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GIUSTIZIA (2ª)
MERCOLEDÌ 28 OTTOBRE 2015
249ª Seduta
Presidenza del Presidente
PALMA
Interviene il vice ministro della giustizia Costa.
La seduta inizia alle ore 14,15
.
IN SEDE REFERENTE
(1738)
Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace
(548)
CALIENDO ed altri.
-
Riforma organica della magistratura onoraria e disposizioni in materia di ufficio del giudice di pace
(630)
SCILIPOTI ISGRO'.
-
Istituzione del ruolo dei magistrati di complemento per vice procuratori onorari della Repubblica e giudici onorari di tribunale
(1056)
LUMIA ed altri.
-
Riforma della magistratura onoraria, riordino degli uffici giudicanti di primo grado e interventi urgenti per la definizione del contenzioso pendente
(1202)
Erika STEFANI.
-
Disposizioni concernenti riforma organica dell'ufficio del giudice di pace
(1292)
Adele GAMBARO ed altri.
-
Disposizioni in materia di procedimento monitorio e sulla competenza esclusiva del giudice di pace
(1798)
Lucrezia RICCHIUTI.
-
Delega al Governo per l'istituzione dell'Ufficio per il processo attraverso la contestuale riforma organica della magistratura onoraria, e altre disposizioni sull'ufficio del giudice di pace
(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)
Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta di ieri.
Dopo che il relatore ha presentato gli emendamenti 2.4000, 2.5000, 2.6000 e 6.0.7 - pubblicati in allegato al resoconto - si passa alla votazione degli emendamenti accantonati nella precedente seduta.
L'emendamento 2.24 - sul quale interviene il senatore CALIENDO (
FI-PdL XVII
), dichiarando di non partecipare al voto in quanto le modifiche che non si vogliono apportare in merito alla disciplina della magistratura onoraria in Trentino-Alto Adige e in Valle d'Aosta determinano un vuoto normativo, a suo avviso, gravemente incostituzionale - viene posto ai voti ed è respinto.
Con distinte votazioni la Commissione respinge altresì gli emendamenti 2.33, 2.36, 2.37, 2.38 e 2.39 (testo 2).
Si passa quindi alla votazione dell'emendamento 2.4000, volto a riformulare la lettera b) del comma 5 dell'articolo 2, tenendo conto delle proposte contenute negli emendamenti 2.53, 2.59, 2.60, 2.61 e 2.62.
Dopo un breve dibattito, nel corso del quale sono intervenuti i senatori CALIENDO (
FI-PdL XVII
), FALANGA (
AL-A
), BUCCARELLA (
M5S
), oltre al PRESIDENTE, il RELATORE modifica il proprio emendamento nell'emendamento 2.4000 (testo 2) - pubblicato in allegato - che viene posto ai voti ed è approvato.
Conseguentemente sono dichiarati preclusi o assorbiti gli emendamenti 2.53, 2.59, 2.60, 2.61 e 2.62.
La seduta, sospesa alle ore 14,55, riprende alle ore 15.
Si passa quindi alla votazione dell'emendamento 2.63 - sul quale il senatore CALIENDO (
FI-PdL XVII
) annuncia il voto favorevole - che viene respinto, così come vengono respinti, con separate votazioni, gli emendamenti 2.179, 2.183, 2.184, mentre vengono ritirati gli emendamenti 2.180 (testo 2) e 2.216, mentre viene dichiarato decaduto per assenza del proponente l'emendamento 2.200.
Dopo che la senatrice MUSSINI (
Misto
) ha dichiarato di far propri tutti i rimanenti emendamenti a firma della senatrice Gambaro, il senatore ALBERTINI (
AP (NCD-UDC)
) ha dichiarato di far propri i rimanenti emendamenti a prima firma dei senatori Chiavaroli e Torrisi, ed il senatore LO GIUDICE (
PD
) di far propri i rimanenti emendamenti della senatrice Ricchiuti, la Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti 2.196, 2.197, 2.198, 2.199 (questi ultimi due di identico contenuto), 2.201, 2.202, 2.203 (questi ultimi due di identico contenuto), nonché gli identici emendamenti 2.204 e 2.205, e gli emendamenti 2.206, 2.207, 2.208 e 2.209.
