GIUSTIZIA (2ª)
GIOVEDI' 2 DICEMBRE 1999
514ª Seduta (pomeridiana)
Presidenza del Presidente
PINTO
Interviene il ministro della giustizia Diliberto.
La seduta inizia alle ore 15,05.
IN SEDE REFERENTE
(3807-B)
Modifiche alle disposizioni sul procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica e altre modifiche al codice di procedura penale. Modifiche al codice penale e all'ordinamento giudiziario. Disposizioni in materia di contenzioso civile pendente, di indennità spettanti al giudice di pace e di esercizio della professione forense,
approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione del disegno di legge di iniziativa governativa e dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Scoca, Pasetto Nicola e Giorgetti Alberto; Anedda; Saraceni; Bonito ed altri; Pisapia; Carrara Carmelo; Anedda ed altri; Maiolo; Maiolo; Berselli ed altri; Carrara Carmelo ed altri; Carrara Carmelo ed altri; Pisanu ed altri; Saraceni; Pisapia; Giuliano; Cola ed altri; Pisapia ed altri, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)
Riprende il seguito dell'esame, sospeso nella seduta antimeridiana odierna, a partire dall'articolo 23 del disegno di legge n.3807-B.
Il senatore CENTARO illustra l'emendamento 23.1, sottolineando l'opportunità di conservare al capoverso 3 dell'articolo 425 del codice di procedura penale, come introdotto dall'articolo 23 del testo in esame, la previsione che fa salvo quanto previsto dall'articolo 421-
bis
dello stesso codice, introdotto dall'articolo 21 del disegno di legge, in materia di integrazione delle indagini.
Il PRESIDENTE RELATORE e il rappresentante del GOVERNO esprimono parere contrario sull'emendamento 23.1.
Il senatore CENTARO chiede la verifica del numero legale.
Dopo che il presidente PINTO ha accertato che la Commissione è in numero legale, posto ai voti è respinto l'emendamento 23.1.
Posto ai voti, è approvato quindi l'articolo 23 come modificato dalla Camera dei deputati.
Si passa all'esame dell'articolo 27.
Il senatore Antonino CARUSO illustra l'emendamento 27.1 e rileva come le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati in materia di rito abbreviato, con la previsione dell'applicabilità dell'articolo 423 del codice di procedura penale nelle ipotesi di integrazione probatoria richiesta dalle parti o disposta d'ufficio dal giudice, rendano necessario un intervento correttivo sia sull'articolo 27 sia sull'articolo 29 del testo in discussione. La proposta emendativa in questione muove infatti dal presupposto che la contestazione effettuata ai sensi del citato articolo 423 muta la prospettiva in riferimento alla quale l'imputato ha chiesto il rito abbreviato e che da ciò non possa non conseguire pertanto la necessità, qualora tale eventualità si verifichi, di consentire all'imputato medesimo di revocare la richiesta che il processo sia definito secondo le modalità proprie di questo procedimento speciale. In caso contrario, appare evidente il rischio che risulti fortemente disincentivato l'accesso allo stesso rito abbreviato.
Il senatore CENTARO illustra l'emendamento 27.2, sottolineando come la
ratio
ispiratrice di tale proposta emendativa sia analoga a quella dell'emendamento 27.1.
Il PRESIDENTE RELATORE esprime parere contrario sugli emendamenti 27.1 e 27.2.
Concorda il ministro DILIBERTO.
Posti separatamente ai voti sono respinti gli emendamenti 27.1 e 27.2.
Posto ai voti è approvato l'articolo 27 come modificato dalla Camera dei deputati.
Si passa all'esame dell'articolo 29.
Il senatore Antonino CARUSO illustra l'emendamento 29.1, rifacendosi alle considerazioni già svolte in merito all'emendamento 27.1.
Il senatore CENTARO rinuncia ad illustrare l'emendamento 29.2
Il PRESIDENTE RELATORE esprime parere contrario sugli emendamenti 29.1 e 29.2.
Concorda il rappresentante del GOVERNO.
Il senatore GRECO nell'annunciare il voto favorevole sugli emendamenti 29.1 e 29.2, sottolinea che tali proposte emendative non possano non essere condivise nel merito.
Messi separatamente in votazione, sono respinti gli emendamenti 29.1 e 29.2.
