FINANZE E TESORO (6
a
)
MERCOLEDI' 18 SETTEMBRE 2002
107
a
Seduta
Presidenza del Presidente
PEDRIZZI
Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Teresa Armosino.
La seduta inizia alle ore 15,30.
IN SEDE REFERENTE
(193)
CHIUSOLI ed altri - Norme in materia di cooperative, consorzi di garanzia mutualistica e società di mutua garanzia,
fatto proprio dal Gruppo parlamentare dei Democratici di Sinistra - l'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento. Rinviato in Commissione dall'Assemblea il 28 febbraio 2002
(1176)
PEDRIZZI ed altri - Disciplina dell'attività di garanzia collettiva dei fidi
(1207)
EUFEMI ed altri - Disciplina delle cooperative e dei consorzi di garanzia collettiva dei fidi
(1267)
SAMBIN ed altri. - Riordino delle norme in materia di confidi e di strumenti finanziari innovativi
(Esame congiunto e rinvio. Costituzione di un Comitato ristretto)
Riferisce alla Commissione il presidente PEDRIZZI, il quale dopo aver ricordato l'iter del disegno di legge n. 193, sottolinea che l'avvio dell'esame dei disegni di legge dopo la pausa estiva era stato concordato con i presentatori dei singoli disegni di legge.
Dopo aver rassegnato agli atti della Commissione una relazione scritta, il Presidente-Relatore, osserva in premessa che i Confidi
sono nati alla fine degli anni '50 su iniziativa dell'imprenditoria privata, ed in particolare, dei piccoli imprenditori per favorire l’accesso al credito da parte delle piccole e medie imprese.
La nascita dei Confidi può quindi configurarsi come una risposta "solidaristica" a condizioni del mercato dei capitali particolarmente difficili per le imprese di minori dimensioni, proprio quando esse diventavano più aspre in coincidenza delle crisi congiunturali.
L'affermarsi di tale realtà, d'altra parte, si pone nel solco di quei fermenti solidaristici e cooperativistici suscitati dal Magistero della Chiesa a cavallo del XIX e del XX secolo e ripresi con forza nei documenti del Concilio Vaticano II e nelle Encicliche sociali degli ultimi Pontefici.
La funzione principale svolta da quella che è diventata una vera e propria rete capillare ed articolata di organismi di garanzia mutualistica, a favore delle piccole e medie imprese, è di correggere sostanzialmente lo storico svantaggio di uno squilibrato rapporto con il sistema bancario, fornendo alla banca le garanzie accessorie ed agevolandola in quei fondamentali e delicati compiti di istruttoria e di valutazione che sono la preselezione ed il monitoraggio della propria clientela. In tale contesto, i Confidi si sono rivelati in grado di fare una corretta selezione del rischio, avvalendosi di una capacità di valutazione ravvicinata della situazione delle singole imprese; ciò è confermato dal rapporto percentuale tra insolvenze e crediti in essere garantiti dai Confidi, sensibilmente inferiore alla media nazionale.
Caratteristiche peculiari del sistema dei Confidi sono il radicamento sul territorio e la profonda conoscenza del mercato nel quale operano e delle imprese loro associate. In conseguenza di ciò, i Confidi dispongono di un patrimonio informativo che consente - nello svolgimento della loro funzione di intermediazione tra banche ed imprese - di attenuare le distorsioni del mercato creditizio consentendo una migliore allocazione delle risorse.
L’efficienza e l'efficacia operativa di tali organismi - prosegue il Relatore - è riconosciuta dalle stesse Amministrazioni pubbliche che sostengono i Confidi attraverso vari regimi di aiuto.
I Confidi possono essere costituiti sotto forma di consorzio o di società cooperativa e, secondo il dettato dell'articolo 29 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, si considerano consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi i consorzi, le società consortili e le cooperative che abbiano come scopo sociale principale l'attività di prestazione di garanzie collettive, al fine di favorire la concessione di finanziamenti da parte di istituti di credito, di società di
leasing
, di società di cessione di crediti di imprese e di enti parabancari alle piccole imprese associate.
I Confidi esercitano inoltre attività di informazione, consulenza, assistenza alle imprese consorziate per il reperimento e il migliore utilizzo delle fonti finanziarie, nonché le prestazioni dei servizi per migliorare la gestione finanziaria delle stesse imprese.
In effetti, l'attività tradizionale dei Confidi è quella di concedere la garanzia (solitamente al 50%) alle banche, in prevalenza locali, con le quali viene stipulata un’apposita convenzione per affidamenti a breve e medio/lungo termine, concordando con le banche le specificità tecniche dei due tipi di affidamenti.
