N. 2145
All'articolo 1 del disegno di legge di conversione, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
"1-bis. All'articolo 1 della legge 23 giugno 2014, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:
al comma 2, le parole: «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «15 febbraio 2016»;
al comma 3, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Qualora il termine per l'espressione del parere scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine finale per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni.»;
c) al comma 5, le parole: «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «15 febbraio 2016»."
G/2145/1/5 BLUNDO, SERRA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI
La Commissione,
in sede di esame del disegno di legge n. 2145, recante «Conversione in legge del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, recante misure urgenti per interventi nel territorio»,
premesso che:
l'articolo 16 (Misure urgenti per il cinema) dispone l'aumento da 115 a 140 milioni di euro del limite massimo complessivo di spesa, di cui all'articolo 8, comma 3 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91 e successive modificazioni, con l'intento di potenziare le misure a sostegno del settore; già l'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge Finanziaria 2008) riconosce ai fini delle imposte sui redditi un credito d'imposta per le imprese di distribuzione cinematografica pari al 15 per cento delle spese complessive sostenute per la distribuzione sul territorio italiano di opere di nazionalità italiana riconosciute di interesse culturale;
considerato che:
l'industria cinematografica italiana versa in una situazione di crisi con un calo vistoso degli spettatori nelle sale non direttamente legate ai maggiori circuiti cinematografici. Tale tendenza si ripercuote inevitabilmente sulla diffusione di titoli pellicole e contenuti extra-filmici, nonché sulla conoscenza di correnti e tecniche di espressione sperimentale che non vengono distribuiti dai grandi marchi cinematografici, ma la cui diffusione dovrebbe essere invece incoraggiata per garantire una diffusione libera, variegata e possibilmente esaustiva della cultura cinematografica; tali dinamiche di «mercato» stanno provocando la chiusura di molte sale cinematografiche site nei comuni con meno di 90.000 abitanti, anche nel caso in cui essi siano capoluoghi di Regione o di Provincia;
ritenuto che:
è fondamentale riconoscere il ruolo socioculturale dello spettacolo in sala, nonché adoperarsi per l'adozione di misure finalizzate al recupero della redditività delle piccole sale e il riconoscimento delle stesse come luogo culturale e di socializzazione; l'applicazione di un'imposta sul valore aggiunto (IVA) ridotta al 4 per cento sulla vendita dei biglietti cinematografici, sulla scia di quanto già disposto nella Direttiva Europea 2006/112/CE per i libri, costituisce una misura che potrebbe contribuire al rilancio delle piccole sale e del settore cinematografico nel suo complesso;
impegna il Governo:
a prevedere per i prossimi tre anni un. credito d'imposta annuale del 25 per cento del reddito imponibile per i soggetti che gestiscono in forma individuale o societaria piccole sale cinematografiche site nei comuni con una popolazione fino a 90.000 abitanti e adibite alla proiezione di opere filmiche di particolare valore artistico e alla diffusione della cultura cinematografica; a porre in essere tutte le iniziative utili-a stimolare un intervento dell'Unione Europea per la revisione dei campi di applicazione delle aliquote-ridotte definiti dalla Direttiva Europea 2006/112/CE, al fine di ricomprendere in questi ultimi la vendita dei biglietti cinematografici.
G/2145/2/5 SERRA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI
l'articolo 16 (Misure urgenti per il cinema) dispone l'aumento da 115 a 140 milioni di euro del limite massimo complessivo di spesa, di cui all'articolo 8, comma 3 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91 e successive modificazioni, con l'intento di potenziare le misure a sostegno del settore; l'industria cinematografica, come del resto tutta l'industria creativa nazionale, ha una sua particolare specificità ch'è quella di produrre ricchezza muovendo dalle idee e dalle competenze dei nostri autori e tecnici, considerati un'eccellenza in tutto il mondo. Ovunque, infatti, vengono riconosciute le innegabili capacità ideative e pratiche di un comparto com'è quello del cinema italiano, ch'è anche un mezzo privilegiato per pubblicizzare e diffondere fuori dai confini nazionali l'immagine del nostro Paese o di fornire sfondi e set cinematografici di particolare pregio o «d'atmosfera»; l'industria cinematografica produce una ricaduta economica su un indotto vastissimo, che va dalla logistica, alle attività di supporto artigianali, dalla finanza al turismo, anche grazie alla enorme capacità attrattiva di capitali e investimenti stranieri, considerata la vocazione naturale e artistica del nostro Paese;
condizionata e penalizzata dalla crisi, l'industria cinematografica sconta da troppi anni una dipendenza da diversi fattori che incidono negativamente sull'intera filiera (dalla produzione alla distribuzione nelle sale) che, insieme con la penuria di investimenti, si ripercuotono direttamente sulla mancanza di idee, sulla scarsa fattibilità di progetti di ampio respiro, sul lavoro degli sceneggiatori, in sintesi sulla progettualità stessa; negli ultimi anni il settore ha subito una pesante flessione, con la chiusura di circa il 30 per cento delle sale presenti nel territorio, con particolare riferimento alle sale situate nei centri storici. Vi è, poi, il problema della stagionalità che costringe alla chiusura delle sale nei mesi estivi, nonché la mancanza e la crescente carenza delle sale d'essai, o comunque di sale che privilegino una programmazione di qualità; tutto ciò arreca gravi danni alla maggior parte delle produzioni-cinematografiche di pregio, in modo particolare ai film italiani d'autore che spesso non riescono, o riescono solo con grande difficoltà, a raggiungere il pubblico;
ad adottare provvedimenti, anche a carattere normativo, affinché quota parte dette agevolazioni fiscali previste siano destinate per i soggetti che gestiscono, in forma individuale o societaria di qualsiasi tipologia, sale cinematografiche adibite all'incentivazione della cultura cinematografica per i giovani e a cineforum per gli istituti scolastici, mediante proiezioni di opere filmiche, italiane o straniere, riconosciute di particolare valore artistico e culturale.
G/2145/3/5 CRIMI, MARTON, TAVERNA, ENDRIZZI, MORRA, SANTANGELO, BERTOROTTA, MORONESE, AIROLA, FUCKSIA, CAPPELLETTI, BOTTICI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI
in sede di esame dell'atto Senato 2145 «Conversione in legge del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, recante misure urgenti per interventi nel territorio» e, segnatamente, dell'articolo 7 che dispone misure urgenti per il presidio del territorio in occasione del Giubileo;
considerato, in particolare, che:
numerosi sindacati di polizia denunciano, da tempo, che le dotazioni strumentali a disposizione delle forze dell'ordine, oltre ed essere oggettivamente carenti, risultano non idonee alle mutate e preoccupanti esigenze cogenti di sicurezza e di ordine pubblico; in particolare, appare piuttosto grave. il problema dei giubbotti anti proiettili scaduti, oltreché la loro mancata efficienza in caso di conflitto a fuoco. Lo stock di giubbotti di elevata qualità, acquistati fino al 2003, che garantivano appieno l'incolumità del personale risulterebbe in corso di ritiro da parte degli uffici della Polizia di Stato, in quanto temporalmente scaduti; la dotazione di giubbotti anti proiettili oltre ad essere del tutto insufficiente rischia non solo di mettere seriamente a repentaglio l'incolumità del personale appartenente alle forze dell'ordine, ma di costituire un serio e concreto rischio per la sicurezza e per l'ordine pubblico;
valutato, inoltre, sotto il profilo generale che:
la legge di Stabilità e la legge di bilancio per il 2016, all'attuale esame del Parlamento, prevedono una significativa e grave riduzione degli stanziamenti economico-finanziari volti al contrasto alla criminalità (ordinaria e organizzata), nonché dei finanziamenti connessi al comparto della tutela, della sicurezza e dell'ordine pubblico. Segnatamente, lo stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2016 registra, rispetto al bilancio assestato 2015, una riduzione di stanziamenti pari a 6,3 miliardi di euro (di competenza). Al suo interno, la Missione «Ordine pubblico: e sicurezza» segna una variazione, in negativo, pari ad euro 491.307.031; perdura, in tutta la sua evidenza, una ingente e grave riduzione degli stanziamenti economico-finanziari volti al contrasto alla criminalità, nonché dei finanzia menti connessi al comparto della sicurezza. Ne deriva il rischio che siano, altresì, gravemente trascurati e sottovalutati i rischi connessi alla criminalità interna ed internazionale, nonché i rischi connessi al terrorismo, interno e internazionale dì natura fondamentalista; l'esiguità di risorse e di finanziamenti al comparto sicurezza appare, in definitiva, assolutamente preoccupante sia con riferimento ai recenti e tragici eventi terroristici sia per quanto concerne l'imminenza dell'evento giubilare che si svolgerà a Roma nel corso di gran parte dell'anno 2016;
ad assumere le opportune iniziative, di carattere normativo e regolamentare, affinché il personale dei corpi di Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e di ogni altro corpo chiamato a svolgere funzioni di ordine pubblico sia munito – con assoluta urgenza – di sistemi idonei di equipaggiamento, con particolare riferimento ai giubbotti anti proiettili, con priorità per il personale operante in aree a rischio; a voler provvedere, attraverso i più idonei provvedimenti di carattere amministrativo, all'addestramento periodico al personale dei corpi di polizia, in conformità alle nuove esigenze di sicurezza connesse al terrorismo internazionale, anche di natura fondamentalista; ad incrementare le risorse economico-finanziare del comparto della sicurezza e dell'ordine pubblico, sia per investimenti di carattere strumentale, sia per quelli di incremento del personale e di un adeguamento delle loro retribuzioni a quelle delle forze di polizia europee; a valutare l'opportunità di incrementare le risorse riferite alle spese di organizzazione e funzionamento dei servizi di informazione per la sicurezza della Repubblica, almeno ai livelli del bilancio previsionale assestato dell'anno 2015; a voler effettuare una dettagliata ricognizione del personale di polizia assegnato a funzioni di carattere amministrativo, ovvero di scorta personale, al fine di una gestione efficiente ed efficace delle risorse organiche, anche in relazione alle attuali esigenze di sicurezza nazionale.
G/2145/4/5 MAURIZIO ROSSI, MANDELLI
dal punto di vista dei collegamenti, i liguri vivono quotidianamente una situazione di grave disagio, tanto da ravvisare una vera e propria emergenza trasporti; molti tratti autostradali liguri non sono conformi alle normative di sicurezza europee e, nelle ore di punta, sono teatro di continue code di decine di chilometri, rallentamenti e numerosi incidenti che, con grande frequenza, bloccano l'area intorno a Genova; le tariffe su tali tratti autostradali risultano, senza giustificati motivi, fra le più elevate del Paese; la rete ferroviaria ligure risulta essere ancor più disagiata di quella autostradale. tanto da rappresentare un vero svantaggio competitivo rispetto alle altre regioni italiane, considerato anche che i treni Genova-Roma impiegano dalle 4 ore e 45 alle 6 ore di viaggio; il vettore aereo Vueling ha recentemente abbandonato lo scalo ligure di Genova non ritenendolo commercialmente remunerativo e che Alitalia, unico vettore attualmente operativo, senza ormai alcuna concorrenza, pratica tariffe aeree eccessivamente elevate.
Impegna il Governo:
a riconoscere al territorio ligure la continuità territoriale, oggi assente, prevedendo, nel più breve tempo possibile, l'emanazione di un provvedimento che contenga disposizioni che siano il più possibile aderenti alle seguenti indicazioni:
a) assegnazione, mediante una gara di appalto europea, delle rotte tra lo scalo aeroportuale della città di Genova e gli aeroporti nazionali, prevedendo, qualora nessun vettore abbia istituito servizi di linea, l'assunzione degli oneri obbligatori di servizio pubblico atti a garantire i collegamenti aerei di linea; b) imposizione di oneri obbligatori di servizio pubblico per i collegamenti aerei di linea definiti secondo le tipologie e livelli tariffari definizione dei soggetti che usufruiscono delle agevolazioni; il numero dei voli; gli orari dei voli; le tipologie degli aeromobili; la capacità dell'offerta e stabiliti da una Conferenza di Servizi, da convocare entro il 31 dicembre 2015, con la, partecipazione, oltre che dal ministro delle infrastrutture e dei trasporti, della regione stessa, delle amministrazioni territoriali e delle società di trasporto aereo interessate relativamente ai servizi aerei di linea effettuati tra lo scalo aeroportuale della città di Genova e i principali aeroporti nazionali; c) riduzione delle tariffe compensate dagli oneri obbligatori di servizio pubblico per le seguenti categorie: tutti i cittadini residenti in Liguria, studenti fino ai 27 anni d'età; disabili; anziani oltre i 70 anni, lavoratori, anche non residenti, ma dipendenti presso aziende ubicate nel territorio ligure.
G/2145/5/5 BORIOLI, CALEO, FORNARO
Il Senato,
in relazione alle Ordinanze di Protezione Civile emanate a fronte d:i eventi calamitosi di carattere alluvionale, e alle misure in esse introdotte al fine di consentire la possibilità di cedere i materiali litoidi rimossi dal demanio idrico, a compensazione dei costi sostenuti dai realizzatori degli interventi; al fine di semplificare le procedure amministrative e le modalità di attuazione delle suddette misure in capo agli enti appaltanti, anche in considerazione delle avvenute modifiche nella disciplina dell'IVA;
impegna il Governo a valutare la possibilità di introdurre meccanismi che consentano di applicare la. compensazione direttamente sul costo complessivo dell'intervento posto a carico dell'ente appaltante, inclusivo di IVA e spese tecniche.
G/2145/6/5 SERRA, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI
in sede di esame del disegno di legge n. 2145, recante misure urgenti per interventi nel territorio;
l'articolo 3 della Carta costituzionale recita: «Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e la uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese»; l'articolo 16 della Costituzione dispone: «Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale [...]»; l'articolo 13 della Dichiarazione Universale dei diritti Umani del 1948 recita: «Ogni individuo ha diritto alla libertà di movimento e di residenza entro i confini di ogni Stato»; tali princìpi trovano attuazione in disposizioni normative interne e comunitarie che regolano la continuità territoriale, quale strumento legislativo europeo con lo scopo precipuo di garantire il servizio di trasporto, aereo o marittimo, ai cittadini abitanti in regioni disagiate della nazione a cui appartengono; con il regolamento comunitario n. 2408 del 1992 venivano aperte le rotte comunitarie ai vettori europei titolari di licenza comunitaria. Tuttavia, il processo di liberalizzazione che prendeva l'abbrivio da tale disposizione. comunitaria aveva come effetto la scelta, in virtù dei criteri di economicità commerciale e di maggiore remunerazione, da parte dei vettori delle rotte che fossero necessariamente redditizie, a svantaggio, dunque, di quelle che non lo erano. Per mitigare tali effetti, la disposizione de qua prevedeva per ogni stato comunitario, in casi predefiniti e in virtù di determinate condizioni socio economiche, la possibilità di imporre oneri di servizio pubblico. La conseguenza più immediata, in caso contrario, sarebbe stata la privazione dei cittadini utenti del diritto alla mobilità; il regolamento de qua veniva successivamente abrogato dal regolamento CE 1008 del 2008, il cui articolo 16 prevede, in deroga ai principi generali del diritto comunitario che vieta gli aiuti di Stato, che gli Stati dell'Unione hanno salva la possibilità di adottare interventi finanziari a favore dei vettori che siano disponibili ad operare in mercati di alta rilevanza sociale, alle condizioni statuite dagli Stati stessi; con l'articolo 36 della legge n. 144 del 1999 il Ministro dei trasporti e della navigazione conferiva delega al presidente della regione Sardegna ad indire la conferenza di servizi al fine di definire il contenuto degli oneri di sevizio pubblico determinati con decreto ministeriale in conformità all'esito della conferenza in questione; agli oneri economici si provvedeva attraverso il bilancio dello Stato;
con la legge 27 dicembre 2006 n. 296 venivano trasferite dallo Stato alla regione Sardegna (commi 837 e 840) le funzioni relative al trasporto pubblico locale e alla continuità territoriale, con oneri a carico dello Stato per gli anni 2007, 2008, 2009. Da allora tali oneri gravano in capo alta regione Sardegna. In tal guisa le risorse così impegnate dalla regione in questione vengono distratte dai potenziali investimenti da destinare alla mobilità interna che necessita di interventi urgenti, in quanto gravemente compromessa;
considerato inoltre che:
gli effetti delle compensazioni economiche per garantire la continuità territoriale e degli interventi finanziari di cui all'articolo 16 del regolamento CE 1008 del 2008, vanno valutati alla stregua delle conseguenze prodotte e riscontrabili sul mercato, quali, come è appena il caso di rilevare, l'innesco di un sistema di alterazione della dialettica concorrenziale, della libertà d'impresa e del libero mercato a danno di alcune compagnie aeree, che vedono depauperato il proprio potenziale produttivo. Da questo deriva, soprattutto e per quanto più direttamente interessa agli utenti, quale effetto indiretto, la rinuncia all'avvio di un circolo virtuoso con vantaggi per l'utenza in termini di qualità del servizio e dell'applicazione di migliori tariffe su tutte le tratte;
a rivedere gli accordi di cui ai commi 837 e 840 della legge del 27 dicembre del 2006 n. 296, in materia di continuità territoriale, al fine di sollevare la regione Sardegna dagli incombenti finanziari in essi previsti; a prevedere una continuità territoriale maggiormente ispirata alle logiche concorrenziali e di libero mercato, al fine di scongiurare l'acquisizione di posizioni monopolistiche da parte di alcuni vettori aerei e a vantaggio degli utenti dei servizi di trasporto aereo.
G/2145/7/5 DONNO, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI
in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, recante misure urgenti per Interventi nel territorio (AS 2145);
l'articolo 8 del disegno di legge in esame reca disposizioni in tema di valorizzazione del «Made in Italy»;
sugli effetti del trattato di libero commercio tra Stati Uniti e Unione europea, il cosiddetto Ttip (Transatlantic Trade and investment Partnership) permangono numerose Insidie e dubbi e si riscontra la necessità di un ampliamento sostanziale della partecipazione democratica nella ricerca di soluzioni condivise. Tra gli elementi di criticità sicuramente la clausola cosiddetta ISDS «Investor to state dispute settlement» che se nasce con l'intenzione di difendere gli investitori nei casi di discriminazione o esproprio, è stata oggetto di un uso distorto da parte di alcune multinazionali con ricadute nelle politiche pubbliche e anche la nuova formulazione proposta dalla Commissione Europea non è rassicurante; l'arbitrato ISDS permetterebbe alle imprese di denunciare i Governi in caso di leggi e normative che impattino sui loro profitti. Tale clausola andrebbe eliminata del tutto, perché potrebbe limitare la sovranità degli Stati Membri dell'UE. Lo stallo del Parlamento Europeo sul dibattito sul TTIP e il rinvio delle votazioni nel mese di giugno per arrivare al voto di una risoluzione solamente nel mese di luglio hanno palesato le criticità dell'accordo e delle divisioni delle forze politiche europee su un argomento così cruciale che influenzerà le relazioni economiche e commerciali future;
in merito all'accordo di libero scambio con gli Stati Uniti, a garantire il massimo livello di trasparenza in tutte le fasi delle trattative, a rivedere la tempistica di conclusione del trattato e supportare nelle sedi competenti l'eliminazione della previsione della cosiddetta clausola Isds in tutte le sue possibili formulazioni e nel contempo sostenere uno studio sull'impatto nei 28 Stati membri finanziato dall'Unione Europea per valutare gli effetti sull'economia nazionale e sulla tutela del «Made in Italy».
G/2145/8/5 CATALFO, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, PAGLINI
in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, recante misure urgenti per interventi nel territorio (AS 2145);
l'articolo 13 del disegno di legge in esame prevede il rifinanziamento per l'anno 2015 del Fondo sociale per occupazione e formazione;
l'articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, stabilisce che i lavoratori che fruiscono di strumenti di sostegno del reddito in costanza di rapporto di lavoro possono essere chiamati a svolgere attività a fini di pubblica utilità a beneficio della comunità territoriale di appartenenza e a tale scopo, le regioni e province autonome stipulano, con le amministrazioni operanti sul territorio, specifiche convenzioni; il comma 5 del medesimo articolo stabilisce inoltre che tali convenzioni possono prevedere l'adibizione alle citate attività di pubblica utilità, da parte di lavoratori disoccupati, con più di sessanta anni, che non abbiano ancora maturato il diritto al pensionamento di vecchiaia o anticipato i quali non possono eccedere l'orario di lavoro di 20 ore settimanali;
a porre in essere opportune iniziative di carattere normativa al fine di modificare la disposizione di cui al comma 5 dell'articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, al fine di ridurre ad un massimo di ore 8 ore l'orario di lavoro per le attività di pubblica utilità da parte di lavoratori disoccupati, con più di sessanta anni, che non abbiano ancora maturato il diritto al pensionamento di vecchiaia o anticipato.
G/2145/9/5 DONNO, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI
l'articolo 8 del disegno di legge in esame reca disposizioni in tema di valorizzazione del «made in Italy»;
il raport delle attività 2014 dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero ha riportato dati preoccupanti per quanto concerne le frodi nel settore agroalimentare,
in particolare nel settore oleario:
è emerso che, in Puglia, nel contesto dell'«operazione Mela stregata» presso un importatore «sono stati sequestrati 30.500 litri e 25.000 kg di prodotti tossici, provenienti da Cina e India, illecitamente qualificati come fertilizzanti organici e destinati ad aziende biologiche, per un valore totale di circa 3,5 milioni di euro»; nel corso dell'operazione «Aliud pro olio», veniva accertato un sistema di frode in commercio e false fatturazioni nel settore oleario e disarticolata un'organizzazione criminale operante in Puglia e Calabria che trasformava olio spagnolo e/o di categoria inferiore in «olio extra vergine di oliva 100 per cento italiano», a volte anche biologico; In riferimento all'operazione «olio di carta», sotto il coordinamento della Procura di Trani e con la collaborazione della Guardia di finanza, veniva scoperto un giro di fatture false per oltre 10 milioni di euro relative al commercio di oltre 5.000 quintali di olio extravergine di oliva italiano. Secondo quanto riportato nel suddetto report, «i soggetti coinvolti dichiaravano produzioni di olio inesistenti, attribuite ad aziende compiacenti, così da creare fittiziamente Il quantitativo fatturabile di olio italiano, il prodotto non Italiano veniva così imbottigliato e designato come Made in Italy»; Il comparto primario, a partire dal settore oleario, costituisce vero e proprio fiore all'occhiello dell'economia italiana; è necessario avviare un'azione di tutela e valorizzazione del settore anche presso l'Unione Europea, di concerto con le regioni, le associazioni di categoria locali, nazionali e i movimenti agricoli; la costante lotta verso queste forme di criminalità costituisce garanzia e sostegno non solo per i produttori italiani che operano nella legalità, ma anche e soprattutto per i consumatori;
a promuovere iniziative finalizzate alla capillare protezione, soprattutto locale, del settore agroalimentare, con particolare attenzione al settore oleario, predisponendo l'avvio di un'azione di tutela e valorizzazione del comparto anche presso l'Unione europea, di concerto con le Regioni, le associazioni di categoria locali e nazionali e i movimenti agricoli ad adottare opportune misure che contrastino in maniera anticipata le frodi agroalimentari, mediante un rafforzamento dei controlli nelle fasi produttive, distributive, di consumo, di produzione, importazione ed esportazione.
G/2145/10/5 MORONESE, MARTELLI, NUGNES, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI
esaminato il disegno di legge recante Conversione in legge del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, recante misure urgenti per interventi nel territorio;
l'articolo 2 prevede interventi straordinari per la Regione Campania al fine di dare esecuzione alle sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 4 marzo 2010 (causa C-297/2008) e del 16 luglio 2015 (causa C-653/13); al comma 7 viene previsto che i rifiuti stoccati nei diversi siti della Regione Campania possano essere smaltiti mediante incenerimento e recupero energetico; la gerarchia europea dei rifiuti stabilisce un «ordine di priorità» di ciò che costituisce «la migliore opzione ambientale nella normativa e nella politica dei rifiuti». In testa alla gerarchia figura la prevenzione, ossia misure – prese prima che una sostanza, un materiale o un prodotto sia diventato un rifiuto – che riducono la quantità di rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita, gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana oppure il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti. Segue poi la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio e in ultimo il recupero energetico e lo smaltimento; gli Stati membri devono pendere le misure necessarie per garantire che la gestione dei rifiuti sia effettuata senza danneggiare la salute umana, senza recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare, «senza creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, la flora o la fauna, senza causare inconvenienti da rumori od odori e senza danneggiare il paesaggio o i siti di particolare interesse»; è necessario attuare un sistema integrato, moderno e virtuoso di gestione di rifiuti urbani e assimilati, che consenta di superare e prevenire ulteriori procedure di infrazione per mancata attuazione delle norme europee di settore e limiti il conferimento di rifiuti in discarica favorendo la raccolta differenziata e il riciclo dei materiali;
impegna, quindi, il Governo a:
assumere ogni iniziativa, anche a carattere normativo, volta a stabilire il divieto di realizzare impianti di trattamento termico dei rifiuti nelle province campane in cui vi siano aree a rischio ambientale, in assenza degli interventi di riqualificazione e delle opere di bonifica e conseguentemente a porre nel nulla tutti i provvedimenti volti alla realizzazione di impianti di trattamenti termico dei rifiuti in tali regioni.
G/2145/11/5 MORONESE, MARTELLI, NUGNES, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI
premesso che;
l'articolo 2 prevede interventi straordinari per la Regione Campania al fine di dare esecuzione alle sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 4 marzo 2010 (causa C-297/2008) e del 16 luglio 2015 (causa C-653/13); al comma 7 viene previsto che i rifiuti stoccati nei diversi siti della Regione Campania possano essere smaltiti mediante incenerimento e recupero energetico; la gerarchia europea dei rifiuti stabilisce un «ordine di priorità» di ciò che costituisce «la migliore opzione ambientale nella normativa e nella politica dei rifiuti». In testa alla gerarchia figura la prevenzione, ossia misure – prese prima che una sostanza, un materiale o un prodotto sia diventato un rifiuto – che riducono la quantità di rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita, gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana oppure il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti. Segue poi la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio e in ultimo il recupero energetico e lo smaltimento; gli Stati membri devono pendere le misure necessarie per garantire che la gestione dei rifiuti sia effettuata senza danneggiare la salute umana, senza recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare, «senza creare rischi per l'acqua, l'aria, il-suolo, la flora o la fauna, senza causare inconvenienti da rumori od odori e senza danneggiare il paesaggio o i siti di particolare interesse»; è necessario attuare un sistema integrato, moderno e virtuoso di gestione di rifiuti urbani e assimilati, che consenta di superare e prevenire ulteriori procedure di infrazione per mancata attuazione delle norme europee di settore e limiti il conferimento di rifiuti in discarica favorendo la raccolta differenziata e il riciclo dei materiali;
assumere ogni iniziativa, anche a carattere normativo, volta a sancire il divieto di realizzare impianti di trattamento termico dei rifiuti nella provincia di Napoli.
