GIUSTIZIA (2ª)

MERCOLEDÌ 16 FEBBRAIO 2005
434ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
Antonino CARUSO
Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Valentino e Vietti.

La seduta inizia alle ore 14,45.

IN SEDE REFERENTE

(2430) Modifiche al codice di procedura civile, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Bonito ed altri; Martinat; Rivolta; Pisapia; Nicotra e del disegno di legge d'iniziativa governativa
(487) CALVI ed altri. - Modifiche al codice di procedura civile
(763) ALBERTI CASELLATI ed altri. - Procedure specifiche in materia di separazione personale dei coniugi
(836) COSTA. - Modifica degli articoli 591-bis e 591-ter del codice di procedura civile
(1438) CAVALLARO. - Modifica al codice di procedura civile in tema di giudizio arbitrale facoltativo
(2047) MUGNAI. - Modifiche al codice civile ed al codice di procedura civile, in tema di tutela giuridica delle vittime della strada
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, sospeso nella seduta antimeridiana del 2 febbraio scorso, e si prosegue nell'esame degli emendamenti riferiti al testo unificato predisposto dal Comitato ristretto, pubblicato in allegato al resoconto della seduta del 7 luglio 2004.

Il presidente Antonino CARUSO avverte che si riprenderà con l'esame dell'emendamento 27.0.1, già pubblicato in allegato al resoconto della seduta antimeridiana del 2 febbraio scorso.

Il RELATORE raccomanda l'approvazione dell'emendamento che interviene sul secondo comma dell'articolo 479 del codice di procedura civile, in materia di notificazione del titolo esecutivo e del precetto, espungendo il secondo capoverso della disposizione; in conseguenza della sua approvazione ne deriverebbe che, anche per il titolo esecutivo costituito da una sentenza, la relativa notificazione dovrà essere sempre fatta alla parte personalmente.

Sulla proposta seguono brevi interventi dei senatori LEGNINI(DS-U), del sottosegretario VIETTI e del presidente Antonino CARUSO.

Con il parere favorevole del GOVERNO è quindi posto ai voti ed approvato l'emendamento 27.0.1.

Il RELATORE propone che venga disposto l'accantonamento dell'esame degli emendamenti relativi alla materia dell'espropriazione per consentire una maggiore riflessione sul tema.

Il PRESIDENTE condivide la proposta del relatore anche perché questo consentirebbe di poter tener conto di alcune simulazioni ed applicazioni concrete, in corso di svolgimento e di prossime conclusioni di alcune delle innovazioni proposte dalla Commissione, esperimenti effettuati dai magistrati auditi dalla Commissione medesima il cui esame potrebbe essere utile per valutare l'impatto della riforma.

In considerazione di quanto sopra emerso, il PRESIDENTE dispone l'accantonamento degli emendamenti relativi agli articoli da 28 a 53 inclusi del testo unificato.

Il senatore GUBETTI (FI) fa proprio e dà per illustrato l'emendamento 54.0.1.

Dopo che il RELATORE ha manifestato qualche perplessità sull'utilità della proposta, il PRESIDENTE invita invece a considerare con attenzione la questione affrontata dall'emendamento in esame. Si tratta infatti del problema dei locatori i quali, dopo lunghe ed estenuanti procedure esecutive, ottenuto il rilascio dell'immobile, rinvengono nello stesso, ad esempio, alcuni arredi dell'inquilino lasciati nell'appartamento e finiscono talora per dover a provvedere alla custodia degli stessi con addebito delle relative spese a loro carico con l'emendamento si conterrebbe al locatore di far vendere le cose con una procedura più rapica di quella oggi esistente.

Seguono brevi interventi del senatore CAVALLARO (Mar-DL-U) - il quale manifesta interesse per la proposta anche se ritiene opportuno approfondire alcuni aspetti quali la destinazione del ricavato dalla vendita e l'informazione dell'inquilino che reputa necessaria - del RELATORE - per il quale disporre la vendita dei beni potrebbe in alcune circostanze non rispondere ad un'esigenza di equità - e del senatore BUCCIERO (AN), per il quale invece la previsione di un termine di almeno sessanta giorni, qual è quello indicato nella proposta emendativa in esame, dovrebbe essere sufficiente a far venir meno la preoccupazione espressa dal relatore.

Su proposta del RELATORE che reputa opportuno un approfondimento della questione, il PRESIDENTE dispone l'accantonamento dell'emendamento 54.0.1.

Il senatore GUBETTI (FI) fa proprio e dà per illustrato l'emendamento 54.0.3.

Sulla proposta seguono brevi interventi del RELATORE - che valuta favorevolmente la precisazione contenuta nell'emendamento, pur invitando ad una migliore formulazione della disposizione - del sottosegretario VIETTI - per il quale la disciplina vigente dovrebbe ritenersi sufficiente - del senatore LEGNINI (DS-U) - che ritiene superflua la precisazione in quanto sarebbe possibile in via interpretativa già oggi giungere alla conclusione predetta - del senatore CENTARO (FI) - che invita a valutare con attenzione se non si debba anche intervenire su altre disposizioni una volta che si convenga sulla validità dell'emendamento - ed infine del senatore TIRELLI (LP), che esprime perplessità in proposito.

