BILANCIO (5ª)
MARTEDÌ 30 OTTOBRE 2001
45ª Seduta (notturna)
Presidenza del Vice Presidente
CURTO
indi del Presidente
AZZOLLINI
Intervengono i sottosegretari di Stato per l’economia e le finanze Vegas e per la pubblica istruzione Aprea.
La seduta inizia alle ore 21,20.
IN SEDE REFERENTE
(700)
Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2002 e bilancio pluriennale per il triennio 2002-2004
– (Tabb. 1 e 2) Stati di previsione dell’entrata e del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno finanziario 2002
(limitatamente alle parti di competenza)
(699)
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)
(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)
Si riprende l’esame congiunto dei disegni di legge in titolo, sospeso nella seduta pomeridiana.
Il relatore TAROLLI illustra i contenuti dell’emendamento 9.134, testé formulato, sottolineando come esso autorizzi la spesa di 35 milioni di euro a decorrere dal 2002, per il rimborso delle spese di autoaggiornamento, debitamente documentate, sostenute dai docenti.
Interviene il senatore PIZZINATO, il quale rileva come l’emendamento proposto dal relatore, analogamente ad altri del Governo, prevede che la copertura finanziaria sia a carico del Fondo per le politiche sociali, che unanimemente maggioranza e opposizione hanno dichiarato essere insufficiente. Invita pertanto il relatore a valutare più approfonditamente l’emendamento sotto il profilo della copertura finanziaria.
Il relatore TAROLLI propone una nuova formulazione dell’emendamento (9.134 nuovo testo) che limita la previsione all’anno 2002 e sopprime il rinvio per la copertura al Fondo per le politiche sociali.
Dopo un breve intervento del senatore VALDITARA che esprime la propria soddisfazione per l’iniziativa sostenuta dalle forze di maggioranza, ha la parola il sottosegretario APREA la quale, dopo avere ringraziato i senatori di maggioranza per il sostegno fornito, sottolinea come la proposta di una sorta di rimborso spese per l’aggiornamento dei docenti, nella forma di sgravio fiscale, si collochi come un importante contributo per la loro professionalità.
Il senatore CURTO interviene brevemente chiedendo di conoscere con più precisione il significato dell’espressione «debitamente documentate» riferita alle spese di autoaggiornamento.
La senatrice PAGANO dichiara di concordare con il senatore Curto circa la necessità di una migliore puntualizzazione dell’espressione «spese di autoaggiornamento». Occorrerebbe meglio verificare anche i rilievi finanziari della proposta emendativa e migliorare la formulazione in previsione dell’esame da parte dell’Assemblea del Senato. Pur nella sua limitatezza, il segnale ha comunque valenze positive, pertanto il gruppo Democratici di Sinistra-l’Ulivo si asterrà.
Segue un breve intervento del senatore BRIGNONE il quale precisa che a suo avviso le spese di autoaggiornamento devono intendersi soprattutto riferite ai docenti di lingua straniera.
Si danno per illustrati i restanti emendamenti riferiti all’articolo 9.
Con il parere contrario del RELATORE e del RAPPRESENTANTE del Governo, posti separatamente ai voti, non sono approvati gli emendamenti 9.1, 9.3, 9.4, 9.6, 9.7, 9.8, 9.9, 9.10, e 9.12.
Il senatore VALDITARA ritira l’emendamento 9.11 (nuovo testo), in quanto le previsioni in esso formulate sono già contenute nell’emendamento 9.134 (nuovo testo) presentato dal relatore Tarolli.
Risulta approvato, con il parere favorevole del RAPPRESENTANTE del Governo, l’emendamento 9.134 (nuovo testo). Risulta, altresì, approvato l’emendamento 9.70.
Con il parere contrario del RELATORE e del RAPPRESENTANTE del Governo, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 9.13, 9.16, 9.17, 9.18, 9.19 e 9.20.
Con il parere favorevole del RELATORE, risulta invece approvato l’emendamento 9.15.
Il senatore MICHELINI preannuncia il proprio voto favorevole sull’emendamento 9.21, che tende a stabilire che le province autonome di Trento e Bolzano non debbano sottostare ai parametri di cui al comma 7 dell’articolo 9, sottolinea altresì l’opportunità di estendere tale previsione anche alle Regioni a statuto speciale.
Posti congiuntamente ai voti, sono approvati gli emendamenti 9.22, 9.21, 9.23 e 9.24, di contenuto identico.
Con il parere contrario del RELATORE e del RAPPRESENTANTE del Governo, posti ai voti, non sono approvati gli emendamenti 9.25, 9.26 e 9.27.
Il senatore PEDRIZZI, nell’intervenire in dichiarazione di voto sull’emendamento 9.28, sottolinea come l’emendamento intenda utilizzare la rete della SIAE nella lotta all’evasione. Sollecita pertanto il parere favorevole del rappresentante del Governo e del relatore.
Dopo che il relatore TAROLLI ha dichiarato di rimettersi al Governo, il sottosegretario VEGAS, pur favorevole in linea di principio, sottolinea come tale previsione potrebbe trovare più congrua collocazione nell’ambito del disegno di legge collegato in materia di previdenza. Invita pertanto il senatore Pedrizzi a trasformarlo in ordine del giorno.
Il senatore PEDRIZZI accoglie l’invito del Sottosegretario, ritirando l’emendamento 9.28 e preannunciando la presentazione di un ordine del giorno.
Con il parere contrario del RELATORE e del RAPPRESENTANTE del Governo, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 9.0.2, 9.0.4, 9.0.5 e 9.0.7.
Si passa all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 13, nonchè degli emendamenti aggiuntivi, precedentemente accantonati.
Il presidente AZZOLLINI, avverte che, in precedenza, erano stati ritirati gli emendamenti 13.21, 13.37, 13.38 e 13.50.
Dopo che gli emendamenti 13.8, 13.9 sono ritirati dai rispettivi proponenti, si danno per illustrati gli emendamenti riferiti all’articolo 13.
Il relatore TAROLLI, dopo aver espresso parere favorevole sull’emendamento 13.90, formula avviso contrario sui restanti emendamenti riferiti all’articolo 13.
Il RAPPRESENTANTE del Governo esprime parere conforme a quello del relatore.
Posti separatamente ai voti, sono quindi respinti gli emendamenti 13.1 e 13.2.
Posti successivamente ai voti, la Commissione respinge il subemendamento 13.90/1, mentre accoglie l’emendamento 13.90.
Conseguentemente risultano preclusi o assorbiti tutti gli emendamenti ad eccezione degli emendamenti volti ad introdurre commi aggiuntivi. Con separate votazioni, sono poi respinti gli emendamenti 13.52, 13.53, 13.54, 13.56, 13.57, 13.58, 13.59, 13.0.1 e 13.0.2.
Si passa all’illustrazione degli emendamenti riferiti all’articolo 31.
Il sottosegretario VEGAS illustra l’emendamento 31.2, modificativo dei titoli di alcune unità previsionali di base.
Il senatore LAURO illustra l’emendamento 31.1 (nuovo testo), volto ad affrontare la grave crisi che sta investendo il settore aeronautico, e dà per illustrato, dopo averlo fatto proprio, l’emendamento 31.3.
Il senatore GIARETTA fa propri e dà per illustrati gli emendamenti 31.4, 31.29 e 31.33; illustra quindi l’emendamento 31.40, facendo presente che il 9 agosto scorso è stato siglato un protocollo con la regione Veneto con il quale il Governo si impegnava a trasferire alla regione i fondi finalizzati alla realizzazione della Pedemontana Veneta.
Dà, infine, per illustrati gli emendamenti 31.24 e 31.26.
Gli emendamenti 31.5, 31.7 e 31.14 (nuovo testo) sono dati per illustrati.
Il senatore RIPAMONTI dà per illustrati gli emendamenti 31.8, 31.20 e, dopo averlo fatto proprio, l’emendamento 31.18.
Il senatore MORO dà per illustrato l’emendamento 31.9.
Il senatore PASQUINI, dopo averli fatti propri, dà per illustrati gli emendamenti 31.13, 31.15 e 31.21.
Il senatore CADDEO fa proprio e dà per illustrato l’emendamento 31.19.
Il senatore IZZO dà conto dell’emendamento 31.22 (a cui dichiara di apporre la propria firma il senatore LAURO) che affronta il problema dello stato della ricostruzione delle zone terremotate in alcune regioni del Mezzogiorno.
Il senatore MARINO dichiara di condividere i contenuti di tale emendamento, sul quale inoltre il senatore MORO preannuncia il voto contrario del proprio Gruppo.
Il senatore MICHELINI illustra l’emendamento 31.23, mirante al rifinanziamento del Fondo nazionale per la montagna.
Il senatore CICCANTI dà per illustrati l’emendamento 31.25, dopo averlo fatto proprio, e l’emendamento 31.27.
Il senatore IZZO, dopo averli fatti propri, dà per illustrati gli emendamenti 31.30, 31.31 e 31.32.
Il senatore FERRARA, dopo averlo fatto proprio, dà per illustrato l’emendamento 31.34.
Il relatore TAROLLI esprime parere contrario su tutti gli emendamenti, ad eccezione degli emendamenti 31.30 e 31.32, per i quali si rimette alle valutazione del rappresentante del Governo.
Il RAPPRESENTANTE del Governo esprime parere contrario su tutti gli emendamenti, facendo peraltro presente che alcuni presentano delle finalità condivisibili che si sarebbero potute realizzare in una diversa situazione economica. In particolare, con riferimento ad alcune proposte emendative, evidenzia che le problematiche relative alla salvaguardia di Venezia dovrebbero essere più attentamente valutate per quanto concerne la quantificazione degli oneri; sulla ricostruzione delle zone terremotate ritiene non condivisibile la copertura, mentre per quanto concerne la gestione dei fondi finalizzati alla Pedemontana osserva che si tratta di un problema che può essere risolto in sede amministrativa.
Posti ai voti, la Commissione accoglie l’emendamento 31.2, mentre respinge, in separate votazioni, gli emendamenti 31.1 (nuovo testo), 31.3, 31.4, 31.5, 31.7, 31.8, 31.9, 31.13, 31.14 (nuovo testo), 31.15, 31.18, 31.19, 31.20 e 31.21.
Previa dichiarazione di voto favorevole da parte dei senatori IZZO, MARINO, SODANO Tommaso e D’ANDREA, posto ai voti, risulta respinto l’emendamento 31.22.
Tutti i restanti emendamenti riferiti all’articolo 31, posti separatamente ai voti, risultano respinti.
Si passa all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 32.
Il senatore RIPAMONTI illustra l’emendamento 32.1 e 32.2.
Il senatore CICCANTI dà per illustrato l’emendamento 32.3.
Il senatore SODANO Tommaso dà per illustrato l’emendamento 32.4.
Il senatore GIARETTA, dopo averlo fatto proprio, dà per illustrato l’emendamento 32.5.
Il senatore PASQUINI fa proprio e dà per illustrato l’emendamento 32.6.
Il senatore MARINO, dopo averlo fatto proprio, dà per illustrato l’emendamento 32.7.
Il senatore CICCANTI illustra l’emendamento 32.0.1 che mira ad estendere il meccanismo del credito d’imposta previsto dall’articolo 8 della legge n. 388 del 2000, in favore delle imprese agricole di tutto il territorio nazionale.
Il presidente AZZOLLINI sottolinea l’importanza del settore agricolo che necessita di una attenta considerazione che potrà essere tradotta in concrete proposte emendative nel corso dell’esame del disegno di legge finanziaria in Assemblea.
Il senatore CURTO, dopo aver sottolineato che il settore dell’agricoltura risulta provato anche dalla assenza di politiche adeguate, si associa alle considerazioni espresse dal presidente Azzollini.
Il RELATORE esprime parere contrario sugli emendamenti riferiti all’articolo 32.
Il RAPPRESENTANTE del Governo concorda con le valutazioni del relatore, soffermandosi in particolare sull’emendamento 32.0.1 le cui finalità condivisibili potranno essere recepite in altra sede, ad esempio nell’ambito di una specifica iniziativa governativa recante misure a favore del settore agricolo.
Posti ai voti, risultano respinti, con separate votazioni, tutti gli emendamenti riferiti all’articolo 32.
Si passa all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 33.
Il senatore GIARETTA illustra il complesso degli emendamenti presentati dal proprio Gruppo, sottolineando che l’articolo 33 propone soluzioni innovative per dare corso alle politiche infrastrutturali, ma individua delle risposte che non sembrano condivisibili, soprattutto in relazione al ruolo della Cassa depositi e prestiti. Infatti tale istituto potrebbe essere chiamato a svolgere i compiti che sono prefigurati dal Governo soltanto se fosse oggetto preventivamente di un complessivo riordino giuridico e organizzativo.
Illustra, altresì, l’emendamento 33.0.10 (a cui dichiarano di aggiungere la propria firma i senatori SODANO Tommaso e PIZZINATO) e aggiunge la propria firma all’emendamento 33.16.
Il senatore CURTO illustra l’emendamento 33.30 volto ad ampliare, per mezzo della riforma della rubrica, l’ambito applicativo dell’articolo 33.
Il RELATORE illustra l’emendamento 33.2, proposto al fine di estendere il ricorso alle operazioni di finanziamento per progetti di rilevante entità a livello locale, nonché a salvaguardare la disciplina dell’attività di finanziamento precedentemente prevista dal decreto legislativo n. 284 del 1999, in modo che la nuova normativa si vada soltanto ad aggiungere a quella già attualmente vigente. Inoltre, si intende consentire alla Cassa depositi e prestiti di poter effettuare l’esercizio del credito attraverso attività di supporto e di servizio, attività particolarmente utili nelle fasi legali-amministrative e finanziarie dei progetti.
Il senatore CADDEO esprime perplessità sull’emendamento 33.2 volto a trasformare la Cassa depositi e prestiti in organismo coinvolto nel finanziamento delle opere pubbliche. Tale idea non sarebbe negativa, ma la Cassa depositi e prestiti rischia così di diventare un nuovo organismo di partecipazione, senza disporre peraltro di idonei strumenti per la valutazione dei progetti.
Il senatore RIPAMONTI evidenzia che l’emendamento presentato dal relatore non supera i problemi che emergono dal contenuto dell’articolo 33. Infatti non è condivisibile il cambiamento del ruolo e della natura della Cassa depositi e prestiti, nonché suscita perplessità il suo intervento nell’ambito della finanza di progetto, nella quale il capitale pubblico garantito sembra sostituirsi al capitale dei privati.
Il senatore MICHELINI fa presente che l’ABI e gli enti locali hanno espresso un avviso negativo sulla estensione delle attività della Cassa depositi e prestiti al finanziamento delle opere pubbliche. Del resto, tale considerazione risulta suffragata dalla difficoltà che gli istituti bancari di dimensioni europee e di grande tradizione stanno incontrando nello svolgere un ruolo nella finanza di progetto.
Il senatore LAURO ritiene condivisibile l’emendamento presentato dal relatore poiché affronta seriamente il problema del finanziamento delle opere pubbliche, anche se manifesta qualche perplessità sul fatto che la Cassa depositi e prestiti possa avvalersi anche di risorse derivanti da collocamenti attraverso le Poste italiane. Per tale ragione, preannuncia l’astensione della propria parte politica sull’emendamento in esame. Illustra, infine, l’emendamento 33.0.13.
Il senatore GRILLOTTI ritiene che l’emendamento del relatore assegni alla Cassa depositi e prestiti delle condivisibili prerogative, anche in considerazione del fatto che tale organismo presenterebbe una giacenza di circa 460.000 miliardi di lire.
Il sottosegretario VEGAS sottolinea che intenzione del Governo è quella di utilizzare la Cassa depositi e prestiti per il finanziamento delle opere infrastrutturali di grandi dimensioni a livello regionale e locale. In tal modo la Cassa depositi e prestiti può partecipare a siffatte operazioni di finanziamento, senza aver titolo allo svolgimento dell’attività bancaria vera e propria, per la quale necessiterebbe di una diversa disciplina. Del resto, nell’ambito di tale finalità, risulta plausibile anche l’utilizzazione delle Poste italiane e dei relativi strumenti finanziari.
Infine, pur ricordando che già attualmente la Cassa depositi e prestiti dispone di partecipazioni in società operative, ritiene utile sopprimere il comma 4 al fine di evitare il sospetto che si intenda riproporre il modello superato delle partecipazioni statali e propone, altresì, di aggiungere al comma 1 che la Cassa depositi e prestiti può intervenire mediante operazioni di finanziamento anche sotto la forma di prestazione di servizi.
Il senatore PASQUINI, pur accogliendo positivamente la soppressione del comma 4 proposta dal rappresentante del Governo, ritiene che restino inalterati i motivi di critica su tale emendamento che sembrerebbe assegnare nuove funzioni alla Cassa depositi e prestiti che, partecipando alle operazioni di finanziamento delle opere pubbliche, si comporterebbe come un istituto bancario. Inoltre così come configurato, tale organismo non appare in grado di valutare la finanza di progetto dal momento che risulta priva dei necessari strumenti conoscitivi. Per queste ragioni preannuncia il voto contrario dei Democratici di Sinistra-l’Ulivo su tale emendamento. Fa, infine, proprio e dà per illustrato l’emendamento 33.0.16.
Il senatore CICCANTI manifesta alcune perplessità sulla riformulazione dell’emendamento proposta dal rappresentante del Governo.
Il RELATORE riformula l’emendamento 33.2 (nuovo testo), accogliendo le indicazioni suggerite dal rappresentante del Governo.
Il sottosegretario VEGAS illustra l’emendamento 33.27 volto a dirimere la questione della collocazione contrattuale dei dipendenti della Cassa depositi e prestiti.
Il senatore FERRARA fa proprio e dà per illustrato l’emendamento 33.0.11.
Il senatore MORO illustra l’emendamento 33.0.19, al quale dichiara di apporre la propria firma il senatore STIFFONI.
Sono dati per illustrati i restanti emendamenti riferiti all’articolo 33.
Previo parere contrario del RELATORE e del RAPPRESENTANTE del Governo, risultano respinti, con separate votazione, gli emendamenti 33.1 e 33.30.
Quindi posto ai voti risulta accolto l’emendamento 33.2 (nuovo testo).
Conseguentemente risultano preclusi o assorbiti tutti i restanti emendamenti volti a modificare l’articolo 33, salvo l’emendamento 33.27 che, con avviso favorevole del RELATORE e dopo dichiarazione di voto contrario da parte del senatore PIZZINATO, risulta accolto.
Previo parere contrario del RELATORE e del RAPPRESENTANTE del Governo, risultano respinti, con separate votazioni, gli emendamenti 33.0.1, 33.0.7, 33.0.10, 33.0.11, 33.0.13, 33.0.16, 33.0.18, 33.0.19 e 33.0.20.
Si passa all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 34.
Il senatore SODANO Tommaso fa propri e dà per illustrati gli emendamenti 34.1 e 34.3.
Il senatore FERRARA fa propri e dà per illustrati gli emendamenti 34.4, 34.6, 34.0.2 e 34.0.8.
Il senatore MORO illustra l’emendamento 34.7.
Il senatore CICCANTI dà per illustrati gli emendamenti 34.8, 34.0.3 e 34.0.5.
Il senatore LAURO, dopo averli fatti propri, illustra gli emendamenti 34.0.4 e 34.0.11.
Il senatore CURTO dà per illustrato l’emendamento 34.0.50.
Il senatore MORO dà per illustrati gli emendamenti 34.0.6 e 34.0.7.
Il senatore GIARETTA dà per illustrato l’emendamento 34.0.9.
Il RELATORE esprime parere contrario su tutti gli emendamenti volti ad introdurre articoli aggiuntivi dopo l’articolo 34, ad eccezione che sull’emendamento 34.0.4, per il quale è di avviso favorevole.
