AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

MARTEDÌ 13 NOVEMBRE 2012
453ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
VIZZINI
indi della Vice Presidente
INCOSTANTE
Intervengono il ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione Patroni Griffi e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Malaschini.

La seduta inizia alle ore 14,15.


IN SEDE CONSULTIVA

(3558) Conversione in legge del decreto-legge 5 novembre 2012, n. 188, recante disposizioni urgenti in materia di Province e Città metropolitane
(Parere, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Seguito dell'esame e sospensione)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta notturna del 7 novembre.

Si apre la discussione sulla proposta di parere favorevole avanzata dal relatore.

Il senatore TOFANI (PdL) ritiene che non sussistano i presupposti costituzionali del decreto-legge, anzitutto perché le sue disposizioni prevedono che il nuovo ordinamento delle province andrà a regime solo nel dicembre 2013. Inoltre, non è possibile collegare il riordino delle province all'esigenza di contenimento della spesa, poiché dal suddetto riordino non emergono risparmi.
Sottolinea che gli articoli 5 e 114 della Costituzione non indicano requisiti minimi per l'esistenza delle province e dunque, a suo avviso, le disposizioni del decreto-legge violerebbero quelle prescrizioni costituzionali. In proposito, nota anche che non vi è stata una formale iniziativa dei comuni interessati, secondo quanto stabilito dall'articolo 133 della Costituzione, mentre il Consiglio delle autonomie della regione Lazio, il cui parere avrebbe dovuto integrare quel requisito, addirittura ha ipotizzato il ricorso alla Corte costituzionale per far valere l'illegittimità dell'articolo 23 del decreto-legge n. 201 del 2011; analogo ricorso hanno presentato numerose regioni e comuni-capoluogo.
Infine, fa notare l'illogicità del decreto-legge: ad esempio, mentre dispone l'accorpamento della provincia di Latina, di minore estensione, a quella di Frosinone, dotata dei requisiti di autonomia, attribuisce le funzioni di capoluogo alla città di Latina, in considerazione del maggior numero di abitanti.

Il senatore CALDEROLI (LNP) ricorda che in sede di Conferenza Stato-Regioni, il ministro Patroni Griffi ha sottolineato il valore ordinamentale e strutturale del provvedimento, un elemento che, a suo avviso, determina di per sé la carenza dei presupposti costituzionali. Al fine di tenere conto dell'iniziativa dei comuni, ai sensi dell'articolo 133 della Costituzione, si sarebbero dovuti consultare almeno i Consigli delle autonomie locali. Rileva, fra l'altro, il sacrificio dell'elettorato passivo che si determina nel momento in cui si stabilisce la decadenza della giunte e non si incide sulla causa di incompatibilità tra consigliere e assessore, che ha indotto diversi consiglieri a dimettersi in vista della nomina ad assessori.
A suo avviso è necessario riconsiderare il provvedimento, prevedendo l'applicazione effettiva dell'articolo 133 della Costituzione.

Il senatore BIANCO (PD) ritiene che le osservazioni svolte nei precedenti interventi riguardino piuttosto il merito del provvedimento e alcuni profili di legittimità costituzionale, ma non la sussistenza dei presupposti previsti dall'articolo 77 della Costituzione che, a suo avviso, appaiono palesi, dato lo stretto collegamento con le necessità urgenti di contenimento della spesa pubblica. Pertanto, a nome del suo Gruppo, preannuncia un voto favorevole sulla proposta del relatore.

Il senatore VIESPOLI (CN:GS-SI-PID-IB-FI) informa che il suo Gruppo si appresta a presentare una questione pregiudiziale di costituzionalità in occasione dell'esame in sede referente. A suo avviso, tuttavia, il decreto-legge introduce opportunamente il concetto di riordino delle province in luogo della loro soppressione.

Il senatore PARDI (IdV) preannuncia il voto favorevole del suo Gruppo.

Il senatore CALDEROLI (LNP), intervenendo sull'ordine dei lavori, nota che non sono presenti i senatori componenti della Commissione appartenenti al Gruppo del Popolo della Libertà che sono attualmente impegnati in una riunione. Prospetta, quindi, l'opportunità di rinviare la votazione sulla proposta di parere del relatore.

Il PRESIDENTE precisa di non aver ricevuto alcuna richiesta di rinvio della votazione da senatori del Gruppo del Popolo della Libertà.

Il senatore TOFANI (PdL) conferma l'esigenza indicata dal senatore Calderoli e propone di rinviare la votazione.

Il PRESIDENTE avverte che, non facendosi osservazioni, la richiesta del senatore Tofani si intende accolta. Pertanto, la votazione si svolgerà in un momento successivo della seduta.

Il seguito dell'esame è quindi sospeso.


IN SEDE REFERENTE

(2173) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CUTRUFO. - Norme in materia di istituzione di un'Assemblea costituente per la revisione della II Parte della Costituzione
(2563) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - SBARBATI. - Istituzione di una Commissione costituente per le riforme istituzionali
(3135) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - COMPAGNA ed altri. - Modifica all'articolo 138 della Costituzione, in materia di revisione della Costituzione mediante l'elezione di un'Assemblea costituente
(3229) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - LAURO. - Norme istitutive dell'Assemblea costituente per una revisione della Costituzione e per una riforma dello Stato, delle Regioni e delle autonomie locali
(3244) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - D'ALI'. - Riduzione della rappresentanza parlamentare e istituzione di una Assemblea costituente per la revisione della Costituzione
(3287) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - SAIA ed altri. - Istituzione dell'Assemblea Costituente, riduzione del numero dei parlamentari e modifiche in materia di elettorato attivo e passivo per la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica
(3288) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - SAIA ed altri. - Conferimento al Senato della Repubblica delle funzioni di Assemblea per la revisione della parte seconda e di altre disposizioni della Costituzione. Riduzione del numero di parlamentari e modifiche in materia di elettorato attivo e passivo per la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica
(3348) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PERA ed altri. - Istituzione di un'Assemblea Costituente
(3384) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - FLERES ed altri. - Istituzione di un'Assemblea Costituente
(3413) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - RUTELLI ed altri. - Elezione di una Commissione per la riforma della Costituzione
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 29 ottobre.

