal Primo Ministro o dal Ministro competente.
Il regolamento della Camera dei deputati garantisce le prerogative ed i poteri del Governo e della maggioranza ed i diritti delle opposizioni e delle minoranze in ogni fase dell'attività parlamentare. Individua le Commissioni, diverse da quelle di cui all'articolo 72, primo comma, le Giunte e gli organismi interni, cui sono attribuiti compiti ispettivi, di controllo o di garanzia, la cui Presidenza è riservata a deputati appartenenti a gruppi di opposizione''».
3.0.43
CENTINAIO, BISINELLA
Dopo l'
articolo
, inserire il seguente:
«Art. 3-
bis.
(Modifica all'articolo 64 della Costituzione)
1. All'articolo 64 della Costituzione, quarto comma, le parole: '', anche se non fanno pacte delle Camere,'' sono soppresse».
3.0.44
CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MANGILI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, LUCIDI, PETROCELLI
Dopo l'
articolo
, inserire il seguente:
«Art. 3-
bis.
(Modifica all'articolo 64 della Costituzione)
1. All'articolo 64 della Costituzione, aggiungere, in fine, i seguenti commi:
''Il regolamento garantisce i diritti delle opposizioni in ogni fase dell'attività parlamentare; disciplina la designazione da parte delle stesse dei presidenti delle Commissioni aventi funzioni di controllo e di garanzia; dispone l'iscrizione all'ordine del giorno di proposte e iniziative autonomamente determinate con riserva di tempi e previsione del voto finale.
Contro le violazioni del regolamento, nei casi e nei modi stabiliti con legge della Repubblica, è ammesso ricorso alla Corte costituzionale entro trenta giorni dall'atto o dal fatto che ha determinato la violazione. Hanno titolo tutti i soggetti, singoli o gruppi, lesi nelle loro prerogative regolamentari o costituzionali''».
3.0.45
CENTINAIO, BISINELLA
Dopo l'
articolo
, inserire il seguente:
«Art. 3-
bis.
(Modificazione dell'articolo 64 della Costituzione)
1. All'articolo 64 della Costituzione è aggiunto in fine il seguente comma:
''Il regolamento della Camera dei deputati e il regolamento del Senato della Repubblica garantiscono le prerogative e i poteri del Governo e della maggloranza nonché i diritti delle opposizioni e delle minoranze in ogni fase dell'attività parlamentare. Individuano altresì le Commissioni, diverse da quelle di cui all'articolo 72, primo comma, le Giunte e gli organismi interni, cui sono attribuiti compiti ispettivi, di controllo o di garanzia, la cui Presidenza è riservata a deputati appartenenti a gruppi di opposizione''».
3.0.46
CENTINAIO, BISINELLA
Dopo l'
articolo
, inserire il seguente:
«Art. 3-
bis.
(Modificazione dell'articolo 64 della Costituzione)
1. All'articolo 64 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«I regolamenti delle Camere garantiscono le prerogative e i poteri del Governo e della maggioranza nonché i diritti delle opposizioni e delle minoranze in ogni fase dell'attività parlamentare.''».
3.0.47
CENTINAIO, BISINELLA
Dopo l'
articolo
, inserire il seguente:
«Art. 3-
bis.
(Modificazione dell'articolo 64 della Costituzione)
1. All'articolo 64 della Costituzione, dopo il quarto comma, è inserito il seguente:
''I regolamenti stabiliscono i tempi e le modalità attraverso i quali il governo deve rispondere a interrogazioni e interpellanze pélrlamentari''».
3.0.48
BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN
Dopo l'
articolo
, inserire il seguente:
«Art. 3-
bis.
(Incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità)
1. L'articolo 65 della Costituzione è sostituito dal seguente:
''Art. 65. –
1.
La legge determina i casi di incandidabilità, di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di deputato e di senatore.
Nessuno può appartenere contemporaneamente alle due Camere che costituiscono le articolazioni del Parlamento''».
3.0.49
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Dopo l'
articolo
, inserire il seguente:
«Art. 3-
bis.
(Incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità, conflitto di interessi)
1. Il primo comma dell'articolo 65 della Costituzione è sostituito dal seguente:
''1. La legge determina i casi di incandidabilità, di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di Deputato o di Senatore, specificando i casi di conflitto di interessi''».
3.0.50
RUSSO, FABBRI, FISSORE, FILIPPI, FILIPPIN, STEFANO ESPOSITO, VACCARI, MANASSERO, CALEO, GUERRIERI PALEOTTI, SANGALLI, ZANONI, BROGLIA, ELENA FERRARA, SPILABOTTE, SOLLO, CARDINALI, CAPACCHIONE, SANTINI, TRONTI, MANCONI
Dopo l'
articolo
, inserire il seguente:
«Art. 3-
bis.
(Incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità
con la carica parlamentare)
1. L'articolo 65, primo comma, è sostituito dal seguente:
''Art. 5. –
1.
La legge determina i casi di incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità con l'ufficio di deputato o senatore''».
3.0.51
CENTINAIO, BISINELLA
Dopo l'
articolo
, inserire il seguente:
«Art. 3-
bis.
(Ineleggibilità ed incompatibilità)
1. All'articolo 65 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:
''La legge, approvata ai sensi dell'articolo 70, terzo comma, determina casi di ineleggibilità e incompatibilità con l'ufficio di deputato o di senatore''».
3.0.52
CENTINAIO, BISINELLA
Dopo l'
articolo
, inserire il seguente:
«Art. 3-
bis.
(Modifica all'articolo 65 della Costituzione)
1. All'articolo 65 della Costituzione, primo comma, dopo le parole: ''i casi di'', inserire le seguenti: ''di incandidabilità,''».
3.0.53
FATTORI, CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MANGILI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA
Dopo l'
articolo
, inserire il seguente:
«Art. 3-
bis.
All'articolo 65 della Costituzione al primo comma dopo la parola: ''senatore'' aggiungere le seguenti: ''e le procedure con cui i cittadini possono esercitare la facoltà di revoca del mandato elettivo''».
3.0.54
CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, LUCIDI
Dopo l'
articolo
, inserire il seguente:
«Art. 3-
bis.
(Modifica all'articolo 65 della Costituzione)
Dopo il primo comma, inserire il seguente:
''Non possono essere candidati e non possono comunque ricoprire la carica di deputato e senatore coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva per delitto non colposo ovvero a pena detentiva superiore a mesi dieci e giorni venti di reclusione per delitto colposo''».
3.0.55
CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, LUCIDI
Dopo l'
articolo
, inserire il seguente:
«Art. 3-
bis.
(Modifica all'articolo 65 della Costituzione)
Dopo il primo comma, inserire il seguente:
''Non possono essere candidati e non possono comunque ricoprire la carica di deputato e senatore coloro che hanno ricoperto per due volte l'ufficio di membro del Parlamento''».
3.0.56
BATTISTA, ORELLANA, CAMPANELLA, BOCCHINO, PEPE, DE PIN, BIGNAMI, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, TOCCI, GAMBARO, MUSSINI
Dopo l'
articolo
, inserire il seguente:
«Art. 3-
bis.
1. All'articolo 65 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente:
''La legge determina i casi di decadenza per assenza ingiustificata e reiterata dai lavori parlamentari''».
3.0.57
CENTINAIO, BISINELLA
Dopo l'
articolo
, inserire il seguente:
«Art. 3-
bis.
(Modifica all'articolo 65 della Costituzione)
1. All'articolo 65 della Costituzione, secondo comma, sono aggiunte le seguenti parole: ''né essere eletto più di tre volte quale membro del Parlamento''».
3.0.58
CENTINAIO, BISINELLA
Dopo l'
articolo
, inserire il seguente:
«Art. 3-
bis.
(Modifica all'articolo 65 della Costituzione)
1. All'articolo 65 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:
''Nessuno può appartenere alle due Camere per più di tre legislature''».
3.0.59
CANDIANI, BISINELLA, CENTINAIO, BELLOT
Dopo l'
articolo
, inserire il seguente:
«Art. 3-
bis.
All'articolo 65 della Costituzione è aggiunto il seguente comma:
''L'ufficio di Senatore o Deputato della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica pubblica''».
3.0.60
CENTINAIO, BISINELLA
Dopo l'
articolo
, inserire il seguente:
«Art. 3-
bis.
(Modifica all'articolo 66 della Costituzione)
1. All'articolo 66 delta Costituzione, dopo il primo comma, è aggiunto il seguente:
''Contro le deliberazioni di ciascuna Camera è ammesso ricorso alla Corte costituzionale, nei modi e nei termini stabiliti dalla legge della Repubblica''».
3.0.61
CENTINAIO, BISINELLA
Dopo l'
articolo
, inserire il seguente:
«Art. 3-
bis.
(Indennità parlamentare)
1. L'articolo 69 della Costituzione è sostituito dal seguente:
''Art. 69. – I componenti della Camera dei deputati e del Senato federale della Repubblica hanno il dovere di partecipare ai lavori dell'Assemblea e delle Commissioni. Ricevono un'indennità stabilita dalla legge, in misura corrispondente alla loro effettiva partecipazione ai lavori, secondo le norme dei rispettivi regolamenti''».
3.0.62
CENTINAIO, BISINELLA
Dopo l'
articolo
, inserire il seguente:
«Art. 3-
bis.
(Modificazione dell'articolo 69 della Costituzione)
1. L'articolo 69 della Costituzione è sostituito dal seguente:
''Art. 69. – I componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica hanno il dovere di partecipare ai lavori dell'Assemblea e delle Commissioni. Ricevono un'indennità stabilita dalla legge, commisurata per una parte alla loro effettiva partecipazione ai lavori secondo le norme dei rispettivi regolamenti''».
3.0.63
CENTINAIO, BISINELLA
Dopo l'
articolo
, inserire il seguente:
«Art. 3-
bis.
(Modificazione dell'articolo 69 della Costituzione)
1. L'articolo 69 della Costituzione è sostituito dal seguente:
''Art. 69. – I componenti delle Camere hanno il dovere di partecipare ai lavori dell'Assemblea e delle Commissioni e ricevono un'indennità stabilita dalla legge''».
3.0.64
CENTINAIO, BISINELLA
Dopo l'
articolo
, inserire il seguente:
«Art. 3-
bis.
(Modificazione dell'articolo 69 della Costituzione)
1. All'articolo 69 della Costituzione è aggiunto il seguente periodo: ''Nelle forme e nei termini stabiliti dai regolamenti delle Camere, deputati e senatori comunicano al Presidente della Camera di appartenenza, affinché li rendano pubblici, i motivi delle loro assenze dalle sedute, anche di commissione''».
Art. 4
4.1
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sopprimere gli articoli 4 e 5.
4.2
CENTINAIO, BISINELLA
Sopprimere l'articolo.
Conseguentemente, sopprimere, all'articolo 5, comma 1, lettera
c)
, i capoversi 1, 2 e 3.
4.3
MINZOLINI
Sopprimere l'articolo.
4.4
CALIENDO
Sopprimere l'articolo.
4.5
MARIO MAURO
Sopprimere l'articolo.
4.6
PAOLO ROMANI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN, GALIMBERTI
Sopprimere l'articolo.
4.7
ZELLER, PALERMO, BERGER, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA
Sopprimere l'articolo.
4.8
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Sopprimere l'articolo.
4.9
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sopprimere l'articolo.
4.10
CENTINAIO, BISINELLA
Sopprimere l'articolo.
4.11
VERDUCCI, MATURANI
Sopprimere l'articolo.
4.12
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 4. -
(Abrogazione dell'articolo 66 della Costituzione) – 1.
L'articolo 66 della Costituzione è abrogato».
4.13
RUTA
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 4. –
1.
All'articolo 66 della Costituzione, le parole: ''Ciascuna Camera'' sono sostituite dalle seguenti: ''La Camera''».
4.14
CENTINAIO, BISINELLA
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 4. -
(Giudizio sui titoli di ammissione dei deputati e dei senatori) – 1.
L'articolo 66 della Costituzione è sostituito dal seguente:
''Art. 66. – Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità, entro termini stabiliti dal proprio regolamento. L'insussistenza dei titoli o la sussistenza delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità dei parlamentari proclamati sono accertate con deliberazione adottata dalla Camera di appartenenza a maggioranza dei propri componenti''».
4.15
CHITI, MIGLIAVACCA, ALBANO, ANITORI, BOCCHINO, BROGLIA, BUEMI, CAMPANELLA, CASSON, CORSINI, CUCCA, D'ADDA, DE CRISTOFARO, DE PETRIS, DIRINDIN, GAMBARO, FORNARO, GATTI, GIACOBBE, LO GIUDICE, MICHELONI, MINEO, MUCCHETTI, PETRAGLIA, RICCHIUTI, SILVESTRO, STEFANO, TOCCI, TURANO, URAS
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 4. -
(Verifica e permanenza dei titoli di ammissione) – 1:
L'articolo 66 della Costituzione è sostituito dal seguente:
''Art. 66. – Ciascuna Camera verifica i titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità, di incompatibilità e di conflitto di interessi.
Contro le decisioni di cui al comma precedente è ammesso ricorso alla Corte costituzionale, da parte di chi ha un interesse diretto ed immediato, nelle forme stabilite da legge costituzionale''».
4.16
BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 4. -
(Titoli di ammissione dei componenti delle Camere) – 1.
L'articolo 66 della Costituzione è sostituito dal seguente:
''Art. 66. – Ciascuna Camera verifica i titoli di ammissione dei suoi componenti accertando, anche in applicazione del primo comma dell'articolo 65, l'esistenza o la sopravvenienza di cause ostative alla prosecuzione del mandato dei suoi componenti.
La legge disciplina, in caso di soccombenza o di perdurante inerzia nella verifica di cui al primo comma, il diritto di ricorso dell'interessato alla Corte costituzionale''».
4.17
LO MORO, MIGLIAVACCA, RUSSO, BORIOLI, BROGLIA, CUCCA, STEFANO ESPOSITO, FEDELI, FILIPPIN, FORNARO, RITA GHEDINI, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, MANASSERO, PEGORER, SANGALLI, SONEGO, SPILABOTTE, TOMASELLI, TRONTI, ZANONI
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 4. -
(Titoli di commissione dei componenti del Senato delle Autonomie) – 1.
L'articolo 66 della Costituzione è sostituito dal seguente:
''Art. 66. – Sui titoli di ammissione dei componenti delle Camere e sulle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità giudica la Corte costituzionale, nelle forme stabilite con legge costituzionale''».
4.18
CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, LUCIDI
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 4. –
1.
L'articolo 66 della Costituzione è sostituito dal seguente:
''Art. 66. – La Corte Costituzionale giudica dei titoli di ammissione dei componenti del Parlamento delle cause, anche sopraggiunte, di ineleggibilità, incandidabilità e di incompatibilità''».
4.19
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 4. -
(Verifica dei titoli di ammissione dei membri del Parlamento) – 1.
La Corte costituzionale giudica dei titoli di ammissione dei membri del Parlamento e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità».
4.20
CAMPANELLA, BATTISTA, ORELLANA, BOCCHINO, DE PIN, BIGNAMI, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, TOCCI, DIRINDIN, DE PETRIS, GAMBARO, MUSSINI
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 4. –
1.
All'articolo 66, primo comma, della Costituzione, le parole: ''di ineleggibilità e di incompatibilità'' sono sostituite dalle seguenti: ''di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza.'' ed è aggiunto il seguente:
''2. Avverso le deliberazioni di cui al primo comma è ammesso ricorso alla Corte Costituzionale da parte dei soggetti interessati, nei modi e nei termini stabiliti dalla legge''».
4.21
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 4. -
(Verifica e permanenza dei titoli di ammissione) – 1.
All'articolo 66 della Costituzione apportare le seguenti modifiche:
a)
al primo comma, sostituire le parole: "e di incompatibilità" con le seguenti: ", di incompatibilità e di conflitto di interessi.";
b)
aggiungere il seguente comma: "Contro i giudizi di ineleggibilità, di incompatibilità e di conflitto di interessi è ammesso ricorso alla Corte costituzionale, nelle forme stabilite da legge Costituzionale"».
4.22
CENTINAIO, BISINELLA
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 4. -
(Modifica all'articolo 66 della Costituzione) – 1.
All'articolo 66 della Costituzione, dopo il primo comma, è aggiunto il seguente: ''Contro le deliberazioni di ciascuna Camera è ammesso ricorso alla Corte costituzionale, nei modi e nei termini stabiliti dalla legge della Repubblica''».
4.23
BENCINI, BATTISTA, ORELLANA, CAMPANELLA
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 4. –
1.
All'articolo 66 della Costituzione, dopo il primo comma è aggiunto il seguente: ''Contro le deliberazioni di cui al primo comma è ammesso ricorso alla Corte costituzionale da parte dei soggetti interessati, nei modi e nei termini stabiliti dalla legge''».
4.24
CENTINAIO, BISINELLA
Sopprimere il comma 1.
4.25
CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, LUCIDI
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 4. –
1.
L'articolo 67 della Costituzione è sostituito dal seguente:
''Art. 67. – Contro le deliberazioni di ciascuna Camera di cui all'articolo 66 è ammesso ricorso alla Corte costituzionale da parte dei soggetti interessati, nei modi e nei termini stabiliti dalla legge della Repubblica''».
4.26
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. L'articolo 66 della Costituzione è abrogato».
4.27
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. L'articolo 66 della Costituzione è sostituito dal seguente:
''Art. 66 –
1.
La Corte costituzionale giudica dei titoli di ammissione dei componenti di entrambe le Camere e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità''».
4.28
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. L'articolo 66 della Costituzione è sostituito dal seguente:
''Art. 66. –
1.
Entrambe le Camere giudicano dei titoli di ammissione dei propri componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità''».
4.29
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1, sopprimere lettera
a).
4.30
PAGLIARI, LEPRI, DI GIORGI, MIRABELLI, CANTINI, LUMIA, PADUA, FAVERO, SCALIA, CIRINNÀ, PEZZOPANE
Al comma 1, sopprimere lettera
a).
4.31
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, sostituire le lettere
a)
e
b)
con le seguenti:
«
a)
le parole: ''Ciascuna camera'' sono sostituite dalle seguenti: ''La Corte costituzionale'';
b)
le parole: ''dei suoi componenti'' sono sostituite dalle seguenti: ''dei membri delle Camere''».
4.32
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, sostituire le lettere
a)
e
b)
con le seguenti:
«
a)
le parole: ''Ciascuna camera giudica'' sono sostituite dalle seguenti: ''La Camera dei deputati e il Senato giudicano'';
b)
la parola: ''suoi'' è sostituita dalla seguente: ''propri''».
4.33
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, sostituire le lettere
a)
e
b)
con le seguenti:
«
a)
le parole: ''Ciascuna camera giudica'' sono sostituite dalle seguenti: ''La Camera dei deputati e il Senato delle Autonomie giudicano'';
b)
la parola: ''suoi'' è sostituita dalla seguente: ''propri''».
4.34
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, sostituire le lettere a)
e
b)
con le seguenti:
«
a)
le parole: ''Ciascuna camera giudica'' sono sostituite dalle seguenti: ''Entrambe le Camere giudicano'';
b)
la parola: ''suoi'' è sostituita dalla seguente: ''propri''».
4.35
RUSSO, FABBRI, FISSORE, FILIPPI, FILIPPIN, STEFANO ESPOSITO, VACCARI, CALEO, GUERRIERI PALEOTTI, SANGALLI, ZANONI, BROGLIA, ELENA FERRARA, SPILABOTTE, SOLLO, CARDINALI, CAPACCHIONE, SANTINI
Al comma 1, sostituire la lettera
a)
con la seguente:
«
a)
il primo comma è sostituito dai seguenti:
''La Camera dei deputati giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità.
Contro le decisioni adottate dalla Camera ai sensi del precedente comma è ammesso il ricorso alla Corte costituzionale, secondo le modalità stabilite dalla legge''».
Conseguentemente, dopo l'
articolo 30
, inserire il seguente:
«Art. 30-
bis
.
(Incandidabilità)
1. All'articolo 134 della Costituzione sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ''sui ricorsi avverso le decisioni adottate dalla Camera dei deputati ai sensi dell'aricolo 66, comma secondo''».
4.36
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 1, capoverso
«Art. 66»
, sostituire la lettera
a)
con la seguente:
«
a)
le parole: ''Ciascuna Camera giudica'' sono sostituite dalle seguenti: ''La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica giudicano''».
4.37
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 1, lettera
a)
sostituire le parole:
«La Camera dei deputati»
con le seguenti:
«Il Parlamento».
4.38
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, sostituire la lettera
a)
con la seguente:
a)
le parole: «dei titoli di ammissione dei suoi componenti e» sono soppresse.
4.39
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, sostituire la lettera
a)
con la seguente:
a)
le parole: «e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità» sono soppresse.
4.40
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, sostituire la lettera
a)
con la seguente:
a)
le parole: «sopraggiunte di ineleggibilità e» sono soppresse.
4.41
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, sostituire la lettera
a)
con la seguente:
a)
la parola: «sopraggiunte» è soppressa.
4.42
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, sostituire la lettera
a)
con la seguente:
a)
le parole: «di ineleggibilità e» sono soppresse.
4.43
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, sostituire la lettera
a)
con la seguente:
a)
le parole: «e di incompatibilità» sono soppresse.
4.44
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 1, capoverso
«Art. 66»,
lettera
a),
le parole:
«e di incompatibilità»
sono sostituite dalle seguenti:
«, di incompatibilità e di conflitto di interessi».
4.45
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, sopprimere la lettera
b).
4.46
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 1, alinea
«Art. 66»,
sopprimere lettera
b).
4.47
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1 sopprimere la lettera
b).
4.48
PAGLIARI, DI GIORGI, MIRABELLI, LEPRI, CANTINI, PADUA, FAVERO, CIRINNÀ, PEZZOPANE, SCALIA
Al comma 1, sostituire la lettera
b)
con la seguente:
b)
è aggiunto, in fine, il secondo comma:
«2. Contro le deliberazioni della Camera di appartenenza è ammesso ricorso alla Corte costituzionale da parte dei singoli Deputati e Senatori direttamente interessati».
4.49
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, lettera
b)
, capoverso
«Il Senato»,
sopprimere il primo periodo.
4.50
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 1, lettera
b)
, primo periodo, sopprimere le parole:
«delle Autonomie».
4.51
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1, sostituire le parole:
«Senato delle autonomie»
con le seguenti parole:
«Senato Federale delle Autonomie».
4.52
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1, sostituire le parole:
«Senato delle autonomie»
con le seguenti:
«Senato delle autonomie repubblicane».
4.53
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1, sostituire le parole:
«Senato delle autonomie»
con le seguenti:
«Senato delle autonomie dei popoli regionali».
4.54
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1, sostituire le parole:
«Senato delle autonomie»
con le seguenti:
«Senato delle autonomie dei popoli delle regioni».
4.55
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1, sostituire le parole:
«Senato delle autonomie»
con le seguenti:
«Senato dei popoli territoriali della Repubblica».
4.56
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1, sostituire le parole:
«Senato delle autonomie»
con le seguenti:
«Senato Federale delle regioni».
4.57
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1, sostituire le parole:
«Senato delle autonomie»
con le seguenti:
«Senato Federale».
4.58
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, lettera
b)
, capoverso
«Il Senato»,
primo periodo, sopprimere le parole:
«delle Autonomie».
4.59
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 1, capoverso
«Art. 66», lettera b)
, sopprimere le parole:
«delle Autonomie»
e sostituire la parola:
«ostative»
con la seguente:
«sopraggiunte di ineleggibilità, di incompatibilità e di conflitto di interessi».
4.60
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 1, capoverso
«Art. 66»
, lettera
b),
sostituire le parole:
«delle Autonomie»
con le seguenti:
«della Repubblica»
e la parola:
«ostative»
con le seguenti:
«sopraggiunte di ineleggibilità, di incompatibilità e di conflitto di interessi».
4.61
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, lettera
b)
, capoverso
«Il Senato»,
primo periodo, sostituire le parole:
«verifica i»
con le seguenti:
«giudica dei».
4.62
BISINELLA
Al comma 1, lettera
b),
sostituire la parola:
«verifica»
con la seguente:
«giudica».
4.63
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, lettera
b)
, capoverso
«Il Senato»,
primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole:
«e le cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità dei senatori».
4.64
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, lettera
b),
capoverso
«Il Senato»,
sopprimere il secondo periodo.
4.65
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 1, lettera
b)
, sopprimere il secondo periodo.
4.66
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, lettera
b),
capoverso
«Il Senato»,
sostituire il secondo periodo con il seguente:
«Il Presidente del Senato informa l'assemblea delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità».
4.67
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, lettera
b),
capoverso
«Il Senato»,
sostituire il secondo periodo con il seguente:
«Il Presidente del Senato informa l'assemblea delle cause ostative alla prosecuzione del mandato dei senatori».
4.68
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, lettera
b),
capoverso
«Il Senato»,
secondo periodo, alle parole:
«Delle cause»,
premettere le seguenti:
«Delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità e, in generale,».
4.69
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, lettera
b),
capoverso
«Il Senato»,
secondo periodo, sostituire le parole:
«ostative alla prosecuzione del mandato»
con le seguenti:
«sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità».
4.70
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, lettera
b),
capoverso
«Il Senato»,
secondo periodo, sostituire le parole:
«ostative alla prosecuzione del mandato»
con le seguenti:
«di ineleggibilità o di incompatibilità».
4.71
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 1, capoverso
«Art. 66»,
lettera
b),
sostituire la parola:
«ostative»
con le seguenti:
«sopraggiunte di ineleggibilità, di incompatibilità e di conflitto di interessi».
4.72
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, lettera
b),
capoverso
«Il Senato»,
secondo periodo, sopprimere le parole:
«delle Autonomie».
4.73
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 1, lettera
b),
secondo periodo, sopprimere le parole:
«delle Autonomie».
4.74
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1, lettera
b),
sopprimere le parole:
«da parte del suo presidente».
4.75
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, lettera
b),
capoverso
«Il Senato»,
secondo periodo, sopprimere le parole:
«da parte del suo Presidente».
4.76
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, lettera
b),
capoverso
«Il Senato»,
secondo periodo, sopprimere la parola:
«suo».
4.77
CANDIANI, BISINELLA, CENTINAIO, BELLOT
Al comma 1, dopo la lettera
b),
inserire la seguente:
b-bis)
sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di Senatore o di Deputato della Repubblica non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alla medesima carica.
È consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie».
4.78
CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA
Dopo la lettera
b)
aggiungere la seguente:
«
b-bis)
è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Il regolamento stabilisce termini non prorogabili per deliberare. Contro le deliberazioni della Camera è sempre ammesso ricorso alla Corte costituzionale da parte di un decimo dei loro componenti"».
Art. 5
5.1
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sopprimere gli articoli 5, 6 e 7.
5.2
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sopprimere gli articoli 5 e 6.
5.3
BENCINI, CAMPANELLA
Sopprimere l'articolo.
5.4
BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN
Sopprimere l'articolo.
5.5
CAMPANELLA, BATTISTA, ORELLANA, BOCCHINO, DE PIN, BIGNAMI, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, GAMBARO, MUSSINI
Sopprimere l'articolo.
5.6
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sopprimere l'articolo.
5.7
CENTINAIO, BISINELLA
Sopprimere l'articolo.
5.8
CHITI, ALBANO, ANITORI, BOCCHINO, BROGLIA, BUEMI, CAMPANELLA, CASSON, CORSINI, CUCCA, D'ADDA, DE CRISTOFARO, DE PETRIS, DIRINDIN, GAMBARO, GATTI, GIACOBBE, LO GIUDICE, MICHELONI, MINEO, MUCCHETTI, PETRAGLIA, RICCHIUTI, SILVESTRO, STEFANO, TOCCI, TURANO, URAS
Sopprimere l'articolo.
5.9
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Sopprimere l'articolo.
5.10
PAGLIARI, LEPRI, MIRABELLI, DI GIORGI, SCALIA, PEZZOPANE, CANTINI, PADUA, FAVERO, CIRINNÀ
Sopprimere l'articolo.
5.11
RUTA
Sopprimere l'articolo.
5.12
CENTINAIO, BISINELLA
Sopprimere il comma 1.
5.13
CENTINAIO, BISINELLA
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 5. –
1.
L'articolo 72 della Costituzione è sostituto dal seguente:
''Art. 72. – I disegni di legge sono presentati alla Presidenza di una delle Camere.
La funzione legislativa è esercitata in forma collettiva dalle due Camere quando la Costituzione prescrive una maggioranza speciale di approvazione, per le leggi in materia costituzionale ed elettorale o concernenti le prerogative e le funzioni degli organi costituzionali e dei rispettivi componenti, per quelle di delegazione legislativa, di conversione in legge dei decreti con forza di legge, di approvazione di bilanci e consuntivi. La funzione legislativa è altresì esercitata in forma collettiva dalle due Camere quando, al fine di garantire l'unità giuridica o economica della Repubblica, il Governo presenti al Parlamento un progetto di legge che, nel rispetto dei princìpi di leale collaborazione e di sussidiarietà, interviene nelle materie attribuite alla potestà legislativa regionale.
L'esame dei disegni di legge ha inizio alla Camera presso la quale sono stati presentati, quando la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere. Ha inizio al Senato della Repubblica, quando la Costituzione prevede una legge della Repubblica e quando riguardano prevalentemente le materie di cui all'articolo 117, terzo comma e all'articolo 119. Ha inizio alla Camera dei deputati in tutti gli altri casi.
I disegni di legge sono assegnati a una delle due Camere, con decisione non sindacabile in alcuna sede, dai Presidenti delle Camere d'intesa tra loro secondo le norme della Costituzione e dei rispettivi regolamenti.
Presso il Senato della Repubblica è istituita la Commissione paritetica per le questioni regionali, composta da un rappresentante per ciascuna Regione e Provincia autonoma, eletto, su proposta del Presidente della Giunta, dai rispettivi Consigli tra i propri componenti, e da un eguale numero di senatori designati in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. La Regione Trentino - Alto Adige/Sudtirol è rappresentata dai componenti eletti dai Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano. Il Presidente della Commissione è nominato tra i senatori dal Presidente del Senato. La Commissione, entro i termini e nei modi stabiliti dal regolamento del Senato, esprime il proprio parere sui disegni di legge riguardanti le materie di cui all'articolo 117, terzo comma e all'articolo 119. Quando i pareri sono contrari o condizionati a specifiche modificazioni, le corrispondenti disposizioni sono sottoposte alla deliberazione del Senato con votazione nominale.
Ogni disegno di legge è esaminato, secondo le norme dei regolamenti delle Camere, da una commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale. I regolamenti delle Camere stabiliscono procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza e prevedono le modalità per la discussione e la deliberazione in tempi certi di proposte indicate dai gruppi parlamentari di opposizione.
Il Governo può chiedere che un disegno di legge sia iscritto con priorità all'ordine del giorno della Camera che lo esamina e sottoposto alla votazione finale entro un termine determinato. Decorso il termine, il testo proposto o accolto dal Governo, su sua richiesta, è messo in votazione senza modifiche, articolo per articolo e con votazione finale.
I regolamenti delle Camere possono stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a Commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della Commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. I regolamenti determinano le forme di pubblicità dei lavori delle Commissioni.
La procedura normale di esame e di approvazione è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale, di delegazione legislativa, di conversione in legge dei decreti con forza di legge, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi e per quelli diretti all'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.
I disegni di legge approvati da una Camera sono trasmessi all'altra Camera e, salvo il caso di esercizio collettivo della funzione legislativa, sono da questa esaminati, entro quindici giorni dalla trasmissione, se ne è deliberato il riesame su proposta di un terzo dei suoi componenti. Il riesame ha luogo anche su richiesta del Governo. Il disegno di legge può essere approvato, anche con modifiche, o respinto, entro i trenta giorni successivi alla deliberazione di riesame. I disegni di legge si intendono definitivamente approvati quando si forma una deliberazione conforme delle due Camere ovvero, nel testo approvato da una Camera, in mancanza di deliberazione o richiesta di riesame o quando la deliberazione o richiesta di riesame non è seguita dalla votazione finale sul disegno di legge nel termine prescritto''».
5.14
CENTINAIO, BISINELLA
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 5. –
1
. L'articolo 72 della Costituzione è sostituito dal seguente:
''Art. 72. – I disegni di legge sono presentati al Presidente di una delle Camere. I disegni di legge devono avere un contenuto omogeneo.
I disegni si legge riguardanti le materie di cui al secondo comma dell'articolo 117, come modificato dalla presente legge costituzionale, sono assegnati alla Camera dei deputati, ad esecuzione esclusione di quelli indicati dalle lettere
p)
,
s)
,
z).
Al Senato della Repubblica sono assegnati i disegni di legge di cui alle lettere
p)
,
s)
,
z)
,
aa)
dell'articolo 117, come modificato dalla presente legge costituzionale, nonché quelli che stabiliscono i princìpi generali delle materie di competenza regionale e quelli relativi al coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.
Presso il Senato della Repubblica è istituita la Commissione paritetica per le questioni regionali, composta da un rappresentante per ciascuna Regione e Provincia autonoma, eletto dai rispettivi consigli, e da un eguale numero di senatori che rispecchi la proporzione tra i gruppi parlamentari, la quale esprime, entro i termini e secondo procedure stabiliti dal Regolamento, parere obbligatorio sui disegni di legge che stabiliscono i princìpi generali per le materie di competenza regionale e quelli relativi al coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, al fine di garantire coordinamento ed armonia tra le legislazioni regionali e tra queste e la legislazione statale.
I disegni di legge sono assegnati, con decisione insindacabile, ad una delle due Camere d'intesa tra i loro Presidenti secondo le norme dei rispettivi regolamenti.
Il disegno di legge è esaminato, secondo le norme del regolamento della Camera alla quale è stato assegnato, da una commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.
Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza.
Può altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a Commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della Commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle Commissioni.
La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte delle Camere è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale, per quelli di delegazione legislativa, di concessione di amnistia e indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi, di attuazione dell'articolo 81, sesto comma, e per quelli diretti all'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione Europea. Per tali disegni di legge occorre l'approvazione di entrambe le Camere e non si applicano i commi 12, 13 e 14 del presente articolo.
Il Governo può chiedere che un disegno di legge sia iscritto con priorità all'ordine del giorno della Camera che deve esaminarlo e che sia votato entro un termine determinato secondo le modalità e con i limiti stabiliti dai regolamenti. Può altresì chiedere che, decorso tale termine, il testo proposto o condiviso dal Governo sia approvato articolo per articolo, senza emendamenti, e con votazione finale.
Il disegno di legge, approvato da una Camera, è trasmesso all'altra e si intende definitivamente approvato se entro quindici giorni dalla trasmissione questa non delibera di disporne il riesame su proposta di un terzo dei suoi componenti.
La Camera che dispone di riesaminare il disegno di legge deve approvarlo o respingerlo entro i trenta giorni successivi alla decisione di riesame. Decorso inutilmente tale termine, il disegno di legge si intende definitivamente approvato.
Se la Camera che ha chiesto il riesame lo approva con emendamenti o lo respinge, il disegno di legge è trasmesso alla prima Camera, che delibera in via definitiva''».
5.15
CENTINAIO, BISINELLA
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 5. –
1.
L'articolo 72 della Costituzione è sostituito dal seguente:
''Art. 72. – Le due Camere hanno pari competenze e facoltà d'esame e deliberazione su tutti i disegni di legge in materia:
- costituzionale ed elettorale;
- di delegazione legislativa;
- di concessione di amnistia e indulto;
- di conversione di decreti legge;
- di difesa, Forze armate, sicurezza dello Stato;
- di giurisdizione e norme processuali, ordinamento civile e penale, giustizia amministrativa;
- di autorizzazione a ratificare trattati internazionali;
- di attuazione dell'articolo 81, sesto comma;
- di adempimento agli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.
Compete al Senato della Repubblica il primo esame dei disegni di legge riguardanti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117. Compete alla Camera dei Deputati il primo esame degli altri disegni di legge.
I disegni di legge sono presentati alla Camera titolare del primo esame ovvero ad una delle due Camere nel caso di pari competenza bicamerale.
I disegni di legge devono avere un contenuto omogeneo.
Presso il Senato della Repubblica è istituita la Commissione paritetica per le questioni regionali, composta da un rappresentante per Ciascuna Regione e Provincia autonoma, eletto dai rispettivi consigli, e da un eguale numero di senatori che rispecchi la proporzione tra i gruppi parlamentari, la quale esprime, entro termini e secondo procedure stabiliti dal Regolamento, parere obbligatorio sui disegni di legge riguardanti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117.
Il disegno di legge, presentato alla Camera competente, è esaminato, secondo le norme del suo regolamento, da una Commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.
Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza.
Può altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a Commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della Commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle Commissioni.
La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge sui quali vi è pari competenza bicamerale.
Il Governo può chiedere che un disegno di legge sia iscritto con priorità all'ordine del giorno della Camera assegnataria e che sia esaminato entro un termine determinato secondo le modalità e con i limiti stabiliti dai regolamenti.
Il disegno di legge, se non è di pari competenza bicamerale, approvato da una Camera è trasmesso all'altra, la quale lo riesamina su richiesta di un decimo dei suoi componenti, da presentare entro quindici giorni dalla trasmissione.
La Camera che riesamina il disegno di legge lo approva o respinge entro i sessanta giorni successivi alla richiesta di riesame. Decorso inutilmente tale termine, il disegno di legge si intende definitivamente approvato.
Se la Camera che ha chiesto il riesame lo approva con emendamenti o lo respinge, il disegno di legge è trasmesso alla prima Camera, che delibera in via definitiva, a maggioranza assoluta dei suoi membri se in difformità dalle modificazioni o dalla reiezione approvate dall'altra Camera''».
5.16
CENTINAIO, BISINELLA
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 5. –
1.
L'articolo 72 della Costituzione è sostituito dal seguente:
''Art. 72. – I disegni di legge sono presentati alla Camera titolare del primo esame ovvero ad una delle due Camere nel caso di pari competenza bicamerale.
I disegni di legge devono avere un contenuto omogeneo.
Presso il Senato della Repubblica è istituita la Commissione paritetica per le questioni regionali, composta da un rappresentante per Ciascuna Regione e Provincia autonoma, eletto dai rispettivi consigli, e da un eguale numero di senatori che rispecchi la proporzione tra i gruppi parlamentari, la quale esprime, entro termini e secondo procedure stabiliti dal Regolamento, parere obbligatorio sui disegni di legge riguardanti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117.
Il disegno di legge, presentato alla Camera competente, è esaminato, secondo le norme del suo regolamento, da una Commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.
Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza.
Può altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a Commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della Commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle Commissioni.
La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge sui quali vi è pari competenza bicamerale.
Il Governo può chiedere che un disegno di legge sia iscritto con priorità all'ordine del giorno della Camera assegnataria e che sia esaminato entro un termine determinato secondo le modalità e con i limiti stabiliti dai regolamenti.
Il disegno di legge, se non è di pari competenza bicamerale, approvato da una Camera è trasmesso all'altra, la quale lo riesamina su richiesta di un decimo dei suoi componenti, da presentare entro quindici giorni dalla trasmissione.
La Camera che riesamina il disegno di legge lo approva o respinge entro i sessanta giorni successivi alla richiesta di riesame. Decorso inutilmente tale termine, il disegno di legge si intende definitivamente approvato.
Se la Camera che ha chiesto il riesame lo approva con emendamenti o lo respinge, il disegno di legge è trasmesso alla prima Camera, che delibera in via definitiva, a maggioranza assoluta dei suoi membri se in difformità dalle modificazioni o dalla reiezione approvate dall'altra Camera''».
5.17
CENTINAIO, BISINELLA
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 5. –
(Modifiche all'articolo 72 della Costituzione) – 1.
All'articolo 72 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
il primo comma è sostituito dal seguente:
''La funzione legislativa è esercitata dalla Camera dei deputati. Ogni disegno di legge è esaminato da una Commissione e poi dall'Aula, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale''.
b)
dopo il quarto comma sono aggiunti, infine, i seguenti:
''Il Senato delle autonomie approva le leggi di bilancio. Un terzo dei componenti il Senato delle autonomie può chiedere alla Camera dei deputati che un disegno di legge sia sottoposto alla sua approvazione.
Qualora il Senato delle autonomie non approvi un disegno di legge già deliberato dalla Camera dei deputati, quest'ultima è tenuta a riapprovarlo deliberando a maggioranza assoluta dei componenti''».
5.18
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire l'articolo 5 con il seguente:
«Art. 5 –
(Abrogazione degli articoli 67, 68 e 69 della Costituzione) – 1.
Gli articoli 67, 68 e 69 della Costituzione sono abrogati''».
5.19
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire l'articolo 5 con il seguente:
«Art. 5 –
(Abrogazione degli articoli 67 e 68 della Costituzione) – 1.
Gli articoli 67 e 68 della Costituzione sono abrogati''».
5.20
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire l'articolo 5 con il seguente:
«Art. 5 –
(Abrogazione dell'articolo 67 della Costituzione) – 1.
L'articolo 67 della Costituzione è abrogato''».
5.21
CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MANGILI, MARTELLI, SERRA, LUCIDI
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 5. – 1. L'articolo 67 della Costituzione è abrogato».
5.22
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 5. -
(Status di membro del Parlamento). –
1. Gli articoli 67, 68 e 69 della Costituzione sono sostituiti dal seguente:
''Art. 67. – I membri del Parlamento rappresentano la Nazione. Esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.
Non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.
Ricevono un'indennità stabilita dalla legge.''».
5.135
MARAN
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 5. -
1.
L'articolo 67 della Costituzione è sostituito dal seguente:
"Art. 67. - Ogni membro della Camera dei deputati rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato."».
Conseguentemente, all'articolo 1, comma 1, capoverso «Art. 55», sopprimere il secondo comma.
5.23
PUGLIA, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MANGILI, MARTELLI, SERRA
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 5. -
(Revoca del mandato). –
1. L'articolo 67 della Costituzione è sostituito dal seguente:
''Art. 67. – Ogni membro del Parlamento rappresenta lo Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.
Ciascun membro del Parlamento può essere oggetto a revoca del mandato, trascorsi diciotto mesi dall'elezione, qualora un numero di elettori pari ad almeno il venti per cento degli aventi diritto al voto del collegio o della circoscrizione elettorale di pertinenza o ad almeno al due per cento dell'intero corpo elettorale nazionale presenti una richiesta di votazione popolare di revoca del mandato.
Se lo maggioranza dei votanti si esprime a favore della revoca, il mandato del parlamentare è revocato ed il parlamentare è sostituito, mediante elezioni suppletive, con le modalità previste dalla legge che disciplina lo revoca.
La medesima legge disciplina le modalità con le quali si tiene lo votazione popolare sulla conferma del membro del Parlamento che nel corso della legislatura abbia cambiato gruppo di appartenenza rispetto a quello con il quale è stato eletto, ad eccezione dei casi in cui il cambio sia dovuto allo scioglimento del gruppo medesimo. Se lo maggioranza dei votanti non si esprime a favore della conferma, il mandato del parlamentare decade e si provvede, conseguentemente, alla indizione di elezioni suppletive, da tenersi nei termini e con le modalità previste dalla legge''».
5.24
PUGLIA, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MANGILI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 5. -
(Revoca del mandato). –
1. L'articolo 67 della Costituzione è sostituito dal seguente:
''Art. 67. – Ogni membro del Parlamento rappresenta lo Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.
La legge disciplina le modalità con le quali si tiene lo votazione popolare sulla conferma del membro del Parlamento che nel corso della legislatura abbia cambiato gruppo di appartenenza rispetto a quello con il quale è stato eletto, ad eccezione dei casi in cui il cambio sia dovuto allo scioglimento del gruppo medesimo. Se lo maggioranza dei votanti non si esprime a favore della conferma, il mandato del parlamentare decade e si provvede, conseguentemente, alla indizione di elezioni suppletive, da tenersi nei termini e con le modalità previste dalla legge medesima''».
5.25
BLUNDO, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, MANGILI, LUCIDI, CIOFFI, SCIBONA
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 5. -
(Modifica all'articolo 67 della Costituzione). –
1. L'articolo 67 della Costituzione è sostituito dal seguente:
''Art. 67. – Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato. I membri del Parlamento sono soggetti a revoca. Trascorso un anno del loro mandato, un numero di elettori pari ad almeno il 12 per cento degli aventi diritto al voto del collegio elettorale di pertinenza o almeno all'1 per cento dell'intero corpo elettorale nazionale, può presentare una richiesta di votazione popolare di revoca del mandato. Quando la maggioranza dei votanti si esprime a favore della revoca, il mandato del parlamentare è considerato revocato e deve essere intrapresa un'azione immediata per ricoprire la posizione vacante, con le modalità previste dalla legge''».
5.26
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 5. -
(Revoca del mandato parlamentare) – 1.
L'articolo 67 della Costituzione è sostituito dal seguente:
''Art. 67. – Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.
I membri del Parlamento possono essere soggetti a revoca. Trascorso un anno del loro mandato, un numero di elettori pari ad almeno il 12 per cento degli aventi diritto al voto del collegio elettorale di pertinenza o almeno all'1 per cento dell'intero corpo elettorale nazionale, può presentare una richiesta di votazione popolare di revoca del mandato. Quando la maggioranza dei votanti si esprime a favore della revoca, il mandato del parlamentare è considerato revocato e deve essere intrapresa un'azione immediata per ricoprire la posizione vacante, con le modalità previste dalla legge''».
5.27
CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, LUCIDI, PETROCELLI
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 5. – 1. L'articolo 67 è sostituito dal seguente:
''Art. 67. – I membri del Parlamento sono soggetti a revoca. Trascorso un anno dalla elezione, un numero di elettori pari ad almeno un decimo degli aventi diritto al voto della regione o della circoscrizione di appartenenza o almeno al due per cento dell'intero corpo elettorale nazionale, può presentare richiesta di votazione popolare di revoca, secondo le modalità definite dalla legge. La legge disciplina altresì lo svolgimento delle consultazioni. Se la maggioranza dei votanti si esprime a favore della revoca, il parlamentare decade ed è sostituito nei termini e con le modalità previsti dalla medesima legge''».
5.28
PAOLO ROMANI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN, GALIMBERTI
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 5. -
(Modifiche all'articolo 67 della Costituzione)
. – 1. L'articolo 67 della Costituzione è sostituito dal seguente:
''Art. 67. – La Camera dei Deputati rappresenta la Nazione.
Il Senato della Repubblica rappresenta la Nazione nella sua articolazione territoriale.
I membri del Parlamento esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato''».
5.29
MARIO MAURO
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 5. – 1. L'articolo 67 della Costituzione è sostituito dal seguente:
''Art. 67. – I membri del Parlamento rappresentano la Nazione ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.
Attraverso il Senato delle Autonomie, le Istituzioni territoriali partecipano alla legislazione, all'amministrazione e alla definizione delle questioni relative ai rapporti con lo Stato e l'Unione europea''».
5.30
BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 5. -
(Vincolo di mandato). –
1. L'articolo 67 della Costituzione è sostituito dal seguente:
''Art. 67. – Ciascun membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato''».
5.31
CENTINAIO, BISINELLA
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 5. – 1. L'articolo 67 della Costituzione è sostituito dal seguente:
''Art. 67. – Ogni deputato e ogni senatore rappresenta la Nazione e la Repubblica ed esercita le proprie funzioni senza vincolo di mandato''».
5.32
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 5. -
(Divieto di mandato imperativo). – 1.
L'articolo 67 della Costituzione è sostituito dal seguente:
''Art. 67. –
1.
Deputati e senatori rappresentano la Nazione ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato''».
5.33
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 5. -
(Divieto di mandato imperativo). – 1.
L'articolo 67 della Costituzione è sostituito dal seguente:
''Art. 67. –
1.
Ciascun membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato''».
5.34
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 5. -
(Divieto di mandato imperativo). – 1.
L'articolo 67 della Costituzione è sostituito dal seguente:
''Art. 67. –
1.
I membri del Parlamento rappresentano la Nazione ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato''».
5.35
MUSSINI, BIGNAMI, PEPE, CAMPANELLA, DE PIN
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 5. –
1.
L'articolo 67 della Costituzione è sostituito dal seguente:
''Art. 67. –
1.
Ogni membro del Parlamento rappresenta la Repubblica ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato''».
5.36
CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, LUCIDI
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 5. –
1.
L'articolo 67 della Costituzione è sostituito dal seguente:
''Art. 67. –
1.
Ogni membro del Parlamento rappresenta la Repubblica''».
5.37
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 67 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
le parole: ''Ogni membro'' sono sostituite dalle seguenti: ''I membri'';
b)
la parola: ''rappresenta'' è sostituita dalle seguenti: ''rappresentano collettivamente'';
c)
le parole: ''esercita le sue'' sono sostituite dalle seguenti: ''esercitano individualmente le loro''».
5.38
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 67 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
le parole: ''del Parlamento'' sono sostituite dalle seguenti: ''della Camera e del Senato'';
b)
le parole: ''rappresenta la Nazione ed'' sono soppresse''».
5.39
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 67 della Costituzione, le parole: ''Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue'' sono sostituite dalle seguenti: ''I membri del Parlamento rappresentano collettivamente la Nazione ed esercitano individualmente le loro''».
5.40
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 67 della Costituzione, le parole: ''Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue'' sono sostituite dalle seguenti: ''I membri del Parlamento rappresentano la Nazione ed esercitano le loro''».
5.41
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 67 della Costituzione, le parole: ''Ogni membro del Parlamento'' sono sostituite dalle seguenti: ''Ciascun deputato o senatore''».
5.42
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 67 della Costituzione, le parole: ''del Parlamento'' sono sostituite dalle seguenti: ''della Camera dei deputati e del Senato''».
5.43
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 67 della Costituzione, le parole: ''del Parlamento'' sono sostituite dalle seguenti: ''della Camera dei deputati''».
5.44
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 67 della Costituzione, dopo la parola: ''Parlamento'' sono inserite le seguenti: ''in seduta comune''».
5.45
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 67 della Costituzione, la parola: ''Parlamento'' è sostituita dalla seguente: "Senato"».
5.46
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 67 della Costituzione, le parole: ''rappresenta la'' sono sostituite dalle seguenti: ''è un rappresentante della''».
5.47
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 67 della Costituzione, le parole: ''rappresenta la Nazione ed'' sono soppresse».
5.48
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 67 della Costituzione, le parole: ''la Nazione'' sono sostituite dalle seguenti: ''il proprio partito o movimento politico''».
5.49
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 67 della Costituzione, le parole: ''la Nazione'' sono sostituite dalle seguenti: ''il collegio nel quale è stato eletto''».
5.50
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 67 della Costituzione, le parole: ''la Nazione'' sono sostituite dalle seguenti: ''il suo collegio elettorale''».
5.51
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 67 della Costituzione, le parole: ''la Nazione'' sono sostituite dalle seguenti: ''le istituzioni democratiche''».
5.52
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 67 della Costituzione, le parole: ''la Nazione'' sono sostituite dalle seguenti: ''il popolo italiano''».
5.53
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 67 della Costituzione, le parole: ''la Nazione'' sono sostituite dalle seguenti: ''il suo partito''».
5.54
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 67 della Costituzione, le parole: ''la Nazione'' sono sostituite dalle seguenti: ''i cittadini''».
5.55
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 67 della Costituzione, le parole: ''la Nazione'' sono sostituite dalle seguenti: ''il popolo''».
5.56
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 67 della Costituzione, le parole: ''la Nazione'' sono sostituite dalle seguenti: ''lo Stato''».
5.57
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 67 della Costituzione, la parola: ''Nazione'' è sostituita dalle seguenti: ''sovranità popolare''».
5.58
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 67 della Costituzione, la parola: ''Nazione'' è sostituita dalle seguenti: ''volontà popolare''».
5.59
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 67 della Costituzione, la parola: ''Nazione'' è sostituita dalle seguenti: ''volontà generale''».
5.60
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 67 della Costituzione, le parole: ''ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato'' sono soppresse».
5.61
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 67 della Costituzione, le parole: ''ed esercita le sue funzioni senza vincolo di'' sono sostituite dalle seguenti: ''per l'intera durata del suo''».
5.62
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 67 della Costituzione, le parole: ''ed esercita le sue funzioni'' sono soppresse».
5.63
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 67 della Costituzione, le parole: ''senza vincolo di mandato'' sono soppresse».
5.64
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 67 della Costituzione, le parole: ''senza vincolo di mandato'' sono sostituite dalle seguenti: ''per non più di due mandati consecutivi''».
5.65
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 67 della Costituzione, le parole: ''senza vincolo di mandato'' sono sostituite dalle seguenti: ''dal giorno della prima riunione delle nuove Camere''».
5.66
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 67 della Costituzione, le parole: ''senza vincolo di mandato'' sono sostituite dalle seguenti: ''dal giorno dell'elezione o della nomina''».
5.67
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 67 della Costituzione, le parole: ''senza vincolo di mandato'' sono sostituite dalle seguenti: ''con dignità ed onore''».
5.68
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, sostituire il capoverso
«Art. 67»
con il seguente:
«Art. 67. – Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.
I membri del Parlamento possono essere soggetti a revoca. Trascorso un anno del loro mandato, un numero di elettori pari ad almeno il 12 per cento degli aventi diritto al voto del collegio elettorale di pertinenza o almeno all'1 per cento dell'intero corpo elettorale nazionale, può presentare una richiesta di votazione popolare di revoca del mandato. Quando la maggioranza dei votanti si esprime a favore della revoca, il mandato del parlamentare è considerato revocato e deve essere intrapresa un'azione immediata per ricoprire la posizione vacante, con le modalità previste dalla legge».
5.69
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, sostituire il capoverso
: «Art. 67»
con il seguente:
«Art. 67. – I membri del Parlamento rappresentano collettivamente la Nazione ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato».
5.70
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 1, sostituire il capoverso
«Art. 67»,
con il seguente:
«Art. 67. – I membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica rappresentano la Nazione ed esercitano le Loro funzioni senza vincolo di mandato».
5.71
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 1, sostituire il capoverso
«Art. 67»,
con il seguente:
«Art. 67. – I membri di Camera e Senato rappresentano la Nazione ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato»
5.72
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 1, sostituire il capoverso
«Art. 67»,
con il seguente:
«Art. 67. – I membri del Parlamento rappresentano la Nazione ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato».
5.73
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 1, sostituire il capoverso
«Art. 67»,
con il seguente:
«Art. 67. – «Ogni componente del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato».
5.74
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 1, alinea
«Art. 67»
, sostituire le parole:
«I membri del Parlamento esercitano le loro»
con le seguenti
: «Ciascun membro del Parlamento rappresenta la nazione ed esercita le sue».
5.75
CENTINAIO, BISINELLA
Al capoverso
«Art. 67»
, al comma 1, sostituire le parole:
«I membri del Parlamento esercitano le loro»,
con le seguenti
: «Ogni deputato e ogni senatore esercita le sue».
5.76
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 1, capoverso
«Art. 67»,
dopo le parole
: «1 membri del Parlamento»
inserire le seguenti
: «rappresentano la Nazione ed».
5.77
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso
: «Art. 67»
, sostituire le parole:
«del Parlamento»
con le seguenti:
«della Camera dei deputati e del Senato».
5.78
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso
: «Art. 67»
, sostituire le parole:
«del Parlamento»
con le seguenti:
«della Camera dei deputati».
5.79
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso
: «Art. 67»
sostituire le parole:
«del Parlamento»
con le seguenti
: «delle Camere».
5.80
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso
: «Art. 67»
, sostituire la parola:
«Parlamento»
con la seguente
: «Senato».
5.81
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso
«Art. 67»
, dopo la parola:
«Parlamento»
, inserire le seguenti:
«possono essere eletti per non più di tre mandati consecutivi ed».
5.82
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso
«Art. 67»
, dopo la parola:
«Parlamento»
, inserire le seguenti:
«possono essere eletti per non più di due mandati consecutivi ed».
5.83
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso
«Art. 67»
, dopo la parola:
«Parlamento»
, inserire le seguenti:
«rappresentano i collegi elettorali nei quali sono stati eletti ed».
5.84
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso
«Art. 67»
, dopo la parola:
«Parlamento»
, inserire le seguenti:
«rappresentano i rispettivi collegi elettorali ed».
5.85
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso
«Art. 67»
, dopo la parola:
«Parlamento»
, inserire le seguenti:
«rappresentano gli elettori dei rispettivi collegi ed».
5.86
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso
«Art. 67»
, dopo la parola:
«Parlamento»
, inserire le seguenti:
«rappresentano collettivamente la Nazione ed».
5.87
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso
«Art. 67»
, dopo la parola:
«Parlamento»
, inserire le seguenti:
«rappresentano la sovranità popolare ed».
5.88
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso
«Art. 67»
, dopo la parola:
«Parlamento»
, inserire le seguenti:
«rappresentano la volontà popolare ed».
5.89
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso
«Art. 67»
, dopo la parola:
«Parlamento»
, inserire le seguenti:
«rappresentano la Nazione ed».
5.90
MUSSINI, BIGNAMI, PEPE, BATTISTA, CAMPANELLA, DE PIN
Al comrna 1, capoverso
«Art. 67»
, dopo la parola:
«Parlamento»
aggiungere le seguenti:
«rappresentano la nazione ed».
5.91
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso
«Art. 67»
, dopo la parola:
«Parlamento»
, inserire le seguenti:
«rappresentano i cittadini ed».
5.92
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso
«Art. 67»
, dopo la parola:
«Parlamento»
, inserire le seguenti:
«rappresentano il popolo ed».
5.93
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso
«Art. 67»
, sostituire le parole:
«esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato»
con le seguenti:
«possono decadere dal mandato a seguito di sentenza penale di condanna passata in giudicata, secondo le procedure previste da apposita legge costituzionale».
5.94
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso
«Art. 67»,
sostituire le parole:
«esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato»
con le seguenti:
«possono essere revocati dagli elettori del collegio nel quale sono stati eletti, secondo le procedure previste da apposita legge costituzionale».
5.95
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso
«Art. 67»,
sostituire le parole:
«esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato»
con le seguenti:
«possono essere destituiti dalla Corte costituzionale, secondo le procedure previste da apposita legge costituzionale».
5.96
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso
«Art. 67»,
sostituire le parole:
«esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato»
con le seguenti:
«godono dei diritti e delle prerogative inerenti alla funzione dal giorno della prima riunione delle nuove Camere».
5.97
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso
«Art. 67»,
sostituire le parole:
«esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato»
con le seguenti:
«godono dei diritti e delle prerogative inerenti alla funzione dal momento della proclamazione».
5.98
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso
«Art. 61»,
sostituire le parole:
«esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato»
con le seguenti:
«godono dei diritti e delle prerogative inerenti alla funzione dal momento dell'elezione».
5.99
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso
«Art. 67»,
sostituire le parole:
«esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato»
con le seguenti:
«non possono essere eletti per più di tre mandati consecutivi».
5.100
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso
«Art. 67»,
sostituire le parole:
«esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato»
con le seguenti:
«non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi».
5.101
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso
«Art. 67»,
sostituire le parole:
«esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato»
con le seguenti:
«rappresentano gli elettori dei rispettivi collegi».
5.102
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso
«Art. 67»,
sostituire le parole:
«esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato»
con le seguenti:
«rappresentano collettivamente la Nazione».
5.103
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso
«Art. 67», sostituire le parole: «esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato»
con le seguenti:
«rappresentano i collegi nei quali sono stati eletti».
5.104
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso
«Art. 67»,
sostituire le parole:
«esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato»
con le seguenti:
«rappresentano i rispettivi collegi».
5.105
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso
«Art. 67»,
sostituire le parole:
«esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato»
con le seguenti:
«rappresentano la Nazione».
5.106
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso
«Art. 67»,
sostituire le parole:
«esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato»
con le seguenti:
«rappresentano i cittadini».
5.107
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso:
«Art. 67»
, sostituire le parole:
«esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato»
con le seguenti:
«rappresentano il popolo».
5.108
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso
«Art. 67»
, sostituire la parola:
«esercitano»
con le seguenti:
«possono esercitare».
5.109
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso
«Art. 67»
, sostituire le parole:
«le loro funzioni senza vincolo di mandato»
con le seguenti:
«i diritti e le prerogative inerenti alla carica dal giorno dell'elezione, della proclamazione o della nomina».
5.110
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso
«Art. 67»
, sostituire le parole:
«le loro funzioni senza vincolo di mandato»
con le seguenti:
«i diritti e le prerogative inerenti alla carica dal giorno della prima riunione delle nuove Camere».
5.111
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso
«Art. 67»
, sostituire la parola:
«funzioni»
con la seguente:
«prerogative».
5.112
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso
«Art. 67»
, sopprimere le parole:
«senza vincolo di mandato».
5.113
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sopprimere le seguenti parole:
«senza vincolo di mandato».
5.114
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1 capoverso
«Art. 67»
sostituire le parole:
«senza vincolo di»
con le seguenti:
«fino alla conclusione del».
5.115
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso
«Art. 67»
, sostituire le parole:
«senza vincolo di»
con le seguenti:
«per l'intera durata del».
5.116
CENTINAIO, BISINELLA
Al capoverso
«Art 67»
sostituire le parole:
«senza vincolo»
con le seguenti:
«con vincolo di mandato».
5.117
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso
«Art. 67»
, sostituire la parola:
«senza»
con la seguente:
«con».
5.118
CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MANGILI, MARTELLI, SERRA, LUCIDI
Al comma 1, capoverso
«Art. 67»
, sostituire la parola:
«senza»
con la seguente:
«con».
5.119
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 1, capoverso
«Art. 67»
, aggiungere in fine le seguenti parole:
«e decade automaticamente se ogni sei mesi non partecipa almeno al settantacinque per cento dei lavori parlamentari di Commissione e di Assemblea».
5.120
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 1, capoverso
«Art. 67»,
aggiungere, in fine, il seguente periodo
: «e decade automaticamente se ogni sei mesi non partecipa almeno al settanta per cento dei lavori parlamentari di Commissione e di Assemblea».
5.121
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 1, capoverso
«Art. 67»,
aggiungere, in fine, il seguente periodo
: «e decade automaticamente se ogni sei mesi non partecipa almeno al sessantacinque per cento dei lavori parlamentari di Commissione e di Assemblea».
5.122
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 1, capoverso
«Art. 67»,
aggiungere, in fine, il seguente periodo
: «e decade automaticamente se ogni sei mesi non partecipa almeno al sessanta per cento dei lavori parlamentari di Commissione e di Assemblea».
5.123
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 1, capoverso
«Art. 67»,
aggiungere, in fine, il seguente periodo
: «e decade automaticamente se ogni sei mesi non partecipa almeno al cinquantacinque per cento dei lavori parlamentari di Commissione e di Assemblea».
5.124
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 1, capoverso
«Art. 67»,
aggiungere, in fine, il seguente periodo
: «e decade automaticamente se ogni sei mesi non partecipa almeno al cinquanta per cento dei lavori parlamentari di Commissione e di Assemblea».
5.125
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 1, capoverso
«Art. 67»,
aggiungere, in fine, il seguente periodo
: «e decade automaticamente se ogni sei mesi non partecipa almeno al quarantacinque per cento dei lavori parlamentari di Commissione e di Assemblea».
5.126
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 1, capoverso
«Art. 67»,
aggiungere, in fine, il seguente periodo
: «e decade automaticamente se ogni sei mesi non partecipa almeno al quaranta per cento dei lavori parlamentari di Commissione e di Assemblea».
5.127
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso
«Art. 67»,
aggiungere, in fine il seguente comma:
«I membri del Parlamento possono essere soggetti a revoca. Trascorso un anno del loro mandato, un numero di elettori pari ad almeno il 12 per cento degli aventi diritto al voto del collegio elettorale di pertinenza o almeno all'1 per cento dell'intero corpo elettorale nazionale, può presentare una richiesta di votazione popolare di revoca del mandato. Quando la maggioranza dei votanti si esprime a favore della revoca, il mandato del parlamentare è considerato revocato e deve essere intrapresa un'azione immediata per ricoprire la posizione vacante, con le modalità previste dalla legge».
5.128
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso
«Art. 67»,
aggiungere, in fine il seguente comma:
«Un decimo degli elettori di un collegio può presentare all'Ufficio elettorale circoscrizionale una proposta di revoca del mandato del deputato o del senatore eletto nel collegio. Se la proposta è approvata dalla maggioranza degli elettori del collegio, il deputato o senatore è dichiarato revocato dal mandato e, entro dieci giorni, sono indette le elezioni suppletive nel collegio per l'individuazione del subentrante».
5.129
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso
«Art. 67»,
aggiungere, in fine, il seguente periodo
: «I regolamenti delle Camere assicurano a ciascun parlamentare il diritto di esprimere opinioni e voti in dissenso rispetto al proprio gruppo parlamentare».
5.130
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso
«Art. 67»,
aggiungere, in fine, il seguente periodo
: «Non possono esercitare, per la durata del mandato, alcuna attività lavorativa o professione; se lavoratori dipendenti, sono collocati in aspettativa».
5.131
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso
«Art. 67»,
aggiungere, in fine, il seguente periodo
: «Possono decadere dal mandato, essere revocati o essere destituiti nei soli casi previsti dalla legge costituzionale».
5.132
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso
«Art. 67»,
aggiungere, in fine, il seguente periodo
: «Il mandato parlamentare è incompatibile con l'esercizio di una professione o attività lavorativa».
5.133
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso
«Art. 67»,
aggiungere, in fine, il seguente periodo
: «Non possono essere eletti per più di tre mandati consecutivi».
5.134
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso
«Art. 67»,
aggiungere, in fine, il seguente periodo
: «Non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi».
Art. 6
6.1
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sopprimere gli articoli 6 e 7.
6.2
VERDUCCI, MATURANI, PAGLIARI, PADUA, LEPRI, DI GIORGI, MIRABELLI, CANTINI, SCALIA, FAVERO, CIRINNÀ, PEZZOPANE, RUSSO, GOTOR, LO MORO, MIGLIAVACCA, BORIOLI, BROGLIA, CUCCA, STEFANO ESPOSITO, FEDELI, FILIPPIN, FORNARO, RITA GHEDINI, GUERRA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, MANASSERO, PEGORER, SANGALLI, SONEGO, SPILABOTTE, TOMASELLI, ZANONI, FABBRI, FISSORE, FILIPPI, VACCARI, CALEO, ELENA FERRARA, SOLLO, CARDINALI, CAPACCHIONE, SANTINI, TRONTI
Sopprimere l'articolo.
6.3
PAOLO ROMANI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN, GALIMBERTI
Sopprimere l'articolo.
6.4
MINZOLINI
Sopprimere l'articolo.
6.5
FATTORI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MANGILI, MARTELLI, SERRA
Sopprimere l'articolo.
6.6
CALIENDO
Sopprimere l'articolo.
6.7
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Sopprimere l'articolo.
6.8
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sopprimere l'articolo.
6.9
ORELLANA, CAMPANELLA, BATTISTA, BOCCHINO, DE PIN, BIGNAMI, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, GAMBARO, MUSSINI
Sopprimere l'articolo.
6.10
BENCINI, CAMPANELLA
Sopprimere l'articolo.
6.11
CENTINAIO, BISINELLA
Sopprimere l'articolo.
6.12
ZELLER, PALERMO, BERGER, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA
Sopprimere l'articolo.
6.13
MARAN, SUSTA
Sopprimere l'articolo.
6.14
MARIO MAURO
Sopprimere l'articolo.
6.15
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 6. -
(Abrogazione degli articoli 68 e 69 della Costituzione). – 1.
Gli articoli 68 e 69 della Costituzione sono abrogati».
6.16
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 6. -
(Abrogazione dell'articolo 68 della Costituzione). – 1.
L'articolo 68 della Costituzione è abrogato».
6.17
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 6. -
(Modificazioni all'articolo 68 della Costituzione). – 1.
Il primo e il terzo comma dell'articolo 68 della Costituzione sono abrogati».
6.18
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 6. -
(Modificazioni all'articolo 68 della Costituzione). – 1.
Il secondo e il terzo comma dell'articolo 68 della Costituzione sono abrogati».
6.19
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 6. -
(Modificazioni all'articolo 68 della Costituzione). – 1.
Il primo comma dell'articolo 68 della Costituzione è abrogato».
6.20
BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 6. -
(Prerogative dei parlamentari). – 1.
L'articolo 68 della Costituzione è sostituito dal seguente:
''Art. 68. – I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.
Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, a misure restrittive della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza.
Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza.
L'autorità giudiziaria quando, al termine delle indagini preliminari, ritenga di esercitare l'azione penale nei confronti di un membro del Parlamento, ne dà immediata comunicazione alla Camera di appartenenza, trasmettendo gli atti del procedimento. Entro il termine perentorio di novanta giorni dalla comunicazione, nel corso dei quali il procedimento è sospeso, la Camera decide se disporre, a garanzia della libertà della funzione parlamentare, la sospensione del procedimento per la durata del mandato''».
6.21
BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 6. -
(Prerogative dei parlamentari). – 1.
L'articolo 68 della Costituzione è sostituito dal seguente:
''Art. 68. – I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.
Senza autorizzazione della Camera di appartenenza, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza.
Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza''».
6.22
BISINELLA
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 6. –
1.
L'articolo 68 della Costituzione è sostituito dal seguente:
''Art. 68. – I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.
Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza.
Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza''».
6.23
BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 6. -
(Prerogative dei parlamentari). – 1.
L'articolo 68 della Costituzione è sostituito dal seguente:
''Art. 68. – Un membro del Parlamento non può essere inalcun momento perseguito a motivo delle azioni intraprese, dei voti espressi o delle opinioni manifestate nell'esercizio del mandato, né può essere chiamato a renderne altrimenti conto in sede extragiudiziale.
Su ricbiesta di un membro del Parlamento, la Camera di appartenenza decide se un'opinione sia stata espressa nell'esercizio del mandato.
Qualsiasi limitazione della libertà personale di un membro del Parlamento è ammessa solo su autorizzazione della Camera di appartenenza, salvo che in caso di arresto in flagranza.
Il sequestro di documenti scritti o di materiale su supporto elettronico di proprietà di un membro del Parlamento, la perquisizione della sua persona, del suo ufficio o della sua abitazione, nonché il controllo della sua corrispondenza o delle sue telefonate possono essere disposti solo su autorizzazione della Camera di appartenenza.
Un'indagine o un procedimento penale nei confronti di un membro del Parlamento deve essere sospeso qualora la Camera di appartenenza lo richieda.
L'autorizzazione di cui al quarto comma può essere richiesta soltanto dall'autorità giudiziaria procedente.
L'autorizzazione di cui al quarto comma e la sospensione di cui al quinto comma possono essere subordinate a condizioni ovvero essere temporanee o parziali.
Ciascuna Camera adotta nel proprio regolamento disposizioni per l'attuazione del presente articolo''».
6.24
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 6. –
(Immunità parlamentari). – 1.
L'articolo 68 della Costituzione è sostituito dal seguente:
''Art. 68. – Un membro del Parlamento non può essere in alcun momento perseguito a motivo delle azioni intraprese, dei voti espressi o delle opinioni manifestate nell'esercizio del mandato, né può essere chiamato a renderne altrimenti conto in sede extragiudiziale.
Su richiesta di un membro del Parlamento, la Camera di appartenenza decide se un'opinione sia stata espressa nell'esercizio del mandato.
Qualsiasi limitazione della libertà personale di un membro del Parlamento è ammessa solo su autorizzazione della Camera di appartenenza, salvo che in caso di arresto in flagranza.
Il sequestro di documenti scritti o di materiale su supporto elettronico di proprietà di un membro del Parlamento, la perquisizione della sua persona, del suo ufficio o della sua abitazione, nonché il controllo della sua corrispondenza o delle sue telefonate possono essere disposti solo su autorizzazione della Camera di appartenenza. Un'indagine o un procedimento penale nei confronti di un membro del Parlamento deve essere sospeso qualora la Camera di appartenenza lo richieda.
L'autorizzazione di cui al quarto comma può essere richiesta soltanto dall'autorità giudiziaria procedente.
L'autorizzazione di cui al quarto comma e la sospensione di cui al quinto comma possono essere subordinate a condizioni ovvero essere temporanee o parziali. Ciascuna Camera adotta nel proprio regolamento disposizioni per l'attuazione del presente articolo''».
6.25
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 6. –
(Rinvio a giudizio di un membro del Parlamento). – 1.
All'articolo 68 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma: ''Il membro del Parlamento rinviato a giudizio in un processo penale, con esclusione dei senatori a vita e dei casi di flagranza di reato, può chiedere che sia deliberata dalla Camera alla quale appartiene, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, la sospensione dell'azione penale nei suoi soli confronti per l'intera durata della legislatura, salvi i termini di prescrizione. La deliberazione di sospensione determina l'incandidabilità al Parlamento fino al termine del processo''».
6.26
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 6. –
(Immunità parlamentari). – 1.
L'articolo 68 della Costituzione è sostituito dal seguente:
''Art. 68. – Un membro del Parlamento non può essere in alcun momento perseguito a motivo delle azioni intraprese, dei voti espressi o delle opinioni manifestate nell'esercizio del mandato, né può essere chiamato a renderne altrimenti conto in sede extragiudiziale.
Su richiesta di un membro del Parlamento, la Camera di appartenenza decide se un'opinione sia stata espressa nell'esercizio del mandato.
Qualsiasi limitazione della libertà personale di un membro del Parlamento è ammessa solo su autorizzazione della Camera di appartenenza, salvo che in caso di arresto in flagranza.
Il sequestro di documenti scritti o di materiale su supporto elettronico di proprietà di un membro del Parlamento, la perquisizione della sua persona, del suo ufficio o della sua abitazione, nonché il controllo della sua corrispondenza o delle sue telefonate possono essere disposti solo su autorizzazione della Camera di appartenenza. Un'indagine o un procedimento penale nei confronti di un membro del Parlamento deve essere sospeso qualora la Camera di appartenenza lo richieda.
L'autorizzazione di cui al quarto comma può essere richiesta soltanto dall'autorità giudiziaria procedente.
L'autorizzazione di cui al quarto comma e la sospensione di cui al quinto comma possono essere subordinate a condizioni ovvero essere temporanee o parziali.
Ciascuna Camera adotta nel proprio regolamento disposizioni per l'attuazione del presente articolo''».
6.27
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 6. –
(Immunità parlamentari). – 1.
L'articolo 68 della Costituzione è sostituito dal seguente:
''Art. 68. – I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.
Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza.
Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza.
Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione, la Camera di appartenenza può negare, con decisione assunta a maggioranza dei due terzi dei componenti, l'autorizzazione all'adozione dei provvedimenti citati. Decorso tale termine, l'autorizzazione si intende concessa''».
6.28
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 6. –
(Immunità parlamentari). – 1.
L'articolo 68 della Costituzione è sostituito dal seguente:
''Art. 68. – I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.
Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, a misure restrittive della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di un sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza. Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza. L'autorità giudiziaria quando, al termine delle indagini preliminari, ritenga di esercitare l'azione penale nei confronti di un membro del Parlamento, ne dà immediata comunicazione alla Camera di appartenenza, trasmettendo gli atti del procedimento. Entro il termine perentorio di novanta giorni dalla comunicazione, nel corso dei quali il procedimento è sospeso, la Camera decide se disporre, a garanzia della libertà della funzione parlamentare, la sospensione del procedimento per la durata del mandato''».
6.29
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 6. –
(Immunità parlamentari). – 1.
L'articolo 68 della Costituzione è sostituito dal seguente:
''Art. 68. – I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.
Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile dì condanna, ovvero se sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza.
Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza.
Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione, la Camera di appartenenza può negare, con decisione assunta a maggioranza dei due terzi dei componenti, l'autorizzazione all'adozione dei provvedimenti citati. Decorso tale termine, l'autorizzazione si intende concessa''».
6.30
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 6. –
(Immunità parlamentari). – 1.
L'articolo 68 della Costituzione è sostituito dal seguente:
''Art. 68. – I membri del Parlamento, anche dopo la conclusione del mandato, non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni''».
6.31
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 6. –
(Immunità parlamentari). – 1.
L'articolo 68 della Costituzione è sostituito dal seguente:
''Art. 68. – Nessun membro del Parlamento può essere chiamato a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle sue funzioni''».
6.32
RUTA
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 6. –
1.
All'articolo 68, secondo comma, della Costituzione, le parole: «alla quale appartiene» sono soppresse.
6.33
CENTINAIO, BISINELLA
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 6. –
(Promulgazione delle leggi). – 1.
Il secondo comma dell'articolo 73 della Costituzione è sostituito dal seguente:
''Se la Camera competente o, per i disegni di legge previsti dal primo comma dell'articolo 70, entrambe le Camere, ne dichiarano l'urgenza a maggioranza assoluta dei componenti, la legge è promulgata nel termine da esse stabilito''».
6.34
CENTINAIO, BISINELLA
Sopprimere il comma 1.
6.35
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. L'articolo 68 della Costituzione è abrogato».
6.36
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 68 della Costituzione, il primo e il terzo comma sono abrogati».
6.37
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 68 della Costituzione, il primo comma è abrogato».
6.38
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 68 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:
''1. Nessun membro del Parlamento può essere chiamato a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle sue funzioni''».
6.39
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 68 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:
''1. Le opinioni espresse e i voti dati da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni sono insindacabili''».
6.40
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 68 della Costituzione, al primo comma, dopo le parole: ''del Parlamento'', sono inserite le seguenti: ''anche dopo la conclusione del mandato,''».
6.41
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 68 della Costituzione, al primo comma, dopo le parole: ''del Parlamento'', sono inserite le seguenti: ''anche se cessati dal mandato,''».
6.42
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 68 della Costituzione, al primo comma, dopo le parole: ''essere chiamati'', sono inserite le seguenti: ''in alcun caso''».
6.43
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 68 della Costituzione, al primo comma, dopo le parole: ''essere chiamati'', sono inserite le seguenti: ''dall'autorità giudiziaria''».
6.44
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 68 della Costituzione, al primo comma, dopo le parole: ''a rispondere'', sono inserite le seguenti: ''delle iniziative intraprese,''».
6.45
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 68 della Costituzione, al primo comma, dopo le parole: ''a rispondere'', sono inserite le seguenti: ''degli atti presentati,''».
6.46
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 68 della Costituzione, al primo comma, le parole: ''delle opinioni espresse e'' sono soppresse».
6.47
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 68 della Costituzione, al primo comma, le parole: ''e dei voti dati'' sono soppresse».
6.48
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 68 della Costituzione, il secondo e il terzo comma sono abrogati».
6.49
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 68 della Costituzione, il secondo e il terzo comma sono sostituiti dal seguente:
''2. Un membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, solo previa autorizzazione della Camera alla quale appartiene».
6.50
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 68 della Costituzione, il secondo e il terzo comma sono sostituiti dal seguente:
''I membri del Parlamento possono essere sottoposti a perquisizione personale o domiciliare''».
6.51
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 68 della Costituzione, il secondo e il terzo comma sono sostituiti dal seguente:
''I membri del Parlamento possono essere arrestati o altrimenti privati della libertà personale o mantenuti in detenzione''».
6.52
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 68 della Costituzione, il secondo e il terzo comma sono sostituiti dal seguente:
''I membri del Parlamento possono essere sottoposti ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza''».
6.53
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 68 della Costituzione, il secondo e il terzo comma sono sostituiti dal seguente:
''Un membro del Parlamento può essere sottoposto ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza, solo previa autorizzazione della Camera alla quale appartiene''».
6.54
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 68 della Costituzione, il secondo e il terzo comma sono sostituiti dal seguente:
''Un membro del Parlamento può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale o mantenuto in detenzione solo con l'autorizzazione della Camera cui appartiene, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, o se sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza''».
6.55
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 68 della Costituzione, secondo comma, le parole: ''Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene,'' sono soppresse».
6.56
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 68 della Costituzione, secondo comma, le parole: ''della Camera alla quale appartiene'' sono sostituite dalle seguenti: ''della Corte costituzionale''».
6.57
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 68 della Costituzione, secondo comma, le parole: ''membro del Parlamento'' sono sostituite dalla seguente: ''senatore''».
6.58
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 68 della Costituzione, secondo comma, le parole: ''membro del Parlamento'' sono sostituite dalla seguente: ''deputato''».
6.59
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 68 della Costituzione, secondo comma, le parole: ''Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene,'' sono soppresse».
6.60
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 68 della Costituzione, secondo comma, le parole: ''della Camera alla quale appartiene'' sono sostituite dalle seguenti: ''della Corte costituzionale''».
6.61
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 68 della Costituzione, secondo comma, le parole: ''della Camera alla quale appartiene'' sono sostituite dalle seguenti: ''del Senato''».
6.62
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 68 della Costituzione, secondo comma, le parole: ''della Camera alla quale appartiene'' sono sostituite dalle seguenti: ''del Parlamento in seduta comune''».
6.63
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 68 della Costituzione, secondo comma, le parole: ''alla quale appartiene'' sono sostituite dalle seguenti: ''dei deputati''».
6.64
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 68 della Costituzione, secondo comma, le parole: ''membro del Parlamento'' sono sostituite dalla seguente: ''senatore''».
6.65
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 68 della Costituzione, secondo comma, le parole: ''membro del Parlamento'' sono sostituite dalla seguente: ''deputato''».
6.66
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 68 della Costituzione, secondo comma, le parole: ''sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere'' sono soppresse».
6.67
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 68 della Costituzione, secondo comma, le parole: ''personale o domiciliare'' sono soppresse».
6.68
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 68 della Costituzione, secondo comma, le parole: ''personale o'' sono soppresse».
6.69
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 68 della Costituzione, secondo comma, le parole: ''o domiciliare'' sono soppresse».
6.70
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 68 della Costituzione, secondo comma, le parole da: '', né può essere'' fino alla fine del terzo comma sono soppresse».
6.71
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 68 della Costituzione, secondo comma, le parole da: '', né può essere'' fino alla fine del secondo comma sono soppresse».
6.72
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 68 della Costituzione, secondo comma, le parole: ''arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o'' sono soppresse».
6.73
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 68 della Costituzione, secondo comma, le parole: ''arrestato o altrimenti'' sono soppresse».
6.74
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 68 della Costituzione, secondo comma, le parole: ''o altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto in detenzione,'' sono soppresse».
6.75
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 68 della Costituzione, secondo comma, le parole: ''o altrimenti privato della libertà personale,'' sono soppresse».
6.76
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 68 della Costituzione, secondo comma, le parole '',o mantenuto in detenzione,'' sono soppresse».
6.77
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 68 della Costituzione, secondo comma, le parole da: '', salvo che'' fino alla fine del terzo comma sono soppresse».
6.78
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 68 della Costituzione, secondo comma, le parole da: '', salvo che'' fino alla fine del secondo comma sono soppresse».
6.79
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 68 della Costituzione, secondo comma, la parola: ''irrevocabile'' è soppressa».
6.80
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 68 della Costituzione, secondo comma, le parole: ''irrevocabile di condanna'' sono sostituite dalle seguenti: ''penale di condanna passata in giudicato''».
6.81
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 68 della Costituzione, secondo comma, le parole: ''di condanna'' sono soppresse».
6.82
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 68 della Costituzione, secondo comma, la parole da: '', ovvero se sia colto'' fino alla fine del terzo comma sono soppresse».
6.83
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma l con il seguente:
«1. All'articolo 68 della Costituzione, secondo comma, le parole da: '', ovvero se sia'' fino alla fine del terzo comma sono soppresse».
6.84
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 68 della Costituzione, secondo comma, le parole da: '', ovvero se sia colto'' fino alla fine del secondo comma sono soppresse».
6.85
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 68 della Costituzione, secondo comma, le parole da: '', ovvero se sia'' fino alla fine del secondo comma sono soppresse».
6.86
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 68 della Costituzione, secondo comma, le parole da: ''nell'atto'' fino alla fine del terzo comma sono sostituite dalle seguenti: ''in flagranza''».
6.87
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 68 della Costituzione, secondo comma, le parole da: ''nell'atto'' fino alla fine del terzo comma sono sostituite dalle seguenti: ''in flagranza di reato''».
6.88
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 68 della Costituzione, secondo comma, le parole da: ''nell'atto'' fino alla fine del secondo comma sono sostituite dalle seguenti: ''in flagranza''».
6.89
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 68 della Costituzione, secondo comma, le parole da: ''nell'atto'' fino alla fine del secondo comma sono sostituite dalle seguenti: ''in flagranza di reato''».
6.90
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 68 della Costituzione, secondo comma, le parole da: ''per il quale'' fino alla fine del terzo comma sono soppresse».
6.91
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 68 della Costituzione, secondo comma, le parole da: ''per il quale'' fino alla fine del secondo comma sono soppresse».
6.92
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 68 della Costituzione, secondo comma, le parole da: ''obbligatorio'' fino alla fine del terzo comma sono soppresse».
6.93
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 68 della Costituzione, secondo comma, le parole da: ''obbligatorio'' fino alla fine del secondo comma sono soppresse».
6.94
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 68 della Costituzione, secondo comma, le parole da: ''in flagranza'' fino alla fine del terzo comma sono soppresse».
6.95
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 68 della Costituzione, secondo comma, le parole da: ''in flagranza'' fino alla fine del secondo comma sono soppresse».
6.96
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 68 della Costituzione, il terzo comma è abrogato».
6.97
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 68 della Costituzione, terzo comma, dopo la parola: ''autorizzazione'', è inserita la seguente: ''non''».
6.98
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 68 della Costituzione, terzo comma, dopo la parola: «autorizzazione», sono inserite le seguenti: «della Corte costituzionale''».
6.99
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 68 della Costituzione, terzo comma, dopo la parola: ''autorizzazione'', sono inserite le seguenti: ''del Senato''».
6.100
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 68 della Costituzione, terzo comma, dopo la parola: ''autorizzazione'', sono inserite le seguenti: ''del Parlamento in seduta comune''».
6.101
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 68 della Costituzione, terzo comma, dopo la parola: ''autorizzazione'', sono inserite le seguenti: ''della Camera dei deputati''».
6.102
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 68 della Costituzione, terzo comma, dopo la parola: ''autorizzazione'', sono inserite le seguenti: ''della Camera cui appartengono''».
6.103
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 68 della Costituzione, terzo comma, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) dopo la parola: ''autorizzazione'' sono inserite le seguenti: ''della Camera cui appartiene»;
2) le parole: ''i membri'' sono sostituite dalle seguenti: ''un membro''».
6.104
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 68 della Costituzione, terzo comma, le parole: ''ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e'' sono soppresse».
6.105
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 68 della Costituzione, terzo comma, le parole: '', in qualsiasi forma,'' sono soppresse».
6.106
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 68 della Costituzione, terzo comma, le parole: ''conversazioni o'' sono soppresse».
6.107
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 68 della Costituzione, terzo comma, le parole: ''o comunicazioni'' sono soppresse».
6.108
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 68 della Costituzione, terzo comma, le parole: ''e a sequestro di corrispondenza'' sono soppresse».
6.109
CHITI, DE PETRIS, MIGLIAVACCA, CAMPANELLA, ALBANO, ANITORI, BAROZZINO, BATTISTA, BENCINI, BOCCHINO, BROGLIA, BUEMI, CASALETTO, CASSON, CERVELLINI, CORSINI, CUCCA, D'ADDA, DE CRISTOFARO, DE PIN, DIRINDIN, GAMBARO, FORNARO, GATTI, GIACOBBE, LO GIUDICE, MICHELONI, MINEO, MUCCHETTI, ORELLANA, PETRAGLIA, MAURIZIO ROMANI, RICCHIUTI, SILVESTRO, STEFANO, TOCCI, TURANO, URAS
Sopprimere le lettere
a)
e
b).
Al comma 1, dopo la lettera
b),
inserire la seguente:
«
b-
bis) dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:
''Contro il diniego della autorizzazione è ammesso ricorso alla Corte Costituzionale, che decide sulla richiesta secondo le modalità stabilite dalla legge''».
6.110
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, sopprimere la lettera
a).
6.111
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 1, sopprimere la lettera
a).
6.112
MUSSINI, BIGNAMI, PEPE, CAMPANELLA, DE PIN
Al comma 1, sopprimere la lettera
a).
6.113
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1, sopprimere la lettera
a).
6.114
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1, alla lettera
a)
premettere la seguente:
«
0a)
il primo comma è sostituito dal seguente:
''Un membro del Parlamento non può essere in alcun momento perseguito a motivo delle azioni intraprese, dei voti espressi o delle opinioni manifestate nell'esercizio del proprio mandato, nè può essere chiamato a renderne altrimenti conto in sede extragiudiziale''».
6.115
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1, alla lettera
a)
premettere la seguente:
«
0a)
il primo comma è sostituito dal seguente:
''Un membro della Camera dei deputati non può essere in alcun momento perseguito a motivo delle azioni intraprese, dei voti espressi o delle opinioni manifestate nell'esercizio del proprio mandato, nè può essere chiamato a renderne altrimenti conto in sede extragiudiziale''».
6.116
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1, alla lettera
a)
premettere la seguente:
«
0a)
dopo il primo comma è inserito il seguente:
''Su richiesta di un membro del Parlamento, la Camera di appartenenza decide se un'opinione sia stata espressa nell'esercizio del mandato''».
6.117
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1 alla lettera
a)
premettere la seguente:
«
0a)
dopo il primo comma è inserito il seguente:
''Su richiesta di un membro della Camera dei deputati la Camera dei deputati decide se un'opinione sia stata espressa nell'esercizio del mandato''».
6.118
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1, alla lettera
a)
premettere la seguente
«
0a)
dopo il primo comma è inserito il seguente:
''Qualsiasi limitazione della libertà personale di un membro del Parlamento è ammessa solo su autorizzazione della Camera di appartenenza, salvo in caso di arresto in flagranza''».
6.119
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1, alla lettera
a)
premettere la seguente:
«
0a)
dopo il primo comma è inserito il seguente:
''Qualsiasi limitazione della libertà personale di un deputato è ammessa solo su autorizzazione della Camera dei deputati, salvo in caso di arresto in flagranza''».
6.120
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, sostituire le lettere
a)
e
b)
con le seguenti:
«
a)
il primo comma è abrogato;
b)
il terzo comma è abrogato».
6.121
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, sostituire le lettere
a)
e
b)
con le seguenti:
«
a)
il secondo comma è abrogato;
b)
il terzo comma è abrogato».
6.122
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, sostituire le lettere
a)
e
b)
con le seguenti:
«
a)
il secondo comma è sostituito dal seguente:
''Un membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare''.
b)
il terzo comma è abrogato».
6.123
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, sostituire le lettere
a)
e
b)
con le seguenti:
«
a)
il secondo comma è sostituito dal seguente:
''Un membro del Parlamento può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, solo previa autorizzazione della Camera cui appartiene''.
b)
il terzo comma è abrogato».
6.124
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, sostituire le lettere
a)
e
b)
con le seguenti:
«
a)
il secondo comma è sostituito dal seguente:
''Un membro del Parlamento può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale solo in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna o se colto in flagranza di reato''.
b)
il terzo comma è abrogato».
6.125
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, sostituire le lettere
a)
e
b)
con le seguenti:
«
a)
il secondo comma è sostituito dal seguente:
''Ciascun membro del Parlamento può essere sottoposto, su richiesta dell'autorità giudiziaria, a perquisizione domiciliare o personale, ad arresto o altra misura privativa della libertà personale, a intercettazione di comunicazioni e al sequestro di corrispondenza''.
b)
il terzo comma è abrogato».
6.126
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, sostituire le lettere
a)
e
b)
con le seguenti:
«
a)
il secondo comma è sostituito dal seguente:
''L'autorità giudiziaria può chiedere alla Corte costituzionale l'autorizzazione a sottoporre un membro del Parlamento a perquisizione domiciliare o personale, ad arresto o altra misura privativa della libertà personale, a intercettazione di comunicazioni e a sequestro di corrispondenza''.
b)
il terzo comma è abrogato».
6.127
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, sostituire le lettere
a)
e
b)
con le seguenti:
«
a)
il secondo comma è sostituito dal seguente:
''L'autorità giudiziaria può chiedere alla Camera cui appartiene l'autorizzazione a sottoporre un membro del Parlamento a perquisizione domiciliare o personale, ad arresto o altra misura privativa della libertà personale, a intercettazione di comunicazioni e a sequestro di corrispondenza''.
b)
il terzo comma è abrogato».
6.128
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, sostituire la lettera
a)
con la seguente:
«
a)
il primo comma è abrogato».
6.129
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 1, capoverso
«Art. 68»
sostituire la lettera
a)
con la seguente:
«
a)
il primo comma è sostituito dal seguente:
''I componenti del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni''».
6.130
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 1, capoverso
«Art. 68»
sostituire la lettera
a)
con la seguente:
«
a) il secondo comma è sostituito dal seguente:
''Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun componente del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza''».
6.131
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1, sostituire la lettera
a)
con la seguente:
«
a) il secondo comma è sostituito dal seguente:
''Il sequestro di documenti scritti o di materiale su supporto elettronico di proprietà del deputato, o la perquisizione della sua persona, del suo ufficio o della sua abitazione, così come il controllo della sua corrispondenza o delle sue telefonate, possono essere disposti solo su autorizzazione della Camera dei deputati''».
6.132
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1, sostituire la lettera
a)
con la seguente:
«
a)
Il secondo comma è sostituito dal seguente:
''Il sequestro di documenti scritti o di materiale su supporto elettronico di proprietà del membro del Parlamento, o la perquisizione della sua persona, del suo ufficio o della sua abitazione, così come il controllo della sua corrispondenza o delle sue telefonate, possono essere disposti solo su autorizzazione della Camera di appartenenza''».
6.133
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 1, capoverso
«Art. 68»
, lettera
a)
sostituire le parole:
«dei deputati, nessun deputato»
con le seguenti:
«alla quale appartiene, nessun componente del Parlamento».
6.134
CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, LUCIDI
Al comma 1, dopo la lettera
a)
, inserire la seguente:
«
a-bis)
al comma secondo, le parole: ''può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né'' sono soppresse.
6.135
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1, dopo la lettera
a)
inserire la seguente:
«a-
bis
) al secondo comma, le parole: ''personale o domiciliare'' sono sostituite con le seguenti: ''della sua persona, del suo ufficio o della sua abitazione''».
6.136
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1, dopo la lettera
a)
inserire la seguente:
«a-
bis
) al secondo comma, dopo la parola: ''domiciliare,'', inserire le seguenti: ''nè può essere disposto il sequestro di documenti scritti o di materiale su supporto elettronico''».
6.137
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, sopprimere la lettera
b).
6.138
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1 sopprimere la lettera
b).
6.139
MUSSINI, BIGNAMI, PEPE, CAMPANELLA, DE PIN
Al comma 1 sopprimere la lettera
b).
6.140
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 1 sopprimere la lettera
b).
6.141
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, sostituire la lettera
b)
con le seguenti:
«
b)
al secondo comma, le parole: ''sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti'' sono soppresse;
b-
bis
) il terzo comma è abrogato».
6.142
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, sostituire la lettera
b)
con la seguente:
«
b)
al secondo comma, le parole: ''sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti'' sono soppresse.»
6.143
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, sostituire la lettera
b)
con le seguenti:
«
b)
al secondo comma, le parole: ''sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere'' sono soppresse.;
b
-bis) il terzo comma è abrogato».
6.144
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, sostituire la lettera
b)
con la seguente:
«
b)
al secondo comma, le parole: ''sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere'' sono soppresse».
6.145
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, sostituire la lettera
b)
con le seguenti:
«
b)
al secondo comma, le parole da: ''personale'' alla fine del comma sono soppresse;
b-
bis) il terzo comma è abrogato».
6.146
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, sostituire la lettera
b)
con la seguente:
«
b)
al secondo comma, le parole da: ''personale'' alla fine del comma sono soppresse».
6.147
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, sostituire la lettera
b)
con le seguenti:
«
b)
al secondo comma, le parole: ''personale o'' sono soppresse;
b-
bis) il terzo comma è abrogato».
6.148
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, sostituire la lettera
b)
con la seguente:
«
b)
al secondo comma, le parole: ''personale o'' sono soppresse».
6.149
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, sostituire la lettera
b)
con le seguenti:
«
b)
al secondo comma, le parole: ''o domiciliare'' sono soppresse;
b-
bis) il terzo comma è abrogato».
6.150
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, sostituire la lettera
b)
con la seguente:
«
b)
al secondo comma, le parole: ''o domiciliare'' sono soppresse».
6.151
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, sostituire la lettera
b)
con le seguenti:
«
b)
al secondo comma, le parole: ''arrestato o altrimenti'' sono soppresse;
b-
bis) il terzo comma è abrogato».
6.152
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, sostituire la lettera
b)
con la seguente:
«
b)
al secondo comma, le parole: ''arrestato o altrimenti'' sono soppresse».
6.153
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, sostituire la lettera
b)
con le seguenti:
«
b)
al secondo comma, le parole: ''o altrimenti privato della libertà personale'' sono soppresse;
b-
bis) il terzo comma è abrogato».
6.154
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, sostituire la lettera
b)
con la seguente:
«
b)
al secondo comma, le parole: ''o altrimenti privato della libertà personale'' sono soppresse».
6.155
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, sostituire la lettera
b)
con le seguenti:
«
b)
al secondo comma, le parole da: '', o mantenuto'' fino alla fine del comma sono soppresse;
b-
bis) il terzo comma è abrogato».
6.156
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, sostituire la lettera
b)
con la seguente:
«
b)
al secondo comma, le parole da: '', o mantenuto'' fino alla fine del comma sono soppresse».
6.157
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, sostituire la lettera
b)
con le seguenti:
«
b)
al secondo comma, le parole: '', o mantenuto in detenzione,'' sono soppresse;
b-
bis) il terzo comma è abrogato».
6.158
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, sostituire la lettera
b)
con la seguente:
«
b)
al secondo comma, le parole: '', o mantenuto in detenzione,'' sono soppresse».
6.159
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, sostituire la lettera
b)
con le seguenti:
«
b)
al secondo comma, le parole da: ''salvo che'' fino alla fine del comma sono soppresse;
b-
bis) il terzo comma è abrogato».
6.160
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, sostituire la lettera
b)
con la seguente:
«
b)
al secondo comma, le parole da: ''salvo che'' fino alla fine del comma sono soppresse».
6.161
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, sostituire la lettera
b)
con le seguenti:
«
b)
al secondo comma, le parole da: '', ovvero se sia colto'' fino alla fine del comma sono soppresse;
b-
bis) il terzo comma è abrogato».
6.162
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, sostituire la lettera
b)
con la seguente:
«
b)
al secondo comma, le parole da: '', ovvero se sia colto'' fino alla fine del comma sono soppresse».
6.163
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, sostituire la lettera
b)
con le seguenti:
«
b)
al secondo comma, le parole: ''per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza'' sono soppresse;
b-
bis) il terzo comma è abrogato».
6.164
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, sostituire la lettera
b)
con la seguente:
«
b)
al secondo comma, le parole: ''per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza'' sono soppresse».
6.165
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, sostituire la lettera
b)
con le seguenti:
«
b)
al secondo comma, le parole: ''obbligatorio in flagranza'' sono soppresse;
b-
bis) il terzo comma è abrogato».
6.166
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, sostituire la lettera
b)
con la seguente:
«
b)
al secondo comma, le parole: ''obbligatorio in flagranza'' sono soppresse».
6.167
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, sostituire la lettera
b)
con le seguenti:
«
b)
al secondo comma, la parola: ''obbligatorio'' è soppressa;
b-
bis) il terzo comma è abrogato».
6.168
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, sostituire la lettera
b)
con la seguente:
«
b)
al secondo comma, la parola: ''obbligatorio'' è soppressa».
6.169
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, sostituire la lettera
b)
con le seguenti:
«
b)
al secondo comma, le parole: ''in flagranza'' sono soppresse;
b-
bis) il terzo comma è abrogato».
6.170
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, sostituire la lettera
b)
con la seguente:
«
b)
al secondo comma, le parole: ''in flagranza'' sono soppresse».
6.171
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, sostituire la lettera
b)
con la seguente:
«
b)
il terzo comma è abrogato».
6.172
CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA
Al comma 1, sostituire la lettera
b)
con la seguente:
«
b)
il terzo comma è abrogato».
6.173
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, sostituire la lettera
b)
con la seguente:
«
b)
il terzo comma è abrogato».
6.174
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 1, sostituire la lettera
b)
con la seguente:
«
b)
il terzo comma è sostituito con il seguente:
''Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza''».
6.175
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 1, lettera
b)
, sostituire le parole:
«membri del Parlamento»
con le seguenti:
«componenti del Parlamento»
e sopprimere le parole:
«sono sostituite dalla seguente: ''deputati''».
6.176
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, sostituire la lettera
b)
con la seguente:
«
b)
al terzo comma, dopo la parola: ''autorizzazione'', sono inserite le seguenti: ''della Corte costituzionale''».
6.177
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, sostituire la lettera
b)
con la seguente:
«
b) al terzo comma, dopo la parola:
''autorizzazione'',
sono inserite le seguenti:
''del Parlamento in seduta comune''».
6.178
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, sostituire la lettera
b)
con la seguente:
«
b) al terzo comma, dopo la parola:
''autorizzazione'',
sono inserite le seguenti:
''del Senato''».
6.179
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, sostituire la lettera
b)
con la seguente:
«
b) al terzo comma, dopo la parola:
''autorizzazione'',
sono inserite le seguenti:
''della Camera dei deputati''».
6.180
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, sostituire la lettera
b)
con la seguente:
«
b) al terzo comma, dopo la parola:
''autorizzazione'',
sono inserite le seguenti:
''della Camera cui appartiene''».
6.181
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, sostituire la lettera
b)
con la seguente:
«
b) al terzo comma, dopo la parola:
''autorizzazione'',
sono inserite le seguenti:
''della Camera di appartenenza''».
6.182
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, sostituire la lettera
b)
con la seguente:
«
b) al terzo comma, dopo la parola:
''autorizzazione'',
è inserita la seguente:
''non''».
6.183
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, sostituire la lettera
b)
con la seguente:
«
b) al terzo comma, le parole:
''ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e''
sono soppresse
».
6.184
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, sostituire la lettera
b)
con la seguente:
«
b) al terzo comma, le parole:
'', in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni''
sono soppresse
».
6.185
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, sostituire la lettera
b)
con la seguente:
«
b) al terzo comma, le parole:
'', in qualsiasi forma,''
sono soppresse
».
6.186
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, sostituire la lettera
b)
con la seguente:
«
b) al terzo comma, le parole:
''conversazioni o''
sono soppresse
».
6.187
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, sostituire la lettera
b)
con la seguente:
«
b) al terzo comma, le parole:
''o comunicazioni''
sono soppresse
».
6.188
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, sostituire la lettera
b)
con la seguente:
«
b) al terzo comma, le parole:
''e a sequestro di corrispondenza''
sono soppresse
».
6.189
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, lettera
b),
sostituire la parola:
''deputati''
con la seguente:
''senatori''».
6.190
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, lettera
b)
, dopo la parola
«deputati»
, aggiungere le seguenti
: «o senatori».
6.191
CENTINAIO, BISINELLA
Dopo la lettera
b)
aggiungere la seguente:
b
-bis): al terzo comma, dopo la parola «forma,» inserire le seguenti: «anche indiretta,».
6.192
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1, dopo la lettera
b)
aggiungere la seguente:
b
-bis): dopo il terzo comma è aggiunto, in fine, il seguente:
«Il regolamento della Camera dei deputati disciplina i procedimenti parlamentari di cui al presente articolo, con riferimento alla tutela delle prerogative dell'organo parlamentare e del libero svolgimento delle funzioni del singolo deputato».
6.193
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1, dopo la lettera
b)
aggiungere la seguente:
b
-bis): dopo il terzo comma è aggiunto, in fine, il seguente:
«Il regolamento di ciascuna Camera disciplina i procedimenti parlamentari di cui al presente articolo, con riferimento alla tutela delle prerogative dell'organo di appartenenza, del libero svolgimento-delle funzioni del singolo parlamentare e degli interessi di coloro che non appartengano alle Camere».
6.194
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1, dopo la lettera
b)
aggiungere la seguente:
b
-bis): dopo il terzo comma è aggiunto, in fine, il seguente:
«La Camera dei deputati adotta nel proprio regolamento disposizioni per l'attuazione del presente articolo».
6.195
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 1, capoverso articolo 68, dopo la lettera
b)
aggiungere la seguente:
«
b
-bis) dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:
«L'autorizzazione della Camera di appartenenza è altresì richiesta per l'utilizzazione in giudizio delle conversazioni di cui è parte un componente del Parlamento, comunque oggetto di intercettazione o di registrazione».
6.196
ANITORI
Al comma 1, dopo la lettera
b)
aggiungere la seguente lettera:
«
b
-bis) in fine è aggiunto il seguente comma: "I parlamentari, nell'esercizio del mandato, hanno diritto di pieno accesso a tutti gli atti e documenti amministrativi della Repubblica. Le limitazioni al diritto di accesso parlamentare sono disciplinate dalla legge"».
6.197
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1, dopo la lettera
b)
aggiungere la seguente:
«
b
-bis): dopo il terzo comma è aggiunto, in fine, il seguente:
"Ciascuna Camera adotta nel proprio regolamento disposizioni per l'attuazione del presente articolo"».
6.198
MUSSINI, BIGNAMI, PEPE, BATTISTA, CAMPANELLA, DE PIN
Al comma 1, dopo la lettera
b)
aggiungere la seguente:
«
b
-bis. Avverso il diniego della Camera di appartenenza è ammesso ricorso alla Corte costituzionale da parte di un quarto dei suoi componenti, secondo le modalità stabilite dalla legge».
Art. 7
7.1
BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN
Sopprimere l'articolo.
7.2
ORELLANA, CAMPANELLA, BATTISTA, BOCCHINO, PEPE, DE PIN, CASALETTO, BIGNAMI, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, GAMBARO, MUSSINI
Sopprimere l'articolo.
7.3
BENCINI, CAMPANELLA
Sopprimere l'articolo.
7.4
MARIO MAURO
Sopprimere l'articolo.
7.5
CENTINAIO, BISINELLA
Sopprimere l'articolo.
7.7
BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 7. -
(Indennità parlamentare). –
1. L'articolo 69 della Costituzione è sostituito dal seguente:
"Art. 69. - I membri del Parlamento ricevono una indennità stabilita dalla legge, comprensiva di una diaria collegata alla certificazione della presenza ai lavori della Camera di appartenenza e dei suoi organi o del Parlamento nel suo complesso.
La funzione di membro del Parlamento non dà luogo a trattamenti previdenziali o assistenziali. All'interno dell'emolumento unico di cui al primo comma, è possibile accantonare, a domanda, una quota per la stipula di una rendita vitalizia per il periodo successivo al mandato, senza il concorso di altri finanziamenti pubblici.
La legge determina i casi in cuila titolarità di un interesse economico, pubblico o privato, sia tale da poter condizionare, o da apparire di poter condizionare, l'esercizio della funzione pubblica rappresentativa. La medesima legge reca la disciplina per la prevenzione e la cessazione del relativo."».
7.8
CENTINAIO, BISINELLA
Sostituire l'articolo, con il seguente:
«Art. 7. -
(Indennità parlamentare). –
1. L'articolo 69 della Costituzione è sostituito dal seguente:
"Art. 69. - I membri delle Camere ricevono un'identica indennità stabilita dalla legge.
La legge disciplina i casi di non cumulabilità, delle indennità o emolumenti derivanti dalla titolarità contestuale di altre cariche pubbliche."».
7.9
BLUNDO, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, MANGILI, LUCIDI
Sostituire l'articolo, con il seguente:
«Art. 7. -
(Modifica all'articolo 69 della Costituzione). –
1. L'articolo 69 della Costituzione è sostituito dal seguente:
"Art. 69. - I membri del Parlamento ricevono un'indennità determinata dagli elettori al momento del voto.
Gli elettori scelgono nella scheda elettorale un numero intero compreso tra 1 e 10, la cui media aritmetica, ottenuta dalle indicazioni di voto valide arrotondata al primo decimale, viene moltiplicata per il reddito medio pro capite dei cittadini. I membri del Parlamento non ricevono altri trattamenti economici o materiali o prestazioni di beni e servizi, diarie o rimborsi, al di fuori dell'indennità."».
7.10
BISINELLA
Sostituire l'articolo, con il seguente:
«Art. 7. - 1. L'articolo 69 della Costituzione è sostituito dal seguente:
"69. - I membri della Camera dei deputati ricevono una indennità stabilita dalla legge.
I senatori elettivi regionali percepiscono un'indennità pari a quella dei consiglieri della propria Regione o provincia autonoma. I relativi oneri sono a carico della Regione o provincia autonoma di elezione. L'indennità non è corrisposta ai Presidenti delle Giunte regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano né ai sindaci dei comuni capoluogo di regione e di provincia autonoma. In ciascuna Regione e provincia autonoma il numero dei consiglieri è ridotto in misura non inferiore al numero dei rispettivi senatori elettivi regionali spettanti. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, ciascun ente adegua il proprio ordinamento alla riduzione di cui al primo periodo."».
7.11
BISINELLA
Sostituire l'articolo 7 con il seguente:
«Art. 7. - 1. L'articolo 69 della Costituzione è sostituito dal seguente:
"69. - I membri della Camera dei deputati ricevono una indennità stabilita dalla legge.
I senatori elettivi regionali percepiscono un'indennità pari a quella dei consiglieri della propria Regione o provincia autonoma. L'indennità non è corrisposta ai Presidenti delle Giunte regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano né ai sindaci dei Comuni capoluogo di Regione e di Provincia autonoma. In ciascuna Regione e provincia autonoma il numero dei consiglieri è ridotto in misura non inferiore al numero dei rispettivi senatori elettivi regionali spettanti. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, ciascun ente adegua il proprio ordinamento alla riduzione di cui al primo periodo."».
7.12
BISINELLA
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 7. - 1. L'articolo 69 della Costituzione è sostituito dal seguente:
"69. - I membri della Camera dei deputati ricevono una indennità stabilita dalla legge.
I senatori elettivi regionali percepiscono un'indennità pari a quella dei consiglieri della propria Regione o provincia autonoma. I relativi oneri sono a carico della Regione o provincia autonoma di elezione. L'indennità non è corrisposta ai Presidenti delle Giunte regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano né ai sindaci dei Comuni capoluogo di Regione e di Provincia autonoma."».
7.13
BISINELLA
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 7. - 1. L'articolo 69 della Costituzione è sostituito dal seguente:
"69. - I membri della Camera dei deputati ricevono una indennità stabilita dalla legge.
I senatori elettivi regionali percepiscono un'indennità pari a quella dei consiglieri della propria Regione o provincia autonoma. I relativi oneri sono a carico della Regione o provincia autonoma di elezione."».
7.14
BISINELLA
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 7. - 1. L'articolo 69 della Costituzione è sostituito dal seguente:
"69. - I membri della Camera dei deputati ricevono una indennità stabilita dalla legge.
I senatori elettivi regionali percepiscono un'indennità pari a quella dei consiglieri della propria Regione o provincia autonoma."».
7.15
BISINELLA
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 7. – 1. L'articolo 69 della Costituzione è sostituito dal seguente:
"69. - I membri della Camera dei deputati ricevono una indennità stabilita dalla legge.
I senatori elettivi regionali percepiscono un'indennità pari a quella dei consiglieri della propria Regione o provincia autonoma. In ciascuna Regione e provincia autonoma il numero dei consiglieri è ridotto in misura non inferiore al numero dei rispettivi senatori elettivi regionali spettanti. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, ciascun ente adegua il proprio ordinamento alla riduzione di cui al primo periodo."».
7.16
PAOLO ROMANI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN, GALIMBERTI
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 7. –
(Modifiche all'articolo 69 della Costituzione)
. – 1. L'articolo 69 della Costituzione è sostituito dal seguente:
"Art. 69. – I membri della Camera dei Deputati ricevono un'indennità stabilita dalla legge.
I membri del Senato della Repubblica percepiscono l'indennità o i rimborsi ad essi riconosciuti dalle amministrazioni di origine."».
7.17
MUSSINI, BIGNAMI, PEPE, CAMPANELLA, DE PIN
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 7. – 1. L'articolo 69 della Costituzione è sostituito dal seguente:
"Art. 69. - I componenti di ciascuna Camera elettiva ricevono un'indennità stabilita dalla legge."».
7.18
GIOVANNI MAURO, MARIO FERRARA, BARANI, COMPAGNONE, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, MILO, RUVOLO, SCAVONE
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 7. –
(Indennità parlamentare)
. – 1. L'articolo 69 della Costituzione è sostituito dal seguente:
"Art. 69. – I membri della Camera dei deputati ricevono un'indennità stabilita dalla legge.
I membri del Senato delle Autonomie ricevono un'indennità posta a carico delle Regioni nel cui territorio sono stati eletti, e stabilita con legge regionale."».
7.19
CENTINAIO, BISINELLA
Sostituire l'articolo con il seguente
«Art. 7. –
(Indennità parlamentare)
. – 1. L'articolo 69 della Costituzione è sostituito dal seguente:
"Art. 69. – I componenti della Camera dei deputati e del Senato federale della Repubblica hanno il dovere di partecipare ai lavori dell'Assemblea e delle Commissioni. Ricevono un'indennità stabilita dalla legge, in misura corrispondente alla loro effettiva partecipazione ai lavori, secondo le norme dei rispettivi regolamenti."».
7.20
CENTINAIO, BISINELLA
Sostituire l'articolo con il seguente
«Art. 7. –
(Modificazione dell'articolo 69 della Costituzione)
. – 1. L'articolo 69 della Costituzione è sostituito dal seguente:
"Art. 69. – I componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica hanno il dovere di partecipare ai lavori dell'Assemblea e delle Commissioni. Ricevono un'indennità stabilita dalla legge, commisurata per una parte alla loro effettiva partecipazione ai lavori secondo le norme dei rispettivi regolamenti."».
7.21
CENTINAIO, BISINELLA
Sostituire l'articolo con il seguente
«Art. 7. –
(Modificazione dell'articolo 69 della Costituzione)
. – 1. L'articolo 69 della Costituzione è sostituito dal seguente:
"Art. 69. – I componenti delle Camere hanno il dovere di partecipare ai lavori dell'Assemblea e delle Commissioni e ricevono un'indennità stabilita dalla legge."».
7.22
CENTINAIO, BISINELLA
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 7. –
(Indennità parlamentare)
. – 1. All'articolo 69 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La legge disciplina i casi di non cumulabilità, delle indennità o emolumenti derivanti dalla titolarità contestuale di altre cariche pubbliche."».
7.23
CENTINAIO, BISINELLA
Sostituire l'articolo con il seguente
«Art. 7. –
(Modificazione dell'articolo 69 della Costituzione)
. – 1. All'articolo 69 della Costituzione è aggiunto il seguente periodo: "Nelle forme e nei termini stabiliti dai regolamenti delle Camere, deputati e senatori comunicano al Presidente della Camera di appartenenza, affinché li rendano pubblici, i motivi delle loro assenze dalle sedute, anche di commissione."».
7.24
CENTINAIO, BISINELLA
Sostituire l'articolo con il seguente:
« Art. 7. – 1. All'articolo 69 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
le parole "del Parlamento" sono sostituite dalle seguenti: "della Camera dei deputati";
b)
è aggiunto in fine il seguente periodo: "La legge disciplina i casi di non cumulabilità delle indennità o emolumenti derivanti dalla titolarità contestuale di altre cariche pubbliche."».
7.25
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 7
. – (Indennità parlamentare).
– 1. All'articolo 69 della Costituzione, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "equiparata a quella dei sindaci dei comuni con popolazione superiore a cinquecentomila abitanti."».
7.26
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Sostituire il comma 1, con il seguente:
«1. L'articolo 69 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I componenti del Parlamento ricevono una indennità, equiparata a quella dei sindaci dei comuni con popolazione superiore a cinquecentomila abitanti e stabilita con legge approvata dalle due Camere."».
7.27
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Sostituire il comma 1, con il seguente:
«1. L'articolo 69 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I componenti del Parlamento ricevono una indennità stabilita con legge approvata dalle due Camere."».
7.28
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Sostituite il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 69 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
le parole "del Parlamento" sono sostituite dalle seguenti: "della Camera dei deputati";
b)
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "equiparata a quella dei sindaci dei comuni con popolazione superiore a cinquecentomila abitanti."».
7.29
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 69 della Costituzione le parole: "del Parlamento", sono sostituite dalle seguenti: "della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica"».
7.30
CENTINAIO, BISINELLA
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 69 della Costituzione sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "che disciplina anche i casi di non cumulabilità delle indennità o emolumenti derivanti dalla titolarità contestuale di altre cariche pubbliche."».
7.31
CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, FATTORI, CIOFFI, SCIBONA, LUCIDI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 69 della Costituzione sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "che non può eccedere, mensilmente, tre volte lo stipendio medio nazionale."».
7.0.1
RUTA
Dopo l'
articolo
, inserire il seguente:
«Art. 7-
bis.
1. La rubrica della sezione I del titolo I della parte seconda della Costituzione è sostituita dalla seguente: "La Camera."».
Art. 8
8.1
BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN
Sopprimere l'articolo.
8.2
CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, LUCIDI
Sopprimere l'articolo.
8.3
CENTINAIO, BISINELLA
Sopprimere l'articolo.
8.137
CENTINAIO, BISINELLA
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 8. -
(Procedimento legislativo).
1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente: ''Art. 70. La Camera dei deputati esamina i disegni di legge concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, fatto salvo quanto previsto dal terzo comma del presente articolo. Dopo l'approvazione da parte della Camera, a tali disegni di legge il Senato federale della Repubblica, entro trenta giorni, può proporre modifiche, sulle quali la Camera decide in via definitiva. I termini sono ridotti alla metà per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge.
Il Senato federale della Repubblica esamina i disegni di legge concernenti la determinazione dei princìpi fondamentali nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, fatto salvo quanto previsto dal terzo comma del presente articolo. Dopo l'approvazione da parte del Senato, a tali disegni di legge la Camera dei deputati, entro trenta giorni, può proporre modifiche, sulle quali il Senato decide in via definitiva. I termini sono ridotti alla metà per i-disegni di legge di conversione dei decreti-legge.
La funzione legislativa dello Stato è esercitata collettivamente dalle due Camere per l'esame dei disegni di legge concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere
m)
e
p)
, e 119, l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 120, secondo comma, il sistema di elezione della Camera dei deputati e per il Senato federale della Repubblica, nonchè nei casi in cui la Costituzione rinvia espressamente alla legge dello Stato o alla legge della Repubblica, di cui agli articoli 117, commi quinto e nono, 118, commi secondo e quinto, 122, primo comma, 125, 132, secondo comma, e 133, secondo comma. Se un disegno di legge non è approvato dalle due Camere nel medesimo testo i Presidenti delle due Camere possono convocare, d'intesa tra di loro, una commissione, composta da trenta deputati e da trenta senatori, secondo il criterio di proporzionalità'rispetto- alla composizione delle due Camere, incaricata di proporre un testo unificato da sottoporre al voto finale delle due Assemblee. I Presidenti delle Camere stabiliscono i termini per l'elaborazione del testo e per le votazioni delle due Assemblee.
Qualora il Governo ritenga che proprie modifiche a un disegno di legge, sottoposto all'esame del Senato federale della Repubblica ai sensi del secondo comma, siano essenziali per l'attuazione del suo programma approvato dalla Camera dei deputati, ovvero perla tutela delle finalità di cui all'articolo 120, secondo comma, il Presidente della Repubblica, verificati i presupposti costituzionali, può autorizzare il Primo ministro ad esporne le motivazioni al Senato, che decide entro trenta giorni. Se tali modifiche non sono accolte dal Senato, il disegno di legge è trasmesso alla Camera che decide in via definitiva a maggioranza assoluta dei suoi componenti sulle modifiche proposte.
L'autorizzazione da parte del Presidente della Repubblica di cui al quarto comma può avere ad oggetto esclusivamente le modifiche proposte dal Governo ed approvate dalla Camera dei deputati ai sensi del secondo periodo del secondo comma.
I Presidenti del Senato federale della Repubblica e della Camera dei deputati, d'intesa tra di loro, decidono le eventuali questioni di competenza tra le due Camere, sollevate secondo le norme dei rispettivi regolamenti, in ordine all'esercizio della funzione legislativa. I Presidenti possono deferire la decisione ad un comitato paritetico, composto da quattro deputati e da quattro senatori, designati dai rispettivi Presidenti. La decisione dei Presidenti o del comitato non è sindacabile in alcuna sede. I Presidenti delle Camere, d'intesa tra di loro, su proposta del comitato, stabiliscono sulla base di norme previste dai rispettivi regolamenti i criteri generali secondo i quali un disegno di legge non può contenere disposizioni relative a materie per cui si dovrebbero applicare procedimenti diversi''.».
Conseguentemente, sostituire l'articolo 10, con il seguente:
«Art. 10. -
(Modificazioni all'articolo 72 della Costituzione).
1. L'articolo 72 della Costituzione è sostituito dal seguente: ''Art. 72. – Ogni disegno di legge, presentato alla Camera competente ai sensi dell'articolo 70, è secondo le norme del suo regolamento esaminato da una commissione e poi dall'Assemblea, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.
Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza, le modalità e i termini entro cui deve essere avviato l'esame delle proposte di legge di iniziativa popolare.
Può altresì, stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge, di cui all'articolo 70, terzo comma, sono deferiti a commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali- casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso all'Assemblea, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della commissione richiedono che sia discusso o votato dall'Assemblea oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni.
La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte dell'Assemblea è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa.
Su richiesta del Governo sono iscritti all'ordine del giorno delle Camere e votati entro tempi certi, secondo le norme dei rispettivi regolamenti, i disegni di legge presentati o fatti propri dal Governo stesso. Il Governo può inoltre chiedere che, decorso il termine, la Camera dei deputati deliberi articolo per articolo e con votazione finale sul testo proposto o fatto proprio dal Governo. I regolamenti parlamentari stabiliscono altresì'le modalità di iscrizione all'ordine del giorno di proposte e iniziative indicate dalle opposizioni alla Camera e dalle minoranze al Senato, determinandone i tempi di esame.
Il Senato federale della Repubblica, secondo le norme del proprio regolamento, è organizzato in commissioni. Esprime il parere, secondo le norme dei proprio regolamento, ai fini dell'adozione del decreto di scioglimento di un Consiglio regionale o di rimozione di un Presidente di Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 126, primo comma.
Le proposte di legge di iniziativa delle Regioni e delle Province autonome sono poste all'ordine del giorno della Camera competente nei termini stabiliti dal proprio regolamento, con priorità per quelle adottate da più Regioni e Province autonome in coordinamento tra di loro''».
8.138
BISINELLA, CENTINAIO
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 8. –
(Procedimento legislativo).
– 1. L'articolo 70 della Costituzione e'sostituito dal seguente: ''Art. 70. La Camera dei deputati esamina i disegni di legge concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, fatto salvo quanto previsto dal terzo comma del presente articolo. Dopo l'approvazione da parte della Camera, a tali disegni di legge il Senato federale della Repubblica, entro trenta giorni, può proporre modifiche, sulle quali la Camera decide in via definitiva. I termini sono ridotti alla metà per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge.
Il Senato federale della Repubblica esamina i disegni di legge concernenti la determinazione dei princìpi fondamentali nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, fatto salvo quanto previsto dal terzo comma del presente articolo. Dopo l'approvazione da parte del Senato, a tali disegni di legge la Camera dei deputati, entro trenta giorni, può proporre modifiche, sulle quali il Senato decide in via definitiva. I termini sono ridotti alla metà per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge.
La funzione legislativa dello Stato è esercitata collettivamente dalle due Camere per l'esame dei disegni di legge concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere
m)
e
p)
, e 119, l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 120, secondo comma, il sistema di elezione della Camera dei deputati e per il Senato federale della Repubblica, nonchè nei casi in cui la Costituzione rinvia espressamente alla legge dello Stato o alla legge della Repubblica, di cui agli articoli 117, commi quinto e nono, 118, commi secondo e quinto, 122, primo comma, 125, 132,-secondo comma, e 133, secondo comma. Se un disegno di legge non è approvato dalle due Camere nel medesimo testo i Presidenti delle due Camere possono convocare, d'intesa tra di loro, una commissione, composta da trenta deputati e da trenta senatori, secondo il criterio di proporzionalità rispetto alla composizione delle due Camere, incaricata di proporre un testo unificato da sottoporre al voto finale delle due Assemblee. I Presidenti delle Camere stabiliscono i termini per l'elaborazione del testo e per le votazioni delle due Assemblee.
Qualora il Governo ritenga che proprie modifiche a un disegno di legge, sottoposto all'esame del Senato federale della Repubblica ai sensi del secondo comma, siano essenziali per l'attuazione del suo programma approvato dalla Camera dei deputati, ovvero per la tutela delle finalità di cui all'articolo 120, secondo comma, il Presidente della Repubblica, verificati i presupposti costituzionali, può autorizzare il Primo ministro ad esporne le motivazioni al Senato, che decide entro trenta giorni. Se tali modifiche non sono accolte dal Senato, il disegno di legge è trasmesso alla Camera che decide in via definitiva a maggioranza assoluta dei suoi componenti sulle-modifiche proposte.
L'autorizzazione da parte del Presidente della Repubblica di cui al quarto comma può avere ad oggetto esclusivamente le modifiche proposte dal Governo ed approvate dalla Camera dei deputati ai sensi del secondo periodo del secondo comma.
I Presidenti del Senato federale della Repubblica e della Camera dei deputati, d'intesa tra di loro, decidono le eventuali questioni di competenza tra le due Camere, sollevate secondo le norme dei rispettivi regolamenti, in ordine all'esercizio della funzione legislativa. I Presidenti possono deferire la decisione ad un comitato paritetico, composto da quattro deputati e da quattro senatori, designati dai rispettivi Presidenti. La decisione dei Presidenti o del comitato non è sindacabile in alcuna sede. I Presidenti delle Camere, d'intesa tra di loro, su proposta del comitato, stabiliscono sulla base di norme previste dai rispettivi regolamenti i criteri generali secondo i quali un disegno di legge non può contenere disposizioni relative a materie per cui si dovrebbero applicare procedimenti diversi''.».
Conseguentemente, dopo l'articolo 10 inserire il seguente:
«Art. 10-
bis.
1. All'articolo 73, secondo comma, della Costituzione, dopo le parole: ''dei propri componenti,'' sono inserite le seguenti: ''e secondo le rispettive competenze ai sensi dell'articolo 70''.».
8.139
CENTINAIO, BISINELLA
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 8. -
(Procedimento legislativo). –
1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:
''Art. 70. – La Camera dei deputati esamina i disegni di legge concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, fatto salvo quanto previsto dal terzo comma del presente articolo. Dopo l'approvazione da parte della Camera, a tali disegni di legge il Senato federale della Repubblica, entro trenta giorni, può proporre modifiche, sulle quali lo Camera decide in via definitiva. I termini sono ridotti alla metà per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge.
Il Senato federale della Repubblica esamina i disegni di legge concernenti lo determinazione dei princìpi fondamentali nelle materie di cui all'articolo 117 terzo comma, fatto salvo quanto previsto dal terzo comma del presente articolo. Dopo l'approvazione da parte del Senato, a tali disegni di legge lo Camera dei deputati, entro trenta giorni, può proporre modifiche, sulle quali il Senato decide in via definitiva. I termini sono ridotti alla metà per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge.
La funzione legislativa dello Stato è esercitata collettivamente dalle due Camere per l'esame dei disegni di legge concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere
m)
e
p)
, e 119, l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 120, secondo comma, il sistema di elezione della Camera dei deputati e per il Senato federale della Repubblica, nonché nei casi in cui la Costituzione rinvia espressamente alla legge dello Stato o alla legge della Repubblica, di cui agli articoli 117, commi quinto e nono, 118, commi secondo e quinto, 122, primo comma, 125, 132, secondo comma, e 133, secondo comma. Se un disegno di legge non è approvato dalle due Camere nel medesimo testo i Presidenti delle due Camere possono convocare, d'intesa tra di loro, una commissione, composta da trenta deputati e da trenta senatori, secondo il criterio di proporzionalità rispetto alla composizione delle due Camere, incaricata di proporre un testo unificato da sottoporre al voto finale delle due Assemblee. I Presidenti delle Camere stabiliscono i termini per l'elaborazione del testo e per le votazioni delle due Assemblee.
Qualora il Governo ritenga che proprie modifiche a un disegno di legge, sottoposto all'esame del Senato federale della Repubblica ai sensi del secondo comma, siano essenziali per l'attuazione del suo programma approvato dalla Camera dei deputati, ovvero per la tutela delle finalità di cui all'articolo 120, secondo comma, il Presidente della Repubblica, verificati i presupposti costituzionali, può autorizzare il Primo ministro ad esporne le motivazioni al Senato, che decide entro trenta giorni. Se tali modifiche non sono accolte dal Senato, il disegno di legge è trasmesso alla Camera che decide in via definitiva a maggioranza assoluta dei suoi componenti sulle modifiche proposte.
L'autorizzazione da parte del Presidente della Repubblica di cui al quarto comma può avere ad oggetto esclusivamente le modifiche proposte dal Governo ed approvate dalla Camera dei deputati ai sensi del secondo periodo del secondo comma.
I Presidenti del Senato federale della Repubblica e della Camera dei deputati, d'intesa tra di loro, decidono le eventuali questioni di competenza tra le due Camere, sollevate secondo le norme dei rispettivi regolamenti, in ordine all'esercizio della funzione legislativa. I Presidenti possono deferire lo decisione ad un comitato paritetico, compostoda quattro deputati e da quattro senatori, designati dai rispettivi Presidenti. La decisione dei Presidenti o del comitato non è sindacabile in alcuna sede. I Presidenti delle Camere, d'intesa tra di loro, su proposta del comitato, stabiliscono sulla base di norme previste dai rispettivi regolamenti i criteri generali secondo i quali un disegno di legge non può contenere disposizioni relative a materie per cui si dovrebbero applicare procedimenti diversi''.».
Conseguentemente, sostituire l'articolo 11, con il seguente:
«Art. 11. -
1.
All'articolo 74, secondo comma, della Costituzione, dopo le parole: ''Se le Camere'' sono inserite le seguenti: '', secondo le rispettive competenze, ai sensi dell'articolo 70''.».
8.140
CENTINAIO, BISINELLA
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 8. –
(Procedimento legislativo)
. – 1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:
''Art. 70. – La Camera dei deputati esamina i disegni di legge concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, fatto salvo quanto previsto dal terzo comma del presente articolo. Dopo l'approvazione da parte della Camera, a tali disegni di legge il Senato federale della Repubblica, entro trenta giorni, può proporre modifiche, sulle quali lo Camera decide in via definitiva. I termini sono ridotti alla metà per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge.
Il Senato federale della Repubblica esamina i disegni di legge concernenti lo determinazione dei principi fondamentali nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, fatto salvo quanto previsto dal terzo comma del presente articolo. Dopo l'approvazione da parte del Senato, a tali disegni di legge lo Camera dei deputati, entro trenta giorni, può proporre modifiche, sulle quali il Senato decide in via definitiva. I termini sono ridotti alla metà per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge.
