AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

MERCOLEDÌ 13 GIUGNO 2007
125ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
CALVI
indi del Presidente
BIANCO
Intervengono i sottosegretari di Stato per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali Naccarato e per la giustizia Daniela Melchiorre.
Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri Micheli.

La seduta inizia alle ore 14,05.

IN SEDE REFERENTE

(1119) ZANETTIN ed altri. - Disposizioni in materia di ineleggibilità e di incompatibilità dei magistrati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 12 giugno.

Il presidente CALVI (Ulivo), relatore, ricorda le condizioni indicate dalla Commissione bilancio nel suo parere sul disegno di legge che, inoltre, è contrario ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione anche su alcuni emendamenti. Prendendo atto di tali condizioni, si riserva di elaborare alcune proposte di modifica del testo da sottoporre alla stessa Commissione bilancio insieme ad una relazione tecnica del Governo, che propone pertanto di richiedere una volta che saranno disponibili i nuovi emendamenti.

Il senatore PALMA (FI) esprime riserve sul fondamento del parere contrario espresso dalla Commissione bilancio su alcune disposizioni e condivide la proposta di chiedere una relazione tecnica sulle nuove proposte di modifica appena preannunciate, da integrare con elementi informativi circa il trattamento economico dei magistrati interessati dalla norma transitoria di cui all’emendamento 9.1.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1518) Contributo al Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico del Club alpino italiano, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dallo stralcio dell'articolo 208 del disegno di legge governativo
(Parere alla 13ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore VILLONE (SDSE) illustra il disegno di legge in titolo il quale non suscita rilievi di costituzionalità; propone quindi di esprimere un parere non ostativo.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva il parere formulato dal relatore.


(1169) Vittoria FRANCO ed altri. - Nuove norme in materia di difficoltà specifiche d'apprendimento
(Parere alla 7ª Commissione su testo ed emendamento. Esame. Parere favorevole con condizioni sul testo. Parere favorevole con condizioni e osservazioni sull’emendamento 1.100)

Il relatore VILLONE (SDSE) illustra il disegno di legge n. 1169 e l’emendamento della relatrice 1.100, interamente sostitutivo. Nel condividere le finalità perseguite dall’intervento così realizzato, propone di esprimere un parere favorevole sul disegno di legge, a condizione che l’articolo 3 sia riformulato nel senso di prevedere che l’accertamento delle difficoltà di apprendimento, ai fini di cui al disegno di legge in esame, sia affidato al Servizio sanitario nazionale. Inoltre, propone di formulare un parere di contenuto identico sull’emendamento 1.100.

La senatrice GAGGIO GIULIANI (RC-SE) esprime riserve sulla previsione di interventi idonei a individuare i casi sospetti di DSA da parte delle scuole di ogni ordine e grado: in proposito, ritiene che un accertamento diagnostico non possa essere effettuato prima dei sei o sette anni di età.
Condivide la proposta di parere avanzata dal relatore, sottolineando la circostanza che i sintomi di DSA possono essere anche simulati: al fine di evitare possibili abusi, è opportuno affidare la responsabilità della diagnosi a un medico specialista appartenente al Servizio sanitario nazionale.

Il senatore SAPORITO (AN) non condivide l’esigenza di prescrivere l’appartenenza al Servizio sanitario nazionale dello specialista che effettua la diagnosi, paventando il rischio che tale previsione non assicuri la necessaria tempestività dell’accertamento. Considera, infine, incongruo esprimere un parere sia sul disegno di legge n. 1169 sia sull’emendamento della relatrice 1.100, interamente sostitutivo, che si configura sostanzialmente come un nuovo testo per l’iniziativa in titolo e che ritiene costituisca la base della discussione che si sta svolgendo nella Commissione di merito.

Il presidente CALVI ritiene opportuna la condizione proposta dal relatore in quanto l’accertamento della patologia dà luogo a una differente modalità di fruizione del servizio scolastico e dunque non può escludersi che in taluni casi vi siano degli abusi. Inoltre osserva che una delle disposizioni contenute sia nel disegno di legge, sia nell’emendamento 1.100 assicura vantaggi, indubbiamente giustificati, anche per i familiari degli alunni stessi: tali prescrizioni, pertanto, dovrebbero trovare fondamento in un accertamento sanitario svolto dalle strutture pubbliche.

Il senatore SINISI (Ulivo) osserva che l’intervento del Servizio sanitario nazionale potrebbe essere limitato alla fase della certificazione, dovendo però rimanere libera la facoltà di rivolgersi a uno specialista non appartenente al Servizio sanitario nazionale. In ogni caso, ritiene pleonastico il riferimento a uno specialista “qualificato”.

Il senatore PALMA (FI) ritiene che la patologia possa essere diagnosticata da uno specialista di fiducia. Successivamente, come accade in altri casi simili, a fronte della richiesta di servizi specifici, l’amministrazione scolastica potrebbe verificare la certificazione attraverso l’intervento di uno specialista del Servizio sanitario nazionale.
Esprime inoltre alcune perplessità sulla compatibilità costituzionale dell’articolo 3, comma 4 dell’emendamento 1.100 che prevede attività di identificazione precoce per individuare gli alunni a rischio di DSA.

