B I L A N C I O (5
a
)
MARTEDI’ 4 NOVEMBRE 2003
409
a
Seduta (pomeridiana)
Presidenza del Presidente
AZZOLLINI
Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vegas.
La seduta inizia alle ore 15,45.
IN SEDE REFERENTE
(2513)
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2004 e bilancio pluriennale per il triennio 2004-2006
- (Tabb. 1 e 2)
Stati di previsione dell'entrata e del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2004 (
limitatamente alle parti di competenza
)
(2512)
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)
(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)
Si riprende l’esame congiunto, sospeso nell’odierna seduta antimeridiana.
Il presidente AZZOLLINI dichiara le inammissibilità relative agli articoli dal 41 al 49. In particolare, dichiara ammissibili con riserva gli emendamenti 41.14 (nel presupposto che, ove accolto, venga adeguata la copertura riferita alla Tabella A), 41.15 (nel presupposto che, ove accolto, venga adeguata la copertura riferita alla Tabella A per gli anni successivi al 2004) e inammissibili le proposte 42.5, 42.6, 42.0.1, 42.0.6, 42.0.2, 42.0.2a, 42.0.3 e 43.0.4 nonchè ammesso con riserva l'emendamento 43.0.3 (nel presupposto che, ove accolto, venga adeguata la copertura riferita alla Tabella A). Dichiara inoltre inammissibili le proposte 44.7, 44.0.2, 44.0.3, 44.0.4, 44.0.5, 44.0.7 (limitatamente ai commi 2 e 3), 44.0.8, 44.0.10, 44.0.11 (limitatamente al riferimento alla rubrica del Ministero della salute della Tabella B), 44.0.12, 44.8, 45.0.2, 45.0.4 (limitatamente al comma 6), 45.0.10, 45.0.29, 45.0.3, 45.0.5, 45.0.7, 45.0.23 e 45.0.28 e ammesso con riserva l'emendamento 45.0.11 (nel presupposto, ove accolto, dell'adeguamento della copertura riferita alla Tabella A). Dichiara altresì inammissibili gli emendamenti 47.0.5, 48.5 (limitatamente alla lettera
c)
), 48.6 (limitatamente al comma 3), 48.11 (limitatamente al secondo e terzo periodo), 48.12 (Testo 2) (limitatamente all’ultimo periodo), 48.13 (limitatamente all’ultimo periodo), 48.19, 48.20, 48.21 e 48.22 (limitatamente all’ultimo periodo del comma 9-
bis
), 48.25, 48.26, 48.27, 48.28, 48.29, 48.30, 48.31, 48.32, 48.34, 48.35, 48.36, 48.37, 48.39, 48.40, 48.41, 48.42, 48.43, 48.44, 48.45, 48.46, 48.47, 48.48, 48.49, 48.50, 48.51, 48.52, 48.53, 48.54, 48.55, 48.56, 48.57, 48.58, 48.59, 48.60, 48.61, 48.62, 48.63, 48.64, 48.65, 48.66, 48.67, 48.68, 48.69, 48.0.9, 48.0.10, 48.0.11, 48.0.12 e 48.0.15, nonchè ammesso con riserva l'emendamento 48.0.13 (nel presupposto che, ove sia accolto, venga adeguato l’onere alla copertura riferita alla tabella B, per la quota relativa ai limiti di impegno). Dichiara infine inammissibili le proposte 49.23, 49.26, 49.37, 49.38 (limitatamente al secondo e al terzo periodo), 49.0.1, 49.0.24, 49.0.7,
49.27, 49.28, 49.31, 49.43, 49.0.2, 49.0.16, 49.0.17, 49.0.18, 49.0.19, 49.0.20 e 49.0.21, nonchè ammessi con riserva gli emendamenti 49.42 ( nel presupposto che, ove approvato, la copertura si intende riferita alla tabella B, per la quota limiti di impegno), 49.0.6 e 49.0.8 (nel presupposto che, ove accolti, venga adeguata la copertura riferita alla tabella A). Avverte, altresì, che per le proposte dichiarate parzialmente inammissibili si procederà, ove il proponente non proceda alla necessaria riformulazione, alla votazione della sola parte ammissibile.
Il presidente AZZOLLINI, ricordato che nella seduta antimeridiana sono stati votati gli emendamenti riferiti all’articolo 40 e quelli recanti articolo aggiuntivi dopo l’articolo 40, avverte che si passa all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 41 e di quelli recanti articoli aggiuntivi dopo il medesimo articolo, precisando che in allegato al resoconto della seduta odierna sono pubblicati gli emendamenti agli articoli dal 41 al 49.
Il senatore MODICA
(DS-U)
illustra le proposte emendative a sua firma relative ai cosiddetti “prestiti fiduciari”. Nel ricordare come l’istituto del prestito d’onore sia stato inserito nell’ordinamento italiano già da dodici anni, senza peraltro riscontrare un grande successo, ritiene, peraltro, che il Governo stia intervenendo su tale settore in modo non adeguato. In particolare, lamenta il fatto che il testo del disegno di legge, nel richiamare il disposto di cui all’articolo 34 della Costituzione, in materia di diritto allo studio, abbia omesso il riferimento alla mancanza di idonei mezzi finanziari, che costituisce in realtà l’elemento qualificante del dettato costituzionale. Poichè nel testo del provvedimento in esame - osserva l’oratore - viene previsto il pagamento degli interessi in relazione a tali prestiti fiduciari, si è di fronte ad un normale strumento di sostegno finanziario e non più ad una garanzia relativa al diritto allo studio.
Ricorda altresì che nel disegno di legge in titolo, il problema dell’assenza di adeguate garanzie per i prestiti d’onore è stato risolto con un apposito fondo assegnato alla gestione della società Sviluppo Italia, rilevando, peraltro, come attualmente il diritto allo studio debba considerarsi materia di competenza regionale.
Si sofferma, infine, sull’emendamento 41.15 volto ad inserire un comma aggiuntivo all’articolo 41, comma 5.
Sulle osservazioni svolte dal senatore Modica si apre un dibattito in cui interviene in primo luogo il senatore GRILLOTTI
(AN)
, per esprimere il proprio dissenso in ordine ai rilievi formulati dal senatore Modica, ricordando come anche in base all’attuale legislazione i prestiti d’onore venivano gestiti dalla società Sviluppo Italia.
Dichiara, inoltre, di aggiungere la propria firma all’emendamento 41.11, che provvede ad illustrare, auspicandone l’accoglimento.
Interviene, quindi, il senatore MORANDO
(DS-U)
per rilevare che nel caso in cui non venissero accolti gli emendamenti volti a sopprimere l’articolo 41 - ipotesi che egli riterrebbe comunque preferibile - sarebbe, a suo avviso, interesse della maggioranza e del Governo accogliere taluni emendamenti volti a conferire maggiore organicità al disegno di legge finanziaria. In particolare, condivide i rilievi formulati dal senatore Modica in ordine all’incompleta enunciazione del disposto di cui all’articolo 34 della Costituzione, criticando inoltre l’attuale formulazione del comma 2 dell’articolo 41 in grado, a suo avviso, di determinare sperequazioni ingiustificate.
Fa osservare che l’attuale formulazione del comma 3 non chiarisce adeguatamente se alla società Sviluppo Italia venga affidata la gestione della costituzione delle garanzie o se vengano addirittura attribuiti poteri discrezionali di scelta dei beneficiari.
Ribadisce pertanto la necessità che la Commissione licenzi un testo maggiormente organico, nel quale gli attuali commi 2 e 3 dell’articolo 41 del disegno di legge finanziaria vengano posti in relazione reciproca in modo più coerente.
Il senatore RIPAMONTI
(Verdi-U)
illustra l’emendamento 41.1 volto a sopprimere l’articolo 41 del disegno di legge finanziaria, osservando che la nuova disciplina dei prestiti fiduciari non sembra in grado di garantirne l’effettiva erogazione, in quanto non incentiva gli istituti di credito ad accordare tali forme di finanziamento.
Interviene il senatore CADDEO
(DS-U)
per illustrare l’emendamento 41.0.2, volto a prevedere un rifinanziamento della legge n. 269 del 1998 per il contrasto dello sfruttamento e dell’abuso sessuale dei minori e della Commissione per le adozioni internazionali, auspicando l’accoglimento di tale proposta stante l’importanza sociale della questione affrontata.
Il senatore D’ANDREA
(MAR-DL-U)
illustra l’emendamento 41.0.1, relativo al Piano per il lavoro dei giovani laureati, sottolineando l’urgenza di un intervento finalizzato alla riduzione delle cifre relative alla disoccupazione di tale categoria, che in Italia registra un’incidenza quasi doppia rispetto alla media europea.
Auspica quindi l’accoglimento di tale proposta emendativa.
Il presidente AZZOLLINI avverte che i restanti emendamenti sono dati per illustrati.
Si passa ai pareri del relatore e del Governo sugli emendamenti riferiti all’articolo 41 e a quelli recanti emendamenti aggiuntivi dopo l’articolo 41.
Il relatore FERRARA
(FI)
osserva come, nonostante l’incompleta enunciazione del disposto costituzionale, il criterio generale rimanga comunque quello dell’indigenza degli studenti, nonché della provenienza da aree in
deficit
di sviluppo
. Con riferimento a quanto rilevato dai senatori Morando e Modica, pur riconoscendo la necessità di un approfondimento interpretativo, ritiene che l’attuale riformulazione della norma possa ritenersi pienamente compatibile con il dettato costituzionale, in quanto il Fondo assume una funzione meramente strumentale.
Con riferimento all’emendamento 41.11, ritiene che tale proposta, pur condivisibile in linea di principio, stravolga le finalità dell’articolo in quanto aumenta eccessivamente la platea dei beneficiari. Parimenti, ritiene che gli emendamenti 41.0.1 e 41.0.2, pur apprezzabili in principio, non siano concretamente realizzabili.
Esprime, altresì, un parere contrario su tutti gli emendamenti proposti ad eccezione degli identici emendamenti 41.6 e 41.7.
Il sottosegretario VEGAS esprime un parere conforme a quello del relatore, precisando come gli emendamenti 41.11, 41.0.1 e 41.0.2, pur condivisibili in linea di principio, introducono una serie di misure eccessivamente onerose per le finanze statali. Sull’emendamento 41.15 esprime avviso contrario in quanto la copertura finanziaria dell’emendamento appare inidonea.
Il senatore MORANDO
(DS-U)
dichiara di non condividere il parere contrario formulato dal relatore e dal rappresentante del Governo in relazione all’emendamento 41.15, in quanto i problemi di copertura che tale proposta porrebbe sono, a suo avviso, di ben scarso rilievo. Occorre infatti considerare che tale proposta determinerebbe l’eliminazione del solo prelievo fiscale - pari al 19 per cento - degli assegni riconosciuti in favore degli studenti “Erasmus”, i quali notoriamente sono in numero ridotto e percepiscono assegni di importi piuttosto limitati.
Si passa, quindi, alla votazione degli emendamenti riferiti all’articolo 41 e di quelli recanti articoli aggiuntivi dopo il medesimo articolo.
Con separate votazioni, sono quindi posti ai voti e respinti gli emendamenti 41.1, 41.2, 41.3, 41.4 e 41.5.
Con un’unica votazione vengono poi approvati gli emendamenti identici 41.6 e 41.7.
Il senatore MORO
(LP)
, intervenendo in dichiarazione di voto sull’emendamento 41.8, sottolinea il rilievo della proposta emendativa in questione che auspica possa trovare accoglimento, almeno durante l’esame in Assemblea.
Posti separatamente ai voti sono respinti gli emendamenti 41.8, 41.9, 41.10, 41.11, 41.12 e 41.13.
Avendo il senatore MARINO
(Misto-Com)
dichiarato di adeguare la copertura (riferita alla Tabella A), dell’emendamento 41.14, in precedenza ammesso con riserva, viene quindi posto ai voti e respinto.
Il presidente AZZOLLINI propone il temporaneo accantonamento dell’emendamento 41.15, in attesa di ulteriori chiarimenti del Governo sui profili di copertura.
Conviene la Commissione e l’emendamento 41.15 viene quindi accantonato.
Con separate votazioni sono infine posti ai voti e respinti gli emendamenti 41.0.1 e 41.0.2.
Si passa all’illustrazione degli emendamenti riferiti all’articolo 42 e di quelli recanti articoli aggiuntivi dopo l’articolo 42.
Il presidente AZZOLLINI ricorda che l’emendamento 42.0.7, a firma del senatore Izzo, è già stato ritirato.
Il relatore FERRARA
(FI)
illustra l’emendamento 42.3, volto ad inserire un ulteriore comma 1-
bis
all’articolo 42 del disegno di legge finanziaria, che stabilisce misure per favorire la chiusura in via transattiva dei contenziosi attivi o passivi dell’EFIM in liquidazione coatta amministrativa e delle società in liquidazione coatta amministrativa di cui all’articolo 156, commi 1 e 2 della legge n.388 del 2000.
Il senatore LAURO
(FI)
illustra l’emendamento 42.0.5, ritenendo che tale proposta potrebbe rivelarsi utile nel rafforzare la competitività del sistema produttivo nazionale nell’attuazione dei contratti di localizzazione.
Dopo che i restanti emendamenti sono dati per illustrati, si passa ai pareri del relatore e del Governo.
Il relatore FERRARA
(FI)
esprime un parere contrario su tutti gli emendamenti proposti, ad eccezione dell’emendamento 42.3.
Il rappresentante del GOVERNO esprime un parere conforme a quello del relatore.
Sui pareri del relatore e del Governo si apre un dibattito in cui interviene il senatore MORANDO
(DS-U)
, dichiarando di non condividere il parere favorevole formulato dal relatore in ordine all’emendamento 42.3 in quanto tale proposta, a suo avviso, determina alcuni problemi di copertura: il generico riferimento ai “contenziosi attivi o passivi” determinerebbe infatti l’autorizzazione non solo a riscuotere, ma altresì a pagare fino al cinquanta per cento del contenzioso. Tale previsione, pertanto, dovrebbe indicare l’idonea modalità di copertura finanziaria, soprattutto tenuto conto del fatto che l’EFIM presenta nel bilancio un rilevante ammontare di partite debitorie sicuramente eccedenti quelle creditorie. Propone, pertanto, che il testo di tale emendamento venga riformulato, per evitare l’approvazione di emendamenti privi di copertura finanziaria.
Il presidente AZZOLLINI, nel ricordare come l’emendamento 42.3 preveda una percentuale di realizzazione del credito superiore a quella prevista dalle procedure concorsuali ordinarie per fattispecie analoghe, ritiene tuttavia non del tutto fondate le osservazioni formulate dal senatore Morando.
Propone, comunque, che la Commissione esprima un voto contrario sull’emendamento in questione, per consentire comunque un riesame della questione ivi indicata per l’Assemblea, anche sulla base di una più approfondita analisi della relativa relazione tecnica.
Con separate votazioni sono quindi posti ai voti e respinti tutti gli emendamenti riferiti all’articolo 42, nonché quelli recanti articoli aggiuntivi dopo il medesimo articolo.
Si passa all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 43.
Il senatore PIZZINATO
(DS-U)
, dopo avervi aggiunto la propria firma, illustra l’emendamento 43.1, volto a sopprimere l’intero articolo 43 del disegno di legge finanziaria, sottolineando come l’attuale formulazione non tenga adeguatamente conto delle esigenze e delle legittime aspettative dei dipendenti azionisti, i quali continuano a non poter esplicare il loro intervento in seno agli organi societari. Sarebbe stato più opportuno, a suo avviso, garantire la presenza di almeno un componente in seno al collegio dei sindaci.
Ricordato, peraltro, come la Commissione lavoro della Camera dei deputati stia affrontando tale questione già da lungo tempo, auspica una riflessione seria da parte del Governo, al fine di riproporre in tale sede un testo che, tra l’altro, consenta almeno agli azionisti dipendenti di beneficiare di un trattamento fiscale diverso da quello previsto per gli investitori professionali.
Illustra, poi, l’emendamento 43.2, ribadendo che l’attuale formulazione della norma non tiene adeguatamente conto del dibattito sviluppatosi in Parlamento, in quanto si limita ad istituire un comitato con il compito di incentivare la partecipazione dei dipendenti alla vita dell’impresa. Illustra, infine, gli altri emendamenti presentati a propria firma sottolineando, comunque, come la soppressione dell’intero articolo costituisca la soluzione, a suo avviso, preferibile.
Il senatore RIPAMONTI (
Verdi-U
) si associa alle considerazioni del senatore Pizzinato sull'emendamento 43.2 ed illustra le proposte 43.6 e 43.5.
Il senatore BATTAFARANO
(DS-U)
ribadisce che presso la Commissione lavoro della Camera dei deputati si sta da tempo lavorando ad un testo unificato, sul quale si sono registrati rilevanti progressi, sottolineando l’inopportunità di disciplinare tale complessa questione in sede di legge finanziaria.
Ritiene, inoltre, che il Fondo previsto nell’articolo 43 del disegno di legge finanziaria costituisca un inutile spreco di risorse, anche in considerazione del fatto che i lavori in corso presso l’altro ramo del Parlamento sembrano orientati a una soluzione diversa.
Il senatore EUFEMI
(UDC)
, replicando agli interventi precedenti, esprime, invece, un convinto apprezzamento per il contenuto dell’articolo 43 del disegno di legge finanziaria, ritenendo che tale norma costituisca un passo importante sul piano delle politiche fiscali adottate nella attuale legislatura. Con tale disposizione, infatti, si dà per la prima volta attuazione all’articolo 46 della Costituzione, nel quale si prevede la diretta collaborazione dei lavoratori alla gestione delle imprese.
Il senatore LAURO
(FI)
, dopo avervi aggiunto la propria firma, illustra gli emendamenti 43.0.1, 43.0.2 e 43.0.3, auspicandone l’approvazione.
Il senatore SALERNO
(AN)
dichiara di condividere pienamente il contenuto dell’articolo 43 del disegno di legge, osservando come tale previsione debba considerarsi una pietra miliare nell’evoluzione dei rapporti tra il mondo del lavoro e quello delle imprese. Tale considerazione assume particolare rilievo in quanto l’articolo 46 della Costituzione trova per la prima volta attuazione nell’ordinamento dello Stato proprio grazie all’opera di un Governo di centrodestra.
Ritiene che le imprese debbano guardare con fiducia ed interesse a queste innovazioni in quanto, pur perseguendo istituzionalmente fini di lucro e non sociali, non è escluso che le imprese medesime possano ricorrere a strumenti in grado di produrre riflessi anche sul piano sociale.
I restanti emendamenti sono dati per illustrati.
Si passa all’espressione dei pareri del relatore e del Governo.
Il relatore FERRARA
(FI)
, con riferimento agli interventi formulati dai senatori Pizzinato e Ripamonti, ribadisce che il fine precipuo dell’articolo 43 è quello di un maggior coinvolgimento delle rappresentanze sindacali a partecipare alle scelte gestionali delle imprese. Si tratta infatti di un provvedimento che mira a fornire un contributo allo sviluppo del sistema imprenditoriale nazionale, attraverso previsioni dotate di grande concretezza. Esprime, quindi, un parere contrario su tutti gli emendamenti presentati.
Il sottosegretario VEGAS esprime un parere conforme a quello del relatore.
Il senatore PIZZINATO
(DS-U) ,
dichiarato il voto favorevole sull'emendamento 43.1, evidenzia la necessità che le istanze proprie dei dipendenti azionisti siano tenute in adeguata considerazione, in conformità a quanto rilevato dalle organizzazioni sindacali nel corso delle audizioni. Sottolinea inoltre criticamente l'assenza, nel comma 3 dell'articolo 43, della determinazione di principi e criteri direttivi che orientino l'emanazione di norme attuative da parte del ministro del Lavoro e delle politiche sociali.
Posto ai voti, è respinto l'emendamento 43.1. Posti separatamente ai voti, sono quindi respinti gli emendamenti 43.2, 43.3 e 43.4.
Dopo la dichiarazione di voto favorevole del senatore RIPAMONTI
(Verdi-U)
sugli emendamenti 43.5 e 43.6, volti ad assicurare un'assegnazione preferenziale di risorse alle imprese che aderiscano a sistemi internazionali riconosciuti di certificazione ambientale, prende la parola il senatore PIZZINATO
(DS-U)
il quale, con il consenso del proponente, aggiunge la propria firma a tali emendamenti.
Posti quindi ai voti, sono respinti con separate votazioni gli emendamenti 43.5 e 43.6.
Con separate votazioni sono poi respinti gli emendamenti 43.7, 43.8, 43.0.1, 43.0.2, 43.0.3 e 43.0.5.
Il presidente AZZOLLINI avverte che si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 44 e di quelli recanti articoli aggiuntivi dopo l'articolo 44.
Il senatore EUFEMI
(UDC)
illustra l'emendamento 44.4, recante modifiche alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione e finanziamento delle Camere di commercio.
Il senatore LAURO
(FI)
aggiunge la propria firma all'emendamento 44.0.6, sottolineando la rilevanza del sostegno alle opere infrastrutturali.
I restanti emendamenti all'articolo 44 e aggiuntivi dopo il medesimo articolo sono dati per illustrati.
Si passa all’espressione dei pareri del relatore e del Governo sugli emendamenti riferiti all’articolo 44 e sulle proposte recanti articoli aggiuntivi dopo il medesimo articolo.
Il relatore FERRARA
(FI)
si rimette alle valutazioni del rappresentante del Governo per quanto concerne l'emendamento 44.4, esprimendo altresì parere contrario su tutti i restanti emendamenti.
Il sottosegretario VEGAS evidenzia anzitutto la scarsa chiarezza della formulazione degli emendamenti 44.4 e 44.0.1, auspicando una riformulazione dei medesimi in vista dell'esame degli stessi in Assemblea. Esprime pertanto parere negativo su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 44 e su quelli recanti articoli aggiuntivi dopo il medesimo articolo.
Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 44.1, 44.2, 44.3, 44.4, 44.5, 44.6, 44.0.1 (testo 2) - al quale ha aggiunto la propria firma il senatore LAURO
(FI)
-, 44.0.6, 44.0.7 (riformulato dal proponente in un testo 2 al fine di soddisfare i requisiti per l'ammissibilità), 44.0.9, 44.0.11 (posto in votazione per la sola parte ammissibile) e 44.0.13.
Il presidente AZZOLLINI avverte che si passerà all'illustrazione di tutti gli emendamenti recanti articoli aggiuntivi all'articolo 45, ad eccezione degli emendamenti - testé presentati ed aventi medesimo contenuto - (45.0.500 e 45.0.550), concernenti i benefici previdenziali ai lavoratori esposti all'amianto per i quali propone di procedere all’illustrazione degli stessi dopo la votazione dei restanti emendamenti recanti articoli aggiuntivi dopo l’articolo 45.
Conviene la Commissione.
Il presidente AZZOLLINI avverte, altresì, che sono stati presentati due nuovi emendamenti 45.0.850 e 45.0.502 e, ad integrazione e rettifica delle precedenti dichiarazioni di inammissibilità, precisa che sono da considerarsi ammissibili gli emendamenti 45.0.500, 45.0.550, 45.0.850, 49.500, 11.300, 11.500 nonché 49.13.
Il senatore TAROLLI
(UDC)
illustra l'emendamento 45.0.850, recante la previsione dell'attribuzione di finanziamenti, alternativi al tradizionale canale bancario, ai dipendenti privati, oltre che pubblici, mediante la cessione di quota parte dello stipendio: la proposta non determina alcun onere per lo Stato e produce positivi effetti in termini di ripresa dei consumi delle famiglie.
Sono quindi dati per illustrati i restanti emendamenti, ad eccezione delle proposte 45.0.500 e 45.0.550.
Si passa all’espressione dei pareri del relatore e del Governo sugli emendamenti recanti articoli aggiuntivi dopo il medesimo articolo, ad eccezione delle proposte 45.0.500 e 45.0.550.
Il relatore FERRARA
(FI)
esprime parere favorevole sull'emendamento 45.0.1 (testo 2) e parere contrario su tutti i restanti emendamenti.
Il sottosegretario VEGAS concorda con le valutazioni espresse dal relatore, proponendo - al fine di consentire un maggiore approfondimento delle tematiche ivi previste - l'accantonamento dell'emendamento 45.0.850.
Si conviene di accantonare tale emendamento per consentire ulteriori approfondimenti.
Si passa quindi alla votazione degli emendamenti recanti articoli aggiuntivi dopo l’articolo 45.
Per dichiarazione di voto contraria sull'emendamento 45.0.1 (testo 2), interviene quindi il senatore MODICA
(DS-U)
, il quale rileva come l'attribuzione di un finanziamento significativo all'Università Campus Bio-medico per la realizzazione di un nuovo Policlinico universitario costituisca una palese disparità di trattamento rispetto al trattamento riservato alle altre strutture deputate alla ricerca biomedica.
I senatori MORO
(LP)
e CURTO
(AN)
preannunciano il voto favorevole sull'emendamento 45.0.1 (testo 2).
Interviene poi per dichiarazione di voto contraria sull'emendamento 45.0.1 (testo 2) il senatore GIARETTA
(MAR-DL-U)
, il quale rileva come tale proposta indichi l'assenza di un chiaro programma di riferimento per la spesa sanitaria, ribadendo l'esigenza che l’Esecutivo si assuma la piena responsabilità politica delle sue scelte.
Il senatore CADDEO
(DS-U)
preannuncia, a sua volta, il voto contrario sull'emendamento 45.0.1 (testo 2), stigmatizzando l'incontrollata espansione della spesa sanitaria e i negativi effetti di tale aumento in termini di incremento della spesa corrente.
Previa prova e controprova, richiesta dal senatore MORANDO
(DS-U)
, posti congiuntamente ai voti, sono quindi approvati gli identici emendamenti 45.0.1 (testo 2) e 45.0.30 (testo 2).
Il relatore FERRARA
(FI)
ritira l’emendamento 45.0.502.
Dopo dichiarazione di voto favorevole da parte del senatore FALOMI
(DS-U)
, posto ai voti è quindi respinto l'emendamento 45.0.4 ( nel testo riformulato dal proponente al fine di soddisfare i requisiti per l'ammissibilità).
Con separate votazioni risultano respinti gli emendamenti 45.0.8, 45.0.9, 45.0.11, 45.0.12, 45.0.13, 45.0.14, 45.0.15, 45.0.16, 45.0.17, 45.0.18, 45.0.19, 45.0.20, 45.0.21, 45.0.22, 45.0.24, 45.0.25, 45.0.26 e 45.0.27.
Si passa quindi all'esame degli identici emendamenti 45.0.550 e 45.0.500, concernenti il riconoscimento di benefici previdenziali ai lavoratori esposti all'amianto.
Interviene il senatore MORANDO
(DS-U)
il quale ricorda l'
iter
e la portata degli emendamenti all'articolo 47 del decreto-legge n. 269 del 2003. Sottolinea poi come, a suo giudizio, la modalità più opportuna per introdurre la normativa in materia di ambito soggettivo di applicazione dei benefici in discorso, sulla quale maggioranza e opposizione hanno raggiunto un accordo, sia di modificare, in sede di esame da parte della Camera dei deputati, il testo del disegno di legge di conversione del citato decreto-legge. Qualora, però, tale via non fosse politicamente percorribile, in quanto implicante la necessità di una terza lettura del disegno di legge stesso, auspica l'approvazione degli emendamenti in esame, rilevando altresì l'idonea copertura finanziaria dei medesimi.
Il senatore CURTO
(AN)
, dopo aver espresso soddisfazione per l'ampliamento del novero dei beneficiari delle misure previdenziali a favore dei lavoratori esposti all'amianto, chiede al rappresentante del Governo chiarimenti in ordine all'opportunità o meno di procedere in questa fase alla votazione di emendamenti modificativi del testo di un provvedimento d'urgenza ancora in corso di conversione; rileva, inoltre, la necessità di una riformulazione di carattere tecnico del testo di tali emendamenti, che implicherebbe il rinvio dell'esame delle medesime durante l’esame dei documenti di bilancio in Assemblea.
Si passa all’espressione dei pareri del relatore e del Governo sulle proposte 45.0.550 e 45.0.500.
Il relatore FERRARA
(FI)
, premesso il proprio apprezzamento per il contenuto degli emendamenti in discorso, giudica opportuno, in virtù della rilevanza degli argomenti trattati, un approfondimento dei medesimi in vista dell'esame da parte dell'Assemblea.
Il sottosegretario VEGAS si associa alle considerazioni del relatore, rilevando altresì la necessità di un opportuno approfondimento anche dei profili di copertura finanziaria.
Il PRESIDENTE avverte che si passerà alla votazione degli emendamenti 45.0.550 e 45.0.500.
Il senatore MORANDO
(DS-U),
dopo aver ribadito l'auspicio di una modifica del testo dell'articolo 47 del decreto legge n. 269 citato da parte della Camera dei deputati, sottolinea comunque il rilievo politico che un'approvazione di tali emendamenti assumerebbe.
Il senatore MUZIO
(Verdi-U)
, aggiunge la propria firma all'emendamento 45.0.500, dichiarando il proprio voto favorevole.
Il senatore DETTORI
(MAR-DL-U)
aggiunge a sua volta la propria firma all'emendamento 45.0.500 e dichiara il proprio voto favorevole.
Dopo l'intervento del senatore VANZO
(LP)
, il quale esprime soddisfazione per il contenuto degli emendamenti in discorso, il senatore MORANDO
(DS-U)
propone una modifica del testo, volta ad aggiungere, dopo la parola "disposizioni", la seguente: "previgenti".
Dopo che i firmatari hanno dichiarato di accettare la proposta di riformulazione, il RELATORE, e il sottosegretario VEGAS ribadiscono il parere contrario, pur riconoscendo il rilievo politico di tali proposte.
Il senatore NOCCO
(FI)
interviene in dichiarazione di voto per sostenere l’opportunità di un approfondimento tecnico sull’emendamento in esame allo scopo di dare un risposta adeguata alle istanze dei lavoratori interessati. Si dice pertanto favorevole a respingere tali emendamenti sul piano tecnico per consentire comunque al Governo un esame più approfondito.
Il senatore GIARETTA
(MAR-DL-U)
, in dichiarazione di voto, sottolinea il dato politicamente rilevante della convergenza su tale specifica questione dei diversi Gruppi presenti in Commissione ed auspica pertanto che si arrivi all’approvazione unanime del testo. Auspica altresì che tale convergenza si realizzi anche alla Camera dei deputati, in sede di esame del decreto-legge n. 269 citato.
Il senatore CICCANTI
(UDC)
, intervenendo in dichiarazione di voto, fa presente che, oltre a rilievi di carattere politico, devono essere svolte riflessioni di carattere finanziario sui profili copertura della norma. Ritiene poi che la manovra di bilancio contenga incongruenze particolarmente vistose nell’allocazione delle risorse ed, a tale riguardo, cita l’esempio della creazione di tre nuove province di recente approvazione nell’altro ramo del Parlamento, le cui risorse, per gli anni 2004, 2005 e 2006, sono state reperite nonostante le difficoltà di bilancio. Sollecita pertanto una maggiore sensibilità da parte del Governo nel reperimento delle risorse finanziarie necessarie alla copertura della spesa in favore dei lavoratori esposti all’amianto.
Il senatore VIVIANI
(DS-U)
interviene in dichiarazione di voto favorevole dichiarando di sottoscrivere l’emendamento 45.0.500.
Il senatore CURTO
(AN)
si dichiara disponibile all'ipotesi di reiezione "tecnica" dell’emendamento proposto, a condizione che questa venga coordinata con un’opportuna modifica del comma 5 dell'articolo 47 del decreto-legge n. 269. Reputa, inoltre, necessaria una risposta politica alla problematica in esame, in assenza della quale si vedrà costretto a continuare a votare a favore dell’emendamento.
Il PRESIDENTE fa presente, a tale riguardo, la propria volontà di sollecitare un dibattito il più ampio possibile in materia di trattamento previdenziale dei lavoratori esposti all’amianto, anche allo scopo di segnlare alla pubblica opinione l'attenzione che la Commissione dedica a tale tema specifico. Auspica pertanto che tutti i componenti della Commissione esaminino con la massima serenità possibile la questione della salvaguardia dei diritti di tali lavoratori.
Il senatore MONTAGNINO
(MAR-DL-U)
, in dichiarazione di voto favorevole, fa presente che dal punto di vista finanziario non sussistono, a suo avviso, problemi di copertura dell’emendamento proposto.
Il senatore RIPAMONTI
(Verdi-U)
ritiene che l’intervento correttivo possa essere effettuato anche in sede di esame del decreto-legge n. 269 citato da parte della Camera dei deputati. Auspica quindi che il dibattito svoltosi in Commissione sensibilizzi opportunamente il Governo e le forze di maggioranza al fine di trovare una rapida soluzione ai problemi sollevati. Conclude sostenendo che l’approvazione da parte della Commissione dell’emendamento in esame non va interpretato come una forzatura, bensì come il riflesso della prevalenza del dibattito parlamentare.
Su richiesta del senatore SALERNO
(AN)
, la Commissione conviene di sospendere brevemente la seduta.
La seduta sospesa alle ore 19,05 è ripresa alle ore 19,10.
Il PRESIDENTE ricorda che si sono svolte le dichiarazioni di voto sugli emendamenti 45.0.550 e 45.0.500 e che s
i passerà alla votazione dei medesimi.
Con prova e controprova, posti congiuntamente ai voti, gli identici emendamenti 45.0.550 e 45.0.500 sono quindi respinti.
La Commissione conviene di riprendere l’esame dell’emendamento 45.0.850, precedentemente accantonato.
Il presidente AZZOLLINI avverte che tale emendamento - ove respinto - potrà essere preso di nuovo in considerazione durante l’esame in Assemblea. A tal fine, invita il relatore ed il Governo ad esprimere nuovamente i pareri.
Il RELATORE esprime parere contrario sul predetto emendamento.
Il medesimo parere è espresso dal rappresentante del GOVERNO.
Posto ai voti l’emendamento non è approvato.
Il presidente AZZOLLINI ricorda che l’articolo 46 è stato stralciato.
La Commissione procede quindi all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 47.
Il senatore CADDEO
(DS-U)
illustra gli emendamenti 47.0.3 e 47.0.4 che mirano a colmare alcune lacune nella politica economica del Governo, riproponendo quegli strumenti che negli anni passati avevano consentito al mezzogiorno d’Italia di crescere ad un tasso di incremento annuo superiore alla media nazionale. Tali emendamenti propongono quindi incentivi alla nascita di imprese operanti nel settore creditizio ed incentivi all’occupazione contro il fenomeno del lavoro nero. Illustra, inoltre, l’emendamento 47.0.5.
Il senatore MARINO
(Misto-Com)
dichiara di sottoscrivere gli emendamenti 47.0.1, 47.0.3, 47.04 e 47.0.8.
Il senatore MONTAGNINO
(MAR-DL-U)
illustra l’emendamento a sua firma, che modifica il comma 2 dell’articolo 47, il quale attribuisce al CIPE la decisione sull’allocazione dei fondi destinati alle regioni. La modifica proposta va pertanto nel senso di un maggiore coinvolgimento delle amministrazioni regionali. Illustra poi l’emendamento 47.0.1, relativo alla reintroduzione del credito di imposta, strumento in passato rivelatosi efficacissimo al fine della incentivazione delle imprese.
Il senatore DETTORI
(MAR-DL-U)
dichiara di sottoscrivere gli emendamenti 47.0.1, 47.0.2, 47.0.6 e 47.0.8.
I restanti emendamenti sono dati per illustrati.
Il RELATORE esprime di seguito parere contrario su tutti gli emendamenti.
Medesimo parere è espresso dal rappresentante del GOVERNO.
Si procede di seguito alla votazione degli emendamenti riferiti all’articolo 47 ed a quelli recanti articoli aggiuntivi dopo l’articolo 47.
Con separate votazioni sono respinti gli emendamenti 47.1, 47.2, 47.3, 47.4, 47.5, 47.0.1, 47.0.2 (testo 3) e 47.0.3.
Il senatore MORANDO
(DS-U)
, in dichiarazione di voto favorevole sull’emendamento 47.0.4, insiste sul ripristino dei crediti di imposta automatici che ritiene essere lo strumento migliore per lo sviluppo del Mezzogiorno.
Il senatore BATTAGLIA Giovanni
(DS-U)
in dichiarazione di voto sullo stesso emendamento dichiara di sottoscriverlo.
Con separate votazioni sono quindi respinti gli emendamenti 47.0.4, 47.0.6, 47.0.7, 47.0.8, 47.0.9 e 47.0.10.
La Commissione procede quindi all’esame degli emendamenti relativi all’articolo 48.
Il senatore MUZIO
(Verdi-U)
illustra l’emendamento 48.13 che attribuisce le risorse necessarie al suo funzionamento all’Agenzia Interregionale per il fiume Po.
Il senatore MONTAGNINO
(Mar-DL-U)
illustra di seguito gli emendamenti 48.0.3 e 48.0.4.
Il PRESIDENTE, dati per illustrati i restanti emendamenti, invita il relatore ed il rappresentante del Governo ad esprimere i pareri sugli emendamenti riferiti all’articolo 48.
Il RELATORE esprime parere contrario su tutti gli emendamenti, compreso l’emendamento 48.13, per il quale segnala, tuttavia, che si può valutare di trovare una soluzione alle questioni da esso recate durante l’esame in Assemblea.
Medesimo parere è espresso dal rappresentante del GOVERNO.
In esito a distinte votazioni sono quindi respinti gli emendamenti riferiti all’articolo 48 e quelli recanti articoli aggiuntivi dopo l’articolo 48.
La Commissione procede di seguito all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 49.
Il senatore ZANDA
(Mar-DL-U)
illustra l’emendamento 49.0.13 (testo 2) che prevede interventi di ammodernamento e potenziamento delle linee ferroviarie e delle infrastrutture viarie di accesso alla città di Roma.
La senatrice DONATI
(Verdi-U)
illustra l’emendamento 49.16, che prevede la soppressione del quarto comma dell’articolo 49. Tale comma abroga una norma che sospende la costruzione del tracciato autostradale da Livorno a Civitavecchia. Ove tale soluzione fosse accolta, il Governo riprenderebbe così la costruzione di quel tracciato, mentre è ancora in corso un tavolo tecnico fra tutti i soggetti interessati alla costruzione di quelle infrastrutture senza poter considerare l’opportunità di soluzioni alternative. La previsione in esame non presenta soluzione alle problematiche relative alla restituzione delle compensazioni ottenute dalla società che gestisce il tratto autostradale a ristoro dei danni sofferti dal mancato completamento dell’autostrada Civitavecchia-Livorno. Ricorda inoltre l’ipotesi di ammodernamento ed ampliamento della via Aurelia, in sostituzione della prosecuzione della predetta autostrada; a tale riguardo, fa presente l’eventuale obbligo dell’ANAS di individuare, attraverso una gara pubblica, sulla base della normativa comunitaria di settore, un gestore di tale tratta autostradale incaricato tra l’altro dell’esazione del pedaggio.
Il senatore FALOMI
(DS-U)
interviene in merito al medesimo emendamento 49.16 per evidenziare la necessità di una maggiore sensibilità politica da parte del Governo su una questione così rilevante.
Il senatore GRILLOTTI
(AN)
illustra gli emendamenti a sua firma, criticando l’inadeguatezza del sistema delle fideiussioni che riduce le garanzie prestate in base agli stati di avanzamento dei lavori relative alle opere pubbliche.
Il presidente AZZOLLINI, dati per illustrati i restanti emendamenti riferiti all’articolo 49 e quelli recanti articoli aggiuntivi dopo il medesimo articolo, propone di rinviare il seguito dell’esame congiunto ad altra seduta.
Conviene la Commissione ed il seguito dell’esame congiunto viene quindi rinviato.
SCONVOCAZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI
Il presidente AZZOLLINI avverte che la seduta della Sottocommissione per i pareri, già convocata per oggi, alle ore 15,15, non avrà luogo.
La seduta termina alle ore 20,05.
EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2512
Art. 28.
28.1
Il Relatore
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole:
«immagini derivate»
aggiungere le seguenti:
«dalle medesime apparecchiature e da quelle analoghe in dotazione al Corpo della Guardia di Finanza»
;
b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-
bis.
L’accesso alla banca dati delle immagini di cui al comma 1 è disciplinato d’intesa tra il Direttore dell’Agenzia delle Dogane ed il Comandante Generale della Guardia di Finanza».
28.2
Bettamio, Pontone, Iervolino
Dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
«1-
bis
. La centrale operativa e la banca dati delle immagini derivate, di cui al comma 1, sono organizzate e sviluppate assicurando il coordinamento con il Comitato nazionale anti-contraffazione di cui all’articolo 34».
Art. 29.
29.1
Eufemi, Iervolino
Al comma 1, dopo le parole:
«con gli operatori»
sono aggiunte le seguenti:
«e con le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura».
29.2
Salerno, Demasi
Al comma 1, dopo le parole:
«con gli operatori»,
aggiungere le seguenti:
e con le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura».
29.3
Bettamio
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole:
«con gli operatori»
sono aggiunte le seguenti:
«e con le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura».
29.4
Bettamio, Pontone, Iervolino
Al comma 1, dopo le parole:
«su loro richiesta,»
sono aggiunte le seguenti:
«unitamente alle segnalazioni provenienti dal Comitato nazionale anti-contraffazione di cui all’articolo 34,».
29.5 (testo 2)
Tofani, Demasi, Curto
Dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
«1-
bis.
La banca dati di cui al comma 1 è interconessa con la banca dati Sian, del Ministero delle politiche agricole e alimentari, di cui al Decreto legislativo 173/98, relativa alle produzioni agroalimentari a denominazione d’origine protetta, alle indicazioni geografiche e alle produzioni tipiche di cui alla corrispondente legislazione nazionale, come definite nei regolamenti (CE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992 e Reg.CE 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 e Reg.CE 1578/89 del Consiglio del 29 maggio 1989 e i relativi prodotti sono inseriti d’ufficio nella banca dati di cui al comma 1. Le richieste di iscrizione nella banca dati di cui al comma 1 di prodotti agroalimentari diversi da quelli di cui alla banca dati del Ministero delle politiche agricole e forestali, sono subordinate al preventivo parere tecnico dello stesso Ministero delle politiche agricole e forestali».
29.5
Tofani, Demasi
Dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
«1-
bis.
La banca dati di cui al comma 1 è interconessa con la banca dati Sian, del Ministero delle politiche agricole e alimentari, di cui al Decreto legislativo 173/98, relativa alle produzioni agroalimentari a denominazione d’origine protetta, alle indicazioni geografiche e alle produzioni tipiche di cui alla corrispondente legislazione nazionale, come definite nei regolamenti (CE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992 e Reg.CE 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 e Reg.CE 1578/89 del Consiglio del 29 maggio 1989 e i relativi prodotti sono inseriti d’ufficio nella banca dati di cui al comma 1. Le richieste di iscrizione nella banca dati di cui al comma 1 di prodotti agroalimentari diversi da quelli di cui alla banca dati del Ministero delle politiche agricole e forestali, sono subordinate al preventivo parere tecnico dello stesso Ministero delle politiche agricole e forestali
1-
ter.
L’Ispettorato centrale repressione frodi del Ministero delle politiche agricole e forestali in quanto Autorità competente preposta alla tutela del consumatore e alla difesa dalle contraffazioni e dalle imitazioni di prodotti agroalimentari, è incaricato ad effettuare i controlli sulla commercializzazione nonché a vigilare sul rispetto delle modalità di produzione dei prodotti agroalimentari iscritti nella banca dati di cui al comma 1».
29.6
Il Relatore
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
«2-
bis.
Per le finalità di cui all’articolo 2, comma 2, lettera
l)
del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, è consentito al Corpo della Guardia di Finanza l’accesso diretto alla banca dati di cui al comma 1, secondo modalità stabilite di intesa tra il Direttore dell’Agenzia delle Dogane ed il comandante della Guardia di Finanza».
Art. 30.
30.1
Eufemi, Iervolino
Al comma 1, dopo le parole:
«lo sportello unico doganale»
sono aggiunte le seguenti:
«in collegamento con le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura».
30.2
Salerno, Demasi
Al comma 1, dopo le parole:
«lo sportello unico doganale»
aggiungere le seguenti:
«in collegamento con le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura».
30.3
Bettamio
Al comma 1, dopo le parole:
«lo sportello unico doganale»
, aggiungere le seguenti:
«in collegamento con le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura».
30.0.1
Bastianoni
Dopo l’
articolo 30
, aggiungere il seguente:
«Art. 30-
bis.
(Disposizioni in materia di trasmissione telematica delle dichiarazioni)
1. Nell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 6, dopo le parole: “commi 2-
bis
e 3 rilasciano al contribuente o al sostituto di imposta“ sono inserite le seguenti: “la ricevuta di presentazione della dichiarazione nonché“;
b)
al comma 8, le parole: “ovvero è trasmessa all’Agenzia delle entrate mediante procedure telematiche direttamente o tramite uno dei soggetti di cui ai commi 2-
bis
e 3“ sono sostituite dalle seguenti: “o a uno dei soggetti di cui ai commi 2-
bis
e 3 ovvero è trasmessa direttamente all’Agenzia delle entrate mediante procedure telematiche“;
c)
il comma 10 è sostituto dal seguente: “La prova della presentazione della dichiarazione è data dalla ricevuta della banca, dell’ufficio postale o di uno dei soggetti di cui ai commi 2-
bis
e 3 o dalla ricevuta di invio della raccomandata di cui al comma 5, ovvero dalla comunicazione dell’amministrazione finanziaria attestante l’avvenuto ricevimento della dichiarazione presentata direttamente in via telematica.“;
d)
dopo il comma 12, è aggiunto il seguente:
“12-
bis.
I soggetti incaricati alla trasmissione telematica dichiarazioni di cui all’articolo 3, commi 2-
bis
e 3 comunicano all’Agenzia delle entrate in via telematica, entro il mese di marzo di ogni anno, i dati relativi alle dichiarazioni per cui è stato rilasciato l’impegno alla trasmissione telematica nell’anno solare precedente. In particolare dovranno essere trasmessi:
il nome e cognome e il codice fiscale del soggetto che presenta la dichiarazione;
la data di rilascio dell’impegno alla trasmissione telematica delle dichiarazioni ed il protocollo progressivo assegnato ad ogni dichiarazione.
Fino al momento della trasmissione dei dati relativi a ciascuna dichiarazione presentata di cui alle lettere precedenti, i dati medesimi devono essere annotati dal soggetti incaricati alia trasmlssione telematica in un apposito registro tenuto anche con sistemi informatici; i dati stessi devono essere resi disponibili all’Agenzia delle entrate e stampati ad ogni richiesta avanzata dagli organi di controllo. Le modalità tecniche di trasmissione e conservazione dei dati ed i tempi di attivazione della trasmissione telematica sono stabiliti con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate da pubblicare nella
Gazzetta Ufficiale
“.
2. L’articolo 7-
bis
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 è sostituito dal seguente:
“Art. 7-
bis.
– 1. In caso di tardiva od omessa trasmissione di una o più dichiarazioni da parte dei soggetti indicati nel comma 3 dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, a carico dei medesimi si applica la sanzione amministrativa tributaria da euro 258,00 a euro 2.065,00 ridotta a 100,00 se il ritardo non è superiore a cinque mesi“».
30.0.2
Viviani, Caddeo
Dopo l’
articolo 30
, aggiungere il seguente:
«Art. 30-
bis.
1. Dopo il secondo periodo del comma 5 dell’articolo 3 del decreto legislativo 3 luglio 2003 n. 173, è inserito il seguente: “Entro due mesi della data di approvazione dello statuto, il personale in servizio presso l’Agenzia del Demanio può optare, in modo irrevocabile, per la permanenza nel comparto delle agenzie fiscali o per il passaggio ad altra pubblica amministrazione; l’eventuale opzione già esercitata ai sensi dell’articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, deve essere confermata dal personale, a pena di decadenza, entro il termine di cui sopra“.
2. Al comma 5, ultimo periodo dell’articolo 3 del decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, le parole: “In tal caso“ sono sostituite con le seguenti: “In tali casi“.
3. Dopo il comma 5 dell’articolo 3 del decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, è aggiunto il seguente:
“5-
bis.
I dipendenti in servizio all’atto della trasformazione in ente pubblico economico mantengono il regime pensionistico di provenienza. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dello statuto, i predetti dipendenti possono esercitare opzione per il regime pensionistico cui è iscritto il personale assunto successivamente a detta data“».
Art. 31.
31.1
Tonini, Bonfietti, Budin, De Zulueta, Salvi, Caddeo
Sopprimere l’articolo.
31.2
Tonini, De Zulueta, Bonfietti, Piatti, Iovene, Toia, Bedin, Martone, Boco, Zancan, Donati, Cavallaro, Turroni, Cortiana, Di Siena, Malabarba, Sodano Tommaso
Sopprimere l’articolo.
31.3
Marino, Muzio, Pagliarulo
Sostituire l’articolo 31, con il seguente:
«Art. 31. -
(Modifiche al regime tributario dei fondi comuni d’investimento immobiliare e disciplina dei fondi comuni etici d’investimento immobiliare) –
1. Al decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, recante disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
all’articolo 6, comma 2, le parole “pari all’1 per cento a titolo di imposta sostitutiva“ sono sostituite dalle seguenti: “pari all’1,5 per cento a titolo di imposta sostitutiva“;
b)
al medesimo articolo 6, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
2-
bis
. “L’aliquota dell’imposta sostitutiva di cui al comma 2 è ridotta allo 0,5 per cento dell’ammontare del valore netto contabile del fondo qualora il regolamento del fondo medesimo preveda, con riferimento ai beni immobili ad uso residenziale, criteri di gestione etici e socialmente responsabili, che tengano conto della situazione anagrafica, patrimoniale e reddituale degli eventuali conduttori degli immobili, prevedendo altresì la concessione di condizioni di favore a vantaggio dei conduttori degli immobili, in particolare di quelli meno abbienti e degli anziani ultrasessantacinquenni, sia sotto forma di sconti sui prezzi di acquisto rispetto ai valori di mercato degli immobili, sia nelle veste della concessione di eventuali diritti di opzione e prelazione, sia con riferimento alla previsione di canoni per la locazione e il diritto di usufrutto particolarmente favorevoli in caso di cessione della nuda proprietà;
c)
al medesimo articolo 6, comma 3, le parole “di cui al comma 2“ sono sostituite dalle seguenti: “di cui ai commi 2 e 2-
bis
“;
d)
all’articolo 7, comma 1, secondo periodo, le parole: “pari all’1 per cento del valore delle quote“ sono sostituite dalle seguenti: “pari all’1,5 per cento del valore delle quote per i fondi assoggettati all’imposta sostitutiva dell 1,5 per cento di cui all’articolo 6, comma 2, del presente decreto e allo 0,5 per cento del valore delle quote per i fondi immobiliari etici di cui all’articolo 6, comma 2-bis del presente decreto“.
2. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell’economia e delle finanze, sentiti la Banca d’Italia e la CONSOB, determina con proprio regolamento i criteri di gestione di carattere etico che i regolamenti dei fondi immobiliari di cui all’articolo 6 del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410 come da ultimo modificato dal presente articolo devono tassativamente adottare per fruire del regime fiscale agevolato di cui al comma 1, lettera
b)
, del presente articolo. Nel medesimo termine di cui al primo periodo il Ministro dell’economia e delle finanze, la Banca d’Italia e la CONSOB adottano, ciascuno per quanto di competenza, le modifiche ai regolamenti e ai prvvedimenti necessari per dare attuazione a quanto disposto dal presente articolo.
3. Fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti e dei provvedimenti previsti dal comma 2, alle società di gestione del risparmio continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti in materia. Le società di gestione del risparmio possono optare per l’applicazione del regime fiscale agevolato di cui al comma 1, lettera
b)
, del presente articolo, dandone comunicazione alle competenti autorità entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».
Conseguentemente all’onere derivante dall’applicazione del seguente articolo si provvede mediante riduzione di uguale importo a valere sulla voce
Ministero dell’economia e delle finanze della tabella A,
di cui al comma 1 dell’articolo 53 della presente legge.
31.4
Grillotti, Demasi
Al comma 2, aggiungere il seguente:
«Per lo svolgimento di programmmi e progetti attinenti l’intemazionalizzazione del sistema produttivo locale, gli immobili di cui al comma precedente possono essere concessi in comodato gratuito anche alle associazioni delle autonomie locali, ANCI, UPI e UNCEM».
31.5
Fabris, Dentamaro, Filippelli, Righetti
Al comma 2, aggiungere il seguente:
«Per lo svolgimento di programmi e progetti attinenti l’internazionalizzazione del sistema produttivo locale, gli immobili di cui al comma precedente possono essere concessi in comodato gratuito anche alle associazioni delle autonomie locali, ANCI, UPI e UNCEM».
Art. 32.
32.1
Caruso Antonino, Gubetti, Nania
Sostituire l’articolo 32, con il seguente:
–«Art. 32. – 1. È istituito il marchio a tutela delle merci integralmente prodotte sul territorio italiano o assimilate ai sensi degli articoli 22, 23 e 24 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, nel testo vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Presso il Ministero delle attività produttive è istituito un apposito fondo con dotazione di 35 milioni di euro per il 2004, 55 milioni di euro per il 2005, e 35 milioni di euro per il 2006, per la realizzazione di azioni a sostegno di una campagna promozionale straordinaria a favore delle merci indicate nel comma 1.
3. Dopo l’articolo 474 del codice penale è inserito il seguente:
“Art. 474-
bis. - (Marchio a tutela delle merci integralmente prodotte in Italia o assimilate)
. – Le disposizioni degli articoli 473 e 474 si applicano anche qualora i fatti preveduti in tali articoli abbiano ad oggetto il marchio a tutela delle merci integralmente prodotte sul territorio italiano o a queste assimilate in forza di legge“.
4. All’articolo 475 del codice penale la parola: “due“ è sostituita con l’altra: “tre“.
5. Con regolamento da emanarsi ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze, degli affari esteri, delle politiche agricole e forestali e per le politiche comunitarie, sono definite le caratteristiche del marchio di cui al comma 1.
6. Le disposizioni dei commi 3 e 4 entrano in vigore a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 5».
32.2
Chiusoli, Caddeo, Maconi, Baratella, Garraffa
Al comma 1, sostituire le parole da:
«35 milioni»
fino a:
«per il 2006»
con le seguenti:
«100 milioni di euro per il 2004, 150 milioni di euro per il 2005, 200 milioni di euro per il 2006».
