GIUSTIZIA (2ª)
MARTEDÌ 28 APRILE 2015
203ª Seduta
Presidenza del Presidente
PALMA
indi del Vice Presidente
BUCCARELLA
Interviene il vice ministro della giustizia Costa.
La seduta inizia alle ore
14,15.
IN SEDE REFERENTE
(859)
SCILIPOTI ISGRO'.
-
Modifiche al codice penale, all'articolo 380 del codice di procedura penale e al codice della strada, in materia di omicidio stradale
(1357)
FALANGA.
-
Modifiche al codice penale per l'introduzione dei delitti di omicidio stradale e lesioni personali stradali
(1378)
MOSCARDELLI ed altri.
-
Norme in materia di omicidio stradale e di lesioni personali stradali
(1484)
STUCCHI.
-
Modifiche agli articoli 589, 590 e 590-bis del codice penale, nonché all'articolo 381del codice di procedura penale, e introduzione degli articoli 589-bis e 590.1 del codice penale, riguardanti la configurazione del reato per l'omicidio stradale
(1553)
Nadia GINETTI.
-
Norme in materia di omicidio stradale e di lesioni personali stradali
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)
Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 21 aprile.
Il presidente PALMA osserva, in premessa, che è stato depositato un nuovo testo unificato corretto rispetto al testo adottato dalla Commissione come testo base nella seduta del 21 aprile e pubblicato in allegato. Pertanto gli emendamenti presentati - e pubblicati in allegato - devono intendersi riferiti al testo da ultimo depositato.
Nel merito, il Presidente rileva l'opportunità di una riflessione ulteriore al fine di pervenire ad una più adeguata gradazione delle cornici edittali previste dal testo unificato alla gravità delle condotte delittuose. Ritiene altresì doveroso precisare che, qualora si ritenga di introdurre nella fase emendativa la revoca perpetua della patente di guida a titolo di pena accessoria per i delitti di omicidio stradale e nautico di cui all'articolo 589-
bis
del codice penale - così come introdotto dall'articolo 1 del testo unificato - rispetto a tale previsione troverebbe comunque applicazione l'istituto della riabilitazione di cui all'articolo 178 del codice penale, che determina l'estinzione delle pene accessorie, anche di carattere definitivo, e degli altri effetti penali della condanna.
Il senatore LUMIA (
PD
) ringrazia, anche a nome del proprio Gruppo parlamentare, il relatore per l'ottimo lavoro svolto. Pur condividendo le preoccupazioni di carattere sistematico testé sollevate dal presidente Palma, esprime la disponibilità del proprio Gruppo all'inserimento della revoca perpetua della patente, come pena accessoria per i delitti di omicidio stradale e nautico di cui all'articolo 1 del testo unificato, a patto che una siffatta previsione si muova in conformità con i principi che regolano il sistema penale. Tale scelta, infatti, - insieme alle altre proposte emendative volte ad innalzare la durata della sospensione della patente di guida a titolo di pena accessoria nell'ipotesi di condanna per i delitti di lesioni personali stradali e nautiche di cui all'articolo 3 del testo unificato - si muove nell'ottica di assicurare, in analogia a quanto previsto in altri ordinamenti stranieri, una maggiore effettività dell'apparato sanzionatorio previsto per i delitti commessi in
subiecta materia
.
Il relatore CUCCA (
PD
), rispondendo ad una richiesta di chiarimenti da parte del Presidente, dichiara che la previsione di cui al quinto comma dell'articolo 589-
bis
del
codice penale - che l'articolo 1 del testo unificato mira ad introdurre - è volta a punire con la reclusione da sei a nove anni chiunque ponendosi alla guida di un veicolo a motore attraversi un'intersezione con il semaforo disposto al rosso ovvero circoli contromano su una strada a "carreggiate separate" ed è finalizzata a rafforzare l'efficacia deterrente della sanzione, in analogia con quelle previsioni approvate negli ultimi anni (ad esempio in materia di limiti di velocità e di cinture di sicurezza) che hanno contribuito senz'altro a ridurre il numero di incidenti stradali. Dichiarandosi aperto a qualsiasi proposta emendativa volta a migliorare il testo, osserva che nel considerare l'inasprimento delle pene rispetto all'attuale previsione dell'omicidio stradale di cui al terzo comma dell'articolo 589 del codice penale occorre tener conto dei limiti entro i quali, qualora ricorrano le condizioni previste dalla legge, eventuali riduzioni di pena potrebbero consentire al giudice di ricorrere all'istituto della sospensione condizionale della pena.
Il senatore GIOVANARDI (
AP (NCD-UDC)
), dopo aver espresso solidarietà al relatore per le recenti e gratuite critiche provenienti da una parte dell'informazione giornalistica, auspica l'approvazione di una legge equilibrata che, per un verso, sia idonea ad assicurare un'adeguata risposta punitiva a tutela delle vittime degli incidenti stradali, ma che per altro verso sia anche in grado di prevede pene proporzionate alla gravità delle condotte delittuose. A tale riguardo rileva che le proprie proposte emendative sono finalizzate al raggiungimento di tali obiettivi ed alla necessità di differenziare - ad esempio - tra chi è recidivo e chi non ha precedenti penali, tra chi utilizza abitualmente droghe e chi invece cagiona la morte di un soggetto a seguito di un comportamento isolato o dettato da mera distrazione. Esprime infine la propria contrarietà sull'eventuale inserimento di sanzioni accessorie di carattere definitivo come conseguenza automatica della condanna, anche tenuto conto del fatto che il reato di omicidio stradale disciplinato nel testo proposto dal relatore si configura come delitto colposo.
Il senatore ORELLANA (
Misto
), pur condividendo le osservazioni testé svolte dal senatore Giovanardi in ordine all'opportunità di graduare la pena in relazione alla gravità della condotta, sottolinea che chi commette un siffatto reato deve espiare la propria pena in carcere. Esprime avviso contrario all'estensione delle previsioni in materia di delitto di omicidio stradale anche alle ipotesi di natanti o di imbarcazioni o di moto d'acqua, sia in quanto le fattispecie considerate sono assai differenziate tra loro, sia in ragione della difficoltà di accertamento in concreto dei delitti di omicidio nautico e di lesioni personali nautiche.
La senatrice GINETTI (
PD
) dichiara che spetta al legislatore occuparsi di fattispecie criminose che destano allarme sociale e si caratterizzano per una particolare gravità. Infatti, nonostante l'asserita riduzione del numero di incidenti stradali negli ultimi anni, non può sottacersi il fatto che il numero di vittime rimane molto elevato soprattutto tra i giovani. Pur dovendo assicurare pene proporzionate ed adeguate alla gravità delle condotte poste in essere, è necessario che le previsioni assicurino una reale funzione deterrente e rappresentino un'adeguata risposta punitiva rispetto a condotte volte a conculcare in modo definitivo o grave il bene della vita. Per tali ragioni gli emendamenti da lei proposti si muovono nell'ottica di aggravare le pene accessorie in caso di condanna per i delitti di omicidio stradale e nautico e di lesioni personali stradali e nautiche di cui articoli 589-
bis
e 590-
bis
del codice penale - proponendo, nella prima ipotesi, la revoca anziché la sospensione della patente e, nella seconda ipotesi, innalzando la pena della sospensione da due a tre anni - ovvero di prevedere sanzioni comunque più elevate, in caso di reiterazione delle violazioni, fino al venir meno dei requisiti abilitanti alla guida. Ritiene infine essenziale che le norme contenute nel testo unificato svolgano una funzione pedagogica e orientino i comportamenti dei cittadini.
Il senatore BARANI (
GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI, IdV, VGF)
) esprime la sua ferma contrarietà sul testo proposto dal relatore, che gli appare espressione di una forma di giustizialismo diffuso in nessun modo condivisibile. Al fine di ridurre il numero degli incidenti stradali occorrerebbe rafforzare i controlli preventivi (ad esempio
alcool test
) anziché limitarsi ad un innalzamento scriteriato e irragionevole delle sanzioni penali; graduare la risposta sanzionatoria a seconda della gravità della condotta ed introdurre adeguate soglie di punibilità sia per le sostanze alcoliche sia per le sostanze psicotrope. Condivide infine le osservazioni critiche in ordine all'equiparazione dei delitti stradali e nautici alla luce della profonda diversità delle fattispecie considerate.
Il senatore BUEMI (
Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE
) esprime preoccupazione per la campagna giornalistica in atto, che è indirizzata a produrre sentimenti irrazionali che nulla hanno a che fare con la risoluzione del problema specifico, che deve invece contemperare l'esigenza di assicurare giustizia ai danneggiati ed ai parenti delle vittime con il rispetto degli indefettibili principi di proporzionalità ed adeguatezza della pena. In quest'ottica si segnala che gli emendamenti da lui presentati - che ritiene comunque di ritirare fin da ora - sono finalizzati a disciplinare l'ipotesi di omissione di soccorso da parte del soggetto che cagioni per colpa la morte di una persona; a prevedere sanzioni più gravi per i soggetti che abbiano fatto uso cosciente di sostanze psicotrope, stupefacenti o alcoliche, nonché a punire i conducenti che abbiano fatto uso incauto ed improprio di strumenti e apparecchiature elettroniche.
Il senatore MALAN (
FI-PdL XVII
), dopo aver riconosciuto al relatore di aver svolto un difficile lavoro di mediazione, osserva che il testo proposto presenta alcuni profili problematici, soprattutto in relazione alla previsione delle sanzioni penali di cui al primo comma del nuovo articolo 589-
bis
del codice penale - introdotto dall'articolo 1 del testo unificato e che punisce con la reclusione da otto a dodici anni chiunque cagiona la morte di una persona ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psicofisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope - rispetto alla previsione di cui primo comma dell'articolo 590-
bis
del codice penale, come introdotto dall'articolo 3 del testo unificato, che punisce, con la reclusione da uno a quattro anni, chiunque ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psicofisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope cagiona per colpa una lesione personale dalla quale derivi una malattia. Non gli sembra infatti ravvisabile un rapporto proporzionato nel prevedere cornici edittali per effetto delle quali il minimo per un'ipotesi di omicidio colposo risulta pari al doppio del massimo previsto per la corrispondente ipotesi di lesioni. Le proposte emendative da lui presentate sono quindi volte a correggere siffatte disarmonie e ad assicurare un maggiore equilibrio della risposta sanzionatoria rispetto alle condotte delittuose ivi considerate.
Il senatore CAPPELLETTI (
M5S
) rileva come, a prescindere dall'attenzione rivolta dai media alle problematiche oggetto dei disegni di legge in titolo, le medesime rivestono carattere di effettiva urgenza, anche in considerazione di una percezione diffusa nell'opinione pubblica in ordine alla mancanza di effettività dell'apparato sanzionatorio previsto per le condotte criminose qui specificamente considerate. A questo proposito ritiene che sarebbe opportuno che il lavoro della Commissione si concentrasse, piuttosto che su un inasprimento delle sanzioni detentive, soprattutto su un rafforzamento delle sanzioni accessorie con particolare riferimento alla previsioni attinenti alla revoca della patente.
Il senatore FALANGA (
FI-PdL XVII
) manifesta perplessità sull'impianto normativo del testo unificato predisposto dal relatore, osservando in primo luogo come parlare di una revoca della patente avente una certa durata temporale sia incomprensibile dal punto di vista sistematico, in quanto - a suo avviso - si confonde in tal modo il provvedimento di revoca che non può che avere carattere puntuale, con una misura sanzionatoria diversa e ulteriore quale potrebbe essere l'interdizione dalla possibilità di ottenere la concessione della patente per un determinato arco di tempo. Più in generale l'oratore rileva come le pene detentive previste per le ipotesi di omicidio stradale e nautico appaiano sproporzionate se confrontate con altre fattispecie incriminatici, volte alla tutela del medesimo bene giuridico e caratterizzate da condotte di maggiore gravità, quale ad esempio la fattispecie di omicidio prerintenzionale. Su questo punto specifico giudica indispensabile un ulteriore approfondimento nel corso dell'esame. Infine, ritiene che, con particolare riguardo alle ipotesi in cui viene previsto un aggravamento del trattamento sanzionatorio nei casi in cui il responsabile si è dato alla fuga rendendosi irreperibile, sarebbe opportuno - anche per agevolare l'opera dell'interprete - prevedere esplicitamente che tale condotta deve avere carattere consapevole.
Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 16,05.
NUOVO TESTO UNIFICATO CORRETTO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER I DISEGNI DI LEGGE
N.
859, 1357, 1378, 1484, 1553
NT2
LA COMMISSIONE
Modifiche al codice penale e introduzione del reato di omicidio stradale e nautico e del reato di lesioni personali stradali e nautiche.
Art.1
(Introduzione del delitto di omicidio stradale e nautico)
1.Nel codice penale, dopo l'articolo 589 è inserito il seguente:"Articolo 589-
bis
(Omicidio stradale e nautico
) - Chiunque ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcoolica o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettere b) e c) e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, cagiona per colpa la morte di una persona, è punito con la reclusione da otto a dodici anni.