Posto ai voti è approvato l'articolo 29 come modificato dalla Camera dei deputati.
Si passa all'esame dell'articolo 37.
Il senatore Antonino CARUSO illustra l'emendamento 37.1, sottolineando come esso sia volto a rimuovere quella che appare una vera e propria svista della Camera dei deputati.
Il senatore CALLEGARO illustra l'emendamento 37.2 e ne raccomanda l'approvazione, giudicando incongrua la previsione dell'articolo 460 del codice di procedura penale laddove essa sembra rendere obbligatoria la sospensione condizionale della pena nelle ipotesi di procedimento per decreto.
Il PRESIDENTE relatore esprime parere contrario sugli emendamenti 37.1 e 37.2.
Concorda il ministro DILIBERTO.
Posti separatamente ai voti sono respinti gli emendamenti 37.1 e 37.2.
Posto ai voti è, poi, approvato l'articolo 37 come modificato dalla Camera dei deputati.
Si passa all'esame dell'articolo 57.
Il senatore GRECO illustra gli emendamenti 57.1 e 57.2 e, con particolare riferimento alla prima di tali proposte emendative, sottolinea in generale l'inopportunità di introdurre, in maniera episodica e al di fuori di una prospettiva organica, modifiche nell'ordinamento giudiziario; rileva poi, più in particolare, come la previsione dell'articolo in esame, anche nella formulazione licenziata dalla Camera dei deputati, comporterebbe per il concreto funzionamento degli uffici giudiziari un significativo aggravamento dei problemi connessi con le previsioni in materia di incompatibilità alla funzione di giudizio: per tali ragioni ne auspica la soppressione.
Il senatore CENTARO illustra l'emendamento 57.3, evidenziando come esso sia volto ad estendere a tutte le sezioni giudicanti il meccanismo di rotazione che l'articolo 57 introduce con esclusivo riferimento ai giudici incaricati dei provvedimenti previsti per la fase delle indagini preliminari e ai giudici dell'udienza preliminare. La ragione ispiratrice di tale proposta emendativa va individuata nella circostanza che vi sono anche altri settori in cui l'eccessiva permanenza di un magistrato in un determinato ruolo può comportare rischi che appare opportuno prevenire: si riferisce, tra l'altro, alle funzioni di giudice fallimentare.
Il senatore Antonino CARUSO illustra gli emendamenti 57.4, 57.5, 57.6 e 57.7 e modifica poi l'emendamento 57.4, riformulandolo nell'emendamento 57.4 (Nuovo testo).
In merito agli emendamenti in questione sottolinea, tra l'altro, come la modifica introdotta dalla Camera, che ha eliminato qualsiasi limite temporale alla possibile proroga del magistrato nelle funzioni di giudice delle indagini preliminari o di giudice dell'udienza preliminare qualora sia stato richiesto del compimento di un atto e limitatamente al relativo procedimento, determini una situazione in cui, di fatto, è sufficiente che il pubblico ministero rivolga un'istanza a un determinato giudice per assicurarsi la proroga dello stesso. Un simile meccanismo si presta a strumentalizzazioni facilmente immaginabili e gli emendamenti 57.4, 57.5 e 57.6 intendono, al riguardo, apportare alcuni correttivi stabilendo, in particolare, che la proroga abbia luogo solo nell'ipotesi in cui il compimento dell'atto sia stato richiesto dall'imputato e ponendo, comunque, alla stessa un limite temporale. In merito all'emendamento 57.7 sottolinea come esso proponga una modifica di mero coordinamento.
Il PRESIDENTE relatore esprime parere contrario su tutti gli emendamenti all'articolo 57.
Prende poi la parola il ministro DILIBERTO, che concorda con il relatore per quanto riguarda l'espressione dei pareri e coglie però l'occasione - rispondendo a richieste in tal senso avanzate dai senatori GRECO e CENTARO - per assicurare la propria disponibilità affinchè i profili maggiormente problematici del testo in esame, sui quali è stata richiamata l'attenzione nel corso del dibattito, siano quanto prima oggetto di interventi legislativi correttivi.
Il senatore CIRAMI annuncia il voto contrario sull'emendamento 57.1 e rileva come tale disposizione persegua la finalità, la cui importanza in passato più volte è stata sottolineata anche dalle forze di opposizione, di evitare fenomeni di appiattimento del giudice delle indagini preliminari sulle posizioni del pubblico ministero.