Il relatore RUTELLI (Per il Terzo Polo:ApI-FLI) illustra un testo unificato predisposto insieme all'altro relatore e rileva l'opportunità di garantire un esame tempestivo per la discussione in Assemblea che inizierà in settimana.
Precisa che le iniziative si propongono di assicurare un esito ai tentativi di riforma avviati nella legislatura e di predisporre, eventualmente, una opzione di richiamo all'inizio della prossima legislatura per la costituzione di un organo che realizzi il progetto di una revisione della Seconda Parte della Costituzione.

Il relatore VIESPOLI (CN:GS-SI-PID-IB-FI) nota che la proposta di testo unificato ha una struttura semplificata, funzionale a un'approvazione tempestiva dell'iniziativa sia in Commissione sia in Assemblea, dove saranno possibili eventuali arricchimenti e precisazioni del testo.

Il senatore CECCANTI (PD) esprime perplessità sulla proposta di definire "Assemblea" l'organismo che si intende costituire per la revisione della Parte II della Costituzione; in considerazione della sua funzione redigente, sarebbe più opportuno definirla "Commissione". Inoltre, ritiene inopportuno derogare all'articolo 138 della Costituzione, nel senso di prevedere che il referendum popolare sul testo approvato dalle due Camere è obbligatorio e non subordinato al mancato quorum dei due terzi.

Il senatore CALDEROLI (LNP) condivide l'osservazione del senatore Ceccanti riguardante il nome dell'organo. Sottolinea, comunque, l'esiguità dei termini che residuano nella legislatura per un'approvazione definitiva dell'iniziativa.

Il senatore PARDI (IdV) osserva che la revisione delle disposizioni costituzionali dovrebbe avvenire sempre sulla base della procedura prevista dall'articolo 138 della Costituzione. L'ideazione di altre formule, a suo avviso, è impraticabile. A suo avviso, la proposta in esame costituisce un elemento di mera declamazione ad uso della stampa e non potrà essere approvato in tempo utile nella legislatura.

Su proposta del PRESIDENTE, la Commissione conviene di fissare alle ore 20 di oggi, martedì 13 novembre, il termine per la presentazione di emendamenti al testo unificato proposto dai relatori, che si intende così adottato come testo base, pubblicato in allegato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.


IN SEDE CONSULTIVA

(3558) Conversione in legge del decreto-legge 5 novembre 2012, n. 188, recante disposizioni urgenti in materia di Province e Città metropolitane
(Parere, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Ripresa e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Riprende l'esame, precedentemente sospeso.

Il senatore BOSCETTO (PdL) illustra le riserve del suo Gruppo sui presupposti costituzionali del decreto-legge: il continuo richiamo delle esigenze di bilancio per sostenere la sussistenza di cui all'articolo 77 della Costituzione, a suo avviso, compromette il significato di quel limite. Tuttavia non vi sarà un voto contrario.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva il parere favorevole proposto dal relatore.