Sull'emendamento 2.210 intervengono il senatore CALIENDO (
FI-PdL XVII
) -per annunciare il proprio voto favorevole - e il senatore LUMIA (
PD
), il quale dichiara, anche a nome del proprio gruppo parlamentare, l'impegno a trovare una soluzione adeguata al fine di disciplinare in via transitoria la condizione dei magistrati onorari che abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età alla scadenza dei tre quadrienni di cui al numero 1 della lettera a) del comma 16 dell'articolo 2 del disegno di legge n. 1738.
L'emendamento 2.210 viene quindi posto ai voti e respinto.
Con separate votazioni sono poi respinti gli emendamenti 2.211, gli identici emendamenti 2.213, 2.214, 2.215, nonché l'emendamento 2.217, mentre viene ritirato l'emendamento 2.5000 e viene dichiarato decaduto, stante l'assenza dei proponenti, l'emendamento 2.212 .
La Commissione pone ai voti ed approva l'emendamento 2.3000.
Con separate votazioni vengono quindi respinti gli emendamenti 2.219, 2.220 e 2.221 - questi ultimi due di identico contenuto - 2.223, 2.225, 2.226 - questi ultimi due di identico contenuto - 2.227, 2.228 e 2.229, mentre sono dichiarati decaduti, stante l'assenza dei rispettivi proponenti, gli emendamenti 2.218, 2.222 e 2.224.
Sull'emendamento 2.230, volto a sopprimere la lettera e), del comma 16, dell'articolo 2, ai sensi della quale si prevede che i magistrati onorari possano ricorrere a forme volontarie di contribuzione previdenziale, senza oneri per la finanza pubblica, interviene il senatore CALIENDO (
FI-PdL XVII
) annunciando voto favorevole, in quanto ritiene vergognoso consentire ai magistrati onorari di avvalersi di una facoltà già prevista per legge ed al contempo prevedere una clausola di invarianza finanziaria che ne vanifica nei fatti qualsiasi portata innovativa.
Dopo che anche il senatore LUMIA (
PD
) e la senatrice MUSSINI (
Misto
) hanno annunciato voto favorevole ed il rappresentante del Governo ed il relatore si sono rimessi alla Commissione, l'emendamento 2.230 viene posto ai voti ed è approvato.
Conseguentemente vengono dichiarati preclusi gli emendamenti di identico contenuto 2.231 e 2.232.
Viene poi posto ai voti e approvato l'emendamento 2.6000, che recepisce le condizioni formulate nel parere della Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in ordine al disegno di legge n. 1738.
Dopo che l'emendamento 2.233 è stato ritirato, con separate votazioni la Commissione respinge gli emendamenti 2.234, 2.235, 3.1, 3.2 e 4.2. Viene quindi ritirato anche l'emendamento 4.1, mentre l'emendamento 4.1000 viene modificato dal relatore nell'emendamento 4.1000 (testo 2) - pubblicato in allegato - che posto ai voti è approvato.
La Commissione respinge quindi gli emendamenti 5.1, 5.2 e 5.3 - di identico contenuto - nonché, con separate votazioni, gli emendamenti 5.4, 6.1, 6.0.2, 6.0.3, 6.0.4 e 6.0.5, mentre gli emendamenti 6.0.1 e 6.0.6 (testo 2) vengono ritirati, e l'emendamento 6.2 è dichiarato decaduto stante l'assenza del proponente.
Dopo che l'emendamento 6.0.7 è stato posto ai voti ed approvato, mentre l'emendamento 7.1 è stato respinto, il RELATORE formula la proposta di coordinamento Coord.2.1 - pubblicata in allegato - che viene posta ai voti ed è approvata.
Non essendovi richieste di intervento per dichiarazione di voto finale, la Commissione conferisce, infine, mandato al relatore a riferire in senso favorevole all'Assemblea sul disegno di legge n. 1738 con le modifiche ad esso apportate nel corso dell'esame, autorizzandolo altresì a richiedere lo svolgimento della relazione orale, a proporre l'assorbimento degli altri disegni di legge connessi e ad apportare gli eventuali interventi di coordinamento che si rendessero necessari.
SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI
Il PRESIDENTE comunica che la seduta già convocata per domani, giovedì 29 ottobre, alle ore 14, non avrà più luogo.
La seduta termina alle ore
15,40.
EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N.