La funzione legislativa dello Stato è esercitata collettivamente dalle due Camere per l'esame dei disegni di legge concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere
m)
e
p)
, e 119, l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 120, secondo comma, il sistema di elezione della Camera dei deputati e per il Senato federale della Repubblica, nonché nei casi in cui lo Costituzione rinvia espressamente alla legge dello Stato o alla legge della Repubblica, di cui agli articoli 117, commi quinto e nono, 118, commi secondo e quinto, 122, primo comma, 125, 132, secondo comma, e 133, secondo comma. Se un disegno di legge non è approvato dalle due Camere nel medesimo testo i Presidenti delle due Camere possono convocare, d'intesa tra di loro; una commissione, composta da trenta deputati e da trenta senatori, secondo il criterio di proporzionalità rispetto alla composizione delle due Camere, incaricata di proporre un testo unificato da sottoporre al voto finale delle due Assemblee. I Presidenti delle Camere stabiliscono i termini per l'elaborazione del testo e per le votazioni delle due Assemblee. Qualora il Governo ritenga che proprie modifiche a un disegno di legge, sottoposto all'esame del Senato federale della Repubblica ai sensi del secondo comma, siano essenziali per l'attuazione del suo programma approvato dalla Camera dei deputati, ovvero per la tutela delle finalità di cui all'articolo 120, secondo comma, il Presidente della Repubblica, verificati i presupposti costituzionali, può autorizzare il Primo ministro ad esporne le motivazioni al Senato, che decide entro trenta giorni. Se tali modifiche non sono accolte dal Senato, il disegno di legge è trasmesso alla Camera che decide in via definitiva a maggioranza assoluta dei suoi componenti sulle modifiche proposte.
L'autorizzazione da parte del Presidente della Repubblica di cui al quarto comma puo'avere ad oggetto esclusivamente le modifiche proposte dal Governo ed approvate dalla Camera dei deputati ai sensi del secondo periodo del secondo comma.
I Presidenti del Senato federale della Repubblica e della Camera dei deputati, d'intesa tra di loro, decidono le eventuali questioni di competenza tra le due Camere, sollevate secondo le norme dei rispettivi regolamenti, in ordine all'esercizio della funzione legislativa. I Presidenti possono deferire la decisione ad un comitato paritetico, composto da quattro deputati e da quattro-senatori, designati dai rispettivi Presidenti. La decisione dei Presidenti o del comitato non è sindacabile in alcuna sede. I Presidenti delle Camere, d'intesa tra di loro, su proposta del comitato, stabiliscono sulla base di norme previste dai rispettivi regolamenti i criteri generali secondo i quali un disegno di legge non può contenere disposizioni relative a materie per cui si dovrebbero applicare procedimenti diversi''.».
Conseguentemente, sostituire l'articolo 12 con il seguente:
«Art. 12. -
1.
All'articolo 77 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
al primo comma, dopo le parole: ''delegazione delle Camere,'' sono inserite le seguenti: ''secondo le rispettive competenze ai sensi dell'articolo 70'';
b)
al secondo comma, le parole da: ''alle Camere'' fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: ''alle Camere competenti ai sensi dell'articolo 70, che si riuniscono entro cinque giorni. La Camera dei deputati, anche se sciolta, è appositamente convocata'';
c)
al terzo comma, dopo le parole: ''Le Camere'' sono inserite le seguenti: '', secondo le rispettive competenze ai sensi dell'articolo 70''.».
8.141
CENTINAIO, BISINELLA
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 8. –
(Procedimento legislativo).
— 1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:
''Art. 70. – La Camera dei deputati esamina i disegni di legge concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, fatto salvo quanto previsto dal terzo comma del presente articolo. Dopo l'approvazione- da parte della Camera, a tali disegni di legge il Senato federale della Repubblica, entro trenta giorni, può proporre modifiche, sulle quali la Camera decide in via definitiva. I termini sono ridotti alla metà per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge.
Il Senato federale della Repubblica esamina i disegni di –legge concernenti la determinazione dei princìpi fondamentali nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, fatto salvo quanto previsto dal terzo comma del presente articolo. Dopo l'approvazione da parte del Senato, a tali disegni di legge la Camera dei deputati, entro trenta giorni, può proporre modifiche, sulle quali il Senato decide in via definitiva. I termini sono ridotti alla metà per i disegni di legge di-conversione dei decreti-legge.
La funzione legislativa dello Stato è esercitata collettivamente dalle due Camere per l'esame dei disegni di legge concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere
m)
e
p)
, e 119, l'esercizio delle funzioni- di cui all'articolo 120, secondo comma, il sistema di elezione della Camera del deputati e per il Senato federale della Repubblica, nonché nei casi in cui la Costituzione rinvia espressamente alla legge dello Stato o alla legge della Repubblica, di cui agli articoli 117, commi quinto e nono, 118, commi secondo e quinto, 122, primo comma, 125,132, secondo comma, e 133, secondo comma. Se un disegno di legge non è approvato dalle due Camere nel medesimo testo i Presidenti delle due Camere possono convocare, d'intesa tra di loro, una commissione, composta da trenta deputati e da trenta senatori, secondo il criterio di proporzionalità rispetto alfa composizione delle due Camere, incaricata di proporre un testo unificato da sottoporre al voto finale delle due Assemblee. I Presidenti delle Camere stabiliscono i termini per l'elaborazione del testo e per le votazioni delle due Assemblee.
Qualora il Governo ritenga che proprie modifiche a un disegno di legge, sottoposto all'esame del Senato federale della Repubblica ai sensi del secondo comma, siano essenziali per l'attuazione del suo programma approvato dalla Camera dei deputati, ovvero per la tutela delle finalità di cui all'articolo 120, secondo comma, il Presidente della Repubblica, verificati i presupposti costituzionali, può autorizzare il Primo ministro ad esporne le motivazioni al Senato, che decide entro trenta giorni. Se tali modifiche non sono accolte dal Senato, il disegno di legge è trasmesso alla Camera che decide in via definitiva a maggioranza assoluta dei suoi componenti sulle modifiche proposte.
L'autorizzazione da parte del Presidente della Repubblica di cui al quarto comma può avere ad oggetto esclusivamente le modifiche proposte dal Governo ed approvate dalla Camera dei deputati ai sensi del secondo periodo del secondo comma.
I Presidenti del Senato federale della Repubblica e della Camera dei deputati, d'intesa tra di loro, decidono le eventuali questioni di competenza tra le due Camere, sollevate secondo le norme dei rispettivi regolamenti, in ordine all'esercizio della funzione legislativa. I Presidenti possono deferire la decisione ad un comitato paritetico, composto da quattro deputati e da quattro senatori, designati dai rispettivi Presidenti. La decisione dei Presidenti o del comitato non è sindacabile in alcuna sede. I Presidenti delle Camere, d'intesa tra di loro, su proposta del comitato, stabiliscono sulla base di norme previste dai rispettivi regolamenti i criteri generali secondo i quali un disegno di legge non può contenere disposizioni relative a materie per cui si dovrebbero applicare procedimenti diversi''.».
Conseguentemente, all'articolo 12, comma 1, capoverso «Art. 77», sostituire la lettera a), con la seguente:
«
a)
al primo comma, dopo le parole: «delegazione delle Camere,» sono inserite le seguenti: «secondo le rispettive competenze ai sensi dell'articolo 70».
8.142
CENTINAIO, BISINELLA
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 8. –
(Procedimento legislativo).
— 1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:
''Art. 70. – La Camera dei deputati esamina i disegni di legge concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, fatto salvo quanto previsto dal-terzo comma del presente articolo. Dopo l'approvazione da parte della Camera, a tali disegni di legge il Senato federale della Repubblica, entro trenta giorni, può proporre modifiche, sulle quali lo Camera decide in via definitiva. I termini sono ridotti alla metà per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge.
Il Senato federale della Repubblica esamina i disegni di legge concernenti lo determinazione dei princìpi fondamentali nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, fatto salvo quanto previsto dal terzo comma del presente articolo. Dopo l'approvazione da parte del Senato, a tali disegni di legge lo Camera dei deputati, entro trenta giorni, può proporre modifiche, sulle quali il Senato decine in via definitiva. I termini sono ridotti alla metà per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge.
La funzione legislativa dello Stato è esercitata collettivamente dalle due Camere per l'esame dei disegni di legge concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere
m)
e
p)
, e 119, l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 120, secondo comma, il sistema di elezione della Camera dei deputati e per il Senato federale della Repubblica, nonché nei casi in cui lo Costituzione rinvia espressamente alla legge dello Stato o alla legge della Repubblica, di cui agli articoli 117, commi quinto e nono, 118, commi secondo e quinto, 122, primo comma, 125, 132, secondo comma, e 133, secondo comma. Se un disegno di legge non è approvato dalle due Camere nel medesimo testo i Presidenti delle due Camere possono convocare, d'intesa tra di loro, una commissione, composta da trenta deputati e da trenta senatori, secondo il criterio di proporzionalità rispetto alla composizione delle due Camere, incaricata di proporre un testo unificato da sottoporre al voto finale delle due Assemblee. I Presidenti delle Camere stabiliscono i termini per l'elaborazione del testo e per le votazioni delle due Assemblee.
Qualora il Governo ritenga che proprie modifiche a un disegno di legge, sottoposto all'esame del Senato federale della Repubblica ai sensi del secondo comma, siano essenziali per l'attuazione del suo programma approvato dalla Camera dei deputati, ovvero per lo tutela delle finalità di cui all'articolo 120, secondo comma, il Presidente della Repubblica, verificati i presupposti costituzionali, può autorizzare il Primo ministro ad esporne le motivazioni al Senato, che decide entro trenta giorni. Se tali modifiche non sono accolte dal Senato, il disegno di legge è trasmesso alla Camera che decide in via definitiva a maggioranza assoluta dei suoi componenti sulle modifiche proposte.
L'autorizzazione da parte del Presidente della Repubblica di cui al quarto comma può avere ad oggetto esclusivamente le modifiche proposte dal Governo ed approvate dalla Camera dei deputati ai sensi del secondo periodo del secondo comma.
I Presidenti del Senato federale della Repubblica e della Camera dei deputati, d'intesa tra di loro, decidono le eventuali questioni di competenza tra le due Camere, sollevate secondo le norme dei rispettivi regolamenti, in ordine all'esercizio della funzione legislativa. I Presidenti possono deferire lo decisione ad un comitato paritetico, composto da quattro deputati e da quattro senatori, designati dai rispettivi Presidenti. La decisione dei Presidenti o del comitato non è sindacabile in alcuna sede. I Presidenti delle Camere, d'intesa tra di loro, su proposta del comitato, stabiliscono sulla base di norme previste dai rispettivi regolamenti i criteri generali secondo i quali un disegno di legge non può contenere disposizioni relative a materie per cui si dovrebbero applicare procedimenti diversi''.».
Conseguentemente, all'articolo 12, comma 1, capoverso «Art. 77», sostituire la lettera b), con la seguente:
«
b)
al secondo comma, le parole da: ''alle Camere'' fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: ''alle Camere competenti ai sensi dell'articolo 70 che si riuniscono entro cinque giorni. La Camera dei deputati, anche se sciolta, è appositamente convocata''».
8.143
CENTINAIO, BISINELLA
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 8. –
(Procedimento legislativo).
– 1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:
''Art. 70. La Camera dei deputati esamina i disegni di legge concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, fatto salvo quanto previsto dal terzo comma del presente articolo. Dopo l'approvazione da parte della Camera, a tali disegni di legge il Senato federale della Repubblica, entro trenta giorni, può proporre modifiche, sulle quali la Camera decide in via definitiva. I termini-sono ridotti alla metà per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge.
Il Senato federale della Repubblica esamina j disegni di legge concernenti la determinazione dei princìpi fondamentali nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, fatto salvo quanto previsto dal terzo comma del presente articolo. Dopo l'approvazione da parte del Senato, a tali disegni di legge la Camera dei deputati, entro trenta giorni, può. proporre modifiche, sulle quali il Senato decide in vin definitiva. I termini sono ridotti alla metà per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge.
La funzione legislativa dello Stato è esercitata collettivamente dalle due Camere per l'esame dei disegni di legge concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere
m)
e
p)
, e 119, l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 120, secondo comma, il sistema di elezione della Camera dei deputati e per il Senato federale della Repubblica, nonché nei casi in cui la Costituzione rinvia espressamente alla legge dello Stato o alla legge della Repubblica, di cui agli articoli 117, commi quinto e nono, 118, commi secondo e quinto, 122, primo comma, 125, 132, secondo comma, e 133, secondo comma. Se un disegno di legge non è approvato dalle due Camere nel medesimo testo. I Presidenti delle due Camere possono convocare, d'intesa tra di loro, una commissione, composta da trenta deputati e da trenta senatori, secondo il criterio di proporzionalità rispetto alla composizione delle due Camere, incaricata di proporre un testo unificato da sottoporre al voto finale delle due Assemblee. I Presidenti delle Camere stabiliscono i termini per l'elaborazione del testo e per le votazioni delle due Assemblee.
Qualora il Governo ritenga che proprie modifiche a un disegno di legge, sottoposto all'esame del Senato federale della Repubblica ai sensi del secondo comma, siano essenziali per l'attuazione del suo programma approvato dalla Camera dei deputati, ovvero per la tutela delle finalità di cui all'articolo 120, secondo comma, il Presidente della Repubblica, verificati i presupposti costituzionali, può autorizzare il Primo ministro ad esporne le motivazioni al Senato, che decide entro trenta giorni. Se tali modifiche non sono accolte dal Senato, il disegno di legge è trasmesso alla Camera che decide in via definitiva a maggioranza assoluta dei suoi componenti sulle modifiche proposte.
L'autorizzazione da parte del Presidente della Repubblica di cui al quarto comma può avere ad oggetto esclusivamente le modifiche proposte dal Governo ed approvate dalla Camera dei deputati ai sensi del secondo periodo del secondo comma.
I Presidenti del Senato federale della Repubblica e della Camera dei deputati, d'intesa tra di loro, decidono le eventuali questioni di competenza tra le due Camere, sollevate secondo le norme dei rispettivi regolamenti, in ordine all'esercizio della funzione legislativa. I Presidenti possono deferire la decisione ad un comitato paritetico, composto da quattro deputati e da quattro senatori, designati dai rispettivi Presidenti. La decisione dei Presidenti o del comitato non è sindacabile in alcuna sede. I Presidenti delle Camere, d'intesa tra di loro, su proposta del comitato, stabiliscono sulla base di norme previste dai rispettivi regolamenti i criteri generali secondo i quali un disegno di legge non può contenere disposizioni relative a materie per cui si dovrebbero applicare procedimenti diversi''.».
Conseguentemente, all'articolo 12, comma 1, capoverso «Art. 77», sostituire la lettera c), con la seguente:
«
c)
al terzo comma, dopo le parole: ''Le Camere'' sono inserite le seguenti: '', secondo le rispettive competenze ai sensi dell'articolo 70''».
8.144
CENTINAIO, BISINELLA
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 8.
(Procedimento legislativo).
— 1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:
''Art. 70. – La Camera dei deputati esamina i disegni di legge concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, fatto salvo quanto previsto dal terzo comma del presente articolo. Dopo l'approvazione da parte della Camera, a tali disegni di- legge il Senato federale della Repubblica, entro trenta giorni, può proporre modifiche, sulle quali la Camera decide in via definitiva. [termini sono ridotti alla metà per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge.
Il Senato federale della Repubblica esamina i disegni di legge concernenti la determinazione dei princìpi fondamentali nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, fatto salvo quanto previsto dal terzo comma del presente articolo. 8opo l'approvazione da parte del Senato, a tali disegni di legge la Camera dei deputati entro trenta giorni, può proporre modifiche, sulle quali il Senato decide in via definitiva. I termini sono ridotti alla metà per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge.
La funzione legislativa dello Stato è esercitata collettivamente dalle due Camere per l'esame dei disegni di legge concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere
m)
e
p)
, e 119, l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 120, secondo comma, il sistema di elezione della Camera dei deputati e per il Senato federale della Repubblica, nonché nei casi in cui la Costituzione rinvia espressamente alla legge dello Stato o alla legge della Repubblica, di cui agli articoli 117, commi quinto e nono, 118, commi secondo e quinto, 122, primo comma, 125; 132, secondo comma, e 133, secondo comma. Se un disegno di legge non è approvato dalle due Camere nel medesimo testo i Presidenti delle due Camere possono convocare, d'intesa tra di loro, una commissione, composta da trenta deputati e da trenta senatori, secondo il criterio di proporzionalità rispetto alla composizione delle due Camere, incaricata di proporre un testo unificato da sottoporre al voto finale delle due Assemblee. I Presidenti delle Camere stabiliscono i termini per l'elaborazione del testo e per le votazioni delle due Assemblee.
Qualora il Governo ritenga che proprie modifiche a un disegno di legge, sottoposto all'esame del Senato federale della Repubblica ai sensi del secondo comma, siano essenziali per l'attuazione del suo programma approvato dalla Camera dei deputati, ovvero per la tutela delle finalità di cui all'articolo 120, secondo comma, il Presidente della Repubblica, verificati i presupposti costituzionali, può autorizzare il Primo ministro ad esporne le motivazioni al Senato, che decide entro trenta giorni. Se tali modifiche non sono accolte dal Senato, il disegno di legge è trasmesso alla Camera che decide in via definitiva a maggioranza assoluta dei suoi componenti sulle modifiche proposte.
L'autorizzazione da parte del Presidente della Repubblica di cui al quarto comma può avere ad oggetto esclusivamente le modifiche proposte dal Governo ed approvate dalla Camera dei deputati ai sensi del secondo periodo del secondo comma.
I Presidenti del Senato federale della Repubblica e della Camera dei deputati, d'intesa tra di loro, decidono le eventuali questioni di competenza tra le due Camere, sollevate secondo le norme dei rispettivi regolamenti, in ordine all'esercizio della funzione legislativa. I Presidenti possono deferire la decisione ad un comitato paritetico, composto da quattro deputati e da quattro senatori, designati dai rispettivi Presidenti. La decisione dei Presidenti o del comitato non è sindaca bile in alcuna sede. I Presidenti delle Camere, d'intesa tra di loro, su proposta del comitato, stabiliscono sulla base di norme previste dai rispettivi regolamenti i criteri generali secondo i quali un disegno di legge non può contenere disposizioni relative a materie per cui si dovrebbero applicare procedimenti diversi''.».
Conseguentemente, sostituire l'articolo 15, con il seguente:
«Art. 15. -
(Ratifica dei trattati internazionali).
– 1. L'articolo 80 della Costituzione è sostituito dal seguente:
''Art. 80. – E' autorizzata con legge, approvata ai sensi dell'articolo 70, primo comma, la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi''.».
8.145
CENTINAIO, BISINELLA
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 8. -
(Procedimento legislativo)
– 1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:
''Art. 70. – La Camera dei deputati esamina i disegni di legge concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, fatto salvo quanto previsto dal terzo comma del presente articolo. Dopo l'approvazione da parte della Camera, a tali disegni di legge il Senato federale della Repubblica, entro trenta giorni, può proporre modifiche, sulle quali la Camera decide in via definitiva. l termini sono ridotti alla metà per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge.
li Senato federale della Repubblica esamina i disegni di legge concernenti la determinazione dei princìpi fondamentali nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, fatto salvo quanto previsto dal terzo comma del presente articolo. Dopo l'approvazione da parte del Senato, a tali disegni di legge la Camera dei deputati, entro trenta giorni può proporre modifiche, sulle quali il Senato decide in via definitiva. I termini sono ridotti alla metà per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge.
La funzione legislativa dello Stato èesercitata collettivamente dalle due Camere per l'esame dei disegni di legge concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere
m)
e
p)
, e 119, l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 120, secondo comma, il sistema di elezione della Camera dei deputati e per il Senato federale della Repubblica, nonché nei casi in cui la Costituzione rinvia espressamente alla legge dello Stato o alla legge della Repubblica, di cui agli articoli 117, commi quinto e nono, 118, commi secondo e quinto, 122, primo comma, 125, 132, secondo comma, e 133, secondo comma. Se un disegno di legge non è approvato dalle due Camere nel medesimo testo i Presidenti delle due Camere possono convocare, d'intesa tra di loro, una commissione, composta da trenta deputati e da trenta senatori, secondo il criterio di proporzionalità rispetto alla composizione delle due Camere, incaricata di proporre un testo unificato da sottoporre al voto finale delle due Assemblee. I Presidenti delle Camere stabiliscono i termini per l'elaborazione del testo e per le votazioni delle due Assemblee.
Qualora il Governo ritenga che proprie modifiche a un disegno di legge, sottoposto all'esame del Senato federale della Repubblica ai sensi del secondo comma, siano essenziali per l'attuazione del suo programma approvato dalla Camera dei deputati, ovvero per la tutela delle finalità di cui all'articolo 120, secondo comma, il Presidente della Repubblica, verificati i presupposti costituzionali, può autorizzare il Primo ministro ad esporne le motivazioni al Senato, che decide entro trenta giorni. Se tali modifiche non sono accolte dal Senato, il disegno di legge è trasmesso alla Camera che decide in via definitiva a maggioranza assoluta dei suoi componenti sulle modifiche proposte.
L'autorizzazione da parte del Presidente della Repubblica di cui al quarto comma può avere ad oggetto esclusivamente le modifiche proposte dal Governo ed approvate dalla Camera dei deputati ai sensi del secondo periodo del secondo comma.
I Presidenti del Senato federale della Repubblica e della Camera dei deputati, d'intesa tra di loro, decidono le eventuali questioni di competenza tra le due. Camere, sollevate secondo le norme dei rispettivi regolamenti, in ordine all'esercizio della funzione legislativa. I Presidenti possono deferire lo decisione ad un comitato paritetico, composto da quattro deputati e da quattro senatori, designati dai rispettivi Presidenti. La decisione dei Presidenti o del comitato non è sindacabile in alcuna sede. I Presidenti delle Camere, d'intesa tra di loro, su proposta del comitato, stabiliscono sulla base di norme previste dai rispettivi regolamenti i criteri generali secondo i quali un disegno di legge non può contenere disposizioni relative a materie per cui si dovrebbero applicare procedimenti diversi''.».
Conseguentemente, dopo l'articolo 15, inserire il seguente:
«15-
bis.
(Bilanci e rendiconto)
1. All'articolo 81 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente: ''1. Sono approvati ogni annoi bilanci e il rendiconto. consuntivo presentati dal Governo ai sensi dell'articolo 70, primo comma''.».
8.146
CENTINAIO, BISINELLA
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 8. -
(Procedimento legjslativo).
– 1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:
''Art. 70. – La Camera dei deputati esamina i disegni di legge concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, fatto salvo quanto previsto dal terzo comma del presente articolo. Dopo l'approvazione da parte della Camera, a tali disegni di legge il Senato federale della Repubblica, entro trenta giorni, può proporre modifiche, sulle quali lo Camera decide in via definitiva. I termini sono ridotti alla metà per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge.
Il Senato federale della Repubblica esamina i disegni di legge concernenti lo determinazione dei princìpi fondamentali nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, fatto salvo quanto previsto dal terzo comma del presente articolo. Dopo l'approvazione da parte del Senato, a tali disegni di legge lo Camera dei deputati, entro trenta giorni, può proporre modifiche, sulle quali il Senato decide in via definitiva. I termini sono ridotti alla metà per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge.
La funzione legislativa dello Stato è esercitata collettivamente dalle due Camere per l'esame dei disegni di legge concernenti le materie di cui dll'articolo 117,secondo camma, lettere
m)
e
p)
, e 119, l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 120, secondo comma, il sistema di elezione della –Camera dei deputati e per il Senato federale della Repubblica, nonché nei casi in cui lo Costituzione rinvia espressamente alla legge deifo Stato o alla legge della Repubblica, di cui agli articoli 117, commi quinto e nono, 118, commi secondo e quinto, 122, primo comma, 125, 132, secondo comma, e 133, secondo comma. Se un disegno di legge non è approvato dalle due Camere nel medesimo testo i Presidenti delle due Camere possono convocare, d'intesa tra di loro, una commissione, composta da trenta deputati e da trenta senatori, secondo il criterio di proporzionalità rispetto alla composizione delle due Camere, incaricata di proporre un testo unificato da sottoporre al voto finale delle due Assemblee. I Presidenti delle Camere stabiliscono i termini per l'elaborazione del testo e per le votazioni delle due Assemblee.
Qualora il Governo ritenga che proprie modifiche a un disegno di legge, sottoposto all'esame del Senato federale della Repubblica ai sensi del secondo comma, siano essenziali per l'attuazione del suo programma approvato dalla Camera dei deputati, ovvero per la tutela delle finalità di cui all'articolo 120, secondo comma, il Presidente della Repubblica, verificati i presupposti costituzionali, può autorizzare il Primo ministro ad esporne le motivazioni al Senato, che decide entro trenta giorni. Se tali modifiche non sono accolte dal Senato, il disegno di legge è trasmesso alla Camera che decide in via definitiva a maggioranza assoluta dei suoi componenti sulle modifiche proposte.
L'autorizzazione parte del Presidente della Repubblica di cui al quarto comma può avere ad oggetto esclusivamente le modifiche proposte dal Governo ed approvate dalla Camera dei deputati ai sensi del secondo periodo del secondo comma.
I Presidenti del Senato federale della Repubblica e della Camera dei deputati, d'intesa tra di loro, decidono le eventuali questioni di competenza tra le due Camere, sollevate secondo le norme dei rispettivi regolamenti, in ordine all'esercizio della funzione legislativa. I Presidenti possono deferire la decisione ad un comitato paritetico, composto da quattro deputati e da quattro senatori, designati dai rispettivi Presidenti. La decisione dei Presidenti o del comitato non è sindacabile in alcuna sede. I Presidenti delle Camere, d'intesa tra di loro, su proposta del comitato, stabiliscono sulla base di norme previste dai rispettivi regolamenti i criteri generali secondo i quali un disegno di legge non può contenere disposizioni relative a materie per cui si dovrebbero applicare procedimenti diversi''.».
Conseguentemente, sostituire l'articolo 16 con il seguente:
«Art. 16. -
(Inchieste parlamentari)
– 1. All'articolo 82, secondo comma, della Costituzione, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: ''La Commissione d'inchiesta istituita dalla Camera dei deputati ovvero con legge approvata dalle Camere ai sensi dell'articolo 70, terzo comma, procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. Il Presidente della Commissione d'inchiesta istituita dalla Camera è scelto tra deputati appartenenti a gruppi di opposizione''.»
8.147
CENTINAIO, BISINELLA
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 8. -
(Procedimento legislativo).
– 1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:
''Art. 70. La Camera dei deputati esamina i disegni di legge concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, fatto salvo quanto previsto dal terzo comma del presente articolo. Dopo l'approvazione da parte della Camera, a tali disegni di legge il Senato federale della Repubblica, entro trenta giorni, può proporre modifiche, sulle quali la Camera decide in via definitiva. I termini sono ridotti alla metà per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge.
Il Senato federale della- Repubblica esamina i disegni di legge concernenti la determinazione dei princìpi fondamentali nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, fatto salvo quanto previsto dal terzo comma del presente articolo. Dopo l'approvazione da parte del Senato, a tali disegni di legge lo Camera dei deputati, entro trenta giorni; può proporre modifiche, sulle quali il Senato decide in via definitiva. I termini sono ridotti alla metà per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge.
La funzione legislativa dello Stato è esercitata collettivamente dalle due Camere per l'esame dei disegni di legge concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, Iettere
m)
e
p)
, e 119, l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 120, secondo comma, il sistema di elezione della Camera dei deputati e per il Senato federale della Repubblica, nonché nei casi in cui lo Costituzione rinvia espressamente alla legge dello Stato o. alla legge della Repubblica, di cui agli articoli 117, commi quinto e nono, 118, commi secondo e quinto, 122, primo comma, 125, 132, secondo comma, e 133, secondo comma. Se un disegno di legge non è approvato dalle due Camere nel medesimo testo i Presidenti delle due Camere possono convocare, d'intesa tra di loro, una commissione, composta da trenta deputati e da trenta senatori, secondo il criterio di proporzionalità rispetto alla composizione delle due Camere, incaricata di proporre un testo unificato da sottoporre al voto finale delle due Assemblee. I Presidenti delle Camere stabiliscono i termini per l'elaborazione del testo e per le votazioni delle due Assemblee.
Qualora il Governo ritenga che proprie modifiche a un disegno di legge sottoposto all'esame del Senato federale della Repubblica ai sensi del secondo comma, siano essenziali per l'attuazione del suo programma approvato dalla Camera dei deputati, ovvero per la tutela delle finalità di cui all'articolo 120, secondo comma, il Presidente della Repubblica, verificati i presupposti costituzionali, può autorizzare il Primo ministro ad esporne le motivazioni al Senato, che decide entro trenta giorni. Se tali modifiche non sono accolte dal Senato, il disegno di legge è trasmesso alla Camera che decide in via definitiva a maggioranza assoluta dei suoi componenti sulle modifiche proposte .
L'autorizzazione da parte del Presidente della Repubblica di cui al quarto comma può avere ad oggetto esclusivamente le modifiche proposte dal Governo ed approvate dalla Camera dei –deputati ai sensi del secondo periodo del secondo comma.
I Presidenti del Senato federale della Repubblica e della Camera dei deputati, d'intesa tra di loro, decidono le eventuali questioni di competenza tra le due Camere, sollevate secondo le norme dei rispettivi regolamenti, in ordine all'esercizio della funzione legislativa. I Presidenti possono deferire la decisione ad un comitato paritetico, composto da quattro deputati e da quattro senatori, designati dai rispettivi Presidenti. La decisione dei Presidenti o del comitato non è sindacabile in alcuna sede. I Presidenti delle Camere, d'intesa tra di loro, su proposta del comitato, stabiliscono sulla base di norme previste dai rispettivi regolamenti i criteri generali secondo i quali un disegno di legge non può contenere disposizioni relative a materie per cui si dovrebbero applicare procedimenti diversi''.».
Conseguentemente, all'articolo 27, comma 1, capoverso «Art. 118», dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
«e-
bis
) al quarto comma, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: ''Essi riconoscono e favoriscono altresì l'autonoma iniziativa degli enti di autonomia funzionale per le medesime attività e sulla base del medesimo principio. L'ordinamento generale degli enti di autonomia funzionale è definito con legge approvata ai sensi dell'articolo 70, primo comma''.».
8.148
CENTINAIO, BISINELLA
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 8. -
(Procedimento legislativo)
– 1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:
''Art. 70. – La Camera dei deputati esamina i-disegni di legge concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, fatto salvo quanto previsto dal terzo comma del presente articolo. Dopo l'approvazione da parte della Camera, a tali disegni di legge il Senato federale della Repubblica, entro trenta giorni, può proporre modifiche, sulle quali la Camera decide in via definitiva. I termini sono ridotti alla metà per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge.
Il Senato federale della Repubblica esamina i disegni di legge concernenti la determinazione dei princìpi fondamentali nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, fatto salvo quanto previsto dal terzo comma del presente articolo. Dopo l'approvazione da parte del Senato, a tali disegni di legge la Camera dei deputati, entro trenta giorni, può proporre modifiche, sulle quali il Senato decide in via definitiva. I termini sono ridotti alla metà per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge.
La funzione legislativa dello Stato è esercitata collettivamente dalle due Camere per l'esame dei disegni di legge concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere
m)
e
p)
, e 119, l'esercizio delfe funzioni di cui all'articolo 120, secondo comma, il sistema di elezione della Camera dei deputati e per il Senato federale della Repubblica, nonché nei casi in cui lo Costituzione-rinvia espressamente alla legge dello Stato o alla legge della Repubblica, di cui agli articoli 117,commiquinto e nono, 118, commi secondo e quinto, 122, primo comma, 125, 132, secondo comma, e 133, secondo comma. Se un disegno di legge non è approvato dalle due Camere nel medesimo testo i Presidenti delle due Camere passano convocare, d'intesa tra di loro, una commissione, composta da trenta deputati e da trenta senatori, secondo il criterio di proporzionalità rispetto alla composizione delle due Camere, incaricata di proporre un testo unificato da sottoporre al voto finale delle due Assemblee. I Presidenti delle Camere stabiliscono i termini per l'elaborazione'del testo e per le votazioni delle due Assemblee.
Qualora il Governo ritenga che proprie modifiche a un disegno di legge, sottoposto all'esame del Senato federale della-Repubblica-ai sensi del secondo comma, siano essenziali per l'attuazione del suo programma approvato dalla Camera dei deputati, ovvero per la tutela delle fin alito , di cui all'articolo 120, secondo comma, il Presidente della Repubblica, verificati i presupposti costituzionali, può autorizzare il Primo ministro ad esporne le motivazioni al Senato, che decide entro trenta giorni, Se tali modifiche non sono accolte dal Senato, il disegno di legge è trasmesso alla Camera che decide in via definitiva a maggioranza assoluta dei suoi componenti sulle modifiche proposte.
L'autorizzazione da parte del Presidente della Repubblica di cui al quarto comma può avere ad oggetto esclusivamente le modifiche proposte dal Governo ed approvate dalla Camera dei deputati ai sensi del secondo periodo del secondo comma.
I Presidenti del Senato federale della Repubblica e della Camera dei deputati, d'intesa tra di loro, decidono le eventuali questioni di competenza tra le due Camere, sollevate secondo le norme dei rispettivi regolamenti, in ordine all'esercizio della funzione legislativa. I Presidenti possono deferire lo decisione ad un comitato paritetico composto da quattro deputati e da quattro senatori, designati dai rispettivi Presidenti. La decisione dei Presidenti o del comitato non è sindacabile in alcuna sede. I Presidenti delle Camere, d'intesa tra di loro, su proposta del comitato, stabiliscono sulla base di norme previste dai rispettivi regolamenti i criteri generali secondo i quali un disegno di legge non può contenere disposizioni relative a materie per cui si dovrebbero applicare procedimenti diversi''.».
Conseguentemente, all'articolo 27, comma 1, capoverso «Art. 118», dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
«e-
bis)
al quarto comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
''La legge, approvata ai sensi dell'articolo 70, terzo comma, favorisce l'esercizio in forma associata delle funzioni dei piccoli comuni e di quelli situati nelle zone montane, attribuendo a tali forme associative la medesima autonomia riconosciuta ai Comuni''.».
8.149
CENTINAIO, BISINELLA
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 8. -
(Procedimento legislativo).
– 1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:
''Art.-70. La Camera dei deputati esamina i disegni di legge concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, fatto salvo quanto previsto dal terzo comma del presente articolo. Dopo l'approvazione da parte della Camera, a tali disegni di legge il Senato federale della Repubblica, entro trenta giorni, può proporre modifiche, sulle quali lo Camera decide in via definitiva. I termini sono ridotti alla metà per i disegni di legge di conversione del decreti-legge.
Il Senato federale della Repubblica esamina i disegni di legge concernenti la determinazione dei princìpi fondamentali nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, fatto salvo quanto previsto dal terzo comma del presente articolo. Dopo l'approvazione da parte del Senato, a tali disegni di legge lo Camera dei deputati, entro trenta giorni, può proporre modifiche, sulle quali il Senato decide in via definitiva. I termini sono ridotti alla metà per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge.
La funzione legislativa dello Stato è esercitata collettivamente dalle due Camere per l'esame dei disegni di legge concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere
m)
e
p)
, e 119, l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 120, secondo comma, il sistema di elezione della Camera dei deputati e per il Senato federale della Repubblica, nonché nei casi in cui lo Costituzione rinvia espressamente alla legge dello Stato o alla legge della Repubblica, di cui agli articoli 117, commi quinto e nono, 118, commi secondo e quinto, 122, primo comma, 125, 132, secondo camma, e 133, secondo comma. Se un disegno di legge non è approvato dalle due Camere nel medesimo testo i Presidenti delle due Camere possono convocare, d'intesa tra di loro, una commissione, composta da trenta deputati e da trenta senatori, secondo il criterio di proporzionalità rispetto alla composizione delle due Camere, incaricata di proporre un testo unificato da sottoporre al voto finale delle due Assemblee. I Presidenti delle Camere stabiliscono i termini per l'elaborazione del testo e per le votazioni delle due Assemblee.
Qualora il Governo ritenga che proprie modifiche a un disegno di legge, sottoposto all'esame del Senato federale della Repubblica ai sensi del secondo comma, siano essenziali per l'attuazione del suo programma approvato dalla Camera dei deputati ovvero per lo tutela delle finalità di cui all'articolo 120, secondo comma, il Presidente della Repubblica, verificati i presupposti costituzionali, può autorizzare il Primo ministro ad esporne le motivazioni al Senato, che decide entro trenta giorni. Se tali modifiche non sono accolte dal Senato, il disegno di legge è trasmesso alla Camera che. decide in via definitiva a maggioranza assoluta dei suoi componenti sulle modifiche proposte.
L'autorizzazione da parte del Presidente della Repubblica di cui al quarto comma può avere ad oggetto esclusivamente le modifiche proposte dal Governo ed approvate dalla Camera dei deputati ai sensi del secondo periodo del secondo comma.
I Presidenti del Senato federale della Repubblica e della Camera dei deputati, d'intesa tra di loro, decidono le eventuali questioni di competenza tra le due Camere, sollevate secondo le norme dei rispettivi regolamenti, in ordine all'esercizio della funzione legislativa. I Presidenti possono deferire lo decisione ad un comitato paritetico, composto da quattro deputati e da quattro senatori, designati dai rispettivi Presidenti. La decisione dei Presidenti o del comitato non è sindaca bile in alcuna sede. I Presidenti delle Camere, d'intesa tra di loro, su proposta del comitato, stabiliscono sulla base di norme previste dairispettivi regolamenti i criteri generali secondo i quali un disegno di legge non può contenere disposizioni relative a materie per cui si dovrebbero applicare procedimenti diversi''.».
Conseguentemente, all'articolo 33, aggiungere, in fine, i seguenti commi:
«13-
bis
. Entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, il Governo assicura la puntuale individuazione dei beni e delle risorse da trasferire alle Regioni e agli enti locali, la loro ripartizione tra le Regioni e tra Regioni ed enti locali, per garantire l'effettivo esercizio delle rispettive funzioni e competenze di cui alla presente legge costituzionale e alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3.
13-
ter
. La legge dello Stato, approvata ai sensi dell'articolo 70, terzo comma, della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale, stabilisce le modalità e i tempi per la ripartizione dei beni e delle risorse individuati e i successivi trasferimenti, che devono comunque essere congrui rispetto alle funzioni e alle competenze esercitate e comportano l'adeguamento delle amministrazioni statali, in rapporto ad eventuali compiti residui».
8.4
CENTINAIO, BISINELLA
Sostituire l'articolo, con il seguente:
«Art. 8 –
1
. L'articolo 92 della Costituzione è sostituito dal seguente:
"Art. 92. – Il Governo della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri, che insieme costituiscono il Consiglio dei ministri.
Il Presidente della Repubblica nomina Presidente del Consiglio dei ministri il candidato proposto agli elettori dalla coalizione o dalla formazione politica che alle elezioni per la Camera dei deputati ha ottenuto la maggioranza dei voti validamente espressi. La legge per la elezione della Camera dei deputati stabilisce le modalità e i criteri per la presentazione dei candidati alla carica di Presidente del Consiglio dei ministri. Il Presidente del Consiglio dei ministri nomina e revoca i Ministri. Il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri prestano giuramento prima di assumere le funzioni nelle mani del Presidente della Repubblica. Il Presidente del Consiglio dei ministri propone al Presidente della Repubblica lo scioglimento della Camera, quando viene meno la possibilità di proseguire l'azione di governo secondo l'indirizzo politico risultato maggioritario nel voto per l'elezione della Camera dei deputati. Il Presidente della Repubblica, sentito il suo Presidente, scioglie la Camera dei deputati qualora entro il termine di trenta giorni dalla proposta di scioglimento del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al sesto comma, non sia stata proposta un'altra candidatura con una mozione motivata approvata a maggioranza assoluta dei componenti della Camera dei deputati. Il regolamento della Camera dei deputati disciplina le modalità di elezione del Capo dell'opposizione e ne stabilisce funzioni e prerogative. L'approvazione di una mozione di sfiducia da parte della Camera dei deputati nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri comporta la decadenza del Presidente del Consiglio e del Governo e l'indizione di nuove elezioni".
2. Gli articoli 93 e 94 della Costituzione sono abrogati.».
8.5
CENTINAIO, BISINELLA
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 8 –
1.
All'articolo 92 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dai seguenti:
"All'inizio della legislatura il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei Ministri che deve avere la fiducia del Parlamento in seduta comune.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri, entro dieci giorni dalla nomina, espone al Parlamento in seduta comune il programma del Governo e richiede la fiducia. Se il Parlamento in seduta comune accorda la fiducia, approvata per appello nominale sia dai deputati che dai senatori, entro dieci giorni il Presidente della Repubblica nomina i Ministri su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri. Se a due mesi dalla nomina del primo Presidente del Consiglio dei Ministri nessun Presidente del Consiglio ottiene la fiducia, il Presidente della Repubblica scioglie le Camere.
Nel corso della legislatura, in caso di impedimento permanente, morte o dimissioni del Presidente del Consiglio dei Ministri, si procede con le stesse modalità di cui al comma precedente.
Il Presidente ella Repubblica revoca i Ministri su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri."».
8.6
CENTINAIO, BISINELLA
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 8.
- (Governo) – 1.
L'articolo 92 della Costituzione è sostituito dal seguente:
"Art. 92. – Il Governo della Repubblica è composto dal Primo Ministro e dai ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri. È composto altresì dai sottosegretari di Stato e dai Viceministri.
Il Presidente della Repubblica nomina e revoca il Primo Ministro. Il Primo Ministro è nominato sulla base dei risultati delle elezioni della Camera dei deputati.
La legge disciplina l'elezione dei deputati in modo da favorire la formazione di una maggioranza."
2. L'articolo 93 della Costituzione è sostituito dal seguente:
"Art. 93 –Il Primo Ministro e i ministri, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica."».
8.7
CENTINAIO, BISINELLA
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 8.
- (Modifica all'articolo 92 della Costituzione) – 1.
Il primo comma dell'articolo 92 della Costituzione, è sostituito dal seguente:
"Il Governo della Repubblica è composto dal Presidente del Consiglio e da dieci ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri."».
8.8
CENTINAIO, BISINELLA
Sostituire il primo comma con il seguente:
«1. All'articolo 92 della Costituzione, secondo comma, dopo le parole: "Il Presidente della Repubblica", sono inserite le seguenti: "sulla base dei risultati delle elezioni"».
8.9
ZELLER, PALERMO, BERGER, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 8.
- (Procedimento legislativo) – 1.
L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:
"Art. 70. – La funzione legislativa dello Stato è esercitata collettivamente dalla Camera dei deputati e dal Senato delle Autonomie nei seguenti casi:
a)
leggi di revisione della Costituzione e altre leggi costituzionali;
b)
leggi in materia elettorale;
c)
leggi in materia di organi di governo e di funzioni fondamentali dei Comuni e delle Città metropolitane;
d)
leggi concernenti l'esercizio delle competenze legislative dello Stato indicate negli articoli 114, terzo comma; 116, terzo comma; 117, comma secondo, lettera
e)
, limitatamente al coordinamento della finanza pubblica e alla perequazione delle risorse finanziarie; lettera
t)
, limitatamente al coordinamento informatico; lettera
u)
, limitatamente ai principi generali sul governo del territorio; commi terzo, quinto e nono; 118, commi secondo e terzo; 119, commi terzo, quinto e sesto; 120, secondo comma; 122, primo comma; 123, quinto comma; 132, secondo comma, e 133, primo comma;
e)
leggi concernenti l'istituzione e la disciplina delle Autorità di garanzia e di vigilanza;
j)
leggi in materia di tutela delle minoranze linguistiche.
In tutti gli altri casi, dopo l'approvazione da parte della Camera dei deputati, i disegni di legge sono trasmessi al Senato delle Autonomie che, entro trenta giorni, su richiesta di un quinto dei suoi componenti, può approvare modifiche sulle quali la Camera dei deputati si pronuncia in via definitiva. Qualora il Senato delle Autonomie non approvi le modifiche entro il termine previsto, la legge può essere promulgata. Il termine è ridotto della metà per i disegni di legge di conversione dei decreti emanati ai sensi dell'articolo 77."».
Conseguentemente, all'articolo 32, sostituire il comma 7, con il seguente:
«7. All'articolo 73, secondo comma, della Costituzione, le parole: "Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiarano l'urgenza", sono sostituite dalle seguenti: "Se la Camera dei deputati o, per i disegni di legge previsti dal primo comma dell'articolo 70, entrambe le Camere, ne dichiarano l'urgenza a maggioranza assoluta dei componenti"».
8.10
MARIO MAURO
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 8. –
1
. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Art. 70. La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere per le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali, le leggi tributarie e il ricorso all'indebitamento, le leggi di amnistia e di indulto, la formazione e l'attuazione degli atti normativi dell'unione europea, le leggi relative alla composizione del senato delle Autonomie; il funzionamento delle istituzioni territoriali, le forme di coordinamento fra Stato e regioni in materia di immigrazione; cittadinanza, stato civile, anagrafi, ordine pubblico e sicurezza, le leggi che deliberano lo stato di guerra.
Le altre leggi sono approvate dalla Camera dei Deputati.
Ogni disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati è immediatamente trasmesso al Senato delle Autonomie che, entro dieci giorni, su richiesta di un terzo dei suoi componenti, può disporre di esaminarlo. Nei trenta giorni successivi il Senato può deliberare proposte di modifica, sulle quali la Camera dei deputati si pronuncia in via definitiva entro i successivi venti giorni, Qualora il Senato delle Autonomie non disponga di procedere all'esame o sia inutilmente decorso il termine per deliberare, ovvero quando la Camera dei deputati si sia pronunciata in via definitiva, la legge può essere promulgata.
Per i disegni di legge che dispongono il sistema di elezione dei senatori e la loro sostituzione; l'ordinamento di Roma Capitale; l'ordinamento, gli organi di governo, la legislazione elettorale e le funzioni fondamentali dei Comuni, comprese le loro forme associative, e delle Città metropolitane; il governo del territorio; il sistema nazionale e il coordinamento della protezione civile; ambiente, ecosistema, beni culturali e paesaggistici; attività culturali, turismo e ordinamento sportivo; l'esercizio della clausola di supremazia; le modalità di partecipazione di Regioni e Province autonome, nelle materie di loro competenza, alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e all'attuazione ed esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, e la legge di procedura che disciplina le modalità di tale partecipazione e la disciplina dell'esercizio del potere sostitutivo dello Stato in caso di inadempienza; la disciplina statale dei casi e delle forme in cui le Regioni possono concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato; la disciplina del coordinamento Stato-Regioni in materia di immgrazione, ordine pubblico e tutela dei beni culturali e paesaggistici; l'intera disciplina dell'autonomia finanziaria regionale e locale (art. 119 Cost.); la legge che definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi dello Stato nei confronti degli enti territoriali siano esercitati nel rispetto dei principi di sussidiarietà e di leale collaborazione; il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e incompatibilità dei membri degli organi regionali, nonché i loro emolumenti (fermo restando il «tetto» di cui sopra); la ratifica dei trattati relativi all'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, la Camera dei deputati può non conformarsi alle modificazioni proposte dal Senato delle Autonomie solo pronunciandosi nella votazione finale a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Il Senato delle Autonomie può, secondo quanto previsto dal proprio regolamento, svolgere attività conoscitive, nonché formulare osservazioni su atti o documenti all'esame della Camera dei deputati."».
8.11
ZELLER, PALERMO, BERGER, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 8. - (Procedimento legislativo). –
1
. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Art. 70. - La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere per le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali; per le leggi che disciplinano il referendum popolare; per le leggi in materia di tutela delle minoranze linguistiche; per l'esame dei disegni di legge concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere m) e p); e 119, per l'esercizio delle funzioni di cui agli articoli 114, terzo comma; 117, comma secondo, lettera e), limitatamente al coordinamento della finanza pubblica e alla perequazione delle risorse finanziarie; lettera t), limitatamente al coordinamento informatico; lettera u), limitatamente ai principi generali sul governo del territorio; commi terzo, quinto e nono; 118, commi secondo e terzo; 120, secondo comma; 122, primo comma; 123, quinto comma; 132, secondo comma; 133, primo comma; per il sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato delle Autonomie, nonché per le leggi che autorizzano la ratifica dei trattati relativi all'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.
Le altre leggi sono approvate dalla Camera dei deputati.
Ogni disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati è immediatamente trasmesso al Senato delle Autonomie che, entro dieci giorni, su richiesta di un terzo dei suoi componenti, può disporre di esaminarlo. Nei trenta giorni successivi il Senato delle Autonomie può deliberare proposte di modificazione del testo, sulle quali la Camera dei deputati, entro i successivi venti giorni, si pronuncia invia definitiva. La Camera dei deputati, nel caso in cui le deliberazioni del Senato delle Autonomie. siano state adottate a maggioranza non minore di quella assoluta, può non conformarsi alle modificazioni proposte solo pronunciandosi nella votazione finale a maggioranza assoluta.
Qualora il Senato delle Autonomie non disponga di procedere all'esame o sia inutilmente decorso il termine per deliberare, ovvero quando la Camera dei deputati si sia pronunciata in via definitiva, la legge può essere promulgata.
I disegni di legge di cui all'articolo 81, quarto comma, approvati dalla Camera dei deputati, sono esaminati dal Senato delle Autonomie che può deliberare proposte di modificazione entro quindici giorni dalla data della trasmissione. Per tali disegni di legge le disposizioni di cui al comma precedente si applicano solo qualora il Senato delle Autonomie abbia deliberato a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
Il Senato delle Autonomie può, secondo quanto previsto dal proprio regolamento, svolgere attività conoscitive, nonché formulare osservazioni su atti o documenti all'esame della Camera dei deputati."».
Conseguentemente,
a) all'articolo 32, sostituire il comma 7, con il seguente:
«7. All'articolo 73, secondo comma, della Costituzione, le parole: "Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiarano l'urgenza", sono sostituite dalle seguenti: "Se la Camera dei deputati o, per i disegni di legge previsti dal primo comma dell'articolo 70, entrambe le Camere, ne dichiarano l'urgenza a maggioranza assoluta dei componenti,".»
8.12
BISINELLA
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 8. -
1
. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente: "70. La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere per le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali, per le leggi in materia elettorale e per quelle che disciplinano il referendum popolare, per le leggi che autorizzano la ratifica dei trattati relativi all'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, per la legge europea e la legge di delegazione europea, per la legge di cui all'articolo 57, settimo comma, per la legge nelle materie previste dall'articolo 117, secondo comma, lettera
p)
, nonché negli altri casi previsti dalla Costituzione.
Le altre leggi sono approvate dalla Camera dei deputati.
Ogni disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati è immediatamente trasmesso al Senato delle Autonomie che, entro dieci giorni, su richiesta di un terzo dei suoi componenti, può disporre di esaminarlo. Nei trenta giomi successivi il Senato delle Autonomie può deliberare proposte di modificazione del testo, sulle quali la Camera dei deputati si pronuncia in via definitiva. Qualora il Senato delle Autonomie non disponga di procedere all'esame o sia inutilmente decorso il termine per deliberare, ovvero quando la Camera dei deputati si sia pronunciata in via definitiva, la legge può essere promulgata.
Nel caso in cui il Senato delle Autonomie abbia approvato le proposte di modificazione a maggioranza non inferiore a quella assoluta dei suoi componenti, la Camera dei deputati può non conformarsi alle modificazioni proposte dal Senato solo pronunciandosi nella votazione finale con maggioranza equivalente.
Il Senato delle Autonomie può, secondo quanto previsto dal proprio regolamento, svolgere attività conoscitive, nonché formulare osservazioni su atti o documenti all'esame della Camera dei deputati".».
8.13
PUGLIA, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MANGILI, MARTELLI, SERRA
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 8. - (Procedimento legislativo). –
1
. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Art. 70. La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere per le leggi costituzionali ed elettorali e per le materie di cui all'art. 117, primo comma, lettere
a)
,
c)
,
d)
,
f)
,
g)
e
h)
.
La funzione legislativa è esercitata dalla Camera dei Deputati sulle residue materie di cui all'art. 117 in cui lo Stato ha legislazione esclusiva.
La funzione legislativa è esercitata dal Senato della Repubblica su tutte le materie di legislazione concorrente."».
8.14
PAOLO ROMANI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN, GALIMBERTI
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 8. - (Modifiche all'articolo 70 della Costituzione). –
1
. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Art. 70. La funzione legislativa dello Stato è esercitata collettivamente dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica per le seguenti materie:
a)
revisione della Costituzione e altri disegni di legge costituzionali;
b)
ratifica dei trattati relativi allI appartenenza dell1Italia all'Unione Europea;
c)
elettorale;
d)
leggi che disciplinano il referendum popolare.
In tutti gli altri casi, la funzione legislativa è esercitata in via esclusiva dalla Camera dei Deputati.
In relazione agli indirizzi di politica generale suscettibili di incidere nelle materie di competenza esclusiva regionale di cui all'articolo 117, la Camera dei deputati deve sentire il Senato della Repubblica che si esplime con parere obbligatorio e non vincolante. I regolamenti di ciascuna Camera fissano il limite di tempo entro cui il parere deve essere reso, decorso il quale lo stesso s'intende espresso."».
8.15
CAMPANELLA, DE PETRIS, BATTISTA, ORELLANA, BOCCHINO, PEPE, DE PIN, CASALETTO, BIGNAMI, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, GAMBARO
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 8. -
1
. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Art. 70. La funzione legislativa dello Stato è esercitata collettivamente dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica nei seguenti casi:
a)
leggi di revisione della Costituzione e altre leggi costituzionali;
b)
leggi in materia elettorale di competenza statale;
c)
leggi concernenti l'istituzione e la disciplina deileAutorità di garanzia e di vigilanza;
d)
leggi in materia di diritti fondamentali.
La funzione legislativa è esercitata dal Senato nelle seguenti materie:
a)
rapporti con l'Unione europea e attuazione delle normative dell'Unione medesima;
b)
legislazione concorrente nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma;
c)
delegazione legislativa di cui all'articolo 76;
d)
ratifica dei trattati internazionali.
La funzione legislativa è esercitata dalla Camera in tutte le materie non espressamente riservate al Senato della Repubblica.
Gli atti di controllo e di indirizzo politico sono presentati e svolti presso la Camera dei deputati. Gli atti di indirizzo connessi a disegni di legge sono presentati e svolti presso la Camera cuiè assegnato il disegno di legge.
Le funzioni parlamentari relativamente a nomine governative e di competenza parlamentare, le funzioni di indagine ed inchiesta nonché le funzioni consultive su atti del Governo sono svolte dal Senato della Repubblica."».
8.16
BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 8. - (Procedimento legislativo). –
1
. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Art. 70. La funzione legislativa è esercitata dal Parlamento nel suo complesso, con la procedura di esame e di approvazione diretta da parte della sede plenaria:
a)
per le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali, le quali sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti con due successive deliberazioni a distanza di non meno di novanta giorni tra la prima e la seconda, salva l'applicazione dell'articolo 138;
b)
per la legge che determina le modalità di attuazione del referendum, per la deliberazione dello stato di guerra, per la legge che autorizza l'amnistia e l'indulto, per la legge che autorizza la ratifica dei trattati internazionali di cui all'articolo 80, per la deliberazione di autorizzazione al ricorso all'indebitamento per eventi eccezionali, per la legge sul contenuto di bilancio e le altre norme di cui al sesto comma dell'articolo 81, per la legge che regola l'assegno e la dotazione del Presidente della Repubblica, le quali sono approvate con due successive deliberazioni, a distanza di non meno di quindici giorni tra la prima e la seconda.
Ogni disegno di legge diverso da quelli di cui al primo comma, appena approvato dalla Camera dei deputati, è immediatamente trasmesso al Senato della Repubblica, che si pronuncia nei trenta giorni successivi alla data della trasmissione. Il termine è ridotto della metà per i disegni di legge di cui all'articolo 77.
Qualora il Senato della Repubblica deliberi di non procedere all'esame ovvero qualora sia inutilmente decorso il termine di trenta giorni per la pronuncia del Senato, il disegno di legge è inviato dal Presidente della Camera dei deputati al Presidente della Repubblica ai fini della promulgazione.
Per i disegni di legge di cui il Senato della Repubblica abbia deliberato la reiezione ovvero modificazioni al testo trasmesso dalla Camera dei deputati, è competente in via definitiva il Parlamento nel suo complesso, che si pronuncia nella votazione finale a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Se approvato, il disegno di legge è inviato dal Presidente della Camera dei deputati al Presidente della Repubblica ai fini della promulgazione."».
8.17
BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 8
(Procedimento legislativo)
1
. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:
"Art. 70. – La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere per le leggi di revisione della Costituzione e re altre leggi costituzionali, per le leggi elettorali e per le leggi di ratifica o di revisione dei trattati tra l'Italia e l'Unione europea e, tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 94, quarto comma, per le leggi di stabilità e di bilancio.
La Camera dei deputati ha competenza legislativa nelle materie non riservate alla competenza legislativa esclusiva del Senato.
Il Senato della Repubblica ha competenza legislativa esclusiva per le seguenti materie:
a)
affari esteri e dell'Unione europea, con esclusione delle leggi di ratifica o di revisione dei trattati tra l'Italia e l'Unione europea;
b)
giustizia;
c)
tutela dei diritti civili e sociali e politiche dell'immigrazione;
d)
difesa;
e)
tutela dell'ambiente e dei beni culturali;
f)
coordinamento della legislazione statale con quella regionale e raccordi normativi con le autonomie territoriali infraregionali e funzionali."».
8.18
BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 8
(Procedimento legislativo)
1
. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:
"Art. 70. – La funzione legislativa è esercitata, nella forma di cui all'ultimo comma dell'articolo 72:
a)
disgiuntamente dalle due Camere per le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali, secondo la procedura di cui all'articolo 138;
b)
dal Parlamento nel suo complesso per le leggi previste dagli articoli 75, secondo comma, 78, 79, 81, secondo e sesto comma, e 84, ultimo comma, che sono approvate con due successive deliberazioni, a distanza di-non meno di quindici giorni tra la prima e la seconda;
c)
esclusivamente dal Senato della Repubblica per le leggi previste dall'articolo 80, primo comma.
Ogni disegno di legge diverso da quelli di cui al primo comma, appena approvato dalla Camera dei deputati, è immediatamente trasmesso al Senato della Repubblica, che si pronuncia nei trenta giorni successivi alla data della trasmissione. Il termine è ridotto della metà per i disegni di legge di cui all'articolo 77.
Qualora il Senato della Repubblica deliberi di non procedere all'esame ovvero qualora sia inutilmente decorso il termine di trenta giorni per la pronuncia del Senato, il disegno di legge è inviato dal Presidente della Camera dei deputati al Presidente della Repubblica ai fini della promulgazione.
Per i disegni di legge di cui il Senato della Repubblica abbia deliberato la reiezione ovvero modificazioni al testo trasmesso dalla Camera dei deputati, è competente iri via definitiva il Parlamento nel suo complesso, che si pronuncia nella votazione finale a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Se approvato, il disegno di legge è inviato dal Presidente della Camera dei deputati al Presidente della Repubblica ai fini delia promulgazione."».
8.19
RUSSO, FABBRI, FISSORE, FILIPPI, FILIPPIN, STEFANO ESPOSITO, VACCARI, CALEO, GUERRIERI PALEOTTI, SANGALLI, ZANONI, BROGLIA, ELENA FERRARA, SPILABOTTE, SOLLO, CARDINALI, CAPACCHIONE, MANCONI
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 8
(Procedimento legislativo)
1
. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:
"Art. 70. – La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere nelle seguenti materie:
a)
revisione della Costituzione e approvazione di altre leggi costituzionali, di cui all'articolo 138;
b)
adeguamento all'ordinamento dell'Unione europea;
c)
autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali stipulati in ambito europeo e in materia di diritti umani e libertà fondamentali;
d)
organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
e)
ordinamento, organi di governo, legislazione elettorale e funzioni fondamentali dei Comuni, comprese le loro forme associative, e delle Città metropolitane;
f)
norme di cui agli articolo 114, comma terzo; 117, comma quarto, quinto, sesto e settimo; 118; 119; 122,commaprimo; 125.
Le altre leggi sono approvate ai sensi dell'articolo 72."».
Conseguentemente:
– all'articolo 9, capoverso
«art. 71»
, prima delle parole
«Il Senato delle Autonomie può»
inserire le parole
«Nelle materie di cui all'articolo 70, comma 2,»;
– all'articolo 10, capoverso
«art. 72»
, lettera
a)
, sostituire le parole
«Ogni disegno di legge è presentato alla Camera dei deputati e,»
con le parole
«Ogni disegno di legge di cui all'articolo 70, comma primo, è presentato ad una Camera e,»;
all'articolo 10, capoverso
«art. 72»
, sostituire la lettera
b)
con la seguente:
b)
sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«I disegni di legge di cui all'articolo 70, comma secondo, sono presentanti alla Camera dei deputati e, una volta approvati, sono trasmessi al Senato delle Autonomie che, in base alle norme del proprio regolamento, può deliberare di esaminarli entro quindici giorni. L'esame deve concludersi nei successivi quarantacinque giorni ovvero, nel caso dei disegni di legge di cui all'articolo 81, comma quarto, nei successivi venti.
Il Senato può apportare modifiche al disegno di legge trasmesso dalla Camera dei deputati. In tali casi, la Camera dei deputati può approvare le modifiche apportate dal Senato o, deliberando a maggioranza assoluta dei suoi membri, le può superare. Nel caso in cui il Senato, deliberando a maggioranza assoluta dei suoi membri, si opponga all'approvazione del disegno di legge, la Camera dei deputati può superare l'opposizione deliberando con la medesima maggioranza, non prima che siano trascorsi almeno quaranta giorni dalla trasmissione del testo da parte del Senato.
Qualora il Senato non abbia deliberato di procedere all'esame o non lo abbia concluso nei termini indicati, il testo approvato dalla Camera dei deputati è trasmesso al Presidente della Repubblica per la promulgazione.
Il Governo può chiedere alle Camere di deliberare che un disegno di legge sia iscritto con priorità all'ordine del giorno e sottoposto alla votazione finale entro sessanta giorni dalla richiesta ovvero entro un termine inferiore determinato in base al regolamento tenuto conto della complessità della materia. Decorso il termine, il testo proposto o accolto dal Governo, su sua richiesta, è posto in votazione, senza modifiche, articolo per articolo e con votazione finale. Nel caso di disegni di legge di cui all'articolo 70, comma secondo, il termine di quarantacinque giorni, di cui al comma quinto, è ridotto a venti giorni»;
– all'articolo 12, capoverso
«articolo 77»
, sopprimere le lettere
a)
,
b)
e
c)
e alla lettera
d)
sostituire l'ultimo capoverso con il seguente:
«Nel caso di materie di cui all'articolo 70,comma secondo, il Senato della Autonomie si pronuncia entro quindici giorni dalla data di trasmissione del testo da parte della Camera dei deputati;
– all'articolo 32, sostituire il comma 7 con il seguente:
''All'articolo 73 della Costituzione, comma secondo, è aggiunto in fine il seguente periodo: ‘Nel caso di disegni di legge di cui all'articolo 70, comma secondo, l'urgenza è dichiarata dalla sola Camera dei deputati.";
– all'articolo 32, comma 9, sopprimere la lettera b.)
;
– all'articolo 32, sopprimere il comma 12.».
8.20
GIOVANNI MAURO, MARIO FERRARA, BARANI, COMPAGNONE, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, MILO, RUVOLO, SCAVONE
Sostituire l'articolo con il seguente:
1
. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:
"Articolo 70. – La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere per le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali, nonchè per le leggi:
a)
In materia di sistemi elettorali;
b)
In materia di Salute e trattamenti sanitari;
c)
In materia di esercizio del diritto di voto;
Le altre leggi sono approvate dalla camera dei Deputati.
Ogni disegno di legge approvato dalla Camera dei Deputati è immediatamente trasmesso al Senato delle Autonomie che, entro dieci giorni, su richiesta dei suoi componenti, può disporre di esaminarlo. Nei trenta giorni successivi il Senato delle Autonomie può deliberare proposte di modificazione del testo, sulle quali la Camera dei Deputati, entro i successivi venti giorni, si pronuncia in via definitiva. Qualora il Senato delle Autonomie non disponga di procedere all'esame o sia inutilmente decorso il termine per deliberate, ovvero quando la Camera dei deputati si sia pronunciata in via definitiva, la legge può essere promulgata.
Per i disegni di legge che dispongono nelle materie di cui agli articoli 57, terzo comma, 114 terzo comma, 117, commi secondo, lettere
p)
e
u)
, quarto, sesto e decimo, 118, quarto comma, 119, 120, secondo comma, e 122, primo comma, nonchè per quelli che autorizzano la ratifica dei trattati relativi all'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea, la Camera dei deputati può non conformarsi alle modificazioni proposte dal Senato delle Autonomie solo pronunciandosi nella votazione finale a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
I disegni di legge di cui all'articolo 81, quarto comma, approvati dalla Camera dei deputati, sono esaminati dal Senato delle Autonomie che può deliberare proposte di modificazione entro quindici giorni dalla data della trasmissione. Per tali disegni di legge le disposizioni di cui al comma precedente si applicano solo qualora li Senato delle Autonomie abbia deliberato a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
Il Senato delle Autonomie può, secondo quanto previsto dal proprio regolamento, svolgere attività conoscitive, nonchè formulare osservazioni su atti o documenti all'esame della Camera dei deputati."».
8.21
CHITI, DE PETRIS, CAMPANELLA, GOTOR, ALBANO, ANITORI, BATTISTA, BENCINI, BOCCHINO, BROGLIA, BUEMI, CASALETTO, CASSON, CERVELLINI, CORSINI, CUCCA, D'ADDA, DE CRISTOFARO, DIRINDIN, GAMBARO, GATTI, GIACOBBE, LO GIUDICE, MICHELONI, MINEO, MUCCHETTI, PETRAGLIA, RICCHIUTI, SILVESTRO, STEFANO, TOCCI, TURANO, URAS
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 8
(Funzione legislativa paritaria)
1
. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:
"Articolo 70. – La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere per le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali, nonché per le leggi:
a)
in materia di sistemi elettorali;
b)
in materia di legge europea, di delegazione europea e di ordinamenti dell'Unione europea;
c)
concernenti le materie di cui ai seguenti articoli: 6, 7, comma secondo, 8, comma terzo, 10, commi secondo e terzo, 13, 14, comma secondo, 15, comma secondo, 16, 21, commi primo, secondo e terzo, 24, commi primo e secondo, 25, 27, 32 comma secondo, 40, 48, commi terzo e quarto, 51,60, comma secondo, 65,66, 69, 75, 80, 87, comma nono, 98, comma terzo, 100 comma terzo, 102, 103, 108, 111, 117 comma secondo, lettera m, 125, 135, comma quinto e sesto, 137, comma secondo.
Le altre leggi sono approvate dalla Camera dei Deputati, secondo le nonne di cui all'articolo 72."».
8.22
COLLINA
Sostituire l'articolo con il seguente:
1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:
"70. - La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere per le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali, nonché negli altri casi previsti dalla Costituzione.
Ogni disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati è immediatamente trasmesso al Senato delle Regioni e delle Autonomie locali che, entro quindici giorni, su richiesta di un terzo dei suoi componenti, può deliberare di esaminarlo.
Il Senato delle Regioni e delle Autonomie locali si pronuncia nei trenta giorni successivi, esprimendo un voto favorevole, contrario o con richieste di modifica. La Camera dei deputati può in ogni caso, nei successivi trenta giorni, procedere all'approvazione del disegno di legge.
È tuttavia richiesta la maggioranza assoluta ove il Senato abbia espresso a maggioranza assoluta il voto contrario o richieste di modifiche che la Camera dei Deputati non intenda accogliere
I disegni di legge di cui all'articolo 81, comma quarto, approvati dalla Camera dei deputati, sono esaminati dal Senato delle Regioni e delle Autonomie che può esprimere un voto contrario o deliberare proposte di modificazione entro quindici giorni dalla data della trasmissione. Per tali disegni di legge le disposizioni di cui al comma precedente si applicano solo qualora il Senato delle Regioni e delle Autonomie locali abbia deliberato a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
Il Senato delle Autonomie può, secondo quanto- previsto dal proprio regolamento, svolgere attività conoscitive, nonché formulare osservazioni su atti o documenti all'esame della Camera dei deputati."».
8.23
COLLINA
Sostituire l'articolo con il seguente:
«1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:
" 70. - La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere per le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali, nonché negli altri casi previsti dalla Costituzione.
Ogni disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati è immediatamente trasmesso al Senato delle Regioni e delle Autonomie locali che, entro quindici giorni, su richiesta di un terzo dei suoi componenti, può deliberare di esaminarlo.
Il Senato delle Regioni e delle Autonomie locali si pronuncia nei trenta giorni successivi, esprimendo un voto favorevole, contrario o con richieste di modifica; La Camera dei deputati può in ogni caso, nei successivi trenta giorni, procedere all'approvazione del disegno di legge.
È tuttavia richiesta la maggioranza assoluta ove il Senato abbia espresso a maggioranza assoluta il voto contrario o richieste di modifiche che la Camera dei Deputati non intenda accogliere.
Per i disegni di legge che dispongono nelle materie di cui agli articoli 57, comma terzo, 114, comma terzo, 117, commi secondo, lettere
e) p)
e
u)
, quarto, quinto; sesto e decimo, 118, comma quarto, 119, 120, comma secondo, e 122, comma primo, nonchè per quelli che autorizzano la ratifica dei trattati relativi all'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, nonché per le leggi approvate ai sensi dell'articolo, 117, comma quinto la Camera dei deputati può non conformarsi al voto contrario o alle modificazioni proposte dal Senato delle Regioni e delle Autonomie locali solo pronunciandosi nella votazione finale a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
Il Senato delle Autonomie può, secondo quanto previsto dal proprio regolamento, svolgere attività conoscitive, nonché formulare osservazioni su atti o documenti all'esame della Camera dei deputati."».
8.24
FATTORI, CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MANGILI, MARTELLI, SERRA, LUCIDI, PETROCELLI, CIOFFI, SCIBONA
Sostituire l'articolo, con il seguente:
«Art. 8.
1
. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:
"Art. 70. – La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere per le leggi di revisione della Costituzione, le altre leggi costituzionali, le leggi elettorali e le leggi di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali.
Il Senato ha competenza legislativa esclusiva sulle decisioni dirette alla formazione nella fase ascendente e all'attuazione nella fase discendente degli atti normativi dell'Unione Europea; su tutte le leggi riguardanti questioni regionali e degli enti locali, comprese quelle eventi effetti finanziari e di bilancio.
Tutte le altre leggi, non di competenza esclusiva del Senato, sono approvate dalla sola Camera dei deputati.
Ogni disegno di legge prima del voto finale della Camera dei deputati è trasmesso al Senato per l'Europa e le autonomie che, entro dieci giorni, dovrà esprimere un parere vincolante sulla compatibilità con il diritto dell'Unione Europea."».
8.25
BLUNDO, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, MANGILI, LUCIDI
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 8. -
(Modifica all'articolo 70 della Costituzione) – 1.
L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:
"Art. 70. – La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere o dal popolo sovrano ogni volta che ne fa richiesta un numero di elettori stabilito dalla Costituzione."».
8.26
CENTINAIO, BISINELLA
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 8. –
(Procedimento legislativo) – 1
. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:
"Art. 70. – La funzione legislativa dello Stato è esercitata collettivamente dalla Camera dei deputati e dal Senato federale della Repubblica nei seguenti casi:
a)
disegni di legge di revisione della Costituzione e altri disegni di legge costituzionale;
b)
disegni di legge con-cernenti l'esercizio della competenza legislativa dello Stato di cui all'articolo 116, terzo comma.
Salvo quanto previsto dai commi primo e terzo, la Camera dei deputati è competente per i disegni di legge concernenti l'esercizio delle competenze legislative dello Stato di cui agli articoli 117, secondo comma, ad eccezione di quelli concernenti la perequazione delle risorse finanziarie, e 119, quinto comma.
Il Senato federale della Repubblica è competente per i disegni di legge concernenti l'esercizio delle competenze legislative dello Stato di cui agri articoli 57, terzo comma, 117, comma secondo, lettere
e)
, limitatamente alla perequazione delle risorse finanziarie,
m)
,
p)
,
t)
e
u)
, comma quinto e comma nono. Il Senato federale della Repubblica è altresì competente in ogni caso in cui la Costituzione rinvia espressamente alla legge dello Stato o della Repubblica.
Dopo l'approvazione da parte della Camera competente ai sensi del secondo o terzo comma, i disegni di legge sono esaminati dall'altra Camera che può esprimere, entro trenta giorni, il proprio parere. La Camera competente decide in via definitiva e può deliberare, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, di non recepire il parere. Qualora non sia espresso alcun parere entro il termine previsto, la legge può essere promulgata.
I termini per l'espressione del parere di cui al comma quarto del presente articolo sono ridotti della metà per i disegni di legge di conversione dei decreti emanati ai sensi dell'articolo 77.
I Presidenti del Senato federale della Repubblica e della Camera dei deputati, d'intesa tra di loro, decido no Le eventuali questioni di competenza tra le due Camere, sollevate secondo le norme dei rispettivi regolamenti, in ordine all'esercizio della funzione legislativa. La decisione dei Presidenti non è sindaca bile in alcuna sede."».
8.27
CENTINAIO, BISINELLA
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 8. –
(Modifica all'articolo 70 della Costituzione – Funzione legislativa). – 1
. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:
"Art. 70. – La Camera dei deputati esamina i disegni di legge concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, fatto salvo quanto previsto dal terzo comma del presente articolo. Dopo l'approvazione da parte della Camera, il Senato federale della Repubblica, entro trenta giorni, può proporre modifiche ai disegni di legge sulle quali la Camera decide in via definitiva. I termini sono ridotti alla metà per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge.
Il Senato federale della Repubblica esamina i disegni di legge concernenti la determinazione dei princìpi fondamentali nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, fatto salvo quanto previsto dal terzo comma del presente articolo. Dopo l'approvazione da parte del Senato, la Camera dei deputati, entro trenta giorni dalla loro trasmissione, può proporre modifiche ai disegni di legge, sulle quali il Senato decide in via definitiva. I termini sono ridotti alla metà per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge.
La funzione legislativa dello Stato è esercitata collettivamente dalle due Camere per l'esame dei disegni di legge concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere
m)
e
p)
, e 119, l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 120, secondo comma, il sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato federale della Repubblica, nonché nei casi in cui la Costituzione rinvia espressamente alla legge dello Stato o alla legge della Repubblica, di cui agli articoli 117, commi quinto e nono, 118, commi secondo, 122, primo comma, 125, 132, secondo camma, e 133, secondo comma.
Qualora il Governo ritenga che proprie modifiche a un disegno di legge, sottoposto all'esame del Senato federale della Repubblica ai sensi del secondo comma, siano essenziali per l'attuazione del suo programma approvato dalla Camera dei deputati, ovvero per la tutela delle finalità di cui all'articolo 120, secondo comma, il Presidente della Repubblica, verificati i presupposti costituzionali, può autorizzare il Presidente del Consiglio dei Ministri ad esporne le motivazioni al Senato, che decide entro trenta giorni. Se tali modifiche non sono accolte dal Senato, il disegno di legge è trasmesso alla Camera che decide in via definitiva a maggioranza assoluta dei suoi componenti sulle modifiche proposte.
L'autorizzazione da parte del Presidente della Repubblica di cui al quarto comma può avere ad oggetto esclusivamente le modifiche proposte dal Governo ed approvate dalla Camera dei deputati ai sensi del secondo periodo del secondo camma."».
Conseguentemente, sopprimere l'articolo 5
.
8.28
CENTINAIO, BISINELLA
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 8. –
1
. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:
"Art. 70. – La funzione legislativa dello Stato è esercitata dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica.
Sono approvate dalle due Camere le leggi in materia di:
a)
organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
b)
determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
c)
perequazione delle risorse finanziarie pubbliche;
d)
cittadinanza; stato civile e anagrafe; immigrazione; giurisdizione e norme processuali, ordinamento civile e penale, giustizia amministrativa, ordine pubblico e sicurezza;
e)
norme generali sull'istruzione;
f)
leggi di attuazione dell'articolo 119.
Sono esaminati da! Senato della Repubblica e, se approvati, sono trasmessi alla Camera dei deputati, i disegni di legge in materia di:
a)
statuti speciali delle Regioni;
b)
legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;
c)
princìpi fondamentali nelle materie di legislazione concorrente fra Stato e Regioni;
d)
modifiche territoriali di cui all'articolo 132.
la Camera dei deputati, a richiesta di un quinto dei suoi componenti presentata entro dieci giorni dalla trasmissione, esamina i disegni di legge concernenti le materie di cui al terzo comma. Entro i trenta giorni successivi delibera e può proporre modifiche sulle quali il Senato della Repubblica decide in via definitiva.
Ogni disegno di legge non compreso nelle materie di cui al presente articolo è esaminato dalla Camera dei deputati e, se approvato, è trasmesso al Senato della Repubblica. Il Senato, a richiesta di un quinto dei suoi componenti presentata entro dieci giorni dalla trasmissione, esamina il disegno di legge. Entro i trenta giorni successivi delibera e può proporre modifiche sulle quali la Camera dei deputati decide in via definitiva."».
8.29
CENTINAIO, BISINELLA
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 8.
(Procedimento legislativo)
1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:
"Art. 70. – La Camera dei deputati esamina i disegni di legge concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, fatto salvo quanto previsto dal terzo comma del presente articolo. Dopo l'approvazione da parte della Camera, a tali disegni di legge il Senato federale della Repubblica, entro trenta giorni, può proporre modifiche, sulle quali la Camera decide in via definitiva. I termini sono ridotti alla metà per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge.
Il Senato federale della Repubblica esamina i disegni di legge concernenti la determinazione dei princìpi fondamentali nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, fatto salvo quanto previsto dal terzo comma del presente articolo. Dopo l'approvazione da parte del Senato, a tali disegni di legge la Camera dei deputati, entro trenta giorni, può proporre modifiche, sulle quali il Senato decide in via definitiva. I termini sono ridotti alla metà per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge.
La funzione legislativa dello Stato è esercitata collettivamente dalle due Camere per l'esame dei disegni di legge concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere
m)
e
p)
, e 119, l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 120, secondo comma, il sistema di elezione della Camera dei deputati e per il Senato federale della Repubblica, nonché nei casi in cui la Costituzione rinvia espressamente alla legge dello Stato o alla legge della Repubblica, di cui agli articoli 117, commi quinto e nono, 118, commi secondo e quinto, 122, primo comma, 125, 132, secondo comma, e 133, secondo comma. Se un disegno di legge non è approvato dalle due Camere nel medesimo testo i Presidenti delle due Camere possono convocare, d'intesa tra di loro, una commissione, composta da trenta deputati e da trenta senatori, secondo il criterio di proporzionalità rispetto alla composizione delle due Camere, incaricata di proporre un testo unificato da sottoporre al voto finale delle due Assemblee. I Presidenti delle Camere stabiliscono i termini per l'elaborazione del testo e per le votazioni delle due Assemblee.
Qualora il Governo ritenga che proprie modifiche a un disegno di legge; sottoposto all'esame del Senato federale della Repubblica ai sensi del secondo comma, siano essenziali per l'attuazione del suo programma approvato dalla Camera dei deputati, ovvero per la tutela delle finalità di cui all'articolo 120, secondo comma, il Presidente della Repubblica, verificati i presupposti costituzionali, può autorizzare il Primo ministro ad esporne le motivazioni al Senato, che decide entro trenta giorni. Se tali modifiche non
sono accolte dal Senato, il disegno di legge è trasmesso alla Camera che decide in via definitiva a maggioranza assoluta dei suoi componenti sulle modifiche proposte.
L'autorizzazione da parte del Presidente della Repubblica di cui al quarto comma può avere ad oggetto esclusivamente le modifiche proposte dal Governo ed approvate dalla Camera dei deputati ai sensi del
secondo periodo del secondo comma.
I Presidenti del Senato federale della Repubblica e della Camera dei deputati, d'intesa tra di loro, decidono le eventuali questioni di competenza tra le due Camere, sollevate secondo le norme dei rispettivi regolamenti, in ordine all'esercizio della funzione legislativa. I Presidenti possono deferire la decisione ad un comitato paritetico, composto da quattro deputati e da quattro senatori, designati dai rispettivi Presidenti. La decisione dei Presidenti o del comitato non è sindacabile in alcuna sede. I Presidenti delle Camere, d'intesa tra di loro, su proposta del comitato, stabiliscono sulla base di norme previste dai rispettivi regolamenti i criteri generali secondo i quali un disegno di legge non può contenere disposizioni relative a materie per cui si dovrebbero applicare procedimenti diversi."».
8.30
CENTINAIO, BISINELLA
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 8. –
(Procedimento legislativo) – 1
. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:
"Art. 70. – La funzione legislativa dello Stato è esercitata collettivamente dalla Camera dei deputati e dal Senato federale della Repubblica nei seguenti casi:
a)
disegni di legge di revisione della Costituzione e altri disegni di legge costituzionale;
b)
disegni di legge con-cernenti l'esercizio della competenza legislativa dello Stato di cui all'articolo 116, terzo comma.
Salvo quanto previsto dai commi primo e terzo, la Camera dei deputati è competente per i disegni di legge concernenti l'esercizio delle competenze legislative dello Stato di cui agli articoli 117, secondo comma, ad eccezione di quelli concernenti la perequazione delle risorse finanziarie, e 119, quinto comma.
Il Senato federale della Repubblica è competente per i disegni di legge concernenti l'esercizio delle competenze legislative dello Stato di cui agli articoli 57, terzo comma, 117, comma secondo, lettere
e)
, limitatamente alla perequazione delle risorse finanziarie,
m)
,
p)
,
t)
e
u)
, comma quinto e comma nono. Il Senato federale della Repubblica è altresì competente in ogni caso in cui la Costituzione rinvia espressamente alla legge dello Stato o della Repubblica.
Dopo l'approvazione da parte della Camera competente ai sensi del secondo o terzo comma, i disegni di legge sono esaminati dall'altra Camera che può esprimere, entro trenta giorni, il proprio parere. La Camera competente decide in via definitiva e può deliberare, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, di non recepire il parere. Qualora non sia espresso alcun parere entro il termine previsto, la legge può essere promulgata.
I termini per l'espressione del parere di cui al comma quarto del presente articolo sono ridotti della metà per i disegni di legge di conversione dei decreti emanati ai sensi dell'articolo 77.
I Presidenti del Senato federale della Repubblica e della Camera dei deputati, d'intesa tra di loro, decidono le eventuali questioni di competenza tra le due Camere, sollevate secondo le norme dei rispettivi regolamenti, in ordine all'esercizio della funzione legislativa. La decisione dei Presidenti non è sindaca bile in alcuna sede."».
8.31
CENTINAIO, BISINELLA
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 8. –
(Modifiche all'articolo 70 della Costituzione). – 1
. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:
"Art. 70. – La funzione legislativa dello Stato è esercitata collettivamente dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica nei seguenti casi:
a)
disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale;
b)
disegni di legge di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi;
c)
leggi in materia di organi di governo e di funzioni fondamentali dei Comuni e delle Città metropolitane;
d)
leggi concernenti l'esercizio delle competenze legislative dello Stato indicate negli articoli 114, terzo comma; 116, terzo comma; 117, commi quinto e nono; 120, secondo comma; 122, primo comma; 123, quinto comma; 132, secondo comma, e 133, primo comma;
e)
leggi concernenti l'istituzione e la disciplina delle Autorità di garanzia e di vigilanza;
f)
leggi in materia di tutela delle minoranze linguistiche;
Il Presidente della Camera dei deputati e il Presidente del Senato della Repubblica, d'intesa tra loro, individuano al fine dell'assegnazione al Senato della Repubblica i disegni di legge che hanno lo scopo di determinare i princìpi fondamentali nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma. Dopo l'approvazione-ua-parte del Senato della Repubblica, tali disegni di legge sono trasmessi alla Camera dei deputati che delibera in via definitiva e può apportare modifiche solo a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
In tutti gli altri casi, dopo l'approvazione da parte della Camera dei deputati, i disegni di legge sono trasmessi al Senato della Repubblica che, entro trenta giorni, su richiesta di un quinto dei suoi componenti, può approvare modifiche sulle quali la Camera dei deputati si pronuncia in via definitiva. Se le modifiche approvate riguardano le materie di cui all'articolo 118, commi secondo e terzo, o 119, commi terzo, quinto e sesto, la Camera può ulteriormente modificarle o respingerle solo a maggioranza assoluta dei propri componenti. Qualora il Senato della Repubblica non approvi modifiche entro il termine previsto, la legge può essere promulgata. Il termine è ridotto della metà per i disegni di legge di conversione dei decreti emanati ai sensi dell'articolo 77''. Conseguentemente, sopprimere l'articolo 5."».
Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, lettera
a)
, sostituire le parole:
«secondo le procedure di cui all'articolo 72»
con le seguenti:
«secondo le procedure di cui all'articolo 70».
8.32
CENTINAIO, BISINELLA
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 8. –
(Modifica all'articolo 70 della Costituzione – Funzione legislativa). –
1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:
"Art. 70. – La Camera dei deputati esamina i disegni di legge concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, fatto salvo quanto previsto dal terzo comma del presente articolo. Dopo l'approvazione da parte della Camera, il Senato federale della Repubblica, entro trenta giorni, può proporre modifiche ai disegni di legge sulle quali la Camera decide in via definitiva. I termini sono ridotti alla metà per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge.
Il Senato federale della Repubblica esamina i disegni di legge concernenti la determinazione dei princìpi fondamentali nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, fatto salvo quanto previsto dal terzo comma del presente articolo. Dopo l'approvazione da parte del Senato, la Camera dei deputati, entro trenta giorni dalla loro trasmissione, può proporre modifiche al disegni di legge, sulle quali il Senato decide in via definitiva; i termini sono ridotti alla metà per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge.
La funzione legislativa dello Stato è esercitata collettivamente dalle due Camere per l'esame dei disegni di legge concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere
m)
e
p),
e 119, l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 120, secondo comma, il sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato federale della Repubblica, nonché nei casi in cui la Costituzione rinvia espressamente alla legge dello Stato o alla legge della Repubblica, di cui agli articoli 117, commi quinto e nono, 118, commi secondo, 122, primo comma, 125, 132, secondo comma, e 133, secondo comma.
Qualora il Governo ritenga che proprie modifiche a un disegno di legge, sottoposto all'esame del Senato federale della Repubblica ai sensi del secondo comma, siano essenziali per l'attuazione del suo programma approvato dalla Camera dei deputati, ovvero per la tutela delle finalità di cui all'articolo 120, secondo comma, il Presidente della Repubblica, verificati i presupposti costituzionali, può autorizzare il Presidente del Consiglio dei Ministri ad esporne le motivazioni al Senato, che decide entro trenta giorni. Se tali modifiche non sono accolte dal Senato, il disegno di legge è trasmesso alla Camera che decide in via definitiva a maggioranza assoluta dei suoi componenti sulle modifiche proposte.
L'autorizzazione da parte del Presidente della Repubblica di cui al quarto comma può avere ad oggetto esclusivamente le modifiche proposte dal Governo ed approvate dalla Camera dei deputati ai sensi del secondo periodo del secondo comma."».
Conseguentemente, sopprimere l'articolo 5.
8.33
CENTINAIO, BISINELLA
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 8. – 1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:
"Art. 70. – La funzione legislativa dello Stato è esercitata dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica.
Sono approvate dalle due Camere le leggi in materia di:
a)
organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
b)
determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
c)
perequazione delle risorse finanziarie pubbliche;
d)
cittadinanza; stato civile e anagrafe; immigrazione, giurisdizione e norme processuali, ordinamento civile e penale, giustizia amministrativa, ordine pubblico e sicurezza;
e)
norme generali sull'istruzione
f)
leggi di attuazione dell'articolo 119.
Sono esaminati dal Senato della Repubblica e, se approvati, sono trasmessi alla Camera dei deputati, i disegni di legge in materia di:
a)
statuti speciali delle Regioni;
b)
legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;
c)
princìpi fondamentali nelle materie di legislazione concorrente fra Stato e Regioni;
d)
modifiche territoriali di cui all'articolo 132.
La Camera dei deputati, a richiesta di un quinto dei suoi componenti presentata entro dieci giorni dalla trasmissione, esamina i disegni di legge concernenti le materie di cui al terzo comma. Entro i trenta giorni successivi delibera e può proporre modifiche sulle quali il Senato della Repubblica decide in via definitiva.
Ogni disegno di legge non compreso nelle materie di cui al presente articolo è esaminato dalla Camera dei deputati e, se approvato, è trasmesso al Senato della Repubblica. Il Senato, a richiesta di un quinto dei suoi componenti presentata entro dieci giorni dalla trasmissione, esamina il disegno di legge. Entro i trenta giorni successivi delibera e può proporre modifiche sulle quali la Camera dei deputati decide in via definitiva."».
8.34
CENTINAIO, BISINELLA
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 8. – 1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:
"Art. 70. – La funzione legislativa è esercitata dalle due Camere.
Le due Camere hanno pari competenze e facoltà d'esame e deliberazione su tutti i disegni di legge in materia:
– costituzionale ed elettorale;
– di delegazione legislativa;
– di concessione di amnistia e indulto;
– di conversione di decreti-legge;
– di difesa, Forze armate, sicurezza dello Stato;
– di giurisdizione e norme processuali, ordinamento civile e penale, giustizia amministrativa;
– di autorizzazione a ratificare trattati internazionali;
– di attuazione dell'articolo 81, sesto comma;
– di adempimento agli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.
Compete al Senato della Repubblica il primo esame dei disegni di legge riguardanti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117. Compete alla Camera dei Deputati il primo esame degli altri disegni di legge."».
8.35
BENCINI, CAMPANELLA
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 8. – 1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:
"Art. 70. La funzione legislativa dello Stato è esercitata collettivamente dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica nei seguenti casi:
a)
leggi di revisione della Costituzione e altre leggi costituzionali;
b)
leggi in materia elettorale di competenza statale;
c)
leggi concernenti l'istituzione e la disciplina delle Autorità di garanzia e di vigilanza;
d)
leggi in materia di diritti fondamentali;
e)
rapporti con l'Unione europea e attuazione delle normative dell'Unione;
f)
ratifica dei trattati internazionali.
Le altre leggi sono approvate dalla Camera dei deputati, secondo le norme di cui all'articolo 72."».
8.36
MINZOLINI
Sostituire l'articolo con il seguente:
«1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:
"Art. 70. - La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere per le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali, per le leggi elettorali e per le leggi di ratifica o di revisione dei trattati tra l'Italia e l'Unione europea e, tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 94, quarto comma, per le leggi di stabilità e di bilancio.
La Camera dei deputati ha competenza legislativa nelle materie non riservate alla competenza legislativa esclusiva del Senato.
Il Senato delle Autonomie ha competenza legislativa esclusiva per le seguenti materie:
a)
affari esteri e dell'Unione europea, con esclusione delle leggi di ratifica o di revisione dei trattati tra l'Italia e l'Unione europea;
b)
giustizia;
c)
tutela dei diritti civili e sociali e politiche dell'immigrazione;
d)
difesa;
e)
tutela dell'ambiente e dei beni culturali;
f)
coordinamento della legislazione statale con quella regionale e raccordi normativi con le autonomie territoriali infraregionali e funzionali."».
8.37
CENTINAIO, BISINELLA
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 8. –
(Modifiche all'articolo 70 della Costituzione). –
1. All'articolo 70 della Costituzione, al primo comma, la parola: "collettivamente" è soppressa.».
8.38
RUTA
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 8. – 1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:
"Art. 70. – La funzione legislativa è esercitata dalla Camera dei deputati."».
8.39
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 8. –
(La funzione legislativa). –
1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:
"Art. 70. – La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere per le leggi di revisione della Costituzione, le altre leggi costituzionali, le leggi elettorali, le leggi che regolano i diritti di libertà, i diritti politici, le leggi di amnistia e indulto e le leggi di ratifica dei trattati internazionali.
Il Senato della Repubblica approva le leggi di recepimento del diritto dell'Unione europea, quelle relative alle materie di legislazione concorrente, nonché quelle che dispongono nelle materie di cui agli articoli 114, terzo comma; 117, secondo comma, lettera
p-
bis); 118, terzo comma; 119, commi terzo, quinto e sesto; 120, secondo comma e 122, primo comma.
Le altre leggi sono approvate dalla Camera dei deputati.
Ogni disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati è immediatamente trasmesso al Senato che, entro dieci giorni, esprime parere di costituzionalità.
Ogni disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati è immediatamente trasmesso al Senato che, entro dieci giorni, su richiesta di un terzo dei suoi componenti, può disporre di esaminarlo. Nei trenta giorni successivi il Senato può deliberare proposte di modificazione del testo, sulle quali la Camera dei deputati, entro i successivi venti giorni, si pronuncia in via definitiva. Qualora il Senato approvi le modificazioni con la maggioranza degli aventi diritto o superiore, la Camera adotta il testo in via definitiva senza tener conto delle modifiche del Senato solo a maggioranza non inferiore a quella dell'altra Camera.
Qualora il Senato non disponga di procedere all'esame o sia inutilmente decorso il termine per deliberare, ovvero quando la Camera dei deputati si sia pronunciata in via definitiva, la legge può essere promulgata."».
8.40
CENTINAIO, BISINELLA
Sopprimere il comma 1
8.41
MATURANI, VERDUCCI
Al comma 1, sostituire il capoverso
«Art. 70»
con il seguente:
«Art. 70. – La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere per le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali, per le leggi in materia elettorale, di referendum popolare ed in materia di organi ed istituzioni di rilevanza costituzionale, per le leggi di autorizzazione a ratificare trattati internazionali e di determinazione delle modalità di partecipazione dell'Italia all'attuazione del diritto e delle politiche dell'Unione europea, per le leggi che dispongono nelle materie di cui all'articolo 117,comma secondo, lettere m) e p) e negli altri casi previsti dalla Costituzione.
Le altre leggi sono approvate dalla Camera dei deputati.
Ogni disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati è immediatamente trasmesso al Senato delle Autonomie che, entro dieci giorni, su richiesta di un terzo dei suoi componenti, può disporre dì esaminarlo. Nei trenta giorni successivi il Senato delle Autonomie può deliberare proposte di modificazione del testo, sulle quali la Camera dei deputati, entro i successivi venti giorni, si pronuncia in via definitiva. Qualora il Senato delle Autonomie non disponga di procedere all'esame o sia inutilmente decorso il termine per deliberare, ovvero quando la Camera dei deputati si sia pronunciata in via definitiva, la legge può essere promulgata.
Per i disegni di legge che dispongono nelle materie di cui agli articoli 57, terzo comma, 114, terzo comma, 117, commi secondo; lettera
u),
quarto, sesto e decimo, 118, quarto comma, 119, 120, secondo comma, e 122, primo comma, la Camera dei deputati può non conformarsi alle modificazioni proposte dal Senato delle Autonomie solo pronunciandosi nella votazione finale a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
I disegni di legge di cui all'articolo 81, quarto comma, approvati dalla Camera dei deputati, sono esaminati dal Senato delle Autonomie che può deliberare proposte di modificazione entro quindici giorni dalla data della trasmissione. Per tali disegni di legge le disposizioni di cui al comma precedente si applicano solo qualora il Senato delle Autonomie abbia deliberato a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
Il Senato delle Autonomie può, secondo quanto previsto dal proprio regolamento, svolgere attività conoscitive, attività di indagine sullo stato di attuazione delle leggi, nonché formulare osservazioni su atti o documenti all'esame della Camera dei deputati.».
8.42
TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI
Al comma 1, sostituire il capoverso
«Art. 70»
con il seguente:
«Art. 70. – La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere per le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali, per le leggi elettorali e per le leggi di ratifica o di revisione dei trattati tra l'Italia e l'Unione europea e, tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 94, quinto comma, per le leggi di stabilità e di bilancio.
La Camera dei deputati ha competenza legislativa nelle materie non riservate alla competenza legislativa esclusiva del Senato.
Il Senato della Repubblica ha competenza legislativa esclusiva per le seguenti materie:
a)
affari esteri e dell'Unione europea, con esclusione delle leggi di ratifica o di revisione dei trattati tra l'Italia e l'Unione europea;
b)
giustizia;
c)
tutela dei diritti civili e sociali e politiche dell'immigrazione;
d)
difesa;
e)
tutela dell'ambiente e dei beni culturali;
f)
coordinamento della legislazione statale con quella regionale e raccordi normativi con le autonomie territoriali infraregionali e funzionali.».
8.43
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 1, capoverso
«Art. 70»
sopprimere il primo comma.
8.44
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1, capoverso
«art. 70»
sopprimere il primo comma.
8.45
VERDUCCI, MATURANI
Al comma 1, capoverso
«Art. 70»,
sostituire il primo comma con il seguente:
«Art. 70. – La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere per le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali, per le leggi di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, per le leggi in materia elettorale e di
referendum
popolare, per le leggi che dispongono nelle materie di cui all'articolo 117, comma secondo, lettere
m)
e
p)
.».
Conseguentemente, al quarto comma sostituire le parole:
«lettere
p)
e»
con la seguente:
«lettera».
8.46
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 1, alinea
«Art. 70»
sostituire il primo comma con i seguenti:
«La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere per le leggi di revisione della Costituzione, le altre leggi costituzionali, le leggi elettorali, le leggi che regolano i diritti di libertà, le leggi di amnistia e indulto e le leggi di ratifica dei trattati internazionali.
Il Senato della Repubblica approva le leggi di recepimento del diritto dell'Unione europea, quelle relative alle materie di legislazione concorrente, nonché quelle che dispongono nelle materie di cui agli articoli 114, terzo comma; 117, secondo comma, lettera
p-bis);
118, terzo comma; 119, commi terzo, quinto e sesto; 120, secondo comma e 122, primo comma.».
8.47
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 1, alinea
«Art. 70»,
sostituire il primo comma con il seguente:
«La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere per le leggi di revisione della Costituzione, le altre leggi costituzionali, le leggi elettorali, le leggi che regolano i diritti di libertà, le leggi di amnistia e indulto e le leggi di ratifica dei trattati internazionali.».
8.48
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1, capoverso
«Art 70»,
sostituire il primo comma con il seguente:
«La funzione legislativa dello Stato è esercitata collettivamente dalle due Camere per l'esame delle leggi di revisione costituzionale e le altre leggi costituzionali, le leggi sui diritti civili e politici, le leggi di cui agli articoli 6, 7, secondo comma, ultimo periodo, 8, terzo comma, 10, terzo comma, 32, secondo comma, 48, terzo e quarto comma, le leggi elettorali e le altre leggi per le quali la Costituzione lo prevede espressamente.».
8.49
CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, LUCIDI
Al comma 1, nell'articolo 70 della Costituzione ivi richiamato, primo comma, dopo le parole
«collettivamente dalle due Camere»
, inserire le seguenti:
«per le leggi elettorali,».
8.50
MUSSINI, BIGNAMI, PEPE, CAMPANELLA, DE PIN
Al comma 1, capoverso
«Art. 70»
, nel primo comma sopprimere le parole da:
«per le leggi di revisione»
fino alla fine.
8.51
CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MANGILI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, LUCIDI
Al comma 1, nell'articolo 70 della Costituzione ivi richiamato, primo comma, dopo le parole:
«altre leggi costituzionali»
aggiungere le seguenti:
«nonché per le leggi che autorizzano la ratifica dei trattati relativi all'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, per la legge europea e per la legge di delegazione europea».
8.52
CALIENDO
Al comma 1, capoverso
«Art. 70»
, dopo le parole:
«leggi costituzionali»
aggiungere le seguenti:
«, le leggi di autorizzazione alla ratifica dei trattati relativi all'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea, le leggi che disciplinano il referendum popolare, le leggi relative alle materie e alle funzioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera
p)
.».
8.53
BISINELLA
Al comma 1, capoverso
«art. 70»
, comma 1, dopo le parole:
«leggi costituzionali»
aggiungere le seguenti:
«, per le leggi in materia elettorale e per quelle che disciplinano il referendum popolare, per le leggi che autorizzano la ratifica dei trattati relativi all'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, per la legge europea e la legge di delegazione europea, per la legge di cui all'articolo 57, settimo comma, per la legge nelle materie previste dall'articolo 117, secondo comma, lettera
p)
, nonché negli altri casi previsti dalla Costituzione.».
8.54
CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, LUCIDI
Al comma 1, nell'articolo 70 della Costituzione ivi richiamato, primo comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«nonché per le leggi concernenti la partecipazione delle regioni e delle autonomie all'equilibrio economico e finanziario.».
8.55
CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, LUCIDI
Al comma 1, nell'articolo 70 della Costituzione ivi richiamato, primo comma, dopo le parole:
«altre leggi costituzionali»,
aggiungere le seguenti:
«nonché per le leggi concernenti l'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, per le parti di interesse delle Autonomie territoriali.».
8.56
COCIANCICH, FISSORE, CANDIANI, PICCINELLI, MIRABELLI, CARDINALI, RITA GHEDINI, FAVERO, FEDELI, GUERRIERI PALEOTTI, TARQUINIO, CHITI, BERGER, MUSSINI
Al comma 1, capoverso
«Art. 70»
, al primo comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«, le leggi che riguardano la partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa dell'Unione europea, la legge di delegazione europea e la legge europea, nonché le leggi di ratifica dei trattati relativi all'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.».
Conseguentemente, al quarto comma, sopprimere le parole:
«nonché per quelli che autorizzano la ratifica dei trattati relativi all'appartenenza dell'Italia all'Unione europea».
8.57
RUSSO, GOTOR, LO MORO, MIGLIAVACCA, PAGLIARI, BORIOLI, BROGLIA, CORSINI, CUCCA, D'ADDA, STEFANO ESPOSITO, FEDELI, FILIPPIN, FORNARO, RITA GHEDINI, GUERRA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, MANASSERO, PEGORER, SANGALLI, SONEGO, SPILABOTTE, TOMASELLI, ZANONI
Al comma 1, capoverso
«Art. 70.»
, apportare le seguenti modifiche:
a) al primo comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«, per le leggi in materia di organi costituzionali, per le leggi elettorali, per le leggi che disciplinano i referendum popolari, per le leggi che autorizzano la ratifica dei trattati relativi all'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, per la legge europea e la legge di delegazione europea, nonché per le leggi nelle materie previste dall'articolo 117, secondo comma, lettera
p)
»;
b) sostituire il quarto comma con il seguente:
«Per i disegni di legge che dispongono nelle materie di cui agli articoli 114, terzo comma, 117, commi secondo, lettera
u)
, terzo, quarto, quinto, sesto e decimo,118,quarto comma, 119, 120, secondo comma, e 122, primo comma, qualora la proposta di modificazione sia deliberata dal Senato a maggioranza assoluta dei suoi componenti, la Camera dei deputati può non conformarsi alle modificazioni proposte dal Senato delle Autonomie solo pronunciandosi nella votazione finale a maggioranza assoluta dei suoi componenti; qualora la proposta di modificazione sia deliberata dal Senato delle Autonomie a maggioranza dei tre quinti dei suoi componenti, la Camera dei deputati può non conformarsi alle modificazioni proposte dal Senato delle Autonomie solo pronunciandosi nella votazione finale a maggioranza dei tre quinti dei suoi componenti.»;
c) al quinto comma, sostituire il secondo periodo con il seguente:
«Per tali disegni di legge, qualora la proposta di modificazione sia deliberata dal Senato delle Autonomie a maggioranza assoluta dei suoi componenti, la Camera dei deputati può non conformarsi alle modificazioni proposte solo pronunciandosi nella votazione finale a maggioranza assoluta dei suoi componenti.».
8.58
CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, LUCIDI
Al comma 1, nell'articolo 70 della Costituzione ivi richiamato, primo comma, aggiungere in fine i seguenti periodi:
«La funzione legislativa è altresì esercitata collettivamente dalle due Camere per i disegni di legge che dispongono nelle materie di cui agli articoli 57, terzo comma, 114, terzo comma, 117, commi secondo, lettere
p)
e
u),
quarto, sesto e decimo, 118, quarto comma, 119, 120, secondo comma, e 122, primo comma, nonché per quelli che autorizzano la ratifica dei trattati relativi all'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.».
8.59
BISINELLA
Al comma 1, capoverso
«Art. 70.»
, dopo il primo comma, inserire il seguente:
«La funzione legislativa dello Stato è esercitata altresì collettivamente dalle due Camere per l'esame dei disegni di legge concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere
m)
e
p),
e 119, l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 120, secondo comma, il sistema di elezione della Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, nonché nei casi in cui la Costituzione rinvia espressamente alla legge dello Stato o alla legge della Repubblica, di cui agli articoli 117, commi quinto e nono, 118, 122, primo comma, 125, 132, secondo comma, e 133, secondo comma nonché per l'esame delle norme in materia di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario e perequazione delle risorse finanziarie nonché le norme di attuazione della legge costituzionale n. 1 del 2012.».
8.60
CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA
Al comma 1, capoverso
«Art. 70.»
, dopo il primo comma, inserire il seguente:
«La funzione legislativa dello Stato è esercitata altresì collettivamente dalle due Camere per l'esame dei disegni di legge concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere
m)
e
p)
, e 119, l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 120, secondo comma, il sistema di elezione della Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, nonché nei casi in cui la Costituzione rinvia espressamente alla legge dello Stato o alla legge della Repubblica, di cui agli articoli 117, commi quinto e nono, 118, 122, primo comma, 125, 132, secondo comma, e 133, secondo comma nonché per l'esame delle norme in materia di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario e perequazione delle risorse finanziarie nonché le norme di attuazione della legge costituzionale n. 1 del 2012.».
8.61
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 1, capoverso
«Art. 70.»
, dopo il primo comma, inserire il seguente:
«La funzione legislativa dello Stato è esercitata altresì collettivamente dalle due Camere per l'esame dei disegni di legge concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere
m)
e
p)
, e 119, l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 120, secondo comma, il sistema di elezione della Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, nonché nei casi in cui la Costituzione rinvia espressamente alla legge dello Stato o alla legge della Repubblica, di cui agli articoli 117, commi quinto e nono, 118, commi secondo e quinto, 122, primo comma, 125, 132, secondo comma, e 133, secondo comma nonché per l'esame delle norme in materia di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario e perequazione delle risorse finanziarie nonché le norme di attuazione della legge costituzionale n. 1 del 2012».
8.62
FATTORI, CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, SCIBONA, LUCIDI
Al comma 1, capoverso
«Articolo 70»
, dopo il primo comma inserire il seguente:
«La funzione legislativa è altresì esercitata collettivamente per le leggi di attuazione dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea.».
8.63
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 1, capoverso
«Articolo 70»
, sopprimere il secondo comma.
8.64
MUSSINI, BIGNAMI, PEPE, CAMPANELLA, DE PIN
Al comma 1, capoverso
«Articolo 70»
, sopprimere il secondo comma.
8.65
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1, capoverso
«Articolo 70»
, sopprimere il secondo comma.
8.66
MARAN, SUSTA
Al comma 1, capoverso
«Articolo 70»,
dopo il secondo comma inserire il seguente:
«Con legge costituzionale sono definite le materie regolate dalle leggi organiche. Le leggi organiche sono approvate a maggioranza dei tre quinti alla Camera e con la maggioranza assoluta al Senato. Sono sempre organiche le materie che regolano il funzionamento degli organi dello Stato e la legge elettorale nazionale».
Conseguentemente, all'articolo 2, capoverso
«Articolo 57»
, sopprimere il terzo comma
.
8.67
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 1, capoverso
«Articolo 70»,
sopprimere il terzo comma.
8.68
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1, capoverso
«Articolo 70»,
sopprimere il terzo comma.
8.69
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 1 capoverso
«Articolo 70»,
sostituire il terzo comma con i seguenti:
«0gni disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati è immediatamente trasmesso al Senato che, entro dieci giorni, su richiesta di un terzo dei suoi componenti, può disporre di esaminarlo. Nei trenta giorni successivi il Senato può deliberare proposte di modificazione del testo, sulle quali la Camera dei deputati, entro i successivi venti giorni, si pronuncia in via definitiva. Qualora il Senato approvi le modificazioni con la maggioranza degli aventi diritto o superiore, la Camera adotta il testo in via definitiva senza tener conto delle modifiche del Senato solo a maggioranza non inferiore a quella dell'altra Camera. Qualora il Senato non disponga di procedere all'esame o sia inutilmente decorso il termine per deliberare, ovvero quando la Camera dei deputati si sia pronunciata in via definitiva, la legge può essere promulgata».
Conseguentemente sopprimere i commi dal quarto alla fine dell'articolo.
8.70
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1, capoverso
«Articolo70»
, sostituire il terzo comma con il seguente:
«Dopo l'approvazione della Camera dei deputati il disegno di legge è trasmesso al Senato delle Autonomie che, entro dieci giorni, su richiesta dei due quinti dei suoi componenti, può deliberare di esaminarlo, pronunciandosi nei successivi trenta giorni. Qualora approvi modifiche, il disegno di legge è trasmesso alla Camera dei deputati che delibera in via definitiva entro i successivi trenta giorni. Qualora il Senato non deliberi l'esame o non approvi modifiche entro i termini previsti, la legge può essere promulgata.».
8.71
PAGLIARI, FAVERO, CANTINI, MIRABELLI, DI GIORGI, SCALIA, PADUA, DEL BARBA, CIRINNÀ, PEZZOPANE
Al comma 1, capoverso
«Articolo 70.»
, sostituire il terzo comma con il seguente:
«Ogni disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati è immediatamente trasmesso al Senato delle autonomie che, entro dieci giorni, su richiesta di un terzo dei suoi componenti, può disporre di esaminarlo. Nei trenta giorni successivi il Senato delle autonomie può deliberare proposte di modificazioni del testo, sulle quali la Camera dei deputati si pronuncia entro i successivi venti giorni. Nel caso in cui la Camera approvi il testo come emendato dal Senato, la legge può essere promulgata. Nel caso in cui, invece, la Camera respinga, anche in parte, le modifiche, entro i successivi venti giorni si pronuncia una commissione di concertazione composta paritariamente da deputati e senatori. Tenendo conto del dibattito e dei risultati della Commissione, la Camera, entro ulteriori venti giorni, si pronuncia in via definitiva. Qualora il Senato delle autonomie non disponga di procedere all'esame o sia inutilmente decorso il termine per deliberare, ovvero quando la Camera dei deputati si sia pronunciata in via definitiva, la legge può essere promulgata.».
Conseguentemente, al comma 4 sostituire le parole
: «la Camera dei deputati può non conformarsi alle modificazioni proposte dal Senato delle Autonomie solo pronunciandosi nella votazione finale a maggioranza assoluta dei suoi componenti.»
con le seguenti
: «la Camera può non conformarsi alle modificazioni proposte dal Senato delle autonomie o al testo eventualmente approvato dalla Commissione paritetica solo pronunciandosi nella votazione finale a maggioranza assoluta dei suoi componenti».
8.72
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1, capoverso
«Art. 70»,
al terzo comma sopprimere il primo periodo.
8.73
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1, capoverso
«Art 70», al
terzo comma, sostituire il primo periodo con il seguente:
«Dopo l'approvazione della Camera dei deputati il disegno di legge è trasmesso al Senato delle Autonomie che, entro dieci giorni, su richiesta dei due quinti dei suoi componenti, può deliberare di esaminarlo.».
8.74
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1, capoverso
«Art 70»,
al terzo comma, primo periodo, sopprimere la parola:
«immediatamente».
8.75
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 1, capoverso
«Art. 70»,
terzo comma sostituire dalle parole:
«delle Autonomie che»
fino alla fine del comma, con le seguenti:
«che, entro dieci giorni, esprime parere di costituzionalità.».
8.76
MUSSINI, BIGNAMI, PEPE, CAMPANELLA, DE PIN
Al comma 1, capoverso
«Art. 70»,
nel terzo comma, primo periodo, sostituire le parole da:
«delle Autonomie che, entro dieci giorni, su richiesta di un terzo dei suoi componenti, può disporre di esaminarlo»
con le seguenti:
«che lo esamina secondo le norme stabilite dal proprio regolamento».
Conseguentemente, sopprimere il secondo e terzo periodo del terzo comma.
8.77
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 1, capoverso
«Art. 70»,
al terzo comma, primo periodo, sopprimere le parole:
«delle Autonomie».
8.78
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1, capoverso
«Art. 70»,
comma 3, sopprimere le parole:
«dieci giorni».
8.79
CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA
Al comma 1, nell'articolo 70 della Costituzione ivi richiamato, terzo comma, primo periodo, sostituire le parole:
«dieci giorni»,
con le seguenti:
«trenta giorni».
8.80
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1, capoverso
«Art. 70»,
terzo
comma, sostituire le parole:
«dieci giorni»
con le seguenti:
«cinque giorni».
8.81
CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, LUCIDI
Al comma 1, nell'articolo 70 della Costituzione ivi richiamato, terzo comma, primo periodo, sostituire le parole:
«su richiesta di un terzo»
con le seguenti:
«su richiesta di un quarto».
8.82
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1, capoverso
«Art. 70»,
terzo comma, sostituire le parole:
«di un terzo»
con le seguenti:
«della metà più uno».
8.83
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1, capoverso
«Art. 70»,
terzo comma, sostituire le parole:
«di un terzo»
con le seguenti:
«della maggioranza».
8.84
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1, capoverso
«Art. 70»
, terzo comma, sostituire le parole:
«un terzo»
, con le seguenti:
«due quinti».
8.85
CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, LUCIDI
Al comma 1, nell'articolo 70 della Costituzione ivi richiamato, terzo comma, primo periodo, sostituire le parole:
«può disporre»
, con le seguenti:
«dispone».
8.86
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1, capoverso
«Art. 70»,
terzo comma, sostituire la parola:
«disporre»
con la seguente:
«deliberare».
8.87
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1, capoverso
«Art. 70»
, terzo comma, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«pronunciandosi nei successivi trenta giorni».
8.88
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1, capoverso
«Art. 70»
, terzo comma, sopprimere il secondo periodo.
8.89
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1, capoverso
«Art. 70»
, terzo comma, sostituire la parola:
«trenta»
, con la seguente:
«quaranta».
8.90
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1, capoverso
«Art. 70»
, terzo comma, sostituire la parola:
«trenta»
con la seguente:
«venti».
8.91
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1, capoverso
«Art. 70»
, terzo comma, sostituire la parola:
«trenta»
con la seguente:
«quindici».
8.92
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 1, capoverso
«Art. 70»
, al terzo comma, secondo periodo, sopprimere le parole:
«delle Autonomie».
8.93
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1, capoverso
«Art. 70»
, terzo comma, sopprimere le parole:
«può deliberare».
8.94
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1, capoverso
«Art. 70»
, terzo comma, sostituire le parole:
«può deliberare»
con la seguente:
«delibera».
8.95
CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, LUCIDI
Al comma 1, nell'articolo 70 della Costituzione ivi richiamato, terzo comma, secondo periodo, sostituire le parole:
«proposte di modificazione»
con la seguente:
«modificazioni».
8.96
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1, capoverso
«Art 70»
, terzo comma, sostituire il terzo periodo con il seguente:
«Qualora il Senato non deliberi l'esame o non approvi modifiche entro i termini previsti, la legge può essere promulgata.».
8.97
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1, capoverso
«Art 70»
, terzo comma, sostituire il terzo periodo con il seguente:
«Qualora il Senato delle Autonomie non disponga di procedere all'esame, o non approvi modifiche entro i termini previsti, o sia inutilmente decorso il termine per deliberare, la legge può essere promulgata.».
8.98
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1, capoverso
«Art 70»
, terzo comma, sostituire il terzo periodo con il seguente:
«Qualora il Senato delle Autonomie non approvi modifiche entro i termini previsti o sia inutilmente decorso il termine per deliberare, la legge può essere promulgata.».
8.99
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 1, capoverso
«Art 70»
, al terzo comma, terzo periodo, sopprimere le parole:
«delle Autonomie».
8.100
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1, capoverso
«Art 70»
, terzo comma, sopprimere la parola:
«inutilmente».
8.101
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1, capoverso
«Art 70»
, terzo comma, sopprimere le parole:
«, ovvero quando la Camera dei deputati si sia pronunciata in via definitiva,».
8.102
BISINELLA
Al comma 1, capoverso
«Art 70»
, terzo comma, dopo la parola:
«promulgata»
inserire le seguenti:
«Nel caso in cui il Senato delle Autonomie abbia approvato le proposte di modificazione a maggioranza non inferiore a quella assoluta dei suoi componenti, la Camera dei deputati può non conformarsi alle modificazioni proposte dal Senato solo pronunciandosi nella votazione finale con maggioranza equivalente.».
8.103
PAGLIARI, MIRABELLI, DI GIORGI, FAVERO, GOTOR, CANTINI, LEPRI, DEL BARBA, PADUA, SCALIA, CIRINNÀ, PEZZOPANE
Al comma 1, capoverso
«Art. 70»
, dopo il terzo comma inserire il seguente:
«La funzione legislativa ordinaria deve essere esercitata tramite l'adozione di testi unici o di codici per singole materie o funzioni o per materie e funzioni omogenee. Le successive leggi o disposizioni di modifica o di integrazione della legislazione vigente devono consistere in novelle ai testi unici o ai codici nel rispetto del principio dell'unicità della fonte di cognizione.».
8.104
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 1, capoverso
«Art 70»
, sopprimere il quarto comma.
8.105
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1, capoverso
«Art 70»
, sopprimere il quarto comma.
8.106
DE BIASI, DIRINDIN
Al comma 1, capoverso
«Art. 70.»
, sostituire il quarto comma con il seguente:
«Per i disegni di legge che dispongono nelle materie di cui agli articoli 32, comma secondo, 57, terzo comma, 114, terzo comma, 117, commi secondo, lettere
m), p)
e
u)
, quarto, sesto e decimo, 118, quarto comma, 119, 120, secondo comma, e 122, primo comma, nonché per quelli che autorizzano la ratifica dei trattati relativi all'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, la Camera dei deputati può non conformarsi alle modificazioni proposte dal Senato delle Autonomie solo pronunciandosi nella votazione finale a maggioranza assoluta dei suoi componenti.».
8.107
PICCOLI, ZANETTIN
Al comma 1, capoverso
«Art. 70»
, al quarto comma, sostituire le parole:
«lettere
p)
e
u)
»
con le seguenti:
«lettere
p), u)
e
v)».
8.108
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1, capoverso
«Art. 70»
, quarto comma, dopo le parole:
«lettera
p)
e
u),»inserire
le seguenti: «lettera
e)
, lettera
g)
, lettera
h)
, lettera
m)
, lettera
n)
, lettera
r)
, lettera
z)
».
8.109
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1, capoverso
«Art. 70»
, quarto comma, sopprimere le parole:
«nonché per quelli che autorizzano la ratifica dei trattati relativi all'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.».
8.110
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1 capoverso
«Art. 70»
, quinto comma, sopprimere le parole:
«la Camera dei deputati può non conformarsi alle modificazioni proposte dal Senato delle Autonomie solo pronunciandosi nella votazione finale a maggioranza assoluta dei suoi componenti».
8.111
MUSSINI, BIGNAMI, PEPE, CAMPANELLA, DE PIN
Al comma 1, capoverso
«Art. 70»
, nel quarto comma sostituire le parole da:
«la Camera dei deputati»
fino alla fine con le seguenti:
«la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere, secondo le norme dei rispettivi regolamenti».
8.112
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1, capoverso
«Art. 70»
, quarto comma, sostituire le parole:
«la Camera dei deputati può non conformarsi alle modificazioni proposte dal Senato delle Autonomie solo pronunciandosi nella votazione finale a maggioranza assoluta dei suoi componenti»
con le seguenti:
«la Camera si conforma alle modificazioni proposte dal Senato delle Autonomie».
8.113
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 1, capoverso
«Art. 70»
, al quarto comma, sopprimere le parole:
«delle Autonomie».
8.114
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1 capoverso
«Art. 70»
, quarto comma, dopo le parole:
«Autonomie»
inserire la seguente:
«territoriali».
8.115
BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN
Al comma 1 capoverso
«Art. 70»
, al quarto comma aggiungere, in fine, il seguente periodo:
«Laddove invece la Camera dei deputati si conformi alle modificazioni proposte dal Senato delle Autonomie, alla legge promulgata non si applica l'articolo 2 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1».
8.116
ZELLER, PALERMO, BERGER, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA
Al comma 1, dopo il quarto capoverso, inserire il seguente:
«I Presidenti del Senato delle Autonomie e della Camera dei deputati, d'intesa tra di loro, decidono le eventuali questioni di competenza tra le due Camere, sollevate secondo le norme dei rispettivi regolamenti, in ordine all'esercizio della funzione legislativa. I Presidenti possono deferire la decisione ad un comitato paritetico, composto da quattro deputati e da quattro senatori, designati dai rispettivi Presidenti. La decisione dei Presidenti o del comitato non è sindacabile in alcuna sede. I Presidenti delle Camere, d'intesa tra di loro, su proposta del comitato, stabiliscono sulla base di norme previste dai rispettivi regolamenti i criteri generali secondo i quali un disegno di legge non può contenere disposizioni relative a materie per cui si dovrebbero applicare procedimenti diversi».
8.117
SACCONI, QUAGLIARIELLO, ALBERTINI, AUGELLO, AZZOLLINI, BONAIUTI, TORRISI, AIELLO, BIANCONI, BILARDI, CARIDI, CHIAVAROLI, COLUCCI, COMPAGNA, CONTE, D'ALÌ, DALLA TOR, D'ASCOLA, DI GIACOMO, FORMIGONI, GENTILE, GIOVANARDI, GUALDANI, MANCUSO, MARINELLO, PAGANO, LUCIANO ROSSI, VICECONTE, LANGELLA
Al primo comma, sopprimere il quinto capoverso.
8.118
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 1, capoverso
«Art. 70»
, sopprimere il quinto comma.
8.119
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1, capoverso
«Art. 70»
, sopprimere il quinto comma.
8.120
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1, capoverso
«Art. 70»
, quinto comma, sopprimere il primo periodo.
8.121
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 1, capoverso
«Art. 70»,
al quinto comma, primo periodo, sopprimere le parole:
«delle Autonomie».
8.122
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1, capoverso
«Art. 70»,
al quarto comma, primo periodo, sostituire le parole:
«quindici giorni»
con le seguenti: «cinque giorni».
8.123
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1, capoverso
«Art. 70»,
quinto
comma, sostituire le parole:
«quindici giorni»
con le seguenti:
«dieci giorni».
8.124
CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, LUCIDI
Al comma 1, nell'articolo
«70»
della Costituzione ivi richiamato, quinto comma, sostituire le parole:
«quindici giorni»
con le seguenti:
«trenta giorni».
8.125
MUSSINI, BIGNAMI, PEPE, DE PIN
Al comma 1, capoverso
«Art. 70»,
nel quinto comma, primo periodo, sopprimere le parole da:
«delle Autonomie»
fino a:
«componenti».
8.126
CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, LUCIDI
Al comma 1, nell'articolo 70 della Costituzione ivi richiamato, quinto comma, sopprimere il secondo periodo.
8.127
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1, capoverso
«Art. 70»,
comma 5, sopprimere il secondo periodo
.
8.128
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma l, capoverso
«Art. 70»,
al quinto comma, secondo periodo, sopprimere le parole:
«delle Autonomie».
8.129
GOTOR, CHITI, CORSINI, TOCCI, DE PETRIS
Al comma 1, capoverso
«Art. 70»,
dopo il quinto comma inserire il seguente:
«Per i disegni di legge che dispongono norme generali che incidono prevalentemente sui diritti fondamentali civili e politici e sulle libertà inviolabili della persona contenuti nella prima parte della Costituzione, la Camera dei deputati, per opporsi alle modifiche proposte dal Senato delle autonomie, deve pronunciarsi con la maggioranza dei tre quinti».
8.130
DALLA ZUANNA, MARAN
Al comma 1, capoverso
«Art. 70»,
dopo il quinto comma, inserire il seguente:
«Il Senato esamina in prima lettura i disegni di legge di cui all'articolo 117, commi secondo, lettere
m)
,
n)
,
p)
,
s)
e
u)
, e sesto; in tal caso non si applicano i commi. terzo e quarto del presente articolo. Dopo l'approvazione da parte del Senato della Repubblica, tali disegni di legge sono trasmessi alla Camera dei deputati che delibera in via definitiva e può apportare modifiche solo a maggioranza assoluta dei suoi componenti. La Camera dei deputati, deliberando a maggioranza assoluta dei suoi componenti, può richiamare a sé l'esame dei disegni di legge di cui al primo periodo del presente comma quando il Senato non li abbia approvati entro centottanta giorni dall'assegnazione ovvero abbia approvato una questione pregiudiziale o sospensiva ovvero abbia deliberato di non passare all'esame degli articoli».
Conseguentemente, all'articolo 8, capoverso
«Art. 70»,
il quarto comma è sostituito dal seguente:
«Per i disegni di legge che dispongono nelle materie di cui agli articoli 57, terzo comma, 114, terzo comma, 117, commi quarto e decimo, 118, terzo e quarto comma, 119, 120, secondo comma, e 122, primo comma, nonché per quelli che autorizzano la ratifica dei trattati relativi all'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, la Camera dei deputati può non conformarsi alle modificazioni proposte dal Senato delle Autonomie solo pronunciandosi nella votazione finale a maggioranza assoluta dei suoi componenti».
8.131
DALLA ZUANNA, MARAN
Al comma 1, capoverso
«Art. 70»,
dopo il quinto comma, inserire il seguente:
«Il Senato esamina in prima lettura i disegni di legge di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere
m)
e
p)
, e terzo comma; in tal caso non si applicano i commi terzo e quarto del presente articolo. Dopo l'approvazione da parte del Senato della Repubblica, tali disegni di legge sono trasmessi alla Camera dei deputati che delibera in via definitiva e può apportare modifiche solo a maggioranza assoluta dei suoi componenti. La Camera dei deputati, deliberando a maggioranza assoluta dei suoi componenti, può richiamare a sé l'esame dei disegni di legge di cui al primo periodo del presente comma quando il Senato non li abbia approvati entro centottanta giorni dall'assegnazione ovvero abbia approvato una questione pregiudiziale o sospensiva ovvero abbia deliberato di non passare all'esame degli articoli».
Conseguentemente, sostituire l'articolo 26 con il seguente:
«Art. 26. – 1. L'articolo 117 della Costituzione è sostituito dal seguente:
"
Art. 117
– La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e dagli obblighi internazionali.
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:
a)
politica estera e rapporti internazionali della Repubblica; rapporti della Repubblica con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;
b)
immigrazione;
c)
rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
d)
difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
e)
moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; perequazione delle risorse finanziarie;
f)
organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
g)
ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali; norme generali sul procedimento amministrativo e sulla semplificazione amministrativa; disciplina giuridica del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
h)
ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
i)
cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l)
giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
m)
determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n)
norme generali sull'istruzione;
o)
previdenza sociale;
p)
legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali dei Comuni;
q)
dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
r)
pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;
s)
tutela dei beni culturali;
s
-bis) porti marittimi e aeroporti civili, di interesse nazionale e internazionale, grandi reti di trasporto e di navigazione;
s
-ter) ordinamento della comunicazione;
s
-quater) produzione, trasporto e distribuzione dell'energia, di interesse non esclusivamente regionale.
Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a:
a)
commercio con l'estero;
b)
turismo;
c)
tutela e sicurezza del lavoro;
d)
istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale;
e)
professioni;
f)
ricerca scientifica e tecnologica e sostegno alt 'innovazione per i settori produttivi;
g)
tutela della salute;
h)
alimentazione;
l)
ordinamento sportivo;
m)
protezione civile;
n)
governo del territorio;
o)
porti lacuali e fluviali, porti marittimi e aeroporti civili di interesse regionale;
p)
produzione, trasporto e distribuzione dell'energia, di interesse esclusivamente regionale;
q)
previdenza complementare e integrativa;
r)
tutela dell'ambiente e dell'ecosistema; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali;
s)
casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale;
t)
enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale;
u)
forme di cooperazione tra gli enti locali.
Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.
Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.
Nelle materie di legislazione concorrente la Camera dei deputati, acquisito il voto favorevole del Senato, può adottare una disciplina uniforme nella misura in cui sia strettamente necessario alla tutela dell'unità giuridica o economica della Repubblica o alla realizzazione di equivalenti condizioni di vita nel territorio nazionale. Ove il voto reso dal Senato sia contrario, la Camera, su iniziativa del Governo, delibera a maggioranza dei tre quinti dei presenti.
Il precedente comma si applica anche nelle materie di legislazione residuale, ma la deliberazione di cui al secondo periodo del medesimo è adottata a maggioranza dei tre quinti dei deputati.
Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.
La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato."».
Conseguentemente, all'articolo 8, capoverso «Art. 70», sostituire il quarto comma con il seguente:
«Per i disegni di legge che dispongono nelle materie di cui agli articoli 57, terzo comma, 114, terzo comma, 117, commi sesto e decimo, 118, terzo e quarto comma, 119, 120, secondo comma, e 122, primo comma, nonché per quelli che autorizzano la ratifica dei trattati relativi all'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, la Camera dei deputati può non conformarsi alle modificazioni proposte dal Senato delle Autonomie solo pronunciandosi nella votazione finale a maggioranza assoluta dei suoi componenti»
8.132
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1, capoverso
«Art. 70»
, sopprimere il sesto comma.
8.133
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 1, capoverso
«Art. 70»
, sopprimere il sesto comma.
8.134
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 1, capoverso
«Art. 70»
, al sesto comma, sopprimere le parole:
«delle Autonomie».
8.135
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1, capoverso
«Art. 70»
, sesto comma, dopo la parola:
«Autonomie»
, inserire la seguente:
«territoriali».
8.136
LEPRI, MATURANI, TONINI, CANTINI, COCIANCICH, COLLINA, DEL BARBA, DI GIORGI, FAVERO, RUSSO
Al comma 1, capoverso
«Art. 70»
, dopo il sesto comma, aggiungere, in fine, il seguente comma:
«Le norme generali delle materie attribuite alla potestà legislativa esclusiva delle Regioni di cui all'articolo 117, terzo comma hanno rilievo di legge regionale e sono approvate dal Senato delle Autonomie».
All'articolo 9, comma 1, sostituire le parole: «è inserito il seguente», con le seguenti: «sono inseriti i seguenti» e dopo il capoverso «Il Senato delle», aggiungere, in fine, il seguente comma:
«La Camera dei deputati, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, e il Governo possono richiedere al Senato delle Autonomie di procedere all'esame di un disegno di legge di rilievo regionale sulle norme generali delle materie attribuite alla potestà esclusiva delle Regioni di cui all'articolo 117 comma 3, quando lo richieda la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica della Repubblica, o lo renda necessario la realizzazione di programmi o riforme economico-sociali di interesse nazionale. In tal caso, il Senato delle Autonomie procede all'esame e si pronuncia entro sei mesi dalla data di deliberazione del Governo o della Camera dei deputati.».
Conseguentemente, all'articolo 26, comma 3 sopprimere il seguente comma:
«Su proposta del Governo, la legge dello Stato può intervenire in materie o funzioni non riservate alla legislazione esclusiva quando lo richieda la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica della Repubblica o lo renda necessario la realizzazione di programmi o di riforme economico sociali di interesse nazionale».
8.0.1
GIOVANNI MAURO, MARIO FERRARA, BARANI, COMPAGNONE, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, MILO, RUVOLO, SCAVONE
Dopo l'
articolo 8
, inserire il seguente:
«Art. 8-bis.