Il RAPPRESENTANTE del Governo esprime parere contrario sugli emendamenti, soffermandosi in particolare sull’emendamento 34.0.8 che, pur condivisibile nei contenuti, non appare soddisfacente per quanto concerne l’unificazione del Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive con quello per le vittime dell’usura.
Posti ai voti, risultano respinti con separate votazioni gli emendamenti 34.1, 34.3, 34.4, 34.6, 34.7, 34.8, 34.0.2, 34.0.3, 34.0.4 (di identico contenuto agli emendamenti 34.0.50 e 34.0.6), 34.0.5, 34.0.7, 34.0.8, 34.0.9 e 34.0.11.
Il seguito dell’esame viene rinviato.
La seduta termina alle ore 23,55.
EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 699
Art. 9.
9.1
Sodano Tommaso, Malabarba, Malentacchi
All’articolo 9, sostituire, dovunque ricorra, la parola:
«programmata»
con l’altra:
«reale».
Compensazione Gruppo Misto-Rifondazione comunista (v. emend. 2.4).
9.2
Bassanini, Vitali
Al comma 1, dopo le parole:
«inflazione programmata»,
aggiungere le parole:
«del recupero dello scostamento fra l’inflazione programmata e inflazione reale»;
sostituire le parole:
«1.110,90, milioni di euro»
con le parole:
«1.922,49 milioni di euro»
e le parole:
«2.035,36 milioni di euro»
con le parole:
«3.655,19 milioni di euro».
Conseguentemente, aggiungere alla fine del comma le seguenti parole:
«All’articolo 12, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350»
le parole:
«2,5 per cento»
sono sostituite dalle parole:
«10 per cento».
9.3
Bassanini, Pasquini, Scalera, Ripamonti, Marini, Marino, Michelini
Al comma 1, dopo le parole:
«inflazione programmata,»
aggiungere le parole:
«del recupero dello scostamento fra inflazione programmata e inflazione reale»;
sostituire le parole:
«1.110,90, milioni di euro»
con le parole:
«1.922,49 milioni di euro»
e le parole:
«2.035,36 milioni di euro»
con le parole:
«3.655,19 milioni di euro».
Compensazione Gruppi L’Ulivo (v. emend. 2.24).
9.4
Sodano Tommaso, Malabarba, Malentacchi
Al comma 1, sostituire le parole:
«1,110,90»
e
«2.035,36»
rispettivamente con le altre:
«1.481,20»
e
«2.713,81».
Compensazione Gruppo Misto-Rifondazione comunista (v. emend. 2.4).
9.5
Bassanini, Vitali
Al comma 2, sostituire le parole:
«406,45 milioni di euro»
con le parole:
«640,83 milioni di euro»,
le parole:
«746,28 milioni di euro»
con le parole:
«1.218,39 milioni di euro»,
le parole:
«378,05 milioni di euro»
con le parole:
«598,35 milioni di euro»,
le parole:
«694,12 milioni di euro»
con le parole:
«1.137,45 milioni di euro»,
aggiungere alla fine del comma le seguenti parole:
«All’articolo 12, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350»
le parole:
«2,5 per cento»
sono sostituite dalle parole:
«10 per cento».
9.6
Bassanini, Pasquini, Scalera, Ripamonti, Marini, Marino, Michelini
Al comma 2, sostituire le parole:
«406,45 milioni di euro»
con le parole:
«640,83 milioni di euro»,
le parole:
«746,28 milioni di euro»
con le parole:
«1.218,39 milioni di euro»,
le parole:
«378,05 milioni di euro»
con le parole: «598,35 milioni di euro» e le parole:
«694,12 milioni di euro»
con le parole: «1.137,45 milioni di euro».
Compensazione Gruppi L’Ulivo (v. emend. 2.24).
9.7
Pedrizzi
Al comma 2, in fine, aggiungere, le seguenti parole:
«, corresponsione dell’indennità perequativa ai soggetti di cui all’articolo 43, commi ventiduesimo e ventitreesimo, della legge 1º aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni».
9.8
Sodano Tommaso, Malabarba, Malentacchi
Sostituire il comma 3, con il seguente:
«3. In aggiunta a quanto previsto dal comma 1, l’apposito fondo costituito ai sensi dell’articolo 50, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, da utilizzare in sede di contrattazione integrativa, è incrementato di 144,61 milioni di euro a decorrere dall’anno 2002, nonchè un ulteriore incremento del fondo di 337,41 milioni di euro a decorrere dall’anno 2003 e di 144,61 milioni di euro a decorrere dall’anno 2004. In relazione alle esigenze determinate dal processo di attuazione dell’autonomia scolastica, ed in aggiunta a quanto previsto dal comma 1, è stanziata, per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, la somma di 27,54 milioni di euro destinata al personale dirigente delle istituzioni scolastiche».
Compensazione Gruppo Misto-Rifondazione comunista (v. emend. 2.4).
9.9
Berlinguer, Manieri, Pagano, Soliani, Cortiana, Acciarini, Franco Vittoria, Tessitore, D’Andrea, Monticone, D’Andrea
Sostituire i primi due periodi del comma 3, con il seguente:
«Per la prosecuzione delle iniziative dirette alla valorizzazione professionale del personale docente della scuola, in aggiunta a quanto previsto all’articolo 21, comma 2 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, l’apposito fondo costituito ai sensi dell’articolo 5, comma 3 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, da utilizzare in sede di contrattazione integrativa, è incrementato di 216,92 milioni di euro a decorrere dall’anno 2002. È disposto un ulteriore incremento del fondo di 506,12 milioni di euro a decorrere dall’anno 2003 e di 216,92 milioni di euro a decorrere dal 2004. La metà di tali ultimi incrementi, indicati nel triennio, è destinata al finanziamento di interventi tesi all’attribuzione al personale docente, nell’ambito della contrattazione nazionale, di una progressione economica in relazione allo sviluppo della propria professionalità ed alle esigenze di funzionamento delle istituzioni scolastiche».
Compensazione Gruppi L’Ulivo (v. emend. 2.24).
9.10
Sodano Tommaso, Malabarba, Malentacchi
Al comma 3, sostituire le parole:
«108,46», «253,06», «108,46», «20,66»,
rispettivamente con le altre:
«144,61», «337,41», 144,61»
e
«27,54».
Compensazione Gruppo Misto-Rifondazione comunista (v. emend. 2.4).
9.11 (Nuovo testo)
Valditara, Asciutti, Barelli, Bevilacqua, Bianconi, Brignone, Compagna, Delogu, Favaro, Gaburro, Gentile, Gubetti, Sudano
Al comma 3, dopo il primo periodo, inserire il seguente:
«Sono previsti altresì 40 milioni di euro destinati, secondo le modalità fissate nella contrattazione integrativa, al rimborso delle spese di autoaggiornamento sostenute dai docenti».
Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole da:
«della presente legge»,
fino alle parole:
«dall’anno 2004.»
con le seguenti:
«, stimare in 381,35 milioni di euro per l’anno 2003 ed in 726,75 milioni di euro per l’anno 2004, sono destinate ad incrementare, per pari importo, il predetto fondo di valorizzazione professionale della funzione docente».
A copertura di detto onere si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento di cui alla Tabella C, legge n. 468 del 1978. Agli ulteriori maggiori oneri per il 2004, pari a 300 milioni di euro si fa fronte riducendo lo stanziamento di cui alla legge n. 328 del 2000, della tabella C.
9.11
Valditara, Asciutti, Barelli, Bevilacqua, Bianconi, Brignone, Compagna, Delogu, Favaro, Gaburro, Gentile, Gubetti, Sudano
Al comma 3, dopo il primo periodo, inserire il seguente:
«Sono previsti altresì 40 milioni di euro destinati, secondo le modalità fissate nella contrattazione integrativa, al rimborso delle spese di autoaggiornamento sostenute dai docenti».
A copertura di detto onere si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento di cui alla Tabella C,
Ministero dell’economia e delle finanze, Legge n. 468 del 1978.
9.12
Asciutti, Valditara, Brignone, Compagna
Al comma 3, dopo il primo periodo, inserire il seguente:
«sono previsti altresì 36 milioni di euro destinati, secondo le modalità fissate nella contrattazione integrativa, al rimborso delle spese di autoaggiornamento sostenute dai docenti.
A copertura di detto onere si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento di cui alla Tabella C,
Ministero dell’economia e delle finanze, Legge n. 468 del 1978.
Compensazione Gruppo Forza Italia (v. emend. 5.3).
9.134 (Nuovo testo)
Il Relatore
Al comma 3, dopo il secondo periodo, inserire il seguente:
«Un’ulteriore somma di 35 milioni di euro, per l’anno 2002 è destinata, secondo i criteri e le modalità fissate nella contrattazione integrativa, al rimborso delle spese di autoaggiornamento, debitamente documentate, sostenute dai docenti».
Conseguentemente, alla Tabella C, voce
Ministero dell’economia e delle finanze – legge n. 468 del 1978, articolo 9
-ter,
(4.1.5.2, cap. 3003),
apportare la seguente variazione:
2002: – 35.000.
9.134
Il Relatore
Al comma 3, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente:
«Un’ulteriore somma di 35 milioni di euro, a decorrere dall’anno 2002 è destinata, secondo i criteri e le modalità fissate nella contrattazione integrativa, al rimborso delle spese di autoaggiornamento, debitamente documentate, sostenute dai docenti».
Conseguentemente, la Tabella C, voce
Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Legge n. 328 del 2000, articolo 20, comma 8, Fondo politiche sociali,
apportare la seguente variazione:
2003: – 35.000;
2004: – 35.000.
Alla Tabella C, voce
Ministero dell’economia e delle finanze – legge n. 468 del 1978, articolo 9
-ter,
(4.1.5.2 cap. n. 3003),
apportare la seguente variazione:
2002: – 35.000.
9.70
Il Governo
Al comma 3, sostituire il secondo periodo con i seguenti:
«Il predetto fondo è incrementato, per l’anno 2003, di 381,35 milioni di di euro e, a decorrere dall’anno 2004, della somma complessiva di 726,75 milioni di euro, subordinatamente al conseguimento delle economie derivanti dal processo attuativo delle disposizioni contenute nei commi 1 e 4 dell’articolo 13 della presente legge. Eventuali economie di spesa, da verificarsi annualmente, derivanti dalla riduzione della consistenza numerica del personale amministrativo tecnico e ausiliario, non conseguenti a terziarizzazione del servizio, sono destinate ad incrementare le risorse per il trattamento accessorio del medesimo personale».
Conseguentemente, alla tabella C, voce
Ministero del lavoro e delle politiche sociali – legge n. 328 del 2000, articolo 20, comma 8: Fondo Politiche sociali (3.1.5.1 cap. 1711)
apportare le seguenti variazioni:
2003: – 56.044;
2004: – 159.553.
9.13
Sodano Tommaso, Malabarba, Malentacchi
Al comma 3, al secondo periodo, sopprimere le parole da:
«Subordinatamente»
fino a:
«di euro per l’anno 2004».
Compensazione Gruppo Misto-Rifondazione comunista (v. emend. 2.4).
9.14
Valditara, Asciutti, Barelli, Bevilacqua, Bianconi, Brignone, Compagna, Delogu, Favaro, Gaburro, Gentile, Gubetti, Sudano
Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole da:
«della presente legge,»
fino alle parole:
«dall’anno 2004.»
con le seguenti:
«, stimate in 381,35 milioni di euro per l’anno 2003 ed in 726,75 milioni di euro per l’anno 2004, sono destinate ad incrementare, per pari importo, il predetto fondo di valorizzazione professionale della funzione docente».
9.15
Il Governo
Al comma 4, sostituire le parole:
«personale militare»
con le seguenti:
«personale delle Forze armate»
e aggiungere, in fine, le parole:
«ovvero in operazioni militari finalizzate alla predisposizione di interventi anche in campo internazionale».
9.16
Palombo, Curto
Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
«Sono altresì stanziati, per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, 3,9 milioni di euro per compensare con assegno mensile pensionabile di 30 euro il personale della Marina militare che, alla data del 31 marzo 1994, è stato esposto all’amianto a bordo dei mezzi navali militari, per un periodo pari o superiore a cinque anni negli incarichi di motorista, meccanico ed elettricista, o di dieci anni, per gli altri membri dell’equipaggio. Agli aventi diritto, già in quiescenza, il predetto assegno è attribuito a domanda entro e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».
All’onere derivante dall’attuazione del presente periodo si provvede mediante utilizzo delle somme di cui alla Tabella A, voce
«Ministero della difesa».
9.17
Eufemi, Ciccanti
Al comma 5, dopo le parole:
«diplomatica ed al personale della carriera prefettizia»
inserire le seguenti:
«e ai professori e ai ricercatori».
Compensazione Gruppo CCD-CDU: Biancofiore (v. emend. 2.9).
9.18
Ciccanti
Al comma 5, in fine, aggiungere le seguenti parole:
«nonchè la somma di 1,50 milioni di euro per la concessione di benefici economici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2001, n. 316, anche in favore dei prefetti collocati a riposo nel periodo dal 2 gennaio 1998 al 31 dicembre 1999 limitatamente ai fini pensionistici e di buonuscita».
Compensazione Gruppo CCD-CDU: Biancofiore (v. emend. 2.9).
9.20
Sodano Tommaso, Malabarba, Malentacchi
Sostituire il comma 7 con il seguente:
«7. Ai sensi dell’articolo 48, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali, calcolati comprensivi degli aumenti derivanti dall’inflazione reale, e quindi con successivo recupero a conguaglio, per il biennio 2002-2003 del personale dei comparti degli enti pubblici non economici, delle regioni, delle province autonome di Trento e Bolzano e delle autonomie locali, del servizio sanitario nazionale, delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione e delle università, nonchè degli enti di cui all’articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e gli oneri per la corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono posti a carico del bilancio dello Stato, analogamente per quanto attiene alla contrattazione integrativa».
Compensazione Gruppo Misto-Rifondazione comunista (v. emend. 2.4).
9.22
Il Relatore
Al comma 7, sopprimere le parole:
«, delle province autonome di Trento e di Bolzano».
9.21
Thaler Ausserhofer, Michelini, Rollandin, Andreotti, Betta, Kofler, Peterlini, Ruvolo, Salzano
Al comma 7, sopprimere le seguenti parole:
«, delle province autonome di Trento e di Bolzano».
9.23
Gubert
Al comma 7, sopprimere le parole:
«, delle province autonome di Trento e di Bolzano».
9.24
Vitali, Turci, De Petris, Donati
Al comma 7, sopprimere le parole:
«delle province autonome di Trento e di Bolzano».
9.19
Eufemi, Ciccanti
Al comma 7, sopprimere le parole:
«e gli oneri per la corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,».
Compensazione Gruppo CCD-CDU: Biancofiore (v. emend. 2.9).
9.25
Vitali, De Petris, Pasquini, Donati
Sopprimere l’ultimo periodo del comma 7.
9.26
Bassanini, Pasquini, Scalera, Ripamonti, Marini, Marino, Michelini
Al comma 7, sopprimere l’ultimo periodo.
9.27
Bassanini, Vitali
Al comma 7, sopprimere l’ultimo periodo.
9.28
Pedrizzi, Tofani, Curto
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«7-
bis.
All’articolo 79 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
“2-
bis.
Agli agenti della SIAE, limitatamente all’espletamento dei compiti di cui al comma 2 del presente articolo, sono attribuiti i medesimi poteri degli ispettori degli enti previdenziali. Le dichiarazioni e la documentazione raccolta, nonchè l’esito delle verifiche effettuate dagli agenti della SIAE ai sensi del comma 2 del presente articolo, sono comunicate al datore di lavoro con apposito verbale di contestazione, che costituisce documentazione valida per l’accertamento da parte degli organismi di vigilanza degli enti previdenziali dei contributi dovuti“».
9.29
Pedrizzi
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«7-
bis.
In deroga all’articolo 43, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per i lavoratori già dipendenti dell’Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali (INPDAI) addetti al servizio di portierato o di custodia e vigilanza degli immobili dismessi è disposto il trasferimento alle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, secondo le procedure di mobilità che saranno regolate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con apposito provvedimento da emanare entro il 30 giugno 2002».
9.30
Asciutti
Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
«7-
bis.
I commi 4 e 5 dell’articolo 41 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono abrogati. Le previsioni contenute nell’articolo 40 della legge 15 dicembre 1990, n. 395 e nell’articolo 4-
bis
del decreto-legge 28 agosto 1987, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1987, n. 436, continuano ad avere efficacia, senza soluzione di continuità, nei confronti del personale dirigente e direttivo dell’Amministrazione penitenziaria.
7-
ter.
Il termine “direttivo“ contenuto nelle disposizioni richiamate al comma 1 si intende riferito al personale delle qualifiche dalla VII alla IX, inquadrato nei profili professionali previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 1992 e che ha avuto accesso a seguito di concorso o che, in servizio alla data di entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312, vi è transitato ai sensi dell’articolo 4, ottavo comma, della stessa legge n. 312 del 1980, se il profilo di inquadramento comporta responsabilità a rilevanza esterna.
7-
quater.
Il personale direttivo cui si estende il trattamento giuridico ed economico delle corrispondenti qualifiche della Polizia di Stato previsto al comma 1 dell’articolo 40 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, è identificato nel personale appartenente alle sole figure professionali di direttore penitenziario, di direttore medico e di direttore di servizio sociale, qualifiche dalla VII alla IX.
7-
quinquies.
Sono fatti salvi i trattamenti economici più favorevoli acquisiti».
9.0.1
Bedin
Dopo l’
articolo 9
, inserire il seguente:
«Art. 9-
bis.
(Canoni di concessione degli alloggi costituenti il patrimonio abitativo
del Ministero della difesa)
1. All’articolo 74, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, le parole: «del 20 per cento per un reddito annuo lordo complessivo del nucleo familiare fino a 60 milioni di lire e del 50 per cento per un reddito annuo lordo complessivo del nucleo familiare oltre i 60 milioni di lire.»
sono sostituite dalle seguenti:
«del 20 per cento per un reddito annuo lordo complessivo del nucleo familiare fino a 70 milioni di lire e del 50 per cento per un reddito annuo lordo complessivo del nucleo familiare oltre i 70 milioni di lire. A decorrere dal 1º gennaio 2002, il predetto reddito annuo lordo complessivo si intende annualmente rivalutato nella misura dell’indice Istat dei prezzi al consumo, con le modalità previste dall’articolo 9, comma 7, della legge 24 dicembre 1993, n. 537».
9.0.2
Ciccanti, Eufemi
Dopo l’
articolo 9
, inserire il seguente:
«Art. 9-
bis.
(Agevolazioni fiscali per gli agenti e rappresentanti di commercio)
1. All’articolo 121-
bis
, comma 1, lettera
b)
, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
al secondo periodo, le parole: “è elevata all’80 per cento“ sono sostituite dalle seguenti: “è elevata al 100 per cento“;
b)
al quarto periodo, le parole: “lire 7 milioni“ sono sostituite dalle seguenti: “lire 15 milioni“.
2. All’articolo 19-
bis
1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
alla lettera
g)
, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “; la predetta limitazione non si applica altresì agli impianti di telefonia mobile utilizzati dagli agenti o rappresentanti di commercio“;
b)
alla lettera
h)
, dopo le parole: “delle imposte sul reddito“, sono inserite le seguenti: “, salvo che per gli agenti o rappresentanti di commercio,“».
Conseguentemente, alla tabella A,
Ministero dell’economia e delle finanze
, apportare le seguenti variazioni:
2002: – 50 milioni;
2003: – 37,5 milioni;
2004: – 25 milioni.
9.0.3
Ciccanti
Dopo l’
articolo 9
, inserire il seguente:
«Art. 9-
bis.
1. Al comma 1 dell’articolo 34 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dopo le parole: “al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340,“ sono inserite le seguenti: “ed il rimanente personale non dirigente già assunto ai sensi dell’articolo 13 del predetto decreto“.
