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Legge 4 maggio 1998, n. 133

"Incentivi ai magistrati trasferiti o destinati d'ufficio a sedi disagiate e introduzione delle tabelle infradistrettuali"

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 1998



Art. 1.
Trasferimento e destinazione d'ufficio - Definizioni.

1. Ai fini della presente legge per trasferimento e destinazione d'ufficio si intende ogni tramutamento dalla sede di servizio per il quale non sia stata proposta domanda dal magistrato, ancorché egli abbia manifestato il consenso o la disponibilità, e che determini lo spostamento nelle sedi disagiate di cui al comma 2, comportando il mutamento di regione ed una distanza, eccezione fatta per la Sardegna, superiore ai centocinquanta chilometri da quella ove l'uditore giudiziario abbia svolto il tirocinio o il magistrato abbia prestato servizio. Sono escluse le ipotesi di trasferimento di cui agli articoli 2, secondo comma, e 21, sesto comma, del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, per le quali non compete alcuna indennità.

2. Per sede disagiata si intende l'ufficio giudiziario, sito in una delle regioni Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, ove si sia verificata la mancata copertura di posti messi a concorso nell'ultima pubblicazione, per il quale ricorrano almeno due dei seguenti requisiti:
a) vacanze superiori al 15 per cento dell'organico;
b) elevato numero di affari penali con particolare riguardo a quelli relativi alla criminalità organizzata;
c) elevato numero di affari civili in rapporto alla media del distretto ed alla consistenza degli organici.

3. Il Consiglio superiore della magistratura, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, individua, entro il 31 gennaio di ogni anno, l'elenco delle sedi disagiate, in numero non superiore alle sessanta, pubblicando tale elenco. Non possono essere destinati d'ufficio a sedi disagiate magistrati in numero superiore alle duecento unità per il 1998, alle centocinquanta per il 1999, alle cento unità per il 2000 e alle cinquanta unità per gli anni successivi.

4. Il Consiglio superiore della magistratura, accertati il consenso o la disponibilità dei magistrati, delibera con priorità in ordine al trasferimento d'ufficio nelle sedi disagiate, applicando il criterio di cui all'articolo 4, comma 6, della legge 16 ottobre 1991, n. 321. Ove non sussista il consenso o la disponibilità dei magistrati al trasferimento d'ufficio nelle sedi disagiate, è fatta comunque salva l'applicazione delle disposizioni relative ai trasferimenti d'ufficio di cui alla legge 16 ottobre 1991, n. 321, e successive modificazioni.

5. In sede di prima applicazione della presente legge le sedi disagiate vengono individuate ai sensi del comma 2 e del comma 3 dal Consiglio superiore della magistratura, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.
Indennità in caso di trasferimento d'ufficio.

1. Al magistrato trasferito d'ufficio ai sensi dell'articolo 1 è attribuita per quattro anni una indennità mensile determinata in base al doppio dell'importo previsto quale diaria giornaliera per il trattamento di missione dalla tabella A allegata alla legge 18 dicembre 1973, n. 836, come modificata dalla legge 26 luglio 1978, n. 417, e successivamente da ultimo rideterminato con decreto del Ministro del tesoro 11 aprile 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 112 del 14 maggio 1985.

2. La indennità di cui al comma 1 del presente articolo non è cumulabile con quella prevista dal primo e dal secondo comma dell'articolo 13 della legge 2 aprile 1979, n. 97, come sostituito dall'articolo 6 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, e non compete in caso di ulteriore trasferimento d'ufficio disposto prima di un quadriennio dalla scadenza del periodo di legittimazione per richiedere un nuovo trasferimento.

3. Al magistrato trasferito d'ufficio a sede disagiata l'aumento previsto dal secondo comma dell'articolo 12 della legge 26 luglio 1978, n. 417, compete in misura pari a nove volte la mensilità della indennità integrativa speciale in godimento.

4. L'indennità di cui al comma 1 del presente articolo è corrisposta anche ai magistrati che sono stati destinati agli uffici di cui al comma 2 dell'articolo 1 quali uditori giudiziari con funzioni, dopo il primo biennio di permanenza in tali uffici, fermi restando i contingenti previsti dall'articolo 1, comma 3.

