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GIUSTIZIA (2ª)
MARTEDÌ 14 GENNAIO 2014
77ª Seduta
Presidenza del Presidente
PALMA
indi del Vice Presidente
BUCCARELLA
Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Berretta.
La seduta inizia alle ore 14,30.
SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
Il presidente PALMA dà conto della lettera da lui inviata al presidente del Senato con la quale ha inteso replicare a un intervento dell'onorevole Ferraresi, appartenente al Gruppo del Movimento 5 Stelle, svolto alla Camera dei deputati. In quell'intervento, il deputato ha formulato quello che egli considera un attacco alla propria persona, quale Presidente della Commissione giustizia del Senato.
L'onorevole Ferraresi, al di là del mancato rispetto dei toni suggeriti dall'elementare cortesia istituzionale ha invitato la Presidenza della Camera dei deputati e la Presidente della Commissione giustizia di quel ramo del Parlamento, onorevole Ferranti, "a suonare il campanello al presidente Palma", lamentando: che delle cinque proposte trasmesse al Senato dalla Camera dei deputati, nessuna risultava essere stata approvata; che, al momento, la Commissione giustizia del Senato non ha inoltrato alla Camera né il disegno di legge sulla tortura né quello sulla modifica della legge anticorruzione; che nessuna attenzione sarebbe sino a ora stata rivolta ai disegni di legge di iniziativa parlamentare.
L'accusa formulata alla Commissione giustizia del Senato di non aver trasmesso alcun disegno di legge alla Camera dei deputati costituisce, oltre che un errore, un'ingenerosa doglianza dettata da un travisamento delle modalità di funzionamento del sistema parlamentare e del procedimento legislativo.
Il presidente Palma ricorda, dunque, che la Commissione giustizia del Senato si è costituita in data 7 maggio 2013 e che i lavori della Commissione sono stati sospesi dal 9 agosto al 3 settembre 2013, per la chiusura estiva, e dal 24 dicembre 2013 al 7 gennaio 2014, per la pausa natalizia; sono inoltre stati necessariamente limitati, dal 6 al 27 novembre e dal 21 al 23 dicembre, per la sessione di bilancio.
Rileva, quindi, che dalla Camera dei deputati sono stati trasmessi e assegnati alla Commissione giustizia del Senato, i seguenti disegni di legge: n. 925 (pene non detentive e messa alla prova), trasmesso il 5 luglio 2013, assegnato l'8 luglio 2013 e concluso dalla Commissione con il mandato al relatore il 9 ottobre 2013; n. 948 (scambio elettorale politico-mafioso), trasmesso il 17 luglio 2013, assegnato alla Commissione in sede deliberante il 18 luglio 2013, ripreso in sede referente il 29 ottobre 2013 con riassunzione degli atti (attesa la revoca della sede deliberante, giusta richiesta ai sensi dell'articolo 72 della Costituzione e dell'articolo 35 del Regolamento del Senato) e concluso con mandato al relatore il 20 dicembre 2013; n. 1052 (contrasto all'omofobia e alla transfobia), trasmesso il 20 settembre, assegnato il 25 settembre, attualmente in fase di votazione degli emendamenti; n. 1119 (diffamazione) trasmesso il 18 ottobre 2013, assegnato alla Commissione il 30 ottobre 2013 e attualmente in attesa della scadenza del termine per la presentazione degli emendamenti, fissato alle ore 14 del 16 gennaio.
Atteso il sistema di bicameralismo paritario fondato sull'articolo 70 della Costituzione, i senatori della Repubblica, nei limiti previsti dal Regolamento, dispongono del pieno diritto di partecipare alla discussione generale, alla presentazione degli emendamenti e alla loro illustrazione e votazione.
Quanto alle ulteriori doglianze espresse dal deputato Ferraresi, il presidente Palma intende precisare che: il disegno di legge n. 362, presentato il 2 aprile 2013, assegnato alla Commissione il 17 maggio 2013, è stato concluso dalla Commissione, conferendo mandato al relatore il 22 ottobre 2013. Inoltre, il disegno di legge n. 19, presentato il 15 marzo 2013 e assegnato alla Commissione l'8 maggio 2013, si trova attualmente nella fase finale della discussione generale.