2. Al comma 1 dell’articolo 34, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, alla lettera
c)
, dopo le parole: “vice consiglieri di prefettura“ sono inserite le seguenti: “ed il rimanente personale non dirigente assunto ai sensi dell’articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340“».
9.0.4
Scalera, Mancino, Cambursano, Giaretta
Dopo l’
articolo 9
, inserire il seguente:
«Art. 9-
bis.
(Trattamento economico di missione)
1. A tutti i componenti dei Consigli di amministrazione di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, che, fuori dalla loro abituale residenza, partecipano nell’ambito del territorio nazionale a lavori consiliari e/o a commissioni, ovvero svolgono altri incarichi d’Istituto, spetta il trattamento economico di missione nella misura e con le modalità stabilite dalla regolamentazione di ciascun ente di appartenenza».
Compensazione Gruppo Margherita-DL-L’Ulivo (v. emend. 2.5).
9.0.5
Sodano Tommaso, Malabarba, Malentacchi
Dopo l’
articolo 9
, inserire il seguente:
«Art. 9-
bis.
1. A decorrere dal 1º gennaio 2002 l’orario normale di lavoro secondo le modalità di calcolo previste dai contratti collettivi dei lavoratori è fissato in 35 ore settimanali».
Compensazione Gruppo Misto-Rifondazione comunista (v. emend. 2.4).
9.0.6
Eufemi, Ciccanti
Dopo l’
articolo 9
, inserire il seguente:
«Art. 9-
bis.
1. In attesa della riforma organica dello stato giuridico della docenza universitaria che compiutamente disciplinerà la materia, sono valide tutte le norme degli Statuti di autonomia approvate dagli Atenei a norma del comma 1 dell’articolo 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168».
9.0.7
Sodano Tommaso, Malabarba, Malentacchi
Dopo l’
articolo 9
, inserire il seguente:
«Art. 9-
bis.
1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto da emanare entro il 30 settembre di ciascun anno, procede alla ricognizione della percentuale pari alla differenza tra il tasso d’inflazione programmata previsto dal Documento di programmazione economico-finanziaria per il medesimo anno e la variazione media dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati rilevata dall’Istituto nazionale di statistica per i dodici mesi precedenti la suddetta data.
2. I datori di lavoro pubblici corrispondono ai propri dipendenti, in occasione del periodo di paga relativo al mese di gennaio, una somma determinata applicando alla retribuzione di cui all’articolo 27 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni, corrisposta nell’anno solare precedente, la percentuale determinata dal decreto di cui al comma 1 del presente articolo».
Compensazione Gruppo Misto-Rifondazione comunista (v. emend. 2.4).
Art. 13.
13.1
Marino, Muzio, Pagliarulo
Sopprimere l’articolo.
Compensazione Gruppo Misto-Comunisti italiani (v. emend. 7.6).
13.2
Pagano, Soliani, Manieri, Cortiana, Berlinguer, Acciarini, Franco Vittoria, Tessitore, D’Andrea, Monticone
Sopprimere l’articolo.
Compensazione Gruppi L’Ulivo (v. emend. 2.24).
13.90/1
Curto
All’emendamento 13.90 aggiungere, in fine, i seguenti commi:
«7-
bis
. Fermi restando i vincoli complessivi delle singole università, è ammesso, a domanda, al giudizio di idoneità, di cui all’articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica, 11 luglio 1980 n. 382, il personale di ruolo delle università, attualmente in servizio, a suo tempo inquadrato e assunto, previo giudizio di idoneità, ai sensi dell’articolo 58 dello stesso decreto, poichè appartenente alle categorie di cui alle lettere
a)
e
i)
del primo comma del citato articolo, avendo effettivamente svolto le relative funzioni.
7-
ter
. Agli oneri connessi all’espletamento del giudizio di cui al comma 1, si fa fronte mediante riduzione di 1.000 migliaia di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003, 2004 della tabella «C», legge n, 468 del 1978».
13.90
Il Governo
Sostituire l’articolo, con il seguente:
«Art. 13. - (
Disposizioni in materia di organizzazione scolastica). – 1.
Nel quadro della piena valorizzazione dell’autonomia e di una migliore qualificazione dei servizi scolastici, le dotazioni organiche del personale docente delle istituzioni scolastiche autonome sono costituite sulla base del numero degli alunni iscritti, delle caratteristiche e delle entità orarie dei curricoli obbligatori relativi ad ogni ordine e grado di scuola, nonchè nel rispetto di criteri e di priorità che tengano conto della specificità dei diversi contesti territoriali, delle condizioni di funzionamento delle singole istituzioni e della necessità di garantire interventi a sostegno degli alunni in particolari situazioni.
2. Il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, definisce con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, i parametri per l’attuazione di quanto previsto nel comma 1 e provvede alla determinazione della consistenza complessiva degli organici del personale docente ed alla sua ripartizione su base regionale.
3. Le dotazioni organiche di cui al comma 1 sono definite, nell’ambito di ciascuna regione dal dirigente proposto all’ufficio scolastico regionale, su proposta formulata dai dirigenti delle istituzioni scolastiche interessate sentiti i competenti organi collegiali delle medesime istituzioni, nel limite dell’organico regionale assegnato con il decreto di cui al comma 2.
4. Nel rispetto dell’orario di lavoro definito dai contratti collettivi vigenti, i dirigenti scolastici attribuiscono ai docenti in servizio nell’istituzione scolastica, prioritariamente e con il loro consenso le frazioni inferiori a quelle stabilite contrattualmente come ore aggiuntive di insegnamento oltre l’orario d’obbligo fino ad un massimo di 24 ore settimanali.
5. L’insegnamento della lingua straniera nella scuola elementare viene prioritariamente assicurato all’interno del piano di studi obbligatorio e dell’organico di istituto.
6. Le istituzioni scolastiche autonome, ad eccezione delle scuole dell’infanzia e delle scuole elementari, possono provvedere alla sostituzione del personale assente utilizzando, in coerenza con il piano dell’offerta formativa, le proprie risorse di personale docente, anche oltre i limiti temporali previsti dalle disposizioni vigenti e fino a un massimo di 15 giorni. Le conseguenti economie di risorse finanziarie concorrono ad incrementare il fondo di istituto.
7. La commissione di cui all’articolo 4 della legge 10 dicembre 1997, n. 425, è composta dagli insegnanti delle materie di esame della classe del candidato per le scuole del servizio nazionale di istruzione. Il dirigente regionale competente nomina il presidente fra il personale docente e dirigente delle scuole secondarie superiori per ogni sede d’esame. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, si provvede alla determinazione del numero dei componenti la commissione di esame. Per la corresponsione dei compensi previsti dall’articolo 4, comma 5, della legge 10 dicembre 1997, n. 425, il limite di spesa è fissato in 40,24 milioni di euro».
Conseguentemente, alla tabella C, voce
Ministero dell’economia e delle finanze, – legge n. 468 del 1978, articolo 9-
ter
(4.1.5.2 cap. 3003)
apportare le seguenti variazioni:
2002: – 11.032;
2003: – 11.281;
2004: – 11.281.
13.3
Sodano Tommaso, Malabarba, Malentacchi
Sostituire l’articolo con il seguente:
–«Art. 13. –
1.
Le dotazioni organiche del personale docente e ATA delle istituzioni scolastiche autonome sono costituite in base al numero delle classi, formate da un numero massimo di 25 alunni, con lo sdoppiamento delle classi al raggiungimento del ventottesimo. Nella dotazione organica delle scuole elementari va inserito il personale necessario per garantire l’insegnamento della lingua straniera».
Compensazione Gruppo Misto-Rifondazione comunista (v. emend. 2.4).
13.4
Acciarini, D’Andrea, Franco Vittoria, Monticone
Sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.
Compensazione Gruppi L’Ulivo (v. emend. 2.24).
13.5
Sodano Tommaso, Malabarba, Malentacchi
Sopprimere il comma 1.
13.6
Sodano Tommaso, Malabarba, Malentacchi
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Le dotazioni organiche del personale docente e ATA delle istituzioni scolastiche autonome sono costituite in base al numero delle classi, formate da un numero massimo di 25 alunni, con lo sdoppiamento delle classi al raggiungimento del ventottesimo».
13.7
Asciutti
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«
1.
Le dotazioni del personale docente delle istituzioni scolastiche autonome sono assegnate sulla base di un organico funzionale di istituto definito in relazione alla consistenza numerica degli alunni iscritti, alla dimensione oraria e alle caratteristiche dei curricoli obbligatori, relativi ad ogni ordine e grado di scuola, secondo parametri definiti con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca emanato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Parimenti, con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, verrà definita anche la consistenza del personale ATA per ciascuna istituzione scolastica».
Compensazione Gruppo Forza Italia (v. emend. 5.3).
13.8
Lauro
Al comma 1, dopo le parole:
«istituzioni scolastiche autonome»,
inserire le seguenti:
«escluse quelle delle isole minori, nelle zone di montagna superiori ai 700 metri,».
Conseguentemente, al comma 5, dopo le parole:
«istituzioni scolastiche autonome»,
inserire le seguenti:
«escluse quelle delle isole minori, nelle zone di montagna e in quelle a rischio,».
Compensazione Gruppo Forza Italia (v. emend. 5.3).
13.9
Lauro
Al comma 1, dopo le parole:
«istituzioni scolastiche autonome»,
inserire le seguenti:
«escluse quelle delle isole minori, nelle zone di montagna e in quelle a rischio,».
Conseguentemente, al comma 5, dopo le parole:
«istituzioni scolastiche autonome»,
inserire le seguenti:
«escluse quelle delle isole minori, nelle zone di montagna e in quelle a rischio,».
Compensazione Gruppo Forza Italia (v. emend. 5.3).
13.10
Berlinguer
Al comma 1, sostituire dalla parola:
«obbligatori»
fino alla fine del comma con le seguenti:
«e sono finalizzate alla realizzazione dell’organico di istituto funzionale all’attuazione e alla qualificazione dell’autonomia scolastica».
Compensazione Gruppi L’Ulivo (v. emend. 2.24).
13.14 (Nuovo testo)
Valditara, Asciutti, Bevilacqua, Gaburro, Brignone
Al comma 1, dopo le parole:
«curricoli obbligatori»
inserire le seguenti:
«tenendo conto dei criteri individuati in attuazione dell’articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59,».
Sostituire il comma 3 con il seguente:
«3. La prestazione oraria, a tempo pieno, di ciascun docente, non può essere inferiore a quella stabilita dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto «scuola», fissata rispettivamente in 18 ore settimanali per la scuola secondaria, in 22 ore per la scuola elementare e in 25 ore per la scuola materna. Le frazioni inferiori alle 18 unità orarie sono attribuite, con il consenso dell’interessato, al personale in servizio nelle istituzioni scolastiche fino ad un massimo di 24 ore settimanali».
Al comma 5, dopo le parole:
«scolastiche autonome»
inserire le seguenti:
«, ad eccezione delle scuole dell’infanzia,»
e sostituire la parola:
«trenta»
con la seguente:
«quindici».
Al comma 7, sostituire il secondo periodo con il seguente:
«Per ogni sede d’esame il dirigente regionale competente nomina il presidente tra il personale docente e dirigente delle scuole secondarie superiori, per un massimo di tre commissioni d’esame».
All’onere derivante dai precedenti commi, apri a 50 milioni di euro per il 2002, 100 milioni di euro per il 2003 e 200 milioni di euro per il 2004, si provvede per il 50 per cento a carico della legge n. 328 del 2000, iscritta in tabella C, e per il restante 50 per cento a carico della legge n. 163 del 1985, limitatamente alla parte corrente, iscritta nella medesima tabella C.
13.14
Bevilacqua, Asciutti, Gaburro, Brignone, Valditara
Al comma 1, dopo le parole:
«curricoli obbligatori»
inserire le seguenti:
«tenendo conto dei criteri individuati in attuazione dell’articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59,».
Compensazione Gruppo Forza Italia (v. emend. 5.3).
13.15
Sodano Tommaso, Malabarba, Malentacchi
Al comma 1, dopo le parole:
«dell’economia e delle finanze»,
aggiungere le altre:
«previo parere vincolante delle commissioni parlamentari competenti».
13.16
Borea, Gaburro, Eufemi
Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«tenendo conto, tra l’altro, della salvaguardia della distribuzione territoriale dei servizi scolastici nelle aree a bassa densità demografica, con maggiori difficoltà di trasporto, nelle aree montane e nelle isole minori».
13.17
Asciutti
Sostituire il comma 2 con il seguente:
«
2.
Le dotazioni di personale di cui al comma 1 sono definite, per ciascuna regione, dal dirigente preposto all’ufficio scolastico regionale su proposta delle singole istituzioni scolastiche, nel limite dell’organico complessivo di ciascuna provincia determinato con decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca di concerto con il ministro dell’economia e delle finanze. Con decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca verrà inoltre rideterminato il numero delle istituzioni scolastiche da sopprimere in ciascuna regione secondo modalità, parametri e requisiti fissati dal regolamento recante norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali dei singoli istituti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233, relativamente al dimensionamento delle istituzioni scolastiche».
13.18
Sodano Tommaso, Malabarba, Malentacchi
Sopprimere il comma 3.
Compensazione Gruppo Misto-Rifondazione comunista (v. emend. 2.4).
13.19
Marino, Muzio, Pagliarulo
Sopprimere il comma 3.
Compensazione Gruppo Misto-Comunisti italiani (v. emend. 7.6).
13.20
Borea, Gaburro
Sopprimere il comma 3.
Conseguentemente, a copertura del maggiore onere e fino alla sua concorrenza è soppresso il comma 3 dell’articolo 18 e la riduzione del personale per il 2002 di cui all’articolo 39, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, modificato dall’articolo 51 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nonchè la riduzione per gli anni 2003 e 2004 di cui al comma 2 dell’articolo 12 sono elevate, nella misura eventualmente necessaria.
13.22
Asciutti
Al comma 3, sopprimere, nel primo periodo, le parole:
«, a tempo pieno,»
e, nel secondo periodo, le parole:
«di norma»;
nel secondo periodo sostituire le parole:
«sono attribuite»
con le seguenti:
«possono essere attribuite».
Compensazione Gruppo Forza Italia (v. emend. 5.3).
13.24
Asciutti, Bevilacqua, Gaburro, Brignone
Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole:
«unità orarie sono»
inserire le seguenti:
«, di norma,»
e conseguentemente, dopo le parole:
«fino ad un massimo,»
sopprimere le seguenti:
«, di norma,».
13.23
Asciutti, Ioannucci
Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole:
«unità orarie sono»
inserire le seguenti:
«di norma»
e conseguentemente, dopo le parole:
«fino ad un massimo»
, sopprimere le seguenti:
«di norma».
13.25
Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni, Zancan
Sopprimere il comma 4.
13.26
Sodano Tommaso, Malabarba, Malentacchi
Sostituire il comma 4 con il seguente:
«4. Nella dotazione organica delle scuole elementari va inserito il personale necessario per garantire l’insegnamento della lingua straniera».
Compensazione Gruppo Misto-Rifondazione comunista (v. emend. 2.4).
13.27
Muzio, Pagliarulo, Marino
Al comma 4, sopprimere le parole:
«di norma»
e le altre:
«e dell’organico d’istituto».
Compensazione Gruppo Misto-Comunisti italiani (v. emend. 7.6).
13.28
Sodano Tommaso, Malabarba, Malentacchi
Al comma 4, sopprimere le parole:
«di norma».
Compensazione Gruppo Misto-Rifondazione comunista (v. emend. 2.4).
13.29
Bevilacqua, Asciutti, Gaburro
Al comma 4, sostituire le parole:
«di norma»
con la seguente:
«prioritariamente».
13.30
Asciutti
Al comma 4, sostituire le parole:
«di norma»
con la seguente:
«prioritariamente».
13.31
Zancan
Dopo il comma 4, inserire il seguente:
«4-
bis.
Le istituzioni scolastiche, anche consorziate fra loro e con gli enti locali di riferimento, possono deliberare l’affidamento in appalto dei servizi ausiliari. L’appalto è subordinato alla riduzione degli organici ATA, previsti per le istituzioni coinvolte, in misura tale da consentire economie nella spesa».
13.32
Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turrone, Zancan
Sopprimere il comma 5.
Compensazione Gruppo Verdi-L’Ulivo (v. emend. 2.18).
13.33
Sodano Tommaso, Malabarba, Malentacchi
Sopprimere il comma 5.
Compensazione Gruppo Misto-Rifondazione comunista (v. emend. 2.4).
13.34
D’Ippolito Vitale
Sopprimere il comma 5.
Compensazione Gruppo Forza Italia (v. emend. 5.3).
13.35
Marino, Muzio, Pagliarulo
Sopprimere il comma 5.
Compensazione Gruppo Misto-Comunisti italiani (v. emend. 7.6).
13.36
Asciutti, Ioannucci, D’Ippolito Vitale, Gaburro, Bevilacqua
Al comma 5, dopo le parole:
«scolastiche autonome»
inserire le seguenti:
«ad eccezione delle scuole dell’infanzia, »
e sostituire la parola:
«trenta»
con la seguente:
«venti».
13.39
Asciutti
Al comma 5, sopprimere le parole:
«, ovvero con opportune scelte organizzative,».
13.40
Gubert, Borea, Gaburro
Al comma 5, sostituire la parola:
«trenta»
con la parola:
«cinque».
Conseguentemente, a copertura del maggiore onere è soppresso il comma 3 dell’articolo 18 e sono aumentate fino a concorrenza, le riduzioni previste al comma 1 dell’articolo 21.
13.41
D’Ippolito Vitale
Al comma 5, sostituire la parola:
«trenta»
con la seguente:
«quindici».
13.60
Il Relatore
Sopprimere il comma 6.
13.42
Gruosso, Viviani, Di Siena, Piloni, Battafarano, Battaglia Giovanni
Alla fine del comma 6, aggiungere:
«ad eccezione di quanto previsto dalla legge 449/1997, articolo 40, commi 1-3, e dal Decreto ministeriale 141/1999».
Conseguentemente alla Tabella A apportare le seguenti variazioni:
«Ministero dell’economia e delle finanze:
2002: – 9.500;
2003: – 7.125;
2004: – 4.750».
13.43
Franco Vittoria, D’Andrea, Cortiana, Monticone, Acciarini
Sopprimere i commi 7 e 8.
Compensazione Gruppi L’Ulivo (v. emend. 2.24).
13.44
Viviani
Sopprimere i commi 7 e 8.
Conseguentemente, all’articolo 36, comma 2, alla Tabella C ivi richiamata:
«Ministero dell’economia e delle finanze, Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio: – Art. 9-
ter:
Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 – Altri fondi di riserva – cap. 3003)»,
apportare le seguenti variazioni:
«2002: – 130.000;
2003: – 130.000;
2004: – 130.000».
13.45
Sodano Tommaso, Malabarba, Malentacchi
Sopprimere il comma 7.
Compensazione Gruppo Misto-Rifondazione comunista (v. emend. 2.4).
13.46
Marino, Muzio, Pagliarulo
Sopprimere il comma 7.
Compensazione Gruppo Misto-Comunisti italiani (v. emend. 7.6).
13.47
Castellani
Il comma 7 è sostituito dal seguente:
«La Commissione di cui all’articolo 4 della legge 10 dicembre 1997, n. 425, è composta dagli insegnanti delle materie d’esame della classe del candidato e da un presidente esterno, nominato, per ogni istituto, dal dirigente regionale competente tra il personale docente e dirigente delle scuole secondarie superiori».
Compensazione Gruppo Margherita-DL-L’Ulivo (v. emend. 2.5).
13.48
Sodano Tommaso, Malabarba, Malentacchi
Al comma 7, dopo le parole:
«è composta»
, aggiungere le altre:
«per le scuole paritarie».
