Sodano Tommaso, Malabarba
Sostituire l’articolo 5 con il seguente:
«Art 5. – 1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche: a) all’articolo 16, le parole: «nonché nei commi 1 e 2 dell’articolo 45,» sono sostituite dalle seguenti: «e nel comma 1 dell’articolo 45, nonché l’aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro»; b) all’articolo 45, il comma 2 è soppresso;
2. All’articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: «fra il 3,5 ed il 4,5» sono sostituite con le seguenti: «fra il 3,5 e il 7,5».
5.2
Scarabosio
Al comma 1, premettere la seguente lettera:
«0a) all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo la congiunzione “e“ è soppressa la parola “non“; all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la lettera “a)“ diventa “b)“ e la lettera “b)“ diventa “c)“.
5.3
Eufemi
«0a) «All’articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo la congiunzione “e“ è soppressa la parola “non“».
Compensazione del senatore Eufemi (v. emend. 2.139).
5.4
Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni, Zancan
Al comma 2, lettera a), numero 1), sostituire il capoverso con il seguente: a) sono ammessi in deduzione fino a concorrenza delle risorse disponibili i contributi previdenziali e per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro per ogni tipo di contratto di lavoro stipulato con l’impresa; dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Le riduzioni del gettito dell’IRAP previste nei commi precedenti verso le regioni sono interamente sostituite dai trasferimenti dello Stato, secondo modalità definite dal Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con la conferenza perrnanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.
Compensazione del Gruppo Verdi-l’Ulivo (v. emend. 2.2).
5.5
Iovene, Gasbarri, Montino, Battaglia Giovanni
Al comma 2, lettera a), dopo le parole: “sono ammessi in deduzione i contributi per le assicurazioni obbligatorie fino a: formazione e lavoro aggiungere le parole: nonché il 50 per cento di tutte le spese per investimenti a favore di circuiti chiusi di utilizzo dell’acqua, oppure il 25 per cento di tutte le spese per investimenti a favore dell’utilizzo di acque depurate e affinate, per le produzioni industriali ad alto consumo d’acqua potabile, così come definiti da apposito decreto da emanare a cura del Ministro dell’Ambiente entro 60 giorni dall’approvazione della presente legge.
Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l’Ulivo (v. emend. 2.25).
5.6
Minardo, Nocco
Al comma 2), alla fine della lettera a) dopo le parole: «per il personale assunto con contratti di formazione lavoro» aggiungere le seguenti: «e per i giovani in prima occupazione».
Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).
5.7
Valditara, Barelli
Al comma 2, lettera a), numero 1), capoverso, aggiungere, in fine, le parole: «sono ammessi altresì in deduzione i costi relativi alle retribuzioni, ai compensi, ai contributi e agli oneri accessori per prestazioni giornalistiche e redazioni effettuate nell’ambito dei rapporti di lavoro dipendente e di collaborazione da giornalisti professionisti e pubblicisti e da redattori di case editrici, assoggettate a contribuzione previdenziale;».
Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.8).
5.8
Bonavita, Brunale, Pasquini, Morando, Caddeo
Al comma 2, lettera a), numero 1), capoverso, aggiungere, in fine, le parole: «nonché il 50 per cento di tutte le spese per investimenti a favore di circuiti chiusi di utilizzo dell’acqua, oppure il 25 per cento di tutte le spese per investimenti a favore dell’utilizzo di acque depurate e affinate, per le produzioni industriali ad alto conswno d’acqua potabile, così come definiti da apposito decreto da emanare a cura del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio entro sessanta giorni dalla data di approvazione della presente legge».
5.9
Al comma 2, lettera a) aggiungere, in fine le seguenti parole: «nonché il 50 per cento di tutte le spese per investimenti a favore di circuiti chiusi di utilizzo dell’acqua, oppure il 25 per cento di tutte le spese per investimenti a favore dell’utilizzo di acque depurate e affinate, per le produzioni industriali ad alto consumo d’acqua potabile, così come definiti da apposito decreto da emanare a cura del Ministro dell’Ambiente entro 60 giorni dall’approvazione della presente legge.
Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.16).
5.10
Giaretta
Al comma 2, lettera a) numero 1, capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «sono ammessi altresì in deduzione i costi relativi alle retribuzioni, ai compensi, ai contributi e agli oneri accessori per prestazioni giornalistiche e redazionali effettuate nell’ambito dei rapporti di lavoro dipendente e di collaborazione da giornalisti professionisti e pubblicisti e da redattori di case editrici, assoggettate a contribuzione previdenziale».
Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l’Ulivo (v. emend. 2.1).
5.11
Falomi
Al comma 2, lettera a), numero 1), capoverso, aggiungere, in fine, le parole: «sono ammessi altresì in deduzione i costi sostenuti dalle imprese editrici di giornali quotidiani e periodici e dalle agenzie di stampa, relativi alle retribuzioni, ai compensi, ai contributi e agli oneri accessori per prestazioni giomalistiche effettuate nell’ambito di rapporti di lavoro dipendente e di collaborazione da giornalisti professionisti e pubblicisti, assoggettate a contribuzione previdenziale».
Conseguentemente, all’articolo 67
alla tabella C, rubrica: Ministero dell’economia e delle finanze, voce: Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio, Articolo 9ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.15.2 – Altri fondi di riselva – CAP. 3003), apportare le seguenti variazioni: 2003: – 30.000;
2004: – 30.000; 2005: – 30.000.
5.12
Nocco, Gentile
Al comma 2, lettera a), numero 1), capoverso, aggiungere, in fine, le parole: «sono ammessi altresi in deduzione i costi relativi alle retribuzioni, ai compensi, ai contributi e agli oneri accessori per prestazioni giornalistiche, effettuate nell’ambito di rapporti di lavoro dipendente e di collaborazione presso televisioni e radio locali e quotidiani locali, da giornalisti professionisti e pubblicisti, assoggettate a contribuzione previdenziale».
alla tabella A, voce: Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni: 2003: – 15.000;
2004: – 15.000; 2005: – 15.000.
5.13
Passigli, Falomi
Al comma 2, lettera a), numero 1), capoverso, aggiungere, in fine, le parole: «sono ammessi altresì in deduzione i costi relativi alle retribuzioni, ai compensi, ai contributi e agli oneri accessori per prestazioni giornalistiche e redazionali effettuate nell’ambito dei rapporti di lavoro dipendente e di collaborazione da giornalisti professionisti e pubblicisti e da redattori di case editrici, assoggettate a contribuzione previdenziale».
5.14
Compagna, Tarolli
Al comma 2, lettera a), numero 1), capoverso, aggiungere, in fine, le parole: «sono ammessi altresì in deduzione i costi relativi alle retribuzioni, ai compensi, ai contributi e agli oneri accessori per prestazioni giornalistiche e redazionali effettuate nell’ambito di rapporti di lavoro dipendente e di collaborazione da giornalisti professionisti e pubblicisti e da redattori di case editrici, assoggettate a contribuzione previdenziale».
5.15
Compagna, Guzzanti, Tarolli
Al comma 2, lettera a), numero 1), capoverso, aggiungere, in fine, le parole: «sono ammessi altresì in deduzione i costi relativi alle retribuzioni, ai compensi, ai contributi e agli oneri accessori per prestazioni giornalistiche effettuate nell’ambito di rapporti di lavoro dipendente e di collaborazione da giornalisti professionisti e pubblicisti, assoggettate a contribuzione previdenziale.
Conseguentemente, all’articolo 50:
alla tabella A, voce: Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni: 2003: – 60.000;
2004: – 60.000; 2005: – 60.000;
alla tabella C, rubrica: Ministero dell’economia e delle finanze, voce: Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio, Art. 9-ter; Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2. – Altri fondi di riserva – CAP 3003), apportare le seguenti variazioni:
2003: – 40.000;
2004: – 40.000, 2005: – 40.000.
5.16
Cavallaro, Giaretta
Al comma 2, capoverso a) numero 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «sono ammessi altresì in deduzione i costi relativi alle retribuzioni, ai compensi ai contributi e aglì oneri accessori per prestazioni giornalistiche effettuate nell’ambito di rapporti di lavoro dipendente e di collaborazione da giornalisti professionisti e pubblicisti assoggettate a contribuzione previdenziale».
5.17
Bonatesta, Cozzolino, Servello, Barelli
Al comma 2, lettera a), numero 1), capoverso, aggiungere, in fine, le parole: «sono ammessi altresì indeduzione i costi relativi alle retribuzioni, ai compensi, ai contributi e agli oneri accessori per prestazioni giornalistiche effettuate nell’ambito di rapporti di lavoro dipendente e di collaborazione da giornalisti professionisti e pubblicisti, assoggettate a contribuzione previdenziale».
Conseguentemente, all’articolo 50: alla Tabella A, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportate le seguenti variazioni:
2003: – 60.000;
alla tabella C, rubrica: Ministero dell’economia e delle finanze, voce: Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio, Articolo 9-Ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2. – Altri fondi di riserva – Cap 3003), apportare le seguenti variazioni: 2003: – 40.000;
2004: – 40.000; 2005: – 40.000.
5.18
Tarolli, Ciccanti
Al comma 2, lettera a), numero 1, capoverso, aggiungere, in fine, le parole: «sono ammessi altresì in deduzione i costi sostenuti dalle imprese editrici di giornali quotidiani e periodici e dalle agenzie di stampa relativi alle retribuzioni, ai compensi, ai contributi e agli oneri accessori per prestazioni giornalistiche effettuate nell’ambito di rapporti di lavoro dipendente e di collaborazione da giomalisti professionisti e pubblicisti, assoggettate a contribuzione previdenziale».
Conseguentemente, alla tabella C, rubrica: Ministero dell’economia e delle finanze, voce: Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato ìn materia di bilancio, Articolo 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 Altri fondi di riserva – CAP. 3003), apportare le seguenti variazioni:
2003: 30.000;
2004: 30.000; 2005: 30.000.
Compensazione del Gruppo Unione Democristiana e di Centro (v. emend. 2.76).
5.19
Fabris, Compagna, Dentamaro, Filippelli, Castellani
Al comma 2, lettera a), numero 1), capoverso, aggiungere, in fine, le parole: «sono ammessi in deduzione in deduzione i costi sostenuti dalle imprese editrici di giornali quotidiani e periodici e dalle agenzie di stampa relativi alle retribuzioni, ai compensi, ai contributi e agli oneri accessori per prestazioni giornalistiche effettuate nell’ambito di rapporti di lavoro dipendente e di collaborazione da giornalisti professionisti e pubblicisti, assoggettante a contribuzione previdenziale.
alla tabella C, rubrica: Ministero dell’economia e delle finanze, voce: Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio, Articolo 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 - Altri fondi di riserva - CAP. 3003), apportate le seguenti variazioni: 2003: – 30.000;
2004: – 30.000; 2005: – 30.000;
5.20
Al comma 2, lettera a), numero 1), dopo il capoverso a) aggiungere, il seguente:
«b) sono ammesse in deduzione il 50 per cento di tutte le spese per investimentì a favore di circuiti chiusi di utilizzo dell’acqua, oppure il 25 per cento di tutte le spese per investimenti a favore dell’utilizzo di acque depurate e affinate, per le produzioni industriali ad alto consumo d’acqua potabile, così come definiti da apposito decreto da emanare a cura del Ministro dell’arnbiente e della tutela del territorio entro sessanta giorni dalla data di approvazione della presente legge».
5.21
Al comma 2, lettera a), numero 2), capoverso, dopo le parole: «non esercitate abitualmente» aggiungere le seguenti: «e per prestazioni erogate ai collaboratori coordinati e continuativi.
5.22
Al comma 2, sopprimere la lettera b).
5.23
D’Ippolito, Girfatti, Vizzini
Al comma 2, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
«d) il comma 4-bis è sostituito dal seguente: “4-bis. Per i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere da a) ad e), sono ammessi in deduzione, fino a concorrenza, i seguenti importi: a) euro 10.000 se la base imponibile non supera euro 180.759,91;
b) euro 7.500 se la base imponibile supera euro 180.759,91 ma non euro 180.834,91; c) euro 5.000 se la base imponibile supera euro 180.834,91 ma non euro 180.909,91; d) euro 2.500 se la base imponibile supera euro 180.909,91 ma non euro 180.984,91“».
5.24
Bastianoni, Scalera, Bedin, Cambursano, Giaretta
5.25
Baratella, Caddeo, Basso, Mascioni, Tonini, Bonavita, Brunale, Battaglia Giovanni, Garraffa
5.26
Righetti
5.27
Dato, Giaretta
5.28
Bonatesta, Bevilacqua, Pace, Pedrizzi, Salerno, Barelli
Al comma 2, lettera e), dopo le parole: «con componenti positivi» inserire le seguenti: «ovvero con corrispettivi».
5.29
De Petris, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Turroni, Zancan
5.30
Al comma 2, lettera e), le parole: «euro 2.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 3.000».
5.31
5.32
5.33
Garraffa, Battaglia Giovanni, Basso, Mascioni, Tonini, Bonavita, Brunale, Caddeo, Baratella
5.34
Al comma 2, lettera e), sostituire le parole: «euro 2.000» con le seguenti: «euro 3.000».
5.35
Al comma 2, lettera e), sostituire le parole: «euro 2.000» con le seguenti: «euro 2.500».
5.36
Bastianoni, Giaretta, Scalera, D’Amico
5.37
Scalera, Bastianoni, Bedin, Cambursano, Giaretta
5.38
Al comma 2, lettera e), secondo periodo, inserire, in fine, le seguenti parole: «; per i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), la deduzione spetta anche in relazione ai collaboratori familiari, iscritti alle relative gestioni previdenziali, fino ad un massimo di due».
Conseguentemente, alla tabella A, Ministero dell’economia e delle finanze, modificare gli importi come segue:
2003: – 12.150;
2004: – 12.150; 2005: – 12.150.
5.39
Toia, Dato, Baio Dossi, Soliani, Giaretta
Al comma 2, lettera e), capoverso 4-bis.-1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «; per i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), la deduzione spetta anche in relazione ai collaboratori familiari, iscritti alle relative gestioni previdenziali, fino ad un massimo di due».
Conseguentemente, all’articolo 50, alla tabella A, voce: Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
5.40
Crema, Mascioni, Vicini, Bonfietti, Baratella, De Petris, Veraldi, Pizzinato, Brunale, Marino, Piatti, Fabris, Basso, Filippelli, Gasbarri, Bedin, Iovene, Cavallaro, Longhi, Marini, Labellarte, Manieri, Casillo, Del Turco, Marino
Aggiungere, in fine, al comma 2:
«La progressiva riduzione dell’IRAP sarà compensata, d’intesa con le Regioni, da trasferimenti o da compensazioni per le finanze regionali, secondo modalità da stabilire con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze».
Compensazioni dei Gruppi dell’Ulivo (v. emend. 2.195).
5.41
Bonavita, Morando, Caddeo, Brunale, Pasquini
Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
«f-bis) La progressiva riduzione dell’IRAP sarà compensata, d’intesa con le regioni, da trasferimenti o da compensazioni per le finanze regionali, secondo modalità da stabilire con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze».
5.42
Bastianoni, Scalera, Cambursano, Mancino, Giaretta
5.43
Bonavita, Caddeo
Dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
«f-bis) all’articolo 11 del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, viene aggiunto il seguente comma: “4-bis. Nella determinazione della base imponibile sono ammessi in deduzione i costi relativi al personale assunto con contratto di lavoro a tempo intederminato per i soggetti passivi che occupano fino a quindici prestatori di lavoro. Ai fini del computo del numero dei prestatori di lavoro si tiene conto anche dei lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro, dei lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato parziale, per la quota di orario effettivamente svolto, tenendo conto, a tale proposito, che il computo delle unità lavorative fa riferimento all’orario previsto dalla contrattazione collettiva del settore. Non si computano il coniuge ed i parenti del datore di lavoro entro il secondo grado in linea diretta e in linea collaterale“».
5.44
Cherchi, Ronconi, Ciccanti, Tarolli
Dopo il comma 2, inserire i seguenti:
«2-bis. All’articolo 9, comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: “1. Per i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d) e per gli esercenti attività di allevamento di animali di cui all’articolo 78 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la base imponibile è determinata dalla differenza tra l’ammontare dei corrispettivi e l’ammontare degli acquisti di beni e servizi effettuati nell’esercizio dell’impresa.“.
2-ter. All’articolo 9, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Nella determinazione della base imponibile è ammessa in deduzione l’imposta comunale degli immobili utilizzati nell’esercizio dell’impresa“. 2-quater. All’articolo 20, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: “1-bis. L’ammontare degli acquisti di beni e servizi di cui all’articolo 9, comma 1, non soggetti all’imposta sul valore aggiunto, devono essere annotati nel registro di cui all’articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1972, n. 633, entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale“».
Conseguentemente, alla tabella A, alla voce Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2003: – 40.000.000;
2004: – 20.000.000; 2005: – 10.000.000.
5.45
Ognibene, Vizzini
5.46
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. All’articolo 17, comma 5, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo le parole: “n. 381“ sono aggiunte le seguenti: “e per gli enti pubblici di ricerca e per gli enti non commerciali di ricerca scientifica di rilevanza nazionale“».
5.47
Thaler Ausserhofer, Michelini, Andreotti, Betta, Kofler, Frau, Peterlini, Rollandin, Ruvolo, Salzano, Ripamonti
«2-bis. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, all’articolo 42, comma 7, primo periodo, le parole: “per gli anni dal 1998 al 2002“ sono soppresse; al medesimo comma, è soppresso il secondo periodo».
Conseguentemente, all’articolo 67, comma 1, tabella A, voce Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:
Conseguentemente, all’articolo 67, comma 2, tabella C, Ministero dell’economia e delle finanze, legge n. 468 del 1978: riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio, articolo 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 - Altri fondi di riserva - cap. 3003) apportare la seguente variazione:
5.48
Aggiungere, in fine il seguente comma:
«2-bis. All’articolo 42, comma 7, primo periodo, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: “per gli anni dal 1998 al 2002“ sono soppresse; al medesimo comma, è soppresso il secondo periodo».
5.49
Gubert
Dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
«2-bis. All’articolo 42 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nel primo periodo del comma 7, le parole: “per gli anni dal 1998 al 2002“ sono soppresse; al medesimo comma, è soppresso il secondo periodo».
5.50
Tarolli
5.51
Battaglia, Vizzini
«2-bis. All’articolo 17 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante agevolazioni di carattere territoriale e per categorie di soggetti, è aggiunto, in fine, il seguente comma: “7. Per i soggetti che svolgono l’attività regolamentata dal titolo IV del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato dal titolo IV del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio-decreto 18 giugno 1931, n. 773, all’interno delle aree classificate come obiettivo 1 dall’unione europea, a partire dall’anno d’imposta 2003 è ammesso in deduzione il 50 per cento del costo del personale dipendente e dei relativi oneri sociali“».
5.52
Sanzarello, Vizzini
Alla fine dell’articolo, dopo le parole: «di cui ai commi 4-bis e 4-bis.1» aggiungere il seguente comma:
«2-bis. All’articolo 17 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante agevolazioni di carattere territoriale e per categorie di soggetti, sono apportate le seguenti modificazioni: dopo il comma 6 è inserito il seguente: «6-bis. Per l’anno 2002 ai soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere da a) ad e), che svolgono attività nelle zone svantaggiate e regolamentate dall’articolo 134 e seguenti del T.U.L.P.S. spetta una detrazione dall’imposta determinata ai sensi dell’articolo 10 di ammontare pari al 2 per cento delle retribuzioni per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalle dichiarazioni presentate ai fini fiscali relative al periodo in corso alla data del 1 gennaio 2002».
5.53
«4. La riduzione progressiva dell’IRAP sarà compensata, d’intesa con le regioni, da trasferimenti o da compensazioni per le finanze regionali, secondo modalità da stabilire con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze».
5.54
Cantoni, Nocco
Dopo il comma 2, aggiungere, il seguente:
«2-bis. Le disposizioni previste dall’articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si interpretano nel senso che non concorrono alla formazione della base imponibile le plusvalenze e le minusvalenze derivanti da cessioni, in conseguenza della risoluzione anticipata, dei contratti di lavoro di cui all’articolo 4 della legge 23 marzo 1981, n. 91».
5.0.1
Bettamio, Boscetto, Tomassini, Bianconi, Manfredi, Maffioli, Ferrara, Vanzo, Stiffoni, Peruzzotti, Pedrazzini, Monti, Corrado, Menardi, Magnalbò, Balboni, Ciccanti, Zanoletti, Scarabosio, Peterlini, Malan, Kofler, Pellicini, Tarolli, Falcier
Dopo l’articolo 5, aggiungere il seguente:
(Disposizioni fiscali in materia di redditi da lavoro dipendente prestato all’estero in zone di frontiera)
2003: – 50.000.
5.0.2
5.0.3
Balboni, Kappler, Barelli
(Disposizioni fiscali in materia di redditi da lavoro dipendente prestato all’estero)
5.0.4
Zavoli, Marini, Marino
5.0.5
5.0.6
5.0.7
Longhi, Pizzinato, Malabarba
5.0.8
Bonavita, Pizzinato
5.0.9
Boco, Ripamonti, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni, Zancan
5.0.10
Toia, Danieli, Baio Dossi, Cambursano, Giaretta
5.0.11
5.0.12
5.0.13
5.0.14
Marino, Muzio, Pagliarulo
a) individuazione e definizione di operazioni finanziarie di natura meramente speculativa, in relazione alla loro durata ed alle finalità che con esse si intendono realizzare;
b) previsione dell’ambito di applicazione dell’imposta alle transazioni finanziarie, da e per l’estero, di valori, titoli o di strumenti finanziari comunque denominati, connesse con le operazioni definite speculative; c) previsione di norme antielusione che impediscano l’effettuazione, da parte di un soggetto residente, di operazioni speculative per il tramite di intermediari senza una stabile organizzazione in Italia o comunque non residenti; d) previsione di un’aliquota proporzionale non superiore allo 0,05 per cento del valore delle transazioni effettuate; possibilità di applicare un’aliquota maggiore per le transazioni con Stati o territori con regime fiscali privilegiati; e) destinazione del gettito agli interventi in favore dei paesi meno avanzati, ed in particolare: all’incremento del Fondo per la sicurezza alimentare ai fini di combattere la fame e la sottoalimentazione nel mondo; all’incremento dei fondi per la cooperazione allo sviluppo; alla lotta contro l’AIDS, nonché alla cancellazione del debito dei paesi poveri; f) esclusione della tassazione ove la transazione sia effettuata come corrispettivo per la cessione di beni o per la prestazione di servizi. In nessun caso può essere considerata una prestazione di servizi la transazione finanziaria di carattere speculativo».
5.0.15
De Petris, Martone, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, Donati, Turroni, Zancan
2. Il gettito dell’imposta di cui al comma 1 è suddiviso in parti uguali tra tre fondi, da istituirsi presso la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri, presso lo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e presso lo stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio. 3. I Ministeri di cui al comma 2 provvedono a destinare i fondi al finanziamento di programmi realizzati in concerto con enti, associazioni, organismi di rappresentanza sociale e organizzazioni non governative, per il perseguimento dei seguenti obiettivi:
a) aumento dei fondi per la cooperazione allo sviluppo e loro riallocazione al fine del miglioramento delle condizioni delle categorie socioeconomiche più deboli e svantaggiate dei paesi assistiti, calcolate in base agli indici di sviluppo UNDP: indice di sviluppo umano, indice di sviluppo di genere, indice di povertà umana, indici di sopravvivenza e sviluppo dell’infanzia;
b) riduzione del debito estero dei paesi a più basso reddito, con particolare riguardo verso i paesi che abbiano avviato programmi di riconversione e disinvestimento nel settore degli armamenti; c) incremento dei fondi destinati allo sviluppo del Mezzogiorno, ai fini dell’aumento dell’occupazione e dei servizi di assistenza sociale pubblica; d) investimenti finalizzati alla riduzione di emissioni inquinanti in atmosfera, all’attuazione del protocollo di Kyoto, allo sviluppo delle politiche di tutela ambientale, per la diffusione delle aree protette e per l’adozione di modalità di trasporto a basso impatto ambientale».
5.0.16
Bonavita, Brunale, Pasquini, Caddeo
5.0.17
Cavallaro, Baio Dossi, Toia, Bedin, Giaretta
5.0.18
Sodano Tommaso, Malabarba, Piatti, Longhi, Calvi, Di Siena, Maconi, Maritati, Rigoni, Vicini, Filippelli, Fassone, Togni, Viserta, Battaglia Giovanni
5.0.19
Dopo l’articolo 5, inserire il seguente:
(Modifica delle aliquote Irap stabilite per banche, assicurazioni e gli altri enti e società finanziarie)
“1-bis. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 l’imposta è determinata applicando al valore della produzione netta l’aliquota del 6,5 per cento“.
2. Al comma 1 dell’articolo 16 dei citato decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, le parole: “nonché nei commi 1 e 2 dell’articolo 45“, sono sostituite dalle seguenti: “nonché dal comma 1 dell’articolo 45“. 3. Il comma 2 dell’articolo 45 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 è soppresso. 4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge».
5.0.20
Pedrizzi, Collino, Kappler, Salerno, Barelli
(Interventi di incentivazione fiscale per particolari settori produttivi)
2. Al Fine di favorire la tutela della salute dei non fumatori, i pubblici esercizi, definiti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, a partire dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e per il periodo di un anno, usufruiscono di un credito di imposta pari al 10 per cento dei costi sostenuti per la realizzazione di impianti per la ventilazione e il ricambio d’aria, l’onere derivante dalla presente disposizione, quantificato in 120 milioni di euro, è finanziato mediante stanziamento in tabella A. 3. Le disposizioni di cui al comma 1 dell’articolo 21 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, in materia di le deduzione forfettaria in favore degli esercenti di impianti di distribuzione di carburante, si applicano per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2002 e per i due periodi di imposta successivi».
Conseguentemente alla Tabella A, Fondo speciale di parte corrente di cui al comma 1 dell’articolo 67, ridurre proporzionalmente le voci relative agli accantonamenti dei diversi ministeri, al netto delle regolazioni debitorie del 10 per cento per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.
Conseguentemente alla Tabella C, di cui al comma 2 dell’articolo 67, ridurre del 50% l’accantonamento relativo al Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa per le leggi permanenti di natura corrente di cui alla legge n. 468 del 1978.
5.0.21
Giaretta, Scalera, Bastianoni, Bedin
(Interventi di incentivazione fiscale per particolari senatori produttivi)
2. Al fine di favorire la tutela della salute dei non fumatori, i pubblici esercizi, definiti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, a partire dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e per il periodo di un anno, usufruiscono di un credito di imposta pari al 10 per cento dei costi sostenuti per la realizzazione di impianti per la ventilazione ed il ricambio d’aria. All’onere derivante dalla presente disposizione, quantificato in 120 milioni di euro, si provvede mediante utilizzo degli stanziamenti a iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero della Salute. 3. Le disposizioni di cui al comma 1 dell’articolo 21 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, in materia di deduzione forfetaria in favore degli esercenti di impianti di distribuzione di carburante, si applicano per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2002 e per i due periodi di imposta successivi».
5.0.22
Chiusoli, Garraffa, Maconi, Baratella, Caddeo, Morando
2. Al fine di favorire la tutela della salute dei non fumatori, i pubblici esercizi, definiti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, a partire dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge- e per il periodo di un anno, usufruiscono di un credito di imposta pari al 10 per cento dei costi sostenuti per la realizzazione di impianti per la ventilazione ed il ricambio d’aria. All’onere derivante dalla presente disposizione, quantificato in 120 milioni di euro, si provvede mediante utilizzo degli stanziamenti a iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero della salute. 3. Le disposizioni di cui al comma 1 dell’articolo 21 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, in materia di deduzione forfetaria in favore degli esercenti di impianti di distribuzione di carburante, si applicano per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2002 e per i due periodi di imposta successivi».
5.0.23
2. L’aliquota dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) sui supporti audiovisivi è ridotta al 4 per cento. I soggetti che fruiscono di tale riduzione di aliquota devono realizzare una corrispondente riduzione del prezzo praticato al consumatore. 3. All’Autorità garante della concorrenza e del mercato è attribuita la specifica competenza di valutare ed eventualmente sanzionare comportamenti contrari alle disposizioni di cui al comma 1. 4. Alla parte III della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modifiche ed integrazioni (prodotti con aliquota Iva al 10 per cento) dopo il numero 121 è aggiunto il seguente numero:
«121-bis. Le prestazioni di servizi rese sul litorale demaniale dai titolari dei relativi provvedimenti amministrativi rilasciati dalle autorità competenti, escluse le somministrazioni di alimenti e bevande ed ogni altra attività non connessa con quella autorizzata». 5. All’articolo 74-quater del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «6-bis. Le prestazioni musicali dal vivo di cui alla tabella C allegata al presente decreto, indipendentemente dal luogo di svolgimento, sono soggette ad aliquota dell’imposta sul valore aggiunto pari al 10 per cento. Per musica dal vivo si intende la musica eseguita con strumenti musicali tradizionali o elettrici quali chitarra, basso, batteria, tastiere, strumenti a fiato, strumenti ad arco ed altri strumenti con esclusione, anche parziale, di supporti o di apparecchiature che contengano musica preregistrata».
5.0.24
Battaglia Antonio, Barelli
2. L’aliquota dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) sui supporti audiovisivi è ridotta al 4 per cento. I soggetti che fruiscono di tale riduzione di aliquota devono realizzare una corrispondente riduzione del prezzo praticato al consumatore. 3. All’Autorità garante della concorrenza e del mercato è attribuita la specifica competenza di valutare ed eventualmente sanzionare comportamenti contrari alle disposizioni di cui al comma 1. 4. Alla parte III della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modifiche ed integrazioni (prodotti con aliquota Iva al 10 per cento) dopo il numero 121 è aggiunto il seguente numero:
«121-bis. Le prestazioni di servizi rese sul litorale demaniale dai titolari dei relativi provvedimenti amministrativi rilasciati dalle autorità competenti, escluse le somministrazioni di alimenti e bevande ed ogni altra attività non connessa con quella autorizzata». 5. All’articolo 74-quater del decreto del Presidente della Repubblic a26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «6-bis. Le prestazioni musicali dal vivo di cui alla tabella C allegata al presente decreto, indipendentemente dal luogo di svolgimento, sono soggette ad aliquota dell’imposta sul valore aggiunto pari al 10 per cento.
Per musica dal vivo si intende la musica eseguita con strumenti musicali tradizionali o elettrici quali chitarra, basso, batteria, tastiere, strumenti a fiato, strumenti ad arco ed altri strumenti con esclusione, anche parziale, di supporti o di apparecchiature che contengano musica preregistrata».