Per quanto riguarda, poi, i disegni di legge di iniziativa parlamentare assegnati alla Commissione giustizia del Senato, il Presidente sottolinea che sono stati approvati dalla Commissione, conferendo mandato al relatore, i seguenti disegni di legge: n. 54 (reato di negazionismo); n. 112 (responsabilità disciplinare dei magistrati); n. 116 (ineleggibilità ed incompatibilità dei magistrati e magistrati cessati da cariche politiche), assegnato in congiunta con la Commissione affari costituzionali e al quale sono stati congiunti i disegni di legge nn. 273, 296, 394 e 546; n. 134 (proroga della riforma della geografia giudiziaria), al quale è stato congiunto il disegno di legge n. 642;. 580 (demolizione di opere abusive); nn.110, 111, 113 e 666, tutti congiunti al citato disegno di legge n. 925 (pene alternative non carcerarie e messa alla prova); nn. 10, 388, 395, 849 e 874, tutti congiunti al citato disegno di legge n. 362 (reato di tortura); nn. 200, 688, 887 e 957, tutti connessi al citato disegno legge n. 948 (modifica dell'articolo 416-
ter
del codice penale - scambio elettorale politico mafioso), anch'esso di iniziativa parlamentare.
La Commissione giustizia del Senato, infine, ha trattato e definito, nel pieno rispetto dell'articolo 78 del Regolamento del Senato, due decreti-legge, e segnatamente il decreto-legge n. 78 del 2013 (Atto Senato n. 896), recante disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena e il decreto-legge n. 93 del 2013 (Atto Senato n. 1079), in tema di contrasto della violenza di genere. Al riguardo, il Presidente ricorda che il decreto-legge n. 93 è stato trasmesso dalla Camera dei deputati il 9 ottobre 2013, a soli cinque giorni dalla scadenza del termine per la conversione e con l'effetto di rendere praticamente impossibile l'esame del Senato della Repubblica, tanto che fu calendarizzato per l'Aula del Senato il successivo 10 ottobre.
Il presidente Palma conclude precisando di aver ritenuto opportuno inviare al Presidente del Senato una missiva nei termini appena esposti, con l'intento di ristabilire la piena verità dei fatti a difesa dell'istituzione del Senato della Repubblica.
La Commissione prende atto.
IN SEDE REFERENTE
(19)
GRASSO ed altri.
-
Disposizioni in materia di corruzione, voto di scambio, falso in bilancio e riciclaggio
(Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 17 luglio.
Il senatore CAPPELLETTI (
M5S
) ricorda che il suo Gruppo ha sempre ritenuto che lo svolgimento dell'esame sul disegno di legge in titolo costituisca priorità assoluta. Il testo del provvedimento prevede un'articolata serie di misure volte a prevenire e reprimere i dilaganti fenomeni di corruzione.
La corruzione, del resto, non è solo una fattispecie incriminatrice delineata dal codice penale al fine di difendere la pubblica amministrazione e l'attività provvedimentale demandata agli uffici pubblici. In realtà, è stato definito come un delitto a vittima diffusa, che incide anche sulla cultura dei dipendenti pubblici e dei consociati che entrano in relazione con i dipendenti pubblici. Inoltre, la corruzione è, al contempo, causa e conseguenza del diffondersi del clientelismo nonché della commissione del reato di false comunicazioni sociali da parte degli imprenditori; e rende privo di effettività il disposto dell'articolo 97 della Costituzione, facilitando anche l'infiltrazione e il propagarsi delle attività criminose di stampo mafioso. Alla luce di tale analisi, le soluzioni predisposte dal disegno di legge n. 19 appaiono urgenti, condivisibili e quanto mai necessarie. Si tratta della ridefinizione della fattispecie di concussione per induzione, e di una garanzia di non punibilità per il privato vittima delle illecite richieste rivoltagli per rimuovere indebiti ostacoli all'esercizio di diritti soggettivi o per la cura di interessi legittimi. Più in generale, il provvedimento costituisce un notevole incentivo all'emersione delle molte corruttele sommerse e invisibili che sortiscono rilevanti effetti negativi sull'attività imprenditoriale e la vita quotidiana delle persone. In questa prospettiva, condivide anche i contenuti della nuova fattispecie incriminatrice prevista per le false comunicazioni sociali in bilancio e, soprattutto, la riformulazione del riciclaggio nonché l'introduzione del delitto di autoriciclaggio, entrambi inseriti in un capo autonomo del codice penale. Per tali ragioni, auspica a nome del suo Gruppo una celere definizione del provvedimento.
