PER I DISEGNI DI LEGGE N. 2430 E CONGIUNTI
Art. 28.
Il Governo
Sostituire l’articolo con il seguente:
–«Art. 28. – 1. All’articolo 490 del codice di procedura civile il secondo comma è sostituito dal seguente:
“In caso di espropriazione immobiliare lo stesso avviso può essere inserito in appositi siti INTERNET“».
28.2
Callegaro
Sostituire il comma 2, del capoverso «Art. 490» con il seguente:
«In caso di espropriazione di beni mobili registrati, per un valore superiore a 15.000 euro, e di beni immobili, lo stesso avviso, unitamente a copia dell’ordinanza del giudice e della perizia redatta ai sensi dell’articolo 173-bis delle disposizioni di attuazione del presente codice, è inserito in appositi siti internet, individuati con atto dal Ministero della giustizia, almeno 45 giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data dell’incanto».
28.3
Zancan
Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
«a-bis) nel terzo comma dell’articolo 490 del codice di procedura civile, le parole: “una o più volte sui“ sono sostituite dalle seguenti: “almeno due volte su almeno due“».
28.4
Semeraro, relatore
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: «è inserito» fino a: «incanto» con le seguenti: «è reso disponibile per via telematica, secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro della giustizia, almeno 45 giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data dell’incanto».
28.5
Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
«b-bis) dopo il terzo comma dell’articolo 490 codice di procedura civile è aggiunto il seguente: “3-bis. La violazione delle disposizioni indicate nel presente articolo comportano l’invalidità dell’istanza di vendita e possono essere eccepite in giudizio fino all’emanazione del decreto di trasferimento del bene (586 c.p.c.)“».
28.6
«b-bis) dopo il terzo comma dell’articolo 490 codice di procedura civile è aggiunto il seguente: “3-bis. Il giudice dispone che siano pubblicati con le medesime forme di pubblicità, di cui al terzo comma del presente articolo, l’istanza di vendita (567 c.p.c) o di assegnazione (584 c.p.c.), nonché, successivamente al decreto di trasferimento del bene, un avviso contenente l’indicazione se l’acquirente è persona fisica o una società, il numero di incanti al quale è stato venduto l’immobile, il numero di offerte ricevute, il prezzo fissato come base d’asta, la percentuale di rialzo, il prezzo di acquisto e le eventuali ulteriori informazioni ritenute utile“».
Centaro
Al comma 1, al secondo capoverso «Art. 492» del c.p.c. richiamato sopprimere le parole: «dichiarandolo sul proprio onore».
29.2
Al comma 1, secondo capoverso articolo 492 richiamato, dopo le parole: «luoghi in cui si trovano» aggiungere le seguenti: «previa ammonizione che le dichiarazioni reticenti o mendaci sono punite ai sensi dell’art. 371-bis del codice penale».
29.3
Al comma 1, al terzo capoverso articolo 492 del codice di procedura civile richiamato, sopprimere le parole: «anche se negativa».
29.4
Cavallaro
Al comma 1, al capoverso 4 dell’articolo 492 del codice di procedura civile richiamato, dopo le parole: «ai fini della ricerca delle cose da sottoporre ad esecuzione» inserire le seguenti parole: «e comunque per l’assunzione di tutte le informazioni necessarie alla realizzazione del titolo,».
29.5
Al comma 1, all’articolo 492 del codice di procedura civile richiamato, aggiungere, in fine, il seguente comma:
«L’ufficiale giudiziario ha altresì facoltà di richiedere l’assistenza della forza pubblica, ove da lui ritenuto necessario, con poteri di direzione e coordinamento nel corso delle operazioni richieste».
–«Art. 30. – 1. All’articolo 495, primo comma, del codice di procedura civile, le parole: «In qualsiasi momento anteriore alla vendita» sono sostituite dalle seguenti: «Prima che sia disposta la vendita o l’assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569».
30.2
Sopprimere la lettera b).