5.0.25
Maconi, Chiusoli, Garraffa, Baratella, Caddeo, Morando
2. L’aliquota dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) sui supporti audiovisivi e ridotta al 4 per cento. I soggetti che fruiscono di tale riduzione di aliquota devono realizzare una corrispondente riduzione del prezzo praticato al consumatore. 3. All’Autorità garante della concorrenza e del mercato è attribuita la specifica competenza di valutare ed eventualmente sanzionare comportamenti contrari alle disposizioni di cui al comma 1. 4. Alla parte III della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modifiche ed integrazioni (prodotti con aliquota Iva al 10 per cento) dopo il numero 121 è aggiunto il seguente numero:
«121-bis. Le prestazioni di servizi rese sul litorale demaniale dai titolari dei relativi provvedimenti amministrativi rilasciati dalle autorità competenti, escluse le somministrazioni di alimenti e bevande ed ogni altra attività non connessa con quella autorizzata». 5. All’articolo 74-quater del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «6-bis. Le prestazioni musicali dal vivo di cui alla tabella C allegata al presente decreto, indipendentemente dal luogo di svolgimento, sono soggette ad aliquota dell’imposta sul valore aggiunto pari al 10 per cento.
5.0.26
Chiusoli, Baratella, Garraffa, Maconi, Caddeo
2. Le disposizioni di cui al comma 1 dell’articolo 21 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, in materia di deduzione forfettaria in favore degli esercenti di impianti di distribuzione di carburante, si applicano per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2002 e per i due periodi di imposta successivi».
5.0.141
Franco Vittoria, Modica, Tessitore, Acciarini, Passigli, Falomi, Bonavita, Caddeo
a) 100 per centro nel caso di attività di ricerca fondamentale;
b) 50 per cento nel caso di attività di ricerca industriale; c) 5 per cento nel caso di attività di sviluppo precompetitiva.
2. Per le attività di ricerca che interessano al contempo la ricerca industriale e le attività di sviluppo precompetitivo, secondo le definizioni della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alla ricerca, la misura dell’aiuto non potrà superare la media ponderata delle misure previste per ciascuna tipologia di attività.
3. Sono inoltrepreviste le seguenti maggiorazioni, ove applicabili:
a) 10 per cento per le piccole e medie imprese;
2b) 10 per cento se l’investimento è effettuato in una zona ammissibile alla deroga di cui all’articolo 87, paragrafo 3, lettera a) del Trattato che istituisce la Comunità europea; c) 5 per cento se l’investimento è effettuato in una zona ammissibile alla deroga di cui all’articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del Trattato che istituisce la Comunità europea.
4. Per investimenti in laboratori di ricerca si intendono:
a) i costi sostenuti per l’uso, a qualsiasi titolo, di terreni e fabbricati utilizzati esclusivamente in forma permanente per l’attività di ricerca;
b) i costi per strumenti e attrezzature utilizzati esclusivamente e in forma permanente per l’attività di ricerca; c) i costi per il personale: ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario adibito esclusivamente all’attività di ricerca; d) il costo dei servizi di consulenza e simili utilizzati esclusivamente per l’attività di ricerca, compresa l’acquisizione dei risultati di ricerche, di brevetti e di Know-how, di diritti di licenza; e) le ulteriori spese generali direttamente imputabili all’attività di ricerca; f) gli altri costi d’esercizio direttamente imputabili all’attività di ricerca.
5. Il credito d’imposta è riconosciuto nel rispetto delle condizioni sostanziali e procedurali definite dalla disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e allo sviluppo pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee C45 del 17 febbraio 1996. Esso è determinato con riferimento ai nuovi investimenti effettuat in ciascun periodo d’imposta, va indicato nella relativa dichiarazione dei redditi, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
6. Le disposizoni del presente articolo si applicano agli investimenti effettuati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge o, se successiva, dall’approvazione del regime agevolativo da parte della Commissione delle Comunità europee, fino al 31 dicembre 2007».
5.0.156
2. Il credito d’imposta è determinato in misura pari al 20 per cento del costo dei beni, al netto dell’IVA, e comunque non superiore a 50 milioni id lire nel triennio con le modalità e i criteri degli aiuti de minimis di cui alla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alle imprese.Il credito può essere fatto valere ai fini dell’IVA, dell’IRPEF e dell’IRPEG anche in compensazione, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 3. Il credito d’imposta di cui al comma 1 è concesso conle modalità ed i criteri di cui all’articolo 10 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e alle relative disposizioni attuative, ad eccezione di quanto previsti ai commi 2, 4 e 6 del medesimo articolo 10. Il credito d’imposta non è rimborsabile e non limita il diritto al rimborso d’imposta spettante ad altro titolo. 4. La dichiarazione per l’accesso ai benefici previsti dal presente articolo è presentata agli uffici delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, secondo lo schema approvato ed entro i termini stabiliti dal Ministro delle attività produttive. Il medesimo Ministro rende nota la data dell’accertato esurimento dei fondi di cui al presente articolo con un comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. A decorrere dalla stessa data non possono essere presentate dichiarazioni per ottenere i benefici di cui al presente articolo. Ove si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie il Ministro delle attività produttive può, con proprio decreto, stabilire nuovi termini per la presentazione delle dichiarazioni».
5.0.143
Baratella, Chiusoli, Garraffa, Maconi, Caddeo
Sostegno agli investimenti in ricerca e sviluppo e ambiente per le piccole medie imprese)
2. Gli investimenti devono riguardare spese effettuate in strutture situate nel territorio dello Stato o in progetti di collaborazione internazionale a maggioranza italiana. 3. L’agevolazione è concessa tenuto conto della disciplina comunitaria degli aiuti per la ricerca e lo sviluppo e l’ambiente. 4. Qualora all’atto della domanda dell’impresa non siano maturati i tre esercizi di cui al comma 1, l’agevolazione è concessa a fronte del valore complessivo dei costi sostenuti nell’esercizio cui la domanda stessa si riferisce. 5. Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito nè alla base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui all’articolo 63 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241».
5.0.144
(Misure a sostegno degli investimenti in ricerca e sviluppo delle imprese)
a) al comma 1, dopo le parole “che svolgono attività industriali ai sensi dell’articolo 2195 primo comma del codice civile“, aggiungere le seguenti: “artigianale e di servizio“;
b) al comma 4, sono soppresse le parole; “nei limiti delo stanziamento di bilancio“; c) al comma 7, le parole: “lire 90 miliardi“ sono sostituite dalle seguenti: “104 milioni di euro“».
5.0.27
(Deducibilità delle spese di intermediazione immobiliare)
a) al comma 1 dell’articolo 13-bis, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente: “b-bis) le spese di intermediazione immobiliare pagate a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunità europea ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza dell’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale entro un anno dall’acquisto stesso, per un importo non superiore a 5.000 euro“».
5.0.28
Baratella, Garraffa, Maconi, Chiusoli, Caddeo, Morando
a) al comma 1 dell’articolo 13-bis, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente: «b-bis) le spese di intermediazione immobiliare pagate a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunità europea ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza dell’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale entro un anno dall’acquisto stesso, per un importo non superiore a 5.000 euro“».
5.0.29
5.0.30
Magnalbò, Barelli
(Riduzione delle aliquote delle accise sui prodotti petroliferi)
5.0.31
Minardo, Ferrara
5.0.32
Valditara, Bevilacqua, Delogu, Boscetto
(Accisa sui tabacchi)
a) per il 10 per cento a interventi di dilizia scolastica, secondo criteri e priorità definiti da appositi accordi in CVonferenza Unificata Stato-Regioni e Stato-Città, ai sensi dell’articolo 9, comma 2 lettera a) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
b) per il 13 per cento ad incremento del Fondo per gli investimenti istituito nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca ai sensi dell’articolo 46, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 – UPB.2121 – cap. 2300 – ricerca scientifica; c) per il 20 per cento ad ncremento del Fondo agevolazioni per la ricerca di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297; d) per il 20 per cento al Fondo per il finanziamento ordinario delle università statali, istituito nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca ai sensi dell’articolo 5, comma 1, della legge 24 dicembre 1993, n. 537; e) per il 3 per cento al rimborso, secondo i criteri e le modalità fissati nella contrattazione integrativa, delle spese di autoaggiornamento, debitamente documentate, sostenute dai docenti della scuola; f) per il 25 per cento ad incremento del Fondo per gli investimenti istituito nello stato di previsione del Ministero della salute ai sensi dell’articolo 46, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 – UPB.2121 – cap. 2300 – ricerca scientifica».
5.0.33
(Norme di carattere antielusivo)
“f-bis) pattuizioni intercorse tra società collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, aventi ad oggetto il pagamento di somme a titolo di clausola penale, multa, caparra confirmatoria o penitenziale“. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data del 1º gennaio 2003».
5.0.34
(Misure contro l’elusione e l’evasione fiscale)
2. Le disposizioni dell’articolo 21 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, si applicano anche con riferimento ai pareri relativi all’applicazione, ai casi concreti rappresentati dal contribuente, delle disposizioni antielusive contenute nel comma 1. 3. L’articolo 10 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, e successive modificazioni, è abrogato. 4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai fatti, atti e negozi giuridici posti in essere successivamente al 30 giugno 1996. 5. All’articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina dell’accertamento delle imposte sui redditi, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel primo comma, le parole: “delle persone fisiche“ sono soppresse;
b) nel secondo comma, le parole: “dalle persone fisiche“ fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: “; gli Uffici delle imposte devono trasmettere ai comuni di domicilio dei soggetti passivi, entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello in cui scade il termine per l’accertamento, le proprie proposte di accertamento in rettifica o di ufficio, nonché quelle relative agli accertamenti integrativi o modificativi di cui al terzo comma dell’articolo 43.“; c) nel terzo comma, le parole: “dalle persone fisiche ai sensi dell’articolo 2“ sono soppresse; d) nel quarto comma le parole: “novanta giorni“ sono sostituite dalle seguenti: “centocinquanta giorni“; e) dopo l’ultimo comma, è aggiunto il seguente:
“Una quota pari a due terzi delle maggiori imposte riscosse in via definitiva, derivanti dalle proposte di aumento degli imponibili, è attribuita al comune che ha deliberato le proposte stesse; con decreto del Ministro dell’economia, di concerto con il Ministro dell’interno, sono stabilite annualmente le modalità di applicazione delle disposizioni del presente comma“. 6. All’articolo 45, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: “è presieduta dal capo dello stesso ufficio o da un impiegato della carriera direttiva da lui delegato“ sono sostituite dalle seguenti: “è presieduta dal sindaco del comune con il maggior numero di abitanti, tra i comuni ricompresi nel distretto territoriale dell’ufficio“.
7. All’articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 4 è sostituito dal seguente: “4. Il centro informativo delle imposte dirette forma annualmente, per ciascun comune, i seguenti elenchi nominativi da distribuire, entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di presentazione delle dichiarazioni dei redditi, ai comuni ed agli uffici delle imposte territorialmente competenti: a) un elenco nominativo dei contribuenti che hanno presentato la dichiarazione ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, con la specificazione, per ognuno, del reddito complessivo, al lordo e al netto degli oneri deducibili;
b) un elenco nominativo delle persone fisiche che esercitano imprese commerciali, arti e professioni con l’indicazione, per ciascuna di ese, del reddito netto e dell’ammontare complessivo degli elementi attivi e passivi, risultanti dalle dichiarazioni.“;
b) il comma 5 è sostituito dal seguente: “5. Il Ministro dell’economia può, con proprio decreto, individuare ulteriori elementi da indicare negli elenchi di cui al comma 4.“; c) al comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Per la durata di novanta giorni dall’avvenuto deposito, è disposta la pubblica affisione degli elenchi stessi presso gli uffici delle imposte ed i comuni interessati e, laddove esistano, anche presso le sedi delle circoscrizioni comunali territorialmente competenti“. 6. Le spese sostnute dalle persone fisiche e dagli enti di cui alla lettera c), del comma 1 dell’articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per gli interventi, non assistiti da contribuzione diretta o indiretta dello Stato o di altro ente pubblico, di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici di cui all’articolo 31, primo comma, lettere a) e b), della legge 5 agosto 1978, n. 457, sono deducibili dal reddito complessivo. Gli interventi devono essere posti in essere nelle unità immobiliari destinate ad uso di civile abitazione diverse da quelle di cui all’articolo 40 del citato testo unico approato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni. La deduzione spetta nella misura del 50 per cento della spesa rimasta effettivamente a carico del possessore del reddito stesso, proporzionata alla sua quota di possesso, per il periodo d’imposta in cui è stato eseguito il pagamento a saldo. La deduzione si applica per gli interventi il cui pagamento a saldo sia intervenuto non oltre il 31 dicembre 1999. L’avvenuta realizzazione degli interventi di cui al comma 1 ed il relativo sostenimento delle spese devono essere comprovati da idonea documentazione, da allegare alla dichiarazione dei redditi relativa al primo periodo di imposta da cui si applica la deduzione.
7. All’articolo 2 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, il comma 2, è sostituito dal seguente:
“2. Fino al 31 dicembre 1999, per le prestazioni di servizio aventi ad oggetto la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici, di cui all’articolo 31, primo comma, lettere a) e b); della legge 5 agosto 1978, n. 457, l’imposta sul valore aggiunto è stabilita nella misura del 4 per cento“. 8. All’articolo 13-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1, nell’alinea, le parole: “pari al 22 per cento“ sono sostituite dalle altre: “pari al 34 per cento“;
b) al comma 1, la lettera e), è sostituita dalla seguente:
“e) le spese per frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria, per importo complessivamente non superiore a 2.000 euro“; c) al comma 1, dopo la lettera i), sono aggiunte le seguenti: “i-bis) le spese di riparazione relative ad autovetture o autoveicoli di cilindrata non supreiore a 2.000 centimetri cubici o con motore diesel di cilindrata non superiore a 2.500 centimetri cubici, nonché quelle relative a ciclomotori e motocicli di cilindrata non superiore a 350 centimetri cubici, per un importo complessivamente non superiore a 1.000 euro;
i-ter) i canoni di locazione non finanziaria pagati per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, per un importo non superiore a 2.500 euro“;
d) il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. Per gli oneri indicati alle lettere c), e), f) e i-bis) del comma 1 la detrazione spetta anche se sono stati sostenuti nell’interesse delle persone indicate nell’articolo 12 che si trovino nelle condizioni ivi previste, fermo restando, per gli oneri di cui alle lettere e), f) e i-bis), i limiti complessivi ivi stabiliti. Con decreto del Ministro dell’economia sono stabilite le tipologie di spese di cui alla lettera e), ammesse al beneficio della detrazione, tra le quali saranno comunque ricomprese le spese sostenute per sussidi didattici e per corsi di recupero, nonché le modlità di documentazione degli oneri da parte dei contribuenti“. 9. Le disposizioni di cui al comma 13 si applicano a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data del 1º gennaio 2003.
10. Al comma 4 dell’articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e successive modificazioni, l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: “In ogni caso è garantito il libero esercizio dell’attività di assistenza e di difesa nei rapporti tributari e contributivi a chiunque sia competente a svolgerla su base delle disposizioni vigenti, inclusa la possibilità per gli iscritti negli albi dei dottori commerciali o dei ragionieri liberi professionisti di apporre alle medesime condizioni, previa autorizzazione dell’Amministrazione finanziaria e su richiesta dei contribuenti, il visto di conformità di cui al presente comma nonché di inoltrare ai competenti uffici dell’Amministrazione finanziaria le dichiarazioni da essi predisposte e le relative registrazioni, con le modalità previste per i Centri; i consulenti del lavoro e i consulenti tributari possono, previa autorizzazione dell’Amministrazione finanziaria, apporre il visto di conformità di cui al presente comma per quanto riguarda gli adempimenti dei sostituti d’Imposta e di dichiarazione e, nei confronti dell’utenza di cui al comma 3 del presente articolo, anche per quanto riguarda gli adempimenti previsti dal presente comma“. 16. Al comma 6 dell’articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: “Nei confronti dei soggetti di cui all’ultimo periodo del comma 4, l’autorizzzione all’apposizione del visto di conformità è revocata quando nello svolgimento dell’attività di assistenza vengano commesse gravi e ripetute violazioni alle disposizioni previste da norme legislative e regolamentari in materia tributaria, ovvero quando risultino inosservati le prescrizioni e gli obblighi posti dall’Amministrazione finanziaria per l’esercizio dell’attività di assistenza“. 11. All’articolo 2403, primo comma, del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Valuta altresì l’adeguatezza delle procedure utilizzate dalla società per rispettare le disposizioni fiscali e controlla, con metodo a campione, la effettiva applicazione delle medesime“. 12. Al decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 1, comma 1, le parole: “e dell’ammenda da lire dieci milioni a lire venti milioni“ sono sostituite dalle seguenti: “e dell’ammenda da 10.000 euro a 20.000 euro“; nonché le parole: “o dell’ammenda fino a lire cinque milioni“ sono sostituite dalle seguenti: “o dell’ammenda fino 7.500 euro“;
b) all’articolo 1, comma 2, le parole: “e dell’ammenda da lire dieci milioni a lire venti milioni“ sono sostituite dalle seguenti: “e dell’ammenda da 10.000 euro a 20.000 euro“; c) all’articolo 1, comma 3, le parole: “o dell’ammenda fino a lire quattro milioni“ sono sostituite dalle seguenti: “o dell’ammenda fino a 6.000 euro“; d) all’articolo 1, comma 6, le parole: “o con l’ammenda fino a lire quattro milioni“ sono sostituite dalle seguenti: “o con l’ammenda fino a 6.000 euro“, nonché le parole: “con l’ammenda da lire 200.000 a un milione“ sono sostituite dalle altre: “con l’ammenda da cento euro a 1.500 euro“; e) all’articolo 2, comma 1, le parole: “o con l’ammenda fino a lire cinque milioni“ sono sostituite dalle seguenti: “o con l’ammenda fino a 7.500 euro“; f) all’articolo 2, comma 2, le parole: “o con l’ammenda fino a lire sei milioni“ sono sostituite dalle seguenti: “o con l’ammenda fino a 9.000 euro“; g) all’articolo 2, comma 3, le parole: “e con la multa da lire tre milioni a lire cinque milioni“ sono sostituite dalle seguenti: “e con la multa da 4.500 euro a 7.500 euro“; nonché le parole: “o dell’ammenda fino a lire sei milioni“ sono sostituite dalle altre: “o dell’ammenda fino a 9.000 euro“; h) all’articolo 3, secondo comma, le parole: “o con l’ammenda fino a lire due milioni“ sono sostituite dalle seguenti: “o con l’ammenda fino a 3.000 euro“; i) all’articolo 4, comma 1, le parole: “e con la multa da cinque a dieci milioni di lire“ sono sostituite dalle seguenti: “e con la multa da 7.500 a 15.000 euro“; l) all’articolo 4, comma 2, le parole: “o della multa fino a lire cinque milioni“ sono sostituite dalle seguenti: “o della multa fino a 7.500 euro“.
13. L’articolo 47 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, è abrogato.
14. All’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, la lettera i) è sostituita dalle seguente:
“i) gli iscritti negli albi professionali degli avvocati, procuratori legali, notai, commercialisti, ragionieri e periti commerciali, o gli iscritti nei ruoli o elenchi istituiti presso le direzioni regionali delle entrate di cui all’articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, che esercitano, in qualsiasi forma, attività di consulenza, assistenza e rappresentanza dei contribuenti;“. 15. Presso il Ministero dell’economia e delle finanze è istituito il Servizio ispettivo di sicurezza (SIS) posto alle dipendenze del Ministro dell’economia e delle finanze. Il SIS esercita le funzioni indicate dall’articolo 12.
16. Il SIS si articol in uffici ed è costituito da un direttore e da dieci componenti. 17. Il direttore è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, ed è scelto tra i magistrati ordinari con qualifica non inferiore a magistrato di Cassazione e con effettivo esercizio di tale funzione per almeno tre anni, o tra magistrati amministrativi, contabili e militari, con qualifica equiparata, o tra avvocati dello Stato in servizio da almeno dieci anni. Il direttore dura in carica un quinquennio, indipendentemente dai limiti di età previsti dgli ordinamenti diprovenienza; l’incarico non è rinnovabile. 18. I componenti, che devono avere un’età non superiore a sessantacinque anni, sono nominati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze e sono scelti tra magistrati ordinari, con qualifica non inferiore a consigliere di Corte di appello e con effettivo esercizio di tali funzioni per almeno tre anni, tra magistrati amministrativi, contabili e militari, con qualifica equiparata, tra avvocati e procuratori dello Stato in servizio da almeno cinque anni, tra dirigenti generali dell’Amministrazione finanziaria in numero non superiore ad una unità, tra ufficiali generali della Guardia di finanza in numero non superiore ad una unità, tra dirigenti del servizio ispettivo della Banca d’Italia e tra professori universitari ordinari. I componenti durano in carica cinque anni e sono preposti agli uffici. L’incarico non è rinnovabile. Il direttore e i componenti del SIS sono collocati fuori del ruolo organico dell’amministrazione di appartenenza. 19. Al SIS sono addetti non più di cento dipendenti, per un periodo non superiore a quattro anni, nominati con decreto del Ministro delle finanze, scelti tra il personale dell’Amministrazione finanziaria e della Guardia di finanza. 20. L’indirizzo dell’attività del SIS compete al Ministro dell’economia e delle finanze, sentito un apposito Comitato composto dal direttore del SIS, dai capi degli uffici e dal segretario generale del Ministero delle finanze che partecipa alle sedute senza diritto di voto. Il Comitato è presieduto dal direttore del SIS o da altro componente da lui delegato. 21. Ai componenti del Comitato con diritto di voto compete un compenso, articolato in una indennità in misura fissa e in un gettone di presenza il cui importo sarà determinato con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro. 22. Con decreto del Ministrto dell’economia e delle finanze è determinato il contingente di personale, con qualifica non superiore alla sesta per l’espletamento dei compiti di segreteria. 23. Al fine di verificare l’osservanza da parte degli appartenenti all’Amministrazione finanziaria civili e militari, degli obblighi derivanti da norme di legge o regolamento, il SIS, su direttive generali del Ministro dell’Economia e delle finanze e secondo le modalità contenute nel regolamento di cui all’articolo 14, svolge le seguenti funzioni:
a) compie ispezioni pesso gli orgni centrali e periferici dell’Amministrazioni finanziaria;
b) esegue indagini patrimoniali sui soggetti di cui al presente comma; c) richiede alle amministrazioni pubbliche, all’amministrazione postale, alle banche, alle società di intermediazione mobiliare (SIM), alle società fiduciarie e agli altri intermediari finanziari di cui al decreto legislativo 2, 3 lulgio 1996, n. 415, alle società di gestione di fondi comuni di investimento mobliare, alle imprse ed enti assicurativi e alla società Monte Titoli S.p.a. di cui alla legge 19 giugno 1986, n. 289, copia della documentazione inerente i rapporti intrattenuti con i soggetti di cui al presente comma, nonché ogni altra notizia o informazione utile ai fini dello svolgimento delle indagini di cui alla lettera b). Le notizie e ida ti richiesti, qualora non siano trasmessi entro i termini fissati, ovvero sussista motivo di ritenere che gli stessi siano infedeli o incompleti, possono essere acquisiti direttamente anche con perquisizioni e sequestri autorizzati dal procuratore della Repubblica con le modalità di cui all’articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazini; d) richiede informazioni o documenti all’autorità giudiziaria salvo il rispetto delle norme che disciplinano il segreto delle indagini; e) può invitare qualsiasi altro soggetto a fornire notizie, informazioni e documenti utili ai fini degli accertamenti e delle indagini di cui alla lettera b); f) cura la tenuta e l’aggiornamento dell’anagrafe patrimoniale prevista all’articolo 13; h) esegue ogni altra inchiesta o indagine patrimoniale o accertamento sul tenore di vita dei soggetti di cui al presente comma. Agli accessi, perquisizioni e seguestri si provvede con modalità di cui alla lettera c); i) ove dalle indagini di cui al presente comma emergano fatti rilevanti ai fini delle responsabilità penale, amministrtivo-contabile o comunque relative al corretto adempimento degli obblighi di servizio e dei doveri di ufficio, ne dà tempestivoa comunicazione agli organi di rispettiva competenza; l) acquisice le comunicazioni che l’Amministrazione finanziaria è tenuta ad effettuare tempestivamente al SIS medesimo, con riferimento allinizio di precedimenti disciplinari a all’invio di segnalazioni all’autorità giudiziaria relativi ai propri dipendenti. Le informazioni, i documenti e gli elementi acquisiti dal SIS nel corso delle indagini si considerano a tutti gli effetti attività istruttoria del procedimento disciplinare instaurato nei confronti del dipendente, secondo i rispettivi ordinamenti.
24. Le indagini patrimoniale possono essere estese, previa autorizzazione del procuratore della Repubblica del luogo di residenza o di sede, ai prossimi congiunti dei dipendenti dell’amministrazione finanziaria, nonché a terzi, persone fisiche o giuridiche, imprese ed enti rispetto ai quali vi siano specifici elementi per ritenere che agiscano come prestanome dei suddetti dipendenti. Per prossimi congiunti si intendono quelli indicati nell’articolo 307, ultimo comma, del codice penale.
25. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai componenti togati e non togati delle commissioni tributarie, nonché ai soggeti che partecipano o comitati, organi consultivi e a qualsiasi altro organo collegiale dell’Amministrazione finanziaria ancorché non appartententi a quest’ultima. 26. Gli accertamenti, le indagini e gli atti acquisiti sono coperti da segreto di ufficio. Le relative attivtà debbono essere specificamente verbalizzate. 27. I procedimenti di accertamento e di ispezione posti in essere dagli appartenenti al SIS si svolgono in osservnza dei principi e delle regole stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazionil, con esclusione dell’avviso di procedimento. 28. Le disposizioni di cui al presente articolo, nonché quelle di cui all’articolo 13, si applicano a tutti gli appartenenti al SIS. In attesa dell’emanazione di un sistema di controllo esteso a tutti i dipendenti dell’amministrazine statale, su richiesta del Ministro competente, il SIS può estendere la sua attività anche nei confronti di dipendenti di altre amministrazioni. 29. Presso il SIS è costituita l’anagrafe patrimoniale dei soggetti indicati nei commi 1 e 3 dell’articolo 12. 30. I soggetti di cui comma 1 debbono comunicare ogni due anni e per iscritto al SIS i dati e le notizie stabilite con il regolamento di cui all’articolo 14, indicativi della situazione patrimoniale delle disponibilità del nucleo familiare nonché i dati relativi all’esercizio da parte di coniugi non separati e figli conviventi, anche per il tramite di società ed enti, di attività di consulenza a ssistenza fiscale e tributaria e di servizi a queste colegati. 31. Con il regolamento di cui all’articolo 14 sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, la cui mancato osservanza costituisce grave contrasto con i doveri di fedeltà del dipendente secondo le disposizioni dell’ordinamento di appartenenza. 32. Il SIS acquisice elementi, dati informazioni e notizie, anche atttraverso il sistema informativo dell’anagrafe tributaria e della Guardia di finanza, nonché gli altri sistemi normativi ad essi connessi, in base alla normativa vigente ed aggiorna le posizioni dell’anagrafe patrimoniale. 33. Con il regolamento di cui all’articolo 14 sono dettate le modolità di accesso ai sistemi informativi, nonché le modalità procedurali per garantire la riservatezza degli accessi ai sistemi da parte del solo direttore del SIS e degli addetti alle attività di cui al comma 5 dell’articolo 11. Restano ferme le disposizioni normative relative al trattamento dei dati personali. 34. Con decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 4001 sono dettate le disposizioni necessarie per l’applicazione degli articoli 11, 12 e 13».
5.0.35
5.0.36
Maconi, Chiusoli, Baratella, Garraffa, Caddeo, Ripamonti, Michelini, Marino, Marini, Giaretta, Scalera, Castellani, D’Amico
5.0.37
Chiusoli, Maconi, Garaffa, Baratella, Caddeo, Battaglia Giovanni
5.0.38
Maconi, Chiusoli, Baratella, Garraffa, Caddeo, Stanisci
5.0.39
Scalera, Coviello, Giaretta, Cambursano
5.0.40
Tirelli, Vanzo, Moro
(Tasse automobilistiche)
5.0.41
Comincioli, Barelli
Dopo l’articolo 5, è inserito il seguente:
(Modifica della tassa di possesso dei veicoli a motore da rapportarsi all’uso)
5.0.42
(Iva per il turismo d’affari ed incentivi per le strutture congressuali)
2. Al fine di favorire la realizzazione di palazzi e strutture congressuali, ai sensi dell’articolo 5, comma 4, lettera b) della legge 29 marzo 2001, n. 135, il Fondo di cofinanziamento dell’offerta turistica di cui all’articolo 6 della legge medesima, è incrementato, per la quota di cui al comma 3, di 22 milioni di Euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.
Conseguentemente all’articolo 12, al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «4 per cento» con le seguenti: «5 per cento», all’articolo 67, alla tabella C, rubrica: Ministero dell’economia e delle finanze voce: decreto legislativo n. 300 del 1999, articolo 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscalì (Agenzia delle entrate), apportare le seguenti variazioní:
2003: – 200.000;
2004: – 150.000; 2005: – 100.000.
5.0.43
Chiusoli, Baratella, Garraffa, Maconi, Caddeo, Stanisci
5.0.44
Garraffa, Chiusoli, Baratella, Maconi, Caddeo, Stanisci
(Norme sull’applicazione delle aliquote IVA alle imprese turistiche)
“120-bis) case ed appartamenti per vacanze come definiti dal decreto di cui all’articolo 2, comma 4, della legge 29 marzo 2001, n. 135“. 2. Al numero 123 della parte terza della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo le parole: “concerti vocali e strumentali,“ sono inserite le seguenti: “ed altre esecuzioni musicali di qualsiasi genere, pur non dal vivo, anche se effettuate in pubblici esercizi, discoteche e locali da ballo“».
5.0.45
Garraffa, Chiusoli, Baratella, Maconi, Caddeo
Dopo l’articolo 5, aggiungere, il seguente:
(Riduzione dell’aliquota IVA per gli stabilimenti balneari)
“121-bis) Le prestazioni di servizi rese sul litorale demaniale dai titolari dei relativi provvedimenti amministrativi rilasciati dalle autorità competenti, escluse le somministrazioni di alimenti e bevande ed ogni altra attività non connessa con quella autorizzata“».
5.0.139
Callegaro, Tarolli
(Iva sul canone di locazione di unità immobiliari adibite ad uso abitazione principale)
5.0.46
(Applicazione della legge 27 dicembre 1997, n. 449)
2. L’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 11 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per le imprese turistiche, opera anche per le spese sostenute nel periodo d’imposta in corso al 1º gennaio 2003. 3. L’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 14, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per i soggetti indicati alla lettera f) del medesimo comma, opera anche per le spese sostenute nel periodo d’imposta in corso al 1º gennaio 2003, ed anche per l’acquisto degli immobili detenuti in affitto dai predetti soggetti. In questo caso la deducibilità delle spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e ristrutturazione ivi indicate è consentita in quote costanti nel periodo d’imposta di sostenimento e nei tre periodi successivi».