IN SEDE REFERENTE

(2) DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE - Norme di democrazia paritaria per le assemblee elettive
(3) DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE - Riforma della legge elettorale della Camera e del Senato riguardante i criteri di candidabilità ed eleggibilità, i casi di revoca e decadenza del mandato e le modalità di espressione della preferenza da parte degli elettori
(17) Laura BIANCONI e CARRARA. - Disposizioni in materia di pari opportunità tra i generi per l'accesso alle cariche elettive
(26) PETERLINI e PINZGER. - Modifiche alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, in materia di esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini italiani residenti all'estero
(27) PETERLINI ed altri. - Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati
(28) PETERLINI e PINZGER. - Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati per la regione Trentino - Alto Adige
(29) PETERLINI ed altri. - Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica, per l'introduzione del voto di preferenza e l'abolizione delle candidature plurime
(93) Vittoria FRANCO. - Disposizioni in materia di pari opportunità tra donne e uomini nell'accesso alle cariche elettive, in attuazione dell'articolo 51 della Costituzione
(104) Helga THALER AUSSERHOFER. - Modifiche alla normativa vigente in materia di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, in materia di rappresentanza femminile in Parlamento
(110) CUTRUFO. - Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533
(111) CUTRUFO. - Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica ed introduzione del sistema della preferenza
(257) Silvana AMATI ed altri. - Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo1957, n. 361, e al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di promozione delle pari opportunità tra donne e uomini nell'accesso alle cariche elettive
(624) BERSELLI e BALBONI. - Modifica della legge 27 dicembre 2001, n. 459, in materia di voto degli italiani all'estero
(696) SARO. - Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica, nonché delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali
(708) CECCANTI ed altri. - Legge per l'uguaglianza tra uomini e donne. Modifiche alla normativa vigente in materia di pari opportunità nell'accesso alle cariche elettive e agli uffici pubblici e privati e di effettiva parità
(748) MOLINARI ed altri. - Modifiche al sistema elettorale per l'elezione del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, per l'introduzione del voto di preferenza
(871) CUFFARO. - Modifiche al sistema elettorale in materia di introduzione del voto di preferenza per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica
(976) CASELLI ed altri. - Modifica della legge 27 dicembre 2001, n. 459, in materia di voto degli italiani all'estero
(1105) PERDUCA ed altri. - Introduzione di un sistema elettorale uninominale maggioritario a doppio turno per i membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica
(1549) CECCANTI ed altri. - Modifiche alla normativa per le elezioni dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica
(1550) CABRAS ed altri. - Abrogazione della legge 21 dicembre 2005, n. 270, nonché modifica del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361
(1566) CHITI ed altri. - Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica
(1807) ESPOSITO ed altri. - Disposizioni e delega al Governo concernenti il collegamento delle liste elettorali alle candidature per l'elezione della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica, dei presidenti di regione, dei presidenti di provincia e dei sindaci
(2048) PASTORE ed altri. - Modifiche alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, in materia di esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero
(2049) FIRRARELLO. - Modifiche alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, in materia di voto da parte dei cittadini italiani residenti all'estero
(2063) CASELLI. - Modifiche alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, in materia di certezza ed agevolazione delle operazioni di voto degli italiani all'estero
(2098) CECCANTI ed altri. - Introduzione di un sistema elettorale uninominale maggioritario con eventuale doppio turno per i membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali
(2293) RUTELLI ed altri. - Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati con sistema proporzionale e voto personalizzato, e alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, recante norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali
(2294) RUTELLI ed altri. - Norme per l'elezione del Senato della Repubblica
(2303) FINOCCHIARO ed altri. - Modifiche alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, in materia di esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero
(2312) CECCANTI ed altri. - Introduzione di un sistema elettorale uninominale maggioritario con voto alternativo per i membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica
(2327) CECCANTI ed altri. - Abrogazione della legge 21 dicembre 2005, n. 270, e introduzione di una disciplina elettorale comune per la Camera e per il Senato, basata sul sistema maggioritario con recupero su base proporzionale
(2357) MUSSO. - Nuova disciplina per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la conseguente modifica dei testi unici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n, 533
(2634) SANNA ed altri. - Modifiche alla disciplina per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali della Camera e del Senato
(2650) BIANCO. - Revisione delle disposizioni per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali della Camera e del Senato, nonché per la revisione dei testi unici in materia elettorale
(2700) QUAGLIARIELLO ed altri. - Modificazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361. Delega al Governo per la determinazione dei collegi plurinominali per l'elezione del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati
(2811) D'ALIA e GIAI. - Modifiche alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, in materia di istituzione dei comitati di controllo dello svolgimento delle elezioni nella circoscrizione Estero e nuove norme in materia di ineleggibilità nella medesima circoscrizione
(2846) Anna FINOCCHIARO ed altri. - Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei Deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica, nonché delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali
(2911) BELISARIO ed altri. - Nuove disposizioni in materia di incandidabilità alle funzioni pubbliche elettive, con riferimento ai soggetti condannati con sentenza definitiva per un delitto non colposo
(2938) PETERLINI. - Nuove disposizioni in materia di elezione del Senato della Repubblica
(3001) BENEDETTI VALENTINI. - Modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, con divieto di candidatura plurima e introduzione della preferenza unica
(3035) TOMASSINI. - Riforma delle norme sulla elezione della Camera dei deputati
(3076) DEL PENNINO ed altri. - Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533
(3077) DEL PENNINO ed altri. - Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361
(3122) CECCANTI ed altri. - Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica, nonché delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali con l'adozione di un sistema misto ispano-tedesco
(3406) Albertina SOLIANI ed altri. - Abrogazione della legge 21 dicembre 2005, n. 270, e ripristino delle previgenti disposizioni legislative per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la disciplina della selezione delle candidature di collegio mediante votazioni primarie
(3410) CALDEROLI ed altri. - Modificazioni al sistema elettorale della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica
(3418) BELISARIO. - Abrogazione della legge 21 dicembre 2005, n. 270, recante modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica
(3424) PISTORIO e OLIVA. - Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, per l'introduzione del sistema della preferenza e la modifica del premio di maggioranza per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica
(3428) QUAGLIARIELLO e DI STEFANO. - Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica
(3476) VIESPOLI ed altri. - Abrogazione della legge 21 dicembre 2005, n. 270, nonché delega al Governo per la rideterminazione dei collegi e il coordinamento normativo
(3477) Anna FINOCCHIARO e ZANDA. - Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica
(3484) GASPARRI e QUAGLIARIELLO. - Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica
(3485) DEL PENNINO e SBARBATI. - Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361
(3486) DEL PENNINO e SBARBATI. - Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533
(3557) MALAN. - Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica
- e petizioni nn. 4, 12, 21, 168, 247, 329, 367, 417, 533, 614, 729, 813, 847, 883, 938, 1042, 1073, 1077, 1128, 1152, 1201, 1227, 1259, 1320, 1322, 1424, 1549 e 1562 ad essi attinenti
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta notturna del 6 novembre.

Riprende la trattazione degli emendamenti al testo unificato adottato dalla Commissione, pubblicati in allegato ai resoconti delle sedute precedenti.

Il PRESIDENTE avverte che il senatore Del Pennino ha riformulato l'emendamento 1.84 (1.84 testo 2), pubblicato in allegato. Anche il senatore Calderoli ha presentato due riformulazioni di emendamenti (1.112 testo 2 e 2.6 testo 2), pubblicate in allegato. Infine, il relatore Malan ha presentato due nuovi emendamenti, 1.1000 e 3.1000, anch'essi pubblicati in allegato.

Il relatore BIANCO (PD) preannuncia la presentazione di emendamenti concernenti i limiti alle spese elettorali dei candidati, con sanzioni effettive, compresa la decadenza dalla carica.

Il PRESIDENTE propone che il termine per la presentazione di subemendamenti agli emendamenti preannunciati dal relatore Bianco sia fissata alle ore 13 di domani mercoledì 14 novembre.

Non essendovi osservazioni, così rimane stabilito.

