LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)
GIOVEDI' 10 DICEMBRE 1998
251ª Seduta

Presidenza del Presidente
PETRUCCIOLI

Interviene il sottosegretario di Stato per i trasporti e la navigazione Angelini.


La seduta inizia alle ore 10.


IN SEDE DELIBERANTE

(2935) Interventi nel settore dei trasporti ferroviari e marittimi
(Seguito della discussione ed approvazione con modificazioni)


Riprende la discussione, sospesa nella seduta di ieri.

Il presidente PETRUCCIOLI ricorda che l'emendamento 3.0.1 era già stato illustrato.

Il senatore LAURO propone che della materia relativa al conferimento degli incarichi di cui al comma 1 sia data informazione, eventualmente per il parere, alle Commissioni competenti.

Sulla proposta si apre un breve dibattito nel quale intervengono i senatori BORNACIN, PAROLA, il presidente PETRUCCIOLI e il senatore VEDOVATO che ritiene di non modificare il testo dell'emendamento.

Con il voto contrario dei senatori BORNACIN, CASTELLI e LAURO l'emendamento 3.0.1, posto ai voti, è approvato.

Il RELATORE ritira l'emendamento 3.0.2.

Posto ai voti, con il parere favorevole del sottosegretario ANGELINI, posto ai voti è quindi approvato l'emendamento 3.0.3.

Il senatore LAURO e il senatore CASTELLI rinunciano ad illustrare gli emendamenti riferiti all'articolo 4.

Il senatore BORNACIN fa proprio l'emendamento 4.9 e il senatore CARPINELLI fa proprio l'emendamento 4.2-bis.

Il PRESIDENTE dichiara decaduto per assenza del presentatore l'emendamento 4.3.

Il RELATORE esprime parere contrario sugli emendamenti 4.1, 4.2, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8 e 4.9. Esprime invece parere favorevole sull'emendamento 4.2-bis. Il sottosegretario ANGELINI si associa alle dichiarazioni del relatore.

Posti separatamente ai voti gli emendamenti 4.1 e 4.2 sono respinti mentre, posto ai voti, è accolto l'emendamento 4.2-bis.

Il senatore SARTO ritira l'emendamento 4.2-ter.

Il senatore LAURO ritira gli emendamenti 4.4 e 4.7.

Posti separatamente ai voti, sono quindi respinti gli emendamenti 4.5, 4.6, 4.8 e, previa dichiarazione di voto favorevole del senatore BORNACIN, l'emendamento 4.9.

Posto ai voti, l'articolo 4 nel suo complesso è approvato.

Il RELATORE ritira gli emendamenti 4.0.1 e 4.0.2.

Il senatore LAURO dà per illustrati tutti i suoi emendamenti riferiti all'articolo 5.

Il senatore CARPINELLI rinuncia all'illustrazione dei propri emendamenti.

Il senatore VERALDI rinuncia a sua volta all'illustrazione dell'emendamento 5.3.

Il PRESIDENTE dichiara decaduti, per assenza dei presentatori, gli emendamenti 5.4, 5.5-bis, 5.7 e 5.9.

Il RELATORE, dopo aver ritirato l'emendamento 5.2, esprime parere contrario sull'emendamento 5.1, invita i presentatori a ritirare gli emendamenti 5.1-bis, 5.3, 5.5, 5.6 e 5.8. Il sottosegretario ANGELINI dichiara di far propri i pareri espressi dal relatore.

Accogliendo l'invito del relatore, il senatore LAURO ritira gli emendamenti 5.1-bis, 5.5 e 5.8. Il senatore CARPINELLI ritira l'emendamento 5.6 e il senatore VERALDI ritira l'emendamento 5.3 annunciando la sua trasformazione in un ordine del giorno.

Posto ai voti con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 5.1 è respinto. Posto ai voti è quindi accolto l'articolo 5 nel complesso.

I presentatori rinunciano all'illustrazione degli emendamenti aggiuntivi all'articolo 5.

Il RELATORE esprime parere favorevole sugli emendamenti 5.0.1 e 5.0.2. Esprime parere contrario sugli emendamenti 5.0.3, 5.0.4 e 5.0.5. Ritira gli emendamenti 5.0.6 e 5.0.7 e dà lettura del nuovo testo dell'emendamento 5.0.9:

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
«Art. 5-bis
1. Per gli interventi di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 26 febbraio 1992, n. 211 il limite massimo dei mutui garantiti dallo Stato è elevato al 60 per cento del costo di realizzazione dell'investimento. Per gli interventi stessi sono autorizzati limiti di impegno decennali di lire 1 miliardo per l'anno 1998 e di lire 1 miliardo per l'anno 2000.
2. Per gli interventi di cui all'articolo 10, comma 2, ultimo periodo del decreto-legge 30 dicembre 1997 n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono autorizzati limiti di impegno trentennali di lire 4 miliardi per l'anno 1998, di lire 6 miliardi per l'anno 1999 e di lire 27 miliardi per l'anno 2000 ai fini della realizzazione delle opere previste in progetti esecutivi già approvati.
3. All'onere derivante dal presente articolo pari a lire 5 miliardi per l'anno 1998, a lire 11 miliardi per l'anno 1999 e a lire 39 miliardi per l'anno 2000 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento e mediante utilizzo delle proiezioni iscritte, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base in conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per l'anno 1998, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.»
5.0.9 (nuovo testo) IL RELATORE

Il sottosegretario ANGELINI fa propri i pareri espressi dal RELATORE ed esprime parere favorevole sugli emendamenti presentati da quest'ultimo.

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 5.0.1 e 5.0.2 sono approvati.

Il senatore CARPINELLI ritira gli emendamenti 5.0.3 e 5.0.4.

Il PRESIDENTE dichiara decaduto per assenza del presentatore l'emendamento 5.0.5

Con la dichiarazione di voto contrario dei senatori CASTELLI, LAURO e BORNACIN e del voto favorevole del presidente PETRUCCIOLI, posto ai voti, l'emendamento 5.0.8 è approvato.

Posto ai voti è quindi approvato l'emendamento 5.0.9 nella sua nuova formulazione.

Sull'emendamento 5.0.10 il RELATORE propone le seguenti modifiche: al comma 1, le parole: "lire 5 miliardi" sono sostituite dalle parole: "lire un miliardo" e le parole: "lire 10 miliardi" sono sostituite dalle parole: "lire 19 miliardi". Al secondo comma devono poi essere soppresse le parole: "pari a lire 5 miliardi per l'anno 1999 e a lire 15 miliardi per l'anno 2000".

Sull'emendamento interviene il senatore CASTELLI che sottolinea la necessità di non limitare gli stanziamenti alla sostituzione degli autobus, ma più generalmente di tutti i mezzi destinati al trasporto pubblico locale lasciando alle Regioni la facoltà di decidere quali mezzi sostituire.

A tale proposta si dichiara contrario il sottosegretario ANGELINI che sottolinea la necessità di una sostituzione degli autobus per il forte potere inquinante che deriva dall'invecchiamento di questi mezzi.

Posto ai voti, con le modifiche proposte dal relatore, l'emendamento 5.0.10 è approvato.

Poiché all'articolo 6 è stato presentato un solo emendamento soppressivo dell'articolo stesso, con il parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, il PRESIDENTE pone ai voti il mantenimento dell'articolo che risulta approvato.

I presentatori rinunciano all'illustrazione degli emendamenti aggiuntivi all'articolo 6.

Il RELATORE ritira gli emendamenti 6.0.1, 6.0.9 e fa proprio l'emendamento 6.0.10.

Il PRESIDENTE dichiara decaduti per assenza dei presentatori gli emendamenti 6.0.2, 6.0.2-bis, 6.0.15 e 6.0.16.

Il GOVERNO esprime parere favorevole sull'emendamento 6.0.3 del relatore che, posto ai voti, è approvato.

Su invito del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO il senatore CARPINELLI ritira gli emendamenti 6.0.4, 6.0.5, 6.0.6, 6.0.7, 6.0.8 e 6.0.12.

Il senatore LAURO aggiunge la propria firma sull'emendamento 6.0.4-bis che, previo parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, posto ai voti è approvato. Previo parere favorevole del sottosegretario ANGELINI, posto ai voti, è quindi approvato l'emendamento 6.0.10.

Il senatore CARPINELLI fa proprio l'emendamento 6.0.11 sul quale esprimono parere favorevole tanto il RELATORE che il rappresentante del GOVERNO. Posto ai voti l'emendamento è approvato.

Sull'emendamento 6.0.13 il RELATORE si rimette alle considerazioni del sottosegretario ANGELINI che esprime parere favorevole. Posto ai voti l'emendamento è approvato.

Previo parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, posti separatamente ai voti sono quindi approvati, con la dichiarazione di voto favorevole del senatore CARPINELLI, gli emendamenti 6.0.14 e 6.0.17.

Sull'emendamento 7.1 esprimono parere contrario sia il RELATORE che il rappresentante del GOVERNO. Poiché l'emendamento è volto a sopprimere l'intero articolo e non vi sono altri emendamenti riferiti all'articolo 7, il PRESIDENTE pone ai voti il suo mantenimento che risulta approvato.

I presentatori rinunciano quindi ad illustrare gli emendamenti aggiuntivi all'articolo 7.

Il RELATORE ritira gli emendamenti 7.0.2 e 7.0.3 ed esprime parere favorevole sugli emendamenti 7.0.1, 7.0.4 e 7.0.5, mentre invita i presentatori a ritirare tutti gli altri.

Il sottosegretario ANGELINI fa proprie le dichiarazioni del relatore ed esprime parere favorevole sull'emendamento 7.0.9 del relatore.

Accogliendo l'invito del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO il senatore CARPINELLI ritira gli emendamenti 7.0.6 e 7.0.7 mentre il senatore PAROLA ritira l'emendamento 7.0.10.

Il PRESIDENTE dichiara decaduto per assenza dei presentatori l'emendamento 7.0.8.

Posto ai voti, l'emendamento 7.0.1 è approvato.

Sull'emendamento 7.0.4, sul quale annuncia il proprio voto favorevole, il senatore LAURO chiede che, al primo comma, la parola: "nazionali" sia sostituita dalle parole: "di navigazione nazionale".

Con il consenso del RELATORE e il parere favorevole del sottosegretario ANGELINI posto ai voto l'emendamento 7.0.4 nel testo modificato è approvato.

Posto ai voti è successivamente approvato anche l'emendamento 7.0.5.

Sull'emendamento 7.0.9, al quale il senatore LAURO aggiunge la propria firma, il relatore fa presente che le parole: "9 miliardi" devono essere sostituite dalle parole: "8.187 milioni" e le parole: "e lire 9 miliardi per il 1999" devono essere soppresse.

Con le modifiche proposte dal RELATORE l'emendamento 7.0.9, posto ai voti, è approvato.

Sull'emendamento 8.1, volto alla soppressione dell'articolo, tanto il RELATORE quanto il rappresentante del GOVERNO esprimono parere contrario.

Poiché è l'unico emendamento riferito all'articolo 8, il PRESIDENTE pone ai voti il mantenimento dell'articolo stesso che è approvato.

Sull'emendamento 8.0.1 esprime parere favorevole il rappresentante del GOVERNO. Posto ai voti l'emendamento è approvato.

Il sottosegretario ANGELINI invita i presentatori a ritirare gli emendamenti 8.0.2, 8.0.3, 8.0.4, 8.0.5 e 8.0.6 in quanto riferiti ad una normativa che coinvolge anche la competenza del Ministero delle finanze con il quale sarebbe opportuno concordare una linea di azione politica.

Accogliendo l'invito del rappresentante del GOVERNO, il RELATORE ritira gli emendamenti 8.0.2 e 8.0.3, il senatore CARPINELLI l'emendamento 8.0.4 e il senatore PAROLA gli emendamenti 8.0.5 e 8.0.6.

Previo parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO posto ai voti, l'emendamento 8.0.7 fatto proprio dal senatore CARPINELLI, è approvato.

Previo parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, posto ai voti è quindi approvato l'emendamento 8.0.8.

Sull'emendamento 8.0.9 presentato dal relatore, il sottosegretario ANGELINI propone che, al comma 3, dopo le parole: "interventi per" siano aggiunte le seguenti: "la protezione ambientale e per" e che le parole: "in modo che almeno il 90 per cento delle medesime sia destinato agli interventi per la sicurezza della circolazione" siano soppresse.

Il RELATORE si dichiara favorevole alle modifiche proposte dal rappresentante del GOVERNO. Posto ai voti nel testo modificato l'emendamento 8.0.9 è approvato.

Il presidente PETRUCCIOLI dichiara decaduto l'emendamento 9.2 per assenza del presentatore.

Sull'emendamento 9.1, presentato dal relatore, esprime parere favorevole il sottosegretario ANGELINI.

Previa dichiarazione di voto contraria del senatore LAURO e di astensione del senatore BORNACIN, l'emendamento 9.1, posto ai voti, è approvato.

Il presidente PETRUCCIOLI dichiara decaduti per assenza dei presentatori gli emendamenti 9.0.3, 9.0.4, 9.0.5, 9.0.11 e 9.0.14

Il RELATORE ritira l'emendamento 9.0.1 ed invita i presentatori a ritirare gli emendamenti 9.0.2, 9.0.6, 9.0.7, 9.0.8, 9.0.10, 9.0.12, 9.0.13 e 9.0.15. Esprime quindi parere favorevole sull'emendamento 9.0.9. Il sottosegretario ANGELINI si associa alle dichiarazioni del RELATORE.

Accogliendo l'invito del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, il senatore VERALDI ritira l'emendamento 9.0.2 e il senatore LAURO ritira gli emendamenti 9.0.6, 9.0.7, 9.0.8 (sottolineando tuttavia la necessità di approfondire in Commissione il problema del cabotaggio e della liberalizzazione del settore), 9.0.10, 9.0.12 (che sarà trasformato in un ordine del giorno) e 9.0.13.

Il sottosegretario ANGELINI propone quindi la seguente riformulazione dell'emendamento 9.0.9: "Al comma 1 dell'articolo 9 della legge 24 marzo 1989, n. 112, così come modificato dall'articolo 17, comma 90, della legge 15 maggio 1987, n. 127, aggiungere in fine il seguente periodo: "I parcheggi stessi ove i piani urbani del traffico non siano stati redatti, potranno comunque essere realizzati nel rispetto delle indicazioni di cui al periodo precedente".

Il senatore LAURO si dichiara favorevole ad accogliere la riformulazione proposta dal rappresentante del GOVERNO. Posto ai voti l'emendamento 9.0.9 nel testo modificato, posto ai voti è approvato. Posti separatamente ai voti sono quindi respinti gli emendamenti 9.0.15 e 9.0.16.

Il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO esprimono parere favorevole sull'emendamento 10.1 volto alla soppressione dell'articolo 10.

Poiché l'emendamento è il solo riferito all'articolo 10 il PRESIDENTE ne pone ai voti il mantenimento che risulta respinto.

Il presidente PETRUCCIOLI dichiara decaduti per assenza dei presentatori gli emendamenti 10.0.2, 10.0.3 e 10.0.4.

Il senatore CARPINELLI ritira l'emendamento 10.0.5.

Il RELATORE esprime quindi parere favorevole sull'emendamento 10.0.6 e parere contrario sull'emendamento 10.0.7 che invita a ritirare.

Il sottosegretario ANGELINI esprime parere favorevole sugli emendamenti 10.0.1, 10.0.6 e parere contrario sull'emendamento 10.0.7.

