B I L A N C I O (5a)

LUNEDI' 2 DICEMBRE 2002
225a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vegas.

La seduta inizia alle ore 15,20.


IN SEDE REFERENTE

(1827 e 1827-bis) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2003 e bilancio pluriennale per il triennio 2003-2005 e relative Note di variazioni, approvato dalla Camera dei deputati

- (Tabb. 1, 1-bis, 2 e 2-bis) Stati di previsione dell'entrata e del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2003 (limitatamente alle parti di competenza).
(1826) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003), approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Si riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 29 novembre scorso.

Il PRESIDENTE dichiara inammissibili, per motivi di copertura finanziaria, gli emendamenti 5.2, 5.3, 5.26, 5.31, 5.49, 5.0.61, 5.0.113, 5.0.117, 5.0.300 (limitatamente alla prima parte), 6.0.1, 7.21(limitatamente agli importi indicati nella copertura finanziaria), 7.23 (limitatamente agli importi indicati nella copertura finanziaria), 7.26 (limitatamente agli importi indicati nella copertura finanziaria), 7.35, 7.36, 7.48, 9.42 (limitatamente al capoverso 3), 9.43 (limitatamente al capoverso 5- bis), 9.70, 10.0.1 e 10.0.2. Sono altresì inammissibili, per materia, gli emendamenti 9.65, 9.0.11, 10.24, 10.25, nonché gli emendamenti 5.1 (limitatamente al comma 2), 5.0.14, 6.16, in quanto recanti norme contenenti deleghe legislative. Precisa, inoltre, che gli emendamenti 5.0.142 e 5.0.129 si intendono ammissibili nel limite delle risorse garantite dalla clausola di copertura.

Si passa all’illustrazione degli emendamenti relativi all’articolo 5.

Il senatore FALOMI illustra l’emendamento 5.11, volto a sostenere gli editori dei giornali quotidiani e dei periodici e le agenzie di stampa attraverso agevolazioni fiscali che agiscono attraverso la riduzione della base imponibile dell’IRAP. Sottolinea l’urgenza di supportare un settore in forte crisi e auspica che il Governo valuti con attenzione tale realtà, eventualmente formulando proprie proposte.

Il senatore RIPAMONTI illustra quindi l’emendamento 5.20, che consente di dedurre dall’imponibile IRAP il 50% di tutte le spese per investimenti a favore di circuiti chiusi di utilizzo dell’acqua oppure il 25 per cento delle spese per investimenti in favore dell’utilizzo di acque depurate e affinate, per le produzioni industriali ad elevato consumo di acqua potabile. Nel sottolineare il carattere planetario che sta assumendo il problema di definire un uso razionale dell’acqua potabile, e la conseguente esigenza di orientare a tal fine tecnologie ed investimenti, il senatore Ripamonti auspica che il relatore ed il rappresentante del Governo dedichino all’emendamento 5.20 un’adeguata attenzione. Si sofferma quindi sull’emendamento 5.46, che mira ad incoraggiare l’investimento in ricerca scientifica da parte degli enti pubblici di ricerca e degli enti pubblici non commerciali. Dà quindi per illustrati gli altri emendamenti all’articolo 5 di cui è firmatario.

Il senatore MICHELINI illustra quindi l’emendamento 5.47, sottolineando l’esigenza di prorogare il sistema delle compensazioni attive e passive per le regioni a statuto speciale e le provincie autonome di Trento e Bolzano fino al momento in cui – prevedibilmente non entro il 2003 – verranno attivate le procedure previste dal nuovo testo del titolo V della Costituzione per l’attribuzione di nuove funzioni a detti soggetti.

Si danno quindi per illustrati tutti gli altri emendamenti riferiti all’articolo 5 e si passa ad illustrare gli emendamenti intesi ad introdurre altri articoli dopo lo stesso articolo 5.

Il senatore BOSCETTO illustra l’emendamento 5.0.1, mirante ad escludere dalla base imponibile i redditi derivanti da lavoro dipendente prestato all’estero in zone di frontiera ed in altri paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato, limitatamente all’anno 2003. Fa presente che la disposizione ripropone per il prossimo esercizio finanziario una moratoria già prevista a partire dal 2001 e sottolinea l’urgenza di porre mano in modo organico alla problematica dei lavoratori frontalieri che si trovano spesso a sopportare le difficoltà derivanti dal mancato allineamento tra gli ordinamenti esteri e la legislazione fiscale italiana.

Nel dichiarare di sottoscrivere l’emendamento 5.0.7 il senatore PIZZINATO, associandosi alle argomentazioni del senatore Boscetto, richiama l’attenzione sull’esigenza di evitare un regime di doppia imposizione sui redditi da lavoro dei cittadini italiani comunemente definiti come lavoratori transfrontalieri.

Anche il senatore MALABARBA aggiunge la sua firma all’emendamento 5.0.7, richiamando l’attenzione sulla rilevanza che esso assume anche per i cittadini italiani che lavorano nella repubblica di San Marino.

Con riferimento alla dichiarazione di inammissibilità dell’emendamento 5.0.14, il senatore MARINO si riserva di presentare un ordine del giorno inteso a recuperarne i contenuti, soprattutto in relazione agli impegni che il Governo dovrebbe assumere per intraprendere, presso gli organismi internazionali competenti, iniziative idonee a promuovere l’introduzione di un’imposta sulle transazioni finanziarie di natura meramente speculativa da destinare ad interventi in favore dei paesi meno avanzati, per l’incremento della cooperazione allo sviluppo e per la cancellazione del debito dei paesi poveri. L’emendamento 5.0.19 si propone poi di rimuovere un vero e proprio privilegio fiscale determinatosi in questi anni – soprattutto in conseguenza della fiscalizzazione della spesa sanitaria - per banche, assicurazioni ed altri enti e società finanziarie, procedendo ad una revisione delle aliquote IRAP stabilite per tali soggetti. Gli emendamenti 5.0.33 e 5.0.34, che vengono illustrati congiuntamente, propongono di introdurre misure di contenimento dell’evasione e dell’elusione fiscale che, secondo il SECIT, continuano a costituire un fenomeno particolarmente diffuso e di notevole entità. In particolare, l’emendamento 5.0.34, al comma 1, introduce una norma antielusiva di carattere generale per la quale l’Amministrazione finanziaria può disconoscere i vantaggi fiscali derivanti da atti giuridici posti in essere al fine principale di eludere l’applicazione di norme tributarie o di rendere applicabile una disciplina più favorevole. L’emendamento 5.0.88 persegue infine l’obiettivo del riordino del sistema delle lotterie nazionali, consentendone fino ad un massimo di sei ogni anno, con l’aggiunta di una lotteria internazionale. E’ altresì previsto che a ciascuna lotteria non possano essere abbinate più di due manifestazioni aventi rilevanza nazionale

Il senatore CADDEO ritira quindi l’emendamento 5.0.16 e il senatore GIARETTA ritira l’emendamento 5.0.17.

Il senatore MALABARBA si sofferma sull’emendamento 5.0.18, osservando che l’introduzione in Italia di un’imposta sulle transazioni valutarie, in una fase caratterizzata dall’accelerazione dei processi di deregolamentazione finanziaria, può assumere un significato di stimolo per l’adozione di analoghe iniziative da parte dell’Unione Europea, che potrebbe così recuperare risorse da destinare alla cooperazione ed allo sviluppo, alla riduzione del debito estero dei paesi poveri e alle altre finalità indicate nell’emendamento medesimo. La crisi del patto di stabilità e delle politiche liberiste che lo sottendono rende inoltre necessario riaffermare la necessità di governare in sede politica l’evoluzione del sistema economico. Si darebbe infine seguito agli impegni assunti dal Presidente del Consiglio in diverse ed autorevoli sedi internazionali, per una iniziativa italiana volta a favorire la cancellazione del debito dei paesi più poveri.

Il senatore CADDEO illustra l’emendamento 5.0.141 che si propone di promuovere le attività di ricerca e sviluppo e di incentivare le aggregazioni tra imprese per gli investimenti in laboratori di ricerca, attraverso l’attivazione di un meccanismo di credito d’imposta. Sottolinea la centralità dell’attività di ricerca e sviluppo per impedire l’ulteriore declino della capacità competitiva del sistema produttivo italiano rispetto ad altri paesi. Con l’emendamento 5.0.36 si propone di portare la quota esente IRAP fino a 2,5 milioni di euro per le piccole e medie imprese il cui fatturato, nel corso del 2001, è relativo a forniture e sub-forniture di beni e servizi all’industria automobilistica italiana, per una quota superiore al 50 per cento. Si tratta di una misura finalizzata al sostegno di un settore la cui crisi ha assunto la rilevanza di una questione nazionale, che, come tale, non può essere estranea al dibattito sulla legge finanziaria, proprio perché investe direttamente i temi della competitività e della difesa dell’occupazione.
Proseguendo nella sua esposizione il senatore Caddeo si sofferma sull’emendamento 5.0.72, che introduce disposizioni in materia di deducibilità per le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali e di altri enti, fondazioni o di associazioni legalmente riconosciute per lo svolgimento dei loro compiti istituzionali e per la realizzazione di programmi culturali nei settori dei beni culturali e dello spettacolo.

Il senatore MORO illustra l’emendamento 5.0.40, con il quale si assoggettano alle tasse automobilistiche i veicoli a quattro ruote che, per ragioni legate alla cilindrata, sono attualmente assoggettati alla tassa prevista per i ciclomotori, pur avendo le caratteristiche di un’autovettura.

Il senatore EUFEMI dà quindi conto dell’emendamento 5.0.55, che intende collocarsi nell’ambito delle iniziative volte a realizzare una progressiva razionalizzazione della fiscalità immobiliare stabilendo, anche al fine di dare attuazione alla sentenza n. 362 del 2000 della Corte Costituzionale, che i redditi derivanti da contratti di locazione di immobili, se non percepiti, non concorrono a formare il reddito del locatore. L’emendamento 5.0.125 fissa in 1.032.914 euro il limite massimo annuo di compensazione dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, a decorrere dal 1° gennaio 2003.

Il senatore RIPAMONTI illustra l’emendamento 5.0.85, volto a destinare una quota degli utili derivanti dal gioco del lotto, non inferiore a 150 milioni di euro, per il recupero e la conservazione dei beni culturali, archeologici, storici, artistici, archivistici e librari, nonché per interventi di restauro paesaggistico. A suo avviso, infatti, le esigue risorse genericamente finalizzate alle infrastrutture previste dal disegno di legge finanziaria non garantiscono adeguatamente i necessari investimenti in materia culturale. L’emendamento 5.0.109 destina una quota dell’8 per mille dell’IRPEF allo sviluppo della cooperazione internazionale e al sostegno delle attività del volontariato e delle associazioni di promozione sociale.

Il senatore MORANDO prende quindi la parola per richiamare l’attenzione sull’emendamento 5.0.145 e sugli altri emendamenti di analogo tenore che prendono in considerazione la disciplina degli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco. Stante la rilevanza e la delicatezza della questione affrontata, auspica che su ciascun emendamento si svolga una approfondita illustrazione da parte dei rispettivi proponenti.

Il PRESIDENTE conviene con il senatore Morando circa la rilevanza della questione affrontata negli emendamenti da lui richiamati. Proprio l’importanza della materia, però, suggerisce la necessità di acquisire il punto di vista del relatore e del rappresentante del Governo, anche in considerazione della possibilità che il relatore voglia farsi promotore di una ulteriore proposta emendativa avvertendo che, ove presentata, sarà riconosciuto un congruo termine per la presentazione di subemendamenti.

Il sottosegretario VEGAS richiama l’attenzione sui delicati profili di ordine pubblico che sono sollevati dagli emendamenti ai quali si è richiamato il senatore Morando. In proposito, il Governo ritiene necessario mettere a punto meccanismi di controllo adeguati all’obiettivo di impedire che la criminalità organizzata si avvalga degli apparecchi elettronici per il gioco al fine di estendere il proprio controllo sul territorio e rafforzare la sua capacità di reclutamento. Non si tratta, quindi, di discutere su misure relative al gettito fiscale, e il Governo si rimetterà alla soluzione che il relatore riterrà di dover proporre, a condizione che essa salvaguardi la sicurezza pubblica e garantisca un rafforzamento della lotta alla criminalità, consentendo, di conseguenza, che il gioco si svolga in condizioni di assoluta legalità. Sulla base di tali considerazioni, il rappresentante del Governo propone di accantonare la trattazione degli emendamenti 5.0.145, 5.0.89, 5.0.500, 5.0.134, 5.0.135, 5.0.136, 5.0.137, 5.0.138, 5.0.90, 5.0.91, 5.0.92 e 5.0.93.

Il senatore MARINO ritiene che gli emendamenti in discussione dovrebbero essere ritirati, poiché il disegno di legge finanziaria non è, a suo avviso, la sede più adatta per disciplinare una materia che presenta rilevanti profili di carattere sociale e penale, ben al di là delle problematiche fiscali. Infatti, l’improrogabile esigenza di regolare l’uso dei video giochi, attualmente controllati dalla criminalità organizzata ed utilizzati come fattore di controllo del territorio e con finalità di reclutamento, deve essere realizzata con una legge ad hoc, intesa, in primo luogo, ad attivare il controllo telematico pubblico sulle giocate, che è la premessa per ripristinare condizioni minime di legalità. Gli emendamenti all’esame non propongono soluzioni efficaci e la previsione, adombrata da alcuni esponenti della maggioranza, di un inserimento degli apparecchi di videopoker nelle sale del bingo si risolverebbe in un incremento della criminalità sul territorio e, inoltre, creerebbe una impropria condizione di concorrenza rispetto ai giochi legali gestiti dallo Stato, con prevedibili conseguenze di riduzione del gettito.
Nell’affrontare questa problematica – conclude il senatore Marino – occorre abbandonare ogni considerazione di cassa e finalizzare gli interventi ad impedire che il gioco continui a costituire una forma criminale di sfruttamento dei cittadini.

Dopo che il senatore RIPAMONTI ha fatto presente che sarebbe opportuno appurare se il relatore intende presentare un proprio emendamento sulla questione in esame, il senatore CICCANTI propone di sospendere la discussione in attesa di conoscere le proposte del relatore.

Il PRESIDENTE ritiene che la discussione in corso possa invece esser utile per approfondire le problematiche sottese agli emendamenti presentati su una materia di particolare rilievo, anche al fine di mettere a fuoco le questioni che potrebbero costituire l’oggetto della proposta del relatore.

Il senatore VIZZINI richiama l’attenzione sui recenti rapporti del Ministero dell’interno, che segnalano un preoccupante rafforzamento della capacità di controllo del territorio da parte della mafia e delle altre forme di criminalità organizzata. Per tale motivo, egli ritiene che sarebbe necessario acquisire l’opinione del Ministro dell’interno prima di adottare qualsiasi decisione sulle materie oggetto degli emendamenti in discussione. A suo avviso, occorre poi evitare un atteggiamento eccessivamente fiducioso circa l’efficacia di un sistema centralizzato di controllo sugli apparecchi per i videogiochi, facilmente aggirabile, in particolare da quanti utilizzano tali macchinari, e segnatamente il videopoker, per estendere il controllo della criminalità sul territorio e reclutare nuova manovalanza.

Il senatore EUFEMI fa presente che alcuni degli emendamenti presentati non derivano da iniziative estemporanee, ma si basano sui risultati dell’indagine che la 6a Commissione permanente sta conducendo, da circa un anno, anche al fine di acquisire gli elementi necessari ad elaborare una normativa severa, in grado di porre termine ad una situazione di illegalità diffusa per quel che riguarda i videopoker. Proprio in base a tale riflessione, tra l’altro, alcune proposte introducono una tassa di scopo, da destinare agli investimenti per l’istruzione e la ricerca scientifica. Rispetto alle problematiche enunciate nell’intervento del senatore Marino, occorre inoltre tenere conto della realtà occupazionale delle numerose piccole e piccolissime imprese che producono gli apparecchi in discussione e che risulterebbero gravemente penalizzate da interventi eccessivamente restrittivi. Si tratta, secondo stime del tutto affidabili, di circa quindicimila lavoratori, una cifra, cioè, pari a quelle apparse sulla stampa quotidiana con riferimento alla crisi dell’indotto FIAT. Nell’emendamento di cui egli è firmatario viene inoltre eliminato il sistema basato sulla moneta virtuale, fonte di gravi illegalità, mentre l'apposizione di un tetto massimo alla vincita rimuove il rischio di un'alterazione del rapporto tra gestore e giocatore. In conclusione, il senatore Eufemi ritiene che si debba pervenire ad un sistema di controllo centralizzato degli apparecchi, vietando il videopoker, ponendo un limite alle vincite e al numero degli esercizi autorizzati e inasprendo le sanzioni per i contravventori. In tal modo, al ripristino di condizioni di legalità, si aggiungerebbe anche il vantaggio di un consistente ricupero di gettito fiscale.

Secondo il senatore TAROLLI è opportuno che il relatore predisponga una proposta che sintetizzi il dibattito fin qui svoltosi, come ha suggerito il senatore Morando. Occorre peraltro tenere presente che la discussione sul tema dei videogiochi si protrae da diversi anni e anche gli approfondimenti condotti dalla 6a Commissione permanente, testé richiamati dal senatore Eufemi, inducono a ritenere che i tempi siano maturi per delineare una regolamentazione del settore. Ritira quindi l’emendamento 5.0.136, ricordando che un emendamento di analogo tenore è stato da lui presentato anche all’articolo 59 del disegno di legge finanziaria.

Il senatore MORO ritira l’emendamento 5.0.92 e fa presente che l’emendamento 5.0.91 è finalizzato a consentire un recupero di gettito fiscale.

Il senatore GIARETTA osserva che l’argomento all’esame riemerge periodicamente ogni anno durante la discussione del disegno di legge finanziaria, non tanto perché essa è la sede più opportuna per definire una specifica regolamentazione della complessa realtà dei videogiochi, quanto perché mancano altre occasioni di approfondimento. Occorre comunque precisare che la questione che si sta dibattendo non riguarda di certo la regolarizzazione del videopoker, bensì l’esigenza improcrastinabile di porre rimedio a forme clandestine di gioco d’azzardo. Gli emendamenti all’esame rispondono a questa caratteristica e ricalcano le linee di una larga intesa raggiunta durante l’esame in Commissione bilancio dell’ultimo disegno di legge finanziaria, nel corso della trascorsa legislatura. Ritiene pertanto opportuno proseguire su tale linea attraverso il confronto su un testo base che potrebbe essere predisposto dal relatore o dallo stesso Governo, acquisendo anche l’avviso preliminare, senz’altro rilevante, del Ministro dell’interno.

Secondo il senatore MORANDO sono da considerare irricevibili gli emendamenti mirati esclusivamente ad ottenere un aumento del gettito fiscale sugli intrattenimenti da videogiochi. Al tempo stesso, una linea di mera repressione del fenomeno, volta alla cancellazione dello stesso – quale si era andata definendo nello scorcio della passata legislatura -– si è rivelata impraticabile. E’ invece praticabile una linea intesa a regolare il fenomeno, assoggettandolo ad un attento controllo da parte dell’autorità di pubblica sicurezza. Secondo le conclusioni alle quali era giunta la Commissione bilancio, nella XIII legislatura, tale obiettivo avrebbe potuto realizzarsi attraverso un sistema di autorizzazioni per la produzione, la distribuzione e la gestione di nuovi macchinari, nonché attraverso il divieto di lettori di banconote e la predeterminazione dell’uso di monete metalliche, predeterminazione agevolata oggi dai nuovi valori connessi alle monete metalliche conseguenti all’introduzione dell’euro. Inoltre, si sottolineò - in quella sede - l’esigenza di introdurre componenti di abilità nel gioco che, altrimenti, si ridurrebbe al solo azzardo, ponendo limiti certi alle vincite e rendendo immodificabili gli apparecchi attraverso il collegamento ad un’unica sede di controllo collocata presso le questure. Tali presupposti conservano la loro validità, ove si intenda pervenire ad una adeguata regolamentazione che, considerati i numerosi profili amministrativi coinvolti, potrebbe costituire il contenuto di un emendamento del Governo – più che del relatore - da sottoporre quanto prima all’esame della Commissione.

Il PRESIDENTE avverte quindi che sono accantonati gli emendamenti 5.0.145, 5.0.89, 5.0.500, 5.0.134, 5.0.135, 5.0.137, 5.0.138, 5.0.90, 5.0.91 e 5.0.93.

Il senatore GIARETTA si sofferma quindi sull’emendamento 5.0.148, che, in materia di agevolazioni fiscali per i veicoli modificati per disabili, porta da 2.000 a 2.500 centimetri cubici la cilindrata del motore a benzina, al fine di consentire l’applicazione di particolari apparecchiature.

Il PRESIDENTE, accogliendo una segnalazione del senatore MORANDO, fa presente che devono intendersi accantonati, assieme agli altri di analogo tenore, gli emendamenti 5.0.133 e 5.0.131, recante proroga della applicazione delle aliquote ridotte IVA per alcuni servizi ad alta intensità di lavoro. Avverte altresì che il proponente ha ritirato l’emendamento 5.0.150 e, conseguentemente, è da ritenersi decaduto l'emendamento 5.0.150/1.

Vengono quindi dati per illustrati tutti gli altri emendamenti che introducono articoli aggiuntivi dopo l’articolo 5.

Il relatore, senatore GRILLOTTI, nell'espressione del parere, si sofferma solo sugli emendamenti illustrati ed in particolare esprime parere contrario sugli emendamenti 5.11, 5.20 e 5.46. Ritiene invece di doversi rimettere alle valutazioni del rappresentate del Governo su tutti gli emendamenti riguardanti i lavoratori che prestano un lavoro dipendente all'estero perché non possiede dati circa il sistema di tassazione di questi redditi. Esprime quindi parere contrario sull'emendamento 5.0.141 e sull'emendamento 5.0.36 riguardo al quale ritiene necessaria la ricerca di una soluzione organica al problema. Sull'emendamento 5.0.30, che ritiene mal formulato, si esprime a favore di una bocciatura tecnica che consenta di elaborare una nuova proposta per l'Assemblea. Esprime quindi parere contrario sugli emendamenti 5.0.55, 5.0.72, 5.0.85, 5.0.102 e 5.0.149. Si esprime quindi favorevolmente sull'emendamento 5.0.40 in quanto ritiene che una tassazione più forte su autoveicoli che, soltanto per cilindrata, sono simili ai ciclomotori sia condivisibile. Infine, ritiene necessaria una ulteriore riflessione - magari al fine di una più precisa formulazione - sull'emendamento 5.0.145 in quanto ritiene che il problema il problema dei video poker debba in qualche modo trovare una soluzione. Si rimette alle valutazioni del rappresentante del governo sull'emendamento 5.0.91.

Il sottosegretario VEGAS premette innanzitutto che molti degli emendamenti riferiti all'articolo 5, avendo coperture discutibili, possono difficilmente avere l'avviso favorevole del Governo. Sottolinea in secondo luogo che, poiché questi emendamenti sono riferiti ad una imposta, l'IRAP, che nel programma di Governo dovrà essere gradualmente abolita, ciò rappresenta un ulteriore motivo di contrarietà ad accettare interventi su questa materia. Esprime quindi parere contrario sugli emendamenti riferiti alla diminuzione dell'IRAP a favore dei giornalisti; ciò rappresenterebbe infatti un alleggerimento dei problemi attuali di questo settore e soprattutto di quello della carta stampata, ma non appaiono né condivisibili né convenienti interventi limitati ad alcune categorie. Si esprime quindi a favore di una bocciatura tecnica di tutti questi emendamenti. Riguardo invece agli emendamenti aventi ad oggetto la tassazione dei redditi dal lavoro dipendente prestati all'estero ritiene che la formulazione di ciascuno di essi non sia condivisibile anche se si tratta di un problema che il Governo sta già affrontando con alcuni Stati. Esprime quindi parere contrario anche sugli emendamenti da 5.0.15 a 5.0.18 riguardanti la cosiddetta "Tobin Tax" in quanto ritiene che pure essendo necessario un riequilibrio tra Paesi ricchi e Paesi poveri sia preferibile una strumento differente da quello ivi proposto. Si esprime poi per una bocciatura tecnica anche dell'emendamento 5.0.30 al fine di una migliore riformulazione da esaminare in Assemblea. Sull'emendamento 5.0.32 esprime un parere contrario in quanto ritiene che il meccanismo in esso contenuto non sia condivisibile. Dichiara quindi di condividere l'accantonamento dell'emendamento 5.0.145 e di quelli di analogo tenore in quanto, se il fenomeno deve essere certamente disciplinato, appare tuttavia necessario approfondire la questione. Ritiene che anche l'emendamento 5.0.91 sia da accantonare come l'emendamento 5.0.145. Esprime poi parere contrario, salva una sua ripresentazione in Assemblea, per una più precisa quantificazione della copertura, sull'emendamento 5.0.149. Sull'emendamento 5.0.40 si rimette alle valutazioni della Commissione in quanto la norma appare ragionevole ma il tema sarebbe probabilmente da approfondire. Esprime quindi parere contrario sull'emendamento 5.0.72 e si esprime per una bocciatura tecnica dell'emendamento 5.0.85 che ha una finalità condivisibile ma necessita di un approfondimento.
Esprime l'auspicio di una bocciatura tecnica dell'emendamento 5.0.102, che necessita di un approfondimento, ed un parere contrario, per problemi di copertura sull'emendamento 5.0.36. Esprime infine un parere contrario sull'emendamento 5.0.148.

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti.

Posti separatamente ai voti sono respinti gli emendamenti 5.1 (limitatamente alla parte ammissibile), 5.4 (previa dichiarazione di voto favorevole del senatore RIPAMONTI) 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9 e 5.10. Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore FALOMI è quindi respinto l'emendamento 5.11. Posti separatamente ai voti sono quindi respinti gli emendamenti 5.12, 5.13, 5.14, 5.15, 5.16, 5.17, 5.18, 5.19, 5.20, 5.21, 5.22, 5.23, 5.24, 5.25, 5.27, 5.28, 5.29, 5.30, 5.32, 5.33, 5.34, 5.35, 5.36, 5.37, 5.38, 5.39, 5.40, 5.41, 5.42, 5.43, 5.44 e 5.45.

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore RIPAMONTI, posto ai voti, è respinto l'emendamento 5.46.

Il senatore MICHELINI, nell'annunciare il voto favorevole all'emendamento 5.47, chiede al rappresentante del Governo se il tema richiamato dall'emendamento non possa essere riconsiderato rispetto alle valutazioni espresse.

Il sottosegretario VEGAS ritiene che il tema trovi soluzione nell'articolo 45 della legge finanziaria.

Posto ai voti l'emendamento 5.47 è respinto. Posti separatamente ai voti sono quindi respinti gli emendamenti 5.48, 5.50, 5.51, 5.52, 5.53, 5.54, 5.0.1, 5.0.2, 5.0.3, 5.0.4, 5.0.5 e 5.0.6.

Sull'emendamento 5.0.7, il senatore PIZZINATO, nell'annunciare il proprio voto favorevole, fa presente la necessità di considerare il reddito di quei lavoratori che prestano la propria opera in paesi come la Francia o la Svizzera e che rischiano di vedere tassati due volte i propri guadagni. Auspica quindi che la questione possa essere risolta almeno dall'Assemblea.

Il senatore BOSCETTO precisa a sua volta che, pur con una diversa formulazione, gli emendamenti dovranno comunque essere attentamente considerati dall'Assemblea e dal Governo che potrebbe rifarsi alla convenzione che lo Stato italiano sta formulando con la Repubblica di San Marino in questa materia.

Il sottosegretario VEGAS sottolinea come non possa essere accettata una esclusione assoluta della tassazione secondo quanto indicato in questi emendamenti e come il problema della copertura di queste norme, che ad oggi non c'è, debba comunque essere considerata in tutti i suoi aspetti e risolta.

Posto ai voti l'emendamento 5.0.7 è respinto. Posti separatamente ai voti sono quindi respinti gli emendamenti 5.0.8, 5.0.9, 5.0.10, 5.0.11, 5.0.12 e 5.0.13.

Sull'emendamento 5.0.15 il senatore RIPAMONTI, nell'annunciare il proprio voto favorevole, ricorda la necessità di mettere mano ad un riequilibrio delle differenze tra Paesi ricchi e Paesi del terzo mondo anche negli investimenti riguardanti i fondi pensione che, così in stati quali la Germania o gli Stati Uniti debbono avere una finalità etica. Invita dunque il Governo ad approfondire il tema ed a intervenire in questa direzione.

Il senatore MORANDO, nell'annunciare la propria astensione, ricorda come con la cosiddetta "Tobin Tax" si vogliano fondamentalmente affrontare due problemi: il primo è il reperimento di risorse aggiuntive da finalizzare allo sviluppo dei Paesi più poveri ed il secondo è quello di giungere ad una migliore regolazione dei mercati. Entrambi questi problemi rappresentano questioni con le quali confrontarsi ma ritiene che lo strumento indicato nell'emendamento in questione, ed in altri di analogo contenuto, sia comunque scarsamente risolutivo. Questa è anche la ragione per la quale ha revocato la propria sottoscrizione all'emendamento 5.0.16, successivamente ritirato. Ritiene infatti che lo strumento su cui agire sarebbe piuttosto una reale apertura dei mercati dei Paesi ricchi ai prodotti provenienti dai Paesi del terzo mondo.

Posto ai voti l'emendamento 5.0.15 è respinto. Posti separatamente ai voti sono quindi respinti gli emendamenti 5.0.18, 5.0.19, 5.0.20, 5.0.21, 5.0.22, 5.0.23, 5.0.24, 5.0.25, 5.0.26, 5.0.141, 5.0.156, 5.0.143, 5.0.144, 5.0.27, 5.0.28, 5.0.29, 5.0.30, 5.0.31, 5.0.32, 5.0.33, 5.0.34 e 5.0.35.

Sull'emendamento 5.0.36, nell'annunciare il proprio voto favorevole, il senatore MORANDO esprime viva insoddisfazione per i pareri contrari espressi dal relatore e dal rappresentante del Governo in quanto il tema, che tocca il problema della crisi del settore automobilistico, andrebbe certamente approfondito e sarebbe necessaria una più precisa e motivata presa di posizione del Governo al fine di sapere se questo tema entrerà nella finanziaria e in quali termini.

Il senatore CAMBURSANO, annunciando a sua volta il proprio voto favorevole, si associa alle richiesta avanzate dal senatore Morando e chiede di sapere quale sia la posizione del Governo e della maggioranza.

Il senatore VIZZINI si esprime a favore di un accantonamento dell'emendamento dato che il problema da esso posto è oggetto di una trattativa tra le parti sociali che vede la mediazione del Governo. Poiché il percorso di questa trattativa e della mediazione stessa è già stato disegnato per concludersi entro il 5 dicembre prossimo apparirebbe incongruo prendere adesso una decisione.

Il senatore PIZZINATO interviene per precisare che la norma non è riferita alla FIAT, ma alle piccole e medie imprese dell'indotto FIAT.

Il sottosegretario VEGAS, richiamandosi all'intervento del senatore Vizzini, fa presente che non essendo ancora conclusa la trattativa fra le parti sociali il Governo non sarebbe nelle condizioni di decidere che tipo di interventi fare e quante risorse destinare a questi interventi. Ritiene pertanto a sua volta necessario attendere la chiusura della trattativa al fine di poter agire in conseguenza a quanto sarà deciso in quella sede. Il parere sull'emendamento è comunque contrario in quanto, tra l'altro, non compatibile con i profili comunitari sulla concorrenza.

Il senatore RIPAMONTI, nell'annunciare il proprio voto favorevole sull'emendamento, si dichiara stupito delle dichiarazioni del rappresentate del Governo e ricorda che il ministro Marzano qualche giorno fa in Aula al Senato aveva dato indicazioni e assicurazioni differenti a quelle date oggi dal sottosegretario Vegas.

Posti separatamente ai voti sono quindi respinti gli emendamenti 5.0.36, 5.0.37, 5.0.38 e 5.0.39.

Sull'emendamento 5.0.40 il senatore GIARETTA, ritiene che, a regime, l'intervento proposto potrebbe avere una logica condivisibile, ma dato il momento di crisi attraversato dal settore dell'auto in genere e in considerazione del basso impatto ambientale dei veicoli cui l'emendamento si riferisce non sembra opportuno un appesantimento della tassa automobilistica ad essi riferita. Annuncia pertanto il proprio voto contrario.

Il senatore CADDEO ritiene che la questione debba essere approfondita e pertanto propone un accantonamento dell'emendamento in questione.

Il senatore MORO insiste per una immediata votazione ed annuncia il proprio voto favorevole.

Su proposta del presidente AZZOLINI la Commissione decide quindi di accantonare l'emendamento 5.0.40.

Con separate votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 5.0.41, 5.0.42, 5.0.43, 5.0.44, 5.0.45, 5.0.139, 5.0.46, 5.0.47, 5.0.48, 5.0.49, 5.0.50, 5.0.51, 5.0.52, 5.0.53, 5.0.54, 5.0.151, 5.0.55, 5.0.56, 5.0.57, 5.0.58 e 5.0.59.

Il senatore EUFEMI dichiara il suo voto favorevole sull'emendamento 5.0.60, lamentando il parere negativo su di esso reso dal relatore e dal rappresentante del Governo. Esso può invece determinare, sottolinea, un aumento di gettito, un miglioramento di saldi e un rilancio del mercato immobiliare.

L'emendamento 5.0.60, posto ai voti, risulta respinto.

Il senatore RIPAMONTI dichiara il suo voto favorevole sull'emendamento 5.0.62, così come sui successivi emendamenti, anch'essi in tema di erogazioni liberali.

L'emendamento 5.0.62, posto ai voti, risulta respinto.

Con separate votazioni, la Commissione respinge altresì gli emendamenti 5.0.63, 5.0.64, 5.0.65, 5.0.66, 5.0.67, 5.0.68, 5.0.69, 5.0.70, 5.0.71, 5.0.72, 5.0.73, 5.0.74, 5.0.75, 5.0.76, 5.0.77, 5.0.78, 5.0.79, 5.0.80, 5.0.81, 5.0.82, 5.0.83, 5.0.84, 5.0.85, 5.0.86, 5.0.87 e 5.0.88.

Il presidente AZZOLLINI ricorda che gli emendamenti 5.0.145, 5.0.89, 5.0.134, 5.0.135, 5.0.137, 5.0.138, 5.0.90, 5.0.91 e 5.0.93 sono accantonati. Ricorda, inoltre, che gli emendamenti 5.0.136 e 5.0.92 sono stati ritirati dai rispettivi presentatori.

Il senatore EUFEMI chiede che l'esame dell'emendamento 9.0.10, da lui presentato, sia anticipato in questa sede ed accantonato, per identità di materia, insieme ai precedenti.

Consente il presidente AZZOLLINI, il quale avverte pertanto che il predetto emendamento 9.0.10 assume il numero 5.0.500.

Con separate votazioni, la Commissione respinge poi gli emendamenti 5.0.94, 5.0.95, 5.0.96, 5.0.97, 5.0.98, 5.0.99 e 5.0.100.

Il senatore PIZZINATO aggiunge la sua firma all'emendamento 5.0.101, sul quale dichiara il voto favorevole deplorando le conseguenze connesse alla normativa attualmente vigente in materia di imposta sulla pubblicità.

L'emendamento 5.0.101, posto ai voti, risulta respinto.

Con separate votazioni, la Commissione respinge poi gli emendamenti 5.0.102 e 5.0.103.

Sull'emendamento 5.0.104 il senatore IZZO dichiara il voto favorevole, lamentando l'ingiustificata disparità di trattamento connessa alla legislazione vigente in materia di valori di acquisto di partecipazioni negoziate.

L'emendamento 5.0.104, posto ai voti, risulta respinto, così come, con separate votazioni gli emendamenti 5.0.105, 5.0.106, 5.0.107, 5.0.140, 5.0.108, 5.0.109, 5.0.110, 5.0.111, 5.0.112, 5.0.114, 5.0.115, 5.0.116, 5.0.118, 5.0.142 (ammissibile nel limite della copertura), 5.0.119, 5.0.120, 5.0.121, 5.0.122, 5.0.123, 5.0.124, 5.0.125, 5.0.126, 5.0.127, 5.0.128, 5.0.129 (ammissibile nel limite della copertura) e 5.0.130.

La Commissione respinge quindi l'emendamento 5.0.132.

Dopo che il presidente AZZOLLINI ha ricordato che l'emendamento 5.0.150 è stato ritirato e che, conseguentemente, il subemendamento 5.0.150/1 deve intendersi decaduto, con separate votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 5.0.146, 5.0.147, 5.0.148, 5.0.149, 5.0.152, 5.0.153, 5.0.154, 5.0.155 e 5.0.300 (limitatamente alla parte ammissibile).

Concluso l'esame degli emendamenti all'articolo 5, il presidente AZZOLLINI sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 18,40, è ripresa alle ore 19,05.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti agli articoli da 6 a 10.

Il senatore MARINO aggiunge la sua firma agli emendamenti 6.1, 6.5 e 6.17, che dà per illustrati.

Il senatore RIPAMONTI illustra l'emendamento 6.2, soppressivo dell'intero articolo, svolgendo una critica di carattere generale nei confronti dell'istituto del concordato preventivo disciplinato all'articolo 6. Anzitutto, osserva che la norma non garantisce affatto il gettito previsto e pertanto necessiterà una modifica da parte della maggioranza o nel senso dell'estensione o nel senso della riscrittura in termini di condono tombale. A tal fine, è peraltro indispensabile attendere i risultati dell'autotassazione di fine novembre onde chiarire la dimensione della modifica che dovrà essere apportata. In secondo luogo, rileva che l'effetto annuncio di possibili concordati o condoni ha ridotto notevolmente il gettito sia dell'IRPEG che dell'IRPEF, i cui cattivi risultati non possono essere certo addebitarsi solo all'andamento economico.

Il senatore MORANDO aggiunge la sua firma ed illustra l'emendamento 6.3, anch'esso soppressivo dell'intero articolo. Al riguardo, egli rileva l'incongruenza di un concordato a carattere preventivo, secondo cui l'eventuale maggiore reddito sarà esente da imposizione per i tre anni successivi, mentre al contribuente non sarà dovuta alcuna restituzione in caso di reddito inferiore. La norma prevede altresì che il Governo, con proprio regolamento, definisca la soglia della base imponibile da considerare, nonché le categorie dei contribuenti oggetto della proposta di concordato, il tutto ad invarianza di gettito. Lo scopo di tale norma sarebbe, infatti, secondo la relazione tecnica, quello di garantire certezza e stabilità di gettito a fronte degli impegni assunti in sede europea.
L'obiettivo appare tuttavia irrealistico, anzitutto perché i documenti di bilancio non certificano a quanto sarebbe ammontato il gettito a legislazione vigente, il che rende impossibile verificare l'invarianza del gettito stesso. Inoltre, affinché il contribuente aderisca al concordato occorre che la base imponibile sia inferiore a quella prevista. Se ne deduce che la norma non potrà che determinare una riduzione complessiva del gettito, per la quale non solo le norme generali di contabilità dello Stato, ma ancor più il recente decreto legge n. 194 (cosiddetto "taglia spese"), impongono una clausola di salvaguardia.
Per quanto riguarda poi la disposizione secondo cui il Governo individua con proprio regolamento le categorie di contribuenti interessate, egli osserva che si tratta di una palese violazione del tradizionale equilibrio di poteri fra Parlamento e Governo in materia di rappresentanza e tassazione. È infatti principio fondamentale di ogni democrazia che il Parlamento decida chi sia soggetto a tassazione e per quale ammontare, mentre al Governo sia affidato il compito amministrativo di porre in essere l'indicazione del Parlamento.
Conclude, ricordando che la normativa vigente prevede già istituti, quali gli studi di settore, cui il Centro-destra aveva dato un significativo contributo nel biennio 1994-95, che potevano essere rafforzati senza intervenire così pesantemente nell'ordinamento al mero fine di ricavare una generica stabilità di gettito.

Il senatore GIARETTA si associa, a nome del gruppo Margherita-L'Ulivo, alla proposta di soppressione dell'articolo 6, ritenendo che il concordato preventivo contrasti con i principi di trasparenza dei mercati, di leale concorrenza e di affidabilità delle transazioni economiche che risultano invece indispensabili nei rapporti internazionali.
Egli richiama poi l'iter che ha condotto all'elaborazione dello Statuto del contribuente, messo ora a repentaglio dall'attribuzione al Governo del potere di fissare i criteri per l'accesso, oltretutto progressivo, al concordato. Si perde così il quadro di certezze del contribuente e, conseguentemente, la possibilità di programmare gli investimenti.
Si associa inoltre alle considerazioni già espresse sull'inevitabile riduzione di gettito conseguente, da un lato, alla convenienza che il contribuente dovrà riscontrare per aderire al concordato e, dall'altro, all'effetto annuncio di misure siffatte.
Conclude invocando, in luogo di concordati e condoni, un rafforzamento degli strumenti di lotta all'evasione ed elusione fiscale.
Aggiunge altresì la sua firma agli emendamenti 6.17 e 6.18, che dà per illustrati.

Il senatore NOCCO aggiunge la sua firma agli emendamenti 6.20 e 6.0.2, che dà per illustrati.

Il senatore CADDEO aggiunge la sua firma all'emendamento 6.0.3, che dà per illustrato.

Il presidente AZZOLLINI, preso atto che gli altri emendamenti all'articolo 6 e quelli aggiuntivi di articoli dopo l'articolo 6 si intendono illustrati, avverte altresì che il 6.0.3 è accantonato insieme agli altri, vertenti su analoga materia, presentati in sede di articolo 5.

In sede di esame degli emendamenti all'articolo 7, il senatore MARINO aggiunge la sua firma agli emendamenti 7.1, 7.9, 7.12, 7.19 e 7.47, che dà per illustrati.

Il senatore CADDEO illustra l'emendamento 7.2, sollecitando tuttavia il Governo a manifestare il suo orientamento in ordine all'ipotesi di un condono tombale.
Aggiunge altresì la sua firma all'emendamento 7.58.

Il senatore VIZZINI invita ad assicurare alla questione la massima trasparenza e pubblicità, rinviando la discussione sull'argomento in Assemblea. A fronte, infatti, di una svolta epocale in materia fiscale che, complessivamente considerata, modifica il sistema e getta i presupposti per il federalismo fiscale, ritiene indispensabile la più ampia discussione nella sede formale dell'Assemblea.

Il senatore RIPAMONTI illustra l'emendamento 7.4, sollecitando a sua volta il Governo a chiarire il proprio orientamento anche di fronte ad emendamenti di maggioranza come il successivo 7.5.
Quanto alla proposta del senatore Vizzini di rinviare il dibattito all'Assemblea, ritiene invece più opportuno utilizzare la fase istruttoria della Commissione in quanto più idonea ad un confronto serrato nel merito delle questioni.
Osserva altresì che difficilmente l'istituto del condono riesce a far emergere in modo stabile contribuenti e gettito. L'esperienza dimostra infatti che coloro che aderiscono al condono, usano poi rientrare nel sommerso.
Con riferimento, infine, alle considerazioni in precedenza svolte sulla riforma del sistema fiscale, cui si legherebbe l'ipotesi del condono, ne rileva i tempi assolutamente incerti. Ricorda altresì che il patto di stabilità prevede che gli oneri relativi alla riforma fiscale siano pressoché invariati, il che induce a credere che essa non produrrà significativi interventi in favore dei contribuenti per ridurre il carico fiscale.

Con riferimento all'emendamento 7.5, il senatore MORANDO rileva che la presenza di una copertura finanziaria induce a ritenere che i presentatori lo giudichino produttivo di minori entrate.

Il senatore FERRARA riconosce che l'apposizione di una norma di copertura finanziaria discende da un eccesso di cautela, connesso fra l'altro al rischio di una dichiarazione di inammissibilità.

Il senatore MORANDO prende atto che secondo gli stessi presentatori dell'emendamento 7.5, la copertura ivi prevista è in eccesso.

Il senatore NOCCO aggiunge la sua firma agli emendamenti 7.10, 7.11, 7.16, 7.28, 7.37, 7.45, 7.53 e 7.57, che dà per illustrati.

Il senatore GIARETTA aggiunge la sua firma agli emendamenti 7.15, 7.21, 7.27, 7.29, 7.30, 7.43 e 7.54, che dà per illustrati.

Il senatore CICCANTI aggiunge la sua firma agli emendamenti 7.17, 7.23, 7.33, 7.38, 7.44, 7.46, 7.55 e 7.0.5, che dà per illustrati.

Gli altri emendamenti all'articolo 7 e quelli aggiuntivi di ulteriori articoli dopo l'articolo 7, si intendono illustrati.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 20,15.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1826

Art. 5.
5.1

Sodano Tommaso, Malabarba

        Sostituire l’articolo 5 con il seguente:

        «Art 5. – 1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche: a) all’articolo 16, le parole: «nonché nei commi 1 e 2 dell’articolo 45,» sono sostituite dalle seguenti: «e nel comma 1 dell’articolo 45, nonché l’aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro»; b) all’articolo 45, il comma 2 è soppresso;

        2. All’articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: «fra il 3,5 ed il 4,5» sono sostituite con le seguenti: «fra il 3,5 e il 7,5».

 

5.2

Scarabosio

        Al comma 1, premettere la seguente lettera:

            «0a)  all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.  446, dopo la congiunzione “e“ è soppressa la parola “non“; all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la lettera “a)“ diventa “b)“ e la lettera “b)“ diventa “c)“.

 

5.3

Eufemi

        Al comma 1, premettere la seguente lettera:

            «0a)  «All’articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo la congiunzione “e“ è soppressa la parola “non“».

Compensazione del senatore Eufemi (v. emend. 2.139).

 

5.4

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni, Zancan

        Al comma 2, lettera a), numero 1), sostituire il capoverso con il seguente: a) sono ammessi in deduzione fino a concorrenza delle risorse disponibili i contributi previdenziali e per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro per ogni tipo di contratto di lavoro stipulato con l’impresa; dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

        3-bis. Le riduzioni del gettito dell’IRAP previste nei commi precedenti verso le regioni sono interamente sostituite dai trasferimenti dello Stato, secondo modalità definite dal Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con la conferenza perrnanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

Compensazione del Gruppo Verdi-l’Ulivo (v. emend. 2.2).

 

5.5

Iovene, Gasbarri, Montino, Battaglia Giovanni

        Al comma 2, lettera a), dopo le parole: “sono ammessi in deduzione i contributi per le assicurazioni obbligatorie fino a: formazione e lavoro aggiungere le parole: nonché il 50 per cento di tutte le spese per investimenti a favore di circuiti chiusi di utilizzo dell’acqua, oppure il 25 per cento di tutte le spese per investimenti a favore dell’utilizzo di acque depurate e affinate, per le produzioni industriali ad alto consumo d’acqua potabile, così come definiti da apposito decreto da emanare a cura del Ministro dell’Ambiente entro 60 giorni dall’approvazione della presente legge.

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l’Ulivo (v. emend. 2.25).

 

5.6

Minardo, Nocco

        Al comma 2), alla fine della lettera a) dopo le parole: «per il personale assunto con contratti di formazione lavoro» aggiungere le seguenti: «e per i giovani in prima occupazione».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

 

5.7

Valditara, Barelli

        Al comma 2, lettera a), numero 1), capoverso, aggiungere, in fine, le parole: «sono ammessi altresì in deduzione i costi relativi alle retribuzioni, ai compensi, ai contributi e agli oneri accessori per prestazioni giornalistiche e redazioni effettuate nell’ambito dei rapporti di lavoro dipendente e di collaborazione da giornalisti professionisti e pubblicisti e da redattori di case editrici, assoggettate a contribuzione previdenziale;».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.8).

 

5.8

Bonavita, Brunale, Pasquini, Morando, Caddeo

        Al comma 2, lettera a), numero 1), capoverso, aggiungere, in fine, le parole: «nonché il 50 per cento di tutte le spese per investimenti a favore di circuiti chiusi di utilizzo dell’acqua, oppure il 25 per cento di tutte le spese per investimenti a favore dell’utilizzo di acque depurate e affinate, per le produzioni industriali ad alto conswno d’acqua potabile, così come definiti da apposito decreto da emanare a cura del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio entro sessanta giorni dalla data di approvazione della presente legge».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l’Ulivo (v. emend. 2.25).

 

5.9

Sodano Tommaso, Malabarba

        Al comma 2, lettera a) aggiungere, in fine le seguenti parole: «nonché il 50 per cento di tutte le spese per investimenti a favore di circuiti chiusi di utilizzo dell’acqua, oppure il 25 per cento di tutte le spese per investimenti a favore dell’utilizzo di acque depurate e affinate, per le produzioni industriali ad alto consumo d’acqua potabile, così come definiti da apposito decreto da emanare a cura del Ministro dell’Ambiente entro 60 giorni dall’approvazione della presente legge.

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.16).

 

5.10

Giaretta

        Al comma 2, lettera a) numero 1, capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «sono ammessi altresì in deduzione i costi relativi alle retribuzioni, ai compensi, ai contributi e agli oneri accessori per prestazioni giornalistiche e redazionali effettuate nell’ambito dei rapporti di lavoro dipendente e di collaborazione da giornalisti professionisti e pubblicisti e da redattori di case editrici, assoggettate a contribuzione previdenziale».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l’Ulivo (v. emend. 2.1).

 

5.11

Falomi

        Al comma 2, lettera a), numero 1), capoverso, aggiungere, in fine, le parole: «sono ammessi altresì in deduzione i costi sostenuti dalle imprese editrici di giornali quotidiani e periodici e dalle agenzie di stampa, relativi alle retribuzioni, ai compensi, ai contributi e agli oneri accessori per prestazioni giomalistiche effettuate nell’ambito di rapporti di lavoro dipendente e di collaborazione da giornalisti professionisti e pubblicisti, assoggettate a contribuzione previdenziale».