In considerazione di quanto emerso nel corso della discussione, il senatore GUBETTI (FI) modifica l'emendamento 54.0.3 riformulandonlo nell'emendamento 54.0.3 (testo 2) che, con il parere favorevole del RELATORE e del GOVERNO, è posto ai voti ed approvato.

In merito agli emendamenti 54-bis.1 e 54-bis.2 seguono brevi interventi del senatore LEGNINI (DS-U) - che dichiara la sua preferenza per il mantenimento dell'articolo 54-bis che introduce, a suo avviso, una innovazione dagli effetti pratici rilevantissimi consentendo di evitare al cittadino di subire una esecuzione non giusta - del RELATORE - per il quale occorrerebbe comunque disciplinare meglio l'innovazione introdotta con l'articolo 54-bis e del sottosegretario VIETTI, che si interroga se l'intervento non contraddica la volontà della maggioranza di accelerare i tempi del processo civile, non apparendo altresì chiaro quale sia il procedimento da seguire.

Quanto invece all'emendamento 54-bis.2 il PRESIDENTE si chiede se non sia il caso di meglio precisare la disposizione in quanto l'espressione "concorrendo gravi motivi" gli appare una formula troppo generica.

Il sottosegretario VIETTI invita a valutare l'opportunità di cogliere l'occasione della riforma in esame per far venir meno una volta per tutte la distinzione esistente fra opposizione agli atti esecutivi ed opposizione all'esecuzione. Sulla proposta manifesta interesse il senatore CAVALLARO (Mar-DL-U) il quale prospetta l'opportunità di prevedere un utilizzo appropriato della cauzione.

Dopo brevi interventi dei senatori BUCCIERO (AN), del RELATORE e del sottosegretario VIETTI, il PRESIDENTE dispone l'accantonamento degli emendamenti 54-bis.1 e 54-bis.2 per consentire al relatore la predisposizione di una proposta che valuti, appunto, la possibilità di un superamento della distinzione oggi esistente tra opposizione all'esecuzione ed opposizione agli atti esecutivi, disciplinando al tempo stesso la cauzione come strumento utile a realizzare un equo contemperamento degli interessi in rilievo.

Il senatore GUBETTI (FI) fa proprio e dà per illustrato l'emendamento 56.0.1.

Seguono brevi interventi del PRESIDENTE, del RELATORE, del senatore LEGNINI (DS-U) e del sottosegretario VIETTI sulla opportunità di intervenire sull'articolo 629 del codice di procedura civile e non invece più opportunamente su altre disposizioni.

Il senatore GUBETTI (FI) alla luce delle proposte emerse nel corso della discussione modifica l'emendamento 56.0.1, riformulandolo nell'emendamento 56.0.1 (testo 2) che, posto ai voti, col parere favorevole del RELATORE e del GOVERNO è approvato.

Dopo che il sottosegretario VIETTI ha chiesto chiarimenti sulle ragioni della soppressione dell'articolo 57 del testo del disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati, la Commissione, dopo brevi interventi dei senatori CAVALLARO (Mar-DL-U), del RELATORE e del PRESIDENTE, conviene di rinviare ad altra seduta la discussione sulla questione.

Il GOVERNO presenta - e la Commissione ammette - l'emendamento 58.100 che propone di reintrodurre nell'articolato il testo approvato dalla Camera dei deputati osservando che il requisito della autenticità dell'estratto non appare più conforme alle attuali esigenze operative.

Il senatore BUCCIERO (AN) manifesta apprezzamento per la proposta anche perché essa tiene conto di quanto accade in altri ordinamenti che non conoscono estratti autentici.

Posto ai voti l'emendamento 58.100, con il parere favorevole del RELATORE, è quindi approvato.

Il senatore GUBETTI (FI) fa proprio e dà per illustrato l'emendamento 58.0.1 che modifica riformulandolo l'emendamento 58.0.1 (testo 2).

Sulla proposta, seguono interventi del sottosegretario VIETTI, del senatore LEGNINI (DS-U) e del senatore CENTARO (FI).

Posto quindi ai voti l'emendamento 58.0.1 (testo 2) è approvato.

Risulta conseguentemente precluso l'emendamento 58.0.2.

Sugli emendamenti 59.0.1, 59.0.2 e 59.0.3 si svolge una breve discussione nella quale intervengono il senatore LEGNINI (DS-U) - il quale osserva l'improprietà del riferimento alla disciplina dello sfratto per morosità - del RELATORE - che invece ritiene non sussistente la preoccupazione espressa dal senatore Legnini - del sottosegretario VIETTI - il quale non comprende la distinzione tra comodato con o senza previsioni di durata contenuta negli emendamenti 59.0.1 e 59.0.3 - e del presidente Antonino CARUSO, il quale ricorda che le proposte in esame tengono conto dell'esito dei lavori svolti dalla Commissione nell'ambito dell'esame del disegno d legge n. 1590.