Posti separatamente ai voti gli emendamenti 10.0.1 e 10.0.6 sono approvati. Il senatore LAURO ritira quindi l'emendamento 10.0.7.

Con il parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, posto ai voti, è quindi approvato l'emendamento Tit.1.

Si passa successivamente all'esame degli ordini del giorno.

Il senatore LAURO illustra il seguente ordine del giorno
"L'8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 2935 recante "Interventi nel settore dei trasporti ferroviari e marittimi",
premesso che, dopo 27 anni dalla legge istitutiva della società Stretto di Messina S.p.A. e trascorsi 5 anni per la verifica del progetto ed approvazione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, l'attività della Società Stretto di Messina S.p.A. è ancora in fase di stallo per la mancanza di decisioni politiche;
impegna il Governo
ad adottare gli opportuni ed ormai urgenti provvedimenti al fine di sbloccare la situazione e permettere la realizzazione dell'opera."
0/2935/1/8 GERMANA', LA LOGGIA, MINARDO, CUSIMANO, BETTAMIO, ZEFFIRELLI, D'ALI', CENTARO, RAGNO, BATTAGLIA, SCHIFANI, ASCIUTTI, MAGGIORE, MILIO, NAPOLI, LAURIA Baldassare, LAURO, NAVA, FILOGRANA, FAUSTI, AZZOLLINI, NOVI, LOIERO, VENTUCCI

Sull'ordine del giorno esprimono parere contrario tanto il RELATORE quanto il rappresentante del GOVERNO. Posto ai voti l'ordine del giorno è respinto.

Il senatore LAURO illustra il seguente ordine del giorno:
" L'8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 2935 "Interventi nel settore dei trasporti ferroviari e marittimi";
premesso che:
- vi sono attualmente solo 4 convogli giornalieri e due periodici delle Ferrovie dello Stato che viaggiano sulla direttrice adriatica Milano-Torino (via Bologna) con destinazione Bari o Lecce;
- solo gli intercity 571 e 575 arrivano direttamente alla stazione di Lecce, mentre gli altri terminano la loro corsa alla stazione di Bari centrale;
- la popolazione salentina risulta essere penalizzata a causa della mancata prosecuzione della tratta ferroviaria fino alle stazioni di Brindisi centrale e di Lecce;
- il collegamento tra Bari-centrale e Lecce, con treni regionali od espressi, procura ai passeggeri problemi sia in termini di attesa delle coincidenze che di spostamenti;
- la stazione di Bari è notoriamente teatro di episodi di microcriminalità, rendendo ancora più difficoltose e, a volte, addirittura "rischiose" le lunghe attese dei cittadini in viaggio per Lecce o Brindisi;
considerato che:
- tali disagi hanno comportato, di conseguenza, un forte calo della domanda da parte dell'utenza salentina, che si vede costretta ad utilizzare mezzi di trasporto alternativi a quello ferroviario;
- i vantaggi di una prosecuzione della corsa fino alla stazione di Lecce per il cittadino utente sarebbero, quindi, di notevole entità e gioverebbero al contempo all'immagine delle Ferrovie dello Stato, recentemente danneggiata da molteplici casi di disservizi;
impegna il Governo
ad adottare le misure necessarie per correggere tale "inadeguato" servizio delle Ferrovie dello Stato nell'area interessata e far proseguire tutti, o almeno alcuni treni Intercity, verso la stazione di Lecce, ed in particolare il 583 (giornaliero) ed il 585 (periodico) che arrivano in ora tarda alla stazione di Bari Centrale, per consentire alle popolazioni salentine di uscire dalla condizione di isolamento e di noncuranza che ancora sono costrette a subire."
0/2935/2/8 MANCA, LAURO

Il RELATORE sull'ordine del giorno, si rimette alle valutazioni del rappresentante del GOVERNO il quale dichiara di accoglierlo come raccomandazione.

Il senatore LAURO illustra il seguente ordine del giorno:
" L'8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 2935 "Interventi nel settore dei trasporti ferroviari e marittimi";
impegna il Governo
a salvaguardare il grande patrimonio professionale, tecnico, amministrativo, culturale e di memoria storica rappresentato dagli U.S.T.I.F. - Uffici Speciali Trasporti a Impianti Fissi del Ministero dei trasporti e della navigazione, direttamente incardinati alla Direzione centrale V della Direzione Generale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in concessione e a valorizzare ulteriormente ed attrezzare meglio tali Uffici Speciali, riservando loro il dovuto ed adeguato spazio nel controllo delle Ferrovie, atteso che gli U.S.T.I.F. svolgono, ab origine, specifiche e puntuali mansioni di controllo anche sui servizi di trasporto ferroviari oltre che sugli altri sistemi di trasporto ad impianti fissi, compresi quelli sulla sicurezza ex D.P.R. 753/80 e norme correlate."
0/2935/3/8 LAURO

Sull'ordine del giorno, il RELATORE si rimette alle valutazioni del rappresentante del GOVERNO il quale dichiara di accoglierlo come raccomandazione.

Il senatore LAURO illustra il seguente ordine del giorno:
" L'8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 2935 "Interventi nel settore dei trasporti ferroviari e marittimi";
premesso:
- che con decreto del 23 ottobre 1997 il Ministro dei trasporti ha stabilito che dal 25 ottobre 1998 tutti i voli (intercontinentali, internazionali, nazionali e comunitari), escluso il volo Milano-Roma, saranno trasferiti dall'aeroporto di Milano-Linate a Malpensa 2000;
- che ben nove compagnie aeree europee (Lufthansa, British Airways, Air France, KLM, Iberia, Sabena, Olimpic, Air Portugal e SAS), rappresentate da Hans-Dieter Stenghel, contestano duramente tale trasferimento;
- che sul piano economico le compagnie stimano in oltre 50 milioni di dollari (circa 85 miliardi di lire) i mancati ricavi derivanti dallo spostamento;
considerato:
- che con l'Unione Europea i vettori vanno considerati nazionali ed in questo caso tutte le compagnie hanno diritto di avere su Linate almeno qualche volo, altrimenti verrebbe attuata una misura anticoncorrenziale che si ripercuoterebbe sulla libertà di scelta dei passeggeri;
- che, in forza di tale argomentazione, le compagnie presenteranno ricorso alla Commissione europea di Bruxelles e, se sarà il caso, anche alla Corte di Giustizia di Lussemburgo contro il decreto Burlando;
- che sulla stessa linea si pone l'AOC, il cui presidente Gammino chiede una modifica del decreto che ne attenui gli effetti;
visto:
- che i lavori dell'aerostazione, la cui conclusione è prevista per marzo in modo che da giugno il traffico potrebbe partire, sono in grave ritardo ed esiste il rischio concreto di trovarsi privi dei necessari collegamenti stradali e ferroviari;
- che Roberto Formigoni, dopo avere assicurato un impegno da una cinquantina di miliardi, rimprovera a Roma il mancato impegno finanziario e di essersi arenata nelle procedure dei ricorsi al TAR;
- che il Ministro dei trasporti replica che per l'inizio del 1998 arriveranno 150 miliardi per le opere ferroviarie;
- che Giorgio Pozzi, assessore lombardo ai trasporti, ha sottolineato come il tratto tra la nuova e la vecchia Malpensa richieda un anno di lavoro, mentre due sono richiesti per la prosecuzione fino a Saronno; il 2001 dovrebbe essere l'anno della Milano-Torino e l'interramento della ferrovia a Castellanza (Malpensa Express) richiede tre anni di lavori;
impegna il Governo
a modificare il decreto in questione al fine di attenuarne gli effetti in quanto:
a) il decreto è in contrasto con il principio di non discriminazione sancito dall'articolo 8.1 del Regolamento n. 2408/92;
b) il decreto è in contrasto con i principi del Trattato dell'Unione Europea e, in particolare, con il principio della libera prestazione dei servizi negli Stati membri;
c) il decreto viola il disposto dell'articolo 90 del Trattato dell'Unione Europea, secondo il quale "gli Stati membri non emanano né mantengono, nei confronti delle imprese pubbliche e delle imprese cui riconoscono diritti speciali o esclusivi, alcuna misura contraria alle norme del presente Trattato, specialmente a quelle contemplate dagli articoli 6 e da 85 a 94 inclusi;
d) il decreto comporta effetti distorsivi della libera concorrenza sul mercato interno relativo al collegamento aereo tra Linate e Fiumicino."
0/2935/4/8 LAURO

Sull'ordine del giorno esprimono parere contrario tanto il RELATORE quanto il rappresentante del GOVERNO. In considerazione di ciò il senatore LAURO quindi lo ritira e illustra il seguente ordine del giorno:
" L'8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 2935 "Interventi nel settore dei trasporti ferroviari e marittimi";
premesso che:
- nel contratto di programma 1994-2000 stipulato con le Ferrovie dello Stato Spa è previsto il raddoppio della linea ferroviaria Patti-Messina;
- il raddoppio del tratto fino a Terme di Vigliatore è stato già attivato mentre non risulta completato l'ultimo tratto Terme di Vigliatore-Patti dove sono solamente iniziati i lavori di costruzione delle opere civili;
- per questo ultimo tratto non risulta che lo Stato abbia dato corso al finanziamento delle residue opere previste dal contratto e che consistono nell'armamento ed elettrificazione nonché nell'ampliamento e nell'adeguamento della stazione di Patti;
- considerata la grave situazione occupazionale del Mezzogiorno ed in particolare delle isole e lo spreco di risorse che si avrebbe qualora non venissero erogati i finanziamenti già stanziati con il relativo contratto di programma;
impegna il Governo
a provvedere all'erogazione delle somme necessarie al fine di consentire alle Ferrovie dello Stato Spa di procedere al completamento delle opere suddette."
0/2935/5/8 GERMANA', LAURO

Il RELATORE si rimette alle valutazioni del rappresentante del GOVERNO il quale dichiara di accogliere l'ordine del giorno come raccomandazione.

Il senatore LAURO illustra quindi il seguente ordine del giorno:
" L'8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 2935 "Interventi nel settore dei trasporti ferroviari e marittimi",
considerati i sempre più frequenti disagi per il traffico aereo gravante sullo scalo di Capodichino a Napoli;
impegna il Governo a:
- verificare le condizioni di sicurezza dello scalo aereo di Capodichino in relazione al numero di voli quotidianamente gravanti su di esso;
- adottare gli opportuni provvedimenti al fine di rendere sicuro e regolare il traffico aereo gravante sullo scalo suddetto;
- provvedere, al più presto, alla realizzazione del nuovo aeroporto internazionale di Grazzanise al fine di ridurre il carico dello scalo partenopeo, con innegabili vantaggi per la sicurezza e la regolarità dei voli."
0/2935/6/8 LAURO

Il RELATORE si rimette alle valutazioni del rappresentante del Governo che esprime parere contrario sull'ordine del giorno. Posto ai voti l'ordine del giorno è respinto.

Il senatore LAURO illustra successivamente il seguente ordine del giorno:
" L'8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 2935
impegna il Governo
ad esaminare la possibilità che sulle auto delle forze dell'ordine o di aziende pubbliche possano essere utilizzate targhe dello Stato ancorché le suddette auto non siano di proprietà pubblica."
0/2935/7/8 LAURO

Sull'ordine del giorno esprimono parere contrario tanto il RELATORE quanto il sottosegretario ANGELINI. Preso atto del parere contrario, il senatore LAURO quindi ritira l'ordine del giorno ed illustra il seguente:
" L'8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 2935
premesso che è stata concessa alla Grecia una deroga per la liberalizzazione del cabotaggio,
impegna il Governo
ad intervenire presso l'Unione europea affinché la liberalizzazione del cabotaggio slitti dal 1° gennaio 1999 al 1° gennaio 2004."
0/2935/8/8 LAURO

Sull'ordine del giorno si apre un breve dibattito nel quale intervengono i senatori BORNACIN (che aggiunge la propria firma), il presidente PETRUCCIOLI, il sottosegretario ANGELINI ed infine il senatore BALDINI che propone la seguente riformulazione del dispositivo: "invita il Governo ad attivare ulteriori iniziative presso l'Unione europea per una proroga dell'entrata in vigore del regime di liberalizzazione del cabotaggio, attualmente fissata al 1° gennaio 1999".

Il senatore CARPINELLI aggiunge la propria firma all'ordine del giorno ed il sottosegretario ANGELINI dichiara di accoglierlo come raccomandazione.

Il senatore LAURO illustra quindi il seguente ordine del giorno:
" L'8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 2935
impegna il Governo
a porre in essere entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, adeguate norme di coordinamento per l'esecuzione dell'attività di escavazione dei fondali dei porti e del rifornimento idrico alle isole minori".
0/2935/9/8 LAURO

Previo parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, il senatore LAURO ritira l'ordine del giorno ed illustra il seguente:
" L'8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 2935
premesso che:
a) la nautica da diporto occupa più di 100.000 persone;
b) il settore si trova attualmente in fase di sviluppo, anche grazie alla buona tendenza dell'economia;
c) la presenza di imbarcazioni e navi da diporto nelle acque italiane rappresenta comunque maggior lavoro per l'industria Italia (turistica e non) sia sotto il profilo puramente economico (posti barca, carburanti, assicurazioni, consumi in genere, lavoro per la gente di mare) che fiscale (IVA su acquisti, su carburanti e consumi in genere, tassa di stazionamento, eccetera);
d) alcuni Paesi della Comunità europea hanno adottato provvedimenti tesi a favorire la registrazione di imbarcazione e navi da diporto presso i loro registri, e precisamente:
Gran Bretagna: consente l'immediato recupero dell'IVA, che comunque viene versata all'Erario britannico;
Francia: al fine di favorire la propria industria nautica e turistica, nonché di incrementare le proprie entrate fiscali, concede agli acquirenti di imbarcazioni e navi da diporto uno sconto sull'aliquota dell'IVA pari al 50 per cento dell'aliquota stessa, estendendo tale facilitazione anche e soprattutto ad utilizzatori italiani, sottraendo quindi entrate per IVA e tassa di stazionamento allo Stato italiano (il fatturato dal 1995 al 1997 è indicato in circa lire 84 miliardi=IVA sviata da Italia a Francia lire 16 miliardi circa)
Quanto sopra sfugge comunque al controllo fiscale, elude gli obblighi della normativa italiana per quanto riguarda tassa di stazionamento, RINA, licenze VHF, dotazioni di sicurezza eccetera;
e) che tali operazioni vengono proposte ai cantieri costruttori ed agli utilizzatori da organizzazioni che in genere non hanno stabile organizzazione, e che pertanto non operano in conformità alle direttive CEE né sotto il controllo della Banca d'Italia;
d) non vi è motivo per non applicare in Italia quanto già in essere, in varie forme, negli altri Paesi della Comunità europea, con indubbio vantaggio per l'Italia
impegna il Governo
ad emanare le misure necessarie per:
1) applicare una aliquota IVA ridotta del 50 per cento sulle operazioni di locazione finanziaria aventi per oggetto imbarcazioni e navi da diporto;
2) concedere un periodo di 12 mesi per la regolarizzazione della posizione per le imbarcazioni e le navi da diporto attualmente con bandiera estera, usufruendo delle stesse agevolazioni previste dal punto precedente.
0/2935/10/8 LAURO

Il RELATORE ed il rappresentante del GOVERNO esprimono parere contrario sull'ordine del giorno che, posto ai voti, è respinto.