Posti separatamente ai voti sono, poi, respinti gli emendamenti 57.1, 57.2, 57.3, 57.4 (Nuovo testo), 57.5 e 57.6.
Il senatore Antonino CARUSO ritira, poi, l'emendamento 57.7.
Posto ai voti, è approvato l'articolo 57 come modificato dalla Camera dei deputati.
Si passa agli emendamenti volti ad introdurre articoli aggiuntivi dopo l'articolo 57.
L'emendamento 57.0.1 è dato per illustrato dal senatore CENTARO che, dopo aver ricordato come l'emendamento in questione riproponga il testo approvato dal Senato per l'articolo 61, poi soppresso dall'altro ramo del Parlamento, sottolinea che a seguito di tale soppressione è rimasto in vigore il sistema attualmente vigente per quanto attiene alla Presidenza delle sezioni Gip nei dodici grandi tribunali italiani; preannunzia, poi, la possibilità di ritirare l'emendamento.
Il senatore PERA ricorda che, nel corso della discussione generale, anche esponenti autorevoli della maggioranza avevano condiviso il testo dell'articolo 61, introdotto dal Senato e poi soppresso dalla Camera dei deputati. Quel testo - egli osserva - agiva su un assetto ordinamentale rispetto al quale si era delineata l'esigenza di effettuare un intervento: proprio per non pregiudicare - mediante l'eventuale votazione dell'emendamento in questione - la fattibilità degli interventi correttivi, egli ritiene opportuno ritirare l'emendamento 57.0.1, ribadendo quanto da lui già messo in evidenza nella discussione generale, nella seduta notturna di martedì 30 novembre, in merito alla assoluta inopportunità di configurare un autonomo percorso di carriera per i giudici delle indagini preliminari.
Il senatore GRECO interviene brevemente per dichiarare di aderire alla decisione di ritirare l'emendamento 57.0.1.
Il senatore Antonino CARUSO ritiene ingiustificato l'ottimismo del senatore Pera, atteso che le assicurazioni circa immediati interventi correttivi del Governo risultano smentite dalla constatazione oggettiva che le disposizioni da correggere sono il frutto di decisioni assunte, proprio dalla maggioranza, presso l'altro ramo del Parlamento. Ritira, comunque, l'emendamento 57.0.2.
Il PRESIDENTE avverte che si passerà alla votazione per il conferimento del mandato al relatore.
Il senatore Antonino CARUSO dichiara il voto contrario del Gruppo di Alleanza Nazionale non solo per le questioni di merito emerse dal dibattito, ma anche per esprimere il proprio fermo dissenso rispetto alla violenza con cui la maggioranza impone soluzioni obbligate al Parlamento proprio mentre già si profila – a quanto gli consta - l'adozione di un decreto-legge volto ad apportare le stesse modifiche che si è impedito al Parlamento di varare. Ribadisce, infine, che tale modo di procedere costituisce un ulteriore motivo di riserva rispetto alle molte che già la sua parte politica ha avanzato nei confronti della realizzazione del giudice unico di primo grado.
Il senatore CALLEGARO preannunzia il suo voto contrario, stigmatizzando l'atteggiamento della maggioranza che continua ad imporre soluzioni forzate e impedisce di approfondire adeguatamente i testi da approvare, adducendo pretestuose assicurazioni circa la possibilità di correggere e perfezionare con provvedimenti successivi testi di equivoca interpretazione e recanti norme mal formulate.
Il seguito dell'esame è poi rinviato.
La seduta termina alle ore 16,05.
EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3807-B
Art. 8.
Dopo l'
articolo 8
, aggiungere il seguente:
«Art. 8-
bis.
1. All'articolo 133, secondo comma, numero 3), del codice penale, dopo le parole: “susseguente al reato” sono aggiunte le seguenti: “, ivi compresi, ove possibili, la restituzione o il risarcimento del danno”».
8.0.1
Centaro, Greco, Pera
Dopo l'
articolo 8
, aggiungere il seguente:
«Art. 8-
bis.
1. All'articolo 133, secondo comma, numero 3), del codice penale, dopo le parole: “susseguente al reato” sono aggiunte le seguenti: “, ivi compresi, ove possibili, la restituzione o il risarcimento del danno”».
8.0.2
Callegaro
Art. 9.
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 9.