Il presidente CALVI propone di inserire nel parere un’osservazione attraverso la quale si chieda alla Commissione di merito di valutare l’opportunità di inserire all’articolo 1, comma 1, le parole: “Ai fini della presente legge”. Sarebbe incongruo, infatti, definire in via legislativa, senza quella condizione, fenomeni i cui caratteri sono fondati invece su qualificazioni scientifiche.
Inoltre, ritiene che l’emendamento 1.100, che intende sostituire l’intero testo del disegno di legge, debba essere inteso in conformità alla procedura legislativa prevista dalla Costituzione, come l’insieme di una serie coerente di distinte proposte di modifica. In tal senso appare dunque corretto pronunciarsi sia sul disegno di legge, sia sull’emendamento.

Il relatore VILLONE (SDSE) concorda con il rilievo formulato dal presidente Calvi sulle disposizioni definitorie, che propone di inserire come ulteriore condizione al parere favorevole sia sul disegno di legge sia sull’emendamento. Riguardo all’obiezione procedurale avanzata dal senatore Saporito, ricorda che la Commissione è chiamata a esprimersi sia sul testo del disegno di legge n. 1169 adottato dalla Commissione come testo base, sia sull’emendamento della relatrice 1.100, che va inteso come una proposta unica che raccoglie una pluralità di emendamenti. Propone che tale precisazione costituisca l’oggetto di un’osservazione sull’emendamento stesso. Quanto all’obiezione sollevata dal senatore Palma, precisa che lo stesso articolo 3, comma 4, specifica che l’esito delle attività di identificazione precoce non costituisce comunque una diagnosi di DSA.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori e previa dichiarazione di voto contrario del senatore SAPORITO (AN), la Commissione approva i pareri formulati dal relatore, pubblicati in allegato al resoconto.

(1484) Disposizioni in materia di delega al Governo per il riassetto normativo del settore dell' autotrasporto
(Parere alla 8ª Commissione su emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo con condizione, in parte non ostativo con osservazioni, in parte non ostativo)

Il relatore VILLONE (SDSE) illustra un parere in parte non ostativo con condizione, in parte non ostativo con osservazioni e in parte non ostativo sugli emendamenti al disegno di legge in titolo.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva il parere formulato dal relatore, pubblicato in allegato al resoconto.

IN SEDE REFERENTE

(947) MANTOVANO ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla condizione della donna di origine extracomunitaria presente in Italia
(1443) Silvana AMATI ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla condizione della donna straniera immigrata presente in Italia
(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Prosegue l’esame congiunto, sospeso nella seduta del 5 giugno.

Si procede all’esame degli emendamenti riferiti al testo unificato proposto dalla relatrice, già pubblicato in allegato al resoconto della seduta precedente, che si intendono illustrati.

La relatrice ALBERTI CASELLATI (FI) invita i proponenti a ritirare entrambi gli emendamenti che, a suo avviso, restringono eccessivamente l’ambito dell’inchiesta parlamentare.

La senatrice AMATI (Ulivo) ritiene che le proposte di modifica in esame siano migliorative del testo e non condivide il giudizio della relatrice secondo la quale essi comprimerebbero l’attività della Commissione d’inchiesta. Tuttavia, al fine di assicurare il consenso sulla iniziativa legislativa, ritira l’emendamento 2.1 mentre insiste per l’accoglimento dell’emendamento 2.2.

Il senatore MANTOVANO (AN) si compiace per il ritiro dell’emendamento 2.1 che, a suo giudizio, avrebbe potuto limitare l’ambito dell’inchiesta.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, l’emendamento 2.2 è posto in votazione e risulta accolto.

La senatrice GAGGIO GIULIANI (RC-SE) preannuncia il voto contrario del suo Gruppo sulla proposta di istituire una Commissione d’inchiesta parlamentare in base al testo formulato dalla relatrice. Sottolinea la circostanza che i fenomeni di violenza interessano anche e forse soprattutto le donne italiane e ritiene che un’indagine conoscitiva sulla condizione femminile nei luoghi di lavoro consentirebbe un’analisi più accurata dei fenomeni di disagio e di emarginazione. Inoltre, ritiene che l’ingerenza della Commissione d’inchiesta, che agisce anche in base ai poteri dell’autorità giudiziaria, scoraggerebbe la collaborazione delle associazioni degli immigrati e le denunce di episodi di violenza. Infine, chiede di precisare la fonte dei dati sulla condizione delle donne immigrate citati dalla relatrice.