13.49
Asciutti
Al comma 7, sostituire il secondo periodo, con il seguente:
«Per ogni sede d’esame il dirigente regionale competente nomina il presidente tra il personale docente e dirigente delle scuole secondarie superiori, per un massimo di tre commissioni d’esame».
13.51
Sodano Tommaso, Malabarba, Malentacchi
Al comma 7, secondo periodo, dopo le parole:
«secondarie superiori»
, aggiungere le altre:
«delle scuole paritarie».
13.52
Pagliarulo, Marino, Muzio
Dopo il comma 7, inserire il seguente:
«7-
bis.
Nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
“
a)
all’articolo 13-
bis
, concernente le detrazioni per oneri, è aggiunto il seguente:
‘1-
quinquies
. Al personale docente della scuola materna, elementare, media inferiore e media superiore è riconosciuta una detrazione forfettaria, dall’imposta lorda, di lire ottocentomila per le spese sostenute ai fini dell’aggiornamento e della qualificazione professionale.
Sono da considerare spese per l’aggiornamento e la qualificazione professionale quelle relative:
a)
all’acquisto di libri per finalità didattiche;
b)
all’acquisto di materiale informatico e di personal computer;
c)
a corsi di aggiornamento e qualificazione professionale, tenuti presso Istituti riconosciuti’“».
Compensazione Gruppo Misto-Comunisti italiani (v. emend. 7.6).
13.53
Asciutti
Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
«8-
bis.
Al personale dell’Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza e della Polizia di Stato, che abbia superato il previsto ciclo di studi presso le rispettive scuole sottufficiali o presso l’istituto di perfezionamento della Polizia di Stato, è riconosciuto un credito formativo per il conseguimento del diploma universitario.
8-
ter
. Le modalità di riconoscimento dei crediti di cui al comma 8-
bis
, sono individuate con apposite convenzioni stipulate tra le Amministrazioni interessate e le università, alle quali non si applica il testo unico delle leggi sull’istruzione superiore di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592».
13.54
Acciarini, D’Andrea, Morando
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«8-
bis.
Le istituzioni scolastiche, anche consorziate fra loro e/o con gli enti locali di riferimento, possono deliberare l’affidamento in appalto dei servizi ausiliari. L’appalto è subordinato alla riduzione degli organici ATA, previsti per le istituzioni coinvolte, in misura tale da consentire economie di spesa. Con decreto del Ministro dell’economia e finanze su proposta del Ministro dell’istruzione, si procede alla variazione degli stanziamenti di spesa dai capitoli per il personale a quelli per l’acquisto di servizi».
13.55
Curto, Specchia
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
«8-
bis
. In attuazione di quanto previsto dall’articolo 2, comma 7, lettera
d)
della legge 21 dicembre 1999, n. 508, l’Istituto musicale comunale di Ceglie Messapica (BR), pareggiato ai Conservatori di musica di Stato, viene accorpato al Conservatorio di musica di Lecce a decorrere dall’anno 2002».
Al corrispondente onere, quantificato in 750 migliaia di euro si fa fronte mediante corrispondente riduzione della Tabella C,
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, legge n. 243 del 1991: Università non statali legalmente riconosciute (25.1.2.4 – Università ed istituti non statali – cap. 5502).
13.56
Manieri
Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
«8-
bis
. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 7 e 8 non si applicano alle scuole private.
8-
ter.
All’onere derivante dall’applicazione del precedente comma 8-
bis
valutato in 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002-2003-2004, si fa fronte mediante riduzione di pari importo dello stanziamento di cui alla legge 468/78 (Tabella C – Ministero dell’economia e delle finanze – atti fondi di riserva Cap. 3003).
13.57
Iovene, Toia, Scalera, Cortiana, Montagnino, D’Amico, Soliani, Cambursano, Dato, Martone, Bonfietti, Battaglia Giovanni, Pasquini, De Zulueta, Dalla Chiesa, Castellani, Caianello
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
«8-
bis
. Il primo periodo del comma 5, dell’articolo 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è sostituito dal seguente:
“5. In coerenza con i poteri di organizzazione e di gestione attribuiti sono rimesse alle singole istituzioni scolastiche le decisioni organizzative, amministrative e gestionali che assicurano efficacia e funzionalità alla prestazione dei servizi, consentendo, tra l’altro, alle stesse istituzioni, anche consorziate fra loro, di deliberare l’affidamento in appalto dei servizi svolti dal personale non docente, previa riduzione della dotazione organica di istituto, approvata dal provveditore agli studi sulla base di criteri predeterminati idonei anche ad evitare situazioni di soprannumero del personale, in misura tale da consentire economie nella spesa“».
13.58
Iovene, Toia, Cortiana, Dato, D’Amico, Soliani, Cambursano, Montagnino, Martone, Scalera, Giaretta, Battaglia Giovanni, Pasquini, De Zulueta, Bonfietti, Dalla Chiesa, Castellani
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
«8-
bis
. Il primo periodo del comma 5, dell’articolo 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è sostituito dal seguente:
“5. In coerenza con i poteri di organizzazione e di gestione attribuiti sono rimesse alle singole istituzioni scolastiche le decisioni organizzative, amministrative e gestionali che assicurano efficacia e funzionalità alla prestazione dei servizi, consentendo, tra l’altro, alle stesse istituzioni, anche consorziate fra loro, di deliberare l’affidamento in appalto dei servizi svolti dal personale ATA, previa riduzione della dotazione organica di istituto, approvata dal provveditore agli studi sulla base di criteri predeterminati idonei anche ad evitare situazioni di soprannumero del personale, in misura tale da consentire economie nella spesa“».
13.59
Passigli
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«8-
bis.
Il Fondo di garanzia, istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze, ai sensi dell’articolo 103, comma 4 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è rifinanziato, anche mediante le disponibilità non utilizzate nel 2001, per la prosecuzione nel corso dell’anno scolastico 2001-2002 del programma denominato “PC per gli studenti“, diretto alla diffusione delle tecnologie informatiche tra gli studenti del primo anno della scuola secondaria superiore. Resta valido il Decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione del 9 marzo 2001, n. 124, che stabilisce le modalità di istituzione e funzionamento del Fondo».
Conseguentemente, alla Tabella C, Articolo 9-
ter
: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente: 2002: – 92.975 euro.
13.0.1
Ciccanti
Dopo l’
articolo 13
, inserire il seguente:
«Art. 13-
bis.
1. Al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, articolo 3, comma 1, dopo le parole: “della carriera prefettizia“, sono aggiunte le seguenti: “nonché della Cassa depositi e prestiti“.
2. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284, articolo 5, comma 1, e successive modificazioni, il secondo periodo è soppresso».
13.0.2
Montagnino, Lauria
Dopo l’
articolo 13
, aggiungere il seguente:
«Art. 13-
bis.
1. Il titolo conseguito dagli insegnanti che, in relazione ad apposite leggi regionali, hanno partecipato a corsi e attività formative biennali, con superamento di esame finale, per operatore sociale – assistenza handicappato (insegnanti di sostegno), organizzati da enti legalmente autorizzati, è equipollente a quello di cui al decreto del Presidente della Repubblica 970/75 e, conseguentemente, valido in tutto il territorio nazionale ai fini del conferimento dell’incarico di insegnante di sostegno in tutti gli istituti e scuole di ogni ordine e grado».
Art. 31.
31.2
Il Governo
Alla Tabella 2,
Ministero dell’economia e delle finanze,
sostituire il riferimento:
«20.2.1.2 – cap. 9332)»
con il seguente:
«(3.2.10.3 – cap. 7443)»;
sostituire il riferimento:
«(3.2.1.15 – cap. 7262)»
con il seguente:
«(3.2.3.9 – cap. 7080»);
sostituire il riferimento:
«(3.2.1.57 – cap. 7723)»
con il seguente:
«(3.2.3.44 – cap. 7366»);
sostituire il riferimento:
«(10.2.3.2 – cap. 7919/p)»
con il seguente:
«(3.2.10.3 – cap. 7443)»;
alla medesima tabella,
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca,
sostituire il riferimento:
«(2.2.1.2 – cap. 7109)»
con il seguente:
«(25.2.3.3 – cap. 8957)»;
alla medesima tabella,
Ministero dell’interno,
sostituire il riferimento:
«(7.2.1.2 – cap. 7401)»
con il seguente:
«(7.2.3.2 – cap. 7401)».
31.1 (Nuovo testo)
Lauro
Alla tabella F, settore n. 2,
Interventi a favore delle imprese industriali,
rimodulare i limiti d’impegno di cui alla
Legge n. 808 del 1985 come segue: Interventi per lo sviluppo e l’accrescimento della competitività delle industrie operanti nel settore aeronautico, articolo 3, primo comma, lettera
a), come segue:
2002: – 66,622 (anno terminale 2016);
2003: – 66,622 (anno terminale 2016);
2004: – 20,622 (anno terminale 2016).
Alla tabella 2, aggiungere la seguente voce:
Ministero delle attività produttive: legge n. 808 del 1985, articolo 3, primo comma, lettera
a). Interventi per lo sviluppo e l’accrescimento della competitività delle industrie operanti nel settore aeronautico:
2002: 41,316 (anno terminale 2016);
2003: 41,316 (anno terminale 2017).
Decreto-legge n. 321 del 1996, convertito, con modificazioni dalla legge n. 421 del 1996, articolo 4. Interventi relativi al settore della difesa:
2002: 25,8 (anno terminale 2016);
2003: 25,8 (anno terminale 2017).
Legge n. 388 del 2000, articolo 144, comma 3. Interventi per lo sviluppo di sistemi ad architettura complessa interessanti la difesa: :
2002: 51,64 (anno terminale 2016);
2003: 51,24 (anno terminale 2017).
Legge n. 140 del 1999, articoli 1 e 2. Interventi per programmi di impiego duale nell’aereospazio e nell’elettronica: :
2003: 77,46 (anno terminale 2017);
2004: 77,46 (anno terminale 2018).
Conseguentemente, apportare le relative variazioni alla tabella B,
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per gli equivalenti limiti di impegno.
Compensazione Gruppo Forza Italia (v. emend. 5.3).
31.1
Lauro
Alla Tabella F, settore d’intervento n. 2,
Interventi a favore delle imprese industriali,
rimodulare i limiti d’impegno di cui alla
Legge n. 808 del 1985: Interventi per lo sviluppo e l’accrescimento della competitività delle industrie operanti nel settore aeronautico legge n. 808 del 1985, articolo 3, primo comma, lettera
a) come segue:
2002: 66,622 (anno terminale 2016);
2003: 66,622 (anno terminale 2016);
2004: 20,622 (anno terminale 2016).
Alla tabella 2, aggiungere la seguente voce:
Ministero delle attività produttive Legge n. 808 del 1985, articolo 3, primo comma, lettera
a): Interventi per lo sviluppo e l’accrescimento della competitività delle industrie operanti nel settore aeronautico:
2002: 41,316 (anno terminale 2016);
2003: 41,316 (anno terminale 2017).
Decreto-legge n. 321 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 421 del 1996, articolo 4: Interventi relativi al settore della difesa:
2002: 25,8 (anno terminale 2016);
2003: 25,8 (anno terminale 2017).
Legge n. 388 del 2000, articolo 144, comma 3: Interventi per lo sviluppo di sistemi ad architettura complessa interessanti la difesa:
2002: 51,64 (anno terminale 2016);
2003: 51,24 (anno terminale 2017).
Legge n. 140 del 1999, articoli 1 e 2: Interventi per programmi di impiego duale nell’aereospazio e nell’elettronica:
2003: – 77,46 (anno terminale 2017);
2004: – 77,46 (anno terminale 2018).
Conseguentemente, apportare le variazioni anche agli allegati 5, 6, 7 e 8.
31.3
Grillo, Lauro
Alla Tabella 2,
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
inserire i seguenti limiti d’impegno:
Legge n. 413 del 1998, articolo 8, comma 1, lettera
b)
: adeguamento della componente navale:
2002: 10.000 (anno terminale 2016);
2003: 10.000 (anno terminale 2017);
2004: 10.000 (anno terminale 2018).
Legge n. 522 del 1999:
articolo 2: sostegno all’industria cantieristica:
2002: 5.000 (anno terminale 2016);
articolo 5: sostegno alla ricerca navale:
2002: 1.000 (anno terminale 2016).
Legge n. 88 del 2001, articolo 3: abbattimento del tasso di interesse sul finanziamento alle imprese marittime:
2002: 10.000 (anno terminale 2016);
2003: 10.000 (anno terminale 2017).
Conseguentemente, modificare i seguenti limiti di impegno:
Ministero dell’economia e delle finanze: Legge n. 388 del 2000 (cap. 7919/p):
2002: – 19.000 (anno terminale 2016);
2003: – 10.000 (anno terminale 2017);
Legge n. 362 del 1998 (cap. 7262):
2004: – 10.000 (anno terminale 2018).
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca: Legge n. 662 del 1996 (cap. 7109):
2002: – 2.000 (anno terminale 2016);
2003: – 10.000 (anno terminale 2017).
Ministero dell’interno: Decreto-legge n. 9 del 1992 (cap. 7401):
2002: – 5.000 (anno terminale 2016).
31.4
Treu, Giaretta
Alla Tabella 2,
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti: legge n. 139 del 1992; legge n. 798 del 1984, articolo 3, primo comma; legge n. 295 del 1998, articolo 3, comma 2; legge n. 448 del 1998, articolo 50, comma 1, lettera
b):
Prosecuzione degli interventi per la salvaguardia di Venezia (2.2.3.7 – cap. 7191)
apportare le seguenti variazioni:
2002: 10.846 (anno terminale 2016);
2003: 25.823 (anno terminale 2017);
2004: 51.646 (anno terminale 2018).
Compensazione Gruppo Margherita-DL-L’Ulivo (v. emend. 2.5).
31.5
Bergamo, Basso, Falcier, Crema, Treu, Stiffoni, Vanzo, Mainardi, Tredese, Archiutti, Favaro, Pasinato
Alla Tabella 2,
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti: legge n. 139 del 1992, legge n. 798 del 1984, articolo 3, primo comma; legge n. 295 del 1998, articolo 3, comma 2; legge n. 448 del 1998, articolo 50, comma 1, lettera
b)
: Prosecuzione degli interventi per la salvaguardia di Venezia (2.2.3.7 – cap. 7191)
apportare le seguenti variazioni:
2002: + 5.681 (anno terminale 2016);
2003: + 10.329 (anno terminale 2017);
2004: + 20.659 (anno terminale 2018).
Conseguentemente, alla Tabella B,
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
apportare le seguenti variazioni:
2002: – 11.362;
2003: – 13.772;
2004: – 20.656.
di cui limiti di impegno a favore di soggetti non statali:
2002: – 11.362;
2003: – 13.772;
2004: – 20.659.
31.7
Bergamo, Basso, Falcier, Crema, Treu
Alla Tabella 2,
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti: Legge n. 139 del 1992; legge n. 798 del 1984, articolo 3, primo comma; legge n. 295 del 1998, articolo 3, comma 2; legge n. 448 del 1998, articolo 50, comma 1, lettera
b)
: Prosecuzione degli interventi per la salvaguardia di Venezia (2.2.3.7 – cap. 7191)
apportare le seguenti variazioni:
2002: + 5.681 (anno terminale 2016);
2003: + 10.329 (anno terminale 2017);
2004: + 20.659 (anno terminale 2018).
Conseguentemente, alla Tabella B,
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
ridurre degli importi corrispondenti nel rispetto dei coefficienti di realizzazione assunti dal Governo.
31.6
Sodano Tommaso, Malabarba, Malentacchi
Alla Tabella 2,
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; legge n. 139 del 1992; legge n. 798 del 1984, articolo 3, primo comma; legge n. 295 del 1998, articolo 3, comma 2; legge n. 448 del 1998, articolo 50, comma 1, lettera
b)
: Prosecuzione degli interventi per la salvaguardia di Venezia (2.2.3.7 – cap. 7191)
apportare le seguenti variazioni:
2002: + 5.681 (anno terminale 2016);
2003: + 10.329 (anno terminale 2017);
2004: + 20.659 (anno terminale 2018).
Compensazione Gruppo Misto-Rifondazione comunista (v. emend. 2.4).
31.8
Donati, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone, Turroni, Zancan
Alla Tabella 2,
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
aggiungere il seguente limite di impegno:
Legge n. 211 del 1992: Interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa (settore n. 11) infrastrutture e trasporti (5.2.3.9 – trasporto rapido di massa – cap. 8163):
2002: 10.329 (anno terminale 2016);
2003: 10.329 (anno terminale 2017);
2004: 10.329 (anno terminale 2018).
Compensazione Gruppo Verdi-L’Ulivo (v. emend. 2.18).
31.9
Moro, Vanzo, Tirelli, Peruzzotti
Alla Tabella 2,
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:
aggiungere:
Legge n. 211 del 1992: Interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa, art. 9: contributi per lo sviluppo del trasporto pubblico nelle aree urbane e per l’installazione di sistemi di trasporto rapido di massa, infrastrutture e trasporti (5.2.3.9 – trasporto rapido di massa – cap. 8163) *:
2002: + 7.500;
2003: + 7.500;
2004: + 7.500.
Conseguentemente, alla Tabella B, apportare le seguenti variazioni:
2002: – 15.000;
2003: – 10.000;
2004: – 7.500.
————
* Incremento finalizzato alla realizzazione della rete metropolitana quale collegamento alla Fiera di Milano.
31.10
Girfatti
Aggiungere il seguente comma:
«1-
bis.
Al fine di integrare le risorse disponibili per la concessione delle agevolazioni di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, le banche incaricate delle relative attività di gestione, provvedono, sulla base di apposite convenzioni stipulate con il Ministero delle attività produttive, ad effettuare operazioni di provvista sul mercato a copertura dei fabbisogni derivanti dalle agevolazioni concesse ai sensi del citato decreto-legge n. 415 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 488 del 1992. Le predette operazioni possono essere effettuate dalle banche, eventualmente riunite in
pool
, anche tramite soggetti terzi dalle stesse delegati. Alla copertura degli oneri per capitale ed interessi, conseguenti agli obblighi di restituzione assunti dalle banche concessionarie a fronte delle predette operazioini provvede, secondo modalità fissate nelle convenzioni, il Ministero delle attività produttive a tal fine utilizzando il limite d’impegno iscritto in Tabella 2».
Inoltre alla Tabella 2 inserire:
«Ministero delle attività produttive: Decreto-legge n. 415 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 488 del 1992, articolo 1, comma 3: Interventi di agevolazione alle attività produttive (3.2.3.8 – Fondo incentivi alle imprese – cap. 7420):
2002: + 50.000 (anno terminale 2016).
Conseguentemente, alla Tabella B,
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
apportare le seguenti variazioni:
Limiti di impegno a favore di soggetti non statali:
2002: – 50.000;
2003: – 50.000;
2004: – 50.000.
31.11
Ciccanti, Eufemi, Maffioli, Trematerra, Danzi
Aggiungere il seguente comma:
«1-
bis.
Al fine di integrare le risorse disponibili per la concessione delle agevolazioni di cui all’articolo 1, comma 3 del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, le banche incaricate delle relative attività di gestione, provvedono, sulla base di apposite convenzioni stipulate con il Ministero delle attività produttive, ad effettuare operazioni di provvista sul mercato a copertura dei fabbisogni derivanti dalle agevolazioni concesse ai sensi del citato decreto-legge, n. 415 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla citata legge n. 488 del 1992. Le predette operazioni possono essere effettuate dalle banche, eventualmente riunite in
pool
, anche tramite sogetti terzi dalle stesse delegati. Alla copertura degli oneri per capitale ed interessi, conseguenti agli obblighi di restituzione assunti dalle banche concessionarie a fronte delle predette operazioini provvede, secondo modalità fissate nelle convenzioni, il Ministero delle attività produttive a tal fine utilizzando il limite d’impegno iscritto in Tabella 2».
