L. 17 giugno 2022, n. 71
Disposizioni della legge | Deleghe | Decreti legislativi emanati |
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Art. 1, co. 1, e art. 2 | Il Governo è delegato ad adottare, entro il 31 dicembre 2023[1], uno o più decreti legislativi per la revisione dell’assetto ordinamentale della magistratura.
[1] Il termine, originariamente fissato in un anno dalla data di entrata in vigore (ossia al 21 giugno 2023), è stato così differito dalla legge 21aprile 2023, n. 41, di conversione del D.L. 24 febbraio 2023, n. 13.
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D.Lgs. 28 marzo 2024, n. 44
Attuazione della legge 17 giugno 2022, n. 71, recante deleghe al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura[1]
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Art. 1, co. 1, e art. 3 | Il Governo è delegato ad adottare, entro il 31 dicembre 2023[1], uno o più decreti legislativi recanti modifiche al sistema di funzionamento dei consigli giudiziari e delle valutazioni di professionalità.
[1] Il termine, originariamente fissato in un anno dalla data di entrata in vigore (ossia al 21 giugno 2023), è stato così differito dalla legge 21aprile 2023, n. 41, di conversione del D.L. 24 febbraio 2023, n. 13.
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Art. 1, co. 1, e art. 4 | Il Governo è delegato ad adottare, entro il 31 dicembre 2023[1], uno o più decreti legislativi recanti modifiche alla disciplina dell’accesso in magistratura.
[1] Il termine, originariamente fissato in un anno dalla data di entrata in vigore (ossia al 21 giugno 2023), è stato così differito dalla legge 21aprile 2023, n. 41, di conversione del D.L. 24 febbraio 2023, n. 13.
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Art. 1, co. 1, e art. 5 | . Il Governo è delegato ad adottare, il 31 dicembre 2023[1], uno o più decreti legislativi recanti riordino della disciplina del collocamento fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili.
[1] Il termine, originariamente fissato in un anno dalla data di entrata in vigore (ossia al 21 giugno 2023), è stato così differito dalla legge 21aprile 2023, n. 41, di conversione del D.L. 24 febbraio 2023, n. 13.
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D.Lgs. 28 marzo 2024, n. 45
Disposizioni per il riordino della disciplina del collocamento fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili, in attuazione dell'articolo 1, comma 1, della legge 17 giugno 2022, n. 71. |
Art. 1, co. 3 | Il Governo, entro 2 anni dalla scadenza del termine per l’esercizio della delega di cui al comma 1 (entro il 31 dicembre 2025), può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi adottati. | |
Art. 40, co. 1. | Il Governo è delegato ad adottare, entro due anni dalla scadenza del termine per l'esercizio della delega di cui all'articolo 1 (entro il 31 dicembre 2025), uno o più decreti legislativi in materia di ordinamento giudiziario militare. |
D.Lgs. 29 gennaio 2024, n. 8
Disposizioni sul funzionamento del Consiglio della magistratura militare e sull'ordinamento giudiziario militare ai sensi dell'articolo 40, comma 2, lettere d) ed e), della legge 17 giugno 2022, n. 71. |
Art. 40, co. 4. | Il Governo, entro due anni dalla scadenza del termine per l'esercizio della delega di cui al comma 1 (entro il 31 dicembre 2027), può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi adottati. |