G/2145/12/5 NUGNES, MORONESE, MARTELLI, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI
l'articolo 1 detta Disposizioni urgenti in materia di bonifica ambientale e rigenerazione urbana del comprensorio Bagnoli-Coroglio prevedendo che in base a quanto disposto dall'articolo 33 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono trasferiti immediatamente al Soggetto Attuatore 50 milioni di euro per l'anno 2015; l'articolo 33 sopra citato stabilisce una disciplina speciale per la realizzazione di interventi di bonifica ambientale e di rigenerazione urbana nel comprensorio Bagnoli-Coroglio, che viene-dichiarato dallo stesso articolo area di rilevante interesse; alla formazione, all'approvazione e all'attuazione del programma di risanamento ambientale e del documento di indirizzo strategico per la rigenerazione urbana sono preposti un Commissario straordinario del Governo e un Soggetto attuatore; il Commissario straordinario del Governo e il Soggetto attuatore devono comunque operare nel rispetto delle procedure di scelta del contraente, sia per la progettazione che per l'esecuzione dei lavori, previste dal Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 163 del 2006; il Commissario straordinario coordina gli interventi infrastrutturali pubblici e privati dell'area di rilevante interesse nazionale. Gli eventuali oneri derivanti dall'attività del Commissario sono a carico delle risorse del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri; il Soggetto Attuatore, nominato con un decreto del Presidente del consiglio dei Ministri, elabora e attua il programma di risanamento ambientale e rigenerazione urbana, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e svolge compiti di stazione appaltante per l'affidamento dei lavori previsti e opera in deroga alle procedure ad evidenza pubblica; risulta difficile che lo stesso soggetto adempi con la dovuta diligenza i seguenti compiti: bonifica, VIA, AIA, progetto di riqualificazione, edificazione, volumetrie premianti, potendosi configurare un evidente conflitto di interessi;
si impegna, quindi, il governo:
ad effettuare una separazione netta tra pubblico e interesse privato, tra i ruoli di controllori e controllati.
G/2145/13/5 TAVERNA, FATTORI, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI
in sede di esame dell'atto Senato 2145 «Conversione in legge del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, recante misure urgenti per interventi nel territorio» e, segnatamente, dell'articolo 6, comma 1, che prevede l'istituzione di un fondo – ripartito annualmente dal Presidente del Consiglio dei Ministri – per la realizzazione degli interventi giubilari, con particolare riguardo al decoro urbano; considerata la gravissima e fatiscente situazione in cui versa l'intero territorio urbano della città di Roma;
a voler considerare di particolare priorità ed urgenza, nell'ambito della gestione dei fondi di cui all'articolo 6, comma 1:
a) il potenziamento del trasporto pubblico locale, attraverso un piano di manutenzione straordinaria del parco automezzi, con specifico riguardo a quelli con minor impatto ambientale (tram, filobus, mezzi elettrici e mezzi a metano o gpl); b) l'incremento della sicurezza a bordo dei mezzi pubblici, anche attraverso l'utilizzo di personale professionalizzato, in modo da attivare sia un'azione deterrente sia una attività di pronto intervento nelle linee maggiormente frequentate; c) l'effettuazione di una dettagliata ricognizione del personale del Corpo della polizia municipale assegnato a funzioni di carattere amministrativo, ovvero di scorta personale, al fine di una gestione efficiente ed efficace delle risorse organiche, anche in relazione alle esigenze di sicurezza e di ordine pubblico di Roma Capitale nel corso dell'anno giubilare; d) il potenziamento della raccolta differenziata nel territorio urbano, con particolare attenzione alle aree maggiormente frequentate dai pellegrini e dai turisti del Giubileo della Misericordia, predisponendo appositi contenitori; e) la messa in sicurezza, il decoro, la pulizia, la derattizzazione, la disinfestazione, il diserbo e la sanificazione del bacino urbano del fiume Tevere.
G/2145/14/5 CASTALDI, GIROTTO, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI
in sede di esame del disegno di legge 2145,
l'articolo 8 del provvedimento in esame, al comma 1, stanzia ulteriori 10 milioni di euro per il 2015 per il potenziamento delle misure straordinarie per le imprese previste dall'articolo 30 del decreto-legge n. 133 del 2014, destinati ad integrare le attività del Piano di promozione straordinaria del Made in Italy;
il distretto industriale di Civita Castellana costituisce un polo produttivo importante, non solo perché centrale nell'economia locale, ma anche per aver contribuito all'affermazione nel mondo del prodotto Made in Italy; l'industria ceramica nei suoi vari settori dei sanitari, delle piastrelle, degli accessori da bagno, delle stoviglierie e degli oggetti d'arte caratterizza la cittadina di Civita Castellana a tal punto da configurarsi come «monosettoriali produttiva» sia per l'elevata concentrazione di aziende nel comprensorio, sia per la quantità e la qualità dei prodotti, sia per la considerevole quota di mercato nazionale ed estero conquistata negli anni; nell'ultimo decennio il polo ceramica viterbese è stato interessato da una forte crisi strutturale, che ha messo in seria difficoltà la competitività dell'intero sistema produttivo locale; il «sistema ceramica» di Civita Castellana ha pesantemente subito l'ingresso nei mercati occidentali di prodotti provenienti dall'area asiatica e imposti a prezzi talvolta molto inferiori ai posti di produzione delle imprese italiane; occorre intervenire ponendo in essere provvedimenti volti a promuovere e a tutelare l'industria della ceramica italiana, di cui Civita Castellana rappresenta il polo manifatturiero d'eccellenza; in risposta all'atto di sindacato ispettivo n. 4-03005, presentato alla Camera dei deputati il 19 dicembre 2013, sulla grave situazione del distretto della ceramica dì Civita Castellana, il Sottosegretario De Vincenti afferma che: (Il Ministero dello sviluppo economico consapevole dell'importanza del settore ceramico, inteso nella sua complessità e dimensione nazionale ove la crisi sta colpendo anche importanti gruppi multinazionale [...$, assicura il proprio impegno a continuare nella individuazione di obiettivi e risorse che concorrano ad attenuare e indirizzare su binari positivi la pesante situazione in cui versano le imprese del settore»;
a valorizzare, nell'ambito delle azioni previste dal Piano per la promozione del Made in Italy, il settore della ceramica, al fine di tutelare l'industria italiana del settore e permetterle di essere nuovamente protagonista nel mercato nazionale e in quelli esteri; ad adottare, in particolare, ogni opportuna iniziativa, anche attraverso l'accesso a specifiche forme di finanziamento, volta a consentire al «sistema ceramico» di Civita Castellana di tornare ad offrire modelli alternativi di alta qualità caratterizzati da design e tecnologie innovative sia per i materiali utilizzati, sia per i processi produttivi adottati.
G/2145/15/5 LUCIDI, MANGILI, BULGARELLI, LEZZI
l'articolo 5 reca una serie di disposizioni volte a consentire la valorizzazione delle aree su cui si è appena conclusa l'Esposizione universale di Milano 2015. In particolare, si prevede un intervento finanziario dello Stato volto, da una parte, a soddisfare direttamente la predetta attività di valorizzazione, e, dall'altro, a garantire un contributo iniziale ad un più ambizioso piano per la realizzazione di un polo scientifico tecnologico in collaborazione con l'Istituto italiano di tecnologia (IIT); al comma 2 si prevede l'attribuzione all'IIT di un primo contributo dell'importo di 80 milioni di euro per la realizzazione di un progetto scientifico e di ricerca per la realizzazione del quale l'Istituto è impegnato anche con il coinvolgimento delle principali istituzioni scientifiche e degli enti territoriali lombardi interessati; l'IIT ha mostrato nel tempo lacune di efficienza produttiva a fronte dì rilevanti stanziamenti pubblici,
a richiedere la pubblicazione di tutti i bilanci dell'Istituto Italiano di Tecnologia (IIT) sul sito web dell'Istituto e su quello del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca; ad avviare una fase di analisi e monitoraggio delle prestazioni dell'Istituto Italiano di Tecnologia basata sui seguenti criteri: spese annue sostenute; spese sostenute per ricerca scientifica; articoli scientifici prodotti; efficienza di produzione (numero di articoli ogni milione di euro spesi); indice di citazione degli articoli scientifici; efficienza d'impatto (numero di citazioni per ogni milione di euro speso); all'esito dell'analisi e del monitoraggio, ad avviare una fase di confronto, sulla base dei parametri precedentemente indicati, tra i risultati ottenuti per l'IIT con quelli ottenuti nei Dipartimenti delle Università italiane e a rendere pubblici i risultati di tale confronto; ad avviare una analisi della rete di collaborazioni internazionali dell'Istituto Italiano di Tecnologia (collaborating affiliations), anche al fine di individuare le-pubblicazioni originali prodotte in Italia e quelle derivate dalla cosiddetta doppia affiliazione dei ricercatori.
G/2145/16/5 CASTALDI, GIROTTO, MANGILI, BULGARELLI
l'articolo 8 del provvedimento in esame, al comma 1, stanzia ulteriori 10 milioni di euro per il 2015 per il potenziamento delle misure straordinarie per le imprese previste dall'articolo 30 del decreto-legge n. 133 del 2014, destinati ad integrare le attività del Piano di promozione straordinaria del Made in Italy; il comma 2 del medesimo articolo 8 destina i suddetti fondi alle misure di cui al comma 2, lettere b) ed f) dell'articolo 30 del decreto-legge n. 133 del 2014, in particolare quanto ad euro 2 milioni per il supporto alle più rilevanti manifestazioni fieristiche italiane di livello internazionale (lettera b)) e quanto ad euro 8 milioni per la realizzazione di campagne di promozione strategica nei mercati più rilevanti e di contrasto al fenomeno dell'Italian sounding (lettera f));
il 13 dicembre 2014 sono entrate in vigore le norme concernenti l'etichettatura dei prodotti a seguito dell'adozione del Regolamento Comunitario 1169/2011. Tale regolamento contiene una serie di misure che rischiano di incidere negativamente sulla tracciabilità dello stesso prodotto e quindi anche sulla qualità di ciò che viene messo in commercio anche nel nostro Paese; il predetto regolamento prevede infatti l'abolizione dell'obbligo di indicare sulle etichette lo stabilimento di produzione; il 6 novembre 2015, il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Matteo Renzi, ha approvato, in via definitiva a seguito del parere favorevole espresso dalla Conferenza Stato Regioni, il disegno di legge recante la delega al Governo per il recepimento delle direttive Europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea Legge di delegazione europea 2015. Il disegno di legge contiene, inoltre, deleghe al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni di sei regolamenti europei tra i quali il Regolamento (UE) 1169/2011 sulla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori e direttiva (UE) 2011/9ÍL1 sulle, diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare;
considerato, inoltre, che:
solamente attraverso una forte e capillare protezione del made in Italy potrà essere assicurato un futuro solido e duraturo alle aziende che operano sul mercato in maniera corretta e che forniscono beni contraddistinti da standard elevati di qualità, affidabilità, design e creatività tipici dei prodotti italiani. Va assolutamente evitata, dunque, ogni forma di arretramento rispetto alle conquiste realizzate nel corso degli anni in materia di trasparenza delle etichette dei prodotti in commercio; solo attraverso una diffusa ed efficace applicazione delle norme sul made in Italy potrà essere garantito e tutelato quello che è uno degli attori principali del circuito economico, vale a dire il consumatore finale dei beni,
a reintrodurre, con il primo provvedimento utile, l'obbligatorietà di indicare in etichetta la sede dello stabilimento di produzione alimentare per i prodotti. realizzati e commercializzati in Italia, al fine di tutelare la trasparenza e la qualità dei prodotti, nell'interesse dei consumatori e del made in Italy.
G/2145/17/5 DONNO, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI
il comparto primario, a partire dal settore oleario, costituisce vero e proprio fiore all'occhiello dell'economia italiana; sono numerose le criticità dal punto di vista produttivo che caratterizzano il comparto ed appare necessario approntare strumenti per un suo rilancio e una sua ristrutturazione, attraverso politiche volte ad innalzare il livello qualitativo del prodotto, anche ai fini della certificazione e della lotta alla contraffazione;
a sostenere iniziative di valorizzazione del made in Italy e delle classi merceologiche di qualità superiore certificate dell'olio extravergine di oliva italiano, anche attraverso l'attivazione di interventi per la promozione del prodotto sul mercato interno anche favorendo l'inserimento del prodotto stesso nei servizi di mensa per istituti scolastici, ospedali, comunità e pensionati pubblici.
G/2145/18/5 PAGLINI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI
in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, recante misure urgenti per interventi nel territorio;
l'articolo 6 del decreto legge in esame reca interventi per il Giubileo e il successivo articolo 7 reca misure. urgenti per il presidio del territorio in occasione del Giubileo;
la lettera m) del comma 1 dell'articolo 17 del decreto in esame (che reca le disposizioni di copertura finanziaria), prevede l'utilizzazione, a copertura parziale degli oneri per le disposizioni di cui in premessa, «quanto a 123,6 milioni di euro per l'anno 2015 [...] delle ulteriori economie accertate, relative al medesimo anno 2015, a seguito dell'attività di monitoraggio e verifica concernente le complessive misure di salvaguardia dall'incremento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico stabilito dall'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, no 201»; l'articolo 13 stabilisce la medesima copertura finanziaria, nella misura di 400 milioni, per il rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga; a queste cifre vanno aggiunte le risorse sottratte al Fondo Esodati di cui il Governo ha già disposto l'utilizzo per finanziare le misure di riforma parziale delle pensioni contenute in legge di stabilità; quasi 50000 sono gli esodati rimasti esclusi dalle salvaguardia;
a porre in essere appositi ed urgenti interventi al fine di garantire che il Fondo Esodati non subisca ulteriori riduzioni.
1.1 COMAROLI, ARRIGONI
Sopprimere gli articoli 1 e 3.
Conseguentemente, all'articolo 4, dopo il comma 1 inserire il seguente:
«1-bis. La dotazione del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 5, comma 5-quinquies, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 è ulteriormente incrementato di un importo pari a 60.329.479,56 euro per l'anno 2015 che è destinato ad interventi in conto capitale indirizzati a far fronte ai danni al patrimonio pubblico e privato e alle attività economiche e produttive, causati dagli eccezionali eventi calamitosi verificatisi nel corso dell'anno 2015, come dalle dichiarazioni dello stato di emergenza deliberate dal Consiglio dei Ministri. Le risorse sono ripartite alle singole regioni e province autonome con provvedimento del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri in maniera proporzionale ai danni subiti e certificati dalle singole regioni e province autonome.»
Sopprimere l'articolo.
Al comma 1, premettere il seguente:
«01. L'utilizzo delle somme di cui al presente articolo è subordinato all'approvazione da parte delle competenti Commissioni parlamentari di un piano che indichi le necessità finanziarie complessive ai fini del presente articolo e la relativa tempistica d'intervento».
Al comma 1, sostituire la parola: «immediatamente» con le seguenti: «alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge,».
Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il Governo riferisce alle competenti Commissioni parlamentari circa lo stato del Programma di bonifica decorsi sei mesi dall'emanazione del decreto di cui al medesimo comma 3».
Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «a valere su una riduzione di pari importo delle risorse del Fondo per lo sviluppo.e la coesione, per il periodo di programmazione 2014-2020, indicate all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.A tal fine, il CIPE, con propria delibera, individua le risorse disponibili sulla programmazione 2014-2020, eventualmente riprogrammando le assegnazioni che non abbiano dato luogo a obblighi giuridicamente vincolanti.».
Conseguentemente, all'articolo 4 sostituire le parole: «50 milioni di euro per l'anno 2015» con le seguenti: «100 milioni di euro per l'anno 2015 da destinare ad interventi in conto capitale indirizzati a far fronte ai danni al patrimonio pubblico e privato e alle attività economiche e produttive, causati dagli eccezionali eventi calamitosi verificatisi nel corso dell'anno 2015; come dalle dichiarazioni dello stato di emergenza deliberate dal Consiglio dei Ministri. Le risorse sono ripartite alle singole regioni e province autonome con provvedimento del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri in maniera proporzionale ai danni subiti e certificati dalle singole regioni e province autonome.».
Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «da utilizzare esclusivamente ad interventi in conto capitale».
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. I componenti del Consiglio di amministrazione della società Invitalia – Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A, nominata soggetto attuatore ai sensi dell'articolo 33, comma 6 del decreto legge 2 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge Il novembre 2014, n. 164, sono responsabili della mancata attuazione del programma di risanamento ambientale e di rigenerazione urbana di cui al comma 3 del citato art. 33. La mancata trasmissione di tale programma al Commissario straordinario entro il termine del 31 marzo 2016, come stabilito ai sensi della lettera b) del comma 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 ottobre 2015, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 10 novembre 2015, n. 262, o la mancata attuazione degli interventi nei termini stabiliti, comporta per i componenti del Consiglio di amministrazione della società Invitalia la decadenza dell'incarico e il divieto, per un periodo di 10 anni, di ricoprire incarichi dirigenziali o amministrativi in società pubbliche o a partecipazione pubblica».
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il governo, con proprio decreto, stabilisce le sanzioni nei confronti del Soggetto Attuatore e del Commissario straordinario per ogni giorno di ritardo nell'attuazione del programma di bonifica, rispetto ai termini previsti dall'art. 33 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.».
«1-bis. In merito alla corretta applicazione del decreto legislativo n. 195 del 2005 sulla trasparenza dei dati e delle informazioni ambientali è fatto obbligo per il Ministero dell'Ambiente di risolvere le inadempienze esistenti relative alla pubblicazione nel proprio sito web istituzionale dei dati e delle informazioni ambientali, compresi i monitoraggi delle matrici ambientali relative ai Siti di Interesse Nazionale per le Bonifiche di cui all'articolo 252 del decreto legislativo n. 152 del 2006. I dati, di cui al presente comma, devono essere pubblicati entro il 28 febbraio 2016. L'eventuale persistenza dell'inadempienza comporta l'immediata sospensione dall'incarico del responsabile del procedimento».
«1-bis. Al comma 3 dell'articolo 33 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sostituire le parole: ''sentita la Conferenza Stato-Regioni'' con le seguenti: ''di concerto con la Conferenza Stato-Regioni e previa intesa con la Regione interessata''».
«1-bis. All'articolo 33 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, al comma 5 primo periodo, dopo la parola: ''interessata,'' aggiungere le seguenti: ''senza che ne derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica''».
Conseguentemente, sopprimere l'ultimo periodo.
Dopo il comma 1 inserire il seguente:
«1-bis. Dopo l'articolo 33-bis, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, aggiungere il seguente:
«1-bis. All'articolo 33 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, il comma 8 è sostituito dal seguente:
''8. Il Soggetto Attuatore, entro il termine indicato nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 6, trasmette al Ministero la proposta di programma di risanamento ambientale e rigenerazione urbana di cui al comma 3, corredata dallo specifico progetto di bonifica degli interventi sulla base dei dati dello stato di contaminazione del sito, dal crono-programma di svolgimento dei lavori di cui all'articolo 242-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, da uno studio di fattibilità territoriale e ambientale, dalla valutazione ambientale. strategica (VAS) e dalla valutazione di impatto ambientale (VIA), nonché da un piano economico finanziario relativo alla sostenibilità degli interventi previsti, contenente l'indicazione delle fonti finanziarie pubbliche disponibili e dell'ulteriore fabbisogno necessario alla realizzazione complessiva del programma. La proposta di programma e il documento di indirizzo strategico dovranno altresì contenere e rispettare le previsioni urbanistico edilizie di cui agli strumenti urbanistici vigenti e ai vincoli territoriali esistenti, con particolare considerazione dell'indicazione della Protezione Civile dell'area come zona rossa ad alto rischio vulcanico in fase di preallarme arancione, e del rispetto della legge Regionale n. 21 del 2003, delle opere pubbliche o d'interesse pubblico che abbiano ricaduta a favore della collettività locale anche fuori del sito di riferimento, dei tempi e modi di attuazione degli interventi con particolare riferimento al rispetto del principio di concorrenza e dell'evidenza pubblica nella persecuzione della finalità preminente del pubblico interesse.''».
«1-bis. All'articolo 33 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, al comma 9 al terzo periodo sostituire le parole: ''anche in deroga alle vigenti previsioni di legge'' con le seguenti: ''di concerto con il presidente della regione interessata e i sindaci del comuni interessati, che partecipano alle sedute del consiglio, tenendo conto dei pareri tecnici espressi in conferenza di servizi, considerando prioritariamente quelli posti alla tutela dell'ambiente e della salute''».
«1-bis. Al comma 12, dell'articolo 33 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sopprimere il secondo periodo».
Conseguentemente, al terzo periodo, sopprimere le parole: «dalla società costituita».
«1-bis. All'articolo 33 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, al comma 12, quarto periodo, sostituire le parole da: ''che potrà essere versato'' fino a: ''Soggetto Attuatore'' con le seguenti: ''Il pagamento di tale importo resta sospeso fino alla definizione del processo in corso a carico di numerosi rappresentanti della Bagnoli Futura SpA volto ad accertare le responsabilità di questa società per la mancata bonifica e il disastro ambientale dell'area di Bagnoli-Coroglio''».
«1-bis. Al comma 12, dell'articolo 33 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il terzo periodo è soppresso; b) al quarto periodo le parole: ''della società costituita'' e le parole da: ''che potrà'' fino a: ''emessi dalla società'' sono soppresse».
«1-bis. Al comma 13, dell'articolo 33 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: ''dal Commissario straordinario,'' sono soppresse; b) all'ultimo periodo sostituire la parola: ''possono'' con ''devono''».
«1-bis. Il comma 13.1, dell'art. 33 del decreto- legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, è soppresso».
«1-bis. Il comma 13.3 dell'art. 33 del decreto legge 12 settembre 20.14, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, è sostituito dal seguente: ''Ai fini della puntuale definizione della proposta di programma di risanamento ambientale e di rigenerazione urbana, il Soggetto Attuatore, acquisisce la Proposta del Comune di Napoli, nei limiti degli strumenti urbanistici vigenti e dei vincoli territoriali esistenti, con particolare considerazione della indicazione della Protezione Civile dell'area come zona rossa ad alto rischio vulcanico in fase di preallarme arancione, e nel rispetto della legge Regionale n. 21/20.0.3; approvata con delibera del Consiglio Comunale, dopo ampia e documentata consultazione pubblica dei cittadini. La Proposta del Comune di Napoli ha valore prioritario nelle definizioni delle finalità del redigendo programma di rigenerazione urbana e alla sua sostenibilità ambientale ed economica''».
«1-bis. Al comma 13-quater dell'art. 33 del decreto-legge 12 settembre 2014, n.133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) sostituire le parole: ''Il Commissario straordinario di Governo'' con ''Il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare''; b) le parole ''ovvero della società da quest'ultimo costituita'' sono soppresse».
«1-bis. All'art. 33 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, al comma 9 le parole ''anche in deroga alle vigenti previsioni di legge'' sono soppresse».
«1-bis. All'art. 33 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, al comma 9 le parole: ''Il Commissario straordinario di Governo'' sono sostituite dalle seguenti: ''Il Ministero dell'Ambiente''; conseguentemente il secondo periodo è soppresso».
«1-bis. All'art. 33 del decreto- legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, al comma 6 l'ultimo periodo è soppresso».
«1-bis. All'art. 33 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, il comma 4 è sostituito con il seguente: ''Alla formazione, approvazione e attuazione del programma di risanamento ambientale e del documento di indirizzo strategico per la rigenerazione urbana di cui al precedente comma 3, è preposto un Soggetto Attuatore, anche ai fini dell'adozione di misure straordinarie di salvaguardia e tutela ambientale''; conseguentemente il comma 5 è soppresso».
«1-bis. All'articolo 33 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, i commi 4 e 5 sono soppressi».
«1-bis. All'articolo 33 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, al comma 9 le parole: ''Se la Conferenza non raggiunge un accordo entro il termine predetto, provvede il Consiglio dei Ministri anche in deroga alle vigenti previsioni di legge'' sono soppresse».
«l-bis. All'articolo 33 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, il comma 10 è soppresso».
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
2.1 CERONI
2.2 MORONESE, NUGNES, MARTELLI, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI
Al comma 1 dopo le parole: «, il Presidente della Regione Campania predispone» aggiungere le seguenti: «, di concerto con i sindaci dei comuni interessati, sentite le associazioni e i comitati cittadini,».
All'articolo 2, comma 1, lettera a) sopprimere le parole: «, ove occorra anche attraverso la messa in sicurezza permanente in situ,».
Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: «risalenti» fino alla fine».
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: «risalenti» fino alla fine con le seguenti: «la cui giacenza sia stata accertata al 31 ottobre 2015,».
Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «ove occorra».
Al comma 1, lettera b), sopprimere la parola: «eventuale».
Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «l'eventuale», con la seguente: «la».
Al comma 1, lettera b) sopprimere le parole: «non interessati dalla messa in sicurezza permanente».
Al comma 1 lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «da conseguire, per quanto concerne i rifiuti solidi urbani, all'interno del territorio regionale».
Al comma 2 dopo le parole: «è approvato» aggiungere le seguenti: «, di concerto con i sindaci dei comuni interessati, sentite le associazioni e i comitati cittadini,».
Al comma 2, dopo le parole: «alla Presidenza del Consiglio dei Ministri» inserire le seguenti: «, alle Commissioni parlamentari competenti per materia,».
Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e alle competenti commissioni parlamentari che lo esaminano entro 30 giorni dalla ricezione».
Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «ove occorrenti».
Al comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «All'oneri di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione di pari importo delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, per il periodo di programmazione 2014-2020, indicate all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. A tal fine, il CIPE, con propria delibera, individua le risorse disponibili sulla programmazione 20142020, eventualmente riprogrammando le assegnazioni che non abbiano dato luogo a obblighi giuridicamente vincolanti.».
Conseguentemente, all'articolo 4, sostituire le parole: «50 milioni di euro per l'anno 2015» con le seguenti: «200 milioni di euro per l'anno 2015 da destinare ad interventi in conto capitale indirizzati a far fronte ai danni al patrimonio pubblico e privato e alle attività economiche e produttive, causati dagli eccezionali eventi calamitosi verificatisi nel corso dell'anno 2015, come dalle dichiarazioni dello stato di emergenza deliberate dal Consiglio dei Ministri. Le risorse sono ripartite alle singole regioni e province autonome con provvedimento del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri in maniera proporzionale ai danni subiti e certificati dalle singole regioni e province autonome.».
Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Qualora i pareri, i visti, ed i nullaosta da acquisire, anche successivamente alla conferenza dei servizi, debbano essere resi da parte di una amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la mancata espressione del parere nei termini stabiliti non equivale in nessun caso ad assenso ma, se immotivata, viene valutata ai sensi dell'articolo 2, comma 9, della legge 7 agosto 1990, n. 241.».
Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «il mancato rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti di cui al presente comma comporta la decadenza dell'incarico per i soggetti nominati responsabile unico del procedimento per i singoli interventi.».
Al comma 4, sostituire le parole da «di cui 70 milioni» fino a «sono trasferiti», con le seguenti: «che sono trasferiti».
All'articolo 2, comma 4, dopo le parole: «successivamente trasferiti alla Regione Campania» inserire le seguenti: «di cui il 50 per cento destinati al pagamento dei contratti di locazione dei siti di stoccaggio dei rifiuti di cui al comma 1, lettera a) del presente articolo,».
Al comma 4 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «La Regione Campania pubblica sul proprio sito web lo stato di avanzamento degli interventi relativi alle attività di cui al comma lettera a) e b) rilevando la presenza di eventuali anomalie e significativi scostamenti rispetto ai termini fissati nel crono-programma».
Sopprimere il comma 5.
Conseguentemente:
sopprimere l'articolo 13.
all'articolo 17, comma 1, sopprimere la lettera m).
Al comma 5, dopo le parale: «Ministro dell'economia e delle finanze», inserire le seguenti: «da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge,».
Al comma 5, dopo la parola: «rendicontazione», inserire la seguente «analitica».
Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Al fine di garantire la massima pubblicità e trasparenza sull'utilizzo delle risorse il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica sul proprio sito istituzionale un'apposita sezione dedicata alla rendicontazione delle spese del Fondo di cui al comma 4, con dati economici periodicamente aggiornati».
Dopo il comma 5, inserire il seguente:
«5-bis. il controllo sulla rendicontazione viene effettuato dal nucleo della polizia tributaria della guardia di finanza preposta all'esecuzione di attività di indagine per conto della procura della Corte dei conti di Napoli».
Al comma 6, sopprimere il secondo periodo.
Sostituire il comma 7 con il seguente:
«7. In via d'urgenza, anche nelle more dell'approvazione del piano di cui al comma 1, il Presidente della Regione Campania predispone e attua, previa approvazione della Giunta regionale, un primo stralcio operativo d'interventi per lo smaltimento di una quota non superiore al trenta per cento dei rifiuti di cui al comma 1, lettera a), mediante lo spacchettamento delle balle e la selezione per il massimo recupero della materia al, fine del riciclo e l'estrusione della frazione non riciclabile, tramite il ''revamping'' degli impianti di tritovagliatura dei rifiuti di Giugliano di Caivano e di Santa Maria Capua a Vetere e di altri in prossimità che si riterrà opportuno e necessario riconvertire per la massimizzazione del recupero di materia, anche al fine del mantenimento dei livelli occupazionali degli impianti, all'attualità sottoutilizzati per la riduzione della produzione dei rifiuti di RSU e l'aumentata quota regionale di R.D, nel rispetto della normativa nazionale ed europea. A tale scopo, la Regione Campania è autorizzata, ove necessario, all'utilizzo diretto delle risorse del fondo nei limiti di cui al comma 4».
Sopprimere il comma 7.
Al comma 7 sostituire le parole: «recupero energetico» con le seguenti: «riciclo e riutilizzo della materia».
Sopprimere il comma 8.
Dopo l'articolo, è inserito il seguente articolo.
a) per 90 milioni euro per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 alla Regione Veneto per gli eventi calamitosi e alluvionali del luglio 2015; b) per 50 milioni euro per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, alla Regione Campania per gli eventi calamitosi e alluvionali dell'ottobre 2015 che hanno colpito i comuni della Provincia di Benevento; c) per 50 milioni euro per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 alla Regione Puglia per essere assegnati ai comuni della Provincia di Bari e alla provincia Foggia per gli eventi calamitosi e alluvionali del 2014 e 2015.
3. AI fine di contribuire alla realizzazione delle misure di sostegno di cui al comma l, nei limiti delle risorse previste al comma 2, sono apportate le seguenti modifiche:
a) All'articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, N. 917, dopo il comma 6 è inserito il seguente:
''6-bis. In deroga al precedente comma 6, le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione, sostenute per la riparazione dei beni danneggiati dagli eventi calamitosi o alluvionali manifestatisi nei territori per i quali sia stato dichiarato lo stato di calamità naturale, sono interamente deducibili nell'esercizio di competenza determinato ai sensi del successivo articolo 109, indipendentemente che dal bilancio risultino imputate ad incremento del costo dei beni ai quali si riferiscono''.
b) All'articolo 54, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 3-bis è aggiunto il seguente:
''3-ter. nel caso di eventi calamitosi o alluvionali riconducibili ai cambiamenti climatici manifestatisi nei territori per i quali sia stato dichiarato lo stato di calamità, si applica quanto previsto dal comma 6-bis dell'articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, N. 917''.
c) All'artico 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, al comma 1, dopo il numero 5) è inserito il seguente:
''5-bis) le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione, sostenute per la riparazione dei beni danneggiati dagli eventi calamitosi manifestatisi nei territori per i quali sia stato dichiarato lo stato di calamità nazionale, indipendentemente che dal bilancio risultino imputate ad incremento del costo dei beni ai quali si riferiscono''».
Dopo l'articolo inserire il seguente:
a) l'imposizione di oneri obbligatori di servizio pubblico, così come stabiliti dalla conferenza di servizi di cui al comma 3, relativamente ai servizi aerei di linea effettuati tra lo scalo aeroportuale della città di Genova e i principali aeroporti nazionali; b) una gara di appalto europea per l'assegnazione delle rotte tra lo scalo aeroportuale della città di Genova e gli aeroporti nazionali, qualora nessun vettore abbia istituito servizi di linea con assunzione degli oneri obbligatori di servizio pubblico.
2. Possono godere della riduzione delle tariffe compensate dagli oneri obbligatori di servizio pubblico, le seguenti categorie:
– tutti i cittadini residenti in Liguria; – studenti fino ai 27 anni d'età; – disabili; – anziani, oltre i 70 anni.
3. AI fine della corretta attuazione del riconoscimento della continuità territoriale si dispone che:
a) Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Regione Liguria, su delega del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, indice una Conferenza di servizi con la partecipazione delle regione stessa, delle amministrazioni pubbliche e delle società di trasporto aereo interessate. b) Ai sensi delle. disposizioni vigenti, la decisione di imporre gli oneri di servizio pubblico relativi ai servizi aerei sulle rotte tra lo scalo ligure e nazionali è comunicata all'Unione europea. c) La Conferenza di servizi definisce i contenuti dell'onere di servizio in relazione:
– alle tipologie e ai livelli tariffari; – ai soggetti che usufruiscono di agevolazioni; – al numero dei voli; – agli orari dei voli; – alle tipologie degli aeromobili; – alla capacità dell'offerta; – all'entità dell'eventuale copertura finanziaria da porre a carico del bilancio dello Stato qualora si proceda alla gara di appalto europea ai sensi del comma 1, lettera b).
4. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in sede di legge di stabilità annuale, le risorse da destinare alla presente legge. 5. Il Ministro dell'economia e delle finanze apporta, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
Dopo l'articolo aggiungere il seguente:
COD. REG. COD. PRO COD. ISTAT PRO_COM NOME
08 035 8035002 35002 BAGNOLO IN PIANO
2. Dall'attuazione della disposizione di cui al comma 1, non devono derivare nuove o maggiori spese a carico del bilancio dello Stato. ».
Conseguentemente, all'onere derivante dall'applicazione della presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge27 dicembre 2004, n. 307.
Conseguentemente, all'onere derivante dall'applicazione della presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
3.1 CERONI
Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «All'oneri di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione di pari importo delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, per il periodo di programmazione 2014-2020, indicate all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. A tal fine, il CIPE, con propria delibera, individua le risorse disponibili sulla programmazione 20142020, eventualmente riprogrammando le assegnazioni che non abbiano dato-luogo a obblighi giuridicamente vincolanti».
Conseguentemente, all'articolo 4 sostituire le parole: «50 milioni di euro per l'anno 2015» con le seguenti: «60.329.479,56 euro per l'anno 2015».
«1-bis. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 4, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, si dispone la proroga o il rinnovo dei contratti a tempo determinato, in essere o scaduti, stipulati ai sensi dell'articolo 1, comma 207, della legge n. 147 del 2013, integrata dall'articolo 16-quater, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito in legge 6 agosto 2015, n. 125, per i lavoratori socialmente utili, di cui al decreto legislativo n. 81 del 2000 e dei lavoratori di pubblica utilità, di cui al decreto legislativo n. 280 del 1997 della Regione Calabria. A tal fine è autorizzata la spesa di 180 milioni di euro per il finanziamento degli anni 20162017 nella misura di 90 milioni di euro all'anno, da destinare agli Enti Pubblici della Regione Calabria, compresi gli EPNE (enti pubblici non economici), al fine di prorogare o rinnovare i contratti di lavoro in essere o scaduti alla data di approvazione della presente legge. Le deroghe ai vincoli normativi contenute nell'articolo 1, comma 207, della legge n. 147 del 2013 e quelle contenute nell'articolo 16-quater, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito in legge 6 agosto 2015, n. 125, si intendono valide anche per gli anni finanziari 2016-2017. Si deroga anche all'articolo 51 (Disposizioni in materia di riduzione dei tempi di pagamento delle Pubbliche Amministrazioni) della presente legge di stabilità e si deroga inoltre all'articolo 259 comma 6, 2º periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267. Si rende inoltre necessario inserire nei processi di contrattualizzazione i circa 80 lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità non contrattualizzati ex articolo 1, comma 207, legge n. 147 del 2013».
La rubrica è sostituita con la seguente: «Finanziamento dei Comuni beneficiari delle anticipazioni dal Fondo di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge n. 35 del 2013».
Sostituire le parole: «al comune di Reggio Calabria» con le seguenti: «ai Comuni beneficiari delle anticipazioni dal Fondo di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge n. 35 del 2013» e sostituire le parole: «medesimo comune» con le seguenti: «medesimi comuni».
Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:
Conseguentemente, all’articolo 17, comma 1, lettera a), sostituire le parole: «483,8 milioni» con le seguenti: «483,979 milioni» nonché, all’elenco ivi allegato, apportare le seguenti variazioni:
Missione
Programma
per legge
3.0.2 BULGARELLI
4.1 CERONI
Al comma 1, sostituire le parole: «50 milioni» con le seguenti: «100 milioni».
Conseguentemente, all'articolo 12 sostituire le-parole: «100 milioni» con le seguenti: «50 milioni».
Al comma 1, sostituire le parole: «50 milioni» con le seguenti: «90 milioni ».
Conseguentemente, all'articolo 12 sostituire-le parole: «100 milioni» con le seguenti: «60 milioni».
Al comma 1, sostituire le parole: «50 milioni» con le seguenti: «80 milioni».
Conseguentemente, all'articolo 12 sostituire le parole: «100 milioni» con le seguenti: «70 milioni».
Al comma 1, sostituire le parole: «50 milioni» con le seguenti: «70 milioni».
Conseguentemente, all'articolo 12 sostituire le parole«100 milioni» con le seguenti: «80 milioni»
Al comma 1, sostituire le parole: «50 milioni» con le seguenti: «60 milioni».
Conseguentemente, all'articolo 12 sostituire le parole: «100 milioni» con le seguenti: «90 milioni».
Al comma 1, in fine, aggiungere il seguente:
«1-bis. La dotazione del Fondo il di cui al comma precedente, è destinata, nella misura di 5 milioni di euro ad attività di ristrutturazione e ripristino dei comuni delle province di Bari, Lecce e Taranto e in particolar modo dei comuni dell'Alta Murgia colpiti dagli eventi calamitosi verificati si nel biennio 2013-2015».
Al comma 1, in fine, aggiungere il seguente periodo: «Una quota non inferiore a 10 milioni di euro è destinata ai comuni del Gargano colpiti da eventi calamitosi e per i quali, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è stato già dichiarato, dal Consiglio dei Ministri, lo stato di Emergenza».
Al comma 1, in fine, aggiungere il seguente periodo: «Una quota non inferiore a 10 milioni di euro è destinata ai comuni della Provincia di Bari colpiti da eventi calamitosi nel 2015».
All'articolo 4, dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. A valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui al comma l, sono assegnati 5 milioni di euro alla Regione Veneto per il ripristino dei danni e il ritorno alle normali condizioni dei territori rientranti nei comuni di Dolo, Pianiga e Mira colpiti dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi l'8 luglio 2015, di cui alla deliberazione dello stato di emergenza 17 luglio 2015, pubblicata in Gazzetta ufficiale n.174 del 29 luglio 2015».
''7-bis. Nel saldo finanziario in termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma 3, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le spese di parte corrente finanziate con l'avanzo vincolato di cui all'articolo 187, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267''.
2. All'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183 dopo il comma 14-quater inserire il seguente
''14-quingues. Qualora l'ente locale, nel corso dell'esercizio finanziario 2015, si trovi nella situazione di disavanzo tecnico-dì cui all'articolo 3, comma 13, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nel saldo finanziario espresso in termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma 3, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate spese per un importo complessivo non superiore al disavanzo tecnico stesso''.
3. All'articolo 2 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2015, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6, dopo le parole: ''a seguito dell'acquisizione delle erogazioni'' aggiungere le seguenti: ''per un importo pari all'anticipazione ancora da restituire, maggiorata degli interessi previsti nel piano di ammortamento,'' b) dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
''6-bis. In sede di prima applicazione della disciplina di cui al comma 6, per il solo anno 2015 è data facoltà-agli enti destinatari delle anticipazioni di liquidità di anticipare, secondo le modalità di cui all'articolo 187 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'utilizzazione del fondo per la restituzione dell'anticipazione medesima ai fini dell'accantonamento affondo crediti di ,dubbia esigibilità, fino a concorrenza della quota annuale di disavanzo di cui si prevede il ripiano, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118''.
4. All'articolo 2, comma 5 del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole da: ''sperimentatori'' a ''n. 118'' sono soppresse e dopo le parole: «'' del 2014'' inserire le parole: '', o del 2015''. 5. La lettera d) ad comma 609 della Legge n. 190 del 23 dicembre 2014 è abrogata. 6. I conferimenti o l'aumento di capitale a favore di società a capitale interamente pubblico partecipate dagli enti locali a seguito del subentro dell'ente locale al debitore originario, nonché le acquisizioni- connesse a concessioni di garanzie da parte dell'ente locale nell'ambito di progetti di pubblico-privato, non rientrano nel saldo finanziario di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183».
Conseguentemente, all'onere derivante dall'applicazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo la comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 381.
Dopo l'articolo, inserire il seguente articolo:
''14-quinques. Qualora l'ente locale, nel corso dell'esercizio finanziario 2015, si trovi nella situazione di disavanzo tecnico di cui all'articolo 3, comma 13, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nel saldo finanziario espresso in termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma 3, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate spese per un importo complessivo non superiore al disavanzo tecnico stesso''».
Dopo l'articolo 4, inserire il seguente articolo:
''7-bis. Nel saldo finanziario in termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma 3, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le spese di parte corrente finanziate con l'avanzo vincolato di cui all'articolo 187, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267''».
Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:
Dopo l'articolo, inserire il seguente :
a) gli enti locali sono autorizzati a provvedere alle spese di cui al presente articolo, anche in deroga agli obblighi di ricorso alle centrali di committenza di cui al decreto legislativo 12 aprile 72006, n. 163; b) le spese effettuate dagli enti locali nel secondo semestre 2015 in relazione al cofinanziamento dei comunitari di cui al presente articolo, nonché per la realizzazione delle 0pere a valere sulla quota di cofinanziamento a carico degli enti locali stessi nell'ambito dei progetti connessi ai mutui erogati dalla Banca europea degli investimenti (BEI), finalizzati alla ristrutturazione, all'efficientamento e alla messa in sicurezza degli edifici scolastici, 5ORO escluse dalle spese rilevanti ai fini del rispetto dell'obiettivo programmatico per il 2015».
Conseguentemente, all'onere derivante dall'applicazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
a) gli enti locali sono autorizzati a provvedere alle spese di cui al presente articolo, anche in deroga agli obblighi di ricorso alle centrali di committenza di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; b) le spese effettuate dagli enti locali nel secondo semestre 2015 in relazione al cofmanziamento dei comunitari di cui al presente articolo, nonché per la realizzazione delle opere a valere sulla quota di cofmanziamento a carico degli enti locali stessi nell'ambito dei progetti connessi ai mutui erogati dalla Banca europea degli investimenti (BEl), finalizzati alla ristrutturazione, alI«'efficientamento e alla messa in sicurezza degli edifici scolastici, sono escluse dalle spese rilevanti ai fini del rispetto dell'obiettivo programmatico per il 2015».
Dopo l'articolo 4 inserire il seguente articolo:
a) gli enti locali sono autorizzati a provvedere alle spese di cui al presente articolo, anche in deroga agli obblighi di ricorso alle centrali di committenza di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; b) le spese effettuate dagli. enti locali nel secondo semestre 2015 in relazione al cofinanziamento dei comunitari di cui al presente articolo, nonché per la realizzazione delle opere a valere sulla quota di. cofinanziamento a carico degli enti locali stessi nell'ambito dei progetti connessi ai mutui erogati dalla Banca europea degli investimenti (BEI), finalizzati alla ristrutturazione, all'efficientamento e alla messa in sicurezza degli edifici scolastici, sono escluse dalle spese rilevanti ai fini del rispetto dell'obiettivo programmatico peF il 2015».
a) gli enti locali sono autorizzati a provvedere alle spese di cui al presente articolo, anche in deroga agli obblighi di ricorso alle centrali di committenza di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; b) le spese effettuate dagli enti locali nel secondo semestre 2015 in relazione al cofinanziamento dei comunitari di cui al presente articolo, nonché per la realizzazione delle opere a valere sulla quota di cofinanziamento a carico degli enti locali stessi nell'ambito dei progetti connessi ai mutui erogati dalla Banca europea degli investimenti (BEI), finalizzati alla ristrutturazione, all'efficientamento e alla messa in sicurezza degli edifici scolastici, sono escluse dalle spese rilevanti ai fini deL rispetto dell'obiettivo programmatico per il 2015».
''Entro il termine del 29 febbraio 2016, Il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base di una metodologia condivisa con l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e adottata sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, provvede, secondo le modalità di cui al primo periodo, alla verifica del gettito anche per l'anno 2015. Per lo stesso anno 2015, i comuni, in deroga all'articolo 175 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, accertano convenzionalmente gli importi, a titolo di maggior gettito IMU, risultanti dall'allegato A del presente decreto, sul bilancio 2015, a fronte della riduzione corrispondente dell'assegnazione dal Fondo di solidarietà comunale».
Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:
«Entro il termine del 29 febbraio 2016, Il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base di una metodologia condivisa con l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e adottata sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, provvede, secondo le modalità di cui al primo periodo, alla verifica del gettito anche per l'anno 2015. Per lo stesso anno 2015, i comuni, in deroga all'articolo 175 del testo I:mico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, accertano convenzionalmente gli importi, a titolo di maggior gettito IMU, risultanti dall'allegato A del presente decreto, sul bilancio 2015, a fronte della riduzione corrispondente dell'assegnazione dal Fondo di solidarietà comunale».
a) all'articolo 6, comma 8, le parole: ''nella misura del 96 per cento'', sono sostituite dalle seguenti: ''nella misura del 93 per cento''; b) all'articolo 6, comma 9, le parole: ''nella misura del 96 per cento'', sono sostituite dalle seguenti: ''nella misura del 93 per cento''; c) all'articolo 1, comma 2, le parole: ''nella misura del 96 per cento'', sono sostituite dalle seguenti: ''nella misura del 93 per cento'';
5. Il ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le necessarie variazioni di bilancio derivanti dall'attuazione dei commi da 1 a 4».
Conseguentemente al comma 1 sostituire le parole: «50 milioni» con le seguenti: «25 milioni».
Conseguentemente al comma 1 sostituire le parole: «20 milioni» con le seguenti: «15 milioni» e le parole: «50 milioni» con le seguenti: «20 milioni».
Conseguentemente, all'onere derivante dall'applicazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
a) al comma 2 l'ultimo periodo è sostituito con il seguente: ''Scaduti tali termini, la Regione competente sull'ambito assegna ulteriori 6 mesi per adempiere, decorsi i quali avvia la procedura di gara attraverso la nomina di un commissario ad acta, ai sensi dell'articolo 14, comma 7, del decreto legislativo 23 maggio 2000 n. 164. Decorsi due mesi dalla scadenza di tale termine senza che la Regione competente abbia proceduto alla nomina del commissario ad acta, il Ministero dello Sviluppo Economico, sentita la Regione, interviene per dare avvio alla gara nominando un commissario ad acta. Per gli ambiti con termini scaduti ovvero scadenti nel 2015, il succitato periodo temporale è assegnato successivamente allo gennaio 2016. L'importo eventualmente anticipato dai gestori uscenti per la copertura degli oneri di gara, di cui all'articolo 1, comma 16-quater del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, è trasferito dalla stazione appaltante, al commissario ad acta entro un mese dalla sua nomina, al netto dell'importo relativo agli esborsi precedentemente effettuati per la preparazione dei documenti di gara''; b) i commi 4 e 5 sono abrogati.
2. Gli effetti prodotti dalle disposizioni di cui all'articolo 4, commi 4 e 5, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono annullati a decorrere dal 1º luglio 2015».
«4-ter. Le somme trattenute dalla struttura di gestione dell'Agenzia delle entrate a titolo di alimentazione del fondo di solidarietà comunale 2014 a norma del comma 380-ter della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che non sono state effettuate-per intere alla data del 31 gennaio 2015, sui gettiti dell'imposta municipale propria (IMU) o del tributo per i servizi indivisibili (TASI) 2015, non sono considerate tra le spese finali di cui all'articolo 31, comma 3, della Legge 12 novembre 2011 n. 183, rilevanti ai fini del Patto di stabilità interno. 4-quater. Le somme trattenute dalla struttura di gestione dell'Agenzia delle entrate a titolo di recupero dell'anticipazione del gettito della prima rata della TASI ai sensi dell'articolo 4 del decreto legge 24 aprile 2014, n.66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n.89, che non sono state effettuate per intero alla data del 31 gennaio 2015, sui gettiti dell'imposta municipale propria (IMU) o del tributo per i servizi indivisibili (TASI) 2015, non sono considerate tra le spese fmali di cui all'articolo 31, comma 3, della Legge 12 novembre 2011 n. 183, rilevanti ai fini del Patto di stabilità interno. 4-quinquies. Gli impegni di spesa determinati in conseguenza delle mancate trattenute di cui ai commi 1 e 2, non incidono sul computo della spesa corrente ai fini della determinazione degli obblighi di finanza pubblica a carico di ciascun ente».
Conseguentemente, all'onere derivante dall'applicazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2014 n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
5.1 D'ALÌ, BOCCARDI, CERONI
Soppresso l'articolo.
Sostituire l'articolo, con il seguente:
Sopprimere il comma 1.
Apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, la parola: «anche» è soppressa; b) al comma 1, dopo la parola: «stesse», sono inserite le seguenti: «e contributi ad AREXPO S.p.A. per la realizzazione degli interventi»; c) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Al fine di ottemperare agli obblighi assunti dal Governo italiano nei confronti del Bureau International des Expositiomr (EIE) tra le iniziative di valorizzazione di cui al comma 1 vengono ricomprese anche le iniziative e le opere finalizzate alla realizzazione della XXI Esposizione Internazionale della Triennale di Milano ''21st Century. Design after Design'' che si terrà a Milano dal 2 aprile al 12 settembre 2016 per le cui modalità attuative, l 'individuazione delle opere necessarie e connesse e la definizione degli organismi per la gestione delle attività, si rinvia al DPCM di cui al comma 3. 1-ter. Per la realizzazione della XXI Esposizione Internazionale della Triennale di Milano, è autorizzata la spesa di 15 milioni per l'anno 2016. All'onere si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 dicembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.307«.
d) al comma 3, il primo periodo è sostituito con il seguente: ''Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Presidente della Regione Lombardia, del Sindaco del Comune di Milano e sentiti i rappresentanti degli enti locali interessati, sono definite le iniziative finalizzate alla valorizzazione delle aree di cui al comma 1 e 1-bis, le modalità attuative con indicazione dei criteri di ripartizione e le modalità di erogazione dei finanziamenti.''»; e) dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:
«5-bis. All'articolo 1, comma 532 secondo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo le parole: ''dal comune di Milano'' sono inserite le seguenti: ''e dalla Regione Lombardia''. 3-ter. La Regione Lombardia può derogare per il solo anno 2015 ai limiti di spesa stabiliti dal comma 8 dell'articolo 6 del decreto-legge 31, maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in materia di comunicazione e promozione e in materia di autovetture con riferimento al grande evento EXPO. La Regione Lombardia assicura il pareggio di bilancio così come previsto dai commi 460 e seguenti dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
Conseguentemente, alla copertura dei maggiori oneri relativi ai commi 5-bis e 5-ter, nel limite di una spesa massima pari a 3 milioni di euro per il 2015, si provvede a valere sulle risorse iscritte nel fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui al capitolo 3076 iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
All'articolo 5 apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 1, la parola: «anche» è soppressa; b) al comma 1 è inserita, dopo la parola stesse, la frase: «e contributi ad AREXPO per la realizzazione degli interventi»; c) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti commi:
«1-bis. Al fine di ottemperare agli obblighi assunti dal Governo italiano nei confronti del Bureau International des Expositions (Bill) tra le iniziative eli valorizzazione di cui al comma 1 vengono ricomprese anche le iniziative e le opere finalizzate alla realizzazione della XXI Esposizione Internazionale della Triennale di Milano ''21st Century. Design after Design'' che si terrà a Milano dal 2 aprile al 12 settembre 2016 per le cui modalità attuative, l'individuazione delle opere necessarie e connesse e la definizione degli organismi per la gestione delle attività, si rinvia al DPCM di cui al comma 3. 1-ter. Per la realizzazione della XXI Esposizione Internazionale della Triennale eli Milano, è autorizzata la spesa eli 15 milioni per Panno 2016. All'onere si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 dicembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».
d) il primo periodo del comma 3, è così sostituito: «Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Presidente della Regione Lombardia, del Sindaco del Comune eli Milano e sentiti i rappresentanti degli enti locali interessati, sono definite le iniziative finalizzate alla valorizzazione delle aree di cui al comma 1 e 1-bis, le modalità attuative con indicazione dei criteri di ripartizione e le modalità. di erogazione dei finanziamenti.»; e) dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:
«5-bis. All'articolo 1, del comma 532, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n.190, dopo le parole: ''dal comune di Milano'' sono inserite le seguenti: ''e dalla Regione Lombardia''. 5-ter. Regione Lombardia può derogare per il solo anno 2015 ai limiti di spesa stabiliti dal comma 8 dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in materia di comunicazione e promozione e in materia di autovetture con riferimento al grande evento EXPO. Regione Lombardia assicura il pareggio di bilancio così come previsto dai commi 460 e seguenti dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
Al comma 1, sopprimere la parola: «anche» ed aggiungere, in fine, le seguenti: «A valere sullo stanziamento di cui al periodo precedente una quota pari a 5 milioni di euro è immediatamente attribuita alla Società Arexpo S.p.A. al fine di provvedere ad un aumento di capitale».