Accogliendo l'invito del RELATORE, l'emendamento 59.0.1 è ritirato.

In esito alla discussione svolta il senatore CAVALLARO (Mar-DL-U) modifica l'emendamento 59.0.2 riformulandolo nell'emendamento 59.0.2 (testo 2) che, posto ai voti, è approvato.

E' quindi precluso l'emendamento 59.0.3.

Il senatore CAVALLARO (Mar-DL-U) modifica l'emendamento 59.0.4 riformulandolo nell'emendamento 59.0.4 (testo 2) e l'emendamento 59.0.2 riformulandolo nell'emendamento 59.0.5 (testo2).

Sono quindi posti ai voti gli emendamenti 59.0.4 (testo 2) e l'emendamento 59.0.5 (testo 2) che, in esito a distinte votazioni, sono approvati; è invece respinto l'emendamento 59.0.6.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.


La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO PREDISPOSTO DAL COMITATO RISTRETTO

PER I DISEGNI DI LEGGE N. 2430 E CONGIUNTI


Art. 28.

28.1

Il Governo

        Sostituire l’articolo con il seguente:

    –«Art. 28. – 1. All’articolo 490 del codice di procedura civile il secondo comma è sostituito dal seguente:

        “In caso di espropriazione immobiliare lo stesso avviso può essere inserito in appositi siti INTERNET“».

 

28.2

Callegaro

        Sostituire il comma 2, del capoverso «Art. 490» con il seguente:

        «In caso di espropriazione di beni mobili registrati, per un valore superiore a 15.000 euro, e di beni immobili, lo stesso avviso, unitamente a copia dell’ordinanza del giudice e della perizia redatta ai sensi dell’articolo 173-bis delle disposizioni di attuazione del presente codice, è inserito in appositi siti internet, individuati con atto dal Ministero della giustizia, almeno 45 giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data dell’incanto».

 

28.3

Zancan

        Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

        «a-bis) nel terzo comma dell’articolo 490 del codice di procedura civile, le parole: “una o più volte sui“ sono sostituite dalle seguenti: “almeno due volte su almeno due“».

 

28.4

Semeraro, relatore

        Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: «è inserito» fino a: «incanto» con le seguenti: «è reso disponibile per via telematica, secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro della giustizia, almeno 45 giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data dell’incanto».

 

28.5

Zancan

        Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

            «b-bis) dopo il terzo comma dell’articolo 490 codice di procedura civile è aggiunto il seguente:
        “3-
bis. La violazione delle disposizioni indicate nel presente articolo comportano l’invalidità dell’istanza di vendita e possono essere eccepite in giudizio fino all’emanazione del decreto di trasferimento del bene (586 c.p.c.)“».

 

28.6

Zancan

        Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

            «b-bis) dopo il terzo comma dell’articolo 490 codice di procedura civile è aggiunto il seguente:
        “3-
bis. Il giudice dispone che siano pubblicati con le medesime forme di pubblicità, di cui al terzo comma del presente articolo, l’istanza di vendita (567 c.p.c) o di assegnazione (584 c.p.c.), nonché, successivamente al decreto di trasferimento del bene, un avviso contenente l’indicazione se l’acquirente è persona fisica o una società, il numero di incanti al quale è stato venduto l’immobile, il numero di offerte ricevute, il prezzo fissato come base d’asta, la percentuale di rialzo, il prezzo di acquisto e le eventuali ulteriori informazioni ritenute utile“».

 


Art. 29.
29.1

Centaro

        Al comma 1, al secondo capoverso «Art. 492» del c.p.c. richiamato sopprimere le parole: «dichiarandolo sul proprio onore».

 

29.2

Il Governo

        Al comma 1, secondo capoverso articolo 492 richiamato, dopo le parole: «luoghi in cui si trovano» aggiungere le seguenti: «previa ammonizione che le dichiarazioni reticenti o mendaci sono punite ai sensi dell’art. 371-bis del codice penale».

 

29.3

Il Governo

        Al comma 1, al terzo capoverso articolo 492 del codice di procedura civile richiamato, sopprimere le parole: «anche se negativa».

 

29.4

Cavallaro

        Al comma 1, al capoverso 4 dell’articolo 492 del codice di procedura civile richiamato, dopo le parole: «ai fini della ricerca delle cose da sottoporre ad esecuzione» inserire le seguenti parole: «e comunque per l’assunzione di tutte le informazioni necessarie alla realizzazione del titolo,».

 

29.5

Cavallaro

        Al comma 1, all’articolo 492 del codice di procedura civile richiamato, aggiungere, in fine, il seguente comma:

        «L’ufficiale giudiziario ha altresì facoltà di richiedere l’assistenza della forza pubblica, ove da lui ritenuto necessario, con poteri di direzione e coordinamento nel corso delle operazioni richieste».