        Conseguentemente, all’articolo 67

            alla tabella C, rubrica: Ministero dell’economia e delle finanze, voce: Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio, Articolo 9ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.15.2 – Altri fondi di riselva – CAP. 3003), apportare le seguenti variazioni:
            2003:    –  30.000;

            2004:    –  30.000;
            2005:    –  30.000.

 

5.12

Nocco, Gentile

        Al comma 2, lettera a), numero 1), capoverso, aggiungere, in fine, le parole: «sono ammessi altresi in deduzione i costi relativi alle retribuzioni, ai compensi, ai contributi e agli oneri accessori per prestazioni giornalistiche, effettuate nell’ambito di rapporti di lavoro dipendente e di collaborazione presso televisioni e radio locali e quotidiani locali, da giornalisti professionisti e pubblicisti, assoggettate a contribuzione previdenziale».

        Conseguentemente, all’articolo 67

            alla tabella A, voce: Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:
            2003:    –  15.000;

            2004:    –  15.000;
            2005:    –  15.000.

 

5.13

Passigli, Falomi

        Al comma 2, lettera a), numero 1), capoverso, aggiungere, in fine, le parole: «sono ammessi altresì in deduzione i costi relativi alle retribuzioni, ai compensi, ai contributi e agli oneri accessori per prestazioni giornalistiche e redazionali effettuate nell’ambito dei rapporti di lavoro dipendente e di collaborazione da giornalisti professionisti e pubblicisti e da redattori di case editrici, assoggettate a contribuzione previdenziale».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l’Ulivo (v. emend. 2.25).

 

5.14

Compagna, Tarolli

        Al comma 2, lettera a), numero 1), capoverso, aggiungere, in fine, le parole: «sono ammessi altresì in deduzione i costi relativi alle retribuzioni, ai compensi, ai contributi e agli oneri accessori per prestazioni giornalistiche e redazionali effettuate nell’ambito di rapporti di lavoro dipendente e di collaborazione da giornalisti professionisti e pubblicisti e da redattori di case editrici, assoggettate a contribuzione previdenziale».

 

5.15

Compagna, Guzzanti, Tarolli

        Al comma 2, lettera a), numero 1), capoverso, aggiungere, in fine, le parole: «sono ammessi altresì in deduzione i costi relativi alle retribuzioni, ai compensi, ai contributi e agli oneri accessori per prestazioni giornalistiche effettuate nell’ambito di rapporti di lavoro dipendente e di collaborazione da giornalisti professionisti e pubblicisti, assoggettate a contribuzione previdenziale.

        Conseguentemente, all’articolo 50:

            alla tabella A, voce: Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:
            2003:    –  60.000;

            2004:    –  60.000;
            2005:    –  60.000;

            alla tabella C, rubrica: Ministero dell’economia e delle finanze, voce: Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio, Art. 9-ter; Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2. – Altri fondi di riserva – CAP 3003), apportare le seguenti variazioni:

            2003:    –  40.000;

            2004:    –  40.000,
            2005:    –  40.000.

 

5.16

Cavallaro, Giaretta

      Al comma 2, capoverso a) numero 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «sono ammessi altresì in deduzione i costi relativi alle retribuzioni, ai compensi ai contributi e aglì oneri accessori per prestazioni giornalistiche effettuate nell’ambito di rapporti di lavoro dipendente e di collaborazione da giornalisti professionisti e pubblicisti assoggettate a contribuzione previdenziale».

 

5.17

Bonatesta, Cozzolino, Servello, Barelli

        Al comma 2, lettera a), numero 1), capoverso, aggiungere, in fine, le parole: «sono ammessi altresì indeduzione i costi relativi alle retribuzioni, ai compensi, ai contributi e agli oneri accessori per prestazioni giornalistiche effettuate nell’ambito di rapporti di lavoro dipendente e di collaborazione da giornalisti professionisti e pubblicisti, assoggettate a contribuzione previdenziale».

        Conseguentemente, all’articolo 50: alla Tabella A, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportate le seguenti variazioni:

            2003:    –  60.000;

            2004:    –  60.000;
            2005:    –  60.000;

            alla tabella C, rubrica: Ministero dell’economia e delle finanze, voce: Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio, Articolo 9-Ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2. – Altri fondi di riserva – Cap 3003), apportare le seguenti variazioni:
            2003:    –  40.000;

            2004:    –  40.000;
            2005:    –  40.000.

 

5.18

Tarolli, Ciccanti

        Al comma 2, lettera a), numero 1, capoverso, aggiungere, in fine, le parole: «sono ammessi altresì in deduzione i costi sostenuti dalle imprese editrici di giornali quotidiani e periodici e dalle agenzie di stampa relativi alle retribuzioni, ai compensi, ai contributi e agli oneri accessori per prestazioni giornalistiche effettuate nell’ambito di rapporti di lavoro dipendente e di collaborazione da giomalisti professionisti e pubblicisti, assoggettate a contribuzione previdenziale».

        Conseguentemente, alla tabella C, rubrica: Ministero dell’economia e delle finanze, voce: Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato ìn materia di bilancio, Articolo 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 Altri fondi di riserva – CAP. 3003), apportare le seguenti variazioni:

            2003: 30.000;

            2004: 30.000;
            2005: 30.000.

Compensazione del Gruppo Unione Democristiana e di Centro (v. emend. 2.76).

 

5.19

Fabris, Compagna, Dentamaro, Filippelli, Castellani

        Al comma 2, lettera a), numero 1), capoverso, aggiungere, in fine, le parole: «sono ammessi in deduzione in deduzione i costi sostenuti dalle imprese editrici di giornali quotidiani e periodici e dalle agenzie di stampa relativi alle retribuzioni, ai compensi, ai contributi e agli oneri accessori per prestazioni giornalistiche effettuate nell’ambito di rapporti di lavoro dipendente e di collaborazione da giornalisti professionisti e pubblicisti, assoggettante a contribuzione previdenziale.

        Conseguentemente, all’articolo 50:

            alla tabella C, rubrica: Ministero dell’economia e delle finanze, voce: Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio, Articolo 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 - Altri fondi di riserva - CAP. 3003), apportate le seguenti variazioni:
            2003:    –  30.000;

            2004:    –  30.000;
            2005:    –  30.000;

 

5.20

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni, Zancan

        Al comma 2, lettera a), numero 1), dopo il capoverso a) aggiungere, il seguente:

            «b) sono ammesse in deduzione il 50 per cento di tutte le spese per investimentì a favore di circuiti chiusi di utilizzo dell’acqua, oppure il 25 per cento di tutte le spese per investimenti a favore dell’utilizzo di acque depurate e affinate, per le produzioni industriali ad alto consumo d’acqua potabile, così come definiti da apposito decreto da emanare a cura del Ministro dell’arnbiente e della tutela del territorio entro sessanta giorni dalla data di approvazione della presente legge».

Compensazione del Gruppo Verdi-l’Ulivo (v. emend. 2.2).

 

5.21

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni, Zancan

        Al comma 2, lettera a), numero 2), capoverso, dopo le parole: «non esercitate abitualmente» aggiungere le seguenti: «e per prestazioni erogate ai collaboratori coordinati e continuativi.

Compensazione del Gruppo Verdi-l’Ulivo (v. emend. 2.2).

 

5.22

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni, Zancan

        Al comma 2, sopprimere la lettera b).

 

5.23

D’Ippolito, Girfatti, Vizzini

        Al comma 2, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

            «d) il comma 4-bis è sostituito dal seguente:
        “4-
bis. Per i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere da a) ad e), sono ammessi in deduzione, fino a concorrenza, i seguenti importi:
            
a) euro 10.000 se la base imponibile non supera euro 180.759,91;

            b) euro 7.500 se la base imponibile supera euro 180.759,91 ma non euro 180.834,91;
            
c) euro 5.000 se la base imponibile supera euro 180.834,91 ma non euro 180.909,91;
            
d) euro 2.500 se la base imponibile supera euro 180.909,91 ma non euro 180.984,91“».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

 

5.24

Bastianoni, Scalera, Bedin, Cambursano, Giaretta

        Al comma 2, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

            «d) il comma 4-bis è sostituito dal seguente:
        “4-
bis. Per i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere da a) ad e), sono ammessi in deduzione, fino a concorrenza, i seguenti importi:
            
a) euro 10.000 se la base imponibile non supera euro 180.759,91;

            b) euro 7.500 se la base imponibile supera euro 180.759,91 ma non euro 180.834,91;
            
c) euro 5.000 se la base imponibile supera euro 180.834,91 ma non euro 180.909,91;
            
d) euro 2.500 se la base imponibile supera euro 180.909,91 ma non euro 180.984,91“».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l’Ulivo (v. emend. 2.1).

 

5.25

Baratella, Caddeo, Basso, Mascioni, Tonini, Bonavita, Brunale, Battaglia Giovanni, Garraffa

        Al comma 2, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

            «d) il comma 4-bis è sostituito dal seguente:
        “4-
bis. Per i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere da a) ad e), sono ammessi in deduzione, fino a concorrenza, i seguenti importi:
            
a) euro 10.000 se la base imponibile non supera euro 180.759,91;

            b) euro 7.500 se la base imponibile supera euro 180.759,91 ma non euro 180.834,91;
            
c) euro 5.000 se la base imponibile supera euro 180.834,91 ma non euro 180.909,91;
            
d) euro 2.500 se la base imponibile supera euro 180.909,91 ma non euro 180.984,91“».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l’Ulivo (v. emend. 2.25).

 

5.26

Righetti

        Al comma 2, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

            «d) il comma 4-bis è sostituito dal seguente:
        “4-
bis. Per i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere da a) ad e), sono ammessi in deduzione, fino a concorrenza, i seguenti importi:
            
a) euro 10.000 se la base imponibile non supera euro 180.759,91;

            b) euro 7.500 se la base imponibile supera euro 180.759,91 ma non euro 180.834,91;
            
c) euro 5.000 se la base imponibile supera euro 180.834,91 ma non euro 180.909,91;
            
d) euro 2.500 se la base imponibile supera euro 180.909,91 ma non euro 180.984,91“».

 

5.27

Dato, Giaretta

        Al comma 2, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

            «d) il comma 4-bis è sostituito dal seguente:
        “4-
bis. Per i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere da a) ad e), sono ammessi in deduzione, fino a concorrenza, i seguenti importi:
            
a) euro 10.000 se la base imponibile non supera euro 180.759,91;

            b) euro 7.500 se la base imponibile supera euro 180.759,91 ma non euro 180.834,91;
            
c) euro 5.000 se la base imponibile supera euro 180.834,91 ma non euro 180.909,91;
            
d) euro 2.500 se la base imponibile supera euro 180.909,91 ma non euro 180.984,91“».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l’Ulivo (v. emend. 2.1).

 

5.28

Bonatesta, Bevilacqua, Pace, Pedrizzi, Salerno, Barelli

        Al comma 2, lettera e), dopo le parole: «con componenti positivi» inserire le seguenti: «ovvero con corrispettivi».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.8).

 

5.29

De Petris, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Turroni, Zancan

        Al comma 2, lettera e), dopo le parole: «con componenti positivi» inserire le seguenti: «ovvero con corrispettivi».

Compensazione del Gruppo Verdi-l’Ulivo (v. emend. 2.2).

 

5.30

D’Ippolito, Girfatti, Vizzini

        Al comma 2, lettera e), le parole: «euro 2.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 3.000».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

 

5.31

Righetti

        Al comma 2, lettera e), le parole: «euro 2.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 3.000».

 

5.32

Dato, Giaretta

        Al comma 2, lettera e), le parole: «euro 2.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 3.000».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l’Ulivo (v. emend. 2.1).

 

5.33

Garraffa, Battaglia Giovanni, Basso, Mascioni, Tonini, Bonavita, Brunale, Caddeo, Baratella

        Al comma 2, lettera e), le parole: «euro 2.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 3.000».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l’Ulivo (v. emend. 2.25).

 

5.34

Bonavita, Brunale, Pasquini, Morando, Caddeo

        Al comma 2, lettera e), sostituire le parole: «euro 2.000» con le seguenti: «euro 3.000».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l’Ulivo (v. emend. 2.25).

 

5.35

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni, Zancan

        Al comma 2, lettera e), sostituire le parole: «euro 2.000» con le seguenti: «euro 2.500».

Compensazione del Gruppo Verdi-l’Ulivo (v. emend. 2.2).

 

5.36

Bastianoni, Giaretta, Scalera, D’Amico

        Al comma 2, lettera e), le parole: «euro 2.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 3.000».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l’Ulivo (v. emend. 2.1).

 

5.37

Scalera, Bastianoni, Bedin, Cambursano, Giaretta

        Al comma 2, lettera e), le parole: «euro 2.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 3.000».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l’Ulivo (v. emend. 2.1).

 

5.38

Bonatesta, Bevilacqua, Pace, Pedrizzi, Salerno, Barelli

        Al comma 2, lettera e), secondo periodo, inserire, in fine, le seguenti parole: «; per i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), la deduzione spetta anche in relazione ai collaboratori familiari, iscritti alle relative gestioni previdenziali, fino ad un massimo di due».

        Conseguentemente, alla tabella A, Ministero dell’economia e delle finanze, modificare gli importi come segue:

            2003:    –  12.150;

            2004:    –  12.150;
            2005:    –  12.150.

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.8).

 

5.39

Toia, Dato, Baio Dossi, Soliani, Giaretta

        Al comma 2, lettera e), capoverso 4-bis.-1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «; per i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), la deduzione spetta anche in relazione ai collaboratori familiari, iscritti alle relative gestioni previdenziali, fino ad un massimo di due».

        Conseguentemente, all’articolo 50, alla tabella A, voce: Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

            2003:    –  12.150;

            2004:    –  12.150;
            2005:    –  12.150.

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l’Ulivo (v. emend. 2.1).

 

5.40

Crema, Mascioni, Vicini, Bonfietti, Baratella, De Petris, Veraldi, Pizzinato, Brunale, Marino, Piatti, Fabris, Basso, Filippelli, Gasbarri, Bedin, Iovene, Cavallaro, Longhi, Marini, Labellarte, Manieri, Casillo, Del Turco, Marino

        Aggiungere, in fine, al comma 2:

        «La progressiva riduzione dell’IRAP sarà compensata, d’intesa con le Regioni, da trasferimenti o da compensazioni per le finanze regionali, secondo modalità da stabilire con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze».

Compensazioni dei Gruppi dell’Ulivo (v. emend. 2.195).

 

5.41

Bonavita, Morando, Caddeo, Brunale, Pasquini

        Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

            «f-bis) La progressiva riduzione dell’IRAP sarà compensata, d’intesa con le regioni, da trasferimenti o da compensazioni per le finanze regionali, secondo modalità da stabilire con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l’Ulivo (v. emend. 2.25).

 

5.42

Bastianoni, Scalera, Cambursano, Mancino, Giaretta

        Aggiungere, in fine, al comma 2:

        «La progressiva riduzione dell’IRAP sarà compensata, d’intesa con le Regioni, da trasferimenti o da compensazioni per le finanze regionali, secondo modalità da stabilire con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l’Ulivo (v. emend. 2.1).

 

5.43

Bonavita, Caddeo

        Dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

            «f-bis) all’articolo 11 del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, viene aggiunto il seguente comma:
        “4-
bis. Nella determinazione della base imponibile sono ammessi in deduzione i costi relativi al personale assunto con contratto di lavoro a tempo intederminato per i soggetti passivi che occupano fino a quindici prestatori di lavoro. Ai fini del computo del numero dei prestatori di lavoro si tiene conto anche dei lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro, dei lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato parziale, per la quota di orario effettivamente svolto, tenendo conto, a tale proposito, che il computo delle unità lavorative fa riferimento all’orario previsto dalla contrattazione collettiva del settore. Non si computano il coniuge ed i parenti del datore di lavoro entro il secondo grado in linea diretta e in linea collaterale“».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l’Ulivo (v. emend. 2.25).

 

5.44

Cherchi, Ronconi, Ciccanti, Tarolli

        Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

        «2-bis. All’articolo 9, comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: “1. Per i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d) e per gli esercenti attività di allevamento di animali di cui all’articolo 78 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la base imponibile è determinata dalla differenza tra l’ammontare dei corrispettivi e l’ammontare degli acquisti di beni e servizi effettuati nell’esercizio dell’impresa.“.

        2-ter. All’articolo 9, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Nella determinazione della base imponibile è ammessa in deduzione l’imposta comunale degli immobili utilizzati nell’esercizio dell’impresa“.
        2-
quater. All’articolo 20, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: “1-bis. L’ammontare degli acquisti di beni e servizi di cui all’articolo 9, comma 1, non soggetti all’imposta sul valore aggiunto, devono essere annotati nel registro di cui all’articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1972, n. 633, entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale“».

        Conseguentemente, alla tabella A, alla voce Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

            2003:    –  40.000.000;

            2004:    –  20.000.000;
            2005:    –  10.000.000.

Compensazione del Gruppo Unione Democristiana e di Centro (v. emend. 2.76).

 

5.45

Ognibene, Vizzini

        Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

        «2-bis. All’articolo 9, comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: “1. Per i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d) e per gli esercenti attività di allevamento di animali di cui all’articolo 78 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la base imponibile è determinata dalla differenza tra l’ammontare dei corrispettivi e l’ammontare degli acquisti di beni e servizi effettuati nell’esercizio dell’impresa.“.

        2-ter. All’articolo 9, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Nella determinazione della base imponibile è ammessa in deduzione l’imposta comunale degli immobili utilizzati nell’esercizio dell’impresa“.
        2-
quater. All’articolo 20, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: “1-bis. L’ammontare degli acquisti di beni e servizi di cui all’articolo 9, comma 1, non soggetti all’imposta sul valore aggiunto, devono essere annotati nel registro di cui all’articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1972, n. 633, entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale“».

        Conseguentemente, alla tabella A, alla voce Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

            2003:    –  40.000.000;

            2004:    –  20.000.000;
            2005:    –  10.000.000.

 

5.46

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni, Zancan

        Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

        «2-bis. All’articolo 17, comma 5, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo le parole: “n. 381“ sono aggiunte le seguenti: “e per gli enti pubblici di ricerca e per gli enti non commerciali di ricerca scientifica di rilevanza nazionale“».

Compensazione del Gruppo Verdi-l’Ulivo (v. emend. 2.2).

5.47

Thaler Ausserhofer, Michelini, Andreotti, Betta, Kofler, Frau, Peterlini, Rollandin, Ruvolo, Salzano, Ripamonti

        Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

        «2-bis. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, all’articolo 42, comma 7, primo periodo, le parole: “per gli anni dal 1998 al 2002“ sono soppresse; al medesimo comma, è soppresso il secondo periodo».

        Conseguentemente, all’articolo 67, comma 1, tabella A, voce Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:

            2003:    –  40.000;

            2004:    –  40.000;
            2005:    –  40.000.

        Conseguentemente, all’articolo 67, comma 2, tabella C, Ministero dell’economia e delle finanze, legge n. 468 del 1978: riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio, articolo 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 - Altri fondi di riserva - cap. 3003) apportare la seguente variazione:

            2003:    –  40.000;

            2004:    –  40.000;
            2005:    –  40.000.

 

5.48

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni, Zancan

        Aggiungere, in fine il seguente comma:

        «2-bis. All’articolo 42, comma 7, primo periodo, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: “per gli anni dal 1998 al 2002“ sono soppresse; al medesimo comma, è soppresso il secondo periodo».

Compensazione del Gruppo Verdi-l’Ulivo (v. emend. 2.2).

 

5.49

Gubert

        Dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

        «2-bis. All’articolo 42 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nel primo periodo del comma 7, le parole: “per gli anni dal 1998 al 2002“ sono soppresse; al medesimo comma, è soppresso il secondo periodo».

 

5.50

Tarolli

        Dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

        «2-bis. All’articolo 42 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nel primo periodo del comma 7, le parole: “per gli anni dal 1998 al 2002“ sono soppresse; al medesimo comma, è soppresso il secondo periodo».

Compensazione del Gruppo Unione Democristiana e di Centro (v. emend. 2.76).

 

5.51

Battaglia, Vizzini

        Dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

        «2-bis. All’articolo 17 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante agevolazioni di carattere territoriale e per categorie di soggetti, è aggiunto, in fine, il seguente comma: “7. Per i soggetti che svolgono l’attività regolamentata dal titolo IV del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato dal titolo IV del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio-decreto 18 giugno 1931, n. 773, all’interno delle aree classificate come obiettivo 1 dall’unione europea, a partire dall’anno d’imposta 2003 è ammesso in deduzione il 50 per cento del costo del personale dipendente e dei relativi oneri sociali“».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.8).

 

5.52

Sanzarello, Vizzini

        Alla fine dell’articolo, dopo le parole: «di cui ai commi 4-bis e 4-bis.aggiungere il seguente comma:

        «2-bis. All’articolo 17 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante agevolazioni di carattere territoriale e per categorie di soggetti, sono apportate le seguenti modificazioni: dopo il comma 6 è inserito il seguente: «6-bis. Per l’anno 2002 ai soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere da a) ad e), che svolgono attività nelle zone svantaggiate e regolamentate dall’articolo 134 e seguenti del T.U.L.P.S. spetta una detrazione dall’imposta determinata ai sensi dell’articolo 10 di ammontare pari al 2 per cento delle retribuzioni per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalle dichiarazioni presentate ai fini fiscali relative al periodo in corso alla data del 1 gennaio 2002».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

 

5.53

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni, Zancan

        Aggiungere, in fine il seguente comma:

        «4. La riduzione progressiva dell’IRAP sarà compensata, d’intesa con le regioni, da trasferimenti o da compensazioni per le finanze regionali, secondo modalità da stabilire con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze».

Compensazione del Gruppo Verdi-l’Ulivo (v. emend. 2.2).

 

5.54

Cantoni, Nocco

        Dopo il comma 2, aggiungere, il seguente:

        «2-bis. Le disposizioni previste dall’articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si interpretano nel senso che non concorrono alla formazione della base imponibile le plusvalenze e le minusvalenze derivanti da cessioni, in conseguenza della risoluzione anticipata, dei contratti di lavoro di cui all’articolo 4 della legge 23 marzo 1981, n. 91».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

 

5.0.1

Bettamio, Boscetto, Tomassini, Bianconi, Manfredi, Maffioli, Ferrara, Vanzo, Stiffoni, Peruzzotti, Pedrazzini, Monti, Corrado, Menardi, Magnalbò, Balboni, Ciccanti, Zanoletti, Scarabosio, Peterlini, Malan, Kofler, Pellicini, Tarolli, Falcier

        Dopo l’articolo 5, aggiungere il seguente:


«Art. 5-bis.

(Disposizioni fiscali in materia di redditi da lavoro dipendente prestato all’estero in zone di frontiera)


        1. Per l’anno 2003, i redditi derivanti da lavoro dipendente prestato, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all’estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato sono esclusi dalla base imponibile; i percettori dei suddetti redditi non possono in alcun caso essere considerati fiscalmente a carico e, se richiedono prestazioni sociali agevolate alla pubblica amministrazione, sono comunque tenuti a dichiararli all’ufficio erogatore della prestazione, ai fini della valutazione della propria situazione economica».
        Conseguentemente, alla tabella A, rubrica:
Ministero dell’economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:

            2003:    –  50.000.

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

 

5.0.2

Bettamio, Boscetto, Tomassini, Bianconi, Manfredi, Maffioli, Ferrara, Vanzo, Stiffoni, Peruzzotti, Pedrazzini, Monti, Corrado, Menardi, Magnalbò, Balboni, Ciccanti, Zanoletti, Scarabosio, Peterlini, Malan, Kofler, Pellicini, Tarolli, Falcier

        Dopo l’articolo 5, aggiungere il seguente:


«Art. 5-bis.

(Disposizioni fiscali in materia di redditi da lavoro dipendente prestato all’estero in zone di frontiera)


        1. Per l’anno 2003, i redditi derivanti da lavoro dipendente prestato, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all’estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato sono esclusi dalla base imponibile; i percettori dei suddetti redditi non possono in alcun caso essere considerati fiscalmente a carico e, se richiedono prestazioni sociali agevolate alla pubblica amministrazione, sono comunque tenuti a dichiararli all’ufficio erogatore della prestazione, ai fini della valutazione della propria situazione economica».
Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

 

5.0.3

Balboni, Kappler, Barelli

        Dopo l’articolo 5, aggiungere il seguente:


«Art. 5-bis.

(Disposizioni fiscali in materia di redditi da lavoro dipendente
prestato all’estero)


        1. Per l’anno 2003, i redditi derivanti da lavoro dipendente prestato, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all’estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato sono esclusi dalla base imponibile; i percettori dei suddetti redditi non possono in alcun caso essere considerati fiscalmente a carico e, se richiedono prestazioni sociali agevolate alla pubblica amministrazione, sono comunque tenuti a dichiararli all’ufficio erogatore della prestazione, ai fini della valutazione della propria situazione economica».
        Conseguentemente, all’articolo 45, tabella C, rubrica:
Ministero dell’economia e delle finanze, voce: Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300: Riforma dell’organizzazione del Governo a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 – Articolo 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (6.1.2.8. – Agenzia delle entrate capp. 3890, 3891; 6.2.3.4. – Agenzia delle entrate - capp. 7775), apportare la seguente variazione:

            2003:    –  50.000.

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.8).

 

5.0.4

Zavoli, Marini, Marino

        Dopo l’articolo 5, aggiungere il seguente:


«Art. 5-bis.

        1. Per l’anno 2003, i redditi derivanti da lavoro dipendente prestato, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all’estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato sono esclusi dalla base imponibile; i percettori dei suddetti redditi non possono in alcun modo essere considerati fiscalmente a carico e, se richiedono prestazioni sociali agevolate alla pubblica amministrazione, sono comunque tenuti a dichiararli all’ufficio erogatore della prestazione, ai fini della valutazione della propria situazione economica.
        Conseguentemente, all’articolo 67, Tabella C, rubrica:
Ministero dell’economia e delle finanze, voce: Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300: Riforma dell’organizzazione del Governo a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 - articolo 70 comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (6.1.2.8 - Agenzia delle entrate - capp. 3890, 3891; 6.2.3.4 – Agenzia delle entrate - cap. 7775), apportare la seguente variazione:

            2003:    –  50.000.

 

5.0.5

Zavoli, Marini, Marino

        Dopo l’articolo 5, aggiungere il seguente:


«Art. 5-bis.

(Disposizioni fiscali in materia di redditi da lavoro dipendente
prestato all’estero)


        1. Per l’anno 2003, i redditi derivanti da lavoro dipendente prestato, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all’estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato sono esclusi dalla base imponibile; i percettori dei suddetti redditi non possono in alcun caso essere considerati fiscalmente a carico e, se richiedono prestazioni sociali agevolate alla pubblica amministrazione, sono comunque tenuti a dichiararli all’ufficio erogatore della prestazione, ai fini della valutazione della propria situazione economica.
        Conseguentemente, all’articolo 12, al comma 1, lettera
a), sostituire le parole: «4 per cento» con le seguenti: «5 per cento». All’articolo 67, alla tabella C, rubrica: Ministero dell’economia e delle finanze voce decreto legislativo n. 300 del 1999, articolo 70, comma 2: finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate), apportare le seguenti variazioni:

            2003:    –  50.000.

 

5.0.6

Giaretta

        Dopo l’articolo 5, aggiungere il seguente:


«Art. 5-bis.

(Disposizioni fiscali in materia di redditi da lavoro dipendente
prestato all’estero)


        1. Per l’anno 2003, i redditi derivanti da lavoro dipendente prestato, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all’estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato sono esclusi dalla base imponibile; i percettori dei suddetti redditi non possono in alcun caso essere considerati fiscalmente a carico e, se richiedono prestazioni sociali agevolate alla pubblica amministrazione, sono comunque tenuti a dichiararli all’ufficio erogatore della prestazione, ai fini della valutazione della propria situazione economica.
        Conseguentemente, all’articolo 45, tabella C, rubrica:
Ministero dell’economia e delle finanze, voce: Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300: Riforma dell’organizzazione del Governo a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 – Articolo 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (6.1.2.8 – Agenzia delle entrate - capp. 3890, 3891; 6.2.3.4 – Agenzia delle entrate - cap. 7775), apportare la seguente variazione:

            2003:    –  50.000.

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l’Ulivo (v. emend. 2.1).

 

5.0.7

Longhi, Pizzinato, Malabarba

        Dopo l’articolo 5, aggiungere il seguente:


«Art. 5-bis.

        1. Per l’anno 2003, i redditi derivanti da lavoro dipendente prestato, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all’estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato sono esclusi dalla base imponibile; i percettori dei suddetti redditi non possono in alcun caso essere considerati fiscalmente a carico e, se richiedono prestazioni sociali agevolate alla pubblica amministrazione, sono comunque tenuti a dichiararli all’ufficio erogatore della prestazione, ai fini della valutazione della propria situazione economica.
        Conseguentemente, alla tabella C –
Ministero dell’economia e delle finanze - decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300: Riforma dell’organizzazione del Governo a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 – articolo 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (6.1.2.8 – Agenzia delle entrate - capp. 3890, 3891; 6.2.3.4 – Agenzia delle entrate - cap. 7775), apportare la seguente variazione:

            2003:    –  50.000.

 

5.0.8

Bonavita, Pizzinato

        Dopo l’articolo 5, aggiungere il seguente:


«Art. 5-bis.

(Disposizioni fiscali in materia di redditi da lavoro dipendente prestato all’estero)


        1. Per l’anno 2003, i redditi derivanti da lavoro dipendente prestato, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all’estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato sono esclusi dalla base imponibile; i percettori dei suddetti redditi non possono in alcun caso essere considerati fiscalmente a carico e, se richiedono prestazioni sociali agevolate alla pubblica amministrazione, sono comunque tenuti a dichiararli all’ufficio erogatore della prestazione, ai fini della valutazione della propria situazione economica.
        Conseguentemente, all’articolo 45, tabella C, rubrica:
Ministero dell’economia e delle finanze, voce: Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300: Riforma dell’organizzazione del Governo a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 – articolo 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (6.1.2.8 – Agenzia delle entrate - capp. 3890, 3891; 6.2.3.4 – Agenzia delle entrate - cap. 7775), apportare la seguente variazione:

            2003:    –  50.000.

 

5.0.9

Boco, Ripamonti, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni, Zancan

        Dopo l’articolo 5, aggiungere il seguente:


«Art. 5-bis.

(Disposizioni fiscali in materia di redditi da lavoro dipendente
prestato all’estero)


        1. Per l’anno 2003, i redditi derivanti da lavoro dipendente prestato, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all’estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato sono esclusi dalla base imponibile; i percettori dei suddetti redditi non possono in alcun caso essere considerati fiscalmente a carico e, se richiedono prestazioni sociali agevolate alla pubblica amministrazione, sono comunque tenuti a dichiararli all’ufficio erogatore della prestazione, ai fini della valutazione della propria situazione economica.
Compensazione del Gruppo Verdi-l’Ulivo (v. emend. 2.2).

 

5.0.10

Toia, Danieli, Baio Dossi, Cambursano, Giaretta

        Dopo l’articolo 5, aggiungere il seguente:


«Art. 5-bis.

        1. Le indennità percepite dai volontari impiegati all’estero dalle organizzazioni non governative non sono soggette all’imposta sul reddito delle persone fisiche e all’imposta regionale sulle attività produttive».
Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l’Ulivo (v. emend. 2.1).

 

5.0.11

Cavallaro, Giaretta

        Dopo l’articolo 5, aggiungere il seguente:


«Art. 5-bis.

        1. Le indennità percepite dai volontari impiegati all’estero dalle organizzazioni non governative non sono soggette all’imposta sul reddito delle persone fisiche e all’imposta regionale sulle attività produttive».
Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l’Ulivo (v. emend. 2.1).

 

5.0.12

Boco, Ripamonti, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni, Zancan

        Dopo l’articolo 5, aggiungere il seguente:


«Art. 5-bis.

        1. Le indennità percepite dai volontari impiegati all’estero dalle organizzazioni non governative non sono soggette all’imposta sul reddito delle persone fisiche e all’imposta regionale sulle attività produttive».
Compensazione del Gruppo Verdi-l’Ulivo (v. emend. 2.2).

 

5.0.13

Bonavita, Morando, Caddeo, Brunale, Pasquini

        Dopo l’articolo 5, aggiungere il seguente:


«Art. 5-bis.

        1. Le indennità percepite dai volontari impiegati all’estero dalle organizzazioni non governative non sono soggette all’imposta sul reddito delle persone fisiche e all’imposta regionale sulle attività produttive».
Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l’Ulivo (v. emend. 2.25).

 

5.0.14

Marino, Muzio, Pagliarulo

        Dopo l’articolo 5, aggiungere il seguente:


«Art. 5-bis.

        1. Il Governo è delegato a intraprendere iniziative a livello di organismi internazionali per promuovere l’introduzione di una imposta sulle transazioni finanziarie secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

            a) individuazione e definizione di operazioni finanziarie di natura meramente speculativa, in relazione alla loro durata ed alle finalità che con esse si intendono realizzare;

            b) previsione dell’ambito di applicazione dell’imposta alle transazioni finanziarie, da e per l’estero, di valori, titoli o di strumenti finanziari comunque denominati, connesse con le operazioni definite speculative;
            
c) previsione di norme antielusione che impediscano l’effettuazione, da parte di un soggetto residente, di operazioni speculative per il tramite di intermediari senza una stabile organizzazione in Italia o comunque non residenti;
            
d) previsione di un’aliquota proporzionale non superiore allo 0,05 per cento del valore delle transazioni effettuate; possibilità di applicare un’aliquota maggiore per le transazioni con Stati o territori con regime fiscali privilegiati;
            
e) destinazione del gettito agli interventi in favore dei paesi meno avanzati, ed in particolare: all’incremento del Fondo per la sicurezza alimentare ai fini di combattere la fame e la sottoalimentazione nel mondo; all’incremento dei fondi per la cooperazione allo sviluppo; alla lotta contro l’AIDS, nonché alla cancellazione del debito dei paesi poveri;
            
f) esclusione della tassazione ove la transazione sia effettuata come corrispettivo per la cessione di beni o per la prestazione di servizi. In nessun caso può essere considerata una prestazione di servizi la transazione finanziaria di carattere speculativo».

 

5.0.15

De Petris, Martone, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, Donati, Turroni, Zancan

        Dopo l’articolo 5, aggiungere il seguente:


«Art. 5-bis.

        1. A partire dal 1º gennaio 2003 è istituita un’imposta sulle transazioni valutarie effettuate nei mercati italiani. Ai fini del presente comma, costituiscono transazioni valutarie, se effettuati nei mercati italiani, i contratti, sia a contanti che a termine, gli swap e tutti i contratti derivati, da qualunque soggetto e a qualunque titolo effettuati, aventi per oggetto scambio di valute. L’aliquota è stabilita, per ciascuna delle parti, nella misura dello 0,01 per cento del valore della transazione effettuata. Dal pagamento dell’imposta sono esenti le banche centrali e le altre autorità di politica economica nazionale e internazionale. Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede con proprio decreto a disciplinare le modalità di accertamento e riscossione dell’imposta.

        2. Il gettito dell’imposta di cui al comma 1 è suddiviso in parti uguali tra tre fondi, da istituirsi presso la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri, presso lo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e presso lo stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio.
        3. I Ministeri di cui al comma 2 provvedono a destinare i fondi al finanziamento di programmi realizzati in concerto con enti, associazioni, organismi di rappresentanza sociale e organizzazioni non governative, per il perseguimento dei seguenti obiettivi:

            a) aumento dei fondi per la cooperazione allo sviluppo e loro riallocazione al fine del miglioramento delle condizioni delle categorie socioeconomiche più deboli e svantaggiate dei paesi assistiti, calcolate in base agli indici di sviluppo UNDP: indice di sviluppo umano, indice di sviluppo di genere, indice di povertà umana, indici di sopravvivenza e sviluppo dell’infanzia;

            b) riduzione del debito estero dei paesi a più basso reddito, con particolare riguardo verso i paesi che abbiano avviato programmi di riconversione e disinvestimento nel settore degli armamenti;
            
c) incremento dei fondi destinati allo sviluppo del Mezzogiorno, ai fini dell’aumento dell’occupazione e dei servizi di assistenza sociale pubblica;
            
d) investimenti finalizzati alla riduzione di emissioni inquinanti in atmosfera, all’attuazione del protocollo di Kyoto, allo sviluppo delle politiche di tutela ambientale, per la diffusione delle aree protette e per l’adozione di modalità di trasporto a basso impatto ambientale».

 

5.0.16

Bonavita, Brunale, Pasquini, Caddeo

        Dopo l’articolo 5, aggiungere il seguente:


«Art. 5-bis.

        1. In attesa della definizione di una proposta di istituzione di un’imposta europea sulle transazioni valutarie, non inferiore allo 0,1 per cento del valore delle stesse effettuate nei mercati dell’Unione europea finalizzata alla cooperazione allo sviluppo, alla riduzione del debito estero dei paesi poveri, al finanziamento della ricerca tecnologica dell’Unione europea nel campo delle fonti energetiche alternative, allo sviluppo delle aree depresse dell’Unione europea, è istituita un’imposta sulle transazioni valutarie effettuate nei mercati italiani nella misura dello 0,02 per cento del valore della transazione effettuata. Dal pagamento dell’imposta sono esenti le banche centrali e le altre autorità di politica economica nazionale e internazionale».

 

5.0.17

Cavallaro, Baio Dossi, Toia, Bedin, Giaretta

        Dopo l’articolo 5, aggiungere il seguente:


«Art. 5-bis.

        1. In attesa della definizione di una proposta di istituzione di un’imposta europea sulle transazioni valutarie, non inferiore allo 0,1 per cento del valore delle stesse effettuate nei mercati dell’Unione europea finalizzata alla cooperazione allo sviluppo, alla riduzione del debito estero dei paesi poveri, al finanziamento della ricerca tecnologica dell’Unione europea nel campo delle fonti energetiche alternative, allo sviluppo delle aree depresse dell’Unione europea, è istituita un’imposta sulle transazioni valutarie effettuate nei mercati italiani nella misura dello 0,02 per cento del valore della transazione effettuata. Dal pagamento dell’imposta sono esenti le banche centrali e le altre autorità di politica economica nazionale e internazionale».
Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l’Ulivo (v. emend. 2.1).

 

5.0.18

Sodano Tommaso, Malabarba, Piatti, Longhi, Calvi, Di Siena, Maconi, Maritati, Rigoni, Vicini, Filippelli, Fassone, Togni, Viserta, Battaglia Giovanni

        Dopo l’articolo 5, aggiungere il seguente:


«Art. 5-bis.

        1. In attesa della definizione di una proposta di istituzione di un’imposta europea sulle transazioni valutarie, non inferiore allo 0,1 per cento del valore delle stesse effettuate nei mercati dell’Unione europea finalizzata alla cooperazione allo sviluppo, alla riduzione del debito estero dei paesi poveri, al finanziamento della ricerca tecnologica dell’Unione europea nel campo delle fonti energetiche alternative, allo sviluppo delle aree depresse dell’Unione europea, è istituita un’imposta sulle transazioni valutarie effettuate nei mercati italiani nella misura dello 0,02 per cento del valore della transazione effettuata. Dal pagamento dell’imposta sono esenti le banche centrali e le altre autorità di politica economica nazionale e internazionale».

 

5.0.19

Marino, Muzio, Pagliarulo

        Dopo l’articolo 5, inserire il seguente:


«Art. 5-bis.

(Modifica delle aliquote Irap stabilite per banche, assicurazioni
e gli altri enti e società finanziarie)


        1. All’articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

        “1-bis. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 l’imposta è determinata applicando al valore della produzione netta l’aliquota del 6,5 per cento“.

        2. Al comma 1 dell’articolo 16 dei citato decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, le parole: “nonché nei commi 1 e 2 dell’articolo 45“, sono sostituite dalle seguenti: “nonché dal comma 1 dell’articolo 45“.
        3. Il comma 2 dell’articolo 45 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 è soppresso.
        4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge».

 

5.0.20

Pedrizzi, Collino, Kappler, Salerno, Barelli

        Dopo l’articolo 5, inserire il seguente:


«Art. 5-bis.

(Interventi di incentivazione fiscale per particolari settori produttivi)


        1. Il credito d’imposta previsto dall’articolo 7, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in materia di incentivi per l’incremento dell’occupazione, è esteso ai datori di lavoro del settore turismo che nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2003 e il 31 dicembre 2003 rinnoveranno i contratti di lavoro dei lavoratori dipendenti a tempo determinato.

        2. Al Fine di favorire la tutela della salute dei non fumatori, i pubblici esercizi, definiti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, a partire dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e per il periodo di un anno, usufruiscono di un credito di imposta pari al 10 per cento dei costi sostenuti per la realizzazione di impianti per la ventilazione e il ricambio d’aria, l’onere derivante dalla presente disposizione, quantificato in 120 milioni di euro, è finanziato mediante stanziamento in tabella A.
        3. Le disposizioni di cui al comma 1 dell’articolo 21 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, in materia di le deduzione forfettaria in favore degli esercenti di impianti di distribuzione di carburante, si applicano per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2002 e per i due periodi di imposta successivi».

        Conseguentemente alla Tabella A, Fondo speciale di parte corrente di cui al comma 1 dell’articolo 67, ridurre proporzionalmente le voci relative agli accantonamenti dei diversi ministeri, al netto delle regolazioni debitorie del 10 per cento per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.

        Conseguentemente alla Tabella C, di cui al comma 2 dell’articolo 67, ridurre del 50% l’accantonamento relativo al Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa per le leggi permanenti di natura corrente di cui alla legge n. 468 del 1978.

 

5.0.21

Giaretta, Scalera, Bastianoni, Bedin

        Dopo l’articolo 5, inserire il seguente:


«Art. 5-bis.

(Interventi di incentivazione fiscale per particolari senatori produttivi)


        1. Il credito d’imposta previsto dall’articolo 7 comma 1 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 in materia di incentivi per l’incremento dell’occupazione, è esteso ai datori di lavoro del settore turismo che nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2003 e il 31 dicembre 2003 rimoveranno i contratti di lavoro dei lavoratori dipendenti a tempo determinato.

        2. Al fine di favorire la tutela della salute dei non fumatori, i pubblici esercizi, definiti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, a partire dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e per il periodo di un anno, usufruiscono di un credito di imposta pari al 10 per cento dei costi sostenuti per la realizzazione di impianti per la ventilazione ed il ricambio d’aria. All’onere derivante dalla presente disposizione, quantificato in 120 milioni di euro, si provvede mediante utilizzo degli stanziamenti a iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero della Salute.
        3. Le disposizioni di cui al comma 1 dell’articolo 21 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, in materia di deduzione forfetaria in favore degli esercenti di impianti di distribuzione di carburante, si applicano per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2002 e per i due periodi di imposta successivi».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l’Ulivo (v. emend. 2.1).

 

5.0.22

Chiusoli, Garraffa, Maconi, Baratella, Caddeo, Morando

        Dopo l’articolo 5, inserire il seguente:


«Art. 5-bis.

(Interventi di incentivazione fiscale per particolari settori produttivi)


        1. Il credito d’imposta previsto dall’articolo 7 comma 1 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in materia di incentivi per l’incremento dell’occupazione, è esteso ai datori di lavoro del settore turismo che nel periodo compreso tra il l gennaio 2003 e il 31 dicembre 2003 rinnoveranno i contratti di lavoro dei lavoratori dipendenti a tempo determinato.

        2. Al fine di favorire la tutela della salute dei non fumatori, i pubblici esercizi, definiti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, a partire dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge- e per il periodo di un anno, usufruiscono di un credito di imposta pari al 10 per cento dei costi sostenuti per la realizzazione di impianti per la ventilazione ed il ricambio d’aria. All’onere derivante dalla presente disposizione, quantificato in 120 milioni di euro, si provvede mediante utilizzo degli stanziamenti a iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero della salute.
        3. Le disposizioni di cui al comma 1 dell’articolo 21 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, in materia di deduzione forfetaria in favore degli esercenti di impianti di distribuzione di carburante, si applicano per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2002 e per i due periodi di imposta successivi».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l’Ulivo (v. emend. 2.25).

 

5.0.23

Giaretta, Scalera, Bastianoni, Bedin

        Dopo l’articolo 5, aggiungere il seguente:


«Art. 5-bis.

(Interventi di incentivazione fiscale per particolari settori produttivi)


        1. All’articolo 19-bis.1, comma 1, lettera e) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono soppresse le parole: «a prestazioni alberghiere, a somministrazioni di alimenti e bevande, con esclusione delle somministrazioni effettuate nei confronti dei datori di lavoro nei locali dell’impresa o in locali adibiti a mensa scolastica, aziendale o interaziendale e delle somministrazioni commesse da imprese che forniscono servizi sostitutivi di mense aziendali».

    2. L’aliquota dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) sui supporti audiovisivi è ridotta al 4 per cento. I soggetti che fruiscono di tale riduzione di aliquota devono realizzare una corrispondente riduzione del prezzo praticato al consumatore.
        3. All’Autorità garante della concorrenza e del mercato è attribuita la specifica competenza di valutare ed eventualmente sanzionare comportamenti contrari alle disposizioni di cui al comma 1.
        4. Alla parte III della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modifiche ed integrazioni (prodotti con aliquota Iva al 10 per cento) dopo il numero 121 è aggiunto il seguente numero:

        «121-bis. Le prestazioni di servizi rese sul litorale demaniale dai titolari dei relativi provvedimenti amministrativi rilasciati dalle autorità competenti, escluse le somministrazioni di alimenti e bevande ed ogni altra attività non connessa con quella autorizzata».
        5. All’articolo 74-
quater del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
        «6
-bis. Le prestazioni musicali dal vivo di cui alla tabella C allegata al presente decreto, indipendentemente dal luogo di svolgimento, sono soggette ad aliquota dell’imposta sul valore aggiunto pari al 10 per cento. Per musica dal vivo si intende la musica eseguita con strumenti musicali tradizionali o elettrici quali chitarra, basso, batteria, tastiere, strumenti a fiato, strumenti ad arco ed altri strumenti con esclusione, anche parziale, di supporti o di apparecchiature che contengano musica preregistrata».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l’Ulivo (v. emend. 2.1).

 

5.0.24

Battaglia Antonio, Barelli

        Dopo l’articolo 5, aggiungere il seguente:


«Art. 5-bis.

(Interventi di incentivazione fiscale per particolari settori produttivi)


        1. All’articolo 19-bis.1, comma 1, lettera e) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono soppresse le parole: “a prestazioni alberghiere, a somministrazioni di alimenti e bevande, con esclusione delle somministrazioni effettuate nei confronti dei datori di lavoro nei locali dell’impresa o in locali adibiti a mensa scolastica, aziendale o interaziendale e delle somministrazioni commesse da imprese che forniscono servizi sostitutivi di mense aziendali“.

        2. L’aliquota dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) sui supporti audiovisivi è ridotta al 4 per cento. I soggetti che fruiscono di tale riduzione di aliquota devono realizzare una corrispondente riduzione del prezzo praticato al consumatore.
        3. All’Autorità garante della concorrenza e del mercato è attribuita la specifica competenza di valutare ed eventualmente sanzionare comportamenti contrari alle disposizioni di cui al comma 1.
        4. Alla parte III della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modifiche ed integrazioni (prodotti con aliquota Iva al 10 per cento) dopo il numero 121 è aggiunto il seguente numero:

        «121-bis. Le prestazioni di servizi rese sul litorale demaniale dai titolari dei relativi provvedimenti amministrativi rilasciati dalle autorità competenti, escluse le somministrazioni di alimenti e bevande ed ogni altra attività non connessa con quella autorizzata».
        5. All’articolo 74
-quater del decreto del Presidente della Repubblic a26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
        «6-
bis. Le prestazioni musicali dal vivo di cui alla tabella C allegata al presente decreto, indipendentemente dal luogo di svolgimento, sono soggette ad aliquota dell’imposta sul valore aggiunto pari al 10 per cento.

        Per musica dal vivo si intende la musica eseguita con strumenti musicali tradizionali o elettrici quali chitarra, basso, batteria, tastiere, strumenti a fiato, strumenti ad arco ed altri strumenti con esclusione, anche parziale, di supporti o di apparecchiature che contengano musica preregistrata».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.8).

 

5.0.25

Maconi, Chiusoli, Garraffa, Baratella, Caddeo, Morando

        Dopo l’articolo 5, aggiungere il seguente:


«Art. 5-bis.

(Interventi di incentivazione fiscale per particolari settori produttivi)


        1. All’articolo 19-bis.1, comma 1 lettera e) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono soppresse le parole: “a prestazioni alberghiere, a somministrazioni di alimenti e bevande, con esclusione delle somministrazioni effettuate nei confronti dei datori di lavoro nei locali dell’impresa o in locali adibiti a mensa scolastica, aziendale o interaziendale e delle somministrazioni commesse da imprese che forniscono servizi sostitutivi di mense aziendali“.

        2. L’aliquota dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) sui supporti audiovisivi e ridotta al 4 per cento. I soggetti che fruiscono di tale riduzione di aliquota devono realizzare una corrispondente riduzione del prezzo praticato al consumatore.
        3. All’Autorità garante della concorrenza e del mercato è attribuita la specifica competenza di valutare ed eventualmente sanzionare comportamenti contrari alle disposizioni di cui al comma 1.
        4. Alla parte III della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, e successive modifiche ed integrazioni (prodotti con aliquota Iva al 10 per cento) dopo il numero 121 è aggiunto il seguente numero:

        «121-bis. Le prestazioni di servizi rese sul litorale demaniale dai titolari dei relativi provvedimenti amministrativi rilasciati dalle autorità competenti, escluse le somministrazioni di alimenti e bevande ed ogni altra attività non connessa con quella autorizzata».
        5. All’articolo 74
-quater del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
        «6-
bis. Le prestazioni musicali dal vivo di cui alla tabella C allegata al presente decreto, indipendentemente dal luogo di svolgimento, sono soggette ad aliquota dell’imposta sul valore aggiunto pari al 10 per cento.