Al comma 1, sopprimere la parola: «anche».
Apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 1 le parole: «per l'anno 2015» sono sostituite con le seguenti: «a decorrere dal 2015 fino al 2025»; b) al comma 2:
1) la parola: «sentiti» è sostituita con le seguenti: «d'intesa con»; 2) le parole: «in uso a EXPO S.p.A.» sono sostituite con le seguenti: «di proprietà di AREXPO S.p.A»; 3) al secondo periodo dopo la parola: «IIT»sono aggiunte le seguenti: «d'intesa con le principali istituzioni scientifiche lombarde».
Conseguentemente, alla copertura dei relativi oneri, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2015, e 50 milioni di euro dall'anno 2016 al 2025, si provvede:
a) quanto a 50 milioni di euro per il 2015, valere sulle risorse indicate all'articolo 17; b) quanto a 50 milioni di euro dal 2016 al 2025 a valere della riduzione della autorizzazione di spesa prevista nel bilancio, in corrispondenza della missione Competitività e sviluppo delle imprese, programma «Promozione e attuazione delle politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo», capitolo 7421, dello stato di previsione del ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, punto A, della legge n. 808/1985.
a) Al comma 1 le parole: «per l'anno 2015» sono sostituite con le seguenti: «a decorrere dall'anno 2015 fino all'anno 2025»; b) Al comma 2 la parola: «sentiti» è sostituita con «d'intesa con»; le parole: «in uso a EXPO S.p.a.» sono sostituite con: «di proprietà di AREXPO S.p.A»; al secondo periodo dopo la parola: «IIT» sono aggiunte: «d'intesa con le principali istituzioni scientifiche lombarde».
Conseguentemente, il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è conseguentemente ridotto di 50 milioni annui per ciascuno degli anni dal 2016 al 2025.
Sopprimere il comma 2.
Sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. Nell'ambito delle iniziative di cui al presente articolo, è attribuito un contributo dell'importo massimo di 80 milioni di euro e comunque proporzionato alla quota di partecipazione di cui al comma 1, per la progettazione e la realizzazione di un progetto scientifico e di ricerca affidato sulla base di, una gara internazionale, da attuarsi utilizzando parte delle aree in uso a EXPO S.p.a .. II progetto esecutivo è sottoposto al parere delle competenti Commissioni parlamentari ed è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze».
«2. Nell'ambito delle iniziative di cui al comma precedente, il Ministero dell'istruzione, università e ricerca istituisce un comitato guida costituito dal Politecnico di Milano, dall'Università statale di Milano, dalle università pubbliche e dagli Enti Pubblici di ricerca la cui sede principale o secondaria ricada nell'area città metropolitana di Milano, finalizzato alla realizzazione di progetti scientifici e di ricerca, sentiti gli enti territoriali e le principali istituzioni scientifiche interessate, da attuarsi anche utilizzando parte delle aree in uso a EXPO S.p.a. ove necessario previo loro adattamento. Il ministero dell'economia e finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è autorizzato ad istituire un Fondo la cui dotazione è pari a 80 milioni di euro per il 2015 destinato al finanziamento del progetto di cui al comma precedente. Il comitato guida elabora un progetto esecutivo che è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze».
«2. Nell'ambito delle iniziative di cui al comma precedente, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge, è emanato un bando per la progettazione e la realizzazione di un'iniziativa nazionale di ricerca scientifica e tecnologica che utilizzi parte delle aree in uso a EXPO S.p.A., ove necessario previo loro adattamento. Al bando possono partecipare università ed enti pubblici di ricerca, anche in associazione tra loro o con altri enti e imprese attivi nel campo della ricerca. Per il finanziamento della progettazione e della realizzazione della predetta iniziativa è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, un fondo, denominato ''Fondo per la ricerca post EXPO'', a cui è attribuito un primo contributo di 80 milioni di euro per l'anno 2015».
«2. Nell'ambito delle iniziative di cui al comma precedente, viene stanziato un primo contributo dell'importo di 80 milioni di euro per l'anno 2015 per la realizzazione di un progetto scientifico e di ricerca, previo parere vincolante degli enti territoriali e sentite le principali istituzioni scientifiche universitarie interessate, da attuarsi anche utilizzando parte delle aree in uso a EXPO S.p.a. ove necessario. previo loro adattamento. Il conferimento di 80 milioni per il 2015 come primo contributo, è assegnato sulla base di una procedura di evidenza pubblica al miglior progetto presentato dagli istituti di ricerca e universitari pubblici, singolarmente o in forma associata. Alla realizzazione del progetto vincitore, si applicano le disposizioni in materia di conferenza di servizi».
Al comma 2, apportare le seguenti modifiche:
a) al primo periodo sopprimere la parola: «primo»; b) al primo periodo sopprimere la parola: «anche»;
Al comma 2, primo periodo, sopprimere la parola: «primo».
Al comma 2 sostituire le parole: «80 milioni», con le seguenti: «1 milione» e le parole: «la realizzazione di un progetto scientifico e di ricerca» con le seguenti: «la progettazione di un'iniziativa di ricerca scientifica e tecnologica».
Conseguentemente dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:
Al comma 2, sostituire le parole: «80 milioni», con le seguenti: «70 milioni».
Conseguentemente, all'articolo 6, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. Al fine di concorrere al completamento del progetto di chiusura dell'anello ferroviario nord di Roma è attribuito al Comune di Roma capitale un contributo di 10 milioni di euro per l'anno 2015».
Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «80 milioni», con le seguenti: «78 milioni».
Conseguentemente, dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
Al comma 2, sostituire le parole da: «per la realizzazione» sino a: «loro adattamento» con le seguenti: «per progettare, sentiti gli enti territoriali e le principali istituzioni scientifiche interessate, e per svolgere attività di ricerca scientifica e tecnologica da insediare in parte delle aree in uso a EXPO S.p.A.».
Al comma 2, sopprimere la parola: «anche».
Al comma 2, secondo periodo, dopo la parola: «approvato», inserire le seguenti: «previo parere delle competenti Commissioni parlamentari».
Sopprimere il comma 3.
Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «Consiglio dei Ministri», aggiungere le seguenti: «entro il giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge».
Sopprimere il comma 4.
Al comma 4, dopo le parole: «società Expo SPA», aggiungere le seguenti: «e alla Società Expo Venice spa, ripartiti rispettivamente in 18 e 2 milioni di euro».
Al comma 5, sostituire le parole: «della Provincia», con le seguenti: «della Città Metropolitana».
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
«5-bis. All'articolo 1, comma 49, della legge 7 aprile 2014, n. 56 le parole: ''31 dicembre 2016'' sono sostituite con le seguenti: ''31 dicembre 2018''.
«5-bis. Al comma 49 della legge 7 aprile 2014, n. 56 le parole: »31 dicembre 2016«, sono sostituite con le seguenti: »31 dicembre 2018«.
6.1 CERONI
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole «interventi Giubilari», aggiungere le seguenti: «da realizzarsi su tutto il territorio nazionale».
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo la parola: «mobilità,», inserire le seguenti: «la pulizia delle strade,»; b) sostituire la parola: «94», con la seguente: «99»; c) sostituire la parola: «65», con la seguente: «75».
Conseguentemente, all'articolo 17, dopo la lettera n), inserire la seguente: «n-bis) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2015 e 10 milioni di euro per l'anno 2016, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «la mobilità», aggiungere le seguenti: «, la sicurezza».
a) sostituire la parola: «94», con la seguente: «100»; b) sostituire la parola: «65», con la seguente: «75».
Conseguentemente, all'articolo 17, dopo la lettera n), inserire la seguente: «n-bis) quanto a 6 milioni di euro per l'anno 2015 e 10 milioni di euro per l'anno 2016, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.307».
Al comma 1, dopo le parole: «di 65 milioni di euro per l'anno 2016», aggiungere le seguenti: «di cui 10 milioni di euro per il completamento degli interventi di valorizzazione e il restauro relativi al Mausoleo di Augusto in Roma e 5 milioni di euro per la valorizzazione e il restauro dell'area archeologica dell'Area sacra di Torre Argentina in Roma».
Al comma 1, il secondo periodo è sostituito con il seguente: «Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite la ripartizione annuale del Fondo, i soggetti a cui attribuire le risorse del Fondo nonché le modalità di rendicontazione delle spese sostenute a carico del Fondo per la realizzazione degli interventi giubilari».
«1-bis. La Presidenza del Consiglio trasmette alle Camere, entro il 30 giugno 2016 e il 30 giugno 2017 per le attività relative all'anno precedente, una relazione dettagliata sull'utilizzo del Fondo di cui al precedente comma;».
Sostituire il comma 2, con i seguenti:
«2. Al fine di incrementare l'offerta del servizio ferroviario regionale da e verso la stazione di Roma San Pietro e di potenziare il sistema dei servizi sanitari, in particolare gli interventi di emergenza, in concomitanza al Giubileo straordinario della Misericordia, è attribuito alla Regione Lazio un contributo di 20 milioni di euro per l'anno 2015, di cui 15 milioni per il potenziamento del servizio ferroviario regionale e 5 milioni per il sistema dei servizi sanitari. 2-bis. Al fine di incrementare l'offerta del servizio ferroviario regionale in direzione di Assisi, Cascia, Norcia, Loreto e dei luoghi interessati dalla Via Francigena e di potenziare il sistema dei servizi sanitari, in particolare gli interventi di emergenza, in concomitanza al Giubileo straordinario della Misericordia, è attribuito alla Regione Umbria un contributo di 20 milioni di euro per l'anno 2015 e alla Regione Marche un contributo di 5 milioni di euro. Le risorse non utilizzate alla chiusura dell'esercizio 2015 sono utilizzate nell'esercizio successivo. 2-ter. Al fine di migliorare l'offerta del servizio ferroviario regionale sia per l'evento che per i clienti nelle tratte da e verso le stazioni o comunque in direzione di Assisi, Cascia, Norcia, Loreto e i luoghi interessati dalla Via Francigena, Su iniziativa del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituito un tavolo tecnico, a cui partecipano le Regioni di Lazio, Marche, Umbria, Trenitalia, RFI e Grandi Stazioni SpA, per definire gli obiettivi di miglioramento del piano di servizio da e perle direzioni citate, tenuto conto anche della necessità di cessare, per l'anno 2016, l'utilizzo bei binari 1 est e 2est della stazione di Roma Termini».
Al comma 2, dopo le parole: «di emergenza,», sono aggiunte le seguenti: «nelle strutture ospedaliere dei comuni della Città metropolitana di Roma Capitale,».
Al comma 2, sostituire le parole: «47 milioni di euro per l'anno 2015; di cui 17 milioni», con le seguenti: «61 milioni di euro per l'anno 2015, di cui 37 milioni».
Conseguentemente, all'articolo 5, sopprimere il comma 4.
Al comma 2, dopo le parole: «30 milioni per il sistema dei servizi sanitari», aggiungere le seguenti: «da assegnare ai servizi di pronto soccorso e a opere destinate ad avere un'utilità sociale anche successivamente al Giubileo straordinario».
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
«2-bis. Al fine di promuovere la fruizione culturale e turistica degli antichi itinerari di pellegrinaggio in occasione del Giubileo straordinario della Misericordia, è istituito nello stato di previsione del Ministero dei beni e attività culturali e turismo, un apposito Fondo denominato ''Fondo per i cammini di pellegrinaggio'', con dotazione pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, finalizzato a supportare la realizzazione di interventi attuativi dei suddetti itinerari, approvati dalle regioni competenti entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e concernenti i seguenti ambiti:
a) individuazione, recupero, manutenzione e messa in sicurezza degli antichi tracciati, allo scopo di favorirne la piena fruibilità; b) restauro, risanamento conservativo, manutenzione e riqualificazione di immobili di interesse storico-artistico, paesaggistico ed ambientale localizzati in prossimità degli antichi tracciati; c) miglioramento della ricettività turistica, con priorità per gli interventi di recupero, completamento e manutenzione di strutture già esistenti e di rilievo storico; d) installazione di idonea segnaletica lungo gli itinerari e promozione delle attività di comunicazione rivolte a facilitarne la conoscenza e la fruizione.
2-ter. Il Ministro dei beni e attività culturali e turismo provvede, con proprio decreto, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, alla ripartizione annuale delle risorse disponibili nel Fondo di cui al comma 2-bis. Ai relativi oneri, si provvede, nei limiti di 10 milioni nel 2016 e 7 milioni nel 2017 mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».
Conseguentemente, all'articolo 17, lettera h), ovunque ricorrono, sostituire le parole: «30 milioni di euro per l'anno 2017», con le seguenti: «33 milioni di euro per l'anno 2017».
«2-bis. Al fine di promuovere la fruizione culturale e turistica degli antichi itinerari di pellegrinaggio in occasione del Giubileo straordinario della Misericordia, è autorizzata per l'anno 2016 la realizzazione di interventi finalizzati a supportare la realizzazione e la fruizione dei suddetti itinerari, approvati dalle Regioni competenti entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e concernenti i seguenti ambiti:
2-ter. Il Ministro dei beni e attività culturali e turismo provvede, con proprio decreto, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, alla ripartizione delle risorse disponibili per gli interventi di cui al comma 2-bis, pari a 7 milioni di euro per l'anno 2016, a valere sul Fondo di cui al comma 1».
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. Al fine di migliorare l’offerta di servizi di trasporto pubblico locale su gomma, in concomitanza al Giubileo straordinario della Misericordia, è attribuito al Comune di Roma capitale un contributo di 5 milioni di euro per l’anno 2015 destinato esclusivamente alla manutenzione straordinaria degli automezzi adibiti al trasporto pubblico locale».
Conseguentemente, all’articolo 17, comma 1, lettera n), sostituire le parole: «483,8 milioni», con le seguenti: « 488,8 milioni» ed all’elenco ivi allegato, apportare le seguenti variazioni:
6.16 CIOFFI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI
«2-bis. Al fine di migliorare l’offerta di servizi di trasporto pubblico locale in concomitanza al Giubileo straordinario della Misericordia, è attribuito al Comune di Roma capitale un contributo di 2 milioni di euro per l’anno 2015 destinato alla manutenzione e all’adeguamento del materiale rotabile in funzione sulle linee metropolitane».
Conseguentemente, all’articolo 17, comma 1, lettera n), sostituire le parole: «483,8 milioni», con le seguenti: «485,8 milioni» ed all’elenco ivi allegato, apportare le seguenti variazioni:
6.17 COMAROLI
«2-bis. La Regione Lazio trasmette alle Camere, entro il 30 giugno 2016 e il 30 giugno 2017 per le attività relative all'anno precedete, una relazione dettagliata sull'utilizzo del contributo di cui al precedente comma».
«2-bis. Il piano di utilizzo dei fondi di cui ai commi 1 e 2 sono sottoposti al parere delle competenti Commissioni parlamentati».
7.1 CERONI
Al comma 1, le parole: «fino a 1500 unità» sono sostituite dalle seguenti: «fino a 3000 unità».
Conseguentemente, al comma 2, sostituire rispettivamente le parole: «3.764.789 milioni», con le seguenti: «7.529.578 milioni» e «14.312.000 milioni» con le seguenti: «28.624.000 milioni», nonché sostituire le parole: «euro 14.012.000» con le seguenti: «euro 28.024.000» e le parole: «euro 300.000» con le seguenti: «euro 600.000».
E conseguentemente ancora, all’articolo 17, comma 1, lettera a), sostituire le parole: «483,8 milioni» con le seguenti: « 501,9 milioni» ed all’elenco ivi allegato, apportare le seguenti variazioni:
7.3 SANTANGELO, MARTON, SCIBONA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In relazione alle straordinarie esigenze di prevenzione e contrasto alla criminalità ed al terrorismo connesse allo svolgimento del Giubileo, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il contingente militare attualmente impegnato nella vigilanza dei cantieri per la realizzazione della linea ferroviaria ad alta velocità tra Torino e Lione e nel sottoattraversamento della città di Firenze è trasferito nella città di Roma».
Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
«4-bis. Al fine di garantire la piena funzionalità dell'organizzazione amministrativa, anche con riguardo alla sicurezza e al presidio del territorio comunale in occasione del Giubileo della Misericordia, e tenuto conto dell'istituzione dell'Ente territoriale Roma Capitale di cui all'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, il fondo per la retribuzione accessoria del personale di Roma Capitale è costituito appostando come risorse stabili risorse variabili già destinate al fondo per il salario accessorio e stabilmente nelle disponibilità finanziarie dell'ente, sulla base dell'analisi comparata con i comuni capoluogo di regione con popolazione superiore a 300.000 abitanti, comunque senza incrementi dell'entità complessiva del fondo e ferma restando la compatibilità finanziaria e il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica. 4-ter. All'articolo 4, comma primo, primo periodo, del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito dalla legge 2 maggio 2014, n. 68 le parole: ''corrispondente a quelle in cui si è verificato il superamento di tali vincoli.'' sono sostituite dalle seguenti: ''non superiore a quindici.''. 4-quater. All'articolo 4, comma 3, primo periodo, del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito dalla legge 2 maggio 2014, n. 68 dopo le parole: ''disposizioni di cui al'' sono aggiunte le seguenti: ''quarto e''. 4-quinquies. All'articolo 4, comma 3, primo periodo, della decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito dalla legge 2 maggio 2014, n. 68 le parole: ''ai termini di adeguamento previsti dall'articolo 65 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e successive modificazioni,'' sono sostituite dalle seguenti: ''al 31 dicembre 2014''».
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
«4-bis. Al fine di garantire la piena funzionalità dell'organizzazione amministrativa, anche con riguardo alla sicurezza e al presidio del territorio comunale in occasione del Giubileo della Misericordia, e tenuto conto dell'istituzione dell'Ente territoriale Roma Capitale di cui all'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, il fondo per la retribuzione accessoria del personale di Roma Capitale è costituito appostando come risorse stabili risorse variabili già destinate al fondo per il salario accessorio e stabilmente nelle disponibilità finanziarie dell'ente, sulla base dell'analisi comparata con i comuni capoluogo di regione con popolazione superiore a 300.000 abitanti, comunque senza incrementi dell'entità complessiva del fondo e ferma restando la compatibilità finanziaria e il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica».
«4-bis. Al fine di corrispondere alle esigenze connesse allo svolgimento del Giubileo straordinario della Misericordia, nei confronti dell'Ente Roma Capitale per il periodo dallo dicembre 2015 allo dicembre 2016, nell'ambito delle risorse di bilancio dell'Ente e senza maggiori oneri per la finanza pubblicai non si applicano per le sole spese di personale assunto con forme di contratto a tempo determinato, che sono strettamente necessarie allo svolgimento del Giubileo, i limiti di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni. Al personale non dirigenziale, compresi i titolari di posizione organizzativa, direttamente impiegato nelle attività di cui al periodo precedente, fino al 1º dicembre 2016, può essere autorizzata dall'Ente Roma Capitale la corresponsione; nell'ambito delle risorse di bilancio dell'Ente e senza maggiori oneri per la finanza pubblica, nel limite massimo complessivo di 45 ore pro capite mensili, di compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese, oltre i limiti previsti dall'articolo 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto regioni e autonomie locali del 1º aprile 1999 e in deroga alle disposizioni di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 e successive modificazioni e integrazioni. Le spese di cui al presente comma non concorrono alla definizione dell'ammontare della riduzione della spesa di personale ai sensi dell'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni».
Dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:
«4-bis. Ai fini dell'attuazione del comma 1, è autorizzata la spesa di 20.000.000 di euro è per l'anno 2016 a favore del dipartimento delle informazioni per la sicurezza, per le esigenze delle agenzie di cui agli articoli 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 124».
Conseguentemente, all'articolo 17, comma 1, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:
«n-bis) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2016, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».
Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
a) il comma 4-ter articolo 16 del decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68; b) il comma 26 dell'articolo 1 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148; c) il comma 2, lettera b) dell'articolo 78 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; d) dalle parole: ''I subcommissari'' alle parole: ''50 per cento,'' del comma 13-ter del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; e) il comma 13-quater e il comma 15-ter dell'articolo 14 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122».
8.1 D'ALÌ, MANDELLI, BOCCARDI, CERONI
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 sostituire le parole: «10 milioni», con le seguenti: «15 milioni»; b) sostituire il comma 2, con il seguente:
«2. I fondi sono destinati alle misure di cui al comma 2, lettere b), f) ed i) dell'articolo 30 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, in particolare quanto ad euro 2 milioni per il supporto alle più rilevanti manifestazioni fieristiche italiane di livello internazionale, quanto ad euro 8 milioni per la realizzazione di campagne di promozione strategica nei mercati più rilevanti e di contrasto al fenomeno dell'Italian sounding e quanto a 5 milioni per il rafforzamento organizzativo delle start up nonché delle micro, piccole e medie imprese in particolare attraverso l'erogazione di contributi a fondo perduto in forma di voucher».
Conseguentemente, all'articolo 17, comma 1, lettera a), sostituire la cifra: «483,8», con la seguente: «488,8».
«2. I fondi sono destinati alle misure di cui al comma 2, lettere b), f) ed i) dell'articolo 30 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, in particolare quanto ad euro 2 milioni per il supporto alle più rilevanti manifestazioni fieristiche italiane di livello internazionale, quanto a 3 milioni per la valorizzazione delle produzioni di eccellenza, in particolare agricole e agro alimentari, e tutela all'estero dei marchi e delle certificazioni di qualità e di origine delle imprese e dei prodotti, quanto ad euro 8 milioni per la realizzazione di campagne di promozione strategica nei mercati più rilevanti e di contrasto al fenomeno dell'Italian sounding e quanto a 2 milioni per il sostegno all'utilizzo degli strumenti di e-commerce da parte delle piccole e medie imprese».
a) al comma 1, sostituire le parole: «10 milioni», con le seguenti: «20 milioni»; b) sostituire il comma 2, con il seguente: «2. I fondi sono destinati alle misure di cui al comma 2, dell'articolo 30 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164».
Conseguentemente, all'articolo 17, comma 1, lettera a), sostituire la cifra: «483,8», con la seguente: «493,8».
Sostituire il comma 2, con il seguente:
«2. l fondi sono destinati alle misure di cui al comma 2, lettere c) ed f) dell'articolo 30 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, in particolare quanto ad euro 8 milioni per la valorizzazione delle produzioni di eccellenza, in particolare agricole e agroalimentari, e tutela all'estero dei marchi e delle certificazioni di qualità e di origine delle imprese e dei prodotti, con priorità per le aziende che assicurano un sistema di tracciabilità del prodotto e di etichettatura, e quanto ad euro 2 milioni per la realizzazione di campagne di promozione strategica nei mercati più rilevanti e di contrasto al fenomeno dell'Italian sounding».
Al comma 2, sopprimere le parole da: «quanto ad euro 2 milioni», fino a: «internazionale e».
Al comma 2, dopo le parole: «di livello internazionale», inserire le seguenti: «, incentivando, in particolare, la partecipazione da parte delle piccole e medie imprese locali».
«2-bis. All'articolo 4 della legge 3 febbraio 2011, n. 4, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
''2. Per i prodotti alimentari non trasformati, l'indicazione del luogo di origine o di provenienza riguarda il Paese di produzione dei prodotti. Per i prodotti alimentari trasformati, l'indicazione riguarda i luoghi in cui sono avvenute le singole fasi di trasformazione e i luoghi di coltivazione e allevamento delle materie prime agricole utilizzate nella preparazione o nella produzione dei prodotti'';
b) il comma 4 è sostituito dal seguente:
''4. Con i decreti di cui al comma 3 sono altresì definiti, relativamente a ciascuna filiera, prodotti alimentari soggetti all'obbligo dell'indicazione di cui al comma 1 nonché i requisiti inerenti l'indicazione della provenienza delle materie prime, e dei luoghi di lavorazione delle stesse, impiegate per la preparazione o produzione di prodotti di cui al comma 2''».
«2-bis. Tutti i prodotti agroalimentari e della pesca in commercio nel territorio italiano sono sottoposti a un sistema di tracciabilità documentale al fine di consentire al consumatore e alle autorità competenti di conoscere, in modo chiaro e trasparente, le varie fasi di produzione e di lavorazione dei medesimi prodotti. Le imprese del settore agroalimentare e della pesca assicurano la tracciabilità del percorso seguito all'interno dello stabilimento da ogni materia prima e sostanza utilizzata nella trasformazione e garantiscono l'origine delle materie prime utilizzate in tutte le fasi di produzione e distribuzione. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e Forestali entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma».
Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e con l'adozione delle formalità di gara e di evidenza previste per la pubblica amministrazione e dalla normativa comunitaria».
Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
«3-bis. Al fine di assicurare la sicurezza alimentare e la tutela del consumatore, nonché per salvaguardare il patrimonio genetico animale e vegetale nazionale è istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali un apposito fondo per la tutela del made in Italy, la sicurezza alimentare e la salvaguardia della biodiversità animale e vegetale con una dotazione di 3 milioni di euro per il 2016, 3 per il 2017 e 5 per il 2018. 3-ter. Il fondo di cui al comma precedente, finalizzato ad assicurare il funzionamento dell'ovile nazionale di Foggia, la banca nazionale del Germoplasma del CNR e l'attivazione dell'Agenzia nazionale per la sicurezza alimentare, di cui all'articolo 11 del decreto-legge decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazione dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, è ripartito con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. 3-quater. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis si provvede mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. 3-quinques. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono stabilite, entro il 31 luglio 2016 le norme per l'organizzazione, il funzionamento l'amministrazione e il finanziamento dell'Agenzia».
«3-bis. Al fine di tutelare le produzioni nazionali di qualità del settore lattiero caseario e prevenire i fenomeni di contraffazione, a decorrere dal 30 giugno 2016, la produzione dei formaggi registrati come DOP ai sensi del Regolamento (UE) n. 1151/2012, del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, deve avvenire in uno spazio dedicato in cui è lavorato esclusivamente latte proveniente da allevamenti inseriti nel rispettivo sistema di controllo. In tale spazio può avvenire anche la produzione di semi lavorati e di altri prodotti, purché realizzati esclusivamente con latte proveniente da allevamenti inseriti nel sistema di controllo della rispettiva DOP. La produzione di formaggi realizzati, anche o esclusivamente, con latte differente da quello proveniente da allevamenti inseriti nel sistema di controllo della DOP, deve essere effettuata in uno spazio differente. 3-ter. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della salute, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3-bis, prevedendo che la separazione spaziale delle produzioni impedisca ogni contatto, anche accidentale, tra latte proveniente da allevamenti inseriti nel sistema di controllo delle DOP e altro latte, in tutte le fasi della lavorazione e del confezionamento. 3-quater. Fatta salva l'applicazione delle norme penali vigenti, per la violazione delle disposizioni di cui ai commi 3-bis e 3-ter, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116».
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis. All'articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo. il comma 217, è aggiunto il seguente:
''217-bis. Al fine di salvaguardare le produzioni lattiera casearie di qualità provenienti da aree svantaggiate, per gli anni 2016 e 2017, una quota non inferiore al 10 per cento dell'importo disponibile sul Fondo di cui al comma 214 e riservato ai produttori le cui aziende risultano localizzate nei comuni classificati come totalmente montani o parzialmente montani nell'elenco predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)''».
«3-bis. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n.190, dopo il comma 217, è aggiunto il seguente:
''217-bis. Al fine di salvaguardare le produzioni lattiero casearie di qualità provenienti da aree svantaggiate, per gli anni 2016 e 2017, una quota non inferiore al 20 per cento dell'importo disponibile sul Fondo di cui al comma 214 è riservato ai produttori le cui aziende risultano localizzate nei comuni classificati come totalmente montani o parzialmente montani nell'elenco predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) situati nelle province interamente montane confinanti con paesi esteri''».
Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:
a. le specifiche tecniche dei sistemi di etichettatura con codice a barre; b. le modalità di accreditamento degli enti certificatori; c. le modalità di accesso alle agevolazioni di cui agli articoli 3 e 4.
6. È altresì istituito, con il regolamento di cui al comma 1, un Elenco nazionale delle imprese produttrici di prodotti interamente realizzati in Italia che hanno aderito alla certificazione della propria filiera e all'introduzione del relativo codice a barre».
a) all'articolo 104 , il comma 7, è sostituito dal seguente:
''7. Qualora i produttori e i distributori importino, da paesi extracomunitari, ed immettano sul mercato prodotti, hanno l'obbligo di richiedere preventivamente ai laboratori di analisi autorizzati dalle disposizioni vigenti l'esecuzione dei test e delle prove sui prodotti per verificare l'assenza di elementi che possano danneggiare il consumatore 'sotto il profilo igienico-sanitario. La certificazione dei risultati ottenuti è rilasciata successivamente ai produttori e ai distributori. Qualora i produttori e i distributori sappiano o debbano sapere, sulla base delle informazioni in loro possesso e in quanto operatori professionali, che un prodotto da loro immesso sul mercato o altrimenti fornito al consumatore presenta per il consumatore stesso rischi incompatibili con l'obbligo generale di sicurezza, informano immediatamente le amministrazioni competenti, di cui all'articolo 106, comma 1, precisando le azioni intraprese per prevenire i rischi per i consumatori'';
b) all'articolo 112, al comma 5, dopo le parole: ''il produttore che violi le disposizioni di cui all'articolo 104, commi 2, 3, 5, 7,'' sono aggiunte le seguenti: ''terzo periodo,'' e dopo le parole: ''il distributore che violi le disposizioni di cui al medesimo articolo 104, commi 6, 7,'' sono aggiunte le seguenti: ''terzo periodo,''; c) all'articolo 112, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:
''5-bis. In caso di mancata certificazione da parte dei produttori e dei distributori di cui al comma 7 dell'articolo 104, è previsto il sequestro dei prodotti. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il produttore o il distributore che immetta sul mercato i prodotti in assenza della certificazione di cui al comma 7 dell'articolo 104, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a 20.000euro''».
9.1 MILO
Sopprimere l'articolo 9.
10.1 CERONI
Al comma 1 sostituire le parole: «30 milioni per l'anno 2015» con le seguenti: «30 milioni annui per ciascun anno del triennio 2015-2017».
Conseguentemente all'articolo 17, comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, le parole: «quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2017, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze», e dopo inserire il seguente: «1-bis. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 è ridotto di 30 milioni di euro nell'anno 2016».
Al comma 1, sostituire le parole: «30 milioni per l'anno 2015», con le seguenti: «30 milioni a decorrere dal 2015».
Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis La misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è fissata in misura pari al 5,2 per cento dell'ammontare delle somme giocate, a decorrere dal 1º gennaio 2016».
Dopo il comma 1, inserire i seguenti:
«1-bis. Per le finalità di cui al comma 1, sono stanziati ulteriori 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016. 1-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 1-bis, pari a 30 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».
«2-bis. Al fine di non compromettere la continuità dei servizi ferroviari a media e lunga percorrenza rientranti nel perimetro del Servizio Universale, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del Regolamento CE n. 1370, del 2007, per l'anno 2016 i servizi ferroviari già oggetto del Contratto di servizio con trenitalia S.p.A. continuano ad essere affidati alla medesima società. In attesa della formalizzazione del relativo contratto di servizio che dovrà riguardare anche il successivo periodo 2017-2021 ed includere anche i servizi ferroviari di competenza delle Regioni a statuto speciale, per i quali non sia ancora operativa l'attribuzione delle connesse funzioni di amministrazione e programmazione svolti in virtù della clausola di continuità contenuta nell'articolo 13 del contratto di servizio 2004-2005; il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a corrispondere a Trenitalia, i corrispettivi previsti a carico del bilancio dello Stato, ivi inclusi quelli relativi all'annualità 2015. Entro il 30 giugno 2018 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede ad avviare le procedure per addivenire ad un affidamento dei servizi ferroviari a media e lunga percorrenza rientranti nel perimetro del Servizio Universale mediante gara ad evidenza pubblica. A tal fine il contratto di servizio 2016-2021, dovrà prevedere specifiche clausole:
a) per un programma di adeguamento del materiale rotabile e la sua messa a disposizione del soggetto aggiudicatario unitamente agli impianti essenziali all'effettuazione del servizio; b) per la messa a disposizione di dati ed informazioni relative al personale addetto al servizio e al loro costo; c) per la ridefinizione, d'intesa con le regioni interessate, del perimetro dei servizi e del loro modello di esercizio, inclusi i sistemi tariffari; d) per assicurare la continuità dei servizi in attesa del subentro del nuovo aggiudicatario».
«2-bis. Al fine di garantire la continuità territoriale della regione Sardegna, il Presidente del consiglio dei Ministri, entro il 31 gennaio 2016, ne dichiara lo stato di insularità e contestualmente avvia le procedure necessarie, nel rispetto dello statuto regionale e delle normativa dell'Unione Europea, per il riconoscimento dello stato di insularità alla stessa regione in ambito comunitario».
Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:
«2-bis. Al fine di garantire la libera circolazione ed il diritto alla mobilità delle persone, nonché di ovviare alle difficoltà causate dall'insularità, nelle tratte da e per la Sardegna, i vettori aerei che operano in regime di continuità territoriale riconoscono tale regime agevolato a coloro che posseggano anche uno solo dei seguenti requisiti:
a) nati in Sardegna; b) residenti in Sardegna; c) diversamente abili; d) giovani fino a 21º anni di età; e) studenti fino al 27º anno di età; f) anziani fino al 70º anno di età;».
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«3. Al fine di incentivare il programma del Grande Delta quale area MAB e garantire un completo ed efficace. sistema di collegamenti tra le regioni Veneto ed Emilia Romagna, per scongiurare la chiusura del ponti in barche sul Po di Gnocca e sul Po di Goro, è attribuita al Comune di Taglio di Po la somma di euro 30 milioni per l'anno 2016».
Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:
Conseguentemente, all'articolo 1, sostituire le parole: «50 milioni» con: «30 milioni».
11.1 CERONI
Al comma 1, dopo le parole: «n. 1042», aggiungere le seguenti: «nonché ai comuni che debbano sostenere spese, conseguentemente a sentenze o contenziosi relativi al riscatto delle reti di distribuzione del gas metano, da corrispondere obbligatoriamente ai gestori delle reti medesime».
Conseguentemente, al comma 2, dopo le parole: «nell'anno 2015», aggiungere le seguenti: «ovvero le quote accantonate a tal fine nel bilancio 2015» e sostituire le parole: «8 giorni», con le seguenti: «10 giorni».
«1-bis. Al fine di implementare i collegamenti tra le Città Metropolitane e i comuni che compongono l'area metropolitana delle Regioni del Mezzogiorno, è autorizzata la spesa pari al 20 per cento dell'incremento del Fondo di cui al precedente comma».
Al comma 2, sostituire le parole: «8 giorni», con le seguenti: «20».
«2-bis. Per le somme iscritte a debito degli Enti Locali ed inerenti rimborsi per maggiori erogazioni attribuite agli Enti medesimi per spese a titolo di contributo per il personale transitato pressa gli Enti locali ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 agosto 1988, n. 325, e dal Presidente del Consiglio dei ministri 22 luglio 1989, n. 428, viene concessa una dilazione nei pagamenti in 20 rate annuali con decorrenza 1º gennaio 2016 mediante trattenute in sede di erogazione su qualunque assegnazione finanziaria dovuta dal Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli affari Interni e Territoriali. 2-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 2-bis, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2035, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004., n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».
«2-bis. Le somme trattenute dalla struttura di gestione dell'Agenzia delle entrate a titolo di alimentazione del fondo di solidarietà comunale 2014 a norma del comma 380-ter della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che non sono state effettuate per intero alla data del 31 gennaio 2015, sui gettiti dell'imposta municipale propria (IMU) o del tributo per i servizi indivisibili (TASI) 2015, non sono considerate tra le spese finali di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 12 novembre 2011 n. 183, rilevanti ai fini del Patto di stabilità interno. Le somme trattenute dalla struttura di gestione dell'Agenzia delle entrate a titolo di recupero dell'anticipazione del gettito della prima rata della TASI ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che non sono state effettuate per intero alla data del 31 gennaio 2015, sui gettiti dell'imposta municipale propria (IMU) o del tributo per i servizi indivisibili (TASI) 2015, non sono considerate tra le spese finali di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 12 novembre 2011 n. 183, rilevanti ai fini del Patto di stabilità interno. Gli impegni di spesa determinati in conseguenza delle mancate trattenute di cui ai commi 1 e 2, non incidono sul computo della spesa corrente ai fini della determinazione degli obblighi di finanza pubblica a carico di ciascun ente».
Conseguentemente, all'articolo 13, dopo le parole: «e successive modificazioni», aggiungere le seguenti: «, di cui una quota pari a 15 milioni di euro è destinata agli interventi di cui all'articolo 11, comma 2-bis».
«2-bis. È autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2016, per i lavori di prolungamento della linea metropolitana M5, dal capolinea di Bignami a Monza Bettola, con previsione di prosecuzione fino alle stazioni di ''Ospedale San Gerardo'' e ''Parco Villa Reale''».
Conseguentemente, all'articolo 17, è aggiunto il seguente comma:
«3. Al fine di razionalizzare gli spazi complessivi per l'utilizzo degli immobili in uso governativo e di ridurre la spesa relativa agli immobili condotti in locazione dallo Stato, il Ministro dell'economia e delle finanze, con propri decreti, determina i piani di razionalizzazione degli spazi e di riduzione della spesa, anche differenziandoli per ambiti territoriali e per patrimonio utilizzato, elaborati per il triennio 2016-2018 d'intesa tra l'Agenzia del demanio e le amministrazioni centrali e periferiche, usuarie e conduttrici. Tali piani sono finalizzati a conseguire una riduzione complessiva non inferiore a 200 milioni di euro annui del valore dei canoni per locazioni passive e del costo d'uso equivalente degli immobili utilizzati».
«2-bis. Esclusivamente per gli enti che hanno deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario al sensi dell'articolo 243-bis del decreto legislativo n. 267 del 2000, è concessa, nel limite massimo complessivo di 15 milioni di euro per l'anno 2015, la possiblità di prevedere l'utilizzo dell'anticipazione di liquidità concessa dalla Cassa depositi e prestiti ai sensi del decreto-legge n. 35 del 2013, per le misure di cui alla lettera c), del comma 6, dell'articolo 243-bis, per il ripiano del disavanzo di amministrazione e per il finanziamento del debiti fuori bilancio».
«2-bis. È disposta l'esclusione dal patto di stabilità interno per l'anno 2015, delle spese, comunque finanziate, sostenute dai comuni, per un ammontare complessivo non superiore a 7,5 milioni di euro, per fronteggiare i danni provocati dagli eventi meteorologici del 2014 individuati nelle ordinanze del Commissario delegato della Protezione civile n. 203 del 14 novembre 2014 e n. 216 del 30 dicembre 2014. L'esclusione delle spese deve essere atte stata da una dichiarazione del sindaco asseverata dal responsabile servizi finanziari e dal collegio dei revisori».
Conseguentemente, all'articolo 13, dopo le parole: «e successive modificazioni», aggiungere le seguenti: «, di cui una quota pari a 7,5 milioni di euro è destinata agli interventi di cui all'articolo 11, comma 2-bis».
«2-bis. In deroga a quanto disposto all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per l'anno 2015 sono valide le deliberazioni relative a regolamenti, aliquote e tariffe di tributi adottate dai comuni entro il 30 settembre 2015, per le quali siano state correttamente e compiuta mente espletate le procedure di pubblicazione di cui al quinto periodo del comma 13-bis dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dal settimo periodo del comma 688 dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 2013, n. 147 e dal primo periodo del comma 8 dell'articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23».
«2-bis. A partire dal 1º gennaio 2016, le misure già previste dall'articolo 1, comma 294 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per gli anni 2016 e 2017 sono disciplinate dai commi seguenti. Le risorse di cui al primo periodo sono attribuite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti alle imprese ferroviarie a compensazione dei costi supplementari per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria, inclusi quelli relativi al traghettamento ferroviario delle merci, e ai servizi ad esso connessi, sostenuti dal trasporto ferroviario ma non da un'altra modalità di trasporto concorrente più inquinante per l'effettuazione di trasporti delle merci, compresi quelli transfrontalieri, aventi origine o destinazione nelle regioni Abruzzo, Molise, Lazio, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia. La predetta compensazione è determinata proporzionalmente ai treni/km sviluppati dalle imprese ferroviarie sulle relazioni sopraindicate. Le risorse non attribuite, alle imprese ferroviarie ai sensi del secondo periodo, sono destinate, nei limiti degli stanziamenti esistenti, al riconoscimento di un contributo alle imprese ferroviarie che effettuano i trasporti di merci per ferrovia sull'intera infrastruttura ferroviaria nazionale, in misura non superiore al valore di 2,5 euro a treno/Km. Detto contributo, che tiene conto dei costi esterni evitati rispetto alla modalità stradale, è ripartito fra le imprese aventi diritto in maniera proporzionale ai treni/Km effettuati. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti saranno disciplinate le modalità di calcolo e di attuazione delle misure di cui al presente comma. Gli ultimi due periodi dell'articolo 1, comma 294, della legge 23 dicembre 20141 n. 190, sono soppressi e sostituiti dal seguente: ''Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti saranno disciplinate le modalità di calcolo e di attuazione delle misure di cui al presente articolo''».
«2-bis. Per l'anno 2015, nel saldo finanziario espresso in termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma 3, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le spese sostenute dai comuni individuati quali SIN (sito di interesse nazionale) per le politiche ambientali ed il riuso protettivo delle aree interessate».
«2-bis. Agli enti che hanno registrato maggiore spesa corrente negli anni 2009-2012 a causa di spese per la gestione diretta di una Residenza per anziani (RSA) che hanno inciso in misura pari o superiore al 45 per cento sulla spesa corrente totale dell'ente, nell'anno 2015 sono attribuiti spazi finanziari nella misura pari al 13,56 per cento della spesa corrente media sostenuta nel quadriennio 2009-2012 per la gestione diretta della Residenza per anziani (RSA) escludendo dalla base di calcolo della suddetta media l'anno con il valore più alto della spesa».
Conseguentemente, all'articolo 13, dopo le parole: «e successive modificazioni» aggiungere le seguenti: «, di cui una quota pari a 7,5 milioni di euro è destinata agli interventi di cui all'articolo 11, comma 2-bis».
Dopo l’articolo 11, aggiungere il seguente:
Conseguentemente, all’articolo 17, comma 1, lettera n), sostituire le parole: «483,8 milioni» con le seguenti: «485,8 milioni» ed all’elenco ivi allegato, apportare le seguenti variazioni:
12.1 MILO
Al comma 1 sostituire le parole: «100 milioni di euro per l'anno 2015» con le seguenti: «300 milioni di euro decorrere dal 2015».
«1-bis. La misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è fissata in misura pari al 13,8 per l'anno 2015 e 14,2 per cento dell'ammontare delle somme giocate, a decorrere dal 1º gennaio 2016.».
Al comma 1, sostituire le parole: «100 milioni» con le seguenti: «20 milioni».
Conseguentemene, all'articolo 16, comma l, sostituire le parole: «140 milioni» con le seguenti: «220 milioni, di cui 180 milioni per produzioni realizzate nei territori delle Regioni dell'Obiettivo convergenza».
Al comma 1, sostituire le parole: «100 milioni» con le seguenti: «94 milioni».
Conseguentemente, all'articolo 17, comma 1, sopprimere la lettera b).
Al comma 1, sostituire le parole: «100 milioni» con le seguenti: «95 milioni».
Conseguentemente, all'articolo 17, comma 1, sopprimere la lettera f).
Sopprimere l'articolo 13.
Al comma 1, sopprimere il secondo e terzo periodo.
Conseguentemente all'articolo 17, comma 1, sopprimere la lettera m), e inserire il seguente comma:
«1.bis La misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è fissata in misura pari al 15,2 per cento dell'ammontare delle somme giocate, a decorrere dal 1º gennaio 2016».
Al comma 1, sopprimere il secondo e il terzo periodo.
Conseguentemente, all’articolo 17, comma 1, apportare le seguenti modifiche: alla lettera a), sostituire le parole: «483,8 milioni», con le seguenti: «883,8 milioni» nonché, all’elenco ivi allegato, apportare le seguenti variazioni:
13.7 RUTA
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
«1-bis. Gli enti del servizio sanitario nazionale delle regioni sottoposte a piano di rientro, per i quali vige il blocco del turn-over, qualora la stessa regione rispetti i vincoli di spesa per il personale previsti dalla legge n. 191 del 2009, possono prorogare i contratti a tempo determinato in essere, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 4, comma 9, del decreto-legge n. 101 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2013, per soddisfare esigenze inderogabili ed indifferibili al fine di garantire i LEA, nei limiti dei posti in dotazione organica vacanti e ad invarianza di spesa, per la durata del piano di rientro o fino alla copertura dei posti con assunzione a tempo indeterminato disposta ai sensi del periodo successivo. I medesimi enti del servizio sanitario nazionale, qualora la stessa, regione rispetti i vincoli di spesa per il personale previsti dalla legge n. 191 del 2009, per la durata del piano di rientro, al fine di garantire i LEA, nei limiti dei posti in dotazione organica vacanti, possono bandire procedure concorsuali per titoli ed esami per assunzioni a tempo indeterminato riservate a favore di coloro che siano comunque in possesso, al momento della scadenza del termine per la presentazione della domanda, di tre anni di servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze dell'amministrazione che emana il bando, con esclusione, in ogni caso, dei servizi prestati presso uffici di diretta collaborazione degli organi politici. 1-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 1-bis, pari a 95 milioni di euro a decorrere dal 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».
«1-bis. Gli enti del servizio sanitario nazionale delle regioni sottoposte a piano di rientro, per i quali vige il blocco del turn-over, qualora la stessa regione rispetti i vincoli di spesa per il personale previsti dalla legge n. 191 del 2009, possono prorogare i contratti a tempo determinato in essere, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 4, comma 9, del decreto-legge n. 101 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2013 per soddisfare esigenze inderogabili ed indifferibili al fine di garantire i LEA, nei limiti dei posti in dotazione organica vacanti e ad invarianza di spesa, per la durata del piano di rientro o fino alla copertura dei posti con assunzione a tempo indeterminato disposta ai sensi del periodo successivo. I medesimi enti del servizio sanitario nazionale, qualora la stessa regione rispetti i vincoli di spesa per il personale previsti dalla legge n. 191 del 2009, per la durata del Piano di Rientro, al fine di garantire i LEA, nei limiti dei posti in dotazione organica vacanti, possono bandire procedure concorsuali per titoli ed esami per assunzioni a tempo indeterminato riservate a favore di coloro che siano comunque in possesso, al momento della scadenza del termine per la presentazione della domanda, di tre anni di servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze dell'amministrazione che emana il bando, con esclusione, in ogni caso dei servizi prestati presso uffici di diretta collaborazione degli organi politici».
«1-bis. Gli enti del servizio sanitario nazionale delle regioni sottoposte a piano di rientrai qualora la stessa regione rispetti i vincoli di spesa per il personale previsti dalla legge n. 191 del 2009, in deroga a quanto previsto dall'articolo 4, comma 9, del decreto-legge. n. 101 del 2013, convertito con modificazioni, dalla legge 125 del 2013, al fine di garantire i LEA, nei limiti dei posti in dotazione organica vacanti, possono bandire procedure concorsuali per titoli ed esami per assunzioni a tempo indeterminato anche a favore di coloro che siano comunque in possesso di tre anni di servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze dell'amministrazione che emana il bando, con esclusione, in ogni caso, dei servizi prestati presso uffici di diretta collaborazione degli organi politici. 1-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 1-bis, pari a 50 milioni di euro a decorrere dal 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».
«1-bis. Gli enti del servizio sanitario nazionale delle regioni sottoposte a piano di rientro, per i quali vige il blocco del turn-over, qualora la stessa regione rispetti i vincoli di spesa per il personale previsti dalla legge n. 191 del 2009, possono prorogare, fino al 31 dicembre 2016, i contratti a tempo determinato in essere, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 4, comma 9 del decreto-legge n. 101 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2013 per soddisfare esigenze inderogabili ed indifferibili al fine di garantire i LEA, nei limiti del posti in dotazione organica vacanti e ad invarianza di spesa. 1-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 1-bis, pari a 45 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».
«1-bis. Le amministrazioni pubbliche di cui di cui all'articolo 3, commi 1, 2 e 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che hanno graduatorie di concorso pubblicate con relativi vincitori in attesa di assunzione, alla data di entrata in vigore della presente legge, possono procedere dal 1 luglio 2016 all'assunzione di un numero complessivo di 1.000 unità di vincitori di concorso, di un numero complessivo di 1.000 unità nel 2017 e di 2.140 unità nel 2018, tra i 4.140 ancora non assunti così come dal monitoraggio telematico delle graduatorie concorsuali vigenti per assunzioni a tempo indeterminato, già effettuato dal dipartimento della funzione pubblica in applicazione dell'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, di là dei limiti previsti dal decreto-legge 24 giugno 2014 n. 90, individuati, alla data di entrata in vigore della presente legge. 1-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri, le modalità e le procedure per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1-bis. 1-quater. Ai maggiori oneri di cui al comma 1-bis, pari a 15,5 milioni di euro per l'anno 2016, a 62 milioni di euro per l'anno 2017 e a 128,34 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».
«1-bis. Gli Enti del Servizio sanitario nazionale della regione Molise, per i quali vige il blocco del turn-over, qualora la stessa regione rispetti i vincoli di spesa per il personale previsti dalla legge n. 191 del 2009, possono prorogare, fino al 31 dicembre 2016, i contratti a tempo determinato in essere, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 4, comma 9 del decreto-legge n. 101 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2013 per soddisfare esigenze inderogabili ed indifferibili al fine di garantire i LEA, nei limiti dei posti in dotazione organica vacanti e ad invarianza di spesa. 1-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 1-bis, pari a 4,5 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'art. 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».
«1-bis. Gli Enti del Servizio sanitario nazionale delle regioni sottoposte a piano di rientro, per i quali vige il blocco del turn-over, qualora la stessa regione rispetti i vincoli di spesa per il personale previsti dalla legge n. 191 del 2009, possono prorogare, fino al 31 dicembre 2016, i contratti a tempo determinato in essere, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 4, comma 9 del decreto-legge n. 101 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2013 per soddisfare esigenze inderogabili ed indifferibili al fine di garantire i LEA, nei limiti dei posti in dotazione organica vacanti e ad invarianza di spesa».
«1-bis. L'articolo 19, comma 2, primo periodo del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in relazione alle attività formative svolte dagli organismi di formazione professionale che percepiscono contributi pubblici, anche erogati ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, si interpreta nel senso che l'imposta sul valore aggiunto, assolta sull'acquisto di beni e servizi è detraibile se i beni e servizi acquistati con tali contributi sono utilizzati per l'effettuazione di operazioni imponibili o che danno diritto alla detrazione. 1-ter. Resta ferma la detrazione dell'imposta sugli acquisti di beni e servizi assolta, in ogni caso, anteriormente alla conversione in legge del presente decreto-legge, dagli organismi di formazione professionale per la realizzazione delle attività formative, ancorché in relazione alle stesse abbiano ricevuto contributi ai sensi dell'articolo 12 della legge n. 241 del 1990, fuori campo lVA. Non si fa luogo, in ogni caso al rimborso dell'imposta non detratta. 1-quater. In coerenza con quanto previsto dall'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 2008, n. 196, gli enti che, anche al sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990 n. 241, erogano contributi pubblici in relazione alle attività formative svolte dagli organismi di formazione professionale, tengono conto, nella determinazione dei contributi, dell'imposta sul valore aggiunto assolta sugli acquisti di beni e servizi che, ai sensi dello stesso articolo 7 del decreto n. 196 del 2008, si consideri realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario. 1-quinquies. Ai maggiori oneri di cui ai comma da l-bis a l-quater, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1».