Il RELATORE fa proprio il seguente ordine del giorno presentato dal senatore Castelli:
"L'8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato,
premesso che:
- il programma di investimenti e di interventi migliorativi effettuati dalla S.A.C.B.O. (Società per l'Aeroporto civile di Bergamo-Orio al Serio Spa) è stato effettuato in previsione di un incremento di traffico e per migliorare i servizi offerti all'utenza;
- la rilevanza degli investimenti rende auspicabile, oltreché necessario ai fini degli ammortamenti, un prolungamento del termine della concessione tra lo Stato e la Società suddetta, prevista dalla legge 27 dicembre 1975, n. 746, stabilendo come termine della concessione il 2025 anzichè il 2005, come previsto attualmente;
- lo stesso Ministro dei trasporti e della navigazione on.Claudio Burlando con una missiva inviata al Presidente dell'Unione Industriali di Bergamo teneva a rassicurarlo che "entro la fine dell'anno sarà possibile avere il rinnovo della concessione relativa all'Aeroporto di Orio al Serio, così come previsto nel regolamento per la gestione dei servizi e infrastrutture aeroportuali di recente emanazione.";
- nella stessa lettera si prevede inoltre la possibilità di un prolungamento dell'attuale gestione aeroportuale "nei limiti quarantennali";
- lo scalo orobico, con la prossima apertura del nuovo aeroporto di Malpensa 2000, beneficerà di un'espansione considerevole, infatti si prevede che il traffico passeggeri passerà dai 480.000 nel 1997 a più di 1.000.000 nel 1999, per raggiungere i 2.500.000 circa nel 2015; i movimenti di merci, a quella data, arriveranno a 200.000 tonnellate, rispetto alle 58.000 del 1997, mentre i movimenti di aviazione commerciale si aggireranno sulle 58.000 unità, dalle 16.000 del 1997;
- già a partire dal 1998, a seguito dell'apertura dello scalo di Malpensa 2000, si verificherà un sensibile cambiamento della distribuzione del traffico aereo all'interno del Sistema Aeroportuale Lombardo, dove Bergamo dovrà diventare determinante in un'organizzazione del trasporto più ampia ed integrata Malpensa concentrerà la maggior parte del traffico passeggeri e merci pesanti, lasciando a Linate una quota minoritaria di voli. Di conseguenza Orio potrà rivestire il doppio ruolo di aeroporto di servizio per quel bacino di utenza che oggi gravita su Linate dall'est della Lombardia, e di hub per il trasporto di merci leggere;
- le stime di traffico riportate sono prudenziali e potrebbero ulteriormente lievitare grazie a nuovi vettori che intendono fare dello scalo di Orio la propria base, proponendo connessioni sia con scali nazionali che intraeuropei;
- alla luce di quanto sopra esposto, l'attuale Società di gestione ha la necessità di effettuare consistenti investimenti, pena l'incapacità di dare risposta concreta agli incrementi di traffico previsti;
- detti investimenti necessitano di congrui tempi di ammortamento;
- l'area geografica, di cui Orio è al centro, riveste la massima importanza per l'economia nazionale e risulta la prima in Italia per capacità di produrre traffico aereo;
impegna il Governo
a dare seguito agli impegni solennemente presi concedendo la proroga della concessione all'attuale Società di gestione per ulteriori anni quaranta."
0/2935/11/8 IL RELATORE

Il Governo dichiara di accogliere l'ordine del giorno.

Il RELATORE illustra quindi il seguente ordine del giorno:
"L'8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato,
premesso che:
- l'articolo 10 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 ha dettato nuove disposizioni in materia di demanio marittimo, nonché di tassa e sovrattassa di ancoraggio, finalizzate a ridare certezze agli utenti e agli operatori del settore della nautica da diporto, dei porti turistici e della cantieristica, rilanciando così un comparto di grande rilievo economico e turistico per il nostro Paese;
- la formulazione letterale delle norme sembra ostacolare, da parte di alcuni uffici, la loro applicazione al complesso della nautica da diporto che si svolge anche sui laghi e sui fiumi e non esclusivamente sul mare;
- la mancata applicazione di queste norme ai laghi e ai fiumi costituirebbe una discriminazione del tutto ingiustificata a danno di utenti e di operatori economici che svolgono attività del tutto identiche a quelle che vengono svolte sul mare;
invita il Governo
ad adottare le iniziative opportune per dare applicazione alle norme richiamate anche nei confronti della nautica da diporto lacuale e fluviale.
0/2935/12/8 IL RELATORE

Il GOVERNO dichiara di accogliere l'ordine del giorno.

Il senatore LAURO illustra il seguente ordine del giorno:
"L'8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato,
rilevato che vi è l'esigenza e l'urgenza di completare gli interventi relativi alla tratta Palermo-Punta Raisi, sottopasso ferroviario,
impegna il Governo
a realizzare tali interventi per l'intero percorso relativo ai centri abitati Isola delle Femmine e Capaci, mediante la utilizzazione delle risorse di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 8 ottobre 1998, n. 354, con interramento del tracciato ferroviario."
0/2935/13/8 LA LOGGIA, SCHIFANI, GERMANA', LAURO, BALDINI, TERRACINI

I senatori CARPINELLI e SARTO dichiarano di aggiungere la propria firma.

Il RELATORE esprime parere favorevole sull'ordine del giorno ed il sottosegretario ANGELINI dichiara di accoglierlo.

Il senatore VERALDI illustra quindi il seguente ordine del giorno:
"L'8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato,
in sede di approvazione del disegno di legge n. 2935 recante "Interventi nel settore dei trasporti ferroviari e marittimi",
invita il Governo
ad adottare le opportune iniziative affinché gli importi di cui all'articolo 19, comma 3, lettera e), del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, recante conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e le compensazioni previste nei relativi contratti di servizio non costituiscano corrispettivi dell'attività di trasporto e non rientrino nel campo applicativo dell'IVA e, conseguentemente, ai predetti importi non si applichino le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 19 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, così come modificato dal decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313."
0/2935/14/8 VERALDI

I senatori LAURO e BORNACIN dichiarano di aggiungere la propria firma. Sull'ordine del giorno esprime parere favorevole il RELATORE ed il sottosegretario ANGELINI dichiara di accoglierlo come raccomandazione.

Infine, il senatore SARTO illustra il seguente ordine del giorno:
"L'8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato,
in relazione all'assunzione di personale da impiegare per espletare le funzioni di vigilanza sulla società Ferrovie dello Stato S.p.a. e per l'esecuzione della direttiva 92/106/CEE del Consiglio sul trasporto combinato
invita il Governo
- a prestare particolare cura nella selezione del personale alla qualificazione rispetto all'espletamento di tali compiti di vigilanza;
- a esercitare le funzioni di vigilanza con particolare riferimento all'attuazione dei contratti di programma e di servizio, al rispetto della normativa comunitaria in materia, alla tutela della sicurezza degli utenti, all'efficienza del sistema dei trasporti ferroviari".
0/2935/15/8 SARTO

Il RELATORE esprime parere favorevole sull'ordine del giorno ed il rappresentante del GOVERNO dichiara di accoglierlo.

Ha quindi la parola il senatore LAURO per annunciare il voto contrario della sua parte politica sul disegno di legge in quanto, pur avendo essa contribuito all'approvazione di norme che migliorano complessivamente il sistema dei trasporti, il provvedimento, tuttavia, non tiene in debito conto le prospettive internazionali del settore.

Il senatore BORNACIN, a nome del Gruppo di Alleanza Nazionale, annuncia il voto contrario sul disegno di legge che, rispetto al testo originario, si è enormemente ampliato. Stigmatizza quindi il modo caotico e frammentario di procedere nell'approvazione di importanti provvedimenti normativi.

Il senatore CARPINELLI annuncia il voto favorevole del Gruppo dei democratici di sinistra convinto che il provvedimento rappresenti un passo avanti per il settore dei trasporti e che migliori sostanzialmente la situazione normativa di tutte le materie affrontate.

Il senatore SARTO, nell'annunciare il voto favorevole del Gruppo dei Verdi-L'Ulivo, sottolinea la necessità di procedere in modo più organico alla riforma dei diversi settori del trasporto.

Il senatore VERALDI annuncia il voto favorevole del Gruppo dei Popolari pur esprimendo qualche riserva sul modo di legiferare imposto dal Governo.

Interviene quindi il presidente PETRUCCIOLI per ringraziare tutti i Gruppi di maggioranza e di opposizione che hanno consentito l'approvazione in sede deliberante di un provvedimento che, pur non avendo i caratteri dell'organicità, mette tuttavia ordine in materie assai complesse semplificandone i contenuti.

Ha infine la parola il sottosegretario ANGELINI per ringraziare a sua volta tutti coloro che hanno consentito di portare a termine un lavoro assai complesso.

Posto ai voti il disegno di legge nel suo complesso è approvato. La Commissione dà quindi mandato al relatore di operare tutte le modifiche necessarie al coordinamento del testo e ad inserire le rubriche negli articoli che ne siano sprovvisti.

La seduta termina alle ore 13,20.
EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2935
ART. 3

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
«Art. 3-bis

1. Il Ministro dei trasporti e della navigazione è autorizzato a conferire incarichi di studi di fattibilità e di progettazione per i collegamenti internazionali intermodali nonché ad avvalersi di professionisti con specifica competenza per la valutazione tecnico-economica degli studi e progetti stessi anche nella fase di attuazione.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 5.813 milioni per l'anno 1998 e di lire 3.957 milioni per l'anno 1999 cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per l'anno 1998, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.»

3.0.1 Il Relatore


Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
«Art. 3-bis

1. Le somme relative ai limiti di impegno per gli interventi di cui alla legge 26 febbraio 1992, n. 211 iscritte nei capitoli 7279 e 7311 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione, in attesa dell'inizio del periodo di ammortamento, possono essere reiscritte alla loro scadenza nei corrispondenti capitoli ed impegnate entro il quarto esercizio successivo conformemente ai relativi piani di ammortamento.»

3.0.2 Il Relatore

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
"Art. 3-bis
(Disposizioni varie)



1. Il termine di cui all'articolo 1 della legge 4 marzo 1982, n. 67, è prorogato al 31.12.2007. Gli interventi relativi alle spese infrastrutturali fanno carico all'Autorità portuale di Genova o a soggetti con essa convenzionati.

2. I progetti di costruzione di ferrovie metropolitane e relative varianti approvati dalla regione competente e dal Ministero dei trasporti e della navigazione possono essere realizzati anche in pendenza del procedimento di approvazione del piano dei trasporti pubblici di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 29 dicembre 1969, n. 1042.

3. Al fine di migliorare la mobilità nelle aree urbane, le risorse previste dall'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 121 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 maggio 1989, n. 205 possono essere destinate anche a tramvie ed altri sistemi di trasporto di massa nonché al controllo telematico della circolazione e della sosta nelle aree urbane di cui all'articolo 6 della legge 24 marzo 1989, n. 122.
4. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma precedente, da realizzare nell'ambito dei piani di cui all'articolo 14, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, i comuni sono autorizzati a stipulare mutui quindicennali con onere di ammortamento assistito da contribuzione statale pari ad una rata annua costante posticipata inferiore di 1,5 punti percentuali del saggio applicato dalla cassa depositi e prestiti, utilizzando, allo scopo, le disponibilità di cui al citato articolo 6, comma 3, del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 121, convertito con modificazioni dalla legge 29 maggio 1989, n. 205.


3.0.3 Il Relatore

ART. 4

Sopprimere l'articolo.


4.1 Castelli


Sostituire il comma 1 con il seguente:

"1. Per l'espletamento delle funzioni di vigilanza sulla società Ferrovie dello Stato S.p.a., così come previsto dall'articolo 1, comma 13, lettera e), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nonché allo scopo di verificare l'attivazione delle procedure e dei comportamenti operativi necessari a dare attuazione ai princìpi ed ai criteri direttivi fissati dall'articolo 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59 e dal decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, è consentita al Ministero dei trasporti e della navigazione, anche ai fini dell'esecuzione della direttiva 92/106/CEE del Consiglio del 7 dicembre 1992 sul trasporto combinato, l'assunzione di personale in numero massimo di venti unità appartenenti all'area tecnica delle qualifiche funzionali VI, VII e VIII, senza l'aumento delle vigenti dotazioni organiche. La nuova unità di controllo è destinata, altresì, ad indicare le soluzioni funzionali ed i criteri attuativi per consentire l'aggiornamento delle condizioni contenute nell'atto di concessione in corso tra il Ministero dei trasporti e della navigazione e le FS S.p.a. di cui al decreto ministeriale 225 del 23 novembre 1993, con particolare riferimento alla distinzione introdotta tra gestione su ferro e gestione sostitutiva ed integrativa su gomma, allo scopo di consentire alle regioni di poter esercitare identici poteri di indirizzo e di disciplina sull'intero comparto dei servizi automobilistici in ambito regionale, anche tenendo conto dell'orientamento programmatico di attuare il progressivo disimpegno delle Ferrovie dello Stato e di qualsiasi altra struttura aziendale pubblica dall'esercizio di servizi su gomma che non presentino carattere di essenzialità o di eccezionalità".


4.2 Lauro



Al comma 1, sostituire le parole: "e per l'esecuzione della direttiva 92/106/CEE del Consiglio, del 7 dicembre 1992, sul trasporto combinato" con le seguenti: "per l'attuazione delle disposizioni sul trasporto combinato, contenute nella legge 454 del 1997, con particolare riguardo ai compiti di vigilanza previsti dall'articolo 6 della legge medesima".

4.2-bis Sarto


Al comma 1 aggiungere i seguenti periodi: "L'assunzione del personale deve essere effettuata sulla base di una selezione per titoli ed esami. Le funzioni di vigilanza di cui al presente comma si esercitano con particolare riferimento all'attuazione dei contratti di programma e di servizio, al rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia, alla tutela della sicurezza degli utenti, all'efficienza del sistema dei trasporti ferroviari".


4.2-ter Sarto



Alla fine del comma 1, aggiungere le parole: "L'Unità di Vigilanza predispone le risposte agli atti ispettivi del Parlamento.".

4.3 Co'


Alla fine del comma 1, aggiungere il seguente periodo:

"L'assunzione del personale suddetto deve essere fatta in base a criteri oggettivi di merito tenendo conto dei titoli di studio e qualificazione professionale".


4.4 Lauro


Alla fine del comma 1, aggiungere il seguente periodo:

"Attingendo le unità lavorative, in via prioritaria, ove esistenti, da graduatorie di concorsi indetti dal Ministero dei trasporti - Dir. Gen. M.C.T.C. - ancora valide, ovvero ricorrendo alle procedure di mobilità oppure ricorrendo a valide graduatorie di altri concorsi indetti dalla pubblica amministrazione per i profili richiesti e, in mancanza, a procedure concorsuali accelerate, comunque nel rispetto della vigente normativa. Le unità in questione sono destinate alla sede centrale della Dir. Centr. V della Dir. Gen. M.C.T.C., e sono assoggettate al rispetto di tutte le normative vigenti nella pubblica amministrazione ed in particolare della Dir. Gen. M.C.T.C. compreso quello sui trasferimenti".


4.5 Lauro



Sopprimere il comma 2.