        Per musica dal vivo si intende la musica eseguita con strumenti musicali tradizionali o elettrici quali chitarra, basso, batteria, tastiere, strumenti a fiato, strumenti ad arco ed altri strumenti con esclusione, anche parziale, di supporti o di apparecchiature che contengano musica preregistrata».

 

5.0.26

Chiusoli, Baratella, Garraffa, Maconi, Caddeo

        Dopo l’articolo 5, aggiungere il seguente:


«Art. 5-bis.

(Interventi di incentivazione fiscale per particolari settori produttivi)


        1. Al fine di favorire la tutela della salute dei non fumatori, i pubblici esercizi, definiti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, a partire dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e per il periodo di un anno, usufruiscono di un credito di imposta pari al 10 per cento dei costi sostenuti per la realizzazione di impianti per la ventilazione ed il ricambio d’aria. All’onere derivante dalla presente disposizione, quantificato in 120 milioni di euro, si provvede mediante utilizzo degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero della salute.

        2. Le disposizioni di cui al comma 1 dell’articolo 21 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, in materia di deduzione forfettaria in favore degli esercenti di impianti di distribuzione di carburante, si applicano per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2002 e per i due periodi di imposta successivi».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l’Ulivo (v. emend. 2.25).

 

5.0.141

Franco Vittoria, Modica, Tessitore, Acciarini, Passigli, Falomi, Bonavita, Caddeo

        Dopo l’articolo 5, aggiungere il seguente:


«Art. 5-bis.

        1. Al fine di promuovere le attività di ricerca e sviluppo e di incentivare le aggregazioni tra imprese, per gli investimenti in laboratori di ricerca di cui al comma 2 effettuati da consorzi costituiti tra cinque o più imprese è riconosciuto un credito d’imposta nella misura del:

            a) 100 per centro nel caso di attività di ricerca fondamentale;

            b) 50 per cento nel caso di attività di ricerca industriale;
            
c) 5 per cento nel caso di attività di sviluppo precompetitiva.

        2. Per le attività di ricerca che interessano al contempo la ricerca industriale e le attività di sviluppo precompetitivo, secondo le definizioni della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alla ricerca, la misura dell’aiuto non potrà superare la media ponderata delle misure previste per ciascuna tipologia di attività.

        3. Sono inoltrepreviste le seguenti maggiorazioni, ove applicabili:

            a) 10 per cento per le piccole e medie imprese;

            2b) 10 per cento se l’investimento è effettuato in una zona ammissibile alla deroga di cui all’articolo 87, paragrafo 3, lettera a) del Trattato che istituisce la Comunità europea;
            
c) 5 per cento se l’investimento è effettuato in una zona ammissibile alla deroga di cui all’articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del Trattato che istituisce la Comunità europea.

        4. Per investimenti in laboratori di ricerca si intendono:

            a) i costi sostenuti per l’uso, a qualsiasi titolo, di terreni e fabbricati utilizzati esclusivamente in forma permanente per l’attività di ricerca;

            b) i costi per strumenti e attrezzature utilizzati esclusivamente e in forma permanente per l’attività di ricerca;
            
c) i costi per il personale: ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario adibito esclusivamente all’attività di ricerca;
            
d) il costo dei servizi di consulenza e simili utilizzati esclusivamente per l’attività di ricerca, compresa l’acquisizione dei risultati di ricerche, di brevetti e di Know-how, di diritti di licenza;
            
e) le ulteriori spese generali direttamente imputabili all’attività di ricerca;
            
f) gli altri costi d’esercizio direttamente imputabili all’attività di ricerca.

        5. Il credito d’imposta è riconosciuto nel rispetto delle condizioni sostanziali e procedurali definite dalla disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e allo sviluppo pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee C45 del 17 febbraio 1996. Esso è determinato con riferimento ai nuovi investimenti effettuat in ciascun periodo d’imposta, va indicato nella relativa dichiarazione dei redditi, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

        6. Le disposizoni del presente articolo si applicano agli investimenti effettuati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge o, se successiva, dall’approvazione del regime agevolativo da parte della Commissione delle Comunità europee, fino al 31 dicembre 2007».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l’Ulivo (v. emend. 2.25).

 

5.0.156

Iovene, Gasbarri, Montino, Battaglia Giovanni

        Dopo l’articolo 5, aggiungere il seguente:


«Art. 5-bis.

        1. Al fine di promuovere le piccole e medie imprese commerciali e di prevenire il compimento di atti illeciti, a partire dal periodo d’imposta in corso al 1º gennaio 2003 è concesso un credito d’imposta alle piccole e medie imprese commerciali, come definite dal decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato 18 settembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 1º ottobre 1997, di vendita al dettaglio, a quelle di somministrazione di elimenti e bevande e alle impre turistiche che acquistano beni strumentali destinati alla prevenzione del compimento di atti illeciti da parte di terzi, da individuare con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, emanato ai snesi dell’articolo 17 comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

        2. Il credito d’imposta è determinato in misura pari al 20 per cento del costo dei beni, al netto dell’IVA, e comunque non superiore a 50 milioni id lire nel triennio con le modalità e i criteri degli aiuti de minimis di cui alla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alle imprese.Il credito può essere fatto valere ai fini dell’IVA, dell’IRPEF e dell’IRPEG anche in compensazione, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
        3. Il credito d’imposta di cui al comma 1 è concesso conle modalità ed i criteri di cui all’articolo 10 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e alle relative disposizioni attuative, ad eccezione di quanto previsti ai commi 2, 4 e 6 del medesimo articolo 10. Il credito d’imposta non è rimborsabile e non limita il diritto al rimborso d’imposta spettante ad altro titolo.
        4. La dichiarazione per l’accesso ai benefici previsti dal presente articolo è presentata agli uffici delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, secondo lo schema approvato ed entro i termini stabiliti dal Ministro delle attività produttive. Il medesimo Ministro rende nota la data dell’accertato esurimento dei fondi di cui al presente articolo con un comunicato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale. A decorrere dalla stessa data non possono essere presentate dichiarazioni per ottenere i benefici di cui al presente articolo. Ove si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie il Ministro delle attività produttive può, con proprio decreto, stabilire nuovi termini per la presentazione delle dichiarazioni».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l’Ulivo (v. emend. 2.25).

 

5.0.143

Baratella, Chiusoli, Garraffa, Maconi, Caddeo

        Dopo l’articolo 5, aggiungere il seguente:


«Art. 5-bis.

Sostegno agli investimenti in ricerca e sviluppo e ambiente per le piccole medie imprese)


        1. Alle piccole e medie imprese è concesso un credito di imposta nella misura massima del 75 per cento delle spese di ricerca, sviluppo e ambiente, per l’ideazione e la sperimentazione di prodotto e la creazione di campionari, sostenute a decorrere dall’esercizio 2003 rispetto alla media delle analoghe spese sostenute nei tre esercizi precedenti a valere sul fondo di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, che, a tal fine, è incrementato di 60 milioni di euro.

        2. Gli investimenti devono riguardare spese effettuate in strutture situate nel territorio dello Stato o in progetti di collaborazione internazionale a maggioranza italiana.
        3. L’agevolazione è concessa tenuto conto della disciplina comunitaria degli aiuti per la ricerca e lo sviluppo e l’ambiente.
        4. Qualora all’atto della domanda dell’impresa non siano maturati i tre esercizi di cui al comma 1, l’agevolazione è concessa a fronte del valore complessivo dei costi sostenuti nell’esercizio cui la domanda stessa si riferisce.
        5. Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito nè alla base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui all’articolo 63 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l’Ulivo (v. emend. 2.25).

 

5.0.144

Chiusoli, Baratella, Garraffa, Maconi, Caddeo

        Dopo l’articolo 5, aggiungere il seguente:


«Art. 5-bis.

(Misure a sostegno degli investimenti in ricerca e sviluppo delle imprese)


        1. All’articolo 108 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modifiche:

            a) al comma 1, dopo le parole “che svolgono attività industriali ai sensi dell’articolo 2195 primo comma del codice civile“, aggiungere le seguenti: “artigianale e di servizio“;

            b) al comma 4, sono soppresse le parole; “nei limiti delo stanziamento di bilancio“;
            
c) al comma 7, le parole: “lire 90 miliardi“ sono sostituite dalle seguenti: “104 milioni di euro“».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l’Ulivo (v. emend. 2.25).

 

5.0.27

Giaretta, Scalera, Bastianoni, Bedin

        Dopo l’articolo 5, aggiungere il seguente:


«Art. 5-bis.

(Deducibilità delle spese di intermediazione immobiliare)


        1. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1 dell’articolo 13-bis, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
            “
b-bis) le spese di intermediazione immobiliare pagate a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunità europea ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza dell’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale entro un anno dall’acquisto stesso, per un importo non superiore a 5.000 euro“».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l’Ulivo (v. emend. 2.1).

 

5.0.28

Baratella, Garraffa, Maconi, Chiusoli, Caddeo, Morando

        Dopo l’articolo 5, aggiungere il seguente:


«Art. 5-bis.

(Deducibilità delle spese di intermediazione immobiliare)


        1. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1 dell’articolo 13-bis, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
            «
b-bis) le spese di intermediazione immobiliare pagate a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunità europea ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza dell’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale entro un anno dall’acquisto stesso, per un importo non superiore a 5.000 euro“».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l’Ulivo (v. emend. 2.25).

 

5.0.29

Battaglia Antonio, Barelli

        Dopo l’articolo 5, aggiungere il seguente:


«Art. 5-bis.

(Deducibilità delle spese di intermediazione immobiliare)


        1. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1 dell’articolo 13-bis, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
            «
b-bis) le spese di intermediazione immobiliare pagate a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunità europea ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza dell’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale entro un anno dall’acquisto stesso, per un importo non superiore a 5.000 euro“».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.8).

 

5.0.30

Magnalbò, Barelli

        Dopo l’articolo 5, aggiungere il seguente:


«Art. 5-bis.

(Riduzione delle aliquote delle accise sui prodotti petroliferi)


        1. I benefici di cui all’articolo 8, comma 10 lettera c) della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come sostituita dal comma 4 dell’articolo 12 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, relativamente ai comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, sono concessi alle frazioni parzialmente non metanizzate e alle zone non metanizzate del capoluogo anche se situate all’interno del centro abitato nelle quali è ubicata la sede municipale».
Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.8).

 

5.0.31

Minardo, Ferrara

        Dopo l’articolo 5, aggiungere il seguente:


«Art. 5-bis.

        1. Ai sensi dell’articolo 87 paragrafo 3 lettera a) del Trattato dell’Unione Europea, le accise gravanti sui prodotti petroliferi, di cui all’articolo 21 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono ridotte al 30 per cento dell’importo vigente per le generalità del territorio nazionale al momento dell’immissione al consumo per l’impiego nel territorio della regione siciliana».
Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

 

5.0.32

Valditara, Bevilacqua, Delogu, Boscetto

        Dopo l’articolo 5, aggiungere il seguente:


«Art. 5-bis.

(Accisa sui tabacchi)


        1. A decorrere dall’anno 2003 è istituita una addizionale sull’accisa sui tabacchi lavorati, pari al 20 per cento dell’aliquota di base sul prezzo al pubblico, il cui gettito è destinato:

            a) per il 10 per cento a interventi di dilizia scolastica, secondo criteri e priorità definiti da appositi accordi in CVonferenza Unificata Stato-Regioni e Stato-Città, ai sensi dell’articolo 9, comma 2 lettera a) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

            b) per il 13 per cento ad incremento del Fondo per gli investimenti istituito nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca ai sensi dell’articolo 46, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 – UPB.2121 – cap. 2300 – ricerca scientifica;
            
c) per il 20 per cento ad ncremento del Fondo agevolazioni per la ricerca di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297;
            
d) per il 20 per cento al Fondo per il finanziamento ordinario delle università statali, istituito nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca ai sensi dell’articolo 5, comma 1, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;
            
e) per il 3 per cento al rimborso, secondo i criteri e le modalità fissati nella contrattazione integrativa, delle spese di autoaggiornamento, debitamente documentate, sostenute dai docenti della scuola;
            
f) per il 25 per cento ad incremento del Fondo per gli investimenti istituito nello stato di previsione del Ministero della salute ai sensi dell’articolo 46, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 – UPB.2121 – cap. 2300 – ricerca scientifica».

 

5.0.33

Marino, Muzio, Pagliarulo

        Dopo l’articolo 5, inserire il seguente:


«Art. 5-bis.

(Norme di carattere antielusivo)


        1. All’articolo 37-bis, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:

            “f-bis) pattuizioni intercorse tra società collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, aventi ad oggetto il pagamento di somme a titolo di clausola penale, multa, caparra confirmatoria o penitenziale“.
        2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data del 1º gennaio 2003».

 

5.0.34

Marino, Muzio, Pagliarulo

        Dopo l’articolo 5, inserire il seguente:


«Art. 5-bis.

(Misure contro l’elusione e l’evasione fiscale)


        1. Non sono opponibili all’Amministrazione finanziaria i fatti, gli atti ed i negozi giuridici, singoli o comunque collegati tra loro, che siano anomali o inusuali rispetto alla disciplina di una fattispecie normativa, posti in essere al fine principale di eludere l’applicazione di norme tributarie o al fine di rendere applicabile una disciplina tributaria più favorevole di quella che specifiche norme impositive prevedono per la tassazione di risultati economici, sostanzialmente equivalenti, che si possono ottenere con fatti, atti o negozi giuridici divesi da quelli posti in essere. Alle fatispecie elusive l’Amministrazione finaizria applica lo stesso trattamento tributario previsto dalla norma elusa.

        2. Le disposizioni dell’articolo 21 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, si applicano anche con riferimento ai pareri relativi all’applicazione, ai casi concreti rappresentati dal contribuente, delle disposizioni antielusive contenute nel comma 1.
        3. L’articolo 10 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, e successive modificazioni, è abrogato.
        4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai fatti, atti e negozi giuridici posti in essere successivamente al 30 giugno 1996.
        5. All’articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina dell’accertamento delle imposte sui redditi, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) nel primo comma, le parole: “delle persone fisiche“ sono soppresse;

            b) nel secondo comma, le parole: “dalle persone fisiche“ fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: “; gli Uffici delle imposte devono trasmettere ai comuni di domicilio dei soggetti passivi, entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello in cui scade il termine per l’accertamento, le proprie proposte di accertamento in rettifica o di ufficio, nonché quelle relative agli accertamenti integrativi o modificativi di cui al terzo comma dell’articolo 43.“;
            
c) nel terzo comma, le parole: “dalle persone fisiche ai sensi dell’articolo 2“ sono soppresse;
            
d) nel quarto comma le parole: “novanta giorni“ sono sostituite dalle seguenti: “centocinquanta giorni“;
            
e) dopo l’ultimo comma, è aggiunto il seguente:

        “Una quota pari a due terzi delle maggiori imposte riscosse in via definitiva, derivanti dalle proposte di aumento degli imponibili, è attribuita al comune che ha deliberato le proposte stesse; con decreto del Ministro dell’economia, di concerto con il Ministro dell’interno, sono stabilite annualmente le modalità di applicazione delle disposizioni del presente comma“.
        6. All’articolo 45, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: “è presieduta dal capo dello stesso ufficio o da un impiegato della carriera direttiva da lui delegato“ sono sostituite dalle seguenti: “è presieduta dal sindaco del comune con il maggior numero di abitanti, tra i comuni ricompresi nel distretto territoriale dell’ufficio“.

        7. All’articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

            a) il comma 4 è sostituito dal seguente:
        “4. Il centro informativo delle imposte dirette forma annualmente, per ciascun comune, i seguenti elenchi nominativi da distribuire, entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di presentazione delle dichiarazioni dei redditi, ai comuni ed agli uffici delle imposte territorialmente competenti:
            
a) un elenco nominativo dei contribuenti che hanno presentato la dichiarazione ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, con la specificazione, per ognuno, del reddito complessivo, al lordo e al netto degli oneri deducibili;

            b) un elenco nominativo delle persone fisiche che esercitano imprese commerciali, arti e professioni con l’indicazione, per ciascuna di ese, del reddito netto e dell’ammontare complessivo degli elementi attivi e passivi, risultanti dalle dichiarazioni.“;

            b) il comma 5 è sostituito dal seguente:
        “5. Il Ministro dell’economia può, con proprio decreto, individuare ulteriori elementi da indicare negli elenchi di cui al comma 4.“;
            
c) al comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Per la durata di novanta giorni dall’avvenuto deposito, è disposta la pubblica affisione degli elenchi stessi presso gli uffici delle imposte ed i comuni interessati e, laddove esistano, anche presso le sedi delle circoscrizioni comunali territorialmente competenti“.
        6. Le spese sostnute dalle persone fisiche e dagli enti di cui alla lettera
c), del comma 1 dell’articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per gli interventi, non assistiti da contribuzione diretta o indiretta dello Stato o di altro ente pubblico, di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici di cui all’articolo 31, primo comma, lettere a) e b), della legge 5 agosto 1978, n. 457, sono deducibili dal reddito complessivo. Gli interventi devono essere posti in essere nelle unità immobiliari destinate ad uso di civile abitazione diverse da quelle di cui all’articolo 40 del citato testo unico approato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni. La deduzione spetta nella misura del 50 per cento della spesa rimasta effettivamente a carico del possessore del reddito stesso, proporzionata alla sua quota di possesso, per il periodo d’imposta in cui è stato eseguito il pagamento a saldo. La deduzione si applica per gli interventi il cui pagamento a saldo sia intervenuto non oltre il 31 dicembre 1999. L’avvenuta realizzazione degli interventi di cui al comma 1 ed il relativo sostenimento delle spese devono essere comprovati da idonea documentazione, da allegare alla dichiarazione dei redditi relativa al primo periodo di imposta da cui si applica la deduzione.

        7. All’articolo 2 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, il comma 2, è sostituito dal seguente:

        “2. Fino al 31 dicembre 1999, per le prestazioni di servizio aventi ad oggetto la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici, di cui all’articolo 31, primo comma, lettere a) e b); della legge 5 agosto 1978, n. 457, l’imposta sul valore aggiunto è stabilita nella misura del 4 per cento“.
        8. All’articolo 13-
bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
            
a) al comma 1, nell’alinea, le parole: “pari al 22 per cento“ sono sostituite dalle altre: “pari al 34 per cento“;

            b) al comma 1, la lettera e), è sostituita dalla seguente:

            “e) le spese per frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria, per importo complessivamente non superiore a 2.000 euro“;
            
c) al comma 1, dopo la lettera i), sono aggiunte le seguenti:
            “
i-bis) le spese di riparazione relative ad autovetture o autoveicoli di cilindrata non supreiore a 2.000 centimetri cubici o con motore diesel di cilindrata non superiore a 2.500 centimetri cubici, nonché quelle relative a ciclomotori e motocicli di cilindrata non superiore a 350 centimetri cubici, per un importo complessivamente non superiore a 1.000 euro;

            i-ter) i canoni di locazione non finanziaria pagati per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, per un importo non superiore a 2.500 euro“;

            d) il comma 2 è sostituito dal seguente:
        “2. Per gli oneri indicati alle lettere
c), e), f) e i-bis) del comma 1 la detrazione spetta anche se sono stati sostenuti nell’interesse delle persone indicate nell’articolo 12 che si trovino nelle condizioni ivi previste, fermo restando, per gli oneri di cui alle lettere e), f) e i-bis), i limiti complessivi ivi stabiliti. Con decreto del Ministro dell’economia sono stabilite le tipologie di spese di cui alla lettera e), ammesse al beneficio della detrazione, tra le quali saranno comunque ricomprese le spese sostenute per sussidi didattici e per corsi di recupero, nonché le modlità di documentazione degli oneri da parte dei contribuenti“.
        9. Le disposizioni di cui al comma 13 si applicano a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data del 1º gennaio 2003.

        10. Al comma 4 dell’articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e successive modificazioni, l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: “In ogni caso è garantito il libero esercizio dell’attività di assistenza e di difesa nei rapporti tributari e contributivi a chiunque sia competente a svolgerla su base delle disposizioni vigenti, inclusa la possibilità per gli iscritti negli albi dei dottori commerciali o dei ragionieri liberi professionisti di apporre alle medesime condizioni, previa autorizzazione dell’Amministrazione finanziaria e su richiesta dei contribuenti, il visto di conformità di cui al presente comma nonché di inoltrare ai competenti uffici dell’Amministrazione finanziaria le dichiarazioni da essi predisposte e le relative registrazioni, con le modalità previste per i Centri; i consulenti del lavoro e i consulenti tributari possono, previa autorizzazione dell’Amministrazione finanziaria, apporre il visto di conformità di cui al presente comma per quanto riguarda gli adempimenti dei sostituti d’Imposta e di dichiarazione e, nei confronti dell’utenza di cui al comma 3 del presente articolo, anche per quanto riguarda gli adempimenti previsti dal presente comma“.
        16. Al comma 6 dell’articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: “Nei confronti dei soggetti di cui all’ultimo periodo del comma 4, l’autorizzzione all’apposizione del visto di conformità è revocata quando nello svolgimento dell’attività di assistenza vengano commesse gravi e ripetute violazioni alle disposizioni previste da norme legislative e regolamentari in materia tributaria, ovvero quando risultino inosservati le prescrizioni e gli obblighi posti dall’Amministrazione finanziaria per l’esercizio dell’attività di assistenza“.
        11. All’articolo 2403, primo comma, del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Valuta altresì l’adeguatezza delle procedure utilizzate dalla società per rispettare le disposizioni fiscali e controlla, con metodo a campione, la effettiva applicazione delle medesime“.
        12. Al decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all’articolo 1, comma 1, le parole: “e dell’ammenda da lire dieci milioni a lire venti milioni“ sono sostituite dalle seguenti: “e dell’ammenda da 10.000 euro a 20.000 euro“; nonché le parole: “o dell’ammenda fino a lire cinque milioni“ sono sostituite dalle seguenti: “o dell’ammenda fino 7.500 euro“;

            b) all’articolo 1, comma 2, le parole: “e dell’ammenda da lire dieci milioni a lire venti milioni“ sono sostituite dalle seguenti: “e dell’ammenda da 10.000 euro a 20.000 euro“;
            
c) all’articolo 1, comma 3, le parole: “o dell’ammenda fino a lire quattro milioni“ sono sostituite dalle seguenti: “o dell’ammenda fino a 6.000 euro“;
            
d) all’articolo 1, comma 6, le parole: “o con l’ammenda fino a lire quattro milioni“ sono sostituite dalle seguenti: “o con l’ammenda fino a 6.000 euro“, nonché le parole: “con l’ammenda da lire 200.000 a un milione“ sono sostituite dalle altre: “con l’ammenda da cento euro a 1.500 euro“;
            
e) all’articolo 2, comma 1, le parole: “o con l’ammenda fino a lire cinque milioni“ sono sostituite dalle seguenti: “o con l’ammenda fino a 7.500 euro“;
            
f) all’articolo 2, comma 2, le parole: “o con l’ammenda fino a lire sei milioni“ sono sostituite dalle seguenti: “o con l’ammenda fino a 9.000 euro“;
            
g) all’articolo 2, comma 3, le parole: “e con la multa da lire tre milioni a lire cinque milioni“ sono sostituite dalle seguenti: “e con la multa da 4.500 euro a 7.500 euro“; nonché le parole: “o dell’ammenda fino a lire sei milioni“ sono sostituite dalle altre: “o dell’ammenda fino a 9.000 euro“;
            
h) all’articolo 3, secondo comma, le parole: “o con l’ammenda fino a lire due milioni“ sono sostituite dalle seguenti: “o con l’ammenda fino a 3.000 euro“;
            
i) all’articolo 4, comma 1, le parole: “e con la multa da cinque a dieci milioni di lire“ sono sostituite dalle seguenti: “e con la multa da 7.500 a 15.000 euro“;
            
l) all’articolo 4, comma 2, le parole: “o della multa fino a lire cinque milioni“ sono sostituite dalle seguenti: “o della multa fino a 7.500 euro“.

        13. L’articolo 47 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, è abrogato.

        14. All’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, la lettera i) è sostituita dalle seguente:

            “i) gli iscritti negli albi professionali degli avvocati, procuratori legali, notai, commercialisti, ragionieri e periti commerciali, o gli iscritti nei ruoli o elenchi istituiti presso le direzioni regionali delle entrate di cui all’articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, che esercitano, in qualsiasi forma, attività di consulenza, assistenza e rappresentanza dei contribuenti;“.
        15. Presso il Ministero dell’economia e delle finanze è istituito il Servizio ispettivo di sicurezza (SIS) posto alle dipendenze del Ministro dell’economia e delle finanze. Il SIS esercita le funzioni indicate dall’articolo 12.

        16. Il SIS si articol in uffici ed è costituito da un direttore e da dieci componenti.
        17. Il direttore è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, ed è scelto tra i magistrati ordinari con qualifica non inferiore a magistrato di Cassazione e con effettivo esercizio di tale funzione per almeno tre anni, o tra magistrati amministrativi, contabili e militari, con qualifica equiparata, o tra avvocati dello Stato in servizio da almeno dieci anni. Il direttore dura in carica un quinquennio, indipendentemente dai limiti di età previsti dgli ordinamenti diprovenienza; l’incarico non è rinnovabile.
        18. I componenti, che devono avere un’età non superiore a sessantacinque anni, sono nominati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze e sono scelti tra magistrati ordinari, con qualifica non inferiore a consigliere di Corte di appello e con effettivo esercizio di tali funzioni per almeno tre anni, tra magistrati amministrativi, contabili e militari, con qualifica equiparata, tra avvocati e procuratori dello Stato in servizio da almeno cinque anni, tra dirigenti generali dell’Amministrazione finanziaria in numero non superiore ad una unità, tra ufficiali generali della Guardia di finanza in numero non superiore ad una unità, tra dirigenti del servizio ispettivo della Banca d’Italia e tra professori universitari ordinari. I componenti durano in carica cinque anni e sono preposti agli uffici. L’incarico non è rinnovabile. Il direttore e i componenti del SIS sono collocati fuori del ruolo organico dell’amministrazione di appartenenza.
        19. Al SIS sono addetti non più di cento dipendenti, per un periodo non superiore a quattro anni, nominati con decreto del Ministro delle finanze, scelti tra il personale dell’Amministrazione finanziaria e della Guardia di finanza.
        20. L’indirizzo dell’attività del SIS compete al Ministro dell’economia e delle finanze, sentito un apposito Comitato composto dal direttore del SIS, dai capi degli uffici e dal segretario generale del Ministero delle finanze che partecipa alle sedute senza diritto di voto. Il Comitato è presieduto dal direttore del SIS o da altro componente da lui delegato.
        21. Ai componenti del Comitato con diritto di voto compete un compenso, articolato in una indennità in misura fissa e in un gettone di presenza il cui importo sarà determinato con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro.
        22. Con decreto del Ministrto dell’economia e delle finanze è determinato il contingente di personale, con qualifica non superiore alla sesta per l’espletamento dei compiti di segreteria.
        23. Al fine di verificare l’osservanza da parte degli appartenenti all’Amministrazione finanziaria civili e militari, degli obblighi derivanti da norme di legge o regolamento, il SIS, su direttive generali del Ministro dell’Economia e delle finanze e secondo le modalità contenute nel regolamento di cui all’articolo 14, svolge le seguenti funzioni:

            a) compie ispezioni pesso gli orgni centrali e periferici dell’Amministrazioni finanziaria;

            b) esegue indagini patrimoniali sui soggetti di cui al presente comma;
            
c) richiede alle amministrazioni pubbliche, all’amministrazione postale, alle banche, alle società di intermediazione mobiliare (SIM), alle società fiduciarie e agli altri intermediari finanziari di cui al decreto legislativo 2, 3 lulgio 1996, n. 415, alle società di gestione di fondi comuni di investimento mobliare, alle imprse ed enti assicurativi e alla società Monte Titoli S.p.a. di cui alla legge 19 giugno 1986, n. 289, copia della documentazione inerente i rapporti intrattenuti con i soggetti di cui al presente comma, nonché ogni altra notizia o informazione utile ai fini dello svolgimento delle indagini di cui alla lettera b). Le notizie e ida ti richiesti, qualora non siano trasmessi entro i termini fissati, ovvero sussista motivo di ritenere che gli stessi siano infedeli o incompleti, possono essere acquisiti direttamente anche con perquisizioni e sequestri autorizzati dal procuratore della Repubblica con le modalità di cui all’articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazini;
            
d) richiede informazioni o documenti all’autorità giudiziaria salvo il rispetto delle norme che disciplinano il segreto delle indagini;
            
e) può invitare qualsiasi altro soggetto a fornire notizie, informazioni e documenti utili ai fini degli accertamenti e delle indagini di cui alla lettera b);
            
f) cura la tenuta e l’aggiornamento dell’anagrafe patrimoniale prevista all’articolo 13;
            
h) esegue ogni altra inchiesta o indagine patrimoniale o accertamento sul tenore di vita dei soggetti di cui al presente comma. Agli accessi, perquisizioni e seguestri si provvede con modalità di cui alla lettera c);
            
i) ove dalle indagini di cui al presente comma emergano fatti rilevanti ai fini delle responsabilità penale, amministrtivo-contabile o comunque relative al corretto adempimento degli obblighi di servizio e dei doveri di ufficio, ne dà tempestivoa comunicazione agli organi di rispettiva competenza;
            
l) acquisice le comunicazioni che l’Amministrazione finanziaria è tenuta ad effettuare tempestivamente al SIS medesimo, con riferimento allinizio di precedimenti disciplinari a all’invio di segnalazioni all’autorità giudiziaria relativi ai propri dipendenti. Le informazioni, i documenti e gli elementi acquisiti dal SIS nel corso delle indagini si considerano a tutti gli effetti attività istruttoria del procedimento disciplinare instaurato nei confronti del dipendente, secondo i rispettivi ordinamenti.

        24. Le indagini patrimoniale possono essere estese, previa autorizzazione del procuratore della Repubblica del luogo di residenza o di sede, ai prossimi congiunti dei dipendenti dell’amministrazione finanziaria, nonché a terzi, persone fisiche o giuridiche, imprese ed enti rispetto ai quali vi siano specifici elementi per ritenere che agiscano come prestanome dei suddetti dipendenti. Per prossimi congiunti si intendono quelli indicati nell’articolo 307, ultimo comma, del codice penale.

        25. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai componenti togati e non togati delle commissioni tributarie, nonché ai soggeti che partecipano o comitati, organi consultivi e a qualsiasi altro organo collegiale dell’Amministrazione finanziaria ancorché non appartententi a quest’ultima.
        26. Gli accertamenti, le indagini e gli atti acquisiti sono coperti da segreto di ufficio. Le relative attivtà debbono essere specificamente verbalizzate.
        27. I procedimenti di accertamento e di ispezione posti in essere dagli appartenenti al SIS si svolgono in osservnza dei principi e delle regole stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazionil, con esclusione dell’avviso di procedimento.
        28. Le disposizioni di cui al presente articolo, nonché quelle di cui all’articolo 13, si applicano a tutti gli appartenenti al SIS. In attesa dell’emanazione di un sistema di controllo esteso a tutti i dipendenti dell’amministrazine statale, su richiesta del Ministro competente, il SIS può estendere la sua attività anche nei confronti di dipendenti di altre amministrazioni.
        29. Presso il SIS è costituita l’anagrafe patrimoniale dei soggetti indicati nei commi 1 e 3 dell’articolo 12.
        30. I soggetti di cui comma 1 debbono comunicare ogni due anni e per iscritto al SIS i dati e le notizie stabilite con il regolamento di cui all’articolo 14, indicativi della situazione patrimoniale delle disponibilità del nucleo familiare nonché i dati relativi all’esercizio da parte di coniugi non separati e figli conviventi, anche per il tramite di società ed enti, di attività di consulenza a ssistenza fiscale e tributaria e di servizi a queste colegati.
        31. Con il regolamento di cui all’articolo 14 sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, la cui mancato osservanza costituisce grave contrasto con i doveri di fedeltà del dipendente secondo le disposizioni dell’ordinamento di appartenenza.
        32. Il SIS acquisice elementi, dati informazioni e notizie, anche atttraverso il sistema informativo dell’anagrafe tributaria e della Guardia di finanza, nonché gli altri sistemi normativi ad essi connessi, in base alla normativa vigente ed aggiorna le posizioni dell’anagrafe patrimoniale.
        33. Con il regolamento di cui all’articolo 14 sono dettate le modolità di accesso ai sistemi informativi, nonché le modalità procedurali per garantire la riservatezza degli accessi ai sistemi da parte del solo direttore del SIS e degli addetti alle attività di cui al comma 5 dell’articolo 11. Restano ferme le disposizioni normative relative al trattamento dei dati personali.
        34. Con decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 4001 sono dettate le disposizioni necessarie per l’applicazione degli articoli 11, 12 e 13».

 

5.0.35

Bonavita, Morando, Caddeo, Brunale, Pasquini

        Dopo l’articolo 5, aggiungere il seguente:


«Art. 5-bis.

        1. Al comma I dell’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: “è fissato in lire 1 miliardo“ sono sostituite dalle seguenti: “è fissato in 2,5 milioni di euro per le piccole e medie imprese, il cui fatturato nel corso del 2001, per una quota superiore al 50 per cento è relativo a forniture e subforniture di beni e servizi all’industria automobilistica italiana“».
Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l’Ulivo (v. emend. 2.25).

 

5.0.36

Maconi, Chiusoli, Baratella, Garraffa, Caddeo, Ripamonti, Michelini, Marino, Marini, Giaretta, Scalera, Castellani, D’Amico

        Dopo l’articolo 5, aggiungere il seguente:


«Art. 5-bis.

        1. Al comma 1 dell’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: “è fissato in lire 1 miliardo“ sono sostituite dalle seguenti: “è fissato in 2,5 milioni di euro per le piccole e medie imprese, il cui fatturato nel corso del 2001, per una quota superiore al 50 per cento è relativo a forniture e subforniture di beni e servizi all’industria automobilistica italiana“».
Compensazioni dei Gruppi dell’Ulivo (v. emend. 2.195).

 

5.0.37

Chiusoli, Maconi, Garaffa, Baratella, Caddeo, Battaglia Giovanni

        Dopo l’articolo 5, aggiungere il seguente:


«Art. 5-bis.

        1. Al comma 1 dell’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: “è fissato in lire 1 miliardo“ sono sostituite dalle seguenti: “è fissato in 2,5 milioni di euro per le piccole e medie imprese, il cui fatturato nel corso del 2001, per una quota superiore al 50 per cento è relativo a forniture e subforniture di beni e servizi all’industria automobilistica italiana“».
Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l’Ulivo (v. emend. 2.25).

 

5.0.38

Maconi, Chiusoli, Baratella, Garraffa, Caddeo, Stanisci

        Dopo l’articolo 5, aggiungere il seguente:


«Art. 5-bis.

        1. Al comma 1 dell’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: “è fissato in lire 1 miliardo“ sono sostituite dalle seguenti: “è fissato in 2,5 milioni di euro per le piccole e medie imprese, il cui fatturato nel corso del 2001, per una quota superiore al 50 per cento è relativo a forniture e subforniture di beni e servizi all’industria automobilistica italiana“».
Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l’Ulivo (v. emend. 2.25).

 

5.0.39

Scalera, Coviello, Giaretta, Cambursano

        Dopo l’articolo 5, aggiungere il seguente:


«Art. 5-bis.

        1. Al comma 1 dell’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: “è fissato in lire 1 miliardo“ sono sostituite dalle seguenti: “è fissato in 2,5 milioni di euro per le piccole e medie imprese, il cui fatturato nel corso del 2001, per una quota superiore al 50 per cento è relativo a forniture e subforniture di beni e servizi all’industria automobilistica italiana“».
Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l’Ulivo (v. emend. 2.1).

 

5.0.40

Tirelli, Vanzo, Moro

        Dopo l’articolo 5, inserire il seguente:


«Art. 5-bis.

(Tasse automobilistiche)


        1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 17, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, a decorrere dal 1º gennaio 2003, per i veicoli a motore a quattro ruote, di cui all’articolo 1, comma 4, lettera a), del decreto ministeriale 5 aprile 1994 (Recepimento della Direttiva del Consiglio n. 92/61 del 30 giugno 1992 relativa all’omologazione dei veicoli a motore a due o a tre ruote) l’importo minimo della tassa automobilistica è pari a 85,14 euro».

 

5.0.41

Comincioli, Barelli

        Dopo l’articolo 5, è inserito il seguente:


«Art. 5-bis.

(Modifica della tassa di possesso dei veicoli a motore
da rapportarsi all’uso)


        1. La tassa di circolazione ed il relativo decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1953, n. 39 istitutivo, e successive modificazioni ed integrazioni, sono soppressi a partire dal 1º marzo 2003. Sono contestualmente soppresse le addizionali, le soprattasse e le agevolazioni connesse alla tassa di circolazione medesima. Agli oneri relativi si provvede mediante corrispondente variazione dell’imposta di fabbricazione sui carburanti e sugli oli combustibili per autotrazione, tenendo conto della riduzione dei costi di esazione, di gestione e di contenzioso. Per i veicoli a motore la cui tassa è versata in corso d’anno o per frazione d’anno è ammesso il pagamento per dodicesimi sino al 28 febbraio 2003. Non si fa luogo a rimborso delle tasse eventualmente versate in relazione a frazioni di anno successive al 28 febbraio 2003. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma e di riparto dei proventi dell’imposta di fabbricazione sui carburanti e sugli oli combustibili per autotrazione. Con ulteriore decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettate disposizioni per la chiusura del vigente regime convenzionale e per la definizione dei rapporti giuridici e finanziari con l’Automobil Club d’Italia (ACI)».

 

5.0.42

Zavoli, Marini, Marino

        Dopo l’articolo 5, aggiungere il seguente:


«Art. 5-bis.

(Iva per il turismo d’affari ed incentivi per le strutture congressuali)


        1. All’articolo 19-bis, comma 1, lettera e) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: »a prestazioni alberghiere, a somministrazioni di alimenti e bevande, con esclusione delle somministrazioni effettuate nei confronti dei datori di lavoro nei locali dell’impresa o in locali adibiti a mensa scolastica, aziendale o interaziendale e delle somministrazioni commesse da imprese che forniscono servizi sostitutivi di mense aziendali«, sono soppresse.

        2. Al fine di favorire la realizzazione di palazzi e strutture congressuali, ai sensi dell’articolo 5, comma 4, lettera b) della legge 29 marzo 2001, n. 135, il Fondo di cofinanziamento dell’offerta turistica di cui all’articolo 6 della legge medesima, è incrementato, per la quota di cui al comma 3, di 22 milioni di Euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.

        Conseguentemente all’articolo 12, al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «4 per cento» con le seguenti: «5 per cento», all’articolo 67, alla tabella C, rubrica: Ministero dell’economia e delle finanze voce: decreto legislativo n. 300 del 1999, articolo 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscalì (Agenzia delle entrate), apportare le seguenti variazioní:

2003:    –  200.000;

2004:    –  150.000;
2005:    –  100.000.

 

5.0.43

Chiusoli, Baratella, Garraffa, Maconi, Caddeo, Stanisci

        Dopo l’articolo 5, aggiungere il seguente:


«Art. 5-bis.

(Iva per il turismo d’affari ed incentivi per le strutture congressuali)


        1. All’articolo 19-bis, comma 1, lettera e) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole “a prestazioni alberghiere, a somministrazioni di alimenti e bevande, con esclusione delle somministrazioni effettuate nei confronti dei datori di lavoro nei locali dell’impresa o in locali adibiti a mensa scolastica, aziendale o interaziendale e delle somministrazioni commesse da imprese che forniscono servizi sostitutivi di mense aziendali“, sono soppresse. 2. Al fine di favorire la realizzazione di palazzi e strutture congressuali, ai sensi dell’articolo 5, comma 4, lettera b) della legge 29 marzo 2001, n. 135, il Fondo di cofinanziamento dell’offerta turistica di cui all’articolo 6 della legge medesima, è incrementato, per la quota di cui al comma 3. di 22 milioni di Euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005».
Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l’Ulivo (v. emend. 2.25).

 

5.0.44

Garraffa, Chiusoli, Baratella, Maconi, Caddeo, Stanisci

        Dopo l’articolo 5, aggiungere il seguente:


«Art. 5-bis.

(Norme sull’applicazione delle aliquote IVA alle imprese turistiche)


        1. Alla parte terza della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 663, e successive modificazioni, dopo il numero 120) sono inseriti i seguenti:

        “120-bis) case ed appartamenti per vacanze come definiti dal decreto di cui all’articolo 2, comma 4, della legge 29 marzo 2001, n. 135“.
        2. Al numero 123 della parte terza della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo le parole: “concerti vocali e strumentali,“ sono inserite le seguenti: “ed altre esecuzioni musicali di qualsiasi genere, pur non dal vivo, anche se effettuate in pubblici esercizi, discoteche e locali da ballo“».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l’Ulivo (v. emend. 2.25).

 

5.0.45

Garraffa, Chiusoli, Baratella, Maconi, Caddeo

        Dopo l’articolo 5, aggiungere, il seguente:


«Art. 5-bis.

(Riduzione dell’aliquota IVA per gli stabilimenti balneari)


        1. Alla parte terza della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modifiche ed integrazioni, dopo il numero 121, è aggiunto il seguente:

        “121-bis) Le prestazioni di servizi rese sul litorale demaniale dai titolari dei relativi provvedimenti amministrativi rilasciati dalle autorità competenti, escluse le somministrazioni di alimenti e bevande ed ogni altra attività non connessa con quella autorizzata“».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l’Ulivo (v. emend. 2.25).

 

5.0.139

Callegaro, Tarolli

        Dopo l’articolo 5, aggiungere il seguente:


«Art. 5-bis.

(Iva sul canone di locazione di unità immobiliari
adibite ad uso abitazione principale)


        1. Il canone di locazione relativo alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale e le relative pertinenze sono esenti dall’imposta sul valore aggiunto».
Compensazione del Gruppo Unione Democristiana e di Centro (v. emend. 2.76).

 

5.0.46

Bonavita, Brunale, Pasquini, Morando, Caddeo

        Dopo l’articolo 5, aggiungere il seguente:


«Art. 5.

(Applicazione della legge 27 dicembre 1997, n. 449)


        1. Alla tabella allegata all’articolo 5 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, il punto 7) è abrogato.

        2. L’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 11 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per le imprese turistiche, opera anche per le spese sostenute nel periodo d’imposta in corso al 1º gennaio 2003.
        3. L’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 14, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per i soggetti indicati alla lettera
f) del medesimo comma, opera anche per le spese sostenute nel periodo d’imposta in corso al 1º gennaio 2003, ed anche per l’acquisto degli immobili detenuti in affitto dai predetti soggetti. In questo caso la deducibilità delle spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e ristrutturazione ivi indicate è consentita in quote costanti nel periodo d’imposta di sostenimento e nei tre periodi successivi».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l’Ulivo (v. emend. 2.25).

 

5.0.47

Chiusoli, Baratella, Garraffa, Maconi, Caddeo

        Dopo l’articolo 5, aggiungere il seguente:


«Art. 5-bis.

(Applicazione della legge 27 dicembre 1997, n. 449)


        1. Alla tabella allegata all’articolo 5 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, il punto 7) è abrogato.

        2. L’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 11 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per le imprese turistiche, opera anche per le spese sostenute nel periodo d’imposta in corso al 1º gennaio 2003.
        3. L’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 14, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per i soggetti indicati alla lettera
f) del medesimo comma, opera anche per le spese sostenute nel periodo d’imposta in corso al 1º gennaio 2003, ed anche per l’acquisto degli immobili detenuti in affitto dai predetti soggetti. In questo caso la deducibilità delle spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e ristrutturazione ivi indicate è consentita in quote costanti nel periodo d’imposta di sostenimento e nei tre periodi successivi.

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l’Ulivo (v. emend. 2.25).

 

5.0.48

Zavoli, Marini, Marino

        Dopo l’articolo 5, aggiungere il seguente:


«Art. 5-bis.

(Applicazione della legge 27 dicembre 1997, n. 449)


        1. Alla tabella allegata all’articolo 5 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, il punto 7) è abrogato.

        2. L’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 11 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per le imprese turistiche, opera anche per le spese sostenute nel periodo d’imposta in corso al 1º gennaio 2003.
        3. L’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 14, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per i soggetti indicati alla lettera
f) del medesimo comma, opera anche per le spese sostenute nel periodo d’imposta in corso al 1º gennaio 2003, ed anche per l’acquisto degli immobili detenuti in affitto dai predetti soggetti. In questo caso la deducibilità delle spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e ristrutturazione ivi indicate è consentita in quote costanti nel periodo d’imposta di sostenimento e nei tre periodi successivi.

        Conseguentemente all’articolo 12, al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «4 per cento» con le seguenti: «5 per cento». All’articolo 67, alla tabella C, rubrica: Ministero dell’economia e delle finanze voce Decreto legislativo n. 300 del 1999, articolo 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate), apportare le seguenti variazioni:

            2003:    –  200.000;

            2004:    –  150.000;
            2005:    –  100.000.

 

5.0.49

Casellati, Ferrara

        Dopo l’articolo 5, inserire il seguente:


«Art. 5-bis.

(Riduzione dell’aliquota ICI per i locatori a studenti universitari)


        1. All’articolo 2, comma 4, della legge n. 431 del 9 dicembre 1998, dopo il primo periodo è inserito il seguente: “i comuni possono altresì deliberare analoghe agevolazioni per favorire gli accordi di cui all’articolo 5, commi 2 e 3“».
Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

 

5.0.50

Collino, Barelli

        Dopo l’articolo 5, aggiungere il seguente:


«Art. 5-bis.

(Abolizione delle dichiarazioni/comunicazioni ICI ai Comuni da parte degli Istituti autonomi case popolari comunque denominati)


        1. All’articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 è aggiunto il seguente comma:

            «4-bis) Gli Istituti autonomi case popolari comunque denominati, sono esentati dalla presentazione ai comuni delle dichiarazioni di cui al comma precedente nonché delle eventuali comunicazioni previste dai Comuni. I Comuni avranno la facoltà di richiedere agli Istituti autonomi case popolari comunque denominati prospetti riepilogativi all’atto della verifica dei versamenti».

 

5.0.51

Collino, Barelli

        Dopo l’articolo 5, aggiungere il seguente:


«Art. 5-bis.

(Agevolazioni in materia di imposta di bollo per gli assegnatari
di immobili ad uso abitazione di edilizia residenziale pubblica)


        1. Alla Tariffa, parte seconda, allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 642 è aggiunto il seguente articolo:

            «32-bis) in deroga a quanto previsto nella tariffa parte prima allegata al presente decreto, per i contratti di locazione di immobili di edilizia residenziale pubblica assegnati a titolari di redditi di lavoro dipendente e di pensione non superiori al limite previsto per la prima fascia dalla Delibera CIPE 13 mano 1995 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 27 maggio 1995 n. 122 concernente »Edilizia residenziale pubblica: criteri generali per l’assegnazione di alloggi e per la determinazione dei canoni« e successive modifiche e integrazioni: per ogni foglio Euro 10.33».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.8).

 

5.0.52

Caruso, Bucciero, Bobbio, Consolo, Nocco

        Dopo l’articolo 5, inserire il seguente:


«Art. 5-bis.

(Modifiche alle disposizioni in materia di imposta di registro)


        1. All’articolo 1 della tariffa – parte I del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è aggiunto in fine il seguente periodo: “Se il trasferimento, con o senza corrispettivo, avviene a favore di un soggetto che agisce nella qualità di trustee di un trust ed opera a favore di enti pubblici e di fondazioni o associazioni legalmente riconosciute, che hanno come scopo esclusivo l’assistenza, lo studio, la ricerca scientifica, l’educazione, l’istruzione o altre finalità di pubblica utilità, nonché quelli a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e a fondazioni previste dal decreto legislativo emanato in attuazione della legge 23 dicembre 1998, n. 461 ................ euro 129,11“».
        Alla Tabella A,
Fondo speciale di parte corrente di cui al comma 1 dell’articolo 67, ridurre proporzionalmente le voci relative agli accantonamenti dei diversi ministeri, al netto delle regolazioni debitorie del 10 per cento per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.

        Alla Tabella C, di cui al comma 2 dell’articolo 67, ridurre del 50 per cento l’accantonamento relativo al Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa per le leggi permanenti di natura corrente di cui alla legge n. 468 del 1978.

 

5.0.53

Collino, Barelli

        Dopo l’articolo 5, aggiungere il seguente:


«Art. 5-bis.

(Agevolazioni in materia di imposta di registro per gli assegnatari
di immobili ad uso abitazione di edilizia residenziale pubblica)


        1. Alle note dell’articolo 5 della Tariffa, parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 è aggiunta la seguente:

            “II-ter) Per i contratti di locazione di immobili di edilizia residenziale pubblica assegnati a titolari di redditi di lavoro dipendente e di pensione non superiori al limite previsto per la prima fascia della Delibera CIPE 13 marzo 1995 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 27 maggio 1995 n. 122 concernente ’Edilizia residenziale pubblica: criteri generali per l’assegnazione di alloggi e per la determinazione dei canoni’ e successive modifiche e integrazioni, l’imposta è dovuta in misura fissa di Euro 51,65 per l’intera durata del rapporto di locazione“».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.8).

 

5.0.54

Dato, Giaretta

        Dopo l’articolo 5, aggiungere il seguente:


«Art. 5-bis.

        1. Negli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 488, le parole: “30 settembre 2002“, ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2002“.