Il relatore MALAN (PdL) invita i proponenti a ritirare l'emendamento 1.89.

Il senatore D'ALIA (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI) ritira l'emendamento 1.89. con riserva di ripresentarlo per la discussione in Assemblea.

Il relatore MALAN (PdL) invita i proponenti a riformulare l'emendamento 1.90 per tenere conto delle disposizioni già definite nelle votazioni precedenti, con particolare riguardo alla soglia per l'accesso al premio di maggioranza. Inoltre la riformulazione potrebbe tenere conto della proposta di cui all'emendamento 1.98, presentato dal presidente Vizzini.

Il senatore CALDEROLI (LNP) nota che il testo si riferisce ai voti espressi e non ai voti validi: tale differenza determinerebbe conseguenze rilevanti sul calcolo delle soglie di sbarramento.

Accogliendo l'invito del relatore e le altre osservazioni, il senatore NESPOLI (PdL) presenta una riformulazione dell'emendamento 1.90 (1.90 testo 2), pubblicato in allegato.

Il senatore RUTELLI (Per il Terzo Polo:ApI-FLI) accoglie con favore la proposta di cui all'emendamento 1.90 (testo 2), che favorisce soluzioni condivise anche sul tema di un "diritto di tribuna" per le formazioni politiche minori.

Il senatore QUAGLIARIELLO (PdL) nota che la proposta in esame prevede una attribuzione di seggi del premio di maggioranza alle liste che concorrono al conseguimento di quel premio anche se non superino la soglia di sbarramento. Non vi è analoga previsione per le liste minori delle coalizioni che non raggiungano la soglia del premio di maggioranza (né per altre liste), con evidente disparità di trattamento.

Il PRESIDENTE osserva che l'emendamento pone anche una questione di compatibilità costituzionale.

Il realtore MALAN (PdL) propone di accantonare l'emendamento 1.90 (testo 2) e le altre proposte sullo stesso oggetto.

Poiché non si fanno osservazioni tale proposta si intende accolta. Sono quindi accantonati gli emendamenti 1.90 (testo 2), 1.84 (testo 2), 1.93, 1.94, 1.95, 1.96, 19.7 e 1.98 (testo 2). L'emendamento 1.91 è precluso. L'emendamento 1.92 è assorbito.

Il relatore MALAN (PdL) sostiene l'emendamento 1.500, diretto a precisare le procedure per l'attribuzione dei seggi presso gli uffici elettorali. La proposta assorbirebbe il successivo emendamento 1.99.

Il senatore BIANCO (PD) preannuncia il voto contrario del suo Gruppo sull'emendamento 1.500, che viene posto in votazione ed è accolto. Sono accantonati gli emendamenti 1.100, 1.101, 1.102, concernenti le minoranze linguistiche. L'emendamento 1.99 è assorbito, mentre l'emendamento 1.104 è accolto.

Il senatore BENEDETTI VALENTINI (PdL) insiste per l'accoglimento dell'emendamento 1.106, che collega la consistenza dell'elenco con lista bloccata al numero di seggi ottenuti con il voto di preferenza.

Il relatore MALAN (PdL) invita a ritirare la proposta, anche in considerazione delle modifiche ulteriori che essa comporterebbe a parti del testo già definite.

Il senatore BENEDETTI VALENTINI (PdL) accogliendo l'invito del relatore, ritira l'emendamento 1.106, riservandosi di presentarlo nuovamente per la discussione in Assemblea.

Il PRESIDENTE avverte che la prima parte dell'emendamento 1.107 è preclusa.

Il relatore MALAN (PdL) invita a ritirare l'emendamento 1.107, limitatamente alla seconda parte.

La senatrice FINOCCHIARO (PD) preannuncia il voto favorevole del suo Gruppo.

Il senatore PISTORIO (Misto-MPA-AS), in assenza del proponente, fa proprio l'emendamento 1.107, limitatamente alla seconda parte, e preannuncia il voto favorevole del suo Gruppo.

L'emendamento 1.107, limitatamente alla seconda parte, messo congiuntamente in votazione con gli emendamenti di analogo contenuto 1.108 e 1.109, è respinto. Successivamente, con distinte votazioni, sono accolti gli emendamenti 1.110 e 1.111.

Il senatore CALDEROLI (LNP) si sofferma sull'emendamento 1.112 (testo 2), diretto a prevedere che in sede di prima applicazione il premio di maggioranza è attribuito alla lista o alla coalizione di liste che ha conseguito almeno il 40 per cento dei voti validi (anziché il 42,5 per cento). Quanto all'attribuzione di un premio nel caso in cui nessuna lista o coalizione di liste consegua quella soglia, pur confermando le perplessità già manifestate in relazione al fatto che in quel caso il sacrificio della rappresentatività non sarebbe giustificato dall'obiettivo di garantire la governabilità del sistema, propone di definire la quota premiale in proporzione ai seggi ottenuti in ragione proporzionale dalla lista che ottiene più voti.
Precisa che la proposta è diretta esclusivamente a realizzare un consenso ampio sull'ipotesi di revisione della legge elettorale: qualora essa non sia condivisa dai Gruppi parlamentari, si riserverebbe di ritirarla.

Il presidente VIZZINI(UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI) invita il senatore Calderoli a valutare insieme al relatore e ai Gruppi parlamentari l'opportunità di una riformulazione dell'emendamento come aggiuntivo anziché come sostitutivo del comma 2 all'articolo 1; altrimenti, la proposta sopprimerebbe la norma transitoria relativa all'ineleggibilità dei Presidenti e degli assessori regionali.
Il senatore CALDEROLI (LNP) ritiene che quella disposizione sia incompatibile con la Costituzione. Egli di proposito intende sopprimerla.

