L. 09 marzo 2022, n. 23
Disposizioni della legge | Deleghe | Decreti legislativi emanati |
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Art. 19, co. 1 | Il Governo è delegato ad adottare, entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della legge (entro il 7 ottobre 2023) uno o più decreti legislativi per la revisione, l'armonizzazione e la razionalizzazione della normativa sui controlli per la produzione agricola e agroalimentare biologica. | |
Art. 19, co. 3 | Il Governo, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi |