AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Sottocommissione per i pareri
GIOVEDI' 27 MARZO 2003
119ª seduta
Presidenza del Presidente
PASTORE
La seduta inizia alle ore 14,40.
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante: "Programma di utilizzazione di contingenti delle Forze armate nei servizi di sorveglianza e controllo di obiettivi fissi, adottato ai sensi dell'articolo 18 della legge 26 marzo 2001, n. 128"
(n. 198)
(Osservazioni alla 4ª Commissione. Esame. Osservazioni non ostative)
Il relatore MAGNALBO’, dopo avere illustrato lo schema di decreto in titolo, propone alla Sottocommissione di esprimere osservazioni non ostative.
La Sottocommissione conviene con la proposta del relatore.
(2131)
Conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 2003, n. 45, recante disposizioni urgenti relative all'UNIRE e alle scommesse ippiche
(Parere alle Commissioni 6ª e 9ª riunite. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)
Il relatore MALAN, dopo avere richiamato la relazione svolta in occasione dell'esame sui presupposti di costituzionalità del decreto-legge in titolo, rileva come, malgrado la relazione al disegno di legge di conversione indichi espressamente come finalità del decreto-legge quella di rispondere “all’impegno, assunto dal Governo nella seduta dell’Aula del Senato del 18 febbraio 2003, di provvedere a ripristinare, con la massima sollecitudine, la situazione giuridica quale delineatasi a seguito dell’entrata in vigore dell’articolo 8, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, successivamente abrogato dall’articolo 5-
ter
introdotto in sede di conversione del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282”, il decreto-legge n. 45 non adempia a tale obbligo.
Propone pertanto alla Sottocommissione di esprimere un parere non ostativo, osservando tuttavia che la disposizione di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto-legge non ottempera al contenuto dell’ordine del giorno accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del Senato del 18 febbraio scorso, perdurando pertanto le condizioni di paventata incostituzionalità che avevano dato luogo al parere condizionato da parte della Commissione in sede di conversione del decreto-legge n. 282 del 2002.
La Sottocommissione concorda con il parere del relatore.
(78)
BUCCIERO e Antonino CARUSO.
-
Modifiche alle disposizioni di attuazione del codice civile in materia di condominio
(528)
MONTI.- Modifica dell'articolo 70 delle disposizioni di attuazione del codice civile
(622)
PASTORE ed altri.- Modifiche alla normativa in materia di condominio negli edifici
(1659)
MANFREDI ed altri.- Modifiche al codice in materia di condominio
(1708)
BUCCIERO ed altri.- Modifica agli articoli 1117, 1120, 1124, 1129, 1130, 1137 e 1138 del codice civile, agli articoli 63, 64, 66, 67, 70 e 71 delle disposizioni di attuazione del codice civile nonché all'articolo 7 del codice di procedura civile circa la disciplina del condominio negli edifici
(Parere alla 2ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame congiunto con esiti distinti. Parere favorevole sul disegno di legge n. 78 e non ostativo con osservazioni sul disegno di legge n. 528. Parere non ostativo con osservazioni sui disegni di legge nn. 622, 1659 e 1708)
Prosegue l’esame congiunto, sospeso nella seduta del 25 marzo.
Il relatore SCARABOSIO, comunica che, dopo la seduta del 25 marzo, nella quale è stata svolta la relazione sui disegni di legge in titolo, la Commissione di merito ha stabilito di procedere congiuntamente per i disegni di legge n. 78 e 528, assumendo come testo base il disegno di legge n. 78, e congiuntamente tra loro sui disegni di legge n. 622, 1659 e 1708, con procedura distinta; propone pertanto alla Sottocommissione di esprimere due pareri distinti sui disegni di legge in titolo.
Dopo aver ricordato che i disegni di legge n. 78 e n. 528 propongono entrambi modifiche all’articolo 70 delle disposizioni di attuazione del codice civile, adeguando la sanzione ivi prevista, e dopo aver segnalato come sia preferibile la soluzione indicata dal disegno di legge n. 78, assunto come testo base dalla Commissione di merito, di rideterminare annualmente tale sanzione sulla base degli indici ISTAT, propone di esprimere parere favorevole sul disegno di legge n. 78.
Quanto al disegno di legge n. 528, propone di esprimere parere di nulla osta, osservando tuttavia come la previsione di una rivalutazione automatica sembri una soluzione meno opportuna di quella configurata dal disegno di legge n. 78.
Relativamente ai disegni di legge nn. 622, 1659 e 1708, propone alla Commissione di esprimere un parere non ostativo con le osservazioni illustrate nella relazione svolta nella precedente seduta.
La Sottocommissione conviene con le proposte del relatore.