Conseguentemente, all’articolo 54, tabella C, alla voce
Ministero dell’economia e delle finanze, Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, Riforma dell’organizzazione del Governo a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 – Art. 70, comma 2, Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (6.1.2.8 Agenzia delle entrate – capp. 3890, 3891),
apportare le seguenti variazioni:
2004: – 65.000;
2005: – 95.000;
2006: – 165.000.
32.3
Piatti, Murineddu, Vicini, Flammia, Basso
Al comma 1, dopo le parole:
«del made in Italy»
aggiungere le seguenti:
«anche al fine di valorizzare i processi di tracciabilità volontaria di filiera e».
32.4
De Petris, Boco, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Turroni, Ripamonti, Zancan
Al comma 1, dopo le parole:
«a favore del made in Italy»
inserire le seguenti:
«e per valorizzare i processi di rintracciabilità di filiera».
32.5
Nocco
Al comma 1, sopprimere, dopo le parole:
«... marchio a tutela delle merci...»
la seguente:
«integralmente».
32.6
Ciccanti
Al comma 1, sopprimere, dopo le parole:
«... marchio a tutela delle merci...»
la seguente:
«integralmente».
32.7
Caruso Antonino, Gubetti
Al comma 1, dopo le parole:
«italiano o»
inserire l’altra:
«assimilate»
e aggiungere, alla fine del comma, le parole:
«, nel testo vigente alla data di entrata in vigore della presente legge»
, nonché sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:
«2. Chiunque contraffà o altera il marchio di cui al comma 1, ovvero fa uso di tale marchio contraffatto o alterato, è punito ai sensi dell’articolo 473 del codice penale.
3. Chiunque, fuori dai casi di concorso nei delitti di cui al comma precedente, introduce nel territorio dello Stato per farne commercio, detiene per vendere, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione merci aventi il marchio di cui al comma 1 contraffatto o alterato è punito ai sensi dell’articolo 474 del codice penale.
4. Nei casi di cui ai commi 2 e 3 si applica la disposizione dell’articolo 475 del codice penale.
5. Con regolamento da emanarsi ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze, degli affari esteri, delle politiche agricole e forestali e per le politiche comunitarie, sono definite le caratteristiche del marchio di cui al comma 1.
6. Le disposizioni dei commi 2, 3 e 4 entrano in vigore a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 5».
32.8
Bongiorno, Pace, Specchia, Bonatesta, Demasi
Aggiungere, alla fine del comma 1, il seguente periodo:
«Per i prodotti agroalimentari il marchio è utilizzabile solo per le merci la cui materia prima proviene esclusivamente dal territorio italiano e qui sia avvenuta l’eventuale opera di trasformazione e confezionamento».
32.9
Coletti
Al comma 1, è aggiunto il seguente periodo:
«I prodotti alimentari possono utilizzare il suddetto marchio soltanto nel caso di origine o di provenienza dal territorio italiano della materia prima impiegata nella preparazione o nella trasformazione».
32.10
Ciccanti
Al comma 1, è aggiunto il seguente periodo:
«I prodotti alimentari possono utilizzare il suddetto marchio soltanto nel caso di origine o di provenienza dal territorio italiano della materia prima impiegata nella preparazione o nella trasformazione».
32.11
Murineddu, Caddeo, Vicini, Flammia, Basso, Piatti, Stanisci, Battaglia Giovanni
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
«I prodotti alimentari possono utilizzare il suddetto marchio soltanto nel caso di origine o di provenienza dal territorio italiano della materia prima impiegata nella preparazione o nella trasformazione».
32.12
Coletti
Al comma 1, è aggiunto il seguente periodo:
«I prodotti alimentari possono utilizzare ll suddetto marchio soltanto nel caso di origine o di provenienza dal territorio italiano della materia prima impiegata nella preparazione o nella trasformazione».
32.13/1
De Petris, Boco, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan
All’emendamento del Governo 32.13, aggiungere in fine il seguente periodo:
«Il marchio di cui al presente comma è concesso esclusivamente qualora la materia prima agricola utilizzata abbia origine dal territorio nazionale».
32.13
Il Governo
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-
bis.
Il Ministero delle politiche agricole e forestali provvede alla vigilanza del marchio destinato alle produzioni agroalimentari italiane di qualità “Naturalmenteitaliano“».
32.14
Nania, Grillotti, Tofani, Battaglia Antonio, Pedrizzi
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-
bis.
Il Ministero delle politiche agricole e forestali provvede alla vigilanza del marchio destinato alle produzioni agroalimentari italiane di qualità “Naturalmenteitaliano“».
32.15
Coletti
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-
bis.
Il Ministero delle politiche agricole e forestali provvede alla vigilanza del marchio destinato alle produzioni agroalimentari italiane di qualità “Naturalmenteitaliano“».
32.16
Ciccanti, Ronconi
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-
bis.
Il Ministero delle politiche agricole e forestali provvede alla vigilanza del marchio destinato alle produzioni agroalimentari italiane di qualità “Naturalmenteitaliano“».
32.17
Piccioni, Izzo, Nocco
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-
bis.
Il Ministero delle politiche agricole e forestali provvede alla vigilanza del marchio destinato alle produzioni agroalimentari italiane di qualità “Naturalmenteitaliano“».
32.19
Tofani, Demasi
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-
bis.
Il Ministero delle politiche agricole e forestali provvede alla vigilanza del marchio destinato alle produzioni agroalimentari italiane di qualità “Naturalmenteitaliano“».
32.20
Piccioni
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-
bis
. Al fine di identificare i prodotti che si segnalano per specifiche caratteristiche di originalità e di creatività, realizzati in Italia, è istituito il marchio “Qualità Italia“, di proprietà dello Stato italiano. Il Ministro delle attività produttive, d’intesa con la Conferenza per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sentite le organizzazioni imprenditoriali e sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative del settore, stabilisce con propri decreti i criteri per l’individuazione dei prodotti di cui al precedente periodo, con riferimento alle diverse filiere produttive ed avendo particolare riguardo alle fasi della lavorazione che generano valore aggiunto in ragione delle caratteristiche di professionalità e di creatività del processo produttivo».
Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole da:
«del marchio»,
fino a:
«comma 1»,
con le seguenti:
«dei marchi di cui ai commi 1 ed 1-
bis
».
Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole da:
«del marchio», fino
a:
«comma 1»
con le
seguenti: «dei marchi di cui ai commi 1 ed 1-
bis
».
32.21
Ciccanti
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-
bis
. Al fine di identificare i prodotti che si segnalano per specifiche caratteristiche di originalità e di creatività, realizzati in Italia, è istituito il marchio “Qualità Italia“, di proprietà dello Stato italiano. Il Ministro delle attività produttive, d’intesa con la Conferenza per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sentite le organizzazioni imprenditoriali e sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative del settore, stabilisce con propri decreti i criteri per l’individuazione dei prodotti di cui al precedente periodo, con riferimento alle diverse filiere produttive ed avendo particolare riguardo alle fasi della lavorazione che generano valore aggiunto in ragione delle caratteristiche di professionalità e di creatività del processo produttivo».
Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole da:
«del marchio»,
fino a:
«comma 1»,
con le seguenti:
«dei marchi di cui ai commi 1 ed 1-
bis
».
Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole da:
«del marchio», fino
a:
«comma 1»
con le
seguenti: «dei marchi di cui ai commi 1 ed 1-
bis
».
32.22
Coletti
Dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-
bis.
In deroga a quanto previsto dal comma l, per quanto concerne i prodotti agricoli ed agroalimentari, sono ammissibili a finanziamento esclusivamente le azioni a favore dei prodotti ottenuti integralmente sul territorio italiano».
32.23
Murineddu, Caddeo, Vicini, Flammia, Basso, Piatti, Stanisci, Battaglia Giovanni
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-
bis.
In deroga a quanto previsto dal comma 1, per quanto concerne i prodotti agricoli ed agroalimentari, sono ammissibili a finanziamento esclusivamente le azioni a favore dei prodotti ottenuti integralmente sul territorio italiano».
32.24
Zancan, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni
Sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:
«2. Chiunque contraffà o altera il marchio di cui al comma 1, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione, fa uso di tale marchio contraffatto o alterato, è punito ai sensi dell’articolo 473 del codice penale.
3. Chiunque, fuori dai casi di concorso nei delitti di cui al comma precedente, introduce nel territorio dello Stato per farne commercio, detiene per vendere, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione merci aventi il marchio di cui al comma 1 contraffatto o alterato è punito ai sensi dell’articolo 474 del codice penale.
4. Nei casi di cui ai commi 2 e 3 si applica la disposizione dell’articolo 457 del codice penale.
5. Con regolamento da emanarsi ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.400, entro 60 giorni della data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le caratteristiche del marchio di cui al comma 1. 6. Le disposizioni dei commi 2, 3 e 4 entrano in vigore a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 5».
32.25
Maconi, Caddeo, Baratella, Chiusoli, Garraffa
L’articolo 32 è modificato come segue:
«Al comma 2 tra le parole:
“Le modalità di“
e le parole:
“istituzione ed uso deZ marchio“
inserire le seguenti:
“funzionamento del fondo e di...“.
Alla fine del comma 2 aggiungere il seguente inciso:
“sentite le associazioni nazionali di categoria e le camere di commercio italiane all’estero“».
Conseguentemente all’art. 54 alla tabella C, rubrica:
Ministero dell’economia e delle finanze,
voce
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Riforma dell’organizzazione del Governo a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 – art. 70, comma 2, Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (6.1.2.8 Agenzia delle Entrate – capp. 3890, 3891)
apportare le seguenti variazioni:
2004: – 50.000;
2005: – 50.000;
2006: – 50.000.
32.26
Salerno, Demasi
Al comma 2 tra le parole:
«Le modalità di»
e le parole:
«istituzione ed uso del marchio»,
inserire le seguenti:
«funzionamento del fondo e di....».
Alla fine del comma 2, aggiungere il seguente inciso:
«sentite le associazioni nazionali di categoria e le camere di commercio italiane all’estero».
32.27
Bongiorno, Pace, Bonatesta, Demasi
Aggiungere alla fine del comma 2 il seguente periodo:
«Sullo schema di regolamento è acquisito il parere delle commissioni parlamentari competenti».
32.28
De Petris, Boco, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Turroni, Ripamonti, Zancan
Al comma 2 aggiungere in fine il seguente periodo:
«Per i prodotti agroalimentari il marchio è concesso esclusivamente qualora la materia prima agricola utilizzata abbia origine dal territorio nazionale.».
32.29
Chiusoli, Caddeo, Maconi, Baratella, Garraffa
Alla fine del comma 2 aggiungere le seguenti parole:
«, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.».
32.30
Maconi, Caddeo, Baratella, Chiusoli, Garraffa
Dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-
bis.
La legge 29 ottobre 1954 n. 1083 è modifìcata come segue. all’art. 2, c. 1, è aggiunta in fondo la seguente frase: “esclusivamente per i progetti contenuti nelle intese operative degli accordi di settore del Ministero attività produttive con le Associazioni di categoria“».
Conseguentemente all’art. 54 alla Tabella C, rubrica:
Ministero dell’economia e delle finanze,
voce decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Riforma dell’organizzazione del Governo a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 – art. 70, comma 2, Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (6.1.2.8 Agenzia delle Entrate – capp. 3890, 3891) apportare le seguenti variazioni:
2004: – 15.000;
2005: – 15.000;
2006: – 15.000.
32.31
Salerno, Demasi
Dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-
bis.
La legge 29 ottobre 1954 n. 1083 è modificata come segue: all’art. 2, c. 1, è aggiunta in fondo la seguente frase: “esclusivamente per i progetti contenuti nelle intese operative degli accordi di settore del Ministero attività produttive con le Associazioni di categoria“».
32.32
Marini, Crema
Dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-
bis.
La legge 29 ottobre 1954 n. 1083 è modificata come segue: all’art. 2, c. 1, è aggiunta in fondo la seguente frase: “esclusivamente per i progetti contenuti nelle intese operative degli accordi di settore del Ministero attività produttive con le Associazioni di categoria“».
32.33
Cavallaro, Magistrelli
Sostituire il comma 3 con i seguenti:
«3. Chiunque contraffà o altera il marchio di cui al comma 1, ovvero fa uso di tale marchio contraffatto o alterato, è punito ai sensi dell’articolo 473 del codice penale.
3-
bis.
Chiunque, fuori dai casi di concorso nei delitti di cui al comma precedente, introduce nel territorio dello Stato per farne commercio, detiene per vendere, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione merci aventi il marchio di cui al comma 1 contraffatto o alterato è punito ai sensi dell’articolo 474 del codice penale.
3-
ter.
Nei casi di cui ai commi 2 e 3 si applica la disposizione dell’articolo 475 del codice penale. 3-quater. Con regolamento da emanarsi ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le caratteristiche del marchio di cui al comma 1.
3-
quinquies.
Le disposizioni dei commi 2, 3 e 4 entrano in vigore a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 5».
32.34
Nocco
Dopo il comma 3, sono aggiunti due ulteriori commi del seguente tenore:
«4. Le spese sostenute per la tutela giudiziaria del marchio di cui al comma 1, e per l’assistenza legale alle imprese nel contrasto alla contraffazione e alla concorrenza sleale, sono a carico del fondo di cui al comma 1 fino alla percentuale di (x%).
5. Con Decreto del Ministero delle attività produttive sono definiti i requisiti soggettivi, modalità e condizioni per potere usufruire di detta agevolazione».
32.0.1
Veraldi, Iovene, Coviello, Bastianoni, Montagnino, Manzione
Dopo l’
articolo 32
, inserire il seguente:
«Art. 32-
bis.
(Interventi di incentivazione fiscale)
1. Ai datori di lavoro, che a partire dal 1º gennaio 2004 incrementano il numero dei lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato e concesso un credito di imposta. Sono esclusi i soggetti di cui all’articolo 88 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
2. Il credito di imposta e commisurato, nella misura di 413,17 per ciascun lavoratore assunto e per ciascun mese, alla differenza tra il numero dei lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato rilevato in ciascun mese rispetto al numero dei lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato mediamente occupati nel periodo compreso tra il 1º ottobre 2002 e il 30 settembre 2003. Il credito di imposta decade se, su base annuale, il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, a tempo indeterminato e a tempo determinato, compresi i lavoratori con contratti di lavoro con contenuto formativo, risulta inferiore o pari al numero complessivo dei lavoratori dipendenti mediamente occupati nel periodo compreso tra il 1º ottobre 2002 e il 30 settembre 2003. Per le assunzioni di dipendenti con contratti di lavoro a tempo parziale il credito d’imposta spetta in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale. Il credito d’imposta e concesso anche ai datori di lavoro operanti nel settore agricolo che incrementano il numero dei lavoratori operai, ciascuno occupato per almeno 230 giornate all’anno.
3. L’incremento della base occupazionale va considerato, al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto. Per i soggetti che assumono la qualifica di datore di lavoro a decorrere dal 1º gennaio 2004, ogni lavoratore dipendente assunto costituisce incremento della base occupazionale. I lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale si assumono nella base occupazionale in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale.
4. Il credito d’imposta, che non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione rilevante ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive ne ai fini del rapporto di cui all’articolo 63 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è utilizzabile, a decorrere dal 1º gennaio 2004, esclusivamente in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
5. Il credito d’imposta di cui al comma 1 spetta a condizione che:
a)
i nuovi assunti non abbiano svolto attività di lavoro dipendente a, tempo indeterminato da almeno ventiquattro mesi o siano portatori di
handicap
individuati ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
b)
siano osservati i contratti collettivi nazionali anche con riferimento ai soggetti che non hanno dato diritto al credito d’imposta;
c)
siano rispettate le prescrizioni sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dai decreti legislativi 19 settembre 1994, n. 626, e 14 agosto 1996, n. 494, e successive modificazioni, nonché dai successivi decreti legislativi attuativi di direttive comunitarie in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.
6. Nel caso di impresa subentrante ad altra nella gestione di un servizio pubblico, anche gestito da privati, comunque assegnata, il credito d’imposta spetta limitatamente al numero di lavoratori assunti in più rispetto a quello dell’impresa sostituita.
7. Qualora vengano definitivamente accertate violazioni non formali, e per le quali sono state irrogate sanzioni di importo superiori a 2.582,28, alla normativa fiscale e contributiva in materia di lavoro dipendente, ovvero violazioni alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori, prevista dai decreti legislativi 19 settembre 1994, n. 626, e 14 agosto 1996, n. 494, e loro successive modificazioni, nonché dai successivi decreti legislativi attuativi di direttive comunitarie in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, commesse nel periodo in cui si applicano le disposizioni del presente articolo e qualora siano emanati provvedimenti definitivi della magistratura contro il datore di lavoro per condotta antisindacale ai sensi dell’articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, le agevolazioni sono revocate. Dalla data del definitivo accertamento delle violazioni, decorrono i termini per far luogo al recupero delle minori imposte versate o del maggiore credito riportato e per l’applicazione delle relative sanzioni.
8. Le agevolazioni previste dal presente articolo sono cumulabili con altri benefici eventualmente concessi.
9. Entro il 31 dicembre 2004 il Governo provvede ad effettuare la verifica ed il monitoraggio degli effetti delle disposizioni di cui al presente articolo, identificando la nuova occupazione generata per area territoriale, sesso, età e professionalità.
10. Le disposizioni di cui all’articolo 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, restano in vigore dal 1º gennaio 2004.
11. Per i datori di lavoro che effettuano nuove assunzioni di lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato da destinare a unita produttive ubicate nei territori individuati nell’articolo 4 e nelle aree di cui all’obiettivo 1 del regolamento (CE) n. 1260/1999, del Consiglio, del 21 giugno 1999, nonchè in quelle delle regioni Abruzzo e Molise, spetta un ulteriore credito d’imposta. L’ulteriore credito d’imposta, che e pari a euro 206,58 per ciascun nuovo dipendente, compete secondo la disciplina di cui al presente articolo. All’ulteriore credito di imposta di cui al presente comma si applica la regola
de minimis
di cui alla comunicazione della Commissione delle Comunità europee 96/C68/06, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale
delle Comunità europee C68 del 6 marzo 1996, e ad esso sono cumulabili altri benefici eventualmente concessi ai sensi della predetta comunicazione purché non venga superato il limite massimo di – 92.962,2 milioni nel triennio.
12. Ai fini delle agevolazioni previste dal presente articolo, i soci lavoratori di società cooperative sono equiparati ai lavoratori dipendenti.
13. Ai maggiori oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo si provvede, fino a concorrenza, con quota parte delle maggiori entrate determinate dalla seguenti disposizioni:
a)
l’articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è abrogato;
b)
a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell’imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento».
32.0.2
Bastianoni, Dato
Dopo l’
articolo 32
, inserire il seguente:
«Art. 32-
bis.
(Interventi di incentivazione fiscale per particolari settori produttivi)
1. Il credito d’imposta previsto dall’articolo 7, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in materia di incentivi per l’incremento dell’occupazione, è esteso ai datori di lavoro del settore turismo che nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2004 e il 31 dicembre 2006 rinnoveranno i contratti di lavoro dei lavoratori dipendenti a tempo determinato.
2. Al fine di favorire la tutela della salute dei non fumatori, i pubblici esercizi, definiti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, a partire dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e per il periodo di un anno, usufruiscono di un credito di imposta pari al 10 per cento dei costi sostenuti per la realizzazione di impianti per la ventilazione ed il ricambio d’aria. All’onere derivante dalla presente disposizione, quantificato in 120 milioni di euro, si provvede mediante utilizzo degli stanziamenti a iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero della salute.
3. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo si provvede, nei limiti di 1.000 milioni di euro in ragione d’anno, a decorrere dal 2004, mediante uniforrne riduzione, fino a concorrenza degli oneri, degli stanziamenti relativi a tutte le rubriche iscritti, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale“ dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
32.0.4
Cavallaro, Dato, Bastianoni
Dopo l’
articolo 32
, inserire il seguente:
«Art. 32-
bis.
(Interventi in favore dei servizi di vicinato e agevolazioni
per i locatori di immobili commerciali)
1. Ai locatari di esercizi di vicinato di cui all’articolo 4, comma 2, lettera
d)
, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e concessa un’ulteriore deduzione ai fini dell’imposta sul reddito pari al 10 per cento del valore della locazione corrisposta al locatore.
2. Al locatore che in presenza di una scadenza di locazione rinnovi il contratto con un aumento non superiore al 10 per cento rispetto a quanto pattuito nel precedente contratto e riconosciuta una deduzione ai fini dell’imposta sul reddito pari al 30 per cento dell’importo della locazione.
3. Per tutelare, salvaguardare e rilanciare i centri storici, i comuni possono prevedere l’assegnazione di contributi per gli oneri di locazione dei negozi e delle botteghe artigiane di interesse storico di cui al comma 1, sulla base di elenchi compilati dalle stesse amministrazioni. Ai comuni è riconosciuto un credito di imposta pari al 50 per cento dei contributi di cui al presente comma.
4. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo si provvede, nei limiti di 1.000 milioni di euro in ragione d’anno, a decorrere dal 2004, mediante uniforme riduzione, fino a concorrenza degli oneri, degli stanziamenti relativi a tutte le rubriche iscritti, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale“ dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
Art. 33.
33.1
Bettamio
Al comma 2, dopo le parole:
«degli affari esteri»
è aggiunto:
« e per i beni e attività culturali».
33.2
Grillotti, Demasi
Al comma 2, dopo le parole:
«degli affari esteri»
aggiungere le seguenti:
«e per i beni e attività culturali,».
33.3
Nania, Grillotti, Collino, Battaglia Antonio, Tofani, Pedrizzi
Al comma 2, dopo le parole:
«degli affari esteri»
è aggiunto:
«e per i beni e le attività culturali».
33.0.1
Fabris, Dentamaro, Filippelli, Righetti
Dopo l’
articolo 33,
inserire il seguente:
«Art. 33-
bis
(Valutazione delle rimanenze nei settori
tessile-abbigliarnento-calzaturiero)
1. All’articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 6 è inserito il seguente: “6-
bis
. Nei settori tessile-abbigliamento-calzaturiero la valutazione delle rimanenze di prodotti di carattere fortemente stagionale o di moda o suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo corrispondente alla stagionalità del settore, è effettuata ai sensi del comnma 4 dell’articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 applicando i seguenti coefficienti“:
1º anno: 100 per cento del costo;
2º anno: 70 per cento del costo;
3º anno: 50 per cento del costo;
4º anno: 30 per cento del costo;
5º anno e successivi 10 per cento del costo.
2. Al terrnine del 5º anno il valore delle rimanenze è pari a zero purché sia fornita idonea prova della loro avvenuta distruzione o cessione come voce stracci.»,
Conseguentemente all’articolo 54, comma 1, nella tabella A richiarnata, rubrica,
Ministero dell’economia e delle finanze,
diminuire come segue gli importi previsti:
2004: – 30.000;
2005: – 30.000;
2006: – 30.000.
33.0.2
Bastianoni
Dopo l’
articolo 33,
inserire il seguente:
«Art. 33-
bis
(Valutazione delle rimanenze nei settori
tessile-abbigliamento-calzaturiero)
1. All’articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 6 è inserito il seguente: “6-
bis
. Nei settori tessile-abbigliamento-calzaturiero la valutazione delle rimanenze di prodotti di carattere fortemente stagionale o di moda o suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo corrispondente alla stagionalità del settore, è effettuata ai sensi del comma 4 dell’articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 applicando i seguenti coefficienti“:
1º anno: 100 per cento del costo;
2º anno: 70 per cento del costo;
3º anno: 50 per cento del costo;
4º anno: 30 per cento del costo;
5º anno e successivi: 10 per cento del costo.
2. Al termine del 5º anno il valore delle rimanenze è pari a zero purché sia fornita idonea prova della loro avvenuta distruzione o cessione come voce stracci.».
Conseguentemente all’articolo 54, comma 1, nella abella A richiamata, rubrica,
Ministero dell’economia e delle finanze,
diminuire come segue gli importi previsti:
2004: – 30.000;
2005: – 30.000;
2006: – 30.000.
Art. 34.
34.0.1
Chiusoli, Caddeo, Maconi, Baratella, Garraffa, Turci, Pasquini, Guerzoni
Dopo l’
articolo 34,
aggiungere il seguente:
«Art. 34-
bis.
(Tutela del
Made in Italy
e norme anticontraffrazione)
1. È istituito il marchio del “prodotto italiano di qualità“ per designare i prodotti progettati e realizzati nelle filiere produttive dei distretti industriali, nel rispetto dei principi di cui al Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio del 12 ottobre 1992 in materia di codice doganale comunitario.
2. Il Ministero delle attività produttive, sentite le organizzazioni imprenditoriali ed artigiane e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, stabilisce con proprio decreto le fasi di lavorazione ad elevato valore aggiunto che si distinguono per le caratteristiche di elevata professionalità e di creatività nel processo produttivo e che danno diritto all’utilizzo del marchio. La proprietà del marchio è dello Stato.
3. È altresì istituito il marchio “
full made in Italy
“ per designare le produzioni realizzate interamente sul territorio italiano, nel rispetto dei principi di cui al Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio del 12 ottobre 1992 in materia di codice doganale comunitario. Ai fini della presente legge, un determinato prodotto si intende interamente realizzato sul territorio italiano quando il disegno, la progettazione, le lavorazioni ed il confezionamento sono compiuti interamente sul territorio italiano.
4. Le imprese attestano annualmente, attraverso autocertificazione, presso il Ministero delle attività produttive, l’effettuazione delle produzioni soggette al marchio nelle filiere produttive individuate. L’utilizzo del marchio è condizionato alla piena osservanza della vigente legislazione e dei contratti collettivi di lavoro.
5. Previa autorizzazione del Ministero delle attività produttive, le Società di servizi dei sistemi produttivi locali, possono gestire i marchi del “prodotto italiano di qualità“ e “
full made in Italy
“ e predisporre le relative azioni di promozione. Alle stesse Società è riconosciuto un credito d’imposta nella misura del 100% per gli investimenti connessi alle attività di promozione del marchio. Il credito d’imposta può essere utilizzato anche dalle società partecipanti alla Società di servizi dei sistemi produttivi locali in proporzione alla loro partecipazione al capitale nella detta Società di servizi.
6. Ai fini del comma 5 sono sistemi produttivi locali i contesti produttivi omogenei, caratterizzati da una elevata concentrazione di imprese, prevalentemente di piccole e medie dimensioni e da una peculiare organizzazione interna individuati con legge regionale ai sensi dell’articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, come modificato dalla legge 11 maggio 1999, n. 140.
7. Il Ministero delle attività produttive, secondo modalità stabilite con proprio decreto, conduce controlli a campione sulla veridicità delle informazioni contenute nei marchi di cui ai commi 1 e 3, la cui proprietà è dello Stato.
8. Al fine di garantire agli utilizzatori intermedi ed ai consumatori finali un’adeguata informazione sui processi produttivi è istituito, nel rispetto della vigente normativa europea in tema di origine commerciale dei prodotti, Ìobbligo di etichettatura. Tale etichetta deve evidenziare il paese di origine del prodotto finito nonché dei prodotti intermedi che racchiudano un processo produttivo complesso e definito.
9. Nel caso di prodotti alimentari trasformati, per luogo di origine si intende la zona di coltivazione o di allevamento della materia prima agricola utilizzata nella preparazione e nella produzione.
10. Il Ministero delle attività produttive e, per quanto di propria competenza, il Ministero delle politiche agricole e forestali, sentite le organizzazioni imprenditoriali ed artigiane, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e le associazioni nazionali riconosciute per la tutela dei consumatori stabilisce con proprio decreto i comparti produttivi ai quali si applica l’obbligo di etichettatura.
11. Nella etichetta di prodotti finiti e intermedi è fatto obbligo di fornire informazioni relative al conseguimento, o meno, di specifiche certificazioni ambientali e sociali.
12. La protezione delle indicazioni geografiche di origine “prodotto italiano di qualità“ e “
full made in Italy
“ è garantita contro qualsivoglia imitazione, ancorchè risulti indicata la reale origine del prodotto o l’indicazione geografica sia tradotta in altra lingua o accompagnata da espressioni quali “genere“, “tipo“, “modo“, “imitazione“ e simili.
13. La protezione è altresì garantita contro l’utilizzo, di qualsiasi genere e natura, di segni e simboli idonei a determinare un rischio di confusione per il pubblico in ordine alla provenienza del prodotto nonché contro l’uso decettivo di qualsiasi mezzo nella designazione o presentazione di un prodotto che indichi o suggerisca che il prodotto provenga da località italiana.
14. È considerato comunque sempre idoneo a determinare un rischio di confusione ai termini del precedente comma l’uso decettivo sui prodotti di:
a)
simboli di enti pubblici, territoriali e non, e di Autorità dello Stato italiano, ivi compresi, ad esempio, lo stemma e la bandiera nazionali, il sigillo di Stato, gli emblemi degli enti territoriali minori e qualsiasi simbolo che richiami tali soggetti;
b)
raffigurazioni e riproduzioni di monumenti, edifici pubblici ed opere site in Italia; espressioni o raffigurazioni che richiamino elementi caratteristici della identità italiana.
15. Qualora, a seguito dei controlli di cui al comma 7, sia accertato che, imprese o Società di servizi di cui al comma 6, eventualmente autorizzate alla gestione del marchio
prodotto italiano di qualità
o del marchio
full made in Italy,
pur non avendone diritto, ne facciano uso o vi riportino informazioni non veridiche, con decreto del Ministro delle attività produttive, sono revocate tutte le agevolazioni eventualmente godute in base alla presente legge a partire dalla data di utilizzo del marchio.
16. Chiunque vi abbia interesse, ivi comprese le associazioni di categoria, è legittimato ad agire a tutela degli interessi propri e collettivi richiedendo al giudice:
a)
che sia disposta l’inibitoria ai sensi dell’articolo 63 del R.D. 21 giugno 1942, n. 929;
b)
che sia disposta la descrizione o il sequestro ai sensi del R.D. 21 giugno 1942, n. 929 in quanto compatibile.
17. Al fine di promuovere le attività di prevenzione dei fenomeni di contraffazione nonché gli investimenti in tecnologie intese a consentire la identificazione dei prodotti, effettuati dalle società o enti controllanti di gruppi di piccole e medie imprese o dalle Società di servizi di cui al comma 6, alle società o enti controllanti dei gruppi di piccole e medie imprese ed alle predette Società di servizi è riconosciuto un credito d’imposta nella misura del 35 per cento. Per la definizione del requisito del controllo, si fa riferimento ad una partecipazione non inferiore a quella necessaria per il controllo di diritto, diretto o indiretto, di cui all’articolo 2359 del codice civile».
Conseguentemente, all’articolo 54, tabella A, rubrica
Ministero dell’economia e delle finanze,
apportare le seguenti variazioni in diminuzione.
2004: – 50.000;
2005: – 50.000;
2006: – 50.000.
34.0.2
Chiusoli, Caddeo, Baratella, Maconi, Garraffa
Dopo l’
articolo 34,
inserire il seguente:
«Art. 34-
bis.
(Norme anticontraffazione e sanzioni)
1. La protezione delle indicazioni geografiche di origine “prodotto italiano di qualità“ e “prodotto interamente realizzato in Italia“, istituite per designare le produzioni realizzate interamente sul territorio italiano, nel rispetto dei principi di cui al Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio del 12 ottobre 1992 in materia di codice doganale comunitario, è garantita contro qualsiasi imitazione, ancorché risulti indicata la reale origine del prodotto o l’indicazione geografica sia tradotta in altra lingua o accompagnata da espressioni quali “genere“, “tipo“, “modo“, “imitazione“ e simili.
2. La protezione è altresì garantita contro l’utilizzo, di qualsiasi genere e natura, di segni e simboli idonei a determinare un rischio di confusione per il pubblico in ordine alla provenienza del prodotto nonché contro l’uso recettivo di qualsiasi mezzo nella designazione o presentazione di un prodotto che indichi o suggerisca che il prodotto provenga da località italiana.
3. È considerato comunque sempre idoneo a determinare un rischio di confusione ai termini del precedente comma l’uso recettivo sui prodotti di:
a)
simboli di enti pubblici, territoriali e non, e di Autorità dello Stato italiano, ivi compresi lo stemma e la bandiera nazionali, il sigillo di Stato, gli emblemi degli enti territoriali minori e qualsiasi simbolo che richiami tali soggetti;
b)
raffigurazioni e riproduzioni di monumenti, edifici pubblici ed opere site in Italia;
c)
espressioni o raffigurazioni che richiamano elementi caratteristici dell’identità italiana.
4. Qualora a seguito dei controlli anticontraffazione, sia accertato che imprese o Società di servizi costituite da imprese eventualmente autorizzate alla gestione del marchio “prodotto italiano di qualità“ o del marchio “prodotto interamente realizzato in Italia“, pur non avendone il diritto, ne facciano uso o vi riportino informazioni non veridiche, con decreto del Ministro delle attività produttive, è revocato il credito d’imposta nella misura del 100% riconosciuto alle medesime per gli investimenti connessi alle attività di promozione del marchio, a partire dalla data di utilizzo del marchio.
5. Chiunque vi abbia interesse, ivi comprese le associazioni di categoria, è legittimato ad agire a tutela degli interessi propri e collettivi richiedendo al giudice:
a)
che sia disposta l’inibitoria ai sensi dell’articolo 63 del Regio decreto 21 giugno 1942, n. 929;
b)
che sia disposta la descrizione o il sequestro ai sensi del Regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, in quanto compatibile».
Conseguentemente, all’articolo 54, alla tabella A, rubrica
Ministero dell’economia e delle finanze,
apportare le seguenti variazioni:
2004: – 10.000;
2005: – 20.000;
2006: – 20.000.
34.0.3
Chiusoli, Caddeo, Baratella, Maconi, Garraffa
Dopo l’
articolo 34,
inserire il seguente:
«Art. 34-
bis.
(Agevolazioni fscali)
1. Al fine di promuovere le attività di prevenzione dei fenomeni di contraffazione nonché gli investimenti in tecnologie intese a consentire l’identificazione dei prodotti, effettuati dalle società o enti controllanti di gruppi di piccole e medie imprese o da Società di servizi costituite da imprese, alle società o enti controllanti dei gruppi di piccole e medie imprese ed alle predette Società di servizi è riconosciuto un credito d’imposta nella misura del 35 per cento. Per definizione del requisito del controllo, si fa riferimento ad una partecipazione non inferiore a quella necessaria per il controllo di diritto, diretto o indiretto, di cui all’articolo 2359 del codice civile».
Conseguentemente, all’articolo 54, alla tabella A, rubrica
Ministero dell’economia e delle finanze,
apportare le seguenti variazioni:
2004: – 15.000;
2005: – 25.000;
2006: – 25.000.
Art. 35.
35.1
Salerno, Demasi, Curto
Al comma 1, dopo le parole:
«e consolari»
aggiungere le seguenti:
«in collegamento con le Camere di commercio italiane all’estero».
35.2
Eufemi, Iervolino
Al comma 1, dopo le parole:
«e consolari,»
sono aggiunte le seguenti:
«in collegamento con le Camere di commercio italiane all’estero».
35.3
Bettamio, Lauro
Al comma 1, dopo le parole:
«e consolari,»
aggiungere le seguenti:
«in collegamento con le Camere di commercio italiane all’estero».
35.0.1
Nania, Grillotti, Collino, Pedrizzi, Battaglia Antonio, Tofani, Curto
Dopo l’
articolo 35
, va aggiunto il seguente:
«Art. 35-
bis.
(Fondo per l’assistenza legale internazionale alle imprese)
1. Presso il Ministero delle imprese per la tutela contro le violazioni dei diritti relativi alla proprietà industriale e intellettuale, nonché contro le pratiche commerciali sleali e i fenomeni legati agli obiettivi di cui all’articolo 32, comma 1, della presente legge.
2. Le modalità di gestione del fondo sono stabilite dal decreto di cui all’articolo 34, comma 2, della presente legge.
3. Per l’attuazione del presente articolo è autorizzata una spesa pari a 2 milioni di euro per l’anno 2004, 4 milioni di euro per l’anno 2005 e 2 milioni di euro per l’anno 2006, a valere sulle dotazioni organiche del fondo di cui all’articolo 32, comma 1, della presente legge».
35.0.2
Grillotti, Demasi, Curto
Dopo l’
articolo 35
, aggiungere il seguente:
«Art. 35-
bis.
(Fondo per l’assistenza legale internazionale alle imprese)
1. Presso il Ministero delle attività produttive è costituito un fondo destinato all’assistenza legale internazionale alle imprese per la tutela contro le violazioni dei diritti relativi alla proprietà industriale e intellettuale, nonchè contro le pratiche commerciali sleali e i fenomeni legati agli obiettivi di cui all’articolo 32, comma 1, della presente legge.
2. Le modalità di gestione del fondo sono stabilite dal decreto di cui all’articolo 34, comma 2, della presente legge.
3. Per l’attuazione del presente articolo è autorizzata una spesa pari a 2 milioni di euro per l’anno 2004, 4 milioni di euro per l’anno 2005 e 2 milioni di euro per l’anno 2006, a valere sulle dotazioni organiche del fondo di cui all’articolo 32, comma 1, della presente legge».
35.0.3
Bettamio, Lauro
Dopo l’
articolo 35
, aggiungere il seguente:
«Art. 35-
bis.
(Fondo per l’assistenza legale internazionale alle imprese)
1. Presso il Ministero delle attività produttive è costituito un fondo destinato all’assistenza legale internazionale alle imprese per la tutela contro le violazioni dei diritti relativi alla proprietà industriale e intellettuale, nonchè contro le pratiche commerciali sleali e i fenomeni legati agli obiettivi di cui all’articolo 32, comma, della presente legge.
2. Le modalità di gestione del fondo sono stabilite dal decreto di cui all’articolo 34, comma 2, della presente legge.
3. Per l’attuazione del presente articolo è autorizzata una spesa pari a 2 milioni di euro per l’anno 2004, 4 milioni di euro per l’anno 2005 e 2 milioni di euro per l’anno 2006, a valere sulle dotazioni organiche del fondo di cui all’articolo 32, comma 1, della presente legge».
35.0.4
Chiusoli, Caddeo, Maconi, Baratella, Garraffa
Dopo l’
articolo 35
, aggiungere il seguente:
«Art. 35-
bis.
(Prodotti italiani di qualità)
1. È istituito il marchio del “Prodotto italiano di qualità“ per designare i prodotti progettati e realizzati nelle filiere produttive dei distretti industriali, nel rispetto dei princìpi del Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio del 12 ottobre 1992 in materia di codice doganale comunitario.
2. Il Ministero delle attività produttive, sentite le organizzazioni imprenditoriali ed artigiane, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, stabilisce con proprio decreto le fasi di lavorazione ad elevato valore aggiunto che si distinguono per le caratteristiche di elevata professionalità e di creatività nel processo produttivo e che danno diritto all’utilizzo del marchio.
3. La proprietà del marchio è dello Stato.
4. Previa autorizzazione del Ministero delle attività produttive, le Società di servizi costituite da imprese ubicate nei distretti industriali possono gestire il marchio del “prodotto italiano di qualità“ e predisporre le relative azioni di promozione del marchio. Alle stesse società è riconosciuto un credito d’imposta nella misura del 100 per cento per gli investimenti connessi alle attività di promozione del marchio. Il credito d’imposta può essere utilizzato anche dalle società partecipanti alla Società di servizi in proporzione alla loro partecipazione al capitale della stessa.
5. Il Ministero delle attività produttive, secondo modalità stabilite con proprio decreto, conduce controlli a campione sulla veridicità delle informazioni contenute nel marchio».
Conseguentemente, all’articolo 54, tabella A, alla voce
Ministero dell’economia e delle finanze
, apportare le seguenti variazioni:
2004: – 30.000;
2005: – 50.000;
2006: – 50.000.
35.0.5
Turci, Baratella, Chiusoli, Caddeo, Maconi, Garraffa
Dopo l’
articolo 35
, inserire il seguente:
Art. 35-
bis.
(Prodotti
“full made in Italy“
)
1. È istituito il marchio “
full made in Italy
“ per designare le produzioni realizzate interamente sul territorio italiano, nel rispetto dei princìpi di cui al Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio del 12 ottobre 1992 in materia di codice doganale comunitario. Ai fini della presente legge, un determinato prodotto si intende interamente realizzato sul territorio italiano quando il disegno, la progettazione, le lavorazioni ed il confezionamento sono compiuti interamente sul territorio italiano.
2. Le imprese attestano annualmente, attraverso autocertificazione, presso il Ministero delle attività produttive, l’effettuazione delle produzioni soggette al marchio nelle filiere produttive individuate. L’utilizzo del marchio è condizionata alla piena osservanza della vigente legislazione e dei contratti collettivi di lavoro.
3. La proprietà del marchio è dello Stato.
4. Previa autorizzazione del Ministero delle attività produttive, le Società di servizi costituite da imprese ubicate nei distretti industriali possono gestire il marchio del “
full made in Italy
“ e predisporre le relative azioni di promozione. Alle stesse società è riconosciuto un credito d’imposta nella misura del 100 per cento per gli investimenti connessi alle attività di promozione del marchio. Il credito d’imposta può essere utilizzato anche dalle società partecipanti alla Società di servizi in proporzione alla loro partecipazione al capitale della stessa.
6. Il Ministero delle attività produttive, secondo modalità stabilite con proprio decreto, conduce controlli a campione sulla veridicità delle informazioni contenute nel marchio».
Conseguentemente, all’articolo 54, tabella A, alla voce
Ministero dell’economia e delle finanze
, apportare le seguenti variazioni:
2004: – 30.000;
2005: – 50.000;
2006: – 50.000.
Art. 36.
36.1
Grillotti, Demasi, Moro, Curto
Sopprimere l’articolo.
36.2
Nania, Grillotti, Collino, Pedrizzi, Battaglia Antonio, Tofani, Curto
Sopprimere l’articolo.
36.3
Bettamio, Pontone, Lauro
Sopprimere l’articolo.
36.4
Nania, Grillotti, Tofani, Pedrizzi, Battaglia Antonio
Al comma 1, lettera
c),
sopprimere le parole:
«presentata per l’intervento delle autorità doganali»
e sostituirle con:
«prodotta e/o immessa in commercio in qualsiasi fase e verso qualsiasi destinazione di consumo».
36.5
Ciccanti, Ronconi
Al comma 1, lettera
c),
sopprimere le parole: «presentata per l’intervento delle autorità doganali» e sostituirle con:
«prodotta e/o immessa in commercio in qualsiasi fase e verso qualsiasi destinazione di consumo».
36.6
Tofani, Demasi
Al comma 1, lettera
c),
sopprimere le parole:
«presentata per l’intervento delle autorità doganali»
e sostituirle con:
«prodotta e/o immessa in commercio in qualsiasi fase e verso qualsiasi destinazione di consumo».
36.7
Coletti
Al comma 1, lettera
c),
sopprimere le parole:
«presentata per l’intervento delle autorità doganali»
e sostiurle con:
«prodotta e/o immessa in commercio in qualstasi fase e verso qualsiasi destinazione di consumo».
36.8
Piccioni, Izzo, Nocco
Al comma 1, lettera
c),
sopprimere le parole:
«presentata per l’intervento delle autorità doganali»
e sostituirle con le parole:
«prodotta e/o immessa in commercio in qualsiasi fase e verso qualsiasi destinazione di consumo».
36.10
Piatti, Murineddu, Vicini, Flammia, Basso
Al comma 1, lettera
c),
punto 4) aggiungere, dopo le parole:
«indicazioni geografiche»
aggiungere le parole:
«e dei prodotti tradizionali»
e dopo le parole:
«del 17 maggio 1999;»
aggiungere le parole:
«del Regolamento (CEE) n. 2082 del Consiglio, del 14 luglio 1992 e dell’articolo 8, del decreto legislativo 173/98.».
36.11
De Petris, Boco, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Turroni, Ripamonti, Zancan
Al comma 1, lettera
c),
numero iv) dopo le parole:
«Regolamenti (CEE) n. 2081/92»
inserire le parole:
«e n. 2082/92».
Art. 37.
37.1
Grillotti, Demasi, Lauro, Moro
Sopprimere l’articolo.
37.2
Nania, Grillotti, Collino, Tofani, Battaglia Antonio, Pedrizzi
Sopprimere l’articolo.
37.3
Bettamio, Pontone
Sopprimere l’articolo.
37.0.1
Coletti
Dopo l’
articolo 37,
aggiungere il seguente:
«Art. 37-
bis.
1. Le disposizioni del presente articolo riguardano i serbatoi interrati destinati allo stoccaggio di gas di petrolio liquefatto (GPL), cioè quei contenitori situati sotto il piano campagna di cui non sia direttamente e visivamente ispezionabile la superficie esterna, con lo scopo di salvaguardare e prevenire l’inquinamento del suolo e delle acque superficiali o sotterranee, che potrebbe essere causato dal rilascio del GPL contenuto nei citati serbatoi.
2. Sono fatte salve tutte le disposizioni vigenti in materia di sicurezza antincendio.
3. I serbatoi individuati nell’articolo 1 vengono sottoposti a sperimentazione prevista dal decreto del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato del 31 luglio 1997 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale
n. 25 del 31 gennaio 1998, per una durata non superiore a due anni.
4. Il Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell’interno e con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, nomina con proprio decreto una Commissione tecnica, con compiti di verifica e di controllo sulla sperimentazione.
5. La Commissione deve presentare al Ministro competente, ogni sei mesi, una relazione scritta sull’andamento della sperimentazione.
6. Le sperimentazioni già in corso, di durata superiore a due anni, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno avuto giudizio negativo da parte di organi tecnici, cessano immediatamente».
Conseguentemente, all’articolo 54, comma 1, tabella A ivi richiamata, sono uniformemente ridotti, fino a concorrenza degli importi, gli accantonamenti relativi a tutte le rubriche, al netto delle regolazioni debitorie.
37.0.2
Coletti
Dopo l’
articolo 37,
aggiungere il seguente:
«Art. 37-
bis.
1. Le disposizioni del presente articolo riguardano i serbatoi interrati destinati allo stoccaggio di gas di petrolio liquefatto (GPL), cioè quei contenitori situati sotto il piano campagna di cui non sia direttamente e visivamente ispezionabile la superficie esterna, con lo scopo di salvaguardare e prevenire l’inquinamento del suolo e delle acque superficiali o sotterranee, che potrebbe essere causato dal rilascio del GPL contenuto nei citati serbatoi.
2. Sono fatte salve tutte le disposizioni vigenti in materia di sicurezza antincendio.
3. I serbatoi individuati nell’articolo 1 vengono sottoposti a sperimentazione prevista dal decreto del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato del 31 luglio 1997 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale
n. 25 del 31 gennaio 1998, per una durata non superiore a due anni.
4. Il Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell’interno e con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, nomina con proprio decreto una Commissione tecnica, con compiti di verifica e di controllo sulla sperimentazione.
5. La Commissione deve presentare al Ministro competente, ogni sei mesi, una relazione scritta sull’andamento della sperimentazione.
6. Le sperimentazioni già in corso, di durata superiore a due anni, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno avuto giudizio negativo da parte di organi tecnici, cessano immediatamente».
37.0.3
Semeraro, Mugnai, Tofani, Demasi
Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
«3-
bis
. Ai fini della formazione del reddito di esercizio per le attività commerciali nei settori dell’abbigliamento e suoi accessori, calzature ed articoli sportivi, la composizione percentuale di magazzino deve essere considerata secondo l’anno d’acquisto della merce al fine di calcolare il valore effettivo delle giacenze. Le percentuali di abbattimento vengono considerate da un 5 per cento in meno a partire dal secondo anno, ad un 10 per cento al terzo anno, ad un 30 per cento al quarto anno ed, infine, ad un 70 per cento al quinto anno».
37.0.4
Rollandin, Thaler Ausserhofer, Michelini, Andreotti, Kofler, Peterlini, Betta, Pedrini, Frau
Dopo l’
articolo 37,
aggiungere il seguente:
«Art. 37-
bis.
(Iva supporti audiovisivi e spettacoli)
1. L’aliquota dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) sui supporti audiovisivi è ridotta al 4 per cento. I soggetti che fruiscono di tale riduzione di aliquota devono realizzare una corrispondente riduzione del prezzo praticato ai consumatori.
2. All’articolo 74-
quater
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
“6-
bis
. Le prestazioni musicali dal vivo di cui alla Tabella C allegata al presente decreto, indipendentemente dal luogo di svolgimento, sono soggette ad aliquota dell’imposta sul valore aggiunto pari al 10 per cento. Per musica dal vivo si intende la musica eseguita prevalentemente con strumenti musicali tradizionali o elettrici con esclusione, dell’utilizzo di elementi musicali preregistrati“».
Conseguentemente, all’articolo 54, comma 1, nella tabella A richiamata, rubrica Ministero dell’economia e delle finanze, diminuire come segue gli importi previsti:
2004: – 100.000;
2005: – 100.000;
2006: – 100.000.
37.0.5
Fabris, Dentamaro, Filippelli, Righetti
Dopo l’
articolo 37,
inserire il seguente:
«Art. 37-
bis.
(Iva supporti adiovisivi e spettacoli)
1. L’aliquota dell’imposta sul alore aggiunto (IVA) sui supporti audiovisii è ridotta al 4 per cento. I soggetti che fruiscono di tale riduzione di aliquota devono realizzare una corrispondente riduzione del prezzo praticato al consumatore.
2. All’articolo 74-
quater
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
“6-
bis.
Le prestazioni musicali dal vivo di cui alla tabella C allegata al presente decreto, indipendentemente dal luogo di svolgimento, sono soggette ad aliquota dell’imposta sul valore aggiunto pan al 10 per cento. Per musica dal vivo si intende la musica eseguita prevalentemente con strumenti musicali tradizionaLi o elettrici con esclusione, dell’utilizzo di elementi musicali preregistrati“».
Conseguentemente, all’articolo 54, comma 1, neIla tabella A richiamata, rubrica,
Ministero dell’economia e delle finanze, diminuire come segue gli importi previsti:
2004: – 100.000;
2005: – 100.000;
2006: – 100.000.
37.0.6 (testo 2)
Bastianoni, D’Andrea
Dopo l’
articolo 37
, inserire il seguente:
«Art. 37-
bis.
(Iva supporti audiovisivi e spettacoli)
1. L’aliquota dell’imposta sul valore aggiuntivo (IVA) sui supporti audiovisivi è ridotta al 4 per cento. I soggetti che fruiscono di tale riduzione di aliquota devono realizzare una corrispondente riduzione del prezzo praticato al consumatore.
2. All’articolo 74-
quater
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
“6-
bis.
Le prestazioni musicali dal vivo di cui alla tabella C allegata al presente decreto, indipendentemente dal luogo di svolgimento, sono soggette ad aliquota dell’imposta sul valore aggiunto pari al 10 per cento. Per musica dal vivo si intende la musica eseguita prevalentemente con strumenti musicali tradizionali o elettrici con esclusione, dell’utilizzo di elementi musicali preregistrati».
Conseguentemente all’articolo 54, comma 1, nella tabella A diminuire uniformemente come segue gli importi previsti per tutte le tutte le rubriche.
2004: – 100.000;
2005: – 100.000;
2006: – 100.000.
37.0.6
Bastianoni, D’Andrea
Dopo l’
articolo 37,
inserire il seguente:
«Art. 37-
bis.
(Iva supporti audiovisivi e spettacoli)
1. L’aliquota dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) sui supporti audiovisivi è ridotta al 4 per cento. I soggetti che fruiscono di tale riduzione di aliquota devono realizare una corrispondente riduzione del prezzo praticato al consumatore.
2. All’articolo 74-
quater
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
“6-
bis
. Le prestazioni musicali dal vivo di cui alla tabella C allegata al presente decreto, indipendentemente dal luogo di svolgimento, sono soggette ad aliquota dell’imposta sul valore aggiunto pari al 10 per cento. Per musica dal vivo si intende la musica eseguita prevalentemente con strumenti musicali tradizionali o elettrici con esclusione dell’utilizzo di elementi musicali preregistrati“».
Conseguentemente all’articolo 54, comma 1, nella tabella A richiamata, rubrica,
Ministero dell’economia e delle finanze,
diminuire come segue gli importi previsti:
2004: – 100;
2005: – 100;
2006: – 100.
Art. 38.
38.1
Pontone, Bettamio
L’articolo 38 è sostituito dal seguente:
–«Art. 38. –
(Sanzioni). 1.
Qualora ne abbia notizia, l’Autorità ammininistrativa segnala all’Autorità giudiziaria, per le iniziative di usa competenza, i casi di violazione di un diritto di proprietà industriale.
2.
L’Autorità amministrativa, qualora accerti, sia all’atto della importazione che delle commercializzazione o distribuzione, la violazione di un diritto di proprietà industriale, può disporre, anche d’ufficio, previo assenso dell’Autorità giudiziaria e facendone rapporto alla stessa, il sequestro della merce contraffatta e, decorsi tre mesi, la distruzione a spese, ove possibile, del contraffattore; è fatta salva la conservazione di campioni da utilizzarsi a fini giudiziari.
3.
L’opposizione avverso il provvedirnento di distruzione si propone nelle forrne di cui agli articoli 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni; a tal fine il termine per ricorrere decorre dalla data di notifica del provvedimento o da quella della sua pubblicazione, per estratto, sulla
Gazzetta Ufficiale
».
38.2
Eufemi, Iervolino
Al comma 1, dopo le parole:
«abbia notizia»
sono aggiunte le seguenti:
«il responsabile della fede pubblica e della tutela del consumatore di cui all’articolo 20 comma 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e»
e la parola:
«segnala»
è sostituita dalla seguente:
«segnalano».
38.3
Salerno, Demasi
Al comma 1, dopo le parole:
«qualora ne abbia notizia»,
aggiungere le seguenti:
«il responsabile della fede pubblica e della tutela del consumatore di cui all’articolo 20 comma 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e»
e sostituire la parola:
«segnala»
con la parola:
«segnalano».
38.4
Nania, Grillotti, Collino, Tofani, Pedrizzi, Battaglia Antonio
Al comma 1, dopo le parole:
«proprietà intellettuale»
aggiungere le seguenti:
«e industriale.».
38.5
Grillotti, Demasi
Al comma 1, dopo le parole:
«proprietà intellettuale»,
aggiungere le seguenti:
«e industriale.».
38.6
Il Relatore
Al comma 2, dopo la parola:
«importazione»,
aggiungere la seguente:
«, esportazione».
38.7
Fabris, Dentamaro, Filippelli, Righetti
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-
bis.
Le previsioni e le sanzioni di cui all’articolo 49, comma 1, lettere
a)
e
c)
della legge 28 dicembre 2001, n. 448 si applicano anche all’abusivo esercizio di vendita di piante e fiori esercitato sulle aree pubbliche».
38.0.1 (testo 2)
Eufemi, Iervolino
Dopo l’
articolo 38,
è inserito il seguente:
«Art. 38-
bis.