Il senatore SINISI (Ulivo) condivide le osservazioni svolte dalla senatrice Gaggio Giuliani e tuttavia ritiene che l’oggettiva maggiore debolezza delle donne immigrate, che incontrano difficoltà a utilizzare gli strumenti per la tutela dei loro diritti, suggerisce l’opportunità di un’inchiesta parlamentare sulla condizione delle donne straniere che vivono in Italia.
Inoltre, i poteri dell’autorità giudiziaria riconosciuti alle Commissioni parlamentari d’inchiesta sono esercitati con grande prudenza e solo al fine di acquisire atti e documenti, senza fini coercitivi verso le persone interessate dall’inchiesta: il primo obiettivo della Commissione dovrà essere proprio quello di ricercare la più ampia collaborazione con le associazioni dei migranti.

Il presidente BIANCO invita la senatrice Gaggio Giuliani a riconsiderare la posizione contraria del Gruppo a cui appartiene e a tradurre le proprie preoccupazioni circa l’esercizio dei poteri della Commissione d’inchiesta in un apposito ordine del giorno.

Il senatore MANTOVANO (AN) ricorda la cautela con cui le Commissioni d’inchiesta utilizzano i poteri loro riconosciuti: in base alla proposta in esame l’attenzione si soffermerà su particolari tipi di violenza, talvolta teorizzata in base a principi culturali o religiosi. La Commissione d’inchiesta avrà il compito di raccogliere informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative del fenomeno e non avrà alcun interesse a indebite ingerenze nei confronti delle persone interessate dall’inchiesta.

La senatrice AMATI (Ulivo), preannunciando il voto favorevole del suo Gruppo, esprime apprezzamento per la formulazione del testo a cui si è giunti con l’esame in Commissione.

La relatrice ALBERTI CASELLATI (FI) precisa che i dati da lei forniti nella relazione introduttiva sono tratti da fonti della Caritas.
Replicando alle osservazioni svolte dalla senatrice Gaggio Giuliani, ricorda che numerose indagini anche in sede parlamentare non sono state abbastanza efficaci e non hanno prodotto effetti significativi sulla condizione delle donne. In mancanza di una Commissione d’inchiesta parlamentare, si delegherebbe ancora una volta solo alla magistratura il compito di accertare i fenomeni di violenza sulle donne immigrate.
Infine, sottolinea che le associazioni dei migranti saranno gli interlocutori privilegiati nell’attività d’inchiesta.

La senatrice GAGGIO GIULIANI (RC-SE) preannuncia per la discussione in Assemblea la presentazione di un ordine del giorno, tendente a precisare le modalità di esercizio dei poteri della Commissione d’inchiesta nei confronti delle associazioni dei migranti, sul quale la relatrice Alberti Casellati assicura fin d’ora un parere favorevole.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione conferisce alla relatrice Alberti Casellati il mandato a riferire favorevolmente all’Assemblea per l’approvazione del testo unificato elaborato per i disegni di legge in titolo, come modificato.


SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente BIANCO comunica che è stata chiesta la trasmissione audiovisiva per la procedura che sta per iniziare e che la Presidenza del Senato ha fatto conoscere preventivamente il proprio assenso. Inoltre, della stessa procedura sarà pubblicato il resoconto stenografico.

La Commissione prende atto.


PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva in tema di servizi di informazione per la sicurezza: seguito dell'audizione del sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Enrico Micheli

Prosegue l’indagine conoscitiva, avente ad oggetto il disegno di legge n. 1335 (servizi di informazione per la sicurezza) e i disegni di legge connessi, sospesa nella seduta del 5 giugno. Prosegue l'audizione del sottosegretario Micheli, sospesa nella seduta precedente.

Il sottosegretario MICHELI ritiene che possa essere risolto altrimenti lo stretto collegamento, previsto attualmente nel disegno di legge n. 1335, tra il trattamento economico del personale dei servizi di informazione per la sicurezza e di quello della Polizia di Stato. Si sofferma sui compiti del DIS, di analisi strategica, amministrativi e di coordinamento dei servizi di informazione e sottolinea l’opportunità delle disposizioni, contenute nel disegno di legge, concernenti la revisione della disciplina del segreto di Stato, tenendo conto della necessità di modificare tempestivamente le regole sulla durata della classificazione, anche per assicurarne l’omogeneità con le normative degli altri Paesi.
Ricorda, quindi, gli specifici compiti del RIS nell’ambito della logistica e delle strategie delle Forze armate, che consigliano di prevedere una posizione distinta da quella del Servizio di informazione per l’estero, mentre è opportuno disciplinare le forme di collaborazione con il sistema delle informazioni per la sicurezza.
Infine, ritiene opportuno ridurre il numero dei componenti del Comitato parlamentare per la sicurezza, anche per assicurare il massimo di riservatezza dell’organo, e giudica preferibile che la redazione dei regolamenti applicativi sia demandata agli stessi servizi di informazione, coordinati dal Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, salva la possibilità di un successivo intervento da parte di una commissione di esperti.

Il PRESIDENTE ringrazia il sottosegretario Micheli e dichiara conclusa l’audizione.

Il seguito dell’indagine conoscitiva è quindi rinviato.


