AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9
a
)
MARTEDI’ 27 MAGGIO 2003
151
a
Seduta
Presidenza del Presidente
RONCONI
Interviene il Ministro delle politiche agricole e forestali, Alemanno.
La seduta inizia alle ore 15,05.
IN SEDE REFERENTE
(2278)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, recante riforma della normativa in tema di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari
, approvato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)
Il presidente RONCONI, relatore, rileva che il disegno di legge di conversione del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49 in materia di riforma della normativa in tema di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, giunge all’esame del Senato dopo un
iter
particolarmente lungo e complesso svoltosi presso l’altro ramo del Parlamento, che ha apportato numerose modifiche al testo.
Precisa che il provvedimento in esame ha per obiettivo il riordino e la razionalizzazione della normativa nazionale in materia di applicazione del regime comunitario delle quote latte, al fine di consentire l’applicazione, già a partire dalla campagna lattiero-casearia 2003-2004, delle nuove norme finalizzate a disincentivare la produzione eccedentaria ed a favorire il riavvicinamento tra quantitativi assegnati e produzione reale, anche a seguito delle raccomandazioni formulate dalla Corte dei conti in una relazione del 2002, che aveva formalmente esplicitato la raccomandazione ad adottare misure idonee a conseguire il riequilibrio delle quote rispetto alla produzione reale.
Va al riguardo ricordato che uno schema di disegno di legge in materia di riordino della materia è stato approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri i primi di febbraio del 2003 ed inviato alla Commissione europea.
L’esistenza di un quadro normativo in materia di applicazione in Italia delle norme comunitarie nel settore lattiero-caseario non pienamente chiaro e coerente (in quanto frutto di numerosi interventi legislativi non sempre omogenei) ha implicato il protrarsi di comportamenti non pienamente conformi alla normativa comunitaria, con il risultato di ripetuti sfondamenti del plafond produttivo e la conseguente applicazione di prelievi supplementari: come è noto, il gravoso cumulo di sanzioni che ha riguardato in particolare le zone di più intensa produzione, ha determinato anche il sorgere di forti tensioni all'interno del mondo produttivo, con l’emergere di forme anche plateali di protesta e con il ricorso, da parte di molti produttori, alle sedi giurisdizionali, diversamente da quei produttori che hanno invece fruito del meccanismo delle rateizzazioni delle multe.
L’esigenza di verificare e di accertare lo stato della commercializzazione del latte e dei prodotti lattieri da parte dei produttori e degli acquirenti è stata poi condivisa anche dall’Esecutivo che, nell’agosto del 2002, ha istituito un’apposita commissione governativa di indagine, che il 20 marzo del 2003 ha rassegnato la relazione conclusiva in cui è stato affrontato il problema delle cosiddette “stalle fantasma” e del cosiddetto “latte in nero”.
Con l’adozione del decreto-legge in esame – prosegue il Presidente relatore - il Governo ha inteso affrontare in modo organico il riordino della normativa vigente, anche tenuto conto che il regime delle quote è destinato – se prevarrà l’impostazione del Commissario per l’agricoltura Fischler (manifestata in sede di revisione di medio termine della PAC, in corso di discussione) – a regolare ancora a lungo il settore lattiero-caseario, particolarmente penalizzato in Italia dalla forte riduzione della capacità produttiva nazionale (pari a circa il 56 per cento delle esigenze di approvvigionamento dei prodotti lattiero-caseari).
Inoltre, anche sul versante interno, numerose sono state le sollecitazioni verso una normativa più organica ed efficace, dato che già nel 2000 il Comitato per la legislazione della Camera dei Deputati aveva evidenziato numerose difficoltà applicative, a causa dei ripetuti interventi con provvedimenti tampone che hanno complicato l’applicazione del testo base di riferimento costituito dalla legge n. 468 del 1992, rendendo complessa la ricostruzione e la individuazione delle norme applicabili.