Inoltre alla Tabella 2 inserire:
Ministero delle attività produttive: Decreto-legge n. 415 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla lege n. 488 del 1992, articolo 1, comma 3: Interventi di agevolazione alle attività produttive (3.2.3.8 – Fondo incentivi alle imprese – cap. 7420):
2002: + 50.000 (anno terminale 2016).
Conseguentemente, alla Tabella B, apportare le seguenti variazioni:
Limiti di impegno a favore soggetti non statali:
2002: – 50.000;
2003: – 50.000;
2004: – 50.000.
31.12
Eufemi, Ciccanti
Alla Tabella 2, inserire la seguente voce:
«Ministero delle attività produttive».
Legge 23 dicembre 2000, n. 388, articolo 144, comma 3 (tecnologia avanzata, sviluppo sistemi ad architettura complessa):
2002: 51.000 (anno terminale 2016).
Legge 11 maggio 1999, n. 140, Norme in materia di attività produttive, articoli 1 e 2:
2003: 75.000 (anno terminale 2017).
Decreto-legge n. 321 del 1996, convertito, con modificazioni dalla legge n. 421 del 1996: Disposizioni urgenti per le attività produttive, articolo 5 (Finanziamento dello sviluppo tecnologico nel settore aeronautico):
2002: 51.000 (anno terminale 2016).
31.13
Berlinguer, Tessitore, Monticone, Manieri, Pagano, Soliani, D’Andrea, Franco Vittoria, Acciarini, Pasquini
Alla Tabella 2, al
Ministero dell’economia e delle finanze,
modificare la voce:
Legge n. 662 del 1996, articolo 1 commi 90, 91 e 92 ecc.: interventi di decongestionamento degli atenei (2.2.1.2 - cap. 7109)
2002: + 23.488;
2003: + 2.585;
2004: – .
Compensazione Gruppi L’Ulivo (v. emend. 2.24).
31.14 (Nuovo testo)
Forcieri, Grillo
Alla tabella 2, inserire la voce
«Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»
con i seguenti limiti d’impegno:
Legge n. 413 del 1998, articolo 8, comma 1, lettera
a)
: adeguamento della componente navale:
2002: 2.000 (anno terminale 2016);
2003: 2.000 (anno terminale 2017);
2004: 2.000 (anno terminale 2018).
Alla medesima tabella, inserire alla voce
«Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»
con i seguenti limiti d’impegno:
Legge n. 413 del 1998, articolo 8, comma 1, lettera
b)
: adeguamento della componente navale:
2002: 8.000 (anno terminale 2016);
2003: 8.000 (anno terminale 2017);
2004: 8.000 (anno terminale 2018).
Copertura A - Conseguentemente modificare i seguenti limiti d’impegno:
Ministero economia:
Legge n. 388 del 2000, articolo 144 (cap. 7919/p)
Legge n. 362 del 1998 (cap. 7262)
2002: - 10.000 (anno terminale 2016);
2003: - 5.000 (anno terminale 2017);
2004: - 10.000 (anno terminale 2018).
Ministero dell’istruzione:
Legge n. 662 del 1996 (cap. 7109)
2003: - 5.000 (anno terminale 2017).
Copertura B - Conseguentemente sono ridotti i seguenti limiti di impegno di cui alla Tabella B:
Ministero dell’economia:
Limiti di impegno a favore di soggetti non statali:
2002: - 5.000;
2003: - 5.000;
2004: - 5.000.
Ministero delle politiche agricole e forestali:
Limiti di impegno a favore di soggetti non statali:
2002: - 5.000;
2003: - 5.000;
2004: - 5.000.
31.14
Forcieri, Grillo
Alla tabella 2, inserire la voce
«Ministero della difesa»
con i seguenti limiti d’impegno:
Legge n. 413 del 1998, articolo 8, lettera
a)
: adeguamento della componente navale:
2002: 2.000 (anno terminale 2016);
2003: 2.000 (anno terminale 2017);
2004: 2.000 (anno terminale 2018);
Alla medesima tabella, inserire alla voce
«Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»
i seguenti limiti d’impegno:
Legge n. 413 del 1998, articolo 8, lettera
a)
: adeguamento della componente navale:
2002: 8.000 (anno terminale 2016);
2003: 8.000 (anno terminale 2017);
2004: 8.000 (anno terminale 2018);
Copertura A - Conseguentemente modificare i seguenti limiti d’impegno:
Ministero economia:
Legge n. 388 del 2000, articolo 144 (cap. 7919/p)
Legge n. 362 del 1998 (cap. 7262)
2002: - 10.000 (anno terminale 2016);
2003: - 5.000 (anno terminale 2017);
2004: - 10.000 (anno terminale 2018);
Ministero dell’istruzione:
Legge n. 662 del 1996 (cap. 7109):
2003: - 5.000 (anno terminale 2017);
Copertura B - Conseguentemente sono ridotti i seguenti limiti di impegno di cui alla Tabella B:
Ministero dell’economia:
Limiti di impegno a favore di soggetti non statali:
2002: - 5.000;
2003: - 5.000;
2004: - 5.000.
Ministero delle politiche agricole e forestali:
Limiti di impegno a favore di soggetti non statali:
2002: - 5.000;
2003: - 5.000;
2004: - 5.000.
31.15
Angius, Brutti Paolo, Di Girolamo, Calvi, Mascioni, Pasquini
Al comma 1, alla tabella 2 ivi richiamata, alla voce
Ministero dell’economia e delle finanze – Decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998: Eventi sismici Umbria e Marche (20.2.1.2 - cap. 9332)
, apportare le seguenti variazioni:
2002: + 36.152;
2003: + 87.798;
2004: + 87.798.
Conseguentemente, alla tabella B, alla voce
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
, ridurre degli importi corrispondenti nel rispetto dei coefficienti di realizzazione assunti dal Governo.
31.16
Ciccanti, Forlani
Alla Tabella 2,
Ministero dell’economia e delle finanze: Decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998: Eventi sismici Umbria e Marche (20.2.1.2 - cap. 9332)
, apportare le seguenti variazioni:
2002: 10.330 (anno terminale 2016);
2003: 61.974 (anno terminale 2017);
2004: 61.974 (anno terminale 2018).
Compensazione Gruppo CCD-CDU: Biancofiore (v. emend. 2.9).
31.17
Guasti
Alla Tabella 2,
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti aggiungere, in fine, il seguente limite di impegno: Legge n. 194 del 1998 - Articolo 2, comma 5:
2002: – (anno terminale 2016);
2003: 30.000 (anno terminale 2017);
2004: 45.000 (anno terminale 2018).
Conseguentemente, alla Tabella C,
Ministero dell’economia e delle finanze: Legge n. 468 del 1978 - Art. 9-
ter
- Fondo di riserva spese di natura corrente
, apportare le seguenti variazioni:
2002: – ;
2003: – 30.000;
2004: – 45.000.
31.18
Donati, Ripamonti
Alla Tabella 2,
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, aggiungere, in fine, il seguente limite di impegno:
Legge n. 194 del 1998: Interventi nel settore dei trasporti: articolo 2, comma 5/A - parco autobus (settore n. 11) (Infrastrutture e trasporti: 5.2.3.8 - Trasporti pubblici locali - cap. 8151):
2003: 30.987 (anno terminale 2017);
2004: 41.317 (anno terminale 2018).
Compensazione Gruppo Verdi-L’Ulivo (v. emend. 2.18).
31.19
Acciarini, Soliani, Manieri, Pagano, Cortiana, Berlinguer, Franco Vittoria, D’Andrea, Vitali, De Petris, Donati, Caddeo
Alla Tabella 2,
Ministero dell’economia e delle finanze: Legge n. 362 del 1998, articolo 1, comma 1: Edilizia scolastica (3.2.1.15 - cap. 7262)
, apportare le seguenti variazioni:
2002: + 30.987;
2003: + 30.987;
2004: – .
Compensazione Gruppi L’Ulivo (v. emend. 2.24).
31.20
Ripamonti, Donati, Giaretta, Pasquini, Marino
Al comma 1, tabella 2, aggiungere la seguente voce:
Legge n. 366 del 1998: Norme per il finanziamento della mobilità ciclistica (settore n. 11) Infrastrutture e trasporti: 5.2.3.11 - Mobilità ciclistica - cap. 8188:
2002: 10.329 (anno terminale 2016);
2003: 10.329 (anno terminale 2017);
2004: 10.329 (anno terminale 2018).
Compensazione Gruppo Verdi-L’Ulivo (v. emend. 2.18).
31.21
Battafarano, Carella, Dentamaro, Gaglione, Manieri, Maritati, Stanisci, Pasquini
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-
bis.
I limiti di impegno di cui alla medesima tabella 2, relativi all’articolo 1 della legge 18 novembre 1998, n. 398, possono essere utilizzati solo successivamente all’organizzazione, ai sensi dell’articolo 9 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, del servizio idrico integrato negli ambiti territoriali ottimali nei quali ricade l’acquedotto pugliese».
Inoltre, alla tabella 2, allegata al medesimo articolo, nella sezione relativa al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
, è aggiunto, in fine, il seguente limite di impegno:
Legge n. 398 del 1998, articolo 1: Disposizioni finanziarie a favore dell’Ente autonomo acquedotto pugliese - EAAP (2.2.3.5 - cap. 7156):
2002: 25.000 (anno terminale 2016);
2003: – ( » » » );
2004: – ( » » » ).
Conseguentemente, alla tabella B, alla voce
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
, ridurre degli importi corrispondenti nel rispetto dei coefficienti di realizzazione assunti dal Governo.
31.22
Izzo, Lauro
Alla Tabella 2,
Ministero dell’economia e delle finanze
, aggiungere la seguente voce:
Legge n. 448 del 1998, articolo 5, comma 1, lettera
i)
: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo (3.2.3.12 - cap. 7095):
2003: 25.823 (anno terminale 2017).
Conseguentemente, modificare la seguente voce:
Legge n. 388 del 2000, articolo 144, comma 5: Emergenze sul territorio (10.2.3.2 - cap. 7919/p):
2002: 38.734;
2003: 12.911.
31.23
Thaler Ausserhofer, Michelini, Rollandin, Andreotti, Betta, Kofler, Peterlini, Ruvolo, Salzano
Alla Tabella 2,
Ministero dell’economia e delle finanze
, aggiungere il seguente limite di impegno:
Legge n. 144 del 1999 (Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all’occupazione e della normativa che disciplina l’INAIL, nonchè disposizioni per il riordino degli enti previdenziali) - articolo 34, comma 2: Fondo nazionale montagna (ex Tesoro, Bilancio e P.E. 3.2.1.56 - Fondo per la montagna - cap. 7713):
2002: 5.165 (anno terminale 2016).
Conseguentemente, alla medesima Tabella,
Ministero dell’economia e delle finanze: Legge n. 285 del 2000: Interventi per i giochi olimpici invernali «Torino 2006»,
apportare le seguenti variazioni:
2002: – 5.165.
31.25
Gubert, Eufemi, Ciccanti
Alla tabella 2,
Ministero dell’economia e delle finanze
, aggiungere, in fine, il seguente limite di impegno:
Legge n. 144 del 1999 - articolo 34, comma 2: Fondo nazionale montagna (ex Tesoro, Bilancio e P.E. 3.2.1.56 - Fondo per la montagna - cap. 7713):
2002: 5.165 (anno terminale 2016).
Conseguentemente, alla medesima Tabella
Ministero dell’economia e delle finanze - Legge n. 388 del 2000, articolo 144, comma 5: Emergenze sul territorio,
apportare le seguenti variazioni:
2002: – 5.165.
31.24
Donati, De Petris, Battisti, Giaretta, Dato, Scalera, Castellani, Vitali, Pasquini
Alla tabella 2 allegata all’articolo 31, comma 2,
stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze
, inserire la seguente voce:
Legge n. 144 del 1999 (Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all’occupazione e della normativa che disciplina l’INAIL, nonchè disposizioni per il riordino degli enti previdenziali) - articolo 34, comma 2: Fondo nazionale montagna (ex Tesoro, Bilancio e P.E. 3.2.1.56 - Fondo per la montagna - cap. 7713):
2002: 5.165 (anno terminale 2016).
Conseguentemente, alla medesima tabella 2,
stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze
, ridurre di 5.165.000 euro il limite di impegno decorrente dal 2002 relativamente alla voce:
Legge n. 388 del 2000, articolo 144, comma 5: Emergenze sul territorio.
31.26
Castellani, Giaretta
Alla Tabella 2,
Ministero dell’economia e delle finanze
, aggiungere, in fine, il seguente limite di impegno:
Legge n. 144 del 1999 - articolo 34, comma 2: Fondo nazionale montagna (ex Tesoro, Bilancio e P.E. 3.2.1.56 - Fondo per la montagna - cap. 7713):
2002: 5.165 (anno terminale 2016).
Conseguentemente, alla medesima Tabella,
Ministero dell’economia e delle finanze, Legge n. 388 del 2000, articolo 144, comma 5: Emergenze sul territorio,
apportare le seguenti variazioni:
2002: – 5.165.
Compensazione Gruppo Margherita-DL-L’Ulivo (v. emend. 2.5).
31.27
Ciccanti, Eufemi
Alla Tabella 2,
Ministero dell’economia e delle finanze
, inserire il seguente limite di impegno:
Legge n. 144 del 1999 - articolo 34, comma 2: Fondo nazionale montagna (ex Tesoro, Bilancio e P.E. 3.2.1.56 - Fondo per la montagna - cap. 7713):
2002: 5.165 (anno terminale 2016).
Conseguentemente, alla medesima Tabella,
Ministero dell’economia e delle finanze, Legge n. 388 del 2000, articolo 144, comma 5: Emergenze sul territorio,
apportare le seguenti variazioni:
2002: – 5.165.
31.28
Ferrara, Vizzini
Alla Tabella 2,
Ministero dell’economia e delle finanze,
aggiungere la seguente voce:
Legge n. 488 del 1999, articolo 55 - Contributo solidarietà nazionale Regione siciliana: 2002 - Limite di impegno quindicennale:
2002: 15.495.
Conseguentemente alla Tabella B,
Ministero dell’economia e delle finanze (limiti di impegno),
apportare le seguenti variazioni:
2002: – 15.495.
31.29
Cambursano, Monticone, Vallone, Zancan, Muzio, Acciarini, Giaretta, Baratella, Longhi, Toia, Boco
Al comma 1, Tabella 2 ivi richiamata, alla voce
Ministero dell’economia e delle finanze
, apportare le seguenti variazioni:
Legge n. 285 del 2000 (Olimpiadi Torino 2006):
2002: – ;
2003: + 25.823;
2004: + 25.823.
Conseguentemente, all’articolo 36, comma 1, tabella B ivi richiamata, alla voce
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (limiti di impegno a favore di soggetti non statali):
2002: – ;
2003: – 25.823;
2004: – 25.823.
Compensazione Gruppo Margherita-DL-L’Ulivo (v. emend. 2.5).
31.30
Piccioni, Gubetti, Rollandin, Salerno, Izzo
Alla Tabella 2,
Ministero dell’economia e delle finanze - Legge n. 388 del 2000, articolo 144, comma 5: Emergenze sul territorio (10.2.3.2 - cap. 7919/p)
, apportare le seguenti variazioni:
2002: 53.734;
2003: 53.734.
Conseguentemente, alla medesima Tabella, apportare le seguenti variazioni:
Legge n. 285 del 2000: Interventi per giochi Olimpici invernali «Torino 2006» (3.2.1.57 - cap. 7723):
2002: – 15.000;
2003: – 15.000.
31.31
Piccioni, Gubetti, Rollandin, Salerno, Izzo
Alla Tabella 2,
Ministero dell’economia e delle finanze - Legge n. 388 del 2000, articolo 144, comma 5: Emergenze sul territorio (10.2.3.2 - cap. 7919/p)
, apportare le seguenti variazioni:
2002: 58.734;
2003: 58.734.
Conseguentemente, alla medesima Tabella, apportare le seguenti variazioni:
Legge n. 285 del 2000: Interventi per giochi Olimpici invernali «Torino 2006» (3.2.1.57 - cap. 7723):
2002: – 20.000;
2003: – 20.000.
31.32
Piccioni, Izzo
Alla Tabella 2,
Ministero dell’economia e delle finanze
, aggiungere, in fine, il seguente limite di impegno:
Legge n. 388 del 2000 - articolo 141, comma 1: Interventi per il patrimonio idrico nazionale (3.2.3.37 - cap. 7328):
2002 (*): – (anno terminale) 2013;
2003: – (anno terminale) 2013;
2004: – 23.578 (anno terminale) 2013.
Conseguentemente, alla Tabella B,
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (nella quota relativa ai limiti di impegni),
apportare la seguente variazione:
2004: – 23.578.
————
(*) N.B. la copertura di nuovi stanziamenti sull’articolo, sulle tabelle C, D e sulla tabella 2 con corrispondenti riduzioni delle tabelle A e B avviene sulla base di un rapporto di 50 a 100 per il 2002, di 75 a 100 per il 2003 e di 100 a 100 per il 2004.
31.33
Cambursano, Monticone, Vallone, Acciarini, Muzio, Zancan, Giaretta
Al comma 1, tabella 2 ivi richiamata, rubrica
Ministero dell’economia e delle finanze
, apportare le seguenti variazioni:
Legge n. 388 del 2000 (Emergenze sul territorio) - art. 144 comma 5:
2002: + 154.937;
2003: + 154.937;
2004: + 154.937.
Compensazione Gruppo Margherita-DL-L’Ulivo (v. emend. 2.5).
31.35
Muzio, Pagliarulo, Marino, Baratella, Longhi, Toia, Boco
Alla tabella 2, apportare le seguenti modifiche:
Legge n. 388 del 2000 art. 144, comma 5. Emergenze sul territorio (10.2.3.2 - cap. 7919/p):
2002: 70.000 (anno terminale 2016);
2003: 70.000 (anno terminale 2017);
2004: 70.000 (anno terminale 2018).
Compensazione Gruppo Misto-Comunisti italiani (v. emend. 7.6).
31.34
Manfredi, Ferrara
Alla Tabella 2,
Ministero dell’economia e delle finanze,
apportare le seguenti variazioni:
Legge n. 388 del 2000, art. 144, comma 5. Emergenze sul territorio (10.2.3.2 - cap. 7919/p):
2002: + 50.000;
2003: + 50.000.
Conseguentemente, alla Tabella B,
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
, apportare le seguenti variazioni:
limiti di impegno a favore di soggetti non statali:
2002: – 100.000;
2003: – 75.000.
31.36
Collino
Alla Tabella 2,
Ministero dell’economia e delle finanze: Legge n. 388 del 2000 articolo 144, comma 5: Emergenze sul territorio,
apportare le seguenti variazioni:
2002: + 30.000 (anno terminale 2016);
2003: + 20.000 (anno terminale 2017).
Conseguentemente, alla tabella B,
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
, ridurre gli importi:
limiti di impegno:
2002: – 30.000;
2003: – 50.000;
2004: – 50.000.
31.50
Thaler Ausserhofer, Rollandin, Michelini, Andreotti, Betta, Kofler, Peterlini, Ruvolo, Salzano
Alla Tabella 2,
Ministero dell’economia e delle finanze: Legge n. 388 del 2000, articolo 144, comma 5: Emergenze sul territorio,
apportare le seguenti variazioni:
2002: + 30.000 (anno terminale 2016);
2003: + 20.000 (anno terminale 2017).
Conseguentemente, alla tabella B,
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
, ridurre gli importi:
limiti di impegno:
2002: – 30.000;
2003: – 50.000;
2004: – 50.000.