1. Al primo comma dell'articolo 162-
bis
del codice penale sono aggiunte in fine le seguenti parole: “ivi incluse quelle sostenute dalla parte civile”.
2. Dopo il sesto comma dell'articolo 162-
bis
del codice penale, sono aggiunti i seguenti: “Con il provvedimento con cui ammette l'oblazione, il giudice stabilisce l'ammontare delle spese del procedimento e di quelle eventualmente sostenute dalla parte civile salvo che ricorrano giusti motivi per la compensazione totale o parziale. In caso di modifica dell'originario capo d'imputazione, per la cui fattispecie criminosa non era prevista l'oblazione, l'imputato è rimesso in termini al fine di avanzare richiesta di oblazione, ove consentita”».
9.1
Centaro, Greco, Pera
Al comma 1, premettere il seguente:
«Al primo comma dell'articolo 162-
bis
del codice penale aggiungere, in fine, le seguenti parole: “e quelle sostenute dalla parte civile che il giudice liquida d'ufficio con il provvedimento con cui ammette il contravventore dell'oblazione”».
9.2
Antonino
Caruso, Bucciero
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1. Al primo comma dell'articolo 162-
bis
del codice penale sono aggiunte in fine la seguenti parole: “ivi incluse quelle sostenute dalla parte civile”».
9.3
Callegaro
Dopo l'
articolo 9,
inserire il seguente:
«Art. 9-
bis
1. L'articolo 163 del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 163. -
(Sospensione condizionale della pena). -
Nel pronunciare sentenza di condanna alla pena della reclusione o dell'arresto per un tempo non superiore a due anni, anche se congiunta a pena pecuniaria, il giudice può ordinare che l'esecuzione della pena rimanga sospesa per il termine di cinque anni se la condanna è per delitto, e di due anni se la condanna è per contravvenzione.
Nel pronunciare sentenza di condanna alla sola pena pecuniaria il giudice può, su richiesta dell'imputato, ordinare che l'esecuzione della pena rimanga sospesa per il termine di cinque anni se la condanna è per delitto e di due anni se la condanna è per contravvenzione.
Se il reato è stato commesso da un minore di anni diciotto, la sospensione prevista dal primo comma può essere ordinata quando si infligga una pena restrittiva della libertà personale non superiore a tre anni, anche se congiunta a pena pecuniaria.
Se il reato è stato commesso da persona di età superiore agli anni diciotto ma inferiore agli anni ventuno o da chi ha compiuto gli anni settanta, la sospensione prevista dal primo comma può essere ordinata quando si infligga una pena restrittiva della libertà personale non superiore a due anni e sei mesi, anche se congiunta a pena pecuniaria».
9.0.1
Centaro, Pera
Dopo l'
articolo 9,
inserire il seguente:
«Art. 9-
bis
1. L'articolo 163 del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 163. -
(Sospensione condizionale della pena). -
Nel pronunciare sentenza di condanna alla pena della reclusione o dell'arresto per un tempo non superiore a due anni, anche se congiunta a pena pecuniaria, il giudice può ordinare che l'esecuzione della pena rimanga sospesa per il termine di cinque anni se la condanna è per delitto, e di due anni se la condanna è per contravvenzione.
Nel pronunciare sentenza di condanna alla sola pena pecuniaria il giudice può, su richiesta dell'imputato, ordinare che l'esecuzione della pena rimanga sospesa per il termine di cinque anni se la condanna è per delitto e di due anni se la condanna è per contravvenzione.
Se il reato è stato commesso da un minore di anni diciotto, la sospensione prevista dal primo comma può essere ordinata quando si infligga una pena restrittiva della libertà personale non superiore a tre anni, anche se congiunta a pena pecuniaria.
Se il reato è stato commesso da persona di età superiore agli anni diciotto ma inferiore agli anni ventuno o da chi ha compiuto gli anni settanta, la sospensione prevista dal primo comma può essere ordinata quando si infligga una pena restrittiva della libertà personale non superiore a due anni e sei mesi, anche se congiunta a pena pecuniaria».
9.0.2
Callegaro
Dopo l'
articolo 9,
inserire il seguente:
«Art. 9-
bis
1. L'articolo 163 del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 163. -
(Sospensione condizionale della pena). -
Nel pronunciare sentenza di condanna alla pena della reclusione o dell'arresto per un tempo non superiore a due anni, anche se congiunta a pena pecuniaria, il giudice può ordinare che l'esecuzione della pena rimanga sospesa per il termine di cinque anni se la condanna è per delitto, e di due anni se la condanna è per contravvenzione.