I costi che le aziende devono sostenere per l'utilizzo dei servizi consistono in una quota di adesione
una tantum
e in un contributo percentuale sull'importo degli affidamenti, che vanno ad alimentare i Fondi Rischi appositamente creati dai Confidi per far fronte alla propria quota-parte di rischio. Tali Fondi nella maggior parte dei casi sono incrementati anche da contributi pubblici.
Negli ultimi tempi i Confidi hanno ampliato i servizi in materia di credito, mettendo a disposizione dei propri soci nuove forme di finanziamento soprattutto nel campo della finanza innovativa e della banca telematica
e fornendo una consulenza finanziaria personalizzata a sostegno delle piccole e medie imprese.
Dal punto di vista settoriale, il fenomeno interessa tutti i comparti dell'economia con una prevalenza per l'artigianato. Infatti, i Confidi attualmente in Italia sono 127 nel settore industria
,
145 in quello del commercio e circa 400 nell'artigianato, oltre ad alcune decine nell'agricoltura, essi sono localizzati per il 40 per cento nell'Italia settentrionale, per il 20 per cento nel Centro e per il restante 40 nel Mezzogiorno.
Al 31 dicembre 2000, le piccole e medie imprese complessivamente associate al sistema erano oltre 940.000, mentre i crediti garantiti in essere ammontavano a circa 11.700 milioni di EURO. Le garanzie concesse nel 2000 sono state pari a circa 8.700 milioni di Euro.
Si ricorda che ai sensi dell'articolo 155, comma 4, del decreto legislativo n. 385 del 1993 (Testo unico bancario), come modificato dal decreto legislativo n. 342 del 1999, i consorzi di garanzia collettiva fidi, di I° e II° grado, anche costituiti sotto forma di società cooperativa o consortile, ed esercenti le attività indicate nell'articolo 29, comma 1, della legge n. 317 del 1991 sono iscritti in un'apposita sezione dell'elenco previsto dall'articolo 106, comma 1, del testo unico bancario.
Un cenno particolare deve essere fatto all’attività svolta dai Confidi nella prevenzione del fenomeno dell’usura. Infatti, presso il Ministero dell’economia e delle finanze è stato istituito il
Fondo per la prevenzione del
fenomeno
dell'usura
, destinato all'erogazione di contributi a favore di appositi fondi speciali costituiti dai consorzi e dalle cooperative di garanzia collettiva fidi, istituiti dalle associazioni di categoria imprenditoriali e dagli ordini professionali, ed in favore delle fondazioni ed associazioni riconosciute per la prevenzione del fenomeno dell'usura. Le risorse sono destinate per il 70% ai Confidi e per il 30% alle associazioni ed istituzioni.
Passando a illustrare i principali elementi di criticità del settore, il Presidente-Relatore sottolinea la diffusione territoriale disomogenea dei Confidi che genera due opposte situazioni: da un lato, l'eccessiva "polverizzazione", poichè
in alcune Regioni opera un nume-ro eccessivo di Confidi, con riflessi negativi sull'incisività della loro azione verso il sistema bancario e le imprese associate; dall'altro, una scarsa presenza
in alcune Regioni rispetto alla consistenza numerica delle imprese esi-stenti. Inoltre, all'interno delle realtà regionali, la situazione si presenta a sua volta diversificata nell'ambito delle diverse pro-vince.
Esiste poi un problema di debolezza organizzativa e patrimoniale. Infatti pur riconoscendo la necessità di preservare l'autonomia e il ca-rattere localistico dei Confidi - per renderne l'azione maggiormente aderente alle aspettative dei propri associati e garantirne flessibi-lità e snellezza operativa - non si può non rilevare che la polveriz-zazione del fenomeno si traduce spesso in un'eccessiva debo-lezza organizzativa e patrimoniale.
Soprattutto nei settori dove la proliferazione dei Confidi è mag-giormente evidente, tali organismi spesso non riescono a raggiungere un'operatività sufficiente per dotarsi di adeguate struttu-re organizzativo-amministrative e per potenziare i rapporti di forza nei confronti delle Banche, sulla cui collaborazione si fonda l'operatività dei Confidi medesimi.
In sostanza, il fenomeno dei Confidi si è finora evoluto in modo "spontaneo", riflettendo le distanze riscontrabili nello sviluppo economico del Paese, senza uno
standard
operativo e strutturale predefinito.
Tale debolezza sembra rappresentare oggi il maggior rischio per l'efficacia dell'azione dei Confidi, che si trovano a competere in un mercato profondamente mutato e sempre più caratterizzato in senso competitivo.