SULLA DESIGNAZIONE DEL NUOVO RAPPRESENTANTE IN COMMISSIONE DEL GRUPPO DELL'ULIVO

Il PRESIDENTE rivolge un augurio di buon lavoro al senatore Sinisi, designato dal suo Gruppo quale rappresentante nella Commissione.

Si associa la Commissione.


IN SEDE REFERENTE

(1335) Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Ascierto; Zanotti ed altri; Naccarato; Mattarella ed altri; Ascierto; Galante ed altri; Deiana; Fiano; Gasparri ed altri; Mascia; Boato; Boato; Boato; Scajola ed altri; D'Alia; Maroni ed altri; Cossiga; Cossiga
(68) MALABARBA. - Norme in materia di durata del segreto di Stato e modifica dell'articolo 204 del codice di procedura penale concernente l'esclusione del segreto di Stato per i reati commessi per finalità di terrorismo e di eversione e per i delitti di strage
(139) MANTOVANO ed altri. - Norme sulla riforma dell'organizzazione e dei processi relativi alla politica informativa e di sicurezza
(246) BULGARELLI ed altri. - Disposizioni in materia di accesso ai documenti di Stato e istituzione di una Commissione per la desecretazione degli atti di Stato
(280) VITALI ed altri. - Disposizioni concernenti la non opponibilità del segreto di Stato nel corso di procedimenti penali relativi a delitti di strage e terrorismo
(328) RAMPONI. - Nuovo ordinamento dei servizi di informazione per la sicurezza e la disciplina del segreto di Stato
(339) COSSIGA. - Riforma dei Servizi di informazione e di sicurezza
(360) COSSIGA. - Nuovo ordinamento dei servizi di informazione e sicurezza
(367) COSSIGA. - Attribuzione al comitato parlamentare per il controllo dei servizi di informazioni e di sicurezza e per il segreto di Stato (COPACO) di compiti e correlative funzioni afferenti al contrasto, alla prevenzione e alla repressione del terrorismo interno e internazionale, nonché attribuzione in via permanente dei poteri di commissione parlamentare d'inchiesta
(765) COSSIGA. - Disposizioni in materia di segretezza delle comunicazioni degli agenti dei servizi di informazione e sicurezza
(802) Massimo BRUTTI. - Nuove norme sul sistema di informazione per la sicurezza e sul segreto di Stato
(972) RIPAMONTI. - Nuove norme in materia di esclusione del segreto di Stato per i reati commessi con finalità di terrorismo e per i delitti di strage ed estensione delle disposizioni del codice di procedura penale relative al segreto di Stato ai processi penali che proseguono con le norme previgenti
(1190) CAPRILI ed altri. - Riforma dell'ordinamento del sistema delle informazioni per la sicurezza
(1203) COSSIGA. - Norme di principio sulla fiducia internazionale e abrogazione della legge 24 ottobre 1977, n. 801, in materia di istituzione e ordinamento dei servizi per le informazioni e la sicurezza e disciplina del segreto di Stato
- e petizioni nn. 45 e 399 ad essi attinenti
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 12 giugno.

Si procede all’esame degli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 1335, assunto come base per l’esame, pubblicati in allegato al resoconto della seduta del 30 maggio.

Il senatore MANTOVANO (AN) illustra l’emendamento 2.3, tendente a mantenere l’attuale denominazione dei servizi di informazione per la sicurezza. Dà conto anche degli emendamenti 4.8 e 4.10: il primo prevede l’istituzione di un Consiglio per il personale con il compito di verificare la correttezza dei sistemi di reclutamento e della gestione del personale; il secondo risponde all’esigenza di indicare processi definiti per le promozioni e per l’avanzamento in carriera degli operatori dei servizi. Ricorda anche l’emendamento 4.9, che assicura l’unitarietà della gestione del personale nel settore tecnico-logistico dell’intero sistema di informazioni per la sicurezza.
Auspica una riflessione sul rapporto tra il personale dei servizi di informazione e l’albo dei giornalisti professionisti: in proposito ricorda gli emendamenti 17.8 e 21.32.
Inoltre richiama l’emendamento 43.1, che prevede la costituzione di un comitato per la redazione dei regolamenti attuativi della legge, composto da sei esperti nominati dal Governo e dal Comitato parlamentare per la sicurezza.
Dà poi per illustrati i rimanenti emendamenti a propria firma.

Il presidente BIANCO esprime perplessità sull’opportunità di una designazione di alcuni componenti il comitato per i regolamenti da parte del Comitato parlamentare, che ha compiti di controllo sui servizi.

