BILANCIO (5
a
)
MERCOLEDI' 31 OTTOBRE 2001
47ª Seduta (pomeridiana)
Presidenza del Presidente
AZZOLLINI
Interviene il sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze Vegas.
La seduta inizia alle ore 15,35.
IN SEDE REFERENTE
(700)
Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2002 e bilancio pluriennale per il triennio 2002-2004
– (Tabb. 1 e 2) Stati di previsione dell’entrata e del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno finanziario 2002
(limitatamente alle parti di competenza)
(699)
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)
(Seguito e conclusione dell’esame congiunto)
Si riprende l’esame congiunto dei disegni di legge in titolo, sospeso nella seduta antimeridiana di ieri.
Si passa all’esame delle proposte emendative riferite all’articolo 35 del disegno di legge n. 699.
Il PRESIDENTE dichiara inammissibili gli emendamenti di seguito elencati: 35.16, 35.22, 35.24, 35.25, 35.32, 35.35, 35.40, 35.43, 35.45, 35.51, 35.62, 35.63, 35.67, 35.70, 35.71, 35.78, 35.87, 35.90, 35.91, 35.94, 35.97, 35.98, 35.104, 35.105, 35.107, 35.116, 35.125, 35.152, 35.157, 35.165, 35.166, 35.170, 35.115, 35.55, 35.175, 35.176, 35.177, 35.178, 35.182, 35.183, 35.184, 35.185, 35.188, 35.1, 35.14, 35.17, 35.300, 35.19, 35.18, 35.20, 35.21, 35.85, 35.126, 35.135, 35.140, 35.141, 35.142, 35.143, 35.144, 35.147, 35.151, 35.174, 35.194, 35.196 35.0.15, 35.0.16, 35.0.25, 35.0.21, 35.0.22, 35.0.24, 35.0.27, 35.0.29, 35.0.30, 35.0.32, 35.0.33, 35.0.38 (limitatamente al 2002), 35.0.39 (limitatamente al 2002), 35.0.40 (limitatamente al 2002), 35.0.48, 35.0.53, 35.0.54, 35.0.55, 35.0.74, 35.0.62, 35.0.63, 35.0.131, 35.0.73, 35.0.75, 35.0.76, 35.0.103, 35.0.104, 35.0.107, 35.0.108, 35.0.141, 35.0.117, 35.0.119, 35.0.120, 35.0.122, 35.0.124, 35.0.126, 35.0.130, 35.0.132, 35.0.133, 35.0.136, 35.0.143, 35.0.144, 35.0.18, 35.0.19, 35.0.46, 35.0.47, 35.0.60, 35.0.61, 35.0.72 (limitatamente ai commi 2 e 3 dell’articolo 35 ter), 35.0.85, 35.0.93, 35.0.83, 35.0.77, 35.0.97, 35.0.100, 35.0.99, 35.0.98, 35.0.142, 35.0.111, 35.0.114, 35.0.115, 35.0.139, 35.0.140, 35.0.116, 35.0.134.
Si passa all’illustrazione degli emendamenti.
L’emendamento 35.2 viene fatto proprio dal senatore RIPAMONTI, che lo dà per illustrato.
Il sottosegretario VEGAS illustra l’emendamento 35.5.
L’emendamento 35.8, fatto proprio dal senatore CICCANTI, è dato per illustrato.
Gli emendamenti 35.9 e 35.15 sono fatti propri e illustrati dal senatore GIARETTA.
Il senatore MICHELINI illustra l’emendamento 35.11.
L’emendamento 35.15 viene fatto proprio dal senatore GIARETTA, che lo dà per illustrato.
La proposta emendativa 35.23 viene fatta propria dal senatore PASQUINI che la dà per illustrata.
L’emendamento 35.27 viene fatto proprio dal senatore Tommaso SODANO, che dà lo stesso per illustrato.
L’emendamento 35.28 viene ritirato dai presentatori.
Il senatore FERRARA illustra l’emendamento 35.33.
Il senatore CICCANTI illustra gli emendamenti 35.36, 35.37 e 35.38, dando invece per illustrato l’emendamento 35.39.
L’emendamento 35.41 viene fatto proprio dal senatore MORO, che lo dà per illustrato.
L’emendamento 35.42 viene fatto proprio dal senatore PASQUINI, che lo dà per illustrato.
Il senatore MICHELINI illustra l’emendamento 35.44.
L’emendamento 35.61 viene fatto proprio dal senatore GIARETTA, che lo dà per illustrato.
L’emendamento 35.48 viene fatto proprio dal senatore FERRARA, che lo dà per illustrato.
L’emendamento 35.52 viene fatto proprio dal senatore PASQUINI, che lo dà per illustrato.
L’emendamento 35.53 viene fatto proprio dal senatore Giovanni BATTAGLIA, che lo dà per illustrato.
L’emendamento 35.54 viene fatto proprio dal senatore LAURO, che lo dà per illustrato.
Il sottosegretario VEGAS illustra l’emendamento 35.56.
Il senatore CICCANTI illustra l’emendamento 35.58.
L’emendamento 35.60 viene fatto proprio dal senatore FERRARA, che lo dà per illustrato.
L’emendamento 35.64 viene fatto proprio dal senatore GIARETTA, che lo dà per illustrato.
L’emendamento 35.66 viene fatto proprio dal senatore MARINO, che lo dà per illustrato.
Gli emendamenti 35.68 e 35.69 vengono fatti propri dal senatore GRILLOTTI, che dà entrambi per illustrati.
Gli emendamenti 35.81 e 35.82 vengono fatti propri dal senatore MORO, che dà entrambi per illustrati.
Il senatore D’ANDREA illustra l’emendamento 35.86, evidenziando che il contenuto dello stesso coincide parzialmente con quello dell’emendamento 35.43, presentato dal Governo.
Il senatore PIZZINATO illustra l’emendamento 35.88.
L’emendamento 35.92 viene fatto proprio dal senatore Giovanni BATTAGLIA, che lo dà per illustrato.
L’emendamento 35.95 viene fatto proprio dal senatore Giovanni BATTAGLIA, che lo dà per illustrato, mentre il senatore PIZZINATO vi aggiunge la propria firma.
Il senatore GIARETTA fa proprio l’emendamento 35.98, che viene dato per illustrato.
Il senatore GRILLOTTI fa propri gli emendamenti 35.101, 35.102, 35.103 e 35.106, dando gli stessi per illustrati.
Il senatore PASQUINI fa proprio l’emendamento 35.108, dando lo stesso per illustrato.
Il senatore Giovanni BATTAGLIA fa propri gli emendamenti 35.109 e 35.110, dando gli stessi per illustrati.
Il senatore MARINO fa proprio l’emendamento 35.111, dando lo stesso per illustrato.
Il senatore CAVALLARO aggiunge la propria firma all’emendamento 35.117, che è dato per illustrato.
Il senatore RIPAMONTI fa proprio l’emendamento 35.121, dando lo stesso per illustrato.
Il senatore LAURO fa proprio l’emendamento 35.132, dando lo stesso per illustrato.
Il senatore MICHELINI illustra l’emendamento 35.133.
L’emendamento 35.130 viene fatto proprio dal senatore IZZO, che lo dà per illustrato.
L’emendamento 35.134 viene fatto proprio dal senatore LAURO, che lo dà per illustrato.
Il senatore GRILLOTTI fa proprio l’emendamento 35.36, dando lo stesso per illustrato.
Il senatore Giovanni BATTAGLIA fa proprio l’emendamento 35.137, dando lo stesso per illustrato.
Il senatore MORO fa proprio l’emendamento 35.148, dando lo stesso per illustrato.
Il senatore GIARETTA fa proprio l’emendamento 35.149, dando lo stesso per illustrato.
Il senatore NOCCO fa propri gli emendamenti 35.153, 35.154, 35.155 e 35.156, dando gli stessi per illustrati.
Il senatore CICCANTI fa proprio l’emendamento 35.159, dando lo stesso per illustrato.
L’emendamento 35.161 viene fatto proprio dal senatore Giovanni BATTAGLIA, che lo dà per illustrato.
Il senatore LAURO fa proprio l’emendamento 35.163, dando lo stesso per illustrato.
Gli emendamenti 35.168 e 35.169 sono fatti propri dal senatore FERRARA, che dà gli stessi per illustrati.
Il senatore FERRARA fa proprio l’emendamento 35.187, dandolo per illustrato.
Il senatore PASQUINI fa proprio l’emendamento 35.189, dandolo per illustrato.
L’emendamento 35.190 è fatto proprio e illustrato dal senatore PIZZINATO.
I restanti emendamenti si danno per illustrati.
Il relatore TAROLLI ed il sottosegretario VEGAS esprimono parere contrario su tutti gli emendamenti ad eccezione degli emendamenti 35.5, 35.13, 35.56, 35.138 e 35.370 sui quali il loro avviso è favorevole.
Accogliendo un invito del sottosegretario VEGAS, il senatore FERRARA ritira l’emendamento 35.33, preannunciando la presentazione di un apposito ordine del giorno.
Posti separatamente in votazione, gli emendamenti 35.2, 35.3 e 35.4 risultano respinti.
L’emendamento 35.5, posto ai voti, viene accolto.
Posti separatamente in votazione, gli emendamenti 35.6, 35.12, 35.7, 35.8, 35.9, 35.10 e 35.11 risultano respinti.
L’emendamento 35.13, posto in votazione, è accolto.
Gli emendamenti 35.15, 35.23, 35.26, 35.27, 35.29, 35.30, 35.31, 35.34, 35.36, 35.37, 35.38, 35.39, 35.41, 35.42, 35.44, 35.46, 35.47, 35.61, 35.48, 35.49, 35.52, 35.53 e 35.54, posti separatamente ai voti, risultano respinti.
Posto quindi ai voti, viene approvato l’emendamento 35.56.
Gli emendamenti 35.58, 35.59, 35.60, 35.64, 35.65, 35.66, 35.68, 35.69, 35.72, 35.73, 35.74, 35.75, 35.76, 35.77, 35.79, 35.80, 35.81, 35.82, 35.83 e 35.84, posti separatamente ai voti, risultano respinti.
Con riferimento all’emendamento 35.86, il senatore D’ANDREA invita il rappresentante del Governo a riconsiderare la valutazione della proposta emendativa concernente un contributo straordinario al CONI.
Il sottosegretario VEGAS, confermando il parere contrario, afferma che il ricorso ai finanziamenti ordinari consente una più efficace utilizzazione delle risorse.
Posti separatamente ai voti, risultano respinti gli emendamenti 35.86, 35.88, 35.89, 35.92 (nuovo testo), 35.93, 35.95, 35.96, 35.99, 35.100, 35.101, 35.102, 35.103, 35.106, 35.108, 35.109 (nuovo testo), 35.110, 35.111, 35.112, 35.113, 35.114, 35.117, 35.118, 35.119, 35.120, 35.121, 35.122, 35.123, 35.124, 35.127, 35.128, 35.129 e 35.132.
Per quanto riguarda l’emendamento 35.97, in precedenza dichiarato inammissibile, il senatore BRIGNONE, pur comprendendo le ragioni della decisione della Presidenza derivanti dall’insufficiente copertura finanziaria, ricorda tuttavia di aver presentato un ordine del giorno in sede di esame del provvedimento di riforma del comparto della protezione civile che venne all’epoca accolto dal Governo. Invita pertanto il Sottosegretario a tenere conto di quell’impegno precedentemente assunto.
Nel dichiarare il voto favorevole sull’emendamento 35.133, il senatore MICHELINI sottolinea che l’intendimento dei presentatori di tale proposta è quello di agevolare il particolare istituto del maso chiuso.
Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 35.133, 35.130, 35.131, 35.134, 35.136 e 35.137.
Dopo che il relatore TAROLLI ha sottolineato le finalità dell’emendamento 35.138, riguardante i beni immobili del Ministero delle finanze e dopo che il sottosegretario VEGAS ha espresso su di esso parere favorevole, l’emendamento, posto ai voti, è accolto dalla Commissione.
Vengono quindi posti separatamente ai voti e respinti gli emendamenti 35.139, 35.145, 35.146, 35.148, 35.149, 35.150, 35.153, 35.154, 35.155 e 35.156.
Intervenendo sull’emendamento 35.158, il senatore VIZZINI ritiene che le finalità a cui il Governo intende destinare, in via straordinaria, le quote relative all’8 per mille dell’Irpef di diretta gestione statale appaiono condivisibili. Al tempo stesso, non appare opportuno penalizzare gli altri settori fino ad ora beneficiari della predetta quota e chiede pertanto al rappresentante del Governo se non ritenga di accogliere un apposito ordine del giorno che impegni l’Esecutivo a reperire per altra via ulteriori risorse per gli interventi straordinari richiamati nell’emendamento in esame.
Il sottosegretario VEGAS ricorda che il Governo ha presentato l’emendamento in questione tenendo conto degli orientamenti espressi dalle Commissioni Bilancio del Senato e della Camera dei deputati che, in sede di espressione del parere sullo schema di decreto concernente l’utilizzazione della quota dell’8 per mille dell’Irpef a diretta gestione statale, avevano rilevato come ormai si fosse arrivati a una eccessiva frammentazione degli interventi, perdendo di vista il carattere originario di questo tipo di finanziamento che avrebbe dovuto avere carattere straordinario.
Egli si dichiara pertanto disponibile a ritirare l’emendamento e ad accogliere un ordine del giorno che rilevi la necessità di una iniziativa legislativa volta a modificare il regolamento concernente l’assegnazione delle quote dell’8 per mille dell’Irpef.
Il senatore RIPAMONTI dichiara di apprezzare la decisione del Governo di ritirare l’emendamento e auspica che si possa procedere in breve tempo alla modifica del regolamento che disciplina l’assegnazione delle quote dell’8 per mille dell’Irpef.
Anche il senatore PIZZINATO concorda con l’opportunità del ritiro dell’emendamento e ricorda che lo stesso Presidente del Consiglio si era già impegnato alla modifica della disciplina riguardante l’8 per mille dell’Irpef. Rileva comunque che il Governo non ha rispettato gli impegni assunti in sede di vertice del G8 a Genova e relativi agli aiuti alle aree povere del mondo.
Il presidente AZZOLLINI rileva come la Commissione, pur concordando con l’esigenza di una maggiore attenzione per le aree di maggiore povertà, stia richiedendo il mantenimento di un equilibrio complessivo fra i diversi settori in merito all’utilizzazione delle risorse derivanti dalla quota dell’8 per mille dell’Irpef di diretta gestione statale.
Il senatore VIZZINI preannuncia la presentazione di un ordine del giorno in materia.
Il sottosegretario VEGAS ritira l’emendamento 35.158, risultando preclusi gli emendamenti 35.158/1 e 35.158/2.
Il senatore GIARETTA dichiara quindi il proprio voto favorevole sull’emendamento 2.0.4, precedentemente accantonato e diretto a prevedere interventi umanitari in favore dell’Afghanistan.
Posto ai voti, l’emendamento 2.0.4 è respinto. Vengono inoltre separatamente messi ai voti e risultano respinti gli emendamenti 35.159, 35.160, 35.161, 35.162, 35.163, 35.164, 35.167, 35.168, 35.169, 35.57, 35.171, 35.172, 35.173, 35.179, 35.180 e 35.181.
Il senatore CENTARO riformula l’emendamento 35.186 che, posto ai voti nel nuovo testo, viene respinto.
Vengono quindi posti separatamente ai voti e risultano respinti gli emendamenti 35.187, 35.189, 35.190, 35.191, 35.192, 35.193 e 35.195.
Con il parere favorevole del sottosegretario VEGAS, viene infine posto ai voti ed approvato l’emendamento 35.370.
Riprende, quindi, l’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 26 e precedentemente accantonati.
Interviene il ministro MARONI, il quale ricorda che il Governo, su sollecitazione della Commissione lavoro del Senato, si era già dichiarato disponibile a modificare i commi 2 e 3 dell’articolo 26, al fine di individuare esattamente, già in sede di disegno di legge finanziaria, i criteri necessari a definire la platea dei soggetti interessati all’aumento delle pensioni. Il Ministro informa, quindi, la Commissione di essere in possesso dei dati forniti dall’INPS, sulla base dei quali il Ministero ha effettuato una serie di simulazioni e ha proceduto alla formulazione di diverse ipotesi. Egli sottolinea, peraltro, la complessità delle valutazioni che si rendono necessarie, dal momento che si deve tenere conto non solo delle pensioni erogate, ma anche di eventuali altri redditi percepiti dai soggetti interessati.
Sulla base dei dati in possesso del Ministero, si ritiene che si possa procedere alla maggiorazione degli importi mensili dei trattamenti pensionistici per tutte le categorie di pensione e per tutti coloro che siano al di sotto della soglia dei 13 milioni annui di reddito, con esclusione del reddito derivante dall’abitazione di proprietà. Secondo l’INPS, per raggiungere questo obiettivo saranno sufficienti stanziamenti pari a 4.200 miliardi di lire e i soggetti interessati dovrebbero essere circa due milioni. Rimane da stabilire il criterio dell’età, in merito al quale il Ministro ritiene opportuno attendere prima il confronto con le parti sociali, nel corso del quale si dovrà discutere anche della verifica degli effetti della riforma pensionistica e dell’eventuale liberalizzazione dell’età pensionabile. Occorre, infatti, evitare che una misura giusta, volta ad aumentare i redditi che siano ancora al di sotto della soglia minima di povertà, comporti effetti distorsivi sul mercato del lavoro.
In considerazione del fatto che l’INPS è ente soggetto alla vigilanza del Ministero, egli ha peraltro ritenuto di dover sottoporre questi dati anche alla Ragioneria generale dello Stato. L’emendamento che dovrebbe modificare l’articolo 26, inoltre, è di portata così rilevante da richiedere una deliberazione del Consiglio dei ministri, che dovrebbe essere adottata nel corso della prossima riunione di giovedì 8 novembre. Quanto agli accertamenti dell’INPS sul sistema pensionistico, il Ministro comunica che per circa 378.000 pensioni è stato accertato lo stato di credito, per cui i titolari godranno di un aumento dei rispettivi trattamenti a partire da novembre; per circa 712.000 pensioni, invece, si è registrata una situazione di debito, che comporterà la riduzione dei trattamenti, sempre a partire dal mese di novembre. Il credito totale del sistema ammonta a 1.106 miliardi di lire, mentre il debito è pari a 1.333 miliardi. Pur in presenza di un debito medio ammontante a 1.870.000 lire, vi sono situazioni particolari in cui il debito raggiunge punte di 20 milioni.
Su richiesta dei sindacati, che hanno richiamato una precedente e analoga decisione risalente al 1996, il Governo si è impegnato a procedere ad una sanatoria dei debiti, non senza aver prima effettuato una valutazione dei costi, e si è riservato di presentare un emendamento in tal senso al disegno di legge finanziaria.
Il senatore RIPAMONTI condivide l’intenzione del Governo di procedere a una sanatoria dei debiti dei pensionati, ma si dichiara profondamente deluso per l’esposizione del Ministro relativa ai criteri atti ad individuare i soggetti beneficiari dell’incremento delle pensioni, anche alla luce delle indiscrezioni e delle notizie di stampa sui limiti di età che fanno immaginare un numero assai ristretto di soggetti interessati. Sarebbe stato, invece, opportuno che il Governo avesse finalmente presentato una precisa proposta sulla quale consentire l’eventuale presentazione di subemendamenti.
Il senatore Tommaso SODANO ricorda che l’esame dell’articolo 26 era stato sospeso proprio in attesa di una proposta governativa, che invece non è ancora pervenuta, rinviando così anche il mantenimento degli impegni assunti dalla maggioranza in campagna elettorale. Egli sottolinea, inoltre, che lo stesso ministro Maroni, rispondendo a una interrogazione dell’onorevole Alfonso Gianni alla Camera dei deputati, aveva richiamato gli stessi criteri ora esplicitati in Commissione, ma specificando anche che il limite di età sarebbe stato fissato a 65 anni. Chiede, pertanto, al Ministro di confermare o smentire quella dichiarazione.
Esprime, poi, perplessità sulla previsione di un limite di età anche riguardo a pensioni relative a inabilità o invalidità totali e considera comunque inadeguato lo stanziamento di 4.200 miliardi di lire.
Il senatore PIZZINATO prende atto con soddisfazione sia dell’intenzione dell’INPS di procedere a una maggiorazione dei trattamenti pensionistici di coloro che sono risultati creditori (come è del resto diritto di questi pensionati), sia dell’impegno del Governo a presentare un emendamento per sanare i debiti dei cittadini che hanno percepito somme superiori a quelle loro spettanti.
Anch’egli, tuttavia, si dichiara deluso per le affermazioni del Ministro sui criteri di cui al comma 2 dell’articolo 26; la risposta fornita ad un’interrogazione presentata alla Camera dei deputati, infatti, faceva presagire uno stato più avanzato della riflessione su questa materia e del resto i dati forniti presso l’altro ramo del Parlamento non corrispondono a quelli poc’anzi enunciati dal Ministro.
Egli ritiene, inoltre, che il citato stanziamento di 4.200 miliardi di lire sia largamente insufficiente e chiede chiarimenti sulle soluzioni che il Governo immagina di adottare per le pensioni di reversibilità, per quelle di invalidità derivanti da infortuni sul lavoro, per le pensioni di invalidità civile totale, per i trattamenti spettanti a coloro che hanno versato almeno quindici anni di contributi o che, non avendo maturato i quindici anni, hanno completato volontariamente la quota dei contributi. Ricorda, poi, che circa 13 milioni e mezzo di pensionati sono sotto la soglia del milione mensile, pur percependo molti di essi altri redditi. Sarà allora opportuno acquisire elementi di conoscenza certi prima dell’esame in Aula e, al riguardo, il Ministro potrebbe già fornire i dati contenuti negli schedari dell’INPS.
Il presidente AZZOLLINI rileva come da tutte le parti politiche provenga una richiesta di dati certi, ma sottolinea al tempo stesso che la fase di esame parlamentare dei documenti di bilancio non si esaurisce in 5ª Commissione e che lo stesso Consiglio dei ministri sarà in grado di assumere delle decisioni solo una volta in possesso di dati certi e ufficiali.
Il ministro MARONI interviene nuovamente al fine di evidenziare che, mentre per la sanatoria delle situazioni debitorie dei pensionati esiste il precedente del 1996, al contrario, l’iniziativa di questo Governo di procedere ad una maggiorazione dei trattamenti dei pensionati risultati creditori non ha precedenti. Ricorda, inoltre, che, proprio su richiesta del Senato, il Governo ha deciso di accelerare i tempi e anticipare la definizione dei criteri di cui al comma 2, pur avendo a disposizione – come è noto – sessanta giorni successivi all’approvazione della manovra finanziaria. Ribadisce, quindi, che, secondo i dati in possesso dell’INPS, che egli intende sottoporre a verifica ricorrendo all’ausilio della Ragioneria generale dello Stato, la somma di 4.200 miliardi di lire dovrebbe essere sufficiente per garantire l’aumento delle pensioni fino a 13 milioni lordi annui per tutte le categorie di pensionati che abbiano compiuto 65 anni di età e che non percepiscano altri redditi oltre quelli derivanti dalla proprietà delle case di abitazione.
Comunica, infine, che il prossimo martedì 6 novembre, pertanto prima della riunione del Consiglio dei ministri, egli incontrerà le parti sociali anche al fine di verificare che la soluzione normativa che si intende adottare sia in linea con le esigenze del mercato del lavoro.
Dopo che il senatore RIPAMONTI ha chiesto ulteriori chiarimenti sui tempi di presentazione dell’emendamento preannunciato dal Ministro, interviene il senatore MONTAGNINO, il quale ricorda le perplessità espresse dalla Commissione lavoro sulla disciplina delle integrazioni pensionistiche, rilevando poi che l’intervento del ministro Maroni, pur non individuando compiutamente la platea dei destinatari della integrazione stessa, attenua tuttavia il carattere di evasività insito nella stessa, ma non risolve gli aspetti problematici attinenti ai criteri anagrafici e di composizione del nucleo familiare.
Interviene il senatore PASQUINI, il quale, nel prendere atto delle comunicazioni rese dal Ministro, lamenta tuttavia che la «fuga di notizie» verificatasi in questi giorni ha creato confusione e incertezze. Rilevato altresì che la norma in questione introduce una censurabile sovrapposizione tra l’ambito attinente all’assistenza e quello attinente alla previdenza, auspica infine che l’individuazione di idonee soluzioni avvenga attraverso meccanismi di concertazione.
Interviene il senatore GRILLOTTI, il quale, esprimendo apprezzamento per l’intervento del Ministro, idoneo a chiarire adeguatamente tutti i profili attinenti alla normativa in questione, auspica comunque l’introduzione, accanto al parametro basato sul reddito individuale, di un criterio basato sul reddito complessivo del nucleo familiare.
Il senatore GIARETTA, rilevando che l’inadeguatezza della norma sull’integrazione pensionistica deriva dall’insufficienza della cifra globale stanziata, sottolinea come essa intervenga a favore di una limitata parte della «platea della povertà», restandone esclusi i soggetti privi di qualsivoglia trattamento pensionistico.
Interviene il senatore VIZZINI, il quale rileva la serietà e l’adeguatezza dell’approccio governativo che appare meritevole di apprezzamento soprattutto in un contesto economico reso difficile dalla crisi internazionale in atto.
Il senatore MARINO sottolinea l’incertezza interpretativa dell’articolo 26 del disegno di legge finanziaria, non essendo chiaro se la disposizione riguardi solo il trattamento previdenziale o anche quello assistenziale.
Tali dubbi interpretativi avrebbero dovuto suggerire alla maggioranza un atteggiamento di maggior cautela, in particolare per quel che concerne la pubblicità, contraddittoria e fuorviante, posta in essere in questi giorni.
Evidenzia altresì i profili di iniquità contenuti nella normativa in questione.
Interviene il senatore MICHELINI, il quale, nel criticare la scelta metodologica seguita in fase di elaborazione dell’articolo 26 del disegno di legge finanziaria (che si è sviluppata a partire dalla costituzione di uno stanziamento da ripartire poi tra gli aventi diritto), ritiene che sarebbe stato invece preferibile individuare prima gli aventi diritto e trovare poi le idonee coperture finanziarie.
Il senatore NOCCO, esprimendo apprezzamento per le misure adottate e per l’atteggiamento assunto del Governo, ritiene che l’intervento del Ministro sia servito a chiarire adeguatamente tutti i profili problematici emersi in ambito parlamentare.
Interviene il senatore Tommaso SODANO, il quale chiede di chiarire a quale età anagrafica si intende fissare la soglia del beneficio per fugare dubbi emersi in ambito giornalistico.
Il relatore TAROLLI, ringraziato il Ministro per il suo intervento, rileva come lo stesso abbia fugato adeguatamente le perplessità e le incertezze emerse nel corso del dibattito, soprattutto in ordine all’individuazione dei requisiti richiesti per l’attribuzione dell’integrazione pensionistica.
Sottolinea quindi come il dibattito stesso abbia contribuito a far emergere problematiche e possibili soluzioni delle quali si dovrà tener conto al fine di improntare le scelte governative a canoni di equità.
Il ministro MARONI, replicando agli interventi, condivide il giudizio del relatore in ordine all’utilità delle indicazioni emerse nel corso del dibattito e delle quali il Governo terrà adeguatamente conto.
Rileva che la misura proposta dal Governo, coerentemente con quanto indicato nel programma elettorale presentato dalla Casa delle Libertà, si incentra su canoni di gradualità, tali da far risultare l’intervento compatibile con la ridotta disponibilità di risorse oggettivamente esistenti.
Precisa inoltre che nell’individuazione delle fasce di povertà si è privilegiato il criterio dell’età anagrafica, attribuendo un carattere prioritario al sostegno per i soggetti più anziani.
Conferma infine che il confronto con le parti sociali verrà prossimamente effettuato dal Governo, precisando tuttavia che lo stesso riguarderà l’individuazione delle finalità degli interventi di riforma più che gli strumenti da adottare per conseguire le stesse.
Il senatore MONTAGNINO interviene al fine di precisare il senso delle osservazioni che aveva precedentemente formulato al ministro Maroni. Ritiene, infatti, che il riferimento al reddito familiare non sia sufficiente per isolare le condizioni di bisogno sociale. Anche il numero di componenti del nucleo familiare, a parità di reddito riconducibile alla famiglia, rappresenta un elemento importante per distinguere in modo più adeguato le situazioni di bisogno.
Interviene il senatore IZZO per preannunciare la presentazione di un ordine del giorno concernente la proroga della cassa integrazione guadagni a favore di alcune imprese che hanno aderito ai patti territoriali.
Il presidente AZZOLLINI ringrazia il Ministro per la disponibilità ad intervenire in Commissione e per il contributo che ha fornito alla comprensione degli orientamenti che il Governo intende seguire per assolvere ad un impegno particolarmente meritevole.
Avverte quindi che si passerà all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 26, che sono dati per illustrati.
Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 26.2, 26.3, 26.4, 26.5, 26.6, 26.7, 26.8, 26.9, 26.10, 26.11, 26.15, 26.17 e 26.1 (nuovo testo).
Si passa all’esame degli emendamenti aggiuntivi all’articolo 35 che sono dati per illustrati.
Il relatore TAROLLI propone di procedere ad una reiezione degli emendamenti aggiuntivi all’articolo 35, impegnandosi a formulare una proposta di emendamento durante l’esame in Assemblea, che tenga conto delle questioni più rilevanti segnalate dai proponenti.
Il senatore CAVALLARO interviene in dichiarazione di voto per illustrare l’emendamento 35.0.1 che ritiene di primaria importanza per la ricostruzione delle zone terremotate.
Il sottosegretario VEGAS fa presente che, se pure condivisibile nel merito, la finanziaria non rappresenta la sede più opportuna per affrontare tale questione.
Posti, separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 35.0.1, 35.0.2, 35.0.3, 35.0.4, 35.0.5, 35.0.6, 35.0.7, 35.0.8, 35.0.9, 35.0.10, 35.0.14, 35.0.11, 35.0.12, 35.0.17, 35.0.20 e 35.0.23.
Il senatore FERRARA, intervenendo in dichiarazione di voto sull’emendamento 35.0.26, chiede al rappresentante del Governo di esprimere il proprio avviso sulla problematica dei lavoratori socialmente utili nella città di Palermo.
Il sottosegretario VEGAS, ricordando che già nel testo della finanziaria in esame sono previste alcune norme relative a tale problematica, esprime il proprio avviso contrario all’approvazione dell’emendamento e invita il senatore ferrara a trasformare l’emendamento in ordine del giorno.
Il senatore FERRARA ritira quindi l’emendamento e presenta contestualmente un ordine del giorno sulla medesima problematica (n. 69).
Il senatore FERRARA segnala la rilevanza dell’emendamento 35.0.31 mediante il quale sarebbe possibile per la regione Sicilia cedere il credito vantato a fronte di limiti di impegno quindicennali per la corresponsione del contributo dovuto dallo Stato, a titolo di solidarietà nazionale, ai sensi dell’articolo 38 dello Statuto regionale. Auspica che il rappresentante del Governo esprima il proprio parere favorevole al fine di risolvere la problematica in oggetto.
Il senatore Giovanni BATTAGLIA aggiunge la propria firma all’emendamento 35.0.31.
Il sottosegretario VEGAS ritiene che l’emendamento sia meritevole di un ulteriore approfondimento.
Il senatore FERRARA richiama l’attenzione sull’argomento in oggetto segnalando che la formulazione dell’emendamento è stata suggerita dal Governo alla regione stessa in sede di Conferenza Stato-Regioni. Ritiene inoltre che il mancato accoglimento dell’emendamento recherebbe un pregiudizio per la gestione dell’amministrazione regionale.
Il presidente AZZOLLINI propone di accantonare l’emendamento per approfondire le questioni in esso contenute e poterlo votare al termine degli altri emendamenti riferiti all’articolo 35.
La Commissione conviene.
Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 35.0.34, 35.0.35, 35.0.36, 35.0.37, 35.0.56, 35.0.38 (limitatamente alla parte ammissibile), 35.0.39 (limitatamente alla parte ammissibile) e 35.0.40 (limitatamente alla parte ammissibile).
Interviene il senatore NOCCO, in sede di dichiarazione di voto sull’emendamento 35.0.42 a cui aggiungono la propria firma i senatori D’ANDREA ed EUFEMI. Fa presente, quindi, le ragioni per cui ritiene opportuno sostenere l’emendamento.
Il sottosegretario VEGAS riconosce che la questione ha una valenza più generale e andrebbe quindi valutata organicamente in altra sede.
Con distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 35.0.42, 35.0.41, 35.0.43, 35.0.44, 35.0.45, 35.0.49 e 35.0.50.
Il senatore Giovanni BATTAGLIA, intervenendo in dichiarazione di voto sull’emendamento 35.0.52, ne sottolinea i profili di merito che giustificano l’attenzione da parte della Commissione.
Il presidente AZZOLLINI, posto che l’emendamento concerne i redditi fondiari degli immobili appartenenti alle organizzazioni di volontariato, rileva che tale emendamento, seppure condivisibile, potrebbe trovare una sede più adeguata in collegato fiscale.
Il sottosegretario VEGAS segnala che sull’argomento sarebbe opportuna una riflessione più ampia posto che il settore del
no profit
contiene al suo interno anche realtà che operano secondo logiche e regole di mercato. Il riconoscimento di agevolazioni a particolari categorie di operatori all’interno del
no profit
potrebbe comportare distinzioni di comportamento ingiustificate. Pertanto esprime il suo avviso contrario all’approvazione dell’emendamento.
Con distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 35.0.51, 35.0.52, 35.0.57, 35.0.65, 35.0.66, 35.0.67, 35.0.68, 35.0.69 e 35.0.58.
Il relatore TAROLLI segnala che le questioni contenute nell’emendamento 35.0.59 evidenziano un problema reale che dovrebbe essere risolto se non in questa sede, attraverso un ordine del giorno che impegni il Governo.
Posto ai voti l’emendamento 35.0.59 è respinto.
Il senatore PIZZINATO richiama l’attenzione del relatore e del rappresentante del Governo sull’emendamento 35.0.64 chiedendo che le tematiche ivi contemplate possano essere attentamente esaminate – eventualmente nell’emendamento preannunciato dal relatore – durante il prosieguo dei lavori in Assemblea.
Posto ai voti l’emendamento 35.0.64 è respinto.
Interviene il senatore MONTAGNINO in dichiarazione di voto sugli emendamenti 35.0.70, 35.0.71 e 35.0.72. Fa presente che i patti territoriali hanno portato finora sviluppo e occupazione e pertanto propone di perfezionare alcuni profili finanziari connessi con la spendibilità delle risorse stanziate. L’emendamento 35.0.71 analogo ad altro emendamento presentato dal senatore D’Alì nella scorsa finanziaria, presenta un contenuto innovativo per la prevenzione del compimento di atti illeciti. L’ultimo emendamento intende apportare delle correzioni, proposte dalle parti sociali, in merito alle disposizioni recentemente approvate per l’emersione del sommerso.
Il sottosegretario VEGAS fa presente che per quanto concerne il primo emendamento illustrato, è opportuno rivedere la problematica in un contesto più organico, mentre i restanti emendamenti sono analoghi a disposizioni introdotte da recenti provvedimenti del Governo.
Con separate votazioni sono respinti gli emendamenti 35.0.70, 35.0.71, 35.0.72 (limitatamente alla parte ammissibile), 35.0.78, 35.0.79, 35.0.80, 35.0.81, 35.0.84, 35.0.86, 35.0.87, 35.0.89, 35.0.90, 35.0.91, 35.0.82, 35.0.92, 35.0.94, 35.0.95, 35.0.96, 35.0.101, 35.0.102, 35.0.110, 35.0.109, 35.0.105, 35.0.106, 35.0.112, 35.0.113, 35.0.118 e 35.0.121.
Interviene il senatore PIZZINATO per richiamare l’attenzione del relatore e del rappresentante del Governo sull’emendamento 35.0.123.
Il sottosegretario VEGAS ribadisce la necessità di affrontare tali emendamenti in sede di esame del collegato fiscale che il Governo si accinge a presentare.
Con distinte votazioni sono, quindi, respinti gli emendamenti 35.0.123, 35.0.125, 35.0.127, 35.0.128, 35.0.129, 35.0.135, 35.0.137 e 35.0.138.
Dopo l’intervento del senatore CICCANTI in dichiarazione di voto sull’emendamento 35.0.145, il sottosegretario VEGAS fa presente che la tematica relativa al patrimonio di edilizia residenziale pubblica andrebbe più propriamente esaminata nel corrispondente collegato.
L’emendamento 35.0.145 è quindi ritirato.
Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 35.0.146, 35.0.147, 35.0.148 e 35.0.500.
Il relatore TAROLLI, soffermandosi sul contenuto dell’emendamento 35.0.600, da lui proposto, precisa che con esso viene ripristinata l’interpretazione originaria della norma approvata dal Parlamento nella scorsa finanziaria.
Posto ai voti l’emendamento 35.0.600 è approvato.
Il presidente AZZOLINI avverte che si riprende l’esame dell’emendamento 35.0.31, precedentemente accantonato.
Il sottosegretario VEGAS esprime avviso favorevole.
Il senatore MORO interviene per segnalare che l’approvazione dell’emendamento creerebbe un pericoloso precedente, cui farebbero ricorso le regioni che volessero cedere crediti vantati a seguito di limiti d’impegno.
Il sottosegretario VEGAS ritiene che non si possa parlare di un precedente in quanto la norma che verrebbe introdotta, facendo riferimento all’articolo 38 dello Statuto della regione Sicilia – avente rango di norma costituzionale – non può trovare applicazione estensiva alle regioni ad autonomia ordinaria.
Posto ai voti l’emendamento 35.0.31 è infine approvato.
Il presidente AZZOLLINI avverte che è stata presentata una riformulazione dell’emendamento 35.0.100 del senatore Moro.
Il sottosegretario VEGAS dichiara il proprio avviso favorevole all’approvazione dell’emendamento, che non comporta oneri per la finanza pubblica.
Posto ai voti l’emendamento 35.0.100 (nuovo testo) è infine approvato.
Si passa all’esame dell’emendamento 12.85, precedentemente accantonato.
Il relatore TAROLLI propone la reiezione dell’emendamento, al fine di consentire che possa essere ripresentato in Assemblea.
Il RAPPRESENTANTE del Governo esprime parere conforme al relatore.
Posto ai voti l’emendamento 12.85 è respinto.
Si passa all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 36, precedentemente accantonati.
Il presidente AZZOLLINI avverte che l’emendamento 5.36.Tab.F.2 è stato riformulato nella parte concernente la copertura, che non fa più riferimento agli stanziamenti destinati alle aree depresse.
Posti separatamente ai voti, l’emendamento 5.36.Tab.F.2 (nuovo testo) è accolto, mentre sono respinti gli emendamenti 5.36.Tab.F.4, 5.36.Tab.F.5 e 5.36.Tab.F.6.
In sede di esame degli ordini del giorno, il PRESIDENTE dà per illustrato l’ordine del giorno al disegno di legge di bilancio 0/700/1/5ª che, posto ai voti, risulta respinto.
Vengono quindi dati per illustrati gli ordini del giorno al disegno di legge finanziaria.
Dopo che il sottosegretario VEGAS ha dichiarato di accogliere gli ordini del giorno nn. 45, 53, 68, 69 e 70, i restanti ordini del giorno vengono posti separatamente ai voti e risultano respinti.
Dopo che il relatore TAROLLI ha illustrato le proposte di coordinamento nn. 1, 2, 3 e 4, quest’ultime, poste separatamente in votazione, risultano accolte.
Il presidente AZZOLLINI segnala che l’emendamento 5.7.Tab.7.1 (riferito al disegno di legge di bilancio), accolto dalla Commissione, rende necessario un intervento del Governo per modificare le indicazioni dei capitoli secondo quanto in esso contenuto. Avverte inoltre che l’emendamento 35.370, approvato dalla Commissione, dovrà essere inserito, in sede di coordinamento, tra le disposizioni previste dal comma 3 dell’articolo 18.
Il sottosegretario VEGAS dichiara, infine, che nell’ambito degli interventi di tabella A nella legge finanziaria si intende compreso anche un accantonamento finalizzato all’assegnazione di un contributo straordinario al teatro Carlo Felice di Genova; dichiara altresì che, nell’ambito del «Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente», è stato considerato un importo da destinare all’incremento delle risorse finanziarie degli enti ed Istituzioni di ricerca.
La Commissione conferisce infine mandato ai relatori TAROLLI e CURTO di riferire favorevolmente in Assemblea sui disegni di legge in titolo, nel testo risultante dalle modifiche apportate nel corso dell’esame, autorizzandoli altresì ad introdurre le modifiche di coordinamento formale che si renderanno eventualmente necessarie.
La seduta termina alle ore 19,40.
EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 699
Art. 1.
1.1/1
Pasquini, Giaretta, Ripamonti, Marini, Marino, Morando
All’emendamento 1.1, al comma 3
-bis
, sostituire le parole da:
«destinate al finanziamento»
fino a
«di 1.503 milioni»
con le seguenti:
«ridotte di un ammontare pari ad un massimo di 3.500 milioni».
Conseguentemente all’articolo 36, comma 1, nella tabella A richiamata, alla voce
Ministero dell’economia e delle finanze,
apportare le seguenti variazioni:
2002: + 3.000.000*
2003: + 3.000.000*
————
* Aumento finalizzato al finanziamento di misure di rilancio per i settori economici in crisi.
1.1/2
Pasquini, Giaretta, Ripamonti, Marini, Marino, Morando
All’emendamento 1.1, al comma 3
-bis
, sostituire le parole da:
«destinate al finanziamento»
fino a
«e comunque per»
con le seguenti:
«ridotte di».
Conseguentemente all’articolo 36, comma 1, nella tabella A richiamata, alla voce
Ministero dell’economia e delle finanze,
apportare le seguenti variazioni:
2002: + 3.503.000*
2003: + 3.503.000*
————
* Aumento finalizzato al finanziamento di misure di rilancio per i settori economici in crisi.
1.1/3
Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni, Zancan
All’emendamento 1.1, dopo il comma 3
-bis,
aggiungere il seguente:
«3
-ter.
Le risorse del fondo di cui all’articolo 5 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono parzialmente destinate al finanziamento dell’eventuale onere derivante dalle minor entrate connesse con le riduzioni di imposta previste dagli articoli 4 e 5, ad eccezione degli ulteriori effetti IVA sui maggiori beni di consumo prodotti e venduti, della legge .... (primi interventi per il rilancio dell’economia) e comunque per un ammontare pari ad un massimo di 5.100 milioni di euro nel 2002 e 1.182 milioni di euro nel 2003».
1.1/4
Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni, Zancan
All’emendamento 1.1, dopo il comma 3
-bis,
aggiungere il seguente:
«3
-ter.
Le risorse del fondo di cui all’articolo 5 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono parzialmente destinate al finanziamento dell’eventuale onere derivante dalle minor entrate connesse con le riduzioni di imposta previste dagli articoli 13 della legge .... (primi interventi per il rilancio dell’economia) e comunque per un ammontare pari ad un massimo di 656 milioni di euro nel 2002 e 614 milioni di euro nel 2003».
1.1
Il Governo
Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
«3-
bis
. Le risorse del fondo di cui all’articolo 5 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono parzialmente destinate al finanziamento dell’eventuale onere derivante dalle minori entrate connesse con le riduzioni di imposta previste dall’articolo 4 della legge recante: “Primi interventi per il rilancio dell’economia“, e comunque per un ammontare pari ad un massimo di 1.503 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002 e 2003.
3-
ter
. A seguito dell’approvazione degli atti di cui all’articolo 17, commi primo e secondo, della legge 5 agosto 1978, n. 468, si provvederà a verificare l’andamento del gettito dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) e, qualora esso non dovesse risultare in linea con le previsioni di bilancio, alla copertura del relativo minor gettito si provvederà mediante utilizzo del fondo di cui all’articolo 5 della citata legge n. 388 del 2000».
Conseguentemente al comma 4, dopo le parole:
«interamente utilizzate»
aggiungere le seguenti:
«per reintegrare il fondo di cui all’articolo 5 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, entro i limiti indicati al comma 3-
bis
e».
Art. 7.
7.1
Ciccanti, Eufemi
I commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
1. Nell’articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, dopo le parole «del 1º gennaio degli anni 2000 e 2001» sono inserite le seguenti: «nonchè fino al 31 dicembre 2002».
2. L’incentivo fiscale previsto dall’articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, si applica anche nel caso di interventi di recupero del patrimonio edilizio riguardanti interi fabbricati eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, in relazione agli acquisti effettuati dalla data di entrata in vigore della presente legge e entro il 31 dicembre 2002. In questo caso, la detrazione dall’imposta sul reddito delle persone fisiche relativa ai lavori di ristrutturazione eseguiti spetta a favore del successivo acquirente delle singole unità immobiliari, in ragione di un’aliquota del 36 per cento del valore degli interventi eseguiti, che si assume pari al 25 per cento del prezzo dell’unità immobiliare risultante nell’atto pubblico di compravendita e, comunque, entro l’importo massimo previsto dal medesimo articolo 1, comma 1, della legge n. 449 del 1997.
3. All’alinea del comma 1 dell’articolo 7 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2001» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2002».
Compensazione Gruppo CCD-CDU: Biancofiore (v. emend. 2.9).
7.2
Ferrara
Ai commi 1, 2 e 3, le parole:
«30 giugno 2002»
sono sostituite dalle seguenti:
«31 dicembre 2002».
Compensazione Gruppo Forza Italia (v. emend. 5.3).
7.3
Marini, Crema
Ai commi 1, 2 e 3, le parole:
«30 giugno 2002»
sono sostituite dalle seguenti:
«31 dicembre 2002».
7.4
Pasquini, Giaretta, Ripamonti, Marini, Marino, Scalera, Bonavita, Guerzoni, Turci, Chiusoli, Maconi, Baratella, Garraffa, Giovanelli, Coviello
Ai commi 1, 2 e 3, le parole:
«30 giugno 2002»
sono sostituite dalle seguenti:
«31 dicembre 2002».
7.5
Treu, Bastianoni, Giaretta, Scalera, Coviello, Castellani, Dato, Cambursano, Bedin, D’Andrea
Ai commi 1, 2 e 3, sostituire le parole:
«30 giugno 2002»
con le altre:
«31 dicembre 2002».
Compensazione Gruppo Margherita-DL-L’Ulivo (v. emend. 2.5).
7.6
Marino, Muzio, Pagliarulo
Sostituire, ove ricorrano, le parole:
«30 giugno»
con le altre:
«31 dicembre».
Conseguentemente apportare le seguenti modifiche agli stanziamenti di cui alla tabella C:
Decreto-legge n. 95, convertito con modificazioni dalla legge n. 216 del 1974, legge n. 281 del 1985 e decreto-legge n. 471 del 1991, convertito con modificazioni dalla legge n. 66 del 1992: disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari (CONSOB) (3.1.2.11-CONSOB-cap. 1560:
2002: – 15.000;
2003: – 15.000;
2004: – 15.000.
Legge n. 468 del 1978: riforma di alcune norme di contabilità generale dello stato in materia di bilancio:
articolo 9-
ter:
fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa per le leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 – altri fondi di riserva – cap. 3003):
2002: – 150.000;
2003: – 150.000;
2004: – 150.000.
Legge n. 146 del 1980: disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato, legge finanziaria 1980:
articolo 36: assegnazione a favore dell’Istituto nazionale di statistica (3.1.2.27 - Istituto nazionale di statistica - cap. 1680/p):
2002: – 10.000;
2003: – 10.000;
2004: – 10.000.
Decreto-legislativo n. 39 del 1993: norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche:
articolo 4: istituzione dell’Autorità per l’informatica nella Pubblica amministrazione (3.1.2.33 Autorità per l’informatica nella Pubblica amministrazione - cap. 1707):
2002: – 5.000;
2003: – 5.000;
2004: – 5.000.
Legge n. 20 del 1994: disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti:
articolo 4: autonomia finanziaria (3.1.5.10 - Corte dei conti - cap. 2160):
2002: – 50.000;
2003: – 50.000;
2004: – 50.000.
Legge n. 249 del 1997: Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo (3.1.2.14 Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - cap. 1575):
2002: – 10.000;
2003: – 10.000;
2004: – 10.000.
Decreto legislativo n. 165 del 1999 e decreto legislativo n. 188 del 2000: Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) (3.1.2.7 - Agenzia per le erogazioni in agricoltura - cap. 1525/p):
2002: – 60.000;
2003: – 60.000;
2004: – 60.000.
Decreto legislativo n. 303 del 1999: ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell’articolo 11 della legge n. 59 del 1997 (3.1.3.2 Presidenza del consiglio dei ministri - cap. 2710):
2002: – 200.000;
2003: – 200.000;
2004: – 200.000.
Legge n. 205 del 2000 disposizioni in materia di giustizia amministrativa:
articolo 20: autonomia finanziaria del Consiglio di stato e dei tribunali amministrativi regionali (3.1.3511 - Consiglio di stato e dei tribunali amministrativi regionali - cap. 2170/p):
2002: – 35.000;
2003: – 35.000;
2004: – 35.000.
Decreto legislativo n. 300 del 1999 riforma dell’organizzazione del governo a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59:
articolo 22 comma 1: agenzie industrie difesa (31.1.2.1 - Agenzia industrie difesa - cap. 4761):
2002: – 1.000;
2003: – 1.000;
2004: – 1.000.
Legge n. 243 del 1991: Università non statali legalmente riconosciute (25.1.2.4 - Università ed istituti non statali - cap. 5502):
2002: – 60.000;
2003: – 60.000;
2004: – 60.000.
Importo stimato circa 1.300 miliardi di lire in ragione annua.
Dopo l
’articolo 2,
inserire il seguente:
«Art. 2.
(Misure contro l’elusione e l’evasione fiscale)
1. Non sono opponibili all’Amministrazione finanziaria i fatti, gli atti ed i negozi giuridici, singoli o comunque collegati tra loro, che siano anomali o inusuali rispetto alla disciplina di una fattispecie normativa, posti in essere al fine principale di eludere l’applicazione di norme tributarie o al fine di rendere applicabile una disciplina tributaria più favorevole di quella che specifiche norme impositive prevedono per la tassazione di risultati economici, sostanzialmente equivalenti, che si possono ottenere con fatti, atti o negozi giuridici diversi da quelli posti in essere. Alle fattispecie elusive l’Amministrazione finanziaria applica lo stesso trattamento tributario previsto dalla norma elusa.
2. Le disposizioni dell’articolo 21 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, si applicano anche con riferimento ai pareri relativi all’applicazione, ai casi concreti rappresentati dal contribuente, delle disposizioni antielusive contenute nel comma 1.
3. L’articolo 10 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, e successive modificazioni, è abrogato.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai fatti, atti e negozi giuridici posti in essere successivamente al 30 giugno 1996.
5. All’articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina dell’accertamento delle imposte sui redditi, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
nel primo comma, le parole: «delle persone fisiche» sono soppresse;
b)
nel secondo comma, le parole: «dalle persone fisiche» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «; gli Uffici delle imposte devono trasmettere ai comuni di domicilio fiscale dei soggetti passivi, entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello in cui scade il termine per l’accertamento, le proprie proposte di accertamento in rettifica o di ufficio, nonchè quelle relative agli accertamenti integrativi o modificativi di cui al terzo comma dell’articolo 43»;
c)
nel terzo comma, le parole: «dalle persone fisiche ai sensi dell’articolo 2» sono soppresse;
d)
nel quarto comma le parole: «novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «centocinquanta giorni»;
e)
dopo l’ultimo comma, è aggiunto il seguente:
«Una quota pari a due terzi delle maggiori imposte riscosse in via definitiva, derivanti dalle proposte di aumento degli imponibili, è attribuita al comune che ha deliberato le proposte stesse; con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell’interno, sono stabilite annualmente le modalità di applicazione delle disposizioni del presente comma».
6. All’articolo 45, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: «è presieduta dal capo dello stesso ufficio o da un impiegato della carriera direttiva da lui delegato» sono sostituite dalle seguenti: «è presieduta dal sindaco del comune con il maggior numero di abitanti, tra i comuni ricompresi nel distretto territoriale dell’ufficio,».
7. All’articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il
comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Il centro informativo delle imposte dirette forma annualmente, per ciascun comune, i seguenti elenchi nominativi da distribuire, entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di presentazione delle dichiarazioni dei redditi, ai comuni ed agli uffici delle imposte territorialmente competenti:
a)
un elenco nominativo dei contribuenti che hanno presentato la dichiarazione ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, con la specificazione, per ognuno, del reddito complessivo, al lordo e al netto degli oneri deducibili;
b)
un elenco normativo delle persone fisiche che esercitano imprese commerciali, arti e professioni con l’indicazione, per ciascuna di esse, del reddito netto e dell’ammontare complessivo degli elementi attivi e passivi, risultanti dalle dichiarazioni.»;
b)
il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Il Ministro dell’economia e delle finanze può, con proprio decreto, individuare ulteriori elementi da indicare negli elenchi di cui al comma 4.»;
c)
al comma 6, è aggiunto in fine il seguente periodo:
«Per la durata di novanta giorni dall’avvenuto deposito, è disposta la pubblica affissione degli elenchi stessi presso gli uffici delle imposte ed i comuni interessati e, laddove esistano, anche presso le sedi delle circoscrizioni comunali territorialmente competenti».
6. Le spese sostenute dalle persone fisiche e dagli enti di cui alla lettera
c),
del comma 1 dell’articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per gli interventi, non assistiti da contribuzione diretta o indiretta dello Stato o di altro ente pubblico, di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici di cui all’articolo 31, primo comma, lettere
a)
e
b),
della legge 5 agosto 1978, n. 457, sono deducibili dal reddito complessivo. Gli interventi devono essere posti in essere nelle unita immobiliari destinate ad uso di civile abitazione diverse da quelle di cui all’articolo 40 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni. La deduzione spetta nella misura del 50 per cento della spesa rimasta effettivamente a carico del possessore del reddito stesso, proporzionata alla sua quota di possesso, per il periodo d’imposta in cui è stato eseguito il pagamento a saldo. La deduzione si applica per gli interventi il cui pagamento a saldo sia intervenuto non oltre il 31 dicembre 1999.
11. L’avvenuta realizzazione degli interventi di cui al comma 1 ed il relativo sostenimento delle spese devono essere comprovati da idonea documentazione, da allegare alla dichiarazione dei redditi relativa al primo periodo di imposta da cui si applica la deduzione.
7. All’articolo 2 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, il comma 2, è sostituito dal seguente:
«2. Fino al 31 dicembre 1999, per le prestazioni di servizio aventi ad oggetto la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici, di cui all’articolo 31, primo comma, lettera
a)
, e
b)
, della legge 5 agosto 1978, n. 457, l’imposta sul valore aggiunto è stabilita nella misura del 4 per cento.».
8. All’articolo 13-
bis,
del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1, nell’alinea, le parole: «pari al 22 per cento» sono sostituite dalle altre: «pari al 34 per cento»;
b)
al comma 1, la lettera
e),
è sostituita dalla seguente:
«
e)
le spese per frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria, per importo complessivamente non superiore a lire quattro milioni;»;
c)
al comma 1, dopo la lettera
i),
sono aggiunte le seguenti.:
«
i)
-bis) le spese di riparazione relative ad autovetture o autoveicoli di cilindrata non superiore a 2.000 centimetri cubici o con motore diesel di cilindrata non superiore a 2.500 centimetri cubici, nonchè quelle relative a ciclomotori e motocicli di cilindrata non superiore a 350 centimetri cubici, per un importo complessivamente non superiore a lire due milioni;
i)
-ter) i canoni di locazione non finanziaria pagati per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, per un importo non superiore a lire cinque milioni«.
d)
il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Per gli oneri indicati alle lettere
c), e), f)
e
i)
-bis) del comma 1 la detrazione spetta anche se sono stati sostenuti nell’interesse delle persone indicate nell’articolo 12 che si trovino nelle condizioni ivi previste, fermo restando, per gli oneri di cui alle lettere
e), f),
e
i)
-bis), i limiti complessivi ivi stabiliti. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono stabilite le tipologie di spese di cui alla lettera
e),
ammesse al beneficio della detrazione. tra le quali saranno comunque ricomprese le spese sostenute per sussidi didattici e per corsi di recupero, nonchè le modalità di documentazione degli oneri da parte dei contribuenti.».
9. Le disposizioni di cui al comma 13 si applicano a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data del 1º gennaio 2002.
10. Al comma 4 dell’articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e successive modificazioni, l’ultimo periodo è sostituito dal seguente:
«In ogni caso è garantito il libero esercizio dell’attività di assistenza e di difesa nei rapporti tributari e contributivi a chiunque sia competente a svolgerla sulla base delle disposizioni vigenti, inclusa la possibilità per gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti o dei ragionieri liberi professionisti di apporre alle medesime condizioni, previa autorizzazione dell’Amministrazione finanziaria e su richiesta dei contribuenti, il visto di conformità di cui al presente comma nonchè di inoltrare ai competenti uffici dell’Amministrazione finanziaria le dichiarazioni da essi predisposte e le relative registrazioni, con le modalità previste per i Centri; i consulenti del lavoro e i consulenti tributari possono, previa autorizzazione dell’Amministrazione finanziaria, apporre il visto di conformità di cui al presente comma per quanto riguarda gli adempimenti dei sostituti d’imposta e di dichiarazione e, nei confronti dell’utenza di cui al comma 3 del presente articolo, anche per quanto riguarda gli adempimenti previsti dal presente comma.».
16. Al comma 6 dell’articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, l’ultimo periodo è sostituito dal seguente:
«Nei confronti dei soggetti di cui all’ultimo periodo del comma 4, l’autorizzazione all’apposizione del visto di conformità è revocata quando nello svolgimento dell’attività di assistenza vengano commesse gravi e ripetute violazioni alle disposizioni previste da norme legislative e regolamentari in materia tributaria, ovvero quando risultino inosservati le prescrizioni e gli obblighi posti dall’Amministrazione finanziaria per l ’esercizio dell’attività di assistenza.».
11. All’articolo 2403, primo comma, del codice civile e aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Valuta altresì l’adeguatezza delle procedure utilizzate dalla società per rispettare le disposizioni fiscali e controlla, con metodo a campione, la effettiva applicazione delle medesime».
12. Al decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
all’articolo 1, comma 1, le parole: «e dell’ammenda da lire dieci milioni a lire venti milioni» sono sostituite dalle seguenti: «e dell’ammenda da lire venti milioni a lire quaranta milioni»; nonchè le parole: «o dell’ammenda fino a lire cinque milioni» sono sostituite dalle seguenti: «o dell’ammenda fino a lire quindici milioni»;
b)
all’articolo 1, comma 2, le parole: «e dell’ammenda da lire dieci milioni a lire venti milioni» sono sostituite dalle seguenti: «e dell’ammenda da lire venti milioni a lire quaranta milioni»;
c)
all’articolo 1, comma 3, le parole: «o dell’ammenda fino a lire quattro milioni» sono sostituite dalle seguenti: «o dell’ammenda fino a lire dodici milioni»;
d)
all’articolo 1, comma 6, le parole: «o con l’ammenda fino a lire quattro milioni» sono sostituite dalle seguenti: «o con l’ammenda fino a lire dodici milioni», nonché le parole: «con l’ammenda da lire 200.000 a un milione» sono sostituite dalle altre: «con l’ammenda da lire 600.000 a lire tre milioni»;
e)
all’articolo 2, comma 1, le parole: «o con l’ammenda fino a lire cinque milioni» sono sostituite dalle seguenti: «o con l’ammenda fino a lire quindici milioni»;
f)
all’articolo 2, comma 2, le parole: «o con l’ammenda fino a lire sei milioni» sono sostituite dalle seguenti: «o con l’ammenda fino a lire diciotto milioni»;
g)
all’articolo 2, comma 3, le parole: «e con la multa da lire tre milioni a lire cinque milioni» sono sostituite dalle seguenti: «e con la multa da lire nove milioni a lire quindici milioni»; nonché le parole: «o dell’ammenda fino a lire sei milioni» sono sostituite dalle altre: «o dell’ammenda fino a lire diciotto milioni»;
h)
all’articolo 3, secondo comma, le parole: «o con l’ammenda fino a lire due milioni» sono sostituite dalle seguenti: «o con l’ammenda fino a lire sei milioni»;
i)
all’articolo 4, comma 1, le parole: «e con la multa da cinque a dieci milioni di lire» sono sostituite dalle seguenti: «e con la multa da lire quindici a trenta milioni di lire»;
l)
all’articolo 4, comma 2; le parole: «o della multa fino a lire cinque milioni» sono sostituite dalle seguenti: «o della multa fino a lire quindici milioni».
13. L’articolo 47 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, è abrogato. 24. All’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, la lettera
i)
e sostituita dalla seguente:
«i)
gli iscritti negli albi professionali degli avvocati, procuratori legali, notai, commercialisti, ragionieri e periti commerciali, o gli iscritti nei ruoli o elenchi istituiti presso le direzioni regionali delle entrate di cui all’articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n 287, che esercitano, in qualsiasi forma, attività di consulenza, assistenza e rappresentanza dei contribuenti;».
15. Presso il Ministero dell’economia e delle finanze e istituito il Servizio ispettivo di sicurezza (SIS) posto alle dipendenze del Ministro dell’economia e delle finanze. 2. Il SIS esercita le funzioni indicate all’articolo 12.
16. Il SIS si articola in uffici ed è costituito da un direttore e da dieci componenti.
17. Il direttore è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle finanze, ed è scelto tra i magistrati ordinari con qualifica non inferiore a magistrato di Cassazione e con effettivo esercizio di tale funzione per almeno tre anni, o tra magistrati amministrativi, contabili e militari, con qualifica equiparata, o tra avvocati dello Stato in servizio da almeno dieci armi. Il direttore dura in carica un quinquennio, indipendentemente dai limiti di età previsti dagli ordinamenti di provenienza; l’incarico non è rinnovabile.
18. I componenti, che devono avere un’età non superiore a sessantacinque anni, sono nominati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze e sono scelti tra magistrati ordinari, con qualifica non inferiore a consigliere di Corte di appello e con effettivo esercizio di tali funzioni per almeno tre anni, tra magistrati amministrativi, contabili e militari, con qualifica equiparata, tra avvocati e procuratori dello Stato in servizio da almeno cinque anni, tra dirigenti generali dell’Amministrazione finanziaria in numero non superiore ad una unità, tra ufficiali generali della Guardia di finanza in numero non superiore ad una unità, tra dirigenti del servizio ispettivo della Banca d’Italia e tra professori universitari ordinari. I componenti durano in carica cinque anni e sono preposti agli uffici. L’incarico non e rinnovabile. 4. Il direttore e i componenti del SIS sono collocati fuori del ruolo organico dell’amministrazione di appartenenza.
19. Al SIS sono addetti non più di cento dipendenti, per un periodo non superiore a quattro anni, nominati con decreto del Ministro delle finanze, scelti tra il personale dell’Amministrazione finanziaria e della Guardia di finanza.
20. L’indirizzo dell’attività del SIS compete al Ministro dell’Economia e delle finanze, sentito un apposito Comitato composto dal direttore del SIS, dai capi degli uffici e dal segretario generale del Ministero delle finanze che partecipa alle sedute senza diritto di voto. Il Comitato è presieduto dal direttore del SIS o da altro componente da lui delegato.
21. Ai componenti del Comitato con diritto di voto compete un compenso, articolato in una indennità in misura fissa e in un gettone di presenza il cui importo sarà determinato con decreto dei Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro. 22. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze è determinato il contingente di personale, con qualifica non superiore alla sesta per l’espletamento dei compiti di segreteria.
23. Al fine di verificare l’osservanza da parte degli appartenenti all’Amministrazione finanziaria civili e militari, degli obblighi derivanti da norme di legge o regolamento, il SIS, su direttive generali del Ministro dell’economia e delle finanze e secondo le modalità contenute nel regolamento di cui all’articolo 14, svolge le seguenti funzioni:
a)
compie ispezioni presso gli organi centrali e periferici dell’Amministrazione finanziaria;
b)
esegue indagini patrimoniali sui soggetti di cui al presente comma;
c)
richiede alle amministrazioni pubbliche, all’amministrazione postale, alle banche. alle società di intermediazione mobiliare (SIM), alle società fiduciarie e agli altri intermediari finanziari di cui al decreto legislativo 2, 3 luglio 1996, n. 415, alle società di gestione di fondi comuni di investimento mobiliare, alle imprese ed enti assicurativi e alla società Monte Titoli S.p.a. di cui alla legge 19 giugno 1986, n. 289, copia della documentazione inerente i rapporti intrattenuti con i soggetti di cui al presente comma, nonchè ogni altra notizia o informazione utile ai fini dello svolgimento delle indagini di cui alla lettera
b).
Le notizie e i dati richiesti, qualora non siano trasmessi entro i termini fissati, ovvero sussista motivo di ritenere che gli stessi siano infedeli o incompleti, possono essere acquisiti direttamente anche con perquisizioni e sequestri autorizzati dal procuratore della Repubblica con le modalità di cui all’articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni;
d)
richiede informazioni o documenti all’autorità giudiziaria salvo il rispetto delle norme che disciplinano il segreto delle indagini;
e)
può invitare qualsiasi altro soggetto a fornire notizie, informazioni e documenti utili ai fini degli accertamenti e delle indagini di cui alla lettera
b);
f)
cura la tenuta e l’aggiornamento dell’anagrafe patrimoniale prevista all’articolo 13;
g)
richiede agli organi dell’Amministrazione finanziaria, civili e militari, le verifiche e i controlli fiscali occorrenti ai fini delle indagini;
h)
esegue ogni altra inchiesta o indagine patrimoniale o accertamento sul tenore di vita dei soggetti di cui al presente comma. Agli accessi, perquisizioni e sequestri si provvede con le modalità di cui alla lettera
c);
i)
ove dalle indagini di cui al presente comma emergano fatti rilevanti ai fini delle responsabilità penale, amministrativo-contabile, o comunque relative al corretto adempimento degli obblighi di servizio e dei doveri di ufficio, ne dà tempestiva comunicazione agli organi di rispettiva competenza;
l)
acquisisce le comunicazioni che l’Amministrazione finanziaria è tenuta ad effettuare tempestivamente al SIS medesimo, con riferimento all’inizio di procedimenti disciplinari o all’invio di segnalazioni all’autorità giudiziaria relativi ai propri dipendenti. Le informazioni, i documenti e gli elementi acquisiti dal SIS nel corso delle indagini si considerano a tutti gli effetti attività istruttoria del procedimento disciplinare instaurato nei confronti del dipendente, secondo i rispettivi ordinamenti.
24. Le indagini patrimoniali possono essere estese, previa autorizzazione del procuratore della Repubblica del luogo di residenza o di sede, ai prossimi congiunti dei dipendenti dell’amministrazione finanziaria, nonché a terzi, persone fisiche o giuridiche, imprese ed enti rispetto ai quali vi siano specifici elementi per ritenere che agiscano come prestanome dei suddetti dipendenti. Per prossimi congiunti si intendono quelli indicati nell’articolo 307, ultimo comma, del codice penale.
25. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai componenti togati e non togati delle commissioni tributarie, nonchè ai soggetti che partecipano a comitati, organi consultivi e a qualsiasi altro organo collegiale dell’Amministrazione finanziaria ancorchè non appartenenti a quest’ultima.
26. Gli accertamenti, le indagini e gli atti acquisiti sono coperti da segreto di ufficio. Le relative attività debbono essere specificamente verbalizzate.
27. I procedimenti di accertamento e di ispezione posti in essere dagli appartenenti al SIS si svolgono in osservanza dei princìpi e delle regole stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, con esclusione dell’avviso di procedimento.284. Le disposizioni di cui al presente articolo, nonché quelle di cui all’articolo 13, si applicano a tutti gli appartenenti al SIS.
35. In attesa dell’emanazione di un sistema di controllo esteso a tutti i dipendenti dell’amministrazione statale, su richiesta del Ministro competente, il SIS può estendere la sua attività anche nei confronti di dipendenti di altre amministrazioni.
29. Presso il SIS è costituita l’anagrafe patrimoniale dei soggetti indicati nei commi I e 3 dell’articolo 12.
30. I soggetti di cui al comma 1 debbono comunicare ogni due anni e per iscritto al SIS i dati e le notizie stabilite con il regolamento di cui all’articolo 14, indicativi della situazione patrimoniale delle disponibilità del nucleo familiare nonché i dati relativi all’esercizio da parte di coniugi non separati e figli conviventi, anche per il tramite di società ed enti, di attività di consulenza e assistenza fiscale e tributaria e di servizi a queste collegati.
31. Con il regolamento di cui all’articolo 14 sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, la cui mancata osservanza costituisce grave contrasto con i doveri di fedeltà del dipendente secondo le disposizioni dell’ordinamento di appartenenza.
32. Il SIS acquisisce elementi, dati, informazioni e notizie, anche attraverso il sistema informativo dell’anagrafe tributaria e della Guardia di finanza, nonché gli altri sistemi informativi ad essi connessi, in base alla normativa vigente ed aggiorna le posizioni dell’anagrafe patrimoniale.
33. Con il regolamento di cui all’articolo 14 sono dettate le modalità di accesso ai sistemi informativi, nonchè le modalità procedurali per garantire la riservatezza degli accessi ai sistemi da parte del solo direttore del SIS e degli addetti alle attività di cui al comma 5 dell’articolo l l. Restano ferme le disposizioni normative relative al trattamento dei dati personali.
34. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze delle finanze, da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 4001 sono dettate le disposizioni necessarie per l’applicazione degli articoli 11, 12 e 13.
Importo stimato circa 1.600 miliardi di lire in ragione annua.
Dopo l’
articolo 2,
inserire il seguente:
«Art 2-
bis.
(Modifica delle aliquote Irap sfabilite per banche, assicurazioni e gli altri enti e società finanziari)
1. All’articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n 446 e successive modificazioni, dopo il comma I è inserito il seguente:
“
1-
bis. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 l’imposta è determinata applicando al valore della produzione netta l’aliquota del 6,5 per cento“.
2.
Al comma 1 dell’articolo 16 del citato decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, le parole: “nonché nei commi 1 e
2
dell’articolo 45», sono sostituite dalle seguenti: «nonché dal comma 1 dell’articolo 45“.
3.
Il comma 2 dell’articolo 45 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 è soppresso.
4.
Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge».
Importo stimato circa 700 miliardi di lire nel 2002; 900 miliardi nel 2003 e 1.300 miliardi nel 2004.
Dopo l’
articolo 2,
inserire il seguente:
«Art. 2-
bis.
(Norme di carattere antielusivo)
1.
All’articolo 37-
bis,
comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo la lettera.
f),
è aggiunta la seguente:
f-
bis) pattuizioni intercorse tra società collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, aventi ad oggetto il pagamento di somme a titolo di clausola penale, multa, caparra confirmatoria o penitenziale.
2.
Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data del 1º gennaio 2001«.
Importo stimato circa 200 miliardi di lire in ragione annua.
Dopo l’
articolo 2,
inserire il seguente:
«Art. 2-
bis.
1.
A decorrere dall’anno 2000 si autorizza l’effettuazione di lotterie nazionali fino ad un massimo di sei ogni anno, nonché di una lotteria internazionale.
2.
Ad ogni lotteria possono essere abbinate non più di due manifestazioni aventi rilevanza nazionale.
3.
Le lotterie di cui al comma 1 sono individuate tenendo conto della rilevanza nazionale od internazionale, del collegamento con fatti e rievocazioni storici, artistici, culturali e sportivi, della validità, della finalità e della continuità nel tempo dell’avvenimento abbinato. I predetti avvenimenti devono consistere in eventi conosciuti al grande pubblico su tutto il territorio nazionale, con esperienza organizzativa decennale, e preferibilmente eventi guida, a cui affiancare altre manifestazioni di grande interesse. Nell’individuazione delle lotterie si deve osservare una equilibrata ripartizione geografica e garantire un avvicendamento, tale da garantire l’abbinamento con ogni tipo di manifestazioni culturali, storiche, artistiche, sportive, purché aventi i requisiti sopra indicati.
4.
Con decreto del Ministro di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze delle finanze, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, che devono esprimersi entro trenta giorni dalla richiesta, sono individuate le manifestazioni cui collegare le lotterie di cui all’articolo 1. Il decreto ha validità triennale, è emanato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ed ha effetto a decorrere dall’anno successivo a quello di emanazione.
5.
Gli utili di ciascuna lotteria sono versati in conto entrata al bilancio dello Stato.
6.
Per le lotterie abbinate a manifestazioni organizzate dai comuni un terzo degli utili è devoluto ai comuni stessi, con l’obbligo dell’utilizzo per il perseguimento di finalità educative, culturali, di conservazione e recupero del patrimonio artistico, culturale ed ambientale, di potenziamento delle strutture turistiche e sportive e di valorizzazione della manifestazione collegata.
7.
Le entrate di cui al comma 2 sono iscritte in apposito capitolo di bilancio del comune ed il loro utilizzo, secondo le finalità indicate nello stesso comma 2, è documentato in un allegato al bilancio.
8.
Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, è stabilita la destinazione degli utili, limitatamente ad un terzo degli utili stessi, per le lotterie abbinate a manifestazioni organizzate da soggetti diversi dai comuni, secondo le finalità indicate nel comma 2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le variazioni di bilancio eventualmente occorrenti.
9.
I biglietti della lotteria possono essere venduti anche all’estero, nel rispetto delle norme vigenti nei singoli Stati e in conformità alle disposizioni definite dal Ministro, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica delle finanze„ con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro per le politiche comunitarie.
10.
I comuni provvedono all’organizzazione delle manifestazioni di cui all’articolo 2 direttamente ovvero attraverso appositi organismi operanti sotto il loro controllo e sono responsabili del perseguimento delle finalità di cui allo stesso articolo 2. La mancata realizzazione di tali finalità entro i tre anni successivi alla messa a disposizione dei fondi comporta, salvo ritardi determinati da cause di forza maggiore, debitamente documentate, il versamento delle somme al bilancio dello Stato.
11.
Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono stabiliti, anno per anno, il prezzo del biglietto, la data, le modalità di estrazione dei premi, nonché la nomina del funzionario incaricato della redazione del verbale di estrazione e di abbinamento.
12.
Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad istituire anche per le lotterie nazionali, in sostituzione della cartolina, un biglietto che contenga un meccanismo assimilabile a quello dell’estrazione istantanea.
13.
Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato a costituire una struttura distributiva che garantisca la più ampia diffusione dei biglietti nell’intero territorio nazionale, anche mediante il coinvolgimento delle agenzie di distribuzione dei giornali».
Importo stimato circa 50-80 miliardi di lire in ragione annua.
Dopo l’
articolo 2,
inserire il seguente:
«2-
bis.
Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 466, è apportata la seguente modificazione: dopo il comma 1 è inserito il seguente: “1.
bis.
Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle società i cui titoli di partecipazione sono ammessi alle quotazioni dei mercati regolamentati aventi patrimonio netto superiore a 400 miliardi di lire, così come risulta dal bilancio dell’esercizio precedente a quello di riferimento“»
Alla Tabella A «Fondo speciale di parte corrente» di cui al comma 1 dell’articolo 36, ridurre le voci relative agli accantonamenti dei diversi ministeri, al netto delle regolazioni debitorie, del 52 per cento per il 2002 e dell’33 per cento per gli anni 2003 e 2004.
Alla Tabella B «Fondo speciale di conto capitale» di cui al comma 1 dell’articolo 36 gli stanziamenti autorizzati sono ridotti nel loro complesso del 20 per cento per ognuno degli anni del triennio 2002-2004.
Gli stanziamenti autorizzati ai sensi dell’articolo 36, comma 2 di cui alla tabella C allegata alla presente legge sono ridotti nel loro complesso del 20 per cento per ognuno degli anni del triennio 2002-2004.
Alla Tabella C di cui all’articolo 36, comma 2, voce: Ministero dell’economia e delle finanze, sopprimere l’accantonamento relativo al fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa per le leggi permanenti di natura corrente di cui alla legge n. 468 del 1978.
Gli stanziamenti autorizzati ai sensi dell’articolo 36, comma 4 di cui alla tabella D allegata alla presente legge sono ridotti nel loro complesso del 20 per cento per ognuno degli anni del triennio 2002-2004.
Dopo l’
articolo 2,
inserire il seguente:
«2-
bis.
Al comma 1 della legge 11 novembre 1975, n. 584, concernente il divieto di filmo nei locali pubblici, sostituire le parole: “da lire 4.000 a lire 10.000“ con le seguenti: “da euro 52 a euro 103“ e al comma 2 dell’articolo 7 della citata legge n. 584 del 1975, sostituire le parole: “da lire 20.000 a lire 100.000“ con le altre: “da 516,46 euro a 1.034 euro“».
Importo stimato circa 2 miliardi di lire in ragione annua.
Gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato per il triennio 2002-2004 sono ridotti di complessive lire 4.000 miliardi per ciascun anno, intendendosi correlativamente ridotte le relativa autorizzazioni di spesa.
Importo stimato circa 4.000 miliardi di lire in ragione annua.
Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei generi soggetti a monopolio fiscale ai sensi dell’articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 285, e successive modificazioni, anche in applicazione della direttiva 1999/81/CE. Contemporaneamente alla indicata variazione tariffaria il Ministro dell’economia e delle finanze, con proprio decreto può disporre la variazione della struttura dell’accisa sulle sigarette di cui all’articolo 6 della legge 7 marzo 1985, n. 76. Le predette disposizioni devono assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 3.000 miliardi di lire, in ragione annua.
Importo stimato circa 3.000 miliardi di lire in ragione annua.
Le detrazioni per spese mediche previste dall’articolo 10, comma 1, lettera
e)
del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1982, n. 217, e successive modificazioni, non si applicano per i redditi superiori ai 10.329 euro annui.
Importo stimato circa 2 miliardi di lire in ragione annua.
Con provvedimenti amministrativi adottati in attuazione del comma 1 dell’articolo 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133, con particolare riferimento alla corresponsione dell’aggio per la raccolta del gioco del lotto, sono assicurate maggiori entrate pari a 3.000 miliardi di lire a partire dal 2002.