Dopo il comma l, aggiungere i seguenti:
«1-bis. Risultano ricomprese nell'ambito delle operazioni che danno diritto alla detrazione ai sensi dell'aricolo 19, comma 3, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica n. 633, del 1972, le attività formative svolte dagli organismi di formazione professionale, a fronte del percepimento di contributi pubblici anche erogati ai sensi dell'articolo 12 della legge n. 241 del 1990, escluse dal campo di applicazione dell'IVA di cui articolo 2, terzo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica n. 633, del 1972. 1-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 1-bis, pari a 5 mtlioni di euro per l'anno 2015, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1».
«1-bis. La dotazione del Fondo per le politiche attive del lavoro, di cui all'articolo l, comma 215, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è incrementata di 40 milioni di euro per l'anno 2016 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
«1-bis. La dotazione del Fondo per le politiche attive del lavoro, di cui all'articolo 1, comma 215, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è incrementata di 20 milioni di euro per l'anno 2016».
Conseguentemente, all'articolo 17, dopo la lettera n), inserire la seguente:
«n-bis) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2016, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.307.».
Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
''486. A decorrere dal periodo di imposta 2015, sugli importi lordi del trattamenti pensionistlci corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie è dovuto un contributo di solidarietà per scaglioni di importo, da calcolare applicando le seguenti aliquote progressive:
a) fino a sei volte il minimo: aliquota 0,1 per cento; b) per la quota parte oltre undici volte il minimo fino a quindici volte il minimo: aliquota 5 per cento; c) per la quota parte oltre quindici volte il minimo fino a venti volte il minimo: aliquota 10 per cento; d) per la quota parte oltre venti volte il minimo fino a venticinque volte il minimo: aliquota 15 per cento; e) per la quota parte oltre venticinque volte il minimo fino a trentuno volte il minimo: aliquota 20 per cento; f) per la quota parte oltre trentuno volte il minimo fino a trentanove volte il minimo: aliquota 25 per cento; g) per la quota parte oltre trentanove volte il minimo fino a cinquanta volte il minimo: aliquota al 30 per cento; h) per la quota parte oltre cinquanta volte il minimo: aliquota 32 per cento.
486-bis. Al fine dell'applicazione della trattenuta di cui al comma 486 è preso a riferimento il trattamento pensionistico complessivo lordo per l'anno considerato. L'INPS, sulla base dei dati che risultano dal casellario centrale dei pensionati, istituito con decreto de Presldente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, è tenuto a fornire a tutti gli enti interessati i necessari elementi per l'effettuazione della trattenuta del contributo di solidarletà, secondo modalità proporzionali ai trattamenti erogati. Le somme trattenute vengono acquisite dalle competenti gestioni previdenziali obbligatorie, anche al fine di concorrere al finanziamento degli interventi di cui al comma 191 del presente articolo''.
6. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, i vitalizi conseguenti a funzioni pubbliche elettive sono decurtati della somma del 50 per cento e, in ogni caso, non possono risultare di importo superiore a tre volte il trattamento minimo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS). 7. I vitalizi conseguenti a funzioni pubbliche elettive non sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo, dipendente, o libero professionale ovvero con altri redditi derivanti da trattamenti pensionistici. 8. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, i trattamenti pensionistici a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima di importo complessivo superiore a sei volte il trattamento minimo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) non sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo, dipendente, o libero professlonale. 9. Qualora l'importo totale del trattamento pensionistico o vitalizio e del reddito da lavoro autonomo, dipendente o libero professionale superi la somma di cui al comma 8, la differenza è decurtata, nella misura del 50 per cento, a valere sul trattamento pensionistico o sul vitalizio. 10. L'articolo 19 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è abrogato. 11. Alla legge 31 ottobre 1965, n. 1261, sono apportate le seguenti modiflcazioni:
1) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:
''Art. 1. – 1. L'Indennità spettante ai membri del Parlamento a norma dell'articolo 69 della costituzione per garantire il libero svolgimento del mandato è regolata dalla presente legge ed è costituita da quote mensili comprensive anche del rimborso di spese di segreteria e di rappresentanza. 2. Gli Uffici di Presidenza delle due Camere determinano l'ammontare di dette quote in misura tale che non superino l'importo lordo di euro 5.000.'';
2) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:
''Art. 2. – 1. Ai membri del Parlamento è corrisposta inoltre una diaria a titolo di rimborso delle spese di soggiorno a Roma. Gli Uffici di Presidenza delle due Camere ne determinano l'ammontare in misura non superiore all'importo lordo di euro tremilacinquecento, sulla base esclusiva degli effettivi giorni di presenza per ogni mese nelle sedute dell'Assemblea e delle commissioni.'';
12. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, la spesa di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, deve essere ridotta per un ammontare complessivo non inferiore a 100 milioni di euro; 13. All'articolo 18 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, il comma 1 è sostituito dal seguente:
''1. A decorrere dal 1º gennaio 2016, i canoni annui per i permessi di prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione e di stoccaggio nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale Italiana, sono così determinati:
a) permesso di prospezione: 2.000 euro per chilometro quadrato; b) permesso di ricerca: 3.000 euro per chilometro quadrato; c) permesso di ricerca in prima proroga: 5.000 euro per chilometro quadrato; d) permesso di ricerca in seconda proroga: 10.000 euro per chilometro quadrato; e) concessione di coltivazione: 20.000 euro per chilometro quadrato; f) concessione di coltivazione in proroga: 25.000 euro per chilometro quadrato; g) concessione di staccaggio insistente sulla relativa concessione di coltivazione: 5.000 euro per chilometro quadrato; h) concessione di stoccaggio in assenza di relativa concessione di coltivazione: 20.000 euro per chilometro quadrato''.
14. Nel caso di rilascio del titolo concessorio unico, di cui all'articolo 38 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, il canone da versare è pari a 20.000 euro per chilometro quadrato. 15. A decorrere dal 1º gennaio 2016, l'aliquota di prodotto corrisposta allo Stato dai titolari di clascuna concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi estratti sia in terraferma che in mare, ai sensi del comma 1 dell'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 è stabilita, uniformemente, nella misura del 50 per cento della quantità di iodrocarburi estratti. 16. All'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 sono apportate le seguenti modlficazioni:
a) i commi 2, 3, 6 , 6-bis e 7 sono abrogati; b) al comma 8, primo periodo, le parole da: ''e tenendo conto delle riduzioni'' fino alla fine del periodo sono soppresse; c) al comma 12, le parole: ''la Commissione di cui al comma 7'' sono sostituite dalle seguenti: ''la Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie''; d) al comma 14, le parole: ''per il funzionamento della Commissione di cui al comma 7'' sono sostituite dalle seguenti: ''per il funzionamento della Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie''.
17. A decorrere dallo gennaio 2016, viene applicata una sanzione pecuniaria di 4.000 euro per chilometro quadrato, per ogni anno di mancato inizio delle attività di concessione. 18. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazloni:
a) all'articolo 6, comma 8, le parole: ''nella misura del 96 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''nella misura del 92 per cento''; b) all'articolo 6, comma 9, le parole: ''nella misura del 96 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''nella misura del 92 per cento''; c) all'articolo 7, comma 2, le parole: ''nella misura del 96 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''nella misura del 92 per cento''.
19. Le dotazioni finanziarie iscritte nello stato di previsione del Ministero della difesa a legislazione vigente, per competenza e per cassa, a partire dall'anno 2016, ivi inclusi i programmi di spesa relativi agli investimenti pluriennali per la difesa nazionale, sono accantonate e rese indlsponibili su indicazione del Ministro della difesa per un importo non inferiore a 800 milioni annui, con riferimento al saldo netto da finanziare, per essere riassegnate all'entrata del bilancio dello Stato. Con successivo decreto del Ministero dell'economia e finanze, i predetti fondi sono destinati al finanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 5, della presente legge; 20. Gli enti pubblici non economici inclusi nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con esclusione degli ordini professionali e loro federazioni, delle federazioni sportive, degli enti operanti nei settori della cultura e della ricerca scientifica, degli enti la cui funzione consiste nella conservazione e nella trasmissione della memoria della Resistenza e delle deportazioni, anche con riferimento alla legge del 20 luglio 2000, n. 211, istitutiva del Giorno della memoria, e alla legge 30 marzo 2004, n. 92, istitutiva del Giorno del ricordo, nonché delle autorità portuali e degli enti parco sono soppressi al sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge. Sono esclusi dalla soppressione gli enti, di particolare rilievo, identifIcati con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e, per il settore di propria competenza, con decreto del Ministro dei beni e della attività culturali e del turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le funzioni esercitate da ciascun ente soppresso sono attribuite all'amministrazione vigilante, ovvero, nel caso di pluralità di amministrazioni vigilanti, a quella titolare delle maggiori competenze nella materia che ne è oggetto. L'amministrazione così individuata succede a titolo universale all'ente soppresso, in ogni rapporto, anche controverso, e ne acquisisce le risorse finanziarie, strumentali e di personale. I rapporti di lavoro a tempo determinato, alla prima scadenza successiva alla soppressione dell'ente, non possono essere rinnovati o prorogati. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, le funzioni commissariali di gestioni liquldatorie di enti pubblici ovvero di stati passivi, riferiti anche ad enti locali, possono essere attribuite a società interamente possedute dallo Stato; 21. Al fine di razionalizzare gli spazi complessivi per l'utilizzo degli immobili in uso governativo e di ridurre la spesa relativa agli immobili condotti in locazione dallo Stato, il Ministro dell'economia e delle finanze, con propri decreti, determina i piani di razionalizzazione degli spazi e di riduzione della spesa, anche differenziandoli per ambiti territoriali e per patrimonio utilizzato, elaborati per il trlennio 2015-2017 d'intesa tra l'Agenzia del demanio e le amministrazioni centrali e periferiche, usuarie e conduttrici. Tali piani sono finalizzati a conseguire una riduzione complessiva non inferiore a 100 milioni di euro annui del valore dei canoni per locazioni passive e del costo d'uso equivalente degli immobili utilizzati. 22. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, per i consumi intermedi e per l'acquisto di beni, servizi e forniture prodotti dai produttori market, le amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT al sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ricorrono al sistemi di acquisto messi a disposizione dalla società Consip spa o da altre centrali di committenza anche regionali, in modo da assicurare risparmi non inferiori a 1 miliardo di euro a decorrere dall'anno 2016. Al fine di conseguire i predetti risparmi di spesa gli enti ricompresi nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche ricorrono ai sistemi centralizzati di acquisto di beni, servizi e forniture in misura non inferiore al 50 per cento delle spese annuali complessive per l'acquisto di beni, servizi e forniture. Gli enti di cui alla presente lettera sono tenuti a specificare nel rendiconto dell'esercizio finanziario di ciascun anno l'ammontare delle spese effettuate avvalendosi dei sistemi di acquisto centralizzati, nonché l'ammontare delle spese effettuate ai sensi del sesto periodo. Al fine di conseguire i risparmi di spesa di cui alla presente lettera, entro il 30 giugno di ogni anno, a partire dal 2016, tutti gli enti di cui al primo periodo, definiscono e inviano alla società Consip spa l'elenco dei beni, servizi e forniture .di cui necessitano per l'espletamento delle proprie funzioni istituzionali e per lo svolgimento di ogni altra attività. I comuni e le province provvedono alla trasmissione di tale elenco rispettivamente tramite l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e l'Unione delle province d'Italia (UPI). Entro il 30 novembre di ogni anno, a partire dal 2016, la società Consip spa individua e aggiorna, ove necessario, mediante un sistema di benchmarking, il rapporto di qualità e prezzo in relazione alle tipologie di beni, servizi e forniture indicate negli elenchi di cui al quarto periodo. In deroga a quanto previsto nel periodi precedenti, gli enti di cui alla presente lettera, possono stipulare contratti di acquisto solo a un prezzo più basso di quello individuato dalla società Consip spa. In caso di mancato rispetto degli obiettivi di risparmio di spesa di cui al primo periodo, al fine del patto di stabilità interno, sono ridotti i trasferimenti statali a qualunque titolo spettanti alle regioni a statuto ordinario, i trasferimenti correnti dovuti alle province e ai comuni e i trasferimenti alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato. In caso di mancato rispetto degli obiettivi di risparmio di spesa di cui al primo periodo, e degli obblighi di cui alla presente lettera, il soggetto inadempiente, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza, non può: 1) impegnare spese correnti in misura superiore all'importo annuale medio dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio; 2) ricorrere all'indebitamento per gli investimenti i mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti, i quali devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il rispetto degli obblighi di cui alla presente lettera nell'anno recedente; l'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito, in assenza della predetta attestazione; 3) procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualslvoglia tipologla contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuative e di somministrazione, anche con riferimento al processi di stabilizzazione in atto; è fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione. I contratti stipulati in violazione degli obblighi di cui alla presente lettera sono nulli e costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa. I soggetti di cui al primo periodo comunicano trimestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze la quota di acquisti effettuata, in modo da consentire la verifica del rispetto degli obblighi previsti, nonché del relativi risparmi di spesa. Con decreto di natura non regolamentare, adottato dal Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabilite le disposizioni attuative del presente comma. 23. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, la misura del canone annuo di cui all'articolo 10, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è fissata nel 6,2 per cento dei proventi netti dei pedaggi di competenza del concessionari. 24. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, nessun rimborso è dovuto per i costi sostenuti dagli operatori per le prestazioni a fini di giustizia effettuate a fronte di richieste di intercettazione ovvero di richieste di acquisizione di dati relativi al traffico telefonico da parte delle competenti autorità giudiziarie avanzate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. Per le prestazioni effettuate a fronte di richieste avanzate antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, continua ad applicarsi il vigente listino».
''486. A decorrere dal periodo di imposta 2015, sugli importi lordi dei trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie è dovuto un contributo di solidarietà per scaglioni di importo, da calcolare applicando le seguenti aliquote progressive:
486-bis. Ai fini dell'applicazione della trattenuta di cui al comma 486 è preso a riferimento il trattamento pensionistico complessivo lordo per l'anno considerato. L'INPS, sulla base del dati che risultano dal casellario centrale del pensionati, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, è tenuto a fornire a tutti gli enti interessati i necessari elementi per l'effettuazione della trattenuta del contributo di solidarietà, secondo modalità proporzionali al trattamenti erogati. Le somme trattenute vengono acquisite dalle competenti gestioni previdenziali obbligatorie, anche al fine di concorrere al finanziamento degli interventi di cui al comma ,191 del presente articolo''.
6. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, i vitalizi conseguenti a funzioni pubbliche elettive sono decurtati della somma del 50 per cento e, in ogni caso, non possono risultare di importo superiore a tre volte il trattamento minimo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS). 7. I vitalizi conseguenti a funzioni pubbliche elettive non sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo, dipendente, o libero professionale ovvero con altri redditi derivanti da trattamenti pensionistici. 8. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, i trattamenti pensionistici a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima di importo complessivo superiore a sei volte il trattamento minimo dell'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) non sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo, dipendente, o libero professionale. 9. Qualora l'importo totale del trattamento pensionistico o vitalizio e del redditi da lavoro autonomo, dipendente o libero professionale superi la somma di cui al comma 8, la differenza è decurtata, nella misura del 50 per cento, a valere sul trattamento pensionistico o sul vitalizio. 10. L'articolo 19 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è abrogato. 11. Alla legge 31 ottobre 1965, n. 1261, sono apportate le seguenti modificazioni:
''Art. 1. – 1. L'indennità spettante ai membri del Parlamento a norma dell'articolo 69 della Costituzione per garantire il libero svolgimento del mandato è regolata dalla presente legge ed è costituita da quote mensili comprensive anche del rimborso di spese di segreteria e di rappresentanza. 2. Gli Uffici di presidenza delle due Camere determinano l'ammontare di dette quote in misura tale che non superino l'importo lordo di euro 5.000''.
''Art. 2. – 1. Ai membri del Parlamento è corrisposta inoltre una diaria a titolo di rimborso delle spese di soggiorno a Roma. Gli Uffici di presidenza delle due Camere ne determinano l'ammontare in misura non superiore all'importo lordo di euro tremilacinquecento, sulla base esclusiva degli effettivi giorni di presenza per ogni mese nelle sedute dell'Assemblea e delle Commissioni''.
12. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, comma 8, le parole: ''nella misura del 96 per cento'', sono sostituite dalle seguenti: ''nella misura del 93 per cento''; b) all'articolo 6, comma 9, le parole: ''nella misura del 96 per cento'', sono sostituite dalle seguenti: ''nella misura del 93 per cento''; c) all'articolo 7, comma 2, le parole: ''nella misura del 96 per cento'', sono sostituite dalle seguenti: ''nella misura del 93 per cento''.
13. Al fine di razionalizzare gli spazi complessivi par l'utilizzo degli immobili in uso governativo e di ridurre la spesa relativa agli immobili condotti in locazione dallo Stato, il Ministro dell'economia e delle finanze, con propri decreti, determina i piani di razionalizzazione degli spazi e di riduzione della spesa, anche differenziandoli per ambiti territoriali e per patrimonio utilizzate, elaborati per il triennio 2015-2017 d'intesa tra l'Agenzia del demanio e le amministrazioni centrali e periferiche, usuarie e conduttrici. Tali piani sono finalizzati a conseguire una riduzione complessiva non inferiore e 100 milioni di euro annui del valore del canoni per locazioni passive e del costo d'uso equivalente degli immobili utilizzati».
486-bis. Ai fini dell'applicazione della trattenuta di cui al comma 486 è preso a riferimento il trattamento pensionistico complessivo lordo per l'anno considerato. L'INPS, sulla base dei dati che risultano dal casellario centrale dei pensionati, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, è tenuto a fornire a tutti gli enti interessati i necessari elementi per l'effettuazione della trattenuta del contributo di solidarietà, secondo modalità proporzionali al trattamenti erogati. Le somme trattenute vengono acquisite dalle competenti gestioni previdenziali obbligatorie, anche al fine di concorrere al finanziamento degli interventi di cui al comma 191 del presente articolo''.
5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, i vitalizi conseguenti a funzioni pubbliche elettive sono decurtati della somma del 50 per cento e, in ogni caso, non possono risultare di importo superiore a tre volte il trattamento minimo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS). 6. I vitalizi conseguenti a funzioni pubbliche elettive non sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo, dipendente, o libero professionale ovvero con altri redditi derivanti da trattamenti pensionistici. 7. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, i trattamenti pensionistici a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima di importo complessivo superiore a sei volte il trattamento minimo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) non sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo, dipendente o libero professionale. 8. Qualora l'importo totale del trattamento pensionistico o vitalizio e dei redditi da lavoro autonomo, dipendente o libero professionale superi la somma di cui al comma 7, la differenza è decurtata, nella misura del 50 per cento, a valere sul trattamento pensionistico o sul vitalizio. 9. L'articolo 19 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è abrogato. 10. Alla legge 31 ottobre 1965, n. 1261, sono apportate le seguenti modificazioni:
''Art. 1. — 1. L'indennità spettante ai membri del Parlamento a norma dell'articolo 69 della Costituzione per garantire il libero svolgimento del mandato è regolata dalla presente legge ed è costituita da quote mensili comprensive anche del rimborso di spese di segreteria e di rappresentanza. 2. Gli uffici di Presidenza delle due Camere determinano l'ammontare di dette quote in misura tale che non superino l'importo lordo di euro 5.000'';
''Art. 2. – 1. Ai membri del Parlamento è corrisposta, inoltre, una diaria a titolo di rimborso delle spese di soggiorno a Roma. Gli uffici di Presidenza delle due Camere ne determinano l'ammontare in misura non superiore all'Importo lordo di euro tremilacinquecento, sulla base esclusiva degli effettivi giorni di presenza per ogni mese nelle sedute dell'Assemblea e delle Commissioni''.
11. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, la spesa di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, deve essere ridotta per un ammontare complessivo non inferiore a 100 milioni di euro. 12. All'articolo 18 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, il comma 1 è sostituito dal seguente:
''1. A decorrere dal 1º gennaio 2016, i canoni annui per i permessi di prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione e di stoccaggio nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana, sono così determinati:
a) permesso di prospezione: 2.000 euro per chilometro quadrato; b) permesso di ricerca: 3.000 euro per chilometro quadrato; c) permesso di ricerca in prima proroga 5.000 euro per chilometro quadrato; d) permesso di ricerca in seconda proroga: 10.000 euro per chilometro quadrato; e) concessione di coltivazione: 20.000 euro per chilometro quadrato; f) concessione di coltivazione in proroga: 25.000 euro per chilometro quadrato; g) concessione di stoccaggio insistente sulla relativa concessione di coltivazione: 5.000 euro per chilometro quadrato; h) concessione di stoccaggio in assenza di relativa concessione di coltivazione: 20.000 euro per chilometro quadrato''.
13. Nel caso di rilascio del titolo concessorio unico, di cui all'articolo 38 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, il canone da versare è pari a 20.000 euro per chilometro quadrato. 14. A decorrere dal 1º gennaio 2016, l'aliquota di prodotto corrisposta allo Stato dai titolari di ciascuna concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi estratti sia in terraferma che in mare, ai sensi del comma 1 dell'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 è stabilità, uniformemente, nella misura del 50 per cento della quantità di idrocarburi estratti. 15. All'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 2, 3, 6 , 6-bis e 7 sono abrogati; b) al comma 8, primo periodo, le parole da: ''tenendo conto delle riduzioni'' fino alla fine del periodo sono soppresse; c) al comma 12, le parole: ''la Commissione di cui al comma 7'' sono sostituite dalle seguenti: ''la Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie''; d) al comma 14, le parole: ''per il funzionamento della Commissione di cui al comma 7'' sono sostituite dalle seguenti: ''per il funzionamento della Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie''.
16. A decorrere dal 1º gennaio 2016, viene applicata una sanzione pecuniaria di 4.000 euro per chilometro quadrato, per ogni anno di mancato inizio delle attività di concessione. 17. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, comma 8, le parole: ''nella misura del 96 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''nella misura del 93 per cento''; b) all'articolo 6, comma 9, le parole: ''nella misura del 96 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''nella misura del 93 per cento''; c) all'articolo 7, comma 2, le parole: ''nella misura del 96 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''nella misura del 93 per cento''.
18. Le dotazioni finanziarie iscritte nello stato di revisione del Ministero della difesa a legislazione vigente, per competenza e per cassa, a partire dall'anno 2016, ivi inclusi i programmi di spesa relativi agli investimenti pluriennali per la difesa nazionale, sono accantonate e rese indisponibili su indicazione del Ministro della difesa per un importo non inferiore a 800 milioni annui, con riferimento al saldo netto da finanziare, per essere riassegnate all'entrata del bilancio dello Stato. Con successivo decreto del Ministero dell'economia e finanze, i predetti fondi sono destinati al finanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 5, della presente legge. 19. Gli enti pubblici non economici inclusi nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con esclusione degli ordini professionali e loro federazioni, delle federazioni sportive, degli enti operanti nel settori della cultura e della ricerca scientifica, degli enti la cui funzione consiste nella conservazione e nella trasmissione della memoria della Resistenza e delle deportazioni, anche con riferimento alla legge del 20 luglio 2000, n. 211, istitutiva del Giorno della memoria, e alla legge 30 marzo 2004, n. 92, istitutiva del Giorno del ricordo, nonché delle autorità portuali e degli enti parco, sono soppressi al sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge. Sono esclusi dalla soppressione gli enti, di particolare rilievo, identificati con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e, per il settore di propria competenza, con decreto del Ministro del beni e della attività culturali e del turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le funzioni esercitate da ciascun ente soppresso sono attribuite all'amministrazione vigilante, ovvero, nel caso di pluralità di amministrazioni vigilanti, a quella titolare delle maggiori competenze nella materia che ne è oggetto. L'amministrazione così individuata succede a titolo universale all'ente soppresso, in ogni rapporto, anche controverso, e ne acquisisce le risorse finanziarie, strumentali e di personale. I rapporti di lavoro a tempo determinato, alla prima scadenza successiva alla soppressione dell'ente, non possono essere rinnovati o prorogati. Con decreto del Presidente del Consiglio del ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, le funzioni commissariali di gestioni liquidatorie di enti pubblici ovvero di stati passivi, riferiti anche ad enti locali, possono essere attribuite a società interamente possedute dallo Stato; 20. Al fine di razionalizzare gli spazi complessivi per l'utilizzo degli immobili in uso governativo e di ridurre la spesa relativa agli immobili condotti in locazione dallo Stato, il Ministro dell'economia e delle finanze, con propri decreti, determina i piani di razionalizzazione degli spazi e di riduzione della spesa, anche differenziandoli per ambiti territoriali e per patrimonio utilizzato, elaborati per il triennio 2015-2017 d'intesa tra l'Agenzia del demanio e le amministrazioni centrali e periferiche, usuarie e conduttrici. Tali piani sono finalizzati a conseguire una riduzione complessiva non inferiore a 100 milioni di euro annui del valore dei canoni per locazioni passive e del costo d'uso equivalente degli immobili utilizzati; 21. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, per i consumi intermedi e per l'acquisto di beni, servizi e forniture prodotti dal produttori market, le amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo I della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ricorrono ai sistemi di acquisto messi a disposizione dalla società Consip spa o da altre centrali di committenza anche regionali, in modo da assicurare risparmi non inferiori a 1 miliardo di euro a decorrere dall'anno 2016. Al fine di conseguire i predetti risparmi di spesa gli enti ricompresi nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche ricorrono ai sistemi centralizzati di acquisto di beni, servizi e forniture in misura non inferiore al 50 per cento delle spese annuali complessive per l'acquisto di beni, servizi e forniture. Gli enti di cui alla presente lettera sono tenuti a specificare nel rendiconto dell'esercizio finanziario di ciascun anno l'ammontare delle spese effettuate avvalendosi del sistemi di acquisto centralizzati, nonché l'ammontare delle spese effettuate ai sensi del sesto periodo. Al fine di conseguire i risparmi di spesa di cui alla presente lettera, entro il 30 giugno di ogni anno, a partire dal 2016, tutti gli enti di cui al primo periodo, definiscono e inviano alla società Consip spa l'elenco dei beni, servizi e forniture di cui necessitano per l'espletamento delle proprie funzioni istituzionali e per lo svolgimento di ogni altra attività. I comuni e le province provvedono alla trasmissione di tale elenco rispettivamente tramite l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e l'Unione delle province d'Italia (UPI). Entro il 30 novembre di ogni anno, a partire dal 2016, la società Consip spa individua e aggiornai ove necessario, mediante un sistema di benchmarking, il rapporto di qualità e prezzo in relazione alle tipologie di beni, servizi e forniture indicate negli elenchi di cui al quarto periodo. In deroga a quanto previsto nel periodi precedenti, gli enti di cui alla presente lettera, possono stipulare contratti di acquisto solo a un prezzo più basso di quello individuato dalla società Consip spa. In caso di mancato rispetto degli obiettivi di risparmio di spesa di cui al primo periodo, ai fini del patto di stabilità interno, sono ridotti i trasferimenti statali a qualunque titolo spettanti alle regioni a statuto ordinario, i trasferimenti correnti dovuti alle province e ai comuni e i trasferimenti alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato. In caso di mancato rispetto degli obiettivi di risparmio di spesa di cui al primo periodo, e degli obblighi di cui alla presente lettera, il soggetto inadempiente, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza, non può: 1) impegnare spese correnti in misura superiore all'importo annuale medio dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio; 2) ricorrere all'indebitamento per gli investimenti i mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti i quali devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il rispetto degli obblighi di cui alla presente lettera nell'anno recedente; l'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione; 3) procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto; è fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione. I contratti stipulati in violazione degli obblighi di cui alla presente lettera sono nulli e costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa. I soggetti di cui al primo periodo comunicano trimestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze la quota di acquisti effettuata, in modo da consentire la verifica del rispetto degli obblighi previsti, nonché dei relativi risparmi di spesa. Con decreto di natura non regolamentare, adottato dal Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabilite le disposizioni attuative del presente comma. 22. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, la misura del canone annuo di cui all'articolo 10, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è fissata nel 6,2 per cento dei proventi netti dei pedaggi di competenza dei concessionari. 23. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, nessun rimborso è dovuto per i costi sostenuti dagli operatori per le prestazioni a fini di giustizia effettuate a fronte di richieste di intercettazione ovvero di richieste di acquisizione di dati relativi al traffico telefonico da parte delle competenti autorità giudiziarie avanzate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. Per le prestazioni effettuate a fronte di richieste avanzate antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, continua ad applicarsi il vigente listino».