Conviene il senatore SINISI (Ulivo), il quale sostiene la stessa obiezione a proposito della composizione del Consiglio per il personale proposto con l’emendamento 4.8.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

(20) Vittoria FRANCO ed altri. - Disposizioni in materia di pari opportunità tra donne e uomini nell'accesso alle cariche elettive, in attuazione dell'articolo 51 della Costituzione
(129) CUTRUFO. - Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica ed introduzione del sistema della preferenza
(600) Helga THALER AUSSERHOFER ed altri. - Modifiche alla normativa vigente in materia di elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, in materia di rappresentanza femminile in Parlamento
(904) CASSON ed altri. - Abrogazione della legge 21 dicembre 2005, n. 270, recante modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica
(1118) Laura BIANCONI. - Disposizioni in materia di pari opportunità tra i generi per l'accesso alle cariche elettive
(1391) SALVI e VILLONE. - Riforma delle norme sulla elezione della Camera dei deputati
(1392) CALDEROLI. - Modificazioni della normativa per le elezioni alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica
(1442) CABRAS ed altri. - Abrogazione della legge 21 dicembre 2005, n. 270, nonché modifica del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361
(1450) TONINI ed altri. - Introduzione del sistema elettorale proporzionale in circoscrizioni provinciali per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica
(1455) CUTRUFO. - Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533
(1474) CALDEROLI. - Modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica
(1572) PETERLINI ed altri. - Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica, per l'introduzione del voto di preferenza e l'abolizione delle candidature plurime
(1573) PETERLINI ed altri. - Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati per la regione Trentino - Alto Adige
(1583) Silvana AMATI ed altri. - Misure per la promozione delle pari opportunità tra donne e uomini nell'accesso alle cariche elettive
- e petizioni nn. 69, 189, 385, 387 e 439 ad essi attinenti
(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 20, 129, 600, 904, 1118, 1391, 1392, 1442, 1450 e 1474, congiunzione con l'esame dei disegni di legge nn. 1455, 1572, 1573 e 1583 e rinvio. Esame dei disegni di legge nn. 1455, 1572, 1573 e 1583, congiunzione con il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 20, 129, 600, 904, 1118, 1391, 1392, 1442, 1450 e 1474 e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 16 maggio.

Il PRESIDENTE dà conto dell’assegnazione dei disegni di legge nn. 1455, 1572, 1573 e 1583, che propone di esaminare congiuntamente agli altri disegni di legge in titolo.

La Commissione conviene.

Il presidente BIANCO (Ulivo), relatore, ricorda la dichiarazione d’urgenza per l’affare inerente ai disegni di legge in materia di riforma elettorale, pronunciata dall’Assemblea del Senato e il termine previsto per la raccolta delle firme sulla proposta di referendum abrogativo in materia. Sottolinea l’opportunità di un intervento legislativo di revisione della legge elettorale, che potrebbe essere approvato prima di quel termine almeno in un ramo del Parlamento.
Invita quindi i Gruppi parlamentari ad esprimere i rispettivi orientamenti su tre ipotesi principali di esame. La prima fa capo alla proposta di tornare al previgente sistema elettorale, abrogando la legge approvata nella scorsa legislatura; la seconda ipotesi si ispira al modello tedesco, cioè un impianto proporzionale senza premio di maggioranza e con soglia di sbarramento; la terza, sostanzialmente conforme alle linee di indirizzo a suo tempo illustrate dal ministro Chiti, prevede modifiche alla disciplina vigente dirette a promuovere un maggior grado di governabilità, attraverso un adeguamento dei meccanismi per l’attribuzione del premio di maggioranza, a evitare un eccesso di frammentazione del sistema dei partiti, con soglie di sbarramento più efficaci, e a ripristinare e valorizzare il rapporto tra gli elettori e gli eletti mediante il tradizionale voto di preferenza ovvero facendo ricorso a collegi uninominali o a circoscrizioni di dimensioni ridotte.

Il senatore CALDEROLI (LNP) ritiene che i Gruppi parlamentari dovrebbero pronunciarsi immediatamente sulle ipotesi di lavoro prospettate dal presidente relatore, in modo da scongiurare il rischio che il termine di quattro settimane disposto nella dichiarazione d’urgenza del Senato decorra senza che nei fatti si possa pervenire a un testo da sottoporre all’Assemblea.

Il senatore SAPORITO (AN) condivide tale preoccupazione e rileva che da parte della maggioranza non è pervenuta una proposta di testo per proseguire l’esame della riforma elettorale.

Il presidente BIANCO (Ulivo) precisa che la materia della riforma elettorale non riguarda la sola maggioranza e presuppone un consenso più ampio; in tale contesto, non sarebbe opportuna una proposta della maggioranza da sottoporre alle altre forze politiche.

Anche il senatore TIBALDI (IU-Verdi-Com) sollecita l’individuazione di un testo da assumere quale base per l’esame e informa che la sua parte politica presenterà presto un’ulteriore iniziativa di revisione della legge elettorale, analoga a quella contenuta nel disegno di legge n. 1474, di iniziativa del senatore Calderoli.

Tenuto conto dell’imminente inizio della seduta dell’Assemblea, il PRESIDENTE propone di sospendere temporaneamente i lavori.

Conviene la Commissione.

La seduta, sospesa alle ore 16,30, riprende alle ore 16,45.

