AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3
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MERCOLEDI' 20 MARZO 2002
40
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Seduta
Presidenza del Presidente
PROVERA
La seduta inizia alle ore 15,20.
IN SEDE CONSULTIVA
(973)
Disposizioni in materia di cooperazione con il Tribunale internazionale competente per gravi violazioni del diritto umanitario commesse nel territorio del Ruanda e Stati vicini
, approvato dalla Camera dei deputati.
(Esame)
Riferisce alla Commissione la senatrice DE ZULUETA, la quale sottolinea la necessità del provvedimento al fine di consentire la cooperazione con il Tribunale internazionale per il Ruanda, istituito dalle Nazioni Unite con la risoluzione del Consiglio di Sicurezza n. 955 del 1994, a seguito degli spaventosi massacri che si erano verificati nello stesso anno fra le diverse etnie del Ruanda, assumendo i caratteri di un vero e proprio genocidio. Pertanto, allo scopo di giudicare e punire i responsabili di quei crimini, le Nazioni Unite ritennero di dover istituire un tribunale internazionale analogo a quello già istituito per i crimini commessi nella ex Jugoslavia.
A differenza di quest'ultimo, tuttavia, il Tribunale per il Ruanda ha incontrato molte difficoltà prima di iniziare a lavorare in maniera adeguata. Ciò è dipeso essenzialmente da carenze logistiche, strutturali e di personale, ma anche dall'ubicazione in una sede periferica, come la città di Arusha in Tanzania.
Ella ricorda quindi alcuni dati relativi all'attività sinora svolta dal Tribunale di Arusha, comunicando in particolare che, al dicembre 2001, esso aveva giudicato solo nove casi, adottando otto condanne e una assoluzione. È stato inoltre richiesto l'arresto di circa 70 persone, per circa 50 delle quali vi è stata esecuzione della misura restrittiva (circa 30 sono state poi sottoposte effettivamente sotto giudizio). È pertanto auspicabile che il sempre maggiore impegno del Procuratore Capo del Tribunale internazionale, Carla Del Ponte, nei confronti del Tribunale per il Ruanda consenta a quest'ultimo di svolgere la propria azione con la necessaria efficacia. Lo stesso Segretario Generale delle Nazioni Unite, Kofi Annan, ha evidenziato il ruolo positivo esercitato dal Tribunale di Arusha, che per primo ha emesso una condanna di genocidio e per primo ha definito il reato di stupro commesso nel contesto di azioni militari, con ciò delineando degli importanti precedenti anche per il Tribunale per la ex Jugoslavia. Si tratta, in altri termini, di progressi importanti sulla strada che dovrebbe condurre finalmente alla creazione del Tribunale penale internazionale.
La relatrice informa poi che, contemporaneamente all'attività svolta dal Tribunale di Arusha, in Ruanda sono in corso procedimenti giudiziari ordinari che hanno finora riguardato 3.000 persone accusate di genocidio, delle quali oltre 500 sono state condannate a morte, mentre altre 100.000 risultano attualmente detenute e in attesa di essere processate. Al riguardo, è facile intuire che in tali procedimenti giudiziari il rispetto dei diritti umani venga garantito in maniera ben diversa rispetto a quanto accade per il Tribunale internazionale.
Passando quindi ad esaminare il disegno di legge di ratifica, assegnato in sede referente alla Commissione giustizia, ella pone in rilievo i molteplici aspetti del provvedimento che, attenendo ai rapporti internazionali, coinvolgono direttamente l'interesse della 3
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Commissione.
Alla base di questa iniziativa legislativa vi è l'esigenza di mettere in grado l'Italia di prestare la necessaria cooperazione al Tribunale per il Ruanda, così come già avvenuto a suo tempo nei confronti del Tribunale per la ex Jugoslavia. L'urgenza di una definizione delle modalità tecnico-giuridiche attraverso cui attuare tale cooperazione è emersa in occasione di una richiesta specifica dello stesso tribunale di Arusha rivolta ad alcuni Paesi occidentali relativamente all'arresto e al trasferimento di alcuni soggetti accusati di essere fra gli autori delle stragi in Ruanda. In proposito, mentre la Svizzera, il Belgio e l'Olanda hanno potuto dar corso alla richiesta del Tribunale internazionale, l'Italia, che avrebbe dovuto tradurre ad Arusha il sacerdote cattolico padre Seromba, residente a Firenze, non ha potuto fare altrettanto in mancanza di una normativa di raccordo
ad hoc
tra le due giurisdizioni.