        2. All’articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dopo la lettera i) aggiungere la seguente lettera: l) i fabbricati rurali, ancorché con attribuzione di rendita.
        3. All’articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 466, è aggiunto il seguente comma: “Nella determinazione della base imponibile è ammessa in deduzione l’imposta comunale sugli immobili relativi all’esercizio delle predette attività“.
        4. All’articolo 14 della legge 15 dicembre 1998, n. 441, sono apportate le seguenti modifiche: al comma 3 dopo il periodo “... dalla stipula del contratto di affitto...“ si aggiungano le parole “... nonché alle società di persone aventi le caratteristiche di cui all’articolo 2, comma 1, lettera
c)“.
        5. All’articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Atti inerenti alla formazione, all’arrotondamento o all’accorpamento della piccola proprietà contadina, effettuati in base alla legge 6 agosto 1954, n. 604, e successive modificazioni... euro 129,11“. Nella tariffa allegata al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, è aggiunto il seguente articolo 15: “Trascrizioni di atti inerenti alla formazione, all’arrotondamento o all’accorpamento della piccola proprietà contadina, effettuati in base alla legge 6 agosto 1954, n. 604 e successive modificazioni... euro 129,11“».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l’Ulivo (v. emend. 2.1).

 

5.0.151

Baratella, Chiusoli, Garraffa, Maconi, Caddeo, Stanisci

        Dopo l’articolo 5, aggiungere il seguente:


«Art. 5-bis.

(Interventi in favore dei servizi di vicinato e agevolazioni
per i locatori di immobili commerciali)


        1. Ai locatari di esercizi di vicinato di cui all’articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, è concessa un’ulteriore deduzione ai fini dell’imposta sul reddito pari al 10 per cento del valore della locazione corrisposta al locatore.

        2. Al locatore che in presenza di una scadenza di locazione rinnovi il contratto con un aumento non superiore al 10 per cento rispetto a quanto pattuito nel precedente contratto è riconosciuta una deduzione ai fini dell’imposta sul reddito pari al 30 per cento dell’importo della locazione.
        3. Per tutelare, salvaguardare e rilanciare i centri storici, i comuni possono prevedere l’assegnazione di contributi per gli oneri di locazione dei negozi e delle botteghe artigiante di interesse storico di cui al comma 1, sulla base di elenchi compilati dalle stesse amministrazioni. Ai comuni è riconosciuto un credito di imposta pari al 50 per cento dei contributi di cui al presente comma.

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l’Ulivo (v. emend. 2.25).

 

5.0.55

Eufemi

        Dopo l’articolo 5, aggiungere il seguente:


«Art. 5-bis.

        1. All’art. 23, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, il secondo ed il terzo periodo sono sostituibili dai seguenti: “I redditi derivanti da contratti di locazione di immobili sia ad uso abitativo sia ad uso diverso dall’abitativo, se non percepiti, non concorrono a formare il reddito del locatore a partire dal sedicesimo giorno successivo a quello in cui il locatore abbia intimato al conduttore di adempiere alle sue obbligazioni contrattuali ai sensi dell’art. 1454 del codice civile, pena la risoluzione del contratto, ovvero a partire dal giorno successivo a quello in cui il locatore abbia notificato al conduttore l’intenzione di avvalersi della clausola risolutiva espressa contenuta in contratto di cui all’art. 1456 del codice civile. I redditi predetti, se non percepiti, non concorrono altresì a formare il reddito dal momento della conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore. Per le imposte versate sui canoni venuti a scadenza e non percepiti come da accertamento avvenuto nell’ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità è riconosciuto un credito di imposta di pari ammontare. In tutti i casi predetti la rendita catastale non concorre alla formazione del reddito complessivo dal momento di operatività della risoluzione contrattuale“».
Compensazione del Gruppo Unione Democristiana e di Centro (v. emend. 2.76).

 

5.0.56

Guerzoni, Caddeo, Gasbarri, Budin, Iovene, Montino

        Dopo l’articolo 5, aggiungere il seguente:


«Art. 5-bis.

(Riduzione Iva al 10% per le manutezioni ordinarie di immobili
ad uso abitativo da parte di Istituti autonomi comunque denominati)


        1. Il numero 127-duodecies) detta tabella la parte terza allegata al DPR 26 ottobre 1972 n. 633 è sostituito dal seguente: “127-duodecies) prestazioni di servizi aventi ad oggetto la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di cui all’articolo 31, primo comma, lettere a) e b) della legge 5 agosto 1978, n. 457, agli edifici ad uso abitazione di edilizia residenziale pubblica;“».
Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l’Ulivo (v. emend. 2.25).

 

5.0.57

Collino, Boscetto

        Dopo l’articolo 5,aggiungere il seguente:


«Art. 5-bis.

(Agevolazioni in materia di imposta sul valore aggiunto per gli IACP comunque denominati)


        1. Riduzione IVA al 10% per le manutezioni ordinarie di immobili ad uso abitativo da parte di Istituti autonomi comunque denominati: il n. 127-duodecies) detta tabella A parte terza allegata al DPR 26 ottobre 1972 n. 633 è sostituito dal seguente: “127-duodecies) prestazioni di servizi aventi ad oggetto la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di cui all’articolo 31, primo comma, lettere a) e b) della legge 5 agosto 1978, n. 457, agli edifici ad uso abitazione di edilizia residenziale pubblica.“»
Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.8).

 

5.0.58

Collino, Boscetto

        Dopo l’articolo 5, aggiungere il seguente:


«Art. 5-bis.

(Agevolazioni in materia di imposta sul valore aggiunto per gli IACP comunque denominati)


        1. Alla tabella a parte seconda allegata la DPR 26 ottobre 1972 n. 633 è aggiunto il seguente: “21-ter) case di abitazione non di lusso secondo i criteri di cui al decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 agosto 1969, ancorché non ultimate, purché permanga l’originaria destinazione costruiti dagli Istituti autonomi case popolari comunque denominati.“»
Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.8).

 

5.0.59

Garraffa, Morando, Battaglia Giovanni

        Dopo l’articolo 5, aggiungere il seguente:


«Art. 5-bis.

(Esclusione dall’imponibile ai fini IRPEF, IRPEG e ICI, dei redditi
dei fabbricati della città e della provincia di Palermo colpiti
dalla crisi sismica iniziata il 6 settembre 2002)


        1. I redditi dei fabbricati della città e dei comuni della provincia di Palermo colpiti dalla crisi sismica iniziata il 6 settembre 2002, di cui all’Ordinanza 3250 della Presidenza del Consiglio dei Ministri dell’8 novembre 2002, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell’IRPEF, dell’IRPEG e dell’ICI fino alla definitiva rimessa in sicurezza degli edifici, o comunque non oltre il 31 dicembre 2004, a condizione che vengano allegate alla dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in corso le certificazioni fornite dal Comune del danno grave e significativo documentato dai rilievi o dagli interventi effettuati dal Comune medesimo, o dalla Protezione Civile, o dai Vigili del Fuoco, o dalla Sopraintendenza ai Beni culturali e ambientali, tra il 6 settembre 2002 e la data di pubblicazione della predetta Ordinanza.
Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l’Ulivo (v. emend. 2.25).

 

5.0.60

Eufemi

        Dopo l’articolo 5, aggiungere il seguente:


«Art. 5-bis.

(Rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni edificabili
e con destinazione agricola e dei fabbricati)


        1. Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui all’articolo 81, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, per i terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio 2003, può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto. Il valore a tale data determinato sulla base di una perizia giurata di stima, cui si applica l’articolo 64 del codice di procedura civile, redatta da soggetti iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, degli agrotecnici, dei periti agrari e dei periti industriali edili, a condizione che il predetto valore sia assoggettato ad una imposta sostituitiva delle imposte sui redditi, secondo quanto disposto nei commi da 2 a 7.

        2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, agli effetti delle disposizioni di cui agli articoli 54, 57 e 66 del citato testo unico delle imposte sui redditi, anche ai terreni edificabili e con destinazione agricola, nonché ai fabbricati posseduti da società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice aventi per oggetto prevalnete od esclusivo le attività di costruzione, compravendita, gestione immobiliare e l’attività del settore agricolo o agrituristico.
        3. L’imposta sostitutiva di cui al comma 1 è determinata nella misura del 4% per i terreni e del 3% per gli altri immobili, da calcolarsi sul valore determinato a norma del comma 1 ed è versata, con le modalità previste dal capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il 30 settembre 2003.
        4. L’imposta sostitutiva può essere rateizzata fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a partire dalla predetta data del 30 settembre 2003. Sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente a ciascuna rata.
        5. La perizia, unitamente ai dati identificativi dell’estensore della medesima ed al codice fiscale del titolare del bene periziato, nonché alle ricevute di versamento dell’imposta sostitutiva, è conservata dal contribuente ed esibita o trasmessa a richiesta dell’Amministrazione finanziaria. In ogni caso la redazione ed il giuramento della perizia devono essere effettuati entro il termine del 30 settembre 2003.
        6. Il costo per la relazione giurata di stima è portato in aumento del valore di acquisto dei beni di cui ai commi 1 e 2 nella misura in cui è stato effettivamente sostenuto ed è rimasto a carico.
        7. La rideterminazione del valore di acquisto dei terreni e degli immobili di cui ai commi da 1 a 6 costituisce valore normale minimo di riferimento ai fini delle imposte sui redditi, dell’imposta di registro e dell’imposta ipotecaria e catastale.»

 

5.0.61

Thaler, Michelini, Andreotti, Betta, Kofler, Frau, Peterlini, Rollandin, Ruvolo, Salzano

        Dopo l’articolo 5, aggiungere il seguente:


«Art. 5-bis.

        1. All’articolo 19-bis 1 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, al comma 1, la lettera i) è sostituita dalla seguente:

            “i) non è ammessa in detrazione l’imposta relativa all’acquisto o alla costruzione di fabbricati, o di porzioni di fabbricato, a destinazione abitativa, ne quella relativa alla locazione o alla manutenzione, recupero o gestione degli stessi, salvo che per le imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale dell’attività esercitata la costruzione o la rivendita dei predetti fabbricati o predette porzioni.
        La disposizione non si applica per i predetti fabbricati o predette porzioni che siano destinati esclusivamente e durevolmente all’attività d’impresa di tipo residence turistico alberghiero o all’alloggio del personale dipendente non residente nel comune di sede dell’attività o nei comuni limitrofi.

        Inoltre la disposizione non si applica per i soggetti che esercitano attività che danno luogo ad operazioni esenti di cui al numero 8) dell’articolo 10 che comportano la riduzione della percentuale di detrazione a norma dell’articolo 19, comma 5, e dell’articolo 19-bis“».

 

5.0.62

Iovene, Cortiana, Martone, Toia, Piatti, Caddeo, Giaretta

        Dopo l’articolo 5, aggiungere il seguente:


«Art. 5-bis.

(Erogazioni liberali)


        1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportare le seguenti variazioni:

            a) all’articolo 10, comma 1, lettera g), in materia di deducibilità dal reddito imponibile delle erogazioni liberali a favore di organizzazioni non governative, le parole «al 2 per cento» sono sostituite dalle seguenti: “al 4 per cento“;

            b) all’articolo 13-bis, comma 1, lettera i-bis) in materia di erogazioni liberali, le parole “a 4 milioni di lire“ sono sostituite dalle seguenti: “a 2500 euro“;
            
c) all’articolo 13, comma 1, lettera i-quater) in materia di erogazioni liberali, le parole “a 4 milioni di lire“ sono sostituite le seguenti: “a 2500 euro“».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l’Ulivo (v. emend. 2.25).

 

5.0.63

Toia, Baio Dossi, Giaretta

        Dopo l’articolo 5, aggiungere il seguente:


«Art. 5-bis

(Erogazioni liberali)


        1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportare le seguenti variazioni:

            a) all’articolo 10, comma 1, lettera g), in materia di deducibilità dal reddito imponibile delle erogazioni liberali a favore di organizzazioni non governative, le parole “al 2 per cento“ sono sostituite dalle seguenti: “al 4 per cento“;

            b) all’articolo 13-bis, comma 1, lettera i-bis) in materia di erogazioni liberali, le parole “a 4 milioni di lire“ sono sostituite dalle seguenti: “a 2500 euro“;
            
c) all’articolo 13, comma 1, lettera i-quater) in materia di erogazioni liberali, le parole “a 4 milioni di lire“ sono sostituite le seguenti: “a 2500 euro“».

        Conseguentemente, in tabella A, rubrica del Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti riduzioni: (in milioni di euro)
            2003  =  –  100.000

            2004  =  –    65.000
            2005  =  –    50.000

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l’Ulivo (v. emend. 2.1).

 

5.0.64

Bonavita, Brunale, Pasquini, Morando, Caddeo

        Dopo l’articolo 5, aggiungere il seguente:


«Art. 5-bis.

(Erogazioni liberali)


        1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

            d) all’articolo 13-bis, cornma 1, dopo la lettera i-quater è aggiunta la seguente:
            
i-quinquies) le erogazioni liberali in denaro a favore dei soggetti del terzo settore di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328, nella misura determinata dal Ministro dell’economia e delle finanze con proprio decreto, sentiti i soggetti rappresentativi del terzo settore, fino a concorrenza dell’importo massimo di 25 milioni di euro per il 2002, di 25 milioni di euro per il 2003 e di 25 milioni di euro per il 2004;
            
e) all’articolo 65, cornma 2, concernenti oneri di utilità sociale, dopo la lettera c-undecies) è aggiunta la seguente:
            
c-dodecies) le erogazioni liberali in denaro a favore dei soggetti del terzo settore di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328, nella misura determinata dal Ministro dell’economia e delle finanze con proprio decreto, sentiti i soggetti rappresentativi del terzo settore, fino a concorrenza dell’importo massimo di 25 milioni di euro per il 2002, di 25 milioni di euro per il 2003 e di 25 milioni di euro per il 2004».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l’Ulivo (v. emend. 2.25).

 

5.0.65

Iovene, Cortiana, Martone, Toia, Piatti, Caddeo, Giaretta

        Dopo l’articolo 5, aggiungere il seguente:


«Art. 5-bis.

(Erogazioni liberali)


        1. Al Testo unico delle imposte si redditi, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all’articolo 13-bis, comma 1, dopo la lettera i-quater è aggiunta la seguente:
            «
i-quater-bis) le erogazioni liberali in denaro a favore dei soggetti del terzo settore di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328, sono determinate dal Ministro dell’economia e delle finanze con proprio decreto, sentiti i soggetti del terzo settore, fino a concorrenza dell’importo massimo di 25 milioni di euro per il 2002, di 25 milioni di euro per il 2003 e di 25 milioni di euro per il 2004.»
            
b) all’articolo 65, comma 2, concernenti oneri di utilità sociale, dopo la lettera Gocties) è aggiunta la seguente:
            «
c-octies-bis) le erogazioni liberali in denaro in favore dei soggetti del terzo settore di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328, sono determinate dal Ministero dell’economia e delle finanze con proprio decreto, sentiti i soggetti del terzo settore, fino a concorrenza dell’importo massimo di 25 milioni di euro per il 2002, di 25 milioni di euro per il 2003 e di 25 milioni di euro per il 2004».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l’Ulivo (v. emend. 2.25).

 

5.0.66

Toia, Baio Dossi, Giaretta

        Dopo l’articolo 5, aggiungere il seguente:


«Art. 5-bis.

(Erogazioni liberali)


        1. Al Testo unico delle imposte si redditi, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

            d) all’articolo 13-bis, comma 1, dopo la lettera i-quater è aggiunta la seguente:
            “
i-quater-bis) le erogazioni liberali in denaro a favore dei soggetti del terzo settore di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328, sono determinate dal Ministro dell’economia e delle finanze con proprio decreto, sentiti i soggetti del terzo settore, fino a concorrenza dell’importo massimo di 25 milioni di euro per il 2002, di 25 milioni di euro per il 2003 e di 25 milioni di euro per il 2004“.
            
e) all’articolo 65, comma 2, concernenti oneri di utilità sociale, dopo la lettera cocties) è aggiunta la seguente:
            “
c-octies-bis) le erogazioni liberali in denaro in favore dei soggetti del terzo settore di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328, sono determinate dal Ministero dell’economia e delle finanze con proprio decreto, sentiti i soggetti del terzo settore, fino a concorrenza dell’importo massimo di 25 milioni di euro per il 2002, di 25 milioni di euro per il 2003 e di 25 milioni di euro per il 2004“».

        Conseguentemente in Tabella A, Rubrica Ministero dell’economia e delle finanze apportare le seguenti riduzioni:

            2002  =  –  100.000

            2003  =  –    66.000
            2004  =  –    50.000

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l’Ulivo (v. emend. 2.1).

 

5.0.67

Battisti, Giaretta

        Dopo l’articolo 5, aggiungere il seguente:


«Art. 5-bis.

(Erogazioni liberali)


        1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

            d) all’articolo 13-bis, comma 1, dopo la lettera i-quater e aggiunta la seguente:
            
i-quinquies) le erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore a 1.000 euro, a favore di enti, istituti, anche universitari, pubblici e privati, e associazioni senza scopo di lucro che svolgono direttamente o indirettamente attività di studio e di ricerca scientifica sulle malattie neoplastiche, presso laboratori universitari, ospedali e istituti;
            
e) all’articolo 65, comma 2, dopo la lettera c-undecies) è aggiunta la seguente:
            
c-dodecies) le erogazioni liberali in denaro a favore di enti, istituti, anche universitari, pubblici e privati, e associazioni senza scopo di lucro che svolgono direttamente o indirettamente attività di studio e di ricerca scientifica sulle malattie neoplastiche, presso laboratori universitari, ospedali e istituti, fino a concorrenza dell’importo massimo di un milione di euro».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l’Ulivo (v. emend. 2.1).

 

5.0.68

Castellani, De Petris, Turci, D’Amico, Toia, Dato, Giaretta

        Dopo l’articolo 5, aggiungere il seguente:


«Art. 5-bis.

(Erogazioni liberali)


        1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

            d) all’articolo 1 3-bis, comma 1, dopo la lettera i-quater è aggiunta la seguente:
            
i-quinquies) le erogazioni liberali in denaro a favore dei soggetti del terzo settore di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328, nella misura determinata dal Ministro dell’economia e delle finanze con proprio decreto, sentiti i soggetti rappresentativi del terzo settore, fino a concorrenza dell’importo massimo di 25 milioni di euro per il 2002, di 25 milioni di euro per il 2003 e di 25 milioni di euro per il 2004;
            
e) all’articolo 65, comma 2, concernenti oneri di utilità sociale, dopo la lettera c-undecies) è aggiunta la seguente:
            
c-dodecies) le erogazioni liberali in denaro a favore dei soggetti del terzo settore di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328, nella misura determinata dal Ministro dell’economia e delle finanze con proprio decreto, sentiti i soggetti rappresentativi del terzo settore, fino a concorrenza dell’irnporto massimo di 25 milioni di euro per il 2002, di 25 milioni di euro per il 2003 e di 25 milioni di euro per il 2004».

        Conseguentemente, all’articolo 50, tabella A, voce: Ministero dell’economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni.

            2002:  =  –  100.000;

            2003:  =  –    66.000;
            2004:  =  –    50.000.

Compensazioni dei Gruppi dell’Ulivo (v. emend. 2.195).

 

5.0.69

Ripamonti, Franco Vittoria, D’Andrea, Acciarini, Betta, Cortiana, Manieri, Modica, Monticone, Pagano, Pagliarulo, Soliani, Tessitore

        Dopo l’articolo 5, inserire il seguente:


«Art. 5-bis.

(Estensione alle persone fìsiche della disciplina fiscale delle erogazioni liberali nei settori dei beni culturali e dello spettacolo)


        1. Alla fine del comma c-nonies del comma 2 dell’art 65 (Oneri di utilità sociale) del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 22 Dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni aggiungere le seguenti parole: “Sono altresì deducibili le erogazioni liberali delle persone fisiche, entro i complessivi limiti di importo di cui al comma 3 dell’art. 38 della legge 21 novembre 2000, n. 342“».

 

5.0.70

Bonavita, Morando, Caddeo, Brunale, Pasquini

        Dopo l’articolo 5, aggiungere il seguente:


«Art. 5-bis.

(Estensione alle persone fisiche della disciplina fiscale delle
erogazioni liberali nei settori dei beni culturali e dello spettacolo)


        1. All’articolo 65, comma 2, lettera c-nonies), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono altresì deducibili le erogazioni liberali delle persone fisiche, entro i complessivi limiti di importo di cui al comma 3 dell’articolo 38 della legge 21 novembre 2000, n. 342».
Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l’Ulivo (v. emend. 2.25).

 

5.0.71

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni, Zancan

        Dopo l’articolo 5, aggiungere il seguente:


«Art. 5-bis.

(Estensione alle persone fisiche della disciplina fiscale delle erogazioni liberali nei settori dei beni culturali e dello spettacolo)


        1. All’articolo 65, comma 2, lettera c-nonies), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono altresì deducibili le erogazioni liberali delle persone fisiche, entro i complessivi limiti di importo di cui al comma 3 dell’articolo 38 della legge 21 novembre 2000, n. 342».
Compensazione del Gruppo Verdi-l’Ulivo (v. emend. 2.2).

 

5.0.72

Angius, Caddeo, Guerzoni

        Dopo l’articolo 5, aggiungere il seguente:


Art. 5.

(Disposizione in materia di deducibilità delle spese
per la promozione di eventi culturali)


        1. All’articolo 65, comrna 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, concernenti oneri di utilità sociale, la lettera c-nonies) è così modificata:

            “c-nonies) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e di associazioni legalmente riconosciute, per lo svolgimento dei loro compiti istituzionali e per la realizzazione di programmi culturali nei settori dei beni culturali e dello spettacolo. Il Ministro per i beni e le attività culturali individua con proprio decreto periodicamente, sulla base di criteri che saranno definiti sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, i soggetti e le categorie di soggetti che possono beneficiare delle predette erogazioni liberali; definisce gli obblighi di informazione da parte dei soggetti erogatori e dei soggetti beneficiari; vigila sull’impiego delle erogazioni e comunica, entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento al Centro informativo del Dipartimento delle entrate del Ministero dell’economia e delle finanze, l’elenco dei soggetti erogatori e l’ammontare delle erogazioni liberali da essi effettuate“».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l’Ulivo (v. emend. 2.25).

 

5.0.73

Battaglia Antonio, Boscetto

        Dopo l’articolo 5, aggiungere il seguente:


«Art. 5-bis.

(Elevazione dell’aggio dovuto ai rivenditori di generi di monopolio)


        1. All’articolo 13 della legge 29 gennaio 1986, n. 25 la cifra: “8,50“ è sostituita dalla cifra: “10“».
Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.8).

 

5.0.74

Baratella, Garraffa, Chiusoli, Maconi, Caddeo, Calvi

        Dopo l’articolo 5, aggiungere il seguente:


«Art. 5-bis.

(Elevazione dell’aggio dovuto ai rivenditori di generi di monopolio)


        1. All’articolo 13 della legge 29 gennaio 1986, n. 25 la cifra: “8,50“ è sostituita dalla cifra: “10“».
Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l’Ulivo (v. emend. 2.25).

 

5.0.75

Giaretta, Scalera, Bastianoni, Bedin

        Dopo l’articolo 5, aggiungere il seguente:


«Art. 5-bis.

(Elevazione dell’aggio dovuto ai rivenditori di generi di monopolio)


        1. All’articolo 13 della legge 29 gennaio 1986, n. 25 la cifra: “8,50“ è sostituita dalla cifra: “10“».
Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l’Ulivo (v. emend. 2.1).

 

5.0.76

Giaretta, Scalera, Bastianoni, Bedin

        Dopo l’articolo 5, aggiungere il seguente:


«5-bis.

(Riduzione una tantum per rinnovo concessione
delle rivendite i generi di monopolio)


        1. Il comma 5 dell’articolo 19 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293 è sostituito dal seguente: “Nei casi di rinnovo delle concessioni di cui al precedente comma, il concessionario è tenuto a corrispondere all’Amministrazione una somma di denaro una tantum pari al 10 per cento dell’aggio percepito per la vendita di tabacchi lavorati nell’anno finanziario precedente la stipulazione dell’atto di rinnovo della concessione. Nel caso di rinnovi per periodi di tempo inferiori al novennio la somma di cui sopra è proporzionalmente ridotta. Per il rinnovo novennale delle rivendite site in stazioni ferroviarie la somma una tantum di cui sopra è ragguagliata al 5 per cento dell’aggio sui tabacchi conseguito nell’anno finanziario precedente“.

        2. I commi 2 e 3 dell’articolo 12 della legge 29 gennaio 1986, n.25 sono sostituiti dal seguente: “Nei casi previsti dagli articoli 25, 28 e 31 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, l’assegnatario della rivendita di prima categoria è tenuto a corrispondere all’Amministrazione una somma di denaro una tantum del 10 per cento dell’aggio percepito dalla rivendita nell’anno finanziario precedente la stipulazione del contratto di appalto“».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l’Ulivo (v. emend. 2.1).

 

5.0.77

Battaglia Antonio, Boscetto

        Dopo l’articolo 5, aggiungere il seguente:


«5-bis.

(Riduzione una tantum per rinnovo concessione
delle rivendite di generi di monopolio)


        1. Il comma 5 dell’articolo 19 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293 è sostituito dal seguente: “Nei casi di rinnovo delle concessioni di cui al precedente comma, il concessionario è tenuto a corrispondere all’Amministrazione una somma di denaro una tantum pari al 10 per cento dell’aggio percepito per la vendita di tabacchi lavorati nell’anno finanziario precedente la stipulazione dell’atto di rinnovo della concessione. Nel caso di rinnovi per periodi di tempo inferiori al novennio la somma di cui sopra è proporzionalmente ridotta. Per il rinnovo novennale delle rivendite site in stazioni ferroviarie la somma una tantum di cui sopra è ragguagliata al 5 per cento dell’aggio sui tabacchi conseguito nell’anno finanziario precedente“.

        2. I commi 2 e 3 dell’articolo 12 della legge 29 gennaio 1986, n.25 sono sostituiti dal seguente: “Nei casi previsti dagli articoli 25, 28 e 31 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, l’assegnatario della rivendita di prima categoria è tenuto a corrispondere all’Amministrazione una somma di denaro una tantum del 10 per cento dell’aggio percepito dalla rivendita nell’anno finanziario precedente la stipulazione del contratto di appalto“».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.8).

 

5.0.78

Chiusoli, Maconi, Baratella, Garraffa, Morando, Caddeo

        Dopo l’articolo 5, aggiungere il seguente:


«5-bis.

(Riduzione una tantum per rinnovo concessione
delle rivendite di generi di monopolio)


        1. Il comma 5 dell’articolo 19 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293 è sostituito dal seguente: “Nei casi di rinnovo delle concessioni di cui al precedente comma, il concessionario è tenuto a corrispondere all’Amministrazione una somma di denaro una tantum pari al 10 per cento dell’aggio percepito per la vendita di tabacchi lavorati nell’anno finanziario precedente la stipulazione dell’atto di rinnovo della concessione. Nel caso di rinnovi per periodi di tempo inferiori al novennio la somma di cui sopra è proporzionalmente ridotta. Per il rinnovo novennale delle rivendite site in stazioni ferroviarie la somma una tantum di cui sopra è ragguagliata al 5 per cento dell’aggio sui tabacchi conseguito nell’anno finanziario precedente“.

        2. I commi 2 e 3 dell’articolo 12 della legge 29 gennaio 1986, n.25 sono sostituiti dal seguente: “Nei casi previsti dagli articoli 25, 28 e 31 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, l’assegnatario della rivendita di prima categoria è tenuto a corrispondere all’Amministrazione una somma di denaro una tantum del 10 per cento dell’aggio percepito dalla rivendita nell’anno finanziario precedente la stipulazione del contratto di appalto“».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l’Ulivo (v. emend. 2.25).

 

5.0.79

Giaretta, Scalera, Bastianoni, Bedin

        Dopo l’articolo 5, aggiungere il seguente:


«5-bis.

(Riduzione una tantum per rinnovo concessione
delle rivendite di generi di monopolio)


        1. Il comma 5 dell’articolo 19 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, nonché i commi 2 e 3 dell’articolo 12 della legge 29 gennaio 1986, n. 25 sono soppressi».
Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l’Ulivo (v. emend. 2.1).

 

5.0.80

Battaglia Antonio, Boscetto

        Dopo l’articolo 5, aggiungere il seguente:


«5-bis.

(Riduzione una tantum per rinnovo concessione
delle rivendite di generi di monopolio)


        1. Il comma 5 dell’articolo 19 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, nonché i commi 2 e 3 dell’articolo 12 della legge 29 gennaio 1986, n. 25 sono soppressi».
Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.8).

 

5.0.81

Maconi, Chiusoli, Baratella, Garraffa, Caddeo, Morando

        Dopo l’articolo 5, aggiungere il seguente:


«5-bis.

(Riduzione una tantum per rinnovo concessione
delle rivendite di generi di monopolio)


        1. Il comma 5 dell’articolo 19 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, nonché i commi 2 e 3 dell’articolo 12 della legge 29 gennaio 1986, n. 25 sono soppressi».
Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l’Ulivo (v. emend. 2.25).

 

5.0.82

Garraffa, Baratella, Chiusoli, Maconi, Morando, Caddeo

        Dopo l’articolo 5, aggiungere il seguente:


«5-bis.

(Soppressione del sopracanone a carico
delle rivendite di generi di monopolio)


        1. Alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all’articolo 26 è soppresso il comma 3;

            b) all’articolo 30, comma 1, sono soppresse le parole: “, dietro pagamento di un congruo sopracanone annuo,“».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l’Ulivo (v. emend. 2.25).

 

5.0.83

Giaretta, Scalera, Bastianoni, Bedin

        Dopo l’articolo 5, aggiungere il seguente:


«5-bis.

(Soppressione del sopracanone a carico
delle rivendite di generi di monopolio)


        1. Alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all’articolo 26 è soppresso il comma 3;

            b) all’articolo 30, comma 1, sono soppresse le parole: “, dietro pagamento di un congruo sopracanone annuo,“».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l’Ulivo (v. emend. 2.1).

 

5.0.84

Battaglia Antonio, Boscetto

        Dopo l’articolo 5, aggiungere il seguente:


«5-bis.

(Soppressione del sopracanone a carico
delle rivendite di generi di monopolio)


        1. Alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all’articolo 26 è soppresso il comma 3;

            b) all’articolo 30, comma 1, sono soppresse le parole: “, dietro pagamento di un congruo sopracanone annuo,“».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.8).

 

5.0.85

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni, Zancan, Marino

        Dopo l’articolo 5, aggiungere il seguente:


«Art. 5-bis.

        1. Il comma 83 dell’articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

        “83. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, da emanare entro il 30 giugno di ogni anno, sulla base degli utili erariali derivanti dal gioco del lotto accertati nel rendiconto dell’esercizio immediatamente precedente, è riservata in favore del Ministero per i beni e le attività culturali una quota degli utili derivanti dalla estrazione del gioco del lotto, non inferiore a 150 milioni di euro, per il recupero e la conservazione dei beni culturali, archeologici, storici, artistici, archivistici e librari, nonché per interventi di restauro paesaggistico“».

Compensazione del Gruppo Verdi-l’Ulivo (v. emend. 2.2).

 

5.0.86

Franco Vittoria, D’Andrea, Acciarini, Betta, Cortiana, Manieri, Modica, Monticone, Pagano, Pagliarulo, Soliani, Tessitore, Caddeo

        Dopo l’articolo 5, aggiungere il seguente:


        «Art. 5-ter.

        1. Il comma 83 dell’articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni, è così riformulato:

        “83. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti nuovi giochi ed estrazioni infrasettimanali del gioco del lotto. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e per i beni e le attività culturali, da emanare entro il 30 giugno di ogni anno, sulla base degli utili erariali derivanti dal gioco del lotto accertati nel rendiconto dell’esercizio immediatamente precedente, è riservata in favore del Ministero per i beni e le Attività Culturali una quota degli utili derivanti dalla nuova estrazione del gioco del lotto, non inferiore a 260 milioni di euro, per il recupero e la conservazione dei beni culturali, archeologici, storici, artistici, archivistici e librari, nonché per interventi di restauro paesaggistico“».

Compensazioni dei Gruppi dell’Ulivo (v. emend. 2.195).

 

5.0.87

Bonavita, Brunale, Pasquini, Morando, Caddeo

        Dopo l’articolo 5, aggiungere il seguente:


«Art. 5-bis.

        1. Il comma 83 dell’articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, e sostituito dal seguente:

        “83. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti nuovi giochi ed estrazioni infrasettimanali del gioco del lotto. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, da emanare entro il 30 giugno di ogni anno, sulla base degli utili erariali derivanti dal gioco del lotto accertati nel rendiconto dell’esercizio immediatamente precedente, è riservata in favore del Ministero per i beni e le attività culturali una quota degli utili derivanti dalla nuova estrazione del gioco del lotto, non inferiore a 260 milioni di euro, per il recupero e la conservazione dei beni culturali, archeologici, storici, artistici, archivistici e librari, nonché per interventi di restauro paesaggistico“».

 

5.0.88

Marino, Muzio, Pagliarulo

        Dopo l’articolo 5, inserire il seguente:


«Art. 5-bis.

        “1. A decorrere dall’anno 2003 si autorizza l’effettuazione di lotterie nazionali fino ad un massimo di sei ogni anno, nonché di una lotteria internazionale

        2. Ad ogni lotteria possono essere abbinate non più di due manifestazioni aventi rilevanza nazionale.
        3. Le lotterie di cui al comma 1 sono individuate tenendo conto della rilevanza nazionale od internazionale, del collegamento con fatti e rievocazioni storici, artistici, culturali e sportivi, della validità, della finalità e della continuità nel tempo dell’avvenimento abbinato. I predetti avvenimenti devono consistere in eventi conosciuti al grande pubblico su tutto il territorio nazionale, con esperienza organizzativa decennale, e preferibilmente eventi guida, a cui affiancare altre manifestazioni di grande interesse. Nell’individuazione delle lotterie si deve osservare una equilibrata ripartizione geografica e garantire un avvicendamento, tale da garantire l’abbinamento con ogni tipo di manifestazioni culturali, storiche, artistiche, sportive, purché aventi i requisiti sopra indicati.
        4. Con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze delle finanze, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, che devono esprimersi entro trenta giorni dalla richiesta, sono individuate le manifestazioni cui collegare le lotterie di cui all’articolo 1. Il decreto ha validità triennale, è emanato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ed ha effetto a decorrere dall’anno successivo a quello di emanazione.
        5. Gli utili di ciascuna lotteria sono versati in conto entrata al bilancio dello Stato.
        6. Per le lotterie abbinate a manifestazioni organizzate dai comuni un terzo degli utili è devoluto ai comuni stessi, con l’obbligo dell’utilizzo per il perseguimento di finalità educative, culturali, di conservazione e recupero del patrimonio artistico, culturale ed ambientale, di potenziamento delle strutture turistiche e sportive e di valorizzazione della manifestazione collegata.
        7. Le entrate di cui al comma 2 sono iscritte in apposito capitolo di bilancio del comune ed il loro utilizzo, secondo le finalità indicate nello stesso comma 2, è documentato in un allegato al bilancio.

        8. Con decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze, è stabilita la destinazione degli utili, limitatamente ad un terzo degli utili stessi, per le lotterie abbinate a manifestazioni organizzate da soggetti diversi dai comuni, secondo le finalità indicate nel comma 2. Il Ministro dell’economia è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le variazioni di bilancio eventualmente occorrenti.
        9. I biglietti della lotteria possono essere venduti anche all’estero, nel rispetto delle norme vigenti nei singoli Stati e in conformità alle disposizioni definite dal Ministro dell’economia di concerto con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro per le politiche comunitarie.
        10. 1 comuni provvedono all’organizzazione delle manifestazioni di cui all’articolo 2 direttamente ovvero attraverso appositi organismi operanti sotto il loro controllo e sono responsabili del perseguimento delle finalità di cui allo stesso articolo 2. La mancata realizzazione di tali finalità entro i tre anni successivi alla messa a disposizione dei fondi comporta, salvo ritardi determinati da cause di forza maggiore, debitamente documentate, il versamento delle somme al bilancio dello Stato.
        11. Con decreto del Minislro dell’Economia e delle finanze sono stabiliti, anno per anno, il prezzo del biglietto, la data, le modalità di estrazione dei premi, nonché la nomina del funzionario incaricato della redazione del verbale di estrazione e di abbinamento.
        12. Il Ministro dell’Economia e delle finanze è autorizzato ad istituire anche per le lotterie nazionali, in sostituzione della cartolina, un biglietto che contenga un meccanismo assimilabile a quello dell’estrazione istantanea.
        13. Il Ministro dell’Economia e delle finanze è autorizzato a costituire una struttura distributiva che garantisca la più ampia diffusione dei biglietti nell’intero territorio nazionale, anche mediante il coinvolgimento delle agenzie di distribuzione dei giornali“».

 

5.0.145

Girfatti, Nocco

        Dopo l’articolo 5, aggiungere i seguenti:


«Art. 5-bis.

(Modifiche al Testo unico di leggi di pubblica sicurezza)


        “1. All’articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n.773 e successive modifiche, sono apportate le seguenti modificazioni: “i commi quinto, sesto e settimo sono sostituiti dai seguenti“:

        “5. Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento e da gioco di abilità, quelli che si attivano solo con l’introduzione di moneta metallica, nei quali l’elemento abilità o trattenimento sono preponderanti rispetto all’elemento aleatorio, il costo della partita non supera 1 euro, la durata di ciascuna partita non è inferiore a otto secondi e distribuiscono esclusivamente vincite in monete metalliche, da erogare subito dopo la conclusione della partita per un importo massimo di 20 euro. In tal caso le vincite, computate dall’apparecchio o congegno in modo non predeterminabile, su un ciclo complessivo di settemila partite, devono risultare, come da idonea perizia giurata redatta da un ingegnere elettronico iscritto all’albo, non inferiori all’80% delle somme giocate; la perizia deve altresì certificare la presenza di un dispositivo di sicurezza che blocca il gioco in caso di manomissione del software, facendo apparire sullo schermo o congegno il relativo tentativo. In ogni caso, tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque, anche in parte, le sue regole fondamentali“.
        6. Si considerano, altresì, apparecchi e congegni per il gioco lecito:
            
a) quelli elettromeccanici, installati esclusivamente nelle sale giochi autorizzate a norma dell’art.86 del presente Testo Unico, attivabili unicamente con l’introduzione di monete metalliche, non superiori per ciascuna partita ad un euro e che consentono la vincita di prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro, per un importo non superiore a 10 euro;

            b) quelli di puro divertimento, basati sulla sola abilità del giocatore che non distribuiscono premi e per i quali la durata della partita può variare in relazione all’abilità del giocatore ed il costo della singola partita può essere superiore a cinquanta centesimi di euro;
            
c) quelli automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento o da gioco di abilità che si attivano solo con l’introduzione di moneta metallica non superiore ad un euro, nei quali l’elemento abilità o trattenimento sono preponderanti rispetto all’elemento aleatorio e possono consentire per ciascuna partita, subito dopo la sua conclusione, il prolungamento o la ripetizione della partita fino ad un massimo di dieci volte e la durata di ciascuna partita non è inferiore ai dodici secondi. Dal 31 dicembre 2003 tali apparecchi dovranno cessare di funzionare e contestualmente essere rimossi da ogni esercizio pubblico o circolo privato.

        7. In ogni locale pubblico o aperto al pubblico o circolo privato, ad eccezione delle sale giochi, è consentita l’installazione degli apparecchi di cui al comma quinto in numero non superiore a tre.

        Nelle sale giochi è consentita l’installazione di apparecchi di cui al comma quinto in rapporto di uno ogni dodici metri quadrati di superficie utile, e comunque in numero non superiore a venti“.


Art. 5-ter.

(Modifiche all’articolo 14-bis del DPR 26 ottobre 1972, n. 640)


        L’art. 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 è sostituito dal seguente:

        1. Per gli apparecchi e congegni per il gioco lecito di cui all’articolo 110 TULPS, come modificato dalla presente legge, il pagamento delle imposte, determinate sulla base dell’imponibile medio forfetario annuo di cui ai successivi commi è effettuato in un’unica soluzione, con le modalità stabilite dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n.247, entro il 16 aprile di ogni anno ovvero entro il giorno 16 del mese successivo a quello di prima installazione per gli apparecchi e congegni installati dopo il 1º aprile.

        2. Per gli apparecchi e congegni di cui all’articolo 110 TULPS, come modificato dalla presente legge, ai fini dell’imposta sugli intrattenimenti, la misura dell’imponibile medio forfetario annuo, per essi previsto alla data del 1º gennaio 2003 è per l’anno 2003 e per ciascuno degli anni successivi:

            a) di 6600 euro per gli apparecchi di cui al comma quinto dell’art. 110 TULPS;

            b) di 1735 euro per gli apparecchi di cui alla lettera a) del sesto cornrna dell’art.110 TULPS;
            
c) di 800 euro per gli apparecchi di cui alla lettera b) del sesto comma dell’art. 110 TULPS. d) di 3000 euro, e solo fino al 31 dicembre 2003, per gli apparecchi di cui alla lettera c) del sesto comma dell’art.110 TULPS.

        Per gli apparecchi installati in locali ove vengono svolte attività stagionali, si applicano gli imponibili, come sopra stabiliti, ridotti ad un terzo».


Art. 5-quater.

(Limiti di età e disposizioni sanzionatorie)


        1. L’utilizzo degli apparecchi di cui al comma quinto, di cui all’articolo 110 testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931 n. 773, è vietato ai minori di anni 18.

        2. Salvo che il fatto costituisca reato ai sensi delle disposizioni del codice penale concernenti il gioco d’azzardo, il responsabile dell’installazione e dell’uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli o associazioni di qualunque specie di apparecchi automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco lecito non rispondenti alle caratteristiche e prescrizioni indicate nel comma quinto dell’art.110 testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n.773, e successive modificazioni, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 5000 a 10000 euro. L’Organo accertatore provvederà a dare comunicazione, della relativa infrazione, alla Questura di competenza; in caso di recidiva, il Questore provvederà a sospendere la licenza del trasgressore per un periodo da uno a sei mesi.
        3. Il comma 11 dell’art.110 del testo unico di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n.773 è abrogato.


Art. 5-quinquies.

(Disposizioni finali)


        1. Sono abrogate le disposizioni del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS) e quelle della legge 23 dicembre 2000 n.388 in contrasto con la presente legge».

 

5.0.89

Salerno, Kappler, Balboni

        Dopo l’articolo 5, aggiungere i seguenti:


«Art. 5-bis.

(Modifiche al testo unico di leggi di pubblica sicurezza)


        All’articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n 773 e successive modifiche, sono apportate le seguenti modificazioni:

            “i commi quinto, sesto e settimo sono sostituiti dai seguenti:
        5 . Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento e da gioco di abilità, quelli che si attivano solo con l’introduzione di moneta metallica, nei quali l’elemento abilità o trattenimento sono preponderati rispetto all’elemento aleatorio, il costo della partita non supera 1 euro, la durata di ciascuna partita non è inferiore a otto secondi e distribuiscono esclusivamente vincite in monete metalliche, da erogare subito dopo la conclusione della partita per un importo massimo di 20 euro. In tal caso le vincite computate dall’apparecchio o congegno in modo non predeterminabile, su un ciclo complessivo di settemila partire, devono risultare, come da idonea perizia giurata redatta da un ingegnere elettronico iscritto all’albo, non inferiori all’80% delle somme giocate, la perizia deve altresì certificare la presenza di un dispositivo di sicurezza che blocca il gioco in caso di manomissione del software, facendo apparire sullo schermo o congegno il relativo tentativo. In ogni caso, tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque, anche in parte, le sue regole fondamentali.

        6. Si considerano, altresì, apparecchi e congegni per il gioco lecito:

            a) quelli elettromeccanici, installati esclusivamente nelle sale giochi autorizzate a norma dell’art. 86 del presente testo unico, attivabili unicamente con l’introduzione di monete metalliche, non superiori per ciascuna partita ad un euro e che consentono la vincita di prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro, per un importo non superiore a 10 euro;

            b) quelli di puro divertimento, basati sulla sola abilità del giocatore che non distribuiscono premi e per i quali la durata della partita può variare in relazione all’abilità del giocatore ed il costo della singola partita non può essere superiore a cinquanta centesimi di euro;
            
c) quelli automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento o da gioco di abilità che si attivano solo con l’introduzione di moneta metallica non superiore ad un euro, nei quali l’elemento abilità o trattenimento sono preponderanti rispetto all’elemento aleatorio e possono consentire per ciascuna partita, subito dopo la sua conclusione, il prolungamento o la ripetizione della partita fino ad un massimo di dieci volte e la durata di ciascuna partita non è inferiore ai dodici secondi. Dal 31 dicembre 2003 tali apparecchi dovranno cessare di funzionare e contestualmente essere rimossi da ogni esercizio pubblico o circolo privato.

        7. In ogni locale pubblico o aperto al pubblico o circolo privato, ad eccezione delle sale giochi, è consentita l’installazione degli apparecchi di cui al comma quinto in numero non superiore a tre.

        Nelle sale giochi è consentita l’installazione di apparecchi di cui al comma quinto in rapporto di uno ogni dodici metri quadrati di superficie utile, e comunque in numero non superiore a venti.


Art. 5-ter.

(Modifiche all’articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640)


        L’articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 è sostituito dal seguente:

        1. Per gli apparecchi e congegni per il gioco lecito di cui all’articolo 110 TULPS, come modificato dalla presente legge, il pagamento delle imposte, determinate sulla base dell’imponibile medio forfetario annuo di cui ai successivi commi è effettuato in un’unica soluzione, con le modalità stabilite dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 247, entro il 16 aprile di ogni anno ovvero entro il giorno 16 del mese successivo a quello di prima installazione per gli apparecchi e congegni installati dopo il 1º aprile.

        2. Per gli apparecchi e congegni di cui all’articolo 110 TULPS, come modificato dalla presente legge, ai fini dell’imposta sugli intrattenimenti, la misura dell’imponibile medio forfetario annuo, per essi previsto alla data del 1º gennaio 2003 e per ciascuno degli anni successivi:

            a) di 6600 euro per gli apparecchia di cui al comma quinto dell’art. 1101 ULPSW;

            b) di 1735 euro per gli apparecchi di cui alla lettera a) del sesto comma dell’art. 110 TULPS;
            
c) di 800 euro per gli apparecchi di cui alla lettera b) del sesto comma dell’art. 110 TULPS;
            
d) di 3000 euro, e solo fino al 31 dicembre 2003, per gli apparecchi di cui alla lettera c) del sesto comma dell’art. 110 TULPS;
            
e) Per gli apparecchi installati in locali ove vengono svolte attività stagionali, si applicano gli imponibili, come sopra stabiliti, ridotti ad un terzo.


Art. 5-quater.

(Limite di età e disposizioni sanzionatorie)


        1. L’utilizzo degli apparecchi di cui al comma quinto, il cui all’articolo 110 testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e vietato ai minori di anni 18.

        2. Salvo che il fatto costituisca reato delle disposizioni del codice penale concernenti il gioco d’azzardo, il responsabile dell’installazione e dell’uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli o associazioni di qualunque specie di apparecchi automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco Iecito non rispondenti alle caratteristiche e prescrizioni indicate nel comma quinto dell’art. 110 testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 5000 a 10000 euro. L’Organo accertatore provvederà a dare comunicazione, della relativa infrazione, alla Questura di competenza; in caso di recidiva, il Questore provvederà a sospendere la licenza del trasgressore per un periodo da uno a sei mesi;
        3. Il comma 11 dell’art. 110 del testo unico di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 è abrogato.


Art. 5-quinquies.

(Disposizioni finali)


        1. Sono abrogate le disposizioni del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS) e quelle della legge 23 dicembre 2000, n. 388 in contrasto con la presente legge.

 

5.0.500 (già 9.0.10)

Eufemi

        Dopo l’articolo 9, aggiungere il seguente:


«Art. 9-bis.

        1. Al fine di assicurare la razionale ed efficiente gestione unitaria delle competenze previste in materia dei giochi di cui al comma 5 e 6 art 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, con l’obiettivo di assicurare le maggiori entrate erariali, nonchè per la più efficiente prevenzione ed il più efficace contrasto del gioco illecito, è istituito un regime autorizzatorio per la loro produzione, importazione e installazione, e una anagrafe relativa alla loro distribuzione e gestione.

        2. Gli importatori e i produttori degli apparecchi e dei congegni di cui all’articolo 110, quinto comma, del citato testo unico, presentano un esemplare di ogni modello di apparecchio o congegno che essi intendono produrre o importare all’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato per la verifica tecnica della loro conformità alle prescrizioni stabilite con l’articolo 110 quinto comma, del predetto testo unico e della loro dotazione di dispositivi che ne garantiscono la immodificabilità delle caratteristiche tecniche e delle modalità di funzionamento e di distribuzione dei premi. La verifica tecnica vale inoltre a constatare la rispondenza delle caratteristiche tecniche, delle modalità di funzionamento e di distribuzione dei premi, dei dispositivi di sicurezza, propri di ciascun apparecchio e congegno, ad un’apposita scheda esplicativa fornita dal produttore o dall’importatore in relazione all’apparecchio o al congegno sottoposto ad esame. Dell’esito positivo della verifica è rilasciata apposita certificazione. L’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato può stipulare convenzioni con soggetti pubblici o privati per l’effettuazione della verifica tecnica ed il rilascio della apposita certificazione.
        3. Per assicurare le finalità di cui all’articolo 1, l’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato rilascia nulla osta ai produttori, agli importatori ed ai gestori degli apparecchi e dei congegni di cui al comma 5 e 6 dell’art 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
        A questo fine, con la richiesta di nulla osta per la distribuzione di apparecchi e congegni di cui al comma 5 i produttori e gli importatori autocertificano che gli apparecchi e i congegni sono conformi al modello per il quale è stata conseguita la certificazione.
        Per gli apparecchi di cui al comma 6, i produttori e gli importatori autocertificano che gli stessi sono conformi alle prescrizioni stabilite dall’art 110 del TULPS e che sono muniti di dispositivi che garantiscono la immodificabilità di funzionamento e distribuzione dei premi.
        I produttori e gli importatori consegnano ai cessionari degli apparecchi e dei congegni una copia del nulla osta e, sempre, per ogni apparecchio e congegno ceduto, la relativa scheda esplicativa. La copia del nulla osta e la scheda esplicativa è altresì consegnata, insieme agli apparecchi e congegni, in occasione di ogni loro ulteriore cessione.
        4. I gestori degli apparecchi e congegni di cui al comma 5 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 richiedono il nulla osta all’Agenzia del Gioco, attestando la ricorrenza ai requisiti di cui agli artt. 11, 86 e 92 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
        5. L’articolo 14-
bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, è sostituito dal seguente:

        “Art. 14-bis. - (Apparecchi da divertimento e intrattenimento). – 1. Per gli apparecchi e congegni per il gioco lecito di cui all’articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n.773, e successive modificazioni, il pagamento delle imposte, determinate sulla base dell’imponibile medio forfetario annuo, è effettuato con rate mensili, con le modalità stabilite dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il giorno 16 del mese successivo a quello di prima installazione per gli apparecchi e congegni installati.