In tale quadro di riferimento si può sottolineare che il provvedimento in esame è caratterizzato da un'impostazione basata su alcuni principi cardine, volti a: assicurare la piena e totale coerenza con la normativa comunitaria in materia di quote latte, restituendo stabilità al settore lattiero caseario e certezza del diritto ai produttori di latte; razionalizzare e semplificare le norme nazionali precedentemente in vigore, disincentivando, nel contempo, la produzione oltre il limite della quota; determinare il riequilibrio tra le quote assegnate e le quantità di latte commercializzato, facendo coincidere, nei limiti del possibile, i diritti a produrre con la produzione reale; semplificare il calcolo ed il versamento del prelievo supplementare; introdurre efficaci misure di contrasto del fenomeno del cosiddetto “latte in nero”.
Le caratteristiche strutturali del provvedimento – prosegue il Presidente relatore - possono essere così sintetizzate: chiara individuazione dei ruoli e delle relative responsabilità dei diversi operatori della filiera di settore (produttore, trasportatore, acquirente); chiara attribuzione di poteri ai diversi soggetti istituzionalmente competenti, nel pieno rispetto del principio di autonomia delle regioni, riservando allo Stato, per il tramite dell’AGEA, il compito di garantire il necessario equilibrio applicativo in ambito nazionale; istituzione del versamento mensile dei prelievi trattenuti, al fine di garantire l’amministrazione riguardo l’effettiva disponibilità degli importi dovuti alla UE; messa a punto di un sistema incentrato sugli adempimenti posti a carico degli acquirenti, che fungono da sostituti per l’obbligo di riscossione e di versamento dei prelievi dovuti sulla produzione di latte eccedente le quote in titolarità dei produttori; maggiore mobilità delle quote, attraverso la liberalizzazione del commercio tra regioni diverse e la possibilità di affitto temporaneo in corso di campagna; previsione di un articolato regime transitorio, volto a rendere più graduale, e meno oneroso per le imprese, il passaggio alla nuova disciplina.
Secondo quanto affermato nella relazione governativa allegata all’A.C. 3841, relativamente al parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono state recepite le osservazioni operate dalle regioni all’unanimità, fatta eccezione per due di esse.
Il Presidente relatore passa quindi all’esame dell’articolato.
L'articolo 1 del provvedimento in esame delinea il quadro dei soggetti istituzionali cui compete dare attuazione al sistema del prelievo supplementare, così come previsto dalla normativa comunitaria: in particolare individua le regioni quali soggetti competenti in materia di gestione amministrativa del regime delle quote latte e distingue le competenze regionali da quelle rimaste a carico delle amministrazioni centrali quali l'AGEA, l'Ispettorato centrale per la repressione delle frodi e le forze di Polizia, prevedendo inoltre (al comma 7) l'emanazione di un apposito decreto di attuazione da parte del Ministro delle politiche agricole e forestali (da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del decreto) con il coinvolgimento della Conferenza Stato-regioni e delle Commissioni parlamentari al fine della definizione del decreto ministeriale previsto.
L'articolo 2 dispone l'unificazione in un'unica quota delle previgenti quote A e B “tagliata” (secondo la definizione di cui alla legge n. 468 del 1992) unitamente alle assegnazioni integrative recentemente concesse dall'Unione europea (che ha attribuito all’Italia un aumento del quantitativo globale nazionale di 600 mila tonnellate poi spartito fra le regioni), con una oggettiva semplificazione del relativo regime applicativo.
L'articolo 3 (cui la Camera dei deputati ha apportato numerose modifiche) disciplina approfonditamente il sistema delle revoche e delle assegnazioni delle quote, al fine di favorire la redistribuzione delle quote in favore delle aree più produttive.
E’ infatti previsto che le quote revocate confluite nella riserva nazionale siano riattribuite alla regione o provincia autonoma di provenienza soltanto nella misura massima dei quantitativi prodotti in esubero nell’ultimo periodo contabilizzato e che i quantitativi eccedenti tale misura siano ripartiti tra tutte le regioni e le province autonome in proporzione alla media del quantitativo di latte messo in commercio negli ultimi tre periodi. In particolare si sottolinea che la decadenza dalla titolarità del quantitativo non utilizzato (la revoca) da disporre nel caso di mancata utilizzazione di almeno il 70 per cento della quota è esclusa se la regione o la provincia autonoma di riferimento ha riconosciuto la sussistenza di una causa di “forza maggiore” (da definire in sede di decreto di cui all’articolo 1, comma 7).