Dopo l’articolo 33, aggiungere il seguente:
–«Art. 514 – Cose mobili assolutamente impignorabili. – Oltre alle cose dichiarate impignorabili da speciali disposizioni di legge, non si possono pignorare: 1) gli oggetti, i libri, gli scritti, le immagini sacre nonché tutto ciò che serve all’esercizio del culto di qualsiasi cultura o confessione religiosa;
2) l’anello nuziale ovvero ogni altro oggetto simbolico nuziale; i vestiti, la biancheria personale e della casa; i letti, gli armadi guardaroba, i cassettoni, le cassepanche e i mobili del bagno; gli utensili di casa e di cucina; i mobili di cucina, i piccoli elettrodomestici, il frigorifero, il congelatore, i fornelli e i piani di cottura in qualsiasi modo alimentati, la lavatrice; il salotto; il televisore, il videoregistratore, la radio, lo stereo, il computer completo degli accessori necessari; i libri ed ogni altro strumento essenziale alla crescita culturale. Tutto ciò giacché indispensabile al debitore e alle persone della sua famiglia, nell’accezione più ampia, con lui conviventi; sono tuttavia esclusi i beni, ad eccezione dei letti, di rilevante valore economico o di pregio artistico o d’antiquariato; 3) i commestibili e i combustibili necessari, per alcuni mesi, al mantenimento del debitore e delle altre persone indicate nel numero precedente tenuto conto della situazione economica e lavorativa degli interessati; 4) gli strumenti, gli oggetti ed i libri indispensabili per l’esercizio della professione, dell’arte o del mestiere del debitore il cui impiego è usuale nella generalità delle persone che esercitano la medesima attività e la cui mancanza determina l’impossibilità economica di continuare l’attività stessa ovvero che i medesimi siano considerati indispensabili per l’attività da disposizioni di legge o regolamentari; 5) le armi e gli oggetti che il debitore ha l’obbligo di conservare per l’adempimento di un pubblico servizio; 6) le decorazioni al valore, le fotografie, i filmati, le registrazioni, le lettere, i registri e in generale gli scritti di famiglia, nonché i manoscritti, salvo che formino parte di una collezione».
39.1
Tirelli
Al comma 1, primo capoverso dell’articolo 532 del codice di procedura civile richiamato, sostituire le parole: «sono affidate, di regola,» con le seguenti: «devono essere affidate».
40.2
Pastore, Scarabosio
Al comma 1, lettera c) sopprimere la seguente parola: «preferibilmente».
40.3
Al comma 1, lettera c) sopprimere le parole: «o a un avvocato o a un dottore commercialista iscritti al Consiglio dell’ordine del circondario».
40.4
Al comma 1, lettera c) sopprimere le parole: «o a un avvocato o a un dottore commercialista iscritti al Consiglio dell’ordine del circondario» sono sostituite: «o a un avvocato, o a un dottore commercialista o a un ragioniere e perito commerciale iscritto al consiglio dell’ordine del circondario».
40.5
Al comma 1, lettera c) inserire dopo le parole: «iscritti al Consiglio dell’ordine del circondario» le parole: «nel relativo elenco di cui all’articolo 179-ter delle disposizioni di attuazione».
40.6
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. All’articolo 534-bis del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni: a) la rubrica è sostituita dalla seguente: “Delega delle operazioni di vendita“;
b) le parole: “Il Pretore“ sono sostituite dalle seguenti: “Il giudice“; c) le parole: “nel circondario il compimento delle operazioni di vendita con incanto di beni mobili iscritti nei pubblici registri“ sono sostituite dalle seguenti: “preferibilmente nel circondario o a un istituto all’uopo autorizzato (att. 159) o a un avvocato o a un dottore commercialista iscritti al Consiglio dell’ordine del cirocndario il compimento delle ooperazioni di vendita con incanto ovvero senza incanto di beni mobili iscritti nei pubblici registri“».
40.0.1
Dopo l’articolo 40, aggiungere il seguente:
Dopo l’articolo 41, inserire il seguente:
“a) al comma 1: dopo le parole: ’con dichiarazione all’udienza’, sono inserite le seguenti: ’o con dichiarazione resa all’Ufficiale giudiziario’“».
Sopprimere l’articolo.
42-bis.2
Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «È nominato custode, in sostituzione del debitore, l’istituto di cui al primo comma dell’articolo 534», aggiungere le seguenti: «o altro soggetto indicato dal giudice».
Conseguentemente, sopprimere l’ultimo periodo.
Al comma 1, sopprimere la lettera c).
Al comma 2 sopprimere le parole: «se muniti di titolo esecutivo».
Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:
«a-bis. All’articolo 569, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Il giudice provvede alla nomina del perito di cui all’articolo 173-bis. delle disposizioni di attuazione del presente codice e ne ordina la comparizione per la medesima udienza“».
46.0.1
Dopo l’articolo 46, aggiungere il seguente:
Dopo l’articolo 48-bis, aggiungere il seguente:
2. Dopo l’ultimo comma del medesimo articolo 574 c.p.c. inserire il seguente periodo: “Il giudice può altresì emettere decreto di trasferimento una volta acquisita una fideiussione bancaria a garanzia del versamento, nel termine stabilito, del prezzo promesso e degli accessori da parte dell’offerente a favore del quale è stata disposta la vendita. Il decreto di trasferimento prevede altresì l’ingiunzione esecutiva al debitore o al custode o al detentore di rilasciare l’immobile venduto. Esso costituisce titolo per la trascrizione della vendita sui libri fondiari e titolo esecutivo per il rilascio“».
48.0.2
“l’ammontare della cauzione in misura non superiore al decimo del prezzo base d’asta, nonché quello delle spese nella stessa misura, e il termine entro il quale tali ammontari devono essere prestati dagli offerenti“».
