GIUSTIZIA (2ª)

MARTEDÌ 15 OTTOBRE 2013

51ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

PALMA

indi del Vice Presidente

BUCCARELLA


Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Ferri e Berretta.

La seduta inizia alle ore 11,30.

IN SEDE REFERENTE

(20) MANCONI ed altri. - Concessione di amnistia e indulto

(21) COMPAGNA e MANCONI. - Concessione di amnistia e indulto

(Esame congiunto e rinvio)

Riferisce alla Commissione la senatrice GINETTI (PD), che prende le mosse dal messaggio inviato lo scorso 8 ottobre al Parlamento dal Presidente della Repubblica nel quale si fotografa la gravità della situazione delle carceri italiane, che fa del nostro Paese un'anomalia nel panorama europeo ponendolo tra i paesi più arretrati in materia di espiazione della pena.

La gravità dello stato del sistema penitenziario italiano è testimoniata in primo luogo dalle inascoltate raccomandazioni della Comunità europea e dalle ripetute condanne della Corte europea dei diritti dell'uomo e da ultimo, con la cosiddetta sentenza Torreggiani, ha perfino dato all'Italia un termine per mettersi in regola con gli standard minimi di un paese civile, superato il quale dovrà dotarsi di un sistema per garantire un risarcimento contro quella che è una vera e propria violazione dei diritti umani.

Particolare rilievo, poi, assume la recente sentenza della Corte costituzionale che - pur ritenendo inammissibili le questioni sollevate dal Tribunale di sorveglia di Milano e Venezia dirette a consentire alla magistratura di sorveglianza di adottare il rinvio dell'esecuzione della pena previsto dall'articolo 147 del codice penale anche nel caso in cui le il giudice ritenga che, a causa del sovraffollamento carcerario, la pena si svolgerebbe in condizioni inumane - ha però affermato che il legislatore è obbligato a porre rimedio a tale problema nel più breve tempo possibile e che in caso di perdurante inerzia legislativa, la Corte stessa potrebbe trovarsi costretta ad adottare decisioni dirette a far cessare l'esecuzione della pena laddove essa sia resa in condizioni contrarie al senso di umanità. Il messaggio del Presidente della Repubblica indica una serie di interventi che il Parlamento e il Governo dovrebbero rapidamente realizzare per superare una situazione evidentemente inaccettabile.

Per parte loro, le Assemblee legislative sono state impegnate in questi mesi nell'elaborazione di provvedimenti diretti a depenalizzare da un lato un gran numero di fattispecie penali di ridotta offensività, e che comunque possono essere più efficacemente perseguite con i sistemi delle sanzioni amministrative e di quelle civili, e dall'altro nell'immaginare sanzioni, anche di carattere detentivo, alternative alla reclusione in carcere e nell'estendere anche agli adulti un istituto previsto dal diritto minorile quale la sospensione del procedimento con messa alla prova. Riguardo a quest'ultimo istituto, anzi, giungono dal Presidente della Repubblica suggestioni circa una sua più estesa e diversa applicazione.

Rispetto a questi interventi legislativi in itinere, come pure a quelli in materia di strutture carcerarie, l'amnistia e l'indulto si configurano come interventi di natura assolutamente emergenziale e straordinaria, la cui giustificazione risiede nel fatto che sono gli unici praticabili nell'immediato.

In particolare l'amnistia avrebbe il benefico effetto di decongestionare il sistema giudiziario penale, attualmente aggravato da un gran numero di processi anche per reati bagatellari; l'indulto invece avrebbe l'effetto di ridurre in materia consistente la popolazione carceraria; tale del resto è stato il risultato dell'indulto del 2006 che ha determinato in cinque anni l'uscita anticipata dal carcere di circa 28 mila detenuti, anche se 12 mila di questi sono poi stati nuovamente reclusi per nuove condanne, anche per reati precedenti.