1738
Art. 2
2.4000
(testo 2)
IL RELATORE
Al comma 5, sostituire la lettera b) con le seguenti:
"
b
) prevedere i casi tassativi, eccezionali e contingenti in cui, in ragione della significativa scopertura dei posti di magistrato ordinario previsti dalla pianta organica del tribunale ordinario e del numero dei procedimenti assegnati ai magistrati ordinari ovvero del numero di procedimenti rispetto ai quali è stato superato il termine ragionevole di cui alla legge 24 maggio 2001 n. 89, è consentito al presidente del tribunale procedere all'applicazione non stabile del giudice onorario di pace, che abbia maturato il primo quadriennio, quale componente del collegio giudicante civile e penale; prevedere che in ogni caso il giudice onorario di pace non possa essere applicato quale componente del collegio giudicante delle sezioni specializzate;
b-
bis)
prevedere i casi tassativi in cui il giudice onorario di pace, che abbia maturato il primo quadriennio, può essere applicato per la trattazione di procedimenti civili e penali di competenza del tribunale ordinario; prevedere che in ogni caso il giudice onorario di pace non possa essere applicato per la trattazione dei procedimenti, ovvero per l'esercizio delle funzioni, indicati nel terzo comma dell'articolo 43-
bis
dell'Ordinamento giudiziario di cui al Regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, nonché per la trattazione dei procedimenti in materia di rapporti di lavoro e di previdenza ed assistenza obbligatorie;"
2.4000
IL RELATORE
Al comma 5, sostituire la lettera b) con le seguenti:
"
b
) prevedere i casi tassativi, eccezionali e contingenti in cui, in supplenza del giudice professionale e in ragione delle scoperture dei posti di magistrato ordinario previsti dalla pianta organica del tribunale ordinario e del numero dei procedimenti assegnati ai magistrati ordinari ovvero del numero di procedimenti rispetto ai quali è stato superato il termine ragionevole di cui alla legge 24 maggio 2001 n. 89, è consentito al presidente del tribunale procedere all'applicazione non stabile del giudice onorario di pace quale componente del collegio giudicante civile e penale; prevedere che in ogni caso il giudice onorario di pace non possa essere applicato quale componente del collegio giudicante delle sezioni specializzate;
b-
bis)
prevedere i casi tassativi in cui il giudice onorario di pace può essere applicato per la trattazione di procedimenti civili e penali di competenza del tribunale ordinario; prevedere che in ogni caso il giudice onorario di pace non possa essere applicato per la trattazione dei procedimenti, ovvero per l'esercizio delle funzioni, indicati nel terzo comma dell'articolo 43-
bis
dell'Ordinamento giudiziario di cui al Regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, nonché per la trattazione dei procedimenti in materia di rapporti di lavoro e di previdenza ed assistenza obbligatorie;"
2.5000
IL RELATORE
Al comma 5, lettera a), n. 2, sostituire le parole: "
direttive generali cui il giudice onorario di pace deve attenersi"
con le seguenti: "
direttive generali, alle quali il giudice onorario di pace si attiene, e con questi concordate sulla base dell'esito delle riunioni svolte per lo scambio delle esperienze giurisprudenziali e di prassi innovative
,".
Conseguentemente
Al comma 15, lettera g), sostituire le parole
"specifiche direttive anche in merito alle prassi applicative"
con le seguenti
: "specifiche direttive, cui i giudici onorari di pace si attengono, concordate con questi ultimi sulla base dell'esito delle riunioni svolte per lo scambio delle esperienze giurisprudenziali e di prassi innovative,".
2.6000
IL RELATORE
All'articolo 2, comma 1, lettera b), sopprimere le parole "
la pianta organica
";
all'articolo 3, comma 1, dopo le parole
"per materia",
inserire le seguenti
: "e per i profili finanziari"
e all'articolo 7, comma 2, sostituire le parole da
: "per ciascuno"
fino a fine periodo con le seguenti
: "i decreti legislativi di attuazione delle deleghe contenute nella presente legge devono essere corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, nonché, per le norme di carattere previdenziale, delle ulteriori proiezioni finanziarie previste dall'articolo 17, comma 7, della legge 31 dicembre 2009, n. 196."
nonché sostituire l'ultimo periodo con il seguente
: "Qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie."
Art. 4
4.1000
(testo 2)
IL RELATORE
Sostituire il comma 5, con il seguente: "
5. Il giudice di pace non può ricevere, assumere o mantenere incarichi dall'autorità giudiziaria nell'ambito dei procedimenti che si svolgono davanti agli uffici giudiziari compresi nel circondario presso il quale esercita le funzioni giudiziarie."