Importo stimato circa 3.000 miliardi di lire in ragione annua.
Gli stanziamenti delle unità previsionali di base della spesa del Bilancio dello Stato e delle Aziende autonome per l’anno 2002, e relative proiezioni per gli esercizi successivi, sono ridotti, per la parte di competenza e di cassa fino alla concorrenza dello stanziamento di ciascun capitolo, di una somma equivalente all’importo dei residui accertati alla data del 31 dicembre dell’anno precedente, al netto delle spese per le quali sia stato emanato, entro la medesima data, atto di impegno. La riduzione non si applica ai capitoli di spesa corrente destinati a far fronte a spesa di carattere obbligatorio o la cui entità è definita con atto avente forza di legge.
7.7
Ripamonti, Pasquini, Giaretta, Marino
Ai commi 1 e 2, sostituire le parole:
«30 giugno 2002»
con le seguenti:
«31 dicembre 2002».
Compensazione Gruppo Verdi-L’Ulivo (v. emend. 2.18).
7.8
Manfredi
Al comma 1, sostituire le parole da:
«nonché»
fino a:
«2002»
con le seguenti:
«nonché sino al 31 dicembre 2002».
Compensazione Gruppo Forza Italia (v. emend. 5.3).
7.9
Falcier
Al comma 1, sostituire le parole da:
«nonché fino al 30 giugno 2002,»
con le seguenti:
«nonché fino al 31 dicembre 2002».
7.10
Peruzzotti, Moro, Vanzo, Tirelli
Al comma 1, sostituire le parole:
«30 giugno»
con le seguenti:
«31 dicembre».
Compensazione Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.2).
7.11
Moro
Al comma 1, sostituire le parole:
«30 giugno 2002»
con le seguenti:
«31 dicembre 2002».
Compensazione Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.2).
7.12
Sodano Tommaso, Malabarba, Malentacchi
Al comma 1, sostituire le parole:
«30 giugno»
con le altre:
«30 dicembre».
Compensazione Gruppo Misto-Rifondazione comunista (v. emend. 2.4).
7.13
Bonatesta, Pedrizzi, Salerno, Pace
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-
bis.
Al primo periodo dell’articolo 8, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole: «di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici, se con motore a benzina»
sono sostituite dalle seguenti:
«di cilindrata fino a 2.500 centimetri cubici, se con motore a benzina».
7.14
Cutrufo, Bergamo
Sostituire il comma 2, con il seguente:
«
2.
L’incentivo fiscale previsto dall’articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, si applica anche nel caso di interventi sul patrimonio edilizio riguardanti interi fabbricati eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare ovvero da cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, che provvedano alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile entro il 31 dicembre 2002. In questo caso, la detrazione dell’imposta sul reddito delle persone fisiche relativa ai lavori di ristrutturazione eseguiti spetta a favore del successivo acquirente o assegnatario delle singole unità immobiliari, in ragione di un’aliquota del 36 per cento del valore degli interventi eseguiti, non eccedente il 25 per cento del prezzo dell’unità immobilare risultante nell’atto pubblico di compravendita o di assegnazione e, comunque, l’importo previsto dal medesimo articolo 1, comma 1, della citata legge n. 499 del 1997, e successive modificazioni».
Compensazione Gruppo CCD-CDU: Biancofiore (v. emend. 2.9).
7.15
Falcier
Sostituire il comma 2, con il seguente:
«
2.
L’incentivo fiscale previsto dall’articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, si applica anche nel caso di interventi sul patrimonio edilizio riguardanti interi fabbricati eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, da cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi e da istituti per le case popolari comunque denominati, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, che provvedano alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile entro il 31 dicembre 2002. In questo caso, la detrazione dell’imposta sul reddito delle persone fisiche relativa ai lavori di ristrutturazione eseguiti spetta a favore del successivo acquirente o assegnatario delle singole unità immobiliari, in ragione di un’aliquota del 36 per cento del valore degli interventi eseguiti, non eccedente il 25 per cento del prezzo dell’unità immobilare risultante nell’atto pubblico di compravendita o di assegnazione e, comunque, l’importo previsto dal medesimo articolo 1, comma 1, della citata legge n. 499 del 1997, e successive modificazioni».
7.16
Chiusoli, Maconi, Garraffa, Baratella, Bonavita
Sostituire il comma 2, con il seguente:
«
2.
L’incentivo fiscale previsto dall’articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, si applica anche nel caso di interventi sul patrimonio edilizio riguardanti interi fabbricati eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare ovvero da cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, che provvedano alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile entro il 31 dicembre 2002. In questo caso, la detrazione dell’imposta sul reddito delle persone fisiche relativa ai lavori di ristrutturazione eseguiti spetta a favore del successivo acquirente o assegnatario delle singole unità immobiliari, in ragione di un’aliquota del 36 per cento del valore degli interventi eseguiti, non eccedente il 25 per cento del prezzo dell’unità immobilare risultante nell’atto pubblico di compravendita o di assegnazione e, comunque, l’importo previsto dal medesimo articolo 1, comma 1, della citata legge n. 449 del 1997, e successive modificazioni».
Conseguentemente, alla tabella C, ivi richiamata,
Ministero dell’economia e delle finanze,
apportare le seguenti variazioni:
Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio.
– Art. 9-
ter:
Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 – Altri fondi di riserva – cap. 3003):
2002: – 50.000;
2003: – 50.000;
2004: – 50.000.
7.17
Sodano Tommaso, Malabarba, Malentacchi
Al comma 2, dopo le parole:
«si applica»
inserire le seguenti:
«, previa documentata presentazione all’acquirente successivo delle spese effettivamente sostenute,».
7.18
Chiusoli, Maconi, Baratella, Garraffa, Guerzoni
Al comma 2, dopo le parole:
«imprese di costruzione»
aggiungere le altre:
«e cooperative edilizie»;
dopo:
«alienazione»
aggiungere:
«o assegnazione».
Conseguentemente, all’articolo 36, comma 2, alla tabella C, ivi richiamata,
Ministero dell’economia e delle finanze,
apportare le seguenti variazioni:
Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio.
– Art. 9-
ter:
Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 – Altri fondi di riserva – cap. 3003):
2002: – 60.000;
2003: – 60.000;
2004: – 60.000.
7.19
Pasquini
Al comma 2, dopo le parole:
«imprese di costruzione»
aggiungere le altre:
«e cooperative edilizie»; e dopo: «alienazione»
aggiungere:
«o assegnazione».
7.20
Pasquini, Giaretta, Ripamonti, Marini, Marino, Scalera, Bonavita, Guerzoni, Turci, Chiusoli, Maconi, Baratella, Garraffa, Giovanelli, Coviello
Al comma 2, dopo le parole:
«ristrutturazione immobiliare»
inserire le seguenti:
«nonché da cooperative di abitazione».
7.21
Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni, Zancan
Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«Nei casi in cui gli interventi di recupero del patrimonio edilizio siano effettuati nei centri storici protetti dall’UNESCO, l’incentivo fiscale di cui al presente comma è aumentato al 41 per cento».
Compensazione Gruppo Verdi-L’Ulivo (v. emend. 2.18).
7.22
Guerzoni
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-
bis.
L’incentivo fiscale previsto dall’articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, si applica anche nel caso di interventi di manutenzione ordinaria, di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 457, articolo 31, lettera
a)
, all’interno delle singole unità immobiliari».
Conseguentemente, all’articolo 36, comma 2, alla tabella C, ivi richiamata,
Ministero dell’economia e delle finanze,
apportare le seguenti variazioni:
Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio.
– Art. 9-
ter:
Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 – Altri fondi di riserva – cap. 3003):
2002: – 350.000;
2003: – 350.000;
2004: – 350.000.
7.23
Moro
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-
bis.
L’incentivo fiscale previsto dall’articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, si applica anche nel caso di inteventi di manutenzione ordinaria, di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 457, articolo 31, primo comma, lettera
a),
all’interno delle singole unità immobiliari».
Compensazione Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.2).
7.24
Manfredi
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-
bis.
L’incentivo fiscale previsto dall’articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, si applica anche nel caso di inteventi di manutenzione ordinaria, di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 457, articolo 31, primo comma, lettera
a),
all’interno delle singole unità immobiliari».
Compensazione Gruppo Forza Italia (v. emend. 5.3).
7.25
Peruzzotti, Moro, Vanzo, Tirelli
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-
bis.
Il beneficio fiscale previsto dall’articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, si applica nel caso di inteventi di manutenzione ordinaria, di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 457, articolo 31, primo comma, lettera
a),
all’interno delle singole unità immobiliari».
Compensazione Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.2).
7.26
Eufemi
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-
bis.
Alla lettera
c)
della nota II-
bis)
all’articolo 1 della tariffa, parte I allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, dopo le parole: “dichiari di non essere titolare“ inserire le seguenti: “per un periodo inferiore a quindici anni“».
Conseguentemente, alla tabella A,
Ministero dell’economia e delle finanze,
apportare le seguenti variazioni:
2002: – 20.000;
2003: – 15.000;
2004: – 10.000.
7.27
Falcier
Sostituire il comma 3, con il seguente:
«
3.
All’alinea del comma 1, dell’articolo 7 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, le parole: “31 dicembre 2001“ sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2002“».
7.28
Moro
Al comma 3, sostituire le parole:
«30 giugno 2002»
con le seguenti:
«31 dicembre 2002».
Compensazione Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.2).
7.29
Manfredi
Al comma 3, sostituire le parole:
«30 giugno 2002»
con le seguenti:
«31 dicembre 2002».
Compensazione Gruppo Forza Italia (v. emend. 5.3).
7.30
Ripamonti, Pasquini, Giaretta, Marino
Al comma 3, sostituire le parole:
«30 giugno 2002»
con le seguenti:
«31 dicembre 2002».
Compensazione Gruppo Verdi-L’Ulivo (v. emend. 2.18).
7.31
Peruzzotti, Moro, Vanzo, Tirelli
Al comma 3, sostituire le parole:
«30 giugno»
con le seguenti:
«31 dicembre».
Compensazione Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.2).
7.32
Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni, Zancan
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-
bis.
Dopo il comma 1 dell’articolo 7 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, aggiungere il seguente:
“1-
bis.
Nel caso in cui gli interventi di cui alla lettera
b)
del comma 1 siano effettuati nei centri storici protetti dall’UNESCO, l’IVA è dovuta nella misura del 4 per cento“».
Compensazione Gruppo Verdi-L’Ulivo (v. emend. 2.18).
7.33
Cortiana, Iovene, Martone, Ripamonti
Il comma 4 è abrogato.
Conseguentemente, all’articolo 26, comma 4, sostituire le parole:
«2.169,12 milioni di euro»
con le parole:
«2.281,72 milioni di euro».
7.34
Falcier
Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
«4-
bis.
All’articolo 53 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente comma:
“2-
ter.
Non si considerano contributi in conto esercizio i finanziamenti erogati dallo Stato, dalle regioni, dalle province autonome, agli Istituti autonomi per le case popolari comunque denominati, destinati alla manutenzione ordinaria degli immobili di edilizia residenziale pubblica“.
4-
ter.
Al comma 3 dell’articolo 46 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Il trasferimento della proprietà degli alloggi dallo Stato agli IACP comunque denominati è inoltre esente dalle imposte dirette“.
4-
quater.
Gli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà degli Istituti autonomi case popolari, comunque denominati, e occupati da persone con i requisiti per la permanenza definiti dalle regioni, sono equiparati, ai fini dell’imposizione ICI, alla prima abitazione. I comuni accordano ulteriori deduzioni o l’esenzione dall’ICI, a fronte di un impegno dello IACP a destinare l’importo derivante dalle agevolazioni a manutenzione straordinaria o recupero degli alloggi gestiti.
4-
quinquies.
All’articolo 71 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
“6-
bis.
Per gli IACP comunque denominati, le svalutazioni e gli accantonamenti dei crediti derivanti da canoni di locazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, sono deducibili sino alla concorrenza dell’ammontare dei crediti stessi maturati nell’esercizio. Le disposizioni del comma 2 si applicano calcolando l’eccedenza con riferimento all’ammontare complessivo del valore nominale dei crediti per canoni di locazione“».
7.35
Chiusoli, Maconi, Baratella, Garraffa
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
«5. All’articolo 17 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sostituire i periodi penultimo e ultimo con i seguenti: “Per gli anni 1999, 2000 e 2001 la somma da dedurre dalla base imponibile è pari al 75 per cento per l’anno 1999 e al 50 per cento per gli anni 2000 e 2001, della predetta differenza calcolata con la medesima modalità. A decorrere dall’anno 2002 la base imponibile è determinata in maniera ordinaria“.
6. All’articolo 45 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sostituire il comma 1 con il seguente:
“1. Per i soggetti che operano nel settore agricolo e per le cooperative della piccola pesca e loro consorzi di cui all’articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973, per il periodo d’imposta in corso al 1º gennaio 2001 e per i successivi, l’aliquota è stabilita nella misura del 2 per cento“.
7. Le disposizioni dell’articolo 34, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 601, si applicano ai produttori agricoli a decorrere dal 1º gennaio 2003».
Conseguentemente, all’articolo 36, comma 2, alla tabella C, ivi richiamata,
Ministero dell’economia e delle finanze,
apportare le seguenti variazioni:
Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio:
– Art. 9-
ter:
Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 – Altri fondi di riserva – cap. 3003):
2002: – 50.000;
2003: – 50.000;
2004: – 50.000.
7.36
Battaglia Antonio
Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
«4-
bis.
In deroga a quanto previsto dagli articoli 67 e 68 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in materia di ammortamento dei beni materiali ed immateriali, possono essere dedotte per intero nell’esercizio in cui sono state sostenute le spese per l’acquisizione di beni strumentali alle attività di impresa destinati alla prevenzione del compimento di atti illeciti.
4-
ter.
Le disposizioni del comma 4-
bis
si applicano alle spese sostenute nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2001».
Conseguentemente, alla tabella A,
Ministero dell’economia e delle finanze,
apportare la seguente variazione:
2002: – 129.114.225 euro.
7.37
Moro
Dopo il comma 4, aggiugere il seguente:
«4-
bis.
Ai fini dell’applicazione delle detrazioni di cui al comma 2 dell’articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, non rileva il concorso di redditi dominicali di importo non superiore a lire 100.000. Gli accertamenti di rettifica conseguenti al mancato riconoscimento delle detrazioni si intendono annullate».
Compensazione Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.2).
7.38
Ciccanti
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
«4-
bis.
L’articolo 17, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 4-
bis
è inserito il seguente:
“4-
ter.
Il comma 4-
bis
si applica a decorrere dal 1º gennaio 1997, per i soggetti che hanno presentato l’istanza di cui all’articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, nei termini ivi indicati“».
7.39
Bianconi
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
«4-
bis.
All’articolo 50 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente comma:
“8-
bis.
In deroga al principio della determinazione analitica del reddito, la base imponibile per i rapporti di lavoro con un’organizzazione non governativa, riconosciuta idonea ai sensi dell’articolo 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, è determinata sulla base dei compensi convenzionati fissati annualmente con decreto del Ministero degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell’economia e finanze e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, indipendentemente dalla durata temporale e dalla natura del contratto“».
Compensazione Gruppo Forza Italia (v. emend. 5.3).
7.41
Cavallaro
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«4-
bis.
L’attività di amministratore, revisore contabile e sindaco di società ed enti svolta da un professionista iscritto ad albo professionale costituisce reddito da lavoro professionale e come tale va ricondotta sia sotto il profilo fiscale sia sotto quello previdenziale all’oggetto della professione svolta in via principale e per la quale il professionista è iscritto all’Albo».
Compensazione Gruppo Margherita-DL-L’Ulivo (v. emend. 2.5).
7.42
Pasquini
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«Dopo il comma 2 dell’articolo 17 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, è aggiunto il seguente:
“2-
bis.
Devono intendersi operanti nel settore agricolo le cooperative che, iscritte nel registro prefettizio nella sezione agricola, effettuano, in area montana e non, lavori e servizi di sistemazione e di manutenzione agraria e forestale, di rimboschimento, di creazione, sistemazione e manutenzione di aree a verde, e che siano inquadrate, ai fini previdenziali, nell’articolo 6 della legge 31 marzo 1979, n. 92, così come integrato dal decreto legislativo n. 173 del 30 aprile 1998“».
7.43
Ioannucci
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
«4-
bis.
Al comma 1 dell’articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è aggiunta la seguente lettera:
“
l)
i fabbricati posseduti dalle società cooperative agricole e loro consorzi utilizzati per le attività di cui all’articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601“».
7.44
Izzo, Cicolani, Nocco
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
«4-
bis.
I contribuenti tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi dovranno confermare l’avvenuto pagamento del canone di abbonamento alla Radiotelevisione italiana spa, di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, indicando nella stessa dichiarazione gli estremi del versamento».
7.45
Izzo, Cicolani, Nocco
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
«4-
bis.
I contribuenti tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi dovranno confermare l’avvenuto pagamento del canone di abbonamento alla Radiotelevisione italiana spa, di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, indicando nella stessa dichiarazione gli estremi del versamento».
7.46
Centaro
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
«4-
bis.
Il comma quarto dell’articolo 14 del regolamento del concorso pronostici Enalotto, introdotto con decreto del Ministro delle finanze del 23 settembre 1999, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale
n. 226 del 25 settembre 1999, concernente i limiti massimi delle vincite di prima e seconda categoria, è abrogato».
7.47
Collino
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
«4-
bis.
Nel limite di 2.500 euro per ogni anno fiscale e per un massimo di tre anni, è consentito ai rivenditori di generi di monopolio e ai ricevitori del lotto un abbattimento fiscale pari al 50 per cento delle spese sostenute per l’acquisto e l’implementazione di sistemi di sicurezza attivi e passivi e per i servizi di controllo e di vigilanza».
7.48
Nocco, Danzi, Izzo
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
«4-
bis.
Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concernente l’imposta regionale sulle attività produttive, è apportata la seguente modifica:
“All’articolo 11, comma 1, lettera
b)
, numero 6), è aggiunto il seguente numero:
6-
bis)
ai soggetti titolari di reddito d’impresa operanti nelle regioni Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, non si applicano le limitazioni di cui alla lettera
b)
, punto 1).
Inoltre, per tali aziende si considerano oneri ammessi in deduzione:
gli interessi passivi e oneri assimilati;
gli accantonamenti per rischi su crediti, comprese le perdite su crediti“».
Compensazione Gruppo Forza Italia (v. emend. 5.3).
7.49
Danzi, Nocco, Izzo
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
«4-
bis.
All’articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concernente l’imposta regionale sulle attività produttive, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
“1-
bis.
Ai soggetti titolari di reddito d’impresa operanti nelle regioni Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, l’imposta è determinata applicando al valore della produzione netta l’aliquota del 3,25 per cento salvo quanto previsto dal comma 2, nonché dai commi 1 e 2 dell’articolo 45“».
Compensazione Gruppo Forza Italia (v. emend. 5.3).
7.50
Lauro
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
«4-
bis.
All’articolo 9, comma 1, della legge 28 dicembre 1999, n. 522, sostituire le parole: “80 per cento“ con le seguenti: “100 per cento“».
Compensazione Gruppo Forza Italia (v. emend. 5.3).
7.51
Bonatesta, Balboni, Bongiorno
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
«4-
bis.
All’articolo 13, comma 1, primo periodo, della legge 15 dicembre 1998, n. 441, come modificato dall’articolo 2, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: “nei periodi d’imposta 2000 e 2001“ sono sostituite dalle seguenti: “nei periodi d’imposta 2000, 2001 e 2002“».
Conseguentemente, alla tabella A, alla voce
Ministero dell’economia e delle finanze
, apportare le seguenti variazioni:
2002: – 250.000;
2003: – 100.000;
2004: – 50.000.
7.52
Marini, Crema
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
«4-
bis.
All’articolo 13, comma 1, primo periodo, della legge 15 dicembre 1998, n. 441, come modificato dall’articolo 2, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: “nei periodi d’imposta 2000 e 2001“ sono sostituite dalle seguenti: “nei periodi d’imposta 2000, 2001 e 2002“».
Conseguentemente, alla tabella A, alla voce
Ministero dell’economia e delle finanze
, apportare le seguenti variazioni:
2002: – 250.000;
2003: – 100.000;
2004: – 50.000.
7.53
Ferrara
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
«4-
bis.
All’articolo 13, comma 1, primo periodo, della legge 15 dicembre 1998, n. 441, come modificato dall’articolo 2, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: “nei periodi d’imposta 2000 e 2001“ sono sostituite dalle seguenti: “nei periodi d’imposta 2000, 2001 e 2002“».
Conseguentemente, alla tabella A, alla voce
Ministero dell’economia e delle finanze
, apportare le seguenti variazioni:
2002: – 250.000;
2003: – 100.000;
2004: – 50.000.
Compensazione Gruppo Forza Italia (v. emend. 5.3).
7.54
Ioannucci
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
«4-
bis.
All’articolo 13, comma 1, primo periodo, della legge 15 dicembre 1998, n. 441, come modificato dall’articolo 2, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: “nei periodi d’imposta 2000 e 2001“ sono sostituite dalle seguenti: “nei periodi d’imposta 2000, 2001 e 2002“».
Conseguentemente, alla tabella A, alla voce
Ministero dell’economia e delle finanze
, apportare le seguenti variazioni:
2002: – 250.000;
2003: – 100.000;
2004: – 50.000.
Compensazione Gruppo Forza Italia (v. emend. 5.3).
7.55
Fasolino, D’Ippolito
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
«4-
bis.
All’articolo 13, comma 1, primo periodo, della legge 15 dicembre 1998, n. 441, come modificato dall’articolo 2, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: “nei periodi d’imposta 2000 e 2001“ sono sostituite dalle seguenti: “nei periodi d’imposta 2000, 2001 e 2002“».
Conseguentemente, alla tabella A, alla voce
Ministero dell’economia e delle finanze
, apportare le seguenti variazioni:
2002: – 250.000;
2003: – 100.000;
2004: – 50.000.
Compensazione Gruppo Forza Italia (v. emend. 5.3).
7.56
Eufemi, Ciccanti
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
«4-
bis.
Alle somministrazioni di alimenti e bevande rese in pubblici esercizi operanti in regime di concessione negli aeroporti si applica l’aliquota IVA del 4 per cento a partire dal periodo di imposta in corso all’anno 2002. All’onere derivante dalla presente disposizione, quantificato in 3.925.072,43 euro si provvede mediante utilizzo degli stanziamenti del Fondo di dotazione del Ministero dell’economia e delle finanze».
Compensazione Gruppo CCD-CDU: Biancofiore (v. emend. 2.9).
7.57
Collino
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
«4-
bis.
Presso il Ministero dell’economia e delle finanze è istituito un tavolo tecnico presieduto dal Ministero dell’economia e delle finanze con la partecipazione del Ministero dell’interno, del Ministero delle attività produttive, del Ministero delle comunicazioni, dell’ABI, della Società servizi interbancari, delle Poste italiane spa e della organizzazione più rappresentativa dei tabaccai per studiare sistemi e particolari modalità che consentano l’adozione di mezzi di pagamenti elettronico in ordine all’acquisto di tabacchi, valori bollati e postali e alle giocate del lotto. Il tavolo è presieduto dal Ministro dell’economia e delle finanze o da un Viceministro o da un Sottosegretario a ciò delegato».
7.58
Ciccanti
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
«4-
bis.
All’articolo 33, comma 12, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: “entro diciotto mesi dall’acquisto“ sono sostituite dalle seguenti: “entro tre anni dall’acquisto“».
7.0.1
Montagnino, Battaglia Giovanni, Lauria, Rotondo, Montalbano, Garraffa
Dopo l’
articolo 7
, inserire il seguente:
«Art. 7-
bis.
(Abolizione del sistema di accertamenti induttivi per le aziende agricole)
1. Sono abrogati i commi 2, 3 e 5 dell’articolo 8 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, come modificato dall’articolo 9-
ter
, comma 3, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608».
Compensazione Gruppo Margherita-DL-L’Ulivo (v. emend. 2.5).
7.0.2
Montagnino, Bedin, Castellani
Dopo l’
articolo 7
, inserire il seguente:
«Art. 7-
bis.
1. Il sesto comma dell’articolo 25-
bis
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è sostituito dal seguente:
“Per le prestazioni rese agli incaricati alla vendita a domicilio di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, la ritenuta è applicata a titolo di imposta sul reddito determinato secondo i criteri di cui all’articolo 3, comma 177, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, quando sussistono i requisiti di cui all’articolo 3, comma 171, della stessa legge. Per tutte le altre prestazioni, ivi comprese quelle derivanti da mandato di agenzia, si applicano le disposizioni indicate nei commi che precedono“.
2. All’articolo 3, comma 177, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
“
c-
bis) incaricati di vendita a domicilio: 75 per cento“.
3. All’articolo 3, comma 171, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dopo le parole: “arti e professioni“, sono aggiunte le seguenti: “ovvero gli incaricati alla vendita a domicilio, di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114“».
Compensazione Gruppo Margherita-DL-L’Ulivo (v. emend. 2.5).
7.0.3
Ciccanti, Cirami, Sodano Calogero
Dopo l’
articolo 7
, è aggiunto il seguente:
«Art. 7-
bis.
1. All’articolo 11, comma 1, della legge 30 aprile 1999, n. 136, le parole: “a norma dell’articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni“ sono sostituite dalle seguenti: “ai sensi, con le modalità e per gli effetti dell’articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Qualora l’intervento riguardi il territorio di un singolo comune l’accordo di cui all’articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si perfeziona con il consenso unanime del presidente della Regione e del sindaco interessato. L’accordo, adottato con decreto del presidente della Regione, produce gli effetti dell’intesa di cui all’articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni, determinando le eventuali e consequenziali variazioni degli strumenti urbanistici e sostituendo le concessioni edilizie, sempre che vi sia l’assenso del comune interessato“.
2. La scadenza dei termini di centottanta giorni e di centoventi giorni, previsti rispettivamente dall’articolo 11, comma 2, e dall’articolo 12, comma 2, della legge 30 aprile 1999, n. 136, già differita al 31 ottobre 2000 dall’articolo 1, comma 5, del decreto-legge 25 febbraio 2000, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 aprile 2000, n. 97, ed al 31 ottobre 2001 dall’articolo 145, comma 81, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è ulteriormente differita al 30 giugno 2003».
Conseguentemente, alla tabella B,
Ministero dell’economia e delle finanze
, apportare le seguenti variazioni:
2002: – 50 milioni di euro;
2003: – 37,5 milioni di euro;
7.0.4
De Petris, Ripamonti, Murineddu, Piatti, Boco, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Turroni, Zancan
Dopo l’
articolo 7
, inserire il seguente:
«Art. 7-
bis.
(Incentivi per i produttori biologici)
1. A decorrere dal 1º gennaio 2002, ai produttori biologici individuati ai sensi del Regolamento CEE n. 2092 del 1991, con volume di affari fino a 25 milioni di lire annue, è corrisposto un credito d’imposta pari al 50 per cento del totale delle spese sostenute ai fini della certificazione e del controllo della produzione biologica.
2. Con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro per le politiche agricole, da emanare entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, vengono stabiliti i termini e le modalità per la concessione del credito d’imposta di cui al presente comma».
Compensazione Gruppo Verdi-L’Ulivo (v. emend. 2.18).
7.0.5
Donati, Brutti Paolo, Fabris
Dopo l’
articolo 7
, inserire il seguente:
«Art. 7-
bis.
(Disposizioni in materia di compensazione e versamenti diretti)
«1. Il limite massimo previsto per la compensazione dei crediti di imposta e dei contributi ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale è abrogato».
Compensazione Gruppo Verdi-L’Ulivo (v. emend. 2.18).
7.0.6
Bonatesta, Pedrizzi, Salerno, Pace
Dopo l’
articolo 7
, inserire il seguente:
«Art. 7-
bis.
1. Alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, e alle associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, che dimostrino di effettuare con costanza di impegno il trasporto di persone anziane o con disabilità è riconosciuto un credito di imposta pari al 19 per cento degli oneri sostenuti per l’acquisto e l’allestimento di veicoli destinati alla attività di cui sopra e rispondente ai requisiti stabiliti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con proprio decreto da emanare entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge».
7.0.7
Mugnai, Bobbio Luigi, Grillotti
Dopo l’
articolo 7,
inserire il seguente:
«Art. 7-
bis.
1. Alla tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo il numero 121, è aggiunto il seguente:
“121-
bis.
Prestazioni di servizi rese su litorale demaniale dai titolari dei relativi provvedimenti amministrativi rilasciati dalle autorità competenti“».
Conseguentemente, alla tabella C, alla voce
Ministero dell’economia e delle finanze
, apportare le seguenti variazioni:
Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59: – Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (6.1.2.8 - Agenzia delle entrate - capp. 3890, 3891; 6.2.3.4 - Agenzia delle entrate - cap. 7775):
2002: – 200;
2003: – 200;
2004: – 200.
7.0.8
Mugnai, Bobbio Luigi
Dopo l’
articolo 7
, inserire il seguente:
«Art. 7-
bis.
1. Alla tabella A, parte III allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo il numero 114, aggiungere il seguente:
“114-
bis.
Le prestazioni di servizi rese su litorale demaniale dai titolari dei relativi provvedimenti amministrativi rilasciate dalle Autorità competenti“».
7.0.9
Marini, Crema
Dopo l’
articolo 7
, inserire il seguente:
«Art. 7-
bis.
(Esclusione di beni dal patrimonio d’impresa)
1.
L’imprenditore individuale che alla data del 30 settembre 2001 utilizza beni immobili strumentali di cui all’articolo 40, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, può, entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta 2001, optare per l’esclusione dei beni stessi dal patrimonio dell’impresa, con effetto dall’anno 2002, mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, dell’imposta regionale sulle attività produttive, dell’imposta sul valore aggiunto, nella misura del 10 per cento della differenza tra il valore normale di tali beni ed il relativo valore fiscalmente riconosciuto. Per gli immobili la cui cessione è soggetta all’imposta sul valore aggiunto, l’imposta sostitutiva è aumentata di un importo pari al 30 per cento dell’imposta sul valore aggiunto applicabile al valore normale con l’aliquota propria del bene.
2.
Per gli immobili, il valore normale è quello risultante dall’applicazione dei moltiplicatori stabiliti dalle singole leggi di imposta alle rendite catastali ovvero a quella stabilita ai sensi dell’articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, concernente la procedura per l’attribuzione della rendita catastale.
3.
L’imprenditore individuale che si avvale delle disposizioni del presente articolo deve versare il 40 per cento dell’imposta sostitutiva entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta 2001 e la restante parte in rate, di pari importo, entro il 16 dicembre 2002 ed il 16 marzo 2003, con i criteri di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente a ciascuna rata. Per la riscossione, i rimborsi ed il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi».
7.0.10
Ferrara
Dopo l’
articolo 7
, inserire il seguente:
«Art. 7-
bis.
(Esclusione di beni dal patrimonio d’impresa)
1.
L’imprenditore individuale che alla data del 30 settembre 2001 utilizza beni immobili strumentali di cui all’articolo 40, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, può, entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta 2001, optare per l’esclusione dei beni stessi dal patrimonio dell’impresa, con effetto dall’anno 2002, mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, dell’imposta regionale sulle attività produttive, dell’imposta sul valore aggiunto, nella misura del 10 per cento della differenza tra il valore normale di tali beni ed il relativo valore fiscalmente riconosciuto. Per gli immobili la cui cessione è soggetta all’imposta sul valore aggiunto, l’imposta sostitutiva è aumentata di un importo pari al 30 per cento dell’imposta sul valore aggiunto applicabile al valore normale con l’aliquota propria del bene.
2.
Per gli immobili, il valore normale è quello risultante dall’applicazione dei moltiplicatori stabiliti dalle singole leggi di imposta alle rendite catastali ovvero a quella stabilita ai sensi dell’articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, concernente la procedura per l’attribuzione della rendita catastale.
3.
L’imprenditore individuale che si avvale delle disposizioni del presente articolo deve versare il 40 per cento dell’imposta sostitutiva entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta 2001 e la restante parte in rate, di pari importo, entro il 16 dicembre 2002 ed il 16 marzo 2003, con i criteri di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente a ciascuna rata. Per la riscossione, i rimborsi ed il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi».
Compensazione Gruppo Forza Italia (v. emend. 5.3).
7.0.11
Bastianoni, Bedin, Montagnino
Dopo l’
articolo 7
, inserire il seguente:
«Art. 7-
bis.
(Esclusione di beni dal patrimonio d’impresa)
1.
L’imprenditore individuale che alla data del 30 settembre 2001 utilizza beni immobili strumentali di cui all’articolo 40, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, può, entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta 2001, optare per l’esclusione dei beni stessi dal patrimonio dell’impresa, con effetto dall’anno 2002, mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, dell’imposta regionale sulle attività produttive, dell’imposta sul valore aggiunto, nella misura del 10 per cento della differenza tra il valore normale di tali beni ed il relativo valore fiscalmente riconosciuto. Per gli immobili la cui cessione è soggetta all’imposta sul valore aggiunto, l’imposta sostitutiva è aumentata di un importo pari al 30 per cento dell’imposta sul valore aggiunto applicabile al valore normale con l’aliquota propria del bene.
2.
Per gli immobili, il valore normale è quello risultante dall’applicazione dei moltiplicatori stabiliti dalle singole leggi di imposta alle rendite catastali ovvero a quella stabilita ai sensi dell’articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, concernente la procedura per l’attribuzione della rendita catastale.
3.
L’imprenditore individuale che si avvale delle disposizioni del presente articolo deve versare il 40 per cento dell’imposta sostitutiva entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta 2001 e la restante parte in rate, di pari importo, entro il 16 dicembre 2002 ed il 16 marzo 2003, con i criteri di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente a ciascuna rata. Per la riscossione, i rimborsi ed il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi».
7.0.12
Marini, Crema
Dopo l’
articolo 7
, inserire il seguente:
«Art. 7-
bis.
(Assegnazione agevolata di beni immobili ai soci)
1.
Le società in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata, le società per azioni e in accomandita per azioni che, entro il 30 settembre 2002, assegnano ai soci beni immobili strumentali di cui all’articolo 40, comma 2, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, possono avvalersi delle disposizioni seguenti a condizione che i soci risultino iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, alla data del 30 settembre 2001, ovvero vengano iscritti entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1º ottobre 2001:
a)
sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati e il loro costo fiscalmente riconosciuto, si applica una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) nella misura del 10 per cento; per i beni la cui assegnazione è soggetta all’imposta sul valore aggiunto può essere applicata, in luogo di tale imposta, una maggiorazione dell’imposta sostitutiva di cui al periodo precedente pari al 30 per cento dell’imposta sul valore aggiunto applicabile al valore normale dei beni, con l’aliquota propria dei medesimi;
b)
le riserve in sospensione di imposta annullate per effetto dell’assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano sono assoggettate ad imposta sostitutiva nella misura del 20 per cento;
c)
per gli immobili, su richiesta della società e nel rispetto delle condizioni prescritte, il valore normale può essere determinato in misura pari a quello risultante dall’applicazione dei moltiplicatori stabiliti dalle singole leggi di imposta alle rendite catastali ovvero a quella stabilita ai sensi dell’articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, riguardante la procedura per l’attribuzione della rendita catastale;
d)
nei confronti dei soci assegnatari non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 44 del citato testo unico delle imposte sui redditi. Il valore normale dei beni ricevuti, al netto dei debiti accollati, riduce il costo fiscalmente riconosciuto delle quote possedute. Il valore normale dei beni ricevuti che eccede il costo fiscalmente riconosciuto delle quote possedute non determina reddito imponibile in capo ai soci assegnatari;
e)
le assegnazioni ai soci sono soggette all’imposta di registro nella misura fssa dell’1 per cento, nonché alle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa e non sono considerate cessioni agli effetti dell’lVA;
f)
le società che si avvalgono delle disposizioni del presente articolo devono versare il 40 per cento dell’imposta sostitutiva entro il 16 novembre 2002 e la restante parte in quote di pari importo entro il 16 febbraio 2003 ed il 16 maggio 2003, con i criteri di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Per la riscossione, i rimborsi ed il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi».
7.0.13
Maconi, Chiusoli, Garraffa, Bonavita, Baratella
Dopo l’
articolo 7
, inserire il seguente:
«Art. 7-
bis.
(Assegnazione agevolata di beni immobili ai soci)
1.
Le società in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata, le società per azioni e in accomandita per azioni che, entro il 30 settembre 2002, assegnano ai soci beni immobili strumentali di cui all’articolo 40, comma 2, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, possono avvalersi delle disposizioni seguenti a condizione che i soci risultino iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, alla data del 30 settembre 2001, ovvero vengano iscritti entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1º ottobre 2001:
a)
sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati e il loro costo fiscalmente riconosciuto, si applica una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) nella misura del 10 per cento; per i beni la cui assegnazione è soggetta all’imposta sul valore aggiunto può essere applicata, in luogo di tale imposta, una maggiorazione dell’imposta sostitutiva di cui al periodo precedente pari al 30 per cento dell’imposta sul valore aggiunto applicabile al valore normale dei beni, con l’aliquota propria dei medesimi;
b)
le riserve in sospensione di imposta annullate per effetto dell’assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano sono assoggettate ad imposta sostitutiva nella misura del 20 per cento;
c)
per gli immobili, su richiesta della società e nel rispetto delle condizioni prescritte, il valore normale può essere determinato in misura pari a quello risultante dall’applicazione dei moltiplicatori stabiliti dalle singole leggi di imposta alle rendite catastali ovvero a quella stabilita ai sensi dell’articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, riguardante la procedura per l’attribuzione della rendita catastale;
d)
nei confronti dei soci assegnatari non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 44 del citato testo unico delle imposte sui redditi. Il valore normale dei beni ricevuti, al netto dei debiti accollati, riduce il costo fiscalmente riconosciuto delle quote possedute. Il valore normale dei beni ricevuti che eccede il costo fiscalmente riconosciuto delle quote possedute non determina reddito imponibile in capo ai soci assegnatari;
e)
le assegnazioni ai soci sono soggette all’imposta di registro nella misura fssa dell’1 per cento, nonché alle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa e non sono considerate cessioni agli effetti dell’lVA;
f)
le società che si avvalgono delle disposizioni del presente articolo devono versare il 40 per cento dell’imposta sostitutiva entro il 16 novembre 2002 e la restante parte in quote di pari importo entro il 16 febbraio 2003 ed il 16 maggio 2003, con i criteri di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Per la riscossione, i rimborsi ed il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi».
7.0.14
Ferrara
Dopo l’
articolo 7
, inserire il seguente:
«Art. 7-
bis.
(Assegnazione agevolata di beni immobili ai soci)
1.
Le società in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata, le società per azioni e in accomandita per azioni che, entro il 30 settembre 2002, assegnano ai soci beni immobili strumentali di cui all’articolo 40, comma 2, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, possono avvalersi delle disposizioni seguenti a condizione che i soci risultino iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, alla data del 30 settembre 2001, ovvero vengano iscritti entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1º ottobre 2001:
a)
sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati e il loro costo fiscalmente riconosciuto, si applica una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) nella misura del 10 per cento; per i beni la cui assegnazione è soggetta all’imposta sul valore aggiunto può essere applicata, in luogo di tale imposta, una maggiorazione dell’imposta sostitutiva di cui al periodo precedente pari al 30 per cento dell’imposta sul valore aggiunto applicabile al valore normale dei beni, con l’aliquota propria dei medesimi;
b)
le riserve in sospensione di imposta annullate per effetto dell’assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano sono assoggettate ad imposta sostitutiva nella misura del 20 per cento;
c)
per gli immobili, su richiesta della società e nel rispetto delle condizioni prescritte, il valore normale può essere determinato in misura pari a quello risultante dall’applicazione dei moltiplicatori stabiliti dalle singole leggi di imposta alle rendite catastali ovvero a quella stabilita ai sensi dell’articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, riguardante la procedura per l’attribuzione della rendita catastale;
d)
nei confronti dei soci assegnatari non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 44 del citato testo unico delle imposte sui redditi. Il valore normale dei beni ricevuti, al netto dei debiti accollati, riduce il costo fiscalmente riconosciuto delle quote possedute. Il valore normale dei beni ricevuti che eccede il costo fiscalmente riconosciuto delle quote possedute non determina reddito imponibile in capo ai soci assegnatari;
e)
le assegnazioni ai soci sono soggette all’imposta di registro nella misura fssa dell’1 per cento, nonché alle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa e non sono considerate cessioni agli effetti dell’lVA;
f)
le società che si avvalgono delle disposizioni del presente articolo devono versare il 40 per cento dell’imposta sostitutiva entro il 16 novembre 2002 e la restante parte in quote di pari importo entro il 16 febbraio 2003 ed il 16 maggio 2003, con i criteri di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Per la riscossione, i rimborsi ed il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi».
Compensazione Gruppo Forza Italia (v. emend. 5.3).
7.0.15
Bastianoni, Bedin
Dopo l’
articolo 7
, inserire il seguente:
«Art. 7-
bis.
(Assegnazione agevolata di beni immobili ai soci)
1.
Le società in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata, le società per azioni e in accomandita per azioni che, entro il 30 settembre 2002, assegnano ai soci beni immobili strumentali di cui all’articolo 40, comma 2, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, possono avvalersi delle disposizioni seguenti a condizione che i soci risultino iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, alla data del 30 settembre 2001, ovvero vengano iscritti entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1º ottobre 2001:
a)
sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati e il loro costo fiscalmente riconosciuto, si applica una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) nella misura del 10 per cento; per i beni la cui assegnazione è soggetta all’imposta sul valore aggiunto può essere applicata, in luogo di tale imposta, una maggiorazione dell’imposta sostitutiva di cui al periodo precedente pari al 30 per cento dell’imposta sul valore aggiunto applicabile al valore normale dei beni, con l’aliquota propria dei medesimi;
b)
le riserve in sospensione di imposta annullate per effetto dell’assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano sono assoggettate ad imposta sostitutiva nella misura del 20 per cento;
c)
per gli immobili, su richiesta della società e nel rispetto delle condizioni prescritte, il valore normale può essere determinato in misura pari a quello risultante dall’applicazione dei moltiplicatori stabiliti dalle singole leggi di imposta alle rendite catastali ovvero a quella stabilita ai sensi dell’articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, riguardante la procedura per l’attribuzione della rendita catastale;
d)
nei confronti dei soci assegnatari non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 44 del citato testo unico delle imposte sui redditi. Il valore normale dei beni ricevuti, al netto dei debiti accollati, riduce il costo fiscalmente riconosciuto delle quote possedute. Il valore normale dei beni ricevuti che eccede il costo fiscalmente riconosciuto delle quote possedute non determina reddito imponibile in capo ai soci assegnatari;
e)
le assegnazioni ai soci sono soggette all’imposta di registro nella misura fssa dell’1 per cento, nonché alle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa e non sono considerate cessioni agli effetti dell’lVA;
f)
le società che si avvalgono delle disposizioni del presente articolo devono versare il 40 per cento dell’imposta sostitutiva entro il 16 novembre 2002 e la restante parte in quote di pari importo entro il 16 febbraio 2003 ed il 16 maggio 2003, con i criteri di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Per la riscossione, i rimborsi ed il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi».
Compensazione Gruppo Margherita-DL-L’Ulivo (v. emend. 2.5).
7.0.16
Bonavita
Dopo l’
articolo 7
, inserire i seguenti:
«Art. 7-
bis.
(Abrogazione della tassa di concessione governativa per l’impiego
di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico
terrestre di comunicazione)
1.
La tassa di concessione governativa di cui all’articolo 21 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita dal decreto ministeriale 28 dicembre 1995, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale
30 dicembre 1995, n. 303, è soppressa.
Art. 7-
ter.
(Imposta sostitutiva su riserve e fondi in sospensione d’imposta)
1.
Le riserve e gli altri fondi in sospensione d’imposta, anche se imputati al capitale sociale o al fondo di dotazione, esistenti nel bilancio o rendiconto dell’esercizio successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2001 possono essere soggetti, ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, pari al 19 per cento.
2.
L’imposta sostitutiva è liquidata nella dichiarazione dei redditi relativa all’esercizio di cui al comma 1 ed è versata in tre rate, rispettivamente, entro il termine per il versamento del saldo dell’imposta relativa alle prime tre dichiarazioni dei redditi relative agli esercizi successivi a quello in corso alla data del 31 dicembre 2001. L’importo da versare è pari al 40 per cento dell’imposta sostitutiva, per il primo versamento, al 30 per cento per il secondo, ed al 30 per cento per il terzo. Sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente a ciascuna rata.
3.
Le riserve e gli altri fondi assoggettati all’imposta sostitutiva di cui al comma 1 non concorrono a formare il reddito imponibile dell’impresa, tuttavia, rilevano, agli effetti della determinazione dell’ammontare delle imposte di cui al comma 4 dell’articolo 105 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, secondo i criteri previsti per i proventi di cui al numero 1) del citato comma 4 dell’articolo 105; a tal fne si considera come provento non assoggettato a tassazione la quota pari al 47,22 per cento di detto reddito.
4.
L’imposta sostitutiva è indeducibile e può essere imputata, in tutto o in parte, alle riserve o altri fondi del bilancio o rendiconto. Se l’imposta sostitutiva è imputata al capitale sociale o fondo di dotazione, la corrispondente riduzione è operata, anche in deroga all’articolo 2365 del codice civile, con le modalità di cui all’articolo 2445, secondo comma, del medesimo codice.
5.
L’ammontare delle riserve o fondi assoggettati all’imposta sostitutiva di cui al comma 1, con la relativa denominazione risultante in bilancio nonché gli eventuali utilizzi, deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa all’esercizio di cui al comma 1.
6.
Per la liquidazione, l’accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni ed il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi».
7.0.17
Ferrara
Dopo l’
articolo 7
, inserire il seguente:
«Art. 7-
bis.
(Abrogazione della tassa di concessione governativa per l’impiego
di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico
terrestre di comunicazione)
1.
La tassa di concessione governativa di cui all’articolo 21 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita dal decreto ministeriale 28 dicembre 1995, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale
30 dicembre 1995, n. 303, è soppressa».
Compensazione Gruppo Forza Italia (v. emend. 5.3).
7.0.18
Marini, Crema
Dopo l’
articolo 7
, inserire il seguente:
«Art. 7-
bis.
(Abrogazione della tassa di concessione governativa per l’impiego
di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico
terrestre di comunicazione)
1.
La tassa di concessione governativa di cui all’articolo 21 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita dal decreto ministeriale 28 dicembre 1995, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale
30 dicembre 1995, n. 303, è soppressa».
7.0.19
Bonavita, Chiusoli, Maconi, Baratella, Garraffa
Dopo l’
articolo 7
, inserire il seguente:
«Art. 7-
bis.
(Imposta sostitutiva su riserve e fondi in sospensione d’imposta)
1.
Le riserve e gli altri fondi in sospensione d’imposta, anche se imputati al capitale sociale o al fondo di dotazione, esistenti nel bilancio o rendiconto dell’esercizio successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2001 possono essere soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, pari al 19 per cento.
2.
L’imposta sostitutiva è liquidata nella dichiarazione dei redditi relativa all’esercizio di cui al comma 1 ed è versata in tre rate, rispettivamente, entro il termine per il versamento del saldo dell’imposta relativa alle prime tre dichiarazioni dei redditi relative agli esercizi successivi a quello in corso alla data del 31 dicembre 2001. L’importo da versare è pari al 40 per cento dell’imposta sostitutiva per il primo versamento, al 30 per cento per il secondo ed al 30 per cento per il terzo. Sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente a ciascuna rata.
3.
Le riserve e gli altri fondi assoggettati all’imposta sostitutiva di cui al comma 1 non concorrono a formare il reddito imponibile dell’impresa; tuttavia, rilevano, agli effetti della determinazione dell’ammontare delle imposte di cui al comma 4 dell’articolo 105 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, secondo i criteri previsti per i proventi di cui al numero 1) del citato comma 4 dell’articolo 105; a tal fne si considera come provento non assoggettato a tassazione la quota pari al 47,22 per cento di detto reddito.
4.
L’imposta sostitutiva è indeducibile e può essere imputata, in tutto o in parte, alle riserve o altri fondi del bilancio o rendiconto. Se l’imposta sostitutiva è imputata al capitale sociale o fondo di dotazione, la corrispondente riduzione è operata, anche in deroga all’articolo 2365 del codice civile, con le modalità di cui all’articolo 2445, secondo comma, del medesimo codice.
5.
L’ammontare delle riserve o fondi assoggettati all’imposta sostitutiva di cui al comma 1, con la relativa denominazione risultante in bilancio nonché gli eventuali utilizzi, deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa all’esercizio di cui al comma 1.
6.
Per la liquidazione, l’accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni ed il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi».
7.0.20
Ferrara
Dopo l’
articolo 7
, inserire il seguente:
«Art. 7-
bis.
(Imposta sostitutiva su riserve e fondi in sospensione d’imposta)
1.
Le riserve e gli altri fondi in sospensione d’imposta, anche se imputati al capitale sociale o al fondo di dotazione, esistenti nel bilancio o rendiconto dell’esercizio successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2001 possono essere soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, pari al 19 per cento.
2.
L’imposta sostitutiva è liquidata nella dichiarazione dei redditi relativa all’esercizio di cui al comma 1 ed è versata in tre rate, rispettivamente, entro il termine per il versamento del saldo dell’imposta relativa alle prime tre dichiarazioni dei redditi relative agli esercizi successivi a quello in corso alla data del 31 dicembre 2001. L’importo da versare è pari al 40 per cento dell’imposta sostitutiva per il primo versamento, al 30 per cento per il secondo ed al 30 per cento per il terzo. Sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente a ciascuna rata.
3.
Le riserve e gli altri fondi assoggettati all’imposta sostitutiva di cui al comma 1 non concorrono a formare il reddito imponibile dell’impresa; tuttavia rilevano, agli effetti della determinazione dell’ammontare delle imposte di cui al comma 4 dell’articolo 105 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, secondo i criteri previsti per i proventi di cui al numero 1) del citato comma 4 dell’articolo 105; a tal fine si considera come provento non assoggettato a tassazione la quota pari al 47,22 per cento di detto reddito.
4.
L’imposta sostitutiva è indeducibile e può essere imputata, in tutto o in parte, alle riserve o altri fondi del bilancio o rendiconto. Se l’imposta sostitutiva è imputata al capitale sociale o fondo di dotazione, la corrispondente riduzione è operata, anche in deroga all’articolo 2365 del codice civile, con le modalità di cui all’articolo 2445, secondo comma, del medesimo codice.
5.
L’ammontare delle riserve o fondi assoggettati all’imposta sostitutiva di cui al comma 1, con la relativa denominazione risultante in bilancio nonché gli eventuali utilizzi, deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa all’esercizio di cui al comma 1.
6.
Per la liquidazione, l’accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni ed il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi».
Compensazione Gruppo Forza Italia (v. emend. 5.3).
7.0.21
Marini, Crema
Dopo l’
articolo 7
, inserire il seguente:
«Art. 7-
bis.
(Imposta sostitutiva su riserve e fondi in sospensione d’imposta)
1.
Le riserve e gli altri fondi in sospensione d’imposta, anche se imputati al capitale sociale o al fondo di dotazione, esistenti nel bilancio o rendiconto dell’esercizio successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2001 possono essere soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, pari al 19 per cento.
2.
L’imposta sostitutiva è liquidata nella dichiarazione dei redditi relativa all’esercizio di cui al comma 1 ed è versata in tre rate, rispettivamente, entro il termine per il versamento del saldo dell’imposta relativa alle prime tre dichiarazioni dei redditi relative agli esercizi successivi a quello in corso alla data del 31 dicembre 2001. L’importo da versare è pari al 40 per cento dell’imposta sostitutiva per il primo versamento, al 30 per cento per il secondo ed al 30 per cento per il terzo. Sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente a ciascuna rata.
3.
Le riserve e gli altri fondi assoggettati all’imposta sostitutiva di cui al comma 1 non concorrono a formare il reddito imponibile dell’impresa, tuttavia rilevano, agli effetti della determinazione dell’ammontare delle imposte di cui al comma 4 dell’articolo 105 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, secondo i criteri previsti per i proventi di cui al numero 1) del citato comma 4 dell’articolo 105; a tal fine si considera come provento non assoggettato a tassazione la quota pari al 47,22 per cento di detto reddito.
4.
L’imposta sostitutiva è indeducibile e può essere imputata, in tutto o in parte, alle riserve o altri fondi del bilancio o rendiconto. Se l’imposta sostitutiva è imputata al capitale sociale o fondo di dotazione, la corrispondente riduzione è operata, anche in deroga all’articolo 2365 del codice civile, con le modalità di cui all’articolo 2445, secondo comma, del medesimo codice.
5.
L’ammontare delle riserve o fondi assoggettati all’imposta sostitutiva di cui al comma 1, con la relativa denominazione risultante in bilancio nonché gli eventuali utilizzi, deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa all’esercizio di cui al comma 1.
6.
Per la liquidazione, l’accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni ed il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi».
7.0.22
Bastianoni, Bedin, Montagnino
Dopo l’
articolo 7
, inserire il seguente:
«Art. 7-
bis.
(Imposta sostitutiva su riserve e fondi in sospensione d’imposta)
1.
Le riserve e gli altri fondi in sospensione d’imposta, anche se imputati al capitale sociale o al fondo di dotazione, esistenti nel bilancio o rendiconto dell’esercizio successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2001 possono essere soggetti, ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, pari al 19 per cento.
2.
L’imposta sostitutiva è liquidata nella dichiarazione dei redditi relativa all’esercizio di cui al comma 1 ed è versata in tre rate, rispettivamente, entro il termine per il versamento del saldo dell’imposta relativa alle prime tre dichiarazioni dei redditi relative agli esercizi successivi a quello in corso alla data del 31 dicembre 2001. L’importo da versare è pari al 40 per cento dell’imposta sostitutiva, per il primo versamento, al 30 per cento per il secondo, ed al 30 per cento per il terzo. Sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente a ciascuna rata.
3.
Le riserve e gli altri fondi assoggettati all’imposta sostitutiva di cui al comma 1 non concorrono a formare il reddito imponibile dell’impresa, tuttavia, rilevano, agli effetti della determinazione dell’ammontare delle imposte di cui al comma 4 dell’articolo 105 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, secondo i criteri previsti per i proventi di cui al numero 1) del citato comma 4 dell’articolo 105; a tal fne si considera come provento non assoggettato a tassazione la quota pari al 47,22 per cento di detto reddito.
4.
L’imposta sostitutiva è indeducibile e può essere imputata, in tutto o in parte, alle riserve o altri fondi del bilancio o rendiconto. Se l’imposta sostitutiva è imputata al capitale sociale o fondo di dotazione, la corrispondente riduzione è operata, anche in deroga all’articolo 2365 del codice civile, con le modalità di cui all’articolo 2445, secondo comma, del medesimo codice.
5.
L’ammontare delle riserve o fondi assoggettati all’imposta sostitutiva di cui al comma 1, con la relativa denominazione risultante in bilancio nonché gli eventuali utilizzi, deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa all’esercizio di cui al comma 1.
6.
Per la liquidazione, l’accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni ed il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi».
Compensazione Gruppo Margherita-DL-L’Ulivo (v. emend. 2.5).
7.0.23
Ferrara
Dopo l’
articolo 7,
inserire il seguente:
«Art. 7-
bis.
(Modifica della disciplina delle società non operative)
1. A decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge nell’articolo 30, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, la lettera
b),
è sostituita dalla seguente:
“
b)
il 4 per cento al valore delle immobilizzazioni costituite da beni immobili e da beni indicati all’articolo 8-
bis,
comma 1, lettera
a),
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, anche in locazione finanziaria ad eccezione degli immobili direttamente utilizzati dai soci per lo svolgimento di attività commerciali anche sotto forma d’impresa individuale;“».
Compensazione Gruppo Forza Italia (v. emend. 5.3).
7.0.24
Ciccanti
Dopo l’
articolo 7,
inserire il seguente:
«Art. 7-
bis.
(Modifica della disciplina delle società non operative)
1. A decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge nell’articolo 30, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, la lettera
b),
è sostituita dalla seguente:
“
b)
il 4 per cento al valore delle immobilizzazioni costituite da beni immobili e da beni indicati all’articolo 8-
bis,
comma 1, lettera
a),
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, anche in locazione finanziaria ad eccezione degli immobili direttamente utilizzati dai soci per lo svolgimento di attività commerciali anche sotto forma d’impresa individuale;“».
Conseguentemente, alla Tabella C, alla voce:
Ministero dell’economia e delle finanze – decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell’organizzazione del Governo a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59:
– Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (6.1.2.8 – Agenzia delle entrate – capp. 3890, 3891; 6.2.3.4 – Agenzia delle entrate – cap. 7775),
apportare la seguente variazione:
2002: – 5.000.
7.0.25
Bonavita
Dopo l’
articolo 7,
inserire il seguente:
«Art. 7-
bis.
(Modifica della disciplina delle società non operative)
1. A decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge nell’articolo 30, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, la lettera
b),
è sostituita dalla seguente:
“
b)
il 4 per cento al valore delle immobilizzazioni costituite da beni immobili e da beni indicati all’articolo 8-
bis,
comma 1, lettera
a),
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, anche in locazione finanziaria ad eccezione degli immobili direttamente utilizzati dai soci per lo svolgimento di attività commerciali anche sotto forma d’impresa individuale;“».
Conseguentemente, alla Tabella C, voce:
Ministero dell’economia e delle finanze – decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell’organizzazione del Governo a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59:
– Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (6.1.2.8 – Agenzia delle entrate – capp. 3890, 3891; 6.2.3.4 – Agenzia delle entrate – cap. 7775),
apportare la seguente variazione:
2002: – 5.000.
7.0.26
Marini, Crema
Dopo l’
articolo 7,
inserire il seguente:
«Art. 7-
bis.
(Modifica della disciplina delle società non operative)
1. A decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge nell’articolo 30, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, la lettera
b),
è sostituita dalla seguente:
“
b)
il 4 per cento al valore delle immobilizzazioni costituite da beni immobili e da beni indicati all’articolo 8-
bis,
comma 1, lettera
a),
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, anche in locazione finanziaria ad eccezione degli immobili direttamente utilizzati dai soci per lo svolgimento di attività commerciali anche sotto forma d’impresa individuale;“».
7.0.27
Bastianoni, Bedin, Treu, Montagnino
Dopo l’
articolo 7,
inserire il seguente:
«Art. 7-
bis.
(Modifica della disciplina delle società non operative)
1. A decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge nell’articolo 30, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, la lettera
b),
è sostituita dalla seguente:
“
b)
il 4 per cento al valore delle immobilizzazioni costituite da beni immobili e da beni indicati all’articolo 8-
bis,
comma 1, lettera
a),
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, anche in locazione finanziaria ad eccezione degli immobili direttamente utilizzati dai soci per lo svolgimento di attività commerciali anche sotto forma d’impresa individuale;“».
Compensazione Gruppo Margherita-DL-L’Ulivo (v. emend. 2.5).
7.0.28
Bonatesta
Dopo l’
articolo 7,
inserire il seguente:
«Art. 7-
bis.
(Disposizioni in materia di canone di abbonamento al servizio pubblico radiotelevisivo)
1. Nell’articolo 16, comma 1, lettera
e),
della legge 23 dicembre 1999, n. 488, dopo le parole: “negozi e assimilati“, sono aggiunte le seguenti: “ad esclusione delle imprese che esercitano l’attività di riparazione o commercializzazione di apparecchiature di ricezione radiotelevisiva“».
Conseguentemente, alla Tabella C, voce
Ministero dell’economia e delle finanze, legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio: Art. 9-
ter
: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 – Altri fondi di riserva – cap. 3003),
apportare le seguenti variazioni:
2002: – 1.500;
2003: – 1.500;
2004: – 1.500.
7.0.29
Ferrara
Dopo l’
articolo 7,
inserire il seguente:
«Art. 7-
bis.
(Disposizioni in materia di canone di abbonamento al servizio pubblico radiotelevisivo)
1. Nell’articolo 16, comma 1, lettera
e),
della legge 23 dicembre 1999, n. 488, dopo le parole: “negozi e assimilati“, sono aggiunte le seguenti: “ad esclusione delle imprese che esercitano l’attività di riparazione o commercializzazione di apparecchiature di ricezione radiotelevisiva“».
Compensazione Gruppo Forza Italia (v. emend. 5.3).
7.0.30
Marini, Crema
Dopo l’
articolo 7,
inserire il seguente:
«Art. 7-
bis.
(Disposizioni in materia di canone di abbonamento al servizio pubblico radiotelevisivo)
1. Nell’articolo 16, comma 1, lettera
e),
della legge 23 dicembre 1999, n. 488, dopo le parole: “negozi e assimilati“, sono aggiunte le seguenti: “ad esclusione delle imprese che esercitano l’attività di riparazione o commercializzazione di apparecchiature di ricezione radiotelevisiva;“».
7.0.31
Bastianoni, Bedin
Dopo l’
articolo 7,
inserire il seguente:
«Art. 7-
bis.
(Disposizioni in materia di canone di abbonamento al servizio pubblico radiotelevisivo)
1. Nell’articolo 16, comma 1, lettera
e),
della legge 23 dicembre 1999, n. 488, dopo le parole: “negozi e assimilati“, sono aggiunte le seguenti: “ad esclusione delle imprese che esercitano l’attività di riparazione o commercializzazione di apparecchiature di ricezione radiotelevisiva;“».
Compensazione Gruppo Margherita-DL-L’Ulivo (v. emend. 2.5).
7.0.32
Chiusoli, Maconi, Baratella, Garraffa, Bonavita
Dopo l’
articolo 7,
inserire il seguente:
«Art. 7-
bis.
(Disposizioni in materia di canone di abbonamento al servizio pubblico radiotelevisivo)
1. L’articolo 16 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 è sostituito dal seguente:
“Art. 16. -
1.
A decorrere dal 1º gennaio 2000, per i soggetti sottoindicati gli importi dei canoni di abbonamento al servizio pubblico radiotelevisivo, ivi compresi gli importi dovuti come canoni supplementari, sono stabiliti nelle seguenti misure:
a
) alberghi 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di camere pari o superiore a cento: lire 10.000.000;
b
) alberghi 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di camere inferiore a cento e superiore a venticinque; residenze turistico-alberghiere 4 stelle con un numero di appartamenti pari o superiore a venticinque; navi di lusso: lire 3.000.000;
c
) alberghi 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di camere pari o inferiore a venticinque; alberghi 4 e 3 stelle con un numero di televisori superiore a dieci; residenze turistico-alberghiere 4 stelle con un numero di appartamenti inferiore a venticinque; residenze turistico-alberghiere 3 stelle con un numero di appartamenti pari o superiore a venticinque; esercizi pubblici di lusso; sportelli bancari: lire 1.500.000;
d
) alberghi 4 e 3 stelle con un numero di televisori pari o inferiore a dieci; alberghi 2 e 1 stella; residenze turistico-alberghiere 3 stelle con un numero di appartamenti inferiore a venticinque; residenze turistico-alberghiere 2 stelle; affittacamere, esercizi pubblici non di lusso, navi non di lusso, aerei in servizio pubblico; ospedali; cliniche e case di cura; uffici: lire 600.000;
e
) campeggi villaggi turistici e con ricettività superiore a 1500 ospiti: lire 3.000.000; con ricettività fino a 1500 ospiti: lire 1.500.000;
f
) tutte le categorie di cui alle lettere
a), b), c), d)
ed
e)
del presente comma con un numero di televisori non superiore ad uno; circoli; associazioni; sedi di partiti politici; istituti religiosi; studi professionali; botteghe; negozi ed assimilati, ad esclusione delle imprese che esercitano l’attività di riparazione o commercializzazione di apparecchiature di ricezione radiotelevisiva; mense aziendali; scuole, istituti scolastici non esenti dal canone ai sensi della legge 2 dicembre 1951, n.1571, come modificata dalla legge 28 dicembre 1989, n. 421: lire 300.000.
2.
Per la detenzione degli apparecchi radiofonici non è dovuto alcun canone.
3.
Per le attività ricettive ed i pubblici esercizi ad apertura stagionale gli importi annuali di cui al comma 1 sono proporzionalmente rideterminati sulla base dei mesi di effettiva apertura.
4.
Gli importi di cui al comma 1 saranno percentualmente commisurati alla annuale determinazione del canone di abbonamento dovuto alla RAI – Radiotelevisione italiana Spa“».
7.0.33
Scalera, Vizzini
Dopo l’
articolo 7,
inserire il seguente:
«Art. 7-
bis.
1. Nella Tabella A, parte III, di cui all’articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, al numero 123-
ter,
dopo le parole: “a mezzo di reti via cavo o via satellite“ sono aggiunte le parole: “ivi comprese le trasmissioni televisive punto-punto“».
Compensazione Gruppo Margherita-DL-L’Ulivo (v. emend. 2.5).
7.0.34
Vizzini
Dopo l’
articolo 7,
inserire il seguente:
«Art. 7-
bis.
1. Nella Tabella A, parte III, di cui all’articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, al numero 123-
ter,
dopo le parole: “a mezzo di reti via cavo o via satellite“ sono aggiunte le parole: “ivi comprese le trasmissioni televisive punto-punto“».
7.0.35
Cicolani, Grillo, Guasti
Dopo l’
articolo 7,
inserire il seguente:
«Art. 7-
bis.
1. L’articolo 32, commi primo, secondo e terzo, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, deve interpretarsi nel senso che i pareri ivi richiesti non devono essere acquisiti in relazione a vincoli imposti successivamente all’ultimazione dell’abuso o che, se preesistenti, siano comunque divenuti inefficaci».
7.0.36
Ciccanti, Macrì
Dopo l’
articolo 7,
inserire il seguente:
«Art. 7-
bis.
1. Il comma 229 dell’articolo 3, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è sostituito dal seguente:
“229. L’organizzazione e l’esercizio delle scommesse a totalizzatore e a quota fissa riservate al CONI sulle competizioni sportive organizzate o svolte sotto il proprio controllo possono essere affidate, dal CONI stesso, in gestione a persone fisiche, società ed altri enti che offrano adeguate garanzie di idoneità. I soggetti delegati dal CONI provvedono con propria organizzazione allo svolgimento delle operazioni di raccolta e di accettazione delle scommesse e acquisiscono la qualifica di gestore“.
2. Il comma 230 dell’articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come integrato dall’articolo 24, comma 25, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è sostituito dal seguente:
“230. I regolamenti per l’organizzazione e l’esercizio delle scommesse di cui al comma 229 sono approvati con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, su proposta del CONI“.
3. Il comma 231 dell’articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come sostituito dall’articolo 24, comma 26, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è sostituito dal seguente:
“231. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze sono stabilite le quote di prelievo sull’introito lordo delle scommesse a totalizzatore e a quota fissa di cui al comma 229 a favore del CONI e ai fini dell’applicazione dell’imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e successive modificazioni“.
4. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze verranno stabilite le norme per definire le situazioni di insolvenza relative alla corresponsione in favore del CONI dei minimi garantiti dalle scommesse sportive ad esso riservate di cui all’articolo 16 della convenzione-tipo approvata con decreto 7 aprile 1999».
7.0.37
Callegaro
Dopo l’
articolo 7,
inserire il seguente:
«Art. 7-
bis.
1. Quanto previsto dall’articolo 13 della legge recante “Primi interventi per il rilancio dell’economia“, si applica anche ai procedimenti di liquidazione dell’imposta aperti e non ancora conclusi a tutto il 2001».
Art. 12.
12.85
Ferrara, Moro, Ciccanti, Tofani
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2
-bis.
Il personale di cui agli articoli 1 e 2 della legge 26 novembre 1993, n. 482, e successive modificazioni è inquadrato, a domanda, nel ruolo unico speciale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. È abrogata la legge 26 novembre 1993, n. 482».
Compensazione Gruppo Forza Italia (v. emend. 5.3).
Art. 26.
26.2
Sodano Tommaso, Malabarba, Malentacchi
Sostituire l’
articolo 26,
con il seguente:
–«Art. 26. – 1. A partire dal 1º gennaio 2001 il minimo di pensione è fissato in 520 euro al mese. Il massimo di pensione è fissato in 5165 euro al mese. A sanatoria per i mancati aumenti ai pensionati al minimo viene riconosciuta una tantum di 520 euro.
2. Indipendentemente dal valore dei contributi versati ogni anno di contribuzione produce un minimo di pensione pari ad 1/5 del trattamento minimo. Vengono riconosciuti 5 anni di contribuzione figurativa se si perde il lavoro o se si è disoccupati a partire da 25 anni di età.
3. Le prestazioni pensionistiche, dal 1º gennaio 2002 saranno subordinate agli attuali limiti di reddito maggiorati del 30 per cento. Non fa parte del reddito la casa di abitazione.
4. Il rapporto tra salari e pensioni è garantito in base a verifica ogni due anni, con conseguente rivalutazione della pensione.
5. All’articolo 1, comma 34 della legge 335/95 è soppressa la parola: «particolari» e dopo la parola: «usuranti» inserire le altre: «e pesanti».
6. Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia, deve, entro tre mesi dall’approvazione della presente legge, provvedere in base al comma 1 del presente articolo a rivalutare tutte le prestazioni di natura assistenziale quali la pensione e l’assegno sociale e a modificare, come previsto dal comma 3 del presente articolo, i limiti di reddito».
Compensazione Gruppo Misto-Rifondazione comunista (v. emend. 2.4).
26.3
Sodano Tommaso, Malabarba, Malentacchi
All’articolo 26, comma 1, sostituire le parole da:
«secondo le modalità»
fino alla fine dell’articolo, con le altre:
«di tutti i trattamenti pensionistici inferiori a tale somme».
Compensazione Gruppo Misto-Rifondazione comunista (v. emend. 2.4).
26.4
Ciccanti, Bergamo, Cherchi, Compagna, Eufemi, Forte, Gubert, Maffioli, Meleleo, Pellegrino, Sodano Calogero, Trematerra, Zanoletti, D’Onofrio, Borea, Callegaro, Cirami, Danzi, Forlani, Gaburro, Iervolino, Magri, Moncada, Ronconi, Sudano, Tunis
Al comma 1, le parole:
«secondo le modalità di cui»
sono sostituite dalle seguenti:
«secondo quanto previsto»;
conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente:
«
2.
Ai fini dell’attuazione del comma 1, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto da emanare di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua le categorie delle pensioni per le quali si applica l’integrazione indicata al comma 1».
26.5
Zanoletti
Al comma 1, dopo le parole:
«inferiori a tale somma»,
aggiungere le seguenti:
«, compresi quelli di invalidità nonché le pensioni e gli assegni sociali»;
al comma 2, inserire la seguente lettera:
«b-
bis)
per le pensioni di invalidità si prescinde dall’età dei percepienti;».
26.15
Marino, Muzio, Pagliarulo
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
«Il presente importo mensile si intende al netto della perequazione automatica di cui al comma 4»;
al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
«Ogni anno la legge finanziaria può integrare la cifra indicata nel precedente periodo distribuendo tali eventuali maggiori risorse alla perequazione automatica di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 503».
26.6
Sodano Tommaso, Malabarba, Malentacchi
All’articolo 26, sopprimere il comma 2.
Compensazione Gruppo Misto-Rifondazione comunista (v. emend. 2.4).
26.7
Marino, Muzio, Pagliarulo
Al comma 2, lettera
a),
sostituire le parole:
«delle pensioni»
con le altre:
«dei trattamenti previdenziali, compresi quelli liquidati esclusivamente in base al sistema contributivo e dei trattamenti assistenziali».
26.8
Marino, Muzio, Pagliarulo
Al comma 2, lettera
b),
dopo le parole:
«altri redditi,»
inserire le seguenti:
«ad esclusione della pensione a calcolo in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell’importo mensile di cui al comma 1, del reddito della casa di abitazione, dei redditi esenti da imposte e, se di importo non superiore a lire due milioni annui, anche quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva».
Compensazione Gruppo Misto-Comunisti italiani (v. emend. 7.6).
26.9
Marino, Muzio, Pagliarulo
Al comma 2, lettera
b),
dopo le parole:
«altri redditi,»
inserire le seguenti:
«ad esclusione della pensione a calcolo in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell’importo mensile di cui al comma 1».
Compensazione Gruppo Misto-Comunisti italiani (v. emend. 7.6).
26.10
Ciccanti, Bergamo, Cherchi, Compagna, Eufemi, Forte, Gubert, Maffioli, Meleleo, Pellegrino, Sodano Calogero, Trematerra, Zanoletti, D’Onofrio, Borea, Callegaro, Cirami, Danzi, Forlani, Gaburro, Iervolino, Magri, Moncada, Ronconi, Sudano, Tunis
Al comma 2, dopo la lettera
b),
aggiungere la seguente:
«b-
bis) le detrazioni d’imposta sul reddito delle persone fisiche relative alle spese sostenute dai soggetti riconosciuti sordomuti ai sensi della legge 26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni, per i servizi d’interpretariato».
26.11
Sodano Tommaso, Malabarba, Malentacchi
Al comma 3, dopo la parola:
«decreto»
aggiungere le altre:
«previo parere vincolante delle commissioni parlamentari competenti».
26.12
Bonatesta, Pedrizzi, Bevilacqua, Mugnai, Mulas, Pace, Salerno
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
«3-
ter
. All’articolo 1, comma 42, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei casi in cui l’assicurato totalmente inabile al lavoro non abbia maturato il periodo minimo di contribuzione che dà diritto al trattamento pensionistico obbligatorio, la retribuzione per il calcolo della rendita corrisposta dall’INAIL, anche in deroga ai massimali previsti dal testo unico delle disposizioni per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, è maggiorata di un importo pari al minimo della pensione sociale».
26.13
Bonatesta, Pedrizzi, Bevilacqua, Mugnai, Mulas, Pace, Salerno
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-
bis
. Il comma 43 della legge 8 agosto 1995, n. 335, è abrogato».
26.14
Sodano Tommaso, Malabarba, Malentacchi
Sopprimere il comma 4.
26.16
Pedrizzi, Bonatesta
Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
«4-
bis.
Le disposizioni di cui alla Tabella A, parte II, n. 31, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, si applicano anche ai veicoli di cui all’articolo 54, comma 1, lettera
m),
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
4-
ter
. Ai veicoli di cui all’articolo 54, comma 1, lettera
m),
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono estesi i benefici di cui all’articolo 8, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449».
26.17
Pasquini, Giaretta, Ripamonti, Marini, Marino, Scalera, Chiusoli, Maconi, Baratella, Garraffa
All’articolo 26:
a)
sostituire la rubrica con la seguente: «Disposizioni in materia di pensioni»;
b)
aggiungere, in fine, i seguenti commi:
«4-
bis.
All’articolo 72 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il comma 2 è sostituito dal seguente:
“
2.
A decorrere dal 1º gennaio 2002 le pensioni dirette di anzianità, di invalidità e gli assegni diretti di invalidità, liquidate con anzianità contributiva inferiore a 40 anni, a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo. Per i trattamenti liquidati in data precedente al 1º gennaio 2002 si applica la relativa previgente disciplina se più favorevole“.
4-
ter.
A decorrere dal 1º gennaio 2002, è confermata l’agevolazione di cui all’articolo 4, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
4-
quater.
A decorrere dal 1º gennaio 2002, all’articolo 59, comma 15, quarto periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo le parole: “e con più di 65 anni di età“
aggiungere le seguenti:
“, se uomini, e 60 anni di età, se donne,“.»
Compensazione Gruppi L’Ulivo (v. emend. 2.24).
26.1 (Nuovo testo)
Marino, Muzio, Pagliarulo
Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
«5. A decorrere dal 1º gennaio 2002, i titolari ultrasettantenni di pensioni a carico dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, dei fondi esclusivi e sostitutivi dell’Ago, nonché dei fondi integrativi per i dipendenti delle aziende del gas ed esattoriali, delle gestioni speciali per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere, delle gestioni per i commercianti, per gli artigiani e per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, percettori di un trattamento pensionistico mensile inferiore ad un milione, riceveranno quale «nuova maggiorazione sociale» una somma pari alla differenza tra la pensione percepita ed il milione di lire.
6. La «nuova maggiorazione sociale» spetta a condizione che il reddito complessivo del singolo pensionato non superi i tredici milioni annui ed il reddito dei coniugi non superi complessivamente i 26 milioni annui.
7. Ai fini del calcolo del reddito da considerare sono esclusi:
la casa di abitazione ed i locali ad uso abitativo concessi in uso gratuito a parenti di primo grado;
gli interessi generati da risparmi quando questi ultimi sono di importo complessivo non superiore ai 20 milioni;
l’assegno degli ex combattenti concesso ai sensi dell’articolo 6 della legge n. 140 del 1985 e dalla legge n. 544 del 1988;
i redditi esenti da imposte.
8. Per i titolari di pensione di cui al I comma, componenti unici del nucleo familiare che si trovano nelle condizioni reddituali previste dall’articolo 1 della legge n. 140 del 1985 e articolo 1 della legge n. 544 del 1988, la «nuova maggiorazione sociale» sarà corrisposta fino a concorrenza di un reddito annuo pari a 15 milioni.
9. Le pensioni del Fondo lavoratori dipendenti, con anzianità contributiva superiore a 780 contributi settimanali di effettivo lavoro, di importo inferiore al minimo, cristallizzate, integrate al minimo, o superiori al minimo con importo inferiore rispetto alla presente riliquidazione, aventi decorrenza successiva al 31 dicembre 1989, vengono riliquidate, a far tempo dall’1º gennaio 2002, attribuendo ad esse un importo superiore al trattamento minimo nella misura di lire 20.000 mensili per ogni anno di contribuzione versata oltre i 15 anni. Per tali pensioni deve comunque essere garantito, se più favorevole, un aumento minimo di lire 50.000 mensili, oltre al trattamento minimo.