''486. A decorrere dal periodo di imposta 2015, sugli importi lordi del trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie è dovuto un contributo di solidarietà per scaglioni di importo, da calcolare applicando le seguenti aliquote progressive:
a) fino a sei volte il minimo: aliquota 0,1 per cento; b) per la quota parte oltre undici volte il minimo fino a quindici volte il minimo: aliquota 5 per cento; c) per la quota parte oltre quindici volte il minimo fino a venti volte il minimo: aliquota 10 per cento; d) per la quota parte oltre venti volte il minimo fino a venticinque volte il minimo: aliquota 15 per cento; e) per la quota parte oltre venticinque volte il minimo fino a trentuno volte il minimo: aliquota 20 per cento; f) per la quota parte oltre trentuno volte il minimo fino a trentanove volte il minimo: aliquota 25 per cento; g) per la quota parte oltre trentanove volte il minimo fino, a cinquanta volte il minimo: aliquota al 30 per cento; h) per la quota parte oltre cinquanta volte il minimo: aliquota 32 per cento.
486-bis. Ai fini dell'applicazione della trattenuta di cui al comma 486 è preso a riferimento il trattamento pensionistico complessivo lordo per l'anno considerato. L'INPS, sulla base del dati che risultano dal cesellarlo centrale dei pensionati, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, è tenuto a fornire ,a tutti gli enti interessati i necessari elementi per l'effettuazione della trattenuta del contributo di solidarietà, secondo modalità proporzionali ai trattamenti erogati. Le somme trattenute vengono acquisite dalle competenti gestioni previdenziali obbligatorie, anche al fine di concorrere al finanziamento degli interventi di cui al comma 191 del presente articolo''.
5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, i vitalizi conseguenti a funzioni pubbliche elettive sono decurtati della somma del 50 per cento e, in ogni caso, non possono risultare di importo superiore a tre volte il trattamento minimo dell'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS). 6. I vitalizi conseguenti a funzioni pubbliche elettive non sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo, dipendente, o libero professionale ovvero con altri redditi derivanti da trattamenti pensionistici. 7. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, i trattamenti pensionistici a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima di importo complessivo superiore a sei volte 11 trattamento minimo dell'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) non sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo, dipendente, o libero professionale. 8. Qualora l'importo totale del trattamento pensionistico o vitalizio e dei redditi da lavoro autonomo, dipendente o libero professionale superi la somma di cui al comma 7, la differenza è decurtata, nella misura del 50 per cento, a valere sul trattamento pensionistico o sul vitalizio. 9. L'artlcolo 19 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è abrogato. 10. Alla legge 31 ottobre 1965, n. 1261, sono apportate le seguenti modificazioni:
''Art. 1. — 1. L'Indennità spettante ai membri del Parlamento a norma dell'articolo 69 della Costituzione per garantire il libero svolgimento del mandato è regolata dalla presente legge ed è costituita da quote mensili comprensive anche del rimborso di spese di segreteria e di rappresentanza. 2. Gli Uffici di Presidenza delle due Camere determinano l'ammontare di dette quote in misura tale che non superino l'importo lordo di euro 5.000'';
2) l'articolo 2, è sostituito dal seguente:
''Art. 2. — 1. Ai membri del Parlamento è corrisposta inoltre una diaria a titolo di rimborso delle spese di soggiorno a Roma. Gli Uffici di Presidenza delle due Camere ne determinano l'ammontare in misura non superiore all'importo lordo di euro tremilacinquecento, sulla base esclusiva degli effettivi giorni di presenza per ogni mese nelle sedute dell'Assemblea e delle Commissioni.»;
11. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, la spesa di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, deve essere ridotta per un ammontare complessivo non inferiore a 100 milioni di euro; 12. All'articolo 18 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, il comma 1 è sostituito dal seguente:
a) permesso di prospezione: 2.000 euro per chilometro quadrato; b) permesso di ricerca: 3.000 euro per chilometro quadrato; c) permesso di ricerca in prima proroga: 5.000 euro per chilometro quadrato; d) permesso di ricerca in seconda proroga: 10.000 euro per chilometro quadrato; e) concessione di coltivazione; 20.000 euro per chilometro quadrato; f) concessione di coltivazione in proroga: 25.000 euro per chilometro quadrato; g) concessione di stoccaggio insistente sulla relativa concessione di coltivazione: 5.000 euro per chilometro quadrato; h) concessione di stoccaggio in assenza di relativa concessione di coltivazione: 20.000 euro per chilometro quadrato''.
13. Nel caso di rilascio del titolo concessorio unico, di cui all'articolo 35 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, il canone da versare è pari a 20.000 euro per chilometro quadrato. 14. A decorrere dal 1º gennaio 2016, l'aliquota di prodotto corrisposta allo Stato dal titolari di ciascuna concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi estratti sia in terraferma che in mare, ai sensi del comma 1 dell'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 è stabilità, uniformemente, nella misura del 50 per cento della quantità di idrocarburi estratti. 15. All'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 2, 3, 6 , 6-bis e 7 sono abrogati; b) al comma 5, primo periodo, le parole da: ''e tenendo conto delle riduzioni'', fino alla fine del periodo sono soppresse; c) al comma 12, le parole: ''la Commissione di cui al comma 7'' sono sostituite dalle seguenti: ''la Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie''; d) al comma 14, le parole: ''per il funzionamento della Commissione di cui al comma 7'' sono sostituite dalle seguenti: ''per il funzionamento della Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie''.
16. A decorrere dal 1º gennaio 2016, viene applicata una sanzione pecuniaria di 4.000 euro per chilometro quadrato, per ogni anno di mancato inizio delle attività di concessione. 17. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quella in corso al 31 dicembre 2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, comma 5, le parole: ''nella misura del 96 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''nella misura del 93 per cento''; b) all'articolo 6, comma 9, le parole: ''nella misura del 96 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''nella misura del 93 per cento''; c) all'articolo 7, comma 2, le parole: ''nella misura del 96 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''nella misura del 93 per cento'';
18. Le dotazioni finanziarie iscritte nello stato di previsione del Ministero della difesa a legislazione vigente, per competenza e per cassa, a partire dall'anno 2016, ivi inclusi i programmi di spesa relativi agli investimenti pluriennali per la difesa nazionale, sono accantonate e rese indisponibili su indicazione del Ministro della difesa per un importo non inferiore a 800 milioni annui, con riferimento al saldo netto da finanziare, per essere riassegnate all'entrata del bilancio dello Stato. Con successivo decreto del Ministero dell'economia e finanze, i predetti fondi sono destinati al finanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 5, della presente legge; 19. Gli enti pubblici non economici inclusi nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con esclusione degli ordini professionali e loro federazioni, delle federazioni sportive, degli enti operanti nel settori della cultura e della ricerca scientifica, degli enti la cui funzione consiste nella conservazione e nella trasmissione della memoria della Resistenza e delle deportazioni, anche con riferimento alla legge del 20 luglio 2000, n. 211, istitutiva del giorno della memoria, e alla legge 30 marzo 2004, n. 92, istitutiva del Giorno del ricordo, nonché delle autorità portuali e degli enti parco, sono soppressi al sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge. Sono esclusi dalla soppressione gli enti, di particolare rilievo, identificati con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e, per il settore di propria competenza, con decreto del Ministro dei beni e della attività culturali e del turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le funzioni esercitate da ciascun ente soppresso sono attribuite all'amministrazione vigilante, ovvero, nel caso di pluralità di amministrazioni vigilanti, a quella titolare delle maggiori competenze nella materia che ne è oggetto. L'amministrazione così individuata succede a titolo universale all'ente soppresso, in ogni rapporto, anche controverso, e ne acquisisce le risorse finanziarie, strumentali e di personale. I rapporti di lavoro a tempo determinato, alla prima scadenza successiva alla soppressione dell'ente, non possono essere rinnovati o prorogati. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, le funzioni commissariali di gestioni liquidatorie di enti pubblici ovvero di stati passivi, riferiti anche ad enti locali, possono essere attribuite a società interamente possedute dallo Stato; 20. Al fine di razionalizzare gli spazi complessivi per l'utilizzo degli immobili in uso governativo e di ridurre la spesa relativa agli immobili condotti in locazione dallo Stato, il Ministro dell'economia e delle finanze, con propri decreti, determina i piani di razionalizzazione degli spazi e di riduzione della spesa, anche differenziandoli per ambiti territoriali e per patrimonio utilizzato, elaborati per il triennio 2015-2017 d'intesa tra l'Agenzia del demanio e le amministrazioni centrali e periferiche, usuarie e conduttrici. Tali piani sono finalizzati a conseguire una riduzione complessiva non inferiore a 100 milioni di euro annui del valore dei canoni per locazioni passive e del costo d'uso equivalente degli immobili utilizzati. 21. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, per i consumi intermedi e per l'acquisto di beni, servizi e forniture prodotti dai produttori market, le amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ricorrono ai sistemi di acquisto messi a disposizione dalla società Consip spa o da altre centrali di committenza anche regionali, in modo da assicurare risparmi non inferiori a 1 miliardo di euro a decorrere dall'anno 2016. Al fine di conseguire i predetti risparmi di spesa gli enti ricompresi nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche ricorrono al sistemi centralizzati di acquisto di beni, servizi e forniture in misura non inferiore al 50 per cento delle spese annuali complessive per l'acquisto di beni, servizi e forniture. Gli enti di cui alla presente lettera sono tenuti a specificare nel rendiconto dell'esercizio finanziario di ciascun anno l'ammontare delle spese effettuate avvalendosi dei sistemi di acquisto centralizzati, nonché l'ammontare delle spese effettuate ai sensi del sesto periodo. Al fine di conseguire i risparmi di spesa di cui alla presente lettera, entro il 30 giugno di ogni anno, a partire dal 2016, tutti gli enti di cui al primo periodo, definiscono e inviano alla società Consip spa l'elenco dei beni, servizi e forniture di cui necessitano per l'espletamento delle proprie funzioni istituzionali e per lo svolgimento di ogni altra attività. I comuni e le province provvedono alla trasmissione di tale elenco rispettivamente tramite l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), e l'Unione delle province d'Italia (UPI). Entro il 30 novembre di ogni anno, a partire dal 2016, la società Consip spa individua e aggiorna, ove necessario, mediante un sistema di benchmarking, in rapporto di qualità e prezzo in relazione alle tipologie di beni, servizi e forniture indicate negli elenchi di cui al quarto periodo. In deroga a quanto previsto nei periodi precedenti, gli enti di cui alla presente lettera, possono stipulare contratti di acquisto solo a un prezzo più basso di quello individuato dalla società Consip spa. In caso di mancato rispetto degli obiettivi di risparmio di spesa di cui al primo periodo, ai fini del patto di stabilità interno sono ridotti i trasferimenti statali a qualunque titolo spettanti alle regioni a statuto ordinario, i trasferimenti correnti dovuti alle province e ai comuni e i trasferimenti alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato. In caso di mancato rispetto degli obiettivi di risparmio di spesa di cui al primo periodo, e degli obblighi di cui alla presente lettera, il soggetto inadempiente, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza, non può: 1) impegnare spese correnti in misura superiore all'importo annuale medio del corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio; 2) ricorrere all'indebitamento per gli investimenti i mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti, i quali devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il rispetto degli obblighi di cui alla presente lettera nell'anno precedente; l'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione; 3) procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto; è fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione. I contratti stipulati in violazione degli obblighi di cui alla presente lettera sono nulli e costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa. I soggetti di cui al primo periodo comunicano trimestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze la quota di acquisti effettuata, in modo da consentire la verifica del rispetto degli obblighi previsti, nonché del relativi risparmi di spesa. Con decreto di natura non regolamentare, adottato dal Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabilite le disposizioni attuative del presente comma. 22. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, la misura dei canone annuo di cui all'articolo 10, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è fissata nel 6,2 per cento dei proventi netti dei pedaggi di competenza del concessionario. 23. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, nessun rimborso è dovuto per i costi sostenuti dagli operatori per le prestazioni a fini di giustizia effettuate a fronte di richieste di intercettazione ovvero di richieste di acquisizione di dati relativi al traffico telefonico da parte delle competenti autorità giudiziarie avanzate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. Per le prestazioni effettuate il fronte di richieste avanzate antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, continua ad applicarsi al vigente listino».
a) fino a sei volte il minimo: aliquota 0,1 per cento; b) per la quota parte oltre undici volte il minimo fino a quindici volte il minimo: aliquota 5 per cento; c) per la quota parte oltre quindici volte il minimo fino a venti volte il minimo: aliquota 10 per cento; d) per la quota parte oltre venti volte il minimo fino a venticinque volte il minimo: aliquota 15 per cento; e) per la quota parte oltre venticinque volte il minimo fino a trentuno volte il minimo: aliquota 20 per cento; f) per la quota parte oltre trentuno volte il minimo fino a trenta nove volte il minimo: aliquota 25 per cento. g) per la quota parte oltre trentanove volte il minimo fino a cinquanta volte il minimo: aliquota al 30 per cento; h) per la quota parte oltre cinquanta volte il minimo: aliquota 32 per cento.
10. A decorrere dalla data di entrata in vigore delle legge di conversione del presente decreto-legge, i vitalizi conseguenti a funzioni pubbliche elettive sono decurtati della somma del 50 per cento e, in ogni caso, non possono risultare di importo superiore a tre volte il trattamento minimo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS). 11. I vitalizi conseguenti a funzioni pubbliche elettive non sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo, dipendente, o libero professionale ovvero con altri redditi derivanti da trattamenti pensionistici. 12. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, i trattamenti pensionistici a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima di importo complessivo superiore a sei volte il trattamento minimo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) non sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo, dipendente, o libero professionale. 13. Qualora l'importo totale del trattamento pensionistico o vitalizio e dei redditi da lavoro autonomo, dipendente o libero professionale superi la somma di cui al comma 12, la differenza è decurtata, nella misura del 50 per cento, a valere sul trattamento pensionistico o sul vitalizio. 14. L'articolo 19 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è abrogato. 15. Alla legge 31 ottobre 1965, n. 1261, sono apportate le seguenti modificazioni:
—''Art. 1. 1. — L'indennità spettante ai membri del Parlamento a norma dell'articolo 69 della costituzione per garantire il libero svolgimento del mandato è regolata dalla presente legge ed è costituita da quote mensili comprensive anche del rimborso di spese di segreteria e di rappresentanza. 2. Gli Uffici di Presidenza delle due Camere determinano l'ammontare di dette quote in misura tale che non superino l'importo lordo di euro 5.000.'';
''Art. 2. — 1. Ai membri del Parlamento è corrisposta inoltre una diaria a titolo di rimborso delle spese di soggiorno a Roma. Gli Uffici di presidenza delle due Camere ne determinano l'ammontare in misura non superiore all'importo lordo di euro tremilacinquecento, sulla base esclusiva degli effettivi giorni di presenza per ogni mese nelle sedute dell'Assemblea e delle commissioni.'';
16. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, comma 8, le parole: ''nella misura del 96 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''nella misura del 93 per cento''; b) all'articolo 6, comma 9, le parole: ''nella misura del 96 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''nella misura del 93 per cento''; c) all'articolo 7, comma 2, le parole: ''nella misura del 96 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''nella misura del 93 per cento'';
17. Al fine di razionalizzare gli spazi complessivi per l'utilizzo degli immobili in uso governativo e di ridurre la spesa relativa agli immobili condotti in locazione dallo Stato, il Ministro dell'economia e delle finanze, con propri decreti, determina i piani di razionalizzazione degli spazi e di riduzione della spesa, anche differenziandoli per ambiti territoriali e per patrimonio utilizzato, elaborati per il triennio 2015-2017 d'intesa tra l'Agenzia del demanio e le amministrazioni centrali e periferiche, usuarie e conduttrici. Tali piani sono finalizzati a conseguire una riduzione complessiva non inferiore a 100 milioni di euro annui del valore del canoni per locazioni passive e del costo d'uso equivalente degli immobili utilizzati».
Dopo l'articolo 13, è inserito il seguente:
– al punto 3.1 le parole: ''applicando le deroghe'' sono sostituite con: ''si applicano le deroghe''; – al punto 3.3 le parole: ''l'autorità competente in sede di autorizzazione può applicare'' sono sostituite da: ''si applicano''; – 3.4 le parole: ''l'autorizzazione può applicare'' sono sostituite con: ''si applicano''».
a) fino a sei volte il minimo: aliquota 0,1 per cento; b) per la quota parte oltre undici volte il minimo fino a quindici volte il minimo: aliquota 5 per cento; c) per la quota parte oltre quindici volte il minimo fino a venti volte il minimo: aliquota 10 per cento; d) per la quota parte oltre venti volte il minimo fino a venticinque volte il minimo: aliquota 15 per cento; e) per la quota parte oltre venticinque volte li minimo fino a trentuno volte il minimo: aliquota 20 per cento; f) per la quota parte oltre trentuno volte il minimo fino a trentanove volte li minimo: aliquota 25 per cento; g) per la quota parte oltre trentanove volte il minimo fino a cinquanta volte il minimo: aliquota al 30 per cento; h) per la quota parte oltre cinquanta volte il minimo: aliquota 32 per cento''.
''486-bis. Ai fini dell'applicazione della trattenuta di cui al comma 486 è preso a riferimento il trattamento pensionistico complessivo lordo per l'anno considerato. L'INPS, sulla base dei dati che risultano dal casellario centrale del pensionati, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, è tenuto a fornire a tutti gli enti interessati i necessari elementi per l'effettuazione della trattenuta del contributo di solidarietà, secondo modalità proporzionali ai trattamenti erogati. Le somme trattenute vengono acquisite dalle competenti gestioni previdenziali obbligatorie, anche al fine di concorrere al finanziamento degli interventi di cui al comma 191 del presente articolo''.
5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, i vitalizi conseguenti a funzioni pubbliche elettive sono decurtati della somma del 50 per cento e, in ogni caso, non possono risultare di importo superiore a tre volte il trattamento minimo dell'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS). 6. I vitalizi conseguenti a funzioni pubbliche elettive non sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo, dipendente, o libero professionale ovvero con altri redditi derivanti da trattamenti pensionistici. 7. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, i trattamenti pensionistici a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima di importo complessivo superiore a sei volte il trattamento minimo dell'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) non sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo, dipendente, o libero professionale. 8. Qualora l'importo totale del trattamento pensionistico o vitalizio e del redditi da lavoro autonomo, dipendente o libera professionale superi la somma di cui al comma 7, la differenza è decurtata, nella misura del 50 per cento, a valere sul trattamento pensionistico o sul vitalizio. 9. L'articolo 19 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è abrogato». 10. Alla legge 31 ottobre 1965, n. 1261, sono apportate le seguenti modificazioni:
''Art. 1. – 1. L'indennità spettante ai membri del Parlamento a norma dell'articolo 69 della Costituzione per garantire il libero svolgimento del mandato è regolata dalla presente legge ed è costituita da quote mensili comprensive anche del rimborso di spese di segreteria e di rappresentanza. 2. Gli Uffici di Presidenza delle due Camere determinano l'ammontare di dette quote in misura tale che non superino l'importo lordo di euro 5.000.'':
''Art. 2. — 1. Ai membri del Parlamento è corrisposta inoltre una diaria a titolo di rimborso delle spese di soggiorno a Roma. Gli Uffici di Presidenza delle due Camere ne determinano l'ammontare in misura non superiore all'importo lordo di euro tremilacinquecento, sulla base esclusiva degli effettivi giorni di presenza per ogni mese nelle sedute dell'Assemblea e delle Commissioni.''.
a) permesso di prospezione: 2.000 euro per chilometro quadrato; b) permesso di ricerca: 3.000 euro per chilometro quadrato; c) permesso di ricerca in prima proroga: 5.000 euro per chilometro quadrato; d) permesso di ricerca in seconda proroga: 10.000 euro per chilometro quadrato; e) concessione di coltivazione: 20.000 euro per chilometro quadrato; f) concessione di coltivazione in proroga: 25.000 euro per chilometro quadrato; g) concessione di stoccaggio insistente sulla relativa concessione di coltivazione: 5.000 euro per chilometro quadrato; h) concessione di stoccaggio in assenza di relativa concessione di coltivazione: 20.000 euro per chilometro quadrato''.
13. Nel caso di rilascio del titolo concessorio unico, di cui all'articolo 38 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, il canone da versare è pari a 20.000 euro per chilometro quadrato. 14. A decorrere dal 1º gennaio 2016, l'aliquota di prodotto corrisposta allo Stato dai titolari di ciascuna concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi estratti sia in terraferma che in mare, ai sensi del comma 1 dell'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 è stabilita, uniformemente, nella misura del 50 per cento della quantità di idrocarburi estratti. 15. All'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 2, 3, 6 , 6-bis e 7 sono abrogati; b) al comma 8, primo periodo, le parole da: ''e tenendo conto delle riduzioni'' fino alla fine del periodo sono soppresse; c) al comma 12, le parole: ''la Commissione di cui al comma 7'' sono sostituite dalle seguenti: ''la Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie»; d) al comma 14, le parole: ''per il funzionamento della Commissione di cui al comma 7'' sono sostituite dalle seguenti: ''per il funzionamento della Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie.
18. Le dotazioni finanziarie iscritte nello stato di previsione del Ministero della difesa a legislazione vigente, per competenza e per cassa, a partire dall'anno 2016, ivi inclusi i programmi di spesa relativi agli investimenti pluriennali per la difesa nazionale, sono accantonate e rese indisponibili su indicazione del Ministro della difesa per un importo non inferiore a 300 milioni annui, con riferimento al saldo netto da finanziare, per essere riassegnate all'entrata del bilancio dello Stato. Con successivo decreto del Ministero dell'economia e finanze, i predetti fondi sono destinati al finanziamento del Fondo di cui all'articolo l, comma 5 della presente legge. 19. Gli enti pubblici non economici inclusi nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con esclusione degli ordini professionali e loro federazioni, delle federazioni sportive, degli enti operanti nei settori della cultura e della ricerca scientifica, degli enti la cui funzione consiste nella conservazione e nella trasmissione della memoria della Resistenza e delle deportazioni anche con riferimento alla legge del 20 luglio 2000, n. 211, istitutiva del Giorno della memoria, e alla legge 30 marzo 2004, n. 92, istitutiva del Giorno del ricordo, nonché delle autorità portuali e degli enti parco, sono soppressi al sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge. Sono esclusi dalla soppressione gli enti, di particolare rilievo, identificati con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e, per il settore di propria competenza, con decreto del Ministro dei beni e della attività culturali e del turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le funzioni esercitate da ciascun ente soppresso sono attribuite all'amministrazione vigilante, ovvero, nel caso di pluralità di amministrazioni vigilanti, a quella titolare delle maggiori competenze nella materia che ne è oggetto. L'amministrazione così individuata succede a titolo universale all'ente soppresso, in ogni rapporto, anche controverso, e ne acquisisce le risorse finanziarie, strumentali e di personale. I rapporti di lavoro a tempo determinato, alla prima scadenza successiva alla soppressione dell'ente, non possono essere rinnovati o prorogati. Con decreto del Presidente del Consiglio del ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, le funzioni commissariali di gestioni liquidatorie di enti pubblici ovvero di stati passivi, riferiti anche ad enti locali, possono essere attribuite a società interamente possedute dallo Stato; 20. Al fine di razionalizzare gli spazi complessivi per l'utilizzo degli immobili in uso governativo e di ridurre la spesa relativa agli immobili condotti in locazione dallo Stato, Il Ministro dell'economia e delle finanze, con propri decreti, determina i piani di razionalizzazione degli spazi e di riduzione della spesa, anche differenziandoli per ambiti territoriali e per patrimonio utilizzato, elaborati per il triennio 2015-2017 d'intesa tra l'Agenzia del demanio e le amministrazioni centrali e periferiche, usuarie e conduttrici. Tali piani sono finalizzati a conseguire una riduzione complessiva non inferiore a 100 milioni di euro annui del valore del canoni per locazioni passive e del costo d'uso equivalente degli immobili utilizzati.
14.1 CERONI
Al comma 1, dopo le parole: «occupazione abusiva,» sono aggiunte le seguenti: «, con particolare riferimento alle aree metropolitane,».
Al comma 1, sostituire le parole: «è autorizzata la spesa», con le seguenti: «il Fondo per gli interventi di manutenzione e di recupero di alloggi abitativi privi di soggetti assegnatari, di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, è incrementato».
Dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. A decorrere dal 2016, e stante la necessità pubblica di garantire il diritto all'abitare, i Comuni sono autorizzati a requisire temporaneamente, e per un periodo di norma non superiore a diciotto mesi, immobili non locati da destinare ad uso abitativo, ubicati nei rispettivi territori. 1-ter. Gli immobili oggetto degli interventi di cui al precedente comma 1, sono individuati nell'ambito delle abitazioni e degli edifici sfitti e inutilizzati da almeno due anni:
a) di proprietà di Istituti bancari, enti privati, società immobiliari; b) di proprietà di enti e istituzioni pubbliche, e della Cassa Depositi e prestiti; c) di proprietà di privati, se terze case sfitte.
