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L. 21 febbraio 2024, n. 15

"Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2022​-​2023 (1342)"


Elenco delle deleghe e dei decreti legislativi emanati

Disposizioni della legge Deleghe Decreti legislativi emanati
Art. 1, co. 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di 4 mesi antecedenti a quello di recepimento indicato in ciascuna delle direttive[1], i decreti legislativi per l'attuazione e il recepimento degli atti dell'Unione europea di cui agli articoli da 3 a 19 della legge e all'annesso allegato A.[2]
 
[1]              Ai sensi dell’art. 31, co. 1, della L. 234/2012, per le direttive il cui termine così determinato sia già scaduto alla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea (10 marzo 2024), ovvero scada nei tre mesi successivi (10 giugno 2024), il Governo adotta i decreti legislativi di recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge; per le direttive che non prevedono un termine di recepimento, il Governo adotta i relativi decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea (entro il 10 marzo 2025).
[2]     L’allegato A contiene 7 direttive.
D.Lgs. 9 luglio 2024, n. 100

Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale all'articolo 138 del regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 luglio 2018 e alla direttiva (UE) 2022/2380 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 novembre 2022 che modificano la direttiva 2014/53/UE, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio.
 

Art. 1, co. 1. (rinvio alle procedure di cui all’art. 31, co. 5, della L. 234/2012). Entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1 il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive dei medesimi decreti legislativi.
Art. 2. Il Governo è delegato ad adottare, entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della legge (entro il 10 settembre 2025) disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in direttive europee recepite in via regolamentare o amministrativa ovvero in regolamenti dell'Unione europea pubblicati alla data di entrata in vigore della presente legge, per le quali non siano già previste sanzioni penali o amministrative.