La stessa pena si applica a chiunque alla guida di un veicolo a motore, dopo aver cagionato, per colpa, la morte di una persona, si rifiuti di sottoporsi agli accertamenti dello stato di ebbrezza alcoolica ovvero di alterazione correlata all'uso di stupefacenti o di sostanze psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 7 e 187 comma 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche.
Le stesse pene si applicano al conducente di un natante o di un'imbarcazione o di una moto d'acqua il quale, ponendosi alla guida in stato di ebbrezza alcoolica o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, cagioni per colpa la morte di una persona.
Chiunque ponendosi alla guida di un veicolo a motore, procedendo in un centro urbano ad una velocità pari al doppio di quella consentita o su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 Km. rispetto a quella consentita, determini un sinistro cagionando per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei a nove anni.
Alla stessa pena soggiace chiunque ponendosi alla guida di un veicolo a motore attraversi un'intersezione con il semaforo disposto al rosso ovvero circoli contromano su una strada a carreggiate separate, rispettivamente, ai sensi degli articoli 146, 143 e 176 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e determini un sinistro cagionando per colpa la morte di una persona.
Si applica la pena della reclusione da 6 a 9 anni al conducente di un natante o di un'imbarcazione o di una moto d'acqua il quale procedendo ad una velocità pari al doppio di quella consentita o circolando in uno specchio d'acqua nel quale non è consentita la navigazione, determini un sinistro cagionando per colpa la morte di una persona.
Si applica la pena della reclusione da otto a dodici anni al conducente di un veicolo a motore o di un natante o di un'imbarcazione o di una moto d'acqua, che si dia alla fuga, rendendosi irreperibile, dopo aver cagionato per colpa un sinistro stradale con violazione delle norme sulla disciplina stradale o del Codice della Navigazione o con inosservanza delle disposizioni emanate dalle Capitanerie di Porto competenti, dal quale sia derivata la morte di una persona.
Qualora il conducente cagioni la morte di più persone, la pena può essere aumentata sino al triplo, ma non può superare gli anni 18. "
Art.2
(Modifiche all'articolo 380 del codice di procedura penale)
1.All'articolo 380 del codice di procedura penale dopo la lettera m) è aggiunta la seguente: "m-
bis
) delitto di omicidio colposo stradale e nautico previsto dall'articolo 589-
bis
del codice penale.".
Art. 3
(Introduzione del delitto di lesioni personali stradali e nautiche)
1.Nel codice penale, l'articolo 590-
bis
è sostituito dal seguente: "Articolo 590-
bis
(
Lesioni personali stradali e nautiche). -
Chiunque ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcoolica o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostante stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettere b) e c) e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, cagiona per colpa a taluno una lesione personale dalla quale derivi una malattia è punito con la reclusione da uno a quattro anni.
La stessa pena si applica a chiunque alla guida di un veicolo a motore, dopo aver cagionato per colpa a taluno lesioni personali dalle quali derivi una malattia, si rifiuti di sottoporsi agli accertamenti dello stato di ebbrezza alcoolica ovvero di alterazione correlata all'uso di stupefacenti o di sostanze psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 7 e 187 comma 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
Chiunque ponendosi alla guida di un veicolo a motore, procedendo in un centro urbano ad una velocità pari al doppio di quella consentita o su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 Km. rispetto a quella consentita, determini un sinistro cagionando per colpa a taluno lesioni personali dalle quali derivi una malattia è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.
Alla stessa pena soggiace chiunque ponendosi alla guida di un veicolo a motore attraversi un'intersezione con il semaforo disposto al rosso ovvero circoli contromano su una strada a carreggiate separate, rispettivamente, ai sensi degli articoli 146, 143 e 176 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e determini un sinistro cagionando per colpa lesioni personali dalle quali derivi una malattia.
La stessa pena si applica al conducente di un veicolo a motore o di un natante o di un'imbarcazione o di una moto d'acqua che si dia alla fuga, rendendosi irreperibile, dopo aver cagionato per colpa un sinistro stradale con violazione delle norme sulla disciplina stradale o del Codice della Navigazione o con inosservanza delle disposizioni emanate dalle Capitanerie di Porto competenti, dal quale sia derivata una lesione personale che ha causato una malattia ad una persona.
Qualora il conducente cagioni lesioni a più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentate sino al triplo, ma la pena non può superare gli anni 7.
Nel caso di lesioni gravi la pena è aumentata da un terzo alla metà e nel caso di lesioni gravissime la pena è aumentata dalla metà a due terzi.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa, se la malattia ha una durata non superiore a giorni venti e se non concorre alcuna delle circostanze indicate nell'art. 583 del codice penale. In tali casi le pene sono diminuite della metà.
Art. 4
(Modifiche all'articolo 381 del codice di procedura penale)
1.All'articolo 381 del codice di procedura penale dopo la lettera m-
quater
) è aggiunta la seguente: "m-
quinquies
) delitto di lesioni colpose stradali e nautiche gravi o gravissime previsto dall'articolo 590-
bis
del codice penale.".
Art. 5
(Introduzione dell'articolo 590-
ter
del codice penale)
1.Dopo l'articolo 590-
bis
del codice penale è inserito il seguente: "Art. 590-
ter
. - Quando ricorrono le circostanze di cui all'articolo 590-
bis
le concorrenti circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni si operano sulla quantità di pena determinata ai sensi delle predette circostanze aggravanti.".
Art. 6
(Pene accessorie)
1.Alla condanna per i reati di cui all'articolo 589-
bis
del codice penale consegue la sospensione della patente di guida o della patente nautica per un periodo non inferiore ad anni cinque e sino ad anni dodici.
2. Alla condanna per i reati di cui all'articolo 590-
bis
del codice penale consegue la sospensione della patente di guida o della patente nautica per un periodo non inferiore ad anni due e sino ad anni cinque.
3. L'applicazione della pena accessoria, che deve essere comminata anche nel caso di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue obbligatoriamente anche nell'ipotesi di concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena principale inflitta.
Art. 7
(Modifiche all'articolo 589 e all'articolo. 590 del codice penale)
1. Nel secondo comma dell'articolo 589 del codice penale alle parole "Se il fatto è commesso..." premettere le seguenti: "Salvo quanto stabilito dall'articolo 589
bis
del codice penale, ".-
2. Il terzo comma dell'articolo 589 è soppresso.
3. Nel terzo comma dell'articolo 590 del codice penale le parole ." Se i fatti di cui al secondo comma" premettere le seguenti: " Salvo quanto stabilito dall'articolo 590-
bis
del codice penale,".