 


Art. 30.
30.1

Il Governo

        Sostituire l’articolo con il seguente:

    –«Art. 30. – 1. All’articolo 495, primo comma, del codice di procedura civile, le parole: «In qualsiasi momento anteriore alla vendita» sono sostituite dalle seguenti: «Prima che sia disposta la vendita o l’assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569».

 

30.2

Callegaro

        Sopprimere la lettera b).

 


Art. 33.
33.0.1

Callegaro

        Dopo l’articolo 33, aggiungere il seguente:


«Art. 33-bis.

        1. L’art. 514 del c.p.c., viene sostituito dal seguente:

    –«Art. 514 – Cose mobili assolutamente impignorabili. – Oltre alle cose dichiarate impignorabili da speciali disposizioni di legge, non si possono pignorare:
            1) gli oggetti, i libri, gli scritti, le immagini sacre nonché tutto ciò che serve all’esercizio del culto di qualsiasi cultura o confessione religiosa;

            2) l’anello nuziale ovvero ogni altro oggetto simbolico nuziale; i vestiti, la biancheria personale e della casa; i letti, gli armadi guardaroba, i cassettoni, le cassepanche e i mobili del bagno; gli utensili di casa e di cucina; i mobili di cucina, i piccoli elettrodomestici, il frigorifero, il congelatore, i fornelli e i piani di cottura in qualsiasi modo alimentati, la lavatrice; il salotto; il televisore, il videoregistratore, la radio, lo stereo, il computer completo degli accessori necessari; i libri ed ogni altro strumento essenziale alla crescita culturale. Tutto ciò giacché indispensabile al debitore e alle persone della sua famiglia, nell’accezione più ampia, con lui conviventi; sono tuttavia esclusi i beni, ad eccezione dei letti, di rilevante valore economico o di pregio artistico o d’antiquariato;
            3) i commestibili e i combustibili necessari, per alcuni mesi, al mantenimento del debitore e delle altre persone indicate nel numero precedente tenuto conto della situazione economica e lavorativa degli interessati;
            4) gli strumenti, gli oggetti ed i libri indispensabili per l’esercizio della professione, dell’arte o del mestiere del debitore il cui impiego è usuale nella generalità delle persone che esercitano la medesima attività e la cui mancanza determina l’impossibilità economica di continuare l’attività stessa ovvero che i medesimi siano considerati indispensabili per l’attività da disposizioni di legge o regolamentari;
            5) le armi e gli oggetti che il debitore ha l’obbligo di conservare per l’adempimento di un pubblico servizio;
            6) le decorazioni al valore, le fotografie, i filmati, le registrazioni, le lettere, i registri e in generale gli scritti di famiglia, nonché i manoscritti, salvo che formino parte di una collezione».

 

39.1

Tirelli

        Al comma 1, primo capoverso dell’articolo 532 del codice di procedura civile richiamato, sostituire le parole: «sono affidate, di regola,» con le seguenti: «devono essere affidate».

 


Art. 40.
40.1

Il Governo

        Sostituire l’articolo con il seguente:


«Art. 40.

        1. All’articolo 534-bis del codice di procedura civile le parole: “nel circondario il compimento delle operazioni di vendita con incanto di beni mobili iscritti nei pubblici registri» sono sostituite dalle seguenti: “preferibilmente nel circondario il compimento delle operazioni di vendita con incanto ovvero senza incanto di beni mobili iscritti nei pubblici registri“».

 

40.2

Pastore, Scarabosio

        Al comma 1, lettera c) sopprimere la seguente parola: «preferibilmente».

 

40.3

Pastore, Scarabosio

        Al comma 1, lettera c) sopprimere le parole: «o a un avvocato o a un dottore commercialista iscritti al Consiglio dell’ordine del circondario».

 

40.4

Callegaro

        Al comma 1, lettera c) sopprimere le parole: «o a un avvocato o a un dottore commercialista iscritti al Consiglio dell’ordine del circondario» sono sostituite: «o a un avvocato, o a un dottore commercialista o a un ragioniere e perito commerciale iscritto al consiglio dell’ordine del circondario».

 

40.5

Centaro

        Al comma 1, lettera c) inserire dopo le parole: «iscritti al Consiglio dell’ordine del circondario» le parole: «nel relativo elenco di cui all’articolo 179-ter delle disposizioni di attuazione».

 

40.6

Tirelli

        Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. All’articolo 534-bis del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
            
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: “Delega delle operazioni di vendita“;

            b) le parole: “Il Pretore“ sono sostituite dalle seguenti: “Il giudice“;
            
c) le parole: “nel circondario il compimento delle operazioni di vendita con incanto di beni mobili iscritti nei pubblici registri“ sono sostituite dalle seguenti: “preferibilmente nel circondario o a un istituto all’uopo autorizzato (att. 159) o a un avvocato o a un dottore commercialista iscritti al Consiglio dell’ordine del cirocndario il compimento delle ooperazioni di vendita con incanto ovvero senza incanto di beni mobili iscritti nei pubblici registri“».