31.37
Malan, Scarabosio
Alla tabella 2,
Ministero dell’economia e delle finanze: Legge n. 388 del 2000, articolo 144, comma 5. Emergenze sul territorio (10.2.3.2 - cap. 7919/p),
apportare le seguenti variazioni:
2002: + 18.076;
2003: + 18.076.
Conseguentemente, alla tabella B,
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
, apportare le seguenti variazioni:
limiti di impegno a favore di soggetti non statali:
2002: – 36.152;
2003: – 13.557.
31.38
Eufemi, Ciccanti
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-
bis.
Per il finanziamento di interventi sulla rete viaria di interesse nazionale, già previsti dal Piano generale dei trasporti, sono autorizzati limiti di impegno a favore dell’Ente nazionale per le strade per un valore annuale di 338.279 milioni di euro per quindici anni, a valere sull’accantonamento di conto capitale iscritto in tabella B del Ministero delle infrastrutture e trasporti».
31.39
Ferrara, Vizzini
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-
bis.
Per lo sviluppo della viabilità nella regione Sicilia, in coerenza con gli indirizzi espressi dal Piano generale dei trasporti, gli interventi di realizzazione e completamento dell’itinerario nord-sud, individuati nell’intesa istituzionale di programma fra lo Stato e la regione, rivestono carattere di priorità e allo scopo sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di lire 250 miliardi a partire dal 2003, oltre ad un contributo diretto di lire 100 miliardi nel 2002 per oneri di progettazione e spese tecniche».
Compensazione Gruppo Forza Italia (v. emend. 5.3).
31.40
Giaretta, Fabris, Bedin
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-
bis.
I fondi di cui all’articolo 50, lettera
g),
della legge 23 dicembre 1998, n. 448, finalizzati alla realizzazione della Pedemontana Veneta sono trasferiti alla regione Veneto, secondo quanto previsto dal Protocollo d’intesa sottoscritto tra il Governo e la regione Veneto in data 9 agosto 2001, al fine di accelerare le procedure di esecuzione dell’opera».
31.41
Magnalbò, Forlani
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-
bis
. Il recupero dei contributi e tributi non corrisposti per effetto delle sospensioni di cui all’ordinanza 31 marzo 1998, n. 2779, così come modificata dall’ordinanza 6 luglio 2000, n. 3064, decorre dal 1º gennaio 2003, parimenti per sospensioni autorizzate dall’ordinanza 30 dicembre 1998, n. 2908, così come modificata dalla citata ordinanza n. 3064 del 2000 il recupero decorre dal 1º gennaio 2003. La riscossione avviene con una rateizzazione pari otto volte il periodo di durata della sospensione stessa».
31.42
Magnalbò
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-
bis
. Al fine di garantire il raggiungimento della piena operatività del sistema nazionale di protezione civile e di assicurare il necessario supporto al Dipartimento della protezione civile, l’entrata in vigore delle disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, 11 maggio 2001, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale
12 giugno 2001, n. 134, supplemento ordinario, relative al Corpo forestale dello Stato è differita al 1º gennaio 2003».
31.0.1
Magnalbò, Forlani
Dopo l’
articolo 31
, inserire il seguente:
«Art. 31-
bis
.
1. Il Ministro per i beni e le attività culturali, entro il 30 maggio 2002, con propria ordinanza provvede a disporre la riapertura delle operazioni di rilevamento dei danni causati dalla crisi sismica del 1997 al patrimonio culturale di cui dell’articolo 8 del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, e successive modificazioni, al fine di consentire l’aggiornamento degli elenchi degli edifici di interesse artistico e storico danneggiati».
31.0.2
Demasi, Pedrizzi
Dopo l’
articolo 31
, inserire il seguente:
«Art. 31-
ter
.
(Risanamento e riqualificazione ambientale della fascia costiera
dei comuni di Eboli e Salerno)
1. Ai fini del risanamento e della riqualificazione ambientale della fascia costiera dei comuni di Eboli e Salerno è autorizzato il limite di impegno decennale di 250.000 euro a decorrere dall’anno 2002.
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi, d’intesa con il Ministro dell’ambiente ed il Ministro dell’economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di utilizzo delle risorse di cui al comma 1 e la relativa ripartizione tra i comuni interessati.
3. All’onere derivante dall’attuazione dei commi 1 e 2, pari a 250.000 euro annui a decorrere dall’anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito dell’unità previsionale del Ministero dell’economia e delle finanze – Fondo speciale di conto capitale per l’anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – limiti di impegno.
4. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
31.0.3
Cozzolino, Demasi, Pedrizzi
Dopo l’
articolo 31
, inserire il seguente:
«Art. 31-
bis
.
(Risanamento e riqualificazione ambientale del fiume Sarno)
1. Ai fini del risanamento e della riqualificazione ambientale del bacino del fiume Sarno, ed in particolare, per il dragaggio e pulitura a fini igienico sanitari dei canali interni e per la rimozione dei fanghi depositati, è autorizzato il limite di impegno decennale di 250.000 euro a decorrere dall’anno 2002.
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da emanarsi, d’intesa con il Ministro dell’ambiente ed il Ministro dell’economia e delle finanze entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di utilizzo delle risorse di cui al comma 1 e la relativa ripartizione tra i comuni attraversati dal fiume Sarno e dai suoi canali.
3. All’onere derivante dall’attuazione dei commi 1 e 2, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004 nell’ambito dell’unità previsionale del Ministero dell’economia e delle finanze – Fondo speciale di conto capitale per l’anno, 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – limiti di impegno.
4. Il Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
Art. 32.
32.1
Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni, Zancan
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
«Allo stato di previsione della spesa di ciascun Ministero è allegato un elenco dettagliato degli interventi di investimento autorizzati dal fondo e i relativi stanziamenti di competenza su base triennale, nonché il costo e la durata complessivi di ogni singolo intervento».
32.2
Donati, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone, Turroni, Zancan
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
«Il fondo per gli investimenti iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti non comprende gli stanziamenti per finanziare nuove infrastrutture di grande comunicazione che restano di competenza dell’ANAS».
32.3
Eufemi, Ciccanti
Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo:
«Nell’ambito di tali investimenti lo Stato è autorizzato, altresì, a concorrere, fino alla misura del 90 per cento, alla spesa ritenuta ammissibile per procedere alla sistemazione, manutenzione ordinaria e straordinaria ed alla riqualificazione, della viabilità provinciale con particolare riferimento alla viabilità trasferita in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 ed alla viabilità delle province il cui territorio è stato interessato dalle calamità naturali degli ultimi otto anni».
32.4
Sodano Tommaso, Malabarba, Malentacchi
Sopprimere il comma 3.
32.5
Vitali, De Petris, Toia, Muzio, Donati, Cambursano, Giaretta
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-
bis.
Le risorse di cui al presente articolo sono destinate al Governo, su conforme parere della Conferenza unificata, ad integrazione di quelle iscritte nello stato di previsione di ciascun Ministero in attuazione dell’articolo 5 della legge n. 144 del 1999 per promuovere i processi di flessibilità e mobilità degli stanziamenti previsti dal comma 3 del medesimo articolo 5».
32.6
Vitali, Pasquini
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-
bis.
Le risorse di cui al presente articolo sono destinate al Governo, su conforme parere della Conferenza unificata, ad integrazione di quelle iscritte nello stato di previsione di ciascun Ministero in attuazione dell’articolo 5 della legge n. 144 del 1999 per promuovere i processi di flessibilità e mobilità degli stanziamenti previsti dal comma 3 del medesimo articolo 5».
Compensazione Gruppi L’Ulivo (v. emend. 2.24).
32.7
Marini, Crema, Marino
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-
bis.
Le risorse di cui al presente articolo sono destinate al Governo, su conforme parere della Conferenza unificata, ad integrazione di quelle iscritte nello stato di previsione di ciascun Ministero in attuazione dell’articolo 5 della legge n. 144 del 1999 per promuovere i processi di flessibilità e mobilità degli stanziamenti previsti dal comma 3 del medesimo articolo 5».
32.8
Brignone, Moro, Vanzo, Pirovano
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-
bis.
Al fine di agevolare la sistemazione degli edifici di edilizia scolastica, è autorizzato, a carico del bilancio dello Stato, un limite di impegno ventennale di 30 milioni di euro a decorrere dall’anno 2002 per la contrazione di mutui da parte delle amministrazioni provinciali e comunali allo scopo di rispettare la scadenza del 31 dicembre 2004 nelle operazioni di adeguamento alla normativa in materia di sicurezza degli edifici scolastici stessi».
Compensazione Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.2).
32.0.1
Eufemi, Ciccanti
Dopo l’
articolo 32,
inserire il seguente:
«Art. 32-
bis
(Agevolazione per gli investimenti nelle aree svantaggiate)
1. All’articolo 8 della legge dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
nel titolo, dopo la parola: “svantaggiate“ sono aggiunte le parole: “e per le imprese agricole di tutto il territorio nazionale“.
b)
il comma 1 è sostituito dal seguente:
“1.
Ai soggetti titolari di reddito d’impresa, esclusi gli enti non commerciali, che, a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2000 e fino alla chiusura del periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2006, effettuano nuovi investimenti nelle aree territoriali individuate dalla Commissione delle Comunità europee come destinatarie degli aiuti a finalità regionale di cui alle deroghe previste dall’articolo 87, paragrafo 3, lettere
a)
e
c),
del Trattato che istituisce la Comunità europea, come modificato dal Trattato di Amsterdam di cui alla legge 16 giugno 1998, n. 209, nonché alle imprese agricole di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, che effettuano nuovi investimenti ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (CE) n. 1257/99 del Consiglio del 17 maggio 1999, è attribuito un credito d’imposta entro la misura massima consentita nel rispetto dei criteri e dei limiti di intensità di aiuto stabiliti dalla predetta Commissione. Per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2000 sono agevolabili i nuovi investimenti acquisiti a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge o, se successiva, dall’approvazione del regime agevolativo da parte della Commissione delle Comunità europee. Il credito d’imposta non è cumulabile con altri aiuti di Stato a finalità regionale o con altri aiuti che abbiano ad oggetto i medesimi beni che fruiscono del credito d’imposta“;
c)
al comma 3, dopo le parole “Abruzzo e Molise,“ aggiungere le parole: “e per le imprese agricole di cui al comma 1,“;
d)
dopo il comma 7, è aggiunto il seguente comma:
“7-
bis.
Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di trento e di Bolzano, sono definite le tipologie di investimento per le imprese agricole e per quelle della prima trasformazione e commercializzazione ammesse agli aiuti, in osservanza a quanto previsto dal Piano di sviluppo rurale di cui al regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999, ed a quanto previsto dall’articolo 17 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228“.».
Compensazione Gruppo CCD-CDU: Biancofiore (v. emend. 2.9).
Art. 33.
33.1
D’Amico, Giaretta, Cambursano, Treu
Sopprimere l’articolo.
Compensazione Gruppo Margherita-DL-L’Ulivo (v. emend. 2.5).
33.30
Curto
Sostituire la rubrica con la seguente:
«Finanziamento di opere infrastrutturali e insediamenti produttivi strategici e di rilevante interesse nazionale».
33.2 (nuovo testo)
IL Relatore
Sostituire l’articolo con il seguente:
«1. Per il finanziamento del piano straordinario delle infrastrutture e delle opere di grandi dimensioni a livello regionale e locale, la Cassa depositi e prestiti può, anche in deroga alle vigenti disposizioni, intervenire a favore dei soggetti pubblici o privati ai quali fanno carico gli studi, la progettazione, la realizzazione e la gestione delle opere, mediante operazioni di finanziamento sotto qualsiasi forma, di prestazione di servizi e di assunzione di partecipazioni.
2. La Cassa depositi e prestiti può utilizzare, per le suddette operazioni, oltre ai tradizionali mezzi di provvista, ferma restando la compatibilità con l’ordinaria attività di finanziamento prevista dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284, anche fondi rivenienti dal collocamento sul mercato italiano ed estero di specifici prodotti finanziari, attraverso la società per azioni Poste italiane, banche, intermediari finanziari vigilati e imprese di investimento.
3. La predetta attività di finanziamento è svolta dalla Cassa depositi e prestiti preferibilmente in collaborazione con altre istituzioni finanziarie italiane o estere, privilegiando la realizzazione delle opere con la forma della finanza di progetto.
4. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, adottato su proposta della Cassa depositi e prestiti, sono stabiliti limiti, condizioni e modalità di finanziamento».
33.2
Il Relatore
Sostituire l’articolo con il seguente:
«Art. 33. -
(Finanziamento delle grande opere). – 1.
Per il finanziamento del piano straordinario delle infrastrutture e delle opere di grandi dimensioni a livello regionale e locale, la Cassa depositi e prestiti può, anche in deroga alle attuali disposizioni, intervenire a favore dei soggetti pubblici o privati ai quali fanno carico gli studi, la progettazione, la realizzazione e la gestione delle opere mediante operazioni di finanziamento sotto qualsiasi forma e di assunzione di partecipazioni.
2.
La Cassa può utilizzare, per le suddette operazioni, oltre ai tradizionali mezzi di provvista, ferma restando la compatibilità con l’ordinaria attività di finanziamento prevista dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284, anche fondi rivenienti dal collocamento sul mercato italiano ed estero di specifici prodotti finanziari, attraverso Poste italiane SpA, banche, intermediari finanziari vigilati e imprese di investimento.
3.
La predetta attività di finanziamento è svolta dalla Cassa depositi e prestiti preferibilmente in collaborazione con altre istituzioni finanziarie italiane o estere, privilegiando la realizzazione delle opere con la forma del
project financing.
4.
La Cassa depositi e prestiti può esercitare attività e prestare servizi strumentali, connessi o accessori alla realizzazione delle opere, anche attraverso la costituzione o la partecipazione in società di capitali.
5.
Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, adottato su proposta della Cassa depositi e prestiti, sono stabiliti limiti, condizioni e modalità di finanziamento».
33.3
D’Amico, Cambursano, Treu, Vallone, Giaretta
Sostituire l’articolo con il seguente:
«Art. 33. -
(Finanziamento delle grande opere). – 1.
Per il conseguimento degli obiettivi di risanamento finanziario e di ampliamento della gamma dei servizi forniti, la Cassa depositi e prestiti è trasformata, con decorrenza dal 1º gennaio 2002, in società per azioni.
2.
Il Ministro dell’economia e delle finanze, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, procede alla cessione a privati investitori delle azioni derivanti dalla trasformazione di cui al comma 1, mediante il ricorso a procedure di evidenza pubblica.
3.
Le modalità della cessione di cui al comma 2 sono stabilite dal Consiglio dei ministri con propria deliberazione, trasmessa al Parlamento per l’acquisizione del parere preventivo da parte delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro trenta giorni».
33.4
D’Amico, Cambursano, Treu, Vallone, Giaretta
Sostituire l’articolo con il seguente:
«Art. 33. -
(Finanziamento delle grande opere). – 1.
Per il conseguimento degli obiettivi di risanamento finanziario e di ampliamento della gamma dei servizi forniti, la Cassa depositi e prestiti è trasformata, con decorrenza dal 1º gennaio 2002, in società per azioni.
2.
Il Ministro dell’economia e delle finanze, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, procede alla cessione a privati investitori delle azioni derivanti dalla trasformazione di cui al comma 1, mediante il ricorso a procedure di evidenza pubblica. Nel decreto di cui al presente comma sono regolati, nella transizione al regime privatistico, i rapporti con gli enti locali e le altre amministrazioni pubbliche e con l’Ente Poste Italiane
3.
I criteri e le modalità della cessione di cui al comma 2 sono stabiliti dal Consiglio dei ministri con propria deliberazione, trasmessa al Parlamento per l’acquisizione del parere preventivo da parte delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro trenta giorni».
33.5
Curto
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«
1.
Per il finanziamento delle opere pubbliche e, in particolare, delle infrastrutture pubbliche e private e degli insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, la Cassa depositi e prestiti può, anche in deroga alle vigenti disposizioni, intervenire a favore dei soggetti pubblici o privati ai quali competono, secondo quanto previsto dal decreto del Ministero dell’economia e delle finanze di cui al comma 5, gli studi, la progettazione, la realizzazione e la gestione, mediante:
a)
anticipazioni;
b)
mutui in contanti;
c)
mutui in titoli;
d)
altre operazioni finanziarie».
33.6
Ciccanti, Magri
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«
1.
Per il finanziamento del piano straordinario delle infrastrutture, la Cassa depositi e prestiti può intervenire a favore dei soggetti dalla stessa finanziabili ai quali competono gli studi, la progettazione, la realizzazione e la gestione delle grandi opere, mediante:
a)
anticipazioni;
b)
mutui in contanti;
c)
mutui in titoli;
d)
altre operazioni finanziarie».
Compensazione Gruppo CCD-CDU: Biancofiore (v. emend. 2.9).
33.7
Ciccanti
Al comma 1, sostituire le parole:
«Per il finanziamento del piano straordinario delle infrastrutture»
con le seguenti:
«Per il finanziamento di infrastrutture».
Conseguentemente, nella rubrica, sostituire le parole:
«Finanziamento delle grandi opere»,
con le seguenti:
«Finanziamento delle opere infrastrutturali».
33.8
Muzio, Pagliarulo, Marino
Al comma 1, sopprimere le parole:
«Anche in deroga alle vigenti disposizioni,»
e le parole:
«o privati».
33.9
Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni, Zancan
Al comma 1, sopprimere le parole:
«, anche in deroga alle vigenti disposizioni,».
33.10
Sodano Tommaso, Malabarba, Malentacchi
Al comma 1, sopprimere le parole:
«, anche in deroga alle vigenti disposizioni,».
Compensazione Gruppo Misto-Rifondazione comunista (v. emend. 2.4).
33.11
Sodano Tommaso, Malabarba, Malentacchi
Al comma 1, sopprimere le parole:
«o privati».
33.12
Passigli
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1
-bis
. Gli interventi di cui al comma 1 sono estesi, nei limiti delle risorse ivi previsti, alla realizzazione di reti e infrastrutture telematiche».
33.13
Pastore
Al comma 2, sostituire le parole:
«ai tradizionali»
con le seguenti:
«agli ordinari».
33.14
Sodano Tommaso, Malabarba, Malentacchi
Al comma 2, sopprimere dalla parola:
«banche,»
fino alla fine del comma.
33.15
Ciccanti, Forlani
Sostituire il comma 3 con il seguente:
«
3.
La Cassa depositi e prestiti, secondo modalità da stabilirsi nel decreto previsto al comma 5, può rifinanziare o accordare provvista ad altre istituzioni finanziarie italiane o estere impegnate a finanziare quei settori pubblici o privati in cui si provvede alla realizzazione delle opere con la forma del
project financing
».
Compensazione Gruppo CCD-CDU: Biancofiore (v. emend. 2.9).
33.16
Pastore, Giaretta
Al comma 3, sostituire le parole:
«del
project financing
»
con le seguenti:
«della finanza di progetto».
33.17
Sodano Tommaso, Malabarba, Malentacchi
Sopprimere il comma 4.
33.18
Ciccanti
Sopprimere il comma 4.
33.19
Curto
Sopprimere il comma 4.
33.20
Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni, Zancan
Sopprimere il comma 4.
Compensazione Gruppo Verdi-L’Ulivo (v. emend. 2.18).
33.21
Sodano Tommaso, Malabarba, Malentacchi
Al comma 4, sopprimere la parola:
«anche».
Compensazione Gruppo Misto-Rifondazione comunista (v. emend. 2.4).
33.22
Ciccanti, Callegaro
Sostituire il comma 5 con il seguente:
«
5.
Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le caratteristiche, le condizioni e i limiti delle operazioni di cui al comma 1, lettere
a), c),
e
d)
, e al comma 3».