La relatrice sottopone poi all'attenzione della Commissione i dati sulla popolazione condannata per tipologia di reato alla data del 29 settembre forniti dal Dipartimento per l'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia, osservando che l'analisi di tali documenti sia essenziale per calibrare esattamente le dimensioni dell'intervento legislativo al fine di conseguire il risultato auspicato.

Prende la parola il correlatore, senatore FALANGA (PdL), il quale svolge in primo luogo una breve ricostruzione storica dell'uso degli istituti dell'amnistia e dell'indulto in epoca repubblicana, ricordando che - mentre nel primo decennio della Repubblica furono emanate numerose amnistie per particolari classi di reati, dirette a favorire la pacificazione del Paese dopo la guerra civile e le lotte sociali dell'immediato dopoguerra, a partire dal 1959 e fino alla riforma dell'articolo 79 della Costituzione l'amnistia è stata utilizzata prevalentemente come strumento di politica

carceraria.

Si sofferma quindi sui due disegni di legge in titolo osservando come il primo firmatario di ciascuno sia anche il secondo firmatario dell'altro; del resto i due testi legislativi appaiono estremamente simili, pur con alcune differenze, principalmente, nei criteri di inclusione e di esclusione dei reati.

Per quanto riguarda infatti l'amnistia, entrambi fissano un limite generale alla sua applicabilità limitandola ai reati puniti nel massimo con una pena edittale non superiore a quattro anni.

Il disegno di legge n. 20 stabilisce un numero limitato di eccezioni tra cui alcune suscitano talune perplessità.

In primo luogo, infatti, sono esclusi dall'amnistia i reati di competenza della procura della Repubblica presso il tribunale capoluogo di distretto; in realtà, tale esclusione è probabilmente determinata dal fatto che originariamente questa competenza era stata istituita in relazione esclusivamente a delitti di criminalità organizzata. Nel tempo però l'elencazione dei reati di competenza della procura distrettuale si è allargata comprendendo delitti, quali i reati informatici, che non hanno carattere associativo e che non sembra di dover escludere dal provvedimento demenziale.

Nel disegno di legge n. 21, invece, oltre ad un articolato elenco di inclusioni di delitti anche puniti con pena superiore a quattro anni, cui si applica l'amnistia limitatamente al verificarsi di talune circostanze, vi è anche un elenco di esclusioni molto più articolate di quello del disegno di legge a firma del senatore Manconi.

Per entrambi i disegni di legge l'amnistia è rinunciabile da parte dell'interessato e il disegno di legge n. 21 prevede che tale rinuncia possa essere dichiarata anche in sede di indagini preliminari.

A tal fine il pubblico ministero deve notificare alla persona sottoposta ad indagine l'avviso che entro 30 giorni può prendere visione degli atti e chiedere di essere sentita dal giudice dell'indagine preliminare.

Per quanto riguarda l'indulto, mentre il disegno di legge n. 20 lo prevede in misura di tre anni per le pene detentive e di 10 mila euro per le pene pecuniarie, il disegno di legge n. 2110 estende fino a quattro anni.

Entrambi i disegni di legge, poi, estendono a cinque anni l'indulto limitatamente ai condannati affetti da HIV, gravi forme di epatite, patologie oncologiche e altre gravi malattie; il disegno di legge n. 21, inoltre, con una disposizione in verità poco omogenea alla natura del provvedimento, stabilisce anche che il Governo adotti i provvedimenti necessari affinché il servizio sanitario nazionale garantisca a tali soggetti le cure necessarie.

Un'ulteriore differenza tra i disegni di legge va ravvisata nel fatto che il disegno di legge n. 20 prevede che l'indulto non sia applicabile per fatti che abbiano già beneficiato dell'indulto del 2006.

Va rilevato come entrambi i disegni di legge prevedono anche che l'indulto estingua per intero le pene accessorie temporanee. In proposito, va ricordato che l'articolo 174 del codice penale prevede che l'indulto non estingua né le pene accessorie né gli altri effetti penali della condanna, a meno che la norma che lo dispone non preveda diversamente.

