che dal foglio matricolare risulta che il signor Francesco Tassan veniva ammesso nell’Arma dei carabinieri in data 10 ottobre 1984, entrava poi in servizio permanente il 1º gennaio 1989 ed in data 10 novembre 1989 conseguiva il grado di carabiniere scelto; che a seguito di alcune malattie, una prima («epato-stato-fibrosi») contratta nel 1990 ed altre («gastrite», «sinusite mascellare cronica», «meniscopatia mediale ginocchio sx con modesti segni di gonartrosi» e «stato ansioso reattivo») successivamente, giudicate dalla commissione medica ospedaliera di Padova come «SI dipendenti» da causa di servizio, negli anni 1994, 1995 e 1996 il carabiniere Tassan usufruiva di numerose licenze di convalescenza, alternate a periodi in cui rimaneva a disposizione della commissione medica ospedaliera per le periodiche visite di controllo ovvero del comando della stazione di Vittorio Veneto, svolgendo altresì attività di servizio; che i periodi di convalescenza terminavano nel mese di marzo 1996 ed il successivo 11 maggio la commissione medica ospedaliera giudicava il carabiniere Tassan «idoneo» al servizio, pur riscontrando un «persistente disturbo d’ansia» ed una «lassità anteriore cronica al ginocchio sinistro», tant’è che il comando della regione carabinieri Veneto, con le note datate 29 luglio 1996, benchè erroneamente conteggiando i periodi di convalescenza (come poi si dirà), proponeva al comando generale dell’Arma di concedere d’ufficio all’interessato 664 giorni di aspettativa per infermità a decorrere dall’8 marzo 1994 a tutto il 31 dicembre 1995; inoltre un periodo di 131 giorni di aspettativa dal 1º gennaio all’8 marzo 1996, «da non computare ai fini del compimento del periodo massimo di aspettativa» ai sensi dell’articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, e/o dell’articolo 8 della legge 1º febbraio 1989, n. 53, facendo contestualmente presente, in entrambe le note, il giudizio di idoneità espresso dalla commissione medica ospedaliera, sotto la data dell’11 maggio 1996; che invece il comando generale, senza tenere conto di tali proposte, senza disporre ulteriori accertamenti medici e senza informare l’interessato, con la determinazione datata 2 febbraio 1997, protocollo n. 226871/m-1-12 protocollo pers., stabiliva: «il carabiniere in servizio permanente Tassan Francesco, nato il 29 giugno 1960, è collocato in aspettativa per infermità SI dipendente da causa di servizio, per la durata di giorni 731, dall’8 marzo 1994 al 7 marzo 1996, con assegni di attività interi»; che con la nota in pari data diretta al comando della regione stabiliva altresì: 1) il militare in oggetto è stato collocato in aspettativa per infermità dall’8 marzo 1993 al 7 marzo 1996, per la durata di giorni 731, ai sensi dell’articolo 8 della legge 1º febbraio 1989, n. 53; 2) nel trasmettere la relativa determinazione, si dispone che: l’interessato, ai sensi dell’articolo 13 della legge 18 ottobre 1961, n. 1168, cessi dal servizio permanente e venga collocato in congedo a decorrere dall’8 marzo 1996; venga trasmessa, con la massima urgenza, la documentazione necessaria all’emissione del formale provvedimento di cessazione dal servizio permanente; che infine il comando di regione, in ottemperanza alla disposizione ricevuta, il 7 marzo 1997 emetteva il foglio di congedo illimitato del carabiniere Tassan Francesco, per la ragione e con la decorrenza predette, omettendo altresì di considerare il nuovo giudizio di idoneità al servizio, espresso dalla commissione medica ospedaliera sempre in data 7 marzo 1997 e su richiesta del medesimo comando, si chiede di sapere: se il Ministro in indirizzo non ritenga che i provvedimenti, sia quello di collocamento d’ufficio in aspettativa per infermità che quello di cessazione dal servizio permanente e di collocamento in congedo illimitato, siano erronei e gravemente lesivi della sfera giuridica del ricorrente; pertanto, se non ritenga di dover intervenire annullandoli prima che vi provveda, in sede giurisdizionale, il TAR del Veneto.