        2. Fino alla attivazione della rete per la gestione telematica, per gli apparecchi e congegni per il gioco lecito di cui all’articolo 110, quinto comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è stabilito, ai fini dell’imposta sugli intrattenimenti, un imponibile medio forfetario annuo di 6.600 euro.
        3. Per gli apparecchi e congegni di cui all’articolo 110, sesto comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è stabilito ai fini dell’imposta sugli intrattenimenti un imponibile medio forfetario annuo di 3.000 euro.
        4. Per gli apparecchi e congegni di cui all’articolo 110, settimo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è stabilito ai fini dell’imposta sugli intrattenimenti un imponibile medio forfetario annuo di 1.500 euro.
        5 . Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, verrà stabilita forfetariamente la base imponibile per gli apparecchi e congegni meccanici di ogni tipo e per gli apparecchi e attrazioni per bambini, in relazione alle caratteristiche tecniche degli apparecchi medesimi.
        6. Per gli apparecchi installati in locali ove vengono svolte attività stagionali, si applicano gli imponibili di cui ai precedenti commi ridotti ad un terzo.
        7. Il Ministro dell’Economia destina annualmente parte dei prelievi fiscali previsti dal presente articolo a finalità sociali di interesse generale“.

        6 All’articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
        il comma quinto è sostituito dal seguente:
        “Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento o da gioco lecito quelli che si attivano unicamente con l’introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna, a cinquanta centesimi di euro e che distribuiscono vincite limitate in denaro, ciascuna di valore non superiore a 10 Euro, erogate dall’apparecchio subito dopo la sua conclusione ed esclusivamente in monete metalliche, in tal caso, le vincite computate dall’apparecchio e dal congegno in modo non predeterminabile su un ciclo complessivo di 20.000 partite devono risultare non inferiori al 70% delle somme giocate“.
        Il comma sesto è sostituito dal seguente:
        “Appartengono altresì alla categoria dei giochi leciti quelli elettromeccanici attraverso i quali il giocatore può esprimere la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l’introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, ad un euro, che distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie. In tal caso il valore complessivo di ogni premio, che non può essere convertito in denaro e non può realizzare alcun fine di lucro, non è superiore a 10 euro“.
        Il comma settimo è sostituito dal seguente:
        “Si considerano apparecchi o congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da intrattenimento e da gioco di abilità, quelli che come unico incentivo addizionale ed in funzione della abilità del giocatore, consentono eventualmente il prolungamento o le ripetizioni della partita stessa“.
        Il comma ottavo è sostituito dal seguente:
        “L’utilizzo degli apparecchi e dei congegni di cui al quinto comma è vietato ai minori di anni 18.

        Salvo che il fatto costituisca reato ai sensi delle disposizioni del codice penale concernenti il gioco d’azzardo, il responsabile dell’installazione e dell’uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco lecito non rispondenti alle caratteristiche e prescrizioni indicate nel quinto e sesto comma ovvero per i quali non è stata ottenuta la certificazione o il nulla osta di cui agli artt. 2, 3 e 4, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 5.000 euro.
        Ai sensi dell’articolo 4 della presente legge, è inoltre prevista a carico dei soggetti sopraindicati, la configurazione del reato di truffa, come indicato dall’articolo 640 c.p. nonché di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico, ex articolo 483 c.p. È inoltre disposta la confisca degli apparecchi e congegni che devono essere distrutti“.

        Il comma decimo è abrogato:
        Al comma 11 sostituire il termine “riscontrate“ con il termine “accertate“, la frase da “il periodo di sospensione“ a “comunicazione all’Amministrazione finanziaria“ viene abrogato.
        Inserire i seguenti commi:
        In ogni locale pubblico o aperto al pubblico o circolo privato, ad eccezione delle sale giochi, è consentita l’installazione degli apparecchi di cui al comma 5 in numero non superiore a due.

        Nelle sale giochi è consentita l’installazione di apparecchi di cui al comma 5 in rapporto di uno ogni dodici metri quadrati di superficie utile, e comunque in numero non superiore a dieci.

        Disposizioni transitorie

        7. Decorsi dodici mesi dall’entrata in vigore della presente legge, gli apparecchi non corrispondenti alle caratteristiche di cui all’articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni dovranno cessare di funzionare e contestualmente essere rimossi da ogni luogo pubblico o aperto al pubblico e nei circoli ed associazioni di qualunque specie.

        Con l’entrata in vigore del presente articolo devono intendersi espressamente abrogate tutte le norme con essa non compatibili».

Compensazione del senatore Eufemi (v. emend. 2.139).

 

5.0.134

Valditara, Balboni

        Dopo l’articolo 5, aggiungere i seguenti:


«Art. 5-bis.

(Modifiche al testo unico di leggi di pubblica sicurezza)


        1. All’articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modifiche i commi quinto, sesto e settimo sono sostituiti dai seguenti:

        “Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento e da gioco di abilita, quelli che si attivano solo con l’introduzione di moneta metallica, nei quali l’elemento abilità o trattenimento sono preponderanti rispetto all’elemento aleatorio, il corso della partita non supera 1 euro, la durata di ciascuna partita non è inferiore a otto secondi e distribuiscono esclusivamente vincite in monete metalliche, da erogare subito dopo la conclusione della partita per un importo massimo di 20 euro. In tal caso le vincite, computate dall’apparecchio o congegno in modo non predeterminabile, su un ciclo complessivo di settemila partite, devono risultare, come da idonea perizia giurata redatta da un ingegnere elettronico iscritto all’albo, non inferiori all’80% delle somme giocate; la perizia deve altresì certificare la presenza di un dispositivo di sicurezza che blocca il gioco in caso di manomissione del software, facendo apparire sullo schermo o congegno il relativo tentativo. In ogni caso, tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque» anche in parte, le sue regole fondamentali.

        Si considerano, altresì, apparecchi e congegni per il gioco lecito:

            a) quelli elettromeccanici, installati esclusivamente nelle sale giochi autorizzate a norma dell’articolo 86 del presente testo unico, attivabili unicamente con l’introduzione di monete metalliche, non superiori per ciascuna partita ad in euro e che consentono la vincita di prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro, per un importo non superiore a 10 euro.

            b) quelli di puro divertimento, basati sulla sola abilità del giocatore che non distribuiscono premi e per i quali la durata della partita può variare in relazione all’abilità del giocatore ed il costo della singola partita non può essere superiore a cinquanta centesimi di euro;
            
c) quelli automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento o da gioco di abilità che si attivano solo con l’introduzione di moneta metallica non superiore ad un euro, nei quali l’elemento abilità o trattenimento sono preponderanti rispetto all’elemento aleatorio e possono consentire per ciascuna partita, subito dopo la sua conclusione, il prolungamento o la ripetizione della partita fino ad un massimo di dieci volte e la durata di ciascuna partita non è inferiore ai dodici secondi. Dal 31 dicembre 2003 tali apparecchi dovranno cessare di funzionare e contestualmente essere rimossi da ogni esercizio pubblico o circolo privato.

        In ogni locale pubblico o aperto al pubblico o circolo privato, ad eccezione delle sale giochi, è consentita l’installazione degli apparecchi di cui al comma quinto in numero non superiore a tre. Nelle sale giochi è consentita l’installazione di apparecchi di cui al comma quinto in rapporto di uno ogni dodici metri quadrati di superficie utile, e comunque in numero non superiore a venti“.


Art. 5-ter.

(Modifiche all’articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640)


        1. L’articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.640 è sostituito dal seguente:

        “Articolo 14-bis. Per gli apparecchi e congegni per il gioco lecito di cui all’articolo 110 TULPS, come modificato dalla presente legge, il pagamento delle imposte, determinate sulla base dell’imponibile medio forfetario annuo di cui ai successivi commi è effettuato in un’unica soluzione, con le modalità stabilite dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 247, entro il 16 aprile di ogni anno ovvero entro il giorno 16 del mese successivo a quello di prima installazione per gli apparecchi e congegni installati dopo il 1º aprile.

        Per gli apparecchi e congegni di cui all’articolo 110 TULPS, come modificato dalla presente legge, ai fini dell’imposta sugli intrattenimento, la misura dell’imponibile medio forfetario annuo, per essi previsto alla data del 1º gennaio 2003 è per l’anno 2003 e per ciascuno degli anni successivi:

            a) di 6600 euro per gli apparecchi di cui al comma quinto dell’articolo 110 TULPS;

            b) di 1735 euro per gli apparecchi di cui alla lettera a) del sesto comma dell’articolo 110 TULPS;
            
c) di 800 euro per gli apparecchi di cui alla lettera b) del sesto comma dell’articolo 110 TULPS;
            
d) di 3000 euro, e solo fino al 31 dicembre 2003, per gli apparecchi di cui alla lettera c) del sesto comma dell’articolo 110 TULPS.

        Per gli apparecchi installati in locali ove vengono svolte attività stagionali, si applicano gli imponibili, come sopra stabiliti, ridotti ad un terzo“.


Art. 5-quater.

(Limiti di età e disposizioni sanzionatorie)


        1. L’utilizzo degli apparecchi di cui al comma quinto, di cui all’articolo 110 testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931 n. 773, è vietato ai minori di anni 18.

        2. Salvo che il fatto costituisca reato ai sensi delle disposizioni del codice penale concernenti il gioco d’azzardo, il responsabile dell’installazione e dell’uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli o associazioni di qualunque specie di apparecchi automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco lecito non rispondenti alle caratteristiche e prescrizioni indicate nel comma quinto dell’articolo 110 testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 5000 a 10.000 euro. L’Organo accertatore provvederà a dare comunicazione, della relativa infrazione, alla Questura di competenza; in caso di recidiva, il Questore provvederà a sospendere la licenza del trasgressore per un periodo da uno a sei mesi.
        3. Il comma 11 dell’articolo 110 del testo unico di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 è abrogato.


Art. 5-quinquies.

        1. Il gettito derivante dalla imposta di cui all’art. 66-ter è destinato:

            a) per una quota non inferiore a 150 milioni di euro per il finanziamento ordinario delle università statali, istituito nello stato di previsione del Ministero dell’università e ricerca, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, legge 14 dicembre 1993, n. 537;

            b) per una quota non inferiore a 20 milioni di euro per interventi per il diritto allo studio di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 147, Tab. C voce Ministero Istruzione, università e ricerca – u.p.b. 25.1.2.7 diritto allo studio – cap. 5517;
            
c) per una quota non inferiore a 15 milioni di euro ad integrazione del finanziamento destinato alle scuole non statali iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca u p b. 4.1.5 7. – scuole non statali;
            
d) per una quota non inferiore a 20 milioni di euro per il rimborso, secondo i criteri e le modalità fissati nella contrattazione integrativa, delle spese di autoaggiornamento, debitamente documentate, sostenute dai docenti della scuola;
            
e) per una quota non inferiore a 45 milioni d euro ad interventi di edilizia scolastica, secondo criteri e priorità definiti da appositi accordi in Conferenza Unificata Stato-Regioni e Stato-città, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281“.


Art. 5-sexies.

(Norma di abrogazione)


        1. Sono abrogate le disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS) e quelle della legge 23 dicembre 2000 n. 388 in contrasto con gli articoli 66-bis, 66-ter, 66-quater e 66-quinquies della presente legge.

 

5.0.135

Valditara, Balboni

        Dopo l’articolo 5, inserire i seguenti:


«Art. 5-bis.

(Modifiche al Testo unico di leggi di pubblica sicurezza)


        1. All’articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n.773 e successive modifiche i commi quinto, sesto e settimo sono sostituiti dai seguenti:

        “Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento e da gioco di abilità, quelli che si attivano solo con l’introduzione di moneta metallica, nei quali l’elemento abilità o trattenimento sono preponderanti rispetto all’elemento aleatorio, il corso della partita non supera 1 euro, la durata di ciascuna partita non è inferiore a otto secondi e distribuiscono esclusivamente vincite in monete metalliche, da erogare subito dopo la conclusione della partita per un importo massimo di 20 euro. In tal caso le vincite, computate dall’apparecchio o congegno in modo non predeterminabile, su un ciclo complessivo di settemila partite, devono risultare, come da idonea perizia giurata redatta da un ingegnere elettronico iscritto all’albo, non inferiori all’80% delle somme giocate; la perizia deve altresì certificare la presenza di un dispositivo di sicurezza che blocca il gioco in caso di manomissione del software, facendo apparire sullo schermo o congegno il relativo tentativo. In ogni caso, tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque» anche in parte, le sue regole fondamentali.

        Si considerano, altresì, apparecchi e congegni per il gioco lecito:

            a) quelli elettromeccanici, installati esclusivamente nelle sale giochi autorizzate a norma dell’articolo 86 del presente Testo Unico, attivabili unicamente con l’introduzione di monete metalliche, non superiori per ciascuna partita ad un euro e che consentono la vincita di prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro, per un importo non superiore a 10 euro;

            b) quelli di puro divertimento, basati sulla sola abilità del giocatore che non distribuiscono premi e per i quali la durata della partita può variare in relazione all’abllità del giocatore ed il costo della singola partita non può essere superiore a cinquanta centesimi di euro;
            
c) quelli automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento o da gioco di abilità che si attivano solo con l’introduzione di moneta metallica non superiore ad un euro, nei quali l’elemento abilità o trattenimento sono preponderanti rispetto all’elemento aleatorio e possono consentire per ciascuna partita, subito dopo la sua conclusione, il prolungarnento o la ripetizione della partita fino ad un massimo di dieci volte e la durata di ciascuna partita non è inferiore ai dodici secondi. Dal 31 dicembre 2003 tali apparecchi dovranno cessare di funzionare e contestualmente essere rirnossi da ogni esercizio pubblico o circolo privato.

        In ogni locale pubblico o aperto al pubblico o circolo privato, ad eccezione delle sale gíochi, è consentita l’installazione degli apparecchi di cui al cornma quinto in nurnero non superiore a tre. Nelle sale giochi è consentita l’installazione di apparecchi di cui al comma quinto in rapporto di uno ogni dodici metri quadrati di superficie utile, e comunque in numero non superiore a venti“.


Art. 5-ter.

(Modifiche all’articolo 14-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640)


        1. L’articolo 14-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 è sostituito dal seguente:

        “Articolo 14-bis. Per gli apparecchi e congegni per il gioco lecito di cui all’articolo 110 TULPS, come modificato dalla presente legge, il pagamento delle imposte, determinate sulla base dell’irnponibile medio forfetario annuo di cui ai successivi commi è effettuato in un’unica soluzione, con le modalità stabilite dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 247, entro il 16 aprile di ogni anno ovvero entro il giorno 16 del mese successivo a quello di prima installazione per gli apparecchi e congegni installati doo il 1º aprile.

        Per gli apparecchi e congegni di cui all’articolo 110 TULPS, come modificato dalla presente legge, ai fini dell’imposta sugli intrattenimento, la misura dell’imponibile medio forfetario annuo, per essi previsto alla data del 1º gennaio 2003 è per l’anno 2003 e per ciascuno degli anni successivi:

            a) di 6600 euro per gli apparecchi di cui al cornma quinto dell’articolo 110 TULPS;

            b) di 1735 euro per gli apparecchi di cui alla lettera a) del sesto comma dell’articolo 110 TULPS;
            
c) di 800 euro per gli apparecchi di cui alla lettera b) del sesto comma dell’articolo 110 TULPS;
            
d) di 3000 euro, e solo fino al 31 dicembre 2003, per gli apparecchi di cui alla lettera c) del sesto comma dell’articolo 110 TULPS.

        Per gli apparecchi installati in locali ove vengono svolte attività stagionali, si applicano gli imponibili, come sopra stabiliti, ridotti ad un terzo“.


Art. 5-quater.

(Limiti di età e disposizioni sanzionatorie)


        1. L’utilizzo degli apparecchi di cui al comma quinto, di cui all’articolo 110 testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931 n.773, è vietato ai rninori di anni 18.

        2. Salvo che il fatto costituisca reato ai sensi delle disposizioni del codice penale concernenti il gioco d’azzardo, il responsabile dell’installazione e dell’uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli o associazioni di qualunque specie di apparecchi automatici, serniautomatici ed elettronici per il gioco lecito non rispondenti alle caratteristiche e prescrizioni indicate nel comrna quinto dell’articolo 110 testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n.773, e successive modificazioni, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 5000 a 10.000 euro. L’Organo accertatore prowederà a dare comunicazione, della relativa infrazione, alla Questura di competenza; in caso di recidiva, il Questore prowederà a sospendere la licenza del trasgressore per un periodo da uno a sei mesi.
        3. Il cornma 11 dell’articolo 110 del Testo Unico di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n.773 è abrogato.


Art. 5-quinquies.

        1. Il gettito derivante dalla irnposta di cui all’art. 66-ter è destinato:

            a) per il 28% ad incremento del fondo agevolazione per la ricerca, di cui all’articolo S del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 (Tabella D – voce Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca-u.p.b. 25.2.3.7. Fondo unico da ripartire – investimenti università e ricerca – cap. 9000/P);

            b) per il 12% ad incremento del fondo per gli investimenti, istituito nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, ai sensi dell’articolo 46, comma 1, legge 28 dicembre 2001, n. 448, u.p.b. 2.1.2.1. – cap. 2300 – ricerca scientifica;
            
c) per il 20% al fondo agevolazioni per il finanziamento ordinario delle università statali, istituito nello stato di previsione del Ministero dell’università e ricerca, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, legge 14 dicembre 1993, n.537;
            
d) per il 2% per interventi per il diritto allo studio di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n.147, Tab. C voce Ministero Istruzione, università e ricerca – u.p.b. 25.1.2.7 – diritto allo studio – cap. 5517;
            
e) per il 3% ad integrazione del finanziamento destinato alle scúole non statali iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca- u.p.b. 4.1.5.7. – scuole non statali;
            
f) per il 5% per il rimborso, secondo i criteri e le modalità fissati nella contrattazione integrativa, delle spese di autoaggiornamento, debitamente documentate, sostenute dai docenti della scuola;
            
g) per il 5% ad interventi di edilizia scolastica, secondo criteri e priorità definiti da appositi accordi in Conferenza Unifieata Stato-Regioni e Stato-città, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281;
            
h) per il 25% per la valorizzazione professionale del personale docente della scuola“.


Art. 5-sexies

(Norma di abrogazione)


        1. Sono abrogate le disposizioni del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS) e quelle della legge 23 dicembre 2000 n.388 in contrasto con gli articoli 66-bis, 66-ter, 66-quater e 66-quinquies della presente legge».

 

5.0.136

Danzi, Ciccanti, Tarolli, Magri

        Dopo l’articolo 5, aggiungere il seguente:


«Art. 5-bis.

        1. Entro il 31 gennaio 2003, gli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco, come defin1ti dal comma 5 e 6 dell’articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, installati prima dell’entrata in vigore della presente legge dovranno essere denunciati all’Agenzia dei giochi-AAMS che provvederà al rilascio di una apposita autorizzazione previo pagamento di una imposta unica del valore di euro 1.500 per ciascun apparecchio automatico. I proprietari di apparecchi da gioco elettronici, che non adempiono alle disposizioni di cul al periodo precedente sono soggetti al sequestro delle macchine medesime e, se soggetti concessionari dell’Amministrazione dei monopoli di Stato e titolari di autorizzazione di polizia ai sensi dell’articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, al ritiro della licenza. Entro e non oltre il termine improrogabile del 31 dicembre 2003, i proprietari degli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco, di cui al primo periodo, provvedono alla rottamazione di tali apparecchi.

        2. Il Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’interno, ai sensi dell’articolo 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133, provvede, con proprio decreto, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a regolamentare l’esercizio del gioco con gli apparecchi e congegnl autonlatici, semiautomatici ed elettronici. Con il medesimo decreto si provvede a disciplinare la materia sulla base dei seguenti contenuti e criteri:

            a) determinazione delle tipologie ed omologazione degli apparecchi di gioco con alta affidabilità tecnologica, che consenta il monitoraggio ed il controllo telematico degli stessi, conformi alle specifiche preventivamente fissate con provvedimento dell’Agenzia dei giochi-AAMS, anche attraverso propria società strumentale;

            b) regolamentazione delle modalità, criteri e procedure per il rilascio delle licenze per la gestione del gioco con apparecchi automatici, a soggetti che assicurino comprovata esperienza nel settore dei giochi e forniscano idonee garanzie di affidabilità e di sicurezza in ordine alla consistenza patrimoniale ed alla struttura tecnico organizzativa;
            
c) determinazione del numero massimo degli apparecchi autorizzabili e della loro ubicazione, pubblici esercizi e concessionari dello Stato per altri giochi, con la determinazione dei valore massimo della singola giocata, del tempo di gioco per singola partita e del montepremi;
            
d) determinazione, secondo le caratteristiche degli apparecchi, del prelievo a favore dell’erario;
            
e) assoluto divieto di gioco ai minori di anni 18. Sono abrogate le disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza in contrasto con la presente disposizione.

        3. Restano fermi i poteri, anche regolamentari, di cui ai commi 1 e 3 dell’articolo 12 della legge 18 ottobre 2001, n. 383».

 

5.0.137

Bobbio Luigi

        Dopo l’articolo 5, inserire i seguenti:


Art. 5-bis.

(Modifiche al testo unico di leggi di pubblica sicurezza)


        1. All’articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modifiche, sono apportate le seguenti modificazioni:

        “I commi quinto, sesto e settimo sono sostituiti dai seguenti:
        5. Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento e da gioco di abilità, quelli che si attivano solo con l’introduzione di moneta metallica, nei quali l’elemento abilità o trattenimento sono preponderanti rispetto all’elemento aleatorio, il costo della partita non supera 1 euro, la durata di ciascuna partita non è inferiore a otto secondi e distribuiscono esclusivamente vincite in monete metalliche, da erogare subito dopo la conclusione della partita per un importo massimo di 20 euro. In tal caso le vincite, computate dall’apparecchio o congegno in modo non predeterminabile, su un ciclo complessivo di settemila partite, devono risultare, come da idonea perizia giurata redatta da un ingegnere elettronico iscritto all’albo, non inferiori all’80% delle somme giocate; la perizia deve altresì certificare la presenza di un dispositivo di sicurezza che blocca il gioco in caso di manomissione del software, facendo apparire sullo schermo o congegno il relativo tentativo. In ogni caso, tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque, anche in parte, le sue regole fondamentali.
        6. Si considerano, altresì, apparecchi e congegni per il gioco lecito:
            
a) quelli elettromeccanici, installati esclusivamente nelle sale giochi autorizzate a norma dell’articolo 86 del presente testo unico, attivabili unicamente con l’introduzione di monete metalliche, non superiori per ciascuna partita da un euro e che consentono la vincita di prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro, per un importo non superiore a 20 euro;

            b) quelli di puro divertimento, basati sulla sola abilità del giocatore che non distribuiscono premi e per i quali la durata della partita può variare in relazione all’abilità del giocatore ed il costo della singola partita può essere superiore a un euro;
            
c) quelli automatici semiautomatici ed elettronici da trattanimento o da gioco di abilità che si attivano solo con l’introduzione di moneta metallica non superiore ad un euro, nei quali l’elemento abilità o trattenimento sono preponderanti rispetto all’elemento aleatorio e possono consentire per ciascuna partita, subito dopo la sua conclusione, il prolungamento o la ripetizione della partita fino ad un massimo di dieci volte e la durata di ciascuna partita non è inferiore ai dodici secondi. Dal 31 dicembre 2003 tali apparecchi dovranno cessare di funzionare e contestualmente essere rimossi da ogni esercizio pubblico o circolo privato.

        7. In ogni locale pubblico o aperto al pubblico o circolo privato, ad eccezione delle sale giochi, è consentita l’installazione degli apparecchi di cui al comma quinto in numero non superiore a tre.

            Nelle sale giochi è consentita l’installazione di apparecchi di cui al comma quinto in rapporto di uno ogni dodici metri quadrati di superficie utile, e comunque in numero non superiore a venti“.


«Art. 5-ter.

(Modifiche all’art. 14-bis del DPR 26 ottobre 1972, n. 640)


        L’art. 14-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 26 onobre 1972, n. 640 è sostituito dal seguente:

        “1. Per gli apparecchi e congegni per il gioco lecito di cui all’articolo 110 TULPS, come modificato dalla presente legge, il pagamento delle imposte, determinate sulla base dell’imponibile medio forfettario annuo di cui ai successivi commi è effettuato in un’unica soluzione, con le modalità stabilite dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.247, entro il 16 aprile di ogni anno owero entro il giorno 16 del mese successivo a quello di prima installazione per gli apparecchi e congegni installati dopo il 1º aprile.

        2. per gli apparecchi e congegni di cui all’articolo 110 TULPS, come modificato dalla presente legge, ai fini dell’imposta sugli intrattenimenti, la misura dell’imponibile medio forfettario annuo, per essi previsto alla data del 1ºgennaio 2003 è per l’anno 2003 e per ciascuno degli anni successivi:

            a) di 6600 euro per gli apparecchi di cui al comma quinto dell’art. 110 TULPS. b) di 1735 euro per gli apparecchi di cui alla lettera a) del sesto comma dell’art. 110 TULPS;

            c) di 800 euro per gli apparecchi di cui alla lettera b) del sesto comma dell’art. 110 TULPS;
            
d) di 3000 euro, e solo fino al 31 dicembre 2003, per gli apparecchi di cui alla lettera c) del sesto comma dell’art. 110 TULPS.

        Per gli apparecchi installati in locali ove vengono svolte attività stagionali, si applicano gli imponibili come sopra stabiliti, ridotti ad un terzo“.


Art. 5-quater.

(Limiti di età e disposizioni sanzionatorie)


        “1. L’utilizzo degli apparecchi di cui al comma quinto, di cui all’articolo 110 testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931 n. 773, è vietato ai minori di anni 18.

        2. Salvo che il fatto costituisca reato ai sensi delle disposizioni del codice penale concernenti il gioco d’azzardo, il responsabile dell’installazione e dell’uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli o associazioni di qualunque specie di apparecchi automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco lecito non rispondenti alle caratteristiche e prescriziorìi indicate nel comma quinto dell’art. 110 testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n.773, e successive modificazioni, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 5000 a 10000 euro. L’Organo accertatore provvederà a dare comunicazione, della relativa infrazione, alla Questura di competenza, in caso di recidiva, il Questore provvederà a sospendere la licenza del trasgressore per un periodo da uno a sei mesi.
        3. Il comma 11 dell’art. 110 del testo unico di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n.773 è abrogato“.


Art. 5-quinquies.

(Disposizioni finali)


        1. Sono abrogate le disposizioni del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS) e quelle della legge 23 dicembre 2000 n.388 in contrasto con la presente legge».

 

5.0.138

Eufemi, Salzano, Bergamo, Borea, Callegaro, Cherchi, Ciccanti, Cirami, Compagna, Cutrufo, D’Onofrio, Danzi, Forlani, Forte, Gubert, Iervolino, Maffioli, Magri, Meleleo, Moncada, Pellegrino, Ronconi, Sodano Calogero, Sudano, Tarolli, Trematerra, Tunis, Zanoletti

        All’articolo 59, dopo il comma 25, inserire il seguente:

        «25-bis. Per il finanziamento di interventi di edilizia scolastica, secondo criteri e priorità definiti da appositi accordi conclusi in sede di Conferenza unificata tra Stato, regioni ed enti locali, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l’anno 2003.

        Alla tabella C, rubrica: Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, voce: Legge n. 537 del 1993: Interventi correttivi di finanza pubblica – Art 5, comma 1, Costituzione fondo finanziario ordinario delle università, apportare le seguenti variazioni:

            2003: 200.000
        
Alla tabella C, rubrica: Ministero della salute, voce: Decreto Legislativo n. 502 del 1992, Riordino della disciplina in materia sanitaria – Art. 12, Fondo da destinare ad attività di ricerca e sperimentazione, apportare le seguenti variazioni:
            2003 + 50.000.
        
Alla tabella D, rubrica: Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca Qggiungere la voce: Legge n. 448 del 2001: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002), art. 46, comma 3 – Fondo investimenti: Decreto-legge 23 novembre 2001, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 2001, n. 463:
        – Art. 8-
nonies, c 1, lett. a): finanziamento di progetti di ricerca universitaria di rilevante interesse nazionale e di grandi attrezzature scientifiche universitarie (25.2.3.7 - Fondo unico da ripartire – Investimenti università e ricerca – cap. 9000/p), con i seguenti importi:
            2003: 100.000.
        
Alla tabella D, rubrica: Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, voce: Decreto legislativo n. 297 del 1999: Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori – Art. 5: Fondo agevolazioni per la ricerca, apportare le seguenti variazioni:
            2003: 100.000.

        Conseguentemente, dopo l’articolo 5, inserire il seguente:


«Art. 5-bis.

        1. Fino al 30 giugno 2003, agli apparecchi da divertimento e intrattenimento previsti dall’articolo 14-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, inserito dall’articolo 9 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, non muniti di schede magnetiche a deconto o strumenti similari, si applicano i seguenti imponibili forfettari medi:

            a) per il periodo 1º giugno 2001- 31 dicembre 2001: 1.750 euro;

            b) per l’anno 2002: 3.000 euro;
            
c) per il periodo 1º gennaio 2003 – 30 giugno 2003: 1.500 euro.

        2. Il pagamento dell’imposta sugli intrattenimenti riferita ai periodi indicati alle lettere a) e b) del precedente comma 1, deve essere effettuato in unica soluzione, con le modalità stabilite dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il 16 aprile 2003, senza applicazione di interessi e sanzioni Il pagamento dell’imposta sugli intrattenimenti riferita al periodo indicato nella lettera c) del medesimo comma 1, deve essere effettuato in unica soluzione, con le medesime modalità, entro il 30 settembre 2003».

Compensazione del senatore Eufemi (v. emend. 2.139).

 

5.0.90

Valditara, Balboni

        Dopo l’articolo 5, aggiungere il seguente:


«Art. 5-bis.

(Istituzione di una tassa sui videopoker e sugli altri videogiochi)


        1. A decorrere dall’anno 2003, è istituita una imposta di 6.000 euro all’armo per l’esercizio nei locali pubblici di apparecchi videopoker e assimilabili e di 1000 euro per gli altri videogiochi il cui gettito è destinato:

            a) per il 28% ad incremento del fondo agevolazione per la ricerca, di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 (Tabella D – voce Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca – u.p.b. 25.2.3.7 – Fondo unico da ripartire – investimenti università e ricerca- cap. 9000/P);

            b) per il 12% ad incremento del fondo per gli investimenti, istituito nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, ai sensi dell’articolo 46, comma 1, legge 28 dicembre 2001, n. 448, u.p.b. 2.1.2.1. – cap. 2300 – ricerca scientifica;
            
c) per il 20% al fondo agevolazioni per il finanziamento ordinario delle università statali, istituito nello stato di previsione del Ministero dell’università e ricerca, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, legge 14 dicembre 1993, n. 537;
            
d) per il 2% per interventi per il diritto allo studio di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 147, Tab. C voce Ministero Istruzione, università e ricerca – u.p.b. 25.1.2.7 – diritto allo studio – cap. 5517;
            
e) per il 3% ad integrazione del finanziamento destinato alle scuole non statali iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca – u.p.b. 4.1.5.7. – scuole non statali;
            
f) per il 5% per il rimborso, secondo i criteri e le modalità fissati nella contrattazione integrativa, delle spese di autoaggiornamento, debitamente documentate, sostenute dai docenti della scuola;
            
g) per il 5% ad interventi di edilizia scolastica, secondo criteri e priorità definiti da appositi accordi in Conferenza Unificata Stato-Regioni e Stato-città, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
            
h) per il 25% per la valorizzazione professionale del personale docente della scuola.

        Con apposito decreto il Ministro dell’economia e delle finanze determinerà ulteriormente gli apparecchi rientranti nelle due categoria indicate, definendo altresì i requisiti di detti apparecchi e i presupposti per il loro esercizio».

 

5.0.91

Franco Paolo, Vanzo, Moro

        Dopo l’articolo 5, è aggiunto il seguente:


«Art. 5-bis.

(Disposizioni in materia di imposta sugli intrattenimenti da videogiochi)


        1. All’articolo 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, al comma 2, le parole: “per i primi cinque mesi dell’anno 2001,“ sono soppresse».

 

5.0.92

Franco Paolo, Vanzo

        Dopo l’articolo 5, è aggiunto il seguente:


«Art. 5-bis.

(Misure di contrasto dell’uso illegale di apparecchi e congegni
da divertimento e intrattenimento).


        1. Per la più efficiente prevenzione ed il più efficace contrasto delle attività criminali consistenti nell’uso illegale di apparecchi e congegni da divertimento e intrattenimento è istituito un regime autorizzatorio per la loro produzione, importazione e installazione, una anagrafe relativa alla loro distribuzione e gestione, in attesa della operatività di una rete telematica unitaria, nonché il potenziamento del sistema dei controlli.

        2. A decorrere dal 1º gennaio 2003, il Ministero dell’economia e delle finanze Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato rilascia nulla osta ai produttori e agli importatori degli apparecchi e congegni di cui all’articolo 110, sesto comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, nonché ai loro gestori. A questo fine, con la richiesta di nulla osta per la distribuzione di un numero predeterminato di apparecchi e congegni, ciascuno identificato con un apposito e proprio numero progressivo, i produttori e gli importatori autocertificano che gli apparecchi e i congegni sono conformi alle prescrizioni stabilite con l’articolo 110, sesto comma, del predetto testo unico e che gli stessi sono muniti di dispositivi che ne garantiscono la immodificabilità delle caratteristiche tecniche e delle modalità di funzionamento e di distribuzione dei premi, con l’impiego di misure, anche in forma di programmi o schede, che ne bloccano il funzionamento in caso di manomissione o, in alternativa, con l’impiego di dispositivi che impediscono l’accesso alla memoria. I produttori e gli importatori autocertificano altresì che la manomissione dei dispositivi ovvero dei programmi o delle schede, anche solo tentata, risulta automaticamente indicata sullo schermo video dell’apparecchio o del congegno owero che essa è dagli stessi comunque altrimenti segnalata. I produttori e gli importatori approntano, per ogni apparecchio e congegno oggetto della richiesta di nulla osta, un’apposita scheda esplicativa delle caratteristiche tecniche, anche relative alla memoria, delle modalità di funzionamento e di distribuzione dei premi, dei dispositivi di sicurezza, propri di ciascun apparecchio e congegno. I produttori e gli importatori consegnano ai cessionari degli apparecchi e dei congegni una copia del nulla osta e, sempre, per ogni apparecchio e congegno ceduto, la relativa scheda esplicativa. La copia del nulla osta e la scheda è altresì consegnata, insieme agli apparecchi e congegni, in occasione di ogni loro ulteriore cessione.
        3. I gestori degli apparecchi e dei congegni di cui al comma 1 richiedono il nulla osta previsto dal medesimo comma 1 per gli apparecchi e congegni dagli stessi gestiti, precisando per ciascuno, in particolare, l’appartenenza ad una delle tipologie di cui all’articolo 110, sesto comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni.
        4. Gli importatori e i produttori degli apparecchi e dei congegni di cui all’articolo 110, quinto comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, presentano un esemplare di ogni modello di apparecchio o congegno che essi intendono produrre o importare al Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato per la verifica tecnica della loro conformità alle prescrizioni stabilite con l’articolo 110, quinto comma, del predetto testo unico e della loro dotazione di dispositivi che ne garantiscono la immodificabilità delle caratteristiche tecniche e delle modalità di funzionamento e di distribuzione dei premi, con l’impiego di programmi o schede che ne bloccano il funzionamento in caso di manomissione o, in alternativa, con l’impiego di dispositivi che impediscono l’accesso alla memoria. La verifica tecnica vale altresì a constatare che la manomissione dei dispositivi owero dei programmi o delle schede, anche solo tentata, risulta automaticamente indicata sullo schermo video dell’apparecchio o del congegno ovvero che essa è dagli stessi comunque altrimenti segnalata. La verifica tecnica vale inoltre a constatare la rispondenza delle caratteristiche tecniche, anche relative alla memoria, delle modalità di funzionamento e di distribuzione dei premi, dei dispositivi di sicurezza, propri di ciascun apparecchio e congegno, ad un’apposita scheda esplicativa fornita dal produttore o dall’importatore in relazione all’apparecchio o al congegno sottoposto ad esame. Dell’esito positivo della verifica è rilasciata apposita certificazione. Il Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato può stipulare convenzioni con soggetti pubblici o privati per l’effettuazione della verifica tecnica.
        5. Il Ministero dell’economia e delle finanze-amministrazione autonoma dei monopoli di Stato rilascia nulla osta ai produttori e agli importatori degli apparecchi e dei congegni di cui all’articolo 110, quinto comma, del predetto testo unico, nonché ai loro gestori entro un limite quantitativo predeterminato, in funzione dell’ottimizzazione dell’offerta dei giochi in ciascun ambito territoriale ed in ciascuno dei luoghi in cui sono installati. A questo fine, con la richiesta di nulla osta per la distribuzione di un numero predeterminato di apparecchi e congegni, ciascuno identificato con un apposito e proprio numero progressivo, i produttori e gli importatori autocertificano che gli apparecchi e i congegni sono conformi al modello per il quale è stata conseguita la certificazione di cui al comma 4. I produttori e gli importatori dotano ogni apparecchio e congegno, oggetto della richiesta di nulla osta, della scheda esplicativa di cui al comma 4. I produttori e gli importatori consegnano ai cessionari degli apparecchi e dei congegni una copia del nulla osta e, sempre, per ogni apparecchio e congegno ceduto, la relativa scheda esplicativa. La copia del nulla osta e la scheda esplicativa è altresì consegnata, insieme agli apparecchi e congegni, in occasione di ogni loro ulteriore cessione.
        6. I gestori degli apparecchi e dei congegni di cui al comma 4 richiedono il nulla osta previsto dal medesimo comma 4, precisando in particolare il numero progressivo di ogni apparecchio o congegno per il quale la richiesta è effettuata nonché gli estremi del nulla osta del produttore o dell’importatore ad essi relativo.
        7. Il nulla osta previsto dai commi 5 e 6 vale anche ai fini del nulla osta di cui al terzo comma dell’articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni.
        8. Il Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, e la Guardia di Finanza, quest’ultima avvalendosi della facoltà e dei poteri richiamati all’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, effettuano il controllo degli apparecchi, anche a campione e con accesso alle sedi dei produttori, degli importatori e dei gestori degli apparecchi e dei congegni di cui ai commi l e 4 owero di coloro che comunque li detengono anche temporaneamente, verificando altresì che, per ogni apparecchio e congegno, risulti rilasciato il nulla osta, che gli stessi sono contrassegnati dal numero progressivo e dotati della relativa scheda esplicativa. In caso di irregolarità è revocato il nulla osta al produttore o all’importatore owero al gestore, e si applica la sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività owero dell’esercizio dell’attività medesima per un periodo da dodici a ventiquattro mesi. È inoltre disposta la confisca degli apparecchi e congegni, che devono essere distrutti.
        9. All’articolo 110 del testo unico delle leggi della sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

            1) i commi quinto, sesto, settimo, ottavo e nono sono sostituiti dai seguenti:
        “Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento o da gioco di abilità, come tali idonei per il gioco lecito, quelli che si attivano solo con l’introduzione di moneta metallica, nei quali gli elementi abilità o trattenimento sono preponderanti rispetto all’elemento aleatorio, il costo della partita non supera cinquanta centesimi di euro, la durata di ciascuna partita non è inferiore a dodici secondi e distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a dieci volte il costo della singola partita, erogate dalla macchina subito dopo la sua conclusione ed esclusivamente in monete metalliche. In tal caso le vincite, computate dall’apparecchio e dal congegno, in modo non predeterminabile, su un ciclo complessivo di settemila partite, devono risultare non inferiori all’ottanta per cento delle somme giocate“.
        Si considerano, altresì, apparecchi e congegni per il gioco lecito:
            
a) quelli elettromeccanici privi di monitor attraverso i quali il giocatore può esprimere la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l’introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a un euro, che distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie. In tal caso il valore complessivo di ogni premio, che non può essere convertito in denaro od in premi di diversa specie e non può realizzare alcun fine di lucro, non è superiore a venti volte il costo della partita;

            b) quelli automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento o da gioco di abilità che si attivano solo con l’introduzione di moneta metallica, nei quali gli elementi abilità o trattenimento sono preponderanti rispetto all’elemento aleatorio, possono consentire per ciascuna partita, subito dopo la sua conclusione, il prolungamento della partita, fino a un massimo di dieci volte. Dall’1º gennaio 2003 tali apparecchi e congegni possono consentire il prolungamento della partita, nei termini predetti, solo se al prolungamento non si abbina anche l’accumulo di punteggio;
            
c) quelli di puro trattenimento, basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica, che non distribuiscono premi, per i quali la durata della partita può variare in relazione all’abilità del giocatore e il costo della singola partita può essere superiore a cinquanta centesimi di euro.

        L’utilizzo degli apparecchi e dei congegni di cui al quinto comma è vietato ai minori di anni 18. Salvo che il fatto costituisca reato ai sensi delle disposizioni del codice penale concernenti il gioco d’azzardo, il responsabile dell’installazione e dell’uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di cui al terzo comma o di apparecchi e congegni per il gioco lecito non rispondenti alle caratteristiche e prescrizioni indicate nel quarto e quinto comma owero per i quali non è stata ottenuta la licenza o il nulla osta di cui all’articolo 86, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro. È inoltre disposta la confisca degli apparecchi e congegni, che devono essere distrutti. In caso di reiterazione delle violazioni, ai sensi dell’articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, la sanzione è raddoppiata. Il responsabile dell’installazione e dell’uso degli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di cui al quinto comma è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 25.000 euro nel caso di violazione del divieto posto dal settimo comma. In questo caso, fermo quanto previsto dal decimo comma, se il responsabile è titolare di licenza per pubblico esercizio, è sempre disposta la revoca della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività. È inoltre disposta la confisca di tutti gli apparecchi e congegni detenutì, che devono essere distrutti. In caso di reiterazione delle violazioni, ai sensi dell’articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, la sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata“.
        10. L’articolo 14-
bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, è sostituito dal seguente:
        (Art. 14-
bis. - (Apparecchi da divertimento e intrattenimento). – 1. Per gli apparecchi e congegni per il gioco lecito di cui all’articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicureza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, il pagamento delle imposte, determinate sulla base dell’imponibile medio forfettario annuo di cui ai commi 2 e 3, è effettuato in unica soluzione, con le modalità stabilite dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il 16 di aprile di ogni armo owero entro il giorno 16 del mese successivo a quello di prima installazione per gli apparecchi e congegni installati dopo il 1º aprile.

        2. Fino alla attivazione della rete per la gestione telematica di cui al comma 4, per gli apparecchi e congegni per il gioco lecito di cui all’articolo 110, quinto comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è stabilito, ai fini dell’imposta sugli intrattenimenti, un imponibile medio forfetario annuo di 6.600 euro per l’armo 2003 e per ciascuno di quelli successivi.
        
3. Per gli apparecchi e congegni di cui all’articolo 110, sesto comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, ai fini dell’imposta sugli intrattenimenti la misura dell’imponibile medio forfettario annuo, per essi previsto alla data del 1º gennaio 2001, è, per l’anno 2001 e per ciascuno di quelli successivi:

            a) di 3.000 euro per gli apparecchi di cui alla lettera a) del predetto sesto comma dell’articolo 110;

            b) di 1.735 euro per gli apparecchi di cui alla lettera b) del predetto sesto comma dell’articolo 110;
            
c) di 800 euro per gli apparecchi di cui alla lettera c) del predetto sesto comma dell’articolo 110.

        4. Entro il 31 dicembre 2004, per la gestione telematica degli apparecchi per il gioco lecito di cui all’articolo 110, quinto comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, e degli altri giochi è istituita una rete dell’amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Per la gestione della rete l’amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato può avvalersi di un concessionario individuato con procedure ad evidenza pubblica, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria. Con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate disposizioni per la attuazione del presente comma. 5. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, adottato entro il 28 febbraio dell’anno cui gli stessi si riferiscono, possono essere stabilite variazioni degli imponibili medi forfetari di cui ai commi 2 e 3 nonché stabilita forfetariamente la base imponibile per gli apparecchi e congegni meccanici di ogni tipo e per gli apparecchi e attrazioni per bambini, in relazione alle caratteristiche tecniche degli apparecchi medesimi“.
        11. Per l’anno 2003 il pagamento delle imposte dovute per gli apparecchi di cui all’articolo 14-
bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, come modificato dal comma 2 del presente articolo, è effettuato in unica soluzione, con le modalità stabilite dall’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, entro il 16 settembre 2003 ovvero entro il giorno 16 del mese successivo a quello di prima installazione per gli apparecchi e congegni installati dopo il 1º settembre 2003. Il pagamento delle imposte relative dovute dal mese di giugno 2001, concernenti gli apparecchi di cui al comma 2 dell’articolo 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, deve essere se effettuato entro il 30 aprile 2003, utilizzando criteri di calcolo fissati nel medesimo articolo.

        12. Per gli apparecchi per il gioco lecito impiegati nell’ambito dello spettacolo viaggiante continuano ad applicarsi le disposizioni di cui agli articoli 86 e 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni, e quelle dell’articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 e successive modificazioni.
        13. Per gli apparecchi per il gioco lecito gestiti alla data di entrata in vigore della presente legge, i gestori indicati all’articolo 38, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, richiedono il nulla osta entro il 28 febbraio 2003. Da tale data cessano gli effetti del nulla osta provvisorio rilasciato ai sensi dell’articolo 39 della predetta legge n. 388 del 2000.
        14. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità applicative della presente norma, nonché la fissazione del numero massimo di apparecchi da intrattenimento, che possono essere installati negli esercizi in proporzione alla superficie del locale residuale da adibire agli apparecchi da intrattenimento».

 

5.0.93

Cozzolino, Demasi, Tatò, Danieli Paolo, Semeraro, Bevilacqua, Bonatesta, Collino

        Dopo l’articolo 5, inserire il seguente:


«Art. 5-bis.

(Imposta sui videogiochi )


        1. A decorrere dall’anno 2003 è istituita una imposta di 1000 euro all’anno per l’esercizio nei locali pubblici di apparecchi videopoker e di 500 euro all’anno per gli altri videogiochi il cui gettito è destinato nella misura del 25% per lo stanziamento di fondi per la copertura di contratti di formazioni e lavoro a tempo determinato per i medici specialisti in formazione, di cui al decreto legislativo n. 368 del 1999, in recepimento delle direttive comunitarie 82/76 è 93/16 CEE».

 

5.0.94

Bonatesta, Cozzolino, Barelli

        Dopo l’articolo 5, aggiungere il seguente:


«Art. 5-bis.

        1. Sui premi derivanti a ciascun singolo vincitore dai giochi di abilità e dai concorsi pronostici di cui al decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni, ratificato dalla legge 22 aprile 1953, n. 342, nonché da manifestazioni a premio e di sorte, di cui alla legge 20 luglio 1982, n. 464, si applica un’imposta pari al 10 per cento.

        2. I proventi derivanti dalla disposizione di cui al comma 1 sono versati al 50% al fondo sanitario nazionale di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, per essere destinati al finanziamento delle attività di ricerca di cui alla lettera a) del comma 2 del medesimo articolo 12, nonché delle attività di sperimentazione; il restante 50% dovrà essere utilizzato per intervenire a favore dei disabili, delle pensioni sociali e delle pensioni di guerra a sostegno delle famiglie».

 

5.0.95

Iovene, Cortiana, Martone, Toia, Piatti, Caddeo

        Dopo l’articolo 5, aggiungere il seguente:


«Art. 5-bis.

(Deducibilità per le spese di cura)


        1. All’articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, e successive modificazioni, dopo la lettera l) è inserita la seguente:

            l-bis) le spese sostenute direttamente, sino ad un massimo di 3000 euro, relative a prestazioni sociosanitarie, educative, di assistenza domiciliare, ambulatoriale, in strutture diurne o comunità e simili, rese in favore dell’infanzia, degli anziani e dei soggetti più deboli, da organismi di diritto pubblico, da istituzioni sanitarie riconosciute che erogano ai sensi dell’articolo 41 della legge 23 dicembre 1978 n. 883, da cooperative sociali e da altri enti aventi finalità di assistenza sociale».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l’Ulivo (v. emend. 2.25).

 

5.0.96

Toia, Baio Dossi, Giaretta

        Dopo l’articolo 5, aggiungere il seguente:


«Art. 5-bis.

(Deducibilità per le spese di cura)


        1. All’articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, e successive modificazioni, dopo la lettera l) è inserita la seguente:

            l-bis) le spese sostenute direttamente, sino ad un massimo di 3000 euro, relative a prestazioni sociosanitarie, educative, di assistenza domiciliare, ambulatoriale, in strutture diurne o comunità e simili, rese in favore dell’infanzia, degli anziani e dei soggetti più deboli, da organismi di diritto pubblico, da istituzioni sanitarie riconosciute che erogano ai sensi dell’articolo 41 della legge 23 dicembre 1978 n. 883, da cooperative sociali e da altri enti aventi finalità di assistenza sociale».