Il senatore GIOVANARDI (
NCD
) rileva preliminarmente che i dati concernenti la corruzione e la concussione in Italia si prestano a varie letture e non possono essere interpretati seguendo l'adagio dei molti luoghi comuni che vorrebbero rintracciare nell'indole del popolo italiano una sorta di endemica propensione alla corruttela e al clientelismo. In fondo, che il problema sia da esaminare senza preconcetti, lo dimostra lo stesso ambiguo concetto di "corruzione percepita", che figura in molti dei documenti internazionali frutto di presunti rilievi statistici, di studi sociologici e di analisi di tipo criminologico. Se solo si fosse stati consapevoli, nel recente passato, della complessità di cogliere la portata del tema della corruzione, si sarebbe probabilmente evitato di introdurre norme penali dettate dall'emotività del momento, quando non da autentiche mode lanciate da più o meno felici studi e approfondimenti. È questo il caso, ad esempio, del reato di traffico di influenze illecite, sulla cui impalpabile definizione normativa sembra ormai concordare la dottrina penalistica oltre che la giurisprudenza della Corte di Cassazione. Più in generale, egli richiama l'attenzione sull'esigenza di mantenersi prudenti nell'attività normativa volta a prevenire la corruzione, anche per evitare errori in cui pure si è incorsi in passato, quando talvolta si è giunti a introdurre inediti e illogici capovolgimenti dell'onere della prova in capo ai funzionari pubblici, chiamati a dimostrare la propria estraneità a presunte attività di corruttela non meglio determinate. Si sofferma, infine, sulla discutibile iniziativa di introdurre il reato di autoriciclaggio. Pur cogliendosi l'intenzione di voler dissuadere da condotte di corruzione e concussione, la fattispecie incriminatrice dell'autoriciclaggio rischia di essere l'ennesimo caso di norma penale evanescente, che si presta a interpretazioni difformi e a eccessi sanzionatori che non possono essere accolti con leggerezza. Si tratta, in sostanza, di introdurre un meccanismo sanzionatorio che tende a moltiplicare la pena inflitta, senza garantire il pieno rispetto dell'articolo 25 della Costituzione e la giusta proporzione nel rapporto di presupposizione tra reati. In definitiva, al fine di prevedere ulteriori incongruenze nel complessivo sistema di repressione degli illeciti, auspica che si pervenga a un supplemento di istruttoria e di riflessione, prima di procedere oltre nell'esame.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
(82)
PINOTTI.
-
Disposizioni concernenti lo scioglimento del matrimonio e della comunione tra i coniugi
(811)
BUEMI ed altri.
-
Modifiche alla legge 1° dicembre 1970, n. 898, recante disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio
(Esame congiunto e rinvio)
La relatrice FILIPPIN (
PD
) illustra i disegni di legge n. 82 e n. 811, entrambi volti a disciplinare lo scioglimento del matrimonio e i suoi effetti, incidendo sulla legge n. 898 del 1970 che, come noto, istituì il divorzio. Il primo dei due disegni di legge è volto a ridurre da tre anni a un anno il necessario decorso del termine dall'inizio della separazione, fino all'effettivo scioglimento del vincolo matrimoniale, evidentemente muovendo dal presupposto che esso non è in alcun modo utile quale incentivo per la prosecuzione di esperienze di coppia ormai logorate. Alcune delle istanze in favore del riconoscimento giuridico delle coppie di fatto sono peraltro legate a queste situazioni necessitate; si deve dunque porre rimedio alla rigidità delle norme attualmente vigenti. Coerentemente, l'articolo 2 del disegno di legge tende a eliminare l'anomala conseguenza per cui la comunione tra i coniugi viene a sciogliersi soltanto nel momento in cui passa in giudicato la sentenza di separazione. A tal fine, si valorizza il momento in cui il presidente del Tribunale autorizza i coniugi a vivere separati.