Per conoscere inoltre se il Ministro in indirizzo intenda fornire immediati chiarimenti sui retroscena di questa vicenda.
che con le recenti nuove convenzioni stipulate tra il Ministero della difesa e gli enti si sono create contraddizioni nell’applicazione della normativa riguardante l’alloggiamento degli obiettori presso gli enti stessi; che l’attuale situazione registra: enti le cui convenzioni non indicano la disponibilità di vitto ed alloggio presso proprie strutture; gli obiettori, quindi, non hanno l’obbligo di alloggiare presso l’ente, ma hanno il diritto di ottenere tale servizio, nel caso non desiderino farsene carico personalmente; enti le cui convenzioni indicano la disponibilità di vitto ed alloggio presso proprie strutture e obbligano gli obiettori a pernottare presso l’ente; enti la cui convenzione (recentemente ampliata su richiesta del Ministero) prevede un numero di posti-letto inferiore al numero degli obiettori previsti dalla convenzione stessa e di cui usufruiscono solo una parte degli obiettori; che per quest’ultimo caso non è chiaro il criterio che viene adottato per assegnare l’alloggio ad alcuni obiettori ed escludere altri; che in passato il Ministero ha voluto estendere l’obbligatorietà del vitto e dell’alloggio per gli obiettori al fine di equiparare le condizioni degli obiettori e dei militari; con queste recenti disposizioni si è venuta a creare una situazione discriminatoria non tanto tra obiettori e militari quanto tra gli obiettori assegnati allo stesso ente; che a tutt’oggi la situazione vede obiettori liberi di scegliere dove alloggiare, obiettori obbligati ad alloggiare presso l’ente, obiettori obbligati ad alloggiare a proprie spese; che in una precedente interrogazione (3-00647 del 22 gennaio 1997) l’interrogante aveva già sottoposto al Ministro il caso di un obiettore costretto a provvedere in proprio per il vitto e l’alloggio, si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga di intervenire per eliminare la disparità di trattamento tra cittadini che svolgono il servizio militare ed obiettori e tra gli stessi obiettori per i quali, a seconda delle convenzioni stipulate, l’ente può essere obbligato o libero di garantire il vitto e l’alloggio.
che in data 28 maggio 1997 è stata presentata a codesto Ministero l’interrogazione 3-01057 per conoscere se il provvedimento di collocamento d’ufficio in aspettativa per infermità e quello di cessazione dal servizio permanente e di collocamento in congedo illimitato del carabiniere Francesco Tassan non dovessero essere annullati perchè lesivi della sfera giuridica del signor Tassan; che ad oggi il Ministero non ha fornito alcuna risposta all’interrogazione; che il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, in data 31 maggio 1997, ha ordinato al comando generale dell’Arma dei carabinieri – Roma 1º reparto – SM – ufficio personale, in persona del capo del reparto medesimo, di depositare in segreteria, entro trenta giorni, la relazione originale sulla circostanza, affermata dal Tassan, secondo cui i giorni di licenza di convalescenza dallo stesso fruiti e rilevabili dal foglio matricolare sarebbero 705 e non 731, nonchè sull’eventuale rilievo del foglio del comando generale dell’Arma n. 133/89 del 12 febbraio 1976 protocollo del 27 ottobre 1994 in tema di licenza di convalescenza; che in data 9 luglio 1997 il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto ha rilevato che non è stata presentata, da parte del comando generale dell’Arma dei carabinieri, la documentazione richiesta; che il TAR ha rinviato alla camera di consiglio del 4 settembre 1997 le determinazioni sulla proposta di istanza cautelare; che per tale data ha ordinato, nuovamente, al comando generale dell’Arma dei carabinieri di depositare la documentazione richiesta, si chiede di sapere: quali siano i motivi per i quali il comando generale dell’Arma dei carabinieri, come da ordinanza del TAR del Veneto, non fornisca la documentazione richiesta; se non si ritenga di dover intervenire per annullare i provvedimenti adottati nei confronti del signor Francesco Tassan, prima che vi provveda, in sede giurisdizionale, il TAR del Veneto.