5.0.47
2. L’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 11 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per le imprese turistiche, opera anche per le spese sostenute nel periodo d’imposta in corso al 1º gennaio 2003. 3. L’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 14, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per i soggetti indicati alla lettera f) del medesimo comma, opera anche per le spese sostenute nel periodo d’imposta in corso al 1º gennaio 2003, ed anche per l’acquisto degli immobili detenuti in affitto dai predetti soggetti. In questo caso la deducibilità delle spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e ristrutturazione ivi indicate è consentita in quote costanti nel periodo d’imposta di sostenimento e nei tre periodi successivi.
5.0.48
Conseguentemente all’articolo 12, al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «4 per cento» con le seguenti: «5 per cento». All’articolo 67, alla tabella C, rubrica: Ministero dell’economia e delle finanze voce Decreto legislativo n. 300 del 1999, articolo 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate), apportare le seguenti variazioni:
5.0.49
Casellati, Ferrara
(Riduzione dell’aliquota ICI per i locatori a studenti universitari)
5.0.50
Collino, Barelli
(Abolizione delle dichiarazioni/comunicazioni ICI ai Comuni da parte degli Istituti autonomi case popolari comunque denominati)
«4-bis) Gli Istituti autonomi case popolari comunque denominati, sono esentati dalla presentazione ai comuni delle dichiarazioni di cui al comma precedente nonché delle eventuali comunicazioni previste dai Comuni. I Comuni avranno la facoltà di richiedere agli Istituti autonomi case popolari comunque denominati prospetti riepilogativi all’atto della verifica dei versamenti».
5.0.51
(Agevolazioni in materia di imposta di bollo per gli assegnatari di immobili ad uso abitazione di edilizia residenziale pubblica)
«32-bis) in deroga a quanto previsto nella tariffa parte prima allegata al presente decreto, per i contratti di locazione di immobili di edilizia residenziale pubblica assegnati a titolari di redditi di lavoro dipendente e di pensione non superiori al limite previsto per la prima fascia dalla Delibera CIPE 13 mano 1995 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 27 maggio 1995 n. 122 concernente »Edilizia residenziale pubblica: criteri generali per l’assegnazione di alloggi e per la determinazione dei canoni« e successive modifiche e integrazioni: per ogni foglio Euro 10.33».
5.0.52
Caruso, Bucciero, Bobbio, Consolo, Nocco
(Modifiche alle disposizioni in materia di imposta di registro)
Alla Tabella C, di cui al comma 2 dell’articolo 67, ridurre del 50 per cento l’accantonamento relativo al Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa per le leggi permanenti di natura corrente di cui alla legge n. 468 del 1978.
5.0.53
(Agevolazioni in materia di imposta di registro per gli assegnatari di immobili ad uso abitazione di edilizia residenziale pubblica)
“II-ter) Per i contratti di locazione di immobili di edilizia residenziale pubblica assegnati a titolari di redditi di lavoro dipendente e di pensione non superiori al limite previsto per la prima fascia della Delibera CIPE 13 marzo 1995 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 27 maggio 1995 n. 122 concernente ’Edilizia residenziale pubblica: criteri generali per l’assegnazione di alloggi e per la determinazione dei canoni’ e successive modifiche e integrazioni, l’imposta è dovuta in misura fissa di Euro 51,65 per l’intera durata del rapporto di locazione“».
5.0.54
2. All’articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dopo la lettera i) aggiungere la seguente lettera: l) i fabbricati rurali, ancorché con attribuzione di rendita. 3. All’articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 466, è aggiunto il seguente comma: “Nella determinazione della base imponibile è ammessa in deduzione l’imposta comunale sugli immobili relativi all’esercizio delle predette attività“. 4. All’articolo 14 della legge 15 dicembre 1998, n. 441, sono apportate le seguenti modifiche: al comma 3 dopo il periodo “... dalla stipula del contratto di affitto...“ si aggiungano le parole “... nonché alle società di persone aventi le caratteristiche di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c)“. 5. All’articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Atti inerenti alla formazione, all’arrotondamento o all’accorpamento della piccola proprietà contadina, effettuati in base alla legge 6 agosto 1954, n. 604, e successive modificazioni... euro 129,11“. Nella tariffa allegata al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, è aggiunto il seguente articolo 15: “Trascrizioni di atti inerenti alla formazione, all’arrotondamento o all’accorpamento della piccola proprietà contadina, effettuati in base alla legge 6 agosto 1954, n. 604 e successive modificazioni... euro 129,11“».
5.0.151
Baratella, Chiusoli, Garraffa, Maconi, Caddeo, Stanisci
(Interventi in favore dei servizi di vicinato e agevolazioni per i locatori di immobili commerciali)
2. Al locatore che in presenza di una scadenza di locazione rinnovi il contratto con un aumento non superiore al 10 per cento rispetto a quanto pattuito nel precedente contratto è riconosciuta una deduzione ai fini dell’imposta sul reddito pari al 30 per cento dell’importo della locazione. 3. Per tutelare, salvaguardare e rilanciare i centri storici, i comuni possono prevedere l’assegnazione di contributi per gli oneri di locazione dei negozi e delle botteghe artigiante di interesse storico di cui al comma 1, sulla base di elenchi compilati dalle stesse amministrazioni. Ai comuni è riconosciuto un credito di imposta pari al 50 per cento dei contributi di cui al presente comma.
5.0.55
5.0.56
Guerzoni, Caddeo, Gasbarri, Budin, Iovene, Montino
(Riduzione Iva al 10% per le manutezioni ordinarie di immobili ad uso abitativo da parte di Istituti autonomi comunque denominati)
5.0.57
Collino, Boscetto
Dopo l’articolo 5,aggiungere il seguente:
(Agevolazioni in materia di imposta sul valore aggiunto per gli IACP comunque denominati)
5.0.58
5.0.59
Garraffa, Morando, Battaglia Giovanni
(Esclusione dall’imponibile ai fini IRPEF, IRPEG e ICI, dei redditi dei fabbricati della città e della provincia di Palermo colpiti dalla crisi sismica iniziata il 6 settembre 2002)
5.0.60
(Rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola e dei fabbricati)
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, agli effetti delle disposizioni di cui agli articoli 54, 57 e 66 del citato testo unico delle imposte sui redditi, anche ai terreni edificabili e con destinazione agricola, nonché ai fabbricati posseduti da società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice aventi per oggetto prevalnete od esclusivo le attività di costruzione, compravendita, gestione immobiliare e l’attività del settore agricolo o agrituristico. 3. L’imposta sostitutiva di cui al comma 1 è determinata nella misura del 4% per i terreni e del 3% per gli altri immobili, da calcolarsi sul valore determinato a norma del comma 1 ed è versata, con le modalità previste dal capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il 30 settembre 2003. 4. L’imposta sostitutiva può essere rateizzata fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a partire dalla predetta data del 30 settembre 2003. Sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente a ciascuna rata. 5. La perizia, unitamente ai dati identificativi dell’estensore della medesima ed al codice fiscale del titolare del bene periziato, nonché alle ricevute di versamento dell’imposta sostitutiva, è conservata dal contribuente ed esibita o trasmessa a richiesta dell’Amministrazione finanziaria. In ogni caso la redazione ed il giuramento della perizia devono essere effettuati entro il termine del 30 settembre 2003. 6. Il costo per la relazione giurata di stima è portato in aumento del valore di acquisto dei beni di cui ai commi 1 e 2 nella misura in cui è stato effettivamente sostenuto ed è rimasto a carico. 7. La rideterminazione del valore di acquisto dei terreni e degli immobili di cui ai commi da 1 a 6 costituisce valore normale minimo di riferimento ai fini delle imposte sui redditi, dell’imposta di registro e dell’imposta ipotecaria e catastale.»
5.0.61
Thaler, Michelini, Andreotti, Betta, Kofler, Frau, Peterlini, Rollandin, Ruvolo, Salzano
“i) non è ammessa in detrazione l’imposta relativa all’acquisto o alla costruzione di fabbricati, o di porzioni di fabbricato, a destinazione abitativa, ne quella relativa alla locazione o alla manutenzione, recupero o gestione degli stessi, salvo che per le imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale dell’attività esercitata la costruzione o la rivendita dei predetti fabbricati o predette porzioni. La disposizione non si applica per i predetti fabbricati o predette porzioni che siano destinati esclusivamente e durevolmente all’attività d’impresa di tipo residence turistico alberghiero o all’alloggio del personale dipendente non residente nel comune di sede dell’attività o nei comuni limitrofi.
Inoltre la disposizione non si applica per i soggetti che esercitano attività che danno luogo ad operazioni esenti di cui al numero 8) dell’articolo 10 che comportano la riduzione della percentuale di detrazione a norma dell’articolo 19, comma 5, e dell’articolo 19-bis“».
5.0.62
Iovene, Cortiana, Martone, Toia, Piatti, Caddeo, Giaretta
(Erogazioni liberali)
a) all’articolo 10, comma 1, lettera g), in materia di deducibilità dal reddito imponibile delle erogazioni liberali a favore di organizzazioni non governative, le parole «al 2 per cento» sono sostituite dalle seguenti: “al 4 per cento“;
b) all’articolo 13-bis, comma 1, lettera i-bis) in materia di erogazioni liberali, le parole “a 4 milioni di lire“ sono sostituite dalle seguenti: “a 2500 euro“; c) all’articolo 13, comma 1, lettera i-quater) in materia di erogazioni liberali, le parole “a 4 milioni di lire“ sono sostituite le seguenti: “a 2500 euro“».
5.0.63
Toia, Baio Dossi, Giaretta
a) all’articolo 10, comma 1, lettera g), in materia di deducibilità dal reddito imponibile delle erogazioni liberali a favore di organizzazioni non governative, le parole “al 2 per cento“ sono sostituite dalle seguenti: “al 4 per cento“;
Conseguentemente, in tabella A, rubrica del Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti riduzioni: (in milioni di euro) 2003 = – 100.000
2004 = – 65.000 2005 = – 50.000
5.0.64
d) all’articolo 13-bis, cornma 1, dopo la lettera i-quater è aggiunta la seguente: i-quinquies) le erogazioni liberali in denaro a favore dei soggetti del terzo settore di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328, nella misura determinata dal Ministro dell’economia e delle finanze con proprio decreto, sentiti i soggetti rappresentativi del terzo settore, fino a concorrenza dell’importo massimo di 25 milioni di euro per il 2002, di 25 milioni di euro per il 2003 e di 25 milioni di euro per il 2004; e) all’articolo 65, cornma 2, concernenti oneri di utilità sociale, dopo la lettera c-undecies) è aggiunta la seguente: c-dodecies) le erogazioni liberali in denaro a favore dei soggetti del terzo settore di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328, nella misura determinata dal Ministro dell’economia e delle finanze con proprio decreto, sentiti i soggetti rappresentativi del terzo settore, fino a concorrenza dell’importo massimo di 25 milioni di euro per il 2002, di 25 milioni di euro per il 2003 e di 25 milioni di euro per il 2004».
5.0.65
a) all’articolo 13-bis, comma 1, dopo la lettera i-quater è aggiunta la seguente: «i-quater-bis) le erogazioni liberali in denaro a favore dei soggetti del terzo settore di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328, sono determinate dal Ministro dell’economia e delle finanze con proprio decreto, sentiti i soggetti del terzo settore, fino a concorrenza dell’importo massimo di 25 milioni di euro per il 2002, di 25 milioni di euro per il 2003 e di 25 milioni di euro per il 2004.» b) all’articolo 65, comma 2, concernenti oneri di utilità sociale, dopo la lettera Gocties) è aggiunta la seguente: «c-octies-bis) le erogazioni liberali in denaro in favore dei soggetti del terzo settore di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328, sono determinate dal Ministero dell’economia e delle finanze con proprio decreto, sentiti i soggetti del terzo settore, fino a concorrenza dell’importo massimo di 25 milioni di euro per il 2002, di 25 milioni di euro per il 2003 e di 25 milioni di euro per il 2004».
5.0.66
d) all’articolo 13-bis, comma 1, dopo la lettera i-quater è aggiunta la seguente: “i-quater-bis) le erogazioni liberali in denaro a favore dei soggetti del terzo settore di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328, sono determinate dal Ministro dell’economia e delle finanze con proprio decreto, sentiti i soggetti del terzo settore, fino a concorrenza dell’importo massimo di 25 milioni di euro per il 2002, di 25 milioni di euro per il 2003 e di 25 milioni di euro per il 2004“. e) all’articolo 65, comma 2, concernenti oneri di utilità sociale, dopo la lettera cocties) è aggiunta la seguente: “c-octies-bis) le erogazioni liberali in denaro in favore dei soggetti del terzo settore di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328, sono determinate dal Ministero dell’economia e delle finanze con proprio decreto, sentiti i soggetti del terzo settore, fino a concorrenza dell’importo massimo di 25 milioni di euro per il 2002, di 25 milioni di euro per il 2003 e di 25 milioni di euro per il 2004“».
Conseguentemente in Tabella A, Rubrica Ministero dell’economia e delle finanze apportare le seguenti riduzioni:
2002 = – 100.000
2003 = – 66.000 2004 = – 50.000
5.0.67
Battisti, Giaretta
d) all’articolo 13-bis, comma 1, dopo la lettera i-quater e aggiunta la seguente: i-quinquies) le erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore a 1.000 euro, a favore di enti, istituti, anche universitari, pubblici e privati, e associazioni senza scopo di lucro che svolgono direttamente o indirettamente attività di studio e di ricerca scientifica sulle malattie neoplastiche, presso laboratori universitari, ospedali e istituti; e) all’articolo 65, comma 2, dopo la lettera c-undecies) è aggiunta la seguente: c-dodecies) le erogazioni liberali in denaro a favore di enti, istituti, anche universitari, pubblici e privati, e associazioni senza scopo di lucro che svolgono direttamente o indirettamente attività di studio e di ricerca scientifica sulle malattie neoplastiche, presso laboratori universitari, ospedali e istituti, fino a concorrenza dell’importo massimo di un milione di euro».
5.0.68
Castellani, De Petris, Turci, D’Amico, Toia, Dato, Giaretta
d) all’articolo 1 3-bis, comma 1, dopo la lettera i-quater è aggiunta la seguente: i-quinquies) le erogazioni liberali in denaro a favore dei soggetti del terzo settore di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328, nella misura determinata dal Ministro dell’economia e delle finanze con proprio decreto, sentiti i soggetti rappresentativi del terzo settore, fino a concorrenza dell’importo massimo di 25 milioni di euro per il 2002, di 25 milioni di euro per il 2003 e di 25 milioni di euro per il 2004; e) all’articolo 65, comma 2, concernenti oneri di utilità sociale, dopo la lettera c-undecies) è aggiunta la seguente: c-dodecies) le erogazioni liberali in denaro a favore dei soggetti del terzo settore di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328, nella misura determinata dal Ministro dell’economia e delle finanze con proprio decreto, sentiti i soggetti rappresentativi del terzo settore, fino a concorrenza dell’irnporto massimo di 25 milioni di euro per il 2002, di 25 milioni di euro per il 2003 e di 25 milioni di euro per il 2004».
Conseguentemente, all’articolo 50, tabella A, voce: Ministero dell’economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni.
2002: = – 100.000;
2003: = – 66.000; 2004: = – 50.000.
5.0.69
Ripamonti, Franco Vittoria, D’Andrea, Acciarini, Betta, Cortiana, Manieri, Modica, Monticone, Pagano, Pagliarulo, Soliani, Tessitore
(Estensione alle persone fìsiche della disciplina fiscale delle erogazioni liberali nei settori dei beni culturali e dello spettacolo)
5.0.70
(Estensione alle persone fisiche della disciplina fiscale delle erogazioni liberali nei settori dei beni culturali e dello spettacolo)
5.0.71
5.0.72
Angius, Caddeo, Guerzoni
(Disposizione in materia di deducibilità delle spese per la promozione di eventi culturali)
“c-nonies) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e di associazioni legalmente riconosciute, per lo svolgimento dei loro compiti istituzionali e per la realizzazione di programmi culturali nei settori dei beni culturali e dello spettacolo. Il Ministro per i beni e le attività culturali individua con proprio decreto periodicamente, sulla base di criteri che saranno definiti sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, i soggetti e le categorie di soggetti che possono beneficiare delle predette erogazioni liberali; definisce gli obblighi di informazione da parte dei soggetti erogatori e dei soggetti beneficiari; vigila sull’impiego delle erogazioni e comunica, entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento al Centro informativo del Dipartimento delle entrate del Ministero dell’economia e delle finanze, l’elenco dei soggetti erogatori e l’ammontare delle erogazioni liberali da essi effettuate“».
5.0.73
Battaglia Antonio, Boscetto
(Elevazione dell’aggio dovuto ai rivenditori di generi di monopolio)
5.0.74
Baratella, Garraffa, Chiusoli, Maconi, Caddeo, Calvi
5.0.75
5.0.76
(Riduzione una tantum per rinnovo concessione delle rivendite i generi di monopolio)
2. I commi 2 e 3 dell’articolo 12 della legge 29 gennaio 1986, n.25 sono sostituiti dal seguente: “Nei casi previsti dagli articoli 25, 28 e 31 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, l’assegnatario della rivendita di prima categoria è tenuto a corrispondere all’Amministrazione una somma di denaro una tantum del 10 per cento dell’aggio percepito dalla rivendita nell’anno finanziario precedente la stipulazione del contratto di appalto“».
5.0.77
(Riduzione una tantum per rinnovo concessione delle rivendite di generi di monopolio)
5.0.78
Chiusoli, Maconi, Baratella, Garraffa, Morando, Caddeo
5.0.79
5.0.80
5.0.81
Maconi, Chiusoli, Baratella, Garraffa, Caddeo, Morando
5.0.82
Garraffa, Baratella, Chiusoli, Maconi, Morando, Caddeo
(Soppressione del sopracanone a carico delle rivendite di generi di monopolio)
a) all’articolo 26 è soppresso il comma 3;
b) all’articolo 30, comma 1, sono soppresse le parole: “, dietro pagamento di un congruo sopracanone annuo,“».
5.0.83
5.0.84
5.0.85
Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni, Zancan, Marino
“83. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, da emanare entro il 30 giugno di ogni anno, sulla base degli utili erariali derivanti dal gioco del lotto accertati nel rendiconto dell’esercizio immediatamente precedente, è riservata in favore del Ministero per i beni e le attività culturali una quota degli utili derivanti dalla estrazione del gioco del lotto, non inferiore a 150 milioni di euro, per il recupero e la conservazione dei beni culturali, archeologici, storici, artistici, archivistici e librari, nonché per interventi di restauro paesaggistico“».
5.0.86
Franco Vittoria, D’Andrea, Acciarini, Betta, Cortiana, Manieri, Modica, Monticone, Pagano, Pagliarulo, Soliani, Tessitore, Caddeo
“83. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti nuovi giochi ed estrazioni infrasettimanali del gioco del lotto. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e per i beni e le attività culturali, da emanare entro il 30 giugno di ogni anno, sulla base degli utili erariali derivanti dal gioco del lotto accertati nel rendiconto dell’esercizio immediatamente precedente, è riservata in favore del Ministero per i beni e le Attività Culturali una quota degli utili derivanti dalla nuova estrazione del gioco del lotto, non inferiore a 260 milioni di euro, per il recupero e la conservazione dei beni culturali, archeologici, storici, artistici, archivistici e librari, nonché per interventi di restauro paesaggistico“».
5.0.87
“83. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti nuovi giochi ed estrazioni infrasettimanali del gioco del lotto. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, da emanare entro il 30 giugno di ogni anno, sulla base degli utili erariali derivanti dal gioco del lotto accertati nel rendiconto dell’esercizio immediatamente precedente, è riservata in favore del Ministero per i beni e le attività culturali una quota degli utili derivanti dalla nuova estrazione del gioco del lotto, non inferiore a 260 milioni di euro, per il recupero e la conservazione dei beni culturali, archeologici, storici, artistici, archivistici e librari, nonché per interventi di restauro paesaggistico“».
5.0.88
2. Ad ogni lotteria possono essere abbinate non più di due manifestazioni aventi rilevanza nazionale. 3. Le lotterie di cui al comma 1 sono individuate tenendo conto della rilevanza nazionale od internazionale, del collegamento con fatti e rievocazioni storici, artistici, culturali e sportivi, della validità, della finalità e della continuità nel tempo dell’avvenimento abbinato. I predetti avvenimenti devono consistere in eventi conosciuti al grande pubblico su tutto il territorio nazionale, con esperienza organizzativa decennale, e preferibilmente eventi guida, a cui affiancare altre manifestazioni di grande interesse. Nell’individuazione delle lotterie si deve osservare una equilibrata ripartizione geografica e garantire un avvicendamento, tale da garantire l’abbinamento con ogni tipo di manifestazioni culturali, storiche, artistiche, sportive, purché aventi i requisiti sopra indicati. 4. Con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze delle finanze, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, che devono esprimersi entro trenta giorni dalla richiesta, sono individuate le manifestazioni cui collegare le lotterie di cui all’articolo 1. Il decreto ha validità triennale, è emanato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ed ha effetto a decorrere dall’anno successivo a quello di emanazione. 5. Gli utili di ciascuna lotteria sono versati in conto entrata al bilancio dello Stato. 6. Per le lotterie abbinate a manifestazioni organizzate dai comuni un terzo degli utili è devoluto ai comuni stessi, con l’obbligo dell’utilizzo per il perseguimento di finalità educative, culturali, di conservazione e recupero del patrimonio artistico, culturale ed ambientale, di potenziamento delle strutture turistiche e sportive e di valorizzazione della manifestazione collegata. 7. Le entrate di cui al comma 2 sono iscritte in apposito capitolo di bilancio del comune ed il loro utilizzo, secondo le finalità indicate nello stesso comma 2, è documentato in un allegato al bilancio. 8. Con decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze, è stabilita la destinazione degli utili, limitatamente ad un terzo degli utili stessi, per le lotterie abbinate a manifestazioni organizzate da soggetti diversi dai comuni, secondo le finalità indicate nel comma 2. Il Ministro dell’economia è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le variazioni di bilancio eventualmente occorrenti. 9. I biglietti della lotteria possono essere venduti anche all’estero, nel rispetto delle norme vigenti nei singoli Stati e in conformità alle disposizioni definite dal Ministro dell’economia di concerto con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro per le politiche comunitarie. 10. 1 comuni provvedono all’organizzazione delle manifestazioni di cui all’articolo 2 direttamente ovvero attraverso appositi organismi operanti sotto il loro controllo e sono responsabili del perseguimento delle finalità di cui allo stesso articolo 2. La mancata realizzazione di tali finalità entro i tre anni successivi alla messa a disposizione dei fondi comporta, salvo ritardi determinati da cause di forza maggiore, debitamente documentate, il versamento delle somme al bilancio dello Stato. 11. Con decreto del Minislro dell’Economia e delle finanze sono stabiliti, anno per anno, il prezzo del biglietto, la data, le modalità di estrazione dei premi, nonché la nomina del funzionario incaricato della redazione del verbale di estrazione e di abbinamento. 12. Il Ministro dell’Economia e delle finanze è autorizzato ad istituire anche per le lotterie nazionali, in sostituzione della cartolina, un biglietto che contenga un meccanismo assimilabile a quello dell’estrazione istantanea. 13. Il Ministro dell’Economia e delle finanze è autorizzato a costituire una struttura distributiva che garantisca la più ampia diffusione dei biglietti nell’intero territorio nazionale, anche mediante il coinvolgimento delle agenzie di distribuzione dei giornali“».
5.0.145
Girfatti, Nocco
Dopo l’articolo 5, aggiungere i seguenti:
(Modifiche al Testo unico di leggi di pubblica sicurezza)
“5. Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento e da gioco di abilità, quelli che si attivano solo con l’introduzione di moneta metallica, nei quali l’elemento abilità o trattenimento sono preponderanti rispetto all’elemento aleatorio, il costo della partita non supera 1 euro, la durata di ciascuna partita non è inferiore a otto secondi e distribuiscono esclusivamente vincite in monete metalliche, da erogare subito dopo la conclusione della partita per un importo massimo di 20 euro. In tal caso le vincite, computate dall’apparecchio o congegno in modo non predeterminabile, su un ciclo complessivo di settemila partite, devono risultare, come da idonea perizia giurata redatta da un ingegnere elettronico iscritto all’albo, non inferiori all’80% delle somme giocate; la perizia deve altresì certificare la presenza di un dispositivo di sicurezza che blocca il gioco in caso di manomissione del software, facendo apparire sullo schermo o congegno il relativo tentativo. In ogni caso, tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque, anche in parte, le sue regole fondamentali“. 6. Si considerano, altresì, apparecchi e congegni per il gioco lecito: a) quelli elettromeccanici, installati esclusivamente nelle sale giochi autorizzate a norma dell’art.86 del presente Testo Unico, attivabili unicamente con l’introduzione di monete metalliche, non superiori per ciascuna partita ad un euro e che consentono la vincita di prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro, per un importo non superiore a 10 euro;
b) quelli di puro divertimento, basati sulla sola abilità del giocatore che non distribuiscono premi e per i quali la durata della partita può variare in relazione all’abilità del giocatore ed il costo della singola partita può essere superiore a cinquanta centesimi di euro; c) quelli automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento o da gioco di abilità che si attivano solo con l’introduzione di moneta metallica non superiore ad un euro, nei quali l’elemento abilità o trattenimento sono preponderanti rispetto all’elemento aleatorio e possono consentire per ciascuna partita, subito dopo la sua conclusione, il prolungamento o la ripetizione della partita fino ad un massimo di dieci volte e la durata di ciascuna partita non è inferiore ai dodici secondi. Dal 31 dicembre 2003 tali apparecchi dovranno cessare di funzionare e contestualmente essere rimossi da ogni esercizio pubblico o circolo privato.
7. In ogni locale pubblico o aperto al pubblico o circolo privato, ad eccezione delle sale giochi, è consentita l’installazione degli apparecchi di cui al comma quinto in numero non superiore a tre.
Nelle sale giochi è consentita l’installazione di apparecchi di cui al comma quinto in rapporto di uno ogni dodici metri quadrati di superficie utile, e comunque in numero non superiore a venti“.
(Modifiche all’articolo 14-bis del DPR 26 ottobre 1972, n. 640)
1. Per gli apparecchi e congegni per il gioco lecito di cui all’articolo 110 TULPS, come modificato dalla presente legge, il pagamento delle imposte, determinate sulla base dell’imponibile medio forfetario annuo di cui ai successivi commi è effettuato in un’unica soluzione, con le modalità stabilite dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n.247, entro il 16 aprile di ogni anno ovvero entro il giorno 16 del mese successivo a quello di prima installazione per gli apparecchi e congegni installati dopo il 1º aprile.
2. Per gli apparecchi e congegni di cui all’articolo 110 TULPS, come modificato dalla presente legge, ai fini dell’imposta sugli intrattenimenti, la misura dell’imponibile medio forfetario annuo, per essi previsto alla data del 1º gennaio 2003 è per l’anno 2003 e per ciascuno degli anni successivi:
a) di 6600 euro per gli apparecchi di cui al comma quinto dell’art. 110 TULPS;
b) di 1735 euro per gli apparecchi di cui alla lettera a) del sesto cornrna dell’art.110 TULPS; c) di 800 euro per gli apparecchi di cui alla lettera b) del sesto comma dell’art. 110 TULPS. d) di 3000 euro, e solo fino al 31 dicembre 2003, per gli apparecchi di cui alla lettera c) del sesto comma dell’art.110 TULPS.
Per gli apparecchi installati in locali ove vengono svolte attività stagionali, si applicano gli imponibili, come sopra stabiliti, ridotti ad un terzo».
(Limiti di età e disposizioni sanzionatorie)
2. Salvo che il fatto costituisca reato ai sensi delle disposizioni del codice penale concernenti il gioco d’azzardo, il responsabile dell’installazione e dell’uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli o associazioni di qualunque specie di apparecchi automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco lecito non rispondenti alle caratteristiche e prescrizioni indicate nel comma quinto dell’art.110 testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n.773, e successive modificazioni, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 5000 a 10000 euro. L’Organo accertatore provvederà a dare comunicazione, della relativa infrazione, alla Questura di competenza; in caso di recidiva, il Questore provvederà a sospendere la licenza del trasgressore per un periodo da uno a sei mesi. 3. Il comma 11 dell’art.110 del testo unico di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n.773 è abrogato.
(Disposizioni finali)
5.0.89
Salerno, Kappler, Balboni
(Modifiche al testo unico di leggi di pubblica sicurezza)
“i commi quinto, sesto e settimo sono sostituiti dai seguenti: 5 . Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento e da gioco di abilità, quelli che si attivano solo con l’introduzione di moneta metallica, nei quali l’elemento abilità o trattenimento sono preponderati rispetto all’elemento aleatorio, il costo della partita non supera 1 euro, la durata di ciascuna partita non è inferiore a otto secondi e distribuiscono esclusivamente vincite in monete metalliche, da erogare subito dopo la conclusione della partita per un importo massimo di 20 euro. In tal caso le vincite computate dall’apparecchio o congegno in modo non predeterminabile, su un ciclo complessivo di settemila partire, devono risultare, come da idonea perizia giurata redatta da un ingegnere elettronico iscritto all’albo, non inferiori all’80% delle somme giocate, la perizia deve altresì certificare la presenza di un dispositivo di sicurezza che blocca il gioco in caso di manomissione del software, facendo apparire sullo schermo o congegno il relativo tentativo. In ogni caso, tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque, anche in parte, le sue regole fondamentali.
6. Si considerano, altresì, apparecchi e congegni per il gioco lecito:
a) quelli elettromeccanici, installati esclusivamente nelle sale giochi autorizzate a norma dell’art. 86 del presente testo unico, attivabili unicamente con l’introduzione di monete metalliche, non superiori per ciascuna partita ad un euro e che consentono la vincita di prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro, per un importo non superiore a 10 euro;
b) quelli di puro divertimento, basati sulla sola abilità del giocatore che non distribuiscono premi e per i quali la durata della partita può variare in relazione all’abilità del giocatore ed il costo della singola partita non può essere superiore a cinquanta centesimi di euro; c) quelli automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento o da gioco di abilità che si attivano solo con l’introduzione di moneta metallica non superiore ad un euro, nei quali l’elemento abilità o trattenimento sono preponderanti rispetto all’elemento aleatorio e possono consentire per ciascuna partita, subito dopo la sua conclusione, il prolungamento o la ripetizione della partita fino ad un massimo di dieci volte e la durata di ciascuna partita non è inferiore ai dodici secondi. Dal 31 dicembre 2003 tali apparecchi dovranno cessare di funzionare e contestualmente essere rimossi da ogni esercizio pubblico o circolo privato.
Nelle sale giochi è consentita l’installazione di apparecchi di cui al comma quinto in rapporto di uno ogni dodici metri quadrati di superficie utile, e comunque in numero non superiore a venti.