4.6 Lauro, Terracini



Sostituire il comma 2, con il seguente:

"2. La Direzione centrale V della Direzione generale M.C.T.C. ai sensi delle vigenti norme, provvederà a monitorare l'ulteriore carico di lavoro derivante dalla sorveglianza sulla F.S. S.p.a, per un periodo di un anno, ed a formulare, se del caso, una proposta di aumento dell'organico degli Uffici preposti a tale vigilanza. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, con apposito decreto da emanarsi entro 60 giorni dalla proposta, di concerto con i Ministri interessati, disporrà l'assunzione di ulteriore personale attingendo le unità lavorative, in via prioritaria, ove esistenti, da graduatorie di concorsi indetti dal Ministero dei trasporti-Dir. Gen. M.C.T.C. - ancora valide, ovvero ricorrendo alle procedure di mobilità oppure ricorrendo a valide graduatorie di altri concorsi indetti dalla pubblica amministrazione per i profili richiesti e, in mancanza, a procedure concorsuali accelerate, comunque nel rispetto della vigente normativa.

4.7 Lauro, Terracini




Dopo il comma 2, inserire il seguente:

"2-bis. Le Ferrovie dello Stato S.p.a. non possono avvalersi di professionalità esterne a tempo indeterminato o di consulenze, a meno che ne venga accertata e certificata l'esigenza da parte del Consiglio di amministrazione delle FS previo assenso del direttore dell'unità di vigilanza del Ministero dei trasporti sulle FS e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari".

4.8 Lauro




Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

"3-bis. Il Consiglio di Amministrazione delle FS è composto da 7 membri. In prima istanza la nomina del nuovo C.d.A. avviene entro il settembre 1998. Le Commissioni parlamentari competenti esprimono il parere sulle nomine del C.d.A. e sugli indirizzi che il Governo emana agli amministratori designati. Il parere risulta favorevole se entrambi i rami del Parlamento si esprimono in tal senso. Le Commissioni competenti esprimono il parere sugli indirizzi con i quali il Governo intende impostare il contratto di programma ed il contratto di servizio con le FS Spa, nonché sul contratto di programma e di servizio successivamente sottoscritti, e in merito agli indirizzi e conclusioni dei successivi aggiornamenti. Il parere è positivo se entrambi i rami del Parlamento si esprimono in tal senso. In prima istanza i contratti di programma e di servizio devono essere rivisti entro il 1998."


4.9 Co'



Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
«ART. 4-bis
(Disposizioni in materia di interporti)

1. All'articolo 9, comma 1, della legge 4 agosto 1990, n. 240, la parola "Segrate-Lacchiarella" è soppressa.

2. Il Ministro dei trasporti e della navigazione è autorizzato ad individuare, previa intesa con la regione Lombardia e con gli enti locali interessati, le aree da destinare alla realizzazione di infrastrutture interportuali a servizio dell'area milanese, secondo i criteri e le modalità previste dall'articolo 9, comma 2, della legge 23 dicembre 1997, n. 454.»

4.0.1 Il Relatore



Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
«Art. 4-bis

1. Le facilitazioni di viaggio concesse in periodi precedenti all'entrata in vigore del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, a dipendenti o ex dipendenti di aziende autoferrotranviarie ovvero ai loro familiari, per accordo, regolamento o prassi aziendale, pure in applicazione dell'articolo 34 dell'allegato a) al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, non hanno natura retributiva, né il relativo controvalore costituisce base imponibile ai fini fiscali ed ai fini del calcolo dei contributi previdenziali o assistenziali.
2. Sono fatti salvi i versamenti contributivi effettuati ai sensi dell'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153 anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base del controvalore delle facilitazioni di viaggio di cui al comma 1.»

4.0.2 Il Relatore


ART. 5

Sopprimere il comma 1.

5.1 Lauro



Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 5

1. Al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, sono apportate le modificazioni ed integrazioni:
1. All'articolo 1, comma 1, dopo le parole: "servizi di trasporto pubblico locale", sono inserite le seguenti: "nonché le modalità procedurali ed i contenuti provvedimentali per le nuove assegnazioni dei complessi di rete."
2. All'articolo 1, comma 2, dopo la parola "infraregionale" sono inserite le seguenti: "e che sono commissionati dalle autorità territorialmente competenti che provvedono anche a sostenerne economicamente la gestione in dipendenza del loro carattere di socialità".
3. All'articolo 3, il titolo "Trasporti pubblici di interesse nazionale" è sostituito dal seguente: "Trasporti viaggiatori di interesse nazionale".
4. All'articolo 4, il punto b) è sostituito dal seguente: "b) le funzioni in materia di sicurezza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, che sono applicabili soltanto alle aziende che gestiscono i servizi ferroviari e ferrotranviari locali, con esclusione di ogni estensione interpretativa ad altre tipologie di servizi, con particolare riferimento a quelli su gomma, i cui nulla-osta all'esercizio rientrano nella competenza regolamentare delle regioni, nonché quelle relative all'accertamento di cui all'ultimo comma dell'articolo 5 dello stesso decreto n. 753;".
5. All'articolo 7, comma 1, le parole "che non richiedono l'unitario esercizio a livello regionale" sono sostituite dalle seguenti: "ad eccezione di quelle attinenti l'assegnazione e la disciplina dell'esercizio dei servizi di linea a dimensione regionale o biregionale, in conformità al criterio direttivo funzionale di cui all'articolo 84, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616".
6. All'articolo 7, comma 3, dopo le parole: "della legge n. 59" sono inserite le seguenti: "nonché delle procedure e dei provvedimenti amministrativi atti a dare concreta attuazione ai criteri organizzativi di cui al capo II".
7. All'articolo 8, comma 1, dopo la parola: "inerenti" sono inserite le seguenti: "ai servizi su ferro esercitati da".
8. All'articolo 8, comma 5, la parola "esistenti" è sostituita da quella "esercenti".
9. All'articolo 12, comma 1, dopo le parole: "risorse alle regioni" sono inserite le seguenti: "da destinare al settore".
10. All'articolo 14, comma 3, dopo la lettera a) è aggiunta la seguente: "a-bis) le aree omogenee, all'interno dei vari bacini, comprendenti i complessi di servizi da assegnare unitariamente in rapporto ai livelli di intermodalità possibili in ciascuna di esse;".
11. All'articolo 14, comma 3, lettera c), dopo la parola: "investimenti" è inserita la seguente: "infrastrutturali".
12. All'articolo 14, il comma 4 è soppresso.
13. All'articolo 15, comma 1, il punto a) è sostituito dal seguente: "a) le opere da realizzare ed i mezzi di trasporto vincolati all'esercizio dei servizi pubblici da effettuare, incluso il materiale rotabile ferroviario destinato ai servizi di cui al precedente articolo 8;".
14. All'articolo 16, il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Gli enti competenti al rilascio del titolo per l'affidamento del complesso dei servizi minimi definiti nell'ambito di ciascuna area, possono procedere, d'intesa con la regione ai fini della compatibilità di rete e della salvaguardia dei livelli minimi omogenei di quantità e qualità definiti, alla istituzione di servizi di trasporto aggiuntivi a quelli stabiliti dalla regione stessa ai sensi dei commi primo e secondo, con oneri a carico dei bilanci degli enti stessi. In tal caso, l'imposizione degli obblighi di servizio aggiuntivo e le corrispondenti compensazioni finanziarie, da porre a carico dei bilanci degli enti stessi, sono fissate mediante i contratti di servizio di cui all'articolo 19".
15. All'articolo 18, comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente: "b) l'esclusione, per l'intero periodo residuale previsto dal terzo comma del presente articolo, della possibilità dell'ampliamento dei servizi attualmente esercitati in gestione diretta od in affidamento diretto da parte di consorzi o aziende speciali degli enti locali;".
16. All'articolo 18, comma 2, la lettera e) è sostituita dalla seguente: "e) la previsione, nel caso di cui alla lettera b), di procedere, anche durante il periodo transitorio quinquennale, tramite procedure concorsuali indette dagli enti locali interessati, all'affidamento di eventuali servizi aggiuntivi, di quote di servizio ordinario laddove conveniente, nonché dei servizi specializzati;".
17. All'articolo 18, comma 2, alla lettera e) la parola "funzionali" è sostituita dalla seguente: "vincolati".
18. All'articolo 18, il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Durante un periodo transitorio non superiore a cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e gli enti locali che abbiano affidato l'esercizio dei servizi pubblici di trasporto direttamente a consorzi pubblici o ad aziende speciali sono tenuti a procedere, nel caso ciò fosse imposto dalla tipologia dei servizi esercitati da tali strutture, alla loro ripartizione funzionale tra le varie aree omogenee previste dai piani di bacino, stabilendo le modalità di scorporo e le condizioni di salvaguardia dei diritti acquisiti dal personale dipendente. Qualora, esaurita tale fase, permanga la necessità della conservazione di una struttura pubblica di gestione, gli enti competenti sono tenuti ad attuare la trasformazione delle aziende speciali o dei consorzi, anche con le procedure di cui all'articolo 17, commi 51 e seguenti, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in società per azioni, prevedendo le quote di capitale da riservare all'ingresso di nuovi soci privati secondo le procedure di cui al secondo comma, lettera a)."
19. All'articolo 19, il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. I contratti di servizio per i quali non è assicurata al momento della stipula, o mantenuta nel corso della loro durata, la copertura integrale dei corrispettivi pattuiti con le risorse effettivamente destinate, sono affetti da nullità".
20. All'articolo 19, comma 3, alla lettera e) è soppressa la parola "eventualmente".
21. All'articolo 19, comma 5, è aggiunto il seguente periodo: "Qualora il parametro di cui sopra non possa essere raggiunto, a parità di tariffa, con il solo incremento del traffico, la differenza eventuale deve essere colmata con aumenti tariffari, oppure garantita da interventi economici aggiuntivi da parte degli enti titolari del rapporto di servizio".»


5.1-bis Lauro


Sostituire il comma 1 con il seguente:

"1. Gli importi di cui all'articolo 19, comma 3, lettera e), del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, recante conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e le compensazioni previste nei relativi contratti di servizio, sono equiparate alle operazioni di cui all'articolo 2, terzo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nel testo modificato dall'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313."

5.2 Il Relatore


Sostituire il comma 1 con il seguente:

"1. Gli importi di cui all'articolo 19, comma 3, lettera e), del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, recante conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e le compensazioni previste nei relativi contratti di servizio non costituiscono corrispettivi dell'attività di trasporto e non rientrano nel campo applicativo dell'IVA. Ai predetti importi non si applicano le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 19 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, così come modificato dal decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313".


5.3 Veraldi


Sostituire il comma 1 con il seguente:

"1. Gli importi di cui all'articolo 19, comma 3, lettera e), del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, recante conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e le compensazioni previste nei relativi contratti di servizio non costituiscono corrispettivi dell'attività di trasporto e non rientrano nel campo applicativo dell'IVA. Ai predetti importi non si applicano le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 19 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, così come modificato dal decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313."


5.4 Co'


Sostituire il comma 1 con il seguente:

"1. Gli importi di cui all'articolo 19, comma 3, lettera e), del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, recante conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e le compensazioni previste nei relativi contratti di servizio non costituiscono corrispettivi dell'attività di trasporto e non rientrano nel campo applicativo dell'IVA. Ai predetti importi non si applicano le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 19 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, così come modificato dal decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313".

5.5 Lauro, Terracini


Al comma 3, prima delle parole: "è effettuato a titolo gratuito" inserire le seguenti: "con gli accordi di programma di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 19 novembre 1997 n. 422" e conseguentemente sostituire le parole "del decreto legislativo indicato al comma 1" con le seguenti: "del medesimo decreto legislativo".

5.5-bis Napoli Roberto


Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

"3-bis. Al comma 5 dell'articolo 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo le parole "ad un quarto" aggiungere le seguenti: "per gli autobus,".

5.6 Carpinelli



Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

"3-bis. Al comma 5 dell'articolo 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo le parole "ad un quarto" aggiungere le seguenti: "per gli autobus,".


5.7 Co'


Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

"3-bis. Al comma 5, dell'articolo 17, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo le parole "ad un quarto" aggiungere le seguenti "per gli autobus,".

5.8 Lauro


Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

"4. La società Ferrovie dello Stato S.p.A. affidataria della ristrutturazione e della trasformazione societaria delle gestioni governative ai sensi dell'articolo 2, commi da 1 a 10, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, può provvedere alla predetta trasformazione in società anche anticipatamente rispetto al termine del 31 dicembre 1999, attenendosi ai principi della legge 14 novembre 1995 n. 481, avuto riguardo al processo di realizzazione dei piani di ristrutturazione delle singole gestioni e all'obiettivo di perseguire il rapporto dello 0,35 per cento tra ricavi da traffico e costi operativi, al netto dei costi da infrastrutture."

5.9 Napoli Roberto


Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
«Art. 5-bis
(Navigazione valida per il conseguimento di titoli professionali)

1. Il primo e secondo comma dell'articolo 298 del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328 e successive modificazioni (regolamento al codice della navigazione), recante disposizioni in materia di navigazione valida per il conseguimento dei titoli professionali, sono abrogati.
2. Il terzo comma del medesimo articolo 298 è così modificato: "La navigazione richiesta per il conseguimento dei certificati di abilitazione della gente di mare deve essere effettuata in acque marittime.".»

5.0.1 Carpinelli


Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
«Art. 5-bis

1. All'articolo 2, comma 2, della legge 18 giugno 1998, n. 194 sostituire la parole "comma 3" con le seguenti: "comma 5".»

5.0.2 Carpinelli

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
«Art. 5-bis

1. L'articolo 25 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 è sostituito dal seguente: "Art. 25. 1. Il regio decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1277, convertito con modificazioni nella legge 3 marzo 1932, n. 269 recante "Norme intese a regolare la gestione amministrativa e contabile degli uffici del lavoro portuale e dei fondi relativi" è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanarsi entro 60 giorni, sono stabiliti i criteri e le modalità per la liquidazione del patrimonio finanziario, immobiliare e mobiliare della gestione "Bilancio speciale per gli Uffici del lavoro portuale".
3. Con proprio decreto il Ministro dei trasporti e della navigazione provvede alla nomina del liquidatore che si potrà avvalere del personale in servizio presso il Ministero dei trasporti e della navigazione.
4. Con il decreto di cui al comma 3 sono stabiliti i compensi per il liquidatore e per il personale utilizzato con onere a carico del "Bilancio speciale per gli Uffici del lavoro portuale".»

5.0.3 Carpinelli
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
«Art. 5-bis

1. L'aumento dell'onere derivante dal comma 4 dell'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, valutato in ulteriori 40 miliardi, è posto a carico della gestione commissariale del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali in liquidazione, di cui all'articolo 1, comma 1 del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990, n. 58, che provvede anche con l'accensione di mutui ai sensi dell'articolo 4 della citata legge n. 58 del 1990. A tal fine è autorizzata a partire dall'anno 1999, la concessione a favore del Fondo della gestione medesima di un limite di impegno quindicennale di lire 4 miliardi cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento per l'anno medesimo, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base in conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per l'anno 1998, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»

5.0.4 Carpinelli

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
«Art. 5-bis

1. Il beneficio di integrazione salariale di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30 è prorogato fino al 31 dicembre 1999 nel limite di 980 unità. Il relativo onere per il rimborso a favore dell'Inps è posto a carico della gestione commissariale del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali in liquidazione di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6 convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 1990, n. 58, che provvede, anche con l'accensione di mutui, sulla base di apposita rendicontazione, ai sensi dell'articolo 4 della citata legge n. 58 del 1990. A tal fine quanto a lire 12.438.000.000 si provvede utilizzando le disponibilità residue di cui all'articolo 9, comma 1, della legge n. 30 del 1998 e quanto a lire 20 miliardi si autorizza a partire dall'anno 1999, la concessione a favore del Fondo della gestione medesima di un limite di impegno quindicennale di lire 2 miliardi mediante corrispondente riduzione dello stanziamento per l'anno medesimo, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base in conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per l'anno 1998, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»

5.0.5 Rognoni


Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
«Art. 5-bis

1. All'articolo 2, della legge 18 giugno 1998, n. 194, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: "5-bis. Gli stanziamenti previsti dal comma 5 sono adeguati annualmente per sette anni a decorrere dall'anno 2000 in sede di legge finanziaria di cui all'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, ferme restando le prescrizioni di cui ai successivi commi 6 e 7.»