10. Le pensioni del Fondo lavoratori dipendenti, con anzianità contributiva inferiore a 781 settimane di effettivo lavoro, di importo inferiore al trattamento minimo, aventi decorrenza dal 1º gennaio 1994, vengono riliquidate in pro quota a far tempo dall’1º gennaio 2002, attribuendo ad esse un valore non inferiore ad un quindicesimo dell’importo del trattamento minimo erogato dall’Inps per ogni anno di effettivo lavoro o frazione di esso.
11. I limiti di reddito dei coniugi previsti dall’articolo 3, commi 6 e 7, legge n. 335 del 1995, sono parificati a quelli previsti per la pensione sociale, di cui all’articolo 26 della legge n. 153 del 1969, considerando tale limite al netto della imposizione fiscale e contributiva.
12. A decorrere dal 1º gennaio 2002 il contributo dovuto dai pensionati a favore dell’Opera nazionale per i pensionati d’Italia, di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 361 e successive modificazioni, è soppresso.
13. L’anagrafe dei pensionati istituita presso ciascun Comune dall’articolo 34 della legge 21 luglio 1965, n. 903, è soppressa.
14. Ciascun Comune ha l’obbligo di comunicare all’INPS le informazioni relative ai matrimoni ed ai decessi.
15. L’INPS, sulla scorta dei dati del Casellario dei pensionati, comunica le informazioni ricevute dai Comuni agli Enti erogatori di trattamenti pensionistici in favore dei soggetti coniugati o deceduti.
16. È fatto divieto agli Enti erogatori di prestazioni pensionistiche di richiedere ai beneficiari dichiarazioni attestanti l’esistenza in vita.
17. La pensione ai superstiti di assicurato è determinata con i criteri stabiliti dall’articolo 2, commi 3, 4 e 6 della legge 12 giugno 1984, n. 222, per le pensioni liquidate in forma retributiva, e con i criteri stabiliti dall’articolo 1, comma 15, della legge 8 agosto 1995, n. 335, per le pensioni liquidate in forma contributiva ovvero con una quota di pensione contributiva.
18. Per i decessi avvenuti anteriormente al 1º dicembre 2002, la pensione ai superstiti è rideterminata con le modalità di cui al comma 1 con effetto dal 1º gennaio 2002.
19. All’articolo 6, comma 2, della legge 12 giugno 1984, n. 222, è aggiunto il seguente capoverso:
“Si prescinde dal requisito di cui al numero 1) per i nuclei superstiti che comprendono figli aventi diritto alla pensione ai superstiti“».
Compensazione Gruppo Misto-Comunisti italiani (v. emend. 7.6).
Art. 35.
35.1
Eufemi, Ciccanti
Sostituire l’articolo con il seguente:
«Art. 15.
(Interventi vari)
1. Il comma 28 dell’articolo 45 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è abrogato.
2. All’articolo 1, comma 63, primo periodo, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le parole: “autorizzati dal Parlamento“ sono sostituite dalle seguenti: “autorizzati o da autorizzare dal Parlamento“.
3. L’articolo 15 del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle Pubbliche amministrazioni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, e l’articolo 1, il comma 1, lettera
b)
, del regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 28 luglio 1998, n. 463, sono abrogati.
4. All’articolo 80, comma 17, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:
“
r-
bis) legge 8 marzo 2000, n. 53, articolo 28;
r-
ter) legge 7 dicembre 2000, n. 383, articolo 13“.
5. All’articolo 101, comma 1, primo periodo, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole da: “aumentabili di lire 25 miliardi annue“ fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: “aumentabili di 25,82 milioni di euro annui per ogni anno fino al raggiungimento dell’importo di 206,58 milioni di euro a titolo di anticipazione sulle maggiori compartecipazioni ai tributi statali che, a tale scopo, saranno devolute con provvedimento legislativo al raggiungimento del predetto importo di 206,58 milioni di euro“.
6. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano di avere applicazione le riserve all’erario statale già disposte ai sensi del primo comma dell’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074, con leggi entrate in vigore anteriormente.
7. L’autorizzazione di spesa prevista per l’anno 2002 dall’articolo 92, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è soppressa e il relativo importo costituisce economia di bilancio.
8. L’incentivo per la progettazione previsto dall’articolo 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, è incrementato ad una somma non superiore al 5 per cento dell’importo posto a base di gara di un opera o di un lavoro.
9. Ai fini della redazione di un atto di pianificazione comunque denominato la tariffa professionale è pari al 35 per cento».
35.2
Marino, Muzio, Pagliarulo, Ripamonti
Sopprimere il comma 1.
Compensazione Gruppo Misto-Comunisti italiani (v. emend. 7.6).
35.3
Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni, Zancan
Sopprimere il comma 1.
35.4
Sodano Tommaso, Malabarba, Malentacchi
Sopprimere il comma 1.
35.5
Il Governo
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. L’applicazione del comma 28 dell’articolo 45 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è sospesa per il triennio 2002-2004».
35.6
Ciccanti
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-
bis
. Il recupero dei contributi e tributi dovuti e non corrisposti per effetto delle sospensioni di cui all’ordinanza n. 2779 del 31 marzo 1998 pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale
n. 81 del 7 aprile 1998, così come modificata dall’ordinanza n. 3064 del 6 luglio 2000 pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale
n. 164 del 15 luglio 2000, decorre dal 1º gennaio 2003, parimenti per le sospensioni autorizzate dall’ordinanza n. 2908 del 30 dicembre 1998, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale
n. 2 del 4 gennaio 1999, così come modificata dalla citata ordinanza n. 3064 del 2000 il recupero decorre dal 1º gennaio 2003.
La riscossione avviene con una rateizzazione pari a otto volte il periodo di durata della sospensione stessa».
Compensazione Gruppo CCD-CDU: Biancofiore (v. emend. 2.9).
35.12
Ciccanti
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-
bis
. Per l’onere degli interventi di salvaguardia e valorizzazione delle zone montane contemplati dalla legge 31 gennaio 1994, n. 97, e successive modificazioni, ad eccezione di quanto previsto nell’articolo 2 della stessa legge, è stanziata la somma di 10.329.000 euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze».
Conseguentemente, alla tabella D,
Ministero dell’economia e delle finanze Legge n. 662 del 1996: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica,
apportare le seguenti variazioni:
2002: – 10.329;
2003: – 10.329;
2004: – 10.329.
35.7
Sodano Tommaso, Malabarba, Malentacchi
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-
bis
. Per l’onere degli interventi di salvaguardia e valorizzazione delle zone montane contemplati dalla legge 31 gennaio 1994, n. 97, e successive modificazioni, ad eccezione di quanto previsto nell’articolo 2 della stessa legge, è stanziata la somma di 10.329.000 euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze».
Compensazione Gruppo Misto-Rifondazione comunista (v. emend. 2.4).
35.8
Gubert, Eufemi, Ciccanti
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-
bis
. Per l’onere degli interventi di salvaguardia e valorizzazione delle zone montane contemplati dalla legge 31 gennaio 1994, n. 97, e successive modificazioni, ad eccezione di quanto previsto nell’articolo 2 della stessa legge, è stanziata la somma di 10.329.000 euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze».
Conseguentemente, alla tabella D
Ministero dell’economia e delle finanze Legge n. 662 del 1996: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica,
apportare le seguenti variazioni:
2002: – 10.329;
2003: – 10.329;
2004: – 10.329.
35.9
Castellani, Giaretta
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-
bis
. Per l’onere degli interventi di salvaguardia e valorizzazione delle zone montane contemplati dalla legge 31 gennaio 1994, n. 97, e successsive modificazioni, ad eccezione di quanto previsto nell’articolo 2 della stessa legge, è stanziata la somma di 10.329.000 euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze».
Conseguentemente, alla tabella D
Ministero dell’economia e delle finanze) Legge n. 662 del 1996 misure di razionalizzazione della finanza pubblica,
apportare le seguenti variazioni:
2002: – 10.329;
2003: – 10.329;
2004: – 10.329.
Compensazione Gruppo Margherita-DL-L’Ulivo (v. emend. 2.5).
35.10
De Petris, Battisti, Giaretta, Dato, Scalera, Castellani, Vitali, Donati, Pasquini, Muzio
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-
bis
. Per l’onere degli interventi di salvaguardia e valorizzazione delle zone montane contemplati dalla legge 31 gennaio 1994, n. 97, e successive modificazioni, ad eccezione di quanto previsto nell’articolo 2 della stessa legge, è stanziata la somma di 10.329.000 euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze».
Conseguentemente, alla tabella D,
Ministero dell’economia e delle finanze Legge n. 662 del 1996: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica,
apportare le seguenti variazioni:
2002: – 10.329;
2003: – 10.329;
2004: – 10.329.
35.11
Thaler Ausserhofer, Michelini, Rollandin, Andreotti, Betta, Kofler, Peterlini, Ruvolo, Salzano
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-
bis
. Per l’onere degli interventi di salvaguardia e valorizzazione delle zone montane contemplati dalla legge 31 gennaio 1994, n. 97, e successive modificazioni, ad eccezione di quanto previsto nell’articolo 2 della stessa legge, è stanziata la somma di 10.329.000 euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze».
Conseguentemente, alla tabella D,
Ministero dell’economia e delle finanze Legge n. 662 del 1996: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica,
apportare le seguenti variazioni:
2002: – 10.329;
2003: – 10.329;
2004: – 10.329.
35.13
Il Relatore
Al comma 3, sostituire le parole:
«l’articolo 15»,
con le seguenti:
«gli articoli 15 e 53».
35.14
Ciccanti, Bergamo, Cherchi, Compagna, Eufemi, Forte, Gubert, Maffioli, Meleleo, Pellegrino, Sodano Calogero, Trematerra, Zanoletti, D’Onofrio, Borea, Callegaro, Cirami, Danzi, Forlani, Gaburro, Iervolino, Magri, Moncada, Ronconi, Sudano, Tunis
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
«3-
bis
. All’articolo 5, comma 4, della legge 28 ottobre 1999, n. 410, le parole: “trentasei mesi“
sono sostituite dalle seguenti:
“cinquanta mesi“».
Compensazione Gruppo CCD-CDU: Biancofiore (v. emend. 2.9).
35.15
Viviani, Giaretta
Sopprimere il comma 4.
35.16
Marino, Muzio, Pagliarulo
Dopo il comma 4 inserire il seguente:
«4-
bis
. Il comma 4-
quater
dell’articolo 1 del decreto-legge 19 febbraio 2001, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2001, n. 129, è abrogato».
35.17
Curto
Dopo il comma 4, inserire il seguente:
«4-
bis
. All’articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546, concernente l’assistenza tecnica presso le commissioni tributarie, sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 2, primo periodo, è sostituito dal seguente: “Sono abilitati all’assistenza tecnica dinanzi alle commissioni tributarie, se iscritti nei relativi albi professionali, gli avvocati, i dottori commercialisti, i ragionieri e periti commerciali ed i consulenti del lavoro“;
b)
al comma 2, secondo periodo, le parole: “i consulenti del lavoro, per le materie concernenti le ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati e gli obblighi di sostituto d’imposta relativi alle ritenute medesime“ sono soppresse».
35.19
Izzo, Marano
Dopo il comma 4, inserire il seguente:
«4-
bis
. All’articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546, concernente l’assistenza tecnica presso le commissioni tributarie, sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 2, primo periodo, è sostituito dal seguente: “Sono abilitati all’assistenza tecnica dinanzi alle commissioni tributarie, se iscritti nei relativi albi professionali, gli avvocati, i dottori commercialisti, i ragionieri e periti commerciali ed i consulenti del lavoro“;
b)
al comma 2, secondo periodo, le parole: “i consulenti del lavoro, per le materie concernenti le ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati e gli obblighi di sostituto d’imposta relativi alle ritenute medesime“ sono soppresse».
35.18
Thaler Ausserhofer, Michelini, Salzano, Rollandin, Andreotti, Betta, Kofler, Peterlini, Ruvolo
Dopo il comma 4, inserire il seguente:
«4-
bis
. All’articolo 12 del decreto legislativo 13 dicembre 1992, n. 546, concernente l’assistenza tecnica presso le commissioni tributarie, sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 2, primo periodo, è sostituito dal seguente: “Sono abilitati all’assistenza tecnica dinanzi alle commissioni tributarie, se iscritti nei relativi albi professionali, gli avvocati, i dottori commercialisti, i ragionieri e i consulenti del lavoro“;
b)
al comma 2, secondo periodo, le parole: “i consulenti del lavoro, per le materie concernenti le ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati e gli obblighi di sostituto d’imposta relativi alle ritenute medesime“ sono soppresse».
35.20
Bobbio Luigi, Curto
Dopo il comma 4, inserire il seguente:
«4-
bis
. All’articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, concernente l’assistenza tecnica presso la commissione tributaria, sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 2, primo periodo, è sostituito dal seguente: “Sono abilitati all’assistenza tecnica dinanzi alle commissioni tributarie, se iscritti nei relativi albi professionali, gli avvocati, i dottori commercialisti, i ragionieri e periti commerciali ed i consulenti del lavoro“;
b)
al comma 2, secondo periodo, le parole “i consulenti del lavoro, per le materie concernenti le ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati e gli obblighi di sostituto d’imposta relativi alle ritenute medesime“, sono soppresse».
35.300
Salerno, Pedrizzi, Cantoni
Dopo il comma 4, inserire il seguente:
«4-
bis.
All’articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, concernente l’assistenza tecnica presso le commissioni tributarie, sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 2, primo periodo, è sostituito dal seguente: “Sono abilitati all’assistenza tecnica dinanzi alle commissioni tributarie, se iscritti nei relativi albi professionali, gli avvocati, i dottori commercialisti, i ragionieri, i periti commerciali e i consulenti del lavoro“;
b)
al comma 2, secondo periodo, le parole: “i consulenti del lavoro, per le materie concernenti le ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati e gli obblighi di sostituto di imposta relativi alle ritenute medesime“, sono soppresse».
35.21
Scalera, Mancino, Giaretta
Dopo il comma 4, inserire il seguente:
«4-
bis
. All’articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Assistenza tecnica presso la commissione tributaria), il comma 2, primo periodo, è sostituito dal seguente:
a)
“Sono abilitati all’assistenza tecnica dinanzi alle commissioni tributarie, se iscritti nei relativi albi professionali, gli avvocati, i dottori commercialisti, i ragionieri e i periti commerciali ed i consulenti del lavoro“;
b)
al comma 2, secondo periodo, le parole: “i consulenti del lavoro, per le materie concernenti le ritenute alla fonte sui redditi da lavoro dipendente e assimilati e gli obblighi di sostituto d’imposta relativi alle ritenute medesime“ sono soppresse».
35.22
Bonatesta, Pedrizzi, Salerno, Pace
Dopo il comma 4, inserire il seguente:
«4-
bis
. Al comma 3 dell’articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, dopo le parole: “nonché colui che assiste una persona con
handicap
in situazione di gravità, parente o affine entro il terzo grado“, sono inserite le seguenti: “o comunque appartenente alla medesima famiglia“».
35.23
Vitali, Turci, De Petris, Sodano Tommaso, Donati, Pasquini
Dopo il comma 4, inserire il seguente:
«4-
bis
. Il Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all’articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e di cui all’articolo 80, commi 17 e 18, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è ripartito fra le regioni sulla base della normativa vigente, in un’unica soluzione e destinato in modo indistinto a tutte le finalità sociali previste dalla legge 8 novembre 2000, n. 328, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali».
35.24
Salerno
Dopo il comma 4, inserire il seguente:
«4-
ter
. Per il maggior fabbisogno derivante dalla sistemazione di argini ed opere connesse all’alluvione dell’anno 2000 nella regione Piemonte sono stanziati 25.822.844,95 euro».
35.25
Moro, Vanzo, Tirelli, Peruzzotti
Sostituire il comma 5 con il seguente:
«5. Al comma 1, primo periodo, dell’articolo 101 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole da: “aumentabili di lire 25 miliardi annue“ fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: “aumentabili di 38,73 milioni di euro annui per ogni anno fino al raggiungimento dell’importo di 309,87 milioni di euro a titolo di anticipazione sulle maggiori compartecipazioni ai tributi statali che, a tale scopo, saranno devolute con provvedimento legislativo al raggiungimento del predetto importo di 309,87 milioni di euro“».
Compensazione Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.2).
35.26
Sodano Tommaso, Malabarba, Malentacchi
Dopo il comma 5, inserire il seguente:
«5-
bis
. All’articolo 145, comma 49, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo le parole: “7 miliardi di lire“, inserire le altre: “, nonché di una somma pari a 5.165.000 euro da utilizzare nell’anno 2002,“».
Compensazione Gruppo Misto-Rifondazione comunista (v. emend. 2.4).
35.27
Marino, Muzio, Pagliarulo, Sodano Tommaso
Dopo il comma 5, inserire il seguente:
«5-
bis
. Il Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all’articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e di cui all’articolo 80, commi 17 e 18, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è ripartito tra le Regioni sulla base della normativa vigente, in un’unica soluzione e destinato in modo indistinto a tutte le finalità sociali previste dalla legge 8 novembre 2000, n. 328, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali».
35.28
Moro, Vanzo, Tirelli
Dopo il comma 5, inserire il seguente:
«5
-bis.
1. I tabaccai e gli altri rivenditori autorizzati alla vendita al pubblico dei valori bollati possono restituire al loro consueto punto di approvvigionamento i valori privi dell’indicazione dell’euro, compresi i foglietti cambiari, a decorrere dal 1º gennaio 2002 ed entro il 30 giugno 2002, ottenendo la contestuale sostituzione con valori di corrispondente valore in euro ovvero il rimborso in euro al netto dell’aggio a suo tempo percepito.
2. Con la medesima modalità avverrà la sostituzione dei valori con indicazioni sia in lire che in euro, una volta determinata la nuova tariffa del bollo in euro, a decorrere dal giorno successivo a tale determinazione e fino al giorno finale del sesto mese successivo.
3. Quanto previsto ai commi 1 e 2 si applica anche ai valori postali ancorchè gli stessi non siano dichiarati ufficialmente fuori corso per l’affrancatura».
Compensazione Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.2).
35.29
Eufemi, Ciccanti
Dopo il comma 5, inserire il seguente:
«5-
bis.
Chiunque non abbia registrato contratti di locazione di beni immobili versando la relativa imposta, o non abbia effettuato i versamenti annuali, di cui alla tariffa, parte prima, articolo 5, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, relativamente alla locazione di beni immobili (2 per cento del canone annuo), è ammesso a sanare gli omessi versamenti pagando entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la somma di 51,64 euro per ogni annualità omessa e non prescritta».
Compensazione Gruppo CCD-CDU: Biancofiore (v. emend. 2.9).
35.30
Cirami, Sodano Calogero, Ciccanti
Dopo il comma 5, inserire il seguente:
«5
-bis.
Al fine di completare i tratti non ancora realizzati della rete autostradale siciliana, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d’intesa con la regione siciliana, è autorizzato a promuovere la trasformazione del consorzio unico di enti pubblici, di cui all’articolo 16 della legge 12 agosto 1982, n. 531, in società per azioni aperta all’apporto di capitali privati che subentra nelle concessioni in essere.
La convenzione che regolerà i rapporti tra l’Ente nazionale per le strade (Anas) e la regione siciliana per la definizione di tali intese dovrà prevedere uno specifico regime tariffario per la copertura degli investimenti».
35.31
Eufemi, Ciccanti
Dopo il comma 5, inserire il seguente:
«5
-bis.
All’articolo 130, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole “31 dicembre 2001“ sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2002“».
Conseguentemente, alla Tabella C,
Ministero per i beni e le attività culturali, legge n. 163 del 1985: “Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo“
apportare la seguente variazione:
per l’anno 2002
– 15.493.706,97.
35.32
Bonatesta, Pedrizzi, Salerno, Pace
Dopo il comma 5, inserire il seguente:
«5
-bis.
Con proprio decreto il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro della salute è autorizzato a fissare le modalità per la concessione di un contributo annuo pari a 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003, 2004, destinati all’organizzazione di gestione dei Centri di mobilità rivolti alla valutazione gratuita dell’idoneità alla guida delle persone disabili, stabilendo altresì i criteri e le modalità per l’accertamento periodico delle operatività e della qualità del servizio reso».
35.33
Ferrara, Vizzini
Al comma 6, sostituire le parole:
«dalla data di entrata in vigore della presente legge»
con le seguenti:
«dal 15 febbraio 2001».
Compensazione Gruppo Forza Italia (v. emend. 5.3).
35.34
Sodano Calogero, Cirami, Ciccanti
Dopo il comma 6, inserire i seguenti:
«6
-bis.
Al momento dell’immissione per l’impiego nella regione Sicilia le accise gravanti sui prodotti petroliferi di cui all’articolo 21 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono ridotte per l’anno 2002 al 10 per cento dell’importo vigente per la generalità del territorio nazionale; la suddetta quota percentuale sarà incrementata del 10 per cento per ogni anno successivo fino al 2001.
6-
ter.
All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale del Fondo speciale dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero».
Compensazione Gruppo CCD-CDU: Biancofiore (v. emend. 2.9).
35.35
Eufemi
Dopo il comma 6, inserire il seguente:
«6-
bis.
1. È autorizzata la spesa di 23.200,28 euro da destinare al sostegno della costituzione e del funzionamento delle associazioni di produttori ortofrutticoli delle regioni fuori obiettivo 1, riconosciute ai sensi del regolamento CEE n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972.
2. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo si provvede mediante utilizzazione delle disponibilità del fondo di rotazione di cui all’articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183».
35.36
Eufemi, Ciccanti
Dopo il comma 6, inserire il seguente:
«6-
bis.
1. All’articolo 4, comma 9, del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente periodo: “Per i macchinari agricoli i benefìci possono riguardare anche l’acquisto di corrispondenti beni nuovi, dal cui valore, ai fini della determinazione del contributo, deve essere detratto il valore a rottame dei beni sostituiti“».
Compensazione Gruppo CCD-CDU: Biancofiore (v. emend. 2.9).
35.37
Eufemi, Ciccanti
Dopo il comma 6, inserire il seguente:
«6-
bis.
1. I finanziamenti revocati ad iniziative di programmazione negoziata nel settore agricolo e della pesca sono assegnati al finanziamento di nuovi patti territoriali e contratti di programma riguardanti il settore medesimo.
2. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, sono semestralmente approvati contratti di programma ed emanati bandi di gara per patti territoriali, attivabili su tutto il territorio nazionale secondo gli orientamenti comunitari in materia di aiuti di stato per l’agricoltura, nei limiti delle risorse rese disponibili attraverso le revoche di cui al comma 1 effettuate al 30 giugno ed al 31 dicembre di ogni anno».
Compensazione Gruppo CCD-CDU: Biancofiore (v. emend. 2.9).
35.38
Cutrufo, Lauro
Dopo il comma 6, inserire i seguenti:
«6
-bis.
I fornitori di servizi
Internet (Internet service provider
), autorizzati ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103, e del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1995, n. 420, nonchè ai sensi delle successive delibere dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, hanno diritto a fruire delle condizioni economiche applicate agli organismi di telecomunicazioni titolari di licenza individuale, sulla base del listino di interconnessione pubblicato da un organismo di telecomunicazioni notificato quale avente significativo potere di mercato (SPM);
6
-ter.
Gli accordi di interconnessione fra i fornitori di servizi
Internet
ed un organismo SPM sono stipulati in conformità con le disposizioni del decreto del Ministero delle comunicazioni del 23 aprile 1998, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale
n. 133 del 10 giugno 1998;
6
-quater.
Le disposizioni di cui ai commi 6-
bis
e 6-
ter
si applicano anche nel caso in cui i fornitori di servizi
Internet
decidano di applicare le tariffe a canone per connessione temporale illimitata anzichè quelle a tempo di connessione e comunque per ogni altro tipo di tariffa;
6
-quinquies.
Le disposizioni di cui ai commi 6-
bis e 6-ter
si applicano riconoscendo le eventuali condizioni di miglior favore rispetto a quelle contenute negli accordi in atto tra associazioni di fornitori di servizi
Internet
e gestori di reti di telecomunicazioni, per il periodo di tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge;
6
-sexies.
È istituito il fondo per la riqualificazione professionale e tecnologica delle imprese che svolgono attività di
Internet service provider
. Il fondo finanzia, attraverso la concessione in forma automatica di crediti di imposta, programmi di formazione per la riqualificazione del personale e di adeguamento tecnologico finalizzati alla diversificazione delle attività;
6
-septies.
Le spese ammissibili sono costituite da investimenti sostenuti dagli
Internet service provider
per l’acquisto di servizi di formazione, consulenza e progettazione nonchè di
hardware
e
sofware
, finalizzati alla diversificazione delle attività di impresa;
6
-octies.
Con decreto del Ministero delle attività produttive, di concerto con il Ministero delle comunicazioni, verranno definite le modalità per la formazione delle graduatorie delle domande di accesso al fondo;
6
-nonies.
L’accesso al fondo è limitato alle imprese che rispondano, contemporaneamente, alle seguenti condizioni:
a)
attività di offerta, anche in via non esclusiva, di servizi di collegamento ad
Internet
da almeno diciotto mesi dalla data di pubblicazione della presente legge;
b)
un fatturato totale annuale per l’anno 2001 non superiore ai 4.648.112,09 euro;
c)
la cui proprietà, alla data di pubblicazione della presente legge, sia per almeno il 75 per cento appartenente a persone fisiche o ad altre imprese ricadenti nella medesima condizione.
6
-decies.
Il fondo ha una dotazione di 23.240.560,4 euro complessivi per gli anni 2002 e 2003, alla quale si farà fronte a valere sul capitolo di bilancio riservato al Fondo unico del Ministero delle attività produttive».
35.39
Caruso Antonino, Turroni, Thaler Ausserhofer, Cutrufo, Ciccanti, Sodano Calogero, Lauro
Dopo il comma 7, inserire il seguente:
«7
-bis.
All’Associazione “Amici del Mare e della Nautica“, costituita in data 9 ottobre 2001 in Roma, è concesso un contributo statale annuo, pari a 210 migliaia di euro per il 2002 e a 105 migliaia di euro a decorrere dal 2003, al fine dello svolgimento di competizioni, convegni e manifestazioni volti alla salvaguardia delle coste italiane e degli ecosistemi marini».
Conseguentemente, alla Tabella A,
Ministero dell’economia e delle finanze
apportare le seguenti variazioni:
2002: – 420;
2003: – 140;
2004: – 105».
35.40
Piccioni, Ferrara
Dopo il comma 7, inserire il seguente:
«7
-bis.
1. Per gli interventi previsti dall’articolo 127, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è trasferita all’Istituto per studi, ricerche e informazioni sul mercato agricolo (ISMEA) la somma di 5.164.568,99 euro per l’anno 2002.
Conseguentemente, alla Tabella F,
Ministero delle politiche agricole e forestali, legge n. 185 del 1992, Nuova disciplina del fondo di solidarietà nazionale
apportare le seguenti variazioni:
2002: – da 200 a 190.
35.41
Corrado, Moro
Dopo il comma 7, inserire il seguente:
«7
-bis.
Per le finalità previste dall’articolo 1, comma 1, della legge 8 luglio 1999, n. 223, concernenti le esigenze di gestione del teatro comunale dell’Opera “Carlo Felice“ di Genova è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004».
Conseguentemente, alla Tabella A,
Ministero dell’economia e delle finanze,
apportare le seguenti variazioni:
Ministero dell’economia e delle finanze:
2002: – 6.000;
2003: – 4.500;
2004: – 3.000.
35.42
Castellani, Angius, Di Girolamo, Pasquini
Dopo il comma 7, inserire il seguente:
«7
-bis.
Al Teatro Lirico Sperimentale “A. Belli“ di Spoleto è concesso, a decorrere dall’anno 2002, un contributo addizionale di euro 258.000 a titolo di concorso nelle spese di gestione e di sviluppo delle attività musicali.
All’onere derivante da quanto previsto dal comma precedente si provvede».
Compensazione Gruppo Margherita-DL-L’Ulivo (v. emend. 2.5).
35.43
Il Governo
Dopo il comma 7, inserire il seguente:
«7
-bis.
Al fine di consentire al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) lo svolgimento dei propri compiti istituzionali ed in particolare il potenziamento dell’attività sportiva dilettantistica e giovanile è autorizzata la concessione al CONI medesimo di un contributo straordinario di 103.290.000 euro per l’anno 2002».
Conseguentemente, alla Tabella A,
Ministero dell’economia e delle finanze,
apportare le seguenti variazioni:
2002: – 103.290;
2003: – ;
2004: – .
35.44
Thaler Ausserhofer, Michelini, Rollandin, Andreotti, Betta, Kofler, Peterlini, Ruvolo, Salzano
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
«7
-bis.
È assegnato all’Istituto Nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica sulla montagna (INRM) un contributo straordinario pari a 20 milioni di euro per il triennio 2002-2004 per l’attuazione del programma “montagna sicura“ a favore dei residenti e delle infrastrutture informatiche e telematiche delle aree interne».
Conseguentemente, alla Tabella C, alla voce
Ministero della salute: Decreto legislativo n. 502 del 1992: Riordino della disciplina in materia sanitaria: Articolo 12: Fondo da destinare ad attività di ricerca e sperimentazione (2.1.2.1 - Ricerca scientifica - cap. 2300)
ridurre gli stanziamenti per ciascuno degli anni 2002, 2003, 2004 rispettivamente di 20 milioni di euro.
35.45
Malan
Dopo il comma 7, inserire il seguente:
«7
-bis.
Al fine di consentire al Consorzio per il riciclaggio dei rifiuti dei beni in Polietilene, istituito con l’articolo 48 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, il perseguimento delle proprie finalità e compiti di tutela ambientale, è autorizzata la spesa di 5.164,57 euro per ciascuno degli anni 2002, 2003, 2004, 2005 e 2006 da destinarsi al predetto Consorzio e da utilizzarsi per le attività di raccolta, riutilizzo, riciclo e recupero dei rifiuti dei beni in polietilene, con particolare riguardo ai rifiuti di beni in polietilene di provenienza agricola. Al relativo onere si provvede mediante costituzione di apposito fondo speciale dello stato di previsione del Ministero del tesoro, mediante utilizzo degli accantonamenti, non assegnati a capitolo spesa, costituitisi negli anni 1994, 1995, 1996 e 1997 con la percezione del contributo per il riciclaggio sul polietene, dovuto, nella misura del 10 per cento del valore fatturato, dai produttori ed importatori di polietilene vergine destinato alla produzione di film plastici, contributo istituito dall’articolo 29
-bis
del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, ed abrogato dall’articolo 56 del citato decreto legislativo n. 22 del 1997».
35.46
Thaler Ausserhofer, Rollandin, Michelini, Andreotti, Betta, Kofler, Peterlini, Ruvolo, Salzano
Dopo il comma 7, inserire il seguente:
«7
-bis.
All’articolo 145, comma 72, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: “da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione“ sono sostituite dalle seguenti: “a favore della regione Valle d’Aosta“».
35.47
Muzio, Pagliarulo, Marino, Baratella, Longhi, Toia, Boco
Dopo il comma 7, inserire il seguente:
«7
-bis.
Per l’attuazione del Piano stralcio di bacino per l’assetto idrogeologico del fiume Po di cui al decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365, e successive modificazioni, è istituito uno specifico capitolo di spesa che prevede, ai sensi e per gli effetti degli articoli 21 e 22 della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni, uno stanziamento per il triennio 2002-2004 pari a euro 1,266 miliardi».
Compensazione Gruppo Misto-Comunisti italiani (v. emend. 7.6).
35.50
Manfredi, Piccioni
Dopo il comma 7, inserire il seguente:
«7
-bis.
Per l’attuazione del piano stralcio di bacino per l’assetto idrogeologico del fiume Po, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 maggio 2001, è istituito uno specifico capitolo di spesa che prevede, ai sensi e per gli effetti degli articoli 21 e 22 della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni, uno stanziamento per il 2002 pari a 258.228.449,54 euro».
Compensazione Gruppo Forza Italia (v. emend. 5.3).
35.51
Falcier
Dopo il comma 7, aggiungre il seguente:
«7
-bis.
In via transitoria e fino a quando le regioni interessate non avranno dato completa attuazione a quanto disposto dal comma 3 dell’articolo 8 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, gli enti interregionali ricadenti nel bacino idrografico interregionale del fiume Lemene daranno prosecuzione agli interventi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1968, n. 1090, tramite il Dipartimento per le opere pubbliche e per l’edilizia - Centro di responsabilità 3) del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con fondi che verranno annualmente stabiliti con legge finanziaria. Per l’anno 2002 è autorizzato l’impegno di spesa di lire 5.000.000.000 nell’unità previsionale di spesa unità previsionale di base 3.2.3.9».
35.61
Dato, Giaretta
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
«7-
bis.
È riconosciuto un contributo straordinario per la ristrutturazione della grande adduzione e delle distribuzione delle risorse idriche molisane, al fine di offrire un sostegno anche a favore delle regioni limitrofe, carenti sotto il profilo della dotazione idrica, il cui importo è pari a:
2002: 154.958.677;
2003: 154.958.677;
2004: 154.958.677».
Conseguentemente, alla Tabella C,
Ministero dell’economia e delle finanze - Legge n. 488 del 1978: riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio, articolo 9
-ter,
Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi di natura corrente (4.1.5.2. Altri fondi di riserva: cap. 3003)
diminuire di pari importo gli stanziamenti previsti.
35.48
Manfredi, Piccioni, Ferrara
Dopo il comma 7, inserire il seguente:
«7
-bis.
Le risorse finanziarie trasferite alle regioni in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 dicembre 2000 e relative alle spese pluriennali derivanti dal combinato disposto dall’erticolo 7, comma 2
-bis,
del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e dell’articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, possono essere destinate dalle regioni interessate ad interventi per la difesa del suolo».
35.49
Boldi, Brignone, Moro
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
«7
-bis.
Le risorse finanziarie trasferite alle regioni in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 dicembre 2000 e relative alle spese pluriennali derivanti dal combinato disposto dell’articolo 7, comma 2
-bis,
del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e dell’articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, e successive modificazioni, possono essere destinate dalle regioni interessate ad interventi per la difesa del suolo».
35.52
Vitali, Pasquini
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
«7-
bis.
Per quanto concerne il finanziamento delle attività di monitoraggio e di controllo dell’inquinamento elettromagnetico, sono ripristinate le somme già previste agli articoli 103 e 112 della legge 23 dicembre 2000, n. 388».
Compensazione Gruppi L’Ulivo (v. emend. 2.24).
35.53
Battafarano, Carella, Dentamaro, Gaglione, Manieri, Maritati, Stanisci, Battaglia Giovanni
Dopo il comma 7, inserire il seguente:
«7-
bis.
Per l’anno 2002 è disposto uno stanziamento, pari a 105 milioni di euro, ai fini del finanziamento delle iniziative infrastrutturali previste dai patti territoriali specializzati nei settori dell’agricoltura e della pesca. Le risorse possono essere destinate anche alle integrazioni ai patti suddetti già approvati alla data di entrata in vigore della presente legge, secondo i criteri e le modalità definiti con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali».
Conseguentemente, alla tabella B,
Ministero dell’economia e delle finanze
, apportare la seguente variazione:
2002: – 210.000.
35.54
Ioannucci, Lauro, Ferrara
Dopo il comma 7, inserire i seguenti:
«7-
bis.
A decorrere dal 1º gennaio 2002 l’opera pubblica denominata “centro di commercializzazione di prodotti floricoli, mercato dei fiori“ costruita dall’Unione cooperativa floricoltori della Riviera scarl su concessione del comune di Sanremo e con i contributi previsti dall’articolo 5, comma primo, lettera
a)
, della legge 1º luglio 1977, n. 403, e dall’articolo 4, comma 3, lettera
c)
, della legge 8 novembre 1986, n. 752, è gestita in piena autonomia per un periodo non inferiore a venti anni dalla cooperativa destinataria dei contributi, sulla base della convenzione di concessione stipulata il 10 febbraio 1981 nel testo in vigore che il comune concedente e la cooperativa concessionaria hanno riveduto e corretto per adeguarlo alle prescrizioni del Ministro delle politiche agricole e forestali relativamente al vincolo di destinazione, esteso all’intera opera pubblica e sue pertinenze.
7-
ter.
Il Ministro delle politiche agricole e forestali revoca i decreti ministeriali 13 giugno 1995, numeri 86548 e 86549 e le note ministeriali 30 ottobre 1995, numeri 83823 e 83824 ed ogni altro atto amministrativo in contrasto con le disposizioni che precedono e dispone la liquidazione finale dei contributi in conto capitale a favore della cooperativa destinataria».
35.56
Il Governo
Dopo il comma 7, inserire i seguenti:
«7-
bis.
Le somme dovute per il periodo di produzione lattiera 1998-1999 a titolo di prelievo supplementare, di cui al regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, ed al regolamento (CEE) n. 536/93 della Commissione, del 9 marzo 1993, possono essere versate dagli acquirenti con le modalità previste dall’articolo 1, commi 15 e 16, del decreto-legge 1º marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118.
7-
ter.
Il Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Commissione europea, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, può consentire eccezionalmente, per periodi di produzione lattiera in cui si verifichino eventi di particolare gravità, che il versamento del prelievo avvenga con le modalità previste dall’articolo 1, commi 15 e 16, del decreto-legge 1º marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118».
35.58
Eufemi, Ciccanti
Dopo il comma 7, inserire il seguente:
«7-
bis.
All’articolo 127, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: “Il concorso dello Stato per la costituzione e la dotazione finanziaria annuale del Fondo è contenuto nei limiti dei parametri contributivi stabiliti per i contratti assicurativi, applicati ai valori delle produzioni garantite dal Fondo stesso e non deve superare l’importo versato dal socio aderente alle azioni di mutualità e solidarietà. Le modalità operative e gestionali del Fondo sono stabilite con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Entro il 31 gennaio di ogni anno il Ministro delle politiche agricole e forestali, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con proprio decreto, stabilisce la quota di stanziamento per la copertura dei rischi agricoli da destinare alle azioni di mutualità e solidarietà“».
Compensazione Gruppo CCD-CDU: Biancofiore (v. emend. 2.9).
35.59
Centaro
Dopo il comma 7, inserire il seguente:
«7-
bis.
Ai fini del completamento dei programmi di risanamento e disinquinamento delle aree ad elevato rischio di crisi ambientale di Siracusa, Priolo, Melilli ed Augusta, previsti dal decreto del Presidente della Repubblica del 17 gennaio 1995, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale
n. 100 del 2 maggio 1995 - Supplemento ordinario n. 51 e in particolare degli interventi per la sicurezza e la delocalizzazione di infrastrutture e installazioni industriali a rischio di incidente rilevante, è autorizzata la spesa complessiva di lire 80 miliardi per gli anni 2002, 2003, 2004, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, sono trasferite alla regione siciliana le suddette risorse, subordinatamente alla adozione da parte della regione dei provvedimenti in materia di attività a rischio di incidente rilevante, di cui all’articolo 72 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112».
Compensazione Gruppo Forza Italia (v. emend. 5.3).
35.60
Greco, Ferrara
Dopo il comma 7, inserire il seguente:
«7-
bis.
È autorizzata la spesa di 516.456,89 euro per il 2002 a favore del comune di Monopoli (Bari) finalizzata alla sovvenzione di istituti e comunità di ricovero di minori extracomunitari in stato di abbandono morale e materiale».
Compensazione Gruppo Forza Italia (v. emend. 5.3).
35.62
Provera, Pirovano, Calderoli, Pedrazzini, Moro
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
«7-
bis.
All’articolo 12, comma 1, della legge 2 maggio 1990, n. 102, recante “Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita della Valtellina e delle adiacenti zone delle province di Bergamo, Brescia e Como, nonché della provincia di Novara, colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di luglio ed agosto 1987“, le parole: “di cui all’articolo 11, comma 5“ sono sostituite dalle seguenti: “di attuazione della legge e fino al 31 dicembre 2003, anno terminale stabilito dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)“».
35.63
Provera, Pirovano, Calderoli, Pedrazzini, Moro
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
«7-
bis.
A valere sugli stanziamenti per gli anni 2001, 2002 e 2003 di cui alla tabella F, legge n. 102 del 1990 “Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita della Valtellina e delle adiacenti zone delle province di Bergamo, Brescia e Como, nonché della provincia di Novara, colpita dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di luglio e agosto 1987“, allegata alla legge 23 dicembre 2000, n. 388, possono essere concessi i finanziamenti agevolati, di cui all’articolo 12 della citata legge n. 388 del 2000».
35.64
Castellani, Giaretta
Dopo il comma 7, inserire il seguente:
«7-
bis.
Per il completamento delle opere di ripristino e di ricostruzione degli immobili privati danneggiati dagli eventi sismici del 19 settembre 1979 e successivi, previste dalla legge 3 aprile 1980, n. 115, nei comuni ricompresi nel territorio della comunità montana della Valnerina e nel comune di Ferentillo, è autorizzata in favore della regione Umbria la spesa di lire 23 miliardi in tre anni, così suddivisa: lire 7 miliardi per il 2002; lire 8 miliardi per il 2003; lire 8 miliardi per il 2004».
Compensazione Gruppo Margherita-DL-L’Ulivo (v. emend. 2.5).
35.65
Bergamo, Ciccanti
Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
«7-
bis.
In deroga al disposto degli articoli 6, 15, e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, i termini per l’adeguamento delle emissioni in atmosfera degli impianti di produzione di vetro artistico situati sull’isola di Murano previsti dall’articolo 1 del decreto del Ministro dell’ambiente del 18 aprile 2000, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale
n. 98 del 28 aprile 2000, si applicano anche ai nuovi impianti ed a quelli conseguenti a modifica sostanziale o a trasferimento di impianti esistenti, a condizione che ne sia comprovata l’esistenza alla data 15 novembre 1999 e che abbiano aderito all’accordo di programma nei termini di cui all’articolo 2, comma 1, lettera
a),
del citato decreto del Ministro dell’ambiente del 18 aprile 2000.
7-
ter.
L’esercizio degli impianti di cui al comma 7-
bis
è consentito fino al rilascio da parte dell’autorità competente dell’autorizzazione alla continuazione delle emissioni di cui all’articolo 2, comma 2, del citato decreto del Ministro dell’ambiente 18 aprile 2000».
35.66
Manieri, D’Andrea, Favaro, Acciarini, Bevilacqua, Pagano, Franco Vittoria, Chirilli, Marino
Dopo il comma 7, inserire i seguenti:
«7-
bis.
Il patrimonio urbanistico architettonico ed artistico barocco della provincia di Lecce è di preminente interesse nazionale.
7-
ter.
Per la conservazione e la tutela del patrimonio di cui al comma 7-
bis
, la provincia di Lecce delibera le proposte di intervento in accordo con le competenti soprintendenze, sentita la commissione regionale per i beni e le attività culturali di cui all’articolo 154 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Sulla base di tali proposte, il Ministro per i beni e le attività culturali, sentito il Consiglio per i beni culturali ed ambientali, approva, con proprio decreto, il piano pluriennale degli interventi da realizzare, indicandone strumenti e procedure attuative. Il Ministro per i beni e le attività culturali vigila, tramite le competenti soprintendenze, sull’attuazione dei lavori.
7-
quater.
Agli eventuali aggiornamenti annuali del piano si provvede con la stessa procedura di cui al comma 7-
ter
.
7-
quinquies.
L’approvazione del piano di cui ai commi 7-
ter
e 7-
quater
e degli eventuali aggiornamenti annuali equivale a dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle opere previste nel piano stesso.
7-
sexies.
All’onere derivante dall’applicazione dei commi 7-
bis
, 7-
ter
, 7-
quater
e 7-
quinquies
, valutato in euro 2.600.000 per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede mediante riduzione del fondo di riserva di cui alla tabella C, Ministero dell’economia e finanze, legge n. 468 del 1978, articolo 9-
ter
(4.1.5.2 – altri fondi di riserva – cap. 3003)».
35.67
Curto, Tofani, Consolo, Pace, Pedrizzi, Bonatesta, Palombo
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
«7-
bis.
Le risorse di cui al comma 71 dell’articolo 145 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono incrementate di 15.494 euro per l’anno 2002 e di 25.823 euro per gli anni 2003-2004, finalizzati ad interventi a favore del Polo fieristico di Roma».
35.68
Ragno, Nania, Battaglia, Grillotti
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
«7-
bis.
È assegnata alla città di Messina la somma di 40 milioni di euro destinati alla realizzazione della strada del mare nella medesima città, che congiunge i nuovi approdi di Tremestieri e il molo portuale Norimberga».
All’onere derivante dall’attuazione del presente comma si provvede mediante utilizzo delle somme di cui alla tabella B,
Ministero delle infrastrutture dei trasporti
, all’uopo riducendo gli stanziamenti della tabella C - Art. 3 del decreto legislativo n. 143 del 1994.
35.69
Curto, Nania, Balboni, Battaglia, Bevilacqua, Bobbio Luigi, Bonatesta, Bongiorno, Bucciero, Caruso Antonino, Collino, Consolo, Cozzolino, Cursi, Danieli, De Corato, Delogu, Demasi, Fisichella, Florino, Grillotti, Kappler, Magnalbò, Mantica, Massucco, Meduri, Menardi, Mugnai, Mulas, Pace, Palombo, Pedrizzi, Pellicini, Pontone, Ragno, Salerno, Saporito, Semeraro, Servello, Siliquini, Specchia, Tatò, Tofani, Valditara, Zappacosta
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
«7-
bis.
È attribuito alla regione Friuli-Venezia Giulia un contributo pari a 6 milioni e 500 di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, destinati al finanziamento delle spese per la preparazione delle Universiadi invernali che si svolgeranno a Tarvisio nel gennaio 2003. All’onere derivante dall’attuazione del presente comma si provvede mediante l’utilizzo delle somme di cui alla tabella A - Fondo speciale di parte corrente - Ministero per i beni e le attività culturali».
35.70
Pedrizzi, Forte
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
«7-
bis.
All’Università degli studi La Sapienza di Roma è assegnata la somma di 5.165 euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004 da destinare al polo universitario di Latina».
Conseguentemente, alla tabella A, apportare le seguenti variazioni:
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca:
2002: + 5.165;
2003: + 5.165;
2004: + 5.165.
Ministero degli affari esteri:
2002: – 5.165;
2003: – 5.165;
2004: – 5.165».
35.71
Tofani, Cutrufo
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
«7-
bis.
All’Università degli studi di Cassino è assegnata la somma di 5.165 euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004 per l’espansione di quell’ateneo nella città di Sora e nella provincia di Frosinone, utilizzando le somme di cui alla tabella A – Fondo speciale di parte corrente – apportandone le seguenti variazioni:
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca:
2002: + 5.165;
2003: + 5.165;
2004: + 5.165.
Ministero degli affari esteri:
2002: – 5.165;
2003: – 5.165;
2004: – 5.165».
35.72
Eufemi, Ciccanti
Dopo il comma 7, inserire il seguente:
«7-
bis.
Per il completamento della sede decentrata di Mondovì del Politecnico di Torino, il Ministero dell’economia e delle finanze provvede alla concessione, ed alla conseguente erogazione di contributi pari agli oneri, per capitale ed interessi, di ammortamento di mutui o altre operazioni finanziarie che il Politecnico di Torino è auorizzato a contrarre nell’anno 2002 nel limite di impegno decennale di lire 5 miliardi».
Conseguentemente, alla tabella B,
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
, apportare le seguenti variazioni (*):
2002: da 259.778 a 254.613;
2003: da 259.778 a 255.905;
2004: da 259.778 a 255.905.
Di cui:
limiti d’impegno a favore di soggetti non statali:
2002: da 258.228 a 253.063;
2003: da 258.228 a 254.355;
2004: da 258.228 a 254.355.
————
(*) Applicato coefficiente di copertura doppio per il 2002 e + 0,75 per il 2003 e seguenti.
35.73
Eufemi, Ciccanti
Dopo il comma 7, inserire il seguente:
«7-
bis.
Per il completamento della sede decentrata di Mondovì del Politecnico di Torino, il Ministero dell’economia e delle finanze provvede alla concessione, ed alla conseguente erogazione di contributi pari agli oneri, per capitale ed interessi, di ammortamento di mutui o altre operazioni finanziarie che il Politecnico di Torino è autorizzato a contrarre nell’anno 2002 nel limite di impegno decennale di 1.549.370,69 euro».
Conseguentemente, alla tabella B,
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
, apportare le seguenti variazioni (*):
2002: da 259.778 a 256.679;
2003: da 259.778 a 257.454;
2004: da 259.778 a 257.454.
Di cui:
limiti d’impegno a favore di soggetti non statali:
2002: da 258.228 a 255.129;
2003: da 258.228 a 255.904;
2004: da 258.228 a 255.904.
————
(*) Applicato coefficiente di copertura doppio per il 2002 e + 0,75 per il 2003 e seguenti.
35.74
Collino
Dopo il comma 7, inserire il seguente:
«7-
bis.
Le risorse previste dall’articolo 145, comma 72, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per la realizzazione dello studio di fattibilità della ferrovia Aosta-Martigny, sono, per il medesimo fine trasferite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti alla regione Valle d’Aosta».
35.75
Tessitore, Pagano, Marino
Dopo il comma 7, inserire il seguente:
«7-
bis.
È autorizzata la spesa annuale di 20 milioni di euro a decorrere dall’anno 2002 per il piano di risanamento dell’area di Bagnoli».
Conseguentemente, alla tabella A, alla voce
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio
, apportare le seguenti variazioni:
2002: – 20.000;
2003: – 20.000;
2004: – 20.000.
Conseguentemente ancora, alla tabella A, alla voce
Ministero dell’economia e delle finanze
, apportare le seguenti variazioni:
2002: – 20.000;
2003: – 6.666;
2004: – .
35.76
Tessitore, Pagano, Marino
Dopo il comma 7, inserire il seguente:
«7-
bis.
Per gli interventi di risanamento dell’area di Bagnoli è autorizzato un limite di impegno quindicennale pari a 5 milioni di euro a decorrere dal 2002».
Conseguentemente, alla tabella B,
Ministero dell’economia e delle finanze
, apportare le seguenti variazioni:
(limiti di impegno):
2002: – 10.000;
2003: – 10.000;
2004: – 10.000.
35.77
Boldi, Brignone, Moro
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
«7-
bis.
Le disposizioni di cui all’articolo 138, commi da 1 a 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, si applicano anche ai soggetti colpiti dagli eventi alluvionali di novembre 1994, destinatari dei provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle somme dovute a titolo di tributi e contributi di cui ai commi 2, 3 e 7-
bis
dell’articolo 6 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, e successive modificazioni, che possono regolarizzare la propria posizione relativa agli anni 1994, 1995, 1996, 1997 e 1998 entro il 30 settembre 2002. Le condizioni e le modalità di attuazione del presente comma sono stabilite con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».
Compensazione Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.2).
35.78
Boldi, Brignone, Moro
Dopo il comma 7, inserire il seguente:
«7-
bis.
Nei limiti delle risorse assegnate, ai sensi del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni, ai soggetti danneggiati di cui ai commi 2, 3 e 7-
bis
dell’articolo 6 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, e successive modficazioni, è concesso di regolarizzare, senza applicazione di sanzioni e di interessi, gli omessi o tardivi versamenti tributari, di imposte sui redditi e di ritenute, di versamenti dell’imposta sul valore aggiunto risultanti dalle dichiarazioni presentate e dalle liquidazioni periodiche, nonchè i versamenti di somme iscritte a ruolo, dovuti ai sensi degli articoli 6 e 7 del citato decreto-legge n. 646 del 1994, e successive modificazioni, mediante versamento delle somme omesse e di una sopratassa nella misura del 3,5 per cento delle somme omesse o tardivamente versate. L’istanza di regolarizzazione deve essere prodotta dai soggetti interessati entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le condizioni e le modalità di attuazione del presente comma sono stabilite con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».
35.79
Boldi, Brignone, Moro
Dopo il comma 7, inserire il seguente:
«7-
bis.
Nei limiti delle risorse assegnate, il contributo al pagamento degli interessi previsto dagli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, è concesso sulla base delle spese effettivamente sostenute e documentate ai fini della ripresa dell’attività da parte delle imprese danneggiate dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994, anche in difformità con le voci di spesa preventivate nei piani di investimento, ovvero sulla base di documentazione presentata anche successivamente al periodo di preammortamento, e ricomprese tutte le spese sostenute per l’estinzione di finanziamenti connessi all’attività delle imprese antecedenti al mese di novembre 1994. In caso di cessazione dell’attività o fallimento dell’impresa danneggiata il contributo di cui al presente comma è concesso sulla base della stima dei beni danneggiati, comprese le scorte. Con decerto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’interno e con il Ministro delle attività produttive, emanato ai sensi del comma 9 dell’articolo 2 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del presente comma, in sostituzione delle disposizioni contenute nel decreto interministeriale 24 marzo 1995, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale
n. 84 del 10 aprile 1995, e successive modificazioni, nonchè le modalità per l’annullamento delle revoche già avvenute ai sensi delle medesime disposizioni».
35.80
Centaro, Minardo, Firrarello, Grillotti
Dopo il comma 7 inserire il seguente comma:
«7-
bis
. L’articolo 138 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente:
“Art. 138.
(Disposizioni relative a eventi calamitosi)
1. I soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, individuati ai sensi dell’articolo 3 dell’ordinanza del 21 dicembre 1990, n. 2067, destinatari dei provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle somme dovute a titolo di tributi e contributi, possono regolarizzare la propria posizione relativa agli anni 1990, 1991 e 1992, versando l’ammontare dovuto per ciascun tributo a titolo di capitale, al netto dei versamenti già eseguiti a titolo di capitale ed interessi, entro il 30 giugno 2002.
2. Le somme dovute ai sensi del comma 1, possono essere versate fino ad un massimo di dodici rate semestrali, di pari importo. La prima rata deve essere versata entro il termine di cui al comma 1.
3. Le somme dovute dai contribuenti di cui al comma 1 e non versate, sono recuperate mediante iscrizioni in ruoli da rendere esecutivi entro il 31 dicembre dell’anno successivo alla scadenza dell’ultima rata.
4. L’articolo 11 della legge 7 agosto 1997, n. 266, va interpretato nel senso che qualora il contribuente interessato non abbia pagato integralmente o non paghi una o più rate relative alla rateazione ai sensi del decreto ministeriale 31 luglio 1993, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale
n. 183, del 6 agosto 1993, e dell’articolo 25 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, ha la possibilità di versare la metà delle stesse e di versare la restante metà in altrettante rate, con decorrenza dall’ultima rata prevista globalmente per ciascuna tipologia di tributo o contributo. Le disposizioni dell’articolo 11 della legge 7 agosto 1997, n. 266, non si applicano alla procedura di cui al presente articolo.
5. Le modalità di versamento delle somme di cui al comma 1 sono stabilite con decreto del Ministro dell’economia e finanze.
6. Per i versamenti dei tributi e contributi sospesi effettuati oltre le scadenze dei termini previsti, ma comunque entro la data di entrata in vigore della presente legge, non si da luogo all’applicazione di sanzioni.
7. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 si applicano anche ai contributi e premi dovuti agli enti previdenziali. Le modalità di versamento sono fissate dagli enti impositori.
8. Fino al termine di cui al comma 1 sono sospesi i procedimenti di riscossione coattiva e le azioni concorsuali relativi ai tributi, contributi e premi di cui al presente articolo“».
Compensazione Gruppo Forza Italia (v. emend. 5.3).
35.81
Brignone, Moro
Dopo il comma 7, inserire il seguente:
«7-
bis.
Lo Stato è autorizzato a concorrere, fino alla misura del 90 per cento, alla spesa ritenuta ammissibile per procedere alla sistemazione a manutenzione ordinaria e straordinaria, alla riqualificazione della viabilità provinciale con particolare riferimento alla viabilità trasferita in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 ed alla viabilità delle province il cui territorio è stato interessato dalle calamità naturali degli ultimi cinque anni».
Compensazione Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.2).
35.82
Tirelli, Moro
Dopo il comma 7, inserire il seguente:
«7-
bis.
Al fine di agevolare la realizzazione degli interventi infrastrutturali complementari all’attuazione delle opere per la sicurezza stradale previste dai primi due Enti della graduatoria dei progetti pilota approvata con decreto 9 agosto 2001 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale
n. 240 del 15 ottobre 2001 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è assegnata la somma di 2,5 milioni di euro alla provincia di Modena e la somma di 7,5 milioni di euro alla provincia di Brescia».
Compensazione Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.2).
35.83
Moro, Vanzo, Tirelli, Chincarini
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
«7
-bis.
Le risorse finanziarie stanziate dall’articolo 50, comma 1, lettera
g)
della legge 23 dicembre 1998, n. 448, riservate per la costruzione dell’autostrada Pedemontana veneta, sono trasferite alla regione Veneto».
Compensazione Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.2).
35.84
Moro, Vanzo, Pirovano, Monti
Dopo il comma 7, inserire il seguente:
«7-
bis.
Il canone di concessione o autorizzazione relativo ai passi carrabili di accesso sulle strade statali dovuto dai soggetti esercenti attività produttive, è inversamente proporzionale alla distanza dell’attività dal capoluogo».
Compensazione Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.2).
35.85
D’Andrea, Giaretta
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
«Il CNR resta disciplinato dalle disposizioni della tesoreria unica, ai sensi della legge 29 ottobre 1984, n.720, e successive modificazioni. I trasferimenti disposti dal CNR a favore dei propri istituti o di altre strutture fornite di autonomia contabile e di bilancio sono accreditati, in deroga alle disposizioni della citata legge 29 ottobre 1984, n.720, e successive modificazioni, su appositi conti correnti bancari ad essi intestati presso l’istituto incaricato del servizio di cassa. Il CNR provvede a tali trasferimenti in relazione all’oggettivo fabbisogno di liquidità dei suddetti istituti o strutture».
35.86
D’Andrea, Soliani, Pagano
Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
«7-
bis.
Per le finalità e con le modalità previste dall’articolo 145, comma 13, della legge n. 388 del 2000 è autorizzata la concessione al CONI di un contributo di 103 milioni di euro.
7-
ter.
Per le finalità di cui all’articolo 145, commi 15 e 16 della legge n. 388 del 2000 sono destinati agli enti di promozione sportiva ed alla Federazione sport disabili contributi rispettivamente di 10,3 milioni di euro e 1 milione di euro».
Compensazione Gruppo Margherita-DL-L’Ulivo (v. emend. 2.5).
35.87
Gaburro, Asciutti
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
«7-
bis.
Per le finalità di cui al comma 13 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è autorizzata la concessione al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) di un contributo straordinario di lire 200 miliardi per l’anno 2002».
Conseguentemente, alla Tabella A,
Ministero dell’economia e delle finanze,
sono apportate le seguenti variazioni (milioni di lire):
2002: – 200.000
35.88
Iovene, Toia, Giaretta, Scalera, Cortiana, Montagnino, D’Amico, Soliani, Cambursano, Dato, Martone, De Petris, Pizzinato, Battaglia Giovanni, Pasquini, De Zulueta, Bonavita, Bonfietti, Dalla Chiesa, Castellani
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
«7-
bis.
Per consentire lo svolgimento dei propri compiti istituzionali agli enti di promozione sportiva sono destinati 10 milioni di euro per il potenziamento e finanziamento dei programmi relativi allo sport sociale per l’anno 2002».
Conseguentemente, alla Tabella A,
Ministero dell’economia e delle finanze,
apportare le seguenti variazioni:
2002: – 20.000;
2003: – 13.000;
2004: – 10.000.
35.89
Thaler Ausserhofer, Michelini, Rollandin, Andreotti, Betta, Kofler, Peterlini, Ruvolo, Salzano
Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
«7-
bis.
Al fine di sostenere l’attività istituzionale delle associazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all’articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), a decorrere dall’anno 2002 è concessa, nei limiti di importo complessivo pari a 7746853,49 euro, una agevolazione fiscale con credito d’imposta pari al 20 per cento del costo per l’acquisto da parte delle medesime associazioni ed organizzazioni di autoambulanze e di beni mobili iscritti in pubblici registri utilizzati direttamente ed esclusivamente per attività di utilità sociale. Con decreto del Ministero per la solidarietà sociale sono individuati i criteri per l’assegnazione dell’agevolazione. Il comma 1 dell’articolo 96 della legge 21 novembre 2000, n. 342, è abrogato».
35.90
Iovene, Toia, Giaretta, Scalera, Cortiana, Montagnino, D’Amico, Soliani, Cambursano, Dato, Martone, De Petris, Battaglia Giovanni, Pasquini, De Zulueta, Bonfietti, Dalla Chiesa, Castellani
Dopo il comma 7, inserire il seguente comma:
«7-
bis.
All’articolo 74 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, il comma 1 è sostituito dal seguente:
“
1.
Ferme restando le disposizioni del titolo II del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ed entro i limiti previsti dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alle imprese, il Presidente del Consiglio dei ministri provvede, con proprio decreto, a determinare modalità, limiti, condizioni e decorrenza dell’estensione alle ONLUS e agli enti non commerciali stabiliti dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, ivi comprese le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, operanti nei settori della sanità, dell’assistenza, della cultura, dell’educazione e dell’inserimento lavorativo di persone svantaggiate e della tutela dell’ambiente, delle agevolazioni, dei contributi, delle sovvenzioni, degli incentivi e dei benefici di qualsiasi genere previsti dalle norme vigenti per l’industria, così come definita dall’articolo 17 del medesimo decreto legislativo n. 112 del 1998“».
35.91
Chiusoli, Maconi, Baratella, Garraffa
Aggiungere i seguenti commi:
«8. Allo scopo di concorrere alla realizzazione di reti di comunità terapeutiche e di R.S.A. il Ministro del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato a destinare la somma di 50.000.000 di euro. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali provvede con proprio decreto, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a ripartire la somma tra le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Alla copertura del presente comma si provvde mediante analoga riduzione del cap. 1711.
9. Al fine di favorire il riequilibrio della struttura finanziaria delle piccole e medie imprese italiane, il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (PMI) di cui alla legge n. 662 del 1996, articolo 2, comma 100, lettera
a),
può prestare gratuitamente garanzie dirette, controgaranzie e cogaranzie riferite ad operazioni di consolidamento dei debiti effettuate dalle PMI in tutto il territorio nazionale.
10. Per le finalità di cui al comma 1 del presente artico!o al Fondo di cui all’articolo 52, comma 1, della legge n. 448 del 1998 sono attribuiti 10 milioni di euro per l’anno 2002».
35.92 (Nuovo testo)
Battafarano, Carella, Dentamaro, Gaglione, Manieri, Maritati, Stanisci, Battaglia Giovanni
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
«7-
bis.
Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono determinati, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, modalità, termini e condizioni per il concorso al finanziamento di progetti di ristrutturazione elaborati dagli enti di formazione, entro il limite massimo di 52 milioni di euro per l’anno 2002. Le disponibilità sono ripartite tra le regioni e le province autonome con riferimento al numero degli enti e dei lavoratori interessati dai processi di ristrutturazione. Il riparto è limitato alle regioni e alle province autonome in cui, entro il 15 marzo 2002, almeno il 50 per cento dei lavoratori dipendenti dai suddetti enti, licenziati per eccedenze di personale o comunque per motivi oggettivi nel periodo 1º gennaio 2000-15 marzo 2002, abbia avuto una ricollocazione lavorativa ovvero la concessione di un’indennità o di un contributo a fondo perduto».
Conseguentemente, alla Tabella D,
Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
ridurre di
52 milioni di euro
per l’anno 2002 il rifinanziamento relativo
al decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993: Interventi urgenti a sostegno dell’occupazione - art. 1, comma 7: Fondo per l’occupazione (settore n. 27) (2.2.3.3. – Occupazione – cap 7141).
35.92
Battafarano, Carella, Dentamaro, Gaglione, Manieri, Maritati, Stanisci
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
«7-
bis.
Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono determinati, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, modalità, termini e condizioni per il concorso al finanziamento di progetti di ristrutturazione elaborati dagli enti di formazione, entro il limite massimo di 52 milioni di euro per l’anno 2002. Le disponibilità sono ripartite tra le regioni e le province autonome con riferimento al numero degli enti e dei lavoratori interessati dai processi di ristrutturazione. Il riparto è limitato alle regioni e alle province autonome in cui, entro il 15 marzo 2002, almeno il 35 per cento dei lavoratori dipendenti dai suddetti enti, licenziati per eccedenze di personale o comunque per motivi oggettivi nel periodo 1º gennaio 2000-15 marzo 2002, abbia avuto una ricollocazione lavorativa ovvero la concessione di un’indennità o di un contributo a fondo perduto».
Conseguentemente, alla Tabella D,
Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
ridurre di
52 milioni di euro
per l’anno 2002 il rifinanziamento relativo al
decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993: Interventi urgenti a sostegno dell’occupazione - art. 1, comma 7: Fondo per l’occupazione (settore n. 27) (2.2.3.3. – Occupazione – cap 7141).
35.93
Eufemi, Ciccanti
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
«7-
bis
Al fine di garantire il raggiungimento della piena operatività del sistema nazionale di protezione civile e di assicurare il necessario supporto al Dipartimento di cui all’articolo 4 del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è approvato, nel limite di spesa di 20.658.000 euro annui, un programma straordinario biennale di potenziamento delle strutture di volontariato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194».
Conseguentemente alla Tabella C,
Ministero dell’economia e delle finanze – decreto legislativo n. 300 del 1999: riforma dell’organizzazione del Governo a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, articolo 70 comma 2: finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate),
apportare le seguenti variazioni:
2002: da 2.375.702 a 2.355.044 migliaia di euro;
2003: da 2.375.702 a 2.355.044 migliaia di euro.
35.94
Bonatesta, Pedrizzi
Dopo il comma 7, inserire il seguente:
«7-
bis.
Il beneficio di cui al comma 1 dell’articolo 27 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è esteso altresì ai portatori di
handicap
non titolari di patente di guida delle categorie A, B o C».
35.95
Piloni, Viviani, Battafarano, Gruosso, Di Siena, Battaglia Giovanni, Pizzinato, Marino
Dopo il comma 7, inserire i seguenti:
«7-
bis.
Per l’anno 2002 una quota, pari a 52 milioni di euro, del Fondo nazionale per le politiche sociali è riservata al finanziamento di un programma di interventi, svolti da associazioni di volontariato e da altri organismi senza scopo di lucro con comprovata esperienza nel settore dell’assistenza ai soggetti con
handicap
grave di cui all’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per la cura e l’assistenza di detti soggetti successiva alla perdita dei familiari che ad essi provvedevano.
7-
ter.
Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate le disposizioni per l’attuazione del comma 7-
bis
, con la definizione dei criteri e delle modalità per la concessione dei finanziamenti e per la relativa erogazione, nonché le modalità di verifica dell’attuazione delle attività svolte e la disciplina delle ipotesi di revoca dei finanziamenti concessi».
Inoltre, alla Tabella C, apportare le seguenti variazioni (migliaia di euro):
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Legge n. 328 del 2000: Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.
– art. 20, comma 8: Fondo da ripartire per le politiche sociali (3.1.5.1 – Fondo per le politiche sociali – cap. 1711)
2002:–+ 52.000;
Ministero dell’economia e delle finanze, Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio.
– art. 9-
ter
: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2– Altri fondi di riserva – cap. 3003)
2002: – 52.000.
35.96
Battafarano, Piloni, Viviani, Di Siena, Gruosso, Battaglia Giovanni, Pizzinato, Marino
Dopo il comma 7, inserire il seguente:
«7-
bis.
Il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, di cui all’articolo 13, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68, è incrementato di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002 e 2003».
Conseguentemente, alla Tabella A, ridurre gli accantonamenti relativi al
Ministero dell’economia e delle finanze
nella seguente misura:
2002: – 20.000;
2003: – 13.400.
35.97
Brignone
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
«7-
bis.
Per l’acquisizione di attrezzature ed automezzi per organizzazioni di volontariato di protezione civile al fine di mettere in sicurezza e difendere il suolo e il territorio dello Stato è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l’anno 2002».
35.98
Curto
Al comma 7, aggiungere il seguente periodo:
«Al fine di consentire la realizzazione del programma di investimenti nel settore dei trasporti pubblici locali è autorizzato il rifinanziamento quindicennale della legge n. 194 del 1998, articolo 2, comma 5 – parco autobus – di 30 milioni di euro a partire dall’anno 2003 e di ulteriori 40 milioni di euro a partire dall’anno 2004».
35.99
Veraldi, Treu, Giaretta
Al comma 7, aggiungere il seguente periodo:
«Al fine di consentire la realizzazione del programma di investimenti nel settore dei trasporti pubblici locali è autorizzato il rifinanziamento quindicennale della legge n. 194 del 1998, articolo 2, comma 5 – parco autobus – di 30 milioni di euro a partire dall’anno 2003 e di ulteriori 40 milioni di euro a partire dall’anno 2004».
Compensazione Gruppo Margherita-DL-L’Ulivo (v. emend. 2.5).
35.100
Moro, Vanzo
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
«7-
bis.
A decorrere dal 1º gennaio 2002, i passi carrabili di accesso alle proprietà private situate sulle strade ricadenti nella gestione dell’ANAS non sono soggetti a canoni di concessione o autorizzazione».
Compensazione Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.2).
35.101
Battaglia Antonio, Grillotti
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
«7-
bis
. Dopo il comma 1 dell’articolo 16 della legge 7 agosto 1997, n. 266, è inserito il seguente:
“1
-bis.
Le risorse del fondo sono altresì destinate, nei limiti di 30.987.414 euro per ciascuno degli anni 2002-2004, al finanziamento dei programmi predisposti dalle amministrazioni comunali per la qualificazione della rete commerciale ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lettera
c),
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114. All’onere derivante dall’attuazione del presente comma si provvede mediante utilizzo dello stanziamento per il Fondo unico per gli incentivi alle imprese di cui all’articolo 52, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448“»
35.102
Battaglia Antonio, Grillotti
Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
«7
-bis.
Al comma 1 dell’articolo 16 della legge 7 agosto 1997, n. 266, è aggiunto in fine il seguente periodo: “Nella determinazione dei suddetti criteri il CIPE prevede una percentuale di intervento a carico delle regioni nel rispetto di un tetto massimo di cofinanziamento pari al 10 per cento della quota pubblica complessiva ovvero una diversa graduazione del cofinanziamento regionale per le regioni ricomprese nell’obiettivo n. 1“.».
35.103
Battaglia Antonio, Grillotti
Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
«7-
bis.
Le agevolazioni nelle aree depresse ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, sono estese alle imprese di somministrazione di alimenti e bevande aperte al pubblico di cui all’articolo 3 della legge 25 agosto 1991 n. 287, per progetti riguardanti:
a)
lo sviluppo di formule commerciali che prevedono l’integrazione della somministrazione con la vendita di beni e/o servizi;
b)
la realizzazione di investimenti riguardanti imprese aderenti a catene commerciali anche in forma di
franchising
;
c)
la realizzazione di investimenti da parte di imprese che hanno ottenuto marchi di qualità del servizio e/o di tipicità dell’offerta gastronomica rilasciati o attestati da Camere di commercio, regioni e province.
7-
ter.
Le modalità per l’attuazione dell’intervento sono determinate sulla base di specifiche direttive emanate dal Ministero delle attività produttive entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».
35.104
Giaretta
Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
«7
-bis.
In attuazione del comma 4 dell’articolo 17 della legge 23 dicembre 1999 n. 488 per l’espletamento delle funzioni svolte dalle Camere di commercio in materia di trasparenza dei prezzi e tariffe in vista dell’introduzione dell’euro, di conciliazione e arbitrato e di semplificazione amministrativa per l’accesso delle imprese ai servizi della pubblica amministrazione, è autorizzata la spesa di 10.329 migliaia di euro per l’anno 2002, 12.911 migliaia di euro per l’anno 2003 e 15.494 migliaia di euro per l’anno 2004, che confluiscono nel fondo di cui al comma 5 dell’articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580. Con il decreto di cui al comma 3 dell’articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, vengono specificati le modalità e i criteri per l’esercizio omogeneo di tali funzioni».
Conseguentemente alla Tabella A,
Ministero dell’economia e delle finanze,
apportare le seguenti variazioni:
2002: + 10.329;
2003: + 12.911;
2004: + 15.494;
e alla stessa Tabella A,
Ministero delle politiche agricole e forestali, apportare le seguenti variazioni::
2002: – 10.329;
2003: – 12.911;
2004: – 15.494.
35.105
Battaglia Antonio
Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
«7-
bis
. Al fine di garantire la sicurezza dei cittadini è promossa la realizzazione, da parte degli enti locali, di specifici progetti finalizzati all’ottenimento di più alti
standard
di sicurezza, nonché alla prevenzione di fatti illeciti e al risanamento di aree ad alto tasso di criminalità. I progetti presentati dagli enti locali, singoli o associati, devono riguardare in particolare:
a)
il potenziamento degli apparati radio;
b)
il rinnovo e l’incremento delle dotazioni tecnico-strumentali e del parco autoveicoli della polizia municipale;
c)
collegamenti telefonici, telematici, servizi informatici, l’installazione di colonnine di soccorso e sistemi di videosorveglianza per il controllo del territorio nelle vie commerciali e più a rischio;
d)
la modernizzazione delle sale operative e di rilevamento satellitare per l’individuazione delle pattuglie sul territorio;
e)
l’incremento del nastro orario oltre le dodici ore giornaliere con estensione del servizio nella fascia serale e notturna;
f)
l’istituzione del «vigile di quartiere», con particolare riferimento alle zone abitative e commerciali;
g)
il potenziamento dell’attività di vigilanza, telesorveglianza e controllo dei parchi, giardini e scuole;
h)
iniziative finalizzate al controllo delle zone a rischio, edifici abbandonati, aree dismesse;
i)
l’incremento dei servizi di controllo del territorio nei giorni festivi.
7-
ter
. I progetti sono presentati entro il 31 marzo di ogni anno, al comitato di cui al comma 7-
quater:
a)
da un singolo comune con una popolazione di almeno 10.000 abitanti;
b)
da comuni nei quali si siano verificate, nell’ultimo anno, emergenze di criminalità;
c)
in tutti gli altri casi con una procedura di accordo tra comuni, che complessivamente abbiano un numero di almeno 15.000 abitanti o con un massimo di sette addetti di polizia municipale coinvolti nel progetto. A tali progetti possono partecipare anche province e comunità montane.
7-
quater
. È istituito presso il Ministero dell’interno un apposito comitato per la valutazione dei progetti di cui al comma 7-
ter
. Il comitato è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ed è composto da cinque membri di cui uno nominato dal Ministro dell’interno, uno dall’Associazione nazionale comuni italiani e da tre esperti nel campo della sicurezza e della prevenzione del crimine di cui uno nominato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e gli altri due scelti fra una rosa di nomi indicati dalle associazioni di categoria delle imprese maggiormente rappresentative a livello nazionale. Ogni progetto è finanziato per un importo minimo di 25.823 euro fino a un massimo di 516.457 euro per i comuni capoluogo di provincia e, comunque, per non oltre il 70 per cento delle spese complessive previste per la sua realizzazione. Con regolamento emanato dal Ministero dell’interno con proprio decreto entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati i criteri e le priorità per l’assegnazione del finanziamento ai progetti, nonché le modalità per la presentazione degli stessi. All’onere derivante dai commi 7-
bis
, 7-
ter
e dal presente comma si provvede mediante utilizzo, nel limite di 25.830.000 euro per ciascuno degli anni 2002-2004, delle risorse del Fondo nazionale per il finanziamento degli enti locali di cui all’articolo 34, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504».
35.106
Tofani
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
«7-
bis
. Il personale transitato all’INPDAP dal 1º gennaio 1999 per effetto dell’articolo 11, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1998, n. 38, che alla data 1º luglio 1972, rivestiva la qualifica di direttore di II classe, è inquadrato con effetto immediato, giuridicamente ed economicamente, nel ruolo dei direttori ad esaurimento dell’Istituto. L’onere derivante dall’attuazione del presente comma è valutato in 500.000 euro ed è ascrivibile nel bilancio di previsione dell’Istituto».
35.107
Marini, Crema
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
«7-
bis
. È abrogata la legge 24 aprile 1941 n. 392. A decorrere dal gennaio 2001, le spese necessarie per il funzionamento degli uffici giudiziari sono direttamente sostenute dal Ministero della giustizia».
35.108
Passigli, Battaglia Giovanni
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
«7-
bis
. Gli interventi del Fondo di cui all’articolo 106 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono estesi, nei limiti delle risorse ivi previste, al finanziamento dei programmi di investimento per la nascita e il consolidamento delle imprese operanti nel settore delle biotecnologie e delle iniziative di promozione e assistenza tecnica svolte da organismi qualificati per favorirne l’avvio. Con direttiva del Ministro delle attività produttive, adottata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emanata ai sensi dell’articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, sono stabilite le modalità di gestione degli interventi».
35.109 (Nuovo testo)
Battafarano, Carella, Dentamaro, Gaglione, Manieri, Maritati, Stanisci, Battaglia Giovanni
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
«7-
bis
. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono determinati, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, modalità, termini e condizioni per il concorso al finanziamento di progetti di ristrutturazione elaborati dagli enti di formazione, entro il limite massimo di 52 milioni di euro per l’anno 2002. Le disponibilità sono ripartite tra le regioni e le province autonome con riferimento al numero degli enti e dei lavoratori interessati dai processi di ristrutturazione. Il riparto è limitato alle regioni e alle province autonome in cui, entro il 15 marzo 2002, almeno il 50 per cento dei lavoratori dipendenti dai suddetti enti, licenziati per eccedenze di personale o comunque per motivi oggettivi nel periodo 1º gennaio 2000-15 marzo 2002, abbia avuto una ricollocazione lavorativa ovvero la concessione di un’indennità o di un contributo a fondo perduto».
Conseguentemente, alla tabella B,
Ministero dell’economia e delle finanze,
apportare la seguente variazione:
2002: – 104.000.000
35.109
Battafarano, Carella, Dentamaro, Gaglione, Manieri, Maritati, Stanisci
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
«7-
bis
. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono determinati, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, modalità, termini e condizioni per il concorso al finanziamento di progetti di ristrutturazione elaborati dagli enti di formazione, entro il limite massimo di 52 milioni di euro per l’anno 2002. Le disponibilità sono ripartite tra le regioni e le province autonome con riferimento al numero degli enti e dei lavoratori interessati dai processi di ristrutturazione. Il riparto è limitato alle regioni e alle province autonome in cui, entro il 15 marzo 2002, almeno il 35 per cento dei lavoratori dipendenti dai suddetti enti, licenziati per eccedenze di personale o comunque per motivi oggettivi nel periodo 1º gennaio 2000-15 marzo 2002, abbia avuto una ricollocazione lavorativa ovvero la concessione di un’indennità o di un contributo a fondo perduto».
