L. 28 novembre 2023, n. 201
Disposizioni della legge | Deleghe | Decreti legislativi emanati |
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Art. 2, co. 1 | Il Governo è delegato ad adottare, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore della legge (entro il 6 gennaio 2026) uno o più decreti legislativi per la revisione dello strumento militare nazionale, disciplinato dal codice dell'ordinamento militare. |
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Art. 2, co. 3 | Il Governo può adottare, entro 2 anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, disposizioni integrative e correttive. |