Nel pronunciare sentenza di condanna alla sola pena pecuniaria il giudice può ordinare che l'esecuzione della pena rimanga sospesa per il termine di cinque anni se la condanna è per delitto e di due anni se la condanna è per contravvenzione.
Se il reato è stato commesso da un minore di anni diciotto, la sospensione prevista dal primo comma può essere ordinata quando si infligga una pena restrittiva della libertà personale non superiore a tre anni, anche se congiunta a pena pecuniaria.
Se il reato è stato commesso da persona di età superiore agli anni diciotto ma inferiore agli anni ventuno o da chi ha compiuto gli anni settanta, la sospensione prevista dal primo comma può essere ordinata quando si infligga una pena restrittiva della libertà personale non superiore a due anni e sei mesi, anche se congiunta a pena pecuniaria».
9.0.3
Greco, Centaro, Pera
Dopo l'
articolo 9,
inserire il seguente:
«Art. 9-
bis
1. All'articolo 165 del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
al primo comma dopo le parole: “conseguenze dannose o pericolose del reato” sono inserite le seguenti: “, ovvero alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività o all'osservanza di determinate prescrizioni funzionali alla rieducazione del condannato, per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa”.
2. Al primo comma dell'articolo 166 del codice penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, salvo quanto disposto dall'ultima parte del secondo comma dell'articolo 165”.
3. Al secondo comma dell'articolo 167 del codice penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “sospese e cessa l'esecuzione delle pene accessorie eventualmente inflitte”».
9.0.4
Greco
Dopo l'
articolo 9,
inserire il seguente:
«Art. 9-
bis
1. All'articolo 165 del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
al primo comma dopo le parole: “conseguenze dannose o pericolose del reato” sono inserite le seguenti: “, ovvero alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività o all'osservanza di determinate prescrizioni funzionali alla rieducazione del condannato, per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa”;
b)
al secondo comma le parole: “salvo che ciò sia impossibile” sono sostituite dalle seguenti: “; se la pena detentiva è inflitta congiuntamente a pena pecuniaria o se ad essa consegue una pena accessoria il giudice, imposto l'adempimento di uno degli obblighi previsti dal primo comma, può disporre che la sospensione condizionale non si estenda, in tutto o in parte, alla pena pecuniaria ovvero alla pena accessoria”.
2. Al primo comma dell'articolo 166 del codice penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, salvo quanto disposto dall'ultima parte del secondo comma dell'articolo 165”.
3. Al secondo comma dell'articolo 167 del codice penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “sospese e cessa l'esecuzione delle pene accessorie eventualmente inflitte”».
9.0.5
Callegaro
Titolo
Sostituire la parola:
«modifica»
con la parola:
«modifiche».
Tit 1
Centaro, Greco, Pera
Art. 10.
Al comma 1, alla lettera
c)
del comma 1 dell'articolo 33-
bis
del codice di procedura penale, dopo le parole:
«416-
ter
»
aggiungere la parola:
«419».
10.1
Antonino
Caruso, Bucciero
Al comma 1, alla lettera
c)
del comma 1 dell'articolo 33-
bis
del codice di procedura penale, dopo le parole:
«609-
quater
»
aggiungere la parola:
«609-
octies
».
10.2
Antonino
Caruso, Bucciero
All'articolo 33-
ter
ivi introdotto aggiungere al 1
o
comma dopo le parole:
«commi 1»
il numero:
«2».
10.3
Centaro, Greco, Pera
Art. 11.
Sostituire l'articolo 11 con il seguente:
1. Il comma 2-
bis
dell'articolo 34 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
«2-
bis
. Non può tenere l'udienza preliminare né partecipare al giudizio o emettere il decreto penale di condanna il giudice che nel medesimo procedimento ha adottato uno dei provvedimenti di seguito elencati:
a)
i provvedimenti che dispongono, autorizzano, convalidano o prorogano le intercettazioni telefoniche previste dall'articolo 266;
b)
i provvedimenti di applicazione, sostituzione, revoca di una misura cautelare, di rigetto dell'istanza di applicazione, sostituzione e revoca di una misura cautelare;
c)
il provvedimento che decide sulla richiesta di riesame di una misura cautelare o sull'appello contro le ordinanze in materia di misure cautelari ai sensi degli articoli 309, 310 e 324;
d)
il provvedimento che dispone che il pubblico ministero formuli l'imputazione prevista dall'articolo 409, comma 5;
e)
ogni altro provvedimento che presupponga la preventiva formulazione di un giudizio sulla responsabilità del soggetto contro il quale si procede».