1. Il Senato rappresenta le istituzioni territoriali ed esercita la funzione di raccordo tra l'Unione Europea, lo Stato e le Regioni, le Città metropolitane e i Comuni. Il Senato svolge, inoltre, attività di verifica dell'attuazione delle leggi dello Stato e di valutazione dell'impatto delle politiche pubbliche sul territorio.
2. La funzione legislativa è esercitata in maniera esclusiva dal Senato delle Autonomie nelle seguenti materie:
a)
Formazione e attuazione degli atti normativi dell'Unione Europea;
b)
Esercizio del controllo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità;
c)
Partecipazione alle varie forme di cooperazione con il Parlamento, europeo e gli altri parlamenti nazionali;
d)
Politica Estera;
e)
Ambiente;
3. Ogni disegno di legge approvato dal Senato delle Autonomie è immediatamente trasmesso alla Camera dei Deputati che, entro dieci giorni su richiesta di un terzo dei suoi componenti può disporre di esaminarlo. Nei trenta giorni successivi la Camera dei deputati può deliberare proposte di modificazione del testo, sulle quali il Senato delle Autonomie, entro i successivi venti giorni si pronuncia in via definitiva. Qualora la Camera dei Deputati non disponga di procedere all'esame o sia inutilmente decorso il termine per deliberare, ovvero quando il Senato delle Autonomie si sia pronunciato in via definitiva, la legge può essere promulgata.
La Camera dei Deputati può, secondo quanto previsto dal proprio regolamento svolgere attività conoscitive, nonché formulare osservazioni su atti o documenti all'esame del Senato delle Autonomie.».
8.0.2
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Dopo l'
articolo 8
, inserire il seguente:
«Art.8-bis.
(
Promulgazione delle leggi
)
1. L'articolo 73 della Costituzione è sostituito dal seguente:
"Art. 73. – Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall'approvazione.
Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiarano l'urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito.
Le leggi approvate in contrasto con il parere di costituzionalità espresso ai sensi dell'articolo 82, secondo comma, possono, prima della loro promulgazione, essere deferite alla Corte costituzionale con mozione motivata approvata dal Senato della Repubblica a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
Nel caso previsto dal terzo comma, la Corte costituzionale si pronuncia entro il termine di un mese. Il deferimento alla Corte costituzionale sospende il termine della promulgazione.
Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso."».
Art. 9
9.1
BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN
Sopprimere l'articolo.
9.2
CAMPANELLA, BATTISTA, ORELLANA, BOCCHINO, DE PIN, CASALETTO, BIGNAMI, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, GAMBARO, MUSSINI
Sopprimere l'articolo.
9.3
CENTINAIO, BISINELLA
Sopprimere l'articolo.
9.4
CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, LUCIDI
Sopprimere l'articolo.
9.5
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Sopprimere l'articolo
9.6
PAOLO ROMANI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN, GALIMBERTI
Sopprimere l'articolo.
9.7
CENTINAIO, BISINELLA
Sopprimere il comma 1.
9.8
CENTINAIO, BISINELLA
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 9. –
(Fiducia)
– 1. L'articolo 94 della Costituzione è sostituito dal seguente:
"Art. 94 – Il Governo deve avere la fiducia della Camera dei deputati.
La Camera dei deputati accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale.
Entro dieci giorni dal giuramento dei Ministri, il Governo si presenta alla Camera per ottenerne la fiducia. In tale sede, il Primo Ministro impegna davanti alla Camera dei Deputati la responsabilità del Governo su un determinato programma.
La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera dei Deputati e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione. Essa è approvata a maggioranza assoluta dei componenti della Camera dei Deputati. In tal caso, il Primo Ministro deve presentare le dimissioni del Governo al Presidente della Repubblica.
Il voto contrario della Camera dei Deputati su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni.
Il Primo Ministro può porre la questione di fiducia alla Camera dei deputati sull'approvazione o reiezione di un provvedimento, di emendamenti o articoli di disegni di legge o su atti di indirizzo a loro esame.
Se la richiesta di fiducia è respinta o la mozione di sfiducia approvata, entro sette giorni il Primo Ministro presenta al Presidente della Repubblica le dimissioni. Il Presidente della Repubblica, sulla base dei risultati delle elezioni, nomina un nuovo Primo Min1stro ovvero scioglie la Camera dei deputati.
Qualora sia presentata e approvata una mozione di sfiducia con la designazione di un nuovo Primo Ministro, da parte della Camera dei deputati a maggioranza assoluta dei propri componenti che sia conforme ai risultati delle elezioni, il Primo Ministro si dimette e il Presidente della Repubblica nomina il nuovo Primo Ministro designato dalla mozione. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione e deve essere votata per appello nominale."».
9.9
CENTINAIO, BISINELLA
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 9. –
(Modifiche all'articolo 94 della Costituzione).
– 1. L'articolo 94 della Costituzione è sostituito dal seguente:
"Art. 94. – Il Governo deve avere la fiducia della Camera dei deputati.
La Camera dei deputati accorda e revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale.
Entro dieci giorni dalla formazione, il Governo si presenta alla Camera dei deputati per ottenerne la fiducia.
Il voto contrario della Camera dei deputati su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni.
La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un terzo dei componenti della Camera dei deputati, non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione ed è approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, per appello nominale.
In caso di approvazione della mozione di sfiducia o di dimissioni accettate del Presidente del Consiglio dei ministri, il Presidente della Repubblica può sciogliere le Camere o una sola di esse.
Non procede allo scioglimento qualora, entro tre giorni dall'accettazione delle dimissioni del Presidente del Consiglio dei ministri, sia presentata una mozione firmata, rispettivamente, da almeno un terzo dei deputati, contenente l'indicazione di un Presidente del Consiglio dei ministri, ed essa sia approvata a maggioranza assoluta dei componenti della Camera entro i tre giorni successivi alla sua presentazione."».
9.10
CENTINAIO, BISINELLA
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 9. –
(Modifiche all'articolo 94 della Costituzione).
– 1. L'articolo 94 della Costituzione è sostituito dal seguente:
"Art. 94. – Il Governo deve avere la fiducia della Camera dei deputati.
Ciascuna Camera accorda e revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale.
Entro dieci giorni dalla formazione, il Governo si presenta alla Camera dei deputati per ottenerne la fiducia.
Il voto contrario della Camera dei deputati su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni.
La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un terzo dei componenti della Camera dei deputati, non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione ed è approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, per appello nominale.
In caso di approvazione della mozione di sfiducia o di dimissioni accettate del Presidente del Consiglio dei ministri, il Presidente della Repubblica può sciogliere le Camere o una sola di esse. Non procede allo scioglimento qualora, entro tre giorni dall'accettazione delle dimissioni del Presidente del Consiglio dei ministri, sia presentata una mozione firmata, rispettivamente, da almeno un terzo dei deputati, contenente l'indicazione di un Presidente del Consiglio dei ministri, ed essa sia approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera entro i tre giorni successivi alla sua presentazione."».
9.11
CENTINAIO, BISINELLA
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 9. –
(Modifiche all'articolo 94 della Costituzione).
– 1. L'articolo 94 della Costituzione è sostituito dal seguente:
"Art. 94. – Le Camere revocano la fiducia al Presidente del Consiglio dei Ministri mediante mozione motivata sottoscritta da almeno un terzo dei componenti della Camera e dei componenti del Senato. La mozione deve contenere l'indicazione di un nuovo Presidente del Consiglio dei Ministri e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione. Essa deve essere approvata per appello nominale dal Parlamento in seduta comune a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna delle due Camere. Il Presidente della Repubblica nomina la persona indicata nella mozione Presidente del Consiglio dei Ministri entro dieci giorni dalla sua approvazione.
Il voto contrario di una o d'entrambe le Camere su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri può chiedere ad una o entrambe le Camere il voto di fiducia su un provvedimento. Il rigetto della fiducia comporta le dimissioni del Presidente del Consiglio dei Ministri che può, contestualmente alle dimissioni, richiedere al Presidente della Repubblica lo scioglimento delle Camere o anche solo di una di esse. Il Presidente della Repubblica scioglie una o entrambe le Camere se entro venti giorni dalla richiesta non sia stata approvata una mozione ai sensi del primo comma del presente articolo."».
9.12
CENTINAIO, BISINELLA
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 9. –
(Modifiche all'articolo 94 della Costituzione).
– 1. L'articolo 94 della costituzione è sostituito dal seguente:
"Art. 94. – Il Governo deve avere la fiducia della Camera dei deputati, la quale l'accorda o la revoca mediante mozione motivata e per appello nominale.
Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alla Camera dei deputati per ottenerne la fiducia. Il voto contrario della Camera dei deputati su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni.
La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera dei deputati e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione."».
9.13
MIGLIAVACCA, GOTOR, LO MORO, PAGLIARI, RUSSO, BORIOLI, BROGLIA, CHITI, CUCCA, DI GIORGI, STEFANO ESPOSITO, FEDELI, FILIPPIN, FORNARO, GATTI, RITA GHEDINI, GUERRA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, MANASSERO, MANCONI, PEGORER, SANGALLI, SONEGO, SPILABOTTE, TOCCI, TOMASELLI, VACCARI, ZANONI
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 9.
(Iniziativa legislativa)
1. All'articolo 71 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
dopo il primo comma è inserito il seguente: «Il Senato delle Autonomie può, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, richiedere alla Camera dei deputati di procedere all'esame di un disegno di legge. In tal caso, la Camera dei deputati procede all'esame e si pronuncia entro il termine di sei mesi dalla data della deliberazione del Senato delle Autonomie. Se il Senato delle Autonomie ne delibera l'urgenza, la Camera dei deputati procede all'esame e si pronuncia entro il termine di tre mesi dalla data della deliberazione del Senato delle Autonomie»;
b)
il secondo comma è sostituito dai seguenti: «Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno centocinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.
Ove il progetto di cui al terzo comma non sia approvato entro il termine di diciotto mesi, un milione di elettori può richiedere che esso sia sottoposto a
referendum
propositivo.
La proposta soggetta a
referendum
propositivo è approvata se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi e se ha partecipato alla votazione un numero di elettori almeno pari alla maggioranza degli elettori che hanno partecipato all'ultima elezione della Camera dei deputati.
Il Parlamento procede, entro i sei mesi successivi alla data dello svolgimento del
referendum
, all'approvazione del progetto di iniziativa popolare.
Non è ammesso il
referendum
propositivo per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.
La leggenda determina le modalità di attuazione del
referendum
propositivo.».
9.14
FATTORI, CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MANGILI, MARTELLI, SERRA
Sostituire l'articolo con il seguente:
1. L'articolo 71 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 71
L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle camere agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale. Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.
L'esame delle proposte di iniziativa popolare da parte delle Camere è obbligatoria. I regolamenti delle Camere stabiliscono tempi e modalità con cui le proposte di legge di iniziativa popolare vengono esaminate nell'arco di ogni anno solare.
La legge stabilisce le procedure con cui i cittadini possono partecipare all'elaborazione delle proposte di legge di iniziativa parlamentare e governativa attraverso appositi strumenti informatici messi a disposizione dal Governo e dalle due Camere.».
9.15
BLUNDO, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, MANGILI, LUCIDI
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 9
(Modifica all'articolo 71 della Costituzione)
1. L'articolo 71 della Costituzione è sostituito dal seguente:
"Articolo 71. – L'iniziativa delle leggi appartiene ai cittadini elettori, a ciascun membro delle Camere, al Governo e agli organi ed enti ai quali è conferita da legge costituzionale. I cittadini elettori esercitano l'iniziativa delle leggi mediante la proposta di un progetto redatto in articoli."».
9.16
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Sostituire il comma 1, con il seguente:
«1. All'articolo 71 della Costituzione il primo periodo è sostituito con il seguente:
"L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun componente delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale."».
9.17
BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 9
(Iniziativa legislativa)
"Al primo comma dell'articolo 71 della Costituzione, le parole: "delle Camere" sono sostituite dalle seguenti: "della Camera dei deputati"».
9.18
RUTA
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 9
1. All'articolo 71, primo comma, della Costituzione, le parole: "delle Camere" sono sostituite dalle seguenti: "della Camera"».
9.19
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 71 della Costituzione il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli che deve essere esaminato e votato entro sei mesi dalla presentazione."».
9.20
CAMPANELLA, BATTISTA, ORELLANA, BOCCHINO, DE PIN, CASALETTO, BIGNAMI, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, CHITI, TOCCI, D'ADDA, GATTI, DIRINDIN, SILVESTRO, LO GIUDICE, GAMBARO, MUSSINI
Sostituire l'articolo con il seguente:
1. All'articolo 71 della Costituzione, secondo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", che deve essere esaminato e votato entro dodici mesi dalla sua presentazione alla Camera dei Deputati."».
9.21
CAMPANELLA, BATTISTA, ORELLANA, BOCCHINO, DE PIN, CASALETTO, BIGNAMI, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, GAMBARO, MUSSINI
Sostituire l'articolo con il seguente:
1. All'articolo 71 della Costituzione, secondo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", che deve essere posto all'ordine del giorno entro 30 giorni dalla sua presentazione alla Camera dei Deputati e votato entro sei mesi."».
9.22
BENCINI, BATTISTA, ORELLANA, CAMPANELLA
All'articolo 71 della Costituzione, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:
«Le proposte di legge di iniziativa popolare devono essere discusse dalla Camera dei Deputati entro novanta giorni dalla loro presentazione».
9.23
LUCIDI, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA
Sostituire l'articolo 9 con il seguente:
«Art. 9. - All'articolo 71 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"La legge della Repubblica disciplina la partecipazione popolare in via informatica e telematica alle iniziative legislative."».
9.24
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1 premettere il seguente:
01. All'articolo 71 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente: «L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro della Camera dei deputati e del Senato delle Autonomie, nell'ambito delle rispettive competenze, ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale.»
9.25
CENTINAIO, BISINELLA
Premettere il seguente comma:
«01. All'articolo 71 della Costituzione, primo comma, dopo le parole: "a ciascun membro delle Camere", sono inserite le seguenti: "nell'ambito delle rispettive competenze".».
9.26
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1 premettere il seguente:
«01. All'articolo 71 della Costituzione, al primo comma, dopo le parole: "delle Camere", sono inserite le seguenti: "nell'ambito delle rispettive competenze."».
9.27
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1 sopprimere il primo periodo.
9.28
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 1, capoverso
«Art. 71»
, sostituire le parole da
: «dopo il primo comma»
fino alla fine, con le seguenti
: «al secondo comma sono aggiunte, in fine, le parole: "che deve essere esaminato e votato entro sei mesi dalla presentazione."».
9.29
MARAN, SUSTA
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a)
all'alinea, sostituire le parole: «è inserito il seguente» con le seguenti: «sono inseriti i seguenti»;
b)
al capoverso, aggiungere, in fine, il seguente comma: «Qualora la Camera dei deputati non si pronunci nei termini di cui al secondo comma il testo si intende approvato».
9.31
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1 sopprimere il secondo periodo.
9.32
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 1, capoverso, secondo periodo sopprimere le parole:
«delle Autonomie».
9.33
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1, ovunque ricorra la parola
: «Autonomie»
inserire di seguito la seguente parola
: «territoriali».
9.34
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1, sostituire la parola:
«sei»
con la seguente:
«nove».
9.35
CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, LUCIDI
Al comma 1, sostituire le parole:
«sei mesi»,
con le seguenti:
«tre mesi».
9.36
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 1, capoverso
,
primo periodo sopprimere le parole:
«delle Autonomie».
9.37
CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, LUCIDI, PETROCELLI
Dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-
bis
.
All'articolo 71 della Costituzione sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"Ove le Camere non approvino detto progetto entro il termine di dodici mesi, una quota di elettori pari ad almeno il due per cento degli aventi diritto al voto nelle precedenti elezioni per la Camera dei deputati può richiedere che tale progetto sia sottoposto a referendum propositivo, con le modalità definite dalla legge. La proposta è approvata se ha conseguito i voti favorevoli della maggioranza dei partecipanti alla consultazione."».
9.38
CENTINAIO, BISINELLA
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-
bis
. All'articolo 71 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Qualora il progetto sia proposto da almeno cinquecentomila elettori le Camere procedono all'esame e alla votazione del testo senza modifiche, entro sei mesi dalla data della sua presentazione, secondo le modalità stabilite nei rispettivi regolamenti."».
9.39
CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, LUCIDI, PETROCELLI
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
«1-
bis
. All'articolo 71 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma: "Le leggi devono avere contenuto omogeneo e corrispondente al titolo".».
9.40
CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, LUCIDI, PETROCELLI
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
«1-
bis
. All'articolo 71 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Il Parlamento effettua la votazione finale sulla proposta di legge d'iniziativa popolare nel termine massimo di tre mesi dalla data di presentazione."».
9.41
CENTINAIO, BISINELLA
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
«l-
bis
. Al secondo comma dell'articolo 71 della Costituzione sono apportate le seguenti modifiche:
a)
le parole: "cinquantamila elettori" sono sostituite dalle seguenti: "diecimila elettori";
b)
le parole: "di un progetto redatto in articoli" sono sostituite dalle seguenti: "di un disegno di legge redatto in articoli e accompagnato da una relazione introduttiva"».
9.42
CENTINAIO, BISINELLA
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-
bis
. Al secondo comma dell'articolo 71 della Costituzione sono apportate le seguenti modifiche:
a)
le parole: "cinquantamila elettori" sono sostituite dalle seguenti: "diecimila elettori";
b)
le parole: "di un progetto redatto in articoli" sono soppresse».
9.43
CENTINAIO, BISINELLA
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
«1-
bis
. Al secondo comma dell'articolo 71 della Costituzione sono apportate le seguenti modifiche:
a)
le parole: "cinquantamila elettori" sono sostituite dalle seguenti: "ventimila elettori";
b)
le parole: "di un progetto redatto in articoli" sono sostituite dalle seguenti: "di un disegno di legge redatto in articoli e accompagnato da una relazione introduttiva"».
9.44
CENTINAIO, BISINELLA
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
«1-
bis
. Al secondo comma dell'articolo 71 della Costituzione sono apportate le seguenti modifiche:
a)
le parole: "cinquantamila elettori" sono sostituite dalle seguenti: "ventimila elettori";
b)
le parole: "di un progetto redatto in articoli" sono soppresse.».
9.45
CENTINAIO, BISINELLA
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-
bis.
Al secondo comma dell'articolo 71 della Costituzione sono apportate le seguenti modifiche:
a)
le parole: "cinquantamila elettori" sono sostituite dalle seguenti: "trentamila elettori";
b)
le parole: "di un progetto redatto in articoli" sono sostituite dalle seguenti: "di un disegno di legge redatto in articoli e accompagnato da una relazione introduttiva"».
9.46
CENTINAIO, BISINELLA
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-
bis.
Al secondo comma dell'articolo 71 della Costituzione sono apportate le seguenti modifiche:
a)
le parole: "cinquantamila elettori" sono sostituite dalle seguenti: "trentamila elettori";
b)
le parole: "di un progetto redatto in articoli" sono soppresse».
9.47
CENTINAIO, BISINELLA
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-
bis
. Al secondo comma dell'articolo 71 della Costituzione le parole: "cinquantamila elettori" sono sostituite dalle seguenti: "diecimila elettori».
9.48
CENTINAIO, BISINELLA
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-
bis
. Al secondo comma dell'articolo 71 della Costituzione le parole: '"cinquantamila elettori" sono sostituite dalle seguenti: "ventimila elettori"».
9.49
CENTINAIO, BISINELLA
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-
bis
. Al secondo comma dell'articolo 71 della Costituzione le parole: "cinquantamila elettori" sono sostituite dalle seguenti: "trentamila elettori"».
9.50
CENTINAIO, BISINELLA
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-
bis
. Al secondo comma dell'articolo 71 della Costituzione le parole: "di un progetto redatto in articoli" sono soppresse».
9.51
CENTINAIO, BISINELLA
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-
bis
. Al secondo comma dell'articolo 71 della Costituzione le parole: "di un progetto redatto in articoli" sono sostituite dalle seguenti: "di un disegno di legge redatto in articoli e accompagnato da una relazione introduttiva"».
9.52
CENTINAIO, BISINELLA
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-
bis
. Al secondo comma dell'articolo 71 della Costituzione le parole: "di un progetto redatto in articoli'" sono sostituite dalle seguenti: "di un progetto redatto in articoli e accompagnato da una relazione introduttiva"».
9.0.1
CHITI, DE PETRIS, CAMPANELLA, ALBANO, ANITORI, BROGLIA, BUEMI, CASSON, CORSINI, CUCCA, D'ADDA, DE CRISTOFARO, DIRINDIN, GAMBARO, GATTI, GIACOBBE, LO GIUDICE, MICHELONI, MINEO, MUCCHETTI, PETRAGLIA, RICCHIUTI, SILVESTRO, STEFANO, TOCCI, TURANO, URAS, BOCCHINO
Dopo l'
articolo
, inserire il seguente:
«Art. 9-
bis.
(
Iniziativa legislativa popolare
)
1. All'articolo 71 della Costituzione, al secondo comma, le parole: "cinquantamila elettori" sono sostituite dalle seguenti: "centomila elettori" e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "che deve essere esaminato e votato entro dodici mesi"».
9.0.2
DE PETRIS, CHITI, CAMPANELLA, TOCCI, LO GIUDICE, GATTI, ALBANO, D'ADDA, DIRINDIN, SILVESTRO, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Dopo l'
articolo
, inserire il seguente:
«Art. 9-
bis.
(
Iniziativa legislativa popolare
)
1.All'articolo 71 della Costituzione, al secondo comma, le parole: "cinquantamila elettori" sono sostituite dalle seguenti: "centomila elettori" e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "che deve essere esaminato e votato entro sei mesi dalla presentazione"».
9.0.3
CENTINAIO, BISINELLA
Dopo l'
articolo
, inserire il seguente:
«Art. 9-
bis.
(Modifica dell'articolo 83 della Costituzione)
1. L'articolo 83 della Costituzione è sostituito dal seguente:
"Art. 83. – Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato. Rappresenta l'unità della Nazione e ne garantisce l'indipendenza. Vigila sul rispetto della Costituzione.
Assicura il rispetto dei trattati e degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia a organizzazioni internazionali e sovranazionali.
Rappresenta l'Italia in sede internazionale ed europea.
Il Presidente della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto. Sono elettori tutti i cittadini che hanno compiuto la maggiore età"».
9.0.4
CENTINAIO, BISINELLA
Dopo l'
articolo
, inserire il seguente:
«Art. 9-
bis.
(Modifica dell'articolo 84 della Costituzione)
1. L'articolo 84 della Costituzione è sostituito dal seguente:
"Art. 84. – Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto quarant'anni e goda dei diritti politici e civili.
L'ufficio è incompatibile con qualsiasi altra carica e attività pubblica o privata. La legge prevede altresì disposizioni idonee ad evitare conflitti tra gli interessi privati del Presidente della Repubblica e gli interessi pubblici. A tal fine la legge individua le situazioni di ineleggibilità e incompatibilità.
L'assegno e la dotazione del Presidente della Repubblica sono determinati per legge."».
9.0.5
CENTINAIO, BISINELLA
Dopo l'
articolo
, inserire il seguente:
«Art. 9-
bis.
(
Modifica dell'articolo 85 della Costituzione
)
1. L'articolo 85 della Costituzione è sostituito dal seguente:
"Art. 85. – Il Presidente della Repubblica è eletto per cinque anni. Può essere rieletto una sola volta.
Il Presidente del Senato della Repubblica, il novantesimo giorno prima che scada il mandato del Presidente della Repubblica, indice l'elezione, che deve aver luogo in una data compresa tra il sessantesimo e il trentesimo giorno precedente la scadenza.
Le candidature sono presentate da un gruppo parlamentare delie Camere, ovvero da duecentomila elettori, o da deputati e senatori, da membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, da consiglieri regionali, da presidenti delle Giunte regionali e da sindaci, che vi provvedono nel numero e secondo le modalità stabiliti dalla legge.
I finanziamenti e le spese per la campagna elettorale, nonché la partecipazione alle trasmissioni radiotelevisive sono regolati dalla legge al fine di assicurare la parità di condizioni tra i candidati.
È eletto il candidato che ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi. Qualora nessun candidato abbia conseguito la maggioranza, il quattordicesimo giorno successivo si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno conseguito il maggior numero di voti.
La legge disciplina la procedura per la sostituzione e per l'eventuale rinvio della data dell'elezione in caso di morte o di impedimento permanente di uno dei candidati.
Il Presidente della Repubblica-assume le funzioni l'ultimo giorno del mandato del Presidente uscente. In caso di elezione per vacanza della carica, il Presidente assume le funzioni il settimo giorno successivo a quello della proclamazione dei risultati elettorali.
Il procedimento elettorale e le altre modalità di applicazione del presente articolo sono regolati dalla legge."».
9.0.6
CENTINAIO, BISINELLA
Dopo l'
articolo
, inserire il seguente:
«Art. 9-
bis.
(
Modifiche all'articolo 87 della Costituzione
)
1. All'articolo 87 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
il primo comma è sostituito dal seguente: "Il Presidente della Repubblica presiede il Consiglio Supremo per la politica estera e la difesa, costituito secondo la legge, e ha il comando delle Forze armate";
b)
il nono comma è sostituito dal seguente: "Dichiara lo stato di guerra deliberato delle Camere";
c)
il decimo comma è soppresso».
9.0.7
CENTINAIO, BISINELLA
Dopo l'
articolo
, inserire il seguente:
«Art. 9-
bis.
(
Modifica dell'articolo 88 della Costituzione
)
1. L'articolo 88 della Costituzione è sostituito dal seguente:
"Art. 88. – Il Presidente della Repubblica può, sentiti il Primo ministro e i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sol di esse.
Se la scadenza delle Camere cade nell'ultimo semestre del mandato del Presidente della Repubblica, la loro durata è prorogata. Le elezioni delle nuove Camere si svolgono entro due mesi dall'elezione del Presidente della Repubblica.
La facoltà di cui al primo comma non può essere esercitata durante i dodici mesi che seguono le elezioni delle Camere."».
9.0.8
CENTINAIO, BISINELLA
Dopo l'
articolo
, inserire il seguente:
«Art. 9-
bis.
(
Modifica all'articolo 89 della Costituzione
)
1. L'articolo 89 della Costituzione è sostituito dal seguente:
"Art. 89. – Gli atti del Presidente della Repubblica adottati su proposta del Primo ministro o dei ministri sono controfirmati dal proponente, che ne assume la responsabilità.
Non sono sottoposti a controfirma la nomina del Primo ministro, l'indizione delle elezioni delle Camere e lo scioglimento delle stesse, l'indizione dei referendum nei casi previsti dalla Costituzione, il rinvio e la promulgazione delle leggi, l'invio dei messaggi alle Camere, le nomine che sono attribuite al Presidente della Repubblica dalla Costituzione e quelle per le quali la legge non prevede la proposta del Governo."».
9.0.9
CENTINAIO, BISINELLA
Dopo l'
articolo
inserire il seguente:
«Art. 9-
bis.
1. All'articolo 90 della Costituzione, aggiungere, in fine, il seguente comma: "Per atti diversi il Presidente della Repubblica risponde personalmente, secondo la procedura prevista con legge costituzionale, previa autorizzazione deliberata dal Parlamento in seduta comune a maggioranza dei suoi componenti."».
Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente:
«Modifica agli articoli 89 e 90 della Costituzione».
9.0.10
CENTINAIO, BISINELLA
Dopo l'
articolo
, inserire il seguente:
«Art. 9-
bis.
(
Primo Ministro e Ministri
)
1. L'articolo 95 della Costituzione è sostituito dal seguente:
"Art. 95. – Il Primo Ministro è responsabile della politica generale del Governo. Mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo, promovendo e coordinando l'attività dei ministri. Nomina e revoca i ministri. Nomina e revoca i Sottosegretari di Stato ed i Viceministri, che prestano giuramento nelle sue mani prima di assumere le funzioni.
I ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri, e individualmente degli atti dei loro dicasteri.
La legge provvede all'ordinamento dell'ufficio del Primo Ministro e determina il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei ministeri"».
9.0.11
CENTINAIO, BISINELLA
Dopo l'
articolo
, inserire il seguente:
«Art. 9-
bis.
(
Reati ministeriali
)
1. L'articolo 96 della Costituzione è sostituito da! seguente:
"Art. 96. – Il Primo Ministro ed i ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato federale della Repubblica o della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale"».
9.0.12
CENTINAIO, BISINELLA
Dopo l'
articolo
, inserire il seguente:
«Art. 9-
bis.
(
Funzioni del Consiglio superiore della magistratura
)
1. All'articolo 105 della Costituzione sopprimere le parole: "e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati"».
9.0.13
CENTINAIO, BISINELLA
Dopo l'
articolo
, inserire il seguente:
«Art. 9-
bis.
(
Modificazione dell'articolo 107 della Costituzione
)
1. All'articolo 107 della Costituzione il primo comma è sostituito dal seguente: "I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a provvedimenti disciplinari adottati dall'Alta Corte di giustizia della magistratura per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall'ordinamento giudiziario o con il loro consenso."».
9.0.14
CENTINAIO, BISINELLA
Dopo l'
articolo
, inserire il seguente:
«Art. 9-
bis.
(
Alta Corte di giustizia della magistratura
)
1. Dopo l'articolo 113 della Costituzione è inserito il seguente:
"Art. 113-
bis
. – Spettano all'Alta Corte di giustizia della magistratura i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati ordinari e onorari. La Corte è altresì organo di tutela giurisdizionale in unico grado contro i provvedimenti amministrativi assunti dal Consiglio superiore della Magistratura.
La Corte è formata da nove membri, di cui quattro eletti dal Parlamento in seduta comune, quattro dal Consiglio superiore della magistratura ed uno nominato dal Presidente della Repubblica.
Hanno diritto all'elezione e alla nomina i magistrati ordinari, i professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio.
La Corte elegge il proprio presidente tra i componenti eletti dal parlamento.
I componenti dell'Alta Corte durano in carica sette anni e non sono rieleggibili.
Essi, per tutta la durata del mandato non possono esercitare alcuna attività professionale di qualsiasi natura né possono ricoprire alcuna carica elettiva pubblica. I magistrati ordinari non possono rientrare in ruolo dopo la cessazione del mandato.
La legge disciplina l'attività della Corte, stabilisce i compensi e regola gli effetti previdenziali per i componenti."».
9.0.15
CENTINAIO, BISINELLA
Dopo l'
articolo
, inserire i seguenti:
«Art. 9-
bis.
(
Modifica alla rubrica del Titolo V della Parte II della Costituzione
)
1. La rubrica del Titolo V della Parte II della Costituzione è sostituita dalla seguente: "Le regioni e i comuni".
Art. 9-
ter.
(
Modifiche all'articolo 114 della Costituzione
)
1. All'articolo 114 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
al primo comma, le parole: "dalle Province" sono soppresse;
b)
al secondo comma, le parole: "le Province" sono soppresse.
Art. 9-
quater.
(
Modifiche all'articolo 117 della Costituzione
)
1. All'articolo 117 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
al secondo comma, lettera
p)
, la parola: "Province" è soppressa;
b)
al quinto comma, le parole: "e le Province autonome di Trento e di Bolzano" sono soppresse;
c)
al sesto commar le parole: ", le Province" sono soppresse.
Art. 9-
quinquies.
(
Modifiche all'articolo 118 della Costituzione
)
1. All'articolo 118 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
al primo comma, la parola: "Province", è soppressa;
b)
al secondo comma, le parole: ", le Province" sono soppresse;
c)
al quarto comma, la parola: "Province" è soppressa.
Art. 9-
sexies.
(
Modifiche all'articolo 119 della Costituzione
)
1. All'articolo 119 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
al primo comma, le parole: "le Province" sono soppresse;
b)
al secondo comma, le parole: "le Province", sono soppresse;
c)
al quarto comma, le parole: "alle Province" sono soppresse;
d)
al quinto comma, la parola: "Province," è soppressa;
e)
al sesto comma, le parole: "le Province," sono soppresse.
Art. 9-
septies.
(
Modifica all'articolo 120 della Costituzione
)
1. Al secondo comma dell'articolo 120 della Costituzione, le parole: ", delle Province" sono soppresse.».
9.0.16
CENTINAIO, BISINELLA
Dopo l'
articolo
, inserire il seguente:
«Art. 9-
bis.
(
Modifiche agli articoli 114, 117, 118, 119, 120, 132 e 133
della Costituzione in materia di soppressione delle Province
)
1. La rubrica del titolo V della parte seconda della Costituzione è sostituita dalla seguente: '"Le Regioni e i Comuni''.
2. All'articolo 114 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
il primo comma è sostituito dal seguente: "La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.";
b)
il secondo comma è sostituito dal seguente: "I Comuni, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione".
3. All'articolo 117 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
al secondo comma, lettera
p)
, la parola: ", Province" è soppressa;
b)
al sesto comma, terzo periodo, le parole: ", le Province" sono soppresse.
4. All'articolo 118 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
al primo comma, la parola: "Province," è soppressa;
b)
al secondo comma, le parole: ", le Province" sono soppresse;
c)
al quarto comma, la parola: ", Province" è soppressa.
5. All'articolo 119 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
ai commi primo, secondo e sesto, le parole: "le Province," sono soppresse;
b)
al quarto comma, le parole: "alle Province," sono soppresse;
c)
al quinto comma, la parola: "Province," è soppressa.
6. Al secondo comma dell'articolo 120 della Costituzione, le parole: ", delle Province" sono soppresse.
7. Il secondo comma dell'articolo 132 della Costituzione è abrogato.
8. Il primo comma dell'articolo 133 della Costituzione è abrogato.».
9.0.17
CENTINAIO, BISINELLA
Dopo l'
articolo
, inserire il seguente:
«Art. 9-
bis.
(
Modificazione dell'articolo 116 della Costituzione
)
1. All'articolo 116 della Costituzione, il terzo comma è sostituito dal seguente: "Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al secondo comma dell'articolo 117 possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata."».
9.0.18
CENTINAIO, BISINELLA
Dopo l'
articolo
, inserire il seguente:
«Art. 9-
bis.
(
Modifiche all'articolo 117 e 127 della Costituzione
)
1. All'articolo 117 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
al primo comma aggiungere il seguente:
"1-
bis
. Le leggi regionali non possono essere in contrasto con l'interesse nazionale e con quelle di altre Regioni.".
2. Conseguentemente all'articolo 127 della Costituzione, dopo il secondo comma è inserito il seguente: "Il Governo, qualora ritenga che una legge regionale o parte di essa pregiudichi l'interesse nazionale della Repubblica, entro quindici giorni dalla sua pubblicazione invita la Regione a rimuovere le disposizioni pregiudizievoli. Qualora entro i successivi quindici giorni la Regione non rimuova la causa del pregiudizio, il Governo, entro i successivi quindici giorni, sottopone la questione al Parlamento in seduta comune che, entro quindici giorni dalla data di trasmissione del provvedimento, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei propri componenti, può annullare la legge o parti di essa. Il Presidente della Repubblica, entro i successivi dieci giorni, emana il conseguente decreto di annullamento."».
9.0.19
CENTINAIO, BISINELLA
Dopo l'
articolo
, inserire il seguente:
«Art. 9-
bis.
(
Competenze legislative
)
1. All'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, dopo le parole: "legislazione esclusiva" è inserita la seguente: "solamente".
2. All'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, sono aggiunte, in fine le seguenti lettere:
"
t)
produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;
u)
armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario";
3. All'articolo 117 della Costituzione, il terzo e il quarto comma sono sostituiti dai seguenti:
"Spetta alla Regioni la potestà legislativa esclusiva in riferimento alle seguenti materie: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, compresa l'istruzione e la formazione professionale, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; previdenza complementare e integrativa; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale.
Spetta altresì alle Regioni la potestà legislativa esclusiva in riferimento ad ogni altra materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato".
4. All'articolo 117 della Costituzione, l'ottavo comma è sostituito dal seguente:
"La legge regionale ratifica le intese della Regione con le altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni e funzioni da esercitare congiuntamente sull'intero territorio di riferimento."».
9.0.20
CENTINAIO, BISINELLA
Dopo l'
articolo
, inserire il seguente:
«Art. 9-
bis.
(
Modifiche all'articolo 117
)
1. All'articolo 117 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma due sono aggiunte le lettere:
"
t)
produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;
u)
previdenza complementare e integrativa;
v)
porti e aeroporti civili;
z)
grandi reti di trasporto e navigazione;
aa)
ordinamento della comunicazione e le reti di telecomunicazione di interesse nazionale.";
2) il terzo comma è sostituito dal seguente:
"Sono materie di legislazione concorrente quelle relative:
a)
rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni;
b)
commercio con l'estero;
c)
tutela e sicurezza del lavoro;
d)
istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale;
e)
professioni;
f)
ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi;
g)
tutela della salute;
h)
ordinamento sportivo;
i)
alimentazione;
I)
protezione civile;
m)
governo del territorio;
n)
armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario;
o)
valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attiv.ità culturali;
p)
casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale;
q)
enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale.
3. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato."».
9.0.21
CENTINAIO, BISINELLA
Dopo l'
articolo
, inserire il seguente:
«Art. 9-
bis.
(
Modificazione dell'articolo 119 della Costituzione
)
1. All'articolo 119 della Costituzione sono abrogati il comma terzo e il comma quinto».
9.0.22
CENTINAIO, BISINELLA
Dopo l'
articolo
, inserire il seguente:
«Art. 9-
bis.
(
Limiti al numero e all'indennità dei Consiglieri regionali
)
1. Al primo comma dell'articolo 122 della Costituzione, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "la medesima legge determina il limite massimo delle indennità dei consiglieri regionali e il loro numero in proporzione alla popolazione della Regione."».
9.0.23
CENTINAIO, BISINELLA
Dopo l'
articolo
, inserire il seguente:
«Art. 9-
bis.
(
Modifica all'articolo 122 della Costituzione
)
1. All'articolo 122 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente:
"In ogni caso il numero di consiglieri regionali non può essere superiore a cinquanta nelle regioni con più di cinque milioni di abitanti; a quaranta nelle regioni con popolazione compresa tra i due e i cinque milioni di abitanti; a trenta nelle altre regioni. Il Presidente della Giunta regionale è membro di diritto del Consiglio regionale e si aggiunge ai componenti eletti ai sensi della normativa vigente"».
9.0.24
CENTINAIO, BISINELLA
Dopo l'
articolo
, inserire il seguente:
«Art. 9-
bis.
(
Modifica all'articolo 123 della Costituzione
)
1. All'articolo 123 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "Nessuna Regione può avere un numero dei consiglieri superiore al quintuplo di quello dei senatori della rispettiva Regione; per il Molise e la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste il limite è venticinque,"».
9.0.25
CENTINAIO, BISINELLA
Dopo l'
articolo
, inserire il seguente:
«Art. 9-
bis.
1. Dopo l'articolo 127 della Costituzione inserire il seguente:
"Art. 127-
bis
. - I Comuni, quando ritengano che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di una Regione ledano i loro Statuti, possono promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente valore di legge.";
2. Al secondo comma dell'articolo 134 dopo le parole: "e tra le Regioni" aggiungere le seguenti: "tra Regioni e Comuni e tra Comuni e Stato."».
9.0.26
CENTINAIO, BISINELLA
Dopo l'
articolo
, inserire il seguente:
«Art. 9-
bis.
(
Composizione della Corte costituzionale
)
1. All'articolo 135 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:
"La Corte costituzionale è composta da nove giudici eletti dal Parlamento in seduta comune,"».
9.0.27
CENTINAIO, BISINELLA
Dopo l'
articolo
, inserire il seguente:
«Art. 9-
bis.
(
Modificazione dell'articolo 136 della Costituzione
)
1. L'articolo 136 della Costituzione è sostituito dal seguente:
"Art. 136. - La Corte costituzionale assicura l'inviolabilità della Costituzione e giudica sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge, eliminando o conservando la norma di legge o di atto avente forza di legge di cui si contesta la conformità alla Costituzione.
L'ambito del giudizio della Corte è limitato alla norma di legge o di atto avente forza di legge sottoposta al suo esame e nell'ambito dei motivi sollevati nella ordinanza di rimessione. Non sono ammesse sentenze interpretative, additive o sostitutive.
L'illegittimità costituzionale è deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti della Corte.
Quando la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione.
La decisione della Corte è pubblicata e comunicata alle Camere ed ai Consigli regionali interessati, affinché, ove lo ritengano necessario, provvedano nelle forme costituzionali."».
9.0.28
CENTINAIO, BISINELLA
Dopo l'
articolo
, inserire il seguente:
«Art. 9-
bis.
(
Revisione costituzionale
)
1. All'articolo 138 della Costituzione sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"È indetto
referendum
popolare deliberativo di revisione di uno o più articoli della Costituzione qualora lo richiedano un milione di elettori, entro dodici mesi dalla pubblicazione della relativa proposta presentata.
La proposta di revisione, redatta in articoli, è sottoposta a
referendum
popolare deliberativo entro tre mesi dall'accertamento della regolarità della presentazione e della compatibilità con le norme cogenti del diritto internazionale e con i vincoli discendenti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.
Hanno diritto di partecipare al
referendum
popolare deliberativo tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati. La proposta di revisione costituzionale è approvata se i voti favorevoli rappresentano la maggioranza dei voti validi. La legge dello Stato determina le modalità di attuazione del
referendum
popolare deliberativo di revisione costituzionale.".
2. La Corte costituzionale giudica se le proposte di revisione costituzionale da sottoporre a
referendum
popolare deliberativo siano ammissibili ai sensi di quanto previsto dall'articolo 138, comma quinto, della Costituzione, come introdotto dalla presente legge costituzionale.
3. Fino alla data di entrata in vigore della legge con la quale sono disciplinate le modalità di attuazione del
referendum
popolare deliberativo di revisione costituzionale, ai sensi dell'articolo 138, quinto comma, della Costituzione, come introdotto dalla presente legge costituzionale, si applicano, in quanto compatibili, le vigenti disposizioni di legge in materia di
referendum
previsti dalla Costituzione».
Art. 10
10.1
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sopprimere gli articoli 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16.
10.2
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sopprimere gli articoli 10, 12, 13, 14, 15 e 16.
10.3
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sopprimere gli articoli 10, 13, 14, 15 e 16.
10.4
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sopprimere gli articoli 10, 14, 15 e 16.
10.5
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sopprimere gli articoli 10, 15 e 16.
10.6
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sopprimere gli articoli 10 e 11.
10.7
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sopprimere gli articoli 10 e 12.
10.8
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sopprimere gli articoli 10 e 13.
10.9
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sopprimere gli articoli 10 e 14.
10.10
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sopprimere gli articoli 10 e 15.
10.11
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sopprimere gli articoli 10 e 16.
10.12
CENTINAIO, BISINELLA
Sopprimere l'articolo 10.
10.13
ORELLANA, CAMPANELLA, BATTISTA, BOCCHINO, DE PIN, CASALETTO, BIGNAMI, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, GAMBARO, MUSSINI
Sopprimere l'articolo 10.
10.14
BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN
Sopprimere l'articolo 1.
10.15
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sopprimere l'articolo 10.
10.16
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Sopprimere l'articolo.
10.17
CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, LUCIDI
Sopprimere l'articolo 10.
10.242
RUTA
Sostituire l'articolo 10, con il seguente:
«Art. 10. -
1
. All'articolo 72 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
al primo comma, le parole: "ad una Camera" sono sostituite dalle seguenti: "alla Camera";
b)
è aggiunto, in fine, il seguente:
"I disegni di legge, come provvisoriamente approvati dalle Commissioni, vengono pubblicati. Nei quindici giorni successivi, i rappresentanti di istituzioni, enti territoriali e locali, associazioni e cittadini possono produrre osservazioni scritte. La Commissione, esaminate le osservazioni, eventualmente modifica ed approva in via definitiva il disegno di legge, nei casi previsti al terzo comma, ovvero trasmetterlo alla Camera per l'esame e l'approvazione definitiva, allegando le osservazioni pervenute.".».
10.18
BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN
Sostituire l'articolo 10, con il seguente:
«Art. 10. -
(Modifiche all'articolo 72 della Costituzione) – 1.
L'articolo 72 della Costituzione è sostituito dal seguente:
"Art. 72. Ogni disegno di legge presentato ad una Camera è preliminarmente esaminato dal suo Presidente, ai fini della sua ammissibilità secondo il criterio della competenza per materia. In caso di dubbio, decidono insindacabilmente i rispettivi Uffici di Presidenza, in sede congiunta.
Il disegno di legge è, secondo le norme del rispettivo regolamento, esaminato da una commissione e poi dalla Camera stessa nella sua collegialità, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.
Il regolamento di ciascuna Camera stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza.
La posizione della questione di fiducia, ad opera del Governo, determina, se accolta da una Camera, la priorità della trattazione e della votazione del disegno di legge o del documento sul quale la fiducia è stata posta, con la consequenziale automatica esclusione della trattazione di qualsiasi altro affare all'interno del calendario dei lavori già deliberato. Sulla questione di fiducia i parlamentari sono chiamati al voto a scrutinio palese, anche con procedimento elettronico, nei tempi determinati dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari e, comunque, non prima di ventiquattr'ore da quando è stata posta.
In caso di approvazione della questione da parte dell'Assemblea, la competente Commissione è immediatamente investita dell'obbligo di riferire all'Aula sul disegno di legge o sul documento per il quale è stata posta ed il calendario è automaticamente integrato con la sua trattazione, non più tardi di tre giorni dal voto di approvazione. Nessun Gruppo può presentare un numero di emendamenti superiore al numero degli articoli del disegno di legge, come proposto dalla Commissione o, in difetto, nel testo originario del proponente. L'approvazione di emendamenti o la reiezione del disegno di legge nel voto finale non comportano obbligo di dimissioni del Governo.
In caso di reiezione della questione, la seduta è immediatamente sospesa per consentire al Presidente del consiglio dei ministri di adempiere all'obbligo di dimissioni nelle mani del Capo dello Stato.
La questione di fiducia non può essere posta su disegni di legge costituzionale, proposte di inchieste parlamentari, modificazioni del Regolamento e relative interpretazioni o richiami, autorizzazioni a procedere e verifica delle elezioni, nomine, fatti personali, sanzioni disciplinari e in generale su quanto attenga alle condizioni di funzionamento interno di una Camera."».
10.19
CHITI, DE PETRIS, ALBANO, ANITORI, BROGLIA, BUEMI, CASSON, CORSINI, CUCCA, D'ADDA, DE CRISTOFARO, DIRINDIN, GATTI, GIACOBBE, LO GIUDICE, MICHELONI, MINEO, MUCCHETTI, PETRAGLIA, RICCHIUTI, SILVESTRO, STEFANO, TOCCI, TURANO, URAS, BOCCHINO
L'articolo 10 è sostituito dal seguente:
«Art. 10. -
(Procedimento legislativo) - 1.
L'articolo 72 della Costituzione è sostituito dal seguente:
"Art. 72. – Ogni disegno di legge è presentato alla Camera dei Deputati. Possono essere presentati al Senato della Repubblica i disegni di legge che richiedono la necessaria approvazione anche di quest'ultimo ai sensi dell'articolo 70, primo comma.
Ogni disegno di legge è esaminato da una Commissione e poi dalla Camera competente, che l'approva articolo per articolo e, con votazione finale, secondo le norme del suo regolamento.
Il regolamento di ciascuna Camera può stabilire procedimenti prioritari e abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza, anche su richiesta del Governo.
Può altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a Commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della Commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle Commissioni.
La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera competente è sempre adottata per i disegni di legge di cui all'articolo 70, primo comma, oltre che per quelli di delegazione legislativa e di approvazione di bilanci e consuntivi.
I disegni di legge di cui all'articolo 70, secondo comma, dopo l'approvazione da parte della Camera dei Deputati, sono trasmessi al Senato della Repubblica che, entro dieci giorni, può, a norma del proprio regolamento, deliberare di esaminarli. L'esame deve concludersi nei successivi trenta giorni.
Qualora il Senato della Repubblica non abbia deliberato di procedere all'esame o non lo abbia concluso nei termini indicati, il testo approvato dalla Camera dei Deputati è trasmesso al Presidente della Repubblica per la promulgazione. Qualora il Senato della Repubblica abbia approvato modifiche al disegno di legge trasmesso dalla Camera dei Deputati, esso è rinviato a quest'ultima per la deliberazione definitiva.
Se la Camera non condivide le modifiche votate dal Senato, procede alla approvazione definitiva del disegno di legge con maggioranza del cinquanta per cento più uno dei componenti. Il testo approvato viene trasmesso al Presidente della Repubblica per la promulgazione.
Devono in ogni caso essere approvate da entrambe le Camere nello stesso testo le leggi costituzionali e di revisione costituzionale, ai sensi dell'articolo 138, nonché quelle per le quali la Costituzione prescriva espressamente l'approvazione con una maggioranza pari o superiore a quella assoluta dei componenti di ciascuna Camera e quelle di cui all'articolo 70, primo comma."».
10.20
MARIO MAURO
L'articolo 10 è sostituito dal seguente:
«Art. 10. – L'articolo 72 della costituzione è sostituito dal seguente:
"Ogni disegno di legge per cui non è richiesta la partecipazione collettiva di entrambe le Camere, è presentato alla Camera dei deputati e, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una commissione e poi dall'Assemblea, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.
Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza. Può altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo un decimo dei componenti della Camera o un quinto della commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni.
La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi.
Il regolamento del Senato delle Autonomie disciplina le modalità di esame dei disegni di legge trasmessi dalla Camera dei deputati.
Il Governo può chiedere alla Camera dei deputati di deliberare che un disegno di legge sia iscritto con priorità all'ordine del giorno e sottoposto alla votazione finale-entro sessanta giorni dalla richiesta ovvero entro un termine inferiore determinato in base al regolamento tenuto conto della complessità della materia. Decorso il termine, il testo proposto o accolto dal Governo, su sua richiesta, è posto in votazione, senza modifiche, articolo per articolo e con votazione finale. In tali casi, i termini di cui all'articolo 70, comma terzo, sono ridotti della metà."».
10.21
BISINELLA
Sostituire l'articolo 10 con il seguente:
«Art. 10. –
1
. L'articolo 72 della Costituzione è sostituito dal seguente:
"72. Ogni disegno di legge di cui all'articolo 70, primo comma, presentato ad una Camera, è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una Commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.
Ogni altro disegno di legge è presentato alla Camera dei deputati.
I regolamenti stabiliscono procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza e prevedono le modalità per la discussione e la votazione finale in tempi certi delle proposte di legge d'iniziativa popolare.
Possono altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a Commissioni, anche permanenti, che, alla Camera dei deputati, sono composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della Commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle Commissioni.
La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi.
Il regolamento del Senato delle Autonomie disciplina le modalità di esame dei disegni di legge trasmessi dalla Camera dei deputati ai sensi dell'articolo 70, terzo comma.
Il Governo, acquisito il parere del Senato delle Autonomie, può chiedere alla Camera dei deputati, di deliberare che un disegno di legge sia iscritto con priorità all'ordine del giorno e sottoposto alla votazione finale entro sessanta giorni dalla richiesta ovvero entro un termine inferiore determinato in base al regolamento tenuto conto della complessità della materia. Decorso il termine, il testo proposto o accolto dal Governo, su sua richiesta, è posto in votazione, senza modifiche, articolo per articolo e con votazione finale. In tali casi, i termini di cui all'articolo 70, terzo comma, sono ridotti della metà."».
10.22
BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN
Sostituire l'articolo 10 con il seguente:
«Art. 10. –
(Esame dei disegni di legge) – 1.
L'articolo 72 della Costituzione è sostituito dal seguente:
"Art. 72. Ogni disegno di legge, presentato alla Camera dei deputati è, secondo le norme del regolamento del Parlamento, esaminato da una Commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.
Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per la trattazione, in ciascuna delle due Camere che costituiscono le articolazioni del Parlamento, dei disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza e per quelli di iniziativa del Governo.
Il regolamento può altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge, in ciascuna delle due Camere che costituiscono le articolazioni del Parlamento, sono deferiti a Commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso all'Assemblea della Camera competente, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera competente o un quinto dei componenti della Commissione cui è stato deferito per l'approvazione richiedono che sia discusso e votato dall'Assemblea della Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto.
Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle Commissioni.
La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera dei deputati è sempre adottata per i disegni di legge in materia elettorale, per quelli di delegazione legislativa, per quelli di conversione di decreti-legge e per quelli di approvazione di bilanci e consuntivi."».
10.23
BENCINI, CAMPANELLA
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 10. –
1.
L'articolo 72 della Costituzione è sostituito dal seguente:
"Art. 72. Ogni disegno di legge è presentato alla Camera dei deputati.
Possono essere presentati al Senato della Repubblica i disegni di legge che richiedono la necessaria approvazione anche di quest'ultimo ai sensi dell'articolo 70 comma 1.
Ogni disegno di legge è esaminato da una Commissione e poi dalla Camera competente, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale, secondo le norme del suo regolamento.
Il regolamento di ciascuna Camera stabilisce procedimenti prioritari e abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza, anche su richiesta del Governo.
Può altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari.
Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto.
Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni.
La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera competente è sempre adottata per i disegni di legge di cui all'articolo 70 comma 1, oltre che per quelli di delegazione legislativa e di approvazione di bilanci e consuntivi.
I disegni di legge di cui all'articolo 70 comma 2, dopo l'approvazione da parte della Camera dei deputati, sono trasmessi al Senato che, entro dieci giorni, può, a norma del proprio regolamento, deliberare di esaminarli.
L'esame deve concludersi nei successivi trenta giorni.
Qualora il Senato non abbia deliberato di procedere all'esame o non lo abbia concluso nei termini indicati, il testo approvato dalla Camera dei deputati è trasmesso al Presidente della Repubblica per 1 promulgazione.
Qualora il Senato abbia approvato modifiche al disegno di legge trasmesso dalla Camera dei deputati, esso è rinviato a quest'ultima per la deliberazione definitiva.
Se la Camera non condivide le modifiche votate dal Senato, procede alla approvazione definitiva del disegno di legge con maggioranza del cinquanta per cento più uno dei componenti.
Il testo approvato viene trasmesso al Presidente della Repubblica per la promulgazione.
Devono in ogni caso essere approvate da entrambe le Camere nello stesso testo le leggi costituzionali e di revisione costituzionale, ai sensi dell'articolo 138, nonché quelle per le quali la Costituzione prescriva espressamente l'approvazione con una maggioranza pari o superiore a quella assoluta dei componenti di ciascuna Camera e in quelle di cui all'articolo 70 comma 1."».
10.24
PAOLO ROMANI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN, GALIMBERTI
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 10.
(
Modifiche all'articolo 72 della Costituzione
)
1. L'articolo 72 della Costituzione è sostituito dal seguente:
"Art. 72 – Ogni disegno di legge, presentato al Parlamento nel rispetto delle funzioni legislative di cui all'articolo 70, è secondo le norme del suo regolamento esaminato da una commissione e poi dall'Assemblea, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.
Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza, le modalità e i termini entro cui deve essere avviato l'esame delle proposte di legge di iniziativa popolare.
Può altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso all'Assemblea, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera dei Deputati o del Senato della Repubblica o un quinto della commissione richiedono che sia discusso o votato dall'Assemblea oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni.
La procedura normale di esame e di approvazione è sempre adottata per i disegni di legge di revisione della costituzione e altri disegni di legge costituzionali, per i disegni di legge in materia elettorale, di autorizzazione a ratificare trattati relativi all'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea, di approvazione di bilanci e consuntivi.
Quando è chiamato ad esprimersi sulle materie di cui all'articolo 70, primo comma, lettere
b)
,
c)
e
d)
, il Senato della Repubblica può deliberare modifiche solo a maggioranza dei due terzi. Qualora entro i venti giorni successivi il Senato non approvi modifiche al testo trasmesso dalla Camera, la legge è promulgata.
Su richiesta del Governo sono iscritti all'ordine del giorno delle Camere e votati entro tempi certi, secondo le norme dei rispettivi regolamenti, i disegni di legge presentati o fatti propri dal Governo stesso.
Il Governo può chiedere che un disegno di legge sia iscritto con priorità all'ordine del giorno della Camera che lo esamina nel rispetto delle funzioni legislative di cui all'articolo 70, e sottoposto alla votazione finale entro sessanta giorni. Decorso il termine, il testo proposto o accolto dal Governo, su sua richiesta, è messo in votazione senza modifiche, articolo per articolo e con votazione finale."».
10.25
CENTINAIO, BISINELLA
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Articolo 10. – 1. L'articolo 72 della Costituzione è sostituto dal seguente:
"Art. 72. – I disegni di legge sono presentati alla Presidenza di una delle Camere. La funzione legislativa è esercitata in forma collettiva dalle due Camere quando la Costituzione prescrive una maggioranza speciale di approvazione, per le leggi in materia costituzionale ed elettorale o concernenti le prerogative e le funzioni degli organi costituzionali e dei rispettivi componenti, per quelle di delegazione legislativa, di conversione in legge dei decreti con forza di legge, di approvazione di bilanci e consuntivi. La funzione legislativa è altresì esercitata in forma collettiva dalle due Camere quando, al fine di garantire l'unità giuridica o economica della Repubblica, il Governo presenti al Parlamento un progetto di legge che, nel rispetto dei princìpi di leale collaborazione e di sussidiarietà, interviene nelle materie attribuite alla potestà legislativa regionale.
L'esame dei disegni di legge ha inizio alla Camera presso la quale sono stati presentati, quando la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere. Ha inizio al Senato della Repubblica, quando la Costituzione prevede una legge della Repubblica e quando riguardano prevalentemente le materie di cui all'articolo 117, terzo comma e all'articolo 119. Ha inizio alla Camera dei deputati in tutti gli altri casi.
I disegni di legge sono assegnati a una delle due Camere, con decisione non sindacabile in alcuna sede, dai Presidenti delle Camere d'intesa tra loro secondo le norme della Costituzione e dei rispettivi regolamenti.
Presso il Senato della Repubblica è istituita la Commissione paritetica per le questioni regionali, composta da un rappresentante per ciascuna Regione e Provincia autonoma, eletto, su proposta del Presidente della Giunta, dai rispettivi Consigli tra i propri componenti, e da un eguale numero di senatori designati in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. La Regione Trentino – Alto Adige/Sudtirol è rappresentata dai componenti eletti dai Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano. Il Presidente della Commissione è nominato tra i senatori dal Presidente del Senato. La Commissione, entro i termini e nei modi stabiliti dal regolamento del Senato, esprime il proprio parere sui disegni di legge riguardanti le materie di cui all'articolo 117, terzo comma e all'articolo 119. Quando i pareri sono contrari o condizionati a specifiche modificazioni, le corrispondenti disposizioni sono sottoposte alla deliberazione del Senato con votazione nominale.
Ogni disegno di legge è esaminato, secondo le norme dei regolamenti delle Camere, da una commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.
I regolamenti delle Camere stabiliscono procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza e prevedono le modalità per la discussione e la deliberazione in tempi certi di proposte indicate dai gruppi parlamentari di opposizione.
Il Governo può chiedere che un disegno di legge sia iscritto con priorità all'ordine del giorno della Camera che lo esamina e sottoposto alla votazione finale entro un termine determinato. Decorso il termine, il testo proposto o accolto dal Governo, su sua richiesta, è messo in votazione senza modifiche, articolo per articolo e con votazione finale.
I regolamenti delle Camere possono stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a Commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della Commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. I regolamenti determinano le forme di pubblicità dei lavori delle Commissioni.
La procedura normale di esame e di approvazione è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale, di delegazione legislativa, di conversione in legge dei decreti con forza di legge, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi e per quelli diretti all'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.
I disegni di legge approvati da una Camera sono trasmessi all'altra Camera e, salvo il caso di esercizio collettivo della funzione legislativa, sono da questa esaminati, entro quindici giorni dalla trasmissione, se ne è deliberato il riesame su proposta di un terzo dei suoi componenti. Il riesame ha luogo anche su richiesta del Governo. Il disegno di legge può essere approvato, anche con modifiche, o respinto, entro i trenta giorni successivi alla deliberazione di riesame. I disegni di legge si intendono definitivamente approvati quando si forma una deliberazione conforme delle due Camere ovvero, nel testo approvato da una Camera, in mancanza di deliberazione o richiesta di riesame o quando la deliberazione o richiesta di riesame non è seguita dalla votazione finale sul disegno di legge nel termine prescritto."».
10.26
CENTINAIO, BISINELLA
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Articolo 10. – 1. L'articolo 72 della Costituzione è sostituito dal seguente:
"Art. 72. – I disegni di legge sono presentati alla Camera titolare del primo esame ovvero ad una delle due Camere nel caso di pari competenza bicamerale.
I disegni di legge devono avere un contenuto omogeneo.
Presso il Senato della Repubblica è istituita la Commissione paritetica per le questioni regionali, composta da un rappresentante per Ciascuna Regione e Provincia autonoma, eletto dai rispettivi consigli, e da un eguale numero di senatori che rispecchi la proporzione tra i gruppi parlamentari, la quale esprime, entro termini e secondo procedure stabiliti dal Regolamento, parere obbligatorio sui disegni di legge riguardanti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117.
Il disegno di legge, presentato alla Camera competente, è esaminato, secondo le norme del suo regolamento, da una Commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.
Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza.
Può altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a Commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della Commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle Commissioni.
La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge sui quali vi è pari competenza bicamerale.
Il Governo può chiedere che un disegno di legge sia iscritto con priorità all'ordine del giorno della Camera assegnataria e che sia esaminato entro un termine determinato secondo le modalità e con i limiti stabiliti dai regolamenti.
Il disegno di legge, se non è di pari competenza bicamerale, approvato da una Camera è trasmesso all'altra, la quale lo riesamina su richiesta di un decimo dei suoi componenti, da presentare entro quindici giorni dalla trasmissione.
La Camera che riesamina il disegno di legge lo approva o respinge entro i sessanta giorni successivi alla richiesta di riesame. Decorso inutilmente tale termine, il disegno di legge si intende definitivamente approvato.
Se la Camera che ha chiesto il riesame lo approva con emendamenti o lo respinge, il disegno di legge è trasmesso alla prima Camera, che delibera in via definitiva, a maggioranza assoluta dei suoi membri se in difformità dalle modificazioni o dalla reiezione approvate dall'altra Camera."».
10.27
CENTINAIO, BISINELLA
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Articolo 10. – 1. L'articolo 72 della Costituzione è sostituito dal seguente:
"Art. 72. – Le due Camere hanno pari competenze e facoltà d'esame e deliberazione su tutti i disegni di legge in materia:
– costituzionale ed elettorale;
– di delegazione legislativa;
– di concessione di amnistia e indulto;
– di conversione di decreti legge;
– di difesa, Forze armate, sicurezza dello Stato;
– di giurisdizione e norme processuali, ordinamento civile e penale, giustizia amministrativa;
– di autorizzazione a ratificare trattati internazionali;
– di attuazione dell'articolo 81, sesto comma;
– di adempimento agli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.
Compete al Senato della Repubblica il primo esame dei disegni di legge riguardanti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117. Compete alla Camera dei Deputati il primo esame degli altri disegni di legge.
I disegni di legge sono presentati alla Camera titolare del primo esame ovvero ad una delle due Camere nel caso di pari competenza bicamerale.
I disegni di legge devono avere un contenuto omogeneo.
Presso il Senato della Repubblica è istituita la Commissione paritetica per le questioni regionali, composta da un rappresentante per Ciascuna Regione e Provincia autonoma, eletto dai rispettivi consigli, e da un eguale numero di senatori che rispecchi la proporzione tra i gruppi parlamentari, la quale esprime, entro termini e secondo procedure stabiliti dal Regolamento, parere obbligatorio sui disegni di legge riguardanti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117.
Il disegno di legge, presentato alla Camera competente, è esaminato, secondo le norme del suo regolamento, da una Commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.
Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza.
Può altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a Commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della Commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppme che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle Commissioni.
La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge sui quali vi è pari competenza bicamerale.
Il Governo può chiedere che un disegno di legge sia iscritto con priorità all'ordine del giorno della Camera assegnataria e che sia esaminato entro un termine determinato secondo le modalità e con i limiti stabiliti dai regolamenti.
Il disegno di legge, se non è di pari competenza bicamerale, approvato da una Camera è trasmesso all'altra, la quale lo riesamina su richiesta di un decimo dei suoi componenti, da presentare entro quindici giorni dalla trasmissione.
La Camera che riesamina il disegno di legge lo approva o respinge entro i sessanta giorni successivi alla richiesta di riesame. Decorso inutilmente tale termine, il disegno di legge si intende definitivamente approvato.
Se la Camera che ha chiesto il riesame lo approva con emendamenti o lo respinge, il disegno di legge è trasmesso alla prima Camera, che delibera in via definitiva, a maggioranza assoluta dei suoi membri se in difformità dalle modificazioni o dalla reiezione approvate dall'altra Camera."».
10.28
CENTINAIO, BISINELLA
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 10.
(
Modifiche all'articolo 72 della Costituzione
)
1. All'articolo 72 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
il primo comma è sostituito dai seguenti:
"I disegni di legge sono presentati al Presidente di una delle Camere.
I disegni di legge devono avere un contenuto omogeneo.
I disegni di legge riguardanti prevalentemente le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 sono assegnati al Senato della Repubblica; gli altri disegni di legge sono assegnati alla Camera dei deputati.
Presso il Senato della Repubblica è istituita la Commissione paritetica per le questioni regionali, composta da un rappresentante per ciascuna Regione e Provincia autonoma, eletto dai rispettivi consigli, e da un eguale numero di senatori che rispecchi la proporzione tra i gruppi parlamentari, la quale esprime, entro termini e secondo procedure stabiliti dal Regolamento, parere obbligatorio sui disegni di legge riguardanti prevalentemente le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117.
I disegni di legge sono assegnati, con decisione insindacabile, ad una delle due Camere d'intesa tra i loro presidenti secondo le norme dei rispettivi regolamenti.
Il disegno di legge è esaminato, secondo le norme del regolamento della Camera alla quale è stato assegnato, da una commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.";
b)
al quarto comma:
1) dopo le parole: "di delegazione legislativa,", sono inserite le seguenti: "di concessione di amnistia e indulto";
2) dopo le parole: "di bilanci e consuntivi", sono aggiunte le seguenti: "di attuazione dell'articolo 81, sesto comma, e per quelli diretti all'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea";
3) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per tali disegni di legge occorre l'approvazione di entrambe le Camere.";
c)
sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"Il Governo può chiedere che un disegno di legge sia iscritto con priorità all'ordine del giorno della Camera che deve esaminarlo e che sia votato entro un termine determinato secondo le modalità e con i limiti stabiliti dai regolamenti. Può altresì chiedere che, decorso tale termine, il testo proposto o condiviso dal Governo sia approvato articolo per articolo, senza emendamenti, e con votazione finale.
Il disegno di legge, approvato da una Camera, è trasmesso all'altra e si intende definitiva mente approvato se entro quindici giorni dalla trasmissione questa non delibera di disporne il riesame su proposta di un terzo dei suoi componenti.
La Camera che dispone di riesaminare il disegno di legge deve approvarlo o respingerlo entro i trenta giorni successivi alla decisione di riesame. Decorso inutilmente tale termine, il disegno di legge si intende definitiva mente approvato.
Se la Camera che ha chiesto il riesame lo approva con emendamenti o lo respinge, il disegno di legge è trasmesso alla prima Camera, che delibera in via definitiva."».
10.29
CENTINAIO, BISINELLA
Sostituire l'articolo con il seguente:
«1 . L'articolo 72 della Costituzione è sostituito dal seguente:
"Articolo 72. – I disegni di legge sono presentati al Presidente di una delle Camere. I disegni di legge devono avere un contenuto omogeneo.
I disegni si legge riguardanti le materie di cui al secondo comma dell'articolo 117, come modificato dalla presente legge costituzionale, sono assegnati alla Camera dei deputati, ad esecuzione esclusione di quelli indicati dalle lettere
p)
,
s)
,
z)
.
Al Senato della Repubblica sono assegnati i disegni di legge di cui alle lettere
p)
,
s)
,
z
,
aa)
dell'articolo 117, come modificato dalla presente legge costituzionale, nonché quelli che stabiliscono i principi generali delle materie di competenza regionale e quelli relativi al coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.
Presso il Senato della Repubblica è istituita la Commissione paritetica per le questioni regionali, composta da un rappresentante per ciascuna Regione e Provincia autonoma, eletto dai rispettivi consigli, e da un eguale numero di senatori che rispecchi la proporzione tra i gruppi parlamentari, la quale esprime, entro i termini e secondo procedure stabiliti dal Regolamento, parere obbligatorio sui disegni di legge che stabiliscono i principi generali per le materie di competenza regionale e quelli relativi al coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, al fine di garantire coordinamento ed armonia tra le legislazioni regionali e tra queste e la legislazione statale.
I disegni di legge sono assegnati, con decisione insindacabile, ad una delle due Camere d'intesa tra i loro Presidenti secondo le norme dei rispettivi regolamenti.
Il disegno di legge è esaminato, secondo le norme del regolamento della Camera alla quale è stato assegnato, da una commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.
Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza.
Può altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a Commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della Commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle Commissioni.
La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte delle Camere è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale, per quelli di delegazione legislativa, di concessione di amnistia e indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi, di attuazione dell'articolo 81, sesto comma, e per quelli diretti all'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione Europea. Per tali disegni di legge occorre l'approvazione di entrambe le Camere e non si applicano i commi 12, 13 e 14 del presente articolo.
Il Governo può chiedere che un disegno di legge sia iscritto con priorità all'ordine del giorno della Camera che deve esaminarlo e che sia votato entro un termine determinato secondo le modalità e con i limiti stabiliti dai regolamenti. Può altresì chiedere che, decorso tale termine, il testo proposto o condiviso dal Governo sia approvato articolo per articolo, senza emendamenti, e con votazione finale.
Il disegno di legge, approvato da una Camera, è trasmesso all'altra e si intende definitivamente approvato se entro quindici giorni dalla trasmissione questa non delibera di disporne il riesame su proposta di un terzo dei suoi componenti.
La Camera che dispone di riesaminare il disegno di legge deve approvarlo o respingerlo entro i trenta giorni successivi alla decisione di riesame. Decorso inutilmente tale termine, il disegno di legge si intende definitiva mente approvato.
Se la Camera che ha chiesto il riesame lo approva con emendamenti o lo respinge, il disegno di legge è trasmesso alla prima Camera, che delibera in via definitiva."».
10.30
CENTINAIO, BISINELLA
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 10. –
(Modifiche all'articolo 117 della Costituzione). – 1.
All'articolo 117 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
al secondo comma, la lettera
o)
è sostituita con la seguente:
"
o)
ordinamento delle professioni, sicurezza sul lavoro e previdenza sociale";
b)
al secondo comma, dopo la lettera
s)
, sono aggiunte le seguenti: "s-
bis)
grandi reti di trasporto e di navigazione;
s-
ter)
porti e aeroporti civili di interesse nazionale;
s-
quater)
produzione e trasporto di energia di interesse nazionale;
s-
quinques)
ordinamento della comunicazione e reti di comunicazione di interesse nazionale« ;
c)
al terzo comma le parole "e sicurezza", "professioni", "porti e aeroporti civili", "grandi reti di trasporto e di navigazione", "ordinamento della comunicazione" e "trasporto e distribuzione nazionale dell'energia" sono soppresse;
d)
dopo il nono comma è aggiunto il seguente:
"Il legislatore statale, nel rispetto dei principi di leale collaborazione e di sussidiarietà, può adottare i provvedimenti necessari ad assicurare la garanzia dei diritti costituzionali e la tutela dell'unità giuridica o economica della Repubblica."».
10.31
CENTINAIO, BISINELLA
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 10. –
(Modifiche all'articolo 117 della Costituzione). – 1.
All'articolo 117 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
al secondo comma, la lettera
o)
è sostituita con la seguente:
"
o)
ordinamento delle professioni, sicurezza sul lavoro e previdenza sociale";
b)
al secondo comma, dopo la lettera
s)
, sono aggiunte le seguenti:
''s-
bis)
grandi reti di trasporto e di navigazione;
s-
ter)
porti e aeroporti civili di interesse nazionale;
s-
quater)
produzione e trasporto di energia di interesse nazionale;
s-
quinques)
ordinamento della comunicazione e reti di comunicazione di interesse nazionale";
c)
al terzo comma le parole "e sicurezza", "professioni'', ''porti e aeroporti civili'', ''grandi reti di trasporto e di navigazione'', ''ordinamento della comunicazione'' e ''trasporto e distribuzione nazionale dell'energia'' sono soppresse;
d)
dopo il nono comma è aggiunto il seguente:
"Il legislatore statale, nel rispetto dei principi di leale collaborazione e di sussidiarietà, può adottare i provvedimenti necessari ad assicurare la garanzia dei diritti costituzionali e la tutela dell'unità giuridica o economica della Repubblica"».
10.32
MINZOLINI
Sostituire l'articolo con il seguente:
«1. L'articolo 72 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 72.
Ogni disegno di legge presentato ad una Camera è preliminarmente esaminato dal suo Presidente, ai fini della sua ammissibilità secondo il criterio della competenza per materia. In caso di dubbio, decidono insindacabilmente i rispettivi Uffici di Presidenza, in sede congiunta.
Il disegno di legge è, secondo le norme del rispettivo regolamento, esaminato da una commissione e poi dalla Camera stessa nella sua collegialità, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.
Il regolamento di ciascuna Camera stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza».
10.33
CENTINAIO, BISINELLA
Sostituire l'articolo, con il seguente:
«Art. 10. – (Modifiche all'articolo 72 della Costituzione) – 1. All'articolo 72 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
il primo comma è sostituito dal seguente:
"La funzione legislativa è esercitata dalla Camera dei deputati. Ogni disegno di legge è esaminato da una Commissione e poi dall'Aula, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale".
b)
dopo il quarto comma sono aggiunti, infine, i seguenti:
"Il Senato delle autonomie approva le leggi di bilancio. Un terzo dei componenti il Senato delle autonomie può chiedere alla Camera dei deputati che un disegno di legge sia sottoposto alla sua approvazione.
Qualora il Senato delle autonomie non approvi un disegno di legge già deliberato dalla Camera dei deputati, quest'ultima è tenuta a riapprovarlo deliberando a maggioranza assoluta dei componenti."».
10.34
TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 10
1. L'articolo 72 della Costituzione è sostituito dal seguente:
"Art. 72. – Ogni disegno di legge presentato ad una Camera è preliminarmente esaminato dal suo Presidente, ai fini della sua ammissibilità secondo il criterio della competenza per materia. In caso di dubbio, decidono insindacabilmente i rispettivi Uffici di Presidenza, in sede congiunta.
Il disegno di legge è, secondo le norme del rispettivo regolamento, esaminato da una commissione e poi dalla Camera stessa nella sua collegialità, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.
Il regolamento di ciascuna Camera stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza."».
10.35
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 10
– (Abrogazione dell'articolo 72 della Costituzione) - 1.
L'articolo 72 della Costituzione è abrogato».
10.36
CENTINAIO, BISINELLA
Sopprimere il comma 1.
10.37
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. L'articolo 72 della Costituzione è abrogato.»
10.38
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Il secondo comma dell'articolo 72 della Costituzione è abrogato».
10.39
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 1, capoverso «Art. 12», sopprimere la lettera
a).
10.40
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, sopprimere la lettera
a).
10.41
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1, sopprimere la lettera
a).
10.42
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, sostituire la lettera
a)
, con le seguenti:
«
a)
il secondo comma è abrogato;
a
-bis) al terzo comma, alla parola: "Può", sono premesse le seguenti: ''Il regolamento di ciascuna Camera''».
10.43
CENTINAIO, BISINELLA
Sostituire la lettera
a)
, con la seguente:
«
a)
il primo comma è sostituito dai seguenti:
"I disegni di legge sono presentati al Presidente di una delle Camere. I disegni di legge devono avere un contenuto omogeneo.
I disegni di legge riguardanti prevalentemente le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 sono assegnati al Senato della Repubblica; gli altri disegni di legge sono assegnati alla Camera dei deputati.
Presso il Senato della Repubblica è istituita la Commissione paritetica per le questioni regionali, composta da un rappresentante per ciascuna Regione e Provincia autonoma, eletto dai rispettivi consigli, e da un eguale numero di senatori che rispecchi la proporzione tra i gruppi parlamentari, la quale esprime, entro termini e secondo procedure stabiliti dal Regolamento, parere obbligatorio sui disegni di legge riguardanti prevalentemente le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117.
I disegni di legge sono assegnati, con decisione insindacabile, ad una delle due Camere d'intesa tra i loro presidenti secondo le norme dei rispettivi regolamenti.
Il disegno di legge è esaminato, secondo le norme del regolamento della Camera alla quale è stato assegnato, da una commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale."».
10.44
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, sostituire la lettera
a)
con la seguente:
«
a)
il primo comma è sostituito dal seguente:
"Un disegno di legge può essere presentato indifferentemente alla Camera dei deputati o al Senato delle Autonomie. Dopo la presentazione, è assegnato, secondo il regolamento della Camera cui è stato presentato, ad una commissione che lo esamina e quindi all'Assemblea, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale."».
10.45
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, sostituire la lettera
a)
, con la seguente:
«
a)
il secondo comma e il terzo comma sono abrogati».
10.46
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1, sostituire la lettera
a)
, con la seguente:
«
a)
Il primo comma è sostituito dal seguente: "Ogni disegno di legge, presentato alla Camera competente ai sensi dell'articolo 70, è secondo le norme del suo regolamento esaminato da una commissione e poi dall'Assemblea, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale."».
10.47
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1, sostituire la lettera
a)
, con la seguente:
«
a)
Al primo comma, le parole: "Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera è", sono sostituite dalle seguenti: "Ogni disegno di legge, presentato alla Camera competente ai sensi dell'articolo 70"».
10.48
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, sostituire la lettera
a)
, con la seguente:
«
a)
il terzo comma è abrogato».
10.49
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, sostituire la lettera
a)
, con la seguente:
«
a)
Al terzo comma, il primo periodo e il secondo periodo sono soppressi».
10.50
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, sostituire la lettera
a)
, con la seguente:
«
a)
Al terzo comma, il secondo periodo e il terzo periodo sono soppressi».
10.51
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, sostituire la lettera
a)
con la seguente:
«
a)
al terzo comma, il secondo periodo è soppresso».
10.52
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, sostituire la lettera
a)
con la seguente:
«
a)
al terzo comma, il terzo periodo è sostituito dal seguente:
"I lavori delle commissioni sono di norma pubblici, salvo che la commissione non si riunisca in seduta segreta."».
10.53
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, lettera
a),
sostituire le parole da:
«le parole»
fino alla fine della lettera con le seguenti:
«le parole: ", presentato ad una Camera è, secondo le norme del suo regolamento," sono soppresse.».
10.54
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, lettera
a),
sostituire le parole da:
«le parole»
fino alla fine della lettera con le seguenti:
«le parole: ", secondo le norme del regolamento," sono soppresse.».
10.55
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, lettera
a),
sostituire le parole da:
«le parole»
fino alla fine della lettera con le seguenti:
«le parole: "da una commissione e poi" sono soppresse.».
10.56
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, lettera
a),
sostituire le parole da:
«le parole»
fino alla fine della lettera con le seguenti:
«le parole: "e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale" sono soppresse."».
10.57
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, lettera
a),
sostituire le parole da:
«le parole»
fino alla fine della lettera con le seguenti:
«le parole: ", che l'approva articolo per articolo e con votazione finale" sono soppresse.» .
10.58
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, lettera
a),
sostituire le parole da:
«le parole»
fino alla fine della lettera con le seguenti:
«le parole: "articolo per articolo e con votazione finale" sono soppresse.».
10.59
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, lettera
a),
sostituire le parole da:
«le parole»
fino alla fine della lettera con le seguenti:
«le parole : "e con votazione finale" sono soppresse.».
10.60
BISINELLA
Al comma 1, lettera
a),
dopo le parole:
«di legge»
inserire le seguenti:
«di cui all'articolo 70, primo comma, presentato ad una Camera».
10.61
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1, lettera
a),
dopo le parole:
«dei deputati»
inserire le seguenti:
«nel rispetto delle competenze previste all'articolo 70».
10.62
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 1, capoverso
,
lettera
a),
in fine sostituire le parole:
«e,»
con le seguenti:
«e del Senato della Repubblica».
10.63
PAGLIARI, GOTOR, LO MORO, MIGLIAVACCA, RUSSO, BORIOLI, BROGLIA, CUCCA, D'ADDA, DEL BARBA, DI GIORGI, STEFANO ESPOSITO, FEDELI, FILIPPIN, FORNARO, GATTI, RITA GHEDINI, GUERRA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, MANASSERO, MANCONI, PEGORER, SANGALLI, SONEGO, SPILABOTTE, TOMASELLI, TRONTI, ZANONI
Al comma 1, dopo la lettera
a)
, inserire la seguente:
«
a-
bis) dopo il primo comma, è inserito il seguente:
"La legge deve avere contenuto specifico, omogeneo e corrispondente al titolo."».
10.64
CENTINAIO, BISINELLA
Dopo la lettera
a),
inserire la seguente:
«
a-
bis). Al primo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I disegni di legge riguardanti prevalentemente le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 sono assegnati al Senato della Repubblica; gli altri disegni di legge sono assegnati alla Camera dei deputati."».
10.65
CENTINAIO, BISINELLA
Dopo la lettera
a),
inserire la seguente:
«
a-
bis). Al primo comma è aggiunto, in fine il seguente periodo: "I disegni di legge devono avere un contenuto omogeneo."».
10.66
CENTINAIO, BISINELLA
Dopo la lettera
a),
inserire la seguente:
«
a-
bis). Al primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''I disegni di legge sono assegnati, con decisione insindacabile, ad una delle due Camere d'intesa tra i loro presidenti secondo le norme dei rispettivi regolamenti."».
10.67
CENTINAIO, BISINELLA
Dopo la lettera
a),
inserire la seguente:
«
a-
bis). Dopo il primo comma, è inserito il seguente:
"Presso il Senato della Repubblica è istituita la Commissione paritetica per le questioni regionali, composta da un rappresentante per ciascuna Regione e Provincia autonoma, eletto dai rispettivi consigli, e da un eguale numero di senatori che rispecchi la proporzione tra i gruppi parlamentari, la quale esprime, entro termini e secondo procedure stabiliti dal Regolamento, parere obbligatorio sui disegni di legge riguardanti prevalentemente le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117."».
10.68
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, dopo la lettera
a),
inserire le seguenti:
«
a
-bis) al secondo comma, dopo le parole: "Il regolamento", sono inserite le seguenti: "di ciascuna Camera";
a
-ter) al terzo comma, secondo periodo, dopo le parole: "alla Camera" sono inserite le seguenti: "o al Senato";
a
-quater) al terzo comma, secondo periodo, dopo le parole: "della Camera" sono inserite le seguenti: "o del Senato";
a
-quinquies) al terzo comma, secondo periodo, dopo le parole: "dalla Camera", la parola: "stessa"è sostituita dalle seguenti: "o dal Senato";
a
-sexies) al terzo comma, terzo periodo, dopo le parole: "Il regolamento", sono inserite le seguenti:"di ciascuna Camera";
a
-septies) al quarto comma, dopo le parole: "della Camera" sono inserite le seguenti: "e del Senato"».
10.69
CENTINAIO, BISINELLA
Dopo la lettera
a)
inserire la seguente:
«
a
-bis) al secondo comma, aggiungere, in fine le seguenti parole: "nonché le modalità per procedere all'esame delle proposte di legge di iniziativa popolare."».
10.70
CENTINAIO, BISINELLA
Dopo la lettera
a)
inserire la seguente:
«
a
-bis) al secondo comma, aggiungere in fine le seguenti parole: ", le modalità e i termini entro cui deve essere avviato l'esame delle proposte di legge di iniziativa popolare."».
10.71
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1, dopo la lettera a),
inserire la seguente:
«
a
-bis) il terzo comma è sostituito dal seguente:
"L'esame dei disegni di legge è deferito a commissioni composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari, restando attribuita alla Camera l'approvazione finale con le sole dichiarazioni di voto. Il regolamento stabilisce in quali casi anche l'approvazione finale è rimessa alle stesse commissioni. In ogni caso, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo ovvero la metà dei componenti della Camera o della commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con le sole dichiarazioni di voto. Le deliberazioni delle commissioni assunte ai sensi del presente articolo non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti. Il regolamento assicura la pubblicità dei lavori delle commissioni."».
10.72
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1, dopo la lettera a),
inserire la seguente:
«
a
-bis) il terzo comma è sostituito dal seguente:
"L'esame dei disegni di legge è deferito a commissioni composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari, restando attribuita alla Camera l'approvazione finale con le sole dichiarazioni di voto. Il regolamento stabilisce in quali casi anche l'approvazione finale è rimessa alle stesse commissioni."».
10.73
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1, dopo la lettera a),
inserire la seguente:
«
a
-bis) il terzo comma è sostituito dal seguente:
"L'esame dei disegni di legge è deferito a commissioni composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari, restando attribuita alla Camera l'approvazione finale con le sole dichiarazioni di voto. Il regolamento stabilisce in quali casi anche l'approvazione finale è rimessa alle stesse commissioni. In ogni caso, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo ovvero la metà dei componenti della Camera o della commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con le sole dichiarazioni di voto."».
10.74
RUSSO, FABBRI, FISSORE, FILIPPI, FILIPPIN, STEFANO ESPOSITO, VACCARI, MANASSERO, CALEO, GUERRIERI PALEOTTI, SANGALLI, ZANONI, BROGLIA, ELENA FERRARA, SPILABOTTE, SOLLO, CARDINALI, CAPACCHIONE
Al comma 1, dopo la lettera a)
inserire la seguente:
«
a
-bis) dopo il terzo comma, è inserito il seguente:
"La procedura di cui al comma precedente è adottata altresì nei casi in cui alle commissioni sono deferiti l'esame e la redazione degli articoli dei disegni di legge. In tali casi, l'approvazione dei singoli articoli e la votazione finale spettano alla Camera"».
10.75
RUSSO, FABBRI, FISSORE, FILIPPI, FILIPPIN, STEFANO ESPOSITO, VACCARI, MANASSERO, CALEO, GUERRIERI PALEOTTI, SANGALLI, ZANONI, BROGLIA, ELENA FERRARA, SPILABOTTE, SOLLO, CARDINALI, CAPACCHIONE
Al comma 1, dopo la lettera a)
inserire la seguente:
«
a
-bis) il quarto comma è sostituito dal seguente:
"La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, di conversione dei decreti-legge, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi e per quelli rinviati alle Camere ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione."».
10.76
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma, dopo la lettera a),
inserire la seguente:
«
a
-bis) il quarto comma è sostituito dal seguente:
"La procedura di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale nonché per i trattati internazionali che incidono sui diritti fondamentali dei cittadini o sulle attribuzioni degli organi costituzionali. I disegni di legge di approvazione di bilanci e consuntivi, dopo l'esame in commissione, sono sempre sottoposti alla Camera per l'approvazione finale con le sole dichiarazioni di voto."».
10.77
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1, dopo la lettera a)
inserire la seguente:
«
a
-bis) al quarto comma, le parole: "di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi" sono soppresse.».
10.78
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1, dopo la lettera
a)
, inserire la seguente:
«
a
-bis) al quarto comma, le parole: "di autorizzazione a ratificare trattati internazionali" sono soppresse.».
10.79
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1, dopo la lettera
a)
, inserire la seguente:
«
a
-bis) al quarto comma, le parole: "di approvazione di bilanci e consuntivi" sono soppresse».
10.80
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1, dopo la lettera
a)
, inserire la seguente:
«
a-
bis) al quarto comma, la parola: "consuntivi, è soppressa.».
10.81
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, dopo la lettera
a)
, inserire la seguente:
«
a
-bis) al quarto comma, le parole: "della Camera" sono sostituite dalle seguenti: "di entrambe le Camere."».
10.82
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, dopo la lettera
a)
, inserire la seguente:
«
a
-bis) al quarto comma, la parola: "della", è sostituita dalle seguenti: "di ciascuna".».
10.83
CENTINAIO, BISINELLA
Dopo la lettera
a)
, inserire la seguente:
«
a
-bis) al quarto comma, dopo le parole: "di delegazione legislativa," sono inserite le seguenti: "di concessione di amnistia e indulto"».
10.84
CENTINAIO, BISINELLA
Dopo la lettera
a)
, inserire la seguente:
«
a
-bis) al quarto comma, dopo le parole: "di bilanci e consuntivi" sono aggiunte le seguenti: "di attuazione dell'articolo 81, sesto comma, e per quelli diretti all'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea."».
10.85
CENTINAIO, BISINELLA
Dopo la lettera
a)
, inserire la seguente:
«
a
-bis) al quarto comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per tali disegni di legge occorre l'approvazione di entrambe le Camere"».
10.86
MUSSINI, BIGNAMI, PEPE, CAMPANELLA, DE PIN
Al comma 1, sopprimere la lettera
b).
10.87
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 1, capoverso, sopprimere la lettera
b).
10.88
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1, capoverso, sopprimere la lettera
b).
10.89
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1,capoverso, sopprimere la lettera
b).
10.90
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1, capoverso, sostituire la lettera
b)
, con la seguente:
«
b)
sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"Il Governo può chiedere che un disegno di legge sia iscritto con priorità all'ordine del giorno della Camera che deve esaminarlo e che sia votato entro un termine determinato secondo le modalità e con i limiti stabiliti dai regolamenti. Può altresì chiedere che, decorso tale termine, il testo proposto o condiviso dal Governo sia approvato articolo per articolo, senza emendamenti, e con votazione finale.
Il disegno di legge, approvato da una Camera, è trasmesso all'altra e si intende definitivamente approvato se entro quindici giorni dalla trasmissione questa non delibera di disporne il riesame su proposta di un terzo dei suoi componenti.
La Camera che dispone di riesaminare il disegno di legge deve approvarlo o respingerlo entro i trenta giorni successivi alla decisione di riesame. Decorso inutilmente tale termine, il disegno di legge si intende definitiva mente approvato.
Se la Camera che ha chiesto il riesame lo approva con emendamenti o lo respinge, il disegno di legge è trasmesso alla prima Camera, che delibera in via definitiva."».
10.91
MATURANI, VERDUCCI
Al comma 1, capoverso, sostituire la lettera
b)
con la seguente:
«
b)
sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"Il regolamento del senato delle Autonomie disciplina le modalità di esame dei disegni di legge di cui all'articolo 70 primo comma, nonché, di quelli trasmessi dalla Camera dei deputati.
I disegni di legge di cui all'articolo 70, primo comma, sono esaminati da una commissione e poi dal Senato stesso, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale. I disegni di legge costituzionale e di revisione costituzionale sono approvati a norma dell'articolo 138."».
10.92
MUSSINI, BIGNAMI, PEPE, CAMPANELLA, DE PIN
Al comma 1, sostituire la lettera
b)
con la seguente:
«
b)
è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"lI Governo può chiedere alle Camere di deliberare che un disegno di legge sia iscritto con priorità all'ordine del giorno e sottoposto alla votazione finale entro un termine congruo determinato in base ai regolamenti e tenuto conto della complessità della materia."».
10.93
CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, LUCIDI
Al comma 1, lettera
b)
, sostituire il secondo comma con il seguente:
«Per un massimo di tre volte in un anno, il Governo può chiedere alla Camera di deliberare che un disegno di legge o un argomento sia iscritto all'ordine del giorno ed esaminato con priorità, rispetto ad altri disegni di legge.».
10.94
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, lettera
b)
, sopprimere il primo comma.
10.95
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1, lettera
b)
, primo comma, sopprimere il primo periodo.
10.96
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, lettera
b)
, primo comma, sopprimere il primo periodo.
10.97
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1, lettera
b)
, primo comma, ovunque ricorrano, sostituire le parole:
«Senato delle Autonomie»
con le seguenti:
«Senato delle autonomie territoriali».
10.98
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1, lettera
b)
, primo comma, ovunque ricorrano, sostituire le parole:
«Senato delle Autonomie»
con le seguenti:
«Senato delle autonomie territoriali della Repubblica».
10.99
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1, lettera
b)
, primo comma, ovunque ricorrano, sostituire le parole:
«Senato delle Autonomie»
con le seguenti:
«Senato delle autonomie regionali della Repubblica».
10.100
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1, lettera
b)
, primo comma, ovunque ricorrano, sostituire le parole:
«Senato delle Autonomie»
con le seguenti:
«Senato delle regioni».
10.101
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1, lettera
b)
, primo comma, ovunque ricorrano, dopo la parola:
«Autonomie»
inserire la seguente:
«territoriali».
10.102
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, lettera
b)
, primo comma, primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:
1) sostituire le parole: «del Senato delle Autonomie» con le seguenti: «della Camera dei deputati»;
2) sostituire le parole «dalla Camera dei deputati» con le seguenti: «dal Senato delle Autonomie».
10.103
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, lettera
b)
, primo comma, primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:
1) sostituire le parole: «del Senato delle Autonomie» con le seguenti: «di ciascuna Camera»;
2) sostituire le parole: «dalla Camera dei deputati» con le seguenti: «dall'altra Camera».
10.104
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 1, capoverso, lettera
b),
primo comma, ovunque ricorrano, sopprimere le parole: «delle Autonomie».
10.105
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, lettera
b)
, primo comma, primo periodo, sopprimere le parole:
«delle Autonomie».
10.106
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, lettera
b),
primo comma, primo periodo, sopprimere le parole
«trasmessi dalla Camera dei deputati».
10.107
BISINELLA
Al comma 1, lettera
b),
dopo le parole:
«dalla Camera dei deputati»
inserire le seguenti:
« ai sensi dell'articolo 70, terzo comma».
10.108
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, lettera
b),
primo comma, sopprimere il secondo periodo.
10.109
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1, lettera
b),
primo comma, sopprimere il secondo periodo
10.110
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, lettera
b),
primo comma, secondo periodo, sopprimere le parole:
«costituzionali e».
10.111
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, lettera
b),
primo comma, secondo periodo, sopprimere le parole:
«e di revisione costituzionale».
10.112
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, lettera
b),
primo comma, secondo periodo, sostituire la parola
«costituzionale»
con le seguenti:
«della Costituzione».
10.113
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, lettera
b),
primo comma, secondo periodo, dopo la parola
«esaminati»,
inserire le seguenti:
«dalla Camera dei deputati e».
10.114
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, lettera
b),
primo comma, secondo periodo, sopprimere le parole:
«delle Autonomie».
10.115
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, lettera
b),
primo comma, secondo periodo, dopo la parola:
«Autonomie»
inserire le seguenti:
«e dalla Camera dei deputati».
10.116
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, lettera
b),
primo comma, secondo periodo, dopo la parola:
«Autonomie»,
sopprimere le parole
: «articolo per articolo e approvati a norma dell'articolo 138».
10.117
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1, lettera
b),
primo comma, secondo periodo, dopo le parole:
Senato delle autonomie,«
sopprimere le seguenti:«articolo per articolo».
10.118
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, lettera
b),
primo comma, secondo periodo, dopo la parola
«Autonomie»,
sopprimere le parole
«articolo per articolo».
10.119
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, lettera
b),
primo comma, secondo periodo, dopo la parola
«Autonomie»,
sopprimere le parole
«e approvati a norma dell'articolo 138».
10.120
CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, LUCIDI
Al comma 1, lettera
b),
primo comma, secondo periodo, sostituire le parole:
«e approvati»
con le seguenti:
«e sottoposti alla votazione finale,».
10.121
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, lettera
b),
primo comma, secondo periodo, dopo la parola:
«Autonomie»,
sopprimere le parole:
«a norma dell'articolo 138».
10.122
RUSSO, FABBRI, FISSORE, FILIPPI, FILIPPIN, STEFANO ESPOSITO, VACCARI, MANASSERO, CALEO, GUERRIERI PALEOTTI, SANGALLI, ZANONI, BROGLIA, ELENA FERRARA, SPILABOTTE, SOLLO, CARDINALI, CAPACCHIONE, TRONTI
Al comma 1, la lettera
b),
dopo il primo comma inserire il seguente:
«Il Senato delle Autonomie, deliberando a maggioranza assoluta dei suoi componenti, può promuovere una questione di legittimità costituzionale presso la Corte costituzionale, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, nei confronti di una legge approvata dalla Camera dei deputati».
10.123
CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, LUCIDI
Al comma 1, lettera
b),
sopprimere il secondo comma
.
10.124
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, lettera
b),
sopprimere il secondo comma.
10.125
BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN
Al comma 1, lettera
b),
sostituire il secondo comma con i seguenti:
«La posizione della questione di fiducia, ad opera del Governo, determina, se accolta dalla Camera dei deputati, la priorità della trattazione e della votazione del disegno di legge o del documento sul quale la fiducia è stata posta, con la consequenziale automatica esclusione della trattazione di qualsiasi altro affare all'interno del calendario dei lavori già deliberato. Sulla questione di fiducia i deputati sono chiamati al, voto a scrutinio palese, anche con procedimento elettronico, nei tempi determinati dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari e, comunque, non prima di ventiquattr'ore da quando è stata posta.
In caso di approvazione della questione da parte dell'Assemblea, la competente Commissione è immediatamente investita dell'obbligo di riferire alla Camera sul disegno di legge o sul documento per il quale è stata posta ed il calendario è automaticamente integrato con la sua trattazione, non più tardi di tre giorni dal voto di approvazione. Nessun Gruppo può presentare un numero di emendamenti superiore al numero degli articoli del disegno di legge, come proposto dalla Commissione o, in difetto, nel testo originario del proponente. L'approvazione di emendamenti o la reiezione del disegno di legge nel voto finale non comportano obbligo di dimissioni del Governo.
In caso di reiezione della questione, la seduta è immediatamente sospesa per consentire al Presidente del consiglio dei ministri di adempiere all'obbligo di dimissioni nelle mani del Capo dello Stato.
La questione di fiducia non può essere posta su disegni di legge costituzionale, proposte di inchieste parlamentari, modificazioni del Regolamento e relative interpretazioni o richiami, autorizzazioni a procedere e verifica delle elezioni, nomine, fatti personali, sanzioni disciplinari e in generale su quanto attenga alle condizioni di funzionamento interno della Camera dei deputati».
10.126
MARAN, SUSTA
Al comma 1, lettera
b),
sostituire il secondo comma con il seguente:
«Il Governo può chiedere alla Camera dei deputati di deliberare che un disegno di legge sia iscritto con priorità all'ordine del giorno e sottoposto alla votazione finale entro sessanta giorni dalla richiesta. Tenuto conto della complessità della materia, il regolamento della Camera può prevedere un termine diverso in ogni caso non inferiore a trenta giorni. Decorso il termine, il testo proposto o accolto dal Governo, su sua richiesta, è posto in votazione, senza modifiche, articolo per articolo e con votazione finale. In tali casi, i termini di cui all'articolo 70, terzo comma, sono ridotti della metà».
10.127
MARAN, SUSTA
Al comma 1, lettera
b),
sostituire il secondo comma con il seguente:
«Il regolamento della Camera dei deputati stabilisce in quali casi e forme il Governo può chiedere di deliberare che un disegno di legge sia iscritto con priorità all'ordine del giorno dell'Assemblea e sottoposto alla votazione finale entro un termine massimo determinato nonché disciplina le modalità di esame di tali provvedimenti dichiarati prioritari dal Governo».
10.128
ZELLER, PALERMO, BERGER, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA
Al comma 1, lettera
b)
, sostituire il secondo comma con il seguente:
«Il Governo può chiedere che un disegno di legge sia iscritto con priorità all'ordine del giorno di ciascuna Camera e sia votato entro una data determinata, nei limiti e secondo le modalità stabiliti dai regolamenti. Il termine deve, in ogni caso, essere sufficiente a consentirne un adeguato esame».
10.129
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1, lettera
b),
sostituire il secondo comma con il seguente:
«Su richiesta del Governo sono iscritti all'ordine del giorno delle Camere e votati entro tempi certi, secondo le norme dei rispettivi regolamenti, i disegni di legge presentati o fatti propri dal Governo stesso. Il Governo può inoltre chiedere che, decorso il termine, la Camera dei deputati deliberi articolo per articolo e con votazione finale sul testo proposto o fatto proprio dal Governo. I regolamenti parlamentari stabiliscono altresì le modalità di iscrizione all'ordine del giorno di proposte e iniziative indicate dalle opposizioni alla Camera e dalle minoranze al Senato, determinandone i tempi di esame».
10.130
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1, lettera
b),
secondo comma, sostituire il primo periodo con il seguente:
«Su richiesta del Governo sono iscritti all'ordine del giorno delle Camere e votati entro tempi certi, secondo le norme dei rispettivi regolamenti, i disegni di legge presentati o fatti propri dal Governo stesso».
10.131
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, lettera
b)
, secondo comma, primo periodo, sostituire le parole:
«Il Governo»
con le seguenti:
«Il Presidente della Repubblica».
10.132
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, lettera
b)
, secondo comma, primo periodo, sostituire le parole:
«Il Governo»
, con le seguenti:
«Il Senato, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti,».
10.133
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, lettera
b)
, secondo comma, primo periodo, sostituire le parole:
«Il Governo»
con le seguenti:
«Il Senato».
10.134
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, lettera
b)
, secondo comma, primo periodo, sostituire le parole:
«Il Governo»
con le seguenti:
«La Corte costituzionale».
10.135
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, lettera
b)
, secondo comma, primo periodo, sostituire le parole:
«Il Governo»
con le seguenti:
«Il Presidente del Consiglio dei ministri».
10.136
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, lettera
b)
, secondo comma, primo periodo, sostituire le parole:
«Il Governo»
con le seguenti:
«Ciascun Gruppo parlamentare».
10.137
CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, LUCIDI
Al comma 1, lettera
b)
, secondo comma, dopo le parole:
«Il Governo»
, inserire le seguenti:
«, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri».
Conseguentemente, all'articolo 21 , comma 1, dopo la lettera
e
), aggiungere la seguente:
«e-
bis
)è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Al di fuori dei casi sopra indicati non può essere posta la questione di fiducia».
10.138
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, lettera
b)
, secondo comma, primo periodo, dopo la parola:
«può»
, inserire le seguenti:
«, con apposita deliberazione del Consiglio dei Ministri e previa autorizzazione del Presidente della Repubblica,».
10.139
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, lettera
b)
, secondo comma, primo periodo, dopo la parola:
«può»
, inserire le seguenti:
«, con apposita deliberazione del Consiglio dei Ministri,».
10.140
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, lettera
b)
, secondo comma, primo periodo, dopo la parola:
«può»
, inserire le seguenti:
«, previa autorizzazione del Presidente della Repubblica,».
10.141
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, lettera
b)
, secondo comma, primo periodo, dopo la parola:
«chiedere»
, inserire le seguenti:
«al Senato o».
10.142
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, lettera
b)
, secondo comma, primo periodo, dopo la parola:
«chiedere»
, inserire le seguenti:
«al Senato delle Autonomie o».
10.143
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 1, capoverso, lettera
b)
, secondo comma, dopo le parole:
«Camera dei deputati»
, inserire le seguenti:
«e al Senato della Repubblica».
Conseguentemente, allo stesso comma, primo periodo, sostituire le parole:
«al regolamento»
, con le seguenti:
«ai regolamenti».
10.144
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, lettera
b)
, secondo comma, primo periodo, dopo la parola:
«deputati»
, inserire le seguenti:
«o al Senato delle Autonomie».
10.145
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, lettera
b)
, secondo comma, primo periodo, dopo la parola:
«deputati»
, inserire le seguenti:
«o al Senato».
10.146
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, lettera
b),
secondo comma, primo periodo, sostituire le parole da:
«che un disegno»
fino alla fine del comma con le seguenti:
«l'iscrizione con priorità di un disegno di legge all'ordine del giorno».
10.147
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, lettera
b),
secondo comma, primo periodo, sostituire le parole da:
«iscritto»
fino alla fine del comma con le seguenti:
«inserito con priorità nel programma dei lavori».
10.148
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, lettera
b),
secondo comma, primo periodo, sostituire le parole da:
«iscritto»
fino alla fine del comma con le seguenti:
«inserito con priorità nel calendario dei lavori».
10.149
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, lettera
b),
secondo comma, primo periodo, sopprimere le parole:
«iscritto con priorità all'ordine del giorno e».
10.150
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, lettera
b),
secondo comma, primo periodo, sostituire le parole:
«iscritto con priorità all'ordine del giorno»
con le seguenti:
«inserito con priorità nel programma dei lavori».
10.151
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, lettera
b),
secondo comma, primo periodo, sostituire le parole:
«iscritto con priorità all'ordine del giorno»
con le seguenti:
«inserito con priorità nel calendario dei lavori».
10.152
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, lettera
b),
secondo comma, primo periodo, sopprimere le parole:
«con priorità».
10.153
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, lettera
b),
secondo comma, primo periodo, sostituire le parole:
«con priorità»
con le seguenti:
«in via prioritaria».
10.154
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, lettera
b),
secondo comma, primo periodo, sostituire le parole:
«con priorità»
con le seguenti:
«entro un mese».
10.155
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, lettera
b),
secondo comma, primo periodo, sostituire le parole:
«con priorità»
con le seguenti:
«entro quindici giorni».
10.156
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, lettera
b),
secondo comma, primo periodo, sostituire le parole:
«con priorità»
con le seguenti:
«al più presto».
10.157
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, lettera
b),
secondo comma, primo periodo, dopo la parola:
«con»
inserire la seguente:
«assoluta».
10.158
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, lettera
b),
secondo comma, primo periodo, dopo la parola:
«con»
inserire la seguente:
«speciale».
10.159
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, lettera
b),
secondo comma, primo periodo, dopo la parola:
«con»
inserire la seguente:
«elevata».
10.160
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, lettera
b),
secondo comma, primo periodo, sostituire la parola:
«priorità»
con la seguente:
«urgenza».
10.161
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, lettera
b),
secondo comma, primo periodo, dopo la parola:
«priorità»,
inserire la seguente:
«speciale».
10.162
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, lettera
b),
secondo comma, primo periodo, dopo la parola:
«priorità»,
inserire la seguente:
«elevata».
10.163
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, lettera
b),
secondo comma, primo periodo, dopo la parola:
«priorità»,
inserire la seguente:
«assoluta».
10.164
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, lettera
b),
secondo comma, primo periodo, sostituire le parole:
«all'ordine del giorno»
con le seguenti:
«nel programma trimestrale dei lavori».
10.165
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, lettera
b),
secondo comma, primo periodo, sostituire le parole:
«all'ordine del giorno»
con le seguenti:
«nel programma mensile dei lavori».
10.166
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, lettera
b),
secondo comma, primo periodo, sostituire le parole:
«all'ordine del giorno»
con le seguenti:
«nel calendario dei lavori».
10.167
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1, lettera
b),
secondo comma, dopo le parole:
«ordine del giorno»
inserire le seguenti:
«di ciascuna Camera».
10.168
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, lettera
b),
secondo comma, primo periodo, sopprimere le parole da:
«e sottoposto»
fino alla fine del comma.
10.169
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, lettera
b),
secondo comma, primo periodo, sopprimere le parole da:
«e sottoposto»
fino alla fine del secondo periodo.
10.170
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, lettera
b), secondo comma, primo periodo, sopprimere le parole da: «e sottoposto»
fino alla fine del primo periodo.
10.171
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, lettera
b),
secondo comma, primo periodo, sopprimere le parole da:
«e sottoposto alla votazione finale».
10.172
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, lettera
b),
secondo comma, primo periodo, dopo le parole:
«finale entro»,
inserire le seguenti:
«una data stabilita, e comunque non prima di».
10.173
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, lettera
b),
secondo comma, primo periodo, dopo le parole:
«finale entro»,
inserire le seguenti:
«una certa data, e comunque entro».
10.174
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1, lettera
b),
secondo comma, sostituire le parole da:
«sessanta giorni»
fino alla fine del periodo con le seguenti:
«una data determinata nei limiti e secondo le modalità stabiliti dai regolamenti».
10.175
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1, lettera
b),
secondo comma, sostituire le parole da:
«sessanta giorni»
fino alla fine del periodo con le seguenti:
«una data determinata nei limiti e secondo le modalità stabiliti dai regolamenti. Il termine deve in ogni caso consentire un adeguato esame del disegno di legge».
10.176
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1, lettera
b)
, secondo comma, sostituire le parole da:
«sessanta giorni»
fino alla fine del periodo con le seguenti:
«una data determinata».
10.177
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, lettera
b)
, secondo comma, primo periodo, sostituire le parole:
«sessanta giorni»
con le seguenti:
«sei mesi».
10.178
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, lettera
b)
, secondo comma, primo periodo, sostituire le parole:
«sessanta giorni»
con le seguenti:
«quattro mesi».
10.179
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, lettera
b)
, secondo comma, primo periodo, sostituire le parole:
«sessanta giorni»
con le seguenti:
«tre mesi».
10.180
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 1, lettera
b),
secondo comma, sostituire le parole:
«sessanta giorni»
con le seguenti:
«novanta giorni».
10.181
CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, LUCIDI
Al comma 1, lettera
b)
, nel secondo comma, primo periodo, sostituire la parola:
«sessanta»,
con la seguente:
«novanta».
10.182
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 1, capoverso art. 72, lettera
b)
, secondo comma, sostituire le parole:
«sessanta giorni»
con le seguenti:
«tre mesi».
10.183
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 1, lettera
b)
, secondo comma, sostituire le parole:
«sessanta giorni»
con le seguenti: «ottanta giorni».
10.184
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 1, lettera
b)
, secondo comma, sostituire le parole:
«sessanta giorni»
con le seguenti:
«settanta giorni».
10.185
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 1, lettera
b)
, secondo comma, sostituire le parole:
«sessanta giorni»
con le seguenti:
«cinquantacinque giorni».
10.186
ZELLER, PALERMO, BERGER, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA
Al comma 1, lettera
b)
, primo comma, al primo periodo, aggiungere le seguenti parole:
«, nonché l'esercizio collettivo della funzione legislativa da parte delle Camere».
10.187
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, lettera
b)
, secondo comma, primo periodo, sopprimere le parole da:
«dalla richiesta»
fino alla fine del comma.
10.188
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, lettera
b)
, secondo comma, primo periodo, sopprimere le parole da:
«dalla richiesta»
fino alla fine del secondo periodo.
10.189
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, lettera
b)
, secondo comma, primo periodo, sopprimere le parole da:
«dalla richiesta»
fino alla fine del primo periodo.
10.189a
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1, lettera
b)
, dopo le parole:
«giorni dalla richiesta»
sopprimere le seguenti:
«ovvero entro un termine inferiore determinato in base al regolamento tenuto conto della complessità della materia».
10.190
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1 lettera
b)
, dopo le parole:
«giorni dalla richiesta»
sopprimere le seguenti parole:
«ovvero entro un termine inferiore determinato in base al regolamento».
10.191
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, lettera
b)
, secondo comma, primo periodo, sopprimere le parole da:
«ovvero»
fino alla fine del comma.
10.192
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, lettera
b)
, secondo comma, primo periodo, sopprimere le parole da:
«ovvero»
fino alla fine del secondo periodo.
10.193
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, lettera
b)
, secondo comma, primo periodo, sopprimere le parole da:
«ovvero»
fino alla fine del primo periodo.
10.194
CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, LUCIDI
Al comma 1, lettera
b)
, secondo comma, primo periodo, sopprimere le seguenti parole:
«entro un termine inferiore determinato in base al regolamento tenuto conto della complessità della materia».
10.195
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, lettera
b)
, secondo comma, primo periodo, sostituire le parole:
«un termine inferiore determinato in base al regolamento tenuto conto della complessità della materia»
con le seguenti:
«una data stabilita».
10.196
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, lettera
b)
, secondo comma, primo periodo, sopprimere la parola:
«inferiore».
10.197
CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, LUCIDI
Al comma 1, lettera
b)
, secondo comma, primo periodo sostituire la parola:
«inferiore»
con le seguenti:
«diverso, comunque non inferiore a quarantacinque giorni».
10.243
MARAN, DALLA ZUANNA
Al comma 1, lettera
b)
, secondo comma, primo periodo, sostituire la parola:
«inferiore»
con le seguenti:
«diverso, comunque non inferiore a trenta giorni».
10.198
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, lettera
b)
, secondo comma, primo periodo, sopprimere le parole:
«determinato in base al regolamento tenuto conto della complessità della materia».
10.199
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, lettera
b)
, secondo comma, primo periodo, sostituire le parole:
«in base al regolamento tenuto conto della complessità della materia»
con le seguenti:
«dal Presidente della Camera».
10.200
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, lettera
b)
, secondo comma, primo periodo, sopprimere le parole:
«in base al regolamento».
10.201
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, lettera
b)
, secondo comma, primo periodo, sostituire le parole:
«in base al regolamento»
con le seguenti:
«dal Presidente della Camera».
10.202
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, lettera
b)
, secondo comma, primo periodo, sopprimere le parole:
«tenuto conto della complessità della materia».
10.203
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, lettera
b)
, secondo comma, sopprimere il secondo e il terzo periodo.
10.204
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1, lettera
b)
, secondo comma, sopprimere il terzo periodo.
10.205
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, lettera
b)
, secondo comma, sopprimere il secondo periodo.
10.206
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, lettera
b)
, secondo comma, secondo periodo, sostituire la parola:
«testo»
con le seguenti:
«disegno di legge».
10.207
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, lettera
b)
, secondo comma, secondo periodo, dopo la parola:
«testo»
, inserire le seguenti:
«del disegno di legge».
10.208
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, lettera
b)
, secondo comma, secondo periodo, sostituire le parole:
«proposto o accolto dal Governo, su sua richiesta, è»
, con le seguenti:
«può essere».
10.209
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, lettera
b)
, secondo comma, secondo periodo, sopprimere le parole:
«proposto o accolto dal Governo, su sua richiesta,».
10.210
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, lettera
b)
, secondo comma, secondo periodo, sostituire le parole:
«proposto o accolto dal Governo, su sua richiesta,
con le seguenti:
«, su richiesta del Governo,».
10.211
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1, lettera
b)
, dopo le parole:
«il testo proposto»
, sopprimere le seguenti parole:
«o accolto».
10.212
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, lettera
b)
, secondo comma, secondo periodo, sopprimere le parole:
«, su sua richiesta,».
10.213
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, lettera
b)
, secondo comma, secondo periodo, sostituire la parola:
«è»
, con le seguenti:
«può essere».
10.214
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, lettera
b)
, secondo comma, secondo periodo, sopprimere le parole:
«, senza modifiche, articolo per articolo e con votazione finale».
10.215
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, lettera
b)
, secondo comma, secondo periodo, sostituire le parole:
«, senza modifiche, articolo per articolo e con votazione finale»
, con le seguenti:
«, previo esame dei relativi emendamenti,».
10.216
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, lettera
b)
, secondo comma, secondo periodo, sopprimere le parole:
«, senza modifiche, articolo per articolo e».
10.217
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, lettera
b)
, secondo comma, secondo periodo, sostituire le parole:
«, senza modifiche, articolo per articolo e»
, con le seguenti:
«, previo esame dei relativi emendamenti,».
10.218
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, lettera
b)
, secondo comma, secondo periodo, sopprimere le parole:
«, senza modifiche,».
10.219
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, lettera
b)
, secondo comma, secondo periodo, sostituire le parole
«, senza modifiche,»
con le seguenti:
«, previo esame dei relativi emendamenti,».
10.219a
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1 lettera
b)
, ultimo periodo, dopo le parole:
«senza modifiche»
sopprimere le seguenti parole:
«articolo per articolo e con votazione finale».
10.220
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, lettera
b)
, secondo comma, secondo periodo, sopprimere le parole
«articolo per articolo e con votazione finale».
10.221
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, lettera
b)
, secondo comma, secondo periodo, sopprimere le parole
«articolo per articolo».
10.222
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, lettera
b)
, secondo comma, secondo periodo, sopprimere le parole
«e con votazione finale».
10.223
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1, lettera
b)
, secondo comma, sopprimere il terzo periodo.
10.224
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1, lettera
b)
, secondo comma, sopprimere il quinto periodo.
10.225
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, lettera
b)
, secondo comma, sopprimere il terzo periodo.
10.226
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, lettera
b)
, secondo comma, terzo periodo, sopprimere le parole
«di cui all'articolo 70, terzo comma,».
10.227
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, lettera
b)
, secondo comma, terzo periodo, sostituire la parola
«ridotti»
con la seguente:
«aumentati».
10.228
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, lettera
b)
, secondo comma, terzo periodo, sostituire le parole
«della metà»
con la seguente:
«di un quarto».
10.229
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, lettera
b)
, secondo comma, terzo periodo, sostituire le parole
«della metà»
con la seguente:
«di un terzo».
10.230
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1 lettera
b)
dopo le parole:
«ridotti della metà»
aggiungere le seguenti:
«Qualora i disegni di legge di cui al comma precedente non dovessero essere approvati il Governo entro dieci giorni deve presentarsi alle camere per ottenere la fiducia».
10.231
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1 lettera
b)
dopo le parole:
«ridotti della metà»
aggiungere le seguenti:
«Qualora i disegni di legge di cui al comma precedente non dovessero essere approvati per tre volte consecutive, il Governo deve presentarsi alle Camere per ottenere la fiducia».
10.232
CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, LUCIDI
Al comma 1, lettera
b)
, secondo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
«La procedura prioritaria non si applica in ogni caso ai disegni di legge costituzionali, ai disegni di legge di conversione dei decreti-legge, ai disegni di legge in materia elettorale, di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi».
10.233
CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, LUCIDI
Al comma 1, lettera
b)
, secondo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo
: «Il procedimento prioritario non si applica in ogni caso ai disegni di legge costituzionali e per i quali è prevista la procedura normale di approvazione ed esame e, nonché per le leggi:
a)
in materia di sistemi elettorali;
b)
in materia di ordinamenti dell'Unione europea;
c)
in materia di tutela delle minoranze linguistiche;
d)
di cui ai seguenti articoli: 7, comma secondo, 8, comma terzo, 10, commi secondo e terzo, 13, 14, comma secondo, 15, comma secondo, 16, 21, commi primo, secondo e terzo, 24, commi primo e secondo, 25, 27, 32 comma secondo, 40, 48, commi terzo e quarto, 51, 60, comma secondo, 65, 66, 69, 75, 80, 87, comma nono, 98, comma terzo, 100 comma terzo, 102, 103, 108, 111, 125, 135, comma quinto e sesto, 137, comma secondo».
10.234
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1, lettera
b)
, aggiungere, in fine, il seguente periodo
: «Possono essere istituite commissioni speciali per funzioni di vigilanza e di controllo, in numero non superiore, per ogni legislatura, a un terzo delle commissioni permanenti. Le commissioni bicamerali sono computate separata mente sul totale riferito a ciascuna Camera».
10.235
ZELLER, PALERMO, BERGER, LANIECE, PANIZZA
Al comma 1, lettera
b)
, aggiungere, in fine, il seguente comma:
«I regolamenti parlamentari disciplinano, con apposite disposizioni, le modalità di esame, discussione e votazione finale delle proposte di iniziativa popolare. 1 termini sono indicati dai regolamenti tenuto conto della complessità della materia».
10.236
RUTA
Al comma 1, lettera
b)
aggiungere, in fine, il comma seguente:
«I disegni di legge, come provvisoriamente approvati dalle Commissioni, vengono pubblicati. Nei quindici giorni successivi, i rappresentanti di istituzioni, enti territoriali e locali, associazioni e cittadini possono produrre osservazioni scritte. La Commissione, esaminate le osservazioni, eventualmente modifica ed approva in via definitiva il disegno di legge, nei casi previsti al terzo comma, ovvero lo trasmette alla Camera per l'esame e l'approvazione definitiva, allegando le osservazioni pervenute».
10.237
CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, LUCIDI
Al comma 1, lettera
b)
, aggiungere, in fine, il seguente comma:
«I regolamenti parlamentari prevedono le modalità per la discussione e la votazione finale in tempi certi delle proposte di legge d'iniziativa popolare».
10.238
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, lettera
b)
, aggiungere in fine il seguente comma:
«Il Governo può altresì, con modalità del tutto analoghe a quelle di cui al comma precedente, chiedere al Senato delle Autonomie l'esame prioritario di un disegno di legge che sia stato presentato a quella Camera».
10.239
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, lettera
b)
, aggiungere in fine il seguente comma:
«La facoltà di chiedere l'esame prioritario di un disegno di legge è riconosciuta al Governo anche nei riguardi del Senato delle Autonomie. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al comma precedente».
10.240
CENTINAIO, BISINELLA
Dopo la lettera
b)
aggiungere la seguente:
b
-bis) al quarto comma sono apportate le seguenti modifiche:
1) dopo le parole: «di delegazione legislativa,» sono inserite le seguenti: «di concessione di amnistia e indulto»;
2) dopo le parole: «di bilanci e consuntivi», sono aggiunte le seguenti: «di attuazione dell'articolo 81, sesto comma, e per quelli diretti all'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea»;
3) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per tali disegni di legge occorre l'approvazione di entrambe le Camere»;
10.241
CENTINAIO, BISINELLA
Dopo la lettera
b)
aggiungere la seguente:
b
-bis): sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«Il Governo può chiedere che un disegno di legge sia iscritto con priorità all'ordine del giorno della Camera che deve esaminarlo e che sia votato entro un termine determinato secondo le modalità e con i limiti stabiliti dai regolamenti. Può altresì chiedere che, decorso tale termine, il testo proposto o condiviso dal Governo sia approvato articolo per articolo, senza emendamenti, e con votazione finale.
Il disegno di legge, approvato da una Camera, è trasmesso all'altra e si intende definitivamente approvato se entro quindici giorni dalla trasmissione questa non delibera di disporne il riesame su proposta di un terzo dei suoi componenti.
La Camera che dispone di riesaminare il disegno di legge deve approvarlo o respingerlo entro i trenta giorni successivi alla decisione di riesame. Decorso inutilmente tale termine, il disegno di legge si intende definitivamente approvato.
Se la Camera che ha chiesto il riesame lo approva con emendamenti o lo respinge, il disegno di legge è trasmesso alla prima Camera, che delibera in via definitiva».
10.0.1
CENTINAIO, BISINELLA
Dopo l'
articolo
,inserire il seguente:
«Art. 10-
bis
(
Discussione dei disegni di legge e poteri del Governo
)
1. All'articolo 72 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:
''I disegni di legge sono discussi e votati dalle Camere entro termini certi, secondo le norme dei rispettivi regolamenti. Su richiesta del Governo, il termine per la conclusione dell'esame da parte di ciascuna Camera dei disegni di legge presentati o fatti propri dal Governo stesso e di quelli dei quali è dichiarata l'urgenza, non può in ogni caso essere superiore a trenta giorni. Il regolamento della Camera dei deputati prevede le garanzie, le modalità e i limiti per l'iscrizione all'ordine del giorno di proposte e iniziative indicate dalle opposizioni, con riserva di tempi e previsione del voto finale''».
10.0.2
CENTINAIO, BISINELLA
Dopo l'
articolo
, inserire il seguente:
«Art. 10-
bis.
(
Discussione dei disegni di legge e poteri del Governo
)
1. All'articolo 72 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:
''I disegni di legge sono discussi e votati dalle Camere entro termini certi, secondo le norme dei rispettivi regolamenti. Su richiesta del Governo, il termine per la conclusione dell'esame da parte di ciascuna Camera dei disegni di legge presentati o fatti propri dal Governo stesso e di quelli dei quali è dichiarata l'urgenza, non può in ogni caso essere superiore a trenta giorni. Il regolamento della Camera dei deputati prevede le garanzie, le modalità e i limiti per l'iscrizione all'ordine del giorno di proposte e iniziative indicate dalle opposizioni, con riserva di tempi e previsione del voto finale.''».
10.0.3
CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, LUCIDI
Dopo l'
articolo
, inserire il seguente:
«Art. 10-
bis.
1. Dopo l'articolo 72 della Costituzione è inserito il seguente:
''Art. 72-
bis.
La Corte dei conti può sollevare la questione di costituzionalità delle leggi, entro trenta giorni dall'entrata in vigore delle stesse, secondo le modalità e con gli effetti stabiliti dalla legge, in relazione ai profili contabili e finanziari.''».
10.0.4
CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, LUCIDI
Dopo l'
articolo
, inserire il seguente:
«Art. 10-
bis.
1. Dopo l'articolo 72 della Costituzione è inserito il seguente:
''Art. 72-
bis.
Prima della loro entrata in vigore, le leggi possono essere deferite alla Corte costituzionale, per eccezioni motivate di costituzionalità procedimentale o di merito, sollevate dal Presidente della Repubblica, dal Presidente del Consiglio dei Ministri, da un quinto dei componenti di ciascuna Camera o da cinquantamila elettori. Il ricorso sospende la promulgazione.''».
10.0.5
BISINELLA
Dopo l'
articolo
, inserire il seguente:
«Art. 10-
bis.
1. L'articolo 73 della Costituzione è sostituito dal seguente: ''Art. 73. - Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dalla approvazione. Salvo quanto previsto dal quarto comma, se la Camera dei deputati, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, ne dichiara l'urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito.
Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso.
Il Senato delle Autonomie può, prima della sua promulgazione, deferire alla Corte costituzionale, con mozione motivata approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, una legge che, approvata dalla Camera dei deputati in contrasto con una propria deliberazione espressa ai sensi dell'articolo 70, terzo comma, ritenga lesiva delle competenze legislative delle Regioni o del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 118, o una legge approvata dalla Camera dei deputati in assenza dei presupposti di cui all'articolo 117, quarto comma.''».
10.0.6
BLUNDO, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, MANGILI
Dopo l'
articolo
, inserire il seguente:
«Art. 10-
bis.
(
Modifica all'articolo 73 della Costituzione
)
1. L'articolo 73 della Costituzione è sostituito dal seguente: ''Art. 73. - Il popolo può esercitare l'iniziativa delle leggi mediante la proposta di legge d'iniziativa popolare a voto parlamentare.
I promotori di una proposta di legge d'iniziativa popolare a voto parlamentare devono costituirsi in un comitato composto da almeno undici persone aventi diritto di voto.
Il comitato deve rendere conto pubblicamente, con criteri di massima trasparenza, di tutti i movimenti di denaro relativi all'iniziativa, pena la decadenza della stessa.
Il numero di firme da raccogliere a sostegno di una proposta di legge d'iniziativa popolare a voto parlamentare deve essere almeno pari allo 0,1 per cento del numero degli elettori della Camera dei deputati. Il tempo per la raccolta di firme è di massimo diciotto mesi.
Il testo della proposta di legge d'iniziativa popolare a voto parlamentare deve essere consegnato alla Segreteria generale della Camera dei deputati.
Una proposta di legge d'iniziativa popolare a voto parlamentare, in seguito alla raccolta delle firme valide nei tempi prescritti, segue l'iter legislativo previsto dall'articolo 72.
Il Parlamento deve prendere in esame la proposta di legge d'iniziativa popolare a voto parlamentare e votarla nel termine massimo di dodici mesi dalla data di presentazione delle firme alla Segreteria generale della Camera dei deputati.
In mancanza di voto parlamentare la proposta di legge è sottoposta a voto popolare, previa dichiarazione di ammissibilità da parte della Corte costituzionale.''».
10.0.7
MARIO MAURO
Dopo l'
articolo,
inserire li seguente:
«Art. 10-
bis.
1. L'articolo 73 della Costituzione è sostituito dal seguente: ''Art. 73. - Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall'approvazione.
Se, nelle materie di sua competenza esclusiva, la Camera dei deputati, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, ne dichiara l'urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito.
Nelle materie in cui la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere, l'urgenza deve essere dichiarata da entrambi i rami del Parlamento e la legge è promulgata nel termine da essa stabilito.
Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso.''».
10.0.8
CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, LUCIDI
Dopo l'
articolo
, inserire il seguente:
«Art. 10-
bis.
1. All'articolo 73 della Costituzione, il primo comma è sostituito dai seguenti: ''Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica non prima di quindici giorni e non oltre sessanta giorni dalla approvazione. Entro trenta giorni dalla pubblicazione, un decimo dei membri di una Camera puo'deferire una legge, un atto avente forza di legge o un regolamento del Governo, all'esame della Corte costituzionale per manifesta violazione delle norme, anche regolamentari, sul procedimento legislativo. Il ricorso alla Corte costituzionale e'altresl'ammesso, per ogni violazione della Costituzione. La Corte costituzionale si pronuncia entro quarantacinque giorni. Il ricorso non sospende la promulgazione''».
10.0.9
CENTINAIO, BISINELLA
Dopo l'
articolo
, inserire il seguente:
«Art. 10-
bis.
All'articolo 73 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
al primo comma le parole: "un mese" sono sostituite dalle seguenti: "dieci giorni";
b)
il secondo comma è sostituito dal seguente:"Le camere possono, a maggioranza assoluta dei propri componenti dichiarare l'urgenza, nel caso la legge è promulgata entro cinque giorni";
c)
al terzo comma le parole: "quindicesimo giorno" sono sostituite dalle seguenti:"decimo giorno".
10.0.10
CENTINAIO, BISINELLA
Dopo l'
articolo
, inserire il seguente:
«Art. 10-
bis.
All'articolo 73 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
al comma 1 le parole: "un mese" sono sostituite dalle seguenti: "venti giorni";
b
) il comma 2 è sostituito dal seguente: "Le camere possono, a maggioranza assoluta dei propri componenti dichiarare l'urgenza, nel caso la legge è promulgata entro tre giorni";
c)
al comma 3 le parole: "quindicesimo giorno" sono sostituite dalle seguenti: "quinto giorno".
10.0.11
CENTINAIO, BISINELLA
Dopo l'
articolo
, inserire il seguente:
«Art. 10-
bis.
All'articolo 73 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
al comma 1 le parole: "un mese" sono sostituite dalle seguenti: "venti giorni";
b)
il comma 2 è sostituito dal seguente: "Le camere possono, a maggioranza assoluta dei propri componenti dichiarare l'urgenza, nel caso la legge è promulgata entro cinque giorni";
c)
al comma 3 le parole: "quindicesimo giorno" sono sostituite dalle seguenti: "decimo giorno".
10.0.12
CENTINAIO, BISINELLA
Dopo l'
articolo
inserire il seguente:
«Art. 10-
bis.
1. All'articolo 73 della Costituzione, primo comma, le parole: "un mese" sono sostituite dalle seguenti: "venti giorni"».
10.0.13
CENTINAIO, BISINELLA
Dopo l'
articolo
inserire il seguente:
«Art. 10-
bis.
1. All'articolo 73 della Costituzione, primo comma, le parole: "un mese" sono sostituite dalle seguenti: "dieci giorni"».
10.0.14
CENTINAIO, BISINELLA
Dopo l'
articolo
inserire il seguente:
«Art. 10-
bis.
(
Modifiche all'articolo 73 della Costituzione
)
1. All'articolo 73 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
il secondo comma è sostituito dal seguente: ''Se la Camera che la ha approvata definitivamente, a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiara l'urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito'';
b)
dopo il secondo comma è inserito il seguente: ''Quando è previsto il voto di entrambe le Camere, l'urgenza deve essere deliberata da ciascuna di esse a maggioranza assoluta dei propri componenti''.».
10.0.15
CENTINAIO, BISINELLA
Dopo l'
articolo
inserire il seguente:
«Art. 10-
bis.
1. All'articolo 73 della Costituzione il comma 2 è sostituito dal seguente:
''Le camere possono, a maggioranza assoluta dei propri componenti dichiarare l'urgenza, nel caso la legge è promulgata entro tre giorni''.».
10.0.16
CENTINAIO, BISINELLA
Dopo l'
articolo
inserire il seguente:
«Art. 10-
bis.