Inoltre il comma 2 dispone che le quote revocate ad aziende in zone di montagna, svantaggiate e insulari – confluite alla riserva nazionale e riattribuite alle regioni e province di provenienza – siano da queste riassegnate ad aziende ubicate in zone svantaggiate e di montagna .
Il comma 4 è di particolare rilievo in quanto dispone direttamente le priorità nella riassegnazione dei quantitativi di riferimento (produttori con quota B ridotta nei limiti del quantitativo ridotto e giovani imprenditori agricoli anche non titolari di quota), lasciando comunque un margine per autonome determinazioni delle regioni (sulla base comunque di criteri oggettivi che assicurino anche il mantenimento diffuso delle strutture produttive esistenti nel territorio con la qualità di riassorbire il fenomeno della sovrapproduzione). A seguito degli orientamenti emersi in sede di conferenza Stato - regioni, è stato inoltre previsto il divieto di riassegnazione per quei produttori che (a partire dal periodo 1995-1996) abbiano venduto o affittato, anche parzialmente, i quantitativi di riferimento per un periodo superiore a due annate.
L'articolo 4, in tema di riconoscimento degli acquirenti, imputa al produttore l'onere di accertare il riconoscimento dei propri acquirenti, sanzionando l'eventuale conferimento ad acquirente non riconosciuto con l'assoggettamento a prelievo supplementare dell'intero quantitativo di latte conferito. Qualora vengano a mancare i requisiti di legge, il riconoscimento viene revocato e la ditta acquirente è tenuta a notificare l'intervenuta revoca entro quindici giorni, pena l'assoggettamento a prelievo supplementare del latte ritirato dopo la decorrenza della revoca, la quale ha effetto a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla notifica, e comunque non oltre il termine del periodo di commercializzazione.
Al fine di non penalizzare i produttori che conferiscono latte ad un acquirente revocato, il comma 3 stabilisce che la revoca abbia effetto a decorrere dal quarantacinquesimo giorno successivo alla notifica della revoca stessa, ma comunque non oltre il termine del periodo di commercializzazione. Le regioni e province autonome sono tenute a portare a conoscenza dei produttori, con modalità adeguate, le revoche di riconoscimento eventualmente eseguite.
Sono inoltre previste sanzioni amministrative per l'acquirente che operi in assenza di riconoscimento, commisurate al prelievo supplementare eventualmente dovuto.
E’ stato poi introdotto l’obbligo per le regioni di pubblicizzare l’elenco degli acquirenti riconosciuti.
L'articolo 5 – prosegue il Presidente relatore - introduce l'obbligo del versamento mensile del prelievo supplementare trattenuto dagli acquirenti, al fine di rendere immediatamente disponibili gli importi da versare a fine periodo all'Unione europea in ipotesi di superamento della quota nazionale e disincentivare, al contempo, gli eccessi produttivi. Al fine di evitare il rischio di sottrarre liquidità alle imprese ed in attesa che si compia il riallineamento delle quote assegnate rispetto alla produzione, è previsto che la regola del versamento mensile del prelievo sia soggetta a meccanismi di deroga parziale (stabiliti all’articolo 10, commi da 27 a 32) per i primi due periodi di applicazione del provvedimento. Gli importi riscossi per il prelievo supplementare, devono essere versati, dagli acquirenti, nel conto corrente speciale presso il tesoriere dell’AGEA, entro un termine di trenta giorni, comunicando alle regioni e province autonome gli estremi del versamento.
Gli acquirenti devono trasmettere alle regioni e province autonome i dati derivanti dalla tenuta del registro previsto dalla normativa comunitaria e provvedere a trattenere il prelievo supplementare dovuto dai propri conferenti per il latte eccedente la quota individuale assegnata. Le regioni e le province autonome competenti verificano la corretta determinazione degli esuberi, degli importi trattenuti e dell'esecuzione del versamento, oltre alla congruità del quantitativo di latte dichiarato, avvalendosi anche dell'anagrafe bovina. E’ stato previsto che nel decreto attuativo di cui al comma 7 dell’articolo 1, siano dettagliati i parametri per il corretto confronto con il numero di vacche iscritte all’anagrafe bovina. Incombe al produttore l'onere di documentare la titolarità della quota: diversamente, l'acquirente tratterrà per intero il prelievo supplementare, calcolato secondo le norme comunitarie.