5.0.6 Il Relatore



Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
«Art. 5-bis
(Modifiche alla legge 23 dicembre 1996, n. 662)

1. All'articolo 1, comma 163 le parole: "relativi agli esercizi 1995 e 1996" sono sostituite dalle seguenti: "relativi agli esercizi 1995, 1996 e 1997".»

5.0.7 Il Relatore


Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
«Art. 5-bis

1. Al fine di contribuire al risanamento e allo sviluppo dei trasporti pubblici locali lo Stato concorre alla copertura dei disavanzi di esercizio non ripianati, relativi all'anno 1997, dei servizi di trasporto pubblico locale di competenza delle regioni a statuto ordinario e da queste certificati entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge con un contributo rapportato ad un limite di impegno quindicennale pari a lire 35 miliardi per l'anno 1999. Il contributo è ripartito con i criteri e le modalità indicate nell'articolo 2, commi 1 e 2 della legge 18 giugno 1998, n. 194. Le regioni sono autorizzate ad utilizzare per investimenti la quota di contributo eccedente il 30 per cento del disavanzo.
2. All'onere derivante dal comma 1 pari a lire 35 miliardi a decorrere dall'anno 1999, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per gli anni medesimi dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per l'anno 1998, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.»

5.0.8 Il Relatore


Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
«Art. 5-bis

1. Per gli interventi di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 26 febbraio 1992, n. 211 il limite massimo dei mutui garantiti dallo Stato è elevato al 60 per cento del costo di realizzazione dell'investimento. Per gli interventi stessi sono autorizzati limiti di impegno decennali di lire 1 miliardo per l'anno 1998 e di lire 1 miliardo per l'anno 2000.
2. Per gli interventi di cui all'articolo 10, comma 2, ultimo periodo del decreto-legge 30 dicembre 1997 n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono autorizzati limiti di impegno trentennali di lire 4 miliardi per l'anno 1998, di lire 6 miliardi per l'anno 1999 e di lire 27 miliardi per l'anno 2000 ai fini della realizzazione delle opere previste in progetti esecutivi già approvati.
3. All'onere derivante dal presente articolo pari a lire 5 miliardi per l'anno 1998, a lire 11 miliardi per l'anno 1999 e a lire 39 miliardi per l'anno 2000 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento e mediante utilizzo delle proiezioni iscritte, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base in conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per l'anno 1998, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.»

5.0.9 (nuovo testo) Il Relatore


Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
«Art. 5-bis

1. Ai fini della sostituzione di autobus destinati al trasporto pubblico locale in esercizio da oltre quindici anni le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano, secondo un piano di ripartizione adottato dal Ministro dei trasporti e della navigazione, sentita la Conferenza Stato-regioni, sono autorizzate a contrarre mutui quindicennali e ad effettuare altre operazioni finanziarie in relazione a rate di ammortamento per capitali ed interessi complessivamente determinati dal limite di impegno quindicennale a carico dello Stato di lire 5 miliardi per l'anno 1999 e lire 10 miliardi a decorrere dall'anno 2000. Il piano è inviato per il parere alle competenti Commissioni parlamentari.
2. All'onere derivante dal comma 1 pari a lire 5 miliardi per l'anno 1999 e a lire 15 miliardi per l'anno 2000 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento e mediante utilizzo della proiezione, iscritta ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base in conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per l'anno 1998, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.»

5.0.10 Il Relatore

ART. 6

Sopprimere.

6.1 Lauro


Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
«ART. 6-bis
(Modifiche alla legge 23 dicembre 1996, n. 647)

1. All'articolo 1, comma 11, della legge 23 dicembre 1996, n. 647, l'ultimo periodo è soppresso.»


6.0.1. Il Relatore



Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
«ART. 6-bis
(Adeguamento del trattamento di fine rapporto)

1. Ai lavoratori e ai dipendenti delle compagnie e gruppi portuali, ivi compresi i dipendenti del Fondo gestione istituti contrattuali dei lavoratori portuali che si sono avvalsi del pensionamento agevolato ai sensi della legge 13 febbraio 1987, n. 26, presentando all'uopo idonea domanda, è riconosciuto il beneficio di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 23 maggio 1983, n. 230 e del decreto ministeriale 4 giugno 1987.

2. La gestione commissariale del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali è autorizzato ad erogare alle compagnie e gruppi portuali le somme di cui al comma precedente sulla base di apposita rendicontazione. L'onere derivante, pari a lire 6.500 milioni, è posto a carico della gestione commissariale di cui al presente comma.»

6.0.2 Rognoni

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
«Art. 6-bis
(Adeguamento del trattamento di fine rapporto)

1. Ai lavoratori ed ai dipendenti delle compagnie e gruppi portuali, ivi compresi i dipendenti del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali che, avendo presentato domanda e maturato i requisiti entro il 31 dicembre 1988 ai sensi del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1987, n. 26, sono stati collocati in pensionamento anticipato con leggi successive, è riconosciuto il beneficio di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6 aprile 1983, n. 603 convertito dalla legge 23 maggio 1983, n. 230.
2. La gestione commissariale del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali è autorizzata ad erogare alle compagnie e gruppi portuali, ivi compresi i dipendenti del Fondo stesso, le somme relative al beneficio di cui al comma 1 sulla base di apposita rendicontazione. L'onere derivante, pari a lire 15 miliardi è posto a carico del fondo della gestione commissariale di cui al presente comma. A tal fine è autorizzata la spesa a favore del fondo della gestione medesima di lire 5,5 miliardi per l'anno 1998, e di lire 9,5 miliardi per l'anno 1999, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per l'anno 1998, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»

6.0.2-bis Rognoni


Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
«ART. 6-bis
(Modalità di utilizzazione di somme iscritte in bilancio)

1. Per far fronte alle esigenze derivanti dalla necessità di interventi di amministrazione e custodia della proprietà immobiliare e mobiliare della gestione speciale autonoma intestata al "Ministero dei trasporti e della navigazione - Bilancio Speciale per gli Uffici del lavoro portuale", conseguenti all'abrogazione dell'articolo 1279 del codice della navigazione e alle modifiche normative di cui all'articolo 25 della legge n. 84 del 28 gennaio 1994, il Ministro del tesoro provvede, su proposta del Ministro dei trasporti e della navigazione a prelevare dal conto corrente infruttifero, intestato alla suindicata gestione speciale, le somme necessarie da iscrivere in appositi capitoli, anche di nuova istituzione, non oltre un triennio dal 1° gennaio 1998.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.»


6.0.3 Il Relatore

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
«ART. 6-bis

All'articolo 2, comma 1, lettera b, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, è aggiunto il seguente periodo conclusivo: "Sulle navi inferiori alle 3.000 t.s.l. o alle 4.000 t.s.c. il numero di membri dell'equipaggio aventi i requisiti di cui al comma 1 dell'articolo 318 del codice della navigazione sarà di tre, tra cui obbligatoriamente il comandante."»


6.0.4 Carpinelli


Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis

1. All'articolo 2, comma 1, lettera b, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, è aggiunto il seguente periodo conclusivo: "Sulle navi inferiore alle 3.000 t.s.l. o equiparate sulla base dei contratti collettivi di lavoro il numero di membri dell'equipaggio aventi i requisiti di cui al comma 1 dell'articolo 318 del codice della navigazione sarà di tre, tra cui obbligatoriamente il comandante.»

6.0.4-bis Carpinelli


Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
«ART. 6-bis

All'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, è aggiunto il seguente comma: "2-ter. Gli utili d'esercizio, le riserve e gli altri fondi formati con utili che non concorrono a formare il reddito ai sensi del precedente comma 2 rilevano agli effetti della determinazione dell'ammontare delle imposte di cui al comma 4 dell'articolo 105 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, secondo i criteri previsti per i proventi di cui al n. 1 di tale comma."»


6.0.5 Carpinelli



Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
«ART. 6-bis

All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, nel primo periodo le parole da "nonché lo stesso personale" a "dovuti per legge" sono soppresse e sostituite dalle seguenti: "sono esonerate dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per legge, inclusi quelli a carico del marittimo".»


6.0.6 Carpinelli


Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
«ART. 6-bis

L'articolo 7, comma 1-quater del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, è sostituito come segue: "1-quater. Il primo comma dell'articolo 152 del codice della navigazione è sostituito dal seguente: "Il passavanti provvisorio è rilasciato in caso di urgenza alle navi di nuova costruzione o provenienti da registro straniero che siano immatricolate nella Repubblica. Il passavanti provvisorio per le navi provenienti da registro straniero può essere rilasciato anche prima della loro immatricolazione nella Repubblica in presenza di espressa dichiarazione dell'autorità marittima o consolare straniera che il venditore ha avanzato la richiesta di cancellazione della nave dai registri secondo le procedure ivi vigenti e che l'atto di nazionalità, o documento equipollente, è stato preso in consegna. Il passavanti è anche rilasciato alle navi il cui atto di nazionalità o altro documento equivalente sia andato smarrito o distrutto."»

6.0.7 Carpinelli


Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
«ART. 6-bis
(Navigazione valida per il conseguimento di titoli professionali)


1. Il primo e secondo comma dell'articolo 298 del regolamento al codice della navigazione, recante disposizioni in materia di navigazione valida per il conseguimento dei titoli professionali, sono abrogati.»



6.0.8 Carpinelli


Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
«ART. 6-bis
(Modalità di utilizzazione di somme iscritte in bilancio)

1. Le disponibilità del conto corrente infruttifero intestato al "Ministero dei trasporti e della navigazione - Bilancio Speciale per gli Uffici del lavoro portuale" sono destinate alle esigenze di amministrazione e custodia dei beni mobili ed immobili di proprietà del suddetto Ministero dei trasporti e della navigazione - Bilancio Speciale per gli Uffici del lavoro portuale.

2. A tal fine dette disponibilità sono versate all'entrata del bilancio statale per essere riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ad apposita unità previsionale di base, anche di nuova istituzione, dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione.»

6.0.9 Il Relatore

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
«Art. 6-bis

1. Sono attribuite alla Provincia di Reggio Emilia, in conformità ai princìpi di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni relative al rilascio della concessione per la gestione dello scalo di Dinazzano e del compendio ferroviario relativo al trasporto merci nel distretto delle ceramiche, attualmente compresi nella concessione statale sulla costruzione e l'esercizio delle Ferrovie Reggiane - linea Sassuolo-Reggio Emilia-Guastalla.»

6.0.10 Giovanelli

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
«Art. 6-bis
(Proventi contravvenzionali)

1. I proventi contravvenzionali previsti dalla legge 26 gennaio 1865, n. 2134, derivanti dall'accertamento delle violazioni alla legge 11 febbraio 1971, n. 50 e successive modificazioni, non sono soggetti a riparto.»

6.0.11 DIANA Lorenzo, BARRILE



Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
«Art. 6-bis

1. All'articolo 18, comma 5, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è aggiunto il seguente periodo: "Quando alla realizzazione delle opere concorrono, oltre che finanziamenti a carico del concessionario, finanziamenti a carico dello Stato, il concessionario è autorizzato a contrarre mutui o ad effettuare altre operazioni finanziarie in relazione a rate di ammortamento per capitali ed interessi nel limite dello stanziamento pubblico previsto, la cui erogazione avviene secondo procedure definite nel decreto di cui al comma 1 e che, comunque: a) vincolino il concessionario al rispetto della normativa nazionale e comunitaria applicabile agli appalti di lavori pubblici, b) prevedano adeguati meccanismi di vigilanza amministrativa e contabile da parte dell'autorità portuale o, laddove non istituita, del Ministero dei trasporti e della navigazione."»

6.0.12 Carpinelli

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
«Art. 6-bis

1. L'articolo 18, comma 1, lettera b), della legge 28 gennaio 1994, n. 84 è sostituito dal seguente: "b) i limiti minimi dei canoni che i concessionari sono tenuti a versare.".
2. All'articolo 18 della legge n. 84 del 1994, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
"1-bis. Nei soli porti sede di autorità portuale, limitatamente alle nuove realizzazioni o all'avviamento di nuovi terminals adibiti all'espletamento delle operazioni portuali, per i primi cinque anni di vigenza di concessioni di durata superiore a quindici anni, possono essere applicati canoni inferiori ai limiti minimi stabiliti nel decreto di cui al comma 1, previa autorizzazione del Ministero dei trasporti e della navigazione.
1-ter. Sono fatti salvi, fino alla scadenza del titolo concessorio, i canoni stabiliti dalle autorità portuali relativi a concessioni già assentite alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1."»

6.0.13 Carpinelli


Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
«Art. 6-bis
(Concessione di costruzione e di esercizio della tratta ferroviaria Busto Arsizio-Malpensa)

1. Alla Società Ferrovie Nord Milano Esercizio S.p.a. è concessa, ai sensi del T.U. 9 maggio 1912, n. 1447, la costruzione della tratta ferroviaria Busto Arsizio (località Sacconago) - confine aeroportuale di Malpensa per il collegamento della linea Novara-Saronno-Seregno e quindi della rete Ferrovie Nord Milano Esercizio con l'aeroporto della Malpensa.
2. Alla stessa Società Ferrovie Nord Milano Esercizio S.p.a. è concessa anche, sempre a norma del T.U. 9 maggio 1912, n. 1447, l'esercizio della nuova tratta ferroviaria Busto Arsizio-Malpensa Ovest fino all'interno del sedime aeroportuale.
3. Le predette concessioni avranno validità fino al 17 marzo 2016.»

6.0.14 Il Relatore

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
«Art. 6-bis

1. La linea ferroviaria Parma-Suzzara, in gestione governativa ai sensi dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è dichiarata di interesse nazionale in quanto segmento del corridoio ferroviario Tirreno-Brennero.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2000 la medesima linea ed i suoi rami tecnici aziendali sono trasferiti alla Ferrovie dello Stato Spa nelle condizioni di fatto risultanti dalle procedure di cui all'articolo 2, da 1 a 10, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

3. Al fine di adeguare la linea Parma-Suzzara agli standard tecnologici e funzionali delle linee FS viene apportata al capitale sociale della "Ferrovie dello Stato Spa" l'importo di lire 200 miliardi, da ripartirsi in quattro anni a decorrere dall'anno 2000, di cui lire 20 miliardi per l'anno 2000 e lire 60 miliardi per ciascuno dei successivi tre anni.»

6.0.15 DE LUCA Michele


Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
«Art. 6-bis

1. La linea ferroviaria Parma-Suzzara, in gestione governativa ai sensi dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è dichiarata di interesse nazionale in quanto segmento del corridoio ferroviario Tirreno-Brennero.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2000 la medesima linea ed i suoi rami tecnici aziendali sono trasferiti alla Ferrovie dello Stato Spa nelle condizioni di fatto risultanti dalle procedure di cui all'articolo 2, da 1 a 10, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.»