(Modifiche all’articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640)
1. Per gli apparecchi e congegni per il gioco lecito di cui all’articolo 110 TULPS, come modificato dalla presente legge, il pagamento delle imposte, determinate sulla base dell’imponibile medio forfetario annuo di cui ai successivi commi è effettuato in un’unica soluzione, con le modalità stabilite dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 247, entro il 16 aprile di ogni anno ovvero entro il giorno 16 del mese successivo a quello di prima installazione per gli apparecchi e congegni installati dopo il 1º aprile.
2. Per gli apparecchi e congegni di cui all’articolo 110 TULPS, come modificato dalla presente legge, ai fini dell’imposta sugli intrattenimenti, la misura dell’imponibile medio forfetario annuo, per essi previsto alla data del 1º gennaio 2003 e per ciascuno degli anni successivi:
a) di 6600 euro per gli apparecchia di cui al comma quinto dell’art. 1101 ULPSW;
b) di 1735 euro per gli apparecchi di cui alla lettera a) del sesto comma dell’art. 110 TULPS; c) di 800 euro per gli apparecchi di cui alla lettera b) del sesto comma dell’art. 110 TULPS; d) di 3000 euro, e solo fino al 31 dicembre 2003, per gli apparecchi di cui alla lettera c) del sesto comma dell’art. 110 TULPS; e) Per gli apparecchi installati in locali ove vengono svolte attività stagionali, si applicano gli imponibili, come sopra stabiliti, ridotti ad un terzo.
(Limite di età e disposizioni sanzionatorie)
2. Salvo che il fatto costituisca reato delle disposizioni del codice penale concernenti il gioco d’azzardo, il responsabile dell’installazione e dell’uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli o associazioni di qualunque specie di apparecchi automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco Iecito non rispondenti alle caratteristiche e prescrizioni indicate nel comma quinto dell’art. 110 testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 5000 a 10000 euro. L’Organo accertatore provvederà a dare comunicazione, della relativa infrazione, alla Questura di competenza; in caso di recidiva, il Questore provvederà a sospendere la licenza del trasgressore per un periodo da uno a sei mesi; 3. Il comma 11 dell’art. 110 del testo unico di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 è abrogato.
5.0.500 (già 9.0.10)
Dopo l’articolo 9, aggiungere il seguente:
2. Gli importatori e i produttori degli apparecchi e dei congegni di cui all’articolo 110, quinto comma, del citato testo unico, presentano un esemplare di ogni modello di apparecchio o congegno che essi intendono produrre o importare all’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato per la verifica tecnica della loro conformità alle prescrizioni stabilite con l’articolo 110 quinto comma, del predetto testo unico e della loro dotazione di dispositivi che ne garantiscono la immodificabilità delle caratteristiche tecniche e delle modalità di funzionamento e di distribuzione dei premi. La verifica tecnica vale inoltre a constatare la rispondenza delle caratteristiche tecniche, delle modalità di funzionamento e di distribuzione dei premi, dei dispositivi di sicurezza, propri di ciascun apparecchio e congegno, ad un’apposita scheda esplicativa fornita dal produttore o dall’importatore in relazione all’apparecchio o al congegno sottoposto ad esame. Dell’esito positivo della verifica è rilasciata apposita certificazione. L’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato può stipulare convenzioni con soggetti pubblici o privati per l’effettuazione della verifica tecnica ed il rilascio della apposita certificazione. 3. Per assicurare le finalità di cui all’articolo 1, l’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato rilascia nulla osta ai produttori, agli importatori ed ai gestori degli apparecchi e dei congegni di cui al comma 5 e 6 dell’art 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. A questo fine, con la richiesta di nulla osta per la distribuzione di apparecchi e congegni di cui al comma 5 i produttori e gli importatori autocertificano che gli apparecchi e i congegni sono conformi al modello per il quale è stata conseguita la certificazione. Per gli apparecchi di cui al comma 6, i produttori e gli importatori autocertificano che gli stessi sono conformi alle prescrizioni stabilite dall’art 110 del TULPS e che sono muniti di dispositivi che garantiscono la immodificabilità di funzionamento e distribuzione dei premi. I produttori e gli importatori consegnano ai cessionari degli apparecchi e dei congegni una copia del nulla osta e, sempre, per ogni apparecchio e congegno ceduto, la relativa scheda esplicativa. La copia del nulla osta e la scheda esplicativa è altresì consegnata, insieme agli apparecchi e congegni, in occasione di ogni loro ulteriore cessione. 4. I gestori degli apparecchi e congegni di cui al comma 5 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 richiedono il nulla osta all’Agenzia del Gioco, attestando la ricorrenza ai requisiti di cui agli artt. 11, 86 e 92 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. 5. L’articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, è sostituito dal seguente:
“Art. 14-bis. - (Apparecchi da divertimento e intrattenimento). – 1. Per gli apparecchi e congegni per il gioco lecito di cui all’articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n.773, e successive modificazioni, il pagamento delle imposte, determinate sulla base dell’imponibile medio forfetario annuo, è effettuato con rate mensili, con le modalità stabilite dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il giorno 16 del mese successivo a quello di prima installazione per gli apparecchi e congegni installati.
2. Fino alla attivazione della rete per la gestione telematica, per gli apparecchi e congegni per il gioco lecito di cui all’articolo 110, quinto comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è stabilito, ai fini dell’imposta sugli intrattenimenti, un imponibile medio forfetario annuo di 6.600 euro. 3. Per gli apparecchi e congegni di cui all’articolo 110, sesto comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è stabilito ai fini dell’imposta sugli intrattenimenti un imponibile medio forfetario annuo di 3.000 euro. 4. Per gli apparecchi e congegni di cui all’articolo 110, settimo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è stabilito ai fini dell’imposta sugli intrattenimenti un imponibile medio forfetario annuo di 1.500 euro. 5 . Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, verrà stabilita forfetariamente la base imponibile per gli apparecchi e congegni meccanici di ogni tipo e per gli apparecchi e attrazioni per bambini, in relazione alle caratteristiche tecniche degli apparecchi medesimi. 6. Per gli apparecchi installati in locali ove vengono svolte attività stagionali, si applicano gli imponibili di cui ai precedenti commi ridotti ad un terzo. 7. Il Ministro dell’Economia destina annualmente parte dei prelievi fiscali previsti dal presente articolo a finalità sociali di interesse generale“.
6 All’articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: il comma quinto è sostituito dal seguente: “Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento o da gioco lecito quelli che si attivano unicamente con l’introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna, a cinquanta centesimi di euro e che distribuiscono vincite limitate in denaro, ciascuna di valore non superiore a 10 Euro, erogate dall’apparecchio subito dopo la sua conclusione ed esclusivamente in monete metalliche, in tal caso, le vincite computate dall’apparecchio e dal congegno in modo non predeterminabile su un ciclo complessivo di 20.000 partite devono risultare non inferiori al 70% delle somme giocate“. Il comma sesto è sostituito dal seguente: “Appartengono altresì alla categoria dei giochi leciti quelli elettromeccanici attraverso i quali il giocatore può esprimere la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l’introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, ad un euro, che distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie. In tal caso il valore complessivo di ogni premio, che non può essere convertito in denaro e non può realizzare alcun fine di lucro, non è superiore a 10 euro“. Il comma settimo è sostituito dal seguente: “Si considerano apparecchi o congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da intrattenimento e da gioco di abilità, quelli che come unico incentivo addizionale ed in funzione della abilità del giocatore, consentono eventualmente il prolungamento o le ripetizioni della partita stessa“. Il comma ottavo è sostituito dal seguente: “L’utilizzo degli apparecchi e dei congegni di cui al quinto comma è vietato ai minori di anni 18.
Salvo che il fatto costituisca reato ai sensi delle disposizioni del codice penale concernenti il gioco d’azzardo, il responsabile dell’installazione e dell’uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco lecito non rispondenti alle caratteristiche e prescrizioni indicate nel quinto e sesto comma ovvero per i quali non è stata ottenuta la certificazione o il nulla osta di cui agli artt. 2, 3 e 4, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 5.000 euro. Ai sensi dell’articolo 4 della presente legge, è inoltre prevista a carico dei soggetti sopraindicati, la configurazione del reato di truffa, come indicato dall’articolo 640 c.p. nonché di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico, ex articolo 483 c.p. È inoltre disposta la confisca degli apparecchi e congegni che devono essere distrutti“.
Il comma decimo è abrogato: Al comma 11 sostituire il termine “riscontrate“ con il termine “accertate“, la frase da “il periodo di sospensione“ a “comunicazione all’Amministrazione finanziaria“ viene abrogato. Inserire i seguenti commi: In ogni locale pubblico o aperto al pubblico o circolo privato, ad eccezione delle sale giochi, è consentita l’installazione degli apparecchi di cui al comma 5 in numero non superiore a due.
Nelle sale giochi è consentita l’installazione di apparecchi di cui al comma 5 in rapporto di uno ogni dodici metri quadrati di superficie utile, e comunque in numero non superiore a dieci.
Disposizioni transitorie
7. Decorsi dodici mesi dall’entrata in vigore della presente legge, gli apparecchi non corrispondenti alle caratteristiche di cui all’articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni dovranno cessare di funzionare e contestualmente essere rimossi da ogni luogo pubblico o aperto al pubblico e nei circoli ed associazioni di qualunque specie.
Con l’entrata in vigore del presente articolo devono intendersi espressamente abrogate tutte le norme con essa non compatibili».
5.0.134
Valditara, Balboni
“Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento e da gioco di abilita, quelli che si attivano solo con l’introduzione di moneta metallica, nei quali l’elemento abilità o trattenimento sono preponderanti rispetto all’elemento aleatorio, il corso della partita non supera 1 euro, la durata di ciascuna partita non è inferiore a otto secondi e distribuiscono esclusivamente vincite in monete metalliche, da erogare subito dopo la conclusione della partita per un importo massimo di 20 euro. In tal caso le vincite, computate dall’apparecchio o congegno in modo non predeterminabile, su un ciclo complessivo di settemila partite, devono risultare, come da idonea perizia giurata redatta da un ingegnere elettronico iscritto all’albo, non inferiori all’80% delle somme giocate; la perizia deve altresì certificare la presenza di un dispositivo di sicurezza che blocca il gioco in caso di manomissione del software, facendo apparire sullo schermo o congegno il relativo tentativo. In ogni caso, tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque» anche in parte, le sue regole fondamentali.
Si considerano, altresì, apparecchi e congegni per il gioco lecito:
a) quelli elettromeccanici, installati esclusivamente nelle sale giochi autorizzate a norma dell’articolo 86 del presente testo unico, attivabili unicamente con l’introduzione di monete metalliche, non superiori per ciascuna partita ad in euro e che consentono la vincita di prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro, per un importo non superiore a 10 euro.
In ogni locale pubblico o aperto al pubblico o circolo privato, ad eccezione delle sale giochi, è consentita l’installazione degli apparecchi di cui al comma quinto in numero non superiore a tre. Nelle sale giochi è consentita l’installazione di apparecchi di cui al comma quinto in rapporto di uno ogni dodici metri quadrati di superficie utile, e comunque in numero non superiore a venti“.
“Articolo 14-bis. Per gli apparecchi e congegni per il gioco lecito di cui all’articolo 110 TULPS, come modificato dalla presente legge, il pagamento delle imposte, determinate sulla base dell’imponibile medio forfetario annuo di cui ai successivi commi è effettuato in un’unica soluzione, con le modalità stabilite dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 247, entro il 16 aprile di ogni anno ovvero entro il giorno 16 del mese successivo a quello di prima installazione per gli apparecchi e congegni installati dopo il 1º aprile.
Per gli apparecchi e congegni di cui all’articolo 110 TULPS, come modificato dalla presente legge, ai fini dell’imposta sugli intrattenimento, la misura dell’imponibile medio forfetario annuo, per essi previsto alla data del 1º gennaio 2003 è per l’anno 2003 e per ciascuno degli anni successivi:
a) di 6600 euro per gli apparecchi di cui al comma quinto dell’articolo 110 TULPS;
b) di 1735 euro per gli apparecchi di cui alla lettera a) del sesto comma dell’articolo 110 TULPS; c) di 800 euro per gli apparecchi di cui alla lettera b) del sesto comma dell’articolo 110 TULPS; d) di 3000 euro, e solo fino al 31 dicembre 2003, per gli apparecchi di cui alla lettera c) del sesto comma dell’articolo 110 TULPS.
Per gli apparecchi installati in locali ove vengono svolte attività stagionali, si applicano gli imponibili, come sopra stabiliti, ridotti ad un terzo“.
2. Salvo che il fatto costituisca reato ai sensi delle disposizioni del codice penale concernenti il gioco d’azzardo, il responsabile dell’installazione e dell’uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli o associazioni di qualunque specie di apparecchi automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco lecito non rispondenti alle caratteristiche e prescrizioni indicate nel comma quinto dell’articolo 110 testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 5000 a 10.000 euro. L’Organo accertatore provvederà a dare comunicazione, della relativa infrazione, alla Questura di competenza; in caso di recidiva, il Questore provvederà a sospendere la licenza del trasgressore per un periodo da uno a sei mesi. 3. Il comma 11 dell’articolo 110 del testo unico di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 è abrogato.
a) per una quota non inferiore a 150 milioni di euro per il finanziamento ordinario delle università statali, istituito nello stato di previsione del Ministero dell’università e ricerca, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, legge 14 dicembre 1993, n. 537;
b) per una quota non inferiore a 20 milioni di euro per interventi per il diritto allo studio di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 147, Tab. C voce Ministero Istruzione, università e ricerca – u.p.b. 25.1.2.7 diritto allo studio – cap. 5517; c) per una quota non inferiore a 15 milioni di euro ad integrazione del finanziamento destinato alle scuole non statali iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca u p b. 4.1.5 7. – scuole non statali; d) per una quota non inferiore a 20 milioni di euro per il rimborso, secondo i criteri e le modalità fissati nella contrattazione integrativa, delle spese di autoaggiornamento, debitamente documentate, sostenute dai docenti della scuola; e) per una quota non inferiore a 45 milioni d euro ad interventi di edilizia scolastica, secondo criteri e priorità definiti da appositi accordi in Conferenza Unificata Stato-Regioni e Stato-città, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281“.
(Norma di abrogazione)
5.0.135
Dopo l’articolo 5, inserire i seguenti:
“Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento e da gioco di abilità, quelli che si attivano solo con l’introduzione di moneta metallica, nei quali l’elemento abilità o trattenimento sono preponderanti rispetto all’elemento aleatorio, il corso della partita non supera 1 euro, la durata di ciascuna partita non è inferiore a otto secondi e distribuiscono esclusivamente vincite in monete metalliche, da erogare subito dopo la conclusione della partita per un importo massimo di 20 euro. In tal caso le vincite, computate dall’apparecchio o congegno in modo non predeterminabile, su un ciclo complessivo di settemila partite, devono risultare, come da idonea perizia giurata redatta da un ingegnere elettronico iscritto all’albo, non inferiori all’80% delle somme giocate; la perizia deve altresì certificare la presenza di un dispositivo di sicurezza che blocca il gioco in caso di manomissione del software, facendo apparire sullo schermo o congegno il relativo tentativo. In ogni caso, tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque» anche in parte, le sue regole fondamentali.
a) quelli elettromeccanici, installati esclusivamente nelle sale giochi autorizzate a norma dell’articolo 86 del presente Testo Unico, attivabili unicamente con l’introduzione di monete metalliche, non superiori per ciascuna partita ad un euro e che consentono la vincita di prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro, per un importo non superiore a 10 euro;
b) quelli di puro divertimento, basati sulla sola abilità del giocatore che non distribuiscono premi e per i quali la durata della partita può variare in relazione all’abllità del giocatore ed il costo della singola partita non può essere superiore a cinquanta centesimi di euro; c) quelli automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento o da gioco di abilità che si attivano solo con l’introduzione di moneta metallica non superiore ad un euro, nei quali l’elemento abilità o trattenimento sono preponderanti rispetto all’elemento aleatorio e possono consentire per ciascuna partita, subito dopo la sua conclusione, il prolungarnento o la ripetizione della partita fino ad un massimo di dieci volte e la durata di ciascuna partita non è inferiore ai dodici secondi. Dal 31 dicembre 2003 tali apparecchi dovranno cessare di funzionare e contestualmente essere rirnossi da ogni esercizio pubblico o circolo privato.
In ogni locale pubblico o aperto al pubblico o circolo privato, ad eccezione delle sale gíochi, è consentita l’installazione degli apparecchi di cui al cornma quinto in nurnero non superiore a tre. Nelle sale giochi è consentita l’installazione di apparecchi di cui al comma quinto in rapporto di uno ogni dodici metri quadrati di superficie utile, e comunque in numero non superiore a venti“.
(Modifiche all’articolo 14-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640)
“Articolo 14-bis. Per gli apparecchi e congegni per il gioco lecito di cui all’articolo 110 TULPS, come modificato dalla presente legge, il pagamento delle imposte, determinate sulla base dell’irnponibile medio forfetario annuo di cui ai successivi commi è effettuato in un’unica soluzione, con le modalità stabilite dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 247, entro il 16 aprile di ogni anno ovvero entro il giorno 16 del mese successivo a quello di prima installazione per gli apparecchi e congegni installati doo il 1º aprile.
a) di 6600 euro per gli apparecchi di cui al cornma quinto dell’articolo 110 TULPS;
2. Salvo che il fatto costituisca reato ai sensi delle disposizioni del codice penale concernenti il gioco d’azzardo, il responsabile dell’installazione e dell’uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli o associazioni di qualunque specie di apparecchi automatici, serniautomatici ed elettronici per il gioco lecito non rispondenti alle caratteristiche e prescrizioni indicate nel comrna quinto dell’articolo 110 testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n.773, e successive modificazioni, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 5000 a 10.000 euro. L’Organo accertatore prowederà a dare comunicazione, della relativa infrazione, alla Questura di competenza; in caso di recidiva, il Questore prowederà a sospendere la licenza del trasgressore per un periodo da uno a sei mesi. 3. Il cornma 11 dell’articolo 110 del Testo Unico di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n.773 è abrogato.
a) per il 28% ad incremento del fondo agevolazione per la ricerca, di cui all’articolo S del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 (Tabella D – voce Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca-u.p.b. 25.2.3.7. Fondo unico da ripartire – investimenti università e ricerca – cap. 9000/P);
b) per il 12% ad incremento del fondo per gli investimenti, istituito nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, ai sensi dell’articolo 46, comma 1, legge 28 dicembre 2001, n. 448, u.p.b. 2.1.2.1. – cap. 2300 – ricerca scientifica; c) per il 20% al fondo agevolazioni per il finanziamento ordinario delle università statali, istituito nello stato di previsione del Ministero dell’università e ricerca, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, legge 14 dicembre 1993, n.537; d) per il 2% per interventi per il diritto allo studio di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n.147, Tab. C voce Ministero Istruzione, università e ricerca – u.p.b. 25.1.2.7 – diritto allo studio – cap. 5517; e) per il 3% ad integrazione del finanziamento destinato alle scúole non statali iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca- u.p.b. 4.1.5.7. – scuole non statali; f) per il 5% per il rimborso, secondo i criteri e le modalità fissati nella contrattazione integrativa, delle spese di autoaggiornamento, debitamente documentate, sostenute dai docenti della scuola; g) per il 5% ad interventi di edilizia scolastica, secondo criteri e priorità definiti da appositi accordi in Conferenza Unifieata Stato-Regioni e Stato-città, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281; h) per il 25% per la valorizzazione professionale del personale docente della scuola“.
5.0.136
Danzi, Ciccanti, Tarolli, Magri
2. Il Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’interno, ai sensi dell’articolo 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133, provvede, con proprio decreto, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a regolamentare l’esercizio del gioco con gli apparecchi e congegnl autonlatici, semiautomatici ed elettronici. Con il medesimo decreto si provvede a disciplinare la materia sulla base dei seguenti contenuti e criteri:
a) determinazione delle tipologie ed omologazione degli apparecchi di gioco con alta affidabilità tecnologica, che consenta il monitoraggio ed il controllo telematico degli stessi, conformi alle specifiche preventivamente fissate con provvedimento dell’Agenzia dei giochi-AAMS, anche attraverso propria società strumentale;
b) regolamentazione delle modalità, criteri e procedure per il rilascio delle licenze per la gestione del gioco con apparecchi automatici, a soggetti che assicurino comprovata esperienza nel settore dei giochi e forniscano idonee garanzie di affidabilità e di sicurezza in ordine alla consistenza patrimoniale ed alla struttura tecnico organizzativa; c) determinazione del numero massimo degli apparecchi autorizzabili e della loro ubicazione, pubblici esercizi e concessionari dello Stato per altri giochi, con la determinazione dei valore massimo della singola giocata, del tempo di gioco per singola partita e del montepremi; d) determinazione, secondo le caratteristiche degli apparecchi, del prelievo a favore dell’erario; e) assoluto divieto di gioco ai minori di anni 18. Sono abrogate le disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza in contrasto con la presente disposizione.
3. Restano fermi i poteri, anche regolamentari, di cui ai commi 1 e 3 dell’articolo 12 della legge 18 ottobre 2001, n. 383».
5.0.137
Bobbio Luigi
“I commi quinto, sesto e settimo sono sostituiti dai seguenti: 5. Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento e da gioco di abilità, quelli che si attivano solo con l’introduzione di moneta metallica, nei quali l’elemento abilità o trattenimento sono preponderanti rispetto all’elemento aleatorio, il costo della partita non supera 1 euro, la durata di ciascuna partita non è inferiore a otto secondi e distribuiscono esclusivamente vincite in monete metalliche, da erogare subito dopo la conclusione della partita per un importo massimo di 20 euro. In tal caso le vincite, computate dall’apparecchio o congegno in modo non predeterminabile, su un ciclo complessivo di settemila partite, devono risultare, come da idonea perizia giurata redatta da un ingegnere elettronico iscritto all’albo, non inferiori all’80% delle somme giocate; la perizia deve altresì certificare la presenza di un dispositivo di sicurezza che blocca il gioco in caso di manomissione del software, facendo apparire sullo schermo o congegno il relativo tentativo. In ogni caso, tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque, anche in parte, le sue regole fondamentali. 6. Si considerano, altresì, apparecchi e congegni per il gioco lecito: a) quelli elettromeccanici, installati esclusivamente nelle sale giochi autorizzate a norma dell’articolo 86 del presente testo unico, attivabili unicamente con l’introduzione di monete metalliche, non superiori per ciascuna partita da un euro e che consentono la vincita di prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro, per un importo non superiore a 20 euro;
b) quelli di puro divertimento, basati sulla sola abilità del giocatore che non distribuiscono premi e per i quali la durata della partita può variare in relazione all’abilità del giocatore ed il costo della singola partita può essere superiore a un euro; c) quelli automatici semiautomatici ed elettronici da trattanimento o da gioco di abilità che si attivano solo con l’introduzione di moneta metallica non superiore ad un euro, nei quali l’elemento abilità o trattenimento sono preponderanti rispetto all’elemento aleatorio e possono consentire per ciascuna partita, subito dopo la sua conclusione, il prolungamento o la ripetizione della partita fino ad un massimo di dieci volte e la durata di ciascuna partita non è inferiore ai dodici secondi. Dal 31 dicembre 2003 tali apparecchi dovranno cessare di funzionare e contestualmente essere rimossi da ogni esercizio pubblico o circolo privato.
(Modifiche all’art. 14-bis del DPR 26 ottobre 1972, n. 640)
“1. Per gli apparecchi e congegni per il gioco lecito di cui all’articolo 110 TULPS, come modificato dalla presente legge, il pagamento delle imposte, determinate sulla base dell’imponibile medio forfettario annuo di cui ai successivi commi è effettuato in un’unica soluzione, con le modalità stabilite dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.247, entro il 16 aprile di ogni anno owero entro il giorno 16 del mese successivo a quello di prima installazione per gli apparecchi e congegni installati dopo il 1º aprile.
2. per gli apparecchi e congegni di cui all’articolo 110 TULPS, come modificato dalla presente legge, ai fini dell’imposta sugli intrattenimenti, la misura dell’imponibile medio forfettario annuo, per essi previsto alla data del 1ºgennaio 2003 è per l’anno 2003 e per ciascuno degli anni successivi:
a) di 6600 euro per gli apparecchi di cui al comma quinto dell’art. 110 TULPS. b) di 1735 euro per gli apparecchi di cui alla lettera a) del sesto comma dell’art. 110 TULPS;
c) di 800 euro per gli apparecchi di cui alla lettera b) del sesto comma dell’art. 110 TULPS; d) di 3000 euro, e solo fino al 31 dicembre 2003, per gli apparecchi di cui alla lettera c) del sesto comma dell’art. 110 TULPS.
Per gli apparecchi installati in locali ove vengono svolte attività stagionali, si applicano gli imponibili come sopra stabiliti, ridotti ad un terzo“.
2. Salvo che il fatto costituisca reato ai sensi delle disposizioni del codice penale concernenti il gioco d’azzardo, il responsabile dell’installazione e dell’uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli o associazioni di qualunque specie di apparecchi automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco lecito non rispondenti alle caratteristiche e prescriziorìi indicate nel comma quinto dell’art. 110 testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n.773, e successive modificazioni, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 5000 a 10000 euro. L’Organo accertatore provvederà a dare comunicazione, della relativa infrazione, alla Questura di competenza, in caso di recidiva, il Questore provvederà a sospendere la licenza del trasgressore per un periodo da uno a sei mesi. 3. Il comma 11 dell’art. 110 del testo unico di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n.773 è abrogato“.
5.0.138
Eufemi, Salzano, Bergamo, Borea, Callegaro, Cherchi, Ciccanti, Cirami, Compagna, Cutrufo, D’Onofrio, Danzi, Forlani, Forte, Gubert, Iervolino, Maffioli, Magri, Meleleo, Moncada, Pellegrino, Ronconi, Sodano Calogero, Sudano, Tarolli, Trematerra, Tunis, Zanoletti
All’articolo 59, dopo il comma 25, inserire il seguente:
«25-bis. Per il finanziamento di interventi di edilizia scolastica, secondo criteri e priorità definiti da appositi accordi conclusi in sede di Conferenza unificata tra Stato, regioni ed enti locali, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l’anno 2003.
Alla tabella C, rubrica: Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, voce: Legge n. 537 del 1993: Interventi correttivi di finanza pubblica – Art 5, comma 1, Costituzione fondo finanziario ordinario delle università, apportare le seguenti variazioni:
2003: 200.000 Alla tabella C, rubrica: Ministero della salute, voce: Decreto Legislativo n. 502 del 1992, Riordino della disciplina in materia sanitaria – Art. 12, Fondo da destinare ad attività di ricerca e sperimentazione, apportare le seguenti variazioni: 2003 + 50.000. Alla tabella D, rubrica: Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca Qggiungere la voce: Legge n. 448 del 2001: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002), art. 46, comma 3 – Fondo investimenti: Decreto-legge 23 novembre 2001, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 2001, n. 463: – Art. 8-nonies, c 1, lett. a): finanziamento di progetti di ricerca universitaria di rilevante interesse nazionale e di grandi attrezzature scientifiche universitarie (25.2.3.7 - Fondo unico da ripartire – Investimenti università e ricerca – cap. 9000/p), con i seguenti importi: 2003: 100.000. Alla tabella D, rubrica: Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, voce: Decreto legislativo n. 297 del 1999: Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori – Art. 5: Fondo agevolazioni per la ricerca, apportare le seguenti variazioni: 2003: 100.000.
Conseguentemente, dopo l’articolo 5, inserire il seguente:
a) per il periodo 1º giugno 2001- 31 dicembre 2001: 1.750 euro;
b) per l’anno 2002: 3.000 euro; c) per il periodo 1º gennaio 2003 – 30 giugno 2003: 1.500 euro.
2. Il pagamento dell’imposta sugli intrattenimenti riferita ai periodi indicati alle lettere a) e b) del precedente comma 1, deve essere effettuato in unica soluzione, con le modalità stabilite dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il 16 aprile 2003, senza applicazione di interessi e sanzioni Il pagamento dell’imposta sugli intrattenimenti riferita al periodo indicato nella lettera c) del medesimo comma 1, deve essere effettuato in unica soluzione, con le medesime modalità, entro il 30 settembre 2003».
5.0.90
(Istituzione di una tassa sui videopoker e sugli altri videogiochi)
a) per il 28% ad incremento del fondo agevolazione per la ricerca, di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 (Tabella D – voce Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca – u.p.b. 25.2.3.7 – Fondo unico da ripartire – investimenti università e ricerca- cap. 9000/P);
b) per il 12% ad incremento del fondo per gli investimenti, istituito nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, ai sensi dell’articolo 46, comma 1, legge 28 dicembre 2001, n. 448, u.p.b. 2.1.2.1. – cap. 2300 – ricerca scientifica; c) per il 20% al fondo agevolazioni per il finanziamento ordinario delle università statali, istituito nello stato di previsione del Ministero dell’università e ricerca, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, legge 14 dicembre 1993, n. 537; d) per il 2% per interventi per il diritto allo studio di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 147, Tab. C voce Ministero Istruzione, università e ricerca – u.p.b. 25.1.2.7 – diritto allo studio – cap. 5517; e) per il 3% ad integrazione del finanziamento destinato alle scuole non statali iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca – u.p.b. 4.1.5.7. – scuole non statali; f) per il 5% per il rimborso, secondo i criteri e le modalità fissati nella contrattazione integrativa, delle spese di autoaggiornamento, debitamente documentate, sostenute dai docenti della scuola; g) per il 5% ad interventi di edilizia scolastica, secondo criteri e priorità definiti da appositi accordi in Conferenza Unificata Stato-Regioni e Stato-città, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; h) per il 25% per la valorizzazione professionale del personale docente della scuola.
Con apposito decreto il Ministro dell’economia e delle finanze determinerà ulteriormente gli apparecchi rientranti nelle due categoria indicate, definendo altresì i requisiti di detti apparecchi e i presupposti per il loro esercizio».
5.0.91
Franco Paolo, Vanzo, Moro
Dopo l’articolo 5, è aggiunto il seguente:
(Disposizioni in materia di imposta sugli intrattenimenti da videogiochi)
5.0.92
Franco Paolo, Vanzo
(Misure di contrasto dell’uso illegale di apparecchi e congegni da divertimento e intrattenimento).
2. A decorrere dal 1º gennaio 2003, il Ministero dell’economia e delle finanze Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato rilascia nulla osta ai produttori e agli importatori degli apparecchi e congegni di cui all’articolo 110, sesto comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, nonché ai loro gestori. A questo fine, con la richiesta di nulla osta per la distribuzione di un numero predeterminato di apparecchi e congegni, ciascuno identificato con un apposito e proprio numero progressivo, i produttori e gli importatori autocertificano che gli apparecchi e i congegni sono conformi alle prescrizioni stabilite con l’articolo 110, sesto comma, del predetto testo unico e che gli stessi sono muniti di dispositivi che ne garantiscono la immodificabilità delle caratteristiche tecniche e delle modalità di funzionamento e di distribuzione dei premi, con l’impiego di misure, anche in forma di programmi o schede, che ne bloccano il funzionamento in caso di manomissione o, in alternativa, con l’impiego di dispositivi che impediscono l’accesso alla memoria. I produttori e gli importatori autocertificano altresì che la manomissione dei dispositivi ovvero dei programmi o delle schede, anche solo tentata, risulta automaticamente indicata sullo schermo video dell’apparecchio o del congegno owero che essa è dagli stessi comunque altrimenti segnalata. I produttori e gli importatori approntano, per ogni apparecchio e congegno oggetto della richiesta di nulla osta, un’apposita scheda esplicativa delle caratteristiche tecniche, anche relative alla memoria, delle modalità di funzionamento e di distribuzione dei premi, dei dispositivi di sicurezza, propri di ciascun apparecchio e congegno. I produttori e gli importatori consegnano ai cessionari degli apparecchi e dei congegni una copia del nulla osta e, sempre, per ogni apparecchio e congegno ceduto, la relativa scheda esplicativa. La copia del nulla osta e la scheda è altresì consegnata, insieme agli apparecchi e congegni, in occasione di ogni loro ulteriore cessione. 3. I gestori degli apparecchi e dei congegni di cui al comma 1 richiedono il nulla osta previsto dal medesimo comma 1 per gli apparecchi e congegni dagli stessi gestiti, precisando per ciascuno, in particolare, l’appartenenza ad una delle tipologie di cui all’articolo 110, sesto comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni. 4. Gli importatori e i produttori degli apparecchi e dei congegni di cui all’articolo 110, quinto comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, presentano un esemplare di ogni modello di apparecchio o congegno che essi intendono produrre o importare al Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato per la verifica tecnica della loro conformità alle prescrizioni stabilite con l’articolo 110, quinto comma, del predetto testo unico e della loro dotazione di dispositivi che ne garantiscono la immodificabilità delle caratteristiche tecniche e delle modalità di funzionamento e di distribuzione dei premi, con l’impiego di programmi o schede che ne bloccano il funzionamento in caso di manomissione o, in alternativa, con l’impiego di dispositivi che impediscono l’accesso alla memoria. La verifica tecnica vale altresì a constatare che la manomissione dei dispositivi owero dei programmi o delle schede, anche solo tentata, risulta automaticamente indicata sullo schermo video dell’apparecchio o del congegno ovvero che essa è dagli stessi comunque altrimenti segnalata. La verifica tecnica vale inoltre a constatare la rispondenza delle caratteristiche tecniche, anche relative alla memoria, delle modalità di funzionamento e di distribuzione dei premi, dei dispositivi di sicurezza, propri di ciascun apparecchio e congegno, ad un’apposita scheda esplicativa fornita dal produttore o dall’importatore in relazione all’apparecchio o al congegno sottoposto ad esame. Dell’esito positivo della verifica è rilasciata apposita certificazione. Il Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato può stipulare convenzioni con soggetti pubblici o privati per l’effettuazione della verifica tecnica. 5. Il Ministero dell’economia e delle finanze-amministrazione autonoma dei monopoli di Stato rilascia nulla osta ai produttori e agli importatori degli apparecchi e dei congegni di cui all’articolo 110, quinto comma, del predetto testo unico, nonché ai loro gestori entro un limite quantitativo predeterminato, in funzione dell’ottimizzazione dell’offerta dei giochi in ciascun ambito territoriale ed in ciascuno dei luoghi in cui sono installati. A questo fine, con la richiesta di nulla osta per la distribuzione di un numero predeterminato di apparecchi e congegni, ciascuno identificato con un apposito e proprio numero progressivo, i produttori e gli importatori autocertificano che gli apparecchi e i congegni sono conformi al modello per il quale è stata conseguita la certificazione di cui al comma 4. I produttori e gli importatori dotano ogni apparecchio e congegno, oggetto della richiesta di nulla osta, della scheda esplicativa di cui al comma 4. I produttori e gli importatori consegnano ai cessionari degli apparecchi e dei congegni una copia del nulla osta e, sempre, per ogni apparecchio e congegno ceduto, la relativa scheda esplicativa. La copia del nulla osta e la scheda esplicativa è altresì consegnata, insieme agli apparecchi e congegni, in occasione di ogni loro ulteriore cessione. 6. I gestori degli apparecchi e dei congegni di cui al comma 4 richiedono il nulla osta previsto dal medesimo comma 4, precisando in particolare il numero progressivo di ogni apparecchio o congegno per il quale la richiesta è effettuata nonché gli estremi del nulla osta del produttore o dell’importatore ad essi relativo. 7. Il nulla osta previsto dai commi 5 e 6 vale anche ai fini del nulla osta di cui al terzo comma dell’articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni. 8. Il Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, e la Guardia di Finanza, quest’ultima avvalendosi della facoltà e dei poteri richiamati all’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, effettuano il controllo degli apparecchi, anche a campione e con accesso alle sedi dei produttori, degli importatori e dei gestori degli apparecchi e dei congegni di cui ai commi l e 4 owero di coloro che comunque li detengono anche temporaneamente, verificando altresì che, per ogni apparecchio e congegno, risulti rilasciato il nulla osta, che gli stessi sono contrassegnati dal numero progressivo e dotati della relativa scheda esplicativa. In caso di irregolarità è revocato il nulla osta al produttore o all’importatore owero al gestore, e si applica la sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività owero dell’esercizio dell’attività medesima per un periodo da dodici a ventiquattro mesi. È inoltre disposta la confisca degli apparecchi e congegni, che devono essere distrutti. 9. All’articolo 110 del testo unico delle leggi della sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) i commi quinto, sesto, settimo, ottavo e nono sono sostituiti dai seguenti: “Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento o da gioco di abilità, come tali idonei per il gioco lecito, quelli che si attivano solo con l’introduzione di moneta metallica, nei quali gli elementi abilità o trattenimento sono preponderanti rispetto all’elemento aleatorio, il costo della partita non supera cinquanta centesimi di euro, la durata di ciascuna partita non è inferiore a dodici secondi e distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a dieci volte il costo della singola partita, erogate dalla macchina subito dopo la sua conclusione ed esclusivamente in monete metalliche. In tal caso le vincite, computate dall’apparecchio e dal congegno, in modo non predeterminabile, su un ciclo complessivo di settemila partite, devono risultare non inferiori all’ottanta per cento delle somme giocate“. Si considerano, altresì, apparecchi e congegni per il gioco lecito: a) quelli elettromeccanici privi di monitor attraverso i quali il giocatore può esprimere la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l’introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a un euro, che distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie. In tal caso il valore complessivo di ogni premio, che non può essere convertito in denaro od in premi di diversa specie e non può realizzare alcun fine di lucro, non è superiore a venti volte il costo della partita;
b) quelli automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento o da gioco di abilità che si attivano solo con l’introduzione di moneta metallica, nei quali gli elementi abilità o trattenimento sono preponderanti rispetto all’elemento aleatorio, possono consentire per ciascuna partita, subito dopo la sua conclusione, il prolungamento della partita, fino a un massimo di dieci volte. Dall’1º gennaio 2003 tali apparecchi e congegni possono consentire il prolungamento della partita, nei termini predetti, solo se al prolungamento non si abbina anche l’accumulo di punteggio; c) quelli di puro trattenimento, basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica, che non distribuiscono premi, per i quali la durata della partita può variare in relazione all’abilità del giocatore e il costo della singola partita può essere superiore a cinquanta centesimi di euro.
L’utilizzo degli apparecchi e dei congegni di cui al quinto comma è vietato ai minori di anni 18. Salvo che il fatto costituisca reato ai sensi delle disposizioni del codice penale concernenti il gioco d’azzardo, il responsabile dell’installazione e dell’uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di cui al terzo comma o di apparecchi e congegni per il gioco lecito non rispondenti alle caratteristiche e prescrizioni indicate nel quarto e quinto comma owero per i quali non è stata ottenuta la licenza o il nulla osta di cui all’articolo 86, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro. È inoltre disposta la confisca degli apparecchi e congegni, che devono essere distrutti. In caso di reiterazione delle violazioni, ai sensi dell’articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, la sanzione è raddoppiata. Il responsabile dell’installazione e dell’uso degli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di cui al quinto comma è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 25.000 euro nel caso di violazione del divieto posto dal settimo comma. In questo caso, fermo quanto previsto dal decimo comma, se il responsabile è titolare di licenza per pubblico esercizio, è sempre disposta la revoca della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività. È inoltre disposta la confisca di tutti gli apparecchi e congegni detenutì, che devono essere distrutti. In caso di reiterazione delle violazioni, ai sensi dell’articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, la sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata“. 10. L’articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, è sostituito dal seguente: (Art. 14-bis. - (Apparecchi da divertimento e intrattenimento). – 1. Per gli apparecchi e congegni per il gioco lecito di cui all’articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicureza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, il pagamento delle imposte, determinate sulla base dell’imponibile medio forfettario annuo di cui ai commi 2 e 3, è effettuato in unica soluzione, con le modalità stabilite dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il 16 di aprile di ogni armo owero entro il giorno 16 del mese successivo a quello di prima installazione per gli apparecchi e congegni installati dopo il 1º aprile.
2. Fino alla attivazione della rete per la gestione telematica di cui al comma 4, per gli apparecchi e congegni per il gioco lecito di cui all’articolo 110, quinto comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è stabilito, ai fini dell’imposta sugli intrattenimenti, un imponibile medio forfetario annuo di 6.600 euro per l’armo 2003 e per ciascuno di quelli successivi. 3. Per gli apparecchi e congegni di cui all’articolo 110, sesto comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, ai fini dell’imposta sugli intrattenimenti la misura dell’imponibile medio forfettario annuo, per essi previsto alla data del 1º gennaio 2001, è, per l’anno 2001 e per ciascuno di quelli successivi:
a) di 3.000 euro per gli apparecchi di cui alla lettera a) del predetto sesto comma dell’articolo 110;
b) di 1.735 euro per gli apparecchi di cui alla lettera b) del predetto sesto comma dell’articolo 110; c) di 800 euro per gli apparecchi di cui alla lettera c) del predetto sesto comma dell’articolo 110.
4. Entro il 31 dicembre 2004, per la gestione telematica degli apparecchi per il gioco lecito di cui all’articolo 110, quinto comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, e degli altri giochi è istituita una rete dell’amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Per la gestione della rete l’amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato può avvalersi di un concessionario individuato con procedure ad evidenza pubblica, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria. Con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate disposizioni per la attuazione del presente comma. 5. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, adottato entro il 28 febbraio dell’anno cui gli stessi si riferiscono, possono essere stabilite variazioni degli imponibili medi forfetari di cui ai commi 2 e 3 nonché stabilita forfetariamente la base imponibile per gli apparecchi e congegni meccanici di ogni tipo e per gli apparecchi e attrazioni per bambini, in relazione alle caratteristiche tecniche degli apparecchi medesimi“. 11. Per l’anno 2003 il pagamento delle imposte dovute per gli apparecchi di cui all’articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, come modificato dal comma 2 del presente articolo, è effettuato in unica soluzione, con le modalità stabilite dall’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, entro il 16 settembre 2003 ovvero entro il giorno 16 del mese successivo a quello di prima installazione per gli apparecchi e congegni installati dopo il 1º settembre 2003. Il pagamento delle imposte relative dovute dal mese di giugno 2001, concernenti gli apparecchi di cui al comma 2 dell’articolo 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, deve essere se effettuato entro il 30 aprile 2003, utilizzando criteri di calcolo fissati nel medesimo articolo.
12. Per gli apparecchi per il gioco lecito impiegati nell’ambito dello spettacolo viaggiante continuano ad applicarsi le disposizioni di cui agli articoli 86 e 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni, e quelle dell’articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 e successive modificazioni. 13. Per gli apparecchi per il gioco lecito gestiti alla data di entrata in vigore della presente legge, i gestori indicati all’articolo 38, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, richiedono il nulla osta entro il 28 febbraio 2003. Da tale data cessano gli effetti del nulla osta provvisorio rilasciato ai sensi dell’articolo 39 della predetta legge n. 388 del 2000. 14. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità applicative della presente norma, nonché la fissazione del numero massimo di apparecchi da intrattenimento, che possono essere installati negli esercizi in proporzione alla superficie del locale residuale da adibire agli apparecchi da intrattenimento».
5.0.93
Cozzolino, Demasi, Tatò, Danieli Paolo, Semeraro, Bevilacqua, Bonatesta, Collino
(Imposta sui videogiochi )
5.0.94
Bonatesta, Cozzolino, Barelli
2. I proventi derivanti dalla disposizione di cui al comma 1 sono versati al 50% al fondo sanitario nazionale di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, per essere destinati al finanziamento delle attività di ricerca di cui alla lettera a) del comma 2 del medesimo articolo 12, nonché delle attività di sperimentazione; il restante 50% dovrà essere utilizzato per intervenire a favore dei disabili, delle pensioni sociali e delle pensioni di guerra a sostegno delle famiglie».
5.0.95
Iovene, Cortiana, Martone, Toia, Piatti, Caddeo
(Deducibilità per le spese di cura)
l-bis) le spese sostenute direttamente, sino ad un massimo di 3000 euro, relative a prestazioni sociosanitarie, educative, di assistenza domiciliare, ambulatoriale, in strutture diurne o comunità e simili, rese in favore dell’infanzia, degli anziani e dei soggetti più deboli, da organismi di diritto pubblico, da istituzioni sanitarie riconosciute che erogano ai sensi dell’articolo 41 della legge 23 dicembre 1978 n. 883, da cooperative sociali e da altri enti aventi finalità di assistenza sociale».
5.0.96
Compensazione Gruppo Margherita DL-L’Ulivo (v. emend. 2.25).
5.0.97
(Servizi funebri e cimiteriali)
2. Nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, all’articolo 10, comma 1, il numero 27) è soppresso. 3. Nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, tabella A, Parte III, relativa ai beni e servizi soggetti all’aliquota del 10 per cento, dopo il numero 41-quater è aggiunto il seguente: 41-quinquies. Prestazioni di servizi funebri, cimiteriali e per la cremazione, nonché forniture di beni in occasione del funerale».
Conseguentemente all’articolo 12, al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «4 per cento» con le seguenti: «5 per cento»;
all’articolo 67, alla tabella C, rubrica: Ministero dell’economia e delle finanze alla voce: decreto legislativo n. 300 del 1999, articolo 70, comma 2: finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) apportare le seguenti variazioni:
2003: – 100.000;
2004: – 75.000; 2005: – 50.000.
5.0.98
2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, all’articolo 10, comma 1, il numero 27) è soppresso. 3. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, tabella A, Parte III, relativa ai beni e servizi soggetti all’aliquota del 10 per cento, dopo il numero 41-quater è aggiunto il seguente: 41-quinquies. Prestazioni di servizi funebri, cimiteriali e per la cremazione, nonché forniture di beni in occasione del funerale».
Compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L’Ulivo (v. emend. 2.25).
5.0.99
(Imposta sulla pubblicità)
a) nell’articolo 12, comma 1, e nell’articolo 14, comma 1, è soppressa la parola: «insegne»;
b) nell’articolo 17, comma 1, le lettere a) e d) sono sostituite dalle seguenti:
“a) la pubblicità realizzata all’interno o nelle vetrine dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando sia relativa all’attività negli stessi esercitata, nonché le insegne di esercizio come definite dall’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n.495 recante regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada;“;
d) la pubblicità relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche esposte sulle facciate esterne, nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali adibiti alla loro vendita, nonché le relative insegne di esercizio come definite nella precedente lettera a);“;
c) nell’articolo 17 il comma 1-bis è soppresso. 2. Il canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari di cui all’articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, se riferito alle insegne di esercizio come definite dall’articolo 47, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, non è dovuto.
3. L’articolo 2-bis del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 13, convertito nella legge 24 aprile 2002, n. 75, è soppresso».
Conseguentemente, all’articolo 67, tabella A, alla voce: Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni: 2003: – 25.000;
2004: – 25.000; 2005: – 25.000.
5.0.100
5.0.101
Bastianoni, Giaretta, Pizzinato
Compensazione del Gruppo Margherita DL-L’Ulivo (v. emend. 2.1).
5.0.102
Valditara, Servello
(Soppressione dell’imposta sulle insegne di esercizio)
a) nell’articolo 12, comma 1, e nell’articolo 14, comma 1, è soppressa la parola “insegne“;
b) nell’articolo 17, comma 1, le lettere a) e d) sono sostituite dalle seguenti;
“a) la pubblicità realizzata all’interno o nelle vetrine dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando sia relativa all’attività negli stessi esercitata, nonché le insegne di esercizio che contraddistinguono le sedi ove si svolge l’attività cui si riferiscono;
d) la pubblicità relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche esposte sulle facciate esterne, nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali adibiti alla loro vendita, nonché le relative insegne di esercizio“».
2. Il canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari di cui all’articolo 62, comma 1 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, se riferito alle insegne di esercizio che contraddistinguono le sedi ove si svolge l’attività cui si riferiscono, non è dovuto.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i trasferimenti erariali ai comuni sono incrementati in misura corrispondente agli accertamenti di competenza relativi alle fattispecie di cui ai commi I e 2, risultanti dal conto consuntivo 2002 debitamente deliberato dal consiglio comunale, che gli enti debbono attestare con apposita certificazione da trasmettere al Ministero dell’interno entro il 31 luglio 2003. La certificazione è sottoscritta dal sindaco e dal responsabile del servizio finanziario.
Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni (in migliaia di euro): Ministero dell’economia e delle finanze:
2003: – 50.000;
2004: – 50.000; 2005: – 50.000.
Ministero del lavoro e delle politiche sociali:
2003: – 54.000;
2004: – 54.000; 2005: – 54.000.
5.0.103
“1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle società i cui titoli di partecipazione sono ammessi alle quotazioni dei mercati regolamentati aventi patrimonio netto superiore a 200 milioni di euro, così come risulta dal bilancio dell’esercizio precedente a quello di riferimento“».
5.0.104
Izzo, Giuliano
(Rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni negoziate nei mercati regolamentati)
2. L’imposta sostitutiva di cui al comma 1 è pari al 4 per cento, ed è versata, con le modalità previste nel capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il 30 settembre 2003. 3. L’imposta sostitutiva può essere rateizzata fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a partire dalla predetta data del 30 settembre 2003, sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente a ciascuna rata. 4. Le ricevute di versamento dell’imposta sostitutiva, sono conservate dal contribuente ed esibite o trasmesse a richiesta dell’Amministrazione finanziaria. 5. L’assunzione del valore di cui ai commi da 1 a 4 quale valore d’acquisto non consente il realizzo di minusvalenze utilizzabili ai sensi del comma 3 dell’articolo 82 del citato testo unico delle imposte sui redditi».
Compensazioni del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).
5.0.105
(Detraibilità per le spese di formazione)
e-bis) le spese sostenute per i corsi di formazione ed aggiornamento professionale, erogati da enti accreditati ai sensi del decreto ministeriale 31 maggio 2001 e delle successive disposizioni attuative regionali, per un importo complessivo non superiore a.549, 37 euro».
5.0.106
Iovene, Cortiana, Martone, Piatti, Toia, Caddeo
5.0.107
(Disposizioni sull’utilizzo dell’8 per mille dell’Irpef)
a) dopo il comma 2 è inserito il seguente: 2-bis. La quota di cui al comma 2, destinata a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario a diretta gestione statale, è destinata per la metà allo sviluppo della cooperazione internazionale e al sostegno alle attività del volontariato e delle associazioni di promozione sociale; b) al comma 3 le parole “di cui al comma precedente“ sono sostituite dalle seguenti: “di cui al comma 2“».
5.0.140
Baio Dossi, Toia, Liguori, Gaglione, Giaretta
2-bis. La quota di cui al comma precedente, destinata a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario a diretta gestione statale, è destinata per la metà allo sviluppo della cooperazione internazionale e al sostegno alle attività del volontariato e delle associazioni di promozione sociale».
Conseguentemente al comma 3 le parole di cui al comma precedente sono sostituite dalle seguenti: di cui al comma 2. Compensazione del Gruppo Margherita DL-L’Ulivo (v. emend. 2.1).
5.0.108
a) dopo il secondo comma, è inserito il seguente: «La quota di cui al comma precedente, destinata a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario a diretta gestione statale, è destinata per la metà allo sviluppo della cooperazione internazionale e al sostegno alle attività del volontariato e delle associazioni di promozione sociale; b) al terzo comma, le parole: “di cui al comma precedente“ sono sostituite dalle seguenti: “di cui al secondo comma“».
5.0.109
a) dopo il secondo comma, è inserito il seguente: “La quota di cui al comma precedente, destinata a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario a diretta gestione statale, è destinata per la metà allo sviluppo della cooperazione internazionale e al sostegno alle attività del volontariato e delle associazioni di promozione sociale;
b) al terzo comma, le parole: «di cui al comma precedente» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al secondo comma“».
Compensazione del Gruppo Verdi-L’Ulivo (v. emend. 2.2).
5.0.110
“2-bis. La quota di cui al comma precedente, destinata a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario a diretta gestione statale, è destinata per la metà allo sviluppo della cooperazione internazionale e al sostegno alle attività del volontariato e delle associazioni di promozione sociale“».
Conseguentemente al comma 3 le parole «di cui al comma precedente» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 2». Compensazione del Gruppo Margherita DL-L’Ulivo (v. emend. 2.1).
5.0.111
Chiusoli, Baratella, Garraffa, Maconi, Caddeo, Ripamonti, Michelini, Marino, Marini, Giaretta, Scalera, Castellani, D’Amico
(Misure fiscali a favore degli esportatori)
2. Alle imprese esportatrici di cui al comrna 1, è attribuito un credito d’imposta utilizzabile in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e con le modalità di cui al comma 1, nella misura del 5 per cento del volume d’affari ai fini I.V.A. realizzato nel corso dell’anno 2001. La predetta agevolazione è subordinata all’approvazione del regime agevolativo da parte della Cornmissione delle Comunità europee.
5.0.112
2. Alle imprese esportatrici di cui al cornma 1, è attribuito un credito d’imposta utilizzabile in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e con le modalità di cui al comma 1, nella misura del 5 per cento del volume d’affari ai fini I.V.A. realizzato nel corso dell’anno 2001. La predetta agevolazione è subordinata all’approvazione del regime agevolativo da parte della Comrnissione delle Comunità europee».
5.0.113
Battaglia Antonio
(Attribuzione di un bonus fiscale forfetario ai fini dello sviluppo dei consumi)
2. Per i contribuenti titolari di partita IVA, l’attribuzione è effettuata mediante compensazione di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con i versamenti da eseguire a decorrere dal mese di gennaio 2003. 3. Per i lavoratori dipendenti e pensionati che intrattengono il rapporto con il sostituto d’imposta, l’importo spettante, tenendo conto anche dell’eventuale risultato dell’assistenza fiscale, è riconosciuto dallo stesso sostituto d’imposta a partire dalle operazioni di conguaglio di fine anno 2002 deducendolo, fino ad integrale compensazione, dalle ritenute dovute. L’importo attribuito deve essere indicato nelle certificazioni dei redditi di lavoro dipendente e assimilati da consegnare ai percipienti. 4. Per i lavoratori dipendenti e pensionati diversi da quelli di cui al comma 3 l’importo è ammesso in diminuzione delle imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi relative al 2002, ovvero per il tramite del sostituto d’imposta che provvede entro il secondo periodo di paga utile successivo a quello in cui ha ricevuto una apposita richiesta contenente l’indicazione della predetta differenza. 5. Per tutti gli altri contribuenti l’importo di cui al comma 1 è ammesso in diminuzione delle imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi relative al 2002. 6. I contribuenti che non possono utilizzare in diminuzione l’ammontare di cui al comma 1 secondo le modalità previste nei commi precedenti possono, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, presentare al Centro di servizio delle imposte dirette e indirette competente sulla base del loro domicilio fiscale apposita istanza di rimborso. Il Centro di servizio prowede tramite la tesoreria provinciale ad effettuare il rimborso entro novanta giorni dal ricevimento delle istanze».
Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.8).
5.0.114
2. Per i contribuenti titolari di partita IVA, l’attribuzione è effettuata mediante compensazione di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con i versamenti da eseguire a decorrere dal mese di gennaio 2003. 3. Per i lavoratori dipendenti e pensionati che intrattengono il rapporto con il sostituto d’imposta, l’importo spettante, tenendo conto anche dell’eventuale risultato dell’assistenza fiscale, è riconosciuto dallo stesso sostituto d’imposta a partire dalle operazioni di conguaglio di fine anno 2002 deducendolo, fino ad integrale compensazione, dalle ritenute dovute. L’importo attribuito deve essere indicato nelle certificazioni dei redditi di lavoro dipendente e assimilati da consegnare ai percipienti. 4. Per i lavoratori dipendenti e pensionati diversi da quelli di cui al comma 3 l’importo è ammesso in diminuzione delle imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi relative al 2002, ovvero per il tramite del sostituto d’imposta che provvede entro il secondo periodo di paga utile successivo a quello in cui ha ricevuto una apposita richiesta contenente l’indicazione della predetta differenza. 5. Per tutti gli altri contribuenti l’importo di cui al comma 1 è ammesso in diminuzione delle imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi relative al 2002. 6. I contribuenti che non possono utilizzare in diminuzione l’ammontare di cui al comma 1 secondo le modalità previste nei commi precedenti possono, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, presentare al Centro di servizio delle imposte dirette e indirette competente sulla base del loro domicilio fiscale apposita istanza di rimborso. Il Centro di servizio provvede tramite la tesoreria provinciale ad effettuare il rimborso entro novanta giorni dal ricevimento delle istanze».
5.0.115
Garraffa, Baratella, Chiusoli, Maconi, Caddeo, Morando
2. Per i contribuenti titolari di partita IVA, l’attribuzione è effettuata mediante compensazione di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con i versamenti da eseguire a decorrere dal mese di gennaio 2003. 3. Per i lavoratori dipendenti e pensionati che intrattengono il rapporto con il sostituto d’imposta, l’importo spettante, tenendo conto anche dell’eventuale risultato dell’assistenza fiscale, è riconosciuto dallo stesso sostituto d’imposta a partire dalle operazioni di conguaglio di fine anno 2002 deducendolo, fino ad integrale compensazione, dalle ritenute dovvte. L’importo attribuito deve essere indicato nelle certificazioni dei redditi di lavoro dipendente e assimilati da consegnare ai percipienti. 4. Per i lavoratori dipendenti e pensionati diversi da quelli di cui al cornrna 3 l’importo è ammesso in diminuzione delle imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi relative al 2002, ovvero per il tramite del sostituto d’imposta che provvede entro il secondo periodo di paga utile successivo a quello in cui ha ricevuto una apposita richiesta contenente l’indicazione della predetta differenza. 5. Per tutti gli altri contribuenti l’importo di cui al comma 1 è ammesso in diminuzione delle imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi relative al 2002. 6. I contribuenti che non possono utilizzare in diminuzione l’ammontare di cui al comma 1 secondo le modalità previste nei commi precedenti possono, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, presentare al Centro di servizio delle irnposte dirette e indirette competente sulla base del loro domicilio fiscale apposita istanza di rimborso. Il Centro di servizio provvede trarnite la tesoreria provinciale ad effettuare il rimborso entro novanta giorni dal ricevimento delle istanze».
5.0.116
Cicolani, Chirilli, Nocco
Dopo l’articolo 5, è aggiunto il seguente articolo:
(Rideterminazione della dividente demaniale)
5.0.117
Cicolani
(Canoni di concessione demaniale)
5.0.118
Forcieri, Caddeo
(Ripristino dell’imposta di successione sui grandi patrimoni)
5.0.142
Fabris, Dentamaro, Filippelli, Crema
Alla Tabella D, Ministero delle attività produttive, decreto-legge n. 415 del 1992, sostituire le cifre:
2003: 100.000
2004: 100.000 2005: 500.000
con le altre:
2003: 300.000
2004: 300.000 2005: 500.000
Conseguentemente, dopo l’articolo 5, aggiungere il seguente:
5.0.119
5.0.120
(Incentivi fiscali per gli investimenti pubblicitari sulle emittenti radiofoniche e televisive locali)
2. L’esenzione di cui al comma 1 si applica nella misura del 100% per gli investimenti pubblicitari sulle emittenti locali ammesse alle provvidenze di cui all’articolo 7 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422. 3. L’attestazione dell’effettività delle spese sostenute e rilasciata dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto nell’albo dei revisori dei conti, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, nelle forme previste dall’articolo 13, comma 2, del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni dalla legge n. 140 del 1997 e successive modificazioni, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale.
5.0.121
Falomi, Baratella, Chiusoni, Maconi, Caddeo, Battaglia Giovanni, Morando
2. L’esenzione di cui al comma 1 si applica nella misura del 100% per gli investimenti pubblicitari sulle emittenti locali ammesse alle provvidenze di cui all’articolo 7 del decreto legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422. 3. L’attestazione dell’effettività delle spese sostenute è rilasciata dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto nell’albo dei revisori dei conti, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, nelle forme previste dall’articolo 13, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni dalla legge n. 140 del 1997 e successive modificazioni, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale».
5.0.122
2. L’esenzione di cui al comma 1 si applica nella misura del 100% per gli investimenti pubblicitari sulle emittenti locali ammesse alle provvidenze di cui all’articolo? del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422. 3. L’attestazione dell’effettività delle spese sostenute è rilasciata dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto nell’albo dei revisori dei conti, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, nelle forme previste dall’articolo 13, comma 2, del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni dalla legge n. 140 del 1997 e successive modificazioni, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale».
5.0.123
Ciccanti
(Valutazione secondo il valore di mercato presunto delle rimanenze nel settore tessile-abbigliamento-calzaturiero)
«7-bis. Per gli esercenti attività di commercio nel settore tessile-abbigliamento-calzaturiero la valutazione delle rimanenze di prodotti di carattere stagionale o di moda o suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo corrispondente alla stagionalità del settore, è effettuata applicando i seguenti coefficienti: 1º anno: 100 per cento del costo;
2º anno: 70 per cento del costo; 3º anno: 50 per cento del costo; 4º anno: 30 per cento del costo; 5º anno e succ.: 10 per cento del costo.
5.0.124
(Istituzione dell’imposta sul traffico pesante)
2. L’imposta è commisurata alla massa complessiva del veicolo ed è finalizzata a trasferire una quota del trasporto merci dalla strada alla ferrovia, con l’obiettivo di ridurre l’impatto ambientale del sistema di trasporto e di migliorare la sicurezza stradale. 3. Il Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, emana, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento per definire le modalità di esazione dell’imposta, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) determinazione dell’ammontare dell’imposta sulla base dell’impatto del traffico veicolare pesante lungo l’asse attraversato, tenendo in particolare considerazione le caratteristiche ambientali dell’area e il livello di sicurezza intrinseca dell’asse viario;
b) individuazione delle metodiche e degli strumenti più idonei per la riscossione dell’imposta, attraverso l’eventuale adozione di rilevatori elettronici di transito; c) riscossione semestrale dell’imposta per coloro i quali si dotano di dispositivi per la rilevazione automatica di transito e ad ogni attraversamento della zona di confine per coloro i quali siano sprovvisti dei dispositivi suddetti.
