INDUSTRIA (10a)

MARTEDÌ 8 LUGLIO 1997


94a Seduta

Presidenza del Presidente
CAPONI

La seduta inizia alle ore 15,35.

IN SEDE REFERENTE
(2367) CAZZARO ed altri. Disciplina delle attività di facchinaggio
(Esame e rinvio)

Il relatore MICELE illustra il disegno di legge in titolo, soffermandosi preliminarmente sul decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1970 contenente, nella tabella allegata, l'elencazione delle attività di facchinaggio che, con l'articolo 1 ci si propone di definire e classificare. Fino al 1994 la regolamentazione del settore era affidata alla legge n. 407 del 1955, che regolava -seppure in modo insufficiente - il mercato del lavoro e delle imprese, ma che, con il successivo decreto del Presidente della Repubblica n. 342 del 1994, è stata abrogata. Sottolinea, quindi, come si tratti di un settore largamente interessato da fenomeni di abusivismo e di infiltrazione malavitosa, fenomeni cui il disegno di legge tende ad ovviare con un testo normativo, peraltro, snello, composto di soli tre articoli, sui quali si sofferma dettagliatamente. In particolare l'articolo 2 prevede che entro sessanta giorni vengano definite, con decreto del Ministro dell'industria, di concerto con il Ministro del lavoro, disposizioni volte a prevedere l'obbligo per le imprese che esercitano attività di facchinaggio di iscriversi nel registro delle imprese di cui alla legge n. 580 del 1993, ovvero nell'albo delle imprese artigiane di cui all'articolo 5 della legge n. 443 del 1985, dimostrando la sussistenza di precisi requisiti di capacità economico-finanziaria, tecnico-organizzativa e di onorabilità. Particolarmente qualificante è poi il contenuto dell'articolo 3, con il quale si prevede che gli uffici regionali del lavoro, sentite le organizzazioni sindacali di categoria della cooperazione, dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative nel territorio, determinino le tariffe minime dei lavori di facchinaggio, assumendo come base minima il costo orario della manodopera comprensivo degli oneri previdenziali e assistenziali, oltre alle spese di gestione e ai margini di impresa. Conclude sottolineando l'importanza del provvedimento in esame, con il quale si intendono affermare la dignità e la tutela dei lavoratori del settore, ripristinando condizioni di agibilità del mercato.

Il senatore CAZZARO chiede che - data l'urgenza del provvedimento - si valuti l'opportunità di una richiesta di trasferimento del medesimo alla sede deliberante.

Il presidente CAPONI ritiene che, in sede di discussione generale e alla presenza del rappresentante del Governo, potrà essere verificata tale ipotesi. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

(1063) CAPONI. Disciplina delle professioni di istruttore subacqueo e di guida subacquea e dell'attività di centro d'immersioni subacquee e di centro di addestramento subacqueo
(2080) BARRILE ed altri. Disciplina della professione di guida subacquea
(Esame congiunto e rinvio)

Il presidente CAPONI propone che all'esame dei disegni di legge in titolo - aventi contenuto analogo - si proceda congiuntamente.

Conviene la Commissione.

Il presidente CAPONI, relatore, si sofferma preliminarmente sull'importanza del settore turistico per l'economia nazionale e sulla necessità di un adeguamento e di una riqualificazione dell'offerta turistica. L'ambiente marino, in particolare, pur rappresentando uno dei maggiori elementi di attrazione, continua ad essere prevalemente considerato in funzione di balneazione, nonostante il crescente interesse, soprattutto a livello internazionale, di un approccio più ampio alla «risorsa ambiente marino», rivolto in particolare alle attività di immersione e osservazione subacquea. Negli ultimi anni si è registrata in Italia una significativa crescita delle iniziative in questo comparto, con la nascita di numerosi centri di immersione e con la crescita del numero degli operatori professionali impegnati in questa attività. Si pone, quindi, la necessità di un intervento legislativo che disciplini le professioni di istruttore subacqueo e le attività dei centri di immersione e di addestramento subacqueo a fini ricreativi, a salvaguardia di figure professionali nuove e di un'attività in decisivo sviluppo, conseguendo così anche finalità di garanzia degli utenti. Dopo aver sottolineato la netta distinzione che esiste tra l'attività sportiva ed agonistica di immersione - già regolamentata - e l'attività di interesse turistico svolta nei centri di immersione - che necessita invece di un intervento legislativo - passa a considerare più specificamente i provvedimenti in titolo, soffermandosi innanzitutto sul disegno di legge n. 1063, nel cui ambito si prevedono, all'articolo 2, precise definizioni delle figure professionali e degli istituti previsti per l'esercizio dell'attività di immersione subacquea a scopo ricreativo. Il titolo II disciplina l'esercizio della professione di istruttore subacqueo e guida subacquea con autorespiratore, subordinata all'iscrizione in appositi elenchi regionali, mentre il titolo III regolamenta l'esercizio dell'attività dei centri di immersione subacquea e dei centri di addestramento subacqueo. Il titolo IV, infine, prevede l'istituzione di appositi elenchi regionali delle associazioni senza scopo di lucro che possono svolgere in modo continuativo, prevalentemente per i propri associati, attività subacquee in genere.
Quanto al disegno di legge n. 2080, rileva innanzitutto come in esso si definisca la professione di guida subacquea, articolandola nei due livelli di aspirante guida e di guida subacquea-accompagnatore, subordinando l'esercizio della professione all'iscrizione in appositi albi professionali che abilitano all'esercizio della professione in tutto il territorio nazionale. Il provvedimento individua in maniera dettagliata i requisiti che devono presiedere alla concessione dell'abilitazione tecnica all'esercizio della professione, prevedendo anche l'organizzazione di appositi corsi abilitanti da parte delle regioni. Sono previsti inoltre corsi di aggiornamento a periodicità triennale, come pure è prevista, a livello di ogni singola regione, la costituzione di appositi collegi regionali delle guide subacquee e degli aspiranti guida, come strumento di autodisciplina e autogoverno della professione, coordinati da un apposito collegio nazionale.
Conclude sottolineando l'importanza del riconoscimento delle nuove figure professionali previste dai disegni di legge in esame e della regolamentazione delle attività a carattere turistico-ricreativo che si sono andate sviluppando nel settore, conseguendosi così una migliore garanzia per gli utenti, unitamente alla tutela e al monitoraggio dell'ambiente marino. L'ipotesi della richiesta di trasferimento alla sede deliberante potrà, anche per i disegni di legge in titolo, essere valutata in sede di discussione generale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,05.