N. 3194
Il Senato,
esaminato il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo (A.S. 3194),
premesso che:
la competitività economico internazionale del nostro sistema produttivo richiede la certezza dell'approvvigionamento energetico continuo, senza interruzione o intermittenze, assicurabile solo attraverso la dotazione di un sistema diffuso di scorte d'obbligo; è necessaria, proprio per dotarsi delle citate scorte d'obbligo, la realizzazione di aree adeguate di stoccaggio anche di gpl destinato alla vita delle imprese e delle famiglie dei consumatori finali non servite dalla rete nazionale disponibile, per le numerose carenze infrastrutturali conduttive; visto il complesso delle disposizioni contenute dal decreto legislativo n. 22 del 31 gennaio 2001;
tutto ciò premesso, impegna il Governo
a valutare, nel quadro dell'attuazione della disciplina comunitaria in materia di stoccaggio e di approvvigionamento del gpl, l'opportunità di:
- attivare, per il tramite del ministero dello sviluppo economico, misure idonee per semplificare le procedure destinate alla realizzazione di depositi costieri con funzioni di stoccaggio gpl, da realizzarsi anche in prossimità di infrastrutture portuali e destinati a garantire le scorte d'obbligo di gas di petrolio liquefatto; - incaricare, ove possibile - al fine di assicurare speditezza alle singole azioni amministrative di evidente interesse nazionale - il provveditorato regionale alle opere pubbliche ad individuare la figura di un interlocutore istituzionale unico, per l'istruttoria sollecita e la conseguente definizione dei procedimenti autorizzativi avviandi dagli operatori economici interessati del settore; - disporre tempestivi indirizzi strategici alle articolazioni centrali e territoriali della pubblica amministrazione competente, affinché i soggetti economici tenuti al mantenimento delle scorte d'obbligo di gpl possano presentare le proposte tecniche di cui al presente ordine del giorno in maniera che le attività istruttorie dei relativi procedimenti autorizzativi si possano concludere nel più breve tempo possibile; - incaricare il ministero dello sviluppo economico di sovraintendere al buon andamento delle procedure descritte adottando tutte le iniziative amministrative necessarie.
G/3194/8/1 (testo 2) PIGNEDOLI, ANDRIA, ANTEZZA, BERTUZZI, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO, ADAMO
in sede di approvazione del disegno di legge di conversione del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo (A.S. 3194),
nel medio lungo periodo, il reddito dell'impresa agricola professionale si promuove sostenendo progetti di competitività e ridisegnando strumenti e modalità di impiego di risorse verso fattori della competitività quali integrazione, qualità gestionale, internazionalizzazione, innovazione, efficienza, produttività, costi, trasparenza; le aziende agricole italiane sono esposte, in un mondo interconnesso e complesso qual è quello odierno, ad una forte competizione internazionale, competizione che non va compressa, ma affrontata da parte delle aziende agricole, le quali, pertanto, devono essere messe in condizione di potersi confrontare senza pesi e costi burocratici ingiustificati, spesso principale impedimento all'espressione delle loro capacità competitive e potenzialità di crescita; nel comparto agricolo e agro alimentare, in base a quanto previsto dalle diverse normative di settore – oltre a quelle sanitarie e ambientali – l'impresa è soggetta periodicamente a differenti tipologie di controllo e ispezione, svolte da soggetti diversi, che implicano da parte dell'imprenditore un'effettiva incidenza sull'attività lavorativa, qualificata nel linguaggio comune come «costo dell'impresa in termini di burocrazia amministrativa»; si stima infatti che in Italia un'azienda agricola debba dedicare mediamente cento giorni l'anno per gli adempimenti burocratici e che la burocrazia, in agricoltura, abbia un costo complessivo a livello nazionale di 3 miliardi di euro l'anno;
considerato che:
i controlli e le indagini nel settore delle frodi alimentari sono effettuati da organi dipendenti da diversi dicasteri. In particolare il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali svolge la propria azione attraverso il Corpo forestale dello Stato che si avvale della Divisione 2 dell'Ispettorato generale e del Nucleo Agroalimentare e Forestale (N.A.F.), l'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agro alimentari e per la repressione delle frodi (LC.Q.R.F.), il Comando Carabinieri Politiche Agricole e Alimentari che si avvale del N.A.C. (Nucleo Antifrode Comunitarie) ed il Corpo delle Capitanerie di porto; il Ministero della salute concorre alla prevenzione e repressione dei reati nel settore agroalimentare attraverso il Comando carabinieri per la sanità che si avvale del Nucleo anti sofisticazioni (N.A.S.), gli Uffici periferici di sanità marittima ed aerea ed uffici di confine terrestre, i Posti di ispezione frontali era (P.I.F.) e gli