Il senatore QUAGLIARIELLO (PdL) sottolinea l'esigenza di approfondire la proposta avanzata dal senatore Calderoli con l'emendamento 1.112 (testo 2). Tuttavia, se sussistono le condizioni indicate dal senatore Calderoli, e che sono alla base dell'iniziativa (salvo possibili adattamenti nella discussione in Assemblea), il suo Gruppo si orienterebbe in senso favorevole.

Il senatore ZANDA (PD) dà atto al senatore Calderoli della capacità di proporre soluzioni di mediazione in momenti critici del confronto parlamentare. Anzitutto, constata che vi è un ripensamento sull'indicazione della soglia del 42,5 per cento per il conseguimento del premio di maggioranza, soglia che, a suo giudizio, è orientata a rendere impossibile nei fatti il raggiungimento di quell'obiettivo. A seguito delle perplessità suscitate dalla definizione di quel livello, si è ipotizzata l'attribuzione di un premio alla lista vincente, anche nel caso in cui non sia possibile conseguire il premio di maggioranza.
Nel merito, ritiene che una misura flessibile potrebbe essere considerata anche per il premio di maggioranza. In ogni caso, giacché sulla proposta avanzata dal senatore Calderoli vertono le possibilità di successo del progetto di revisione, propone di accantonare l'emendamento al fine di valutare la possibilità che si realizzi una maggioranza ampia.

Il senatore D'ALIA (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI) ricorda che alcuni emendamenti di contenuto analogo da lui presentati sono stati respinti. Dichiara la disponibilità del suo Gruppo a convergere sulla proposta avanzata dal senatore Calderoli, se si determinasse un'ampia maggioranza. È apprezzabile comunque l'intento manifestato dal senatore Zanda, di approfondire la proposta dell'emendamento 1.112 (testo 2).

Il senatore CALDEROLI (LNP) si esprime con favore sull'ipotesi di accantonamento, se è finalizzato a perseguire la condivisione che egli ha auspicato.

Il senatore BOSCETTO (PdL) dichiara la disponibilità del suo Gruppo ad accantonare l'emendamento 1.112 (testo 2) e apprezza la possibilità che si è manifestata di realizzare un accordo su quella base.

Anche il senatore SAIA (CN:GS-SI-PID-IB-FI), a nome del suo Gruppo, conviene per un accantonamento.

La senatrice FINOCCHIARO (PD) giudica l'accantonamento un risultato positivo e ringrazia il senatore Calderoli per una proposta che appare utile a mantenere aperta l'ipotesi di un'intesa.

L'emendamento 1.112 (testo 2) è accantonato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.


(3558) Conversione in legge del decreto-legge 5 novembre 2012, n. 188, recante disposizioni urgenti in materia di Province e Città metropolitane
(Esame e rinvio)

Il relatore BIANCO (PD), anche a nome dell'altro relatore Saltamartini, propone di svolgere un ciclo di audizioni in sede informale invitando i rappresentanti della Conferenza dei presidenti delle Regioni e delle province autonome, dell'ANCI, dell'UPI, i presidenti di provincia che hanno chiesto di essere convocati e i sindaci delle città metropolitane, compresa Roma Capitale. Illustra quindi il decreto-legge, che si colloca all'interno del quadro normativo in tema di riordino delle Province. Di tale quadro fanno parte l’articolo 23 del decreto-legge n. 201 del 2011 (cosiddetto «Salva-Italia») di riforma degli organi di governo e delle funzioni delle Province e le disposizioni del decreto-legge n. 95 del 2012 («spending review»), in specie gli articoli 17, sul riordino delle Province, e 18, sull’istituzione delle Città metropolitane. Il citato articolo 17 prevede che tutte le Province delle Regioni a statuto ordinario siano oggetto di riordino sulla base dei criteri e secondo la procedura di cui ai commi 2 e 3. Al Consiglio dei ministri è affidato il compito di determinare "il riordino delle Province sulla base di requisiti minimi da individuarsi nella dimensione territoriale e nella popolazione residente in ciascuna Provincia"; inoltre vengono fatte salve due tipologie di Province: quelle nel cui territorio si trova il capoluogo di Regione e quelle confinanti solo con Province di Regioni diverse da quella di appartenenza e una delle Province future Città metropolitane. In attuazione di quanto previsto, il Consiglio dei ministri ha disposto che "tutte le Province delle Regioni a statuto ordinario sono oggetto di riordino sulla base dei seguenti requisiti minimi: dimensione territoriale non inferiore a duemilacinquecento chilometri quadrati e popolazione residente non inferiore a trecentocinquantamila abitanti. Ha inoltre disposto che "le nuove Province risultanti dalla procedura di riordino debbano possedere entrambi i requisiti riportati", ferme restando le deroghe previste per le Province con speciali confini.
Per quanto concerne la popolazione residente, l'articolo 17, comma 2, dispone che, anche in deroga alla disciplina vigente, essa sia determinata in base ai dati dell'ISTAT relativi all'ultimo censimento ufficiale, comunque disponibili alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge (15 agosto 2012). Il comma 3 precisa che il riordino è effettuato nel rispetto dei requisiti minimi di cui al comma 2, determinati sulla base dei dati di dimensione territoriale e di popolazione esistenti alla data di adozione della deliberazione (20 luglio) e dispone in materia di partecipazione territoriale alla procedura di riordino.
Illustra quindi l'articolo 1: il comma 1 dispone che le Province debbono possedere i requisiti minimi stabiliti con legge dello Stato o, su espressa previsione di questa, con deliberazione del Consiglio dei ministri. Inoltre sopprime la norma che prevedeva che la popolazione delle Province risultanti dalle modificazioni territoriali dovesse essere non inferiore a 200.000 abitanti. Il comma 2 applica espressamente ai fini del riordino delle Province i requisiti minimi stabiliti con la deliberazione del Consiglio dei ministri del 20 luglio 2012.
Si sofferma poi sull'articolo 2: il comma 1 elenca le Province riordinate a decorrere dal 1° gennaio 2014 (il 31 dicembre 2013 cessa il mandato di quelle attualmente esistenti, se non già scaduto in precedenza): 25 "nuove" province e 17 province già esistenti. Bari, Taranto, Brindisi e Lecce sono interessate anche alle modifiche di livello comunale di cui al comma 2. Al riguardo, ricorda che la relazione prevede che si terrà conto, in sede di conversione del decreto-legge, di ulteriori iniziative assunte da altri comuni ai sensi dell’articolo 133, primo comma, della Costituzione, sentite le Regioni interessate.