(Responsabile della fede pubblica; competenze)
1. Il responsabile della fede pubblica e della tutela del consumatore dl cul all articolo 20 comma 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in aggiunta alle competenze di cui alle norme vigenti ed al precedente articolo 38, svolge le seguenti funzioni:
a)
cura, a livello provinciale, l’attuazione delle misure di assistenza alle imprese per la tutela contro le pratiche commerciali sleali elaborate dal Comitato nazionale di cui all’articolo 34 della presente legge;
b)
promuove, ai sensi dell’art. 2, comma 2, della legge 29 dicembre 1993 n. 580, e successive modifiche ed integrazioni, ed anche a seguito di intese a livello locale con gli organi dell’autorità giudiziaria competenti in materia, la più efficace realizzazione dell’azione repressiva della concorrenza sleale, ai sensi dell’articolo 2601 codice civile, nonché degli interventi a tutela della trasparenza e della regolarità del mercato mediante la costituzione di parte civile nei giudizi relativi ai delitti contro l’economia pubblica, l’industria ed il commercio».
38.0.1
Eufemi, Iervolino
Dopo l’
articolo 38,
è inserito il seguente:
«Art. 38-
bis.
(Responsabile della fede pubblica; competenze)
1. Il responsabile della fede pubblica e della tutela del consumatore dl cul all articolo 20 comma 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in aggiunta alle competenze di cui alle norme vigenti ed al precedente articolo 38, svolge le seguenti funzioni:
a)
cura, a livello provinciale, l’attuazione delle misure di assistenza alle imprese per la tutela contro le pratiche commerciali sleali elaborate dal Comitato nazionale di cui all’articolo 34 della presente legge;
b)
promuove, ai sensi dell’art. 2, comma 2, della legge 29 dicembre 1993 n. 580, e successive modifiche ed integrazioni, ed anche a seguito di intese a livello locale con gli organi dell’autorità giudiziaria competenti in materia, la più efficace realizzazione dell’azione repressiva della concorrenza sleale, ai sensi dell’articolo 2601 codice civile, nonché degli interventi a tutela della trasparenza e della regolarità del mercato mediante la costituzione di parte civile nei giudizi relativi ai delitti contro l’economia pubblica, l’industria ed il commercio.
2. In attuazione delle finalità del presente articolo, le Camere di commercio provvedono, secondo i rispettivi ordinamenti, al potenziamento degli uffici del responsabiie della fede pubblica, anche in deroga ai limiti di cui all’articolo 11, comma 6».
38.0.2 (testo 2)
Salerno, Demasi, Eufemi
Dopo l’
articolo 38,
è inserito il seguente:
«Art. 38-
bis.
(Responsabile della fede pubblica; competenze)
1. Il responsabile della fede pubblica e della tutela del consumatore dl cul all articolo 20 comma 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in aggiunta alle competenze di cui alle norme vigenti ed al precedente articolo 38, svolge le seguenti funzioni:
a)
cura, a livello provinciale, l’attuazione delle misure di assistenza alle imprese per la tutela contro le pratiche commerciali sleali elaborate dal Comitato nazionale di cui all’articolo 34 della presente legge;
b)
promuove, ai sensi dell’art. 2, comma 2, della legge 29 dicembre 1993 n. 580, e successive modifiche ed integrazioni, ed anche a seguito di intese a livello locale con gli organi dell’autorità giudiziaria competenti in materia, la più efficace realizzazione dell’azione repressiva della concorrenza sleale, ai sensi dell’articolo 2601 codice civile, nonché degli interventi a tutela della trasparenza e della regolarità del mercato mediante la costituzione di parte civile nei giudizi relativi ai delitti contro l’economia pubblica, l’industria ed il commercio».
38.0.2
Salerno, Demasi
Dopo l’
articolo 38,
è inserito il seguente:
«Art. 38-
bis.
(Responsabile della fede pubblica; competenze)
1. Il responsabile della fede pubblica e della tutela del consumatore dl cul all articolo 20 comma 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in aggiunta alle competenze di cui alle norme vigenti ed al precedente articolo 38, svolge le seguenti funzioni:
a)
cura, a livello provinciale, l’attuazione delle misure di assistenza alle imprese per la tutela contro le pratiche commerciali sleali elaborate dal Comitato nazionale di cui all’articolo 34 della presente legge;
b)
promuove, ai sensi dell’art. 2, comma 2, della legge 29 dicembre 1993 n. 580, e successive modifiche ed integrazioni, ed anche a seguito di intese a livello locale con gli organi dell’autorità giudiziaria competenti in materia, la più efficace realizzazione dell’azione repressiva della concorrenza sleale, ai sensi dell’articolo 2601 codice civile, nonché degli interventi a tutela della trasparenza e della regolarità del mercato mediante la costituzione di parte civile nei giudizi relativi ai delitti contro l’economia pubblica, l’industria ed il commercio.
2. In attuazione delle finalità del presente articolo, le Camere di commercio provvedono, secondo i rispettivi ordinamenti, al potenziamento degli uffici del responsabiie della fede pubblica, anche in deroga ai limiti di cui all’articolo 11, comma 6».
Art. 39.
39.1
Chiusoli, Caddeo, Maconi, Baratella, Garraffa
Al comma 1, le parole:
«10 milioni»
sono sostituite dalle seguenti:
«50 milioni».
Conseguentemente alla tabella A, rubrica:
Ministero dell’economia e delle finanze,
apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2004: – 40.000.
39.3
Ioannucci
Al comma 1, sostituire le parole:
«10 milioni di euro»
con le parole:
«5 milioni di euro».
39.4
Ioannucci
Dopo l’articolo 39, comma 2 aggiungere il seguente:
«1. Si riconosce alle Regioni che prevedono con proprie leggi la concessione di contributi per la realizazione di programmi consortili pluriennali di internazionalizzazione quote di risorse statali d’ammontare eguale alle risorse regionali destinate alla concessione dei contributi;
Si riconosce la possibilità di erogazione di contributi anche al Ministero attività produttive per la concessione in via diretta dei contributi ai consorzi per l’internazionalizazione costituiti da Piccole e medie imprese anche artigiane, in caso di mancato intervento regionale.
Si prevede che i consorzi per l’internazionalizzazione siano costituiti esclusivamente da piccole e medie imprese, anche artigianel indicandone un numero minimo, e che non possano distribuire utili e avanzi ai consorziati.
È autorizzata la spesa di 5 milioni di euro il 2004 da iscrivere nella Unità previsionale di conto capitale dello Stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze. Per gli anni successivi si provvede attraverso quantificazione da rinviare alla legge finanziaria».
39.5
Fabris, Dentamaro, Filippelli, Righetti
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-
bis.
È consentita l’iscrizione nel ruolo dei periti ed esperti tenuto dalle Camere di Commercio, industria e Artigianato e Agricoltura, sub categoria “tributi“ a coloro che, oltre al possesso dei requisiti previsti dall’articolo 5 del decreto ministeriale 29 dicembre 1979, abbiano conseguito uno dei titoli di studio indicati dall’articolo 69 della legge n. 427/1993».
39.0.1
Turroni
Dopo l’
articolo 39,
aggiungere il seguente:
«Art. 39-
bis.
(Misure di sostegno per le imprese in crisi)
1. Ai fini della realizzazione di un programma di razionalizzazione dei comparti produttivi in crisi dei distretti industriali individuati dalle Regioni ai sensi dell’articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, è autorizzato lo stanziamento di 50.000.000 di euro per l’anno 2004 e di 30.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006.
2. Il programma di cui al comma 1 è diretto, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato al perseguimento delle seguenti finalità:
a)
promuovere una migliore qualificazione della produzione anche attraverso una riorganizzazione della capacità produttiva promuovendo la sua concentrazione nelle imprese che presentano più elevati livelli di competitività;
b)
favorire migliori forme di collegamento fra imprese committenti e imprese conto terzi;
c)
favorire la rilocalizzazione delle imprese per le quali sussistano problemi di compatibilità ambientale con il territorio in cui sono situati i loro stabilimenti.
3. Con decreto del ministro delle attività produttive, di concerto con la Conferenza Stato-Regioni sono definite le modalità e i criteri per la realizzazione del programma di cui al comma 1.».
Conseguentemente, alla tabella A,
voce Ministero dell’economia e delle finanze,
apportare le seguenti modificazioni:
2004: – 50.000;
2005: – 30.000;
2066: – 30.000.
39.0.2
Chiusoli, Caddeo, Maconi, Baratella, Garraffa, Turci, Pasquini, Guerzoni
Dopo l’
articolo 39,
aggiungere il seguente:
«Art. 39-
bis.
(Provvedimenti a favore dei sistemi produttivi locali)
1. Le imprese operanti nei sistemi produttivi locali ovvero i contesti produttivi omogenei caratterizzati da una elevata concentrazione di imprese, prevalentemente di piccole e medie dimensioni e da una peculiare organizzazione interna individuati con legge regionale ai sensi dell’articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, come modificato dalla legge 11 maggio 1999, n. 140, possono costituire nella forma delle società di capitali, Società di servizi aventi come oggetto sociale esclusivo la gestione dei servizi di interesse comune delle imprese operanti nell’ambito del sistema produttivo locale nei seguenti, non esclusivi, settori di attività:
a)
supporto per la qualità e per le attività di innovazione, ricerca e sviluppo, e trasferimento tecnologico;
b)
gestione e promozione dei marchi e attività di contrasto della contraffazione;
c)
consulenza fiscale, finanziaria e del lavoro;
d)
sostegno alla commercializzazione, alla promozione all’estero ed alla internazionalizzazione delle imprese;
e)
cablaggio dei sistemi produttivi locali e applicazioni delle tecnologie dell’informazione;
f)
formazione professionale e manageriale;
g)
certificazioni ambientali, depurazione delle acque, risanamento dei siti industriali dismessi;
h)
logistica;
i)
sicurezza;
l)
sportello informativo.
2. Le Società di servizi dei sistemi produttivi locali operano, per i primi 10 anni dalla loro costituzione, nei soli confronti delle imprese aderenti.
3. Le Società di servizi di cui al comma 1 possono essere partecipate esclusivamente dalle imprese operanti nel singolo sistema produttivo locale con partecipazioni non superiori al 5 per cento o dalle relative Associazioni di categoria con partecipazioni non superiori all’1 per cento.
4. Le Società di servizi di cui al comrna 1 sono esenti dall’imposta sul reddito delle persone giuridiche e dall’imposta regionale sulle attività produttive per un periodo di 10 anni dalla data della loro costituzione.
5. L’esenzione di cui al comma 4 è concessa nei limiti e subordinatamente all’autorizzazione della Commissione europea, in conformità alle disposizioni dell’Unione Europea sugli aiuti di Stato.
6. Alle imprese aderenti alla Società di servizi di cui al comma 1 è riconosciuto un credito d’imposta pari al 23 per cento del valore della partecipazione nella Società stessa.
7. Al fine di promuovere le attività di ricerca e sviluppo e di incentivare le aggregazioni tra imprese, per gli investimenti in laboratori di ricerca di cui al comma 9, effettuati dalle società o enti controllanti di gruppi di piccole e medie imprese o dalle Società di servizi di cui al comrna 1, alle società o enti controllanti dei gruppi di piccole e medie imprese ed alle Società di servizi è riconosciuto un credito d’imposta nella misura:
a)
del 75 per cento dei costi documentati nel caso di attività di ricerca fondamentale;
b)
del 50 per cento dei costi documentati nel caso di attività di ricerca industriale ivi incluso il design e la predisposizione dei campionari; del 35 per cento dei costi documentati nel caso di sviluppo competitivo.
8. Per la definizione del requisito del controllo, si fa riferimento ad una partecipazione non inferiore a quella necessaria per il controllo di diritto, diretto o indiretto di cui all’articolo 2359 del codice civile.
9. Per investimenti in laboratori di ricerca si intendono:
a)
i costi sostenuti per l’uso, a qualsiasi titolo, di terreni e fabbricati utilizzati esclusivamente e in forma permanente per l’attività di ricerca;
b)
i costi per strumenti e attrezzature utilizzati esclusivamente e in forma permanente per l’attività di ricerca;
c)
i costi per il personale: ricercatori tecnici e altro personale ausiliario adibito esclusivamente all’attività di ricerca;
d)
i costi relativi alla messa a punto di un piano, un progetto, un disegno per prodotti, processi produttivi o servizi nuovi, modificati o migliorati, siano essi destinati alla vendita o alla utilizzazione, compresa la creazione di un primo prototipo non idoneo a fini commerciali;
e)
il costo dei servizi di consulenza e simili utilizzati esclusivamente per l’attività di ricerca, compresa l’acquisizione dei risultati di ricerche, di brevetti e di know-how, di diritti di licenza;
f)
le ulteriori spese generali direttamente imputabili all’attività di ricerca;
g)
gli altri costi di esercizio direttamente imputabili all’attività di ricerca.
10. Il credito d’imposta è riconosciuto nel rispetto delle condizioni sostanziali e procedurali definite dalla disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e allo sviluppo pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale
delle Comunità europee C 45 del 17 febbraio 1996. Esso è determinato con riferimento ai nuovi investimenti effettuati in ciascun periodo di imposta, va indicato nella relativa dichiarazione dei redditi ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
11. Il credito d’imposta può essere utilizzato anche dalle società partecipanti alla Società di servizi di cui all’articolo 10 della presente legge in proporzione alla loro partecipazione al capitale nella detta Società di servizi.
12. Le operazioni di costituzione e aumento del capitale o patrimonio relative alle piccole e medie imprese sono esenti dalle imposte di bollo, di registro, ipotecarie e catastali per 10 anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
13. Ai fini di cui al comma 12 per «piccole e medie imprese» si intendono quelle così individuate dal decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato 18 settembre 1997, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale
n. 229 del 1º ottobre 1997, in conformità alla disciplina comunitaria.
14. Le operazioni di acquisto o conferimento di aziende o di rami di azienda, acquisto o conferimento di partecipazioni superiori al 51 per cento del capitale, e fusioni anche per incorporazioni che intercorrano fra piccole e medie imprese sono esenti dalle imposte di bollo, di registro, ipotecarie e catastali e, quando presente, dall’imposta sul valore aggiunto per 10 anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
15. Per tutti i costi amministrativi, notarili e legali, entro limiti individuati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sentiti i rispettivi ordini professionali, connessi alle operazioni di cui al comma precedente, è riconosciuto, a valere sull’esercizio successivo, un credito di imposta pari al 23 per cento.
16. Le agevolazioni previste dal comma 7 sono attribuite alla società o ente controllante di gruppi di piccole e medie imprese o alla Società di servizi di cui al comma 1 e alle società partecipanti al capitale delle stesse, anche a fronte di investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione e trasferimento tecnologico condotte congiuntamente alle Università, all’interno di convenzioni di durata quantomeno quinquennale.
17. Per gli investimenti in laboratori di ricerca effettuati nell’ambito delle convenzioni di cui al comma 16, alle Università è riconosciuto un credito d’imposta pari al 75%.
18. Ai maggiori oneri di cui ai precedenti commi, pari a 1.000 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizloni:
a)
Sono stabilite nella misura del 18 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
1) articolo 26, Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
2) articolo 26-
ter
, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
3) articolo 27, Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre, 1973, n. 600;
4) articolo 5, decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
5) articolo 2, decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;
7) articolo 13, decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;
8) articolo 1, decreto legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;
9) articolo 9, legge 23 marzo 1983, n. 77;
10) articolo 14, decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
g)
articolo 11-
bis
, decreto legge 30 settembre 1983, n. 512 convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649».
39.0.3
Chiusoli, Caddeo, Maconi, Baratella, Garraffa
Dopo l’
articolo 39,
aggiungere il seguente:
«Art. 39-
bis.
(Disposizioni fiscali a favore delle imprese turistiche)
1. Il credito di imposta previsto dall’articolo 7, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in materia di incentivi per l’incremento dell’occupazione, è esteso ai datori di lavoro del settore del turismo che nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2004 e il 31 dicembre 2005 rinnoveranno i contratti di lavoro dei lavoratori dipendenti a tempo determinato.
2. L’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 11 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per le imprese turistiche, opera anche per le spese sostenute nel periodo d’imposta in corso al 1º gennaio 2004.
3. L’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 14, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per i soggetti indicati alla lettera
f)
del medesimo comma, opera anche per le spese sostenute nel periodo d’imposta in corso al 1º gennaio 2004. In questo caso la deducibilità delle spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e ristrutturazione ivi indicate è consentita in quote costanti nel periodo d’imposta di sostenimento e nei tre periodi successivi. 4. Per gli anni 2004, 2005 e 2006, in deroga alle disposizioni contenute nell’articolo 19-
bis.
1, comma 1, lettera
e)
, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è ammessa in detrazione l’IVA relativa:
a)
a prestazioni alberghiere afferenti l’organizzazione di convegni, congressi ed eventi similari;
b)
a somrninistrazioni di alimenti e bevande, con esclusione delle somministrazioni effettuate nei confronti dei datori di lavoro nei locali dell’impresa o locali adibiti a mensa scolastica, aziendale o interaziendale e delle sommininistrazioni effettuate sotto forma di commessa da imprese che forniscono servizi sostitutivi di mense aziendali e in occasione dell’organizazzione di congressi, convegni ed eventi similari;
c)
a prestazioni di trasporto di persone ed al transito stradale delle autovetture e autoveicoli di cui all’articolo 54, comma 1, lettere
a)
e
c)
, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo codice della strada).
5. Alla parte III della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo il nurnero 120 sono inseriti i seguenti:
“120-
bis)
case ed appartarnenti per vacanze come definiti dal decreto di cui all’articolo 2, comma 4, della legge 29 marzo 2001, n. 135;
120-
ter)
prestazioni di servizi a fini turistico-ricreativi rese sul litorale demaniale dai titolari dei relativi provvedimenti amministrativi rilasciati dalle autorità competenti, escluse le sornministrazioni di alimenti e bevande e ogni altra attività non connessa con quella autorizzata;
120-
quater)
prestazioni di servizi nautici e di servizi connessi alle attività nautiche;“.
6. Al numero 123 della parte III della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo le parole: “concerti vocali e strumentali“, sono inserite le seguenti: “ed altre esecuzioni musicali di qualsiasi genere, pur non dal vivo, anche se effettuate in pubblici esercizi, discoteche e locali da ballo“.
7. Ai maggiori oneri di cui ai precedenti commi, pari a 300 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:
“
a)
sono stabilite nella misura del 18 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
1) articolo 5, decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
2) articolo 2, decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;
3) articolo 13, decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;
4) articolo 1, decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;
5) articolo 9, legge 23 marzo 1983, n. 77;
6) articolo 14, decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
7) articolo 11-
bis,
decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649“».
39.0.4
Zavoli
Dopo l’
articolo 39,
aggiungere il seguente:
«Art. 39-
bis.
(Disposizioni fiscali a favore delle imprese turistiche)
1. Il credito di imposta previsto dall’articolo 7, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in materia di incentivi per l’incremento dell’occupazione, è esteso ai datori di lavoro del settore del turismo che nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2004 e il 31 dicembre 2005 rinnoveranno i contratti di lavoro dei lavoratori dipendenti a tempo determinato.
2. L’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 11 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per le imprese turistiche, opera anche per le spese sostenute nel periodo d’imposta in corso al 1º gennaio 2004.
3. L’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 14, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per i soggetti indicati alla lettera
f)
del medesimo comma, opera anche per le spese sostenute nel periodo d’imposta in corso al 1º gennaio 2004. In questo caso la deducibilità delle spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e ristrutturazione ivi indicate è consentita in quote costanti nel periodo d’imposta di sostenimento e nei tre periodi successivi.
4. Per gli anni 2004, 2005 e 2006, in deroga alle disposizioni contenute nell’articolo 19-
bis
.1, comma 1, lettera
e),
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è ammessa in detrazione l’IVA relativa:
a)
a prestazioni alberghiere afferenti l’organizzazione di convegni, congressi ed eventi similari;
b)
a somministrazioni di alimenti e bevande, con esclusione delle somministrazioni effettuate nei confronti dei datori di lavoro nei locali dell’impresa o locali adibiti a mensa scolastica, aziendale o interaziendale e delle somministrazioni effettuate sotto forma di commessa da imprese che forniscono servizi sostitutivi di mense aziendali e in occasione dell’organizzazione di congressi, convegni ed eventi similari;
c)
a prestazioni di trasporto di persone ed al transito stradale delle autovetture e autoveicoli di cui all’articolo 54 comma 1, lettere
a)
e
c)
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo codice della strada).
5. Alla parte III della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo il numero 120 sono inseriti i seguenti:
120-
bis)
case ed appartamenti per vacanze come definiti dal decreto di cui all’articolo 2, comma 4, della legge 29 marzo 2001, n. 135;
120-
ter)
prestazioni di servizi a fini turistico-ricreativi rese sul litorale demaniale dai titolari dei relativi provvedimenti amministrativi rilasciati dalle autorità competenti, escluse le somministrazioni di alimenti e bevande e ogni altra attività non connessa con quella autorizzata;
120-
quater)
prestazioni di servizi nautici e connessi alle attività nautiche;“.
6. Al numero 123 della parte III della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo le parole: “concerti vocali e strumentali,“ sono inserite le seguenti: “ed altre esecuzioni musicali di qualsiasi genere, pur non dal vivo, anche se effettuate in pubblici esercizi, discoteche e locali da ballo“.
7. Ai maggiori oneri di cui ai precedenti commi, determinati nel limite massimo di 150 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dal decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269».
39.0.5
Izzo
Dopo l’
articolo 39,
aggiungere il seguente:
«Art. 39-
bis.
(Interventi per agevolare l’artigianato)
1. Gli imprenditori artigiani iscritti nei relativi albi provinciali possono avvalersi in deroga alla normativa previdenziaie vigente, di collaborazioni occasionali di parenti entro il terzo grado, aventi anche il titolo di studente, per un periodo complessivo nel corso dell’anno non superiore a novanta giorni.
2. Le collaborazioni suddette devono avere carattere di aiuto, a titolo di obbligazione morale e perciò senza corresponsione di compensi ed essere prestate nel caso di temporanea impossibilità dell’imprenditore artigiano all’espletamento della propria attività lavorativa.
3. È fatto, comunque, obbligo dell’iscrizione all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali».
Conseguentemente, alla tabella A, apportare le seguenti variazioni:
Ministero del lavoro e delle politiche sociali:
2004: – 5.000;
Ministero della difesa:
2005: – 5.000;
2006: – 5.000.
39.0.6
Baio Dossi, Toia, Vallone, Dato, Giaretta, Dettori, Gaglione, D’Andrea, Monticone, Soliani
Dopo l’
articolo 39,
inserire il seguente:
«Art. 39-
bis.
(Modifiche al decreto Presidente della Rebubblica
22 dicembre 1986 n. 917, recante Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi)
1. All’articolo 65, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Sono deducibili fino all’intero ammontare della liberalità, senza limiti di importo, le erogazioni liberali in danaro fatte a favore degli enti locali territoriali finalizzate all’acquisizione, al recupero e al restauro conservativo, di opere d’arte ovvero di immobili di proprietà pubblica aventi grande valore storico o paesaggistico, per un ammontare complessivo non superiore al 10 per cento del reddito di impresa. Sono deducibili fino all’intero ammontare della liberalità, senza limite di importo, le erogazioni liberali in danaro fatte a favore delle ONLUS o delle associazioni di formazione sociale o di volontariato iscritte nei registri previsti dalle vigenti disposizioni di legge, per un ammontare complessivo non superiore al 10 per cento del reddito di impresa“.
2. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo si prowede, nei limiti di 1.000 milioni di euro in ragione d’anno, a decorrere dal 2004, mediante uniforme riduzione, fino a concorrenza degli oneri, degli stanziarnenti relativi a tutte le rubriche iscritti, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale“ dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
39.0.7
Soliani, Giaretta, D’Andrea, Baio Dossi, Toia, Dettori, Monticone
Dopo l’
articolo 39,
inserire il seguente:
«Art. 39-
bis.
(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986 n. 917, recante Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi)
1. Al comma 1 dell’articolo 13-
bis
del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi, dopo la lettera
e)
, inserire la seguente:
“
e-
bis) le spese sostenute per i corsi di formazione ed aggiornamento professionale, erogati da enti accreditati ai sensi del decreto ministeriale 31 maggio 2001 e delle successive disposizioni attuative regionali, per un importo complessivo non superiore a 1.549,37 euro;“.
2. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo si prowede, nei limiti di 1.000 milioni di euro in ragione d’anno, a decorrere dal 2004, mediante uniforme riduzione, fino a concorrenza degli oneri, degli stanziamenti relativi a tutte le rubriche iscritti, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale“ dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
39.0.8
Moncada Lo Giudice, Ciccanti
Dopo l’
articolo 39,
inserire il seguente:
«Art. 39-
bis.
1. Al fine di ridurre l’inquinamento atmosferico ed in attesa della emanazione del decreto legislativo di cui all’art. 7 della legge 7 aprile 2003, n. 80, l’aliquota di accisa gravante sui gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburante, di cui alla tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e sue successive modificazioni ed integrazioni, è fissata in euro 233,12227 per mille chilogrammi.
2. La disposizione di cui al precedente comma 1 si applica a decorrere dal 1º gennaio 2004».
Conseguentemente, alla tabella C, alla voce
Ministero dell’economia e delle finanze, decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell’organizzazione del Governo a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 – art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzie delle Entrate) (6.1.2.8. – Agenzie delle Entrate – capp. 3890, 3891),
apportare le seguenti variazioni:
2004: – 67.820;
2005: – 67.820;
2006: – 67.820.
39.0.9
Moncada Lo Giudice, Ciccanti
Dopo l’
articolo 39,
inserire il seguente:
«Art. 39-
bis.
1. Al fine di ridurre l’inquinamento atmosferico ed in attesa della emanazione del decreto legislativo di cui all’articolo 7 della legge 7 aprile 2003, n. 80, l’aliquota di accisa gravante sui gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburante, di cui alla tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre I995, n. 504, e sue successive modificazioni ed integrazioni, è fissata in euro 244,77226 per mille chilogrammi.
2. La disposizione di cui al precedente comma 1 si applica a decorrere dal 1º gennaio 2004».
Conseguentemente, alla tabella C, alla
voce Ministero dell’economia e delle finanze, decreto legislativo n. 300 del 1999. Riforma dell’organizzazione del Governo a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 – art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzie delle Entrate) (6.1.2.8. – Agenzie delle Entrate – capp. 3890, 3891),
apportare le seguenti variazioni:
2004: – 52.523;
2005: – 52.523;
2006: – 52.523.
39.0.10
Izzo
Dopo l’
articolo 39,
aggiungere il seguente:
«Art. 39-
bis.
1. AIl’articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante disposizioni comuni per la determinazione del valore della produzione netta, al comma 4-
bis.
1 le parole: “euro 2.000“ sono sostituite dalle seguenti: “euro 4.000“».
Conseguentemente, alla tabella A, apportare le seguenti variazioni:
Ministero dell’economia e delle finanze:
2004: – 60.000;
Ministero della salute:
2004: – 22.000;
Ministero della difesa:
2005: – 82.000;
2006: – 82.000.
Art. 40.
40.1
Maconi, Caddeo, Chiusoli, Baratella, Garraffa, Gasbarri, Giovanelli, Rotondo
Sopprimere l’articolo.
40.2
Sodano Tommaso, Malabarba
Sopprimere l’articolo.
Conseguentemente gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato per il triennio 2003-2005 sono ridotti a concorrenza dell’onere di cui al comma precedente per ciascun anno, intendendosi correlativamente ridotti le relative autorizzazioni di spesa.
40.3
Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni, Zancan
Sopprimere l’articolo.
40.4
Muzio, Marino, Pagliarulo
Sopprimere l’articolo.
40.5 (testo 2)
Pontone, Bettamio, Nocco
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni alle parole:
«entro novanta giorni»
sono sostituite dalle seguenti:
«entro centottanta giorni»
la lettera
a)
è sostituita dalla seguente:
«
a)
estensione obbligatoria della copertura assicurativa del rischio calamità naturali nelle nuove polizze che garantiscono i fabbricati privati contro l’incendio, nonché graduale estensione dell’obbligo assicurativo del medesimo rischio alle polizze incendio già in atto»;
alla lettera
e),
dopo le parole:
«premi assicurativi»
è inserita la seguente:
«anche»;
la lettera
i)
è sostituita dalla seguente:
«
i)
definizione delle modalità per la coriassicurazione del rischio, prevedendo la costituzione di un unico Consorzio coriassicurativo tra le compagnie di assicurazione, nel quale confluiscono i premi raccolti dagli assicuratori e riferiti ai rischi di cui alla presente disposizione»;
la lettera
l)
è sostituita dalla seguente:
«
l)
previsione delle modalità di determinazione del limite complessivo annuale di intervento del Consorzio coriassicurativo, oltre il quale andranno individuate le modalità di intervento dello Stato, anche attraverso l ’operatività della Concessionaria servizi assicurativi pubblici – CONSAP spa, in riferimento anche ai danni subiti da fabbricati non assicurati appartenenti a persone fisiche con redditi inferiori alle soglie stabilite, nell’ambito delle risorse pubbliche disponibili allo scopo previste da apposite disposizioni».
40.5
Pontone, Bettamio, Nocco
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni alle parole:
«entro novanta giorni»
sono sostituite dalle seguenti:
«entro centottanta giorni»
la lettera
a)
è sostituita dalla seguente:
«
a)
estensione obbligatoria della copertura assicurativa del rischio calamità naturali nelle nuove polizze che garantiscono i fabbricati privati contro l’incendio, nonché graduale estensione dell’obbligo assicurativo del medesimo rischio alle polizze incendio già in atto»;
alla lettera
e),
dopo le parole:
«premi assicurativi»
è inserita la seguente:
«anche»;
la lettera
i)
è sostituita dalla seguente:
«
i)
definizione delle modalità per la coriassicurazione del rischio, prevedendo la costituzione di un unico Consorzio coriassicurativo tra le compagnie di assicurazione, nel quale confluiscono i premi raccolti dagli assicuratori e riferiti ai rischi di cui alla presente disposizione»;
la lettera
l)
è sostituita dalla seguente:
«
l)
previsione delle modalità di determinazione del limite complessivo annuale di intervento del Consorzio coriassicurativo, oltre il quale andranno individuate le modalità di intervento dello Stato, anche attraverso l ’operatività della Concessionaria servizi assicurativi pubblici – CONSAP spa, in riferimento anche ai danni subiti da fabbricati non assicurati appartenenti a persone fisiche con redditi inferiori alle soglie stabilite, nell’ambito delle risorse pubbliche disponibili o da acquisire per lo scopo».
40.6 (testo 2)
Ioannucci, Lauro
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni alle parole:
«entro novanta giorni»
sono sostituite dalle seguenti:
«entro centottanta giorni»;
la lettera
a)
è sostituita dalla seguente:
«
a)
estensione obbligatoria della copertura assicurativa del rischio calamità naturali nelle nuove polizze che garantiscono i fabbricati privati contro l’incendio, nonché graduale estensione dell’obbligo assicurativo del medesimo rischio alle polizze incendio già in atto»;
alla lettera
e),
dopo le parole:
«premi assicurativi»
è inserita la seguente:
«anche»;
la lettera
i)
è sostituita dalla seguente:
«
i)
definizione delle modalità per la coriassicurazione del rischio, prevedendo la costituzione di un unico Consorzio coriassicurativo tra le compagnie di assicurazione, nel quale confluiscono i premi raccolti dagli assicuratori e riferiti ai rischi di cui alla presente disposizione»;
la lettera
l)
è sostituita dalla seguente:
«
l)
previsione delle modalità di determinazione del limite complessivo annuale di intervento del Consorzio coriassicurativo, oltre il quale andranno individuate le modalità di intervento dello Stato, anche attraverso l’operatività della Concessionaria servizi assicurativi pubblici – CONSAP s.p.a., in riferimento anche ai danni subiti da fabbricati non assicurati appartenenti a persone fisiche con redditi inferiori alle soglie stabilite, nell’ambito delle risorse pubbliche disponibili allo scopo previste da apposite disposizioni».
40.6
Ioannucci
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni alle parole:
«entro novanta giorni»
sono sostituite dalle seguenti:
«entro centottanta giorni»;
la lettera
a)
è sostituita dalla seguente:
«
a)
estensione obbligatoria della copertura assicurativa del rischio calamità naturali nelle nuove polizze che garantiscono i fabbricati privati contro l’incendio, nonché graduale estensione dell’obbligo assicurativo del medesimo rischio alle polizze incendio già in atto»;
alla lettera
e),
dopo le parole:
«premi assicurativi»
è inserita la seguente:
«anche»;
la lettera
i)
è sostituita dalla seguente:
«
i)
definizione delle modalità per la coriassicurazione del rischio, prevedendo la costituzione di un unico Consorzio coriassicurativo tra le compagnie di assicurazione, nel quale confluiscono i premi raccolti dagli assicuratori e riferiti ai rischi di cui alla presente disposizione»;
la lettera
l)
è sostituita dalla seguente:
«
l)
previsione delle modalità di determinazione del limite complessivo annuale di intervento del Consorzio coriassicurativo, oltre il quale andranno individuate le modalità di intervento dello Stato, anche attraverso l’operatività della Concessionaria servizi assicurativi pubblici – CONSAP s.p.a., in riferimento anche ai danni subiti da fabbricati non assicurati appartenenti a persone fisiche con redditi inferiori alle soglie stabilite, nell’ambito delle risorse pubbliche disponibili o da acquisire per lo scopo».
40.7 (testo 2)
Ioannucci, Izzo
Al comma 1, sostituire le parole:
«esigenze di riparazione e ricostruzione di beni immobili destinati ad uso abitativo»
con le seguenti:
«esigenze di riparazione, ricostruzione e recupero di beni immobili privati destinati ad uso abitativo, nonché allo svolgimento di attività produttive e di servizi, compresi i beni strumentali, ...».
Al comma 1, lettera
a)
dopo le parole:
«fabbricati privati»,
inserire le parole:
«e quelli destinati ad attività produttive».
Al comma 1, dopo la lettera
a),
inserire la seguente:
«a-
bis):
«individuazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di criteri e parametri uniformi cui fare riferimento per disciplinare gli interventi a favore dei soggetti danneggiati da calamità naturali, inclusi gli aspeffi relativi ad agevolazioni in materia fiscale, sanitaria, di lavoro, di servizio militare) nonché quelli relativi a proroghe di termini tributari, previdenziali, legali e processuali».
Al comma 1, sostituire la lettera
k)
con la seguente:
«
k)
previsione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di misure fiscali agevolate sulle polizze assicurative volte a promuovere l’estensione obbligatoria della copertura assicurativa delle polizze incendio ai rischi da calamità naturali per i beni immobili privati destinati ad uso abitativo e ad attività produttive e di servizi».
Al comma 1, dopo la lettera 1), inserire la seguente:
«
l
-bis. previsione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di una adeguata campagna di informazione rivolta a tutti i cittadini su natura, caratteristiche e finalità dell’assicurazione contro i rischi da calamità naturali».
40.7
Ioannucci
Al comma 1, sostituire le parole:
«esigenze di riparazione e ricostruzione di beni immobili destinati ad uso abitativo»
con le seguenti:
«esigenze di riparazione, ricostruzione e recupero di beni immobili privati destinati ad uso abitativo, nonché allo svolgimento di attività produttive e di servizi, compresi i beni strumentali, ...».
Al comma 1, lettera
a)
dopo le parole:
«fabbricati privati»,
inserire le parole:
«e quelli destinati ad attività produttive».
Al comma 1, dopo la lettera
a),
inserire la seguente:
«a-
bis):
«individuazione di criteri e parametri uniformi cui fare riferimento per disciplinare gli interventi a favore dei soggetti danneggiati da calamità naturali, inclusi gli aspeffi relativi ad agevolazioni in materia fiscale, sanitaria, di lavoro, di servizio militare) nonché quelli relativi a proroghe di termini tributari, previdenziali, legali e processuali».
Al comma 1, sostituire la lettera
k)
con la seguente:
«
k)
previsione di misure fiscali agevolate sulle polizze assicurative volte a promuovere l’estensione obbligatoria della copertura assicurativa delle polizze incendio ai rischi da calamità naturali per i beni immobili privati destinati ad uso abitativo e ad attività produttive e di servizi».
Al comma 1, dopo la lettera 1), inserire la seguente:
«
l
-bis. previsione di una adeguata campagna di informazione rivolta a tutti i cittadini su natura, caratteristiche e finalità dell’assicurazione contro i rischi da calamità naturali».
40.8
Maconi, Caddeo, Chiusoli, Baratella, Garraffa
Alla rubrica dell’articolo 40 sostituire le parole:
«di protezione civile»
con le parole:
«assicurativa ed indennizzo da calamità».
40.9
Ciccanti
Al comma 1, sostituire le parole:
«esigenze di riparazione e ricostruzione di beni immobili destinati ad uso abitativo»
con le seguenti:
«esigenze di riparazione, ricostruzione e recupero di beni immobili privati destinati ad uso abitativo, nonché allo svolgimento di attività produttive e di servizi, compresi i beni strumentali, ...».
40.10
Maconi, Caddeo, Chiusoli, Baratella, Garraffa
Al comma 1, sopprimere le parole:
«destinati ad uso abitativo,».
40.11
Pedrazzini, Chincarini, Vanzo, Moro
Al comma 1, alinea, sostituire la parola:
«sentita»
con le seguenti:
«sentiti le competenti Commissioni parlamentari,».
40.12
Sodano Tommaso, Malabarba
Al comma 1, sopprimere le parole:
«anche in deroga alla normativa vigente».
40.13
Ciccanti
Al comma 1, lettera
a),
dopo le parole:
«fabbricati privati»,
inserire le parole:
«e quelli destinati ad attività produttive».
40.14
Maconi, Caddeo, Chiusoli, Baratella, Garraffa
Al comma 1, lettera
a),
sopprimere le parole da:
«nonché»
fino alla fine del capoverso.
40.15
Pedrazzini, Chincarini, Vanzo, Moro
Al comma 1, lettera
a),
dopo le parole:
«estensione obbligatoria»
inserire le seguenti:
«per le zone definite a rischio e estensione volontaria per le restanti zone».
40.16
Piatti, Basso, Caddeo, Murineddu, Flammia, Vicini, Stanisci, Battaglia Giovanni
Al comma 1, lettera
a)
, aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«con esclusione dei fabbricati civili abitati da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli a titolo principale».
Conseguentemente, all’articolo 54, tabella A, alla voce
Ministero degli affari esteri,
apportare le seguenti variazioni:
2004: – 20.000;
2005: – 20.000;
2006: – 20.000.
40.17 (testo 2)
Ciccanti
Al comma 1, dopo la lettera
a)
, aggiungere la seguente:
«
a-
bis) individuazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica di criteri e parametri uniformi cui fare riferimento per disciplinare gli interventi a favore dei soggetti danneggiati da calamità naturali inclusi gli aspetti reltativi ad agevolazioni in materia fiscale, sanitaria, di lavoro di servizio militare, nonché quelli relativi a proroghe di termini tributari, previdenziali, legali e processuali».
40.17
Ciccanti
Al comma 1, dopo la lettera
a)
, aggiungere la seguente:
«
a-
bis) individuazione di criteri e parametri uniformi cui fare riferimento per disciplinare gli interventi a favore dei soggetti danneggiati da calamità naturali inclusi gli aspetti reltativi ad agevolazioni in materia fiscale, sanitaria, di lavoro di servizio militare, nonché quelli relativi a proroghe di termini tributari, previdenziali, legali e processuali».
40.18
Maconi, Caddeo, Chiusoli, Baratella, Garraffa
Al comma 1, lettera
b)
, dopo le parole:
«fabbricati abusivi»
aggiungere le seguenti:
«in violazione delle norme urbanistiche di carattere nazionale, provinciale, comunale».
40.19
Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni, Zancan
Al comma 1, lettera
b)
, aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«ivi compresi quelli per i quali, in conseguenza del condono edilizio, si sia provveduto al rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria delle opere esistenti non conformi alla disciplina vigente;».
40.20
Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni, Zancan
Al comma 1, sopprimere la lettera
d).
40.21
Sodano Tommaso, Malabarba
Al comma 1, sopprimere la lettera
d).
Conseguentemente, gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato per il triennio 2003-2005 sono ridotti a concorrenza dell’onere di cui al comma precedente per ciascun anno, intendendosi correlativamente ridotti le relative autorizzazioni di spesa.
40.22
Bettamio, Izzo
Al comma 1, lettera
e)
, dopo le parole:
«dei premi assicurativi»
aggiungere la seguente:
«anche».
40.23
Tarolli
Al comma 1, lettera
e)
, dopo le parole:
«dei premi assicurativi»
aggiungere la seguente:
«anche».
40.24
Maconi, Caddeo, Chiusoli, Baratella, Garraffa
Al comma 1, lettera
e)
, dopo le parole:
«nei diversi settori»
aggiungere le seguenti:
«individuando cinque classi tariffarie per l’intero territorio nazionale».
40.25
Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni, Zancan
Al comma 1, lettera
f)
, aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«stabilendo in ogni caso che il ripristino ambientale e la messa in sicurezza del territorio rimangono a carico dello Stato».
40.26
Maconi, Caddeo, Chiusoli, Baratella, Garraffa
Al comma 1, sostituire la lettera
g)
con la seguente:
«
g)
previsione di livelli progressivamente crescenti dei premi assicuratici in funzione del valore degli immobili».
40.27
Sodano Tommaso, Malabarba
Al comma 1, sopprimere la lettera
h).
40.28
Pedrazzini, Chincarini, Vanzo, Moro
Al comma 1, sostituire la lettera
h)
con la seguente:
«
h)
definizione dei casi di esclusione o riduzione dell’intervento statale, secondo l’entità del danno, per i danni subiti da fabbricati non assicurati appartenenti a persone giuridiche private ovvero a persone fisiche».
40.29
Bettamio, Izzo
Al comma 1, lettera
i)
, sostituire la parola:
«riassicurazione»
con la seguente:
«coriassicurazione».
Conseguentemente, al medesimo comma, lettera
i)
, sostituire la parola:
«riassicurativo»
con la seguente:
«coriassicurativo».
40.30
Tarolli
Al comma 1, lettera
i)
, sostituire la parola:
«riassicurazione»
con la seguente:
«coriassicurazione».
Conseguentemente, al medesimo comma, lettera
i)
, sostituire la parola:
«riassicurativo»
con la seguente:
«coriassicurativo».
40.31 (testo 2)
Bettamio, Izzo
Al comma 1, dopo la lettera
i)
, è inserita la seguente:
«
i-
bis) previsione delle modalità di determinazione del limite complessivo annuale di intervento del consorzio coriassicurativo, oltre il quale andranno previste le modalità di intervento dello Stato nel limite delle disponibilità allo scopo previste da apposite disposizioni;».
40.31
Bettamio, Izzo
Al comma 1, dopo la lettera
i)
, è inserita la seguente:
«
i-
bis) previsione delle modalità di determinazione del limite complessivo annuale di intervento del consorzio coriassicurativo, oltre il quale andranno previste le modalità di intervento dello Stato;».
40.32 (testo 2)
Tarolli
Al comma 1, dopo la lettera
i)
è inserita la seguente:
«
i-
bis) previsione delle modalità di determinazione del limite complessivo annuale di intervento del consorzio coriassicurativo, oltre il quale andranno previste le modalità di intervento dello Stato nel limite delle disponibilità allo scopo previste da apposite disposizioni».
40.32
Tarolli
Al comma 1, dopo la lettera
i)
è inserita la seguente:
«
i-
bis) previsione delle modalità di determinazione del limite complessivo annuale di intervento del consorzio coriassicurativo, oltre il quale andranno previste le modalità di intervento dello Stato».
40.33
Pedrazzini, Chincarini, Vanzo, Moro
Al comma 1, lettera
l)
, sostituire le parole:
«appartenenti a persone fisiche con redditi inferiori alle soglie stabilite»
con le seguenti:
«secondo l’entità del danno».
40.34 (testo 2)
Ciccanti
Al comma 1, dopo la lettera
l)
, inserire la seguente:
«
l-
bis) previsione senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica di una adeguata campagna di informazione rivolta a tutti i cittadini su natura, caratteristiche e finalità dell’assicurazione contro i rischi da calamità naturali».
40.34
Ciccanti
Al comma 1, dopo la lettera
l)
, inserire la seguente:
«
l-
bis) previsione di una adeguata campagna di informazione rivolta a tutti i cittadini su natura, caratteristiche e finalità dell’assicurazione contro i rischi da calamità naturali».
40.35 (testo 2)
Ciccanti
Al comma 1, sostituire la lettera
k)
con la seguente:
«
k)
previsione senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica di misure fiscali agevolate sulle polizze assicurative volte a promuovere l’estensione obbligatoria della copertura assicurativa delle polizze incendio ai rischi da calamità naturali per i beni immobili privati destinati ad uso abitativo e ad attività produttive e di servizi».
40.35
Ciccanti
Al comma 1, sostituire la lettera
k)
con la seguente:
«
k)
previsione di misure fiscali agevolate sulle polizze assicurative volte a promuovere l’estensione obbligatoria della copertura assicurativa delle polizze incendio ai rischi da calamità naturali per i beni immobili privati destinati ad uso abitativo e ad attività produttive e di servizi».
40.36
Rigoni
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
«1-
bis
. Per la realizzazione degli interventi urgenti di messa in sicurezza, recupero e riequilibrio del tratto marino costiero antistante i Comuni di Massa, Carrara e Montignoso, è costituito a un apposito Fondo presso il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, ad integrazione, delle risorse già stanziate dalla regione Toscana.
1-
ter
. Le disponibilità del Fondo sono stabilite in 30 milioni di euro per ciascuno degli esercizi 2004, 2005 e 2006. Il Fondo può essere incrementato anche con i contributi di altri soggetti pubblici e privati.
1-
quater
. Il Ministero dell’Ambiente, con proprio decreto, da emanarsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalità di attribuzione e coordinamento delle risorse del fondo, secondo le priorità e gli obiettivi specifici a breve e medio termine contenuti nel Piano Regionale di azione ambientale della Toscana».
Conseguentemente, all’articolo 54, alla tabella B ivi richiamata, rubrica:
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio,
apportare le seguenti variazioni:
2004: + 30.000;
2005: + 30.000;
2006: + 30.000.
Conseguentemente, alla medesima tabella, sono corrispondentemente ridotti gli accantonamenti relativi della rubrica
Ministero dell’economia e delle finanza.
40.37
Rigoni
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
«1-
bis
. Per la realizzazione degli interventi urgenti di messa in sicurezza, recupero e riequilibrio del tratto marino costiero antistante i Comuni di Massa, Carrara e Montignoso, è costituito a un apposito Fondo presso il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, ad integrazione delle risorse già stanziate dalla regione Toscana.
1-
ter
. Le disponibilità del Fondo sono stabilite in 10 milioni di euro per ciascuno degli esercizi 2004, 2005 e 2006. Il Fondo può essere incrementato anche con i contributi di altri soggetti pubblici e privati.
1-
quater
. Il Ministero dell’Ambiente, con proprio decreto, da emanarsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalità di attribuzione e coordinamento delle risorse del fondo, secondo le priorità e gli obiettivi specifici a breve e medio termine contenuti nel Piano Regionale di azione ambientale della Toscana».
Conseguentemente, all’articolo 54, alla tabella B ivi richiamata, rubrica:
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio,
apportare le seguenti variazioni:
2004: + 10.000;
2005: + 10.000;
2006: + 10.000.
Conseguentemente, alla medesima tabella, sono corrispondentemente ridotti gli accantonamenti relativi della rubrica
Ministero dell’economia e delle finanze.
40.38
Rigoni
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
«1
-bis.
Per la realizzazione degli interventi urgenti di messa in sicurezza, recupero e riequilibrio del tratto marino costiero antistante i Comuni di Massa, Carrara e Montignoso, è costituito a un apposito Fondo presso il Ministero dell’ambiente e della Tutela del Territorio, ad integrazione, delle risorse già stanziate dalla regione Toscana.
1-
ter.
Le disponibilità del Fondo rotativo sono stabilite in 30 milioni di euro per ciascuno degli esercizi 2004, 2005 e 2006. Il Fondo può essere incrementato anche con i contributi di altri soggetti pubblici e privati e dal Fondo nazionale destinato ai progetti strategici per la tutela del territorio.
1-
quater
. Il Ministero dell’Ambiente, con proprio decreto, da emanarsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalità di attribuzione e coordinamento delle risorse del fondo, secondo le priorità e gli obiettivi specifici a breve e medio termine contenuti nel Piano Regionale di azione ambientale della Toscana».
Conseguentemente, all’articolo 54, alla tabella B ivi richiamata, rubrica,
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio,
apportare le seguenti variazioni:
2004: + 30.000;
2005: + 30.000;
2006: + 30.000.
Conseguentemente, alla medesima tabella, sono corrispondentemente ridotti gli accantonamenti relativi della rubrica
Ministero dell’economia e delle finanze.
40.39
Rigoni
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
«1-
bis
. Per la realizzazione degli interventi urgenti di messa in sicurezza, recupero e riequilibrio del tratto marino costiero antistante i Comuni di Massa, Carrara e Montignoso, è costituito a un apposito Fondo presso il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, ad integrazione, delle risorse già stanziate dalla regione Toscana.
1-
ter
. Le disponibilità del Fondo rotativo sono stabilite in 10 milioni di euro per ciascuno degli esercizi 2004, 2005 e 2006. Il Fondo può essere incrementato anche con i contributi di altri soggetti pubblici e privati e dal Fondo nazionale destinato ai progetti strategici per la tutela del territorio.
1-
quater
. Il Ministero dell’Ambiente, con proprio decreto, da emanarsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalità di attribuzione e coordinamento delle risorse del fondo, secondo le priorità e gli obiettivi specifici a breve e medio termine contenuti nel Piano Regionale di azione ambientale della Toscana».
Conseguentemente, all’articolo 54, alla tabella B ivi richiamata, rubrica:
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio,
apportare le seguenti variazioni:
2004: + 10.000;
2005: + 10.000;
2006: + 10.000.
Conseguentemente, alla medesima tabella, sono corrispondentemente ridotti gli accantonamenti relativi della rubrica
Ministero dell’economia e delle finanze.
40.40
Piccioni
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-
bis
. Per la prosecuzione degli interventi pubblici conseguenti a calamità naturali che abbiano formato oggetto di disposizioni legislative o per le quali sia stato deliberato lo stato di emergenza ai sensi dell’articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a provvedere con contributi quindicennali ai mutui che i soggetti competenti possono stipulare allo scopo. A tale fine sono autorizzati due limiti d’impegno quindicennali di 45 milioni di euro ciascuno a decorrere, rispettivamente, dagli anni 2005 e 2006. Alla ripartizione dei predetti limiti d’impegno si provvede con ordinanze adottate ai sensi dell’articolo 5, comma 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, sulla base di un piano predisposto d’intesa con il Presidente della Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, tenendo conto dell’effettivo stato di utilizzo dei finanziamenti già autorizzati. Le disposizioni di cui all’articolo 50, comma 2, della presente legge, non si applicano ai limiti d’impegno relativi ad interventi pubblici conseguenti a calamità naturali».
Conseguentemente, nella tabella 1 allegata alla presente legge, sotto la voce
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
sono apportate le seguenti modificazioni:
Legge 1º agosto 2002, n. 166 - Art. 13, comma 1: Fondo opere strategiche (1.2.10.2 - cap. 7060/p):
2005 – 45.000;
2006 – 45.000.
40.41
Ciccanti
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-
bis
. Per la prosecuzione degli interventi pubblici conseguenti a calamità naturali che abbiano formato oggetto di disposizioni legislative o per le quali sia stato deliberato lo stato di emergenza ai sensi dell’articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a provvedere con contributi quindicennali ai mutui che i soggetti competenti possono stipulare allo scopo. A tale fine sono autorizzati due limiti d’impegno quindicennali di 45 milioni di euro ciascuno a decorrere, rispettivamente, dagli anni 2005 e 2006. Alla ripartizione dei predetti limiti d’impegno si provvede con ordinanze adottate ai sensi dell’articolo 5, comma 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, sulla base di un piano predisposto d’intesa con il Presidente della Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, tenendo conto dell’effettivo stato di utilizzo dei finanziamenti già autorizzati. Le disposizioni di cui all’articolo 50, comma 2, della presente legge, non si applicano ai limiti d’impegno relativi ad interventi pubblici conseguenti a calamità naturali».
Conseguentemente, nella tabella 1 allegata alla presente legge, sotto la voce
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
sono apportate le seguenti modificazioni:
Legge 1º agosto 2002, n. 166 - Art. 13, comma 1: Fondo opere strategiche (1.2.10.2 - cap. 7060/p):
2005 – 45.000;
2006 – 45.000.
40.42
Ioannucci
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-
bis
. Per la prosecuzione degli interventi pubblici conseguenti a calamità naturali che abbiano formato oggetto di disposizioni legislative o per le quali sia stato deliberato lo stato di emergenza ai sensi dell’articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a provvedere con contributi quindicennali ai mutui che i soggetti competenti possono stipulare allo scopo. A tale fine sono autorizzati due limiti di impegno quindicennali di 30 milioni di euro ciascuno a decorrere, rispettivamente, dagli anni 2005 e 2006. Alla ripartizione dei predetti limiti di impegno si provvede con ordinanze adottate ai sensi dell’articolo 5 della citata legge n. 225 del 1992, sulla base di un piano predisposto d’intesa con il Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, tenendo conto dell’effettivo stato di utilizzo, da parte degli enti erogatori finali, dei finanziamenti già autorizzati. Le disposizioni di cui all’articolo 50, comma 2, della presente legge non si applicano ai. limiti di impegno relativi ad interventi pubblici conseguenti a calamità naturali».
Conseguentemente, nella tabella 1 allegata alla presente legge, sotto la voce
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
sono apportate le seguenti modificazioni:
Legge 1º agosto 2002 n. 166, art. 13, comma 1: Fondo opere strategiche (1.2.10.2 - cap. 7600/p):
2005: – 30.000;
2006: – 30.000.