Inoltre, l'utilizzazione prevalente di garanzie reali rigide e scarsamente evolute sotto il profilo economico costituisce un ulteriore limite alla crescita dei Confidi. Tale limite è particolarmente evidente qualora si pensi ai rilevanti cambiamenti dello scenario economi-co-finanziario, alla globalizzazione dei mercati ed alle esigenze di un più razionale soddisfacimento dei bisogni finanziari delle me-die e piccole imprese.
Tutto ciò considerato, l'oratore sottolinea la necessità di un intervento legislativo in materia che, attraverso la definizione di un quadro di riferimento specifico, dia ai Confidi certezza operativa e, soprattutto, getti le basi per il loro ulteriore sviluppo.
Egli ricorda che nella scorsa legislatura, tali esigenze sono state fatte oggetto di specifici disegni di legge, il cui esame è stato interrotto dal termine della legislatura medesima e che aveva visto convergere su molte questioni le forze sia di maggioranza sia di opposizione.
I disegni di legge in esame riprendono quindi le conclusioni del di-battito svoltosi in Parlamento nella scorsa legislatura ed introducono una duplice tipologia di organismi di garanzia: la prima, rappresentata dagli attuali Confidi, ai quali si offre per la prima volta una specifica disciplina di riferimento, la seconda, costituita da società di mutua garanzia di nuova concezione, chiamate ad inserirsi a pieno titolo nel mercato fi-nanziario.
Lo scopo di tutte le proposte è quello di dare certezze di contenuti e di regole ai Confidi, favorendo anche processi di razionalizzazione, di tra-sformazione e di fusione che consentano una più adeguata ca-pitalizzazione di tali organismi.
Passando ad illustrare sinteticamente i contenuti dei disegni di legge
in titolo, il Relatore fa presente che il disegno di legge n. 193, riprende sostanzialmente le disposizioni contenute nel testo elaborato dal Comitato ristretto della Commissione finanze della Camera nel corso della XIII legislatura e assunto come testo base dalla Commissione stessa. Il disegno di legge n. 1176 tiene anche conto degli emendamenti approvati dalla Commissione finanze al predetto testo base. Il disegno di legge n. 1207, pur convergendo con le altre proposte relativamente a numerose disposizioni, conferma l'impostazione contenuta nella proposta di legge Atto Camera n. 2194 della passata legislatura.
Infine, il disegno di legge n. 1267 presenta un carattere più complesso, intervenendo, oltre che nella materia dei confidi, anche sulla disciplina di strumenti finanziari innovativi, modificando in tale contesto la normativa sulle cambiali finanziarie. Su tale ultimo punto, occorre considerare che sono in fase di discussione presso la Commissione finanze della Camera alcune specifiche proposte di legge in materia di cambiali finanziarie e che è stato istituito un apposito Comitato ristretto per l'esame delle stesse.
Per quanto concerne più specificatamente la materia dei Confidi, il disegno di legge A.S. n. 1267, pur presentando alcuni punti di convergenza con gli altri testi, si differenzia per un più ampio rinvio all'autonomia statutaria in merito alla disciplina di specifici istituti e per una diversa soluzione offerta alla problematica del
rating
dei confidi.
In generale, i disegni di legge sono volti ad introdurre una disciplina organica dei Confidi. I tratti caratteristici della riforma prefigurata, si possono riassumere nei punti seguenti.
Si prefigura una estensione oggettiva e soggettiva dell’attività tipica dei Confidi, rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente. In particolare, si prevede che i Confidi possano anche effettuare, a favore delle piccole e medie imprese consorziate o socie, servizi connessi o complementari alla prestazione delle garanzie. I disegni di legge n. 193 e n. 1176 prevedono anche la possibilità di effettuare ulteriori servizi, comunque rivolti al miglioramento della gestione finanziaria delle piccole e medie imprese, e la possibilità di prestare garanzie a favore dell’amministrazione finanziaria dello Stato al fine dell’esecuzione dei rimborsi di imposte alle imprese consorziate. Il disegno di legge n. 1267 prevede che i confidi possano prestare direttamente o comunque attivare, a favore delle imprese consorziate o socie, tutti i servizi di consulenza e assistenza tecnica e le attività utili a migliorare le condizioni di accesso delle medesime alle fonti di finanziamento in conformità agli obiettivi del provvedimento stesso, nel rispetto della normativa vigente per ciascuna fattispecie. Vengono rafforzati i requisiti patrimoniali in termini di ammontare minimo del fondo consortile o del capitale sociale e di ammontare minimo del patrimonio netto. I disegni di legge n. 193 e n. 1176 prevedono un abbattimento del 50% degli ammontari minimi per i Confidi costituiti successivamente alla data in vigore del provvedimento che operino nelle zone ammesse alla deroga di cui all’articolo 87.3, lettera
a)
, del Trattato CE, per gli aiuti a finalità regionale.