Conseguentemente:
2. Sostituire nell’articolo 580, comma 1 c.p.c. le parole: «l’ammontare approssimativo delle spese di vendita», con le parole: «l’ammontare delle spese di vendita come disposto dal giudice a norma dello stesso articolo 576».
3. Sostituire nell’articolo 47, che modifica l’articolo 571, comma 2 c.p.c., la parola: «inferiore» con il termine: «superiore».
Al comma 1, ultimo capoverso dell’articolo 584 c.p.c., sostituire le parole: «pronuncia a carico degli offerenti di cui al primo comma la perdita della cauzione a titolo di multa», con le parole: «dispone l’incameramento della cauzione».
Al comma 1, sostituire il capoverso dell’articolo 585 c.p.c. ivi inserito, con il seguente:
«Se il versamento del prezzo avviene con l’erogazione a seguito di contratto di finanziamento che preveda il versamento diretto delle somme erogate in favore della procedura e la garanzia ipotecaria di primo grado sul medesimo immobile oggetto di vendita, nel decreto di trasferimento deve essere indicato tale atto ed il Conservatore dei Registri Immobiliari non può eseguire la trascrizione del decreto se non unitamente all’iscrizione dell’ipoteca concessa dalla parte finanziata. Il Giudice con lo stesso decreto ordina la cancellazione dei gravami, anche successivi alla trascrizione del pignoramento».
50.0.1
Dopo l’articolo 50, aggiungere il seguente:
50-bis.1
Sopprimere il terzo comma.
«Art. 51. - 1. All’articolo 591-bis. del codice di procedura civile sono apportare le seguenti modificazioni: a) al primo comma, dopo la parola: «sede», è inserita la seguente: «preferibilmente» e dopo le parole: «576 e seguenti», sono aggiunte le seguenti: «, ovvero senza incanto, di cui agli articoli 570 e seguenti»; b) l’ottavo comma è sostituito dal seguente: «Avvenuto il versamento del prezzo ai sensi degli articoli 585 e 590, terzo comma, il notaio, ferma restando la possibilità di sospendere la vendita ai sensi dell’articolo 586 e qualora non vi siano contestazioni delle parti, emette, se a ciò espressamente delegato, il decreto di trasferimento di cui al medesimo articolo 586. Al decreto, se previsto dalla legge, deve essere allegato il certificato di destinazione urbanistica dell’immobile quale risultante dal fascicolo processuale. Il notaio alla trasmissione del fascicolo al giudice dell’esecuzione nel caso in cui non faccia luogo all’assegnazione o ad ulteriori incanti ai sensi dell’articolo 591».
51.2
Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «o a un avvocato o a un dottore commercialista iscritti al Consiglio dell’ordine del circondario».
51.3
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «o a un avvocato ovvero a un dottore commercialista iscritto al consiglio dell’ordine del circondario» con le seguenti: «o a un avvocato, o a un dottore commercialista o a un ragioniere e perito commerciale iscritto al consiglio dell’ordine del circondario».
51.4
Al comma 1, lettera a), al primo comma dell’articolo 591-bis del codice di procedura civile ivi modificato, dopo le parole: «del circondario» aggiungere le seguenti: «ovvero a un Ufficiale giudiziario».
51.5
Al comma 1, sopprimere le lettere b), c), d).
51.6
Al comma 1, lettera b), al secondo comma dell’articolo 591-bis, del codice di procedura civile ivi modificato, dopo la parola: «professionista» aggiungere le seguenti: «o Ufficiale giudiziario».
51.7
Al comma 1, lettera c), al terzo comma dell’articolo 591-bis, del codice di procedura civile ivi modificato, dopo la parola: «professionista» aggiungere le seguenti: «o Ufficiale giudiziario».
51.8
Al comma 1, lettera d), all’articolo 591-bis, del codice di procedura civile ivi modificato, dopo la parola: «professionista» aggiungere le seguenti: «o Ufficiale giudiziario».
51.9
Al comma 1, lettera e), capoverso, le parole: «il professionista delegato», ovunque compaiono, sono sostituite dalle seguenti: «il notaio».
51.10
Al comma 1, lettera e), all’ottavo comma dell’articolo 591-bis del codice di procedura civile ivi modificato, dopo la parola: «professionista» aggiungere le seguenti: «o Ufficiale giudiziario».
51.11
Dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
«e-bis) dopo il comma nono è aggiunto il seguente: “Il notaio delegato, limitatamente alle esigenze del processo esecutivo relative a dati personali del soggetto esercutato, nonché a caratteristiche dell’immobile oggetto di espropriazione forzata, può chiedere informazioni e notizie alla pubblica amministrazione“».