 

40.0.1

Callegaro

        Dopo l’articolo 40, aggiungere il seguente:


«Art. 40-bis.

        Al fine di pervenire alla redazione del certificato notarile di cui all’articolo 567, secondo comma, del codice di procedura civile, il notaio o suo delegato ha diritto di accesso ai documenti di cui agli articolo 22 legge 7 agosto 1990, n. 241».

 


Art. 41.
41.0.1

Cavallaro

        Dopo l’articolo 41, inserire il seguente:


«Art. 41-bis.

        1. All’articolo 547 del codice di procedura civile sono inserite le seguenti modifiche:

        “a) al comma 1: dopo le parole: ’con dichiarazione all’udienza’, sono inserite le seguenti: ’o con dichiarazione resa all’Ufficiale giudiziario’“».

 


Art. 42.
42-bis.1

Il Governo

        Sopprimere l’articolo.

 

42-bis.2

Callegaro

        Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «È nominato custode, in sostituzione del debitore, l’istituto di cui al primo comma dell’articolo 534», aggiungere le seguenti: «o altro soggetto indicato dal giudice».

        Conseguentemente, sopprimere l’ultimo periodo.

 


Art. 43.
43.1

Il Governo

        Al comma 1, sopprimere la lettera c).

 


Art. 44.
44.1

Centaro

        Al comma 2 sopprimere le parole: «se muniti di titolo esecutivo».

 


Art. 46.
46.1

Callegaro

        Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

        «a-bis. All’articolo 569, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Il giudice provvede alla nomina del perito di cui all’articolo 173-bis. delle disposizioni di attuazione del presente codice e ne ordina la comparizione per la medesima udienza“».

 

46.0.1

Callegaro

        Dopo l’articolo 46, aggiungere il seguente:


«Art. 46-bis.

        Dopo l’articolo 569, inserire il seguente articolo:

“Art. 569-bis.

        La vendita dei beni prevista dalle disposizioni del capo IV, c.p.c., potrà essere svolta anche in via telematica, nel rispetto della vigente normativa in materia di firme elettroniche e documento informatico secondo le modalità e nei termini stabiliti con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro per l’innovazione tecnologica, da emanarsi entro 180 giorni dall’entrata in vigore della presente legge“».

 


Art. 48.
48.0.1

Callegaro

        Dopo l’articolo 48-bis, aggiungere il seguente:


«Art. 48-ter.

        1. All’articolo 574 c.p.c., primo comma, dopo le parole: “il decreto previsto dall’articolo 586“ inserire il seguente periodo: “Con lo stesso decreto il giudice indica altresì la banca presso la quale la somma dovrà essere depositata“.

        2. Dopo l’ultimo comma del medesimo articolo 574 c.p.c. inserire il seguente periodo: “Il giudice può altresì emettere decreto di trasferimento una volta acquisita una fideiussione bancaria a garanzia del versamento, nel termine stabilito, del prezzo promesso e degli accessori da parte dell’offerente a favore del quale è stata disposta la vendita. Il decreto di trasferimento prevede altresì l’ingiunzione esecutiva al debitore o al custode o al detentore di rilasciare l’immobile venduto. Esso costituisce titolo per la trascrizione della vendita sui libri fondiari e titolo esecutivo per il rilascio“».

 

48.0.2

Callegaro

        Dopo l’articolo 48-bis, aggiungere il seguente:


«Art. 48-quater.

        1. L’articolo 576, comma 1, n. 5 c.p.c., è sostituito dal seguente:

        “l’ammontare della cauzione in misura non superiore al decimo del prezzo base d’asta, nonché quello delle spese nella stessa misura, e il termine entro il quale tali ammontari devono essere prestati dagli offerenti“».

        Conseguentemente:

        2. Sostituire nell’articolo 580, comma 1 c.p.c. le parole: «l’ammontare approssimativo delle spese di vendita», con le parole: «l’ammontare delle spese di vendita come disposto dal giudice a norma dello stesso articolo 576».

        3. Sostituire nell’articolo 47, che modifica l’articolo 571, comma 2 c.p.c., la parola: «inferiore» con il termine: «superiore».

 


Art. 49.
49.1

Il Governo

        Al comma 1, ultimo capoverso dell’articolo 584 c.p.c., sostituire le parole: «pronuncia a carico degli offerenti di cui al primo comma la perdita della cauzione a titolo di multa», con le parole: «dispone l’incameramento della cauzione».

 


Art. 50.
50.1

Pastore, Scarabosio

        Al comma 1, sostituire il capoverso dell’articolo 585 c.p.c. ivi inserito, con il seguente:

        «Se il versamento del prezzo avviene con l’erogazione a seguito di contratto di finanziamento che preveda il versamento diretto delle somme erogate in favore della procedura e la garanzia ipotecaria di primo grado sul medesimo immobile oggetto di vendita, nel decreto di trasferimento deve essere indicato tale atto ed il Conservatore dei Registri Immobiliari non può eseguire la trascrizione del decreto se non unitamente all’iscrizione dell’ipoteca concessa dalla parte finanziata. Il Giudice con lo stesso decreto ordina la cancellazione dei gravami, anche successivi alla trascrizione del pignoramento».