Conseguentemente, alla tabella B,
Ministero dell’economia e delle finanze,
apportare la seguente variazione:
2002: – 104.000.
35.110
Falomi, Montino, Battaglia Giovanni
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
«8. L’incentivo per la progettazione previsto dall’articolo 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, è incrementato ad una somma non superiore al 5 per cento dell’importo posto a base di gara di un’opera o di un lavoro. Ai fini della redazione di un atto di pianificazione comunque denominato la tariffa professionale è pari al 35 per cento».
35.111
Marino, Muzio, Pagliarulo
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
«7-
bis
. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 29 della legge 13 maggio 1999, n. 133, il tasso di cui al comma 1 del medesimo articolo, tenuto conto dell’andamento dei tassi di riferimento applicati ai mutui di edilizia agevolata nell’ultimo quinquennio, è fissato nella misura del 7 per cento comprensiva della commissione di rinegoziazione. In deroga a quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 24 marzo 2000, n. 110, il tasso di cui al presente comma è applicato, senza effetti novativi, ai mutui in corso di ammortamento alla data di entrata in vigore della presente legge, a decorrere dalla semestralità in scadenza successivamente al 1º gennaio 2002».
35.112
Peruzzotti, Stiffoni, Moro, Vanzo, Tirelli
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
«7-
bis
. Alla legge 23 febbraio 1999, n. 44, all’articolo 3, sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 dopo le parole: “ad aderire a richieste estorsive“ sono inserite le seguenti: “ed usuraie“;
b)
al comma 2, primo periodo, dopo le parole: “di una diversa finalità“ sono inserite le seguenti: “, ad esclusione di quelle tese al recupero di interessi di tipo usuraio“».
35.113
Stiffoni, Moro, Vanzo, Tirelli, Peruzzotti, Pirovano, Monti
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
«7-
bis
. All’articolo 97 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 4, dopo la lettera
e)
è aggiunta la seguente:
“e)-
bis può rogare i contratti aventi per oggetto il passaggio di proprietà di beni mobili registrati.“;
b)
dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:
“6-
bis
. I proventi derivanti dall’esercizio della funzione di cui alla lettera
e)-
bis del comma 4 sono destinati all’ente locale nei cui confronti il segretario svolge i propri compiti e funzioni e diretti, in via prioritaria, a finanziare interventi di miglioramento della viabilità locale, della segnaletica e della sicurezza stradale“».
35.114
Stiffoni, Moro, Vanzo, Tirelli, Peruzzotti, Pirovano, Monti
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
«7-
bis
. All’articolo 97 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 4, lettera
c),
sono soppresse le parole: “nei quali l’ente è parte“;
b)
dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:
“6-
bis
. I proventi derivanti dall’esercizio della funzione di cui alla lettera
c)
del comma 4 sono destinati all’ente locale nei cui confronti il segretario svolge i propri compiti e funzioni e diretti, in via prioritaria, a finanziare interventi di miglioramento della viabilità locale, della segnaletica e della sicurezza stradale“».
35.116
Marini, Labellarte, Casillo, Crema, Del Turco, Manieri
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
«7-
bis
. A tutti i componenti dei consigli di amministrazione degli enti di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, che, fuori dalla loro abituale residenza, partecipano, nell’ambito del territorio nazionale, a lavori consiliari e/o a commissioni ovvero svolgono altri incarichi d’istituto, spetta il trattamento economico di missione nella misura e con le modalità stabilite dalla regolamentazione di ciascun ente di appartenenza. Il relativo onere è a carico dell’ente che lo eroga».
Conseguentemente, ridurre di 1.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2002-2003-2004, lo stanziamento di cui alla tabella C,
Ministero dell’economia e delle finanze,
legge n. 468 del 1978 art. 9-ter
– altri fondi di riserva – cap. 3003.
35.117
Ciccanti, Forlani, Cavallaro
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
«8. Al fine di dare attuazione agli interventi previsti dal decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, le regioni possono utilizzare le disponibilità derivanti dai mutui per il potenziamento dei propri uffici e di quelli degli enti locali, nel limite del 4 per cento».
Compensazione Gruppo CCD-CDU: Biancofiore (v. emend. 2.9).
35.118
Ciccanti
Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
«7-
bis
. I commi 1, 1-
bis
, 2, 2-
bis
, 3 e 5 dell’articolo 59 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, come modificato dall’articolo 123 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono abrogati.
7-
ter
. Le risorse residue del Fondo di cui al richiamato articolo 59 sono acquisite a miglioramento dei saldi».
35.119
Bergamo, Ciccanti
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
«8. In deroga al disposto degli articoli 6, 15, e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, i termini per l’adeguamento delle emissioni in atmosfera degli impianti di produzione di vetro artistico situati sull’isola di Murano previsti dall’articolo 1 del decreto del Ministro dell’ambiente del 18 aprile 2000, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale
n. 98 del 28 aprile 2000, si applicano anche ai nuovi impianti ed a quelli conseguenti a modifica sostanziale o a trasferimento di impianti esistenti, a condizione che ne sia comprovata l’esistenza alla data 15 novembre 1999 e che abbiano aderito all’accordo di Programma nei termini di cui all’articolo 2, comma 1, lettera
a),
del citato decreto del Ministro dell’ambiente 18 aprile 2000. L’esercizio dei predetti impianti è consentito fino al rilascio da parte dell’autorità competente dell’autorizzazione alla continuazione delle emissioni di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto del Ministro dell’ambiente 18 aprile 2000».
35.120
De Petris, Murineddu, Piatti, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Turroni, Zancan
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
«7-
bis
. Al fine di promuovere ed incentivare l’uso in agricoltura di fonti energetiche rinnovabili, è istituito, presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, un fondo la cui dotazione annua, per ciascun anno del triennio 2002-2004 e è di 25,823 milioni di euro. Detto fondo è finalizzato alla concessione di contributi in conto capitale alle aziende agricole per l’installazione di pannelli fotovoltaici, impianti eolici, energia da biomassa e altri interventi per il risparmio energetico nell’edilizia rurale. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità e i criteri per l’accesso al fondo».
Compensazione Gruppo Verdi-L’Ulivo (v. emend. 2.18).
35.121
De Petris, Murineddu, Piatti, Ripamonti
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
«7-
bis
. Al fine di sviluppare il settore della pesca nonchè di migliorare i sistemi di sicurezza delle imbarcazioni, è istituito, presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, un fondo la cui dotazione annua, per ciascun anno del triennio 2002-2004 è di 20 milioni di euro. Detto fondo è finalizzato alla concessione di contributi in conto capitale agli operatori del settore della pesca per l’installazione dei sistemi di sicurezza satellitare sulle imbarcazioni. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità e i criteri per l’accesso al fondo».
Compensazione Gruppo Verdi-L’Ulivo (v. emend. 2.18).
35.122
Martone, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Turroni, Zancan
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
«7-
bis
. La SACE, nell’ambito del finanziamento del credito all’esportazione, provvede alla destinazione di una quota non inferiore al 20 per cento delle disponibilità finanziarie complessive, per la promozione di progetti e tecnologie sostenibili ed a basso impatto, in particolare privilegiando progetti su piccola scala che riguardano lo sviluppo e l’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili quali il fotovoltaico, il geotermico e l’eolico, al fine di incentivare il trasferimento di tecnologie sostenibili nei paesi in via di sviluppo e ad economia in transizione, nonché l’espansione delle piccole e medie imprese operanti nel settore. Per l’anno 2002 la dotazione del fondo di cui all’articolo 6, comma 1 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 143 è ridotta dell’1 per cento».
35.123
De Petris, Murineddu, Piatti
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
«7-
bis
. Al fine di consentire all’agricoltura italiana di svolgere un ruolo trainante nei mercati internazionali, in particolare attraverso il sostegno dei prodotti tipici, nonché al fine di concorrere alla valorizzazione e alla conservazione dell’ambiente, è istituito, presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, un fondo per il finanziamento di un piano nazionale di promozione e di sostegno dei consorzi di tutela dei prodotti di qualità controllata DOP e IGP, di seguito denominato “fondo“. La dotazione del fondo, per ciascun anno del triennio 2002-2004 è di 25,823 milioni di euro. Nell’ambito del piano nazionale di promozione dei prodotti di qualità è prevista l’istituzione, previo accordo tra i Ministri delle politiche agricole e forestali e dell’ambiente e della tutela del territorio di un marchio di qualità per i prodotti ittici provenienti dalle aree marine protette. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, da emanare entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità e i criteri per l’accesso al fondo».
Compensazione Gruppo Verdi-L’Ulivo (v. emend. 2.18).
35.124
Pirovano, Moro, Vanzo, Tirelli, Peruzzotti
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
«7-
bis
. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, all’articolo 10, comma 1, dopo il numero 27-
sexies)
aggiungere il seguente:
“27-
septies
. le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuate dai comuni relativamente alla segnaletica stradale insistente sul proprio territorio“».
Compensazione Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.2).
35.125
Veraldi
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«Nel caso di cessione di parchi di veicoli tra imprese di noleggio a titolo universale, le iscrizioni esistenti al dipartimento trasporti terrestri ed al pubblico registro automobilistico restano valide fino alla successiva variazione della proprietà».
35.126
Firrarello
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
«7-
bis
. Il comma 2, dell’articolo 65 della legge 21 novembre 2000, n. 342, è sostituto dal seguente:
“2. Le rivendite speciali annesse ad esercizi diversi da quelli specificatamente previsti dal primo comma dell’articolo 53 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, possono essere trasformate in rivendite ordinarie, con l’osservanza delle disposizioni relative alle distanze ed a parametri di reddittività, qualora i relativi gerenti chiedano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il conferimento a trattativa privata dei rispettivi esercizi, secondo le modalità previste dall’articolo 1, primo comma, lettera
b)
dalla legge 23 luglio 1980, n. 384, e successive modificazioni“».
35.127
Lauro
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
«7-
bis
. All’articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente comma:
“3-
bis.
I gestori che violino le disposizioni del presente articolo sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire un milione“».
35.128
Izzo, Cicolani
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
«7-
bis
. Nelle more dell’attuazione delle procedure di dismissione del patrimonio immobiliare dello Stato e degli enti pubbici previste dalle vigenti disposizioni di legge ed allo scopo di agevolare l’imprenditoria locale, gli enti ed amministrazioni proprietari sono autorizzati a promuovere la stipula di appositi protocolli d’intesa con gli enti locali e le associazioni di categoria tendenti a concedere in locazione gli immobili ad uso commerciale, ancorché inseriti in specifici piani di dismissione, a canoni locativi ridotti fino al 50 per certo del valore medio del mercato immobiliare locale, per un periodo non superiore a sei anni. I soggetti destinatari dell’agevolazione prevista dal presente comma sono individuati nei giovani di età compresa tra i 18 ed i 30 anni che intendano dare inizio ad un’attività artigianale, commerciale o di lavoro autonomo».
Compensazione Gruppo Forza Italia (v. emend. 5.3).
35.129
Izzo, Cicolani
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
«7-
bis
. Ferme rimanendo le somme già corrisposte allo Stato, nessun canone ricognitorio, né alcuna altra somma, comunque determinata per l’uso o per il controvalore, è dovuta per gli immobili dello Stato che, utilizzati da enti pubblici territoriali esclusivamente per fini pubblici, siano stati dichiarati, anche con provvedimento giurisdizionale passato in giudicato, non retrocedibili».
Compensazione Gruppo Forza Italia (v. emend. 5.3).
35.132
Ioannucci
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
«7-
bis
. All’articolo 4-
bis
della legge 3 maggio 1982, n. 203, e successive modificazioni, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:
4-
bis
. Le disposizioni contenute nel presente articolo non si applicano sul territorio delle regioni e province autonome, ove vige l’istituto del “maso chiuso“».
35.133
Thaler Ausserhofer, Michelini, Rollandin, Andreotti, Betta, Kofler, Peterlini, Ruvolo, Salzano
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
«7-
bis
. All’articolo 4-
bis
, della legge 3 maggio 1982, n. 203 dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
4-
bis
. Le disposizioni contenute nel presente articolo non si applicano sul territorio delle regioni e province autonome, ove vige l’istituto del “maso chiuso“».
35.130
Girfatti
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
«7-
bis
. Al fine di compensare gli oneri relativi al trasporto ferroviario dei rifiuti, anche urbani delle regioni a regime commissariale, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, emana un decreto, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, fermo restando le prescrizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 giugno 1991, n. 308, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 gennaio 1996, n. 137. Tali prescrizioni si applicano anche al trasporto per modalità ferroviaria dei rifiuti urbani e assimilabili».
Compensazione Gruppo Forza Italia (v. emend. 5.3).
35.131
Thaler Ausserhofer, Michelini, Rollandin, Andreotti, Betta, Kofler, Peterlini, Ruvolo, Salzano
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
«7
-bis.
Sostituire l’articolo 35 della legge 24 novembre 2000, n. 340 con il seguente:
“Art. 35. -
1.
In tutte le controversie in materia di masi chiusi concernenti la determinazione dell’assuntore del maso chiuso e la determinazione del prezzo di assunzione si osservano le disposizioni dettate dal Capo I del titolo IV del libro secondo del codice di procedura civile. Il tentativo di conciliazione previsto dall’articolo 410 del codice di procedura civile sarà esperito dinanzi alla ripartizione provinciale dell’agricoltura della provincia autonoma di Bolzano ai sensi dell’articolo 46 della legge 3 maggio 1982, n. 203.
2.
Chi intende proporre in giudizio una domanda relativa all’ordinamento dei masi chiusi è tenuto ad esperire il tentativo di conciliazione ai sensi dell’articolo 46 della legge 3 maggio 1982, n. 203, in cui la ripartizione provinciale dell’agricoltura della provincia autonoma di Bolzano sostituisce l’ispettorato provinciale dell’agricoltura“».
35.134
Ioannucci
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
«7
-bis.
Sostituire l’articolo 35 della legge 24 novembre 2000, n. 340 con il seguente:
“Art. 35. -
1.
In tutte le controversie in materia di masi chiusi concernenti la determinazione dell’assuntore del maso chiuso e la determinazione del prezzo di assunzione si osservano le disposizioni dettate dal Capo I del titolo IV del libro secondo del codice di procedura civile. Il tentativo di conciliazione previsto dall’articolo 410 del codice di procedura civile viene esperito dinanzi alla ripartizione provinciale dell’agricoltura della provincia autonoma di Bolzano ai sensi dell’articolo 46 della legge 3 maggio 1982, n. 203.
2.
Chi intende proporre in giudizio una domanda relativa all’ordinamento dei masi chiusi è tenuto ad esperire il tentativo di conciliazione ai sensi dell’articolo 46 della legge 3 maggio 1982, n. 203, in cui la ripartizione agricoltura della provincia autonoma di Bolzano sostituisce l’ispettorato provinciale dell’agricoltura“».
35.135
Ioannucci
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
«7
-bis.
All’articolo 13, comma 1, del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, dopo le parole “di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165“
sono inserite le seguenti:
“i ai dipendenti degli enti pubblici economici“».
35.136
Curto
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
«7
-bis.
1. Al fine di assicurare la massima efficacia all’attività di sostegno agli investimenti in ricerca e sviluppo delle imprese industriali, gli importi di cui all’articolo 108, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, già assegnati al Fondo di cui all’articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, nonchè al Fondo di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, sono destinati alle finalità delle forme di intervento disciplinate dai richiamati provvedimenti legislativi, ivi comprese quelle regolate attraverso crediti d’imposta».
35.137
Passigli, Battaglia Giovanni
Dopo il comma 9, inserire il seguente:
«9
-bis.
La carta di credito formativa per i cittadini italiani che compiono diciotto anni nel corso del 2001, di cui al comma 3, articolo 103, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è estensibile, nei limiti delle risorse ivi previste, ai cittadini italiani che compiono diciotto anni nel corso del 2002. Restano valide le altre disposizioni contenute nella suddetta legge».
35.138
Il Relatore
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
«7
-bis.
Il comma 2 dell’articolo 28 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, e successive modificazioni, è abrogato. L’autorizzazione di spesa di cui al comma 3 del predetto articolo 28 è conseguentemente ridotta di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002 e 2003».
35.139
Thaler Ausserhofer, Michelini, Rollandin, Andreotti, Betta, Kofler, Peterlini, Ruvolo, Salzano
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
«7
-bis.
A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge per delegazioni comunali di cui alla lettera
d)
del secondo comma dell’articolo 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, si intendono tutti gli uffici comunali ovunque ubicati».
Conseguentemente, alla Tabella C,
Ministero dell’economia e delle finanze: legge n. 468 del 1978, articolo 9
-ter:
Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 - Altri fondi di riserva - cap. 3003) ridurre gli stanziamenti per ciascuno degli anni 2002, 2003, 2004 rispettivamente di 40 milioni di euro.
Conseguentemente, alla Tabella C,
Ministero dell’economia e delle finanze: decreto legislativo n. 300 del 1999, articolo 70, comma 2 (Agenzie delle entrate),
ridurre gli stanziamenti per ciascuno degli anni 2002, 2003, 2004 rispettivamente di 10 milioni di euro.
35.140
Thaler Ausserhofer, Michelini, Rollandin, Andreotti, Betta, Kofler, Peterlini, Ruvolo, Salzano
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
«7
-bis.
Dopo l’articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, è inserito il seguente:
“Art. 11-
bis. - (Interpello del professionista). – 1.
Ciascun professionista regolarmente iscritto negli albi professionali può inoltrare per iscritto all’amministrazione finanziaria, che risponde entro centoventi giorni, circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l’applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse. La presentazione dell’istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria.
2.
La risposta dell’amministrazione finanziaria, scritta e motivata, vincola con eclusivo riferimento alla questione oggetto dell’istanza di interpello. Qualora essa non pervenga al professionista entro il termine di cui al comma 1, si intende che l’amministrazione concordi con l’interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente. Qualsiasi atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità dalla risposta, anche se desunta ai sensi del periodo precedente, è nullo.
3.
Limitatamente alla questione oggetto dell’istanza di interpello, non possono essere irrogate sanzioni fino a quando il professionista non abbia ricevuto risposta dall’amministrazione finanziaria entro il termine di cui al comma 1».
35.141
Ciccanti, Eufemi, Maffioli, Trematerra, Danzi
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
«7
-bis.
Al comma 3 dell’articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificato dall’articolo 17 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, le parole: “nel rispetto dei princìpi e del procedimento di cui alla legge 24 dicembre 1981, n. 698“ sono sostituite dalle seguenti: “secondo le disposizioni in materia di sanzioni amministrative del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472“».
35.142
Grillotti
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
«7
-bis.
Al comma 3 dell’articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificato dall’articolo 17 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, le parole: “nel rispetto dei princìpi e del procedimento di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689“ sono sostituite dalle seguenti: “secondo le disposizioni in materia di sanzioni amministrative del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472“».
35.143
Giaretta
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
«7
-bis.
Al comma 3 dell’articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificato dall’articolo 17 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, le parole: “nel rispetto dei princìpi e del procedimento di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689“ sono sostituite dalle seguenti: “secondo le disposizioni in materia di sanzioni amministrative del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472“».
35.144
Bettamio
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
«7-
bis.
Al comma 3 dell’articolo 18 della legge 29 dicembre, 1993, n. 580, come modificato dall’articolo 17 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, le parole “nel rispetto dei principi e del procedimento di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689“ sono sostituite dalle seguenti: “secondo le disposizioni in materia di sanzioni amministrative del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472“».
35.145
Moro
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
«7-
bis.
Alle regioni a statuto speciale e alle province autonome alle quali non spetti già direttamente o indirettamente, la compartecipazione alle imposte sostitutive dei tributi erariali oggetto di devoluzione nei termini e nei modi previsti dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione, è attribuita una quota delle medesime imposte sostitutive, annualmente determinata d’intesa tra lo stato e la regione a statuto speciale o la provincia autonoma interessata».
Compensazione Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.2).
35.146
Pedrazzini, Moro, Vanzo, Tirelli
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
«7-
bis.
I soggetti tenuti al versamento di somme a qualsiasi titolo per le violazione degli articoli 6, 7, 15, 16, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 60, 70, 80, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 93, 94, 95, 98, 99, 126, 135, 155, 156, 157, 158, 160, 165, 166, 169, 170, 171, 172, 174, 177, 178, 179, 180, 181, 193, 213, 214, 216, 217, 218 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e verbalizzate a tutto il mese di dicembre 2000, ivi compresi gli effetti economici accessori già prodotti dalle sanzioni afflitte, possono regolarizzare la loro posizione debitoria nei confronti degli enti emittenti mediante il versamento entro il 31 marzo 2002 del 30 per cento degli importi complessivamente dovuti, maggiorato degli interessi nella misura del 5 per cento annuo. La regolarizzazione può avvenire anche in tre rate mensili consecutive di uguale importo, la prima delle quali da versare entro il 28 febbraio 2002».
Compensazione Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.2).
35.147
Stiffoni, Moro, Vanzo, Tirelli, Pirovano, Monti
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
«7-
bis.
Ai fini della semplificazione amministrativa e nell’ambito dell’economicità della gestione, in deroga alla normativa vigente, il controllo sui bilanci degli enti locali è attribuito al collegio dei revisori dei conti».
Compensazione Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.2).
35.148
Stiffoni
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
«7-
bis.
Alla legge 24 aprile 1941, n. 392, l’articolo 2 è sostituito dal seguente:
“Art. 2. –
1.
Le spese indicate nell’articolo 1, sono a totale carico dello Stato“».
Compensazione Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.2).
35.149
Scalera, Castellani, Vallone, Giaretta
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
«7-
bis.
L’incentivo per la progettazione previsto dall’articolo 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, è incrementato di una somma non superiore al 5 per cento dell’importo posto a base di gara di un’opera o di un lavoro. Ai fini della redazione di un atto di pianificazione comunque denominato, la tariffa professionale è pari al 35 per cento».
Compensazione Gruppo Margherita-DL-L’Ulivo (v. emend. 2.5).
35.150
Giaretta
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
«7-
bis
. «Le agevolazioni nelle aree depresse ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n.488, sono estese alle imprese di somministrazione di alimenti e bevande aperte al pubblico di cui all’articolo 3 della legge 25 agosto 1991, n. 287, per progetti riguardanti:
a)
lo sviluppo di formule commerciali che prevedono l’integrazione della somministrazione con la vendita di beni e/o servizi;
b)
la realizzazione di investimenti riguardanti imprese aderenti a catene commerciali anche in forma di franchising;
c)
la realizzazione di investimenti da parte di imprese che hanno ottenuto marchi di qualità del servizio e/o di tipicità dell’offerta gastronomica rilasciati o attestati da Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura regioni e province.
Le modalità per l’attuazione dell’intervento sono determinate sulla base di specifiche direttive emanate dal Ministero delle attività produttive entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».
35.151
Vitali, Turci, De Petris, Donati
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
«7-
bis
. Al comma 3 dell’articolo 130 del decreto legislativo 30 marzo 1998, n. 112, dopo le parole: “la legittimazione passiva spetta alle regioni ove il procedimento abbia ad oggetto le provvidenze concesse dalle regioni stesse“ sono sostituite dalle parole: “la legittimazione passiva spetta alle regioni o, in alternativa, ai soggetti pubblici ai quali le stesse hanno conferito l’esercizio della funzione concessoria“».
Dopo il comma 3 dell’articolo 130 del decreto legislativo 30 marzo 1998, n. 112, è introdotto il seguente comma:
«3-
bis
. Nei casi in cui sia contestata la decisione relativa all’accertamento sanitario emessa ai fini della concessione dei benefici economici di cui all’articolo 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, nonché di ogni altro beneficio che abbia come presupposto l’accertamento sanitario, è legittimata passivamente l’amministrazione cui fa capo l’obbligo di accertamento. Qualora le spese processuali e di eventuale soccombenza siano poste a carico della pubblica amministrazione resistente, queste sono liquidate dal giudice a esclusivo carico delle amministrazioni o degli enti effettivamente competenti all’esercizio del potere contestato in giudizio che non siano stati vincolati, nelle proprie decisioni dal contenuto dell’accertamento sanitario».
35.152
Bucciero
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
«7-
bis.
I commi 4 e 5 dell’articolo 41, legge 27 dicembre 1997, n. 449 sono abrogati e pertanto le previsioni contenute nell’articolo 40 della legge 15 dicembre 1990, n. 395 e nell’articolo 4-
bis
della legge 27 ottobre 1987, n. 436, continuano ad avere efficacia, senza soluzione di continuità, nei confronti del personale dirigente e direttivo dell’amministrazione penitenziaria.
Il termine “direttivo“ contenuto nelle leggi indicate al comma 1 si intende riferito al personale delle qualifiche dalla VII alla IX, inquadrato nei profili professionali previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 1992 e che ha avuto accesso a seguito di concorso o che, in servizio alla data di entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312, vi è transitato ai sensi dell’articolo 4, ottavo comma, della stessa, se il profilo di inquadramento, ovvero le funzioni assegnate con atto dell’amministrazione, comportano responsabilità a rilevanza esterna..
Il personale direttivo cui si estende il trattamento giuridico ed economico delle corrispondenti qualifiche della polizia di Stato previsto al comma 1 dell’articolo 40 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, è identificato nel personale appartenente alle sole figure professionali di direttore penitenziario, di direttore medico e di direttore di servizio sociale, qualifiche dalla VII alla IX.
Ai fini del trattamento economico e di sviluppo di carriera l’anzianità di servizio prestata alle dipendenze dell’amministrazione penitenziaria è considerata in modo unitario, complessivo e senza soluzione di continuità secondo i principi contenuti in articolo 16, comma 2, legge 16 ottobre 1991, n. 321 nelle note alla tabella A.
Sono fatti salvi i trattamenti economici più favorevoli acquisiti»-
35.153
Forcieri, Grillo, Nocco
Dopo il comma 7, inserire il seguente:
«7-
bis.
A valere sulle risorse derivanti dalle alienazioni effettuate ai sensi delle norme di cui ai commi 8 e 9 dell’articolo 43 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e riassegnate al Ministero della difesa secondo le modalità di cui all’articolo 44, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, la somma di 25 milioni di euro è destinata all’ammodernamento e alla rustrutturazione degli arsenali della Marina militare di Taranto e La Spezia».
35.154
Forcieri, Grillo, Nocco
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
«7-
bis.
Per l’ammodernamento e la ristrutturazione degli arsenali della Marina militare di Taranto e La Spezia è disposta la spesa di 25 milioni di euro. Il Ministro della difesa con proprio decreto individua la priorità degli interventi da realizzare».
Conseguentemente, ridurre i seguenti limiti di impegno di cui alla tabella B:
Ministero dell’economia
Limiti di impegno a favore di soggetti non statali
2002: – 10.000;
2003: – 10.000;
2004: – 10.000.
Ministero delle politiche agricole e forestali
Limiti di impegno a favore di soggetti non statali
2002: – 15.000;
2003: – 15.000;
2004: – 15.000.
Ovvero, conseguentemente, alla tabella C,
Ministero dell’economia e delle finanze: Legge n. 468 del 1978, articolo 9-
ter
- Fondo di riserva spese di natura corrente
, apportare le seguenti variazioni:
2002: – 25.000;
2003: – 25.000;
2004: – 25.000.
35.155
Forcieri, Grillo, Nocco
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
«7-
bis.
Per l’ammodernamento e la ristrutturazione degli arsenali della Marina militare è disposta la spesa di 25 milioni di euro. Il Ministro della difesa con proprio decreto individua la priorità degli interventi da realizzare».
Conseguentemente, ridurre i seguenti limiti di impegno di cui alla Tabella B:
Ministero dell’economia
Limiti di impegno a favore di soggetti non statali
2002: – 10.000;
2003: – 10.000;
2004: – 10.000.
Ministero delle politiche agricole e forestali
Limiti di impegno a favore di soggetti non statali
2002: – 15.000;
2003: – 15.000;
2004: – 15.000.
Ovvero, conseguentemente, all’articolo 36, ovvero alla tabella C, alla voce
Ministero dell’economia e delle finanze: Legge n. 468 del 1978, articolo 9-
ter
- Fondo di riserva spese di natura corrente
, apportare le seguenti variazioni:
2002: – 25.000;
2003: – 25.000;
2004: – 25.000.
35.156
Forcieri, Grillo, Nocco
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
«7-
bis.
A valere sulle risorse derivanti dalle alienazioni effettuate ai sensi delle norme di cui ai commi 8 e 9 dell’articolo 43 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e riassegnate al Ministero della difesa secondo le modalità di cui all’articolo 44, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, la somma di 50 milioni di euro è destinata all’ammodernamento e alla ristrutturazione degli arsenali della Marina militare. Il Ministro della difesa con proprio decreto individua la priorità degli interventi da realizzare».
35.157
Marini, Crema
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
«7-
bis.
A decorrere dal 1º gennaio 2002 i canoni relativi alle concessioni di beni del demanio di cui all’articolo 105, comma 2, lettera
l)
, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni, sono versati dai concessionari a favore dei comuni nel cui territorio i beni si trovano».
35.158/1
Pasquini, Giaretta, Ripamonti, Marini, Marino, Morando
All’emendamento 35.158, sopprimere le parole:
«, detratta la somma di 1,5 milioni di euro, destianta alla riduzione del saldo di cui all’articolo 1, comma 1,»;
e sostituire la parola:
«esclusivamente»
con la parola:
«prevalentemente».
35.158/2
D’Amico, Toia, Giaretta, Cambursano, Scalera, Rigoni Danieli, Bedin, Castellani, Dalla Chiesa, Cavallaro, Soliani, Monticone
All’emendamento 35.158 del Governo, al comma 7-
bis,
sopprimere la parola:
«esclusivamente»;
aggiungere il seguente comma:
«7-
ter.
Per l’accogllienza, l’assistenza e il soccorso
in loco
dei profughi di guerra dell’Afghanistan, la dotazione finanziaria del fondo rotativo per la cooperazione allo sviluppo, di cui alle leggi n. 7 del 1981 e n. 49 del 1987 è incrementata per l’anno 2002 di 50 milioni di euro».
Compensazione Gruppo Margherita-DL-L’Ulivo (v. emend. 2.5).
35.158
Il Governo
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
«7-
bis.
In via straordinaria ed in deroga al disposto di cui all’articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, per l’anno finanziario 2002 le quote a diretta gestione statale relative all’8 per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all’articolo 47 della medesima legge sono destinate, detratta la somma di 1,5 milioni di euro, destinata alla riduzione del saldo di cui all’articolo 1, comma 1, esclusivamente ad interventi straordinari per fame nel mondo, assistenza ai rifugiati, potenziamento dei servizi destinati alle persone che vivono in stato di estremo bisogno e disagio».
2.0.4
Iovene, Bonfietti, Toia, Cortiana, D’Amico, Soliani, Cambursano, Martone, Castellani, Dalla Chiesa, De Petris, Battaglia, Pasquini, De Zulueta, Giaretta, Scalera, Montagnino, Dato
Dopo l’
articolo 2
, inserire il seguente:
«Art. 2-
bis.
(Disposizioni sull’utilizzo dell8 per mille dell’Irpef)
1. Alla legge 20 maggio 1985, n. 222, e successive modificazioni, dopo il comma 2 dell’articolo 47 è inserito il seguente:
“La quota di cui al comma precedente, destinata a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario a diretta gestione statale, è destinata per la metà allo sviluppo della cooperazione internazionale, della cooperazione sociale e alla lotta contro la marginalità grave attraverso i soggetti del Terzo Settore definiti dalla legge 11 agosto 1991, n. 266, dalla legge 7 dicembre 2000, n. 383, dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 e dalla legge 8 novembre 1991, n. 381, articolo 1, lettera
b)».
Conseguentemente, al comma 3, le parole:
«di cui al comma precedente»
sono sostituite dalle seguenti:
«di cui al comma 2».
35.159
Cutrufo
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
«8. L’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079 è sostituito dal seguente:
–«Art. 30. –
1.
Il servizio militare prestato anteriormente alla nomina ad ufficiale è computato ai fini della retribuzione individuale di anzianità, come prevista al decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150, e di tutte le altre eventuali parti retributive secondarie e straordinarie ad essa collegate o ricollegabili, applicando sullo stipendio iniziale corrispondente al livello retributivo attribuito un coefficiente incrementale pari ad 1,25 per cento per ogni anno – o sottomultiplo di anno – di servizio teoricamente svolto.
2.
Agli ufficiali per la nomina dei quali è richiesto un diploma universitario o di laurea (adesso riformati, rispettivamente, come «laurea» e «laurea specialistica», ai sensi del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, e disposizioni successive) anche in seguito a speciale concorso per titoli, e per quelli già tali nominati ad incarichi prevedenti qualifiche funzionali più elevate in virtù dei predetti titoli universitari ovvero di diploma di
master
, di specializzazione un dottorato di ricerca o equipollenti, gli anni di studio dei rispettivi corsi sono computati agli stessi fini di cui al precedente comma, applicando sullo stipendio iniziale del relativo livello attribuito un coefficiente pari ad 1,25 per cento per ogni anno - o sottomultiplo di anno – di studio componente la durata legale complessiva di tali corsi. Per i titoli superiori, è ricompresa la durata dei corsi formativi inferiori.
3.
I riadeguamenti di cui ai commi 1 e 2, fra loro anche cumulabili, sono ripetuti secondo le stesse modalità di calcolo al momento di ciascun passaggio in livelli retributivi superiori. Nell’ipotesi di trasferimento ad altre amministrazioni, i riadeguamenti secondo il nuovo trattamento retributivo non possono essere inferiori a quanto spettante nell’amministrazione di provenienza. Per i casi di applicazione retroattiva della norma, la ricostruzione dei riadeguamenti nella progressione economica è aumentata degli interessi legali maturati
pro tempore
, nei singoli livelli, per ciascun periodo di permanenza.
4.
Le disposizioni in oggetto sono estese al personale delle Forze della Marina, dell’Aeronautica e dei Carabinieri, nonché del Corpo della Guardia di finanza».
Conseguentemente, alla tabella A, alla voce
Ministero dell’economia e delle finanze,
apportare le seguenti variazioni:
2002: – 4,236;
2003: – 2,824;
2004: – 2,118.
35.160
Ciccanti, Bergamo, Cherchi, Compagna, Eufemi, Forte, Gubert, Maffioli, Meleleo, Pellegrino, Sodano Calogero, Trematerra, Zanoletti, D’Onofrio, Borea, Callegaro, Cirami, Danzi, Forlani, Gaburro, Iervolino, Magri, Moncada, Ronconi, Sudano, Tunis
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
«7-
bis.
Dopo il comma 1 dell’articolo 16 della legge 7 agosto 1997, n. 266, è aggiunto il seguente:
“1-
bis.
Le risorse del fondo sono altresì destinate, nei limiti di 30.987.414 euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, ai finanziamenti dei programmi predisposti dalle amministrazioni comunali per la qualificazione della rete commerciale dei centri storici ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lettera
c)
, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114. All’onere derivante dall’attuazione del seguente articolo si provvede mediante l’utilizzo dello stanziamento per il Fondo unico per gli incentivi alle imprese di cui all’articolo 52, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448“».
35.161
Vitali
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
«7-
bis.
Per l’anno 2002, ai fini di cui all’articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di 336 milioni di euro».
Compensazione Gruppi L’Ulivo (v. emend. 2.24).
35.162
Montagnino, Giaretta
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
«7-
bis.
Il Fondo per l’occupazione di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è integrato per l’anno 2002 della somma di 7,5 milioni, destinata al finanziamento degli interventi di risanamento e riorganizzazione degli Enti nazionali di formazione professionale, di cui al comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448».
Compensazione Gruppi L’Ulivo (v. emend. 2.24).
35.163
Girfatti, Lauro
Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
«7-
bis.
I commi 1, 1-
bis
, 2, 2-
bis
, 3 e 5 dell’articolo 59 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, come modificati dall’articolo 123 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono abrogati.
7-
ter.
Le risorse residue del Fondo sono acquisite a miglioramento dei saldi».
35.164
Moro, Vanzo, Tirelli, Monti, Pirovano
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
«7-
bis.
A decorrere dal 1º gennaio 2002, le disposizioni di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, non si applicano alle sagre, fiere e manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico».
Compensazione Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.2).
35.165
Marini, Crema
Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
«7-
bis.
Al comma 1 dell’articolo 8 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, le parole: “è ulteriormente ridotto del 30 per cento“ sono sostituite dalle seguenti: “è ulteriormente ridotto del 50 per cento ed è ridotto del 100 per cento per i proprietari che affittano a soggetti colpiti da sfratto esecutivo“.
7-
ter.
Dopo il comma 1 dell’articolo 8 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è inserito il seguente:
“1-
bis.
Il metodo di determinazione del reddito dei fabbricati di cui all’articolo 34, comma 4-
bis
, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, non si applica ai contratti di locazione stipulati ai sensi dell’articolo 2, comma 1, della presente legge“.
7-
quater.
Sono fatti salvi dall’applicazione del comma 1-
bis
della legge 9 dicembre 1998, n. 431, i contratti di locazione in essere alla data di entrata in vigore della presente legge».
35.166
Marini, Crema
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
«8. Per l’anno 2002, ai fini di cui all’articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di 336 milioni di euro».
35.167
Pasquini, Giaretta, Ripamonti, Marini, Marino, Scalera
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
«7-
bis.
Per l’anno 2002, ai fini di cui all’articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di 336 milioni di euro».
Compensazione Gruppi L’Ulivo (v. emend. 2.24).
35.168
Manfredi, Ferrara
Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
«7-
bis
. Al comma 1 dell’articolo 8 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, le parole “è ulteriormente ridotto del 30 per cento“ sono sostituite dalle seguenti: “è ulteriormente ridotto del 50 per cento ed è ridotto del 100 per cento per i proprietari che affittano a soggetti colpiti da sfratto esecutivo“.
7-
ter.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
“1-
bis
. Il metodo di determinazione del reddito dei fabbricati di cui all’articolo 34, comma 4-
bis
, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, non si applica ai contratti di locazione stipulati ai sensi dell’articolo 2, comma 1, della presente legge“.
7-
quater
Sono fatti salvi dall’applicazione del comma 1-
bis
della legge 9 dicembre 1998, n. 431, i contratti di locazione in essere alla data di entrata in vigore della presente legge».
Compensazione Gruppo Forza Italia (v. emend. 5.3).
35.169
Manfredi, Ferrara
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
«7-
bis
. Per l’anno 2002, ai fini di cui all’articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di 336 milioni di euro».
Compensazione Gruppo Forza Italia (v. emend. 5.3).
35.170
Falomi, Montino
Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti commi:
«7-
bis.
Per l’anno 2002, ai fini di cui all’articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di 336 milioni di euro.
7-
ter.
Al comma 1 dell’articolo 8 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, le parole “è ulteriormente ridotto del 30 per cento“ sono sostituite dalle seguenti: “è ulteriormente ridotto del 50 per cento ed è ridotto del 100 per cento per i proprietari che affittano a soggetti colpiti da sfratto esecutivo“.
7-
ter.
Dopo il comma 1 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è inserito il seguente:
“1-
bis
. Il metodo di determinazione del reddito dei fabbricati di cui all’articolo 34, comma 4-
bis,
del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, non si applica ai contratti di locazione stipulati ai sensi dell’articolo 2 comma 1 della presente legge“.
7-
quater.
Sono fatti salvi dall’applicazione del comma 1-
bis
della legge 9 dicembre 1998, n. 431, i contratti di locazione in essere alla data di entrata in vigore della presente legge».
35.115
Curto
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
«7-
bis.
La riscossione delle somme dovute dai concessionari per l’esercizio delle scommesse ippiche e sportive, di cui all’articolo 5, comma 1, della convenzione per l’affidamento dei servizi relativi alla raccolta delle scommesse ippiche al totalizzatore nazionale ed a quota fissa, di cui al decreto del Ministro delle finanze 20 aprile 1999, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale
del 22 aprile 1999, n. 93, e all’articolo 16 della convenzione per l’esercizio delle scommesse sportive al totalizzatore nazionale ed a quota fissa di cui al decreto del Ministro delle finanze del 7 aprile 1999, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale
14 aprile 1999, n. 86, è sospesa fino all’adozione del regolamento emanato dal Ministro dell’economia e delle finanze ai sensi dell’articolo. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni».
35.57
Thaler Ausserhofer, Michelini, Rollandin, Andreotti, Betta, Kofler, Peterlini, Ruvolo, Salzano
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«7-
bis
. Il termine di cui al comma 3 dell’articolo 70 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, concernente le agevolazioni tributarie per la formazione e l’arrotondamento della proprietà contadina, è prorogato al 31 dicembre 2007».
Alle relative minori entrate provvede la Cassa per la formazione della proprietà contadina, mediante versamento, previo accertamento da parte dell’Amministrazione finanziaria, all’entrata del bilancio dello Stato.
35.55
Thaler Ausserhofer, Michelini, Rollandin, Andreotti, Betta, Kofler, Peterlini, Ruvolo, Salzano
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
«7-
bis
. All’articolo 5 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, è aggiunto il seguente comma:
“3-
bis
. I soggetti, diversi da quelli indicati alle lettere
a)
e
b)
del comma 1 dell’articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, che svolgono attività non rientranti nel comma 2, lettera
c)
, dell’articolo 29 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e dirette alla manipolazione, trasformazione, anche se effettuate da terzi, e alienazione di prodotti agricoli e zootecnici, ancorchè non svolte sul terreno, che abbiano per oggetto prodotti ottenuti per almeno un terzo dal terreno e dagli animali allevati su di esso, determinano il reddito imponibile e l’imposta sul valore aggiunto applicando il sistema forfettario di cui ai commi 1 e 2 con facoltà di non avvalersi delle disposizioni ivi previste e con facoltà di optare ai sensi del comma 3. I contributi agricoli unificati versati dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli all’INPS, gestione agricola, garantiscono la copertura infortunistica per le persone e le attività di cui al presente comma“».
35.171
Thaler Ausserhofer, Michelini, Rollandin, Andreotti, Betta, Kofler, Peterlini, Ruvolo, Salzano
Dopo il comma 7, aggiungere, il seguente:
«7-
bis
. All’articolo 34, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sostituire le parole: “quaranta milioni“ con le seguenti: “cinquanta milioni“».
Conseguentemente, alla tabella C,
Ministero dell’economia e delle finanze: legge n. 468 del 1978, articolo 9-
ter
: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 - Altri fondi di riserva - cap. 3003) ridurre gli stanziamenti per ciascuno degli anni 2002, 2003 2004 rispettivamente di 10 milioni di euro.
35.172
Thaler Ausserhofer, Michelini, Rollandin, Andreotti, Betta, Kofler, Peterlini, Ruvolo, Salzano
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
«7-
bis
. Al comma 1 dell’articolo 45 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sostituire le parole: “e al 1º gennaio 2000“ con le seguenti: “, al 1º gennaio 2000, al 1º gennaio 2001, al 1º gennaio 2002 e al 1º gennaio 2003“».
Conseguentemente, alla Tabella C,
Ministero dell’economia e delle finanze: legge n. 468 del 1978, articolo 9-
ter
: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 - Altri fondi di riserva - cap. 3003)
ridurre gli stanziamenti per ciascuno degli anni 2002, 2003, 2004 rispettivamente di 100 milioni di euro.
Conseguentemente, alla tabella C,
Ministero dell’economia e delle finanze: Decreto legislativo n. 300 del 1999, articolo 70, comma 2 (agenzie delle entrate)
ridurre gli stanziamenti per ciascuno degli anni 2002, 2003, 2004 rispettivamente di 30 milioni di euro.
35.173
Thaler Ausserhofer, Michelini, Rollandin, Andreotti, Betta, Kofler, Peterlini, Ruvolo, Salzano
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
«7-
bis
. L’articolo 38 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive mofificazioni, è abrogato».
35.174
Moro
Dopo il comma 7, aggiugere il seguente:
«7-
bis
. All’articolo 4, comma 1, lettera
c),
del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, le parole: “, e comunque non maggioritaria,“, sono soppresse».
35.175
Pasquini, Giaretta, Ripamonti, Marini, Marino, Scalera, Muzio
Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
«7-
bis
. Al comma 1 dell’articolo 8 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, le parole “è ulteriormente ridotto del 30 per cento“ sono sostituite dalle seguenti: “è ulteriormente ridotto del 50 per cento“.
7-
ter.
Dopo il comma 1 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è inserito il seguente:
“1-
bis
. Il metodo di determinazione del reddito dei fabbricati di cui all’articolo 34, comma 4-
bis
del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, non si applica ai contratti di locazione stipulati ai sensi dell’articolo 2, comma 1, della presente legge“.
7-
quater
. Sono fatti salvi dall’applicazione del comma 1-
bis
della legge 9 dicembre 1998, n. 431, i contratti di locazione in essere alla data di entrata in vigore della presente legge».
35.176
Brutti Paolo
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
«7-
bis
. Le agevolazioni previste dall’articolo 25 della legge n. 388 del 2000, sono riconosciute per il 2002, secondo le disposizioni ivi previste».
Conseguentemente, alla tabella C,
Ministero dell’economia e delle finanze, legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio: Art. 9-
ter
: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 - Altri fondi di riserva - cap. 3003),
apportare la seguente variazione:
2002: – 150.000.
35.177
Thaler Ausserhofer, Michelini, Rollandin, Andreotti, Betta, Kofler, Peterlini, Ruvolo, Salzano
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
«7-
bis
. Al comma 4-
ter
dell’articolo 4 del decreto-legge 30 settembre 2000, n. 268, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2000, n. 354, aggiungere, in fine, le seguenti parole: “nonché, per la parte non compensata, presentando richiesta di rimborso ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277“».
35.178
Thaler Ausserhofer, Michelini, Rollandin, Andreotti, Betta, Kofler, Peterlini, Ruvolo, Salzano
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
«7-
bis
. Sostituire il comma 1 dell’articolo 93 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con il seguente:
“1. I versamenti eseguiti dal contribuente in acconto dell’imposta, le ritenute alla fonte a titolo di acconto e i crediti di cui all’articolo 8, comma 10, lettera
f)
, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e articolo 29 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 non utilizzati in compensazioni ai sensi dell’articolo 4 comma 4-
ter
del decreto legge 30 settembre 2000, n. 268, si scomputano dall’imposta a norma dell’articolo 19 salvo il disposto del comma 2 del presente articolo“».
35.179
Thaler Ausserhofer, Michelini, Rollandin, Andreotti, Betta, Kofler, Peterlini, Ruvolo, Salzano
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«7-
bis
. All’articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 al comma 3 sostituire le parole: “quaranta milioni“ con le seguenti: “ottanta milioni“».
Conseguentemente, all’articolo 36, comma 2 nella tabella C richiamata,
Ministero dell’economia e delle finanze: legge n. 468 del 1978, articolo 9-
ter
: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 - Altri fondi di riserva - cap. 3003) ridurre gli stanziamenti per ciascuno degli anni 2002, 2003, 2004 rispettivamente di 35 milioni di euro.
35.180
Thaler Ausserhofer, Michelini, Rollandin, Andreotti, Betta, Kofler, Peterlini, Ruvolo, Salzano
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente comma:
«7-
bis
. Le regioni, le provincie autonome e i comuni, con proprio provvedimento da adottarsi entro il 31 dicembre di ogni anno, possono fissare nei limiti previsti da ogni singola legge, con effetto dal 1º gennaio dell’anno successivo, le aliquote dei tributi regionali, provinciali o comunali».
35.181
Thaler Ausserhofer, Michelini, Rollandin, Andreotti, Betta, Kofler, Peterlini, Ruvolo, Salzano
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
«7-
bis.
All’articolo 74-
quater
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 2, inserire il seguente:
“2-
bis.
Le disposizioni di cui al comma 2 non si applicano alle organizzazioni di volontariato regolarmente iscritte nei registri di cui all’articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, recante legge quadro sul volontariato“».
35.182
Thaler Ausserhofer, Michelini, Rollandin, Andreotti, Betta, Kofler, Peterlini, Ruvolo, Salzano
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«7-
bis.
Al comma 4-
ter
dell’articolo 4 del decreto-legge 30 settembre 2000, n. 268, convertito, con modificazioni, in legge 23 novembre 2000, n. 354, dopo le parole: “avvalendosi delle procedure“ inserire le seguenti: “di rimborso o“».
35.183
Thaler Ausserhofer, Michelini, Rollandin, Andreotti, Betta, Kofler, Peterlini, Ruvolo, Salzano
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«7-
bis.
Al comma 4-
ter
dell’articolo 4 del decreto-legge 30 settembre 2000, n. 268, convertito, con modificazioni, in legge 23 novembre 2000, n. 354, aggiungere, in fine, le seguenti parole: “Per il credito maturato dall’entrata in vigore dell’articolo 8, comma 10, lettera
f)
della legge citata non portato in compensazione può essere richiesto il rimborso“».
35.184
Thaler Ausserhofer, Michelini, Rollandin, Andreotti, Betta, Kofler, Peterlini, Ruvolo, Salzano
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«7-
bis.
Al comma 2 dell’articolo 3 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono aggiunte le seguenti lettere:
c-
bis) le amministrazioni dei beni di uso civico, appartenenti alle frazioni o ai comuni, di cui alla legge della provincia autonoma di Bolzano 12 giugno 1980, n. 16,;
c-
ter) le interessenze, vicinie e le altre comunità e associazioni agrarie, sia per la proprietà, sia per l’esercizio di altri diritti reali sulle terre esistenti nell’ambito della provincia soggette all’esercizio di usi civici ai sensi dell’articolo 1 della legge 16 giugno 1927, n. 1776, riconosciute come comunioni di interesse pubblico dalla legge della provincia autonoma di Bolzano 7 gennaio 1959, n. 2».
Le minori entrate sono compensate con le somme assunte a carico del bilancio dello Stato nei limiti di impegno complessivo pari a 10 milioni di euro.
Conseguentemente all’onere derivante dall’applicazione della presente disposizione valutato in 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2002 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze» per l’anno 2002, allo scopo utilizzando parzialmente, l’accantonamento relativo al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
35.185
Vizzini
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
«8-
bis.
All’articolo 8, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo le parole: “reddito d’impresa
, sono inserite le seguenti: “e gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel registro delle imprese di cui all’articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580“».
35.186 (Nuovo testo)
Centaro, Minardo
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
«7-
bis.
A decorrere dal 1º gennaio 2002, ai comuni nel cui territorio sono ubicati gli impianti di estrazione, lavorazione e di stoccaggio di oli minerali e gas di petrolio liquefatto è destinata ogni anno la somma di 5 milioni di euro per progetti ed opere di disinquinamento o di tutela ambientale. Con decreto del Ministro dell’economia e finanze, da emanare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri di valutazione dei progetti e le modalità di erogazione delle somme».
Compensazione Gruppo Forza Italia (v. emend. 5.3).
35.186
Centaro, Minardo
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
«7-
bis.
A decorrere dal 1º gennaio 2002, ai comuni nel cui territorio sono ubicati gli impianti di estrazione, lavorazione e di stoccaggio di oli minerali e gas di petrolio liquefatto è destinata una somma complessiva pari all’1 per cento dell’accisa versata dai suddetti impianti all’atto di immissione in commercio dei relativi prodotti per progetti ed opere di disinquinamento o di tutela ambientale. Con decreto del Ministro dell’economia e finanze, da emanare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri di valutazione dei progetti e le modalità di erogazione delle somme».
Compensazione Gruppo Forza Italia (v. emend. 5.3).
35.187
Minardo, Ferrara
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
«7-
bis.
Ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera
a),
del Trattato istitutivo della Comunità europea, le accise gravanti sui prodotti petroliferi, di cui all’articolo 21 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative di cui al decreto legisaltivo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono ridotte al 30 per cento dell’importo vigente per le generalità del territorio nazionale al momento dell’immissione al consumo per l’impiego nel territorio della regione siciliana».
Compensazione Gruppo Forza Italia (v. emend. 5.3).
35.188
Magnalbò, Bonatesta, Pace
«7-bis.
I redditi derivanti dall’attività di amministratore, revisore e sindaco di società ed enti svolta da un soggetto iscritto agli albi professionali, costituiscono redditi equiparati a tutti gli effetti a quelli di cui all’articolo 49, 1º comma del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917».
35.189
Vitali, Pasquini
Aggiungere i seguenti commi:
«7-
bis.
Il comma 1 dell’articolo 8 della legge legge n. 431 del 1998 è così modificato: «Al comma 1, le parole: “è ulteriormente ridotto del 30 per cento“ sono sostituite dalle parole: “è ulteriormente ridotto del 50 per cento“ e sono aggiunte le parole: “è ridotto del 100 per cento per i proprietari che affittano a soggetti colpiti da sfratto esecutivo“. Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma: “1-
bis.
Il metodo di determinazione del reddito dei fabbricati di cui all’articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 917 del 1986 non si applica ai contratti di locazione stipulati ai sensi dell’articolo 2 comma 1 della legge 431 del 1998“.
7-
ter.
Sono fatti salvi dall’applicazione del comma 1-
bis
i contratti di locazione in essere alla data di entrata in vigore della presente legge».
Compensazione Gruppi L’Ulivo (v. emend. 2.24).
35.190
Budin, Bordon, Pizzinato
Dopo il comma 7, inserire il seguente:
«7-
bis.
Il regime agevolato previsto dall’articolo 7, comma 1-
ter,
del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, concernente il gasolio destinato al fabbisogno della provincia di Trieste e dei comuni della provincia di Udine già individuati dal decreto del Ministero delle finanze 30 luglio 1993, puubblicato nella
Gazzetta Ufficiale
n. 227 del 27 settembre 1993, è ripristinato per l’anno 2202. Il quantitativo è stabilito per la provincia di Trieste in litri 30 milioni, mentre per i comuni della provincia di Udine in litri 11,5 milioni. Il costo complessivo fissato è in 16 milioni di euro.
Conseguentemente, all’articolo 36, al comma 1, nella tabella A richiamata, apportare le seguenti variazioni:
Ministero dell’economia e delle finanze:
2002: – 32.000;
2003: – ;
2004: – .
35.191
Moro, Vanzo, Peruzzotti, Tirelli, Boldi
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
«7-
bis.
Al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a)
all’articolo 25, dopo il comma 9, è aggiunto il seguente:
“10. Gli esercenti di impianti privati di distribuzione di carburanti avio operanti su aeroporti, aviosuperfici ed eliosuperfici sono autorizzati al rifornimento in quantità non superiore a 500 chilogrammi al giorno di olii combustibili per ciascun aeromobile in transito sull’aeroporto aviosuperficie od elisuperficie. Tali operazioni di rifornimento non si considerano attività commerciali, se il carburante è ceduto al prezzo del costo complessivo dell’olio minerale, maggiorato del costo del servizio di rifornimento in misura non superiore a 15,49 euro per ciascun rifornimento. L’esercente è tenuto al rilascio di ricevute ed alla tenuta di un bollettario, ove devono essere annotati la data e l’ora del rifornimento, le marche dell’aere-mobile rifiorito, il quantitativo di olio minerale ceduto e l’importo totale corrisposto“;
b)
alla tabella A, al punto 2), le seguenti parole: “diversa dall’aviazione privata da diporto e per i voli didattici“ sono soppresse».
Compensazione Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.2).
35.192
Moro, Vanzo, Peruzzotti, Tirelli, Boldi, Pirovano
Al comma 7, aggiungere il seguente:
«7-
bis.
All’articolo 14 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono aggiunti in fine i seguenti commi:
11-
bis.
Agli esercizi che svolgono congiuntamente, oltre all’attività commerciale, altri servizi di particolare interesse per la collettività di cui all’articolo 10, comma 1, lettera
a),
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, si applica, indipendentemente dal limite dei ricavi di cui al comma 1, il regime del presente articolo. Per i medesimi esercizi l’imposta sostitutiva di cui al comma 4 è comprensiva anche delle addizionali all’IRPEF e dell’imposta sul valore della produzione.
11-
ter.
I comuni individuano forme di coordinamento con i centri di assistenza tecnica individuati dall’articolo 23 del citato decreto legislativo n. 114 del 1998 per la diffusione delle informazioni da parte degli sportelli unici anche negli esercizi di cui al comma 11-
bis“».
Compensazione Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.2).
35.193
Moro, Vanzo, Tirelli
Dopo il comma 7, inserire il seguente:
«7-
bis.
All’articolo 121-
bis
del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
alla lettera
a),
capoverso 1, sono aggiunte in fine le seguenti parole: “nonchè gli automezzi limitatamente ad un solo veicolo per le ditte individuali ed a tanti veicoli quanti sono gli agenti iscritti nel proprio albo per le società, ferma restando la detraibilità dei costi nei limiti di cui alla lettera
b)
del presente comma per gli automezzi eccedenti i limiti indicati“;
b)
alla lettera
b)
le parole: “Tale percentuale è elevata all’80 per cento per i veicoli utilizzati dai soggetti esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio“ sono soppresse».
Compensazione Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.2).
35.194
Stiffoni, Moro, Vanzo, Tirelli, Pirovano, Monti
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
«7-
bis.
Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, alla’rticolo 175, comma 7, l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: “Sono ammessi gli spostamenti di somme tra residui e competenza“».
Compensazione Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.2).
35.195
Moro, Tirelli
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
«7-
bis.
Allo scopo di incentivare il rinnovo del parco veicolare circolante, per il soggetto che acquista un autoveicolo usato catalizzato, a seguito di rottamazione di un autoveicolo alimentato con benzina super, è prevista la riduzione del 50 per cento dell’imposta di bollo e della quota fissa minima dell’imposta provinciale di trascrizione gravanti sul passaggio di proprietà».
Compensazione Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.2).
35.196
Marini, Crema
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
«7-
bis
. L’articolo 52, comma 7, del decreto legislativo 15 novembre 1997, n. 446, è abrogato».
35.370
Il Relatore
Aggiungere il seguente comma:
«All’articolo 21, comma 3, lettera
e)
del decreto legislativo n. 267 del 200 sopprimere le parole: “di norma“».
35.0.1
Boldi, Brignone, Moro
Dopo l’
articolo 35
, inserire il seguente:
«Art. 35-
bis.
(Disposizioni finanziarie a favore dei soggetti danneggiati
dagli eventi alluvionali di novembre 1994)
1.
Ai soggetti danneggiati dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994, in alternativa ai finanziamenti agevolati ottenuti ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni, e dell’articolo 4-
quinquies
del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 438, e successive modificazioni, è concesso, a loro richiesta, un ulteriore contributo a fondo perduto pari al 45 per cento del valore dei danni subiti, nel limite massimo complessivo di lire 500 milioni per ciascuna impresa. I contributi di cui al presente comma non concorrono alla formazione del reddito d’impresa del soggetto percipiente. Le condizioni e le modalità di attuazione del presente articolo sono stabilite con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare di concerto con il Ministro delle attività produttive e con il Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile.
2.
All’onere derivante dall’applicazione del presente articolo, valutato in lire 750 miliardi per l’anno 2002, si provvede mediante utilizzo delle risorse residue assegnate al Mediocredito centrale s.p.a. e alla Cassa per il credito alle imprese artigiane s.p.a. - Artigiancassa ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, delle risorse residue derivanti dalle misure tributarie di cui all’articolo 11, comma 5, della citata legge n. 35 del 1995 e dell’eventuale maggior gettito rispetto alle previsioni di entrata derivanti dal medesimo comma 5 dell’articolo 11».
35.0.2
Castellani, Cavallaro, Magistrelli, Brutti Paolo, Angius, Cortiana, Di Girolamo, Calvi, Mascioni, Bastianoni
Dopo l’
articolo 35
, inserire il seguente:
«Art. 35-
bis.
(Disposizioni per le zone terremotate delle Marche e dell’Umbria)
1.
Al comma 5 dell’articolo 3 della legge 30 marzo 1998, n. 61, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: “In caso di mancata costituzione del consorzio il Comune, previa diffida, provvede in sostituzione dei proprietari“.
2.
Al comma 6 dell’articolo 3 della legge 30 marzo 1998, n. 61, sono soppresse le parole: “Decorso inutilmente il termine indicato al comma 5,“ e dopo le parole: “tre anni“ sono aggiunte le parole: “prorogabile una sola volta di ulteriori tre anni“.
3.
Il comma 6-
bis
dell’articolo 3 della legge 30 marzo 1998, n. 61, è così sostituito:
“6-
bis.
Il consorzio di cui al comma 5 ed i comuni, nei casi previsti dal comma 6, si rivalgono sui proprietari qualora il costo degli interventi di riparazione dei danni e di ricostruzione degli immobili privati sia superiore all’ammontare del contributo concedibile“.
4.
Dopo il comma 6-
bis
dell’articolo 3 della legge 30 marzo 1998, n. 61, è aggiunto il seguente:
“6-
ter.
Le spese eccedenti l’ammontare del contributo, sostenute dal comune per la realizzazione dei lavori di riparazione dei danni e di ricostruzione di un immobile, nell’esercizio dei poteri sostitutivi, sono assistite da privilegio speciale immobiliare sull’immobile medesimo, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2748, comma 2, del codice civile“.
5.
Il comma 7 dell’articolo 3 della legge 30 marzo 1998, n. 61, è così sostituito:
“7. Il contributo per l’autonoma sistemazione, previsto dalle ordinanze ministeriali 28 settembre 1997, n. 2668, articolo 7, commi 2 e 5, e 3 agosto 2000, n. 3076, articolo 10, comma 1, a favore dei nuclei familiari, delle comunità, dei gestori di esercizi commerciali e artigianali che alla data della crisi sismica occupavano un immobile distrutto o dichiarato inagibile, nonché a favore dei soggetti che, ancorché non sgomberati, debbano liberare l’immobile per consentire l’esecuzione degli interventi di ricostruzione, può essere concesso dalle regioni Umbria e Marche fino al completamento dell’intervento“.
6.
All’articolo 4 della legge 30 marzo 1998, n. 61, è aggiunto il seguente comma:
“7-
quater.
Le regioni Marche ed Umbria possono concedere finanziamenti in conto interessi fino a un ulteriore venti per cento del contributo concesso ai sensi degli articoli 3 e 4 e comunque in misura non superiore alla differenza tra il contributo concesso e il costo effettivo necessario per i lavori sulle strutture e per le rifiniture connesse dell’edificio occupato alla data del sisma e dichiarato inagibile. La quota di interessi passivi posta a carico del beneficiario è stabilita con criteri omogenei dalle regioni Marche ed Umbria, in relazione a fasce di reddito“.
7.
Al comma 2 dell’articolo 12 della legge 30 marzo 1998, n. 61, le parole: “per gli anni 1997 e 1998“ sono sostituite dalle parole: “fino al termine della ricostruzione“.
8.
Al comma 3 dell’articolo 12 della legge 30 marzo 1998, n. 61, la locuzione: “per il biennio 1997-1998“ è sostituita tutte le volte che ricorre, con la locuzione: “fino al termine della ricostruzione“.
9.
All’articolo 14, comma 4, primo periodo, della legge 30 marzo 1998, n. 61, le parole: “ai sensi dell’articolo 24, comma 1, lettera
b)
, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni“ sono sostituite dalle seguenti: “a trattativa privata“; al secondo periodo sono soppresse le parole: “ai sensi del comma 1 dell’articolo 24 della legge 11 febbraio 1994, n. 109,“.
10.
All’articolo 14, comma 5, della legge 30 marzo 1998, n. 61, quando ricorre, la locuzione: “come sostituito dall’articolo 8-
ter
del decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, convertito con modificazioni, dalla legge 2 giugno 1995, n. 216“ è sostituita dalla seguente: “e sue successive modifiche ed integrazioni“.
11.
All’articolo 14, comma 12, della legge 30 marzo 1998, n. 61, è aggiunto il seguente periodo: “Le imprese esecutrici dei lavori hanno l’obbligo di aprire una posizione previdenziale ed assicurativa presso le sedi INPS, INAIL e Cassa edile competenti per territorio in relazione al luogo in cui vengono svolti i lavori“.
12.
All’articolo 14, comma 14, della legge 30 marzo 1998, n. 61, come sostituito dall’articolo 3, comma 3-
septies
, del decreto-legge del 13 maggio 1999, n. 132, convertito in legge 13 luglio 1999, n. 226, Ie paroIe: “per un periodo massimo di 3 anni e“ e le parole: “di legge“ sono soppresse.
13.
Al comma 2 dell’articolo 15, della legge 30 marzo 1981, n. 61, è soppresso il seguente periodo: “Sulla base dell’accertamento definitivo dei danni, da completarsi dalle regioni con criteri omogenei e d’intesa con il Dipartimento della protezione civile, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri alla ripartizione definitiva delle rimanenti disponibilità di cui al comma 1“.
14.
Al comma 8 dell’articolo 15 della legge 30 marzo 1998, n. 61, è aggiunto il seguente periodo: “Alla ripartizione definitiva della relativa disponibilità si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri nella misura del sessantacinque per cento per la regione Umbria e deI trentacinque per cento per la regione Marche“.
15.
I soggetti interessati al servizio militare o al servizio civile, residenti alla data del 28 settembre 1997 nei comuni del territorio delle regioni Marche ed Umbria danneggiate dal terremoto, possono essere impiegati, per il triennio 2001-2003, come coadiutori del personale delle amministrazioni dello Stato, delle regioni e degli enti locali territoriali per le esigenze connesse alla realizzazione degli interventi necessari a fronteggiare la crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997.
16.
Ai fini dell’accantonamento delle quote di ammortamento da inserire nei bilanci preventivi degli enti locali ai sensi del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il valore del bene immobile riparato va decurtato di una somma pari al contributo concesso ai sensi della legge 30 marzo 1998, n. 61.
17.
Le regioni Umbria e Marche provvedono, con propri atti, ciascuna in ragione delle proprie esigenze, a concedere, su richiesta, ai sindaci dei comuni elencati al comma 2, dell’articolo 1, ordinanza ministeriale 13 ottobre 1997, n. 2694, e successive modifiche ed integrazioni, permessi aggiuntivi retribuiti per un massimo di settantadue ore lavorative mensili, in deroga al limite massimo previsto dall’articolo 79 del testo unico citato.
18.
Alla fine dello stato di emergenza, le funzioni dei Comitati tecnico-scientifici di cui all’articolo 2, comma 5, della legge del 30 marzo 1998, n. 61, sono svolte dalle regioni Marche ed Umbria.
19.
Qualora, successivamente alla presentazione da parte dei privati al Comune, di progetti di riparazione e miglioramento o adeguamento degli edifici colpiti dal sisma, l’autorità competente apponga, sull’intero edificio o su parte di esso, il vincolo ai sensi degli articoli 2 e 3 del testo unico in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, a seguito del quale sia necessaria una revisione totale o parziale degli elaborati progettuali, le regioni Umbria e Marche prevedono, a favore del proprietario, un contributo per le maggiori spese tecniche, commisurato alla parcella professionale per le varianti previste dalla legge 2 marzo 1949, n. 143, scontata del venti per cento. Qualora l’apposizione del vincolo intervenga dopo l’inizio dei lavori è riconosciuto all’impresa, anche relativamente ai contratti gia stipulati all’entrata in vigore del presente comma, un indennizzo fino al due per cento commisurato all’effettivo periodo di sospensione e calcolato sull’importo dei lavori appaltati e non eseguiti. La durata del periodo di sospensione è dichiarata dal direttore dei lavori, ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
20.
Le regioni stabiliscono, nei limiti delle risorse ripartite ai sensi dell’articolo 2, comma 2, criteri e modalità per la concessione di contributi straordinari a fondo perduto per finanziare il maggiore costo di riparazione o ricostruzione di immobili privati rispetto al contributo concesso tenuto conto del reddito dei proprietari o delle particolari complessità dell’intervento.
21.
Il primo periodo del comma 3-
octies
dell’articolo 3 del decreto-legge del 13 maggio 1999, n. 132, convertito in legge 13 luglio 1999, n. 226, è sostituito dal seguente: “Per le finalità di cui al comma 14 dell’articolo 14 del decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, e successive modificazioni, è autorizzata la spesa fino ad un massimo del quattro per cento delle disponibilità derivanti da mutui, prestiti e risorse comunque assegnate alle regioni per gli interventi di ricostruzione“.
22.
Al comma 1 dell’articolo 6-
ter
del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 27, convertito con modificazioni in legge 11 dicembre 2000, n. 35, dopo le parole: “27 settembre 1997“, sono aggiunte le parole: “nonché il Ministero per i beni e le attività culturali“».
Compensazione Gruppo Margherita-DL-L’Ulivo (v. emend. 2.5).
35.0.3
Brutti Paolo
Dopo l’
articolo 35
, inserire il seguente:
«Art. 35-
bis.
1. Per le aggregazioni consortili e la costruzione di reti tra imprese di autotrasporto di cui alla legge n. 317 del 1991, per l’immissione agli incentivi agli investimenti, con esclusione dei mezzi di trasporto, di cui alla legge n. 488 del 1992 e alla legge n. 341 del 1995, per l’introduzione di misure di sostegno alle aziende di autotrasporto in crisi di cui alla legge n. 95 del 1979 e successive modificazioni, per le finalità di cui all’articolo 2 della legge n. 454 del 1997, per il rinnovo del parco veicolare in direzione eco-compatibile di cui all’articolo 2, comma 1, lettera
c)
, della legge n. 454 del 1997, per gli interventi per il trasporto combinato ferroviario e marittimo di cui all’articolo 5 della legge n. 454 del 1997, sono autorizzati limiti di impegno decennali di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003, 2004».
Conseguentemente alla Tabella B, alla voce:
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
, ridurre degli importi corrispondenti nel rispetto dei coefficienti di realizzazione assunti dal Governo.
35.0.4
Brutti Paolo, Battaglia Giovanni
Dopo l’
articolo 35
, inserire il seguente:
«Art. 35-
bis.
1.
Per favorire l’accesso alle fonti di finanziamento delle imprese di autotrasporto e contribuire a guidare le imprese anche verso il capitale di rischio e l’innovazione finanziaria, mediante la concessione di garanzie, sono stanziati 102 milioni di euro per contributi in conto capitale per il rifinanziamento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui alla legge n. 662 del 1996, articolo 2, comma 100, lettera
a)
, come modificata dalla legge n. 266 del 1997, articolo 15».
Conseguentemente, nella Tabella B, apportare le seguenti variazioni:
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:
2002: – 204.000.
35.0.5
Lauro, Nocco
Dopo l’
articolo 35
, inserire il seguente:
«Art. 35-
bis.
1.
Per le imprese e le attività professionali turistiche di cui alla legge 17 maggio 1983, n. 217, i termini per il versamento di imposte e tasse che vengono a scadenza entro il 31 gennaio 2002 sono prorogati, relativamente ad un ammontare del venti per cento degli importi dovuti, fino al 30 aprile 2002.
2.
Ai soggetti di cui al comma 1 è concesso uno sgravio in misura del venti per cento sul complesso dei contributi da corrispondere all’INPS fino al 31 dicembre 2001.
3.
I redditi presunti in base agli studi di settore sono ridotti, limitatamente all’anno fiscale 2001-2002, del venti per cento per i soggetti di cui al comma 1.
4.
Il Fondo di garanzia di cui all’articolo 21 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111, interviene, entro il 31 marzo 2002, per il rimborso di eventuali penali rimaste a carico dei consumatori di pacchetti turistici o assunte dalle imprese turistiche di cui al comma 1, per le disdette di viaggi comprendenti un trasporto aereo all’estero conseguenti alla situazione di emergenza verificatasi a far data dall’11 settembre 2001 e fino a tutto il 30 novembre 2001. All’onere derivante, valutato in euro 16.450 per l’anno 2001, si farà fronte con corrispondente riduzione dello stanziamento disposto dall’articolo 21, comma 10, della legge 5 marzo 2001, n. 57. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.
5.
Per la somministrazione di alimenti e bevande nei pubblici esercizi situati in regime di concessione in aeroporti, scali ferroviari e porti, si applica l’aliquota IVA del quattro per cento fino al 30 aprile 2002.
6.
Nei limiti delle risorse indicate a carico del fondo di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, i trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità di cui all’articolo 62, comma 1, lettera
g)
, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono prorogati, fino alla data del 31 dicembre 2002, a favore delle agenzie di viaggio e turismo di cui alla legge 17 maggio 1983, n. 217, aventi anche meno di cinquanta addetti».
Compensazione Gruppo Forza Italia (v. emend. 5.3).
35.0.6
Coviello, Pasquini, Giaretta, Ripamonti, Marini, Marino, Scalera, Turci, Dato, Castellani, Bedin, Iovene
Dopo l’
articolo 35
, inserire il seguente:
«Art. 35-
bis.
(Prestito d’onore)
1.
Per gli anni 2002, 2003 e 2004 le misure di incentivo all’autoimpiego, di cui al titolo II del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, sono rifinanziate nella misura di 75 miIioni di euro in ragione d’anno».
Compensazione Gruppi L’Ulivo (v. emend. 2.24).
35.0.7
Coviello, Scalera, Giaretta, castellani, Dato, Bedin, Filippelli, Treu, D’Andrea, Marino
Dopo l’
articolo 35
, inserire il seguente:
«Art. 35-
bis.
(Prestito d’onore)
1.
Per gli anni 2002, 2003 e 2004 le misure di incentivo all’autoimpiego, di cui al titolo II del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, sono rifinanziate nella misura di 75 miIioni di euro in ragione d’anno».
Compensazione Gruppo Margherita-DL-L’Ulivo (v. emend. 2.5).
35.0.8
Veraldi, Montagnino
Dopo l’
articolo 35
, inserire il seguente:
«Art. 35-
bis.
(Prestito d’onore)
1.
Per gli anni 2002, 2003 e 2004 le misure di incentivo all’autoimpiego, di cui al titolo II del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, sono rifinanziate nella misura di 75 miIioni di euro in ragione d’anno».
Compensazione Gruppo Margherita-DL-L’Ulivo (v. emend. 2.5).
35.0.9
Piatti, Bonavita, Murineddu, Basso, Flammia, Vicini, Battaglia Giovanni
Dopo l’
articolo 35
, inserire il seguente:
«Art. 35-
bis.
1.
All’articolo 2, comma 7, della legge 14 maggio 1988, n. 164, relativo al prestito d’onore, dopo le parole: “o che svolgono lavori socialmente utili“ aggiungere le altre: “o disoccupati o ai giovani in attesa di prima occupazione“.
2.
È autorizzata, per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004 la spesa di 2.582.000 euro finalizzata all’erogazione del prestito d’onore per la realizzazione di progetti finalizzati all’economia ittica».
Conseguentemente alla Tabella B,
Ministero dell’economia e delle finanze
, apportare le seguenti variazioni:
2002: – 5.164;
2003: – 3.873;
2004: – 2.582.
35.0.10
Pasquini, Giaretta, Ripamonti, Marini, Marino, Scalera, Turci
Dopo l’
articolo 35,
inserire il seguente:
«Art. 35-
bis.
(Misure a sostegno degli investimenti in ricerca e sviluppo delle imprese)
1. All’articolo 108 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 sono soppresse le parole: “che svolgono attività industriale ai sensi dell’articolo 2195, primo comma del codice civile“;
b)
al comma 4 sono soppresse le parole: “nei limiti dello stanziamento di bilancio“;
c)
al comma 7 le parole: “per ciascuno degli anni 2001, 2002, e 2003, la somma di lire 90 miliardi“, sono sostituite dalle seguenti: “per l’anno 2001 la somma di lire 90 miliardi, e rispettivamente, per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004 la somma di 103.291,37 euro“».
Compensazione Gruppi L’Ulivo (v. emend. 2.24).
35.0.14
Ciccanti, Moncada
Dopo l’
articolo 35,
inserire il seguente:
«Art. 35-
bis
(Utilizzazione dei fondi di cui all’art. 108, comma 7, della
legge 23 dicembre 2000, n. 388)
1. Al fine di assicurare la massima efficacia all’attività di sostegno agli investimenti in ricerca e sviluppo delle imprese industriali, gli importi di cui all’articolo 108, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, già assegnati al fondo di cui all’articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, nonché al fondo di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, sono destinati alle finalità delle forme di intervento disciplinate dai richiamati provvedimenti legislativi, ivi comprese quelle regolate attraverso crediti d’imposta».
35.0.11
Pasquini, Giaretta, Ripamonti, Marini, Marino, Scalera, Turci
Dopo l’
articolo 35,
inserire il seguente:
«Art. 35-
bis
(Sostegno agli investimenti in ricerca e sviluppo e ambiente per le piccole medie imprese)
1. Alle piccole e medie imprese è concesso un credito di imposta nella misura massima del 75 per cento delle spese di ricerca e sviluppo, e ambiente sostenute a decorrere dall’esercizio 2002 rispetto alla media delle analoghe spese sostenute nei tre esercizi precedenti.
2. Gli investimenti devono riguardare spese effettuate in strutture situate nel territorio dello Stato o in progetti di collaborazione internazionale a maggioranza italiana.
3. L’agevolazione è concessa tenuto conto della disciplina comunitaria degli aiuti per la ricerca e lo sviluppo e l’ambiente.
4. Qualora all’atto della domanda dell’impresa non siano maturati i tre esercizi di cui al comma 1, l’agevolazione è concessa a fronte del valore complessivo dei costi sostenuti nell’esercizio cui la domanda stessa si riferisce.
5. Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito nè alla base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui all’articolo 63 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241».
Compensazione Gruppi L’Ulivo (v. emend. 2.24).