Al comma 6 è stata inoltre definita l’esigibilità a prima e semplice richiesta della fidejussione bancaria (sostitutiva del versamento) da prestare a cura dell’acquirente all’AGEA.
L'articolo 6, in materia di dichiarazioni di fine periodo degli acquirenti ai sensi della normativa comunitaria, dispone, dopo averne fissato i requisiti, che esse siano trasmesse agli enti locali competenti - nonché all'AGEA - e corredate da allegati controfirmati dai singoli produttori conferenti che vi indicano, sotto la propria responsabilità, il numero delle vacche da latte detenuto in azienda nel periodo. Tale disposizione dovrà essere osservata anche in caso di mancato ritiro del latte, al fine di una più corretta verifica della corrispondenza di quanto dichiarato alle annotazioni dei registri mensili. Sono inoltre previste sanzioni amministrative in caso di mancato rispetto dei termini da parte degli acquirenti.
L'articolo 7 del provvedimento in esame – prosegue il Presidente relatore - prevede un articolato sistema di pubblicità in caso di pluralità o successione di acquirenti, ponendo a carico del produttore l'obbligo di dichiarare alla regione o provincia autonoma tanto gli acquirenti, quanto la ripartizione della propria "quota consegne", stabilendosi inoltre che la quota già utilizzata dal produttore attraverso consegne di latte è indisponibile sino alla fine del periodo di commercializzazione. Al produttore che effettua consegne a più acquirenti in violazione dell'articolo 7, la quota è ridotta di un quinto, che affluisce pertanto alla riserva nazionale. Al produttore incombe inoltre l'obbligo di consegnare all’acquirente un’apposita dichiarazione, ogni qualvolta cambi acquirente. Ove necessario, la regione provvederà direttamente al recupero del prelievo supplementare nei confronti del produttore inadempiente (mediante iscrizione a ruolo delle somme dovute).
L'articolo 8 reca disposizioni in materia di contabilità degli acquirenti e dei produttori, sanzionando le violazioni con la revoca del riconoscimento dell'acquirente e con il pagamento, a suo carico, del prelievo supplementare per il quantitativo di latte non contabilizzato. Eventuali dichiarazioni non veritiere sono sanzionate attraverso meccanismi di riduzione della quota assegnata, salve eventuali sanzioni amministrative.
L'articolo 9, in diretta attuazione della normativa comunitaria, disciplina le operazioni successive al pagamento mensile; in particolare fissa le competenze dell'AGEA per le restituzioni dei prelievi pagati in eccesso, coerentemente con la nuova procedura di versamento mensile.
L'AGEA è infatti tenuta a eseguire il calcolo del prelievo nazionale dovuto all’Unione europea e pertanto procede a contabilizzare il latte consegnato e i relativi prelievi versati, eseguendo il calcolo del prelievo ancora dovuto ovvero degli importi versati in eccedenza, dai quali viene detratto e accantonato il 5 per cento dell'importo del prelievo nazionale, quale riserva per possibili restituzioni a seguito di contenziosi amministrativi o per interventi di ristrutturazione del settore lattiero-caseario (attraverso programmi di abbandono). Si prevede al riguardo la ripartizione dell'importo versato in eccesso tra i produttori titolari di quota assoggettati a prelievo, decurtato della sopra citata percentuale, privilegiando: i produttori nei confronti dei quali il prelievo applicato risulti non più dovuto; i produttori titolari di aziende ubicate in zone di montagna oppure in zone svantaggiate oppure quelli che hanno subito – a certe condizioni - il blocco della movimentazione degli animali. L'eventuale residuo viene ripartito tra i restanti produttori, con esclusione di coloro che abbiano superato la loro quota individuale di produzione di oltre il 100 per cento, prevedendosi ulteriori criteri di preferenza nella ripartizione.