4.1000
IL RELATORE
Sostituire il comma 5, con il seguente: "
5. Il giudice di pace non può ricevere incarichi dall'autorità giudiziaria nell'ambito dei procedimenti che si svolgono davanti agli uffici giudiziari compresi nel circondario presso il quale esercita le funzioni giudiziarie."
Art. 6
6.0.7
IL RELATORE
Dopo l'articolo inserire il seguente:
"Art. 6-
bis
(Disposizioni per le regioni Trentino-Alto Adige/Südtirol e Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste)
Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano alle regioni Trentino-Alto Adige/Südtirol e Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
Ulteriori disposizioni, dirette ad armonizzare la riforma della magistratura onoraria con la peculiarità degli ordinamenti regionali, sono adottate con norme d'attuazione dei rispettivi statuti speciali.".
Coord.2.1
IL RELATORE
All'articolo 2, comma 3, lettera d), sostituire le parole "
al Consiglio giudiziario
" con le altre "
alla sezione autonoma del Consiglio giudiziario di cui alla lettera p-
bis
) del comma 1 dell'articolo 1
" e le parole "
la proposta di graduatoria
" con le altre "
le proposte di ammissione al tirocinio sulle quali delibera il Consiglio superiore medesimo
";
all'articolo 2, comma 3, lettera e), sostituire le parole "
i tirocinanti sono assoggettati ad una valutazione di idoneità
" con le altre "
la sezione autonoma del Consiglio giudiziario di cui alla lettera p-
bis
) del comma 1 dell'articolo 1 formula un giudizio di idoneità e propone una graduatoria degli idonei
";
all'articolo 2, comma 7, sostituire la lettera b-
bis
) con la seguente "b-
bis
)
prevedere che la conferma di cui alla lettera b) venga disposta con decreto del Ministro della giustizia, previa deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, sulla base del giudizio di idoneità formulato dalla sezione autonoma del Consiglio giudiziario di cui alla lettera p-
bis
) del comma 1 dell'articolo 1, dopo aver acquisito i pareri dei Presidenti di tribunale o dei Procuratori della repubblica, nonché dei Consigli dell'ordine degli avvocati nei cui circondari il giudice onorario di pace ha esercitato le sue funzioni;";
all'articolo 2, comma 10, dopo la lettera b) inserire la seguente "b-
bis
)
prevedere, nei casi indicati dalle lettere a) e b), con esclusione delle ipotesi di dimissioni volontarie, che il presidente della corte d'appello proponga alla sezione autonoma del Consiglio giudiziario di cui alla lettera p-
bis
) del comma 1 dell'articolo 1, la dichiarazione di decadenza, la dispensa o la revoca. La sezione, sentito l'interessato e verificata la fondatezza della proposta, trasmette gli atti al Consiglio superiore della magistratura affinché provveda sulla dichiarazione di decadenza, sulla dispensa, o sulla revoca;";
all'articolo 2, comma 11, dopo la lettera b) inserire la seguente "b-bis)
prevedere, nei casi indicati dalla lettera a), che il presidente della corte d'appello proponga alla sezione autonoma del Consiglio giudiziario di cui alla lettera p-
bis
) del comma 1 dell'articolo 1, una delle sanzioni disciplinari di cui alla lettera b) e, ove ne ricorrano i presupposti, il trasferimento del giudice onorario di pace ad altra sede. La sezione, sentito l'interessato e verificata la fondatezza della proposta, trasmette gli atti al Consiglio superiore della magistratura affinché provveda sull'ammonimento, sulla censura, sulla sospensione dal servizio, sul trasferimento ad altra sede o sulla revoca;",
conseguentemente alla lettera c) sopprimere la parola
"anche";
all'articolo 2, comma 16, lettera a), sostituire il numero 01 con il seguente: "01)
prevedere che la conferma dei magistrati onorari di cui al presente comma sia disposta dal Ministro della giustizia, previa deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, sulla base del giudizio di idoneità formulato, secondo i criteri di cui al comma 7, lettera b), dalla sezione autonoma del Consiglio giudiziario di cui alla lettera p-
bis
) del comma 1 dell'articolo 1, dopo aver acquisito i pareri dei Presidenti di tribunale o dei Procuratori della repubblica, nonché dei Consigli dell'ordine degli avvocati nei cui circondari il magistrato onorario ha esercitato le sue funzioni;".