11.1
Callegaro
Al comma 1, alla lettera
b)
del comma 2-
ter
dell'articolo 34 del codice di procedura penale, sostituire le parole:
«alla corrispondenza telefonica»
con le parole:
«, anche telefonico».
11.2
Antonino
Caruso, Bucciero
Art. 19.
All'articolo 19, all'articolo 420-
ter
ivi richiamato, sostituire il comma 5 con il seguente:
«5. Il giudice provvede a norma del comma 1 nel caso di assenza del difensore, ovvero di uno dei due difensori eventualmente nominati ai sensi dell'articolo 96, quando risulta che l'assenza stessa è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per legittimo impedimento, purchè prontamente comunicato. Tale disposizione non si applica quando l'imputato consente che si proceda in assenza del difensore».
19.1
Callegaro
Al comma 2, al comma 5 dell'articolo 420-
ter
, sostituire le parole:
«chiede che si proceda in assenza del difensore impedito»
con le parole:
«o altro suo difensore o l'imputato ed il difensore impedito chiedono che si proceda in assenza di quest'ultimo».
19.2
Antonino
Caruso, Bucciero
Art. 23.
Al comma 1, dell'articolo 425 ivi richiamato al capoverso 3 premettere le parole:
«Salvo quanto previsto dall'articolo 421
-bis
,».
23.1
Centaro, Greco, Pera
Art. 27.
Al comma 1, al comma 5 dell'articolo 438 del codice di procedura penale, aggiungere in fine le seguenti parole:
«, ma l'imputato o il suo difensore possono revocare la richiesta che il processo sia definito all'udienza preliminare».
27.1
Antonino
Caruso, Bucciero
Al comma 5, dell'articolo 438, ivi contemplato, aggiungere le seguenti parole:
«In questo caso il giudizio può proseguire a richiesta dell'imputato secondo il rito ordinario».
27.2
Centaro, Greco, Pera
Art. 29.
Al comma 1, al comma 5 dell'articolo 441 del codice di procedura penale, aggiungere in fine le seguenti parole:
«, ma l'imputato o il suo difensore possono revocare la richiesta che il processo sia definito all'udienza preliminare».
29.1
Antonino
Caruso, Bucciero
Al comma 5, dell'articolo 441, ivi richiamato, aggiungere in fine le seguenti parole:
«In questo caso il giudizio può proseguire, a richiesta dell'imputato, secondo il rito ordinario».
29.2
Centaro, Greco, Pera
Art. 37.
Al comma 2, lettera
a),
comma 2 dell'articolo 460 del codice di procedura penale, sopprimere le parole da:
«concede»
a:
«privati».
37.1
Antonino
Caruso, Bucciero
Al comma 2, lettera
a),
sostituire le parole:
«concede la sospensione»
con le seguenti:
«può concedere la sospensione».
37.2
Callegaro
Art. 57.
Sopprimere l'articolo.
57.1
Greco
Sopprimere il comma 2
-ter
dell'articolo 7
-bis
dell'Ordinamento Giudiziario come inserito al comma 1 dell'articolo.
57.2
Greco
Al comma 1, sostituire il comma 2
-ter
dell'articolo 7
-bis
dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, con il seguente:
«2
-ter
. I giudici non possono esercitare le funzioni per un periodo superiore ai sei anni consecutivi nella sezione ove sono destinati, compresa quella per le indagini preliminari e per l'udienza preliminare. Qualora alla scadenza del termine essi abbiano in corso il compimento di un atto del quale sono stati richiesti, l'esercizio delle funzioni è prorogato, limitatamente al relativo procedimento, sino al compimento dell'attività medesima».
57.3
Centaro, Greco, Pera
Al comma 1, al comma 2
-ter
dell'articolo 7
-bis
del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, dopo le parole:
«richiesti»
aggiungere le seguenti:
«dall'imputato»
e in fine
«e in ogni caso per non oltre nove mesi».