L'AGEA è tenuta, entro il 31 luglio, a comunicare agli acquirenti e alle regioni e province autonome il prelievo imputato a ciascun produttore conferente e gli importi da restituire - o, eventualmente, ancora dovuti - provvedendo altresì alle restituzioni agli acquirenti, i quali versano ai produttori quanto dovuto, ovvero riscuotono gli importi ancora dovuti. Al fine di assicurare il carattere definitivo dei provvedimenti di prelievo e di restituzione, in continuità con quanto già previsto dalla normativa precedente, le decisioni giurisdizionali che non siano notificate entro il trentesimo giorno precedente la data del 31 luglio non modificano i risultati delle operazioni sopra descritte. Al fine, inoltre, di evitare il rischio di ridurre la disponibilità finanziaria delle imprese ed in attesa che sia realizzato il riallineamento delle quote alla produzione di cui all’articolo 2 del presente provvedimento, è previsto un periodo transitorio di due anni, durante i quali i carichi derivanti dall’obbligo del versamento mensile sono significativamente ridotti, così come disposto dall’articolo 13.
L'articolo 10
nel quale è confluita tutta la rimanente parte del disegno di legge in esame, a seguito del "maxiemendamento" presentato dal Governo alla Camera dei deputati, stabilisce, ai commi 1, 2 e 3, che il latte trasportato debba essere accompagnato da uno specifico documento di accompagno sottoscritto dal produttore, dal trasportatore e, all'arrivo, dall'acquirente, a pena di sanzione amministrativa, demandando il compito di effettuare le relative verifiche ai competenti organi di controllo, sia al momento della raccolta del latte in azienda, sia durante il trasporto. Sono inoltre previste sanzioni amministrative in caso di inadempienza.
I commi 4, 5, 6, 7, 8 e 9 disciplinano, peraltro senza innovare alle disposizioni vigenti in materia, gli adempimenti relativi al settore delle vendite dirette, contrapposto al settore delle "consegne", in quanto nel primo il latte prodotto viene direttamente venduto al consumatore. La distinzione assume particolare rilevanza in quanto a seconda del settore considerato sono diversi i quantitativi di riferimento globali assegnati a ciascuno Stato membro. Anche in questo caso è previsto un regime sanzionatorio per i produttori inadempienti.
I commi da 10 a 19
regolano, al fine di facilitare la cessione delle quote, le modalità di cessione dei quantitativi assegnati a ciascun produttore, prevedendo altresì una disciplina specifica per le aziende ubicate in zone montane e svantaggiate.
Viene soppresso il divieto di trasferire quantitativi di riferimento, separatamente dall'azienda, tra aziende ubicate in regioni e province autonome diverse. La limitazione delle cessioni al solo 70 per cento del quantitativo di riferimento dell'azienda cedente, riferito al periodo di commercializzazione 2003 - 2004, è stata introdotta al fine di mantenere un bacino di quote disponibile per nuove assegnazioni in favore delle aree regionali con produzione inferiore alla quota, salva comunque la possibilità per le regioni e le province autonome di promuovere accordi interregionali volti ad eliminare le limitazioni di cessione. È inoltre prevista la possibilità di affittare la parte di quota non utilizzata. Il comma 14 attribuisce un diritto di prelazione ai soci di cooperative di lavorazione, trasformazione e raccolta del latte e ai soci di organizzazioni professionali riconosciute per le quote poste in vendita da altri soci della stessa cooperativa o della stessa organizzazione professionale.
La norma dispone inoltre che qualsiasi atto volto a determinare un mutamento nella titolarità o nella conduzione della quota, acquista efficacia a decorrere dal momento in cui la variazione viene notificata alla regione o provincia autonoma competente. I contratti inerenti alle quote debbono avere una durata non inferiore a dodici mesi e coincidere, per intero, con il periodo di commercializzazione; le medesime esigenze di stabilità delle quote, hanno determinato l'inammissibilità della risoluzione dei contratti prima che siano decorsi dodici mesi dalla loro decorrenza.
I commi da 20 a 26 recano misure finalizzate alla ristrutturazione della produzione lattiera al fine del rientro della produzione nei limiti del quantitativo nazionale garantito: a tale scopo è prevista l’attivazione di un programma di abbandono attuato dall’AGEA secondo modalità definite con decreto del Ministro delle politiche agricole, facendo confluire le quote abbandonate alla riserva nazionale.