40.43
Piccioni
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-
bis
. Per la prosecuzione degli interventi pubblici conseguenti a calamità naturali che abbiano formato oggetto di disposizioni legislative o per le quali sia stato deliberato lo stato di emergenza ai sensi dell’articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a provvedere con contributi quindicennali ai mutui che i soggetti competenti possono stipulare allo scopo. A tale fine sono autorizzati due limiti di impegno quindicennali di 30 milioni di euro ciascuno a decorrere, rispettivamente, dagli anni 2005 e 2006. Alla ripartizione dei predetti limiti di impegno si provvede con ordinanze adottate ai sensi dell’articolo 5 della citata legge n. 225 del 1992, sulla base di un piano predisposto d’intesa con il Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, tenendo conto dell’effettivo stato di utilizzo, da parte degli enti erogatori finali, dei finanziamenti già autorizzati. Le disposizioni di cui all’articolo 50, comma 2, della presente legge non si applicano ai. limiti di impegno relativi ad interventi pubblici conseguenti a calamità naturali».
Conseguentemente, nella tabella 1 allegata alla presente legge, sotto la voce
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
sono apportate le seguenti modificazioni:
Legge 1º agosto 2002 n. 166, art. 13, comma 1: Fondo opere strategiche (1.2.10.2 - cap. 7600/p):
2005: – 45.000;
2006: – 45.000.
40.44
Ronconi
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-
bis.
In deroga alle procedure previste dal decreto-legge n. 6 del 30 gennaio 1998, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, la regione Umbria è autorizzata ad utilizzare i fondi previsti per gli interventi di ricostruzione nei territori interessati dalla crisi sismica del settembre 1997, anche per gli interventi di ricostruzione ancora necessari per i danni provocati dalla crisi sismica del 1979 in Valnerina».
40.45
Centaro
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-
bis.
Per fronteggiare le esigenze derivanti dalla attuazione di interventi e dall’opera di ricostruzione nei territori colpiti dalle calamità naturali nella provincia di Siracusa per le quali è stato deliberato lo stato di emergenza ai sensi dell’articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a provvedere con contributi quindicennali ai mutui che il soggetto competente può stipulare allo scopo. A tal fine è autorizzato un limite di impegno quindicennale di 10 milioni di euro a decorrere dall’anno 2004».
Conseguentemente, alla tabella B, alla voce
Ministero dell’economia e delle finanze
, apportare le seguenti variazioni:
Limiti di impegno:
2004: – 10.000;
2005: – 10.000;
2006: – 10.000.
40.46
Ioannucci
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-
bis.
Nell’ambito del programma di infrastrutture strategiche di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, sono ricompresi, nel limite di un importo pari al 5 per cento delle risorse di cui all’articolo 13, comma 1, della legge 1º agosto 2002, n. 166, gli interventi su opere ed edifici pubblici finalizzati alla riduzione del rischio sismico in relazione alle esigenze derivanti dall’attuazione dell’ordinanza di protezione civile 20 marzo 2003, n. 3274, sulla base di un apposito programma approvato dal Presidente del Consiglio dei ministri con ordinanze adottate ai sensi dell’articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Con le medesime ordinanze saranno definite, assicurando il coinvolgimento delle amministrazioni pubbliche interessate, le modalità per l’attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, nonché per il coordinato utilizzo di tutte le risorse finanziarie disponibili per le medesime finalità».
40.47
Piccioni
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«Nell’ambito del programma di infrastrutture strategiche di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, sono ricompresi anche gIi interventi urgenti per fronteggiare la grave situazione di emergenza idrica in atto. Per la realizzazione di tali interventi è riservata una quota pari al 2 per cento delle risorse di cui all’articolo 13, comma 1, della legge 1º agosto 2002, n. 166, da ripartire sulla base di un apposito programma approvato dal Presidente del Consiglio dei ministri con ordinanza da adottarsi ai sensi deIl’articolo 5, comma 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Con la medesima ordinanza saranno definite, assicurando il coinvolgimento delle amministrazioni pubbliche interessate, le modalità per l’attuazione delle disposizioni di cui al presente comma».
40.48
Basile
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-
bis.
Al fine di prevenire catastrofi naturali e altri eventi onerosi, è autorizzato a favore dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) un limite di impegno quindicennale di 10 milioni di euro a decorrere dall’anno 2005, per il potenziamento delle reti strumentali di osservazione, lo studio dei precursori delle eruzioni e dei terremoti e dei processi connessi all’attività vulcanica, l’ammodernamento e lo sviluppo dei centri dedicati a tali attività».
Conseguentemente, alla tabella B, quota limite di impegno, alla voce
Ministero dell’economia e delle finanze
, apportare le seguenti variazioni:
2005: – 10.000;
2006: – 10.000.
40.49
Marino, Muzio, Pagliarulo
Dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«2. I proprietari di edifici privati esistenti che decidano di adeguare gli stessi alle disposizioni di cui alla legge 2 febbraio 1974, n. 64, e successive modificazioni e delle relative norme regionali di riferimento, hanno diritto a beneficiare delle agevolazioni fiscali previste dall’articolo 1, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni».
Conseguentemente, al maggior onere si fa fronte con una diminuzione di pari importo a valere sulla voce
«Ministero dell’economia e delle finanze»
della tabella
«A»
di cui al comma 1 dell’articolo 54.
40.50
Magnalbò, Demasi
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-
bis.
Il termine 1º gennaio 2004 di cui all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 21 febbraio 2003, n. 3265 è prorogato al 1º gennaio 2005».
40.51
Ioannucci
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
«3-
bis.
La dotazione del Fondo regionale di protezione civile, di cui all’articolo 138, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è stabilita per il triennio 2004-2006 in euro 150 milioni annui cui si provvede con un contributo dello Stato di corrispondente importo a carico del Fondo della protezione civile. Ferme restando le finalità del Fondo, le relative modalità e procedure di utilizzo sono disciplinate con ordinanza adottata ai sensi dell’articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, su proposta del Presidente della Conferenza dei presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano. Le somme non spese entro ciascun esercizio sono riversate al Fondo ad incremento della dotazione dell’esercizio successivo».
40.52
Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni, Zancan
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-
bis.
Lo schema di regolamento di cui al comma 1 è trasmesso alle Camere per l’acquisizione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari da rendere entro sessanta giorni dall’assegnazione alle Commissioni medesime».
40.53
Cavallaro, Magistrelli, Bastianoni
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-
bis.
Al comma 4 dell’articolo 4 del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, è aggiunto il seguente periodo: “L’alienazione degli immobili adibiti ad abitazione non principale non comporta la decadenza dal contributo, anche se perfezionata prima del completamento degli interventi“».
40.54
Ciccanti, Forlani, Ronconi, Magnalbò
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-
bis.
Al comma 4 dell’articolo 4 del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, è aggiunto il seguente periodo: “L’alienazione degli immobili adibiti ad abitazione non principale non comporta la decadenza dal contributo, anche se perfezionata prima del completamento degli interventi“».
40.55
Bergamo
Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«2. Le disposizioni di cui al primo comma si applicano anche ai danni causati a cose e beni immobili privati da eventi eccezionali di marea nella laguna di Venezia per i quali non sia stato deliberato lo stato di emergenza».
40.0.1
Bonfietti, Vitali, Guerzoni, Pizzinato
Dopo l’
articolo 40,
aggiungere il seguente:
«Art. 40-
bis.
(Fondo regionale di protezione civile)
1. la dotazione del fondo regionale di protezione civile di cui all’articolo 138 comma 16 della legge 21 dicembre 2000, n. 388, è stabilita per il triennio 2004-2006 nella misura di 150 milioni di euro annui cui si provvede con un contributo dello Stato di corrispondente importo a carico del fondo della protezione civile. Ferme restando le finalità del fondo, le relative modalità e procedure di utilizzo sono disciplinate con ordinanza adottata ai sensi dell’articolo 5, comma 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, su proposta del Presidente della conferenza dei presidenti delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, ivi comprese le modalità di recupero al fondo regionale delle eventuali somme non utilizzate».
40.0.2
Piccioni
Dopo l’
articolo 40,
inserire il seguente:
«Art. 40-
bis.
(Fondo Regionale di Protezione Civile)
1. La dotazione del Fondo regionaIe di protezione civile, di cui all’articolo 138, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è stabiIita per il triennio 2004-2006 nella misura di 150 milioni di euro annui cui si provvede con un contributo dello Stato di corripondente importo a carico del Fondo della protezione civile ferme restando le finalità del Fondo, le relative modalità e procedure di utilizzo sono disciplinate con ordinanza adottata ai sensi dell’articolo 5, comma 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, su proposta del Presidente della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano ivi comprese le modaIià di recupero al Fondo regionale delle eventuali somme non utilizzate.
2. L’emendamento non richiede copertura essendo già iscritte ed espressamente finalizzate (U.P.B. 3.2.10.3 – cap. 7447 ) le risorse necessarie (154.041.000,00 euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006) negli stanziamenti in tabella C destinati alle arività di protezione civile».
40.0.3
Moro, Vanzo, Tirelli, Pirovano, Boldi, Brignone
Dopo l’
articolo 40,
aggiungere il seguente:
«Art. 40-
bis.
(Altre disposizioni in materia di protezione civile)
1. Per la prosecuzione degli interventi e dell’opera di ricostruzione nei territori colpiti da calamità naturali per i quali è intervenuta la dichiarazione dello stato di emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 novembre 2002, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale
n. 288 del 9 dicembre 2002, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 aprile 2003, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale
n. 96 del 26 aprile 2003 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 settembre 2003, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale
n. 212 del 12 settembre 2003, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a provvedere con contributi quindicennali ai mutui che i soggetti competenti possono stipulare allo scopo. A tale fine sono autorizzati i limiti di impegno quindicennali di 25 milioni di euro a decorrere dall’anno 2004. I predetti mutui, possono essere stipulati con la Banca europea per gli investimenti, la Banca di sviluppo del Consiglio d’Europa, la Cassa depositi e prestiti e con i soggetti autorizzati all’esercizio dell’attività bancaria ai sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385».
Conseguentemente, alla tabella A di cui all’articolo 54, comma 1, apportare le seguenti variazioni:
Ministero dell’economia e delle finanze:
2004: – 25.000;
2005: – 25.000;
2006: – 25.000.
40.0.4
Moro, Vanzo
Dopo l’
articolo 40,
aggiungere il seguente:
«Art. 40-
bis.
(Altre disposizioni in materia di protezione civile)
1. Per la prosecuzione degli interventi e dell’opera di ricostruzione nei territori colpiti da calamità naturali per i quali è intervenuta la dichiarazione dello stato di emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 settembre 2003, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale
n. 212 del 12 settembre 2003, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a provvedere con contributi quindicennali ai mutui che i soggetti competenti possono stipulare allo scopo. A tale fine sono autorizzati i limiti di impegno quindicennali di 10 milioni di euro a decorrere dall’anno 2004. I predetti mutui, possono essere stipulati con la Banca europea per gli investimenti, la Banca di sviluppo del Consiglio d’Europa, la Cassa depositi e prestiti e con i soggetti autorizzati all’esercizio dell’attività bancaria ai sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385».
Conseguentemente, alla tabella A di cui all’articolo 54, comma 1, apportare le seguenti variazioni:
Ministero dell’economia e delle finanze:
2004: – 10.000;
2005: – 10.000;
2006: – 10.000.
40.0.5
Tirelli, Pirovano, Moro, Vanzo
Dopo l’
articolo 40,
aggiungere il seguente:
«Art. 40-
bis.
(Altre disposizioni in materia di protezione civile)
1. Per la prosecuzione degli interventi e dell’opera di ricostruzione nei territori colpiti da calamità naturali per i quali è intervenuta la dichiarazione dello stato di emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 novembre 2002, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale
n. 288 del 9 dicembre 2002, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a provvedere con contributi quindicennali ai mutui che i soggetti competenti possono stipulare allo scopo. A tale fine sono autorizzati i limiti di impegno quindicennali di 10 milioni di euro a decorrere dall’anno 2004. I predetti mutui, possono essere stipulati con la Banca europea per gli investimenti, la Banca di sviluppo del Consiglio d’Europa, la Cassa depositi e prestiti e con i soggetti autorizzati all’esercizio dell’attività bancaria ai sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385».
Conseguentemente, alla tabella A di cui all’articolo 54, comma 1, apportare le seguenti variazioni:
Ministero dell’economia e delle finanze:
2004: – 10.000;
2005: – 10.000;
2006: – 10.000.
40.0.6
Boldi, Brignone, Moro, Vanzo
Dopo l’
articolo 40,
aggiungere il seguente:
«Art. 40-
bis.
(Altre disposizioni in materia di protezione civile)
1. Per la prosecuzione degli interventi e dell’opera di ricostruzione nei territori colpiti da calamità naturali per i quali è intervenuta la dichiarazione dello stato di emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 aprile 2003, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale
n. 96 del 26 aprile 2003, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a provvedere con contributi quindicennali ai mutui che i soggetti competenti possono stipulare allo scopo. A tale fine sono autorizzati i limiti di impegno quindicennali di 5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2004. I predetti mutui, possono essere stipulati con la Banca europea per gli investimenti, la Banca di sviluppo del Consiglio d’Europa, la Cassa depositi e prestiti e con i soggetti autorizzati all’esercizio dell’attività bancaria ai sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385».
Conseguentemente, alla tabella A di cui all’articolo 54, comma 1, apportare le seguenti variazioni:
Ministero dell’economia e delle finanze:
2004: – 5.000;
2005: – 5.000;
2006: – 5.000.
40.0.7
Boldi, Brignone, Vanzo
Dopo l’
articolo 40,
aggiungere il seguente:
«Art. 40-
bis.
(Agevolazioni per i soggetti colpiti dal terremoto dell ’ll aprile 2003)
1. Per i soggetti che alla data del 11 aprile 2003 erano residenti nei territori individuati ai sensi dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri, n. 3284 del 30 aprile 2003, sono sospesi fino al 30 aprile 2004 i termini di prescrizione, decadenza e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, anche previdenziali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, in scadenza nel periodo di vigenza delle dichiarazioni di emergenza. Con provvedimento adottato ai sensi dell’articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, sono sospesi i termini per l’adempimento di obblighi di natura tributaria. Sono altresì sospesi per lo stesso periodo tutti i termini relativi ai processi esecutivi, mobiliari e immobiliari, nonché ad ogni altro titolo di credito avente forza esecutiva di data anteriore ai decreti sopra citati e alle rate dei mutui di qualsiasi genere in scadenza nel medesimo periodo. Sono altresì sospesi per il predetto periodo i termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali. Con ordinanza adottata ai sensi dell’articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, si provvede a disciplinare la sospensione degli obblighi di leva».
Conseguentemente, alla tabella A,
Ministero dell’economia e delle finanze,
modificare gli importi come segue:
2004: – 5.000.
40.0.8
Boldi, Brignone, Vanzo
Dopo l’
articolo 40,
aggiungere il seguente:
«Art. 40-
bis.
(Agevolazioni per i soggetti colpiti dagli eventi alluvionali
di novembre 1994)
1. Le disposizioni di cui all’articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si applicano ai soggetti colpiti dagli eventi alluvionali di novembre 1994, destinatari dei provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle somme dovute a titolo di tributi, contributi e premi di cui ai commi 2, 3 e 7-
bis
dell’articolo 6 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, che possono regolarizzare la propria posizione relativa agli anni 1995, 1996 e 1997, entro il 31 luglio 2004, ovvero secondo le modalità di rateizzazione prevista dal citato comma 17 dell’articolo 9 della legge n. 289 del 2002».
Conseguentemente, alla tabella A,
Ministero dell’economia e delle finanze,
modificare gli importi come segue:
2004: – 5.000;
2005: – 5.000;
2006: – 5.000.
40.0.37
Agoni
Dopo l’
articolo 40,
aggiungere il seguente:
«Art. 40-
bis.
(Interventi di emergenza a favore del ripristino delle strutture produttive delle imprese agricole ed agroalimentari lombarde colpite da calamità naturali)
1. In favore delle imprese agricole ed agroalimentari operanti nei territori dei comuni colpiti dagli eventi calamitosi che hanno interessato la regione Lombardia nel mese di agosto 2002 è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro, per sostenere le azioni necessarie al ripristino delle condizioni socio-economiche ed ambientali essenziali ai fini della ripresa delle normali attività produttive.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono trasferite alla regione Lombardia che provvede a ripartirla tra i diversi soggetti colpiti, nel rispetto delle finalità di cui allo stesso comma 1 ed in misura proporzionale al danno da essi subito».
Conseguentemente, alla tabella A,
Ministero dell’economia e delle finanze,
modificare gli importi come segue:
2004: – 20.000.
40.0.9
Piccioni
Dopo l’
articolo 40,
aggiungere il seguente:
«Art. 40-
bis.
1. Le disposizioni di cui all’articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si applicano ai soggetti colpiti dagli eventi alluvionali di novembre 1994, destinatari dei provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle somme dovute a titolo di tributi, contributi e premi di cui ai commi 2, 3 e 7-
bis
dell’articolo 6 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, che possono regolarizzare la propria posizione relativa agli anni 1995, 1996, 1997, entro il 31 luglio 2003, ovvero secondo le modalità di rateizzazione prevista dal citato comma 17 dell’articolo 9 della legge n. 189 del 2002».
Conseguentemente, alla tabella A,
Ministero dell’economia e delle finanze,
apportare le seguenti modifiche:
2004: – 15.000;
2005: – 15.000;
2006: – 15.000.
40.0.10
Rollandin, Thaler Ausserhofer, Michelini, Kofler, Peterlini, Betta, Andreotti, Pedrini, Frau
Dopo l’
articolo 40
, inserire il seguente:
«Art. 40-
bis.
(Sviluppo del turismo montano)
1. In favore dei soggetti di cui al comma 1, al fine di realizzare interventi per la messa in sicurezza delle aree sciabili, da garantire anche attraverso condizioni di adeguato innevamento delle piste, è autorizzata la spesa di 5.000.000 di euro per l’anno 2004. A decorrere dall’anno 2005 si provvede ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera
f)
, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ripartisce tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con proprio decreto di natura non regolamentare, le risorse di cui al presente comma, secondo criteri basati sul numero degli impianti e sulla lunghezza delle piste. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano definiscono le modalità e i criteri per l’assegnazione e l’erogazione dei contributi.
2. Lo Stato, nel limite massimo di 5.000.000 di euro per l’anno 2004, interviene a sostegno dell’economia turistica degli sport della neve, mediante la concessione di finanziamenti a favore delle imprese turistiche operanti in zone colpite da situazioni di eccezionale siccità invernale e mancanza di neve nelle aree sciabili, con particolare riguardo alla copertura degli investimenti relativi agli impianti di innevamento artificiale. A decorrere dall’anno 2004 si provvede ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera
f)
, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. I finanziamenti sono concessi nel limite del 70 per cento dell’ammontare complessivo dell’intervento ammesso a contributo. L’efficacia delle disposizioni del presente comma è subordinata alla loro preventiva comunicazione alla Commissione europea. Le modalità e i criteri di riparto e di erogazione dei finanziamenti di cui al presente comma sono determinati con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle attività produttive, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
3 Sono definiti rifugi di montagna le strutture ricettive custodite da soggetti qualificati, ubicate in zone disagiate o isolate di montagna ed idonee ad offrire ricovero e ristoro nonché soccorso a sportivi ed escursionisti. Le Regioni con proprie norme ne determinano i requisiti. L’apertura e la gestione dei rifugi di montagna sono soggette ad autorizzazione regionale. Le Regioni, anche in deroga alle disposizioni di cui al testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 265, e successive modificazioni, alla legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, ed al relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327, e successive modificazioni, alla legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni, al decreto-legge 17 marzo 1995, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 maggio 1995, n. 172, nonché in base ai criteri fissati dal decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, stabiliscono i requisiti minimi dei locali di cucina e di quelli destinati al pernottamento ed al ricovero delle persone nonché le caratteristiche e la qualità degli scarichi e degli impianti di smaltimento dei reflui delle strutture. È soppresso il decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1957, n. 918.
4. Le costruzioni o porzioni di costruzioni rurali e relative pertinenze destinate all’esercizio dell’attività agrituristica, di cui alla legge 5 dicembre 1985, n. 730, e successive modificazioni, svolta in territori montani, sono assimilate alle costruzioni rurali di cui all’articolo 39 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni».
Conseguentemente, all’articolo 54, comma 1, tabella A, alla voce
Ministero dell’economia e delle finanze
, apportare le seguenti variazioni:
2004: – 15.000;
2005: – 15.000;
2006: – 15.000.
Conseguentemente, alla tabella B, ridurre di 10 milioni di euro l’accantonamento per il 2004 del
Ministero dell’economia e delle finanze.
40.0.11
Specchia, Collino, Demasi
Dopo l’
articolo 40
, inserire il seguente:
«Art. 40-
bis.
1. È istituito presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio un Fondo rotativo per il finanziamento degli interventi di messa in sicurezza, bonifica, riqualificazione e riconversione delle aree produttive dimesse. La dotazione del Fondo è stabilita con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, a valere sulle risorse derivanti dalle procedure di valorizzazione e dismissione degli immobili pubblici di cui all’articolo 7 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito dalla legge 15 giugno 2002, n. 112. Il Fondo anticipa agli enti pubblici e alle società a prevalente capitale pubblico le risorse finanziarie necessarie per realizzare i citati interventi nelle aree individuate con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio. La restituzione dell’anticipazione avviene successivamente al riutilizzo produttivo delle aree e comunque a valere sulle risorse rinvenienti dalla ricollocazione delle medesime».
40.0.12
Muzio, Marino, Pagliarulo
Dopo l’
articolo 40
, aggiungere il seguente:
«Art. 40-
bis.
1. Il comma 6 dell’articolo 4 del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365, è sostituito dal seguente:
“
6.
Ai soggetti che hanno subìto la distruzione o il danneggiamento grave di beni mobili e di beni mobili registrati di loro proprietà in conseguenza degli eventi calamitosi dell’autunno 2000 è assegnato, nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili, un contributo a fondo perduto fino al 60 per cento per i beni mobili e fino al 100 per cento per i beni mobili registrati, fermo restando il limite massimo complessivo di 25.822,84 euro per ciascun nucleo familiare“».
Conseguentemente, all’onere derivante dall’applicazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse recate dalla voce
Ministero dell’economia e delle finanze
di cui al comma 1 dell’articolo 54.
40.0.13 (testo 2)
Grillotti, Demasi
Dopo l’
articolo 40
, è inserito il seguente:
«Art. 40-
bis.
(Disposizioni in materia di immigrazione)
1. Per l’attuazione delle finalità di cui ai commi 1 e 2 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si prevede un contributo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005.
2. Il Ministro dell’interno, attraverso gli uffici competenti, anche decentrati, stipula contratti di collaborazione a tempo determinato con personale civile e con esperti in lingue straniere, al fine di potenziare gli organici degli Uffici stranieri presso le Questure, dei Centri di assistenza e permanenza temporanei e dei Centri di prima accoglienza. A tal fine è previsto un contributo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005.
3. Per le finalità di cui all’articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modifiche ed integrazioni, è previsto un contributo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005».
Conseguentemente, alla tabella A, apportare le seguenti variazioni:
Ministero del lavoro e delle politiche sociali:
2004: – 5.000;
2005: – 5.000.
Ministero degli affari esteri:
2004: – 5.000.
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:
2004: – 5.000;
2005: – 10.000.
40.0.13
Grillotti, Demasi
Dopo l’
articolo 40
, è inserito il seguente:
«Art. 40-
bis.
(Disposizioni in materia di immigrazione)
1. Per l’attuazione delle finalità di cui ai commi 1 e 2 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si prevede un contributo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005.
2. Il Ministro dell’interno, attraverso gli uffici competenti, anche decentrati, stipula contratti di collaborazione a tempo determinato con personale civile e con esperti in lingue straniere, al fine di potenziare gli organici degli Uffici stranieri presso le Questure, dei Centri di assistenza e permanenza temporanei e dei Centri di prima accoglienza. A tal fine è previsto un contributo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005.
3. Per le finalità di cui all’articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modifiche ed integrazioni, è previsto un contributo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005».
Conseguentemente, alla tabella A, apportare le seguenti variazioni:
Ministero del lavoro e delle politiche sociali:
2004: – 5.000;
2005: – 5.000.
Ministero degli affari esteri:
2004: – 5.000.
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:
2004: – 5.000;
2005: – 10.000.
Ministero dell’interno:
2004: + 15.000;
2005: + 15.000.
40.0.14
Grillotti, Demasi
Dopo l’
articolo 40,
inserire il seguente:
«Art. 40-
bis.
1. Al fine di assicurare il finanziamento delle iniziative di promozione industriale di cui all’articolo 5 del decreto legge 1º aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, da realizzare nelle nuove aree individuate ai sensi dell’articolo 73 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è concesso un contributo straordinario di 15 milioni di euro per il 2004, 20 milioni di euro per il 2005, e 30 milioni di euro per il 2006».
Conseguentemente, alla tabella B, rubrica
Ministero dell’economia e finanze,
apportare le seguenti modificazioni:
2004: – 15.000;
2005: – 20.000;
2006: – 30.000.
40.0.15
Lauro
Dopo l’
articolo 40,
inserire il seguente:
«Art. 40-
bis.
1. I limiti di investimento di cui agli articoli 6, 8, 10, 12, 18 e 20 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n.185, possono essere modificati con delibera del CIPE».
40.0.16
Grillotti, Demasi
Dopo l’
articolo 40,
inserire il seguente:
«Art. 40-
bis.
1. I limiti di investimento di cui agli articoli 6, 8, 10, 12, 18 e 20 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, possono essere modificati con delibera del CIPE».
40.0.17
Lauro
Dopo l’
articolo 40,
inserire il seguente:
«Art. 40-
bis.
1. All’articolo 72, comma 5, primo periodo, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo le parole: “contratti di programma“ sono inserite le seguenti: “all’articolo 5 del decreto legge 1º aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181,“».
40.0.18
Lauro
Dopo l’
articolo 40,
inserire il seguente:
«Art. 40-
bis.
1. All’articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, le parole: “nei sei mesi antecedenti la“ sono sostituite dalla seguente: “alla“».
40.0.19
Lauro
Dopo l’
articolo 40,
inserire il seguente:
«Art. 40-
bis.
1. Al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, sono apportate le seguenti modifiche:
a)
all’articolo 5, comma 1, all’articolo 7, comma 1, e all’articolo 11, comma 2, le parole: “composte esclusivamente da soggetti di età compresa tra i 18 ed i 35 anni, ovvero composte prevalentemente da soggetti di età compresa tra i 18 ed i 29 anni“ sono sostituite dalle seguenti: “composte prevalentemente da soggetti di età compresa tra i 18 ed i 35 anni“;
b)
all’articolo 5, comma 2, all’articolo 7, comma 2, all’articolo 9, comma 2, all’articolo 11, comma 3, e all’articolo 17, comma 1, dopo le parole: “alla data del 1º gennaio 2000“ sono inserite le seguenti: “ovvero da almeno un anno, all’atto della presentazione della domanda“».
40.0.21
Grillotti, Demasi
Dopo l’
articolo 40,
inserire il seguente:
«Art. 40-
bis.
1. All’articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, le parole: “nei sei mesi antecedenti la“ sono sostituite dalla seguente: “alla“».
40.0.22
Grillotti, Demasi
Dopo l’
articolo 40,
inserire il seguente:
«Art. 40-
bis.
1. Al fine di rafforzare la competitività nazionale nell’attrazione degli investimenti, Sviluppo Italla SpA promuove, stipula e realizza appositi contratti di programma che diventano esecutivi con la sottoscrizione degli accordi di programma quadro, denominati “Contratti di localizzazione“, nei quali sono inseriti.
2. I contratti di localizzazione contengono accordi operativi per la realizzazione mirata di infrastrutture materiali e immateriali, per la garanzia di servizi amministrativi e di semplificazioni procedurali da parte degli enti locali e delle regioni. I contratti di programma inseriti nei contratti di localizzazione sono valutati e approvati dal Ministero delle Attività Produttive. La gestione di tali contratti di programma viene svolta da Sviluppo Italia alla quale, una volta divenuti esecutivi, vengono trasferite le relative risorse.
3. Gli interventi di cui ai commi 1 e 2 sono finanziati a valere sul Fondo di cui all’articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
4. Gli accordi dì programma quadro “Contratti di localizzazione“ possono essere stipulati, al fine di favorire gli insediamenti produttivi e per gli effetti di cui al comma 2, primo periodo, anche in zone non ricadenti nelle aree sottoutilizzate.
5. Il CIPE, con propria deliberazione, su proposta del Ministro delle attività produttive formulata d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, disciplina le modalità di attuazione del presente articolo».
40.0.23
Grillotti, Demasi
Dopo l’
articolo 40,
inserire il seguente:
«Art. 40-
bis.
1. All’articolo 72, comma 5, primo periodo, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo le parole: “contratti di programma“ sono inserite le seguenti: “all’articolo 5 del decreto legge 1º aprile 1989, n.120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181“».
40.0.24
Grillotti, Demasi
Dopo l’
articolo 40,
inserire il seguente:
«Art. 40-
bis.
1. Al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, sono apportate le seguenti modifiche:
a)
all’articolo 5, comma 1, all’articolo 7, comma 1, e all’articolo 11, comma 2, le parole: “composte esclusivamente da soggetti di età compresa tra i 18 ed i 35 anni, ovvero composte prevalentemente da soggetti di età compresa tra i 18 ed i 29 anni“ sono sostituite dalle seguenti: “composte prevalentemente da soggetti di età compresa tra i 18 ed i 35 anni“;
b)
all’articolo 5, comma 2, all’articolo 7, comma 2, all’articolo 9, comma 2, all’articolo 11 comma 3, e all’articolo 17, comma 1, dopo le parole: “alla data del 1º gennaio 2000“ sono inserite le seguenti: “ovvero da almeno un anno, all’atto della presentazione della domanda,“».
40.0.25
Grillotti, Demasi
Dopo l’
articolo 40
, inserire il seguente:
«Art. 40-
bis.
1. Gli atti posti in essere da Sviluppo Italia per l’erogazione delle agevolazioni di cui all’articolo 1 del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, all’articolo 1-
bis
del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, all’articolo 3, comma 9, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, all’articolo 51 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, all’articolo 9-
septies
del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, nonché gli atti annessi e conseguenti, hanno ad ogni effetto di legge valore di titolo esecutivo e sono esenti da imposte di bollo e di registro.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche agli atti posti in essere prima dell’entrata in vigore della presente legge».
40.0.26
Grillotti, Demasi
Dopo l’
articolo 40
, inserire il seguente:
«Art. 40-
bis.
1. Sviluppo Italia spa istruisce le domande di accesso alle agevolazioni quale società finanziaria ex articolo 107 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, le cui determinazioni sono assoggettate esclusivamente al sindacato del giudice civile».
40.0.27
Lauro
Dopo l’
articolo 40
, inserire il seguente:
«Art. 40-
bis.
1. Sviluppo Italia spa istruisce le domande di accesso alle agevolazioni quale società finanziaria ex articolo 107 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, le cui determinazioni sono assoggettate esclusivamente al sindacato del giudice civile».
40.0.28
Lauro
Dopo l’
articolo 40
, inserire il seguente:
«Art. 40-
bis.
1. L’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, si interpreta nel senso che per le operazioni effettuate dalle società finanziarie direttamente controllate dallo Stato con fondi propri, ovvero somministrati o conferiti dallo Stato o dalle regioni o gestiti per conto degli stessi, e relative ai finanziamenti a medio e lungo termine nonchè per tutti i provvedimenti, atti, contratti e formalità inerenti alle operazioni medesime, alla loro esecuzione, modificazione ed estinzione, alle garanzie di qualunque tipo da chiunque e in qualsiasi momento prestate e alle loro eventuali surroghe, sostituzioni, postergazioni, frazionamenti e cancellazioni anche parziali ivi comprese le cessioni di credito stipulate in relazione a tali finanziamenti, si applica il regime di cui alla medesima disposizione. Per le altre operazioni effettuate dalle citate società si applicano le disposizioni di cui agli articoli 15 e seguenti del menzionato decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601».
40.0.30
Lauro
Dopo l’
articolo 40
, inserire il seguente:
«Art. 40-
bis.
1. Al fine di assicurare il finanziamento delle iniziative di promozione industriale di cui all’articolo 5 del decreto-legge 1º aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, da realizzare nelle nuove aree individuate ai sensi dell’articolo 73 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è concesso un contributo straordinario di 15 milioni di euro per il 2004, 20 milioni di euro per il 2005, e 30 milioni di euro per il 2006».
Conseguentemente, alla tabella B, alla voce
Ministero dell’economia e delle finanze
, apportare le seguenti variazioni:
2004: – 15.000;
2005: – 20 000;
2006: – 30.000.
40.0.31
Grillotti, Demasi
Dopo l’
articolo 40
, inserire il seguente:
«Art. 40-
bis.
1. L’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, si interpreta nel senso che per le operazioni effettuate dalle società finanziarie direttamente controllate dallo Stato con fonti propri, ovvero somministrati o conferiti dallo Stato o dalle regioni o gestiti per conto degli stessi, e relative ai finanziamenti a medio e lungo termine nonchè per tutti i provvedimenti, atti, contratti e formalità inerenti alle operazioni medesime, alla loro esecuzione, modificazione ed estinzione, alle garanzie di qualunque tipo da chiunque e in qualsiasi momento prestate e alle loro eventuali surroghe, sostituzioni, postergazioni, frazionamenti e cancellazioni anche parziali, ivi comprese le cessioni di credito stipulate in relazione a tali finanziamenti, si applica il regime di cui alla medesima disposizione. Per le altre operazioni effettuate dalle citate società si applicano le disposizioni di cui agli articoli 15 e seguenti del menzionato decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601».
40.0.33
Nocco
Dopo l’
articolo 40
, aggiungere il seguente:
«Art. 40-
bis.
(Provvidenze ai profughi italiani rimpatriati)
1. Le disposizioni dell’articolo 2 della legge 15 ottobre 1991, n. 344, relative all’aumento degli importi delle provvidenze economiche previste dalla legge 26 dicembre 1981, n. 763, in favore dei profughi italiani, già prorogate al 31 dicembre 1997, dalla legge 13 luglio 1995, n. 295, e al 31 dicembre 2000 dalla legge 8 aprile 1998, n. 89, continuano ad applicarsi a decorrere dal 1º gennaio 2001».
Conseguentemente, alla tabella A, alla voce
Ministero dell’interno
, apportare le seguenti variazioni:
2004: – 1.464;
2005: – 869;
2006: – 869.
40.0.36
Thaler Ausserhofer, Andreotti, Michelini, Betta, Frau, Kofler, Pedrini, Peterlini, Rollandin
Dopo l’
articolo 40
, inserire il seguente:
«Art. 40-
bis.
1. All’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 12 giugno 2003, n. 210, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Per la costruzione e la messa in servizio degli impianti i cui progetti definitivi siano presentati ai fini dell’approvazione o del rilascio del nulla osta tecnico ai fini della sicurezza entro il 2 maggio 2004 si applicano le procedure e le disposizioni tecniche adottate e pubblicate prima del 3 maggio 2002. Comunque, la loro costruzione deve essere terminata entro il 31 dicembre 2006“».
Art. 41.
41.1
Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni, Zancan
Sopprimere l’articolo.
41.2
Cavallaro
Sostituire l’articolo 41, con il seguente:
«Art. 41. -
(Prestiti fiduciari agli studenti) – 1.
In attuazione del disposto dell’articolo 34 terzo comma della Costituzione, agli studenti capaci e meritevoli iscritti ai corsi di laurea, di laurea specialistica, di specializzazione e di dottorato di cui all’articolo 3 del decreto del Ministero della ricerca scientifica e tecnologica n.509, in possesso dei requisiti di merito e di reddito individuati ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera
a)
della legge n. 390/1991, sono concessi prestiti fiduciari destinati a sopperire alle esigenze di ordine economico connesse alla frequenza degli studi.
2.
Con il provvedimento emanato ai sensi dell’articolo 4 comma 1 lettera
a)
della legge n. 390/1991 sono altresì individuati i requisiti di merito e di reddito per la concessione agli studenti di contributi in conto interessi sul prestito fiduciario ed i criteri speciali per la concessione di prestiti fiduciari e di contributi in conto interessi agli studenti residenti nelle aree sotto utilizzate di cui all’articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
3. Ad integrazione delle disponibilità finanziarie destinate dalle regioni agli interventi di cui al presente articolo, è istituito, per l’anno 2004, presso il Ministero, un “Fondo di intervento integrativo per la concessione di prestiti fiduciari e di contributi i conto interessi sui prestiti fiduciari“ dell’importo di 10 milioni di euro.
4. Le regioni a statuto ordinario disciplinano le modalità per il rimborso dei prestiti e quelle per la concessione dei prestiti fiduciari e dei contributi in conto interessi attraverso gli enti e le aziende per il diritto allo studio ed i soggetti istituzionali attuatori secondo i singoli ordinamenti regionali del diritto allo studio universitario, mediante convenzioni con aziende ed istituti di credito, anche in deroga a disposizioni di legge e di statuto, provvedono direttamente o mediante idonee istituzioni finanziarie alla concessione di garanzie sussidiarie sugli stessi e alla corresponsione degli interessi, sulla base di criteri definiti con decreto del Ministro dell’istruzione, università e ricerca scientifica di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la Conferenza dei rettori e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.
5. Le convenzioni che in materia le regioni stipulano con aziende ed istituti di credito devono disciplinare:
a)
i termini e le modalità di erogazione del prestito;
b)
le penali a carico dell’azienda o dell’istituto di credito per il ritardo nell’erogazione delle rate del prestito;
c)
le modalità e la misura del rimborso del prestito che deve intervenire comunque soltanto dopo il completamento o la definitiva interruzione degli studi e non prima dell’inizio di un’attività di lavoro dipendente o autonomo.
6. Il Fondo è ripartito fra le regioni con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell’istruzione, università e ricerca scientifica, sentita la Conferenza dei rettori e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.
7. Nell’utilizzo dei fondi regionali è riconosciuta la priorità di destinazione a favore degli studenti di prima immatricolazione. I Fondi regionali possono essere integrati con contributi di fondazioni, privati ed altri enti pubblici.
8. Le eventuali risorse del Fondo eccedenti allo scopo per esaurimento delle graduatorie degli idonei, sono destinate dalle regioni e dalle province autonome alla concessione di borse di studio integrative per la mobilità internazionale degli studenti, da fruire nell’anno accademico successivo.
9. Ai maggiori oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo si provvede, fino a concorrenza, con quota parte delle maggiori entrate determinate dalla seguenti disposizioni:
a)
l’articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è abrogato;
b)
a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell’imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento».
41.3
Cavallaro, Magistrelli
Al comma 1, sostituire le parole:
«possono essere»
con la parola:
«sono».
41.4
Sodano Tommaso, Malabarba
Al comma 1, sostituire la parola:
«fiduciari»
con le altre:
«a interesse zero e a scadenza settennale».
Conseguentemente, a decorrere dal 1º gennaio 2004, la tassa dei superalcolici è aumentata del 94,5 per cento a concorrenza dell’onere di cui al comma precedente.
41.5
D’Andrea, Monticone, Soliani, Acciarini, Franco Vittoria, Tessitore, Betta, Modica, Pagano, Manieri, Cortiana, Togni
Al comma 1, aggiungere infine le seguenti parole:
«fino al conseguimento della laurea specialistica, nonché della partecipazione a master e a corsi strutturati di Alta Formazione, ove non integralmente finanziati da diverse istituzioni pubbliche».
41.6
Ciccanti
Al comma 2, sostituire le parole:
«aziende e dagli istituti di credito»
con le altre:
«banche e gli altri intermediari finanziari iscritti all’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo n. 385/93».
41.7
Basile, Girfatti, Barelli
Al comma 2, sostituire le parole:
«aziende e dagli istituti di credito»
con le altre:
«banche e gli altri intermediari finanziari iscritti all’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo n. 385/93».
41.8
Moro, Vanzo, Franco Paolo
Al comma 2, ultimo periodo, sopprimere le parole da:
«e agli studenti»
fino a:
«n. 289».
41.9
Brunale, Vitali, Caddeo
Al comma 3, le parole da:
«gestito»
fino a:
«sentita la»
sono sostituite dalle seguenti:
«ripartito alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, previa intesa in sede di».
41.10
Tessitore, Pagano, Modica
Al comma 3, aggiungere, in fine, dopo la parola:
«Bolzano»
le parole:
«, la CRUI e la CUN».
41.11
Bongiorno, Demasi, Grillotti
Apportare le seguenti modificazioni:
«Dopo il comma 3 inserire il seguente:
“3
-bis.
Gli studenti universitari, iscritti ai regolari corsi di laurea di facoltà non operanti nel territorio della provincia di residenza, hanno diritto al rimborso delle spese di locazione abitativa sostenute per frequentare i corsi di studi, se riportanti una media di voti non inferiore ai 24/30, 80/100 negli esami di maturità per gli studenti del 1º anno del corso di laurea, o se il nucleo familiare di appartenenza gode di un reddito complessivo non superiore ai 25.000 euro annui. Il rimborso è limitato ad una spesa massima di 500 euro mensili ed è dovuto solo in presenza di contratti debitamente registrati. A tal fine è istituito un Fondo gestito dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze,“;
b)
sostituire il comma 4 con il seguente:
“4. La dotazione del fondo di cui al comma 2 è pari a 5 milioni di euro per l’anno 2004. La dotazione del fondo di cui al comma 3
-bis
è pari a 5 milioni di euro per l’anno 2004. I fondi possono essere incrementati anche con i contributi di regione, fondazioni e altri soggetti pubblici o privati“».
41.12
Ciccanti
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
«4-
bis
. Le garanzie rilasciate dal Fondo sul rimborso dei prestiti fiduciari sono escutibili per intero, alla data di inadempimento dell’obbligato principale, a semplice richiesta della banca o degli altri intermediari finanziari iscritti all’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo n. 385/93».
41.13
Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni, Zancan
Sopprimere il comma 5.
41.14
Marino, Muzio, Pagliarulo
Dopo il comma 5 inserire i seguenti:
«5
-bis.
Ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, ai soggetti che hanno sostenuto spese a titolo di tasse e contributi universitari per la frequenza di corsi di istruzione postuniversitaria all’estero è riconosciuto un credito d’imposta nella misura del 4 per cento delle spese sostenute, purché effettivamente risultanti a carico dei soggetti stessi.
5
-ter.
Il credito d’imposta di cui al comma 4
-bis
spetta anche per le altre spese sostenute all’estero per la frequenza dei predetti corsi nel limite complessivo di 15.000 euro per anno di frequenza.
5
-quater.
Il credito d’imposta di cui ai due precedenti commi dovrà essere utilizzato entro i tre anni successivi alla conclusione con profitto del corso post-universitario all’estero. Tale utilizzo dovrà avvenire in quote annuali costanti e di pari importo.
5
-quinquies.
Il credito d’imposta di cui ai commi precedenti non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive ed è utilizzabile in compensazione, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1977, n.241, a decorrere dalla data di sostenimento delle spese.
5
-sexies.
Le disposizioni di cui ai commi dal 4
-bis
al 4
-quinques
si applicano agli oneri sostenuti a partire dal periodo d’imposta 2004.
5
-septies.
Con decreto del Ministero delle finanze, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi dal 4
-bis
al 4
-septies
».
Conseguentemente, all’onere derivante dall’applicazione dei seguenti commi si provvede mediante riduzione di uguale importo a valere sulla voce
Ministero dell’economia e delle finanze
della tabella A, di cui al comma 1 dell’articolo 53 della presente legge.
41.15
Modica, Acciarini, Franco Vittoria, Pagano, Tessitore, D’Andrea, Marino, Soliani, Caddeo, Monticone, Cortiana, Manieri, Betta, Pagliarulo, Togni, Sodano Tommaso, Malabarba
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
«5
-bis.
Nell’articolo 1, comma 3, del decreto legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito in legge con modificazioni dalla legge 11 luglio 2003, n. 170, le parole: “lettere
a)
e
b)
“ sono sostituite dalle parole: “lettera
b)
“».
Conseguentemente, alla tabella A,
Ministero dell’economia e delle finanze,
apportare le seguenti variazioni:
2004: – 250;
2005: – ;
2006: – .
41.0.1
D’Andrea, Treu, Montagnino, Soliani, Monticone, Coviello
Dopo l’
articolo 41,
inserire il seguente:
«Art. 41-
bis.
(Piano per il lavoro dei giovani laureati)
1. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e con il Ministro per i beni e le attività culturali, d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo n. 281 del 19987, sentito il parere delle commissioni parlamentari competenti, è adottato il “Piano straordinario pluriennale per l’integrazione lavorativa dei giovani laureati“, di seguito denominato “piano“.
2. Il Piano è finalizzato alla promozione di iniziative atte a favorire le esperienze di lavoro di giovani laureati, con particolare riferimento all’area della ricerca, della diffusione delle nuove tecnologie e della valorizzazione del patrimonio culturale ed audiovisivo.
3. Il Piano dispone altresì le misure di coordinamento per la utilizzazione delle risorse finanziarie attivabili sulla base della legislazione vigente, ad integrazione delle risorse di cui al comma 4.
4. Per le finalità di cui al presente articolo, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l’anno 2004 e 100 milioni di euro rispettivamente per gli anni 2005 e 2006.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante i risparmi derivanti dalla seguente disposizione:
a)
l’articolo 4 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, è abrogato».
41.0.2
Angius, Franco Vittoria, Pagano, Piloni, Battafarano, Caddeo, Di Girolamo, Rotondo
Dopo l’
articolo 41,
inserire il seguente:
«Art. 41-
bis.
(Rifinanziamento della legge n. 269 del 1998, per il contrasto dello sfruttamento e dell’abuso sessuale dei minori e della Commissione
per le adozioni internazionali)
1. Le autorizzazioni di spesa di cui all’articolo 80, comma 36 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono stabilite in 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006».
Conseguentemente, alla tabella A, voce
Ministero dell’economia e delle finanze,
apportare le seguenti variazioni:
2004: – 3.000;
2005: – 3.000;
2006: – 5.000.
Art. 42.
42.1
Sodano Tommaso, Malabarba
Sopprimere l’articolo.
Conseguentemente, a decorrere dal 1º gennaio 2004, la tassa dei superalcolici è aumentata del 91,5 per cento a concorrenza dell’onere di cui al comma precedente.
42.2
Cavallaro, Magistrelli
Sopprimere l’articolo.
42.3
Il Relatore
Dopo il comma 1, inserire i seguenti:
«1-
bis.
Al fine di favorire la chiusura in via transattiva dei contenziosi attivi o passivi dell’EFIM in liquidazione coatta amministrativa e delle società in liquidazione coatta amministrativa di cui all’articolo 156, commi 1 e 2 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il Commissario liquidatore dell’EFlM in liquidazione coatta amministrativa e i Commissari liquidatori delle predette società sono autorizzati a proporre ai debitori e ai creditori chirografari il pagamento a saldo e stralcio di un importo, riferito al valore nominale del capitale e dei relativi interessi se dovuti al tasso legale dalla domanda al saldo, pari almeno al 50 per cento di ciascuno dei crediti dell’EFlM e delle predette società, e a non più del 50 per cento di ciascuno dei loro debiti risultanti da richiesta scritta antecedente all’entrata in vigore della presente legge, o in contenzioso a tale data. I pareri e le autorizzazioni previsti dalla normativa vigente su dette proposte transattive dovranno essere rilasciati e comunicati ai Commissari liquidatori nei termini perentori previsti dal decreto di cui all’ultimo comma. Decorsi inutilmente tali termini, si intenderanno rilasciati favorevolmente. A pagamento avvenuto l’eventuale contenzioso si estingue per cessazione della materia del contendere con spese legali compensate, e il debito o credito si intende definitivamente e interamente soddisfatto con assorbimento di ogni pretesa a titolo di capitale, interessi, rivalutazione e comunque ad esso collegata. I Commissari liquidatori non potranno procedere ad alcun pagamento o riparto a favore dei loro creditori che abbiano rifiutato la proposta, salva l’esistenza di provvedimenti giudiziari esecutivi o il caso di transazioni favorevoli debitamente autorizzate nei modi ordinari. Restano escluse dall’applicazione della presente legge le transazioni per le quali i rispettivi Commissari liquidatori abbiano già formulato al comitato di sorveglianza o all’autorità di vigilanza la richiesta di parere o di autorizzazione ai sensi della normativa vigente e applicabile.
1-
ter
. La disposizione di cui al comma precedente si applica alle società in liquidazione coatta amministrativa di cui all’articolo 156, commi 4 e 5 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. I Commissari liquidatori delle predette società sono autorizzati a proporre ai debitori e ai creditori chirografari il pagamento a saldo e stralcio dei crediti e dei debiti risultanti da richiesta scritta antecedente all’entrata in vigore della presente legge, o in contenzioso a tale data, nella misura percentuale stabilita dal precedente comma. Tale misura è riferita, per quanto concerne i pagamenti ai creditori chirografari, all’importo per capitale e interessi, se dovuti, distribuibile in base all’applicazione del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Resta ferma ogni altra disposizione contenuta nel comma precedente.
1-
quater
. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 si applicano, in quanto compatibili, alla Società Italtrade spa in liquidazione, alla Società Armamenti e Aerospazio spa in liquidazione, alla Società Fime spa in liquidazione e sue società controllate.
1-
quinquies
. Il Ministero dell’economia e delle finanze, sentiti il Commissario liquidatore dell’EFlM e i liquidatori delle altre società interessate di cui al precedente comma 4, stabilisce con uno o più decreti i criteri e le modalità di attuazione dei precedenti commi 2, 3 e 4».
42.4
Sodano Tommaso, Malabarba
Sopprimere le parole:
«o in contenzioso».
Conseguentemente, a decorrere dal 1º gennaio 2004, l’accisa sul tabacco è aumentata del 65,5 per cento a concorrenza dell’onere di cui al comma precedente.
42.5
Coviello
Al comma 1, sostituire le parole:
«nella misura di almeno il 50 per cento. A tale scopo, gli interessati possono presentare apposita domanda a Sviluppo Italia spa entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge»
con le seguenti:
«nella misura massima del 50 per cento del solo capitale residuo. A tale scopo, gli interessati possono presentare apposita domanda a Sviluppo Italia spa entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il pagamento è effettuato in tre rate così calcolate: il 50 per cento entro trenta giorni dalla comunicazione di Sviluppo Italia, il 30 per cento entro novanta giorni dalla comunicazione di Sviluppo Italia, il residuo 20 per cento a saldo, entro centottanta giorni dalla comunicazione di Sviluppo Italia».
42.6
Fasolino
Sostituire le parole:
«nella misura di almeno il 50 per cento»
con le seguenti:
«nella misura massima del 50 per cento della somma d’avvio senza conteggiare la quota interessi».
42.7
Fasolino
Al secondo periodo, sostituire le parole:
«sessanta giorni»,
con le seguenti:
«novanta giorni».
42.8
Fasolino
Sostituire le parole:
«entro trenta giorni dalla comunicazione»,
con le seguenti:
«in tre rate, il 50 per cento all’atto della comunicazione, il 30 per cento dopo i primi tre mesi ed il 20 per cento dopo sei mesi».
42.0.1
Fabris, Dentamaro, Filippelli, Righetti
Dopo l’
articolo 42,
inserire il seguente
«Art. 42-
bis.
(Accordi interprofessionali di filiera)
1. Al fine di promuovere la costituzione, con il concorso delle associazioni imprenditoriali e dei consumatori, di accordi interprofessionali di filiera, finalizzati a stabilire criteri e condizioni generali della produzione e vendita dei prodotti e delle prestazioni dei servizi, a decorrere dall’esercizio finanziario 2004 è istituito presso lo stato di previsione della spesa del Ministero delle Attività Produttive un fondo con stanziamento di 300 milioni di euro.
2. Gli accordi di cui al presente articolo, di durata non inferiore ad un anno, sono destinati a garantire il contenimento dei prezzi in tutte le fasi della loro formazione ed allo scopo di creare condizioni di fiducia nei consumatori e favorire la ripresa dei consumi. Con decreto del Ministro delle Attività Produttive, emanato entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, sono definiti i contenuti degli accordi interprofessionali di filiera e le modalità di promozione, attuazione e controllo, da parte delle associazioni imprenditoriali e dei consumatori, dell’applicazione degli accordi da parte delle imprese che vi aderiscono».
42.0.2
Costa
Dopo l’
articolo 42,
inserire il seguente.
«Art. 42-
bis.
(Interventi per l’ulteriore potenziamento della giustizia tributaria)
1. Al decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 545, recente disposizioni sull’ordinamento sugli organi di giurisdizione tributaria e sull’organizzazione degli uffici di collaborazione, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
l’articolo 11, concernente la durata dell’incarico, é sostituto dal seguente:
–“Art. 11. –
(Durata dell’incarico e assegnazione degli incarichi per trasferimento).
– La nomina a componente di commissione tributaria non costituisce in nessun caso rapporto di pubblico impiego.
I componenti delle commissioni tributarie cessano dall’incarico in ogni caso al compimento del settantacinquesimo anno di età.
I presidenti delle commissioni tributarie regionali e provinciali durano in carica non oltre nove anni e alla scadenza sono nominati, anche in soprannumero, presidenti di sezione presso la commissioni di appartenenza.
I presidenti di sezione, i vice presidenti ed i giudici delle commissioni tributarie non possono essere assegnati alla stessa sezione della medesima commissione per più di cinque anni consecutivi.
L’assegnazione degli incarichi per trasferimento é disposta secondo le norme seguenti:
La vacanza dei posti di presidente, presidente di sezione e di giudice delle commissioni tributarie regionali e provinciali è annunciata dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributria e portata a conoscenza di tutti i componenti delle commissioni tributarie regionali e provinciali, con indicazione del termine entro il quale i componenti che aspirano all’incarico devono presentare domanda.
Alla nomina in ciascuno degli incarichi si procede in conformità, a quanto previsto dall’art. 9 commi 1 e 2, 3 e 6. La scelta tra gli aspiranti é fatta dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria secondo i criteri di valutazione ed i punteggi di cui alla tabella E ed F, tenendo conto delle attitudini, della laboriosità e della diligenza di ciascuno di loro, nonché dello stato di famiglia e di salute, e, nel caso di parità punteggio, secondo la maggiore anzianità d’età.
I componenti delle commissioni tributarie regionali e provinciali non possono concorrere all’assegnazione di altri incarichi prima di due anni dal giorno in cui sono stati immessi nelle funzioni dell’incarico ricoperto.
Per i posti non coperti per trasferimento da altro incarico si applica il procedimento previsto dall’art. 9, riservato a coloro che aspirano, per la prima volta ad un incarico nelle commissioni tributario regionali e provinciali“.
b)
nell’articolo l8, concernente la durata in carica del consiglio di presidenza, è aggiunto il seguente comma:
“3. Nel caso di particolare gravosità degli adempimenti connessi con l’attuazione delle disposizioni del presente decreto, e successive modificazioni, è disposto per i componenti del consiglio di presidenza della giustizia tributaria che siano magistrati ordinari, amministrativi o pubblici dipendenti, l’esonero dalle rispettive funzioni, anche per periodi determinati, su richiesta del consiglio stesso“».