6.0.16 DE LUCA Michele


Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
"Art. 6-bis

1. Per gli interventi di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 24,5 miliardi per l'anno 1998, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per l'anno 1998, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione."

6.0.17 Lauro
ART. 7

Sopprimere l'articolo.

7.1 Castelli


Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
«ART. 7-bis
(Navigazione ad uso privato o in conto proprio nelle acque marittime)

1. Le navi minori e i galleggianti, di cui all'articolo 146 del codice della navigazione, aventi una lunghezza f.t. non superiore a 24 metri, possono essere iscritte nei registri e destinate a servizi speciali per uso privato ovvero per uso in conto proprio per la navigazione nelle acque marittime entro 12 miglia dalla costa.

2. Agli effetti del precedente comma per uso privato e per uso in conto proprio si intende:
a) uso privato, l'utilizzazione dell'unità come mezzo di locomozione propria e di terzi a titolo amichevole;
b) uso in conto proprio, l'utilizzazione dell'unità per il soddisfacimento di necessità strettamente connesse all'attività istituzionale di soggetti pubblici o privati o all'attività imprenditoriale di soggetti commerciali.

3. Le navi minori e i galleggianti possono essere comandate e condotte dal proprietario dell'unità, dal titolare della ditta o da persona che abbia un regolare contratto di lavoro con la ditta medesima, che siano in possesso di una delle abilitazioni previste dall'articolo 20 della legge 11 febbraio 1971, n. 50 e successive modificazioni, previo corso di addestramento e di familiarizzazione a bordo dell'unità per il periodo ritenuto necessario sotto la diretta responsabilità della ditta per le sole unità di cui al comma 2 lettera b). Alle stesse condizioni il personale dipendente della ditta può essere imbarcato ed impiegato per lo svolgimento dei servizi di bordo dell'unità.

4. Ai fini della sicurezza della navigazione alle unità destinate ad uso privato, di cui al comma 2, lettera a), si applica il regolamento di sicurezza per la navigazione da diporto.

5. I requisiti di idoneità e di sicurezza per le unità destinate ad uso in conto proprio, di cui al comma 2, lettera b), sono determinati con uno o più decreti del Ministro dei trasporti e della navigazione, in relazione al particolare servizio speciale cui l'unità è destinata. In attesa dell'emanazione dei decreti stessi, alle unità destinate ai servizi speciali per uso in conto proprio si applica il regolamento di sicurezza della navigazione e della vita umana in mare, approvato con D.P.R. 8 novembre 1991, n. 435. Nelle relative certificazioni di idoneità e di sicurezza sentito l'ente tecnico, devono essere indicate le prescrizioni particolari, in relazione al concreto servizio speciale cui l'unità è destinata, con riferimento alla sicurezza della navigazione ed alla salvaguardia delle persone imbarcate.

6. Le unità indicate nei precedenti commi, possono trasportare un numero massimo di dodici persone, escluso l'equipaggio. Le medesime non sono soggette al rilascio del ruolino di equipaggio previsto per le navi minori e i galleggianti; per la loro utilizzazione è dovuta la tassa di stazionamento di cui all'articolo 17 della legge 6 marzo 1976, n. 51 e successive modificazioni da versarsi in ragione d'anno.»

7.0.1 Il Relatore


Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
«ART. 7-bis
(Tassa di ancoraggio)

1. All'articolo 10, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole: "in attività di transhipment di traffico internazionale", sono soppresse.
2. Alla minore entrata di lire 2 miliardi annui per ciascuno degli anni 1998-1999 e 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000 nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.»

7.0.2 Il Relatore



Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
«ART. 7-bis
(Modifiche al D.P.R. 2 dicembre 1997, n. 509)

Il comma 4, dell'articolo 4, del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509, è abrogato.»


7.0.3 Il Relatore


Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
«ART. 7-bis
(Documentazione per i servizi di cabotaggio marittimo)

1. Al fine di armonizzare le condizioni di sicurezza e di concorrenza nei servizi tra porti italiani, le navi da passeggeri e le unità veloci da passeggeri nuove ed esistenti che a partire dal 1° gennaio 1999 siano adibite a viaggi nazionali, devono essere in possesso di un certificato di conformità all'Allegato tecnico della Direttiva comunitaria relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri rilasciato dall'Amministrazione di bandiera.

2. I certificati di sicurezza rilasciati alle navi da passeggeri ed unità veloci da passeggeri di bandiera italiana ai sensi della legge 5 giugno 1962, n. 616 e al decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435 sono da considerarsi equivalenti al certificato di conformità di cui al comma 1.

3. Alle navi ed unità veloci di cui al comma 1, battenti bandiera diversa da quella italiana, si applica la Direttiva 95/21/CE del Consiglio del 19 giugno 1995, relativamente alle ispezioni e agli accertamenti di validità dei certificati e documenti pertinenti presenti a bordo.»

7.0.4 Il Relatore


Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
«ART. 7-bis
(Disposizioni in materia di comunicazione per i servizi di cabotaggio marittimo)

1. A partire dal 1° gennaio 1999 alle navi in servizio tra porti nazionali si applicano le seguenti disposizioni:
a) ai fini della sicurezza della navigazione devono essere previsti a bordo idonei mezzi di comunicazione fra tutti i membri dell'equipaggio della nave, in particolare per una tempestiva e corretta ricezione e comprensione delle comunicazioni e delle disposizioni di servizio;
b) deve essere stabilita e iscritta nel registro di bordo una lingua di lavoro, per garantire prestazioni efficaci dell'equipaggio in materia di sicurezza. La compagnia o il comandante determinano la lingua di lavoro appropriata. Ciascuna delle persone che presta servizio a bordo è tenuta a comprendere e, se del caso, a impartire ordini e istruzioni nonché a riferire in tale lingua;
c) a bordo delle navi da passeggeri il personale incaricato, nel ruolo di appello, di aiutare i passeggeri in situazioni di emergenza deve essere facilmente individuabile e dotato di capacità di comunicazione sufficienti per questo scopo anche in lingua italiana;
d) gli annunci di emergenza, in situazioni critiche o durante esercitazioni per fornire accurate direttive ai passeggeri e facilitare ai membri dell'equipaggio l'assistenza dei passeggeri, devono essere trasmessi anche in lingua italiana;
e) tutte le comunicazioni di servizio e di emergenza con le autorità di terra devono essere effettuate in lingua italiana.

2. La conformità alle disposizioni di cui al comma 1, viene verificata dall'Amministrazione prima dell'entrata in servizio tra porti italiani, e nel corso di controlli ai sensi della direttiva 95/21/CE del Consiglio del 19 giugno 1995, in qualità di Stato d'approdo.»


7.0.5 Il Relatore



Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
«Art. 7-bis

1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 3, lettere b) e c) del decreto-legge 13 luglio 1995, n. 287 convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 343, è prorogato al 31 dicembre 1999.»

7.0.6 Carpinelli


Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
«Art. 7-bis

1. Il contributo di cui all'articolo 1, comma 20, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647 a favore delle imprese armatrici, è prorogato per il periodo 1° gennaio 1998 - 30 aprile 1998, data di attuazione della legge 27 febbraio 1998, n. 30 che istituisce il Registro internazionale.»

7.0.7 Carpinelli


Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
«Art. 7-bis

1. Allo scopo di contenere i costi derivanti dalla necessità di assicurare i collegamenti con la Sardegna, in attuazione del principio della continuità territoriale, il Ministero dei trasporti e della navigazione è autorizzato a concedere, in via sperimentale e transitoria, contributi straordinari a vettori marittimi, pari a lire 9 miliardi per il 1998 e lire 9 miliardi per il 1999.
2. All'onere derivante dal comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento per l'anno 1998, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.»

7.0.8 Nieddu, Murineddu, Caddeo


Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
«Art. 7-bis

1. Allo scopo di contenere i costi derivanti dalla necessità di assicurare i collegamenti con la Sardegna, in attuazione del principio della continuità territoriale, il Ministero dei trasporti e della navigazione è autorizzato a concedere, in via sperimentale e transitoria, contributi straordinari a vettori marittimi, pari a lire 9 miliardi per il 1998 e lire 9 miliardi per il 1999.
2. All'onere derivante dal comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento per l'anno 1998, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.»

7.0.9 Il Relatore


Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
«Art. 7-bis.

1. Per la partecipazione al programma del tripartito (Esa-Eurocontrol-Unione Europea) di sviluppo europeo dei sistemi di navigazione e di posizione satellitare di seconda generazione - Global navigation satellite system - e per la partecipazione alle spese di costituzione ed ai costi di funzionamento della prevista Agenzia multimodale europea, preposta alla gestione del predetto programma, l'Ente Nazionale di Assistenza al Volo è autorizzato a contrarre mutui quindicennali o altre operazioni finanziarie, comprensive di rate ed interessi, nel limite di lire 5 miliardi a decorrere dall'anno 1998. Il Ministro dei trasporti e della navigazione provvede annualmente ad erogare a ciascuno degli istituti di credito interessati le quote di ammortamento ovvero i complessivi oneri connessi ad altre operazioni finanziarie.
2. All'onere derivante dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base in conto capitale "Fondo speciale " dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per l'anno 1998, a tal fine parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.»

7.0.10 Parola
ART. 8

Sopprimere l'articolo.



8.1 Castelli



Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
«ART. 8-bis
(Modifiche alla legge 23 dicembre 1997, n. 454)

1. All'articolo 5, comma 3, dopo la parola "terminale" aggiungere: ", così come definito dall'articolo 1 della direttiva 92/106/CEE del 7 dicembre 1992," e dopo la parola "13" sopprimere la parola "bis".

2. All'articolo 10, comma 1, della legge 23 dicembre 1997, n. 454, all'ultimo capoverso aggiungere: "Per le finalità previste dal presente comma i fondi di garanzia presso l'Artigiancassa e il Mediocredito Centrale sono incrementati rispettivamente della somma di lire 50 miliardi e della somma di lire 30 miliardi per le garanzie connesse agli investimenti effettuati dalle imprese ai sensi degli articoli 2 e 5 della presente legge. Tali somme sono amministrate con contabilità separata. Al suindicato onere di lire 80 miliardi si provvede mediante riduzione proporzionale degli importi previsti all'articolo 1, comma 3, lettere a) e d) della presente legge.»


8.0.1 Il Relatore



Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
«ART. 8-bis
(Pagamento tasse automobilistiche)

1. All'articolo 17, comma 11, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, prima delle parole "i tabaccai" inserire le seguenti "Gli uffici di consulenza automobilistica, le autoscuole e"
2. Analogamente, all'articolo 17, comma 12, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, prima delle parole "i tabaccai" inserire le seguenti "gli uffici di consulenza automobilistica, le autoscuole,".»

8.0.2 Il Relatore



Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
«ART. 8-bis
(Modifiche al codice della strada)

1. Al comma 2 dell'articolo 93 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto in fine il seguente periodo: "La Direzione generale della M.C.T.C., si avvale, per dette operazioni ma con esclusione dei casi di cui al comma 3, dei soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264, e successive modificazioni e integrazioni, collegati telematicamente al centro di elaborazione dati della Direzione generale della M.C.T.C.".

2. Il comma 2, dell'articolo 94, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente: "2. Nei casi ed entro i termini previsti dal comma 1, l'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. ovvero, nell'ipotesi di cui all'articolo 93, comma 2, i soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264, e successive modificazioni e integrazioni, su richiesta avanzata dall'avente titolo, provvedono al rinnovo o all'aggiornamento della carta di circolazione che tenga conto dei mutamenti di cui al comma suddetto. Analogamente procedono per i trasferimenti di residenza, nei casi non previsti dal regolamento".

3. All'articolo 95 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole "Qualora il rilascio della carta di circolazione" sono aggiunte le seguenti "per cui ricorrono le condizioni di cui all'articolo 93, comma £,";
b) il comma 4 è sostituito dal seguente: "La ricevuta di cui al comma 3 è valida per la circolazione per un periodo di trenta giorni decorrenti dalla data di presentazione della denuncia";
c) al comma 5, le parole: "deve richiedere una nuova immatricolazione" sono sostituite dalle seguenti: "ne richiede il duplicato presentando domanda all'Ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. ovvero, nell'ipotesi di cui all'articolo 93, comma 2, ai soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264, e successive modificazioni ed integrazioni".

4. Al comma 2 dell'articolo 101 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, dopo le parole "all'atto dell'immatricolazione dei veicoli" sono aggiunte le seguenti: "ovvero, nell'ipotesi di cui all'articolo 93, comma 2, dai soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264, e successive modificazioni ed integrazioni".

5. All'articolo 102 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole "alla Direzione generale della M.C.T.C." sono soppresse;
b) al comma 4, le parole "all'ufficio competente della Direzione generale della M.C.T.C." sono soppresse;
c) al comma 5, sono aggiunte infine le seguenti parole: "con le procedure indicate nell'articolo 93".»


8.0.3 Il Relatore


Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
«ART. 8-bis

Il Ministero dei trasporti e della navigazione, al fine di snellire e rendere più incisiva l'azione amministrativa, con proprio decreto stabilisce i requisiti ed abilita le imprese autorizzate dalle Amministrazioni provinciali ai sensi della legge 8 agosto 1991, n. 264, collegate telematicamente al C.E.D. della Direzione Generale della Motorizzazione civile, alla stampa dei tagliandi di aggiornamento dei documenti di circolazione dei veicoli.

Le suddette imprese di consulenza, in conformità a quanto previsto dall'articolo 17, commi 11 e 12, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, possono riscuotere le tasse automobilistiche a partire dal 1° gennaio 1999.»


8.0.4 Carpinelli


Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
«ART. 8-bis

I soggetti di cui alla legge 8.8.1991, n. 264, in possesso dei suddetti requisiti, in conformità a quanto previsto dai commi 11 e 12 dell'articolo 17 della legge 27 dicembre 1992, n. 449, possono, a partire dall'1.1.1999, riscuotere le tasse automobilistiche.»


8.0.5 Parola


Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
"ART. 8-bis

Il Ministero dei trasporti e della navigazione con i decreti previsti dal quarto comma dell'articolo 93 del Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, abilita le imprese autorizzate dalle Amministrazioni provinciali ai sensi della legge 8.8.1991, n. 264, affinché le stesse imprese collegate telematicamente al C.E.D. della Direzione Generale della Motorizzazione Civile, su richiesta avanzata dall'acquirente, provvedano alla stampa e aggiornamento dei documenti di circolazione dei veicoli nonché alla consegna diretta agli utenti, unitamente alla targa di immatricolazione, degli stessi documenti, negli uffici delle imprese medesime.
Con i decreti di cui al comma precedente, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, vengono stabiliti i requisiti necessari per l'ampliamento dei collegamenti telematici delle imprese di cui alla legge 8.8.1991, n. 264, con il C.E.D. della Direzione Generale della Motorizzazione Civile, nonché le modalità di deposito ed eventuale archiviazione delle formalità con la relativa documentazione da parte delle imprese medesime, riferite alle procedure previste per le operazioni di cui al precedente comma."


8.0.6 Parola


Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
«Art. 8-bis
(Modifiche alla legge 8 agosto 1991, n. 264)

1. All'articolo 3, comma 1, lettera a) della legge 8 agosto 1991, n. 264 la parola "residente" è sostituita dalla seguente "stabilito".
2. All'articolo 3 della legge 8 agosto 1991, n. 264 il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. Il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1 è subordinato al versamento del contributo una tantum di cui al comma 4 dell'articolo 8.".»