4. Nel terzo comma dell'articolo 590 del codice penale le parole da "nei casi di violazione..." e sino a "...da un anno e sei mesi a quattro anni" sono soppresse.
Art. 8
(Entrata in vigore)
1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
EMENDAMENTI AL NUOVO TESTO UNIFICATO CORRETTO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER I DISEGNI DI LEGGE
N.
859, 1357, 1378, 1484, 1553
Art. 1
1.1
FALANGA, CALIENDO, MALAN, CARDIELLO
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 1
(Introduzione del delitto di omicidio stradale e nautico).
1
.
Nel codice penale, dopo l'articolo 589 è inserito il seguente:
«Articolo 589-
bis (Omicidio stradale e nautico)
– Chiunque ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcoolica o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera
c)
e 187 del Nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modifiche, cagiona per colpa la morte di una persona, è punito con la reclusione da otto a dodici anni.
La stessa pena si applica:
a)
a chiunque alla guida di un veicolo a motore, dopo aver cagionato, per colpa, la morte di una persona, si rifiuti di sottoporsi agli accertamenti dello stato di ebbrezza alcoolica ovvero di alterazione correlata all'uso di stupefacenti o di sostanze psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 7, e 187 comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche;
b)
al conducente di un veicolo a motore o di un natante o di un'imbarcazione o di una moto d'acqua, che si dia consapevolmente alla fuga, rendendosi irreperibile, dopo aver cagionato per colpa un sinistro stradale con violazione delle norme sulla disciplina stradale o del Codice della Navigazione o con inosservanza delle disposizioni emanate dalle Capitanerie di Porto competenti, dal quale sia derivata la morte di una persona;
c)
al conducente di un natante o di un'imbarcazione o di una moto d'acqua il quale, ponendosi alla guida in stato di ebbrezza alcoolica o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, ai sensi rispettivamente degli articoli 186 comma 2 lettera
c)
e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modifiche, cagioni per colpa la morte di una persona;
d)
ai conducenti di cui alle lettere
b)
,
c)
e
d)
dell'articolo 186-
bis
comma 1 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, i quali ponendosi alla guida in stato di ebbrezza alcoolica o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2 lettere
b)
e
c)
e 187 del citato decreto legislativo, cagionino per colpa la morte di una persona.
Chiunque ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcoolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera
b)
, del Nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modifiche, cagiona per colpa la morte di una persona, è punito con la reclusione da sei a nove anni.
La stessa pena si applica:
a)
ai conducenti di età inferiore a ventuno anni e ai conducenti nei primi tre anni dal conseguimento della patente di guida di categoria B in caso di recidiva nel triennio della violazione di cui al primo comma;
b)
a chiunque ponendosi alla guida di un veicolo a motore, procedendo in un centro urbano ad una velocità pari al doppio di quella consentita o su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 Km/h rispetto a quella consentita, determini un sinistro cagionando per colpa la morte di una persona;
c)
a chiunque ponendosi alla guida di un veicolo a motore attraversi, con velocità superiore di almeno 20 Km/h rispetto a quella consentita, un'intersezione con il semaforo disposto al rosso ovvero circoli contromano ai sensi degli articoli 143, 146 e 176 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e determini un sinistro cagionando per colpa la morte di una persona;
d)
al conducente di un natante o di un'imbarcazione o di una moto d'acqua il quale procedendo ad una velocità pari al doppio di quella consentita o circolando in uno specchio d'acqua nel quale non è consentita la navigazione, determini un sinistro cagionando per colpa la morte di una persona.
Qualora il conducente, trovandosi nelle condizioni individuate ai commi primo, secondo, lettere
a)
,
c)
e
d)
, terzo e quarto del presente articolo, cagioni la morte di più persone, la pena può essere aumentata sino al triplo, ma non può superare gli anni 18».
1.2
ORELLANA, MUSSINI
Sostituire l'articolo con i seguenti:
«Art. 1.
(Modifiche all'articolo 589 codice del penale)
1. Sostituire l'articolo 589 del codice penale con il seguente:
"Art. 589
(Omicidio colposo). –
Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.
Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da quattro a sette anni.
La pena è della reclusione non inferiore a 8 anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da:
a
) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera
c),
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
b)
soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.
La pena è della reclusione non inferiore a 8 anni se il fatto è commesso a seguito di:
a)
mancato arresto all'ordine intimato con idonei segnali dagli organi di Polizia giudiziaria ad un posto di blocco e successiva fuga;
b)
partecipazione a competizione non autorizzata in velocità;
c)
velocità di marcia in un centro urbano pari al doppio di quella consentita o su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 km;
d)
manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi;
e)
guida distratta dall'utilizzo non consentito di apparecchi elettronici;
f)
sorpasso di altro mezzo in corrispondenza di strisce pedonali o di linea continua;
g)
guida del veicolo completamente all'interno di una corsia o carreggiata destinata all'opposto senso di marcia.
La pena è della reclusione non inferiore ad anni 15 qualora la morte derivi dalla condotta del conducente del veicolo che, dopo il fatto, non abbia ottemperato all'obbligo di fermarsi e di prestare soccorso alle persone ferite.
Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse e comunque non inferiore ad anni quindici (codice di procedura penale 235)
Le circostanze attenuanti concorrenti con le aggravanti di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste. Le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante".
Art. 1-
bis.
(Modifica all'articolo 380 del codice di procedura penale, in materia
di arresto in flagranza per omicidio stradale)
1. Al comma 2 dell'articolo 380 del codice di procedura penale è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«m-
bis
) delitto di omicidio commesso a causa della guida in stato di alterazione psico-fisica per alcol o sostanze stupefacenti o psicotrope o con guida azzardata e temeraria o a seguito di omissione di soccorso».
Art. 1-
ter.
(Modifiche agli articoli 219 e 219-bis del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di revoca della patente di guida)
1. Dopo il comma 3-
ter
dell'articolo 219 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è inserito il seguente:
«3-
ter
.1. Quando la revoca della patente di guida è disposta a seguito di sentenza di condanna divenuta irrevocabile per il delitto di omicidio commesso a causa della guida in stato di alterazione psicofisica per alcol o sostanze stupefacenti o psicotrope o con guida azzardata e temeraria o a seguito di omissione di soccorso, non è più possibile conseguire una nuova patente di guida né un nuovo certificato di idoneità alla guida di ciclomotori. Qualora la sentenza di condanna riguardi un soggetto che, al momento della commissione del fatto, non era titolare di patente di guida o di certificato di idoneità alla guida di ciclomotori, la condanna per il delitto di cui al periodo precedente comporta l'impossibilità di conseguire titoli abilitanti alla guida di autoveicoli o motoveicoli. Le disposizioni del presente comma si applicano anche nel caso di applicazione della pena ai sensi degli articoli 438, 444 e seguenti del codice di procedura penale».
