N. 2173, 2563, 3135, 3229, 3244, 3287, 3288, 3348, 3384, 3413 Istituzione di una Assemblea per la revisione dell'ordinamento della Repubblica
2. L'Assemblea, composta da novanta membri, è eletta a suffragio universale e diretto, con voto eguale, libero e segreto attribuito a liste concorrenti di candidati. Ogni lista è formata, a pena d'inammissibilità, in modo che ciascuno dei due sessi non sia rappresentato in misura superiore a due terzi, con arrotondamento all'unità più prossima.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è assegnato un seggio a ogni regione o provincia autonoma e i rimanenti sono ripartiti tra tutte le regioni in proporzione alla popolazione residente, quale risulta dall'ultimo censimento generale.
3. I seggi sono ripartiti su base nazionale fra le liste di candidati, con il metodo dei quozienti interi e dei più alti resti. Per l'assegnazione dei seggi alle liste si applicano in quanto compatibili le disposizioni del testo unico per l'elezione della Camera dei deputati. I candidati di ciascuna lista sono eletti secondo l'ordine di presentazione.
2. L'Assemblea giudica sui titoli di ammissione dei propri membri.
3. Ai membri dell'Assemblea si applicano le disposizioni degli articoli 67 e 68 della Costituzione.
2. L'Assemblea adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Elegge tra i suoi membri il presidente, due vice presidenti e due segretari, che costituiscono l'ufficio di presidenza. Le sedute sono pubbliche.
3. Le risorse e il personale occorrenti per il funzionamento dell'Assemblea sono messi a disposizione in parti uguali dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica.
4. L'Assemblea rimane in carica dodici mesi, decorrenti dalla data della prima seduta. Può essere prorogata una sola volta con deliberazione adottata dal Parlamento in seduta comune delle due Camere.
2. Il testo approvato dall'Assemblea articolo per articolo è sottoposto alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per il solo voto finale e approvato a maggioranza dei tre quinti dei componenti di ciascuna Camera.
3. Il testo approvato dalle due Camere è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro trenta giorni dall'ultima deliberazione e sottoposto a referendum popolare entro i successivi novanta giorni. La legge non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.
N. 2, 3, 17, 26, 27, 28, 29, 93, 104, 110, 111, 257, 624, 696, 708, 748, 871, 976, 1105, 1549, 1550, 1566, 1807, 2048, 2049, 2063, 2098, 2293, 2294, 2303, 2312, 2327, 2357, 2634, 2650, 2700, 2811, 2846, 2911, 2938, 3001, 3035, 3076, 3077, 3122, 3406, 3410, 3418, 3424, 3428, 3476, 3477, 3484, 3485, 3486, 3557 Art. 1
Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 1.», al comma 2, dopo le parole: "a norma degli articoli 77, 83 e 84," aggiungere le seguenti: "con l'attribuzione ulteriore di un numero di seggi complessivamente non superiore a 32, a titolo di diritto di tribuna, a norma dell'articolo 83, comma 2-bis,".
Conseguentemente, al comma 1, lettera n), capoverso «Art. 83.», comma 1, dopo il numero 2, inserire il seguente: "2-bis) individua le liste che, pur non avendo raggiunto le condizioni di cui al comma successivo, abbiano ottenuto almeno il 2 per cento dei voti validi. A tali liste attribuisce un numero di seggi complessivamente non superiore a 32. Per attribuire tali seggi procede tra le suddette liste alla divisione sulla base delle procedure indicate dal successivo comma 4. Nessuna lista può comunque conseguire un numero di seggi superiore a 10;".
1.1000 MALAN, relatore
Al comma 1, lettera n), capoverso «Art. 83», comma 1, al numero 4) sopprimere le parole: «ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 3»
1.90 (testo 2) NESPOLI, SARRO, SAIA, PALMA, SARO, SALTAMARTINI
Al comma 1, lettera n), capoverso «Art. 83», comma 1, sostituire il numero 5) con il seguente:
«5) individua quindi la lista o la coalizione di liste che abbia conseguito sul piano nazionale il maggior numero di voti espressi ai sensi del comma 2, comunque almeno pari al 42,5 per cento, alla quale è attribuito il premio di cui al n. 2 della lettera a) del comma 1 dell'articolo 1 sino all'assegnazione massima di 340 seggi; nel caso si tratti di una coalizione, ripartisce i seggi del premio tra le liste che la costituiscono seguendo il procedimento di cui al numero 4);».
1.112 (testo 2) CALDEROLI, DIVINA
Sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. In sede di prima applicazione della presente legge, in occasione delle prime elezioni della Camera dei deputati successive alla data di entrata in vigore della presente legge il premio di cui all'articolo 1, comma 2 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto della Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come modificato dalla presente legge, è attribuito alla lista o alla coalizione di liste che ha conseguito il maggior numero di voti validi espressi e non meno del 40 per cento dei voti validi espressi sul piano nazionale, a norma degli articoli 77, 83 comma 1, numero 3), e 84. Qualora nessuna lista o coalizione di liste abbia conseguito almeno il 40 per cento del totale dei voti validi espressi sul piano nazionale, i seggi vengono ripartiti in ragione proporzionale e alla lista che abbia raggiunto il maggior numero di voti validi espressi, viene assegnato un premio corrispondente al 20 per cento dei seggi già assegnati alla lista stessa.».
Sostituire l'articolo con il seguente:
«2. L'assegnazione dei seggi tra le liste concorrenti è effettuata in ragione proporzionale, con l'attribuzione di un premio pari a 37 seggi alla lista o alla coalizione di liste che abbia conseguito il maggior numero di voti validi espressi per le liste di cui all'articolo 17, comma 1, numero 3) e nell'insieme delle regioni almeno il 40 per cento del totale dei voti validi espressi per tali liste, mediante riparto nelle singole circoscrizioni regionali, a norma degli articoli 16 e 17. I seggi da attribuire come premio sono determinati come differenza tra il numero dei seggi assegnati alla regione e quelli da assegnare in ragione proporzionale. Qualora nessuna lista o coalizione di liste abbia conseguito almeno il 40 per cento del totale dei voti validi espressi per le liste e coalizioni ammesse al riparto nell'insieme delle regioni, i seggi vengono ripartiti in ragione proporzionale e alla lista che abbia raggiunto il maggior numero di voti validi espressi, viene assegnato un premio corrispondente al 20 per cento dei seggi già assegnati alla lista stessa.».
Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 1», comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «qualora abbiano esercitato l'opzione»
Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 1», comma 3, dopo le parole «di cui al comma 1» inserire le seguenti: «che non abbiano esercitato l'opzione»