Il disegno di legge n. 811 intende perfezionare il percorso già avviato con la legge n. 74 del 1987, che abbreviò il tempo intercorrente tra la separazione dei coniugi e il divorzio. A tal fine si determina una complessiva semplificazione della disciplina recata dalla legge n. 898 del 1970, prevedendo, tra l'altro, che la domanda congiunta dei coniugi sia proposta con ricorso al tribunale in camera di consiglio. Una volta verificato che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, il Tribunale decide con sentenza. Il testo ha anche cura di tutelare le condizioni della prole cosicché, qualora gli interessi dei figli siano in contrasto con quelli dei coniugi, si applica la procedura attualmente in vigore, prevista dall'articolo 8 della legge n. 898 del 1970. Illustra quindi l'articolo 2 del disegno di legge, che prevede l'abrogazione del tentativo obbligatorio di conciliazione dei coniugi. L'articolo 3, infine, stabilisce le modalità e le condizioni per la pronuncia della sentenza di scioglimento del matrimonio e l'ordine, all'ufficiale dello stato civile, di procedere all'annotazione della sentenza. Dal momento di tale annotazione decorre la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il senatore GIOVANARDI (
NCD
) auspica che, quanto prima, il Governo possa far conoscere, se ne dispone, i dati concernenti la richiesta avanzata da coppie italiane, che intendono sciogliere il vincolo matrimoniale, volta a ottenere la residenza all'estero, per poter abbreviare i termini per il divorzio e quindi stabilire nuovamente il luogo di residenza in territorio nazionale. In seguito al conseguimento del divorzio in altro Stato talvolta le coppie interessate richiedono la delibazione della pronuncia, così che gli effetti del divorzio medesimo decorrono anche ai fini dell'ordinamento italiano.
Il senatore FALANGA (
FI-PdL XVII
) ritiene superfluo soffermarsi sull'incidenza di tali fenomeni, rispetto ai quali, peraltro, si deve tener conto delle norme del diritto internazionale privato. Queste disposizioni precludono, salvo violazioni di legge, di riconoscere effetti giuridici a sentenze o pronunce giurisdizionali di divorzio emanate in Paesi diversi e in base a disposizioni contrarie all'ordine pubblico italiano. Più in generale, auspica che si possa procedere all'esame dei disegni di legge in titolo attraverso il pieno confronto tra le parti politiche, ma senza inutili dilazioni. A tal proposito, auspica che un disegno di legge da lui presentato in giornata odierna possa essere assegnato quanto prima alla Commissione, per essere in seguito esaminato congiuntamente con i provvedimenti in titolo.
Anche il senatore LUMIA (
PD
) annuncia la prossima presentazione di un disegno di legge volto a regolare la procedura di dissoluzione del vincolo matrimoniale e auspica che anch'esso possa essere celermente posto all'esame della Commissione, congiuntamente con i disegni di legge n. 82 e n. 811.
Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.
(194)
ALBERTI CASELLATI ed altri.
-
Delega al Governo per l'istituzione presso i tribunali e le corti d'appello delle sezioni specializzate in materia di persone e di famiglia
(595)
CARDIELLO ed altri.
-
Disposizioni in materia di soppressione dei tribunali per i minorenni, nonché disposizioni in materia di istituzione di sezioni specializzate per la famiglia e per i minori presso i tribunali e le corti d'appello e di uffici specializzati delle procure della Repubblica presso i tribunali
(Seguito dell'esame del disegno di legge n. 194, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 595 e rinvio)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'11 giugno 2013.