42.0.2a
Cantoni
Dopo l’
articolo 42,
inserire il seguente.
«Art. 42-
bis.
(Interventi per l’ulteriore potenziamento della giustizia tributaria)
1. Al decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 545, recente disposizioni sull’ordinamento sugli organi di giurisdizione tributaria e sull’organizzazione degli uffici di collaborazione, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
l’articolo 11, concernente la durata dell’incarico, é sostituto dal seguente:
–“Art. 11. –
(Durata dell’incarico e assegnazione degli incarichi per trasferimento).
– La nomina a componente di commissione tributaria non costituisce in nessun caso rapporto di pubblico impiego.
I componenti delle commissioni tributarie cessano dall’incarico in ogni caso al compimento del settantacinquesimo anno di età.
I presidenti delle commissioni tributarie regionali e provinciali durano in carica non oltre nove anni e alla scadenza sono nominati, anche in soprannumero, presidenti di sezione presso la commissioni di appartenenza.
I presidenti di sezione, i vice presidenti ed i giudici delle commissioni tributarie non possono essere assegnati alla stessa sezione della medesima commissione per più di cinque anni consecutivi.
L’assegnazione degli incarichi per trasferimento é disposta secondo le norme seguenti:
La vacanza dei posti di presidente, presidente di sezione e di giudice delle commissioni tributarie regionali e provinciali è annunciata dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributria e portata a conoscenza di tutti i componenti delle commissioni tributarie regionali e provinciali, con indicazione del termine entro il quale i componenti che aspirano all’incarico devono presentare domanda.
Alla nomina in ciascuno degli incarichi si procede in conformità, a quanto previsto dall’art. 9 commi 1 e 2, 3 e 6. La scelta tra gli aspiranti é fatta dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria secondo i criteri di valutazione ed i punteggi di cui alla tabella E ed F, tenendo conto delle attitudini, della laboriosità e della diligenza di ciascuno di loro, nonché dello stato di famiglia e di salute, e, nel caso di parità punteggio, secondo la maggiore anzianità d’età.
I componenti delle commissioni tributarie regionali e provinciali non possono concorrere all’assegnazione di altri incarichi prima di due anni dal giorno in cui sono stati immessi nelle funzioni dell’incarico ricoperto.
Per i posti non coperti per trasferimento da altro incarico si applica il procedimento previsto dall’art. 9, riservato a coloro che aspirano, per la prima volta ad un incarico nelle commissioni tributario regionali e provinciali“.
b)
nell’articolo l8, concernente la durata in carica del consiglio di presidenza, è aggiunto il seguente comma:
“3. Nel caso di particolare gravosità degli adempimenti connessi con l’attuazione delle disposizioni del presente decreto, e successive modificazioni, è disposto per i componenti del consiglio di presidenza della giustizia tributaria che siano magistrati ordinari, amministrativi o pubblici dipendenti, l’esonero dalle rispettive funzioni, anche per periodi determinati, su richiesta del consiglio stesso“».
42.0.3
Vanzo, Moro
Dopo l’
articolo 42,
inserire il seguente:
«Art. 42-
bis.
(Disposizioni in materia di sicurezza stradale)
1. Ai fini della sicurezza stradale e del rispetto dei principi di concorrenza, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti dispone, senza oneri aggiuntivi a carico dello Stato, appositi controlli su strada diretti a verificare che i veicoli adibiti al trasporto di cose, appartenenti a Paesi non facenti parte dell’Unione europea, rispettino le norme di messa in circolazione dei veicoli vigenti nel territorio italiano».
42.0.4
Lauro
Dopo l’
articolo 42,
inserire il seguente:
«Art. 42-
bis.
(Interventi nel capitale di rischio delle aziende)
1. Al fine di favorire la crescita e lo sviluppo del tessuto produttivo nazionale, é istituito un Fondo rotativo nazionale per gli interventi nel capitale di rischio, di seguito denominato «Fondo». Il Fondo è gestito da Sviluppo Itali S.p.A. nel rispetto della legislazione nazionale e comunitaria vigenti, per effettuare interventi temporanei e di minoranza, comunque non superiori al 30 per cento, per gli scopi e nelle forme di cui al presente articolo, con priorità per quelli cofinanziati dalle Regioni.
2. Sviluppo Itali è autorizzata ad utilizzare le risorse del Fondo di cui al presente articolo per sottoscrivere o acquistare, esclusivamente a condizioni di mercato, quote di capitale di imprese produttive che presentino nuovi programmi di sviluppo ovvero, secondo le modalità indicate dal CIPE ai sensi del comma 5, quote di minoranza di fondi mobiliari chiusi che investono in tali imprese.
3. Gli interventi non possono riguardare consolidamenti delle passività delle imprese, né operazioni per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà. La gestione del Fondo è soggetta alla disciplina di controllo generalmente applicata ai fondi di rischio privati e deve essere condotta secondo criteri tali da non determinare le condizioni per configurare un aiuto di Stato, ai sensi della comunicazione della Commissione UE 2001/C – 235/03 relativa agli “aiuti di Stato e di capitale di richio“. Il Fondo non investirà in imprese operanti in settori ai quali si applicano regole comunitarie speciali in materia di aiuto di stato nonché nelle imprese di produzione, trasformazione o commercializzazione dei prodotti elencati nell’allegato I del Trattato CE.
4. La partecipazione può riguardare esclusivamente medie e grandi imprese così come qualificate dalla normativa nazionale e comunitaria.
5. Le condizioni e le modalità di attuazione degli interventi di cui al presente articolo sono approvate dal CIPE, su proposta del Ministro delle Attività Produttive. In particolare, il CIPE stabilisce:
a)
i criteri generali di valutazione;
b)
la durata massima, comunque non superiore a cinque anni, della partecipazione al capitale.
6. I rapporti, anche finanziari, tra il Ministero delle Attività Produttive e Sviluppo Italia sono disciplinati da apposita convenzione da stipulare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Sviluppo Italia S.p.A. presenta semestralmente al Ministero una relazione sugli interventi effettuati e sull’attività svolta in attuazione del presente articolo. Il Ministero delle attività produttive presenta annualmente al Parlamento una relazione sugli interventi effettuati
da Sviluppo Italia S.p.A. in conformità del presente articolo».
Conseguentemente alla tabella B,
Ministero economia e finanze,
apportare le seguenti modifiche:
2004: – 20.000;
2005: – 30.000;
2006: – 50.000.
42.0.5
Lauro
Dopo l’
articolo 42,
inserire il seguente:
«Art. 42-
bis.
1. Al fine di rafforzare la competitività nazionale nell’attrazione degli investimenti, Sviluppo Italia S.p.A. promuove, stipula e realizza appositi contratti di programma che diventano esecutivi con la sottoscrizione degli accordi di programma quadro, denominati “Contratti di localizzazione“, nei quali sono inseriti.
2. I contratti di localizzazione contengono accordi operativi per la realizzazione mirata di infrastrutture materiali e immateriali, per la garanzia di servizi amministrativi e di semplificazioni procedurali da parte degli enti locali e delle regioni. I contratti di programma inseriti nei contratti di localizzazione sono valutati e approvati dal Ministero delle attività produttive. La gestione di tali contratti di programma viene svolta da Sviluppo Italia alla quale, una volta divenuti esecutivi, vengono trasferite le relative risorse.
3. Gli interventi di cui ai commi 1 e 2 sono finanziati a valere sul Fondo di cui all’articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
4. Gli accordi di programma quadro “Contratti di localizzazione“ possono essere stipulati, al fine di favorire gli insediamenti produttivi e per gli effetti di cui al comma 2, primo periodo, anche in zone non ricadenti nelle aree sottoutilizzate.
5. Il CIPE, con propria deliberazione, su proposta del Ministro delle attività produttive formulata d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, disciplina le modalità di attuazione del presente articolo».
42.0.6
Lauro
Dopo l’
articolo 40,
inserire il seguente:
«Art. 42-
bis.
1. Gli atti post in essere da Sviluppo Italia per l’erogazione delle agevolazioni di cui all’articolo 1 del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, all’articolo 1-
bis
del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, all’articolo 3, comma 9, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, all’articolo 51 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, all’articolo 9-
septies
del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, nonché gli atti annessi e conseguenti, hanno ad ogni effetto di legge valore di titolo esecutivo e sono esenti da imposte di bollo e di registro.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche agli atti posti in essere prima dell’entrata in vigore della presente legge».
42.0.7
Izzo
Dopo l’
articolo 42,
inserire il seguente:
«Art. 42-
bis.
(Estinsione delle sanzioni amministrative)
1. Per effetto dell’art. 31, comma 22, della legge 289/2002, le ordinanzeingiunzione, emesse, ai sensi dell’art. 18 legge 689/1981, anteriormente all’entrata in vigore della legge 289/2002, ed opposte dagli Enti locali o dagli Amministratori degli stessi, per garantire l’erogazione di servizi pubblici essenziali, concernenti violazioni degli artt. 27, comma 2, 11, 13, 18, 19 legge 29 aprile 1949, n. 264 e successive modificazioni, nonché dell’art. 8 DPCM 27/12/1988, s’intendono revocate ed inefficaci, con l’estinzione dei relativi giudizi.
2. Qualora questi siano stati già definiti, cessano le procedure, anche esecutive di riscossione delle sanzioni irrogate».
Art. 43.
43.1
Sodano Tommaso, Malabarba, Pizzinato
Sopprimere l’articolo.
43.2
Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni, Zancan
Sopprimere l’articolo.
43.3
Ciccanti
Al comma 1, dopo la parola:
«programmi»,
eliminare il seguente periodo:
«predisposti per l’attuazione di accordi sindacali o statuti societari».
Allo stesso comma, dopo la parola:
«risultati»
eliminare le parole:
«o alle scelte gestionali».
43.4
Basile, Girfatti, Barelli
Al comma 1, dopo la parola:
«programmi»,
eliminare il seguente periodo:
«predisposti per l’attuazione di accordi sindacali o statuti societari».
Allo stesso comma, dopo la parola:
«risultati»
eliminare la previsione:
«o alle scelte gestionali».
43.5
Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni, Zancan, Pizzinato
Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole:
«In sede di assegnazione delle risorse viene data priorità alle imprese che aderiscono a sistemi internazionali riconosciuti di certificazione ambientale (ISO, Ecolabel, EMAS)».
43.6
Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni, Zancan, Pizzinato
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
«1-
bis
. Non possono comunque accedere al Fondo le imprese nei confronti delle quali siano state definitivamente accertate violazioni per le quali sono state irrogate sanzioni di importo superiore a 500 euro, alla normativa fiscale e contributiva in materia di lavoro dipendente, ovvero violazioni alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori, prevista dai decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e loro successive modificazioni, nonché dai successivi decreti legislativi attuativi di direttive comunitarie in materia di sicurezza ed igiene del lavoro e nei confronti delle quali siano emanati provvedimenti definitivi della magistratura contro il datore di lavoro per condotta antisindacale ai sensi dell’articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300».
43.7
Brunale, Vitali, Caddeo
I commi 2, 3 e 4 dell’articolo 43 sono sostituiti dal seguente:
«2. Il fondo di cui al comma 1 è ripartito alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e alle province autonome».
43.8
Cavallaro, Magistrelli
Aggiungere in fine il seguente comma:
«4-
bis
. Il Fondo viene impiegato con precedenza assoluta per incentivare i processi di partecipazione dei lavoratori alle imprese in crisi».
43.0.1
Alberti Casellati, Lauro
Dopo l’
articolo 43,
inserire il seguente:
«Art. 43-
bis
(Fondo di innovazione e sperimentazione socio-sanitaria per la longevità)
1. Viene istituito – per la durata di tre anni con un versamento annuo di euro 1 milione – il Fondo di Innovazione e Sperimentazione Sociosanitaria per la Longevità con lo scopo di promuovere la progettazione e la realizzazione di Centri Polifunzinali e Multidimensionali in grado di favorire l’affermazione della persona anziana come soggetto protagonista ed il ruolo sociale positivo della 3º Età.
2. Per Centri Polifunzionali e Multidimensionali si intendono complessi collocati all’interno di parametri urbani cittadini formati da strutture – di natura socio-sanitaria, residenziale, culturale formativa, sportiva. educativa, religiosa, laboratori, atelier artistici, atelier informatici, wellness, con spazi di socializzazione, di giardinaggio, imprenditorialità, etc. – raccordare in forma sistemica ed integrata per il pieno recupero della multidiversità psicofisica e demografica della persona anziana nel contesto interattivo sociale e nelle dinamiche esistenziali singole e comunitarie. Nel Centro Polifunzionale e Multidimensionale si realizzano. con il coinvolgimento attivo di persone anziane, vari servizi quali a titolo indicativo e non esaustivo:
a)
riabilitazioni post acuzie ospedaliere;
b)
formazione e monitoraggio di attività assistenziali rese al domicilio di persone non autosufficienti;
c)
centro diurno volto alla informazione, formazione, supporto, sostegno a nuclei familiari che al loro interno sono colpiti dalla presenza di persone non autosufficienti;
d)
cura integrale di persone anziane non autosufficienti;
e)
accompagnamento, anche alloggiativo, di persone anziane con percorsi di longevità sana ed attività per un loro efficace reinserimento organico nel tessuto civile;
f)
promozione di attività di comunità e di solidarietà anche nei confronti degli altri anziani;
g)
stimolo alla dimensione culturale e spirituale delle persone della 3º Età;
h)
implementazione del versante relazionale e tecnologico degli operatori;
i)
promozione di attività intellettuali e creative delle persone anziane;
j)
campus di soggiorno a cicli residenziali per aggiornamenti tecnologici, professionali, etc. disponibili a persone disabili per infortuni sul lavoro.
3. Le Regioni istruiscono i progetti presentati da enti pubblici e privati e li inviano al Ministero della salute. I progetti approvati dal Ministero vengono assegnati alle Regioni per essere seguiti e monitorati su base di relazione documentata, al fine di ottenere elementi probatori in tema di riduzione della spesa sanitaria, di qualità della vita, di valore aggiunto alla collettività, di coesione sociale.
4. Nell’istruire i progetti, le Regioni possono ammettere iniziative che presentano l’inesistenza di qualsivoglia barriera edilizia, architettonica, culturale, sociale, e che sviluppino concrete collaborazioni pubbliche o private, secondo logiche non elitarie, ma propositive per larghe fascie della popolazione.
5. Requisito preferenziale sarà considerato il rapporto con Compagnie di Assicurazione le cui polizze coprono i rischi della non autosufficienza attraverso la corresponsione di servizi resi da questi Centri, senza il ricorso ad integrazioni pubbliche sanitarie».
Alla tabella A
Ministero dell’economia e delle finanze,
apportare le seguenti modifiche:
2004: – 1.000;
2005: – 1.000;
2006: – 1.000.
43.0.2
Bettamio, Lauro
Dopo l’
articolo 43,
aggiungere il seguente:
«Art. 43-
bis
1. Nei limiti delle risorse indicate a carico del Fondo dl cui all’articolo 1, comma 7, del decreto legge 20 maggio 1993 n. 148, convertito, con modificazioni della legge 19 luglio 1993 n. 236 per l’anno 2004, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e comunque non oltre il 31 dicembre 2004 sono prorogati i trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità alle imprese esercenti attività commerciali con più di 50 dipendenti, alle agenzie di viaggio e turismo compresi gli operatori turistici con più di 50 dipendenti ed alle imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti».
Conseguentemente, all’articolo 54, al comma 2, tabella C ivi allegata, nella rubrica
Ministero dell’economia e delle Finanze,
apportare la seguente modifica:
legge n. 408 del 1978, riforma di alcune norme di contabilità generale dello stato in materia di bilancio – Art. 9-
ter
, Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 – altri fondi di riserva – Cap. 3003):
2004: – 70.000.
Conseguentemente, all’articolo 54, al comma 2, tabella C ivi allegata, anni 2005 e 2006, ridurre tutti gli importi dell’1,2 per cento.
43.0.3
Bettamio, Lauro
Dopo l’
articolo 43,
aggiungere il seguente:
«Art. 43-
bis
1. Nei limiti delle risorse indicate a carico del Fondo di cui all’articolo 1 comma 7, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 1993 n. 236, per l’anno 2004 in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e comunque non oltre il 31 dicembre 2004, sono prorogati i trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità alle imprese esercenti attività commerciali con più di 50 dipendenti, alle agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici con più 50 di dipendenti ed alle imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti».
Conseguentemente, all’articolo 54; al comma 1, tabella A ivi allegata voce
Mininisto del lavoro e delle politiche sociali,
apportare le seguenti variazioni:
2004: – 140.000;
2005: – 105.000;
2606: – 70.000.
43.0.4
Battafarano, Piloni, Di Siena, Viviani, Gruosso, Pizzinato
Dopo l’
articolo 43,
aggiungere il seguente:
«Art. 43-
bis.
(Misure contro la concorrenza sleale tra le imprese e strumenti di tutela dei rapporti di lavoro atipici)
1. Per le prestazioni rese dagli iscritti alla gestione separata INPS di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, così come modificata dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449, l’entità del corrispettivo corrisposto da datori pubblici e privati deve essere, in ogni caso, proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro e comunque non inferiore ai compensi lordi annui previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva del settore o della categoria affine nel lavoro dipendente, stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale, ovvero, in mancanza ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo. Tali previsioni possono essere migliorate tra le parti, a favore del lavoratore, e recepite nel contratto individuale di lavoro.
2. L’applicazione delle modalità di espletamento della prestazione e delle regole generali di riferimento su cui basare il rapporto tra committente e prestatore, anche in applicazione dell’articolo 61, comma 4, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono demandate alla contrattazione collettiva stipulata tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le Organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Per ciò che attiene l’Associazione in Partecipazione essa può realizzarsi solo in presenza di apporto di capitale e non di solo lavoro».
43.0.5
Donati, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone, Turroni, Zancan
Dopo l’
articolo 43,
aggiungere il seguente:
«Art. 43-
bis.
(Interventi a sostegno dei livelli occupazionali e della competitività delle imprese armatrici italiane)
1. I benefici di cui all’articolo 52, comma 32 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2004».
Conseguentemente, alla tabella A, voce
Ministero dell’economia e delle finanze,
apportare le seguenti variazioni:
2004: – 50.000.
Art. 44.
44.1
Brutti Paolo, Falomi, Montalbano, Montino, Viserta Costantini, Caddeo
Sopprimere l’articolo.
44.2
Donati, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone, Turroni, Zancan
Sopprimere l’articolo.
44.3
Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone. Turroni, Zancan
Sopprimere l’articolo.
44.4
Eufemi, Iervolino
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-
bis.
Al comma 2 dell’articolo 1 della legge 29 dicembre 1993 n. 580, e successive modificazioni, dopo le parole: “loro circoscrizione territoriale“
sono inserite le seguenti:
purché il numero delle imprese iscritte o annotate nel registro di cui all’articolo 8 della 580/93 non sia inferiore a 40.000 e alla lettera
c)
, comma 4, dell’articolo 18 della legge 29 dicembre 1993 n. 580, e successive modificazioni, dopo le parole “sezioni speciali del registro delle imprese“ sono inserite le seguenti: “nonché per le imprese individuali, le società di persone, i consorzi e per le cooperative costituzionalmente riconosciute di cui all’articolo 5 della legge 3 ottobre 2001, n. 366 iscritte nella sezione ordinaria del registro delle imprese“».
44.5
Salerno, Demasi
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1
-bis.
Al comma 2 dell’articolo 1 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, dopo le parole: “loro circoscrizione territoriale“ sono inserite le seguenti: “purché il numero delle imprese iscritte o annotate nel registro di cui all’articolo 8 della 580/93 non sia inferiore a 40.000 e alla lettera
c),
comma 4, dell’articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, dopo le parole: “sezioni speciali del registro delle imprese“ sono inserite le seguenti: “nonché per le imprese individuali le società di persone, i consorzi e per le cooperative costituzionalmente riconosciute di cui all’articolo 5 della legge 3 ottobre 2001, n.366, iscritte nella sezione ordinaria del registro delle imprese“».
44.6
Bettamio
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1
-bis.
Al comma 2 dell’articolo 1 della legge 29 dicembre 1993 n. 580, e successive modificazioni, dopo le parole: “loro circoscrizione territoriale“ sono inserite le seguenti: purché il numero delle imprese iscritte o annotate nel registro di cui all’articolo 8 della 580/93 non sia inferiore a 40.000 e alla lettera
c),
comma 4, dell’articolo 18 della legge 29 dicembre 1993 n. 580, e successive modificazioni, dopo le parole: “sezioni speciali del registro delle imprese“ sono inserite le seguenti: “nonché per le imprese individuali, le società di persone, i consorzi e per le cooperative costituzionalmente riconosciute di cui all’articolo 5 della legge 3 ottobre 2001, n.366 iscritte nella sezione ordinaria del registro delle imprese“».
44.7
Ioannucci
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-
bis.
Al fine di fronteggiare le numerose emergenze di protezione civile in atto sul territorio nazionale ed in considerazione della natura specialissima delle prestazioni richieste per contrastare adeguatamente i predetti fenomeni calamitosi, nonché in ragione sia dell’esigenza di evitare soluzioni di continuità suscettibili di compromettere l’ottimale perseguimento delle predette finalità, sia della necessità di attrezzare strutture di servizio per gli interventi di protezione civile all’estero in un’ottica di collaborazione internazionale, il Presidente del Consiglio dei Ministri è autorizzato, laddove il quadro esigenziale lo richieda, a disporre, con proprio decreto, che il Dipartimento della protezione civile provveda alla rinnovazione dei rapporti negoziali in essere per acquisti e forniture di beni e servizi, anche apportando ai medesimi, ove necessario, gli indispensabili adeguamenti connessi alle mutate esigenze di protezione civile, per una sola volta e per un periodo non superiore a quattro anni».
44.8
Ponzo
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-
bis
. All’articolo 4 del decreto legislativo 4 settembre 2002, n.198, dopo il comma 2, viene aggiunto il seguente comma: 2
-bis.
Al fine di garantire un maggiore livello di sicurezza e di affidabilità della rete ferroviaria italiana, la società Rete Ferroviaria Italiana (RFI) procede, sulla base dell’autorizzazione concessa dal Ministero delle Comunicazioni del 6 dicembre 2002, all’installazione di una rete di telecomunicazioni (in tecnica ETSI GSM – R), esclusivamente sul sedime ferroviario di RFI, in deroga all’articolo 4 del decreto legislativo n.198 del 4 settembre 2002, dandone tempestiva comunicazione all’ARPA e ai comuni interessati».
44.0.1 (testo 2)
Sanzarello, Lauro
Dopo l’
articolo 44,
aggiungere il seguente:
«Art. 44-
bis
(Acquisti di beni e servizi relativi alle tecnologie presenti nelle aree
critiche delle strutture sanitarie)
All’articolo 24 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è aggiunto il seguente comma:
“9-
bis.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano per la fornitura collocazione, manutenzione e gestione relative alle tecnologie presenti nelle aree critiche delle strutture sanitarie, ove è altamente a rischio la vita dei pazienti: ‘sale operatorie, terapie intensive, pronto soccorsi, rianimazioni, unità coronariche, terapie intensive neonatali’. Considerato l’elevato contenuto tecnologico delle apparecchiature, la durata del contratto per il servizio manutentivo e gestionale può variare da un minimo di 12 mesi ad un massimo di 36, rinnovabile per un massimo di 3 volte“».
44.0.1
Sanzarello
Dopo l’
articolo 44,
aggiungere il seguente:
«Art. 44-
bis
(Acquisti di beni e servizi relativi alle tecnologie presenti nelle aree
critiche delle strutture sanitarie)
All’articolo 24 della legge 27 dicembre 2002, n.289, è aggiunto il seguente comma:
9-
bis.
“e disposizioni del presente articolo non si applicano per la fornitura collocazione, manutenzione e gestione relative alle tecnologie presenti nelle aree critiche delle strutture sanitarie, ove è altamente a rischio la vita dei pazienti. Considerato l’elevato contenuto tecnologico delle apparecchiature, la durata del contratto per il servizio manutentivo e gestionale può variare da un minimo di 12 mesi ad un massimo di 36, rinnovabile per un massimo di 3 volte“».
44.0.2
Manunza, Izzo, Tunis, Federici, Delogu
Dopo l’
articolo 44
, inserire il seguente:
«Art. 44-
bis.
1. Le disposizioni di cui al secondo e terzo periodo del comma 3 dell’articolo 2 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni si intendono applicabili sino alla modifica del vigente sistema di compartecipazione regionale al finanziamento del Servizio sanitario nazionale.
2. In attuazione di quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del comma 3 dell’articolo 2 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, il Ministero dell’economia, in raccordo con i competenti Uffici regionali, provvede per il periodo 1996-2003, sulla base dei consuntivi regionali, alla rideterminazione degli eventuali rimborsi spettanti alla regione Sardegna.
3. “L’incremento annuo delle entrate tributarie regionali“ di cui al secondo periodo del comma 3 dell’articolo 2 della citata legge 28 dicembre 1995, n. 549, è quantificato al netto delle entrate derivanti».
Conseguentemente, alla tabella B, alla voce
Ministero dell’economia e delle finanze
, apportare le seguenti variazioni:
2004: – 500;
2005: – 500;
2006: – 500.
44.0.3
Manunza, Izzo, Tunis, Federici, Delogu
Dopo l’
articolo 44
, inserire il seguente:
«Art. 44-
bis.
1. Le entrate spettanti alla regione Sardegna, ricomprendono anche quelle che seppur riscosse al di fuori del territono della Regione sono afferenti a fattispecie tributarie maturate nell’ambito regionale. Alla regione Sardegna per i singoli tributi compartecipati spettano altresì, secondo le stesse aliquote di compartecipazione, le entrate accessorie costituite dagli interessi di mora e dalle sopratasse, nonché quelle derivanti dall’applicazione di sanzioni amministrative e penali.
2. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono istituiti i codici-tributo necessari alla contabilizzazione del gettito tributario spettante alla Sardegna riscosso fuori dal territorio regionale.
3. Il Ministero dell’economia provvede alla quantificazione e alla restituzione in favore della Sardegna degli interessi relativi ai rimborsi IRPEF posti dal 1983 al 2003 a carico della Regione.
4. Alla regione Sardegna spettano altresì dal 1983 al 2003 le quote dei rimborsi IRPEF, da determinarsi anche forfettariamente, che pur se riferibili alla parte di IRPEF non compartecipata, sono stati posti a carico della Regione».
Conseguentemente, alla tabella B, alla voce
Ministero dell’economia e delle finanze
, apportare le seguenti variazioni:
2004: – 500;
2005: – 500;
2006: – 500.
44.0.4
Manunza, Izzo, Tunis, Federici, Delogu
Dopo l’
articolo 44
, inserire il seguente:
«Art. 44-
bis.
1. Le misure adottate dalla regione Sardegna per la copertura del disavanzo della spesa regionale sanitaria 2001, in deroga a quanto previsto dall’accordo tra Governo e Regioni dell’8 agosto 2001 e dalla normativa vigente sono ritenute valide al fine del riconoscimento del diritto regionale all’integrazione del finanziamento statale di cui all’articolo 4-
bis
della legge 12 giugno 2002, n. 112.
2. La regione Sardegna è autorizzata, ai sensi del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 67 del 18 marzo 1993, alla contrazione di un mutuo, per un terzo a carico della Regione e per due terzi a carico dello Stato, da destinare al ripianamento della maggiore spesa sostenuta dalle Unità sanitarie locali della Regione nel corso dell’esercizio 1991».
Conseguentemente, alla tabella B, alla voce
Ministero dell’economia e delle finanze
, apportare le seguenti variazioni:
2004: – 224;
2005: – 224;
2006: – 224.
44.0.5
Manunza, Izzo, Tunis, Federici, Delogu
Dopo l’
articolo 44
, inserire il seguente:
«Art. 44-
bis.
1. Alla regione Sardegna spettano i dieci decimi del gettito dell’imposta sul valore aggiunto riscossa nel suo territorio, compresa quella relativa alla importazione, al netto dei rimborsi effettuati ai sensi dell’articolo 38-
bis
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni».
Conseguentemente, alla tabella B, alla voce
Ministero dell’economia e delle finanze
, apportare le seguenti variazioni:
2004: – 600;
2005: – 600;
2006: – 600.
44.0.6
D’Ippolito, Lauro
Dopo l’
articolo 44
, inserire il seguente:
«Art. 44-
bis.
1. Per consentire una prima fase di attuazione degli interventi previsti nel Piano d’impresa delle Ferrovie della Calabria srl, i crediti dalla stessa vantati nei confronti della regione Calabria per i servizi di competenza regionale svolti dalla omonima gestione commissariale governativa a tutto il 31 dicembre 2000, non rilevano ai fini della valutazione delle partite creditorie per lo Stato nell’ambito delle procedure di regolazione delle partite debitorie previste dall’articolo 145, comma 30, della legge n. 388 del 2000.
2. Le risorse derivanti dall’applicazione del precedente comma 1 sono destinate integralmente ad aumento di capitale sociale e restano vincolate alla realizzazione degli interventi previsti nel Piano d’impresa.
3. Per le medesime finalità di cui al comma 1 è autorizzata a decorrere dall’anno 2004 un limite d’impegno quindicennale di euro 7 milioni da destinare a contributi in favore delle Ferrovie della Calabria srl per la contrazione dei mutui».
Conseguentemente, alla tabella B,
Ministero dell’economia e delle finanze
, apportare le seguenti variazioni:
limiti di impegno:
2004: – 7.000;
2005: – 14.000;
2006: – 21.000.
44.0.7 (testo 2)
Bianconi
Dopo l’
articolo 44
, inserire il seguente:
«Art. 44-
bis.
1. Alla legge 18 marzo 1968, n. 337 è aggiunto il seguente articolo:
“È istituito presso la competente Direzione generale del Ministero per i beni e le attività culturali l’elenco delle imprese che svolgono attività di impresa nella spettacolo viaggiante e parchi di divertimento.
Con decreto dirigenziale sono definile le modalità di iscrizione, aggiornamento annuale e cancellazione dall’elenco di cui al comma precedente“».
44.0.7
Bianconi
Dopo l’
articolo 44
, inserire il seguente:
«Art. 44-
bis.
1. Alla legge 18 marzo 1968, n. 337 è aggiunto il seguente articolo:
“È istituito presso la competente Direzione generale del Ministero per i beni e le attività culturali l’elenco delle imprese che svolgono attività di impresa nella spettacolo viaggiante e parchi di divertimento.
Con decreto dirigenziale sono definile le modalità di iscrizione, aggiornamento annuale e cancellazione dall’elenco di cui al comma precedente“.
2. All’articolo 2 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 marzo 1997 le parole: “lettere
g)
e
h)
del predetto allegato“ sono sostituite con le seguenti: “lettere
g), h)
ed
i)
del predetto allegato“.
3. All’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 marzo 1997, è aggiunta la seguente lettera:
“
i)
attività di spettacolo viaggiante e parchi di divertimento“».
44.0.8
Bianconi
Dopo l’
articolo 44
, aggiungere il seguente:
«Art. 44-
bis.
1. All’articolo 45, comma 2, lettera
c)
della legge 15 novembre 1993, n. 507, così come modificato dall’articolo 3, comma 61, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, la parola: “inferiori“ è sostituita con la seguente: “superiori“».
44.0.9
Bianconi
Dopo l’
articolo 44
, aggiungere il seguente:
«Art. 44-
bis.
1. All’articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, lettera
tt)
, dopo la parola: “medie“ è aggiunta la seguente: “e grandi“».
44.0.10
Bianconi
Dopo l’
articolo 44
, aggiungere il seguente:
«Art. 44-
bis.
1. All’articolo 63, comma 2, lettera
e)
del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo le parole: “per quelle aventi finalità politiche ed istituzionali“ sono aggiunte le seguenti: “e per le occupazione realizzate dalle attrazioni ed attrezzature dello spettacolo viaggiante e dei parchi di divertimento“».
44.0.11
Alberti Casellati
Dopo l’
articolo 44
, inserire il seguente:
«Art. 44-
bis.
(Interventi per la ricostruzione mammaria)
1. A decorrere dal 1º gennaio 2004 è previsto un ulteriore rimborso (oltre l’attuale DRG nn. 257 e 258) di euro 2.000 in caso di ricostruzione mammaria con lembo eseguita contestualmente alla mastectomia totale.
2. A decorrere dal 1º gennaio 2004 è previsto un ulteriore rimborso (oltre l’attuale DRG n. 266) di euro 1.300 in caso di ricostruzione mammaria differita con lembo».
Conseguentemente, alla tabella B, alla voce
Ministero della salute
, apportare le seguenti variazioni:
2004: + 4.000;
2005: + 4.000;
2006: + 4.000.
Conseguentemente, alla medesima tabella,
Ministero dell’economia e delle finanze
, apportare le seguenti variazioni:
2004: – 4.000;
2005: – 4.000;
2006: – 4.000.
44.0.12
Favaro, Falcier, Pasinato, Mainardi, Tredese, De Rigo, Alberti Casellati, Archiutti
Dopo l’
articolo 44
, aggiungere il seguente:
«Art. 44-
bis.
1. All’articolo 111-
bis
, comma 4, testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sostituire le parole: “ed alle associazioni sportive dilettantistiche“, con le seguenti: “, alle associazioni sportive dilettantistiche ed alle Pro Loco“».
Conseguentemente, alla tabella B, alla voce
Ministero dell’economia e delle finanze
, apportare le seguenti variazioni:
2004: – 2.000;
2005: – 2.000;
2006: – 2.000.
44.0.13
Lauro
Dopo l’
articolo 44
, aggiungere il seguente:
«Art. 44-
bis.
(Indennizzi a favore di cittadini, enti e società italiani)
1. Per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per la corresponsione di ulteriori indennizzi a cittadini, enti e società italiani, che abbiano perduto beni, diritti ed interessi all’estero».
Conseguentemente, alla tabella A, alla voce
Ministero dell’economia e delle finanze
, apportare le seguenti variazioni:
2004: 30.000;
2005: 30.000;
2006: 30.000.
Art. 45
45.0.1 (testo 2)
Il Relatore
Dopo l’
articolo 45,
aggiungere il seguente:
«Art. 45-
bis.
Al fine di potenziare la ricerca biomedica in Italia e in particolare nelle aree territoriali di cui all’obiettivo 2, è assegnato all’Università Campus Bio-medico (C.B.M.), di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991, l’importo di 20 milioni di euro per l’anno 2004 e di 30 milioni di euro per l’anno 2005 per la realizzazione di un policlinico universitario».
Conseguentemente, alla tabella B –
Ministero dell’economia e delle finanze:
2004: – 10.000;
2005: – 15.000;
2006: – – .
alla tabella B –
Ministero della Salute:
2004: – 10.000;
2005: – 15.000;
2006: – – .
45.0.1
Il Relatore
Dopo l’
articolo 45,
aggiungere il seguente:
«Art. 45-
bis.
Al fine di potenziare la ricerca biomedica in Italia e in particolare nelle aree territoriali di cui all’obiettivo 2, è assegnato all’Università Campus Bio-medico (C.B.M.), di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991, l’importo di 20 milioni di euro per l’anno 2004 e di 30 milioni di euro per l’anno 2005 per la realizzazione di un policlinico universitario».
Conseguentemente, alla tabella B –
Ministero dell’economia e delle finanze
apportare le seguenti variazioni:
2004: – 10.000;
2005: – 15.000;
2006: – – .
alla tabella B –
Ministero della Salute:
2004: – 10.000;
2005: – 15.000;
2006: – – .
45.0.30 (testo 2)
Curto, Tofani
Dopo l’
articolo 45,
aggiungere il seguente:
«Art. 45-
bis.
(Finanziamento per la realizzazione di un policlinico universitario)
Al fine di potenziare la ricerca biomedica in Italia e in particolare nelle aree territoriali di cui all’obiettivo 2, è assegnato all’Università Campus Bio-medico (C.B.M.), di cui all’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale
31 ottobre 1991, n. 256, l’importo di 20 milioni di euro per l’anno 2004 e di 30 milioni di euro per l’anno 2005 per la realizzazione di un policlinico universitario.
Conseguentemente, alla tabella B
– Ministero dell’economica e delle Finanze,
apportare le seguenti variazioni:
2004: – 10.000;
2005: – 15.000;
2006: – .
– Ministero della salute,
2004: – 10.000;
2005: – 15.000;
2006: – ».
45.0.30
Curto, Tofani
Dopo l’
articolo 45,
aggiungere il seguente:
«Art. 45-
bis.
Al fine di potenziare la ricerca biomedica in Italia e in particolare nelle aree territoriali di cui all’obiettivo 2, è assegnato all’Università Campus Bio-medico (C.B.M.), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991, l’importo di 20 milioni di euro per l’anno 2004 e di 30 milioni di euro per l’anno 2005 per la realizzazione di un policlinico universitario.
Conseguentemente,
alla tabella B
– Ministero dell’economica e delle Finanze,
2004: – 10.000;
2005: – 15.000;
2006: – .
alla tabella B
– Ministero della salute,
2004: – 10.000;
2005: – 15.000;
2006: – ».
45.0.502
Il Relatore
All’articolo 49, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 apportare le seguenti modifiche:
«Alla rubrica sostituire le parole da: “e“ fino alla fine con le seguenti: “, delle aziende ospedialiere e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS).“
Al comma 1 sostituire le parole: “e“ fino a: “locali“ con le seguenti: “, delle aziende sanitarie locali e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS)“».
45.0.2
Pedrizzi. Demasi
Dopo l’
articolo 45,
aggiungere il seguente:
«Art. 45-
bis.
(Proroga dei termini per il riallineamento dei valori civili e fiscali per il settore bancario)
1. I termini di cui all’art. 3, comma 11, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono prorogati al 31 dicembre 2004».
45.0.3
Ciccanti
Dopo l’
articolo 45,
aggiungere il seguente:
«Art. 45-
bis.
1. Il provvedimento amministrativo illegittimo può essere annullato, sussistendone le ragioni, dentro un termine ragionevole, comunque non superiore a due anni dalla sua emanazione dall’organo che lo ha emesso o da altro organo previsto dalla legge.
2. Il provvedimento amministrativo nullo o suscettibile di sospensione o revoca, comunque incidente sul rapporto contrattuale ovvero convenzionale tra la P.A. ed il privato, non pregiudica l’esistenza, la validità e l’efficacia del contratto o della convenzione qualora i medesimi siano in corso da almeno due anni.
3. Le disposizioni di cui sopra si applicano a tutti i provvedimenti amministrativi efficaci o per i quali penda giudizio alla data di entrata in vigore della presente legge».
Non vi sono oneri finanziari a carico dello Stato
45.0.4 (testo 2)
Falomi, Gasbarri, De Petris, Zanda, Battisti
Dopo l’
articolo 45,
aggiungere il seguente:
«Art. 45-
bis.
1. All’articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, sono apportate le seguenti modifiche:
a)
Al comma 1, lettera
a),
la parola: “quattro“ è sostituita dalla parola: “cinque“;
2. All’articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è inserito il seguente comma:
“1-
ter
. I comuni possono applicare, anche in via sperimentale, la tariffa di cui al presente articolo secondo i criteri di cui ai commi seguenti, sulla base di un regolamento di attuazione emanato ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Il regolamento prevede gli adempimenti a carico dei soggetti tenuti al pagamento della tariffa e determina le sanzioni in caso di inadempienza, in coerenza con i criteri di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, in misura non superiore al doppio dell’importo dovuto non corrisposto, con le graduazioni opportune a seconda della gravità della violazione. In caso di violazioni ad adempimenti di carattere formale il regolamento può disporre sanzioni, variabili a seconda della gravità, fino ad un massimo di 1.000 euro“.
3. All’articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è inserito il seguente comma:
«1-
quater
. I comuni, con il regolamento di cui al comma precedente, possono prevedere, nell’ambito dell’applicazione sperimentale della tariffa, l’applicazione graduale o la non applicazione dei coefficienti di parametrazione del prelievo riguardanti le utenze domestiche, basati sul numero degli occupanti.
Sentita la Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo n. 281/97 in merito alle risultanze delle sperimentazioni già attuate ed alle difficoltà rilevate dai comuni che non hanno ritenuto di applicare la tariffa, il Ministero dell’ambiente di concerto con il Ministero del commercio dell’industria e dell’artigianato e del Ministero dell’economia, elabora, entro il 31 dicembre 2003, disposizioni di semplificazione del metodo normalizzato per la definizione delle componenti dei costi e per la determinazione della tariffa di riferimento“.
4. All’art. 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni, il comma 15 è sostituito dal seguente:
“15. La riscossione della tariffa, anche limitatamente al recupero coattivo delle somme non riscosse ordinariamente, può essere effettuata tramite ruolo secondo le disposizioni del decreto del presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e dei decreti legislativi 26 febbraio 1999, n. 46 e 13 aprile 199, n. 112“.
5. All’articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è inserito il seguente comma:
“15-
bis
. Le controversie in merito all’applicazione e alla riscossione della tariffa di cui al presente articolo sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545“».
45.0.4
Falomi, Gasbarri, De Petris, Zanda, Battisti
Dopo l’
articolo 45,
aggiungere il seguente:
«Art. 45-
bis.
1. All’articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, sono apportate le seguenti modifiche:
a)
Al comma 1, lettera
a),
la parola: “quattro“ è sostituita dalla parola: “cinque“;
2. All’articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è inserito il seguente comma:
“1-
ter
. I comuni possono applicare, anche in via sperimentale, la tariffa di cui al presente articolo secondo i criteri di cui ai commi seguenti, sulla base di un regolamento di attuazione emanato ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Il regolamento prevede gli adempimenti a carico dei soggetti tenuti al pagamento della tariffa e determina le sanzioni in caso di inadempienza, in coerenza con i criteri di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, in misura non superiore al doppio dell’importo dovuto non corrisposto, con le graduazioni opportune a seconda della gravità della violazione. In caso di violazioni ad adempimenti di carattere formale il regolamento può disporre sanzioni, variabili a seconda della gravità, fino ad un massimo di 1.000 euro“.
3. All’articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è inserito il seguente comma:
«1-
quater
. I comuni, con il regolamento di cui al comma precedente, possono prevedere, nell’ambito dell’applicazione sperimentale della tariffa, l’applicazione graduale o la non applicazione dei coefficienti di parametrazione del prelievo riguardanti le utenze domestiche, basati sul numero degli occupanti.
Sentita la Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo n. 281/97 in merito alle risultanze delle sperimentazioni già attuate ed alle difficoltà rilevate dai comuni che non hanno ritenuto di applicare la tariffa, il Ministero dell’ambiente di concerto con il Ministero del commercio dell’industria e dell’artigianato e del Ministero dell’economia, elabora, entro il 31 dicembre 2003, disposizioni di semplificazione del metodo normalizzato per la definizione delle componenti dei costi e per la determinazione della tariffa di riferimento“.
4. All’art. 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni, il comma 15 è sostituito dal seguente:
“15. La riscossione della tariffa, anche limitatamente al recupero coattivo delle somme non riscosse ordinariamente, può essere effettuata tramite ruolo secondo le disposizioni del decreto del presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e dei decreti legislativi 26 febbraio 1999, n. 46 e 13 aprile 199, n. 112“.
5. All’articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è inserito il seguente comma:
“15-
bis
. Le controversie in merito all’applicazione e alla riscossione della tariffa di cui al presente articolo sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545“.
6. Al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 è aggiunto il seguente articolo:
“58-
bis
. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell’art. 52 del decreto legislativo n. 446/97, possono devolvere l’entrata relativa alla tassa al soggetto gestore del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni.
In tale ipotesi il comune può affidare la gestione della tassa e della relativa riscossione al medesimo soggetto gestore del servizio, in base ad apposita determinazione da adottarsi con norma regolamentare“».
45.0.5
Eufemi
Dopo l’
articolo 45,
aggiungere il seguente:
«Art. 45-
bis.
(Lotta ai ritardi di pagamento nei contratti di appalto)
1. Dopo l’articolo 1676 del codice civile è aggiunto il seguente:
“Art. 1676-
bis
– Diritti dei subfornitori dell’appaltatore verso il committente.
1. L’appaltatore deve dare al committente che la richiede prova documentale di aver pagato quanto dovuto a coloro che hanno fornito la materia necessaria a compiere l’opera o a prestare il servizio.
2. La mancata consegna della documentazione di cui al comma precedente legittima il committente che l’abbia richiesta a ritenere il corrispettivo dell’appalto.
3. Sulle somme legittimamente ritenute dal committente non sono dovuti alla scadenza del termine di pagamento gli interessi moratori. Qualora la richiesta della documentazione di cui al primo comma venga effettuata successivamente alla scadenza del termine di pagamento, gli interessi moratori non sono dovuti a partire dalla data di richiesta della documentazione.
4. Il committente che non ha la prova di cui al primo comma è coobbligato in solido del corrispettivo della materia, fino alla concorrenza del debito che egli ha verso l’appaltatore nel tempo in cui viene proposta la domanda da parte di coloro che hanno fornito la materia necessaria a compiere l’opera o a prestare il servizio“.
2. All’articolo 2223 del codice civile, dopo il primo comma, sono aggiunti i seguenti:
“1-
bis
. Il prestatore d’opera deve dare al committente che la richiede prova documentale di aver pagato quanto dovuto a coloro che hanno fornito la materia necessaria a compiere l’opera.
1-
ter
. La mancata consegna della documentazione di cui al comma precedente legittima il committente che l’abbia richiesta a ritenere il corrispettivo convenuto per la prestazione dell’opera. .
1-
quater
. Sulle somme legittimamente ritenute dal committente non sono dovuti alla scadenza del termine di pagamento gli interessi moratori. Qualora la richiesta della documentazione di cui al secondo comma venga effettuata successivamente alla scadenza del termine di pagamento, gli interessi moratori non sono dovuti a partire dalla data di richiesta della documentazione.
1-
quinquies
. Il committente che non ha la prova di cui al secondo comma è obbligato in solido del corrispettivo della materia fino alla concorrenza del debito che egli ha verso l’appaltatore nel tempo in cui viene proposta la domanda da parte di coloro che hanno fornito la materia necessaria a compiere l’opera o a prestare il servizio“».
45.0.7
Mulas, Demasi
Dopo l’
articolo 45,
aggiungere il seguente:
«Art. 45-
bis.
(Bonifica del mare antistante la zona portuale di Olbia
e dei canali afferenti)
1. Al fine di realizzare il ripristino ambientale del mare antistante la zona portuale di Olbia e dei canali inquinanti afferenti e garantire condizioni igienico-sanitarie idonee alle popolazioni che vi abitano, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006».
Conseguentemente, alla tabella B,
rubrica Ministero dell’economia e delle finanze,
apportare le seguenti variazioni:
2004: – 5.000;
2005: – 5.000;
2006: – 5.000.
45.0.8
Fabris, Dentamaro, Filippelli, Righetti
Dopo l’
articolo 45,
inserire il seguente:
«Art. 45-
bis.
1. Per il finanziamento dell’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, istituita presso il Dipartimento dei trasporti terrestri dal comma 10, dell’articolo 226 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono stanziati 120 milioni di euro».
Conseguentemente, dopo l’articolo 52, inserire il seguente:
«Art. 52-
bis.
1. L’articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è soppresso».
45.0.9
Vicini, Murineddu, Caddeo, Flammia, Basso, Piatti, Stanisci, Battaglia Giovanni
Dopo l’
articolo 45,
aggiungere il seguente:
«Art. 45-
bis.
1. All’articolo 7, comma 1, lettera
h)
, della legge 30 dicembre 1992, n. 504, sono aggiunte le seguenti parole: “e i terreni di uso civico e di proprietà collettiva posseduti dagli enti indicati all’articolo 1 della legge 4 agosto 1894 n. 397, regolamentati dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766“».
Conseguentemente, alla tabella A,
rubrica Ministero dell’economia e delle finanze,
apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2004: – 5.000;
2005: – 5.000;
2006: – 5.000.
45.0.10
Lauro
Dopo l’
articolo 45,
aggiungere il seguente:
«Art. 45-
bis.
(Misure di sostegno alla internazionalizzazione delle imprese della filiera ambiente. Progetto pilota “Osservatorio Euro-Mediterraneo/Mar Nero su informazione e partecipazione nelle politiche ambientali e azioni di sviluppo economico sostenibile locale“ e la creazione di connessi centri di eccellenza tematici nelle isole minori italiane)
1. Per l’implementazione concreta di misure di salvaguardia e per l’adozione di tecniche innovative di restauro conservativo e di nuove edificazioni, finalizzata alla crescita e alla promozione delle conoscenze e all’applicazione di tecniche e tecnologie anche a beneficio della comunità nazionale e per l’internazionalizzazione della filiera ambiente del sistema produttivo italiano è prevista la realizzazione di un progetto sperimentale pilota, rivolto al recupero dell’ex caserma Pepe, nell’isola Lido di Venezia, di proprietà demaniale e l’istituzione di un “Osservatorio Euro-Mediterraneo/Mar Nero su informazione e partecipazione nelle politiche ambientali e azioni di sviluppo economico sostenibile locale“ e la creazione di connessi centri di eccellenza tematici nelle isole minori dell’Arcipelago Toscano, Isola d’Ischia, Arcipelago Eoliano, Isole Tremiti – di seguito denominato “Osservatorio“ – anche a proseguimento, potenziamento ed integrazione della Rete SEAM di cui alle leggi 8 ottobre 1997, n. 344, “Disposizioni per lo sviluppo e la qualificazione degli interventi e dell’occupazione in campo ambientale“, articolo 3 legge 9 dicembre 1998, n. 426, “Nuovi interventi in campo ambientale“, articolo 3 legge 23 marzo 2001, n. 93, “Disposizioni in campo ambientale“, articolo 1: note 1 e 17. Ordine del Giorno dell’VIII Commissione della Camera dei deputati, seduta di giovedì 1º marzo 2001, Sede Legislativa. L’intervento di recupero e gestione dell’ex caserma Pepe, sull’isola di Lido di Venezia verrà affidato ad un’apposita Fondazione, disciplinata dagli articoli 12 e seguenti del Codice civile, istituita entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge e alla quale partecipano il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la Regione Veneto, la provincia di Venezia, il comune di Venezia, il comune di Chioggia, il soggetto coordinatore internazionale della rete SEAM-Forum per la Laguna, associazione di promozione sociale, che realizzerà e gestirà in forma diretta le attività dell’Osservatorio e la creazione dei centri di eccellenza tematici con il coinvolgimento delle risorse pubbliche e sociali del territorio ed altri Enti o imprese pubbliche e private.
2. Per le attività di costituzione e gestione dell’Osservatorio e dei centri di eccellenza tematici connessi è autorizzata una spesa pari a 300.000 euro per l’esercizio finanziario 2004 e di 350.000 euro a decorrere dall’esercizio finanziario 2005 a valere sulle risorse di cui alle leggi 8 ottobre 1997, n. 344, “Disposizioni per lo sviluppo e la qualificazione degli interventi e dell’occupazione in campo ambientale“, articolo 3 legge 9 dicembre 1998, n. 426, “Nuovi interventi in campo ambientale“, articolo 3 legge 23 marzo 2001, n. 93, “Disposizioni in campo ambientale“, articolo 1: note 1 e 17 così come rifinanziate alla tabella 1 allegato 2 alla presente legge.
3. Per le attività di sperimentazione e recupero dell’isola della laguna di Venezia di cui al capoverso precedente è autorizzata una spesa pari a 2.000.000 di euro per l’esercizio finanziario 2004 e 3.000.000 euro per l’esercizio finanziario 2005.
4. L’onere di cui ai commi precedenti relativo a ciascuna annualità del biennio considerato viene altresì imputato sul limite di impegno quindicennale autorizzato dall’articolo 13 della legge n. 166 del 2002, per la stessa annualità, di cui alla Delibera Cipe del 29 novembre 2002 legge n. 443 del 2001 (Legge Obiettivo) – 1º Programma delle opere strategiche – Progetto per la salvaguardia della laguna e della città di Venezia: Sistema MO.S.E e di cui alla tabella F allegata alla presente legge».
45.0.11
Zanoletti
Dopo l’
articolo 45,
introdurre il seguente:
«Art. 45-
bis.
1. Gli imprenditori artigiani iscritti nei relativi albi provinciali possono avvalersi, in deroga alla normativa previdenziale vigente, di collaborazioni occasionali di parenti entro il terzo grado, aventi anche il titolo di studente, per un periodo complessivo nel corso dell’anno non superiore a novanta giorni.
2. Le collaborazioni suddette devono avere carattere di aiuto, a titolo di obbligazione morale e perciò senza corresponsione di compensi ed essere prestate nel caso di temporanea impossibilità dell’imprenditore artigiano all’espletamento della propria attività lavorativa.
3. È fatto, comunque, obbligo dell’iscrizione all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali».
Conseguentemente, alla tabella A, apportare le seguenti variazioni:
Ministero del lavoro e delle politiche sociali:
2004: – 5.000;
Ministero della difesa:
2005: – 5.000;
2006: – 5.000.
45.0.12
Tonini
Dopo l’
articolo 45,
aggiungere il seguente:
«Art. 45-
bis.
1. A decorrere dall’anno 2004 è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro annui per la corresponsione di ulteriori indennizzi a cittadini, enti e società italiane, che abbiano perduto beni, diritti ed interessi all’estero».
Conseguentemente, alla tabella A,
voce Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2004: – 30.000;
2005: – 30.000;
2006: – 30.000.
45.0.13
Iovene, De Zulueta, Bonfietti, Piatti, Danieli, Tonini, Toia, Bedin, Martone
Dopo l’
articolo 45,
aggiungere il seguente:
«Art. 45-
bis.
(Sostegno ai Centri di Mobilità)
1. Con proprio decreto da emanarsi entro il 28 febbraio 2004, il Ministero delle infrastrutture e trasporti d’intesa con il Ministero della salute, fissa le modalità per la concessione di un contributo annuo pari a 5 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, all’organizzazione di gestione dei Centri di Mobilità rivolti alla valutazione gratuita dell’idoneità alla giuda delle persone con disabilità, nonché, i criteri e le modalità per l’accertamento periodico della qualità del servizio».
Conseguentemente, alla tabella A,
Ministero dell’economia e delle finanze,
apportare le seguenti variazioni:
2004: – 5.000;
2005: – 5.000;
2006: – 5.000.