 

50.0.1

Callegaro

        Dopo l’articolo 50, aggiungere il seguente:


«Art. 50-bis.

        All’articolo 586 c.p.c, dopo le parole: “versamento del prezzo“ vanno aggiunte le seguenti parole: “o una volta acquisita la garanzia bancaria di cui all’articolo 574 c.p.c. in ordine al versamento dello stesso“».

 

50-bis.1

Il Governo

        Sopprimere il terzo comma.

 


Art. 51.
51.1

Il Governo

        Sostituire l’articolo con il seguente:

    «Art. 51. - 1. All’articolo 591-bis. del codice di procedura civile sono apportare le seguenti modificazioni:
        
a) al primo comma, dopo la parola: «sede», è inserita la seguente: «preferibilmente» e dopo le parole: «576 e seguenti», sono aggiunte le seguenti: «, ovvero senza incanto, di cui agli articoli 570 e seguenti»;
        
b) l’ottavo comma è sostituito dal seguente:
        «Avvenuto il versamento del prezzo ai sensi degli articoli 585 e 590, terzo comma, il notaio, ferma restando la possibilità di sospendere la vendita ai sensi dell’articolo 586 e qualora non vi siano contestazioni delle parti, emette, se a ciò espressamente delegato, il decreto di trasferimento di cui al medesimo articolo 586. Al decreto, se previsto dalla legge, deve essere allegato il certificato di destinazione urbanistica dell’immobile quale risultante dal fascicolo processuale. Il notaio alla trasmissione del fascicolo al giudice dell’esecuzione nel caso in cui non faccia luogo all’assegnazione o ad ulteriori incanti ai sensi dell’articolo 591».

 

51.2

Pastore, Scarabosio

        Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «o a un avvocato o a un dottore commercialista iscritti al Consiglio dell’ordine del circondario».

 

51.3

Callegaro

        Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «o a un avvocato ovvero a un dottore commercialista iscritto al consiglio dell’ordine del circondario» con le seguenti: «o a un avvocato, o a un dottore commercialista o a un ragioniere e perito commerciale iscritto al consiglio dell’ordine del circondario».

 

51.4

Cavallaro

        Al comma 1, lettera a), al primo comma dell’articolo 591-bis del codice di procedura civile ivi modificato, dopo le parole: «del circondario» aggiungere le seguenti: «ovvero a un Ufficiale giudiziario».

 

51.5

Pastore, Scarabosio

        Al comma 1, sopprimere le lettere b), c), d).

 

51.6

Cavallaro

        Al comma 1, lettera b), al secondo comma dell’articolo 591-bis, del codice di procedura civile ivi modificato, dopo la parola: «professionista» aggiungere le seguenti: «o Ufficiale giudiziario».

 

51.7

Cavallaro

        Al comma 1, lettera c), al terzo comma dell’articolo 591-bis, del codice di procedura civile ivi modificato, dopo la parola: «professionista» aggiungere le seguenti: «o Ufficiale giudiziario».

 

51.8

Cavallaro

        Al comma 1, lettera d), all’articolo 591-bis, del codice di procedura civile ivi modificato, dopo la parola: «professionista» aggiungere le seguenti: «o Ufficiale giudiziario».

 

51.9

Pastore, Scarabosio

        Al comma 1, lettera e), capoverso, le parole: «il professionista delegato», ovunque compaiono, sono sostituite dalle seguenti: «il notaio».

 

51.10

Cavallaro

        Al comma 1, lettera e), all’ottavo comma dell’articolo 591-bis del codice di procedura civile ivi modificato, dopo la parola: «professionista» aggiungere le seguenti: «o Ufficiale giudiziario».

 

51.11

Pastore, Scarabosio

        Dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

            «e-bis) dopo il comma nono è aggiunto il seguente:
        “Il notaio delegato, limitatamente alle esigenze del processo esecutivo relative a dati personali del soggetto esercutato, nonché a caratteristiche dell’immobile oggetto di espropriazione forzata, può chiedere informazioni e notizie alla pubblica amministrazione“».

 

51-bis.1

Il Governo

        Sopprimere l’articolo.

 

51-bis.2

Pastore, Scarabosio

        Sopprimere l’articolo.

 

51-bis.3

Cavallaro

        Al comma 1, dell’articolo 591-ter del codice di procedura civile ivi modificato, dopo la parola: «professionista» aggiungere le seguenti: «o Ufficiale giudiziario».

 


Art. 52.
52.1

Pastore, Scarabosio

        Sopprimere l’articolo.

 

52.2

Il Governo

        Sostituire l’articolo con il seguente:

        «1. All’articolo 596, primo comma, del codice di procedura civile, dopo le parole: “dell’esecuzione“ sono inserite le seguenti: “o il notaio delegato a norma dell’articolo 591-bis“».