2. All'articolo 219-
bis
del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «1-
bis
. Si applicano comunque le disposizioni dell'articolo 219, comma 3-
ter
.1».
Art. 1-
quater
.
(Modifica all'articolo 222 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di sanzioni amministrative accessorie all'accertamento di reati)
1. Il comma 2 dell'articolo 222 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«2. Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa, la sospensione della patente di guida o del certificato di idoneità alla guida per ciclomotori è da quindici giorni a tre mesi. Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa grave o gravissima, la sospensione è da tre mesi fino a due anni. Nel caso di lesioni stradali gravi o gravissime di cui all'articolo 590, terzo comma, secondo periodo, del codice penale, il giudice applica la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida o del certificato di idoneità; alla guida per ciclomotori. Nel caso di cui al periodo precedente, qualora il fatto sia stato commesso da un conducente di età inferiore a diciotto anni, lo stesso non può conseguire la patente di guida di categoria B prima del compimento del venticinquesimo anno di età. Nel caso di omicidio colposo, la sospensione è fino a quattro anni. Nel caso di omicidio commesso a causa della guida in stato psicofisico alterato per alcol o sostanze stupefacenti o psicotrope o con guida azzardata e temeraria, o a seguito di omissione di soccorso, il giudice applica la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida del certificato di idoneità alla guida per ciclomotori».
Art. 1-
quinquies.
(Modifiche all'articolo 223 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di ritiro della patente di guida in conseguenza di ipotesi di reato)
1. Il terzo periodo del comma 2 dell'articolo 223 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è sostituito dai seguenti: «Il prefetto, ricevuti gli atti, dispone, ove sussistano fondati elementi di un'evidente responsabilità, la sospensione provvisoria della validità della patente di guida fino ad un massimo di tre anni qualora si proceda per ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione accessoria della sospensione della patente. La sospensione della patente è disposta a tempo indeterminato qualora si, proceda per il delitto di omicidio commesso a causa della guida in stato di ebbrezza o di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti o psicotrope o con guida azzardata e temeraria o a seguito di omissione di soccorso».
Art. 1-
sexies.
(Introduzione dell'articolo 533-bis del codice di procedura penale, in materia di sanzioni accessorie conseguenti a reati in materia di circolazione stradale)
1. Dopo l'articolo 533 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:
«Art. 533-
bis
.
(Obblighi del condannato)
1. Nel pronunciare sentenza di condanna alla pena della reclusione per un delitto commesso con violazione delle norme sulla circolazione stradale, il giudice può disporre altresì la sanzione amministrativa accessoria del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o associazioni di promozione sociale, di assistenza sociale e di volontariato in favore delle vittime della strada o centri di riabilitazione psichica e fisica con l'osservanza di particolari prescrizioni dirette alla rieducazione, alla espiazione riconciliativa con le vittime ed al reinserimento sociale del condannato, nonché nella partecipazione ad un programma terapeutico e socioriabilitativo del soggetto.
La violazione delle prescrizioni relative a quanto previsto dal comma 1 è sanzionata ai sensi dell'articolo 650 del codice penale
In caso di recidiva, il lavoro di pubblica utilità non può essere applicabile.
Le modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità sono determinate dal Ministro della giustizia con proprio decreto.
L'attività è svolta nell'ambito della provincia in cui risiede il condannato e comporta la prestazione di non più di 40 ore di lavoro settimanale.
La durata giornaliera della prestazione non può comunque oltrepassare le otto ore.».
Conseguentemente gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, sono soppressi.
Conseguentemente sostituire il titolo del disegno di legge in esame con il seguente: «Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile n. 92, n. 285, in materia di omicidio colposo commesso a causa della guida azzardata e temeraria ed in stato di alterazione psico-fisica per alcol o sostanze stupefacenti o psicotrope».
1.3
ORELLANA, MUSSINI
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 1.
(Introduzione del delitto di omicidio stradale).
1
.
Nel codice penale, dopo l'articolo 589 è inserito il seguente: "Articolo 589-
bis
(Omicidio stradale)
Chiunque ponendosi alla guida di un autoveicolo, di un motoveicolo, ovvero di un altro mezzo meccanico di trasporto in stato di ebbrezza alcoolica o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettere
b)
e
c)
e 187 del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modifiche, cagiona per colpa la morte di una persona; è punito con la reclusione da otto a dodici anni.
La stessa pena si applica a chiunque alla guida di un autoveicolo, di un motoveicolo, ovvero di un altro mezzo meccanico di trasporto, dopo aver cagionato per colpa la morte di una persona, si rifiuti di sottoporsi agli accertamenti dello stato di ebbrezza alcoolica ovvero di alterazione correlata all'uso di stupefacenti o di sostanze psicotrope, ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 7 e 187 comma 8 del Codice della strada, di cui decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modifiche.
Chiunque ponendosi alla guida di un autoveicolo, di un motoveicolo, ovvero di un altro mezzo meccanico, procedendo in un centro urbano ad una velocità pari al doppio di quella consentita o su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 Km rispetto a quella consentita, determina un sinistro cagionando per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei a nove anni.
Si applica la pena della reclusione da otto a dodici anni al conducente di un autoveicolo, motoveicolo, ovvero di un altro mezzo meccanico che, dopo aver cagionato per colpa un sinistro stradale, dal quale sia derivata la morte di una persona non ottemperi agli obblighi dell'articolo 189 del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modifiche.
Qualora il conducente, trovandosi nelle condizioni individuate ai commi 1, 2 e 3, cagioni la morte di più persone, la pena può essere aumentata sino al triplo, ma non può superare gli anni diciotto".»
Conseguentemente sostituire il titolo del disegno di legge in esame con il seguente: «Modifiche al codice penale e introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali».
1.4
STEFANI, CROSIO, CENTINAIO
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 1.
1.Dopo l'articolo 586 del codice penale è inserito l'articolo 586-
bis
:
"Art. 586-
bis (omicidio stradale)
. Chiunque ponendosi alla guida di un veicolo in stato di ebbrezza alcolica o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi, rispettivamente, degli articoli 186, comma 2, lettere
b)
e
c)
e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagiona per colpa la morte di una persona, è punito con la reclusione da nove a diciotto anni.
Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentate fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni ventuno.
Se dal fatto di cui al comma 1, derivano a terzi lesioni personali, la pena è della reclusione da due a sei anni, e si procede d'ufficio.".».