35.0.12
Danieli, Giaretta
Dopo l’
articolo 35,
inserire il seguente:
«Art. 35-
bis
(Utilizzo nel triennio 2002-2004 delle giacenze sul fondo rotativo di cui all’articolo 6 della legge 26 febbraio 1987, n. 49)
1. Le risorse finanziarie che riaffluiscono negli anni 2001, 2002, 2003 sul fondo rotativo, di cui all’articolo 6 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, per i rientri di capitale ed interessi di crediti d’aiuto concessi in passato, sono destinate al Ministero degli affari esteri per finanziare iniziative a dono di cooperazione allo sviluppo bilaterali, multilaterali e di emergenza, nonché a sostegno dei programmi promossi dalle organizzazioni non governative e per interventi nel settore del patrimonio culturale, della cooperazione scientifica e della formazione a favore dei Paesi in via di sviluppo. Su richiesta del Ministro degli affari esteri, tali risorse finanziarie sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, alle pertinenti unità previsionali di base del Ministero degli affari esteri».
Compensazione Gruppo Margherita-DL-L’Ulivo (v. emend. 2.5).
35.0.15
Specchia, Tofani, Curto
Dopo l’
articolo 35,
aggiungere il seguente:
«Art. 35-
bis
(Segreteria tecnica per l’attuazione del Protocollo di Kyoto)
1. Al fine dell’attuazione del Protocollo di Kyoto ed in particolare per la promozione e la valutazione di misure e programmi relativi ai settori della mobilità, della produzione di energia elettrica, delle fonti rinnovabili, dell’efficienza energetica e dell’assorbimento di carbonio, è istituita presso la Direzione per l’inquinamento e i rischi industriali del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, un’apposita Segreteria tecnica, composta da non più di 20 esperti di elevata qualificazione nominati con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio. Con decreti del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze sono stabiliti il funzionamento ed i compensi da corrispondere ai componenti della Segreteria tecnica. Per la costituzione e il funzionamento della predetta Segreteria è autorizzata la spesa di 3.000 milioni di lire per l’esercizio finanziario 2002 e di lire 3.257 milioni a decorrere dall’esercizio finanziario 2003».
Copertura mediante somme accantonate in Tabella A.
35.0.16
Specchia, Battaglia, Mulas, Zappacosta
Dopo l’
articolo 35,
inserire il seguente:
«Art. 35-
bis
(Programma strategico di comunicazione ambientale)
1. Per l’attuazione di un programma di comunicazione ambientale al fine di sensibilizzare l’opinione pubblica alle esigenze ed ai problemi relativi all’ambiente e di promuovere iniziative per la tutela e la valorizzazione delle risorse ambientali è autorizzata la spesa di 6 milioni di euro».
Copertura a carico della Tabella A.
35.0.25
Specchia, Tofani
Dopo l’
articolo 35,
inserire il seguente:
«Art. 35-
bis
(Programma strategico di comunicazione ambientale)
1. Per l’attuazione di un programma di comunicazione ambientale al fine di sensibilizzare l’opinione pubblica alle esigenze ed ai problemi relativi all’ambiente e di promuovere iniziative per la tutela e la valorizzazione delle risorse ambientali è autorizzata la spesa di 547.000 euro per l’esercizio finanziario 2002 e di 723.000 euro a decorrere dall’esercizio finanziario 2003».
Copertura mediante somme accantonate in Tabella A.
35.0.17
Specchia, Zappacosta, Battaglia Antonio, Mulas
Dopo l’
articolo 35,
inserire il seguente:
«Art. 35-
bis
1. All’articolo 109, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo la lettera
m)
è aggiunta la seguente: “
n)
elaborazione ed attuazione di piani di sostenibilità in aree territoriali di particolare interesse dal punto di vista delle relazioni fra i settori economico, sociale ed ambientale“.
2. L’articolo 109, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente:
“3. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, il Ministro dell’ambiente definisce, previa approvazione del CIPE, il programma annuale di utilizzazione del fondo di cui al comma 1, elaborato anche sulla base delle proposte fatte pervenire dalle altre Amministrazioni interessate. In tale programma sono individuati:
a)
le specifiche tipologie di azione da finanziare;
b)
i settori prioritari di intervento, con particolare riferimento a quelli indicati nel comma 2;
c)
i fondi attribuibili alle singole misure ed interventi programmati, in relazione alle risorse finanziarie disponibili per l’anno di riferimento;
d)
le condizioni e le modalità per l’attribuzione e l’erogazione delle forme di sostegno, anche mediante credito di imposta;
e)
le priorità territoriali o tematiche;
f)
le categorie di soggetti beneficiari;
g)
le modalità di verifica della corretta e tempestiva attuazione delle iniziative e di valutazione dei risultati conseguiti“».
35.0.18
Specchia, Zappacosta, Battaglia, Mulas
Dopo l’
articolo 35,
inserire il seguente:
«Art. 35-
bis
(Delega al Governo per l’emanazione di misure fiscali
e tariffarie per uno sviluppo economico sostenibile)
1. Il Governo e’delegato ad emanare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi concernenti misure fiscali e tariffarie finalizzate al sistema delle convenienze del mercato attraverso i seguenti principi e criteri direttivi:
a)
neutralità fiscale in termini di gettito complessivo previsto;
b)
sviluppo di attività di rilevanza strategica per il Paese quali lo sviluppo di tecniche e tecnologie pulite, la gestione ambientale nell’ambito dei settori produttivi, la tutela dei beni culturali e ambientali, la manutenzione delle città e del territorio;
c)
trasferimento del prelievo fiscale sul lavoro e il capitale verso il consumo di risorse naturali e il rilascio di emissioni da parte del sistema produttivo;
d)
incentivazione di fonti energetiche rinnovabili, dell’uso razionele dell’energia e di riduzione dell’inquinamento determinato dalla utilizzazione di forme di produzione e consumo energetico non sostenibili;
e)
incentivi alle imprese per investimenti in ricerca e sviluppo di prodotti a basso impatto ambientale intervenendo anche in aumento sulla deducibilità fiscale degli investimeni a tal fine sostenuti.
2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi al Parlamento, successivamente all’acquisizione degli altri pareri previsti, per l’espressione del parere da parte delle competenti Commissioni permanenti. Le Commissioni si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto degli stessi principi e criteri direffivi e previo parere dele competenti Commissioni parlamentari, possono essere emanate, con uno o più decreti legislativi, disposizioni integrative o correttive».
35.0.19
Rotondo, Garraffa
Dopo l’
articolo 35,
inserire il seguente:
«Art. 35-
bis
1. Dopo l’articolo 48 del decreto-legge 5 febbraio 1997, n. 22, è inserito il seguente:
“Art. 48-
bis - (Obblighi dei produttori e dei trasformatori dei beni e dei rifiuti di beni in Polietilene) – 1.
Per adempiere agli obblighi di riciclaggio dei rifiuti di beni in polietilene di cui all’articolo 48, i produttori ed i trasformatori di beni in polietilene possono:
a)
organizzare autonomamente la raccolta, il riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti di beni in polietilene;
b)
aderire al Consorzio di cui all’articolo 48.
2.
Ai fini di cui al comma 1, lettera
a),
i produttori ed i trasformatori sono tenuti a ritirare gratuitamente i beni in polietilene usati.
3.
Il trasporto dei rifiuti di beni in polietilene da avviare al riciclaggio o riutilizzo può essere eseguito nell’ambito provinciale e di province limitrofe a quelle ove si svolge l’attività di riutilizzo e riciclaggio, anche da soggetti che non svolgono a titolo professionale l’attività di raccolta e trasporto di rifiuti, di cui all’articolo 30.
4.
In questo caso il destinatario dei rifiuti dovrà adempiere agli obblighi disposti dall’articolo 15 per il trasporto di rifiuti, e dalle vigenti norme in materia di smaltimento dei rifiuti.
5.
A questo fine la bolletta di presa in carico del rifiuto in entrata deve adempiere agli obblighi previsti dall’articolo 15 e sostituisce il formulario di identificazione di cui al comma 1.
6.
Il raccoglitore – trasportatore rilascerà una bolletta provvisoria in cui dovranno essere indicati: la denominazione dell’azienda agricola, il quantitativo presunto del rifiuto ritirato ed il centro di raccolta o l’impresa di riciclaggio a cui consegnerà i rifiuti.
7.
La bolletta provvisoria dovrà essere integrata da una copia della bolla di consegna al destinatario.
8.
I produttori ed i trasformatori che non aderiscono al Consorzio di cui all’articolo 48 devono dimostrare all’Osservatorio di cui all’articolo 26 di:
a)
adottare i provvedimenti necessari per il ritiro dei beni usati;
b)
avere organizzato la prevenzione della produzione di rifiuti di beni in polietilene, la riutilizzazione degli stessi, la raccolta, il trasporto, il riciclaggio ed il recupero degli stessi;
c)
garantire che gli utenti finali dei beni in polietilene siano informati sul ritiro dei rifiuti e sulle relative possibilità.
9.
Per quanto non previsto dal presente articolo si rimanda alle disposizioni contenute nell’articolo 38 in merito agli obblighi dei produttori e degli utilizzatori di imballaggi e di rifiuti d’imballaggi».
35.0.20
Lauro, Nocco
Dopo l’
articolo 35,
inserire il seguente:
«Art. 35-
bis
(Interventi in materia energetica e di ricerca di base)
1. Per la promozione di iniziative incisive per favorire la competitività dell’industria nazionale nel rispetto degli impegni assunti dal Paese a livello internazionale, il Ministro delle attività produttive provvede a stipulare con l’ENEA un accordo di programma, con validità triennale, ove sono stabiliti gli obiettivi, i tempi di attuazione e le previsioni di spesa dei progetti relativi al programma medesimo.
2. Il Ministero delle attività produttive svolge la ricerca di base relativa ai minerali industriali, anche sotto il profilo dell’innovazione tecnologica di processi anche sulla base di apposite convenzioni con enti ed imprese minerarie, pubbliche o private di comprovata competenza nel campo della ricerca di base.
3. Per la realizzazione del programma IGNITOR da parte dell’Ente nazionale per l’energia e l’ambiente (ENEA) è autorizzata la spesa di euro 25.000.000 per l’anno 2002, di euro 40.000.000 per l’anno 2003, di euro 50.000.000 per l’anno 2004».
Conseguentemente, alla tabella D aggiungere:
Accordo di programma Ministero attività produttive – Enea:
anno 2002: + 25.000;
anno 2003: + 25.000;
anno 2004: + 25.000.
In tabella B, voce
Ministero delle attività produttive,
apportare la seguente modificazione:
anno 2002: + 2.000;
anno 2003: + 2.000;
anno 2004: + 2.000.
Programma IGNITOR 2s
anno 2002: + 25.000;
anno 2003: + 40.000;
anno 2004: + 50.000.
Compensazione Gruppo Forza Italia (v. emend. 5.3).
35.0.21
Specchia, Tofani, Curto
Dopo l’
articolo 35,
aggiungere il seguente:
«Art. 35-
quater
(Ottimizzazione delle procedure e degli strumenti
per la valutazione degli impatti sull’ambiente)
1. Al fine di una più efficiente applicazione delle norme comunitarie in materia di valutazione dell’impatto ambientale, di prevenzione e riduzione integrata dell’inquinamento, di valutazione del rischio ambientale dei prodotti chimici e degli organismi geneticamente modificati nonché per lo sviluppo della certificazione ambientale è autorizzata la spesa complessiva di euro 4.906.340 per l’anno 2002 e di euro 5.681.025 a decorrere dall’anno 2003 per:
a)
l’istituzione e il funzionamento degli Osservatori ambientali, finalizzati alla verifica dell’ottemperanza alle pronunce di compatibilità ambientale di cui alla legge 8 luglio 1986 n. 349 nonché al monitoraggio dei problemi ambientali nelle fasi di realizzazione e primo esercizio di talune opere di particolare rilevanza tra quelle sottoposte a valutazione di impatto ambientale ai sensi del DPCM 10 agosto 1988 n. 377 e successive integrazioni e modificazioni;
b)
lo svolgimento delle attività previste dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n 372, recante attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrata dell’inquinamento;
c)
le attività di studio, ricerca e sperimentazione relative alla valutazione ambientale di piani e programmi suscettibili di impatto sull’ambiente nonché allo promozione e allo sviluppo di sistemi di gestione ambientale e di qualificazione ecologica dei prodotti (marchio nazionale);
d)
le attività di competenza del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio relativi alla valutazione del rischio ambientale di microrganismi e organismi geneticamente modificati, di cui ai decreti legislativi 12 aprile 2001, n. 206 e 3 marzo 1993, n. 92, alla valutazione di biocidi e prodotti fitosanitari, di cui ai decreti legislativi 25 febbraio 2000, n. 174 e 17 marzo 1995, n.194 e alla valutazione di sostanze chimiche pericolose, di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52.
Per lo svolgimento delle suddette attività il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio è autorizzato alla stipula di apposite convenzioni con l’ANPA, con università, istituti scientifici, enti di ricerca e soggetti pubblici o privati opportunamente qualificati».
Copertura mediante somme accantonate in Tabella A
35.0.22
Specchia, Zappacosta, Battaglia Antonio, Mulas
Dopo l’
articolo 35,
aggiungere il seguente:
«Art. 35-
bis
(Potenziamento dell’organico del Comando Carabinieri
per la Tutela dell’Ambiente)
1. L’organico del Comando Carabinieri per la Tutela dell’Ambiente, stabilito con decreto del Ministro della difesa del 5 giugno 2001, è potenziato di 229 unità collocate in posizione di soprannumero rispetto all’organico dell’Arma fissato dai decreti legislativi 5 ottobre 2000, n. 298 e 12 maggio 1995, n. 198.
2. Per il ripianamento dell’organico dell’Arma dei Carabinieri, è autorizzato il ricorso ad arruolamenti straordinari, in deroga all’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, per complessive 229 unita di personale.
3. Sono a carico del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio gli oneri connessi agli assegni fissi, al trattamento economico, alla motorizzazione, all’accasermamento, al casermaggio ed al vestiario.
4. Per la copertura dei conseguenti oneri è autorizzata la spesa di lire 9 milioni di euro decorrere dall’esercizio fimanziario 2002».
Copertura a carico degli accantonamenti di cui alla Tabella A.
35.0.24
Specchia, Tofani, Curto
Dopo l’
articolo 35,
aggiungere il seguente:
«Art. 35-
quinquies
(Potenziamento dell’organico del Comando Carabinieri
per la Tutela dell’Ambiente)
1. L’organico del Comando Carabinieri per la Tutela dell’Ambiente, stabilito con decreto del Ministro della difesa del 5 giugno 2001, è potenziato di 229 unità collocate in posizione di soprannumero rispetto all’organico dell’Arma fissato dai decreti legislativi 5 ottobre 2000, n. 298 e 12 maggio 1995, n. 198.
2. Per il ripianamento dell’organico dell’Arma dei Carabinieri, è autorizzato il ricorso ad arruolamenti straordinari, in deroga all’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, per complessive 229 unità di personale.
3. Sono a carico del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio gli oneri connessi agli assegni fissi, al trattamento economico, alla motorizzazione, all’accasermamento, al casermaggio ed al vestiario.
4. Per la copertura dei conseguenti oneri è autorizzata la spesa di lire 19.400 milioni a decorrere dall’esercizio finanziario 2002».
Copertura mediante somme accantonate in Tabella A.
35.0.23
Lauro, Nocco
Dopo l’
articolo 35
, inserire il seguente:
«Art. 35-
bis.
(Oneri strumentali per la liberalizzazione dei mercati energetici)
1. In relazione all’accresciuta complessità dei compiti assegnati al Ministero delle attività produttive per accelerare l’apertura dei mercati energetici è autorizzata, in deroga a quanto previsto dall’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, l’assunzione nell’anno 2002, di 20 unità di personale con professionalità tecnica specifica nel settore dell’energia.
2. Per i suddetti fini e per lo svolgimento di attività informative e tecniche di supporto e la relativa strumentazione è autorizzata la spesa di Euro 700.000 per l’anno 2002, di Euro 700.000 per l’anno 2003 e di Euro 700.000 per l’anno 2004 iscritta nel bilancio di previsione del Ministero delle attività produttive.
Conseguentemente, alla tabella A, voce
Ministero delle attività produttive,
aggiungere:
2002: + 700;
2003: + 700;
2004: + 700.
Compensazione Gruppo Forza Italia (v. emend. 5.3).
35.0.26
Ferrara, Vizzini, Schifani
Dopo l’
articolo 35
, inserire il seguente:
«Art. 35-
bis.
1. È autorizzato uno stanziamento di euro 110 milioni al fine di cofinanziare i progetti che utilizzano i lavoratori socialmente utili, nella città di Palermo, ai sensi del decreto legislativo n. 468 del 1º dicembre 1997 e successive modificazioni».
Compensazione Gruppo Forza Italia (v. emend. 5.3).
35.0.27
Curto, Nania, Baldoni, Battaglia, Bevilacqua, Bobbio, Bonatesta, Bongiorno, Bucciero, Caruso, Collino, Consolo, Cozzolino, Cursi, Danieli, De Corato, Delogu, Demasi, Fisichella, Florino, Grillotti, Kappler, Magnalbò, Mantica, Massucco, Meduri, Menardi, Mugnai, Mulas, Pace, Palombo, Pedrizzi, Pellicini, Pontone, Ragno, Salerno, Saporito, Semeraro, Servello, Siliquini, Specchia, Tatò, Tofani, Valditara, Zappacosta
Dopo l’
articolo 35
, inserire il seguente:
«Art. 35-
bis.
(Modifiche alla disciplina dell’imposta regionale sulle attività produttive)
1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
a)
all’articolo 9, comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente:
“Per i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera
d)
e per gli esercenti attività di allevamento di animali di cui all’articolo 78 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la base imponibile è determinata dalla differenza tra l’ammontare dei corrispettivi e l’ammontare degli acquisti di beni e servizi effettuati nell’esercizio dell’impresa.“;
b)
all’articolo 9, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Nella determinazione della base imponibile è ammessa in deduzione l’imposta comunale degli immobili utilizzati nell’esercizio dell’impresa.“;
c)
all’articolo 20, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:
“1-
bis.
L’ammontare degli acquisti di beni e servizi di cui all’articolo 9, comma 1, non soggetti all’imposta sul valore aggiunto, devono essere annotati nel registro di cui all’articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale.“;
d)
all’articolo 45, il comma 1 è sostituito dal seguente:
“1. Per i soggetti che operano nel settore agricolo e per le cooperative della piccola pesca e loro consorzi, di cui all’articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, l’aliquota è stabilita nella misura del 2 per cento“».
Compensazione:
Nell’articolo 1, al comma 2, lettera
a)
, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Per i soggetti diversi da quelli indicati nell’articolo 87, comma 1, lettere
a)
e
b)
, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice, che svolgono attività agricola nei limiti dell’articolo 29 del citato testo unico, l’imposta sostitutiva è applicata sull’incremento del valore della produzione in misura pari alla metà dell’aliquota dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) vigente nel periodo di imposta di riferimento».
35.0.29
Curto
Dopo l’
articolo 35
, inserire il seguente:
«Art. 35-
bis.
1. Con effetto dal 1º gennaio 2002 la riduzione delle aliquote contributive di finanziamento per le prestazioni temporanee a carico della gestione di cui all’articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, disposta dall’articolo 3, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive disposizioni attuative, si estende alle categorie iscritte a regimi già esclusivi o sostitutivi del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e in seguito confluiti nell’Inpdap.
2. Dalla stessa data anche i datori di lavoro rientranti nella categoria di cui al comma precedente detrarranno per ciascun lavoratore lo 0,50 per cento dell’importo della contribuzione aggiuntiva per l’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, dall’ammontare della quota del trattamento di fine rapporto relativa al periodo di riferimento della contribuzione stessa, ovvero, laddove il trattamento di fine rapporto sia erogato mediante forme previdenziali, dal contributo dovuto per il finanziamento del trattamento esteso con corrispondente riduzione del trattamento spettante al lavoratore.
3. Entro il 31 marzo 2002-30 giugno 2002 il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro del tesoro, con regolamento da emanarsi ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, individua le misure di adeguamento delle aliquote contributive, fatta salva la generale revisione delle predette aliquote».
35.0.30
Caddeo
Dopo l’
articolo 35
, inserire il seguente:
«Art. 35-
bis.
1. Il Ministero della pubblica istruzione, d’intesa col Ministero dell’economia e delle finanze e con la Conferenza Stato-Regioni, realizza un programma di edilizia scolastica finalizzato ad elevare gli
standard
delle strutture destinate a garantire l’elevamento dell’obbligo formativo nelle regioni dell’obiettivo 1.
2. Il Ministero dell’economia e delle finanze provvede alla concessione, ed alla conseguente erogazione direttamente agli istituti mutuanti, di un contributo pari agli oneri, per capitale ed interessi, di ammortamento di mutui o di altre operazioni finanziarie che le regioni sono autorizzate a contrarre entro limiti d’impegno decennali decorrenti dal 2002 e dal 2003 rispettivamente di 20 milioni e di 40 milioni di euro».
Alla tabella C;
legge n. 468 del 78 - Fondi di riserva:
2002: – 20 milioni;
2003: – 60 milioni;
2004: – 60 milioni.
35.0.31
Ferrara, Vizzini, Battaglia Giovanni, Montagnino
Dopo l’
articolo 35
, inserire il seguente:
«Art. 35-
bis.
1. Il credito vantato dalla regione Sicilia a fronte dei limiti d’impegno quindicennali, previsti dall’articolo 55 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e da successivi provvedimenti legislativi, assunti dallo Stato al fine della corresponsione del contributo dovuto, a titolo di solidarietà nazionale, di cui all’articolo 38 dello Statuto regionale, può formare oggetto di cessione da parte della regione medesima al fine di attualizzare i relativi importi».
35.0.32
Caddeo
Dopo l’
articolo 35
, inserire il seguente:
«Art. 35-
bis.
1. Al fine di completare gli interventi previsti nell’Accordo di Programma Quadro del 13 marzo 2000 riguardante le “Risorse idriche-Opere fognarie e depurative“ il Ministero dell’economia e delle finanze provvede alla concessione, e alla conseguente erogazione direttamente agli istituti mutuanti, di un contributo pari agli oneri, per capitali ed interessi, di ammortamento di mutui o di altre operazioni finanziarie che la regione autonoma della Sardegna è autorizzata a contrarre entro limiti d’impegno decennali decorrenti dal 2002 e dal 2003 di 15 milioni di euro».
Alla tabella C;
legge n. 468 del 78 - Fondi di riserva:
2002: – 15 milioni;
2003: – 30 milioni;
2004: – 30 milioni.
35.0.33
Caddeo
Dopo l’
articolo 35
, inserire il seguente:
«Art. 35-
bis.
1. Al fine di realizzare il collegamento in fibra ottica tra la Sardegna ed il resto d’Italia il MInistero dell’economia e delle finanze provvede alla concessione, e alla conseguente erogazione direttamente agli istituti mutuanti, di un contributo pari agli oneri, per capitale ed interessi, di ammortamento di mutui o di altre operazioni finanziarie che la Regione autonoma della Sardegna è autorizzata a contrarre entro limiti d’impegno decennali decorrenti dal 2002 di 10 milioni di euro».
Alla tabella C;
legge n. 468 del 78 - Fondi di riserva:
2002: – 10 milioni;
2003: – 10 milioni;
2004: – 10 milioni.
35.0.34
Montalbano, Battaglia Giovanni, Rotondo, Garraffa
Dopo l’
articolo 35
, aggiungere il seguente:
«Art. 35-
bis.
1. I limiti di impegno già autorizzati con la legge 23 dicembre 2000, n. 388, articolo 144, comma 13, per il completamento della ferrovia Siracusa-Ragusa-Gela sono aumentati a 1 milione di euro a decorrere dal 2003».
Conseguentemente alla tabella B, alla voce:
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
ridurre gli importi corrispondenti nel rispetto dei coefficienti di realizzazione assunti dal Governo.
35.0.35
Garraffa, Montalbano, Battaglia Giovanni, Rotondo
Dopo l’
articolo 35
, aggiungere il seguente:
«Art. 35-
bis.
1. I limiti finanziari indicati per la contrazione dei mutui da parte dell’ANAS per il raddopio della strada Ragusa-Catania, come fissati dall’articolo 144, comma 11 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono elevati a 5 milioni di euro per gli anni 2002 e 2003».
Conseguentemente alla tabella B, alla voce:
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
ridurre gli importi corrispondenti nel rispetto dei coefficienti di realizzazione assunti dal Governo.
35.0.36
Rotondo, Garraffa, Montalbano, Battaglia Giovanni
Dopo l’
articolo 35
, aggiungere il seguente:
«Art. 35-
bis.
1. Ai fini di cui all’articolo 137 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, alla regione Sicilia è assegnato un limite di impegno quindicennale di 11 milioni di euro a decorrere dal 2002».
Conseguentemente alla tabella B, alla voce:
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
ridurre gli importi corrispondenti nel rispetto dei coefficienti di realizzazione assunti dal Governo.
35.0.37
Garraffa, Montalbano, Battaglia Giovanni, Rotondo
Dopo l’
articolo 35
, aggiungere il seguente:
«Art. 35-
bis.
1. Per le finalità di cui all’articolo 134 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è assegnata alla regione Sicilia la somma di 52 milioni di euro per l’anno 2002».
Conseguentemente, all’articolo 36, comma 2, alla Tabella C) ivi richiamata:
Ministero dell’economia e delle finanze, legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio: – Art. 9-
ter
.: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 – Altri fondi di riserva – cap. 3003),
ridurre in misura corrispondente agli oneri gli importi relativi.
35.0.56
Garraffa, Montalbano, Battaglia Giovanni, Rotondo
Dopo l’
articolo 35
, aggiungere il seguente:
«Art. 35-
bis.
1. È assegnato alla regione Sicilia la somma di 15 milioni di euro per gli anni 2002, 2003 e 2004 per il cofinanziamento di interventi regionali per il risanamento ambientale di siti industriali. Il cofinanziamento regionale non dovrà essere inferiore al 30 per cento del contributo statale».
Conseguentemente, all’articolo 36, comma 2, alla Tabella C) ivi richiamata:
Ministero dell’economia e delle finanze, legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio: – Art. 9-
ter
.: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 – Altri fondi di riserva – cap. 3003),
ridurre in misura corrispondente agli oneri gli importi relativi.
35.0.38
Marino, Muzio, Pagliarulo
Dopo l’
articolo 36
, aggiungere il seguente:
«Art. 36-
bis.
1. Il finanziamento annuale di 42,349 milioni di euro di cui alla legge 23 dicembre 1999, n. 488, all’articolo 27, comma 10, sesto periodo, come modificata dall’articolo 145, comma 18, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è incrementato a decorrere dal 2002 di un importo pari a 52,523 milioni di euro in ragione d’anno».
Conseguentemente alla tabella E
legge n. 57 del 2001: disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati: articolo 23; contributi a favore delle emittenti televisive locali
apportare la seguente variazione:
2002: – 52.523
Alla tabella C, rubrica
Ministero dell’economia e delle finanze – legge n. 467 del 1978: Art. 9-
ter apportare le seguenti variazioni:
2003: – 52.523
2004: – 52.523
35.0.39
Curto
Dopo l’
articolo 36
, aggiungere il seguente:
«Art. 36-
bis.
1. Il finanziamento annuale di 42,349 milioni di euro di cui alla legge 23 dicembre 1999, n. 488, all’articolo 27, comma 10, sesto periodo, come modificata dall’articolo 145, comma 18 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 è incrementato a decorrere dal 2002 di un importo pari a 52,523 milioni di euro in ragione d’anno».
Conseguentemente alla tabella E
legge n. 57 del 2001: Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati: articolo 23, contributi a favore delle emittenti televisive locali
apportare la seguente variazione:
2002: – 52.523
Alla tabella C rubrica
Ministero dell’economia e delle finanze – legge n. 467 del 1978: Art. 9-
ter. apportare le seguenti variazioni:
2003: – 52.523
2004: – 52.523
35.0.40
Danzi, Curto, Nocco, Compagna, Ferrara, Ciccanti, Trematerra, Lauro, Ioannucci, Caruso, Izzo, Vizzini, Grillotti, Manunza, Comincioli, Bucciero, Gubetti, Chirilli, Pianetta, Costa, Zorzoli
Dopo l’
articolo 35
, aggiungere il seguente:
«Art. 35-
bis.
1. Il finanziamento annuale di 42,349 milioni di euro di cui alla legge 23 dicembre 1999, n. 488, all’articolo 27, comma 10, sesto periodo, come modificata dall’articolo 145, comma 18 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 è incrementato a decorrere dal 2002 di un importo pari a 52,523 milioni di euro in ragione d’anno».
Conseguentemente alla tabella E
legge n. 57 del 2001: Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati: articolo 23, contributi a favore delle emittenti televisive locali
apportare la seguente variazione:
2002: – 52.523
Alla tabella C rubrica
Ministero dell’economia e delle finanze – legge n. 467 del 1978: Art. 9-
ter. apportare le seguenti variazioni:
2003: – 52.523;
2004: – 52.523.
35.0.42
Nocco, D’Andrea, Eufemi
Dopo l’
articolo 35
, aggiungere il seguente:
«Art. 35-
bis.
(Contributi all’emittenza locale)
1. Il finanziamento annuale di 42,349 milioni di euro di cui alla legge 23 dicembre 1999, n. 488, all’articolo 27, comma 10, sesto periodo, come modificata dall’articolo 145, comma 18 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 è incrementato a decorrere dal 2002 di un importo pari a 41,282 milioni di euro in ragione d’anno».
Conseguentemente all’articolo 36, comma 2, alla tabella C
Rubrica Ministero dell’economia e delle finanze: legge n. 468 del 1978: Art. 9-
ter. Apportare le seguenti variazioni:
2002: – 41.282;
2003: – 41.282;
2004: – 41.282.
35.0.41
Gaburro, Manieri, Asciutti, D’Andrea, Favaro, Acciarini, Bevilacqua, Pagano, Vittoria Franco
Dopo l’
articolo 35
, inserire il seguente:
«Art. 35-
bis.
(Interventi per il restauro e la tutela del patrimonio artistico barocco della provincia di Lecce)
1. Il patrimonio urbanistico, architettonico ed artistico barocco della provincia di Lecce è di preminente interesse nazionale.
2. Per la conservazione e la tutela del patrimonio di cui al comma 1 la provincia di Lecce delibera le proposte di intervento in accordo con le competenti soprintendenze, sentita la commissione regionale per i beni e le attività culturali di cui all’articolo 154 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Sulla base di tali proposte, il Ministro per i beni e le attività culturali, sentito il Consiglio per i beni culturali e ambientali, approva, con proprio decreto, il piano pluriennale degli interventi da realizzare, indicandone strumenti e procedure attuative. Il Ministro vigila, tramite le competenti soprintendenze, sull’attuazione dei lavori.
3. Agli eventuali aggiornamenti annuali del piano si provvede con la stessa procedura di cui al comma 2.
4. L’approvazione del piano di cui al presente articolo e degli eventuali aggiornamenti annuali equivale a dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità delle opere previste nel piano stesso.
5. All’onere derivante dall’applicazione del presente articolo, valutato in euro 2.600.000 per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede mediante riduzione del Fondo di riserva di cui alla Tabella C, Rubrica del Ministero dell’economia e delle finanze, legge n. 468 del 1978, articolo 9-
ter».
Alla tabella B, «Fondo speciale di conto capitale»,
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio,
sono apportate le seguenti variazioni (migliaia di euro):
2002: + 2.600;
2003: + 2.600;
2004: + 2.600.
Conseguentemente alla tabella C,
Ministero dell’economia e delle finanze, legge n. 468 del 1978,
sono apportate le seguenti variazioni (migliaia di euro):
2002: – 2.600;
2003: – 2.600;
2004: – 2.600.
35.0.43
Ferrara, Vizzini
Dopo l’
articolo 35
, inserire il seguente:
«Art. 35-
bis.
1. In deroga alle procedure di programmazione di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 245, e successive modificazioni e integrazioni, è consentita l’istituzione di una università con sede a Palermo promossa o gestita da enti e da privati, diretta allo studio ed alla ricerca scientifica nel campo dello sviluppo dell’Area mediterranea. L’autorizzazione, per la predetta istituzione, al rilascio di titoli di studio universitari aventi valore legale, è concessa con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, previa intesa con la Regione siciliana. Tale decreto è emanato sentito altresì l’Osservatorio per la valutazione del sistema universitario in ordine alle dotazioni didattiche, scientifiche, strumentali, finanziarie, edilizie, nonchè concernenti l’organico del personale docente, ricercatore e non docente. I contributi dello Stato in relazione alle strutture didattiche e scientifiche sono determinati annualmente con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, previa intesa con la Regione siciliana, nell’ambito dell’apposito stanziamento di bilancio previsto per le università non statali, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca. Le funzioni amministrative, relative agli atenei di cui al presente comma, in particolare quelle concernenti gli statuti e i regolamenti didattici, sono esercitate dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, previa intesa con la Regione siciliana».
Compensazione Gruppo Forza Italia (v. emend. 5.3).
35.0.44
Ciccanti, Forlani, Ronconi
Dopo l’
articolo 35
, inserire il seguente:
«Art. 35-
bis.
(Disposizioni per le zone terremotate delle Marche e dell’Umbria)
1. Al decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, sono apportate le modifiche seguenti:
a)
al comma 5 dell’articolo 3, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: “In caso di mancata costituzione del consorzio il Comune, previa diffida, provvede in sostituzione dei proprietari“;
b)
al comma 6 dell’articolo 3 sono soppresse le parole: “Decorso inutilmente il termine indicato al comma 5“, e dopo le parole: “tre anni“ sono aggiunte le parole: “prorogabile una sola volta di ulteriori tre anni“.
c)
il comma 6-
bis
dell’articolo 3 è così sostituito:
“6-
bis.
Il consorzio di cui al comma 5 ed i Comuni, nei casi previsti dal comma 6, si rivalgono sui proprietari qualora il costo degli interventi di riparazione dei danni e di ricostruzione degli immobili privati sia superiore all’ammontare del contributo concedibile“;
d)
dopo il comma 6-
bis
dell’articolo 3 è aggiunto il seguente:
“6-
ter.
Le spese eccedenti l’ammontare del contributo, sostenute dal Comune per la realizzazione dei lavori di riparazione dei danni e di ricostruzione di un immobile, nell’esercizio dei poteri sostitutivi, sono assistite da privilegio speciale immobiliare sull’immobile medesimo, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2748, comma 2, del Codice civile.“;
e)
il comma 7 dell’articolo 3 è così sostituito:
“7. Il contributo per l’autonoma sistemazione, previsto dalle Ordinanze ministeriali 28 settembre 1997, n. 2668, articolo 7, commi 2 e 5, e 3 agosto 2000, n. 3076, articolo 10, comma 1, a favore dei nuclei familiari, delle comunità, dei gestori di esercizi commerciali e artigianali che alla data della crisi sismica occupavano un immobile distrutto o dichiarato inagibile, nonchè a favore dei soggetti che, ancorchè non sgomberati, debbano liberare l’immobile per consentire l’esecuzione degli interventi di ricostruzione, può essere concesso dalle regioni Umbria e Marche fino al completamento dell’intervento.“;
f)
al comma 2 dell’articolo 12, le parole: “per gli anni 1997 e 1998“ sono sostituite con le parole: “fino al termine della ricostruzione.“;
g)
al comma 3 dell’articolo 12, la locuzione “per il biennio 1997-1998“ è sostituita, tutte le volte che ricorre, con la locuzione “fino al termine della ricostruzione.“;
h)
all’articolo 14, comma 4, primo periodo, le parole: “ai sensi dell’articolo 24, comma 1, lettera
b)
, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni“ sono sostituite dalle seguenti: “a trattativa privata“; al secondo periodo sono soppresse le parole: “, ai sensi del comma 1 dell’articolo 24 della legge 11 febbraio 1994, n. 109,“;
i)
all’articolo 14, comma 5, quando ricorre, la locuzione “come sostituito dall’articolo 8-
ter
del decreto legge 3 aprile 1995, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 giugno 1995, n. 216“ è sostituita dalla seguente: “e sue successive modifiche ed integrazioni.“;
l)
all’articolo 14, comma 12, della legge 30 marzo 1998, n. 61, è aggiunto il seguente periodo: “Le imprese esecutrici dei lavori hanno l’obbligo di aprire una posizione previdenziale ed assicurativa presso le sedi INPS, INAIL e Cassa Edile competenti per territorio in relazione al luogo in cui vengono svolti i lavori“.
2. All’articolo 14, comma 14, della legge 30 marzo 1998, n. 61, come sostituito dall’articolo 3, comma 3-
septies,
del decreto-legge del 13 maggio 1999, n. 132, convertito dalla legge 13 luglio 1999, n. 226, le parole: “per un periodo massimo di 3 anni e“ e le parole: “di legge“ sono soppresse.
3. Al comma 2 dell’articolo 15 della legge 30 marzo 1998, n. 61, è soppresso il seguente periodo: “Sulla base dell’accertamento definitivo dei danni, da completarsi dalle regioni con criteri omogenei e d’intesa con il Dipartimento della protezione civile, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri alla ripartizione definitiva delle rimanenti disponibilità di cui al comma 1“.
4. Al comma 8 dell’articolo 15 della legge 30 marzo 1998, n. 61 è aggiunto il seguente periodo: “Alla ripartizione definitiva della relativa disponibilità si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri nella misura del sessantacinque per cento per la regione Umbria e del trentacinque per cento per la regione Marche“.
5. I soggetti interessati al servizio militare o al servizio civile, residenti alla data del 26 settembre 1997 nei comuni del territorio delle regioni Marche ed Umbria danneggiate dal terremoto, possono essere impiegati, per il triennio 2001-2003, come coadiutori del personale delle amministrazioni dello Stato, delle regioni e degli enti locali territoriali per le esigenze connesse alla realizzazione degli interventi necessari a fronteggiare la crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997.
6. Ai fini dell’accantonamento delle quote di ammortamento da inserire nei bilanci preventivi degli enti locali ai sensi del testo unico n. 267 del 18 agosto 2000, il valore del bene immobile riparato va decurtato di una somma pari al contributo concesso ai sensi della legge 30 marzo 1998, n. 61.
7. Le regioni Umbria e Marche provvedono, con propri atti, ciascuna in ragione delle proprie esigenze, a concedere, su richiesta, ai Sindaci dei comuni elencati al comma 2, dell’articolo 1 dell’ordinanza ministeriale 13 ottobre 1997, n. 2694 e successive modifiche ed integrazioni, permessi aggiuntivi retribuiti per un massimo di settantadue ore lavorative mensili, in deroga al limite massimo previsto dall’articolo 79 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche ed integrazioni.
8. Alla fine dello stato di emergenza, le funzioni dei comitati tecnico-scientifici di cui all’articolo 2, comma 5, della legge del 30 marzo 1998 n. 61 sono svolte dalle regioni Marche ed Umbria.
9. Qualora, successivamente alla presentazione da parte dei privati al Comune, di progetti di riparazione e miglioramento o adeguamento degli edifici colpiti dal sisma, l’autorità competente apponga, sull’intero edificio o su parte di esso, il vincolo ai sensi degli articoli 2 e 3 del testo unico in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo n. 490 del 1999, a seguito del quale sia necessaria una revisione totale o parziale degli elaborati progettuali, le regioni Umbria e Marche prevedono, a favore del proprietario, un contributo per le maggiori spese tecniche, commisurato alla parcella professionale per le varianti prevista dalla legge n. 143 del 1949, scontata del venti per cento. Qualora l’apposizione del vincolo intervenga dopo l’inizio dei lavori è riconosciuto all’impresa, anche relativamente ai contratti già stipulati all’entrata in vigore del presente comma, un indennizzo fino al due per cento commisurato all’effettivo periodo di sospensione e calcolato sull’importo dei lavori appaltati e non eseguiti. La durata del periodo di sospensione è dichiarata dal direttore dei lavori, ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
10. Il primo periodo del comma 3-
octies
dell’articolo 3 del decreto-legge del 13 maggio 1999, n. 132, convertito dalla legge 13 luglio 1999, n. 226, è così sostituito: “Per le finalità di cui al comma 14 dell’articolo 14 del decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, e successive modificazioni, è autorizzata la spesa fino ad un massimo del quattro per cento delle disponibilità derivanti da mutui, prestiti e risorse comunque assegnate alle regioni per gli interventi di ricostruzione“.
11. Al comma 1 dell’articolo 6-
ter
del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365, dopo le parole: “27 settembre 1997“, sono aggiunte le parole: “nonchè il Ministero per i beni e le attività culturali“».
Compensazione Gruppo CCD-CDU: Biancofiore (v. emend. 2.9).
35.0.45
Brignone, Moro, Vanzo, Tirelli, Peruzzotti
Dopo l’
articolo 35
, inserire il seguente:
«Art. 35-
bis.
(Disposizioni in materia di solidarietà sociale)
Le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, tabella A, parte II, punto 31, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè le disposizioni previste dall’articolo 8, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, si applicano anche ai veicoli di cui all’articolo 54 comma 1, lettera
m),
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285“».
Compensazione Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.2).
35.0.46
Ioannucci
Dopo l’
articolo 35
, inserire il seguente:
«Art. 35-
bis.
1. Il CNR resta disciplinato dalle disposizioni della tesoreria unica, ai sensi della legge 29 ottobre 1984, n. 720.
2. I trasferimenti disposti dal CNR a favore dei propri istituti o di altre strutture fornite di autonomia contabile e di bilancio sono accreditati, in deroga alle disposizioni della citata legge 29 ottobre 1984, n. 720, su appositi conti correnti bancari ad essi intestati presso l’istituto incaricato del servizio di cassa. Il CNR provvede a tali trasferimenti in relazione all’oggettivo fabbisogno di liquidità dei suddetti istituti o strutture».
35.0.47
Ioannucci
Dopo l’
articolo 35
, inserire il seguente:
«Art. 35-
bis.
1. Il CNR resta disciplinato dalle disposizioni della tesoreria unica, ai sensi della legge 29 ottobre 1984, n. 720.
2. I trasferimenti disposti dal CNR a favore dei propri istituti o di altre strutture fornite di autonomia contrabile e di bilancio sono accreditati, in deroga alle disposizioni della citata legge 29 ottobre 1984, n. 720, su appositi conti correnti bancari ad essi intestati presso l’istituto incaricato del servizio di cassa. Il CNR provvede a tali trasferimenti in relazione all’oggettivo fabbisogno di liquidità dei suddetti istituti o strutture».
Compensazione Gruppo Forza Italia (v. emend. 5.3).
35.0.48
Bettamio, Curto
Dopo l’
articolo 35
, inserire il seguente:
«Art. 35-
bis.
1. Per l’esercizio finanziario 2002 è assegnato all’ENIT, capitolo 2270 del Ministero delle attività produttive, un contributo straordinario di 7.746,86 milioni di euro, allo scopo di incrementare la capacità di attrazione dei flussi turistici esteri, d’intesa con il Ministero delle attività produttive
+ cap. 2270 Ministero attività produttive euro 7.746,86 milioni;
– cap. 5102 Ministero attività produttive euro 7.746,86 milioni».
35.0.49
Bettamio, Izzo
Dopo l’
articolo 35
, inserire il seguente:
«Art. 35-
bis.
1. Per l’esercizio finanziario 2002 è assegnato all’ENIT, capitolo 2270 del Ministero delle attività produttive, un contributo straordinario di 7.746,86 milioni di euro, allo scopo di incrementare la capacità di attrazione dei flussi turistici esteri, d’intesa con il Ministero delle attività produttive
Compensazione Gruppo Forza Italia (v. emend. 5.3).
35.0.50
Montalbano, Battaglia Giovanni, Rotondo, Garraffa, Montagnino
Dopo l’
articolo 35
, inserire il seguente:
«Art. 35-
bis.
1. È istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un Fondo per favorire il risanamento dei centri storici delle città e l’insediamento negli stessi di attività produttive commerciali e artigianali. Al Fondo è assegnata una somma pari a 16 milioni di euro per l’anno 2002».
Conseguentemente, all’articolo 36, comma 2, alla Tabella C) ivi richiamata:
Ministero dell’economia e delle finanze, legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio: – Art. 9-
ter
: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 – Altri fondi di riserva – cap. 3003),
ridurre in misura corrispondente agli oneri gli importi relativi.
35.0.51
Montalbano, Battaglia Giovanni, Rotondo, Garraffa, Montagnino
Dopo l’
articolo 35
, inserire il seguente:
«Art. 35-
bis.
1. Per l’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 133 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, gli importi dell’onere a carico del bilancio dello Stato sono aumentati di 26 milioni di euro a decorrere dall’anno 2002».
Conseguentemente, all’articolo 36, comma 2, alla Tabella C) ivi richiamata:
Ministero dell’economia e delle finanze, legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio: – Art. 9-
ter
: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 – Altri fondi di riserva – cap. 3003),
ridurre in misura corrispondente agli oneri gli importi relativi.
35.0.52
Battaglia Giovanni, Rotondo, Garraffa, Montalbano, Montagnino
Dopo l’
articolo 35
, inserire il seguente:
«Art. 35-
bis.
1. Al comma 1 dell’articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 è aggiunto il seguente comma:
“1-
bis.
Non si considerano produttivi di reddito fondiario gli immobili che appartengono alle Organizzazioni di volontariato iscritte ai “Registri delle Organizzazioni di volontariato istituiti dalle Regioni e dalle Province autonome“ di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, che sono strumentali per l’esercizio delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse“».
Conseguentemente, all’articolo 36, comma 2, alla Tabella C) ivi richiamata:
Ministero dell’economia e delle finanze, legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio: – Art. 9-
ter
: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 – Altri fondi di riserva – cap. 3003),
ridurre in misura corrispondente agli oneri gli importi relativi.
35.0.53
Rotondo, Montalbano, Garraffa, Battaglia Giovanni
Dopo l’
articolo 35
, inserire il seguente:
«Art. 35-
quater.
1. Alla legge 18 ottobre 2001, n. 383, nell’articolo 18, al comma 2, primo periodo, dopo le parole: “si provvede“ sono aggiunte le seguenti: “, con esclusione delle somme affluenti alla tesoreria della Regione Siciliana,“».
35.0.54
Garraffa, Battaglia Giovanni, Montalbano, Rotondo
Dopo l’
articolo 35
, inserire il seguente:
«Art. 35-
ter.
1. Alla legge 18 ottobre 2001, n. 383, dopo l’articolo 17, è aggiunto il seguente:
“Art. 17-
bis. 1.
Ai fini dell’applicazione della presente legge, restano salve le competenze in materia finanziaria delle autonomie speciali, a norma dei rispettivi statuti e delle relative norme d’attuazione.“».
35.0.55
Battaglia Giovanni, Garraffa, Montalbano, Rotondo
Dopo l’
articolo 35
, inserire il seguente:
«Art. 35-
bis.
1. Alla legge 18 ottobre 2001, n. 383, nell’articolo 1, comma 8, primo periodo, dopo le parole: “con esclusione di quelle contributive“ sono aggiunte le seguenti: “nonchè di quelle riscosse nel territorio della Regione Sicilia che affluiranno alla tesoreria regionale“».
35.0.74
Murineddu, Piatti, Basso, Flammia, Vicini, De Petris, Coletti
Dopo l’
articolo 35
, inserire il seguente:
«Art. 35-
bis.
(Fornitura di servizi nel settore agricolo)
1. I soggetti, diversi da quelli indicati alle lettere
a)
e
b)
del comma 1 dell’articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni e dalle società in nome collettivo ed in accomandita semplice, che esercitano le attività dirette alla fornitura di beni o servizi di cui al terzo comma dell’articolo 2135 del codice civile, come sostituito dall’articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, che danno luogo a reddito d’impresa, determinano il reddito imponibile applicando all’ammontare dei ricavi conseguiti da tali attività, al netto dell’imposta sul valore aggiunto, il coefficiente di redditività del 25 per cento; l’imposta sul valore aggiunto è determinata riducendo l’imposta relativa alle operazioni imponibili in misura pari al 50 per cento del suo ammontare, a titolo di detrazione forfetaria dell’imposta afferente agli acquisti ed alle importazioni.
2. I soggetti di cui al comma 1 hanno facoltà di non avvalersi delle predette disposizioni. In tal caso l’opzione o la revoca si esercitano con le modalità stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442».
35.0.57
Bonavita, Murineddu, Piatti, Basso, Flammia, Vicini, Caddeo
Dopo l’
articolo 35
, inserire il seguente:
«Art. 35-
bis
.
1. È autorizzata, per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, la spesa di 7.747 migliaia di euro, finalizzata all’attuazione delle convenzioni previste dal decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, all’articolo 5. A tale scopo, presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, è istituito un fondo per l’innovazione dell’economia ittica.
2. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro delle politiche agricole e forestali, sentito il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche di cui all’articolo 3 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, emana le disposizioni attuative per la stipula delle convenzioni di cui al comma 1, che possono ricomprendere anche l’assistenza tecnica alla creazione ed allo sviluppo di nuove imprese.
Conseguentemente, alla tabella B,
Ministero dell’economia e delle finanze,
apportare le seguenti variazioni:
2002: – 15.494;
2003: – 11.620;
2004: – 7.747.
35.0.65
Piatti, Murineddu, Bonavita, Basso, Flammia, Vicini, Caddeo
Dopo l’
articolo 35
, inserire il seguente:
«Art. 35-
bis
.
1. Per l’attuazione, per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, delle misure di accompagnamento sociale all’arresto temporaneo dell’attività di pesca è autorizzata la spesa di 30.987 migliaia di euro.
2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentito il Comitato per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare di cui all’articolo 3 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, sono definite le modalità attuative dell’arresto temporaneo della pesca a strascico e traino pelagico. Con lo stesso decreto sono istituite zone di
nursery
e di ripopolamento».
Conseguentemente, alla tabella A,
Ministero dell’economia delle finanze,
apportare le seguenti variazioni:
2002: – 61.974;
2003: – 46.480;
2004: – 30.987.
35.0.66
Murineddu, Bonavita, Piatti, Basso, Flammia, Vicini, Caddeo
Dopo l’
articolo 35
, inserire il seguente:
«Art. 35-
bis
.
1. È autorizzata, per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, la spesa di 5.165 migliaia di euro, finalizzata all’attuazione delle iniziative di sostegno previste per il comparto della piccola pesca costiera dalla legge 21 maggio 1998, n. 164, all’articolo 2, comma 6».
Conseguentemente alla tabella B,
Ministero dell’economia e delle finanze
, apportare le seguenti variazioni:
2002: – 10.330;
2003: – 7.747;
2004: – 5.165.
35.0.67
Bonavita, Murineddu, Piatti, Basso, Flammia, Vicini, Caddeo
Dopo l’
articolo 35
, inserire il seguente:
«Art. 35-
bis
.
1. Al fine di evadere le istanze di credito peschereccio di cui alla legge 28 agosto 1989, n. 302, presentate al Ministero delle politiche agricole e forestali, precedentemente alla delega conferita in materia alle regioni, è autorizzata la spesa di 4.648 migliaia di euro limitatamente all’anno 2002».
Conseguentemente, alla tabella B,
Ministero dell’economia e delle finanze
, apportare le seguenti variazioni:
2002: – 9.296.
35.0.68
Bonavita, Murineddu, Piatti, Basso, Flammia, Vicini, Caddeo
Dopo l’
articolo 35
, inserire il seguente:
«Art. 35-
bis
.
1. Per l’attuazione di un piano di razionalizzazione e riconversione della pesca del tonno rosso, è autorizzata per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, rispettivamente la spesa di 4.132 migliaia di euro, 2.582 migliaia di euro e 1.550 migliaia di euro.
2. Con proprio decreto, il Ministro delle politiche agricole e forestali, sentito il Comitato per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare di cui all’articolo 3 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, vengono emanate le norme attuative del presente articolo».
Conseguentemente, alla tabella A,
Ministero dell’economia e delle finanze,
apportare le seguenti variazioni:
2002: – 8.264;
2003: – 4.278;
2004: – 1.550.
35.0.69
Murineddu, Bonavita, Piatti, Basso, Flammia, Vicini, Caddeo
Dopo l’
articolo 35
, inserire il seguente:
«Art. 35-
bis
.
1. Conformemente al disposto di cui all’articolo 3, comma 4, del Regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che prevede che quando uno Stato membro estende l’imposizione dei sistemi di controllo satellitare anche ai pescherecci di lunghezza inferiore ai 24 metri fuori tutto questi siano ammessi al medesimo sostegno finanziario previsto per le navi di lunghezza fuori tutto superiore ai 24 metri, è concesso un contributo alle unità comprese tra 12 e 24 metri fuori tutto, rientranti nell’obbligo introdotto con decreto del Ministro delle politiche agricole del 30 agosto 2001.
2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, da emanarsi sentito il Comitato per la gestione e la conservazione delle risorse biologiche di cui all’articolo 3 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, vengono stabilite le modalità tecniche per l’attuazione del presente articolo.
3. Per l’attuazione del presente articolo è stanziata la somma di 20.658 migliaia di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004».
Conseguentemente, alla tabella B,
Ministero dell’economia e delle finanze,
apportare le seguenti variazioni:
2002: – 41.316;
2003: – 30.987;
2004: – 20.658.
35.0.58
Garaffa, Battaglia Giovanni, Rotondo, Montalbano, Montagnino
Dopo l’
articolo 35
, inserire il seguente:
«Art. 35-
bis
.
1. La sospensione dei termini di cui al comma 2 del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, e successive modificazioni, è estesa fino al 31 dicembre 2002, limitatamente alle aziende e cooperative di allevamento di bovini ubicate nelle regioni sottoposte a sorveglianza, a norma del decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali.
Conseguentemente, all’articolo 36, comma 2, alla tabella C, ivi richiamata:
Ministero dell’economia e delle finanze, Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio: - Art. 9-
ter
: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 - Altri fondi di riserva cap. 3003),
ridurre in misura corrispondente agli oneri gli importi relativi.
35.0.59
Manfredi, Ioannucci, Nocco
Dopo l’
articolo 35
, inserire il seguente:
«Art. 35-
bis
.
1. L’articolo 4 della legge 31 gennaio 1994, n. 97 è sostituito dal seguente:
“Art. 4. - 1. La permuta o l’acquisto di appezzamenti di terreno da parte di agricoltori a titolo principale che si impegnano a costituire un compendio unico e a condurlo per un periodo di almeno dieci anni, sono esenti da imposte di registro o di altro genere, e i relativi atti di compravendita e di permuta sono autenticati e registrati a cura del segretario comunale. Le proprietà fondiarie e relative pertinenze costituite in compendio unico sono considerate unità indivisibili e non possono essere assegnate che ad un unico erede, destinatario di donazione, acquirente o affittuario. Al relativo onere si provvede a carico e nei limiti delle disponibilità del Fondo di cui al comma 2.
2. All’imprenditore agricolo o al coltivatore diretto che acquisti o acquisisca per successione o donazione un fondo può essere concessa, nei limiti del Fondo di cui al comma 3, l’accensione di mutui decennali al tasso agevolato, inferiore del 3 per cento a quello di sconto ufficiale, con spese a carico dello Stato per la parte relativa all’ammortamento del capitale, sia per l’indennizzo di eventuali coeredi, sia per l’avvio dell’esercizio di un’azienda agricola di montagna, nel rispetto della presente legge e del vincolo, in particolare, di condurla per un periodo di almeno dieci anni. A tale scopo è costituito presso ii Ministero dell’economia e delle finanze un fondo dell’importo massimo di 5 miliardi di lire annui.
3. Le regioni e le province autonome regolano con proprie leggi l’istituzione delle aziende montane, per quanto riguarda in particolare la costituzione, la superficie minima indivisibile, la divisione del patrimonio ereditario, lo svincolo e l’esproprio“.
2. L’articolo 5 della citata legge n. 97 del 1994 è abrogato».
Compensazione Gruppo Forza Italia (v. emend. 5.3).
35.0.60
Bianconi, Agogliati
Dopo l’
articolo 35
, inserire il seguente:
«Art. 35-
bis
.
1. I materiali ad alto rischio ottenuti negli allevamenti e macelli di avicoli possono essere destinati ad impianti per la produzione di esche per la pesca sportiva sotto controllo e vigilanza veterinaria e con modalità stabilite dal Ministero della salute».
35.0.61
Ciccanti, Eufemi
Dopo l’
articolo 35
, inserire il seguente:
«Art. 35-
bis
.
(Disposizioni in materia di consorzi agrari)
1. All’articolo 5, comma 4, della legge 28 ottobre 1999, n. 410, le parole: “Entro 36 mesi dall’entrata in vigore della presente legge“ sono sostituite dalle seguenti: “Entro la data di scadenza dei titoli di stato emessi ai sensi dell’articolo 8 della presente legge“.
2. Nel caso in cui per la presentazione del concordato ai sensi dell’articolo 214 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, l’Autorità amministrativa vigilante abbia disposto la nomina di un Commissario
ad acta
in sostituzione di organi statutari del Consorzio, al fine di assicurare l’efficiente gestione del Consorzio stesso e la ricostituzione ordinaria degli organi sociali, apportando le opportune modifiche statutarie, può essere nominato, con le modalità di cui all’articolo 4, comma 2, della legge n. 410 del 1999 e per una durata massima di 24 mesi, un Commissario con i poteri di cui all’articolo 2543 del codice civile.
3. Ferma restando la vigilanza prevista dall’articolo 4, comma 1, della legge n. 410 del 1999, il Ministero delle politiche agricole e forestali assicura uno specifico monitoraggio economico e finanziario sull’attività dei Consorzi agrari, anche in funzione dell’emanazione dei provvedimenti di cui all’articolo 4, comma 2, della predetta legge».
35.0.62
Ciccanti
Dopo l’
articolo 35
, inserire il seguente:
«Art. 35-
bis
.
(Fornitura di servizi nel settore agricolo)
1. I soggetti, diversi da quelli indicati alle lettere
a)
e
b)
del comma 1 dell’articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e dalle società in nome collettivo ed in accomandita semplice, che esercitano le attività dirette alla fornitura di beni o servizi di cui al terzo comma dell’articolo 2135 del codice civile, come sostituito dall’articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, che danno luogo a reddito d’impresa, determinato il reddito imponibile applicando all’ammontare dei ricavi conseguiti da tali attività, al netto dell’imposta sul valore aggiunto, il coefficiente di redditività del 25 per cento; l’imposta sul valore aggiunto è determinata riducendo l’imposta relativa alle operazioni imponibili in misura pari al 50 per cento del suo ammontare, a titolo di detrazione forfetaria dell’imposta afferente agli acquisti ed alle importazioni.
2. I soggetti di cui al comma 1 hanno facoltà di non avvalersi delle predette disposizioni. In tal caso l’opzione o la revoca si esercitano con le modalità stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442».
35.0.63
Ciccanti
Dopo l’
articolo 35
, inserire il seguente:
«Art. 35-
bis
.
(Somme da assegnare alle organizzazioni dei produttori
ortofrutticoli operanti nelle zone fuori obiettivo 1)
1. È autorizzata la spesa di 44.922 euro da destinare al sostegno della costituzione e del tunzionamento delle associazioni di produttori ortofrutticoli delle regioni fuori obiettivo 1, riconosciute ai sensi del Regolamento CEE n. 1035 del 1972 del 18 maggio 1972.
2. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo si provvede mediante utilizzazione delle disponibilità del fondo di rotazione di cui all’articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183».
35.0.131
Murineddu, Piatti, Basso, Flammia, Vicini, De Petris, Coletti
Dopo l’
articolo 35
, inserire il seguente:
«Art. 35-
bis.
(Modifiche al regime speciale per i produttori agricoli)
1. All’articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1, la lettera
c)
è sostituita dalla seguente:
“
c)
le cooperative, loro consorzi, associazioni e loro unioni costituite e riconosciute ai sensi della legislazione vigente che effettuano cessioni di beni prodotti dai soci associati o partecipanti, nello stato originario o previa manipolazione o trasformazione, gli enti che provvedono per legge, anche previa manipolazione o trasformazione, alla vendita collettiva per conto dei produttori. I predetti organismi operano la detrazione forfettizzata di cui al comma 1 sulla parte delle operazioni imponibili effettuate determinata in misura corrispondente al rapporto tra l’importo dei conferimenti eseguiti da parte dei soci, associati o partecipanti e l’ammontare complessivo di tutti i conferimenti, acquisti e importazioni di prodotti agricoli e ittici. Gli stessi organismi operano altresì, nei modi ordinari, la detrazione dell’imposta assolta anche per rivalsa sugli acquisti e importazioni di prodotti agricoli e ittici, in misura corrispondente al rapporto tra l importo dei predetti acquisti e l’ammontare complessivo di tutti i conferimenti, acquisti e importazioni di prodotti agricoli e ittici“.
b)
Il comma 3 è soppresso;
c)
al comma 4, dopo la parola “imposta“ sono aggiunte le seguenti parole: “, semprechè il cedente, il donante o il conferente, sia soggetto al regime ordinario“;
d)
il comma 10 è soppresso;
e)
il comma 11 è sostituito dal seguente:
“11. Le disposizioni del presente articolo non si applicano, salvo quella di cui al comma 7, ultimo periodo, ai soggetti di cui ai commi precedenti che optino per l’applicazione dell’imposta nei modi ordinari dandone comunicazione all’Ufficio secondo le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1977, n. 442. L’opzione vale fino a revoca ed è vincolante per almeno un quinquennio“.
2. Alla copertura degli oneri recati dal comma 1 del presente articolo, valutati in lire 150 miliardi, si provvede mediante la rideterminazione delle percentuali di compensazione applicabili a determinati prodotti agricoli, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 1 gennaio 2002».
35.0.64
Bonavita, Pizzinato
Dopo l’
articolo 35
, inserire il seguente:
«Art. 35-
bis.
(Impiantistica sportiva – Fondi della Legge n. 65/87)
1. Sono revocate le autorizzazioni alla concessione dei mutui per interventi non realizzati di cui all’articolo 1, comma 1, lettera B) della legge 6 marzo 1987 n. 65 e delle successive leggi 21 marzo 1988, n. 92, 2 agosto 1989, n. 289 e 22 dicembre 1992, n. 498, nei casi previsti dall’articolo 8, comma 2, della legge 21 marzo 1988 n. 92, dall’articolo 15 della legge 23 dicembre n. 498 e dall’articolo 4-
ter
della legge 16 luglio 1997 n. 228, relativamente ai mutui assistiti da contribuzione statale. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 4-
ter
della legge 16 luglio 1997, n. 228, per i mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti con ammortamento a totale carico dello Stato.
2. I fondi di cui al comma 1 sono aggiuntivi rispetto agli stanziamenti ordinari annuali previsti dalla presente legge, sono derivanti dalle revoche esercitate ai sensi del comma 1, unitamente allo stanziamento di cui all’articolo 27, comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, sono ripartiti fra le Regioni e finalizzati all’attuazione di programmi regionali a sostegno dell’impiantistica sportiva, in conformità di quanto previsto dall’articolo 157 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112.
3. Gli interventi di cui al comma precedente sono attuati attraverso la concessione di mutui da parte della Cassa depositi e prestiti e dell’Istituto per il Credito sportivo, assistiti da contribuzione della Regione pari ad una rata di ammortamento costante annua posticipata calcolata nella misura massima consentita dalla legislazione vigente al momento della emanazione dei programmi regionali».
Conseguentemente alla tabella B, alla voce
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
ridurre degli importi corrispondenti nel rispetto dei coefficienti di realizzazione assunti dal Governo.
35.0.70
Montagnino, Battaglia Giovanni, Montalbano, Garraffa, Lauria, Rotondo, Treu
Dopo l’
articolo 35
, inserire il seguente:
«Art. 35-
bis.
(Protocolli aggiuntivi dei patti territoriali
ex delibera CIPE 12 luglio 1996)
1. I Patti Territoriali decretati in forza della Delibera CIPE 12 luglio 1996, detti di prima generazione, possono avviare Protocolli aggiuntivi e richiederne il finanziamento al Ministero del tesoro, Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione, servizio per la programmazione negoziata. I suddetti Protocolli sono regolati dalla normativa posta in essere con la delibera CIPE del 21 marzo 1997 e quella afferente la legge n. 488/92 e successive modifiche ed integrazioni ivi comprese le circolari applicative e ciò per la individuazione e i l’ammissibilità e finanziamento dei beneficiari. Il finanziamento complessivo di ciascun Protocollo aggiuntivo non può superare il 50 per cento delle somme già deliberate per ogni singolo patto. Per la copertura finanziaria si provvederà sui fondi previsti per le aree depresse e sui residui già stanziati a favore della Programmazione negoziata.
2. I servizi resi fino al 31 dicembre 1998 dai soggetti responsabili dei Patti territoriali di cui al comma 1, a favore delle aziende beneficiarie e per i quali sono emesse relative fatture, possono essere posti utilmente a rendicontazione nello stato finale del finanziamento deliberato dal CIPE per ogni singola iniziativa imprenditoriale e ciò entro i limiti del contributo massimo già decretato».
Compensazione Gruppo Margherita-DL-L’Ulivo (v. emend. 2.5).
35.0.71
Montagnino, Garraffa, Montalbano, Rotondo, Battaglia Giovanni, Lauria
Dopo l’
articolo 35
, inserire il seguente:
«Art. 35-
bis.
(Interventi per la prevenzione di fenomeni criminali)
1. All’articolo 11 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato da ultimo dall’articolo 7, comma 17, della legge 23 dicembre 1999 n. 488, sono destinati 50 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003 per la finalità di prevenzione del compimento di atti illeciti da parte di terzi.
2. Tra i beni strumentali agevolabili sono compresi:
a)
vetrine e banconi blindati o con cristalli blindati;
b)
impianti di allarme, di ripresa fotografica, cinematografica e televisiva;
c)
impianti speciali di segnalazione;
d)
impianti telefonici e telematici di collegamento con le forze dell’ordine ed i servizi di vigilanza;
e)
installazione di colonnine di soccorso;
f)
sistemi di video sorveglianza e di rilevamento satellitare.
3. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo si provvede mediante utilizzo delle risorse stanziate nel Fondo unico per gli incentivi alle imprese».
35.0.72
Montagnino, Treu, Dato
Dopo l’
articolo 35
, inserire i seguenti:
«Art. 35-
bis.
(Dichiarazione di emersione)
1. I datori di lavoro che hanno fatto ricorso a lavoro irregolare, non adempiendo in tutto o in parte agli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia fiscale e previdenziale, possono farlo emergere, tramite apposita dichiarazione di emersione, da presentare entro il 30 novembre 2001. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), sentite le organizzazioni sindacali e di categoria, approva i programmi di emersione.
2. Per il periodo di imposta in corso alla data di presentazione della dichiarazione di emersione di cui al comma 1, e per i due periodi successivi, la medesima dichiarazione costituisce titolo di accesso al seguente regime di incentivo fiscale e previdenziale:
a)
i datori di lavoro che, con la dichiarazione di cui al comma 1, si impegnano nel programma di emersione, e conseguentemente incrementano l’imponibile dichiarato, rispetto a quello relativo al periodo di imposta immediatamente precedente, hanno diritto, fino a concorrenza del costo del lavoro che hanno fatto emergere con la dichiarazione, all’applicazione sull’incremento stesso di una imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG) e dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), con tassazione separata rispetto al rimanente imponibile, dovute in ragione del 15 per cento per il primo periodo d’imposta, del 20 per cento per il secondo periodo d’imposta e del 25 per cento per il terzo periodo di imposta. Per le aree di cui all’obiettivo 1 e 2 dell’U.E. tali aliquote sono ridotte del 50 per cento. Per il secondo ed il terzo periodo di imposta, nel calcolo dell’incentivo si tiene conto delle eventuali variazioni in diminuzione del costo del lavoro emerso. Sul maggiore imponibile previdenziale relativo ai redditi di lavoro emersi dichiarati, e conseguente alla dichiarazione di emersione, si applica una contribuzione sostitutiva, dovuta in ragione di un’aliquota dell’8 per cento per il primo periodo, del 10 per cento per il secondo periodo e del 12 per cento per il terzo periodo;
b)
i lavoratori dipendenti o con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa che, parallelamente, si impegnano nel programma di emersione sono esclusi da contribuzione previdenziale e, sui loro redditi di lavoro emersi, si applica una imposta sostitutiva dell’IRPEF, con tassazione separata rispetto al rimanente imponibile, dovuta in ragione di un’aliquota del 6 per cento per il primo anno, dell’8 per cento per il secondo anno e del 10 per cento per il terzo anno.
3. Per i datori di lavoro, su specifica richiesta, la dichiarazione di emersione vale anche come proposta di concordato tributario e previdenziale, se presentata prima dell’inizio di eventuali accessi, ispezioni e verifiche o della notifica dell’avviso di accertamento o di rettifica. In questo caso, fino a concorrenza del costo del lavoro oggetto della dichiarazione di emersione, il datore di lavoro dichiara, per ciascuno dei periodi precedenti, il costo del lavoro irregolare utilizzato. Per ciascuno di questi periodi il concordato si perfeziona con il pagamento di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF, dell’IRPEG, dell’IRAP, dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) e dei contributi previdenziali, con tassazione separata rispetto al rimanente imponibile, dovuta in ragione di un’aliquota dell’8 per cento del costo del lavoro irregolare utilizzato e dichiarato, senza applicazione di sanzioni e interessi. Per ciascuno degli stessi periodi, sul presupposto della sussistenza dei requisiti di legge, il concordato produce effetti preclusivi automatici degli accertamenti fiscali relativi all’attività di impresa e previdenziali, fino a concorrenza del triplo del costo del lavoro irregolare utilizzato. Il pagamento dell’imposta sostitutiva può essere effettuato in unica soluzione, entro il termine di presentazione della dichiarazione di emersione, con una riduzione del 25 per cento, ovvero in ventiquattro rate mensili a partire dal predetto termine, senza applicazione di interessi. Con l’integrale pagamento sono estinti i delitti di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, il delitto di cui all’articolo 37 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nonché i reati contravvenzionali e le violazioni amministrative e civili connessi alle violazioni fiscali e previdenziali relative all’esistenza del lavoro sommerso. In caso di rateazione, sono sospesi i termini di prescrizione degli illeciti di cui al presente comma.
4. I lavoratori dipendenti e con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa i cui datori di lavoro aderiscono ai programmi di emersione possono, parallelamente, estinguere i loro debiti fiscali e previdenziali, connessi alla prestazione di lavoro irregolare, per ciascuno degli anni che intendono regolarizzare, mediante il pagamento di una contribuzione sostitutiva, con tassazione separata rispetto al rimanente imponibile, dovuta in ragione di lire 200.000 per ogni anno pregresso, senza applicazione di sanzioni e interessi. Il pagamento è effettuato nei termini e con le modalità di cui al comma 3. È precluso ogni accertamento fiscale e previdenziale sui redditi di lavoro per gli anni regolarizzati. La ricostruzione della posizione pensionistica dei lavoratori per gli anni pregressi deve essere effettuata secondo le modalità e nei termini stabiliti tra le parti sociali. L’eventuale contribuzione volontaria da parte dei lavoratori per ricostruire in tutto o in parte, la loro posizione pensionistica per gli anni pregressi, può interessare un periodo massimo di dieci anni e deve essere integrata fino ad un massimo della metà con trasferimenti a carico del fondo di cui all’articolo 5 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nei limiti delle risorse disponibili presso il predetto fondo.
5. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 non si applicano con riferimento al lavoro irregolare prestato dai soggetti richiamati all’articolo 62, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
6. I datori di lavoro che, per ragioni di mercato, si trovino in difficoltà a continuare l’attuazione dei piani di riallineamento retributivo, possono richiedere di stipulare nuovi piani.
7. Restano fermi, in alternativa, per gli interessati, i regimi connessi ai piani di riallineamento retributivo e di emersione del lavoro irregolare, di cui all’articolo 5 del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, agli articoli 75 e 78 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, all’articolo 63 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e all’articolo 116 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
8. Con decreto di concerto dei Ministri competenti, è definito un piano straordinario di accertamento, operativo dal 1º gennaio 2002, mirato al contrasto dell’economia sommersa. Il piano costituisce priorità di intervento delle autorità di vigilanza del settore ed è basato su idonee forme di acquisizione ed utilizzo incrociato dei dati dell’anagrafe tributaria e previdenziale, dei gestori di servizi di pubblica utilità, dei registri dei beni immobili e dei beni mobili registrati.
9. Le maggiori entrate derivanti dal recupero di base imponibile connessa ai programmi di emersione, con esclusione di quelle contributive, affluiscono al fondo di cui all’articolo 5 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Con uno o più decreti del Ministro dell’economia e delle finanze è determinata la quota del predetto fondo destinata al riequilibrio dei conti pubblici. Con decreto emanato dal Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, è determinata la quota destinata alla riduzione della pressione contributiva, al netto delle risorse destinate all’integrazione del contributo previdenziale dei lavoratori che si impegnano nei programmi di emersione ai sensi del comma 2, lettera
b)
, del presente articolo, e agli oneri concernenti la eventuale ricostruzione della loro posizione previdenziale relativamente agli anni pregressi, ai sensi del comma 4 del presente articolo; con lo stesso decreto è inoltre determinata la misura dell’eventuale integrazione del contributo previdenziale relativo ai lavoratori per i periodi oggetto della dichiarazione di emersione, nei limiti delle risorse all’uopo disponibili presso il fondo, nonché la quota del trattamento previdenziale relativa ai medesimi periodi in proporzione alle quote contributive versate, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica. I commi 2 e 3 dell’articolo 5 della citata legge n. 388 del 2000 sono abrogati.
Art. 35
-ter.
(Ulteriori effetti della dichiarazione di emersione
Delega al Governo in materia di tutela ambientale).
1. I datori di lavoro che aderiscono ai programmi di emersione di cui all’articolo 35-
bis.
possono regolarizzare i loro insediamenti produttivi, accedendo al regime di cui agli articoli 20, 21 e 24 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, esteso anche alle violazioni amministrative e penali in materia ambientale che determinano solo lesione di interessi amministrativi e sono caratterizzate dalla messa in pericolo e non dal danno al bene protetto. Sono sempre esclusi i casi di esecuzione di lavori di qualsiasi genere su beni culturali nonché ambientali e paesaggistici, realizzati senza le autorizzazioni prescritte dagli articoli 21 e 163 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, o in difformità dalle medesime autorizzazioni.
2. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in materia di tutela ambientale aventi lo scopo di introdurre:
a)
una causa estintiva speciale dei reati ambientali, in connessione ad ordini di fare emanati dalla pubblica amministrazione, consistente nel pagamento di una somma di denaro a titolo di sanzione pecuniaria amministrativa non inferiore alla metà del massimo di quella prevista per il reato commesso e nell’ottemperanza all’ordine di fare mirante a ricondurre il destinatario dell’ordine al rispetto della normativa ambientale;
b)
una procedura di ravvedimento operoso, prima dell’accertamento, per tutte le violazioni ambientali di carattere amministrativo, consistente nel pagamento di una somma ridotta per chi regolarizza le violazioni.
3. La delega è esercitata nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a)
esclusione dai predetti meccanismi di tutte le violazioni connotate da danno ambientale così come accertato da autorità pubblica competente;
b)
semplicità e rapidità delle procedure volte alla verifica dell’adempimento agli ordini di fare;
c)
automaticità dell’estinzione delle violazioni amministrative in caso di ravvedimento operoso.
4. Al fine di una compiuta ed efficiente attuazione dei piani di emersione, sentite la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le organizzazioni sindacali e di categoria, su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, il CIPE adotta programmi di coordinamento e incentivazione delle attività delle autonomie locali finalizzati al risanamento ambientale, al recupero dei siti inquinati ed alla riqualificazione urbana, anche ai fini della regolarizzazione degli insediamenti produttivi esistenti.
Art. 35-
quater.
(Disposizioni di attuazione)
1. Con decreto interministeriale sono determinati forma e contenuto della dichiarazione di emersione di cui all’articolo 1 e degli altri modelli di dichiarazione, in modo da garantire l’applicazione dell’incentivo fiscale a tassazione separata in caso di cumulo tra redditi agevolati ed altri redditi, nonché le modalità di pagamento delle imposte e delle contribuzioni sostitutive di cui all’articolo 1, commi 2, 3 e 4. Con lo stesso decreto sono approvate le istruzioni sulle modalità di presentazione delle dichiarazioni predette e sulle attività amministrative idonee a garantire adeguate forme di partecipazione delle organizzazioni sindacali e di categoria al fine di favorire l’emersione dell’economia sommersa.
2. Le imposte e le contribuzioni sostitutive di cui all’articolo 1, commi 2, 3 e 4, non sono comunque compensabili e non sono deducibili ai fini della determinazione di alcuna imposta, tassa o contributo. Per l’accertamento, la riscossione, il contenzioso e le sanzioni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per le imposte sui redditi.
3. L’imposta sostitutiva di cui all’articolo 35-
bis
, comma 2, lettera
a),
non genera credito di imposta in favore del socio, ai sensi dell’articolo 14 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
4. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono determinate le regolazioni contabili degli effetti finanziari per lo Stato, le regioni e gli enti locali, conseguenti all’attuazione del presente capo.
5. Le disposizioni del presente capo concernenti gli imprenditori si applicano, in quanto compatibili, anche ai titolari di redditi di lavoro autonomo».
35.0.73
Longhi
Dopo l’
articolo 35,
inserire il seguente:
«Art. 35-
bis.
1. Nella tabella A, parte terza, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo il numero 120 è aggiunto il seguente:
“120-
bis
. Prestazioni di servizi rese dagli stabilimenti balneari sul litorale demaniale dai titolari dei relativi provvedimenti amministrativi rilasciati dalle autorità competenti, escluse le somministrazioni di alimenti e bevande ed ogni altra attività non connessa con quella autorizzata“».
Conseguentemente, alla tabella C, Ministero dell’economia e delle finanze, legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio: Art. 9-
ter
: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 - Altri fondi di riserva - cap.3003),
apportare le seguenti variazioni:
2002: – 10.000;
2003: – 10.000;
2004: – 10.000.
35.0.75
Specchia, Tofani, Curto
Dopo l’
articolo 35,
inserire il seguente:
«Art. 35-
bis.
«1. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 5, comma 2, della legge 23 marzo 2001, n. 93, è portata a 1 milione di euro per l’esercizio finanziario 2002 e 1,5 milioni di euro a decorrere dall’esercizio finanziario 2003».
Copertura a carico degli accantonamenti nella Tabella A.
35.0.76
Bonatesta, Pedrizzi, Bevilacqua, Mugnai, Mulas, Pace, Salerno
Dopo l’
articolo 35,
inserire il seguente:
«Art. 35-
bis.