che in data 28 maggio e 23 luglio 1997 sono state presentate a codesto Ministero interrogazioni (3-01057 e 3-01204) a risposta in Commissione – sollecitate in data 4 novembre 1998 – per conoscere se il provvedimento di collocamento d’ufficio in aspettativa per infermità, e quello di cessazione dal servizio permanente e di collocamento in congedo illimitato del carabiniere Francesco Tassan, non dovessero essere annullati perchè lesivi della sfera giuridica del signor Tassan; che ad oggi il Ministero non ha fornito alcuna risposta alle interrogazioni; che i primi giorni del giugno 1998 Francesco Tassan ha presentato controricorso al Consiglio di Stato per il preteso annullamento previa sospensiva della sentenza n. 1532/97 datato 6 novembre 1997 del TAR del Veneto depositato l’11 novembre 1997, della determinazione protocollo n. 2187/M-1-12 Pers. datato 20 febbraio 1997 del capo I reparto del comando generale dell’Arma dei carabinieri, recante il collocamento in aspettativa per infermità dipendente da causa di servizio per la durata di giorni 731 ed il collocamento in congedo con decorrenza 8 marzo 1996, nonchè del foglio di congedo illimitato emesso dal comandante della regione carabinieri Veneto il 7 aprile 1997; che con precedente ricorso (notificato il 29 aprile 1997) Tassan, in servizio presso l’Arma di Vittorio Veneto, chiedeva l’annullamento del suo collocamento in congedo per raggiunta massima aspettativa da infermità contestando, tra l’altro, la valutazione dei fatti ed il conteggio dei giorni di ritenuta assenza dal servizio; che, anche indipendentemente dalla mancata fruizione dell’aspettativa massima per infermità, in ogni caso, anche il raggiungimento del periodo massimo dell’aspettativa non poteva mai implicare un’automatica cessazione dal servizio, ma prevedere un ulteriore definitivo giudizio di inidoneità rilasciato dalla Commissione medica ospedaliera; che nel suddetto ricorso veniva sottolineata, tra l’altro, la natura punitiva del suo congedo, visto che era stato adottato senza alcuna motivazione, senza accertamenti specifici (anzi in contrasto con quelli della Commissione medica ospedaliera), senza una proposta del comando regionale, senza una valutazione di diverse compatibili mansioni; che veniva lamentata, inoltre, la mancata comunicazione dell’avvio del procedimento; i giudici veneti, infatti, hanno riconosciuto all’interessato il diritto a ricevere la comunicazione e, conseguentemente, la possibilità di contestare la fondatezza e/o la sussistenza delle circostanze che hanno prodotto il provvedimento, specificando: «... il carabiniere Tassan, se fosse stato tempestivamente informato dei gravi provvedimenti che si intendeva assumere nei suoi confronti, non avrebbe mancato di segnalare, a tutela del proprio interesse alla permanenza in servizio, gli errori, i travisamenti e le incongruità denunciati nei precedenti motivi di impugnazione»; che in data 1º ottobre 1999 l’interessato ha richiesto al comando carabinieri di Aviano, a norma della legge n. 241 del 1990 copia del proprio fascicolo, compresi i rapporti informativi fatti dalla stazione dei carabinieri di Aviano relativi alle denunce penali a suo carico ed al ritiro del porto d’armi (avvenuto il 10 maggio 1994), nonchè tutti gli atti trasmessi dal comando stazione di Aviano al comando compagnia di Sacile, al comando gruppo di Pordenone, al comando regione Veneto, al comando Friuli Venezia Giulia sino al comando generale di Roma, si chiede di sapere: se il Ministro in indirizzo non ritenga che i provvedimenti, sia quello di collocamento d’ufficio in aspettativa per infermità che quello di cessazione dal servizio permanente e di collocamento in congedo illimitato, siano erronei e gravemente lesivi della sfera giuridica dell’interessato; se non ritenga di dover intervenire annullandoli, così come disposto dal Tar del Veneto, e prima che vi provveda il Consiglio di Stato, tenuto conto che esiste il diritto «naturale» del dipendente Tassan a vedersi riconosciuto quel trattamento economico-normativo atto ad assicurarne il sostentamento materiale, e ciò anche ai fini del trattamento di quiescenza e con riguardo al nucleo familiare composto dallo stesso, dalla moglie e dalla figlia ancora minorenne; quali siano i veri motivi per i quali il comando generale dell’Arma dei carabinieri ha posto in congedo illimitato il carabiniere scelto Francesco Tassan.