1.5
STEFANI, CROSIO, CENTINAIO
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 1.
1.Dopo l'articolo 586 del codice penale è inserito l'articolo 586-
bis
:
"Art. 586-
bis
. Chiunque ponendosi alla guida di un veicolo in stato di ebbrezza alcolica o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi, rispettivamente, degli articoli 186, comma 2, lettere
b)
e
c)
e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da nove a diciotto anni.
Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentate fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni ventuno.
Se dal fatto di cui al comma 1, derivano a terzi lesioni personali, la pena è della reclusione da due a sei anni, e si procede d'ufficio".».
Conseguentemente, dopo l'articolo 1151 del codice della navigazione, approvato con Regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 è inserito il seguente:
«Art. 1151-
bis. - (Omicidio nautico)
. – 1. Chiunque ponendosi alla guida di un veicolo in stato di ebbrezza alcolica o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi, rispettivamente, degli articoli 186, comma 2, lettere
b)
e
c)
e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagiona per colpa la morte di una persona, è punito con la reclusione da nove a diciotto anni.
Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentate fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni ventuno.
Se dal fatto di cui al comma 1 derivano a terzi lesioni personali, la pena è della reclusione da due a sei anni, e si procede d'ufficio».
Conseguentemente, all'articolo 2 sostituire le parole:
«589-
bis
»
con le parole:
«586-
bis
».
1.6
STEFANI, CROSIO, CENTINAIO
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 1.
1. Dopo l'articolo 586 del codice penale è inserito l'articolo 586-
bis
:
"Art. 586-
bis -
(
Omicidio stradale
). Chiunque ponendosi alla guida di un veicolo in stato di ebbrezza alcolica o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi, rispettivamente, degli articoli 186, comma 2, lettere
b)
e
c)
e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagiona per colpa la morte di una persona, è punito con la reclusione da nove a diciotto anni.
Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentate fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni ventuno.
Se dal fatto di cui al comma 1, derivano a terzi lesioni personali, la pena è della reclusione da due a sei anni, e si procede d'ufficio.".».
Conseguentemente, all'articolo 2 sostituire le parole:
«589-
bis
»
con le parole:
«586-
bis
».
1.7
ORELLANA, MUSSINI
Al comma 1, capoverso
«articolo 589-
bis
»
, sostituire il primo comma con il seguente:
«Articolo 589-
bis
(O
micidio stradale
) – Chiunque ponendosi alla guida di un autoveicolo, di un motoveicolo, ovvero di un altro mezzo meccanico di trasporto in stato di ebbrezza alcoolica o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettere b) e c) e 187 del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modifiche, cagiona per colpa la morte di una persona, è punito con la reclusione da otto a dodici anni».
Conseguentemente, al capoverso articolo 589-
bis
, sostituire il settimo comma con il seguente:
«Si applica la pena della reclusione da otto a dodici anni al conducente di un autoveicolo, motoveicolo, ovvero di un altro mezzo meccanico che, dopo aver cagionato per colpa un sinistro stradale, dal quale sia derivata la morte di una persona non ottemperi agli obblighi dell'articolo 189 del Codice della Strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modifiche».
Conseguentemente il terzo e sesto comma sono soppressi;
Conseguentemente, nella rubrica dell'articolo 1, le parole:
«e nautico»
, sono soppresse;
Conseguentemente sostituire il titolo del disegno di legge in esame con il seguente:
«Modifiche al codice penale e introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali».
1.8
GINETTI
Sostituire il comma 1, con il seguente:
«
1.
Dopo l'articolo 577 del codice penale è inserito il seguente: ''Art. 577-
bis. – (Omicidio stradale) –
Chiunque ponendosi alla guida in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi, rispettivamente, degli articoli 186, comma 2, lettere
b)
e
c)
, e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, ovvero chiunque si sia dato alla fuga dopo l'incidente senza prestare soccorso, cagiona la morte di, una persona è punito con la reclusione da otto a diciotto anni''».
1.9
GINETTI
Sostituire il comma 1, con il seguente:
«
1
. Dopo l'articolo 577 del codice penale è inserito il seguente: ''Art. 577-
bis. – (Omicidio stradale)
– Chiunque ponendosi alla guida in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi, rispettivamente, degli articoli 186, comma 2, lettere
b)
e
c)
, e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, ovvero chiunque si sia dato alla fuga dopo l'incidente senza prestare soccorso, cagiona la morte di una persona è punito con la reclusione da otto a diciotto anni''».
1.10
GIOVANARDI, ALBERTINI
Al comma 1, capoverso
«Art. 589-
bis
»
, primo comma, dopo la parola:
«Chiunque»
, aggiungere le seguenti:
«, avendo già commesso reati della stessa indole ai sensi dell'articolo 101 del codice penale,».
1.11
BIGNAMI
Sostituire, ovunque ricorrano, le parole:
«veicolo a motore»
, con le seguenti:
«qualsiasi mezzo di trasporto».
1.12
ORELLANA, MUSSINI
Al comma 1, capoverso
«Art. 589-
bis
»
, primo comma, sostituire le parole:
«186, comma 2, lettere
b)
e
c)
e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285»
, con le seguenti:
«186, comma 2, lettere
b)
e
c)
e 187 del Codice della Strada, di cui decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modifiche».
1.13
FALANGA
Al comma 1, capoverso
«Articolo 589-
bis
»
, primo comma, sostituire le parole:
«lettere
b)
e
c)
»
, con le seguenti:
«lettera
c)
».
1.14
ZELLER, BERGER, FRAVEZZI, PANIZZA, ZIN
Al comma 1, capoverso
«Art. 589-
bis
»
, primo comma, sostituire le parole:
«lettere
b)
e
c)
»
, con le seguenti:
«lettera
c)
».
Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, capoverso
«Art. 590-
bis
»
, primo comma, sostituire le parole:
«lettere
b)
e
c)
»
, con le seguenti:
«lettera
c)
».
1.15
MALAN
Al comma 1, capoverso
«Art. 589-
bis
»
, primo comma, sostituire le parole:
«da otto a dodici anni»
, con le seguenti:
«da sei a nove anni».
1.16
ZELLER, BERGER, FRAVEZZI, PANIZZA, BATTISTA, ZIN
Al comma 1, capoverso
«Art. 589-
bis
»
, primo comma, sostituire le parole:
«da otto a dodici anni»
, ovunque ricorrano, con le seguenti:
«da sei a nove anni».
1.17
STEFANI, CROSIO, CENTINAIO
Al comma 1, capoverso
«Art. 589-
bis
»
, primo comma, sostituire le parole:
«da otto a dodici anni»
, con le seguenti:
«da nove a diciotto anni».