1. L’indennità di comunicazione concessa ai sordi prelinguali ai sensi dell’articolo 4 della legge 21 novembre 1988, n. 508, modificata dalla legge 11 ottobre 1990, n. 289, a decorrere dal 1º gennaio 2002, è equiparata alla speciale indennità di accompagnamento concessa ai cittadini riconosciuti ciechi civili assoluti ai sensi della legge 27 maggio 1970, n. 382.
2. All’onere derivante dall’attuazione della presente legge, valutato in lire 150 milioni di euro per l’anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale“ dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l’anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero».
35.0.78
Nocco, Vizzini, Ferrara
Dopo l’
articolo 35,
inserire il seguente:
«Art. 35-
bis.
(Modifiche all’articolo 69, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388)
1. L’ultimo periodo del comma 16 dell’articolo 69, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: “Gli enti di cui al presente comma corrispondono agli avvocati dipendenti competenze professionali in misura pari alla metà dei minimi tariffari a seguito di provvedimento giurisdizionale favorevole, anche parzialmente, senza liquidazione o compensazione delle spese legali. Il trattamento giuridico ed economico degli appartenenti alle avvocature costituite presso gli enti è disciplinato dai rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro, prendendo a riferimento quanto previsto per il personale di cui al regio decreto del 30 ottobre 1933, n. 1611 e successive modifiche ed integrazioni“».
Compensazione Gruppo Forza Italia (v. emend. 5.3).
35.0.79
Ioannucci
Dopo l’
articolo 35,
inserire il seguente:
«Art. 35-
bis.
1. Nei comuni con popolazione inferiore a 600 abitanti e con altitudine superiore ai 500 metri le attività economiche esercitate senza dipendenti o con la sola partecipazione di componenti del nucleo familiare sono soggette ad un imposta forfettaria Irpef non superiore a 516,46 euro.
2. I destinatari di cui al comma 1 debbono essere effettivamente residenti nel comune di esercizio, da almeno due anni.
3. Il Ministro dell’economia e delle finanze entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente legge emana con proprio decreto la modalità di applicazione».
Compensazione Gruppo Forza Italia (v. emend. 5.3).
35.0.80
Izzo
Dopo l’
articolo 35,
inserire il seguente:
«Art. 35-
bis.
1. Il contributo statale di cui all’articolo 5 della legge 15 dicembre 1998, n. 438, a favore delle associazioni nazionali di promozione sociale di cui alla legge 19 novembre 1987, n. 476, nell’ambito delle finalità stabilite dall’articolo 59, comma 45, lettera
e)
, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, al cui finanziamento si provvede a carico del Fondo nazionale delle politiche sociali, nei limiti delle risorse a tal fine destinate dal decreto del Ministro per la solidarietà sociale previsto dall’articolo 59, comma 46 della stessa legge n. 449 del 1997, come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, è elevato a 10.329.137,98 euro.
2. Il contributo di cui al precedente comma può essere erogato anche in assenza del regolamento previsto dall’articolo 5 della legge n. 438 del 1998».
Compensazione Gruppo Forza Italia (v. emend. 5.3).
35.0.81
Izzo
Dopo l’
articolo 35,
inserire il seguente:
«Art. 35-
bis.
1. Il contributo di cui alla legge 20 gennaio 1994, n. 52 (Ministero dell’interno) a favore della Biblioteca italiana per ciechi “Regina Margherita“ Onlus è elevato a 3.873.426,74 euro».
Compensazione Gruppo Forza Italia (v. emend. 5.3).
35.0.84
Vizzini, Ferrara
Dopo l’
articolo 35,
inserire il seguente:
«Art. 35-
bis.
1. A decorrere dal 15 febbraio 2001 cessano di avere applicazione le riserve all’Erario statale già disposte, ai sensi del 1º comma dell’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965 n. 1074, con leggi entrate in vigore anteriormente».
Compensazione Gruppo Forza Italia (v. emend. 5.3).
35.0.85
Sanzarello, Ferrara
Dopo l’
articolo 35,
inserire il seguente:
«Art. 35-
bis.
1. L’articolo 1, comma 1-3-4-5 della legge 28 ottobre 1999, n. 389 va applicato anche a chi, alla data di pubblicazione della presente legge, ha avuto notificato un decreto di assegnazione provvisoria di sede».
Compensazione Gruppo Forza Italia (v. emend. 5.3).
35.0.86
Ioannucci
Dopo l’
articolo 35,
inserire il seguente:
«Art. 35-
bis.
1. In attuazione del programma di riduzione del costo del lavoro stabilito dal Patto sociale per lo sviluppo e l’occupazione del dicembre 1988, l’aliquota contributiva per maternità a carico dei datori di lavoro è ridotta dello 0,20 per cento dal 1º gennaio 2002 e di un ulteriore 0,26 per cento a decorrere dal 1o gennaio 2003.
2. Dal 1º gennaio 2002 i contributi per gli assegni familiari dovuti dai datori di lavoro sono ridotti dello 0,40 per cento e dal 1º gennaio 2003 dell’1,28 per cento».
Compensazione Gruppo Forza Italia (v. emend. 5.3).
35.0.87
Ferrara
Dopo l’
articolo 35,
inserire il seguente:
«Art. 35-
bis.
1. L’indennità di disoccupazione, sia ordinaria, sia con requisiti ridotti, sia per i lavoratori agricoli, viene riconosciuta, in presenza dei requisiti di legge, nei confronti dei lavoratori che abbiano perduto il posto di lavoro per effetto di licenziamento collettivo per cessazione di attività o riduzione del personale e di licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo».
Compensazione Gruppo Forza Italia (v. emend. 5.3).
35.0.89
Ioannucci
Dopo l’
articolo 35,
inserire il seguente:
«Art. 35-
bis.
1. Sulle maggiorazioni retributive previste dai contratti collettivi di lavoro per le ore di lavoro notturno l’aliquota contributiva a carico del datore di lavoro per l’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti è dovuta nella misura del 13,81 per cento.
2. Sulle stesse maggiorazioni è dovuto altresì un ulteriore contributo del 4 per cento, che potrà essere destinato al finanziamento dei trattamenti pensionistici complementari, ove il lavoratore interessato vi aderisca, di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e successive modificazioni ed integrazioni».
Compensazione Gruppo Forza Italia (v. emend. 5.3).
35.0.90
Ferrara
Dopo l’
articolo 35,
inserire il seguente:
«Art. 35-
bis.
1. In attuazione del programma di riduzione del costo del lavoro stabilito dal Patto sociale per lo sviluppo e l’occupazione del dicembre 1998, l’aliquota contributiva per maternità a carico dei datori di lavoro è ridotta dello 0,20 per cento dal 1º gennaio 2002 e di un ulteriore 0,26 per cento a decorrere da 1º gennaio 2003.
2. Dal 1º gennaio 2002 i contributi per gli assegni familiari dovuti dai datori di lavoro sono ridotti dello 0,40 per cento e dal 1º gennaio 2003 dell’1,28 per cento».
Compensazione Gruppo Forza Italia (v. emend. 5.3).
35.0.91
Ferrara
Dopo l’
articolo 35,
inserire il seguente:
«Art. 35-
bis.
(Utilizzazione dei fondi di cui all’articolo 108, comma 7, della legge 23 dicembre 2001, n. 388)
1. Al fine di assicurare la massima efficacia all’attività di sostegno agli investimenti in ricerca e sviluppo delle imprese industriali, gli importi di cui all’articolo 108, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, già assegnati al Fondo di cui all’articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, nonché al Fondo di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, sono destinati alle finalità delle forme di intervento disciplinate dai richiamati provvedimenti legislativi, ivi comprese quelle regolate attraverso crediti d’imposta».
Compensazione Gruppo Forza Italia (v. emend. 5.3).
35.0.82
Lauro
Dopo l’
articolo 35,
inserire il seguente:
«Art. 35-
bis.
L’articolo 16 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è sostituito dal seguente:
–“Art. 16. –
1
. A decorrere dal 1º gennaio 2002, per i soggetti sottoindicati gli importi dei canoni di abbonamento al servizio pubblico radiotelevisivo, ivi compresi gli importi dovuti come canoni supplementari, sono stabiliti nelle seguenti misure:
a)
alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di camere pari o superiore a cento: lire 10.200.000;
b)
alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di camere inferiore a cento e superiore a venticinque; residenze turistico-alberghiere con 4 stelle con un numero di appartamenti pari o superiore a venticinque; navi di lusso: lire 3.060.000;
c)
alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di camere pari o inferiore a venticinque; alberghi con 4 e 3 stelle con un numero di televisori superiore a dieci; residenze turistico-alberghiere con 4 stelle con un numero di appartamenti inferiore a venticinque; residenze turistico-alberghiere con 3 stelle con un numero di appartamenti pari o superiore a venticinque; esercizi pubblici di lusso; sportelli bancari: lire 1.530.000;
d)
alberghi con 4 e 3 stelle con un numero di televisori pari o inferiore a dieci; alberghi con 2 e 1 stella; residenze turistico-alberghiere con 3 stelle con un numero di appartamenti inferiore a venticinque; residenze turistico-alberghiere con 2 stelle; affittacamere, esercizi pubblici non di lusso, navi non di lusso, aerei in servizio pubblico; ospedali; cliniche e case di cura; uffici: lire 612.000;
e)
villaggi e turistici e campeggi con ricettività superiore a 1.500 ospiti: lire 3.060.000; con ricettività fino a 1.500 ospiti: lire 1.530.000;
f)
tutte le categorie di cui alle lettere
a), b), c)
e
d)
del presente comma con un numero di televisori non superiore ad uno; circoli; associazioni; sedi di partiti politici; istituti religiosi; studi professionali; botteghe; negozi ed assimilati; mense aziendali; scuole, istituti scolastici non esenti dal canone ai sensi della legge 2 dicembre 1951, n. 1571, come modificata dalla legge 28 dicembre 1989, n.421: lire 306.000.
2
. Nel canone di cui al comma 1 è ricompreso anche quello per gli apparecchi radiofonici.
3
. Per le attività ricettive ed i pubblici esercizi ad apertura stagionale gli importi annuali di cui al comma I sono proporzionalmente rideterminati sulla base dei mesi di effettiva apertura.
4
. Gli importi di cui al comma 1 saranno percentualmente commisurati alla annuale determinazione del canone di abbonamento dovuto alla RAI - Radiotelevisione italiana Spa“».
Compensazione Gruppo Forza Italia (v. emend. 5.3).
35.0.92
Ioannucci
Dopo l’
articolo 35,
inserire il seguente:
«Art. 35-
bis.
1. Nei comuni con popolazione inferiore a 600 abitanti e con altitudine superiore ai 500 metri le attività economiche esercitate senza dipendenti o con la sola partecipazione di componenti del nucleo familiare sono soggette ad un imposta forfettaria Irpef non superiore 516,46 euro.
2. I destinatari di cui al comma 1 debbono essere effettivamente residenti nel comune di esercizio, da almeno due anni.
3. Il Ministro dell’economia e delle finanze entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente legge emana con proprio decreto la modalità di applicazione».
Compensazione Gruppo Forza Italia (v. emend. 5.3).
35.0.93
Ferrara
Dopo l’
articolo 35,
inserire il seguente:
«Art. 35-
bis.
(Modifiche alla legge 3 maggio 1982, n. 203)
1. L’articolo 4-
bis
(diritto di prelazione in caso di nuovo affitto) della legge 3 maggio 1982, n. 203, così come introdotto dall’articolo 5 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, è soppresso».
Compensazione Gruppo Forza Italia (v. emend. 5.3).
35.0.83
Ferrara
Dopo l’
articolo 35,
inserire il seguente:
«Art. 35-
bis.
(Modifiche alla legge 3 maggio 1982, n. 203)
1. L’articolo 4-
bis
(diritto di prelazione in caso di nuovo affitto) della legge 3 maggio 1982, n. 203, così come introdotto dall’articolo 5 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, è soppresso».
Compensazione Gruppo Forza Italia (v. emend. 5.3).
35.0.77
Marini, Crema
Dopo l’
articolo 35,
inserire il seguente:
«Art. 35-
bis.
(Modifiche alla legge 3 maggio 1982, n. 203)
1. L’articolo 4-
bis
(diritto di prelazione in caso di nuovo affitto) della legge 3 maggio 1982, n. 203, così come introdotto dall’articolo 5 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, è soppresso».
35.0.94
Ferrara
Dopo l’
articolo 35,
inserire il seguente:
«Art. 35-
bis.
1. Al comma 4 dell’articolo 6 del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, sono soppresse le parole: “nei limiti delle disponibilità preordinate nel Fondo per l’occupazione di cui all’articolo 1, comma 4, e“ ed è aggiunta, al termine, la seguente disposizione: “L’onere relativo è posto a carico del Fondo per l’occupazione, di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n, 236».
Compensazione Gruppo Forza Italia (v. emend. 5.3).
35.0.95
Thaler Ausserhofer, Michelini, Rollandin, Andreotti, Betta, Kofler, Peterlini, Ruvolo, Salzano
Dopo l’
articolo 35
, inserire il seguente:
«Art. 35-
bis.
1. I libri sociali di cui all’articolo 2421 del codice civile devono essere numerati progressivamente e non sono soggetti a bollatura né a vidimazione.
2. All’articolo 16 della tariffa, parte I, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, concernente la disciplina dell’imposta di bollo, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario della
Gazzetta Ufficiale
n. 196 del 21 agosto 1992, è apportata la seguente modificazione: “dopo la lettera
a)
, è aggiunta la seguente: ‘
a
-bis) i libri di cui all’articolo 2421: per ogni cento pagine o frazione di cento pagine: lire 40.000’“».
35.0.96
Pirovano, Moro, Vanzo, Tirelli, Peruzzotti, Monti
Dopo l’
articolo 35,
inserire il seguente:
«35-
bis.
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, all’articolo 17, comma 1, dopo la lettera
b)
è aggiunta la seguente: “
b
-bis) i veicoli di ogni specie in dotazione fissa della polizia municipale“».
Compensazione Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.2).
35.0.97
Peruzzotti, Moro, Vanzo, Tirelli
Dopo l’
articolo 35,
inserire il seguente:
«Art. 35-
bis.
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 16 agosto 1999, n. 455, all’articolo 7, sopprimere i commi 1 e 2».
35.0.101
Giaretta
Dopo l’
articolo 35,
inserire il seguente:
«Art. 35-
bis.
1. All’articolo 54, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dopo le parole: “di rilevante interesse per lo sviluppo del commercio“, aggiungere le seguenti: “ivi compresi i programmi di ammodernamento degli esercizi di cui all’articolo 4, comma 1, lettera
d)
, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114“».
35.0.100
Moro, Vanzo, Tirelli
Dopo l’
articolo 35,
inserire il seguente:
«Art. 35-
bis.
1. A decorrere dal 1º gennaio 2002, le disposizioni di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, e successive modificazioni, non si applicano alle sagre, fiere e manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico».
Compensazione Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.2).
35.0.100 (Nuovo testo)
Moro, Vanzo, Tirelli, Stiffoni, Brignone, Pizzinato, Ciccanti, Izzo, Giaretta
All’articolo 35, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
«7-
bis.
A decorrere dal 1º gennaio 2002, le disposizioni di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426 e successive modificazioni, non si applicano alle sagre, fiere e manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico».
35.0.99
Moro, Vanzo, Tirelli, Chincarini, Peruzzotti, Franco Paolo, Pirovano, Monti
Dopo l’
articolo 35,
inserire il seguente:
«Art. 35-
bis.
1. Alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, all’articolo 14, comma 1, dopo le parole: “L’attività di realizzazione dei lavori di cui alla presente legge“ sono inserite le seguenti: “di singolo importo superiore a duecentomila euro“».
Compensazione Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.2).
35.0.98
Moro, Vanzo, tirelli, Chincarini
Dopo l’
articolo 35,
inserire il seguente:
«Art. 35-
bis.
1. Alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, all’articolo 14, comma 1, dopo le parole: “l’attività di realizzazione dei lavori di cui alla presente legge“ sono inserite le seguenti: “di singolo importo superiore a duecentomila euro“».
35.0.102
Battaglia Antonio, Grillotti
Dopo l’
articolo 35,
inserire il seguente:
«Art. 35-
bis.
1. All’articolo 54, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dopo le parole: “di rilevante interesse per lo sviluppo del commercio“, aggiungere le seguenti: “ivi compresi i programmi di ammodernamento degli esercizi di cui all’articolo 4, comma 1, lettera
d)
, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114“».
35.0.103
Bonatesta, Pedrizzi, Salerno, Pace
Dopo l’
articolo 35,
inserire il seguente:
«Art. 35-
bis.
1. Al comma 4-
bis
dell’articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, dopo la frase: “accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge medesima“ è abrogato il periodo: “da almeno cinque anni e“».
35.0.104
Pasinato, Tredese, De Rigo, Andreotti, Favaro, Falcier
Dopo l’
articolo 35,
inserire il seguente:
«Art. 35-
bis.
1. All’articolo 141, comma 1, lettera
h)
, della legge n. 388 del 23 dicembre 2000, sostituire le parole da: “lire 1 miliardo“ fino alla fine con le seguenti: “lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 2003 e 2004“».
Compensazione Gruppo Forza Italia (v. emend. 5.3).
35.0.110
Coviello, Pasquini, Giaretta, Ripamonti, Marini, Marino, Manzione, Scalera, Turci, Castellani, Dato, Cambursano, Bedin, Iovene
Dopo l’
articolo 35
, inserire il seguente:
«Art. 35-
bis.
(Credito d’imposta)
1. Le misure previste all’articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono cumulabili con gli altri incentivi fiscali per gli investimenti e lo sviluppo previsti dalla legislazione vigente».
Onere (migliaia di euro)
2002: + 500.000;
2003: + 500.000;
2004: + 500.000.
Compensazione Gruppi L’Ulivo (v. emend. 2.24).
35.0.109
Coviello, Manzione, Scalera, Giaretta, Dato, castellani, Bedin, Filippelli, Treu, D’Andrea, Marino
Dopo l’
articolo 35
, inserire il seguente:
«Art. 35-
bis.
(Credito d’imposta)
1. Le misure previste all’articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono cumulabili con altri incentivi fiscali per gli investimenti e lo sviluppo previsti dalla legislazione vigente».
Onere (migliaia di euro)
2002: + 500.000;
2003: + 500.000;
2004: + 500.000.
Compensazione Gruppo Margherita-DL-L’Ulivo (v. emend. 2.5).
35.0.105
Rotondo, Garraffa, Montalbano, Battaglia Giovanni, Montagnino
Dopo l’
articolo 35
, inserire il seguente:
«Art. 35-
bis.
1. Lo stanziamento di cui all’articolo 74 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è elevato a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002 e 2003».
Conseguentemente, all’articolo T36, comma 2, tabella C ivi richiamata, alla voce
Ministero dell’economia e delle finanze, Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio: – Art. 9-
ter
: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 – Altri fondi di riserva – cap. 3003)
, ridurre in misura corrispondente agli oneri gli importi relativi.
35.0.106
Battaglia Giovanni, Rotondo, Garraffa, Montalbano, Montagnino
Dopo l’
articolo 35
, inserire il seguente:
«Art. 35-
bis.
1. All’articolo 138 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni: le parole: “a titolo di capitale, maggiorato di un importo pari al 15 per cento, entro il 30 settembre 2001“, sono sostituite dalle seguenti: “a titolo di capitale entro il 31 dicembre 2002“».
Conseguentemente, all’articolo 36, comma 2, tabella C ivi richiamata, alla voce
Ministero dell’economia e delle finanze, Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio: – Art. 9-
ter
: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 – Altri fondi di riserva – cap. 3003)
, ridurre in misura corrispondente agli oneri gli importi relativi.
35.0.107
Brunale
Dopo l’
articolo 35
, inserire il seguente:
«Art. 35-
bis.
1. Al comma 1 dell’articolo 1 della legge 24 aprile 1941, n. 392, dopo le parole: “a decorrere dal 1º gennaio 1941“ sono inserite le seguenti: “e fino al 31 dicembre 2002“.
2. Le somme dovute ai comuni ai sensi della legge 24 aprile 1941, n. 392, alla data del 1º gennaio 2003 sono corrisposte ratealmente entro i cinque anni successivi alla predetta data».
Conseguentemente, alla tabella A, alla voce
Ministero dell’economia e delle finanze
, apportare le seguenti variazioni:
2002: – ;
2003: – 75.000;
2004: – 75.000.
35.0.108
Sodano, Cirami, Eufemi, Novi
Dopo l’
articolo 35
, inserire il seguente:
«Art. 35-
bis.
1. I benefici previsti dal comma 5 dell’articolo 4-
bis
del decreto-legge n. 279 del 12 ottobre 2000, convertito dalla legge n. 365 dell’11 dicembre 2000, sono estesi alle imprese e ai soggetti interessati dai fenomeni eruttivi dell’Etna dei mesi di luglio e agosto 2001».
35.0.142
Ciccanti, Eufemi
Dopo l’
articolo 35,
inserire il seguente:
«Art. 35-
bis.
1. Tutti i soggetti che vendono al pubblico i mezzi tecnici, ivi incluse le carte telefoniche prepagate, di cui alla lettera
d)
del comma 1 dell’articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, sono tenuti a conservare i documenti equipollenti dai quali risultano i numeri seriali univoci delle carte oggetto della cessione stessa».
35.0.111
Bonavita
Dopo l’
articolo 35,
inserire il seguente:
«Art. 35-
bis.
(Carte telefoniche prepagate per il traffico internazionale)
1. Tutti i soggetti che vendono al pubblico i mezzi tecnici, ivi incluse le carte telefoniche prepagate, di cui alla lettera
d)
del comma 1 dell’articolo 74 del decrto del Presidente della Repubblica n. 633/72, sono tenuti a conservare i documenti equipollenti dai quali risultano i numeri seriali univoci delle carte oggetto della cessione stessa».
35.0.112
Marini, Crema
Dopo l’
articolo 35,
inserire il seguente:
«Art. 35-
bis.
(Contributo unificato per le spese degli atti giudiziari)
1. Con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi, sentiti il Ministro dell’economia e delle finanze ed il Ministro della giustizia, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono rideterminate, secondo gli indirizzi di cui ai commi successivi, le modalità di pagamento del contributo unificato di cui all’articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
2. Il pagamento del contributo avverrà con l’apposizione di apposite marche da stamparsi con il sistema numerale a matrice madre-figlia secondo gli importi ed i valori indicati nella tabella 1 della legge di cui al comma 1.
3. La vendita al pubblico dei valori bollati di cui al comma 2 sarà effettuata secondo gli attuali canali distributivi e nel rispetto della legge n. 25 del 29 gennaio 1986.
4. Il termine di cui all’articolo 5 del decreto legge n. 246, convertito nella legge 4 agosto 2001, n.330 è prorogato al 1º luglio 2002».
35.0.113
Bonavita, Brunale
Dopo l’
articolo 35,
inserire il seguente:
«Art. 35-
bis.
(Contributo unificato per le spese degli atti giudiziari)
1. Con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi, sentiti il Ministro dell’economia e delle finanze ed il Ministro della giustizia, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono rideterminate, secondo gli indirizzi di cui ai commi successivi, le modalità di pagamento del contributo unificato di cui all’articolo 9 della legge 23 dicembre 1999 n. 488.
2. Il pagamento del contributo avverrà con l’apposizione di apposite marche da stamparsi con il sistema numerale a matrice madre figlia secondo gli importi ed i valori indicati nella tabella 1 della legge di cui al comma 1.
3. La vendita al pubblico dei valori bollati di cui al comma 2 sarà effettuata secondo gli attuali canali distributivi e nel rispetto della legge 29 gennaio 1986, n. 25.
4. Il termine di cui all’articolo 5 del decreto-legge 30 giugno n. 246, convertito nella legge 4 agosto 2001, n. 330 è prorogato al 1º luglio 2002».
35.0.114
Marini, Crema
Dopo l’
articolo 35,
inserire il seguente:
«Art. 35-
bis.
(Valori bollati e postali)
1. I tabaccai e gli altri rivenditori autorizzati alla vendita al pubblico dei valori bollati, possono restituire al loro consueto punto di approvviggionamento i valori privi dell’indicazione in euro, compresi i foglietti cambiari, a decorrere dal 1º gennaio 2002 ed entro il 30 giugno 2002, ottenendo la contestuale sostituzione con valori sdi corrispondente importo in euro, ovvero il rimborso in euro al netto dell’aggio a suo tempo percepito.
2. Con la medesima modalità avverrà la sostituzione dei valori con indicazione sia in lire che in euro, una volta determinata la nuova tariffa del bollo in euro, a decorrere dal giorno successivo a tale determinazione e fino al giorno finale del sesto mese successivo.
3. Quanto previsto ai commi precedenti si applica anche ai valori postali, ancorchè gli stessi non siano dichiarati ufficialmente fuori corso per l’affrancatura».
35.0.115
Bonavita, Brunale
Dopo l’
articolo 35,
inserire il seguente:
«Art. 35-
bis.
(Valori bollati e postali)
1. I tabaccai e gli altri rivenditori autorizzati alla vendita al pubblico dei valori bollati possono restituire al loro consueto punto di approvvigionamento i valori privi dell’indicazione in euro, compresi i foglietti cambiari, a decorrere dal 1º gennaio 2002 ed entro il 30 giugno 2002, ottenendo la contestuale sostituzione con valori di corrispondente importo in euro ovvero il rimborso in euro al netto dell’aggio a suo tempo percepito.
2. Con la medesima modalità avverrà la sostituzione dei valori con indicazione sia in lire che in euro, una volta determinata la nuova tariffa del bollo in euro, a decorrere dal giorno successivo, a tale determinazione e fino al giorno finale del sesto mese successivo.
3. Quanto previsto ai commi precedenti si applica anche ai valori postali, ancorchè gli stessi non siano dichiarati ufficialmente fuori corso per l’affrancatura».
35.0.139
Bonavita, Brunale
Dopo l’
articolo 35,
inserire il seguente:
«Art. 35-
bis.
(Moneta elettronica in tabaccheria)
1. Presso il Ministero dell’economia e delle finanze è istituito un tavolo tecnico presieduto dal Ministero dell’economia e delle finanze con la partecipazione del Ministero dell’interno, del Ministero delle attività produttive, del Ministero delle comunicazioni, dell’ABI, della società Servizi Interbancari, delle Poste italiane spa e dell’organizzazione più rappresentativa dei tabaccai per studiare sistemi e particolari modalità che consentano l’adozione di mezzi di pagamento elettronico in ordine all’acquisto di tabacchi, valori bollati e postali ed alle giocate del lotto.
2. Il tavolo sarà presieduto dal Ministro dell’economia e delle finanze o da un vice ministro o un sottosegretario a ciò delegato».
35.0.140
Marini, Crema
Dopo l’
articolo 35,
inserire il seguente:
«Art. 35-
bis.
(Moneta elettronica in tabaccheria)
1. Presso il Ministero dell’economia e delle finanze è istituito un tavolo tecnico presieduto dal Ministero dell’economia e delle finanze con la partecipazione del Ministero dell’interno, del Ministero delle attività produttive, dal Ministero delle comunicazioni, dell’ABI, della Società Servizi interbancari, delle Poste Italiane S.p.A. e dell’organizzazione più rappresentativa dei tabaccai per studiare sistemi e particolari modalità che consentano l’adozione di mezzi di pagamento elettronico in ordine all’acquisto di tabacchi, valori bollati e postali ed alle giocate del lotto.
2. Il tavolo sarà presieduto dal Ministro dell’economia e delle finanze o da un vice Ministro o un Sottosegretario a ciò delegato».
35.0.141
Bonavita, Brunale
Dopo l’
articolo 35,
inserire il seguente:
«Art. 35-
bis.
(Incentivi fiscali sistemi di sicurezza)
1. Nel limite dì 250.000 euro, è consentito ai rivenditori di generi dì monopolio ed ai ricevitori del lotto un abbattimento fiscale pari al 50 per cento delle spese sostenute per l’acquisto e l’implementazione di sistemi di sicurezza attivi e passivi e per i servizi di controllo e vigilanza.
Conseguentemente alla maggiore spesa di 5.000.000 euro si provvede con parte delle entrate stimate in 10.000.000 euro del seguente articolo aggiuntivo:
«Tutti i soggetti che vendono al pubblico i mezzi tecnici, ivi incluse le carte telefoniche prepagate, di cui alla lettera
d)
del comma 1 dell’articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633/72, sono tenuti a conservare i documenti equipollenti dai quali risultano i numeri seriali univoci delle carte oggetto della cessione stessa».
35.0.116
Labellarte
Dopo l’
articolo 35,
inserire il seguente:
«Art. 35-
bis.
1. Il decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998 n. 169 è abrogato.
2. Il decreto ministeriale 2 giugno 1998 n. 174 è abrogato.
3. Le somme dovute dai concessionari per l’esercizio delle scommesse ippiche e sportive di chi all’articolo 5 comma 1 della convenzione per l’affidamento dei servizi relativi alla raccolta delle scommesse ippiche al totalizzatore nazionale e a quota fissa approvato con decreto del Ministro delle finanze 20 aprile 1999 e all’articolo 16 della convenzione per l’esercizio delle scommesse sportive al totalizzatore nazionale e a quota fissa approvato con decreto del Ministro delle finanze 7 aprile 1999 sono determinate in via equitativa con riferimento ai valori espressi dal mercato di raccolta delle scommesse.
4. Il concessionario che abbia prodotto non più del 30 per cento del volume di raccolta ipotizzato con riferimento al minimo garantito ha facoltà di recedere dalla concessione senza alcun onere relativamente alla somma garantita. L’esercizio di tale facoltà è subordinato al pagamento delle quote di prelievo e dell’imposta dovuta relativamente al volume di scommesse effettivamente raccolto.
5. Il Ministro dell’economia emana un regolamento ai sensi dell’articolo 17, comma 3, legge 23 agosto 1988 n. 400 per disciplinare condizioni e modalità di esercizio dell’attività di raccolta e accettazione delle scommesse ippiche e sportive secondo questi criteri:
a)
regolamentazione unitaria e comune sia per quanto riguarda l’esercizio delle scommesse ippiche sia per le scommesse sportive;
b)
adeguamento ai modelli comunitari al fine di consentire l’esercizio della raccolta delle scommesse in condizioni di concorrenza nei confronti di soggetti operanti negli stati membri;
c)
definizione della normativa finalizzata alla creazione di un’attività di impresa che consenta lo svolgimento della libera concorrenza all’interno del mercato con esclusione di situazioni idonee a creare posizioni abusive e limitative dell’esercizio dell’attività stessa;
d)
definizione dell’ambito dell’attività in condizioni di reciprocità a quella svolta da soggetti operanti negli Stati membri della comunità».
35.0.117
Bonavita, Brunale
Dopo l’
articolo 35,
inserire il seguente:
«Art. 35-
bis.
(Aggio ricevitori)
1. A decorrere dal 1º gennaio 2002, l’aggio spettante ai ricevitori per i concorsi a pronostico e le scommesse promossi dal Ministero dell’economia e delle finanze e accettati in ricevitoria, è fissato nella misura percentuale dell’8 per cento dell’importo della giocata effettuata.
2. Al fine di garantire la necessaria copertura di spesa, l’articolo 1 del decreto del Ministro delle finanze del 23 settembre 1999, concernente “Modificazioni al regolamento del concorso pronostici Enalotto“, è abrogato».
35.0.118
Piccioni
Dopo l’
articolo 35,
inserire il seguente:
«Art. 35-
bis.
1. A decorrere dal 1º gennaio 2002, l’aggio spettante ai ricevitori per i concorsi a pronostico, è fissato nella misura percentuale dell’8 per cento dell’importo della giocata effettuata.
2. Al fine di garantire la copertura di spesa, l’articolo 1 del decreto del Ministro delle finanze del 23 settembre 1999, concernente modificazioni al regolamento del concorso pronostici enalotto, è abrogato».
Compensazione Gruppo Forza Italia (v. emend. 5.3).
35.0.119
Marini, Crema
Dopo l’
articolo 35,
inserire il seguente:
«Art. 35-
bis.
(Aggio del gioco del lotto)
1. L’aggio spettante ai ricevitori del gioco del lotto per l’anno 2002 e successivi è aumentato al 9 per cento qualora la raccolta complessiva aumenti almeno del 10 per cento rispetto alla raccolta complessiva dell’anno 2001; è aumentata al 10 per cento qualora la raccolta complessiva aumenti almeno del 20 per cento rispetto alla raccolta complessiva dell’anno 2001.
2. La differenza di aggio fra l’8 per cento attualmente vigente ed il maggiore aggio determinato in base alle disposizioni del comma precedente viene liquidata ai ricevitori entro 90 giorni secondo le modalità disposte con apposito decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze. Tale decreto fissa anche i parametri per applicare all’anno successivo l’eventuale incremento di aggio».
35.0.120
Bonavita, Brunale
Dopo l’
articolo 35,
inserire il seguente:
«Art. 35-
bis.
(Aggio del gioco del lotto)
1. L’aggio spettante ai ricevitori del gioco del lotto per l’anno 2002 e successivi è aumentato al 9 per cento qualora la raccolta complessiva aumenti almeno del 10 per cento rispetto alla raccolta complessiva dell’anno 2001; è aumentato al 10 per cento qualora la raccolta complessiva aumenti almeno del 20 per cento rispetto alla raccolta complessiva dell’anno 2001.
2. La differenza di aggio fra l’8 per cento attualmente vigente ed il maggiore aggio determinato in base alle disposizioni del comma precedente viene liquidata ai ricevitori entro 90 giorni secondo le modalità disposte con apposito decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze. Tale decreto fissa anche i parametri per applicare all’anno successivo l’eventuale incremento di aggio.
Conseguentemente alle minori entrate di 5.000.000 euro, si provvede con parte delle entrate di 10.000.000 euro del seguente articolo aggiuntivo:
«Tutti i soggetti che vendono al pubblico i mezzi tecnici, ivi incluse le carte telefoniche prepagate, di cui alla lettera
d)
del comma 1 dell’articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, sono tenuti a conservare i documenti equipollenti dai quali risultano i numeri seriali univoci delle carte oggetto della cessione stessa».
35.0.121
Bonavita, Brunale
Dopo l’
articolo 35,
inserire il seguente:
«Art. 35-
bis.
(Distanze tra ricevitorie del lotto gestite da ex lottisti e ricevitorie del lotto gestite da tabaccai)
1. Il requisito della distanza tra le ricevitorie del lotto gestite da rivenditori di generi di monopolio e le ricevitorie gestite da ex dipendenti del lotto prevista come requisito dal decreto del Ministro delle Finanze 6 maggio 1987 e dalla legge 19 aprile 1990, n. 85, successivamente ridotta dalla legge 23 dicembre 1994, n. 724, è soppresso a decorrere dal 1º gennaio 2002».
35.0.122
Manieri, Togni
Dopo l’
articolo 35,
inserire il seguente:
«Art. 35-
bis.
1. All’articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunta, dopo la lettera
l)
la seguente: “
m)
erogazioni liberali in danaro, da parte di privati destinate alla ricerca, entro un onere massimo annuo per lo Stato in termini di minori entrate pari a 50 milioni di euro“».
Conseguentemente ridurre di pari importo lo stanziamento di cui alla legge 468/78 per ciascuno degli anni 2002-2003-2004
(Tab. C Ministero dell’Economia e delle Finanze) art. 9-
ter
– altri fondi di riserva cap. 3003».
35.0.123
Pizzinato, Bonavita
Dopo l’
articolo 35,
inserire il seguente:
«Art. 35-
bis.
(Imposta regionale sulle attività produttive)
1. All’articolo 17 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
“6-
bis
. Per gli enti non commerciali di cui all’articolo 87, comma 1, lettera
c),
del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e per le associazioni sportive dilettantistiche che hanno optato per la legge 16 dicembre 1991, n. 398, la base imponibile è costituita dalla sola attività commerciale calcolata in base ai parametri della legge 16 dicembre 1991, n. 398“».
Conseguentemente alla Tabella C apportare le seguenti modifiche:
decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell’organizzazione del Governo a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59:
art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (6.1.2.8 - Agenzia delle entrate - capp. 3890, 3891; 6.2.3.4 - Agenzia delle entrate):
2002: – 10.000;
2003: – 10.000;
2004: – 10.000».
35.0.124
Curto, Nania, Balboni, Battaglia, Bevilacqua, Bobbio, Bonatesta, Bongiorno, Bucciero, Caruso, Collino, Consolo, Cozzolino, Cursi, Danieli, De Corato, Delogu, Demasi, Fisichella, Florino, Grillotti, Kappler, Magnalbò, Mantica, Massucco, Meduri, Menardi, Mugnai, Mulas, Pace, Palombo, Pedrizzi, Pellicini, Pontone, Ragno, Salerno, Saporito, Semeraro, Servello, Siliquini, Specchia, Tatò, Tofani, Valditara, Zappacosta
Dopo l’
articolo 35,
inserire il seguente:
«Art. 35-
bis.
(Modifiche al regime speciale per i produttori agricoli)
1. All’articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1, la lettera
c)
è sostituita dalla seguente:
“
c)
le cooperative, loro consorzi, associazioni e loro unioni costituite e riconosciute ai sensi della legislazione vigente che effettuano cessioni di beni prodotti dai soci, associati o partecipanti, nello stato originario o previa manipolazione o trasformazione, gli enti che provvedono per legge, anche previa manipolazione o trasformazione, alla vendita collettiva per conto dei produttori. I predetti organismi operano la detrazione forfettizzata di cui al comma 1 sulla parte delle operazioni imponibili effettuate, determinata in misura corrispondente al rapporto tra l’importo dei conferimenti eseguiti da parte dei soci, associati o partecipanti e l’ammontare complessivo di tutti i conferimenti, acquisti e importazioni di prodotti agricoli e ittici. Gli stessi organismi operano altresì, nei modi ordinari, la detrazione dell’imposta assolta anche per rivalsa sugli acquisti e importazioni di prodotti agricoli e ittici, in misura corrispondente al rapporto tra l’importo dei predetti acquisti e l’ammontare complessivo di tutti i conferimenti, acquisti e importazioni di prodotti agricoli e ittici“.
b)
Il comma 3 è soppresso;
c)
al comma 4, dopo la parola “imposta“ sono aggiunte le seguenti parole: “, sempreché il cedente, il donante o il conferente sia soggetto al regime ordinario“;
d)
il comma 10 è soppresso;
e)
il comma 11 è sostituito dal seguente:
“11. Le disposizioni del presente articolo non si applicano, salvo quella di cui al comma 7, ultimo periodo, ai soggetti di cui ai commi precedenti che optino per l’applicazione dell’imposta nei modi ordinari dandone comunicazione all’ufficio secondo le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1977, n. 442. L’opzione vale fino a revoca ed è vincolante per almeno un quinquennio“.
2. Alla copertura degli oneri recati dal comma 1 del presente articolo, valutati in lire 150 miliardi, si provvede mediante la rideterminazione delle percentuali di compensazione applicabili a determinati prodotti agricoli, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali.
3. Nella legge 18 ottobre 2001, n. 383, all’articolo 1, comma 2, lettera
a)
: dopo il primo periodo, è inserito il seguente: “Per i soggetti diversi da quelli indicati nell’articolo 87, comma 1, lettere
a)
e
b)
, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice, che svolgono attività agicola nei limiti dell’articolo 29 del citato testo unico, l’imposta sostitutiva è applicata sull’incremento del valore della produzione in misura pari alla metà dell’aliquota dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) vigente nel periodo di imposta di riferimento;“.
4. le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 1 gennaio».
35.0.125
Thaler Ausserhofer, Michelini, Rollandin, Andreotti, Betta, Kofler, Peterlini, Ruvolo, Salzano
Dopo l’
articolo 35
, inserire il seguente:
«Art 35-
bis.
(Detrazione IVA degli enti non commerciali)
1. Al comma 3 dell’art. 19-
ter
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole: “università ed enti di ricerca“ sono inserite le seguenti: “unità sanitarie locali e aziende ospedaliere del Servizio sanitario nazionale“».
Conseguentemente, nella
Tabella C, Ministero dell’economia e delle finanze: Legge n. 468 del 1978, articolo 9-
ter
: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 – Altri fondi di riserva – cap. 3003)
apportare le seguenti modificazioni
:
2002: – 20.000;
2003: – 20.000;
2004: – 20.000.
35.0.126
Murineddu, Piatti, Basso, Flammia, Vicini, De Petris, Coletti
Dopo l’
articolo 35
, inserire il seguente:
«Art. 35-
bis.
(Aliquote di accisa per il carburante agricolo)
1. Il gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra è esente da accisa. Per le modalità di erogazione del beneficio, si applicano le disposizioni contenute nel regolamento adottato ai sensi dell’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 15 febbraio 2000, n.21, convertito dalla legge 14 aprile 2000 n. 92».
35.0.127
Ciccanti, Eufermi
Dopo l’
articolo 35
, inserire il seguente:
«Art. 35-
bis.
(Aliquote di accisa per il carburante agricolo)
1. Il gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra è esente da accisa. Per le modalità di erogazione del beneficio, si applicano le disposizioni contenute nel regolamento adottato ai sensi dell’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 15 febbraio 2000, n. 21, convertito dalla legge 14 aprile 2000, n. 92».
Compensazione Gruppo CCD-CDU: Biancofiore (v. emend. 2.9).
35.0.128
Murineddu, Piatti, Basso, Flammia, Vicini, De Petris, Coletti
Dopo l’
articolo 35
, inserire il seguente:
«Art. 35-
bis.
1. Nella tabella A, parte terza, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, al numero 103 dopo le parole: “imprese estrattive“ è inserita la seguente: “, agricole“».
Conseguentemente, alla
Tabella C, Ministero dell’economia e delle finanze, legge n. 468 del 1978: Riforrna di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio: – Art. 9-
ter
: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 – Altri fondi di riserva cap.3003),
apportare le seguenti variazioni:
2002: – 350.000;
2003: – 350.000;
2004: – 350.000.
35.0.129
Ciccanti, Eufemi
Dopo l’
articolo 35
, inserire il seguente:
«Art. 35-
bis.
(Agevolazioni tributarie a favore della proprietà coltivatrice)
1. Gli atti inerenti alla formazione, all’arrotondamento o all’accorpamento della proprietà coltivatrice posti in essere ai sensi della legge 6 agosto 1954, n. 604 e successive modificazioni ed integrazioni, sono esenti dall’imposta di bollo e soggetti alle imposte di registro ed ipotecaria nella misura fissa. Gli onorari notarili sono ridotti alla metà».
Compensazione Gruppo CCD-CDU: Biancofiore (v. emend. 2.9).
35.0.130
Murineddu, Piatti, Basso, Flammia, Vicini, De Petris, Coletti
Dopo l’
articolo 35
, inserire il seguente:
«Art. 35-
bis.
(Agevolazioni tributarie a favore della proprietà coltivatrice)
1. Gli atti inerenti alla formazione, all’arrotondamento o all’accorpamento della proprietà coltivatrice posti in essere ai sensi della legge 6 agosto 1954, n. 604 e successive modificazioni ed integrazioni, sono esenti dall’imposta di bollo e soggetti alle imposte di registro ed ipotecaria nella misura fissa. Gli onorari notarili sono ridotti alla metà».
35.0.132
Ciccanti
Dopo l’
articolo 35
, inserire il seguente:
«Art. 35-
bis.
(Modifiche alla disciplina dell’imposta regionale sulle attività produttive)
1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modiche:
a)
all’articolo 9, comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente:
“1. Per i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera
d)
e per gli esercenti attività di allevamento di animali di cui all’articolo 78 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la base imponibile è determinata dalla differenza tra l’ammontare dei corrispettivi e l’ammontare degli acquisti di beni e servizi effettuati nell’esercizio dell’impresa.“;
b)
all’articolo 9, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Nella determinazione della base imponibile è ammessa in deduzione l’imposta comunale degli immobili utilizzati nell’esercizio dell’impresa“;
c)
all’articolo 20 è aggiunto il seguente comma:
“1-
bis
. L’ammontare degli acquisti di beni e servizi di cui all’articolo 9, comma 1, non soggetti all’imposta sul valore aggiunto, devono essere annotati nel registro di cui all’articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale.“;
d)
all’articolo 45, il comma 1 è sostituito dal seguente:
“1. Per i soggetti che operano nel settore agricolo e per le cooperative della piccola pesca e loro consorzi, di cui all’articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, l’aliquota è stabilita nella misura del 2 per cento“».
35.0.133
Murineddu, Piatti, Basso, Flammia, Vicini, De Petris, Coletti
Dopo l’
articolo 35,
inserire il seguente:
«Art. 35-
bis.
1. Al comma 1 dell’articolo 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo le parole “di reddito d’impresa“ sono aggiunte le parole “ed a tutte le imprese agricole operanti sull’intero territorio nazionale, così come definite dai commi 1 e 2, dell’articolo 1, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228“.
2. Dopo il comma 8 dell’articolo 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è aggiunto il seguente:
“8-
bis
. Il sistema delle agevolazioni per le imprese agricole di cui al comma 1 è dotato di una riserva annuale fino al 15 per cento delle risorse destinate annualmente per gli interventi di cui al presente articolo. Il Ministero per le politiche agricole e forestali, sentito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province autonome, definisce, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le tipologie di investimento ammesse al beneficio sia per le imprese singole, che per quelle associate. Per le imprese che effettuano investimenti nel campo della prima trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, è fatto obbligo di dimostrare le previsioni contenute all’articolo 17 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228“».
35.0.134
Bonavita, Castellani
Dopo l’
articolo 35,
inserire il seguente:
«Art. 35-
bis.
(Disposizioni di semplificazione degli adempimenti contabili e formali)
1. All’articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
al primo periodo dopo le parole “adempimenti contabili e formali dei contribuenti“ sono aggiunte le seguenti parole: “anche in merito agli obblighi di certificazione dei corrispettivi“;
b)
dopo il primo periodo è aggiunto, il seguente: “I regolamenti riguardanti gli obblighi dei contribuenti in merito alla certificazione dei corrispettivi saranno emanati tenuto conto della progressiva applicazione a regime degli studi di settore, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a)
abolizione della funzione fiscale di certificazione dei corrispettivi degli scontrini e delle ricevute fiscali a far data dal 1º gennaio 2001 per le imprese esercenti il commercio su aree pubbliche e per le imprese esercenti l’attività di commercio al dettaglio così dette marginali;
b)
abolizione della funzione fiscale di certificazione dei corrispettivi degli scontrini e delle ricevute fiscali a far data dall’inizio del primo periodo d’imposta successivo a quello dal quale decorre l’applicazione dei singoli studi di settore e comunque non oltre il 1º gennaio 2002;
c)
abolizione delle sanzioni dirette ed accessorie connesse al mancato o irregolare attivazione degli strumenti di certificazione fiscale dei corrispettivi; individuazione di apposite modalità affinché gli strumenti di certificazione aziendale dei corrispettivi abbiano rilevanza, anche facoltativa, a favore del contribuente in sede di accertamento; applicazione dei regolamenti esclusivamente nei confronti dei contribuenti per i quali sono applicabili i singoli studi di settore approvati“».
35.0.135
Ioannucci
Dopo l’
articolo 35,
inserire il seguente:
«Art. 35-
bis.
1. Dal 1º gennaio 2002 la percentuale di cui all’articolo 60 della legge 17 maggio 1999, n. 144, è elevata al 4 per cento».
Compensazione Gruppo Forza Italia (v. emend. 5.3).
35.0.136
D’Ippolito Vitale
Dopo l’
articolo 35,
inserire il seguente:
«Art. 35-
bis.
1. L’aliquota dell’imposta prevista dalla legislazione vigente per le esecuzioni musicali di qualsiasi genere è ridotta nella misura del 60 per cento».
35.0.137
Marini, Crema
Dopo l’
articolo 35,
inserire il seguente:
«Art. 35-
bis.
1. All’articolo 48, commi 10 e 11, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, sono soppresse le parole: “con un incremento annuo non superiore a 0,2 punti percentuali“».
35.0.138
Moro, Vanzo
Dopo l’
articolo 35,
inserire il seguente:
«Art. 35-
bis.
(Riordino delle aliquote delle accise sul gas metano)
1. Ai fini di adeguare le aliquote delle accise sul gas metano al nuovo regime delle tariffe in vigore dal 1º luglio 2001 per gli utenti del mercato vincolato, si stabilisce quanto segue:
a)
per consumi fino a 2.500 metri cubi annui:
0,1253 euro per metro cubo dal 1º gennaio 2002;
0,1012 euro per metro cubo dal 1º novembre 2003;
b)
per consumi oltre i 2.500 metri cubi annui:
0,1343 euro per metro cubo dal 1º gennaio 2002;
0,1097 euro per metro cubo dal 1º gennaio 2003.
2. Per i consumi nei territori di cui all’articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, si applicano le seguenti aliquote:
a)
fino a 2.500 metri cubi annui: lire 0,1012 euro per metro cubo;
b)
oltre i 2.500 metri cubi annui: 0,1097 euro per metro cubo.
3. Per i consumi di piccole imprese industriali e artigianali compresi fra i 100.000 e i 200.000 metri cubi annui: lire 0,01 euro.
4. I consumi di cui ai commi 1 e 2 sono soggetti all’aliquota IVA del 20 per cento, i consumi di cui al comma 3 all’aliquota IVA del 10 per cento».
Compensazione Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.2).
35.0.143
Curto
Dopo l’
articolo 35
, inserire il seguente:
«Art. 35-
bis.
1. All’articolo 2 della legge 388 del 2000 al comma 1, dopo la lettera
d)
aggiungere la seguente lettera:
d-
bis) all’articolo 13-
bis
, in materia di “Detrazioni per oneri“ dopo la lettera
c),
inserire la seguente:
c-
bis) le spese sostenute dalle persone fisiche per l’acquisto degli abbonamenti annuali ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale».
All’onere derivante dall’attuazione della presente disposizione, valutato in lire 20 miliardi
(euro 10.330.000)
per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004 si fa fronte mediante parziale utilizzo, a partire dall’anno 2002, degli sanziamenti iscritti nella tabella A relativamente allo stato di previsione del Ministero dell’ambiente.
35.0.144
Vitali, Turci, De Petris, Donati
Dopo l’
articolo 35
, inserire il seguente:
«Art. 35-
bis.
1. Il patrimonio di edilizia residenziale pubblica di proprietà dello Stato non destinato ad alloggi di servizio nè acquisito dagli enti locali ai sensi dell’articolo 2, comma 1 della legge n. 449 del 1997, è attribuito a titolo gratuito in proprietà alle regioni ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo n. 112 del 1998. Il trasferimento del patrimonio di edilizia residenziale pubblica di cui al comma 1 nonchè di quello di proprietà degli Istituti autonomi case popolari comunque denominati, conseguente all’adozione di provvedimenti regionali adottati nell’esercizio delle funzioni attribuite dall’articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1997, n. 616, avviene senza oneri a carico degli enti interessati.
2. Il comma 62 dell’articolo 145 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 è sostituito dal seguente:
“Ai fini dell’applicazione dell’articolo 29 della legge 13 maggio 1999, n. 133, il tasso di cui al comma 1 del medesimo articolo, tenuto conto dell’andamento dei tassi di riferimento applicati ai mutui di edilizia agevolata nell’ultimo quinquennio è fissato nella misura del 7 per cento, comprensiva della commissione di rinegoziazione. In deroga a quanto previsto dal regolamento di cui al decreto ministeriale 24 marzo 2000, n. 110, il tasso di cui al presente comma è applicato, senza effetti novativi, ai mutui in corso di ammortamento all’entrata in vigore della presente legge, a decorrere dalla semestralità di scadenza successivamente al 1 gennaio 2002“.
3. L’aliquota dell’imposta sul valore aggiunto è stabilita nella misura del 10 per cento per le operazioni e per i servizi dipendenti da contratti aventi per oggetto lavori pubblici, se affidati dalle amministrazioni dello Stato, dalle Regioni, dagli enti pubblici, compresi quelli economici, dagli enti e dalle amministrazioni locali, dalle loro associazioni e concorsi, nonchè dagli organismi di diritto pubblico, di cui all’articolo 2, comma 6 lettera
a)
della legge 11 febbraio 1994, n. 109.
4. Al secondo comma dell’articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 29 novembre 1973 dopo le parole: “esclusi quelli per l’acquisto di beni strumenti“, sono aggiunte le seguenti parole: “ed altresì quelli concessi dalle Regioni alle Aziende territoriali per l’edilizia residenziale o diversamente denominate (ex IACP), con finalità di tutela e di sostegno delle fasce più deboli di assegnatari degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, mediante l’abbattimento dei canoni di locazione».
35.0.145
Maffioli, Ciccanti
Dopo l’
articolo 35
, inserire il seguente:
«Art. 35-
bis.
1. Il patrimonio di edilizia residenziale pubblica di proprietà dello Stato non destinato ad alloggi di servizio nè acquisito dagli enti locali ai sensi dell’articolo 2, comma 1 della legge n. 449 del 1997, è attribuito a titolo gratuito in proprietà alle Regioni ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo n. 112 del 1998. Il trasferimento del patrimonio di edilizia residenziale pubblica di cui al comma 1 nonchè di quello di proprietà degli Istituti autonomi case popolari comunque denominati, conseguente all’adozione di provvedimenti regionali adottati nell’esercizio delle funzioni attribuite dall’articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1997, n. 616, avviene senza oneri a carico degli enti interessati.
2. Ai finni dell’applicazione dell’articolo 29 della legge 13 maggio 1999, n. 133, il tasso di cui al comma 1 del medesimo articolo, tenuto conto dell’andamento dei tassi di riferimento applicati ai mutui di edilizia agevolata nell’ultimo quinquennio è fissato nella misura del 7 per cento comprensiva della commissione di rinegoziazione. In deroga a quanto previsto dal regolamento di cui al decreto ministeriale 24 marzo 2000, n. 110, il tasso di cui al presente comma è applicato, senza effetti novativi, ai mutui in corso di ammortamento all’entrata in vigore della presente legge, a decorrere dalla semestralità in scadenza successivamente al 1º gennaio 2002.
3. Conseguentemente sono ridotte proporzionalmente le voci della tabella C, diverse da quelle di cui al comma 2, per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004.
4. Alla tabella B inserire, sotto la rubrica Ministero delle infrastruttura, uno stanziamento di 500 mila euro per ciascuno degli anni 2002, 2003, 2004.
5. Alla tabella C, legge n. 431 del 1998, incrementare lo stanziamento di 77 mila euro per ciascuno degli anni 2002, 2003, e 2004».
35.0.146
Marino, Muzio, Pagliarulo
Dopo l’
articolo 35
, inserire il seguente:
«Art. 35-
bis.
(Trasferimento del patrimono di edilizia residenziale pubblica)
1. Il patrimonio di edilizia residenziale pubblica di proprietà dello Stato non destinato ad alloggi di servizio nè acquisito dagli enti locali ai sensi dell’articolo 2, comma 1 della legge n. 449 del 1997, è attribuito a titolo gratuito alle Regioni ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo n. 112 del 1998.
2. Il trasferimento del patrimonio di edilizia residenziale pubblica di cui al comma 1 nonchè quello di proprietà degli Istituti autonomi case popolari comunque denominati, conseguente all’adozione di provvedimenti regionali adottati nell’esercizio delle funzioni attribuite ai sensi dall’articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1997, n. 616, avviene senza oneri a carico degli enti interessati.
Compensazione Gruppo Misto-Comunisti italiani (v. emend. 7.6).
35.0.147
Eufemi, Ciccanti
Dopo l’
articolo 35
, inserire il seguente:
«Art. 35-
bis.
1. Il patrimonio di edilizia residenziale pubblica di proprietà dello Stato non destinato ad alloggi di servizio nè acquisito dagli enti locali ai sensi dell’articolo 2, comma 1 della legge n. 449 del 1997, è attribuito a titolo gratuito in proprietà alle Regioni ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo n. 112 del 1998.
2. Il trasferimento del patrimonio di edilizia residenziale pubblica di cui al comma 1 nonchè quello di proprietà degli Istituti autonomi case popolari comunque denominati, conseguente all’adozione di provvedimenti regionali adottati nell’esercizio delle funzioni attribuitei dall’articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1997, n. 616, avviene senza oneri a carico degli enti interessati.
Compensazione Gruppo CCD-CDU: Biancofiore (v. emend. 2.9).
35.0.148
Moro, Vanzo, Tirelli, Peruzzotti
Dopo l’
articolo 35
, inserire il seguente:
«Art. 35-
bis.
1. l beni appartenenti al demanio marittimo statale, di cui all’articolo 28 del codice- della navigazione, le loro pertinenze nonché le aree ed i beni immobili e mobili affidati in gestione agli enti ed alle aziende dei mezzi meccanici ed ai consorzi qualora non siano più effettivamente utilizzati per attività marittimo portuale alla data di entrata in vigore della presente legge sono trasferiti al demanio dei comuni a titolo gratuito.
2. Non possono costituire oggetto del trasferimento di cui al comma 1, le categorie di porti marittimi nazionali di cui all’articolo 4, comma 1, lettere a) e b) della legge 28 gennaio 1994, n.
3. Il Ministro dell’Economia, con proprio decreto, di concerto con il Ministro delle infrastrutture, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità di trasferimento delle aree e dei beni di cui all’articolo 1.
4. Ai fini dell’emanazione del decreto di cui al comma 3, i sindaci dei comuni competenti per territorio trasmettono al Ministro dell’Economia, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli elenchi delle aree e dei beni. di proprio interesse.
5. I beni immobili demaniali trasferiti ai sensi del presente articolo restano assoggettati ai vincoli urbanistici e a quelli a tutela di interessi ambientali, paesaggistici, storici ed artistici. ,.
6. È consentito l’affidamento in gestione delle attività inerenti le aree ed i beni oggetto della presente legge a soggetti privati i ad organismi ai quali partecipano congiuntamente soggetti pubblici e privati. Tale affidamento deve avvenire mediante espletamento di una gara pubblica sulla base della normativa vigente in materia. Per tali le finalità, i comuni provvedono a determinare ed aggiornare gli eventuali canoni concessori per le attività affidate in gestione secondo le modalità ed i criteri stabiliti nell’atto di concessione.
7. Qualora l’affidamento in concessione di cui al comma 6 coinvolga interessi di due o più comuni, i comuni interessati sono tenuti a chiedere il parere vincolante della regione che si esprime entro novanta giorni dalla data di richiesta. Il termine può essere prorogato, per eventuali chiarimenti o integrazioni, una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni. Qualora il parere non venga espresso entro tale termine, si intende reso in senso favorevole. Evenutali controversie aventi ad oggetto l’affidamento in concessione sono di competenza della regione. Inoltre, la regione è competente a dirimere le controversie aventi ad oggetto l’aumento del canone di concessione, qualora esso risulti superiore al tasso programmato di inflazione».
Conseguentemente agli oneri derivanti dall’attuazione del presente emendamento si provvede mediante corrispondente riduzione dei trasferimenti erariali dello Stato ai comuni interessati in misura pari alle entrate derivanti dai canoni di concessione, determinati alla data di entrata in vigore della presente legge.
35.0.500
Iovene, Toia, De Petris, Battaglia, De Zulueta, Dalla Chiesa, Giaretta, Martone, Scalera, Bonfietti, Pasquini, Cambursano, Cortiana, Montagnino, Dato, D’Amico, Soliani
Dopo l’
articolo 35
, aggiungere il seguente:
«Art. 35-
bis
.
(Erogazioni liberali)
1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
d)
all’articolo 13-
bis
, comma 1, dopo la lettera
i-
quater è aggiunta la seguente:
i-
quater-
bis
) le erogazioni liberali in denaro a favore dei soggetti del terzo settore di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328 sono determinate dal Ministro dell’economia e delle finanze con proprio decreto, sentiti i soggetti del terzo settore, fino a concorrenza dell’importo massimo di 25 milioni di euro per il 2002, di 25 milioni di euro per il 2003 e di 25 milioni di euro per il 2004;
e)
all’articolo 65 comma 2, concernenti oneri di utilità sociale:
c-
octies-
bis
) le erogazioni liberali in denaro a favore dei soggetti del terzo settore di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328 sono determinate dal Ministro dell’economia e delle finanze con proprio decreto, sentiti i soggetti del terzo settore, fino a concorrenza dell’importo massimo di 25 milioni di euro per il 2002, di 25 milioni di euro per il 2003 e di 25 milioni di euro per il 2004».
Conseguentemente, in tabella A, alla voce
Ministero dell’economia e delle finanze
apportare le seguenti riduzioni:
2002: – 100;
2003: – 66;
2004: – 50.
Compensazione Gruppo Margherita-DL-L’Ulivo (v. emend. 2.5).
35.0.600
Il Relatore
Dopo l’
articolo 35
, aggiungere il seguente:
«Art. 35-
bis
.
1. Il regime fiscale previsto dall’articolo 33, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si intende applicabile nei confronti dei trasferimenti di beni immobili, compresi in piani urbanistici particolareggiati regolarmente approvati ai sensi della normativa statale o regionale, a condizione che l’utilizzazione edificatoria dell’area avvenga entro cinque anni dal trasferimento, anche nel caso in cui l’acquirente non disponesse in precedenza di altro immobile compreso nello stesso piano urbanistico».
Conseguentemente, alla tabella C, apportare le seguenti variazioni
Legge n. 468 del 1978 (articolo 9-
ter
):
2002: – 1.500;
2003: – 1.500;
2004: – 1.500.
Art. 36.
5ª-36.Tab.A.1
Rotondo, Garraffa, Montalbano, Battaglia Giovanni, Pasquini
Alla Tabella A,
Ministero dell’economia e delle finanze
, apportare le seguenti variazioni:
2002: + 300.000;
2003: + 300.000;
2004: + 300.000. (*)
Conseguentemente, alla Tabella C,
Ministero dell’economia e delle finanze, legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio, art. 9-
ter
: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 – Altri fondi di riserva – cap. 3003),
apportare le seguenti variazioni:
2002: – 300.000;
2003: – 300.000;
2004: – 300.000.
————
(*) L’aumento è finalizzato alla concessione del contributo di solidarietà nazionale alla regione Sicilia.
5ª-36.Tab.A.2
Borea, Moncada, Gaburro, Compagna, Ciccanti, Eufemi
Alla Tabella C,
Ministero dell’istruzione, della università e della ricerca, Legge n. 537 del 1993 – Interventi correttivi di finanza pubblica, art. 5, comma 1, lettera
a):
Costituzione fondo finanziamento ordinario delle università (25.1.2.5 – Finanziamento ordinario delle università statali – cap. 5507),
apportare le seguenti variazioni:
2002: + 77.469;
2003: + 77.469;
2004: + 77.469.
Conseguentemente, alla Tabella A,
Ministero dell’economia e delle finanze
, apportare le seguenti variazioni:
2002: – 154.938;
2003: – 116.203;
2004: – 77.469.
5ª-36.Tab.A.3
Camber
Alla Tabella C,
Ministero dell’economia e delle finanze, legge n. 16 del 1980 e legge n. 137 del 2001: Disposizioni concernenti la corresponsione di indennizzi, incentivi ed agevolazioni a cittadini ed imprese italiane che abbiano perduto beni, diritti e interessi in territori già soggetti alla sovranità italiana all’estero (3.2.3.29 – Accordi ed organismi internazionali – cap. 7256),
apportare le seguenti variazioni:
2002: + 111.835;
2003: + 41.317;
2004: + 25.823.
Conseguentemente, alla Tabella A,
Ministero dell’economia e delle finanze,
apportare le seguenti variazioni:
2002: – 111.835;
2003: – 41.317;
2004: – 25.823.
5ª-36.Tab.A.4
Ciccanti, Zanoletti
Alla Tabella A,
Ministero del lavoro e delle politiche sociali
, apportare le seguenti variazioni:
2002: + 51.650;
2003: + 51.650;
2004: + 51.650. (*)
Conseguentemente, alla Tabella A,
Ministero dell’economia e delle finanze
, apportare le seguenti variazioni:
2002: – 51.650;
2003: – 51.650;
2004: – 51.650.
————
(*) Finanziamento finalizzato agli interventi da attuare per richiamare l’unicità dei contratti triennali dei dipendenti delle F.S.
5ª-36.Tab.A.5
Asciutti
Alla Tabella A,
Ministero dell’economia e delle finanze
, apportare le seguenti variazioni:
2002: + 30.000;
2003: + 60.000;
2004: + 60.000. (*)
Conseguentemente, alla Tabella C,
Ministero dell’economia e delle finanze, decreto legislativo n. 165 del 1999 e decreto legislativo n. 188 del 2000: Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) (3.1.2.7 – Agenzia per le erogazioni in agricoltura – cap. 1525/p),
apportare le seguenti variazioni:
2002: – 20.000;
2003: – 30.000;
2004: – 30.000.
Conseguentemente, alla medesima Tabella C,
Ministero degli affari esteri, legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987: Stanziamenti aggiuntivi per l’aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo (9.1.1.0 – Funzionamento – capp. 2150, 2152, 2153, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170; 9.1.2.2 – Paesi in via di sviluppo – capp. 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2195),
apportare le seguenti variazioni:
2002: – 10.000;
2003: – 30.000;
2004: – 30.000.
————
(*) Accantonamento destinato all’attuazione della delega per il riordino della pensionistica di guerra.
5ª-36.Tab.A.6
Nieddu, Caddeo
Alla Tabella A,
Ministero della difesa
, apportare le seguenti variazioni:
2002: + 25.000 (*);
2003: + 25.000 (*);
2004: + 25.000 (*).
Conseguentemente, alla medesima Tabella A,
Ministero dell’economia e delle finanze
, apportare le seguenti variazioni:
2002: – 25.000;
2003: – 25.000;
2004: – 25.000.
————
(*) Aumento finalizzato all’applicazione ed allo sviluppo delle tecnologie
dual use
.
5ª-36.Tab.A.7
Iovene, Toia, Cortiana, Montagnino, Dato, D’Amico, Soliani, Cambursano, Martone, Scalera, De Petris, Bonfietti, Battaglia Giovanni, Pasquini, De Zulueta, Dalla Chiesa, Castellani, Giaretta
Alla Tabella D,
Ministero delle attività produttive
, aggiungere la seguente voce:
Legge n. 135 del 2001: Riforma della legislazione nazionale del turismo: articolo 10, comma 4: Fondo di rotazione per il prestito e il risparmio turistico (settore 27) 3.2.3.10 – Fondo di rotazione prestito risparmio turistico – cap. 7460:
2002: 22.000;
2003: 25.000;
2004: 25.000.
Conseguentemente, ridurre in eguale misura, alla Tabella A, la rubrica
Ministero dell’economia e delle finanze.
5ª-36.Tab.A.8
Ronconi, Ciccanti, Forlani
Alla Tabella F, settore d’intervento n. 3,
decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998: Ulteriori interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle regioni Marche e Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi: - articolo 15, comma 1: Contributi straordinari alle regioni Marche e Umbria per la ricostruzione delle zone colpite dagli eventi sismici (Economia e finanze: 3.2.10.3 – Presidenza del Consiglio dei ministri – Protezione civile – cap. 7443),
apportare le seguenti variazioni:
2002: + 10.000;
2003: + 10.000;
2004: + 10.000.
Conseguentemente, alla Tabella A,
Ministero dell’economia e delle finanze
, apportare le seguenti variazioni:
2002: – 20.000;
2003: – 15.000;
2004: – 10.000.
5ª-36.Tab.A.9
Ronconi, Ciccanti
Alla Tabella A,
Ministero dell’economia e delle finanze,
apportare le seguenti variazioni:
2002: + 15,490;
2003: + 30,990;
2004: + 30,990. (*)
Conseguentemente, alla medesima Tabella A,
Ministero degli affari esteri,
apportare le seguenti variazioni:
2002: – 15,490;
2003: – 30,990;
2004: – 30,990.
————
(*) Accantonamento destinato all’attuazione della delega per il riordino delle pensioni di guerra.
5ª-36.Tab.A.10
Cavallaro, Castellani
Alla Tabella D,
Ministero dell’econmia e delle finanze
, aggiungere la seguente voce:
Decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998: Ulteriori interventi in favore delle zone terremotate delle regioni Marche e Umbria ed altre zone colpite da eventi calamitosi: art. 15, comma 1: Contributi straordinari alle regioni Umbria e Marche per la ricostruzione delle zone colpite dagli eventi sismici (3.2.15.3 – Presidenza del Consiglio dei Ministri – Protezione civile – cap. 7443):
2002: + 13.000;
2003: + 13.000;
2004: + 13.000.
Conseguentemente, ridurre in misura proporzionale, alla Tabella A, la rubrica
Ministero dell’economia e delle finanze.
Compensazione Gruppo Margherita-DL-L’Ulivo (v. emend. 2.5).
5ª-36.Tab.A.11
Ciccanti, Magri, Eufemi, Maffioli
Alla Tabella A,
Ministero dell’economia e delle finanze,
apportare le seguenti variazioni:
2002: + 10.329;
2003: + 12.911;
2004: + 15.494. (*)
Conseguentemente, alla medesima Tabella A,
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca,
apportare le seguenti variazioni:
2002: – 10.329;
2003: – 12.911;
2004: – 15.494.
————
(*) Tale stanziamento è destinato alle funzioni svolte dalle Camere di commercio in materia di trasparenza dei prezzi e tariffe in vista dell’introduzione dell’euro, di conciliazione e arbitrato e di semplificazione amministrativa per l’accesso delle imprese ai servizi della pubblica amministrazione, in attuazione del comma 4 dell’articolo 17 della legge n. 488 del 1999 e dell’articolo 18 della legge n. 580 del 1993.
5ª-36.Tab.A.12
Manieri, Togni
Alla Tabella A,
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca,
apportare le seguenti variazioni:
2002: + 11.000;
2003: + 11.000;
2004: + 11.000. (*)
Conseguentemente, alla medesima Tabella A,
Ministero dell’economia e delle finanze,
diminuire lo stanziamento di pari importo.
————
(*) Accantonamento finalizzato per il finanziamento di progetti di ricerca che prevedono la partecipazione di giovani ricercatori.
5ª-36.Tab.A.13
Iovene, Toia, Giaretta, Cortiana, Montagnino, Dato, Soliani, Cambursano, Martone, Scalera, De Petris, Bonfietti, Battaglia Giovanni, Pasquini, De Zulueta, Dalla Chiesa, Castellani, D’Amico
Alla Tabella A,
Ministero delle attività produttive
, apportare le seguenti variazioni:
2002: + 10.000;
2003: + 10.000;
2004: + 10.000.
Conseguentemente, alla medesima Tabella A,
Ministero dell’economia e delle finanze,
apportare le seguenti variazioni:
2002: – 10.000;
2003: – 10.000;
2004: – 10.000.
5ª-36.Tab.A.14
Izzo, Cicolani
Alla Tabella A,
Ministero dell’interno,
apportare le seguenti variazioni:
2002: + 10.000;
2003: + 6.665;
2004: + 5.000.
Conseguentemente, alla medesima Tabella A,
Ministero dell’economia e delle finanze,
apportare le seguenti variazioni:
2002: – 10.000;
2003: – 6.665;
2004: – 5.000.
————
(*) Aumento finalizzato alla istituzione della provincia della Versilia e del comune di Torre del Lago.
5ª-36.Tab.A.15
Bettamio, Ciccanti
Alla Tabella A,
Ministero dell’economia e delle finanze,
apportare le seguenti variazioni:
2002: + 7.747;
2003: + 10.329;
2004: + 12.911 (*).
Conseguentemente, alla Tabella A,
Ministero delle politiche agricole e forestali,
apportare le seguenti variazioni:
2002: – 7.747;
2003: – 10.329;
2004: – 12.911.
————
(*) Tale stanziamento è destinato a riequilibrare a vantaggio delle imprese gli oneri sostenuti con il diritto annuale per l’esercizio delle funzioni svolte dalle Camere di commercio in materia di trasparenza dei prezzi e tariffe in vista dell’introduzione dell’euro, di conciliazione e arbitrato e di semplificazione amministrativa per l’accesso delle imprese ai servizi della pubblica amministrazione.
5ª-36.Tab.A.16
Grillotti
Alla Tabella A,
Ministero dell’economia e delle finanze,
apportare le seguenti variazioni:
2002: + 7.747;
2003: + 10.329;
2004: + 12.911. (*)
Conseguentemente, alla Tabella A,
Ministero per i beni e le attività culturali,
apportare le seguenti variazioni:
2002: – 7.747;
2003: – 10.329;
2004: – 12.911.
————
(*) Tale stanziamento è destinato a riequilibrare a vantaggio delle imprese gli oneri sostenuti con il diritto annuale per l’esercizio delle funzioni svolte dalle Camere di commercio in materia di trasparenza dei prezzi e tariffe in vista dell’introduzione dell’euro, di conciliazione e arbitrato e di semplificazione amministrativa per l’accesso delle imprese ai servizi della pubblica amministrazione.
5ª-36.Tab.A.17
Ciccanti, Ronconi, Forlani
Alla Tabella A,
Ministero dell’interno,
apportare le seguenti variazioni:
2002: + 5.000;
2003: + 5.000;
2004: + 5.000. (*)
Conseguentemente, alla medesima Tabella A,
Ministero dell’economia e delle finanze,
apportare le seguenti variazioni:
2002: – 5.000;
2003: – 5.000;
2004: – 5.000.
————
(*) Stanziamento finalizzato ai lavori di ricostruzione e riparazione degli immobili lesionati dall’evento sismico della Valnerina.
5ª-36.Tab.A.18
Dalla Chiesa, Giaretta
Alla Tabella A,
Ministero dell’interno,
apportare le seguenti variazioni:
2002: + 2.000;
2003: + 3.000;
2004: + 3.000.
Inoltre, alla medesima Tabella A,
Ministero della difesa,
apportare le seguenti variazioni:
2002: + 2.000;
2003: + 3.000;
2004: + 3.000.
Conseguentemente, alla medesima Tabella A,
Ministero dell’economia e delle finanze,
apportare le seguenti variazioni:
2002: – 4.000;
2003: – 6.000;
2004: – 6.000.
5ª-36.Tab.A.19
Marini, Del Turco, Casillo, Crema, Labellarte, Giaretta
Alla Tabella A,
Ministero dell’interno,
apportare le seguenti variazioni:
2002: + 3.700;
2003: + 3.700;
2004: + 3.700. (*)
Conseguentemente, alla medesima Tabella A,
Ministero dell’economia e delle finanze,
apportare le seguenti variazioni:
2002: – 3.700;
2003: – 3.700;
2004: – 3.700.
————
(*) Accantonamento finalizzato alla istituzione delle province di Barletta, Monza, Fermo, Sulmona, Sibaritide Pollino, Avezzano.
5ª-36.Tab.A.20
Marini, Giaretta
Alla Tabella A,
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
apportare le seguenti variazioni:
2002: + 3.700;
2003: + 3.700;
2004: + 3.700. (*)
Conseguentemente, alla medesima Tabella A,
Ministero dell’economia e delle finanze,
apportare le seguenti variazioni:
2002: – 3.700;
2003: – 3.700;
2004: – 3.700.
————
(*) Accantonamento finalizzato alla costruzione dell’aeroporto di Sibari.
5ª-36.Tab.A.21
Zanoletti, Ciccanti
Alla Tabella A,
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
apportare le seguenti variazioni:
2002: + 3.620. (*)
Conseguentemente, alla medesima Tabella A,
Ministero dell’economia e delle finanze,
apportare le seguenti variazioni:
2002: – 3.620.
————
(*) Stanziamento finalizzato al completamento della prima fase progettuale del politecnico di Mondovì.
5ª-36.Tab.A.22
Angius, Nieddu, Forcieri, Caddeo
Alla Tabella A,
Ministero dell’economia e delle finanze,
apportare le seguenti variazioni:
2002: – 3.600;
2003: – 3.600;
2004: – 3.600.
Conseguentemente, alla medesima Tabella A,
Ministero della difesa,
apportare le seguenti variazioni:
2002: + 3.600;
2003: + 3.600;
2004: + 3.600 (*).
————
(*) Aumento finalizzato al finanziamento dell’onorificenza dell’Ordine del Tricolore.
5ª-36.Tab.A.23
Longhi, Martone, Dalla Chiesa, Pedrini, Pizzinato
Alla Tabella A,
Ministero per i beni e le attività culturali,
apportare le seguenti variazioni:
2002: + 2.500;
2003: + 2.500;
2004: + 2.500 (*).
Conseguentemente, alla medesima Tabella A,
Ministero dell’economia e delle finanze,
apportare le seguenti variazioni:
2002: – 2.500;
2003: – 2.500;
2004: – 2.500.
————
(*) Aumento finalizzato alla realizzazione del programma «Genova capitale europea della cultura 2004» di cui all’articolo 4 della legge 23 febbraio 2001, n. 29.
5ª-36.Tab.A.24
Danzi, Ciccanti
Alla Tabella D,
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
inserire la seguente voce:
Legge n. 771 del 1986: Conservazione e recupero dei rioni Sassi di Matera:
2002: + 1.032.913,80;
2003: + 1.032.913,80;
2004: + 1.032.913,80.
Conseguentemente, alla Tabella A,
Ministero dell’economia e delle finanze,
apportare le seguenti variazioni:
2002: – 2.065.826;
2003: – 1.549.369;
2004: – 1.032.913.
5ª-36.Tab.A.25
Longhi, Martone, Dalla Chiesa, Pedrini, Pizzinato
Alla Tabella A,
Ministero per i beni e le attività culturali,
apportare le seguenti variazioni:
2002: + 2.000;
2003: + 2.000;
2004: + 2.000 (*).
Conseguentemente, alla medesima Tabella A,
Ministero dell’economia e delle finanze,
apportare le seguenti variazioni:
2002: – 2.000;
2003: – 2.000;
2004: – 2.000.
————
(*) Aumento finalizzato al rifinanziamento della legge 8 luglio 1999, n. 223, articolo 1, comma 1, recante interventi a sostegno dell’attività del teatro «Carlo Felice» di Genova.