33.23
Sodano Tommaso, Malabarba, Malentacchi
Al comma 5, dopo le parole:
«depositi e prestiti»,
inserire le seguenti:
«, e previo parere vincolante delle commissioni parlamentari competenti,».
33.26
Ciccanti, Eufemi, Tunis
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
«5-
bis.
La Cassa depositi e prestiti concede ai comuni mutui di durata quinquennale al tasso di riferimento in base ai criteri fissati dal decreto del Ministro del tesoro 21 dicembre 1994, per il finanziamento dei programmi di qualificazione della rete commerciale finalizzati alla realizzazione di infrastrutture e servizi adeguati alle esigenze dei consumatori, ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lettera
c),
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114. Gli oneri derivanti dalla concessione dei mutui sono a carico del Ministero delle attività produttive nei limiti di 30.987.414 euro per ciascuno degli anni 2002-2004. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle attività produttive, sono stabiliti criteri e modalità di attuazione dell’intervento. All’onere derivante si provvede mediante utilizzo dello stanziamento per il Fondo unico per gli incentivi alle imprese di cui all’articolo 52, comma 1, della legge n. 448 del 1998».
33.24
Battaglia Antonio
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
«5-
bis.
La Cassa depositi e prestiti concede ai comuni mutui di durata quinquennale al tasso di riferimento in base ai criteri fissati dal decreto del Ministro del tesoro 21 dicembre 1994, per il finanziamento dei programmi di qualificazione della rete commerciale finalizzati alla realizzazione di infrastrutture e servizi adeguati alle esigenze dei consumatori, ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lettera
c),
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114. Gli oneri derivanti dalla concessione dei mutui sono a carico del Ministero delle attività produttive nei limiti di 30.987.414 euro per ciascuno degli anni 2002-2004. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle attività produttive, sono stabiliti criteri e modalità di attuazione dell’intervento. All’onere derivante si provvede mediante utilizzo dello stanziamento per il Fondo unico per gli incentivi alle imprese di cui all’articolo 52, comma 1, della legge n. 448 del 1998».
33.25
Ciccanti, Trematerra
Dopo il comma 5, aggiungere, in fine, i seguenti:
«5-
bis
. All’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284, la lettera
b)
è sostituita dalla seguente:
“
b)
concedere finanziamenti, sotto qualsiasi forma, allo Stato, alle regioni, agli enti locali, alle aziende speciali, agli altri enti pubblici ed ai soggetti indicati di volta in volta dalla legge. Il ricorso da parte dei richiamati soggetti ai predetti finanziamenti ha luogo in conformità a quanto disposto dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158“.
5-
ter
. Le somme rivenienti dalle operazioni di finanziamento concesse dalla Cassa depositi e prestiti sono, in coincidenza con l’inizio dell’ammortamento, erogate e versate all’ente mutuatario, nel rispetto delle norme concernenti la tesoreria unica. Per gli enti locali di cui al testo legislativo 18 agosto 2000, n. 267, resta ferma l’applicazione degli articoli 209 e 211 dello stesso decreto legislativo».
33.27
Il Governo
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente comma:
«5
-bis
. Ai fini della necessaria autonomia e flessibilità operativa e per consentire lo svolgimento dei maggiori compiti di cui al presente articolo, al comma 4 dell’articolo 70 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo le parole: “I rapporti di lavoro dei dipendenti dei predetti enti ed aziende“ sono inserite le seguenti: “nonchè della Cassa depositi e prestiti“, e dopo le parole: “Le predette aziende o enti“ sono inserite le seguenti: “e la Cassa depositi e prestiti“».
33.28
Ruvolo, Salzano, Thaler Ausserhofer, Andreotti
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
«5-
bis.
È autorizzata la spesa di 129.000 euro per ciascuno degli anni 2002 e 2003 da destinare alla regione Sicilia al fine di poter svolgere uno studio di fattibilità per la costruzione di una diga per il contenimento delle acque del fiume Sosio-Verdura per usi potabili e per usi irrigui».
Conseguentemente, nella Tabella D,
Ministero dell’economia e delle finanze, legge n. 662 del 1996: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: – art. 2, comma 14: Apporto al capitale sociale delle Ferrovie dello Stato spa (settore n. 11) (3.2.3.15 – Ferrovie dello Stato – cap. 7122)
apportare la seguente variazione:
2002: – 129.000;
2003: – 129.000.
33.29
Ruvolo, Salzano, Thaler Ausserhofer, Andreotti
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
«5-
bis.
È autorizzata la somma di 258.000 euro per ciascuno degli anni 2002-2003 da destinare all’ANAS, compartimento di Palermo, al fine di effettuare uno studio di fattibilità per la costruzione del tratto autostradale dall’uscita di Castelvetrano a Gela».
Conseguentemente, nella Tabella D,
Ministero dell’economia e delle finanze, legge n. 662 del 1996: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: – art. 2, comma 14: Apporto al capitale sociale delle Ferrovie dello Stato spa (settore n. 11) (3.2.3.15 – Ferrovie dello Stato – cap. 7122)
apportare la seguente variazione:
2002: – 258.000;
2003: – 258.000.
33.0.1
Coviello, Treu, Giaretta
Dopo l’
articolo 33,
inserire il seguente:
«Art. 33-
bis.
(Modificazioni delle misure riguardanti
autoimprenditorialità ed autoimpiego)
1. Al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, sono apportate le seguenti modifiche:
a)
l’articolo 14 è soppresso;
b)
all’articolo 15, comma 1, lettera
a),
sono soppresse le parole “contributi a fondo perduto e“;
c)
all’articolo 15, comma 1, la lettera
b)
è sostituita dalla seguente:
“b)
limitatamente al lavoro autonomo viene concesso un ulteriore contributo pari al 20 per cento dell’ammontare degli investimenti“;
d)
l’articolo 23 è così rinominato: “Disposizioni di attuazione del titolo I“;
e)
All’articolo 23, comma 1, le parole “nel presente decreto legislativo“ sono sostituite dalle parole “al titolo I del presente decreto legislativo“;
f)
dopo l’articolo 23, è inserito il seguente: “Art. 23-
bis. -
(Disposizioni di attuazione del titolo II). – 1.
Le domande per la concessione dei mutui agevolati previsti al titolo II del presente decreto legislativo sono presentate agli istituti di credito convenzionati o alla società Poste Italiane S.p.A., che stipulano i contratti di finanziamento ed erogano i mutui.
2.
Alla società Sviluppo Italia S.p.A., costituita ai sensi dell’articolo 1 del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1. è affidato il compito di provvedere alla selezione e all’assistenza tecnica dei progetti e delle iniziative per le quali viene richiesto il mutuo agevolato.
3.
Nell’attuazione delle attribuzioni di cui al comma prcedente, la società stipula apposite convenzioni con istituti di credito e con la società Poste Italiane S.p.A., nonché con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministero dell’economia e delle finanze, entro il sessantesimo giorno dalla data di emanazione del presente articolo».
2. È istituito, presso il Ministero dell’economia e delle finanze, un fondo di garanzia, la cui dotazione è stabilita in lire 180.760.000 euro per l’anno 2002, destinato alla copertura dei rischi sui mutui agevolati erogati per le iniziative di cui al titolo II del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di istituzione e funzionamento del fondo.
3. Per far fronte agli oneri derivanti dalla concessione dei mutui agevolati di cui al precedente comma 1, sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di lire 154.937.710 euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004.
4. Per lo svolgimento delle attività affidate alla società Sviluppo Italia S.p.A. ai sensi dell’articolo 23-
bis,
comma 2, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, così come modificato dal comma 1 del presente articolo, è autorizzata la spesa di lire 103.290.000 euro a decorrere dall’anno 2002.
5. Il Ministro dell’economia e delle finanze, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, fissa, con proprio regolamento, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data in entrata in vigore della presente legge, criteri e modalità di attuazione delle norme contenute nel presente articolo. In attesa dell’emanazione di tale regolamento continua a trovare applicazione il decreto del Ministro del tesoro 28 maggio 2001, n. 295».
Compensazione Gruppo Margherita-DL-L’Ulivo (v. emend. 2.5).
33.0.2
Coletti
Dopo l’
articolo 33
, inserire il seguente:
«Art. 33-
bis.
1. Al fine di completare le infrastrutture relative al porto di Pescara, già in parte realizzate, viene autorizzata la spesa di 10.000.000 euro».
Conseguentemente, alla Tabella B, alla voce
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
apportare le seguenti variazioni:
2002: – 20.000;
2003: – 13.334;
2004: – 10.000.
33.0.3
Coletti
Dopo l’
articolo 33
, inserire il seguente:
«Art. 33-
bis.
1. Al fine di completare le infrastrutture relative al porto di Ortona, già in parte realizzate, viene autorizzata la spesa di 10.000.000 euro».
Conseguentemente, alla Tabella B, alla voce
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
apportare le seguenti variazioni:
2002: – 20.000;
2003: – 13.334;
2004: – 10.000.
33.0.4
Coletti
Dopo l’
articolo 33
, inserire il seguente:
«Art. 33-
bis.
1. Al fine di completare le infrastrutture relative al porto di Vasto, già in parte realizzate, viene autorizzata la spesa di 5.000.000 euro».
Conseguentemente, alla Tabella B, alla voce
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
apportare le seguenti variazioni:
2002: – 10.000;
2003: – 3.667;
2004: – 5.000.
33.0.5
Coletti
Dopo l’
articolo 33
, inserire il seguente:
«Art. 33-
bis.
1. Al fine di completare la fondovalle Sangro, già in parte realizzata, nel tratto da Quadri (CH) a Sant’Angelo del Pesco (IS), viene autorizzata la spesa di 50.000.000 euro».
Conseguentemente, alla Tabella B, alla voce
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
apportare le seguenti variazioni:
2002: – 100.000;
2003: – 66.667;
2004: – 50.000.
33.0.6
Coletti
Dopo l’
articolo 33
, inserire il seguente:
«Art. 33-
bis.
1. Al fine di completare la variante alla strada statale n. 16 Pescara-Francavilla-Fossacesia, già in parte realizzata, viene autorizzata la spesa di 25.000.000 euro».
Conseguentemente, alla Tabella B, alla voce
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
apportare le seguenti variazioni:
2002: – 50.000;
2003: – 33.334;
2004: – 25.000.
33.0.7
Filippelli, Giaretta
Dopo l’
articolo 33,
inserire il seguente:
«Art. 33-
bis.
(Misure diverse)
1. In deroga alla legge 4 agosto 1984, n. 442, e in attesa di una disciplina organica a sostegno dello sviluppo economico della regione Calabria, i consorzi di bonifica, la regione Campania e gli enti regionali sono autorizzati ad assumere operai specializzati in relazione alle reali esigenze di intensificazione delle attività relative alla silvicoltura, alla prevenzione e agli interventi antincendi e di protezione civile, alla tutela del patrimonio forestale e ambientale, alla difesa del suolo, alla sistemazione idraulico-forestale e delle connesse infrastrutture civili, nella misura non superiore al 20 per cento del numero degli operai in attività al 30 dicembre 2001 e ciò per compensare in parte la perdita di giornate lavorative dovuta a dimissioni o a pensionamenti».
Compensazione Gruppo Margherita-DL-L’Ulivo (v. emend. 2.5).
33.0.8
Filippelli
Dopo l’
articolo 33,
inserire il seguente:
«Art. 33-
bis.
(Misure diverse)
1. Nel distretto della Corte di appello di Catanzaro è istituita dal 1º gennaio 2002 la Corte di assise presso il tribunale di Crotone, con sede in Crotone e con giurisdizione territoriale corrispondente alla circoscrizione dello stesso tribunale.
2. Il Ministro della giustizia ne determina, con proprio decreto, da emanare entro il 30 giugno 2002, l’organico, la data di inzio di funzionamento e il numero dei giudici popolari assegnati».
Compensazione Gruppo Margherita-DL-L’Ulivo (v. emend. 2.5).
33.0.9
Filippelli
Dopo l’
articolo 33,
inserire il seguente:
«Art. 33-
bis.
(Misure diverse)
1. A decorrere dal 1º gennaio 2002 il Ministro della giustizia dà pratica attuazione alla regione distaccata dal tribunale di Crotone già istituita in Petilia Policastro, concludendo la procedura da tempo attivata prevista dall’articolo 48-
ter
del regio decreto 30 gennaio 1941 come modificato dall’articolo 15 del decreto legislativo n. 51 del 1998.
Compensazione Gruppo Margherita-DL-L’Ulivo (v. emend. 2.5).
33.0.10
Giaretta, Scalera, Sodano Tommaso, Pizzinato
Dopo l’
articolo 33,
inserire il seguente:
«Art. 33-
bis.
(Completamento della bonifica e del recupero ambientale
dell’area industriale di Bagnoli)
1. Per la realizzazione del piano di completamento della bonifica e del recupero ambientale dell’area industriale di Bagnoli, previsto all’articolo 114, comma 17, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, la spesa autorizzata è incrementata di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002-2004».
Compensazione Gruppo Margherita-DL-L’Ulivo (v. emend. 2.5).
33.0.11
Gentile, Ferrara
Dopo l’
articolo 33,
inserire il seguente:
«Art. 33-
bis.
1. Il secondo periodo del comma 1 dell’articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284, così come modificato dall’articolo 66, comma 13, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è abrogato.
2. Al comma 1 dell’articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo le parole “carriera prefettizia“ sono aggiunte le seguenti: “della Cassa depositi e prestiti“.
3. In attesa della definizione della regolamentazione contrattuale per il quadriennio 1998-2001 è fatta salva agli effetti giuridici ed economici la graduatoria degli idonei dei concorsi a dirigente della Cassa già banditi alla data del 31 dicembre 1997 per l’inquadramento alla dirigenza.
4. In sede di modifica dell’ordinamento del personale il Consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti, sentita la Commissione parlamentare di vigilanza, propone al Ministro dell’economia e finanze la rideterminazione delle posizioni dirigenziali per una maggiore capillarità sul territorio, ivi compreso l’accesso alla dirigenza anche in sovrannumero, con priorità all’inquadramento degli idonei funzionari di 1-Vice dirigenti inclusi in graduatoria con un contratto a tempo determinato non inferiore a tre anni e massimo di cinque anni».
Compensazione Gruppo Forza Italia (v. emend. 5.3).
33.0.12
Ioannucci
Dopo l’
articolo 33,
inserire il seguente:
«Art. 33-
bis.
(Modifiche alla legge 23 dicembre 2000, n. 388)
1. Al comma 1 dell’articolo 141 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, all’elenco dei soggetti autorizzati a percepire i contributi pari agli oneri, per capitale ed interessi, di ammortamento di mutui o altre operazioni finanziarie, sono aggiunti i seguenti soggetti:
a)
Consorzio interregionale Basso Livenza per la quota di lire 1,5 miliardi a decorrere dal 2002;
b)
Consorzio interregionale Basso Tagliamento per una somma di 1,5 miliardi a decorrere dal 2002;
c)
A.q.p-Acquedotto pugliese di Bari per una somma di 1,5 miliardi a decorrere dal 2002;
d)
E.i.p.l.i.-Ente irrigazione di Puglia per Basilicata e Irpinia per una somma di 1,5 miliardi a decorrere dal 2002».
Compensazione Gruppo Forza Italia (v. emend. 5.3).
33.0.13
Lauro
Dopo l’
articolo 33,
inserire il seguente:
«Art. 33-
bis.
(Potenziamento delle infrastrutture di approvvigionamento di gas naturale)
1. Per garantire lo sviluppo del sistema del gas naturale, la sicurezza degli approvvigionamenti e la crescita del mercato energetico, sono concessi contributi per il potenziamento e la realizzazione di infrastrutture di approvvigionamento di gas naturale, in particolare per la costruzione del metanodotto dall’Algeria in Italia attraverso la Sardegna.
2. Il finanziamento degli interventi è approvato con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica, su proposta del Ministro per le attività produttive, ed a tal fine è autorizzata la spesa complessiva di euro 300 milioni per gli anni 2003 e 2004 e, per la realizzazione del metanodotto Algeria-Italia, la spesa di euro 50 milioni per l’anno 2002, di euro 100 milioni per l’anno 2003 e di euro 150 milioni per l’anno 2004».
Conseguentemente, alla tabella B, alla voce
Ministero delle attività produttive,
aggiungere:
2002: + 50.000;
2003: + 300.000;
2004: + 300.000.
Compensazione Gruppo Forza Italia (v. emend. 5.3).
33.0.14
Minardo
Dopo l’
articolo 33,
inserire il seguente:
«Art. 33-
bis.
1. Al fine di potenziare infrastrutture trasportistiche e di amplificare la potenzialità della rete logistica nazionale, per la realizzazione degli interventi di cui all’articolo 11 della legge 17 maggio 1999, n. 144 (raddoppio strada statale Ragusa-Catania) sono autorizzati limiti di impegno decennale di 10.329.140 euro a partire dal 2002».
Compensazione Gruppo Forza Italia (v. emend. 5.3).
33.0.15
Compagna, Tessitore
Dopo l’
articolo 33,
inserire il seguente:
«Art. 33-
bis.
(Interventi a sostegno dell’attività del Teatro San Carlo di Napoli)
1. Per interventi a sostegno dell’attività del teatro San Carlo di Napoli è autorizzata l’erogazione di 2.065.000 euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004».
Conseguentemente, alla tabella B,
Ministero per i beni e le attività culturali,
apportare le seguenti variazioni:
2002: – 4.130;
2003: – 2.750;
2004: – 2.065.
33.0.16
Vitali, Pasquini
Dopo l’
articolo 33,
inserire il seguente:
«Art. 33-
bis.
1. Per ciascun anno del triennio 2002-2004, 250 milioni di euro sono destinati alla regionalizzazione degli strumenti della programmazione negoziata. Il CIPE, avvalendosi anche delle risorse all’uopo già deliberate, acquisita l’intesa della Conferenza unificata, definisce i criteri di utilizzo e di riparto delle risorse, che vengono assegnate tramite accordi di programma per lo sviluppo locale, stipulati dal Ministero dell’economia e delle finanze con le singole regioni.
2. Ai fini della stipula degli accordi di programma per lo sviluppo locale, le Regioni adottano all’interno della loro programmazione gli strumenti della programmazione negoziata, tramite anche l’acquisizione del consenso dei soggetti responsabili degli stessi. Parimenti le Regioni acquisiscono il parere delle rappresentanze regionali dell’ANCI, dell’UPI e dell’UNCEM, ai fini della stipula e della revisione delle intese istituzionali di programma e degli accordi di programma quadro.
3. All’onere derivante dal presente articolo si provvede per gli anni 2002-2003-2004, con l’utilizzo per anno di 250 milioni di euro previsti nella Tabella D, alla rubrica del Ministero dell’economia e delle finanze nella voce legge n. 208 del 1998, articolo 1, comma 1».
Conseguentemente alla Tabella D, rubrica del
Ministero dell’economia e delle finanze,
alla voce
: legge n. 183 del 1987: Coordinamento delle politiche riguardanti l’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell’ordinamento interno agli atti normativi comunitari (Settore n.27) (4.2.3.8. – Fondo di rotazione per le politiche comunitarie – cap. 7493)
è apportare la seguente variazione:
2002: – 250.000;
e alla voce:
legge n. 208 del 1998: Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l’anno 1998 al fine di realizzare interventi nelle aree depresse. Istituzione di un Fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree depresse: Art. 1, comma 1: Prosecuzione degli interventi per le aree depresse. L’autorizzazione di spesa è definanziata in base alla tabella E (Settore n. 4) (4.2.3.6 – Aree depresse – cap. 7483)
è apporare la seguente variazione:
2002: + 250.000;
33.0.17
Marini, Crema
Dopo l’
articolo 33,
inserire il seguente:
«Art. 33-
bis.