La relatrice FILIPPIN (
PD
) illustra il disegno di legge n. 595, volto a introdurre disposizioni in materia di soppressione dei tribunali per i minorenni, nonché disposizioni in materia di istituzioni di sezioni specializzate per la famiglia e per i minori presso i tribunali e le corti d'appello, nonché di uffici specializzati della procura della Repubblica presso i tribunali medesimi. Il provvedimento ha nell'articolo 2 una delle norme di maggior rilievo, giacché dispone che le competenze proprie del pubblico ministero nella materia di competenza delle sezioni specializzate siano esercitate da magistrati assegnati in via esclusiva alle sezioni costituite presso la procura della Repubblica. Fissata poi la regola che le sezioni specializzate sono composte esclusivamente da giudici togati in composizione collegiale, la disciplina è coerentemente integrata con l'istituzione di apposite sezioni giurisdizionali per la famiglia e per i minori presso i tribunali e le corti d'appello. L'articolo 4 elenca le materie di competenza delle sezioni. L'articolo 9 definisce il ruolo del giudice tutelare, che svolge le proprie funzioni nell'ambito delle sezioni specializzate per le famiglie e i minori ed è designato tra i magistrati assegnati alla sezione. La relatrice mette in evidenza, quindi, la portata dell'articolo 10, che prevede il ricorso, da parte delle sezioni specializzate, alla collaborazione degli uffici di servizio sociale, di specialisti e degli organismi dipendenti dal Ministero della giustizia o con questo convenzionati. Infine, illustra gli articoli 13 e 14 i quali, rinviando ad appositi decreti del Ministro della giustizia, determinano gli organici delle sezioni specializzate per la famiglia e per i minori, nonché i criteri ai fini della copertura del necessario organico di appartenenti all'ordine giudiziario. L'articolo 17, a completamento del disegno normativo proposto, determina la soppressione del tribunale dei minorenni e dispone l'inizio dell'attività delle sezioni specializzate, una volta decorsi sei mesi dall'entrata in vigore della legge.
La relatrice propone che la Commissione prosegua l'esame del disegno di legge congiuntamente a quello del disegno di legge n. 194.
Conviene la Commissione.
Si apre la discussione generale.
Il senatore CALIENDO (
FI-PdL XVII
) rileva che l'istituzione del tribunale della famiglia ha le radici in un'antica e suggestiva proposta avanzata sul finire degli anni '60 sulla base di esperienze avviate presso il distretto di corte d'appello di Milano. Solo parzialmente coincidente con la creazione di sezioni specializzate a competenza esclusiva, è stato poi il proliferare di sezioni civili, presso i tribunali, che sono chiamate a esercitare le funzioni giurisdizionali sulla famiglia e i diritti disciplinati dal primo libro del codice civile. L'evoluzione, nel senso di una specializzazione di fatto e di un sempre più chiaro riparto per competenza, ha segnato un trentennio di storia degli uffici giudiziari. Al contempo, il legislatore ha intrapreso spesso la via dell'istituzione di sezioni a competenza funzionale specializzata, individuata per legge; tuttavia, l'esame di tali disegni di legge non è mai sfociato nella definitiva approvazione di provvedimenti normativi. In tal senso, un disegno di legge a firma della senatrice Alberti Casellati segnò il passo - nel corso della scorsa legislatura - a causa degli oneri a carico del bilancio dello Stato che sarebbero conseguiti all'istituzione dei tribunali e delle sezioni specializzate per la famiglia e per i minori. Al fine di agevolare l'esame dei provvedimenti in titolo e per pervenire a una soluzione efficace all'insegna di una politica giudiziaria realistica, ritiene che si debba provare a tenere da parte i profili di competenza processual-penalistica. Questi, in definitiva, complicano non poco la trattazione della materia. Sul piano della competenza in materia di rapporti civilistici riconducibili alla famiglia e alla tutela dei minori, la fissazione e lo svolgimento dell'udienza presidenziale in termini certi e brevi costituisce il fulcro perchè si garantisca un'effettiva tutela giurisdizionale dei diritti. Ritiene che il modo più efficace per garantire termini di svolgimento di tale udienza sia quello di separare il più possibile i magistrati chiamati a celebrare l'udienza presidenziale e quelli competenti all'istruttoria procedimentale. Più in generale, osserva che le disposizioni di legge su cui convergere per l'istituzione di organi giurisdizionali competenti in materia di famiglia e minori, debbono tendere alla specializzazione dei magistrati preposti all'esercizio di tali funzioni e all'elasticità e velocità di impiego degli istituti di rito che rivestono la peculiare natura dei procedimenti di volontaria giurisdizione.