Il relatore SALTAMARTINI (PdL) si sofferma sull'articolo 3. Il comma 1 individua come comune capoluogo delle nuove Province istituite (la questione non si pone per quelle “confermate”) il comune capoluogo di regione, quando si tratta di uno dei comuni capoluogo di una delle Province riordinate, ovvero il comune con maggiore popolazione residente, salvo il caso di diverso accordo, anche a maggioranza, tra i precedenti capoluoghi di Provincia. Il comma 2 vieta le sedi degli organi di governo decentrate fuori del capoluogo. Il comma 3 rinvia la modifica della denominazione nelle Province a un decreto del Presidente della Repubblica, adottato previa deliberazione del Consiglio dei ministri e su proposta del consiglio provinciale deliberata a maggioranza assoluta dei componenti e sentita la Regione. Il comma 4 applica ai comuni già capoluogo di provincia, per due mandati successivi a quello in corso al 7 novembre 2012 (data di entrata in vigore del decreto), la normativa vigente - alla stessa data - sul numero dei consiglieri e degli assessori comunali.
Illustra quindi l'articolo 4: il comma 1 prevede che lo Stato promuove forme di consultazione e raccordo con gli enti locali interessati al riordino ai fini di una funzionale allocazione degli uffici periferici delle amministrazioni statali. Le Regioni con legge trasferiscono ai comuni le funzioni nelle materie di competenza non esclusivamente statale già conferite alle Province. In caso di trasferimento delle funzioni sono trasferite anche le risorse umane, finanziarie e strumentali. Nelle more, quelle funzioni restano conferite alle Province. Inoltre, ai sindaci e ai consiglieri comunali già presidenti di Provincia o consiglieri Provinciali non può essere corrisposto alcun emolumento ulteriore. Il comma 2 affida nuovi compiti al già previsto regolamento di delegificazione con cui si provvede all'individuazione di ulteriori compiti della Prefettura/Ufficio territoriale del Governo connessi all'esercizio delle funzioni unitarie di rappresentanza dello Stato sul territorio.
L'articolo 5, comma 1, dispone in tema di Città metropolitane, organi e rinnovo, saldandosi - per alcuni aspetti - con il contenuto dell'articolo 7, comma 7. Tra l'altro si istituiscono le Città metropolitane di Milano e Firenze, modificando la norma che prevedeva coincidenza del territorio della Città metropolitana con quello della provincia contestualmente soppressa. La Città metropolitana di Milano comprende le province di Monza e della Brianza, mentre quella di Firenze comprende le province di Prato e di Pistoia, contestualmente soppresse. Per quanto riguarda la Città metropolitana di Reggio di Calabria, l'istituzione è differita alla conclusione della procedura di commissariamento.
Nota che il consiglio metropolitano è composto da un massimo di dieci componenti e che si modifica la disciplina dell'elezione, anche in relazione alle procedure di approvazione dello Statuto. Tra le funzioni della Città metropolitana si includono anche quelle non fondamentali spettanti alle Province. Per Roma Capitale si esclude l'applicazione della normativa sull' articolazione del territorio in più comuni. Con il comma 2 si sopprime l’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2012, sull'attuazione dell'ordinamento di Roma Capitale, nella parte in cui prevede che, a decorrere dall'istituzione della città metropolitana, le disposizioni si intendono riferite ad essa e possono essere integrate con riferimento alle funzioni di governo di area vasta.
Quanto all'articolo 6, il comma 1 stabilisce che la nuova Provincia succede a quelle preesistenti in tutti i rapporti giuridici e a ogni altro effetto, anche processuale. Il comma 2 affida a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita l’Unione delle Province d’Italia (UPI) e previa intesa in sede di Conferenza Stato-città- autonomie, l’eventuale fissazione di criteri e modalità operative uniformi per la regolazione in sede amministrativa degli effetti della successione di cui al comma 1, anche con riguardo alla gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali. Ai sensi del comma 3, il passaggio dei dipendenti di ruolo delle Province preesistenti alle nuove avviene nel rispetto della disciplina prevista dall’articolo 31 del decreto legislativo n. 165 del 2001, sul reclutamento nel pubblico impiego. Decorsi trenta giorni dall’avvio dell’esame congiunto con le organizzazioni sindacali, in assenza dell’individuazione di criteri e modalità condivisi, le nuove Province adottano gli atti necessari per il passaggio di ruolo dei dipendenti. Le relative dotazioni organiche saranno rideterminate, tenendo conto dell’effettivo fabbisogno. Le nuove Province subentrano nella titolarità dei restanti rapporti di lavoro in essere nelle Province preesistenti fino alla scadenza. Il comma 4 prevede che le procedure di esame congiunto con i sindacati si applicano anche in relazione ai processi di mobilità conseguenti al trasferimento delle funzioni da parte dello Stato e delle Regioni.
Dà conto dell'articolo 7, recante norme transitorie e finali. Il comma 1 prevede che dal 1º gennaio 2013 la giunta provinciale è soppressa e le relative competenze sono svolte dal presidente, che può delegarle a non più di tre consiglieri provinciali. Il 31 dicembre 2013 cessa il mandato degli organi di governo di tutte le Province nelle regioni a statuto ordinario. Il comma 2 dispone per le province in cui il mandato degli organi di governo cessi prima del 31 dicembre 2013. Si prevede la nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione dell’ente fino al 31 dicembre 2013, nei casi in cui tra il 7 novembre 2012 e il 31 dicembre 2013 si verifichino la scadenza naturale del mandato degli organi delle Province o la scadenza dell’incarico di Commissario straordinario delle Province o altri casi di cessazione anticipata del mandato degli organi provinciali. Ai sensi del comma 3, la data delle elezioni nelle nuove Province, nelle Città metropolitane, nonché nelle Province “confermate” è fissata dal Ministro dell’interno in una domenica compresa tra il 1º e il 30 novembre dell’anno 2013. Il comma 4 impone agli enti territoriali che daranno origine ai nuovi soggetti (le Province confluenti nelle nuove Province, le Province le cui circoscrizioni sono modificate per variazioni a livello comunale, le Province di Firenze, di Prato, di Pistoia, di Milano e di Monza e della Brianza) di procedere alla ricognizione dei dati (relativi agli aspetti economico-finanziari, alle risorse umane e ogni altro dato utile) per consentire dal 1º gennaio 2014 l’amministrazione delle nuove realtà territoriali (nuove Province, Province aventi circoscrizione modificata, Città metropolitane di Firenze e di Milano). I risultati di tali adempimenti sono trasmessi al prefetto della provincia in cui ha sede il comune capoluogo di Regione.
Ricognizione e trasmissione devono avvenire entro il termine del 30 aprile 2013, decorso inutilmente il quale il prefetto, previa diffida, nomina un proprio commissario che provvede in via sostitutiva. Il comma 5 prevede, per il solo 2013, una deroga al termine fissato per l’approvazione del bilancio di previsione, fissandolo al 30 maggio 2013. Il comma 6 dispone che le Province neo-istituite adottino il bilancio e le misure necessarie a garantire la piena operatività con riferimento all’esercizio delle funzioni attribuite entro due mesi dall’insediamento dei nuovi organi. Il comma 7 dispone per le elezioni degli organi delle Città metropolitane, stabilendo che le prime elezioni del consiglio e del sindaco, salvo il caso in cui sia di diritto quelli del comune capoluogo, si svolgono secondo le modalità stabilite dallo statuto provvisorio. Se lo statuto provvisorio non è approvato entro il 30 settembre 2013 il sindaco del comune capoluogo è di diritto sindaco metropolitano e il consiglio metropolitano è eletto tra i sindaci e i consiglieri dei comuni del territorio della Città metropolitana, da un collegio formato dai medesimi, secondo le modalità stabilite per l'elezione del consiglio provinciale. In tali casi, dopo l'approvazione dello Statuto definitivo (entro tre mesi) si procede a nuove elezioni per il rinnovo del sindaco e del consiglio metropolitani, secondo le modalità stabilite per il presidente della Provincia o secondo quelle a suo tempo previste dal testo unico sugli enti locali.
Infine segnala l'articolo 8, che reca la clausola di non aggravio della finanza pubblica.