Con particolare riferimento ai disegni di legge n. 193, n. 1176 e n. 1207 viene prevista l’esclusione delle società di mutua garanzia (o confidi di intermediazione creditizia, nel caso del disegno di legge n. 1207) dal divieto di esercitare attività di carattere finanziario, per cui tali organismi divengono a tutti gli effetti intermediari finanziari. Viene quindi introdotta la nuova fattispecie delle società di mutua garanzia (o confidi di intermediazione creditizia), abilitate a rilasciare garanzie anche nei confronti di soggetti diversi da quelli indicati dall’articolo 1 del medesimo testo. Si attribuisce alla Banca d’Italia il potere di autorizzare, sia pure per periodi limitati, le società di mutua garanzia ad operare a favore di soggetti diversi dalle imprese socie “qualora sussistano ragioni di stabilità”. I disegni di legge n. 193, n. 1176 e n. 1207 prevedono una sostanziale assimilazione delle garanzie prestate dalle società di mutua garanzia e dai Confidi di intermediazione creditizia a quelle concesse dalle banche. Va rilevato che tale aspetto, ripetutamente sollecitato dagli organismi rappresentativi dei Confidi, ha suscitato, nel corso dell’esame nella passata legislatura, riserve e perplessità, che hanno peraltro influito sull’iter dei provvedimenti, espresse in particolare nel corso dell'audizione del 13 maggio 1998, dal Direttore centrale per la Vigilanza creditizia e finanziaria della Banca d'Italia. Dopo aver riassunto i termini delle osservazioni dell'Istituto di Vigilanza concernenti in particolare il rapporto tra la potestà legislativa interna e la disciplina comunitaria in materia di ponderazioni sui crediti - tenuto conto che la direttiva 89/647 stabilisce puntualmente per le diverse forme di credito quelle che possono avere ponderazioni minori ai fini dell'utilizzo del capitale -, il Relatore rileva che l'impostazione della Banca d'Italia non è stata allora condivisa da quanti rilevavano che alcune novità contenute in discipline di altri paesi europei, relative ad istituti analoghi, sembravano indicare una maggiore apertura su questo versante. Dopo aver riepilogato i termini del dibattito suscitato in particolare dal riferimento alla disciplina spagnola in tema di
Sociedades de Garantia Reciproca,
esprime la convinzione che occorre valutare attentamente tutti gli aspetti da ultimo considerati e verificare se possa ritenersi compatibile con l'ordinamento comunitario la soluzione normativa dell’equivalenza ai fini della ponderazione dei rischi.
Il Presidente rinvia poi alla relazione scritta messa a disposizione dei senatori le osservazioni concernenti l'impatto di Basilea 2 sull’attività dei confidi e sul comparto del credito alle piccole e medie imprese.
In relazione alla complessità della materia e alle differenti proposte recate dai disegni di legge, il Presidente-relatore propone alla Commissione la costituzione di un comitato ristretto cui demandare la redazione di un testo unificato, previo lo svolgimento di una serie di audizioni, finalizzate ad approfondire le questioni di maggiore interesse; in particolare egli propone di audire i rappresentanti del Coordinamento nazionale dei Confidi, dell'Associazione Bancaria Italiana e della Banca d'Italia.
Il senatore GIRFATTI propone anche l'audizione dell'Unione delle Camere di Commercio; a suo parere peraltro sarebbe preferibile predisporre un testo unificato prima di svolgere le audizioni.
Il senatore CHIUSOLI apprezza la decisione del Presidente di inserire all'ordine del giorno i disegni di legge, sottolineando come la materia della garanzia collettiva dei fidi prescinda dalle posizioni di schieramento, tanto è vero che nella scorsa legislatura si era raggiunto un sostanziale accordo tra le forze politiche su un testo, il cui aspetto più problematico era rappresentato, sostanzialmente, dal rapporto tra la nuova disciplina e le deliberazioni del Comitato di Basilea.
Nel condividere la proposta del Presidente di costituire un comitato ristretto per lo svolgimento delle audizioni, auspica il superamento dei nodi problematici che non avevano consentito nella scorsa legislatura il varo di una riforma, molto attesa dai soggetti interessati.
Il presidente PEDRIZZI, preso atto dell'unanime consenso della Commissione alla costituzione del comitato ristretto, invita i rappresentanti dei Gruppi a designare i rispettivi rappresentanti nel collegio minore. Conformemente all'orientamento della Commissione, tale comitato procederà preliminarmente allo svolgimento delle audizioni, secondo la proposta precedentemente avanzata, integrata con il suggerimento del senatore Girfatti di svolgere anche l'audizione della Unione delle camere di commercio.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 16,05.