 

52.3

Cavallaro

        Al comma 1, all’articolo 596, primo comma, del codice di procedura civile ivi modificato, dopo la parola: «professionista» aggiungere le seguenti: «o ufficiale giudiziario».

 

53.1

Pastore, Scarabosio

        Soprimere l’articolo.

 

53.2

Il Governo

        Sostituire l’articolo con il seguente:

    –«Art. 53. – 1. All’articolo 598 del codice di procedura civile, dopo le parole: “dell’esecuzione“ sono inserite le seguenti: “o il notaio delegato a norma dell’articolo 591-bis“».

 

53.3

Cavallaro

        Al comma 1, all’articolo 598 del codice di procedura civile ivi modificato, dopo la parola: «professionista» aggiungere le seguenti: «o Ufficiale giudiziario».

 

54.0.1

Alberti Casellati

        Dopo l’articolo 54, inserire il seguente:


«Art. 54-bis.

        1. All’articolo 609 del codice di procedura civile, dopo il primo comma, è inserito il seguente:

        “Il locatore, in ogni caso, trascorsi sessanta giorni dalla data del rilascio dell’immobile, può far vendere le cose delle quali è stato nominato custode, con il procedimento di cui all’articolo 2797 del codice civile“».

 

54.0.2

Alberti Casellati

        Dopo l’articolo 54, inserire il seguente:


«Art. 54-bis.

        1. All’articolo 609 del codice di procedura civile, dopo il primo comma, è inserito il seguente:

        “Il locatore, in ogni caso, trascorsi sessanta giorni dalla data del rilascio dell’immobile, può far vendere le cose delle quali è stato nominato custode, con il procedimento di cui all’articolo 2797 del codice civile“».

 

54.0.3

Alberti Casellati

        Dopo l’articolo 54, inserire il seguente:


«Art. 54-bis.

        1. All’articolo 611 del codice di procedura civile, al secondo comma, dopo le parole: “liquidazione delle spese“, sono inserite le seguenti: “, nonché dei diritti e degli onorari del procedimento di esecuzione,“».

 

54.0.3 (testo 2)

Alberti Casellati, Gubetti

        Dopo l’articolo 54, inserire il seguente:


«Art. 54-bis.

        1. All’articolo 611 del codice di procedura civile, al secondo comma, dopo le parole: “giudice dell’esecuzione“, sono inserite le seguenti: “a norma degli articoli 91 e seguenti“».

 

54-bis.1

Callegaro

        Sopprimere l’articolo 54-bis.

 

54-bis.2

Semeraro, relatore

        Al comma 1, dopo le parole: «gravi motivi», aggiungere le seguenti: «anche in riferimento alla solvibilità delle parti».

 

56.0.1

Alberti Casellati

        Dopo l’articolo 56, inserire il seguente:


«Art. 56-bis.

        1. All’articolo 629 del codice di procedura civile, dopo il secondo comma, è inserito il seguente:

        “L’esecuzione di cui all’articolo 605 si estingue se la parte istante rinuncia agli atti, prima della consegna o del rilascio, con atto da consegnarsi all’ufficiale giudiziario procedente e da notificarsi alla parte esecutata.“».

 

56.0.1 (testo 2)

Alberti Casellati, Gubetti

        Dopo l’articolo 56, inserire il seguente:


«Art. 56-bis.

        1. Dopo l’articolo 608 del codice di procedura civile è inserito il seguente:

“Art. 608-bis.

        L’esecuzione di cui all’articolo 605 si estingue se la parte istante prima della consegna o del rilascio, rinuncia con atto da notificarsi alla parte esecutata e da consegnarsi all’ufficiale giudiziario procedente“».

 


Art. 58.
58.100

Il Governo

        Sostituire l’articolo con il seguente:

        «Art. 58. - 1. All’articolo 634, secondo comma del codice di procedura civile, la parola: “autentici“, ovunque ricorre, e le parole: “, purché bollate e vidimate nelle forme di legge e“ sono soppresse».

 

58.0.1

Alberti Casellati

        Dopo l’articolo 58, inserire il seguente:


«Art. 58-bis.

        1. All’articolo 642 del codice di procedura civile, al primo comma, dopo le parole: “pubblico ufficiale autorizzato“, sono inserite le seguenti: “, ovvero se il ricorrente produce documentazione sottoscritta dal debitore, comprovante il diritto fatto valere, ed offre idonea cauzione per l’ammontare delle eventuali restituzioni, spese e danni“».

 

58.0.1 (testo 2)

Alberti Casellati, Gubetti

        Dopo l’articolo 58, inserire il seguente:


«Art. 58-bis.

        1. All’articolo 642 del codice di procedura civile, al secondo comma, dopo le parole: “grave pregiudizio nel ritardo“, sono inserite le seguenti: “ovvero se il ricorrente produce documentazione sottoscritta dal debitore, comprovante il diritto fatto valere; e la parola: “ma“ è soppressa“».

