L. 05 marzo 2024, n. 21
Disposizioni della legge | Deleghe | Decreti legislativi emanati |
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Art. 19, co. 1. | Il Governo è delegato ad adottare, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge (entro il 27 marzo 2025) uno o più decreti legislativi per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali. |
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Art. 19, co. 4. | Il Governo può emanare, entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 1, decreti correttivi e integrativi degli stessi. |