Sebbene padre Seromba si sia spontaneamente recato in Tanzania nel febbraio scorso, l'Italia potrebbe comunque essere oggetto di richieste simili da parte del Tribunale internazionale; pertanto, gli sviluppi registratisi nel caso in questione non mettono minimamente in causa l'opportunità di una sollecita definizione dell'
iter
del disegno di legge.
Nel merito del provvedimento, la relatrice osserva che esso è fondato sul principio della supremazia del Tribunale internazionale rispetto alle giurisdizioni nazionali, almeno limitatamente a determinati crimini individuati sulla base del luogo e del periodo in cui sono stati commessi. Si sofferma in particolare sull'articolo 2, che prevede che l'autorità nazionale competente a ricevere le richieste di cooperazione del tribunale di Arusha e a dare seguito ad esse sia il Ministro della giustizia, e sull'articolo 3, che disciplina il trasferimento dei procedimenti penali, specificando che non si tratta di estradare degli imputati, bensì di riconoscere l'esistenza della giurisdizione prioritaria del tribunale internazionale e di procedere appunto ai relativi trasferimenti.
A una richiesta di chiarimenti formulata dal senatore SCALFARO, la relatrice DE ZULUETA risponde poi comunicando che, fra i pochi condannati dal Tribunale di Arusha, figurano alcuni ispiratori dei massacri in Ruanda e non solamente dei semplici esecutori.
Interviene poi il senatore SERVELLO, il quale esprime il proprio apprezzamento per l'esauriente esposizione della relatrice, ma anche la propria preoccupazione per il grave stato in cui versa la giustizia internazionale, che finora ha rivelato tutta la propria impotenza dinanzi ai genocidi e alle violenze di ogni genere che si sono verificati in alcune regioni del mondo. Auspica, pertanto, che in Senato possa svolgersi quanto prima un dibattito che porti all'adozione di uno specifico atto di indirizzo diretto a promuovere un impegno maggiore della comunità internazionale, e in particolare dei paesi più sviluppati, nelle aree di crisi.
Anche il senatore PIANETTA ringrazia la relatrice per la sua esposizione e preannuncia che il Gruppo Forza Italia si esprimerà in senso favorevole al disegno di legge, così da consentire all'Italia di prestare la necessaria cooperazione al Tribunale di Arusha. Egli ricorda inoltre di essersi personalmente recato, come membro della Commissione Affari esteri del Senato, in Ruanda nel 1996: erano trascorsi appena due anni dai massacri commessi dalle etnie Tutsi e Hutu e risultava evidente come, oltre a individuare e punire gli esecutori materiali, dovesse essere denunciata anche una serie di disattenzioni e connivenze.
Egli auspica poi che si vada oltre la fase dei tribunali istituiti
ad hoc
e si arrivi rapidamente all'istituzione del Tribunale penale internazionale permanente previsto dal Trattato di Roma del 1998, per la cui entrata in vigore manca ancora la ratifica di otto Paesi. Al riguardo, fa presente che la delegazione della Commissione recentemente recatasi in Algeria ha richiamato in tal senso l'attenzione del Primo ministro di quel Paese, peraltro già fondatore del locale movimento per i diritti umani.
Il presidente PROVERA chiede se alla relatrice risulti che l'esistenza in Ruanda di un numero ancora molto elevato di detenuti in attesa di giudizio dipenda dalla mancanza di un organico adeguato della magistratura, i cui componenti, appartenenti in gran parte all'etnia Tutsi, furono vittime della prima ondata di massacri verificatasi nel Paese africano.
La relatrice DE ZULUETA ritiene molto verosimile l'ipotesi prospettata dal presidente Provera, pur non essendo in possesso di dati certi. Osserva tuttavia come, a fondamento della istituzione del Tribunale di Arusha, vi fosse proprio la consapevolezza dell'incapacità del Ruanda a gestire i procedimenti giudiziari. In proposito, uno specifico problema ha riguardato la protezione dei testimoni, anche in considerazione della scarsa collaborazione offerta dagli altri Stati africani in merito a tale questione. Occorre quindi valutare positivamente i progressi recentemente compiuti dal punto di vista del programma di protezione dei testimoni.
Per le ragioni esposte, la relatrice propone infine di esprimere un parere favorevole sul disegno di legge in esame.
La Commissione, dopo che è stata verificata da parte del PRESIDENTE la presenza del numero legale, conferisce quindi alla relatrice il mandato a redigere un parere favorevole per la 2
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Commissione permanente sul provvedimento in titolo.
La seduta termina alle ore 15,10.