BILANCIO (5ª)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 20 SETTEMBRE 2005
505ª Seduta

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI
Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Teresa Armosino.

La seduta inizia alle ore 16,10.

(3408) Incremento del contributo obbligatorio dello Stato italiano alla Corte penale internazionale, con sede a L'Aja, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore CICCANTI (UDC) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che per quanto di competenza, il disegno di legge, provvisto di relazione tecnica, prevede l’incremento del contributo obbligatorio versato dall’Italia alla Corte penale internazionale. La clausola finanziaria di cui all’articolo 2 configura l’onere corrispondente, valutato in 3.240.995 euro annui a decorrere dal 2004, come previsione di spesa, ponendolo a carico dell’accantonamento del Fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero degli affari esteri, a valere del bilancio triennale 2004-2006 per l’anno 2004 e del bilancio triennale 2005-2007 a decorrere dall’anno 2005, e prevedendo altresì un’apposita clausola di salvaguardia. Al riguardo, rileva che la suddetta modalità di copertura finanziaria appare corretta, essendo il provvedimento, per la quota 2004, incluso nell’elenco degli slittamenti di cui all’articolo 11-bis, comma 5, della legge n. 468 del 1978, mentre per la quota a decorrere dal 2005 sussistono adeguate disponibilità sull’accantonamento richiamato. Analogamente corretta appare, per quanto riguarda i profili di quantificazione, la configurazione dell’onere in termini di previsione di spesa, posto che, come precisato dalla relazione tecnica, l’ammontare del contributo non è preventivabile in misura fissa ed è suscettibile di essere rideterminato a seguito delle variazioni deliberate dagli Stati contraenti sull’importo del bilancio della Corte. Fa presente che sarebbe necessario poi valutare l’applicabilità e quindi la congruità, nel caso di specie, della clausola di salvaguardia correlata alla suddetta previsione di spesa, che richiama il monitoraggio degli oneri da parte del Ministro dell’economia e delle finanze e la trasmissione alle Camere degli eventuali provvedimenti di utilizzo del Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d’ordine, poste le difficoltà applicative del suddetto meccanismo rilevate in casi analoghi, alla luce dell’articolo 1, comma 9, della legge finanziaria 2005, che limita al 2 per cento rispetto all’esercizio precedente l’incremento dell’utilizzo del citato Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d’ordine nel triennio 2005-2007. Come precisato in una nota esplicativa del Ministero dell’economia e delle finanze (circolare n. 5 dell’11 febbraio 2005), infatti, tale limite ha carattere “tassativo” e può essere derogato solo in casi di particolare necessità ed urgenza, opportunamente motivati, sulla base di una specifica procedura. Infine, occorrerebbe comunque acquisire conferma che, in caso di rilevante variazione nell’ammontare del contributo italiano alla Corte penale internazionale, il necessario adeguamento abbia luogo mediante ricorso ad apposito provvedimento legislativo.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO, in replica alle osservazioni del relatore, precisa che la clausola di salvaguardia di cui all’articolo 2, correlata alla previsione di spesa ivi indicata, è giustificata dalla possibilità di dover apportare, nel prosieguo, una variazione al bilancio della Corte penale internazionale in relazione alle esigenze operative della medesima. Peraltro, fa presente che la possibilità di ricorrere, nell’ambito della suddetta clausola di salvaguardia, al fondo di riserva per le spese obbligatorie e di ordine di cui all’articolo 7, secondo comma, n. 2), della legge n. 468 del 1978, appare senz’altro ammissibile, in quanto in tal caso il fondo non soggiace al limite dell’incremento del 2 per cento della spesa pubblica rispetto a quella del precedente esercizio, che infatti non trova applicazione per gli accordi e le convenzioni internazionali già ratificate, ai sensi dell’articolo 1, comma 8, della legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria 2005). Infine, evidenzia che allo stato attuale non vengono previste variazioni di rilevante entità per l’importo del contributo italiano, sottolineando tuttavia che, qualora tale ipotesi si verifichi negli anni a venire, si predisporrà un apposito provvedimento legislativo per la copertura della relativa spesa.

Sulla base delle precisazioni testé fornite dal sottosegretario Maria Teresa Armosino, il relatore CICCANTI (UDC) formula la seguente proposta di parere sul disegno di legge in esame: “La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, secondo cui:
- la previsione di spesa di cui al comma 1 dell’articolo 2 risulta giustificata dalla possibilità di dover apportare nel prosieguo una variazione al bilancio della Corte penale internazionale, in relazione alle esigenze operative della medesima Corte;
- per la clausola di salvaguardia di cui all’articolo 2, comma 2, correlata alla suddetta previsione di spesa, risulta ammissibile il ricorso al Fondo di riserva per le spese obbligatorie e di ordine previsto dall’articolo 7, secondo comma, n. 2), della legge n. 468 del 1978, posto che il limite dell’incremento del 2 per cento della spesa rispetto a quella del precedente esercizio non trova applicazione per gli accordi e le convenzioni internazionali già ratificate, ai sensi dell’articolo 1, comma 8, della legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria 2005);
- allo stato attuale non vengono previste variazioni di rilevante entità per l’importo del contributo italiano; tuttavia, qualora tale ipotesi si verifichi negli anni a venire, si predisporrà un apposito provvedimento legislativo per la copertura della relativa spesa;
esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.”.

Su proposta del presidente AZZOLLINI, al fine di consentire un’adeguata valutazione dello schema di parere testé illustrato, la Sottocommissione conviene, infine, di rinviare il seguito dell’esame.

La seduta termina alle ore 16,20.