Compensazione Gruppo Margherita DL-L’Ulivo (v. emend. 2.25).

 

5.0.97

Zavoli, Marini, Marino

        Dopo l’articolo 5, aggiungere il seguente:


«Art. 5-bis.

(Servizi funebri e cimiteriali)


        1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, all’articolo 13-bis, comma 1, lettera d), relativo alle detrazioni per spese funebri, le parole: “3 milioni di lire“ sono sostituite dalle seguenti: “2.582 euro“.

        2. Nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, all’articolo 10, comma 1, il numero 27) è soppresso.
        3. Nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, tabella A, Parte III, relativa ai beni e servizi soggetti all’aliquota del 10 per cento, dopo il numero 41-
quater è aggiunto il seguente: 41-quinquies. Prestazioni di servizi funebri, cimiteriali e per la cremazione, nonché forniture di beni in occasione del funerale».

        Conseguentemente all’articolo 12, al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «4 per cento» con le seguenti: «5 per cento»;

        all’articolo 67, alla tabella C, rubrica: Ministero dell’economia e delle finanze alla voce: decreto legislativo n. 300 del 1999, articolo 70, comma 2: finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) apportare le seguenti variazioni:

            2003:    –  100.000;

            2004:    –    75.000;
            2005:    –    50.000.

5.0.98

Bonavita, Brunale, Pasquini, Morando, Caddeo

        Dopo l’articolo 5, aggiungere il seguente:


«Art. 5-bis.

(Servizi funebri e cimiteriali)


        1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, all’articolo 13-bis, comma 1, lettera d), relativo alle detrazioni per spese funebri, le parole: “3 milioni di lire“ sono sostituite dalle seguenti: “2.582 euro“.

        2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, all’articolo 10, comma 1, il numero 27) è soppresso.
        3. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, tabella A, Parte III, relativa ai beni e servizi soggetti all’aliquota del 10 per cento, dopo il numero 41-
quater è aggiunto il seguente: 41-quinquies. Prestazioni di servizi funebri, cimiteriali e per la cremazione, nonché forniture di beni in occasione del funerale».

Compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L’Ulivo (v. emend. 2.25).

 

5.0.99

Dato, Giaretta

        Dopo l’articolo 5, è aggiunto il seguente:


«Art. 5-bis.

(Imposta sulla pubblicità)


        1. Al Capo l del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, recante disposizioni in materia di imposta comunale sulla pubblicità e di diritto sulle pubbliche affissioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) nell’articolo 12, comma 1, e nell’articolo 14, comma 1, è soppressa la parola: «insegne»;

            b) nell’articolo 17, comma 1, le lettere a) e d) sono sostituite dalle seguenti:

                “a) la pubblicità realizzata all’interno o nelle vetrine dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando sia relativa all’attività negli stessi esercitata, nonché le insegne di esercizio come definite dall’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n.495 recante regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada;“;

                d) la pubblicità relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche esposte sulle facciate esterne, nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali adibiti alla loro vendita, nonché le relative insegne di esercizio come definite nella precedente lettera a);“;

            c) nell’articolo 17 il comma 1-bis è soppresso.
        2. Il canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari di cui all’articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, se riferito alle insegne di esercizio come definite dall’articolo 47, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, non è dovuto.

        3. L’articolo 2-bis del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 13, convertito nella legge 24 aprile 2002, n. 75, è soppresso».

        Conseguentemente, all’articolo 67, tabella A, alla voce: Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
            2003:    –  25.000;

            2004:    –  25.000;
            2005:    –  25.000.

 

5.0.100

Cantoni, Nocco

        Dopo l’articolo 5, è aggiunto il seguente:


«Art. 5-bis.

(Imposta sulla pubblicità)


        1. Al Capo l del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, recante disposizioni in materia di imposta comunale sulla pubblicità e di diritto sulle pubbliche affissioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) nell’articolo 12, comma 1, e nell’articolo 14, comma 1, è soppressa la parola: «insegne»;

            b) nell’articolo 17, comma 1, le lettere a) e d) sono sostituite dalle seguenti:

                “a) la pubblicità realizzata all’interno o nelle vetrine dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando sia relativa all’attività negli stessi esercitata, nonché le insegne di esercizio come definite dall’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n.495 recante regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada;“;

                d) la pubblicità relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche esposte sulle facciate esterne, nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali adibiti alla loro vendita, nonché le relative insegne di esercizio come definite nella precedente lettera a);“;

            c) nell’articolo 17 il comma 1-bis è soppresso.
        2. Il canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari di cui all’articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, se riferito alle insegne di esercizio come definite dall’articolo 47, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, non è dovuto.

        3. L’articolo 2-bis del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 13, convertito nella legge 24 aprile 2002, n. 75, è soppresso».

        Conseguentemente, all’articolo 67, tabella A, alla voce: Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
            2003:    –  25.000;

            2004:    –  25.000;
            2005:    –  25.000.

 

5.0.101

Bastianoni, Giaretta, Pizzinato

        Dopo l’articolo 5, è aggiunto il seguente:


«Art. 5-bis.

(Imposta sulla pubblicità)


        1. Al Capo l del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, recante disposizioni in materia di imposta comunale sulla pubblicità e di diritto sulle pubbliche affissioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) nell’articolo 12, comma 1, e nell’articolo 14, comma 1, è soppressa la parola: «insegne»;

            b) nell’articolo 17, comma 1, le lettere a) e d) sono sostituite dalle seguenti:

                “a) la pubblicità realizzata all’interno o nelle vetrine dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando sia relativa all’attività negli stessi esercitata, nonché le insegne di esercizio come definite dall’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n.495 recante regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada;“;

                d) la pubblicità relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche esposte sulle facciate esterne, nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali adibiti alla loro vendita, nonché le relative insegne di esercizio come definite nella precedente lettera a);“;

            c) nell’articolo 17 il comma 1-bis è soppresso.
        2. Il canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari di cui all’articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, se riferito alle insegne di esercizio come definite dall’articolo 47, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, non è dovuto.

        3. L’articolo 2-bis del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 13, convertito nella legge 24 aprile 2002, n. 75, è soppresso».

        Conseguentemente, all’articolo 67, tabella A, alla voce: Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
            2003:    –  25.000;

            2004:    –  25.000;
            2005:    –  25.000.

Compensazione del Gruppo Margherita DL-L’Ulivo (v. emend. 2.1).

 

5.0.102

Valditara, Servello

        Dopo l’articolo 5, aggiungere il seguente:


«Art. 5-bis.

(Soppressione dell’imposta sulle insegne di esercizio)


        1. Nel capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 recante disposizioni in materia di imposta comunale sulla pubblicità e di diritto sulle pubbliche affissioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) nell’articolo 12, comma 1, e nell’articolo 14, comma 1, è soppressa la parola “insegne“;

            b) nell’articolo 17, comma 1, le lettere a) e d) sono sostituite dalle seguenti;

                “a) la pubblicità realizzata all’interno o nelle vetrine dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando sia relativa all’attività negli stessi esercitata, nonché le insegne di esercizio che contraddistinguono le sedi ove si svolge l’attività cui si riferiscono;

                d) la pubblicità relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche esposte sulle facciate esterne, nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali adibiti alla loro vendita, nonché le relative insegne di esercizio“».

        2. Il canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari di cui all’articolo 62, comma 1 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, se riferito alle insegne di esercizio che contraddistinguono le sedi ove si svolge l’attività cui si riferiscono, non è dovuto.

        3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i trasferimenti erariali ai comuni sono incrementati in misura corrispondente agli accertamenti di competenza relativi alle fattispecie di cui ai commi I e 2, risultanti dal conto consuntivo 2002 debitamente deliberato dal consiglio comunale, che gli enti debbono attestare con apposita certificazione da trasmettere al Ministero dell’interno entro il 31 luglio 2003. La certificazione è sottoscritta dal sindaco e dal responsabile del servizio finanziario.

        Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni (in migliaia di euro):
Ministero dell’economia e delle finanze:

            2003:    –  50.000;

            2004:    –  50.000;
            2005:    –  50.000.

Ministero del lavoro e delle politiche sociali:

            2003:    –  54.000;

            2004:    –  54.000;
            2005:    –  54.000.

 

5.0.103

Marino, Muzio, Pagliarulo

        Dopo l’articolo 5, inserire il seguente:


«Art. 5-bis.

        1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 466, è apportata la seguente modificazione: dopo il comma 1 dell’articolo 1 è inserito il seguente:

        “1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle società i cui titoli di partecipazione sono ammessi alle quotazioni dei mercati regolamentati aventi patrimonio netto superiore a 200 milioni di euro, così come risulta dal bilancio dell’esercizio precedente a quello di riferimento“».

 

5.0.104

Izzo, Giuliano

        Dopo l’articolo 5, inserire il seguente:


«Art. 5-bis.

(Rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni negoziate
nei mercati regolamentati)


        1. Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui all’articolo 81, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, per i titoli o i diritti negoziati nei mercati regolamentati, posseduti alla data del 1º gennaio 2003 può essere assunto, in luogo del costo o del valore d’acquisto, il valore a tale data determinato dalla media aritmetica dei prezzi rilevati nell’ultimo mese antecedente la data del 1º gennaio 2003 a condizione che il predetto valore sia assoggettato ad un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, secondo quanto disposto nei commi da 2 a 5.

        2. L’imposta sostitutiva di cui al comma 1 è pari al 4 per cento, ed è versata, con le modalità previste nel capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il 30 settembre 2003.
        3. L’imposta sostitutiva può essere rateizzata fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a partire dalla predetta data del 30 settembre 2003, sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente a ciascuna rata.
        4. Le ricevute di versamento dell’imposta sostitutiva, sono conservate dal contribuente ed esibite o trasmesse a richiesta dell’Amministrazione finanziaria.
        5. L’assunzione del valore di cui ai commi da 1 a 4 quale valore d’acquisto non consente il realizzo di minusvalenze utilizzabili ai sensi del comma 3 dell’articolo 82 del citato testo unico delle imposte sui redditi».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

 

5.0.105

Toia, Baio Dossi, Giaretta

        Dopo l’articolo 5, aggiungere il seguente:


«Art. 5-bis.

(Detraibilità per le spese di formazione)


        1. All’articolo 13-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917 e successive modificazioni, dopo la lettera e) sono inserite le seguenti:

            e-bis) le spese sostenute per i corsi di formazione ed aggiornamento professionale, erogati da enti accreditati ai sensi del decreto ministeriale 31 maggio 2001 e delle successive disposizioni attuative regionali, per un importo complessivo non superiore a.549, 37 euro».

Compensazione del Gruppo Margherita DL-L’Ulivo (v. emend. 2.1).

 

5.0.106

Iovene, Cortiana, Martone, Piatti, Toia, Caddeo

        Dopo l’articolo 5, aggiungere il seguente:


«Art. 5-bis.

(Detraibilità per le spese di formazione)


        1. All’articolo 13-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917 e successive modificazioni, dopo la lettera e) sono inserite le seguenti:

            e-bis) le spese sostenute per i corsi di formazione ed aggiornamento professionale, erogati da enti accreditati ai sensi del decreto ministeriale 31 maggio 2001 e delle successive disposizioni attuative regionali, per un importo complessivo non superiore a.549, 37 euro».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l’Ulivo (v. emend. 2.25).

 

5.0.107

Iovene, Cortiana, Martone, Piatti, Toia, Caddeo

        Dopo l’articolo 5, aggiungere il seguente:


«Art. 5-bis.

(Disposizioni sull’utilizzo dell’8 per mille dell’Irpef)


        1. Alla legge 20 maggio 1985, n. 222, e successive modificazioni, all’art. 47 sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
        2-
bis. La quota di cui al comma 2, destinata a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario a diretta gestione statale, è destinata per la metà allo sviluppo della cooperazione internazionale e al sostegno alle attività del volontariato e delle associazioni di promozione sociale;
            
b) al comma 3 le parole “di cui al comma precedente“ sono sostituite dalle seguenti: “di cui al comma 2“».

 

5.0.140

Baio Dossi, Toia, Liguori, Gaglione, Giaretta

        Dopo l’articolo 5, inserire il seguente:


«Art. 5-bis.

(Disposizioni sull’utilizzo dell’8 per mille dell’Irpef)


        1. Alla legge 20 maggio 1985, n. 222, e successive modificazioni, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

        2-bis. La quota di cui al comma precedente, destinata a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario a diretta gestione statale, è destinata per la metà allo sviluppo della cooperazione internazionale e al sostegno alle attività del volontariato e delle associazioni di promozione sociale».

        Conseguentemente al comma 3 le parole di cui al comma precedente sono sostituite dalle seguenti: di cui al comma 2.
Compensazione del Gruppo Margherita DL-L’Ulivo (v. emend. 2.1).

 

5.0.108

Bonavita, Morando, Caddeo, Brunale, Pasquini

        Dopo l’articolo 5, aggiungere il seguente:


«Art. 5-bis.

(Disposizioni sull’utilizzo dell’8 per mille dell’Irpef)


        1. All’articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

            a) dopo il secondo comma, è inserito il seguente:
        «La quota di cui al comma precedente, destinata a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario a diretta gestione statale, è destinata per la metà allo sviluppo della cooperazione internazionale e al sostegno alle attività del volontariato e delle associazioni di promozione sociale;
            
b) al terzo comma, le parole: “di cui al comma precedente“ sono sostituite dalle seguenti: “di cui al secondo comma“».

 

5.0.109

Boco, Ripamonti, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni, Zancan

        Dopo l’articolo 5, aggiungere il seguente:


«Art. 5-bis.

(Disposizioni sull’utilizzo dell’8 per mille dell’Irpef)


        1. All’articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

            a) dopo il secondo comma, è inserito il seguente:
        “La quota di cui al comma precedente, destinata a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario a diretta gestione statale, è destinata per la metà allo sviluppo della cooperazione internazionale e al sostegno alle attività del volontariato e delle associazioni di promozione sociale;

            b) al terzo comma, le parole: «di cui al comma precedente» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al secondo comma“».

Compensazione del Gruppo Verdi-L’Ulivo (v. emend. 2.2).

 

5.0.110

Toia, Baio Dossi, Giaretta

        Dopo l’articolo 5, aggiungere il seguente:


«Art. 5-bis.

(Disposizioni sull’utilizzo dell’8 per mille dell’Irpef)


        1. Alla legge 20 maggio 1985, n. 222, e successive modificazioni dopo il comma 2 è inserito il seguente:

        “2-bis. La quota di cui al comma precedente, destinata a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario a diretta gestione statale, è destinata per la metà allo sviluppo della cooperazione internazionale e al sostegno alle attività del volontariato e delle associazioni di promozione sociale“».

        Conseguentemente al comma 3 le parole «di cui al comma precedente» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 2».
Compensazione del Gruppo Margherita DL-L’Ulivo (v. emend. 2.1).

 

5.0.111

Chiusoli, Baratella, Garraffa, Maconi, Caddeo, Ripamonti, Michelini, Marino, Marini, Giaretta, Scalera, Castellani, D’Amico

        Dopo l’articolo 5, aggiungere il seguente:


«Art. 5-bis.

(Misure fiscali a favore degli esportatori)


        1. Le imprese esportatrici che abbiano realizzato nei mercati extracomunitari, negli ultimi tre anni, almeno il 25 per cento del loro fatturato complessivo e che, nel primo semestre 2002 abbiano registrato un decremento del loro fatturato realizzato nei medesimi mercati, confrontato a quello realizzato nel primo semestre 2001, almeno pari al 20 per cento, in alternativa alla richiesta di rimborso ai fini IVA ed al fine di recuperare il credito d’imposta di cui al comma 2, possono computare gli importi, in tutto o in parte, in compensazione delle imposte e dei contributi ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, anche oltre il limite fissato dall’articolo 25, comma 2, del citato decreto. Possono altresì cedere a terzi il credito indicato nella dichiarazione annuale. Si applicano le disposizioni degli articoli 43-bis e 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Gli atti pubblici e le scritture private autenticate, aventi ad oggetto la cessione del credito, sono soggetti ad imposta di registro nella misura fissa di lire 250.000.

        2. Alle imprese esportatrici di cui al comrna 1, è attribuito un credito d’imposta utilizzabile in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e con le modalità di cui al comma 1, nella misura del 5 per cento del volume d’affari ai fini I.V.A. realizzato nel corso dell’anno 2001. La predetta agevolazione è subordinata all’approvazione del regime agevolativo da parte della Cornmissione delle Comunità europee.

Compensazioni dei Gruppi dell’Ulivo (v. emend. 2.195).

 

5.0.112

Chiusoli, Baratella, Garraffa, Maconi, Caddeo, Stanisci

        Dopo l’articolo 5, aggiungere il seguente:


«Art. 5-bis.

(Misure fiscali a favore degli esportatori)


        1. Le imprese esportatrici che abbiano realizzato nei mercati extracomunitari, negli ultimi tre anni, almeno il 25 per cento del loro fatturato complessivo e che, nel primo semestre 2002 abbiano registrato un decremento del loro fatturato realizato nei medesimi mercati, confrontato a quello realizzato nel primo semestre 2001, almeno pari al 20 per cento, in alterativa alla richiesta di rimborso ai fini IVA ed al fine di recuperare il credito d’imposta di cui al comma 2, possono computare gli importi, in tutto o in parte, in compensazione delle imposte e dei contributi ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, anche oltre il limite fissato dall’articolo 25, comma 2, del citato decreto. Possono altresì cedere a terzi il credito indicato nella dichiarazione annuale. Si applicano le disposizioni degli articoli 43-bis e 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Gli atti pubblici e le scritture private autenticate, aventi ad oggetto la cessione del credito, sono soggetti ad imposta di registro nella misura fissa di lire 250.000.

        2. Alle imprese esportatrici di cui al cornma 1, è attribuito un credito d’imposta utilizzabile in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e con le modalità di cui al comma 1, nella misura del 5 per cento del volume d’affari ai fini I.V.A. realizzato nel corso dell’anno 2001. La predetta agevolazione è subordinata all’approvazione del regime agevolativo da parte della Comrnissione delle Comunità europee».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l’Ulivo (v. emend. 2.25).

 

5.0.113

Battaglia Antonio

        Dopo l’articolo 5, aggiungere il seguente:


«5-bis.

(Attribuzione di un bonus fiscale forfetario ai fini
dello sviluppo dei consumi)


        1. Al fine di incentivare lo sviluppo dei consumi a ciascun contribuente è attribuito un bonus fiscale forfetario di importo pari a 50 euro per ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2002 quale anticipazione delle disposizioni di cui all’articolo 2 della presente legge.

        2. Per i contribuenti titolari di partita IVA, l’attribuzione è effettuata mediante compensazione di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con i versamenti da eseguire a decorrere dal mese di gennaio 2003.
        3. Per i lavoratori dipendenti e pensionati che intrattengono il rapporto con il sostituto d’imposta, l’importo spettante, tenendo conto anche dell’eventuale risultato dell’assistenza fiscale, è riconosciuto dallo stesso sostituto d’imposta a partire dalle operazioni di conguaglio di fine anno 2002 deducendolo, fino ad integrale compensazione, dalle ritenute dovute. L’importo attribuito deve essere indicato nelle certificazioni dei redditi di lavoro dipendente e assimilati da consegnare ai percipienti.
        4. Per i lavoratori dipendenti e pensionati diversi da quelli di cui al comma 3 l’importo è ammesso in diminuzione delle imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi relative al 2002, ovvero per il tramite del sostituto d’imposta che provvede entro il secondo periodo di paga utile successivo a quello in cui ha ricevuto una apposita richiesta contenente l’indicazione della predetta differenza.
        5. Per tutti gli altri contribuenti l’importo di cui al comma 1 è ammesso in diminuzione delle imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi relative al 2002.
        6. I contribuenti che non possono utilizzare in diminuzione l’ammontare di cui al comma 1 secondo le modalità previste nei commi precedenti possono, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, presentare al Centro di servizio delle imposte dirette e indirette competente sulla base del loro domicilio fiscale apposita istanza di rimborso. Il Centro di servizio prowede tramite la tesoreria provinciale ad effettuare il rimborso entro novanta giorni dal ricevimento delle istanze».

Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.8).

 

5.0.114

Giaretta, Scalera, Bastianoni, Bedin

        Dopo l’articolo 5, aggiungere il seguente:


«5-bis

(Attribuzione di un bonus fiscale forfetario ai fini
dello sviluppo dei consumi)


        1. Al fine di incentivare lo sviluppo dei consumi a ciascun contribuente è attribuito un bonus fiscale forfetario di importo pari a 50 euro per ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2002 quale anticipazione delle disposizioni di cui all’articolo 2 della presente legge.

        2. Per i contribuenti titolari di partita IVA, l’attribuzione è effettuata mediante compensazione di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con i versamenti da eseguire a decorrere dal mese di gennaio 2003.
        3. Per i lavoratori dipendenti e pensionati che intrattengono il rapporto con il sostituto d’imposta, l’importo spettante, tenendo conto anche dell’eventuale risultato dell’assistenza fiscale, è riconosciuto dallo stesso sostituto d’imposta a partire dalle operazioni di conguaglio di fine anno 2002 deducendolo, fino ad integrale compensazione, dalle ritenute dovute. L’importo attribuito deve essere indicato nelle certificazioni dei redditi di lavoro dipendente e assimilati da consegnare ai percipienti.
        4. Per i lavoratori dipendenti e pensionati diversi da quelli di cui al comma 3 l’importo è ammesso in diminuzione delle imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi relative al 2002, ovvero per il tramite del sostituto d’imposta che provvede entro il secondo periodo di paga utile successivo a quello in cui ha ricevuto una apposita richiesta contenente l’indicazione della predetta differenza.
        5. Per tutti gli altri contribuenti l’importo di cui al comma 1 è ammesso in diminuzione delle imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi relative al 2002.
        6. I contribuenti che non possono utilizzare in diminuzione l’ammontare di cui al comma 1 secondo le modalità previste nei commi precedenti possono, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, presentare al Centro di servizio delle imposte dirette e indirette competente sulla base del loro domicilio fiscale apposita istanza di rimborso. Il Centro di servizio provvede tramite la tesoreria provinciale ad effettuare il rimborso entro novanta giorni dal ricevimento delle istanze».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l’Ulivo (v. emend. 2.1).

 

5.0.115

Garraffa, Baratella, Chiusoli, Maconi, Caddeo, Morando

        Dopo l’articolo 5, aggiungere il seguente:


«5-bis.

(Attribuzione di un bonus fiscale forfetario ai fini
dello sviluppo dei consumi)


        1. Al fine di incentivare lo sviluppo dei consumi a ciascun contribuente e attribuito un bonus fiscale forfetario di importo pari a 50 euro per ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2002 quale anticipazione delle disposizioni di cui all’articolo 2 della presente legge.

        2. Per i contribuenti titolari di partita IVA, l’attribuzione è effettuata mediante compensazione di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con i versamenti da eseguire a decorrere dal mese di gennaio 2003.
        3. Per i lavoratori dipendenti e pensionati che intrattengono il rapporto con il sostituto d’imposta, l’importo spettante, tenendo conto anche dell’eventuale risultato dell’assistenza fiscale, è riconosciuto dallo stesso sostituto d’imposta a partire dalle operazioni di conguaglio di fine anno 2002 deducendolo, fino ad integrale compensazione, dalle ritenute dovvte. L’importo attribuito deve essere indicato nelle certificazioni dei redditi di lavoro dipendente e assimilati da consegnare ai percipienti.
        4. Per i lavoratori dipendenti e pensionati diversi da quelli di cui al cornrna 3 l’importo è ammesso in diminuzione delle imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi relative al 2002, ovvero per il tramite del sostituto d’imposta che provvede entro il secondo periodo di paga utile successivo a quello in cui ha ricevuto una apposita richiesta contenente l’indicazione della predetta differenza.
        5. Per tutti gli altri contribuenti l’importo di cui al comma 1 è ammesso in diminuzione delle imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi relative al 2002.
        6. I contribuenti che non possono utilizzare in diminuzione l’ammontare di cui al comma 1 secondo le modalità previste nei commi precedenti possono, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, presentare al Centro di servizio delle irnposte dirette e indirette competente sulla base del loro domicilio fiscale apposita istanza di rimborso. Il Centro di servizio provvede trarnite la tesoreria provinciale ad effettuare il rimborso entro novanta giorni dal ricevimento delle istanze».

 

5.0.116

Cicolani, Chirilli, Nocco

        Dopo l’articolo 5, è aggiunto il seguente articolo:


«Art. 5-bis.

(Rideterminazione della dividente demaniale)


        1. Entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti di concerto con l’Agenzia del demanio, predispone un progetto per la rideterminazione della linea di confine del pubblico demanio marittimo, sulla base della cartografia catastale revisionata prodotta in sede di costituzione ed aggiornamento del sistema informativo del demanio marittimo, di cui all’articolo 104, comma 1, lettera qq), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e successive modificazioni. Il progetto è redatto secondo criteri fissati dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti di concerto con l’Agenzia del demanio, che tengano conto delle caratteristiche morfologiche dei beni di cui agli articoli 28 e 29 del Regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, nonché della loro concreta idoneità a soddisfare pubblici interessi».

 

5.0.117

Cicolani

        Dopo l’articolo 5, è aggiunto il seguente articolo:


«Art. 5-bis.

(Canoni di concessione demaniale)


        1) Al fine di rendere disponibili adeguate risorse per la piena attuazione dell’articolo 104, comma 1, lettera qq) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, decorrere dal 1º gennaio 2003, l’ottantacinque percento del canone per la concessione di beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale è devoluto al bilancio dell’ente concedente. Il rimanente quindici percento e assegnato ad una apposita unità previsionale di base del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per fare fronte agli oneri derivanti dalla gestione e dalla manutenzione, anche migliorativa, del sistema informativo del demanio marittimo».

 

5.0.118

Forcieri, Caddeo

        Dopo l’articolo 5, aggiungere il seguente:


«Art. 5-bis.

(Ripristino dell’imposta di successione sui grandi patrimoni)


        1. L’art. 13 e il comma 1 dell’art. 14 della legge 18 ottobre 2001, n.383 sono abrogati. 2. Al decreto legislativo 31 Ottobre 1990, n.346, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’art. 7, comma 2, le parole “i 350 milioni di lire“ sono sostituite con le parole “1 milione di euro“ È aggiunto, infine, il seguente periodo: “per i valori compresi tra un 1 milione di euro e 5 milioni, l’imposta è pari al 10 per cento dell’imponibile; per i valori al di sopra dei 5 milioni di euro, l’imposta è pari al 30 per cento“»

 

5.0.142

Fabris, Dentamaro, Filippelli, Crema

        Alla Tabella D, Ministero delle attività produttive, decreto-legge n. 415 del 1992, sostituire le cifre:

            2003:    100.000

            2004:    100.000
            2005:    500.000

con le altre:

            2003:    300.000

            2004:    300.000
            2005:    500.000

        Conseguentemente, dopo l’articolo 5, aggiungere il seguente:


«Art. 5-bis.

        1. L’articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383 è abrogato».

 

5.0.119

Chiusoli, Baratella, Garraffa, Maconi, Caddeo, Stanisci

        Dopo l’articolo 5, aggiungere il seguente:


«Art. 5-bis.

(Ripristino dell’imposta di successione sui grandi patrimoni)


        1. L’articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383 è abrogato».

 

5.0.120

Giaretta, Scalera, Bastianoni, Bedin

        Dopo l’articolo 5, inserire il seguente:


«Art. 5-bis.

(Incentivi fiscali per gli investimenti pubblicitari sulle emittenti
radiofoniche e televisive locali)


        1. È escluso dall’imposizione del reddito d’impresa e di lavoro autonomo il 50 per cento del volume degli investimenti pubblicitari su emittenti radiofoniche e televisive di ambito locale, realizzati nel periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e nei due periodi d’imposta successivi.

        2. L’esenzione di cui al comma 1 si applica nella misura del 100% per gli investimenti pubblicitari sulle emittenti locali ammesse alle provvidenze di cui all’articolo 7 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422.
        3. L’attestazione dell’effettività delle spese sostenute e rilasciata dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto nell’albo dei revisori dei conti, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, nelle forme previste dall’articolo 13, comma 2, del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni dalla legge n. 140 del 1997 e successive modificazioni, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale.

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l’Ulivo (v. emend. 2.1).

 

5.0.121

Falomi, Baratella, Chiusoni, Maconi, Caddeo, Battaglia Giovanni, Morando

        Dopo l’articolo 5, inserire il seguente:


«Art. 5-bis.

(Incentivi fiscali per gli investimenti pubblicitari sulle emittenti
radiofoniche e televisive locali)


        1. È escluso dall’imposizione del reddito d’impresa e di lavoro autonomo il 50 per cento del volume degli investimenti pubblicitari su emittenti radiofoniche e televisive di ambito locale, realizzati nel periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e nei due periodi d’imposta successivi.

        2. L’esenzione di cui al comma 1 si applica nella misura del 100% per gli investimenti pubblicitari sulle emittenti locali ammesse alle provvidenze di cui all’articolo 7 del decreto legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422.
        3. L’attestazione dell’effettività delle spese sostenute è rilasciata dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto nell’albo dei revisori dei conti, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, nelle forme previste dall’articolo 13, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni dalla legge n. 140 del 1997 e successive modificazioni, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale».

Compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L’Ulivo (v. emend. 2.25).

 

5.0.122

Battaglia Antonio, Boscetto

        Dopo l’articolo 5, inserire il seguente:


«Art. 5-bis.

(Incentivi fiscali per gli investimenti pubblicitari sulle emittenti radiofoniche e televisive locali)


        1 È escluso dall’imposizione del reddito d’impresa e di lavoro autonomo il 50 per cento del volume degli investimenti pubblicitari su emittenti radiofoniche e televisive di ambito locale, realizzati nel periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e nei due periodi d’imposta successivi.

        2. L’esenzione di cui al comma 1 si applica nella misura del 100% per gli investimenti pubblicitari sulle emittenti locali ammesse alle provvidenze di cui all’articolo? del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422.
        3. L’attestazione dell’effettività delle spese sostenute è rilasciata dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto nell’albo dei revisori dei conti, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, nelle forme previste dall’articolo 13, comma 2, del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni dalla legge n. 140 del 1997 e successive modificazioni, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.8).

 

5.0.123

Ciccanti

        Dopo l’articolo 5, aggiungere il seguente:


«Art. 5-bis.

(Valutazione secondo il valore di mercato presunto delle rimanenze nel settore tessile-abbigliamento-calzaturiero)


        1. All’articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 7 è inserito il seguente:

        «7-bis. Per gli esercenti attività di commercio nel settore tessile-abbigliamento-calzaturiero la valutazione delle rimanenze di prodotti di carattere stagionale o di moda o suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo corrispondente alla stagionalità del settore, è effettuata applicando i seguenti coefficienti:
        1º anno: 100 per cento del costo;

        2º anno: 70 per cento del costo;
        3º anno: 50 per cento del costo;
        4º anno: 30 per cento del costo;
        5º anno e succ.: 10 per cento del costo.

 

5.0.124

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni, Zancan

        Dopo l’articolo 5, è aggiunto il seguente:


«Art. 5-bis.

(Istituzione dell’imposta sul traffico pesante)


        1. A partire dal 1º luglio 2003 è istituita un’imposta sul trasporto delle merci su strada attraverso i confini nazionali. All’imposta sono assoggettati tutti i veicoli, autotreni ed autoarticolati aventi massa massima superiore a 3,5 tonnellate, ogni qualvolta attraversino, su sede stradale, i confini nazionali.

        2. L’imposta è commisurata alla massa complessiva del veicolo ed è finalizzata a trasferire una quota del trasporto merci dalla strada alla ferrovia, con l’obiettivo di ridurre l’impatto ambientale del sistema di trasporto e di migliorare la sicurezza stradale.
        3. Il Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, emana, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento per definire le modalità di esazione dell’imposta, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

            a) determinazione dell’ammontare dell’imposta sulla base dell’impatto del traffico veicolare pesante lungo l’asse attraversato, tenendo in particolare considerazione le caratteristiche ambientali dell’area e il livello di sicurezza intrinseca dell’asse viario;

            b) individuazione delle metodiche e degli strumenti più idonei per la riscossione dell’imposta, attraverso l’eventuale adozione di rilevatori elettronici di transito;
            
c) riscossione semestrale dell’imposta per coloro i quali si dotano di dispositivi per la rilevazione automatica di transito e ad ogni attraversamento della zona di confine per coloro i quali siano sprovvisti dei dispositivi suddetti.

        4. Il gettito dell’imposta istituita ai sensi del comma 1 è così ripartito:
            
a) una quota pari al 70 per cento del gettito complessivo è destinata al Fondo per il riequilibrio modale di cui al comma 5;

            b) una quota pari al 30 per cento del gettito complessivo è destinata al Piano nazionale per la sicurezza stradale e viene utilizzata prioritariamente per il miglioramento della sicurezza stradale dei valichi e dei trafori dell’arco alpino.
        5. Al fine di favorire un più ampio ricorso alla ferrovia e, anche, al cabotaggio costiero per il trasporto delle merci è istituito il Fondo per il riequilibrio modale, da iscrivere in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
        6. Le disponibilità del fondo di cui alla lettera
a) del comma 4 sono utilizzate come segue:

            a) riduzione dei costi del trasporto delle merci su ferrovia;

            b) miglioramento ed innovazione tecnologica delle infrastrutture ferroviarie destinate al trasporto delle merci;
            
c) adozione di un programma per il miglioramento del servizio di trasporto merci su ferrovia, per l’abbattimento dei tempi di percorrenza e per l’estensione dell’utilizzo del sistema di trasporto combinato.

        7. La dotazione iniziale del fondo è fissata in 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.

Compensazione del Gruppo Verdi-l’Ulivo (v. emend. 2.2).

 

5.0.125

Eufemi

        Dopo l’articolo 5, aggiungere il seguente:


        «Art. 5-bis.

        1. A decorrere dal 1º gennaio 2003 il limite massimo di compensazione dei crediti d’imposta e dei contributi compensabili ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241, ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale, è fissato in 1.032.914 euro per ciascun anno solare».
Compensazione del senatore Eufemi (v. emend. 2.139).

 

5.0.126

Chiusoli, Baratella, Garaffa, Maconi, Caddeo

        Dopo l’articolo 5, aggiungere il seguente:


«Art. 5-bis.

(Innalzamento del limite massimo di compensazione dei crediti di imposta)


        1. A decorrere dal 1º gennaio 2003 il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale, è fissato in 1.032.914 di euro per ciascun anno solare.
Compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L’Ulivo (v. emend. 2.25).

 

5.0.127

Bonavita, Brunale, Pasquini, Morando, Caddeo

        Dopo l’articolo 5, aggiungere il seguente:


«Art. 5-bis.

(Compensazioni delle minori entrate IRAP)


        1. Alle minori entrate delle regioni e delle province autonome derivanti dagli articoli 5 e 11 si fa fronte con corrispondente incremento dell’aliquota IVA riservata alle regioni a norma dell’articolo 2 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56.
Compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L’Ulivo (v. emend. 2.25).

 

5.0.128

Ioannucci, Ferrara

        Dopo l’articolo 5, aggiungere il seguente:


«Art. 5-bis.

        1. All’articolo 81, lettera l) del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986 n. 917, aggiungere le seguenti parole: «nonché quelli derivanti da attività svolte da soggetti titolari di redditi di natura subordinata, anche se iscritti ai relativi Albi Professionali e per i quali sia obbligatoria l’autorizzazione del datore di lavoro».
Compensazioni del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

 

5.0.129

Fabris, Dentamaro, Filippelli, Crema

        Dopo l’articolo 5, aggiungere il seguente:


«Art. 5-bis.

        1. L’articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è soppresso.
        
Conseguentemente, all’articolo 45, tabella D, rubrica: Ministero delle attività produttive, decreto-legge n. 415 del 1992, apportare le seguenti variazioni:
            2003:    +  200.000;

            2004:    +  200.000.

 

5.0.130

Marino, Muzio, Pagliarulo

        Dopo l’articolo 5, aggiungere il seguente:


«Art. 5-bis.

        1. Le misure previste all’articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono cumulabili con altri incentivi fiscali per i investimenti e lo sviluppo previsti dalla legislazione vigente».
        Onere
(in migliaia di euro)
            2003:    +  500.000;

            2004:    +  500.000;
            2005:    +  500.000).

Compensazioni del Gruppo Misto-Comunisti Italiani (v. emend. 2.62).

 

5.0.131

Eufemi

        Dopo l’articolo 5, aggiungere il seguente:


«Art. 5-bis.

        1. Alla linea del comma 1 dell’articolo 7 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modificazioni, le parole: “31 dicembre 2002“ sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2003“».
Compensazione del senatore Eufemi (v. emend. 2.139).

 

5.0.132

Eufemi

        Dopo l’articolo 5, aggiungere il seguente:


«Art. 5-bis.

        1. Le disposizioni contenute all’articolo 4 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, si applicano anche nel periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge».
Compensazione del senatore Eufemi (v. emend. 2.139).

 

5.0.133

Bonavita, Morando, Caddeo, Brunale, Pasquini

        Dopo l’articolo 5, aggiungere il seguente:


«Art. 5-bis.

(Proroga della applicazione delle aliquote ridotte IVA per alcuni servizi ad alta intensità di lavoro)


        1. All’alinea del comma 1 dell’articolo 7 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, le parole: “31 dicembre 2002“ sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2003“».
Compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L’UIivo (v. emend. 2.25.

 

5.0.146

Stiffoni, Vanzo, Moro

        Dopo l’articolo 5, aggiungere il seguente:


«Art. 5-bis.

(Disposizioni riguardanti le pro-loco)


        1. Le associazioni pro-loco e l’U.N.P.L.I. nelle sue diverse ramificazioni (comitato nazionale, comitati regionali e provinciali) sono esenti dal pagamento della TOSAP (tassa comunale occupazione suolo abusiva)».
Compensazioni del Gruppo Lega Padana da 1 a 7 (v. emend. 1.0.3).

 

5.0.147

Stiffoni, Vanzo

        Dopo l’articolo 5, aggiungere il seguente:


«Art. 5-bis.

(Disposizioni riguardanti le pro-loco)


        1. Le associazioni pro-loco e l’U.N.P.L.I. nelle sue diverse ramificazioni (comitato nazionale, comitati regionali e provinciali) sono esenti dall’IVA per forniture e le prestazioni.

        2. I soggetti di cui al comma 1 sono esenti da IVA, IRPEG, ILOR per le operazioni derivanti da attività commerciale aventi il requisito di marginalità di cui al D.M. 25-05-1995 pubblicato nella G.U. n. 134 del 10 giugno 1995».

Compensazioni del Gruppo Lega Padana 1 a 7 (v. emend. 1.0.3).

 

5.0.148

Giaretta, Toia, Baio Dossi, Gaglione, Liguori

        Dopo l’articolo 5, aggiungere il seguente:


«Art. 5-bis.

(Nuove norme in materia di agevolazioni fiscali
per i veicoli modificati per disabili)


        1. Al primo periodo dell’articolo 8, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole: «di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici, se con motore a benzina» sono sostituite dalle seguenti «di cilindrata fino a 2. 500 centimetri cubici, se con motore a benzina».
Compensazioni del Gruppo Margherita-DL-l’Ulivo (v. emend. 2.1).

 

5.0.149

Ferrara, Girfatti

        Dopo l’articolo 5, aggiungere il seguente:


«Art. 5-bis.

        1. L’esercizio delle concessioni per l’accettazione delle scommesse sulle corse dei cavalli e per l’accettazione di scommesse su competizioni sportive organizzate dal CONI, rispettivamente attribuite ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, numero 169, e del Decreto del Ministro delle finanze 2 giugno 1998, numero 174 e successive modificazioni e regolato dalle disposizioni seguenti.

        2. Le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 8, del Decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1998, numero 169 e all’articolo 2, comma 6, del Decreto del Ministro delle finanze 2 giugno 1998, numero 174, non si applicano alle società le cui azioni sono quotate in borsa o in altro mercato regolamentato comunitario o sono detenute da soggetti concessionari della raccolta di scommesse. Qualora, durante l’esercizio della concessione, il concessionario, direttamente, oppure attraverso soggetti controllati o collegati, acquisti la titolarità di un numero di concessioni superiore al 15% nell’ambito nazionale, l’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, d’intesa con il Ministero delle politiche agricole e forestali e con il CONL procede alla revoca delle concessioni eccedenti la percentuale massima consentita.
        3. Le concessioni per la raccolta delle scommesse sono attribuite per la prima volta mediante gara di evidenza pubblica, ancorché il servizio relativo non sia compreso tra quelli elencati nell’Allegato 1 al decreto legislativo 17 marzo 1995, numero 157. Le concessioni in tal modo attribuite, comprese quelle di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, numero 169, e al Decreto del Ministro delle finanze 2 giugno 1998, numero 174, possono essere rinnovate alla scadenza per nove anni. Il provvedimento di rinnovo è subordinato alla verifica del rispetto, da parte del concessionario, delle leggi di pubblica sicurezza e delle disposizioni normative dirette ad evitare rischi di criminalità e di frode, all’accertamento del regolare adempimento delle obbligazioni assunte dal Concessionario medesimo e alla valutazione positiva dell’andamento economico della gestione della concessione. L’articolo 8, comma 3, del decreto legge 28 dicembre 2001, numero 452, convertito in legge 27 febbraio 2002, numero 16, è abrogato».
        4. Le scommesse possono essere effettuate al totalizzatore nazionale e a quota fissa; è vietato l’utilizzo del sistema a riferimento, ad eccezione delle multiple libere con più di due eventi. Nei glomi di svolgimento delle corse dei cavalli le scommesse ippiche a totalizzatore possono essere accettate presso gli sportelli degli ippodromi anche sulle corse in svolgimento su altri ippodromi Per l’esercizio del servizio di accettazione delle scommesse a totalizzatore è dovuto al concessionario un corrispettivo pari al 50 per cento del prelievo sull’introito lordo annuo delle scommesse; per le scommesse a quota fissa è rispettivamente destinato al CONI e all’UNIRE il 33 per cento del detto prelievo. I prelievi debbo essere versati entro il giorno 10 di ogni mese relativamente alle scommesse accettate nel mese precedente. L’ammontare della cauzione dovuta dal concessionario e rideterminato come segue, con riferimento al movimento annuale delle scommesse accettate: fino ad 0 2.500.000,00, cauzione di 1 25.000,00; da L 2.500.001 ad 1 5.000.000,00, cauzione di 50.000,00; oltre ad 5.000.000,00, cauzione di 5 100.000,00. A partire dall’anno 2002, il canone dovuto dai concessionari ippici ai sensi dell’art. 4 del Decreto interministeriale 16 dicembre 1999 è compreso nella quota di prelievo destinata all’UNIRE.
        5. L’aliquota di imposta unica prevista dall’articolo 4, comma 1, lettera b) punto 2, del decreto legislativo 23 dicembre 1998, numero 504, è stabilita nella misura del 10 per cento.
        6. A decorrere dal 1º gennaio 2002, e per ciascun anno di durata della concessione, a fronte dell’incremento del volume delle scommesse raccolte, il concessionario è tenuto al pagamento di un corrispettivo minimo garantito pari al prelievi dovuti all’autorità concedente sulle scommesse effettivamente accettate nell’anno precedente, incrementato annualmente dell’aumento percentuale medio realizzatosi su base provinciale.
        7. Al fine della razionalizzazione della distribuzione territoriale delle concessioni per il servizio di raccolta delle scommesse, l’esercizio della concessione, previa comunicazione alla Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato da effettuare almeno trenta giorni prima della data prevista, può essere trasferito in altri locali nell’ambito o di altro comune della stessa provincia ove non sia attività altro concessionario dello stesso tipo di scommesse,. ovvero dello stesso comune con il consenso espresso dei concessionari ivi presenti. Il trasferimento non è consentito ove i nuovi locali si trovino ad una distanza pedonale inferiore a 5.000 metri da altra Agenzia concessionaria di scommesse ippiche e/o sportive. Limitatamente all’anno 2003, i- locali di esercizio della concessione possono essere trasferiti anche in altro comune della stessa regione alle condizioni stabilite nel periodo precedente.
        8. Entro sessanta giomi dalla pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale, la convenzione-tipo per l’affidamento dei servizi relativi alla raccolta delle scommesse ippiche al totalizzatore nazionale e a quota fissa, approvata con decreto ministeriale 20 aprile 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22.4.1999, n. 93, e la convenzione-tipo che accede alle concessioni per l’esercizio delle scommesse sportive, approvata con decreto direttoriale 7 aprile 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14.4.1999, n. 86, sono unificate e ridefinite al fine di:

            a) recepire le disposizioni della presente legge;

            b) assicurare l’equo contemperamento degli interessi delle parti, eliminando le clausole che aggravano senza ragione la posizione dei concessionari;
            
c) consentire nei locali di esercizio della concessione, in presenza delle licenze e autorizzazioni previste, l’accettazione di giochi e concorsi pronostici e l erogazione di servizi connessi all’esercizio delle scommesse e servizi di ristoro riservati agli scommettitori;
            
d) prevedere la possibilità che, su autorizzazione dell’autorità concedente, le scommesse ippiche e sportive possano essere accettate negli stessi locali da parte di concessionari diversi, purché rappresentati da un unico soggetto agli effetti di quanto disposto dall’articolo 93, comma 2, del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931, numero 773;
            
e) istituire un Comitato permanente di consultazione, composto da rappresentanti dell’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, del CONL dell’UNIRE e delle Associazioni di categoria dei concessionari maggiormente rappresentative, al fine di seguire costantemente I evoluzione del mercato delle scommesse e la congruità e l’efficienza della rete di accettazione;
            
f) prevedere, nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 25 maggio 1999, numero 185, la possibilità, da parte dei concessionari del servizio di raccolta delle scommesse ippiche e sportive, di istituire punti remoti di accettazione delle scommesse nel territorio della provincia di esercizio della concessione, fino ad un massimo di due, collegati in via telematica e in tempo reale con l’agenzia concessionaria, disciplinandone l’attività.

        9. Entro sessanta giomi successivi dalla ridefinizione delle convenzionitipo, l’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato provvede, nel rispetto delle garanzie procedimentali di cui agli articoli da 7 a 13 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, alla verifica della posizione dei singoli concessionari; l’atto conclusivo di tale verifica verrà allegato, come parte integrante e sostanziale, alla nuova convenzione che il concessionario, all’uopo convocato, dovrà sottoscrivere in segno di piena e completa accettazione. All’atto della sottoscrizione della nuova convenzione, il concessionario deve fornire la prova dell’avvenuto versamento di tutte le somme dovute per quote di prelievo fino al 31 dicembre 2002 e per integrazione a titolo di minimo garantito per gli anni 2000 e 2001. Il mancato integrale versamento di dette somme costituisce causa di decadenza dalla concessione.

        10. A fronte della verifica di cui al comma precedente, al concessionario è riconosciuta la facoltà di recedere dalla concessione, da esercitare, a pena di decadenza, entro la data stabilita per la sottoscrizione della nuova convenzione. Dalla data della dichiarazione di recesso si intende revocato l’atto di concessione alla raccolta di scommesse. Contestualmente alla dichiarazione di recesso, il concessionario dovrà fomire la prova dell’avvenuto versamento delle quote di prelievo maturate e di una somma pari al 15 per cento dell’integrazione per minimo garantito dovuta per gli anni 2000 e 2001. Tale ultima somma, a fronte di presentazione di idonea garanzia, che preveda l’espressa clausola del pagamento a prima richiesta, ogni eccezione esclusa, potrà essere corrisposta in tre rate annuali di pari importo, scadenti rispettivamente il 31 dicembre 2003, il 31 dicembre 2004, il 31 dicembre 2005.
        11. Le dichiarazioni di adesione o di recesso rilasciate dai concessionari in base alle disposizioni contenute nel decreto interdirigenziale 6 giugno 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 giugno 2002, n. 139, e successive modificazioni, producono gli effetti giuridici previsti dalle disposizioni stesse, ove siano confermate con atto esplicito ricevuto dall’amministrazione.

Compensazioni del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

 

5.0.150/1

Cambursano

        All’emendamento 5.0.150, sopprimere i commi 1, 2 e 5

        Al comma 4, sopprimere il secondo periodo.
        Al comma 6, all’articolo 6-
bis ivi aggiunto sopprimere il seguente periodo: «I creditori dei partiti o movimenti politici di cui alla presente legge non possono pretendere direttamente dagli amministratori dei medesimi l’adempimento delle obbligazioni del partito o movimento politico se non qualora questi ultimi abbiano agito con dolo o colpa grave».

 

5.0.150

Fabris, Crema

        Dopo l’articolo 5, inserire il seguente:


«Art. 5-bis

        1. Il trasferimento a titolo gratuito di imprese o di beni a favore di partiti o movimenti politici rappresentati nel Parlamento nazionale, effettuato con atto sottoposto a registrazione, non dà luogo, ai fini delle imposte sui redditi, a realizzo o distribuzione di plusvalenze, ricavi e minusvalenze, e compreso il valore di avviamento non costituisce presupposto per la tassazione di sopravvenienze attive nei confronti del cessionario, né è soggetto ad alcuna imposta sui trasferimenti, a condizione che il partito o movimento politico, dichiari nell’atto che intende utilizzare i beni per lo svolgimento della propria attività.