5ª-36.Tab.A.26
Tonini, Mascioni, Bettoni Brandani, Di Girolamo, Longhi, Pasquini
Alla Tabella A,
Ministero della salute,
apportare la seguente variazione:
2002: + 2.000 (*).
Conseguentemente, alla medesima Tabella A,
Ministero dell’economia e delle finanze,
apportare la seguente variazione:
2002: – 2.000.
————
(*) Aumento finalizzato al rifinanziamento del fondo per la tutela della salute mentale di cui all’articolo 98 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
5ª-36.Tab.A.27
Danzi, Ciccanti
Alla Tabella A,
Ministero delle infrastrutture e trasporti,
apportare le seguenti variazioni:
2002: + 1.033;
2003: + 1.033;
2004: + 1.033. (*)
Conseguentemente, alla medesima Tabella A,
Ministero dell’economia e delle finanze,
apportare le seguenti variazioni:
2002: – 1.033;
2003: – 1.033;
2004: – 1.033.
————
(*)Aumento finalizzato alla conservazione e al recupero dei rioni Sassi di Matera.
5ª-36.Tab.A.28
Budin, Pizzinato
Alla Tabella A,
Ministero dell’economia e delle finanze,
apportare le seguenti variazioni:
2002: – ;
2003: + 10.620;
2004: + 10.620 (*).
Conseguentemente, alla Tabella C,
Ministero dell’economia e delle finanze, legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio - Art. 9-
ter
: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 - Altri fondi di riserva - cap. 3003),
apportare le seguenti variazioni:
2002: – ;
2003: – 10.620;
2004: – 10.620.
————
(*) Aumento finalizzato al finanziamento della legge 23 febbraio 2001, n. 38, recante: «Norme per la tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia».
5ª-36.Tab.A.29
Lauro, Ferrara
Alla Tabella A,
Ministero delle attività produttive,
apportare le seguenti variazioni:
2002: + 50.000;
2003: + 50.000;
2004: + 50.000.
Conseguentemente, alla Tabella C,
Ministero dell’economia e delle finanze, legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio - Art. 9-
ter
: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 - Altri fondi di riserva - cap. 3003),
apportare le seguenti variazioni:
2002: – 50.000;
2003: – 50.000;
2004: – 50.000.
5ª-36.Tab.A.30
Pagliarulo, Muzio, Marino
Aumentare gli importi per gli anni 2002, 2003 e 2004 alla Tabella A,
Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
rispettivamente di 20.658.000 euro per il 2002, di 36.152.000 euro per il 2003 e 2004. (*)
Conseguentemente, ridurre di pari importo gli importi indicati nella medesima Tabella A,
Ministero della difesa.
————
(*) I maggiori importi sono finalizzati al potenziamento delle attività di vigilanza.
5ª-36.Tab.A.31
Salerno, Curto
Alla Tabella A,
Ministero dell’interno,
apportare le seguenti variazioni:
2002: + 4.122;
2003: + 4.122;
2004: + 4.122. (*)
Conseguentemente, alla medesima Tabella A,
Ministero degli affari esteri,
apportare le seguenti variazioni:
2002: – 4.122;
2003: – 4.122;
2004: – 4.122.
————
(*) Finanziamento opere primarie connesse alla realizzazione collegamenti viari tra la città di Biella e le autostrade Torino-Milano e Genova-Gravellona Toce.
5ª-36.Tab.A.32
Salerno, Curto
Alla Tabella A,
Ministero dell’interno,
apportare le seguenti variazioni:
2002: + 4.122;
2003: + 4.122;
2004: + 4.122. (*)
Conseguentemente, alla medesima Tabella A,
Ministero degli affari esteri,
apportare le seguenti variazioni:
2002: – 4.122;
2003: – 4.122;
2004: – 4.122.
————
(*) Aumento finalizzato al rifinanziamento dell’articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 392 del 2000, convertito dalla legge n. 26 del 1991, relativo al contributo per le province di Verbano-Cusio-Ossola, Novara, Vercelli e Biella.
5ª-36.Tab.A.33
Grillo, Ferrara
Alla Tabella A,
Ministero per i beni e le attività culturali,
apportare le seguenti variazioni:
2002: + 500;
2003: + 1.500;
2004: + 2.000. (*)
Conseguentemente, alla medesima Tabella A,
Ministero degli affari esteri,
apportare le seguenti variazioni:
2002: – 500;
2003: – 1.500;
2004: – 2.000.
————
(*) Accantonamento finalizzato ad interventi strutturali e manifestazioni di «Genova 2004 - Capitale europea della cultura».
5ª-36.Tab.A.34/1
Eufemi
All’emendamento 5ª-36.Tab.A.34, alla Tabella A,
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca,
apportare le seguenti variazioni:
2002: – 10.000;
2003: – 10.000;
2004: – 10.000.
Conseguentemente, alla Tabella B,
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
apportare le seguenti variazioni:
2002: + 10.000;
2003: + 10.000;
2004: + 10.000. (*)
Compensazione Gruppo CCD-CDU: Biancofiore (v. emend. 2.9).
————
(*) Stanziamento finalizzato all’istituzione del «risparmio casa».
5ª-36.Tab.A.34
Eufemi, Ciccanti
Alla Tabella A,
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca,
apportare le seguenti variazioni:
2002: + 108.456;
2003: + 108.456;
2004: + 108.456. (*)
Conseguentemente, alla Tabella C,
Ministero dell’economia e delle finanze - legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio - articolo 9-
ter
: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 - Altri fondi di riserva - cap. 3003),
apportare le seguenti variazioni:
2002: – 108.456;
2003: – 108.456;
2004: – 108.456.
————
(*) Stanziamento finalizzato alle detrazioni fiscali per la parità scolastica.
5ª-36.Tab.A.35
Eufemi, Ciccanti
Alla Tabella A,
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca,
apportare le sguenti variazioni:
2002: + 15.494;
2003: + 15.494;
2004: + 15.494 (*).
Conseguentemente, alla Tabella C,
Ministero dell’economia e delle finanze - legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio - articolo 9-
ter
: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 - Altri fondi di riserva - cap. 3003),
apportare le seguenti variazioni:
2002: – 15.494;
2003: – 15.494;
2004: – 15.494.
————
(*) Stanziamento finalizzato per il riconoscimento della funzione sociale degli oratori parrocchiali.
5ª-36.Tab.A.36
De Petris, Ripamonti, Murineddu, Piatti, Boco, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Turrone, Zancan
Alla Tabella A,
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca,
apportare le seguenti variazioni:
2002: + 10.329;
2003: + 10.329;
2004: + 10.329. (*)
Compensazione Gruppo Verdi-L’Ulivo (v. emend. 2.18).
————
(*) L’accantonamento è finalizzato all’istituzione di un fondo per la riconversione delle mense scolastiche all’alimentazione biologica.
5ª-36.Tab.A.37
Scalera
Alla Tabella A,
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca,
apportare le seguenti variazioni:
2002: + 10.000;
2003: + 10.000;
2004: + 10.000.
Compensazione Gruppo Margherita-DL-L’Ulivo (v. emend. 2.5).
5ª-36.Tab.A.38
Giaretta
Alla Tabella A,
Ministero dell’interno,
apportare le seguenti variazioni:
2002: + 5.000;
2003: + 5.000;
2004: + 5.000. (*)
Conseguentemente, alla medesima Tabella A,
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
, apportare le seguenti variazioni:
2002: – 5.000;
2003: – 5.000;
2004: – 5.000.
————
(*) Stanziamento finalizzato ad interventi in favore dei ciechi di guerra.
5ª-36.Tab.A.39
Manfredi, Scarabosio, Malan, Piccioni
Alla Tabella A,
Ministero dell’interno,
apportare le seguenti variazioni:
2002: + 4.122;
2003: + 4.122;
2004: + 4.122. (*)
Conseguentemente, alla medesima Tabella A,
Ministero delle politiche agricole e forestali,
apportare le seguenti variazioni:
2002: – 4.122;
2003: – 4.122;
2004: – 4.122.
————
(*) Aumento finalizzato al rifinanziamento dell’articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 392 del 2000, convertito dalla legge n. 26 del 2001, relativo al contributo per le province di Verbano-Cusio-Ossola, Novara, Vercelli e Biella.
5ª-36.Tab.A.40
De Petris, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Turroni, Zancan
Alla Tabella A,
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio,
apportare le seguenti variazioni:
2002: + 103.300;
2003: + 103.300;
2004: + 103.300. (*)
Compensazione Gruppo Verdi-L’Ulivo (v. emend. 2.18).
————
(*) L’accantonamento è finalizzato allo sviluppo e al miglioramento gestionale del sistema dei parchi regionali.
5ª-36.Tab.A.41
Brutti Paolo, Falomi, Fabris, Donati, Viserta, Montalbano, Battaglia Giovanni
Alla Tabella A,
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
apportare le seguenti variazioni:
2002: + 450.000;
2003: + 450.000. (*)
Conseguentemente, alla Tabella C,
Ministero dell’economia e delle finanze, decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell’organizzazione del Governo a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59: articolo 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzie delle entrate) (6.1.2.8 – Agenzia delle entrate – capp. 3890, 3891; 6.2.3.4 – Agenzia delle entrate – cap. 7775),
apportare le seguenti variazioni:
2002: – 450.000;
2003: – 450.000.
————
(*) Aumento finalizzato allo scopo di sostenere il trasporto aereo nazionale nella fase di crisi del settore a livello mondiale dopo gli attentati dell’11 settembre 2001.
5ª-36.Tab.A.42
Budin, Forcieri, Bordon, Battaglia Giovanni, Pizzinato
Alla Tabella A,
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
apportare la seguente variazione:
2002: + 38.000 (*).
Conseguentemente, alla Tabella C,
Ministero dell’economia e delle finanze, legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio: – Art. 9-
ter
, Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 – Altri fondi di riserva – cap. 3003),
apportare la seguente variazione:
2002: – 38.000.
————
(*) Aumento finalizzato alla salvaguardia della competitività internazionale della flotta navale italiana (c.d.
tonnage tax
).
5ª-36.Tab.A.43
Grillo, Lauro
Alla Tabella A,
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
apportare le seguenti variazioni:
2002: + 500;
2003: + 15.494;
2004: + 32.021. (*)
Alla medesima Tabella A,
Ministero dell’economia e delle finanze,
apportare le seguenti variazioni:
2002: – 500;
2003: – 15.494;
2004: – 32.021.
————
(*) Accantonamento finalizzato alla sostituzione dell’organico del personale militare in servizio obbligatorio di leva delle capitanerie di porto e guardia costiera con personale volontario di truppa in servizio permanente e in ferma volontaria prefissata.
5ª-36.Tab.A.44
Sodano Tommaso, Malabarba, Malentacchi
Alla Tabella A, sopprimere la voce:
«Ministero della difesa: 10.123; 10.269; 10.269».
5ª-36.Tab.A.45
De Petris, Murineddu, Piatti, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Turroni, Zancan
Alla Tabella A,
Ministero delle politiche agricole e forestali,
apportare le seguenti variazioni:
2002: + 25.823;
2003: + 25.823;
2004: + 25.823. (*)
Compensazione Gruppo Verdi-L’Ulivo (v. emend. 2.18).
————
(*) L’accantonamento è finalizzato al rifinanziamento di un piano di promozione e di sostegno dei consorzi di tutela dei prodotti di qualità controllata DOP e IGP.
5ª-36.Tab.A.46
De Petris, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Turroni, Zancan
Alla Tabella A,
Ministero delle politiche agricole e forestali,
apportare le seguenti variazioni:
2002: + 10.329;
2003: + 10.329;
2004: + 10.239. (*)
Compensazione Gruppo Verdi-L’Ulivo (v. emend. 2.18).
————
(*) L’accantonamento è finalizzato all’assegnazione di agevolazioni fiscali a favore delle imprese del settore cartario e di lavorazione del legno che utilizzano prodotti forestali certificati ecologicamente o materie prime provenienti da raccolta differenziata di rifiuti.
5ª-36.Tab.A.47
De Petris, Murineddu, Piatti, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Turroni, Zancan, Sodano Tommaso
Alla Tabella A,
Ministero delle politiche agricole e forestali,
apportare le seguenti variazioni:
2002: + 5.165;
2003: + 5.165;
2004: + 5.165. (*)
Compensazione Gruppo Verdi-L’Ulivo (v. emend. 2.18).
————
(*) L’accantonamento è finalizzato al finanziamento di un piano per la ricerca e la produzione di sementi di costituzione nazionale nonchè al finanziamento di repertori regionali per la conservazione del germoplasma.
5ª-36.Tab.A.48
Montino, Battisti, Falomi, Battaglia Giovanni
Alla Tabella A,
Ministero per i beni e le attività culturali,
apportara la seguente variazione:
2002: + 50.000. (*)
Conseguentemente, alla Tabella C,
Ministero dell’economia e delle finanze, legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio: – Art. 9-
ter
: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 – Altri fondi di riserva – cap. 3003),
apportare la seguente variazione:
2002: – 50.000.
————
(*) Aumento finalizzato al finanziamento della Fiera di Roma.
5ª-36.Tab.A.49
Favaro, Frau, De Rigo, Mainardi, Falcier, Alberti Casellati, Archiutti, Tredese, Pasinato
Alla Tabella A,
Ministero per i beni e le attività culturali,
apportare le seguenti variazioni:
2002: + 5.000;
2003: + 10.000;
2004: + 10.000. (*)
Conseguentemente, alla Tabella C,
Ministero per i beni e le attività culturali,
apportare le seguenti variazioni:
2002: – 5.000;
2003: – 10.000;
2004: – 10.000.
————
(*) Rifinanziamento della legge 23 luglio 1991, n. 223.
5ª-36.Tab.A.50
Il Governo
Alla Tabella A,
Ministero della salute,
apportare la seguente variazione:
2002: + 10.330.
Conseguentemente, alla Tabella C,
Ministero dell’economia e delle finanze, legge n. 468 del 1978, Fondo di riconsegna per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente - Art. 9-
ter
: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio (4.1.5.2 – Altri fondi di riserva – cap. 3003),
apportare la seguente variazione:
2002: – 10.330.
5ª-36.Tab.A.51
Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni, Zancan
Alla Tabella A,
Ministero della salute,
apportare le seguenti variazioni:
2002: + 2.066;
2003: + 2.066;
2004: + 2.066. (*)
Compensazione Gruppo Verdi-L’Ulivo (v. emend. 2.18).
————
(*) L’accantonamento è finalizzato al riconoscimento dell’obiezione di coscienza alla sperimentazione animale.
5ª-36.Tab.B.1
Filippelli
Alla Tabella B,
Ministero delle infrastrutture e trasporti,
apportare le seguenti variazioni:
2002: + 500.000;
2003: + 500.000;
2004: + 500.000.
Alla medesima Tabella B,
Ministero dell’economia e delle finanze,
apportare le seguenti variazioni:
2002: – 500.000;
2003: – 500.000;
2004: – 500.000.
5ª-36.Tab.B.2
Forcieri
Alla Tabella B,
Ministero dell’economia e delle finanze
apportare le seguenti variazioni:
2002: – 300.000;
2003: – 300.000;
2004: – 300.000.
di cui limiti di impegno a favore di soggetti non statali:
2002: – 300.000;
2003: – 300.000;
2004: – 300.000.
Alla medesima Tabella B,
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
apportare le seguenti variazioni:
2002: + 300.000;
2003: + 300.000;
2004: + 300.000. (*)
di cui limiti di impegno a favore di soggetti non statali:
2002: + 300.000;
2003: + 300.000;
2004: + 300.000. (*)
————
(*) L’accantonamento è finalizzato al finanziamento della linea ferroviaria Parma-La Spezia (Pontremolese).
5ª-36.Tab.B.3
Coviello, Giaretta, Marino
Alla Tabella D, inserire la seguente voce:
Legge n. 488 del 1999, articolo 27, comma 11 (u.p.b. 3.2.3.22 – cap. 7217);
2002: + 258.228.
Conseguentemente, alla Tabella B, apportare le seguenti variazioni:
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:
2002: – 258.228;
Ministero dell’economia e delle finanze:
2002: – 258.228.
5ª-36.Tab.B.4
Dato
Alla Tabella B,
Ministero delle infrastrutture e trasporti,
apportare le seguenti variazioni:
2002: + 154.958.677;
2003: + 154.958.677;
2004: + 154.958.677.
Conseguentemente, alla medesima Tabella B,
Ministero dell’economia e delle finanze,
diminuire di pari importo gli stanziamenti previsti.
5ª-36.Tab.B.5
Castellani
Alla Tabella B,
Ministero per i beni e le attività culturali,
apportare le seguenti variazioni:
2002: + 150.000;
2003: + 150.000;
2004: + 150.000. (*)
Alla medesima tabella B,
Ministero dell’economia e delle finanze,
apportare le seguenti variazioni:
2002: – 150.000;
2003: – 150.000;
2004: – 150.000.
————
(*) Campagna scavi zona archeologica Cannara (Perugia).
5ª-36.Tab.B.6
Moro, Vanzo, Tirelli, Peruzzotti
Alla Tabella D,
Ministero della infrastrutture e dei trasporti,
apportare le seguenti variazioni:
legge n. 211 del 1992: Interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa – art. 9: Contributi per lo sviluppo del trasporto pubblico nelle aree urbane e per l’installazione di sistemi di trasporto rapido di massa (Infrastrutture e trasporti: 5.2.3.9 – Trasporto rapido di massa cap. 8163):
2002: + 50.000;
2003: + 50.000;
2004: + 25.000. (*)
Conseguentemente, alla Tabella B,
Ministero dell’economia e delle finanze
, apportare le seguenti variazioni:
2002: – 100.000;
2003: – 66.700;
2004: – 25.000.
————
(*) L’incremento è finalizzato alla realizzazione del collegamento alla Fiera di Milano.
5ª-36.Tab.B.7
Baio Dossi, Maconi
Alla Tabella B,
Ministero per i beni e le attività culturali,
apportare le seguenti variazioni:
2002: + 50.000;
2003: + 50.000;
2004: + 50.000.
Alla medesima tabella,
Ministero dell’economia e delle finanze
, apportare le seguenti variazioni:
2002: – 50.000;
2003: – 50.000;
2004: – 50.000.
5ª-36.Tab.B.8
Asciutti, Gaburro, Ronconi, Ciccanti, Forlani
Alla Tabella D,
Ministero per i beni e le attività culturali,
apportare le seguenti variazioni:
Decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, articolo 8, comma 4, recante ulteriori interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle regioni Marche ed Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi:
Limite di impegno (milioni di lire):
2002: + 25.000;
2003: + 25.000;
2004: + 25.000.
Conseguentemente, alla Tabella B,
Ministero dell’economia e delle finanze,
apportare le seguenti variazioni:
2002: – 50.000;
2003: – 33.333;
2004: – 25.000.
5ª-36.Tab.B.9
Budin, Bordon, Pizzinato, Montagnino
Alla Tabella D,
Ministero delle attività produttive,
apportare le seguenti variazioni:
Legge n. 26 del 1986: Incentivi per il rilancio dell’economia delle province di Trieste e Gorizia - art. 6, primo comma, lettera
b)
: Fondo per Trieste (Economia e finanze: 3.2.3.2):
2002: + 23.000;
2003: + 10.300;
2004: + 14.000.
Conseguentemente, alla Tabella B,
Ministero dell’economia e delle finanze,
apportare le seguenti variazioni:
2002: – 46.000;
2003: – 15.450;
2004: – 14.000.
5ª-36.Tab.B.10
Montalbano, Garraffa, Battaglia Giovanni, Rotondo
Alla Tabella B,
Ministero delle infrastrutture e trasporti,
apportare le seguenti variazioni:
2002: + 30.000;
2003: + 35.000;
2004: + 35.000. (*)
Conseguentemente, nella stessa Tabella,
Ministero dell’economia e delle finanze,
ridurre di pari importo.
————
(*) Aumento finalizzato alla progettazione e studio di fattibilità dell’autostrada Castelvetrano-Gela.
5ª-36.Tab.B.11
Giovanelli
Alla Tabella B,
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio,
apportare le seguenti variazioni:
2002: + 25.000;
2003: + 25.000;
2004: + 25.000. (*)
Conseguentemente, nella stessa Tabella:
Ministero dell’economia e delle finanze,
apportare le seguenti variazioni:
2002: – 25.000;
2003: – 25.000;
2004: – 25.000.
————
(*) Aumento finalizzato al rifinanziamento dell’articolo 109 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in materia di promozione dello sviluppo sostenibile.
5ª-36.Tab.B.12
Giaretta
Alla Tabella B,
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
apportare la seguente variazione:
2002: + 25.000. (*)
Conseguentemente, alla Tabella B,
Ministero dell’economia e delle finanze,
apportare la seguente variazione:
2002: – 25.000.
————
(*) Aumento finalizzato alla realizzazione SMFR regione Veneto, intervento per la linea Padova-Pieve di Sacco-Chioggia.
5ª-36.Tab.B.13
Budin, Bordon, Pizzinato
Alla Tabella D, inserire la seguente voce:
Legge n. 26 del 1986: Incentivi per il rilancio dell’economia delle province di Trieste e Gorizia:
articolo 6, primo comma, lettera
c):
Fondo per Gorizia (Attività produttive: 3.2.3.6 – Aree depresse cap 7380):
2002: + 10.330;
2003: + 5.165;
2004: + 5.165.
Conseguentemente, alla Tabella B,
Ministero dell’economia e delle finanze,
apportare le seguenti variazioni:
2002: – 20.660;
2003: – 7.800;
2004: – 5.165.
5ª-36.Tab.B.14
Dalla Chiesa, Cavallaro
Alla Tabella B, apportare le seguenti variazioni:
Ministero dell’interno:
2002: + 10.000;
2003: + 10.000;
2004: + 10.000.
Ministero della difesa:
2002: + 10.000;
2003: + 10.000;
2004: + 10.000.
Ministero dell’economia e delle finanze:
2002: – 20.000;
2003: – 20.000;
2004: – 20.000.
5ª-36.Tab.B.15
Chiusoli, Maconi, Baratella, Garraffa
Alla Tabella B,
Ministero delle attività produttive,
apportare la seguente variazione:
2002: + 15.490.(*)
Conseguentemente, nella stessa Tabella,
Ministero dell’economia e delle finanze,
apportare la seguente variazione:
2002: – 15.490.
————
(*) Aumento finalizzato allo sviluppo e all’accrescimento di competitività delle industrie operanti nel settore aeronautico.
5ª-36.Tab.B.16
Battafarano, Carella, Dentamaro, Gaglione, Manieri, Maritati, Stanisci
Alla Tabella B, apportare le seguenti variazioni:
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:
2002: + 15.000;
2003: + 25.000;
2004: + 25.000.
di cui: limiti di impegno a favore di soggetti non statali:
2002: + 15.000 (*);
2003: + 25.000 (*);
2004: + 25.000. (*)
Ministero dell’economia e delle finanze:
2002: – 15.000;
2003: – 25.000;
2004: – 25.000.
di cui: limiti di impegno a favore di soggetti non statali:
2002: – 15.000;
2003: – 25.000;
2004: – 25.000.
————
(*) L’accantonamento riguarda interventi infrastrutturali, relativi al comparto dei trasporti, nella regione Puglia.
5ª-36.Tab.B.17
Giaretta
Alla Tabella B,
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
apportare le seguenti variazioni:
2002: + 12.500;
2003: + 12.500. (*)
Conseguentemente, nella medesima Tabella,
Ministero dell’economia e delle finanze,
apportare le seguenti variazioni:
2002: – 12.500;
2003: – 12.500.
————
(*) Aumento finalizzato al completamento della strada statale dei Vivai (Padova).
5ª-36.Tab.B.18
Cortiana, Ripamonti
Alla Tabella B,
Ministero dell’economia e delle finanze,
apportare le seguenti variazioni:
2002: + 10.329;
2003: + 10.329;
2004: + 10.329. (*)
Compensazione Gruppo Verdi-L’Ulivo (v. emend. 2.18).
————
(*) L’accantonamento è finalizzato all’assegnazione di contributi per interventi di riparazione e adeguamento nelle zone terremotate del comune di Gubbio durante gli eventi sismici dell’ottobre 1982 e dell’aprile 1984.
5ª-36.Tab.B.19
Collino, Curto
Alla Tabella D, inserire la seguente voce:
Rifinanziamento legge 1º dicembre 1986 n. 879 relativa al ripristino e ricostruzione degli immobili d’interesse storico ed artistico:
2002: + 3.874;
2003: + 4.597;
2004: + 3.874 (*).
Conseguentemente, alla Tabella B,
Ministero dell’economia delle finanze,
apportare le seguenti variazioni:
2002: + 7.748;
2003: + 5.166;
2004: + 4.597.
————
(*) Intervento finalizzato al completamento dei lavori di ripristino statico funzionale del castello di Gemona del Friuli.
5ª-36.Tab.B.20
Baio Dossi
Alla tabella B,
Ministero per i beni e le attività culturali,
apportare le seguenti variazioni:
2002: + 7.500;
2003: + 7.500;
2004: + 7.500.
Conseguentemente, alla medesima Tabella B,
Ministero dell’economia e delle finanze,
apportare le seguenti variazioni:
2002: – 7.500;
2003: – 7.500;
2004: – 7.500.
5ª-36.Tab.B.21
Giaretta
Alla Tabella B,
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
apportare le seguenti variazioni:
2002: + 5.500;
2003: + 5.500 (*).
Conseguentemente, alla medesima tabella,
Ministero dell’economia e delle finanze,
apportare le seguenti variazioni:
2002: – 5.500;
2003: – 5.500.
————
(*) Accantonamento finalizzato all’assegnazione di contributi all’amministrazione provinciale di Padova per il completamento nel settore ovest del sistema delle tangenziali dell’area metropolitana padovana.
5ª-36.Tab.B.22
Stiffoni, Vanzo
Alla tabella B,
Ministero dell’economia e delle finanze,
apportare le seguenti variazioni:
2002: – 5.000;
2003: – 5.500;
2004: – 5.500.
Conseguentemente, alla medesima tabella B,
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
apportare le seguenti variazioni:
2002: + 5.500;
2003: + 5.500;
2004: + 5.500 (*).
————
(*) Realizzazione della «Circonvallazione di Montebelluna», variante Sud, abitati Caerano S. Marco, Montebelluna, Volpago, della ex S.S. n. 248.
5ª-36.Tab.B.23
Forcieri, Grillo
Alla Tabella B,
Ministero della difesa,
apportare le seguenti variazioni:
2002: + 10.000;
2003: + 10.000;
2004: + 10.000.
Conseguentemente, alla medesima tabella B,
Ministero dell’economia e delle finanze
, apportare le seguenti variazioni:
limiti di impegno:
2002: – 5.000;
2003: – 5.000;
2004: – 5.000.
Ministero delle politiche agricole e forestali:
2002: – 5.000;
2003: – 5.000;
2004: – 5.000.
di cui limiti di impegno:
2002: – 5.000;
2003: – 5.000;
2004: – 5.000.
————
(*) Accantonamento finalizzato all’ammodernamento e ristrutturazione degli arsenali della Marina militare di Taranto per 5 milioni di euro e la Spezia per 5 milioni di euro.
5ª-36.Tab.B.24
Giaretta
Alla Tabella B,
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
apportare le seguenti variazioni:
2002: + 5.000;
2003: + 5.000;
2004: + 5.000 (*).
Conseguentemente, alla medesima tabella B,
Ministero dell’economia e delle finanze,
apportare le seguenti variazioni:
2002: – 5.000;
2003: – 5.000;
2004: – 5.000.
————
(*) L’accantonamento è finalizzato all’assegnazione di un contributo per l’attivazione di dieci progetti PRUSST utilmente collocati in graduatoria.
5ª-36.Tab.B.25
Montalbano, Garraffa, Battaglia Giovanni, Rotondo
Alla Tabella B,
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
apportare le seguenti variazioni:
2002: + 5.000;
2003: + 5.000;
2004: + 5.000 (*).
Conseguentemente, alla medesima tabella B,
Ministero dell’economia e delle finanze,
ridurre di pari importo.
————
(*) Aumento finalizzato alla progettazione e allo studio di fattibilità per l’aeroporto della Sicilia centro meridionale (AG).
5ª-36.Tab.B.26
Provera, Moro, Vanzo
Alla Tabella B,
Ministero dell’economia e delle finanze,
apportare la seguente variazione:
2002: – 5.000.
Conseguentemente, alla medesima tabella B,
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
apportare la seguente variazione:
2002: + 5.000 (*).
————
(*) Realizzazione delle opere di messa in sicurezza e miglioramento della viabilità delle S.S. n.—36 e n. 38, nel tratto Lecco-Sondrio, nonchè per studi di fattibilità per collegamenti transfrontalieri in provincia di Sondrio.
5ª-36.Tab.B.27
Pedrazzini, Vanzo
Alla tabella B,
Ministero dell’economia e delle finanze,
apportare la seguente variazione:
2002: – 5.000.
Conseguentemente, alla medesima tabella B,
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
apportare la seguente variazione:
2002: + 5.000 (*).
————
(*) Contributo per la riqualificazione della tramvia Milano-Bresso-Desio, tratta Bresso-Desio.
5ª-36.Tab.B.28
Agoni, Tirelli, Moro, Vanzo
Alla Tabella B,
Ministero dell’economia e delle finanze,
apportare la seguente variazione:
2002: – 5.000;
Conseguentemente, alla medesima tabella B,
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
apportare la seguente variazione:
2002: + 5.000 (*).
————
(*) Lavori per la messa in sicurezza della ex S.S. n. 668, tratto Lonato-Orzinuovi.
5ª-36.Tab.B.29
Chincarini, Moro, Vanzo
Alla Tabella B,
Ministero dell’economia e delle finanze,
apportare la seguente variazione:
2002: – 5.000;
Conseguentemente, alla medesima Tabella B,
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
apportare la seguente variazione:
2002: + 5.000 (*).
————
(*) Realizzazione del nuovo ponte sul fiume Mincio (Valeggio di Verona) per il collegamento con la S.S. n. 249.
5ª-36.Tab.B.30
Peruzzotti, Moro
Alla tabella B,
Ministero dell’economia e delle finanze,
apportare la seguente variazione:
2002: – 4.750;
Conseguentemente, alla medesima Tabella B,
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
apportare la seguente variazione:
2002: + 4.750 (*).
————
(*) Primi interventi della variante della ex S.S. n. 223 Saronno-Varese, in provincia di Varese.
5ª-36.Tab.B.31
Peruzzotti, Moro
Alla Tabella B,
Ministero dell’economia e delle finanze,
apportare la seguente variazione:
2002: – 4.750;
Conseguentemente, alla medesima Tabella B,
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
apportare la seguente variazione:
2002: + 4.750 (*).
————
(*) Completamento dello svincolo stradale Varese-Lozza (A8 – ex S.S. 341), in provincia di Varese.
5ª-36.Tab.B.32
Brignone, Vanzo
Alla Tabella B,
Ministero per i beni e le attività culturali,
apportare le seguenti variazioni:
2002: + 4.000;
2003: + 4.000;
2004: + 4.000 (*).
Conseguentemente, alla medesima Tabella B,
Ministero dell’economia e delle finanze,
apportare le seguenti variazioni:
2002: – 4.000.
2003: – 4.000.
2004: – 4.000.
————
(*) L’accantonamento è finalizzato al restauro di organi antichi aventi valore artistico.
5ª-36.Tab.B.33
Dato, Giaretta
Alla tabella B,
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
apportare le seguenti variazioni:
2002: + 3.615;
2003: + 2.998;
2004: + 3.515;
Conseguentemente, alla medesima Tabella B,
Ministero dell’economia e delle finanze,
diminuire di pari importo gli stanziamenti previsti.
5ª-36.Tab.B.34
Giaretta
Alla tabella B,
Ministero per i beni e le attività culturali,
apportare le seguenti variazioni:
2002: + 3.500;
2003: + 3.500 (*).
Conseguentemente, alla medesima Tabella B,
Ministero dell’economia e delle finanze,
apportare le seguenti variazioni:
2002: – 3.500;
2003: – 3.500.
————
(*) Contributo all’amministrazione provinciale di Padova per realizzare il Museo ecologico della bachicoltura.
5ª-36.Tab.B.35
Franco Paolo, Vanzo
Alla tabella B,
Ministero dell’economia e delle finanze,
apportare la seguente variazione:
2002: – 3.500;
Conseguentemente, alla medesima Tabella B,
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
apportare la seguente variazione:
2002: + 3.500 (*).
————
(*) Realizzazione del sottopasso di Borgo Bassano nel comune di Cittadella, in provincia di Padova, intersezione S.S. n. 53 ed ex S.S. n. 47.
5ª-36.Tab.B.36
Peruzzotti, Moro, Vanzo, Tirelli
Alla Tabella B,
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
apportare le seguenti variazioni:
2002: + 3.100;
2003: + 3.100 (*).
Conseguentemente, alla medesima Tabella B,
Ministero dell’economia e delle finanze,
apportare le seguenti variazioni:
2002: – 3.100;
2003: – 3.100.
————
(*) L’accantonamento è finalizzato alla predisposizione del progetto preliminare per la realizzazione del sottopasso della linea ferroviaria Gallarate-Luino nel comune di Mornago, S.P. 17 Varese-Vergiate del Buon Cammino.
5ª-36.Tab.B.37
Peruzzotti, Moro, Vanzo, Tirelli
Alla Tabella B,
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
apportare le seguenti variazioni:
2002: + 3.000;
2003: + 3.000;
2004: + 3.000 (*).
Conseguentemente, alla medesima tabella B,
Ministero dell’economia e delle finanze,
apportare le seguenti variazioni:
2002: – 3.000;
2003: – 3.000;
2004: – 3.000.
————
(*) L’accantonamento è finalizzato allo studio di fattibilità, già inserito nel PRUSST della provincia di Varese, per la realizzazione della variante SP 28 della Cascina Costa (tangenziale di Gallarate).
5ª-36.Tab.B.38
Peruzzotti, Moro, Vanzo, Tirelli
Alla tabella B,
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
apportare le seguenti variazioni:
2002: + 3.000;
2003: + 3.000;
2004: + 3.000 (*).
Conseguentemente, alla medesima Tabella B,
Ministero dell’economia e delle finanze,
apportare le seguenti variazioni:
2002: – 3.000;
2003: – 3.000;
2004: – 3.000.
————
(*) L’accantonamento è finalizzato allo studio di fattibilità per la realizzazione della variante SP 28 della Cascina Costa (tangenziale di Gallarate).
5ª-36.Tab.B.39
Franco Paolo, Moro, Vanzo
Alla tabella B,
Ministero dell’economia e delle finanze,
apportare la seguente variazione:
2002: – 3.000.
Conseguentemente, alla medesima Tabella B,
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
apportare la seguente variazione:
2002: + 3.000 (*).
————
(*) Lavori di sistemazione del tratto Valdarno-Recoaro della ex SS 248 e raccordo con l’autostrada Pedemontana veneta, in provincia di Vicenza.
5ª-36.Tab.B.40
Peruzzotti, Moro
Alla Tabella B,
Ministero dell’economia e delle finanze,
apportare la seguente variazione:
2002: – 3.000.
Conseguentemente, alla medesima tabella B,
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
apportare la seguente variazione:
2002: + 3.000 (*).
————
(*) Riqualificazione della tangenziale di Gallarate, in provincia di Varese.
5ª-36.Tab.B.41
Franco Paolo, Moro, Vanzo
Alla Tabella B,
Ministero dell’economia e delle finanze,
apportare la seguente variazione:
2002: – 2.700.
Conseguentemente, alla medesima Tabella B,
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
apportare la seguente variazione:
2002: + 2.700.
————
(*) Realizzazione della variante Passo di Riva-Povolaro in Comune di Dueville sulla ex S.S. n. 245, in provincia di Vicenza.
5ª-36.Tab.B.42
Nocco
Alla tabella B,
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
apportare le seguenti variazioni:
2002: + 2.583;
2003: + 2.583;
2004: + 2.583 (*).
Conseguentemente, alla Tabella B,
Ministero dell’economia e delle finanze,
apportare le seguenti variazioni:
2002: – 2.583;
2003: – 2.583;
2004: – 2.583.
————
(*) Aumento finalizzato alla copertura del finanziamento per la prosecuzione dei lavori di costruzione della diga foranea del porto di Molfetta (BA).
5ª-36.Tab.B.43
Pirovano, Vanzo
Alla tabella B,
Ministero per i beni e le attività culturali,
apportare la seguente variazione:
2002: + 2.582 (*).
Conseguentemente, alla medesima Tabella B,
Ministero dell’economia e delle finanze,
apportare la seguente variazione:
2002: – 2.582.
————
(*) L’accantonamento è finalizzato al restauro delle mura di Bergamo.
5ª-36.Tab.B.44
Moro
Alla tabella B,
Ministero dell’economia e delle finanze,
apportare le seguenti variazioni:
2002: – 2.500;
2003: – 2.500;
2004: – 3.500.
Conseguentemente, alla Tabella B,
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
apportare le seguenti variazioni:
2002: + 2.500;
2003: + 2.500;
2004: + 3.500 (*).
————
(*) Prolungamento SS Cimpello-Sequals fino a Gemona, I lotto funzionale Sequals-Sp della Valcosa.
5ª-36.Tab.B.45
Corrado, Moro, Vanzo, Longhi, Martone, Dalla Chiesa, Pedrini
Alla tabella B,
Ministero dell’economia e delle finanze,
apportare le seguenti variazioni:
2002: – 2.500;
2003: – 2.500;
2004: – 2.500.
Conseguentemente, alla Tabella B,
Ministero per i beni e le attività culturali,
apportare le seguenti variazioni:
2002: + 2.500;
2003: + 2.500;
2004: + 2.500.
————
(*) Contributo annuale al teatro Carlo Felice di Genova.
5ª-36.Tab.B.46
Agoni, Moro, Vanzo
Alla tabella B,
Ministero dell’economia e delle finanze,
apportare le seguenti variazioni:
2002: – 2.500;
2003: – 2.500.
Conseguentemente, alla Tabella B,
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
apportare le seguenti variazioni:
2002: + 2.500;
2003: + 2.500 (*).
————
(*) Lavori di completamento della variante di Capo di Ponte sulla S.S. n. 42, lotto V e VI - lotto IV.
5ª-36.Tab.B.47
Pirovano, Moro, Vanzo
Alla tabella B,
Ministero dell’economia e delle finanze,
apportare la seguente variazione:
2002: – 2.500.
Conseguentemente, alla Tabella B,
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio,
apportare la seguente variazione:
2002: + 2.500 (*).
————
(*) Completamento della bonifica e depurazione delle acque del lago di Iseo.
5ª-36.Tab.B.48
Agoni, Tirelli, Moro, Vanzo
Alla Tabella B,
Ministero dell’economia e delle finanze
, apportare la seguente variazione:
2002: – 2.500.
Conseguentemente, alla medesima Tabella B,
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
, apportare la seguente variazione:
2002: + 2.500 (*).
————
(*) Messa in sicurezza adeguamenti e interventi connessi dell’ex strada statale n. 345 Tre Valli, tratta Brescia-Collio.
5ª-36.Tab.B.49
Moro
Alla Tabella B,
Ministero dell’economia e delle finanze
, apportare la seguente variazione:
2002: – 2.500.
Conseguentemente, alla medesima Tabella B,
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
, apportare la seguente variazione:
2002: + 2.500 (*).
————
(*) Completamento della tangenziale sud di Udine.
5ª-36.Tab.B.50
Pirovano, Moro
Alla Tabella B,
Ministero dell’economia e delle finanze,
apportare la seguente variazione:
2002: – 2.500.
Conseguentemente, alla medesima Tabella B,
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
, apportare la seguente variazione:
2002: + 2.500 (*).
————
(*) Realizzazione della variante del Ponte di Brivio sulla ex strada statale n. 342 Briantea Lecco-Bergamo.
5ª-36.Tab.B.51
Calderoli, Moro
Alla tabella B,
Ministero dell’economia e delle finanze
, apportare la seguente variazione:
2002: – 2.500.
Conseguentemente, alla medesima Tabella B,
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
, apportare la seguente variazione:
2002: + 2.500 (*).
————
(*) Realizzazione della variante della ex strada statale n. 342 Briantea – tratto Bergamo-Cisano.
5ª-36.Tab.B.52
Tirelli, Moro
Alla tabella B,
Ministero dell’economia e delle finanze
, apportare la seguente variazione:
2002: – 2.500.
Conseguentemente, alla medesima Tabella B,
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
, apportare la seguente variazione:
2002: + 2.500 (*).
————
(*) Completamento della progettazione esecutiva della varianti della ex strada statale n. 470 della «Valle Brembana».
5ª-36.Tab.B.53
Boldi, Vanzo, Moro
Alla tabella B,
Ministero dell’economia e delle finanze
, apportare la seguente variazione:
2002: – 2.500.
Conseguentemente, alla medesima Tabella B,
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
, apportare la seguente variazione:
2002: + 2.500 (*).
————
(*) Riqualificazione e messa in sicurezza della strada provinciale n. 234 tratto Crissolo-Pian del Re, in provincia di Cuneo.
5ª-36.Tab.B.54
Pirovano, Moro, Vanzo
Alla tabella B,
Ministero dell’economia e delle finanze
, apportare la seguente variazione:
2002: – 2.500.
Conseguentemente, alla medesima Tabella B,
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
, apportare la seguente variazione:
2002: + 2.500 (*).
————
(*) Realizzazione della variante per la riorganizzazione e la messa in sicurezza della intersezione con la tangenziale di Piacenza sulla strada statale n. 654 della Val Nure.
5ª-36.Tab.B.55
Boldi, Moro, Vanzo
Alla tabella B,
Ministero dell’economia e delle finanze
, apportare la seguente variazione:
2002: – 2.500.
Conseguentemente, alla medesima Tabella B,
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
, apportare la seguente variazione:
2002: + 2.500 (*).
————
(*) Finanziamento diretto alla città di Vigevano, in provincia di Pavia, per la sistemazione del Castello Sforzesco.
5ª-36.Tab.B.56
Boldi, Moro, Vanzo
Alla tabella B,
Ministero dell’economia e delle finanze
, apportare la seguente variazione:
2002: – 2.500.
Conseguentemente, alla medesima tabella B,
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
, apportare la seguente variazione:
2002: + 2.500 (*).
————
(*) Potenziamento della stazione ferroviaria di Tortona.
5ª-36.Tab.B.57
Pirovano, Moro, Vanzo
Alla tabella B,
Ministero dell’economia e delle finanze
, apportare la seguente variazione:
2002: – 2.500.
Conseguentemente, alla medesima Tabella B,
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
, apportare la seguente variazione:
2002: + 2.500 (*).
————
(*) Soppressione del passaggio a livello alle Porte di Erba, in provincia di Como, sulla tratta ferroviaria Milano-Asso.
5ª-36.Tab.B.58
Chincarini, Vanzo
Alla Tabella B,
Ministero dell’economia e delle finanze
, apportare la seguente variazione:
2002: – 2.500.
Conseguentemente, alla medesima Tabella B,
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
, apportare la seguente variazione:
2002: + 2.500 (*).
————
(*) Realizzazione della svincolo sulla ex strada statale n. 11, per servire l’accesso al polo ospedaliero di San Bonifacio (Verona) in fase di ultimazione.
5ª-36.Tab.B.59
Cavallaro
Alla Tabella D,
legge n. 448 del 1998, articolo 50, comma 1, lettera
f),
(Economia e finanze, 4.2.3.15 - cap. 7258):
2002: + 2.000;
2002: + 3.000;
2003: + 3.000 (*).
Conseguentemente, ridurre dei medesimi importi alla tabella B, gli stanziamenti relativi al
Ministero dell’economia e delle finanze.
Compensazione Gruppo Margherita-DL-L’Ulivo (v. emend. 2.5).
————
(*) Realizzazione dell’ampliamento del tribunale di Macerata.
5ª-36.Tab.B.60
Tirelli, Moro, Vanzo
Alla tabella B,
Ministero dell’economia e delle finanze,
apportare la seguente variazione:
2002: – 2.000.
Conseguentemente, alla medesima Tabella B,
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
, apportare la seguente variazione:
2002: + 2.000 (*).
————
(*) Lavori di completamento dell’asse viario Palazzolo-Capriolo-Sarnico, nel comune di Capriolo in provincia di Brescia.
5ª-36.Tab.B.61
Pirovano, Moro
Alla Tabella B,
Ministero dell’economia e delle finanze
, apportare la seguente variazione:
2002: – 2.000.
Conseguentemente, alla medesima tabella B,
Ministero del lavoro e delle politiche sociali
, apportare la seguente variazione:
2002: + 2.000 (*).
————
(*) Realizzazione in
project financing
di case di riposo per anziani autosufficienti e parzialmente autosufficienti, sotto controllo pubblico, nella provincia di Bergamo.
5ª-36.Tab.B.62
Vanzo, Moro
Alla tabella B,
Ministero dell’economia e delle finanze,
apportare la seguente variazione:
2002: – 1.700.
Conseguentemente, alla medesima Tabella B,
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
apportare la seguente variazione:
2002: + 1.700 (*).
————
(*) Interventi di sistemazione delle rive del fiume Brenta ed in particolare: consolidamento della curva comare in località comune Camposanmartino; attraversamento pedonale in località Camposanmartino; valorizzazione naturalistica con la realizzazione di un percorso pedonale sulla riva sinistra.
5ª-36.Tab.B.63
Monti, Moro, Vanzo
Alla Tabella B,
Ministero dell’economia e delle finanze
, apportare le seguenti variazioni:
2002: – 1.500;
2003: – 1.500.
Conseguentemente, alla medesima tabella B,
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
, apportare le seguenti variazioni:
2002: + 1.500;
2002: + 1.500 (*).
————
(*) L’accantonamento è diretto a consentire la costruzione del ponte al lago del Corlo e il suo collegamento con la valle di Carazzagno nel comune di Arsiè, provincia di Belluno.
5ª-36.Tab.B.64
Cavallaro
Alla tabella B,
Ministero per i beni e le attività culturali,
apportare le seguenti variazioni:
2002: + 1.500;
2003: + 500.
2004: + 500 (*).
Conseguentemente, alla medesima tabella B,
Ministero dell’economia e delle finanze
, ridurre dei medesimi importi.
————
(*) Contributo di esercizio all’Associazione Area Sferisterio di Macerata.
5ª-36.Tab.B.65
Franco Paolo, Moro, Vanzo
Alla tabella B,
Ministero dell’economia e delle finanze,
apportare la seguente variazione:
2002: – 1.500.
Conseguentemente, alla medesima tabella B,
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
apportare la seguente variazione:
2002: + 1.500 (*).
————
(*) Lavori di sistemazione e messa in sicurezza del tratto Recoaro-Valli del Pasubio della ex strada statale n. 248, in provincia di Vicenza.
5ª-36.Tab.B.66
Franco Paolo, Moro, Vanzo
Alla tabella B,
Ministero dell’economia e delle finanze
, apportare la seguente variazione:
2002: – 1.500.
Conseguentemente, alla medesima tabella B,
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
, apportare la seguente variazione:
2002: + 1.500 (*).
————
(*) Lavori di sistemazione, allargamento e messa in sicurezza della ex strada statale n. 349, dall’abitato di Tresche all’abitato di Canove, in provincia di Vicenza.
5ª-36.Tab.B.67
Franco Paolo, Moro, Vanzo
Alla tabella B,
Ministero dell’economia e delle finanze
, apportare la seguente variazione:
2002: – 1.500.
Conseguentemente, alla medesima tabella B,
Ministero delle attività produttive
, apportare la seguente variazione:
2002: + 1.500 (*).
————
(*) Contributo alle comunità montane di Agno-Chiampo, Leogra-Timonchio e Alto Astico, della provincia di Vicenza, da destinare ad attività turistiche per la celebrazione dell’Anno della montagna.
5ª-36.Tab.B.200
Stiffoni
Alla tabella B,
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
apportare la seguente variazione:
2002: + 1.500 (*).
Conseguentemente, alla medesima tabella B,
Ministero dell’economia e delle finanze
, apportare la seguente variazione:
2002: – 1.500 (*).
————
(*) L’accantonamento è finalizzato alla realizzazione del progetto «Sicurezza stradale» dell’amministrazione provinciale di Treviso.
5ª36.Tab.B.68
Rotondo, Montalbano, Garraffa, Battaglia Giovanni
Alla Tabella B,
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio,
apportare le seguenti variazioni:
2002: + 1.300;
2003: + 1.300;
2004: + 1.300 (*).
Conseguentemente, alla medesima Tabella B,
Ministero dell’economia e delle finanze,
ridurre di pari importo.
————
(*) Aumento finalizzato alla creazione di un centro per la prevenzione dell’inquinamento ambientale nel polo chimico di Siracusa.
5ª36.Tab.B.69
Pedrazzini, Moro
Alla Tabella B,
Ministero dell’economia e delle finanze
, apportare la seguente variazione:
2002: – 1.250.
Conseguentemente, alla medesima Tabella B,
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
, apportare la seguente variazione:
2002: – 1.250 (*).
————
(*) Finanziamento della riqualificazione urbano-ferroviaria della tratta ferroviaria Cremona-Pavia, in località Codogno, secondo il progetto comprensionale C5 Codogno-Casalpusterlengo.
5ª36.Tab.B.70
Pedrazzini, Moro
Alla tabella B,
Ministero dell’economia e delle finanze
, apportare la seguente variazione:
2002: – 1.250.
Conseguentemente, alla medesima tabella B,
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
, apportare la seguente variazione:
2002: + 1.250 (*).
————
(*) Cofinanziamento alla riqualificazione urbano-ferroviaria della tratta ferroviaria Cremona-Treviglio, in località Crema.
5ª36.Tab.B.71
Cavallaro
Alla Tabella D,
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, legge n. 910 del 1986 art. 7 comma 8 Edilizia universitaria (settore n. 23) (25.2.3.3 - Edilizia universitaria, grandi attrezzature e ricerca scientifica - cap. 8957)
, apportare la seguente variazione:
2002: + 1.000;
2003: + 2.000;
2004: + 2.000 (*).
Conseguentemente, alla Tabella B,
Ministero dell’economia e delle finanze
, ridurre dei medesimi importi.
Compensazione Gruppo Margherita-DL-L’Ulivo (v. emend. 2.5).
————
(*) Realizzazione del
campus
dell’Università di Camerino per aumentare la recettività universitaria dopo gli eventi sismici del 26 settembre 1997.
5ª36.Tab.B.72
Cavallaro
Alla Tabella D,
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
, aggiungere la seguente voce:
Legge n. 338 del 2000, art. 1, comma 1: Interventi per alloggi e residenze per studenti universitari (25.2.3.3 - Edilizia universitaria, grandi attrezzature e ricerca scientifica - cap. 8957):
2002: + 1.000;
2003: + 2.000;
2004: + 2.000 (*).
Conseguentemente, alla Tabella B,
Ministero dell’economia e delle finanze
, ridurre dei medesimi importi.
Compensazione Gruppo Margherita-DL-L’Ulivo (v. emend. 2.5).
————
(*) Realizzazione del
campus
dell’Università di Camerino per aumentare la recettività universitaria dopo gli eventi sismici del 26 settembre 1997.
5ª36.Tab.B.73
Cavallaro
Alla Tabella D,
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
, apportare le seguenti variazioni:
Legge n. 910 del 1986, art. 7, comma 6 (Settore 17) (3.2.3.7 – Edilizia giudiziaria – cap. 7473):
2002: + 1.000;
2003: + 2.000;
2004: + 2.000 (*).
Conseguentemente, alla Tabella B,
Ministero dell’economia e delle finanze
, ridurre dei medesimi importi.
Compensazione Gruppo Margherita-DL-L’Ulivo (v. emend. 2.5).
————
(*) Realizzazione del nuovo istituto di prevenzione e pena di Camerino (MC) anche mediante alienazione vecchio stabile ed adozione di proceudre di
project financing
o locazione finanziaria, in relazione al decreto del Ministro della giustizia 30 gennaio 2001 che ne dichiara l’inidoneità.
5ª36.Tab.B.74
Brignone, Moro
Alla tabella B,
Ministero per i beni e le attività culturali,
apportare le seguenti variazioni:
2002: + 1.000;
2003: + 1.000;
2004: + 1.000 (*).
Conseguentemente, alla medesima tabella B,
Ministero dell’economia e delle finanze,
apportare le seguenti variazioni:
2002: – 1.000;
2003: – 1.000;
2004: – 1.000.
————
(*) L’accantonamento è finalizzato alla realizzazione del museo storico della città di Asti.
5ª36.Tab.B.75
Brignone, Moro
Alla tabella B,
Ministero per i beni e le attività culturali,
apportare le seguenti variazioni:
2002: + 1.000;
2003: + 1.000;
2004: + 1.000 (*).
Conseguentemente alla medesima tabella B,
Ministero dell’economia e delle finanze,
apportare le seguenti variazioni:
2002: – 1.000;
2003: – 1.000;
2004: – 1.000.
————
(*) L’accantonamento è finalizzato alla realizzazione del progetto di prefattibilità di recupero, valorizzazione e catalogazione visiva dei 120 castelli della provincia di Asti.
5ª36.Tab.B.76
Brignone, Moro
Alla Tabella B,
Ministero per i beni e le attività culturali,
apportare le seguenti variazioni:
2002: + 1.000;
2003: + 1.000;
2004: + 1.000 (*).
Conseguentemente alla medesima Tabella B,
Ministero dell’economia e delle finanze,
apportare le seguenti variazioni:
2002: – 1.000;
2003: – 1.000;
2004: – 1.000.
————
(*) L’accantonamento è diretto alla sistemazione e valorizzazione degli archivi storici dei comuni e delle parrocchie della Provincia di Asti.
5ª36.Tab.B.77
Peruzzotti, Moro, Vanzo, Tirelli
Alla Tabella B,
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
apportare le seguenti variazioni:
2002: + 1.000;
2003: + 1.000;
2004: + 1.000 (*).
Conseguentemente alla medesima tabella B,
Ministero dell’economia e delle finanze,
apportare le seguenti variazioni:
2002: – 1.000;
2003: – 1.000;
2004: – 1.000.
————
(*) L’accantonamento è finalizzato al consolidamento strutturale del viadotto di Cairate - 2º lotto sulla SP 12 Cairate-Cassano Magnago di Manigunda.
5ª36.Tab.B.78
Brignone
Alla tabella B,
Ministero per i beni e le attività culturali,
apportare le seguenti variazioni:
2002: + 1.000;
2003: + 1.000;
2004: + 1.000 (*).
Conseguentemente, alla medesima tabella B,
Ministero dell’economia e delle finanze,
apportare le seguenti variazioni:
2002: – 1.000;
2003: – 1.000;
2004: – 1.000.
————
(*) L’accantonamento è diretto alla sistemazione e valorizzazione degli archivi storici dei comuni e delle parrocchie della Provincia di Cuneo.
5ª36.Tab.B.79
Franco Paolo, Moro, Vanzo
Alla tabella B,
Ministero dell’economia e delle finanze,
apportare la seguente variazione:
2002: – 1.000.
Conseguentemente alla medesima tabella B,
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
apportare la seguente variazione:
2002: + 1.000 (*).
————
(*) Realizzazione della variante alla ex strada statale n. 380 in località Forni-Valdastico, in provincia di Vicenza.
5ª36.Tab.B.80
Calderoli, Moro, Vanzo
Alla tabella B,
Ministero dell’economia e delle finanze,
apportare la seguente variazione:
2002: – 1.000.
Conseguentemente, alla medesima tabella B,
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
apportare la seguente variazione:
2002: + 1.000 (*).
————
(*) Realizzazione dell’incrocio al Ponte di Villa D’Ogna, collegamento con l’altipiano di Clusone ed alta Val Seriana, S.p n. 49 km 33,400 - S.p. n. 50, in provincia di Bergamo.
5ª36.Tab.B.81
Calderoli, Pedrazzini, Moro
Alla tabella B,
Ministero dell’economia e delle finanze,
apportare la seguente variazione:
2002: – 800 (*).
Conseguentemente, alla medesima tabella B,
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
apportare la seguente variazione:
2002: + 800 (*).
————
(*) Realizzazione del collegamento funzionale tra il raccordo dei comuni di Seriate, Nembro, Albino, Gazzaniga e la viabilità locale, tratto via Acqua dei buoi, strada statale n. 671.
5ª36.Tab.B.82
Giaretta
Alla tabella B,
Ministero per i beni e le attività culturali,
apportare le seguenti variazioni:
2002: + 500;
2003: + 500 (*).
Conseguentemente, alla medesima tabella B,
Ministero dell’economia e delle finanze,
apportare le seguenti variazioni:
2002: – 500;
2003: – 500.
————
(*) Contributo al comune di Rubano per realizzazione del Parco etnografico di Rubano.
5ª36.Tab.B.83
Giaretta
Alla tabella B,
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
apportare le seguenti variazioni:
2002: + 500;
2003: + 500 (*).
Conseguentemente, alla medesima tabella B,
Ministero dell’economia e delle finanze,
apportare le seguenti variazioni:
2002: – 500;
2003: – 500.
————
(*) Contributo all’amministrazione provinciale di Padova per la viabilità ciclabile del sistema collinare euganeo.
5ª36.Tab.B.84
Brignone, Moro, Vanzo
Alla tabella B,
Ministero dell’economia e delle finanze,
apportare la seguente variazione:
2002: – 500.
Conseguentemente alla medesima tabella B,
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
apportare la seguente variazione:
2002: + 500 (*).
————
(*) Realizzazione della circonvallazione della zona industriale del comune di Centallo.
5ª36.Tab.B.85
Calderoli, Moro
Alla tabella B,
Ministero dell’economia e delle finanze,
apportare la seguente variazione:
2002: – 500.
Conseguentemente, alla medesima tabella B,
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
apportare la seguente variazione:
2002: + 500 (*).
————
(*) Variante alla S.P. n.–36, comuni Nembro, Selvino, Aviatico, progetto di allargamento in località San Vito nel comune di Nembro in provincia di Bergamo.
5ª36.Tab.B.86
Calderoli, Vanzo
Alla tabella B,
Ministero dell’economia e delle finanze,
apportare la seguente variazione:
2002: – 250.
Conseguentemente, alla medesima tabella B,
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
apportare la seguente variazione:
2002: + 250 (*).
————
(*) Collegamento stradale dei comuni Ardesio e Valoglio, strada sovracomunale e turistica Bagni Novazza, in provincia di Bergamo.
5ª36.Tab.B.87
Franco Paolo, Moro, Vanzo
Alla tabella B,
Ministero dell’economia e delle finanze,
apportare la seguente variazione:
2002: – 150.
Conseguentemente, alla medesima tabella B,
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
apportare la seguente variazione:
2002: + 150 (*).
————
(*) Lavori urgenti della ex strada statale n. 350, per l’eliminazione della pericolosità e per la costruzione del ponte al km 34,660, in provincia di Vicenza.
5ª-36.Tab.B.88
Franco Paolo, Moro, Vanzo
Alla tabella B,
Ministero dell’economia e delle finanze
, apportare la seguente variazione:
2002: – 100.
Conseguentemente, alla medesima tabella B,
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
, apportare la seguente variazione:
2002: + 100 (*).
————
(*) Aumento finalizzato ai lavori di sistemazione della ex S.S. n. 141 in località Porta S. Lorenzo al km. 19,300, in provincia di Vicenza.
5ª-36.Tab.B.89
Montalbano, Garraffa, Battaglia Giovanni, Rotondo, Montagnino
Alla tabella B,
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
, apportare le seguenti variazioni:
2003: + 2.500;
2004: + 2.500 (*).
Di cui limiti di impegno:
2003: + 2.500;
2004: + 2.500.
Conseguentemente, alla medesima tabella B,
Ministero dell’economia e delle finanze
, ridurre di pari importo.
————
(*) Aumento finalizzato alla progettazione e realizzazione della bretella di collegamento Bivona-S. Stefano, S.S. 115.
5ª-36.Tab.B.90
Chiusoli, Maconi, Baratella, Cosentino, Pasquini
Alla tabella B,
Ministero delle attività produttive
, apportare la seguente variazione:
2002: + 15.622 (*).
Compensazione Gruppi L’Ulivo (v. emend. 2.24).
————
(*) Aumento finalizzato al finanziamento del Fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi (Artigiancassa).
5ª-36.Tab.B.91
Curto
Alla Tabella B,
Ministero delle attività produttive
, apportare le seguenti variazioni:
2002: + 10.329;
2003: + 10.329;
2004: + 10.329. (*)
Conseguentemente, alla Tabella C,
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, decreto legislativo n. 143 del 1994. Istituzione dell’Ente nazionale per le strade – art. 3: Finanziamento e programmazione dell’attività per altre spese in conto capitale per ammortamento mutui (Settore n. 16) (2.2.3.6 - Ente nazionale per le strade - cap. 7164),
apportare le seguenti variazioni:
2002: – 10.329;
2003: – 10.329;
2004: – 10.329.
————
(*) Aumento finalizzato per interventi di sostegno dei processi di internazionalizzazione.
5ª-36.Tab.B.92
Fabris, Giaretta
Alla Tabella B,
Ministero delle attività produttive
, apportare le seguenti variazioni:
2002: + 250;
2003: + 250;
2004: + 250.
Conseguentemente, alla medesima Tabella B,
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
, apportare le seguenti variazioni:
2002: – 250;
2003: – 250;
2004: – 250.
5ª-36.Tab.B.93
Bevilacqua, D’Ippolito Vitale, Curto
Alla Tabella B,
Ministero della giustizia,
apportare le seguenti variazioni:
2002: + 5.000;
2003: + 5.000;
2004: + 5.000 (*).
Conseguentemente, alla Tabella B,
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
, apportare le seguenti variazioni:
2002: – 5.000;
2003: – 5.000;
2004: – 5.000.
————
(*) Aumento finalizzato alla costruzione delle sedi del TAR e dell’Avvocatura distrettuale dello Stato di Catanzaro.
5ª-36.Tab.B.94
Veraldi, Montagnino
Alla Tabella B,
Ministero della giustizia
, apportare le seguenti variazioni:
2002: + 5.000;
2003: + 5.000;
2004: + 5.000 (*).
Conseguentemente, alla Tabella B,
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
, apportare le seguenti variazioni:
2002: – 5.000;
2003: – 5.000;
2004: – 5.000.
————
(*) Aumento finalizzato alla costruzione delle sedi del TAR e dell’Avvocatura distrettuale dello Stato di Catanzaro.
5ª-36.Tab.B.95
Berlinguer, Tessitore, Pagano, Soliani, Manieri, Monticone, D’Andrea, Acciarino, Franco Vittoria, Pasquini
Alla Tabella B,
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
, apportare le seguenti variazioni:
2002: + 72.300;
2003: + 72.300;
2004: + 72.300 (*).
Compensazione Gruppi L’Ulivo (v. emend. 2.24).
————
(*) Accantonamento finalizzato all’incremento del finanziamento dei progetti di ricerca universitaria di interesse nazionale.
5ª-36.Tab.B.96
Berlinguer, Tessitore, Pagano, Soliani, Manieri, Monticone, D’Andrea, Acciarino, Franco Vittoria, Pasquini
Alla Tabella B,
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
, apportare le seguenti variazioni:
2002: + 51.650 (*);
2003: + 51.650;
2004: + 51.650.
————
(*) Accantonamento finalizzato al cofinanziamento di contratti a tempo determinato, da stipulare, a cura di università ed enti di ricerca, con 5000 giovani ricercatori.
Compensazione Gruppi L’Ulivo (v. emend. 2.24).
5ª-36.Tab.B.97
Berlinguer, Tessitore, Pagano, Soliani, Manieri, Monticone, D’Andrea, Acciarino, Franco Vittoria, Pasquini
Alla Tabella B,
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
, apportare le seguenti variazioni:
2002: + 41.320 (*);
2003: + 41.320;
2004: + 41.320.
————
(*) Accantonamento finalizzato all’incremento delle dotazioni del Fondo per la ricerca di base di cui all’articolo 107 della legge n. 388 del 2000.
Compensazione Gruppi L’Ulivo (v. emend. 2.24).
5ª-36.Tab.B.98
Eufemi, Ciccanti
Nella Tabella B,
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca,
apportare le seguenti variazioni:
2002: + 2.582;
2003: + 2.582;
2004: + 2.582.
Di cui:
limiti d’impegno a favore di soggetti non statali (*):
2002: 2.582;
2003: 2.582;
2004: 2.582.
Conseguentemente, nella stessa Tabella B,
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
, apportare le seguenti variazioni:
2002: – 2.582;
2003: – 2.582;
2004: – 2.582.
Di cui:
limiti d’impegno a favore di soggetti non statali:
2002: – 2.582;
2003: – 2.582;
2004: – 2.582.
————
(*) Limite d’impegno decennale finalizzato al Politecnico di Torino, completamento sede decentrata di Mondovì.
5ª-36.Tab.B.99
Eufemi, Ciccanti
Nella Tabella B,
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
apportare le seguenti variazioni:
2002: + 1.549;
2003: + 1.549;
2004: + 1.549.
Di cui:
limiti d’impegno a favore di soggetti non statali (*):
2002: 1.549;
2003: 1.549;
2004: 1.549.
Conseguentemente, nella stessa Tabella B,
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
, apportare le seguenti variazioni:
2002: – 1.549;
2003: – 1.549;
2004: – 1.549.
Di cui:
limiti d’impegno a favore di soggetti non statali:
2002: – 1.549;
2003: – 1.549;
2004: – 1.549.
————
(*) Limite d’impegno decennale finalizzato al Politecnico di Torino, completamento sede decentrata di Mondovì.
5ª-36.Tab.B.100
Fabris, Cavallaro
Alla Tabella B,
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca,
apportare le seguenti variazioni (aumento finalizzato al sostegno alle Scuole e ai Centri di Formazione a sostegno delle operazioni internazionali di pace):
2002: + 100;
2003: + 100;
2004: + 100.
Conseguentemente, alla medesima Tabella,
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
, apportare le seguenti variazioni:
2002: – 100;
2003: – 100;
2004: – 100.
5ª-36.Tab.B.101
Donati, Ripamonti
Alla Tabella B,
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio
, apportare le seguenti variazioni, relative alla quota di limiti di impegno:
2002: + 200.000 (*);
2003: + 200.000;
2003: + 200.000.
Conseguentemente, alla medesima Tabella B
, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
, apportare le seguenti variazioni, relative alla quota di limiti di impegno:
2002: – 200.000;
2003: – 200.000;
2004: – 200.000.
————
(*) Accantonamento finalizzato al finanziamento di piani per l’innovazione tecnologica e la telematica applicata al campo della mobilità urbana sostenibile nonché per il finanziamento di investimenti a sostegno delle mobilità sostenibile.
5ª-36.Tab.B.102
Rigoni, Montagnino
Alla Tabella B,
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio
, apportare la seguente variazione (finalizzata alla salvaguardia fascia costiera dell’Alto Tirreno toscano):
2002: + 36.150.
Conseguentemente, alla medesima Tabella,
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
, apportare la seguente variazione:
2002: – 36.150.
5ª-36.Tab.B.103
Del Turco, Marini, Casillo, Crema, Labellarte, Manieri, Coviello, Giaretta
Alla Tabella B,
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio
, apportare la seguente variazione:
2002: + 3.200 (*).
Conseguentemente, alla Tabella C,
Ministero dell’economia e della finanze, legge n. 468 del 1978, articolo 9-
ter
– Fondo di riserva (cap. 3003)
ridurre lo stanziamento per il 2001 di pari importo.
————
(*) Accantonamento finalizzato a favore del provvedimento riguardante i comuni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 settembre 2001, colpiti dagli eventi alluvionali del 14 e 15 settembre 2001.
5ª-36.Tab.B.104
Manieri, D’Andrea, Acciarini, Favaro, Bevilacqua, Pagano, Chirilli, Franco Vittoria, Marino
Alla Tabella B,
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio
, apportare le seguenti variazioni:
2002: + 2.600;
2003: + 2.600;
2004: + 2.600.
Conseguentemente, alla Tabella C,
Ministero dell’economia e delle finanze, legge n. 468 del 1978, articolo 9-
ter
– Fondo di riserva (cap. 3003)
ridurre gli stanziamenti di pari importo.
————
(*) Accantonamento finalizzato alla copertura del disegno di legge: Provvedimenti per il restauro e la tutela del patrimonio artistico barocco della provincia di Lecce.
5ª-36.Tab.B.105
Fabris, Giaretta
Alla Tabella B,
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio
, apportare le seguenti variazioni
(finalizzate al finanziamento delle ricerche su tecnologie innovative per contrastare l’erosione costiera della costa adriatica):
2002: + 1.000;
2003: + 1.000;
2004: + 1.000.
Conseguentemente, alla medesima Tabella,
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
, apportare le seguenti variazioni:
2002: – 1.000;
2003: – 1.000;
2004: – 1.000.
5ª-36.Tab.B.106
Viserta Costantini, Caddeo
Alla Tabella B,
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio,
apportare le seguenti variazioni:
2003: + 1.000 (*);
2004: + 1.500 (*).
Di cui:
limiti d’impegno:
2003: + 1.000;
2004: + 1.500.
Conseguentemente, alla medesima Tabella,
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
, apportare le seguenti variazioni:
2003: – 1.000;
2004: – 1.500.
Di cui:
limiti d’impegno:
2003: – 1.000;
2004: – 1.500.
————
(*) Aumento finalizzato al disinquinamento del fiume Pescara, in provincia di Pescara.
5ª-36.Tab.B.107
Curto
Alla Tabella D,
Ministero dell’economia e delle finanze
, inserire la voce: «legge n. 488 del 1999 – articolo 27, comma 11 – disposizioni per la razionalizzazione degli interventi pr la imprenditorialità giovanile (Economia e finanze: 3.2.3.22 – imprenditorialità giovanile nel Mezzogiorno – cap. 7212):
2002: + 258.228».
Conseguentemente, alla Tabella B,
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
, apportare la seguente variazione:
2002: + 258.228.
Sia agli importi degli accantonamenti sia negli importi della specifica relativa ai limiti d’impegno a favore di soggetti non statali.
5ª-36.Tab.B.108
Greco
Alla Tabella D,
Ministero dell’economia e delle finanze,
inserire la voce:
«Legge n. 488 del 1998 – articolo 27, comma 11 – disposizioni per la realizzazione degli interventi per la imprenditoria giovanile (Economia e finanze: 3.2.3.22 – imprenditorialità giovanile nel Mezzogiorno – cap. 7212):
2002: + 258.228».
Conseguentemente, alla Tabella B,
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
apportare la seguente variazione:
2002: – 258.228.
Sia agli importi degli accantonamenti sia agli importi della specifica relativa ai limiti d’impegno a favore di soggetti non statali.
5ª-36.Tab.B.109
Greco, Nocco, Lauro
Alla Tabella D,
Ministero dell’economia e delle finanze,
inserire la voce:
«Legge n. 488 del 1999 – articolo 27, comma 11 – disposizioni per la realizzazione degli interventi per la imprenditoria giovanile (Economia e finanze: 3.2.3.22 – imprenditorialità giovanile nel Mezzogiorno – cap. 7212):
2002: + 50.000».
Conseguentemente, alla Tabella B,
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
apportare la seguente variazione sia agli importi degli accantonamenti sia agli importi della specifica relativa ai limiti d’impegno a favore di soggetti non statali:
2002: – 100.000.
5ª-36.Tab.B.110
Fabris, Cavallaro
Alla Tabella C, apportare la seguente variazione:
Legge n. 68 del 1997, articolo 8, comma 1 lettera
a)
(u.p.b. 5.1.2.2. – cap. 5101)
2002: + 15.495
Legge n. 68 del 1997, articolo 8, comma 1 lettera
b)
(u.p.b. 5.1.2.2. – cap. 5102)
2002: + 9.297
Conseguentemente, alla Tabella B,
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
apportare la seguente variazione:
2002: – 49.584
5ª-36.Tab.B.111
Bastianoni
Alla Tabella C,
Ministero delle attività produttive,
apportare le seguenti variazioni:
Legge n. 68 del 1997 (Riforma istituto nazionale per il Commercio con l’Estero)
Articolo 8, comma 1 lettera
a)
(Contributo di funzionamento)
2002: + 15.000;
2003: + 15.000;
2004: + 15.000.
Articolo 8, comma 1 lettera
b)
(Contributo di funzionamento)
2002: + 9.000;
2003: + 9.000;
2004: + 9.000.
Conseguentemente, alla Tabella B, apportare le seguenti variazioni:
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:
2002: – 48.000;
2003: – 48.000;
2004: – 48.000.
5ª-36.Tab.B.112
Manfredi, Piccioni, Nocco
Nella Tabella B
Ministero delle politiche agricole e forestali
, modificare i limiti di impegno a favore di soggetti non statali nel modo seguente:
2002: + 35.000;
2003: + 45.000;
2004: + 45.000.
Conseguentemente alla stessa Tabella, ridurre di uguale importo gli stanziamenti relativi al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (limiti di impegno).
5ª-36.Tab.B.113
Nocco
Alla Tabella B
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
, apportare le seguenti variazioni:
2002: + 22.000;
2003: + 22.000;
2004: + 22.000 (*).
Conseguentemente, alla Tabella C,
Ministero dell’economia e delle finanze, legge n. 468 del 1978, articolo 9-ter
, ridurre di uguale importo per ciascuno degli anni.
————
(*) Potenziamento delle infrastrutture ai fini dello sviluppo, ritenuto prioritario, del «bacino del salotto», compreso tra Santeramo in Colle, Altamura e Gioia del Colle.
5ª-36.Tab.B.114
Eufemi, Ciccanti
Nella Tabella D,
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
aggiungere la seguente disposizione:
decreto-legge n. 244 del 1995 convertito in legge n. 341 del 1995: Misure dirette ad accelerare il completamento degli interventi pubblici e la realizzazione dei nuovi interventi nelle aree depresse – Art. 4
2002: + 10.329 (*);
2003: + 10.329;
2004: + 10.329.
————
(*) Limite di impegno ventennale.
Conseguentemente, modificare lo stanziamento della Tabella B,
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
, come segue:
2002: da 259.778 a 239.120;
2003: da 259.778 a 241.702;
2004: da 259.778 a 241.702.
Di cui limiti d’impegno a favore di soggetti non statali:
2002: da 258.228 a 237.570;
2003: da 258.228 a 240.152;
2004: da 258.228 a 240.152.
5ª-36.Tab.B.115
Eufemi, Ciccanti
Nella Tabella D,
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
, aggiungere la seguente disposizione:
Legge n. 23 del 1996:
Norme per l’edilizia scolastica
– art. 4 comma 1 lire:
2002: + 10.329 (*);
2003: + 10.329;
2004: + 10.329.
————
(*) Limite di impegno.
Conseguentemente, alla Tabella B,
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
, modificare gli stanziamenti come segue:
2002: da 259.778 a 239.120;
2003: da 259.778 a 241.702;
2004: da 259.778 a 241.702.
Di cui: limiti d’impegno a favore di soggetti non statali:
2002: da 258.228 a 237.570;
2003: da 258.228 a 240.152;
2004: da 258.228 a 240.152.
5ª-36.Tab.B.116
Moro, Vanzo, Tirelli, Peruzzotti, Camber
Alla Tabella D,
Ministero dell’interno,
apportare le seguenti variazioni:
Decreto-legge n. 67 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 1997: Disposizioni urgenti per favorire l’occupazione – art. 3: contributi per spese pubbliche nei comuni di Napoli e Palermo (settore n. 27) (3.2.3.3 – Altri interventi enti locali – cap. 7243):
2002: – 50.000;
2003: – 50.000;
2004: – 25.000.
Conseguentemente, alla Tabella B,
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
apportare le seguenti variazioni:
2002: + 15.000 (*);
2003: + 15.000;
2004: + 7.000.
————
(*) L’incremento è finalizzato all’acquisto di nuove navi da parte della compagnia Lloyd Triestino.
5ª-36.Tab.B.117
Fabris, Giaretta
Alla Tabella D,
Ministero delle politiche agricole e forestali
, inserire la seguente voce:
Legge n. 67 del 1988, articolo 17, comma 15: protezione del territorio del comune di Ravenna dal fenomeno della subsidenza (legge n. 845 del 1980):
2002: + 1.500;
2003: + 1.500;
2004: + 1.500.
Conseguentemente, alla Tabella B,
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:
2002: - 3.000;
2003: - 3.000;
2004: - 3.000.
5ª-36.Tab.B.118
Bastianoni, Mascioni
Alla Tabella C,
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
, inserire la seguente voce:
legge n. 384 del 2000 (Rifinanziamento opere di edilizia nell’università di Urbino):
2002: + 1.000;
2003: + 1.000;
2004: + 1.000.
Conseguentemente, alla Tabella B,
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
, apportare le seguenti variazioni:
2002: - 2.000;
2003: - 2.000;
2004: - 2.000.
Compensazione Gruppo Margherita-DL-L’Ulivo (v. emend. 2.5).
5ª-36.Tab.B.119
Stiffoni, Moro
Alla Tabella D,
Ministero dell’interno, decreto-legge n. 67 del 1997 convertito con modificazioni dalla legge 135 del 1997: Disposizioni urgenti per favorire l’occupazione – articolo 3: contributi per spese pubbliche nei comuni di Napoli e Palermo (settore n. 27) (3.2.3.3 – Altri interventi enti locali – cap. 7243),
apportare le seguenti variazioni:
2002: - 1.000;
2003: - 1.000;
2004: - 1.000.
Conseguentemente, alla Tabella B,
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
, apportare le seguenti variazioni:
2002: + 1.000 (*);
2003: + 1.000 (*);
2004: + 1.000 (*).
————
(*) L’accantonamento è finalizzato al conferimento di risorse al Magistrato delle acque per il risanamento idrologico dell’aerea denominata «Isola dei Morti».
5ª-36.Tab.B.120
Fabris, Giaretta
Alla Tabella B,
Ministero per i beni e le attività attivà culturali
, apportare le seguenti variazioni (incremento finalizzato al finanziamento a sostegno dei Musei di rilievo internazionale sulla ceramica artistica e sul Mosaico):
2002: + 500;
2003: + 500;
2004: + 500.
Conseguentemente, alla medesima Tabella,
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
, apportare le seguenti variazioni:
2002: - 500;
2003: - 500;
2004: - 500.