8.0.7 Diana Lorenzo, Barrile



Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
«Art. 8-bis

1. All'articolo 10, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Al comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
"b) Il trasporto di uno o più blocchi di pietre naturali o manufatti indivisibili, prefabbricati per l'edilizia, prodotti siderurgici, prodotti industriali composti, coils e laminati grezzi, eseguito con veicoli eccezionali, fino alla concorrenza della massa complessiva riportata nelle rispettive carte di circolazione, purché almeno un carico delle cose indicate richieda l'impiego di veicoli eccezionali e la predetta massa complessiva non sia superiore a 38 tonnellate se isolati a tre assi, a 48 tonnellate se isolati a quattro assi, a 86 tonnellate se complessi a sei assi ed a 108 tonnellate se complessi a otto assi e le merci trasportate siano tutte della stessa natura, i richiamati limiti di massa possono essere superati nel solo caso in cui sia trasportato un unico pezzo indivisibile";
b) al comma 2, è aggiunta la seguente lettera;
"c) il trasporto di blocchi di pietre naturali eseguito con veicoli eccezionali, effettuato per percorrenze non superiori a 30 Km. dal punto di carico a quello di scarico, anche se in uno o più pezzi fino alla concorrenza della massa complessiva riportata nelle rispettive carte di circolazione e comunque non superiore a 38 tonnellate se isolati a tre assi, 48 tonnellate se isolati a quattro assi, 86 tonnellate se complessi, a condizione che i veicoli o i complessi rispettino le sagome massime previste dall'articolo 61.";
c) al comma 2-bis, inserito dall'articolo 11 della legge 23 dicembre 1997, n. 454, aggiungere dopo le parole: "lettera b", le parole "e lettera c)" e sostituire le parole "alla circolazione si intende concessa con il" con le seguenti: "può essere concessa previo";
d) al comma 3; dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:
"h) veicoli che trasportano balle o rotoli di paglia o fieno"
e) al comma 6, lettera a) sostituire le parole da "con il limite massimo di 13,44 m. per gli autoveicoli isolati, 20,16 m. per gli autotreni e 17,36 m. per gli autoarticolati" con le parole "rispetto ai limiti stabiliti dall'articolo 61".
f) al comma 6, lettera b) sostituire le parole "lettera c) e lettera g)" con le parole "lettera g) e lettera h)".
g) al comma 6, dopo la lettera b), inserire la seguente:
"c) di cui al comma 3, lettera e), quando, ancorché per effetto del carico non eccedano l'altezza di 4,30 metri e non eccedano in lunghezza di oltre 12 per cento rispetto ai limiti stabiliti dall'articolo 61, a condizione che siano rispettati gli altri limiti stabiliti dagli articoli 61 e 62 e che chi esegue il trasporto verifichi che nel percorso siano comprese esclusivamente strade o tratti di strada aventi le caratteristiche indicate nell'articolo 167, comma 4."
h) al comma 10, in fondo, dopo la parola "necessarie" aggiungere le parole "ai limiti dimensionali stabiliti dall'autorizzazione sono da aggiungere le tolleranze derivanti dagli organi di fissaggio e ancoraggio del carico".
i) il comma 18 è sostituito dal seguente:
"18. Chiunque, senza aver ottenuto l'autorizzazione, ovvero violando anche una sola delle prescrizioni e condizioni stabilite nell'autorizzazione, relative ai percorsi stabiliti, ai periodi temporali, all'obbligo di scorta della polizia stradale o tecnica, nonché superando anche uno solo dei limiti massimi dimensionali o di massa indicati nell'autorizzazione medesima, esegua uno dei trasporti eccezionali indicati nei commi 2, 3 e 7, ovvero circoli con uno dei veicoli eccezionali indicato nel comma 1, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.165.000 a lire 4.700.000";
l) il comma 19, è sostituito dal seguente:
"Chiunque esegua trasporti in condizioni di eccezionalità ovvero circoli con un veicolo eccezionale senza osservare le disposizioni del regolamento riguardanti i dispositivi supplementari di illuminazione ed i pannelli retroriflettenti ovvero senza rispettare le prescrizioni del regolamento che ammettono la facoltà di ridurre le dimensioni degli oggetti trasportati, nonché gli adempimenti imposti dal regolamento in caso di utilizzazione di veicoli di riserva, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da lire 235.000 a lire 940.000. Alla stessa sanzione è soggetto chiunque esegua trasporti in condizione di eccezionalità ovvero circoli con un veicolo eccezionale, senza rispettare le prescrizioni contenute nell'autorizzazione e non comprese nel comma 18";
m) al comma 21, dopo le parole "lettera n)" sono inserite le seguenti "salvo che ciò sia espressamente consentito, comunque entro i limiti di cui all'articolo 62, nelle rispettive licenze ed autorizzazioni al trasporto di cose".
n) al comma 23, le parole "commi 18, 19, 21 e 22" sono sostituite dalle seguenti: "commi 18, 21 e 22 ad esclusione di quelle relative a violazioni di norme comportamentali che restano a carico del solo conducente";
o) al comma 24, le parole: "commi 18, 19, 21 e 22" sono sostituite dalle seguenti: "commi 18, 21 e 22";
p) al comma 24, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "nel caso di cui al comma 18, ove la violazione consista nel superamento dei limiti di massa previsti dall'articolo 62, ovvero dei limiti di massa indicati dall'autorizzazione al trasporto eccezionale, non si procede all'applicazione di sanzioni, se la massa complessiva a pieno carico non risulta superiore di oltre il 5 per cento ai limiti previsti dall'articolo 62, comma 4".
q) al comma 25, le parole: "commi 18, 19, 21 e 22" sono sostituite dalle seguenti: "commi 18, 21 e 22";
r) dopo il comma 25 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"26. Nelle ipotesi di violazione del comma 19 il veicolo non può proseguire il viaggio se il conducente non abbia provveduto a sistemare il carico o il veicolo ovvero non abbia adempiuto alle prescrizioni omesse. Perciò l'agente accertatore procede al ritiro immediato della carta di circolazione o della patente di guida provvedendo con tutte le cautele che il veicolo sia condotto in luogo idoneo per la sistemazione del carico; del ritiro è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. Durante la sosta la responsabilità del veicolo e del relativo carico rimane al conducente. I documenti sono restituiti all'avente diritto, allorché il carico o il veicolo siano stati sistemati, ovvero quando sia stata adempiuta la prescrizione omessa.
27. Il personale abilitato che nel corso di una scorta tecnica non rispetta le prescrizioni o le modalità di svolgimento previste dal regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire due milioni. Ove in un periodo di due anni il medesimo soggetto, sia incorso per almeno due volte in una delle violazioni di cui al presente comma, all'ultima violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell'abilitazione da uno a tre mesi, ai sensi del capo I, sezione II, titolo VI".
28. Oltre le sanzioni previste nei commi precedenti non è data facoltà di applicare ulteriori sanzioni di carattere amministrativo da parte degli enti di cui al comma 6."
s) il comma 26 diventa comma 29.

8.0.8 Il Relatore


Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
«Art. 8-bis
(Oneri indiretti)

1. Gli importi di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556, sono elevate rispettivamente a lire 35.500 e 71.000 per il periodo di imposta relativo all'anno 1998. Il relativo onere è determinato in lire 41 miliardi per l'anno 1999.
2. Al fine di ottimizzare le misure di sicurezza e contenere il rilevante fenomeno infortunistico, i premi INAIL per i dipendenti delle imprese di autotrasporto in conto di terzi sono rideterminati per il 1999 nei limiti di lire 40 miliardi. I minori introiti derivanti dall'applicazione del presente articolo sono rimborsati all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) nei limiti di lire 40 miliardi, per l'anno 1999, dietro presentazione di apposita rendicontazione.
3. Per l'anno 1999 è assegnato al comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori l'importo di lire 147 miliardi per lo svolgimento delle proprie finalità istituzionali con particolare riguardo alle nuove funzioni attribuitegli dall'articolo 1, comma 4, lettera g), della legge 23 dicembre 1997, n.454, nonché per le attività di studio e consulenza propedeutiche alla riforma organica di cui alla citata legge n. 454 del 1997 e dell'articolo 106 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché per interventi per la sicurezza della circolazione, anche con riferimento all'utilizzo delle infrastrutture, da realizzare mediante apposite convenzioni con gli enti gestori delle stesse. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana direttive per l'utilizzazione, da parte del Comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori, delle risorse assegnate con il presente articolo, in modo che almeno il novanta per cento delle medesime sia destinato agli interventi per la sicurezza della circolazione, tenendo conto dei criteri definiti con precedenti interventi legislativi in materia.
4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari complessivamente a lire 147 miliardi per l'anno 1998 e lire 81 miliardi per l'anno 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per l'anno finanziario 1998, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione."

8.0.9 Il Relatore

ART. 9

Sostituire l'articolo 9 con il seguente:
"ART. 9
Impianti aeroportuali

1. Per l'approvazione di progetti concernenti impianti aeroportuali la conferenza dei servizi di cui all'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dalla legge 15 maggio 1997, n. 127, è indetta dal Ministro dei trasporti e della navigazione."



9.1 Il Relatore


Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. Le disposizioni previste dalla legge 27 dicembre 1975, n. 746 (Norme concernenti l'aeroporto di Bergamo-Orio al Serio), sono prorogate di ulteriori quaranta anni.".

9.2 Castelli



Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
«ART. 9-bis
(Conservazione di somme in bilancio)

1. Le disponibilità in conto competenza sul capitolo 2071 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione, non impegnate entro il 31 dicembre 1997, possono esserlo nell'anno successivo.»


9.0.1 Il Relatore


Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:
«9-bis

1. Il Ministero dei trasporti e della navigazione con i decreti previsti dal 4° comma dell'articolo 93 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, abilita le imprese autorizzate dalle amministrazioni provinciali ai sensi della legge 8 agosto 1991, n. 264, affinché le stesse imprese collegate telematicamente al C.E.D. della Direzione generale della Motorizzazione civile su richiesta avanzata dall'acquirente, provvedano alla stampa e aggiornamento dei documenti di circolazione dei veicoli nonché alla consegna diretta agli utenti, unitamente alla targa di immatricolazione, degli stessi documenti, negli uffici delle imprese medesime.
2. Con i decreti di cui al comma precedente, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, vengono stabiliti i requisiti necessari per l'ampliamento dei collegamenti telematici delle imprese di cui la legge 8 agosto 1991, n. 264 con il C.E.D. della Direzione generale della motorizzazione civile, nonché le modalità di deposito ed eventuale archiviazione delle formalità con la relativa documentazione da parte delle imprese medesime, riferite alle procedure previste per le operazioni di cui al precedente comma.
3. Le suddette imprese di consulenza, in possesso dei suddetti requisiti in conformità a quanto previsto dai commi 11 e 12 dell'articolo 17, della legge 27 dicembre 1992, n. 449, possono, a partire dal 1° gennaio 1999, riscuotere le tasse automobilistiche.»

9.0.2 Veraldi, Erroi, Lo Curzio

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:
«ART. 9-bis
(Guida delle macchine agricole)


1. All'articolo 124, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, la lettera c) è così modificata:
"c) della categoria B, per la guida delle macchine agricole, nonché delle macchine operatrici anche con rimorchio, purché la massa complessiva totale a pieno carico per i due veicoli non superi 7,5 t.".»


9.0.3 Scivoletto


Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:
"ART. 9-bis

1. Ai fini della ristrutturazione del Servizio Escavazione Porto di cui al R.D. 27/2/1927, il Governo è delegato, sentite le Organizzazioni sindacali, ad emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge un decreto legislativo istitutivo di una Agenzia Nazionale avente le caratteristiche di un Ente pubblico non economico che accorpi le competenze, le strutture e il personale del Servizio medesimo e della Direzione Generale della Difesa del mare di cui all'articolo 34 della legge n. 979/82.

2. Sulla base della definizione della nuova dotazione organica della nuova Agenzia Nazionale, il personale che risulterà in esubero sarà ricollocato in ambito territoriale, presso altre Pubbliche Amministrazioni tenuto conto anche delle esplicite opzioni fatte dai lavoratori e delle vigenti disposizioni normative e contrattuali in tema di processi di mobilità e previa l'attivazione di specifici strumenti di riqualificazione e aggiornamento, nonché mediante l'adozione di specifiche incentivazioni a favore del personale coinvolto in tali processi di mobilità, in applicazione del protocollo d'intesa sul Lavo Pubblico sottoscritto presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il 12 marzo 1997.

3. L'Agenzia Nazionale è delegata, entro tre mesi dalla sua costituzione d'intesa con l'ARAN, a stipulare con le organizzazioni sindacali un contratto collettivo nazionale di lavoro per il proprio personale che tenga conto della specificità del servizio da espletarsi. Sino alla prima applicazione di detto nuovo regime contrattuale, il personale continua ad essere assoggettato al vigente C.C.N.L. comparto Ministeri.

4. L'ARAN entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa con l'Agenzia Nazionale, definisce con le organizzazioni sindacali procedure finalizzate alla riqualificazione professionale, anche con proiezione verticale, al fine di conseguire una più idonea e razionale distribuzione del personale nei diversi profili professionali, sulla base della nuova dotazione organica."


9.0.4 Co'


Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

"ART. 9-bis

E' istituita una Agenzia Nazionale avente le caratteristiche di Ente pubblico non economico che accorpi le competenze, le strutture ed il personale del servizio medesimo e della Direzione Generale della Difesa del Mare di cui all'articolo 34 della legge n. 979/82."



9.0.5 Co'


Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
"ART. 9-bis

1. Il Ministero dei trasporti e della navigazione con i decreti previsti dal 4° comma dell'articolo 93 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di concerto con il Ministero dell'interno abilita le imprese autorizzate dalle amministrazioni provinciali ai sensi della legge 8 agosto 1991, n. 264, affinché le stesse imprese collegate telematicamente al C.E.D. della Direzione generale della motorizzazione civile, su richiesta avanzata dall'acquirente, provvedano alla stampa e aggiornamento dei documenti di circolazione dei veicoli nonché alla consegna diretta agli utenti, unitamente alla targa di immatricolazione, degli stessi documenti, negli uffici delle imprese medesime.

2. Con i decreti di cui al comma prevedente, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, vengono stabiliti i requisiti necessari per l'ampliamento dei collegamenti telematici delle imprese di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264, con il C.E.D. della Direzione generale della motorizzazione civile, nonché le modalità di deposito ed eventuale archiviazione delle formalità con la relativa documentazione da parte delle imprese medesime, riferite alle procedure previste per le operazioni di cui al precedente comma.

3. Le suddette imprese di consulenza, in possesso dei suddetti requisiti in conformità a quanto previsto dai commi 11 e 12 dell'articolo 17, della legge 27 dicembre 1992, n. 449, possono a partire dal 1° gennaio 1999, riscuotere le tasse automobilistiche."

9.0.6 La Loggia, Lauro


Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:
"ART. 9-bis

1. Il Ministero dei trasporti e della navigazione con i decreti previsti dal 4° comma dell'articolo 93 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di concerto con il Ministero dell'interno abilita le imprese autorizzate dalle amministrazioni provinciali ai sensi della legge 8 agosto 1991, n. 264, affinché le stesse imprese collegate telematicamente al C.E.D. della Direzione generale della Motorizzazione civile, su richiesta avanzata dall'acquirente, provvedano alla stampa e aggiornamento dei documenti di circolazione dei veicoli nonché alla consegna diretta agli utenti, unitamente alla targa di immatricolazione, degli stessi documenti, negli uffici delle imprese medesime.