45.0.16
Basso, Baratella, Viviani, Caddeo, Treu, Crema, Giaretta, Bedin
Dopo l’
articolo 45,
inserire il seguente:
«Art. 45-
bis.
(Interventi straordinari per la mobilità delle persone e merci
nell’area Nord-Est del Paese)
1. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro 60 giorni dall’entrata in vigore delle presente legge, sono stabiliti modalità e criteri d’incarico all’ANAS Spa e alle infrastrutture Spa per il:
a)
completamento della 2ª e 3ª fase del Sistema di Trasporto Metropolitano di Superficie (SFMR) e relative linee di adduzione e bretella con aeroporto di Tessera; adeguamento strutture, linee e stazioni del Nord-Est; potenziamento del parco del materiale rotabile speciale per pendolari, Treno ad Alta Frequenza (TAF);
b)
completamento del Sistema di rete «Autostrade viaggianti Nord-Est», sulle grandi direttrici interne e internazionali Nord-orientali: tangenziale di Mestre: Autostrada A4, bacino Pordenone, Vicenza, Varese, Brescia; transiti: Brennero, Tarvisio, Villa Opicina, con passaggio al sistema integrato strada-rotaia per autoveicoli merci;
c)
finanziamento destinato all’acquisto di carri ferroviari di tipo speciale, ultrabassi per carico TIR».
Conseguentemente, alla tabella B, alla voce
Ministero dell’economia e delle finanze,
apportare le seguenti variazioni:
2004: – 350.000;
2005: – 300.000;
2006: – 300.000.
45.0.17
Vitali, Brunale, Bonfietti
Dopo l’
articolo 45,
inserire il seguente:
«Art. 45-
bis.
(Promozione dei veicoli a trazione elettrica)
1. Sono esenti dall’IVA fino al 31/12/2005 gli acquisti di veicoli a trazione elettrica effettuati da soggetti residenti nelle città superiori a 100.000 abitanti e nelle aree ad alto interesse turistico e ambientale».
Conseguentemente, all’articolo 54, tabella A,
voce Ministero dell’economia e delle finanze,
apportare le seguenti variazioni:
2004: – 10.000;
2005: – 10.000;
2006: – 10.000.
45.0.18
Iovene, Veraldi, Filippelli, Marini
Dopo l’
articolo 45,
inserire il seguente:
«Art. 45-
bis.
(Interventi rivolti al Mezzogiorno)
1. A decorrere dall’anno 2004, il Ministro dell’economia e delle finanze, ha la disponibilità di una dotazione aggiuntiva di 400 milioni di euro per l’anno 2004, di 400 milioni di euro per l’anno 2005 e di 700 milioni di euro per l’anno 2006, da ripartire con apposite delibere CIPE tra gli interventi rivolti al Mezzogiorno».
Conseguentemente, alla tabella C,
Ministero dell’economia e delle finanze, decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell’Organizzazione del Governo a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1977, n. 59 – Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle Entrate) (6.1.2.8 – Agenzia delle Entrate – capp. 3890 3891; 6.2.3.4 – Agenzia delle Entrate – cap. 7775)
apportare le seguenti variazioni:
2004: – 400.000;
2005: – 400.000;
2006: – 700.000.
45.0.19
Iovene, Veraldi, Filippelli, Marini
Dopo l’
articolo 45,
inserire il seguente:
«Art. 45-
bis.
(Difesa delle coste calabresi)
1. Per il finanziamento di interventi relativi alla difesa delle coste calabresi, è autorizzata a favore della regione Calabria l’ulteriore spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005, 2006».
Conseguentemente, alla tabella A,
voce Ministero dell’economia e delle finanze,
apportare le seguenti variazioni:
2004: – 30.000;
2005: – 30.000;
2006: – 30.000.
45.0.20
Rotondo, Battaglia Giovanni, Garraffa, Montalbano, Caddeo
Dopo l’
articolo 45,
inserire il seguente:
«Art. 45-
bis.
1. Alla regione Sicilia è assegnato, a decorrere dall’anno 2004, un ulteriore limite di impegno di 20 milioni di euro della durata di quindici anni per gli interventi di cui all’articolo 137 della legge 23 dicembre 2000, n. 388».
Conseguentemente, all’articolo 54, al comma 1, alla tabella B, Ministero dell’economia e delle finanze, ridurre gli importi e i relativi limiti di impegno della stessa entità.
45.0.21
Cicolani
Dopo l’
articolo 45,
inserire il seguente:
«Art. 45-
bis.
(Disposizioni in materia di enti locali)
1. All’articolo 31, comma 15, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: “prima della data di entrata in vigore della legge costituzionale n. 3 del 2001“ sono sostituite dalle seguenti: “entro il 31 dicembre 2002“».
Conseguentemente, all’articolo 54, comma 1, alla tabella A apportare la seguente variazione:
Ministero dell’economia e delle finanze:
2004: – 4 milioni di euro;
2005: – 4 milioni di euro;
2006: – 4 milioni di euro.
45.0.22
Piatti, Murineddu, Flammia, Basso, Vicini
Dopo l’
articolo 45,
inserire il seguente:
«Art. 45-
bis.
1. Al comma 1 dell’articolo 11 del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, come modificato dall’articolo 69 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole “ovvero ai sensi di regimi di aiuto nazionale approvati con decisione della Commissione delle Comunità europee“ sono soppresse».
Conseguentemente alla tabella A,
Ministero dell’economia e finanze
, ridurre dei seguenti importi:
2004: – 10.000;
2005: – 10.000;
2006: – 10.000.
45.0.23
De Zulueta, Martone, Iovene, Bonfietti, Piatti, Tonini, Toia, Bedin, Boco, Zancan, Donati, Cavallaro, Turroni, Cortiana, Di Siena, Malabarba, Sodano Tommaso
Dopo l’
articolo 45,
inserire il seguente:
«Art. 45-
bis.
1. All’articolo 13 della legge 189 del 2002, al comma 1, la lettera
a)
è soppressa.
2. All’articolo 13 della legge 189 del 2002, al comma 1, alla lettera
b)
sopprimere il comma 5
-bis.
3. All’articolo 13 della legge 189 del 2002, sopprimere il comma 2.
4. Alla legge 189 del 2002, articolo 38, comma 3, sopprimere la parola “13“».
45.0.24
Bordon, Budin, Caddeo, Giaretta
Dopo l’
articolo 45,
inserire il seguente:
«Art. 45-
bis.
(Finanziamento indennizzi ex-Jugoslavia)
1. La tabella A, di cui agli articoli 1 e 3 della legge 29 marzo 2001, n. 137 è sostituita dalla seguente:
Tabella A
Valore del bene al 1938:Coefficiente di rivalutazione
Fino a lire 100.000600
da lire 100.001 a 200.000300
da lire 200.001 a 500.000100
da lire 500.001 fino a 1.000.000 60
da lire 1.000.001 fino a 5.000.000 40
oltre i 5.000.00020».
Conseguentemente al comma 2, alla tabella C ivi richiamata, alla rubrica
Ministero dell’economia e delle finanze,
apportare le seguenti modificazioni:
Legge n. 16 del 1980 e legge n. 137 del 2001 (3.2.3.29 – cap. 7256):
2004: + 150.000;
2005: + 150.000;
2006: + 150.000.
Legge n. 67 del 1987: rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416 recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l’editoria:
2004: – 150.000;
2005: – 150.000;
2006: – 150.000.
45.0.25
Iovene, De Zulueta, Bonfietti, Piatti, Danieli, Tonini, Toia, Bedin, Martone
Dopo l’
articolo 45,
inserire il seguente:
«Art. 45-
bis.
(Riforma della legislazione del turismo)
1. All’articolo 10 della legge 135 del 2001, sono apportate le seguenti modifiche:
a)
nella rubrica le parole: “di rotazione“ sono sostituite con le parole: “in conto interessi attivi e passivi“;
b)
al comma 1, le parole: “di rotazione“ sono sostituite con le parole: “in conto interessi attivi e passivi“;
c)
il comma 4 è sostituito con il seguente:
4. Al fine di consentire l’avvio della gestione del fondo di cui al comma 1 è autorizzato un conferimento entro il limite di euro 5 milioni annui per il triennio 2004-2006.».
Conseguentemente alla tabella A,
Ministero dell’economia e delle finanze,
apportare le seguenti variazioni:
2004: – 5.000;
2005: – 5.000;
2006: – 5.000.
45.0.26
Iovene, Toia, Martone, Bedin, Bonfietti, Piatti
Dopo l’
articolo 45,
aggiungere il seguente:
«Art. 45-
bis.
(Incentivi alle ONLUS e agli enti non commerciali)
1. All’articolo 74 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, il comma 1 è sostituito dal seguente:
1.
Ferme restando le disposizioni del titolo II del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ed entro i limiti previsti dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alle imprese, il presidente del Consiglio dei Ministri provvede, con proprio decreto, a determinare modalità, limiti, condizioni e decorrenza dell’estensione alle ONLUS e agli enti non commerciali stabiliti dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, ivi comprese le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, 381, operanti nei settori della sanità, dell’assistenza, della cultura, dell’educazione e dell’inserimento lavorativo di persone svantaggiate e della tutela dell’ambiente, delle agevolazioni, dei contributi, delle sovvenzioni, degli incentivi e dei benefici di qualsiasi genere previsti dalle norme vigenti per l’industria, così come definita dall’articolo 17 del medesimo decreto legislativo n.112 del 1998.».
Conseguentemente agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo si provvede mediante l’abrogazione dell’articolo 13 e del comma 1 dell’articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383.
45.0.27
Piatti, Murineddu, Flammia, Basso, Vicini
Dopo l’
articolo 45,
aggiungere il seguente:
«Art. 45-
bis.
1. L’articolo 2, comma 2, è sostituito dal seguente:
“
1.
All’articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche“:
a)
Il comma 3 è soppresso;
b)
al comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “, sempreché il cedente, il donante o il conferente, sia soggetto al regime ordinario“:
c)
il comma 10 è soppresso;
d)
il comma 11 è sostituito dal seguente:
“11. Le disposizioni del presente articolo non si applicano, salvo quella di cui al comma 7, ultimo periodo, ai soggetti di cui ai commi precedenti che optino per l’applicazione dell’imposta nei modi ordinari dandone comunicazione all’Ufficio secondo le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1977, n. 442“.».
Conseguentemente alla tabella A,
Ministero dell’economia e finanze
ridurre dei seguenti importi:
2004: – 25.000;
2005: – 25.000;
2006: – 25.000.
45.0.28
Nania, Grillotti, Battaglia Antonio, Pedrizzi, Tofani
Dopo l’
articolo 45,
aggiungere il seguente:
«Art. 45-
bis.
(Proroga dei termini per il rilascio
dell’autorizzazione integrata ambientale)
1. Il termine di cui all’articolo 4, comma 14, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372 è prorogato al 30 ottobre 2005. Le Autorità competenti definiscono o adeguano conseguentemente i propri calendari delle scadenze per la presentazione delle domande di autorizzazione integrata ambientale, da rilasciarsi nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 5, comma 4, del medesimo decreto legislativo».
45.0.29
Nania, Grillotti, Tofani, Pedrizzi, Battaglia Antonio
Dopo l’
articolo 45,
aggiungere il seguente:
«Art. 45-
bis.
(Istituzione del Parco Nazionale della Maremma e del Monte Amiata)
1. È istituito a decorrere dal 1º gennaio 2004 con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, sentita la regione Toscana e previa consultazione dei comuni e delle province interessate, il Parco Nazionale della Maremma e del Monte Amiata.
2. Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio entro il 30 giugno 2004 provvede, sentite la Regione e gli enti locali competenti, alla delimitazione provvisoria del parco sulla base degli elementi conoscitivi e tecnico scientifici disponibili presso le amministrazioni dello Stato, le Regioni e gli enti locali interessati, altresì adotta le misure di salvaguardia necessarie per garantire la conservazione dello stato dei luoghi, anche in difformità di quanto disposto dalla legge 394/91.
3. Per l’istituzione ed il funzionamento del Parco Nazionale della Maremma e del Monte Amiata è autorizzata la spesa di euro 1.000.000 per l’anno 2004».
45.0.850
Tarolli, Pasinato
Dopo l’
articolo 45
, aggiungere il seguente:
«Art. 46.
1. Il decreto del Presidente della Repubblica n. 180 e il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, sono così modificati:
“
1.
Al primo comma dell’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, dopo le parole: ‘di comunicazione o di trasporto’ sono aggiunte le seguenti: ‘nonché le aziende private’.
2.
La rubrica della cessione degli stipendi e salari degli impiegati e salariati non dipendenti dallo Stato del titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, è così sostituita: ‘Della cessione degli stipendi e salari dei dipendenti dello Stato non garantiti dal Fondo, degli impiegati e salariati non dipendenti dello Stato e dei dipendenti di soggetti privati’.
3.
L’articolo 34 ‘Esclusione di ogni garanzia diversa da quella del Fondo’ del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, è abrogato.
4.
Al primo alinea del primo comma dell’articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, dopo le parole: ‘a norma del presente’ sono aggiunte le seguenti: ‘e precedente’.
5.
L’articolo 47 ‘Garanzia per i prestiti’ del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, è abrogato“».
45.0.550 (testo 2)
Schifani, Nania, Moro, D’Onofrio
Dopo l’
articolo 45
, aggiungere il seguente:
«Art. 45-
bis.
1. All’articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
“6-
bis.
Sono comunque fatte salve le disposizioni previgenti a favore dei lavoratori che abbiano già maturato, alla data di entrata in vigore del presente decreto, il diritto al conseguimento dei benefici previdenziali di cui all’articolo 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992, compresi coloro che alla data di entrata in vigore del presente decreto fruiscano dei trattamenti di mobilità, ovvero che abbiano definito la risoluzione del rapporto di lavoro in relazione alla domanda di pensionamento. All’onere relativo all’applicazione del presente comma, valutato in 80 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l’occupazione di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236“».
45.0.550
Schifani, Nania, Moro, D’Onofrio
Dopo l’
articolo 45
, aggiungere il seguente:
«Art. 45-
bis.
1. All’articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
“6-
bis.
Sono comunque fatte salve le disposizioni a favore dei lavoratori che abbiano già maturato, alla data di entrata in vigore del presente decreto, il diritto al conseguimento dei benefici previdenziali di cui all’articolo 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992, compresi coloro che alla data di entrata in vigore del presente decreto fruiscano dei trattamenti di mobilità, ovvero che abbiano definito la risoluzione del rapporto di lavoro in relazione alla domanda di pensionamento. All’onere relativo all’applicazione del presente comma, valutato in 80 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l’occupazione di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236“».
45.0.500 (testo 2)
Forcieri, Longhi, Morando, Caddeo, Pizzinato, Giaretta, Ripamonti, Marino, Battaglia Giovanni, Viviani, Montagnino, Battafarano, Muzio, Rotondo, Dettori
Dopo l’
articolo 45
, aggiungere il seguente:
«Art. 45-
bis.
1. All’articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
“6-
bis.
Sono comunque fatte salve le disposizioni previgenti dei lavoratori che abbiano già maturato, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, il diritto al conseguimento dei benefici previdenziali di cui all’articolo 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992, compresi coloro che alla data di entrata in vigore del presente decreto fruiscano dei trattamenti di mobilità, ovvero che abbiano definito la risoluzione del rapporto di lavoro in relazione alla domanda di pensionamento. All’onere relativo all’applicazione del presente comma, valutato in 100 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l’occupazione di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236“».
45.0.500
Forcieri, Longhi, Morando, Caddeo, Pizzinato, Giaretta, Ripamonti, Marino, Battaglia Giovanni, Viviani, Montagnino, Battafarano, Muzio, Rotondo, Dettori
Dopo l’
articolo 45
, aggiungere il seguente:
«Art. 45-
bis.
1. All’articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
“6-
bis.
Sono comunque fatte salve le disposizioni dei lavoratori che abbiano già maturato, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, il diritto al conseguimento dei benefici previdenziali di cui all’articolo 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992, compresi coloro che alla data di entrata in vigore del presente decreto fruiscano dei trattamenti di mobilità, ovvero che abbiano definito la risoluzione del rapporto di lavoro in relazione alla domanda di pensionamento. All’onere relativo all’applicazione del presente comma, valutato in 100 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l’occupazione di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236“».
Art. 47.
47.1
Coviello, Veraldi, Montagnino, Manzione
Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«, con la partecipazione delle regioni ricomprese nelle aree dell’obiettivo 1».
47.2
Bongiorno, Demasi
Alla fine del comma 3, lettera
a)
, aggiungere le seguenti parole:
«nonché le aree colpite da eventi sismici».
47.3
Grillotti, Demasi
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-
bis.
All’articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono apportate le seguenti modifiche:
Dopo il comma 7, inserire il seguente:
“7-
bis.
Nel rispetto del principio di sussidiarietà di cui al riformato titolo V della Costituzione, alle riunioni del CIPE partecipano altresì, con diritto di voto, i rappresentanti del sistema delle autonomie locali, indicati da ANCI, UPI e UNCEM“».
47.4
Fabris, Dentamaro, Filippelli, Righetti
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-
bis.
All’articolo 61 della legge 27 dicembre n. 289, sono apportate le seguenti modifiche:
Dopo il comma 7, inserire il seguente:
“7-
bis
. Nel rispetto del principio di sussidiarietà di cui al riformato titolo V della Costituzione, alle riunioni del CIPE partecipano altresì, con diritto di voto, i rappresentanti del sistema delle autonomie locali, indicati da ANCI, UPI e UNCEM“».
47.5
Montagnino
Dopo il comma 4, inserire i seguenti:
«4-
bis
. All’articolo 10, comma 1, lettera
b)
, capoverso 1, terzo periodo, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, sostituire le parole: “dell’85 per cento“ con la seguente: “massima“.
4-
ter
. All’onere derivante dall’attuazione del comma 4-
bis
si provvede, nei limiti di 1.000 milioni di euro in ragione d’anno, a decorrere dal 2004, mediante uniforme riduzione, fino a concorrenza degli oneri, degli stanziamenti relativi a tutte le rubriche iscritti, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale“ dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
47.0.1
Veraldi, Iovene, Coviello, Bastianoni, Montagnino, Manzione, Marino, Dettori
Dopo I’
articolo 47
, inserire il seguente:
«Art. 47-
bis.
(Nuova disciplina dei crediti d’imposta sulle nuove assunzioni
effettuate nel Mezzogiorno)
1. Ai datori di lavoro, che a partire dal 1º gennaio 2004 incrementano il numero dei lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato attraverso nuove assunzioni di lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato da destinare a unità produttive ubicate nei territori individuati nell’articolo 4 e nelle aree di cui all’obiettivo 1 del regolamento (CE) n. 1260/1999, del Consiglio, del 21 giugno 1999, è concesso un credito di imposta.
2. Sono esclusi i soggetti di cui all’articolo 88 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito di imposta è commisurato, nella misura di 500 euro per ciascun lavoratore assunto e per ciascun mese, alla differenza tra il numero dei lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato rilevato in ciascun mese rispetto al numero dei lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato mediamente occupati nel periodo compreso tra il 1º ottobre 2002 e il 30 settembre 2003. Il credito di imposta decade se, su base annuale, il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, a tempo indeterminato e a tempo determinato, compresi i lavoratori con contratti di lavoro con contenuto formativo, risulta inferiore o pari al numero complessivo dei lavoratori dipendenti mediamente occupati nel periodo compreso tra il 1º ottobre 2002 e il 30 settembre 2003. Per le assunzioni di dipendenti con contratti di lavoro a tempo parziale il credito d’imposta spetta in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale. Il credito d’imposta è concesso anche ai datori di lavoro operanti nel settore agricolo che incrementano il numero dei lavoratori operai, ciascuno occupato per almeno 230 giornate all’anno.
3. L’incremento della base occupazionale va considerato, al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto. Per i soggetti che assumono la qualifica di datore di lavoro a decorrere dal 1º gennaio 2004, ogni lavoratore dipendente assunto costituisce incremento della base occupazionale. I lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale si assumono nella base occupazionale in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale.
4. Il credito d’imposta, che non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione rilevante ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive né ai fini del rapporto di cui all’articolo 63 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è utilizzabile, a decorrere dal 1º gennaio 2004, esclusivamente in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
5. Il credito d’imposta di cui al comma 1 spetta a condizione che:
a)
i nuovi assunti non abbiano svolto attività di lavoro dipendente a, tempo indeterminato da almeno ventiquattro mesi o siano portatori di
handicap
individuati ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
b)
siano osservati i contratti collettivi nazionali anche con riferimento ai soggetti che non hanno dato diritto al credito d’imposta;
c)
siano rispettate le prescrizioni sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dai decreti legislativi 19 settembre 1994, n. 626, e 14 agosto 1996, n. 494, e loro successive modificazioni, nonché dai successivi decreti legislativi attuativi di direttive comunitarie in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.
6. Nel caso di impresa subentrante ad altra nella gestione di un servizio pubblico, anche gestito da privati, comunque assegnata, il credito d’imposta spetta limitatamente al numero di lavoratori assunti in più rispetto a quello dell’impresa sostituita.
7. Qualora vengano definitivamente accertate violazioni non formali, e per le quali sono state irrogate sanzioni di importo superiori a 2.582,28, alla normativa fiscale e contributiva in materia di lavoro dipendente, ovvero violazioni alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori, prevista dai decreti legislativi 19 settembre 1994, n. 626, e 14 agosto 1996, n. 494, e loro successive modificazioni, nonché dai successivi decreti legislativi attuativi di direttive comunitarie in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, commesse nel periodo in cui si applicano le disposizioni del presente articolo e qualora siano emanati provvedimenti definitivi della magistratura contro il datore di lavoro per condotta antisindacale ai sensi dell’articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, le agevolazioni sono revocate. Dalla data del definitivo accertamento delle violazioni, decorrono i termini per far luogo al recupero delle minori imposte versate o del maggiore credito riportato e per l’applicazione delle relative sanzioni.
8. Le agevolazioni previste dal presente articolo sono cumulabili con altri benefici eventualmente concessi.
9. Entro il 31 dicembre 2004 il Governo provvede ad effettuare la verifica ed il monitoraggio degli effetti delle disposizioni di cui al presente articolo, identificando la nuova occupazione generata per area territoriale, sesso, età e professionalità.
10. Le disposizioni di cui all’articolo 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, restano in vigore dal 1º gennaio 2004.
11. Al credito di imposta di cui al presente articolo si applica la regola
de minimis
di cui alla comunicazione della Commissione delle Comunità europee 96/C68/06, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale
delle Comunità europee C68 del 6 marzo 1996, e ad esso sono cumulabili altri benefici eventualmente concessi ai sensi della predetta comunicazione purché non venga superato il limite massimo di 92.962,2 milioni nel triennio.
12. Ai fini delle agevolazioni previste dal presente articolo, i soci lavoratori di società cooperative sono equiparati ai lavoratori dipendenti.
13. Ai maggiori oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo si provvede, fino a concorrenza, con quota parte delle maggiori entrate determinate dalle seguenti disposizioni:
a)
l’articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è abrogato;
b)
a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell’imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento».
47.0.2 (testo 3)
Veraldi, Iovene, Marino, Marini, Filippelli, Dettori
Dopo I’
articolo 47
, inserire il seguente:
«Art. 47-
bis.
(Istituzione del Fondo di garanzia per il sostegno all’autoimprenditorialità
nel Mezzogiorno)
1. Al fine di garantire una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di credito a favore di soggetti inoccupati e disoccupati, residenti nei territori di cui all’obiettivo 1 dei programmi comunitari, che avviano attività autonome, è costituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze il “Fondo di garanzia per il sostegno all’autoimprenditorialità nel Mezzogiorno“.
2. Per le finalità del presente articolo al Fondo di cui al comma 1 è attribuita una dotazione iniziale di 150 milioni di euro a decorrere dal 2004.
3. Il Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, individua con proprio decreto, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità e i criteri per l’accesso alla prestazione di garanzie sul Fondo di cui al comma 1».
Conseguentemente, all’articolo 54, comma 1, tabella A ivi richiamata, sono uniformemente ridotti, fino a concorrenza degli importi, gli accantonamenti relativi a tutte le rubriche, al netto delle regolazioni debitorie.
47.0.2 (testo 2)
Veraldi, Iovene, Marino, Marini, Filippelli
Dopo l’
articolo 47
, inserire il seguente:
«Art. 47-
bis.
(Istituzione del Fondo di garanzia per il sostegno all’autoimprenditorialità nel Mezzogiorno)
1. Al fine di garantire una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di credito a favore di soggetti inoccupati e disoccupati, residenti nei territori di cui all’obiettivo 1 dei programmi comunitari, che avviano attività autonome, è costituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze il “Fondo di garanzia per il sostegno all’autoimprenditorialità nel Mezzogiorno“.
2. Per le finalità del presente articolo al Fondo di cui al comma 1 è attribuita una dotazione iniziale di 150 milioni di euro a decorrere dal 2004.
3. Il Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, individua con proprio decreto, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità e i criteri per l’accesso alla prestazione di garanzie sul Fondo di cui al comma 1».
Conseguentemente all’articolo 54, comma 1, tabella A ivi richiamata, sono ridotti, nella misura indicata, gli accantonamenti relativi a tutte le rubriche, al netto delle regolazioni debitorie:
2004: – 150.000;
2005: – 150.000;
2006: – 150.000.
47.0.2
Veraldi, Iovene, Marino, Marini, Filippelli
Dopo I’
articolo 47
, inserire il seguente:
«Art. 47-
bis.
(Istituzione del Fondo di garanzia per il sostegno all’autoimprenditorialità
nel Mezzogiorno)
1. Al fine di garantire una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di credito a favore di soggetti inoccupati e disoccupati, residenti nei territori di cui all’obiettivo 1 dei programmi comunitari, che avviano attività autonome, è costituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze il “Fondo di garanzia per il sostegno all’autoimprenditorialità nel Mezzogiorno“.
2. Per le finalità del presente articolo al Fondo di cui al comma 1 è attribuita una dotazione iniziale di 150 milioni di euro a decorrere dal 2004.
3. Il Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, individua con proprio decreto, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entra in vigore della presente legge, le modalità e i criteri per l’accesso alla prestazione di garanzie sul Fondo di cui al comma 1».
Conseguentemente, alla tabella A, alla voce
Ministero dell’economia e delle finanze
, apportare le seguenti variazioni:
2004: – 150.000;
2005: – 150.000;
2006: – 150.000.
47.0.3
Caddeo, Turci, Pasquini, Bonavita, Brunale, Marino
Dopo l’
articolo 47
, aggiungere il seguente:
«Art. 47-
bis.
(Incentivi al credito cooperativo nel Mezzogiorno)
1. Agli istituti di credito di cui al capo V del decreto legislativo n. 385 del 1993 e successive modificazioni e integrazioni, costituite fra il 1º gennaio 2003 ed il 31 dicembre 2005 e aventi sede legale nelle aree di cui all’obbiettivo 1 del Regolamento (CE) 1260/1999, del Consiglio, del 21 giugno 1999, è attribuito un contributo nella forma di credito d’imposta nei limiti massimi di spesa pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2004 al 2006. Il credito compete entro la misura del 30 per cento del capitale iniziale.
2. Per fruire del contributo gli istituti inoltrano, in via telematica, al Centro operativo di Pescara dell’Agenzia delle entrate un’istanza contenente gli elementi identificativi dell’istituto di credito fra cui, in particolare la data di costituzione dell’istituto, la data di rilascio dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività bancaria nonché la data di iscrizione nel registro delle imprese».
Conseguentemente, alla tabella A, alla voce
Ministero dell’economia e delle finanze
, apportare le seguenti variazioni:
2004: – 6.000;
2005: – 4.500;
2006: – 3.000.
47.0.4
Caddeo, Turci, Pasquini, Brunale, Bonavita, Marino, Battaglia Giovanni
Dopo l’
articolo 47
, aggiungere il seguente:
«Art. 47-
bis.
(Incentivi per i nuovi investimenti nelle aree sotto utilizzate)
1. Ai soggetti titolari di reddito d’impresa, esclusi gli enti non commerciali, che, a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 1º gennaio 2004 e fino alla chiusura del periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2006, effettuano nuovi investimenti nelle aree territoriali individuate dalla Commissione delle Comunità europee come destinatarie degli aiuti a finalità regionale di cui alle deroghe previste dall’articolo 87, paragrafo 3, lettere
a)
e
c)
, del Trattato che istituisce la Comunità europea, come modificato dal Trattato di Amsterdam di cui alla legge 16 giugno 1998, n. 209, è attribuito un credito d’imposta entro la misura massima consentita nel rispetto dei criteri e dei limiti di intensità di aiuto stabiliti dalla predetta Commissione. Per il periodo d’imposta in corso al 1º gennaio 2004 sono agevolabili i nuovi investimenti acquisiti a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge o, se successiva, dall’approvazione del regime agevolativo da parte della Commissione delle Comunità europee. Il credito d’imposta non è cumulabile con altri aiuti di Stato a finalità regionale o con altri aiuti che abbiano ad oggetto i medesimi beni che fruiscono del credito d’imposta.
2. Per nuovi investimenti si intendono le acquisizioni di beni strumentali nuovi di cui agli articoli 67 e 68 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, esclusi i costi relativi all’acquisto di “mobili e macchine ordinarie di ufficio“ di cui alla tabella approvata con decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale
n. 27 del 2 febbraio 1989, concernente i “coefficienti di ammortamento“, destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nelle aree territoriali di cui al comma 1, per la parte del loro costo complessivo eccedente le cessioni e le dismissioni effettuate nonché gli ammortamenti dedotti nel periodo d’imposta, relativi a beni d’investimento della stessa struttura produttiva. Sono esclusi gli ammortamenti dei beni che formano oggetto dell’investimento agevolato effettuati nel periodo d’imposta della loro entrata in funzione. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni; detto costo non comprende le spese di manutenzione. Per le grandi imprese, come definite ai sensi della normativa comunitaria, gli investimenti in beni immateriali sono agevolabili nel limite del 25 per cento del complesso degli altri investimenti agevolati.
3. Agli investimenti localizzati nei territori di cui all’obiettivo I del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, nonché in quelli delle regioni Abruzzo e Molise, si applica la deduzione degli ammortamenti nella misura del 90 per cento. Le disposizioni del presente comma si applicano agli investimenti acquisiti a decorrere dalla approvazione del regime agevolativo da parte della Commissione delle Comunità europee.
4. All’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “differenziabile in funzione del settore di attività e delle dimensioni dell’impresa, nonché della localizzazione“.
5. Il credito d’imposta è determinato con riguardo ai nuovi investimenti eseguiti in ciascun periodo d’imposta e va indicato nella relativa dichiarazione dei redditi. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di all’articolo 63 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dalla data di sostenimento dei costi.
6. Il credito d’imposta a favore di imprese o attività che riguardano prodotti o appartengono ai settori soggetti a discipline comunitarie specifiche, ivi inclusa la disciplina multisettoriale dei grandi progetti, riconosciuto nel rispetto delle condizioni sostanziali e procedurali definite dalle predette discipline dell’Unione europea e previa autorizzazione della Commissione delle Comunità europee, il Ministro delle attività produttive procede all’inoltro alla Commissione della richiesta di preventiva autorizzazione, ove prescritta, nonchè al controllo del rispetto delle norme sostanziali e procedurali della normativa comunitaria.
7. Se i beni oggetto dell’agevolazione non entrano in funzione entro il secondo periodo d’imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione, il credito d’imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni non entrati in funzione. Se entro il quinto periodo d’imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione i beni sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all’agevolazione, il credito d’imposta e rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti; se nel periodo di imposta in cui si verifica una delle predette ipotesi vengono acquisiti beni della stessa categoria di quelli agevolati, il credito d’imposta rideterminato escludendo il costo non ammortizzato degli investimenti agevolati per la parte che eccede i costi delle nuove acquisizioni. Per i beni acquisiti in locazione finanziaria le disposizioni precedenti si applicano anche se non viene esercitato il riscatto. Il minore credito d’imposta che deriva dall’applicazione del presente comma versato entro il termine per il versamento a saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo d’imposta in cui si verificano le ipotesi ivi indicate.
8. Con uno o più decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle attività produttive, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, verranno emanate disposizioni per l’effettuazione delle verifiche necessarie a garantire la corretta applicazione delle presenti disposizioni. Tali verifiche, da effettuare dopo almeno dodici mesi dall’attribuzione del credito di imposta, sono altresì finalizzate alla valutazione della qualità degli investimenti effettuati, anche al fine di valutare l’opportunità di effettuare un riequilibrio con altri strumenti aventi analoga finalità».
Conseguentemente, all’articolo 54, tabella C, alla voce
Ministero dell’economia e delle finanze, Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, Riforma dell’organizzazione del Governo a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 – Art. 70, comma 2, Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (6.1.2.8 Agenzia delle entrate – capp. 3890, 3891)
, apportare le seguenti variazioni:
2004: – 400.000;
2005: – 400.000;
2006: – 400.000.
47.0.5
Angius, Caddeo, Turci, Pasquini, Bonavita, Brunale
Dopo l’
articolo 47
, aggiungere il seguente:
«Art. 47-
bis.
(Incentivi all’occupazione per le aree sottoutilizzate)
1. Al fine di favorire la crescita dell’occupazione, il 30 per cento delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all’articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono destinate per l’incremento dell’occupazione nelle aree sottoutilizzate. A tal fine si applicano, in quanto compatibili le norme di cui all’articolo 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
2. A decorrere dal 1º gennaio 2004, il credito d’imposta di cui al comma 2 dell’articolo 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è elevato a 450 euro per ciascun lavoratore assunto e per ciascun mese, prescindere dal livello degli occupati dell’impresa registrati nei periodi precedenti.
3. L’ammontare del credito d’imposta di cui al comma 10, legge 23 dicembre 2000, n. 388, è elevato a 250 euro».
47.0.6
Veraldi, Iovene, Marino, Marini, Filippelli, Dettori
Dopo l’
articolo 47
, aggiungere il seguente:
«Art. 47-
bis.
(Rifinanziamento dei patti territoriali e dei contratti d’area
stipulati nella regione Calabria)
1. Al fine di sostenere lo sviluppo economico locale nelle aree a maggiore tensione occupazionale già interessate da esperienze di programmazione negoziata, per gli anni 2004, 2005 e 2006, i contratti d’area e i patti territoriali di cui all’articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, riferiti a territori ricompresi, in tutto o in parte, nella regione Calabria, sono rifinanziati nella misura di 500 milioni di euro in ragione d’anno.
2. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo si provvede, nei limiti di 500 milioni di euro in ragione d’anno, a decorrere dal 2004, mediante uniforme riduzione, fino a concorrenza degli oneri, degli stanziamenti relativi a tutte le rubriche iscritti, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale“ dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
47.0.7
Montagnino
Dopo l’
articolo 47
, aggiungere il seguente:
«Art. 47-
bis.
(Interventi per la regione siciliana)
1. I soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche, che esercitano imprese industriali e commerciali con sede legale fuori dal territorio della regione siciliana, ma che in essa hanno stabilimenti e impianti, in adempimento a quanto prescritto dall’articolo 37 dello Statuto della regione siciliana, approvato con regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, provvedono all’assolvimento della relativa obbligazione tributaria ripartendo l’ammontare dei versamenti dovuti secondo le risultanze dell’applicazione all’imponibile esposto del parametro forfettizzato individuato dall’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, e successive modificazioni.
2. Il Ministro dell’economia e delle finanze, con proprio decreto, provvede, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla definizione delle modalità di attuazione di quanto previsto al comma 1.
3. Il direttore dell’Agenzia delle entrate, entro il termine di cui al comma 2, provvede all’assegnazione dei relativi codici tributo da utilizzare per i conseguenti versamenti.
4. Ai maggiori oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo si provvede, fino a concorrenza, con quota parte delle maggiori entrate determinate dalla seguenti disposizioni:
a)
l’articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è abrogato;
b)
a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell’imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento».
47.0.8
Coviello, Veraldi, Treu, Iovene, D’Andrea, Montagnino, Dato, Scalera, Manzione, Marino, Dettori
Dopo l’
articolo 47
, aggiungere il seguente:
«Art. 47-
bis.
(Credito di imposta per gli investimenti in tecnologie e ricerca
a favore delle imprese con sede nelle aree obiettivo 1 e 2)
1. Al fine di garantire le condizioni per uno sviluppo competitivo delle aree svantaggiate, le imprese ubicate nelle aree obiettivo 1 e 2 che nei tre periodi di imposta successivi a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge effettuano investimenti in ricerca e sviluppo iscrivibili tra le immobilizzazioni immateriali, nonché investimenti in tecnologie volte a innovazioni di prodotto, di processo e organizzative, fruiscono di un credito di imposta aggiuntivo sui costi sostenuti e dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto nell’albo dei revisori dei conti, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, nelle forme previste dall’articolo 13, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale.
2. Il credito di imposta è determinato in misura pari al 10 per cento dei costi sostenuti in ciascun periodo d’imposta per gli investimenti di cui al comma 1, al netto dell’Iva, e comunque in misura non superiore a 250.000,00 euro nel triennio, con le modalità e i criteri degli aiuti
de minimis
di cui alla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alle imprese. Il credito può essere fatto valere ai fini dell’IVA, dell’IRPEF e dell’IRPEG anche in compensazione, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
3. La dichiarazione per l’accesso ai benefici previsti dal presente articolo è presentata agli uffici delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, secondo lo schema approvato ed entro i termini stabiliti dal Ministro delle attività produttive con proprio decreto da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Ai maggiori oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo si provvede, fino a concorrenza, con quota parte delle maggiori entrate determinate dalla seguenti disposizioni:
a)
l’articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è abrogato;
b)
a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell’imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento».
47.0.9
Veraldi, Iovene, Marino, Marini, Filippelli
Dopo l’
articolo 47
, aggiungere il seguente:
«Art. 47-
bis.
(Prestito d’onore)
1. Per gli anni 2004, 2005 e 2006 le misure di incentivo all’autoimpiego, di cui al titolo II del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, sono rifinanziate nella misura di 500 milioni di euro in ragione d’anno.
2. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo si provvede, nei limiti di 500 milioni di euro in ragione d’anno, a decorrere dal 2004, mediante uniforme riduzione, fino a concorrenza degli oneri, degli stanziamenti relativi a tutte le rubriche iscritti, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale“ dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
47.0.10
Chirilli
Dopo l’
articolo 47
, aggiungere il seguente:
«Art. 47-
bis.
1. I trasferimenti erariali per l’anno 2004 di ogni singolo ente locale sono determinati in base alle disposizioni recate dagli articoli 24 e 27 della legge 28 dicembre 2001, n. 448. L’incremento delle risorse, pari a 170 milioni di euro, derivante dall’applicazione del tasso programmato di inflazione per l’anno 2004 alla base di calcolo definita dall’articolo 49, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è distribuito secondo i criteri e per le finalità di cui all’articolo 31, comma 11, della legge 23 dicembre 1998, n. 448».
Conseguentemente, alla tabella C,
Ministero dell’economia e delle finanze, alla legge n. 468 del 1978, Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio
, apportare la seguente variazione:
2004: – 170.000.
Art. 48.
48.1
Sodano Tommaso, Malabarba
All’articolo 48, sopprimere il comma 1.
48.2
Sodano Tommaso, Malabarba
Sostituire il comma 1, con il seguente:
«La legge 21 dicembre 2001 n. 443, è abrogata».
48.3
Sodano Tommaso, Malabarba
Al comma 1, sopprimere le parole:
«ad eccezione di quelle incluse nei piani finanziari delle concessionarie e dei relativi futuri atti aggiuntivi».
48.4
Brutti Paolo, Falomi, Montalbano, Montino, Viserta Costantini, Gasbarri
Al comma 1, sopprimere le parole da:
«, ad eccezione»
fino a:
«futuri atti aggiuntivi,».
48.5
Grillotti, Demasi
All’articolo 48, apportare le seguenti modifiche:
«
a)
Al comma 1, tra le parole: “dalla gestione dell’opera stessa“ e le parole: “devono essere accompagnate“, è aggiunto: “ovvero da attività strumentali o connesse alla infrastruttura o localizzate nell’area economicamente interessata dalla stessa,“. Le parole: “da un’analisi costibenefici e“ sono soppresse. Tra le parole: “così come approvato“ e le parole: “unitamente al progetto preliminare“ sono inserite le parole “dallo stesso CIPE“.
b)
Al comma 2 le parole: “di cui al comma 1“ sono sostituite come segue: “dell’ammontare necessario a realizzare l’infrastruttura secondo le previsioni del piano economico-finanziario approvato dal CIPE“.
c)
Al comma 3 è aggiunto, alla fine, il seguente periodo: “Per le infrastrutture non affidate in concessione, l’eventuale mancato parziale rimborso dei finanziamenti da parte dei soggetti autorizzati ai sensi del comma l, dovuto a impreviste riduzioni dei proventi individuati nel piano economico-finanziario approvato dal CIPE, può essere coperto dalle garanzie dello Stato, su deliberazione dello stesso CIPE“.
d)
Al comma 6 sono soppresse le parole: “, anche nell’interesse dei soggetti finanziari“.
e)
Dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
“6
-bis.
I criteri e le modalità di attuazione del presente articolo sono individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze“».
48.6
Nania, Grillotti, Tofani, Pedrizzi, Battaglia Antonio
1. Al comma 1, tra le parole: «dalla gestione dell’opera stessa» e le parole: «devono essere accompagnate», è aggiunto: «ovvero da attività strumentali o connesse alla infrastruttura o localizzate nell’area economicamente interessata dalla stessa,». Le parole: «da un’analisi costibenefici e» sono soppresse. Tra le parole: «così come approvato» e le parole: «unitamente al progetto preliminare» sono inserite le parole: «dallo stesso CIPE».
2. Al comma 2 le parole: «di cui al comma 1» sono sostituite come segue: «dell’ammontare necessario a realizzare l’infrastruttura secondo le previsioni del piano economico-finanziario approvato dal CIPE».
3. Al comma 3 è aggiunto, alla fine, il seguente periodo: «Per le infrastrutture non affidate in concessione, l’eventuale mancato parziale rimborso dei finanziamenti da parte dei soggetti autorizzati ai sensi del comma l, dovuto a impreviste riduzioni dei proventi individuati nel piano economico-finanziario approvato dal CIPE, può essere coperto dalle garanzie dello Stato, su deliberazione dello stesso CIPE».
4. Al comma 6 sono soppresse le parole: «, anche nell’interesse dei soggetti finanziari».
5. Dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
«6
-bis.
I criteri e le modalità di attuazione del presente articolo sono individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze».
48.7
Sodano Tommaso, Malabarba
Al comma 1, dopo le parole:
«proventi derivanti dall’opera»,
aggiungere le altre:
«Per quanto riguarda le infrastrutture di trasporto, l’analisi costi benefici è necessario che siano specificati come criteri di valutazione: la riduzione dell’emissione di anidride carbonica così come prevista dagli accordi di Kyoto e delle emissioni climalteranti, la riduzione dell’incidentalità come prevista dalle direttive europee, le quote di trasferimento del trasporto merci dalla gomma al mare ed alla rotaia e al trasporto pubblico collettivo per le persone, la valutazione ambientale strategica (VAS). Con questi criteri deve essere riformulata dal Cipe la proposta delle infrastrutture prioritarie finanziabili».
48.8
Donati, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone, Turroni, Zancan
Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:
«L’analisi costi-benefici e il piano economico-finanziario dovranno essere validati dal Nucleo tecnico di consulenza presso il Ministero dell’economia e delle finanze (NARS) e dal CIPE».
48.9
Sodano Tommaso, Malabarba
Al comma 2, dopo le parole:
«essere concesso»,
aggiungere le altre:
«esclusivamente a soggetti pubblici».
48.10
Sodano Tommaso, Malabarba
Al comma 2, sopprimere le parole:
«dalla Cassa Depositi e Prestiti».
48.11
Grillotti, Demasi
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-
bis.
In attuazione all’articolo 4 del DPCM 27 dicembre 2002 tutte le risorse continuative sono direttamente trasferite all’Agenzia Interregionale per il fiume Po. Sono altresì direttamente trasferite le risorse corrispondenti alle intere provenienze dall’annualità 1996 e fino all’annualità 2002 che residuano sul bilancio dello Stato ai sensi delle lettere
c)
ed
f)
dell’articolo 275 del R.D. 827/24. All’Agenzia Interregionale per il fiume Po è consentito l’accantonamento sul proprio bilancio di una risorsa finanziaria non superiore al 15 per cento delle spese di investimento per la difesa del suolo, per far fronte alle spese generali, alle attività ed al funzionamento dell’Agenzia medesima».
48.12 (testo 2)
Cambursano
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2
-bis
. In attuazione dell’articolo 4 del DPCM 27 dicembre 2002 tutte le risorse continuative sono direttamente trasferite all’Agenzia Interregionale per il fiume Po. Sono altresì direttamente trasferite le risorse corrispondenti alle intere provenienze dall’annualità 1996 e fino all’annualità 2002 che residuano sul bilancio dello Stato ai sensi delle lettere
c)
ed
f)
dell’articolo 275 del R.D. 827/24».
Conseguentemente, all’articolo 54, comma 2, tabella A ivi richiamata, rubrica
Ministero dell’economia e delle finanze,
apportare le seguenti modificazioni:
2004: – 50.000;
2005: – 50.000;
2006: – 50.000.
48.12
Cambursano
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-
bis.
In attuazione dell’articolo 4 del DPCM 27 dicembre 2002 tutte le risorse continuative sono direttamente trasferite all’Agenzia Interregionale per il fiume Po. Sono altresì direttamente trasferite le risorse corrispondenti alle intere provenienze dall’annualità 1996 e fino all’annualità 2002 che residuano sul bilancio dello Stato ai sensi delle lettere
c)
ed
f)
dell’articolo 275 del R.D. 827/24. All’Agenzia Interregionale per il Fiume Po è consentito l’accantonamento sul proprio bilancio di una risorsa finanziaria non superiore al 15 per cento delle spese di investimento per la difesa del suolo, per far fronte alle spese generali, alle attività ed al funzionamento dell’Agenzia medesima».
Conseguentemente, all’articolo 54, comma 2, tabella A ivi richiamata rubrica
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
apportare le seguenti modificazioni:
2004: – 50.000;
2005: – 50.000;
2006: – 50.000.
48.13
Muzio, Marino, Pagliarulo
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-
bis.
In attuazione dell’articolo 4 del DPCM 27 dicembre 2002 tutte le risorse continuative sono direttamente trasferite all’Agenzia Interregionale per il fiume Po. Sono altresì direttamente trasferite le risorse corrispondenti alle intere provenienze dall’annualità 1996 e fino all’annualità 2002 che residuano sul bilancio dello Stato ai sensi delle lettere
c)
ed
f)
dell’articolo 275 del R.D. 827/24. All’agenzia Interregionale per il fiume Po’è consentito l’accantonamento sul proprio bilancio di una risorsa finanziaria non superiore al 15% delle spese di investimento per la difesa del suolo, per far fronte alle spese generali, alle attività ed al funzionamento dell’Agenzia medesima».
Conseguentemente al maggior onere si fa fronte con una diminuzione di pari importo a valere sulla voce
Ministero dell’economia e delle finanze
della tabella A di cui al comma 1 dell’articolo 54.
48.14
Grillotti, Demasi
Sopprimere il comma 5.
48.15
Sodano Tommaso, Malabarba
Al comma 7, sostituire le parole da:
«con il metodo»
fino alla fine dell’articolo, con le altre:
«dal CIPE».
48.16
Brutti Paolo, Falomi, Montalbano, Montino, Viserta Costantini, Gasbarri
Al comma 7, sostituire la lettera
b)
con la seguente:
«
b)
del conseguimento dell’obiettivo del tasso annuale di produttività, prefissato dal regolatore per un periodo di almeno cinque anni. Scostamenti positivi o negativi dal tasso prefissato, rilevati alla fine di ogni anno, modificano di un’uguale entità le tariffe per l’anno successivo, eliminando sia extra profitti che perdite».
48.17
Brutti Paolo, Falomi, Montalbano, Montino, Viserta Costantini, Gasbarri
Al comma 7, dopo la lettera
b)
inserire il seguente capoverso:
«Qualora nella tariffa sia compresa una quota finalizzata al finanziamento di investimenti assentiti in convenzione, tale quota è commisurata separatamente nella tariffa e non è soggetta ad indicizzazione. Se gli investimenti si discostano da quelli stabiliti nel periodo, di altrettanto viene ridotta, in percentuale, la quota corrispondente della tariffa. La verifica viene compiuta annualmente».
48.18
Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni, Zancan
Al comma 8, dopo la lettera c)
aggiungere la seguente:
«c
-bis.
costi derivanti dal monitoraggio del carico ambientale e dalla manutenzione delle opere per la mitigazione ambientale».
48.19
Grillotti, Demasi
Dopo il comma 9, inserire il seguente:
«9-
bis.
Al fine di assicurare condizioni di sicurezza essenziali alle popolazioni dei territori ricompresi nel bacino del Fiume Po con riferimento al rischio idraulico ed idrogeologico mediante la prosecuzione degli interventi pubblici previsti dal piano per l’Assetto Idrogeologico redatto dall’Autorità di Bacino del Fiume Po, approvato con D.P.C.M. in data 24 maggio 2001, il Dipartimento della Protezione Civile è autorizzato a provvedere con contributi quindicennali ai mutui che le Regioni facenti parte dell’AIPO possono stipulare allo scopo. A tale fine sono autorizzati due limiti di impegno quindicennali di 5 milioni di Euro ciascuno a decorrere, rispettivamente, dagli anni 2005 e 2006. Alla disciplina delle modalità di attuazione del presente articolo si provvede con ordinanze adottate ai sensi dell’art. 5, comma 3 della legge n.225 del 1992, d’intesa con le Regioni che compongono l’AIPO. Le disposizioni di cui all’articolo 50, comma 2 della presente legge, non si applicano ai limiti d’impegno di cui al presente comma».
Conseguentemente, nella tabella 1 allegata alla presente legge, sotto la voce
Ministero delle infrastrutture e trasporti,
alla legge 1° agosto 2002, n. 166, articolo 13, comma 1: Fondo opere strategiche (1.2.10.2-cap. 7060/p),
sono apportate le seguenti modificazioni:
2005: – 5.000;
2006: – 5.000.
48.20
Cambursano
Dopo il comma 9, inserire il seguente:
«9-
bis
. Al fine di assicurare condizioni di sicurezza essenziali alle popolazioni dei territori ricompresi nel bacino del Fiume Po con riferimento al rischio idraulico ed idrogeologico mediante la prosecuzione degli interventi pubblici previsti dal piano per l’Assetto idreogeologico redatto dall’Autorità di Bacino del Fiume Po, approvato con D.P.C.M. in data 24 maggio 2001, il Dipartimento della Protezione Civile è autorizzata a provvedere con contributi quidicennali ai mutui che le Regioni facenti parte dell’AIPO possono stipulare allo scopo. A tal fine sono autorizzati due limiti di impegno quindicennali di 5 milioni di Euro ciascuno a decorrere, rispettivamente, dagli anni 2005 e 2006. Alla disciplina delle modalità di attuazione del presente articolo si provvede con ordinanze adottate ai sensi dell’articolo 5, comma 3 della legge n. 225 del 1992, d’intesa con le Regioni che compongono l’AIPO. Le disposizioni di cui all’articolo 50, comma 2 della presente legge, non si applicano ai limiti d’impegno di cui al presente comma».
Conseguentemente, alla tabella 1 allegata alla presente legge, sotto la voce
Ministero delle infrastrutture e trasporti,
alla legge 1° agosto 2002, n. 166, articolo 13, comma 1: Fondo opere strategiche (1.2.10.2-cap. 7060/p),
sono apportate le seguenti modificazioni:
2005: – 5.000;
2006: – 5.000.
48.21
Piccioni
Dopo il comma 9, inserire il seguente:
«9-
bis
. Al fine di assicurare condizioni di sicurezza essenziali alle popolazioni ed ai terrtori ricompresi nel bacino del Fiume Po con riferimento al rischio idraulico ed idrogeologico mediante la prosecuzione degli interventi pubblici previsti dal piano per l’assetto idrogeologico redatto dall’Autorità di Bacino del Fiume Po, approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 2001, il Dipartimento della Protezione Civile è autorizzato a provvedere con contributi quindicennali ai mutui che le regioni facenti parte dell’AIPO possono stipulare allo scopo. A tale fine sono autorizzati due limiti di impegno quindicennali di 5 milioni di Euro ciascuno a decorrere, rispettivamente, dagli anni 2005 e 2006. Alla disciplina delle modalità di attuazione del presente articolo si provvede con ordinanze adottate ai sensi dell’articolo 5, comma 3, della citata legge n.225 del 1992, d’intesa con le Regioni che compongono l’AIPO. Le disposizioni di cui all’articolo 50, comma 2, della presente legge, non si applicano ai limiti di impegno di cui al presente comma».
Conseguentemente, nella tabella 1 allegata alla presente legge, sotto la voce
Ministero delle infrastrutture e trasporti,
sono apportate le seguenti modificazioni:
2005: – 5.000;
2006: – 5.000.
48.22
Piccioni
Dopo il comma 9, inserire il seguente:
«9-
bis
. Al fine di assicurare condizioni di sicurezza essenziali alle popolazioni ed ai territori ricompresi nel bacino del Fiume Po con riferimento al rischio idraulico ed idrogeologico mediante la prosecuzione degli interventi pubblici previsti dal piano per l’assetto idrogeologico redatto dall’Autorità di Bacino del Fiume Po, approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 2001, il Dipartimento della Protezione Civile è autorizzato a provvedere con contributi quindicennali ai mutui che le Regioni che compongono l’Agenzia Interregionale per il Fiume Po (AIPO) possono stipulare allo scopo. A tale fine sono autorizzati due limiti di impegno quindicennali di 5 milioni di Euro ciascuno a decorrere, rispettivamente, dagli anni 2005 e 2006. Alla disciplina delle modalità di attuazione del presente articolo si provvede con ordinanze adottate ai sensi dell’articolo 5, comma 3, della citata legge n. 225 del 1992, d’intesa con le Regioni che compongono l’AIPO. Le disposizioni di cui all’articolo 50, comma 2, della presente legge, non si applicano ai limiti di impegno di cui al presente comma».
Conseguentemente, nella tabella 1 allegata alla presente legge, sotto la voce
Ministero delle infrastrutture e trasporti,
alla legge 1° agosto 2002, n. 166, articolo 13, comma 1: Fondo opere strategiche (1.2.10.2-cap. 7060/p),
sono apportate le seguenti modificazioni:
2005: – 5.000;
2006: – 5.000.