1. All'articolo 73 della Costituzione il comma 2 è sostituito dal seguente:
''Le camere possono, a maggioranza assoluta dei propri componenti dichiarare l'urgenza, nel caso la legge è promulgata entro cinque giorni''.».
10.0.17
RUTA
Dopo l'
articolo,
inserire il seguente:
«Art. 10-
bis.
1. All'articolo 73 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:
''Se la Camera, a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiara l'urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito''».
10.0.18
BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN
Dopo l'
articolo
, inserire il seguente:
«Art. 10-
bis.
(Promulgazione delle leggi)
1. Al secondo comma dell'articolo 73 della Costituzione, le parole: ''Se le Camere, ciascuna'' sono sostituite dalle seguenti: ''Se la Camera dei deputati,'' e la parola: ''dichiarano'' è sostituita dalla seguente: ''dichiara''».
10.0.19
CENTINAIO, BISINELLA
Dopo l'
articolo
, inserire il seguente:
«Art. 10-
bis.
1. All'articolo 73 della Costituzione,al comma 3, le parole: ''quindicesimo giorno'' sono sostituite dalle seguenti: ''quinto giorno''.
10.0.20
CENTINAIO, BISINELLA
Dopo l'
articolo
inserire il seguente:
«Art. 10-
bis.
1. All'articolo 73 della Costituzione, al comma 3, le parole: "quindicesimo giorno" sono sostituite dalle seguenti: "decimo giorno".
10.0.21
GOTOR, LO MORO, MIGLIAVACCA, RUSSO, BORIOLI, BROGLIA, CUCCA, STEFANO ESPOSITO, FEDELI, FILIPPIN, FORNARO, RITA GHEDINI, GUERRA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, MANASSERO, MANCONI, PEGORER, SANGALLI, SONEGO, SPILABOTTE, TOMASELLI, ZANONI
Dopo l'
articolo,
inserire il seguente:
«Art. 10-
bis.
(Modificazioni all'articolo 73 della Costituzione)
1. All'articolo 73 della Costituzione, dopo il terzo comma sono aggiunti i seguenti:
"Un terzo dei componenti della Camera dei deputati o un terzo dei componenti del Senato delle Autonomie può, prima della sua promulgazione, entro dieci giorni dalla sua approvazione, rimettere alla Corte costituzionale una legge approvata. La Corte costituzionale si pronuncia entro i successivi trenta giorni. Fino alla decisione della Corte costituzionale, è sospesa la promulgazione della legge''.".
10.0.22
CENTINAIO, BISINELLA
Dopo l'
articolo
, inserire il seguente:
«Art. 10-
bis.
(Modifica all'articolo 73 della Costituzione)
1. All'articolo 73 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:
''Un quarto dei componenti di ciascuna Camera può, quando ritenga che una legge o un atto approvato dal Parlamento violi la Costituzione, promuovere la questione di legittimità costituzionale davanti alla Corte costituzionale nelle condizioni, forme e termini stabiliti con legge costituzionale.''».
10.0.23
CENTINAIO, BISINELLA
Dopo l'
articolo
, inserire il seguente:
«Art. 10-
bis.
(
Modifica all'articolo 73 della Costituzione
)
1. All'articolo 73 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:
''Un quarto dei componenti di ciascuna Camera può, quando ritenga che una legge o un atto approvato dal Parlamento violi la Costituzione, promuovere la questione di legittimità costituzionale davanti alla Corte costituzionale nelle condizioni, forme e termini stabiliti con legge costituzionale''».
10.0.24
CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, LUCIDI
Dopo l'
articolo
, inserire il seguente:
«Art. 10-
bis.
1. All'articolo 73 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Un quarto dei componenti di ciascuna Camera può, quando ritenga che una legge o un atto approvato dal Parlamento violi la Costituzione, promuovere la questione di legittimità costituzionale davanti alla Corte costituzionale nelle condizioni, forme e termini stabiliti con legge costituzionale'".
10.0.25
CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, LUCIDI
Dopo l'
articolo
, inserire il seguente:
«Art. 10-
bis.
1. All'articolo 73 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Il Senato, su richiesta di un terzo dei suoi componenti, può, prima della sua promulgazione, deferire alla corte costituzionale con motivazione approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, una legge approvata dalla Camera dei deputati lesiva delle competenze legislative delle Regioni o una legge approvata dalla Camera dei deputati in assenza dei presupposti per il ricorso alla clausola di supremazia».
10.0.26
BLUNDO, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, MANGILI
Dopo l'
articolo 10
, inserire il seguente:
«Art. 10-
bis.
1. Dopo l'articolo 73 della Costituzione è inserito il seguente:
''Art. 73-
bis.
– Il popolo può esercitare l'iniziativa delle leggi mediante una proposta di legge d'iniziativa popolare a voto popolare.
I promotori di una proposta di legge d'iniziativa popolare a voto popolare devono costituirsi in comitato composto da almeno undici persone aventi diritto di voto.
Il comitato deve rendere conto pubblicamente, con criteri di massima trasparenza, di tutti i movimenti di denaro relativi all'iniziativa, pena la decadenza della stessa.
Il numero di firme da raccogliere a sostegno di una proposta di legge d'iniziativa popolare a voto popolare deve essere almeno pari all'1 per cento del numero degli elettori della Camera dei deputati. Il tempo per la raccolta di firme è di massimo diciotto mesi.
Il testo della proposta di legge d'iniziativa popolare a voto popolare deve essere consegnato alla Segreteria generale della Camera dei deputati.
Una proposta di legge d'iniziativa popolare a voto popolare, in seguito alla raccolta delle firme valide nei tempi prescritti, segue l'
iter
legislativo previsto dall'articolo 72.
Il Parlamento può prendere in esame la proposta di legge d'iniziativa popolare a voto popolare. Entrambe le Camere hanno il diritto di proporre al comitato promotore della proposta di legge d'iniziativa popolare a voto popolare emendamenti, nel rispetto dello spirito originario della proposta di legge, che possono essere accettati o rifiutati dal comitato stesso.
Nel caso che il Parlamento approvi la proposta di legge con gli eventuali emendamenti accettati dal comitato non si procede al voto popolare.
Il Parlamento può elaborare una contro proposta di legge.
La proposta di legge d'iniziativa popolare e la controproposta di legge parlamentare sono sottoposte al voto popolare.
Se la proposta di legge non è stata approvata dal Parlamento entro dodici mesi dalla presentazione alla Segreteria generale della Camera dei deputati, la proposta di legge d'iniziativa popolare e l'eventuale contro proposta di legge parlamentare, devono essere sottoposte a voto popolare, previa dichiarazione di ammissibilità da parte della Corte costituzionale, in una data da fissare non prima di quattordici e non oltre diciotto mesi dalla presentazione alla Segreteria generale della Camera dei deputati.
Se esiste una controproposta di legge parlamentare, gli elettori potranno votare a favore della proposta di legge d'iniziativa popolare o a favore della controproposta di legge parlamentare, oppure contro entrambe.
Nel caso che la proposta di legge d'iniziativa popolare e la controproposta di legge parlamentare raccolgano insieme la maggioranza dei voti, viene approvata l'opzione delle due che ha ottenuto più voti.
Il Parlamento non può modificare la legge d'iniziativa popolare a voto popolare approvata dai cittadini, per tutta la durata della legislatura nella quale è stata approvata la legge stessa.''».
10.0.27
CENTINAIO, BISINELLA
Dopo l'
articolo 10
, aggiungere i seguenti:
«Art. 10-
bis.
(
Soppressione dei comuni sotto i 5.000 abitanti, delle province
e delle città metropolitane
)
1. Al titolo V della parte seconda della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
all'articolo 114:
1) il primo comma è sostituito dal seguente:
''La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Regioni e dallo Stato'';
2) il secondo comma è sostituito dal seguente:
''I Comuni e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i princìpi fissati dalla Costituzione'';
3) dopo il terzo comma è aggiunto, in fine, il seguente:
''I Comuni devono avere un numero minimo di 5000 abitanti'';
b)
l'articolo 116 è abrogato;
c)
all'articolo 117:
1) al secondo comma, lettera
p)
, le parole: '', Province e Città metropolitane'', sono soppresse;
2) al sesto comma, terzo periodo, le parole: '', le Province e le Città metropolitane'', sono soppresse;
3) il terzo comma è abrogato;
4) al quarto comma, dopo la parola: ''Stato'' sono aggiunte le seguenti: '', salvo che non vi sia contrasto con l'interesse nazionale o con quello di altre Regioni''
d)
all'articolo 118:
1) al primo comma, le parole: ''Province, Città metropolitane,'' sono soppresse;
2) al secondo comma, le parole: '', le Province e le Città metropolitane'', sono soppresse;
3) al quarto comma, le parole: '', Città metropolitane, Province'', sono soppresse;
e)
all'articolo 119:
1) ai commi primo e sesto, le parole: '', le Province, le Città metropolitane'', sono soppresse;
2) al secondo comma, le parole: '', le Province, le Città metropolitane'', sono soppresse, ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''A tal fine la legge prevede adeguate misure per assicurare che i soggetti di imposta operanti in territori diversi da quelli in cui hanno fissato la propria residenza fiscale contribuiscano alla commisurazione della quota di gettito tributario relativa al territorio in cui effettivamente operano'';
3) al quarto comma, le parole: '', alle Province, alle Città metropolitane'', sono soppresse;
4) al quinto comma, le parole: '', Province, Città metropolitane'' sono soppresse ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''Nel rispetto dell'articolo 3, secondo comma, della Costituzione, la legge fissa le quote di compartecipazione ai tributi erariali versati ne: rispettivi territori di cui al secondo comma del presente articolo, tenendo conto dei dislivelli territoriali, infrastrutturali ed occupazionali esistenti, con particolare riferimento alle aree situate al Sud del Paese'';
f)
all'articolo 120, al secondo comma, le parole: '', delle Città metropolitane, delle Province'', sono soppresse;
g)
all'articolo 122, al secondo comma:
1) dopo le parole: ''o a una Giunta regionale'', sono inserite le seguenti: '', a un Consiglio o a una Giunta comunale'';
2) dopo le parole: ''o ad altra Giunta regionale,'', sono inserite le seguenti: ''ad un altro Consiglio o ad altra Giunta comunale,'';
h)
all'articolo 131, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ''Unione dei comuni (al di sotto dei 5000 abitanti); Comunità montane'';
i)
all'articolo 132, al secondo comma, le parole: ''della Provincia o delle Province interessate e'', sono soppresse e le parole: ''Provincie e'' sono sostituite dalla seguente: ''i'';
l)
all'articolo 133, il primo comma è abrogato;
m)
nella rubrica del titolo V della parte seconda della Costituzione, le parole: ''le Provincie,'', sono soppresse.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, sono modificate le circoscrizioni e le denominazioni dei comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti, incorporando tali comuni a quelli con essi confinanti, promuovendo fusioni di comuni, ovvero creando apposite Unioni di comuni. Tale disposizione può essere derogata unicamente nel caso di comuni ubicati in aree montane.
Art. 10-
ter.
(
Trasferimento delle funzioni esercitate dalle province soppresse
)
1. Gli organi amministrativi delle province cessano da ogni funzione entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.
2. Entro il medesimo termine di cui al comma 1, lo Stato e le regioni, secondo le rispettive competenze, provvedono a conferire ai comuni e alle loro forme associate le funzioni amministrative esercitate dalle province alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, sulla base dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.
3. Entro il medesimo termine di cui al comma l, la legge dello Stato, tenendo conto dei conferimenti effettuati dalle regioni ai sensi del comma 2, disciplina:
a)
il trasferimento del personale dipendente dalle province e dagli enti e dalle aziende che esercitano funzioni amministrative delle province, secondo princìpi di economicità ed efficienza di impiego, conservando al medesimo personale le posizioni giuridiche ed economiche in atto al momento del trasferimento, o loro equivalenti;
b)
il trasferimento delle funzioni dei beni e delle risorse finanziarie, strumentali e organizzative delle province agli enti destinatari e la successione nei rispettivi rapporti giuridici e finanziari. li trasferimento dei beni e delle risorse deve comunque essere congruo rispetto alle funzioni amministrative conferite;
c)
la disciplina, anche transitoria, dei tributi, delle compartecipazioni, dei canoni e di ogni altra entrata assegnata dalla legge o comunque spettante alle soppresse province.
4. Qualora le disposizioni previste dai commi 2 e 3 non siano state adottate alla scadenza del termine ivi previsto e qualora, in ogni caso, gli enti destinatari delle funzioni non siano ancora in grado di provvedere alloro effettivo esercizio, il Presidente della Giunta regionale e la Giunta regionale esercitano le funzioni già spettanti ai corrispondenti organi delle province soppresse nei rispettivi territori. In caso di inadempimento della regione il Governo provvede ai sensi dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione''».
10.0.28
CENTINAIO, BISINELLA
Dopo l'
articolo
, inserire il seguente:
«Art. 10-
bis.
(
Istituzione di nuove regioni
)
1. Il primo comma dell'articolo 132 della Costituzione è sostituito dal seguente:
''Con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali, si può disporre la fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni con un minimo di un milione di abitanti. La proposta di legge costituzionale è sottoposta a referendum dalle popolazioni della istituenda Regione, le quali deliberano a maggioranza assoluta degli aventi diritto. La legge costituzionale dovrà prevedere la possibilità, nei cinque anni successivi alla sua pubblicazione, che i Comuni ubicati in prossimità dei confini della nuova Regione possano chiedere di aggregarsi alla nuova Regione, ovvero di rimanere nel territorio della Regione oggetto di distacco''».
10.0.29
CENTINAIO, BISINELLA
Dopo l'
articolo 10
, inserire il seguente:
«Art. 10-
bis.
(
Modifiche all'articolo 133 della Costituzione
)
1. All'articolo 133 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
il primo comma è sostituito dal seguente:
''La Regione, in specifiche parti del territorio, e per determinate materie, può istituire un livello amministrativo sovracomunale i cui organi sono composti da consiglieri dei Comuni facenti parte del territorio interessato'';
b)
dopo il secondo comma, sono aggiunti, infine i seguenti:
''Ciascun Comune non può avere una popolazione inferiore a ventimila abitanti, salvo motivate deroghe limitatamente alle aree montane e insulari.
Per assicurare una adeguata rappresentanza degli interessi locali, le Regioni possono istituire unità municipali aventi una popolazione inferiore a ventimila abitanti, dotate di rappresentanti eletti a suffragio universale, la cui carica è onoraria e gratuita. Le unità municipali svolgono esclusivamente funzioni consultive e sono prive di funzioni amministrative o gestionali''».
10.0.30
CENTINAIO, BISINELLA
Dopo l'
articolo
, inserire il seguente:
«Art. 10-
bis.
(
Modifiche all'articolo 138 della Costituzione
)
1. All'articolo 138 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
il primo comma è sostituito dal seguente:
''Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione'';
b)
il terzo comma è abrogato''».
10.0.31
CENTINAIO, BISINELLA
Dopo l'
articolo
, inserire il seguente:
«Art. 10-
bis.
(
Disposizione finale
)
1. Presso il Senato della Repubblica è istituita la Commissione paritetica per le questioni regionali, composta da un rappresentante per ciascuna Regione e Provincia autonoma, eletto dai rispettivi Consigli tra i propri componenti, e da un eguale numero di senatori designati in modo da rispecchiare la proporzione tra i gruppi parlamentari. La Regione Trentino – Alto Adige/Sudtirol è rappresentata dai componenti eletti dai Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano. Il Presidente della Commissione è nominato tra i senatori dal Presidente del Senato. La Commissione, entro i termini e nei modi stabiliti dal Regolamento del Senato, esprime il proprio parere sui disegni di legge riguardanti le materie di cui all'articolo 117, terzo comma e all'articolo 119. Quando i pareri sono contrari o condizionati a specifiche modificazioni, le corrispondenti disposizioni sono sottoposte alla deliberazione del Senato con votazione nominale.
2. Decorsi ventiquattro mesi dall'inizio della legislatura successiva alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, la Commissione di cui al comma 1 può presentare un disegno di legge costituzionale per l'istituzione del Senato federale della Repubblica, che preveda, in particolare, l'elezione contestuale in ciascuna Regione dei rispettivi senatori e dei consiglieri regionali».
Art. 11
11.1
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sopprimere gli articoli 11, 12, 13, 14, 15 e 16.
11.2
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sopprimere gli articoli 11, 12, 13, 14 e 15.
11.3
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sopprimere gli articoli 11, 12, 13, 14 e 16.
11.4
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sopprimere gli articoli 11, 12, 13, 15 e 16.
11.5
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sopprimere gli articoli 11, 12, 14, 15 e 16.
11.6
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sopprimere gli articoli 11, 12, 13 e 14
11.7
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sopprimere gli articoli 11, 12, 13 e 15.
11.8
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sopprimere gli articoli 11, 12, 13 e 16.
11.9
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sopprimere gli articoli 11, 12, 14 e 15.
11.10
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sopprimere gli articoli 11, 12, 14 e 16.
11.11
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sopprimere gli articoli 11, 12, 15 e 16.
11.12
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sopprimere gli articoli 11, 13, 14 e 15.
11.13
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sopprimere gli articoli 11, 13, 14 e 16.
11.14
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sopprimere gli articoli 11, 14, 15 e 16.
11.15
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sopprimere gli articoli 11, 12 e 13.
11.16
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sopprimere gli articoli 11, 12 e 14.
11.17
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sopprimere gli articoli 11, 12 e 15.
11.18
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sopprimere gli articoli 11, 12 e 16.
11.19
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sopprimere gli articoli 11, 13 e 14.
11.20
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sopprimere gli articoli 11, 13 e 15.
11.21
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sopprimere gli articoli 11, 13 e 16.
11.22
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sopprimere gli articoli 11, 14 e 15.
11.23
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sopprimere gli articoli 11, 14 e 16.
11.24
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sopprimere gli articoli 11, 15 e 16.
11.25
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sopprimere gli articoli 11 e 12.
11.26
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sopprimere gli articoli 11 e 13.
11.27
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sopprimere gli articoli 11 e 14.
11.28
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sopprimere gli articoli 11 e 15.
11.29
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sopprimere gli articoli 11 e 16.
11.30
BATTISTA, CAMPANELLA, ORELLANA, BOCCHINO, DE PIN, CASALETTO, BIGNAMI, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, GAMBARO, MUSSINI
Sopprimere l'articolo.
11.31
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sopprimere l'articolo.
11.32
CENTINAIO, BISINELLA
Sopprimere l'articolo.
11.33
CENTINAIO, BISINELLA
Sopprimere il comma 1.
11.34
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 11. -
(Abrogazione dell'articolo 74 della Costituzione). –
1. L'articolo 74 della Costituzione è abrogato».
11.45
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. L'articolo 74 della Costituzione è abrogato».
11.35
BLUNDO, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, MANGILI
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 11. -
(Modifica all'articolo 74 della Costituzione). –
1. L'articolo 74 della Costituzione è sostituito dal seguente:
''Art. 74. – È sospesa l'entrata in vigore di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richieda, entro dieci giorni dall'avvenuta approvazione, un comitato composto da undici cittadini sostenuto dalle firme di 10.000 elettori o un Consiglio regionale. In seguito alla richiesta di sospensione è indetto il
referendum
confermativo se, entro tre mesi dall'avvenuta approvazione in sede parlamentare o governativa della legge o dell'atto avente valore di legge, tale richiesta viene sostenuta dalle firme di almeno l'1 per cento del numero degli elettori della Camera dei deputati. La proposta di legge sottoposta a referendum confermativo entra comunque in vigore se la richiesta di referendum confermativo non raccoglie il numero minimo di firme in sostegno.
Hanno diritto di partecipare al
referendum
confermativo tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.
La proposta di legge entra in vigore quando la maggioranza dei voti validamente espressi nel
referendum
confermativo si esprime a favore.
La legge determina le modalità di attuazione del referendum confermativo. Si procede obbligatoriamente a referendum confermativo per:
ogni modifica della Costituzione;
ogni trattato internazionale che trasferisce diritti di sovranità ad altre organizzazioni;
c)
le leggi elettorali;
d)
le leggi sul finanziamento dei partiti e dell'attività politica;
e)
i decreti-legge entro un anno dalla loro approvazione''».
11.36
CENTINAIO, BISINELLA
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 11
– (Modifiche all'articolo 74 della Costituzione). - 1.
L'articolo 74 della Costituzione è sostituito dal seguente:
"Articolo 74. – Il Presidente della Repubblica, prima della promulgazione, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione sulla legge o su parti di essa. In caso di rinvio parziale sono promulgate le parti su cui non è richiesta una nuova deliberazione, secondo le procedure di cui all'articolo 72.
Se le Camere approvano nuovamente la legge o la parte di essa oggetto del rinvio, questa deve essere promulgata."».
11.37
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. L'articolo 74 della Costituzione è sostituito dal seguente:
''Articolo 74. – Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare una legge approvata dalle Camere, può trasmetterla alla Corte costituzionale perché ne verifichi la legittimità costituzionale.
La Corte costituzionale si pronuncia entro un mese. La sentenza è trasmessa alle Camere e al Presidente della Repubblica.
Se la Corte non rileva problemi di legittimità costituzionale, il Presidente della Repubblica promulga la legge, altrimenti la rinvia alle Camere.
Le Camere si conformano alle osservazioni della Corte.''».
11.38
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. L'articolo 74 della Costituzione è sostituito dal seguente:
''Articolo 74. – Prima della promulgazione di una legge approvata dalle Camere, un quinto dei componenti di ciascuna Camera, il Governo o il Presidente della Repubblica possono chiedere alla Corte costituzionale di esprimere un parere vincolante sulla sua legittimità costituzionale.
La Corte si pronuncia entro un mese con sentenza trasmessa alle Camere.
Qualora la Corte non rilevi motivi ostativi, il Presidente promulga la legge, altrimenti la rinvia alle Camere, che devono conformarsi alle osservazioni della Corte.''».
11.39
BENCINI, CAMPANELLA
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 11. - 1. L'articolo 74 della Costituzione è sostituito dal seguente:
"Articolo 74. – Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato chiedere una nuova deliberazione alla Camera dei deputati o, per le leggi di cui all'articolo 70 comma 1, a entrambe le Camere.
Se la legge è nuovamente approvata, questa deve essere promulgata."».
11.40
BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 11. -
(Modifiche all'articolo 74 della Costituzione). –
1. All'articolo 74 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
al primo comma, le parole: ''alle Camere'' sono sostituite dalle seguenti: ''al Parlamento'';
b)
dopo il primo comma è inserito il seguente:
''Qualora la richiesta riguardi la legge di conversione di un decreto adottato a norma dell'articolo 77, il termine per la conversione in legge è differito di trenta giorni.'';
c)
al secondo comma, le parole: ''Se le Camere approvano nuovamente la legge'' sono sostituite dalle seguenti: ''Se la legge è nuovamente approvata ai sensi dell'articolo 70''».
11.41
BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 11. -
(Modifiche all'articolo 74 della Costituzione). –
1. All'articolo 74 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
al primo comma, le parole: ''alle Camere'' sono sostituite dalle seguenti: ''al Parlamento'';
b)
al secondo comma, le parole: ''Se le Camere approvano nuovamente la legge'' sono sostituite dalle seguenti: ''Se la legge è nuovamente approvata ai sensi dell'articolo 70''».
11.42
CENTINAIO, BISINELLA
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 11. -
(Modifiche all'articolo 74 della Costituzione). –
1. All'articolo 74 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
al primo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ''secondo le procedure di cui all'articolo 72'';
b)
al secondo comma, le parole: ''Se le Camere approvano nuovamente la legge'' sono sostituite dalle seguenti: ''Se la legge è nuovamente approvata''».
11.43
RUTA
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 11. – 1. All'articolo 74 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
al primo comma, le parole: ''alle Camere'' sono sostituite dalle seguenti: ''alla Camera'';
b)
al secondo comma, le parole: ''le Camere approvano'' sono sostituite dalle seguenti: ''la Camera approva''».
11.44
CENTINAIO, BISINELLA
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 11.
– (Rinvio presidenziale delle leggi). –
1. Il secondo comma dell'articolo 74 della Costituzione, è sostituito dal seguente:
''Se le Camere approvano nuovamente la legge, secondo il procedimento di cui all'articolo 70, questa deve essere promulgata''».
11.46
RUSSO, GOTOR, LO MORO, MIGLIAVACCA, PAGLIARI, BORIOLI, BROGLIA, CUCCA, D'ADDA, DI GIORGI, STEFANO ESPOSITO, FILIPPIN, FEDELI, FORNARO, RITA GHEDINI, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, MANASSERO, PEGORER, SANGALLI, SONEGO, SPILABOTTE, TOMASELLI, VACCARI, ZANONI, ZAVOLI
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) alla lettera
a),
premettere la seguente:
«0
a)
al primo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: '', anche su specifiche disposizioni'';»;
b) sostituire la lettera
b)
con la seguente:
«
b)
il secondo comma è sostituito dal seguente: ''Se la legge o sue specifiche disposizioni sono nuovamente approvate, queste devono essere promulgate.''».
11.47
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, sopprimere la lettera
a).
11.48
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1, sopprimere lettera
a).
11.49
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 1, sopprimere la lettera
a).
11.50
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:
«
a)
al primo comma, sopprimere le parole ''con messaggio motivato alle Camere'';
a-bis)
al primo comma, dopo la parola ''chiedere'', inserire le seguenti: ''alle Camere''».
11.51
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, sostituire le lettere a) e b) con la seguente:
«
a)
al primo comma, sopprimere le parole ''con messaggio motivato alle Camere''».
11.52
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, sostituire la lettera a) con le seguenti:
«
a)
al primo comma, sopprimere le parole ''con messaggio motivato alle Camere'';
a-bis)
al primo comma, dopo la parola ''chiedere'', inserire le seguenti: ''alle Camere ''».
11.53
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
«
a)
al primo comma, sopprimere le parole ''con messaggio motivato alle Camere''».
11.54
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 1, lettera
a),
sostituire le parole
«trenta giorni»
con le seguenti:
«due mesi».
11.55
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1, lettera
a),
sostituire le parole:
«trenta giorni»
con le seguenti:
«dieci giorni».
11.56
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 1, lettera
a),
sostituire le parole:
«trenta giorni»
con le seguenti:
«dieci giorni».
11.57
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1, lettera
a),
sostituire le parole:
« trenta giorni»
con le seguenti:
«quindici giorni».
11.58
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 1, lettera
a),
sostituire le parole
«trenta giorni»
con le seguenti:
«quindici giorni».
11.59
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 1, lettera
a),
sostituire le parole
«trenta giorni»
con le seguenti:
«venti giorni».
11.60
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 1, lettera
a),
sostituire le parole
«trenta giorni»
con le seguenti:
«venticinque giorni».
11.61
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 1, lettera
a),
sostituire le parole:
«trenta giorni»
con le seguenti:
«trentacinque giorni».
11.62
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 1, lettera
a),
sostituire le parole:
«trenta giorni»
con le seguenti:
«quarantacinque giorni».
11.63
BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN
Al comma 1, sopprimere la lettera
b).
11.64
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, sopprimere la lettera
b).
11.65
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1, sopprimere lettera
b).
11.66
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 1, sopprimere la lettera
b).
11.67
MUSSINI, BIGNAMI, PEPE, CAMPANELLA, DE PIN
Al comma 1, sopprimere la lettera
b).
11.68
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, sostituire la lettera
b)
con la seguente:
«
b)
il secondo comma è sostituito dal seguente:
''Se le Camere approvano nuovamente la legge, il Presidente della Repubblica può trasmetterla alla Corte costituzionale perché esprima un parere vincolante sulla sua legittimità costituzionale. La Corte esprime il parere entro un mese. Se nulla osta, il Presidente promulga la legge, altrimenti la rinvia nuovamente alle Camere perché la modifichino secondo il parere della Corte costituzionale.''».
11.69
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1, lettera
b)
sostituire le parole:
«Se la legge è nuovamente approvata»
con le seguenti:
«Se le Camere, secondo le rispettive competenze, approvano nuovamente la legge».
11.70
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 1, lettera
b),
sostituire le parole:
«Se la legge è nuovamente approvata»
con le seguenti:
«Se la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica approvano nuovamente la legge».
11.71
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 1, lettera
b),
sostituire le parole:
«Se la legge è nuovamente approvata»
con le seguenti:
«Se la Camera e il Senato approvano nuovamente la legge».
11.72
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 1, lettera
b),
sostituire le parole:
«Se la legge è nuovamente approvata»
con le seguenti:
«Se il Parlamento approva nuovamente la legge».
11.73
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, lettera
b),
dopo le parole:
«nuovamente approvata»,
inserire le seguenti:
«dalle due Camere a maggioranza dei due terzi dei propri componenti».
11.74
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, lettera
b),
dopo le parole:
«nuovamente approvata»,
inserire le seguenti:
«a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera».
11.75
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, lettera
b),
dopo le parole:
«nuovamente approvata»,
inserire le seguenti:
«dalle due Camere a maggioranza assoluta dei propri componenti».
11.76
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, lettera
b),
dopo le parole:
«nuovamente approvata»,
inserire le seguenti:
«a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera».
11.0.1
BLUNDO, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, MANGILI, LUCIDI
Dopo l'
articolo
inserire il seguente:
«Art. 11-
bis.
(Inserimento dell'articolo 74-bis della Costituzione)
1. Dopo l'articolo 74 della Costituzione è inserito il seguente:
''Art. 74-
bis.
– È indetto
referendum
popolare propositivo per deliberare in tutto o in parte una nuova legge o atto avente valore di legge oppure per deliberare la modifica di un analogo provvedimento vigente, quando lo richiedono il 2 per cento degli elettori o tre Consigli regionali.
Hanno diritto di partecipare al
referendum
tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.
La proposta soggetta a referendum è approvata se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
In caso di esito positivo, il legislatore è tenuto a dare attuazione all'esito del
referendum
entro novanta giorni dallo spoglio delle schede. Il legislatore non può modificare o derogare il risultato del
referendum
propositivo prima che siano trascorsi dieci anni dalla sua entrata in vigore. Il risultato del
referendum
propositivo è modificabile o derogabile da un altro
referendum
in qualsiasi momento.''».
11.0.2
CENTINAIO, BISINELLA
Dopo l'
articolo
inserire il seguente:
«Art. 11-
bis.
1. L'articolo 75 della Costituzione è sostituito dal seguente:
''Art. 75. – È indetto
referendum
popolare abrogativo per deliberare l'abrogazione o la modifica di una legge o di un atto avente valore di legge ovvero di articoli o di commi degli stessi quando lo richiedano un milione di elettori o dieci Consigli regionali.
Non è ammesso il
referendum
per le leggi tributarie e di bilancio, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.
Hanno diritto di partecipare al
referendum
tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.
La proposta soggetta a
referendum
è approvata se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi e se ha partecipato alla votazione un numero di elettori pari ad almeno la metà più uno degli elettori che hanno preso parte alle precedenti consultazioni elettorali per la Camera dei deputati.
Spetta alla Corte costituzionale giudicare se le richieste di
referendum
siano ammissibili. La Corte costituzionale decide con sentenza in seguito al deposito da parte del Comitato promotore di un numero di firme di elettori non inferiore a cinquantamila.''».
11.0.3
MARTELLI, CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MANGILI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA
Dopo l'
articolo
inserire il seguente:
«Art. 11-
bis.
1. Sostituire l'articolo 75 della Costituzione con il seguente:
''Art. 75. – È indetto
referendum
popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono un milione di elettori o sette Consigli regionali.
Non è ammesso il
referendum
per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto. Hanno diritto di partecipare al
referendum
tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.
La proposta soggetta a
referendum
è approvata se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
La legge determina le modalità di attuazione del
referendum.
''»
.
11.0.4
BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN
Dopo l'
articolo
inserire il seguente:
«Art. 11-
bis.
(
Referendum
popolare
)
1. L'articolo 75 della Costituzione è sostituito dal seguente:
''Art. 75. — È indetto
referendum
popolare per deliberare l'abrogazione, totale a parziale, di una legge a di un atta avente valore di legge quando la richiesta è stata sottoscritta da almeno un milione di elettori a da cinque Consigli regionali.
Non è ammessa il
referendum
sulle leggi di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di amnistia e di indulto; non è ammessa altresì
referendum
popolare abrogativa per le leggi tributarie e di bilancio, per le leggi elettorali e per tutte le leggi necessarie al funzionamento degli organi costituzionali della Stato.
La proposta sottoposta a
referendum
deve avere ad oggetto disposizioni normative omogenee. A tale fine, la legge stabilisce i criteri di formulazione delle richieste di
referendum,
fissandone i limiti e le condizioni.
Hanno diritto di partecipare al
referendum
tutti i cittadini elettori.
La proposta sottoposta a
referendum
è approvata se ha partecipato alla votazione un terza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.''».
11.0.5
CENTINAIO, BISINELLA
Dopo l'
articolo
inserire il seguente:
«Art. 11-
bis.
1. L'articolo 75 della Costituzione è sostituito dal seguente:
''Art. 75. – È indetto
referendum
popolare abrogativo per deliberare l'abrogazione o la modifica di una legge o di un atto avente valore di legge quando lo richiedano duecentocinquantamila elettori o dieci Consigli regionali.
Non è ammesso il
referendum
per le leggi di bilancio, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.
Hanno diritto di partecipare al
referendum
tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati. La proposta soggetta a
referendum
è approvata se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi e se ha partecipato alla votazione un numero di elettori pari ad almeno la metà più uno degli elettori che hanno preso parte alle precedenti consultazioni elettorali per la Camera dei deputati.
Spetta alla Corte costituzionale giudicare se le richieste di
referendum
siano ammissibili. La Corte costituzionale decide con sentenza in seguito al deposito da parte del Comitato promotore di un numero di firme di elettori non inferiore a cinquantamila.''».
11.0.6
CENTINAIO, BISINELLA
Dopo l'
articolo
inserire il seguente:
«Art. 11-
bis.
1. L'articolo 75 della Costituzione è sostituito dal seguente:
''Art. 75. – È indetto
referendum
popolare abrogativo per deliberare l'abrogazione o la modifica di una legge o di un atto avente valore di legge quando lo richiedano duecentocinquantamila elettori o dieci Consigli regionali.
Non è ammesso il
referendum
per le leggi di bilancio, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.
Hanno diritto di partecipare al
referendum
tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati. La proposta soggetta a
referendum
è approvata se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
Spetta alla Corte costituzionale giudicare se le richieste di
referendum
siano ammissibili. La Corte costituzionale decide con sentenza in seguito al deposito da parte del Comitato promotore di un numero di firme di elettori non inferiore a cinquantamila.''».
11.0.7
CENTINAIO, BISINELLA
Dopo l'
articolo
inserire il seguente:
«Art. 11-
bis.
1. L'articolo 75 della Costituzione è sostituito dal seguente:
''Art. 75. – È indetto
referendum
popolare abrogativo per deliberare l'abrogazione o la modifica di una legge o di un atto avente valore di legge quando lo richiedano duecentocinquantamila elettori o dieci Consigli regionali.
Non è ammesso il
referendum
per le leggi di bilancio.
Hanno diritto di partecipare al
referendum
tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati. La proposta soggetta a
referendum
è approvata se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
Spetta alla Corte costituzionale giudicare se le richieste di
referendum
siano ammissibili.''».
11.0.8
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Dopo l'
articolo
inserire il seguente:
«Art. 11-
bis.
(
Referendum abrogativo e referendum propositivo.
Modalità di svolgimento del referendum
)
1. L'articolo 75 della Costituzione è sostituito dal seguente:
''Art. 75. È indetto
referendum
popolare per deliberare l'abrogazione totale o parziale di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono settecentocinquantamila elettori o cinque Assemblee regionali.
Non è ammesso il
referendum
per le leggi tributarie, di bilancio, di amnistia e di indulto.
La proposta sottoposta a
referendum
deve avere ad oggetto disposizioni normative omogenee.
La Corte costituzionale valuta l'ammissibilità del
referendum
dopo che siano state raccolte centomila firme o dopo che siano divenute esecutive le deliberazioni delle cinque Assemblee regionali.
È indetto
referendum
popolare per deliberare l'approvazione di una proposta di legge ordinaria di iniziativa popolare presentata da almeno ottocentomila elettori, quando entro un anno dalla presentazione le Camere non abbiano deliberato su di essa. Si applicano i commi secondo e terzo.
La Corte costituzionale valuta l'ammissibilità del
referendum
decorso il termine di cui al comma precedente.
Hanno diritto di partecipare al
referendum
tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.
La legge approvata dalle due Camere disciplina le modalità di attuazione del
referendum
e la formulazione del quesito ammesso in modo da garantire un'espressione di voto libera e consapevole. Determina il numero massimo di
referendum
da svolgere in ciascuna consultazione popolare.
La proposta soggetta a
referendum
è approvata se ha partecipato alla votazione un numero di elettori pari alla maggioranza di coloro che hanno votato all'ultima precedente elezione per la Camera dei Deputati, e se viene raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.''».
11.0.9
CENTINAIO, BISINELLA
Dopo l'
articolo
inserire il seguente:
«Art. 11-
bis.
(
Modifiche all'articolo 75 della Costituzione
)
1. L'articolo 75 della Costituzione è sostituito dal seguente:
''Art. 75. – È indetto
referendum
popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono settecentocinquantamila elettori o cinque Consigli regionali.
Non è ammesso il
referendum
per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.
Hanno diritto di partecipare al
referendum
tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.
La proposta soggetta a
referendum
se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi. La legge determina le modalità di attuazione del
referendum.
''».
11.0.10
BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN
Dopo l'
articolo
, inserire il seguente:
«Art. 11-
bis
(
Referendum popolare
)
1. L'articolo 75 della Costituzione è sostituito dal seguente:
''Art. 75. È indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge quando la richiesta è sottoscritta da almeno mezzo milione di elettori o da cinque Consigli regionali.
Non è ammesso il
referendum
per le leggi di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di amnistia e di indulto; non è ammesso altresì referendum per le leggi necessarie al funzionamento degli organi costituzionali dello Stato e per le leggi tributarie e di bilancio.
Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini che sono elettori della Camera dei deputati.
La proposta sottoposta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione un terzo degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
La proposta sottoposta a
referendum
deve avere ad oggetto disposizioni normative omogenee. A tal fine, la legge che determina le modalità di attuazione del referendum è approvata dal Parlamento nel suo complesso e stabilisce i criteri di formulazione delle proposte di referendum, fissandone i limiti e le condizioni.''».
11.0.11
CENTINAIO, BISINELLA
Dopo l'
articolo
, inserire il seguente:
«Art. 11-
bis.
1. L'articolo 75 della Costituzione è sostituito dal seguente:
''Art. 75. – È indetto
referendum
popolare abrogativo per deliberare l'abrogazione o la modifica di una legge o di un atto avente valore di legge ovvero di articoli o di commi degli stessi quando lo richiedano cinquecentomila elettori o dieci Consigli regionali.
Non è ammesso il referendum per le leggi di bilancio, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.
Hanno diritto di partecipare al
referendum
tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati. La proposta soggetta a referendum è approvata se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi e se ha partecipato alla votazione un numero di elettori pari ad almeno la metà più uno degli elettori che hanno preso parte alle precedenti consultazioni elettorali per la Camera dei deputati.
Spetta alla Corte costituzionale giudicare se le richieste di referendum siano ammissibili. La Corte costituzionale decide con sentenza in seguito al deposito da parte del Comitato promotore di un – numero di firme di elettori non inferiore a cinquantamila.''».
11.0.12
BLUNDO, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, MANGILI, LUCIDI
Dopo l'
articolo
, inserire il seguente:
«Art. 11-
bis.
(
Modifica dell'articolo 75 della Costituzione
)
1. L'articolo 75 della Costituzione è sostituito dal seguente:
''Art. 75. – È indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedano almeno l'1 per cento degli elettori o cinque Consigli regionali.
Hanno diritto di partecipare al
referendum
tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.
La proposta soggetta a referendum è approvata se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
La legge determina le modalità di attuazione del referendum.''».
11.0.13
CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA
Dopo l'
articolo
, inserire il seguente:
«Art. 11-
bis.
1. All'articolo 75 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
al primo comma, dopo le parole: ''per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge,'', inserire le seguenti: ''nonché per deliberare in tutto o in parte una nuova legge o atto avente valore di legge'';
b)
al primo comma le parole: ''cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali'', sono sostituite dalle seguenti: ''un milione di elettori o sette Consigli regionali''»;
c)
al quarto comma, sono soppresse le seguenti parole: ''se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e''».
11.0.14
CENTINAIO, BISINELLA
Dopo l'
articolo
, inserire il seguente:
«Art. 11-
bis.
1. All'articolo 75 della Costituzione sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al primo comma dopo la parola: ''abrogazione'', sono inserite le seguenti: ''o modifica'';
b)
al primo comma le parole: ''cinquecentomila elettori'', sono sostituite dalle seguenti: ''trecentomila elettori'';
c)
al primo comma la parola: ''cinque'', è sostituita dalla seguente: ''dieci'';
d)
il secondo comma è abrogato;
e)
il quarto comma è abrogato;
f)
il quinto comma è abrogato».
11.0.15
CENTINAIO, BISINELLA
Dopo l'
articolo
, inserire il seguente:
«Art. 11-
bis.
1. All'articolo 75 della Costituzione sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al primo comma dopo la parola: ''abrogazione'', sono inserite le seguenti: ''o modifica'';
b)
al primo comma le parole: ''cinquecentomila elettori'', sono sostituite dalle seguenti: ''trecentomila elettori'';
c)
al primo comma la parola: ''cinque'', è sostituita dalla seguente: ''dieci''».
11.0.16
CENTINAIO, BISINELLA
Dopo l'
articolo
, inserire il seguente:
«Art. 11-
bis.
1. All'articolo 75 della Costituzione sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al primo comma, dopo la parola: ''abrogazione'', sono inserite le seguenti: ''o modifica'';
b)
al primo comma le parole: ''cinquecentomila elettori'' sono sostituite dalle seguenti: ''trecentomila elettori''».
11.0.17
CENTINAIO, BISINELLA
Dopo l'
articolo
, inserire il seguente:
«Art. 11-
bis.
1. All'articolo 75 della Costituzione, al primo comma, dopo la parola: ''abrogazione'', sono inserite le seguenti: ''o modifica''».
11.0.18
CENTINAIO, BISINELLA
Dopo l'
articolo
, inserire il seguente:
«Art. 11-
bis.
(
Modifiche all'articolo 75 della Costituzione
)
1. All'articolo 75 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
al primo comma, la parola: ''cinquecentomila'', è sostituita dalla seguente: ''un milione'';
b)
al quarto comma, le parole: ''la maggioranza degli aventi diritto'', sono sostituite dalle seguenti: ''più di un terzo degli aventi diritto'', e le parole: ''se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi'', sono sostituite dalle seguenti: ''se la maggioranza dei voti validamente espressi corrisponde almeno ad un quarto degli aventi diritto''».
11.0.19
CIOFFI, CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, SCIBONA, LUCIDI
Dopo l'
articolo
, inserire il seguente:
«Art. 11-
bis.
1. All'articolo 75 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
al primo comma, le parole: ''cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali'', sono sostituite dalle seguenti: ''un milione di elettori o sette Consigli regionali'';
b)
al quarto comma, sono soppresse le seguenti parole: ''se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e''».
11.0.20
CENTINAIO, BISINELLA
Dopo l'
articolo
, inserire il seguente:
«Art. 11-
bis.
(
Modifiche all'articolo 75 della Costituzione
)
1. All'articolo 75 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
al primo comma, le parole: ''cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali'' sono sostituite dalle seguenti: ''settecentocinquantamila elettori o cinque Consigli regionali'';
b)
al quarto comma, sono soppresse le seguenti parole: ''se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e''«.
11.0.21
CENTINAIO, BISINELLA
Dopo l'
articolo
, inserire il seguente:
«Art. 11-
bis.
1. All'articolo 75 della Costituzione sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al primo comma le parole: ''cinquecentomila elettori'' sono sostituite dalle seguenti: ''trecentomila elettori'';
b)
al primo comma la parola: ''cinque'' è sostituita dalla seguente: ''dieci'';
c)
il secondo comma è abrogato;
d)
il quarto comma è abrogato;
e)
il quinto comma è abrogato.
11.0.22
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Dopo l'
articolo
, inserire il seguente:
«Art. 11-
bis.
(
Referendum abrogativo
)
1. All'articolo 75 della Costituzione sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al primo comma la parola: ''cinquecentomila'' è sostituita dalla seguente: settecentocinquantamila'';
b)
il quarto comma è abrogato».
11.0.23
CENTINAIO, BISINELLA
Dopo l'
articolo
, inserire il seguente:
«Art. 11-
bis.
(Modifiche all'articolo 75 della Costituzione)
1. All'articolo 75 della Costituzione, al primo comma, la parola ''cinquecentomila'' è sostituita dalla seguente: ''un milione''».
11.0.24
CENTINAIO, BISINELLA
Dopo l'
articolo,
inserire il seguente:
«Art. 11-
bis.
1. All'articolo 75 della Costituzione sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al primo comma le parole: ''cinquecentomila elettori'' sono sostituite dalle seguenti: ''duecento mila elettori'';
b)
al primo comma la parola: ''cinque'' è sostituita con la seguente: ''venti'';
c)
Il quinto comma è abrogato.
11.0.25
CHITI, DE PETRIS, CAMPANELLA, ALBANO, ANITORI, BATTISTA, BROGLIA, BUEMI, CASALETTO, CASSON, CERVELLINI, CORSINI, CUCCA, D'ADDA, DE CRISTOFARO, DE PIN, DIRINDIN, GAMBARO, GATTI, GIACOBBE, LO GIUDICE, MICHELONI, MINEO, MUCCHETTI, ORELLANA, PETRAGLIA, RICCHIUTI, SILVESTRO, STEFANO, TOCCI, TURANO, URAS, BOCCHINO
Dopo l'
articolo
, inserire il seguente:
«Art. 11-
bis.
(
Referendum abrogativo
)
1. All'articolo 75 della Costituzione sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al primo comma la parola: ''cinquecentomila'' è sostituita dalla seguente: ''settecentocinquantamila'';
b)
il quarto comma è sostituito dal seguente: ''La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione un numero di elettori pari alla maggioranza di coloro che hanno votato all'ultima precedente elezione per la Camera dei Deputati, e se viene raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi''».
11.0.26
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Dopo l'
articolo
, inserire il seguente:
«Art. 11-
bis.
(
Referendum
abrogativo)
1. All'articolo 75 della Costituzione sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al primo comma la parola: ''cinquecentomila'' è sostituita dalla seguente: ''settecentocinquantamila'';
b)
il quarto comma è sostituito dal seguente: ''La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione un numero di elettori pari alla maggioranza di coloro che hanno votato all'ultima precedente elezione per la Camera dei Deputati, e se viene raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi''».
11.0.27
CENTINAIO, BISINELLA
Dopo l'
articolo
, inserire il seguente:
«Art. 11-
bis.
1. All'articolo 75 della Costituzione sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al primo comma le parole: ''cinquecentomila elettori'' sono sostituite dalle seguenti: ''duecentomila elettori'';
b)
il quinto comma 5 è abrogato».
11.0.28
CENTINAIO, BISINELLA
Dopo l'
articolo
, inserire il seguente:
«Art. 11-
bis.
1. All'articolo 75 della Costituzione al primo comma le parole: ''cinquecentomila elettori'' sono sostituite dalle seguenti: ''trecentomila elettori''».
11.0.29
CENTINAIO, BISINELLA
Dopo l'
articolo
, inserire il seguente:
«Art. 11-
bis.
1. All'articolo 75 della Costituzione il secondo comma è abrogato».
11.0.30
CENTINAIO, BISINELLA
Dopo l'
articolo
, inserire il seguente:
«Art. 11-
bis.
(
Modifiche all'articolo 75 della Costituzione
)
1. Il secondo comma dell'articolo 75 della Costituzione è sostituito dal seguente: ''Non è ammesso il referendum per le leggi elettorali, tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali''».
11.0.31
CENTINAIO, BISINELLA
Dopo l'
articolo
, inserire il seguente:
«Art. 11-
bis.
1. Il secondo comma dell'articolo 75 della Costituzione è sostituito dal seguente:
"Non è ammesso il
referendum
per le leggi di bilancio, di amnistia e di indulto."».
11.0.32
MARTELLI, CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MANGILI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA
Dopo l'
articolo
, inserire il seguente:
«Art. 11-
bis.
1. All'articolo 75 della Costituzione, secondo comma, abrogare le seguenti parole: '', di autorizzazione a ratificare trattati internazionali''».
11.0.33
CENTINAIO, BISINELLA
Dopo l'
articolo
, inserire il seguente:
«Art. 11-
bis.
(Modifiche all'articolo 75 della Costituzione)
1. All'articolo 75, terzo comma, della Costituzione, le parole: ''chiamati ad eleggere la Camera dei deputati'' sono sostituite dalla seguente: ''elettori''».
11.0.34
CENTINAIO, BISINELLA
Dopo l'
articolo
, inserire il seguente:
«Art. 11-
bis.
1. All'articolo 75 della Costituzione il quarto comma è soppresso».
11.0.35
MIGLIAVACCA, GOTOR, LO MORO, RUSSO, BORIOLI, BROGLIA, CUCCA, D'ADDA, STEFANO ESPOSITO, FEDELI, FILIPPIN, FORNARO, GATTI, RITA GHEDINI, GUERRA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, MANCONI, MANASSERO, PEGORER, SANGALLI, SONEGO, SPILABOTTE, TOMASELLI, VACCARI, ZANONI, ZAVOLI
Dopo l'
articolo
, inserire il seguente:
«Art. 11-
bis.
(Modificazioni all'articolo 75 della Costituzione)
1. All'articolo 75 della Costituzione, il quarto comma è sostituito dal seguente: ''La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione un numero di elettori almeno pari alla metà più uno degli elettori che hanno partecipato all'ultima elezione della Camera dei deputati''».
11.0.36
CENTINAIO, BISINELLA
Dopo l'
articolo
, inserire il seguente:
«Art. 11-
bis.
(
Modifiche all'articolo 75 della Costituzione
)
1. All'articolo 75 della Costituzione, al quarto comma, le parole: ''se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e'' sono soppresse».
11.0.37
CENTINAIO, BISINELLA
Dopo l'
articolo
, inserire il seguente:
«Art. 11-
bis.
(
Modifiche all'articolo 75 della Costituzione
)
1. All'articolo 75 della Costituzione, al quarto comma, le parole: ''la maggioranza degli aventi diritto'' sono sostituite dalle seguenti: ''più di un terzo degli aventi diritto'' e le parole: ''se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi'' sono sostituite dalle seguenti: ''se la maggioranza dei voti validamente espressi corrisponde almeno ad un quarto degli aventi diritto''».
11.0.38
CENTINAIO, BISINELLA
Dopo l'
articolo
, inserire il seguente:
«Art. 11-
bis.
(
Modifiche all'articolo 75 della Costituzione
)
1. All'articolo 75 della Costituzione, al quarto comma, le parole: ''la maggioranza degli aventi diritto'' sono sostituite dalle seguenti: ''più di un terzo degli aventi diritto''».
11.0.39
CENTINAIO, BISINELLA
Dopo l'
articolo
, inserire il seguente:
«Art. 11-
bis.
(
Modifiche all'articolo 75 della Costituzione
)
1. All'articolo 75 della Costituzione, al quarto comma, le parole: ''se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi'' sono sostituite dalle seguenti: ''se la maggioranza dei voti validamente espressi corrisponde almeno ad un quarto degli aventi diritto''».
11.0.40
CENTINAIO, BISINELLA
Dopo l'
articolo
, inserire il seguente:
«Art. 11-
bis.
1. All'articolo 75 della Costituzione il quinto comma è abrogato.
11.0.41
CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA
Dopo l'
articolo
, inserire il seguente:
«Art. 11-
bis.
1. All'articolo 75 della Costituzione, dopo il quinto comma, è aggiunto il seguente:
''La verifica dell'ammissibilità dei
referendum
abrogativi è effettuata dalla Corte costituzionale nei trenta giorni successivi al deposito della proposta di referendum e prima che inizi la raccolta delle firme''».
11.0.55
BISINELLA, CANDIANI
Dopo l'
articolo
inserire il seguente:
«Art. 11-
bis.
1. Dopo l'articolo 75 della Costituzione è inserito il seguente:
''Art. 75-
bis
. – Su iniziativa di almeno 500.000 elettori possono essere presentati alle Camere disegni di legge redatti in articoli, affinché siano esaminati ai sensi dell'articolo 70, primo comma. Ciascun disegno di legge, qualora le Camere non ne concludano l'esame entro sei mesi ovvero lo respingano o lo approvino senza accoglierne i principi essenziali, è sottoposto a
referendum
popolare deliberativo. Nel caso in cui le Camere abbiano approvato il disegno di legge senza accoglierne i princìpi essenziali è sottoposto a
referendum
in alternativa il disegno originario e quello approvato dalle Camere.
Una legge costituzionale stabilisce le condizioni, le forme, i termini di presentazione e i limiti di ammissibilità dei disegni di legge di cui al primo comma e le modalità di attuazione del
referendum
deliberativo''».
11.0.42
BLUNDO, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, MANGILI, LUCIDI
Dopo l'
articolo
, inserire il seguente:
«Art. 11-
bis.
(
Inserimento dell'articolo 75-
bis
della Costituzione
)
1. Dopo l'articolo 75 della Costituzione è inserito il seguente:
''Art. 75-
bis
. — Le leggi approvate dal Parlamento sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall'approvazione.
Se il
referendum
confermativo popolare dà esito sfavorevole alla legge, essa viene abrogata e non può più essere ripresentata prima di cinque anni.
Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il trentesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso.
Le leggi sottoposte a voto popolare entrano in vigore il giorno dopo l'esito favorevole del
referendum
.
Il Parlamento non può modificare o eludere l'esito del voto popolare, per tutta la durata della legislatura.''».
11.0.43
BLUNDO, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, MANGILI, LUCIDI
Dopo l'
articolo
, inserire il seguente:
«Art. 11-
bis.
(
Inserimento dell'articolo 75-
bis
della Costituzione
)
1. Dopo l'articolo 75 della Costituzione è inserito il seguente:
"Art. 75-
bis
. – La raccolta delle firme a sostegno delle richieste di referendum e delle proposte di legge d'iniziativa popolare a livello locale o nazionale può avvenire su supporto sia cartaceo che elettronico-informatico.
Alla certificazione delle firme in forma cartacea sono abilitati, nell'intero territorio nazionale, anche i cittadini che ne fanno richiesta scritta agli uffici preposti dei Comuni o delle Regioni. Essi esercitano una funzione pubblica e sono soggetti alle norme, ai doveri e alle responsabilità penali validi per l'esercizio di tali funzioni.
La legge definisce le forme più funzionali ed economiche per consentire le votazioni popolari."».
11.0.44
CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, LUCIDI
Dopo l'
articolo
, inserire il seguente:
«Art. 11-
bis.
1. Dopo l'articolo 75 della Costituzione, è inserito il seguente:
''Art. 75-
bis
. – È sospesa l'efficacia di una legge ordinaria qualora cinquantamila elettori richiedano, entro sette giorni dall'avvenuta approvazione, l'indizione di un
referendum
confermativo, che deve essere sottoscritto, nei successivi venti giorni, da un numero di elettori non inferiore all'uno per cento degli aventi diritto al voto per la Camera dei deputati. La legge determina le condizioni e le modalità di attuazione del
referendum
. La legge sottoposta a
referendum
è confermata ove abbia espresso voto favorevole la metà più uno dei partecipanti alla consultazione.''.».
11.0.45
BLUNDO, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, MANGILI, LUCIDI
Dopo l'
articolo
inserire il seguente:
«Art. 11-
bis.
(
Inserimento dell'articolo 75-
bis
della Costituzione
)
1. Dopo l'articolo 75 della Costituzione è inserito il seguente:
''Art. 75-
bis
. — Le pubbliche amministrazioni, compatibilmente con le proprie esigenze istituzionali, mettono a disposizione a titolo gratuito le proprie strutture, terreni e attrezzature idonei ad accogliere i cittadini che intendono incontrarsi, su richiesta e organizzazione dei comitati promotori iniziative o
referendum
, durante il periodo previsto per la raccolta delle firme e nel mese precedente il voto popolare.''».
11.0.46
BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN
Dopo l'
articolo
, inserire il seguente:
«Art. 11-
bis.
(
Delega della funzione legislativa
)
1. L'articolo 76 della Costituzione è sostituito dal seguente:
''Art. 76. — L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di princìpi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
Il Governo non può, senza la delegazione di cui al primo comma, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.
In tutti i casi in cui la legge preveda l'espressione di un parere parlamentare su un testo attinente derivante da delegazione legislativa, esclusivamente il Senato della Repubblica acquisisce il parere dei seguenti organi, in base alle rispettive competenze, come disciplinate dalla legge:
a)
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
b)
della Conferenza Stato-Città ed autonomie locali;
c)
della Conferenza unificata.
In caso di disaccordo tra i pareri espressi dalle Camere ai sensi del terzo comma, il parere del Senato della Repubblica, purché sia reso entro il termine di legge, inibisce la promulgazione di disposizioni, anche non normative, aventi contenuto non conforme al parere medesimo, ferma restando la facoltà della Camera dei deputati e del Governo di richiedere sul testo la deliberazione del Parlamento nel suo complesso, a maggioranza assoluta dei suoi componenti.''».
11.0.47
BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN
Dopo l'
articolo
inserire il seguente:
«Art. 11-
bis.
(Delega della funzione legislativa)
1. L'articolo 76 della Costituzione è sostituito dal seguente:
''Art. 76. L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con la procedura di cui all'articolo 70 secondo, terzo e quarto comma, con determinazione di princìpi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
Il Governo non può, senza la delegazione di cui al primo comma, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.''».
11.0.48
CENTINAIO, BISINELLA
Dopo l'
articolo
, inserire il seguente:
«Art. 11-
bis.
1. All'articolo 76 della Costituzione sono soppresse le seguenti parole: ''e per oggetti definiti''».
11.0.49
CENTINAIO, BISINELLA
Dopo l'
articolo
, inserire il seguente:
«Art. 11-
bis.
(
Modifiche all'articolo 76 della Costituzione
)
1. Dopo il primo comma è aggiunto il seguente:
''I decreti legislativi delegati entrano in vigore trenta giorni dopo la loro pubblicazione. Se entro tale termine una delle Camere abbia, su richiesta di un decimo dei suoi componenti, riesaminato il testo pubblicato e deliberato la difformità rispetto ai principi e criteri direttivi della delega di una o più disposizioni, queste sono espunte dal testo. Entro quindici giorni dalla deliberazione, il Governo può rinunciare all'esercizio della delega ovvero riformulare con le necessarie modifiche di coordinamento il testo, il quale entra in vigore il giorno successivo alla sua nuova pubblicazione.''».
11.0.50
CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, LUCIDI, PETROCELLI
Dopo l'
articolo
, inserire il seguente:
«Art. 11-
bis.
1. All'articolo 76 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:
''Un quinto dei componenti della Camera può chiedere che il parere sui decreti legislativi predisposti dal Governo sia esaminato e approvato dalla Camera stessa. Il Consiglio dei ministri si attiene ai pareri parlamentari, salvo motivato dissenso nel caso in cui il parere non sia stato esaminato dalla Camera.''».
11.0.51
CENTINAIO, BISINELLA
Dopo l'
articolo
, inserire il seguente:
«11-
bis.
(
Decreti legislativi
)
1. All'articolo 76 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:
''I progetti dei decreti legislativi, predisposti dal Governo, sono sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari competenti secondo le norme dei regolamenti di ciascuna Camera.''».
11.0.52
CENTINAIO, BISINELLA
Dopo l'
articolo
, inserire il seguente:
«Art 11-
bis.
(
Modifiche all'articolo 76 della Costituzione
)
All'articolo 76 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:
''Gli schemi dei decreti legislativi, predisposti dal Governo, sono sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari competenti.''».
11.0.53
ZELLER, PALERMO, BERGER, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA
Dopo l'
articolo
, inserire il seguente:
«Art. 11-
bis.
(
Modificazioni all'articolo 76 della Costituzione
)
1. All'articolo 76 della Costituzione, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Gli schemi dei decreti legislativi predisposti dal Governo sono sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari competenti."».
11.0.54
CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, LUCIDI, PETROCELLI
Dopo l'
articolo
, inserire il seguente:
«Art. 11-
bis.
1. All'articolo 76 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:
''Gli schemi dei decreti legislativi, predisposti dal Governo, sono sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari competenti.''».
Art. 12
12.1
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sopprimere l'articolo.
12.2
CAMPANELLA, BATTISTA, ORELLANA, BOCCHINO, DE PIN, CASALETTO, BIGNAMI, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, GAMBARO, MUSSINI
Sopprimere l'articolo.
12.3
CENTINAIO, BISINELLA
Sopprimere l'articolo.
12.4
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire l'articolo 12 con il seguente:
«Art. 12. –
(Abrogazione dell'articolo 77 della Costituzione). – 1.
L'articolo 77 della Costituzione è abrogato».
12.5
MARIO MAURO
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 12. – 1. L'articolo 77 della Costituzione è sostituito dal seguente:
''Art. 77. – Il Governo non può, senza delegazione della Camera dei deputati emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria. Nelle materie in cui la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere, la delegazione deve essere concessa anche dal Senato delle Autonomie.
Quando, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alla Camera dei deputati che, anche se sciolta, è appositamente convocata e si riunisce entro cinque giorni. Nelle materie in cui la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere al procedimento di conversione partecipa anche il Senato delle Autonomie.
I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. La Camera dei deputati può tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.
Il Governo non può, mediante provvedimenti provvisori con forza di legge: disciplinare la materia costituzionale ed elettorale, la delegazione legislativa, l'autorizzazione a ratificare trattati internazionali, l'approvazione di bilanci e consuntivi; reiterare disposizioni adottate con decreti non convertiti in legge e regolare i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi; ripristinare l'efficacia di norme di legge o di atti aventi forza di legge che la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimi per vizi non attinenti al procedimento.
I decreti recano misure di immediata applicazione e di contenuto specifico, omogeneo e corrispondente al titolo.
L'esame, a norma dell'articolo 70, dei disegni di legge di conversione dei decreti, è disposto dal Senato delle Autonomie entro trenta giorni dalla loro presentazione alla Camera dei deputati e le proposte di modificazione possono essere deliberate entro dieci giorni dalla data di trasmissione del testo''».
12.6
ZELLER, PALERMO, BERGER, LANIECE, PANIZZA
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 12. –
(Disposizioni in materia di decretazione d'urgenza)
. – 1. L'articolo 77 della Costituzione è sostituito dal seguente:
''Art. 77. – Fatta eccezione per quanto previsto dall'articolo 76, il Governo non può emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.
Quando, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alla Camera, che si riunisce entro cinque giorni. La Camera dei deputati, anche se sciolta, è appositamente convocata.
I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Si possono regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.
Il Governo non può, mediante decreto, rinnovare disposizioni di decreti non convertiti in legge, ripristinare l'efficacia dì disposizioni dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale, conferire deleghe legislative, attribuire poteri regolamentari in materie già disciplinate con legge.
Al procedimento di conversione si applica la disciplina di cui all'articolo 70''».
12.7
BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 12. –
(Disposizioni in materia di decretazione d'urgenza)
. – 1. L'articolo 77 della Costituzione è sostituito dal seguente:
''Art. 77. – Quando, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alla Camera competente per materia che, anche se sciolta, è appositamente convocata e si riunisce entro cinque giorni.
I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione.
Il Governo non può reiterare decreti non convertiti, ciascuna Camera può tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti. I decreti non possono essere emanati, o convertiti in legge, se contengono disposizioni disomogenee tra loro''».
12.8
BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 12. –
(Disposizioni in materia di decretazione d'urgenza)
. – 1. L'articolo 77 della Costituzione è sostituito dal seguente:
''Art. 77. – In casi straordinari di necessità e di urgenza il Governo può adottare, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, contenenti misure di immediata attuazione per situazioni specifiche ed omogenee. Il Governo non può, con tali decreti aventi forza di legge, rinnovare disposizioni di decreti non convertiti, nonché attribuire deleghe legislative a norma dell'articolo 76 o poteri regolamentari.
I decreti di cui al primo comma sono presentati per la conversione il giorno stesso alle Camere, che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni.
I decreti perdono efficacia sin dall'inizio se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. In tale eventualità, le singole disposizioni non possono essere riproposte in testo identico o analogo; possono tuttavia essere regolati con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti''».
12.9
BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 12. –
(Disposizioni in materia di decretazione d'urgenza)
. – 1. L'articolo 77 della Costituzione è sostituito dal seguente:
''Art. 77. – In casi straordinari di necessità e di urgenza il Governo può adottare, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, contenenti misure di immediata attuazione per situazioni specifiche ed omogenee. Il Governo non può, con tali provvedimenti, rinnovare disposizioni di decreti non convertiti, nonché attribuire deleghe legislative a norma dell'articolo 76 o poteri regolamentari.
I decreti sono presentati per la conversione il giorno stesso alla Camera dei deputati, che, anche se sciolta, è appositamente convocata e si riunisce entro cinque giorni.
I decreti perdono efficacia sin dall'inizio se non sono convertiti in legge, con la procedura di cui all'articolo 70 secondo, terzo e quarto comma, entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. In tale ipotesi, possono essere regolati con legge, approvata con la procedura di cui all'articolo 70 secondo, terzo e quarto comma, i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti''».
12.10
MINZOLINI
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 12. – 1. L'articolo 77 della Costituzione è sostituito dal seguente:
''Art. 77. – Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.
Quando, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alla Camera competente per materia che, anche se sciolta, è appositamente convocata e si riunisce entro cinque giorni.
I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti m legge entro quarantacinque giorni dalla loro pubblicazione.
Il Governo non può reiterare decreti non convertiti, ciascuna Camera può tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti. I decreti non possono essere emanati, o convertiti in legge, se contengono disposizioni disomogenee tra loro''».
12.11
BENCINI, CAMPANELLA
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 12. -
1.
L'articolo 77 della Costituzione è sostituito dal seguente:
"Art. 77. Il Governo non può, senza legge di delegazione, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.
Quando, in casi straordinari di necessità e di urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alla Camera dei deputati o, nei casi in cui sia richiesta la sua approvazione ai sensi dell'articolo 70 comma l, al Senato della Repubblica.
Le Camere, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni.
I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione.
La legge può regolare i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.
Il Governo non può, mediante provvedimenti provvisori con forza di legge: reiterare disposizioni adottate con decreti non convertiti in legge e regolare i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi; ripristinare l'efficacia di norme di legge o di atti aventi forza di legge che la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimi per vizi non attinenti al procedimento.
I decreti recano misure di immediata applicazione e di contenuto specifico, omogeneo e corrispondente al titolo"».
12.12
TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 12. -
1.
L'articolo 77 della Costituzione è sostituito dal seguente:
"Art. 77 – Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.
Quando, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alla Camera competente per materia che, anche se sciolta, è appositamente convocata e si riunisce entro cinque giorni.
I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro quarantacinque giorni dalla loro pubblicazione.
Il Governo non può reiterare decreti non convertiti, ciascuna Camera può tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti. I decreti non possono essere emanati, o convertiti in legge, se contengono disposizioni disomogenee tra loro."».
12.13
CAMPANELLA, BATTISTA, ORELLANA, BOCCHINO, PEPE, DE PIN, CASALETTO, BIGNAMI, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, GAMBARO, MUSSINI
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 12.
1. All'articolo 77 della Costituzione sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: ''Il Governo non può, mediante decreto, rinnovare disposizioni di decreti non convertiti in legge, ripristinare l'efficacia di disposizioni dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale, conferire deleghe legislative, attribuire poteri regolamentari in materie già disciplinate con legge, ovvero modificare atti non aventi forza di legge.
I decreti possono contenere soltanto misure di immediata applicazione e il loro contenuto deve essere specifico, omogeneo e corrispondente al titolo.
I medesimi requisiti dei decreti si applicano alle relative leggi di conversione''».
12.14
CENTINAIO, BISINELLA
Sopprimere il comma 1.
12.15
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. L'articolo 77 della Costituzione è abrogato».
12.16
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Il primo comma dell'articolo 77 della Costituzione è abrogato».
12.17
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 77, primo comma, della Costituzione le parole: '', senza delegazione delle Camere,'' sono sostituite dalle seguenti: ''in alcun caso''.».
12.18
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 77, primo comma, della Costituzione le parole: ''che abbiano valore di legge ordinaria'' sono soppresse».
12.19
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 77 della Costituzione il secondo e il terzo comma sono abrogati».
12.20
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«l. All'articolo 77 della Costituzione il secondo comma è abrogato».
12.21
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 77, secondo comma, della Costituzione le parole '', in casi straordinari di necessità e urgenza,'' sono soppresse.».
12.22
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 77, secondo comma, della Costituzione la parola ''straordinari'' è soppressa.».
12.23
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 77, secondo comma, della Costituzione le parole ''necessità e'' sono soppresse.».
12.24
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 77, secondo comma, della Costituzione le parole ''e urgenza,'' sono soppresse.».
12.25
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 77, secondo comma, della Costituzione le parole ", sotto la sua responsabilità,'' sono soppresse.».
12.26
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 77, secondo comma, della Costituzione le parole ''provvisori con forza di legge,'' sono soppresse.».
12.27
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 77, secondo comma, della Costituzione le parole "con forza di legge" sono soppresse.».
12.28
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 77, secondo comma, della Costituzione le parole "il giorno stesso" sono soppresse.».
12.29
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 77, secondo comma, della Costituzione le parole "il giorno stesso" sono sostituite dalle seguenti: "entro tre giorni"».
12.30
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, dopo la parola "conversione" sono inserite le seguenti: "in legge"».
12.31
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 77, secondo comma, della Costituzione le parole ", anche se sciolte, sono appositamente convocate e" sono soppresse».
12.32
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 77, secondo comma, della Costituzione le parole ", anche se sciolte," sono soppresse».
12.33
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 77, secondo comma, della Costituzione le parole "sono appositamente convocate e" sono soppresse».
12.34
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 77, secondo comma, della Costituzione le parole "e si riuniscono entro cinque giorni" sono soppresse».
12.35
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 77, secondo comma, della Costituzione le parole "e si riuniscono" sono soppresse».
12.36
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 77, terzo comma, della Costituzione, al primo periodo, le parole: "perdono efficacia sin dall'inizio"
,
sono sostituite dalla seguente:"decadono"».
12.37
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 77, terzo comma, della Costituzione, al primo periodo, le parole: "perdono efficacia", sono sostituite dalla seguente: "decadono"».
12.38
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 77, terzo comma, della Costituzione, al primo periodo, la parola: ''sessanta'', è sostituita dalla seguente: ''trenta''».
12.39
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 77, terzo comma, della Costituzione, il secondo periodo è soppresso».
12.40
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, sopprimere le lettere
a)
,
b)
,
c).
12.41
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, sopprimere le lettere
a)
,
b)
,
d).
12.42
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, sopprimere le lettere
a)
,
c)
,
d).
12.43
MUSSINI, BIGNAMI, PEPE, CAMPANELLA, DE PIN
Al comma 1, sopprimere le lettere
a)
e
c).
12.44
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, sopprimere la lettera
a).
12.45
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 1, capoverso «Art. 77», sopprimere la lettera
a).
12.46
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1, sopprimere la lettera
a).
12.47
PAOLO ROMANI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN, GALIMBERTI
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a)
le lettere
a)
,
b)
e
c)
sono sostituite dalla seguente:
«
a)
l'articolo 77 della Costituzione è sostituito dal seguente:
"Art. 77. – Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, nel rispetto delle funzioni legislative di cui all'articolo 70, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.
Quando, in casi straordinari di necessità e di urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere, che si riuniscono entro cinque giorni. La Camera dei deputati, anche se sciolta, è appositamente convocata.
I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.";
b)
alla lettera
d)
, capoverso, sopprimere il terzo comma».
12.48
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, sostituire la lettera
a)
, con la seguente:
«
a)
il primo comma è abrogato».
12.49
CENTINAIO, BISINELLA
Sostituire la lettera
a)
, con la seguente:
«
a)
Il primo comma è sostituito dal seguente: "Fatta eccezione per quanto previsto dall'articolo 76, il Governo non può emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria."».
12.50
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, sostituire la lettera
a)
, con la seguente:
«
a)
al primo comma, dopo le parole: "non può", sono inserite le seguenti: "in alcun caso"».
12.51
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, sostituire la lettera
a)
con la seguente:
«
a)
al primo comma, le parole: ", senza delegazione delle Camere," sono soppresse».
12.52
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, sostituire la lettera
a)
con la seguente:
«
a)
al primo comma, le parole ", senza delegazione delle Camere," sono sostituite dalle seguenti: "in alcun caso"».
12.53
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, sostituire la lettera
a)
con la seguente:
«
a)
al primo comma, dopo le parole: ''senza'', sono inserite le seguenti: ''autorizzazione del Presidente della Repubblica e senza''».
12.54
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, sostituire la lettera
a)
con la seguente:
«
a)
al primo comma, le parole: "delegazione delle Camere" sono sostituite dalle seguenti: "autorizzazione del Presidente della Repubblica"».
12.55
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, sostituire la lettera
a)
con la seguente:
«
a)
al primo comma, le parole: "delle Camere" sono sostituite dalle seguenti: "del Parlamento"».
12.56
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, sostituire la lettera
a)
con la seguente:
«
a)
al primo comma, le parole: ''delle Camere'' sono sostituite dalle seguenti: ''del Senato''».
12.57
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, sostituire la lettera
a)
con la seguente:
«
a)
al primo comma, le parole: "decreti che abbiano valore di legge ordinaria" sono sostituite dalle seguenti: "leggi ordinarie"».
12.58
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, sostituire la lettera
a)
con la seguente:
«
a)
al primo comma, le parole: ''decreti che abbiano valore di legge ordinaria'' sono sostituite dalle seguenti: ''atti normativi con valore di legge ordinaria''».
12.59
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, sostituire la lettera
a)
con la seguente:
«
a)
al primo comma, le parole: ''che abbiano valore di legge ordinaria'' sono soppresse''».
12.60
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, sostituire la lettera
a)
con la seguente:
«
a)
al primo comma, le parole: "che abbiano valore di legge ordinaria" sono sostituite dalle seguenti: "equivalenti a leggi ordinarie"».
12.61
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, sostituire la lettera
a)
con la seguente:
«
a)
al primo comma, le parole: "che abbiano valore di legge ordinaria" sono sostituite dalle seguenti: "equiparati a leggi ordinarie"».
12.62
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, sostituire la lettera
a)
con la seguente:
«
a)
al primo comma, le parole: "che abbiano valore di" sono sostituite dalle seguenti: "con lo stesso valore di una"».
12.63
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, sostituire la lettera
a)
con la seguente:
«
a)
al primo comma, le parole: "che abbiano valore di" sono sostituite dalle seguenti: "con la stessa forza di una"».
12.64
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, sostituire la lettera:
a)
con la seguente:
«
a)
al primo comma, le parole: "che abbiano" sono sostituite dalla seguente: "con"».
12.65
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, sostituire la lettera
a)
con la seguente:
«
a)
al primo comma, la parola: "valore" è sostituita dalla seguente: "forza"».
12.66
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, sostituire la lettera
a)
con la seguente:
«
a)
al primo comma, dopo la parola: "legge" è inserita la seguente: "formale"».
12.67
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, sostituire la lettera
a)
con la seguente:
«
a)
al primo comma, la parola: "ordinaria" è sostituita dalle seguenti: "del Parlamento"».
12.68
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, sostituire la lettera
a)
con la seguente:
«
a)
al primo comma, la parola: "ordinaria" è sostituita dalle seguenti: "delle Camere"».
12.69
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, sostituire la lettera
a)
con la seguente:
«
a)
al primo comma, la parola: "ordinaria" è sostituita dalla seguente: "formale"».
12.70
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, sostituire la lettera
a)
con la seguente:
«
a)
al primo comma, è aggiunta in fine la parola: "formale"».
12.71
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1, ovunque ricorrano le parole:
«Camera dei deputati»
inserire le seguenti parole:
«e il Senato delle autonomie regionali repubblicane».
12.72
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1, ovunque ricorrano le parole:
«Camera dei deputati»
inserire le seguenti:
«e il Senato delle autonomie della Repubblica».
12.73
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1, ovunque ricorrano le parole:
«Camera dei deputati»
inserire le seguenti:
«e il Senato delle autonomie territoriali».
12.74
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1, ovunque ricorrano le parole:
«Camera dei deputati»
inserire le seguenti:
«e il Senato delle autonomie».
12.75
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1, ovunque ricorrano le parole:
«Camera dei deputati»
inserire le seguenti:
«e il Senato delle regioni».
12.76
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1, ovunque ricorrano le parole:
«Camera dei deputati»
inserire le seguenti:
«e il Senato federale».
12.77
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 1, capoverso
«Art. 77»,
lettera
a),
sostituire le parole:
«della Camera dei deputati»
con le seguenti:
«del Parlamento».
12.78
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, sopprimere le lettere
b), c)
e d).
12.79
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma l, sopprimere le lettere
b)
e
c).
12.80
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, sopprimere le lettere
b)
e
d).
12.81
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, sopprimere la lettera
b).
12.82
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1, sopprimere la lettera
b).
12.83
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 1, capoverso
«Art. 77»,
sopprimere la lettera
b).
12.84
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma l, sostituire le lettere
b), c)
e
d)
con la seguente:
«
b)
il secondo comma è abrogato».
12.85
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, sostituire le lettere
b), c)
e
d)
con la seguente:
«
b)
il secondo comma è sostituito dal seguente:
"Il Governo può, in casi straordinari di necessità e di urgenza, adottare, sotto la sua responsabilità e previa autorizzazione del Presidente della Repubblica, provvedimenti provvisori con forza di legge. Deve tuttavia presentarli lo stesso giorno ad una delle due Camere perché siano convertiti in legge"».
12.86
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, sostituire le lettere
b), c)
e
d)
con la seguente:
«
b)
al secondo comma, le parole: ", in casi straordinari di necessità e urgenza," sono soppresse;».
12.87
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma l, sostituire le lettere
b), c)
e
d)
con la seguente:
«
b)
al secondo comma, le parole: "di necessità e urgenza'" sono soppresse;».
12.88
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma l, sostituire le lettere
b), c)
e
d)
con la seguente:
«
b)
al secondo comma, le parole: "necessità e" sono soppresse;».
12.89
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, sostituire le lettere
b), c)
e
d)
con la seguente:
«
b)
al secondo comma, le parole: "e urgenza" sono soppresse;».
12.90
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, sostituire le lettere
b), c)
e
d)
con la seguente:
«
b)
al secondo comma, le parole: ", sotto la sua responsabilità," sono soppresse;».
12.91
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, sostituire le lettere
b), c)
e
d)
con la seguente:
«
b)
al secondo comma, le parole: "provvisori con forza di legge" sono soppresse;».
12.92
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, sostituire le lettere
b), c)
e
d)
con la seguente:
«
b)
al secondo comma, la parola: "provvisori" è soppressa;».
12.93
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, sostituire le lettere
b), c)
e
d)
con la seguente:
«
b)
al secondo comma, le parole: "con forza di legge" sono soppresse;».
12.94
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, sostituire le lettere
b), c)
e
d)
con la seguente:
«
b)
al secondo comma, le parole: "il giorno stesso" sono sostituite dalle seguenti: "entro quarantotto ore";».
12.95
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, sostituire le lettere
b), c)
e
d)
con la seguente:
«
b)
al secondo comma, le parole: "il giorno stesso" sono sostituite dalle seguenti: "entro due giorni";».
12.96
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, sostituire le lettere
b)
,
c)
e
d)
con la seguente:
«
b)
al secondo comma, le parole: "il giorno stesso" sono sostituite dalla seguente "immediatamente";».
12.97
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, sostituire le lettere
b)
,
c)
e
d)
con la seguente:
«
b)
al secondo comma, le parole: "per la conversione alle Camere che" sono sostituite dalle seguenti: "alle Camere per la conversione in legge. Le Camere";».
12.98
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, sostituire le lettere
b)
,
c)
e
d)
con la seguente:
«
b)
al secondo comma, le parole: ", anche se sciolte, sono appositamente convocate e" sono soppresse;».
12.99
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, sostituire le lettere
b)
,
c)
e
d)
con la seguente:
«
b)
al secondo comma, le parole: ", anche se sciolte," sono soppresse; ».
12.100
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, sostituire le lettere
b)
,
c)
e
d)
con la seguente:
«
b)
al secondo comma, le parole: "sono appositamente convocate e" sono soppresse;».
12.101
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, sostituire le lettere
b)
,
c)
e
d)
con la seguente:
«
b)
al secondo comma, le parole: "e si riuniscono entro cinque giorni" sono soppresse;».
12.102
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, sostituire le lettere
b)
,
c)
e
d)
con la seguente:
«
b)
al secondo comma, le parole: "entro cinque giorni" sono soppresse;».
12.103
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, sostituire le lettere
b)
,
c)
e
d)
con la seguente:
«
b)
al secondo comma, la parola: "cinque" è sostituita dalla seguente: "dieci";».
12.104
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, sostituire le lettere
b)
,
c)
e
d)
con la seguente:
«
b)
al secondo comma, la parola: "cinque" è sostituita dalla seguente: "sette";».
12.105
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, sostituire le lettere
b)
,
c)
e
d)
con la seguente:
«
b)
al secondo comma, la parola: "cinque" è sostituita dalla seguente: "tre";».
12.106
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, sostituire le lettere
b)
,
c)
e
d)
con la seguente:
«
b)
al secondo comma, la parola: "cinque" è sostituita dalla seguente: "sei";».
12.107
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, sostituire le lettere
b)
,
c)
e
d)
con la seguente:
«
b)
al secondo comma, la parola: "cinque" è sostituita dalla seguente: "quattro";».
12.108
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, sostituire le lettere b)
e
c)
con la seguente: «
b)
il secondo comma è abrogato».
12.109
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, sostituire le lettere b)
e
c)
con la seguente: «
b)
il secondo comma è sostituito dal seguente:
"Il Governo può, in casi straordinari di necessità e di urgenza, adottare, sotto la sua responsabilità e previa autorizzazione del Presidente della Repubblica, provvedimenti provvisori con forza di legge. Deve tuttavia presentarli lo stesso giorno ad una delle due Camere perché siano convertiti in legge"».
12.110
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, sostituire le lettere b)
e
c)
con la seguente:
«
b)
al secondo comma, le parole: ", in casi straordinari di necessità e urgenza," sono soppresse;».
12.111
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, sostituire le lettere
b)
e
c)
con la seguente:
«
b)
al secondo comma, le parole: "di necessità e urgenza" sono soppresse;».
12.112
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma l, sostituire le lettere
b)
e
c)
con la seguente:
«
b)
al secondo comma, le parole: "necessità e" sono soppresse;».
12.113
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, sostituire le lettere
b)
e
c)
con la seguente:
«
b)
al secondo comma, le parole: "e urgenza" sono soppresse;».
12.114
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, sostituire le lettere
b)
e
c)
con la seguente:
«
b)
al secondo comma, le parole: ", sotto la sua responsabilità," sono soppresse;».
12.115
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, sostituire le lettere
b)
e
c)
con la seguente:
«
b)
al secondo comma, le parole: "provvisori con forza di legge" sono soppresse;».
12.116
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, sostituire le lettere
b)
e
c) con la seguente:
«
b)
al secondo comma, la parola: "provvisori" è soppressa;».
12.117
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, sostituire le lettere
b)
e
c)
con la seguente:
«
b)
al secondo comma, le parole: "con forza di legge" sono soppresse;».
12.118
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, sostituire le lettere
b)
e
c) con la seguente:
«
b)
al secondo comma, le parole: "il giorno stesso" sono sostituite dalle seguenti: "entro quarantotto ore";».
12.119
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, sostituire le lettere
b)
e
c) con la seguente:
«
b)
al secondo comma, le parole: "il giorno stesso" sono sostituite dalle seguenti: "entro due giorni";».
12.120
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, sostituire le lettere
b)
e
c)
con la seguente:
«
b)
al secondo comma, le parole: "il giorno stesso" sono sostituite dalla seguente: "immediatamente";».
12.121
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, sostituire le lettere b)
e
c)
con la seguente:
«
b)
al secondo comma, le parole: "per la conversione alle Camere che" sono sostituite dalle seguenti: "alle Camere per la conversione in legge. Le Camere";».
12.122
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, sostituire le lettere
b)
e
c)
con la seguente:
«
b)
al secondo comma, le parole: ", anche se sciolte, sono appositamente convocate e" sono soppresse;».
12.123
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, sostituire le lettere b)
e
c)
con la seguente:
«
b)
al secondo comma, le parole: ", anche se sciolte," sono soppresse;».
12.124
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, sostituire le lettere
b)
e
c)
con la seguente:
«
b)
al secondo comma, le parole "sono appositamente convocate e" sono soppresse;».
12.125
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, sostituire le lettere b)
e
c)
con la seguente:
«
b)
al secondo comma, le parole: "e si riuniscono entro cinque giorni" sono soppresse;».
12.126
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, sostituire le lettere
b)
e
c)
con la seguente:
«
b)
al secondo comma, le parole "entro cinque giorni" sono soppresse;».
12.127
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, sostituire le lettere
b)
e
c)
con la seguente:
«
b)
al secondo comma, la parola "cinque" è sostituita dalla seguente: "dieci";».
12.128
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, sostituire le lettere
b)
e
c)
con la seguente:
«
b)
al secondo comma, la parola "cinque" è sostituita dalla seguente: "sette";».
12.129
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, sostituire le lettere
b)
e
c)
con la seguente:
«
b)
al secondo comma, la parola "cinque" è sostituita dalla seguente: "tre";».
12.130
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, sostituire le lettere
b)
e
c)
con la seguente:
«
b)
al secondo comma, la parola "cinque" è sostituita dalla seguente: "sei";».
12.131
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, sostituire le lettere
b)
e
c)
con la seguente:
«
b)
al secondo comma, la parola "cinque" è sostituita dalla seguente: "quattro";».
12.132
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, sostituire le lettere
b)
e
d)
con la seguente:
«
b)
il secondo comma è abrogato».
12.133
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, sostituire le lettere
b)
e
d)
con la seguente:
«
b)
il secondo comma è sostituito dal seguente:
"Il Governo può, in casi straordinari di necessità e di urgenza, adottare, sotto la sua responsabilità e previa autorizzazione del Presidente della Repubblica, provvedimenti provvisori con forza di legge. Deve tuttavia presentarli lo stesso giorno ad una delle due Camere perché siano convertiti in legge"».
12.134
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, sostituire le lettere b)
e
d)
con la seguente:
«
b)
al secondo comma, le parole ", in casi straordinari di necessità e urgenza," sono soppresse;».
12.135
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, sostituire le lettere b)
e
d)
con la seguente:
«
b)
al secondo comma, le parole "di necessità e urgenza" sono soppresse;».
12.136
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, sostituire le lettere
b)
e
d)
con la seguente:
«
b)
al secondo comma, le parole "necessità e" sono soppresse;».
12.137
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, sostituire le lettere
b)
e
d)
con la seguente:
«
b)
al secondo comma, le parole "e urgenza" sono soppresse;».
12.138
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, sostituire le lettere
b)
e
d)
con la seguente:
«
b)
al secondo comma, le parole ", sotto la sua responsabilità," sono soppresse;».
12.139
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, sostituire le lettere
b)
e
d)
con la seguente:
«
b)
al secondo comma, le parole "e urgenza" sono soppresse;».
12.140
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, sostituire le lettere
b)
e
d)
con la seguente:
«
b)
al secondo comma, le parole "provvisori con forza di legge" sono soppresse;».
12.141
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, sostituire le lettere b)
e
d)
con la seguente: «
b)
al secondo comma, la parola: "provvisori" è soppressa;».
12.142
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, sostituire le lettere b)
e
d)
con la seguente:
«
b)
al secondo comma, le parole: "con forza di legge" sono soppresse;».
12.143
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, sostituire le lettere b)
e
d)
con la seguente:
«
b)
al secondo comma, le parole: "il giorno stesso" sono sostituite dalle seguenti: "entro quarantotto ore";».
12.144
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, sostituire le lettere b)
e
d)
con la seguente:
«
b)
al secondo comma, le parole: "il giorno stesso" sono sostituite dalle seguenti: "entro due giorni";».
12.145
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, sostituire le lettere b)
e
d)
con la seguente:
«
b)
al secondo comma, le parole: "il giorno stesso" sono sostituite dalla seguente: "immediatamente";».
12.146
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, sostituire le lettere b)
e
d)
con la seguente:
«
b)
al secondo comma, le parole: "per la conversione alle Camere che" sono sostituite dalle seguenti: "alle Camere per la conversione in legge. Le Camere";».
12.147
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, sostituire le lettere b)
e
d)
con la seguente:
«
b)
al secondo comma, le parole: ", anche se sciolte, sono appositamente convocate e" sono soppresse;».
12.148
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, sostituire le lettere b)
e
d)
con la seguente:
«
b)
al secondo comma, le parole: ", anche se sciolte," sono soppresse;».
12.149
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, sostituire le lettere b)
e
d)
con la seguente:
«
b)
al secondo comma, le parole: "sono appositamente convocate e" sono soppresse;».
12.150
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, sostituire le lettere b)
e
d)
con la seguente:
«
b)
al secondo comma, le parole: "e si riuniscono entro cinque giorni" sono soppresse;».
12.151
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, sostituire le lettere b)
e
d)
con la seguente:
«
b)
al secondo comma, le parole: "entro cinque giorni" sono soppresse;».
12.152
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, sostituire le lettere b)
e
d)
con la seguente:
«
b)
al secondo comma, la parola: "cinque" è sostituita dalla seguente: "dieci";».
12.153
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, sostituire le lettere b)
e
d)
con la seguente:
«
b)
al secondo comma, la parola: "cinque" è sostituita dalla seguente: "sette";».
12.154
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, sostituire le lettere b) e d) con la seguente:
«
b)
al secondo comma, la parola: "cinque" è sostituita dalla seguente: "tre";».
12.155
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, sostituire le lettere b)
e
d)
con la seguente:
«
b)
al secondo comma, la parola: "cinque" è sostituita dalla seguente: "sei";».
12.156
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, sostituire le lettere
b)
e
d)
con la seguente:
«
b)
al secondo comma, la parola: "cinque" è sostituita dalla seguente: "quattro";».
12.157
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, sostituire la lettera
b)
con la seguente:
«
b)
il secondo comma è abrogato».
12.158
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, sostituire la lettera
b)
con la seguente:
«
b)
il secondo comma è sostituito dal seguente:
"Il Governo può, in casi straordinari di necessità e di urgenza, adottare, sotto la sua responsabilità e previa autorizzazione del Presidente della Repubblica, provvedimenti provvisori con forza di legge. Deve tuttavia presentarli lo stesso giorno ad una delle due Camere perché siano convertiti in legge"».
12.159
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma l, sostituire la lettera
b)
con la seguente:
«
b)
al secondo comma, le parole: ", in casi straordinari di necessità e urgenza," sono soppresse;».
12.160
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma l, sostituire la lettera
b)
con la seguente:
«
b)
al secondo comma, le parole: "di necessità e urgenza" sono soppresse;».
12.161
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, sostituire la lettera
b)
con la seguente:
«
b)
al secondo comma, le parole: "necessità e" sono soppresse;».
12.162
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, sostituire la lettera
b)
con la seguente:
«
b)
al secondo comma, le parole: "e urgenza" sono soppresse;».
12.163
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, sostituire la lettera
b)
con la seguente:
«
b)
al secondo comma, le parole: ", sotto la sua responsabilità," sono soppresse;».
12.164
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma l, sostituire la lettera
b)
con la seguente:
«
b)
al secondo comma, le parole: "provvisori con forza di legge" sono soppresse;».
12.165
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma l, sostituire la lettera
b)
con la seguente:
«
b)
al secondo comma, la parola: "provvisori" è soppressa;».
12.166
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, sostituire la lettera
b)
con la seguente:
«
b)
al secondo comma, le parole: "con forza di legge" sono soppresse;».
12.167
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, sostituire la lettera
b)
con la seguente:
«
b)
al secondo comma, le parole: "il giorno stesso" sono sostituite dalle seguenti: "entro quarantotto ore";».
12.168
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, sostituire la lettera
b)
con la seguente:
«
b)
al secondo comma, le parole: "il giorno stesso" sono sostituite dalle seguenti: "entro due giorni";».
12.169
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, sostituire la lettera
b)
con la seguente:
«
b)
al secondo comma, le parole: "il giorno stesso" sono sostituite dalla seguente: "immediatamente";».
12.170
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, sostituire la lettera
b)
con la seguente:
«
b)
al secondo comma, le parole: "per la conversione alle Camere che" sono sostituite dalle seguenti: "alle Camere per la conversione in legge. Le Camere";».
12.171
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, sostituire la lettera
b)
con la seguente:
«
b)
al secondo comma, le parole: "per la conversione alle Camere che" sono sostituite dalle seguenti: "alle Camere per la conversione in legge. Le Camere";».
12.172
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1, sostituire la lettera
b)
con la seguente:
«
b)
al secondo comma le parole da: "alle Camere" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "alle Camere competenti ai sensi dell'articolo 70, che si riuniscono entro cinque giorni. La Camera dei deputati, anche se sciolta, è appositamente convocata"».
12.173
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, sostituire la lettera
b)
con la seguente:
«
b)
al secondo comma, le parole ", anche se sciolte, sono appositamente convocate e" sono soppresse;».
12.174
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, sostituire la lettera
b)
con la seguente:
«
b)
al secondo comma, le parole: ", anche se sciolte," sono soppresse;».
12.175
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma l, sostituire la lettera
b)
con la seguente:
«
b)
al secondo comma, le parole: "sono appositamente convocate e" sono soppresse;».
12.176
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, sostituire la lettera
b)
con la seguente:
«
b)
al secondo comma, le parole: "e si riuniscono entro cinque giorni" sono soppresse;».
12.177
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, sostituire la lettera
b)
con la seguente:
«
b)
al secondo comma, le parole: "entro cinque giorni" sono soppresse;».
12.178
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, sostituire la lettera
b)
con la seguente:
«
b)
al secondo comma, la parola: "cinque" è sostituita dalla seguente: "dieci";».
12.179
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, sostituire la lettera
b)
con la seguente:
«
b)
al secondo comma, la parola: "cinque" è sostituita dalla seguente: "sette";».
12.180
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, sostituire la lettera
b)
con la seguente:
«
b)
al secondo comma, la parola: "cinque" è sostituita dalla seguente: "tre";».
12.181
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, sostituire la lettera
b)
con la seguente:
«
b)
al secondo comma, la parola: "cinque" è sostituita dalla seguente: "sei";».
12.182
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, sostituire la lettera
b)
con la seguente:
«
b)
al secondo comma, la parola: "cinque" è sostituita dalla seguente: "quattro";».
12.183
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, lettera
b),
sostituire le parole:
«alla Camera dei deputati che, anche se sciolta, è appositamente convocata»
con le seguenti:
«al Senato che, anche se sciolto, è appositamente convocato».
12.184
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, lettera
b),
sostituire le parole:
«alla Camera dei deputati che, anche se sciolta, è appositamente convocata»
con le seguenti:
«al Senato delle Autonomie che, anche se sciolto, è appositamente convocato».
12.185
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, lettera
b),
sostituire le parole:
«alla Camera dei deputati che, anche se sciolta, è appositamente convocata»
con le seguenti:
«al Senato delle Autonomie che è appositamente convocato».
12.186
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, lettera
b)
, sostituire le parole:
«alla Camera dei deputati che, anche se sciolta, è appositamente convocata»
con le seguenti:
«al Parlamento in seduta comune che è appositamente convocato».
12.187
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, lettera
b)
, dopo le parole:
«deputati, che»,
sopprimere le seguenti:
«, anche se sciolta, è appositamente convocata e».
12.188
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, lettera
b)
, dopo le parole:
«deputati, che»,
sopprimere le seguenti:
«, anche se sciolta,».
12.189
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, lettera
b)
, dopo le parole:
«deputati, che»,
sopprimere le seguenti:
«è appositamente convocata e».
12.190
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, lettera
b)
, dopo le parole:
«deputati, che»,
sopprimere le seguenti:
«e si riunisce».
12.191
CENTINAIO, BISINELLA
Dopo la lettera
b)
, inserire la seguente:
«
b-bis)
i decreti non possono disporre l'istituzione di nuovi tributi né prevedere l'applicazione di tributi esistenti ad altre categorie di soggetti».
12.192
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, sopprimere le lettere
c)
e
d).
12.193
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1, sopprimere la lettera
c).
12.194
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, sopprimere la lettera
c).
12.195
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 1, capoverso, sopprimere la lettera
c).
12.196
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, sostituire le lettere
c)
e
d)
con la seguente:
«
c)
al terzo comma, primo periodo, le parole: "fin dall'inizio" sono soppresse».
12.197
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, sostituire le lettere
c)
e
d)
con la seguente:
«
c)
al terzo comma, primo periodo, le parole: "non sono convertiti" sono sostituite dalle seguenti: "le Camere non li convertono"».
12.198
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, sostituire le lettere
c)
e
d)
con la seguente:
«
c)
al terzo comma, primo periodo, le parole: "entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione" sono soppresse».
12.199
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, sostituire le lettere
c)
e
d)
con la seguente:
«
c)
al terzo comma, primo periodo, le parole: "sessanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "quattro mesi"».
12.200
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, sostituire le lettere
c)
e
d)
con la seguente:
«
c)
al terzo comma, primo periodo, le parole: "sessanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "tre mesi"».
12.201
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, sostituire le lettere
c)
e
d)
con la seguente:
«
c)
al terzo comma, primo periodo, le parole: "sessanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "un mese"».
12.202
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, sostituire le lettere
c)
e
d)
con la seguente:
«
c)
al terzo comma, il secondo periodo è soppresso.».
12.203
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, sostituire la lettera
c)
con la seguente:
«
c)
al terzo comma, primo periodo, le parole "fin dall'inizio" sono soppresse».
12.204
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, sostituire la lettera
c)
con la seguente:
«
c)
al terzo comma, primo periodo, le parole "non sono convertiti" sono sostituite dalle seguenti: "le Camere non li convertono"».
12.205
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, sostituire la lettera
c)
con la seguente:
«
c)
al terzo comma, primo periodo, le parole "entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione" sono soppresse».
12.206
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, sostituire la lettera
c)
con la seguente:
«
c)
al terzo comma, primo periodo, le parole "sessanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "quattro mesi"».
12.207
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, sostituire la lettera
c)
con la seguente:
«
c)
al terzo comma, primo periodo, le parole "sessanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "tre mesi"».
12.208
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, sostituire la lettera
c)
con la seguente:
«
c)
al terzo comma, primo periodo, le parole "sessanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "un mese"».
12.209
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, sostituire la lettera
c)
con la seguente:
«
c)
al terzo comma, il secondo periodo è soppresso.».
12.210
CENTINAIO, BISINELLA
Sostituire la lettera
c)
con la seguente:
«
c)
al terzo comma, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Si possono regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti."».
12.211
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, lettera
c)
sostituire le parole:
«La Camera dei deputati»
con le seguenti:
«Il Parlamento in seduta comune».
12.212
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, lettera
c)
sostituire le parole:
«La Camera dei deputati»
con le seguenti:
«Il Senato».
12.213
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, lettera
c)
sostituire le parole:
«La Camera dei deputati»
con le seguenti:
«Il Senato delle Autonomie».
12.214
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 1, capoverso, lettera
c)
, aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«e dopo il medesimo comma inserire il seguente: "In sede di conversione in legge non possono essere approvate disposizioni afferenti a materie estranee al contenuto del decreto legge."».
12.215
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Apportare le seguenti modifiche:
«
a) Alla lettera
c)
aggiungere, in fine, le seguenti parole:
"e dopo il medesimo comma inserire il seguente: "In sede di conversione in legge non possono essere approvate disposizioni afferenti a materie estranee al contenuto del decreto legge.";
b) Alla lettera
d)
primo comma, sopprimere le parole:
"e regolare i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi"
e al terzo comma sopprimere le parole:
"delle Autonomie"».
12.216
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, sopprimere la lettera
d) .
12.217
RUTA
Sopprimere la lettera
d).
12.218
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, lettera
d),
apportare le seguenti modificazioni:
1) sostituire l'alinea con il seguente: «è aggiunto, in fine, il seguente comma:»;
2) sopprimere il capoverso «Il Governo»;
3) sopprimere il capoverso «I decreti».
12.219
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, lettera
d),
apportare le seguenti modificazioni:
1) sostituire l'alinea con il seguente: «è aggiunto, in fine, il seguente comma»;
2) sopprimere il capoverso «Il Governo»;
3) sopprimere il capoverso «L'esame».
12.220
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, lettera
d),
apportare le seguenti modificazioni:
1) sostituire l'alinea con il seguente: «è aggiunto, in fine, il seguente comma:»;
2) sopprimere il capoverso «I decreti»;
3) sopprimere il capoverso «L'esame».
12.221
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1, lettera
d),
sopprimere il primo periodo.
12.222
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, lettera
d),
capoverso
«Il Governo»,
sopprimere le parole da
«, mediante»
a
«medesimi;».
12.223
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, lettera
d),
capoverso
«Il Governo»,
sopprimere le parole da
«, mediante»
a
«quarto comma;».
12.224
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, lettera
d),
capoverso
«Il Governo»,
sopprimere le parole
«, mediante provvedimenti provvisori con forza di legge».
12.225
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, lettera
d),
capoverso
«Il Governo»,
sostituire le parole da
«, mediante»
a
«quarto comma;»
con la seguente:
«:».
12.226
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, lettera
d),
capoverso
«Il Governo»,
sopprimere le parole
«provvisori con forza di legge».
12.227
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, lettera
d),
capoverso
«Il Governo»,
sopprimere le parole
«con forza di legge».
12.228
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, lettera
d),
capoverso
«Il Governo»,
sopprimere le parole:
«disciplinare le materie indicate nell'articolo 72, quarto comma; reiterare disposizioni adottate con decreti non convertiti in legge e regolare i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi;».
12.229
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, lettera
d),
capoverso
«Il Governo»,
sopprimere le parole:
«disciplinare le materie indicate nell'articolo 72, quarto comma;».
12.230
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, lettera
d),
capoverso
«Il Governo»,
sopprimere le parole da
«reiterare»
fino a
«trasmissione del testo».
Conseguentemente, sostituire l'alinea con il seguente:
«è aggiunto, in fine, il seguente comma:».
12.231
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, lettera
d)
, capoverso
«Il Governo»,
sopprimere le parole da:
«reiterare»
fino a:
«al titolo».
12.232
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, lettera
d)
, capoverso
«Il Governo»
, sopprimere le parole da:
«reiterare»
fino a:
«al procedimento».
12.233
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, lettera
d)
, capoverso
«Il Governo»,
sopprimere le parole:
«reiterare disposizioni adottate con decreti non convertiti in legge e regolare i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi;».
12.234
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1, lettera
d)
primo comma, sopprimere le seguenti parole:
«e regolare i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi».
12.235
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 1, capoverso, lettera
d)
primo comma, sopprimere le parole:
«e regolare i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi»
e al terzo comma sopprimere le parole:
«delle Autonomie».
12.236
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, lettera
d)
, capoverso
«Il Governo»
, sopprimere le parole:
«e regolare i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi;».
12.237
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, lettera
d)
, capoverso
«Il Governo»
, sopprimere le parole da:
«ripristinare»
fino a:
«trasmissione del testo».
Conseguentemente sostituire l'alinea con il seguente:
«è aggiunto, in fine, il seguente comma:».
12.238
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, lettera
d)
, capoverso
«Il Governo»
, sopprimere le parole da:
«ripristinare»
fino a:
«al titolo».
12.239
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, lettera
d)
, capoverso
«Il Governo»
, sopprimere le parole:
«; ripristinare l'efficacia di norme di legge o di atti aventi forza di legge che la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimi per vizi non attinenti al procedimento».
12.240
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, lettera
d)
, capoverso
«Il Governo»
, sopprimere le parole da:
«ripristinare»
fino a:
«al procedimento».
12.241
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, lettera
d)
, capoverso
«Il Governo»
, sopprimere le parole:
«di norme di legge o».
12.242
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, lettera
d)
, capoverso
«Il Governo»
, sopprimere le parole da:
«o di atti»
fino a:
«trasmissione del testo».
Conseguentemente sostituire l'alinea con il seguente:
«è aggiunto, in fine, il seguente comma:».
12.243
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, lettera
d)
, capoverso
«Il Governo»
, sopprimere le parole da:
«o di atti»
fino a:
«al titolo».
12.244
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, lettera
d)
, capoverso
«Il Governo»
, sopprimere le parole da:
«o di atti»
fino a:
«al procedimento».
12.245
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, lettera
d)
, capoverso
«Il Governo»
, sopprimere le parole:
«o di atti aventi forza di legge che la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimi per vizi non attinenti al procedimento».
12.246
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, lettera
d),
capoverso:
«Il Governo»,
sopprimere le parole:
«o di atti aventi forza di legge».
Conseguentemente, sostituire la parola:
«illegittimi»
con la seguente:
«illegittime».
12.247
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, lettera
d),
capoverso:
«Il Governo»,
sopprimere le parole:
«aventi forza di legge».
12.248
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, lettera
d),
capoverso:
«Il Governo»,
sopprimere le parole:
«che la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimi per vizi non attinenti al procedimento».
12.249
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, lettera
d),
capoverso:
«Il Governo»,
sopprimere le parole:
«per vizi non attinenti al procedimento».
12.250
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1 , lettera
d)
primo comma, sopprimere le seguenti parole:
«per vizi non attinenti al procedimento».
12.251
CENTINAIO, BISINELLA
Alla lettera
d),
primo comma, aggiungere in fine le seguenti parole:
«; conferire deleghe legislative; attribuire poteri regolamentari in materie già disciplinate con legge».
12.252
CENTINAIO, BISINELLA
Alla lettera
d),
primo comma, aggiungere in fine le seguenti parole:
«; conferire deleghe legislative».
12.253
CENTINAIO, BISINELLA
Alla lettera
d),
primo comma, aggiungere in fine le seguenti parole:
«; attribuire poteri regolamentari in materie già disciplinate con legge».
12.254
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, lettera
d),
sopprimere il capoverso
«I decreti»
e il capoverso
«L'esame».
Conseguentemente, sostituire l'alinea con il seguente:
«è aggiunto, in fine, il seguente comma:».
12.255
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma l, lettera
d),
sopprimere il secondo periodo.
12.256
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, lettera
d),
capoverso
«I decreti»,
sopprimere le parole:
«di immediata applicazione e».
12.257
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, lettera
d),
capoverso
«I decreti»,
sopprimere le parole da:
«e di contenuto»
fino a:
«trasmissione del testo».
12.258
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, lettera
d),
capoverso
«I decreti»,
sopprimere le parole:
«e di contenuto specifico, omogeneo e corrispondente al titolo».
12.259
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, lettera
d),
capoverso
«I decreti»,
sopprimere le parole:
«specifico, omogeneo e».
12.260
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, lettera
d),
capoverso
«I decreti»,
sopprimere le parole:
«specifico».
12.261
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, lettera
d),
capoverso
«I decreti»,
sopprimere le parole da:
«, omogeneo»
fino a:
«trasmissione del testo».
12.262
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, lettera
d),
capoverso
«I decreti»,
sostituire le parole da:
«, omogeneo»
fino a:
«trasmissione del testo»
con le seguenti:
«e omogeneo».
12.263
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, lettera
d),
capoverso
«I decreti»,
sopprimere le parole.
«, omogeneo e corrispondente al titolo».
12.264
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, lettera
d),
capoverso
«1 decreti»,
sostituire le parole:
«, omogeneo e corrispondente al titolo»
con le seguenti:
«e omogeneo».
12.265
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, lettera
d),
capoverso
«I decreti»,
sopprimere le parole:
« omogeneo».
12.266
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1 , lettera
d)
secondo comma, sopprimere le seguenti parole:
«le corrispondente al titolo ».
12.267
ZELLER, PALERMO, BERGER, LANIECE, PANIZZA
Al comma 1, lettera
d),
dopo il secondo capoverso, inserire il seguente:
«In sede di conversione dei decreti, non possono essere approvate disposizioni aventi ad oggetto materie estranee al contenuto degli stessi».
12.268
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1, lettera
d),
sopprimere il terzo periodo.
12.269
MUSSINI, BIGNAMI, PEPE, CAMPANELLA, DE PIN
Al comma 1, lettera
d),
sopprimere l'ultimo comma.
12.270
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, lettera
d),
sopprimere il capoverso
«L'esame».
12.271
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, lettera
d),
capoverso
«L'esame»,
sopprimere le parole da:
«L'esame»
fino a:
«deputati e».
12.272
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, lettera
d),
capoverso
«L'esame»,
sopprimere le parole:
«, a norma dell'articolo 70,».
12.273
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, lettera
d),
capoverso
«L'esame»,
sopprimere le parole:
«di conversione dei decreti».
12.274
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, lettera
d),
capoverso
«L'esame»,
sostituire le parole da:
«dal Senato»
a:
«del testo»
con le seguenti:
«dal Parlamento in seduta comune».
12.275
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, lettera
d),
capoverso
«L'esame»,
sostituire le parole da:
«dal Senato»
a:
«del testo»
con le seguenti:
«dalla Camera dei deputati».
12.276
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, lettera
d)
, capoverso
«L'esame»,
apportare le seguenti modificazioni:
1)
sostituire le parole:
«dal Senato delle Autonomie»,
con le seguenti:
«da ciascuna Camera»;
2)
sostituire le parole:
«alla Camera dei deputati»,
con le seguenti:
«all'altra Camera».
12.277
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, lettera
d)
capoverso
«L'esame»,
apportare le seguenti modificazioni:
1)
sostituire le parole:
«dal Senato delle Autonomie»,
con le seguenti:
«dalla Camera dei deputati»;
2)
sostituire le parole:
«alla Camera dei deputati»,
con le seguenti:
«al Senato».
12.278
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, lettera
d)
, capoverso
«L'esame»,
sopprimere le parole:
«entro trenta giorni dalla loro presentazione alla Camera dei deputati e le proposte di modificazione possono essere deliberate entro dieci giorni dalla data di trasmissione del testo».
12.279
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1 , lettera
d)
terzo comma, sostituire le parole:
« possono essere»,
con la seguente
«sono».
12.280
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, lettera
d)
, capoverso
«L'esame»,
sopprimere le parole:
«entro trenta giorni dalla loro presentazione alla Camera dei deputati».
12.281
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1, lettera
d)
, terzo periodo sostituire le parole:
«trenta giorni»,
con le seguenti:
«dieci giorni».
12.282
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1, lettera
d)
, terzo periodo sostituire le parole
«trenta giorni»
, con le seguenti:
«quindici giorni».
12.283
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, lettera
d)
, capoverso
«L'esame»,
sopprimere le parole:
«dalla loro presentazione alla Camera dei deputati e le proposte di modificazione possono essere deliberate entro dieci giorni dalla data di trasmissione del testo».
12.284
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, lettera
d)
, capoverso
«L'esame»,
sopprimere le parole:
«dalla loro presentazione alla Camera dei deputati».
12.285
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, lettera
d)
, capoverso
«L'esame»,
sopprimere le parole:
«e le proposte di modificazione possono essere deliberate entro dieci giorni dalla data di trasmissione del testo».
12.286
CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, LUCIDI
Al comma 1, lettera
d),
ultimo comma, sostituire le parole:
«dieci giorni»
con le seguenti:
«quindici giorni».
12.287
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, lettera
d),
capoverso
«L'esame»,
sopprimere le parole:
«dalla data di trasmissione del testo».
12.288
CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, LUCIDI, PETROCELLI
Al comma 1, lettera
d),
aggiungere, in fine, il seguente comma:
«I decreti possono essere adottati in materia di sicurezza nazionale, pubbliche calamità e norme finanziarie, con eccezione delle materie riservate alle leggi che devono essere approvate dalle due Camere».
12.289
CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, LUCIDI
Al comma 1, lettera
d),
aggiungere, in fine, il seguente comma:
«Entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione un quinto dei componenti di una Camera può sollevare davanti alla Corte costituzionale la questione di legittimità in tutto o in parte del decreto convertito in legge con riferimento all'osservanza di quanto disposto dal presente articolo. La Corte costituzionale decide entro i successivi venti giorni».
12.290
CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA
Al comma 1, lettera
d),
aggiungere, in fine, il seguente comma:
«Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alla legge di conversione».
12.291
BISINELLA
Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo:
«Nel corso dell'esame di disegni di legge di conversione in legge dei decreti-legge non possono essere approvate disposizioni afferenti a materie estranee al contenuto del decreto».
12.0.1
CENTINAIO, BISINELLA
Dopo l'
articolo
, inserire il seguente:
«Art. 12-
bis.
(Modifiche all'articolo 77 della Costituzione)
1. All'articolo 77 della Costituzione sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"Il Governo non può, mediante decreti:
a)
conferire deleghe legislative ai sensi dell'articolo 76;
b)
provvedere nelle materie indicate nell'articolo 72, quarto comma;
c)
rinnovare le disposizioni di decreti dei quali sia stata negata la conversione in legge con il voto di una delle due Camere;
d)
regolare i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti;
e)
ripristinare l'efficacia di disposizioni dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale per vizi non attinenti al procedimento.
I decreti, anche nel testo emendato, devono contenere misure di immediata applicazione e il loro contenuto deve essere specifico, omogeneo e corrispondente al titolo"».
12.0.2
CENTINAIO, BISINELLA
Dopo l'
articolo
, inserire il seguente:
«Art. 12-
bis.
(Decretazione d'urgenza)
1. All'articolo 77 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:
''Il Governo non può mediante decreto, rinnovare disposizioni di decreti non convertiti in legge, ripristinare l'efficacia di disposizione dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale, conferire deleghe legislative, attribuire poteri regolamentari in materie già disciplinate con legge.''».
12.0.3
CENTINAIO, BISINELLA
Dopo l'
articolo
, inserire il seguente:
«Art. 12-
bis.
(Modifiche all'articolo 77 della Costituzione)
1. All'articolo 77 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:
''Al procedimento di conversione si applica la disciplina di assegnazione e trattazione di cui all'articolo 72''».
12.0.4
CENTINAIO, BISINELLA
Dopo l'
articolo
, inserire il seguente:
«Art. 12-
bis.
(Modifiche all'articolo 77 della Costituzione)
1. All'articolo 77 della Costituzione sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"Il Governo non può, mediante decreto, rinnovare disposizioni di decreti non convertiti in legge, ripristinare l'efficacia di disposizioni dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale, conferire deleghe legislative, attribuire poteri regolamentari in materie già disciplinate con legge.
I decreti e le relative leggi di conversione devono contenere misure di immediata applicazione e il loro contenuto deve essere specifico, omogeneo e corrispondente al titolo.
Al procedimento di conversione si applica la disciplina di cui all'articolo 72"».
Art. 13
13.1
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sopprimere gli articoli 13, 14, 15 e 16.
13.2
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sopprimere gli articoli 13, 14 e 15.
13.3
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sopprimere gli articoli 13, 14 e 16.
13.4
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sopprimere gli articoli 13, 15 e 16.
13.5
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sopprimere gli articoli 13 e 14.
13.6
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sopprimere gli articoli 13 e 15.
13.7
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sopprimere gli articoli 13 e 16.
13.8
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sopprimere l'articolo 13.
13.9
CENTINAIO, BISINELLA
Sopprimere l'articolo 13.
13.10
VERDUCCI, MATURANI, MANASSERO, CORSINI, GOTOR, CHITI, RUSSO, D'ADDA, FORNARO, BORIOLI, ZANONI, TOCCI, CASSON, GATTI, MINEO
Sopprimere l'articolo.
13.11
CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, LUCIDI
Sopprimere l'articolo.
13.12
BENCINI, CAMPANELLA
Sopprimere l'articolo.
13.13
MINZOLINI
Sopprimere l'articolo.
13.14
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Sopprimere l'articolo.
13.15
MARIO MAURO
Sopprimere l'articolo.
13.16
ORELLANA, CAMPANELLA, BATTISTA, BOCCHINO, DE PIN, CASALETTO, BIGNAMI, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, GAMBARO, MUSSINI
Sopprimere l'articolo.
13.17
BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN
Sopprimere l'articolo.
13.18
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire l'articolo 13 con il seguente:
«Art. 13.
- (Abrogazione dell'articolo 78 della Costituzione). – 1
. L'articolo 78 della Costituzione è abrogato».
13.19
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire l'articolo 13 con il seguente:
«Art. 13. –
1
. L'articolo 78 della Costituzione è sostituito dal seguente:
"Art. 78. – Il Parlamento in seduta comune delibera lo stato di guerra e conferisce al Presidente della Repubblica e al Governo i poteri necessari"».
13.20
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire l'articolo 13 con il seguente:
«Art. 13. –
1
. L'articolo 78 della Costituzione è sostituito dal seguente:
"Art. 78. – Il Parlamento in seduta comune delibera lo stato di guerra e conferisce al Governo i poteri necessari"».
13.21
BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN
Sostituire l'articolo 13 con il seguente:
«Art. 13. -
(Deliberazione dello stato di guerra). – 1
. All'articolo 78 della Costituzione, le parole: "Le Camere deliberano" sono sostituite dalle seguenti: "Il Parlamento delibera" e la parola: "conferiscono" è sostituita dalla seguente: "conferisce"».
13.22
PAGLIARI, GOTOR, DI GIORGI, DEL BARBA, CIRINNÀ, CANTINI, MIRABELLI, PADUA, FAVERO, PEZZOPANE
Sostituire l'articolo 13 con il seguente:
«Art. 13. –
1
. L'articolo 78 della Costituzione è sostituito dal seguente:
"Art. 78. – Le Camere deliberano lo stato di guerra e le missioni all'estero delle forze armate, conferendo al governo i poteri necessari"».
13.23
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire l'articolo 13 con il seguente:
«Art. 13. –
1
. L'articolo 78 della Costituzione è sostituito dal seguente:
"Art. 78. – Il Senato delibera lo stato di guerra e conferisce al Governo i poteri necessari"».
13.24
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire l'articolo 13 con il seguente:
«Art. 13. –
1
. L'articolo 78 della Costituzione è sostituito dal seguente:
"Art. 78. – Il Senato delibera lo stato di guerra"».
13.25
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire l'articolo 13 con il seguente:
«Art. 13. –
1
. L'articolo 78 della Costituzione è sostituito dal seguente:
"Art. 78. – La Camera dei deputati delibera lo stato di guerra"».
13.26
CENTINAIO, BISINELLA
Sopprimere il comma 1.
13.27
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. L'articolo 78 della Costituzione è abrogato».
13.28
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 78 della Costituzione, le parole: "Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono" sono sostituite dalle seguenti: "Il Senato delibera 10 stato di guerra e conferisce"».
13.29
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 78 della Costituzione, le parole: "Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono" sono sostituite dalle seguenti: "Il Parlamento in seduta comune delibera lo stato di guerra e conferisce"».
13.30
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso
«Art. 78»
, sostituire le parole:
«La Camera dei deputati»
con le seguenti:
«Il Parlamento in seduta comune».
13.31
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 1, capoverso
«Art. 78»
, sostituire le parole:
«La Camera dei deputati»
con le seguenti:
«Il Parlamento».
13.32
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso
«Art. 78»
, sostituire le parole:
«La Camera dei deputati»
con le seguenti:
«Il Senato delle Autonomie».
13.33
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso
«Art. 78»
, sostituire le parole:
«La Camera dei deputati»
con le seguenti:
«Il Senato».
13.34
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1, capoverso
«Art. 78»
, dopo le parole:
«Camera dei deputati»
inserire le seguenti:
«sentito il Senato federale delle autonomie della Repubblica italiana, che deve esprimere un proprio parere entro e non oltre dieci giorni,».
13.35
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1, capoverso
«Art. 78»
, dopo le parole:
«Camera dei deputati»
nserire le seguenti:
«sentito il Senato federale delle autonomie, che deve esprimere un proprio parere entro e non oltre dieci giorni,».
13.36
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1, capoverso
«Art. 78»
, dopo le parole:
«Camera dei deputati»
inserire le seguenti:
«sentito il Senato delle autonomie repubblicane, che deve esprimere un proprio parere entro e non oltre dieci giorni,».
13.37
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1, capoverso
«Art. 78»
, dopo le parole:
«Camera dei deputati»
inserire le seguenti:
«sentito il Senato delle autonomie, che deve esprimere un proprio parere entro e non oltre dieci giorni,».
13.38
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1, capoverso
«Art. 78»
, dopo le parole:
«Camera dei deputati»
inserire le seguenti:
«sentito il Senato federale, che deve esprimere un proprio parere entro e non oltre dieci giorni,».
13.39
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso
«Art. 78»
, sopprimere le parole:
«e conferisce al Governo i poteri necessari».
13.40
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, capoverso
«Art. 78»
, dopo la parola:
«necessari»,
aggiungere le seguenti:
«con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi membri».
Art. 14
14.1
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sopprimere gli articoli 14, 15 e 16.
14.2
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sopprimere gli articoli 14 e 15.
14.3
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sopprimere gli articoli 14 e 16.
14.4
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sopprimere l'articolo.
14.5
CENTINAIO, BISINELLA
Sopprimere l'articolo.
14.6
CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, LUCIDI
Sopprimere l'articolo.
14.7
BENCINI, CAMPANELLA
Sopprimere l'articolo.
14.8
MINZOLINI
Sopprimere l'articolo.
14.9
BATTISTA, CAMPANELLA, ORELLANA, BOCCHINO, PEPE, DE PIN, CASALETTO, BIGNAMI, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, GAMBARO, MUSSINI
Sopprimere l'articolo.
14.10
BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN
Sopprimere l'articolo.
14.11
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Sopprimere l'articolo.
14.12
MARIO MAURO
Sopprimere l'articolo.
14.13
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire l'
articolo 14
con il seguente:
«Art. 14. -
(Abrogazione dell'articolo 79 della Costituzione). –
1. L'articolo 79 della Costituzione è abrogato».
14.14
BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN
Sostituire l'
articolo 14
con il seguente:
«Art. 14. -
(Leggi di amnistia e indulto). –
1. Al primo comma dell'articolo 79 della Costituzione, le parole: "di ciascuna Camera" sono sostituite dalle seguenti: "del Parlamento".».
14.15
CENTINAIO, BISINELLA
Sopprimere il comma 1.
14.16
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. L'articolo 79 della Costituzione è abrogato».
14.17
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 79 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:
"L'amnistia e l'indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera"».
14.18
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 79, primo comma, della Costituzione le parole: "dei due terzi" sono sostituite dalla seguente: "assoluta"».
14.19
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 79, primo comma, della Costituzione le parole: "di ciascuna Camera" sono sostituite dalle seguenti: "del Parlamento in seduta comune"».
14.20
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 79, primo comma, della Costituzione le parole: "di ciascuna Camera" sono sostituite dalle seguenti: "del Senato delle Autonomie"».
14.21
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 79, primo comma, della Costituzione le parole: "di ciascuna Camera" sono sostituite dalle seguenti: "del Senato"».
14.22
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 79, primo comma, della Costituzione le parole: "in ogni suo articolo e nella votazione finale" sono soppresse».
14.23
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 79, primo comma, della Costituzione le parole: "in ogni suo articolo e" sono soppresse».
14.24
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 79, primo comma, della Costituzione le parole: "e nella votazione finale" sono soppresse».
14.25
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 79 della Costituzione, il secondo e il terzo comma sono abrogati».
14.26
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 79 della Costituzione, il secondo comma è abrogato».
14.27
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 79, secondo comma, della Costituzione le parole: "l'amnistia o" sono soppresse e la parola: "loro" è sostituita dalla seguente: "sua"».
14.28
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 79, secondo comma, della Costituzione le parole: "o l'indulto" sono soppresse e la parola: "loro" è sostituita dalla seguente: "sua"».
14.29
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 79 della Costituzione, il terzo comma è abrogato».
14.30
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 79, terzo comma, della Costituzione le parole: "l'amnistia o" sono soppresse e la parola: "possono" è sostituita dalla seguente: "può"».
14.31
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 79, terzo comma, della Costituzione le parole: "o l'indulto" sono soppresse e la parola: "possono" è sostituita dalla seguente: "può"».
14.32
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, sostituire le parole:
«della Camera dei deputati»
con le seguenti:
«del Parlamento in seduta comune» .
14.33
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 1, sostituire le parole:
«della Camera dei deputati»
con le seguenti:
«del Parlamento».
14.34
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 1, sostituire le parole:
«della Camera dei deputati,»
con le seguenti:
«del Senato della Repubblica».
14.35
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, sostituire le parole:
«della Camera dei deputati»
con le seguenti:
«del Senato delle Autonomie».
14.36
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, sostituire le parole:
«della Camera dei deputati»
con le seguenti:
«del Senato».
14.37
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1, dopo le parole:
«Camera dei deputati»
inserire le seguenti parole:
« sentito il Senato delle Autonomie che deve esprimere un parere entro e non oltre dieci giorni».
14.38
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-
bis
. All'articolo 79 della Costituzione, il secondo e il terzo comma sono abrogati».
14.39
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-
bis
. All'articolo 79 della Costituzione, il secondo comma è abrogato».
14.40
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-
bis
. All'articolo 79, secondo comma, della Costituzione le parole "l'amnistia o" sono soppresse e la parola: "loro" è sostituita dalla seguente: "sua"».
14.41
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-
bis
. All'articolo 79, secondo comma, della Costituzione le parole: "o l'indulto" sono soppresse e la parola: "loro" è sostituita dalla seguente: "sua"».
14.42
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-
bis
. All'articolo 79 della Costituzione, il terzo comma è abrogato».
14.43
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-
bis
. All'articolo 79, terzo comma, della Costituzione le parole: "l'amnistia o" sono soppresse e la parola: "possono" è sostituita dalla seguente: "può"».
14.44
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-
bis
. All'articolo 79, terzo comma, della Costituzione le parole: "o l'indulto" sono soppresse e la parola: "possono" è sostituita dalla seguente: "può"».
14.0.1
CENTINAIO, BISINELLA
Dopo l'
articolo
, inserire il seguente:
«Art. 14-
bis.
(Amnistia e bilancio)
1. Al primo comma dell'articolo 79 della Costituzione, le parole: "di ciascuna Camera" sono sostituite dalle seguenti: "della Camera dei deputati".
2. All'articolo 80 della Costituzione, le parole: "Le Camere autorizzano" sono sostituite dalle seguenti: "È autorizzata".
3. All'articolo 81 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente: "Sono approvati ogni anno con legge i bilanci e il rendiconto consuntivo dello Stato presentati dal Governo"».
14.0.2
CENTINAIO, BISINELLA
Dopo l'
articolo,
inserire il seguente:
«Art. 14-bis.
(Amnistia e bilancio)
1. Il primo comma dell'articolo 79 della Costituzione, le parole: "di ciascuna Camera" sono sostituite dalle seguenti: "della Camera dei deputati".
2. All'articolo 80 della Costituzione, le parole: "Le Camere autorizzano" sono sostituite dalle seguenti: "È autorizzata".
3. All'articolo 81 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente: "Sono approvati ogni anno con legge i bilanci e il rendiconto consuntivo dello Stato presentati dal Governo"».
Art. 15
15.1
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sopprimere gli articoli 15 e 16.
15.2
BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN
Sopprimere l'articolo.
15.3
CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, LUCIDI
Sopprimere l'articolo.
15.4
MATURANI, VERDUCCI
Sopprimere l'articolo.
15.5
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Sopprimere l'articolo.
15.6
MUSSINI, DE PIN
Sopprimere l'articolo.
15.7
CASALETTO, DE PIN, PEPE
Sopprimere l'articolo.
15.8
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sopprimere l'articolo.
15.9
CENTINAIO, BISINELLA
Sopprimere l'articolo.
15.10
MARIO MAURO
Sopprimere l'articolo.
15.11
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 15. -
(Abrogazione dell'articolo 80 della Costituzione). – 1
. L'articolo 80 della Costituzione è abrogato».
15.12
BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 15. –
(Autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali). – 1
. L'articolo 80 della Costituzione è sostituito dal seguente:
"Art. 80. – Il Senato della Repubblica autorizza con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi.
L'ordine di esecuzione delle disposizioni dei trattati di cui il Senato della Repubblica ha autorizzato con legge la ratifica è impartito dal Presidente della Repubblica, nell'atto di promulgazione della legge, ad eccezione dei casi in cui occorre modificare la normativa interna vigente di rango primario. In tali casi si procede con legge ai sensi dell'articolo 70, secondo le competenze del Parlamento nel suo complesso, delle due Camere.
Non si dà luogo ad ordine di esecuzione nei casi in cui, ai sensi dell'articolo Il e dell'articolo 117, primo comma, la limitazione di sovranità discenda dall'appartenenza dell'Italia all'Organizzazione delle Nazioni Unite ovvero all'Unione europea.
In tutti i casi in cui la legge preveda l'espressione di un parere parlamentare su un testo attinente alla formazione delle decisioni o all'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ovvero derivante da delegazione legislativa ai sensi dell'articolo 76, esclusivamente il Senato della Repubblica acquisisce il parere dei seguenti organi, in base alle rispettive competenze, come disciplinate dalla legge:
a)
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
b)
della Conferenza Stato-Città ed autonomie locali;
c)
della Conferenza unificata.
In caso di disaccordo tra i pareri espressi dalle Camere ai sensi del quarto comma, il parere del Senato della Repubblica, purché sia reso entro il termine di legge, inibisce la negoziazione della decisione ovvero la promulgazione di disposizioni, anche non normative, aventi contenuto non conforme al parere medesimo, ferma restando la facoltà della Camera dei deputati e del Governo di richiedere sul testo la deliberazione del Parlamento nel suo complesso, a maggioranza assoluta dei suoi componenti"».
15.13
BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 15. -
(Autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali). – 1
. L'articolo 80 della Costituzione è sostituito dal seguente:
"Art. 80. Il Parlamento autorizza con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi.
L'ordine di esecuzione delle disposizioni dei trattati, di cui il Parlamento ha autorizzato con legge la ratifica, è impartito dal Presidente della Repubblica, nell'atto di promulgazione della legge, ad eccezione dei casi in cui occorre modificare la normativa interna vigente di rango primario. In tali casi si procede con legge ai sensi dell'articolo 70 secondo, terzo e quarto comma.
Non si dà luogo ad ordine di esecuzione nei casi in cui, ai sensi dell'articolo Il e dell'articolo 117, primo comma, la limitazione di sovranità discenda dall'appartenenza dell'Italia all'Organizzazione delle Nazioni Unite ovvero all'Unione europea.
In tutti i casi in cui la legge preveda l'espressione di un parere parlamentare su un testo attinente alla formazione delle decisioni o all'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ovvero derivante da delegazione legislativa, il Senato della Repubblica delibera previa partecipazione ai suoi lavori, senza diritto di voto, dei seguenti organi, in base alle rispettive competenze, come disciplinate dalla legge:
a)
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
b)
Conferenza Stato-Città ed autonomie locali;
c)
Conferenza unificata.
Il parere del Senato della Repubblica, espresso ai sensi del quarto comma, purché sia reso entro il termine di legge, inibisce la negoziazione della decisione ovvero la promulgazione di disposizioni, anche non normative, aventi contenuto ad esso non conforme, salva la facoltà della Camera dei deputati e del Governo di richiedere sul testo la deliberazione del Parlamento nel suo complesso, a maggioranza assoluta dei suoi componenti"».