1-quater. In particolari situazioni di emergenza abitativa, il Comune può derogare temporaneamente al rispetto dei requisiti di abitabilità, di agibilità di immobili pubblici o privati individuati come idonei ad essere provvisoriamente abitati. 1-quinquies. La requisizione temporanea dell'immobile e la sua riassegnazione, comporta la corresponsione ai legittimi proprietari, di un affitto a canone sociale da parte dei soggetti assegnatari dell'immobile o, per una comprovata loro impossibilità a garantire il pagamento del canone, il pagamento di tutto o parte del medesimo, a carico del Comune. L'eventuale intervento di requisizione, è subordinato al rilascio da parte del Comune di una garanzia fideiussoria ai proprietari, per danneggiamenti e assicurare la riconsegna dell'immobile nello stato antecedente alla requisizione temporanea, o per eventuale insolvenza. 1-sexies. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i Comuni e comunque i soggetti pubblici proprietari, nonché l'Agenzia del demanio, sono tenuti a pubblicare sul proprio sito istituzionale, l'elenco degli immobili demaniali inutilizzati a disposizione dei medesimi enti locali. 1-septies. Associazioni e gruppi di cittadini possono presentare al proprio Comune progetti di utilizzo dei beni di cui al precedente comma. Il Comune entro centoventi giorni dal ricevimento dei suddetti progetti, ne valuta la fattibilità, e l'eventuale conseguente loro assegnazione a titolo gratuito ai richiedenti qualora l'istruttoria del progetto abbia avuto esito positivo. Ciascun Comune, con propri provvedimenti individua forme e modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma. 1-octies. Quale contributo dello Stato agli oneri eventualmente conseguenti dall'attuazione di cui ai precedenti commi, sono stanziati 50 milioni di euro a decorrere dal 2016. Le modalità di attuazione e i criteri di ripartizione annuale delle citate risorse in favore dei comuni sono definiti in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».
Conseguentemente all'articolo 17, dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. La misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è fissata in misura pari al 5,25 per cento dell'ammontare delle somme giocate, a decorrere dal 1º gennaio 2016».
Dopo il comma 1, aggiungere, infine, i seguenti:
«1-bis. Per favorire la riduzione degli oneri amministrativi a carico dei cittadini ed assicurare l’efficacia, la trasparenza e il controllo in tempo reale dell’azione amministrativa per la locazione o l’alienazione del patrimonio immobiliare pubblico, anche al fine del corretto agire della pubblica amministrazione e di prevenire fenomeni di corruzione, è istituita la ’’Banca dati nazionale del patrimonio Immobiliare pubblico’’. La Banca dati di cui al presente comma è consultabile in un’apposita sezione del sito internet ufficiale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Nella Banca dati sono evidenziate separate sezioni recanti l’indicazione: degli immobili locati, di quelli da locare, di quelli per i quali è stata presentata domanda di riscatto nonché di quelli per i quali è stata avviata la procedura di alienazione. 1-ter. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro degli affari regionali, stabilisce, con proprio regolamento, previa intesa con la Conferenza Unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, le modalità di redazione della Banca dati, nonché le modalità di formazione degli elenchi e dei criteri in base ai quali gli immobili adibiti ad edilizia economico popolare di proprietà dei comuni e degli istituti autonomi per le case popolari e gli immobili di proprietà delle regioni, delle province e degli enti di assistenza e beneficenza, anche disciolti, nonché di proprietà statale o di altri enti pubblici, anche partecipati, devono essere iscritti nella medesima Banca dati. Il medesimo regolamento disciplina le modalità tecniche per l’accessibilità della Banca dati attraverso i portali o i siti internet, ove esistenti, degli enti e dei soggetti che detengono immobili destinati alla locazione o alla alienazione; nonché le modalità di formazione dell’anagrafe degli assegnatari. Ai fini della fissazione dei criteri di cui al presente comma, si tiene conto delle diverse competenze in materia attribuite allo Stato e alle regioni».
Conseguentemente, all’articolo 17, comma 1, lettera n), sostituire le parole: «483,8 milioni», con le seguenti: « 486,8 milioni» ed all’elenco ivi allegato, apportare le seguenti variazioni:
14.7 CIOFFI, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI
«1-bis. Per la migliore definizione dei programmi di intervento di interesse nazionale relativi al patrimonio immobiliare pubblico, nonché alla acquisizione, raccolta, elaborazione, diffusione e valutazione dei dati sulla condizione abitativa, i Comuni, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, provvedono al censimento ovvero, ove già effettuato, all’aggiornamento degli immobili di proprietà pubblica presenti nel rispettivo territorio e alla loro catalogazione, con riferimento in particolare alla presenza di unità immobiliari e fabbricati inutilizzati e alloro stato di manutenzione, nonché allo stato al manutenzione degli immobili utilizzati. 1-ter. Nel censimento sono ricompresi gli immobili adibiti ad edilizia economico popolare di proprietà del comuni e degli istituti autonomi per le case popolari e gli immobili di proprietà delle regioni, delle province e degli enti di assistenza e beneficenza, anche disciolti, nonché di proprietà statale o di altri enti pubblici. 1-quater. I comuni e le Regioni, sulla base del censimento di cui ai commi 1-bis e 1-ter , entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, formulano propri programmi di recupero del patrimonio pubblico inutilizzato e di recupero e manutenzione del patrimonio già adibito ad uso abitativo».
Conseguentemente, all’articolo 17, comma 1, lettera n), sostituire le parole: «483,8 milioni», con le seguenti: « 485,8 milioni» ed all’elenco ivi allegato, apportare le seguenti variazioni:
14.8 CATALFO, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI, PAGLINI
«1-bis. La dotazione del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 è aumentata di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».
Conseguentemente, all'articolo 17, al comma 1, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:
«n-bis) quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».
Dopo il comma 1 , aggiungere il seguente:
«1-bis. La dotazione del Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione, di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, in materia di locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo, è incrementato di 300 milioni a decorrere dall'anno 2016».
«1-bis. La misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è fissata in misura pari al 14,1 per cento dell'ammontare delle somme giocate, a decorrere dal 1º gennaio 2016».
«1-bis. A far data dall'entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2016 sono sospesi gli sfratti per finita locazione e per morosità di tutti gli immobili di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata, agevolata e convenzionata realizzati nell'ambito dei piani di edilizia economica e popolare predisposti dalle amministrazioni comunali secondo la legge 18 aprile 1962, n. 167 così come modificata ed integrata dalla legge 22 ottobre 1971 n. 865, della legge 17 febbraio 1992 n. 179 e/o realizzati in virtù di qualsiasi altra disposizione normativa intervenuta a disciplinare la costruzione di immobili di Edilizia Residenziale Pubblica – ERP».
«1-bis. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto i comuni procedono ad un censimento degli Immobili e alloggi di edilizia residenziale pubblica disponibili sul proprio territorio al fine di procedere a nuove assegnazioni attraverso una ridefinizione delle apposite graduatorie. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».
«1-bis. Il programma di assegnazione e riparto delle risorse di cui al comma 1, è sottoposto al parere delle competenti Commissioni parlamentari».
Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:
Conseguentemente sopprimere l'articolo 2.
Conseguentemente, all'eventuale onere derivante dall'applicazione del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 15.
14.0.7 CERONI
15.1 D'ALÌ, MANDELLI, BOCCARDI, CERONI
Conseguentemente, le risorse finanziarie rese disponibili a seguito della soppressione dell'articolo 15, sono versate allentrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo unico per l'edilizia scolastica di cui all'articolo 11, comma 4-sexies, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
Sopprimere i commi da 1 a 5.
All'articolo 15 apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 sopprimere le parole da: «è istituito sullo stato di previsione» fino a: «A tal fine», e aggiungere in fine le seguenti parole: «, a favore del Fondo di garanzia, di cui al comma 12 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n.147»; b) al comma 2, alinea, sostituire le parole: «Il Fondo è finalizzato ai seguenti interventi», con le seguenti: «Con le risorse di cui al comma 1 si provvede in particolare al finanziamento dei seguenti interventi»; c) al comma 2 sostituire la lettera d) con la seguente:
«d) realizzazione di palestre scolastiche e miglioramento di palestre scolastiche esistenti»;
d) al comma 3, dopo le parole: «il CONI» inserire le seguenti: «, di concerto con le Federazioni sportive nazionali e con gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI».
Ai commi 1 e 2, dopo la parola; «nazionale», ovunque ricorra, inserire le seguenti: «regionale e locale».
Al comma 1, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «in aree svantaggiate e zone periferiche urbane, con l'obiettivo di rimuovere gli squilibri economico sociali e incrementare la sicurezza urbana».
Al comma 1, sostituire le parole: «100 milioni di euro» con le seguenti: «105 milioni di euro» e le parole: «50 milioni di euro nel 2016» con le seguenti: «55 milioni di euro nel 2016».
Conseguentemente, all'articolo 17:
a) sostituire le parole: «129,3 milioni» con le seguenti: «134,3 milioni» b) dopo la lettera n), aggiungere la seguente:
«n-bis) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2016, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».
Il comma 2, lettera b) è sostituito dal seguente:
«b) recupero e rigenerazione di impianti sportivi esistenti, anche con destinazione all'attività agonistica nazionale, nonché diffusione di attrezzature sportive con l'obiettivo di promuovere le discipline fisiche, dilettantistiche e non, per fini salutistici, formativi e competitivi».
Al comma 2, lettera b), alla parola: «realizzazione» premettere le seguenti: «per una quota pari all'80 per cento».
Al comma 2, lettera b), sopprimere le parole: «realizzazione e» e dopo le parole: «sportivi» inserire la seguente: «esistenti».
All'articolo 15, comma 2, lettera b) dopo le parole: «periferie urbane» aggiungere le seguenti: «, con particolare riferimento alle aree metropolitane,».
Al comma 2, alla lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «o destinazione degli impianti stessi ad altra finalità».
Al comma 2, dopo la lettera c), inserire la seguente:
«c-bis. Attività ed interventi finalizzati alla preparazione dei Mondiali di sci alpino 2021 a Cortina d'Ampezzo».
Al comma 2, sopprimere la lettera d).
Al comma 2, sostituire la lettera d), con la seguente:
«d) realizzazione di nuove palestre scolastiche e miglioramento di palestre scolastiche esistenti»;
Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nella misura massima dell'1 per cento».
Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «il CONI presenta», inserire le seguenti: «, sentiti gli enti locali sui cui territori esistono gli impianti sportivi,».
Al comma 3, sostituire il periodo: «e, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il piano pluriennale degli interventi, che può essere rimodulato entro il 28 febbraio di ciascun anno», con il seguente: «. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il CONI, a seguito di avviso pubblico rivolto agli Enti Locali e volto alla individuazione degli impianti sportivi pubblici presenti nelle aree svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane che presentino squilibri economici e sociali da rimuovere, individuati mediante indici di disagio sociale (IDS) e indici di disagio edilizio (IDE) pari o superiori all'unità, così come rilevati dal censimento ISTAT del 2011, presenta alla Presidenza del Consiglio dei ministri per l'approvazione il piano pluriennale degli interventi, che può essere rimodulato entro il 28 febbraio di ciascun anno.».
Al comma 3, dopo le parole: «Presidenza del Consiglio dei Ministri», aggiungere le seguenti: «previa intesa in Conferenza Stato città e autonomie locali».
Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «Consiglio dei Ministri» inserire le seguenti: «, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari».
Al comma 3, secondo periodo, aggiungere le seguenti parole: «, previa sottoposizione a procedura di consultazione pubblica che consenta a tutte le parti interessate di presentare le osservazioni sui medesimi piani entro un tennine non inferiore a trenta giorni, garantendo che i provvedimenti di apertura della procedura di consultazione ed i risultati della medesima procedura siano tempestivamente pubblicati sui siti internet della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del CONI.».
Al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.
Al comma 4, dopo la parola: «annualmente» inserire le parole: «al Parlamento e».
Dopo il comma 4, inserire il seguente:
«4-bis. Il Governo riferisce alle competenti Commissioni parlamentari circa lo stato dei Piani di cui al comma 3 decorsi sei mesi dall'emanazione del decreto di cui al medesimo comma 3.».
Sopprimere il comma 6.
All'articolo 15, comma 6, dopo le parole: «corrispondente al valore dell'intervento» aggiungere le seguenti: «, e comunque non inferiore a sei anni».
Al comma 6, aggiungere in fine il seguente periodo: «Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano altresì ai progetti di rigenerazione e ammodemamento di impianti sportivi già deliberati alla data di entrata in vigore della presente legge».
Al comma 6 aggiungere in fine il seguente periodo: «Le disposizioni di cui ai precedenti Commi si applicano altresì ai progetti che prevedono impianti sportivi di nuova realizzazione deliberati entro la data di entrata in vigore della presente legge».
Al comma 8, dopo le parole: «il Comune» inserire le seguenti: «previa pubblicazione sul sito istituzionale,».
Dopo il comma 8, sono aggiunti i seguenti:
«8-bis. I finanziamenti a tasso agevolato di cui all'articolo 9 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, possono essere concessi, con i criteri e le modalità individuate col decreto di cui al comma 8 del medesimo articolo 9, anche a soggetti pubblici, associazioni e società sportive senza fini di lucro, per l'efficientamento energetico di impianti sportivi pubblici non compresi nel Piano di cui ai commi 1, 2 e 3; per accedere al finanziamento agevolato, le associazioni e società sportive senza fini di lucro devono prestare idonea garanzia bancaria o assicurativa. 8-ter. AI fine di favorire l'accesso ai finanziamenti a tasso agevolato a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 1110, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è abrogato il comma 8 dell'articolo 1 del decreto-legge 7 agosto 2012 n.129 convertito dalla legge 4 ottobre 2012, n. 171, e l'articolo 9 del decreto legge 24 giugno 2014, n.91 è modificato come segue:
a) al comma 2 le parole: «in deroga all'articolo 204» sono sostituite dalle parole: «in deroga agli articoli 203 e 204»; b) i commi 5 e 6 sono soppressi; c) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente: «6-bis. L'accesso ai finanziamenti di cui ai comma 1 e 4 avviene sulla base di un attestato di prestazione energetica (APE) redatto ai sensi della normativa vigente: Gli interventi devono conseguire un miglioramento pari ad almeno il 25 per cento dell'indice di prestazione globale dell'edificio certificato da un attestato di prestazione energetica (APE) redatto successivamente alla realizzazione dell'intervento stesso».
Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:
«8-bis. Al fine della realizzazione di interventi relativi al ripristino, alla rigenerazione,. alla riqualificazione, alla funzionalità nonché alla piena fruizione degli edifici ad utilizzo scolastico e inseriti nell'attività didattica, come palestre, piscine, stadi del ghiaccio di proprietà di enti locali, in particolare per quelli dislocati nelle aree montane e prioritariamente per quelle situate nelle province interamente montane confinanti con paesi esteri, è autorizzata la spesa di l milione per il 2015, e 20 milioni per il 2016. Le risorse non utilizzate alla chiusura dell'esercizio 2016 sono utilizzate nell'esercizio successivo».
Conseguentemente al comma l sostituire le parole: «20 milioni», con le seguenti: «19 milioni» e le parole: «50 milioni», con le seguenti: «30 milioni».
Sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente:
«Misure per la promozione della candidatura di Roma 2024».
16.1 CERONI
Sopprimere l'articolo 16.
Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«, di cui 100 milioni per produzioni realizzate nei territori delle Regioni dell'Obiettivo Convergenza».
Dopo il comma 1 inserire i seguenti:
«1-bis. Quota parte del contributo di cui al comma 1 è utilizzato, entro il limite massimo complessivo di spesa di 3 milioni di euro, per l'anno 2015, a favore dei soggetti che gestiscono, in forma individuale o societaria di qualsiasi tipologia, sale cinematografiche adibite alla proiezione di opere filmiche, italiane o straniere, riconosciute di particolare valore artistico, culturale e tecnico, che contribuiscano alla diffusione della cultura cinematografica e alla conoscenza di correnti e tecniche di espressione sperimentale. 1-ter. Ai soggetti di cui al comma 1 è riconosciuto per i tre anni di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2015, un credito d'imposta determinato nella misura del 25 per cento del reddito imponibile per ciascun anno, a decorrere dal 2016. Il credito di imposta è utilizzabile tramite compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive 1-quater. Le disposizioni applicative dei commi 1-bis e 1-ter, nonché quelle finalizzate a garantire il rispetto del limite massimo di spesa di cui al comma 1-bis, sono dettate con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro il sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge».
Conseguentemente, all'articolo 17; al comma 1, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:
«n-bis) quanto a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».
«1-bis. Quota parte del contributo di cui al comma 1 è utilizzato, entro il limite massimo complessivo di spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2015, a favore dei soggetti che gestiscono, in forma individuale o societaria di qualsiasi tipologia, sale cinematografiche adibite in particolare all'incentivazione della cultura cinematografica per i giovani e a. cineforum per gli istituti scolastici, con proiezioni di opere filmiche, italiane o straniere; riconosciute di particolare valore artistico, culturale e tecnico. 1-ter. Ai soggetti di cui al comma 1 è riconosciuto per i tre anni di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2015, un credito d'imposta determinato nella misura del 25 per cento del reddito imponibile per ciascun anno, a decorrere dal 2016. Il credito di imposta è utilizzabile tramite compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive. 1-quater. Con decreto del Ministro dei beni e, delle attività culturali e del turismo, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti criteri e modalità di accesso al credito d'imposta, prevedendo in particolare la quota proporzionale relativa alla programmazione per l'incentivazione della cultura cinematografica attraverso film d'autore, d'essai e cineforum».
«n-bis) quanto a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».
«1-bis. Quota parte del contributo di cui al comma 1 è utilizzato, entro il limite massimo complessivo di spesa di 3 milioni di euro, per l'anno 2015, a favore dei soggetti che gestiscono, in forma individuale o societaria di qualsiasi tipologia, sale cinematografiche ubicate in comuni con popolazione inferiore a 90.000 abitanti. 1-ter. Ai soggetti di cui al comma 1 è riconosciuto per i tre anni di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2015, un credito d'imposta determinato nella misura del 25 per cento del reddito imponibile per ciascun anno, a decorrere dal 2016 il credito di imposta è utilizzabile tramite compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive. 1-quater. Le disposizioni applicative dei commi 1-bis e 1-ter, nonché quelle finalizzate a garantire il rispetto del limite massimo di spesa di cui al comma 1-bis, sono dettate con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge».
«1-bis. Quota parte del contributo di cui al comma 1 è utilizzato, entro il limite massimo complessivo di spesa di 3 milioni di euro, per l'anno 2015, a favore dei soggetti che gestiscono, in forma individuale o societaria di qualsiasi tipologia, sale cinematografiche ubicate in comuni con popolazione inferiore a 70.000 abitanti. 1-ter. Ai soggetti di cui al comma 1 è riconosciuto per i tre anni di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2015, un credito d'imposta determinato nella misura del 25 per cento del reddito imponibile per ciascun anno, a decorrere dal 2016 il credito di imposta è utilizzabile tramite compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive. 1-quater. Le disposizioni applicative dei commi 1-bis e 1-ter, nonché quelle finalizzate a garantire il rispetto del limite massimo di spesa di cui al comma 1-bis, sono dettate con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge».
«1-bis. Al fine di sostenere gli esercenti delle sale cinematografiche che effettuano programmazioni di film di produzione nazionale ed europea:
a) all'elenco 2 di cui all'articolo 1, comma 577, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è soppressa la voce: ''Decreto legislativo 26 Febbraio 1999, n. 60, articolo 20, comma 1 — Credito di imposta esercenti sale cinematografiche''; b) all'articolo 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 febbraio 2014, la lettera a) è soppressa.
1-quater. Ai maggiori oneri di cui al comma 1-bis, pari a 4,665 milioni a decorrere dal 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».
«1-bis. Al fine di tutelare un settore di significativo rilievo culturale e di salvaguardare le relative attività, anche in considerazione del loro apporto al patrimonio tradizionale del Paese e all'innovazione musicale, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2015 per il finanziamento di festival, associazioni concertistiche, cori e bande e centri di ricerca. Ai fini dell'accesso alle relative risorse, i soggetti interessati trasmettono al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo i propri progetti, nei termini e secondo le modalità e la procedura stabiliti con apposito bando del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto- legge. Entro i successivi due mesi, con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede all'individuazione dei progetti ammessi al finanziamento e al riparto delle relative risorse, nel rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo».
Conseguentemente, all'articolo 13, dopo le parole: «e successive modificazioni», aggiungere le seguenti: «, di cui una quota pari a 3 milioni di euro è destinata agli interventi di cui all'articolo 16, comma 1-bis».
«1-bis. Al fine di tutelare un settore di significativo rilievo culturale e di salvaguardare le relative attività, anche in considerazione del loro apporto al patrimonio tradizionale del Paese e all'innovazione musicale, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2015 per il finanziamento di festival, cori e bande e centri di ricerca. Ai fini dell'accesso alle relative risorse, i soggetti interessati trasmettono al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo i propri progetti, nei termini e secondo le modalità e la procedura stabiliti con apposito bando del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge. Entro i successivi due mesi, con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede all'individuazione dei progetti ammessi al finanziamento e al riparto delle relative risorse, nel rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo».
Conseguentemente, all'articolo 13, dopo le parole: «e successive modificazioni», aggiungere le seguenti: «, di cui una quota pari a 3 milioni di euro è destinata agli interventi di cui all'articolo 11, comma 2-bis».
«16-bis. il comma 11, dell'articolo 6, legge 13 maggio 1999, n. 33, recante ''Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale'' (Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 1999 – Suppl. Ordinario n. 96 ), è sostituito dal seguente: ''A decorrere dal 1º gennaio 2000, per gli spettacoli sportivi per ingressi di prezzo fino a lire 25.000 nette, l'aliquota dell'IVA è fissata al 10 per cento. A decorrere dal 1º gennaio 2016 per tutti gli spettacoli cinematografici e per i servizi indicati al n. 1 della tabella C) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 Ottobre 1972, n. 633, l'aliquota dell'IVA è fissata al 4 per cento».
«1-bis. La misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è fissata in misura pari al 5,14 per cento dell'ammontare delle somme giocate, a decorrere dal 1º gennaio 2016».
Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:
«Art. 16-bis. – 1. Alla legge 20 dicembre 2012, n. 238, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 2, comma 1, dopo le parole: ''e della fondazione Festival Pucciniano Torre del Lago'' sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ''nonché, a decorrere dal 2016, a favore della Fondazione Romaeuropa Arte e Cultura''; b) all'articolo 3, comma 1, dopo le parole: ''pari a 4 milioni di euro a decorrere dal 2013'', sono aggiunte le seguenti: ''e a 5 milioni di euro a decorrere dal 2016''».
Conseguentemente, alla copertura degli oneri di cui al presente comma, pari a 1 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:
a) sostituire il comma 1, con il seguente:
''1. Le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi e quelle di stoccaggio sotterraneo di gas naturale sono di pubblica utilità. I relativi titoli abilitativi comprendono pertanto la dichiarazione di pubblica utilità'';
b) sostituire il comma 1-bis, con il seguente:
''1-bis. Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, predispone un piano delle aree in cui sono consentite le attività di cui al comma 1. Il piano è adottato previa intesa con la Conferenza unificata'';
c) sostituire il comma 5, con il seguente:
''5. Le attività di ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi di cui alla legge 9 gennaio 1991, n. 9, sono svolte a seguito del rilascio di un titolo concessorio unico, sulla base di un programma generale di lavori articolato in una prima fase di ricerca, per la durata di sei anni, a cui seguono, in caso di rinvenimento di un giacimento tecnicamente ed economicamente coltivabile, riconosciuto dal Ministero dello sviluppo economico, la fase di coltivazione della durata di trenta anni e quella di ripristino finale'';
3. All'articolo 57 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, il comma 3-bis, è sostituito dal seguente:
''3-bis. In caso di mancato raggiungimento delle intese si provvede con le modalità di cui all'articolo 14-quater, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241'';
4. All'articolo 1, comma 8-bis, della legge 23 agosto 2004, n. 239, le parole: ''di cui ai commi 7 e 8'', sono sostituite dalle seguenti: ''di cui al comma 8''».
«Art. 16-bis. – 1. Le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 2, 8, 9 e 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 3 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, non si applicano agli enti e agli organismi, anche aventi personalità giuridica di diritto privato, che operano nel settore dei beni culturali e dello spettacolo».
Conseguentemente, all'onere derivante dall'applicazione della presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, valutati in 100 mila euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
17.1 CERONI
Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:
a) alla lettera a), sostituire le parole: «483,8 milioni» con le seguenti: «607,8 milioni» nonché, all’elenco ivi allegato, apportare le seguenti variazioni:
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «quanto a 483,8 milioni di euro» con le seguenti: «quanto a 468,8 milioni di euro»; all’elenco Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri sostituire la voce:
«1-bis. Gli stanziamenti previsti dal comma 727 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, alla Tabella B, voce Ministero dell’economia e delle finanze sono ridotti di 15 milioni per l’anno 2015».
«1-bis. Gli stanziamenti previsti dal comma 727 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, alla Tabella a, voce Ministero dell’economia e delle finanze sono ridotti di 15 milioni per l’anno 2015».
17.5 TOMASELLI, FISSORE
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «quanto a 483,8 milioni di euro» con le seguenti: «quanto a 480,8 milioni di euro»; All’elenco Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri sostituire la voce:
«1-bis. Gli stanziamenti previsti dal comma 727 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, alla Tabella B, voce Ministero dell’economia e delle finanze sono ridotti di 3 milioni per l’anno 2015».
con la seguente:
Al comma 2, sostituire le parole: «dall'entrata in vigore del presente decreto», con le seguenti: «dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge».
Il titolo del provvedimento è sostituito da seguente: «Conversione in legge del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, recante misure urgenti per interventi nel territorio, di bonifica ambientale, per le emergenze nazionali, per la valorizzazione dell'area Expo, interventi per il Giubileo, per la tutela del Made in Italy, per gli aeroporti, per la continuità territoriale, per le linee metropolitane, per il servizio civile nazionale, per l'occupazione e la formazione, per interventi di edilizia residenziale pubblica, per la realizzazione di impianti sportivi nelle periferie urbane, per il cinema, e per il finanziamento al comune di Reggio Calabria».