Il comma 21 prevede anche misure per la riconversione delle aziende zootecniche (che aderiscono al programma di abbandono citato) in aziende ad indirizzo carne o a latte non bovino (attraverso un regime di aiuti attuato dall’AGEA su indirizzi del Ministro delle politiche agricole).
Al comma 22 sono previste - in caso di futuri aumenti della quota nazionale da parte dell’Unione europea - modalità di assegnazione dei nuovi quantitativi, con particolare riferimento alle aziende che hanno subito la quota “B” ridotta ai sensi della legge n. 46 del 1995, ai giovani imprenditori agricoli, anche non titolari di quota; e prevedendosi altresì che i quantitativi residui siano assegnati sulla base di criteri oggettivi fissati dalle regioni e dalle province autonome, che assicurino il mantenimento diffuso delle strutture produttive esistenti sul territorio.
I commi 25 e 26 prevedono la copertura finanziaria a tali attività.
I commi 27, 28 e 29 recano disposizioni transitorie per favorire l’adeguamento di acquirenti e produttori al nuovo regime di versamento mensile del prelievo supplementare. In particolare è previsto che i versamenti mensili .di cui all’articolo 5 siano eseguiti dagli acquirenti nelle percentuali del 5 per cento per il primo periodo di applicazione del provvedimento e del 10 per cento per il secondo periodo di applicazione del provvedimento per le aziende di montagna e per i produttori già titolari di quota “B” tagliata, a condizione che non conseguano un esubero superiore alla metà della propria quota.
Alla luce dei dati disponibili, risulta infatti che l’applicazione immediata del versamento mensile integrale nei primi periodi di applicazione del nuovo provvedimento, quando non fosse ancora realizzato il riallineamento delle quote alla produzione, potrebbe comportare il versamento anticipato di importi rilevanti che, sia pure per pochi mesi, sarebbero, comunque, sottratti alla disponibilità delle aziende.
Sulla base dei dati pregressi, ed in considerazione dell’assegnazione, a partire dal periodo 2001-2002, della seconda frazione di quota integrativa (200 mila tonnellate) concessa all’Italia dalla UE, il meccanismo transitorio introdotto consentirà di trattenere, con i versamenti mensili, un importo sostanzialmente equivalente a quello presumibilmente dovuto a titolo di prelievo, senza pertanto gravare sulle disponibilità finanziarie del settore.
Il comma 30 prevede attività del Commissario straordinario di Governo in merito agli allevamenti colpiti dalla cosiddetta “
blue tongue
”.
I commi 31 e 32 prevedono attività straordinarie a carico degli acquirenti in merito alle dichiarazioni riepilogative delle quantità loro consegnate dai conferenti.
Il comma 33 è stato inserito al fine di dare validità alle comunicazioni regionali già effettuate dalle regioni per la sola campagna 2003/2004.
I commi 34, 35, 36, 37, 38, 39 e 40 recano disposizioni in merito al pagamento del prelievo supplementare per i periodi pregressi, prevedendo una modalità in forma rateale nell’arco di trenta anni. Con apposito decreto ministeriale sono definite le modalità di attuazione dei presenti commi, salvo il comma 35 di spettanza del ministero dell’economia e delle finanze. L’efficacia di tali commi è subordinata all’assenso da parte degli organi comunitari.
Il comma 41, reca disposizioni in tema di responsabilità finanziaria delle regioni e
stabilisce che nel caso la UE proceda ad una correzione finanziaria in materia di quote latte a carico dell’Italia, il Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza Stato regioni, promuova i provvedimenti necessari per l’attribuzione degli oneri agli organismi competenti. Il testo è stato riformulato secondo quanto richiesto dalla Conferenza Stato-regioni.
I commi 42, 43, 44 e 45, prevedono l’istituzione di un Commissario straordinario di Governo per la verifica dell’applicazione del decreto in esame nei primi due periodi di attuazione, con la possibilità dell’attivazione, da parte del medesimo, del potere sostitutivo in caso di inadempienza delle Amministrazioni pubbliche coinvolte; sono altresì previsti stanziamenti ordinari per tale attività.