uffici veterinari per gli adempimenti comunitari (D.V.A.C.); il Ministero dell'economia e della finanze esercita la sua azione di controllo attraverso la Guardia di finanza e l'Agenzia delle dogane; sono altresì operanti organi di controllo localizzati presso Enti territoriali quali le Aziende sanitarie locali (AA.SS.LL.), i Servizi di igiene pubblica, i Servizi veterinari, gli Osservatori fitosanitari regionali, i Servizi di repressione frodi in materia vitivinicola, gli Ispettori annonari ed i Vigili sanitari; nonostante l'istituzione con decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali del 13 febbraio 2003, n. 44, articolo 5, di un Comitato tecnico presieduto dal Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali o da un suo delegato e formato dai rappresentanti di tutti gli organismi di controllo, si registrano duplicazioni dei controlli che costituiscono inutili oneri sulle spalle degli imprenditori agricoli; per migliorare l'attività complessiva di accertamento in via preventiva dei differenti Organi impegnati e per ottimizzare le risorse delle singole forze anche ai fini di evitare, talvolta, la sovrapposizione operativa e raggiungere una maggiore efficacia dell'attività, il settore agricolo necessita di una modernizzazione tale da pervenire a una maggiore efficacia delle azioni di controllo e a una migliore gestione delle risorse destinate alla tutela dei consumatori;
impegna il Governo:
ad adottare i provvedimenti necessari ad assicurare l'esercizio unitario dell'attività ispettiva nei confronti delle imprese agricole, l'uniformità di comportamento degli organi di vigilanza, nonché il regolare esercizio dell'attività imprenditoriale, alleggerendo conseguentemente il «costo dell'impresa in termini di burocrazia amministrativa». .
G/3194/9/1 (testo 2) PIGNEDOLI, ANDRIA, ANTEZZA, BERTUZZI, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO, ADAMO
in Italia, ci sono oltre il 22 per cento dei prodotti certificati registrati complessivamente a livello europeo. A questi vanno aggiunti gli oltre 400 vini Doc, Docg e Igt e gli oltre 4.000 prodotti tradizionali censiti dalle Regioni e inseriti nell'Albo nazionale. Una lunghissima lista di prodotti che ogni giorno, però, rischiano di essere imitati; secondo i dati della prima relazione sulla contraffazione e pirateria nell'agro alimentare, elaborata dalla Commissione parlamentare di inchiesta e presentata il 18 gennaio scorso, il fatturato del «falso Made in ltaly» nel solo agro alimentare ha raggiunto i 60 miliardi di euro, così da un lato danneggiando le imprese agricole ed agro alimentari, e dall'altro facendo venir meno circa trecentomila nuovi posti di lavoro, con pesanti ricadute in termini sociali; il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali svolge attività di indirizzo, valorizzazione e tutela della qualità delle produzioni agro alimentari, con particolare riguardo di quelle a denominazione e indicazione geografica protetti (DOP, IGP e STG), a garanzia dei valori economici, ambientali, territoriali, etici e culturali che queste produzioni rappresentano per l'Italia; nell'ambito di tale azione è essenziale assicurare la necessaria attività di prevenzione degli illeciti, per la tutela della qualità, per la regolarità delle etichettature dei prodotti anche ai fini della lotta alla contraffazione del made in Italy agroalimentare, a difesa dei consumatori e degli imprenditori agricoli e contro le distorsioni del mercato provocate dalle fattispecie illegali; la strategia della qualità deve riuscire a coniugare efficacemente il rispetto per la tradizione produttiva con lo sviluppo dell'innovazione, attraverso adeguate strategie di marketing, di comunicazione e di organizzazione;
al fine di rendere più agevole il coordinamento operativo tra gli Organi dipendenti dai tre Ministeri sopra citati, operanti sul territorio nazionale per le azioni nel settore dei controlli diretti alla tutela della qualità dei prodotti agro alimentari e della sicurezza alimentare, e la concertazione delle azioni volte a attuare una più energica lotta alle frodi e un migliore controllo del territorio è stato istituito con decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali del 13 febbraio 2003, n. 44, in tema di «Regolamento di riorganizzazione della struttura operativa dell'Ispettorato centrale repressione frodi», all'articolo 5, un Comitato tecnico presieduto dal Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali o da un suo delegato e formato dai rappresentanti di tutti gli organismi di controllo;
al fine di migliorare l'attività di prevenzione e contrasto delle frodi agroalimentari, a provvedere con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore legge di conversione del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo, alla modifica del regolamento di cui al decreto ministeriale 13 febbraio 2003, n. 44, per potenziare l'attività di coordinamento del Comitato tecnico di cui all'articolo 5 del medesimo regolamento.