57.4
Antonino
Caruso, Bucciero
Al comma 1, al comma 2-
ter
dell'articolo 7-
bis
del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sostituire la parola:
«consecutivi»
con le altre:
«nell'ambito del medesimo distretto di corte d'appello»
e dopo le parole:
«richiesti»
aggiungere le altre:
«dall'imputato»
nonché in fine aggiungere le parole:
«e in ogni caso per non oltre nove mesi».
57.4 (Nuovo testo)
Antonino
Caruso, Bucciero
Al comma 1, al comma 2
-ter
dell'articolo 7
-bis
del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, dopo la parola:
«richiesti»
aggiungere le seguenti:
«dall'imputato».
57.5
Antonino
Caruso, Bucciero
Al comma 1, al comma 2
-ter
dell'articolo 7
-bis
del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, aggiungere in fine le parole:
«e in ogni caso per non oltre nove mesi».
57.6
Antonino
Caruso, Bucciero
Al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.
57.7
Antonino
Caruso, Bucciero
Dopo l'
articolo 57,
aggiungere il seguente:
«Art. 57-
bis.
1. All'articolo 47-
ter dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come modificato dall'articolo 3 del decreto legislativo 4 maggio 1999, n. 138, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
nel primo comma sono soppresse le parole “e dal terzo”;
b)
nel secondo comma, lettera
b)
, numero 3), sono soppresse le parole: “, salvo quanto previsto dal terzo comma”;
c)
il terzo comma è abrogato.
2. I commi 1 e 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 1989, n. 327, convertito dalla legge 24 novembre 1989, n. 380, sono abrogati.
3. I magistrati già titolari dei posti di presidente della sezione dei giudici incaricati dei provvedimenti previsti dal codice di procedura penale per la fase delle indagini preliminari e per l'udienza preliminare, di cui all'articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 327 del 1989, possono chiedere, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di rimanere nell'incarico ricoperto con funzioni di magistrato di appello.
4. Salvo quanto previsto dal comma 3, ai magistrati già titolari dei posti di presidente e di presidente aggiunto di sezione dei giudici incaricati dei provvedimenti previsti dal codice di procedura penale per la fase delle indagini preliminari e per l'udienza preliminare, di cui all'articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 327 del 1989, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 37 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, come modificato dall'articolo 5 del decreto legislativo 4 maggio 1999, n. 138; i termini ivi indicati decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge.
5. I magistrati di cui al comma 4, in attesa di essere destinati ai nuovi incarichi o funzioni a norma delle disposizioni indicate nel medesimo comma, continuano ad esercitare, rispettivamente, le funzioni di presidente della sezione dei giudici incaricati dei provvedimenti previsti dal codice di procedura penale per la fase delle indagini preliminari e per l'udienza preliminare, e di presidente di sezione di tribunale».
57.0.1
Centaro, Greco, Pera
Dopo l'
articolo 57,
aggiungere il seguente:
«Art. 57-
bis.
1. I commi 1 e 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 1989, n. 327, convertito dalla legge 24 novembre 1989, n. 380, sono abrogati.
2. I magistrati già titolari dei posti di presidente della sezione dei giudici incaricati dei provvedimenti previsti dal codice di procedura penale per la fase delle indagini preliminari e per l'udienza preliminare, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 327 del 1989, possono chiedere, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di rimanere nell'incarico ricoperto con funzioni di magistrato di appello.
3. Salvo quanto previsto dal comma 2, ai magistrati gà titolari di posti di presidente e di presidente aggiunto di sezione dei giudici incaricati dei provvedimenti previsti dal codice di procedura penale per la fase delle indagini preliminari e per l'udienza preliminare, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 327 del 1989, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 37 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, come modificato dall'articolo 5 del decreto legislativo 4 maggio 1999, n. 138; i termini ivi indicati decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. I magistrati di cui al comma 3, in attesa di essere destinati ai nuovi incarichi o funzioni a norma delle disposizioni indicate nel medesimo comma, continuano ad esercitare, rispettivamente, le funzioni di presidente della sezione dei giudici incaricati dei provvedimenti previsti dal codice di procedura penale per la fase delle indagini preliminari e per l'udienza preliminare, e di presidente di sezione di tribunale».
57.0.2
Antonino
Caruso, Bucciero