Il senatore BARANI (GAL) fa presente ai relatori che i dati sulla popolazione condannata costituiscono un importante strumento di lavoro per la Commissione ma esclusivamente con riferimento all'indulto, dal momento che per valutare gli effetti dell'amnistia bisogna che la Commissione riceva anche i dati riguardanti i procedimenti penali in corso.

Il presidente PALMA propone di rinviare l'inizio della discussione generale in modo da acquisire le relazioni anche su altri disegni di legge di imminente assegnazione alla Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è pertanto rinviato.

(54) AMATI ed altri. - Modifica all'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, in materia di contrasto e repressione dei crimini di genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del disegno di legge sospeso nella seduta pomeridiana del 17 settembre scorso.

Si apre la discussione generale.

Il senatore CALIENDO (PdL) esprime apprezzamento per la volontà della maggioranza del Parlamento di introdurre anche nell'ordinamento italiano il reato di negazionismo, già presente nel diritto penale della maggioranza dei paesi europei,

Egli osserva che la ratio di tale fattispecie incriminatrice risiede nel fatto che lo scopo della negazione di fatti storici accertati non è la negazione fine a se stessa, ma è quello di propagandare l'odio e il pregiudizio razziale trasformando le vittime della persecuzione in colpevoli di menzogna.

Egli si sofferma però su diverse criticità del testo in esame, osservando in primo luogo che esso sarebbe più opportunamente regolamentato intervenendo sull'articolo 414 del codice penale piuttosto che sulla cosiddetta legge Mancino, ed esprimendo forti dubbi in merito al richiamo agli articoli 6, 7 e 8 dello statuto istitutivo della Corte penale internazionale, ciascuno dei quali reca nella definizione di genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra un numero di fattispecie molto eterogeneo.

Concorda il senatore CASSON (PD), il quale ricorda di aver a lungo discusso con la senatrice Amati ed altri presentatori su questo disegno di legge, dei cui punti deboli essi stessi si dichiaravano consapevoli, anche se ritenevano comunque urgente sottoporre un testo all'esame parlamentare.

Egli ritiene che le perplessità formulate dal senatore Caliendo, e da lui condivise, possano essere in gran parte superate inserendo il genocidio nell'elencazione degli oggetti di apologia che, a norma del quarto comma, aggravano la pena prevista dall'articolo 414 del codice penale, fatta salva la necessità di prevedere puntualmente la punizione del negazionismo.

Il senatore DI BIAGIO (SCpI) si sofferma sulla relazione della senatrice Capacchione, osservando come in questa si sia fatto un riferimento non del tutto corretto alla sentenza del Consiglio costituzionale francese che ha bocciato l'istituzione di una fattispecie di reato analogo riguardante la negazione del genocidio degli armeni compiuto dai turchi durante la prima guerra mondiale, in quanto le motivazioni della sentenza stessa non risiedevano nelle diverse caratteristiche che connotano i due eventi storici.

Osservando come questa non esatta ricostruzione della decisione del Consiglio costituzionale abbia suscitato comprensibile risentimento nella comunità armena, egli chiede che, nel caso in cui la Commissione dovesse decidere di procedere ad audizioni su questo disegno di legge, venissero anche ascoltati esperti di quell'evento storico.

Il senatore BUEMI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) esprime vive perplessità in ordine al disegno di legge in esame, in primo luogo per il fatto che quella che si intende sanzionare è una fattispecie caratterizzata da scarsa tassatività, essendo difficile cosa si possa intendere per negazione o minimizzazione. Osserva poi che, una volta di più, questo disegno di legge conferma una sorta di schizofrenia del Parlamento in materia di sanzioni penali, nel senso che mentre da un lato si interviene sul sistema sanzionatorio in generale al fine di promuovere un'ampia depenalizzazione dei reati, dall'altro, si interviene in via speciale sulle più diverse problematiche sociali, l'unico modo con cui vengono affrontare è spesso quello di istituire un nuovo delitto punito con la reclusione.