        2. I beni che, in alternativa alla usuale eliminazione dal circuito commerciale, vengono ceduti gratuitamente ai partiti o movimenti politici rappresentati nel Parlamento nazionale, non si considerano destinati a finalità estranee all’impresa a patto che i predetti partiti o movimenti politici dichiarino nell’atto di cessione che intendono utilizzare i beni per lo svolgimento della propria attività.
        3. Per i partiti e movimenti politici rappresentati nel Parlamento nazionale, non costituisce esercizio di attività commerciale lo svolgimento delle attività istituzionali e quelle a queste connesse, ivi compresa la somministrazione di alimenti e bevande effettuata, anche se dietro pagamento di un corrispettivo, direttamente o attraverso bar o esercizi similari. I proventi derivanti dall’esercizio delle attività connesse a quelle istituzionali non concorrono alla formazione del reddito imponibile. Le operazioni effettuate dai predetti soggetti, nonché quelle a loro favore, sono esenti dall’imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633; in ogni caso, esse danno diritto alla detrazione d’imposta prevista dal medesimo decreto Presidenziale ai fini della determinazione dell’imposta dovuta.
        4. Non si considerano produttivi di reddito gli immobili dei partiti o movimenti politici rappresentati nel Parlamento nazionale utilizzati per lo svolgimento delle attività istituzionali. Non si considerano, altresì, produttivi di reddito gli immobili dei predetti soggetti concessi in locazione, sempre che lo Statuto del partito o movimento politico preveda espressamente l’obbligo di utilizzare i canoni di locazione per il conseguimento delle finalità istituzionali e che tali entrate vengano evidenziate separatamente nella relazione allegata al bilancio e al consuntivo. Non sono soggette a tassazione le plusvalenze realizzate alla cessione degli immobili dei partiti e movimenti politici rappresentati nel Parlamento nazionale che siano reinvestite nell’acquisto di immobili utilizzati per lo svolgimento di attività istituzionali, ovvero siano utilizzate per il conseguimento degli scopi istituzionali o per il ripianamento dei debiti contratti per i medesimi scopi.

        5. All’articolo 4 della legge 3 giugno 1999, n. 157, è aggiunto in fine il seguente comma:

        “1-bis. Al fine di consentire la tutela della riservatezza, per l’effettuazione delle erogazioni di cui al comma 1, i contribuenti possono rivolgersi ad un notaio il quale, acquisita la dichiarazione da essi sottoscritta ai sensi dell’art. 47 del DPR 8 dicembre 2000, n. 445, in ordine alla regolarità del contributo ai sensi dell’articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 effettua il versamento per conto dei medesimi, rilasciandone agli stessi attestazione con indicazione del partito o movimento politico beneficiario. La suddetta attestazione può essere validamente allegata alla dichiarazione dei redditi o esibita all’amministrazione finanziaria nell’ambito dei procedimenti di accertamento o verifica dalla stessa avviati. Il notaio provvede alla annotazione su apposito registro, non soggetto alle disposizioni vigenti in materia di ispezione degli atti notarili, delle operazioni effettuate. Il notaio è tenuto a mantenere la riservatezza sull’identità del soggetto che effettua l’erogazione, salvo richiesta dell’autorità giudiziaria, effettuata nell’ambito di un procedimento penale. Il notaio che effettua il versamento rilascia altresì al partito o movimento politico beneficiario una dichiarazione relativa all’erogazione ricevuta senza indicazione del soggetto erogante. Ai fini dell’adempimento degli obblighi di comunicazione o di pubblicità previsti da disposizioni di legge, la dichiarazione rilasciata dal notaio produce gli effetti medesimi della dichiarazione proveniente dal soggetto che ha effettuato l’erogazione o di qualunque altra dichiarazione che ne attesti le generalità. Alle contribuzioni di cui al presente comma, non si applicano gli articoli 782 e ss. del codice civile. Con decreto del Ministro della giustizia, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sono dettate le norme di attuazione della presente disposizione“.
        6. Alla legge 3 giugno 1999 n. 157, dopo l’articolo 6, è aggiunto il seguente articolo:
        “Art. 6-
bis. Le risorse erogate ai partiti ai sensi della presente legge costituiscono, ai sensi dell’articolo 2740 del codice civile, garanzia ai fini dell’esatto adempimento delle obbligazioni assunte da parte dei partiti o movimenti politici beneficiati delle stesse. I creditori dei partiti o movimenti politici di cui alla presente legge non possono pretendere direttamente dagli amministratori dei medesimi l’adempimento delle obbligazioni del partito o movimento politico se non qualora questi ultimi abbiano agito con dolo o colpa grave“.

        Conseguentemente all’articolo 67, comma 1, nella Tabella A richiamata, gli importi relativi a tutte le rubriche, salvi gli stanziamenti destinati alle regolazioni debitorie, e al comma 2, nella Tabella C richiamata, gli importi relativi a tutte le rubriche, sono ridotti proporzionalmente fino a concorrenza degli oneri».

 

5.0.152

Baratella, Chiusoli, Garraffa, Maconi, Caddeo, Stanisci

        Dopo l’articolo 5, aggiungere il seguente:


«Art. 5-bis.

(Incentivi per la riqualificazione della rete distributiva
e per lo sviluppo del commercio elettronico e per la prevenzione
di atti illeciti da parte di terzi)


        1. Al fine di promuovere la riqualificazione della rete distributiva, le disposizioni di cui all’articolo 11 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 si applicano anche per le spese sostenute nel periodo d’imposta in corso al 1º gennaio 2003. A tal fine, è conferita al fondo di cui all’articolo 52, comma 1, della legge n. 448 del 1998 la somma di 150 milioni di euro per l’anno 2003.

        2. Dopo il comma 3 dell’articolo 11 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono aggiunti i seguenti:

        “3-bis. Il 50 per cento delle risorse disponibili per la concessione del credito d’imposta di cui al comma 1 è destinato agli investimenti in beni strumentali e software necessari per svolgere attività di commercio elettronico e per l’introduzione della firma digitale.

        3-ter. Per favorire la diffusione degli strumenti di pagamento con moneta elettronica, il credito d’imposta di cui al comma 1 è concesso alle piccole imprese dei settori del commercio, del turismo e dei servizi, come definite dal decreto del Ministro dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato del 23 dicembre 1997, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’11 febbraio 1998, nella misura massima del 30 per cento dell’importo delle commissioni pagate per le operazioni di pagamento effettuate presso il proprio esercizio dalla clientela tramite carte di debito e di credito nell’arco del 2003. A tal fine è conferita al fondo di cui all’articolo 52, comma 1, della legge n. 448 del 1998 la somma di 100 milioni di euro per l’anno 2003“.

        3. Alla tabella allegata all’articolo 5 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, il punto 7) è abrogato.

        4. Ai fini della valutazione delle rimanenze di cui all’articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche in deroga alle disposizioni ivi previste, per gli esercenti attività di vendita al minuto di articoli relativi al settore moda, è consentita per i relativi beni, dal periodo d’imposta successivo a quello della loro immissione sul mercato, la valutazione in misura ridotta rispetto al costo e, comunque, nei limiti seguenti:

            a) primo anno, 100 per cento del costo;

            b) secondo anno, 70 per cento del costo;
            
c) terzo anno, 50 per cento del costo;
            
d) quarto anno, 30 per cento del costo;
            
e) quinto anno, 10 per cento del costo;
            
f) dal sesto anno, valore pari a zero, a condizione che sia fornita idonea prova dell’avvenuta svalutazione o della eliminazione dei beni.

        5. Per le finalità di cui al comma 5, al fondo di cui all’articolo 52, comrna 1, della legge n. 448 del 1998, sono attribuiti 25 milioni di euro per l’anno 2003.

        6. All’articolo 4, comma 4, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, dopo le parole: «l’ammodernamento di impianti esistenti» aggiungere le seguenti: “, l’acquisto dell’immobile nel quale e esercitata l’attività di commercio al dettaglio e di pubblico esercizio in regime di affitto“.
        7. Per le finalità di cui al comrna 8, al fondo di cui all’articolo 52, comma 1 della legge n. 448 del 1998, sono attribuiti 25 milioni di euro per l’anno 2003.
        8. Al fine di favorire il riequilibrio della struttura finanziaria delle piccole e medie imprese italiane, il Fondo di garanzia per le PMI di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a) della legge n. 662 del 1996, può prestare gratuitamente garanzie dirette, controgaranzie e cogaranzie riferite ad operazioni di consolidamento dei debiti effettuate dalle piccole e medie imprese in tutto il territorio nazionale.
        9. Per le finalità di cui al comma 9, al fondo di cui all’articolo 52, comma 1, della legge n. 448 del 1998, sono attribuiti 15 milioni di euro per l’anno 2003.

Compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L’Ulivo (v. emend. 2.25).

 

5.0.153

Maconi, Chiusoli, Baratella, Garraffa, Caddeo, Ripamonti, Michelini, Marino, Marini, Giaretta, Scalera, Castellani Pierluigi, D’Amico

        Dopo l’articolo 5, aggiungere il seguente:


«Art. 5-bis.

(Incentivi all’acquisto di veicoli alimentati a metano,
a GPL e a trazione elettrica)


        1. Alle persone fisiche che acquistano in Italia, anche in locazione finanziaria, un veicolo nuovo di fabbrica alimentato a metano, a GPL, a trazione elettrica, ovvero a doppia alimentazione, è riconosciuto un contributo statale di 2.500 euro. Il contributo è corrisposto dal venditore mediante uno sconto pari a 2.500 euro sul prezzo di acquisto. Il contributo spetta per gli acquisti effettuati tra il 10 settembre 2002 e il 31 dicembre 2004, relativi a contratti di locazione finanziaria o di compravendita stipulati dal venditore e dall’acquirente nello stesso periodo a condizione che:

            a) il veicolo acquistato sia un’autovettura o un autoveicolo per trasporto promiscuo, di cui all’articolo 54, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (202), non immatricolato in precedenza;

            b) al momento dell’acquisto sia consegnato al venditore un autoveicolo per trasporto promiscuo, di cui all’articolo 54, comrna 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, non conforme alla direttiva CE n. 91/441, e successive, sull’inquinamento, intestato allo stesso soggetto intestatario dell’autoveicolo oggetto di acquisto o ad uno dei familiari conviventi alla data di acquisto, owero, in caso di locazione finanziaria del veicolo nuovo, intestato al soggetto utilizzatore del veicolo nuovo o ad uno dei familiari conviventi;
            
c) nell’atto di acquisto sia espressamente dichiarato che il veicolo consegnato è destinato alla rottamazione e sia indicata la misura dello sconto pari al contributo statale di 2.500 euro.

        2. Entro quindici giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo, il venditore ha l’obbligo di consegnare il veicolo usato ad un demolitore e di provvedere direttamente o tramite delega alla richiesta di cancellazione per demolizione al Pubblico registro automobilistico.

        3. I veicoli usati, di cui al comma 2, non possono essere rimessi in circolazione e sono avviati o alle case costruttrici o ai centri autorizzati alla demolizione, anche convenzionati con le case costruttrici, al fine della messa in sicurezza, della demolizione, del recupero di materiali e della rottamazione.
        4. Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l’importo del contributo e recuperano detto importo quale credito di imposta in compensazione delle ritenute dell’imposta sul reddito delle persone fisiche operate in qualità di sostituto d’imposta sui redditi da lavoro dipendente, dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell’imposta locale sui redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, dovute anche in acconto per l’esercizio in cui viene richiesto al Pubblico registro automobilistico l’originale del certificato di proprietà e per i successivi.
        5. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici o importatrici conservano la seguente documentazione, che deve essere ad essi trasmessa dal venditore:

            a) copia della fattura di vendita e dell’atto di acquisto;

            b) copia del libretto e della carta di circolazione e del foglio complementare o del certificato di proprietà del veicolo usato, owero copia dell’estratto cronologico in caso di mancanza del libretto, della carta di circolazione e del foglio complementare;
            
c) copia della domanda di cancellazione per demolizione del veicolo usato e originale del certificato di proprietà rilasciato dal pubblico registro automobilistico;
            
d) certificato dello stato di famiglia, nel caso previsto dal comma 3-bis, lettera b).

        5. All’onere derivante dall’applicazione del presente articolo, valutato in 11 milioni di euro per l’anno 2002, e 32,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale», iscritta, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2002, parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’economia e delle finanze. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Compensazioni dei Gruppi dell’Ulivo (v. emend 2.195).

 

5.0.154

Maconi, Chiusoli, Baratella, Garraffa, Caddeo

        Dopo l’articolo 5, aggiungere il seguente:


«Art. 5-bis.

(Incentivi all’acquisto di veicoli alimentati a metano,
a GPL e a trazione elettrica)


        1. Alle persone fisiche che acquistano in Italia, anche in locazione finanziaria, un veicolo nuovo di fabbrica alimentato a metano, a GPL, a trazione elettrica, owero a doppia alimentazione, è riconosciuto un contributo statale di 2.500 euro. Il contributo è corrisposto dal venditore mediante uno sconto pari a 2.500 euro sul prezzo di acquisto. Il contributo spetta per gli acquisti effettuati tra il 10 settembre 2002 e il 31 dicembre 2004, relativi a contratti di locazione finanziaria o di compravendita stipulati dal venditore e dall’acquirente nello stesso periodo a condizione che:

            a) il veicolo acquistato sia un’autovettura o un autoveicolo per trasporto promiscuo, di cui all’articolo 54, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (202), non immatricolato in precedenza;

            b) al momento dell’acquisto sia consegnato al venditore un autoveicolo per trasporto promiscuo, di cui all’articolo 54, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, non conforme alla direttiva CE n. 91/441, e successive, sull’inquinamento, intestato allo stesso soggetto intestatario dell’autoveicolo oggetto di acquisto o ad uno dei familiari conviventi alla data di acquisto, owero, in caso di locazione finanziaria del veicolo nuovo, intestato al soggetto utilizzatore del veicolo nuovo o ad uno dei farniliari conviventi;
            
c) nell’atto di acquisto sia espressamente dichiarato che il veicolo consegnato è destinato alla rottamazione e sia indicata la misura dello sconto pari al contributo statale di 2.500 euro.

        2. Entro quindici giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo, il venditore ha l’obbligo di consegnare il veicolo usato ad un demolitore e di provvedere direttamente o tramite delega alla richiesta di cancellazione per demolizione al Pubblico registro automobilistico.

        3. I veicoli usati, di cui al comma 2, non possono essere rimessi in circolazione e sono awiati o alle case costruttrici o ai centri autorizzati alla demolizione, anche convenzionati con le case costruttrici, al fine della messa in sicurezza, della demolizione, del recupero di materiali e della rottamazione.
        4. Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l’importo del contributo e recuperano detto importo quale credito di imposta in compensazione delle ritenute dell’imposta sul reddito delle persone fisiche operate in qualità di sostituto d’imposta sui redditi da lavoro dipendente, dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell’imposta locale sui redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, dovute anche in acconto per l’esercizio in cui viene richiesto al Pubblico registro automobilistico l’originale del certificato di proprietà e per i successivi.
        5. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici o importatrici conservano la seguente documentazione, che deve essere ad essi trasmessa dal venditore:

            a) copia della fattura di vendita e dell’atto di acquisto;

            b) copia del libretto e della carta di circolazione e del foglio complementare o del certificato di proprietà del veicolo usato, ovvero copia dell’estratto cronologico in caso di mancanza del libretto, della carta di circolazione e del foglio complementare;
            
c) copia della domanda di cancellazione per demolizione del veicolo usato e originale del certificato di proprietà rilasciato dal pubblico registro automobilistico;
            
d) certificato dello stato di famiglia, nel caso previsto dal comma 3-bis, lettera b).

        5. All’onere derivante dall’applicazione del presente articolo, valutato in 11 milioni di euro per l’anno 2002, e 32,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004, si prowede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dell’unità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale“, iscritta, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’armo 2002, parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’economia e delle finanze. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l’Ulivo (v. emend. 2.25).

5.0.155

Ripamonti, Donati, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone, Turroni, Zancan

        Dopo l’articolo 5, aggiungere il seguente:


«Art. 5-bis.

        1. Al fine di agevolare la conversione del parco auto circolante verso modalità meno inquinanti, le agevolazioni di cui all’art. 2, comma 1 e 2, del D.L. 8 luglio 2002, n. 138 sono prorogate al triennio 2003-2005, esclusivamente per chi acquista un’autovettura a metano o a GPL».
Compensazioni del Gruppo Verdi-l’Ulivo (v. emend. 2.2).

 

5.0.300

Budin, Bonfietti, Iovene, De Zulueta, Salvi, Battaglia Giovanni

        Alla tabella C, alla voce: Ministero degli affari esteri, legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987, stanziamenti aggiuntivi per l’aiuto pubblico a favore dei paesi in via di sviluppo, apportare le seguenti modifiche:

            2003:    +  500.000;

            2004:    +  1.000.000;
            2005:    +  1.500.000.

        Conseguentemente, dopo l’articolo 5, inserire il seguente:


«Art. 5-bis.

(Istituzione di una imposta sulle transazioni valutarie)


        1. È istituita una imposta di bollo sulle transazioni valutarie in contanti e a termine, la cui aliquota è pari allo 0,01 per cento del valore delle transazioni effettuate.

        2. Dall’imposta di cui al comma 1 sono esenti le operazioni relative a:

            a) transazioni tra governi e organizzazioni internazionali;

            b) transazioni intracomunitarie;
            
c) esportazione od importazione di beni e servizi;
            
d) transazioni che interessano partecipazioni qualificate all’estero di imprese nazionali;
            
e) operazioni di cambio realizzate da persone fisiche il cui ammontare è inferiore a 77.500 euro.

        3. Il Governo promuove un’azione dell’Unione europea per conseguire i necessari accordi internazionali, al me di estendere ai Paesi nei quali sono ubicati i mercati finanziari più importanti l’adozione dell’imposta di cui al presente articolo.

        4. Il 50 per cento del gettito derivante dall’imposta di cui al comma 1 è finalizzata ad assicurare maggiori risorse alla cooperazione allo sviluppo, ad annullare i crediti che lo Stato italiano vanta nei confronti dei paesi a più basso reddito e maggiormente indebitati ed a contribuire alla lotta alla povertà su scala mondiale.
        5. Per le transazioni valutarie con Stati o territori con regimi fiscali privilegiati l’aliquota dell’imposta sulle transazioni valutarie è pari a dieci volte l’aliquota di cui al comma 1 del presente articolo.
        6. Ai fini dell’applicazione del comma 1, il Ministro dell’economia e delle manze, con proprio decreto, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce:
            
a) l’ambito di applicazione dell’imposta sulle transazioni valutarie, da e verso l’estero, di valori, titoli o strumenti finanziari comunque denominati;
            
b) le modalità di riscossione del tributo da parte degli intermediari finanziari, degli istituti di credito e di tutti i soggetti abilitati a porre in essere transazioni valutarie;
            
c) il coordinamento della disciplina dell’imposta di cui al comma 1 con le norme del diritto comunitario, nonché l’armonizzazione di tale imposta con gli accordi stipulati dal Governo italiano con altri Paesi per evitare la doppia imposizione;
            
d) la destinazione del 50 per cento del gettito derivante dall’imposta, secondo quanto indicato dal comma 4».

 

 


Art. 6.
6.1

Sodano Tommaso, Malabarba, Marino

        Sopprimere l’articolo.

Compensazioni del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.16).

 

6.2

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni Zancan

        Sopprimere l’articolo.

Compensazioni del Gruppo Verdi-l’Ulivo (v. emend. 2.2).

 

6.3

D’Amico, De Petris, Turci, Castellani, Giaretta, Morando

        Sopprimere l’articolo.

Compensazioni dei Gruppi dell’Ulivo (v. emend. 2.195).

 

6.4

Ripomonti, Boco, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turrone, Zancan

        Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «cinque milioni di euro» con le seguenti: «un miliardo di euro».

Compensazioni del Gruppo Verdi-l’Ulivo (v. emend. 2.2).

 

6.5

Sodano Tommaso, Malabarba, Marino

        All’articolo 6, comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «cinque milioni di euro» con le seguenti: «cinquecentomila euro».

Compensazioni del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.16).

 

6.6

Turci, Bonavita, Brunale, Pasquini, Morando, Caddeo, Battaglia Giovanni

        Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «cinque milioni di euro» con le seguenti: «50 mila euro. Per le imprese commerciali, l’accesso al concordato di cui al presente articolo è ammesso entro il limite di 100 mila euro per i ricavi realizzati nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di definizione del concordato».

 

6.7

Battaglia Antonio

        Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «cinque milioni di euro» con le seguenti: «50 mila euro. Per le imprese commerciali, l’accesso al concordato di cui al presente articolo è ammesso entro il limite di 100 mila euro per i ricavi realizzati nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di definizione del concordato».

 

6.8

Giaretta, Scalera, Bastianoni, Bedin

        Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «cinque milioni di euro» con le seguenti: «50 mila euro. Per le imprese commerciali, l’accesso al concordato di cui al presente articolo è ammesso entro il limite di 100 mila euro per i rciavi realizzati nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di definizione del concordato».

Compensazioni del Gruppo Margherita-DL-l’Ulivo (v. emend. 2.1).

 

6.9

Bonavita, Brunale, Pasquini, Caddeo, Battaglia Giovanni

        Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «cinque milioni di euro» con le seguenti: «cinquantamila euro»

Compensazioni del Gruppo Margherita-DL-l’Ulivo (v. emend. 2.1).

 

6.10

De Petris, Turci, Castellani, D’Amico, Giaretta

        Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «cinque milioni di euro» con le seguenti: «cinquantamila euro».

Compensazioni dei Gruppi dell’Ulivo (v. emend. 2.195).

 

6.11

Gubert Renzo

        Al comma 1, dopo il secondo periodo, sostituire il seguente: «Qualora l’attività di impresao di lavoro autonomo assuma carattere integrativo di redditi di lavoro dipendente o di pensione, il concordato può prescindere dal reddito presunto dagli studi di settore.»

 

6.12

Ripamonti, Boco, Carella Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni Zancan

        Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: tre anni con le seguenti: due anni

 

6.13

Cavallaro

        Al comma 1, sostituire l’ultimo periodo con il seguente: «Il concordato diviene inefficace se le condizioni strutturali dell’attività considerate all’atto della sua definizione non risultano corrispondenti al vero o vengono accertati fatti che integrano i reati di dichiarazione fraudolenta di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l’Ulivo (v. emend. 2.1).

 

6.14

Bonavita, Brunale, Pasquini, Caddeo, Battaglia Giovanni

        Al comma 1, sostituire l’ultimo periodo con il seguente: «Il concodato diviene inefficace se le condizioni strutturali dell’attività considerate all’atto della sua definizione non risultano corrispondenti al vero o vengono significativamente modificate ovvero se per l’anno precedente al triennio interessato vengono accertati fatti che integrano i reati di dichiarazione fraudolenta di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74».

Compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-l’Ulivo (v. emend. 2.25).

 

6.15

Bonavita, Brunale, Pasquini, Caddeo, Battaglia Giovanni

        Al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole da: «imponibili fine del comma con le seguenti: o minori imponibili sarnno oggetto di conguaglio nel primo periodo di imposta successivo al triennio».

 

6.16

Gubert Renzo

        Al comma 2 sostituire le parole dall’inizio fino a «n. 400» con le seguenti: «con uno o più decreti legislativi».

 

6.17

Fabris, Dentamaro, Filippelli, Crema, Marino, Giaretta

        Al comma 2, dopo la cifra «400» è inserita la seguente frase: «d’intesa con la Conferenza Stato/Regioni»

 

6.18

Cavallaro, Giaretta

        Al comma 2, dopo le parole: «n. 400» inserire le seguenti: d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni

Compensazioni del Gruppo Margherita-DL-l’Ulivo (v. emend. 2.1).

 

6.19

Bonavita, Brunale, Pasquini, Caddeo, Battaglia Giovanni

        Al comma 2, dopo le parole: «n. 400» aggiungere le seguenti: «d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Provincie auntonome di Trento e di Bolzano».

 

6.20

Girfatti, Nocco

        Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

        «2-bis. Per ciscun dei versamenti dell’imposta unica di cui al 23 dicembre 1998, n. 504, relativamente ai quali il termine è scaduto entro il 30 settembre 2002 e, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sonos tati notificati avvisi di accertamento, l’imposta unica, può essere definita, su richiesta del contribuente, mediante la presentazione di apposita dichiarazione integrativa. La definizione di cui al comma 1 avviene con il pagamento di un importo pari al 20% dell’imposta non versata. Le controversie sull’imposta in oggetto, per le quali alla data di entrata in vigore della presente legge non siano intervenuti acertamento definitivo o prununzia non più impugnabile, possono essere definite con il solo pagamento di un importo pari al 40 per cento dell’imposta o della maggiore imposta accertata dall’ufficio o enunciato in decreto di citazione a giudizio penale».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

 

6.0.1

Scarabosio Aldo

        Dopo l’articolo 6, aggingere il seguente:


«Art. 6-bis.

        1. Le disposizioni contenute nell’articolo 4 della legge 18 ottobre 2001, n. 383 si applicano anche al periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

        2. A decorrere dal 1 gennaio 2003 il limite massimo dei crediti d’imposta e dei contributi compensabili ai sensi dell’articolo 17 del d. lgs 9 luglio 1997, n. 241, ovvero rimborsabili ai soggetti intestatri di conto fiscale è fissato in 1.032.914 euro ciascun anno solare».

 

6.0.2

Tarolli, Ciccanti, Bergamo, Borea, Callegaro, Cherchi, Cirami, Compagna, Cutrufo, Danzi, Eufemi, Forlani, Forte, Gaburro, Gubert, Iervolino, Maffioli, Magri, Meleleo, Moncada, Pellegrino, Ronconi, Sodano, Sudano, Trematerra, Tunis, Zanoletti, Nocco

        Dopo l’articolo 6, aggingere il seguente:


«Art. 6-bis.

(Regolarizzazione contributiva)


        1. Le associazioni e gli enti non commerciali, debitori per contributi e premi previdenziali, assicurativi ed assistenziali omessi o non versati, relativi a periodi contributivi maturati fino a tutto il 2001, possono regolarizzare la loro posizione debitoria nei confronti dei competenti enti impositori, previa presentazione di domanda entro 60 giorni dalla dati di entrata in vigore della presente legge, in 20 rate consecutive di pari importo, di cui la prima da versare entro il 31 ottobre 2003, la seconda da versare entro il 31 dicembre 2003 e le successive da versare con cadenza semestrale a decorrere dal 31 maggio 2004, secondo modalità fissate dagli enti stessi. Le rate successive alla prima sono maggiorate di interessi pari al tasso dell’1 per cento annuo per il periodo di differimento. a decorrere dalla data di scadenza della prima rata. La regolarizzazione di quanto dovuto a titolo di contributi o premi può avvenire anche in unica soluzione, entro la medesima data, mediante il pagamento attualizzato al tasso di interesse legale della quota capitale dovuta in base alle predette 20 rete. La suddetta regolarizzazione comporta l’estinzione delle obbligazioni sorte per somme aggiuntive, interessi e sanzioni amministrative e civili non ancora pagate. Si applicano i commi 230 e 232 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

        2. Possono essere corrisposti, con le modalità e i termini previsti dal comma 1, anche i contributi che hanno formato oggetto di procedure di regolarizzazione agevolate, ai sensi di precedenti disposizioni, per la parte del debito contributivo dovuto da parte dei soggetti indicati al comma 1 e rimasto insoluto alla data di entrata in vigore della presente legge».

 

6.0.3

Pedrini, Caddeo

        Dopo l’articolo 6, e aggiunto il seguente:


«Art. 6-bis.

        Entro la data del 31 gennaio 2003, i proprietari di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco, come definiti dal comma 5 e 6 dell’articolo 110 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza, installati entro e non oltre il termine del 31 dicembre 2002, possono richiedere all’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato apposita autorizzazione all’esercizio del gioco, previo il versamento di un’imposta unica del valore di euro 1.500 per ogni singolo apparecchio o congegno.

        I proprietari di apparecchi da gioco elettronici che non adempiono alle disposizioni di cui sopra sono soggetti al sequestro delle macchine medesime e, se soggetti concessionari dell’Amministrazione dei Monopoli di Stato e titolari di autorizzazioni di Polizia, ai sensi dell’articolo 38 del T.U.L.P.S., al ritiro della licenza. Entro il termine improrogabile del 31 dicembre 2003, i proprietari degli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco provvedono alla sostituzione degli apparecchi esistenti con apparecchi nuovi conformi alle disposizioni seguenti.
        Gli apparecchi per i quali non sia stata versata l’imposta unica di euro 1.500 per apparecchio e quelli che non sono stati sostituiti entro la data prevista con gli apparecchi nuovi conformi alle disposizioni seguenti vengono avviati alla rottamazione dall’Autorità di P. S. con spese a carico dei proprietari.
        Il Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con i Ministri dell’Interno e delle Attività produttive, ai sensi dell’articolo 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133, provvede con proprio decreto, da emanarsi entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, a regolamentare l’esercizio del gioco con gli apparecchi automatici, semiautomatici ed elettronici. Il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze è ispirato ai seguenti principi e criteri direttivi:

            a) determinazione delle tipologie ed omologazione degli apparecchi di gioco con alta affidabilità tecnologica, che consenta il controllo telematico degli stessi, conformi alle specifiche preventivamente fissate dai Monopoli di Stato;

            b) regolamentazione delle modalità, criteri e procedure per il rilascio delle licenze per la gestione del gioco con apparecchi automatici a soggetti che assicurino comprovata esperienza nel settore dei giochi e forniscano idonee garanzie di affidabilità e sicurezza in ordine alla consistenza e alla struttura tecnico-organizativa;
            
c) determinazione del numero massimo degli apparecchi autorizzabili e della loro ubicazione, pubblici esercizi e concessionari dello Stato per altri giochi, con al determinazione del valore massimo della singola giocata, del tempo di gioco per singola partita e del montepremi;
            
d) determinazione, secondo le caratteristiche degli apparecchi, del prelievo a favore dell’erario, che non potrà comunque assicurare un gettito inferiore a quello previsto dall’imposta forfetaria;
            
e) assoluto divieto di gioco ai minori di 18 anni r determinazione delle caratteristiche dello spazio dedicato al gioco con apparecchi automatici».

 

 


Art. 7.
7.1

Sodano Tommaso, Malabarba, Marino

        Sopprimere l’articolo 7.

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.16).

 

7.2

Bonavita, Caddeo, Brunale, Pasquini

        Sopprimere l’articolo 7.

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l’Ulivo (v. emend. 2.25).

 

7.3

D’Amico, De Petris, Turci, Castellani, Giaretta

        Sopprimere l’articolo.

Compensazioni dei Gruppi dell’Ulivo (v. emend. 2.195).

 

7.4

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni, Zancan

        Sopprimere l’articolo.

Compensazione del Gruppo Verdi-l’Ulivo (v. emend. 2.2).

 

7.5

Ferrara, Zorzoli

        Sostituire l’articolo 7 con il seguente:

        «Art. 7. - (Regolarizzazione definitiva degli imponibili per gli anni pregressi). – 1. Le persone fisiche e i soggetti di cui agli articoli 5 e 87 comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 possono regolarizzare in via definiva gli imponibili, relativi alle annualità per le quali le dichiarazioni sono state presentate entro il 31 ottobre 2002, secondo le disposizioni del presente articolo. La regolarizzazione definitiva ha effetto ai fini delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, dell’imposta sul valore aggiunto, dell’imposta regionale sulle attività produttive e dei contributi previdenziali.

        2 Relativamente a ciascun periodo di imposta, la regolarizzazione definitiva è esclusa per i soggetti che hanno omesso di presentare la dichiarazione.
        3. La regolarizzazione definitiva degli imponibili per gli anni pregressi si perfeziona presentando entro il 15 marzo 2003 agli intermediari di cui al comma 6 una dichiarazione integrativa riservata relativa a uno o più dei periodi d’imposta indicati nel comma 1 e versando contestualmente una somma determinata applicando a ciascuno dei redditi imponibili indicati nella dichiarazione originaria per i singoli periodi d’imposta le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

            a) fino a 50.000 euro 10 per cento;

            b) oltre 50.000 euro 5 per cento.

        La somma di cui al presente comma non è deducibile, né compensabile ai fini di alcuna imposta, tassa o contributo e viene versata secondo le disposizioni contenute nel capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

        Se la somma di cui al presente comma è di ammontare superiore a 5.000 euro per le persone fisiche ed a 10.000 euro per gli altri contribuenti, è possibile pagare tale ammontare in due rate di uguale importo, la prima delle quali entro il 15 marzo 2003 e la seconda entro il 30 settembre 2003, maggiorata degli interessi legali a decorrere dal 16 marzo 2003.
        4. La regolarizzazione determina gli effetti di cui al comma 7 anche nei casi in cui, alla data di presentazione della dichiarazione integrativa:

            a) siano già iniziati accessi ispezioni e verifiche o altre attività di accertamento tributario e contributivo, di cui il soggetto ha avuto formale conoscenza, in tal caso, le aliquote di cui alle lettere a) e b) del comma 3 sono maggiorate del 20 per cento;

            b) sia stato notificato al contribuente avviso di accertamento; in tal caso la somma di cui al comma 3 deve essere commisurata applicando le aliquote ivi indicate ad un importo pari al 60 per cento del maggiore imponibile accertato;
            
c) sia stato già avviato un procedimento penale per gli illeciti di cui alla lettera c) del comma 7, di cui il soggetto ha avuto formale conoscenza; in tal caso, la somma dovuta è pari al debito tributario di cui all’art. 13 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.

        5. Con uno o più decreti del direttore dell’Agenzia delle Entrate, da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono approvati il modello di dichiarazione integrativa riservata, il codice tributo della somma di cui al comma 3 e le altre modalità applicative per la regolarizzazione definitiva degli imponibili di cui al comma 3.

        6. Ai fini del presente articolo, si considerano intermediari i soggetti convenzionati ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Gli intermediari rilasciano agli interessati copia della dichiarazione integrativa riservata e comunicano all’Amministrazione finanziaria l’ammontare complessivo delle somme di cui al comma 3 senza indicazione dei nominativi dei soggetti che hanno presentato la dichiarazione integrativa riservata.
        7. Salvo quanto previsto ai commi 2 e 9, la regolarizzazione definitiva degli imponibili, effettuata nel rispetto delle modalità stabilite nel presente articolo, comporta, limitatamente a ciascuna delle annualità di cui al comma 1 oggetto di regolarizzazione definitiva:

            a) la preclusione nei confronti del dichiarante e dei soggetti solidalmente obbligati da ogni accertamento tributario e contributivo;

            b) l’estinzione delle sanzioni amministrative tributarie e previdenziali;
            
c) l’esclusione ad ogni effetto della punibilità per i delitti tributari di cui al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, ad eccezione di quelli di cui agli articoli 8 e 11 di cui al medesimo decreto, nonché per i reati commessi per eseguirli od occultarli ovvero per conseguirne il profitto purché riferito alla stessa pendenza o situazione tributaria.

        8. Il soggetto che ha presentato la dichiarazione integrativa riservata può opporre all’Amministrazione finanziaria gli effetti preclusivi, estintivi e di esclusione della punibilità di cui al comma 7. L’esibizione della dichiarazione integrativa determina l’inibizione di ogni azione accertativa con riferimento ai periodi di imposta oggetto di regolarizzazione definitiva.

        9. La regolarizzazione definitiva degli imponibili di cui al presente articolo non produce gli effetti di cui al comma 7 qualora:

            a) siano state violate le disposizioni sul monitoraggio fiscale di cui al decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 1990, n. 227;

            b) sia omesso il versamento della somma indicata al comma 3 entro il termine del 15 marzo 2003 o, nel caso di rateazione, entro i rispettivi termini di scadenza delle due rate.

        10. Per le operazioni di cui al comma 2 resta ferma l’applicazione delle disposizioni antiriciclaggio concernenti gli obblighi di identificazione, registrazione e segnalazione previsti dal decreto legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito con modificazioni dalla legge 5 luglio 1991, n. 197 e successive modificazioni e integrazioni. L’effettuazione delle operazioni di cui al comma 3 non costituisce di per sé elemento sufficiente ai fini della valutazione dei profili di sospetto per la segnalazione di cui all’articolo 3 del decreto legge 3 maggio 1991, n. 143, ferma rimanendo la valutazione degli altri elementi previsti dal medesimo articolo 3 del decreto legge 3 maggio 1991, n. 143.

        11. La conoscenza dell’intervenuta regolarizzazione definitiva degli imponibili di cui al presente articolo non genera obbligo o facoltà della segnalazione di cui all’articolo 331 del codice di procedura penale. La regolarizzazione definitiva degli imponibili di cui al presente articolo non costituisce notizia di reato o elemento utilizzabile probatoriamente».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

 

7.6

Ferrara, Zorzoli

        Sostituire l’articolo 7, con il seguente:

        «Art. 7. - (Definizione degli imponibili per gli anni pregressi). – 1. Le persone fisiche e i soggetti di cui agli articoli 5 e 87 comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 possono definire gli imponibili, relativi alle annualità per le quali le dichiarazioni sono state presentate entro il 31 ottobre 2002, secondo le disposizioni del presente articolo. Salvo quanto previsto al comma 7, la definizione ha effetto ai fini delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, dell’imposta sul valore aggiunto, dell’imposta regionale sulle attività produttive e dei contributi previdenziali.

        2. La definizione degli imponibili per gli anni pregressi si perfeziona presentando entro il 15 marzo 2003 agli intermediari di cui al comma 4 una dichiarazione integrativa riservata relativa a uno o più dei periodi d’imposta indicati nel comma 1 e versando contestualmente una somma determinata applicando a ciascuno dei maggiori redditi dichiarati per i singoli periodi d’imposta le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

            a) fino a 5.000 euro 12 per cento;

            b) oltre 5.000 euro 20 per cento.

        Salvo quanto previsto dal comma 7, lettera c), la somma è maggiorata del 50 per cento per la definizione dei maggiori imponibili dichiarati detenuti all’estero alla data del 30 settembre 2002.

        La somma di cui al presente comma non è deducibile, né compensabile ai fini di alcuna imposta, tassa o contributo e viene versata secondo le disposizioni contenute nel capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
        Se la somma di cui al precedente periodo è di ammontare superiore a 5.000 euro per le persone fisiche ed a 10.000 euro per gli altri contribuenti, è possibile pagare tale ammontare in due rate di uguale importo, la prima delle quali entro il 15 marzo 2003 e la seconda entro il 30 settembre 2003, maggiorata degli interessi legali a decorrere dal 16 marzo 2003.
        3. Con uno o più provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle Entrate, da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono approvati il modello di dichiarazione integrativa riservata, il codice tributo della somma di cui al comma 2 e le altre modalità applicative per la definizione degli imponibili di cui al comma 2.
        4. Ai fini del presente articolo, si considerano intermediari i soggetti convenzionati ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Gli intermediari rilasciano agli interessati copia della dichiarazione integrativa riservata e comunicano all’Amministrazione finanziaria l’ammontare complessivo delle somme di cui al comma 2 senza indicazione dei nominativi dei soggetti che hanno presentato la dichiarazione integrativa riservata.
        5. Salvo quanto previsto al comma 7, il perfezionamento della procedura di definizione degli imponibili, effettuata nel rispetto delle modalità stabilite nel presente articolo, comporta:

            a) la preclusione nei confronti del dichiarante e dei soggetti solidalmente obbligati da ogni accertamento tributario e contributivo per i periodi d’imposta di cui al comma 1, limitatamente alle annualità oggetto di definizione ai sensi del comma 2 e agli imponibili cumulativamente risultanti dalla dichiarazione originaria e da quella integrativa maggiorati della percentuale indicata al comma 6, relativamente a ciascun periodo d’imposta;

            b) l’estinzione delle sanzioni amministrative tributarie e previdenziali, limitatamente alle annualità oggetto di definizione ai sensi del comma 2 e agli imponibili cumulativamente risultanti dalla dichiarazione originaria e da quella integrativa maggiorati della percentuale indicata al comma 6, relativamente a ciascun periodo d’imposta;
            
c) l’esclusione ad ogni effetto della punibilità per i delitti tributari di cui al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, ad eccezione di quelli di cui agli articoli 8 e 11 di cui al medesimo decreto, nonché per i reati commessi per eseguirli od occultarli ovvero per conseguirne il profitto purché riferito alla stessa pendenza o situazione tributaria, limitatamente alle annualità oggetto di definizione ai sensi del comma 2 e agli imponibili cumulativamente risultanti dalla dichiarazione originaria e da quella integrativa maggiorati della percentuale indicata al comma 6, relativamente a ciascun periodo d’imposta.

        6. In caso di accertamento, il soggetto che ha presentato la dichiarazione integrativa riservata può opporre agli organi competenti gli effetti preclusivi, estintivi e di esclusione della punibilità di cui al comma 5 con invito a controllare la congruità della somma di cui al comma 2, in relazione all’ammontare dei maggiori redditi indicati nella dichiarazione integrativa riservata. L’accertamento in rettifica è ammesso, per ciascun periodo d’imposta, solo qualora l’ammontare del reddito imponibile accertabile superi quello cumulativamente risultante dalla dichiarazione originaria e da quella integrativa di un importo non inferiore al 50 per cento del reddito aggiunto in sede di integrazione.

        7. La definizione degli imponibili di cui al presente articolo non produce gli effetti di cui al comma 5 qualora:

            a) alla data di presentazione della dichiarazione integrativa siano già iniziati accessi, ispezioni e verifiche o altre attività di accertamento tributario e contributivo di cui il soggetto che presenta la dichiarazione ha avuto formale conoscenza;

            b) alla data di presentazione della dichiarazione integrativa sia stato già avviato un procedimento penale per gli illeciti di cui alla lettera c) del comma 5, di cui il soggetto che presenta la dichiarazione ha avuto formale conoscenza;
            
c) i maggiori redditi di cui al comma 2 sono stati conseguiti o detenuti in violazione delle disposizioni sul monitoraggio fiscale di cui al decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 1990, n. 227;
            
d) sia omesso il versamento della somma indicata al comma 2 entro il termine del 15 marzo 2003 o, nel caso di rateazione, entro i rispettivi termini di scadenza delle due rate.

        8. Per le operazioni di cui al comma 2 resta ferma l’applicazione delle disposizioni antiriciclaggio concernenti gli obblighi di identificazione, registrazione e segnalazione previsti dal decreto legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito con modificazioni dalla legge 5 luglio 1991, n. 197 e successive modificazioni e integrazioni. L’effettuazione delle operazioni di cui al comma 2 non costituisce di per sé elemento sufficiente ai fini della valutazione dei profili di sospetto per la segnalazione di cui all’articolo 3 del decreto legge 3 maggio 1991, n. 143, ferma rimanendo la valutazione degli altri elementi previsti dal medesimo articolo 3 del decreto legge 3 maggio 1991, n. 143.

        9. La conoscenza dell’intervenuta definizione degli imponibili di cui al presente articolo non genera obbligo o facoltà della segnalazione di cui all’articolo 331 del codice di procedura penale. La definizione degli imponibili di cui al presente articolo non costituisce notizia di reato o elemento utilizzabile probatoriamente».

Compensazione dal Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

 

7.7

Ferrara, Zorzoli

        L’articolo 7 è sostituito dal seguente:

        «Art. 7. - (Definizione per gli anni pregressi mediante autoliquidazione). – 1. I soggetti titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo nonchè i soggetti di cui all’articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono effettuare la definizione automatica dei redditi di impresa, di lavoro autonomo e di quelli imputati ai sensi del predetto articolo 5, relativi ad annualità per le quali le dichiarazioni sono state presentate entro il 31 ottobre 2002, secondo le disposizioni del presente articolo. La definizione automatica avviene con il versamento, mediante autoliquidazione, dei tributi derivanti dall’accettazione di maggiori ricavi o compensi che tengono conto, in alternativa:

            a) dell’ammontare dei ricavi o compensi determinabili sulla base degli studi di settore di cui all’articolo 62-bis del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, per i contribuenti cui si applicano in ciascun periodo d’imposta i predetti studi;

            b) dell’ammontare dei ricavi o compensi determinabili sulla base dei parametri di cui all’articolo 3, commi da 181 a 189, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni, per i contribuenti cui si applicano in ciascun periodo d’imposta i predetti parametri;
            
c) della distribuzione, per ciascuna categoria economica, dei contribuenti per fasce di ricavi o di compensi di importo non superiore a 25 milioni di euro e di redditività risultanti dalle dichiarazioni, qualora non siano determinabili i ricavi o compensi con le modalità di cui alle precedenti lettere a) e b).

        La definizione ha effetto ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, dell’imposta sul valore aggiunto e dell’imposta regionale sulle attività produttive. La definizione automatica può altresì essere effettuata, con riferimento alle medesime annualità di cui al primo periodo, dagli imprenditori agricoli titolari esclusivamente di reddito agrario ai sensi dell’articolo 29 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché dalle imprese di allevamento di cui all’articolo 78 del citato testo unico ed ha effetto ai fini dell’imposta sul valore aggiunto e dell’imposta regionale sulle attività produttive. La definizione automatica da parte dei soggetti di cui al periodo precedente avviene mediante accettazione degli importi determinati, per ciascuna annualità, sulla base di una specifica metodologia di calcolo, approvata con il decreto di cui al comma 13, che tiene conto del volume di affari dichiarato ai fini dell’imposta sul valore aggiunto.

        2. La definizione automatica di cui al comma 1 è esclusa per i soggetti:

            a) che hanno omesso di presentare la dichiarazione;

            b) che hanno dichiarato ricavi o compensi di importo superiore a 25 milioni di euro;
            
c) ai quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, è stato notificato processo verbale di constatazione con esito positivo ai fini delle imposte sui redditi, dell’imposta sul valore aggiunto ovvero dell’imposta regionale sulle attività produttive;
            
d) ai quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, è stato notificato avviso di accertamento, ovvero l’invito al contraddittorio di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218;
            
e) nei cui riguardi è stato avviato il procedimento penale per i reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74. di cui il contribuente ha formale conoscenza.

        3. In caso di avvisi di accertamento di cui all’articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, relativi a redditi oggetto della definizione automatica, owero di avvisi di accertamento di cui all’articolo 54, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, la definizione è ammessa a condizione che il contribuente versi entro il 20 giugno 2003 le somme derivanti dall’accertamento parziale.