15.14
BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 15. -
(Autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali). – 1
. All'articolo 80 della Costituzione, le parole: "Le Camere autorizzano" sono sostituite dalle seguenti: "Il Senato della Repubblica autorizza"».
15.15
ORELLANA, CAMPANELLA, BATTISTA, BOCCHINO, DE PIN, BIGNAMI, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, GAMBARO
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 15. –
1
. All'articolo 80 della Costituzione, al primo comma, le parole: "Le Camere autorizzano" sono sostituite dalle seguenti: "Il Senato autorizza"».
15.16
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 15. –
(Ratifica dei trattati internazionali e dell'Unione europea). – 1
. All'articolo 80 della Costituzione aggiungere, in fine, il seguente comma:
"Il recepimento del diritto dell'Unione europea è funzione esclusiva del Senato della Repubblica"».
15.17
MUSSINI, DE PIN
Sostituire l'articolo con il seguente:
«1. All'articolo 80 della Costituzione, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "attengono alla protezione ambientale e ai diritti fondamentali delle persone"».
15.18
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 15. –
(Ratifica dei trattati internazionali e dell'Unione europea). – 1
. L'articolo 80 della Costituzione è sostituito dal seguente:
"Art. 80. – Le Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali e dei trattati relativi all'appartenenza dell'Italia all'Unione europea che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi"».
15.19
ZELLER, PALERMO, BERGER, LANIECE, PANIZZA
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 15. –
(Autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali). – 1
. All'articolo 80 della Costituzione, le parole: "Le Camere autorizzano" sono sostituite dalle seguenti: "È autorizzata"».
15.20
BENCINI, CAMPANELLA
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 15. –
1
. All'articolo 81 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al quarto comma, le parole:
"Le Camere ogni anno approvano"
sono sostituite dalle seguenti:
"La Camera dei deputati ogni anno approva";
b) al sesto comma, le parole:
"di ciascuna Camera"
sono sostituite dalle seguenti:
"della Camera dei deputati."».
15.21
CENTINAIO, BISINELLA
Sopprimere il comma 1.
15.22
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. L'articolo 80 della Costituzione è abrogato».
15.23
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. L'articolo 80 della Costituzione è sostituito dal seguente:
"Art. 80 – Il Senato autorizza con legge la ratifica dei trattati internazionali"».
15.24
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. L'articolo 80 della Costituzione è sostituito dal seguente:
"Art. 80 – Il Senato delle Autonomie autorizza con legge la ratifica dei trattati internazionali"».
15.25
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. L'articolo 80 della Costituzione è sostituito dal seguente:
"Art. 80 – Il Parlamento in seduta comune autorizza la ratifica dei trattati internazionali"».
15.26
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. L'articolo 80 della Costituzione è sostituito dal seguente:
''Art. 80 – Le Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali''».
15.27
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. L'articolo 80 della Costituzione è sostituito dal seguente:
"Art. 80 – La Camera dei deputati autorizza la ratifica dei trattati internazionali"».
15.28
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. L'articolo 80 della Costituzione è sostituito dal seguente:
"Art. 80 – La Camera dei deputati autorizza la ratifica dei trattati internazionali con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti"».
15.29
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. L'articolo 80 della Costituzione è sostituito dal seguente:
"Art. 80 – La Camera dei deputati autorizza con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti la ratifica dei trattati internazionali"».
15.30
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 80 della Costituzione le parole "che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi" sono soppresse».
15.31
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 80 della Costituzione le parole: "sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o" sono soppresse».
15.32
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 80 della Costituzione le parole: "sono di natura politica, o" sono soppresse».
15.33
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«l. All'articolo 80 della Costituzione le parole: "prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o" sono soppresse».
15.34
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 80 della Costituzione le parole: "arbitrati o" sono soppresse».
15.35
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 80 della Costituzione le parole: "o regolamenti giudiziari" sono soppresse».
15.36
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 80 della Costituzione le parole: "variazioni del territorio od oneri alle finanze o" sono soppresse».
15.37
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 80 della Costituzione le parole: "variazioni del territorio od" sono soppresse».
15.38
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 80 della Costituzione le parole: "od oneri alle finanze o modificazioni di leggi" sono soppresse».
15.39
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 80 della Costituzione le parole: "od oneri alle finanze" sono soppresse».
15.40
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 80 della Costituzione le parole: "o modificazioni di leggi" sono soppresse».
15.41
MARTELLI, CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MANGILI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 80 della Costituzione, aggiungere in fine il seguente periodo: "La ratifica ai trattati internazionali può essere sottoposta a
referendum
confermativo"».
15.42
CENTINAIO, BISINELLA
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 80 della Costituzione sono aggiunti in fine, i seguenti commi:
"Le Camere definiscono gli indirizzi delle politiche dell'Unione europea.
Prima di concorrere alla formazione di norme comunitarie di rilevante interesse o alla revisione dei Trattati istitutivi delle Comunità europee, nonché dei trattati che li hanno modificati o integrati, il Governo o la maggioranza dei membri di una Camera possono porre la questione di riserva parlamentare. Il voto espresso dalle Camere su tale questione vincola il Governo nelle sedi comunitarie"».
15.43
CENTINAIO, BISINELLA
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 80 della Costituzione sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"La Camera dei deputati definisce gli indirizzi delle politiche dell'Unione europea.
Prima di concorrere alla formazione di norme comunitarie di rilevante interesse o alla revisione dei Trattati istitutivi delle Comunità europee, nonché dei trattati che li hanno modificati o integrati, il Governo o la maggioranza dei membri della Camera possono porre la questione di riserva parlamentare. Il voto espresso dalla Camere su tale questione vincola il Governo nelle sedi comunitarie"».
15.44
MUSSINI, BIGNAMI, PEPE, CAMPANELLA, DE PIN
Al comma 1, sostituire le parole:
«La Camera dei deputati»
con le seguenti:
«Il Parlamento».
15.45
MUSSINI, DE PIN
Al comma 1, sostituire le parole:
«La Camera dei deputati»
con le seguenti:
«Il Parlamento».
15.46
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 1 sostituire le parole
: «La Camera dei deputati»
con le seguenti
: «Il Parlamento».
15.47
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1, sostituire le parole
: «La Camera dei deputati autorizza»
con le seguenti
: «È autorizzata».
15.48
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1, dopo le parole
: «la Camera dei deputati»
inserire le seguenti
: «sentito il Senato federale e delle regioni».
15.49
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1, dopo le parole
: «la Camera dei deputati»
inserire le seguenti
: «sentito il Senato federale».
15.50
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1, dopo le parole
: «la Camera dei deputati»
inserire le seguenti
: «sentito il Senato delle Autonomie».
15.51
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1, dopo le parole
: «deputati autorizza»
aggiungere le seguenti
: «sentito il Senato federale delle regioni».
15.52
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1, dopo le parole
: «deputati autorizza»
aggiungere le seguenti
: «sentito il Senato federale».
15.53
CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, LUCIDI
Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole
: «ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il Governo comunica alle Camere i progetti degli accordi internazionali prima della loro sottoscrizione"».
15.54
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1, dopo le parole
: «deputati autorizza»
aggiungere le seguenti
: «sentito il Senato delle Autonomie».
15.55
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-
bis.
All'articolo 80 della Costituzione le parole: "che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi" sono soppresse».
15.56
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-
bis.
All'articolo 80 della Costituzione le parole: "sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o" sono soppresse».
15.57
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-
bis.
All'articolo 80 della Costituzione le parole: "sono di natura politica, o" sono soppresse».
15.58
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-
bis.
All'articolo 80 della Costituzione le parole: "prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o" sono soppresse».
15.59
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-
bis.
All'articolo 80 della Costituzione le parole: "arbitrati o" sono soppresse».
15.60
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-
bis.
All'articolo 80 della Costituzione le parole: "o regolamenti giudiziari" sono soppresse».
15.61
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-
bis
. All'articolo 80 della Costituzione le parole "variazioni del territorio od oneri alle finanze o" sono soppresse».
15.62
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-
bis
. All'articolo 80 della Costituzione le parole "variazioni del territorio od" sono soppresse».
15.63
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-
bis
. All'articolo 80 della Costituzione le parole "od oneri alle finanze o modificazioni di leggi" sono soppresse».
15.64
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-
bis
. All'articolo 80 della Costituzione le parole "od oneri alle finanze" sono soppresse».
15.65
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-
bis
. All'articolo 80 della Costituzione le parole "o modificazioni di leggi" sono soppresse».
15.66
CENTINAIO, BISINELLA
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-
bis
. All'articolo 80 della Costituzione, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Il Senato delle Autonomie e la Camera dei deputati partecipano alle fasi di formazione delle decisioni europee e di adempimento degli obblighi europei"».
15.0.1
CENTINAIO, BISINELLA
Dopo l'
articolo
, inserire il seguente:
«Art. 15-
bis.
(Modifica all'articolo 81 della Costituzione)
1. L'articolo 81 della Costituzione è sostituito dal seguente:
"Art. 81. – Le Camere approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.
L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.
Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese.
Ogni altra legge che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte".
2. L'articolo 5 della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, è abrogato».
15.0.2
MARTELLI, CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MANGILI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA
Dopo l'
articolo
, inserire il seguente:
«Art. 15-
bis.
(Modifica all'articolo 81 della Costituzione)
1. L'articolo 81 della Costituzione è sostituito dal seguente:
"Art. 81. – Le Camere approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.
L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.
Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese.
Ogni altra legge che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte"».
15.0.3
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Dopo l'
articolo
, inserire il seguente:
«Art. 15-
bis.
1. Sostituire l'articolo 81 della Costituzione con il seguente:
"Art. 81. – La Camera dei deputati approva ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.
L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.
Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte"».
15.0.4
MARIO MAURO
Dopo l'
articolo
, inserire il seguente:
«Art. 15-
bis.
1. L'articolo 81 della Costituzione è sostituito dal seguente:
"Art. 81. – Lo Stato assicura l'equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico.
Il ricorso all'indebitamento è consentito solo al fine di considerare gli effetti del ciclo economico e, previa autorizzazione delle Camere adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, al verificarsi di eventi eccezionali.
Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte.
La Camera dei deputati ogni anno approva con legge il bilancio e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo. I relativi disegni di legge sono immediatamente trasmessi al Senato delle Autonomie che, entro quindici giorni dalla data della trasmissione, può deliberare proposte di modificazione sulle quali la Camera dei deputati si pronuncia in via definitiva, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, entro i successivi venti giorni.
L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.
Il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni sono stabiliti con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti della Camera dei deputati, nel rispetto dei principi definiti con legge costituzionale"».
15.0.5
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Dopo l'
articolo
, inserire il seguente:
«Art. 15-
bis.
1. All'articolo 81 della Costituzione sopprimere il primo e il sesto comma».
15.0.6
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Dopo l'
articolo
, inserire il seguente:
«Art. 15-
bis.
1. All'articolo 81 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
il primo comma è soppresso;
b)
al secondo comma le parole: "solo al fine di considerare gli effetti del ciclo economico e," e le parole: ", al verificarsi di eventi eccezionali" sono soppresse;
c)
al sesto comma le parole: "ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la" sono sostituite dalla parola: "alla"».
15.0.7
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Dopo l'
articolo
, inserire il seguente:
«Art. 15-
bis.
1. All'articolo 81 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
il primo comma è soppresso;
b)
il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il ricorso all'indebitamento è ammesso solo per spese di investimento o in caso di eventi straordinari con conseguenze finanziarie rilevanti";
c)
al sesto comma le parole: "ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la" sono sostituite dalla parola: "alla"».
15.0.8
GOTOR, TOCCI, BROGLIA, CHITI, CORSINI, CUCCA, D'ADDA, DIRINDIN, FORNARO, GATTI, GUERRA, LO GIUDICE, MANASSERO, MINEO, PEGORER, RICCHIUTI, SILVESTRO, SONEGO, TOMASELLI
Dopo l'
articolo
, inserire il seguente:
«Art. 15-
bis.
1. All'articolo 81 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
il primo e il secondo comma sono sostituiti dai seguenti:
"Lo Stato determina l'equilibrio del proprio bilancio tenendo conto delle fasi favorevoli ed avverse del ciclo economico. Il ricorso ad operazioni di indebitamento può concorrere alla determinazione dell'equilibrio, di norma, entro il limite della copertura delle spese di investimento e, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei componenti della Camera dei deputati, può essere autorizzato al di là di detto limite sulla base di specifiche esigenze, di ordine economico e sociale, nell'ambito di una motivata valutazione di sostenibilità del debito pubblico.";
b)
il sesto comma è sostituito dal seguente:
"Il contenuto della legge di bilancio, i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci pubblici e la sostenibilità del debito pubblico, in coerenza con gli impegni derivanti dall'ordinamento comunitario, sono disciplinati con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera"».
Conseguentemente, all'articolo 32 dopo il comma 15 è aggiunto infine il seguente:
«15-
bis.
L'articolo 5 della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 è abrogato».
15.0.9
CENTINAIO, BISINELLA
Dopo l'
articolo
, inserire il seguente:
«Art. 15-
bis.
1. All'articolo 81 della Costituzione, il primo comma è sostituito dai seguenti:
"La Camera dei deputati ogni anno approva con legge il bilancio e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.
Sui provvedimenti riguardanti il bilancio dello Stato, il Senato delle Autonomie delibera entro venti giorni dalla loro trasmissione da parte della Camera dei deputati o della loro presentazione da parte del Governo.
Sui provvedimenti riguardanti il bilancio dello Stato, il Senato delle Autonomie delibera entro venti giorni dalla loro trasmissione da parte della Camera dei deputati o della loro presentazione da parte del Governo. Dopo la trasmissione dei provvedimenti da parte del Senato, ovvero decorso il termine di venti giorni, la Camera si pronuncia in via definitiva"»
15.0.10
CENTINAIO, BISINELLA
Dopo l'
articolo
, inserire il seguente:
«Art. 15-
bis.
1. All'articolo 81 della Costituzione, il primo comma è sostituito dai seguenti:
"La Camera dei deputati ogni anno approva con legge il bilancio e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.
Sui provvedimenti riguardanti il bilancio dello Stato, il Senato delle Autonomie delibera entro venti giorni dalla loro trasmissione da parte della Camera dei deputati o della loro presentazione da parte del Governo"».
15.0.11
CENTINAIO, BISINELLA
Dopo l'
articolo
, inserire il seguente:
«Art. 15-
bis.
1. All'articolo 81 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:
"Lo Stato assicura l'equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico. Il ricorso all'indebitamento è consentito solo al fine di considerare gli effetti del ciclo economico e, previa autorizzazione della Camera dei deputati adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, al verificarsi di eventi eccezionali. La Camera dei deputati ogni anno approva con legge il bilancio e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo"».
15.0.12
CENTINAIO, BISINELLA
Dopo l'
articolo
, inserire il seguente:
«Art. 15-
bis.
1. All'articolo 81 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:
"Lo Stato assicura l'equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico"».
15.0.13
CENTINAIO, BISINELLA
Dopo l'
articolo
,
inserire il seguente:
«Art. 15-
bis.
1. All'articolo 81 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:
"Lo Stato assicura l'equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio"».
15.0.14
CENTINAIO, BISINELLA
Dopo l'
articolo
, inserire il seguente:
«Art. 15-
bis.
1. All'articolo 81 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente: "La Camera dei deputati ogni anno approva con legge il bilancio e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo. L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi"».
15.0.15
RUTA
Dopo l'
articolo,
inserire il seguente:
«Art. 15-
bis.
1. All'articolo 81, primo comma, della Costituzione, le parole: "Le Camere approvano" sono sostituite dalle seguenti: "La Camera approva"».
15.0.16
GOTOR, TOCCI, BROGLIA, CHITI, CORSINI, CUCCA, D'ADDA, DIRINDIN, GATTI, GUERRA, LO GIUDICE, MANASSERO, MINEO, RICCHIUTI, SILVESTRO, SONEGO, TOMASELLI
Dopo l'
articolo,
inserire il seguente:
«Art. 15-
bis.
1. All'articolo 81 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:
"Il ricorso all'indebitamento è consentito al fine di finanziare investimenti"».
15.0.17
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Dopo l'
articolo,
inserire il seguente:
«Art. 15-
bis.
1. All'articolo 81 della Costituzione sostituire il secondo comma con il seguente:
"Il ricorso all'indebitamento è ammesso solo per spese di investimento o in caso di eventi straordinari con conseguenze finanziarie rilevanti"».
15.0.18
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Dopo l'
articolo,
inserire il seguente:
«Art. 15-
bis.
1. All'articolo 81 della Costituzione, secondo comma, dopo le parole: "è consentito" inserire le seguenti: "per spese di investimento o"».
15.0.19
BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN
Dopo l'
articolo,
inserire il seguente:
«Art. 15-
bis.
(Modifiche all'articolo 81 della Costituzione
in tema di pareggio di bilancio)
1. All'articolo 81 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
al secondo comma, le parole: "delle Camere adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi" sono sostituite dalle seguenti: "del Parlamento adottata a maggioranza assoluta dei suoi";
b)
dopo il terzo comma è inserito il seguente:
"Per la verifica degli oneri e l'impatto finanziario delle leggi, è competente una Commissione del Parlamento, composta in egual numero di deputati e senatori, costituita nei modi stabiliti con legge del Parlamento adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti ";
c)
al quarto comma, le parole: "Le Camere ogni anno approvano" sono sostituite dalle seguenti: "La Camera dei deputati ogni anno approva";
d)
al sesto comma, le parole: "componenti di ciascuna Camera" sono sostituite dalle seguenti: "componenti del Parlamento".
2. All'articolo 5, comma 1, della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, la lettera
f)
è sostituita dalla seguente:
"
f)
l'istituzione presso il Parlamento di un organismo indipendente al quale attribuire compiti di analisi del rapporto tra gli andamenti di finanza pubblica e i costi degli enti pubblici, anche territoriali, e delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di verificare l'osservanza delle regole di bilancio"».
15.0.20
BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN
Dopo l'
articolo,
inserire il seguente:
«Art. 15-
bis.
(Modifiche all'articolo 81 della Costituzione
in tema di pareggio di bilancio)
1. All'articolo 81 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
al secondo comma, le parole: "delle Camere adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi" sono sostituite dalle seguenti: "del Parlamento adottata a maggioranza assoluta dei suoi";
b)
al quarto comma, le parole: "Le Camere ogni anno approvano" sono sostituite dalle seguenti: "La Camera dei deputati ogni anno approva";
c)
al sesto comma, le parole: "componenti di ciascuna Camera" sono sostituite dalle seguenti: "componenti del Parlamento".
2. All'articolo 5, comma 1, della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, la lettera
f)
è sostituita dalla seguente:
"
f)
l'istituzione presso il Parlamento di un organismo indipendente al quale attribuire compiti di analisi del rapporto tra gli andamenti di finanza pubblica e i costi degli enti pubblici, anche territoriali, e delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di verificare l'osservanza delle regole di bilancio"».
15.0.21
CENTINAIO, BISINELLA
Dopo l'
articolo,
inserire il seguente:
«Art. 15-
bis.
1. All'articolo 81 della Costituzione, dopo il secondo comma è inserito il seguente:
"Il ricorso all'indebitamento è consentito solo al fine di considerare gli effetti del ciclo economico e, previa autorizzazione della Camera dei deputati adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, al verificarsi di eventi eccezionali"».
15.0.22
CENTINAIO, BISINELLA
Dopo l'
articolo,
inserire il seguente:
«Art. 15-
bis.
1. AIl'articolo 81 della Costituzione, terzo comma, dopo le parole: "approvazione del bilancio" sono inserite le seguenti: "il cui contenuto e le norme fondamentali sono stabiliti con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti della Camera dei deputati e del Senato delle Autonomie,"».
15.0.23
CENTINAIO, BISINELLA
Dopo l'
articolo
, inserire il seguente:
«Art. 15-
bis.
1. All'articolo 81 della Costituzione, terzo comma, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "e si deve assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni"».
15.0.24
CENTINAIO, BISINELLA
Dopo l'
articolo
, inserire il seguente:
«Art. 15-
bis.
1. All'articolo 81 della Costituzione, dopo il terzo comma è inserito il seguente:
"Il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni sono stabiliti con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti della Camera dei deputati e del Senato delle Autonomie, nel rispetto dei princìpi definiti con legge costituzionale"».
15.0.25
CENTINAIO, BISINELLA
Dopo l'
articolo
, inserire il seguente:
«Art. 15-
bis.
1. All'articolo 81 della Costituzione, dopo il terzo comma è inserito il seguente:
"Le norme fondamentali e i criteri della legge di bilancio sono volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni"».
15.0.26
MINZOLINI
Dopo l'
articolo
, inserire il seguente:
«Art. 15-
bis.
1. All'articolo 81 della Costituzione, dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:
"Per la verifica degli oneri e l'impatto finanziario delle leggi, è competente una Commissione di deputati e senatori costituita nei modi stabiliti con legge della Repubblica"».
Conseguentemente, all'articolo 32, sopprimere il comma 8.
15.0.27
TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI
Dopo l'
articolo
, inserire il seguente:
«Art. 15-
bis.
(Modifica dell'articolo 81 della Costituzione)
1. All'articolo 81 della Costituzione, dopo il terzo comma è inserito il seguente:
"Per la verifica degli oneri e l'impatto finanziario delle leggi, è competente una Commissione di deputati e senatori costituita nei modi stabiliti con legge della Repubblica"».
15.0.28
CHITI, CAMPANELLA, DE PETRIS, ALBANO, ANITORI, BOCCHINO, BROGLIA, BUEMI, CASSON, CORSINI, CUCCA, D'ADDA, DE CRISTOFARO, DIRINDIN, GAMBARO, GATTI, GIACOBBE, LO GIUDICE, MICHELONI, MINEO, MUCCHETTI, PETRAGLIA, RICCHIUTI, SILVESTRO, STEFANO, TOCCI, TURANO, URAS
Dopo l'
articolo
, inserire il seguente:
«Art. 15-
bis.
(Approvazione del bilancio e del rendiconto generale)
1. All'articolo 81 della Costituzione il quarto comma è sostituito dal seguente:
"La Camera dei Deputati ogni anno approva con legge il bilancio e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo".
Il sesto comma è sostituito dal seguente:
"Il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni sono stabiliti con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti della Camera dei Deputati, nel rispetto dei princìpi definiti con legge costituzionale"».
15.0.29
CAMPANELLA, BATTISTA, ORELLANA, BOCCHINO, DE PIN, BIGNAMI, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, GAMBARO
Dopo l'
articolo
, aggiungere il seguente:
«Art. 15-
bis.
1. All'articolo 81 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
al quarto comma, le parole: "Le Camere ogni anno approvano" sono sostituite dalle seguenti: "La Camera dei deputati ogni anno approva";
b)
al sesto comma, le parole: "di ciascuna Camera" sono sostituite dalle seguenti: "della Camera dei deputati"».
15.0.30
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Dopo l'
articolo 15
, aggiungere il seguente:
«Art. 15-
bis.
1. All'articolo 81 della Costituzione, al sesto comma, le parole: "ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la" sono sostituite dalla parola: "alla"».
Art. 16
16.1
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sopprimere l'articolo.
16.2
CENTINAIO, BISINELLA
Sopprimere l'articolo.
16.3
VERDUCCI, MATURANI, RUSSO, FABBRI, FISSORE, FILIPPI, FILIPPIN, STEFANO ESPOSITO, VACCARI, CALEO, GUERRIERI PALEOTTI, SANGALLI, ZANONI, BROGLIA, ELENA FERRARA, SPILABOTTE, SOLLO, CARDINALI, CAPACCHIONE, SANTINI, TRONTI
Sopprimere l'articolo.
16.4
MUSSINI, DE PIN
Sopprimere l'articolo.
16.5
CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, LUCIDI
Sopprimere l'articolo.
16.6
MINZOLINI
Sopprimere l'articolo.
16.7
GIOVANNI MAURO, MARIO FERRARA, BARANI, COMPAGNONE, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, MILO, RUVOLO, SCAVONE
Sopprimere l'articolo.
16.8
CASALETTO, DE PIN, PEPE
Sopprimere l'articolo.
16.9
BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN
Sopprimere l'articolo.
16.10
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Sopprimere l'articolo.
16.11
MARIO MAURO
Sopprimere l'articolo.
16.12
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 16. -
(Abrogazione dell'articolo 82 della Costituzione). – 1.
L'articolo 82 della Costituzione è abrogato».
16.13
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 16. -
(Funzione di controllo e potere d'inchiesta). – 1.
L'articolo 82 della Costituzione è sostituito dal seguente:
"Art. 82. – Il Senato della Repubblica svolge la funzione di controllo sul Governo e sulla Pubblica amministrazione:
a)
a tale scopo il Senato, nelle forme previste dal suo regolamento, vigila sull'attuazione e sull'efficacia delle leggi e sul corretto esercizio dei poteri normativi del Governo;
b)
vigila sul corretto esercizio delle nomine pubbliche al fine di garantire la trasparenza delle procedure di selezione, l'assenza di conflitti d'interesse, l'adozione di criteri di scelta basati sui requisiti di moralità, indipendenza, comprovata esperienza e competenza, nonché al fine di assicurare il rispetto delle cause di incompatibilità previste dalla legge;
c)
esprime parere vincolante, se approvato con la maggioranza degli aventi diritto, sulle nomine di competenza del Governo;
d)
svolge la funzione di vigilanza, di controllo e di censura motivata sull'attività di tutte le persone fisiche che ricevono retribuzioni o emolumenti a carico delle pubbliche finanze in ragione di un rapporto di lavoro subordinato o autonomo con le pubbliche amministrazioni statali, nonché di tutte le società controllate direttamente o indirettamente da qualsiasi amministrazione pubblica.
Il Senato della Repubblica esprime pareri sulle questioni di costituzionalità relative ai disegni di legge in discussione alla Camera dei deputati nonché sugli atti aventi forza di legge.
Il Senato della Repubblica dispone inchieste su materie di pubblico interesse.
A tale scopo nomina fra i propri componenti una Commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi.
La Commissione d'inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.
La Camera dei deputati svolge funzioni ispettive nei confronti del Governo e delle pubbliche amministrazioni mediante le interrogazioni e le interpellanze e nelle altre forme previste dal suo regolamento"».
16.14
BENCINI, CAMPANELLA
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 16. –
1.
L'articolo 82 della Costituzione è sostituito dal seguente:
"Art. 82. – Il Senato della Repubblica può disporre inchieste su materie di pubblico interesse.
Si procede comunque all'inchiesta quando la proposta è presentata da un quarto dei componenti del Senato.
A tale scopo nomina fra i propri componenti una Commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi.
La Commissione d'inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.
La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica svolgono funzioni ispettive nei confronti del Governo e delle pubbliche amministrazioni mediante interrogazioni, interpellanze e nelle altre forme previste dal regolamento.
Le nomine effettuate dal Governo alle cariche direttive di enti e istituzioni pubbliche di rilievo nazionale sono immediatamente comunicate al Senato.
Il Senato, attraverso una sua commissione, procede all'audizione dei soggetti nominati dal Governo ad una delle cariche di cui al comma precedente, nel termine di quindici giorni dalla comunicazione, al fine di valutare la trasparenza delle procedure di selezione e di verificare l'assenza di cause ostative alla nomina, la sussistenza di idonei requisiti di esperienza e competenza e la mancanza di situazioni di conflitto d'interessi.
Le risultanze dell'audizione in commissione sono oggetto di una relazione che viene sottoposta all'aula che, nei successivi quindici giorni, può deliberare di non confermare la nomina"».
16.15
CHITI, DE PETRIS, ALBANO, ANITORI, BROGLIA, BUEMI, CASSON, CORSINI, CUCCA, D'ADDA, DE CRISTOFARO, DIRINDIN, GATTI, GIACOBBE, LO GIUDICE, MICHELONI, MINEO, MUCCHETTI, PETRAGLIA, RICCHIUTI, SILVESTRO, STEFANO, TOCCI, TURANO, BOCCHINO, URAS
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 16. -
(Funzioni di controllo delle Camere). – 1.
L'articolo 82 della Costituzione è sostituito dal seguente:
"Art. 82. – Il Senato della Repubblica può disporre inchieste su materie di pubblico interesse. Si procede comunque all'inchiesta quando la proposta è presentata da un quarto dei componenti del Senato. A tale scopo nomina fra i propri componenti una Commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La Commissione d'inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.
La Camera dei deputati svolge funzioni ispettive nei confronti del Governo e delle pubbliche amministrazioni mediante interrogazioni, interpellanze e nelle altre forme previste dal regolamento. Le nomine effettuate dal Governo alle cariche direttive di enti e istituzioni pubbliche di rilievo nazionale sono immediatamente comunicate al Senato della Repubblica.
Il Senato, attraverso una sua Commissione, procede all'audizione dei soggetti nominati dal Governo ad una delle cariche di cui al comma precedente, nel termine di quindici giorni dalla comunicazione, al fine di valutare la trasparenza delle procedure di selezione e di verificare l'assenza di cause ostative alla nomina, la sussistenza di idonei requisiti di esperienza e competenza e la mancanza di situazioni di conflitto d'interessi.
Le risultanze dell'audizione in Commissione sono oggetto di una relazione che viene sottoposta all'Assemblea che, nei successivi quindici giorni, può deliberare di non confermare la nomina"».
16.16
BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 16. -
(Inchieste parlamentari). – 1.
L'articolo 82 della Costituzione è sostituito dal seguente:
"Art. 82. – Il Senato della Repubblica può disporre inchieste su materie di pubblico interesse. Si procede comunque all'inchiesta quando la proposta è sottoscritta da un quinto dei componenti del Senato.
Per lo svolgimento di una inchiesta il Senato nomina fra i propri componenti una Commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La Commissione di inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.
La Camera dei deputati può acquisire, secondo le modalità stabilite dal regolamento del Parlamento, atti, documenti o informazioni su materie di pubblico interesse, con i soli limiti derivanti dalla legge penale"».
16.17
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 16. -
(Modifiche all'articolo 82 della Costituzione). – 1.
L'articolo 82 della Costituzione è sostituito dal seguente:
"Art. 82. – Il Parlamento in seduta comune può disporre inchieste"».
16.18
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 16. -
(Modifiche all'articolo 82 della Costituzione). – 1.
L'articolo 82 della Costituzione è sostituito dal seguente:
"Art. 82. – Ciascuna Camera può disporre inchieste"».
16.19
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 16. -
(Modifiche all'articolo 82 della Costituzione). – 1.
L'articolo 82 della Costituzione è sostituito dal seguente:
"Art. 82. – Il Senato può disporre inchieste"».
16.20
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 16. -
(Modifiche all'articolo 82 della Costituzione). – 1.
L'articolo 82 della Costituzione è sostituito dal seguente:
"Art. 82. – La Camera dei deputati può disporre inchieste"».
16.21
BISINELLA
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 16. -
(Modifiche all'articolo 82 della Costituzione). – 1.
L'articolo 82 della Costituzione è sostituito dal seguente:
"Art. 82. – Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse.
A tale scopo nomina fra i propri componenti una Commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La Commissione d'inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria"».
16.22
PEGORER, GOTOR, LO MORO, MIGLIAVACCA, RUSSO, BORIOLI, BROGLIA, CUCCA, STEFANO ESPOSITO, FEDELI, FILIPPIN, FORNARO, RITA GHEDINI, GUERRA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, MANASSERO, SANGALLI, SONEGO, SPILABOTTE, TOMASELLI, VACCARI, ZANONI, ZAVOLI
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 16. -
(Inchieste parlamentari). – 1.
All'articolo 82 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
il primo comma è sostituito dal seguente: "La Camera dei deputati può disporre inchieste su materie di pubblico interesse. Il Senato delle Autonomie può disporre inchieste di pubblico interesse concernenti le autonomie territoriali.";
b)
al secondo comma, primo periodo, dopo le parole: "A tale scopo" sono inserite le seguenti: "ciascuna Camera"».
16.23
MUSSINI, DE PIN
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 16. –
1.
All'articolo 82 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:
"Art. 82. – Ciascuna Camera può e, su richiesta di un quarto dei suoi membri, ha l'obbligo di disporre inchieste su materie di pubblico interesse"».
16.24
MUSSINI, DE PIN
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 16. –
1.
All'articolo 82 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:
"Art. 82. – La Camera dei deputati può e, su richiesta di un quarto dei suoi membri, ha l'obbligo di disporre inchieste su materie di pubblico interesse"».
16.25
CAMPANELLA, BATTISTA, ORELLANA, BOCCHINO, DE PIN, BIGNAMI, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, GAMBARO
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 16. –
1.
All'articolo 82, primo comma, della Costituzione, le parole: "Ciascuna Camera" sono sostituite dalle seguenti: "Il Senato"».
16.26
DALLA ZUANNA, MARAN
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 16. –
1.
All'articolo 82 della Costituzione, dopo le parole: "può disporre", inserire le seguenti: "anche su richiesta di un quarto dei componenti,"».
16.27
MUSSINI, DE PIN
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 16. –
1.
All'articolo 82, primo comma, della Costituzione è aggiunto il seguente periodo: "Quando lo richieda un quarto dei suoi componenti, istituisce una commissione d'inchiesta"».
16.28
MARTELLI, CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MANGILI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 16. –
1.
All'articolo 82 della Costituzione, è aggiunto, in fine, il seguente comma: "Il Parlamento effettua la votazione finale sulla proposta di legge di istituzione di Commissioni di inchiesta nel termine massimo di tre mesi dalla data di presentazione"».
16.29
CENTINAIO, BISINELLA
Sopprimere il comma 1.
16.30
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 82, primo comma, della Costituzione, le parole: "su materie di pubblico interesse" sono soppresse.».
16.31
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 82 della Costituzione, il secondo comma è abrogato».
16.32
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 82, secondo comma, della Costituzione, il primo periodo è soppresso».
16.33
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 82, secondo comma, della Costituzione, primo periodo, le parole: "fra i propri componenti" sono soppresse».
16.34
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 82, secondo comma, della Costituzione, primo periodo, le parole: "formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi" sono soppresse».
16.35
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 82, secondo comma, della Costituzione, il secondo periodo è soppresso».
16.36
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 82, secondo comma, della Costituzione, secondo periodo, le parole: "alle indagini e" sono soppresse».
16.37
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 82, secondo comma, della Costituzione, secondo periodo, le parole: "e agli esami"sono soppresse».
16.38
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 82, secondo comma, della Costituzione, secondo periodo, le parole: "con gli stessi poteri e le stesse limitazioni della Autorità giudiziaria" sono soppresse».
16.39
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 82, secondo comma, della Costituzione, secondo periodo, le parole: "gli stessi poteri e" sono soppresse».
16.40
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 82, secondo comma, della Costituzione, secondo periodo, le parole: "e le stesse limitazioni" sono soppresse».
16.41
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 1 sostituire le parole
: «La Camera dei deputati»
con le seguenti
: «Il Senato della Repubblica»
e dopo il primo comma inserire i seguenti
:
«A tale scopo il Senato, nelle forme previste dal suo regolamento, vigila sull'attuazione e sull'efficacia delle leggi e sul corretto esercizio dei poteri normativi del Governo; vigila sul corretto esercizio delle nomine pubbliche al fine di garantire la trasparenza delle procedure di selezione, l'assenza di conflitti d'interesse, 1'adozione di criteri di scelta basati sui requisiti di moralità, indipendenza, comprovata esperienza e competenza, nonché al fine di assicurare il rispetto delle cause di incompatibilità previste dalla legge; esprime parere vincolante, se approvato con la maggioranza degli aventi diritto, sulle nomine di competenza del Governo; svolge la funzione di vigilanza, di controllo e di censura motivata sull'attività di tutte le persone fisiche che ricevono retribuzioni o emolumenti a carico delle pubbliche finanze in ragione di un rapporto di lavoro subordinato o autonomo con le pubbliche amministrazioni statali, nonché di tutte le società controllate direttamente o indirettamente da qualsiasi amministrazione pubblica.
Il Senato della Repubblica esprime pareri sulle questioni di costituzionalità relative ai disegni di legge in discussione alla Camera dei deputati nonché sugli atti aventi forza di legge».
16.42
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 1 sostituire le parole
: «La Camera dei deputati»
con le seguenti
: «Il Senato della Repubblica»
e dopo il secondo comma aggiungere il seguente:
«La Camera dei deputati svolge funzioni ispettive nei confronti del Governo e delle pubbliche amministrazioni mediante le interrogazioni e le interpellanze e nelle altre forme previste dal suo regolamento».
16.43
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 1 sostituire le parole
: «La Camera dei deputati»
con le seguenti
: «Il Senato della Repubblica».
16.44
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, sostituire le parole
: «La Camera dei deputati»
con le seguenti
: «Il Senato delle Autonomie».
16.45
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, sostituire le parole:
«La Camera dei deputati»
con le seguenti:
«Il Senato».
16.46
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, sostituire le parole
: «La Camera dei deputati»
con le seguenti
: «Il Parlamento in seduta comune».
16.47
MUSSINI, DE PIN
Al comma 1, sostituire le parole
: «La Camera dei deputati»
con le seguenti
: «Il Parlamento».
16.48
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-
bis
. All'articolo 82 della Costituzione, il secondo comma è abrogato».
16.49
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-
bis
. All'articolo 82, secondo comma, della Costituzione, il primo periodo è soppresso».
16.50
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-
bis
. All'articolo 82, secondo comma, della Costituzione, primo periodo, le parole "fra i propri componenti" sono soppresse».
16.51
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-
bis
. All'articolo 82, secondo comma, della Costituzione, primo periodo, le parole "formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi" sono soppresse».
16.52
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-
bis
. All'articolo 82, secondo comma, della Costituzione, il secondo periodo è soppresso».
16.53
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-
bis
. All'articolo 82, secondo comma, della Costituzione, secondo periodo, le parole "alle indagini e" sono soppresse».
16.54
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-
bis
. All'articolo 82, secondo comma, della Costituzione, secondo periodo, le parole "e agli esami" sono soppresse».
16.55
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-
bis
. All'articolo 82, secondo comma, della Costituzione, secondo periodo, le parole "con gli stessi poteri e le stesse limitazioni della Autorità giudiziaria" sono soppresse».
16.56
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-
bis
. All'articolo 82, secondo comma, della Costituzione, secondo periodo, le parole "gli stessi poteri e" sono soppresse».
16.57
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-
bis
. All'articolo 82, secondo comma, della Costituzione, secondo periodo, le parole "e le stesse limitazioni" sono soppresse».
16.58
CENTINAIO, BISINELLA
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-
bis
. All'articolo 82 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Il numero totale delle commissioni d'inchiesta contemporaneamente istituite non può superare un numero pari a un quarto del numero totale delle commissioni permanenti"».
16.0.1
CENTINAIO, BISINELLA
Dopo l'
articolo
, inserire il seguente:
«Art. 16-
bis.
(Modifiche all'articolo 82 della Costituzione)
1. All'articolo 82 della Costituzione, secondo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
"L'inchiesta viene comunque disposta quando lo richieda un quarto dei componenti"».
16.0.2
CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, LUCIDI, PETROCELLI
Dopo l'
articolo
, inserire il seguente:
«Art. 16-
bis.
(Inserimento dell'articolo 82-bis della Costituzione)
1. Dopo l'articolo 82 della Costituzione, è inserito il seguente:
"Art. 82-
bis
. – Le Camere possono deliberare indagini conoscitive sulle attività e sul funzionamento dell'amministrazione e su ogni altra questione di pubblico interesse. A tal fine possono avvalersi delle strutture dello Stato. Le amministrazioni pubbliche sono tenute a fornire alle Commissioni parlamentari le informazioni e i documenti da esse richieste"».
Art. 17
17.1
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sopprimere il Capo II.
17.2
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sopprimere gli articoli 17, 18, 19 e 20.
17.3
MARIO MAURO
Sopprimere gli articoli 17, 18, 19 e 20.
17.4
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sopprimere gli articoli 17, 18 e 19.
17.5
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sopprimere gli articoli 17, 18 e 20.
17.6
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sopprimere gli articoli 17, 19 e 20
17.7
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sopprimere gli articoli 17 e 18.
17.8
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sopprimere gli articoli 17 e 19.
17.9
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sopprimere gli articoli 17 e 20.
17.10
BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN
Sopprimere l'articolo.
17.11
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sopprimere l'articolo.
17.12
CENTINAIO, BISINELLA
Sopprimere l'articolo.
17.13
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Sopprimere l'articolo.
17.14
ORELLANA, CAMPANELLA, BATTISTA, BOCCHINO, DE PIN, BIGNAMI, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, GAMBARO, MUSSINI
Sopprimere l'articolo.
17.15
MINZOLINI
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 17. -
(Modifica dell'articolo 83 della Costituzione). –
1. L'articolo 83 della Costituzione è sostituito dal seguente:
"Art. 83. – Il Presidente della Repubblica è eletto per sei anni dai cittadini che hanno compiuto la maggiore età. Può essere rieletto una sola volta.
Il Presidente della Camera dei Deputati, il novantesimo giorno prima che scada il mandato del Presidente della Repubblica, indice l'elezione, che deve aver luogo in una data compresa tra il sessantesimo e il trentesimo giorno precedente la scadenza.
Le candidature sono presentate da ciascun gruppo politico rappresentato nel Parlamento nazionale od Europeo, ovvero da seicentomila cittadini, che vi provvedono secondo le modalità stabilite dalla legge.
I finanziamenti e le spese per la campagna elettorale, nonché la partecipazione alle trasmissioni radiotelevisive sono regolati dalla legge al fine di assicurare la parità di condizioni tra i candidati.
È eletto il candidato che ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi. Qualora nessun candidato abbia conseguito la maggioranza, il quattordicesimo giorno successivo si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno conseguito il maggior numero di voti.
La legge disciplina la procedura per la sostituzione e per l'eventuale rinvio della data dell'elezione in caso di morte o di impedimento permanente di uno dei candidati.
Il Presidente della Repubblica assume le funzioni l'ultimo giorno del mandato del Presidente uscente. In caso di elezione per vacanza della carica, il Presidente assume le funzioni il settimo giorno successivo a quello della proclamazione dei risultati elettorali.
Il procedimento elettorale e le altre modalità di applicazione del presente articolo sono regolati dalla legge"».
Conseguentemente, è abrogato l'articolo 85 della Costituzione
17.16
GASPARRI, GIBIINO
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 17. -
(Modifica dell'articolo 83 della Costituzione). –
1. L'articolo 83 della Costituzione è sostituito dal seguente:
"Art. 83. – Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato. Rappresenta l'unità della Nazione e ne garantisce l'indipendenza. Vigila sul rispetto della Costituzione. Assicura il rispetto dei trattati e degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia a organizzazioni internazionali e sovranazionali. Rappresenta l'Italia in sede internazionale ed europea. Il Presidente della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto. Sono elettori tutti i cittadini che hanno compiuto la maggiore età"».
17.17
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 17. -
(Elezione diretta del Presidente della Repubblica). –
1. Il Presidente della Repubblica è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto».
17.18
CENTINAIO, BISINELLA
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 17. – 1. L'articolo 83 della Costituzione è sostituito dal seguente:
"Art. 83. – Il Presidente della Repubblica è eletto dall'Assemblea della Repubblica, presieduta dal Presidente della Camera dei deputati, costituita dai componenti delle due Camere, dai Presidenti delle Giunte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e dai delegati eletti dal Consiglio o dall'Assemblea regionale. Ciascun Consiglio o Assemblea regionale elegge due delegati. Per il Trentino-Alto Adige/Südtirol ciascun Consiglio provinciale elegge un delegato. La Valle d'Aosta/Valle e d'Aoste ha un solo delegato. Ciascun Consiglio o Assemblea regionale elegge altresì un numero ulteriore di delegati in ragione di un delegato per ogni milione di abitanti nella Regione. L'elezione di tutti i delegati avviene in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.
Il Presidente della Repubblica è eletto a scrutinio segreto con la maggioranza dei due terzi dei componenti l'Assemblea della Repubblica. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dei componenti. Dopo il quinto scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta dei componenti''».
17.19
PAOLO ROMANI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN, GALIMBERTI
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 17. –
(Modifiche all'articolo 83 della Costituzione). –
1. L'articolo 83 della Costituzione è sostituito dal seguente:
"Art. 83. – Il Presidente della Repubblica è eletto dalla Camera dei Deputati.
Alla elezione partecipano due senatori per ogni regione, scelti dai rispettivi consigli regionali garantendo la rappresentanza delle minoranze. La Valle d'Aosta ha un solo delegato.
L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza dei due terzi dell'Assemblea"».
17.20
BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 17. –
(Il Presidente della Repubblica). –
1. All'articolo 83 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
il primo comma è sostituito dal seguente:
"Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento nel suo complesso";
b)
il secondo comma è abrogato».
17.21
RUTA
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 17. – All'articolo 83 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:
"1. Il Presidente della Repubblica è eletto dalla Camera dei deputati"».
17.22
CENTINAIO, BISINELLA
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 17. – All'articolo 83 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
il secondo comma è abrogato;
b)
al terzo comma è soppresso l'ultimo periodo».
17.23
GOTOR, LO MORO, MIGLIAVACCA, RUSSO, BORIOLI, BROGLIA, CUCCA, D'ADDA, DI GIORGI, STEFANO ESPOSITO, FEDELI, FILIPPIN, FORNARO, RITA GHEDINI, GUERRA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, MANASSERO, PEGORER, SANGALLI, SONEGO, SPILABOTTE, TOMASELLI, ZANONI, ZAVOLI
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 17. -
(Modificazioni all'articolo 83 della Costituzione in materia di
quorum
per l'elezione del Presidente della Repubblica). – 1.
All'articolo 83 della Costituzione, al terzo comma, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza dei tre quinti. Dopo il decimo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta"».
17.24
MUSSINI, DE PIN
Sostituire I'articolo con il seguente:
«Art. 17. - 1. All'articolo 83 della Costituzione, nel terzo comma sostituire l'ultimo periodo con il seguente: "Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza dei tre quinti"».
17.25
CENTINAIO, BISINELLA
Sopprimere il comma 1.
17.26
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 83 della Costituzione, le parole: "dal Parlamento" fino alla fine sono sostituite dalle seguenti: "a suffragio universale e diretto"».
17.27
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 83 della Costituzione, le parole: "dal Parlamento" fino alla fine sono sostituite dalle seguenti: "dal Senato delle Autonomie"».
17.28
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 83 della Costituzione, le parole: "dal Parlamento" fino alla fine sono sostituite dalle seguenti: "dalla Camera dei deputati"».
17.29
LUMIA
Sostituire il comma 1, con il seguente:
«1. All'articolo 83 della Costituzione il secondo comma è sostituito dal seguente:
"All'elezione partecipano sette delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio. La Valle d'Aosta ha solo due delegati"».
17.30
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1, con il seguente:
«1. All'articolo 83 della Costituzione, il secondo e il terzo comma sono abrogati».
17.31
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1, con il seguente:
«1. All'articolo 83, secondo comma, della Costituzione, la parola "tre" è sostituita dalla seguente: "cinque"».
17.32
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1, con il seguente:
«1. All'articolo 83, secondo comma, della Costituzione, la parola: "tre" è sostituita dalla seguente: "quattro"».
17.33
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1, con il seguente:
«1. All'articolo 83, secondo comma, della Costituzione, la parola: "tre" è sostituita dalla seguente: "due"».
17.34
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1, con il seguente:
«1. All'articolo 83, secondo comma, della Costituzione, le parole da: "eletti" alla fine del terzo comma sono soppresse».
17.35
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1, con il seguente:
«1. All'articolo 83, secondo comma, della Costituzione, le parole da: "eletti" alla fine del comma sono soppresse».
17.36
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1, con il seguente:
«1. All'articolo 83, secondo comma, della Costituzione, le parole da: "in modo" alla fine del terzo comma sono soppresse».
17.37
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1, con il seguente:
«1. All'articolo 83, secondo comma, della Costituzione, le parole da: "in modo" alla fine del comma sono soppresse».
17.38
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1, con il seguente:
«1. All'articolo 83, secondo comma, della Costituzione, il secondo periodo è soppresso».
17.39
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1, con il seguente:
«1. All'articolo 83, secondo comma, della Costituzione, secondo periodo le parole: "un solo delegato" sono sostituite dalle seguenti: "tre delegati"».
17.40
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1, con il seguente:
«1. All'articolo 83, secondo comma, della Costituzione, secondo periodo le parole: "un solo delegato" sono sostituite dalle seguenti: "due delegati"».
17.41
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1, con il seguente:
«1. All'articolo 83 della Costituzione, il terzo comma è abrogato».
17.42
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1, con il seguente:
«1. All'articolo 83, terzo comma, della Costituzione, le parole: "per scrutinio" sono soppresse».
17.43
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 83, terzo comma, della Costituzione, le parole: "a maggioranza dei due terzi dell'assemblea" sono soppresse».
17.44
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 83, terzo comma, della Costituzione, il secondo periodo è soppresso».
17.45
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 1 sostituire le parole:
«il secondo comma è abrogato»
con le seguenti:
«terzo comma, l'ultimo periodo è abrogato».
17.46
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 1 sostituire le parole:
«il secondo comma è abrogato»
con le seguenti:
«il terzo comma è sostituito dal seguente: "L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto e sempre a maggioranza di due terzi dell'assemblea"».
17.47
BISINELLA
Al comma 1, dopo le parole:
«secondo comma»
inserire le seguenti:
«e l'ultimo periodo del terzo comma».
17.48
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-
bis
. All'articolo 83 della Costituzione, il terzo comma è abrogato».
17.49
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-
bis
. All'articolo 83, terzo comma, della Costituzione, le parole "per scrutinio" sono soppresse».
17.50
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-
bis
. All'articolo 83, terzo comma, della Costituzione, le parole "a maggioranza dei due terzi dell'assemblea" sono soppresse».
17.51
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-
bis
. All'articolo 83, terzo comma, della Costituzione, il secondo periodo è soppresso».
17.52
RUSSO, FABBRI, FISSORE, FILIPPI, FILIPPIN, STEFANO ESPOSITO, VACCARI, CALEO, GUERRIERI PALEOTTI, SANGALLI, ZANONI, BROGLIA, ELENA FERRARA, SPILABOTTE, SOLLO, CARDINALI, CAPACCHIONE, TRONTI
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«1-
bis
. All'articolo 83 della Costituzione, terzo comma, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza dei tre quinti della assemblea"».
17.53
DALLA ZUANNA, MARAN
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-
bis
. Al terzo comma dell'articolo 83 della Costituzione la parola "assoluta" è sostituita dalle seguenti "dei tre quinti dell'assemblea"».
17.0.1
CENTINAIO, BISINELLA
Dopo l'
articolo
, inserire il seguente:
«Art. 17-
bis.
(Modifiche all'articolo 83 della Costituzione)
1. All'articolo 83 della Costituzione, secondo comma, la parola "tre" è sostituita con la parola "due"».
17.0.2
GASPARRI, GIBIINO
Dopo l'
articolo
,
inserire il seguente:
«Art. 17-
bis.
(Modifica dell'articolo 84 della Costituzione)
1. L'articolo 84 della Costituzione è sostituito dal seguente:
"Art. 84. – Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto quarant'anni e goda dei diritti politici e civili.
L'ufficio è incompatibile con qualsiasi altra carica e attività, pubblica o privata.
La legge prevede altresì disposizioni idonee ad evitare conflitti tra gli interessi privati del Presidente della Repubblica e gli interessi pubblici.
A tal fine, la legge individua le situazioni di ineleggibilità e incompatibilità. L'assegno e la dotazione del Presidente della Repubblica sono determinati per legge"».
17.0.3
MINZOLINI
Dopo l'
articolo
, inserire il seguente:
«Art. 17-
bis.
(Modifica dell'articolo 84 della Costituzione)
1. L'articolo 84 della Costituzione è sostituito dal seguente:
"Art. 84. – Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto quarant'anni e goda dei diritti politici e civili.
L'ufficio è incompatibile con qualsiasi altra carica e attività pubblica o privata. La legge prevede altresì disposizioni- idonee ad evitare conflitti tra gli interessi privati del Presidente della Repubblica e gli interessi pubblici. A tal fine la legge individua le situazioni di ineleggibilità e incompatibilità.
L'assegno e la dotazione del Presidente della Repubblica sono determinati con legge"».
17.0.4
CENTINAIO, BISINELLA
Dopo l'
articolo
, inserire il seguente:
«Art. 17-
bis.
1. All'articolo 84 della Costituzione, primo comma, sono soppresse le seguenti parole: "che abbia compiuto cinquant'anni d'età"».
17.0.5
CENTINAIO, BISINELLA
Dopo l'
articolo
, inserire il seguente:
«Art. 17-
bis.
1. All'articolo 84 della Costituzione, primo comma, le parole: "che abbia compiuto cinquant'anni d'età" sono sostituite dalle seguenti: "che abbia compiuto il diciottesimo anno di età e che non abbia superato il sessantacinquesimo anno di età e che sia di sesso differente dal predecessore"».
17.0.6
CENTINAIO, BISINELLA
Dopo l'
articolo
, inserire il seguente:
«Art. 17-
bis.
1. All'articolo 84 della Costituzione, primo comma, le parole: "che abbia compiuto cinquant'anni d'età" sono sostituite dalle seguenti: "che abbia compiuto il diciottesimo anno di età e che non abbia superato il sessantacinquesimo anno di età"».
17.0.7
CENTINAIO, BISINELLA
Dopo l'
articolo
, inserire il seguente:
«Art. 17-
bis.
1. All'articolo 84 della Costituzione, primo comma, le parole: "che abbia compiuto cinquant'anni d'età" sono sostituite dalle seguenti parole: "che abbia compiuto il venticinquesimo anno di età e che non abbia superato il sessantacinquesimo anno di età"».
17.0.8
CENTINAIO, BISINELLA
Dopo l'
articolo
, inserire il seguente:
«Art. 17-
bis.
1. All'articolo 84 della Costituzione, primo comma, le parole: "che abbia compiuto cinquant'anni d'età" sono sostituite dalle seguenti: "che abbia compiuto il diciottesimo anno di età"».
17.0.9
CENTINAIO, BISINELLA
Dopo l'
articolo
, inserire il seguente:
«Art. 17-
bis.
1. All'articolo 84 della Costituzione, primo comma, le parole: "che abbia compiuto cinquant'anni d'età" sono sostituite dalle seguenti: "che abbia compiuto il venticinquesimo anno di età"».
17.0.10
CENTINAIO, BISINELLA
Dopo l'
articolo
, inserire il seguente:
«Art. 17-
bis.
(Età minima del Presidente della Repubblica)
1. Al primo comma dell'articolo 84 della Costituzione, le parole: "cinquant'anni" sono sostituite dalle seguenti: "quarant'anni".
2. Al primo comma dell'articolo 84 della Costituzione è aggiunto in fine il seguente periodo: "Può essere eletto chi ha ottenuto la sottoscrizione della propria candidatura da parte di cinquecento sindaci"».
17.0.11
CENTINAIO, BISINELLA
Dopo l'
articolo
, inserire il seguente:
«Art. 17-
bis.
(Età minima del Presidente della Repubblica)
1. All'articolo 84, primo comma, della Costituzione, le parole: "cinquanta anni" sono sostituite dalle seguenti: "quaranta anni"».
17.0.12
ZELLER, PALERMO, BERGER, LANIECE, PANIZZA
Dopo l'
articolo
, inserire il seguente:
«Art. 17-
bis.
(Modificazioni all'articolo 84 della Costituzione
in tema di età minima del Presidente della Repubblica)
1. All'articolo 84, primo comma, della Costituzione, le parole: "cinquanta anni" sono sostituite dalle seguenti: "quaranta anni"».
17.0.13
CENTINAIO, BISINELLA
Dopo l'
articolo
, inserire il seguente:
«Art. 17-
bis.
All'articolo 84 della Costituzione, dopo comma 1, è inserito il seguente:
"1-
bis
. Nel rispetto del principio della parità di genere è eletto un cittadino di sesso differente rispetto al Presidente in carica"».
17.0.14
BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN
Dopo l'
articolo
, inserire il seguente:
«Art. 17-
bis.
(Assegno e dotazione del Presidente della Repubblica)
1. All'articolo 84 della Costituzione, l'ultimo comma è sostituito dal seguente:
"L'assegno e la dotazione del Presidente sono determinati con legge approvata dal Parlamento"».
Art. 18
18.1
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sopprimere gli articoli 18, 19 e 20.
18.2
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sopprimere gli articoli 18 e 19.
18.3
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sopprimere gli articoli 18 e 20.
18.4
BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN
Sopprimere l'articolo.
18.5
CENTINAIO, BISINELLA
Sopprimere l'articolo.
18.6
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS
Sopprimere l'articolo.
18.7
MINZOLINI
Sopprimere l'articolo.
18.8
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sopprimere l'articolo.
18.9
GASPARRI, GIBIINO
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 18. -
(Modifica dell'articolo 85 della Costituzione). – 1.
L'articolo 85 della Costituzione è sostituito dal seguente:
"Art. 85. –
1.
Il Presidente della Repubblica è eletto per cinque anni. Può essere rieletto una sola volta.
Il Presidente del Senato della Repubblica, il novantesimo giorno antecedente la scadenza del mandato del Presidente della Repubblica, indìce l'elezione, che deve aver luogo in una data compresa tra il sessantesimo e il trentesimo giorno precedente la scadenza.
Le candidature sono presentate da un gruppo parlamentare delIe Camere, o da duecentomila elettori, ovvero da deputati e senatori, da membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, da consiglieri regionali, da presidenti delle giunte regionali e da sindaci, nel numero e secondo le modalità stabiliti dalla legge.
I finanziamenti e le spese per la campagna elettorale, nonché la partecipazione alle trasmissioni radiotelevisive sono regolati dalla legge al fine di assicurare la parità di condizioni tra i candidati.
È eletto il candidato che ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi. Qualora nessun candidato abbia conseguito la maggioranza, il quattordicesimo giorno successivo si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno conseguito il maggior numero di voti.
La legge disciplina la procedura per la sostituzione e per l'eventuale rinvio della data dell'elezione in caso di morte o di impedimento permanente di uno dei candidati.
Il Presidente della Repubblica assume le funzioni l'ultimo giorno del mandato del Presidente uscente. In caso di elezione per vacanza della carica, il Presidente assume le funzioni il settimo giorno successivo a quello della proclamazione dei risultati elettorali.
Il procedimento elettorale e le altre modalità di applicazione del presente articolo sono regolati dalla legge"».
18.10
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire l'articolo 18 con il seguente:
«Art. 18. -
(Durata della carica di Presidente della Repubblica). – 1.
L'articolo 85 della Costituzione è sostituito dal seguente:
"Art. 85. –
1.
Il Presidente della Repubblica è eletto per quattro anni"».
18.11
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire l'articolo 18 con il seguente:
«Art. 18. -
(Durata della carica di Presidente della Repubblica). – 1.
L'articolo 85 della Costituzione è sostituito dal seguente:
"Art. 85. –
1.
Il Presidente della Repubblica è eletto per cinque anni"».
18.12
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire l'articolo 18 con il seguente:
«Art. 18. -
(Durata della carica di Presidente della Repubblica). – 1.
L'articolo 85 della Costituzione è sostituito dal seguente:
"Art. 85. –
1.
Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni"».
18.13
BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN
Sostituire l'articolo 18 con il seguente:
«Art. 18. -
(Elezione del Presidente della Repubblica). – 1.
L'articolo 85 della Costituzione è sostituito dal seguente:
"Art. 85. –
1.
Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni.
Trenta giorni prima che scada il termine, il Parlamento nel suo complesso è convocato dal suo Presidente, per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica.
Se la Camera dei deputati è sciolta, o manca meno di tre mesi alla sua cessazione, l'elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione della nuova Camera. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica"».
18.14
CENTINAIO, BISINELLA
Sostituire l'articolo 18 con il seguente:
«Art. 18. -
1.
All'articolo 85 della Costituzione, i commi secondo e terzo sono sostituiti dai seguenti:
"2. Sessanta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati convoca l'Assemblea della Repubblica per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica.
3. Se la Camera dei deputati è sciolta, o manca meno di tre mesi alla sua cessazione, la elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione della Camera nuova. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica"».
18.15
BATTISTA, ORELLANA, CAMPANELLA, BOCCHINO, PEPE, DE PIN, CASALETTO, BIGNAMI, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, GAMBARO
Sostituire l'articolo 18 con il seguente:
«Art. 18. -
1.
All'articolo 85 della Costituzione, al primo comma, dopo le parole: "sette anni", aggiungere le seguenti: "e il suo mandato non è rinnovabile"».
18.16
CENTINAIO, BISINELLA
Sopprimere il comma 1.
18.17
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 85 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
al primo comma, la parola: «sette» è sostituita dalla seguente: «quattro»;
b)
il secondo e il terzo comma sono abrogati».
18.18
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 85 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
al primo comma, la parola: «sette» è sostituita dalla seguente: «cinque»;
b)
il secondo e il terzo comma sono abrogati.»
18.19
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 85, terzo comma, della Costituzione, il primo periodo è soppresso».
18.20
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 85 della Costituzione, il secondo e il terzo comma sono abrogati».
18.21
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 85, secondo comma, della Costituzione, le parole: "della Camera dei deputati convoca in seduta comune il Parlamento e i delegati regionali" sono sostituite dalle seguenti: "della Repubblica convoca i comizi elettorali"».
18.22
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 85, secondo comma, della Costituzione, le parole: "della Camera dei deputati convoca in seduta comune il Parlamento e i delegati regionali" sono sostituite dalle seguenti: "del Senato delle Autonomie convoca i comizi elettorali"».
18.23
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 85, secondo comma, della Costituzione, le parole: "della Camera dei deputati convoca in seduta comune il Parlamento e i delegati regionali" sono sostituite dalle seguenti: "della Corte costituzionale convoca i comizi elettorali"».
18.24
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 85, secondo comma, della Costituzione, le parole: "in seduta comune il Parlamento e i delegati regionali" sono sostituite dalle seguenti: "il Parlamento in seduta comune"».
18.25
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 85, secondo comma, della Costituzione, le parole: "in seduta comune il Parlamento è" sono soppresse».
18.26
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 85, secondo comma, della Costituzione, le parole: "e i delegati regionali" sono soppresse».
18.27
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 85, secondo comma, della Costituzione, le parole: "per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica" sono soppresse».
18.28
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 85 della Costituzione, il terza comma è abrogato».
18.29
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 85, terzo comma, della Costituzione, le parole: "Se le Camere sono sciolte, o manca meno di tre mesi alla loro cessazione," sono soppresse».
18.30
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 85, terzo comma, della Costituzione, le parole: "le Camere sono sciolte, o" sono soppresse».
18.31
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 85, terzo comma, della Costituzione, le parole: ", o manca meno di tre mesi alla loro cessazione," sono soppresse».
18.32
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 85, terzo comma, della Costituzione, la parola: "quindici" è sostituita dalla seguente: "sessanta"».
18.33
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. L'articolo 85, terzo comma, della Costituzione, la parola: "quindici" è sostituita dalla seguente: "quarantacinque"».
18.34
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 85, terzo comma, della Costituzione, la parola: "quindici" è sostituita dalla seguente: "trenta"».
18.35
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 85, terzo comma, della Costituzione, le parole: "quindici giorni" sono sostituite dalle seguenti: "un mese"».
18.36
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 85, terzo comma, della Costituzione, il secondo periodo è soppresso».
18.37
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 85, terzo comma, della Costituzione, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Nel frattempo, il Presidente del Senato esercita le funzioni del Presidente della Repubblica"».
18.38
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, sostituire le lettere
a)
e
b)
con le seguenti:
«
a)
il secondo comma è abrogato;
b)
il terzo comma è abrogato».
18.39
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, sostituire le lettere
a)
e
b)
con le seguenti:
«
a)
il secondo comma è sostituito dal seguente:
"Il Presidente della Camera dei deputati indice le elezioni del nuovo Presidente della Repubblica sessanta giorni prima che scada il termine";
b)
il terzo comma è abrogato».
18.40
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, sostituire le lettere
a)
e
b)
con le seguenti:
«
a)
il secondo comma è abrogato;
b)
al terzo comma, il secondo periodo è soppresso».
18.41
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, sostituire le lettere
a)
e
b)
con le seguenti:
«
a)
il secondo comma è sostituito dal seguente:
"Il Presidente della Corte costituzionale indice le elezioni del nuovo Presidente della Repubblica sessanta giorni prima che scada il termine";
b)
il terzo comma è abrogato».
18.42
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, sostituire le lettere
a)
e
b)
con le seguenti:
«
a)
il secondo comma è sostituito dal seguente:
''Il Presidente del Senato indice le elezioni del nuovo Presidente della Repubblica sessanta giorni prima che scada il termine''.
b)
il terzo comma è abrogato».
18.43
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, sostituire le lettere
a)
e
b)
con le seguenti:
«
a)
il secondo comma è sostituito dal seguente:
"Il Presidente della Camera dei deputati indice le elezioni del nuovo Presidente della Repubblica sessanta giorni prima che scada il termine";
b)
il terzo comma è abrogato».
18.44
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, sostituire le lettere
a)
e
b)
con le seguenti:
«
a)
al secondo comma, le parole: "in seduta comune il Parlamento e i delegati regionali" sono sostituite dalle seguenti: "il Parlamento in seduta comune";
b)
il terzo comma è abrogato».
18.45
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, sostituire le lettere
a)
e
b)
con le seguenti:
«
a)
al secondo comma, le parole: "in seduta comune il Parlamento e" sono soppresse;
b)
il terzo comma è abrogato».
18.46
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1, sopprimere lettera
a).
18.47
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 1, sopprimere la lettera
a).
18.48
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, sopprimere la lettera
a).
18.49
RUTA
Sostituire la lettera
a)
con la seguente:
«
a)
al primo comma, le parole: "del Senato" sono sostituite dalle seguenti: "della Camera"».
18.50
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, sostituire la lettera
a)
con la seguente:
«
a)
il secondo comma è abrogato;».
18.51
PAOLO ROMANI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN, GALIMBERTI
Al comma 1, sostituire la lettera
a)
con la seguente:
«
a)
sostituire il secondo comma con il seguente: "Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati convoca la Camera dei deputati e i delegati senatoriali, per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica"».
18.52
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, sostituire la lettera
a)
con la seguente:
«
a)
il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Presidente della Corte costituzionale indice le elezioni del nuovo Presidente della Repubblica sessanta giorni prima che scada il termine;"».
18.53
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, sostituire la lettera
a)
con la seguente:
«
a)
il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Presidente della Camera dei deputati indice le elezioni del nuovo Presidente della Repubblica sessanta giorni prima che scada il termine;"».
18.54
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, sostituire la lettera
a)
con la seguente:
«
a)
il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Presidente del Senato indice le elezioni del nuovo Presidente della Repubblica sessanta giorni prima che scada il termine;"».
18.55
CENTINAIO, BISINELLA
Sostituire la lettera
a)
con la seguente:
«
a)
il secondo comma è sostituito dal seguente: "Sessanta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati convoca l'Assemblea della Repubblica per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica"».
18.56
TREMONTI, GIOVANNI MAURO
Al comma 1, lettera
a)
, premettere la seguente:
«0
a)
il primo comma è sostituito dal seguente:
"Il Presidente della Repubblica è eletto per due anni. Nessuno può essere eletto Presidente della Repubblica per più di una volta.
Chi ha rivestito la carica di Presidente della Repubblica non può ricoprire incarichi di governo, cariche pubbliche elettive o di nomina governativa. Non può, se non siano decorsi almeno cinque anni dalla cessazione dalla carica, assumere cariche o esercitare funzioni di rilievo pubblico, individuate con legge costituzionale"».
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-
bis
. Le disposizioni di cui all'articolo 85 della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale, si applicano anche a chi, alla data della sua entrata in vigore, ricopre l'ufficio di Presidente della Repubblica».
18.57
CANDIANI, BISINELLA, CENTINAIO, BELLOT
Al comma 1, alla lettera
a)
, premettere la seguente:
«0
a)
al primo comma sono aggiunte in fine le seguenti parole: "e non è rieleggibile"».
18.58
CANDIANI, BISINELLA, CENTINAIO, BELLOT
Al comma 1, alla lettera
a)
, premettere la seguente:
«0
a)
al primo comma la parola: "sette" è sostituita dalla seguente: "sei"».
18.59
CANDIANI, BISINELLA, CENTINAIO, BELLOT
Al comma 1, alla lettera
a)
, premettere la seguente:
«0
a)
al primo comma le parole: "sette anni" sono sostituite dalle seguenti: "sei anni e non è rieleggibile"».
18.60
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, alla lettera
a)
, premettere la seguente:
«0
a)
al primo comma la parola: "sette" è sostituita dalla seguente: "cinque"».
18.61
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al camma 1, alla lettera
a)
premettere la seguente:
«
0a)
al primo comma le parole: "sette anni" sono sostituite dalle seguenti: "cinque anni e non è rieleggibile"».
18.62
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, alla lettera
a)
premettere la seguente:
«
0a)
al primo comma la parola: "sette" è sostituita dalla seguente: "quattro"».
18.63
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, alla lettera
a)
premettere la seguente:
«
0a)
al primo comma le parole: "sette anni" sono sostituite dalle seguenti: "quattro anni e non è rieleggibile"».
18.64
LUCIDI, CRIMI, ENDRIZZI, MANGILI, MORRA, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA
Al comma 1, alla lettera
a)
, premettere la seguente:
«
0a)
al primo comma, aggiungere in fine le seguenti parole: "per un solo mandato"».
18.65
CHITI, DE PETRIS, CAMPANELLA, ALBANO, ANITORI, BATTISTA, BENCINI, BOCCHINO, BROGLIA, BUEMI, CASALETTO, CASSON, CERVELLINI, CORSINI, CUCCA, D'ADDA, DE CRISTOFARO, DE PIN, DIRINDIN, GAMBARO, GATTI, GIACOBBE, LO GIUDICE, MICHELONI, MINEO, MUCCHETTI, ORELLANA, PETRAGLIA, RICCHIUTI, SILVESTRO, STEFANO, TOCCI, TURANO, URAS
Al comma 1, alla lettera
a)
, premettere la seguente:
«
0a)
al quarto comma, sono aggiunte le seguenti parole: "e non può essere rieletto"».
18.66
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1, sopprimere lettera
b).
18.67
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, sopprimere la lettera
b).
18.68
CENTINAIO, BISINELLA
Sostituire la lettera
b)
con la seguente:
«
b)
il terzo comma è sostituito dal seguente: "Se la Camera dei deputati è sciolta, o manca meno di tre mesi alla sua cessazione, la elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione della Camera nuova. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica"».
18.69
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 1, lettera
b)
, sostituire le parole:
«Se la Camera dei deputati è sciolta»
con le seguenti:
«Se il Parlamento è sciolto»,
conseguentemente sostituire le parole:
«della Camera nuova»
con le seguenti:
«del nuovo Parlamento».
18.70
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1, lettera
b)
, sostituire la parola:
«quindici»
con la seguente:
«trenta».
18.71
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1, lettera
b)
, sostituire la parola:
«quindici»
con la seguente:
«venti».
18.72
CENTINAIO, BISINELLA
Alla lettera
b)
, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
«Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica».
18.0.1
CENTINAIO, BISINELLA
Dopo l'
articolo
, inserire il seguente:
«Art. 18-
bis.
(Indizione delle elezioni del Presidente della Repubblica)
1. Il comma terzo dell'articolo 85 della Costituzione è sostituito dal seguente:
"Se la Camera dei deputati è sciolta, o mancano meno di tre mesi alla cessazione della Camera dei deputati, l'elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione della nuova Camera. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica"».
Art. 19
19.1
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Sopprimere l'articolo.
19.2
BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN
Sopprimere l'articolo.
19.3
D'ADDA
Sopprimere l'articolo.
19.4
CAMPANELLA, BATTISTA, ORELLANA, BOCCHINO, PEPE, DE PIN, CASALETTO, BIGNAMI, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, GAMBARO, MUSSINI
Sopprimere l'articolo.
19.5
MINZOLINI
Sopprimere l'articolo.
19.6
CENTINAIO, BISINELLA
Sopprimere l'articolo.
19.7
CENTINAIO, BISINELLA
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 19. -
1.
All'articolo 86 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
il primo comma è sostituito dal seguente: "Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato federale della Repubblica.";
b)
al secondo comma, le parole: "se le Camere sono sciolte o manca meno di tre mesi alla loro cessazione" sono sostituite dalle seguenti: "se la Camera dei deputati è sciolta o manca meno di tre mesi alla sua cessazione"».
Conseguentemente all'articolo 1, comma 1, capoverso
«Art. 55,»
comma 1, sostituire le parole:
«delle Autonomie»,
con le seguenti:
«federale della Repubblica».
19.8
BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 19. -
(Esercizio delle funzioni del Presidente della Repubblica). – 1.
All'articolo 86 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
al primo comma, le parole: "Presidente del Senato" sono sostituite dalle seguenti: "Presidente del Parlamento";
b)
al secondo comma, le parole: "della Camera dei deputati" sono sostituite dalle seguenti: "del Parlamento", le parole: "le Camere sono sciolte" sono sostituite dalle seguenti: "la Camera è sciolta" e la parola: "loro" è sostituita dalla seguente: "sua"».
19.9
GASPARRI, GIBIINO
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 19. -
(Modifica dell'articolo 86 della Costituzione). – 1.
All'articolo 86 della Costituzione sostituire il secondo comma con il seguente:
"In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente del Senato della Repubblica indìce entro dieci giorni l'elezione del nuovo Presidente della Repubblica. L'elezione deve avere luogo in una data compresa tra il sessantesimo e il novantesimo giorno successivo al verificarsi dell'evento o della dichiarazione di impedimento"».
19.10
CENTINAIO, BISINELLA
Sopprimere il comma 1.
19.11
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 1, sopprimere la lettera
a),
e alla lettera
b)
sostituire le parole:
«la Camera dei deputati è sciolta»
con le seguenti:
«il Parlamento è sciolto»,
e sopprimere da le parole:
«e la parola loro»
fino alla fine della lettera.
19.12
MUSSINI, DE PIN
Al comma 1, sopprimere la lettera
a).
19.13
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1, sopprimere la lettera
a).
19.14
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1, sostituire la lettera
a)
con la seguente:
«a)
il primo comma è sostituito dal seguente:
«Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato federale della Repubblica».
Conseguentemente all'articolo 1, comma 1, capoverso
«Art. 55»,
comma 1, sostituire le parole:
«delle Autonomie»,
con le seguenti:
«federale della Repubblica».
19.15
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1, sopprimere la lettera
b).
19.16
MUSSINI, DE PIN
Al comma 1, sostituire la lettera
b)
con la seguente:
«
b)
al secondo comma, le parole: "Il Presidente della Camera dei deputati" sono sostituite dalle seguenti: "Il Presidente del Senato"».
19.0.1
CENTINAIO, BISINELLA
Dopo l'
articolo
, inserire il seguente:
«Art. 19-
bis.
(Supplenza del Presidente della Repubblica)
1. L'articolo 86 della Costituzione è sostituito dal seguente:
"Art. 86 – Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso in cui egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente della Camera dei deputati.
In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice l'elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se la Camera dei deputati è sciolta o mancano meno di tre mesi alla sua cessazione"».
19.0.2
CENTINAIO, BISINELLA
Dopo l'
articolo
, inserire il seguente:
«Art. 19-
bis.
(Funzioni del Presidente della Repubblica)
1. L'articolo 87 della Costituzione è sostituito dal seguente:
"Art. 87. – Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato, rappresenta la Nazione ed è garante della Costituzione e dell'unità federale della Repubblica.
Può inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni della Camera dei deputati e quelle dei senatori e fissa la prima riunione della Camera dei deputati.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
Indice il
referendum
popolare nei casi previsti dalla Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato e, sentiti i Presidenti delle due Camere, i presidenti delle Autorità indipendenti e il presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura e ne nomina il Vice Presidente nell'ambito dei componenti eletti dalle Camere.
Può concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica.
Autorizza la dichiarazione del Primo ministro al Senato federale della Repubblica, ai fini di cui all'articolo 70, commi quarto e quinto, dopo averne verificato la sussistenza dei presupposti costituzionali"».
Conseguentemente, all'articolo 1, comma 1, capoverso
«Art. 55», sostituire le parole: «delle Autonomie»,
con le parole:
«federale della Repubblica».
Conseguentemente, sostituire l'articolo 8, con il seguente:
«Art. 8. –
(Procedimento legislativo)
. – 1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:
"Art. 70. – La Camera dei deputati esamina i disegni di legge concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, fatto salvo quanto previsto dal terzo comma del presente articolo. Dopo l'approvazione da parte della Camera, a tali disegni di legge il Senato federale della Repubblica, entro trenta giorni, può proporre modifiche, sulle quali la Camera decide in via definitiva. I termini sono ridotti alfa metà per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge.
Il Senato federale della Repubblica esamina i disegni di legge concernenti lo determinazione dei princìpi fondamentali nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, fatto salvo quanto previsto dal terzo comma del presente articolo. Dopo l'approvazione da parte del Senato, a tali disegni di legge la Camera dei deputati, entro trenta giorni, può proporre modifiche, sulle quali il Senato decide in via definitiva. I termini sono ridotti alla metà per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge.
La funzione legislativa dello Stato è esercitata collettivamente dalle due Camere per l'esame dei disegni di legge concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere
m)
e
p)
, e 119, l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 120, secondo comma, il sistema di elezione della Camera dei deputati e per il Senato federale della Repubblica, nonché nei casi in cui lo Costituzione rinvia espressamente alla legge dello Stato o alla legge della Repubblica, di cui agli articoli 117, commi quinto e nono, 118, commi secondo e quinto, 122, primo commo, 125, 132, secondo comma, e 133, secondo comma. Se un disegno di legge non è approvato dalle due Camere nel medesimo testo i Presidenti delle due Camere possono convocare, d'intesa tra di loro, una commissione, composta da trenta deputati e da trenta senatori, secondo il criterio di proporzionalità rispetto alla composizione delle due Camere, incaricata di proporre un testo unificato da sottoporre al voto finale delle due Assemblee. I Presidenti delle Camere stabiliscono i termini per l'elaborazione del testo e per le votazioni delle due Assemblee.
Qualora il Governo ritenga che proprie modifiche a un disegno di legge, sottoposto all'esame del Senato federale della Repubblica ai sensi del secondo comma, siano essenziali per l'attuazione del suo programma approvato dalla Camera dei deputati ovvero per la tutela delle finalità di cui all'articolo 120, secondo comma, il Presidente della Repubblica, verificati i presupposti costituzionali, può autorizzare il Primo ministro ad esporne le motivazioni al Senato, che decide entro trenta giorni. Se tali modifiche non sono accolte dal Senato, il disegno di legge è trasmesso alla Camera che decide in via definitiva a maggioranza assoluta dei suoi componenti sulle modifiche proposte.
L'autorizzazione da parte del Presidente della Repubblica di cui al quarto comma può avere ad oggetto esclusivamente le modifiche proposte dal Governo ed approvate dalla Camera dei deputati ai sensi del secondo periodo del secondo comma.
I Presidenti del Senato federale della Repubblica e della Camera dei deputati, d'intesa tra di loro, decidono le eventuali questioni di competenza tra le due Camere, sollevate secondo le norme dei rispettivi regolamenti, in ordine all'esercizio della funzione legislativa. I Presidenti possono deferire la decisione ad un comitato paritetico, composto da quattro deputati e da quattro senatori, designati dai rispettivi Presidenti. La decisione dei Presidenti o del comitato non è sindacabile in alcuna sede. I Presidenti delle Camere, d'intesa tra di loro, su proposta del comitato, stabiliscono sulla base di norme previste dai rispettivi regolamenti i criteri generali secondo i quali un disegno di legge non può contenere disposizioni relative a materie per cui si dovrebbero applicare procedimenti diversi"».
19.0.3
TREMONTI, GIOVANNI MAURO
Dopo l'
articolo
, inserire il seguente:
«Art. 19-
bis.
(Modificazione dell'articolo 87 della Costituzione)
1. All'articolo 87 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:
"Art. 87. – Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato, rappresenta l'unità nazionale ed esercita esclusivamente con funzione di garanzia costituzionale le competenze che gli sono espressamente conferite dalla Costituzione".
2. Le disposizioni di cui all'articolo 87 della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale, si applicano anche a chi, alla data della sua entrata in vigore, ricopre l'ufficio di Presidente della Repubblica».
19.0.4
GASPARRI, GIBIINO
Dopo l'
articolo
,
inserire il seguente:
«Art. 19-
bis.
(Modifica dell'articolo 87 della Costituzione)
1. All'articolo 87 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
il primo comma è sostituito dal seguente: "Il Presidente della Repubblica presiede il Consiglio Supremo per la politica estera e la difesa, costituito secondo la legge, e ha il comando delle Forze armate";
b)
il nono comma è sostituito dal seguente: "Dichiara lo stato di guerra deliberato delle Camere";
c)
il decimo comma è abrogato».
Conseguentemente, all'articolo 32, sopprimere il comma 9.
19.0.5
CENTINAIO, BISINELLA
Dopo l'
articolo
, inserire il seguente:
«Art. 19-
bis.
1. All'articolo 87 sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
il secondo comma è soppresso;
b)
al terzo comma le parole: "e ne fissa la prima riunione" sono soppresse;
c)
il quarto comma è soppresso;
d)
il settimo comma è soppresso;
e)
al nono comma le parole: "dichiara lo stato di guerra deliberato dalle camere" sono soppresse;
f)
l'undicesimo comma è soppresso;
g)
il dodicesimo comma è soppresso».
19.0.6
CENTINAIO, BISINELLA
Dopo l'
articolo
, inserire il seguente:
«Art. 19-
bis.
1. All'articolo 87 sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
il secondo comma è soppresso;
b)
al terzo comma le parole: "e ne fissa la prima riunione" sono soppresse;
c)
il quarto comma è soppresso;
d)
il settimo comma è soppresso;
e)
al nono comma le parole: "dichiara lo stato di guerra deliberato dalle camere" sono soppresse;
f)
l'undicesimo comma è soppresso».
19.0.7
CENTINAIO, BISINELLA
Dopo l'
articolo
, inserire il seguente:
«Art. 19-
bis.
1. All'articolo 87 sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
il secondo comma è soppresso;
b)
al terzo comma le parole: "e ne fissa la prima riunione" sono soppresse;
c)
il quarto comma è soppresso;
d)
il settimo comma è soppresso;
e)
al nono comma le parole: "dichiara lo stato di guerra deliberato dalle camere" sono soppresse».
19.0.8
CENTINAIO, BISINELLA
Dopo l'
articolo
, inserire il seguente:
«Art. 19-
bis.
1. All'articolo 87 sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
il secondo comma è soppresso;
b)
al terzo comma le parole: "e ne fissa la prima riunione" sono soppresse;
c)
il quarto comma è soppresso;
d)
il settimo comma è soppresso».
19.0.9
CENTINAIO, BISINELLA
Dopo l'
articolo
,
inserire il seguente:
«Art. 19-
bis.
1. All'articolo 87 sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
il secondo comma è soppresso;
b)
al terzo comma le parole: "e ne fissa la prima riunione" sono soppresse;
c)
il quarto comma è soppresso».
19.0.10
CENTINAIO, BISINELLA
Dopo l'
articolo
,
inserire il seguente:
«Art. 19-
bis.
1. All'articolo 87 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il secondo comma è soppresso;
b)
al terzo comma le parole: "e ne fissa la prima riunione" sono soppresse.
19.0.11
CENTINAIO, BISINELLA
Dopo l'
articolo
,
inserire il seguente:
«Art. 19-
bis.
1. All'articolo 87 della Costituzione sostituire il terzo comma con il seguente:
"Indìce le elezioni della Camera dei deputati e, in caso di scioglimento, del Senato delle Autonomie, e ne fissa la prima riunione"».
19.0.12
CENTINAIO, BISINELLA
Dopo l'
articolo
,
inserire il seguente:
«Art. 19-
bis.
1. All'articolo 87, al terzo comma, sopprimere le parole: "e ne fissa la prima riunione"».
19.0.13
CENTINAIO, BISINELLA
Dopo l'
articolo
,
inserire il seguente:
«Art. 19-
bis.
1. All'articolo 87, il quarto comma è soppresso».
19.0.14
CENTINAIO, BISINELLA
Dopo l'
articolo
,
inserire il seguente:
«Art. 19-
bis.
1. All'articolo 87, il settimo comma è soppresso».
19.0.15
CENTINAIO, BISINELLA
Dopo l'
articolo
,
inserire il seguente:
«Art. 19-
bis.
1. All'articolo 87, il nono comma è soppresso».
19.0.16
CENTINAIO, BISINELLA
Dopo l'
articolo
, inserire il seguente:
«Art. 19-
-bis.
1. All'articolo 87, al nono comma, le parole: "dichiara lo stato di guerra deliberato dalle camere" sono soppresse».
19.0.17
BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN
Dopo l'
articolo
, inserire il seguente:
«Art. 19-
bis.
(Modificazioni all'articolo 87 della Costituzione
in tema di funzioni del Presidente della Repubblica)
1. All'articolo 87 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
al secondo comma, le parole: "alle Camere" sono sostituite dalle seguenti: "al Parlamento ovvero anche ad una sola delle Camere che ne costituiscono le articolazioni";
b)
al terzo comma, le parole: "delle nuove Camere" sono sostituite dalle seguenti: "della nuova Camera dei deputati";
c)
al quarto comma, le parole: "alle Camere" sono sostituite dalle seguenti: "alla Camera dei deputati";
d)
al settimo comma, le parole: "dello Stato" sono sostituite dalle seguenti: "dello Stato, previa espressione del parere parlamentare ai sensi dell'articolo 97";
e)
all'ottavo comma, le parole: "delle Camere" sono sostituite dalle seguenti: "del Parlamento";
f)
al nono comma, le parole: "dalle Camere" sono sostituite daìle seguenti: "dal Parlamento"».
19.0.18
CENTINAIO, BISINELLA
Dopo l'
articolo
, inserire il seguente:
«Art. 19-
bis.
(Attribuzioni del Presidente della Repubblica)
1. All'articolo 87, terzo comma, della Costituzione, le parole: "delle nuove Camere" sono sostituite dalle seguenti: "della Camera dei deputati"».
Art. 20
20.1
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Sopprimere l'articolo.
20.2
CAMPANELLA, BATTISTA, ORELLANA, BOCCHINO, PEPE, DE PIN, CASALETTO, BIGNAMI, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, GAMBARO, MUSSINI
Sopprimere l'articolo.
20.3
MINZOLINI
Sopprimere l'articolo.
20.4
CENTINAIO, BISINELLA
Sopprimere l'articolo.
20.5
CENTINAIO, BISINELLA
Sostituire l'articolo, con il seguente:
«Art. 20. -
(Scioglimento della Camera dei deputati). –
1. L'articolo 88 della Costituzione è sostituito dal seguente:
"Art. 88. – Il Presidente della Repubblica decreta lo scioglimento della Camera dei deputati ed indice le elezioni nei seguenti casi:
a)
su richiesta del Primo ministro, che ne assume la esclusiva responsabilità;
b)
in caso di morte del Primo ministro o di impedimento permanente accertato secondo le modalità fissate dalla legge;
c)
in caso di dimissioni del Primo ministro;
d)
nel caso di cui all'articolo 94, terzo comma.
Il Presidente della Repubblica non emana il decreto di scioglimento nei casi di cui alle lettere
a)
,
b)
e
c)
del primo comma, qualora alla Camera dei deputati, entro i venti giorni successivi, venga presentata e approvata con votazione per appello nominale dai deputati appartenenti alla maggioranza espressa dalle elezioni in numero non inferiore alla maggioranza dei componenti della Camera, una mozione nella quale si dichiari di voler continuare nell'attuazione del programma e si designi un nuovo Primo ministro. In tale caso, il Presidente della Repubblica nomina il nuovo Primo ministro designato"».
Conseguentemente, sostituire l'articolo 21 con il seguente:
«Art. 21. – 1. L'articolo 94 della Costituzione è sostituito dal seguente:
"Art. 94. – Il Primo ministro illustra il programma di legislatura e lo composizione del Governo alle Camere entro dieci giorni dalla nomina. La Camera dei deputati si esprime con un voto sul programma. Il Primo ministro ogni anno presenta il rapporto sulla sua attuazione e sullo stato del Paese.
II Primo ministro può porre lo questione di fiducia e chiedere che la Camera dei deputati si esprima, con priorità su ogni altra proposta, con voto conforme alle proposte del Governo, nei casi previsti dal suo regolamento.
La votazione ha luogo per appello nominale. In caso di voto contrario, il Primo ministro si dimette. Non è comunque ammessa la questione di fiducia sulle leggi costituzionali e di revisione costituzionale.
In qualsiasi momento la Camera dei deputati può obbligare il Primo ministro alle dimissioni, con l'approvazione di una mozione di sfiducia. La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un quinto dei componenti della Camera dei deputati, non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione, deve essere votata per appello nominale e approvata dalla maggioranza assoluta dei componenti. Nel caso di approvazione, il Primo ministro si dimette e il Presidente della Repubblica decreta lo scioglimento della Camera dei deputati ed indice le elezioni.
Il Primo ministro si dimette oltresì qualora la mozione di sfiducia sia stata respinta con il voto determinante di deputati non appartenenti alla maggioranza espressa dalle elezioni. In tale caso si applica l'articolo 88, secondo comma.
Qualora sia presentata e approvata una mozione di sfiducia, con la designazione di un nuovo Primo ministro, da parte dei deputati appartenenti alla maggioranza espressa dalle elezioni in numero non inferiore alla maggioranza dei componenti della Camera, il Primo ministro si dimette e il Presidente della Repubblica nomina il Primo ministro designato dalla mozione. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione e deve essere votata per appello nominale"».
20.6
TREMONTI, GIOVANNI MAURO
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 20. – 1. L'articolo 88 della Costituzione è sostituito dal seguente:
"Art. 88. – Il Presidente della Repubblica, su richiesta del Presidente del Consiglio dei ministri, che ne assume la esclusiva responsabilità, ovvero nei casi di cui agli articoli 92, quarto comma, e 94, decreta lo scioglimento della Camera dei deputati Camere ed indice le elezioni entro i successivi sessanta giorni.
La richiesta di scioglimento da parte del Presidente del Consiglio dei ministri non può essere presentata nel caso in cui lo scioglimento sia già stato disposto su richiesta del Presidente del Consiglio dei ministri nei dodici mesi precedenti"».
20.7
GASPARRI, GIBIINO
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 20. -
(Modifica dell'articolo 88 della Costituzione). –
1. L'articolo 88 della Costituzione è sostituito dal seguente:
"Art. 88. – Il Presidente della Repubblica può, sentiti il Primo ministro e i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse.
Se la scadenza delle Camere cade nell'ultimo semestre del mandato del Presidente della Repubblica, la loro durata è prorogata. Le elezioni delle nuove Camere si svolgono entro due mesi dall'elezione del Presidente della Repubblica.
La facoltà di cui al primo comma non può essere esercitata durante ì dodici mesi che seguono le elezioni delle Camere"».
20.8
PAOLO ROMANI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN, GALIMBERTI
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 20. -
(Modifiche all'articolo 88 della Costituzione). –
1. L'articolo 88 della Costituzione è sostituito dal seguente:
"Art. 88. – Il Presidente della Repubblica può, sentiti il Primo ministro e il suo Presidente, sciogliere la Camera dei deputati.
Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura"».
20.9
BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 20. -
(Scioglimento delle Camere del Parlamento). –
1. Il primo comma dell'articolo 88 della Costituzione è sostituito dal seguente:
"Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere"».
20.10
BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 20. -
(Scioglimento della Camera dei deputati). – 1.
Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione, le parole da: "sentiti" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "sentito il suo Presidente, sciogliere la Camera dei deputati".
2.
Al secondo comma dell'articolo 90 della Costituzione, le parole: "dal Parlamento in seduta comune" sono sostituite dalle seguenti: "dal Parlamento nel suo complesso".
3.
All'articolo 91 della Costituzione, le parole: "al Parlamento in seduta comune" sono sostituite dalle seguenti: "al Parlamento nel suo complesso"».
20.11
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 20. -
(Messa in stato d'accusa del Presidente della Repubblica). – 1.
All'articolo 90 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"L'istruttoria per la messa in stato d'accusa del Presidente della Repubblica è affidata al Senato"».
20.20
CENTINAIO, BISINELLA
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 20.
1. L'articolo 88 della Costituzione è sostituito dal seguente:
"Art. 88. - Il Presidente della Repubblica può, sentiti il Primo ministro e i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse quando non siano in condizione di adempiere alle loro funzioni.
Se la scadenza delle Camere cade nell'ultimo semestre del mandato del Presidente della Repubblica, la loro durata è prorogata. L'elezione delle nuove Camere si svolgono entro sessanta giorni dall'elezione del Presidente della Repubblica.
La facoltà di cui al primo comma non può essere esercitata nei confronti delle Camere che siano state elette dopo l'elezione del Presidente della repubblica in carica, salvo che siano esse stesse a farne richiesta con mozione votata dalla maggioranza dei propri componenti, e in ogni caso non può essere esercitata durante i dodici mesi che seguono le elezioni delle Camere".».
20.12
CENTINAIO, BISINELLA
Sopprimere il comma 1.
20.13
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma, capoverso
«Art. 88»
, primo comma, sopprimere le seguenti parole
: "sentito il suo presidente"».
20.14
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 1, sostituire le parole
: «il suo»
con le seguenti:
«il rispettivo»
e, aggiungere in fine, le seguenti parole:
«e il Senato della Repubblica».
20.15
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 1, sostituire le parole
: «il suo»
con le seguenti
: «il rispettivo»
e, aggiungere in fine, le seguenti parole
: «e il Senato della Repubblica o anche una sola di esse».
20.16
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 1, sostituire le parole
: «il suo»
con le seguenti
: «il rispettivo»
e, aggiungere in fine, le seguenti parole
: «ovvero il Senato della Repubblica».
20.17
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 1, sostituire le parole
: «la Camera dei deputati»
con le seguenti
: «le Camere».
20.18
MUSSINI, DE PIN
Al comma 1, capoverso, aggiungere in fine le seguenti parole
: «, il Senato della Repubblica o anche una sola di esse».
20.19
CENTINAIO, BISINELLA
Al capoverso
«Art. 88»
, primo comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«ed indice le elezioni nei seguenti casi:
a)
su richiesta del Primo ministro, che ne assume la esclusiva responsabilità;
b)
in caso di morte del Primo ministro o di impedimento permanente accertato secondo le modalità fissate dalla legge;
c)
in caso di dimissioni del Primo ministro;
d)
nel caso di cui all'articolo 94, terzo comma.
Il Presidente della Repubblica non emana il decreto di scioglimento nei casi di cui alle lettere
a), b)
e
c)
del primo comma, qualora alla Camera dei deputati, entro i venti giorni successivi, venga presentata e approvata con votazione per appello nominale dai deputati appartenenti alla maggioranza espressa dalle elezioni in numero non inferiore alla maggioranza dei componenti della Camera, una mozione nella quale si dichiari di voler continuare nell'attuazione del programma e si designi un nuovo Primo ministro, In tale caso, il Presidente della Repubblica nomina il nuovo Primo ministro designato».
Conseguentemente sostituire l'articolo 21, con il seguente:
«Art. 21.
1.
L'articolo 94 della Costituzione è sostituito dal seguente:
"Art. 94. – Il Primo ministro illustra il programma di legislatura e lo composizione del Governo alle Camere entro dieci giorni dalla nomina. La Camera dei deputati si esprime con un voto sul programma. 11 Primo ministro ogni anno presenta il rapporto sulla sua attuazione e sullo stato del Paese.
Il Primo ministro può porre la questione di fiducia e chiedere che lo Camera dei deputati si esprima, con priorità su ogni altra proposta, con voto conforme alle proposte del Governo, nei casi previsti dal suo regolamento.
La votazione ha luogo per appello nominale. In caso di voto contrario, il Primo ministro si dimette. Non è comunque ammessa la questione di fiducia sulle leggi costituzionali e di revisione costituzionale.
In qualsiasi momento lo Camera dei deputati può obbligare il Primo ministro alle dimissioni, con l'approvazione di una mozione di sfiducia. La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un quinto dei componenti della Camera dei deputati, non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione, deve essere votata per appello nominale e approvata dalla maggioranza assoluta dei componenti. Nel caso di approvazione, il Primo ministro si dimette e il Presidente della Repubblica decreta lo scioglimento della Camera dei deputati ed indice le elezioni.
Il Primo ministro si dimette altresì qualora la mozione di sfiducia sia stata respinta con il voto determinante di deputati non appartenenti alla maggioranza espressa dalle elezioni. In tale caso si applica l'articolo 88, secondo comma.
Qualora sia presentata e approvata una mozione di sfiducia, con lo designazione di un nuovo Primo ministro, da parte dei deputati appartenenti alla maggioranza espressa dalle elezioni in numero non inferiore alla maggioranza dei componenti della Camera, il Primo ministro si dimette e il Presidente delta Repubblica nomina il Primo ministro designato dalla mozione. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione e deve essere votata per appello nominale"».
20.21
CENTINAIO, BISINELLA
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-
bis.
All'articolo 88 della Costituzione, è aggiunto, in fine, il seguente comma: "I limiti all'esercizio di facoltà di scioglimento vigono anche per i casi di negata fiducia di cui all'articolo 94 della Costituzione." ».
20.22
CENTINAIO, BISINELLA
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-
bis.
All'articolo 88 della Costituzione, aggiungere, in fine, il seguente comma:
"Il Presidente della Repubblica può, sentito il suo Presidente, sciogliere il Senato delle Autonomie, in caso di evidente impossibilità di funzionamento"».
20.0.1
CENTINAIO, BISINELLA
Dopo l'
articolo,
inserire il seguente:
«Art. 20-
bis.
(Scioglimento delle Camere)
1. L'articolo 88 della Costituzione è sostituito dal seguente:
"Art. 88. –
1.
Il Presidente della Repubblica può sciogliere la Camera dei deputati sentiti il suo Presidente e i rappresentanti dei gruppi parlamentari, anche su richiesta del Primo Ministro"».
20.0.2
CENTINAIO, BISINELLA
Dopo l'
articolo,
inserire il seguente:
«Art. 20-
bis.
(Modifiche all'articolo 88 della Costituzione)
1. All'articolo 88 della Costituzione, primo comma, dopo le parole: "Il Presidente della Repubblica" sono inserite le seguenti: "anche su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri"».
20.0.4
GASPARRI, GIBIINO
Dopo l'
articolo,
inserire il seguente:
«Art. 20-
bis.
(Modifiche all'articolo 89 della Costituzione)
1. L'articolo 89 della Costituzione è sostituito dal seguente:
"Art. 89. –
1.
Gli atti del Presidente della Repubblica adottati su proposta del Primo ministro o dei Ministri sono controfirmati dal proponente, che ne assume la responsabilità.
Non sono sottoposti a controfirma la nomina del Primo ministro, l'indizione delle elezioni delle Camere e lo scioglimento delle stesse, l'indizione dei
referendum
nei casi previsti dalla Costituzione, il rinvio e la promulgazione delle leggi, l'invio dei messaggi alle Camere, le nomine che sono attribuite al Presidente della Repubblica dalla Costituzione e quelle per le quali la legge non prevede la proposta del Governo"».
20.0.5
MINZOLINI
Dopo l'
articolo,
inserire il seguente:
«Art. 20-
bis.
(Modifiche all'articolo 89 della Costituzione)
1. L'articolo 89 della Costituzione è sostituito dal seguente:
"Art. 89. –
1.
Gli atti del Presidente della Repubblica adottati su proposta del Primo ministro o dei ministri sono controfirmati dal proponente, che ne assume la responsabilità.
Non è sottoposto a controfirma la nomina del Primo Ministro. Il Primo Ministro è il candidato capolista a livello nazionale del partito o della coalizione di partiti che ha ottenuto il maggior numero di voti.
Gli atti che hanno valore legislativo e gli altri indicati dalla legge sono controfirmati anche dal Presidente del Consiglio dei ministri"».
20.0.6
MINZOLINI
Dopo l'
articolo,
inserire il seguente:
«Art. 20-
bis.
(Modifica agli articoli 89, 92, 93 95 e 96 della Costituzione)
1. Agli articoli 89, 92, 93, 95 e 96 della Costituzione, le parole: "Presidente del Consiglio dei ministri", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "Primo Ministro"».
20.0.7
CENTINAIO, BISINELLA
Dopo l'
articolo,
inserire il seguente:
«Art. 20-
bis.
1. All'articolo 89 sopprimere il comma 1».
20.0.8
CENTINAIO, BISINELLA
Dopo l'
articolo,
inserire il seguente:
«Art. 20-
bis.
(Modifica all'articolo 89 della Costituzione)
1. All'articolo 89, secondo comma, della Costituzione, le parole: "Presidente del Consiglio dei ministri" sono sostituite dalle seguenti: "Primo ministro"».
20.0.9
RUTA
Dopo l'
articolo,
inserire il seguente:
«Art. 20-
bis.
1. Agli articoli 90, secondo comma, e 91 della Costituzione, le parole: "in seduta comune" sono soppresse».
20.0.10
CENTINAIO, BISINELLA
Dopo l'
articolo,
inserire il seguente:
«Art. 20-
bis.
1. All'articolo 90 sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
il primo comma è sostituito dal seguente: "Il Presidente della Repubblica è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni";
b)
al secondo comma sono soppresse le parole: ", a maggioranza assoluta dei suoi membri"».
20.0.11
CENTINAIO, BISINELLA
Dopo l'
articolo,
inserire il seguente:
«Art. 20-
bis.
1. All'articolo 90 il primo comma è sostituito dal seguente:
"2. Il Presidente della Repubblica è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni"».
20.0.12
CENTINAIO, BISINELLA
Dopo l'
articolo,
inserire il seguente:
«Art. 20-
bis.
1. All'articolo 90, al secondo comma, sono soppresse le seguenti parole: ", a maggioranza assoluta dei suoi membri"».
20.0.26
CENTINAIO, BISINELLA
Dopo l'
articolo
, inserire il seguente:
«Art. 20-
bis.
1. All'articolo 90 della Costituzione, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Per atti diversi il Presidente della Repubblica risponde personalmente, secondo la procedura prevista con legge costituzionale, previa autorizzazione deliberata dal Parlamento in seduta comune a maggioranza dei suoi componenti."».
Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente
: «Modifica agli articoli 89 e 90 della Costituzione».
20.0.13
CENTINAIO, BISINELLA
Dopo l'
articolo
, inserire il seguente:
«Art. 20-
bis.
1. L'articolo 91 della Costituzione è sostituito dal seguente:
"Art. 91. –
1.
Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà e di osservanza alla Costituzione dinnanzi al popolo in una cerimonia pubblica da svolgersi nel piazzale antistante la residenza del Presidente della Repubblica"».
20.0.14
CENTINAIO, BISINELLA
Dopo l'
articolo
, inserire il seguente:
«Art. 20-
bis.
1. L'articolo 91 della Costituzione è sostituito dal seguente:
"Art. 91. –
1.
Il Presidente della Repubblica prima di assumere le sue funzioni presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza alla Costituzione dinnanzi al popolo in una cerimonia pubblica da svolgersi nel piazzale antistante la residenza del Presidente della Repubblica"».
20.0.15
CENTINAIO, BISINELLA
Dopo l'
articolo
, inserire il seguente:
«Art. 20-
bis.
(Giuramento del Presidente della Repubblica)
1. L'articolo 91 della Costituzione è sostituito dal seguente:
"Art. 91. – Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi all'Assemblea della Repubblica"».
20.0.16
TREMONTI, GIOVANNI MAURO
Dopo l'
articolo
, inserire il seguente:
«Art. 20-
bis.
(Modificazione dell'articolo 92 della Costituzione)
1. L'articolo 92 della Costituzione è sostituito dal seguente:
"Art. 92. – Il Governo della Repubblica è composto dal Presidente del Consiglio dei ministri e dai ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.
La candidatura alla carica di Presidente del Consiglio dei ministri avviene mediante collegamento con i candidati all'elezione delle Camere, secondo modalità stabilite dalla legge, che assicura altresì la pubblicazione del nome del candidato Presidente del Consiglio dei ministri sulla scheda elettorale. La legge disciplina l'elezione dei deputati e dei senatori in modo da favorire la formazione di una maggioranza, collegata al candidato alla carica di Presidente del Consiglio dei ministri.
Il Presidente della Repubblica, sulla base dei risultati delle elezioni delle Camere, nomina il Presidente del Consiglio dei ministri.
In caso di morte, di impedimento permanente, accertato secondo modalità fissate dalla legge, ovvero di dimissioni del Presidente del Consiglio dei ministri per cause diverse da quelle di cui all'articolo 94, il Presidente della Repubblica, sulla base dei risultati delle elezioni delle Camere, nomina un nuovo Presidente del Consiglio dei ministri. In caso di impossibilità, decreta lo scioglimento delle Camere e indice le elezioni"».
20.0.17
GASPARRI, GIBIINO
Dopo l'
articolo
, inserire il seguente:
«Art. 20-
bis.
(Modifica agli articoli 92, 93, 95 e 96 della Costituzione)
1. L'articolo 92 della Costituzione è sostituito dal seguente:
"Art. 92. – Il Governo della Repubblica è composto del Primo ministro e dei Ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri. Il Presidente della Repubblica presiede il Consiglio dei ministri, salvo delega al Primo ministro. Il Presidente della Repubblica nomina il Primo ministro. Su proposta del Primo ministro, nomina e revoca i Ministri".
2. Agli articoli 93, 95 e 96 della Costituzione, le parole: "Presidente del Consiglio dei ministri", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "Primo ministro"».
20.0.18
CENTINAIO, BISINELLA
Dopo l'
articolo
, inserire il seguente:
«Art. 20-
bis.
(Governo e Primo ministro)
1. L'articolo 92 della Costituzione è sostituito dal seguente:
"Art. 92. – Il Governo della Repubblica è composto dal Primo ministro e dai ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.
La candidatura alla carica di Primo ministro avviene mediante collegamento con i candidati ovvero con una o più liste di candidati all'elezione della Camera dei deputati, secondo modalità stabilite dalla legge. La legge disciplina l'elezione dei deputati in modo da favorire la formazione di una maggioranza, collegata al candidato alla carica di Primo ministro.
Il Presidente della Repubblica, sulla base dei risultati delle elezioni della Camera dei deputati, nomina il Primo ministro"».
20.0.19
MUSSINI, BIGNAMI, PEPE, CAMPANELLA, DE PIN
Dopo l'
articolo
, inserire il seguente:
«Art. 20-
bis.
1. Il secondo comma dell'articolo 92 della Costituzione è sostituito dal seguente:
"Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, nomina e revoca i ministri"».
20.0.20
CENTINAIO, BISINELLA
Dopo l'
articolo
, inserire il seguente:
«Art. 20-
bis.
1. All'articolo 92 della Costituzione, comma 2, dopo le parole: "e su proposta di questo", aggiungere la seguente: "dieci"».
20.0.21
CENTINAIO, BISINELLA
Dopo l'
articolo
, inserire il seguente:
«Art. 20-
bis.
1. All'articolo 92 della Costituzione, comma 2, dopo la parola: "Ministri" aggiungere le seguenti: "in un numero massimo di dieci"».
20.0.22
CENTINAIO, BISINELLA
Dopo l'
articolo
, inserire il seguente:
«Art. 20-
bis.
(Modifiche all'articolo 92 della Costituzione)
1. All'articolo 92 della Costituzione, al secondo comma, dopo le parole: "su proposta di questo," sono inserite le seguenti: "nomina e revoca"».
20.0.23
CENTINAIO, BISINELLA
Dopo l'
articolo
, inserire il seguente:
«Art. 20-
bis.
1. All'articolo 92 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Non possono ricoprire la carica di Presidente del Consiglio dei ministri e di ministro i cittadini che hanno compiuto il settantesimo anno di età"».
20.0.24
CENTINAIO, BISINELLA
Dopo l'
articolo
, inserire il seguente:
«Art.20-
bis.
(Giuramento del Primo ministro e dei ministri)
1. L'articolo 93 della Costituzione è sostituito dal seguente:
"Art. 93. – Il Primo ministro e i ministri, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica"».
Conseguentemente, dopo l'
articolo 20
, inserire il seguente:
«Art. 20-bis.
(Governo e Primo ministro)
1. L'articolo 92 della Costituzione è sostituito dal seguente:
"Art. 92. – Il Governo della Repubblica è composto dal Primo ministro e dai ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.
La candidatura alla carica di Primo ministro avviene mediante collegamento con i candidati ovvero con una o più liste di candidati all'elezione della Camera dei deputati, secondo modalità stabilite dalla legge. La legge disciplina l'elezione dei deputati in modo da favorire lo formazione di una maggioranza, collegata al candidato alla carica di Primo ministro.
Il Presidente della Repubblica, sulla base dei risultati delle elezioni della Camera dei deputati, nomina il Primo ministro"».
20.0.25
LUCIDI, CRIMI, ENDRIZZI, MANGILI, MORRA, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA
Dopo l'
articolo
, inserire il seguente:
«Art. 20-
bis.
(Modifica all'articolo 93 della Costituzione)
1. All'articolo 93 della Costituzione, dopo le parole: "prestano giuramento", inserire le seguenti: "sulla Costituzione"».
Art. 21
021.1
PAOLO ROMANI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN, GALIMBERTI
All'articolo, premettere il seguente:
«
Art. 021.
(Modifiche agli articoli 92, 93, 95 e 96 della Costituzione)
1. L'articolo 92 della Costituzione è sostituito dal seguente:
''Art. 92. – Il Governo della Repubblica è composto del Primo ministro e dei ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.
Il Presidente della Repubblica nomina il Primo ministro.
Il Primo ministro nomina e revoca i ministri.
2
.
Agli articoli 93, 95 e 96 della Costituzione, le parole: ''Presidente del Consiglio dei ministri'' sono sostituite dalle seguenti: ''Primo ministro''.».
021.2
CENTINAIO, BISINELLA
All'articolo, premettere il seguente:
«Art. 021.
(Modifiche all'articolo 92 della Costituzione)
1.All'articolo 92 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente:
''La candidatura alla carica di Presidente del Consiglio dei Ministri avviene mediante collegamento con i candidati ovvero con una o più liste di candidati all'elezione della Camera dei deputati, secondo modalità stabilite dalla legge. La legge disciplina l'elezione dei deputati in modo da favorire la formazione di una maggioranza, collegata al candidato alla carica di Presidente del Consiglio dei Ministri''.».
021.3
CENTINAIO, BISINELLA
All'articolo, premettere il seguente:
«Art. 021.
(Modifiche all'articolo 92 della Costituzione)
1
.
All'articolo 92 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente:
''La candidatura alla carica di Presidente del Consiglio dei Ministri avviene mediante collegamento con i candidati ovvero con una o più liste di candidati all'elezione della Camera dei deputati, secondo modalità stabilite dalla legge.''».
021.4
ZELLER, PALERMO, BERGER, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA
All'articolo, premettere il seguente:
«Art. 021.
(Modifiche all'articolo 92 della Costituzione in tema di nomina del Presidente del Consiglio e di nomina e revoca dei Ministri)
1
.
Il secondo comma dell'articolo 92 della Costituzione, è sostituito dal seguente:
''Il Presidente della Repubblica, valutati i risultati dell'elezione della Camera dei deputati, nomina il Presidente del Consiglio dei Ministri e, su proposta di questo, nomina e revoca i Ministri.''».
021.5
CENTINAIO, BISINELLA
All'articolo, premettere il seguente:
''Art. 021.
(Modifiche all'articolo 92 della Costituzione)
1
.
All'articolo 92 della Costituzione, al secondo comma, dopo le parole: ''su proposta di questo,'' sono inserite le seguenti: ''nomina e revoca''».
21.1
CASALETTO, DE PIN, PEPE
Sopprimere l'articolo.
21.2
CENTINAIO, BISINELLA
Sopprimere l'articolo.
21.3
BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 21. –
(Fiducia al Governo) – 1.
L'articolo 94 della Costituzione è sostituito dal seguente:
''Art. 94. – Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere, riunite in seduta comune, per ottenerne la fiducia, che è accordata o revocata mediante mozione motivata e votata per appello nominale.
La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno il 20 per cento dei componenti complessivi della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica ed è messa in discussione alle Camere, riunite in seduta comune, entro tre giorni dalla sua presentazione.
Il Governo può chiedere la fiducia su un proprio provvedimento alla Camera competente per materia, salvo che sulle leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali, le leggi elettorali e le leggi di ratifica o di revisione dei trattati tra l'Italia e l'Unione europea.
Il Governo per le leggi di stabilità e di bilancio, di cui all'articolo 70, primo comma, deve ottenere la fiducia delle Camere riunite in seduta comune.
La posizione della questione di fiducia, ad opera del Governo, determina, se accolta da una Camera, la priorità della trattazione e della votazione del disegno di legge o del documento sul quale la fiducia è stata posta, con la consequenziale automatica esclusione della trattazione di qualsiasi altro affare all'interno del calendario dei lavori già deliberato. Sulla questione di fiducia i parlamentari sono chiamati al voto a scrutinio palese, anche con procedimento elettronico, nei tempi determinati dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari e, comunque, non prima di ventiquattr'ore da quando è stata posta.
In caso di approvazione della questione da parte dell'Assemblea, la competente Commissione è immediatamente investita dell'obbligo di riferire all'Aula sul disegno di legge o sul documento per il quale è stata posta ed il calendario è automaticamente integrato con la sua trattazione, non più tardi di tre giorni dal voto di approvazione. Nessun Gruppo può presentare un numero di emendamenti superiore al numero degli articoli del disegno di legge, come proposto dalla Commissione o, in difetto, nel testo originario del proponente. L'approvazione di emendamenti o la reiezione del disegno di legge nel voto finale non comportano obbligo di dimissioni del Governo.
In caso di reiezione della questione, la seduta è immediatamente sospesa per consentire al Presidente del consiglio dei ministri di adempiere all'obbligo di dimissioni nelle mani del Capo dello Stato.
La questione di fiducia non può essere posta su disegni di legge costituzionale, proposte di inchieste parlamentari, modificazioni del Regolamento e relative interpretazioni o richiami, autorizzazioni a procedere e verifica delle elezioni, nomine, fatti personali, sanzioni disciplinari e in generale su quanto attenga alle condizioni di funzionamento interno di una Camera''.».
21.4
CENTINAIO, BISINELLA
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 21. –
(Fiducia al Governo) – 1.
L'articolo 94 della Costituzione è sostituito dal seguente:
''Art. 94. – Il Primo ministro illustra il programma di legislatura e la composizione del Governo alle Camere entro dieci giorni dalla nomina. La Camera dei deputati si esprime con un voto sul programma. Il Primo ministro ogni anno presenta il rapporto sulla sua attuazione e sullo stato del Paese.
Il Primo ministro può porre la questione di fiducia e chiedere che la Camera dei deputati si esprima, con priorità su ogni altra proposta, con voto conforme alle proposte del Governo, nei casi previsti dal suo regolamento.
La votazione ha luogo per appello nominale. In caso di voto contrario, il Primo ministro si dimette. Non è comunque ammessa la questione di fiducia sulle leggi costituzionali e di revisione costituzionale.
In qualsiasi momento la Camera dei deputati può obbligare il Primo ministro alle dimissioni, con l'approvazione di una mozione di sfiducia. La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un quinto dei componenti della Camera dei deputati, non puo'essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione, deve essere votata per appello nominale e approvata dalla maggioranza assoluta dei componenti. Nel caso di approvazione, il Primo ministro si dimette e il Presidente della Repubblica decreta lo scioglimento della Camera dei deputati ed indìce le elezioni.
Il Primo ministro si dimette altresì qualora la mozione di sfiducia sia stata respinta con il voto determinante di deputati non appartenenti alla maggioranza espressa dalle elezioni. In tale caso si applica l'articolo 88, secondo.
Qualora sia presentata e approvata una mozione di sfiducia, con la designazione di un nuovo Primo ministro, da parte dei deputati appartenenti alla maggioranza espressa dalle elezioni in numero non inferiore alla maggioranza dei componenti della Camera, il Primo ministro si dimette e il Presidente della Repubblica nomina il Primo ministro designato dalla mozione. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione e deve essere votata per appello nominale.''».
Conseguentemente, sostituire l'articolo 20 con il seguente:
«Art. 20. –
(Scioglimento della Camera dei deputati) – 1.
L'articolo 88 della Costituzione è sostituito dal seguente:
''Art. 88. – Il Presidente della Repubblica decreta lo scioglimento della Camera dei deputati ed indice le elezioni nei seguenti casi:
a)
su richiesta del Primo ministro, che ne assume la esclusiva responsabilità;
b)
in caso di morte del Primo ministro o di impedimento permanente accertato secondo le modalità fissate dalla legge;
c)
in caso di dimissioni del Primo ministro;
d)
nel caso di cui all'articolo 94, terzo comma.
Il Presidente della Repubblica non emana il decreto di scioglimento nei casi di cui alle lettere
a)
,
b)
e
c)
del primo comma, qualora alla Camera dei deputati, entro i venti giorni successivi, venga presentata e approvata con votazione per appello nominale dai deputati appartenenti alla maggioranza espressa dalle elezioni in numero non inferiore alla maggioranza dei componenti della Camera, una mozione nella quale si dichiari di voler continuare nell'attuazione del programma e si designi un nuovo Primo ministro. In tale caso, il Presidente della Repubblica nomina il nuovo Primo ministro designato.''».
Conseguentemente, dopo l'articolo 20, inserire il seguente:
«Art. 20-
bis.
(Governo e Primo ministro)
1
.
L'articolo 92 della Costituzione è sostituito dal seguente:
''Art. 92. – Il Governo della Repubblica è composto dal Primo ministro e dai ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.
La candidatura alla carica di Primo ministro avviene mediante collegamento con i candidati ovvero con una o più liste di candidati all'elezione della Camera dei deputati, secondo modalità stabilite dalla legge. La legge disciplina l'elezione dei deputati in modo da favorire la formazione di una maggioranza, collegata al candidato alla carica di Primo ministro.
Il Presidente della Repubblica, sulla base dei risultati delle elezioni della Camera dei deputati, nomina il Primo ministro''.»
21.5
BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 21. -
(Fiducia al Governo). – 1.
L'articolo 94 della Costituzione è sostituito dal seguente:
''Art. 94. –
1.
Il Governo deve avere la fiducia della Camera dei deputati, che la accorda mediante mozione motivata e votata per appello nominale. A tal fine, entro dieci giorni dal giuramento del suo gabinetto, il Presidente del Consiglio dei ministri si presenta alla Camera dei deputati per rendervi dichiarazioni programmatiche.
La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un terzo dei componenti della Camera dei deputati, deve nella sua motivazione contenere l'indicazione di un nuovo Presidente del Consiglio, non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione ed è approvata a maggioranza assoluta dei componenti della Camera in una votazione per appello nominale.
Nel corso della durata in carica del Governo, può essere revocata la fiducia ad un singolo componente del Consiglio dei ministri, con mozione proposta da almeno un terzo dei componenti della Camera dei deputati; essa non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione ed è approvata a maggioranza assoluta dei componenti della Camera in una votazione per appello nominale. Sulla reiezione della mozione il Presidente del consiglio dei ministri può porre la questione di fiducia.
Il voto contrario della Camera dei deputati su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni, a meno che non sia stata posta, ad opera del Presidente del consiglio dei ministri, la questione di fiducia nei seguenti casi:
a)
approvazione di un atto di indirizzo politico proposto dalla maggioranza parlamentare;
b)
reiezione della mozione di sfiducia individuale di cui al terzo comma;
c)
dichiarazione di urgenza di un disegno di legge ordinaria.
Sulla questione di fiducia i deputati sono chiamati al voto a scrutinio palese, anche con procedimento elettronico, nei tempi determinati dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari e, comunque, non prima di ventiquattro ore da quando è stata posta.
In caso di approvazione della questione di fiducia, da parte dell'Assemblea, l'atto di indirizzo politico si intende accolto dalla Camera dei deputati.
In caso di approvazione della questione di fiducia, da parte dell'Assemblea, la dichiarazione di urgenza determina priorità della trattazione e della votazione del disegno di legge ordinaria sul quale la fiducia è stata posta, con la consequenziale automatica esclusione di qualsiasi altro affare all'interno del calendario dei lavori già deliberato. La competente Commissione è immediatamente investita dell'obbligo di riferite alla Camera sul disegno di legge o sul documento per il quale è stata posta ed il calendario è automaticamente integrato con la sua trattazione, non più tardi di sette giorni dal voto di approvazione. Nessun Gruppo può presentare un numero di emendamenti superiore al numero degli articoli del disegno di legge, come proposto dalla Commissione o, in difetto, del testo originario del proponente. L'approvazione di emendamenti o la reiezione del disegno di legge nel voto finale non comportano obbligo di dimissioni dei Governo.
In caso di reiezione della questione proposta ai sensi del quarto comma, la seduta è immediatamente sospesa per consentire al Presidente del consiglio dei ministri di adempiere all'obbligo di dimissioni nelle mani del Capo dello Stato.''».
21.6
ZELLER, PALERMO, BERGER, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 21.
– (Fiducia al Governo). – 1.
L'articolo 94 della Costituzione è sostituito dal seguente:
''Art. 94. – Il Presidente del Consiglio dei Ministri deve avere la fiducia della Camera dei deputati.
La Camera dei deputati accorda e revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale.
Entro dieci giorni dalla formazione del Governo, il Presidente del Consiglio dei Ministri presenta il Governo alla Camera dei deputati per ottenerne la fiducia.
Il voto contrario della Camera dei deputati su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni.
In qualsiasi momento la Camera dei deputati può obbligare il Presidente del Consiglio dei Ministri alle dimissioni, con l'approvazione di una mozione di sfiducia. La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un terzo dei componenti della Camera dei deputati, non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione, deve essere votata per appello nominale ed è approvata a maggioranza assoluta dei componenti. Nella mozione di sfiducia-deve essere designato un nuovo Presidente del Consiglio dei Ministri. In caso di approvazione della mozione di sfiducia, il Presidente del Consiglio dei Ministri si dimette e il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei Ministri designato dalla medesima mozione.''».
21.7
BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 21. -
(Fiducia al Governo). – 1.
L'articolo 94 della Costituzione è sostituito dal seguente:
''Art. 94. – Il Governo deve avere la fiducia della Camera dei deputati, che la accorda e la revoca mediante mozione motivata e votata per appello nominale.
Entro dieci giorni dalla formazione del Governo, il Presidente del Consiglio dei ministri si presenta alla Camera dei deputati per ottenerne la fiducia.
Il voto contrario della Camera dei deputati su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni.
La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un terzo dei componenti della Camera dei deputati, deve contenere l'indicazione di un nuovo Presidente del Consiglio, non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione ed è approvata a maggioranza assoluta dei componenti della Camera.''».
21.8
TREMONTI, GIOVANNI MAURO
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 21. -
(Modificazione dell'articolo 94 della Costituzione). – 1.
L'articolo 94 della Costituzione è sostituito dal seguente:
''Art. 94. – Il Presidente del Consiglio dei ministri illustra il programma del Governo alle Camere entro dieci giorni dalla nomina. Ogni anno presenta il rapporto sulla sua attuazione e sullo stato del Paese.
Egli può chiedere che le Camere si esprimano, con priorità su ogni altra proposta, con voto conforme alle proposte del Governo. In caso di voto contrario, il Presidente del Consiglio dei ministri rassegna le dimissioni, il Presidente della Repubblica decreta lo scioglimento delle Camere e indice le elezioni.
In qualsiasi momento una Camera può obbligare il Presidente del Consiglio dei ministri alle dimissioni, con l'approvazione di una mozione di sfiducia. La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un quinto dei componenti della Camera, deve essere votata per appello nominale e approvata dalla maggioranza assoluta dei componenti. In tal caso il Presidente del Consiglio dei ministri sfiduciato si dimette e il Presidente della Repubblica decreta lo scioglimento delle Camere e indice le elezioni.''».
21.9
MINZOLINI
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 21. -
1.
L'articolo 94 della Costituzione è sostituito dal seguente:
''Art. 94. – Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere, riunite in seduta comune, per ottenerne la fiducia, che è accordata o revocata mediante mozione motivata e votata per appello nominale.
La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno il 20 per cento dei componenti complessivi della Camera dei deputati e del Senato delle Autonomie ed è messa in discussione alle Camere, riunite in seduta comune, entro tre giorni dalla sua presentazione.
Il Governo può chiedere la fiducia su un proprio provvedimento alla Camera competente per materia.
Il Governo per le leggi di stabilità e di bilancio, di cui all'articolo 70, primo comma, deve ottenere la fiducia delle Camere riunite in seduta comune''».
21.10
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 21.
– (Il rapporto di fiducia tra il Governo e la Camera dei deputati). – 1.
L'articolo 94 della Costituzione è sostituito dal seguente:
''Art. 94. – Il Governo deve avere la fiducia della Camera dei deputati.
La Camera dei deputati accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale. Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alla Camera dei deputati per ottenere la fiducia.
Il voto contrario di una o d'entrambe le Camere su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni.
La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera dei deputati e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione.''».
21.11
TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 21. -
1.
L'articolo 94 della Costituzione è sostituito dal seguente:
''Art. 94. – Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere, riunite in seduta comune, per ottenerne la fiducia, che è accordata o revocata mediante mozione motivata e votata per appello nominale.
La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno il 20 per cento dei componenti complessivi della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica ed è messa in discussione alle Camere, riunite in seduta comune, entro tre giorni dalla sua presentazione.
Il Governo può chiedere la fiducia su un proprio provvedimento alla Camera competente per materia.
Il Governo per le leggi di stabilità e di bilancio, di cui all'articolo 70, primo comma, deve ottenere la fiducia delle Camere riunite in seduta comune.''».
21.12
CHITI, DE PETRIS, ALBANO, BROGLIA, BUEMI, CASSON, CORSINI, CUCCA, D'ADDA, DE CRISTOFARO, DIRINDIN, GATTI, GIACOBBE, LO GIUDICE, MICHELONI, MINEO, MUCCHETTI, PETRAGLIA, RICCHIUTI, SILVESTRO, STEFANO, TOCCI, TURANO, URAS, ANITORI, BOCCHINO
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 21. -
(Il rapporto di fiducia tra il Governo e la Camera dei deputati). – 1.
L'articolo 94 della Costituzione è sostituito dal seguente:
''Art. 94. – Il Presidente del Consiglio dei Ministri deve avere la fiducia della Camera dei Deputati. La Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale. Entro dieci giorni dalla sua formazione il Presidente del Consiglio dei Ministri si presenta innanzi alla Camera dei Deputati per ottenerne la fiducia.''».
21.13
CENTINAIO, BISINELLA
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 21. -
(Modifiche all'articolo 94 della Costituzione). – 1.
All'articolo 94 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
al primo comma, la parola: ''Governo'' è sostituita dalle seguenti: ''Presidente del Consiglio dei Ministri'';
b)
al secondo comma, le parole: ''accorda e revoca la'' sono sostituite dalle seguenti: ''delibera sulla richiesta di'';
c)
al terzo comma, le parole: ''sua formazione il Governo'' sono sostituite dalle seguenti: ''formazione del Governo, il Presidente del Consiglio dei Ministri'';
d)
il quinto comma è sostituito dai seguenti:
''La mozione di sfiducia deve essere sottoscritta da almeno un terzo dei componenti della Camera e dei componenti del Senato, deve Contenere la indicazione del nuovo Presidente del Consiglio dei Ministri, da nominare ai sensi dell'articolo 92, secondo comma, e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione.
La mozione di sfiducia deve essere approvata dal Parlamento in seduta comune a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna delle due Camere.
Qualora una delle Camere neghi la fiducia, il Presidente del Consiglio dei Ministri può chiedere al Presidente della Repubblica lo scioglimento delle Camere o anche di una sola di esse; le Camere non possono essere sciolte se il Parlamento in seduta comune entro venti giorni dalla richiesta di scioglimento indica a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera il nuovo Presidente del Consiglio dei Ministri, da nominare ai sensi dell'articolo 92, secondo comma.''».
21.14
CAMPANELLA, BATTISTA, ORELLANA, BOCCHINO, DE PIN, BIGNAMI, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, GAMBARO
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 21. –
1
. All'articolo 94 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
al primo comma, le parole: ''delle due Camere'' sono sostituite dalle seguenti: ''della Camera dei deputati'';
b)
al secondo comma, le parole: ''Ciascuna Camera'' sono sostituite dalle seguenti: ''La Camera dei deputati'';
c)
al terzo comma, le parole: ''alle Camere'' sono sostituite dalle seguenti: ''alla Camera dei deputati''».
21.15
RUTA
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 21. –
1.
All'articolo 94 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
al primo comma, le parole: ''delle due Camere'' sono sostituite dalle seguenti: ''della Camera'';
b)
al secondo comma, le parole: ''Ciascuna Camera'' sono sostituite dalle seguenti: ''La Camera'';
c)
al terzo comma, le parole: ''alle Camere'' sono sostituite dalle seguenti: ''alla Camera'';
d)
al quarto comma, le parole: ''di una o d'entrambe le Camere'' sono sostituite dalle seguenti: ''della Camera''».
21.16
BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 21. -
(Modalità della fiducia del Parlamento nel Governo). – 1.
All'articolo 94 della Costituzione, dopo il terzo comma è inserito il seguente:
''Il Governo può porre la questione di fiducia sul voto di qualunque atto, ad esclusione dei progetti di legge costituzionali, dei progetti di legge in materia elettorale e di tutti i progetti di legge necessari al funzionamento degli organi costituzionali dello Stato''.
2.
All'articolo 94 della Costituzione sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
''Se una delle due Camere accorda la fiducia su una questione o mozione, la fiducia si presume accordata anche nell'altra. Qualora analoga questione o mozione sia posta o depositata anche nella Camera che non si è pronunciata, la loro discussione e votazione avviene in seduta comune dei membri del Parlamento. La seduta comune si tiene non prima del terzo giorno successivo al primo voto. L'eventuale mozione di sfiducia proposta nella Camera che non si è pronunciata deve essere firmata da almeno un terzo dei suoi componenti.
Qualora una Camera revochi la fiducia al Governo, è convocato il Parlamento in seduta comune. La discussione e votazione del Parlamento in seduta comune ha luogo non prima del terzo giorno successivo alla revoca della fiducia. Nel caso di presentazione del Governo dopo la sua formazione, il Parlamento in seduta comune interviene solo dopo che entrambe le Camere si siano pronunciate, ed una di esse non abbia accordato la fiducia.
La votazione nella questione di fiducia ha la precedenza su qualunque altra votazione. Nel caso di contestuali mozioni nelle due Camere, per stabilire quale debba votarsi si fa riferimento alla data ed ora di presentazione. In caso di contemporaneità, decidono a maggioranza i Presidenti ed i Vicepresidenti delle Camere, riuniti insieme.''».
21.17
MUSSINI, BIGNAMI, PEPE, DE PIN
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 21. –
1.
Il quinto comma dell'articolo 94 della Costituzione è sostituito dal seguente: ''La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decina dei componenti della Camera e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione. La mozione indica un candidato Presidente del Consiglio dei ministri alternativo a quello in carica, il quale deve formare il Governo e ottenere la fiducia delle due Camere entro quindici giorni dalla data di approvazione della mozione di sfiducia. Qualora il Presidente del Consiglio dei ministri indicato nella mozione non ottenga la fiducia, il Presidente della Repubblica scioglie le Camere e indice nuove elezioni''».
21.18
CENTINAIO, BISINELLA
Sopprimere il comma 1.
