ISTRUZIONE (7a)

GIOVEDÌ 25 LUGLIO 1996


17a Seduta

Presidenza del Vice Presidente
BISCARDI

Interviene il sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali Bordon.

La seduta inizia alle ore 15,40.

IN SEDE REFERENTE
(366) PASSIGLI: Disposizioni in materia di immobili vincolati ai sensi della legge 1o giugno 1939, n. 1089
(Esame e rinvio)

La relatrice BUCCIARELLI illustra il disegno di legge in titolo, il cui unico articolo mira a superare taluni inconvenienti dovuti al mancato raccordo tra la legge n.1089 del 1 giugno 1939, che ha reso obbligatoria la trascrizione nei registri immobiliari della notifica effettuata per i beni immobili di rilevante valore culturale, e la precedente legge di tutela n.364 del 20 giugno 1909, che tale trascrizione non prevedeva. Il rinnovo ai sensi della legge n.1089, così come la predetta trascrizione nei registri, delle più antiche notifiche sovente non sono stati effettuati, determinandosi così una situazione di incertezza in ordine sia alla validità degli atti di compravendita degli immobili vincolati sia alla effettività della tutela. Già nella legislatura precedente, nel corso della discussione di un disegno di legge in materia di circolazione di beni culturali, la 7a Commissione ipotizzò la costituzione di una banca dati dei beni notificati, astenendosene tuttavia proprio su richiesta del Governo. Sarebbe pertanto opportuno che il Sottosegretario fornisca a questo riguardo alcuni chiarimenti, anche per capire se non sarebbe possibile risolvere il problema illustrato già in via amministrativa. Conclude auspicando una rapida approvazione del disegno di legge, previo l'approfondimento di alcuni profili problematici, quale l'opportunità di un coinvolgimento degli organi preposti alla tutela ai fini della valutazione della permanenza e attualità del vincolo, nonchè l'esigenza di evitare che qualche privato possa conseguire illeciti vantaggi dalle nuove disposizioni.

Il seguito dell'esame è rinviato.

(367) PASSIGLI: Norme per la tutela delle «città d'arte»
(Esame e rinvio)

Il relatore VERTONE GRIMALDI esprime in via preliminare il proprio disagio nell'esposizione di un disegno di legge condivisibile sì nel fine - la tutela delle città d'arte -ma del tutto inadeguato rispetto alla vastità del problema. Un grande patrimonio costituito dai centri urbani e dal paesaggio italiani, quali sono stati creati da secoli di storia, è stato irreversibilmente distrutto in pochi decenni per l'incultura e l'incoscienza della politica, e non si può riparare allo scempio consumatosi con limitati interventi di settore, occorrendo invece un grande piano nazionale, volto a restituire all'ambiente e alle città il volto del passato. Cita al proposito la linea d'azione oggi seguita nella Germania orientale, che intende la conservazione non come pignola salvaguardia di dettagli, ma come tutela del bene in tutta l'ampiezza del suo valore culturale e ambientale. Il disegno di legge in esame presenta aspetti positivi, configurandosi come una legge di procedura, piuttosto snella, che affida gli interventi allo strumento degli accordi di programma e consente di determinare annualmente, in sede di approvazione della legge finanziaria, l'ammontare delle risorse statali a disposizione di tali accordi. Non mancano peraltro aspetti da valutare invece negativamente, quale una particolare enfasi nel configurare il ruolo delle regioni e dei comuni, laddove nella tutela essi hanno dato il peggio di sè, e la definizione di città d'arte rapportata tra l'altro alla consistenza dei flussi turistici. Conclude ribadendo la drammatica inadeguatezza di un disegno di legge, tuttavia condivisibile quanto a finalità e a previsioni normative.

Il presidente BISCARDI ringrazia il relatore per un'esposizione che pare potersi definire come favorevole, ancorchè fortemente scettica, indi rinvia il seguito dell'esame.