4. Il gettito dell’imposta istituita ai sensi del comma 1 è così ripartito: a) una quota pari al 70 per cento del gettito complessivo è destinata al Fondo per il riequilibrio modale di cui al comma 5;
b) una quota pari al 30 per cento del gettito complessivo è destinata al Piano nazionale per la sicurezza stradale e viene utilizzata prioritariamente per il miglioramento della sicurezza stradale dei valichi e dei trafori dell’arco alpino. 5. Al fine di favorire un più ampio ricorso alla ferrovia e, anche, al cabotaggio costiero per il trasporto delle merci è istituito il Fondo per il riequilibrio modale, da iscrivere in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 6. Le disponibilità del fondo di cui alla lettera a) del comma 4 sono utilizzate come segue:
a) riduzione dei costi del trasporto delle merci su ferrovia;
b) miglioramento ed innovazione tecnologica delle infrastrutture ferroviarie destinate al trasporto delle merci; c) adozione di un programma per il miglioramento del servizio di trasporto merci su ferrovia, per l’abbattimento dei tempi di percorrenza e per l’estensione dell’utilizzo del sistema di trasporto combinato.
7. La dotazione iniziale del fondo è fissata in 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.
5.0.125
5.0.126
Chiusoli, Baratella, Garaffa, Maconi, Caddeo
(Innalzamento del limite massimo di compensazione dei crediti di imposta)
5.0.127
(Compensazioni delle minori entrate IRAP)
5.0.128
Ioannucci, Ferrara
5.0.129
2004: + 200.000.
5.0.130
2004: + 500.000; 2005: + 500.000).
Compensazioni del Gruppo Misto-Comunisti Italiani (v. emend. 2.62).
5.0.131
5.0.132
5.0.133
(Proroga della applicazione delle aliquote ridotte IVA per alcuni servizi ad alta intensità di lavoro)
5.0.146
Stiffoni, Vanzo, Moro
(Disposizioni riguardanti le pro-loco)
5.0.147
Stiffoni, Vanzo
2. I soggetti di cui al comma 1 sono esenti da IVA, IRPEG, ILOR per le operazioni derivanti da attività commerciale aventi il requisito di marginalità di cui al D.M. 25-05-1995 pubblicato nella G.U. n. 134 del 10 giugno 1995».
Compensazioni del Gruppo Lega Padana 1 a 7 (v. emend. 1.0.3).
5.0.148
Giaretta, Toia, Baio Dossi, Gaglione, Liguori
(Nuove norme in materia di agevolazioni fiscali per i veicoli modificati per disabili)
5.0.149
Ferrara, Girfatti
2. Le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 8, del Decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1998, numero 169 e all’articolo 2, comma 6, del Decreto del Ministro delle finanze 2 giugno 1998, numero 174, non si applicano alle società le cui azioni sono quotate in borsa o in altro mercato regolamentato comunitario o sono detenute da soggetti concessionari della raccolta di scommesse. Qualora, durante l’esercizio della concessione, il concessionario, direttamente, oppure attraverso soggetti controllati o collegati, acquisti la titolarità di un numero di concessioni superiore al 15% nell’ambito nazionale, l’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, d’intesa con il Ministero delle politiche agricole e forestali e con il CONL procede alla revoca delle concessioni eccedenti la percentuale massima consentita. 3. Le concessioni per la raccolta delle scommesse sono attribuite per la prima volta mediante gara di evidenza pubblica, ancorché il servizio relativo non sia compreso tra quelli elencati nell’Allegato 1 al decreto legislativo 17 marzo 1995, numero 157. Le concessioni in tal modo attribuite, comprese quelle di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, numero 169, e al Decreto del Ministro delle finanze 2 giugno 1998, numero 174, possono essere rinnovate alla scadenza per nove anni. Il provvedimento di rinnovo è subordinato alla verifica del rispetto, da parte del concessionario, delle leggi di pubblica sicurezza e delle disposizioni normative dirette ad evitare rischi di criminalità e di frode, all’accertamento del regolare adempimento delle obbligazioni assunte dal Concessionario medesimo e alla valutazione positiva dell’andamento economico della gestione della concessione. L’articolo 8, comma 3, del decreto legge 28 dicembre 2001, numero 452, convertito in legge 27 febbraio 2002, numero 16, è abrogato». 4. Le scommesse possono essere effettuate al totalizzatore nazionale e a quota fissa; è vietato l’utilizzo del sistema a riferimento, ad eccezione delle multiple libere con più di due eventi. Nei glomi di svolgimento delle corse dei cavalli le scommesse ippiche a totalizzatore possono essere accettate presso gli sportelli degli ippodromi anche sulle corse in svolgimento su altri ippodromi Per l’esercizio del servizio di accettazione delle scommesse a totalizzatore è dovuto al concessionario un corrispettivo pari al 50 per cento del prelievo sull’introito lordo annuo delle scommesse; per le scommesse a quota fissa è rispettivamente destinato al CONI e all’UNIRE il 33 per cento del detto prelievo. I prelievi debbo essere versati entro il giorno 10 di ogni mese relativamente alle scommesse accettate nel mese precedente. L’ammontare della cauzione dovuta dal concessionario e rideterminato come segue, con riferimento al movimento annuale delle scommesse accettate: fino ad 0 2.500.000,00, cauzione di 1 25.000,00; da L 2.500.001 ad 1 5.000.000,00, cauzione di 50.000,00; oltre ad 5.000.000,00, cauzione di 5 100.000,00. A partire dall’anno 2002, il canone dovuto dai concessionari ippici ai sensi dell’art. 4 del Decreto interministeriale 16 dicembre 1999 è compreso nella quota di prelievo destinata all’UNIRE. 5. L’aliquota di imposta unica prevista dall’articolo 4, comma 1, lettera b) punto 2, del decreto legislativo 23 dicembre 1998, numero 504, è stabilita nella misura del 10 per cento. 6. A decorrere dal 1º gennaio 2002, e per ciascun anno di durata della concessione, a fronte dell’incremento del volume delle scommesse raccolte, il concessionario è tenuto al pagamento di un corrispettivo minimo garantito pari al prelievi dovuti all’autorità concedente sulle scommesse effettivamente accettate nell’anno precedente, incrementato annualmente dell’aumento percentuale medio realizzatosi su base provinciale. 7. Al fine della razionalizzazione della distribuzione territoriale delle concessioni per il servizio di raccolta delle scommesse, l’esercizio della concessione, previa comunicazione alla Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato da effettuare almeno trenta giorni prima della data prevista, può essere trasferito in altri locali nell’ambito o di altro comune della stessa provincia ove non sia attività altro concessionario dello stesso tipo di scommesse,. ovvero dello stesso comune con il consenso espresso dei concessionari ivi presenti. Il trasferimento non è consentito ove i nuovi locali si trovino ad una distanza pedonale inferiore a 5.000 metri da altra Agenzia concessionaria di scommesse ippiche e/o sportive. Limitatamente all’anno 2003, i- locali di esercizio della concessione possono essere trasferiti anche in altro comune della stessa regione alle condizioni stabilite nel periodo precedente. 8. Entro sessanta giomi dalla pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale, la convenzione-tipo per l’affidamento dei servizi relativi alla raccolta delle scommesse ippiche al totalizzatore nazionale e a quota fissa, approvata con decreto ministeriale 20 aprile 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22.4.1999, n. 93, e la convenzione-tipo che accede alle concessioni per l’esercizio delle scommesse sportive, approvata con decreto direttoriale 7 aprile 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14.4.1999, n. 86, sono unificate e ridefinite al fine di:
a) recepire le disposizioni della presente legge;
b) assicurare l’equo contemperamento degli interessi delle parti, eliminando le clausole che aggravano senza ragione la posizione dei concessionari; c) consentire nei locali di esercizio della concessione, in presenza delle licenze e autorizzazioni previste, l’accettazione di giochi e concorsi pronostici e l erogazione di servizi connessi all’esercizio delle scommesse e servizi di ristoro riservati agli scommettitori; d) prevedere la possibilità che, su autorizzazione dell’autorità concedente, le scommesse ippiche e sportive possano essere accettate negli stessi locali da parte di concessionari diversi, purché rappresentati da un unico soggetto agli effetti di quanto disposto dall’articolo 93, comma 2, del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931, numero 773; e) istituire un Comitato permanente di consultazione, composto da rappresentanti dell’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, del CONL dell’UNIRE e delle Associazioni di categoria dei concessionari maggiormente rappresentative, al fine di seguire costantemente I evoluzione del mercato delle scommesse e la congruità e l’efficienza della rete di accettazione; f) prevedere, nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 25 maggio 1999, numero 185, la possibilità, da parte dei concessionari del servizio di raccolta delle scommesse ippiche e sportive, di istituire punti remoti di accettazione delle scommesse nel territorio della provincia di esercizio della concessione, fino ad un massimo di due, collegati in via telematica e in tempo reale con l’agenzia concessionaria, disciplinandone l’attività.
9. Entro sessanta giomi successivi dalla ridefinizione delle convenzionitipo, l’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato provvede, nel rispetto delle garanzie procedimentali di cui agli articoli da 7 a 13 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, alla verifica della posizione dei singoli concessionari; l’atto conclusivo di tale verifica verrà allegato, come parte integrante e sostanziale, alla nuova convenzione che il concessionario, all’uopo convocato, dovrà sottoscrivere in segno di piena e completa accettazione. All’atto della sottoscrizione della nuova convenzione, il concessionario deve fornire la prova dell’avvenuto versamento di tutte le somme dovute per quote di prelievo fino al 31 dicembre 2002 e per integrazione a titolo di minimo garantito per gli anni 2000 e 2001. Il mancato integrale versamento di dette somme costituisce causa di decadenza dalla concessione.
10. A fronte della verifica di cui al comma precedente, al concessionario è riconosciuta la facoltà di recedere dalla concessione, da esercitare, a pena di decadenza, entro la data stabilita per la sottoscrizione della nuova convenzione. Dalla data della dichiarazione di recesso si intende revocato l’atto di concessione alla raccolta di scommesse. Contestualmente alla dichiarazione di recesso, il concessionario dovrà fomire la prova dell’avvenuto versamento delle quote di prelievo maturate e di una somma pari al 15 per cento dell’integrazione per minimo garantito dovuta per gli anni 2000 e 2001. Tale ultima somma, a fronte di presentazione di idonea garanzia, che preveda l’espressa clausola del pagamento a prima richiesta, ogni eccezione esclusa, potrà essere corrisposta in tre rate annuali di pari importo, scadenti rispettivamente il 31 dicembre 2003, il 31 dicembre 2004, il 31 dicembre 2005. 11. Le dichiarazioni di adesione o di recesso rilasciate dai concessionari in base alle disposizioni contenute nel decreto interdirigenziale 6 giugno 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 giugno 2002, n. 139, e successive modificazioni, producono gli effetti giuridici previsti dalle disposizioni stesse, ove siano confermate con atto esplicito ricevuto dall’amministrazione.
5.0.150/1
Cambursano
All’emendamento 5.0.150, sopprimere i commi 1, 2 e 5
Al comma 4, sopprimere il secondo periodo. Al comma 6, all’articolo 6-bis ivi aggiunto sopprimere il seguente periodo: «I creditori dei partiti o movimenti politici di cui alla presente legge non possono pretendere direttamente dagli amministratori dei medesimi l’adempimento delle obbligazioni del partito o movimento politico se non qualora questi ultimi abbiano agito con dolo o colpa grave».
5.0.150
Fabris, Crema
2. I beni che, in alternativa alla usuale eliminazione dal circuito commerciale, vengono ceduti gratuitamente ai partiti o movimenti politici rappresentati nel Parlamento nazionale, non si considerano destinati a finalità estranee all’impresa a patto che i predetti partiti o movimenti politici dichiarino nell’atto di cessione che intendono utilizzare i beni per lo svolgimento della propria attività. 3. Per i partiti e movimenti politici rappresentati nel Parlamento nazionale, non costituisce esercizio di attività commerciale lo svolgimento delle attività istituzionali e quelle a queste connesse, ivi compresa la somministrazione di alimenti e bevande effettuata, anche se dietro pagamento di un corrispettivo, direttamente o attraverso bar o esercizi similari. I proventi derivanti dall’esercizio delle attività connesse a quelle istituzionali non concorrono alla formazione del reddito imponibile. Le operazioni effettuate dai predetti soggetti, nonché quelle a loro favore, sono esenti dall’imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633; in ogni caso, esse danno diritto alla detrazione d’imposta prevista dal medesimo decreto Presidenziale ai fini della determinazione dell’imposta dovuta. 4. Non si considerano produttivi di reddito gli immobili dei partiti o movimenti politici rappresentati nel Parlamento nazionale utilizzati per lo svolgimento delle attività istituzionali. Non si considerano, altresì, produttivi di reddito gli immobili dei predetti soggetti concessi in locazione, sempre che lo Statuto del partito o movimento politico preveda espressamente l’obbligo di utilizzare i canoni di locazione per il conseguimento delle finalità istituzionali e che tali entrate vengano evidenziate separatamente nella relazione allegata al bilancio e al consuntivo. Non sono soggette a tassazione le plusvalenze realizzate alla cessione degli immobili dei partiti e movimenti politici rappresentati nel Parlamento nazionale che siano reinvestite nell’acquisto di immobili utilizzati per lo svolgimento di attività istituzionali, ovvero siano utilizzate per il conseguimento degli scopi istituzionali o per il ripianamento dei debiti contratti per i medesimi scopi.
5. All’articolo 4 della legge 3 giugno 1999, n. 157, è aggiunto in fine il seguente comma:
“1-bis. Al fine di consentire la tutela della riservatezza, per l’effettuazione delle erogazioni di cui al comma 1, i contribuenti possono rivolgersi ad un notaio il quale, acquisita la dichiarazione da essi sottoscritta ai sensi dell’art. 47 del DPR 8 dicembre 2000, n. 445, in ordine alla regolarità del contributo ai sensi dell’articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 effettua il versamento per conto dei medesimi, rilasciandone agli stessi attestazione con indicazione del partito o movimento politico beneficiario. La suddetta attestazione può essere validamente allegata alla dichiarazione dei redditi o esibita all’amministrazione finanziaria nell’ambito dei procedimenti di accertamento o verifica dalla stessa avviati. Il notaio provvede alla annotazione su apposito registro, non soggetto alle disposizioni vigenti in materia di ispezione degli atti notarili, delle operazioni effettuate. Il notaio è tenuto a mantenere la riservatezza sull’identità del soggetto che effettua l’erogazione, salvo richiesta dell’autorità giudiziaria, effettuata nell’ambito di un procedimento penale. Il notaio che effettua il versamento rilascia altresì al partito o movimento politico beneficiario una dichiarazione relativa all’erogazione ricevuta senza indicazione del soggetto erogante. Ai fini dell’adempimento degli obblighi di comunicazione o di pubblicità previsti da disposizioni di legge, la dichiarazione rilasciata dal notaio produce gli effetti medesimi della dichiarazione proveniente dal soggetto che ha effettuato l’erogazione o di qualunque altra dichiarazione che ne attesti le generalità. Alle contribuzioni di cui al presente comma, non si applicano gli articoli 782 e ss. del codice civile. Con decreto del Ministro della giustizia, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sono dettate le norme di attuazione della presente disposizione“. 6. Alla legge 3 giugno 1999 n. 157, dopo l’articolo 6, è aggiunto il seguente articolo: “Art. 6-bis. Le risorse erogate ai partiti ai sensi della presente legge costituiscono, ai sensi dell’articolo 2740 del codice civile, garanzia ai fini dell’esatto adempimento delle obbligazioni assunte da parte dei partiti o movimenti politici beneficiati delle stesse. I creditori dei partiti o movimenti politici di cui alla presente legge non possono pretendere direttamente dagli amministratori dei medesimi l’adempimento delle obbligazioni del partito o movimento politico se non qualora questi ultimi abbiano agito con dolo o colpa grave“.
Conseguentemente all’articolo 67, comma 1, nella Tabella A richiamata, gli importi relativi a tutte le rubriche, salvi gli stanziamenti destinati alle regolazioni debitorie, e al comma 2, nella Tabella C richiamata, gli importi relativi a tutte le rubriche, sono ridotti proporzionalmente fino a concorrenza degli oneri».
5.0.152
(Incentivi per la riqualificazione della rete distributiva e per lo sviluppo del commercio elettronico e per la prevenzione di atti illeciti da parte di terzi)
2. Dopo il comma 3 dell’articolo 11 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono aggiunti i seguenti:
“3-bis. Il 50 per cento delle risorse disponibili per la concessione del credito d’imposta di cui al comma 1 è destinato agli investimenti in beni strumentali e software necessari per svolgere attività di commercio elettronico e per l’introduzione della firma digitale.
3-ter. Per favorire la diffusione degli strumenti di pagamento con moneta elettronica, il credito d’imposta di cui al comma 1 è concesso alle piccole imprese dei settori del commercio, del turismo e dei servizi, come definite dal decreto del Ministro dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato del 23 dicembre 1997, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’11 febbraio 1998, nella misura massima del 30 per cento dell’importo delle commissioni pagate per le operazioni di pagamento effettuate presso il proprio esercizio dalla clientela tramite carte di debito e di credito nell’arco del 2003. A tal fine è conferita al fondo di cui all’articolo 52, comma 1, della legge n. 448 del 1998 la somma di 100 milioni di euro per l’anno 2003“.
3. Alla tabella allegata all’articolo 5 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, il punto 7) è abrogato.
4. Ai fini della valutazione delle rimanenze di cui all’articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche in deroga alle disposizioni ivi previste, per gli esercenti attività di vendita al minuto di articoli relativi al settore moda, è consentita per i relativi beni, dal periodo d’imposta successivo a quello della loro immissione sul mercato, la valutazione in misura ridotta rispetto al costo e, comunque, nei limiti seguenti:
a) primo anno, 100 per cento del costo;
b) secondo anno, 70 per cento del costo; c) terzo anno, 50 per cento del costo; d) quarto anno, 30 per cento del costo; e) quinto anno, 10 per cento del costo; f) dal sesto anno, valore pari a zero, a condizione che sia fornita idonea prova dell’avvenuta svalutazione o della eliminazione dei beni.
5. Per le finalità di cui al comma 5, al fondo di cui all’articolo 52, comrna 1, della legge n. 448 del 1998, sono attribuiti 25 milioni di euro per l’anno 2003.
6. All’articolo 4, comma 4, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, dopo le parole: «l’ammodernamento di impianti esistenti» aggiungere le seguenti: “, l’acquisto dell’immobile nel quale e esercitata l’attività di commercio al dettaglio e di pubblico esercizio in regime di affitto“. 7. Per le finalità di cui al comrna 8, al fondo di cui all’articolo 52, comma 1 della legge n. 448 del 1998, sono attribuiti 25 milioni di euro per l’anno 2003. 8. Al fine di favorire il riequilibrio della struttura finanziaria delle piccole e medie imprese italiane, il Fondo di garanzia per le PMI di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a) della legge n. 662 del 1996, può prestare gratuitamente garanzie dirette, controgaranzie e cogaranzie riferite ad operazioni di consolidamento dei debiti effettuate dalle piccole e medie imprese in tutto il territorio nazionale. 9. Per le finalità di cui al comma 9, al fondo di cui all’articolo 52, comma 1, della legge n. 448 del 1998, sono attribuiti 15 milioni di euro per l’anno 2003.
5.0.153
Maconi, Chiusoli, Baratella, Garraffa, Caddeo, Ripamonti, Michelini, Marino, Marini, Giaretta, Scalera, Castellani Pierluigi, D’Amico
(Incentivi all’acquisto di veicoli alimentati a metano, a GPL e a trazione elettrica)
a) il veicolo acquistato sia un’autovettura o un autoveicolo per trasporto promiscuo, di cui all’articolo 54, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (202), non immatricolato in precedenza;
b) al momento dell’acquisto sia consegnato al venditore un autoveicolo per trasporto promiscuo, di cui all’articolo 54, comrna 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, non conforme alla direttiva CE n. 91/441, e successive, sull’inquinamento, intestato allo stesso soggetto intestatario dell’autoveicolo oggetto di acquisto o ad uno dei familiari conviventi alla data di acquisto, owero, in caso di locazione finanziaria del veicolo nuovo, intestato al soggetto utilizzatore del veicolo nuovo o ad uno dei familiari conviventi; c) nell’atto di acquisto sia espressamente dichiarato che il veicolo consegnato è destinato alla rottamazione e sia indicata la misura dello sconto pari al contributo statale di 2.500 euro.
2. Entro quindici giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo, il venditore ha l’obbligo di consegnare il veicolo usato ad un demolitore e di provvedere direttamente o tramite delega alla richiesta di cancellazione per demolizione al Pubblico registro automobilistico.
3. I veicoli usati, di cui al comma 2, non possono essere rimessi in circolazione e sono avviati o alle case costruttrici o ai centri autorizzati alla demolizione, anche convenzionati con le case costruttrici, al fine della messa in sicurezza, della demolizione, del recupero di materiali e della rottamazione. 4. Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l’importo del contributo e recuperano detto importo quale credito di imposta in compensazione delle ritenute dell’imposta sul reddito delle persone fisiche operate in qualità di sostituto d’imposta sui redditi da lavoro dipendente, dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell’imposta locale sui redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, dovute anche in acconto per l’esercizio in cui viene richiesto al Pubblico registro automobilistico l’originale del certificato di proprietà e per i successivi. 5. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici o importatrici conservano la seguente documentazione, che deve essere ad essi trasmessa dal venditore:
a) copia della fattura di vendita e dell’atto di acquisto;
b) copia del libretto e della carta di circolazione e del foglio complementare o del certificato di proprietà del veicolo usato, owero copia dell’estratto cronologico in caso di mancanza del libretto, della carta di circolazione e del foglio complementare; c) copia della domanda di cancellazione per demolizione del veicolo usato e originale del certificato di proprietà rilasciato dal pubblico registro automobilistico; d) certificato dello stato di famiglia, nel caso previsto dal comma 3-bis, lettera b).
5. All’onere derivante dall’applicazione del presente articolo, valutato in 11 milioni di euro per l’anno 2002, e 32,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale», iscritta, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2002, parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’economia e delle finanze. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
Compensazioni dei Gruppi dell’Ulivo (v. emend 2.195).
5.0.154
Maconi, Chiusoli, Baratella, Garraffa, Caddeo
b) al momento dell’acquisto sia consegnato al venditore un autoveicolo per trasporto promiscuo, di cui all’articolo 54, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, non conforme alla direttiva CE n. 91/441, e successive, sull’inquinamento, intestato allo stesso soggetto intestatario dell’autoveicolo oggetto di acquisto o ad uno dei familiari conviventi alla data di acquisto, owero, in caso di locazione finanziaria del veicolo nuovo, intestato al soggetto utilizzatore del veicolo nuovo o ad uno dei farniliari conviventi; c) nell’atto di acquisto sia espressamente dichiarato che il veicolo consegnato è destinato alla rottamazione e sia indicata la misura dello sconto pari al contributo statale di 2.500 euro.
3. I veicoli usati, di cui al comma 2, non possono essere rimessi in circolazione e sono awiati o alle case costruttrici o ai centri autorizzati alla demolizione, anche convenzionati con le case costruttrici, al fine della messa in sicurezza, della demolizione, del recupero di materiali e della rottamazione. 4. Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l’importo del contributo e recuperano detto importo quale credito di imposta in compensazione delle ritenute dell’imposta sul reddito delle persone fisiche operate in qualità di sostituto d’imposta sui redditi da lavoro dipendente, dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell’imposta locale sui redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, dovute anche in acconto per l’esercizio in cui viene richiesto al Pubblico registro automobilistico l’originale del certificato di proprietà e per i successivi. 5. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici o importatrici conservano la seguente documentazione, che deve essere ad essi trasmessa dal venditore:
b) copia del libretto e della carta di circolazione e del foglio complementare o del certificato di proprietà del veicolo usato, ovvero copia dell’estratto cronologico in caso di mancanza del libretto, della carta di circolazione e del foglio complementare; c) copia della domanda di cancellazione per demolizione del veicolo usato e originale del certificato di proprietà rilasciato dal pubblico registro automobilistico; d) certificato dello stato di famiglia, nel caso previsto dal comma 3-bis, lettera b).
5. All’onere derivante dall’applicazione del presente articolo, valutato in 11 milioni di euro per l’anno 2002, e 32,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004, si prowede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dell’unità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale“, iscritta, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’armo 2002, parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’economia e delle finanze. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
5.0.155
Ripamonti, Donati, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone, Turroni, Zancan
5.0.300
Budin, Bonfietti, Iovene, De Zulueta, Salvi, Battaglia Giovanni
Alla tabella C, alla voce: Ministero degli affari esteri, legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987, stanziamenti aggiuntivi per l’aiuto pubblico a favore dei paesi in via di sviluppo, apportare le seguenti modifiche:
2003: + 500.000;
2004: + 1.000.000; 2005: + 1.500.000.
(Istituzione di una imposta sulle transazioni valutarie)
2. Dall’imposta di cui al comma 1 sono esenti le operazioni relative a:
a) transazioni tra governi e organizzazioni internazionali;
b) transazioni intracomunitarie; c) esportazione od importazione di beni e servizi; d) transazioni che interessano partecipazioni qualificate all’estero di imprese nazionali; e) operazioni di cambio realizzate da persone fisiche il cui ammontare è inferiore a 77.500 euro.
3. Il Governo promuove un’azione dell’Unione europea per conseguire i necessari accordi internazionali, al me di estendere ai Paesi nei quali sono ubicati i mercati finanziari più importanti l’adozione dell’imposta di cui al presente articolo.
4. Il 50 per cento del gettito derivante dall’imposta di cui al comma 1 è finalizzata ad assicurare maggiori risorse alla cooperazione allo sviluppo, ad annullare i crediti che lo Stato italiano vanta nei confronti dei paesi a più basso reddito e maggiormente indebitati ed a contribuire alla lotta alla povertà su scala mondiale. 5. Per le transazioni valutarie con Stati o territori con regimi fiscali privilegiati l’aliquota dell’imposta sulle transazioni valutarie è pari a dieci volte l’aliquota di cui al comma 1 del presente articolo. 6. Ai fini dell’applicazione del comma 1, il Ministro dell’economia e delle manze, con proprio decreto, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce: a) l’ambito di applicazione dell’imposta sulle transazioni valutarie, da e verso l’estero, di valori, titoli o strumenti finanziari comunque denominati; b) le modalità di riscossione del tributo da parte degli intermediari finanziari, degli istituti di credito e di tutti i soggetti abilitati a porre in essere transazioni valutarie; c) il coordinamento della disciplina dell’imposta di cui al comma 1 con le norme del diritto comunitario, nonché l’armonizzazione di tale imposta con gli accordi stipulati dal Governo italiano con altri Paesi per evitare la doppia imposizione; d) la destinazione del 50 per cento del gettito derivante dall’imposta, secondo quanto indicato dal comma 4».
Sodano Tommaso, Malabarba, Marino
Sopprimere l’articolo.
Compensazioni del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.16).
6.2
Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni Zancan
Compensazioni del Gruppo Verdi-l’Ulivo (v. emend. 2.2).
6.3
D’Amico, De Petris, Turci, Castellani, Giaretta, Morando
6.4
Ripomonti, Boco, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turrone, Zancan
Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «cinque milioni di euro» con le seguenti: «un miliardo di euro».
6.5
All’articolo 6, comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «cinque milioni di euro» con le seguenti: «cinquecentomila euro».
6.6
Turci, Bonavita, Brunale, Pasquini, Morando, Caddeo, Battaglia Giovanni
Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «cinque milioni di euro» con le seguenti: «50 mila euro. Per le imprese commerciali, l’accesso al concordato di cui al presente articolo è ammesso entro il limite di 100 mila euro per i ricavi realizzati nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di definizione del concordato».
6.7
6.8
Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «cinque milioni di euro» con le seguenti: «50 mila euro. Per le imprese commerciali, l’accesso al concordato di cui al presente articolo è ammesso entro il limite di 100 mila euro per i rciavi realizzati nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di definizione del concordato».
Compensazioni del Gruppo Margherita-DL-l’Ulivo (v. emend. 2.1).
6.9
Bonavita, Brunale, Pasquini, Caddeo, Battaglia Giovanni
Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «cinque milioni di euro» con le seguenti: «cinquantamila euro»
6.10
De Petris, Turci, Castellani, D’Amico, Giaretta
Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «cinque milioni di euro» con le seguenti: «cinquantamila euro».
6.11
Gubert Renzo
Al comma 1, dopo il secondo periodo, sostituire il seguente: «Qualora l’attività di impresao di lavoro autonomo assuma carattere integrativo di redditi di lavoro dipendente o di pensione, il concordato può prescindere dal reddito presunto dagli studi di settore.»
6.12
Ripamonti, Boco, Carella Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni Zancan
Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: tre anni con le seguenti: due anni
6.13
Cavallaro
Al comma 1, sostituire l’ultimo periodo con il seguente: «Il concordato diviene inefficace se le condizioni strutturali dell’attività considerate all’atto della sua definizione non risultano corrispondenti al vero o vengono accertati fatti che integrano i reati di dichiarazione fraudolenta di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74».
6.14
Al comma 1, sostituire l’ultimo periodo con il seguente: «Il concodato diviene inefficace se le condizioni strutturali dell’attività considerate all’atto della sua definizione non risultano corrispondenti al vero o vengono significativamente modificate ovvero se per l’anno precedente al triennio interessato vengono accertati fatti che integrano i reati di dichiarazione fraudolenta di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74».
Compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-l’Ulivo (v. emend. 2.25).
6.15
Al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole da: «imponibili fine del comma con le seguenti: o minori imponibili sarnno oggetto di conguaglio nel primo periodo di imposta successivo al triennio».
6.16
Al comma 2 sostituire le parole dall’inizio fino a «n. 400» con le seguenti: «con uno o più decreti legislativi».
6.17
Fabris, Dentamaro, Filippelli, Crema, Marino, Giaretta
Al comma 2, dopo la cifra «400» è inserita la seguente frase: «d’intesa con la Conferenza Stato/Regioni»
6.18
Al comma 2, dopo le parole: «n. 400» inserire le seguenti: d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni
6.19
Al comma 2, dopo le parole: «n. 400» aggiungere le seguenti: «d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Provincie auntonome di Trento e di Bolzano».