Il seguito dell'esame è quindi rinviato.


La seduta termina alle ore 16,25.

TESTO UNIFICATO PROPOSTO DAI RELATORI PER I DISEGNI DI LEGGE COSTITUZIONALE

N. 2173, 2563, 3135, 3229, 3244, 3287, 3288, 3348, 3384, 3413

Istituzione di una Assemblea per la revisione dell'ordinamento della Repubblica


NT1
RUTELLI, VIESPOLI, relatori

Art. 1.
(Assemblea per la revisione della Parte Seconda della Costituzione)

1. È istituita una Assemblea per la revisione della Parte II della Costituzione.

2. L'Assemblea, composta da novanta membri, è eletta a suffragio universale e diretto, con voto eguale, libero e segreto attribuito a liste concorrenti di candidati. Ogni lista è formata, a pena d'inammissibilità, in modo che ciascuno dei due sessi non sia rappresentato in misura superiore a due terzi, con arrotondamento all'unità più prossima.

Art. 2.
(Elezione dell'Assemblea)

1. Con il primo decreto di convocazione dei comizi elettorali per l'elezione delle Camere che segue la data di entrata in vigore della presente legge costituzionale è indetta, per lo stesso giorno, l'elezione dell'Assemblea.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è assegnato un seggio a ogni regione o provincia autonoma e i rimanenti sono ripartiti tra tutte le regioni in proporzione alla popolazione residente, quale risulta dall'ultimo censimento generale.

3. I seggi sono ripartiti su base nazionale fra le liste di candidati, con il metodo dei quozienti interi e dei più alti resti. Per l'assegnazione dei seggi alle liste si applicano in quanto compatibili le disposizioni del testo unico per l'elezione della Camera dei deputati. I candidati di ciascuna lista sono eletti secondo l'ordine di presentazione.

Art. 3.
(Membri dell'Assemblea)

1. Tutti i cittadini che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i ventuno anni di età possono essere eletti membri dell'Assemblea.

2. L'Assemblea giudica sui titoli di ammissione dei propri membri.

3. Ai membri dell'Assemblea si applicano le disposizioni degli articoli 67 e 68 della Costituzione.

Art. 4.
(Funzionamento dell'Assemblea)

1. La prima seduta dell'Assemblea ha luogo entro trenta giorni dalla data della sua elezione.

2. L'Assemblea adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Elegge tra i suoi membri il presidente, due vice presidenti e due segretari, che costituiscono l'ufficio di presidenza. Le sedute sono pubbliche.