Art. 3.
Trasferimento del coniuge.

1. Al coniuge dipendente statale di un magistrato ordinario trasferito ad una sede disagiata, si applica l'articolo 1, comma 5, della legge 10 marzo 1987, n. 100, come modificato dal comma 2 dell'articolo 10 della legge 28 marzo 1997, n. 85.

2. Se il coniuge è anch'esso magistrato, la disposizione di cui al comma 1 si applica con riferimento agli uffici giudiziari, fatta salva la normativa sulle incompatibilità. In tal caso la disposizione si intende riferita all'ufficio giudiziario più vicino.

Art. 4.
Trasferimento d'ufficio.

1. Nell'articolo 4, comma 1, ultimo periodo, della legge 16 ottobre 1991, n. 321, le parole: "o che vi abbiano assunto effettivo servizio da meno di due anni, né quelli" sono sostituite dalle seguenti: "Il magistrato assegnato o trasferito d'ufficio, compresa la prima assegnazione di sede degli uditori giudiziari, non può essere trasferito ad altra sede prima di due anni dal giorno in cui ha assunto effettivo possesso, salvo che ricorrano gravi motivi di salute o gravi ragioni di servizio. Non possono essere altresì trasferiti i magistrati".

2. L'articolo 194 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come sostituito dall'articolo 2 della legge 16 ottobre 1991, n. 321, e da ultimo modificato dall'articolo 2 della legge 8 novembre 1991, n. 356, è sostituito dal seguente:
"Art. 194. - (Tramutamenti successivi). 1. Il magistrato destinato, per trasferimento o per conferimento di funzioni, ad una sede da lui chiesta, non può essere trasferito ad altre sedi o assegnato ad altre funzioni prima di tre anni dal giorno in cui ha assunto effettivo possesso dell'ufficio, salvo che ricorrano gravi motivi di salute ovvero gravi ragioni di servizio o di famiglia".

3. L'ordinanza di sospensione cautelare dei provvedimenti di trasferimento e destinazione d'ufficio di magistrati ordinari, emessa ai sensi dell'articolo 21, ultimo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, deve esporre le ragioni del danno grave e irreparabile su cui è basata ed ha efficacia non superiore a due mesi. Con l'ordinanza il giudice fissa, anche d'ufficio, l'udienza per la discussione di merito del ricorso, che deve avvenire entro i due mesi successivi; il dispositivo della sentenza è pubblicato entro sette giorni dalla data dell'udienza con deposito in cancelleria. I termini processuali sono ridotti alla metà.

4. Nel secondo comma dell'articolo 13 della legge 2 aprile 1979, n. 97, come sostituito dall'articolo 6 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, dopo le parole: "trasferiti d'ufficio" sono inserite le seguenti: "o comunque destinati ad una sede di servizio per la quale non hanno proposto domanda, ancorché abbiano manifestato il consenso o la disponibilità".

Art. 5.
Valutazione dei servizi prestati nelle sedi disagiate a seguito di assegnazione, trasferimento d'ufficio o applicazione.

1. Per i magistrati assegnati o trasferiti d'ufficio a sedi disagiate l'anzianità di servizio è calcolata, ai soli fini del primo tramutamento successivo a quello d'ufficio, in misura doppia per ogni anno di effettivo servizio prestato nella sede dopo il primo biennio di permanenza.

2. Se la permanenza in servizio presso la sede disagiata del magistrato trasferito ai sensi dell'articolo 1 a sedi disagiate supera i cinque anni il medesimo ha diritto, in caso di trasferimento a domanda, ad essere preferito a tutti gli altri aspiranti.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai trasferimenti a domanda o d'ufficio che prevedono il conferimento di incarichi direttivi e semidirettivi o funzioni di legittimità.

4. Fermo restando quanto previsto nel comma 3, per i magistrati applicati in sedi disagiate la anzianità di servizio è calcolata, ai soli fini del primo tramutamento successivo, con l'aumento della metà per ogni mese di servizio trascorso nella sede. Le frazioni di servizio inferiori al mese non sono considerate.