6.20
«2-bis. Per ciscun dei versamenti dell’imposta unica di cui al 23 dicembre 1998, n. 504, relativamente ai quali il termine è scaduto entro il 30 settembre 2002 e, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sonos tati notificati avvisi di accertamento, l’imposta unica, può essere definita, su richiesta del contribuente, mediante la presentazione di apposita dichiarazione integrativa. La definizione di cui al comma 1 avviene con il pagamento di un importo pari al 20% dell’imposta non versata. Le controversie sull’imposta in oggetto, per le quali alla data di entrata in vigore della presente legge non siano intervenuti acertamento definitivo o prununzia non più impugnabile, possono essere definite con il solo pagamento di un importo pari al 40 per cento dell’imposta o della maggiore imposta accertata dall’ufficio o enunciato in decreto di citazione a giudizio penale».
6.0.1
Scarabosio Aldo
Dopo l’articolo 6, aggingere il seguente:
2. A decorrere dal 1 gennaio 2003 il limite massimo dei crediti d’imposta e dei contributi compensabili ai sensi dell’articolo 17 del d. lgs 9 luglio 1997, n. 241, ovvero rimborsabili ai soggetti intestatri di conto fiscale è fissato in 1.032.914 euro ciascun anno solare».
6.0.2
Tarolli, Ciccanti, Bergamo, Borea, Callegaro, Cherchi, Cirami, Compagna, Cutrufo, Danzi, Eufemi, Forlani, Forte, Gaburro, Gubert, Iervolino, Maffioli, Magri, Meleleo, Moncada, Pellegrino, Ronconi, Sodano, Sudano, Trematerra, Tunis, Zanoletti, Nocco
(Regolarizzazione contributiva)
2. Possono essere corrisposti, con le modalità e i termini previsti dal comma 1, anche i contributi che hanno formato oggetto di procedure di regolarizzazione agevolate, ai sensi di precedenti disposizioni, per la parte del debito contributivo dovuto da parte dei soggetti indicati al comma 1 e rimasto insoluto alla data di entrata in vigore della presente legge».
6.0.3
Pedrini, Caddeo
Dopo l’articolo 6, e aggiunto il seguente:
I proprietari di apparecchi da gioco elettronici che non adempiono alle disposizioni di cui sopra sono soggetti al sequestro delle macchine medesime e, se soggetti concessionari dell’Amministrazione dei Monopoli di Stato e titolari di autorizzazioni di Polizia, ai sensi dell’articolo 38 del T.U.L.P.S., al ritiro della licenza. Entro il termine improrogabile del 31 dicembre 2003, i proprietari degli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco provvedono alla sostituzione degli apparecchi esistenti con apparecchi nuovi conformi alle disposizioni seguenti. Gli apparecchi per i quali non sia stata versata l’imposta unica di euro 1.500 per apparecchio e quelli che non sono stati sostituiti entro la data prevista con gli apparecchi nuovi conformi alle disposizioni seguenti vengono avviati alla rottamazione dall’Autorità di P. S. con spese a carico dei proprietari. Il Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con i Ministri dell’Interno e delle Attività produttive, ai sensi dell’articolo 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133, provvede con proprio decreto, da emanarsi entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, a regolamentare l’esercizio del gioco con gli apparecchi automatici, semiautomatici ed elettronici. Il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze è ispirato ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) determinazione delle tipologie ed omologazione degli apparecchi di gioco con alta affidabilità tecnologica, che consenta il controllo telematico degli stessi, conformi alle specifiche preventivamente fissate dai Monopoli di Stato;
b) regolamentazione delle modalità, criteri e procedure per il rilascio delle licenze per la gestione del gioco con apparecchi automatici a soggetti che assicurino comprovata esperienza nel settore dei giochi e forniscano idonee garanzie di affidabilità e sicurezza in ordine alla consistenza e alla struttura tecnico-organizativa; c) determinazione del numero massimo degli apparecchi autorizzabili e della loro ubicazione, pubblici esercizi e concessionari dello Stato per altri giochi, con al determinazione del valore massimo della singola giocata, del tempo di gioco per singola partita e del montepremi; d) determinazione, secondo le caratteristiche degli apparecchi, del prelievo a favore dell’erario, che non potrà comunque assicurare un gettito inferiore a quello previsto dall’imposta forfetaria; e) assoluto divieto di gioco ai minori di 18 anni r determinazione delle caratteristiche dello spazio dedicato al gioco con apparecchi automatici».
Sopprimere l’articolo 7.
7.2
Bonavita, Caddeo, Brunale, Pasquini
7.3
D’Amico, De Petris, Turci, Castellani, Giaretta
7.4
7.5
Ferrara, Zorzoli
Sostituire l’articolo 7 con il seguente:
«Art. 7. - (Regolarizzazione definitiva degli imponibili per gli anni pregressi). – 1. Le persone fisiche e i soggetti di cui agli articoli 5 e 87 comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 possono regolarizzare in via definiva gli imponibili, relativi alle annualità per le quali le dichiarazioni sono state presentate entro il 31 ottobre 2002, secondo le disposizioni del presente articolo. La regolarizzazione definitiva ha effetto ai fini delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, dell’imposta sul valore aggiunto, dell’imposta regionale sulle attività produttive e dei contributi previdenziali.
2 Relativamente a ciascun periodo di imposta, la regolarizzazione definitiva è esclusa per i soggetti che hanno omesso di presentare la dichiarazione. 3. La regolarizzazione definitiva degli imponibili per gli anni pregressi si perfeziona presentando entro il 15 marzo 2003 agli intermediari di cui al comma 6 una dichiarazione integrativa riservata relativa a uno o più dei periodi d’imposta indicati nel comma 1 e versando contestualmente una somma determinata applicando a ciascuno dei redditi imponibili indicati nella dichiarazione originaria per i singoli periodi d’imposta le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:
a) fino a 50.000 euro 10 per cento;
b) oltre 50.000 euro 5 per cento.
La somma di cui al presente comma non è deducibile, né compensabile ai fini di alcuna imposta, tassa o contributo e viene versata secondo le disposizioni contenute nel capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Se la somma di cui al presente comma è di ammontare superiore a 5.000 euro per le persone fisiche ed a 10.000 euro per gli altri contribuenti, è possibile pagare tale ammontare in due rate di uguale importo, la prima delle quali entro il 15 marzo 2003 e la seconda entro il 30 settembre 2003, maggiorata degli interessi legali a decorrere dal 16 marzo 2003. 4. La regolarizzazione determina gli effetti di cui al comma 7 anche nei casi in cui, alla data di presentazione della dichiarazione integrativa:
a) siano già iniziati accessi ispezioni e verifiche o altre attività di accertamento tributario e contributivo, di cui il soggetto ha avuto formale conoscenza, in tal caso, le aliquote di cui alle lettere a) e b) del comma 3 sono maggiorate del 20 per cento;
b) sia stato notificato al contribuente avviso di accertamento; in tal caso la somma di cui al comma 3 deve essere commisurata applicando le aliquote ivi indicate ad un importo pari al 60 per cento del maggiore imponibile accertato; c) sia stato già avviato un procedimento penale per gli illeciti di cui alla lettera c) del comma 7, di cui il soggetto ha avuto formale conoscenza; in tal caso, la somma dovuta è pari al debito tributario di cui all’art. 13 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.
5. Con uno o più decreti del direttore dell’Agenzia delle Entrate, da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono approvati il modello di dichiarazione integrativa riservata, il codice tributo della somma di cui al comma 3 e le altre modalità applicative per la regolarizzazione definitiva degli imponibili di cui al comma 3.
6. Ai fini del presente articolo, si considerano intermediari i soggetti convenzionati ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Gli intermediari rilasciano agli interessati copia della dichiarazione integrativa riservata e comunicano all’Amministrazione finanziaria l’ammontare complessivo delle somme di cui al comma 3 senza indicazione dei nominativi dei soggetti che hanno presentato la dichiarazione integrativa riservata. 7. Salvo quanto previsto ai commi 2 e 9, la regolarizzazione definitiva degli imponibili, effettuata nel rispetto delle modalità stabilite nel presente articolo, comporta, limitatamente a ciascuna delle annualità di cui al comma 1 oggetto di regolarizzazione definitiva:
a) la preclusione nei confronti del dichiarante e dei soggetti solidalmente obbligati da ogni accertamento tributario e contributivo;
b) l’estinzione delle sanzioni amministrative tributarie e previdenziali; c) l’esclusione ad ogni effetto della punibilità per i delitti tributari di cui al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, ad eccezione di quelli di cui agli articoli 8 e 11 di cui al medesimo decreto, nonché per i reati commessi per eseguirli od occultarli ovvero per conseguirne il profitto purché riferito alla stessa pendenza o situazione tributaria.
8. Il soggetto che ha presentato la dichiarazione integrativa riservata può opporre all’Amministrazione finanziaria gli effetti preclusivi, estintivi e di esclusione della punibilità di cui al comma 7. L’esibizione della dichiarazione integrativa determina l’inibizione di ogni azione accertativa con riferimento ai periodi di imposta oggetto di regolarizzazione definitiva.
9. La regolarizzazione definitiva degli imponibili di cui al presente articolo non produce gli effetti di cui al comma 7 qualora:
a) siano state violate le disposizioni sul monitoraggio fiscale di cui al decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 1990, n. 227;
b) sia omesso il versamento della somma indicata al comma 3 entro il termine del 15 marzo 2003 o, nel caso di rateazione, entro i rispettivi termini di scadenza delle due rate.
10. Per le operazioni di cui al comma 2 resta ferma l’applicazione delle disposizioni antiriciclaggio concernenti gli obblighi di identificazione, registrazione e segnalazione previsti dal decreto legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito con modificazioni dalla legge 5 luglio 1991, n. 197 e successive modificazioni e integrazioni. L’effettuazione delle operazioni di cui al comma 3 non costituisce di per sé elemento sufficiente ai fini della valutazione dei profili di sospetto per la segnalazione di cui all’articolo 3 del decreto legge 3 maggio 1991, n. 143, ferma rimanendo la valutazione degli altri elementi previsti dal medesimo articolo 3 del decreto legge 3 maggio 1991, n. 143.
11. La conoscenza dell’intervenuta regolarizzazione definitiva degli imponibili di cui al presente articolo non genera obbligo o facoltà della segnalazione di cui all’articolo 331 del codice di procedura penale. La regolarizzazione definitiva degli imponibili di cui al presente articolo non costituisce notizia di reato o elemento utilizzabile probatoriamente».
7.6
Sostituire l’articolo 7, con il seguente:
«Art. 7. - (Definizione degli imponibili per gli anni pregressi). – 1. Le persone fisiche e i soggetti di cui agli articoli 5 e 87 comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 possono definire gli imponibili, relativi alle annualità per le quali le dichiarazioni sono state presentate entro il 31 ottobre 2002, secondo le disposizioni del presente articolo. Salvo quanto previsto al comma 7, la definizione ha effetto ai fini delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, dell’imposta sul valore aggiunto, dell’imposta regionale sulle attività produttive e dei contributi previdenziali.
2. La definizione degli imponibili per gli anni pregressi si perfeziona presentando entro il 15 marzo 2003 agli intermediari di cui al comma 4 una dichiarazione integrativa riservata relativa a uno o più dei periodi d’imposta indicati nel comma 1 e versando contestualmente una somma determinata applicando a ciascuno dei maggiori redditi dichiarati per i singoli periodi d’imposta le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:
a) fino a 5.000 euro 12 per cento;
b) oltre 5.000 euro 20 per cento.
Salvo quanto previsto dal comma 7, lettera c), la somma è maggiorata del 50 per cento per la definizione dei maggiori imponibili dichiarati detenuti all’estero alla data del 30 settembre 2002.
La somma di cui al presente comma non è deducibile, né compensabile ai fini di alcuna imposta, tassa o contributo e viene versata secondo le disposizioni contenute nel capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Se la somma di cui al precedente periodo è di ammontare superiore a 5.000 euro per le persone fisiche ed a 10.000 euro per gli altri contribuenti, è possibile pagare tale ammontare in due rate di uguale importo, la prima delle quali entro il 15 marzo 2003 e la seconda entro il 30 settembre 2003, maggiorata degli interessi legali a decorrere dal 16 marzo 2003. 3. Con uno o più provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle Entrate, da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono approvati il modello di dichiarazione integrativa riservata, il codice tributo della somma di cui al comma 2 e le altre modalità applicative per la definizione degli imponibili di cui al comma 2. 4. Ai fini del presente articolo, si considerano intermediari i soggetti convenzionati ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Gli intermediari rilasciano agli interessati copia della dichiarazione integrativa riservata e comunicano all’Amministrazione finanziaria l’ammontare complessivo delle somme di cui al comma 2 senza indicazione dei nominativi dei soggetti che hanno presentato la dichiarazione integrativa riservata. 5. Salvo quanto previsto al comma 7, il perfezionamento della procedura di definizione degli imponibili, effettuata nel rispetto delle modalità stabilite nel presente articolo, comporta:
a) la preclusione nei confronti del dichiarante e dei soggetti solidalmente obbligati da ogni accertamento tributario e contributivo per i periodi d’imposta di cui al comma 1, limitatamente alle annualità oggetto di definizione ai sensi del comma 2 e agli imponibili cumulativamente risultanti dalla dichiarazione originaria e da quella integrativa maggiorati della percentuale indicata al comma 6, relativamente a ciascun periodo d’imposta;
b) l’estinzione delle sanzioni amministrative tributarie e previdenziali, limitatamente alle annualità oggetto di definizione ai sensi del comma 2 e agli imponibili cumulativamente risultanti dalla dichiarazione originaria e da quella integrativa maggiorati della percentuale indicata al comma 6, relativamente a ciascun periodo d’imposta; c) l’esclusione ad ogni effetto della punibilità per i delitti tributari di cui al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, ad eccezione di quelli di cui agli articoli 8 e 11 di cui al medesimo decreto, nonché per i reati commessi per eseguirli od occultarli ovvero per conseguirne il profitto purché riferito alla stessa pendenza o situazione tributaria, limitatamente alle annualità oggetto di definizione ai sensi del comma 2 e agli imponibili cumulativamente risultanti dalla dichiarazione originaria e da quella integrativa maggiorati della percentuale indicata al comma 6, relativamente a ciascun periodo d’imposta.
6. In caso di accertamento, il soggetto che ha presentato la dichiarazione integrativa riservata può opporre agli organi competenti gli effetti preclusivi, estintivi e di esclusione della punibilità di cui al comma 5 con invito a controllare la congruità della somma di cui al comma 2, in relazione all’ammontare dei maggiori redditi indicati nella dichiarazione integrativa riservata. L’accertamento in rettifica è ammesso, per ciascun periodo d’imposta, solo qualora l’ammontare del reddito imponibile accertabile superi quello cumulativamente risultante dalla dichiarazione originaria e da quella integrativa di un importo non inferiore al 50 per cento del reddito aggiunto in sede di integrazione.
7. La definizione degli imponibili di cui al presente articolo non produce gli effetti di cui al comma 5 qualora:
a) alla data di presentazione della dichiarazione integrativa siano già iniziati accessi, ispezioni e verifiche o altre attività di accertamento tributario e contributivo di cui il soggetto che presenta la dichiarazione ha avuto formale conoscenza;
b) alla data di presentazione della dichiarazione integrativa sia stato già avviato un procedimento penale per gli illeciti di cui alla lettera c) del comma 5, di cui il soggetto che presenta la dichiarazione ha avuto formale conoscenza; c) i maggiori redditi di cui al comma 2 sono stati conseguiti o detenuti in violazione delle disposizioni sul monitoraggio fiscale di cui al decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 1990, n. 227; d) sia omesso il versamento della somma indicata al comma 2 entro il termine del 15 marzo 2003 o, nel caso di rateazione, entro i rispettivi termini di scadenza delle due rate.
8. Per le operazioni di cui al comma 2 resta ferma l’applicazione delle disposizioni antiriciclaggio concernenti gli obblighi di identificazione, registrazione e segnalazione previsti dal decreto legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito con modificazioni dalla legge 5 luglio 1991, n. 197 e successive modificazioni e integrazioni. L’effettuazione delle operazioni di cui al comma 2 non costituisce di per sé elemento sufficiente ai fini della valutazione dei profili di sospetto per la segnalazione di cui all’articolo 3 del decreto legge 3 maggio 1991, n. 143, ferma rimanendo la valutazione degli altri elementi previsti dal medesimo articolo 3 del decreto legge 3 maggio 1991, n. 143.
9. La conoscenza dell’intervenuta definizione degli imponibili di cui al presente articolo non genera obbligo o facoltà della segnalazione di cui all’articolo 331 del codice di procedura penale. La definizione degli imponibili di cui al presente articolo non costituisce notizia di reato o elemento utilizzabile probatoriamente».
Compensazione dal Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).
7.7
L’articolo 7 è sostituito dal seguente:
«Art. 7. - (Definizione per gli anni pregressi mediante autoliquidazione). – 1. I soggetti titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo nonchè i soggetti di cui all’articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono effettuare la definizione automatica dei redditi di impresa, di lavoro autonomo e di quelli imputati ai sensi del predetto articolo 5, relativi ad annualità per le quali le dichiarazioni sono state presentate entro il 31 ottobre 2002, secondo le disposizioni del presente articolo. La definizione automatica avviene con il versamento, mediante autoliquidazione, dei tributi derivanti dall’accettazione di maggiori ricavi o compensi che tengono conto, in alternativa:
a) dell’ammontare dei ricavi o compensi determinabili sulla base degli studi di settore di cui all’articolo 62-bis del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, per i contribuenti cui si applicano in ciascun periodo d’imposta i predetti studi;
b) dell’ammontare dei ricavi o compensi determinabili sulla base dei parametri di cui all’articolo 3, commi da 181 a 189, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni, per i contribuenti cui si applicano in ciascun periodo d’imposta i predetti parametri; c) della distribuzione, per ciascuna categoria economica, dei contribuenti per fasce di ricavi o di compensi di importo non superiore a 25 milioni di euro e di redditività risultanti dalle dichiarazioni, qualora non siano determinabili i ricavi o compensi con le modalità di cui alle precedenti lettere a) e b).
La definizione ha effetto ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, dell’imposta sul valore aggiunto e dell’imposta regionale sulle attività produttive. La definizione automatica può altresì essere effettuata, con riferimento alle medesime annualità di cui al primo periodo, dagli imprenditori agricoli titolari esclusivamente di reddito agrario ai sensi dell’articolo 29 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché dalle imprese di allevamento di cui all’articolo 78 del citato testo unico ed ha effetto ai fini dell’imposta sul valore aggiunto e dell’imposta regionale sulle attività produttive. La definizione automatica da parte dei soggetti di cui al periodo precedente avviene mediante accettazione degli importi determinati, per ciascuna annualità, sulla base di una specifica metodologia di calcolo, approvata con il decreto di cui al comma 13, che tiene conto del volume di affari dichiarato ai fini dell’imposta sul valore aggiunto.
2. La definizione automatica di cui al comma 1 è esclusa per i soggetti:
a) che hanno omesso di presentare la dichiarazione;
b) che hanno dichiarato ricavi o compensi di importo superiore a 25 milioni di euro; c) ai quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, è stato notificato processo verbale di constatazione con esito positivo ai fini delle imposte sui redditi, dell’imposta sul valore aggiunto ovvero dell’imposta regionale sulle attività produttive; d) ai quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, è stato notificato avviso di accertamento, ovvero l’invito al contraddittorio di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218; e) nei cui riguardi è stato avviato il procedimento penale per i reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74. di cui il contribuente ha formale conoscenza.
3. In caso di avvisi di accertamento di cui all’articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, relativi a redditi oggetto della definizione automatica, owero di avvisi di accertamento di cui all’articolo 54, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, la definizione è ammessa a condizione che il contribuente versi entro il 20 giugno 2003 le somme derivanti dall’accertamento parziale.
4. Per il periodo di imposta 1997, i soggetti di cui al comma 1, primo periodo, possono effettuare la definizione automatica con il versamento entro il 20 giugno 2003 esclusivamente di una somma pari a 300 euro. Per i periodi di irnposta successivi, la definizione automatica si perfeziona con il versamento entro il 20 giugno 2003 delle somme determinate secondo la metodologia di calcolo di cui al comma 1 applicabile al contribuente Gli importi calcolati a titolo di maggiore ricavo o compenso non possono essere inferiori a 600 euro per le persone fisiche e a 1500 euro per gli altri soggetti. Sulle relative maggiori imposte non sono dovuti interessi e le sanzioni sono applicabili nella misura di un ottavo del minimo per ciascun tributo. Le maggiori imposte complessivamente dovute a titolo di definizione automatica sono ridotte nella misura del 50 per cento per la parte eccedente l’importo di 5.000 euro per le persone fisiche e l’importo di 10.000 euro per gli altri soggetti. Gli importi dovuti a titolo di maggiore imposta e di sanzione sono aumentati di una somma pari a 300 euro per ciascuna annualità oggetto di definizione, escluso il 1997. La predetta somma non è dovuta dagli imprenditori agricoli titolari di reddito agrario ai sensi dell’articolo 29 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché dalle imprese di allevamento di cui all’articolo 78 del citato testo unico. Qualora gli importi da versare complessivamente per la definizione automatica eccedano, per le persone fisiche, la somma di 5.000 euro e, per gli altri soggetti, la somma di 10.000 euro, gli importi eccedenti possono essere versati in due rate, di pari importo, entro il 20 giugno 2004 ed entro il 21 giugno 2005, maggiorati degli interessi legali a decorrere dal 21 giugno 2003. L’omesso versamento nei termini indicati nel periodo precedente non determina l’inefficacia della definizione automatica; per il recupero delle somme non corrisposte alle predette scadenze si applicano le disposizioni dell’articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, e sono altresì dovuti una sanzione amministrativa pari al 30 per cento delle somme non versate, ridotta alla metà in caso di versamento eseguito entro i dieci giorni successivi alle rispettive scadenze, e gli interessi legali. I soggetti che hanno dichiarato ricavi e compensi di ammontare non inferiore a quelli determinabili sulla base degli studi di settore di cui all’articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, e nei confronti dei quali non sono riscontrabili anomalie negli indici di coerenza economica, nonchè i soggetti che hanno dichiarato ricavi e compensi di ammontare non inferiore a quelli determinabili sulla base dei parametri di cui all’articolo 3, commi da 181 a 189, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni, possono effettuare la definizione automatica con il versamento di una somma pari a 300 euro per ciascuna annualità. 5. Qualora la definizione si fonda su dati non corrispondenti a quelli contenuti nella dichiarazione presentata, owero ricorrono le esclusioni previste da comma 2 del presente articolo, la stessa non ha effetto, con la decadenza dai benefici previsti dal presente articolo, escluso, in ogni caso, il rimborso degli importi versati. 6. La definizione automatica inibisce, a decorrere dalla data del versamento e con riferimento a qualsiasi organo inquirente, salve le disposizioni del codice penale e del codice di procedura penale, limitatamente all’attività di impresa e di lavoro autonomo, l’esercizio dei poteri di cui agli articoli 32, 33, 38, 39 e 40 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e agli articoli 51, 52, 54 e 55 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, nonchè le disposizioni circa le presunzioni di cessioni e di acquisto, recate dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 441. L’inibizione dell’esercizio dei poteri previsti dalle norme citate è opponibile dal contribuente mediante esibizione degli attestati di versamento e dell’atto di adesione in possesso del contribuente stesso. 7. La definizione automatica non è revocabile nè soggetta a impugnazione e non è integrabile o modificabile da parte dell’ufficio delle entrate, e non rileva ai fini penali ed extratributari, compreso il contributo per il Servizio sanitario nazionale, fatto salvo quanto previsto dal comma 10. 8. La definizione automatica, limitatamente a ciascuna annualità definita, rende definitiva la liquidazione delle imposte risultanti dalla dichiarazione con riferimento alla spettanza di deduzioni e agevolazioni indicate dal contribuente o all’applicabilità di esclusioni. Sono fatti salvi gli effetti della liquidazione delle imposte e del controllo formale in base rispettivamente all’articolo 36-bis ed all’articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonchè gli effetti derivanti dal controllo delle dichiarazioni IVA ai sensi dell’articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; tuttavia le variazioni dei dati dichiarati non esplicano efficacia ai fini del calcolo delle maggiori imposte da indicare nella proposta di cui al comma 1. La definizione automatica prevista dal presente articolo non modifica l’importo degli eventuali rimborsi e crediti derivanti dalle dichiarazioni presentate ai fini delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, dell’imposta sul valore aggiunto, nonchè dell’imposta regionale sulle attività produttive. 9. La definizione automatica dei redditi d’impresa o di lavoro autonomo esclude la rilevanza a qualsiasi effetto delle eventuali perdite risultanti dalla dichiarazione. È pertanto escluso e, comunque, inefficace il riporto a nuovo delle predette perdite. Se il riporto delle perdite di impresa riguarda periodi d’imposta per i quali la definizione automatica non è intervenuta, il recupero della differenza di imposta dovuta comporta l’applicazione delle sanzioni nella misura di un ottavo del minimo, senza applicazione di interessi. 10. La definizione automatica ai fini del calcolo dei contributi previdenziali, rileva nella misura del 60 per cento per la parte eccedente il minimale reddituale owero per la parte eccedente il dichiarato se superiore al minimale stesso. e non sono dovuti interessi e sanzioni. 11. Le società o associazioni di cui all’articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986? n. 917, nonché il titolare dell’azienda coniugale non gestita in forma societaria, che hanno effettuato la definizione automatica secondo le modalità del presente articolo, comunicano alle persone fisiche titolari dei redditi prodotti in forma associata l’avvenuta adesione, entro il 20 luglio 2003. La definizione automatica dei redditi prodotti in forma associata si perfeziona con il versamento delle somme dopvute entro il 1º dicembre 2003. L’adesione costituisce titolo per l’accertamento ai sensi dell’articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, nei confronti delle persone fisiche che non hanno definito i redditi prodotti in forma associata. In tal caso i termini di cui all’articolo 43 del predetto decreto n. 600 del 1973 sono prorogati di due anni. Per il periodo di imposta 1997, la definizione automatica effettuata dalle società o associazioni nonché dal titolare dell’azienda coniugale non gestita in forma societaria rende definitivi anche i redditi prodotti in forma associata. La disposizione di cui al periodo precedente si applica, altresì, per tutti i periodi d’imposta oggetto di definizione, qualora i predetti soggetti abbiano dichiarato ricavi e compensi di ammontare non inferiore a quelli determinabili sulla base degli studi di settore di cui all’articolo 62-bis del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, e nei confronti dei quali non siano riscontrabili anomalie negli indici di coerenza economica, nonché qualora abbiano dichiarato ricavi e compensi di ammontare non inferiore a quelli determinabili sulla base dei parametri di cui all’articolo 3, commi da 181 a 189, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni. 12. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze, tenuto anche conto delle informazioni disponibili al sistema informativo dell’Anagrafe tributaria, sono approvate le metodologie di calcolo per la individuazione degli importi previsti al comma 1, nonchè i criteri per la determinazione delle relative maggiori imposte, mediante l’applicazione delle ordinarie aliquote vigenti in ciascun periodo di imposta. 13. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono definiti le modalità tecniche per l’utilizzo esclusivo del sistema telematico per la presentazione delle definizioni da parte dei contribuenti, da effettuarsi comunque entro il 31 luglio 2003, e le modalità di versamento, da effettuare ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, esclusa in ogni caso la compensazione ivi prevista. 14. I contribuenti che hanno presentato successivamente al 30 settembre 2002 una dichiarazione integrativa ai sensi dell’articolo 2, comma 8 bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, possono avvalersi delle disposizioni di cui al presente articolo sulla base delle dichiarazioni originarie presentate. In tal caso le dichiarazioni integrative presentate sono prive di effetto».
7.8
«Art. 7. - (Concordato per gli anni pregressi). – 1. I soggetti titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo nonché i soggetti di cui all’articolo S del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono effettuare la definizione automatica dei redditi di impresa, di lavoro autonomo e di quelli imputati ai sensi del predetto articolo 5, relativi ad annualità per le quali le dichiarazioni sono state presentate entro il 31 ottobre 2002, secondo le disposizioni del presente articolo. La definizione automatica avviene mediante accettazione degli importi proposti, per ciascuna annualità, dalla Agenzia delle entrate sulla base di elaborazioni operate dall’anagrafe tributaria che tengono conto, in alternativa: a) dell’ammontare dei ricavi e compensi determinabili sulla base degli studi di settore di cui all’articolo 62-bis del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, per i contribuenti cui si applicano in ciascun periodo d’imposta i predetti studi;
b) dell’ammontare dei ricavi e compensi determinabili sulla base dei parametri di cui all’articolo 3, commi da 181 a 189, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni, per i contribuenti cui si applicano in ciascun periodo d’imposta i predetti parametri; c) della distribuzione, per ciascuna categoria economica, dei contribuenti per fasce di ricavi o di compensi di importo non superiore a 5.164.569 di euro e di redditività risultanti dalle dichiarazioni, qualora non siano determinabili i ricavi o compensi con le modalità di cui alle precedenti lettere a) e b), tenuto anche conto delle informazioni disponibili al sistema informativo dell’Anagrafe tributaria.
La definizione ha effetto ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, dell’imposta sul valore aggiunto e dell’imposta regionale sulle attività produttive. La definizione automatica può altresì essere effettuata, con riferimento alle medesime annualità di cui al primo periodo, dagli imprenditori agricoli titolari esclusivamente di reddito agrario ai sensi dell’articolo 29 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché dalle imprese di allevamento di cui all’articolo 78 del citato testo unico ed ha effetto ai fini dell’imposta sul valore aggiunto e dell’imposta regionale sulle attività produttive. La definizione automatica da parte dei soggetti di cui al periodo precedente avviene mediante accettazione degli importi proposti, per ciascuna annualità, dalla Agenzia delle Entrate sulla base di una specifica metodologia di calcolo, approvata con il decreto di cui al comma 13, che tiene conto del volume di affari dichiarato ai fini dell’imposta sul valore aggiunto.
b) che hanno dichiarato ricavi o compensi di importo superiore a 5.164.569 di euro; c) ai quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, è stato notificato processo verbale di constatazione con esito positivo ai fini delle imposte sui redditi, dell’imposta sul valore aggiunto ovvero dell’imposta regionale sulle attività produttive; d) ai quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, è stato notificato avviso di accertamento, ovvero l’invito al contraddittorio di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218; e) nei cui riguardi, sulla base degli elementi, dati e notizie a conoscenza dell’Agenzia delle entrate, è configurabile l’obbligo di denuncia all’autorità giudiziaria per i reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, ovvero è stato presentato rapporto dalla Guardia di finanza o risulta essere stata avviata l’azione penale.
3. In caso di avvisi di accertamento di cui all’articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, relativi a redditi oggetto della definizione automatica, ovvero di avvisi di accertamento di cui all’articolo 54, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, la definizione è ammessa a condizione che il contribuente versi entro il 20 giugno 2003 le somme derivanti dall’accertamento parziale.