        4. Per il periodo di imposta 1997, i soggetti di cui al comma 1, primo periodo, possono effettuare la definizione automatica con il versamento entro il 20 giugno 2003 esclusivamente di una somma pari a 300 euro. Per i periodi di irnposta successivi, la definizione automatica si perfeziona con il versamento entro il 20 giugno 2003 delle somme determinate secondo la metodologia di calcolo di cui al comma 1 applicabile al contribuente Gli importi calcolati a titolo di maggiore ricavo o compenso non possono essere inferiori a 600 euro per le persone fisiche e a 1500 euro per gli altri soggetti. Sulle relative maggiori imposte non sono dovuti interessi e le sanzioni sono applicabili nella misura di un ottavo del minimo per ciascun tributo. Le maggiori imposte complessivamente dovute a titolo di definizione automatica sono ridotte nella misura del 50 per cento per la parte eccedente l’importo di 5.000 euro per le persone fisiche e l’importo di 10.000 euro per gli altri soggetti. Gli importi dovuti a titolo di maggiore imposta e di sanzione sono aumentati di una somma pari a 300 euro per ciascuna annualità oggetto di definizione, escluso il 1997. La predetta somma non è dovuta dagli imprenditori agricoli titolari di reddito agrario ai sensi dell’articolo 29 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché dalle imprese di allevamento di cui all’articolo 78 del citato testo unico. Qualora gli importi da versare complessivamente per la definizione automatica eccedano, per le persone fisiche, la somma di 5.000 euro e, per gli altri soggetti, la somma di 10.000 euro, gli importi eccedenti possono essere versati in due rate, di pari importo, entro il 20 giugno 2004 ed entro il 21 giugno 2005, maggiorati degli interessi legali a decorrere dal 21 giugno 2003. L’omesso versamento nei termini indicati nel periodo precedente non determina l’inefficacia della definizione automatica; per il recupero delle somme non corrisposte alle predette scadenze si applicano le disposizioni dell’articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, e sono altresì dovuti una sanzione amministrativa pari al 30 per cento delle somme non versate, ridotta alla metà in caso di versamento eseguito entro i dieci giorni successivi alle rispettive scadenze, e gli interessi legali. I soggetti che hanno dichiarato ricavi e compensi di ammontare non inferiore a quelli determinabili sulla base degli studi di settore di cui all’articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, e nei confronti dei quali non sono riscontrabili anomalie negli indici di coerenza economica, nonchè i soggetti che hanno dichiarato ricavi e compensi di ammontare non inferiore a quelli determinabili sulla base dei parametri di cui all’articolo 3, commi da 181 a 189, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni, possono effettuare la definizione automatica con il versamento di una somma pari a 300 euro per ciascuna annualità.
        5. Qualora la definizione si fonda su dati non corrispondenti a quelli contenuti nella dichiarazione presentata, owero ricorrono le esclusioni previste da comma 2 del presente articolo, la stessa non ha effetto, con la decadenza dai benefici previsti dal presente articolo, escluso, in ogni caso, il rimborso degli importi versati.
        6. La definizione automatica inibisce, a decorrere dalla data del versamento e con riferimento a qualsiasi organo inquirente, salve le disposizioni del codice penale e del codice di procedura penale, limitatamente all’attività di impresa e di lavoro autonomo, l’esercizio dei poteri di cui agli articoli 32, 33, 38, 39 e 40 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e agli articoli 51, 52, 54 e 55 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, nonchè le disposizioni circa le presunzioni di cessioni e di acquisto, recate dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 441. L’inibizione dell’esercizio dei poteri previsti dalle norme citate è opponibile dal contribuente mediante esibizione degli attestati di versamento e dell’atto di adesione in possesso del contribuente stesso.
        7. La definizione automatica non è revocabile nè soggetta a impugnazione e non è integrabile o modificabile da parte dell’ufficio delle entrate, e non rileva ai fini penali ed extratributari, compreso il contributo per il Servizio sanitario nazionale, fatto salvo quanto previsto dal comma 10.
        8. La definizione automatica, limitatamente a ciascuna annualità definita, rende definitiva la liquidazione delle imposte risultanti dalla dichiarazione con riferimento alla spettanza di deduzioni e agevolazioni indicate dal contribuente o all’applicabilità di esclusioni. Sono fatti salvi gli effetti della liquidazione delle imposte e del controllo formale in base rispettivamente all’articolo 36-bis ed all’articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonchè gli effetti derivanti dal controllo delle dichiarazioni IVA ai sensi dell’articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; tuttavia le variazioni dei dati dichiarati non esplicano efficacia ai fini del calcolo delle maggiori imposte da indicare nella proposta di cui al comma 1. La definizione automatica prevista dal presente articolo non modifica l’importo degli eventuali rimborsi e crediti derivanti dalle dichiarazioni presentate ai fini delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, dell’imposta sul valore aggiunto, nonchè dell’imposta regionale sulle attività produttive.
        9. La definizione automatica dei redditi d’impresa o di lavoro autonomo esclude la rilevanza a qualsiasi effetto delle eventuali perdite risultanti dalla dichiarazione. È pertanto escluso e, comunque, inefficace il riporto a nuovo delle predette perdite. Se il riporto delle perdite di impresa riguarda periodi d’imposta per i quali la definizione automatica non è intervenuta, il recupero della differenza di imposta dovuta comporta l’applicazione delle sanzioni nella misura di un ottavo del minimo, senza applicazione di interessi.
        10. La definizione automatica ai fini del calcolo dei contributi previdenziali, rileva nella misura del 60 per cento per la parte eccedente il minimale reddituale owero per la parte eccedente il dichiarato se superiore al minimale stesso. e non sono dovuti interessi e sanzioni.
        11. Le società o associazioni di cui all’articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986? n. 917, nonché il titolare dell’azienda coniugale non gestita in forma societaria, che hanno effettuato la definizione automatica secondo le modalità del presente articolo, comunicano alle persone fisiche titolari dei redditi prodotti in forma associata l’avvenuta adesione, entro il 20 luglio 2003. La definizione automatica dei redditi prodotti in forma associata si perfeziona con il versamento delle somme dopvute entro il 1º dicembre 2003. L’adesione costituisce titolo per l’accertamento ai sensi dell’articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, nei confronti delle persone fisiche che non hanno definito i redditi prodotti in forma associata. In tal caso i termini di cui all’articolo 43 del predetto decreto n. 600 del 1973 sono prorogati di due anni. Per il periodo di imposta 1997, la definizione automatica effettuata dalle società o associazioni nonché dal titolare dell’azienda coniugale non gestita in forma societaria rende definitivi anche i redditi prodotti in forma associata. La disposizione di cui al periodo precedente si applica, altresì, per tutti i periodi d’imposta oggetto di definizione, qualora i predetti soggetti abbiano dichiarato ricavi e compensi di ammontare non inferiore a quelli determinabili sulla base degli studi di settore di cui all’articolo 62-bis del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, e nei confronti dei quali non siano riscontrabili anomalie negli indici di coerenza economica, nonché qualora abbiano dichiarato ricavi e compensi di ammontare non inferiore a quelli determinabili sulla base dei parametri di cui all’articolo 3, commi da 181 a 189, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni.
        12. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze, tenuto anche conto delle informazioni disponibili al sistema informativo dell’Anagrafe tributaria, sono approvate le metodologie di calcolo per la individuazione degli importi previsti al comma 1, nonchè i criteri per la determinazione delle relative maggiori imposte, mediante l’applicazione delle ordinarie aliquote vigenti in ciascun periodo di imposta.
        13. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono definiti le modalità tecniche per l’utilizzo esclusivo del sistema telematico per la presentazione delle definizioni da parte dei contribuenti, da effettuarsi comunque entro il 31 luglio 2003, e le modalità di versamento, da effettuare ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, esclusa in ogni caso la compensazione ivi prevista.
        14. I contribuenti che hanno presentato successivamente al 30 settembre 2002 una dichiarazione integrativa ai sensi dell’articolo 2, comma 8 bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, possono avvalersi delle disposizioni di cui al presente articolo sulla base delle dichiarazioni originarie presentate. In tal caso le dichiarazioni integrative presentate sono prive di effetto».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

 

7.8

Ferrara, Zorzoli

        Sostituire l’articolo 7 con il seguente:

        «Art. 7. - (Concordato per gli anni pregressi). – 1. I soggetti titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo nonché i soggetti di cui all’articolo S del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono effettuare la definizione automatica dei redditi di impresa, di lavoro autonomo e di quelli imputati ai sensi del predetto articolo 5, relativi ad annualità per le quali le dichiarazioni sono state presentate entro il 31 ottobre 2002, secondo le disposizioni del presente articolo. La definizione automatica avviene mediante accettazione degli importi proposti, per ciascuna annualità, dalla Agenzia delle entrate sulla base di elaborazioni operate dall’anagrafe tributaria che tengono conto, in alternativa:
            
a) dell’ammontare dei ricavi e compensi determinabili sulla base degli studi di settore di cui all’articolo 62-bis del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, per i contribuenti cui si applicano in ciascun periodo d’imposta i predetti studi;

            b) dell’ammontare dei ricavi e compensi determinabili sulla base dei parametri di cui all’articolo 3, commi da 181 a 189, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni, per i contribuenti cui si applicano in ciascun periodo d’imposta i predetti parametri;
            
c) della distribuzione, per ciascuna categoria economica, dei contribuenti per fasce di ricavi o di compensi di importo non superiore a 5.164.569 di euro e di redditività risultanti dalle dichiarazioni, qualora non siano determinabili i ricavi o compensi con le modalità di cui alle precedenti lettere a) e b), tenuto anche conto delle informazioni disponibili al sistema informativo dell’Anagrafe tributaria.

        La definizione ha effetto ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, dell’imposta sul valore aggiunto e dell’imposta regionale sulle attività produttive. La definizione automatica può altresì essere effettuata, con riferimento alle medesime annualità di cui al primo periodo, dagli imprenditori agricoli titolari esclusivamente di reddito agrario ai sensi dell’articolo 29 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché dalle imprese di allevamento di cui all’articolo 78 del citato testo unico ed ha effetto ai fini dell’imposta sul valore aggiunto e dell’imposta regionale sulle attività produttive. La definizione automatica da parte dei soggetti di cui al periodo precedente avviene mediante accettazione degli importi proposti, per ciascuna annualità, dalla Agenzia delle Entrate sulla base di una specifica metodologia di calcolo, approvata con il decreto di cui al comma 13, che tiene conto del volume di affari dichiarato ai fini dell’imposta sul valore aggiunto.

        2. La definizione automatica di cui al comma 1 è esclusa per i soggetti:

            a) che hanno omesso di presentare la dichiarazione;

            b) che hanno dichiarato ricavi o compensi di importo superiore a 5.164.569 di euro;
            
c) ai quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, è stato notificato processo verbale di constatazione con esito positivo ai fini delle imposte sui redditi, dell’imposta sul valore aggiunto ovvero dell’imposta regionale sulle attività produttive;
            
d) ai quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, è stato notificato avviso di accertamento, ovvero l’invito al contraddittorio di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218;
            
e) nei cui riguardi, sulla base degli elementi, dati e notizie a conoscenza dell’Agenzia delle entrate, è configurabile l’obbligo di denuncia all’autorità giudiziaria per i reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, ovvero è stato presentato rapporto dalla Guardia di finanza o risulta essere stata avviata l’azione penale.

        3. In caso di avvisi di accertamento di cui all’articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, relativi a redditi oggetto della definizione automatica, ovvero di avvisi di accertamento di cui all’articolo 54, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, la definizione è ammessa a condizione che il contribuente versi entro il 20 giugno 2003 le somme derivanti dall’accertamento parziale.

        4. Per il periodo di imposta 1997, i soggetti di cui al comma 1, primo periodo, possono effettuare la definizione automatica con il versamento entro il 20 giugno 2003 esclusivamente di una somma pari a 300 euro. Per i periodi di imposta successivi, la definizione automatica si perfeziona con il versamento entro il 20 giugno 2003 delle somme indicate nella proposta inviata dall’Agenzia delle entrate. Gli importi proposti a titolo di maggiore ricavo o compenso non possono essere inferiori a 600 euro per le persone fisiche e a 1500 euro per gli altri soggetti. Sulle relative maggiori imposte non sono dovuti interessi e le sanzioni sono applicabili nella misura di un ottavo del minimo per ciascun tributo. Le maggiori imposte contenute complessivamente nelle proposte di definizione automatica sono ridotte nella misura del 50 per cento per la parte eccedente l’importo di 5.000 euro per le persone fisiche e l’importo di 10.000 euro per gli altri soggetti. Gli importi dovuti a titolo di maggiore imposta e di sanzione sono aumentati di una somma pari a 300 euro per ciascuna annualità oggetto di definizione, escluso il 1997. La predetta somma non è dovuta dagli imprenditori agricoli titolari di reddito agrario ai sensi dell’articolo 29 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché dalle imprese di allevamento di cui all’articolo 78 del citato testo unico. Qualora gli importi da versare complessivamente per la definizione automatica eccedano, per le persone fisiche, la somma di 5.000 euro e, per gli altri soggetti, la somma di 10.000 euro, gli importi eccedenti possono essere versati in due rate, di pari importo, entro il 20 giugno 2004 ed entro il 21 giugno 2005, maggiorati degli interessi legali a decorrere dal 21 giugno 2003. L’omesso versamento nei termini indicati nel periodo precedente non determina l’inefficacia della definizione automatica; per il recupero delle somme non corrisposte alle predette scadenze si applicano le disposizioni dell’articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, e sono altresì dovuti una sanzione amministrativa pari al 30 per cento delle somme non versate, ridotta alla metà in caso di versamento eseguito entro i dieci giorni successivi alle rispettive scadenze, e gli interessi legali. I soggetti che hanno dichiarato ricavi e compensi di ammontare non inferiore a quelli determinabili sulla base degli studi di settore di cui all’articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, e nei confronti dei quali non sono riscontrabili anomalie negli indici di coerenza economica, nonché i soggetti che hanno dichiarato ricavi e compensi di ammontare non inferiore a quelli determinabili sulla base dei parametri di cui all’articolo 3, commi da 181 a 189, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni, possono effettuare la definizione automatica con il versamento di una somma pari a 300 euro per ciascuna annualità oggetto della proposta inviata dalla Agenzia delle entrate.
        5. Qualora il contribuente rilevi nella proposta dati insufficienti o manchevoli tali da avere determinato l’Agenzia delle entrate a non effettuarla per una o più annualità, ovvero qualora risulti che la proposta si fonda su dati non corrispondenti a quelli contenuti nella dichiarazione, può chiedere la formulazione o la riformulazione della proposta da parte dell’ufficio locale dell’Agenzia delle entrate indicato nella stessa, anche mediante autocertificazione della dichiarazione presentata, nonché dei relativi allegati. Qualora la proposta non sia pervenuta al contribuente, entro il 31 maggio 2003, ovvero al professionista dallo stesso delegato, lo stesso può chiedere all’ufficio locale dell’Agenzia delle entrate nella cui circoscrizione ha il domicilio fiscale, la formulazione di una proposta. In tale caso l’ufficio provvede alla formulazione della proposta stessa, sempreché non ricorrano condizioni ostative, anche utilizzando le informazioni fornite dal contribuente mediante autocertificazione della dichiarazione presentata, nonché dei relativi allegati. Alle autocertificazioni previste dal presente comma si applicano le specifiche norme di cui al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, compresa la decadenza dai benefici previsti dal presente articolo, qualora emerga la non veridicità del contenuto delle autocertificazioni medesime.
        6. La definizione automatica inibisce, a decorrere dalla data del versamento e con riferimento a qualsiasi organo inquirente, salve le disposizioni del codice penale e del codice di procedura penale, limitatamente all’attività di impresa e di lavoro autonomo, l’esercizio dei poteri di cui agli articoli 32, 33, 38 e 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e agli articoli 51, 52, 54 e 55 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, nonché le disposizioni circa le presunzioni di cessioni e di acquisto, recate dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 441. L’inibizione dell’esercizio dei poteri previsti dalle norme citate è opponibile dal contribuente mediante esibizione degli attestati di versamento e dell’atto di adesione in possesso del contribuente stesso.
        7. I contribuenti che effettuano la definizione automatica non sono tenuti ai fini fiscali alla conservazione delle scritture e dei documenti contabili relativi all’esercizio oggetto della definizione, con la sola esclusione dei registri IVA.
        8. La definizione automatica non è revocabile né soggetta a impugnazione e non è integrabile o modificabile da parte dell’ufficio delle entrate, e non rileva ai fini penali ed extratributari, compreso il contributo per il Servizio sanitario nazionale, fatto salvo quanto previsto dal comma 11.
        9. La definizione automatica, limitatamente a ciascuna annualità definita, rende definitiva la liquidazione delle imposte risultanti dalla dichiarazione con riferimento alla spettanza di deduzioni e agevolazioni indicate dal contribuente o all’applicabilità di esclusioni. Sono fatti salvi gli effetti della liquidazione delle imposte e del controllo formale in base rispettivamente all’articolo 36-
bis ed all’articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonché gli effetti derivanti dal controllo delle dichiarazioni IVA ai sensi dell’articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; tuttavia le variazioni dei dati dichiarati non esplicano efficacia ai fini del calcolo delle maggiori imposte da indicare nella proposta di cui al comma 1. La definizione automatica prevista dal presente articolo non modifica l’importo degli eventuali rimborsi e crediti derivanti dalle dichiarazioni presentate ai fini delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, dell’imposta sul valore aggiunto, nonchè dell’imposta regionale sulle attività produttive.
        10. La definizione automatica dei redditi d’impresa o di lavoro autonomo esclude la rilevanza a qualsiasi effetto delle eventuali perdite risultanti dalla dichiarazione. È pertanto escluso e, comunque, inefficace il riporto a nuovo delle predette perdite. Se il riporto delle perdite di impresa riguarda periodi d’imposta per i quali la definizione automatica non è intervenuta, il recupero della differenza di imposta dovuta comporta l’applicazione delle sanzioni nella misura di un ottavo del minimo, senza applicazione di interessi.
        11. La definizione automatica ai fini del calcolo dei contributi previdenziali, rileva nella misura del 60 per cento per la parte eccedente il minimale reddituale ovvero per la parte eccedente il dichiarato se superiore al minimale stesso, e non sono dovuti interessi e sanzioni.
        12. Le società o associazioni di cui all’articolo S del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché il titolare dell’azienda coniugale non gestita in forma societaria, che hanno effettuato la definizione automatica secondo le modalità del presente articolo, comunicano alle persone fisiche titolari dei redditi prodotti in forma associata l’avvenuta adesione, entro il 20 luglio 2003. La definizione automatica dei redditi prodotti in forma associata si perfeziona con il versamento delle somme dovute entro il 1º dicembre 2003. L’adesione costituisce titolo per l’accertamento ai sensi dell’articolo 41-
bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, nei confronti delle persone fisiche che non hanno definito i redditi prodotti in forma associata. In tal caso i termini di cui all’articolo 43 del predetto decreto n. 600 del 1973 sono prorogati di due anni. Per il periodo di imposta 1997, la definizione automatica effettuata dalle società o associazioni nonché dal titolare dell’azienda coniugale non gestita in forma societaria rende definitivi anche i redditi prodotti in forma associata. La disposizione di cui al periodo precedente si applica, altresì, per tutti i periodi d’imposta oggetto di definizione, qualora i predetti soggetti abbiano dichiarato ricavi e compensi di ammontare non inferiore a quelli determinabili sulla base degli studi di settore di cui all’articolo 62-bis del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, e nei confronti dei quali non siano riscontrabili anomalie negli indici di coerenza economica, nonché qualora abbiano dichiarato ricavi e compensi di ammontare non inferiore a quelli determinabili sulla base dei parametri di cui all’articolo 3, commi da 181 a 189, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni
        13. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze, tenuto anche conto delle informazioni disponibili al sistema informativo dell’Anagrafe tributaria, sono approvate le metodologie di calcolo per la individuazione degli importi previsti al comma 1, nonchè i criteri per la determinazione delle relative maggiori imposte da indicare nella proposta di cui al medesimo comma, mediante l’applicazione delle ordinarie aliquote vigenti in ciascun periodo di imposta.
        14. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, sono definiti le modalità tecniche per l’invio delle proposte ai contribuenti, ovvero al professionista dallo stesso delegato che ne abbia fatto richiesta all’Agenzia delle Entrate dal 1º febbraio 2003 al 15 marzo 2003, anche mediante sistemi telematici, l’utilizzo esclusivo del sistema telematico per la presentazione delle accettazioni da parte dei contribuenti, da effettuarsi comunque entro il 31 luglio 2003, e le modalità di versamento, da effettuare ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, esclusa in ogni caso la compensazione ivi prevista.
        15. I contribuenti che hanno presentato successivamente al 30 settembre 2002 una dichiarazione integrativa ai sensi dell’articolo 2, comma 8 bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, possono avvalersi delle disposizioni di cui al presente articolo sulla base delle dichiarazioni originarie presentate. In tal caso le dichiarazioni integrative presentate sono prive di effetto.

Compensazione del Gruppo Forza Italia, nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

 

7.9

Sodano Tommaso, Malabarba, Marino, Caddeo

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «10.000.000 di euro», con le seguenti: «1.000.000 di euro».

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.16).

 

7.10

Pedrizzi, Nocco

        Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: «di entrata in vigore della presente legge», con le altre: «del 29 settembre 2002».

 

7.11

Pedrizzi, Nocco

        Al comma 2, lettera e), sostituire le parole: «sulla base degli elementi, dati e notizie a conoscenza dell’Agenzia delle entrate, è configurabile l’obbligo di», con le altre: «alla data del 29 settembre 2002, è stata presentata».

 

7.12

Sodano Tommaso, Malabarba, Marino, Caddeo

Al comma 2, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

            «e-bis) che non abbiano già goduto di precedenti condoni o concordati fiscali».

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.16).

 

7.13

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni, Zancan

        Al comma 2, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

            «e-bis) che non abbiano già goduto di precedenti condoni o concordati fiscali».

Compensazione del Gruppo Verdi-l’Ulivo (v. emend. 2.2).

 

7.14

Caddeo, Basso, Mascioni, Tonini, Bonavita, Brunale, Baratella, Battaglia Giovanni, Garraffa

        Al comma 4, sostituire le parole: «30 giugno 2003», con le altre: «30 settembre 2003».

 

7.15

Righetti, Giaretta

        Al comma 4, sostituire le parole: «30 giugno 2003», con le altre: «30 settembre 2003».

 

7.16

D’Ippolito, Girfatti, Nocco

        Al comma 4, sostituire le parole: «30 giugno 2003», con le altre: «30 settembre 2003».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

 

7.17

Zanoletti, Ciccanti

Al comma 4, sostituire le parole: «30 giugno 2003», con le altre: «30 settembre 2003».

 

7.18

Scalera, Bastianoni, Cambursano

        Al comma 4, sostituire le parole: «30 giugno 2003», con le altre: «30 settembre 2003».

 

7.19

Sodano Tommaso, Malabarba

        Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole da: «inferiori a 3.000 euro», fino a: «3.000 euro per l’annualità», con le altre: «inferiori a 6.000 euro per le persone fisiche e a 18.000 euro per gli altri soggetti, ridotti, rispettivamente, a 3.000 euro ed a 6.000 euro per l’annualità».

        Conseguentemente, all’ultimo periodo, sostituire le parole: «300 euro», con le altre: «1.000 euro».
Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.16).

 

7.20

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni, Zancan

        Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «3.000 euro per le persone fisiche e 9.000 euro», con le altre: «5.000 euro per le persone fisiche e 12.000 euro».

Compensazione del Gruppo Verdi-l’Ulivo (v. emend. 2.2).

 

7.21

Labellarte, Giaretta

        Al comma 4, sostituire la cifra: «3.000 euro» con l’altra: «4.000 euro», la cifra: «9.000 euro» con l’altra: «10.000 euro», la cifra: «1.000 euro» con l’altra: «1.500 euro», la cifra: «3.000 euro» con l’altra: «4.000 euro», le parole: «nella misura del 50 per cento» con le seguenti: «nella misura del 30 per cento».

        Conseguentemente, le maggiori entrate sono destinate per 300 milioni di euro ad aumentare per l’anno 2003 il fondo istituito presso il Ministero dell’interno ai fini del rimborso IVA agli enti locali territoriali per i servizi esternalizzati, 888 milioni di euro sono finalizzati ad aumentare, per l’anno 2003, il fondo ordinario dei trasferimenti correnti ai comuni, la parte residua delle risorse che si rendono disponibili sono destinate a ridurre il disavanzo dello Stato.

 

7.22

Ripamonti, Boco, Carella, Coriana, De Petris, Donati, Martone, Turroni, Zancan

        Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole da: «inferiori a 3.000 euro» fino a: «3.000 euro per l’annualità» con le seguenti: inferiori a 4.000 euro per le persone fisiche e a 10.000 euro per gli altri soggetti, ridotti, rispettivamente, a 1.500 euro ed a 4.000 euro per l’annualità».

        Conseguentemente, al quarto periodo, sostituire le parole: «50 per cento» con le seguenti: «30 per cento», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le maggiori entrate sono destinate per 300 milioni di euro ad aumentare per l’anno 2003 il fondo istituito presso il Ministero dell’interno ai fini del rimborso IVA agli enti locali territoriali per i servizi esternalizzati, 888 milioni di euro sono finalizzati ad aumentare, per l’anno 2003, il fondo ordinario dei trasferimenti correnti ai comuni, la parte residua delle risorse che si rendono disponibili sono destinate a ridurre il disavanzo dello Stato».
Compensazione del Gruppo Verdi-l’Ulivo (v. emend. 2.2).

 

7.23

Gubert, Ciccanti

        Al comma 4 sostituire la cifra: «3.000 euro» con l’altra: «4.000 euro», la cifra: «9.000 euro» con l’altra: «10.000 euro», la cifra: «1.000 euro» con l’altra: «1.500 euro» , la cifra: «3.000 euro» con l’altra: «4.000 euro», le parole: «nella misura del 50 per cento» con le seguenti: «nella misura del 30 per cento».

        Conseguentemente, le maggiori entrate sono destinate per il 25% ad aumentare per l’anno 2003 il fondo istituito presso il Ministero dell’interno ai fini del rimborso IVA agli enti locali territoriali per i servizi esternalizzati per il 75% sono finalizzati ad aumentare, per l’anno 2003, il fondo ordinario dei trasferimenti correnti ai comuni, la parte residua delle risorse che si rendono disponibili sono destinate a ridurre il disavanzo dello Stato.

 

7.24

Battisti, Scalera, Cavallaro, Cambursano, Baio Dossi, Bedin, Dettori

        Al comma 4, sostituire la cifra: «3.000 euro» con l’altra: «4.000 euro», la cifra: «9.000 euro» con l’altra: «10.000 euro», la cifra: «1.000 euro» con l’altra: «1.500 euro», la cifra: «3.000 euro» con l’altra: «4.000 euro», le parole: «nella misura del 50 per cento» con le seguenti: «nella misura del 30 per cento».

        Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

        «4-bis. Le maggiori entrate sono destinate per 300 milioni di euro ad aumentare per l’anno 2003 il fondo istituito presso il Ministero dell’interno ai fini del rimborso IVA agli enti locali territoriali per i servizi esternalizzati, 888 milioni di euro sono finalizzati ad aumentare, per l’anno 2003 il fondo ordinario dei trasferimenti correnti ai comuni, la parte residua delle risorse che si rendono disponibili sono destinate a ridurre il disavanzo dello Stato.

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l’Ulivo (v. emend. 2.1).

 

7.25

Muzio, Marino, Pagliarulo

        Al comma 4, sostituire la cifra: «3.000 euro» con l’altra: «4.000 euro», la cifra: «9.000 euro» con l’altra: «10.000 euro», la cifra: «1.000 euro» con l’altra: «1.500 euro», la cifra: «3.000 euro» con l’altra: «4.000 euro», le parole: «nella misura del 50 per cento» con le seguenti: «nella misura del 30 per cento».

        Conseguentemente, le maggiori entrate sono destinate per 300 milioni di euro ad aumentare per l’anno 2003 il fondo istituito presso il Ministero dell’interno ai fini del rimborso IVA agli enti locali territoriali per i servizi esternalizzati, 888 milioni di euro sono finalizzati ad aumentare, per l’anno 2003, il fondo ordinario dei trasferimenti correnti ai comuni, la parte residua delle risorse che si rendono disponibili sono destinate a ridurre il disavanzo dello Stato.
Compensazione del Gruppo Misto-Comunisti italiani (v. mend. 2.62).

 

7.26

Fabris, Dentamaro, Filippelli, Crema

        Al comma 4, sostituire la cifra: «3.000 euro» con l’altra: «4.000 euro», la cifra: «9.000 euro» con l’altra: «10.000 euro», la cifra: «1.000 euro» con l’altra: «1.500 euro», la cifra: «3.000 euro» con l’altra: «4.000 euro», le parole: «nella misura del 50 per cento» con le seguenti: «nella misura del 30 per cento».

        Conseguentemente, le maggiori entrate sono destinate per il 25% ad aumentare per l’anno 2003 il fondo istituito presso il Ministero dell’interno ai fini del rimborso IVA agli enti locali territoriali per i servizi esternalizzati, per il 75% sono finalizzati ad aumentare, per l’anno 2003, il fondo ordinario dei trasferimenti correnti ai comuni, la parte residua delle risorse che si rendono disponibili sono destinate a ridurre il disavanzo dello Stato.

 

7.27

Cavallaro, Bedin, Giaretta

        Al comma 4, sostituire la cifra: «3.000 euro» con l’altra: «4.000 euro», la cifra: «9.000 euro» con l’altra: «10.000 euro», la cifra: «1.000 euro» con l’altra: «1.500 euro», la cifra: «3.000 euro» con l’altra: «4.000 euro», le parole: «nella misura del 50 per cento» con le seguenti: «nella misura del 30 per cento».

        Conseguentemente, aggiungere in fine le seguenti parole: «le maggiori entrate sono destinate per 300 milioni di euro ad aumentare per l’anno 2003 il fondo istituito presso il Ministero dell’interno ai fini del rimborso IVA agli enti locali territoriali per i servizi esternalizzati, 888 milioni di euro sono finalizzati ad aumentare, per l’anno 2003, il fondo ordinario dei trasferimenti correnti ai comuni, la parte residua delle risorse che si rendono disponibili sono destinate a ridurre il disavanzo dello Stato.
Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l’Ulivo (v. emend. 2.1).

 

7.28

D’Ippolito, Girfatti, Nocco

        Al comma 4, sono apportate le seguenti modificazioni:

        «il seguente periodo è soppresso: “Le maggiori imposte contenute complessivamente nelle proposte di definizione automatica sono ridotte nella misura del 50 per cento per parte eccedente l’importo di 5.000 euro per le persone fisiche e l’importo di 10.000 euro per gli altri soggetti.“;
        il quinto periodo è sostituito dal seguente: “Qualora gli importi da versare complessivamente per la definizione automatica eccedano, per le persone fisiche, la somma di 5.000 euro e, per gli altri soggetti, la somma di 10.000 euro, gli importi eccedenti possono essere versati in tre rate, di pari importo, entro il 30 giugno 2004, il 30 giugno 2005 ed entro il 30 giugno 2006, maggiorati degli interessi legali a decorrere dal 1° luglio 2003“».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

 

7.29

Cavallaro, Giaretta

        Al comma 4, sono apportate le seguenti modificazioni:

        «il seguente periodo è soppresso: “Le maggiori imposte contenute complessivamente nelle proposte di definizione automatica sono ridotte nella misura del 50 per cento per la parte eccedente l’importo di 5.000 euro per le persone fisiche e l’importo di 10.000 euro per gli altri soggetti.“;
        il quinto periodo è sostituito dal seguente: “Qualora gli importi da versare complessivamente per la definizione automatica eccedano, per le persone fisiche, la somma di 5.000 euro e, per gli altri soggetti, la somma di 10.000 euro, gli importi eccedenti possono essere versati in tre rate, di pari importo, entro il 30 giugno 2004, il 30 giugno 2005 ed entro il 30 giugno 2006, maggiorati degli interessi legali a decorrere dal 1° luglio 2003“».

Compensazione del Gruppo Margherita DL-l’UIivo (v. emend. 2.1).

 

7.30

Righetti, Giaretta

        Al comma 4, sono apportate le seguenti modificazioni:

        il seguente periodo è soppresso: “Le maggiori imposte contenute complessivamente nelle proposte di definizione automatica sono ridotte nella misura del 50 per cento per la parte eccedente l’importo di 5.000 euro per le persone fisiche e l’importo di 10.000 euro per gli altri soggetti.“;
        il quinto periodo è sostituito dal seguente: “Qualora gli importi da versare complessivamente per la definizione automatica eccedano, per le persone fisiche, la somma di 5.000 euro e, per gli altri soggetti, la somma di 10.000 euro, gli importi eccedenti possono essere versati in tre rate, di pari importo, entro il 30 giugno 2004, il 30 giugno 2005 ed entro il 30 giugno 2006, maggiorati degli interessi legali a decorrere dal 1° luglio 2003“».

 

7.31

D’Amico, Bastianoni, Giaretta, Castellani

        Al comma 4, sono apportate le seguenti modificazioni:

        «il seguente periodo è soppresso: “Le maggiori imposte contenute complessivamente nelle proposte di definizione automatica sono ridotte nella misura del 50 per cento per la parte eccedente l’importo di 5.000 euro per le persone fisiche e l’importo di 10.000 euro per gli altri soggetti.“;
        il quinto periodo è sostituito dal seguente: “Qualora gli importi da versare complessivamente per la definizione automatica eccedano, per le persone fisiche, la somma di 5.000 euro e, per gli altri soggetti, la somma di 10.000 euro, gli importi eccedenti possono essere versati in tre rate, di pari importo, entro il 30 giugno 2004, il 30 giugno 2005 ed entro il 30 giugno 2006, maggiorati degli interessi legali a decorrere dal 1° luglio 2003“».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l’Ulivo (v. emend. 2.1).

 

7.32

Bastianoni, Scalera, Bedin, Cambursano

        Al comma 4, sono apportate le seguenti modificazioni:

        «il seguente periodo è soppresso: “Le maggiori imposte contenute complessivamente nelle proposte di definizione automatica sono ridotte nella misura del 50 per cento per la parte eccedente l’importo di 5.000 euro per le persone fisiche e l’importo di 10.000 euro per gli altri soggetti.“;
        il quinto periodo è sostituito dal seguente: “Qualora gli importi da versare complessivamente per la definizione automatica eccedano, per le persone fisiche, la somma di 5.000 euro e, per gli altri soggetti, la somma di 10.000 euro, gli importi eccedenti possono essere versati in tre rate, di pari importo, entro il 30 giugno 2004, il 30 giugno 2005 ed entro il 30 giugno 2006, maggiorati degli interessi legali a decorrere dal 1° luglio 2003“».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l’Ulivo (v. emend. 2.1).

 

7.33

Gubert, Ciccanti

        Al comma 4, sopprimere il quarto periodo.

 

7.34

Giaretta, Scalera, Bastianoni, Bedin

        Al comma 4, sopprimere l’ultimo periodo.

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l’Ulivo (v. emend. 2.1).

 

7.35

Bonavita, Brunale, Turci, Pasquini, Morando, Caddeo

        Al comma 4, sopprimere l’ultimo periodo.

 

7.36

Gubert

        Al comma 4, sopprimere l’ultimo periodo.

 

7.37

Battaglia Antonio, Nocco

        Al comma 4, sopprimere l’ultimo periodo.

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.8).

 

7.38

Salerno, Eufemi, Kappler, Franco, Balboni, Ciccanti

        Al comma 4, dopo la parola «economica» inserire il seguente periodo: «salvo quelle per scostamenti eccedenti il massimo».

 

7.39

Bonavita, Caddeo, Brunale, Pasquini

        Al comma 4, ultimo periodo, sostituire le parole: «300 euro» con le seguenti: «500 euro».

 

7.40

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni, Zancan

        Al comma 4, ultimo periodo, sostituire le parole: «300 euro» con le seguenti: «500 euro».

Compensazioni del Gruppo Verdi-l’Ulivo (v. emend. 2.2).

 

7.41

Bastianoni, Scalera, Bedin, Cambursano

        Al comma 4, ultimo periodo, le parole «300 euro», sono sostituite dalle seguenti: «200 euro per le persone fisiche, 300 euro per i soggetti indicati nell’articolo 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e 400 euro per i soggetti all’imposta sul reddito delle persone giuridiche».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l’Ulivo (v. emend. 2.1).

 

7.42

Brunale, Basso, Mascioni, Tonini, Bonavita, Caddeo, Battaglia Giovanni, Garraffa, Baratella

        Al comma 4, ultimo periodo, le parole «300 euro», sono sostituite dalle seguenti: «200 euro per le persone fisiche, 300 euro per i soggetti indicati nell’articolo 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e 400 euro per i soggetti all’imposta sul reddito delle persone giuridiche».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

 

7.43

Righetti, Giaretta

        Al comma 4, ultimo periodo, le parole «300 euro» sono sostituite dalle seguenti: «200 euro per le persone fisiche, 300 euro per i soggetti indicati nell’articolo 5 del Decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e 400 euro per i soggetti all’imposta sul reddito delle persone giuridiche».

 

7.44

Zanoletti, Ciccanti

        Al comma 4, ultimo periodo, le parole «300 euro», sono sostituite dalle seguenti: «200 euro per le persone fisiche, 300 euro per i soggetti indicati nell’articolo 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e 400 euro per i soggetti all’imposta sul reddito delle persone giuridiche».

 

7.45

D’Ippolito, Girfatti, Nocco

        Al comma 4, ultimo periodo, le parole «300 euro», sono sostituite dalle seguenti: «200 euro per le persone fisiche, 300 euro per i soggetti indicati nell’articolo 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e 400 euro per i soggetti all’imposta sul reddito delle persone giuridiche».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

 

7.46

Gubert, Ciccanti

        Al comma 5, aggiungere in fine il seguente periodo: «e potendo tenere in conto l’eventuale natura accessoria dell’attività di impresa o di lavoro autonomo rispetto ad altre fonti di reddito».

 

7.47

Sodano, Malabarba, Marino, Caddeo

        All’articolo 7, sopprimere il comma 6.

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.16).

 

7.48

Bonavita, Brunale, Pasquini, Caddeo

        Al comma 6, primo periodo, dopo la parola: «inquirente» aggiungere le seguenti:«,tranne l’Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza nell’esercizio dei compiti di polizia tributaria».

 

7.49

Bonavita, Brunale, Pasquini, Caddeo

        Sopprimere il comma 7.

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l’Ulivo (v. emend. 2.25).

 

7.50

Bonavita, Brunale, Pasquini, Caddeo

        Sostituire il comma 11 con il seguente: «11. La definizione ai fini del calcolo dei contributi previdenziale rileva per l’intero reddito».

 

7.51

Bonavita, Brunale, Pasquini, Caddeo

        Al comma 14, sopprimere le parole: «, esclusa in ogni caso la compensazione ivi prevista».

 

7.52

Scalera, Bastianoni, Cambursano

        Al comma 14, sono soppresse le seguenti parole: «esclusa in ogni caso la compensazione ivi prevista».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l’UIivo (v. emend. 2.1).

 

7.53

D’Ippolito, Girfatti, Nocco

        Al comma 14, sono soppresse le seguenti parole: «esclusa in ogni caso la compensazione ivi prevista».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

 

7.54

Righetti, Giaretta

        Al comma 14, sono soppresse le seguenti parole: «esclusa in ogni caso la compensazione ivi prevista».

 

7.55

Zanoletti, Ciccanti

        Al comma 14, sono soppresse le seguenti parole: «esclusa in ogni caso la compensazione ivi prevista».

 

7.56

Bonavita, Basso, Mascioni, Tonini, Brunale, Caddeo, Battaglia Giovanni, Baratella, Garraffa

        Al comma 14, sono soppresse le seguenti parole: «esclusa in ogni caso la compensazione ivi prevista».

 

7.57

Balboni, Nocco

        Aggiungere, in fine, il seguente comma:

        «14-bis. I soggetti nei cui confronti alla data del 30 giugno 1998 è stata emessa sentenza definitiva di condanna dalla Corte dei Conti in sede giurisdizionale, non a titolo di dolo e in assenza di corrispondente sentenza penale di condanna, al pagamento sino a somme non superiori a 51.645,69 Euro, oltre interessi a spese del giudizio, anche ripartite ai sensi dell’articolo 3, comma 1-quater del decreto legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito dalla legge. 20 dicembre 1996, n. 639, sono ammessi, al fine di rendere effettivo il recupero del credito erariale, al pagamento in via transattiva di un importo pari a un quinto delle somme di cui risultano debitori. La detta facoltà dovrà essere esercitata, a pena di decadenza, direttamente dal debitore, entro il termine di 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con pagamento in favore dell’ente creditore».

        Alla Tabella A, Fondo speciale di parte corrente di cui al comma 1 dell’articolo 67, ridurre proporzionalmente le voci relative agli accantonamenti dei diversi ministeri, al netto delle regolazioni debitorie del 10 per cento per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.
        
Alla Tabella C, di cui al comma 2 dell’articolo 67, ridurre del 50 per cento l’accantonamento relativo al Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa per le leggi permanenti di natura corrente di cui alla legge n. 468 del 1978.

 

7.58

Fabris, Dentamaro, Filippelli, Crema

        Aggiungere il seguente comma:

        «15. Per l’IRAP e le addizionali all’IRPEF si applicano le disposizioni contenute nel presente articolo ove non diversamente stabilito dalle singole leggi regionali»

 

7.59

Bonavita, Brunale, Pasquini, Caddeo

        Aggiungere, in fine, il seguente comma:

        «14-bis. Per l’imposta regionale sulle attività produttive e le addizionali IRPEF si applicano le disposizioni contenute nel presente articolo ove non diversamente stabilito dalle singole leggi regionali».

 

7.0.1

Ferrara, Zorzoli

        Dopo l’articolo 7, aggiungere il seguente:


«Art. 7-bis

(Definizione degli imponibili per gli anni pregressi)


        1. Le persone fisiche e i soggetti di cui agli articoli 5 e 87, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono definire gli imponibili relativi alle annualità per le quali le dichiarazioni sono state presentate entro il 31 ottobre 2000, secondo le disposizioni del presente articolo. La definizione ha effetto ai fini delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, dell’imposta sul valore aggiunto, dell’imposta regionale sulle attività produttive. La definizione ai fini del calcolo dei contributi previdenziali rileva nella misura del 60 per cento per la parte eccedente il minimale reddituale ovvero per la parte eccedente il dichiarato se superiore al minimale stesso e non sono dovuti interessi e sanzioni

        2. La definizione si perfeziona presentando, entro il 14 marzo 2003, agli intermediari di cui all’articolo 11, comma 1, lettera b) del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, una dichiarazione integrativa riservata relativa a uno o più dei periodi d’imposta indicati nel comma 1 e versando contestualmente le imposte e i relativi contributi dovuti mediante l’applicazione delle aliquote vigenti in ciascun periodo d’imposta. La dichiarazione integrativa non costituisce titolo per il rimborso di ritenute, acconti e crediti d’imposta precedentemente non dichiarati, né per il riconoscimento di esenzioni o agevolazioni non richieste in precedenza, ovvero di detrazioni d’imposta diverse da quelle originariamente dichiarate. E in ogni caso preclusa la deducibilità delle maggiori imposte e contributi versati.
        3. Gli intermediari rilasciano agli interessati copia della dichiarazione integrativa riservata, versano, entro il 21 marzo 2003, le somme di cui al comma 2 secondo le disposizioni contenute nel Capo lll del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, esclusa in ogni caso la compensazione di cui all’articolo 17 dello stesso decreto, e comunicano all’Amministrazione finanziaria l’ammontare complessivo delle somme di cui al comma 2 senza indicazione dei nominativi dei soggetti che hanno presentato la dichiarazione integrativa riservata.
        4. In alternativa alla procedura di cui ai commi 2 e 3, i soggetti di cui al comma 1 possono presentare la dichiarazione integrativa in via telematica direttamente ovvero avvalendosi degli intermediari abilitati di cui all’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, ed effettuare i versamenti ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, esclusa, in ogni caso, la compensazione IVI prevista.
        5. Salvo quanto previsto al comma 7, il perfezionamento della procedura prevista dal presente articolo comporta, limitatamente alle annualità oggetto di definizione ai sensi del comma 2 e ai maggiori imponibili dichiarati aumentati del 100 per cento per ciascun periodo d’imposta:

            a) la preclusione, nei confronti del dichiarante e dei soggetti coobbligati, ogni accertamento tributario e contributivo;

            b) l’estinzione delle sanzioni amministrative tributarie e previdenziali;
            
c) l’esclusione ad ogni effetto della punibilità per i reati tributari di cui agli articoli 2, 3, 4, e 5 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.

        6. In caso di accertamento, il soggetto che ha presentato la dichiarazione integrativa riservata può opporre agli organi competenti gli effetti preclusivi, estintivi e di esclusione della punibilità di cui al comma 4 con invito a controllare la congruità della somma di cui al comma 2, in relazione all’ammontare dei maggiori redditi indicati nella dichiarazione integrativa riservata.

        7. La definizione degli imponibili di cui al presente articolo non produce gli effetti di cui al comma 5 qualora:

            a) alla data di presentazione della dichiarazione integrativa siano già iniziati accessi, ispezioni e verifiche o altre attività di accertamento tributario e contributivo di cui il soggetto che presenta la dichiarazione ha avuto formale conoscenza;

            b) alla data di presentazione della dichiarazione integrativa sia stato già avviato un procedimento penale per gli illeciti di cui alla lettera c) del comma 4, di cui il soggetto che presenta la dichiarazione ha avuto formale conoscenza;
            
c) i maggiori redditi di cui al comma 2 sono stati conseguiti o detenuti in violazione delle disposizioni sul monitoraggio fiscale di cui al decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 1990, n. 227.

        8. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità applicative del presente articolo.

Compensazione del Gruppo Forza Italia, nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

 

7.0.2

Ferrara, Zorzoli

        Dopo l’articolo 7, aggiungere il seguente:


«Art. 7-bis.

(Definizione automatica degli imponibili per gli anni pregressi)


        1. Le persone fisiche, i soggetti di cui agli articoli 5 ed 87 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al fine di beneficiare delle disposizioni del presente articolo, possono presentare la dichiarazione integrativa di cui 7-bis e con le modalità ivi previste, chiedendo, a pena di nullità, la definizione automatica per tutte le imposte relative a tuffi i periodi d’imposta per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge non sono scaduti i termini per l’accertamento di cui all’articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e all’articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e non sia stato notificato avviso di accertamento, esclusi quelli di cui all’articolo 41-bis del predetto decreto n. 600 del 1973, e all’articolo 54, quinto comma, del citato decreto n. 633 del 1972.

        2. La definizione automatica si perfeziona con il versamento, per ciascuna imposta, e per ciascun periodo d’imposta di un importo pari al 20 per cento dell’imposta lorda risultante dalla dichiarazione originariamente presentata. Qualora la predetta imposta lorda sia risultata di ammontare superiore a euro 10.000,00, la percentuale applicabile all’eccedenza è pari al 18 per cento; qualora la predetta imposta lorda sia risultata di ammontare superiore a euro 20.000,00, la percentuale applicabile all’eccedenza è pari al 15 per cento.
        3. Le persone fisiche e le società semplici titolari di redditi diversi da quelli di impresa e da quelli derivanti dall’esercizio di arti e professioni possono effettuare la definizione automatica a condizione che nella dichiarazione integrativa sia indicata, per ciascun periodo di imposta, una maggiore imposta di ammontare almeno pari a euro 100,00.
        4. Le persone fisiche, le società ed associazioni di cui all’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, titolari di reddito di impresa e di redditi derivanti dall’esercizio di arti e professioni nonché i soggetti di cui all’articolo 87 del citato testo unico n. 917 del 1986, indicano nella dichiarazione integrativa, per ciascun periodo d’imposta, una maggiore imposta almeno pari a:

            a) euro 600,00 se l’ammontare dei ricavi e dei compensi non è superiore a euro 180.000,00;

            b) euro 1.000,00 se l’ammontare dei ricavi e dei compensi non è superiore a euro 500.000,00;
            
c) euro 1.500,00 se l’ammontare dei ricavi e dei compensi non è superiore a 5.000.000,00;
            
d) euro 400,00 per ogni 500.000,00 euro in più.

        5. Ai fini della definizione automatica, le persone fisiche titolari dei redditi prodotti in forma associata ai sensi dell’articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, indicano nella dichiarazione integrativa, per ciascun periodo d’imposta, l’ammontare dell’importo minimo determinato con le modalità indicate nel comma 4, in ragione della quota di partecipazione. In nessun caso tale importo può risultare di ammontare inferiore a euro 50,00; se, in relazione ai redditi propri e di partecipazione, risultino applicabili al medesimo contribuente importi minimi di diverso ammontare, deve essere versato quello di ammontare maggiore.

        6. Ai fini della definizione automatica dei periodi d’imposta chiusi in perdita, nella dichiarazione integrativa la perdita dichiarata deve essere diminuita del 30 per cento e deve essere versato un importo pari al 10 per cento della differenza tra la perdita originariamente dichiarata e quella ridotta ai sensi del presente comma. Per la definizione automatica dei periodi di imposta chiusi in perdita o in pareggio deve essere versato un importo almeno pari a quello minimo indicato al comma 5.
        7. Per la definizione automatica dei periodi di imposta per i quali non è stata presentata la dichiarazione dei redditi deve essere versato un importo pari a euro 3.000,00 per ciascuno dei periodi stessi; per le società e le associazioni di cui all’articolo 5 del D.P.R. n. 917 del 1986 e per i soggetti di cui all’articolo 87 del medesimo D.P.R. n. 917 del 1986 tale importo è elevato a euro 5.000,00. Se la dichiarazione dei redditi non è stata presentata in alcuno dei periodi d’imposta indicati nel comma 1, le relative imposte possono lo stesso essere definite per definizione automatica, ma gli importi minimi di cui al precedente comma 4 sono raddoppiati limitatamente al periodo d’imposta per il quale non è stata presentata la relativa dichiarazione. Non può essere definita in modo automatico l’imposta sui redditi soggetti a tassazione separata.
        8. Salvo quanto previsto al comma 10, il perfezionamento della procedura prevista dal presente articolo comporta:

            a) la preclusione, nei confronti del dichiarante e dei soggetti coobbligati, ogni accertamento tributario e contributivo;

            b) l’estinzione delle sanzioni amministrative tributarie e previdenziali;
            
c) l’esclusione ad ogni effetto della punibilità per i reati tributari di cui agli articoli 2, 3, 4, e 5 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.

        9. In caso di accertamento, il soggetto che ha presentato la dichiarazione integrativa riservata può opporre agli organi competenti gli effetti preclusivi, estintivi e di esclusione della punibilità di cui al comma 4 con invito a controllare la congruità della somma di cui al comma 2, in relazione all’ammontare dei maggiori redditi indicati nella dichiarazione integrativa riservata.

        10. La definizione degli imponibili di cui al presente articolo non produce gli effetti di cui al comma 5 qualora:

            a) alla data di presentazione della dichiarazione integrativa siano già iniziati accessi, ispezioni e verifiche o altre attività di accertamento tributario e contributivo di cui il soggetto che presenta la dichiarazione ha avuto formale conoscenza;

            b) alla data di presentazione della dichiarazione integrativa sia stato già avviato un procedimento penale per gli illeciti di cui alla lettera c) del comma 4, di cui il soggetto che presenta la dichiarazione ha avuto formale conoscenza;
            
c) i maggiori redditi di cui al comma 2 sono stati conseguiti o detenuti in violazione delle disposizioni sul monitoraggio fiscale di cui al decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 1990, n. 227.

        11. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità applicative del presente articolo».

Compensazione del Gruppo Forza Italia, nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

 

7.0.3

Ferrara, Zorzoli

        Dopo l’articolo 7, inserire il seguente


Art. 7-bis.

        1. Per i contribuenti che non si avvalgono delle disposizioni recate dagli articoli da 7 a 7-ter, i termini di cui all’articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all’articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono prorogati di due anni.
Compensazione del Gruppo Forza Italia, nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

 

7.0.4

Ferrara, Zorzoli

        Dopo l’articolo 7, inserire il seguente


Art. 7-bis.

(Proroga di termini)


        1. Per i contribuenti che non si avvalgono delle disposizioni recate dagli articoli da 7 a 7-ter, i termini di cui all’articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre, n. 600, e all’articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono prorogati di un anno.
Compensazioni del Gruppo Forza Italia, nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

 

7.0.5

Maffioli, Ciccanti

        Dopo l’articolo 7, inserire il seguente


Art. 7-bis.

(Regolarizzazione contributiva)


        1. I soggetti tenuti al versamento dei contributi e dei premi previdenziali e assistenziali, debitori per contributi omessi o pagati tardivamente relativi a periodi contributivi maturati fino a tutto il mese di agosto 2002, possono regolarizzare la loro posizione debitoria nei confronti degli enti stessi presso gli sportelli unificati di cui all’articolo 14, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, come modificato dall’articolo 1 del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993, n. 63, mediante il versamento, entro il 28 febbraio 2003, di quanto dovuto a titolo di contributi e premi stessi maggiorati, in luogo delle sanzioni civili, degli interessi nella misura dell’otto per cento annuo, nel limite massimo del 40 per cento dei contributi e dei premi complessivamente dovuti.

        2. La regolarizzazione può avvenire, secondo le modalità fissate dagli enti impositori, anche in trenta rate bimestrali consecutive di uguale importo, la prima e la seconda delle quali da versare entro il 28 febbraio 2003. L’importo di ciascuna rata, comprensivo degli interessi pari al 5 per cento annuo, è calcolato applicando al debito il coefficiente 0,037499.
        3. Per le regolarizzazioni avvenute ai sensi dei commi 1 e 2 si applicano le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 230, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
        4. Icrediti di importo non superiore a 50 euro per contributi o premi dovuti agli enti pubblici che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, in essere alla data del 31 agosto 2002, sono estinti unitamente agli accessori di legge ed alle eventuali sanzioni e non si fa luogo alla loro riscossione.