1. Per ciascun anno del triennio 2002-2004, 250 milioni di euro sono destinati alla regionalizzazione degli strumenti della programmazione negoziata. Il CIPE, avvalendosi anche delle risorse all’uopo già deliberate, acquisita l’intesa della Conferenza unificata, definisce i criteri di utilizzo e di riparto delle risorse, che vengono assegnate tramite accordi di programma per lo sviluppo locale, stipulati dal Ministero dell’economia e delle finanze con le singole regioni.
2. Ai fini della stipula degli accordi di programma per lo sviluppo locale, le Regioni adottano all’interno della loro programmazione gli strumenti della programmazione negoziata, tramite anche l’acquisizione del consenso dei soggetti responsabili degli stessi. Parimenti le Regioni acquisiscono il parere delle rappresentanze regionali dell’ANCI, UPI e UNCEM, ai fini della stipula e della revisione delle intese istituzionali di programma e degli accordi di programma quadro.
3. All’onere derivante dal presente articolo si provvede per gli anni 2002-2003-2004, con l’utilizzo per anno di 250 milioni di euro previsti nella Tabella D, alla rubrica del Ministero dell’economia e delle finanze nella voce legge n. 208 del 1998, articolo 1, comma 1».
Conseguentemente alla Tabella D,
Ministero dell’economia e delle finanze, legge n. 183 del 1987: Coordinamento delle politiche riguardanti l’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell’ordinamento interno agli atti normativi comunitari (Settore n. 27) (4.2.3.8. – Fondo di rotazione per le politiche comunitarie – cap. 7493)
apportare la seguente variazione:
2002: – 250.000;
e alla voce:
legge n. 208 del 1998: Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l’anno 1998 al fine di realizzare interventi nelle aree depresse. Istituzione di un Fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree depresse: Art. 1, comma 1: Prosecuzione degli interventi per le aree depresse. L’autorizzazione di spesa è definanziata in base alla tabella E (Settore n. 4) (4.2.3.6 – Aree depresse – cap. 7483)
apportare la seguente variazione:
2002: + 250.000;
33.0.18
Manieri, Togni, Giaretta
Dopo l’
articolo 33,
inserire il seguente;
«Art. 33-
bis.
1. Il fondo di cui al comma 7 dell’articolo 108 della legge n. 388 del 2000 è incrementato di 30 milioni di euro, da destinare al finanziamento di progetti di ricerca che prevedono la partecipazione di giovani ricercatori».
Conseguentemente, alla tabella C,
Ministero dell’economia e delle finanze, legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio: Art. 9-
ter
: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 – Altri fondi di riserva – cap. 3003)
apportare la seguente variazione:
2002: – 30.000.
33.0.19
Moro, Vanzo, Tirelli, Chincarini, Peruzzotti, Franco Paolo, Stiffoni
Dopo l’
articolo 33,
inserire il seguente;
«Art. 33-
bis.
(Incentivi per il finanziamento delle opere pubbliche degli enti locali)
1. All’articolo 65, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 217 e successive modificazioni, concernente oneri di utilità sociale, dopo la lettera
c-undecies)
è inserita la seguente:
“
c-undiecies-bis)
le erogazioni liberali in denaro di persone fisiche o giuridiche a favore degli enti locali per la realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità;“».
Compensazione Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.2).
33.0.20
Vitali, De Petris, Toia, Muzio, Donati, Giaretta
Dopo l’
articolo 33,
aggiungere il seguente:
«Art. 33-
bis
1. Per ciascun anno del triennio 2002-2004, 250 milioni di euro sono destinati alla regionalizzazione degli strumenti delle programmazione negoziata. Il Cipe, avvalendosi anche delle risorse all’uopo già deliberate, acquisita l’intesa della Conferenza unificata, definisce i criteri di utilizzo e di riparto delle risorse, che vengono assegnate tramite accordi di programma per lo sviluppo locale, stipulati dal Ministero dell’economia e delle finanze per le singole regioni. Ai fini della stipula degli accordi di programma per lo sviluppo locale, le Regioni adottano all’interno della loro programmazione gli strumenti della programmazione negoziata, tramite anche l’acquisizione del consenso dei soggetti responsabili degli stessi. Parimenti le Regioni acquisiscono il parere delle rappresentanze regionali dell’ANCI, UPI e UNCEM, ai fini della stipula e della revisione delle intese istituzionali di programma e degli accordi di programma quadro».
Compensazione Gruppi L’Ulivo (v. emend. 2.24).
Art. 34.
34.1
Zancan, Sodano Tommaso
Al comma 1, dopo le parole:
«legge 23 agosto 1988, n. 400, che»
aggiungere le seguenti:
«in assenza di particolari esigenze probatorie e comunque solo a conclusione delle indagini preliminari».
Compensazione Gruppo Verdi-L’Ulivo (v. emend. 2.18).
34.2
Centaro, Minardo
Al comma 1, sopprimere la lettera
a).
34.3
Zancan, Sodano Tommaso
Al comma 1, sostituire le lettere
a)
e
b)
con le seguenti:
«
a)
determinare le ipotesi in cui, nei procedimenti di sequestro amministrativo e confisca dei beni mobili registrati, si procede previo accertamento da parte dell’ufficio del valore del bene, alla sua vendita entro il termine di un anno dal provvedimento cautelare, garantendo, in ogni caso, il diritto di prelazione del proprietario;
b)
prevedere, qualora se ne siano verificati i presupposti giuridici, la restituzione al proprietario di un importo equivalente al valore economico del bene».
Conseguentemente, sopprimere la lettera
c).
Compensazione Gruppo Verdi-L’Ulivo (v. emend. 2.18).
34.4
Centaro, Minardo, Ferrara
Al comma 1, lettera
a)
, dopo le parole:
«le ipotesi»
inserire le seguenti:
«derivanti da circostanze o eventi eccezionali».
34.5
Centaro, Minardo
Al comma 1, sopprimere la lettera
b).
34.6
Centaro, Minardo, Ferrara
Al comma 1, lettera
b)
, sostituire le parole:
«ne ricorrano i presupposti giuridici»
con le seguenti:
«ricorrano circostanze od eventi eccezionali».
34.7
Peruzzotti, Moro, Vanzo
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-
bis.
Tutti i beni mobili registrati sequestrati e confiscati devono essere posti in vendita, tramite asta pubblica, entro un anno dalla data della confisca. Il ricavato è utilizzato esclusivamente per l’acquisto di attrezzature necessarie all’ammodernamento tecnologico degli uffici di Polizia, Carabinieri e Guardia di finanza».
Compensazione Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.2).
34.8
Bucciero, Ciccanti
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-
bis
. Le autorizzazioni di spesa del Piano triennale della pesca e dell’acquacoltura di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 41, possono essere utilizzate, nel limite di 516.457 euro annui, congiuntamente da parte del Ministero delle politiche agricole e forestali e del Ministero degli affari esteri per indennizzare parzialmente l’armatore di navi da pesca la cui unità sia stata oggetto di provvedimento di sequestro o di confisca emanato da autorità extracomunitarie».
34.0.1
D’Onofrio, Ciccanti
Al capo VIII, inserire dopo l’
articolo 33
, il seguente:
«Art. 33-
bis.
(Patrimonio idrico nazionale)
1. Al fine di assicurare il recupero di risorse idriche disponibili in aree di crisi del territorio nazionale e per il miglioramento e la protezione ambientale, mediante eliminazione di perdite, incremento di efficienza della distribuzione e risanamento delle gestioni, nonché mediante la razionalizzazione e il completamento di opere e di interconnessioni, il Ministero dell’economia e delle finanze provvede alla concessione, ed alla conseguente erogazione direttamente agli istituti mutuanti, di contributi pari agli oneri, per capitale ed interessi, di ammortamento di mutui o altre operazioni finanziarie che i seguenti soggetti sono autorizzati a contrarre in rapporto alle rispettive quote di limiti di impegno quindicennali con decorrenza dall’anno 2004:
a)
Consorzio Ovest Sesia Baraggia, del sistema Canale Cavour Vercellese, per la quota di lire 3 miliardi per l’anno 2004;
b)
Consorzio Irrigazione Est Sesia di Novara, per la quota di lire 3 miliardi per l’anno 2004;
c)
Canale Emiliano-Romagnolo, per la quota di lire 2 miliardi per l’anno 2004;
d)
Ente Irriguo Umbro-Toscano, per la quota di lire 2 miliardi per l’anno 2004;
e)
Complessi Irrigui della Campania Centrale e Piana del Sele, per la quota di lire 2 miliardi per l’anno 2004;
f)
Ente per lo sviluppo dell’irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia, per la quota di lire 2 miliardi per l’anno 2004;
g)
Sistema Lentini, Simeto e Ogliastro, per la quota di lire 3 miliardi per l’anno 2004;
h)
Consorzi di bonifica dell’oristanese per la quota di lire 1 miliardo per l’anno 2004.
2. Gli enti indicati al comma 1 presentano entro il 31 dicembre 2003 progetti esecutivi e cantierabili per la realizzazione delle opere necessarie al recupero di risorse idriche. Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede alla revoca della concessione degli enti inadempienti a ripartire le connesse risorse tra i rimanenti.
Conseguentemente, alla tabella B, apportare le seguenti variazioni:
Ministero dell’economia e delle finanze:
2004: + 18.000.
Di cui:
limiti di impegno a favore di soggetti non statali:
2004: + 18.000.
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:
2004: – 18.000.
Di cui:
limiti di impegno a favore di soggetti non statali:
2004: – 18.000.
34.0.2
Pasinato, Favaro, Minardo, Tredese, De Rigo, Archiutti, Falcier, Centaro, Ioannucci, Ferrara
Dopo l’
articolo 34
, aggiungere il seguente:
«Art. 34-
bis.
1. Il bene mobile iscritto nei pubblici registri, sia nazionale che estero, affidato in custodia a seguito di sequestro amministrativo, decorsi novanta giorni dalla notifica del provvedimento di sequestro, in assenza di ricorso all’autorità competente, deve essere alienato al fine di contenere le spese di custodia e di evitarne il depauperamento; il ricavato, detratte le spese di inventario, recupero, custodia, stima, alienazione o rottamazione, è depositato in un autonomo conto fruttifero da costituirsi presso la Tesoreria dello Stato. Resta immutata la procedura prevista per pervenire alla confisca definitiva, che sarà poi disposta sulla somma depositata.
2. Nel caso in cui ricorrano gli estremi per disporre il dissequestro, la somma accantonata, integrata di quanto l’amministrazione aveva in precedenza detratto, se dovuto, sarà versata all’avente diritto.
3. L’ipotesi di cui al comma 1 si applica anche ai beni sottoposti a sequestro alla data di entrata in vigore della presente legge».
34.0.3
Cutrufo, Ciccanti, Caruso Antonino
Dopo l’
articolo 34
, inserire il seguente:
«Art. 34-
bis.
1. Il bene mobile iscritto nei pubblici registri, sia nazionali che esteri, affidato in custodia a seguito di sequestro amministrativo, decorsi novanta giorni dalla notifica del provvedimento di sequestro, in assenza di ricorso all’autorità competente, deve essere alienato al fine di contenere le spese di custodia e di evitarne il depauperamento; il ricavato, detratte le spese di inventario, recupero, custodia, stima, alienazione o rottamazione, è depositato in un autonomo conto fruttifero da costituirsi presso la Tesoreria dello Stato. Resta immutata la procedura prevista per pervenire alla confisca definitiva, che sarà poi disposta sulla somma depositata.
2. Nel caso in cui ricorrano gli estremi per disporre il dissequestro, la somma accantonata, integrata di quanto l’amministrazione aveva in precedenza detratto, se dovuto, sarà versata all’avente diritto».
34.0.4
Ognibene, Lauro
Dopo l’
articolo 34
, aggiungere il seguente:
«Art. 34-
bis.
1. L’articolo 28, comma 8, della legge n. 388 del 23 dicembre 2000, è sostituito dal seguente:
“8. La potenza nominale media di cui al comma 4 dell’articolo 28 della legge 30 aprile 1999, n. 136, deve essere intesa come la potenza che si ricava dividendo la ‘produzione media annua effettiva’ dell’impianto riferita al pompaggio per le ore annue solari. Per ‘produzione media annua effettiva’ di ciascun impianto deve intendersi la media delle produzioni annue effettive, riferite al pompaggio, del biennio precedente alla revisione della misura del sovracanone annuo di cui all’articolo 3 della legge 22 dicembre 1980, n. 925“».
Compensazione Gruppo Forza Italia (v. emend. 5.3).
34.0.5
Maffioli, Ciccanti
Dopo l’
articolo 34
, aggiungere il seguente:
«Art. 34-
bis.
1. L’articolo 28, comma 8, della legge n. 388 del 23 dicembre 2000, è sostituito dal seguente:
“8. La potenza nominale media di cui al comma 4 dell’articolo 28 della legge 30 aprile 1999, n. 136, deve essere intesa come la potenza che si ricava dividendo la ‘produzione media annua effettiva’ dell’impianto riferita al pompaggio per le ore annue solari. Per ‘produzione media annua effettiva’ di ciascun impianto deve intendersi la media delle produzioni annue effettive, riferite al pompaggio, del biennio precedente alla revisione della misura del sovracanone annuo di cui all’articolo 3 della legge 22 dicembre 1980, n. 925, fatti salvi gli accordi già intercorsi fra le parti e valevoli fino al biennio 2002-2003“».
34.0.50
Curto
Dopo l’
articolo 34
, aggiungere il seguente:
«Art. 34-
bis.
1. L’articolo 28, comma 8, della legge n. 388 del 23 dicembre 2000, è sostituito dal seguente:
“8. La potenza nominaie media di cui al comma 4 dell’articolo 28 della legge 30 aprile 1999, n. 136, deve essere intesa come la potenza che si ricava dividendo la ‘produzione media annua effettiva’ dell’impianto riferita al pompaggio per le ore annue solari. Per ‘produzione media annua effettiva’ di ciascun impianto deve intendersi la media delle produzioni annue effettive, riferite al pompaggio, del biennio precedente alla revisione della misura del sovracanone annuo di cui all’articolo 3 della legge 22 dicembre 1980, n. 925“».
34.0.6
Moro, Vanzo
Dopo l’
articolo 34
, aggiungere il seguente:
«Art. 34-
bis.
1. L’articolo 28, comma 8, della legge n. 388 del 23 dicembre 2000, è sostituito dal seguente:
“8. La potenza nominale media di cui al comma 4 dell’articolo 28 della legge 30 aprile 1999, n. 136, deve essere intesa come la potenza che si ricava dividendo la ‘produzione media annua effettiva’ dell’impianto riferita al pompaggio per le ore annue solari. Per ‘produzione media annua effettiva’ di ciascun impianto deve intendersi la media delle produzioni annue effettive, riferite al pompaggio, del biennio precedente alla revisione della misura del sovracanone annuo di cui all’articolo 3 della legge 22 dicembre 1980, n. 925“».
34.0.7
Moro, Vanzo, Tirelli, Chincarini, Peruzzotti
Dopo l’
articolo 34
, inserire il seguente:
«Art. 34-
bis.
(Disposizioni a sostegno delle attività alberghiere)
1. A decorrere dal 1º gennaio 2002, a favore degli imprenditori del settore alberghiero è concesso un contributo annuale, a titolo di incentivo, nella misura del 50 per cento per le attività stagionali e del 35 per cento per le attività annuali di quanto corrisposto a titolo di imposta comunale sugli immobili, agli enti locali per l’immobile in cui si svolge l’attività.
2. Con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono definite le modalità per la concessione dell’incentivo, di cui al comma 1, a favore delle attività alberghiere identificate dallo studio di settore SG 4411 codici attività 55.11.0 (alberghi e motel con ristorante) e 55.12.0 (alberghi e motel senza ristorante)».
Compensazione Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.2).
34.0.8
Boscetto, Ferrara
Dopo l’
articolo 34
, inserire il seguente:
«Art. 34-
bis.
(Fondi vittime dell’estorsione, dell’usura e della mafia)
1. Dopo l’articolo 18 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, è inserito il seguente:
“Art. 18-
bis.
(Diritto di surroga)
1.
Il Fondo dl solidarietà per le vittime delle richieste estorsive di cui all’articolo 18 è unificato al Fondo di solidarietà per le vittime dell’usura di cui all’articolo 14 della legge 7 marzo 1996, n. 108. Tale fondo unificato è surrogato, quanto alle somme corrisposte agli aventi titolo, nei diritti dei medesimi verso i responsabili dei danni di cui alla presente legge.
2.
Il diritto di surroga di cui al comma 1 è esercitato dal concessionario di cui all’articolo 19, comma 4, della presente legge.
3.
Le somme recuperate attraverso la surroga di ognuno dei due fondi unificati ai sensi del presente articolo, sono versate dal concessionario in conto entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate sul capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell’interno, riguardante il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell’usura“.
2. Al comma 4 dell’articolo 6 della legge 22 dicembre 1999, n. 512, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Le somme recuperate attraverso la surroga sono versate dal concessionario in conto entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate sul capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell’interno, riguardante il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso“».
34.0.9
Giaretta
Dopo l’
articolo 34
, inserire il seguente:
«Art. 34-
bis.
(Incentivi fiscali per sistemi di sicurezza)
1. Nel limite di 3.000 euro per ogni anno fiscale e per un massimo di tre anni, è consentito ai rivenditori di generi di monopolio ed ai rivenditori del lotto un abbattimento fiscale pari al 50 per cento delle spese sostenute per l’acquisto e l’implementazione di sistemi di sicurezza attivi e passivi e per i servizi di controllo e vigilanza».
Compensazione Gruppi L’Ulivo (v. emend. 2.24).
34.0.10
Giaretta
Dopo l’
articolo 34
, inserire il seguente:
«Art. 34-
bis.
(Disposizioni in materia di euro e moneta elettronica)
1. Presso il Ministero dell’economia e delle finanze è istituito un tavolo tecnico presieduto dal Ministero dell’economia e delle finanze con la partecipazione del Ministero dell’interno, del Ministero delle attività produttive, del Ministero delle comunicazioni, dell’ABI, della società Servizi Interbancari, delle Poste Italiane spa e di una rappresentanza dei tabaccai per studiare sistemi e particolari modalità che consentano l’adozione di mezzi di pagamento elettronico in ordine all’acquisto di tabacchi, valori bollati e postali ed alle giocate del lotto.
2. Il tavolo sarà presieduto dal Ministro dell’economia e delle finanze o da un vice ministro o un sottosegretario a ciò delegato.
3. I tabaccai e gli altri rivenditori autorizzati alla vendita al pubblico dei valori bollati possono restituire al loro consueto punto di approvvigionamento i valori privi dell’indicazione in euro, compresi i foglietti cambiari, a decorrere dal 1º gennaio 2002 ed entro il 30 giugno 2002, ottenendo la contestuale sostituzione con valori di corrispondente importo in euro ovvero il rimborso in euro al netto dell’aggio a suo tempo percepito.
4. Con la medesima modalità avverrà la sostituzione dei valori con indicazione sia in lire che in euro, una volta determinata la nuova tariffa del bollo in euro, a decorrere dal giorno successivo a tale determinazione e fino al giorno finale del sesto mese successivo.
5. Quanto previsto ai commi precedenti si applica anche ai valori postali, ancorché gli stessi non siano dichiarati ufficialmente fuori corso per l’affrancatura».
Compensazione Gruppo Margherita-DL-L’Ulivo (v. emend. 2.5).
34.0.11
Ognibene, Lauro
Dopo I’
articolo 34
, inserire il seguente:
«Art. 34-
bis.
(Prelievo delle acque di falda ad esclusivo uso irriguo)
1. Al terzo comma dell’articolo 3 della legge 16 aprile 1973, n. 171, e successive modificazioni, le parole: “31 dicembre 2001“ sono sostituite con le seguenti: “31 dicembre 2004“».
Compensazione Gruppo Forza Italia (v. emend. 5.3).