4. Per il periodo di imposta 1997, i soggetti di cui al comma 1, primo periodo, possono effettuare la definizione automatica con il versamento entro il 20 giugno 2003 esclusivamente di una somma pari a 300 euro. Per i periodi di imposta successivi, la definizione automatica si perfeziona con il versamento entro il 20 giugno 2003 delle somme indicate nella proposta inviata dall’Agenzia delle entrate. Gli importi proposti a titolo di maggiore ricavo o compenso non possono essere inferiori a 600 euro per le persone fisiche e a 1500 euro per gli altri soggetti. Sulle relative maggiori imposte non sono dovuti interessi e le sanzioni sono applicabili nella misura di un ottavo del minimo per ciascun tributo. Le maggiori imposte contenute complessivamente nelle proposte di definizione automatica sono ridotte nella misura del 50 per cento per la parte eccedente l’importo di 5.000 euro per le persone fisiche e l’importo di 10.000 euro per gli altri soggetti. Gli importi dovuti a titolo di maggiore imposta e di sanzione sono aumentati di una somma pari a 300 euro per ciascuna annualità oggetto di definizione, escluso il 1997. La predetta somma non è dovuta dagli imprenditori agricoli titolari di reddito agrario ai sensi dell’articolo 29 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché dalle imprese di allevamento di cui all’articolo 78 del citato testo unico. Qualora gli importi da versare complessivamente per la definizione automatica eccedano, per le persone fisiche, la somma di 5.000 euro e, per gli altri soggetti, la somma di 10.000 euro, gli importi eccedenti possono essere versati in due rate, di pari importo, entro il 20 giugno 2004 ed entro il 21 giugno 2005, maggiorati degli interessi legali a decorrere dal 21 giugno 2003. L’omesso versamento nei termini indicati nel periodo precedente non determina l’inefficacia della definizione automatica; per il recupero delle somme non corrisposte alle predette scadenze si applicano le disposizioni dell’articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, e sono altresì dovuti una sanzione amministrativa pari al 30 per cento delle somme non versate, ridotta alla metà in caso di versamento eseguito entro i dieci giorni successivi alle rispettive scadenze, e gli interessi legali. I soggetti che hanno dichiarato ricavi e compensi di ammontare non inferiore a quelli determinabili sulla base degli studi di settore di cui all’articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, e nei confronti dei quali non sono riscontrabili anomalie negli indici di coerenza economica, nonché i soggetti che hanno dichiarato ricavi e compensi di ammontare non inferiore a quelli determinabili sulla base dei parametri di cui all’articolo 3, commi da 181 a 189, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni, possono effettuare la definizione automatica con il versamento di una somma pari a 300 euro per ciascuna annualità oggetto della proposta inviata dalla Agenzia delle entrate. 5. Qualora il contribuente rilevi nella proposta dati insufficienti o manchevoli tali da avere determinato l’Agenzia delle entrate a non effettuarla per una o più annualità, ovvero qualora risulti che la proposta si fonda su dati non corrispondenti a quelli contenuti nella dichiarazione, può chiedere la formulazione o la riformulazione della proposta da parte dell’ufficio locale dell’Agenzia delle entrate indicato nella stessa, anche mediante autocertificazione della dichiarazione presentata, nonché dei relativi allegati. Qualora la proposta non sia pervenuta al contribuente, entro il 31 maggio 2003, ovvero al professionista dallo stesso delegato, lo stesso può chiedere all’ufficio locale dell’Agenzia delle entrate nella cui circoscrizione ha il domicilio fiscale, la formulazione di una proposta. In tale caso l’ufficio provvede alla formulazione della proposta stessa, sempreché non ricorrano condizioni ostative, anche utilizzando le informazioni fornite dal contribuente mediante autocertificazione della dichiarazione presentata, nonché dei relativi allegati. Alle autocertificazioni previste dal presente comma si applicano le specifiche norme di cui al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, compresa la decadenza dai benefici previsti dal presente articolo, qualora emerga la non veridicità del contenuto delle autocertificazioni medesime. 6. La definizione automatica inibisce, a decorrere dalla data del versamento e con riferimento a qualsiasi organo inquirente, salve le disposizioni del codice penale e del codice di procedura penale, limitatamente all’attività di impresa e di lavoro autonomo, l’esercizio dei poteri di cui agli articoli 32, 33, 38 e 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e agli articoli 51, 52, 54 e 55 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, nonché le disposizioni circa le presunzioni di cessioni e di acquisto, recate dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 441. L’inibizione dell’esercizio dei poteri previsti dalle norme citate è opponibile dal contribuente mediante esibizione degli attestati di versamento e dell’atto di adesione in possesso del contribuente stesso. 7. I contribuenti che effettuano la definizione automatica non sono tenuti ai fini fiscali alla conservazione delle scritture e dei documenti contabili relativi all’esercizio oggetto della definizione, con la sola esclusione dei registri IVA. 8. La definizione automatica non è revocabile né soggetta a impugnazione e non è integrabile o modificabile da parte dell’ufficio delle entrate, e non rileva ai fini penali ed extratributari, compreso il contributo per il Servizio sanitario nazionale, fatto salvo quanto previsto dal comma 11. 9. La definizione automatica, limitatamente a ciascuna annualità definita, rende definitiva la liquidazione delle imposte risultanti dalla dichiarazione con riferimento alla spettanza di deduzioni e agevolazioni indicate dal contribuente o all’applicabilità di esclusioni. Sono fatti salvi gli effetti della liquidazione delle imposte e del controllo formale in base rispettivamente all’articolo 36-bis ed all’articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonché gli effetti derivanti dal controllo delle dichiarazioni IVA ai sensi dell’articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; tuttavia le variazioni dei dati dichiarati non esplicano efficacia ai fini del calcolo delle maggiori imposte da indicare nella proposta di cui al comma 1. La definizione automatica prevista dal presente articolo non modifica l’importo degli eventuali rimborsi e crediti derivanti dalle dichiarazioni presentate ai fini delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, dell’imposta sul valore aggiunto, nonchè dell’imposta regionale sulle attività produttive. 10. La definizione automatica dei redditi d’impresa o di lavoro autonomo esclude la rilevanza a qualsiasi effetto delle eventuali perdite risultanti dalla dichiarazione. È pertanto escluso e, comunque, inefficace il riporto a nuovo delle predette perdite. Se il riporto delle perdite di impresa riguarda periodi d’imposta per i quali la definizione automatica non è intervenuta, il recupero della differenza di imposta dovuta comporta l’applicazione delle sanzioni nella misura di un ottavo del minimo, senza applicazione di interessi. 11. La definizione automatica ai fini del calcolo dei contributi previdenziali, rileva nella misura del 60 per cento per la parte eccedente il minimale reddituale ovvero per la parte eccedente il dichiarato se superiore al minimale stesso, e non sono dovuti interessi e sanzioni. 12. Le società o associazioni di cui all’articolo S del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché il titolare dell’azienda coniugale non gestita in forma societaria, che hanno effettuato la definizione automatica secondo le modalità del presente articolo, comunicano alle persone fisiche titolari dei redditi prodotti in forma associata l’avvenuta adesione, entro il 20 luglio 2003. La definizione automatica dei redditi prodotti in forma associata si perfeziona con il versamento delle somme dovute entro il 1º dicembre 2003. L’adesione costituisce titolo per l’accertamento ai sensi dell’articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, nei confronti delle persone fisiche che non hanno definito i redditi prodotti in forma associata. In tal caso i termini di cui all’articolo 43 del predetto decreto n. 600 del 1973 sono prorogati di due anni. Per il periodo di imposta 1997, la definizione automatica effettuata dalle società o associazioni nonché dal titolare dell’azienda coniugale non gestita in forma societaria rende definitivi anche i redditi prodotti in forma associata. La disposizione di cui al periodo precedente si applica, altresì, per tutti i periodi d’imposta oggetto di definizione, qualora i predetti soggetti abbiano dichiarato ricavi e compensi di ammontare non inferiore a quelli determinabili sulla base degli studi di settore di cui all’articolo 62-bis del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, e nei confronti dei quali non siano riscontrabili anomalie negli indici di coerenza economica, nonché qualora abbiano dichiarato ricavi e compensi di ammontare non inferiore a quelli determinabili sulla base dei parametri di cui all’articolo 3, commi da 181 a 189, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni 13. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze, tenuto anche conto delle informazioni disponibili al sistema informativo dell’Anagrafe tributaria, sono approvate le metodologie di calcolo per la individuazione degli importi previsti al comma 1, nonchè i criteri per la determinazione delle relative maggiori imposte da indicare nella proposta di cui al medesimo comma, mediante l’applicazione delle ordinarie aliquote vigenti in ciascun periodo di imposta. 14. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, sono definiti le modalità tecniche per l’invio delle proposte ai contribuenti, ovvero al professionista dallo stesso delegato che ne abbia fatto richiesta all’Agenzia delle Entrate dal 1º febbraio 2003 al 15 marzo 2003, anche mediante sistemi telematici, l’utilizzo esclusivo del sistema telematico per la presentazione delle accettazioni da parte dei contribuenti, da effettuarsi comunque entro il 31 luglio 2003, e le modalità di versamento, da effettuare ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, esclusa in ogni caso la compensazione ivi prevista. 15. I contribuenti che hanno presentato successivamente al 30 settembre 2002 una dichiarazione integrativa ai sensi dell’articolo 2, comma 8 bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, possono avvalersi delle disposizioni di cui al presente articolo sulla base delle dichiarazioni originarie presentate. In tal caso le dichiarazioni integrative presentate sono prive di effetto.
Compensazione del Gruppo Forza Italia, nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).
7.9
Sodano Tommaso, Malabarba, Marino, Caddeo
Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «10.000.000 di euro», con le seguenti: «1.000.000 di euro».
7.10
Pedrizzi, Nocco
Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: «di entrata in vigore della presente legge», con le altre: «del 29 settembre 2002».
7.11
Al comma 2, lettera e), sostituire le parole: «sulla base degli elementi, dati e notizie a conoscenza dell’Agenzia delle entrate, è configurabile l’obbligo di», con le altre: «alla data del 29 settembre 2002, è stata presentata».
7.12
Al comma 2, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
«e-bis) che non abbiano già goduto di precedenti condoni o concordati fiscali».
7.13
7.14
Caddeo, Basso, Mascioni, Tonini, Bonavita, Brunale, Baratella, Battaglia Giovanni, Garraffa
Al comma 4, sostituire le parole: «30 giugno 2003», con le altre: «30 settembre 2003».
7.15
Righetti, Giaretta
7.16
D’Ippolito, Girfatti, Nocco
7.17
Zanoletti, Ciccanti
7.18
Scalera, Bastianoni, Cambursano
7.19
Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole da: «inferiori a 3.000 euro», fino a: «3.000 euro per l’annualità», con le altre: «inferiori a 6.000 euro per le persone fisiche e a 18.000 euro per gli altri soggetti, ridotti, rispettivamente, a 3.000 euro ed a 6.000 euro per l’annualità».
Conseguentemente, all’ultimo periodo, sostituire le parole: «300 euro», con le altre: «1.000 euro». Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.16).
7.20
Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «3.000 euro per le persone fisiche e 9.000 euro», con le altre: «5.000 euro per le persone fisiche e 12.000 euro».
7.21
Labellarte, Giaretta
Al comma 4, sostituire la cifra: «3.000 euro» con l’altra: «4.000 euro», la cifra: «9.000 euro» con l’altra: «10.000 euro», la cifra: «1.000 euro» con l’altra: «1.500 euro», la cifra: «3.000 euro» con l’altra: «4.000 euro», le parole: «nella misura del 50 per cento» con le seguenti: «nella misura del 30 per cento».
Conseguentemente, le maggiori entrate sono destinate per 300 milioni di euro ad aumentare per l’anno 2003 il fondo istituito presso il Ministero dell’interno ai fini del rimborso IVA agli enti locali territoriali per i servizi esternalizzati, 888 milioni di euro sono finalizzati ad aumentare, per l’anno 2003, il fondo ordinario dei trasferimenti correnti ai comuni, la parte residua delle risorse che si rendono disponibili sono destinate a ridurre il disavanzo dello Stato.
7.22
Ripamonti, Boco, Carella, Coriana, De Petris, Donati, Martone, Turroni, Zancan
Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole da: «inferiori a 3.000 euro» fino a: «3.000 euro per l’annualità» con le seguenti: inferiori a 4.000 euro per le persone fisiche e a 10.000 euro per gli altri soggetti, ridotti, rispettivamente, a 1.500 euro ed a 4.000 euro per l’annualità».
Conseguentemente, al quarto periodo, sostituire le parole: «50 per cento» con le seguenti: «30 per cento», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le maggiori entrate sono destinate per 300 milioni di euro ad aumentare per l’anno 2003 il fondo istituito presso il Ministero dell’interno ai fini del rimborso IVA agli enti locali territoriali per i servizi esternalizzati, 888 milioni di euro sono finalizzati ad aumentare, per l’anno 2003, il fondo ordinario dei trasferimenti correnti ai comuni, la parte residua delle risorse che si rendono disponibili sono destinate a ridurre il disavanzo dello Stato». Compensazione del Gruppo Verdi-l’Ulivo (v. emend. 2.2).
7.23
Gubert, Ciccanti
Al comma 4 sostituire la cifra: «3.000 euro» con l’altra: «4.000 euro», la cifra: «9.000 euro» con l’altra: «10.000 euro», la cifra: «1.000 euro» con l’altra: «1.500 euro» , la cifra: «3.000 euro» con l’altra: «4.000 euro», le parole: «nella misura del 50 per cento» con le seguenti: «nella misura del 30 per cento».
Conseguentemente, le maggiori entrate sono destinate per il 25% ad aumentare per l’anno 2003 il fondo istituito presso il Ministero dell’interno ai fini del rimborso IVA agli enti locali territoriali per i servizi esternalizzati per il 75% sono finalizzati ad aumentare, per l’anno 2003, il fondo ordinario dei trasferimenti correnti ai comuni, la parte residua delle risorse che si rendono disponibili sono destinate a ridurre il disavanzo dello Stato.
7.24
Battisti, Scalera, Cavallaro, Cambursano, Baio Dossi, Bedin, Dettori
Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
«4-bis. Le maggiori entrate sono destinate per 300 milioni di euro ad aumentare per l’anno 2003 il fondo istituito presso il Ministero dell’interno ai fini del rimborso IVA agli enti locali territoriali per i servizi esternalizzati, 888 milioni di euro sono finalizzati ad aumentare, per l’anno 2003 il fondo ordinario dei trasferimenti correnti ai comuni, la parte residua delle risorse che si rendono disponibili sono destinate a ridurre il disavanzo dello Stato.
7.25
Muzio, Marino, Pagliarulo
Conseguentemente, le maggiori entrate sono destinate per 300 milioni di euro ad aumentare per l’anno 2003 il fondo istituito presso il Ministero dell’interno ai fini del rimborso IVA agli enti locali territoriali per i servizi esternalizzati, 888 milioni di euro sono finalizzati ad aumentare, per l’anno 2003, il fondo ordinario dei trasferimenti correnti ai comuni, la parte residua delle risorse che si rendono disponibili sono destinate a ridurre il disavanzo dello Stato. Compensazione del Gruppo Misto-Comunisti italiani (v. mend. 2.62).
7.26
Conseguentemente, le maggiori entrate sono destinate per il 25% ad aumentare per l’anno 2003 il fondo istituito presso il Ministero dell’interno ai fini del rimborso IVA agli enti locali territoriali per i servizi esternalizzati, per il 75% sono finalizzati ad aumentare, per l’anno 2003, il fondo ordinario dei trasferimenti correnti ai comuni, la parte residua delle risorse che si rendono disponibili sono destinate a ridurre il disavanzo dello Stato.
7.27
Cavallaro, Bedin, Giaretta
Conseguentemente, aggiungere in fine le seguenti parole: «le maggiori entrate sono destinate per 300 milioni di euro ad aumentare per l’anno 2003 il fondo istituito presso il Ministero dell’interno ai fini del rimborso IVA agli enti locali territoriali per i servizi esternalizzati, 888 milioni di euro sono finalizzati ad aumentare, per l’anno 2003, il fondo ordinario dei trasferimenti correnti ai comuni, la parte residua delle risorse che si rendono disponibili sono destinate a ridurre il disavanzo dello Stato. Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l’Ulivo (v. emend. 2.1).
7.28
Al comma 4, sono apportate le seguenti modificazioni:
«il seguente periodo è soppresso: “Le maggiori imposte contenute complessivamente nelle proposte di definizione automatica sono ridotte nella misura del 50 per cento per parte eccedente l’importo di 5.000 euro per le persone fisiche e l’importo di 10.000 euro per gli altri soggetti.“; il quinto periodo è sostituito dal seguente: “Qualora gli importi da versare complessivamente per la definizione automatica eccedano, per le persone fisiche, la somma di 5.000 euro e, per gli altri soggetti, la somma di 10.000 euro, gli importi eccedenti possono essere versati in tre rate, di pari importo, entro il 30 giugno 2004, il 30 giugno 2005 ed entro il 30 giugno 2006, maggiorati degli interessi legali a decorrere dal 1° luglio 2003“».
7.29
«il seguente periodo è soppresso: “Le maggiori imposte contenute complessivamente nelle proposte di definizione automatica sono ridotte nella misura del 50 per cento per la parte eccedente l’importo di 5.000 euro per le persone fisiche e l’importo di 10.000 euro per gli altri soggetti.“; il quinto periodo è sostituito dal seguente: “Qualora gli importi da versare complessivamente per la definizione automatica eccedano, per le persone fisiche, la somma di 5.000 euro e, per gli altri soggetti, la somma di 10.000 euro, gli importi eccedenti possono essere versati in tre rate, di pari importo, entro il 30 giugno 2004, il 30 giugno 2005 ed entro il 30 giugno 2006, maggiorati degli interessi legali a decorrere dal 1° luglio 2003“».
Compensazione del Gruppo Margherita DL-l’UIivo (v. emend. 2.1).
7.30
il seguente periodo è soppresso: “Le maggiori imposte contenute complessivamente nelle proposte di definizione automatica sono ridotte nella misura del 50 per cento per la parte eccedente l’importo di 5.000 euro per le persone fisiche e l’importo di 10.000 euro per gli altri soggetti.“; il quinto periodo è sostituito dal seguente: “Qualora gli importi da versare complessivamente per la definizione automatica eccedano, per le persone fisiche, la somma di 5.000 euro e, per gli altri soggetti, la somma di 10.000 euro, gli importi eccedenti possono essere versati in tre rate, di pari importo, entro il 30 giugno 2004, il 30 giugno 2005 ed entro il 30 giugno 2006, maggiorati degli interessi legali a decorrere dal 1° luglio 2003“».
7.31
D’Amico, Bastianoni, Giaretta, Castellani
7.32
Bastianoni, Scalera, Bedin, Cambursano
7.33
Al comma 4, sopprimere il quarto periodo.
7.34
Al comma 4, sopprimere l’ultimo periodo.
7.35
Bonavita, Brunale, Turci, Pasquini, Morando, Caddeo
7.36
7.37
Battaglia Antonio, Nocco
7.38
Salerno, Eufemi, Kappler, Franco, Balboni, Ciccanti
Al comma 4, dopo la parola «economica» inserire il seguente periodo: «salvo quelle per scostamenti eccedenti il massimo».
7.39
Al comma 4, ultimo periodo, sostituire le parole: «300 euro» con le seguenti: «500 euro».
7.40
7.41
Al comma 4, ultimo periodo, le parole «300 euro», sono sostituite dalle seguenti: «200 euro per le persone fisiche, 300 euro per i soggetti indicati nell’articolo 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e 400 euro per i soggetti all’imposta sul reddito delle persone giuridiche».
7.42
Brunale, Basso, Mascioni, Tonini, Bonavita, Caddeo, Battaglia Giovanni, Garraffa, Baratella
7.43
Al comma 4, ultimo periodo, le parole «300 euro» sono sostituite dalle seguenti: «200 euro per le persone fisiche, 300 euro per i soggetti indicati nell’articolo 5 del Decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e 400 euro per i soggetti all’imposta sul reddito delle persone giuridiche».
7.44
7.45
7.46
Al comma 5, aggiungere in fine il seguente periodo: «e potendo tenere in conto l’eventuale natura accessoria dell’attività di impresa o di lavoro autonomo rispetto ad altre fonti di reddito».
7.47
Sodano, Malabarba, Marino, Caddeo
All’articolo 7, sopprimere il comma 6.
7.48
Al comma 6, primo periodo, dopo la parola: «inquirente» aggiungere le seguenti:«,tranne l’Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza nell’esercizio dei compiti di polizia tributaria».
7.49
Sopprimere il comma 7.
7.50
Sostituire il comma 11 con il seguente: «11. La definizione ai fini del calcolo dei contributi previdenziale rileva per l’intero reddito».
7.51
Al comma 14, sopprimere le parole: «, esclusa in ogni caso la compensazione ivi prevista».
7.52
Al comma 14, sono soppresse le seguenti parole: «esclusa in ogni caso la compensazione ivi prevista».
Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l’UIivo (v. emend. 2.1).
7.53
7.54
7.55
7.56
Bonavita, Basso, Mascioni, Tonini, Brunale, Caddeo, Battaglia Giovanni, Baratella, Garraffa
7.57
Balboni, Nocco
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«14-bis. I soggetti nei cui confronti alla data del 30 giugno 1998 è stata emessa sentenza definitiva di condanna dalla Corte dei Conti in sede giurisdizionale, non a titolo di dolo e in assenza di corrispondente sentenza penale di condanna, al pagamento sino a somme non superiori a 51.645,69 Euro, oltre interessi a spese del giudizio, anche ripartite ai sensi dell’articolo 3, comma 1-quater del decreto legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito dalla legge. 20 dicembre 1996, n. 639, sono ammessi, al fine di rendere effettivo il recupero del credito erariale, al pagamento in via transattiva di un importo pari a un quinto delle somme di cui risultano debitori. La detta facoltà dovrà essere esercitata, a pena di decadenza, direttamente dal debitore, entro il termine di 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con pagamento in favore dell’ente creditore».
Alla Tabella A, Fondo speciale di parte corrente di cui al comma 1 dell’articolo 67, ridurre proporzionalmente le voci relative agli accantonamenti dei diversi ministeri, al netto delle regolazioni debitorie del 10 per cento per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005. Alla Tabella C, di cui al comma 2 dell’articolo 67, ridurre del 50 per cento l’accantonamento relativo al Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa per le leggi permanenti di natura corrente di cui alla legge n. 468 del 1978.
7.58
Aggiungere il seguente comma:
«15. Per l’IRAP e le addizionali all’IRPEF si applicano le disposizioni contenute nel presente articolo ove non diversamente stabilito dalle singole leggi regionali»
7.59
«14-bis. Per l’imposta regionale sulle attività produttive e le addizionali IRPEF si applicano le disposizioni contenute nel presente articolo ove non diversamente stabilito dalle singole leggi regionali».
7.0.1
Dopo l’articolo 7, aggiungere il seguente:
(Definizione degli imponibili per gli anni pregressi)
2. La definizione si perfeziona presentando, entro il 14 marzo 2003, agli intermediari di cui all’articolo 11, comma 1, lettera b) del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, una dichiarazione integrativa riservata relativa a uno o più dei periodi d’imposta indicati nel comma 1 e versando contestualmente le imposte e i relativi contributi dovuti mediante l’applicazione delle aliquote vigenti in ciascun periodo d’imposta. La dichiarazione integrativa non costituisce titolo per il rimborso di ritenute, acconti e crediti d’imposta precedentemente non dichiarati, né per il riconoscimento di esenzioni o agevolazioni non richieste in precedenza, ovvero di detrazioni d’imposta diverse da quelle originariamente dichiarate. E in ogni caso preclusa la deducibilità delle maggiori imposte e contributi versati. 3. Gli intermediari rilasciano agli interessati copia della dichiarazione integrativa riservata, versano, entro il 21 marzo 2003, le somme di cui al comma 2 secondo le disposizioni contenute nel Capo lll del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, esclusa in ogni caso la compensazione di cui all’articolo 17 dello stesso decreto, e comunicano all’Amministrazione finanziaria l’ammontare complessivo delle somme di cui al comma 2 senza indicazione dei nominativi dei soggetti che hanno presentato la dichiarazione integrativa riservata. 4. In alternativa alla procedura di cui ai commi 2 e 3, i soggetti di cui al comma 1 possono presentare la dichiarazione integrativa in via telematica direttamente ovvero avvalendosi degli intermediari abilitati di cui all’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, ed effettuare i versamenti ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, esclusa, in ogni caso, la compensazione IVI prevista. 5. Salvo quanto previsto al comma 7, il perfezionamento della procedura prevista dal presente articolo comporta, limitatamente alle annualità oggetto di definizione ai sensi del comma 2 e ai maggiori imponibili dichiarati aumentati del 100 per cento per ciascun periodo d’imposta:
a) la preclusione, nei confronti del dichiarante e dei soggetti coobbligati, ogni accertamento tributario e contributivo;
b) l’estinzione delle sanzioni amministrative tributarie e previdenziali; c) l’esclusione ad ogni effetto della punibilità per i reati tributari di cui agli articoli 2, 3, 4, e 5 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.
6. In caso di accertamento, il soggetto che ha presentato la dichiarazione integrativa riservata può opporre agli organi competenti gli effetti preclusivi, estintivi e di esclusione della punibilità di cui al comma 4 con invito a controllare la congruità della somma di cui al comma 2, in relazione all’ammontare dei maggiori redditi indicati nella dichiarazione integrativa riservata.
b) alla data di presentazione della dichiarazione integrativa sia stato già avviato un procedimento penale per gli illeciti di cui alla lettera c) del comma 4, di cui il soggetto che presenta la dichiarazione ha avuto formale conoscenza; c) i maggiori redditi di cui al comma 2 sono stati conseguiti o detenuti in violazione delle disposizioni sul monitoraggio fiscale di cui al decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 1990, n. 227.
8. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità applicative del presente articolo.
7.0.2
(Definizione automatica degli imponibili per gli anni pregressi)
2. La definizione automatica si perfeziona con il versamento, per ciascuna imposta, e per ciascun periodo d’imposta di un importo pari al 20 per cento dell’imposta lorda risultante dalla dichiarazione originariamente presentata. Qualora la predetta imposta lorda sia risultata di ammontare superiore a euro 10.000,00, la percentuale applicabile all’eccedenza è pari al 18 per cento; qualora la predetta imposta lorda sia risultata di ammontare superiore a euro 20.000,00, la percentuale applicabile all’eccedenza è pari al 15 per cento. 3. Le persone fisiche e le società semplici titolari di redditi diversi da quelli di impresa e da quelli derivanti dall’esercizio di arti e professioni possono effettuare la definizione automatica a condizione che nella dichiarazione integrativa sia indicata, per ciascun periodo di imposta, una maggiore imposta di ammontare almeno pari a euro 100,00. 4. Le persone fisiche, le società ed associazioni di cui all’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, titolari di reddito di impresa e di redditi derivanti dall’esercizio di arti e professioni nonché i soggetti di cui all’articolo 87 del citato testo unico n. 917 del 1986, indicano nella dichiarazione integrativa, per ciascun periodo d’imposta, una maggiore imposta almeno pari a:
a) euro 600,00 se l’ammontare dei ricavi e dei compensi non è superiore a euro 180.000,00;
b) euro 1.000,00 se l’ammontare dei ricavi e dei compensi non è superiore a euro 500.000,00; c) euro 1.500,00 se l’ammontare dei ricavi e dei compensi non è superiore a 5.000.000,00; d) euro 400,00 per ogni 500.000,00 euro in più.
5. Ai fini della definizione automatica, le persone fisiche titolari dei redditi prodotti in forma associata ai sensi dell’articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, indicano nella dichiarazione integrativa, per ciascun periodo d’imposta, l’ammontare dell’importo minimo determinato con le modalità indicate nel comma 4, in ragione della quota di partecipazione. In nessun caso tale importo può risultare di ammontare inferiore a euro 50,00; se, in relazione ai redditi propri e di partecipazione, risultino applicabili al medesimo contribuente importi minimi di diverso ammontare, deve essere versato quello di ammontare maggiore.
6. Ai fini della definizione automatica dei periodi d’imposta chiusi in perdita, nella dichiarazione integrativa la perdita dichiarata deve essere diminuita del 30 per cento e deve essere versato un importo pari al 10 per cento della differenza tra la perdita originariamente dichiarata e quella ridotta ai sensi del presente comma. Per la definizione automatica dei periodi di imposta chiusi in perdita o in pareggio deve essere versato un importo almeno pari a quello minimo indicato al comma 5. 7. Per la definizione automatica dei periodi di imposta per i quali non è stata presentata la dichiarazione dei redditi deve essere versato un importo pari a euro 3.000,00 per ciascuno dei periodi stessi; per le società e le associazioni di cui all’articolo 5 del D.P.R. n. 917 del 1986 e per i soggetti di cui all’articolo 87 del medesimo D.P.R. n. 917 del 1986 tale importo è elevato a euro 5.000,00. Se la dichiarazione dei redditi non è stata presentata in alcuno dei periodi d’imposta indicati nel comma 1, le relative imposte possono lo stesso essere definite per definizione automatica, ma gli importi minimi di cui al precedente comma 4 sono raddoppiati limitatamente al periodo d’imposta per il quale non è stata presentata la relativa dichiarazione. Non può essere definita in modo automatico l’imposta sui redditi soggetti a tassazione separata. 8. Salvo quanto previsto al comma 10, il perfezionamento della procedura prevista dal presente articolo comporta:
9. In caso di accertamento, il soggetto che ha presentato la dichiarazione integrativa riservata può opporre agli organi competenti gli effetti preclusivi, estintivi e di esclusione della punibilità di cui al comma 4 con invito a controllare la congruità della somma di cui al comma 2, in relazione all’ammontare dei maggiori redditi indicati nella dichiarazione integrativa riservata.
10. La definizione degli imponibili di cui al presente articolo non produce gli effetti di cui al comma 5 qualora:
11. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità applicative del presente articolo».
7.0.3
Dopo l’articolo 7, inserire il seguente
7.0.4
(Proroga di termini)
7.0.5
Maffioli, Ciccanti
2. La regolarizzazione può avvenire, secondo le modalità fissate dagli enti impositori, anche in trenta rate bimestrali consecutive di uguale importo, la prima e la seconda delle quali da versare entro il 28 febbraio 2003. L’importo di ciascuna rata, comprensivo degli interessi pari al 5 per cento annuo, è calcolato applicando al debito il coefficiente 0,037499. 3. Per le regolarizzazioni avvenute ai sensi dei commi 1 e 2 si applicano le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 230, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. 4. Icrediti di importo non superiore a 50 euro per contributi o premi dovuti agli enti pubblici che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, in essere alla data del 31 agosto 2002, sono estinti unitamente agli accessori di legge ed alle eventuali sanzioni e non si fa luogo alla loro riscossione.