(550) BISCARDI ed altri: Celebrazione del bicentenario della Repubblica Napoletana del 1799
(Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il senatore MASULLO, il quale ricorda come il testo in esame riproduca il disegno di legge n. 1729, approvato sul finire della scorsa legislatura dalla Commissione in sede deliberante ed il cui successivo iter fu interrotto solo dallo scioglimento delle Camere. Dopo aver menzionato le iniziative previste dal testo per celebrare la Repubblica Napoletana del 1799 - ricerche e approfondimenti storiografici, recupero del patrimonio storico-artistico, archivistico e librario e in particolare la pubblicazione delle opere di Mario Pagano, di Vincenzo Cuoco e di altri protagonisti di quella grande stagione culturale e civile -il relatore si sofferma sulla grande importanza di tale pagina di storia, che, con le sue ombre e le sue luci, rappresenta forse il primo elemento di frattura nella vicenda storica dell'Italia a partire dal Medioevo. Ricordato poi come già lo stesso Cuoco avesse posto in rilievo la drammatica tensione fra processi ideali e processi materiali che caratterizzò la vita della Repubblica Napoletana, afferma che essa resta comunque il primo grande episodio in cui le teoriche democratiche tentarono di tradursi in istituti reali.
Passando ad illustrare il contenuto del testo, il relatore osserva che forse per la prima volta è la stessa legge a dar vita agli organismi preposti alle iniziative celebrative - rispettivamente un comitato d'onore e una commissione nazionale - dei quali espone analiticamente le funzioni. Dà quindi conto dei rilievi critici espressi dalla Commissione affari costituzionali nel proprio parere circa la composizione del comitato d'onore e le modalità di nomina del suo presidente. Quanto all'articolo 6, il mutamento del quadro finanziario intervenuto rispetto al momento della sua prima approvazione impone di trovare una diversa copertura finanziaria, per la quale è stato prospettato di attingere ad una quota dei proventi della cosiddetta tassa di accesso ai musei.
Conclude con l'invito ad approvare il disegno di legge, dicendosi convinto non solo dell'importanza di assicurare degne celebrazioni al bicentenario della Repubblica Napoletana, ma anche dell'opportunità che ciò sia disposto per legge, quale strumento per consolidare la coscienza civica e l'identità nazionale, fondata sul legame ad una comune eredità culturale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(806) BUCCIARELLI ed altri: Nuove norme per l'erogazione di contributi statali alle istituzioni culturali
(Esame e rinvio)

Il senatore CASTELLANI Pierluigi riferisce alla Commissione, segnalando che il testo riproduce puntualmente quello che nella scorsa legislatura, dopo un approfondito esame e l'approvazione da parte della Commissione cultura della Camera dei deputati in sede legislativa, fu approvato con ampia maggioranza e senza mutamenti sostanziali anche dalla Commissione istruzione del Senato; tuttavia l'esigenza di apportare limitate modifiche per mere ragioni contabili impedì l'entrata in vigore del testo, che decadde con la fine della legislatura. Anche nella X e nella XI legislatura, d'altra parte, il Parlamento aveva affrontato la questione di una riforma del meccanismo di finanziamento statale alle istituzioni culturali creato nel 1980 dalla legge n. 123, nota anche come «legge Amalfitano».
L'opportunità di tale riforma oggi è rafforzata da due ordini di motivi: in primo luogo dall'esigenza di superare la progressiva polverizzazione «a pioggia» dei contributi prodottasi nel tempo, attraverso criteri più rigorosi per la selezione degli istituti beneficiari, così da assicurare anche maggiore trasparenza; poi dall'opportunità di rimediare a quanto disposto dalla legge 28 dicembre 1995, n. 549 (cosiddetto collegato alla manovra finanziaria 1996), che ha unificato in un unico capitolo di bilancio numerose ed eterogenee voci di spesa, fra cui quella relativa agli istituti, alterando anche le procedure di assegnazione.
Il relatore espone quindi il contenuto degli articoli, facendo in particolare presente che all'articolo 1 si affermano il principio della annualità dei contributi e quella della durata triennale della tabella indicante i contributi stessi. L'articolo 2 indica con apprezzabile chiarezza e puntualità i requisiti che le istituzioni devono presentare per l'inserimento nella tabella, fra i quali segnala il possesso della personalità giuridica (il testo non precisa peraltro se di diritto privato o anche di diritto pubblico). Tale requisito, insieme all'altra importante indicazione che vuole i contributi in esame meramente aggiuntivi rispetto alle risorse autonome degli istituti, rende possibile l'inserimento nella tabella, ad esempio, anche di istituzioni come l'Accademia Chigiana, destinata alla trasformazione in fondazione in virtù della nuova disciplina sugli enti lirici. Ricorda quindi che l'articolo 7 prevede la possibilità di contributi straordinari e l'articolo 8 quella di contributi ordinari per le istituzioni non contenute nella tabella.
Infine raccomanda la sollecita approvazione del disegno di legge, vivamente atteso dalle istituzioni culturali, proponendo a tal fine di richiedere il trasferimento alla sede deliberante.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,40.