2. Con i decreti di cui al comma precedente, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, vengono stabiliti i requisiti necessari per l'ampliamento dei collegamenti telematici delle imprese di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264, con il C.E.D. della Direzione generale della Motorizzazione civile, nonché le modalità di deposito ed eventuale archiviazione delle formalità con la relativa documentazione da parte delle imprese medesime, riferite alle procedure previste per le operazioni di cui al precedente comma."

9.0.7 La Loggia, Lauro

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:
"Art. 9-bis

1. E' demandato alle regioni litoranee a statuto ordinario il potere di emanare, in armonia con le leggi statali e direttive comunitarie, norme legislative concernenti il servizio di trasporto pubblico marittimo di cabotaggio, entro sei miglia marine dalla costa, per il collegamento degli scali dei comuni costieri, da organizzare come metropolitana marittima. A tal fine le regioni a statuto ordinario, con proprie norme indirizzano e coordinano attraverso contratti di servizio da esse stipulati con enti pubblici o aziende private che operano nel settore, gli interventi per la realizzazione, nei suddetti limiti territoriali, di un sistema di trasporto marittimo integrativo dei trasporti su strada e ferroviari, in armonia con le linee direttrici del piano nazionale dei trasporti.

2. Attraverso i contratti di servizio di cui al comma 1 le regioni devono assicurare:
a) la continuità, regolarità, capacità e qualità del servizio di trasporto, stabilendo le caratteristiche e il tonnellaggio delle navi;
b) un numero adeguato di linee e la frequenza di ciascuna linea;
c) eventuali trasporti addizionali;
d) tariffe particolari per determinate categorie di passeggeri;
e) adattamento dei servizi alle effettive esigenze del traffico.

3. Restano salve ed impregiudicate le competenze degli organi statali in materia di polizia marittima e portuale e di sicurezza della navigazione".

9.0.8 Lauro


Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:
"ART. 9-bis

Alla fine del comma 1 dell'articolo 9 della legge 24 marzo 1989, n. 122 aggiungere il seguente periodo:
"I parcheggi di cui al presente comma, ove non siano stati redatti i piani urbani del traffico, potranno essere realizzati nel rispetto delle indicazioni di cui al periodo precedente".


9.0.9 Lauro
Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:
"ART. 9-bis

All'articolo 224 del codice della navigazione sono aggiunti in fine i seguenti commi:

1. I servizi di trasporto marittimo di persone e cose per i collegamenti di linea interregionali e quelli fra i porti del continente e le isole minori dello Stato, siano essi resi da privati o da società sovvenzionate, sono esercitati previo rilascio di apposita concessione almeno quinquennale da parte della regione di competenza.

2. Con successivo regolamento da emanarsi da parte del Ministero dei trasporti e della navigazione, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvederà alla definizione della disciplina che le regioni dovranno osservare per il rilascio e l'esercizio della concessione."

9.0.10 Lauro, Terracini


Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:
"ART. 9-bis

E' istituita l'autorità del Porto di Trapani."

9.0.11 D'ali'


Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:
"ART. 9-bis

1. Per consentire il completamento degli interventi connessi alla tratta Palermo-Punta Raisi sottopasso ferroviario Resuttana, San Lorenzo, Tommaso Natale, Sferracavallo, Isola delle femmine, Capaci è autorizzata la spesa complessiva di lire 80 miliardi.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 valutato in lire 20 miliardi per il 1998, 30 miliardi per il 1999 e 30 miliardi per 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento Ministero dei trasporti e della navigazione iscritto ai fini del bilancio pluriennale 1998-2000 alla voce Ministero trasporti e della navigazione dell'unità previsionale Fondo speciale di conto capitale (Cap. 9001)."


9.0.12 La Loggia, Lauro, Germana'


Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:
"ART. 9-bis

1. Il comma 10 dell'articolo 36 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è sostituito dal seguente:
"10. I comuni e gli enti inadempienti sono invitati dal presidente della regione a provvedere entro il termine di novanta giorni, trascorso il quale il presidente della regione provvede alla realizzazione d'ufficio del piano e alla sua esecuzione mediante la nomina di un Commissario ad acta".


9.0.13 (Nuovo Testo) Lauro

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
«Art. 9-bis

1. Le zone franche sul territorio nazionale, ai sensi dei regolamenti (CEE) n. 2562/90 della Commissione, del 30 luglio 1990, n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992 e n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, sono istituite con decreto del Ministro delle finanze e del Ministro dei trasporti e della navigazione.»

9.0.14 Diana Lorenzo, Barrile



Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:
"Art. 9-bis

1. All'articolo 1, comma 1, della legge n. 169/1975, sostituire il secondo periodo con i seguenti periodi: "Dalla data di entrata in vigore della presente legge la restante quota del 49 per cento è trasferita dalla Finmare s.p.a. alle imprese di navigazione che ne facciano richiesta, con preferenzialità a quelle che nell'ultimo quinquennio hanno espletato servizi di trasporto di persone e cose sulle linee marittime nell'ambito territoriale di pertinenza. Ove nessuna delle società indicate del precedente comma faccia richiesta, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, alla Finmare s.p.a. di trasferire la propria partecipazione di minoranza nelle predette società regionali, la Tirrenia s.p.a. è autorizzata ad acquisire le azioni corrispondenti al residuo importo del capitale sociale. Nell'ipotesi prevista dal periodo precedente, alle predette società Caremar s.p.a., Siremar s.p.a. e Toremar s.p.a. non potranno essere ulteriormente concessi, sotto qualsiasi forma, sovvenzioni, contributi finanziari, agevolazioni tributarie o previdenziali o altri aiuti che si manifestano distorsivi per la concorrenza, nel rispetto dei principi comunitari e delle leggi nazionali in materia."

9.0.15 Baldini, Terracini, Bosi


Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:
"Art. 9-bis

1. Ai fini della sostituzione, negli anni 1999 e 2000, delle navi che hanno effettuato servizio di collegamento per passeggeri o merci con le isole minori italiane negli ultimi cinque anni, è concesso un contributo statale di lire dieci milioni per tonnellata di stazza lorda, a condizione che:
a) le navi da demolire, costruite in ferro o alluminio, abbiano un'età superiore a venti anni, o a quindici se aventi una velocità superiore a ventotto nodi orari;
b) le navi di nuova costruzione siano in possesso della più alta classificazione del Registro italiano navale e appartengano a soggetti che non percepiscono contributi per la gestione da parte dello Stato o della regione;
c) le navi di nuova costruzione siano adibite anche al trasporto di persone con ridotte capacità motorie;
d) le navi sostituite vengano demolite entro sei mesi dall'entrata in esercizio della nave di nuova costruzione.

2. Al fine di favorire il perseguimento di un progressivo contenimento delle emissioni di anidride carbonica derivanti dall'impiego di oli minerali ed il raggiungimento dell'obiettivo prefissato a seguito della Conferenza di Kyoto del 1°-11 dicembre 1997, le navi di nuova costruzione devono altresì essere dotate di dispositivi di alimentazione dei motori tali da garantire un coefficiente stechiometrico definito dal decreto ministeriale di cui al comma 3.

3. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione di concerto con il Ministro delle finanze sono emanate disposizioni di attuazione del presente articolo.

4. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al presente articolo, valutato rispettivamente in lire 50 miliardi per il 1999 e 100 miliardi per il 2000 si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione."

9.0.16 Baldini

ART. 10

L'articolo 10 è soppresso.

10.1 Il Relatore


Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
«Art. 10-bis

1. L'ultimo comma dell'articolo 26 della legge 6 giugno 1974, n. 298, così come modificato ed integrato dall'articolo 1 del decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82 convertito nella legge 27 maggio 1993, n. 162, si interpreta nel senso che la prevista annotazione sulla copia del contratto di trasporto dei dati relativi agli estremi dell'iscrizione all'Albo e dell'autorizzazione al trasporto di cose per conto di terzi posseduti dal vettore, nonché la conseguente nullità del contratto privo di tali annotazioni, non comportano l'obbligatorietà della forma scritta del contratto di trasporto previsto dall'articolo 1678 del codice civile; ma rilevano soltanto nel caso in cui per la stipula di tale contratto le parti abbiano scelto la forma scritta.»

10.0.1 Il Relatore


Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
«Art. 10-bis

1. La lettera f) del comma 2 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1997, n. 454 è sostituita dalla seguente: "f) per trasporto combinato, ai sensi dell'articolo 1 della direttiva 92/106/CEE, il trasporto di merci per cui l'autocarro, il rimorchio, il semirimorchio - con o senza il veicolo trattore -, la cassa mobile o il contenitore (di 20 piedi e oltre) effettuano la parte iniziale o terminale del tragitto su strada e l'altra parte per ferrovia, per via navigabile o per mare, allorché questo percorso supera i 100 chilometri in linea d'aria ed effettuano su strada il tragitto iniziale o terminale fra il punto di carico della merce e la stazione ferroviaria di carico più vicina per il tragitto iniziale e fra il punto di scarico della merce e l'appropriata stazione ferroviaria di scarico più vicina per il tragitto terminale; oppure in un raggio non superiore a 150 chilometri in linea d'aria dal porto fluviale o marittimo di imbarco o di sbarco.»

10.0.2 Barrile, Diana Lorenzo


Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
«Art. 10-bis

1. All'articolo 5 della legge 23 dicembre 1997, n. 454, il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. I tragitti stradali iniziali e terminali effettuati nel quadro di un trasporto combinato così come definito alla lettera f) del comma 2 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1997, n. 454, come modificata dalla presente legge, sono esenti dal sistema di tariffe a forcella previsto dalla legge 6 giugno 1974, n. 298, fatti salvi gli accordi di cui all'articolo 13 delle disposizioni approvate con decreto del Ministro dei trasporti del 18 novembre 1982, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 342 del 14 dicembre 1982, e successive modificazioni. La presente disposizione non si applica comunque ai trasporti da e per il territorio insulare della Repubblica, con partenza o arrivo nel territorio continentale italiano".»

10.0.3 Diana Lorenzo, Barrile


Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
«Art. 10-bis

1. Possono conseguire autorizzazioni per il trasporto internazionale di merci per conto terzi su strada oltre alle imprese indicate nell'articolo 1 del decreto ministeriale n. 198 del 1991 così come modificato dal decreto ministeriale n. 82 del 1998, i consorzi e le cooperative a proprietà divisa, iscritti nella sezione speciale dell'Albo degli autotrasportatori di cui al comma 5 dell'articolo 1 della legge 6 giugno 1974, n. 298, cui è stata data attuazione con il Decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1990, n. 155, costituite fra imprese di autotrasporto iscritte all'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi.
2. Le autorizzazioni multilaterali ogni anno disponibili per l'area geografica della Conferenza europea dei Ministri dei trasporti (multilaterali C.E.M.T.), sono ripartite fra le imprese e i suddetti consorzi e cooperative. A tal fine i soggetti di cui sopra inoltrano specifica domanda, in osservanza delle norme di partecipazione alle graduatorie C.E.M.T. emanate dal Ministero dei trasporti. I consorzi e le cooperative, al momento della presentazione dell'istanza, oltre ai requisiti richiesti devono essere in possesso della licenza comunitaria di cui al successivo comma.
3. I consorzi e le cooperative di cui al comma 1, possono richiedere il rilascio della licenza comunitaria prevista dal regolamento del Consiglio CEE n. 881/92 adottato il 26 marzo 1992. Per ottenere tale licenza comunitaria i consorzi e le cooperative a proprietà divisa devono:
a) dimostrare la propria iscrizione alla sezione speciale dell'Albo degli autotrasportatori;
b) indicare fra i componenti del Consiglio di amministrazione uno o più responsabili, in possesso del requisito della capacità professionale, preposti alla direzione dell'attività di trasporto internazionale;
c) elencare i veicoli in disponibilità delle imprese costituenti il consorzio o la cooperativa per i quali si intende utilizzare la licenza comunitaria applicandovi copia conforme della stessa. I veicoli elencati dal consorzio o dalla cooperativa devono essere in disponibilità di imprese di autotrasporto iscritte regolarmente all'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi ed in possesso della capacità professionale, di cui al decreto ministeriale n. 198 del 1991, per i trasporti in ambito nazionale.
4. Le assegnazioni fisse ed a viaggio attinenti il trasporto internazionale al di fuori dei Paesi dell'Unione europea possono essere affidate anche a consorzi e cooperative a proprietà divisa purché in possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 3. Tali autorizzazioni possono essere affidate, secondo le economie e le esigenze operative del consorzio e della cooperativa, direttamente alle imprese associate per l'effettuazione dei servizi.
5. Il consorzio o la cooperativa in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3 può gestire il monte Ecopunti eventualmente assegnato alle imprese associate. In questo caso le imprese socie devono trasmettere al Ministero dei trasporti la propria dichiarazione di rinuncia a favore del consorzio e della cooperativa di cui si è soci.
6. Per la concessione della garanzia prevista dalla Convenzione doganale relativa al trasporto internazionale di merci coperto da Carnet TIR, rilasciata dalla Unione italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, per quanto concerne la fideiussione a favore di detta Unione a comprova della idoneità finanziaria, in presenza di imprese associate nei consorzi o nelle cooperative di cui al comma 1, nel cui oggetto sociale sia evidenziata la possibilità di prestare fideiussioni ai propri associati, tale garanzia può essere rilasciata direttamente dal consorzio o dalla cooperativa. Per quanto concerne gli altri requisiti, ai fini dell'iscrizione al registro TIR, ciascuna impresa dovrà ottemperare alle disposizioni vigenti.
7. Per i trasferimenti delle autorizzazioni internazionali, i provvedimenti di diffida, di sospensione e di revoca delle autorizzazioni, anche per i consorzi e le cooperative si applicano le disposizioni contenute negli articoli 9 e 10 del decreto ministeriale n. 82 del 1988 e successive modificazioni ed integrazioni.
8. Le presenti norme entrano in vigore a partire dal giorno della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Entro trenta giorni da tale data il Ministro dei trasporti e della navigazione, sentito il Comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori, emana i provvedimenti applicativi necessari.»

10.0.4 Barrile, Diana Lorenzo
Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
«Art. 10-bis

Il termine di cui all'articolo 1, comma 3, lettere b) e c) del decreto-legge 13 luglio 1995, n. 287, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 343, è prorogato al 13 dicembre 1999.»

10.0.5 Carpinelli
Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:
"Art. 10-bis

1. All'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509, le parole da "oltre" fino a "richiesta" sono sostituite dalle parole "redatta su modello approvato dal Ministero dei trasporti e della navigazione."

2. All'articolo 5, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica n. 509 del 1997, le parole "da effettuare" fino a "navigazione" sono soppresse.

3. All'articolo 8, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 509 del 1997, le parole "capo del compartimento marittimo" sono sostituite dalle parole "dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 2, comma 2."

4. L'articolo 10, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 509 del 1997 è abrogato."

10.0.6 Lauro
Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:
"Art. 10-bis

1. All'articolo 13, comma 1, lettera a), secondo periodo, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, le parole "fatta eccezione per" sono sostituite dalla parola "compresi".

10.0.7 Lauro



Nel titolo, sopprimere le parole: "ferroviari e marittimi".



Tit. 1 Il Relatore