Il senatore SARO (DCA-PRI-MPA) sottolinea la necessità di un’ampia intesa per modificare la legge elettorale vigente, riconsiderando la scelta del bipolarismo che, a suo avviso, non è in grado di garantire la stabilità e la governabilità.
La situazione del sistema politico non consente di risolvere tutti i problemi connessi al meccanismo elettorale: in particolare, a suo giudizio non è possibile ridurre la frammentazione del sistema politico, poiché misure in tale direzione troverebbero senza dubbio l’ostilità dei partiti minori.
Auspica, allora, un’intesa tra le forze politiche maggiori, che preferibilmente aderisca al modello elettorale tedesco.

Il senatore PASTORE (FI) ricorda il favore del suo Gruppo per le proposte illustrate dal ministro Chiti a seguito della consultazione svolta presso i Gruppi parlamentari e le forze politiche: in particolare, la conferma del bipolarismo, la riduzione della frammentazione del sistema politico, la scelta attraverso la consultazione elettorale del candidato alla carica di Presidente del Consiglio, della maggioranza parlamentare e del programma di governo.
Riafferma la validità del sistema elettorale approvato nella scorsa legislatura: esso è stato apprezzato dall’elettorato, come dimostra la partecipazione al voto e, a suo giudizio, può garantire un buon livello di governabilità. Al contrario, esclude il ritorno alla legge elettorale vigente fino al 2006, che solo casualmente ha consentito la formazione di maggioranze certe. Esclude anche l’opzione del modello elettorale tedesco: anch’esso non assicura un adeguato livello di governabilità e il suo funzionamento ha avuto successo in Germania solo in presenza di una consistente soglia di sbarramento e grazie al bando delle forze politiche più estremiste.
Propende, quindi, per il progetto presentato dal senatore Calderoli (disegno di legge n. 1474), che recepisce nella sostanza anche le ipotesi di soluzione illustrate a suo tempo dal ministro Chiti.

Il senatore RUSSO SPENA (RC-SE) ribadisce l’orientamento del suo Gruppo, favorevole a una riforma della vigente legge elettorale attraverso un progetto condiviso dalle forze politiche della maggioranza e dell’opposizione e diretto a evitare il referendum abrogativo. Sottolinea la preferenza per il modello elettorale tedesco, da correggere per renderlo coerente al sistema politico italiano, escludendo tuttavia la concomitanza di una clausola di sbarramento (fissata preferibilmente al 4 per cento) con l’attribuzione di un premio di maggioranza.
Inoltre, è auspicabile l’approvazione di una riforma costituzionale che introduca anche nel nostro ordinamento la cosiddetta sfiducia costruttiva nel senso tradizionale di quell’istituto.

Il senatore SINISI (Ulivo), a nome del suo Gruppo, condivide l’esigenza di una riforma della legge elettorale e ribadisce la preferenza per il sistema maggioritario con doppio turno di collegio. Prendendo atto, tuttavia, che tale ipotesi non registra un sufficiente consenso tra le forze politiche, dichiara la disponibilità a confrontarsi sul modello elettorale che, tra quelli indicati dal presidente relatore, avrà la più ampia preferenza delle forze politiche. In particolare, auspica che si rafforzi il rapporto tra eletti e cittadini elettori, anche per soddisfare una delle principali esigenze sottolineate dai promotori dei quesiti referendari.

Il senatore SAPORITO (AN) prende atto della preferenza manifestata da alcuni Gruppi politici sull’ipotesi di un testo che si ispiri al disegno di legge n. 1474, di iniziativa del senatore Calderoli.

Il senatore PALMA (FI) fa presente che il suo Gruppo svolgerà domani un’apposita riunione sul tema della riforma elettorale e si riserva di indicare l’orientamento conseguente sulle ipotesi formulate dal presidente relatore. In mancanza di una proposta unitaria da parte della maggioranza, per comprensibili ragioni politiche legate alla fragilità della coalizione, rileva che i Gruppi parlamentari propendono per assumere quale testo base la proposta avanzata dal senatore Calderoli. Esprime comunque una riserva sull’ipotesi di ripristinare il voto di preferenza.

Il senatore PASTORE (FI), commentando alcune notizie rilanciate da agenzie di stampa in merito a una dichiarazione dell’onorevole Berlusconi, favorevole alla reintroduzione del sistema elettorale vigente fino al 2006 (cosiddetto Mattarellum) precisa che le affermazioni del presidente di Forza Italia sono nel senso di osservare che quel sistema elettorale, nella situazione attuale, favorirebbe senz’altro la coalizione di centrodestra.

La senatrice ALBERTI CASELLATI (FI) precisa che il suo Gruppo aderisce all’ipotesi di assumere quale testo base il disegno di legge n. 1474.