In un'ottica di politica criminale che privilegi la pena pecuniaria e le pene alternative, a suo parere, non si può non ritenere che fattispecie di reato consistenti nella manifestazione pubblica di opinioni - quando pure si decida di punirle e di non lasciare al dibattito storico il compito di contrastarle, non dovrebbero essere sanzionate con pene detentive.

Il senatore MALAN (PdL), pur riconoscendo che il reato di negazionismo si manifesta esclusivamente attraverso la parola e lo scritto, il che potrebbe giustificare le affermazioni di chi lo ritiene di scarsa offensività, sottolinea però come esso rappresenti la negazione di un fatto storico accertato - l'inedito tentativo di sterminio totale e definitivo dei membri di un gruppo umano perfino al di là della loro stessa consapevolezza di farne parte - nella cui esecuzione la negazione stessa ha rappresentato un elemento costitutivo e fondamentale.

A questa considerazione deve aggiungersi quella che i sopravvissuti alla persecuzione dei nazisti sono ormai pochissimi, ed è evidente che con il naturale trascorrere del tempo, fra pochi anni non ve ne saranno più, e dunque è necessario che anche attraverso l'istituzione di questa nuova fattispecie criminosa la memoria del delitto non vada perduta.

Il senatore GIOVANARDI (PdL) esprime viva preoccupazione per la formulazione del disegno di legge.

Se si trattasse infatti semplicemente di colpire penalmente la negazione della shoah, egli condividerebbe l'intervento legislativo, in considerazione dell'enormità di quella vicenda storica e del fatto che vi sia oggi un consistente movimento di pensiero che intende replicarla.

La generica formulazione del disegno di legge, invece, rischia di soffocare, giurisdizionalizzandolo, il dibattito storico rispetto a qualunque evento di questo tipo.

Ricorda che egli stesso ha avuto modo di polemizzare tanto con esponenti della storiografia slovena e della comunità slovena della Venezia-Giulia che negavano la possibilità, da lui invece sostenuta, di qualificare come genocidio le violenze e i massacri commessi contro gli italiani sul confine orientale dopo la seconda guerra mondiale, quanto con esponenti dei profughi giuliano-dalmati che a loro volta negavano il carattere genocida delle deportazioni di massa compiute dagli italiani contro la popolazione slovena nel periodo 1941-1943.

Del resto molte altre vicende, anche solo del secolo appena trascorso - dai crimini commessi dall'Italia nelle colonie, alle violenze perpetrate dai goumiers contro la popolazione civile italiana durante l'ultima guerra, alle reciproche pulizie etniche compiute dai croati, dai serbi e dai musulmani nei conflitti balcanici degli ultimi decenni - sono oggetto di discussione circa la loro natura e la loro dimensione.

Il senatore LUMIA (PD) ritiene che la società italiana sia ormai in grado di compiere una riflessione culturale matura circa la necessità di contrastare il negazionismo inteso come strumento per rinnovare l'odio razziale, nel pieno rispetto della libertà di opinione e di ricerca storica.

Concorda poi con la proposta di riformulazione dell'articolo unico del disegno di legge prefigurata nell'intervento del senatore Casson.

Anche il senatore BUCCARELLA (M5S) condivide la necessità della riformulazione di un testo che solleva numerose perplessità, fermo restando la necessità di dare un chiaro segnale di contrasto a quella che non può essere considerata una semplice opinione, ma una cosciente distorsione della verità con finalità evidentemente contrastanti con i principi fondanti della nostra Repubblica.

Il presidente PALMA, preso atto che non vi sono altri iscritti a parlare in discussione generale e che la Relatrice ed il Governo non intendono replicare, fissa il termine per la presentazione degli emendmaenti alle ore 18 di oggi.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI OGGI

Il presidente PALMA avverte che la seduta pomeridiana di oggi avrà inizio alle ore 14,30 anziché alle ore 14.

La seduta termina alla ore 13,05.