Il senatore FALANGA (
FI-PdL XVII
) ritiene utile riferirsi ad altri casi di sezioni specializzate istituite per l'esame di controversie di particolare natura quali, ad esempio, le sezioni specializzate per il diritto agrario. Peraltro, il Tribunale dei minorenni si è visto ridurre la competenza a giudicare, cosicchè si può dire che l'attività giurisdizionale a esso riservata sembra ormai assumere natura residuale e volumi di controversie non ingenti. Prospetta quindi l'esigenza metodologica che l'istituzione di sezioni specializzate per la famiglia e per i minori presso i tribunali e le corti d'appello non generi conflitti tra i magistrati che, naturalmente e comprensibilmente, tenderanno a dividersi tra coloro che sostengono le ragioni della permanenza in funzione dell'istituto del Tribunale dei minorenni e quanti, invece, ne auspicano il superamento e la soppressione.
Con riferimento a quanto rilevato dal senatore Caliendo circa la natura e il rilievo dell'udienza presidenziale, è condivisibile considerarla il fulcro del procedimento in materia di famiglia, tanto più che i provvedimenti, eventualmente adottati in quella sede, finiscono sovente per divenire definitivi e non essere sovvertiti, se non in caso di sopravvenienze o del mutamento delle condizioni patrimoniali o personali delle parti. Concorda altresì sulla necessità di valorizzare il principio di concentrazione dei mezzi di tutela in un rito particolarmente adatto alla tutela dei diritti inerenti alla vita familiare e dei minori, il cui aspetto complementare è rappresentato dalla specializzazione dei magistrati giudicanti e dei pubblici ministeri.
Il senatore GIOVANARDI (
NCD
) chiede di sapere, al fine di non proseguire oltre in una discussione generale dai contenuti vaghi e indeterminati, se il Governo propende per l'istituzione di sezioni specializzate presso i Tribunali e le Corti d'appello in materia di persone e di famiglia, oppure se ritiene opportuno mantenere in funzione i Tribunali dei minorenni, con le attuali competenze in materia civile e penale.
Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.
(20)
MANCONI ed altri.
-
Concessione di amnistia e indulto
(21)
COMPAGNA e MANCONI.
-
Concessione di amnistia e indulto
(1081)
BARANI.
-
Concessione di amnistia e indulto
(1115)
BUEMI ed altri.
-
Concessione di amnistia e indulto
- e della petizione n. 550 ad essi attinente
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)
Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella 1
a
seduta pomeridiana del 4 dicembre 2013.
Il senatore CAPPELLETTI (
M5S
), a nome del suo Gruppo, sostiene che l'approvazione di provvedimenti di clemenza non costituisce la soluzione più efficace per far fronte alla situazione di sovraffollamento carcerario che grava sugli istituti di pena italiani. In effetti, tale fenomeno non è da ricondurre a condizioni eccezionali, ma è da ritenere, al contrario, un elemento strutturale dovuto all'incoerente sviluppo della politica criminale e penitenziaria degli ultimi decenni. A conferma di questa conclusione, possono essere citati i dati recenti che mostrano come più di 220 milioni di euro di fondi FAS, potenzialmente da impiegare per l'edilizia carceraria e per la generale attività di "umanizzazione" delle condizioni di esecuzione della pena, non risultano utilizzati e sono stati a tutti gli effetti dispersi. Del resto, il programma di edilizia carceraria, sin dal biennio 2008-2009, ha mancato della necessaria esecuzione. In proposito, il programma proposto dalla sua parte politica, assai diverso da quello prospettato dal Governo, consentirebbe di ottenere oltre 69 mila posti disponibili per scontare la pena detentiva. Tale obiettivo è poi complementare al ricorso ai cosiddetti istituti di vigilanza dinamica. Si deve tener conto anche che il costo per la detenzione di un singolo individuo corrisponde a circa 120 euro giornalieri, dal che si evince che si potrebbe utilmente destinare tale cifra affinché l'esecuzione della pena abbia luogo secondo altre modalità o, se del caso, in istituti penitenziari di altri Paesi. In tale prospettiva, chiede quale esito abbiano avuto i ripetuti inviti affinché il Governo proceda alla stipulazione di appositi accordi internazionali, volti all'esecuzione della pena nel Paese di cittadinanza del detenuto. Non si ha notizia, in effetti, di collaborazioni giudiziarie con Paesi quali la Romania, il Marocco e la Tunisia, ai quali risultano appartenere numerosi rei in esecuzione pena negli istituti carcerari italiani. Del resto, non può essere