51-bis.1
51-bis.2
51-bis.3
Al comma 1, dell’articolo 591-ter del codice di procedura civile ivi modificato, dopo la parola: «professionista» aggiungere le seguenti: «o Ufficiale giudiziario».
52.2
«1. All’articolo 596, primo comma, del codice di procedura civile, dopo le parole: “dell’esecuzione“ sono inserite le seguenti: “o il notaio delegato a norma dell’articolo 591-bis“».
52.3
Al comma 1, all’articolo 596, primo comma, del codice di procedura civile ivi modificato, dopo la parola: «professionista» aggiungere le seguenti: «o ufficiale giudiziario».
53.1
Soprimere l’articolo.
53.2
–«Art. 53. – 1. All’articolo 598 del codice di procedura civile, dopo le parole: “dell’esecuzione“ sono inserite le seguenti: “o il notaio delegato a norma dell’articolo 591-bis“».
53.3
Al comma 1, all’articolo 598 del codice di procedura civile ivi modificato, dopo la parola: «professionista» aggiungere le seguenti: «o Ufficiale giudiziario».
54.0.1
Alberti Casellati
Dopo l’articolo 54, inserire il seguente:
“Il locatore, in ogni caso, trascorsi sessanta giorni dalla data del rilascio dell’immobile, può far vendere le cose delle quali è stato nominato custode, con il procedimento di cui all’articolo 2797 del codice civile“».
54.0.2
54.0.3
54.0.3 (testo 2)
Alberti Casellati, Gubetti
54-bis.1
Sopprimere l’articolo 54-bis.
54-bis.2
Al comma 1, dopo le parole: «gravi motivi», aggiungere le seguenti: «anche in riferimento alla solvibilità delle parti».
56.0.1
Dopo l’articolo 56, inserire il seguente:
“L’esecuzione di cui all’articolo 605 si estingue se la parte istante rinuncia agli atti, prima della consegna o del rilascio, con atto da consegnarsi all’ufficiale giudiziario procedente e da notificarsi alla parte esecutata.“».
56.0.1 (testo 2)
«Art. 58. - 1. All’articolo 634, secondo comma del codice di procedura civile, la parola: “autentici“, ovunque ricorre, e le parole: “, purché bollate e vidimate nelle forme di legge e“ sono soppresse».
58.0.1
Dopo l’articolo 58, inserire il seguente:
58.0.1 (testo 2)
58.0.2
Cavallaro, Caruso Antonino
Dopo l’articolo 59, inserire il seguente:
59.0.2
Cavallaro, Giaretta
“Art. 658-bis. – Le norme di cui agli articoli 657 e 658 si applicano anche alle ipotesi di comodato e di occupazione senza titolo di immobili urbani“».
59.0.2 (testo 2)
“La procedura di cui ai commi precedenti si applica anche alle ipotesi di comodato e di occupazione senza titolo di immobili“».
59.0.3
59.0.4
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
“Quanto disposto dal primo e secondo comma si applica anche ai contratti di comodato di beni immobili con o senza determinazione di scadenza e alle occupazioni abusive di beni immobili“».
59.0.4 (testo 2)
“Quanto disposto dal primo e dal secondo comma si applica anche ai contratti di comodato e alle occupazioni abusive di beni immobili“».
59.0.5
“Quanto previsto dal comma 1 e dal comma 2 si applica anche ai contratti di comodato con o senza determinazione di scadenza e alle ipotesi occupazioni abusiva di beni immobili“».
59.0.5 (testo 2)
“Quanto previsto dal primo e dal secondo comma si applica anche ai contratti di comodato e alle occupazioni abusiva di beni immobili“».
59.0.6
“Art. 669-bis.1. Col provvedimento che dispone il rilascio, il giudice, previa motivazione che tenga conto anche delle condizioni del conduttore comparate a quelle del locatore, nonché delle ragioni per le quali viene disposto il rilascio stesso e, nei casi di finita locazione, del tempo trascorso dalla disdetta, fissa la data della esecuzione entro il termine massimo di sei mesi ovvero, in casi eccezionali, di dodici mesi dalla data del provvedimento.
Nelle ipotesi in cui il conduttore abbia ottenuto dal giudice un termine per il pagamento dei canoni scaduti e non abbia provveduto a sanare la morosità nel termine stesso, la data dell’esecuzione non può essere fissata oltre sessanta giorni dalla scadenza del termine concesso per il pagamento. Qualunque forma abbia il provvedimento di rilascio, il locatore e il conduttore possono, in qualunque momento e limitatamente ala data fissata per l’esecuzione, proporre opposizione per qualsiasi motivo al tribunale collegiale che giudica con le modalità di cui all’articolo 618. Trascorsa inutilmente la data fissata, il locatore promuove l’esecuzione ai sensi degli articoli 605 e seguenti“».
Conseguentemente è abrogato l’articolo 56 della legge 27 luglio 1978, n. 392.