G/3194/100/1 (già em. 5.6) PARDI
in sede di esame del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo (A.S. 3194),
impegna il Governo
ad assicurare un adeguato coinvolgimento delle autonomie locali in sede di adozione del regolamento di cui al comma 5 dell'articolo 5, in materia di cambio di residenza in tempo reale.
G/3194/101/1 (già em.ti 13.5, 13.6 e 13.7) ZANDA, INCOSTANTE, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, SANNA, VITALI, FIORONI, PARDI, D'ALIA
affinché siano assicurati in ogni caso i necessari controlli in materia di somministrazione al pubblico di bevande alcoliche.
G/3194/102/1 (già em.ti 14.13, 14.14, 14.15 e 14.16) BASSOLI, BIANCO, ADAMO, BOSONE, BIONDELLI, CECCANTI, CHIAROMONTE, COSENTINO, GRANAIOLA, IGNAZIO MARINO, MAURO MARIA MARINO, PORETTI, ZANDA, SANNA, VITALI, FERRANTE, DONAGGIO, NEROZZI, ROILO, DELLA SETA, VINCENZO DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, MAZZUCONI, MONACO, TOMASSINI, SALTAMARTINI, TOFANI
affinché, in sede di emanazione dei regolamenti di cui al comma 3 dell'articolo 14, volti a razionalizzare, semplificare e coordinare i controlli sulle imprese al fine di promuovere lo sviluppo del sistema produttivo e la competitività, sia in ogni caso garantita l'applicazione delle disposizioni previste dalle vigenti leggi in materia anche per i controlli relativi alla tutela dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio artistico e culturale, nonché per quelli relativi all'igiene ambientale, all'igiene degli alimenti e alla tutela della filiera alimentare.
G/3194/103/1 (già em. 23.1) PARDI
affinché, in sede di emanazione dei regolamenti di cui all'articolo 23, relativi all'autorizzazione unica in materia ambientale epr le piccole e medie imprese, sia in ogni caso assicurato il rispetto anche delle disposizioni concernenti la valutazione di impatto ambientale, contenuta nella parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006.
G/3194/104/1 (già em. 24.1) PARDI
a riferire in Parlamento prima dell'emanazione dei decreti recanti integrazioni e modifiche degli allegati alle norme in materia di tutela dell'aria e della riduzione delle emissioni in atmosfera.
G/3194/107/1 (già em.ti 51.1 e 51.2) GIAMBRONE, PARDI, RUSCONI, BASTICO, ADAMO, BARBOLINI, CERUTI, VITTORIA FRANCO, MARIAPIA GARAVAGLIA, MARCUCCI, PROCACCI, SOLIANI, VITA
affinché, ai fini di un adeguato potenziamento del sistema nazionale di valutazione delle istituzioni scolastiche, siano assicurati adeguati criteri, tra cui la previa individuazione con metodo statistico del campione su cui effettuare le rilevazioni, nonché la somministrazione delle prove mediante rilevatori esterni adeguatamente formati e la diffusione dei risultati alle istituzioni scolastiche coinvolte.
Sostituire il comma 2-quater con il seguente:
"2-quater. Al fine di favorire le azioni di cui al comma 1 e al fine di garantire la massima concorrenzialità nel mercato delle telecomunicazioni, in linea con quanto previsto dall'articolo 34, comma 3, lettera g), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, secondo le procedure previste dalla direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, come modificata dalla direttiva 2009/140/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, individua le misure idonee a:
a) assicurare l'offerta disaggregata dei prezzi relativi all'accesso all'ingrosso alla rete fissa e ai servizi accessori, in modo che il prezzo del servizio di accesso all'ingrosso alla rete fissa indichi separatamente il costo della prestazione dell'affitto della linea e il costo delle attività accessorie, quali il servizio di attivazione della linea stessa e il servizio di manutenzione correttiva;
b) rendere possibile, per gli operatori richiedenti, acquisire tali servizi anche da imprese terze operanti in regime di concorrenza sotto la vigilanza e secondo le modalità indicate dall'Autorità medesima, assicurando comunque il mantenimento della sicurezza della rete.".