Art. 6.
Tabelle infradistrettuali.

1. All'articolo 7-bis dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, introdotto dall'articolo 3 delle norme approvate con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 449, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"3-bis. Al fine di assicurare un più adeguato funzionamento degli uffici giudiziari sono istituite le tabelle infradistrettuali degli uffici requirenti e giudicanti che ricomprendono tutti i magistrati, ad eccezione dei capi degli uffici.
3-ter. Il Consiglio superiore della magistratura individua gli uffici giudiziari che rientrano nella medesima tabella infradistrettuale e ne dà immediata comunicazione al Ministro di grazia e giustizia per la emanazione del relativo decreto.
3-quater. L'individuazione delle sedi da ricomprendere nella medesima tabella infradistrettuale è operata sulla base dei seguenti criteri:
a) l'organico complessivo degli uffici ricompresi non deve essere inferiore alle quindici unità per gli uffici giudicanti;
b) le tabelle infradistrettuali dovranno essere formate privilegiando l'accorpamento tra loro degli uffici con organico fino ad otto unità se giudicanti e fino a quattro unità se requirenti;
c) nelle esigenze di funzionalità degli uffici si deve tener conto delle cause di incompatibilità funzionali dei magistrati;
d) si deve tener conto delle caratteristiche geomorfologiche dei luoghi e dei collegamenti viari, in modo da determinare il minor onere per l'erario.
3-quinquies. Il magistrato può essere assegnato anche a più uffici aventi la medesima attribuzione o competenza, ma la sede di servizio principale, ad ogni effetto giuridico ed economico, è l'ufficio del cui organico il magistrato fa parte. La supplenza infradistrettuale non opera per le assenze o impedimenti di durata inferiore a sette giorni.
3-sexies. Per la formazione ed approvazione delle tabelle di cui al comma 3-bis, si osservano le procedure previste dal comma 2".

2. La individuazione degli uffici giudiziari che rientrano nella medesima tabella infradistrettuale di cui al comma 3-bis dell'articolo 7-bis dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, introdotto dal comma 1 del presente articolo, deve essere operata dal Consiglio superiore della magistratura entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. All'articolo 97 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come modificato dall'articolo 25 delle norme approvate con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 449, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"I provvedimenti di supplenza ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 3-bis, sono adottati dal presidente della corte di appello o dal procuratore generale presso la medesima corte a seconda che si tratti di uffici giudicanti o requirenti".

Art. 7.
Incremento del fondo di produttività ed utilizzazione di vetture protette.

1. In considerazione delle particolari e straordinarie esigenze della giustizia, per il personale non dirigenziale del ruolo delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie che disimpegna funzioni di assistenza nei processi penali di particolare rilevanza o che svolge funzioni nelle direzioni antimafia, il fondo di produttività collettiva e per il miglioramento dei servizi di cui all'articolo 36 del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro, istituito presso il Ministero di grazia e giustizia, è incrementato di lire 5.758 milioni per l'anno 1998 e lire 2.879 milioni per l'anno 1999.

2. In sede di contrattazione decentrata di amministrazione, sono definiti i criteri per l'attribuzione delle somme da destinare al personale indicato al comma 1.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 119, 120, 121 e 124, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, si interpretano nel senso che non riguardano le autovetture protette assegnate al personale di magistratura a fini di tutela e sicurezza o ad altri soggetti, incaricati di funzioni giudiziarie, esposti a pericolo.

Art. 8.
Norma transitoria.

1. L'indennità corrisposta ai sensi dell'articolo 2, comma 4, è attribuita, per ilperiodo successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, anche agli uditori giudiziari destinati, a decorrere dal 1° gennaio 1996, alle sedi individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 5, e destinati alle medesime sedi dopo il primo biennio di permanenza in tali uffici.

Art. 9.
Copertura finanziaria.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 21.949 milioni per l'anno 1998, in lire 28.160 milioni per l'anno 1999, in lire 23.945 milioni per l'anno 2000, in lire 22.518 milioni per l'anno 2001, in lire 16.795 milioni per l'anno 2002 ed in lire 16.604 milioni a regime, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 10.
Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.