48.23
Muzio, Marino, Pagliarulo
Dopo il comma 9, inserire il seguente:
«9-
bis
. Per ciascuna delle annualità 2004,2005 e 2006 sono assegnate all’Agenzia Interregionale per il fiume Po risorse pari a 50 milioni di euro per far fronte ad intereventi strutturali, manutentivi e di rilocalizzazione di unità abitative esposte ad inondazioni gravanti sulla rete idrografica di competenza e nel rispetto del Piano per l’Assetto idrogeologico, approvato con DPCM 24.05.2001. A tal fine l’Agenzia dovrà predisporre un piano esecutivo da trasmettere al Ministero dell’Ambiente entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge».
Conseguentemente al maggior onere si fa fronte con una diminuzione di pari importo a valere sulla voce
Ministero dell’Economia e delle Finanze
della tabella A di cui al comma 1, dell’articolo 54.
48.24
D’Andrea, Acciarini, Soliani, Cortiana, Manieri, Togni, Pagliarulo, Franco Vittoria, Modica, Pagano, Tessitore, Monticone, Betta, Caddeo, Marino
Dopo il comma 9, aggiungere il seguente comma:
«9-
bis
. Il trasferimento alla Patrimonio dello Stato S.p.A. e da questa alla Infrastrutture dello Stato S.p.A. dei beni di cui ai titoli I e II del decreto legislativo 28 ottobre 1999, n. 490 potrà avvenire solo in conformità con quanto previsto dal DPR 7 settembre 2000, n. 283».
48.25
Treu
Dopo il comma 9, inserire il seguente:
«9-
bis
Alla legge 4 ottobre 1986 n. 652 sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
alla rubrica, dopo le parole: “coltivatori diretti di Treponti“, aggiungere le seguenti: “ai soci della Cooperativa Terreni Demaniali Punta Sabbioni a r.l. o in alternativa direttamente alla stessa“, sopprimere: “Venezia“ e sostituire con: “Cavallino Treporti“;
b)
all’articolo 1, dopo le parole: “laguna Veneta“ è aggiunto il seguente periodo: “, ai soci della Cooperativa Terreni Demaniali Punta Sabbioni a r.l. insediati sui fondi alla data anteriore all’approvazione della presente legge i lotti, costituiti da terreni e fabbricati su di essi insistenti e facenti parte del compendio immobiliare appartenente al patrimonio disponibile dello Stato sito nel comune di Cavallino-Treporti, in località Punta Sabbioni, esteso ettari 80,1363 circa, riportato in catasto ai fogli 36,53,56,57 e 58 sezione di Burano e delimitato dai seguenti confini: a nord proprietà privata di terzi, ad est proprietà privata di terzi; a sud con area di cui alla legge 652 –1986; ad ovest Lungo Mare San Felice. Il tutto come indicato nella planimetria allegata alla presente legge con lettera B“;
c)
all’articolo 1 dopo il primo comma, è aggiunto il seguente:
2. “In alternativa l’Amministrazione finanziaria è autorizzata a cedere a trattativa privata alla Cooperativa Terreni Demaniali Punta Sabbioni a r.l. l’intero compendio ad esclusione delle aree da cedere a titolo gratuito al comune di Cavallino-Treponti ai sensi dell’art. 3“;
d)
all’articolo 2, primo comma, le parole: “dall’ufficio tecnico erariale“ sono sostituite dalle seguenti: “dall’Agenzia del Demanio filiale di Venezia“;
e)
all’articolo 2, secondo comma viene aggiunto il seguente:
“2-
bis
. Per suolo coperto da costruzione di non facile sgombero deve intendersi la superficie non superiore al doppio di quella coperta dai fabbricati“;
f)
all’articolo 2, terzo comma, le parole: “misura del due per cento“ sono sostituite dalle seguenti: “misura dell’uno per cento“;
g)
all’articolo 2, comma 4, la parole: «nella misura del dodici per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura massima del tasso ufficiale di sconto»;
h)
all’articolo 2, dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
“5-
bis
. Qualora il compendio delimitato dalla planimetria allegata alla presente legge, ad esclusione delle aree di cui all’articolo 1, comma 2, venga interamente ceduto dalla Cooperativa Terreni Demaniali Punta Sabbioni a r.l., il prezzo del compendio come determinato ai sensi dell’articolo 2 è ridotto del 40 per cento del valore determinato“.
“5-
ter
. La cooperativa potrà esercitare l’opzione per l’acquisto diretto dell’intero compendio entro il termine inderogabile di 24 mesi dall’entrata in vigore della presente legge. La cooperativa, all’atto del deposito della domanda irrevocabile dell’esercizio dell’opzione all’acquisto dell’intero compendio deve versare in acconto la somma pari del 25 per cento del valore determinato. L’Amministrazione Finanziaria può accettare la domanda di acquisto entro il termine massimo di 180 giorni dal deposito. Ai soci insediati sui fondi che non facciano domanda di acquisto verrà applicato un canone di affitto secondo la utilizzazione dei fondi. A coloro che sono imprenditori agricoli a titolo principale, si applicano le disposizioni previste dalla legge 3 maggio 1982, n.203“.
“5-
quater
. In ipotesi di vendita diretta dal compendio alla Cooperativa Terreni Demaniali Punta Sabbioni a r.l. le imposte di registro, catastali ed ipotecarie sono applicate in misura fissa“.
i)
all’articolo 2 del comma 6, dopo le parole: “loro eredi e congiunti“ aggiungere: “nonché parenti in linea retta“;
l)
all’articolo 3 sostituire la parola: “comune di Venezia“ con: “Comune di Cavallino-Treporti“ e dopo le parole: “servizi sociali“ aggiungere: “parcheggi e attrezzature di interesse collettivo, ad esclusione dei fabbricati realizzati dagli occupanti“».
48.26
Crema, Baratella, Basso, Bedin, Fabris, Giarretta, Treu, Viviani
Dopo il comma 9, inserire il seguente:
«9-
bis.
È autorizzata l’ulteriore spesa di Euro 20.000.000 per ciascuno degli anni 2004, 2005, 2006 per la realizzazione della strada di collegamento con casello di Cadola Autostrada A 27 con la strada statale SS51 di Alemagna, e strada statale SS 50 del Grappa e del Passo Rol nel comune di Belluno tunnel in località Col Cavalier».
Conseguentemente alla tabella B alla voce
Ministero dell’economia e delle finanze,
apportare le seguenti modifiche:
2004: – 20.000;
2005: – 20.000;
2006: – 20.000.
48.27
Crema
Dopo il comma 9, inserire il seguente:
«9-
bis.
È autorizzata l’ulteriore spesa di Euro 3.000.000 per l’anno 2004 per il restauro del Castello di Alboino simbolo della Città di Feltre di proprietà demaniale».
Conseguentemente alla tabella B del
Ministero dell’economia e delle finanze apportare le seguenti modifiche:
2004: – 3.000.
48.28
Crema
Dopo il comma 9, inserire il seguente:
«9-
bis.
È autorizzata l’ulteriore spesa di Euro 1.500.000 per l’armo 2004 per il completamento e il restauro del teatro Civico “De La Sena“ della Città di Feltre».
Conseguentemente alla tabella B del
Ministero dell’economia e delle finanze,
apportare le seguenti modifiche:
2004: – 1500.
48.29
Crema
Dopo il comma 9, inserire il seguente:
«9-
bis.
È autorizzata l’ulteriore spesa di euro 550.000 per ciascuno degli anni 2004, 2005, 2006 per il consolidamento della Rocca dei SS Vittore e Corona della città di Feltre».
Conseguentemente alla tabella B del
Ministero dell’economia e delle finanze,
apportare le seguenti modifiche:
2004: – 550:
2005: – 550;
2006: – 550.
48.30
Zavoli
Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
«10. È autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l’anno 2004 a valere sui fondi della legge n. 388 del 2000 per il risanamento dell’impianto fognario e delle emissioni a mare nel comune di Rimini».
Conseguentemente alla tabella C,
Ministero dell’economia e delle finanze,
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300: Riforma dell’organizzazione del Governo a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59:
– art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (6.1.2.8 – Agenzia delle entrate – capp. 3890, 3891; 6.2.34 – Agenzia delle entrate – cap. 7775), apportare la seguente variazione:
2004: – 30.000.
48.31
Zavoli
Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
«10. Per la ricostruzione del Teatro Poletti in Rimini sono stanziati 5 milioni di euro per l’anno 2004».
Conseguentemente alla tabella C,
Ministero dell’economia e delle finanze, decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300: Riforma dell’organizzazione del Governo a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59:
– art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (6.1.2.8 – Agenzia delle entrate – capp. 3890, 3891; 6.2.34 – Agenzia delle entrate – cap. 7775), apportare la seguente variazione:
2004: – 10.000.
48.32
Rigoni
Dopo il comma 9, è inserito il seguente:
«9-
bis.
Per la realizzazione di interventi urgenti a favore degli insediamenti produttivi colpiti dall’esondazione del torrente Carrione nella provincia di Massa Carrara, in occasione degli eventi calamitosi del 23 settembre 2003, è stanziato un contributo straordinario di euro 30.000.000 a favore della Provincia di Massa Carrara, ad integrazione delle somme già stanziate».
Conseguentemente, all’articolo 54, comma 1, tabella A, rubrica
Ministero dell’economia e delle finanze,
ivi richiamata, apportare le seguenti modificazioni.
2004: – 30.000.
48.33
Lauro, Grillo, Girfatti
Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
«9-
bis
. A favore del trasporto marittimo è autorizzato lo stanziamento complessivo di 240 milioni di euro per gli anni 2004, 2005 e 2006 per le Autostrade del mare».
Conseguentemente alla tabella B, Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:
2004: – 80.000;
2005: – 80.000;
2006: – 80.000.
48.34
Marini, Iovene, Filippelli, Veraldi
Dopo il comma 9, aggiungere, in fine, il seguente:
«9-
bis.
È autorizzata la spesa di cento milioni di euro per ciascuno degli anni 2004-20052006 per la sistemazione della strada ex S.S. 106 tratto calabrese».
Conseguentemente alla tabella B, alla voce
Ministero dell’economia e finanze,
apportare le seguenti modifiche:
2004: – 100.000;
2005: – 100.000;
2006: – 100.000.
48.35
Veraldi, Iovene, Filippelli, Marini
Dopo il comma 9, inserire il seguente:
«9-
bis.
Per la progettazione e la realizzazione di opere di messa in sicurezza e miglioramento della viabilità delle strade di congiungimento tra il mare e la montagna calabrese nelle zone:
a)
Cirò Marina – Cirò – Umbriatico – Verzino – Savelli SS n. 106
b)
Torre Melissa – Melissa- San Nicola – Pallagorio – Verzino
c)
Strangoli – Casabona – Pallagorio
d)
SS 107 – Rocca di Neto – Belvedere – Verzino
e)
Crotone – Cutro – Roccabemarda- Melissa- Petilia
f)
Botricello – Belcastro – Petronà
g)
Sellia Marina – Sellia Superiore – Marcedusa- Taverna
h)
Strada 2 mari – Tiriolo – Gimigliano – Catanzaro
i)
Tiriolo – San Pietro Apostolo – Serrastretta- Cicala- Carlopoli
j)
Sorbo San Basile – Tavema – Sersale – Andali – Petronà – Belcastro – Mesoraca
k)
SS 107 – Santa Severina- Scandale – San Mauro Marchesato
l)
SS 106 – Propani – Sersale – Marcedusa
m)
SS 107 – Cotronei – Roccabemarda- Petilia- Isola Capo Rizzuto
n)
Crotone – Capocolonna- Isola Capo Rizzuto
o)
SS 106 – Cutro – San Mauro Marchesato
p)
Svincolo SS 106 – Cirò Marina
e cavalcaferrovia Cirò Marina è autorizzata la spesa complessiva di 300.000.000 euro per l’anno 2004 da assegnare alle province di Catanzaro e Crotone ed all’ANAS per i collegamenti SS 106 – Cirò Marina».
Conseguentemente, all’articolo 54, comma 1, tabella B,
Ministero dell’economia e delle finanze,
apportare le seguenti modificazioni.
2004: – 300.000.
48.36
Veraldi, Iovene, Marini, Filippelli
Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
«9-
bis
. Per la progettazione esecutiva e per la realizzazione a quattro corsie della ex strada statale n. 106 (E90) dal tratto Squillace-Simeri Crichi-Passo Vecchio al tratto Gabella-Mandatoriccio-Amendolara è autorizzata la spesa di 3.000.000 di euro per l’anno 2004».
Conseguentemente, all’articolo 54, comma 1, tabella B,
Ministero dell’economia e delle finanze,
apportare le seguenti modificazioni:
2004: – 3.000.
48.37
Veraldi, Marini, Filippelli, Iovene
Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
«9-
bis
. Per la realizzazione della strada Bivio Lenza – SS n. 106 – “Strada del Petilino“ – autorizzata la spesa di euro 2.500.000 per ciascuno degli anni 2004, 2005, 2006 da assegnare alla provincia di Crotone».
Conseguentemente, all’articolo 54, comma 1, tabella B,
Ministero dell’economia e delle finanze,
apportare le seguenti modificazioni:
2004: – 2.500;
2005: – 2.500;
2006: – 2.500.
48.38
Veraldi, Iovene, Filippelli, Marini
Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
«9-
bis
. Per l’ampliamento ed il miglioramento dell’autostrada A3 è autorizzata la spesa di 3.000.000 euro per ciascuno degli anni 2004, 2005, 2006 da assegnare all’ANAS».
Conseguentemente, all’articolo 54, comma 1, tabella B,
Ministero dell’economia e delle finanze,
apportare le seguenti modificazioni:
2004: – 3.000;
2005: – 3.000;
2006: – 3.000.
48.39
Veraldi
Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
«9-
bis
. Per l’ampliamento ed il miglioramento della Strada Statale n. 19 – Pratora-Catanzaro (vecchia sede) è autorizzata la spesa di 3.000.000 euro per ciascuno degli anni 2004, 2005, 2006 da assegnare all’ANAS».
Conseguentemente, all’articolo 51, comma 1, tabella B,
Ministero dell’economia e delle finanze,
apportare le seguenti modificazioni:
2004: – 3.000;
2005: – 3.000;
2006: – 3.000.
48.40
Veraldi
Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
«9-
bis
. Per l’ampliamento ed il miglioramento della Strada Statale n. 19 – Pratora-Catanzaro (vecchia sede) è autorizzata la spesa di 1.000.000 euro per ciascuno degli anni 2004, 2005, 2006 da assegnare all’ANAS».
Conseguentemente, all’articolo 54, comma l tabella B,
Ministero dell’economia e delle finanze,
apportare le seguenti modificazioni:
2004: – 1.000;
2005: – 1.000;
2006: – 1.000.
48.41
Veraldi
Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
«9-
bis
. Per l’ampliamento ed adeguamento della strada provinciale 20 innesto SS n. 109 nei pressi di Sersale Buturo è autorizzata la spesa di euro 250.000 per ciascuno degli anni 2004, 2005, 2006 da assegnare alla provincia di Catanzaro».
Conseguentemente, all’articolo 54, comma 1, tabella B,
Ministero dell’economia e delle finanze,
apportare le seguenti modificazioni:
2004: – 250;
2005: – 250;
2006: – 250.
48.42
Veraldi
Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
«9-
bis
. Per l’ampliamento della strada provinciale 38 San Pietro Apostolo – scalo ferroviario omonimo è autorizzata la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2004, 2005, 2006 da assegnare alla provincia di Catanzaro».
Conseguentemente, all’articolo 54, comma 1, tabella B,
Ministero dell’economia e delle finanze,
apportare le seguenti modificazioni:
2004: – 500;
2005: – 500;
2006: – 500.
48.43
Veraldi
Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
«9-
bis
. Per il finanziamento ulteriore delle opere della “Trasversale delle Serre“ nel tratto Serra San Bruno-Troppa e Chiaravalle Centrale-Gagliato è autorizzata la spesa di euro 500.000 per ciascuno degli anni 2004, 2005 da assegnare all’ANAS».
Conseguentemente, all’articolo 54, comma 1, tabella B,
Ministero dell’economia e delle finanze,
apportare le seguenti modificazioni:
2004: – 500;
2005: – 500.
48.44
Veraldi
Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
«9-
bis
. Per l’ammodernamento e l’ampliamento delle strade provinciali nel Comune di Soveria Mannelli Croce-Colla e località Scaglioni.-Croce Colla (ex s.s. n. 19) ed innesto strada statale n. 19 dal m. 322 fino a località Borboruso è autorizzata la spesa di 950.000 euro per l’anno 2004 da assegnare alla provincia di Catanzaro».
Conseguentemente, all’articolo 54, comma 1, tabella B,
Ministero dell’economia e delle finanze,
apportare le seguenti modificazioni:
2004: – 950.
48.45
Veraldi
Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
«9-
bis
. Per il completamento delle opere della strada a scorrimento veloce “Savuto-Due Mari“ da località Borboruso (nei Comuni di Soveria Mannnelli e Decollatura) fino alla Stazione delle F.d.C. di Serastretta-Carlopoli è autorizzata la spesa di 2.500.000 di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005, 2006 da assegnare alla provincia di Catanzaro».
Conseguentemente, all’articolo 54, comma 1, tabella B,
Ministero dell’economia e delle finanze,
apportare le seguenti modificazioni:
2004: – 2.500;
2005: – 2.500;
2006: – 2.500.
48.46
Veraldi
Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
«9-
bis
. Per l’ammodernamento della strada statale n. 114 Bovalino-Barbara e la realizzazione della galleria “Zillastro“ è autorizzata la spesa di 5.000.000 di euro per l’anno 2004».
Conseguentemente, all’articolo 54, comma 1, tabella B,
Ministero dell’economia e delle finanze,
apportare le seguenti modificazioni:
2004: – 5.000.
48.47
Veraldi
Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
«9-
bis
. Per l’ammodernamento e l’ampliamento delle strade provinciali Gimigliano-Tiriolo (s.p. n. 40) e strada provinciale n. 35 innesto prov.le “Gagliano-strada statale n. 109“-Santuario Madonna di Porto è autorizzata per l’anno 2004 la spesa di euro 800.000 da assegnare alla provincia di Catanzaro».
Conseguentemente, all’articolo 54, comma 1, tabella B,
Ministero dell’economia e delle finanze,
apportare le seguenti modificazioni:
2004: – 800.
48.48
Veraldi
Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
«9-
bis
. Per il completamento, l’adeguamento ed il risanamento delle strade provinciali 31 e 32 Taverna-Ruggiolino è autorizzata, rispettivamente, la spesa di euro 150.000 per ciascuno degli anni 2004 e 2005 e di euro 500.000 per gli armi 2004, 2005, 2006 da assegnare alla provincia di Catanzaro».
Conseguentemente, all’articolo 54, comma 1, tabella B,
Ministero dell’economia e delle finanze,
apportare le seguenti modificazioni:
2004: – 650;
2005: – 650;
2006: – 500.
48.49
Veraldi
Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
«9-
bis
. Per l’ampliamento della strada provinciale Satriano-Soverato è autorizzata la spesa di euro 600.000 per l’anno 2004 da assegnare alla provincia di Catanzaro».
Conseguentemente, all’articolo 54, comma 1, tabella B, Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:
2004: – 600.
48.50
Veraldi
Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
«9-
bis
. Per il risanamento ed adeguamento delle strade provinciali 17 e 18 rispettivamente Siano Sant’Anna – strada statale n. 109/bis – traversa interna Siano) è autorizzata la spesa di euro 600.000 per l’anno 2004 da assegnare alla provincia di Catanzaro».
Conseguentemente, all’articolo 54, comma 1, tabella B,
Ministero dell’economia e delle finanze,
apportare le seguenti modificazioni:
2004: – 600.
48.51
Veraldi
Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
«9-
bis
. Per l’ampliamento e l’adeguamento della strada provinciale Martirano Lombardo-San mango d’Aquino è autorizzata la spesa di euro 250.000 per ciascuno degli anni 2004, 2005, 2006 da assegnare alla provincia di Catanzaro».
Conseguentemente, all’articolo 51, comma l, tabella B,
Ministero dell’economia e delle finanze,
apportare le seguenti modificazioni:
2004: – 250;
2005: – 250;
2006: – 250.
48.52
Veraldi
Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
«9-
bis
. Per il completamento della strada provinciale 60 Platania-Panetti-Mercuri è autorizzata la spesa di euro 500.000 per ciascuno degli anni 2004, 2005 da assegnare alla provincia di Catanzaro».
Conseguentemente, all’articolo 54, comma 1, tabella B,
Ministero dell’economia e delle finanze,
apportare le seguenti modificazioni:
2004: – 500;
2005: – 500.
48.53
Veraldi
Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
«9-
bis
. Per i lavori di regimazione acque al sottovia ferroviario alla strada provinciale 99 Gizzeria Lido-Fiume Bagni è autorizzata la spesa di 600.000 euro per l’anno 2004 da assegnare alla provincia di Catanzaro».
Conseguentemente, all’articolo 54, comma 1, tabella B,
Ministero dell’economia e delle finanze,
apportare le seguenti modificazioni:
2004: – 600.
48.54
Veraldi
Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
«9-
bis
. Per i lavori riguardanti il sottopasso ferroviario del Comune di Falema (Catanzaro) è autorizzata la spesa di euro 600.000 per l’anno 2004 da assegnare al Comune di Falerna».
Conseguentemente, all’articolo 54, comma 1, tabella B
Ministero dell’economia e delle finanze,
apportare le seguenti modificazioni:
2004: – 600.
48.55
Veraldi
Dopo il comma 9, inserire il seguente:
«9-
bis.
Per la realizzazione e progettazione della viabilità alternativa alla strada statale n. 18 nel comune di Falerna è autorizzata la spesa di euro 2.500.000 per ciascuno degli anni 2004, 2005, 2006 da assegnare al comune di Falerna».
Conseguentemente, all’articolo 51, comma 1, tabella B, alla voce
Ministero dell’economia e delle finanze
, apportare le seguenti variazioni:
2004: – 2.500;
2005: – 2.500;
2006: – 2.500.
48.56
Veraldi
Dopo il comma 9, inserire il seguente:
«9-
bis.
Per la realizzazione di opere di salvaguardia della costa del comune di Falerna (Catanzaro) è autorizzata la spesa di 2.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005, 2006 da assegnare al comune di Falerna».
Conseguentemente, all’articolo 54, comma 1, tabella B, alla voce
Ministero dell’economia e delle finanze
, apportare le seguenti variazioni:
2004: – 2.000;
2005: – 2.000;
2006: – 2.000.
48.57
Veraldi
Dopo il comma 9, inserire il seguente:
«9-
bis.
Per la Direzione dell’esercizio della nuova funivia di Camigliatello Silano e per quelle di Ciricilla e Lorica è autorizzata la spesa di 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2004, 2005, 2006 da assegnare al gestore delle funivie medesime, Società di servizi di trasporto pubblico Ferrovie della Calabria srl».
Conseguentemente, all’articolo 54, comma 1, tabella A,
Ministero dell’economia e delle finanze
, apportare le seguenti variazioni:
2004: – 1.500;
2005: – 1.500;
2006: – 1.500.
48.58
Veraldi, Iovene, Filippelli, Marini
Dopo il comma 9, inserire il seguente:
«9-
bis.
Per la trasformazione della tratta ferroviaria Catanzaro Lido-Soveria Mannelli delle Ferrovie della Calabria srl in “metropolitana leggera di superficie“ (ad eccezione delle opere previste nel PRUSST della città di Catanzaro) è autorizzata la spesa di 5.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005, 2006 da assegnare alla Società di trasporto pubblico Ferrovie della Calabria srl».
Conseguentemente, all’articolo 54, comma 1, tabella B, alla voce
Ministero dell’economia e delle finanze
, apportare le seguenti variazioni:
2004: – 5.000;
2005: – 5.000;
2006: – 5.000.
48.59
Veraldi
Dopo il comma 9, inserire il seguente:
«9-
bis.
Per il potenziamento della sentieristica di montagna nel percorso “Sentiero Italia“ della Calabria è autorizzata la spesa di euro 500.000 per l’anno 2004 da assegnare al Club Alpino Italiano».
Conseguentemente, all’articolo 54, comma 1, tabella B, alla voce
Ministero dell’economia e delle finanze
, apportare la seguente variazione:
2004: – 500.
48.60
Veraldi
Dopo il comma 9, inserire il seguente:
«9-
bis.
Ai fini della tutela ambientale, della salvaguardia delle colture esistenti e per la promozione delle attività della Associazione GreenStone a sostegno dell’istituzione del Parco del Reventino è autorizzata la spesa di 250.000 euro per ciascuno degli anni 2004, 2005, 2006 da assegnare all’Associazione
non profit
GreenStone di Platania».
Conseguentemente, all’articolo 54, comma 1, tabella B, alla voce
Ministero dell’economia e delle finanze
, apportare le seguenti variazioni:
2004: – 250;
2005: – 250;
2006: – 250.
48.61
Veraldi
Dopo il comma 9, inserire il seguente:
«9-
bis.
Per il completamento, l’ampliamento e la gestione del progetto telematico “
Soveria.it
“ del comune di Soveria Mannelli è autorizzata la spesa di 600.000 euro per ciascuno degli anni 2004, 2005, 2006 da assegnare al comune di Soveria Mannelli (Catanzaro)».
Conseguentemente, all’articolo 54, comma 1, tabella B, alla voce
Ministero dell’economia e delle finanze,
apportare le seguenti variazioni:
2004: – 600;
2005: – 600;
2006: – 600.
48.62
Veraldi
Dopo il comma 9, inserire il seguente:
«9-
bis.
Per il rafforzamento delle attività del Consorzio di comuni “Giubileo 2000“ – interessanti i Santuari Mariani della Calabria – è autorizzata la spesa di euro 800.000 per ciascuno degli anni 2004, 2005, 2006 da assegnare al Consorzio medesimo».
Conseguentemente, all’articolo 54, comma 1, tabella B, alla voce
Ministero dell’economia e delle finanze
, apportare le seguenti variazioni:
2004: – 800;
2005: – 800;
2006: – 800.
48.63
Veraldi
Dopo il comma 9, inserire il seguente:
«9-
bis.
Per lo sviluppo delle attività della Fondazione “Ezio Galiano“ di Catanzaro è autorizzata la spesa di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2004, 2005, 2006 da assegnare alla Fondazione “Ezio Galiano“».
Conseguentemente, all’articolo 54, comma 1, tabella B, alla voce
Ministero dell’economia e delle finanze
, apportare le seguenti variazioni:
2004: – 200;
2005: – 200;
2006: – 200.
48.64
Veraldi
Dopo il comma 9, inserire il seguente:
«9-
bis.
Per le spese di gestione della Fondazione “Teatro Politeama“ di Catanzaro è autorizzata la spesa di euro 600.000 per ciascuno degli anni 2004, 2005, 2006 da assegnare alla medesima Fondazione».
Conseguentemente, all’articolo 51, comma 1, tabella B, alla voce
Ministero dell’economia e delle finanze
, apportare le seguenti variazioni:
2004: – 600;
2005: – 600;
2006: – 600.
48.65
Veraldi
Dopo il comma 9, inserire il seguente:
«9-
bis.
Per le spese di gestione del Teatro “A. Rendano“ di Cosenza è autorizzata la spesa di euro 400.000 per ciascuno degli anni 2004, 2005, 2006 da assegnare al comune di Cosenza».
Conseguentemente, all’articolo 54, comma 1, tabella B, alla voce
Ministero dell’economia e delle finanze
, apportare le seguenti variazioni:
2004: – 400;
2005: – 400;
2006: – 400.
48.66
Veraldi
Dopo il comma 9, inserire il seguente:
«9-
bis.
Al fine dell’istituzione e realizzazione di un museo di arte contemporanea nella città di Catanzaro è autorizzata la spesa in favore della Fondazione “Mimmo Rotella“ di euro 750.000 per ciascuno degli anni 2004, 2005, 2006 da assegnare alla Fondazione “Rotella“ con sede in Catanzaro».
Conseguentemente, all’articolo 51, comma 1, tabella B, alla voce
Ministero dell’economia e delle finanze
, apportare le seguenti variazioni:
2004: – 750;
2005: – 750;
2006: – 750.
48.67
Veraldi
Dopo il comma 9, inserire il seguente:
«9-
bis.
Per il potenziamento delle attività dell’Istituto Musicale “Tchaikowsky“ con sede in Nocera Torinese (Catanzaro) è autorizzata la spesa di euro 500.000 per ciascuno degli anni 2004, 2005 da assegnare all’Istituto medesimo».
Conseguentemente, all’articolo 54, comma 1, tabella B, alla voce
Ministero dell’economia e delle finanze
, apportare le seguenti variazioni:
2004: – 500;
2005: – 500;
2006: – 500.
48.68
Veraldi
Dopo il comma 9, inserire il seguente:
«9-
bis.
Per le spese di gestione e per la pianificazione delle attività associative della Cooperativa “Nuova Ipotesi“ è autorizzata la spesa di euro 150.000 per ciascuno degli anni 2004, 2005, 2006 da assegnare alla Cooperativa medesima».
Conseguentemente, all’articolo 54, comma 1, tabella B, alla voce
Ministero dell’economia e delle finanze
, apportare le seguenti variazioni:
2004: – 150;
2005: – 150;
2006: – 150.
48.69
Veraldi
Dopo il comma 9, inserire il seguente:
«9-
bis.
Per le spese di funzionamento e di gestione del Parco Nazionale della Sila è autorizzata la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2004, 2005, 2006 da assegnare all’Ente Parco Nazionale della Sila».
Conseguentemente, all’articolo 54, comma 1, tabella B, alla voce
Ministero dell’economia e delle finanze
, apportare le seguenti variazioni:
2004: – 500;
2005: – 500;
2006: – 500.
48.0.1
Dettori, Giaretta
Dopo l’
articolo 48
, aggiungere il seguente:
«Art. 48-
bis.
(Interventi per il risanamento e lo sviluppo del trasporto pubblico locale nonché per il potenziamento del trasporto rapido di massa)
1. Al fine di contribuire al risanamento ed allo sviluppo del trasporto pubblico locale nonché al potenziamento del trasporto rapido di massa è autorizzata per dieci anni a partire dall’anno 2004 la spesa annua di 650 milioni di euro di cui 220 milioni di euro alle Regioni quale contributo per l’indicizzazione dei contratti di servizio del trasporto pubblico locale, ad esclusione di quelli inerenti i servizi ferroviari, 215 milioni di euro da destinarsi in apposito fondo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l’abbassamento perequativo dell’età media del parco autobus anche utilizzando procedure di finanziamento innovative e 215 milioni di euro agli Enti Locali per lo sviluppo del trasporto pubblico locale e della mobilità sostenibile e per l’indicizzazione dei corrispettivi per i servizi aggiuntivi dagli stessi erogati.
2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata Stato-regioni, città e autonomie locali, provvede con proprio decreto da emanarsi entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge alla ripartizione delle risorse di cui al comma precedente. Tale ripartizione è effettuata adottando anche criteri di premialità che incentivano il progressivo miglioramento del rapporto ricavi-costi e della qualità di servizio.
3. Ai maggiori oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo si provvede, fino a concorrenza, con quota parte delle maggiori entrate determinate dalla seguenti disposizioni:
a)
l’articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è abrogato;
b)
a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell’imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento.
4. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano alle Regioni a statuto ordinario, alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome di Trento e Bolzano».
48.0.2
Falomi, Gasbarri, De Petris, Zanda, Battisti
Dopo l’
articolo 48
, aggiungere il seguente:
«Art. 48-
bis.
1. Al fine di contribuire al risanamento ed allo sviluppo del trasporto pubblico locale nonché al potenziamento del trasporto rapido di massa è autorizzata per dieci anni a partire dall’anno 2004 la spesa annua di 650 milioni di euro di cui 220 milioni di euro alle Regioni quale contributo per l’indicizzazione dei contratti di servizio del trasporto pubblico locale, ad esclusione di quelli inerenti i servizi ferroviari, 215 milioni di euro da destinarsi in apposito fondo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l’abbassamento perequativo dell’età media del parco autobus anche utilizzando procedure di finanziamento innovative e 215 milioni di euro agli Enti Locali per lo sviluppo del trasporto pubblico locale e della mobilità sostenibile e per l’indicizzazione dei corrispettivi per i servizi aggiuntivi dagli stessi erogati.
2.Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata Stato-regioni, città e autonomie locali, provvede con proprio decreto da emanarsi entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge alla ripartizione delle risorse di cui al comma precedente.
Tale ripartizione è effettuata adottando anche criteri di premialità che incentivano il progressivo miglioramento del rapporto ricavi-costi e della qualità di servizio.
3. All’onere derivante dal presente articolo si provvede mediante l’incremento dell’accisa sulla benzina di euro 0,03 per litro ai sensi della legge 28 dicembre 1995, n. 549 e successive modificazioni.
4. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano alle Regioni a statuto ordinario, alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome di Trento e Bolzano».
48.0.3
Treu, Montagnino
Dopo l’
articolo 48
, aggiungere il seguente:
«Art. 48-
bis.
(Nuove norme in materia di mobilità sostenibile)
1. Al fine di prevenire e ridurre le emissioni inquinanti nei comuni di cui all’articolo 2 del decreto del Ministro dell’ambiente 27 marzo 1998, le imprese e gli enti pubblici con singole unità locali con più di 300 dipendenti e le imprese con complessivamente più di 800 addetti adottano il piano degli spostamenti casa-lavoro del proprio personale dipendente, compreso quello dirigenziale, individuando a tal fine un responsabile della mobilità aziendale. Il piano è finalizzato alla riduzione dell’uso del mezzo di trasporto privato individuale e ad una migliore organizzazione egli orari per limitare la congestione del traffico.
2. Il piano viene trasmesso al comune entro il 31 dicembre di ogni anno. Entro i successivi sessanta giorni il comune stipula con l’impresa o l’ente pubblico proponenti eventuali accordi di programma per l’applicazione del piano. Il piano viene aggiornato con un rapporto annuale che deve contenere la descrizione delle misure adottate ed i risultati raggiunti.
3. Nei suddetti comuni viene istituita, presso l’ufficio tecnico del traffico, una struttura di supporto e di coordinamento tra responsabili della mobilità aziendale che mantiene i collegamenti con le amministrazioni comunali e le aziende di trasporto. Le imprese e gli enti con singole unità locali con meno di 300 dipendenti possono individuare i responsabili della mobilità aziendale ed usufruire della struttura di supporto. Tale struttura può avvalersi di consulenze esterne.
4. Ai maggiori oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo si provvede, fino a concorrenza, con quota parte delle maggiori entrate determinate dalla seguenti disposizioni:
e)
l’articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è abrogato;
f)
a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell’imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento».
48.0.4
Treu, Montagnino
Dopo l’
articolo 48
, aggiungere il seguente:
«Art. 48-
bis.
(Deduzione dal reddito dei lavoratori dipendenti
delle spese di mobilità casa-lavoro)
1. All’articolo 48, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera
d)
è inserita la seguente:
“
d-
bis) le somme erogate, i valori dei beni resi disponibili e dei servizi forniti dal datore di lavoro nell’ambito delle misure previste dal piano degli spostamenti casa-lavoro del proprio personale dipendente, di cui ai decreti del Ministero dell’ambiente del 27 marzo 1998 e del 20 dicembre 2000“.
2. Ai maggiori oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo si provvede, fino a concorrenza, con quota parte delle maggiori entrate determinate dalla seguenti disposizioni:
a)
l’articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è abrogato;
b)
a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell’imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento».
48.0.5
Ciccanti
Dopo l’
articolo 48
, aggiungere il seguente:
«Art. 48-
bis.
1. Al fine di sostenere l’adeguamento tecnologico delle infrastrutture informatiche del Ministero della giustizia è riconosciuta allo stesso “la quota parte dei depositi giudiziari, effettuati presso gli istituti bancari e gli uffici postali ai sensi degli articoli 571, 576 numeri 5 e 7 codice di procedura civile e 34 regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, non riscosse dai creditori o non reclamate dai debitori“. La suddetta quota parte è acquisita dallo Stato e deve essere versata dagli istituti bancari e dagli uffici postali alla Tesoreria centrale dello Stato. Le risorse di cui sopra vengono mantenute in bilancio per essere riaccreditate, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sul capitolo d’investimento destinato alle spese informatiche del Ministero della giustizia, decorsi dieci anni dalla chiusura del fallimento o dall’ordinanza di distribuzione ai sensi degli articoli 541 e 542 codice procedura civile o dalla data di approvazione del progetto di distribuzione ai sensi dell’articolo 598 stesso codice o dalla definizione, comunque, della procedura.
2. Il cancelliere comunica senza ritardo all’istituto di credito o all’ufficio postale presso il quale è aperto il deposito della procedura la data di cui al comma 1 onde consentire, al decorso del termine, il versamento di cui al medesimo comma.
3. Per le procedure per le quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, si è già proceduto agli adempimenti di cui agli articoli 541, 542, 598 codice procedura civile o si sia già verificata la chiusura della procedura o l’estinzione, comunque, della stessa, la cancelleria a verificare l’esistenza di depositi e invierà agli istituti di credito e agli uffici postali interessati la notizia circa la data di cui al comma 1.
4. Gli istituti di credito e gli uffici postali, ove già decorso il termine di 10 anni e di cui al comma 1, procederanno all’immediato deposito delle somme residuate sui depositi e degli interessi maturati, in caso contrario vi procederanno alla maturazione del termine decennale relativamente alle somme residuate su ciascun deposito e agli interessi maturati».
48.0.6
Dato
Dopo l’
articolo 48
, aggiungere il seguente:
«Art. 48-
bis.
(Interventi straordinari in favore delle popolazioni del Molise colpite dagli eventi calamitosi di ottobre-novembre 2002 e gennaio 2003)
1. In favore delle popolazioni colpite dalle calamità naturali nella regione Molise e al fine di consentire un adeguato risarcimento del danno subìto e una ripresa delle attività produttive e della crescita regionale, sono disposte le seguenti provvidenze aventi carattere di eccezionalità e temporaneità.
2. La restituzione dei contributi e dei premi di cui all’articolo 7, comma 2, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri (PCM) n. 3253 del 29 novembre 2002, prorogata dall’articolo 8 dell’ordinanza n. 3279 del 10 aprile 2003 e ulteriormente differita con l’articolo 6 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 11 luglio 2003 n. 3300, avviene a partire dal 50º anno successivo all’entrata in vigore della presente legge. La riscossione dei contributi e dei premi avrà luogo secondo la modalità di cui al citato articolo 7, comma 2.
3. Al fine di indennizzare complessivamente il territorio investito dagli eventi ed, in particolare, le imprese colpite, ivi comprendendo anche le imprese di grandi dimensioni, è disposto uno stanziamento, a valere sul Bilancio dello Stato e con previsione nella tabella C) attinente i fondi della Protezione Civile, pari a un miliardo e novecento milioni di Euro, da erogare in attuazione della legge 27 dicembre 2002, n. 286.
4. In deroga alle disposizioni di cui all’articolo 16 del decreto legislativo n. 446 del 2000 e per l’intero territorio colpito dagli eventi calamitosi è disposta la sospensione del pagamento dell’IRAP, per il tempo necessario a favorire la ripresa delle attività produttive e comunque per almeno 5 anni a decorrere dall’entrata in vigore della presente legge La relativa quota è a carico del bilancio dello Stato secondo modalità che garantiranno l’invarianza del gettito tributario regionale e secondo uno specifico provvedimento del Ministro dell’economia, da emanarsi sulla base delle risultanze prodotte dall’Agenzia delle Entrate – struttura di gestione e su proposta di un apposito Comitato tecnico paritetico Ministero – Regione, istituito con decreto del Ministro dell’economia, con funzionamento senza oneri a carico del bilancio dello Stato.
5. Le agevolazioni in atto sia contributive che fiscali per assunzioni incentivate di cui all’articolo 7, 2 comma dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3268 del 12 marzo 2003 sono prorogate per ulteriori 36 mesi rispetto alla loro naturale data di scadenza.
6. I lavoralori iscritti nelle liste di mobilità hanno diritto alla proroga dell’iscrizione e del relativo trattamento indennitario, ove rispettate, per ulteriori 24 mesi.
7. Per interventi di Programmazione negoziata regionalizzata, da definire con specifica Delibera CIPE, è previsto un finanziamento a valere sul bilancio dello Stato pari a 60 milioni di Euro da rateizzare, in via prioritaria, attraverso gli strumenti attuativi in essere.
8. Per la progettazione definitiva, per gli studi e le indagini occorrenti, in prosecuzione di quanto disposto dall’articolo 144, comma 11, della legge n. 388 del 2000 e dell’aggiudicazione effettuata per il progetto preliminare, nonché per la realizzazione del collegamento autostradale A 1-A 14, Termoli San Vittore, necessario nel primo tratto anche per il superamento delle criticità connesse all’esercizio dell’invaso del Liscione, sono stanziati 150 milioni di euro a valere sul bilancio dello Stato.
9. Per il finanziamento della progettazione definitiva degli studi di fattibilità di cui alla Delibera CIPE 70/98 e degli strumenti di programmazione regionale, riguardanti l’area interessata, valutati positivamente dal Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici di cui legge n. 144 del 1999, è stanziato l’importo di 2,5 milioni di euro a valere sul bilancio dello Stato.
10. Il contributo per lo svolgimento di funzioni e servizi in modo associato, a norma del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è raddoppiato per i comuni interessati dagli eventi calamitosi. Restano invariate le modalità per la fruizione dello stesso.
11. Misure straordinarie per il potenziamento degli interventi per la sicurezza sociale nell’area colpita al fine di impedire l’infiltrazione di fenomeni malavitosi, sono definite d’intesa fra la regione Molise, gli Enti locali e le Prefetture competenti.
12. Ai maggiori oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo si provvede, fino a concorrenza, con quota parte delle maggiori entrate determinate dalla seguenti disposizioni:
a)
l’articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è abrogato;
b)
a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell’imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento».
48.0.7
Veraldi, Iovene, Filippelli, Marini
Dopo l’
articolo 48
, aggiungere il seguente:
«Art. 48-
bis.
(Istituzione del punto franco di Gioia Tauro)
1. Ai sensi dei regolamenti (CEE) n. 2562/90 della Commissione del 30 luglio 1990, e successive modificazioni, e n. 2913/92 del Consiglio del 12 ottobre 1992, e successive modificazioni, in materia rispettivamente di zone franche e depositi franchi e di istituzione del codice doganale comunitario, è autorizzata la costituzione di un punto franco nel porto di Gioia Tauro. Alla delimitazione del punto franco si provvede, d’intesa con la regione Calabria, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato di concerto con i Ministri delle finanze, del tesoro, dei trasporti e della navigazione, dell’industria, del commercio e dell’artigianato, e per le politiche agricole.
2. L’area di cui al comma 1 è considerata punto franco per quanto concerne:
a)
diritti di confine, dazi doganali, sovrimposte di confine, prelievi agricoli, restrizioni quantitative e qualitative o qualsiasi tassa o misura di effetto equivalente;
b)
imposta sul reddito delle persone fisiche, imposta sul reddito delle persone giuridiche, imposta locale sui redditi;
c)
imposta sul valore aggiunto, imposte di registro, imposta sull’incremento di valore degli immobili, imposte catastali, imposte ipotecarie, imposte di fabbricazione, imposte erariali di consumo.
3. Le norme regolamentari che prevedono entità e durata del regime di esenzione di cui alle lettere
b)
e
c)
del comma 2 sono emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle finanze, sentita la regione Calabria.
4. È fatta salva la possibilità che, con legge statale e in conformità con la normativa comunitaria, vengano istituiti altri regimi di esenzione a favore delle imprese localizzate nell’area di cui al comma 1 ed operanti nella movimentazione internazionale di merci e prodotti.
5. Possono agire in regime di esenzione dai diritti di confine, nel rispetto della normativa comunitaria, le imprese di distribuzione e di commercializzazione localizate nel punto franco di cui al comma 1, per merci e prodotti importati. Possono agire in regime di esenzione dalle imposte dirette e indirette, nonché dai diritti di confine, nel rispetto della normativa comunitaria sul perfezionamento attivo, le imprese di trasformazione localizzate nel punto franco di cui al comma 1, per merci e prodotti importati.
6. In deroga alla normativa comunitaria, le imprese di cui al comma 5 godono dell’esenzione dai diritti di confine per l’importazione di impianti, macchinari e attrezzature, fonti di energia e lubrificanti, purchè destinati all’attività produttiva.
7. La regione Calabria indica annualmente agli uffici finanziari dello Stato operanti nel territorio regionale la lista delle imprese ammesse a operare in regime di esenzione.
8. Nel punto franco di cui al comma 1, in deroga alla normativa comunitaria, è concesso un regime di esenzione dai diritti di confine, dalle imposte di fabbricazione e dalle imposte erariali di consumo per l’immissione al consumo finale locale di determinate quantità di merci e prodotti allestiti da imprese operanti nel medesimo punto franco e giudicati di particolare interesse ai fini degli obiettivi di sviluppo.
9. Il Governo, d’intesa con la regione Calabria, provvede a determinare i contingenti annui delle merci e dei prodotti immessi al consumo finale locale ai sensi del comma 8.
10. La regione Calabria provvede a definire un programma che indica, in coerenza con gli obiettivi di sviluppo, i tipi di imprese di distribuzione, di commercializzazione e di trasformazione che possono operare in regime di punto franco.
11. La regione Calabria, con riferimento al punto franco di Gioia Tauro:
a)
determina le imprese ammesse a operare al suo interno;
b)
istituisce un Fondo di rotazione per le iniziative economiche;
c)
assicura il funzionamento di un Centro servizi che costituisce lo strumento logistico di supporto per tutte le iniziative economiche, con compiti di consulenza per la commercializzazione dei prodotti;
d)
promuove la formazione di quadri imprenditoriali e aziendali;
e)
definisce condizioni agevolative per I’acquisto e l’affitto di terreni ai fini di insediamenti industriali;
f)
dichiara di pubblica utilità le infrastrutture di ogni tipo, la cui realizzazione si renda necessaria per il funzionamento del punto franco;
g)
attua i provvedimenti necessari al potenziamento delle economie esterne, reali e monetarie, che contribuiscono ad originare le precondizioni dello sviluppo.
12. Gli oneri per la istituzione e la gestione del punto franco di Gioia Tauro sono a carico della regione Calabria.
13. Le norme di attuazione del presente articolo sono emanate, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, delle attività produttive e delle politiche agricole e forestali, sentita la regione Calabria, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
14. Ai maggiori oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo si provvede, fino a concorrenza, con quota parte delle maggiori entrate determinate dalla seguenti disposizioni:
a)
l’articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è abrogato;
b)
a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell’imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento».
48.0.8
Veraldi, Iovene, Filippelli, Marino
Dopo l’
articolo 48
, aggiungere il seguente:
«Art. 48-
bis.
1. Per consentire una prima fase di attuazione degli interventi nel Piano d’impresa delle Ferrovie della Calabria srl, i crediti della stessa vantati nei confronti della regione Calabria per i servizi di competenza regionale svolti dalla omonima gestione commissariale governativa a tutto il 31 dicembre 2000, non rilevano ai fini della valutazione delle partite creditorie per lo Stato nell’ambito delle procedure di regolazione delle partite debitorie dall’articolo 145, comma 30, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
2. Le risorse derivante dall’applicazione del precedente comma 1 sono destinate integralmente ad aumento di capitale sociale e restano vincolate alla realizzazione degli interventi previsti nel Piano d’impresa.
3. Per le medesime finalità di cui al comma 1, è autorizzata a decorrere dall’anno 2004 un limite d’impegno quindicennale di euro 7 milioni da destinare a contributi in favore delle Ferrovie della Calabria srl per la contrazione di mutui».
Conseguentemente, all’articolo 54, tabella B ivi richiamata, alla voce
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
, apportare le seguenti variazioni:
2004: – 7.000;
2005: – 7.000;
2006: – 7.000.
Conseguentemente, alla medesima tabella, sono corrispondentemente ridotti gli accantonamenti relativi della rubrica Ministero dell’economia e delle finanze.
48.0.9
Montagnino, Lauria, Montalbano, Battaglia Giovanni, Garraffa, Rotondo
Dopo l’
articolo 48
, aggiungere il seguente:
«Art. 48-
bis.
1. Per gli interventi relativi alla strada a scorrimento veloce Caltanissetta-Gela e al raddoppio della strada a scorrimento veloce Caltanissetta-Porto Empedocle è autorizzata, per il triennio 2004-2006, la spesa complessiva di 800 milioni di euro, così ripartita:
a)
scorrimento veloce Caltanissetta-Gela per lavori di manutenzione straordinaria, messa in sicurezza e lavori di sistemazione idraulica e per lavori di costruzione del 7º e 8º lotto: 30 milioni di euro per il 2004; 30 milioni di euro per il 2005; 40 milioni di euro per il 2006;
b)
scorrimento veloce Caltanissetta-Porto Empedocle: 100 milioni di euro per il 2004; 200 milioni di euro per il 2005; 400 milioni di euro per il 2006».
Conseguentemente, all’articolo 54, comma 1, tabella B ivi richiamata, alla voce
Ministero dell’economia e delle finanze
, apportare le seguenti variazioni:
2004: – 130;
2005: – 230;
2006: – 440.
48.0.10
Falomi, De Petris, Battisti
Dopo l’
articolo 48
, aggiungere il seguente:
«Art. 48-
bis.
1. Ai fini di cui al comma 1, punto
d)
, della legge 15 dicembre 1990, n. 396, gli stanziamenti del fondo per Roma Capitale sono incrementati di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005, 2006 per interventi finalizzati all’abbattimento del tratto sopraelevato della Tangenziale Est di Roma e alla realizzazione di un percorso alternativo».
Conseguentemente, alla tabella A, alla voce
Ministro dell’economia e delle finanze
, apportare le seguenti variazioni:
2004: – 15.000;
2005: – 15.000;
2006: – 15.000.
48.0.11
Falomi, De Petris, Battisti
Dopo l’
articolo 48
, aggiungere il seguente:
«Art. 48-
bis.
(Interventi a tutela del patrimonio storico, archeologico e culturale)
1. Al fine di tutelare e valorizzare il patrimonio storico, archeologico e culturale del Paese, gli stanziamenti del fondo per Roma Capitale, di cui alla legge 15 dicembre 1990, n. 396, sono aumentati di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005 per la realizzazione del Parco Archeologico di Centocelle».
Conseguentemente, alla tabella A, alla voce
Ministero dell’economia e delle finanze
, apportare le seguenti variazioni:
2004: – 4.000;
2005: – 4.000.
48.0.12
De Petris, Barelli, Giaretta, Falomi, Battisti, Boco, Malabarba, Muzio, Bonavita, Brutti Paolo, Donati, De Benedetti, Calvi, Di Siena, Cortiana, Fabris, Liguori, Zancan, Stanisci, Del Turco, Ulivi, Maconi, Zanda, Cavallaro, Pedrini, Soliani, De Paoli, De Zulueta
Dopo l’
articolo 48
, aggiungere il seguente:
«Art. 48-
bis.
(Interventi a tutela del patrimonio storico, archeologico e culturale)
1. Al fine di tutelare e valorizzare il patrimonio storico, archeologico e culturale del Paese, gli stanziamenti del fondo per Roma Capitale, di cui alla legge 15 dicembre 1990, n. 396, sono aumentati di 2 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2004-2006 per interventi di consolidamento, restauro e musealizzazione delle catacombe ebraiche di Villa Torlonia e dei locali delle ex scuderie».
Conseguentemente, alla tabella B, alla voce
Ministero dell’economia e delle finanze
, apportare le seguenti variazioni:
2004: – 2.000;
2005: – 2.000;
2006: – 2.000.
48.0.13
Nocco
Dopo l’
articolo 48
, inserire il seguente:
«Art. 48-
bis.
1. Per il completamento degli interventi in materia di investimenti navali, di cui all’articolo 3 della legge 16 marzo 2001, n. 88, da realizzarsi sulla base dall’avanzamento dei lavori raggiunto all’entrata della presente legge, è autorizzato un ulteriore limite di impegno di durata dodecennale pari a euro 23 milioni annui a decorrere dall’anno 2004».
Conseguentemente, alla tabella B, alla voce
Ministero dell’economia e delle finanze
, apportare le seguenti variazioni:
2004: – 23 milioni di euro;
2005: – 23 milioni di euro;
2006: – 23 milioni di euro.
48.0.14
Izzo
Dopo l’
articolo 48
, aggiungere il seguente:
«Art. 48-
bis.
1. Al fine di consentire il proseguimento del programma pluriennale di interventi di edilizia sanitaria di cui all’articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni ed integrazioni è consentita la riprogrammazione degli interventi precedentemente ammessi al finanziamento e deliberati dal CIPE per le cui opere non sia possibile la fase di cantiere per l’anno 2004 in favore di interventi per i quali sia possibile la cantierabilità delle opere nel corso dell’anno 2004».
48.0.17
Curto, Tofani
Dopo l’
articolo 48,
aggiungere il seguente:
«Art. 48-
bis.
1. Al fine di consentire il proseguimento del programma pluriennale di interventi di edilizia sanitaria di cui all’articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 o successive modificazioni ed integrazioni è consentita la riprogrammazione degli interventi precedentemente ammessi al finanziamento e deliberati dal CIPE per le cui opere non sia possibile la fase di cantiere per l’anno 2004 in favore di interventi per i quali sia possibile la cantierabilità delle opere nel corso dell’anno 2004».
48.0.15
Cicolani
Dopo l’
articolo 48
, è aggiunto il seguente:
«Art. 48-
bis.
1. Il Governo si avvale della facoltà prevista all’articolo 1, comma 3, secondo periodo, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, allo scopo di adeguare la normativa di attuazione della legge 21 dicembre 2001, n. 443 ai princìpi stabiliti dalla sentenza della Corte costituzionale 1º ottobre 2003, n. 303; il termine ivi indicato è prorogato a due anni dall’entrata in vigore della presente legge».
48.0.16
Grillotti
Dopo l’
articolo 48,
inserire il seguente:
«Art. 48-
bis.
1. È abrogato l’ultimo periodo del comma 114 dell’articolo 3 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, dalle parole: “Detti beni“ a: “permutati“».
Art. 49.
49.1
Grillo
Al comma 1, è introdotto il seguente comma:
«01. L’impegno del fidejussiore a rilasciare la cauzione definitiva, di cui al comma 1 dell’art. 30 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 è soppresso relativamente alle gare i cui bandi siano pubblicati dall’entrata in vigore della presente legge».
49.2
Grillotti, Demasi
Sopprimere i commi 1 e 2.
49.3
Cavallaro, Magistrelli
Sopprimere il comma 2.