(1611)
Antonino CARUSO e SEMERARO. - Modifica dell'articolo 291 del codice civile in materia di adozione di persone maggiori di età, dell'articolo 32 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, e dell'articolo 38 delle disposizioni di attuazione del codice civile, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, in materia di competenza del tribunale dei minorenni
(Parere alla Commissione speciale in materia di infanzia e di minori. Esame. Parere favorevole)
Il relatore SCARABOSIO illustra il disegno di legge in titolo ricordando che l’istituto dell’adozione ha storicamente svolto una funzione prevalentemente patrimoniale, legata alla “continuazione del casato, alla perpetuazione del nome, dei titoli e del possesso fondiario della famiglia in assenza di figli legittimi o naturali”. Mentre il codice del 1865 riconosceva soltanto la possibilità di adottare persone che avessero compiuto i diciotto anni di età, il codice del 1942 ha contemplato anche la possibilità di adottare minori, dettando una disciplina unificata. Dopo l’intervento della legge n. 431 del 1967, che ha introdotto l’adozione speciale, la definitiva distinzione tra le due normative e l’applicazione della disciplina codicistica ai soli maggiorenni è stata sancita dalla legge n. 184 del 1983, con la quale la rubrica del titolo VIII del libro primo del codice civile, “Dell’adozione”, fu sostituita con l’attuale “Dell’adozione di persone maggiori di età”.
La distanza dell’adozione delle persone maggiori di età dall’adozione dei minori è notevole, in quanto la prima produce effetti più limitati, è revocabile e si realizza attraverso procedure semplificate, basate sul consenso delle parti e non legate alle particolari cautele che ispirano l’adozione in favore dei minori. A differenza dell’adozione dei minori prevista dagli articoli 6 e seguenti della legge n. 184, l’adozione di maggiorenni può essere permessa ad una persona singola, comporta la conservazione di tutti i diritti ed i doveri che l’adottato aveva nei confronti della sua famiglia d’origine e non induce alcun rapporto civile tra l’adottante e la famiglia dell’adottato.
L’interesse del minore, che costituisce il principale punto di riferimento normativo ed interpretativo di tutte le forme di adozione relative ai fanciulli, è sostituito nell’adozione di persone di maggiore età dal concetto di “convenienza dell’adottando” di cui all’art. 312 del codice civile.
Va infine ricordato che l’adozione dei maggiorenni è permessa, ai sensi dell’articolo 291, comma primo, del codice civile, alle persone che non hanno discendenti legittimi o legittimati.
Proprio su questo punto fondamentale interviene il disegno di legge n. 1611, il quale, alla luce di numerose sentenze della Corte costituzionale, si propone di adeguare alla realtà moderna l’ormai obsoleto istituto dell’adozione di persone maggiori d’età come attualmente regolato dal richiamato articolo 291 del codice civile.
L’articolo 1 del disegno di legge riformula tale articolo del codice nel senso di configurare l’adozione dei maggiorenni come istituto non più volto soltanto allo scopo di continuare a rafforzare la famiglia dell’adottante (
adoptio in hereditatem
), ma finalizzato anche a svolgere una funzione sociale, in relazione all’interesse dell’adottato di avere una propria famiglia.
Al secondo comma del nuovo articolo 291 del codice civile si stabilisce che “se l’adottante è coniugato o ha figli maggiori di età, l’adozione è consentita se vi prestano il proprio consenso anche questi e il coniuge non separato dell’adottante”. Il nuovo terzo comma aggiunge: “se l’adottante ha figli minori di età, l’adozione è consentita se il tribunale, tenuto conto delle circostanze del caso, valuta che la stessa non sia contraria agli interessi di questi”.
Questo essenziale cambiamento era stato già prefigurato dalla Consulta come possibile oggetto di un intervento da parte del legislatore, con la sentenza n. 252 del 1996: l'articolo 1 del disegno di legge in titolo consente, appunto, di colmare questa lacuna.
Per quanto riguarda il comma quarto del nuovo articolo 291 del codice civile, sembra essere di estrema importanza il consenso dei figli dell’adottante che, anche se minorenni, abbiano compiuto i quattordici anni di età, in subordine alla valutazione del giudice; nel medesimo comma è di rilevante garanzia la norma in base alla quale, qualora l’età dei figli legittimi o legittimati dell’adottante sia invece inferiore agli anni quattordici, si prevede che il tribunale senta l’altro genitore diverso dall’adottante.
