L. 18 ottobre 2017, n. 155
Disposizioni della legge | Deleghe | Decreti legislativi emanati |
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Art. 1 e 3 | il Governo è delegato ad adottare entro 12 mesi dalla entrata in vigore della legge (entro il 14 novembre 2018) uno o più decreti legislativi per la riforma della disciplina della crisi e dell’insolvenza dei gruppi di imprese. |
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Art. 1 e 4 | il Governo è delegato ad adottare entro 12 mesi dalla entrata in vigore della legge (entro il 14 novembre 2018) uno o più decreti legislativi l'introduzione di procedure di allerta e di composizione assistita della crisi. |
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Art. 1 e 5 | il Governo è delegato ad adottare entro 12 mesi dalla entrata in vigore della legge (entro il 14 novembre 2018) uno o più decreti legislativi per incentivare gli accordi di ristrutturazione dei debiti, i piani attestati di risanamento e le convenzioni di moratoria. |
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Art. 1 e 6 | il Governo è delegato ad adottare entro 12 mesi dalla entrata in vigore della legge (entro il 14 novembre 2018) uno o più decreti legislativi per il riordino della disciplina della procedura di concordato preventivo. |
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Art. 1 e 7 | il Governo è delegato ad adottare entro 12 mesi dalla entrata in vigore della legge (entro il 14 novembre 2018) uno o più decreti legislativi per la disciplina delle procedure di liquidazione giudiziale. |
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Art. 1 e 8 | il Governo è delegato ad adottare entro 12 mesi dalla entrata in vigore della legge (entro il 14 novembre 2018) uno o più decreti legislativi per la disciplina della procedura di esdebitazione all'esito della procedura di liquidazione giudiziale. |
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Art. 1 e 9 | il Governo è delegato ad adottare entro 12 mesi dalla entrata in vigore della legge (entro il 14 novembre 2018) o più decreti legislativi per la disciplina della procedura di composizione delle crisi da sovraindebitamento. |
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Art. 1 e 10 | il Governo è delegato ad adottare entro 12 mesi dalla entrata in vigore della legge (entro il 14 novembre 2018) uno o più decreti legislativi riordino e alla revisione del sistema dei privilegi. |
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Art. 1 e 11 | il Governo è delegato ad adottare entro 12 mesi dalla entrata in vigore della legge (entro il 14 novembre 2018) uno o più decreti legislativi per la disciplina del sistema delle garanzie reali mobiliari. |
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Art. 1 e 12 | il Governo è delegato ad adottare entro 12 mesi dalla entrata in vigore della legge (entro il 14 novembre 2018) uno o più decreti legislativi in materia di tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire. |
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Art. 1 e 13 | il Governo è delegato ad adottare entro 12 mesi dalla entrata in vigore della legge (entro il 14 novembre 2018) uno o più decreti legislativi per il coordinamento con il codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione. |
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Art. 1 e 14 | il Governo è delegato ad adottare entro 12 mesi dalla entrata in vigore della legge (entro il 14 novembre 2018) uno o più decreti legislativi per modificare le disposizioni del codice civile rese necessarie per la definizione della disciplina organica di attuazione dei princìpi e criteri direttivi di cui alla presente legge. |
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Art. 1 e 15 | il Governo è delegato ad adottare entro 12 mesi dalla entrata in vigore della legge (entro il 14 novembre 2018) uno o più decreti legislativi per la riforma della liquidazione coatta amministrativa. |