1.18
GIOVANARDI, ALBERTINI
Al comma 1, capoverso
«Art. 589-
bis
»
, dopo il primo comma aggiungere il seguente:
«La stessa pena si applica a chiunque cagioni alla guida di un veicolo a motore, per colpa, la morte di una persona a seguito del mancato arresto all'ordine intimato con idonei segnali dagli organi di Polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza ad un posto di blocco e successiva fuga, ai sensi dell'articolo 192 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285 e successive modificazioni».
1.19
GIOVANARDI, ALBERTINI
Al comma 1, capoverso
«Art. 589-
bis
»
, dopo il primo comma, aggiungere il seguente:
«La stessa pena si applica a chiunque cagioni alla guida di un veicolo a motore, per colpa, la morte di una persona a seguito della partecipazione ad una competizione sportiva in velocità non autorizzata, ai sensi dell'articolo 9-
bis
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni».
1.20
BATTISTA, ZIN
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, capoverso
«Art. 589-
bis
»
, sopprimere i commi secondo, terzo, quinto e sesto;
b) al comma 1, capoverso
«Art. 589-
bis
»
, sostituire il settimo comma con il seguente:
«Si applica la pena della, reclusione da otto a dodici anni al conducente di un veicolo che si dia alla fuga, rendendosi irreperibile, dopo aver cagionato per colpa un sinistro stradale con violazione delle norme sulla disciplina stradale, dal quale sia derivata la morte di una persona».
Conseguentemente alla rubrica dell'articolo 1, sopprimere le parole:
«e nautiche».
Conseguentemente sostituire il titolo del presente disegno di legge, con il seguente:
«Modifiche al codice penale e introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali».
1.21
BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO
Al comma 1, capoverso
«Art. 589-
bis
»
, sostituire il secondo comma con il seguente:
«La stessa pena si applica a chiunque alla guida di un veicolo a motore, dopo aver cagionato, per colpa, la morte di una persona, ometta il soccorso ai sensi dell'articolo 593 ovvero si rifiuti di sottoporsi agli accertamenti dello stato di ebbrezza alcoolica ovvero di alterazione correlata all'uso di stupefacenti o di sostanze psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 7 e 187 comma 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche. Nei casi di cui al presente comma sono applicabili le misure previste dagli articoli 281, 282, 283 e 284 del codice di procedura penale, anche al di fuori dei limiti previsti dall'articolo 280 del medesimo codice».
1.22
GIOVANARDI, ALBERTINI
Al comma 1, capoverso
«Art. 589-
bis
»
, al secondo comma, dopo il primo periodo aggiungere il seguente:
«Si applica la stessa pena se il conducente per le, condotte di cui agli articoli 141 e 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, ha per almeno due volte commesso violazioni del codice della strada che hanno comportato la decurtazione di almeno 5 punti ciascuna dalla patente di guida».
1.23
STEFANI, CROSIO, CENTINAIO
Al comma 1, capoverso
«Art. 589-
bis
»
, al quarto comma, dopo la parola:
«km»
aggiungere la parola:
«/h».
1.24
GIOVANARDI, ALBERTINI
Al comma 1, capoverso
«Art. 589-
bis
»
, dopo il terzo comma, aggiungere il seguente:
«La pena di cui al primo comma è ridotta della metà se il conducente non ha mai violato gli articoli 186, 186-
bis
e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni».
1.25
GIOVANARDI, ALBERTINI
Al comma 1, capoverso
«Art. 589-
bis
»
, sostituire il quarto comma, con i seguenti:
«Chiunque ponendosi alla guida di un veicolo a motore nei tratti stradali in cui la velocità massima consentita è fino ai 50 km/h, procedendo ad una velocità pari al doppio di quella consentita, determina un sinistro cagionando per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei a nove anni.
Chiunque ponendosi alla guida di un veicolo a motore nei tratti stradali in cui la velocità massima consentita è superiore ai 50 km/h, procedendo ad una velocità superiore della metà rispetto a quella consentita, determina un sinistro cagionando per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei a nove anni».
1.26
GINETTI
Al comma 1, capoverso
«Art. 589-
bis
»
, sostituire il quarto comma con il seguente:
«Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni a una o più persone si applica la pena, che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave tra quelle commesse, aumentata sino al triplo, ma essa non può superare gli anni ventuno».
1.27
MUSSINI
Al comma 1, capoverso
«Art. 589-
bis
»
, quarto comma, sostituire le parole:
«procedendo in un centro urbano ad una velocità pari al doppio di quella consentita o su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 km rispetto a quella consentita»
con le seguenti:
«procedendo ad una velocità elevata in rapporto alle condizioni allo stato dei luoghi e del veicolo».
1.28
MALAN
Al comma 1, capoverso
«Art. 589-
bis
»
, quarto comma, sostituire le parole:
«ad una velocità pari al doppio di»
, con le seguenti:
«superando di oltre doppio e almeno di 40 km/h».
1.29
MALAN
Al comma 1, capoverso
«Art. 589-
bis
»
, quarto comma, dopo la parola:
«pari»
, aggiungere le seguenti:
«o superiore».
1.30
GIOVANARDI, ALBERTINI
Al comma 1, capoverso
«Art. 589-
bis
»
, quarto comma, dopo le parole:
«doppio di quella consentita,»
aggiungere le seguenti:
«, a partire dal limite dei 50 km/h».
1.31
MALAN
Al comma 1, capoverso
«Art. 589-
bis
»,
quarto comma, sostituire le parole:
«50 Km rispetto a quella»
, con le seguenti:
«a 70 km/h, ovvero di più del doppio la velocità».
1.32
MALAN
Al comma 1, capoverso
«Art. 589-
bis
»,
quarto comma, sostituire le parole:
«la reclusione da sei a nove anni»
, con le seguenti:
«la stessa pena di cui al primo comma».
1.33
LUIGI MARINO
Al comma 1, capoverso
«Art. 589-
bis
»
, dopo il quarto comma, aggiungere il seguente:
«Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, all'articolo 219, dopo il comma 3-
ter
aggiungere il seguente:
''3-
ter
1- Quando la revoca della patente di guida è disposta a seguito di sentenza definitiva di condanna per il reato di omicidio stradale e nautico, non è più possibile conseguire una nuova patente di guida o un nuovo certificato di idoneità alla guida per ciclomotori. Qualora la sentenza di condanna riguardi un soggetto che al momento di commissione del fatto non era in possesso di patente di guida o di certificato di idoneità alla guida per ciclomotori, la condanna per il reato di cui al periodo precedente comporta l'impossibilità di conseguire titoli abilitanti alla guida di veicoli''».
