GIUNTA DELLE ELEZIONI
E DELLE IMMUNITA' PARLAMENTARI



MERCOLEDI' 12 GIUGNO 2002



23a Seduta



Presidenza del Presidente
CREMA

indi

del Vice Presidente

PIROVANO


Il senatore MARITATI, relatore per la Regione Lazio, riferisce sulla situazione elettorale della regione, informando che sono pervenuti due ricorsi.
Il signor Raffaello Fellah, candidato nel Collegio n. 3 della Regione Lazio per il gruppo elettorale "L'Ulivo", indica due sezioni nelle quali i verbali non sarebbero stati correttamente compilati e nelle quali vi sarebbero discordanze tra i voti dichiarati in favore di ciascun candidato e quelli effettivamente verbalizzati. Tale circostanza sarebbe indice di irregolarità tali da non consentire l'inserimento dei voti conteggiati nelle relative sezioni tra quelli "validi".
Il ricorrente chiede alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari un nuovo spoglio delle schede inviate alla Segreteria della Giunta stessa relative al Collegio n. 3 e al Collegio n. 15 del Lazio e un completo riesame delle operazioni compiute dall'Ufficio elettorale circoscrizionale, che ha effettuato la proclamazione impugnata.
Il signor Francesco Saverio Russo, candidato nel Collegio n. 5 del Lazio per il gruppo elettorale Rifondazione Comunista, premette che l'avvenuta elezione del senatore Lavagnini (dell'Ulivo) nel Collegio n. 21 del Lazio - il quale per pochi voti (14) ha superato il candidato della Casa delle Libertà, Kappler - ha impedito, anche in considerazione del meccanismo dello scorporo, al Partito della Rifondazione Comunista di ottenere un seggio nel riparto proporzionale.
Il ricorrente denuncia le condizioni particolari in cui si sono svolte le elezioni, con riflessi particolarmente significativi in ordine alla correttezza e alla regolarità delle operazioni di voto, di spoglio delle schede e di compilazione dei verbali. Una conferma di tali irregolarità viene - oltre che dalla circostanza che solo nel Comune di Roma sono stati trasmessi al Tribunale e alla Segreteria del Comune 119 verbali in bianco nella parte relativa alla attribuzione dei voti - anche dal provvedimento adottato dal presidente della Corte d'Appello di Roma con cui sono stati rimossi e sostituiti 231 presidenti di seggi per "gravi inadempienze". Elemento sintomatico di tale situazione di confusione è quello costituito dallo scarto esistente tra i dati rilevati dalla Corte d'Appello di Roma e i dati rilevati dal Comune di Roma. Tali elementi non possono certo ricondurre ad una valutazione generale di irregolarità delle operazioni elettorali, ma vanno valutati con estrema attenzione laddove, come nel Collegio n. 21, si è registrato uno scarto ridottissimo tra i risultati ottenuti dai diversi candidati.
Il ricorrente lamenta inoltre un elevato numero di schede nulle nel Collegio n. 21, ritenendo tale ricorrenza abnorme dovuta alla non corretta applicazione da parte dei presidenti di seggio della normativa relativa ai criteri di valutazione della validità delle schede.
Il ricorrente chiede pertanto che la Giunta delle elezioni proceda alla revisione, totale o parziale o per campione delle schede valide e alla revisione delle schede nulle, o contenenti voti nulli o contestati del Collegio n. 21 del Lazio.
Il senatore Gasbarri ha presentato memorie in merito ai ricorsi che lo interessano, rilevando che il ricorso presentato dal candidato Russo è generico o comunque infondato, limitandosi a lamentare un elevato numero di schede nulle nel Collegio n. 21, senza tuttavia indicare elementi concreti atti a suffragare la sua lagnanza. Nei ricorsi elettorali, l'onere di specificità dei motivi risponde alla peculiare esigenza di evitare che la tutela accordata dall'ordinamento possa essere attivata e strumentalizzata dall'interessato per ottenere, anche indipendentemente dall'esistenza di ragionevoli e fondati sospetti di concrete e precise illegittimità, una verifica ex post della regolarità delle operazioni elettorali. Chiede pertanto che il ricorso sia rigettato perché infondato ed inammissibile, stanti la genericità e la inconsistenza delle argomentazioni svolte.
Quanto al ricorso del candidato Fellah, il senatore Gasbarri ritiene anche esso infondato ed inammissibile perché basato su argomentazioni generiche. Il ricorrente lamenta infatti una differenza tra i voti dichiarati in favore di ciascun candidato e quelli effettivamente verbalizzati, senza tuttavia indicare il numero di tali voti nè l'influenza dell'incompletezza dei verbali sull'esito elettorale. In merito alla irregolarità di alcuni verbali (secondo il ricorrente lasciati in bianco) si rileva che l'ufficio elettorale circoscrizionale ha ovviato alle eventuali discordanze od omissioni mediante il confronto con i contenuti delle tabelle di scrutinio delle varie sezioni ed ha tenuto conto dei risultati in essi indicati per la proclamazione degli eletti. La giurisprudenza ha pacificamente riconosciuto che la semplice presenza di un errore formale nel procedimento elettorale di scrutinio non è di per sé motivo sufficiente all'invalidazione dei relativi risultati, atteso che anche nelle operazioni elettorali vige il principio di strumentalità delle forme e, quindi, occorre che all'astratta configurabilità di un vizio s'accompagni la deduzione dell'influenza del vizio stesso sul risultato.
Il senatore Lavagnini ha presentato memoria relativa al ricorso del candidato Russo, osservando che nel suo ricorso il candidato Russo pone a base delle sue argomentazioni le "oggettive difficoltà" incontrate dagli elettori durante le operazioni di voto e gli inconvenienti registratisi a causa del concomitante svolgimento, unitamente alle consultazioni politiche, delle elezioni amministrative nel comune di Roma. Se i rilievi formulati possono trovare una qualche giustificazione con riguardo al comune di Roma, non si riesce a comprendere in qual modo detti inconvenienti possano aver condizionato o alterato le operazioni di voto e di scrutinio svoltesi nel Collegio n. 21.
In secondo luogo le motivazioni poste a sostegno del ricorso appaiono assolutamente e totalmente generiche, non essendo specificate le censure proposte e non essendo la mera esiguità quantitativa della differenza dei voti validi tra due candidati di un collegio uninominale di per sé sufficiente a giustificare l'apertura di una complessa procedura istruttoria per la revisione delle schede contenenti i voti non attribuiti nell'intero collegio di riferimento. Chiede pertanto di respingere il ricorso in quanto assolutamente generico e non suffragato da alcun riscontro documentale o testimoniale. La seduta termina alle ore 16,00.