21.19
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 1, sopprimere la lettera
a).
21.20
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1, sopprimere la lettera
a).
21.21
CENTINAIO, BISINELLA
Sostituire la lettera
a)
, con la seguente:
«
a)
al primo comma, la parola: ''Governo'' è sostituita dalle seguenti: ''Presidente del Consiglio dei ministri''».
21.22
MUSSINI, DE PIN
Al comma 1, lettera
a)
, aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«e del Senato della Repubblica».
21.23
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 1, sopprimere la lettera
b).
21.24
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1, sopprimere la lettera
b).
21.25
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1, sostituire la lettera
b)
con la seguente:
«
b)
al secondo comma, le parole: ''accorda e revoca la'' sono sostituite dalle seguenti: ''delibera sulla richiesta di''».
21.26
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 1, sopprimere la lettera
c).
21.27
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1, sopprimere lettera
c).
21.28
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1, sostituire la lettera
c)
con la seguente:
«
c)
al terzo comma, le parole: ''sua formazione il Governo'' sono sostituite dalle seguenti: ''formazione del Governo, il Presidente del Consiglio dei Ministri''».
21.29
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 1, sopprimere la lettera
d).
21.30
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1, sopprimere lettera
d).
21.31
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 1, lettera
d),
sostituire le parole
: «della Camera dei deputati»
con le seguenti
: «del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati».
21.32
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 1, lettera
d),
sostituire le parole
: «della Camera dei deputati»
con le seguenti
: «del Senato e della Camera».
21.33
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 1, lettera
d)
, dopo le parole
: «della Camera dei deputati»
inserire le seguenti
: «e del Senato della Repubblica».
21.34
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 1, sopprimere la lettera
e).
21.35
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1, sopprimere lettera
e).
21.36
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1, sostituire la lettera
e)
con la seguente:
«
e)
il quinto comma è sostituito dai seguenti:
''La mozione di sfiducia deve essere sottoscritta da almeno un terzo dei componenti della Camera e dei componenti del Senato, deve contenere la indicazione del nuovo Presidente del Consiglio dei Ministri, da nominare ai sensi dell'articolo 92, secondo comma, e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua preserltazione.
La mozione di sfiducia deve essere approvata dal Parlamento in seduta comune a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna delle due Camere.
Qualora una delle Camere neghi la fiducia, il Presidente del Consiglio dei Ministri può chiedere al Presidente della Repubblica lo scioglimento delle Camere o anche di una sola di esse; le Camere non possono essere sciolte se il Parlamento in seduta comune entro venti giorni ualla richiesta di scioglimento indica a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera il nuovo Presidente del Consiglio dei Ministri, da nominare ai sensi dell'articolo 92, secondo comma.''».
21.41
MUSSINI, DE PIN
Al comma 1, sostituire la lettera
e)
con la seguente:
«
e)
al quinto comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
''La mozione può indicare un candidato Presidente del Consiglio dei ministri alternativo a quello in carica''».
21.37
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1, dopo la lettera
e)
, aggiungere la seguente:
«
e-
bis) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
''Se il Senato delle Autonomie approva una mozione di censura sull'operato del Governo, la Camera dei deputati è chiamata a deliberare sulla censura non prima di tre giorni dalla sua comunicazione e con voto di fiducia.''».
21.38
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1, dopo la lettera
e)
, aggiungere la seguente:
«
e-
bis) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
''Se il Senato delle Autonomie approva una mozione di censura sull'operato di un singolo ministro, la Camera dei deputati è chiamata a deliberare sulla censura non prima di tre giorni dalla sua comunicazione e con voto di fiducia.''».
21.39
MUSSINI, DE PIN
Al comma 1, dopo la lettera
e)
, aggiungere la seguente:
«
e-bis)
è aggiunto, in fine, il seguente comma:
''Il Governo, di sua iniziativa o su richiesta di un quinto dei componenti, chiede al Senato l'approvazione di una dichiarazione di politica generale.''».
21.40
MUSSINI, DE PIN
Al comma 1, dopo la lettera
e)
, aggiungere la seguente:
«
e-bis)
è aggiunto, in fine, il seguente comma:
''Il regolamento di ciascuna Camera stabilisce i diritti dei gruppi parlamentari costituiti al suo interno. Riconosce diritti specifici ai gruppi di opposizione e ai gruppi minoritari.''».
21.42
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1, dopo la lettera
e)
, aggiungere la seguente:
«
e-bis)
è aggiunto, in fine, il seguente comma:
''5-
bis
. La mozione di sfiducia deve essere approvata dal Parlamento in seduta comune a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna delle due Camere.
Qualora una delle Camere neghi la fiducia, il Presidente del Consiglio dei Ministri può chiedere al Presidente della Repubblica lo scioglimento delle Camere o anche di una sola di esse; le Camere non possono essere sciolte se il Parlamento in seduta comune entro venti giorni dalla richiesta di scioglimento indica a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera il nuovo Presidente del Consiglio dei Ministri, da nominare ai sensi dell'articolo 92, secondo comma.''».
21.0.1
CHITI, DE PETRIS, ALBANO, BROGLIA, BUEMI, CASSON, CORSINI, CUCCA, D'ADDA, DE CRISTOFARO, DIRINDIN, GATTI, GIACOBBE, LO GIUDICE, MICHELONI, MINEO, MUCCHETTI, PETRAGLIA, RICCHIUTI, SILVESTRO, STEFANO, TOCCI, TURANO, URAS, ANITORI, BOCCHINO
Dopo l'
articolo
, inserire il seguente:
«Art. 21-
bis.
1. All'articolo 94 della Costituzione è aggiunto il seguente comma:
''La Camera dei Deputati può esprimere la sfiducia al Presidente del Consiglio dei Ministri soltanto accordando, con mozione sottoscritta dalla maggioranza dei suoi membri, la fiducia ad un successore e chiedendo al Presidente della Repubblica di revocare il Presidente del Consiglio dei Ministri. Il Presidente della Repubblica deve aderire alla richiesta e nominare il nuovo Presidente del Consiglio dei Ministri.''».
21.0.2
CENTINAIO, BISINELLA
Dopo l'
articolo
, inserire il seguente:
«Art. 21-
bis.
(Poteri del Primo ministro e dei ministri)
1. L'articolo 95 della Costituzione è sostituito dal seguente:
''Art. 95. – I ministri sono nominati e revocati dal Primo ministro.
Il Primo ministro determina la politica generale del Governo e ne è responsabile. Garantisce l'unità di indirizzo politico e amministrativo, dirigendo, promuovendo e coordinando l'attività dei ministri.
I ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri e individualmente degli atti dei loro dicasteri.
La legge provvede all'ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei ministeri.''».
Conseguentemente, dopo l'
articolo 20
,
inserire il seguente:
«Art. 20-
bis.
(Governo e Primo ministro)
1. L'articolo 92 della Costituzione è sostituito dal seguente:
''Art. 92. – Il Governo della Repubblica è composto dal Primo ministro e dai ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.
La candidatura alla carica di Primo ministro avviene mediante collegamento con i candidati ovvero con una o più liste di candidati all'elezione della Camera dei deputati, secondo modalità stabilite dalla legge. La legge disciplina l'elezione dei deputati in modo da favorire lo formazione di una maggioranza, collegata al candidato alla carica di Primo ministro.
Il Presidente della Repubblica, sulla base dei risultati delle elezioni della Camera dei deputati, nomina il Primo ministro.''».
21.0.3
TREMONTI, GIOVANNI MAURO
Dopo l'
articolo
, inserire il seguente:
«Art. 21-
bis.
(Modificazione dell'articolo 95 della Costituzione)
1. All'articolo 95 della Costituzione, il primo comma è sostituito dai seguenti:
''Art. 95. – I ministri sono nominati e revocati dal Presidente del Consiglio dei ministri.
Il Presidente del Consiglio dei ministri determina la politica generale del Governo e ne è responsabile. Garantisce l'unità di indirizzo politico e amministrativo, dirigendo, promuovendo e coordinando l'attività dei ministri.''».
21.0.4
CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, LUCIDI
Dopo l'
articolo
, è inserito il seguente:
«Art. 21-
bis.
(Modificazioni all'articolo 95 della Costituzione)
1. All'articolo 95 della Costituzione è aggiunto il seguente comma:
''Il Parlamento, acquisiti i necessari elementi, esprime parere sulle nomine dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici di competenza statale ed elegge i Presidenti e i componenti delle autorità indipendenti e degli organi preposti alla regolamentazione, gestione o al controllo dei servizi pubblici.''».
Art. 22
22.1
MARIO MAURO
Sopprimere l'articolo.
22.2
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Sopprimere l'articolo.
22.3
MINZOLINI
Sopprimere l'articolo.
22.4
BENCINI, CAMPANELLA
Sopprimere l'articolo.
22.5
BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN
Sopprimere l'articolo.
22.6
CAMPANELLA, BATTISTA, ORELLANA, BOCCHINO, DE PIN, CASALETTO, BIGNAMI, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, GAMBARO, MUSSINI
Sopprimere l'articoIo.
22.7
CENTINAIO, BISINELLA
Sopprimere l'articolo.
22.8
CENTINAIO, BISINELLA
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 22. -
(Modificazioni all'articolo 96 della Costituzione) - 1
. L'articolo 96 della Costituzione è sostituito dal seguente:
''Art. 96. – Il Primo ministro e i ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, peri reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato federale della Repubblica o della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale''.
Conseguentemente:
all'articolo 1, comma 1, capoverso
«Art. 55»,
comma 1, sostituire le parole
: "delle Autonomie»,
con le seguenti
: «federale della Repubblica";
b)
dopo l'
articolo
20, inserire il seguente:
«Art. 20-
bis.
(Governo e Primo ministro)
1. L'articolo 92 della Costituzione è sostituito dal seguente:
"Art. 92. – Il Governo della Repubblica è composto dal Primo ministro e dai ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.
La candidatura alla carica di Primo ministro avviene mediante collegamento con i candidati ovvero con una o più liste di candidati all'elezione della Camera dei deputati, secondo modalità stabilite dalla legge. La legge disciplina l'elezione dei deputati in modo da favorire la formazione di una maggioranza, collegata al candidato alla carica di Primo ministro.
Il Presidente della Repubblica, sulla base dei risultati delle elezioni della Camera dei deputati, nomina il Primo ministro.''».
22.9
CENTINAIO, BISINELLA
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 22. -
(Modificazioni all'articolo 96 della Costituzione) -
1
. All'articolo 96 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
al primo comma, le parole: ''Il Presidente del Consiglio dei ministri'' sono sostituite dalle parole: ''Il Primo ministro'';
b)
al comma 1, le parole: ''Senato della Repubblica'' sono sostituite dalle parole: ''Senato federale della repubblica''.
Conseguentemente:
all'articolo 1, comma 1, capoverso
«Art. 55»
, comma 1, sostituire le parole
: ''delle Autonomie''
con le seguenti
: ''federale della Repubblica'';
dopo l'
articolo
20, inserire il seguente
:
«Art. 20-
bis.
(Governo e Primo ministro)
1. L'articolo 92 della Costituzione è sostituito dal seguente:
''Art. 92. – Il Governo della Repubblica è composto dal Primo ministro e dai ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.
La candidatura alla carica di Primo ministro avviene mediante collegamento con i candidati ovvero con una o più liste di candidati all'elezione della Camera dei deputati, secondo modalità stabilite dalla legge. La legge disciplina l'elezione dei deputati in modo da favorire lo formazione di una maggioranza, collegata al candidato alla carica di Primo ministro.
Il Presidente della Repubblica, sulla base dei risultati delle elezioni della Camera dei deputati, nomina il Primo ministro.''».
22.10
BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN
Sostituire l'articolo, con il seguente:
«Art. 22. -
(Modificazioni all'articolo 96 della Costituzione) - 1
. All'articolo 96 della Costituzione, al primo comma, le parole: ''previa autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati'' sono sostituite dalle seguenti: ''previa autorizzazione del Parlamento''».
22.11
ZELLER, PALERMO, BERGER, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA
Sostituire l'articolo, con il seguente:
«Art. 22. -
(Modificazioni all'articolo 96 della Costituzione) - 1
. Al primo comma dell'articolo 96 della Costituzione, le parole: ''Senato della Repubblica'', sono sostituite dalle seguenti: ''Senato delle Autonomie''».
22.12
CENTINAIO, BISINELLA
Sopprimere il comma 1.
22.13
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS
Al comma 1, sostituire le parole:
«del Senato della Repubblica o»
con le seguenti:
«o della Camera dei deputati».
22.0.1
CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, LUCIDI
Dopo l'
articolo,
inserire il seguente:
«Art. 22-
bis.
(Modificazioni all'articolo 96 della Costituzione)
1. Dopo l'articolo 96 della Costituzione è aggiunto il seguente:
''Art. 96-
bis. –
Il Presidente del Consiglio dei ministri ed i ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria.
La legge determina le incompatibilità tra cariche di Governo ed uffici o attività pubbliche e private e detta le disposizioni idonee ad evitare conflitti tra gli interessi privati dei membri del Governo e gli interessi pubblici. La Corte Costituzione assicura l'effettivo rispetto di tali divieti.
Le cariche di Presidente del Consiglio dei ministri, di Ministro o di Sottosegretario di Stato sono incompatibili con la titolarità o il controllo di imprese individuali, ovvero di società o di gruppi, che abbiano una rilevante consistenza economica. L'incompatibilità è dichiarata dalla Corte costituzionale, la quale pronuncia la decadenza dell'interessato dalla carica previo inutile decorso del termine assegnatogli per la rimozione dell'impedimento.''».
22.0.2
PAOLO ROMANI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN, GALIMBERTI
Dopo l'
articolo
, inserire il seguente:
«Art. 22-
bis.
(Modifiche all'articolo 97 della Costituzione).
1. All'articolo 97, primo comma, della Costituzione, le parole: '', in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea,'' sono soppresse».
22.0.3
TREMONTI, GIOVANNI MAURO
Dopo l'
articolo,
inserire il seguente:
«Art.22-bis.
(Modificazioni all'articolo 97 della Costituzione)
1. Allarticolo 97, primo comma, della Costituzione, le parole: '', in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea,'' sono soppresse».
22.0.4
CENTINAIO, BISINELLA
Dopo l'
articolo,
inserire il seguente:
«Art. 22-
bis.
(Modifica dell'articolo 97 della Costituzione)
1. All'articolo 97 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente:
''I rapporti tra amministrazione finanziaria e contribuenti sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.''».
22.0.5
BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN
Dopo l'
articolo,
inserire il seguente:
«Art. 22-
bis.
(Nomine nella Pubblica Amministrazione)
1. All'articolo 97 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:
''Le proposte di nomina a componente di autorità o organismi di garanzia e di presidente o amministratore delegato di società a partecipazione pubblica prevalente sono trasmesse al Senato della Repubblica che, secondo le norme del regolamento del Parlamento, provvede all'audizione dei candidati prima di esprimere un parere vincolante sulla sussistenza dei requisiti di legge. Il Senato della Repubblica esprime altresì un parere obbligatorio, ma non vincolante, sulle nomine dei dirigenti generali dell'amministrazione dello Stato, dei generali di corpo d'armata, degli ambasciatori, nonché sulle nomine dei funzionari dello Stato di cui al settimo comma dell'articolo 87 e sulle altre nomine per le quali la legge prevede l'espressione di un parere parlamentare.''».
22.0.6
BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN
Dopo l'
articolo,
inserire il seguente:
«Art. 22-
bis.
(Nomine nella Pubblica Amministrazione)
1. All'articolo 97 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:
''Le proposte di nomina a componente di autorità o organismi di garanzia e di presidente o amministratore delegato di società a partecipazione pubblica prevalente sono trasmesse esclusivamente al Senato della Repubblica che, secondo le norme del regolamento del Parlamento, provvede all'audizione dei candidati prima di esprimere un parere vincolante sulla sussistenza dei requisiti di legge. Esclusivamente il Senato della Repubblica esprime altresì un parere obbligatorio, ma non vincolante, sulle nomine dei dirigenti generali dell'amministrazione dello Stato, dei generali di corpo d'armata, degli ambasciatori, nonché sulle nomine dei funzionari dello Stato di cui al settimo comma dell'articolo 87 e sulle altre nomine per le quali la legge prevede l'espressione di un parere parlamentare.''».
22.0.7
DALLA ZUANNA, MARAN
Dopo l'
articolo,
inserire il seguente:
«Art. 22-
bis.
(Nomine autorità di garanzia e vigilanza)
1. All'articolo 97 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:
''Le proposte di nomina dei presidenti delle Autorità di garanzia e di vigilanza o le candidature a tali funzioni, dopo l'approvazione da parte di organi competenti per legge, sono trasmesse al Presidente del Senato, il quale dispone l'audizione degli interessati. Secondo le norme del suo regolamento, il Senato procede, entro quindici giorni dalla trasmissione, all'audizione e può approvare entro i successivi quindici giorni, a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, un parere contrario, il quale preclude la nomina degli interessati. Quando la legge non preveda una fase di proposta o di candidatura, i presidenti delle suddette Autorità sono auditi prima dell'accettazione della nomina; in tal caso il parere contrario preclude agli interessati la predetta accettazione e la relativa nomina si intende priva di effetti.''».
22.0.8
CENTINAIO, BISINELLA
Dopo l'
articolo
,
inserire il seguente:
«Art. 22-
bis.
All'articolo 98 della Costituzione, primo comma, le parole: ''la Nazione'' sono sostituite dalle seguenti: ''il Popolo''».
22.0.9
CENTINAIO, BISINELLA
Dopo l'
articolo
, inserire il seguente:
«Art. 22-
bis.
(Autorità amministrative indipendenti nazionali)
1. Dopo l'articolo 98 della Costituzione, è inserito il seguente:
''Art. 98-
bis. –
Per lo svolgimento di attività di garanzia o di vigilanza in materia di diritti di libertà garantiti dalla Costituzione e su materie di competenza dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, la legge approvata ai sensi dell'articolo 70, terzo comma, può istituire apposite Autorità indipendenti, stabilendone la durata del mandato, i requisiti di eleggibilità e le condizioni di indipendenza.
Le Autorità riferiscono alle Camere sui risultati delle attività svolte''».
Conseguentemente sostituire l'articolo 8, con il seguente:
«Art. 8. –
(Procedimento legislativo) – 1.
L'articolo 70 della Costituzione e'sostituito dal seguente:
''Art. 70. – La Camera dei deputati esamina i disegni di legge concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, fatto salvo quanto previsto dal terzo comma del presente articolo. Dopo l'approvazione da parte della Camera, a tali disegni di legge il Senato federale della Repubblica, entro trenta giorni, può proporre modifiche, sulle quali la Camera decide in via definitiva. I termini sono ridotti alla metà per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge.
Il Senato federale della Repubblica esamina i disegni di legge concernenti la determinazione dei princìpi fondamentali nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, fatto salvo quanto previsto dal terzo comma del presente articolo. Dopo l'approvazione da parte del Senato, a tali disegni di legge la Camera dei deputati, entro trenta giorni, può proporre modifiche, sulle quali il Senato decide in via definitiva. I termini sono ridotti alla metà per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge.
La funzione legislativa dello Stato è esercitata collettivamente dalle due Camere per l'esame dei disegni di legge concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere
m)
e
p)
, e 119, l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 120, secondo comma, il sistema di elezione della Camera dei deputati e per il Senato federale della Repubblica, nonché, nei casi in cui la Costituzione rinvia espressamente alla legge dello Stato o alla legge della Repubblica, di cui agli articoli 117, commi quinto e nono, 118, commi secondo e quinto, 122, primo comma, 125, 132, secondo comma, e 133, secondo comma. Se un disegno di legge non è approvato dalle due Camere nel medesimo testo i Presidenti delle due Camere possono convocare, d'intesa tra di loro, una commissione, composta da trenta deputati e da trenta senatori, secondo il criterio di proporzionalità rispetto alla composizione delle due Camere, incaricata di proporre un testo unificato da sottoporre al voto finale delle due Assemblee. I Presidenti delle Camere stabiliscono i termini per l'elaborazione del testo e per le votazioni delle due Assemblee.
Qualora il Governo ritenga che proprie modifiche a un disegno di legge, sottoposto all'esame del Senato federale della Repubblica ai sensi del secondo comma, siano essenziali per l'attuazione del suo programma approvato dalla Camera dei deputati, ovvero per la tutela delle finalità di cui all'articolo 120, secondo comma, il Presidente della Repubblica, verificati i presupposti costituzionali, può autorizzare il Primo ministro ad esporne le motivazioni al Senato, che decide entro trenta giorni. Se tali modifiche non sono accolte dal Senato, il disegno di legge è trasmesso alla Camera che decide in via definitiva a maggioranza assoluta dei suoi componenti sulle modifiche proposte.
L'autorizzazione da parte del Presidente della Repubblica di cui al quarto comma può avere ad oggetto esclusivamente le modifiche proposte dal Governo ed approvate dalla Camera dei deputati ai sensi del secondo periodo del secondo comma.
I Presidenti del Senato federale della Repubblica e della Camera dei deputati, d'intesa tra di loro, decidono le eventuali questioni di competenza tra le due Camere, sollevate secondo le norme dei rispettivi regolamenti, in ordine all'esercizio della funzione legislativa. I Presidenti possono deferire la decisione ad un comitato paritetico, composto da quattro deputati e da quattro senatori, designati dai rispettivi Presidenti. La decisione dei Presidenti o del comitato non è sindacabile in alcuna sede. I Presidenti delle Camere, d'intesa tra di loro, su proposta del comitato, stabiliscono sulla base di norme previste dai rispettivi regolamenti i criteri generali secondo i quali un disegno di legge non può contenere disposizioni relative a materie per cui si dovrebbero applicare procedimenti diversi.''».
Art. 23
23.1
MUSSINI, DE PIN
Sopprimere l'articolo.
Conseguentemente, sopprimere il comma 1 dell'articolo 34.
23.2
CENTINAIO, BISINELLA
Sopprimere l'articolo.
23.3
MARIO MAURO
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 23. –
1.
L'articolo 99 della Costituzione è sostituito dal seguente:
''Art. 99. – Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è composto, nei modi stabiliti dalla legge, di esperti e di rappresentanti delle categorie produttive.
È organo di consulenza delle Camere e del Governo secondo le funzioni che gli sono attribuite dalla legge.''».
23.4
FEDELI, SANTINI, RITA GHEDINI, LO MORO, GOTOR, MIGLIAVACCA, RUSSO, BORIOLI, BROGLIA, CUCCA, D'ADDA, STEFANO ESPOSITO, FILIPPIN, FORNARO, GUERRA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, MANASSERO, PEGORER, SANGALLI, SONEGO, SPILABOTTE, TOMASELLI, TRONTI, VACCARI, ZANONI, ZAVOLI
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 23. –
(Modificazioni all'articolo 99 della Costituzione). – 1.
L'articolo 99 della Costituzione è sostituito dal seguente:
''Art. 99. – La legge favorisce il dialogo fra le categorie sociali e prevede le forme istituzionali per la loro consultazione da parte del Governo e delle Camere''».
23.5
MUSSINI, DE PIN
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 23. –
1.
All'articolo 99 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
al primo comma, le parole: '', in misura che tenga conto della loro importanza numerica e qualitativa'' sono soppresse;
b)
al terzo comma, le parole: ''e può contribuire'' sono sostituite dalle seguenti: ''contribuisce''».
Conseguentemente, sopprimere il comma 1 dell'articolo 34.
23.6
CENTINAIO, BISINELLA
Sopprimere il comma 1.
23.0.1
CENTINAIO, BISINELLA
Dopo l'
articolo,
inserire il seguente:
«Art. 23-
bis.
1. All'articolo 100, secondo comma, è soppresso il secondo periodo».
23.0.2
BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN
Dopo l'
articolo,
inserire il seguente:
«Art. 23-
bis.
(Modificazioni dell'articolo 100 della Costituzione
in tema di Consiglio di Stato)
1. All'articolo 100 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
al secondo comma, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: ''Riferisce direttamente al Senato della Repubblica sul risultato del riscontro eseguito, comprensivo di analisi e verifica degli andamenti di finanza pubblica e di valutazione dell'osservanza delle regole di bilancio. La Corte dei conti ha competenza sulla parificazione dei bilanci degli organi costituzionali e sulla responsabilità dei relativi agenti contabili, purché i collegi siano composti esclusivamente da magistrati assunti per concorso.'';
b)
è aggiunto, in fine, il seguente comma:
''Ogni quattro anni il Senato della Repubblica elegge quattro componenti del Consiglio di presidenza del Consiglio di Stato e quattro componenti del Consiglio di presidenza della Corte dei conti.''».
23.0.3
RUTA
Dopo l'
articolo
,inserire il seguente:
«Art. 23-
bis.
1. All'articolo 100 della Costituzione, secondo comma, terzo periodo, le parole: ''alle Camere'' sono sostituite dalle seguenti: ''alla Camera''.
23.0.4
GASPARRI, GIBIINO
Dopo l'
articolo
,inserire il seguente:
«Art. 23-
bis.
(Modifica dell'articolo 104 della Costituzione)
1. All'articolo 104 della Costituzione della Costituzione, il secondo e terzo comma sono sostituiti dai seguenti:
''Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal primo presidente della Corte di cassazione.
Ne fa parte di diritto anche il procuratore generale presso la Corte di cassazione.''».
23.0.5
LO MORO, GOTOR, MIGLIAVACCA, PAGLIARI, RUSSO, BORIOLI, BROGLIA, CUCCA, DI GIORGI, STEFANO ESPOSITO, FILIPPIN, FEDELI, FORNARO, RITA GHEDINI, GUERRA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, MANASSERO, PEGORER, SANGALLI, SONEGO, SPILABOTTE, TOMASELLI, VACCARI, ZANONI, ZAVOLI
Dopo l'
articolo
i inserire il seguente:
«Art. 23-
bis.
(Modificazioni all'articolo 104 della Costituzione)
1. All'articolo 104 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
il secondo comma è sostituito dal seguente:
''Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal Presidente della Repubblica ed è composto dal primo presidente della Corte suprema di cassazione, dal procuratore generale della Repubblica presso la stessa Corte, da componenti eletti, per due terzi, da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie. La restante parte è eletta, per due terzi, dalla Camera dei deputati e, per un terzo, dal Senato delle Autonomie tra professori ordinari dell'Università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio.'';
b)
il terzo e il quarto comma sono soppressi».
23.0.6
PAOLO ROMANI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN, GALIMBERTI
Dopo l'
articolo
, inserire il seguente:
«Art. 23-
bis.
(Modifiche all'articolo 104 della Costituzione)
1. All'articolo 104 della Costituzione, il quarto comma è sostituito dal seguente:
''Gli altri componenti sono eletti per un terzo da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, per un terzo dalla Camera dei Deputati a maggioranza dei due terzi e per un terzo dal Senato della Repubblica a maggioranza dei due terzi, tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio''».
Conseguentemente, alla rubrica del Capo III, dopo le parole
: «al Titolo III»
inserire le seguenti
: «e al Titolo IV».
23.0.7
CENTINAIO, BISINELLA
Dopo l'
articolo
, inserire il seguente:
«Art. 23-bis.
(Elezione del Consiglio superiore della magistratura)
1. All'articolo 104, quarto comma, della Costituzione, le parole: ''e per un terzo dal Parlamento in seduta comune'' sono sostituite dalle seguenti: ''per un sesto dalla Camera dei deputati e per un sesto dal Senato federale della Repubblica''.
2. All'articolo 104 della Costituzione, il quinto comma è abrogato».
Conseguentemente, all'articolo 1, comma 1, capoverso
«Art. 55»
, primo comma, sostituire le parole:
«delle Autonomie»,
con le seguenti
: «federale della Repubblica».
23.0.8
CENTINAIO, BISINELLA
Dopo l'
articolo
, inserire il seguente:
«Art. 23-
bis.
(Elezione del Consiglio superiore della magistratura)
1. All'articolo 104, quarto comma, della Costituzione, le parole: ''e per un terzo dal Parlamento in seduta comune'' sono sostituite dalle seguenti: ''per un sesto dalla Camera dei deputati e per un sesto dal Senato f'derale della Repubblica''.
2. All'articolo 104 della Costituzione, quinto comma, le parole: ''dal Parlamento'', sono sostituite dalle seguenti: ''dalla Camera dei deputati e dal Senato federale della Repubblica''».
Conseguentemente all'articolo 1, comma 1, capoverso
«Art. 55»
, primo comma, sostituire le parole:
«delle Autonomie»
, con le seguenti
: «federale della Repubblica».
23.0.9
BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN
Dopo l'
articolo
, inserire il seguente:
«Art. 23-
bis
(Modificazioni dell'articolo 104 della Costituzione
in tema di magistratura)
1. All'articolo 104 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
al quarto comma, le parole: ''dal Parlamento in seduta comune'' sono sostituite dalle seguenti: ''dal Senato della Repubblica'';
b)
al quinto comma, le parole: ''designati dal Parlamento'' sono sostituite dalle seguenti: ''designati dal Senato della Repubblica''».
23.0.10
DALLA ZUANNA, MARAN
Dopo l'
articolo
, inserire il seguente:
«Capo III-
bis
MODIFICHE AL TITOLO IV DELLA COSTITUZIONE
Art. 23-
bis.
(Elezione CSM)
1. All'articolo 104 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
al quarto comma, le parole: «dal Parlamento in seduta comune» sono sostituite dalle parole: «dalla Camera dei deputati a maggioranza dei tre quinti dei suoi componenti»;
b)
al quinto comma, le parole: «dal Parlamento» sono sostituite dalle seguenti: «dalla Camera dei deputati».
23.0.11
CENTINAIO, BISINELLA
Dopo l'
articolo
, inserire il seguente:
«Art. 23-
bis.
(Modifiche all'articolo 111 della Costituzione)
Dopo il quinto comma dell'articolo 111 della Costituzione è inserito il seguente:
''La vittima del reato e la persona danneggiata dal reato sono tutelate dallo Stato nei modi e nelle forme previsti dalla legge''».
23.0.12
CENTINAIO, BISINELLA
Dopo l'
articolo
, inserire il seguente capo:
«Capo III-
bis.
MODIFICHE AL TITOLO IV DELLA COSTITUZIONE
Art. 23-
bis.
1. All'articolo 111 della Costituzione, dopo il quinto comma è inserito il seguente:
''La legge garantisce i diritti e le facoltà delle vittime del reato''».
Art. 24
24.2
CENTINAIO, BISINELLA
Sopprimere l'articolo.
24.1
CENTINAIO, BISINELLA
Sostituire gli articoli 24, 25, 26, 27, 28, 28, 29 e 30 con il seguente:
«Art. 24. –
(Soppressione dei comuni sotto i 5.000 abitanti, delle province e delle città metropolitane). –
1. AI titolo V della parte seconda della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
all'articolo 114:
1) il primo comma è sostituito dal seguente:
''La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Regioni e dallo Stato'';
2) il secondo comma è sostituito dal seguente:
''I Comuni e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i princìpi fissati dalla Costituzione'';
3) dopo il terzo comma è aggiunto, in fine, il seguente:
«I Comuni devono avere un numero minimo di 5000 abitanti»;
b)
l'articolo 116 è abrogato;
c)
all'articolo 117:
1) al secondo comma, lettera
p)
, le parole: '', Province e Città metropolitane'' sono soppresse;
2) al sesto comma, terzo periodo, le parole: '', le Province e le Città metropolitane'' sono soppresse;
3) il terzo comma è abrogato;
4) al quarto comma, dopo la parola: ''Stato'' sono aggiunte le seguenti: '', salvo che non vi sia contrasto con l'interesse nazionale o con quello di altre Regioni'';
d)
all'articolo 118:
1) al primo comma, le parole: ''Province, Città metropolitane,'' sono soppresse;
2) al secondo comma, le parole: '', le Province e le Città metropolitane'' sono soppresse;
3) al quarto comma, le parole: '', Città metropolitane, Province'' sono soppresse;
e)
all'articolo 119:
1) ai commi primo e sesto, le parole: '', le Province, le Città metropolitane'' sono soppresse;
2) al secondo comma, le parole: '', le Province, le Città metropolitane'' sono soppresse, ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''A tal fine la legge prevede adeguate misure per assicurare che i soggetti di imposta operanti in territori diversi da quelli in cui hanno fissato la propria residenza fiscale contribuiscano alla commisurazione della quota di gettito tributario relativa al territorio in cui effettivamente operano'';
3) al quarto comma, le parole: '', alle Province, alle Città metropolitane'' sono soppresse;
4) al quinto comma, le parole: '', Province, Città metropolitane'' sono soppresse ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''Nel rispetto dell'articolo 3, secondo comma, della Costituzione, la legge fissa le quote di compartecipazione ai tributi erariali versati nei rispettivi territori di cui al secondo comma del presente articolo, tenendo conto dei dislivelli territoriali, infrastrutturali ed occupazionali esistenti, con particolare riferimento alle aree situate al Sud del Paese.'';
f)
all'articolo 120, al secondo comma, le parole: '', delle Città metropolitane, delle Province'' sono soppresse;
g)
all'articolo 122, al secondo comma:
1) dopo le parole: ''o a una Giunta regionale'' sono inserite le seguenti: '', a un Consiglio o a una Giunta comunale'';
2) dopo le parole: ''o ad altra Giunta regionale,'' sono inserite le seguenti: ''ad un altro Consiglio o ad altra Giunta comunale,'';
h)
all'articolo 131, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ''Unione dei comuni (al di sotto dei 5000 abitanti); Comunità montane'';
i)
all'articolo 132, al secondo comma, le parole: ''della Provincia o delle Province interessate e'' sono soppresse e le parole: ''Provincie e'' sono sostituite dalla seguente: ''i'';
l)
all'articolo 133, il primo comma è abrogato;
m)
nella rubrica del titolo V della parte seconda della Costituzione, le parole: ''le Provincie,'' sono soppresse.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, sono modificate le circoscrizioni e le denominazioni dei comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, incorporando tali comuni a quelli con essi confinanti, promuovendo fusioni di comuni, ovvero creando apposite Unioni di comuni. Tale disposizione può essere derogata unicamente nel caso di comuni ubicati in aree montane.
2. Gli organi amministrativi delle province cessano da ogni funzione entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.
4. Entro il medesimo termine di cui al comma 3, lo Stato e le regioni, secondo le rispettive competenze, provvedono a conferire ai comuni e alle loro forme associate le funzioni amministrative esercitate dalle province alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, sulla base dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.
5. Entro il medesimo termine di cui al comma 3, la legge dello Stato, tenendo conto dei conferimenti effettuati dalle regioni ai sensi del comma 4 disciplina:
a)
il trasferimento del personale dipendente dalle province e dagli enti e dalle aziende che esercitano funzioni amministrative delle province, secondo princìpi di economicità ed efficienza di impiego, conservando al medesimo personale le posizioni giuridiche ed economiche in atto al momento del trasferimento, o loro equivalenti;
b)
il trasferimento delle funzioni dei beni e delle risorse finanziarie, strumentali e organizzative delle province agli enti destinatari e la successione nei rispettivi rapporti giuridici e finanziari. li trasferimento dei beni e delle risorse deve comunque essere congruo rispetto alle funzioni amministrative conferite;
c)
la disciplina, anche transitoria, dei tributi, delle compartecipazioni, dei canoni e di ogni altra entrata assegnata dalla legge o comunque spettante alle soppresse province.
6. Qualora le disposizioni previste dai commi 4e 5 non siano state adottate alla scadenza del termine ivi previsto e qualora, in ogni caso, gli enti destinatari delle funzioni non siano ancora in grado di provvedere alloro effettivo esercizio, il Presidente della Giunta regionale e la Giunta regionale esercitano le funzioni già spettanti ai corrispondenti organi delle province soppresse nei rispettivi territori. In caso di inadempimento della regione il Governo provvede ai sensi dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione.».
24.3
BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 24. –
(Abolizione delle Province)
. – 1. Le competenze amministrative delle province sono trasferite alle regioni che le racchiudono, restando le circoscrizioni provinciali come semplici delimitazioni del territorio nazionale e regionale.
2. All'articolo 114 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
al primo comma, le parole: '', dalle Province'' sono soppresse;
b)
al secondo comma, le parole: ''le Province,'' sono soppresse.
3. All'articolo 118 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
al primo comma, le parole: ''Province,'' sono soppresse;
b)
al quarto comma, le parole: ''Province,'' sono soppresse.
4. All'articolo 119 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
al primo comma, le parole: ''le Province,'' sono soppresse;
b)
al secondo comma, le parole: ''le Province,'' sono soppresse;
c)
al quarto comma, le parole: ''alle Province,'' sono soppresse;
d)
al quinto comma, le parole: ''Province,'' sono soppresse.
5. All'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, le parole: '', delle Province'' sono soppresse.
6. All'articolo 132 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:
''Si può, con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni del Comune o dei Comuni interessati espressa mediante
referendum
e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione ed aggregati ad un'altra''.
7. All'articolo 133 della Costituzione, il primo comma è abrogato''».
24.4
PALERMO, ZELLER, BERGER, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA, DE MONTE
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 24. – 1. L'articolo 114 della Costituzione è sostituito dal seguente:
''Art. 114. – La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Regioni, dalle Province autonome di Trento e di Bolzano/Autonome Provinz Bozen-Südtirol e dallo Stato.
I Comuni, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.
Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento''».
24.5
LANZILLOTTA
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 24. –
(Modifica all'articolo 114 del1 Costituzione). –
1. Il primo e secondo comma dell'articolo 114 della Costituzione sono sostituiti dai seguenti:
''La Repubblica è costituita dallo Stato, dalle Regioni e dai Comuni.
Le Regioni e i Comuni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni''».
24.6
CENTINAIO, BISINELLA
Sopprimere il comma 1.
24.7
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1, sopprimere lettera
a)
24.8
DE PETRIS, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, CERVELLINI, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 1, sostituire la lettera
a)
con la seguente:
«
a)
la Repubblica si riparte in Comuni, Città metropolitane e Regioni».
24.9
DE PETRIS, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, CERVELLINI, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 1, sostituire la lettera
a)
con la seguente:
«
a)
lo Stato repubblicano è costituito dai comuni, dalle città metropolitane e dalle Regioni».
24.10
MARAN, SUSTA
Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:
«1)
alla lettera
a)
dopo le parole:
"dalle Province",
aggiungere le seguenti:
", dalle Città metropolitane";
2)
alla lettera
b)
dopo le parole
: "le Province",
aggiungere le seguenti:
", le Città metropolitane"».
Conseguentemente:
–
alla rubrica dell'articolo 24 dopo le parole:
«delle Province»
aggiungere le seguenti:
«e delle Città metropolitane»;
–
all'articolo 26, comma secondo, lettera
g),
capoverso
«p)»,
sopprimere le seguenti parole:
«, e delle Città metropolitane»;
–
all'articolo 27, comma 4, capoverso, sopprimere le parole:
«e le Città metropolitane»;
–
all'articolo 32, comma 10, sopprimere le seguenti parole:
«le Città metropolitane e i Comuni».
24.11
D'ALÌ
Al comma 1, dopo la lettera
a)
, inserire la seguente:
«a-
bis)
al primo comma, dopo le parole ''Città metropolitane,'' sono inserite le seguenti ''Aree metropolitane,''.
Conseguentemente, dopo la lettera
b)
, aggiungere le seguenti:
"b-
bis)
dopo il secondo comma è aggiunto il seguente: ''Le Aree metropolitane di Roma Capitale, Milano e Napoli sono enti autonomi con gli stessi poteri, funzioni e prerogative delle Regioni. La legge dello Stato disciplina il loro ordinamento e stabilisce le condizioni e le modalità di adesione da parte dei Comuni richiedenti, nel rispetto dei principi fissati dalla Costituzione.'';
b-
ter)
al terzo comma il secondo periodo è soppresso."».
24.12
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 1, dopo la lettera
a)
, inserire la seguente:
«a-
bis)
dopo il primo comma, è inserito il seguente: ''I rapporti tra amministrazione dello Stato, Regioni ed autonomie locali si ispirano al principio di leale cooperazione''».
24.13
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1, sopprimere la lettera
b).
24.14
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1, sostituire la lettera
b)
con la seguente:
«
b)
all'articolo 114 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dai seguenti:
''I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia statutaria, normativa, finanziaria, organizzativa e amministrativa.
La potestà legislativa è ripartita fra le Regioni, le Province e lo Stato.
Alle Province sono attribuite forme e condizioni di autonomia normativa, finanziaria, organizzativa e amministrativa adeguate ai caratteri comunitari delle popolazioni e dei territori, alle loro culture, storie, caratteristiche produttive, economiche e sociali, nonché alla loro contribuzione globale all'erario secondo specifici statuti adottati con legge costituzionale e denominati ''statuti di autonomia.''».
24.15
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1, sostituire la lettera
b)
con la seguente:
«
b)
all'articolo 114 della Costituzione, il secondo e il terzo comma sono sostituiti dai seguenti:
''I Comuni, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia statutaria, normativa, finanziaria, organizzativa e amministrativa.
La potestà legislativa è ripartita fra le Regioni e lo Stato.''».
24.16
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 1, dopo la lettera
b)
, aggiungere la seguente:
«b-
bis)
dopo il secondo comma, è inserito il seguente: ''I compiti di amministrazione sono esercitati dall'ente più vicino alle popolazioni interessate, secondo il principio di sussidiarietà.''».
24.17
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 1, dopo la lettera
b)
, aggiungere la seguente:
«b-
bis)
dopo il secondo comma, è inserito il seguente: ''Il Comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.''».
24.18
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 1, dopo la lettera
b)
, aggiungere la seguente:
«b-
bis)
dopo il secondo comma, è inserito il seguente: ''La città metropolitana si costituisce per la tutela degli interessi, la rappresentanza e il governo delle grandi aree urbane integrate.''».
24.0.1
CENTINAIO, BISINELLA
Dopo l'
articolo
, inserire il seguente:
«
Art. 24-
bis.
1
.
Dopo l'articolo 114 della Costituzione, è inserito il seguente:
''Art. 114-
bis
. – I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia statutaria, normativa, finanziaria, organizzativa e amministrativa.
La potestà legislativa è ripartita fra le Regioni, le Province e lo Stato.
Alle Province sono attribuite forme e condizioni di autonomia normativa, finanziaria, organizzativa e amministrativa adeguate ai caratteri comunitari delle popolazioni e dei territori, alle loro culture, storie, caratteristiche produttive, economiche e sociali, nonché alla loro contribuzione globale all'erario secondo specifici statuti adottati con legge costituzionale e denominati ‘statuti di autonomia'''».
Art. 25
25.1
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Sopprimere l'articolo.
25.2
ORELLANA, BATTISTA, CAMPANELLA, BOCCHINO, DE PIN, CASALETTO, BIGNAMI, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, GAMBARO
Sopprimere l'articolo.
25.3
MINZOLINI
Sopprimere l'articolo.
25.4
CENTINAIO, BISINELLA
Sopprimere l'articolo.
25.5
PALERMO, ZELLER, BERGER, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA, DE MONTE
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 25. –
1.
L'articolo 116 della Costituzione è sostituito dal seguente:
''Art. 116. - Il Friuli Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale.
La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita dalle Province autonome di Trento e Bolzano/Autonome Provinz Bozen-Südtirol.
Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia possono essere concesse, con legge costituzionale, ai territori di area vasta interamente montani confinanti con stati stranieri.''».
25.6
CENTINAIO, BISINELLA
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 25. -
(Modifiche all'articolo 116 della Costituzione). – 1.
All'articolo 116 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
il primo comma è sostituito dal seguente:
''Alle Regioni Sicilia, Sardegna, Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta, alla Regione Trentino-Alto Adige e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle quali la Regione si articola, sono confermate e garantite costituzionalmente le forme e condizioni di autonomia regionale e provinciale stabilite dai rispettivi statuti vigenti e dalle relative leggi costituzionali'';
b)
il secondo comma è abrogato».
25.7
BISINELLA
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 25. -
(Modificazioni all'articolo 116 della Costituzione). – 1.
All'articolo 116 della Costituzione, il terzo comma è sostituito dal seguente:
''Con legge approvata dalle Camere, l'esercizio della funzione legislativa in materie di competenza esclusiva statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, ad esclusione di quelle previste dalle» lettere
h),
salva la polizia amministrativa locale,
i)
e
l),
salva l'organizzazione della giustizia di pace, può essere conferito ad una o più Regioni, anche su richiesta delle stesse, previa intesa con le Regioni interessate, in presenza di una dimensione territoriale ottimale, definita anche ai sensi delle intese di cui all'articolo 117, decimo comma, e purché la Regione assicuri equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio. In tali casi la legge disciplina l'esercizio delle funzioni amministrative nel rispetto dei princìpi di cui agli articoli 118 e 119.''».
25.8
RUTA
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 25. –
1.
All'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, le parole: ''dalle Camere'' sono sostituite dalle seguenti: ''dalla Camera''».
25.21
PALERMO, ZELLER, BERGER, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA, DE MONTE
Al comma 1, premettere il seguente:
«01. All'articolo 116, primo comma, della Costituzione, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "previa intesa con la Regione o Provincia autonoma interessata sul testo approvato dalle due Camere in prima deliberazione. Il diniego alla proposta di intesa può essere manifestato entro tre mesi dalla trasmissione del testo, con deliberazione a maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio o Assemblea regionale o del Consiglio della Provincia autonoma interessata. Decorso tale termine senza che sia stato deliberato il diniego, le Camere possono adottare la legge costituzionale."».
25.22
ZELLER, PALERMO, BERGER, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA
Al comma 1, premettere il seguente:
«01. All'articolo 116, primo comma, della Costituzione, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ''previa intesa con la Regione o Provincia autonoma interessata sul testo approvato dalle due Camere in prima deliberazione. Il diniego alla proposta di intesa può essere manifestato entro tre mesi dalla trasmissione del testo, con deliberazione a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio o Assemblea regionale o del Consiglio della Provincia autonoma interessata. Decorso tale termine senza che sia stato deliberato il diniego, le Camere possono adottare la legge costituzionale.''».
25.23
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1, premettere il seguente:
«01. All'articolo 116, primo comma, della Costituzione, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ",previa intesa con la Regione o Provincia autonoma interessata sul testo approvato dalle due Camere in prima deliberazione. Il diniego alla proposta di intesa può essere manifestato entro tre mesi dalla data di trasmissione del testo, con deliberazione a maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio o Assemblea regionale o del Consiglio della Provincia autonoma interessata. Decorso tale termine senza che sia stato deliberato il diniego, le Camere possono adottare la legge costituzionale ai sensi dell'articolo 138."».
25.24
LANIECE, ZELLER, FAUSTO GUILHERME LONGO, PANIZZA, PALERMO
Al comma 1, premettere il seguente:
«01. All'articolo 116, primo comma, della Costituzione, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ''previa intesa con la Regione o Provincia autonoma interessata sul testo approvato dalle due Camere in prima deliberazione. L'assenso alla proposta di intesa è espresso entro tre mesi dalla trasmissione del testo, con deliberazione a maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio o Assemblea regionale o del Consiglio della Provincia autonoma interessata. Decorso tale termine senza che l'assenso sia stato espresso, le Camere non possono approvare la legge costituzionale.''».
25.25
FRAVEZZI, ZELLER, PALERMO, BERGER
Al comma 1, premettere il seguente:
«01. All'articolo 116, primo comma, della Costituzione, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ''previa intesa con la Regione o Provincia autonoma interessata sul testo approvato dalle due Camere in prima deliberazione. Il diniego alla proposta di intesa può essere manifestato entro tre mesi dalla trasmissione del testo, con deliberazione a maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio o Assemblea regionale o del Consiglio della Provincia autonoma interessata. Decorso tale termine senza che sia stato deliberato il diniego, le Camere possono adottare la legge costituzionale.''».
25.26
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1, premettere il seguente:
«01. All'articolo 116, primo comma, della Costituzione, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: '', previa intesa con la Regione o Provincia autonoma interessata sul testo approvato dalle due Camere in prima deliberazione. Il diniego alla proposta di intesa può essere manifestato entro tre mesi dalla data di trasmissione del testo, con deliberazione a maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio o Assemblea regionale o del Consiglio della Provincia autonoma interessata.''».
25.27
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1, premettere il seguente:
«01. All'articolo 116 della Costituzione, dopo il primo comma, sono inseriti i seguenti:
''Forme e condizioni particolari di autonomia, in deroga agli articoli 117, 118, 119, 121, 122, 123, 126 e 133, possono essere concesse anche a Regioni diverse da quelle di cui al primo comma, con legge approvata delle Camere, ai sensi del terzo, quarto e quinto comma del presente articolo.
L'iniziativa legislativa spetta alla Regione interessata. La proposta di iniziativa regionale deve essere sottoposta a referendum limitato ai cittadini elettori della Regione proponente e non può essere presentata al Parlamento per l'approvazione se non abbia ottenuto in questa consultazione la maggioranza dei voti validi. La legge è approvata dalle due Camere a maggioranza assoluta dei componenti. La Regione non può richiedere forme e condizioni particolari di autonomia qualora il finanziamento delle complessive competenze regionali comporti trasferimenti statali superiori al gettito erariale riscosso nella Regione stessa.
L'abrogazione o la modifica delle forme e delle condizioni di autonomia particolare di cui al secondo, terzo e quarto comma, possono essere disposte solo con legge approvata dalle due Camere a maggioranza assoluta dei componenti e confermata, con la maggioranza dei voti validi, da un referendum limitato ai cittadini elettori della regione interessata.''».
25.28
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1, premettere il seguente:
«01. All'articolo 116, primo comma, della Costituzione, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: '', previa intesa con la Regione o Provincia autonoma interessata sul testo approvato dalle due Camere in prima deliberazione. Il diniego alla proposta di intesa può essere manifestato entro tre mesi dalla data di trasmissione del testo''».
25.29
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1, premettere il seguente:
«01. All'articolo 116, primo comma, della Costituzione, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: '', previa intesa con la Regione o Provincia autonoma interessata sul testo approvato dalle due Camere in prima deliberazione''».
25.30
DE MONTE
Al comma 1, premettere il seguente:
«01. All'articolo 116 della Costituzione, dopo il secondo comma è inserito il seguente:
''Le modalità di concorso delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarietà e il coordinamento della finanza dello Stato con quella delle singole Regioni e Province autonome sono definite con provvedimenti legislativi di attuazione dei rispettivi statuti speciali, emanati secondo i procedimenti dagli stessi previsti.''».
25.9
CENTINAIO, BISINELLA
Sopprimere il comma 1.
25.10
CENTINAIO, BISINELLA
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 116 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
all'articolo 116 della Costituzione, primo comma, dopo le parole: ''Trentino-Alto Adige/Südtirol'', sono inserite le seguenti: ''e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle quali la Regione si articola'';
b)
il secondo comma è abrogato».
25.11
CENTINAIO, BISINELLA
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 116 della Costituzione, primo comma, dopo le parole: ''Trentino-Alto Adige/Südtirol'', sono inserite le seguenti: ''e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle quali la Regione si articola''».
25.12
CENTINAIO, BISINELLA
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 116 della Costituzione, dopo il primo comma, sono inseriti i seguenti:
''Forme e condizioni particolari di autonomia, in deroga agli articoli 117, 118, 119, 121, 122, 123, 126 e 133, possono essere concesse anche a Regioni diverse da quelle di cui al primo comma, con legge approvata delle Camere, ai sensi del terzo, quarto e quinto comma del presente articolo.
L'iniziativa legislativa spetta alla Regione interessata. La proposta di iniziativa regionale deve essere sottoposta a referendum limitato ai cittadini elettori della Regione proponente e non può essere presentata al Parlamento per l'approvazione se non abbia ottenuto in questa consultazione la maggioranza dei voti validi. La legge è approvata dalle due Camere a maggioranza assoluta dei componenti. La Regione non può richiedere forme e condizioni particolari di autonomia qualora il finanziamento delle complessive competenze regionali comporti trasferimenti statali superiori al gettito erariale riscosso nella Regione stessa.
L'abrogazione o la modifica delle forme e delle condizioni di autonomia particolare di cui al secondo, terzo e quarto comma, possono essere disposte solo con legge approvata dalle due Camere a maggioranza assoluta dei componenti e confermata, con la maggioranza dei voti validi, da un referendum limitato ai cittadini elettori della regione interessata.''».
25.13
ZANETTIN, MARIN, PICCOLI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 116 della Costituzione, il terzo comma è sostituito dal seguente:
"Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia concernenti le materie di competenza esclusiva statale, ad esclusione di quelle previste dall'articolo 117, secondo comma, lettere
h)
, salva la polizia amministrativa locale,
i)
e
l)
, salva l'organizzazione della giustizia di pace, possono essere conferite ad altre Regioni, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 118 e n 9 e senza nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato, sulla base di apposite intese con ciascuna di esse, recepite con legge dello Stato approvata a maggioranza assoluta dei componenti della Camera. In tali casi, per le materie o funzioni oggetto del conferimento le Regioni devono asseverare, con riferimento all'ultimo esercizio di bilancio e in ciascun esercizio successivo, il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni e il finanziamento dei costi e dei fabbisogni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera
m)
".
Conseguentemente, all'articolo 26 apportare le seguenti modificazioni:
1) al comma 2, lettera
d)
, dopo le parole:
"alla lettera
m
) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole"
, inserire le seguenti
: ", nonché dei costi e dei fabbisogni rispetto ai quali comparare e valutare l'azione pubblica;";
2) al comma 3, sopprimere il terzo capoverso.
».
25.14
SANTINI, PUPPATO, FILIPPIN, CASSON, DALLA TOR, DALLA ZUANNA, CONTE
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 116 della Costituzione, il terzo comma è sostituito dal seguente:
"Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia concernenti le materie di competenza esclusiva statale, ad esclusione di quelle previste dall'articolo 117, secondo comma, lettere
h)
, salva la polizia amministrativa locale,
i)
e
l)
,salva l'organizzazione della giustizia di pace, possono essere conferite ad altre Regioni, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 118 e 119 e senza nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato, sulla base di apposite intese con ciascuna di esse, recepite con legge dello Stato approvata a maggioranza assoluta dei componenti della Camera. In tali casi, per le materie o funzioni oggetto del conferimento le Regioni devono asseverare, con riferimento all'ultimo esercizio di bilancio e in ciascun esercizio successivo, il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni e il finanziamento dei costi e dei fabbisogni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera
m)
".
Conseguentemente, all'articolo 26 apportare le seguenti modificazioni:
1) al comma 2, lettera
d)
, dopo le parole:
"alla lettera
m)
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole",
inserire le seguenti
: ", nonché dei costi e dei fabbisogni rispetto ai quali comparare e valutare l'azione pubblica;";
2)
al comma 3, sopprimere il terzo capoverso
.».
25.15
BISINELLA
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1 All'articolo 116 della Costituzione, il terzo comma è sostituito dal seguente:
"Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia concernenti le materie di competenza esclusiva statale, ad esclusione di quelle previste dall'articolo 117, secondo comma, lettere
h)
, salva la polizia amministrativa locale,
i)
e
I)
, salva l'organizzazione della giustizia di pace, possono essere conferite ad altre Regioni, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 118 e 119 e senza nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato, sulla base di apposite intese con ciascuna di esse, recepite con legge dello Stato approvata a maggioranza assoluta dei componenti della Camera. In tali casi, per le materie o funzioni oggetto del conferimento le Regioni devono asseverare, con riferimento all'ultimo esercizio di bilancio e in ciascun esercizio successivo, il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni e il finanziamento dei costi e dei fabbisogni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera
m)
.".
Conseguentemente, all'articolo 26 apportare le seguenti modificazioni:
1) al comma 2, lettera
d)
, dopo le parole:
"alla lettera
m)
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole,
inserire le seguenti
: ", nonché dei costi e dei fabbisogni rispetto ai quali comparare e valutare l'azione pubblica;";
2) al comma 3, sopprimere il terzo capoverso.
».
25.16
CENTINAIO, BISINELLA
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 116 della Costituzione, il terzo comma è sostituito dai seguenti:
"Forme e condizioni particolari di autonomia, in deroga agli articoli 117, 118, 119, 121, 122, 123, 126 e 133, possono essere concesse anche a Regioni diverse da quelle di cui al primo comma, con legge approvata delle Camere, ai sensi del terzo, quarto e quinto comma del presente articolo.
L'iniziativa legislativa spetta alla Regione interessata. La proposta di iniziativa regionale deve essere sottoposta a
referendum
limitato ai cittadini elettori della Regione proponente e non può essere presentata al Parlamento per l'approvazione se non abbia ottenuto in questa consultazione la maggioranza dei voti validi."».
25.17
CENTINAIO, BISINELLA
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 116, il terzo comma è sostituito dal seguente:
"Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia concernenti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 possono essere ratificate con legge dello Stato sulla base delle intese di cui al nono comma dell'articolo 117 e su iniziativa delle Regioni interessate."».
25.18
CENTINAIO, BISINELLA
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«l. All'articolo 116, il terzo comma è sostituito dal seguente:
"La legge dello Stato, sulla base delle intese di cui al nono comma dell'articolo 117 e su iniziativa delle Regioni interessate, ratifica l'attribuzione delle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia e garantisce loro l'integrale finanziamento delle funzioni attribuite."».
25.19
CENTINAIO, BISINELLA
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«l. All'articolo 116, il terzo comma è sostituito dal seguente:
"La legge dello Stato, sulla base delle intese di cui al nono comma dell'articolo 117 e su iniziativa delle Regioni interessate, ratifica l'attribuzione delle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, di cui al terzo comma del presente articolo, alle regioni che abbiano istituito una Macroregione ai sensi dell'articolo 117, e garantisce loro l'integrale finanziamento delle funzioni attribuite."».
25.20
SONEGO, TORRISI, GIBIINO, LAI, PALERMO, PANIZZA, MARAN, PEGORER, LANIECE, BISINELLA, BATTISTA, RUSSO, SCOMA, PADUA, ORRÙ, DE MONTE, LUMIA, LIUZZI, BOCCA, ANGIONI, CUCCA, FLORIS, DIVINA, RUVOLO, COMPAGNONE, ALICATA, GIOVANNI MAURO
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Il comma terzo dell'articolo 116 della Costituzione è sostituito dal seguente:
"Le disposizioni del Titolo V si applicano a Friuli Venezia Giulia, Sardegna, Sicilia, Trentino-Alto Adige/Südtirol e Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste in quanto compatibili con i loro statuti speciali e le rispettive norme di attuazione."».
25.31
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 1, sostituire le parole:
«il terzo comma è abrogato»
, con le seguenti:
«il terzo comma è sostituito dal seguente:
''Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere
n)
e
s)
, possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119. La legge è approvata dal Senato della Repubblica a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata''».
25.32
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 1, sostituire le parole:
«il terzo comma è abrogato»
, con le seguenti:
«il terzo comma è sostituito dal seguente:
''Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere
l)
, limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace e
s)
, possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119. La legge è approvata dal Senato della Repubblica a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata.''».
25.33
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 1, sostituire le parole:
«il terzo comma è abrogato»
, con le seguenti:
«al primo comma la parola: ''dispongono'' è sostituita dalla seguente: ''godono''».
25.34
D'ALÌ
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
«1-
bis
. All'articolo 116 della Costituzione il primo comma è abrogato.
1-
ter
. All'articolo 116 della Costituzione il secondo comma è sostituito dal seguente:
''Il territorio del Trentino-Alto Adige/Südtirol, ricompreso nella Regione del Nord-Est, è costituito dalle Province autonome di Trento e Bolzano, le quali dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale.''».
25.35
CENTINAIO, BISINELLA
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-
bis.
All'articolo 116, primo comma, della Costituzione, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: '', previa intesa con la Regione o Provincia autonoma interessata sul testo approvato dalle due Camere in prima deliberazione. Il diniego alla proposta di intesa può essere manifestato entro tre mesi dalla trasmissione del testo, con deliberazione a maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio o Assemblea regionale o del Consiglio della Provincia autonoma interessata. Decorso tale termine senza che sia stato deliberato il diniego, le Camere possono adottare la legge costituzionale ai sensi dell'articolo 138.''».
25.36
SONEGO, TORRISI, GIBIINO, LAI, PALERMO, PANIZZA, MARAN, PEGORER, LANIECE, BISINELLA, BATTISTA, RUSSO, SCOMA, PADUA, ORRÙ, DE MONTE, LUMIA, LIUZZI, BOCCA, ANGIONI, CUCCA, FLORIS, DIVINA, RUVOLO, COMPAGNONE, ALICATA, GIOVANNI MAURO
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-
bis.
All'articolo 116 della Costituzione, dopo il terzo comma, è aggiunto il seguente:
''Gli statuti speciali di Friuli Venezia Giulia, Sardegna, Sicilia, Trentina-Alto Adige/Südtirol e Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste sono modificati con l'intesa delle rispettive assemblee legislative.''».
25.37
SONEGO, TORRISI, GIBIINO, LAI, PALERMO, PANIZZA, MARAN, PEGORER, LANIECE, BISINELLA, BATTISTA, RUSSO, SCOMA, PADUA, ORRÙ, DE MONTE, LUMIA, LIUZZI, BOCCA, ANGIONI, CUCCA, FLORIS, DIVINA, RUVOLO, COMPAGNONE, ALICATA, GIOVANNI MAURO
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-
bis.
All'articolo 116 della Costituzione, dopo il terzo comma, è aggiunto il seguente:
''Le commissioni paritetiche dello Stato con le regioni Friuli Venezia Giulia, Sardegna, Sicilia, Trentino-Alto Adige/Südtirol e Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste propongono al Consiglio dei ministri norme di attuazione dei rispettivi statuti di autonomia. Il Consiglio dei Ministri approva o respinge le norme di attuazione proposte entro novanta giorni.''».
25.38
GIOVANNI MAURO, MARIO FERRARA, BARANI, COMPAGNONE, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, MILO, RUVOLO, SCAVONE
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-
bis
. All'articolo 116 della Costituzione è aggiunto il seguente comma:
''La modifica dello statuto speciale deve registrare l'intesa con la Regione o Provincia autonoma interessata sul testo approvato dalle due Camere in prima deliberazione. Il diniego alla proposta di intesa può essere manifestato entro tre mesi dalla trasmissione del testo, con deliberazione a maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio o Assemblea regionale o del Consiglio della Provincia autonoma interessata. Decorso tale termine senza che sia stato deliberato il diniego, le Camere possono adottare la legge costituzionale.''».
25.39
CENTINAIO, BISINELLA
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-
bis
. all'articolo 116 della Costituzione, dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:
''La legge dello Stato, sulla base delle intese di cui al nono comma dell'articolo 117 e su iniziativa delle Regioni interessate, ratifica l'attribuzione delle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui al terzo comma del presente articolo, alle regioni che abbiano istituito una Comunità autonoma, ai sensi dell'articolo 117, e garantisce loro l'integrale finanziamento delle funzioni attribuite.''».
25.40
ZELLER, PALERMO, BERGER, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-
bis
. All'articolo 116 della Costituzione, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
''L'esercizio della funzione legislativa in materie di competenza esclusiva statale può essere conferito ad una o più Regioni, anche su richiesta delle stesse, previa intesa con le Regioni interessate, purché la Regione assicuri equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio. In tali casi, la legge disciplina l'esercizio delle funzioni amministrative.''».
25.41
PALERMO, ZELLER, BERGER, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA, DE MONTE
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«All'articolo 116 della Costituzione, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
''Le norme di attuazione degli statuti speciali sono adottate con decreti legislativi il cui testo è deliberato dalla Commissione paritetica composta per metà da membri nominati dallo Stato e per metà dalla Regione o Provincia autonoma. Nel procedimento di approvazione dei decreti di attuazione degli statuti speciali, il Governo è tenuto ad approvare o a respingere motivatamente il testo proposto dalla Commissione paritetica entro novanta giorni dalla sua comunicazione.''».
Art. 26
26.1
ORELLANA, BATTISTA, CAMPANELLA, BOCCHINO, DE PIN, CASALETTO, BIGNAMI, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, GAMBARO, MUSSINI
Sopprimere l'articolo.
26.2
CENTINAIO, BISINELLA
Sopprimere l'articolo.
26.3
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sopprimere l'articolo.
26.4
PAOLO ROMANI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN, GALIMBERTI
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 26 -
(Modifiche all'articolo 117 della Costituzione) – 1.
L'articolo 117 della Costituzione è sostituito dal seguente:
''Articolo 117 – La potestà legislativa é esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione.
Lo Stato ha competenza esclusiva nelle seguenti materie:
a)
politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea; promozione internazionale del sistema economico e produttivo nazionale;
b)
rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
c)
difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
d)
politica monetaria, moneta, tutela del risparmio e del credito e mercati finanziari; tutela della concorrenza e organizzazioni comuni di mercato; sistema valutario; sistema tributario e Contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie;
e)
organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
f)
ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
g)
ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
h)
protezione civile;
i)
cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l)
giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
m)
determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n)
norme generali sulla tutela della salute; sicurezza e qualità alimentari
o)
norme generali sull'istruzione;
p)
previdenza sociale, mercato e sicurezza del lavoro;
q)
legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni e Città metropolitane;
r)
dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
s)
pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;
t)
tutela e valorizzazione dei beni culturali e ambientali;
u)
grandi reti strategiche di trasporto e di navigazione di interesse nazionale e relative norme di sicurezza;
v)
ordinamento della comunicazione;
z)
ordinamento delle professioni intellettuali; ordinamento sportivo nazionale;
aa)
produzione strategica, trasporto e distribuzione nazionali dell'energia;
bb)
turismo,
Le Regioni hanno competenza esclusiva nelle seguenti materie:
a)
ordinamento della Regione;
b)
governo del territorio e urbanistica;
c)
polizia amministrativa locale;
d)
pianificazione e dotazione infrastrutturale del territorio regionale e mobilità al suo interno;
e)
promozione dello sviluppo economico locale, scientifico e tecnologico nei diversi settori produttivi, nonché relativa formazione professionale;
f)
turismo di ambito regionale;
g)
attività culturali;
h)
organizzazione dei servizi alle imprese;
i)
assistenza e organizzazione dei servizi sanitari;
l)
servizi sociali;
m)
organizzazione dei servizi scolastici, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche, gestione degli istituti scolastici;
n)
coordinamento della finanza locale e forme associative degli enti locali,
La legge dello Stato può intervenire in materie o funzioni non riservate alla sua legislazione esclusiva quando ricorrono esigenze di tutela dell'unità giuridica o economica della Repubblica o di realizzazione di riforme economico-sociali di interesse nazionale.
Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
La potestà regolamentare spetta alle Regioni nelle materie di legislazione esclusiva.
La potestà regolamentare spetta allo Stato in ogni altra materia. È fatta salva la facoltà dello Stato di delegare alle Regioni l'esercizio di tale potestà nelle materie e funzioni di propria competenza. I Comuni e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite, nel rispetto della legge statale o regionale.
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso donne e uomini alle cariche elettive.
La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.''».
26.5
CENTINAIO, BISINELLA
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 26. -
1
. L'articolo 117 della Costituzione è sostituito dal seguente:
''Art. 117. - La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi Internazionali, secondo quanto stabilito dall'articolo 10, primo comma, e dall'articolo 11.
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:
a)
politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;
b)
immigrazione;
c)
rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
d)
difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
e)
moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;
f)
organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo; .
g)
ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
h)
ordine pubblico e sicurezza interna e internazionale, ad esclusione della polizia locale con compiti amministrativi;
i)
cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l)
giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
m)
determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili, sociali e sanitari, che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n)
norme generali sull'istruzione;
o)
previdenza-sociale;
p)
legislazione elettorale; organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province o Città metropolitane;
q)
dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
r)
pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e Informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; brevetti e opere dell'ingegno;
s)
tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali;
t)
ricerca e innovazione scientifica e tecnologica;
u)
reti di trasporto, di navigazione e di comunicazione di interesse nazionale e relative opere;
v)
produzione, trasporto e distribuzione dell'energia;
z)
protezione civile;
aa)
commercio con l'estero;
bb)
ordinamento delle professioni;
cc)
ordinamento sportivo.
In ogni altra materia la potestà legislativa spetta alle Regioni, che la esercitano in armonia con i principi generali dell'ordinamento giuridico della Repubblica e nel rispetto dell'interesse nazionale. La legge statale stabilisce i principi generali che garantiscano coordinamento e armonia tra le legislazioni regionali e tra queste e la legislazione statale.
Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che-disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie in cui ha legislazione esclusiva, sa1va delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni nelle materie di loro competenza. I Comuni, le Province o le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.
La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni.
Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.''».
26.6
BISINELLA
Sostituire l'articolo, con il seguente:
«Art. 26. -
1. -
L'articolo 117 della Costituzione è sostituito dal seguente:
''Art. 117. - La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e dagli obblighi internazionali. Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:
a)
politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;
b)
immigrazione;
c)
rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
d)
difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
e)
moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; coordinamento generale della finanza pubblica e del sistema tributario; perequazione delle risorse finanziarie;
f)
organi dello Stato e relative leggi elettorali;
referendum
statali; elezione del Parlamento europeo;
g)
ordinamento e organizzazione dello Stato e degli enti pubblici nazionali;disciplina generale e comune sul procedimento amministrativo;
h)
ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
i)
cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l)
giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
m)
determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; disposizioni generali per la tutela della salute, la sicurezza alimentare e la tutela e sicurezza del lavoro;
n)
ordinamento scolastico; istruzione universitaria e programmazione strategica della ricerca scientifica e tecnologica;
o)
previdenza sociale, ivi compresa la previdenza complementare e integrativa;
p)
legislazione elettorale e norme di principio sull'ordinamento e sulle funzioni degli enti locali;
q)
dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale; programmazione strategica del commercio con l'estero;
r)
pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;
s)
tutela dell'ambiente, ecosistema, beni culturali e paesaggistici; norme di principio sulle attività culturali, sul turismo e sull'ordinamento sportivo;
t)
ordinamento delle professioni intellettuali e della comunicazione;
u)
disposizioni generali sull'edilizia; coordinamento nazionale del sistema di protezione civile;
v)
produzione, trasporto e distribuzione nazionali dell'energia;
z)
infrastrutture strategiche e grandi reti di trasporto e di navigazione di interesse nazionale e relative norme di sicurezza; porti e aeroporti civili, di interesse nazionale e internazionale.
Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione esclusiva dello Stato, con particolare riferimento alle seguenti materie: ordinamento della Regione; governo del territorio e urbanistica; pianificazione e dotazione infrastrutturale del territorio regionale e mobilità al suo interno; promozione dello sviluppo economico locale, scientifico e tecnologico nei diversi settori; mercato e politiche del lavoro; turismo; valorizzazione dei beni culturali e ambientali; attività culturali; organizzazione dei servizi alle imprese; tutela della salute e organizzazione dei servizi sanitari; protezione civile; servizi sociali; organizzazione dei servizi scolastici, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche; diritto allo studio anche universitario; istruzione e formazione professionale; coordinamento della finanza locale e forme associative degli enti locali.
Con legge approvata dalle Camere sono fissate le procedure con cui, nel rispetto del principio di collaborazione e dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, sono determinate, nelle materie elencate dai commi secondo e terzo, le funzioni attribuite allo Stato e quelle attribuite alle Regioni. Spetta alla legge regionale, con l'assenso del Consiglio delle autonomie locali, individuare le funzioni amministrative da conferire ai Comuni nelle materie di loro competenza legislativa.
La legge disciplina altresì le forme di collaborazione tra lo Stato e la Regione, al fine di assicurare il coordinamento delle leggi approvate dalle Regioni con la disciplina statale.
La legge dello Stato può intervenire in materie non riservate alla legislazione esclusiva quando lo richieda la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica della Repubblica o lo renda necessario la realizzazione di programmi o di riforme economico-sociali di interesse nazionale.
Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
La potestà regolamentare spetta allo Stato e alle Regioni secondo le rispettive competenze legislative. È fatta salva la facoltà dello Stato di delegare alle Regioni l'esercizio di tale potestà nelle materie e funzioni di competenza legislativa esclusiva. I Comuni e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite, nel rispetto della legge statale o regionale. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite''».
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.
La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato."».
26.7
MARIO MAURO
Sostituire l'articolo, con il seguente:
«Art. 26 -
1
. L'articolo 117 della Costituzione è sostituito dal seguente:
''Art. 117. - La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e dagli obblighi internazionali.
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie e funzioni:
a)
politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;
b)
immigrazione; cittadinanza, stato civile e anagrafi
c)
rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
d)
difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
e)
moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; assicurazioni; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; perequazione delle risorse finanziarie;
f)
organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
g)
ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali; procedimento amministrativo e disciplina giuridica del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
h)
ordine pubblico e sicurezza;
i)
giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
l)
determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; tutela della salute, sicurezza alimentare e tutela e sicurezza del lavoro;
m)
istruzione; ordinamento scolastico; istruzione universitaria e programmazione strategica della ricerca scientifica e tecnologica;
n)
previdenza sociale, ivi compresa la previdenza complementare e integrativa;
o)
dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale; commercio con l'estero;
p)
pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;
q)
ambiente, eco sistema, beni culturali e paesaggistici; attività culturali, turismo e ordinamento sportivo
r)
ordinamento delle professioni intellettuali e della comunicazione
s)
sistema nazionale e coordinamento della protezione civile;
t)
produzione, trasporto e distribuzione nazionali dell'energia;
u)
infrastrutture strategiche e grandi reti di trasporto e di navigazione d'interesse nazionale e relative norme di sicurezza; porti e aeroporti civili, di interesse nazionale e internazionale.
Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia o funzione non espressamente riservata alla legislazione esclusiva dello Stato, con particolare riferimento alla pianificazione e alla dotazione infrastrutturale del territorio regionale e alla mobilità al suo interno, all'organizzazione in ambito regionale dei servizi alle imprese, dei servizi sociali e sanitarie, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche, dei servizi scolastici, nonché all'istruzione e formazione professionale al governo del territorio; alla polizia amministrativa locale; agli organi di governo, alla legislazione elettorale e alle funzioni fondamentali dei Comuni, comprese le loro forme associative, e delle Città metropolitane; ordinamento degli enti di area vasta; al turismo; all'artigianato, all'agricoltura, al commercio, all'industria, ai servizi pubblici locali, alla caccia, alla pesca e alla gestione del patrimonio immobiliare dell'edilizia popolare.
Su proposta del Governo, la legge dello Stato può intervenire in materie o funzioni non riservate alla propria legislazione esclusiva quando lo richieda la realizzazione di programmi o di riforme economico-sociali di interesse nazionale. L'intervento statale a tutela dell'interesse nazionale deve essere deliberato dalla Camera dei Deputati, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, previo parere del Senato delle Autonomie
Con legge dello Stato, l'esercizio della funzione legislativa, in materie o funzioni di competenza esclusiva statale, può essere delegato alle Regioni o ad alcune di esse, anche per un tempo limitato, previa intesa con le Regioni interessate In tali casi la legge disciplina l'esercizio delle funzioni amministrative nel rispetto dei principi degli articoli 118 e 119.
Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza,partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
La potestà regolamentare spetta allo Stato e alle Regioni secondo le rispettive competenze legislative. È fatta salva la facoltà dello Stato di delegare alle Regioni l'esercizio di tale potestà nelle materie e funzioni di competenza legislativa esclusiva. I Comuni e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite, nel rispetto della legge statale o regionale.
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne-e uomini alle cariche elettive.
La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato''».
26.8
DALLA ZUANNA, MARAN
Sostituire l'articolo, con il seguente:
«Art. 26. –
1
. L'articolo 117 della Costituzione è sostituito dal seguente:
''Art. 117. – La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e dagli obblighi internazionali.
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:
a)
politica estera e rapporti internazionali della Repubblica; rapporti della Repubblica con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;
b)
immigrazione;
c)
rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
d)
difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
e)
moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; perequazione delle risorse finanziarie;
f)
organi dello Stato e relative leggi elettorali;
referendum
statali; elezione del Parlamento europeo;
g)
ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali; norme generali sul procedimento amministrativo e sulla semplificazione amministrativa; disciplina giuridica del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
h)
ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locare;
i)
cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l)
giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
m)
determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n)
norme generali sull'istruzione;
o)
previdenza sociale;
p)
legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali dei Comuni;
q)
dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
r)
pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;
s)
tutela dei beni culturali;
s-bis)
porti marittimi e aeroporti civili, di interesse nazionale e internazionale, grandi reti di trasporto e di navigazione;
s-ter)
ordinamento della comunicazione;
s-quater)
produzione, trasporto e distribuzione dell'energia, di interesse non esclusivamente regionale.
Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a:
a)
commercio con l'estero;
b)
turismo;
c)
tutela e sicurezza del lavoro;
d)
istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale;
e)
professioni;
1)
ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi;
g)
tutela della salute;
h)
alimentazione;
l)
ordinamento sportivo;
m)
protezione civile;
n)
governo del territorio;
o)
porti lacuali e fluviali, porti marittimi e aeroporti civili di interesse regionale;
p)
produzione, trasporto e distribuzione dell'energia, di interesse esclusivamente regionale;
q)
previdenza complementare e integrativa;
r)
tutela dell'ambiente e dell'ecosistema; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali;
s)
casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale;
t)
enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale;
u)
forme di cooperazione tra gli enti locali.
Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.
Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.
Nelle materie di legislazione concorrente la Camera dei deputati, acquisito il voto favorevole del Senato, può adottare una disciplina uniforme nella misura in cui sia strettamente necessario alla tutela dell'unità giuridica o economica della Repubblica o alla realizzazione di equivalenti condizioni di vita nel territorio nazionale. Ove il voto reso dal Senato sia contrario, la Camera, su iniziativa del Governo, delibera a maggioranza dei tre quinti dei presenti.
Il precedente comma si applica anche nelle materie di legislazione residuale, ma la deliberazione di cui al secondo periodo del medesimo è adottata a maggioranza dei tre quinti dei deputati.
Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
La potestà regolamentare spettano Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.
La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.''».
26.9
BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 26. -
(Ripartizione della competenza legislativa tra Stato e Regioni). – 1.
L'articolo 117 della Costituzione è sostituito dal seguente:
''Art. 117. – La Regione emana per le seguenti materie norme legislative nei limiti dei princìpi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, sempreché le norme stesse non siano in contrasto con l'interesse nazionale e con quello di altre Regioni:
ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi dipendenti dalla Regione; circoscrizioni comunali; fiere e mercati;
beneficenza pubblica;
istruzione artigiana e professionale; musei e biblioteche di enti locali; tutela del paesaggio;
promozione turistica ed offerta alberghiera; viabilità;
navigazione e porti lacuali;
altre materie indicate da leggi costituzionali.
Le leggi della Repubblica possono demandare alla Regione il potere di emanare norme per la loro attuazione.''».
26.10
CENTINAIO, BISINELLA
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 26. -
(Modificazioni all'articolo 117 della Costituzione). – 1.
All'articolo 117 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:
''La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario''.
2. All'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, alla lettera
a)
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ''promozione internazionale del sistema economico e produttivo nazionale;''.
3. All'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, alla lettera
e)
sono premesse le seguenti parole: ''politica monetaria,''; dopo le parole: ''tutela del risparmio'' sono inserite le seguenti: ''e del credito''; dopo le parole: ''tutela della concorrenza'' sono inserite le seguenti: ''e organizzazioni comuni di mercato''.
4. All'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, alla lettera
h)
, dopo le parole: ''polizia amministrativa'' sono inserite le seguenti: ''regionale e''.
5. All'articolo 117,secondo comma, della Costituzione, dopo la lettera
m)
è inserita la seguente:
''
m-bis)
norme generali sulla tutela della salute; sicurezza e qualità alimentari''.
6. All'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, alla lettera
o)
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ''sicurezza del lavoro;''.
7. All'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, alla lettera
p)
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ''ordinamento della capitale;''.
8. All'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, dopo la lettera
s)
sono aggiunte le seguenti:
''
s-bis)
grandi reti strategiche di trasporto e di navigazione di interesse nazionale e relative norme di sicurezza;
s-ter)
ordinamento della comunicazione;
s-quater)
ordinamento delle professioni intellettuali; ordinamento sportivo nazionale;
s-quinquies)
produzione strategica, trasporto e distribuzione nazionali dell'energia''.
9. All'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
sono soppresse le parole: ''e sicurezza'';
b)
sono soppresse le parole: ''tutela della salute;'';
c)
dopo le parole: ''ordinamento sportivo'' è inserita la seguente: ''regionale'';
d)
le parole: ''grandi reti di trasporto e di navigazione'' sono sostituite dalle seguenti: ''reti di trasporto e di navigazione'';
e)
le parole: ''ordinamento della comunicazione'' sono sostituite dalle seguenti: ''comunicazione di interesse regionale, ivi compresa l'emittenza in ambito regionale; promozione in ambito regionale dello sviluppo delle comunicazioni elettroniche'';
f)
le parole: ''produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia'' sono sostituite dalle seguenti: ''produzione, trasporto e distribuzione dell'energia'';
g)
le parole: ''casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale'' sono sostituite dalle seguenti: ''istituti di credito a carattere regionale''.
10. All'articolo 117 della Costituzione, il quarto comma è sostituito dal seguente:
''Spetta alle Regioni la potestà legislativa esclusiva nelle seguenti materie:
a)
assistenza e organizzazione sanitaria;
b)
organizzazione scolastica, gestione degli istituti scolastici e di formazione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche;
c)
definizione della parte dei programmi scolastici e formativi di interesse specifico della Regione;
d)
polizia amministrativa regionale e locale;
e)
ogni altra materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato''.
11. All'articolo 117 della Costituzione, l'ottavo comma è sostituito dal seguente:
''La Regione interessata ratifica con legge le intese della Regione medesima con altre Regioni perii miglior esercizio delle proprie funzioni amministrative, prevedendo anche l'istituzione di organi amministrativi comuni.''».
26.11
BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 26. –
(Ripartizione della competenza legislativa tra Stato e Regioni)
. –
1
. All'articolo 117, primo comma, della Costituzione, la parola: ''comunitario'' è sostituita dalle seguenti: ''dell'Unione europea''.
2. All'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
l'alinea è sostituito dal seguente: ''Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie e funzioni:'';
b)
alla lettera
e)
, dopo le parole: ''bilanci pubblici;'' sono inserite le seguenti: ''coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario;'';
c)
alla lettera
g)
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ''; norme generali sul procedimento amministrativo e sulla disciplina giuridica del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche'';
d)
alla lettera
m)
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ''; norme generali per la tutela della salute, la sicurezza alimentare e la-tutela e sicurezza del lavoro'';
e)
alla lettera
n)
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ''; ordinamento scolastico; istruzione universitaria e programmazione strategica della ricerca scientifica e tecnologica'';
f)
alla lettera
o)
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: '', ivi compresa la previdenza complementare e integrativa'';
g)
la lettera
p)
è sostituita dalla seguente:
''
p)
ordinamento, organi di governo, legislazione elettorale e funzioni fondamentali dei Comuni, comprese le loro forme associative, e delle Città metropolitane; ordinamento degli enti di area vasta'';
h)
alla lettera
q)
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ''; commercio con l'estero'';
i)
la lettera
s)
è sostituita dalla seguente:
''
s)
ambiente, eco sistema, beni culturali e paesaggistici; norme generali sulle attività culturali, sul turismo e sull'ordinamento sportivo'';
l)
dopo la lettera
s)
sono aggiunte le seguenti:
''
t)
ordinamento delle professioni intellettuali e della comunicazione;
u)
norme generali sul governo del territorio; sistema nazionale e coordinamento della protezione civile;
v)
produzione, trasporto e distribuzione nazionali dell'energia;
z)
infrastrutture strategiche e grandi reti di trasporto e di navigazione di interesse nazionale e relative norme di sicurezza; porti e aeroporti civili, di interesse nazionale e internazionale''.
3. All'articolo 117 della Costituzione, i commi terzo e quarto sono sostituiti dai seguenti:
''Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia e funzione non espressamente riservata alla legislazione esclusiva dello Stato, con particolare riferimento alla pianificazione e alla dotazione infrastrutturale del territorio regionale e alla mobilità al suo interno, all'organizzazione in ambito regionale dei servizi alle imprese, lei servizi sociali e sanitari e, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche, dei servizi scolastici, nonché all'istruzione e formazione professionale.
Con legge dello Stato, approvata a maggioranza assoluta dei componenti del Senato della Repubblica, si può intervenire in materie o funzioni non riservate alla legislazione esclusiva quando lo richieda la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica della Repubblica o lo renda necessario la realizzazione di programmi o di riforme economico-sociali di interesse nazionale. Con legge dello Stato, approvata a maggioranza assoluta dei componenti del Senato della Repubblica, l'esercizio della funzione legislativa, in materie o funzioni di competenza esclusiva statale, ad esclusione di quelle previste dal secondo comma, lettere
h)
, salva la polizia amministrativa locale,
i)
e
l)
, salva l'organizzazione della giustizia di pace, può essere delegato ad una o più Regioni, anche su richiesta delle stesse e per un tempo limitato, previa intesa con le Regioni interessate. In tali casi la legge disciplina l'esercizio delle funzioni amministrative nel rispetto dei principi di cui agli articoli 118 e 119''.
4. All'articolo 117 della Costituzione, il sesto comma è sostituito dal seguente:
''La potestà regolamentare spetta allo Stato e alle Regioni secondo le rispettive competenze legislative. È fatta salva la facoltà dello Stato di delegare alle Regioni l'esercizio di tale potestà nelle materie e funzioni di competenza legislativa esclusiva. I Comuni e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite, nel rispetto della legge statale o regionale.''».
26.12
CENTINAIO, BISINELLA
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 26
. – (Modifiche all'articolo 117 della Costituzione)
. –
1
. All'articolo 117 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
al primo comma, dopo le parole: ''dalle Regioni'' sono inserite le seguenti: ''e Province autonome'';
b)
al quinto comma, le parole: ''di Trento e di Bolzano'' sono soppresse;
c)
al sesto comma, secondo periodo, dopo le parole: ''alle Regioni'' sono inserite le seguenti: ''e alle Province autonome''».
26.13
COLLINA
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 26
. –
1
. All'articolo 117 della Costituzione, secondo comma, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
alla lettera
e)
dopo le parole "bilanci pubblici" sono inserite le seguenti: "coordinamento generale della finanza pubblica e del sistema tributario; perequazione delle risorse finanziarie";
b)
alla lettera
g)
dopo le parole "degli enti pubblici nazionali" sono inserite le seguenti: "determinazione di parametri nazionali al fine di assicurare livelli minimi di trasparenza, efficienza e semplificazione delle procedure e determinazione della disciplina giuridica generale del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
c)
alla lettera
m)
sono aggiunte in fine le seguenti parole: "norme generali per la tutela della salute, fatte salve le funzioni regionali in ordine alle prestazioni sociosanitarie e alla organizzazione dei servizi sanitari e sociali, la sicurezza alimentare e la tutela e sicurezza del lavoro";
d)
la lettera
p)
è sostituita dalla seguente: "legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni e Città metropolitane";
e)
alla lettera
q)
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "programmazione strategica del commercio con: l'estero";
f)
la lettera
s)
è sostituita dalla seguente: "la determinazione di parametri nazionali per la tutela dell'ambiente, ecosistema, dei beni culturali e paesaggistici, delle attività culturali, del turismo e dell'ordinamento sportivo";
g)
la lettera
u)
è così sostituita: "la determinazione di parametri di interesse nazionale relativi al governo del territorio e all'attività edilizia".
2. All'articolo 117, i commi terzo e quarto sono sostituiti dai seguenti:
"Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia o funzione non espressamente riservata alla legislazione esclusiva dello Stato con particolare riferimento all'ordinamento della Regione, il governo del territorio e l'urbanistica; la pianificazione e la dotazione infrastrutturale del territorio regionale e la mobilità al suo interno; la promozione dello sviluppo economico locale, scientifico e tecnologico nei diversi settori; il mercato e le politiche del lavoro; il turismo; la valorizzazione dei beni culturali e ambientali; le attività culturali; l'organizzazione dei servizi alle imprese; la tutela della salute e organizzazione dei servizi sanitari; la protezione civile; i servizi sociali; l'organizzazione dei servizi scolastici, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche; il diritto allo studio anche universitario; l'istruzione e la formazione professionale; il coordinamento della finanza locale, ferma restando la competenza statale in materia tributaria di cui al secondo comma, lettera
e)
, e le forme associative degli enti locali.
Con legge bicamerale è data attuazione ai rispettivi ambiti di competenza dello Stato e delle Regioni. La medesima legge definisce in quali materie l'esame dei progetti di legge della Camera può essere deferito ad una Commissione composta in ugual numero da Deputati e Senatori. In questi casi non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 70, commi III e IV.
Su proposta del Governo, la legge dello Stato può intervenire in materie o funzioni non riservate alla legislazione esclusiva quando lo richieda la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica della Repubblica o lo renda necessario la realizzazione di programmi o di riforme economico-sociali di interesse nazionale.
La legge dello Stato, approvata ai sensi dell'articolo 70, quarto comma, dalla Camera dei deputati, può delegare ad una o più Regioni, anche su loro richiesta e previa intesa con il Governo, l'esercizio della funzione legislativa in materie di competenza esclusiva statale, ad esclusione di quelle previste dal comma secondo, lettere
h)
, salvo la polizia amministrativa locale,
i)
e
l)
, salvo l'organizzazione della giustizia di pace. L'esercizio della funzione legislativa può essere delegato, anche per ragioni d'urgenza, alle regioni in equilibrio finanziario. In tali casi, la legge disciplina l'esercizio delle funzioni amministrative nel rispetto dei principi contenuti negli articoli 118 e 119 e attribuisce le risorse commisurate alle proposte delle Regioni. Qualora il Governo non proceda all'intesa deve comunicarlo al Senato delle Regioni e delle Autonomie locali indicandone le motivazioni. Resta salva la facoltà della Camera dei deputati di approvare la legge di cui al primo comma."».
26.14
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 26. –
(Legislazione esclusiva dello Stato)
. –
1
. All'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, la lettera
p)
è sostituita dalle seguenti:
''
p)
legislazione elettorale e organi di governo;
p-bis)
funzioni fondamentali dei Comuni, comprese le loro forme associative, e delle Città metropolitane;''».
26.15
CENTINAIO, BISINELLA
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 26. –
(Modifiche all'articolo 117 della Costituzione)
. –
1
. Il terzo comma dell'articolo 117 è sostituito dal seguente:
''Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti delle Regioni con l'Unione europea; commercio con l'estero; tutela del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo regionale; protezione civile; governo del territorio; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei princìpi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.''».
26.16
CENTINAIO, BISINELLA
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 26. –
(Modifiche dell'articolo 117 della Costituzione)
. –
1
. All'articolo 117 della Costituzione, dopo il quarto comma è inserito il seguente: ''Le Regioni attivano la competenza legislativa esclusiva per le seguenti materie:
a)
assistenza e organizzazione sanitaria;
b)
organizzazione scolastica, gestione degli istituti scolastici e di formazione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche;
c)
definizione della parte dei programmi scolastici e formativi di interesse specifico della Regione;
d)
polizia locale.''».
26.17
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sopprimere i commi 1, 2 e 3.
26.18
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sopprimere i commi 1, 2 e 4.
26.19
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sopprimere i commi 1, 3 e 4.
26.20
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sopprimere i commi 1 e 2.
26.21
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sopprimere i commi 1 e 3.
26.22
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sopprimere i commi 1 e 4.
26.23
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sopprimere il comma 1.
26.24
CENTINAIO, BISINELLA
Sopprimere il comma 1.
26.25
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Il primo comma dell'articolo 117 della Costituzione è abrogato».
26.26
PALERMO, ZELLER, BERGER, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA, DE MONTE
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 117, il primo comma è sostituito dal seguente:
''La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e dagli obblighi internazionali. La potestà legislativa conferita allo Stato e alle Regioni nelle singole materie e funzioni comprende i poteri connessi e strumentali necessari al conseguimento delle finalità per le quali essa è assegnata.''».
26.27
MARTINI, GOTOR, LO MORO, MIGLIAVACCA, RUSSO, BORIOLI, BROGLIA, CUCCA, STEFANO ESPOSITO, FILIPPIN, FORNARO, GUERRA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, MANASSERO, PEGORER, SANGALLI, SONEGO, SPILABOTTE, TOMASELLI, ZANONI, ZAVOLI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Il primo comma dell'articolo 117, della Costituzione è sostituito dal seguente:
''La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea e dagli obblighi internazionali''.
Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni
:
a)
alla lettera
a
), sopprimere le parole:
''e funzioni'';
b)
sopprimere la lettera
c);
c)
dopo la lettera
c
)
inserire la seguente:
"c
-bis)
alla lettera
h)
, dopo le parole: "polizia amministrativa locale;" sono inserite le seguenti: "sistema nazionale della protezione civile";
d)
sopprimere la lettera
d);
e)
alla lettera
e),
sopprimere le parole
: ''ordinamento scolastico'';
f)
alla lettera
g
)
,
sostituire il capoverso
''
p)
''
con il seguente
: ''
p)
organi di Governo, legislazione elettorale e funzioni fondamentali dei Comuni e delle Città metropolitane;'';
g)
alla lettera
i),
sostituire il capoverso
: ''
s)
''
con il seguente
: ''
s)
tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali e paesaggistici; sicurezza alimentare;'';
h)
sostituire la lettera
l)
con la seguente
: ''dopo la lettera
s)
sono aggiunte le seguenti:
t)
ordinamento delle professioni intellettuali;
u)
ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;
v)
grandi reti di trasporto e di navigazione; porti e aeroporti civili, di interesse nazionale e internazionale e relative norme di sicurezza;
z)
programmazione strategica del turismo';
i)
dopo il comma 2, inserire il seguente
:
''2-
bis.
All'articolo 117 della Costituzione, dopo il secondo comma è inserito il seguente:
'Lo Stato può con legge autorizzare una o più Regioni, sulla base di una intesa, all'esercizio della potestà legislativa nelle materie di cui al secondo comma.''';
al comma 3, apportare le seguenti modificazioni
:
''
a)
sostituire il primo e il secondo capoverso con i seguenti:
'Spetta alle Regioni la potestà legislativa nelle materie non espressamente riservate alla legislazione esclusiva dello Stato, in conformità a princìpi fondamentali definiti dalla legge statale, approvata ai sensi dell'articolo 70, quarto comma. La legge statale recante princìpi fondamentali abroga le norme regionali vigenti incompatibili e può contenere ulteriori norme cedevoli alla successiva legislazione regionale. In assenza di una legge statale che individui i princìpi fondamentali, le Regioni esercitano la potestà legislativa nel rispetto dei princìpi fondamentali desumibili dalla legislazione statale vigente.
Su proposta del Governo, qualora lo richieda la tutela di interessi nazionali e nei limiti di quanto necessario a tal fine, lo Stato può con legge disciplinare le materie di competenza regionale.';
b)
al terzo capoverso, sostituire la parola: 'delegato' con la seguente: 'conferito'; sopprimere le parole: 'e per un tempo limitato'; dopo le parole: 'Regioni interessate' inserire le seguenti: 'e sulla base di princìpi definiti nella legge statale di conferimento'''».
26.28
CENTINAIO, BISINELLA
Sostituire il comma 1, con il seguente:
«1. All'articolo 117 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:
''La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario''».
26.29
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«Il primo comma dell'articolo 117 della Costituzione è sostituito dal seguente:
''Lo Stato esercita la potestà legislativa nel rispetto della Costituzione e dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e dagli obblighi internazionali''».
26.30
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Il primo comma dell'articolo 117 della Costituzione è sostituito dal seguente:
''Lo Stato e le Regioni esercitano la potestà legislativa nel rispetto della Costituzione e dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e dagli obblighi internazionali''».
26.31
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Il primo comma dell'articolo 117 della Costituzione è sostituito dal seguente:
''La potestà legislativa spetta allo Stato ed alle Regioni e deve essere esercitata nel rispetto della Costituzione e dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e dagli obblighi internazionali''».
26.32
CENTINAIO, BISINELLA
Apportare le seguenti modificazioni:
«
a)
sostituire il comma 1 con il seguente
:
''1. All'articolo 117, primo comma, della Costituzione dopo le parole: 'dalle Regioni' sono inserite le seguenti: 'e Province autonome''';
b)
dopo il comma 3, inserire il seguente
:
''3-
bis.
All'articolo 117, quinto comma, della Costituzione le parole: 'di Trento e di Bolzano' sono soppresse''».
26.33
TREMONTI, GIOVANNI MAURO
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 117, primo comma, della Costituzione, le parole: '', nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.'' sono soppresse».
26.34
CENTINAIO, BISINELLA
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 117, primo comma, della Costituzione, le parole: '', nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.'' sono soppresse».
26.35
CENTINAIO, BISINELLA
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 117, primo comma, della Costituzione, le parole: '', nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli'' sono sostituite dalla seguente: ''degli''».
26.36
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1, dopo la parola:
«Costituzione»
, inserire le seguenti:
«dopo le parole: ''dalle Regioni'' sono inserite le seguenti: ''e Province autonome''
e
».
26.37
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, sostituire le parole:
«la parola: ''comunitario'' è sostituita dalle seguenti: ''dell'Unione europea''»
con le seguenti:
«le parole: ''La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni'' sono sostituite dalle seguenti
:
"Lo Stato esercita la potestà legislativa"».
26.38
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, sostituire le parole:
«la parola: ''comunitario'' è sostituita dalle seguenti: ''dell'Unione europea''»
con le seguenti:
«le parole: ''La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni'' sono sostituite dalle seguenti
: "
Lo Stato esercita la potestà legislativa"».
26.39
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, sostituire le parole:
«la parola: ''comunitario'' è sostituita dalle seguenti: ''dell'Unione europea''»
con le seguenti:
«le parole: ''La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni'' sono sostituite dalle seguenti: ''Lo Stato e le Regioni esercitano la potestà legislativa esclusivamente''».
26.40
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, sostituire le parole:
«la parola: ''comunitario'' è sostituita dalle seguenti: ''dell'Unione europea''»
con le seguenti:
«le parole: ''La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni'' sono sostituite dalle seguenti: ''Lo Stato e le Regioni esercitano la potestà legislativa esclusivamente''».
26.41
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, sostituire le parole:
«la parola: ''comunitario'' è sostituita dalle seguenti: ''dell'Unione europea''»
con le seguenti:
«le parole: ''La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni'' sono sostituite dalle seguenti: ''Lo Stato e le Regioni possono esercitare la potestà legislativa''».
26.42
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, sostituire le parole:
«la parola: ''comunitario'' è sostituita dalle seguenti: ''dell'Unione europea''»
con le seguenti:
«le parole: ''La potestà'' sono sostituite dalle seguenti: ''L'autonomia''».
26.43
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, sostituire le parole:
«la parola: ''comunitario'' è sostituita dalle seguenti: ''dell'Unione europea''»
con le seguenti:
«le parole: ''e dalle Regioni''
sono soppresse
».
26.44
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, sostituire le parole:
«la parola: ''comunitario'' è sostituita dalle seguenti: ''dell'Unione europea''»
con le seguenti:
''dopo le parole: ''dalle Regioni'' è inserita la seguente: ''esclusivamente''».
26.45
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, sostituire le parole:
«la parola: ''comunitario'' è sostituita dalle seguenti: ''dell'Unione europea''»
con le seguenti:
«le parole: ''della Costituzione, nonché'' sono soppresse».
26.46
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, sostituire le parole:
«la parola: ''comunitario'' è sostituita dalle seguenti: ''dell'Unione europea''»
con le seguenti:
«dopo le parole: ''della Costituzione'' sono inserite le seguenti: ''e delle leggi costituzionali''».
26.47
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, sostituire le parole:
«la parola: ''comunitario'' è sostituita dalle seguenti: ''dell'Unione europea''»
con le seguenti:
«dopo le parole: ''della Costituzione'' sono inserite le seguenti: ''e dei rispettivi statuti regionali''».
26.48
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, sostituire le parole:
«la parola: ''comunitario'' è sostituita dalle seguenti: ''dell'Unione europea''»
con le seguenti:
«dopo le parole: ''della Costituzione'' sono inserite le seguenti: ''e degli statuti regionali''».
26.49
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, sostituire le parole:
«la parola: ''comunitario'' è sostituita dalle seguenti: ''dell'Unione europea''»
con le seguenti:
«le parole: '', nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali'' sono sostituite dalle seguenti: ''e dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea''».
26.50
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, sostituire le parole:
«la parola: ''comunitario'' è sostituita dalle seguenti: ''dell'Unione europea''»
con le seguenti:
«le parole: '', nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali'' sono sostituite dalle seguenti: ''e dei vincoli derivanti dagli obblighi internazionali''».
26.51
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, sostituire le parole:
«la parola: ''comunitario'' è sostituita dalle seguenti: ''dell'Unione europea''»
con le seguenti:
«le parole '', nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali'' sono sostituite dalle seguenti: ''e dell'ordinamento dell'Unione europea''».
26.52
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, sostituire le parole:
«la parola: ''comunitario'' è sostituita dalle seguenti: ''dell'Unione europea''»
con le seguenti:
«le parole '', nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali'' sono sostituite dalle seguenti
:
''e degli obblighi internazionali''».
26.53
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, sostituire le parole:
«la parola: ''comunitario'' è sostituita dalle seguenti: ''dell'Unione europea''»
con le seguenti:
«la parola: '', nonché'' è sostituita dalla seguente: ''e''».
26.54
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, sostituire le parole:
«la parola: ''comunitario'' è sostituita dalle seguenti: ''dell'Unione europea''»
con le seguenti:
«le parole ''dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli'' sono sostituite dalle seguenti: ''degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea e degli''».
26.55
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, sostituire le parole:
«la parola: ''comunitario'' è sostituita dalle seguenti: ''dell'Unione europea''»
con le seguenti:
«le parole: ''dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli'' sono sostituite dalle seguenti: ''degli obblighi che derivano dai Trattati dell'Unione europea e degli''».
26.56
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, sostituire le parole:
«la parola: ''comunitario'' è sostituita dalle seguenti: ''dell'Unione europea''»
con le seguenti:
«le parole: ''dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli'' sono sostituite dalla seguente: ''degli''».
26.57
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, sostituire le parole:
«la parola: ''comunitario'' è sostituita dalle seguenti: ''dell'Unione europea''»
con le seguenti:
«le parole: ''vincoli derivanti'' sono sostituite dalle seguenti: ''limiti imposti''».
26.58
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, sostituire le parole:
«la parola: ''comunitario'' è sostituita dalle seguenti: ''dell'Unione europea''»
con le seguenti:
«le parole: ''vincoli derivanti'' sono sostituite dalle seguenti: ''limiti posti''».
26.59
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, sostituire le parole:
«la parola: ''comunitario'' è sostituita dalle seguenti: ''dell'Unione europea''»
con le seguenti:
«le parole: ''vincoli derivanti'' sono sostituite dalle seguenti: ''limiti stabiliti''».
26.60
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, sostituire le parole:
«la parola: ''comunitario'' è sostituita dalle seguenti: ''dell'Unione europea''»
con le seguenti:
«le parole: ''dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali'' sono sostituite dalle seguenti: ''dagli ordinamenti sovranazionali e internazionali cui l'Italia aderisce''».
26.61
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, sostituire le parole:
«la parola: ''comunitario'' è sostituita dalle seguenti: ''dell'Unione europea''»
con le seguenti:
«le parole: ''dall'ordinamento comunitario e'' sono soppresse».
26.62
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, sostituire le parole:
«la parola: ''comunitario'' è sostituita dalle seguenti: ''dell'Unione europea''»
con le seguenti:
«le parole: ''comunitario e dagli obblighi internazionali'' sono sostituite dalle seguenti: ''dell'Unione europea''».
26.63
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, sostituire le parole:
«la parola ''comunitario'' è sostituita dalle seguenti: ''dell'Unione europea''»
con le seguenti:
«le parole: ''comunitario e dagli obblighi internazionali'' sono sostituite dalla seguente: ''internazionale''».
26.64
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, sostituire le parole:
«''comunitario'' è sostituita dalle seguenti: ''dell'Unione europea''»
con le seguenti
: «''vincoli'' è sostituita dalle seguenti: ''limiti''».
26.65
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1, sostituire le parole:
«dell'Unione europea»
con le seguenti:
«dell'Europa dei Popoli».
26.66
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma l, sostituire le parole:
«dell'Unione europea»
con le seguenti:
«dell'Europa federale».
26.67
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma l, sostituire le parole:
«dell'Unione europea»
con le seguenti:
«dell'Europa confederazione dei popoli».
26.68
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma l, sostituire le parole:
«dell'Unione europea»
con le seguenti:
«dell'Europa».
26.69
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole:
"e le parole: "e dagli obblighi internazionali" sono soppresse"».
26.70
PAGLIARI, MIRABELLI, SCALIA, DI GIORGI, DEL BARBA, PADUA, PEZZOPANE, LEPRI, CANTINI, FAVERO, CIRINNÀ
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-
bis
. All'articolo 117, primo comma della Costituzione aggiungere, in fine, i seguenti periodi: ''La funzione legislativa deve essere esercitata tramite l'adozione di testi unici o di codici per singole materie o funzioni o per materie e funzioni omogenee. Le successive leggi o disposizioni di modifica o di integrazione della legislazione vigente devono consistere in novelle ai testi unici o ai codici nel rispetto del principio dell'unicità della fonte di cognizione.».
26.71
CENTINAIO, BISINELLA
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-
bis
. All'articolo 117 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: ''Nell'esercizio delle proprie competenze lo Stato e le Regioni si conformano ai princìpi di leale collaborazione e di sussidiarietà''».
26.72
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sopprimere i commi 2, 3 e 4.
26.73
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sopprimere i commi 2 e 3.
26.74
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sopprimere i commi 2 e 4.
26.75
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sopprimere il comma 2.
26.76
CENTINAIO, BISINELLA
Sopprimere il comma 2.
26.428
MARAN
Apportare le seguenti modificazioni:
1) al comma 2:
a) sopprimere la lettera
d);
b) alla lettera g), capoverso «p)», sostituire le parole da
: «, comprese le loro forme associative, e delle Città metropolitane; ordinamento degli enti di area vasta»
con le seguenti
: «di interesse statale»;
c) sopprimere la lettera h);
d) alla lettera i), capoverso «s)», sopprimere le seguenti parole
: «norme generali sulle attività culturali, sul turismo e sull'ordinamento sportivo»;
e) alla lettera l), capoverso «u)», sopprimere le seguenti parole
: «norme generali sul governo del territorio»;
2) dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
«2-
bis
. All'articolo 117 della Costituzione, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente:
''117.2-
bis
. Nelle seguenti materie la legge dello Stato disciplina le norme generali volte ad assicurare l'uniformità della disciplina in tutto il territorio nazionale e le forme di coordinamento delle attività regionali:
a)
tutela della salute, sicurezza alimentare, tutela e sicurezza del lavoro;
b)
istruzione;
c)
sistema dell'istruzione professionale e integrazione con l'istruzione scolastica;
d)
attività culturali;
e)
turismo;
f)
ordinamento sportivo;
g)
governo del territorio. ''
2-
ter
. All'articolo 117 della Costituzione, dopo il terzo comma, è aggiunto il seguente:
'' 117.3-
bis.
Con legge dello Stato, approvata dalle due Camere, sono fissate le procedure con cui, nel rispetto del principio di collaborazione e dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, sono determinate nelle materie elencate dall'articolo 117.2 e 117.2-
bis
, nonché in quelle riservate alla competenza regionale dall'art. 117.3, le funzioni trattenute dallo Stato e quelle attribuite alle Regioni. Spetta alla legge regionale, con l'assenso del Consiglio delle autonomie locali di cui all'articolo 123 della Costituzione, individuare le funzioni amministrative da conferire ai Comuni nelle materie di loro competenza legislativa. La legge disciplina altresì le forme di collaborazione tra lo Stato e la Regione al fine di assicurare il coordinamento delle leggi approvate dalle Regioni con la disciplina statale.''».
3) i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
«3. All'articolo 117, comma quarto, della Costituzione aggiungere, in fine, le seguenti parole: ''con particolare riferimento alla disciplina sull'intero territorio regionale delle forme associative per l'esercizio delle funzioni di governo degli enti di area vasta e al relativo ordinamento''.
4. All'articolo 117 della Costituzione, il sesto comma è sostituito dal seguente:
"Art. 117.6 – Con legge dello Stato, approvata a maggioranza assoluta dei componenti della Camera dei deputati possono essere delegate ad una o a più Regioni funzioni rientranti nelle competenze esclusive dello Stato, ad esclusione di quelle previste dal secondo comma, lettere
h)
, salva la polizia amministrativa locale,
i)
e
I)
, salva l'organizzazione della giustizia di pace. La delega può essere revocata con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti della Camera dei deputati",».
Conseguentemente:
all'articolo 8, comma primo, capoverso «Art. 70.», apportare le seguenti modificazioni
:
a) al primo comma aggiungere, in fine, le seguenti parole
: «nonché per le leggi di cui all'articolo 117, comma 3-
bis
.»;
b) dopo il comma 2 aggiungere i seguenti commi
:
«Quando il disegno di legge segue il procedimento di cui al comma 1, esso è esaminato in prima lettura dalla Camera presso la quale è stato presentato.
I disegni di legge approvati in prima lettura dal Senato delle Autonomie sono trasmessi alla Camera dei deputati che si pronuncia in via definitiva nei trenta giorni-successivi. Qualora la Camera non si pronunci entro tale termine, il testo si intende approvato e la legge può essere promulgata.
Se il Senato ha deliberato a maggioranza dei tre quinti dei suoi componenti, la Camera può deliberare proposte di modificazioni del testo solo a maggioranza assoluta dei suoi componenti»;
c) al comma terzo, sostituire le parole
: «Ogni disegno di legge approvato»
con le seguenti
: « I disegni di legge approvati in prima lettura»
e
«è immediatamente trasmesso»
con le seguenti
: »sono immediatamente trasmessi»;
sostituire l'articolo 9 con il seguente
: «1. All'articolo 71, primo comma, della Costituzione sostituire le parole: ''delle Camere ed'' con le seguenti: ''della Camera dei deputati e, nei casi previsti all'articolo 70, comma primo, al Senato delle Autonomie nonché'' e, dopo il comma primo, aggiungere il seguente: ''Il Senato delle Autonomie esercita l'iniziativa delle leggi mediante la proposta, sottoscritta da tutti i rappresentanti di una o più- Regione, di un progetto redatto in articoli''.»;
all'articolo 10, comma primo, sopprimere la lettera a) e alla lettera b), sostituire il capoverso
: «Il Governo può chiedere alla Camera dei deputati»
fino alla fine del periodo, con il seguente
: «I regolamenti parlamentari stabiliscono in quali casi e forme il Governo può chiedere di deliberare che un disegno di legge sia iscritto con priorità all'ordine del giorno dell'Assemblea e sottoposto alla votazione finale entro un termine massimo determinato nonché disciplina le modalità di esame di tali provvedimenti dichiarati prioritari dal Governo».
26.429
MARAN
Apportare le seguenti modificazioni:
1) al secondo comma:
a) sopprimere la lettera d)
;
b) alla lettera g), capoverso «p)», sostituire le parole da
: «, comprese le loro forme associative, e delle Città metropolitane; ordinamento degli enti di area vasta»
con le seguenti
: «di interesse statale»;
c) sopprimere la lettera h)
;
d) alla lettera i) capoverso «s)», sopprimere le seguenti parole
: «norme generali sulle attività culturali, sul turismo e sull'ordinamento sportivo»;
e) alla lettera l), capoverso «u)», sopprimere le seguenti parole
: «norme generali sul governo del territorio».
2) dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
«2-
bis
. All'articolo 117 della Costituzione, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente:
''Art. 117.2-
bis.
– Nelle seguenti materie la legge dello Stato disciplina le norme generali volte ad assicurare l'uniformità della disciplina in tutto il territorio nazionale e le forme di coordinamento delle attività regionali:
a)
tutela della salute, sicurezza alimentare; tutela e sicurezza del lavoro;
b)
istruzione;
c)
sistema dell'istruzione professionale e integrazione con l'istruzione scolastica;
d)
attività culturali;
e)
turismo;
f)
ordinamento sportivo;
g)
governo del territorio.
2-
ter
. All'articolo 117 della Costituzione, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
''Art. 117.3
bis.
Con legge dello Stato, approvata dalle due Camere, sono fissate le procedure con cui, nel rispetto del principio di collaborazione e dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, sono determinate nelle materie elencate dall'art. 117.2 e 117.2-
bis
, nonché in quelle riservate alla competenza regionale dall'art. 117.3, le funzioni trattenute dallo Stato e quelle attribuite alle Regioni. Spetta alla legge regionale, con l'assenso del Consiglio delle autonomie locali di cui all'articolo 123 della Costituzione, individuare le funzioni amministrative da conferire ai Comuni nelle materie di loro competenza legislativa. La legge disciplina altresì le forme di collaborazione tra lo Stato e la Regione al fine di assicurare il coordinamento delle leggi approvate dalle Regioni con la disciplina statale.''.»
3) i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti
: «3. AIl'articolo 117, comma quarto, della Costituzione aggiungere, in fine, le seguenti parole: ''con particolare riferimento alla disciplina sull'intero territorio regionale delle forme associative per l'esercizio delle funzioni di governo degli enti di area vasta e al relativo ordinamento''.
4.
All'articolo 117 della Costituzione il sesto comma è sostituito dal seguente
:
«Art. 117. 6 – Con legge dello Stato, approvata a maggioranza assoluta dei componenti della Camera dei deputati, possono essere delegate ad una o a più Regioni funzioni rientranti nelle competenze esclusive dello Stato, ad esclusione di quelle previste dal secondo comma, lettere
h)
, salva la polizia amministrativa locale,
i)
e
l)
, salva l'organizzazione della giustizia di pace. La delega può essere revocata con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti della Camera dei deputati».
Conseguentemente:
all'articolo 8, comma primo, capoverso
«Art. 70. –»,
in fine al primo comma aggiungere le seguenti parole
: «nonché per le leggi di cui all'articolo 117, comma 3.
bis
.»;
sostituire l'articolo 9 con il seguente
: «1. All'articolo 71, primo comma, della Costituzione sostituire le parole: ''delle Camere ed'' con le seguenti: ''della Camera dei deputati e, nei casi previsti all'articolo 70, comma primo, al Senato delle Autonomie nonché'' e, dopo il comma primo, aggiungere il seguente: ''Il Senato delle Autonomie esercita l'iniziativa delle leggi mediante la proposta, sottoscritta da tutti i rappresentanti di una o più Regione, di un progetto redatto in articoli. Ogni proposta di legge, previa votazione, a maggioranza assoluta, della risoluzione relativa alla sua presentazione è immediatamente trasmessa alla Camera dei deputati che, entro trenta giorni, ne comincia l'esame.''».
26.77
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. Al comma 2, sopprimere le lettere
a)
,
b)
, ...».
26.78
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 2, sopprimere la lettera
a).
26.79
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 2, sopprimere la lettera
a).
26.80
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 2, sopprimere la lettera
a).
26.81
LEPRI, MATURANI, TONINI, CANTINI, COCIANCICH, COLLINA, DEL BARBA, DI GIORGI, FAVERO, RUSSO
Al comma 2 sostituire la lettera
a)
, con la seguente:
«
a)
l'alinea è sostituito dal seguente: ''Lo Stato ha potestà legislativa esclusiva e potestà di funzione esclusiva nelle seguenti materie''.
Al comma 3 sostituire le parole
: ''Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad'',
con le seguenti
: ''Le Regioni hanno potestà legislativa di rilievo regionale e potestà di funzione in''».
26.82
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 2, sostituire la lettera
a)
, con la seguente:
«
a)
all'alinea, le parole: ''Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle'', sono sostituite dalle seguenti: ''Costituiscono competenza esclusiva dello Stato le''».
26.83
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 2, sostituire la lettera
a)
, con la seguente:
«
a)
all'alinea, le parole: ''Lo Stato ha legislazione esclusiva'', sono sostituite dalle seguenti: ''Allo Stato centrale spetta la competenza esclusiva''».
26.84
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 2, sostituire la lettera
a)
, con la seguente:
«
a)
all'alinea, la parola: ''legislazione'', è sostituita dalle seguenti: ''potestà legislativa''».
26.85
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 2, sostituire la lettera
a)
, con la seguente:
«
a)
all'alinea, la parola: ''legislazione'', è sostituita dalla seguente: ''competenza''».
26.86
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 2, sostituire la lettera
a)
, con la seguente:
«
a)
all'alinea, la parola: ''materie'' è sostituita dalla seguente: ''funzioni''».
26.87
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 2, lettera
a)
, sostituire le parole:
«Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle»
, con le seguenti:
«Costituiscono competenze esclusive dello Stato le».
26.88
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 2, lettera
a)
, sostituire le parole:
«Lo Stato ha legislazione esclusiva»
, con le seguenti:
«Allo Stato spetta la competenza esclusiva».
26.89
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 2, lettera
a)
, sostituire le parole:
«Lo Stato ha legislazione esclusiva»
, con le seguenti:
«Solo lo Stato centrale può legiferare».
26.90
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 2, lettera
a),
sopprimere le parole:
«materie e».
26.91
MOSCARDELLI
Al comma 2, lettera
a),
sopprimere le parole
«e funzioni»
.
26.92
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 2, dopo la lettera
a),
inserire la seguente:
«
a-bis
) le lettere
a)
e
b)
sono sostituite dalle seguenti:
''
a)
politica estera e rapporti internazionali dello Stato e delle Regioni;
a-bis)
rapporti dello Stato e delle Regioni con le istituzioni dell'Unione europea;
b)
immigrazione; diritto di asilo; condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;''».
26.93
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 2, dopo la lettera
a),
inserire la seguente:
«
a-bis)
le lettere
a)
e
b)
sono sostituite dalle seguenti:
''
a)
politica estera e rapporti internazionali dello Stato;
a-bis)
rapporti dello Stato con le istituzioni dell'Unione europea;
b)
immigrazione; diritto di asilo; condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;''».
26.94
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 2, dopo la lettera
a),
inserire la seguente:
«
a-bis)
alla lettera
a)
, le parole ''e rapporti internazionali dello Stato'' sono soppresse».
26.95
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 2, dopo la lettera
a),
inserire la seguente:
«
a-bis)
alla lettera
a)
, dopo la parola: ''internazionali'', sono inserite le seguenti: ''delle Regioni e''».
26.96
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 2, dopo la lettera
a),
inserire la seguente:
«
a-bis
) alla lettera
a)
, dopo la parola: ''internazionali'', sono soppresse le seguenti: ''dello Stato''».
26.97
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 2, dopo la lettera
a),
inserire la seguente:
«
a-bis
) alla lettera
a)
, dopo la parola: ''internazionali'', le parole: ''dello Stato'' sono sostituite dalle seguenti: ''delle Regioni''».
26.98
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 2, dopo la lettera
a),
inserire la seguente:
«
a-bis)
alla lettera
a)
, dopo le parole: ''internazionali dello Stato'', sono inserite le seguenti: ''e delle Regioni''».
26.99
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 2, dopo la lettera
a),
inserire la seguente:
«
a-bis
) alla lettera
a)
, le parole: ''rapporti dello Stato con l'Unione europea;'' sono soppresse».
26.100
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 2, dopo la lettera
a),
inserire la seguente:
«
a-bis)
alla lettera
a)
, dopo le parole ''Stato; rapporti'', sono inserite le seguenti: ''delle Regioni e''».
26.101
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 2, dopo la lettera
a),
inserire la seguente:
«
a-bis
) alla lettera
a)
, le parole ''dello Stato con l'Unione'' sono sostituite dalle seguenti: ''con le istituzioni dell'Unione''».
26.102
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 2, dopo la lettera
a),
inserire la seguente:
«
a
-bis) alla lettera
a)
, dopo le parole: ''Stato; rapporti'', sono soppresse le seguenti: ''dello Stato''».
26.103
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 2, dopo la lettera
a),
inserire la seguente:
«
a
-bis) alla lettera
a)
, dopo le parole: ''Stato; rapporti'', le parole: ''dello Stato'' sono sostituite dalle seguenti: ''delle Regioni''».
26.104
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 2, dopo la lettera
a),
inserire la seguente:
«
a
-bis) alla lettera
a)
, dopo le parole: ''rapporti dello Stato'', sono inserite le seguenti: ''e delle Regioni''».
26.105
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 2, dopo la lettera
a),
inserire la seguente:
«
a
-bis) alla lettera
a)
, le parole: ''l'Unione europea'' sono sostituite dalle seguenti: ''le organizzazioni internazionali''».
26.106
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 2, dopo la lettera
a),
inserire la seguente:
«
a
-bis) alla lettera
a)
, le parole: ''l'Unione europea'' sono sostituite dalle seguenti: ''gli organismi internazionali''».
26.107
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 2, dopo la lettera
a),
inserire la seguente:
«
a
-bis) alla lettera
a)
, le parole: ''l'Unione'' sono sostituite dalle seguenti: ''le istituzioni dell'Unione''».
26.108
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 2, dopo la lettera
a),
inserire la seguente:
«
a
-bis) alla lettera
a)
, dopo le parole: ''con l'Unione europea'' sono inserite le seguenti: ''e le organizzazioni internazionali''».
26.109
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 2, dopo la lettera
a),
inserire la seguente:
«
a
-bis) alla lettera
a)
, dopo le parole: ''con l'Unione europea'' sono inserite le seguenti: ''e gli organismi internazionali''».
26.110
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 2, dopo la lettera
a),
inserire la seguente:
«
a
-bis) alla lettera
a)
, le parole: ''diritto di asilo e'' sono soppresse».
26.111
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 2, dopo la lettera
a),
inserire la seguente:
«
a
-bis) alla lettera
a)
, le parole: ''e condizione giuridica dei'' sono sostituite dalle seguenti: ''per i'';».
26.112
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 2, dopo la lettera
a),
inserire la seguente:
«
a
-bis) alla lettera
a)
, le parole: ''dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea'' sono sostituite dalle seguenti: ''degli stranieri'';».
26.113
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 2, capoverso
«Art. 117»,
dopo la lettera
a),
inserire la seguente:
«
a
-bis) alla lettera
a)
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ''promozione internazionale del sistema economico e produttivo nazionale'';».
26.114
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 2, dopo la lettera
a),
inserire la seguente:
«
a
-bis) la lettera
b)
è soppressa;».
26.115
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 2, dopo la lettera
a)
inserire la seguente:
«
a-bis)
alla lettera
b)
sono aggiunte le seguenti parole: «ed emigrazione».
26.116
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 2, dopo la lettera
a)
inserire la seguente:
«
a-bis)
alla lettera
b)
sono aggiunte le seguenti parole: «ed estradizione».
26.117
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 2, dopo la lettera
a)
, inserire la seguente:
«
a-bis)
la lettera
c)
è soppressa;».
26.118
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 2, dopo la lettera
a)
inserire la seguente:
«
a-bis)
la lettera
c)
è sostituita dalla seguente:
''
c)
rapporti regolati dagli articoli 7 e 8 della presente Costituzione''».
26.119
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 2, dopo la lettera
a)
inserire la seguente:
«
a-bis)
dopola lettera
c)
è inserita la seguente:
''
c-bis)
sistema postale e telecomunicazione''».
26.120
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 2, dopo la lettera
a)
, inserire la seguente:
«
a-bis)
alla lettera
d)
, alla parola: ''difesa'', premettere le seguenti: ''politica militare e di''».
26.121
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 2, dopo la lettera
a)
, inserire la seguente:
«
a-bis)
alla lettera
d)
, dopo la parola: ''difesa'', la parola: ''e'' è sostituita dalla seguente: '';''».
26.122
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 2, dopo la lettera
a)
, inserire la seguente:
«
a-bis)
alla lettera
d)
, dopo la parola: ''sicurezza'', è inserita la seguente: ''esterna''».
26.123
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 2, dopo la lettera
a)
, inserire la seguente:
«
a-bis)
alla lettera
d)
, le parole: ''armi, munizioni ed esplosivi''; sono soppresse;».
26.124
TORRISI
Al comma 2, dopo la lettera
a)
, inserire la seguente:
«a-
bis)
alla lettera
e)
, le parole: ''e mercati finanziari;'' sono sostituite dalle seguenti: '', mercati finanziari e assicurazioni;''».
26.125
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 2, sopprimere la lettera
b
)
.
26.126
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 2 sopprimere la lettera
b).
26.127
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 2, sostituire la lettera
b)
con la seguente:
«
b)
la lettera
e)
è soppressa».
26.128
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 2, sostituire la lettera
b)
con la seguente:
«
b)
la lettera
e)
è sostituita dalle seguenti:
''
e)
politica economica;
e-
bis)
politica monetaria;
e-
ter)
tutela della concorrenza;
e-
quater)
finanza pubblica;''».
26.129
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 2, lettera
b)
, dopo le parole:
«alla lettera
e)
»
inserire le seguenti:
«sono premesse le seguenti parole: ''politica monetaria,'' e».
26.130
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 2, lettera
b)
, sostituire le parole:
«dopo le parole ''bilanci pubblici;'' sono inserite le seguenti: ''coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario;''»
con le seguenti:
«le parole ''moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari;'' sono soppresse».
26.131
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 2, lettera
b)
, sostituire le parole:
«dopo le parole ''bilanci pubblici;'' sono inserite le seguenti: ''coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario''»
con le seguenti:
«le parole ''moneta, tutela del risparmio e'' sono soppresse».
26.132
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 2, lettera
b)
, sostituire le parole:
«dopo le parole ''bilanci pubblici;'' sono inserite le seguenti: ''coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario;''»
con le seguenti:
«le parole ''moneta,'' sono soppresse».
26.133
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 2, lettera
b)
, sostituire le parole:
«dopo le parole ''bilanci pubblici;'' sono inserite le seguenti: ''coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario;''»
con le seguenti:
«le parole '', tutela del risparmio e mercati finanziari'' sono sostituite dalle seguenti: ''e tutela del risparmio''».
26.134
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 2, lettera
b)
, sostituire le parole:
«dopo le parole ''bilanci pubblici;'' sono inserite le seguenti: ''coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario;''»
con le seguenti:
«le parole '', tutela del risparmio'' sono soppresse».
26.135
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 2, lettera
b)
, sostituire le parole:
«dopo le parole: ''bilanci pubblici;'' sono inserite le seguenti: ''coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario;''»
, con le seguenti:
«le parole: ''tutela della concorrenza;'', sono soppresse».
26.136
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 2, lettera
b)
, sostituire le parole:
«dopo le parole: ''bilanci pubblici;'', sono inserite le seguenti: ''coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario;''»
, con le seguenti:
«le parole: ''sistema valutario;'', sono soppresse».
26.137
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 2, lettera
b)
, sostituire le parole:
«dopo le parole: ''bilanci pubblici;'', sono inserite le seguenti: ''coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario;''»
, con le seguenti:
«le parole: ''sistema tributario e contabile dello Stato;'', sono soppresse».
26.138
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 2, lettera
b)
, sostituire le parole:
«dopo le parole: ''bilanci pubblici;'', sono inserite le seguenti: ''coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario;''»
, con le seguenti:
«le parole ''tributario e'' sono soppresse».
26.139
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 2, lettera
b)
, sostituire le parole:
«dopo le parole: ''bilanci pubblici;'', sono inserite le seguenti: ''coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario;''»
, con le seguenti:
«le parole: ''e contabile'', sono soppresse».
26.140
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 2, lettera
b)
, sostituire le parole:
«dopo le parole: ''bilanci pubblici;'' sono inserite le seguenti: ''coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario;''»
, con le seguenti:
«le parole: ''dello Stato'' sono soppresse».
26.141
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 2, lettera
b)
, sostituire le parole:
«dopo le parole: ''bilanci pubblici;'' sono inserite le seguenti: ''coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; ''»
, con le seguenti:
«le parole: ''armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie;'' sono soppresse».
26.142
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 2, lettera
b)
, sostituire le parole:
«dopo le parole: ''bilanci pubblici;'' sono inserite le seguenti: ''coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario;''»
, con le seguenti:
«le parole: ''armonizzazione dei bilanci pubblici;'' sono soppresse».
26.143
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 2, lettera
b)
, sostituire le parole:
«dopo le parole: ''bilanci pubblici;'' sono inserite le seguenti: ''coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario;''»
, con le seguenti:
«le parole: ''perequazione delle risorse finanziarie;'' sono soppresse».
26.144
BISINELLA
Al comma 2, lettera
b)
, dopo la parola:
«coordinamento»
, inserire la seguente:
«generale»
26.145
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 2, lettera
b)
, sopprimere le parole:
«della finanza pubblica e».
26.146
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 2, lettera
b)
sopprimere le parole:
«e del sistema tributario».
26.147
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 2 lettera
b)
, sopprimere le parole
: «e del sistema tributario».
26.148
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 2, alla lettera
b)
, aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«e dopo le parole: "tutela del risparmio"sono inserite le seguenti: "e del credito"».
26.149
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 2, alla lettera
b)
, aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«e dopo le parole: "tutela della concorrenza"sono inserite le seguenti: "e organizzazioni comuni di mercato"».
26.150
PAGLIARI, DI GIORGI, SCALIA, CANTINI, LEPRI, MIRABELLI, PADUA, DEL BARBA, FAVERO, CIRINNÀ, PEZZOPANE
Al comma 2, dopo la lettera
b)
, inserire la seguente:
«
b
-bis) alla lettera
e)
, le parole ''tutela della concorrenza'' sono sostituite dalle seguenti: ''tutela e promozione della concorrenza''».
26.151
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 2, dopo la lettera
b)
, inserire la seguente:
«
b
-bis) la lettera
f)
è soppressa;».
26.152
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 2, dopo la lettera
b)
, inserire la seguente:
«
b
-bis) alla lettera
f)
, le parole: ''organi dello Stato e relative leggi elettorali;
referendum
'' sono soppresse;».
26.153
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al-comma 2, dopo la lettera
b)
, inserire la seguente:
«
b
-bis) alla lettera
f),
dopo la parola: ''organi'' sono inserite le seguenti: ''costituzionali ed istituzionali''».
26.154
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 2, dopo la lettera
b)
, inserire la seguente:
«
b
-bis) alla lettera
f)
, dopo la parola: ''organi'', sono inserite le seguenti: ''delle Regioni e'';».
26.155
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 2, dopo la lettera
b)
, inserire la seguente:
«
b
-bis) alla lettera
f)
, dopo la parola: ''Stato'', sono inserite le seguenti: '', delle Regioni e delle autonomie territoriali'';».
26.156
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 2, dopo la lettera
b)
, inserire la seguente:
«
b
-bis) alla lettera
f)
, dopo la parola: ''Stato'', sono inserite le seguenti: ''e delle Regioni'';».
26.157
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 2, dopo la lettera
b)
, inserire la seguente:
«
b
-bis) alla lettera
f)
, le parole: ''e relative leggi elettorali;
referendum
statali; elezione del Parlamento europeo;'' sono soppresse;».
26.158
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 2, dopo la lettera
b)
, inserire la seguente:
«
b
-bis) alla lettera
f)
, le parole: ''e relative leggi elettorali;
referendum
statali;'' sono soppresse;».
26.159
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 2, dopo la lettera
b),
inserire la seguente:
«
b
-bis) alla lettera
f)
, le parole: ''e relative leggi elettorali'' sono soppresse;».
26.160
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 2, dopo la lettera
b),
inserire la seguente:
«
b
-bis) alla lettera
f)
, le parole: ''
referendum
statali'' sono soppresse;».
26.161
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 2, dopo la lettera
b),
inserire la seguente:
«
b
-bis) alla lettera
f)
, dopo la parola:
''referendum''
sono inserite le seguenti: ''regionali e'';».