Apprezzabile e necessaria è anche la disposizione di cui all'articolo 2 del disegno di legge in titolo, che modifica l’articolo 32 del Regio decreto-legge 20 luglio 1934, n.1404, attribuendo necessariamente al Tribunale per i minorenni la competenza a conoscere delle questioni nel caso in cui concorra nel procedimento la presenza di figli minori dell’adottante: si tratta di un'innovazione dovuta alla delicatezza della materia. Analogamente, l’articolo 3 del disegno di legge modifica l’articolo 38 delle disposizioni attuative del codice civile inserendo tra le competenze del Tribunale per i minorenni anche i provvedimenti adottati ai sensi del nuovo articolo 291, comma terzo, del codice civile.
Osserva, infine, che appare adeguata la norma di cui all'articolo 4 del disegno di legge in titolo, che disciplina in via transitoria i procedimenti in corso, garantendo così uniformità di trattamento.
Il relatore propone, pertanto, di esprimere un parere favorevole.
La Sottocommissione concorda con il relatore.
(1930)
Disposizioni a tutela degli animali
,
approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Grignaffini ed altri; Azzolini ed altri; Zanella ed altri; Zanella ed altri
(42)
ACCIARINI ed altri. - Divieto di impiego di animali in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate
(294)
RIPAMONTI.- Divieto di svolgimento di competizioni di levrieri
(302)
RIPAMONTI
ed altri.- Divieto di impiego di animali in combattimenti
(789)
PACE ed altri.- Disciplina della detenzione dei cani potenzialmente pericolosi, nonché disposizioni per il divieto di combattimenti tra animali
(926)
CHINCARINI ed altri.- Divieto di impiego di animali in combattimenti
(1118)
ACCIARINI ed altri.- Modifica dell'articolo 727 del codice penale, in materia di maltrattamento di animali
(1397)
BUCCIERO ed altri.- Nuove norme in materia di maltrattamento degli animali
(1445)
BONGIORNO ed altri.- Misure per la repressione e la prevenzione degli abusi sugli animali domestici
(1541)
PERUZZOTTI ed altri. - Modalità per l'esercizio della tutela e il rispetto del diritto al benessere psico-fisico degli animali che vivono a contatto con l'uomo. Delega al Governo per il rispetto dei diritti degli animali tutelati
(1542)
CENTARO.- Modifiche ed integrazioni al codice penale in materia di maltrattamenti e combattimenti tra animali
(1554)
SPECCHIA
ed altri.- Nuove norme contro il maltrattamento di animali
(1783)
ZANCAN ed altri. - Norme per la protezione di animali ed abrogazione degli articoli 638 e 727 del codice penale
(Parere alla 2ª Commissione. Esame congiunto e rinvio)
Il relatore BOSCETTO illustra i disegni di legge in titolo, soffermandosi in particolare sul disegno di legge n. 1930, approvato dalla Camera dei deputati e adottato come testo base dalla Commissione di merito.
Il presidente PASTORE rileva che la fattispecie disciplinata dal nuovo articolo 623-
quater
del codice penale, introdotto dal disegno di legge n. 1930, riprende le disposizioni attualmente recate dall’articolo 727 del codice penale, qualificando le fattispecie ivi indicate, che attualmente costituiscono reato contravvenzionale, come delitto; a tale proposito sottolinea l’esigenza che all’inasprimento delle conseguenze penali sia connesso un maggior rigore nell’individuazione della fattispecie. Osserva altresì la necessità che l’individuazione delle fattispecie e delle sanzioni previste dal disegno di legge n. 1930 sia attentamente ponderata, onde evitare che la genericità delle disposizioni renda perseguibili comportamenti che il legislatore non intendeva sanzionare.
Il senatore MAGNALBO’ esprime perplessità riguardo alla possibile applicabilità delle sanzioni penali sancite dal disegno di legge n. 1930 all’attività venatoria.
Il senatore MALAN richiama all’attenzione della Sottocommissione la circostanza che gli spettacoli circensi, nonché l’addestramento degli animali utilizzati in tale tipo di spettacoli, potrebbero essere considerati come fattispecie punibili ai sensi del nuovo articolo 623-
quater
del codice penale, introdotto dal disegno di legge n. 1930. Esprime, inoltre, forti perplessità sulla compatibilità con il principio di libertà di manifestazione del pensiero, sancito dall’articolo 21 della Costituzione, del nuovo articolo 727-
bis
del codice penale, introdotto dal disegno di legge n. 1930, il quale prevede sanzioni penali suscettibili di essere applicate anche a legittime espressioni artistiche che abbiano come contenuto scene relative a delitti contro gli animali, lasciando peraltro impunite ipotesi concernenti analoghi materiali che abbiano come contenuto scene relative a delitti contro esseri umani.
Il relatore BOSCETTO si riserva di formulare una proposta di parere sul disegno di legge n. 1930 e sugli altri disegni di legge ad esso congiunti, tenendo conto delle osservazioni formulate nel corso della seduta.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 15,10.