49.4
Basile, Girfatti, Barelli
Al comma 2, eliminare il periodo:
«In mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell’impresa per la quale la garanzia è prestata».
49.5
Ciccanti
Al comma 2, eliminare l’ultimo periodo:
«Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai contratti in corso anche se affidati dai soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, lettera
b)
, anteriormente all’entrata in vigore della presente legge».
49.6
Ciccanti
Al comma 2, eliminare l’ultimo periodo:
«Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai contratti in corso anche se affidati dai soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, lettera
b)
, anteriormente all’entrata in vigore della presente legge».
49.7
Moro, Vanzo, Franco Paolo
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-
bis
. I concessionari di lavori pubblici, di cui all’articolo 19 della legge 11 febbraio 1994, e successive modificazioni, e all’articolo 6 del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, e i concessionari di esercizio di infrastrutture destinate al pubblico servizio, siano essi soggetti privati o organismi di diritto pubblico, sono obbligati ad appaltare a terzi una percentuale minima del 30 per cento del valore totale dei servizi per i quali non provvedano direttamente o tramite le proprie società controllate».
49.8
Cavallaro, Magistrelli
Sopprimere il comma 3.
49.9
Brutti Paolo, Falomi, Montalbano, Montino, Viserta Costantini, Gasbarri
Sopprimere il comma 3.
49.10
Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni Zancan
Sopprimere il comma 3.
49.11
Brutti Paolo, Falomi, Montalbano, Montino, Viserta Costantini, Gasbarri
Al comma 3, sopprimere le parole ed operativa e altresì sopprimere le parole da
«dei complessi immobiliari»
fino a
«sicurezza strategica dello Stato e».
49.12
Cicolani, Barelli
Al comma 3, alla fine del periodo, dopo la parola
«nazionali»
aggiungere:
«In quest’ultimo ambito rientra il riordino e il potenziamento degli impianti della produzione della RAI di Roma e di Milano».
49.13
Donati, Boco, Ripamonti, Carella, Cortiana, De Petris, Martone, Turroni, Zancan
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-
bis
. Al fine di consentire l’adeguamento e la messa in sicurezza della SS1 Aurelia nel tratto Civitavecchia-Cecina, è autorizzata la spesa di 250 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2004-2006, a favore dell’ANAS Spa».
Conseguentemente, alla tabella B, voce
Ministero dell’economia e delle finanze,
apportare le seguenti variazioni:
2004: - 250.000;
2005: - 250.000;
2006: - 250.000.
49.14
Cicolani
Il comma 4 è soppresso.
49.15
Brutti Paolo, Falomi, Montalbano, Montino, Viserta Costantini, Gasbarri
Sopprimere il comma.
49.16
Donati, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone, Turroni, Zancan
Sopprimere il comma 4.
49.17
Sodano Tommaso, Malabarba
Sopprimere il comma 4.
49.18
Barelli
Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
«4-
bis
. Parte delle risorse finanziarie trasferite alle Regioni in attuazione dell’articolo 8 del decreto legislativo n. 422 del 1997 sono utilizzate, attraverso la costituzione di un apposito Fondo, per attuare processi di mobilità del personale in esubero nelle aziende già in regime di gestione commissariale governativa e nelle aziende ferroviarie concessionarie diverse da RFI S.p.A. e Trenitalia S.p.A. verso amministrazioni pubbliche ed aziende pubbliche o private nell’ambito del territorio regionale.
4-
ter
. Con successivo regolamento da emanarsi a cura del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni, saranno individuati criteri e modalità per l’attuazione dei processi di mobilità previsti dal comma precedente.
4-
quater
. Il regolamento di cui al comma dovrà prevedere tra l’altro:
a)
incentivi ai soggetti che assumeranno il personale in esubero pari all’80 per cento del costo del personale medesimo per i primi 2 anni e al 70 per cento per i tre anni successivi;
b)
conservazione del trattamento economico in essere, ad eccezione degli istituti legati alla prestazione, per il personale in esubero assunto;
c)
i criteri per la predisposizione delle liste di mobilità, tenendo conto della necessità di acquisire al riguardo l’intesa con le organizzazioni sindacali;
d)
l’attivazione delle procedure di mobilità entro e non oltre il 31 dicembre 2004;
e)
le modalità di rendicontazione delle risorse erogate attraverso il Fondo.
4-
quinquies
. Fino all’assunzione presso amministrazioni pubbliche e aziende pubbliche o private, il personale in esubero rimarrà dipendente delle aziende interessate dai processi di mobilità e sarà impiegato in mansioni compatibili con le esigenze produttive, fermo restando il suo livello di inquadramento e la sua retribuzione, ad eccezione degli istituti legati alla prestazione, e per tale periodo il Fondo riconoscerà delle aziende ferroviarie interessate dalle procedure di mobilità il 100 per cento del costo delle retribuzioni nei valori in atto. Fino al 31 dicembre 2003 detto valore non sarà preso in considerazione ai fini del rapporto dello 0,35 tra ricavi da traffico e costi del trasporto, al netto dei costi di infrastruttura, previsto dall’articolo 19 del decreto legislativo n. 422 del 1997 e successive modificazioni.
4-
sexties
. A decorrere dal 1º gennaio 2005 i costi del personale in esubero saranno presi in considerazione ai fini del rapporto dello 0,35 di cui al comma precedente ed i contributi erogati dal fondo direttamente alle aziende ferroviarie di cui al comma I saranno assimilati ai corrispettivi per il contratto di servizio.
4-
septies
. I risparmi derivanti dall’applicazione delle procedure di mobilità restano nella disponibilità della Regione sino alla concorrenza del 35 per cento del costo del personale in esubero, e dovranno essere destinati ad interventi a favore del settore dei trasporti ad impianti fissi. La parte eccedente deve essere riversata ad apposito capitolo delle entrate del Bilancio dello Stato, secondo modalità e procedure da stabilirsi nell’ambito del regolamento di cui al comma 3.
4-
octies
. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Dipartimento trasporti terrestri, nell’ambito dell’attività di monitoraggio prevista dal comma 5 dell’articolo 8 del decreto legislativo n. 422 del 1997 così come modificato dal decreto legislativo n. 400 del 1999, provvede alla verifica dello stato di attuazione delle procedure di mobilità e alla vigilanza sulle modalità di applicazione delle disposizioni indicate ai precedenti commi».
49.19
Barelli
Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
«4-
bis
. L’ammontare delle risorse previste dai decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 novembre 2000 pubblicati sul S.O. n. 224 alla G.U.R.I n. 303 del 30 dicembre 2000 rideterminate, in applicazione dell’articolo 20 decreto legislativo n. 422/97, sulla base dei risultati del monitoraggio effettuato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a mezzo dei comitati all’uopo costituiti, formerà oggetto di un nuovo piano di riparto i cui contenuti saranno recepiti da un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nell’ambito del quale saranno altresì individuati i criteri e le modalità per procedere all’utilizzo di eventuali economie, ivi comprese quelle determinatesi nel triennio 2001-2003 in relazione ai servizi aggiuntivi non attivati, che potranno essere destinate alla copertura di eventuali criticità connesse ad incrementi di costo per l’erogazione dei servizi connessi a fattori non direttamente governabili dalle aziende esercenti, alla introduzione di meccanismi di premialità dell’efficienza e dell’efficacia nella gestione dei servizi stessi ovvero a servizi aggiuntivi i cui oneri non trovino già copertura.
4-
ter
. A decorrere dal 2005 il riconoscimento del tasso di inflazione programmato sui trasferimenti da operarsi in favore delle singole regioni è subordinato alla trasmissione dei dati e delle informazioni richieste dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per lo svolgimento dell’attività di monitoraggio di cui all’articolo 8 comma 5 del decreto legislativo n 422/97
4-
quater
. Per far fronte agli oneri pregressi derivanti da contenziosi relativi a fatti o atti antecedenti al 31 dicembre 2000 in cui siano parti le società subentrate, ex articolo 31 legge n. 144/99, alle gestioni commissariali governative di servizi ferroviari e le società concessionari di servizi ferroviari diverse da RFI SPA e Trenitalia S.p.A. si ricorre alle risorse già recate dall’articolo 145 comma 30 della legge n. 388/2000.
4-
quinquies
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede a rimborsare ai soggetti di cui al comma 3 gli oneri pregressi derivanti da contenziosi conseguenti a fatti o atti antecedenti al 31 dicembre 2000 e rientranti alla stessa data nella competenza statale, ancorché manifestatesi successivamente, procedendo, per l’utilizzo delle risorse recate dall’articolo 145, comma 30 della legge n. 388 del 2000, alle eventuali variazioni del riparto delle risorse già effettuato in funzione delle necessità di ciascuna azienda.
4-
sexties
. Nei contenziosi di cui al comma precedente è previsto d ufficio l’intervento volontario dello Stato per cui le aziende interessate ai rimborsi dovranno direttamente trasmettere all’Avvocatura dello Stato tutta la documentazione che consenta la relativa costituzione in giudizio.
4-
septies
. Gli oneri conseguenti a transazioni relative ai contenziosi indicati al comma 4 potranno essere posti a carico della Stato solo se sulle proposte transattive le aziende interessate abbiano acquisito preventivamente il parere favorevole dell’Avvocatura dello Stato».
49.20
Cicolani
Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
«4-
bis
. Al fine di contribuire al risanamento ed allo sviluppo del trasporto pubblico locale nonché al potenziamento del trasporto rapido di massa è autorizzata per dieci anni a partire dall’anno 2004 la spesa annua di 630 milioni di euro di cui 100 milioni di euro quale contributo per i costi di esercizio del trasporto pubblico locale, ad esclusione di quelli inerenti i servizi ferroviari, 230 milioni di euro per il rinnovo del parco automobilistico destinato al trasporto pubblico locale e 300 milioni di euro per la integrazione e la prosecuzione del programma degli interventi previsti dall’art. 9 della legge 26 febbraio 1992, n. 211.
4-
ter
. La ripartizione delle risorse di cui al comma precedente, ad esclusione di quelle relative all’integrazione e alla prosecuzione del programma degli interventi previsti dall’articolo 9 della legge 26 febbraio 1992, n. 211, tra gli enti regionali e gli locali beneficiari viene effettuata, adottando anche criteri di premialità che incentivano il progressivo miglioramento del rapporto costi-ricavi e della qualità di servizio, sulla base di un regolamento emanato entro il 30 giugno 2004 dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze sentita la Conferenza unificata Stato-Regioni, città e autonomie locali.
4-
quater
. Le prestazioni oggetto dei contratti di servizio stipulati ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo n. 422/97, nei limiti degli importi necessari ad assicurare la copertura dei costi di produzione dei servizi considerati al netto dei ricavi da traffico, sono assimilate alle operazioni di cui all’articolo 3, comrna 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 63, e successive modifiche ed integrazioni.
4-
quinques
. All’articolo 4, comma 1 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 446 e successive modifiche ed integrazioni, dopo le parole “lettera
a)
dell’articolo 2425 del codice civile“ è aggiunto il seguente periodo: “con esclusione dei corrispettivi per lo svolgimento dei servizi di trasporto pubblico locale conseguiti in ragione di contratti di servizio stipulati ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 421 e successive modifiche ed integrazioni.
5-
septies) All’onere derivante dall’attuazione del comma 4-bis
si provvede mediante l’incremento dell’accisa sulla benzina da determinare con decreto del Ministro dell’economia nella misura massima di 3 centesimi, sentita la Conferenza unificata Stato-Regioni, città ed autonomie locali».
49.21
Cicolani
Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
«4-
bis
. A far data dall’emanazione del decreto di cui al comma 4-
sexties
, i diritti per le operazioni tecniche e tecnico-amministrative di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nonché le tariffe di cui al decreto ministeriale 22 marzo 1999, n. 143, sono corrisposti dagli interessati anticipatamente con versamento in conto corrente postale mediante procedura telematica.
4-
ter
. Gli utenti sprovvisti di collegamento telematico alla rete internet potranno effettuare il versamento presso gli Uffici postali accedendo al servizio per il tramite degli operatori di sportello di Poste italiane S.p.A..
4-
quater
. Il costo aggiuntivo dell’operazione di versamento è determinato in 0,70 indipendentemente dall’importo del versamento di cui alla legge 1º dicembre 1986, n. 870 e successive modificazioni ed integrazioni. L’aggiornamento di tale costo aggiuntivo è determinato ogni due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge secondo i meccanismi di cui all’articolo 18, comma 4, della legge 1 dicembre 1986, n. 870.
4-
quinquies
. La società Posteitaliane S.p.A., a valere sugli introiti derivanti dall’applicazione della tariffa determinata al comma 4-
quater
, provvederà, senza oneri per lo Stato alla realizzazione, gestione, sviluppo e manutenzione delle procedure applicative e di informazione all’utenza, nonché alla fornitura, gestione e manutenzione delle apparecchiature necessarie per il supporto informatico delle operazioni di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla base delle specifiche esigenze rappresentate nella Convenzione di cui al comma 4-
sexties
.
4-
sexties
. Con Convenzione da stipulare tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Posteitaliane S.p.A. sono regolamentati termini, modalità e procedure per l’applicazione dei commi da 4-
bi
s a 4-
quinques
. La convenzione è approvata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti».
49.22
Cicolani
Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
«4-
bis
. Ai fini dell’espletamento dei servizi di cui all’articolo 1 del decreto ministeriale del 26 novembre 1958 e del rilascio delle previste certificazioni tecniche il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può affidare in concessione quinquennale la gestione del Centro Sperimentale impianti a Fune di Montecompatri istituito con legge 19 marzo 1952, n.183 ad imprese che svolgono attività tecnica di certificazione, verifica e prova di impianti a fune.
4-
ter
. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono individuate le imprese cui possono essere affidati in concessione i servizi, i criteri per l’affidamento.
4-
quater
. Le imprese di cui al comma precedente devono essere in possesso di requisiti tecnico professionali idonee al corretto esercizio delle attività di certificazione precisate nel regolamento.
49.23
Barelli
Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
«4-
bis
. Le infrastrutture destinate al trasporto rapido di massa metropolitano realizzate, in corso di realizzazione e da realizzare sono attribuite al demanio del Comune competente per territorio.
4-
ter
. I Comuni nel rispetto della disciplina dettata dall’articolo 18 e 19 del decreto legislativo del 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni, per l’erogazione dei servizi metropolitani, possono affidare in concessione l’infrastruttura di cui al comma precedente a soggetti giuridici privati previa procedura concorsuale e per un periodo non superiore a 70 anni.
4-
quater
L’infrastruttura di cui al comma 4-
bis
può essere conferita dal Comune competente in proprietà al concessionario di cui al comma 4-
ter
fermo restando il vincolo di reversibilità a favore del concedente a scadenza del rapporto concessorio.
4-
quinquies
. L’infrastruttura di cui al comma 4-
bis
può essere altresì conferita dal Comune competente in proprietà ad una società dallo stesso partecipata con quota maggioritaria cui sono affidati compiti di gestione del patrimonio immobiliare e/o quelli previsti dal comma 13, dell’articolo 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 come modificato dall’articolo 35 della legge 28 dicembre 2001 n. 448, fermo restando il vincolo di destinazione d’uso della stessa.
5-
sexties
. Le infrastrutture di cui al comma 4-
bis
di proprietà dello Stato all’atto dell’entrata in vigore della presente legge sono trasferite a titolo gratuito al Comune competente».
49.24
Barelli
Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
«4-
bis
. La disposizione di cui all’articolo 3, comma 3 della legge 15 dicembre 1990, n. 385, per le aziende i cui servizi non abbiano formato oggetto di delega di funzioni ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 e successive modificazioni, è da intendersi estesa anche alle opere di ammodernamento e potenziamento finanziate con le leggi 4 dicembre 1996, n. 611, 7 dicembre 1999, n. 472, 23 dicembre 1999, n. 488 e 23 dicembre 2000, n. 388.
4-
ter
. La disposizione di cui al comma 4-
bis
si applica altresì nei confronti delle società di cui all’articolo 31 della legge 144/99, le cui quote, alla data di entrata in vigore della presente legge, non siano state acquisite dalle regioni.
4-quater Gli atti di concessione in essere con i soggetti di cui ai precedenti commi, fatti salvi termini più ampi ivi stabiliti, sono prorogati di ulteriori cinque anni decorrenti dal completamento delle opere di ammodernamento e potenziamento.
4-
quinques.
Per le ferrovie in ex gestione commissariale governativa ed in concessione, diverse da RFI S.p.A., fatto comunque salvo quanto previsto dal precedente comma 2, le regioni hanno la facoltà di avvalersi delle norme previste dal presente articolo».
49.25
Barelli
Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
«4-
bis
. Allo scopo di garantire la sicurezza dei trasporti ferroviari, i servizi di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 19 novembre 1997 n. 422 e successive modifiche e integrazioni, per i quali non risulti raggiunto almeno il rapporto dello 0,35 tra ricavi del traffico e costi operativi del trasporto al netto di quelli di infrastruttura, fino alla messa in sicurezza delle infrastrutture da realizzarsi nell’ambito dei programmi di risanamento tecnico in corso continuano ad essere affidati, unitamente alla gestione delle stesse infrastrutture, alle aziende che attualmente li svolgono, mediante contratti di servizio con scadenza massima al 31 dicembre 2005.
4-
ter
. Sino alla completa realizzazione degli interventi di cui al comma 1 la titolarità delle quote delle società costituite ai sensi dell’articolo 31 della legge 17 maggio 1999 n. 144 e non trasferite alle regioni, resta attribuita al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».
49.26
Barelli
Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
«4-
bis
. Sono erogate alle regioni statuto ordinario, con le procedure previste dall’articolo 15 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 e successive modificazioni ed integrazioni e dall’articolo 11 della legge 3 agosto 2002, n. 166, tutte le risorse stanziate per il risanamento ed il potenziamento delle ferrovie esercenti i servizi di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422.
4-
ter
. A decorrere dalla stipula degli accordi di programma di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n.422, per le risorse finanziarie che ne sono oggetto, cessa di avere efficacia ogni procedura finalizzata al loro utilizzo diversa da quella prevista al precedente comma».
49.27
Barelli
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
«All’articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, e successive modificazioni, al comma 2, dopo le parole: “Ingegneria ambiente e risorse ovvero in Geologia“
sono inserite le seguenti:
“o del diploma di laurea di 1 livello in discipline tecniche attinenti al territorio e all’ambiente“
e dopo le parole:
“Diploma di perito minerario industriale“
sono inserite le seguenti:
“o di Geometra per chi, non più in servizio, abbia svolto nelle attività estrattive compiti ispettivi e di prevenzione degli infortuni sul lavoro per almeno cinque anni presso una pubblica autorità di vigilanza“
e al comma 3, dopo le parole:
“Diploma in discipline tecniche industriali“
sono inserite le seguenti:
“o Diploma di geometra“».
49.28
Cicolani
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
«All’articolo 2-
quarter
, comma 1, del decreto-legge 7 febbraio 2003, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2003, n. 62, sono aggiunte, alla fine le parole “ove i relativi contratti siano stipulati dopo l’entrata in vigore del predetto decreto-legge 11 giugno 1998 n. 180“».
49.29
Barelli
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
«4-
bis
. All’articolo 19 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
“6-
bis
. Con regolamento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottarsi entro il 30 giugno 2004, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze da sottoporre al parere della Conferenza Stato-Regioni saranno individuati:
a)
criteri univoci da applicarsi ai fini della verifica del raggiungimento per i servizi ferroviari del rapporto minimo dello 0,35 tra ricavi del traffico e costi operativi del trasporto al netto di quelli dell’infrastruttura;
b)
tempi e modalità per consentire il superamento di eventuali squilibri gestionali che non permettano il rispetto del predetto parametro, avendo cura di individuare soluzioni improntate a salvaguardare la continuità e la regolarità dei servizi“».
49.30
Baio Dossi, Giaretta, Formisano, Gaglione, D’Andrea
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
«4-
bis
. Per il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati, di cui alla legge 9 gennaio 1989, n. 13, è autorizzata la spesa di 13 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006».
Conseguentemente, all’articolo 54, alla tabella B ivi richiamata, rubrica:
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
apportare le seguenti variazioni:
2004: + 13.000;
2005: + 13.000;
2006: + 13.000.
Conseguentemente, alla medesima tabella, sono corrispondentemente ridotti gli accantonamenti relativi della rubrica
Ministero dell’economia e delle finanze.
49.31
Falomi
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
«Il comma 5 dell’articolo 9 della legge 24 marzo 1989 n. 122 è così modificato:
“5. I parcheggi realizzati ai sensi del presente articolo in cui lo stallo è delimitato con separazione in muratura (definiti box al chiuso) non posso essere ceduti separatamente dall’unità immobiliare alla quale sono legati dal vincolo pertinenziale. I relativi atti di cessione sono nulli.
Diversamente i parcheggi realizzati ai sensi del presente articolo delimitati da una semplice striscia colorata larga 15 cm. (definiti posti auto) sono esclusi dal vincolo pertinenziale“».
49.32
Falomi, Montino, De Zulueta, Salvi, Gasbarri, Brutti Massimo, De Petris, Zanda, Battisti
Aggiungere il seguente comma:
«5. Per la prosecuzione del programma di interventi di cui alla legge 15 dicembre 1990 n. 396 è destinato un importo non inferiore al 5 per cento delle risorse di cui all’articolo 13, comma 1 della legge 1º agosto 2002 n. 166 che risultino disponibili al 1º gennaio 2004».
49.33
Lauro
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
«5. –
1.
Per consentire una prima fase di attuazione degli interventi previsti nel Piano d’impresa delle Ferrovie della Calabria s.r.l., i crediti dalla stessa vantati nei confronti della Regione Calabria per i servizi di competenza regionale svolti dalla omonima gestione commissariale governativa a tutto il 31 dicembre 2000, non rilevano ai fini della valutazione delle partite creditorie per lo Stato nell’ambito delle procedure di regolazione delle partite debitorie previste dall’articolo 145, comma 30 della legge n. 388 del 2000.
2.
Le risorse derivanti dall’applicazione del precedente comma 1 sono destinate integralmente ad aumento di capitale sociale e restano vincolate alla realizzazione degli interventi previsti nel Piano d’impresa.
3.
Per le medesime finalità di cui al comma 1 è autorizzata a decorrere dall’anno 2004 un limite d’impegno quindicennale di euro 7 milioni da destinare a contributi in favore delle Ferrovie della Calabria s.r.l. per la contrazione di mutui».
Conseguentemente alla tabella B,
Ministero dell’economia e delle finanze,
apportare le seguenti modificazioni:
2004: – 7.000;
2005: – 7.000;
2006: – 7.000.
49.34
Provera, Pedrazzini
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
«4-
bis
. Per consentire l’inizio dei lavori relativi alla strada statale n. 38 previsti dalla delibera del CIPE del 21 dicembre 2001 n. 121 per l’accesso alla Valtellina, è autorizzato un contributo ventennale di 6.000.000,00 di Euro, a favore dell’ANAS s.p.a., a decorrere dall’anno 2004. La Cassa Depositi e Prestiti e autorizzata a intervenire a favore dell’ANAS, ai sensi dell’art. 47 della legge 28 dicembre 2001 n. 448».
Conseguentemente nella tabella D alla voce
Ministero dell’economia e delle finanze – legge finanziaria n. 289 del 2002: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria anno 2003) – art. 61, comma 1: Fondo per le aree sottoutilizzate ed interventi nelle medesime aree (settore n. 4) (4.2.3.27 – aree sottoutilizzate – cap. 7576),
apportare le seguenti variazioni:
2004: – 6.000.000;
2005: – 6.000.000;
2006: – 6.000.000.
49.35
Cicolani
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
«4-
bis
. Le risorse stanziate dalla legge 26 febbraio 1992 n. 211 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché da altre leggi di spesa che cofinanziano interventi strategici e di preminente interesse nazionale ai sensi della legge 21 dicembre 2001, n. 443, possono essere impegnate a seguito della approvazione dei progetti preliminari da parte del CIPE, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 20 agosto 2002 n. 190».
49.36
Cicolani
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
«4-
bis
. Il terzo comma dell’articolo 30 della legge 1 agosto 2002, n. 166 è sostituito dal seguente: “Per l’attuazione del programma di cui al comma 2, l’Amministrazione può contrarre mutui, anche presso la Cassa Depositi e Prestiti e assumere limiti di impegno pluriennali corrispondenti alla durata del finanziamento“».
49.37
Piccioni
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
«4-
bis
. Le risorse continuative di cui all’articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 2002, sono trasferite direttamente all’Agenzia Interregionale per il fiume Po. Sono altresì direttamente trasferite le risorse corrispondenti alle intere provenienze dall’attualità 1996 e fino all’annualità 2002 che residuano sul bilancio dello Stato ai sensi dell’articolo 275, primo comma, lettere
c)
ed
f)
, del Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827. All’Agenzia Interregionale per il fiume Po e consentito l’accantonamento sul proprio bilancio di una risorsa finanziaria non superiore al 15 per cento delle spese di investimento per la difesa del suolo, per far fronte alle spese generali, alle attività ed al funzionamento dell’Agenzia medesima».
49.38
Ciccanti
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
«4-
bis
. Le risorse continuative di cui all’articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 2002, sono trasferite direttamente all’Agenzia Interregionale per il fiume Po. Sono altresì direttamente trasferite le risorse corrispondenti alle intere provenienze dall’attualità 1996 e fino all’annualità 2002 che residuano sul bilancio dello Stato ai sensi dell’articolo 275, primo comma, lettere
c)
ed
f)
, del Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827. All’Agenzia Interregionale per il fiume Po e consentito l’accantonamento sul proprio bilancio di una risorsa finanziaria non superiore al 15 per cento delle spese di investimento per la difesa del suolo, per far fronte alle spese generali, alle attività ed al funzionamento dell’Agenzia medesima».
49.39
Baio Dossi, Giaretta, Formisano, Gaglione
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
«4-
bis
. Con proprio decreto il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti d’intesa con il Ministero della salute, è autorizzato a fissare le modalità per la concessione di un contributo pari a 10 mila euro, per ciascuno degli anni, 2004 e 2005, 2006 finalizzato all’organizzazione e alla gestione dei Centri di Mobilità rivolti alla valutazione gratuita dell’idoneità alla guida delle persone disabili. Con lo stesso decreto sono stabiliti i criteri e le modalità per l’accertamento periodico della qualità del servizio».
Conseguentemente, all’articolo 54, comma 1, tabella A, rubrica
Ministero dell’economia e delle finanze, ivi richiamata,
apportare le seguenti modificazioni:
2004: - 150;
2005: - 150;
2006: - 150.
49.40 (testo 2)
Budin, Bordon, Caddeo, Giaretta
Dopo il comma 4, inserire il seguente:
«4-
bis.
Per il concorso italiano al completamento dell’autostrada Maribor – Lago Balaton, è autorizzata la spesa di euro 26.000.000, a decorrere dall’anno 2004 da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».
Conseguentemente, all’articolo 54, comma1, Tabella A ivi richiamata, sono corrispondentemente in modo uniforme ridotti gli accantonamenti relativi a tutte le rubriche, al netto delle regolazioni debitorie.
49.40
Budin, Bordon, Caddeo, Giaretta
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
«4-
bis
. Per il concorso italiano al completamento dell’autostrada Maribor-Lago Balaton, e autorizzata la spesa di euro 26.000.000, a decorrere dall’anno 2004 da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».
Conseguentemente, all’articolo 54, comma 1, tabella B ivi richiamata, è corrispondentemente ridotto l’accantonamento relativo al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al netto delle regolazioni debitorie.
49.41
Castagnetti, Chirilli
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
«
a)
Per la realizzazione ed il completamento delle infrastrutture viarie, sportive, ricettive, di servizio e la copertura degli «soft costs», funzionali allo svolgimento dei campionati mondiali di sci alpino del 2005 in Valtellina, sono autorizzati ulteriori limiti di impegno quindicennali di Euro 4.000.000 a decorrere dall’anno 2004, di Euro 4.000.000 a decorrere dal 2005 e di Euro 4.000.000 a decorrere dall’anno 2006, quale ulteriore concorso dello Stato agli oneri derivanti dalla contrazione di mutui o altre operazioni finanziarie che la regione Lombardia è autorizzata ad effettuare. Le relative rate di ammortamento per capitale ed interessi sono corrisposte agli istituti finanziatori da parte del Ministero dell’economia e delle finanze;
b)
ai fini dell’individuazione delle infrastrutture di cui alla lettera
a)
la regione Lombardia provvederà ad integrare l’apposito accordo di programma quadro stipulato ai sensi dell’articolo 2, comma 203, lettera
c)
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dell’economia e delle finanze e gli Enti locali interessati;
c)
All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, pari a 4.000.000 di Euro per l’anno 2004, 8.000.000 di Euro per l’anno 2005 e 12.000.000 di Euro a decorrere dal 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell’ambito dell’unità previsionali di base di conto capitale “Fondo speciale“ dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero».
49.43
Castellani
Dopo il comma 4, inserire il seguente:
«4-
bis-
Per il completamento delle opere di ripristino e di ricostruzione degli immobili privati danneggiati dagli eventi sismici del 19 settembre 1979 e successivi, previste dalla legge 3 aprile 1980 n. 115, nei comuni ricompresi nel territorio della Comunità montana della Valnerina e del comune di Ferentillo, è autorizzata in favore della regione Umbra la spesa di 3,6 milioni di euro per il 2004, 4 milioni di euro per il 2005, 4 milioni di euro per il 2006».
Conseguentemente, all’articolo 54, comma 1, tabella A ivi richiamata, sono uniformemente ridotto, fino a concorrenza degli importi, gli accantonamenti relativi a tutte le rubriche, al netto delle regolazioni debitore.
49.42
Castagnetti
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
«
a)
Per la realizzazione ed il completamento delle infrastrutture viarie, sportive, ricettive, di servizio e la copertura degli “soft costs“, funzionali allo svolgimento dei campionati mondiali di sci alpino del 2005 in Valtellina, sono autorizzati ulteriori limiti di impegno quindicennali di Euro 4.000.000 a decorrere dall’anno 2004, di Euro 4.000.000 a decorrere dal 2005 e di Euro 4.000.000 a decorrere dall’anno 2006, quale ulteriore concorso dello Stato agli oneri derivanti dalla contrazione di mutui o altre operazioni finanziarie che la Regione Lombardia è autorizzata ad effettuare. Le relative rate di ammortamento per capitale ed interessi sono corrisposte agli istituti finanziatori da parte del Ministero dell’economia e delle finanze;
b)
ai fini dell’individuazione delle infrastrutture di cui alla lettera
a)
la regione Lombardia provvederà ad integrare l’apposito accordo di programma quadro stipulato ai sensi dell’articolo 2, comma 203, lettera
c)
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dell’economia e delle finanze e gli Enti locali interessati;
c)
all’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, pari a 4.000.000 di Euro per l’anno 2004, 8.000.000 di Euro per l’anno 2005 e 12.000.000 di Euro a decorrere dal 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell’ambito dell’unità previsione di base di conto capitale “Fondo speciale“ dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.
49.0.1
Basile, Chirilli, Borelli
Dopo l’
articolo 49
, è aggiunto il seguente:
«Art. 49-
bis.
(Altre misure di razionalizzazione fiscale)
1. Gli autocarri e gli autoveicoli uso ufficio, fino a 3500 Kg, di massa complessiva e con più di tre posti, corrispondono la tassa automobilistica ed usufruiscono della detrazione IVA e della deducibilità dei costi dal reddito nella medesima misura delle autovetture. Fanno eccezione, relativamente agli autocarri, per quanto concerne l’IVA ed i redditi, le imprese di lavori edili e stradali, di installazione o manutenzione delle reti ferroviarie, elettriche, telefoniche, dell’acqua e del gas e le imprese agricole, per tutte le quali restano comunque ferme la strumentalità e l’inerenza, e quelle attività per cui detti veicoli costituiscono l’oggetto proprio ovvero beni senza i quali l’attività stessa non può essere esercitata.
2. Le regole specifiche di deducibilità e detraibilità dei veicoli valgono anche qualora essi siano contemplati in contratti e negozi, di qualunque natura e scopo, dal contenuto più ampio».
49.0.2
Basile, Chirilli, Borelli
Dopo l’
articolo 49
, è aggiunto il seguente:
«Art. 49-
bis.
(Razionalizzazione in materia di imposte indirette)
1. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, competente per la presentazione delle richieste di iscrizione, trascrizione ed annotazione sui veicoli è l’ufficio del P.R.A. della provincia nel cui territorio risiede l’avente causa, cioè il richiedente, delle richiamate formalità„ individuato, secondo i casi, nel proprietario, nel locatario con facoltà di compera (leasing), nell’acquirente con riserva della proprietà o nell’usufruttuario dei veicoli stessi. Fermo quanto precede, relativamente agli enti la competenza si individua con riguardo ad una sede secondaria se vi sussiste una effettiva struttura operativa, altrimenti rileva la sede principale (legale). Con i medesimi criteri viene attribuito il gettito della tassa automobilistica».
49.0.6
Coviello, Veraldi, D’Andrea
Dopo l’
articolo 49,
inserire il seguente:
«Art. 49-
bis.
(Interventi per agevolare l’artigianato)
1. Gli imprenditori artigiani iscritti nei relativi albi provinciali possono avvalersi. in deroga alla normativa previdenziale vigente, di collaborazioni occasionali di parenti entro il terzo grado, aventi anche il titolo di studente, per un periodo complessivo nel corso dell’anno non superiore a novanta giorni.
2. Le collaborazioni suddette devono avere carattere di aiuto, a titolo di obbligazione morale e perciò senza corresponsione di compensi ed essere prestate nel caso di temporanea impossibilità dell’imprenditore artigiano all’espletamento della propria attività lavorativa.
3. È fatto, comunque, obbligo dell’iscrizione all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali».
Conseguentemente, alla tabella A, apportare le seguenti variazioni:
Ministero del lavoro e delle politiche sociali
2004: – 5.000.
Ministero della difesa
2005: – 5.000;
2006: – 5.000.
49.0.7
Izzo
Dopo l’
articolo 49,
aggiungere il seguente:
«Art. 49-
bis.
1. Gli interventi di cui all’articolo 1, commi 1 e 3, della legge 14 marzo 2001, n. 80, sono prorogati per l’anno 2004. All’onere derivante dall’attuazione della presente disposizione, si provvede quanto a euro 2,58 milioni mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale “Fondo speciale“ dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, quanto a euro 1,5 milioni sulla eventuale quota di incremento annuale dei contributi erariali agli enti locali per l’anno 2004».
49.0.8
Coviello, Veraldi, D’Andrea
Dopo l’
articolo 49,
inserire il seguente:
«Art. 49-
bis.
All’articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, recante disposizioni comuni per la determinazione del valore della produzione netta, al comma 4-
bis
le parole: “euro 2.000“ sono sostituite dalle seguenti: “euro 4.000“».
Conseguentemente, alla tabella A, apportare le seguenti variazioni:
Ministero dell’economia e delle finanze
2004: – 60.000.
Ministero della salute
2004: – 22.000.
Ministero della difesa
2005: – 82.000;
2006: – 82.000.
49.0.9
Grillotti, Demasi
Dopo l’
articolo 49,
aggiungere il seguente:
«Art. 49-
bis.
(Validazione dei progetti)
All’articolo 30, comma 6-
bis
della legge 11 febbraio 1994, n. 109, così come modificato dall’articolo 7 della legge 1º agosto 2002, n.166, è aggiunto il seguente capoverso: “Resta salva la facoltà per le società di interesse pubblico di procedere alla validazione dei progetti di qualsiasi tipo e/o livello, svolti in proprio o da terzi con la propria struttura tecnica ove dotata di un sistema di qualità ai sensi della UNI ISO 9000, a condizione che sia garantita un’adeguata e verificabile indipendenza rispetto ai progettisti e/o esecutori“».
49.0.10
Grillotti, Demasi
Dopo l’
articolo 49,
aggiungere il seguente:
«Art. 49-
bis.
(Appalti di opere pubbliche)
1.Nei casi di risoluzione dei contratti di appalto o di cottimo previsti e disciplinati
dagli artt. 118, 119 e 120 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, l’esecutore è obbligato a riconsegnare il cantiere alla stazione appaltante entro il termine fissato per la redazione dello stato di consistenza e dell’inventario di cui all’art. 121 del D.P.R n. 554/1999. La presa in consegna del cantiere da parte del committente è attestata da apposito processo verbale redatto dal direttore dei lavori in contraddittorio con l’appaltatore ovvero, in mancanza, con l’assistenza di due testimoni. Il processo verbale così redatto attesta il possesso del cantiere da parte della stazione appaltante.
2. Permanendo l’indisponibilità del cantiere da parte della stazione appaltante successivamente al processo verbale di cui al comma che precede, il Prefetto, ove richiesto dalla stazione appaltante per ragioni di necessità ed urgenza nel completamento dei lavori a seguilo di risoluzione dei contratti di appalto o dei cottimi, assume entro 10 giorni dalla richiesta con apposita ordinanza i necessari provvedimenti per consentire alla stazione appaltante la piena disponibilità del cantiere e la prosecuzione dei lavori».
49.0.22
Nania, Grillotti, Battaglia Antonio, Pedrizzi, Tofani
Dopo l’
articolo 49,
aggiungere il seguente:
«Art. 49-
bis.
(Appalti di opere pubbliche)
1. Nei casi di risoluzione dei contratti di appalto o di cottimo previsti e disciplinati dagli artt. 118, 119 e 120 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n.554, l’esecutore è obbligato a riconsegnare il cantiere alla stazione appaltante entro il termine fissato per la redazione dello stato di consistenza e dell’inventario di cui all’art. 121 del D.P.R. n. 554/1999. La presa in consegna del cantiere da parte del committente è attestata da apposito processo verbale redatto dal direttore dei lavori in contraddittorio con l’appaltatore ovvero, in mancanza, con l’assistenza di due testimoni. Il processo verbale così redatto attesta il possesso del cantiere da parte della stazione appaltante.
2. Permanendo l’indisponibilità del cantiere da parte della stazione appaltante successivamente al processo verbale di cui al comma che precede, il Prefetto, ove richiesto dalla stazione appaltante per ragioni di necessità ed urgenza nel completamento dei lavori a seguito di risoluzione dei contratti di appalto o dei cottimi, assume entro 10 giorni dalla richiesta con apposita ordinanza i necessari provvedimenti per consentire alla stazione appaltante la piena disponibilità del cantiere e la prosecuzione dei lavori».
49.0.23
Nania, Grillotti, Battaglia Antonio, Pedrizzi, Tofani
Dopo l’
articolo 49,
aggiungere il seguente:
«Art. 49-
bis.
(Validazione dei progetti)
1. All’articolo 30, comma 6-
bis
della legge 11 febbraio 1994, n. 109, così come modificato dall’art. 7 della Legge 1º agosto 2002, n. 166, e aggiunto il seguente capoverso: “Resta salva la facoltà per le società di interesse pubblico di procedere alla validazione dei progetti di qualsiasi tipo e/o livello, svolti in proprio o da terzi con la propria struttura tecnica ove dotata di un sistema di qualità ai sensi della UNI ISO 9000, a condizione che sia garantita un’adeguata e verificabile indipendenza rispetto ai progettisti e/o agli esecutori“».
49.0.11
Rollandin, Thaler Ausserhofer, Michelini, Kofler, Peterlini, Betta, Andreotti, Pedrini, Frau
Dopo l’
articolo 49,
inserire il seguente:
«Art. 49-
bis.
(Finanziamento di progetti nelle zone montane)
1. Le autorizzazioni di spesa per l’anno 2004, di cui alla tabella D, relative al rifinanziamento della legge 97 del 1994, recante nuove disposizioni per le zone montane, sono destinate prioritariamente al finanziamento dei progetti approvati inseriti in graduatoria, ma sospesi per esaurimento delle risorse destinate alla contrazione dei mutui, di cui all’articolo 34, comma 2, della legge 144 del 1999».
Conseguentemente alla tabella B, rubrica
Ministero dell’economia e delle finanze
di cui all’articolo 54, comma 1, apportare le seguenti modifiche:
2003: – 10.000.
Alla tabella D, di cui all’articolo 54, comma 3, aggiungere la seguente voce:
Legge n. 97 del 1994: Nuove disposizioni per le zone montane (Settore n. 19) (1.2.3.6 – Fondo per la montagna – CAP 7003):
2003: + 10.000.
49.0.12
Grillo, Pedrazzini, Eufemi, Menardi, Specchia, Manfredi
Dopo l’
articolo 49,
aggiungere il seguente:
«Art. 49-
bis.
Al comma 1, dell’articolo 10 della legge 353 del 21 novembre 2000, sono soppresse le parole da: “È inoltre“ fino a “o concessione“.».
49.0.13 (testo 2)
Zanda, Montino, Bordon, Gasbarri, De Petris, Battisti, Falomi
Dopo l’
articolo 49,
inserire il seguente:
«Art. 49-
bis.
(Interventi per la mobilità nell’area metropolitana romana)
1. Al fine di potenziare i collegamenti tra Roma e i comuni della sua area metropolitana anche in funzione dello sviluppo della rete ferroviaria, del decongestionamento della rete stradale e della regolarizzazione dei flussi verso e dalla capitale, nonché per favorire i collegamenti con gli aeroporti internazionali di Fiumicino e Ciampino, sono autorizzati limiti d’impegno quindicennali, a favore della Provincia di Roma, pari a 15 milioni di euro a decorrere dal 2005, per la realizzazione di opere di infrastrutturazione ferroviaria e stradale nel suddetto territorio.
2. Le opere di cui al comma 1 sono prioritariamente orientate ad interventi:
a)
di potenziamento e ammodernamento tecnologico delle linee ferroviarie, nonché acquisizione del relativo materiale;
b)
di sviluppo delle infrastrutture viarie;
c)
di realizzazioen di adeguamento di nodi di scambio ferro/gomma, ferro/ferro e gomma/gomma, a servizio delle stazioni ferroviarie e delle stazioni di sosta per i mezzi del trasporto pubblico su gomma.
3. Allo scopo di effettuare la pianificazione e la progettazione delle opere e degli interventi di cui al comma 2, è disposto un contributo straordinario alla Regione Lazio pari a 3 milioni di euro per l’anno 2004, finalizzato alla predisposizione, entro il 31 dicembre 2004, di un apposito “Progetto preliminare e definitivo dell’adeguamento del sisema della mobilità nell’area metropolitana romana“, di seguito denominato “Progetto“. Il Progetto è orientato prioritariamente ad elaborare a livello preliminare e definitivo:
a)
la pianificazione anche temporale e lo sviluppo delle reti ferroviarie e stradali in relazione alla situazione in atto e alle trasformazioni previste dagli strumenti urbanistici dei comuni dell’area metropolitana romana; dalla Provincia di Roma e della Regione Lazio;
b)
il dimensionamento ottimale, la qualità del servizio e le frequenze temporali dei servizi pubblici di trasporto su ferro e su gomma ai fini di una graduale riduzione del traffico privato;
c)
la localizzazione e la funzione strategica dei nodi di corrispondenza e di scambio intermodale, nonché la definizione delle relative attrezzature».
Conseguentemente, all’articolo 54, comma 1, alle tabelle A e B ivi richiamate, rubrica
Ministero dell’economia e delle finanze,
apportare le seguenti modificazioni:
Tabella A:
2004: – 3.000.
Tabella B:
2005: – 15.000;
2004: – 15.000.
49.0.13
Zanda, Montino, Bordon, Gasbarri, De Petris, Battisti, Falomi
Dopo l’
articolo 49
, inserire il seguente:
«Art. 49-
bis.
(Interventi per la mobilità nell’area metropolitana romana)
1. Al fine di potenziare i collegamenti tra Roma e i comuni della sua area metropolitana anche in funzione dello sviluppo della rete ferroviaria, del decongestionamento della rete stradale e della regolarizzazione dei flussi verso e dalla capitale, nonché per favorire i collegamenti con gli aeroporti internazionali di Fiumicino e Ciampino, sono autorizzati limiti d’impegno quindicennali, a favore della provincia di Roma, pari a 15 milioni di euro a decorrere dal 2005, per la realizzazione di opere di infrastrutturazione ferroviaria e stradale nel suddetto territorio.
2. Le opere di cui al comma 1 sono prioritariamente orientate ad interventi:
a)
di potenziamento e ammodernamento tecnologico delle linee ferroviarie, nonché acquisizione del relativo materiale;
b)
di sviluppo delle infrastrutture viarie;
c)
di realizzazione di adeguamento di nodi di scambio ferro/gomma, ferro/ferro e gomma/gomma, a servizio delle stazioni ferroviarie e delle stazioni di sosta per i mezzi del trasporto pubblico su gomma.
3. Allo scopo di effettuare la pianificazione e la progettazione delle opere e degli interventi di cui al comma 2, è disposto un contributo straordinario alla Regione Lazio pari a 3 milioni di euro per l’anno 2004, finalizzato alla predisposizione, entro il 31 dicembre 2004, di un apposito “Progetto preliminare e definitivo dell’adeguamento del sistema della mobilità nell’area metropolitana romana“, di seguito denominato “Progetto“. Il Progetto è orientato prioritariamente ad elaborare a livello preliminare e definitivo:
a)
la pianificazione anche temporale e lo sviluppo delle reti ferroviarie e stradali in relazione alla situazione in atto e alle trasformazioni previste dagli strumenti urbanistici dei comuni dell’area metropolitana romana; della provincia di Roma e della Regione Lazio;
b)
il dimensionamento ottimale, la qualità del servizio e le frequenze temporali dei servizi pubblici di trasporto su ferro e su gomma ai fini di una graduale riduzione del traffico privato;
c)
la localizzazione e la funzione strategica dei nodi di corrispondenza e di scambio intermodale, nonché la definizione delle relative attrezzature».
Conseguentemente, all’articolo 54, comma 1, tabelle A e B ivi richiamate, alla voce
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
, apportare le seguenti variazioni:
tabella A:
2004: – 3.000.
tabella B:
2005: – 15.000;
2006: – 15.000.
49.0.14
Carella, Ripamonti, Turroni, Boco, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Zancan
Dopo l’
articolo 49
, aggiungere il seguente:
«Art. 49-
bis.
(Prosecuzione degli interventi per la ricostruzione nei territori
della Puglia colpiti dagli eventi sismici del 1980-81)
1. Per gli interventi di cui alla legge 23 gennaio 1992, n. 32, relativi ai comuni della provincia di Foggia, è attribuito un contributo pari a 1.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006. A tal fine il CIPE, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, provvede, ai sensi della citata legge n. 32 del 1992, alla ripartizione del suddetto contributo a favore dei comuni del subappennino Dauno in provincia di Foggia danneggiati dagli eventi sismici del 1980-81».
Conseguentemente, alla tabella B, alla voce
Ministero dell’economia e delle finanze
, limitatamente ai limiti di impegno, apportare le seguenti variazioni:
2004: – 1.000;
2005: – 2.000;
2006: – 3.000.
49.0.15
Budin, Bordon, Caddeo, Giaretta
Dopo l’
articolo 49
, inserire il seguente:
«Art. 49-
bis.
(Interventi per la ricostruzione della Val Canale e di Canal del Ferro)
1. Al fine di realizzare un sistema organico di interventi per la ricostruzione dei territori della Val Canale e del Canal del Ferro, colpiti dall’alluvione del 29 agosto 2003, è istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze un apposito “Fondo per la ricostruzione della Val Canale e del Canal del Ferro“, di seguito denominato “Fondo“.
2. Le risorse del Fondo sono attivabili, a titolo di cofinanziamento, sulla base di uno specifico “Piano di ricostruzione e di sviluppo per la Val Canale e il Canal del Ferro“ elaborato dalla Regione Friuli-Venezia Giulia e orientato ai seguenti obiettivi:
a)
erogazione di sussidi temporanei o contributi straordinari alla popolazione sfollata;
b)
ripristino ed adeguamento del patrimonio edilizio dei centri urbani colpiti dall’evento calamitoso, anche attraverso il riconoscimento di contributi in conto capitale fino al 90 per cento della spesa complessiva per la riparazione o ricostruzione delle abitazioni private;
c)
ricostruzione o ripristino di tutti i sistemi di accesso, viabilità e trasporto danneggiati dall’alluvione, con priorità per le opere infrastrutturali strategiche, quale l’autostrada 23, per le strade statali 13 e 54 e per le strade provinciali interessate da frane o crolli;
d)
riattivazione e sostegno delle attività produttive, in particolare delle piccole e medie imprese, anche mediante la concessione da parte della regione di contributi in conto capitale e in conto interessi;
e)
recupero e conservazione del patrimonio ambientale, paesaggistico e infrastrutturale della Val Canale e del Canal del Ferro e, in generale, del Parco naturale delle Prealpi Giulie, al fine di preservare il potenziale turistico dell’area.
3. Al Fondo è destinato un finanziamento annuale a carico del bilancio dello Stato, pari a 200 milioni di euro in ragione d’anno, per gli anni 2004, 2005 e 2006. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati le modalità di trasferimento dei contributi statali alla regione Friuli-Venezia Giulia, nonché i criteri di accesso ai benefici e alle agevolazioni di cui al presente articolo».
Conseguentemente, all’articolo 54, comma 1, tabella A ivi richiamata, sono uniformemente ridotti, fino a concorrenza degli importi, gli accantonamenti relativi a tutte le rubriche, al netto delle regolazioni debitorie.
49.0.16
D’Andrea, Ayala, Coviello, Di Siena, Gruosso
Dopo l’
articolo 49
, aggiungere il seguente:
«Art. 49-
bis.
(Interventi sulla rete stradale nazionale)
1. Per l’ammodernamento e la messa in sicurezza della strada statale 407 Basentana è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro in ragione d’anno per il triennio 2004-2006».
Conseguentemente, all’articolo 54, comma 1, tabella B ivi richiamata, sono uniformemente ridotti, fino a copertura dei maggiori oneri, gli accantonamenti relativi a tutte le rubriche, al netto delle regolazioni debitorie.
49.0.17
D’Andrea, Ayala, Coviello, Di Siena, Gruosso
Dopo l’
articolo 49
, aggiungere il seguente:
«Art. 49-
bis.
(Interventi sulla rete stradale nazionale)
1. Per l’adeguamento e la messa in sicurezza della strada statale 7 Matera-Ferrandina è autorizzata la spesa di 2 000.000 di euro per l’anno 2004, 3.500.000 euro per l’anno 2005 e 3.000.000 per l’anno 2006».
Conseguentemente, all’articolo 54, comma 1, tabella B ivi richiamata, sono uniformemente ridotti, fino a copertura dei maggiori oneri, gli accantonamenti relativi a tutte le rubriche, al netto delle regolazioni debitorie.
49.0.18
D’Andrea, Ayala, Coviello, Di Siena, Gruosso
Dopo l’
articolo 49
, aggiungere il seguente:
«Art. 49-
bis.
(Interventi sulla rete stradale nazionale)
1. Per l’adeguamento e la messa in sicurezza delle strade statali 176, 103 e 598 transcollinari è autorizzata la spesa di 10.330.000 euro per l’anno 2004, 15.500.000 euro per l’anno 2005 e 10.330.000 per l’anno 2006».
Conseguentemente, all’articolo 54, comma 1, tabella B ivi richiamata, sono uniformemente ridotti, fino a copertura dei maggiori oneri, gli accantonamenti relativi a tutte le rubriche, al netto delle regolazioni debitorie.
49.0.19
D’Andrea, Coviello, Soliani, Di Siena, Monticone, Ayala
Dopo l’
articolo 49
, aggiungere il seguente:
«Art. 49-
bis.
(Interventi di conservazione e recupero dei Sassi di Matera)
1. Al fine di proseguire gli interventi di conservazione e recupero dei Sassi di Matera, di cui alla legge n. 771 del 1986 e all’articolo 19, comma 3, della legge n. 166 del 2002, è autorizzato lo stanziamento aggiuntivo di 1,5 milioni di euro per il 2004 e di 2 milioni di euro in ragione d’anno per gli anni 2005 e 2006».
Conseguentemente, all’articolo 54, comma 1, tabella B ivi richiamata, alla voce
Ministero dell’economia e delle finanze
, apportare le seguenti variazioni:
2004: – 1.500;
2005: – 2.000;
2006: – 2.000.
49.0.20
D’Andrea, Coviello, Di Siena, Gruosso, Ayala
Dopo l’
articolo 49
, aggiungere il seguente:
«Art. 49-
bis.
(Interventi sulla rete ferroviaria nazionale)
1. Per l’ammodernamento della linea ferroviaria Battipaglia-Potenza-Taranto è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro in ragione d’anno per gli anni 2004, 2005 e 2006)».
Conseguentemente, all’articolo 54, comma 1, tabella B ivi richiamata, sono uniformemente ridotti, fino a copertura dei maggiori oneri, gli accantonamenti relativi a tutte le rubriche, al netto delle regolazioni debitorie.
49.0.21
Coviello, Di Siena, D’Andrea, Gruosso, Ayala
Dopo l’
articolo 49
, aggiungere il seguente:
«Art. 49-
bis.
(Interventi su rete ferroviaria nazionale)
1. Per l’ammodernamento e la riapertura della tratta ferroviaria Sicignano-Lagonegro è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascun anno per il triennio 2004-2006».
Conseguentemente, all’articolo 54, comma 1, tabella B ivi richiamata, sono uniformemente ridotti, fino a copertura dei maggiori oneri, gli accantonamenti relativi a tutte le rubriche, al netto delle regolazioni debitorie.
49.0.24
Nania, Grillotti, Battaglia Antonio, Tofani, Pedrizzi
Dopo l’
articolo 49
, aggiungere il seguente:
«Art. ...
1. È istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un Fondo per il potenziamento della dotazione infrastrutturale dei comuni di minori dimensioni.
2. Per il finanziamento del Fondo a decorrere dal 2004 è autorizzato un limite di impegno quindicennale pari ad euro 6,6 milioni.
3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede con proprio decreto al riparto degli stanziamenti entro il 30 giugno di ciascun anno.
4. Lo schema del decreto è trasmesso al Parlamento per l’acquisizione del parere delle commissioni competenti».
49.0.25
Baio Dossi, Giaretta, Gaglione, Montagnino, Dettori
Dopo l’
articolo 49
, inserire il seguente:
«Art. 49-
bis.
1. All’articolo 29 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
“
2
-bis. Le disposizioni di cui all’articolo 47 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 in materia di patrimonio immobiliare dell’Istituto superiore di sanità (ISS) sono estese all’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL)“».
Conseguentemente, alla tabella C, alla voce
Ministero della salute
, apportare le seguenti variazioni:
Legge n. 268 del 1993 (Riordinamento dell’ISPESL - cap. 3447):
2004: – 2.000;
2005: – 2.000;
2006: – 2.000.