26.162
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 2, dopo la lettera
b),
inserire la seguente:
«
b
-bis) alla lettera
f)
, dopo la parola: ''statali'' sono inserite le seguenti: ''e regionali'';».
26.163
MOSCARDELLI
Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:
« -
sopprimere le lettere
c), d)
ed
e),
capoverso
«
u)
»;
-
sostituire la lettera
e),
con la seguente:
"
e)
la lettera
n)
è soppressa";
-
sostituire la lettera
g)
con la seguente
:
"
g)
alla lettera
p)
le parole: ", Province" sono soppresse";
-
dopo la lettera
z),
aggiungere la seguente
:
"
z
-bis) norme generali sul procedimento amministrativo e sulla disciplina giuridica del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni; sull'istruzione, sull'istruzione universitaria, sull'ordinamento scolastico e sulla programmazione strategica della ricerca scientifica e tecnologica; sulle attività culturali, sul turismo e sull'ordinamento sportivo; sul governo del territorio e sull'ordinamento degli enti locali; per la tutela della salute, la sicurezza alimentare e la tutela e la sicurezza del lavoro."».
26.164
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 2, sopprimere la lettera
c).
26.165
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 2, sopprimere la lettera
c).
26.166
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 2, sopprimere la lettera
c).
26.167
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 2, sostituire la lettera
c)
con la seguente:
«
c)
la lettera
g)
è soppressa;».
26.168
BISINELLA
Al comma 2 , sostituire la lettera
c),
con la seguente:
«
c)
la lettera
g)
è sostituita dalla seguente:
''
g)
ordinamento e organizzazione dello Stato e degli enti pubblici nazionali; disciplina generale e comune sul procedimento amministrativo'';».
26.169
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 2, sostituire la lettera
c) con la seguente:
«
c)
la lettera
g)
è sostituita dalla seguente:
''
g)
amministrazioni pubbliche statali; enti pubblici nazionali'';».
26.170
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 2, sostituire la lettera
c)
con la seguente:
«
c)
la lettera
g)
è sostituita dalla seguente:
''
g)
pubblica amministrazione; enti pubblici nazionali'';».
26.171
PARENTE, SPILABOTTE, FAVERO, ASTORRE, PEZZOPANE
Al comma 2, sostituire la lettera
c)
con la seguente:
«
c)
alla lettera
g)
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ''; procedimento amministrativo e disciplina giuridica del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche''».
26.172
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 2, lettera
c),
sostituire le parole:
«sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ''; norme generali sul procedimento amministrativo e sulla disciplina giuridica del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche''»
con le seguenti:
«le parole ''ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli'' sono soppresse».
26.173
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 2, lettera
c),
sostituire le parole:
«sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:''; norme generali sul procedimento amministrativo e sulla disciplina giuridica del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche''»
con le seguenti:
«le parole ''ordinamento e'' sono soppresse».
16.174
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 2, lettera
c),
sostituire le parole:
«sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ''; norme generali sul procedimento amministrativo e sulla disciplina giuridica del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche''»
con le seguenti:
«le parole ''e organizzazione amministrativa dello Stato e'' sono soppresse».
26.175
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 2, lettera
c),
sostituire le parole:
«sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ''; norme generali sul procedimento amministrativo e sulla disciplina giuridica del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche''»
con le seguenti:
«le parole ''e organizzazione amministrativa dello Stato'' sono sostituite dalle seguenti: ''delle amministrazioni pubbliche statali''».
26.176
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 2, lettera
c),
sostituire le parole:
«sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ''; norme generali sul procedimento amministrativo e sulla disciplina giuridica del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche''»
con le seguenti:
«le parole ''e organizzazione amministrativa dello Stato'' sono sostituite dalle seguenti: ''delle pubbliche amministrazioni''».
26.177
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 2, lettera
c),
sostituire le parole:
«sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ''; norme generali sul procedimento amministrativo e sulla disciplina giuridica del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche''»
con le seguenti:
«le parole ''e organizzazione amministrativa dello Stato'' sono sostituite dalle seguenti: ''amministrativo statale''».
26.178
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 2, lettera
c),
sostituire le parole:
«sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ''; norme generali sul procedimento amministrativo e sulla disciplina giuridica del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»''
con le seguenti:
«le parole ''e organizzazione amministrativa'' sono soppresse».
26.179
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 2, lettera
c)
,
sopprimere le parole:
«norme generali sul procedimento amministrativo e».
26.180
MUSSINI, DE PIN
Al comma 2, sopprimere, ovunque ricorrano, le seguenti parole:
«norme generali».
Conseguentemente, sopprimere le relative preposizioni articolate.
26.181
ZELLER, PALERMO, BERGER, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA
Al comma 2, lettera
c),
sostituire le parole:
«norme generali»,
con le seguenti:
«princìpi generali».
26.182
SACCONI, QUAGLIARIELLO, ALBERTINI, AUGELLO, AZZOLLINI, BONAIUTI, TORRISI, AIELLO, BIANCONI, BILARDI, CARIDI, CHIAVAROLI, COLUCCI, COMPAGNA, CONTE, D'ALÌ, DALLA TOR, D'ASCOLA, DI GIACOMO, FORMIGONI, GENTILE, GIOVANARDI, GUALDANI, MANCUSO, MARINELLO, PAGANO, LUCIANO ROSSI, VICECONTE, LANGELLA
Al comma 2, lettera
c),
dopo le parole:
«procedimento amministrativo»
inserire le seguenti:
«, al fine di assicurare livelli minimi di trasparenza, di efficienza e di semplificazione delle procedure,».
26.183
FUCKSIA, CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA
Al comma 2, lettera
c),
dopo le parole:
«norme generali sul procedimento amministrativo»,
inserire le seguenti:
«sulla semplificazione amministrativa».
Conseguentemente, all'articolo 27, alla lettera
b)
,
sopprimere la parola:
«semplificazione».
26.184
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 2, lettera
c)
, sopprimere dalle parole:
«sulla disciplina giuridica del lavoro»
fino alla fine della lettera.
26.185
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 2, lettera
c)
, dopo la parola:
«pubbliche»
aggiungere la seguente:
«centrali».
26.186
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 2, dopo le lettera
c)
, inserire la seguente:
«c-
bis
) alla lettera h), dopo le parole: ''polizia amministrativa'' sono inserite le seguenti: ''e regionale''».
26.187
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 2, dopo la lettera
c)
, inserire la seguente:
««c-
bis)
la lettera
l)
è sostituita dalla seguente: ''
l)
ordinamento della giustizia civile, penale e amministrativa, sanzioni penali e ordinamento giudiziario''».
26.188
MARAN
Apportare le seguenti modificazioni:
«1)
al comma 2:
a) sopprimere la lettera
d);
b) sopprimere la lettera
e);
c) alla lettera
g)
, capoverso
«p)
, sostituire le parole da:
«, comprese le loro forme associative, e delle Città metropolitane; ordinamento degli enti di area vasta»
con le seguenti:
«di interesse statale»;
d) sopprimere la lettera
h);
e) sopprimere la lettera
i);
f) alla lettera
l)
, capoverso
«u)»
, sopprimere le seguenti parole:
«norme generali sul governo del territorio».
2)
dopo il comma 2, inserire il seguente:
"All'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
dopo le parole: ''porti e aeroporti'' sono aggiunte le seguenti: ''di interesse regionale'';
c)
le parole: ''ordinamento della comunicazione'' sono soppresse;
d)
le parole: ''distribuzione nazionale dell'energia'' sono sostituite dalle seguenti: ''distribuzione dell'energia di interesse esclusivamente regionale'';
e)
le parole: ''armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario'' sono soppresse;
f)
le parole: ''previdenza complementare e integrativa'' sono soppresse;
g)
sopprimere l'ultimo periodo".
3)
al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:
a) all'alinea sostituire le parole:
"i commi terzo e quarto sono sostituiti dai seguenti"
con le seguenti:
"il comma quarto è sostituito dai seguenti";
b) al primo capoverso, dopo le parole:
"con particolare riferimento",
inserire le seguenti:
"alla disciplina sull'intero territorio regionale delle forme associative per l'esercizio delle funzioni di governo degli enti di area vasta e al relativo ordinamento,";
c) sostituire il secondo e terzo capoverso con i seguenti:
"Con legge dello Stato, approvata a maggioranza assoluta, l'esercizio della funzione legislativa, in materie o funzioni di competenza esclusiva statale, ad esclusione di quelle previste dal secondo comma, lettere
h)
, salva la polizia amministrativa locale,
i)
e
l)
, salva l'organizzazione della giustizia di pace, può essere delegato ad una o più Regioni, anche su richiesta delle stesse e per un tempo limitato. In tali casi la legge disciplina l'esercizio delle funzioni amministrative nel rispetto dei principi di cui agli articoli 118 e 119.
Nelle materie di legislazione concorrente, spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che la realizzazione di equivalenti condizioni di vita nel territorio nazionale o la tutela dell'unità giuridica o economica nell'interesse della Repubblica rendano necessaria una disciplina legislativa uniforme riservata alla legislazione dello Stato.
Con legge dello Stato, approvata a maggioranza assoluta, può essere stabilito che una disciplina legislativa statale, della quale non sussista più la necessità ai sensi del comma 6, sia sostituita dalla legislazione regionale"».
26.189
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 2, sopprimere la lettera
d).
26.190
PARENTE, SPILABOTTE, FAVERO, ASTORRE, PEZZOPANE
Al comma 2, sostituire la lettera
d)
con la seguente:
«
d)
alla lettera
m)
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ''; norme generali per la tutela della salute e per la sicurezza alimentare; tutela e sicurezza del lavoro''».
26.191
TAVERNA, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MANGILI, MARTELLI, SERRA, SIMEONI, CIOFFI, SCIBONA, LUCIDI, PETROCELLI
Al comma 2, sostituire la lettera
d)
con la seguente:
«
d)
alla lettera
m)
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ''la tutela della salute, la sicurezza alimentare e la tutela e sicurezza del lavoro''».
26.192
DIRINDIN, FEDELI, DE BIASI, ALBANO, ANGIONI, ANITORI, BAROZZINO, BORIOLI, BUEMI, CAMPANELLA, CERVELLINI, CHITI, CORSINI, D'ADDA, DE CRISTOFARO, DE PETRIS, DI GIORGI, FABBRI, FAVERO, ELENA FERRARA, FORNARO, GATTI, RITA GHEDINI, GRANAIOLA, LAI, LEPRI, FAUSTO GUILHERME LONGO, MANASSERO, MATURANI, MINEO, ORRÙ, PADUA, PETRAGLIA, ROMANO, SILVESTRO, STEFANO, TOCCI, URAS, ZANONI
Al comma 2, sostituire la lettera
d)
con la seguente:
«
d)
dopo la lettera
m)
è aggiunta la seguente: m-
bis
) norme generali per la tutela della salute, le politiche sociali, la sicurezza alimentare e la tutela e sicurezza del lavoro».
26.193
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:
a) alla lettera
d)
, dopo le parole: «alla lettera m)
»
inserire le seguenti:
«le parole: ''dei livelli essenziali delle prestazioni'' sono sostituite dalle seguenti: ''di uguali livelli essenziali di prestazioni e di costi standard''
e
«dopo le parole: ''che devono'' è inserita la seguente: ''comunque''».
b) alla lettera i), capoverso
s)
dopo la parola:
«ecosistema»
inserire le seguenti:
«biodiversità, fauna selvatica»
e sopprimere le parole:
«sul turismo»;
c) alla lettera
i)
, capoverso
u)
sopprimere le parole:
«norme generali sul governo del territorio»;
d) alla lettera
i)
, sopprimere il capoverso
v)
;
e) alla lettera
i)
, capoverso
z)
sopprimere le parole:
«strategiche e grandi reti di trasporto».
Conseguentemente al comma 3, alinea, premettere le seguenti parole:
«Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: norme sul governo del territorio; conservazione e tutela del suolo; produzione, trasporto e distribuzione dell'energia; urbanistica; turismo; infrastrutture strategiche e grandi reti di trasporto.»
e al secondo comma dopo le parole:
«su proposta del Governo»
inserire le seguenti:
«solo in presenza di eventi eccezionali e previo parere del Senato,».
26.194
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 2, lettera
d)
dopo le parole:
«alla lettera
m)
»
inserire le seguenti:
«le parole: ''dei livelli essenziali delle prestazioni'' sono sostituite dalle seguenti: ''di uguali livelli essenziali di prestazioni e di costi standard''
e:
«dopo le parole: ''che devono'' è inserita la seguente: ''comunque''».
26.195
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 2, lettera
d)
dopo le parole:
«alla lettera
m)
»
inserire le seguenti:
«dopo le parole: ''livelli essenziali delle prestazioni'' sono inserite le seguenti: ''e dei costi standard e''»
e
«dopo le parole: ''che devono'' è inserita la seguente: ''comunque''».
26.196
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 2, lettera
d)
dopo le parole:
«alla lettera
m)
»
inserire le seguenti:
«dopo le parole: ''che devono'' è inserita la seguente: ''comunque''».
26.197
FUCKSIA, TAVERNA, SIMEONI, CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MANGILI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, LUCIDI
Al comma 2, lettera
d)
, sopprimere le parole:
«norme generali per la».
26.198
MANDELLI, RIZZOTTI, D'AMBROSIO LETTIERI
Al comma 2, lettera
d)
, sopprimere le parole:
«norme generali per».
26.199
ZELLER, PALERMO, BERGER, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA
Al comma 2, lettera
d)
, sostituire le parole:
«norme generali»
, con le seguenti:
«princìpi generali».
26.200
BISINELLA
Al comma 2, lettera
d)
, sostituire la parola:
«norme»
con la seguente:
«disposizioni».
26.201
LIUZZI, BRUNO
All'articolo 2, lettera
d)
, dopo le parole:
«norme generali per la tutela della salute»
inserire le seguenti:
«istituzioni sanitarie e policlinici di rilievo nazionale».
26.202
DE PETRIS, GATTI, STEFANO, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS
Al comma 2, lettera
d)
, sostituire le parole:
«la sicurezza alimentare»
con le seguenti:
«la sicurezza alimentare e l'orientamento degli approvvigionamenti agroalimentari».
26.203
SACCONI, QUAGLIARIELLO, ALBERTINI, AUGELLO, AZZOLLINI, BONAIUTI, TORRISI, AIELLO, BIANCONI, BILARDI, CARIDI, CHIAVAROLI, COLUCCI, COMPAGNA, CONTE, D'ALÌ, DALLA TOR, D'ASCOLA, DI GIACOMO, FORMIGONI, GENTILE, GIOVANARDI, GUALDANI, MANCUSO, MARINELLO, PAGANO, LUCIANO ROSSI, VICECONTE, LANGELLA
Al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:
«
Alla lettera
d
)
sopprimere le seguenti parole
: «e la tutela e sicurezza del lavoro».
Conseguentemente, alla lettera
f)
aggiungere, in fine, le parole:
«e la tutela e sicurezza del lavoro».
26.204
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 2, lettera
d)
, aggiungere infine le seguenti parole:
«politiche sociali».
26.205
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 2, dopo lelettera
d)
, inserire la seguente:
«
d-bis)
dopo la lettera
m)
è inserita la seguente:
''
m-bis)
norme generali sulla tutela della salute; sicurezza e qualità alimentari''».
26.206
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 2, sopprimere la lettera
e).
26.207
PUGLISI
Al comma 2, lettera
e)
, sostituire le parole:
«ordinamento scolastico; istruzione universitaria e»
con le seguenti:
«asili nido; ordinamento scolastico; istruzione universitaria, diritto allo studio e».
26.208
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 2, lettera
e)
, sostituire le parole:
«ordinamento scolastico»
con le seguenti:
«istruzione e formazione professionale;»
Conseguentemente al terzo comma sopprimere le parole:
«istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale».
26.209
SERRA, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, LUCIDI, CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI
Al comma 2, lettera
e)
, dopo le parole:
«ordinamento scolastico»
inserire le seguenti:
«, nel pieno rispetto e nella salvaguardia della continuità didattica a tutela della dignità della persona e di ogni alunno portatore di disabilità».
26.210
PARENTE, SPILABOTTE, FAVERO, ASTORRE, PEZZOPANE, SANTINI
Al comma 2, lettera
e)
, sostituire la parola:
«scolastico»
, con le seguenti:
«nazionale del sistema educativo di istruzione e formazione».
26.211
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 2, lettera
e)
, sostituire le parole:
«e programmazione strategica della ricerca scientifica e tecnologica»
, con le seguenti:
«, ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi»
.
Conseguentemente, dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-
bis
. All'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, le parole:"ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi" sono soppresse».
26.212
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 2, lettera
e)
, dopo le parole:
«e programmazione strategica della ricerca scientifica e tecnologica»
, inserire le seguenti:
«e sostegno all'innovazione per i settori produttivi».
Conseguentemente dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-
bis
. All'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, le parole: "e sostegno all'innovazione per i settori produttivi" sono soppresse».
26.213
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 2, sopprimere la lettera
f).
26.214
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 2, lettera
f)
, premettere le seguenti parole:
«alla lettera
o)
, dopo le parole: ''previdenza sociale'', sono inserite le parole: ''sicurezza del lavoro;''».
26.215
GIOVANNI MAURO, MARIO FERRARA, BARANI, COMPAGNONE, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, MILO, RUVOLO, SCAVONE
Al comma 2, sopprimere le lettere
g)
e
l)
, capoverso
«u)».
26.216
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 2, sopprimere la lettera
g).
26.217
BISINELLA
Al comma 2 , sostituire la lettera
g)
, con la seguente:
«
g)
la lettera
p)
è sostituita dalla seguente: ''
p)
ordinamento, organi di governo, legislazione elettorale e norme di principio sull'ordinamento e sulle funzioni degli enti locali; ordinamento degli enti di area vasta;''».
26.218
BISINELLA
Al comma 2 , sostituire la lettera
g)
, con la seguente:
«
g)
la lettera
p)
è sostituita dalla seguente: ''
p)
ordinamento organi di governo, legislazione elettorale e norme di principio sull'ordinamento e sulle funzioni degli enti locali;''».
26.219
BISINELLA
Al comma 2 , sostituire la lettera
g)
, con la seguente:
«
g)
la lettera
p)
è sostituita dalla seguente: ''
p)
legislazione elettorale e norme di principio sull'ordinamento e sulle funzioni degli enti locali; ordinamento degli enti di area vasta;''».
26.220
BISINELLA
Al comma 2, sostituire la lettera
g)
, con la seguente:
«
g)
la lettera
p)
è sostituita dalla seguente: ''
p)
legislazione elettorale e norme di principio sull'ordinamento e sulle funzioni degli enti locali;''».
26.221
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 2, sostituire la lettera
g)
, con la seguente:
«
g)
la lettera
p)
è sostituita dalle seguenti:
''
p)
legislazione elettorale e organi di governo;
p
-bis) funzioni fondamentali dei Comuni,''».
26.222
ZELLER, PALERMO, BERGER, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA
Al comma 2, lettera
g)
, capoverso
«p)»
, all'alinea, premettere le seguenti parole:
«princìpi generali in materia di».
26.223
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 2, lettera
g)
, capoverso
«p)»
dopo le parole:
«legislazione elettorale»
inserire le seguenti:
«e condizioni di esercizio dei diritti politici,».
26.224
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 2, lettera
g)
, capoverso
«p)»,
sopprimere le seguenti parole:
«comprese le loro forme associative».
26.225
DEL BARBA, BERGER, COLLINA, CORSINI, FAVERO, FILIPPIN, FRAVEZZI, MIRABELLI, PALERMO, SANTINI, PUPPATO
Al comma 2, lettera
g)
, capoverso
«p)»
, dopo le parole:
«Città metropolitane;»
inserire le seguenti:
«ordinamento generale degli enti di area vasta e riconoscimento di condizioni particolari di autonomia, anche per quanto riguarda l'elezione degli organi di governo, per quelli con territorio esclusivamente montano e confinanti con Paesi stranieri;».
26.226
DEL BARBA, BERGER, COLLINA, CORSINI, FAVERO, FILIPPIN, FRAVEZZI, MIRABELLI, PALERMO, SANTINI, PUPPATO
Al comma 2, lettera
g)
, capoverso
«p)»
, dopo le parole:
«Città metropolitane;»
inserire le seguenti:
«ordinamento generale degli enti di area vasta e riconoscimento di condizioni particolari di autonomia, per quelli con territorio esclusivamente montano e confinanti con Paesi stranieri».
26.227
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 2, lettera
g)
, sopprimere le seguenti parole:
«ordinamento degli enti di area vasta».
26.228
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 2, lettera
g)
,
sopprimere le seguenti parole:
«ordinamento degli enti di area vasta».
26.229
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 2, sopprimere la lettera
h).
26.230
BISINELLA
Al comma 2, sostituire la lettera
h)
con la seguente:
«
h)
la lettera
q)
è sostituita dalla seguente:
''
q)
dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale; programmazione strategica del commercio con l'estero;».
26.231
BISINELLA
Al comma 2, lettera
h)
,
alle parole:
«commercio con l'estero;»
premettere le seguenti:
«programmazione del commercio con l'estero;».
26.232
BISINELLA
Al comma 2, lettera
h)
, alle parole:
«commercio con l'estero;»
premettere le seguenti:
«programmazione strategica del commercio con l'estero;».
26.233
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 2, sopprimere la lettera
i).
26.234
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 2, lettera
i)
,
sostituire il capoverso
s)
con il seguente:
«
s)
ambiente, ecosistema, biodiversità, fauna selvatica, beni culturali e paesaggistici; norme generali sulle attività culturali e sul turismo, sull'ordinamento sportivo;».
26.235
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 2, lettera
i),
sostituire il capoverso
s)
con il seguente:
«
s)
ambiente, eco sistema, biodiversità, fauna selvatica, beni culturali e paesaggistici; norme generali sulle attività culturali e sull'ordinamento sportivo;».
26.236
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 2, lettera
i)
, sostituire il capoverso
s)
con il seguente:
«
s)
tutela dell'ambiente, dell'eco sistema, della biodiversità, della fauna selvatica, dei beni culturali e paesaggistici; norme generali sulle attività culturali e sull'ordinamento sportivo;».
26.237
BISINELLA
Al comma 2, sostituire la lettera
i)
con la seguente:
«
i)
la lettera
s)
è sostituita dalla seguente: ''
s)
tutela dell'ambiente, eco sistema, beni culturali e paesaggistici; norme di principio sulle attività culturali, sul turismo e sull'ordinamento sportivo;''».
26.238
BISINELLA
Al comma 2 , sostituire la lettera
i)
con la seguente:
«
i)
la lettera
s)
è sostituita dalla seguente: ''
s)
tutela dell'ambiente, eco sistema, beni culturali e paesaggistici; norme sulle attività culturali, sul turismo e sull'ordinamento sportivo;''«.
26.239
BISINELLA
Al comma 2 , sostituire la lettera
i)
con la seguente:
«
i)
la lettera
s)
è sostituita dalla seguente: ''
s)
eco sistema, beni culturali e paesaggistici; norme di principio sulle attività culturali, sul turismo e sull'ordinamento sportivo;''.
26.240
ZELLER, PALERMO, BERGER, LANIECE, PANIZZA
Al comma 2, lettera
i)
, al capoverso
«s)»
, apportare le seguenti modificazioni
:
a)
premettere le seguenti parole:
«principi generali in materia di»;
b)
dopo le parole:
«attività culturali»,
inserire la seguente:
«statali».
26.241
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 2, lettera
i)
, capoverso
«s)»
, sostituire le parole:
«ambiente, eco sistema»
con le seguenti :
«tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e della biodiversità, salvaguardia della fauna selvatica e dei».
26.242
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 2, lettera
i)
, capoverso
«s)»
, sostituire la parola:
«ecosistema»
con le seguenti :
«tutela dell'ecosistema, della biodiversità, salvaguardia della fauna selvatica e dei».
26.243
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 2, lettera
i)
, capoverso
«s)»
, sostituire la parola:
«ecosistema»
con le seguenti:
«biodiversità, eco sistema, tutela della fauna selvatica e dei».
26.244
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 2 , lettera
i)
, capoverso
«s)»
, dopo la parola:
«ecosistema»
inserire le seguenti:
«biodiversità, fauna selvatica»
e sopprimere le seguenti:
«sul turismo».
26.245
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 2, lettera
i)
capoverso
«s)»
, dopo la parola:
«ecosistema»
inserire le seguenti:
«tutela della fauna selvatica e dei».
26.246
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 2, lettera
i)
, capoverso
«s)»
, dopo la parola:
«ecosistema»
inserire le seguenti:
«tutela della fauna selvatica».
26.247
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 2, lettera
i)
capoverso
«s)»
dopo la parola:
«eco sistema»
inserire le seguenti:
«fauna selvatica e tutela dei».
26.248
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 2, lettera
i)
,
capeverso
«s)»
, dopo la parola
«ecosistema»
inserire la seguente:
«fauna selvatica,».
26.249
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 2, lettera
i)
,
capoverso
«s)»
,
dopo la parola:
«ecosistema»
inserire la seguente:
«biodiversità,».
26.250
BISINELLA
Al comma 2, lettera
i)
,
dopo le parole:
«paesaggistici; norme»
inserire la seguente:
«di principio».
26.251
MARCUCCI, DI GIORGI, IDEM
Al comma 2, lettera
i),
capoverso
«s)»
dopo le parole:
«norme generali sulle attività culturali»
inserire le seguenti:
«ivi compresi lo spettacolo dal vivo e il cinema».
26.252
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 2, lettera
i)
,
sopprimere le seguenti parole:
«sul turismo e sull'ordinamento sportivo».
26.253
GRANAIOLA
Al comma 2, lettera
i),
sopprimere le seguenti parole:
«, sul turismo».
Conseguentemente, alla lettera
l),
dopo il capoverso
«z)»,
aggiungere infine il seguente:
«
z-bis
) norme generali in materia di turismo e promozione del turismo all'estero;».
26.254
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 2, lettera
i)
,
capoverso
«s)»
,
sopprimere le seguenti parole:
«sul turismo».
26.255
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 2, lettera
i),
aggiungere, in fine, la seguente parola:
«nazionale».
26.256
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 2, sopprimere la lettera
l).
26.257
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 2, lettera
l),
sopprimere il capoverso
t).
26.258
CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, LUCIDI
Al comma 2, lettera
l),
capoverso
«t)»
, sopprimere la seguente parola:
«intellettuali».
26.259
PARENTE, SPILABOTTE, FAVERO, ASTORRE, PEZZOPANE, SANTINI
Al comma 2, lettera
l),
capoverso
«t)»
sostituire la parola:
«intellettuali»
con le seguenti:
«riconosciute su tutto il territorio nazionale».
26.260
MANDELLI, RIZZOTTI, D'AMBROSIO LETTIERI
Al comma 2, lettera
l),
capoverso
«t)»
, dopo la parola
«intellettuali»
aggiungere le seguenti
«e dei relativi organismi».
26.261
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 2, lettera
l),
sopprimere il capoverso
«u)».
26.262
PALERMO, ZELLER, BERGER, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA, DE MONTE
Al comma 2, lettera
l)
, sopprimere il capoverso
«u)».
26.263
BISINELLA
Al comma 2, lettera
l)
, sostituire il capoverso
«u)»
, con il seguente
: «
u)
disposizioni generali sull'edilizia; sul governo del territorio; coordinamento nazionale del sistema di protezione civile;».
26.264
BISINELLA
Al comma 2, lettera
l)
, sostituire il capoverso
«u)»
, con il seguente
: «
u)
disposizioni generali sull'edilizia; ordinamento nazionale del sistema di protezione civile;».
26.265
BISINELLA
Al comma 2, lettera
l)
, sostituire il capoverso
«u)»
, con il seguente
: «
u)
norme generali sull'edilizia; ordinamento nazionale del sistema di protezione civile;».
26.266
BISINELLA
Al comma 2, lettera
l)
, sostituire il capoverso
«u)»
, con il seguente:
«
u)
disposizioni generali sull'edilizia; sistema nazionale e coordinamento della protezione civile;».
26.267
BISINELLA
Al comma 2, lettera
l)
, sostituire il capoverso
«u)»
, con il seguente:
«
u)
norme generali sull'edilizia; ordinamento nazionale e coordinamento della protezione civile;».
26.268
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Ai comma 2, alla lettera
l)
, capoverso
«u)»
, sopprimere le seguenti parole:
«norme generali sul governo del territorio».
26.269
ZELLER, PALERMO, BERGER, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA
Al comma 2, lettera
l)
, capoverso
«u)»
, sostituire le parole
: «norme generali»,
con le seguenti
: «principi generali».
26.270
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 2, lettera
l)
, capoverso
«u)»
, sopprimere le seguenti parole
: «sistema nazionale».
26.271
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 2, lettera
l)
, capoverso
«u)»
, aggiungere infine le seguenti parole
: «calamità naturali e condizioni essenziali dell'igiene pubblica;».
26.272
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 2, lettera
l)
, capoverso
«u)»
, aggiungere infine le seguenti parole:
«calamità natorali;».
26.273
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 2, lettera
l)
, sopprimere il capoverso
«v)»
.
26.274
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 2, lettera
l)
, sopprimere il capoverso
«v)»
.
26.275
PETROCELLI, GIROTTO, CASTALDI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MANGILI, MARTELLI, SERRA
Al comma 2, lettera
l)
, sopprimere il capoverso
«v)»
.
Conseguentemente, al comma 3, primo capoverso,
premettere il seguente periodo
: «Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a produzione, trasporto e distribuzione nazionale di energia».
26.276
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 2, lettera,
l)
, sostituire il capoverso
«v)»
, con il seguente:
«
v)
politiche industriali».
26.277
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 2, lettera
l)
, sostituire il capoverso
«v)»
, con il seguente:
«
v)
programmi economici generali e azioni di riequilibrio».
26.278
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 2, lettera
l)
, sostituire il capoverso
«v)»
, con il seguente:
«
v)
azioni di riequilibrio economico, sociale e ambientale».
26.279
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 2, lettera
l)
, sostituire il capoverso
«v)»
, con il seguente:
«
v)
azioni di riequilibrio economico e sociali».
26.280
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 2, lettera
l)
, capoverso
«v)»
, dopo la parola:
«produzione»
, inserire la seguente:
«strategica».
26.281
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 2, lettera
l)
, capoverso
«v)»
, sostituire le parole:
«nazionali di energia»
, con le seguenti:
«di energia non di interesse regionale».
26.282
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 2, lettera
l)
, capoverso
«v)»
, sopprimere la seguente parola:
«nazionali».
26.283
CIOFFI, ENDRIZZI, MORRA, CRIMI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, SCIBONA, LUCIDI
Al comma 2, lettera
l)
, capoverso
«v)»
, aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«, previo dibattito pubblico».
26.284
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 2, lettera
l)
, capoverso
«v)»
, aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«non di interesse regionale».
26.285
SCIBONA, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MANGILI, MARTELLI, SERRA, LUCIDI
Al comma 2, lettera
l)
, capoverso
«z)»
, sopprimere le parole da:
«infrastrutture strategiche»
fino a:
«norme di sicurezza;».
Conseguentemente, al comma 3, primo capoverso, premettere il seguente periodo:
«Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: grandi reti di trasporto e di navigazione».
26.286
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 2, lettera
l)
, capoverso
«z)»
, sopprimere le seguenti parole:
«infrastrutture strategiche».
26.287
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 2, lettera
l)
, capoverso
«z)»
, sopprimere le seguenti parole:
«strategiche e grandi reti di trasporto e».
26.288
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 2, lettera
l
capoverso
«z)»
, sopprimere le seguenti parole:
«strategiche e grandi reti di trasporto».
26.289
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 2, lettera
l)
, capoverso
«z)»
, dopo le parole:
«e grandi reti»,
inserire la seguente:
«strategiche».
26.290
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 2, lettera
l)
, capoverso
«z)»
, sopprimere le seguenti parole:
«di trasporto e».
26.291
CIOFFI, ENDRIZZI, MORRA, CRIMI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, SCIBONA, LUCIDI
Al comma 2, lettera
l)
, capoverso
«z)»
, dopo le parole:
«norme di sicurezza»
inserire le seguenti:
«, previo dibattito pubblico»
ed aggiungere, in fine, le seguenti:
«, previo dibattito pubblico».
26.292
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 2, lettera
l)
, capoverso
«z)»
, aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«; disciplina generale della circolazione».
26.293
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 2, lettera
l)
, dopo il capoverso
«z)»
, aggiungere il seguente:
«z-
bis
) tutela della proprietà letteraria, artistica ed intellettuale».
26.294
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 2, lettera
l)
, dopo il capoverso
«z)»
, aggiungere il seguente:
«z-
bis)
tutela della proprietà artistica ed intellettuale.»
26.295
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 2, lettera
l)
, dopo il capoverso
«z)»
, aggiungere il seguente:
«z-
bis)
tutela della proprietà letteraria ed intellettuale.»
26.296
GRANAIOLA
Al comma 2, lettera
l)
, dopo il capoverso
«z)»
, aggiungere il seguente:
«z-
bis
) ordinamento e valorizzazione del patrimonio demaniale statale;».
26.297
DIRINDIN, FEDELI, DE BIASI, ALBANO, ANGIONI, ANITORI, BAROZZINO, BORIOLI, BUEMI, CAMPANELLA, CERVELLINI, CHITI, CORSINI, D'ADDA, DE CRISTOFARO, DE PETRIS, DI GIORGI, FABBRI, FAVERO, ELENA FERRARA, FORNARO, GATTI, RITA GHEDINI, GRANAIOLA, LAI, FAUSTO GUILHERME LONGO, MANASSERO, MINEO, PETRAGLIA, ROMANO, SILVESTRO, STEFANO, TOCCI, URAS, ZANONI
Dopo il comma 2 inserire il seguente:
«2-
bis
) All'articolo 117 dopo il secondo comma è inserito il seguente:
''Per quanto attiene alla definizione delle norme generali nelle materie e funzioni di cui secondo comma, in caso di inerzia del legislatore statale la legge regionale può comunque intervenire, con norme cedevoli, sulla base delle norme generali desumibili dalle leggi vigenti.''».
26.298
PAGLIARI, LEPRI, PEZZOPANE, CANTINI, MOSCARDELLI, SCALIA, PADUA, DI GIORGI, FAVERO, CIRINNÀ, DEL BARBA
Dopo il comma 2 inserire il seguente
«2-
bis
. All'articolo 117, secondo comma della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
''Nelle materie e nelle funzioni, in cui è attribuita allo Stato ai sensi del secondo comma la competenza legislativa su norme generali, le Regioni hanno competenza legislativa sulle norme particolari, integrative o specificative della disciplina statale, nei limiti espressamente definiti dalle norme generali.''».
26.299
MOSCARDELLI
Dopo il comma 2 inserire il seguente:
«2-
bis
. All'articolo 117 della Costituzione, dopo il secondo comma è inserito il seguente:
"Nelle materie attribuite alla potestà esclusiva statale di dettare norme generali le Regioni hanno potestà legislativa nei limiti di quanto previsto dalle norme generali statali."».
26.300
CENTINAIO, BISINELLA
Sopprimere il comma 3.
26.301
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 3, sopprimere il primo capoverso.
26.302
BISINELLA
Al comma 3, sostituire le parole da:
«Spetta alle Regioni»,
fino a:
«interesse nazionale»
con le seguenti
: «Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia e funzione non espressamente riservata alla legislazione esclusiva dello Stato, con particolare riferimento alle seguenti materie: ordinamento della Regione; governo del territorio e urbanistica; pianificazione e dotazione infrastrutturale del territorio regionale e mobilità al suo interno; promozione dello sviluppo economico locale, scientifico e tecnologico nei diversi settori; mercato e politiche del lavoro; turismo; valorizzazione dei beni culturali e ambientali; attività culturali; organizzazione dei servizi alle imprese; tutela della salute e organizzazione dei servizi sanitari; protezione civile; servizi sociali; organizzazione dei servizi scolastici, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche; diritto allo studio anche universitario; istruzione e formazione professionale; coordinamento della finanza locale e forme associative degli enti locali.Con legge approvata dalle Camere sono fissate le procedure con cui, nel rispetto del principio di collaborazione e dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, sono determinate, nelle materie elencate dai commi secondo e terzo, le funzioni attribuite allo Stato e quelle attribuite alle Regioni. Spetta alla legge regionale, con l'assenso del Consiglio delle autonomie locali, individuare le funzioni amministrative da conferire ai Comuni nelle materie di loro competenza legislativa. La legge disciplina altresì le forme di collaborazione tra lo Stato e la Regione, al fine di assicurare il coordinamento delle leggi approvate dalle Regioni con la disciplina statale. Su proposta del Governo, la legge dello Stato può intervenire in materie o funzioni non riservate alla legislazione esclusiva quando lo richieda la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica della Repubblica o lo renda necessario la realizzazione di programmi o di riforme economico-sociali di interesse nazionale.».
26.303
BISINELLA
Al comma 3, sostituire le parole da:
«Spetta alle Regioni»,
fino a:
«interesse nazionale»
con le seguenti:
«Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione esclusiva dello Stato, con particolare riferimento alle seguenti materie: ordinamento della Regione; governo del territorio e urbanistica; pianificazione e dotazione infrastrutturale del territorio regionale e mobilità al suo interno; promozione dello sviluppo economico locale, scientifico e tecnologico nei diversi settori; mercato e politiche del lavoro; turismo; valorizzazione dei beni culturali e ambientali; attività culturali; organizzazione dei servizi alle imprese; tutela della salute e organizzazione dei servizi sanitari; protezione civile; servizi sociali; organizzazione dei servizi scolastici, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche; diritto allo studio anche universitario; istruzione e formazione professionale; coordinamento della finanza locale e forme associative degli enti locali. Con legge approvata dalle Camere sono fissate le procedure con cui, nel rispetto del principio di collaborazione e dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, sono determinate, nelle materie elencate dai commi secondo e terzo, le funzioni attribuite allo Stato e quelle attribuite alle Regioni. Spetta alla legge regionale, con l'assenso del Consiglio delle autonomie locali, individuare le funzioni amministrative da conferire ai Comuni nelle materie di loro competenza legislativa. La legge disciplina altresì le forme di collaborazione tra lo Stato e la Regione, al fine di assicurare il coordinamento delle leggi approvate dalle Regioni con la disciplina statale. La legge dello Stato può intervenire in materie non riservate alla legislazione esclusiva quando lo richieda la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica della Repubblica o lo renda necessario la realizzazione di programmi o di riforme economico-sociali di interesse nazionale.».
26.304
PALERMO, ZELLER, BERGER, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA, DE MONTE
Al comma 3, sostituire il primo capoverso con il seguente:
«Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia e funzione non espressamente riservata alla legislazione esclusiva dello Stato, con particolare riferimento a:
a)
ordinamento e legge elettorale della Regione e legislazione elettorale degli enti locali;
b)
governo del territorio e urbanistica;
c)
pianificazione e dotazione infrastrutturale del territorio regionale e mobilità al suo interno;
d)
promozione dello sviluppo economico locale, scientifico e tecnologico;
e)
mercato e politiche del lavoro;
f)
turismo di ambito regionale;
g)
valorizzazione dei beni culturali e ambientali;
h)
attività culturali;
i)
organizzazione dei servizi alle imprese e promozione dell'innovazione;
k)
tutela della salute e organizzazione dei servizi sanitari;
l)
protezione civile regionale;
m)
servizi sociali;
n)
organizzazione dei servizi scolastici, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche;
o)
diritto allo studio, anche universitario;
p)
istruzione e formazione professionale;
q)
coordinamento della finanza locale e forme associative degli enti locali;
r)
ordinamento degli enti di area vasta
s)
rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni
t)
aziende di credito a carattere regionale, enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale».
26.305
BERGER, ZELLER, PANIZZA, ZIN, FRAVEZZI
Al comma 3, sostituire il primo capoverso con il seguente:
«Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia e funzione non espressamente riservata alla legislazione esclusiva dello Stato, con particolare riferimento a:
a)
ordinamento e legge elettorale della Regione e legislazione elettorale degli enti locali;
b)
governo del territorio e urbanistica;
c)
pianificazione e dotazione infrastrutturale del territorio regionale e mobilità al suo interno;
d)
promozione dello sviluppo economico locale, scientifico e tecnologico;
e)
mercato e politiche del lavoro;
f)
turismo di ambito regionale;
g)
valorizzazione dei beni culturali e ambientali e del paesaggio;
h)
attività culturali;
i)
organizzazione dei servizi alle imprese e promozione dell'innovazione;
k)
tutela della salute, organizzazione dei servizi sanitari e sicurezza sul lavoro;
l)
protezione civile regionale;
m)
servizi sociali e previdenza complementare ed integrativa;
n)
organizzazione dei servizi scolastici, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche;
o)
diritto allo studio, anche universitario;
p)
istruzione e formazione professionale;
q)
coordinamento della finanza locale e forme associative degli enti locali;
r)
ordinamento degli enti di area vasta;
s) rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni;
t)
aziende di credito a carattere regionale, enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale;
u)
produzione, trasporto e distribuzione dell'energia nei territori di competenza».
26.306
ZELLER, PALERMO, BERGER, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA
Al comma 3, sostituire il primo capoverso con il seguente:
«Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia e funzione non espressamente riservata alla legislazione esclusiva dello Stato, con particolare riferimento all'ordinamento della Regione; al governo del territorio e all'urbanistica; alla pianificazione e alla dotazione infrastrutturale del territorio regionale e alla mobilità al suo interno; alla promozione dello sviluppo economico locale, scientifico e tecnologico nei diversi settori; al mercato e alle politiche del lavoro; al turismo di ambito regionale; alla valorizzazione dei beni culturali e ambientali; alle attività culturali; all'organizzazione dei servizi alle imprese; alla tutela della salute e all'organizzazione dei servizi sanitari; alla protezione civile; ai servizi sociali; all'organizzazione dei servizi scolastici, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche; al diritto allo studio, anche universitario; all'istruzione e alla formazione professionale; al coordinamento della finanza locale e alle forme associative degli enti locali; all'ordinamento degli enti di area vasta».
26.307
BISINELLA
Al comma 3, sostituire le parole da:
«Spetta alle Regioni»,
fino a:
«formazione professionale»
con le seguenti:
«Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione esclusiva dello Stato, con particolare riferimento alle seguenti materie: ordinamento della Regione; governo del territorio e urbanistica; pianificazione e dotazione infrastrutturale del territorio regionale e mobilità al suo interno; promozione dello sviluppo economico locale, scientifico e tecnologico nei diversi settori; mercato e politiche del lavoro; turismo; valorizzazione dei beni culturali e ambientali; attività culturali; organizzazione dei servizi alle imprese; tutela della salute e organizzazione dei servizi sanitari; protezione civile; servizi sociali; organizzazione dei servizi scolastici, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche; diritto allo studio anche universitario; istruzione e formazione professionale; coordinamento della finanza locale e forme associative degli enti locali.».
26.308
BISINELLA
Al comma 3, sostituire le parole da:
«Spetta alle Regioni»,
fino a:
«formazione professionale»
con le seguenti:
«Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione esclusiva dello Stato, con particolare riferimento alle seguenti materie: ordinamento della Regione; governo del territorio e urbanistica; pianificazione e dotazione infrastrutturale del territorio regionale e mobilità al suo interno; promozione dello sviluppo economico locale, scientifico e tecnologico nei diversi settori; mercato e politiche del lavoro; turismo; valorizzazione dei beni culturali e ambientali; attività culturali; organizzazione dei servizi alle imprese; tutela della salute e organizzazione dei servizi sanitari; protezione civile; servizi sociali; organizzazione dei servizi scolastici, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche; diritto allo studio anche universitario; istruzione e formazione professionale.».
26.309
BISINELLA
Al comma 3, sostituire le parole da:
«Spetta alle Regioni»,
fino a:
«formazione professionale»
con le seguenti:
«Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione esclusiva dello Stato, con particolare riferimento alle seguenti materie: ordinamento della Regione; governo del territorio e urbanistica; pianificazione e dotazione infrastrutturale del territorio regionale e mobilità al suo interno; promozione dello sviluppo economico locale, scientifico e tecnologico nei diversi settori; mercato e politiche del lavoro; turismo; valorizzazione dei beni culturali e ambientali; attività culturali; organizzazione dei servizi alle imprese; tutela della salute e organizzazione dei servizi sanitari; protezione civile; servizi sociali; organizzazione dei servizi scolastici, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche; diritto allo studio anche universitario; istruzione e formazione professionale; coordinamento della finanza locale.».
26.310
D'ALÌ
Al comma 3 sostituire le parole da:
«Spetta alle Regioni»
fino a:
«formazione professionale»
con le seguenti:
«Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia e funzione non espressamente riservata alla legislazione esclusiva dello Stato. Fatto salvo quanto previsto dal secondo comma, alle Regioni spetta la potestà legislativa con riferimento alla pianificazione e alla dotazione infrastrutturale del territorio regionale, al trasporto e alla mobilità regionale, alla predisposizione di piani di utilizzo dei fondi europei, all'organizzazione in ambito regionale dei servizi alle imprese, dei servizi sociali e sanitari e, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche, dei servizi scolatici, nonché all'istruzione e formazione professionale».
Conseguentemente, all'articolo 27, comma 1, dopo la lettera
b),
inserire la seguente:
«b
-bis
) dopo il secondo comma è inserito il seguente: "Le funzioni amministrative spettanti alle Regioni in materia di servizi sociali e sanitari, infrastrutturazione e mobilità territoriale, nonché di programmazione e gestione di fondi europei, devono essere svolte unitariamente interessando una consistenza demografica minima di cinque milioni di popolazione residente, previa intesa fra Regioni territorialmente contigue."».
26.311
MOSCARDELLI
Al comma 3, sostituire le parole da:
«Spetta»
a
: «formazione professionale»
con le seguenti:
«Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione esclusiva dello Stato».
26.312
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 3, primo capoverso, premettere le seguenti parole:
«Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: norme sul governo del territorio; conservazione e tutela del suolo; produzione, trasporto e distribuzione dell'energia; urbanistica; turismo; infrastrutture strategiche e grandi reti di trasporto.».
26.313
MOSCARDELLI
Al comma 3, primo capoverso, sopprimere le seguenti parole:
«e funzione».
26.314
CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, LUCIDI
Al comma 3, primo capoverso, sopprimere le parole da:
«, con particolare riferimento»
fino alla fine del comma.
26.315
CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, LUCIDI
Al comma 3, primo capoverso, sostituire le parole da:
«, con particolare riferimento»
fino alla fine del comma con le seguenti:
«nel rispetto dell'unità giuridica, economica e sociale della Repubblica».
26.316
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 3, primo capoverso, sopprimere le seguenti parole:
«alla pianificazione e alla dotazione infrastrutturale del territorio regionale e».
26.317
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 3, primo capoverso, sopprimere le seguenti parole:
«e alla dotazione».
26.318
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 3, primo capoverso, sopprimere le seguenti parole:
«e alla mobilità al suo interno».
26.319
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 3, primo capoverso, sopprimere le seguenti parole:
«al suo interno».
26.320
MANDELLI, RIZZOTTI, D'AMBROSIO LETTIERI
Al comma 3, primo capoverso, sostituire le parole:
«all'organizzazione in ambito regionale dei servizi alle imprese, dei servizi sociali e sanitari»
con le seguenti:
«all'organizzazione in ambito regionale dei servizi alle imprese e dei servizi sociali, alla gestione dei servizi sanitari».
26.321
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 3, primo capoverso, sostituire le parole:
«dei servizi sociali e sanitari»
con le seguenti:
«dei servizi relativi all'assistenza e all'organizzazione sanitaria».
26.322
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 3, primo capoverso, sostituire le parole:
«servizi sociali e sanitari»
con le seguenti:
«servizi socio-sanitari».
26.323
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 3, primo capoverso, dopo le parole:
«dei servizi sociali e sanitari»
, inserire le seguenti:
«all'assistenza e organizzazione sanitaria».
26.324
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 3, primo capoverso, sopprimere le seguenti parole:
«salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche».
26.325
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 3, primo capoverso, sostituire le parole:
«dei servizi scolastici»
, con le seguenti:
«dei servizi relativi all'organizzazione scolastica e gestione degli istituti scolastici».
26.326
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 3, primo capoverso, dopo le parole:
«dei servizi scolastici»
, inserire le seguenti:
«dell'organizzazione scolastica, della gestione degli istituti scolastici e di formazione».
26.327
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 3, primo capoverso, dopo le parole:
«servizi scolastici»
, inserire le seguenti:
«polizia locale».
26.328
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 3, primo capoverso, sopprimere le seguenti parole:
«nonché all'istruzione e formazione professionale».
26.329
MUSSINI, DE PIN
Al comma 3, primo capoverso, sopprimere le seguenti parole:
«nonché all'istruzione e formazione professionale».
26.330
PARENTE, SPILABOTTE, FAVERO, ASTORRE, PEZZOPANE, SANTINI
Al comma 3, primo capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«, salva l'autonomia delle istituzioni formative».
26.331
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 3, primo capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«alla polizia amministrativa regionale e locale».
26.332
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 3, dopo il primo capoverso, inserire il seguente:
«Spetta alla legge regionale, adottata previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali di cui all'articolo 123, disciplinare sull'intero territorio regionale forme associative quali enti locali regionali per l'esercizio delle funzioni di governo di area vasta nonché il relativo ordinamento.».
Conseguentemente, all'articolo 33, dopo il comma 12, inserire il seguente:
«12-
bis
. Le regioni, nell'esercizio della propria competenza legislativa di cui all'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, come modificato dal comma 1 del presente articolo, relativa agli enti locali regionali, disciplinano l'ordinamento dei medesimi, in modo da assicurare che ogni ente locale regionale abbia una popolazione di almeno trecentomila abitanti oppure una estensione di almeno tremila chilometri quadrati. Ogni ente locale regionale ha un Presidente. La legge regionale può prevedere, per il solo Presidente, l'elezione a suffragio universale e diretto. Le regioni non possono istituire alcun ente locale regionale il cui territorio coincida, in tutto o in parte, con quello di una città metropolitana.».
26.333
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 3, dopo il primo capoverso, inserire il seguente:
«Spetta alla legge regionale, adottata previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali di cui all'articolo 123, disciplinare sull'intero territorio regionale forme associative quali enti locali regionali per l'esercizio delle funzioni di governo di area vasta nonché il relativo ordinamento».
Conseguentemente all'articolo 33, dopo il comma 12 inserire i seguenti:
«12-
bis
. In sede di prima applicazione, entro un anno dalla data in entrata in vigore della presente legge costituzionale, le regioni disciplinano gli enti locali regionali di cui all'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, come modificato dall'articolo 26 della presente legge costituzionale. Alla data di cessazione del mandato amministrativo delle singole province in corso alla data di scadenza del termine di cui al primo periodo, le stesse sono soppresse e sono contestualmente istituiti gli enti locali regionali previsti dalle rispettive leggi regionali.
12-
ter
. Fatta salva la potestà legislativa in materia di enti locali regionali di cui all'articolo 117, quarto Gomma, della Costituzione, come modificato dall'articolo 26 della presente legge costituzionale, in caso di mancata entrata in vigore della legge regionale di cui al comma 1 e fino alla data di entrata in vigore della stessa, il Governo, su proposta del Ministro dell'interno, previa delibera del Consiglio dei ministri, nomina, alla data di cessazione dei singoli mandati amministrativi provinciali in corso alla data di scadenza del termine, un commissario
ad acta
per l'esercizio di tutte le funzioni di ciascuna provincia.».
26.334
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 3, dopo il primo capoverso, inserire il seguente:
«Spetta alla legge regionale, adottata previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali di cui all'articolo 123, disciplinare sull'intero territorio regionale forme associative quali enti locali regionali per l'esercizio delle funzioni di governo di area vasta nonché il relativo ordinamento».
Conseguentemente all'articolo 33, dopo il comma 12, inserire il seguente:
«12-
bis
. In sede di prima applicazione, entro un anno dalla data in entrata in vigore della presente legge costituzionale, le regioni disciplinano gli enti locali regionali di cui all'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, come modificato dall'articolo 26, della presente legge costituzionale. Alla data di cessazione del mandato amministrativo delle singole province in corso alla data di scadenza del termine di cui al primo periodo, le stesse sono soppresse e sono contestualmente istituiti gli enti locali regionali previsti dalle rispettive leggi regionali.».
26.335
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 3, dopo il primo capoverso, inserire il seguente:
«Spetta alla legge regionale, adottata previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali di cui all'articolo 123, disciplinare sull'intero territorio regionale forme associative quali enti locali regionali per l'esercizio delle funzioni di governo di area vasta nonché il relativo ordinamento».
Conseguentemente all'articolo 33, dopo il comma 12 inserire il seguente:
«12-
bis
. Lo Stato, con propria legge, provvede a razionalizzare la presenza dei propri uffici periferici, adeguandola a quanto previsto dalle leggi regionali adottate ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, come modificato dall'articolo 2, comma 1, della presente legge costituzionale.».
26.336
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 3, dopo il primo capoverso, inserire il seguente:
«Spetta alla legge regionale, adottata previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali di cui all'articolo 123, disciplinare sull'intero territorio regionale forme associative quali enti locali regionali per l'esercizio delle funzioni di governo di area vasta nonché il relativo ordinamento.».
26.337
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 3, sopprimere il secondo capoverso.
26.338
BISINELLA
Al comma 3, sostituire le parole da:
« Su proposta del Governo»,
fino a:
«interesse nazionale
» con le seguenti:
«Con legge approvata dalle Camere sono fissate le procedure con cui, nel rispetto del principio di collaborazione e dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, sono determinate, nelle materie elencate dai commi secondo e terzo, le funzioni attribuite allo Stato e quelle attribuite alle Regioni. Spetta alla legge regionale, con l'assenso del Consiglio delle autonomie locali, individuare le funzioni amministrative da conferire ai Comuni nelle materie di loro competenza legislativa. La legge disciplina altresì le forme di collaborazione tra lo Stato e la Regione, al fine di assicurare il coordinamento delle leggi approvate dalle Regioni con la disciplina statale. La legge dello Stato può intervenire in materie non riservate alla legislazione esclusiva quando lo richieda la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica della Repubblica o lo renda necessario la realizzazione di programmi o di riforme economico-sociali di interesse nazionale.».
26.339
BISINELLA
Al comma 3, sostituire le parole da:
« Su proposta del Governo»
, fino a:
«interesse nazionale»
con le seguenti:
«Con legge approvata dalle Camere sono fissate le procedure con cui, nel rispetto del principio di collaborazione e dei principi di sussidiari età e adeguatezza, sono determinate, nelle materie elencate dai commi secondo e terzo, le funzioni attribuite allo Stato e quelle attribuite alle Regioni. Spetta alla legge regionale individuare le funzioni amministrative da conferire ai Comuni nelle materie di loro competenza legislativa. La legge disciplina altresì le forme di collaborazione tra lo Stato e la Regione, al fine di assicurare il coordinamento delle leggi approvate dalle Regioni con la disciplina statale. La legge dello Stato può intervenire in materie non riservate alla legislazione esclusiva quando lo richieda la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica della Repubblica o lo renda necessario la realizzazione di programmi o di riforme economico-sociali di interesse nazionale».
26.340
BISINELLA
Al comma 3, sostituire le parole da:
«Su proposta del Governo»
, fino a:
«interesse nazionale»
con le seguenti:
«Con legge approvata dalle Camere sono fissate le procedure con cui, nel rispetto del principio di collaborazione e dei principi di sussidiarietà e adeguatezza, sono determinate, nelle materie elencate dai commi secondo e terzo, le funzioni attribuite allo Stato e quelle attribuite alle Regioni. Spetta alla legge regionale individuare le funzioni amministrative da conferire ai Comuni nelle materie di loro competenza legislativa. La legge dello Stato può intervenire in materie non riservate alla legislazione esclusiva quando lo richieda la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica della Repubblica o lo renda necessario la realizzazione di programmi o di riforme economico-sociali di interesse nazionale.».
26.341
BISINELLA
Al comma 3, sostituire le parole da:
«Su proposta del Governo»
, fino a:
«interesse nazionale»
con le seguenti:
«Con legge approvata dalle Camere sono fissate le procedure con cui, nel rispetto del principio di collaborazione e dei principi di sussidiarietà e adeguatezza, sono determinate, nelle materie elencate dai commi secondo e terzo, le funzioni attribuite allo Stato e quelle attribuite alle Regioni. Spetta alla legge regionale individuare le funzioni amministrative da conferire ai Comuni nelle materie di loro competenza legislativa. La legge dello Stato può intervenire in materie non riservate alla legislazione esclusiva quando lo richieda la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica della Repubblica.».
26.342
BISINELLA
Al comma 3, sostituire le parole da:
«Su proposta del Governo»
, fino a:
«interesse nazionale»
con le seguenti:
«Con legge approvata dalle Camere sono fissate le procedure con cui, nel rispetto del principio di collaborazione e dei principi di sussidiarietà e adeguatezza, sono determinate, nelle materie elencate dai commi secondo e terzo, le funzioni attribuite allo Stato e quelle attribuite alle Regioni. La legge dello Stato può intervenire in materie non riservate alla legislazione esclusiva quando lo richieda la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica della Repubblica.».
26.343
PAGLIARI, SCALIA, DI GIORGI, MOSCARDELLI, CANTINI, MIRABELLI, PADUA, FAVERO, DEL BARBA, CIRINNÀ, PEZZOPANE
Al comma 3, sostituire il secondo capoverso con il seguente:
«La Camera dei deputati, di propria iniziativa o sulla base di un progetto di legge del Governo, può, intervenire, anche nei confronti di singole Regioni, in materia o funzioni di cui al IV comma di questo articolo al fine di garantire la tutela dell'unità giuridica e dell'unità economica della Repubblica o la realizzazione di programmi di riforme economico-sociali di interesse nazionale.».
26.344
SACCONI, QUAGLIARIELLO, ALBERTINI, AUGELLO, AZZOLLINI, BONAIUTI, TORRISI, AIELLO, BIANCONI, BILARDI, CARIDI, CHIAVAROLI, COLUCCI, COMPAGNA, CONTE, D'ALÌ, DALLA TOR, D'ASCOLA, DI GIACOMO, FORMIGONI, GENTILE, GIOVANARDI, GUALDANI, MANCUSO, MARINELLO, PAGANO, LUCIANO ROSSI, VICECONTE, LANGELLA
Al comma 3, sostituire il secondo capoverso con il seguente:
«Su proposta del Governo, la legge dello Stato può intervenire in materie o funzioni non riservate alla legislazione esclusiva quando, al fine di garantire il buon andamento delle pubbliche amministrazioni, lo richieda la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica della Repubblica o lo renda necessario la realizzazione di programmi o di riforme economico-sociali di interesse nazionale. In tal caso la legge dello Stato può stabilire discipline differenziate per determinate Regioni.».
26.345
MUSSINI, BIGNAMI, PEPE, CAMPANELLA, DE PIN
Al comma 3, secondo capoverso, premettere la seguente parola:
«Anche».
26.346
MUSSINI, BIGNAMI, PEPE, CAMPANELLA, DE PIN
Al comma 3, secondo capoverso, sopprimere le seguenti parole:
«Su proposta del Governo,».
26.347
CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, SIMEONI, CIOFFI, SCIBONA, LUCIDI, PETROCELLI
Al comma 3, secondo capoverso, sopprimere le seguenti parole:
«Su proposta del Governo,».
26.348
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 3, secondo capoverso, dopo le parole:
«Su proposta del Governo»
inserire le seguenti:
«solo in presenza di eventi eccezionali e previo parere del Senato,».
26.349
CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, LUCIDI
Al comma 3, secondo capoverso, dopo le parole:
«Su proposta del Governo,»
inserire le seguenti:
«, previo parere favorevole del Senato,».
26.350
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 3, sopprimere le seguenti parole:
«o dell'unità economica della Repubblica o lo renda necessario la realizzazione di programmi o di riforme economico sociali di interesse nazionale.»
26.351
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 3, secondo capoverso, sopprimere le seguenti parole:
«o dell'unità economica della Repubblica o».
26.352
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole:
«o dell'unità economica della Repubblica».
26.353
DIRINDIN, DE BIASI, ALBANO, ANGIONI, ANITORI, BAROZZINO, BORIOLI, BUEMI, CAMPANELLA, CERVELLINI, CHITI, CORSINI, D'ADDA, DE CRISTOFARO, DE PETRIS, FABBRI, FAVERO, ELENA FERRARA, FORNARO, GATTI, RITA GHEDINI, GRANAIOLA, LAI, FAUSTO GUILHERME LONGO, MANASSERO, MINEO, ORRÙ, PADUA, PETRAGLIA, ROMANO, SILVESTRO, STEFANO, TOCCI, URAS, ZANONI
Al comma 3, secondo capoverso, dopo le parole:
«della Repubblica»
inserire le seguenti:
«, e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali,».
26.354
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 3, secondo capoverso, sopprimere le seguenti parole:
«o lo renda necessario la realizzazione di programmi o di riforme economico sociali di interessenazionale.»
26.355
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 3, secondo capoverso, sopprimere le seguenti parole:
«o di riforme economico-sociali di interesse nazionale».
26.357
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 3, sopprimere il terzo capoverso.
26.358
MUSSINI, BIGNAMI, PEPE, DE PIN
Al comma 3, sopprimere il terzo capoverso.
26.359
CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, LUCIDI
Al comma 3, sopprimere il terzo capoverso.
26.360
PALERMO, DE MONTE
Al comma 3, sostituire il terzo capoverso con i seguenti: «
Con legge dello Stato, approvata a maggioranza assoluta dei componenti della Camera dei Deputati, l'esercizio della funzione legislativa, in materie o funzioni di competenza esclusiva statale, ad esclusione di quelle previste dal secondo comma, lettere h), salva la polizia amministrativa locale, i) e I), salva l'organizzazione della giustizia di pace, può essere delegato ad una o più Regioni, anche su richiesta delle stesse e per un tempo limitato, previa intesa con le Regioni interessate. In tali casi la legge disciplina l'esercizio delle funzioni amministrative nel rispetto dei principi di cui agli articoli 118 e 119.
Con legge regionale, approvata a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio regionale, ciascuna Regione può delegare allo Stato l'esercizio della funzione legislativa in materie o funzioni di competenza esclusiva regionale, ad esclusione di quelle previste dal terzo comma, lettera a). La delega può avvenire anche su richiesta dello Stato e per un tempo limitato, previa intesa con lo Stato. In tali casi, la legge disciplina l'esercizio delle funzioni amministrative nel rispetto dei principi di cui agli articoli 118 e 119.»
26.361
PAGLIARI, PADUA, LEPRI, CANTINI, SCALIA, MIRABELLI, DI GIORGI, DEL BARBA, FAVERO, CIRINNÀ, PEZZOPANE
Al comma 3, sostituire il terzo capoverso con il seguente:
«Con legge dello Stato, approvata a maggioranza assoluta dei componenti delle Camera dei Deputati, l'esercizio della funzione legislativa, in materia o funzioni di competenza esclusivamente statale, può essere delegato ad una o più Regioni per un tempo definito, previa intesa con le Regioni interessate. In tali casi, la legge statale delle funzioni amministrative nel rispetto dei princìpi degli articoli 118 e 119. Non possono essere delegate le materie e le funzioni previste dalla lettera
h
), salvo la polizia amministrativa locale, dalla lettera
i
) e dalla lettera
l
), salvo l'organizzazione della giustizia di pace del secondo comma di questo articolo».
26.362
CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, LUCIDI
Al comma 3, terzo capoverso, dopo le parole:
«Con legge dello Stato, approvata»
inserire le seguenti:
«, previo parere favorevole del Senato,».
26.363
MUSSINI, BIGNAMI, PEPE, DE PIN
Al comma 3, terzo capoverso, sostituire le parole:
«a maggioranza assoluta dei componenti della Camera dei deputati,»
con le seguenti:
«con la maggioranza dei tre quinti dei componenti delle Camere».
26.364
FUCKSIA, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MANGILI, MARTELLI, SERRA
Al comma 3, terzo capoverso, sostituire le parole:
«della Camera dei deputati»
, con le seguenti:
«delle Camere».
26.365
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 3, terzo capoverso, sostituire le parole
: «Camera dei deputati»
, con le seguenti:
«del Senato delle Autonomie delle regioni repubblicane».
26.366
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 3, terzo capoverso, sostituire le parole:
«Camera dei deputati»,
con le seguenti
: «del Senato delle Autonomie regionali della repubblica».
26.367
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 3, terzo capoverso, sostituire le parole:
«Camera dei deputati»
, con le seguenti:
«del Senato delle Autonomie regionali».
26.368
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 3, terzo capoverso, sostituire le parole
: «Camera dei deputati»
, con le seguenti
: «del Senato delle Autonomie».
26.369
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 3, terzo capoverso, sostituire le parole
: «Camera dei deputati»
, con le seguenti:
«del Senato federale».
26.370
CHITI, DE PETRIS, ALBANO, ANITORI, BROGLIA, BUEMI, CASSON, CORSINI, CUCCA, D'ADDA, DE CRISTOFARO, DIRINDIN, GATTI, GIACOBBE, LO GIUDICE, MICHELONI, MINEO, MUCCHETTI, PETRAGLIA, RICCHIUTI, SILVESTRO, STEFANO, TOCCI, TURANO, URAS, BOCCHINO
Al comma 3, terzo capoverso, dopo le parole
: «funzioni di competenza esclusiva statale,»
inserire le seguenti
: «comprese ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia,».
26.371
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 3, terzo capoverso, sostituire le parole:
«lettere
h)
»
con le seguenti:
«lettere
a)
e
h)
».
26.372
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 3, terzo capoverso, sostituire le parole:
«lettere
h)
»
con le seguenti:
«lettere
b)
e
h)
».
26.373
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 3, terzo capoverso, sostituire le parole:
«lettere
h)
»
, con le seguenti:
«lettere
c)
e
h)
».
26.374
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 3, terzo capoverso, sostituire le parole:
«lettere
h)
»
, con le seguenti:
«lettere
d)
e
h)
».
26.375
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 3, terzo capoverso, sostituire le parole:
«lettere
h)
»
,con le seguenti:
«lettere
e)
e
h)
».
26.376
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 3, terzo capoverso, sostituire le parole:
«lettere
h)
»
,con le seguenti:
«lettere
f)
e
h)
».
26.377
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 3, terzo capoverso, sostituire le parole:
«lettere
h)
»
, con le seguenti:
«lettere
g)
e
h)
».
26.378
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 3, terzo capoverso, dopo le parole:
«secondo comma, lettere»
, inserire le seguenti:
«
e)
,
g)
,
m)
,
n)».
26.379
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 3, terzo capoverso, dopo le parole:
«secondo comma, lettere»
, inserire le seguenti parole:
«
e)
,
g)
, m)».
26.380
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 3, terzo capoverso, dopo le parole:
«secondo comma lettere»
, inserire le seguenti parole:
«
e)
,
g)
,
n)».
26.381
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 3, terzo capoverso, dopo le parole:
«secondo comma, lettere»
, inserire le seguenti parole:
«
e)
,
g)
».
26.382
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 3, terzo capoverso, dopo le parole:
«secondo comma, lettere»
, inserire le seguenti:
«
g)
,
m)
,
n)
».
26.383
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 3, terzo capoverso, dopo le parole:
«secondo comma, lettere»
, inserire le seguenti parole:
«
g)
,
n)
».
26.384
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 3, terzo capoverso, sostituire le parole:
«e
l)
»
, con le seguenti:
«,
l)
e
m)
».
26.385
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 3, terzo capoverso, sostituire le parole:
«e
l)
»
, con le seguenti:
«,
l)
e
n)
».
26.386
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 3, terzo capoverso, sostituire le parole:
«e
l)
»
con le seguenti:
«,
l)
e
p)».
26.387
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 3, terzo capoverso, sostituire le parole:
«e
l)
»
con le seguenti:
«,
l)
e
q)».
26.388
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 3, terzo capoverso, sostituire le parole:
«e
l)
»
con le seguenti:
«,
l)
e
r)
».
26.389
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 3, terzo capoverso, sostituire le parole:
«e
l)
»
con le seguenti:
«,
l)
e
s)
».
26.390
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 3, terzo capoverso, sopprimere le parole:
«salvo l'organizzazione della giustizia di pace».
26.391
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 3, terzo capoverso, sopprimere le parole:
«e per un tempo limitato».
26.392
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 3, terzo capoverso, dopo le parole:
«e per un tempo limitato»
inserire le seguenti
: «e in presenza di eventi eccezionali e con carattere straordinario».
26.393
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 3, terzo capoverso, sopprimere il secondo periodo.
26.394
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 3, terzo capoverso, sopprimere il secondo periodo:
«In tali casi la legge disciplina l'esercizio delle funzioni amministrative nel rispetto dei principi di cui agli articoli 118 e 119.».
26.395
RUSSO, FABBRI, FISSORE, FILIPPI, FILIPPIN, STEFANO ESPOSITO, VACCARI, CALEO, GUERRIERI PALEOTTI, SANGALLI, ZANONI, BROGLIA, ELENA FERRARA, SPILABOTTE, SOLLO, CARDINALI, CAPACCHIONE
Al comma 3, terzo capoverso, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:
«Con la legge di cui all'articolo 70, comma 4, sono fissate le procedure con cui, nel rispetto del principio di collaborazione e dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, sono determinate le funzioni trattenute dallo Stato e quelle attribuite alle Regioni nelle materie elencate dall'articolo 117, comma 2, e in quelle trattenute dalla competenza regionale ai sensi dell'articolo 117, comma 3. Spetta alla legge regionale, con l'assenso del Consiglio delle autonomie locali, individuare le funzioni amministrative da conferire ai Comuni nelle materie di loro competenza legislativa.».
26.396
D'ALÌ
Al comma 3, terzo capoverso, aggiungere in fine il seguente periodo:
«Nel caso di Regioni con popolazione inferiore a 5 milioni di abitanti l'esercizio della funzione legislativa in materia di servizi sociali e sanitari, infrastrutturazione e mobilità territoriale, nonché di programmazione e gestione di fondi europei, deve essere svolto in forma associata tra Regioni contigue che complessivamente raggiungano la predetta soglia minima di popolazione, previa intesa tra le stesse».
Conseguentemente, all'articolo 27, comma 1, dopo la lettera
b),
inserire la seguente:
«b
-bis
) dopo il secondo comma è inserito il seguente: "Le funzioni amministrative spettanti alle Regioni in materia di servizi sociali e sanitari, infrastrutturazione e mobilità territoriale, nonché di programmazione e gestione di fondi europei, devono essere svolte unitariamente interessando una consistenza demografica minima di cinque milioni di popolazione residente, previa intesa fra Regioni territorialmente contigue."».
26.397
SACCONI, QUAGLIARIELLO, ALBERTINI, AUGELLO, AZZOLLINI, TORRISI, AIELLO, BIANCONI, BILARDI, BONAIUTI, CARIDI, CHIAVAROLI, COLUCCI, COMPAGNA, CONTE, D'ALÌ, DALLA TOR, D'ASCOLA, DI GIACOMO, FORMIGONI, GENTILE, GIOVANARDI, GUALDANI, MANCUSO, MARINELLO, PAGANO, LUCIANO ROSSI, VICECONTE, LANGELLA
Al comma 3, dopo il terzo capoverso, aggiungere il seguente:
«Con legge bicamerale sono determinate le dimensioni minime di popolazione, la legislazione elettorale e gli organi di governo dei Comuni».
26.398
CENTINAIO, BISINELLA
Dopo il comma 3 inserire il seguente:
«3-
bis.
All'articolo 117 della Costituzione, dopo il quarto comma è inserito il seguente:
''Le Regioni attivano la competenza legislativa esclusiva per le seguenti materie:
a)
assistenza e organizzazione sanitaria;
b)
organizzazione scolastica, gestione degli istituti scolastici e di formazione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche;
c)
definizione della parte dei programmi scolastici e formativi di interesse specifico della Regione;
d)
polizia locale.''».
26.399
CENTINAIO, BISINELLA
Dopo il comma 3 inserire il seguente:
«3-
bis
. All'articolo 117 della Costituzione, dopo il quarto comma è inserito il seguente:
''Le Regioni attivano la competenza legislativa esclusiva per le seguenti materie:
a)
assistenza e organizzazione sanitaria;
b)
polizia locale.''».
26.400
CENTINAIO, BISINELLA
Dopo il comma 3 inserire il seguente:
«3-
bis
. All'articolo 117 della Costituzione, dopo il quarto comma è inserito il seguente:
''Le Regioni attivano la competenza legislativa esclusiva per le materie relative all'assistenza e all'organizzazione sanitaria.''».
26.401
CENTINAIO, BISINELLA
Dopo il comma 3 inserire il seguente:
«3-
bis
. All'articolo 117 della Costituzione, dopo il quarto comma è inserito il seguente:
''Le Regioni attivano la competenza legislativa esclusiva per le materie relative all'organizzazione scolastica, alla gestione degli istituti scolastici e di formazione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche, nonché alla definizione della parte dei programmi scolastici e formativi di interesse specifico della Regione''».
26.402
CENTINAIO, BISINELLA
Dopo il comma 3 inserire il seguente:
«3-
bis
. All'articolo 117 della Costituzione, dopo il quarto comma è inserito il seguente:
''Le Regioni attivano la competenza legislativa esclusiva per le materie relative all'organizzazione scolastica, alla gestione degli istituti scolastici e di formazione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche.''».
26.403
CENTINAIO, BISINELLA
Dopo il comma 3 inserire il seguente:
«3-
bis
. All'articolo 117 della Costituzione, dopo il quarto comma è inserito il seguente:
''Le Regioni attivano la competenza legislativa esclusiva per le materie relative alla definizione della parte dei programmi scolastici e formativi di interesse specifico della Regione.''».
26.404
CENTINAIO, BISINELLA
Dopo il comma 3 inserire il seguente:
«3-
bis
. All'articolo 117 della Costituzione, dopo il quarto comma è inserito il seguente:
''Le Regioni attivano la competenza legislativa esclusiva per le materie relative alla polizia locale.''».
26.405
CENTINAIO, BISINELLA
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
«3-
bis
. All'articolo 117 della Costituzione, dopo il quarto comma, è inserito il seguente:
''Con legge dello Stato, approvata a maggioranza assoluta dai componenti della Camera dei deputati, sono individuate e trasferite alle regioni le funzioni amministrative ancora esercitate dallo Stato nelle materie di cui ai commi terzo e quarto, unitamente alle relative risorse umane, finanziarie e strumentali.''».
26.406
CENTINAIO, BISINELLA
Dopo i1comma 3, inserire il seguente:
«3-
bis
. All'articolo 117 della Costituzione, dopo il quarto comma, è inserito il seguente:
''Con legge dello Stato sono individuate e trasferite alle regioni le funzioni amministrative ancora esercitate dallo Stato nelle materie di cui ai commi terzo e quarto, unitamente alle relative risorse umane, finanziarie e strumentali''».
26.407
CENTINAIO, BISINELLA
Sopprimere il comma 4.
26.408
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Sopprimere il comma 4.
26.409
RUSSO, FABBRI, FISSORE, FILIPPI, FILIPPIN, STEFANO ESPOSITO, VACCARI, CALEO, GUERRIERI PALEOTTI, SANGALLI, ZANONI, BROGLIA, ELENA FERRARA, SPILABOTTE, SOLLO, CARDINALI, CAPACCHIONE
Sostituire il comma 4 con il seguente:
«4. All'articolo 117 della Costituzione, il sesto comma è sostituito dal seguente:
"Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia o funzione non espressamente riservata alla legislazione esclusiva dello Stato, con particolare riferimento alla finanza locale, all'urbanistica, alla pianificazione e alla dotazione infrastrutturale del territorio regionale e alla mobilità al suo interno, all'organizzazione in ambito regionale dei servizi alle imprese; dei servizi sociali e sanitari e, salva 1'autonomia delle istituzioni scolastiche,dei servizi scolastici, nonché all'istruzione e formazione professionale."».
26.410
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 4, sopprimere il primo periodo.
26.411
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 4, sopprimere il secondo periodo.
26.412
CHITI, DE PETRIS, CAMPANELLA, ALBANO, ANITORI, BATTISTA, BENCINI, BOCCHINO, BROGLIA, BUEMI, CASALETTO, CASSON, CERVELLINI, CORSINI, CUCCA, D'ADDA, DE CRISTOFARO, DE PIN, DIRINDIN, GAMBARO, GATTI, GIACOBBE, LO GIUDICE, MICHELONI, MINEO, MUCCHETTI, ORELLANA, PETRAGLIA, RICCHIUTI, SILVESTRO, STEFANO, TOCCI, TURANO, URAS
Al comma 4, dopo le parole:
«di delegare le Regioni,»
inserire le seguenti:
«anche su richiesta delle stesse».
26.413
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 4, capoverso, secondo periodo, dopo le parole:
«alle Regioni»
inserire le seguenti:
«e alle Province autonome».
26.414
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 4, dopo le parole:
«legislative esclusiva.»
sopprimere le seguenti:
«I Comuni».
26.415
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 4, dopo le parole:
«I Comuni»
sopprimere le seguenti:
«e le Città metropolitane».
26.416
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 4, dopo le parole:
«loro attribuite,»
sopprimere le seguenti:
«nel rispetto della legge statale o regionale».
26.417
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 4, sopprimere le seguenti parole:
«nel rispetto della legge statale o regionale».
26.418
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 4, dopo la parola:
«rispetto della legge statale»
inserire la seguente:
«e».
26.419
CENTINAIO, BISINELLA
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
«4-
bis.
All'articolo 117 della Costituzione, settimo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''Ciascuna Regione, ivi comprese quelle a statuto speciale, può, con propria legge e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, deliberare intese federative con altre Regioni''.».
26.420
CENTINAIO, BISINELLA
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
«4-
bis.
All'articolo 117 della Costituzione, dopo il settimo comma, è inserito il seguente:
''Le Regioni possono, con propria legge e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, deliberare intese federative con altre Regioni che prevedano l'individuazione delle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia che esse intendano assumere ai sensi dell'articolo 116. La legge regionale di cui al presente comma è sempre sottoposta a
referendum
popolare e non è promulgata se non viene approvata con la maggioranza dei voti validi espressi nella consultazione referendaria. La legge produce effetti se l'approvazione del
referendum
è ottenuta con la maggioranza dei voti validi in ciascuna delle Regioni interessate''.».
26.421
CENTINAIO, BISINELLA
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
«4-
bis.
All'articolo 117 della Costituzione, dopo il settimo comma, è inserito il seguente:
''Le Regioni possono, con propria legge e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, deliberare intese federative con altre Regioni che prevedano l'individuazione delle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia che esse intendano assumere ai sensi dell'articolo 116. La legge regionale di cui al presente comma è sempre sottoposta a
referendum
popolare e non è promulgata se non viene approvata con la maggioranza dei voti validi espressi nella consultazione referendaria''.».
26.422
CENTINAIO, BISINELLA
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
«4-
bis.
All'articolo 117 della Costituzione, dopo il settimo comma, è inserito il seguente:
''Le Regioni possono, con propria legge e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, deliberare intese federative con altre Regioni che prevedano l'individuazione delle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia che esse intendano assumere ai sensi dell'articolo 116''.».
26.423
CENTINAIO, BISINELLA
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
«4-
bis
. All'articolo 117 della Costituzione, l'ottavo comma è sostituito dal seguente:
''La Regione interessata ratifica con legge le intese della Regione medesima con altre Regioni per il miglior esercizio delle proprie funzioni amministrative, prevedendo anche l'istituzione di organi amministrativi comuni''.».
26.424
CENTINAIO, BISINELLA
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
«4-
bis
. All'articolo 117 della Costituzione, dopo l'ottavo comma è inserito il seguente:
"Ciascuna Regione, ivi comprese quelle a statuto speciale, può, con propria legge e senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, deliberare intese federative con altre Regioni che prevedano la costituzione di una Comunità autonoma, l'individuazione dei relativi organi comuni, la definizione del loro ordinamento e l'individuazione delle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia che intendano assumere ai sensi dell'articolo 116. La legge regionale di cui al presente comma è sempre sottoposta a referendum popolare e non è promulgata se non viene approvata con la maggioranza dei voti validi espressi nella consultazione referendaria. La legge produce effetti se l'approvazione del referendum è ottenuta con la maggioranza dei voti validi in ciascuna delle regioni costituenti la Comunità autonoma''.».
26.425
CENTINAIO, BISINELLA
Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
«4-
bis
. All'articolo 117 della Costituzione, dopo l'ottavo comma è inserito il seguente:
''Ciascuna Regione, ivi comprese quelle a statuto speciale, può, con propria legge e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, deliberare intese federative con altre Regioni che prevedano la costituzione di una Macroregione, l'individuazione dei relativi organi comuni, la definizione del loro ordinamento e l'individuazione delle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia che esse intendano assumere ai sensi dell'articolo 116. La legge regionale di cui al presente comma è sempre sottoposta a referendum popolare e non è promulgata se non viene approvata con la maggioranza dei voti validi espressi nella consultazione referendaria. La legge produce effetti se l'approvazione del referendum è ottenuta con la maggioranza dei voti validi in ciascuna delle Regioni costituenti la Macroregione''.».
26.426
CENTINAIO, BISINELLA
Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
«4-
bis
. All'articolo 117 della Costituzione, dopo l'ottavo comma è inserito il seguente:
«Ciascuna Regione, ivi comprese quelle a statuto speciale, può, con propria legge e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, deliberare intese federative con altre Regioni che prevedano la costituzione di una Macroregione, l'individuazione dei relativi organi comuni, la definizione del loro ordinamento e l'individuazione delle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia che esse intendano assumere ai sensi dell'articolo 116. La legge regionale di cui al presente comma è sempre sottoposta a referendum popolare e non è promulgata se non viene approvata con la maggioranza dei voti validi espressi nella consultazione referendaria''.».
26.427
CENTINAIO, BISINELLA
Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
«4-
bis
. All'articolo 117 della Costituzione, dopo l'ottavo comma è inserito il seguente:
''Ciascuna Regione, ivi comprese quelle a statuto speciale, può, con propria legge e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, deliberare intese federative con altre Regioni che prevedano la costituzione di una Macroregione, l'individuazione dei relativi organi comuni, la definizione del loro ordinamento e l'individuazione delle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia che esse intendano assumere ai sensi dell'articolo 116''.».
Art. 27
27.1
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sopprimere gli articoli 27, 28, 29 e 30.
27.2
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sopprimere gli articoli 27, 28 e 29.
27.3
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sopprimere gli articoli 27, 28 e 30.
27.4
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sopprimere gli articoli 27, 29 e 30.
27.5
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sopprimere gli articoli 27 e 28.
27.6
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sopprimere gli articoli 27 e 29.
27.7
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sopprimere gli articoli 27 e 30.
27.8
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Sopprimere l'articolo.
27.9
ORELLANA, BATTISTA, CAMPANELLA, BOCCHINO, DE PIN, CASALETTO, BIGNAMI, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, GAMBARO, MUSSINI
Sopprimere l'articolo.
27.10
CENTINAIO, BISINELLA
Sopprimere l'articolo.
27.11
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sopprimere l'articolo.
27.12
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire l'articolo, con il seguente:
«Art. 27. –
(Abrogazione dell'articolo 118 della Costituzione)
–
1.
L'articolo 118 della Costituzione è abrogato».
27.14
MARIO MAURO
Sostituire l'articolo, con il seguente:
«Art. 27. –
1.
L'articolo 118 della Costituzione è sostituito dal seguente:
''Art. 118. – Nelle materie rientranti nella propria potestà legislativa esclusiva, le Regioni esercitano anche tutte le funzioni amministrative connesse. Alle Regioni spetta altresì l'esercizio di tutte le competenze territoriali riguardanti la cura, la promozione e lo sviluppo delle rispettive comunità. Nelle materie rientranti nella potestà legislativa dello Stato le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.
I Comuni e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.
Una legge statale, votata da entrambe le Camere, disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni in materia di immigrazione; cittadinanza, stato civile, anagrafi, ordine pubblico e sicurezza e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento in materia di tutela dei beni culturali e paesaggistici.
Stato, Regioni, Città metropolitane e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.''».
27.15
BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 27. –
(Modificazioni all'articolo 118 della Costituzione)
. – 1. All'articolo 118 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:
''I Comuni e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale.''».
27.139
LANZILLOTTA
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 27. –
(Modificazioni all'articolo 118 della Costituzione). –
1. l'articolo 118 della Costituzione è sostituito dal seguente:
''Art. 118. – Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni che le esercitano per àmbiti non inferiori a quindicimila abitanti.
Per assicurare l'esercizio delle funzioni sovracomunali sulla base dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, le Regioni, sentiti i Comuni interessati e sulla base dei princìpi stabiliti dalla legge dello Stato, istituiscono le agenzie provinciali o metropolitane per àmbiti non inferiori, rispettivamente a cinquecentomila e a un milione di abitanti. Con la medesima procedura le Regioni possono sopprimere le agenzie provinciali o metropolitane o modificarne le loro circoscrizioni.
I Comuni sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze. Le funzioni comunali, la cui gestione è attribuita dalla legge statale o regionale alle agenzie provinciali o metropolitane, sono da queste gestite in via esclusiva.
La legge statale disciplina forme di coordinamento fra lo Stato e le Regioni nelle materie di cui alle lettere
b)
e
h)
del secondo comma dell'articolo 117. Essa disciplina inoltre forme di intesa e di coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.
Lo Stato, le Regioni e i Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà''».
Conseguentemente:
–
alla rubrica dell'articolo 24, dopo le parole:
«delle Province»
aggiungere le seguenti:
«e delle Città metropolitane»;
–
all'articolo 24, lettera
a),
dopo le parole:
«dalle Province»
aggiungere le seguenti:
«, dalle Città metropolitane»;
–
all'articolo 24, lettera
b),
dopo le parole: «le Province» aggiungere le seguenti:
«, le Città metropolitane»;
–
all'articolo 26, comma secondo, lettera
g),
capoverso
«p)»,
sopprimere le seguenti parole:
«e delle città metropolitane»;
–
all'articolo 26, camma 4, capoverso, sopprimere le seguenti parole:
«e le Città metropolitane»;
–
all'articola 32, camma 10, sopprimere le seguenti parole:
«le Città Metropolitane»;
–
dopo l'articolo 35, inserire il seguente:
«Art. 35-
bis.
(Disposizione transitoria)
1. Con legge dello Stato, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, sono determinati i criteri per la definizione degli àmbiti territoriali delle agenzie metropolitane e provinciali, la composizione e nomina dei loro organi nonché le funzioni comunali la cui gestione è ad esse attribuita in via esclusiva, ed è disciplinato il trasferimento dei beni patrimoniali e delle risorse umane e finanziarie delle province soppresse. Ove entro i successivi sei mesi le province non risultassero soppresse e le agenzie provinciali non istituite, le relative funzioni sono attribuite al comune capoluogo ed è interrotta l'erogazione di qualsivoglia risorsa finanziaria dello Stato alle province.».
27.16
CENTINAIO, BISINELLA
Sopprimere il comma 1.
27.17
SCALIA
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. L'articolo 118 della Costituzione è sostituito dal seguente:
''Art. 118. - Lo Stato esercita le funzioni amministrative nelle materie assegnate alla sua competenza legislativa esclusiva, salvo che con legge dello Stato vengano attribuite a Regioni, Città metropolitane e Comuni.
Alle Regioni sono attribuite le funzioni amministrative in materia di pianificazione e dotazione infrastrutturale del territorio regionale e di mobilità al suo interno, di organizzazione in ambito regionale dei servizi alle imprese, di servizi sociali e sanitari e, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche, di servizi scolastici, nonché di istruzione e formazione professionale.
Nelle restanti materie, le funzioni amministrative sono attribuite ai comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Città Metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.
La localizzazione di infrastrutture di interesse nazionale compete allo Stato cl'intesa con le Regioni interessate.
Stato, Regioni, città metropolitane e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiari età.''».
27.18
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. L'articolo 118, primo comma, della Costituzione è abrogato».
27.19
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. L'articolo 118, primo comma, della Costituzione è sostituito dal seguente:
''Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni.''».
27.20
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 118 della Costituzione, le parole da: ''salvo che'' fino alla fine del quarto comma sono soppresse''».
27.21
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 118 della Costituzione, le parole da: ''salvo che'' fino alla fine del terzo comma sono soppresse''».
27.22
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 118 della Costituzione, le parole da: ''salvo che'' fino alla fine del secondo comma sono soppresse''».
27.23
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 118 della Costituzione, le parole da: ''salvo che'' fino alla fine del primo comma sono soppresse''».
27.24
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 118, primo comma, della Costituzione, le parole: '', per assicurarne l'esercizio unitario,'' sono soppresse».
27.25
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 118, primo comma, della Costituzione, la parola: ''unitario'' è soppressa».
27.26
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 118, primo comma, della Costituzione, le parole: ''a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato'' sono sostituite dalle seguenti: ''alle Città metropolitane, alle Regioni o allo Stato''».
27.27
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 118, primo comma, della Costituzione, le parole: ''a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato'' sono sostituite dalle seguenti: ''alle Regioni o allo Stato''».
27.28
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 118, primo comma, della Costituzione, le parole: ''a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato'' sono sostituite dalle seguenti: ''alle Regioni''».
27.29
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 118, primo comma, della Costituzione, le parole: ''a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato'' sono sostituite dalle seguenti: ''allo Stato''».
27.30
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 118, primo comma, della Costituzione, le parole: ''Province, Città metropolitane,'' sono soppresse».
27.31
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 118, primo comma, della Costituzione, le parole: ''Province,'' sono soppresse».
27.32
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 118, primo comma, della Costituzione, le parole: ''Città metropolitane,'' sono soppresse».
27.33
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 118, primo comma, della Costituzione, le parole: '', Regioni'' sono soppresse».
27.34
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 118, primo comma, della Costituzione, le parole: ''sulla base dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza'' sono soppresse».
27.35
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 118, primo comma, della Costituzione, le parole: ''sussidiarietà, differenziazione ed'' sono soppresse».
27.36
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 118, primo comma, della Costituzione, le parole: ''sussidiarietà,'' sono soppresse».
27.37
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 118, primo comma, della Costituzione, le parole: '', differenziazione'' sono soppresse».
27.38
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 118, primo comma, della Costituzione, le parole: ''differenziazione ed adeguatezza'' sono soppresse».
27.39
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. L'articolo 118, secondo comma, della Costituzione è abrogato».
27.40
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 118, secondo comma, della Costituzione, le parole: ''I Comuni, le Province e'' sono soppresse».
27.41
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 118, secondo comma, della Costituzione, le parole: ''I Comuni,'' sono soppresse».
27.42
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 118, secondo comma, della Costituzione, le parole: '', le Province e le Città metropolitane'' sono soppresse.»
27.43
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 118, secondo comma, della Costituzione, le parole: '', le Province e le Città metropolitane'' sono sostituite dalle seguenti: ''e le Città metropolitane''.».
27.44
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 118, secondo comma, della Costituzione, le parole: '', le Province'' sono soppresse.»
27.45
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 118, secondo comma, della Costituzione, le parole da: ''proprie'' fino alla fine del quarto comma sono soppresse».
27.46
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 118, secondo comma, della Costituzione, le parole da: ''proprie'' fino alla fine del terzo comma sono soppresse».
27.47
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 118, secondo comma, della Costituzione, le parole da: ''proprie'' fino alla fine del comma sono soppresse».
27.48
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 118, secondo comma, della Costituzione, le parole da: ''e di quelle'' fino alla fine del quarto comma sono soppresse».
27.49
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 118, secondo comma, della Costituzione, le parole da: ''e di quelle'' fino alla fine del terzo comma sono soppresse».
27.50
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 118, secondo comma, della Costituzione, le parole da: ''e di quelle'' fino alla fine del comma sono soppresse».
27.51
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 118, secondo comma, della Costituzione, le parole da: ''con legge'' fino alla fine del quarto comma sono soppresse».
27.52
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 118, secondo comma, della Costituzione, le parole da: ''con legge'' fino alla fine del terzo comma sono soppresse».
27.53
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 118, secondo comma, della Costituzione, le parole da: ''con legge'' fino alla fine del comma sono soppresse».
27.54
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 118, secondo comma, della Costituzione, le parole da: ''statale'' fino alla fine del quarto comma sono soppresse».
27.55
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 118, secondo comma, della Costituzione, le parole da: ''statale'' fino alla fine del terzo comma sono soppresse».
27.56
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 118, secondo comma, della Costituzione, le parole da: ''statale'' fino alla fine del comma sono soppresse».
27.57
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 118, secondo comma, della Costituzione, le parole da: ''o regionale'', fino alla fine del quarto comma sono soppresse».
27.58
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 118, secondo comma, della Costituzione, le parole da: ''o regionale'' fino alla fine del terzo comma sono soppresse».
27.59
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 118, secondo comma, della Costituzione, le parole da: ''o regionale'', fino alla fine del comma sono soppresse».
27.60
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 118, secondo comma, della Costituzione, le parole da: '', secondo'' fino alla fine del quarto comma sono soppresse».
27.61
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 118, secondo comma, della Costituzione, le parole da: '', secondo'' fino alla fine del terzo comma sono soppresse».
27.62
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 118, secondo comma, della Costituzione, le parole da: '', secondo'' fino alla fine del comma sono soppresse».
27.63
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 118 della Costituzione, il terzo e il quarto comma sono abrogati».
27.64
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 118 della Costituzione, il terzo comma è abrogato».
27.65
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. L'articolo 118, terzo comma, della Costituzione, è sostituito dal seguente:
''La legge statale disciplina le forme di coordinamento fra Stato e Regioni.''».
27.66
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 118, terzo comma, della Costituzione la parola: ''statale'' è soppressa».
27.67
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 118, terzo comma, della Costituzione le parole: ''Stato e'' sono soppresse».
27.68
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 118, terzo comma, della Costituzione le parole da: ''nelle materie'' fino alla fine del quarto comma sono soppresse».
27.69
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 118, terzo comma, della Costituzione le parole da: ''nelle materie'' fino a ''generale,'' nel quarto comma, sono soppresse».
27.70
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 118, terzo comma, della Costituzione le parole da: ''nelle materie'' fino a ''associati,'' nel quarto comma, sono soppresse».
27.71
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 118, terzo comma, della Costituzione le parole da: ''nelle materie'' fino alla fine del terzo comma sono soppresse».
27.72
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 118, terzo comma, della Costituzione le parole da: ''nelle materie'' fino a ''coordinamento'' sono soppresse».
27.73
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 118, terzo comma, della Costituzione le parole: ''alle lettere
b)
ed
h)
del secondo comma dell'articolo'' sono sostituite dalle seguenti: ''all'articolo''».
27.74
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 118, terzo comma, della Costituzione le parole: ''alle lettere
b)
ed
h)
del'' sono sostituite dalla seguente: ''al''».
27.75
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 118, terzo comma, della Costituzione le parole da: '', e disciplina'' fino alla fine del quarto comma sono soppresse».
27.76
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 118, terzo comma, della Costituzione le parole da: '', e disciplina'' fino a ''generale,'' nel quarto comma sono soppresse».
27.77
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 118, terzo comma, della Costituzione le parole da: '', e disciplina'' fino a ''associati,'' nel quarto comma sono soppresse».
27.78
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 118, terzo comma, della Costituzione le parole da: '', e disciplina'' fino alla fine del terzo comma sono soppresse».
27.79
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 118, terzo comma, della Costituzione le parole: ''intesa e'' sono soppresse».
27.80
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 118, terzo comma, della Costituzione le parole: ''e coordinamento'' sono soppresse».
27.81
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 118, terzo comma, della Costituzione le parole da: ''nella materia'', fino alla fine del quarto comma sono soppresse».
27.82
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 118, terzo comma, della Costituzione le parole da: ''nella materia'', fino a: ''generale,'' nel quarto comma, sono soppresse».
27.83
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 118, terzo comma, della Costituzione le parole da: ''nella materia'', fino a: ''associati,'', nel quarto comma, sono soppresse».
27.84
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1, con il seguente:
«1. All'articolo 118, terzo comma, della Costituzione le parole: ''nella materia della tutela dei beni culturali'', sono soppresse».
27.85
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1, con il seguente:
«1. All'articolo 118, terzo comma, della Costituzione le parole: ''della tutela'' sono soppresse».
27.86
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 118 della Costituzione, il quarto comma è abrogato».
27.87
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 118, quarto comma, della Costituzione le parole: ''Regioni, Città metropolitane, Province'' sono soppresse».
27.88
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 118, quarto comma, della Costituzione le parole: ''Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e'' sono sostituite dalla seguente: ''I''».
27.89
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 118, quarto comma, della Costituzione le parole: ''Stato, Regioni, Città metropolitane,'' sono soppresse».
27.90
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 118, quarto comma, della Costituzione le parole: ''Stato, Regioni,'' sono soppresse».
27.91
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 118, quarto comma, della Costituzione le parole: ''Stato,'' sono soppresse».
27.92
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 118, quarto comma, della Costituzione le parole: ''Regioni, Città metropolitane'' sono soppresse».
27.93
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 118, quarto comma, della Costituzione le parole: ''Regioni,'' sono soppresse».
27.94
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 118, quarto comma, della Costituzione le parole: ''Città metropolitane, Province'' sono soppresse».
27.95
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 118, quarto comma, della Costituzione le parole ''Città metropolitane,'' sono soppresse».
27.96
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 118, quarto comma, della Costituzione le parole: '', Province'' sono soppresse».
27.97
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 118, quarto comma, della Costituzione le parole da: '', singoli'' fino alla fine del comma sono soppresse».
27.98
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 118, quarto comma, della Costituzione le parole da: '', singoli'' fino a ''generale,'' sono soppresse».
27.99
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 118, quarto comma, della Costituzione le parole: '', singoli e associati,'' sono soppresse».
27.100
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 118, quarto comma, della Costituzione le parole: ", sulla base del principio di sussidiarietà" sono soppresse».
27.101
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, sopprimere le lettere
a)
,
b)
,
c) e d)
.
27.102
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, sopprimere le lettere
a), b), c)
ed
e).
27.103
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, sopprimere le lettere
a)
,
b)
,
d)
ed
e)
.
27.104
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma. 1, sopprimere le lettere
a)
,
c)
,
d)
ed
e)
.
27.105
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, sopprimere le lettere
a)
,
b)
e
c)
.
27.106
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, sopprimere le lettere
a)
,
b)
e
d)
.
27.107
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, sopprimere le lettere
a)
,
b)
ed
e)
.
27.108
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, sopprimere le lettere
a)
,
c)
e
d)
.
27.109
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, sopprimere le lettere
a), c)
ed
e).
27.110
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, sopprimere le lettere
a), d)
ed
e).
27.111
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, sopprimere le lettere
a)
e
b).
27.112
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, sopprimere le lettere
a)
e
c).
27.113
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, sopprimere le lettere
a)
e
d).
27.114
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, sopprimere le lettere
a)
e
e).
27.115
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1, sopprimere lettera
a).
27.140
MARAN, SUSTA
All'articolo 27, apportare le seguenti modificazioni:
1) sostituire la lettera
a)
con la seguente:
«
a)
al primo comma, le parole ''Province, Città metropolitane'' sono soppresse»;
2) alla lettera
c)
dopo le parole:
«le Province»
aggiungere le seguenti:
«e le Città metropolitane»;
3) sostituire la lettera
e)
con la seguente:
«
e)
al quarto comma, le parole ''Città metropolitane, Province'' sono soppresse».
Conseguentemente:
-
alla rubrica dell'articolo 24, dopo le parole:
«delle Province»
aggiungere le seguenti:
«e delle Città metropolitane»;
-
all'articolo 26, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, lettera
g)
, capoverso
«p)»
, sopprimere le seguenti parole:
«, e delle Città metropolitane»;
b)
al comma 4, sopprimere le seguenti parole:
«e le Città metropolitane»;
-
all'articolo 32, comma 10, sopprimere le seguenti parole:
«le Città metropolitane e i Comuni».
27.117
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, sostituire la lettera
a)
con la seguente:
«
a)
il primo comma è abrogato;».
27.118
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Al comma 1, sostituire la lettera
a)
con la seguente:
«
a)
il primo comma è sostituito dal seguente:
''Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni'';».
27.119
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 1, sopprimere la lettera
b).
27.120
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1, sopprimere la lettera
b).
27.121
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1, lettera
b)
, sopprimere le parole
: «la semplificazione e».
27.122
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1, lettera
b)
, sopprimere le parole
: «e la trasparenza».
27.123
PARENTE, SPILABOTTE, FAVERO, ASTORRE, PEZZOPANE, SANTINI
Al comma 1, lettera
b)
, dopo le parole:
«secondo criteri di efficienza»
, inserire le seguenti:
«definiti anche in relazione a costi standard».
27.124
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1, lettera
b)
, dopo la parola:
«efficienza»
, inserire la seguente:
«efficacia».
27.125
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1, lettera
b)
, sopprimere le seguenti parole:
«secondo criteri di efficienza e di responsabilità degli amministratori».
27.126
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1, lettera
b)
, sopprimere le seguenti parole:
«secondo criteri di efficienza».
27.127
D'ALÌ
Al comma 1, dopo la lettera
b)
, inserire la seguente:
«
b
-bis). Dopo il secondo comma è inserito il seguente:
''Le funzioni amministrative spettanti alle Regioni in materia di servizi sociali e sanitari, infrastrutturazione e mobilità territoriale, nonché di programmazione e gestione di fondi europei, devono essere svolte unitariamente interessando una consistenza demografica minima di cinque milioni di popolazione residente, previa intesa fra Regioni territorialmente contigue''».
27.128
SACCONI, QUAGLIARIELLO, ALBERTINI, AUGELLO, AZZOLLINI, BONAIUTI, TORRISI, AIELLO, BIANCONI, BILARDI, CARIDI, CHIAVAROLI, COLUCCI, COMPAGNA, CONTE, D'ALÌ, DALLA TOR, D'ASCOLA, DI GIACOMO, FORMIGONI, GENTILE, GIOVANARDI, GUALDANI, MANCUSO, MARINELLO, PAGANO, LUCIANO ROSSI, VICECONTE, LANGELLA
Al comma 1, dopo la lettera
b)
, inserire la seguente:
«
b-
bis). Dopo il primo comma è inserito il seguente:
''Nell'ambito della legislazione esclusiva statale, le funzioni amministrative spettano allo Stato che, in base al principio del buon andamento della pubblica amministrazione, può con legge bicamerale delegarne l'esercizio alle Regioni o a determinate Regioni relativamente ai rispettivi territori, sulla base di intese''».
27.129
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1, sopprimere lettera
c).
27.130
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1, sopprimere lettera
d).
27.131
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1, lettera
d)
, sopprimere le seguenti parole:
«e paesaggistici».
27.132
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1, lettera
d)
, dopo le parole:
«in materia di tutela dei beni culturali e paesaggistici»
, aggiungere le seguenti:
«e della ricerca scientifica e tecnologica».
27.133
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1, lettera
d)
, aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''disciplina altresì forme di coordinamento con riferimento alle grandi reti strategiche di trasporto e di navigazione di interesse nazionale.''».
27.134
PAOLO ROMANI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN, GALIMBERTI
Al comma 1, dopo la lettera
d)
, inserire la seguente:
«
d
-bis). Al terzo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
''In tal caso, ove se ne ravvisi la necessità, la Camera dei deputati deve sentire il Senato della Repubblica che si esprime con parere obbligatorio e non vincolante.''».
27.135
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1, sopprimere la lettera
e).
27.136
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1, sostituire la lettera
e)
, con la seguente:
«
e
-bis). Il quarto comma è sostituito dal seguente:
''Stato, Regioni, Città metropolitane e Comuni, sulla base del principio di sussidiarietà, riconoscono e promuovono la libera iniziativa dei cittadini, singoli e associati, e ne favoriscono l'apporto originale al conseguimento di finalità di carattere economico, sociale, civile e culturale, nel pieno rispetto della loro autonomia.''».
27.137
SACCONI, QUAGLIARIELLO, ALBERTINI, AUGELLO, AZZOLLINI, BONAIUTI, TORRISI, AIELLO, BIANCONI, BILARDI, CARIDI, CHIAVAROLI, COLUCCI, COMPAGNA, CONTE, D'ALÌ, DALLA TOR, D'ASCOLA, DI GIACOMO, FORMIGONI, GENTILE, GIOVANARDI, GUALDANI, MANCUSO, MARINELLO, PAGANO, LUCIANO ROSSI, VICECONTE, LANGELLA
Al comma 1, dopo la lettera
e)
, aggiungere la seguente:
«e-
bis)
. Al quarto comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''Possono gestire servizi pubblici a mezzo di società partecipate solo qualora il fine pubblico non possa essere conseguito in modo altrettanto adeguato e in condizioni di pari efficienza economica da soggetti privati''».
Conseguentemente all'articolo 33, dopo il comma 13, aggiungere, in fine, i seguenti:
«13-
bis.
Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge di revisione costituzionale, la legge dello Stato sopprime agenzie e enti intermedi esistenti a livello locale e regionale le cui funzioni possono essere attribuite agli Enti territoriali sulla base dei principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione.
13-
ter.
Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge di revisione costituzionale, la legge dello Stato provvede al riordino della disciplina delle società partecipate esistenti ad ogni livello dell'ordinamento al fine di garantire il rispetto dei principi di sussidiarietà, efficienza e di economicità della gestione. Stabilisce altresì i limiti massimi delle indennità spettanti agli organi sociali delle società partecipate sia degli Enti territoriali che dello Stato.».
27.138
CENTINAIO, BISINELLA
Dopo la lettera
e)
, aggiungere la seguente:
«
e
-bis). Al quarto comma, dopo le parole: ''interesse generale'', sono inserite le seguenti: ''di carattere economico, sociale, civile e culturale''».
Art. 28
28.1
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sopprimere gli articoli 28, 29 e 30.
28.2
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sopprimere gli articoli 28 e 29.
28.3
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sopprimere gli articoli 28 e 30.
28.4
CENTINAIO, BISINELLA
Sopprimere l'articolo.
28.5
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sopprimere l'articolo.
28.6
ORELLANA, BATTISTA, CAMPANELLA, BOCCHINO, DE PIN, CASALETTO, BIGNAMI, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, GAMBARO, MUSSINI
Sopprimere l'articolo.
28.7
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Sopprimere l'articolo.
28.8
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 28. –
(Abrogazione dell'articolo 119 della Costituzione)
. – 1. L'articolo 119 della Costituzione è abrogato.».
28.9
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. L'articolo 119 della Costituzione è abrogato.».
28.10
BISINELLA
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 28. – L'articolo 119 della Costituzione è sostituito dal seguente:
"Art. 119. – I Comuni, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa, nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci, e concorrono ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea.
I Comuni, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri e dispongono di compartecipazioni al gettito effettivo di tributi erariali riferibile al loro territorio, in armonia con la Costituzione e secondo quanto disposto dalla legge dello Stato ai fini del coordinamento generale della finanza pubblica e del sistema tributario. In nessun caso il gettito dei tributi e delle entrate propri può essere assegnato allo Stato.
La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante. Il fondo perequativo non può alterare l'ordine delle capacità fiscali per abitante tra i diversi territori. Garantisce il finanziamento dei costi e dei fabbisogni
standard
.
Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti assicurano il finanziamento integrale delle funzioni pubbliche attribuite ai Comuni, alle Città metropolitane e alle Regioni.
Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Città metropolitane e Regioni.
I Comuni, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i princìpi generali determinati dalla legge dello Stato.
Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento, con la contestuale definizione di piani di ammortamento e a condizione che per il complesso degli enti di ciascuna Regione sia rispettato l'equilibrio di bilancio.
È esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti."».
28.11
CENTINAIO, BISINELLA
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 28. –
(Modificazioni all'articolo 119 della Costituzione)
. – 1. All'articolo 119 della Costituzione, dopo il secondo comma è inserito il seguente:
"Per consentire alle Province con statuto di autonomia di svolgere adeguatamente le competenze legislative e amministrative nelle materie loro attribuite, una quota del gettito fiscale prodotto nel territorio provinciale, comunque non inferiore al 60 per cento del gettito di tutti i tributi, con l'esclusione dell'imposta sul valore aggiunto interna, per la quale la predetta quota è pari al 70 per cento del gettito, e dell'imposta sul valore aggiunto per l'importazione, per la quale la medesima quota è pari al 10 per cento, è attribuita alla Provincia stessa. L'attribuzione ha luogo sulla base delle disposizioni emanate con legge dello Stato nel termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore dello statuto. In caso di mancata emanazione della legge entro il predetto termine, i competenti uffici erariali provinciali procedono comunque alla trattenuta delle quote indicate e alla loro immediata devoluzione alla Provincia interessata."».
28.12
BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 28. –
(Modificazioni all'articolo 119 della Costituzione)
. – 1. All'articolo 119 della Costituzione, il sesto comma è sostituito dal seguente:
"I Comuni, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i princìpi generali determinati dalla legge dello Stato. Esclusivamente i Comuni possono ricorrere all'indebitamento e solo per finanziare spese di investimento, con la contestuale definizione di piani di ammortamento. È esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti."».
28.13
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 119 della Costituzione, i commi primo, secondo, terzo, quarto e quinto sono abrogati.».
28.14
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 119 della Costituzione, i commi primo, secondo, terzo, quarto e sesto sono abrogati.».
28.15
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 119 della Costituzione, i commi primo, secondo, quarto, quinto e sesto sono abrogati.».
28.16
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 119 della Costituzione, i commi primo, secondo, quarto e sesto sono abrogati.».
28.17
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 119 della Costituzione, i commi primo, terzo, quarto, quinto e sesto sono abrogati.».
28.18
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 119 della Costituzione, i commi primo, quinto e sesto sono abrogati.».
28.19
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 119 della Costituzione, i commi primo e secondo sono sostituiti dal seguente:
"I Comuni, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa e dispongono di risorse autonome."».
28.20
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 119 della Costituzione, il primo comma è abrogato.».
28.21
SANTINI
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 28. -
(Modificazioni all'articolo 119 della Costituzione). –
1. All'articolo 119 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
il primo comma è sostituito dal seguente: "I Comuni, le Province autonome, e le Regioni, anche speciali, hanno autonomia finanziaria certa di entrata e di spesa, nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci e di parametri oggettivi di fabbisogni e costi nonché di capacità fiscale, e concorrono ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea.";
b)
al secondo comma, il primo periodo è sostituito dal seguente: "I Comuni, le Province autonome e le Regioni, anche speciali, hanno risorse autonome certe.";
c)
al terzo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", finanziato con risorse provenienti dalla fiscalità generale dello Stato, nei limiti di parametri oggettivi di fabbisogni e costi.";
d)
al quarto comma, le parole: "alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni" sono sostituite dalle seguenti: "alle Province autonome e alle Regioni, anche speciali.";
e)
al quinto comma, le parole: "Province, Città metropolitane e Regioni" sono sostituite dalle seguenti: "Province autonome e Regioni, anche speciali.";
f)
al sesto comma, primo periodo, le parole: "le Province, le Città metropolitane e le Regioni" sono sostituite dalle seguenti: "le Province autonome e le Regioni, anche speciali."».
28.22
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma l con il seguente:
«1. All'articolo 119, primo comma, della Costituzione, le parole: "I Comuni, le Province, le Città metropolitane e" sono soppresse.».
28.23
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 119, primo comma, della Costituzione, le parole: "I Comuni, le Province," sono soppresse.».
28.24
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 119, primo comma, della Costituzione, le parole: "I Comuni," sono soppresse.».
28.25
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 119, primo comma, della Costituzione, le parole: ", le Province, le Città metropolitane e le Regioni" sono soppresse.».
28.26
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1, con il seguente:
«1. All'articolo 119, primo comma, della Costituzione, le parole: ", le Province, le Città metropolitane" sono soppresse.».
28.27
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 119, primo comma, della Costituzione, le parole: ", le Città metropolitane" sono soppresse.».
28.28
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 119, primo comma, della Costituzione, le parole: "di entrata e di spesa" sono soppresse.».
28.29
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 119, primo comma, della Costituzione, le parole: "di entrata e" sono soppresse.».
28.30
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 119, primo comma, della Costituzione, le parole: "e di spesa" sono soppresse.».
28.31
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 119 della Costituzione, i commi secondo, terzo, quarto, quinto e sesto sono abrogati.».
28.32
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 119 della Costituzione, i commi secondo, terzo, quarto, quinto e sesto sono abrogati.».
28.33
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 119, secondo comma, primo periodo, della Costituzione, le parole: "I Comuni, le Province, le Città metropolitane e" sono soppresse.».
28.34
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 119, secondo comma, primo periodo, della Costituzione, le parole: "I Comuni, le Province," sono soppresse.».
28.35
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 119, secondo comma, primo periodo, della Costituzione, le parole: "I Comuni," sono soppresse.».
28.36
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 119, secondo comma, primo periodo, della Costituzione, le parole: ", le Province, le Città metropolitane e le Regioni" sono soppresse.».
28.37
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 119, secondo comma, primo periodo, della Costituzione, le parole: ", le Province, le Città metropolitane" sono soppresse.».
28.38
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 119, secondo comma, primo periodo, della Costituzione, le parole: "le Province," sono soppresse.».
28.39
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 119, secondo comma, della Costituzione, il secondo e il terzo periodo sono soppressi.».
28.40
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 119, secondo comma, della Costituzione, al secondo periodo, le parole: "Stabiliscono e" sono soppresse.».
28.41
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 119, secondo comma, della Costituzione, al secondo periodo, le parole: "e applicano" sono soppresse.».
28.42
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 119, secondo comma, della Costituzione, al secondo periodo, le parole: "ed entrate" sono soppresse.».
28.43
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 119, secondo comma, della Costituzione, al secondo periodo, le parole: "in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario" sono soppresse.».
28.44
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 119, secondo comma, della Costituzione, al secondo periodo, le parole: "in armonia con la Costituzione e" sono soppresse.».
28.45
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 119, secondo comma, della Costituzione, al secondo periodo, le parole: "la Costituzione e secondo" sono soppresse.».
28.46
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 119, secondo comma, della Costituzione, al secondo periodo, le parole: "e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario" sono soppresse.».
28.47
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 119, secondo comma, della Costituzione, al secondo periodo, le parole: "di coordinamento della finanza pubblica e" sono soppresse.».
28.48
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1 All'articolo 119, secondo comma, della Costituzione, al secondo periodo, le parole: "di coordinamento" sono soppresse.».
28.49
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 119, secondo comma, della Costituzione, al secondo periodo, le parole: "finanza pubblica e" sono soppresse.».
28.50
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 119, secondo comma, della Costituzione, al secondo periodo, le parole: "del sistema tributario" sono soppresse.».
28.51
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 119, secondo comma, della Costituzione, il terzo periodo è soppresso.».
28.52
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 119, secondo comma, della Costituzione, al terzo periodo, le parole: "erariali riferibile al loro territorio" sono soppresse.».
28.53
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 119, secondo comma, della Costituzione, al terzo periodo, le parole: "riferibile al loro territorio" sono soppresse.».
28.54
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 119 della Costituzione, il terzo, il quarto, il quinto e il sesto comma sono abrogati.».
28.55
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 119 della Costituzione, il terzo, il quarto e il sesto comma sono abrogati.».
28.56
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 119 della Costituzione, il terzo e il sesto comma sono abrogati.».
28.57
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 119, terzo comma, della Costituzione, le parole: "dello Stato" sono soppresse.».
28.58
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 119, terzo comma, della Costituzione, le parole: "perequativo, senza vincoli di destinazione," sono soppresse.».
28.59
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 119, terzo comma, della Costituzione, le parole: ", senza vincoli di destinazione," sono soppresse.».
28.60
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 119, terzo comma, della Costituzione, le parole: "per i territori con minore capacità fiscale per abitante" sono soppresse.».
28.61
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 119, terzo comma, della Costituzione, le parole: "per abitante" sono soppresse.».
28.62
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 119 della Costituzione, il quarto, il quinto e il sesto comma sono abrogati.».
28.63
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 119 della Costituzione, il quarto e il quinto comma sono abrogati.».
28.64
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, le parole da: "Per promuovere" fino a: "persona, o" sono soppresse.».
28.65
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, le parole da: "Per promuovere" fino a: "e sociali," sono soppresse.».
28.66
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, le parole da: "Per promuovere" fino a: "sociale," sono soppresse.».
28.67
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma l con il seguente:
«1. All'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, le parole: "lo sviluppo economico, la coesione e" sono soppresse».
28.68
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, le parole: "lo sviluppo economico," sono soppresse.».
28.69
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, le parole: ", la coesione" sono soppresse.».
28.70
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, le parole: "la coesione e la solidarietà sociale" sono soppresse.».
28.71
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, le parole da: "per rimuovere" fino a: "funzioni," sono soppresse.».
28.72
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, le parole da: "per rimuovere" fino a: "persona," sono soppresse.».
28.73
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, le parole: "economici e" sono soppresse.».
28.74
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, le parole: "e sociali" sono soppresse.».
28.75
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma l con il seguente:
«1. All'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, le parole da: "per favorire" fino a: "funzioni" sono soppresse.».
28.76
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, le parole: "per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona," sono soppresse.».
28.77
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, le parole: "o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni" sono soppresse.».
28.78
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma l con il seguente:
«1. All'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, le parole: "destina risorse aggiuntive ed" sono soppresse.».
28.79
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, le parole: "ed effettua interventi speciali" sono soppresse.».
28.80
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1, con il seguente:
«1. All'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, le parole: "in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni", sono soppresse.».
28.81
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1, con il seguente:
«1. All'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, le parole: ", Province, Città metropolitane e Regioni", sono soppresse.».
28.82
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1, con il seguente:
«1. All'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, la parola: "Province," è soppressa.».
28.83
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1, con il seguente:
«1. All'articolo 119 della Costituzione, il sesto comma è abrogato».
28.84
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1, con il seguente:
«1. All'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, al primo periodo, le parole: "I Comuni, le Province, le Città metropolitane e", sono soppresse.».
28.85
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1, con il seguente:
«1. All'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, al primo periodo, le parole: "I Comuni, le Province," sono soppresse.».
28.86
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1, con il seguente:
«1. All'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, al primo periodo, le parole: "I Comuni," sono soppresse.».
28.87
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1, con il seguente:
«1. All'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, al primo periodo, le parole: "le Province, le Città metropolitane e le Regioni" sono soppresse.».
28.88
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1, con il seguente:
«1. All'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, al primo periodo, le parole: "le Province, le Città metropolitane" sono soppresse.».
28.89
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1, con il seguente:
«1. All'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, al primo periodo, le parole: "le Province," sono soppresse.».
28.90
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1, con il seguente:
«1. All'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, al primo periodo, le parole: "le Città metropolitane e le Regioni" sono soppresse.».
28.91
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1, con il seguente:
«1. All'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, al primo periodo, le parole: "le Città metropolitane" sono soppresse.».
28.92
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, al primo periodo, le parole: "attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato" sono soppresse.».
28.93
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, al primo periodo, le parole: "secondo i principi generali determinati" sono soppresse.».
28.94
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, il secondo e il terzo periodo sono soppressi.».
28.95
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, il secondo periodo è soppresso.».
28.96
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Non possono ricorrere all'indebitamento."».
28.97
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, al secondo periodo, le parole "solo per finanziare spese di investimento" sono soppresse».
28.98
CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, al secondo periodo la parola "solo" è soppressa».
28.99
MARAN, SUSTA
All'articolo 28 apportare le seguenti modificazioni:
1) alla lettera
a)
dopo le parole «le Province» aggiungere le seguenti «, le Città metropolitane»;
2) alla lettera
b)
, capoverso, sopprimere le parole «, le Città metropolitane»;
3) alla lettera
c)
, capoverso, sopprimere le parole «, alle Città metropolitane»;
4) sostituire la lettera
d)
, con la seguente «al quinto comma, le parole "Province, Città metropolitane" sono soppresse»;
5) alla lettera
e)
dopo le parole «, le Province» aggiungere le seguenti «, le Città metropolitane».
Conseguentemente
–
alla rubrica dell'articolo 24, dopo le parole
«delle Province»
aggiungere le seguenti
«e delle Città metropolitane»;
–
all'articolo 26, comma secondo, lettera
g)
, capoverso
«p)»
, sopprimere le seguenti parole
«, e delle Città metropolitane»;
–
all'articolo 27, comma 4, capoverso, sopprimere le parole
«e le Città metropolitane»;
–
all'articolo 32, al comma 10, sopprimere le seguenti parole
: «Città metropolitane»
e al comma 11 premettere alle parole
«delle Province»
le seguenti
«delle Città metropolitane,».
28.100
TREMONTI, GIOVANNI MAURO
Al comma 1, lettera
a)
dopo le parole
«"le Province," sono soppresse»
aggiungere inoltre le seguenti e sono soppresse le parole
«, e concorrono ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea».
28.101
BISINELLA
Al comma 1 sostituire la lettera
b)
con la seguente
:
«
b)
il secondo comma è sostituito dal seguente:
"I Comuni, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri e dispongono di compartecipazioni al gettito effettivo di tributi erariali riferibile al loro territorio, in armonia con la Costituzione e secondo quanto disposto dalla legge dello Stato ai fini del coordinamento generale della finanza pubblica e del sistema tributario. In nessun caso il gettito dei tributi e delle entrate propri può essere assegnato allo Stato"».
28.102
BISINELLA
Al comma 1 sostituire la lettera
b)
con la seguente:
«
b)
il secondo comma è sostituito dal seguente:
"I Comuni, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri e dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio, in armonia con la Costituzione e secondo quanto disposto dalla legge dello Stato ai fini del coordinamento generale della finanza pubblica e del sistema tributario. In nessun caso il gettito dei tributi e delle entrate propri può essere assegnato allo Stato"».
28.103
BISINELLA
Al comma 1 sostituire la lettera b)
con la seguente:
«
b)
il secondo comma è sostituito dal seguente:
"I Comuni, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri e dispongono di compartecipazioni al gettito effettivo di tributi erariali riferibile al loro territorio, in armonia con la Costituzione e secondo quanto disposto dalla legge dello Stato ai fini del coordinamento generale della finanza pubblica e del sistema tributario"».
28.104
BISINELLA
Al comma 1 sostituire la lettera
b)
con la seguente:
«
b)
il secondo comma è sostituito dal seguente: "I Comuni, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri e dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio, in armonia con la Costituzione e secondo quanto disposto dalla legge dello Stato ai fini del coordinamento generale della finanza pubblica e del sistema tributario"».
28.105
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Sostituire la lettera
b)
con la seguente:
«
b)
il primo periodo del secondo comma è sostituito dal seguente: "I Comuni, le città metropolitane, le Regioni hanno risorse autonome"».
28.106
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1, lettera
b),
dopo le parole:
«entrate proprie»,
inserire le seguenti:
«in relazione alle loro competenze legislative e alle funzioni amministrative loro attribuite».
28.107
CENTINAIO, BISINELLA
Alla lettera
b),
dopo le parole:
«entrate proprie»,
inserire le seguenti:
«che vengono versati direttamente in capo alle regioni competenti».
28.108
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al primo comma, lettera
b)
sopprimere le seguenti parole:
« e dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile alloro territorio».
28.109
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1, lettera
b),
dopo le parole:
«loro territorio»,
inserire le seguenti:
«e compartecipazioni regionali al gettito dei tributi erariali che consentano di finanziare quote rilevanti delle spese derivanti dall'esercizio delle funzioni nelle materie di competenza esclusiva e concorrente».
28.110
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1, lettera
b),
dopo le parole
«loro territorio»,
inserire le seguenti:
«le cui percentuali sono fissate annualmente nella legge finanziaria in rapporto al gettito prodotto, acquisita l'intesa con le regioni nelle sedi previste dalla legge».
28.111
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1, lettera
b), dopo le parole:
«loro territorio» inserire le seguenti:
«e possono introdurre variazioni alle aliquote o alle agevolazioni».
28.112
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 1, lettera
b),
secondo periodo, sopprimere le parole da
«e secondo»
fino alla fine del periodo.
28.113
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al primo comma, lettera
b)
sostituire le parole
«quanto disposto dalla legge dello Stato ai fini del»
con le seguenti
«i principi di».
28.114
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1, lettera
b),
sopprimere le parole
«ai fini di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario».
28.115
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1, lettera
b),
sopprimere le parole:
«della finanza pubblica e».
28.116
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1, lettera
b),
sopprimere le parole:
«e del sistema tributario».
28.117
BISINELLA
Al comma 1, lettera
b),
dopo le parole:
«sistema tributario»,
aggiungere le seguenti parole:
«In nessun caso il gettito dei tributi e delle entrate propri può essere assegnato allo Stato».
28.118
CENTINAIO, BISINELLA
Alla lettera
b),
aggiungere in fine le seguenti parole:
«e comunque rispettando un criterio di correlazione tra prelievo fiscale e beneficio connesso alle funzioni esercitate sul territorio».
28.119
DIRINDIN, DE BIASI, ALBANO, ANGIONI, ANITORI, BAROZZINO, BORIOLI, BUEMI, CAMPANELLA, CERVELLINI, CHITI, CORSINI, D'ADDA, DE CRISTOFARO, DE PETRIS, FABBRI, FAVERO, ELENA FERRARA, GATTI, GRANAIOLA, LAI, LEPRI, FAUSTO GUILHERME LONGO, MANASSERO, MATURANI, MINEO, PETRAGLIA, ROMANO, SILVESTRO, STEFANO, URAS, ZANONI
Al comma 1, lettera
b),
dopo le parole:
«sistema tributario»
, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
«Possono essere destinatari di trasferimenti di natura vincolata per la realizzazione delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera
m)
».
28.120
GUERRA, GOTOR, LO MORO, MIGLIAVACCA, RUSSO, BORIOLI, BROGLIA, CUCCA, D'ADDA, STEFANO ESPOSITO, FEDELI, FILIPPIN, FORNARO, RITA GHEDINI, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, MANASSERO, PEGORER, SANGALLI, SONEGO, SPILABOTTE, TOMASELLI, VACCARI, ZANONI, ZAVOLI
Al comma 1, lettera
b)
dopo le parole
«del sistema tributario»
aggiungere in fine le seguenti:
«Possono essere destinatari di trasferimenti di natura vincolata per la realizzazione delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera
m)
».
28.121
CENTINAIO, BISINELLA
Alla lettera
b),
aggiungere in fine il seguente periodo:
«Le regioni hanno la facoltà di istituire a favore degli enti locali compartecipazioni al gettito dei tributi e delle compartecipazioni regionali».
28.122
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1, lettera
b),
aggiungere in fine il seguente periodo:
«La legge dello Stato, approvata a maggioranza assoluta dai componenti della Camera dei deputati, individua le funzioni amministrative che rimangono attribuite allo Stato nelle materie di cui all'articolo 117, secondo comma e attribuisce le restanti funzioni ai comuni e alle regioni unitamente alle relative risorse umane, finanziarie e strumentali, sulla base dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza».
28.123
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1, lettera
b),
aggiungere in fine il seguente periodo:
«La legge dello Stato individua le funzioni amministrative che rimangono attribuite allo Stato nelle materie di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, e attribuisce le restanti funzioni ai Comuni, alle Province e alle Regioni unitamente alle relative risorse umane, finanziarie e strumentali, sulla base dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza».
28.124
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1, lettera
b),
aggiungere in fine il seguente periodo:
«La legge dello Stato individua le funzioni amministrative che rimangono attribuite allo Stato nelle materie di cui all'articolo 117, secondo comma e attribuisce le restanti funzioni ai comuni e alle regioni».
28.125
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1, lettera
b),
aggiungere in fine il seguente periodo:
«La legge dello Stato, approvata a maggioranza assoluta dai componenti della Camera dei deputati, individua le funzioni amministrative che rimangono attribuite allo Stato nelle materie di cui all'articolo 117, secondo comma e attribuisce le restanti funzioni ai comuni e alle regioni».
28.126
CENTINAIO, BISINELLA
Alla lettera
b),
aggiungere in fine il seguente periodo:
«È istituita l'imposta regionale sul reddito personale, con aliquota inizialmente uniforme per tutte le regioni con contestuale diminuzione nella stessa misura delle aliquote dell'imposta sul reddito delle persone fisiche così da garantire invarianza della pressione fiscale. L'aliquota uniforme è stabilita in misura non inferiore al 15 per cento; le regioni possono variare liberamente l'aliquota e le detrazioni per i familiari a carico, ma non determinare la base imponibile».
28.127
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1, dopo la lettera
b)
inserire la seguente:
«
b-bis
) dopo il secondo comma è inserito il seguente: "Per consentire alle Province con statuto di autonomia di svolgere adeguatamente le competenze legislative e amministrative nelle materie loro attribuite, una quota del gettito fiscale prodotto nel territorio provinciale, comunque non inferiore al 60 per cento del gettito di tutti i tributi, con l'esclusione dell'imposta sul valore aggiunto interna, per la quale la predetta quota è pari al 70 per cento del gettito, e dell'imposta sul valore aggiunto per l'importazione, per la quale la medesima quota è pari al 10 per cento, è attribuita alla Provincia stessa. L'attribuzione ha luogo sulla base delle disposizioni emanate con legge dello Stato nel termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore dello statuto. In caso di mancata emanazione della legge entro il predetto termine, i competenti uffici erariali provinciali procedono comunque alla trattenuta delle quote indicate e alla loro immediata devoluzione alla Provincia interessata"».
28.128
CENTINAIO, BISINELLA
Dopo la lettera
b),
inserire la seguente:
«
b-bis)
Dopo il secondo comma è inserito il seguente: "Le agenzie regionali delle entrate sono centri unitari di servizio tributario e le regioni partecipano alla loro gestione e definiscono strumenti e meccanismi di riscossione che assicurino modalità di accreditamento diretto del riscosso agli enti titolari del tributo, nonché le modalità che assicurino a ciascun soggetto titolare del tributo l'accesso diretto alle anagrafi e ad ogni altra banca dati che sia funzionale alla gestione dei tributi e delle compartecipazioni"».
28.129
CENTINAIO, BISINELLA
Dopo la lettera
b)
inserire la seguente:
«
b-bis)
Dopo il secondo comma è inserito il seguente: "Ciascuna regione istituisce un fondo regionale da ripartire, d'intesa con il consiglio regionale delle autonomie locali, agli enti locali con particolare riguardo per quelli con minore capacità fiscale per abitante, con la fissazione iniziale in misura pari alla somma di tutti i trasferimenti statali a favore degli enti locali del territorio regionale, fermi restando tutti i trasferimenti provenienti da fondi europei"».
28.130
CENTINAIO, BISINELLA
Dopo la lettera
b), inserire la seguente:
«
b-
bis) Dopo il secondo comma è inserito il seguente:
"Ciascuna regione istituisce un fondo regionale da ripartire, d'intesa con il consiglio regionale delle autonomie locali, agli enti locali con particolare riguardo per quelli con minore capacità fiscale per abitante, con la fissazione iniziale in misura pari alla somma di tutti i trasferimenti statali a favore degli enti locali del territorio regionale".».
28.131
PAOLO ROMANI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN, GALIMBERTI
Al comma 1, dopo la lettera
b),
inserire la seguente:
«
b
-bis) dopo il secondo comma, è inserito il seguente:
"Il gettito dei tributi e delle entrate proprie può essere assegnato allo Stato, solo in casi eccezionali, previa esclusiva deliberazione del Comune, della Città Metropolitana o della Regione interessati".».
28.132
PAOLO ROMANI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN, GALIMBERTI
Al comma 1, dopo la lettera
b),
inserire la seguente:
«
b
-bis) dopo il secondo comma, è inserito il seguente:
"In nessun caso il gettito dei tributi e delle entrate propri può essere assegnato allo Stato. Il fondo perequativo non può alterare l'ordine delle capacità fiscali per abitante tra i diversi territori; garantisce il finanziamento dei costi e dei fabbisogni
standard
".».