trascurato che le condanne e le misure detentive provvisorie spesso trovano origine dalla consumazione di reati riconducibili al commercio degli stupefacenti. Pertanto, un'attenta e accurata politica di depenalizzazione potrebbe generare effetti strutturali anche sul numero dei detenuti che affollano le carceri italiane. Rileva, quindi, che il messaggio del Presidente della Repubblica, trasmesso alle Camere il 7 ottobre 2013, non può essere letto in termini riduttivi, poiché prospetta un piano articolatodi misure volte a ridurre il sovraccarico degli istituti di pena, al fine precipuo di garantire i diritti fondamentali dei detenuti. Del messaggio presidenziale, dunque, non si dovrebbe trarre l'esclusivo richiamo alla necessità di approvare un provvedimento di clemenza, ai sensi dell'articolo 79 della Costituzione, dal momento che il Capo dello Stato suggerisce l'adozione di puntuali soluzioni che meritano di essere prese in attenta considerazione anche per gli effetti complessivi sull'universo detentivo. L'attenuazione degli effetti della recidiva, un'opera attenta di depenalizzazione dagli effetti incisivi e orientata secondo la Costituzione, un piano efficace per l'edilizia carceraria, sono solo alcune delle soluzioni da percorrere contestualmente, in modo da svolgere un'azione integrata che consenta anche di corrispondere allo stato di permanente e grave violazione della disciplina europea. Si deve aver riguardo, tra l'altro, alle motivazioni e al contenuto della sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, nella causa Torreggiani. Infine, ribadisce che provvedimenti di amnistia e di indulto rischiano di minare alla base i valori della certezza del diritto penale e dell'esecuzione della pena.
Il senatore LO GIUDICE (
PD
) osserva che i provvedimenti di amnistia e di indulto non possono ritenersi nè prioritari nè davvero efficaci per far fronte alla situazione di sovraffollamento carcerario che determina, attualmente, una lesione permanente dei diritti fondamentali dei detenuti. Non può trascurarsi, infatti, che misure di amnistia e di indulto tendono a determinare sperequazioni tra le generazioni di detenuti, costituendo soltanto un occasionale beneficio a favore dei rei che si trovano in esecuzione di pena in un dato momento storico, senza però determinare effetti positivi sulla coerenza complessiva delle pretese punitive dell'ordinamento e degli effetti dissuasivi delle norme penali. D'altra parte, non è trascurabile che vi è un termine, il maggio del 2014, in cui l'Italia è chiamata a porre efficace rimedio alla situazione di patente violazione dei diritti dei detenuti e delle condizioni di umanità per l'espiazione della pena. Il Parlamento deve farsi carico di questo problema, al fine di evitare che all'inizio del semestre di presidenza italiano dell'Unione europea, una macchia tanto grande gravi sull'immagine internazionale del Paese. Per affrontare il tema decisivo dei diritti fondamentali dei detenuti, egli ritiene si debba prendere in attenta considerazione i contenuti del messaggio trasmesso alle Camere dal Capo dello Stato il 7 ottobre 2013. Al riguardo, l'invito a misure volte a fronteggiare in modo strutturale il sovraffollamento carcerario implica la necessità di concentrarsi sull'applicazione dell'esecuzione penale esterna e, più in generale, su misure flessibili per garantire l'uscita dei detenuti dalle carceri quando la detenzione non è strettamente necessaria. Queste ultime sono da affiancare a provvedimenti complementari volti a realizzare un'opera di depenalizzazione che scongiuri accessi indiscriminati al carcere, attualmente non compatibili con il pieno rispetto dell'articolo 27 della Costituzione. In questo quadro, ritiene debbano essere accolte con favore le misure contenute nel recente decreto-legge all'esame della Camera dei deputati, così come si dovrà affrontare con coraggio l'esame in Assemblea del disegno di legge n. 925, recante delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di sospensione del procedimento con messa alla prova. Conclude rilevando che un provvedimento di clemenza potrà essere valutato solo a conclusione del percorso complessivo volto a rimediare in modo strutturale alle attuali condizioni degli istituti di pena. Più in generale, ritiene si debba ripristinare la sensibilità complessiva al principio di residualità della sanzione detentiva e rilanciare una cultura del diritto penale quale soluzione estrema per la regolazione della convivenza sociale.
Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 16,30.