Il senatore CALDEROLI (LNP) sottolinea che non vi sarebbe un sufficiente consenso sulla proposta di adottare anche in Italia il modello elettorale vigente in Germania, in particolare per le resistenze dei partiti minori, che sarebbero danneggiati dalla soglia di sbarramento, a suo giudizio connaturata a quel modello. Escludendo il ritorno al cosiddetto Mattarellum, che pure non trova un adeguato supporto tra le forze politiche, dichiara l’adesione del suo Gruppo all’ipotesi di assumere come base di esame i princìpi della cosiddetta bozza Chiti, che egli ha trasferito con alcuni adattamenti nel disegno di legge n. 1474, sul quale si verifica il consenso di molte forze politiche.

Il senatore MAFFIOLI (UDC) esprime la preferenza del suo Gruppo per il modello elettorale tedesco, in particolare per la proposta avanzata dai senatori Salvi e Villone (disegno di legge n. 1391). Dichiara comunque la disponibilità a esaminare un progetto che, tra l’altro, favorisca la governabilità del sistema e consenta di ridurre il numero dei partiti politici rappresentati in Parlamento.

Il presidente BIANCO (Ulivo), relatore, riassumendo i termini del dibattito rileva che emerge una propensione per assumere quale testo base per il seguito dell’esame il disegno di legge n. 1474 del senatore Calderoli, che modifica e sviluppa l’impianto normativo vigente, ovvero un testo che adatti al contesto italiano il modello elettorale tedesco, mentre sembra escluso il ripristino della legge elettorale vigente fino al 2006.

Il senatore CALDEROLI (LNP) insiste affinché l’Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari adotti un calendario dei lavori della Commissione che consenta di definire tempestivamente un testo di riforma elettorale da sottoporre all’Assemblea del Senato.

Il PRESIDENTE si riserva di sottoporre una proposta in tal senso all’Ufficio di Presidenza, che si riunirà all’inizio della prossima settimana.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.


CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA

Il PRESIDENTE avverte che la Commissione è convocata per un’ulteriore seduta domani, giovedì 14 giugno, alle ore 8,30, in particolare per proseguire l’esame in sede referente del disegno di legge n. 1335.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 17,40.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUGLI EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1484


La Commissione, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 1484, esprime, per quanto di competenza i seguenti pareri:

- parere non ostativo sugli emendamenti 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18 e 1.19 a condizione che siano integrati con la determinazione di specifici princìpi e criteri direttivi, in conformità all’articolo 76 della Costituzione;

- parere non ostativo sugli emendamenti 1.20, 1.21, 1.22, 1.23, 1.24, 1.25, 1.26, 1.27, 1.28, 1.29, 1.30, 1.31, 1.32, 1.33, 1.34, 1.35, 1.36, 1.37, 1.38, 1.39, 1.40, 1.41, 1.42, 1.43, 1.44, 1.45, 1.46, 1.47, 1.48, 1.49, 1.50, 1.51 e 1.52 invitando tuttavia la Commissione di merito a valutare l’incidenza che la modifica di princìpi e criteri direttivi di una legge che ha conferito una delega già esercitata dal Governo può determinare sui decreti legislativi nel frattempo adottati;

- parere non ostativo sui restanti emendamenti.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1169 E SUL RELATIVO EMENDAMENTO


La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole a condizione che l’articolo 3 sia modificato prevedendo che l’accertamento della dislessia, disgrafia e discalculia (DSA) ai fini della disciplina recata dal ddl n. 1169 sia affidato al Servizio Sanitario Nazionale. E' infatti chiaro che una diversità nella fruizione di un servizio pubblico quale il servizio scolastico trova appropriato fondamento nella certificazione di un soggetto parimenti pubblico, anche al fine di una necessaria uniformità di trattamento che eviti il rischio di ingiustificate disparità. Il parere favorevole è inoltre condizionato a una riformulazione dell’articolo 1 che chiarisca che le definizioni normative delle difficoltà di apprendimento ivi contenute sono dettate esclusivamente ai fini della disciplina così introdotta.
Esaminato inoltre l'emendamento 1.100, nel presupposto che la proposta sia da intendere quale pluralità di emendamenti sostitutivi dei singoli articoli del disegno di legge n. 1169, in conformità a quanto sancito dall’articolo 72 della Costituzione, la Commissione esprime per quanto di competenza un parere favorevole, a condizione che il suo articolo 3 sia riformulato prevedendo che l’accertamento della dislessia, disgrafia e discalculia (DSA) ai fini della disciplina recata dal ddl n. 1169 sia affidato al Servizio Sanitario Nazionale. E' infatti chiaro che una diversità nella fruizione di un servizio pubblico quale il servizio scolastico trova appropriato fondamento nella certificazione di un soggetto parimenti pubblico, anche al fine di una necessaria uniformità di trattamento che eviti il rischio di ingiustificate disparità. Il parere favorevole è inoltre condizionato a una riformulazione del suo articolo 1 che chiarisca che le definizioni normative delle difficoltà di apprendimento ivi contenute sono dettate esclusivamente ai fini della disciplina così introdotta.



TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLA RELATRICE
PER I DISEGNI DI LEGGE N. 947 E N. 1443

(Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta
sulla condizione della donna straniera immigrata in Italia)

_______

Art. 1.
(Istituzione della Commissione)

1. È istituita, ai sensi dell’articolo 82 della Costituzione, fino alla presentazione alle Camere di una relazione conclusiva dei lavori, e comunque non oltre il termine di durata della XV legislatura, una Commissione parlamentare di inchiesta, di seguito denominata «Commissione», sulla condizione della donna straniera immigrata in Italia, e più in generale sul rispetto dei diritti fondamentali della persona sanciti dalla Costituzione e dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, nonché dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, nei luoghi di lavoro e nelle formazioni sociali.

Art. 2.
(Funzioni della Commissione)

1. La Commissione ha il compito di:

a) svolgere indagini per fare emergere le reali condizioni di vita quotidiana all’interno dei nuclei familiari, nei luoghi di lavoro e nelle formazioni sociali, con particolare riferimento alle comunità di origine presenti in Italia;

b) accertare il grado di rispetto, in tali contesti, dei diritti fondamentali della persona, ai sensi dell’articolo 1, la qualità delle violazioni di tali diritti e le relative cause;

c) verificare la congruità della normativa vigente in materia e della sua applicazione;

d) accertare il grado di attenzione e la capacità di intervento delle autorità, in primo luogo delle pubbliche amministrazioni competenti a svolgere un’attività di prevenzione delle violazioni dei diritti di cui alla lettera b);

e) formulare proposte di carattere amministrativo e, se necessario, legislativo al fine di realizzare la più adeguata prevenzione e il più efficace contrasto di ogni violazione dei diritti di cui alla lettera b).

Art. 3.
(Poteri della Commissione)

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e con le stesse limitazioni dell’autorità giudiziaria.

2. La Commissione può organizzare i propri lavori in uno o più comitati, secondo il regolamento di cui all’articolo 7.

3. La Commissione termina i lavori con una relazione al Parlamento, da approvare a maggioranza assoluta dei componenti, nella quale illustra l’attività svolta, le conclusioni di sintesi e le proposte, in conformità a quanto stabilito dagli articoli 1 e 2.

4. Possono essere presentate e discusse in Commissione relazioni di minoranza, che sono trasmesse al Parlamento unitamente alla relazione approvata.

Art. 4.
(Composizione e articolazione della Commissione)

1. La Commissione è composta da venti senatori e da venti deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, assicurando comunque la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo costituito in almeno una delle Camere.

2. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei componenti, convocano la Commissione per la costituzione dell’ufficio di presidenza.

3. L’ufficio di presidenza è composto dal presidente, da un vicepresidente e da due segretari, ed è eletto dai componenti della Commissione a scrutinio segreto. Nella elezione del presidente, se nessun componente riporta la maggioranza assoluta dei voti, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età. Per la elezione del vicepresidente e dei due segretari, ciascun componente della Commissione può scrivere sulla scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti, e in caso di parità il più anziano di età.

Art. 5.
(Audizioni, testimonianze, atti e documenti)

1. Per le testimonianze davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366, 372 e 384 del codice penale.

2. La Commissione può acquisire, anche in deroga a quanto stabilito dall’articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti e di documenti riguardanti procedimenti penali e inchieste in corso, garantendo la segretezza fino a quando essi siano coperti da segreto, nonché copie di atti e di documenti custoditi negli uffici della pubblica amministrazione, garantendo la riservatezza dei soggetti coinvolti.

3. L’autorità giudiziaria può ritardare la trasmissione delle copie degli atti e dei documenti richiesti, con decreto motivato, esclusivamente per esigenze istruttorie e per un periodo non superiore a sei mesi.

Art. 6.
(Segreto)

1. I componenti della Commissione, i funzionari, il personale addetti alla stessa e i consulenti sono tenuti al segreto quanto agli atti e ai documenti di cui all’articolo 5.

2. La violazione del segreto è sanzionata ai sensi dell’articolo 326 del codice penale, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

Art. 7.
(Organizzazione interna)

1. L’attività e il funzionamento della Commissione e dei comitati sono disciplinati da un regolamento approvato dalla Commissione prima dell’avvio dell’attività di inchiesta.

2. La Commissione può avvalersi della collaborazione di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, e dei consulenti che ritenga necessari.

3. Per l’espletamento dei propri compiti la Commissione fruisce di personale, locali, strumenti operativi e risorse posti a disposizione dai Presidenti delle Camere, d’intesa fra loro.



EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLA RELATRICE PER I DISEGNI DI LEGGE
947, 1443
Art. 2
2.1
AMATI, LIVI BACCI
Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
"a) svolgere indagini sulla condizione delle donne immigrate, con particolare riguardo al rispetto della parità di genere, nelle relazioni familiari, sociali, lavorative e con riferimento alle comunità di origine presenti in Italia;".
2.2
AMATI, LIVI BACCI
Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: ", in tali contesti,".