 

58.0.2

Alberti Casellati

        Dopo l’articolo 58, inserire il seguente:


«Art. 58-bis.

        1. All’articolo 642 del codice di procedura civile, all’inizio del secondo comma, è premesso il seguente periodo: “Il giudice può, altresì, concedere l’esecuzione provvisoria se il ricorrente fornisce prova scritta del diritto fatto valere ed offre idonea cauzione per l’ammontare delle eventuali restituzioni, spese e danni.“».

 


Art. 59.
59.0.1

Cavallaro, Caruso Antonino

        Dopo l’articolo 59, inserire il seguente:


«Art. 59-bis.

        1. All’articolo 657 del codice di procedura civile, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente: “La licenza o lo sfratto di cui al primo e al secondo comma possono essere intimati anche nei confronti di chi utilizza un immobile in forza di un contratto di comodato di cui sia stabilita la durata“.».

 

59.0.2

Cavallaro, Giaretta

        Dopo l’articolo 59, inserire il seguente:


«Art. 59-bis.

        1. Dopo l’articolo 658 del codice di procedura civile è inserito il seguente:

        “Art. 658-bis. – Le norme di cui agli articoli 657 e 658 si applicano anche alle ipotesi di comodato e di occupazione senza titolo di immobili urbani“».

 

59.0.2 (testo 2)

Cavallaro, Giaretta

        Dopo l’articolo 59, inserire il seguente:


«Art. 59-bis.

        1. All’articolo 657 del codice di procedura civile dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

        “La procedura di cui ai commi precedenti si applica anche alle ipotesi di comodato e di occupazione senza titolo di immobili“».

 

59.0.3

Cavallaro, Caruso Antonino

        Dopo l’articolo 59, inserire il seguente:


«Art. 59-bis.

        1. All’articolo 658 del codice di procedura civile, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente: “Può essere altresì intimato lo sfratto con le medesime modalità stabilite nell’articolo precedente anche nei confronti di chi occupa un immobile a titolo di comodato senza previsione di durata oppure senza titolo».

 

59.0.4

Cavallaro, Caruso Antonino

        Dopo l’articolo, inserire il seguente:


«Art. 59-bis.

        1. All’articolo 663 del codice di procedura civile, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

        “Quanto disposto dal primo e secondo comma si applica anche ai contratti di comodato di beni immobili con o senza determinazione di scadenza e alle occupazioni abusive di beni immobili“».

 

59.0.4 (testo 2)

Cavallaro, Caruso Antonino

        Dopo l’articolo, inserire il seguente:


«Art. 59-bis.

        1. All’articolo 663 del codice di procedura civile, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

        “Quanto disposto dal primo e dal secondo comma si applica anche ai contratti di comodato e alle occupazioni abusive di beni immobili“».

 

59.0.5

Cavallaro, Caruso Antonino

        Dopo l’articolo, inserire il seguente:


«Art. 59-bis.

        1. All’articolo 663 del codice di procedura civile, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

        “Quanto previsto dal comma 1 e dal comma 2 si applica anche ai contratti di comodato con o senza determinazione di scadenza e alle ipotesi occupazioni abusiva di beni immobili“».

 

59.0.5 (testo 2)

Cavallaro, Caruso Antonino

        Dopo l’articolo, inserire il seguente:


«Art. 59-bis.

        1. All’articolo 665 del codice di procedura civile, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

        “Quanto previsto dal primo e dal secondo comma si applica anche ai contratti di comodato e alle occupazioni abusiva di beni immobili“».

 

59.0.6

Alberti Casellati

        Dopo l’articolo, inserire il seguente:


«Art. 59-bis.

        1. Dopo l’articolo 669-bis del codice di procedura civile è inserito seguente:

        “Art. 669-bis.1. Col provvedimento che dispone il rilascio, il giudice, previa motivazione che tenga conto anche delle condizioni del conduttore comparate a quelle del locatore, nonché delle ragioni per le quali viene disposto il rilascio stesso e, nei casi di finita locazione, del tempo trascorso dalla disdetta, fissa la data della esecuzione entro il termine massimo di sei mesi ovvero, in casi eccezionali, di dodici mesi dalla data del provvedimento.

        Nelle ipotesi in cui il conduttore abbia ottenuto dal giudice un termine per il pagamento dei canoni scaduti e non abbia provveduto a sanare la morosità nel termine stesso, la data dell’esecuzione non può essere fissata oltre sessanta giorni dalla scadenza del termine concesso per il pagamento.
        Qualunque forma abbia il provvedimento di rilascio, il locatore e il conduttore possono, in qualunque momento e limitatamente ala data fissata per l’esecuzione, proporre opposizione per qualsiasi motivo al tribunale collegiale che giudica con le modalità di cui all’articolo 618.
        Trascorsa inutilmente la data fissata, il locatore promuove l’esecuzione ai sensi degli articoli 605 e seguenti“».

        Conseguentemente è abrogato l’articolo 56 della legge 27 luglio 1978, n. 392.