5ª-36.Tab.B.121
Stiffoni, Moro
Alla Tabella D,
Ministero dell’interno,
apportare le seguenti variazioni:
decreto-legge n. 67 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 1997: Disposizioni urgenti per favorire l’occupazione – articolo 3: contributi per spese pubbliche nei comuni di Napoli e Palermo (settore n. 27) (3.2.3.3 – Altri interventi enti locali – cap. 7243):
2002:–- 500;
2003: - 500;
2004: - 500.
Conseguentemente, alla Tabella B,
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
apportare le seguenti variazioni:
2002: + 500 (*);
2003: + 500 (*);
2004: + 500 (*).
————
(*) L’accantonamento è finalizzato all’attuazione della tangenziale est Vittorio Veneto per il superamento del centro storico di Serravalle nel tratto «la Sega-Ospedale».
5ª-36.Tab.B.122
Minardo
Alla Tabella B,
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
apportare le seguenti variazioni (*):
2002: – ;
2003: + 10.000;
2004: + 10.000.
————
(*) Aumento finalizzato al raddoppio della strada statale Ragusa-Catania.
Conseguentemente, alla Tabella D,
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – legge n. 396 del 1990: Interventi per Roma, capitale della Repubblica – 3.2.3.20 – Fondo per Roma Capitale – cap. 7657,
apportare le seguenti variazioni:
2002: – ;
2003: - 10.000;
2004: - 10.000.
5ª-36.Tab.B.123
De Petris, Ripamonti, Murineddu, Piatti, Boco, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Turroni, Zancan
Alla Tabella B,
Ministero delle politiche agricole e forestali,
apportare le seguenti variazioni:
2002: + 25.823 (*);
2003: + 25.823;
2004: + 25.823.
————
(*) L’accantonamento è finalizzato alla concessione di contributi in conto capitale alle aziende agricole per l’installazione di pannelli fotovoltaici, impianti eolici, energia da biomassa e altri interventi per il risparmio energetico nell’edilizia rurale.
Compensazione Gruppo Verdi-L’Ulivo (v. emend. 2.18).
5ª-36.Tab.B.124
De Petris, Murineddu, Piatti, Ripamonti
Alla Tabella B,
Ministero delle politiche agricole e forestali,
apportare le seguenti variazioni:
2002: + 20.000 (*);
2003: + 20.000;
2004: + 20.000.
————
(*) L’accantonamento è finalizzato alla concessione di contributi in conto capitale agli operatori del settore pesca per l’installazione dei sistemi di sicurezza satellitare sulle imbarcazioni.
Compensazione Gruppo Verdi-L’Ulivo (v. emend. 2.18).
5ª-36.Tab.B.125
Eufemi, Ciccanti
Nella Tabella D,
Ministero delle politiche agricole e forestali,
aggiungere la seguente voce:
legge n. 388 del 2000: disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge finanziaria 2001) – articolo 141, comma 3:
2002: 10.329 (*).
————
(*) Limite di impegno.
Conseguentemente, alla Tabella B,
Ministero delle politiche agricole e forestali
, modificare gli importi come segue:
2002: 51.646;
2003: 51.646;
2004: 51.646.
Di cui limiti d’impegno a favore di soggetti non statali:
2002: 15.494;
2003: 15.494;
2004: 15.494.
5ª-36.Tab.B.126
Piccioni
Nella Tabella D,
Ministero delle politiche agricole e forestali,
aggiungere la seguente voce:
legge n. 388 del 2000: disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge finanziaria 2001) – articolo 141, comma 3:
2002: 10.329 (*).
————
(*) Limite di impegno.
Conseguentemente, alla Tabella B,
Ministero delle politiche agricole e forestali
, modificare gli importi come segue:
2002: 51.646;
2003: 51.646;
2004: 51.646.
Di cui limiti d’impegno a favore di soggetti non statali:
2002: 15.494;
2003: 15.494;
2004: 15.494.
5ª-36.Tab.B.127
Muzio, Pagliarulo, Marino, Baratella, Longhi, Toia, Boco
Alla Tabella B,
Ministero delle politiche agricole e forestali
, modificare come segue i limiti di impegno a favore di soggetti non statali:
2002: 35.000;
2003: 45.000;
2004: 45.000.
Compensazione Gruppo Misto-Comunisti italiani (v. emend. 7.6).
5ª-36.Tab.B.128
Ripamonti, Pianetta, Scotti
Alla Tabella B,
Ministero per i beni e le attività culturali,
apportare le seguenti variazioni:
2002: + 1.033; (*)
2003: + 1.033;
2004: + 1.033.
————
(*) L’accantonamento è finalizzato al finanziamento dell’attività di recupero e ristrutturazione del complesso di Villa Celada presso Cernusco sul Naviglio (Milano).
Compensazione Gruppo Verdi-L’Ulivo (v. emend. 2.18).
5ª-36.Tab.B.129
Il Governo
Alla Tabella B,
Ministero della salute,
apportare la seguente variazione:
2002: + 19.109.
5ª-36.Tab.C.1
Manfredi, Piccioni, Izzo
Alla Tabella D,
Ministero dell’economia e delle finanze, legge n. 185 del 1992:
apportare la seguente modificazione:
2002: + 100.000.
Conseguentemente, ridurre fino al raggiungimento dell’importo tutte le rubriche della Tabella C.
5ª-36.Tab.C.2
Tomassini
Alla Tabella C,
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca,
apportare le seguenti variazioni:
Legge n. 537 del 1993 - articolo 5, comma 1, lettera
a)
(25.1.2.5 - Finanziamento ordinario delle università statali - cap. 5507):
2002: + 77.469;
2003: + 77.469;
2004: + 77.469.
Capitolo della Tabella C di sufficiente capienza (che non riguardi l’università):
2002: – 77.469;
2003: – 77.469;
2004: – 77.469.
5ª-36.Tab.C.3
Iovene, Toia, Cortiana, Soliani, Cambursano, D’Amico, Martone, Giaretta, Dalla Chiesa, De Petris, Bonfietti, Battaglia Giovanni, Pasquini, De Zulueta, Castellani, Scalera, Montagnino, Dato
Alla Tabella C,
Ministero degli affari esteri, legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987: Stanziamenti aggiuntivi per l’aiuto pubblico a favore dei paesi in via di sviluppo,
apportare le seguenti variazioni:
2002: + 200.000;
2003: + 200.000;
2004: + 200.000.
Conseguentemente, alla Tabella C,
Ministero dell’economia e delle finanze, legge n. 468 del 1978: riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio - articolo 9-
ter
: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2. – altri fondi di riserva – cap 3003),
apportare le seguenti variazioni:
2002: – 200.000;
2003: – 200.000;
2004: – 200.000.
5ª-36.Tab.C.4
De Zulueta, Budin, Iovene, Martone, Caddeo
Alla Tabella C,
Ministero degli affari esteri, legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987: stanziamenti aggiuntivi per l’aiuto pubblico a favore dei paesi in via di sviluppo, (9.1.1.0 - ... - paesi in via di sviluppo - capp. 2180, 2181, 2182, 2183 ...)
apportare le seguenti variazioni:
2002: + 170.430;
2003: + 170.430;
2004: + 170.430.
Conseguentemente, alla Tabella C,
Ministero dell’economia e delle finanze, legge n. 468 del 1978: riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio - articolo 9-
ter
: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2. – altri fondi di riserva – cap 3003),
apportare le seguenti variazioni:
2002: – 170.430;
2003: – 170.430;
2004: – 170.430.
5ª-36.Tab.C.5
Iovene, Toia, Cortiana, Montagnino, Dato, D’Amico, Soliani, Cambursano, Martone, Scalera, De Petris, Battaglia Giovanni, Pasquini, De Zulueta, Bonfietti, Dalla Chiesa, Castellani, Giaretta
Alla Tabella C,
Ministero dell’economia e delle finanze, legge n. 230 del 1998, - articolo 19 (Fondo Nazionale per il servizio civile),
apportare le seguenti variazioni:
2002: + 127.000;
2003: + 127.000;
2004: + 127.000.
Conseguentemente, alla Tabella C,
Ministero dell’economia e delle finanze, legge n. 468 del 1978: riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio - articolo 9-
ter
: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2. – altri fondi di riserva – cap 3003),
apportare le seguenti variazioni:
2002: – 127.000;
2003: – 127.000;
2004: – 127.000.
5ª-36.Tab.C.6
Eufemi
Alla Tabella C,
Ministero delle infrastutture e dei trasporti, legge n. 431 del 1998: Disciplina delle erogazioni e del rilascio degli immobili ad uso abitativo (articolo 11 comma 1) (3.1.2.1 – sostegno all’accesso alle locazioni abitative – cap. 1690),
apportare le seguenti variazioni:
2002: + 77.520;
2003: + 77.520;
2004: + 77.520.
Conseguentemente, alla medesima Tabella B,
Ministero dell’economia e delle finanze: legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio, articolo 9-
ter
: fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 – Altri fondi di riserva – cap. 3003),
apportare le seguenti variazioni:
2002: – 77.520;
2003: – 77.520;
2004: – 77.520.
5ª-36.Tab.C.7
Camber, Izzo
Alla Tabella F, n. 6:
Interventi a favore della regione Friuli-Venezia Giulia e aree limitrofe – Interventi per Venezia.
Sub
legge n. 26 del 1986: incentivi per il rilancio dell’economia delle province di Trieste e Gorizia (attività produttive: cap. 7380),
inserire la voce:
Art. 6, primo comma, lettera
b)
: Fondo per Trieste:
2002: + 22.000;
2003: + 26.000;
2004: + 17.700.
e alla voce:
Art. 6, primo comma, lettera
c)
: Fondo per Gorizia,
apportare le seguenti variazioni:
2002: + 10.330;
2003: + 5.165;
2004: + 5.165.
Conseguentemente alla Tabella C,
Ministero dell’economia e delle finanze, legge n. 468 del 1978, articolo 9-
ter
,
ridurre di uguale importo per ciascuno degli anni.
5ª-36.Tab.C.8
Ciccanti, Eufemi
Alla Tabella C, Ministero dell’economia e delle finanze, legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di Contabilità generale dello Stato in materia di bilancio – articolo 9-ter
: fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 – Altri fondi di riserva – cap. 3003),
modificare gli importi come segue:
2002: – 25.822.845;
2003: – 25.822.845;
2004: – 25.822.845.
Conseguentemente, alla medesima Tabella,
Ministero dell’istruzione, università e della ricerca decreto legislativo n. 204 del 1998: Disposizioni per il coordinamento, la programmizione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica. (cap. 8922),
apportare le seguenti variazioni:
2002: + 25.822.845;
2003: + 25.822.845;
2004: + 25.822.845.
5ª-36.Tab.C.9
Chiusoli, Maconi, Baratella, Garraffa, Battaglia Giovanni, Montagnino
Alla Tabella C,
Ministero dell’economia e delle finanze: legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di Contabilità generale dello Stato in materia di bilancio – articolo 9-
ter
: fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 – Altri fondi di riserva – cap. 3003),
apportare le seguenti variazioni:
2002: – 7.740;
2003: – ;
2004: – .
Conseguentemente, alla medesima tabella,
Ministero delle attività produttive legge n. 292 del 1990: Ordinamento dell’Ente nazionale italiano per il turismo (upb 3.1.22 – Cap. 2270),
apportare le seguenti variazioni:
2002: + 7.740 (*);
2003: + ;
2004: + .
————
(*) Finalizzati a progetti di promozione sui mercati turistici più colpiti a seguito degli attacchi terroristici negli USA.
5ª-36.Tab.C.10
Battaglia Giovanni, Rotondo, Garraffa, Montalbano, Montagnino
Alla Tabella D,
Ministero delle attività produttive,
aggiungere la voce:
legge n. 41 del 1986 – articolo 11, commi 15 e 16 (mercati agroalimentari, industria – cap. 7800),
con i seguenti importi:
2002: 5.000;
2003: 10.000;
2004: 10.000.
Conseguentemente, alla Tabella C,
Ministero dell’economia e delle finanze, legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio: Articolo 9-
ter
: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 – Altri fondi di riserva – cap. 3003),
ridurre in misura corrispondente agli oneri gli importi relativi.
5ª-36.Tab.C.11
Dato
Alla Tabella D,
Ministero delle infrastutture e dei trasporti
, aggiungere la seguente voce:
legge n. 388 del 2000: disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000) – articolo 144, comma 11 Realizzazione strada Termoli – San Vittore (infrastrutture e trasporti 2.2.3.4 – Opere stradali):
2002: + 3.615.198;
2003: + 2.998.000.
Conseguentemente, alla Tabella C,
Ministero dell’economia e delle finanze – legge n. 488 del 1978: riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio – articolo 9-
ter
fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi di natura corrente (4.1.5.2. – Altri fondi di riserva – cap. 3003),
diminuire di pari importo gli stanziamenti previsti.
5ª-36.Tab.C.12
Ponzo, Nocco
Alla Tabella C,
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, legge n. 394 del 1977,
apportare le seguenti variazioni
(*):
2002: + 2.738;
2003: + 2.893;
2004: + 3.048.
Conseguentemente, alla medesima Tabella C,
Ministero dell’economia e delle finanze, legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio, articolo 9-
ter
: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.6.5 – Altri fondi di riserva – Cap. 3003),
apportare le seguenti variazioni:
2002: – 2.738;
2003: – 2.893;
2004: – 3.048
————
(*) Potenziamento dell’attività sportiva universitaria.
5ª-36.Tab.C.13
Dentamaro, Giaretta
Alla Tabella C,
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, legge n. 394 del 1977: Potenziamento dell’attività sportiva universitaria,
apportare le seguenti variazioni:
2002: + 2.738;
2003: + 2.738;
2004: + 2.738.
Conseguentemente, alla medesima Tabella C,
Ministero dell’economia e delle finanze, legge n. 468 del 1978, articolo 9-
ter
: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente,
apportare le seguenti variazioni:
2002: – 2.738;
2003: – 2.738;
2004: – 2.738.
5ª-36.Tab.C.14
Lauro
Alla Tabella C,
Ministero della difesa, legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica – articolo 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (27.1.2.2 – Contributi ad enti ed altri organismi – Cap. 4091),
apportare le seguenti variazioni
(*):
2002: + 2.066;
2003: + 2.066;
2004: + 4.131.
Conseguentemente, alla medesima Tabella C,
Ministero dell’economia e delle finanze, legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio: articolo 9-
ter
: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 – Altri fondi di riserva – cap. 3003),
apportare le seguenti variazioni:
2002: – 2.066;
2003: – 2.066;
2004: – 4.131.
————
(*) Finalizzate al mantenimento delle risorse previste dalla legislazione vigente per lo svolgimento dell’attività dell’Istituto nazionale per studi ed adempimenti di architettura navale.
5ª-36.Tab.C.15
Petrini, D’Amico, Pasquini
Alla Tabella C,
Ministero delle infrastutture e dei trasporti: decreto-legge n. 535 del 1996 convertito dalla legge n. 647 del 1996, articolo 3 (Contributo al C.I.R.M),
apportare le seguenti modificazioni:
2002: + 500;
2003: + 500;
2004: + 500.
Conseguentemente, alla medesima Tabella C,
Ministero dell’economia e delle finanze – legge n. 468 del 1978 – articolo 9-
ter, apportare le seguenti modificazioni
:
2002:–– 500;
2003: – 500;
2004: – 500.
5ª-36.Tab.C.16
Falomi, Montino
Alla Tabella F,
legge n. 396 del 1990: Interventi per Roma Capitale della Repubblica (Settore 25) (3.2.3.20 – Fondo per Roma Capitale – cap. 7657),
apportare le seguenti variazioni
:
2002: - ;
2003: + 149.773;
2004: + 103.292.
Conseguentemente, alla Tabella C, legge n. 468 del 1978:
Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio – Articolo 9-
ter
; Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 – Altri fondi di riserva – cap 3003),
apportare le seguenti variazioni:
2002: – ;
2003: – 149.773;
2004: – 103.292.
5ª-36.Tab.C.17
Battaglia Antonio, Curto
Alla Tabella D,
Ministero delle attività produttive, legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo – articolo 52 comma 1: Fondo Unico per gli incentivi alle imprese (settore 2) (3.2.3.8. Fondo incentivi alle imprese – Cap –7420),
apportare la seguente variazione:
2002: + 300.000.
Conseguentemente, alla Tabella C,
Ministero dell’economia e delle finanze, legge n. 67 del 1987: Rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante: Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l’editoria (3.1.5.14 – Presidenza del Consiglio dei ministri – editoria Cap. 2183; 3.2.10.2 – Presidenza del Consiglio dei ministri – editoria – Cap. 7442),
ridurre gli importi come segue:
2002: – 100.000.
e alla stessa Tabella,
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, decreto legislativo n. 43 del 1994: Istituzione dell’ente nazionale per le strade - articolo 3, funzionamento (2.2.3.6. – Ente nazionale per le strade - Cap 7169/P),
ridurre gli importi come segue:
2002: – 200.000.
5ª-36.Tab.C.18
Giaretta
Alla Tabella D,
Ministero delle attività produttive, legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo – articolo 52, comma 1: Fondo unico per gli incentivi alle imprese (settore 2) (3.2.3.8. Fondo incentivi alle imprese – Cap –7420),
apportare la seguente variazione:
2002: + 300.000.
Conseguentemente alla Tabella C,
Ministero dell’economia e delle finanze, legge n. 67 del 1987: Rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416 recante: Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l’editoria (3.1.5.14 – Presidenza del Consiglio dei ministri – editoria - Capp. 2183; 3.2.10.2 – Presidenza del Consiglio dei ministri – editoria – Cap 7442),
ridurre gli importi come segue:
2002: – 100.000.
e alla stessa Tabella,
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, decreto legislativo n.143 del 1994: Istituzione dell’Ente nazionale per le strade - art. 23 funzionamento (2.2.3.6. – Ente nazionale per le strade – Cap. 7169/P)
ridurre gli importi come segue:
2002: – 200.000.
5ª-36.Tab.C.19
Manfredi, Izzo
Alla Tabella C,
Ministero dell’economia e delle finanze,
apportare le seguenti variazioni:
Decreto-legge n. 142 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 195 del 1991: Provvedimenti in favore delle popolazioni delle province di Siracursa, Catania e Ragusa:
articolo 6, comma 1: reintegro Fondo protezione civile (3.2.10.3 – Presidenza del Consiglio dei ministri – Protezione civile – cap. 7446/p):
2002: + 70.000;
2003: + 70.000;
2004: + 70.000.
articolo 6, comma 1: spese ammortamento mutui (3.2.10.3 – Presidenza del Consiglio dei ministri – Protezione civile – cap. 7446/p):
2002: + 20.000;
2003: + 20.000;
2004: + 20.000.
Legge n. 225 del 1992: Istituzione del servizio nazionale della protezione civile:
articolo 3: attività e compiti di protezione civile (3.2.10.3 – Presidenza del Consiglio dei ministri – Protezione civile – cap. 7447):
2002: + 70.000;
2003: + 70.000;
2004: + 70.000.
Conseguentemente, nella medesima Tabella,
Ministero del lavoro e della previdenza sociale,
apportare le seguenti variazioni:
Legge n. 328 del 2000: Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali:
articolo 20, comma 8: Fondo da ripartire per le politiche sociali (3.1.5.1 – Fondo per le politiche sociali – cap. 1711):
2002:–– 160.000;
2003: – 160.000;
2004: – 160.000.
5ª-36.Tab.C.20
Cambursano, Monticone, Vallone, Acciarini, Muzio, Zancan, Giaretta
Alla Tabella C,
Ministero dell’economia e delle finanze, legge n. 225 del 1992: Istituzione del servizio nazionale della protezione civile,
apportare le seguenti variazioni:
2002: + 1.000.000;
2003: + 1.000.000;
2004: + 1.000.000.
Compensazione Gruppo Margherita-DL-L’Ulivo (v. emend. 2.5).
5ª-36.Tab.C.21
Eufemi, Cherchi, Ciccanti
Alla Tabella C,
Ministero dell’economia e delle finanze, decreto legislativo n. 165 del 1999 e decreto legislativo n. 188 del 2000: Agenzia per le erogazioni in agricoltura,
modificare gli importi come segue:
2002: da 176.554 a 228.199;
2003: da 125.407 a 150.407;
2004: da 122.794 a 150.794.
Conseguentemente, alla medesima Tabella C,
Ministero dell’economia e delle finanze – Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell’organizzazione del Governo a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59: articolo 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate),
modificare gli importi come segue:
2002: da 2.375.702 a 2.324.057;
2003: da 2.375.702 a 2.350.702;
2004: da 2.375.702 a 2.350.705.
5ª-36.Tab.C.22
Eufemi, Ciccanti
Alla Tabella C,
Ministero dell’economia e delle finanze, decreto legislativo n. 165 del 1999 e decreto legislativo n. 188 del 2000: Agenzia per le erogazioni in agricoltura,
apportare la seguente variazione:
2002: + 51.1645.
Conseguentemente, alla medesima Tabella C,
Ministero dell’economia e delle finanze – Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell’organizzazione del Governo a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59: articolo 70. comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate),
apportare la seguente variazione:
2002: – 51.1645.
5ª-36.Tab.C.23
Dentamaro, Cambursano, Giaretta
Nella Tabella D,
Ministero dell’economia e delle finanze,
apportare la seguente variazione:
Legge n. 208 del 1998: Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l’anno 1998 al fine di realizzare interventi nelle aree depresse. Istituzione di un fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree depresse:
articolo 1 comma 1: Prosecuzione degli interventi per le aree depresse (settore n. 4) (4.2.3.6 – aree deprsse – cap. 7483):
2002: + 77.469 (*).
Conseguentemente, alla Tabella C,
Ministero dell’economia e delle finanze – Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell’organizzazione del Governo a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59: articolo 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (6.1.2.8 – Agenzia delle entrate – capp. 3890, 3891, 6.2.3.4 – Agenzia delle entrate - cap. 7775),
apportare la seguente variazione:
2002: – 77.469.
————
(*) Incremento destinato al finanziamento delle iniziative infrastrutturali proposte nei 9 patti territoriali della Regione Puglia che hanno positivamente superato l’istruttoria.
5ª-36.Tab.C.24
Eufemi, Ciccanti
Nella Tabella D,
Ministero delle politiche agricole e forestali,
introdurre la seguente voce:
Legge n. 388 del 2000: disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (Legge finanziaria 2001), articolo 127:
2002: + 5.165.
Conseguentemente, alla Tabella C,
Ministero dell’economia e delle finanze – Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell’organizzazione del Governo a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59: articolo 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate),
modificare come segue:
2002: da 2.375.702 a 2.373.537.
5ª-36.Tab.C.25
Curto
Alla Tabella C,
Ministero delle attività produttive, legge n. 68 del 1997: Riforma dell’istituto nazionale per il commercio con l’estero - articolo 8 comma 1 lettera
a),
contributo di funzionamento (5.1.2.2 - Istituto commercio estero cap. 5101)
apportare le seguenti variazioni:
Competenza: + 15.494;
Cassa: + 15.494.
Conseguentemente, apportare una corrispondente riduzione allo stanziamento previsto dalla stessa Tabella C, decreto legislativo n. 143 del 1994: Istituzione dell’ente nazionale per le strade.
5ª-36.Tab.C.26
Curto
Alla Tabella C,
Ministero delle attività produttive, legge n. 68 del 1997: Riforma dell’istituto nazionale per il commercio con l’estero - articolo 8 comma 1 lettera
a),
contributo di funzionamento (5.1.2.2 - Istituto commercio estero cap. 5102)
apportare le seguenti variazioni:
Competenza: + 15.494;
Cassa: + 15.494.
Conseguentemente, apportare una corrispondente riduzione allo stanziamento previsto dalla stessa Tabella C, decreto legislativo n. 143 del 1994: Istituzione dell’ente nazionale per le strade.
5ª-36.Tab.C.27
Tirelli, Moro, Vanzo
Alla tabella C,
Ministero degli affari esteri,
apportare le seguenti variazioni:
Legge n. 1612 del 1962: Riordinamento dell’Istituto agronomico per l’oltremare, con sede in Firenze (9.1.2.2 – Paesi in via di sviluppo – cap. 2201):
2002: – 2.000;
2003: – 2.000;
2004: – 2.000.
Legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987: Stanziamenti aggiuntivi per l’aiuto pubblico a favore dei paesi in via di sviluppo – 9.1.1.0 – Funzionamento – capp. 2150, 2152, 2153, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170; 9.1.2.2 – Paesi in via di sviluppo – capp. 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185):
2002: + 2.000;
2003: + 2.000;
2004: + 2.000.
5ª-36.Tab.C.28
Boco, Martone, De Zulueta, Ripamonti, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Turroni, Zancan
Alla tabella C,
Ministero degli affari esteri, legge n. 7 del 1981: stanziamenti aggiuntivi per l’aiuto pubblico a favore dei paesi in via di sviluppo (9.1.1.0 - Funzionamento cap. 2181),
apportare le seguenti variazioni:
2002: + 20.000;
2003: + 20.000;
2004: + 20.000.
Compensazione Gruppo Verdi-L’Ulivo (v. emend. 2.18).
5ª-36.Tab.C.29
Boco, Martone, De Zulueta, Ripamonti, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Turroni, Zancan
Alla tabella C,
Ministero degli affari esteri, legge n. 7 del 1981: stanziamenti aggiuntivi per l’aiuto pubblico a favore dei paesi in via di sviluppo (9.1.1.0 - Funzionamento cap. 2181)
apportare le seguenti variazioni:
2004: + 12.000.
Compensazione Gruppo Verdi-L’Ulivo (v. emend. 2.18).
5ª-36.Tab.C.30
Tessitore, Monticone, Manieri, Berlinguer, Soliani, Cortiana, Pagano, Franco Vittoria, D’Andrea, Acciarini, Montagnino
Alla tabella C,
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca: legge n. 147 del 1992: Modifiche e integrazioni alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, recante norme sul diritto agli studi universitari (25.1.2.7 – cap. 5517),
apportare le seguenti variazioni:
2002: + 25.820;
2003: + 25.820;
2004: + 25.820.
Compensazione Gruppi L’Ulivo (v. emend. 2.24).
5ª-36.Tab.C.31
Manieri, Soliani, Monticone, Pagano, Tessitore, Berlinguer, Castellani
Alla tabella C,
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca: legge n. 537 del 1993 articolo 5, comma 1, lettera
a),
costituzione fondo finanziamento ordinario delle università (25.1.2.5 Finanziamento ordinario delle università statali – cap. 5507/8),
apportare le seguenti variazioni:
2002: + 103.290;
2003: + 103.290;
2004: + 103.290.
Compensazione Gruppi L’Ulivo (v. emend. 2.24).
5ª-36.Tab.C.32
Scalera, Liguori, Treu, Giaretta
Alla tabella C,
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, Legge n. 440 del 1997 e legge n. 144 del 1999,
apportare le seguenti variazioni:
2002: + 100.000;
2003: + 100.000;
2004: + 100.000.
Compensazione Gruppo Margherita-DL-L’Ulivo (v. emend. 2.5).
5ª-36.Tab.C.33
Pagano, Soliani, Manieri, Cortiana, Acciarini, Franco Vittoria, D’Andrea, Berlinguer, Monticone, Pasquini
Alla tabella C,
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, legge n. 440 del 1997 e legge n. 144 del 1999 (articolo 68, comma 4, lettera
b):
Fondo per l’ampliamento dell’offerta formativa,
apportare le seguenti variazioni:
2002: + 26.858;
2003: + 35.880;
2004: + 52.057.
Compensazione Gruppi L’Ulivo (v. emend. 2.24).
5ª-36.Tab.C.34
Berlinguer, Tessitore, Soliani, Monticone, Manieri, Pagano, Franco Vittoria, Acciarini, D’Andrea, Pasquini
Alla tabella C,
Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca, Decreto legislativo n. 204 del 1998: disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica (25.2.3.1 ricerca scientifica cap. 8922),
apportare le seguenti variazioni:
2002: + 28.663;
2003: + 51.904;
2004: + 51.094.
Compensazione Gruppi L’Ulivo (v. emend. 2.24).
5ª-36.Tab.C.35
Thaler Ausserhofer, Rollandin, Michelini, Andreotti, Betta, Kofler, Peterlini, Ruvolo, Salzano, Marino
Alla tabella C,
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, decreto legislativo n. 204 del 1998: Disposizioni per il coordinamento la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica (25.2.3.1 – Ricerca scientifica – cap. 8922),
apportare la seguente variazione:
2002: + 5.164.
Conseguentemente, alla tabella C,
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, decreto legislativo n. 143 del 1994: Istituzione dell’ente nazionale per le strade: articolo 3 – Funzionamento (2.2.3.6 – Ente nazionale per le strade – cap. 7169/p)
apportare la seguente variazione:
2002: – 5.164.
5ª-36.Tab.C.70
Il Governo
Alla tabella C,
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, Decreto legislativo n. 204 del 1998: Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica (25.2.3.1 – Ricerca scientifica – cap. 8922),
apportare le seguenti variazioni:
2002: –;
2003: + 51.904;
2004: + 51.904.
Conseguentemente, alla tabella D,
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993: Interventi urgenti a sostegno dell’occupazione. Art. 1. comma 7: Fondo per l’occupazione. (Settore n. 27) (2..2.3.3 – Occupazione – cap. 7141),
apportare le seguenti variazioni:
2003: – 51.904;
2004: – 51.904.
5ª-36.Tab.C.36
Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni, Zancan
Alla tabella C,
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, legge n. 549 del 1995: articolo 1, comma 43: contributi ad enti, istituti, associazioni (4.1.2.4, cap. 2251),
apportare le seguenti variazioni:
2002: + 10.329;
2003: + 10.329;
2004: + 10.329.
Compensazione Gruppo Verdi-L’Ulivo (v. emend. 2.18).
5ª-36.Tab.C.37
Tomassini
Nella tabella C,
Ministero della salute, Decreto legislativo n. 267 del 1993 (2.1.2.2 – Istituto superiore di sanità – cap. 2320),
apportare le seguenti variazioni:
2002: + 5.165;
2003: + 5.165;
2004: + 5.165.
Nella stessa tabella C,
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Decreto legislativo n. 143 del 1994 (2.2.3.6 – Ente nazionale per le strade – cap. 7169/p),
apportare le seguenti variazioni:
2002: – 5.165;
2003: – 5.165;
2004: – 5.165.
5ª-36.Tab.C.38
Cambursano, Muzio, Monticone, Vallone, Zancan
Alla tabella C,
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Legge n. 431 del 1998 (articolo 11, comma 1)
apportare le seguenti variazioni:
2002: + 258.228;
2003: + 258.228;
2004: + 258.228.
Compensazione Gruppo Margherita-DL-L’Ulivo (v. emend. 2.5).
5ª-36.Tab.C.39
Marino, Muzio, Pagliarulo
Alla tabella C,
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; legge n. 431 del 1998: Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo (articolo 11, comma 1) (3.1.2.1 – Sostegno all’accesso alle locazioni abitative – cap. 1690),
apportare le seguenti variazioni:
2002:–+ 258.228;
2003: + 258.228
2004: + 258.228.
5ª-36.Tab.C.40
Acciarini, Manieri, D’Andrea, Franco Vittoria
Alla tabella C,
Ministero per i beni e le attività culturali, decreto del Presidente della Repubblica n. 805 del 1975: Organizzazione del Ministero per i beni culturali e ambientali – Assegnazioni per il funzionamento degli istituti centrali
sopprimere le seguenti parole:
«3.1.1.0 – Funzionamento – Capp».
5ª-36.Tab.C.41
Moro, Vanzo, Tirelli
Alla tabella C,
Ministero per i beni e le attività culturali, legge n. 118 del 1987: Norme relative alla Scuola archeologica italiana in Atene (4.1.2.1 – Enti ed attività culturali – cap. 2363)
, apportare le seguenti variazioni:
2002: + 1.012;
2003: + 1.012;
2004: + 1.012.
Conseguentemente alla medesima tabella C,
Ministero per i beni e le attività culturali, legge n. 163 del 1985: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo,
apportare le seguenti variazioni:
2002: – 1.012;
2003: – 1.012;
2004: – 1.012.
5ª-36.Tab.C.42
Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni, Zancan
Alla tabella C,
Ministero della salute, Legge n. 434 del 1998: finanziamento degli interventi in materia di animali di affezione e per la prevenzione del randagismo (3.1.2.12 – Prevenzione del randagismo – cap. 3420),
apportare le seguenti variazioni:
2002: + 3.000;
2003: + 3.000;
2004: + 3.000.
Compensazione Gruppo Verdi-L’Ulivo (v. emend. 2.18).
5ª-36.Tab.D.1
Cambursano, Monticone, Vallone, Zancan
Alla tabella D,
Ministero dell’economia e delle finanze,
aggiungere la seguente voce:
«Fondo di cui all’articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46:
2002: 430.381;
2003: 430.381;
2004: 430.381».
Compensazione Gruppo Margherita-DL-L’Ulivo (v. emend. 2.5).
5ª-36.Tab.D.2 (Nuovo testo)
Il Relatore
Alla tabella D, inserire la seguente voce:
Ministero dell’economia e delle finanze, Legge n. 730 del 1983: articolo 18, settore 9 (3.2.3.33 – Sostegno finanziario del sistema produttivo, cap. 7298),
con i seguenti importi:
2002: + 25.823;
2003: + 25.823;
2004: + 25.823.
Conseguentemente alla medesima tabella D,
Ministero dell’economia e delle finanze: Legge n. 662 del 1996 – articolo 2, comma 14 –Apporto al capitale sociale delle Ferrovie dello Stato Spa (Settore n. 11) (3.2.3.15 – Cap. n. 7122),
apportare le seguenti modifiche:
2002: – 25.823;
2003: – 25.823;
2004: – 25.823.
5ª-36.Tab.D.2
Il Relatore
Alla tabella D,
Ministero dell’economia e delle finanze, legge n. 730 del 1983: Art. 18, settore 9 (3.2.3.33 – Sostegno finanziario del sistema produttivo, cap. 7298),
apportare le seguenti variazioni:
2002: + 25.823;
2003: + 25.823;
2004: + 25.823.
Conseguentemente alla medesima tabella D,
Ministero dell’Economia e delle finanze: Legge n. 662 del 1996 – articolo 2, comma 14 – Apporto al capitale delle Ferrovie dello Stato (3.2.3.15 – Cap. n. 7122),
apportare la seguente variazione:
2004: – 25.823.
5ª-36.Tab.D.3
Curto
Alla tabella D,
Ministero delle attività produttive, Decreto-legge n. 415 del 1992: Rifinanziamento della legge 1º agosto 1986, n. 64, recante disciplina organica dell’Intervento straordinario nel Mezzogiorno – Articolo 1, comma 3: Interventi di agevolazione alle attività produttive (settore n. 4) – (3.2.3.8 – Fondo incentivi alle imprese – Cap. 7420),
apportare le seguenti variazioni:
2004: + 500.000.
Conseguentemente, alla stessa tabella D,
Ministero dell’economia e delle finanze – Legge n. 64 del 1986: articolo 15, comma 52, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e articolo 6 del decreto-legge 8 maggio 1989, n. 166, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1989, n. 264, nonchè legge 16 maggio 1989, n. 184: Disciplina organica dell’intervento straordinario nel Mezzogiorno (settore n. 4) (4.2.3.6 – Aree depresse – Cap. 7483),
apportare la seguente variazione:
2004: – 500.000.
5ª-36.Tab.D.4
Ciccanti, Eufemi, Maffioli, Trematerra, Danzi
Alla tabella D,
Ministero delle attività produttive – decreto-legge n. 415 del 1992: Rifinanziamento della legge 1º agosto 1986, n. 64, recante disciplina organica dell’Intervento straordinario nel Mezzogiorno – Articolo 1, comma 3: Interventi di agevolazione alle Attività produttive (settore n. 4) – (3.2.3.8 – Fondo incentivi alle imprese – Cap. 7420),
apportare la seguente variazione:
2004: + 500.000.
Conseguentemente, alla stessa tabella D,
Ministero dell’economia e delle finanze – Legge n. 64 del 1986; articolo 15, comma 52, della legge 11 marzo 1988, n. 67 e articolo 6 del decreto-legge 8 maggio 1989, n. 166, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1989, n. 264, nonchè legge 16 maggio 1989, n. 184: Disciplina organica dell’Intervento straordinario nel Mezzogiorno (settore n. 4) (4.2.3.6 – Aree depresse – Cap. 7483),
apportare la seguente variazione:
2004: – 500.000.
5ª-36.Tab.D.5
Girfatti
Alla tabella D,
Ministero delle attività produttive – Decreto-legge n. 415 del 1992: Rifinanziamento della legge 1º agosto 1986, n. 64, recante disciplina organica dell’Intervento straordinario nel Mezzogiorno – Articolo 1, comma 3: Interventi di agevolazione alle Attività produttive (settore n. 4) – (3.2.3.8 – Fondo incentivi alle imprese – Cap. 7420),
apportare la seguente variazione:
2004: + 500.000.
Conseguentemente, alla stessa tabella D,
Ministero dell’economia e delle finanze – Legge n. 64 del 1986; articolo 15, comma 52, della legge 11 marzo 1988, n. 67 e articolo 6 del decreto-legge 8 maggio 1989, n. 166, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1989, n. 264, nonchè legge 16 maggio 1989, n. 184: Disciplina organica dell’Intervento straordinario nel Mezzogiorno (settore n. 4) (4.2.3.6 – Aree depresse – Cap. 7483),
apportare la seguente variazione:
2004: – 500.000.
5ª-36.Tab.D.6
Curto
Dopo l’
articolo 33,
inserire il seguente:
«Art. 33-
bis.
1. Incrementare la tabella D, rubrica del Ministero dell’Economia e delle finanze, nella voce legge n. 208 del 1998, articolo 1, comma 1, di 250 milioni di euro per il triennio 2002-2003-2004».
Conseguentemente alla tabella D,
Ministero dell’economia e delle finanze, Legge n. 183 del 1987,
apportare le seguenti modificazioni:
2002: – 250.000;
2003: – 250.000;
2004: – 250.000.
5ª-36.Tab.D.7
Curto
Alla tabella D,
Ministero dell’economia e delle finanze, Legge n. 208 del 1998,
aumentare gli importi come segue:
2002: + 103.330.
Conseguentemente alla medesima tabella D,
Ministero dell’economia e delle finanze – legge n. 183 del 1987 – Fondo di rotazione per le politiche comunitarie,
apportare le seguenti modifiche:
2002: – 103.330.
5ª-36.Tab.D.8
Toia, Pasquini, Cambursano, Morando, Vitali, Brunale, Pizzinato, Piatti, Guerzoni, Basso, De Petris, Battisti, Giaretta, Dato, Scalera, Castellani, Donati, Muzio, Caddeo, Marino, Battaglia Giovanni, Montagnino
Alla tabella D,
Ministero dell’economia e delle finanze, Legge n. 208 del 1998, articolo 1, comma 1 (Prosecuzione degli interventi per le aree depresse)
aumentare gli importi come segue:
2002: + 103.330.
Conseguentemente alla medesima tabella D,
Ministero dell’economia e delle finanze – legge n. 183 del 1987 – Fondo di rotazione per le politiche,
, apportare le seguenti modifiche:
2002: – 103.330.
5ª-36.Tab.D.9
Thaler Ausserhofer, Michelini, Rollandin, Andreotti, Betta, Kofler, Peterlini, Ruvolo, Salzano
Alla tabella D,
Ministero dell’economia e delle finanze, Legge n. 208 del 1998, articolo 1, comma 1 (Prosecuzione degli interventi per le aree depresse),
aumentare gli importi come segue:
2002: + 103.330.
Conseguentemente alla medesima tabella D,
Ministero dell’economia e delle finanze – legge n. 183 del 1987 – Fondo di rotazione per le politiche,
, apportare le seguenti modifiche:
2002: – 103.330.
5ª-36.Tab.D.10
Marini, Crema, Marino
Alla tabella D,
Ministero dell’economia e delle finanze, Legge n. 208 del 1998, articolo 1, comma 1 (Prosecuzione degli interventi per le aree depresse),
aumentare gli importi come segue:
2002: + 103.330.
Conseguentemente alla medesima tabella D,
Ministero dell’economia e delle finanze – legge n. 183 del 1987 – Fondo di rotazione,
apportare le seguenti modifiche:
2002: – 103.330.
5ª-36.Tab.D.11
Manzione
Alla tabella D,
Ministero dell’economia e delle finanze aggiungere la seguente voce legge n. 67 del 1988 – Art. 15 comma 43 (Artigiancassa – 3.2.3.19),
apportare le seguenti variazioni:
2002: + 20.000;
2003: + 20.000;
2004: + 20.000.
Compensazione Gruppo Margherita-DL-L’Ulivo (v. emend. 2.5).
5ª-36.Tab.D.12
Ripamonti, Donati, Pasquini, Giaretta, Marino
Alla tabella D,
Ministero dell’economia e delle finanze – legge n. 183 del 1989 – Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo (settore n. 19) (4.2.3.4 – difesa del suolo – Cap. 7469),
apportare le seguenti variazioni:
2002: + 300.000;
2003: + 300.000;
2004: + 50.000.
Compensazione Gruppo Verdi-L’Ulivo (v. emend. 2.18).
5ª-36.Tab.D.13
Manfredi, Izzo
Alla tabella D,
Ministero dell’economia e delle finanze – decreto-legge n. 142 del 1991 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 195 del 1991: Provvedimenti in favore delle popolazioni (...) – Art. 6, comma 1: reintegro Fondo Protezione Civile (settore n. 3) (3.2.10.3 – Presidenza del Consiglio dei Ministri – Protezione civile – Cap. 7446),
apportare le seguenti variazioni:
2002: + 70.000;
2003: + 70.000;
2004: + 70.000.
Conseguentemente, alla medesima tabella D,
Ministero delle attività produttive – decreto-legge n. 415 del 1992: Rifinanziamento della legge 1º agosto 1986, n. 64, recante disciplina organica dell’intervento straordinario nel Mezzogiorno – Art. 1, comma 3: Interventi di agevolazione alle attività produttive (settore n. 4) (3.2.3.8 – Fondo incentivi alle imprese – Cap. 7420),
, apportare le seguenti variazioni:
2002: – 70.000;
2003: – 70.000;
2004: – 70.000.
5ª-36.Tab.D.14
Eufemi, Cirami, Ciccanti
Alla tabella D,
Ministero dell’economia e delle finanze – legge n. 448 del 1988 – Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo – Art. 50, comma 1, lettera
c)
– Interventi in materia di edilizia sanitaria pubblica (4.2.3.3 – Edilizia sanitaria – Cap. 7464),
apportare le seguenti variazioni:
2002: – 7.750.000;
Conseguentemente, alla medesima tabella D, –
decreto-legge n. 142 del 1991, convertito, con modificazioni dalla legge n. 195 del 1991: Provvedimenti in favore delle popolazioni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpite dal terremoto nel dicembre 1990 ed altre disposizioni in favore delle zone danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche da giugno 1990 al gennaio 1991 – articolo 6, comma 1: Reintegro fondo protezione civile (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 20.2.1.3 – Fondo per la protezione civile – Cap. 9353),
apportare la seguente variazione:
2002: + 7.7550.000.
5ª-36.Tab.D.15
Coviello, Scalera, D’Andrea, Liguori, Manzione
Alla tabella D,
Ministero dell’economia e delle finanze – legge n. 32 del 1992 – Art. 1 comma 4 (Ricostruzione terremoto 1980 – 3.2.10.3 – Cap. 7444),
apportare le seguenti variazioni:
2002: + 75.000;
2003: + 75.000;
2004: + 75.000.
Compensazione Gruppo Margherita-DL-L’Ulivo (v. emend. 2.5).
5ª-36.Tab.D.16
Muzio, Pagliarulo, Marino, Baratella, Longhi, Toia, Boco
Alla tabella D,
Ministero dell’economia e delle finanze, legge n. 185 del 1992, Nuova disciplina del fondo di solidarietà nazionale, articolo 1, comma 3,
apportare la seguente variazione:
2002: + 100.000.000.
Compensazione Gruppo Misto-Comunisti italiani (v. emend. 7.6).
5ª-36.Tab.D.17
Cambursano, Monticone, Vallone, Zancan, Cavallaro
Alla tabella D,
Ministero dell’economia e delle finanze,
aggiungere la seguente voce:
decreto-legge n. 415 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 488 del 1992:
2002: 361.520;
2003: 361.520;
2004: 361.520».
Compensazione Gruppo Margherita-DL-L’Ulivo (v. emend. 2.5).
5ª-36.Tab.D.18
Sodano Tommaso, Malabarba, Malentacchi
Alla tabella D,
Ministero dell’economia e delle finanze – legge n. 97 del 1994: Nuove disposizioni per le zone montane (settore n. 19) (5.2.3.13 Fondo per la montagna – cap. 7698),
apportare le seguenti variazioni:
2002: + 105.874;
2003: + 103.291;
2004: + 108.456.
Compensazione Gruppo Misto-Rifondazione comunista (v. emend. 2.4).
5ª-36.Tab.D.19
Donati, Vitali, De Petris, Battisti, Dato, Giaretta, Scalera, Pasquini, Muzio, Toia, Castellani
Alla tabella D,
Ministero dell’economia e delle finanze – legge n. 97 del 1994: Nuove disposizioni per le zone montane (settore n. 19) (5.2.3.13 Fondo per la montagna – cap. 7698),
apportare le seguenti variazioni:
2002: + 105.874;
2003: + 103.291;
2004: + 108.456.
Conseguentemente, alla stessa tabella D,
Ministero dell’economia e delle finanze, legge n. 662 del 1996: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica,
ridurre gli importi come segue:
2002: - 96.578;
2003: - 103.291;
2004: - 108.456.
5ª-36.Tab.D.20
Castellani
Alla tabella D,
Ministero dell’economia e delle finanze, legge n. 97 del 1994: Nuove disposizioni per le zone montane (settore n. 19) (5.2.3.13 Fondo per la montagna – cap. 7698),
apportare le seguenti variazioni:
2002: + 105.874;
2003: + 103.291;
2004: + 108.456.
Conseguentemente, alla stessa tabella D,
Ministero dell’economia e delle finanze, legge n. 662 del 1996: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica,
ridurre gli importi come segue:
2002: - 96.578;
2003: - 103.291;
2004: - 108.456.
Compensazione Gruppo Margherita-DL-L’Ulivo (v. emend. 2.5).
5ª-36.Tab.D.21
Gubert, Eufemi, Montagnino
Alla tabella D;
Ministero dell’economia e delle finanze,
legge n. 97 del 1994: Nuove disposizioni per le zone montane (settore n. 19) (5.2.3.13 Fondo per la montagna – cap. 7698):
2002:–+ 105.874;
2003: + 103.291;
2004: + 108.456.
Conseguentemente, alla stessa tabella D Ministero dell’economia e delle finanze legge n. 662 del 1996: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica,
ridurre gli importi come segue:
2002: - 96.578;
2003: - 103.291;
2004: - 108.456.
5ª-36.Tab.D.22
Thaler Ausserhofer, Michelini, Rollandin, Andreotti, Betta, Kofler, Peterlini, Ruvolo, Salzano, Marino
Alla tabella D,
Ministero dell’economia e delle finanze, legge n. 97 del 1994: nuove disposizioni per le zone montane (settore n. 19) (5.2.3.13 Fondo per la montagna – cap. 7698),
apportare le setguenti variazioni:
2002: + 105.874;
2003: + 103.291;
2004: + 108.456.
Conseguentemente, alla stessa tabella D,
Ministero dell’economia e delle finanze, legge n. 662 del 1996: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica,
ridurre gli importi come segue:
2002: - 96.578;
2003: - 103.291;
2004: - 108.456.
5ª-36.Tab.D.23
Ciccanti, Trematerra, Gubert
Alla tabella D,
Ministero dell’economia e delle finanze, legge n. 97 del 1994: nuove disposizioni per le zone montane (settore n. 19) (5.2.3.13 Fondo per la montagna – cap. 7698),
apportare le seguenti variazioni:
2002: + 96.578;
2003: + 103.291;
2004: + 108.456.
Conseguentemente, alla tabella D
Ministero dell’economia e delle finanze, legge n. 662 del 1996: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica,
ridurre gli importi come segue:
2002: - 96.578;
2003: - 103.291;
2004: - 108.456.
5ª-36.Tab.D.24
Moro, Vanzo, Tirelli, Peruzzotti
Alla tabella D,
Minisstero dell’economia e delle finanze, legge n. 97 del 1994: Nuove disposizioni per le zone montane (Settore n. 19) (5.2.3.13 – Fondo per la montagna – cap. 7698)
apportare le seguenti modificazioni:
2002: + 30.000.
Conseguentemente, alla medesima tabella,
legge n. 388 del 2000: Metanizzazione del Mezzogiorno (Settore n. 4) (3.2.3.17 – Metanizzazione – cap. 7150)
apportare la seguente variazione:
2002: - 30.000.
5ª-36.Tab.D.25
Toia, Pasquini, Morando, Crema, Cambursano, Vitali, De Petris, Muzio, Battisti, Giaretta, Dato, Scalera, Castellani, Donati, Basso, Guerzoni, Piatti, Pizzinato, Brunale
Alla tabella D,
Ministero dell’interno, decreto legislativo n. 504 del 1992 - articolo 34, comma 3, Fondo nazionale ordinario per gli investimenti,
aumentare gli importi come segue:
2002: + 80.000;
2003: + 20.000;
2004: + 20.000.
Conseguentemente, alla stessa tabella D,
Ministero dell’economia e delle finanze, Legge n. 662 del 1996 articolo 2, comma 14: apporto al capitale sociale delle Ferrovie dello Stato,
ridurre gli importi come segue:
2002: - 80.000;
2003: - 20.000;
2004: - 20.000.
5ª-36.Tab.D.26
Thaler Ausserhofer, Michelini, Rollandin, Andreotti, Betta, Kofler, Peterlini, Ruvolo, Salzano
Alla tabella D,
Ministero dell’interno, decreto legislativo n. 504 del 1992 - articolo 34, Fondo nazionale ordinario per gli investimenti,
aumentare gli importi in euro come segue:
2002: + 80.000;
2003: + 20.000;
2004: + 20.000.
Conseguentemente, alla stessa tabella D,
Ministero dell’economia e delle finanze, legge n. 662 del 1996, articolo 2, comma 14: apporto al capitale sociale delle Ferrovie dello Stato,
ridurre gli importi come segue:
2002: - 80.000;
2003: - 20.000;
2004: - 20.000.
5ª-36.Tab.D.27
Marini, Crema, Marino
Alla tabella D,
Ministero dell’interno, decreto legislativo n. 504 del 1992 - articolo 34, Fondo nazionale ordinario per gli investimenti,
aumentare gli importi come segue:
2002: + 80.000;
2003: + 20.000;
2004: + 20.000.
Conseguentemente, alla stessa tabella D,
Ministero dell’economia e delle finanze, articolo 2, comma 14: apporto al capitale sociale delle Ferrovie dello Stato,
ridurre gli importi come segue:
2002: - 80.000;
2003: - 20.000;
2004: - 20.000.
5ª-36.Tab.D.28
Ciccanti
Alla tabella D,
Ministero dell’economia e delle finanze, decreto legislativo n. 112 del 1998 – Trasferimenti di risorse dallo Stato alle regioni in relazione alle funzioni delegate d’incentivazione alle imprese:
2002: + 200.000.
Compensazione Gruppo CCD-CDU: Biancofiore (v. emend. 2.9).
5ª-36.Tab.D.29
Ioannucci, Ferrara
Alla tabella D,
Ministero dell’economia e delle finanze, decreto legislativo n. 112 del 1998 – Trasferimenti di risorse dallo Stato alle regioni in relazione alle funzioni delegate d’incentivazione alle imprese:
2002: + 200.000.
Compensazione Gruppo Forza Italia (v. emend. 5.3).
5ª-36.Tab.D.30
Cambursano, Monticone, Vallone, Zancan
Alla tabella D,
Ministero dell’economia e delle finanze,
aggiungere la seguente voce:
Fondo di cui al decreto legislativo n. 112 del 1998:
2002: + 137.722;
2003: + 137.722;
2004: + 137.722.
Compensazione Gruppo Margherita-DL-L’Ulivo (v. emend. 2.5).
5ª-36.Tab.D.31
Coviello, Pasquini, Giaretta, Ripamonti, Marini, Marino, Manzione, Scalera, Turci, Castellani, Dato, Cambursano, Bedin, Iovene
Alla tabella D,
Ministero dell’economia e delle finanze,
aggiungere la seguente voce:
«legge n. 208 del 1998 articolo 1, comma 1 (Fondo rotativo finanziamento promozione imprenditoriale aree depresse – 4.2.3.16):
2002: 1.000.000;
2003: 1.000.000;
2004: 1.000.000».
Compensazione Gruppo Margherita-DL-L’Ulivo (v. emend. 2.5).
5ª-36.Tab.D.32
Coviello, Scalera, Giaretta, Castellani, Filippelli, Treu, D’Andrea, Marino
Alla tabella D,
Ministero dell’economia e delle finanze,
aggiungere la seguente voce:
«Legge n. 208 del 1998, articolo 1, comma 1: Fondo rotativo finanziamento promozione imprenditoriale aree depresse (4.2.3.16):
2002: 1.000.000;
2003: 1.000.000;
2004: 1.000.000».
Compensazione Gruppo Margherita-DL-L’Ulivo (v. emend. 2.5).
5ª-36.Tab.D.33
Veraldi, Montagnino, Battaglia Giovanni
Alla tabella D,
Ministero dell’economia e delle finanze,
aggiungere la seguente voce:
«Legge n. 208 del 1998, articolo 1, comma 1: Fondo rotativo finanziamento promozione imprenditoriale aree depresse (4.2.3.16):
2002: 1.000.000;
2003: 1.000.000;
2004: 1.000.000».
Compensazione Gruppo Margherita-DL-L’Ulivo (v. emend. 2.5).
5ª-36.Tab.D.34
Filippelli, Cavallaro
Alla tabella D,
Ministero dell’economia e delle finanze,
aggiungere la seguente voce:
«Legge n. 208 del 1998, articolo 1, comma 1: Fondo rotativo finanziamento promozione imprenditoriale aree depresse (4.2.3.16):
2002: 250.000;
2003: 250.000;
2004: 250.000».
Compensazione Gruppo Margherita-DL-L’Ulivo (v. emend. 2.5).
5ª-36.Tab.D.35
Il Relatore
Nella tabella D,
Ministero delle attività produttive
inserire la seguente voce:
«Legge n. 135 del 2001: Riforma della legislazione nazionale del turismo – articolo 6, comma 1: fondo di cofinanziamento dell’offerta turistica (settore n. 20) (attività produtive 3.2.3.2 – strutture turistiche e ricettive – cap. 7359):
2002: 51.646;
2003: 51.646;
2004: 51.646».
Conseguentemente, nella medesima tabella D,
Ministero dell’economia e delle finanze, «Legge n. 208 del 1998: Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l’anno 1998 al fine di realizzare interventi nelle aree depresse. Istituzione di un fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree depresse: articolo 1, comma 1: prosecuzione degli interventi per le aree depresse (settore n. 4) (4.2.3.6 – Aree depresse – cap. 7483),
apportare le seguenti variazioni:
2003: – 51.646;
2004: – 51.646.
Inoltre nella tabella E:
Legge n. 208 del 1998: Attivazione delle risorse (...) articolo 1, comma 1 – prosecuzione degli interventi per le Aree depresse (Economia e Finanze: 4.2.3.6 – Aree depresse – cap. 7483)
aumentare di 51.646 migliaia di euro l’importo del definanziamento, per l’anno 2002.
5ª-36.Tab.D.36
Coviello, Pasquini, Giaretta, Ripamonti, Marini, Marino, Scalera, Castellani, Dato, Cambursano, Bedin, Turci, Iovene, Battaglia Giovanni, Montagnino
Alla tabella D,
Ministero dell’economia e delle finanze,
aggiungere la seguente voce:
«Legge n. 488 del 1999 – articolo 27, comma 11 (impreditorialità giovanile - 3.2.3.22):
2002: 75.000;
2002: 75.000;
2002: 75.000».
Copertura Gruppi L’Ulivo (v. emend. 2.24).
5ª-36.Tab.D.37
Coviello, Scalera, Giaretta, Castellani, Dato, Cambursano, Bedin, Filipelli, Treu, D’Andrea, Marino
Alla tabella D,
Ministero dell’economia e delle finanze,
aggiungere la seguente voce:
«legge n. 488 del 1999 – articolo 27, comma 11 (impreditorialità giovanile - 3.2.3.22):
2002: 75.000;
2002: 75.000;
2002: 75.000».
Compensazione Gruppo Margherita-DL-L’Ulivo (v. emend. 2.5).
5ª-36.Tab.D.38
Veraldi, Montagnino
Alla tabella D,
Ministero dell’economia e delle finanze,
aggiungere la seguente voce:
«legge n. 488 del 1999 – articolo 27, comma 11 (impreditorialità giovanile - 3.2.3.22):
2002: 75.000;
2002: 75.000;
2002: 75.000».
Compensazione Gruppo Margherita-DL-L’Ulivo (v. emend. 2.5).
5ª-36.Tab.D.39
Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni, Zancan, Caddeo
Alla tabella D,
Ministero dell’economia e delle finanze,
aggiungere la seguente voce:
«legge n. 488 del 1999: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000) - articolo 27, comma 11: Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi per la impreditorialità giovanile (Settore n. 4) (cap. 7212 - Economia e finanze):
2002: 30.987».
Compensazione Gruppo Verdi-L’Ulivo (v. emend. 2.18).
5ª-36.Tab.D.40
Maconi, Chiusoli, Baratella, Garraffa
Alla tabella D, inserire la seguente voce:
«legge n. 1329 del 1965 - Contributi per l’acquisto di nuove macchine utensili (cap 7658):
2002: + 12.912;
2003: – ;
2004: – ».
Copertura Gruppi L’Ulivo (v. emend. 2.24).
5ª-36.Tab.D.41
Curto
Alla tabella D
(Rifinanziamento di norme recanti interventi di sostegno dell’economia classificatasi tra le spese in conto capitale) legge finanziaria n. 730 del 1983 (rifinanziamento) (Fondo per il finanziamento di esportazioni a pagamento differito: legge n. 295 del 1973):
2002: + 165.000.000;
2002: + 165.000.000;
2002: + 165.000.000.
5ª-36.Tab.D.42
Curto
Alla tabella D
(Rifinanziamento di norme recanti interventi di sostegno dell’economia classificatasi tra le spese in conto capitale) legge finanziaria n. 730 del 1983 (rifinanziamento) (Fondo per il finanziamento di esportazioni a pagamento differito: legge n. 295 del 1973):
2002: + 110.000.000;
2002: + 110.000.000;
2002: + 110.000.000.
5ª-36.Tab.D.43
Curto
Alla tabella D
(Rifinanziamento di norme recanti interventi di sostegno dell’economia classificatasi tra le spese in conto capitale) legge finanziaria n. 730 del 1983 (rifinanziamento) (Fondo per il finanziamento di esportazioni a pagamento differito: legge n. 295 del 1973):
2002: + 80.000.000;
2002: + 70.000.000;
2002: + 70.000.000.
5ª-36.Tab.D.44
Curto
Alla tabella D
(Rifinanziamento di norme recanti interventi di sostegno dell’economia classificatasi tra le spese in conto capitale) legge finanziaria n. 730 del 1983 (rifinanziamento) (Fondo per il finanziamento di esportazioni a pagamento differito: legge n. 295 del 1973):
2002: + 55.000.000;
2002: + 55.000.000;
2002: + 55.000.000.
5ª-36.Tab.D.45
De Petris, Ripamonti
Alla tabella D,
Ministero delle attività produttive,
inserire la seguente voce:
«legge n. 266 del 1997: Interventi urgenti per l’economia»: Articolo 14: Interventi per lo sviluppo impreditoriale in aree di degrado urbano (cap. 7804):
2002: 20.000;
2002: 20.000;
2002: 20.000».
Compensazione Gruppo Verdi-L’Ulivo (v. emend. 2.18).
5ª-36.Tab.D.46
Chiusoli, Maconi, Baratella, Garraffa, Iovene, Caddeo
Alla tabella D, inserire la seguente voce:
«legge n. 208 del 1998: Articolo 1, comma 1: Prosecuzione degli interventi per le aree depresse (Attività produttive - cap. 7420):
2002: 774.680;
2003: 258.220;
2004: – ».
Copertura Gruppi L’Ulivo (v. emend. 2.24).
5ª-36.Tab.D.47
Lauro
Alla tabella D,
Ministero delle attività produttive,
alla voce:
«Legge n. 448 del 1998: misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo»
inserire il seguente capoverso:
«articolo 50 comma 1, lettera
h)
: Prosecuzione interventi legge n. 266 del 1997, articolo 4 comma 3 (Settore n. 2) (3.2.3.8 Fondo incentivi alle imprese - cap. 7421):
2002: 154.937».
Conseguentemente, alla voce
Ministero delle attività produttive
che contiene altri stanziamenti aumentare il totale a 645.571 migliaia di euro.
Inoltre, sopprimere la voce
Ministero della difesa, legge n. 448 del 1998
con il relativo importo per l’anno 2002 di 154.937 migliaia di euro.
5ª-36.Tab.D.48
Tessitore, Pagano, Manieri, Soliani, Berlinguer, Monticone, Franco Vittoria, D’Andrea, Acciarini, Cortiana, Marino
Alla tabella D,
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, legge n. 910 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987) articolo 7, comma 8: edilizia universitaria (settore n. 23) (25.2.3.3. Edilizia universitaria, grandi attrezzature e ricerca scientifica cap. 8957),
apportare la seguente variazione:
2003: + 198.836.
Copertura Gruppi L’Ulivo (v. emend. 2.24).
5ª-36.Tab.D.49
Turroni, Ripamonti
Alla tabella D,
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, Legge n. 266 del 1997: Interventi urgenti per l’economia: Art. 5, comma 3: Programma nazionale di ricerche in Antartide (settore n. 13 - Istruzione università e ricerca - cap. 8921),
apportare le seguenti variazioni:
2002: + 5.000;
2003: + 2.500;
2004: + 2.500.
Compensazione Gruppo Verdi-L’Ulivo (v. emend. 2.18).
5ª-36.Tab.D.50
Ripamonti, Zancan
Alla tabella D,
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca,
inserire la seguente voce:
decreto-legge n. 132 del 1999, convertito dalla legge n. 266 del 1999: Interventi urgenti in materia di protezione civile: articolo 7, comma 1: Contributi a favore delle regioni Campania, Emilia-Romagna, ... - Settore n. 3 (economia e finanze: 3.2.10.3 - Protezione civile cap. 7443):
2002: + 100.000;
2003: + 100.000;
2004: + 100.000.
Compensazione Gruppo Verdi-L’Ulivo (v. emend. 2.18).
5ª-36.Tab.D.51
Moro, Vanzo, Tirelli
Alla tabella D,
Ministero dell’interno, decreto legislativo n. 504 del 1992: Riordino della finanza degli enti territoriali a norma dell’articolo 4 della legge 29 ottobre 1992, n. 421: articolo 34, comma 3: Fondo nazionale ordinario per gli investimenti (3.2.3.2 - Finanziamento enti locali - cap. 7236):
apportare le seguenti variazioni:
2002: + 10.000 (*);
2003: + 50.000 (*);
2004: + 50.000 (*).
Conseguentemente alla medesima tabella,
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
apportare le seguenti variazioni:
legge n. 396 del 1990: interventi per Roma capitale della Repubblica (settore n. 25) (3.2.3.20 - Fondo per Roma capitale - cap. 7657):
2002: – 10.000 (*);
2003: – 50.000 (*);
2004: – 50.000 (*).
————
(*) migliaia di euro
5ª-36.Tab.D.52
Moro, Vanzo, Tirelli, Peruzzotti
Alla tabella D,
Ministero dell’interno,
apportare le seguenti variazioni:
decreto-legge n. 67 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 1997: Disposizioni urgenti per favorire l’occupazione. Articolo 3: contributi per spese pubbliche nei comuni di Napoli e Palermo (settore n. 27) (3.2.3.3 - Altri interventi enti locali - cap. 7243):
2002: – 50.000 (*);
2003: – 50.000 (*);
2004: – 25.000 (*).
————
(*) migliaia di euro
5ª-36.Tab.D.53
Donati, Pasquini, Giaretta, Marino, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone, Turroni, Zancan
Alla tabella D,
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, legge n. 426 del 1998: nuovi interventi in campo ambientale - Articolo 1, comma 1: interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati (settore n. 19) (1.2.3.5 - programmi di tutela ambientale - cap. 7082),
apportare le seguenti variazioni:
2002: + 50.000;
2003: + 100.000.
Compensazione Gruppo Verdi-L’Ulivo (v. emend. 2.18).
5ª-36.Tab.D.54
Nania
Alla tabella D,
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio,
apportare le seguenti variazioni:
legge n. 426 del 1998: Nuovi interventi in campo ambientale: Articolo 3, commi 1, 2, 3 e 7: Rifinanziamento degli interventi previsti dalla legge n. 344 del 1997 in materia ambientale:
2002: – ;
2003: + 25.823;
2004: + 25.823.
Legge n. 338 del 2000: Legge finanziaria 2001 - Articolo 109, comma 1: Interventi in materia di promozione dello sviluppo sostenibile:
2002: +100.000;
2003: + 250.000;
2004: + 250.000.
5ª-36.Tab.D.55
D’Andrea, Acciarini, Asciutti, Ayala, Baio, Berlinguer, Coviello, Di Siena, Franco Vittoria, Gruosso, Manieri, Monticone, Pagano, Soliani, Tessitore, Gamburro
Alla Tabella D
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
aggiungere la seguente voce:
«Legge n. 771 del 1986: Conservazione e recupero dei rioni Sassi di Matera:
2002: + 3.100;
2003: + 3.100;
2004: + 3.100».
Compensazione Gruppo Margherita-DL-L’Ulivo (v. emend. 2.5).
5ª-36.Tab.D.56
Brutti Paolo, Turci, Battaglia Giovanni, Montagnino
Alla tabella D,
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Istituzione dell’Ente nazionale per le strade – Art. 3: Finanziamento e programmazione dell’attività per altre spese in conto capitale per ammortamento mutui (settore n. 16) (2.2.3.6 Ente nazionale per le strade – Cap. 7169),
apportare la seguente variazione:
2002: + 1.500.000.
Compensazione Gruppi L’Ulivo (v. emend. 2.24).
5ª-36.Tab.D.57
Ripamonti, Donati, Pizzinato, Maconi, Toia, Piloni
Alla tabella D,
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
aggiungere la seguente voce:
– Legge n. 388 del 2000: legge finanziaria 2001 – Art. 145, comma 71 (settore n. 11) – (5.2.3.9 – Trasporto rapido di massa – Cap. 8167):
2002: + 200.000;
2003: –;
2004: –».
Compensazione Gruppo Verdi-L’Ulivo (v. emend. 2.18).
5ª-36.Tab.D.58
Murineddu, Piatti, Basso, Flammia, Vicini, De Petris, Coletti, Caddeo
Alla tabella D,
Ministero delle politiche agricole e forestali, legge n. 499 del 1999: Razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale – Art. 4: Attività di competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali (settore n. 21) (3.2.3.9 – Interventi nel settore agricolo e forestale – Cap. 7810),
apportare la seguente variazione:
2002: + 15.494.
Conseguentemente, alla medesima tabella D,
Ministero delle politiche agricole e forestali – legge n. 388 del 2000: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge finanziaria 2001 – Articolo 145, comma 36: Contributi per l’acquisto di macchine agricole (settore n. 21) (3.2.3.3 – Bonifica, miglioramento e sviluppo fondiario – Cap. 7476),
apportare la seguente variazione:
2002: – 15.494.
5ª-36.Tab.F.1
Ripamonti, Giaretta, Marino, Pasquini
Alla tabella F,
settore di intervento n. 3, decreto-legge n. 142 del 1991 – Art. 6, comma 1: Reintegro fondo protezione civile (Economia e finanze – Cap. 7446/p),
apportare le seguenti variazioni:
2002: + 258.228;
2003: + 103.291;
2004: – 361.520.
Conseguentemente, alla medesima tabella F,
settore di intervento n. 16, decreto legislativo n. 143 del 1994: Istituzione dell’ente nazionale per le strade – Art. 3 finanziamento e programmazione dell’attività (Cap. 7169)
, apportare le seguenti variazioni:
2002: – 258.228;
2003: – 103.291;
2004: + 361.520.
5ª-36.Tab.F.2
Il Governo
Alla tabella F,
settore di intervento n. 3, decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998: Ulteriori interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle regioni Marche e Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi – Art. 15, comma 1: Contributi straordinari alle regioni Marche e Umbria per la ricostruzione delle zone colpite dagli eventi sismici (Economia e finanze: 3.2.10.3 – Presidenza del Consiglio dei ministri – Protezione civile – cap. 7443),
apportare le seguenti variazioni:
2002: + 36.152;
2003: + 87.798;
2004: + 87.798;
2005: – 211.748.
Conseguentemente, alla medesima tabella F,
settore di intervento n. 4, legge n. 208 del 1998: Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l’anno 1998 al fine di realizzare interventi nelle aree depresse. Istituzione di un Fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree depresse – Art. 1, comma 1: Prosecuzione degli interventi per le aree depresse: Economia e finanze. 4.2.3.6 – Aree depresse – Cap. 7483; 4.2.3.16 – Intese istituzionali di programma – Cap. 7531; 5.2.3.8 – Aree depresse – Cap. 7669; 5.2.3.10 – Accordi di programma – Cap. 7685; 5.2.3.16 – Intese istituzionali di programma – Capp. 7707, 7709, 7710),
apportare le seguenti variazioni:
2002: – 36.152;
2003: – 87.798;
2004: – 87.798;
2005: + 211.747.
5ª-36.Tab.F.2 (Nuovo testo)
Il Governo
Nella tabella F, apportare le seguenti variazioni:
–Settore 3 – Decreto-legge n. 6 del 1998, convertito con modificazioni dalla legge 61 del 1998; ulteriori interventi in favore delle zone terremotate delle regioni Marche e Umbria ed altre zone colpite da eventi calamitosi – Art. 15 comma 1: contributi straordinari alle regioni Marche e Umbria per la ricostruzione delle zone colpite da eventi sisimici (Economia e finanze 3.2.10.3 – Presidenza del Consiglio dei Ministri – Protezione civile – cap. 7443)
(migliaia di euro):
2002: + 36.152;
2003: + 87.798;
2004: + 87.798;
2005: - 211.748.
Settore 27 – Legge 448 del 1998 – Art. 50, comma 1, lettera
c)
(Economia e finanze: 4.2.3.3. – cap. 7464):
2002: - 36.152;
2003: - 87.798;
2004: - 87.798;
2005: + 211.748.
5ª-36.Tab.F.3
Asciutti
Alla tabella F,
settore di intervento n. 3, decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998: Ulteriori interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle regioni Marche e Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi – Art. 15, comma 1: Contributi straordinari alle regioni Marche e Umbria per la ricostruzione delle zone colpite dagli eventi sismici (Economia e finanze: 3.2.10.3 – Presidenza del Consiglio dei ministri – Protezione civile – cap. 7443),
apportare le seguenti variazioni:
2002: + 36.152;
2003: + 87.798;
2004: + 87.798;
2005: – 211.748.;
5ª-36.Tab.F.4
Ripamonti, Pasquini, Giaretta, Marino
Alla tabella F,
settore di intervento n. 3, decreto-legge n. 6 del 1998, art. 15, comma 1, contributi straordinari alle regioni Marche e Umbria per la ricostruzione delle zone colpite dagli eventi sismici (Economia e finanze – cap. 7443),
apportare le seguenti variazioni:
2002: + 36.152;
2003: + 87.798;
2004: + 87.798;
2005: – 211.748;
Conseguentemente, alla medesima tabella F,
settore di intervento n. 16, decreto legislativo n. 143 del 1994: Istituzione dell’Ente nazionale per le strade, Art. 3 finanziamento e programmazione dell’attività (cap. 7169),
apportare le seguenti variazioni:
2002: – 36.152;
2003: – 87.798;
2004: – 87.798;
2005: + 211.748;
5ª-36.Tab.F.5
Castellani, Cavallaro, Giaretta
Alla tabella F,
settore di intervento n. 3, decreto-legge n. 6 del 1998, art. 15, comma 1, contributi straordinari alle regioni Marche e Umbria per la ricostruzione delle zone colpite dagli eventi sismici (Economia e finanze – cap. 7443),
apportare le seguenti variazioni:
2002: + 36.152;
2003: + 87.798;
2004: + 87.798;
2005: – 211.748;
Conseguentemente, alla medesima tabella F,
settore di intervento 11, Legge n. 662 del 1996: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:
– Art. 2, comma 14: Apporto al capitale sociale delle Ferrovie dello Stato spa (cap. 7122),
apportare le seguenti variazioni:
2002: – 36.152;
2003: – 87.798;
2004: – 87.798;
2005: + 211.748.
Compensazione Gruppo Margherita-DL-L’Ulivo (v. emend. 2.5).
5ª-36.Tab.F.6
Sodano Tommaso, Malabarba, Malentacchi
Alla tabella F,
settore di intervento n. 3, Decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998: Ulteriori interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle regioni Marche e Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi: – Art. 15, comma 1: Contributi straordinari alle regioni Marche e Umbria per la ricostruzione delle zone colpite dagli eventi sismici (Economia e finanze: 3.2.10.3 – Presidenza del Consiglio dei ministri – Protezione civile – cap. 7443),
sostituire le parole:
«103.291», «129.114», «129.114»,
rispettivamente con le altre:
«139.443», «216.912» e «218.912».
Compensazione Gruppo Misto-rifondazione comunista (v. emend. 2.4).
5ª-36.Tab.F.7
Martone, Ripamonti, Boco
Alla tabella F,
settore di intervento n. 27, Decreto legislativo n. 143 del 1998: Disposizioni in materia di commercio con l’estero: – Art. 6, comma 1: Fondo dotazione SACE (Economia e finanze: 3.2.4.1 – SACE – cap. 7401),
apportare le seguenti variazioni:
2002: – 28.922;
2003: + 28.922.
Conseguentemente, alla medesima tabella F,
settore di intervento n. 3, decreto-legge n. 6 del 1998, art. 15, comma 1, contributi straordinari alle regioni Marche e Umbria per la ricostruzione delle zone colpite dagli eventi sismici (Economia e finanze – cap. 7443),
apportare le seguenti variazioni:
2002: + 28.922;
2003: – 28.922.
5ª-36.Tab.F.8
Ripamonti, Pasquino, Giaretta, Marino
Alla tabella F,
settore di intervento n. 3, decreto-legge n. 180 del 1998: art. 1, comma 2: misure di prevenzione per le aree a rischio (Ambiente e territorio – cap. 7850),
apportare le seguenti variazioni:
2002: + 103.291;
2003: + 103.291;
2004: – 206.582.
Conseguentemente, alla medesima tabella F,
settore di intervento n. 16, decreto legislativo n. 143 del 1994: Istituzione dell’Ente nazionale per le strade: Art. 3 finanziamento e programmazione dell’attività (cap. 7169),
apportare le seguenti variazioni:
2002: – 103.291;
2003: – 103.291;
2004: + 206.582.
5ª-36.Tab.F.9
Il Governo
Alla tabella F,
settore di intervento n. 23,
sostituire la voce:
«Legge n. 662 del 1996: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica (Istruzione, università e ricerca: 25.2.3.3 – Edilizia universitaria, grandi attrezzature e ricerca scientifica – capp. 8960/p, 8964/p) – Art. 1, commi 90, 91 e 92; legge n. 331 del 1985, articolo 1; legge n. 910 del 1986, articolo 7 comma 8: Interventi di decongestionamento degli atenei (Istruzione, università e ricerca: 25.2.3.3 – Edilizia universitaria, grandi attrezzature e ricerca scientifica – cap 8957/p),
con la seguente:
«Legge n. 662 del 1996: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica – Art. 1, commi 90, 91 e 92; legge n. 331 del 1985, articolo 1; legge n. 910 del 1986, articolo 7 comma 8: Interventi di decongestionamento degli atenei (Istruzione, università e ricerca: 25.2.3.3 – Edilizia universitaria, grandi attrezzature e ricerca scientifica – cap 8957/p, 8960/p, 8964/p:
2002: 51.645 (*);
2003: 74.886 (**);
2004: 74.886.
2005 e successivi: –.
Limite impeg.: 3».
————
(*) Prima annualità di un limite di impegno quindicennale.
(**) Di cui 23.242 migliaia di euro quale prima annualità di un limite di impegno quindicennale.
Art. 37.
37.1
Thaler Ausserhofer, Rollandin, Andreotti, Betta, Kofler, Paterlini, Ruvolo, Salzano
Sostituire il comma 2, con il seguente:
«2. Ai fini della presente legge, sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle provincie autonome previste dagli statuti speciali e dalle relative norme di attuazione».
Art. 2.
C2.4
Sostituire la rubrica con la seguente:
«Modifiche alla disciplina dell’IRPEF per le famiglie e della deducibilità delle spese per le imprese del settore farmaceutico».
Art. 8.
C8.3
Sostituire la rubrica con la seguente:
«Modificazioni all’imposta sulle insegne di esercizio».
Art. 17.
C17.1
Al comma 1, capoverso 11, sostituire il primo periodo con il seguente:
«11. Il fondo per la sviluppo degli investimenti degli enti locali di cui all’articolo 28, comma 1, lettera
c),
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, risultante a consuntivo per l’anno 2001 è mantenuto allo stesso livello per l’anno 2002 ed è finalizzato all’attribuzione di contributi sulle rate di ammortamento dei mutui ancora in essere. Per l’anno 2002 le restanti risorse disponibili sono destinate per il 50 per cento ad incremento del fondo ordinario e per il restante 50 per cento sono distribuite secondo i criteri e per le finalità di cui all’articolo 31, comma 11, della legge 23 dicembre 1998, n. 448».
Art. 20.
C20.2
Al comma 4, sostituire le parole:
«Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri»
con le seguenti:
«Con regolamento, emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni,».