3. Le risorse e il personale occorrenti per il funzionamento dell'Assemblea sono messi a disposizione in parti uguali dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica.

4. L'Assemblea rimane in carica dodici mesi, decorrenti dalla data della prima seduta. Può essere prorogata una sola volta con deliberazione adottata dal Parlamento in seduta comune delle due Camere.

Art. 5.
(Procedimento legislativo)

1. Sono esaminati dall'Assemblea i disegni di legge di revisione costituzionale concernenti la Parte II della Costituzione presentati a norma della Costituzione e quelli presentati dai componenti la stessa Assemblea.

2. Il testo approvato dall'Assemblea articolo per articolo è sottoposto alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per il solo voto finale e approvato a maggioranza dei tre quinti dei componenti di ciascuna Camera.

3. Il testo approvato dalle due Camere è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro trenta giorni dall'ultima deliberazione e sottoposto a referendum popolare entro i successivi novanta giorni. La legge non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.

Art. 6
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DAL RELATORE MALAN PER I DISEGNI DI LEGGE

N. 2, 3, 17, 26, 27, 28, 29, 93, 104, 110, 111, 257, 624, 696, 708, 748, 871, 976, 1105, 1549, 1550, 1566, 1807, 2048, 2049, 2063, 2098, 2293, 2294, 2303, 2312, 2327, 2357, 2634, 2650, 2700, 2811, 2846, 2911, 2938, 3001, 3035, 3076, 3077, 3122, 3406, 3410, 3418, 3424, 3428, 3476, 3477, 3484, 3485, 3486, 3557

Art. 1


1.84 (testo 2)
DEL PENNINO

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 1.», al comma 2, dopo le parole: "a norma degli articoli 77, 83 e 84," aggiungere le seguenti: "con l'attribuzione ulteriore di un numero di seggi complessivamente non superiore a 32, a titolo di diritto di tribuna, a norma dell'articolo 83, comma 2-bis,".

Conseguentemente, al comma 1, lettera n), capoverso «Art. 83.», comma 1, dopo il numero 2, inserire il seguente: "2-bis) individua le liste che, pur non avendo raggiunto le condizioni di cui al comma successivo, abbiano ottenuto almeno il 2 per cento dei voti validi. A tali liste attribuisce un numero di seggi complessivamente non superiore a 32. Per attribuire tali seggi procede tra le suddette liste alla divisione sulla base delle procedure indicate dal successivo comma 4. Nessuna lista può comunque conseguire un numero di seggi superiore a 10;".

1.1000
MALAN, relatore

Al comma 1, lettera n), capoverso «Art. 83», comma 1, al numero 4) sopprimere le parole: «ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 3»

1.90 (testo 2)
NESPOLI, SARRO, SAIA, PALMA, SARO, SALTAMARTINI

Al comma 1, lettera n), capoverso «Art. 83», comma 1, sostituire il numero 5) con il seguente:

«5) individua quindi la lista o la coalizione di liste che abbia conseguito sul piano nazionale il maggior numero di voti espressi ai sensi del comma 2, comunque almeno pari al 42,5 per cento, alla quale è attribuito il premio di cui al n. 2 della lettera a) del comma 1 dell'articolo 1 sino all'assegnazione massima di 340 seggi; nel caso si tratti di una coalizione, ripartisce i seggi del premio tra le liste che la costituiscono seguendo il procedimento di cui al numero 4);».

1.112 (testo 2)
CALDEROLI, DIVINA

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. In sede di prima applicazione della presente legge, in occasione delle prime elezioni della Camera dei deputati successive alla data di entrata in vigore della presente legge il premio di cui all'articolo 1, comma 2 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto della Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come modificato dalla presente legge, è attribuito alla lista o alla coalizione di liste che ha conseguito il maggior numero di voti validi espressi e non meno del 40 per cento dei voti validi espressi sul piano nazionale, a norma degli articoli 77, 83 comma 1, numero 3), e 84. Qualora nessuna lista o coalizione di liste abbia conseguito almeno il 40 per cento del totale dei voti validi espressi sul piano nazionale, i seggi vengono ripartiti in ragione proporzionale e alla lista che abbia raggiunto il maggior numero di voti validi espressi, viene assegnato un premio corrispondente al 20 per cento dei seggi già assegnati alla lista stessa.».

Art. 2

2.6 (testo 2)
CALDEROLI, DIVINA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«2. L'assegnazione dei seggi tra le liste concorrenti è effettuata in ragione proporzionale, con l'attribuzione di un premio pari a 37 seggi alla lista o alla coalizione di liste che abbia conseguito il maggior numero di voti validi espressi per le liste di cui all'articolo 17, comma 1, numero 3) e nell'insieme delle regioni almeno il 40 per cento del totale dei voti validi espressi per tali liste, mediante riparto nelle singole circoscrizioni regionali, a norma degli articoli 16 e 17. I seggi da attribuire come premio sono determinati come differenza tra il numero dei seggi assegnati alla regione e quelli da assegnare in ragione proporzionale. Qualora nessuna lista o coalizione di liste abbia conseguito almeno il 40 per cento del totale dei voti validi espressi per le liste e coalizioni ammesse al riparto nell'insieme delle regioni, i seggi vengono ripartiti in ragione proporzionale e alla lista che abbia raggiunto il maggior numero di voti validi espressi, viene assegnato un premio corrispondente al 20 per cento dei seggi già assegnati alla lista stessa.».

Art. 3

3.1000
MALAN, relatore

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 1», comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «qualora abbiano esercitato l'opzione»

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 1», comma 3, dopo le parole «di cui al comma 1» inserire le seguenti: «che non abbiano esercitato l'opzione»