28.133
CENTINAIO, BISINELLA
Dopo la lettera
b),
inserire la seguente:
«
b
-bis) Dopo il secondo comma è inserito il seguente:
"In materia di coordinamento del sistema tributario, per l'attribuzione di risorse e imposte, si deve tener conto dell'effettivo gettito tributario"».
28.134
BISINELLA
Al comma l, dopo la lettera
b),
inserire la seguente:
«
b
-bis) al terzo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "fondo perequativo non può alterare l'ordine delle capacità fiscali per abitante tra i diversi territori. Garantisce il finanziamento dei costi e dei fabbisogni
standard
".».
28.135
BISINELLA
Al comma 1, dopo la lettera
b),
inserire la seguente:
«
b
-bis) al terzo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Il fondo perequativo garantisce il finanziamento dei costi e dei fabbisogni
standard
".».
28.136
BISINELLA
Al comma 1, dopo la lettera
b)
, inserire la seguente:
«
b
-bis) al terzo comma sono aggiunte le seguenti parole: "Il fondo perequativo non può alterare l'ordine delle capacità fiscali per abitante tra i diversi territori".».
28.137
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1, dopo la lettera
b)
inserire la seguente:
«
b
-bis) al terzo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "procedendo ad una riduzione, ma non annullamento, delle differenze di capacità fiscale ai fini della perequazione finanziaria lasciando inalterata la graduatoria della capacità fiscale delle singole regioni prima e dopo il processo di perequazione, premiando le regioni a minore evasione fiscale".».
28.138
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 1, sostituire la lettera
c)
con la seguente:
«
c)
al quarto comma le parole: ", alle Province" sono soppresse».
28.139
CENTINAIO, BISINELLA
Sostituire la lettera
c)
con la seguente:
«
c)
Al quarto comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nelle Comunità autonome, istituite ai sensi dell'articolo 117, le risorse di cui al presente comma non possono essere inferiori al 75 per cento del gettito tributario complessivo degli enti di cui all'articolo 114 prodotto nei relativi territori"».
28.140
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al primo comma, lettera
c),
sostituire dalle parole:
«è sostituito dal seguente»
fino alla fine della lettera con le seguenti
«è sostituito dai seguenti: "La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante.
Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite".».
28.141
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al primo comma lettera
c)
sostituire le parole:
«Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti assicurano il finanziamento integralmente delle funzioni pubbliche attribuite ai Comuni, alle Città metropolitane e alle Regioni.»
con le seguenti:
«Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite».
28.142
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al primo comma, lettera
c)
, sostituire le parole:
«Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti assicurano il finanziamento integralmente delle funzioni pubbliche attribuite ai Comuni, alle Città metropolitane e alle Regioni.»
, con le seguenti:
«La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante».
28.143
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1, lettera
c)
, sopprimere la seguente parola:
«integrale».
28.144
GUERRA, GOTOR, LO MORO, MIGLIAVACCA, RUSSO, BORIOLI, BROGLIA, CUCCA, D'ADDA, STEFANO ESPOSITO, FEDELI, FILIPPIN, FORNARO, RITA GHEDINI, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, MANASSERO, PEGORER, SANGALLI, SONEGO, SPILABOTTE, TOMASELLI, ZANONI, ZAVOLI
Al comma 1, lettera
c)
, dopo le parole:
«pubbliche attribuite»
, inserire le seguenti:
«o conferite».
28.145
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1, lettera
c)
, sopprimere le parole:
«ai Comuni, alle Città Metropolitane e».
28.146
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1, lettera
c)
, sopprimere le parole:
«ai Comuni e».
28.147
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1, lettera
c)
, sopprimere le parole:
«alle Città Metropolitane».
28.148
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1, capoverso «Art. 119», lettera
c)
, dopo le parole:
«alle regioni»
, aggiungere le seguenti parole:
«All'attribuzione di funzioni pubbliche da un livello di governo ad un altro devono essere assicurate le risorse corrispondenti».
28.149
SACCONI, QUAGLIARIELLO, ALBERTINI, AUGELLO, AZZOLLINI, TORRISI, AIELLO, BONAIUTI, BIANCONI, BILARDI, CARIDI, COMPAGNA, CONTE, D'ALÌ, DALLA TOR, D'ASCOLA, DI GIACOMO, FORMIGONI, GENTILE, GIOVANARDI, GUALDANI, MANCUSO, MARINELLO, PAGANO, LUCIANO ROSSI, VICECONTE, LANGELLA
Al primo comma, alla lettera
c)
, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«, quantificate in base a costi e fabbisogni uniformati».
28.150
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1, lettera
c)
, inserire, in fine, le seguenti parole:
«e non possono essere inferiori al 75 per cento del gettito tributario complessivo degli enti di cui all'articolo 114 prodotto nei relativi territori nel caso in cui siano state istituite Macroregioni ai sensi dell'articolo 117».
28.151
GIOVANNI MAURO, MARIO FERRARA, BARANI, COMPAGNONE, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, MILO, RUVOLO, SCAVONE
Dopo la lettera
c)
, aggiungere la seguente:
«
c
-bis). Il territorio della Regione siciliana e quello della Regione Sardegna sono posti fuori dalla linea doganale e costituiscono zona franca interclusa dal mare territoriale circostante; i punti di entrata e di uscita sono individuati nei porti ed aeroporti della Sicilia e della Sardegna. Le zone franche insulari sono disciplinate dalle leggi fiscali dello Stato italiano e dell'Unione europea che si applicano ai territori extradoganali».
28.152
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1, dopo la lettera
c)
, inserire la seguente:
«
c
-bis). All'articolo 119, quarto comma, della Costituzione, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nelle Macroregioni, istituite ai sensi dell'articolo 117, le risorse di coi al presente comma non possono essere inferiori al 75 per cento del gettito tributario complessivo degli enti di cui all'articolo 114 prodotto nei relativi territori"».
28.153
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1, dopo la lettera
c)
, inserire la seguente:
«
c
-bis). All'articolo 119, quarto comma, della Costituzione, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nelle federazioni di Regioni istituite ai sensi dell'articolo 117, le risorse di cui al presente comma non possono essere inferiori al 75 per cento del gettito tributario complessivo degli enti di cui all'articolo 114 prodotto nei relativi territori"».
28.154
PAGLIARI, DI GIORGI, LEPRI, PADUA, DEL BARBA, MIRABELLI, SCALIA, CANTINI, FAVERO, CIRINNÀ, PEZZOPANE
Al comma 1, dopo la lettera
c)
, inserire la seguente:
«
c
-bis. Al quarto comma, è aggiunto il seguente periodo: "All'attribuzione di funzioni pubbliche da un livello di governo a un altro devono essere assicurate le risorse corrispondenti"».
28.155
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1, lettera
d)
, inserire, in fine, le seguenti parole:
«prevedendo misure di incentivazione per le regioni e gli enti locali in relazione al maggior imponibile accertato a seguito dello sforzo fiscale delle amministrazioni interessate»
.
28.156
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1, dopo la lettera
d)
inserire la seguente:
«
d-bis)
al quinto comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e incentiva comportamenti finanziari virtuosi"».
28.157
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1, dopo la lettera
d)
inserire la seguente:
«
d-bis)
al quinto comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "premiando le regioni a minore evasione fiscale"».
28.158
CENTINAIO, BISINELLA
Dopo la lettera
d)
, inserire la seguente:
«
d-bis)
dopo il quinto comma, inserire il seguente:
"È assegnato alle regioni il gettito dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, dei residenti in regione iscritti a fondi pensione complementare su base territoriale regionale"».
28.159
GIOVANNI MAURO, MARIO FERRARA, BARANI, COMPAGNONE, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, MILO, RUVOLO, SCAVONE
Dopo la lettera
e)
aggiungere la seguente:
«
f)
all'articolo 119, quinto comma, dopo la parola: "Regioni" aggiungere le seguenti: "Lo Stato riconosce le peculiarità delle regioni insulari e ne favorisce il riequilibrio sociale ed economico attraverso prioritari interventi di perequazione fiscale ed infrastrutturale annualmente indicati nei documenti di finanza pubblica"».
28.160
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1, dopo la lettera
e)
aggiungere la seguente:
«
e-bis)
aggiungere in fine i seguenti commi:
"La disciplina dei singoli tributi e il sistema tributario nel suo complesso devono rispondere a razionalità e coerenza, rispetto dei limiti imposti dai vincoli comunitari e dai trattati e accordi internazionali, esclusione di ogni doppia imposizione.
La legge regionale può, con riguardo alle materie non assoggettate ad imposizione da parte dello Stato e nei limiti della lettera precedente:
1) istituire tributi regionali e locali;
2) determinare le materie nelle quali comuni, province città metropolitane possono, nell'esercizio della propria autonomia, istituire tributi locali e introdurre variazioni alle aliquote o alle agevolazioni"».
28.161
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1, dopo la lettera
e)
aggiungere la seguente:
«
e-bis)
aggiungere in fine il seguente comma:
"La legge regionale può, con riguardo alle materie non assoggettate ad imposizione da parte dello Stato e nei limiti della disciplina generale dei singoli tributi e il sistema tributario nel suo complesso:
1) istituire tributi regionali e locali;
2) determinare le materie nelle quali comuni, province e città metropolitane possono, nell'esercizio della propria autonomia, istituire tributi locali e introdurre variazioni alle aliquote o alle agevolazioni"».
28.162
PAGLIARI, DI GIORGI, SCALIA, MIRABELLI, CANTINI, PADUA, FAVERO, DEL BARBA, CIRINNÀ, PEZZOPANE
Al comma 1, dopo la lettera
e)
aggiungere la seguente:
«
e-bis)
dopo il sesto comma è aggiunto il seguente:
"Lo Stato può introdurre misure premiali o un regime finanziario più favorevole per le Regioni, sulla base del grado di adeguamento della normativa regionale alle riforme economico-sociali introdotte a livello statale"».
28.163
CENTINAIO, BISINELLA
Dopo la lettera
e)
, inserire la seguente:
«
e-bis)
è aggiunto in fine il seguente comma:
"In materia di coordinamento del sistema tributario, è prevista l'esclusione di ogni intervento sulle basi imponibili e sule aliquote dei tributi che non siano del proprio livello di governo e, in ogni caso, della impossibilità di dedurre gli oneri fiscali tra tributi, anche se appartenenti a diverse categorie, i cui proventi non siano devoluti al medesimo livello di governo"».
28.164
CENTINAIO, BISINELLA
Dopo la lettera
e)
, inserire la seguente:
«
e-bis)
è aggiunto in fine il seguente comma:
"In materia di coordinamento del sistema tributario, deve essere garantita la trasparenza ed efficienza nelle decisioni di entrata nonché l'efficienza nell'amministrazione dei tributi e l'incentivazione al contrasto dell'evasione fiscale"».
28.165
CENTINAIO, BISINELLA
Dopo la lettera e)
, inserire la seguente:
«
e-bis)
è aggiunto in fine il seguente comma:
"In materia di coordinamento del sistema tributario, deve essere garantita la trasparenza ed efficienza nelle decisioni di entrata"».
28.166
CENTINAIO, BISINELLA
Dopo la lettera
e)
, inserire la seguente:
«
e-bis)
è aggiunto in fine il seguente comma:
"In materia di coordinamento del sistema tributario, deve essere prevista l'abolizione delle addizionali esistenti e il divieto di applicazione di addizionali e sovraimposte"».
28.167
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1, dopo la lettera
e)
aggiungere la seguente:
«
e-bis)
è aggiunto in fine il seguente comma:
"I tributi propri delle regioni e degli enti locali devono consentire di finanziare quote rilevanti delle spese derivanti dall'esercizio delle funzioni previste dagli articoli 117 e 118 della Costituzione"».
28.168
CENTINAIO, BISINELLA
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
«1-
bis
. È tributo proprio degli enti locali l'imposta locale sui redditi fondiari ad aliquota proporzionale per i comuni e le città metropolitane con contestuale esclusione dei redditi fondiari da tassazione ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dall'imposta regionale sul reddito personale. Inizialmente l'aliquota è stabilita in misura uniforme, tale da garantire invarianza di pressione fiscale complessiva. Comuni e città metropolitane possono variare l'aliquota entro i limiti stabiliti con legge regionale».
28.169
CENTINAIO, BISINELLA
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
«1-
bis
: Alle regioni viene assegnato il gettito delle accise, dell'imposta sui tabacchi e di quella sui giochi, riferibile al territorio di ciascuna regione, nonchè il gettito dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, dei residenti in regione iscritti a fondi pensione complementare su base territoriale regionale».
28.0.1
CENTINAIO, BISINELLA
Dopo l'
articolo
, inserire il seguente:
«Art. 28
-bis.
1. L'articolo 120 della Costituzione è soppresso».
28.0.2
CENTINAIO, BISINELLA
Dopo l'
articolo
, inserire il seguente:
«Art. 28
-bis.
1. All'articolo 120 della Costituzione il comma primo è soppresso».
28.0.3
CENTINAIO, BISINELLA
Dopo l'
articolo
, inserire il seguente:
«Art. 28
-bis.
1. All'articolo 120 della Costituzione, comma primo, dopo le parole: "La Regione" è soppressa la parola: "non"».
28.0.4
CENTINAIO, BISINELLA
Dopo l'
articolo
, inserire il seguente:
«Art. 28-
bis
.
1. All'articolo 120 della Costituzione, comma primo, dopo le parole: "o esportazione" sono soppresse le parole: "o transito tra le Regioni,"».
28.0.5
CENTINAIO, BISINELLA
Dopo l'
articolo
, inserire il seguente:
«Art. 28
-bis.
1. all'articolo 120 della Costituzione, comma primo, dopo le parole: "tra le Regioni," sono soppresse le parole: "né adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le regioni,"».
28.0.6
CENTINAIO, BISINELLA
Dopo l'
articolo
, inserire il seguente:
«Art. 28
-bis
.
1. All'articolo 120 della Costituzione il comma secondo è soppresso.
28.0.7
CENTINAIO, BISINELLA
Dopo l'
articolo
, inserire il seguente:
«Art. 28
-bis
.
(Modifiche all'articolo 120 della Costituzione)
1. All'articolo 120 della Costituzione, secondo comma, le parole: "Il Governo", sono sostituite con le parole: "Lo Stato"».
28.0.8
CENTINAIO, BISINELLA
Dopo l'
articolo
, inserire il seguente:
«Art. 28
-bis
.
1. All'articolo 120 della Costituzione, comma secondo, dopo le parole: "il Governo," è inserita la seguente: "non"».
28.0.9
PAOLO ROMANI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN, GALIMBERTI
Dopo l'
articolo
, inserire il seguente:
«Art. 28
-bis.
(Modifica all'articolo 120 della Costituzione)
1. All'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, dopo il primo periodo, inserire le seguenti parole: "e comunque solo in presenza di eventi eccezionali, per un periodo limitato e in base a una specifica procedura definita con legge dello Stato, acquisito il parere del Senato della Repubblica"».
28.0.10
CENTINAIO, BISINELLA
Dopo l'
articolo
, inserire il seguente:
«Art. 28
-bis.
1. All'articolo 120 della Costituzione, comma secondo, le parole: "diritti civili e sociali" sono sostituite dalle seguenti: "diritti civili e sociosanitari"».
28.0.11
CENTINAIO, BISINELLA
Dopo l'
articolo
, inserire il seguente:
«Art. 28
-bis
.
1. All'articolo 120 della Costituzione, comma secondo, dopo le parole: "trattati internazionali", sono soppresse le seguenti parole: "o della normativa comunitaria"».
28.0.12
CENTINAIO, BISINELLA
Dopo l'
articolo
, inserire il seguente:
«Art. 28
-bis
.
(Modifiche all'articolo 120 della Costituzione)
1. All'articolo 120 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo comma, dopo le parol
e: "dei governi locali"
sono inserite le seguenti:
"e nel rispetto dei principi di leale collaborazione e di sussidiarietà";
b) al secondo comma, l'ultimo periodo è soppresso».
28.0.13
SACCONI, QUAGLIARIELLO, ALBERTINI, AUGELLO, AZZOLLINI, BONAIUTI, TORRISI, AIELLO, BIANCONI, BILARDI, CARIDI, CHIAVAROLI, COLUCCI, COMPAGNA, CONTE, D'ALÌ, DALLA TOR, D'ASCOLA, DI GIACOMO, FORMIGONI, GENTILE, GIOVANARDI, GUALDANI, MANCUSO, MARINELLO, PAGANO, LUCIANO ROSSI, VICECONTE, LANGELLA
Dopo l'
articolo
, inserire il seguente:
«Art. 28-
bis.
(Modificazioni all'articolo 120 della Costituzione)
1. All'articolo 120 della Costituzione, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:
"Qualora, a seguito di gravi disavanzi finanziari, a Regioni, Città metropolitane o Comuni siano assegnate forme straordinarie di ripianamento finanziario da parte dello Stato, il Governo procede in ogni caso al commissariamento sostituendo il sindaco o il presidente di Regione, ai quali si applicano, qualora si tratti di grave dissesto finanziario, sanzioni rivolte anche a determinarne la ineleggibilità per un periodo adeguato. Lo Stato vigila con continuità sull'equilibrio di bilancio di Regioni, Città metropolitane e Comuni"».
28.0.14
SIMEONI
Dopo l'
articolo
, inserire il seguente:
«Art. 28-
bis.
1. All'articolo 120 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"I commissari e gli organi siostituitivi nominati dal Governo ai sensi del presente articolo riferiscono periodicamente alle Camere. Possono essere rimossi con votazione a maggioranza promossa su richiesta di almeno un decimo dei componenti della Camerc;i o del Senato"».
28.0.15
BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN
Dopo l'
articolo
, inserire il seguente:
«Art. 28-
bis.
(Modificazioni all'articolo 121 della Costituzione)
1. All'articolo 121 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente:
"lI Consiglio regionale è composto di trenta membri"».
28.0.16
MOSCARDELLI
Dopo l'
articolo
, inserire il seguente:
«Art. 28-
bis.
(Modificazioni all'articolo 121 della Costituzione)
1. All'articolo 121 della Costituzione, al comma secondo, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: "L'esercizio della funzione legislativa regionale può essere delegato dal Consiglio alla Giiunta con determinazione di principì e criteri direttivi, per un tempo limitato e per oggetti definiti"».
28.0.17
BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN
Dopo l'
articolo
, inserire il seguente:
«Art. 28-
bis.
(Modificazioni all'articolo 121 della Costituzione)
1. Al secondo comma dell'articolo 121 della Costituzione, le parole: "Può fare proposte di legge alle Camere" sono sostituite dalla seguenti: "Può fare proposte di legge alla Camera dei deputati"».
28.0.18
PAOLO ROMANI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN, GALIMBERTI
Dopo l'
articolo
, inserire il seguente:
«Art. 28-
bis.
(Modifica all'articolo 121 della Costituzione)
1. All'articolo 121, secondo comma, della Costituzione l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Può fare proposte di legge alle Camere nel rispetto delle funzioni legislative di cui all'articolo 70"».
Conseguentemente, all'articolo 32, sopprimere il comma 12.
28.0.19
CENTINAIO, BISINELLA
Dopo l'
articolo
, inserire il seguente:
«Art. 28-
bis.
1. All'articolo 121 della Costituzione, comma quarto, la parola: "delegate" è sostituita dalla seguente: "conferita"».
28.0.20
CENTINAIO, BISINELLA
Dopo l'
articolo
, inserire il seguente:
«Art. 28-
bis.
1. All'articolo 123 della Costituzione, comma secondo, il secondo periodo è soppresso».
28.0.21
CENTINAIO, BISINELLA
Dopo l'
articolo
, inserire il seguente:
«Art. 28-
bis.
1. All'articolo 125 della Costituzione, coma prino, il secondo periodo è soppresso».
28.0.22
CENTINAIO, BISINELLA
Dopo l'
articolo
, inserire il seguente:
«Art. 28-
bis.
1. All'articolo 127 della Costituzione, il comma primo è soppresso».
28.0.23
CENTINAIO, BISINELLA
Dopo l'
articolo
, inserire il seguente:
«Art. 28-
bis.
1. All'articolo 134 della Costituzione, il comma terzo è soppresso».
Art. 29
29.1
CENTINAIO, BISINELLA
Sopprimere l'articolo.
29.2
GIOVANNI MAURO, MARIO FERRARA, BARANI, COMPAGNONE, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, MILO, RUVOLO, SCAVONE
Sopprimere l'articolo.
29.3
ORELLANA, BATTISTA, CAMPANELLA, BOCCHINO, DE PIN, CASALETTO, BIGNAMI, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, GAMBARO
Sopprimere l'articolo.
29.4
RUSSO, FABBRI, FISSORE, FILIPPI, FILIPPIN, STEFANO ESPOSITO, VACCARI, MANASSERO, CALEO, GUERRIERI PALEOTTI, SANGALLI, ZANONI, BROGLIA, ELENA FERRARA, SPILABOTTE, SOLLO, CARDINALI, CAPACCHIONE, SANTINI
Sopprimere l'articolo.
29.5
BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN
Sostituire l'articolo, con il seguente:
«Art. 29. -
(Limiti agli emolumenti dei componenti degli organi regionali). –
1. All'articolo 122 della Costituzione sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"I membri dei Consigli regionali ricevono una indennità stabilita dalla legge, comprensiva di una diaria collegata alla certificazione della presenza ai lavori del Consiglio e dei suoi organi.
La funzione di membro del Consiglio regionale non dà luogo a trattamenti previdenziali o assistenziali. All'interno dell'emolumento unico di cui al primo comma, è possibile accantonare, a domanda, una quota per la stipula di una rendita vitalizia per il periodo successivo al mandato, senza il concorso di altri finanziamenti pubblici.
La legge dello Stato, approvata con la procedura di cui all'articolo 70 secondo, terzo e quarto comma, determina i casi in cui la titolarità di un interesse economico, pubblico o privato, sia tale da poter condizionare, o da apparire di poter condizionare, l'esercizio della funzione pubblica rappresentativa di cui al presente articolo. La medesima legge reca la disciplina per la prevenzione e la cessazione del relativo conflitto d'interesse"».
29.6
CENTINAIO, BISINELLA
Sopprimere il comma 1.
29.7
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1, capoverso
«Art. 122»,
premettere il seguente comma:
«01. All'articolo 122, primo comma, della Costituzione, dopo le parole: "stabilisce anche" sono inserite le seguenti: "i criteri di composizione e"».
29.8
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 1, dopo la parola:
«Costituzione»
, inserire le seguenti:
«sostituire le parole "del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione" con le seguenti: "del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale, dei consiglieri regionali nonché dei Presidenti e dei consiglieri delle Province autonome sono disciplinati con legge della Regione ovvero della Provincia autonoma" e sostituire le parole "capoluogo di Regione" con le seguenti: "con popolazione superiore a cinquecento mila abitanti"».
29.9
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 1, dopo la parola:
«Costituzione»
, inserire le seguenti:
«sostituire le parole "del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione" con le seguenti: "del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale, dei consiglieri regionali nonché dei Presidenti e dei consiglieri delle Province autonome sono disciplinati con legge della Regione ovvero della Provincia autonoma"».
29.10
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1, sostituire le parole:
«dei comuni capoluogo di provincia»
, con le seguenti:
«delle Città metropolitane».
29.11
CENTINAIO, BISINELLA
Dopo il comma 1, capoverso
«Art. 122»,
aggiungere il seguente:
«1
-bis
. All'articolo 122, quinto comma, della Costituzione, al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e non è immediatamente rieleggibile dopo il secondo mandato consecutivo"».
29.0.1
CENTINAIO, BISINELLA
Dopo l'
articolo
, inserire il seguente:
«Art. 29
-bis.
(Modifiche all'articolo 123 della Costituzione)
1. All'articolo 123 della Costituzione, terzo comma, l'ultimo periodo è sostituito con il seguente: «Lo statuto sottoposto a referendum non è promulgato se, avendo partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, i voti contrari prevalgono su quelli favorevoli».
29.0.2
CENTINAIO, BISINELLA
Dopo l'
articolo
, inserire il seguente:
«Art. 29
-bis.
(Modifiche all'articolo 123 della Costituzione)
1. All'articolo 123 della Costituzione, il quarto comma è sostituito dal seguente:
"In ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione, di concertazione e di raccordo fra le Regioni e gli enti locali"».
29.0.3
BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN
Dopo l'
articolo
, inserire il seguente:
«Art. 29
-bis.
(Modificazioni agli articoli 124 e 125 della Costituzione)
1. L'articolo 124 della Costituzione riacquista efficacia nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
2. Il primo comma dell'articolo 125 della Costituzione riacquista efficacia nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3».
Art. 30
30.1
BATTISTA, ORELLANA, CAMPANELLA, BOCCHINO, DE PIN, CASALETTO, BIGNAMI, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, GAMBARO, MUSSINI
Sopprimere l'articolo.
30.2
CENTINAIO, BISINELLA
Sopprimere l'articolo.
30.3
RUTA
Sopprimere l'articolo.
30.4
BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 30. -
(Soppressione della Commissione parlamentare per le questioni regionali) –1.
Il primo comma dell'articolo 126 della Costituzione è sostituito dal seguente:
"Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge. Lo scioglimento e la rimozione possono altresì essere disposti per ragioni di sicurezza nazionale. Il decreto è adottato acquisito il parere del Senato della Repubblica"».
30.5
ZELLER, PALERMO, BERGER, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 30. -
(Modificazioni all'articolo 126 della Costituzione) – 1.
Il primo comma dell'articolo 126 della Costituzione è sostituito dal seguente:
"Con decreto motivato del Presidente della Repubblica, sentiti i Presidenti delle Camere, sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge. Lo scioglimento e la rimozione possono altresì essere disposti per ragioni di sicurezza nazionale"».
30.6
CENTINAIO, BISINELLA
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 30. -
(Modifiche all'articolo 126 della Costituzione) – 1.
All'articolo 126 della Costituzione, al primo comma, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "Il decreto è adottato sentita la Commissione paritetica per le questioni regionali, costituita presso il Senato della Repubblica"».
30.7
BISINELLA
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 30. – 1. All'articolo 126, primo comma della Costituizone, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Il decreto è adottato su conforme parere del Senato delle Autonomie"».
30.8
BISINELLA
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 30. – 1. All'articolo 126, primo comma della Costituizone, l'ultimo periodo è sostituito dal dal seguente: "Il decreto è adottato su parere del Senato delle Autonomie"».
30.9
PAOLO ROMANI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN, GALIMBERTI
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 30. -
(Modifica all'articolo 126 della Costituzione) – 1.
All'articolo 126 della Costituzione, primo comma, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Il decreto è adottato con parere conforme del Senato della Repubblica"».
30.10
CENTINAIO, BISINELLA
Sopprimere il comma 1.
30.11
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1 dopo la parola:
«parere»
inserire la seguente:
«vincolante».
30.12
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al primo comma, sopprimere le parole:
«delle Autonomie».
30.13
CENTINAIO, BISINELLA
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«l-
bis
. Il terzo comma dell'articolo 126 della Costituzione è sostituito dal seguente: "L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti dei Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione e le dimissioni volontarie dello stesso, non dovute ad impedimento permanente o a incompatibilità sopravvenuta, comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio regionale. I medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti del Consiglio. Lo Statuto regionale disciplina le materie sulle quali il Presidente può porre la questione di fiducia; disciplina inoltre le modalità di sostituzione del Presidente, anche eletto direttamente, in caso di morte o di impedimento permanente o di incompatibilità sopravvenuta o di dimissioni motivate con impedimento permanente."».
30.14
CENTINAIO, BISINELLA
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«l-
bis
. Il terzo comma dell'articolo 126 della Costituzione è sostituito dal seguente: "L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione e le dimissioni volontarie dello stesso, non dovute ad impedimento permanente o a incompatibilità sopravvenuta, comportano le dimissioni della Giunta e io scioglimento del Consiglio regionale. I medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti dei Consiglio"».
30.15
CENTINAIO, BISINELLA
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«l-
bis
. All'articolo 126, terzo comma, della Costituzione, al primo periodo, sono soppresse le parole: ", l'impedimento permanente, la morte" e il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "Non si fa luogo a dimissioni della Giunta e a scioglimento dei Consiglio in caso di morte o impedimento permanente del Presidente della Giunta. In tale caso, lo statuto regionale disciplina la nomina di un nuovo Presidente, cui si applicano ¡e disposizioni previste per il Presidente sostituito, in ogni caso le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio"».
30.16
CENTINAIO, BISINELLA
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«l-
bis
. Al terzo comma dell'articolo 126 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Lo Statuto regionale disciplina le materie sulle quali il Presidente può porre la questione di fiducia; disciplina inoltre le modalità di sostituzione del Presidente, anche eletto direttamente, in caso di morte o di impedimento permanente o di incompatibilità sopravvenuta o di dimissioni motivate con impedimento permanente."».
30.17
CENTINAIO, BISINELLA
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«l-
bis
. Al terzo comma dell'articolo 126 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Lo Statuto regionale disciplina le modalità di sostituzione del Presidente, anche eletto direttamente, in caso di morte o di impedimento permanente o di incompatibilità sopravvenuta o di dimissioni motivate con impedimento permanente."».
30.18
CENTINAIO, BISINELLA
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«l-
bis
. Al terzo comma dell'articolo 126 della Costituzione è aggiunto in fine il seguente periodo: "Lo Statuto regionale disciplina le materie sulle quali il Presidente può porre la questione di fiducia."».
30.0.1
COCIANCICH, CHITI, PADUA, FAVERO, DEL BARBA, DI GIORGI, MIRABELLI, MOLINARI
Dopo l'
articolo
, inserire il seguente:
«Art. 30-
bis.
l. E' istituita una commissione per gli affari europei composta di deputati e senatori in numero eguale.
2. La commissione esercita i poteri attribuiti ai Parlamenti nazionali dai trattati istitutivi dell'Unione europea nei modi stabiliti con legge della Repubblica.
3. La commissione esprime parere di conformità al diritto dell'Unione europea dei disegni di legge e degli emendamenti. Nel caso di parere contrario ai sensi del primo comma dell'articolo 117 della Costituzione o di parere favorevole condizionato all'introduzione di modificazioni specificamente formulate, disatteso dalla Commissione che ha svolto l'esame in sede referente, sulle corrispondenti parti del disegno di legge l'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Gli emendamenti sui quali la commissione abbia formulato un parere contrario sono improponibili.».
30.0.2
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Dopo l'
articolo
, inserire il seguente:
«Art. 30-
bis.
(Parere di merito su leggi regionali)
l. All'articolo 127 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente: "Il Governo della Repubblica, quando ritenga che una legge approvata dal Consiglio regionale ecceda la competenza della Regione o contrasti con gli interessi nazionali o con quelli di altre Regioni, può promuovere la questione di legittimità davanti alla Corte costituzionale o quella di merito per contrasto di interessi davanti al Senato della Repubblica, entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione. In caso di dubbio, la Corte decide di chi sia la competenza"».
30.0.3
SACCONI, QUAGLIARIELLO, ALBERTINI, AUGELLO, AZZOLLINI, BONAIUTI, TORRISI, AIELLO, BIANCONI, BILARDI, CARIDI, CHIAVAROLI, COLUCCI, COMPAGNA, CONTE, D'ALÌ, DALLA TOR, D'ASCOLA, DI GIACOMO, FORMIGONI, GENTILE, GIOVANARDI, GUALDANI, MANCUSO, MARINELLO, PAGANO, LUCIANO ROSSI, VICECONTE, LANGELLA
Dopo l'
articolo
, inserire il seguente:
«Art. 30-
bis.
(Impugnativa delle leggi dello Stato e delle Regioni)
l. All'articolo 127 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
dopo il primo comma è inserito il seguente: "Il Governo ha la facoltà di sospendere, dandone comunicazione al Senato delle Autonomie e fino alla definizione del giudìzio, l'efficacia di una legge regionale impugnata dinanzi alla Corte costituzionale."
b)
è aggiunto, in fine, il seguente comma: "La facoltà di cut al comma precedente può essere esercitata dalla Regione, in relazione a leggi o atti aventi forza di legge dello Stato, solo qualora il Senato delle Autonomie, pronunciandosi sui relativi disegni di legge, ha proposto all'Assemblea nazionale modifiche inerenti al riparto costituzionale delle competenze tra lo Stato e le Regioni e queste ultime non sono state accolte dall'Assemblea nazionale in sede di approvazione definitiva."».
30.0.4
COCIANCICH, PADUA, FAVERO, DEL BARBA, DI GIORGI, MIRABELLI, MOLINARI
Dopo l'
articolo
, inserire il seguente:
«Art. 30-
bis.
(Modificazioni all'articolo 127 della Costituzione)
l. All'articolo 127 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "Il Senato dell'Europa e delle Autonomie, nei modi previsti dal rispettivo regolamento, può promuovere la questione di legittimità costituzionale di cui al primo comma quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione o determini una violazione dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea."».
30.0.5
CENTINAIO, BISINELLA
Dopo l'
articolo
, inserire il seguente:
«Art. 30-
bis.
(Modificazioni all'articolo 127 della Costituzione)
l. All'articolo 127 della Costituzione sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"Gli schemi dei decreti legislativi, predisposti dal Governo, sono sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari competenti.
Il Comune, la Provincia e la Città metropolitana, quando ritengano che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o della Regione leda le proprie competenze costituzionalmente attribuite, possono promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente valore di legge."».
30.0.6
CENTINAIO, BISINELLA
Dopo l'
articolo
, inserire il seguente:
«Art. 30-
bis.
l. All'articolo 127 della Costituzione dopo il secondo comma è aggiunto il seguente: "La Città metropolitana e il Comune, quando ritengano che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o della Regione, ledano le proprie competenze costituzionalmente attribuite, nonché le competenze attribuite ai Comuni e loro forme associative, e le competenze attribuite agli enti di area vasta, possono promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente forza di legge, secondo modalità stabilite dalla legge."».
30.0.25
MARAN, SUSTA
Dopo l'
articolo
, inserire il seguente:
«Art. 30-
bis.
(Modificazioni all'articolo 127 della Costituzione)
1. All'articolo 127, primo comma, della Costituzione aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Con legge approvata-dalle due Camere sono fissate le modalità di collaborazione volte a prevenire il giudizio davanti alla Corte costituzionale."».
Conseguentemente, all'articolo 8, comma primo, capoverso «Art. 70. -», aggiungere, in fine al primo comma le seguenti parole
: «nonché per le leggi di cui all'articolo 27, primo comma.».
30.0.7
CENTINAIO, BISINELLA
Dopo l'
articolo
, inserire il seguente:
«Art. 30-
bis.
(Garanzie per le autonomie locali)
1. Dopo l'articolo 127 della Costituzione, è inserito il seguente:
"Art. 127-bis. – I Comuni, le Province e le Città metropolitane, qualora ritengano che una legge o un atto avente forza di legge dello Stato o della Regione leda le proprie competenze costituzionalmente attribuite, possono promuovere dinanzi alla Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale. Una legge costituzionale disciplina le condizioni, le forme e i termini di proponibilità della questione"».
30.0.8
MAURIZIO ROSSI
Dopo l'
articolo
, inserire il seguente:
«Art. 30-
bis.
1. L'articolo 131 della Costituzione è così sostituito:
"Art. 131. – Ferma restando la disciplina prevista per la Sardegna, sono costituite attraverso legge costituzionale, nuove Macroregioni per fusione di enti territoriali esistenti o di parte di essi, aventi un minimo di cinque milioni di abitanti.
La legge istitutiva del nuovo ente esponenziale della collettività deve essere sottoposta a referendum popolare confermativo quando ne facciano richiesta, entro tre mesi dalla costituzione dello stesso, tanti Consigli Comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate.
La denominazione del nuovo ente territoriale sarà stabilita mediante legge ordinaria, salvo conferma mediante referendum popolare quando ne facciano richiesta tanti Consigli Comunali che rappresentino almeno un terzo della popolazione.
Al fine di tutelare le minoranze linguistiche, possono essere create all'interno delle Macroregioni, con referendum popolare proposto da metà della popolazione ed approvato dalla maggioranza assoluta dei votanti, delle aree speciali le cui peculiarità saranno individuate con leggi regionali"».
Conseguentemente dopo il comma 10 dell'articolo 33 aggiungere il seguente:
«10-
bis.
Fino alla data di entrata in vigore della legge della Repubblica di cui all'articolo 131, secondo comma della Costituzione, come modificato dall'articolo 30-
bis
della presente legge costituzionale, i Consigli regionali attualmente in carica mantengono le loro funzioni».
E all'articolo 25 sostituire le parole:
«, il terzo comma è abrogato»
con le seguenti:
«apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire il primo comma con il seguente:
«La Sardegna dispone di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo il proprio statuto speciale adottato con legge costituzionale».
b) il comma secondo è abrogato;
c) il comma terzo è abrogato.
Conseguentemente ovunque ricorrano nel testo della Costituzione sopprimere le parole:
«Province autonome di Trento e di Bolzano».
30.0.9
MAURIZIO ROSSI
Dopo l'
articolo
, inserire il seguente:
«Art. 30-
bis.
1. L'articolo 131 della Costituzione è così sostituito:
"Art. 131. – Ferma restando la disciplina previstà per le regioni di cui al primo comma dell'articolo 116, sono costituite attraverso legge costituzionale, nuove Macroregioni per fusione di enti territoriali esistenti o di parte di essi, aventi un minimo di cinque milioni di abitanti.
La legge istitutiva del nuovo ente esponenziale della collettività deve essere sottoposta a referendum popolare confermativo quando ne facciano richiesta, entro tre mesi dalla costituzione dello stesso, tanti Consigli Comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate.
La denominazione del nuovo ente territoriale sarà stabilita mediante legge ordinaria, salvo conferma mediante referendum popolare quando ne facciano richiesta tanti Consigli Comunali che rappresentino almeno un terzo della popolazione.
Al fine di tutelare le minoranze linguistiche, possono essere create ali'intemo delle Macroregioni, con referendum popolare proposto da metà della- popolazione ed approvato dalla maggioranza assoluta dei votanti, delle aree speciali le cui peculiarità saranno individuate con leggi regionali"».
Conseguentemente dopo il comma 10 dell'articolo 33 aggiungere il seguente:
«10-
bis.
Fino alla data di entrata in vigore della legge della Repubblica di cui all'articolo 131, secondo comma della Costituzione, come modificato dall,articolo 30-
bis
della presente legge costituzionale, i Consigli regionali attualmente in carica mantengono le loro funzioni».
30.0.10
D'ALÌ
Dopo l'
articolo
, inserire il seguente:
«Art. 30-
bis.
1. L'articolo 131 della Costituzione è sostituito dal seguente:
"Art. 131. – Sono costituite le seguenti Regioni e Aree metropolitane:
Nord Ovest;
Nord Est;
Area metropolitana di Milano;
Centro;
Area metropolitana di Roma Capitale;
Sud;
Area metropolitana di Napoli;
Sicilia;
Sardegna"».
30.0.11
D'ALÌ
Dopo l'
articolo
, inserire il seguente:
«Art. 30-
bis.
1. L'articolo 131 della Costituzione è sostituito dal seguente:
"Art. 131. – Sono costituite le seguenti Regioni:
Nord Ovest;
Nord;
Nord Est;
Centro;
Sud;
Sicilia;
Sardegna"».
30.0.12
CENTINAIO, BISINELLA
Dopo l'
articolo
, inserire il seguente:
«Art. 30-
bis.
(Modifica all'articolo 131 della Costituzione)
1. All'articolo 131 della Costituzione, le parole: "Valle d'Aosta" e "Trentino-Alto Adige" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "Valle d'Aosta/Vallé d'Aoste» e «Trentino-Alto Adige/Südtirol».
30.0.13
CENTINAIO, BISINELLA
Dopo l'
articolo
, inserire il seguente:
«Art. 30-
bis.
(Istituzione di nuove regioni)
1. Il primo comma dell'articolo 132 della Costituzione è sostituito dal seguente:
"Con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali, si può disporre la fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni con un minimo di un milione di abitanti. La proposta di legge costituzionale è sottoposta a referendum dalle popolazioni della istituenda Regione, le quali deliberano a maggioranza assoluta degli aventi diritto. La legge costituzionale dovrà prevedere la possibilità, nei cinque anni successivi alla sua pubblicazione, che i Comuni ubicati in prossimità dei confini della nuova Regione possano chiedere di aggregarsi alla nuova Regione, ovvero di rimanere nel territorio della Regione oggetto di distacco"».
30.0.14
D'ALÌ
Dopo l'
articolo
, inserire il seguente:
«Art. 30-
bis.
(Costituzione di Macro Regioni)
1. All'articolo 132, primo comma, della Costituzione sono apportate le seguenti modifiche:
a)
dopo le parole "Regioni esistenti" sono inserite le seguenti: "in nuove macro Regioni da individuarsi sulla base di un numero di abitanti non inferiore a 5 milioni. I nuovi territori, gli organi istituzionali, l'ordinamento, le ulteriori forme e condizioni di autonomia territoriale delle predette macro Regioni sono definiti mediante intesa tra Regioni limitrofe interessate";
b)
sono soppresse le parole da: "o la creazione di nuove Regioni" sino alla fine del periodo.
Le Regioni limitrofe interessate, al fine di procedere alla costituzione delle nuove macro Regioni, hanno la facoltà, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge costituzionale e previo esame delle Commissioni parlamentari competenti per materia, di deliberare in via autonoma le intese di cui al primo comma dell'articolo 132 della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale».
30.0.15
CENTINAIO, BISINELLA
Dopo l'
articolo
, inserire il seguente:
«Art. 30-
bis.
(Modifiche all'articolo 132 della Costituzione)
1. All'articolo 132, secondo comma, della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
le parole: "della Provincia o delle Province interessate e2 sono soppresse;
b)
le parole: "Province e" sono sostituite dalla seguente: "i"».
30.0.16
CENTINAIO, BISINELLA
Dopo l'
articolo
, inserire il seguente:
«Art. 30-
bis.
(Modifiche all'articolo 133 della Costituzione)
1. L'articolo 133, primo comma, della Costituzione, è abrogato».
30.0.17
CENTINAIO, BISINELLA
Dopo l'
articolo
, inserire il seguente:
«Art. 30-
bis.
(Modifiche all'articolo 133 della Costituzione)
1. All'articolo 133 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
il primo comma è sostituito dal seguente:
"La Regione, in specifiche parti del territorio, e per determinate materie, può istituire un livello amministrativo sovracomunale i cui organi sono composti da consiglieri dei Comuni facenti parte del territorio interessato";
b)
dopo il secondo comma, sono aggiunti, infine i seguenti:
"Ciascun Comune non può avere una popolazione inferiore a ventimila abitanti, salvo motivate deroghe limitatamente alle aree montane e insulari.
Per assicurare una adeguata rappresentanza degli interessi locali, le Regioni possono istituire unità municipali aventi una popolazione inferiore a ventimila abitanti, dotate di rappresentanti eletti a suffragio universale, la cui carica è onoraria e gratuita. Le unità municipali svolgono esclusivamente funzioni consultive e sono prive di funzioni amministrative o gestionali"».
30.0.18
CENTINAIO, BISINELLA
Dopo l'
articolo
, inserire il seguente:
«Art. 30-
bis.
(Modifiche all'articolo 133 della Costituzione)
1. Il primo comma dell'articolo 133 della Costituzione è sostituito dal seguente:
"Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e l'istituzione di nuove Province nell'ambito di una Regione sono stabiliti con legge della Regione, con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni interessate espressa mediante referendum, sentita la Commissione parlamentare per le questioni regionali integrata dai rappresentanti .delle Regioni, delle Province autonome e degli enti locali"».
Conseguentemente, all'articolo 32, sopprimere il comma 15.
30.0.19
CENTINAIO, BISINELLA
Dopo l'
articolo
, inserire il seguente:
«Art. 30-
bis.
(Modifiche all'articolo 133 della Costituzione)
1. All'articolo 133 della Costituzione, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
"2-
bis
. Ai fini dell'adozione degli statuti di autonomia provinciale, i cittadini delle Province interessate presentano un apposito progetto di legge costituzionale, redatto in articoli, ai sensi dell'articolo 71, secondo comma. Il progetto di legge costituzionale deve essere corredato da una relazione illustrativa delle caratteristiche comunitarie territoriali, socio-demografiche, storiche e culturali, nonché dello sviluppo economico e della capacità contributiva globale della Provincia per la quale viene chiesta l'attribuzione dello statuto di autonomia"».
30.0.20
CENTINAIO, BISINELLA
Dopo l'
articolo
, inserire il seguente:
«Art. 30-
bis.
(Modifiche all'articolo 133 della Costituzione)
1. All'articolo 133 della Costituzione, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
"Il presidente e il consiglio della Provincia per la quale è stata richiesta l'adozione dello statuto di autonomia devono inviare alla Camera, entro dieci giorni dalla data della presentazione, disgiuntamente tra loro e nella forma di cui all'articolo 50, il loro parere, obbligatorio ma non vincolante, sul merito del progetto di legge costituzionale"».
30.0.21
CENTINAIO, BISINELLA
Dopo l'
articolo
, inserire il seguente:
«Art. 30-
bis.
(Modifiche all'articolo 133 della Costituzione)
1. All'articolo 133 della Costituzione, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
"2-
bis
: Ai fini dell'adozione degli statuti di autonomia provinciale, i cittadini delle Province interessate presentano un apposito progetto di legge costituzionale, redatto in articoli, ai sensi dell'articolo 71, secondo comma"».
30.0.22
CENTINAIO, BISINELLA
Dopo l'
articolo
, inserire il seguente:
«Art. 30-
bis.
1. Dopo l'articolo 133 della Costituzione, è inserito il seguente:
"Art. 133-
bis
. – Ai fini dell'adozione degli statuti di autonomia provinciale, i cittadini delle Province interessate presentano un apposito progetto di legge costituzionale, redatto in articoli, ai sensi dell'articolo 71, secondo comma. Il progetto di legge costituzionale deve essere corredato da una relazione illustrativa delle caratteristiche comunitarie territoriali, socio-demografiche, storiche e culturali, nonché dello sviluppo economico e della capacità contributiva globale della Provincia per la quale viene chiesta l'attribuzione dello statuto di autonomia.
Il presidente e il consiglio della Provincia per la quale è stata richiesta l'adozione dello statuto di autonomia devono inviare alla Camera presso la quale il relativo progetto di legge costituzionale è stato presentato, entro dieci giorni dalla data della presentazione, disgiuntamente tra loro e nella forma di cui all'articolo 50, il loro parere, obbligatorio ma non vincolante, sul merito del progetto di legge costituzionale presentato ai sensi del primo comma"».
30.0.23
CENTINAIO, BISINELLA
Dopo l'
articolo
, inserire il seguente:
«Art. 30-
bis.
1. All'articolo 134 della Costituzione, le parole: "e su quelli tra lo Stato e le Regioni" sono sostituite dalle seguenti: "e su quelli tra lo Stato, le Regioni e le Città metropolitane"».
30.0.24
GOTOR
Dopo l'
articolo
, inserire il seguente:
«Art. 30-
bis.
1. All'articolo 134 della Costituzione, dopo il primo comma aggiungere il seguente comma: "La Corte costituzionale giudica altresì della legittimità delle leggi che disciplinano l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, prima della loro promulgazione, su richiesta di un decimo dei componenti della Camera o del Senato. La Corte, in tal caso, deve pronunciarsi entro trenta giorni."».
Art. 31
31.1
BATTISTA, ORELLANA, CAMPANELLA, BOCCHINO, DE PIN, CASALETTO, BIGNAMI, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, GAMBARO, MUSSINI
Sopprimere l'articolo.
31.2
CALIENDO
Sopprimere l'articolo.
31.3
CENTINAIO, BISINELLA
Sopprimere l'articolo.
31.4
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Sopprimere l'articolo.
31.5
MARIO MAURO
Sopprimere l'articolo.
31.6
PAOLO ROMANI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN, GALIMBERTI
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 31. -
(Modifica all'articolo 135 della Costituzione). – 1
. All'articolo 135 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
il primo comma è sostituito dal seguente:
"La Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative, per un terzo dalla Camera dei deputati a maggioranza di due terzi e per un terzo dal Senato della Repubblica a maggioranza dei due terzi"».
31.7
BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN
Sostituire l'articolo, con il seguente:
«Art. 31. -
(Elezione dei giudici della Corte Costituzionale). – 1
. Al primo comma dell'articolo 135 della Costituzione, le parole: "dal Parlamento In seduta comune" sono sostituite dalle seguenti: "dal Senato della Repubblica"».
31.8
RUTA
Sostituire l'articolo, con il seguente:
«Art. 31. – 1. All'articolo 135, primo comma, della Costituzione, le parole: "in seduta comune" sono soppresse».
31.9
CENTINAIO, BISINELLA
Sopprimere il comma 1.
31.10
CENTINAIO, BISINELLA
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. L'articolo 135 della Costituzione è sostituito dal seguente:
"Art. 135. – La Corte costituzionale è composta da quindici giudici eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno compiuto il venticinquesimo anno di età.
Le modalità di elezione a suffragio universale diretto dei membri della Corte costituzionale sono stabilite con legge dello Stato.
I giudici della Corte costituzionale sono eleggibili fra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria e amministrative, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni di esercizio.
I giudici della Corte costituzionale sono eletti per nove anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non sono nuovamente eleggibili.
Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall'esercizio delle funzioni. Nei successivi tre anni non può ricoprire incarichi di governo, cariche pubbliche elettive o di nomina governativa né svolgere funzioni in organi o in enti pubblici individuati dalla legge.
La Corte costituzionale elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il Presidente, che rimane in carica per un triennio ed è rieleggibile, fermi restando in ogni caso i termini di scadenza dall'ufficio di giudice.
L'ufficio di giudice della Corte costituzionale è incompatibile con quello di membro del Parlamento, di un Consiglio regionale, con l'esercizio della professione di avvocato e con ogni carica e ufficio indicati dalla legge.
Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte costituzionale, sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a deputato, che la Camera dei deputati compila ogni nove anni mediante elezione tra soggetti aventi i requisiti stabiliti per i giudici ordinari"».
31.11
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1, sopprimere lettera
a).
31.12
CENTINAIO, BISINELLA
Sostituire la lettera
a)
con la seguente:
«a)
La Corte costituzionale è composta da quindici giudici eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno compiuto il venticinquesimo anno di età.
Le modalità di elezione a suffragio universale diretto dei membri della Corte costituzionale sono stabilite con legge dello Stato».
31.13
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1, sostituire la lettera
a)
con la seguente:
a)
il primo comma è sostituito dal seguente:
"La Corte costituzionale e composta da quindici giudici. Cinque giudici sono nominati dal Presidente della Repubblica; cinque nominati dal Senato delle Autonomie e cinque dalle supreme magistrature ordinaria e amministrativa"».
31.14
BISINELLA
Al comma 1, sostituire la lettera
a)
con la seguente:
«
a)
la Corte costituzionale è composta di quindici giudici, dei quali un terzo nominati dal Presidente della Repubblica, un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative, tre dalla Camera dei deputati e due dal Senato delle Autonomie».
31.15
CENTINAIO, BISINELLA
Sostituire la lettera
a)
con la seguente:
«
a)
la Corte costituzionale è composta da quindici giudici eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno compiuto il venticinquesimo anno di età».
31.16
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1, sostituire la lettera
a)
con la seguente:
«
a)
il primo comma è sostituito dal seguente:
"La Corte costituzionale è composta da quindici giudici nominati sette dalla Camera dei deputati e otto dal Senato delle Autonomie"».
31.17
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1, sostituire la lettera
a)
con la seguente:
«
a)
il primo comma è sostituito dal seguente:
"La Corte costituzionale è composta da quindici giudici nominati otto dalla Camera dei deputati e sette dal Senato delle Autonomie"».
31.18
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1, sostituire la lettera
a)
con la seguente:
«
a)
il primo comma è sostituito dal seguente:
"La Corte costituzionale è composta da sedici giudici nominati otto dalla Camera dei deputati e otto dal Senato delle Autonomie"».
31.19
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1, sostituire la lettera
a)
con la seguente:
«
a)
il primo comma è sostituito dal seguente:
"La Corte costituzionale è composta da quattordici giudici nominati sette dalla Camera dei deputati e sette dal Senato delle Autonomie"».
31.20
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1, sostituire la lettera
a)
con la seguente:
«
a)
il primo comma è sostituito dal seguente:
"La Corte costituzionale è composta da dodici giudici nominati sei dalla Camera dei deputati e sei dal Senato delle Autonomie"».
31.21
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1, sostituire la lettera
a)
con la seguente:
«
a)
il primo comma è sostituito dal seguente:
"La Corte costituzionale è composta di quindici giudici, dei quali un terzo nominati dal presidente della Repubblica, un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative, due dalla Camera dei deputati e tre dal Senato delle Autonomie"».
31.22
GOTOR, LO MORO, MIGLIAVACCA, PAGLIARI, RUSSO, BORIOLI, BROGLIA, CUCCA, D'ADDA, DI GIORGI, STEFANO ESPOSITO, FEDELI, FILIPPIN, FORNARO, RITA GHEDINI, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, MANASSERO, PEGORER, SANGALLI, SONEGO, SPILABOTTE, TOMASELLI, ZANONI, ZAVOLI
Al comma 1, lettera
a)
, capoverso, sostituire le parole:
«tre dalla Camera dei deputati e due dal Senato delle Autonomie»
con le seguenti:
«due dalla Camera dei deputati e tre dal Senato delle Autonomie».
31.23
ZELLER, PALERMO, BERGER, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA
Al comma 1, lettera
a)
, sostituire le parole:
«tre dalla Camera dei deputati e due dal Senato delle Autonomie»,
con le seguenti:
«due dalla Camera dei deputati e tre dal Senato delle Autonomie».
31.24
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1, lettera
a)
, sostituire le parole:
«tre dalla Camera dei deputati e due»
con le seguenti:
«e cinque».
31.25
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1, lettera
a),
sostituire le parole:
«tre dalla Camera dei deputati e due»
con le seguenti:
«uno dalla Camera e quattro».
31.26
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1, lettera
a),
sostituire le parole:
«tre dalla Camera dei deputati e due»
con le seguenti:
«due dalla Camera e tre».
31.27
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Alla lettera
a)
sostituire la parola.
«tre»
con la seguente:
«due»
e la parola:
«due»
con la seguente:
«tre».
31.28
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Alla lettera
a)
sopprimere le parole «delle autonomie».
31.29
DALLA ZUANNA, MARAN
Dopo la lettera
a)
inserire la seguente:
«
a-bis)
dopo il primo comma è aggiunto il seguente:
"I giudici della Corte costituzionale nominati dalla Camera dei deputati sono eletti a scrutinio segreto e con la maggioranza dei due terzi dell'assemblea. I giudici nominati dal Senato delle Autonomie sono eletti a scrutinio segreto e con la maggioranza dei tre quinti dell'assemblea"».
Conseguentemente,
l'articolo 2 della legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2, è abrogato».
31.30
CENTINAIO, BISINELLA
Dopo la lettera
a)
inserire la seguente:
«
a-bis)
al secondo comma, la parola: "scelti" è sostituita dalla seguente: "eleggibili"».
31.31
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1, dopo la lettera
a),
inserire la seguente:
«
a.bis)
al secondo comma le parole: "anche a riposo" sono soppresse».
31.32
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1, dopo la lettera
a),
inserire la seguente:
«
a.bis)
al secondo comma sopprimere le parole: "i professori ordinari di università in materie giuridiche" sono soppresse».
31.33
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1, dopo la lettera
a),
inserire la seguente:
«
a.bis)
al secondo comma la parola "ordini" è soppressa».
31.34
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1, dopo la lettera
a),
inserire la seguente:
«
a.bis)
al secondo comma le parole: "in materie giuridiche" sono soppresse».
31.35
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1, dopo la lettera
a),
inserire la seguente:
«
a.bis)
al secondo comma le parole: "dopo venti anni" sono soppresse».
31.36
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1, dopo la lettera
a),
inserire la seguente:
«
a.bis)
al secondo comma le parole: "dopo venti anni" sono sostituite dalle seguenti: "dopo cinque anni"».
31.37
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1, dopo la lettera
a),
inserire la seguente:
«
a.bis)
al secondo comma seguenti parole: "dopo venti anni" sostituite dalle seguenti: "dopo dieci anni"».
31.38
CENTINAIO, BISINELLA
Dopo la lettera
a)
inserire la seguente:
«
a
-bis
)
: il terzo comma è sostituito dal seguente:
"I giudici della Corte costituzionale sono eletti per nove anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non sono nuovamente eleggibi"».
31.39
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1, dopo la lettera
a)
, inserire la seguente:
«
a-
bis
)
al terzo comma le parole: "nove anni", sono sostituite dalle seguenti: "cinque anni"».
31.40
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1, dopo la lettera
a)
, inserire la seguente:
«
a-
bis
)
al terzo comma le parole: "nove anni" sono sostituite dalle seguenti: "quattro anni"».
31.41
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1, dopo la lettera
a)
, inserire la seguente:
«
a
-bis
)
al terzo comma le parole: "e non possono essere nuovamente nominati», sono soppresse.
31.42
CENTINAIO, BISINELLA
Dopo la lettera
a)
inserire la seguente:
«
a-
bis
)
: al terzo comma, le parole: "e non possono essere nuovamente nominati" sono sostituite con le seguenti: "e non sono nuovamente eleggibili"».
31.43
CENTINAIO, BISINELLA
Dopo la lettera
a)
inserire la seguente:
«
a-
bis
)
: al terzo comma, la parola: "nominati" è sostituita con la seguente: "eletti".
31.44
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1, capoverso
«Art. 135»,
dopo la lettera
a)
, inserire la seguente:
«
a
-
bis)
il quarto comma, è sostituito dal seguente:
"Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall'esercizio delle funzioni. Nei successivi tre anni non può ricoprire incarichi di governo, cariche pubbliche elettive o di nomina governativa o svolgere funzioni in organi o enti pubblici individuati dalla legge"».
31.45
CENTINAIO, BISINELLA
Dopo la lettera
a)
inserire la seguente:
«
a-
bis
)
al quarto comma, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Nei successivi tre anni non può ricoprire incarichi di governo, cariche pubbliche elettive o di nomina governativa né svolgere funzioni in organi o in enti pubblici individuati dalla legge"».
31.46
CENTINAIO, BISINELLA
Dopo la lettera
a)
inserire la seguente:
«
a-
bis
)
al quarto comma, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Nei successivi tre anni non può ricoprire incarichi di governo, cariche pubbliche elettive o di nomina governativa"».
31.47
CENTINAIO, BISINELLA
Dopo la lettera
a)
inserire la seguente:
«
a-
bis
)
al quarto comma, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Nei successivi tre anni non può svolgere funzioni in organi o in enti pubblici individuati dalla legge"».
31.48
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1, sopprimere la lettera
b).
31.49
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Sopprimere la lettera
b).
31.50
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1, capoverso
«Art. 135»,
sostituire la lettera
b)
, con la seguente:
«
b)
il settimo comma è sostituito dal seguente:
"Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a deputato, che la Camera dei deputati compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari"».
31.51
CENTINAIO, BISINELLA
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1
-bis
. All'articolo 2 della legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2, le parole: "dal Parlamento" sono sostituite dalle seguenti: "dalla Camera dei deputati"».
31.0.1
CENTINAIO, BISINELLA
Dopo l'
articolo
, inserire i seguenti:
«Art. 31-
bis.
1. Nella legislatura successiva alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale il Senato della Repubblica assume le funzioni di Assemblea per la revisione della Parte Seconda della Costituzione (Ordinamento della Repubblica).
2. La revisione dell'ordinamento della Repubblica è finalizzata a rafforzare ed ampliare la tutela dei diritti costituzionali e rendere più efficienti le istituzioni. Il Senato della Repubblica può sottoporre a revisione le disposizioni della Parte Prima della Costituzione nei soli limiti di cui al comma 3.
3. La legge di revisione costituzionale di cui al comma 1 può recare modifiche alle seguenti disposizioni della Costituzione, nei limiti indicati:
a)
articolo 9, in tema di tutela dell'ambiente;
b)
articolo 11, in tema di adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
c)
articolo 13, in tema di tutela dei dati personali;
d)
articolo 41, in tema di tutela delle libertà di concorrenza e di tutela dei diritti e degli interessi dei consumatori.
4). I disegni di legge costituzionale di cui ai commi 2 e 3 sono presentati al Senato della Repubblica, anche se proposti da deputati.
5). In deroga all'articolo 138 della Costituzione la legge costituzionale di revisione di cui ai commi 2 e 3 è approvata con unica deliberazione del Senato della Repubblica, adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, entro i dodici mesi successivi all'inizio della legislatura.
6. Ai sensi e per gli effetti di cui al comma 5 la legge di revisione costituzionale è comunque sottoposta a
referendum
popolare entro i sei mesi successivi alla deliberazione del Senato. Non si applicano le, disposizioni dell'articolo 138 della Costituzione concernenti le richieste di referendum.
7. La legge sottoposta a referendum è promulgata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza favorevole dei voti validamente espressi.
8. Fino alla deliberazione di cui al comma 5, il Senato della Repubblica non esercita diversamente la funzione legislativa né le altre funzioni previste dalla Costituzione, salvo che per l'approvazione delle leggi per l'elezione delle Camere.
9. Il Senato della Repubblica è sciolto di diritto dalla data di entrata in vigore della legge di revisione costituzionale di cui ai commi 2 e 3, che dispone sulla composizione e le funzioni di una Camera rappresentativa delle autonomie territoriali i luogo del medesimo Senato della Repubblica e provvede alla relativa disciplina transitoria».
Conseguentemente sopprimere gli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10.
31.0.2
SACCONI, QUAGLIARIELLO, ALBERTINI, AUGELLO, AZZOLLINI, BONAIUTI, TORRISI, AIELLO, BIANCONI, BILARDI, CARIDI, CHIAVAROLI, COLUCCI, COMPAGNA, CONTE, D'ALÌ, DALLA TOR, D'ASCOLA, DI GIACOMO, FORMIGONI, GENTILE, GIOVANARDI, GUALDANI, MANCUSO, MARINELLO, PAGANO, LUCIANO ROSSI, VICECONTE, LANGELLA
Dopo l'
articolo
, inserire il seguente:
«Art. 31-
bis.
(Elezione dei componenti del consiglio superiore della magistratura)
1. All'articolo 104, quarto comma della Costituzione sostituire le parole: "dal Parlamento in seduta comune" con le seguenti: "dall'Assemblea Nazionale"».
31.0.18
CENTINAIO, BISINELLA
Dopo l'
articolo
, aggiungere il seguente:
«Art. 31-
bis.
1. Al primo comma dell'articolo 136 della Costituzione è premesso il seguente:
"Le sentenze della Corte che dichiarano l'illegittimità costituzionale di una norma di legge o di un atto avente forza di legge sono adottate a maggioranza dei due terzi dei componenti della Corte".».
31.0.3
RUTA
Dopo l'
articolo
, inserire il seguente:
«Art. 31-
bis.
1. All'articolo 136, secondo comma, della Costituzione, le parole: "alle Camere" sono sostituite dalle seguenti: "alla Camera".
2. All'articolo 138 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
al primo comma, le parole: "da ciascuna Camera" sono sostituite dalle seguenti: "dalla Camera" e le parole: "di ciascuna Camera" dalle seguenti: "della Camera";
b)
al secondo comma, le parole: "di una Camera" sono sostituite dalle seguenti: "della Camera";
c)
al terzo comma, le parole: "da ciascuna delle Camere" sono sostituite dalle seguenti: "dalla Camera"».
31.0.4
CENTINAIO, BISINELLA
Dopo l'
articolo
, inserire il seguente:
«Art. 31-
bis.
(Modifiche all'articolo 137 della Costituzione)
1. All'articolo 137 della Costituzione, dopo il primo comma, è inserito il seguente: "Un quarto dei componenti di una Camera può sollevare la questione di legittimità costituzionale delle leggi approvate dal Parlamento entro trenta giorni dalla loro entrata in vigore. Lo stesso numero dei componenti di una Camera, entro lo stesso termine, può sollevare dinanzi alla Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale di un decreto legislativo per violazione o eccesso di delega. Con legge costituzionale sono stabilite condizioni e modalità di esercizio di tali facoltà."».
31.0.5
CENTINAIO, BISINELLA
Dopo l'
articolo
, inserire il seguente:
«Art. 31-
bis.
(Modifiche all'articolo 137 della Costituzione)
1. All'articolo 137 della Costituzione, dopo il primo comma, è inserito il seguente:
"Un quarto dei componenti di una Camera può sollevare la questione di legittimità costituzionale delle leggi approvate dal Parlamento entro trenta giorni dalla loro entrata in vigore. Con legge costituzionale sono stabilite condizioni, limiti e modalità di esercizio di tale facoltà"».
31.0.6
CENTINAIO, BISINELLA
Dopo l'
articolo
, inserire il seguente:
«Art. 31-
bis
(Modifiche all'articolo 137 della Costituzione)
1. All'articolo 137 della Costituzione, dopo il primo comma, è inserito il seguente:
"Un quarto dei componenti di una Camera può sollevare la questione di legittimità costituzionale delle leggi approvate dal Parlamento entro trenta giorni dalla loro entrata in vigore. Con legge costituzionale sono stabilite condizioni, limiti e modalità di esercizio di tale facoltà"».
31.0.7
BISINELLA
Dopo l'
articolo
, inserire il seguente:
«Art. 31-
bis
1. La legge costituzionale stabilisce altresì condizioni, limiti e modalità di proposizione della questione di legittimità costituzionale delle leggi da parte di un terzo dei componenti di una Camera».
31.08
CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, LUCIDI
Dopo l'
articolo
, inserire il seguente:
«Art. 31-
bis.
1. All'articolo 137 sono aggiunti i seguenti commi:
"Con legge costituzionale sono stabiliti i limiti, le condizioni, le forme, i termini e le modalità di proposizione della questione di legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge da parte di un decimo dei componenti di una Camera.
I singoli giudici della Corte costituzionale possono richiedere che al giudizio espresso dalla maggioranza dei membri della Corte sia acclusa la motivazione del proprio giudizio personale espresso in seno alla Corte"».
31.0.9
BLUNDO, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, MANGILI, LUCIDI
Dopo l'
articolo
, inserire il seguente:
«Art. 31-
bis.
(Modifica all'articolo 138 della Costituzione)
1. L'articolo 138 della Costituzione è sostituito dal seguente:
"Art. 138. – Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi e non superiore a sei e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.
Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare e non sono promulgate se non sono approvate dalla maggioranza dei voti validi.
Il popolo esercita l'iniziativa di revisione della Costituzione, mediante la proposta di un progetto redatto in articoli che segue l'iter previsto per le proposte di legge d'iniziativa popolare a voto popolare, ad eccezione del numero di firme da raccogliere a sostegno della stessa, che deve essere almeno pari al 2 per cento del numero degli elettori della Camera dei deputati"».
31.0.10
BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN
Dopo l'
articolo
, inserire il seguente:
«Art. 31-
bis.
(Revisione costituzionale)
1. L'articolo 138 della Costituzione è sostituito dal seguente:
"Art. 138. – Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate dal Parlamento nel suo complesso con la procedura di cui all'articolo 70, comma primo. La proclamazione stessa del risultato affermativo determina lo scioglimento della Camera dei deputati.
Il Presidente della Repubblica convoca entro novanta giorni i comizi elettorali e la nuova Camera dei deputati dovrà, entro due mesi dalla sua ricostituzione, porre ai voti, senza emendamenti, il disegno di legge già approvato ai sensi del primo comma. Ove la Camera dei deputati riapprovi, a maggioranza semplice, il disegno di legge costituzionale, esso è promulgato dal Presidente della Repubblica"».
31.0.11
DALLA ZUANNA, MARAN
Dopo l'
articolo
, inserire il seguente:
«Art. 31-
bis.
(Revisione della Costituzione e leggi costituzionali)
1. L'articolo 138 della Costituzione è sostituito dal seguente:
"Art. 138. – Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni separate da un intervallo non inferiore a tre mesi e, nella seconda votazione, sono approvate a maggioranza dei due terzi dei deputati e a maggioranza dei tre quinti dei senatori.
Le leggi stesse sono sottoposte a
referendum
popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.
La legge sottoposta a referendum non è promulgata, se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi"».
31.0.12
CENTINAIO, BISINELLA
Dopo l'
articolo
, inserire il seguente:
«Art. 31-
bis.
(Modifiche all'articolo 138 della Costituzione)
1. All'articolo 138 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
il primo comma è sostituito dal seguente:
"Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione";
b)
il terzo comma è abrogato».
31.0.13
ZELLER, PALERMO, BERGER, LANIECE, PANIZZA
Dopo l'
articolo
, inserire il seguente:
«Art. 31-
bis.
(Modificazioni all'articolo 138 della Costituzione)
1. All'articolo 138 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
al primo comma, le parole: "a maggioranza assoluta" sono sostituite dalle seguenti: "a maggioranza di due terzi";
b)
al secondo comma, le parole: "un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori" sono sostituite dalle seguenti: "un quarto dei membri di una Camera o un milione di elettori";
c)
il terzo comma è abrogato"».
31.0.14
RUSSO, FABBRI, FISSORE, FILIPPI, FILIPPIN, STEFANO ESPOSITO, VACCARI, CALEO, GUERRIERI PALEOTTI, SANGALLI, ZANONI, BROGLIA, ELENA FERRARA, SPILABOTTE, SOLLO, CARDINALI, CAPACCHIONE, TRONTI
Dopo l'
articolo
, inserire il seguente:
«Art. 31-
bis.
(Leggi di revisione costituzionale ed altre leggi costituzionali)
1. All'articolo 138 della Costituzione, primo comma, le parole: "maggioranza assoluta" sono sostituite dalle seguenti: "maggioranza dei tre quinti"».
31.0.15
GOTOR, LO MORO, MIGLIAVACCA, RUSSO, BORIOLI, BROGLIA, CUCCA, STEFANO ESPOSITO, FEDELI, FILIPPIN, FORNARO, RITA GHEDINI, GUERRA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, MANASSERO, PEGORER, SANGALLI, SONEGO, SPILABOTTE, TOMASELLI, ZANONI, ZAVOLI
Dopo l'
articolo
, inserire il seguente:
«Art. 31-
bis.
(Modificazioni all'articolo 138 della Costituzione)
1. All'articolo 138 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
al secondo comma, le parole: "un quinto dei membri" sono sostituite dalle seguenti: "un quarto dei membri";
b)
il terzo comma è soppresso».
31.0.16
BISINELLA, CANDIANI
Dopo l'
articolo
, inserire il seguente:
«Art. 31-
bis.
1. All'articolo 138 della Costituzione, il terzo comma è soppresso».
31.0.17
CENTINAIO, BISINELLA
Dopo l'
articolo
, inserire il seguente:
«Art. 31-
bis.
(Modifiche all'articolo 138 della Costituzione)
1. All'articolo 138 della Costituzione sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"È indetto
referendum
popolare deliberativo di revisione di uno o più articoli della Costituzione qualora lo richiedano un milione di elettori, entro dodici mesi dalla pubblicazione della relativa proposta presentata.
La proposta di revisione, redatta in articoli, è sottoposta a
referendum
popolare deliberativo entro tre mesi dall'accertamento della regolarità della presentazione e della compatibilità con le norme cogenti del diritto internazionale con i vincoli discendenti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.
Hanno diritto di partecipare al
referendum
popolare deliberativo tutti i cittadini chiamati ad elegere la Camera dei deputati. La proposta di revisione costituzionale è approvata se i voti favorevoli rappresentano la maggioranza dei voti validi. La legge dello Stato determina le modalità di attuazione del
referendum
popolare deliberativo di revisione costituzionale".
2. La Corte costituzionale giudica se le proposte di revisione costituzionale da sottoporre a
referendum
popolare deliberativo siano ammissibili ai sensi di quanto previsto dall'articolo 138, comma quinto, della Costituzione, come introdotto dalla presente legge costituzionale.
3. Fino alla data di entrata in vigore della legge con la quale sono disciplinate le modalità di attuazione del referendum popolare deliberativo di revisione costituzionale, ai sensi dell'articolo 138, quinto comma, della Costituzione, come introdotto dalla presente legge costituzionale, si applicano, in quanto compatibili, le vigenti disposizioni di legge in materia di
referendum
previsti dalla Costituzione».
Art. 32
32.1
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Sopprimere l'articolo.
32.2
BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN
Sopprimere l'articolo.
32.3
BATTISTA, ORELLANA, CAMPANELLA, BOCCHINO, DE PIN, CASALETTO, BIGNAMI, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, GAMBARO, MUSSINI
Sopprimere l'articolo.
32.4
CENTINAIO, BISINELLA
Sopprimere l'articolo.
32.5
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Sopprimere il comma 1.
32.6
CENTINAIO, BISINELLA
Sopprimere il comma 1.
32.7
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 1 sostituire le parole:
«della Camera dei deputati»
, con le seguenti:
«del Parlamento».
32.8
MINZOLINI
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1
-bis
. La legge costituzionale 23 gennaio 2001, n. 1 è abrogata».
32.9
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Sopprimere il comma 2.
32.10
MINZOLINI
Sopprimere il comma 2.
32.11
GIOVANNI MAURO, MARIO FERRARA, BARANI, COMPAGNONE, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, MILO, RUVOLO, SCAVONE
Sopprimere il comma 2.
32.12
CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MANGILI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, LUCIDI
Sopprimere il comma 2.
32.13
CENTINAIO, BISINELLA
Sopprimere il comma 2.
32.14
CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, LUCIDI, PETROCELLI
Sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. L'articolo 58 è sostituito dal seguente:
"Art. 58. La legge stabilisce disposizioni idonee a prevenire e risolvere l'insorgere di conflitti tra gli interessi privati di chi accede ad uffici pubblici e a cariche elettive e gli interessi generali. In ogni caso, non possono ricoprire uffici pubblici ne'sono candidabili a cariche elettive di qualunque livello coloro che detengano, anche in parte, la proprietà o abbiano il controllo, anche indiretto, di mezzi di comunicazione di massa televisivi o giornalistici"».
32.15
RUTA
Sopprimere i commi 3, 5, 6, 7, 8.
32.16
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Sopprimere il comma 3.
32.17
GIOVANNI MAURO, MARIO FERRARA, BARANI, COMPAGNONE, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, MILO, RUVOLO, SCAVONE
Sopprimere il comma 3.
32.18
CENTINAIO, BISINELLA
Sopprimere il comma 3.
32.19
FATTORI, CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MANGILI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA
Sostituire il comma 3 con il seguente:
«3. L'articolo 59 della Costituzione è soppresso».
32.20
CENTINAIO, BISINELLA
Sostituire il comma 3 con il seguente:
«3. L'articolo 59 della Costituzione è soppresso».
32.21
MINZOLINI
Sostituire il comma 3 con il seguente:
«3. L'articolo 59 della Costituzione è sostituito dal seguente:
"Art. 59. – 1. Il Presidente della Repubblica può nominare senatori, per la durata del suo mandato, senza diritto di voto, sino a cinque cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario."».
32.22
GOTOR, LO MORO, MIGLIAVACCA, PAGLIARI, RUSSO, BORIOLI, BROGLIA, CUCCA, D'ADDA, STEFANO ESPOSITO, FEDELI, FILIPPIN, FORNARO, RITA GHEDINI, GUERRA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, MANASSERO, PEGORER, SANGALLI, SONEGO, SPILABOTTE, TOMASELLI, TRONTI, VACCARI, ZANONI
Sostituire il comma 3 con il seguente:
«3. All'articolo 59 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Presidente della Repubblica può nominare senatori della Repubblica cinque cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario. Tali membri durano in carica nove anni e non possono essere nuovamente nominati"».
32.23
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo:
«I senatori a vita in carica alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale vi permangono senza l'esercizio del diritto di voto.».
32.24
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Sopprimere il comma 4.
32.25
MINZOLINI
Sopprimere il comma 4.
32.26
FATTORI, CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MANGILI, MARTELLI, SERRA
Sopprimere il comma 4.
32.27
CENTINAIO, BISINELLA
Sopprimere il comma 4.
32.28
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Sopprimere il comma 5.
32.29
FATTORI, CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MANGILI, MARTELLI, SERRA
Sopprimere il comma 5.
32.30
CENTINAIO, BISINELLA
Sopprimere il comma 5.
32.31
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Sopprimere il comma 6.
32.32
PAOLO ROMANI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN, GALIMBERTI
Sopprimere il comma 6.
32.33
CENTINAIO, BISINELLA
Sopprimere il comma 6.
32.34
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 6, sostituire le parole:
«hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere»
, con le seguenti:
«hanno l'obbligo di assistere».
32.35
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Sopprimere il comma 7.
32.36
MINZOLINI
Sopprimere il comma 7.
32.37
CENTINAIO, BISINELLA
Sepprimere il comma 7.
32.38
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 7 sostituire le parole:
«la Camera dei deputati»
con le seguenti:
«il Parlamento».
32.39
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Sopprimere il comma 8.
32.40
MINZOLINI
Sopprimere il comma 8.
32.42
CENTINAIO, BISINELLA
Sopprimere il comma 8.
32.43
MINZOLINI
Sostituire il comma 8 con il seguente:
«8. All'articolo 81 della Costituzione, il sesto comma è sostituito dal seguente:
"Il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni sono stabiliti con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti delle due Camere riunite in seduta comune ogni anno"».
32.44
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 8, sopprimere la lettera
a).
32.45
TOCCI, GOTOR, BROGLIA, CHITI, CORSINI, CUCCA, D'ADDA, DIRINDIN, GATTI, GUERRA, LO GIUDICE, MANASSERO, MINEO, RICCHIUTI, SILVESTRO, SONEGO, TOMASELLI
Al comma 8 apportare le seguenti modificazioni:
–
sostituire la lettera
a)
con la seguente:
«
a)
il secondo comma è sostituito dal seguente:
"Il ricorso ad operazioni di indebitamento può concorrere alla determinazione dell'equilibrio entro il limite della copertura delle spese di investimento, previa deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei componenti della Camera dei deputati".
–
Sopprimere la lettera
c)».
Conseguentemente, dopo il comma 15 aggiungere, in fine, il seguente:
«15-
bis.
L'articolo 5 della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 è abrogato».
32.46
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 8, lettera
a)
, sostituire le parole: «della Camera dei deputati» con le sguenti:
«del Parlamento».
32.47
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 8, sopprimere la lettera
b).
32.48
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 8, lettera
b)
, sostituire le parole:
«la Camera dei deputati»
con le seguenti:
«il Parlamento».
32.49
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 8, sopprimere la lettera
c).
32.50
BISINELLA
Al comma 8, lettera
c),
sostituire le parole:
«della Camera dei deputati»
con le seguenti parole:
« delle Camere».
32.51
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 8, lettera
c),
sostituire le parole:
«della Camera dei deputati»
con le seguenti:
«del Parlamento».
32.52
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Sopprimere il comma 9.
32.53
CENTINAIO, BISINELLA
Sopprimere il comma 9.
32.54
ZELLER, PALERMO, BERGER, LANIECE, PANIZZA
Sostituire il comma 9 con il seguente:
«9. All'articolo 87 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
al terzo comma, le parole: "delle nuove Camere", sono sostituite dalle seguenti: "della Camera dei deputati";
b)
l'ottavo comma è sostituito dal seguente: "Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione con legge".».
32.55
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma sopprimere la lettera
a).
32.56
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 9, lettera
a),
sostituire le parole:
«della nuova Camera dei deputati Il con le seguenti: "del nuovo Parlamento"».
32.57
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 9 sopprimere la lettera
b).
32.58
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 9, lettera
b),
sostituire le parole:
«alla Camera dei deputati»
con le seguenti:
«al Parlamento».
32.59
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 9 sopprimere la lettera
c).
32.60
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 9, lettera
c),
sostituire le parole:
«della Camera dei deputati»
con le seguenti:
«del Parlamento».
32.61
PAOLO ROMANI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN, GALIMBERTI
Al comma 9, sopprimere la lettera
c).
32.62
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 9 sopprimere la lettera
d).
32.63
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 9, lettera
d)
, sostituire le parole:
«dalla Camera dei deputati»
con le seguenti:
«dal Parlamento».
32.64
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Sopprimere il comma 10.
32.65
CENTINAIO, BISINELLA
Sopprimere il comma 10.
32.66
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Sopprimere il comma 11.
32.67
CENTINAIO, BISINELLA
Sopprimere il comma 11.
32.68
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Sopprimere il comma 12.
32.69
CENTINAIO, BISINELLA
Sopprimere il comma 12.
32.70
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 12, sostituire le parole:
«alla Camera dei deputati»
con le seguenti:
«al Parlamento».
32.71
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Sopprimere il comma 13.
32.72
CENTINAIO, BISINELLA
Sopprimere il comma 13.
32.73
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 13, sostituire le parole:
«alla Camera dei deputati»
con le seguenti:
«al Parlamento».
32.74
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Sopprimere il comma 14.
32.75
CENTINAIO, BISINELLA
Sopprimere il comma 14.
32.76
CENTINAIO, BISINELLA
Sopprimere il comma 15.
32.77
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Sopprimere il comma 15.
Art. 33
33.1
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Sopprimere l'articolo.
33.2
RUTA
Sopprimere l'articolo.
33.3
MINZOLINI
Sopprimere l'articolo.
33.4
BATTISTA, ORELLANA, CAMPANELLA, BOCCHINO, DE PIN, BIGNAMI, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, GAMBARO, MUSSINI
Sopprimere l'articolo.
33.5
CENTINAIO, BISINELLA
Sopprimere l'articolo.
33.6
CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, LUCIDI
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 33. -
(Disposizioni transitorie). – 1
. Fino alla data di entrata in vigore della legge di cui all'articolo 57, terzo comma, della Costituzione, come modificato dall'articolo 2 della presente legge costituzionale, la prima costituzione del Senato delle Autonomie ha luogo in base alle disposizioni del presente articolo.
2
. Il Senato della Repubblica è eletto a suffragio universale diretto a base regionale. Il numero dei senatori elettivi è di:
- tre senatori nelle Regioni sino a un milione di abitanti;
- quattro senatori nelle Regioni con più di un milione di abitanti e fino a due milioni; cinque senatori nelle regioni con più di due milioni di abitanti e fino a tre milioni;
- dieci senatori nelle Regioni con più di tre milioni di abitanti e fino a quattro milioni e cinquecentomila abitanti;
- tredici senatori nelle Regioni con più di quattro milioni e cinquecentomila abitanti e fino a sei milioni;
- ventidue senatori nelle Regioni con più di sei milioni di abitanti.
3
. La Valle d'Aosta e il Molise eleggono un senatore.
4
. La ripartizione dei seggi tra le Regioni di cui ai precedenti commi si effettua sulla base dell'ultimo censimento generale.
5
. La prima riunione del Senato delle, Autonomie ha luogo non oltre il quindicesimo giorno dal rinnovo della Camera dei deputati.
6
. La legge di cui all'articolo 57, terzo comma, della Costituzione, come modificato. dall'articolo 2 della presente legge costituzionale, è approvata entro dodici mesi dalla data di svolgimento delle elezioni della Camera dei deputati di cui al comma 1 e le elezioni dei senatori, ai sensi della medesima legge, hanno luogo entro ventiquattro mesi dalla data della sua entrata in vigore.
7
. I senatori eletti in ciascuna regione, ai sensi dei commi 2, 3 e 4, restano in carica sino alla proclamazione dei senatori eletti ai sensi del comma 6.
8
. Le disposizioni dei regolamenti parlamentari vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore delle loro modificazioni, adottate secondo i rispettivi ordinamenti dalla Camera dei deputati e dal Senato delle Autonomie, conseguenti alla medesima legge.
9
. In sede di prima applicazione dell'articolo 135 della Costituzione, come modificato dall'articolo 31 della presente legge costituzionale, alla cessazione dalla carica dei giudici della Corte costituzionale nominati dal Parlamento in seduta comune, le nuove nomine sono attribuite alternativamente, nell'ordine, alla Camera dei deputati e al Senato delle Autonomie.
10
. Le leggi delle regioni adottate ai sensi dell'articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione, nel testo vigente fino alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, continuano ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore delle leggi adottate ai sensi dell'articolo 117 , secondo e terzo comma, della Costituzione, come modificati dall'articolo 26 della presente legge costituzionale».
33.7
BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 33 -
(Disposizioni transitorie). – 1
. In sede di prima applicazione della presente legge costituzionale, la prima elezione del Senato della Repubblica, successiva alla data di entrata in vigore della medesima legge, ha luogo contestualmente alla elezione della Camera dei deputati.
2
. I senatori eletti in ciascuna Regione ai sensi del comma 1 durano in carica sino alla proclamazione dei senatori eletti nelle medesime Regioni alla successiva elezione dei membri del Senato della Repubblica che, a norma dell'articolo 57 della Costituzione, come sostituito dall'articolo 3 della presente legge costituzionale, hanno luogo contestualmente alla elezione dei Consigli regionali e dei Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano».
33.8
PAOLO ROMANI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN, GALIMBERTI
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 33 -
(Disposizioni transitorie). – 1
. In sede di prima applicazione della presente legge costituzionale, la ripartizione dei seggi senatoriali avviene su base proporzionale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti, rispetto ai voti ottenuti dalle singole liste nelle ultime elezioni dei rispettivi consigli regionali.
2
. Le disposizioni dei regolamenti parlamentari vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore delle loro modificazioni, adottate secondo i rispettivi ordinamenti dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica, conseguenti alla medesima legge.
3
. Le disposizioni di cui alla legge 24 dicembre 2012, n. 243, sono adeguate alle disposizioni di cui agli articoli 97, 117 e 119 come modificati dalla presente legge costituzionale, entro sei mesi dalla data della sua entrata in vigore.
4
. I senatori a vita in carica al momento dell'entrata 111 vigore della presente legge costituzionale, restano in carica».
33.9
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Sopprimere il comma 1.
33.10
CENTINAIO, BISINELLA
Sopprimere il comma 1.
33.11
CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, LUCIDI
Sostituire i commi da 1 a 9 con i seguenti:
«1. In sede di prima applicazione della presente legge costituzionale, le prime elezioni del Senato della Repubblica, successive alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno luogo a suffragio universale diretto contestualmente a quelle della Camera dei deputati e a quelle di tutti i Consigli regionali in carica a tale data, che sono conseguentemente sciolti.
2. I senatori a vita in carica alla data delle elezioni indette ai sensi del comma 1, cessano dalla carica il giorno antecedente la prima riunione delle nuove Camere».
33.12
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 1, sopprimere le parole da:
«Fino»
a:
«legge costituzionale».
33.13
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 1, sopprimere le parole:
«delle Autonomie».
33.14
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 1, sopprimere le parole:
«, in base alle disposizioni del presente articolo,».
33.15
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 1, sostituire le parole:
«entro dieci»
con le seguenti:
«entro e non oltre sette».
33.16
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 1, sostituire la parola:
«dieci»
con la seguente:
«cinque».
33.17
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 1, sostituire la parola:
«dieci»
con la seguente:
«quindici».
33.18
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 1, sopprimere le parole da:
«successiva»
fino alla fine del comma.
33.19
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Sopprimere il comma 2.
33.20
CENTINAIO, BISINELLA
Sopprimere il comma 2.
33.21
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 2, sopprimere il primo periodo.
33.22
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 2, sostituire le parole:
«entro i cinque»
con le seguente:
«entro e non oltre i sei».
33.23
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 2, sostituire la parola:
«entro»
con le seguenti:
«entro e non oltre».
33.24
CENTINAIO, BISINELLA
Al Comma 2, sostituire le parole:
«cinque giorni»
con le seguenti:
«venti giorni» .
33.25
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 2, sostituire le parole:
«cinque giorni»
con le seguenti:
«quindici giorni» .
33.26
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 2, sostituire le parole:
«cinque giorni»
con le seguenti:
«dieci giorni» .
33.27
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 2, sostituire la parola:
«cinque»
con la seguente:
«dieci».
33.28
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.
33.29
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.
33.30
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole:
«delle Autonomie».
33.31
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole:
«delle Autonomie»
inserire le seguenti:
«entro e».
33.32
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 2 sostituire le parole:
«il ventesimo giorno»
con le seguenti parole:
«il decimo giorno».
33.33
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 2 sostituire le parole:
«il ventesimo giorno»
con le seguenti parole:
«il quindicesimo giorno».
33.34
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 2, sostituire la parola:
«ventesimo»
con la seguente:
«quindicesimo».
33.35
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 2, sostituire la parola:
«ventesimo»
con la seguente:
«decimo».
33.36
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola:
«ventesimo»
con la seguente parola:
«decimo».
33.37
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Sopprimere il comma 3.
33.38
CENTINAIO, BISINELLA
Sopprimere il comma 3.
33.39
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 3, sopprimere il primo periodo.
33.40
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 3, sostituire le parole:
«Entro tre»
con le seguente:
«entro e non oltre cinque»
.
33.41
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 3, sostituire le parole:
«tre giorni»
con le seguenti parole:
«dieci giorni».
33.42
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 3, sostituire le parole:
«tre giorni»
con le seguenti:
«cinque giorni».
33.43
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 3, sostituire le parole:
«tre giorni»
con le seguenti parole:
«cinque giorni».
33.44
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 3, sostituire le parole:
«tre giorni»
con le seguenti parole:
«cinque giorni».
33.45
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 3, sostituire la parola:
«tre»
con la seguente
«quattro».
33.46
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 3, sopprimere le parole:
«di cui al comma 1».
33.47
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 3, sopprimere le parole:
«da tenersi entro cinque giorni dalla convocazione».
33.48
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 3, sostituire le parole: «entro cinque» con le seguenti:
«entro e non oltre quattro».
33.49
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 3, sostituire le parole:
«cinque giorni»
con le seguenti:
«venti giorni».
33.50
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 3, sostituire le parole:
«cinque giorni»
con le seguenti:
«quindici giorni».
33.51
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 3, sostituire le parole:
«cinque giorni»
con le seguenti:
«dieci giorni».
33.52
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 3, sostituire la parola:
«cinque»
con la seguente:
«sei».
33.53
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 3, sostituire la parola:
«due»
con la seguente:
«tre».
33.54
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole da:
«ai sensi dell'articolo 57»
fino alla fine del comma.
33.55
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 3, primo perindo, sopprimere le parole da:
«ai sensi dell'articolo 57»
fino alla fine del periodo.
33.56
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.
33.57
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.
33.58
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 3, secondo periodo sostituire le parole:
«Le candidature sono individuali e ciascun»
, con la seguente:
«Ciascun».
33.59
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 3, sostituire le parole:
«per un unico candidato»
, con le seguenti:
«per due candidati di cui uno di sesso maschile e uno di sesso femminile».
33.60
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 3, terzo periodo, sopprimere la parola:
«personale».
33.61
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 3, terzo periodo, sopprimere la parola:
«, libero».
33.62
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 3, terzo periodo, sostituire le parole:
«libero e segreto»
, con le seguenti:
«e libero».
33.63
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Sopprimere il comma 4.
33.64
CENTINAIO, BISINELLA
Sopprimere il comma 4.
33.65
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 4, sopprimere il primo periodo.
33.66
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 4, sostituire le parole:
«Entro tre»
, con le seguenti:
«Entro e non oltre».
33.67
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 4 , sostituire le parole:
«tre giorni»
, con le seguenti:
«dieci giorni».
33.68
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 4, sostituire le parole: «tre giorni», con le seguenti:
«cinque giorni».
33.69
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 4 , sostituire le parole:
«tre giorni»
, con le seguenti:
«quattro giorni».
33.70
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 4, sostituire le parole:«tre giorni» con le seguenti;
«due giorni».
33.71
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 4, sopprimere le seguenti parole:
«di ciascuna regione».
33.72
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 4, sostituire le parole:
«entro cinque»
, con le seguenti:
«entro e non oltre sei».
33.73
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 4, sostituire la parola:
«cinque»
con la seguente:
«sei».
33.74
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 4, sostituire le parole:
«di due senatori»,
con le seguenti:
«di cinque senatori».
33.75
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 4, sostituire le parole:
«di due senatori»,
con le seguenti:
«di quattro senatori».
33.76
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 4, sostituire le parole:
«di due senatori»,
con le seguenti:
«di tre senatori».
33.77
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 4, sostituire la parola:
«due»
con la segnente:
«tre».
33.78
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole da:
«ai sensi dell'articolo 57»
fino alla fine del periodo.
33.79
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole da:
«ai sensi dell'articolo 57»
fino alla fine del comma.
33.80
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 4, sopprimere il secondo periodo.
33.81
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 4, sopprimere il secondo periodo.
33.82
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 4, secondo periodo sostituire le parole:
«Le candidature sono individuali e ciascun»
con la seguente:
«Ciascun».
33.83
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 4, sostituire le parole:
«per un unico candidato»
con le seguenti:
«per due candidati di cui uno di sesso maschile e uno di sesso femminile».
33.84
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 4, sopprimere il terzo periodo.
33.85
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 4, sopprimere il terzo periodo.
33.86
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 4, terzo periodo, sopprimere la parola:
«personale».
33.87
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 4, terzo periodo, sopprimere la parola:
«, libero».
33.88
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 4, terzo periodo, sostituire le parole:
«libero e segreto»
con le seguenti:
«e libero».
33.89
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Sopprimere il comma 5.
33.90
CENTINAIO, BISINELLA
Sopprimere il comma 5.
33.91
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 5 sostituire le parole:
«della giunta»
con le seguenti:
«del Consiglio».
33.92
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 5, sostituire la parola:
«giunta»
con la seguente:
«consiglio».
33.93
CENTINAIO, BISINELLA
Sopprimere il comma 6.
33.94
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Sopprimere il comma 6.
33.95
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 6, sostituire le parole:
«è approvata entro sei mesi»
con le seguenti:
«è approvata entro e non oltre quattro mesi».
33.96
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 6, sostituire le parole:
«è approvata entro sei mesi»
con le seguenti:
«è approvata entro quattro mesi».
33.97
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 6, sostituire le parole:
«sei mesi»
con le seguenti:
«tre mesi».
33.98
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 6, sostituire le parole:
«sei mesi»
con le seguenti parole:
«nove mesi».
33.99
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 6 dopo le parole:
«è approvata entro»
sostituire le parole:
«sei mesi»
con le seguenti parole:
«nove mesi».
33.100
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 6 dopo le parole:
«è approvata entro»
sostituire le parole:
«sei mesi»
con le seguenti:
«quattro mesi».
33.101
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 6, sostituire, ovunque ricorrano, le parole,
«sei mesi»
con le seguenti:
«quattro mesi».
33.102
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 6 dopo le parole:
«è approvata entro»
sostituire le parole:
«sei mesi»
, con le seguenti:
«cinque mesi».
33.103
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 6 dopo le parole:
«hanno luogo entro»,
sostituire le parole:
«sei mesi»
con le seguenti:
«un anno».
33.104
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 6 dopo le parole:
«hanno luogo entro»,
sostituire le parole:
«sei mesi»
, con le seguenti:
«quattro mesi».
33.105
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 6 dopo le parole:
«hanno luogo entro»,
sostituire le parole:
«sei mesi»,
con le seguenti:
«cinque mesi».
33.106
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Sopprimere il comma 7.
33.107
CENTINAIO, BISINELLA
Sopprimere il comma 7.
33.108
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Sopprimere il comma 8.
33.109
CENTINAIO, BISINELLA
Sopprimere il comma 8.
33.110
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 8, sopprimere le parole:
«delle Autonomie».
33.111
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 8, sopprimere le seguenti parole:
«o locale».
33.112
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Sopprimere il comma 9.
33.113
CENTINAIO, BISINELLA
Sopprimere il comma 9.
33.114
CENTINAIO, BISINELLA
Sostituire il comma 9, con il seguente:
«9. I senatori a vita in carica dalla data di entrata in vigore della presente legge decadono immediatamente».
33.115
CENTINAIO, BISINELLA
Sostituire il comma 9 con il seguente:
«9. I senatori a vita già nominati alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale restano in carica fino al termine della legislatura in corso senza P esercizio del diritto di voto 'e senza indennità, vitalizi o rimborsi spese».
33.116
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 9 sostituire le parole:
«permangono nella stessa carica quali membri del Senato delle Autonomie»
con le seguenti:
«decadono e mantengono soltanto come titolo onorifico il riconoscimento di Senatori a vita».
33.117
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 9 sostituire le parole:
«permangono nella stessa carica quali membri del Senato delle Autonomie»
con le seguenti:
«permangono nella stessa carica quali membri della Camera dei deputati senza percepire alcuna indennità, emolumento o rimborso spese e senza beneficiare di alcun privilegio se non strettamente collegato con l'esercizio della carica».
33.118
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 9 sostituire le parole:
«permangono nella stessa carica quali membri del Senato delle Autonomie»
con le seguenti:
«permangono nella stessa carica quali membri della Camera dei deputati senza percepire alcuna indennità o emolumento».
33.119
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 9 sostituire le parole:
«permangono nella stessa carica quali membri del Senato delle Autonomie»
con le seguenti:
«permangono nella stessa carica quali membri della Camera dei deputati senza percepire alcuna indennità, emolumento o rimborso spese».
33.120
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 9 sostituire le parole:
«permangono nella stessa carica quali membri del Senato delle Autonomie»
con le seguenti:
«permangono nella stessa caricaquali membri della Camera dei deputati senza percepire alcuna indennità».
33.121
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 9 sostituire le parole:
«permangono nella stessa carica quali membri del Senato delle Autonomie»
con le seguenti:
«permangono nella stessa carica quali membri della Camera dei deputati».
33.122
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 9, sopprimere le parole:
«delle Autonomie».
33.123
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 9 aggiungere in fine le seguenti parole:
«senza poter esercitare il diritto di voto, percepire l'indennità o qualsiasi altro tipo di rimborso spese e senza godere di alcun privilegio legato alla carica».
33.124
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 9 aggiungere in fine le seguenti parole:
«senza poter esercitare il diritto di voto, percepire l'indennità o qualsiasi altro tipo di rimborso spese».
33.125
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 9 aggiungere in fine le seguenti parole:
«senza poter esercitare il diritto di voto e percepire l'emolumento o l'indennità».
33.126
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 9 aggiungere in fine le seguenti parole:
«senza percepire l'indennità, qualsiasi altro tipo di rimborso spese e senza godere di alcun privilegio legato alla carica».
33.127
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 9 aggiungere in fine le seguenti parole:
«senza percepire l'indennità o qualsiasi altro tipo di rimborso spese».
33.128
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 9 aggiungere in fine le seguenti parole:
«senza percepire alcuna indennità».
33.129
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 9 aggiungere in fine le seguenti parole:
«senza percepire l'emolumento o l'indennità».
33.130
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Sopprimere il comma 10.
33.131
CENTINAIO, BISINELLA
Sopprimere il comma 10.
33.132
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma l0 sopprimere le seguenti parole:
«,in quanto compatibili,».
33.133
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 10, sopprimere le parole:
«in quanto compatibili».
33.134
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 10, sopprimere le parole da
«adottate»
fino alla fine del comma.
33.135
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 10 sostituire le parole:
«Senato delle Autonomie»
con le seguenti:
«Senato federale delle regioni».
33.136
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 10 sostituire le parole:
«Senato delle Autonomie»
con le seguenti:
«Senato delle regioni».
33.137
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 10 sostituire le parole:
«Senato delle Autonomie»
con le seguenti:
«Senato delle regioni della Repubblica».
33.138
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 10 sostituire le parole:
«Senato delle Autonomie»
con le seguenti:
«Senato della Repubblica e delle regioni».
33.139
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 10 sostituire le parole:
«Senato delle Autonomie»
, con le seguenti:
«Senato delle Autonomie repubblicane».
33.140
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 10 sostituire le parole:
«Senato delle Autonomie»
, con le seguenti:
«Senato federale».
33.141
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 10 sostituire le parole:
«Senato delle Autonomie»
, con le seguenti:
«Senato della Repubblica».
33.142
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 10, sopprimere le parole:
«delle Autonomie».
33.143
SACCONI, QUAGLIARIELLO, ALBERTINI, AUGELLO, AZZOLLINI, TORRISI, AIELLO, BIANCONI, BILARDI, CARIDI, CHIAVAROLI, COLUCCI, COMPAGNA, CONTE, D'ALÌ, DALLA TOR, D'ASCOLA, DI GIACOMO, FORMIGONI, GENTILE, GIOVANARDI, GUALDANI, MANCUSO, MARINELLO, PAGANO, LUCIANO ROSSI, VICECONTE, LANGELLA
All'articolo 33, dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
«10
-bis
. Ai fini del rispetto del numero massimo dei componenti dei Consigli di ciascuna Regione e Provincia autonoma si considerano anche i senatori elettivi spettanti a ciascuna Regione e Provincia autonoma, a norma dell'articolo 57, primo comma, della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale».
33.144
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Sopprimere il comma 11.
33.145
CENTINAIO, BISINELLA
Sopprimere il comma 11.
33.146
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 11, sopprimere le parole:
«come modificato dall'articolo 31 della presente legge costituzionale».
33.147
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 11 sostituire le parole:
«Senato delle Autonomie»
, con le seguenti:
«Senato federale delle regioni».
33.148
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 11 sostituire le parole:
«Senato delle Autonomie»
, con le seguenti:
«Senato delle regioni della Repubblica».
33.149
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 11 sostituire le parole:
«Senato delle Autonomie»
, con le seguenti:
«Senato delle regioni».
33.150
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 11 sostituire le parole:
«Senato delle Autonomie»
, con le seguenti:
«Senato federale».
33.151
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 11 sostituire le parole:
«Senato delle Autonomie»
, con le seguenti:
«Senato della Repubblica e delle regioni».
33.152
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 11 sostituire le parole:
«Senato delle Autonomie»
, con le seguenti:
«Senato delle Autonomie repubblicane».
33.153
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 11 sostituire le parole:
«Senato delle Autonomie»
, con le seguenti:
«Senato della Repubblica».
33.154
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 11, sopprimere le parole:
«delle Autonomie».
22.155
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Sopprimere il comma 12.
33.156
CENTINAIO, BISINELLA
Sopprimere il comma 12.
33.157
GIOVANNI MAURO, MARIO FERRARA, BARANI, COMPAGNONE, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, MILO, RUVOLO, SCAVONE
Al comma 12, dopo la parola:
«regioni»
inserire le seguenti:
«a statuto ordinario».
33.158
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 12 sopprimere le parole:
«fino alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale,».
33.159
CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, LUCIDI
Dopo il comma 12 inserire i seguenti:
«12-
bis
; Le disposizioni di cui alla presente legge costituzionale trovano applicazione per la formazione delle Camere della XVIII legislatura.
12-
ter
. Con legge costituzionale, che determina le modalità di attuazione del referendum di cui all'articolo 138, sono stabiliti i criteri per la separazione del testo in parti omogenee ai fini della predisposizione dei quesiti».
33.160
CENTINAIO, BISINELLA
Dopo il comma 12, inserire il seguente:
«12-
bis
: Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, al fine di assicurare l'attuazione dell'articolo 118, primo comma, della Costituzione, la legge Dello Stato individua le funzioni amministrative che rimangono attribuite allo Stato nelle materie di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, e attribuisce le restanti funzioni ai comuni, alle province e alle regioni unita mente alle relative risorse umane, finanziarie e strumentali, sulla base dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. Decorso inutilmente tale termine, le funzioni e le relative risorse umane, finanziarie e strumentali sono comunque attribuite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai comuni».
33.161
CENTINAIO, BISINELLA
Dopo il comma 12, inserire il seguente:
«12-bis: Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, al fine di assicurare l'attuazione dell'articolo 118, primo comma, della Costituzione, la legge dello Stato individua le funzioni amministrative che rimangono attribuite allo Stato nelle materie di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, e attribuisce le restanti funzioni ai comuni e alle regioni unita mente alle relative risorse umane, finanziarie e strumentali, sulla base dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza».
33.162
CENTINAIO, BISINELLA
Dopo il comma 12, inserire il seguente:
«12-
bis
: Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale sono individuate e trasferite alle regioni le funzioni amministrative ancora esercitate dallo Stato, alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, unitamente alle relative risorse umane, finanziarie e strumentali. Decorso inutilmente tale termine, le funzioni e le relative risorse umane, finanziarie e strumentali sono comunque attribuite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri alle regioni».
33.163
CENTINAIO, BISINELLA
Dopo il comma 12, inserire il seguente:
«12-
bis:
Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale sono individuate e trasferite alle regioni le funzioni amministrative ancora esercitate dallo Stato, alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, unitamente alle relative risorse umane, finanziarie e strumentali».
33.164
CENTINAIO, BISINELLA
Dopo il comma 12 inserire li seguente:
«Le regioni, nell'esercizio della propria competenza legislativa di cui all'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, come modificato dal comma 1 del presente articolo, relativa agli enti locali regionali, disciplinano l'ordinamento dei medesimi, in modo da assicurare che ogni ente locale regionale abbia una popolazione di almeno trecentomila abitanti oppure una estensione di almeno tremila chilometri quadrati. Ogni ente locale regionale ha un Presidente. La legge regionale può prevedere, per il solo Presidente, l'elezione a suffragio universale e diretto. Le regioni non possono istituire alcun ente locale regionale il cui territorio coincida, in tutto o in parte, con quello di una città metropolitana».
33.165
CENTINAIO, BISINELLA
Dopo il comma 12 inserire il seguente:
«12-
bis:
Dall'attuazione della presente legge costituzionale deve derivare in ogni regione una riduzione dei costi complessivi degli organi politici e amministrativi».
33.166
CENTINAIO, BISINELLA
Dopo il comma 12 inserire il seguente:
«12-
bis:
Ciascuna regione assicura che il numero degli enti locali regionali di cui all'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, come modificato dall'articolo 26 della presente legge costituzionale, sia inferiore al numero delle province della medesima regione alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale».
33.167
CENTINAIO, BISINELLA
Dopo il comma 12 inserire il seguente:
«12-
bis:
Lo Stato, con propria legge, provvede a razionalizzare la presenza dei propri uffici periferici, adeguandola a quanto previsto dalle leggi regionali adottate ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, come modificato dall'articolo 2, comma 1, della presente legge costituzionale».
33.168
CENTINAIO, BISINELLA
Dopo il comma 12 inserire il seguente:
«12-
bis:
Gli enti territoriali, ivi incluso lo Stato, sopprimono gli enti, le agenzie e gli organismi, comunque denominati, che svolgono, alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, funzioni di governo di area vasta. Tali funzioni spettano agli enti locali regionali di cui all'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, come modificato dall'articolo 2, comma 1, della presente legge costituzionale. Gli enti territoriali, ivi incluso lo Stato, non possono istituire enti, agenzie e organismi, comunque denominati, per lo svolgimento di funzioni di governo di area vasta».
33.169
CENTINAIO, BISINELLA
Dopo il comma 12, inserire il seguente:
«12-
bis
. Sino all'adeguamento dei rispettivi statuti di autonomia le disposizioni di cui ai capo V della presente legge costituzionale si applicano anche alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite. Sino all'adegua mento dei rispettivi statuti le rimanenti disposizioni della presente legge costituzionale che interessano le Regioni si applicano anche alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano».
33.170
CENTINAIO, BISINELLA
Dopo il comma 12, inserire il seguente:
«12-
bis.
Ai fini dell'adeguamento degli statuti di cui all'articolo 54, nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano è riconosciuta parità di diritti ai cittadini qualunque sia il gruppo linguistico al quale appartengono».
33.171
CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, LUCIDI
Dopo il comma 12 inserire il seguente:
«12-
bis.
Con legge Costituzionale, da approvare entro dodici mesi dalla data di svolgimento delle elezioni della Camera dei deputati, sono trasferite al Senato le funzioni della Conferenza Stato-Regioni, della Conferenza Stato-Città ed autonomie locali e della Conferenza Unificata».
33.172
CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, LUCIDI
Dopo il comma 12 inserire il seguente:
«12-
bis.
La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni, le Province, le Città metropolitane e i Comuni è l'organo di consultazione istituzionale fra i soggettivi costitutivi della Repubblica presso il Senato della Repubblica. La Conferenza opera, nell'ambito del Senato, al fine di promuovere intese per l'esercizio delle rispettive funzioni di governo, esprimendo il proprio parere alle competenti commissioni del Senato, e svolge le altre funzioni previste dalla legge».
33.173
CENTINAIO, BISINELLA
Sopprimere il comma 13.
33.174
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Sopprimere il comma 13.
33.175
CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, LUCIDI
Sopprimere il comma 13.
33.176
TONINI, PEGORER, DE MONTE, RUSSO, CUCCA, MARAN, GOTOR, PADUA, ANGIONI, LUMIA, ORRÙ, LAI
Sostituire il comma 13 con il seguente:
«13. Le disposizioni di cui al Capo IV della presente legge non si applicano alle Regioni a Statuto speciale ed alle province autonome di Trento e Bolzano sino all'adeguamento, previa intesa, dei rispettivi statuti».
33.177
GIOVANNI MAURO, MARIO FERRARA, BARANI, COMPAGNONE, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, MILO, RUVOLO, SCAVONE
Sostituire il comma 13, con il seguente:
«13. Sino all'adeguamento dei rispettivi statuti di autonomia le disposizioni della presente legge costituzionale si applicano anche alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano soltanto per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite».
33.178
LANIECE, ZELLER, FAUSTO GUILHERME LONGO, PANIZZA, PALERMO, BERGER, FRAVEZZI
Sostituire il comma 13 con il seguente:
«13. Le disposizioni di cui al Capo IV della presente legge costituzionale non si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano fino all'adeguamento, previa intesa, dei rispettivi statuti. Sino al predetto adeguamento restano ferme le competenze già attribuite dagli statuti speciali e dalle relative norme di attuazione, nonché le forme di autonomia più ampie derivanti dall'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3».
33.179
DE MONTE, LUMIA
Sostituire il comma 13 con il seguente:
«13. Sino all'adeguamento dei rispettivi statuti, le disposizioni di cui al capo IV della presente legge costituzionale si applicano alle Regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano limitatamente alle parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle attribuite dagli statuti speciali in vìgore e dalle rispettive norme di attuazione».
33.180
LUMIA
Sostituire il comma 13 con i seguenti:
«13. Entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge costituzionale, le regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano adeguano i propri statuti alle disposizioni della presente legge costituzionale. Sino all'adeguamento degli statuti speciali, le disposizioni della presente legge costituzionale non si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano.
13-
bis.
I nuovi statuti speciali potranno derogare alle disposizioni del Titolo V della Costituzione esaranno approvati secondo la procedura di cui all'art. 138 della Costituzione previa intesa fra lo Stato e la Regione speciale o la provincia autonoma.
13-
ter.
Le modificazioni agli statuti speciali approvate ai sensi del comma precedente non sono comunque sottoposte a
referendum
nazionale».
33.181
CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, LUCIDI
Sostituire il comma 13 con il seguente:
«13. Le disposizioni di cui al Capo IV della presente legge costituzionale si applicano direttamente anche alle Regioni ad autonomia speciale e alle. Province autonome di Trento e di Bolzano, fino all'adeguamento, previa intesa, dei rispettivi Statuti».
33.182
CENTINAIO, BISINELLA
Al commma 13 dopo le parole:
«legge costituzionale»
sopprimere la seguente:
«non».
33.183
D'ALÌ
Al comma 13, sopprimere le parole:
«alle regioni a statuto speciale e».
Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
«13-
bis.
Con esclusione dei territori della Regione Siciliana e della Regione Sardegna e delle Province autonome di Trento e Bolzano, le Regioni previste dall'articolo 131 della Costituzione, come novellato dall'articolo 30-
bis
della presente legge costituzionale, accorpano i territori delle Regioni esistenti secondo le seguenti disposizioni: il Nord-ovest comprende la Valle d'Aosta, il Piemonte e la Liguria; Il Nord comprende la Lombardia e l'Emilia; il Nord-est comprende il Veneto, il Friuli-Venezia Giulia, il Trentino Alto-Adige, e la Romagna; il Centro comprende il Lazio, l'Abruzzo, l'Umbria, le Marche e la Toscana; il Sud comprende il Molise, la Campania, la Calabria, la Puglia e la Basilicata. Fatto salvo quanto previsto dalla Costituzione, entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge costituzionale è adottata una legge che disciplina la costituzione delle Regioni, di cui all'articolo 131 della Costituzione, come novellato dall'articolo 30-
bis
della presente legge costituzionale, e le modalità di elezione dei suoi organi».
33.184
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 13, dopo le parole:
«Trento e Bolzano»
, sopprimere le seguenti parole:
«sino all'adeguamento dei rispettivi statuti».
33.185
ZELLER, LANIECE, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, PANIZZA
Al comma 13, dopo le parole:
«sino all'adeguamento»
, sono inserite le seguenti:
«, previa intesa,».
Dopo il comma 13, è aggiunto, in fine, il seguente:
«13-
bis.
L'esercizio della funzione legislativa e amministrativa in materie o funzioni di competenza esclusiva statale, per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e Bolzano, possono essere delegate, anche su richiesta delle stesse, previa intesa, con norme di attuazione, secondo le previsioni dei rispettivi statuti».
33.186
COLLINA
Al comma 13, dopo le parole:
«sino all'adeguamento»
, inserire le seguenti:
«previa intesa».
33.187
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 13, sostituire le parole:
«dei rispettivi statuti»
, con le seguenti:
«, previa intesa dei rispettivi statuti, prevedendo altresì che l'esercizio della funzione legislativa e della funzione amministrativa nelle materie di cui al secondo comma dell'articolo 117, per le Regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e Bolzano, possano essere delegate, anche su richiesta delle stesse; previa intesa, con norme di attuazione, secondo le previsioni dei rispettivi Statuti».
33.188
FRAVEZZI, ZELLER, PALERMO, BERGER
Al comma 13, sostituire le parole:
«dei rispettivi statuti»
, con le seguenti:
«previa intesa, dei rispettivi statuti. Sino al predetto adeguamento restano ferme te competenze già attribuite dagli statuti speciali e dalle relative norme di attuazione, nonché le forme di autonomia più ampie derivanti dall'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3».
33.189
ZELLER, PALERMO, BERGER, LANIECE, PANIZZA
Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
«13-
bis.
In attesa che avvenga l'adeguamento ai sensi del comma 13, al testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni, sono, in ogni caso, apportate le seguenti modificazioni:
a)
all'articolo 4, il numero 3) è abrogato;
b)
all'articolo 8, dopo il punto 29), sono aggiunti i seguenti:
"30) ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni;
31) ambiente"».
33.190
ZELLER, PALERMO, BERGER, LANIECE, PANIZZA, FRAVEZZI
Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
«13-
bis.
In attesa che avvenga l'adeguamento ai sensi del comma 13, al testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni, sono, in ogni caso, apportate le seguenti modificazioni:
a)
all'articolo 4, il numero 3) è abrogato;
b)
all'articolo 8, dopo il punto 29), è aggiunto il seguente:
"30) ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni"».
33.191
FRAVEZZI, ZELLER, PALERMO, BERGER
Dopo il comma 13, è inserito il seguente comma:
«13-
bis.
Le disposizioni legislative statali che riguardano i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, i principi di coordinamento della finanza pubblica nonché ogni altra materia, valore o funzione che conforma l'attività dei livelli regionali e locali di governo possono operare, nei confronti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome, solo nei limiti previsti da specifiche norme di attuazione statutaria, tenuto conto delle peculiarità dei rispettivi ordinamenti».
33.192
LANIECE, ZELLER, FAUSTO GUILHERME LONGO, PANIZZA, PALERMO, BERGER, FRAVEZZI
Dopo il comma 13, aggiungere il seguente comma:
«13-
bis
. Le disposizioni legislative statali che riguardano i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, i principi di coordinamento della finanza pubblica nonché ogni altra materia, valore o funzione che conforma l'attività dei livelli regionali e locali di governo possono operare; nei confronti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome, solo nei limiti previsti da specifiche norme di attuazione statutaria, tenuto conto delle peculiarità dei rispettivi ordinamenti».
33.193
LANIECE, ZELLER, FAUSTO GUILHERME LONGO, PANIZZA, PALERMO, BERGER
Dopo il comma 13, aggiungere il seguente comma:
«13-bis. Resta ferma l'attribuzione alla Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste delle funzioni provinciali come stabilito dagli articoli 1 e 12, numero 11), del decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 545 e dall'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 27 aprile 1992, n. 282».
33.194
GIOVANNI MAURO, MARIO FERRARA, BARANI, COMPAGNONE, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, MILO, RUVOLO, SCAVONE
Dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:
«13-
bis
. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, le leggi dello Stato assicurano prioritariamente la piena attuazione delle previsioni dell'articolo 119 della Costituzione e dei meccanismi di perequazione fiscale ed infrastrutturale.
13-
ter
. Per l'impugnazione da parte dello Stato o di un'altra Regione delle leggi della Regione siciliana approvate dall'assemblea regionale in data successiva alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, si applica la disciplina posta dall'articolo 127 della- Costituzione. Sono abrogate le norme, anche statutarie, incompatibili con la presente legge costituzionale. Restano procedibili innanzi alla Corte costituzionale le impugnazioni proposte dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana nei confronti dei disegni di legge approvati dall'Assemblea regionale sino alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale».
33.195
CENTINAIO, BISINELLA
Dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:
13-
bis
. La legge costituzionale 23 ottobre 2002, n. 1, è abrogata.
13-
ter
. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, riacquistano efficacia i commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione.
33.196
CENTINAIO, BISINELLA
Dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:
13-
bis
: La Consulta araldica istituita ai sensi del regio decreto 10 ottobre 1869, n. 5318, è soppressa.
13-
ter
: I compiti connessi unicamente alle attività di cui al secondo comma della XIV disposizione transitoria e finale della Costituzione sono svolti dall'Ufficio onorificenze e araldica pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri.
33.197
COLLINA
Dopo il comma 13, aggiungere i seguenti commi:
13-
bis
. L'esercizio della funzione legislativa ed amministrativa in materie e funzioni di competenza esclusiva statale, per le Regioni a Statuto speciale e per le Province autonome di Trento e Bolzano possono essere delegate, anche su richiesta delle stesse, previa intesa, con norme di attuazione, secondo le previsioni dei rispettivi statuti.
13-
ter
. La legge bicamerale di cui al comma V dell'articolo 117 è emanata entro 180 giorni dalla legislatura successiva all'entrata in vigore della presente legge.
13-
quater
. Entro 90 giorni dalla entrata in vigore della presente Legge, con legge statale sono definiti i limiti e gli emolumenti di tutte le cariche elettive.
Conseguentemente eliminare l'articolo 29.
33.198
D'ALÌ
Dopo il comma 13 aggiungere i seguenti:
«13-
bis
. Con esclusione dei territori delle aree metropolitane di Roma Capitale, Milano e Napoli e, della Regione Siciliana, della Regione Sardegna e delle Province autonome di Trento e Bolzano, le Regioni previste dall'articolo 131 della Costituzione, come novellato dall'articolo 30-
bis
della presente legge costituzionale, accorpano i territori delle Regioni esistenti secondo le seguenti disposizioni: il Nord-ovest comprende la Valle d'Aosta, il Piemonte, la Liguria e la porzione della Lombardia ad ovest dell'area metropolitana di Milano; il Nord-est comprende il Veneto, il Friuli-Venezia Giulia, il Trentino Alto-Adige e la porzione della Lombardia ad est della area metropolitana di Milano, il Centro comprende la porzione del Lazio a nord dell'area metropolitana di Roma Capitale, l'Umbria, le Marche, la Toscana e l'Emilia-Romagna; il Sud comprende la porzione del Lazio ad est ed a sud dell'area metropolitana di Roma Capitale, l'Abruzzo, il Molise, la Campania, la Calabria, la Puglia e la Basilicata. Fatto salvo quanto previsto dalla Costituzione, entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge costituzionale è adottata una legge che disciplina la costituzione delle Regioni, di cui all'articolo 131 della Costituzione, come novellato dall'articolo 30-
bis
della presente legge costituzionale, e le modalità di elezione dei suoi organi.
13-
ter
. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge costituzionale, le aree metropolitane di Roma, Napoli e Milano, nonché la modalità di elezione dei relativi organi, sono costituite secondo quanto stabilito dalla legge dello Stato di cui all'articolo 114, terzo comma, come novellato dalla presente legge costituzionale».
(Conseguentemente, al comma 13 sopprimere le parole
«alle regioni a statuto speciale e»).
33.199
CENTINAIO, BISINELLA
Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
«13-
bis
. Entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, il Governo assicura la puntuale individuazione dei beni e delle risorse da trasferire alle Regioni e agli enti locali, la loro ripartizione tra le Regioni e tra Regioni ed enti locali, per garantire l'effettivo esercizio delle rispettive funzioni e competenze di cui alla presente legge costituzionale e alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.».
33.200
CENTINAIO, BISINELLA
Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
«13-
bis
. La conseguente attribuzione dell'autonomia impositiva ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni non determina un incremento della pressione fiscale complessiva».
33.201
DEL BARBA, BERGER, COLLINA, CORSINI, FAVERO, FILIPPIN, FRAVEZZI, MIRABELLI, PALERMO, SANTINI, PUPPATO
Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
«13-
bis
. Agli enti di area vasta con territorio esclusivamente montano e confinanti con Paesi stranieri sono riconosciute forme e condizioni particolari di autonomia, anche per quanto riguarda l'elezione degli organi di governo».
33.0.1
PEGORER, TONINI, DE MONTE, RUSSO, CUCCA, MARAN, GOTOR, PADUA, ANGIONI, LUMIA, ORRÙ, LAI
Dopo l'
articolo,
inserire il seguente.
«Art. 33-
bis.
1. L'esercizio della funzione legislativa e amministrativa in materie o funzioni di competenza esclusiva statale, per le Regioni a Statuto speciale e per le province autonome di Trento e Bolzano possono essere delegate, anche su richiesta delle stesse, previa intesa, con norme di attuazione, secondo le previsioni dei rispettivi statuti».
Art. 34
34.1
CENTINAIO, BISINELLA
Sopprimere l'articolo.
34.2
RUTA
Sopprimere l'articolo.
34.3
FEDELI, SANTINI, RITA GHEDINI, GOTOR, LO MORO, MIGLIAVACCA, RUSSO, BORIOLI, BROGLIA, CUCCA, STEFANO ESPOSITO, FILIPPIN, FORNARO, GUERRA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, MANASSERO, PEGORER, SANGALLI, SONEGO, SPILABOTTE, TOMASELLI, ZANONI, ZAVOLI
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 34.
- (Disposizioni finali). – 1.
La legge di cui all'articolo 99 della Costituzione, come modificato dall'articolo 23 della presente legge, regola la riallocazione delle funzioni e delle risorse umane e strumentali, attribuite dalla legislazione vigente al CNEL».
34.4
CENTINAIO, BISINELLA
Sopprimere il comma 1.
34.5
LIUZZI, BRUNO, AUGELLO
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Alla data di entrata in vigore della presente legge decadono dall'incarico il presidente e i componenti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro. Il segretario generale del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro assume le funzioni di commissario straordinario del Consiglio medesimo, cui è affidata la gestione provvisoria per la liquidazione del patrimonio e per la riallocazione delle risorse umane e strumentali presso la Corte dei conti, nonché per gli altri adempimenti conseguenti alla soppressione. La dotazione organica e finanziaria della Corte dei conti è corrispondentemente incrementata, adeguando la struttura organizzativa ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20».
34.6
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1, sopprimere il primo periodo.
34.7
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 1, sostituire le parole:
«Entro trenta giorni»
con le seguenti:
«Nel termine di quindici giorni».
34.8
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 1, dopo le parole:
«Entro»
inserire le seguenti:
«e non oltre».
34.9
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 1, sostituire le parole:
«trenta giorni»
con le seguenti:
«e non oltre due mesi».
34.10
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1 sostituire le parole:
«trenta giorni»
con le seguenti parole:
«quarantacinque giorni».
34.34
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1 sostituire le parole:
«trenta giorni»
con le seguenti parole:
«quindici giorni».
34.11
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1 sostituire le parole:
«trenta giorni»
con le seguenti parole:
«quindici giorni».
34.35
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1 sostituire le parole:
« trenta giorni»
con le seguenti parole:
«venti giorni».
34.36
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1 sostituire le parole:
«trenta giorni»
con le seguenti parole:
«quaranta giorni».
34.12
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 1, sostituire le parole:
«trenta giorni»
con le seguenti:
«quaranta giorni».
34.37
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1 sopprimere le parole:
«su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze,».
34.38
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1 sopprimere le parole:
«su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione,».
34.13
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 1 sopprimere le parole:
«su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione,».
34.14
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 1, sopprimere le parole:
«d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle finanze».
34.15
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1 sostituire le parole:
«cui è affidata la gestione provvisoria del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), per la liquidazione»
con le seguenti parole:
«per la liquidazione del patrimonio del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL».
34.16
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 1, sopprimere le parole:
«per la liquidazione del suo patrimonio e».
34.39
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1 sopprimere le parole:
«e per la riallocazione delle risorse umane e strumentali, nonché pergli altri adempimenti conseguenti alla soppressione».
34.17
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 1, sopprimere le parole:
«e per la riallocazione delle risorse umane e strumentali».
34.40
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1 sopprimere le parole:
«e per la riallocazione delle risorse umane».
34.18
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 1, sopprimere le parole:
«umane».
34.41
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1 sopprimere le parole:
«e strumentali, nonché per gli altri adempimenti conseguenti alla soppressione».
34.42
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1 sopprimere le parole:
«e strumentali,».
34.19
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 1, sopprimere le parole:
«e strumentali».
34.20
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 1, sopprimere le parole:
«nonché per gli altri adempimenti conseguenti alla soppressione».
34.43
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1 sopprimere le parole:
«conseguenti alla soppressione».
34.21
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.
34.22
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.
34.23
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole:
«e i suoi componenti per ogni funzione di istituto, compresa quella di rappresentanza».
34.24
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole:
«per ogni funzione di istituto, compresa quella di rappresentanza».
34.25
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole:
«compresa quella di rappresentanza».
34.26
SPOSETTI
Dopo il comma 1 inserire il seguente:
«1-
bis.
Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica provvedono, secondo criteri di efficienza e razionalizzazione, all'integrazione funzionale delle amministrazioni parlamentari, compresa l'organizzazione dei servizi comuni. Entro il medesimo termine, la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica, provvedono altresì all'adozione di uno statuto unico del personale, già dipendente e di nuova assunzione, conforme ai princìpi di imparzialità e accesso per pubblico concorso e alla definizione di norme che regolano i rapporti di lavoro dei dipendenti degli organi del Parlamento. Il Senato delle Autonomie subentra al Senato della Repubblica in tutti i rapporti attivi e passivi con i dipendenti e con i terzi».
34.27
MATURANI, LEPRI
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-
bis.
La Camera dei deputati e il Senato delle Autonomie dispongono congiuntamente degli apparati amministrativi e degli immobili di pertinenza».
34.28
CENTINAIO, BISINELLA
Sopprimere Il comma 2.
34.29
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Sopprimere il comma 2.
34.30
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 2, sopprimere le parole:
«rimborsi o analoghi».
34.44
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 2 sopprimere le parole:
«rimborsi».
34.31
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 2, sopprimere le parole:
«o analoghi trasferimenti monetari».
34.45
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 2, sopprimere le parole:
«o analoghi trasferimenti monetari».
34.32
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 2, sostituire le parole:
«o analoghi trasferimenti monetari»
con le seguenti:
«o analoghi trasferimenti di risorse».
34.46
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 2, sopprimere le parole:
«recanti oneri a carico della finanza pubblica».
34.33
TREMONTI, GIOVANNI MAURO
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-
bis
. Le disposizioni di cui alla legge 24 dicembre 2012, n. 243, sono adeguate entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge alle disposizioni di cui agli articoli 97, 117 e 119 della Costituzione».
34.47
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 2, sopprimere le parole:
«presenti nei consigli regionali».
34.0.1
PAGLIARI, DI GIORGI, MIRABELLI, LEPRI, CHITI, CASSON, TOCCI, CANTINI, GOTOR, FAVERO, CIRINNÀ, PADUA, PEZZOPANE, SCALIA, DEL BARBA
Dopo l'
articolo
inserire il seguente:
«Art. 34-
bis.
(Modificazioni all'articolo 138 della Costituzione)
1. All'articolo 138 della Costituzione aggiungere il seguente comma:
"Le leggi di revisione costituzionale sono sottoposte, in ogni caso, a
referendum
popolare"».
34.0.2
D'ALÌ
Dopo l'
articolo
, inserire il seguente:
«Art. 34-
bis.
1. All'articolo 10 dello Statuto della Regione Siciliana, approvato con regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, e successive modificazioni, il primo comma è sostituito con il seguente:
"Qualora sia approvata a maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea regionale una mozione di sfiducia, con la designazione di un nuovo Presidente della Regione, il Presidente della Regione si dimette e viene incaricato il Presidente indicato nella mozione. La mozione presentata da almeno un quinto dei componenti dell'Assemblea regionale non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione e deve essere votata per appello nominale. La sfiducia al Presidente della Regione può essere proposta una sola volta nel corso della legislatura regionale"».
Art. 36
35.1
CENTINAIO, BISINELLA
Sopprimere l'articolo.
35.2
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Sopprimere l'articolo.
35.3
CENTINAIO, BISINELLA
Sopprimere il comma 1.
35.4
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 1, sopprimere il primo periodo.
35.5
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1, dopo le parole:
«presente legge»
, inserire la seguente parola:
«non».
35.6
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 1, sostituire le parole:
«il giorno seguente»
, con le seguenti:
«un mese dopo».
35.7
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 1, sostituire le parole:
«il giorno seguente»
, con le seguenti:
«quindici giorni dopo».
35.8
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 1, sopprimere le parole:
«successiva alla promulgazione».
35.9
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.
35.10
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 1, sostituire le parole:
«a decorrere dalla legislatura successiva a quella in corso»
, con le seguenti:
«a decorrere dalla seconda legislatura successiva a quella in corso».
35.11
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1, secondo periodo, sostituire parole:
«in corso»
con la seguente parola:
«successiva».
35.12
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1, secondo periodo, sostituire parole:
«salvo quelle previste dagli articoli 23, 29 e 34 che sono di immediata applicazione».
35.13
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1, secondo periodo, sostituire parole:
«salvo quelle previste dagli articoli 23, 29 e 34 che sono di immediata applicazione»
con le seguenti parole:
«salvo quelle previste dall'articolo 23, che sono di immediata applicazione».
35.14
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1, secondo periodo, sostituire parole:
«salvo quelle previste dagli articoli 23, 29 e 34 che sono di immediata applicazione»
con le seguenti parole:
«salvo quelle previste dagli articoli 23, 29 che sono di immediata applicazione».
35.15
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1, secondo periodo, sostituire parole:
«salvo quelle previste dagli articoli 23,29 e 34 che sono di immediata applicazione»
con le seguenti parole:
«salvo quelle previste dagli articoli 23 e 34, 'che sono di immediata applicazione».
35.16
CENTINAIO, BISINELLA
Al comma 1, secondo periodo, sostituire parole:
«salvo quelle previste dagli articoli 23, 29 e 34 che sono di immediata applicazione»
con le seguenti parole:
«salvo quelle previste dagli articoli 29 e 34, che sono di immediata applicazione».
35.17
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 1, sopprimere le parole
«23,».
35.18
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 1 sopprimere le parole
«, 29».
35.19
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 1 sostituire le parole:
«29 e 34»
, con le seguenti:
«e 34».
35.20
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 1 sopprimere le parole:
«che sono di immediata applicazione».