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L. 25 ottobre 2017, n. 163

"Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea ​​​​​​​​-​​​​​​​​ Legge di delegazione europea 2016​​​​​​​​-​​​​​​​​2017 (4620)"


Elenco delle deleghe e dei decreti legislativi emanati

Disposizioni della legge Deleghe Decreti legislativi emanati
Art. 2

il Governo è delegato ad adottare, entro 2 anni dalla data di entrata in vigore della legge (entro il 21 novembre 2019) disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in direttive europee attuate in via regolamentare o amministrativa, o in regolamenti dell’Unione europea pubblicati alla data dell’entrata in vigore della legge, per le quali non sono già previste sanzioni penali o amministrative.

Art. 3

il Governo è delegato ad adottare, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge (entro il 21 novembre 2018) un decreto legislativo per l’attuazione della direttiva (UE) 2015/2436 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa, nonché per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2015/2424, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, recante modifica al regolamento sul marchio comunitario.

Art. 4

il Governo è delegato ad adottare, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge (entro il 21 novembre 2018) un decreto legislativo per l’adeguamento, il coordinamento e il raccordo della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1257/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2012, relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell’istituzione di una tutela brevettuale unitaria, e alle disposizioni dell’Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 3 novembre 2016, n. 214.

Art. 6

il Governo è delegato ad adottare, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge (entro il 21 novembre 2018) un decreto legislativo per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio.

Art. 7

il Governo è delegato ad adottare, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge (entro il 21 novembre 2018) un decreto legislativo per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/426 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e che abroga la direttiva 2009/142/CE

Art. 8

il Governo è delegato ad adottare, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge (entro il 21 maggio 2018) un decreto legislativo per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione.

Art. 9

il Governo è delegato ad adottare, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge (entro il 21 novembre 2018) un decreto legislativo per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014.

Art. 10, co. 1, lett. a)

il Governo è delegato ad adottare, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge (entro il 21 novembre 2018) uno o più decreti legislativi per l’adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2015/2365 sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012.

Art. 10, co. 1, lett. b)

il Governo è delegato ad adottare, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore della legge (entro il 21 novembre 2019) uno o più decreti legislativi per l’adozione di disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 agosto 2016, n. 176.

Art. 13

il Governo è delegato ad adottare, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge (entro il 21 maggio 2018) uno o più decreti legislativi al fine di adeguare il quadro normativo nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE.

Art. 1, co. 1

il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di 4 mesi antecedenti a quello di recepimento indicato in ciascuna delle direttive24, i decreti legislativi per l’attuazione delle direttive comprese negli elenchi di cui all’allegato A25.

D.Lgs. 18 maggio 2018, n. 51

Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorita' competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio. (18G00080) note: Entrata in vigore del provvedimento: 08/06/2018

Art. 1, co. 1

(rinvio alle procedure di cui all’art. 31 della L. 234/2012): entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1 il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive dei medesimi decreti legislativi.

25 L’allegato A contiene 28 direttive.

24 Per le direttive il cui termine così determinato sia già scaduto alla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea, ovvero scada nei tre mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge; per le direttive che non prevedono un termine di recepimento, il Governo adotta i relativi decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea (entro il 21 novembre 2018).