I commi 46, 47 e 48, dispongono modalità attuative del decreto e abrogative del complesso delle norme nazionali che fino ad oggi hanno regolato l’attuazione del regime comunitario delle quote latte.
Il Presidente relatore dichiara quindi aperta la discussione generale.
Il senatore AGONI dichiara preliminarmente di avere seguito con grande attenzione l’
iter
del provvedimento alla Camera, cui sono state apportate numerose modifiche, che sembrano soddisfare la sua parte politica pur se a livello personale ritiene di non potersi dichiarare soddisfatto. Nel chiedersi se il ministro Alemanno sarà noto per aver risolto la questione delle quote latte o per aver contribuito ad “affossare” la zootecnia italiana, osserva che il provvedimento all’esame appare assai complesso e prevalentemente incentrato sulle procedure di controllo, il che deve indurre a pensare che nel passato i controlli non si siano svolti affatto. Ritiene comunque che gli allevatori si sentano gravemente penalizzati dal provvedimento che ha l’obiettivo principale di costringere i produttori a pagare le multe e di determinare la chiusura per chi ha venduto la quota continuando a produrre, situazione nella quale – come è apparso su alcuni organi di stampa – è personalmente incorso. In quanto alla sua particolare posizione come allevatore, precisa che nelle medesime condizioni versano almeno un migliaio di allevatori perché, proprio per rispettare le regole, sono stati costretti a vendere le quote al fine di realizzare investimenti indispensabili alla sopravvivenza dell’azienda.
Dopo aver richiamato le complesse vicende che hanno riguardato le trattative condotte negli anni ’90 con l’Unione europea per gli sfondamenti dei plafond produttivi determinatisi in Italia ed espresso apprezzamento per l’azione svolta dal ministro Adriana Poli Bortone, sottolinea come in qualità di imprenditore, al pari degli altri allevatori, si sia trovato costretto ad aumentare le produzione, dovendo fare i conti con le esigenze di mercato. Osserva inoltre che attualmente, nel mondo zootecnico, si sta assistendo ad una forte conflittualità fra le organizzazioni professionali agricole e i movimenti dei COBAS degli allevatori, rispetto alla quale l’obiettivo prioritario è di far emergere i reali livelli produttivi nazionali e il numero degli animali da latte. Rivendica al riguardo di avere più volte tentato di identificare una soluzione al problema: in particolare ritiene che si dovevano analizzare i dati produttivi dell’annata 2001-2002 che presentano una produzione di 109 milioni di quintali, con 4 milioni di quintali di esubero dal plafond, sottolineando che non sarebbe, a suo avviso, difficile ottenere dall’Unione europea un conseguente incremento di quota, tenuto conto che è in gioco la stessa sopravvivenza della zootecnia italiana. Richiama dettagliatamente tutti i casi che sono stati riscontrati di illecite importazioni di latte in polvere e ricorda viceversa che il latte prodotto dai Cobas viene prevalentemente utilizzato per la produzione di alimenti tipici e DOC ed esprime forte preoccupazione per gli sviluppi del commercio mondiale che vedranno un aumento delle partite di importazione del latte in polvere, stante la situazione produttiva italiana. Nel ritenere altresì grave che l’Unione europea non abbia mai autorizzato la legislazione sui traccianti per il latte in polvere, chiede al ministro Alemanno di prorogare l’applicazione del provvedimento in esame alla data in cui sarà effettivamente operativa l’anagrafe bovina. Ricorda infine la forte influenza esercitata sul settore dalle organizzazioni professionali agricole che hanno integralmente gestito il sistema delle quote latte in Italia, anche a livello dei vari censimenti effettuati e segnala il fatto che nello stesso anno produttivo 1988-89 (anno di riferimento della quota) non risulterebbero dati ufficiali disponibili.
Dopo aver richiamato le gravi anomalie verificatesi anche nell’ultima campagna produttiva da poco conclusasi, chiede al ministro Alemanno di adoperarsi per salvare la zootecnia italiana.
Il senatore COLETTI chiede, alla luce delle gravi affermazioni rese dal senatore Agoni, una pausa di riflessione per approfondire le questioni emerse.
Anche il senatore MURINEDDU sottolinea che il senatore Agoni ha sollevato aspetti particolarmente gravi su cui chiede che il ministro Alemanno faccia chiarezza.
Il presidente RONCONI ricorda che, stante l’imminente scadenza del decreto-legge n. 43 in esame, l’Atto Senato 2278 verrà presumibilmente calendarizzato a partire dalla seduta pomeridiana di domani.
Il senatore PIATTI sottolinea preliminarmente che per la seconda volta il Senato non ha tempi sufficienti per discutere provvedimenti di grandissimo rilievo per il mondo agricolo, come già avvenuto per la discussione del provvedimento collegato in materia agricola. Dopo aver chiesto chiarimenti sugli effettivi tempi di discussione del provvedimento in esame, il senatore Piatti richiama tutti gli interventi assunti nella passata legislatura in ordine alla complessa tematica delle quote latte, richiamando i risultati delle Commissioni amministrative di indagine nominate nella XIII legislatura che hanno consentito di chiarire i dati produttivi; ricorda altresì gli interventi legislativi assunti per rendere più flessibile l’applicazione della legge n. 468 del 1992, l’intervenuta concessione di una rateizzazione in dieci
tranches
del pagamento delle multe, la regionalizzazione di larga parte delle competenze; ricorda altresì i tentativi fatti per procedere all’approvazione della normativa sul tracciante nel latte in polvere (bloccata dall’Unione europea, come ha riconosciuto lo stesso senatore Agoni) e ricorda infine il successo ottenuto in sede di Unione europea con l’incremento di 600 mila tonnellate del QGN, nonché il dialogo trasparente avviato con le organizzazioni professionali e anche con il comparto dei Cobas. Ritiene invece che i primi due anni della legislatura in corso siano andati perduti e ricorda come solo all’inizio di questo anno il ministro Alemanno abbia esordito presentando due distinti disegni di legge, uno relativo ad una ipotesi di condono, subito smentita in ambito europeo, e un altro, poi confluito di fatto nel decreto-legge all’esame della Commissione. Ritiene in particolare che il provvedimento in titolo presenti molti profili critici e sottolinea come in particolare i primi due articoli siano in netto contrasto con l’istituzione di un Commissario straordinario ipotizzata all’articolo 10, opzione che non ritiene condivisibile, in quanto non si verte nel caso di un’emergenza sanitaria, e che può suonare anche come parziale sfiducia all’azione dello stesso Ministro delle politiche agricole. Quanto alla rateizzazione in trenta rate senza interessi, lo stesso testo del provvedimento prevede che debba essere dato l’assenso da parte dell’Unione europea e comunque osserva che occorre assumere soluzioni equilibrate anche nei confronti dei produttori che non hanno "splafonato", tanto più in quanto la soluzione accolta dalla maggioranza e dal Governo non riesce comunque ad accontentare i Cobas.
Ritiene altresì particolarmente criticabile anche la gestione dell’
iter
parlamentare del provvedimento, più volte interrotto durante la discussione in Assemblea e conclusosi con l’apposizione del voto di fiducia. Tenuto infine conto delle forti correlazioni che sussistono con il problema della microfiltrazione, chiede chiarimenti su tale problema al rappresentante del Governo e richiama le decisioni assunte a livello parlamentare contrarie alla assunzione di interventi normativi sulla durata del latte al di fuori di un intervento esplicito di modifica della legge n. 169 del 1988, sottolineando come le varie posizioni assunte dall’Esecutivo costituiscano i vari tasselli di un unico quadro di politica produttiva per il settore, non condivisibile.
Il PRESIDENTE relatore propone - nel presupposto che venga confermata la calendarizzazione del provvedimento a partire dalla seduta pomeridiana di domani - di fissare la presentazione di eventuali emendamenti alle ore 10 di domani.
Il seguito dell’esame è rinviato.
ANTICIPAZIONE DELL’ORARIO DI INIZIO DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI
Il PRESIDENTE avverte che la seduta antimeridiana di domani, già convocata alle ore 9, è anticipata alle ore 8,30, con l’ordine del giorno già diramato.
La Commissione prende atto.
La seduta termina alle ore 16,30.