1.34
FALANGA
Al comma 1, capoverso
«Art. 589-
bis
»
sopprimere il quinto comma.
Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, capoverso
«Art. 590-
bis
»
, sopprimere il quarto comma.
1.35
ORELLANA, MUSSINI
Al comma 1, capoverso
«Art. 589
-bis
»
, sopprimere il quarto comma.
1.36
FALANGA
Al comma 1, capoverso
«Art. 589-
bis
»
, quinto comma, dopo la parola:
«attraversi»
, inserire le seguenti:
«con velocità superiore di almeno 20Km/h rispetto a quella consentita,».
1.37
CAPPELLETTI
Al comma 1, capoverso
«Art. 589-
bis
»
, quinto comma, sopprimere le parole:
«su una strada a carreggiate separate».
Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, capoverso
«Art. 590-
bis
»
, quarto comma, sopprimere le seguenti parole:
«su una strada a carreggiate separate».
1.38
CAPPELLETTI
Al comma 1, capoverso
«Art. 589-
bis
»
, dopo il quinto comma inserire il seguente:
«Alla stessa pena soggiace chiunque, nelle altre ipotesi di guida pericolosa, determini un sinistro cagionando per colpa la morte di una persona».
Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, capoverso
«Art. 590-
bis
»
, quarto comma, aggiungere il seguente periodo:
«Alla stessa pena soggiace chiunque, nelle altre ipotesi di guida pericolosa, determini un sinistro cagionando per colpa lesioni personali dalle quali derivi una malattia».
1.39
CAPPELLETTI
Al comma 1, capoverso
«Art. 589-
bis
»
, dopo il quinto comma inserire il seguente:
«Alla stessa pena soggiace chiunque, nei casi di cui agli articoli 9-
bis
, 43,148,154 e 173 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992, determini un sinistro cagionando per colpa la morte di una persona».
Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, capoverso
«Art. 590-
bis
»
, quarto comma, aggiungere il seguente periodo:
«Alla stessa pena soggiace chiunque, nei casi di cui agli articoli 9-
bis
, 43, 148, 154 e 173 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992, determini un sinistro cagionando lesioni personali dalle quali derivi una malattia,».
1.40
MUSSINI
Al comma 1, capoverso
«Art. 589-
bis
»,
sesto comma, sostituire le parole:
«pari al doppio di quella consentita»
con le seguenti:
«elevata in rapporto alle condizioni allo stato dei luoghi e del mezzo».
1.41
MALAN
Al comma 1, capoverso
«Art. 589-
bis
»,
sesto comma, sostituire le parole:
«al doppio di»
, con le seguenti:
«o superiore al triplo, ovvero di almeno venti nodi».
1.42
DI BIAGIO
Al comma 1, capoverso
«Art. 589-
bis
»,
sesto comma, dopo le parole:
«per colpa la morte di una persona»
inserire le seguenti:
«Le medesime pene si applicano a chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore, di un natante, di un'imbarcazione o di una moto d'acqua, determini per colpa un sinistro causando la morte di una persona a causa di grave negligenza, grave imprudenza o grave imperizia, anche per inosservanza dell'articolo 173 del decreto legislativo n. 285 del 1992».
1.43
FALANGA
Al comma 1, capoverso:
«Art. 589-
bis
»,
settimo comma, dopo le parole:
«che si dia»,
inserire le seguenti:
«consapevolmente».
1.44
ORELLANA, MUSSINI
Al comma 1, capoverso
«Art. 589-
bis
»,
settimo comma, sostituire le parole:
«delle norme sulla disciplina stradale»,
con le seguenti:
«del Codice della Strada».
1.45
LUIGI MARINO
Al comma 1, capoverso
«Art. 589-
bis
»,
dopo il settimo comma aggiungere il seguente:
«Si applica la pena della reclusione non inferiore a 12 anni se il fatto è commesso:
a)
a seguito della partecipazione a competizione sportiva in velocità non autorizzata, ai sensi dell'articolo 9-
bis
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni;
b)
a seguito del mancato arresto all'ordine intimato con idonei segnali dagli organi di Polizia giudiziaria e, di pubblica sicurezza ad un posto di blocco e successiva fuga, ai sensi dell'articolo 192 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni;
c)
a seguito di manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi, ai sensi dell'articolo 154 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni;
d)
a seguito di guida distratta dall'utilizzo non consentito di apparecchi elettronici ai sensi dell'articolo 173 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni;
e)
a seguito di sorpasso di altro mezzo in corrispondenza di strisce pedonali o di linea continua ai sensi dell'articolo 148 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni».
1.46
LUIGI MARINO
Al comma 1, capoverso
«Art. 589-
bis
»,
dopo il settimo comma aggiungere il seguente:
«Si applica la pena della reclusione non inferiore a 12 anni se il fatto è commesso a seguito della partecipazione a competizione sportiva in velocità non autorizzata, ai sensi dell'articolo 9-
bis
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni».
1.47
LUIGI MARINO
Al comma 1, capoverso
«Art. 589-
bis
»,
dopo il settimo comma aggiungere il seguente:
«Si applica la pena della reclusione non inferiore a 12 anni se il fatto è commesso a seguito del mancato arresto all'ordine intimato con idonei segnali dagli organi di Polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza ad un posto di blocco e successiva fuga, ai sensi dell'articolo 192 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni».
1.48
MALAN
Al comma 1, capoverso
«Art. 589-
bis
»,
ottavo comma, sopprimere le parole:
«sino al triplo, ma non può superare gli anni 18».
1.49
GINETTI
Al comma 1, capoverso
«Art. 589-
bis
», ottavo comma, sostituire le parole: «non può superare gli anni 18»
con le seguenti:
«non può superare gli anni ventuno».
1.50
CAPPELLETTI
Al comma 1, capoverso
«Art. 589-
bis
»,
ottavo comma, sostituire le parole:
«anni 18»
con le seguenti:
«anni ventuno».
1.0.1
BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 1-
bis.
1. Dopo l'articolo 187 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è inserito il seguente:
''Art. 187-
bis
.
(Reati contro la persona commessi per guida in stato di ebbrezza o sotto stupefacenti)
1. Gli articoli 186, comma 2-
bis
, e 187, comma 1-
bis
, non si applicano al conducente in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche, ovvero in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope, quando:
a)
dalla guida deriva un incidente stradale in conseguenza del quale si verifica uno dei fatti previsti dal capo primo del titolo dodicesimo del libro secondo del codice penale;
b)
il conducente versava in una delle seguenti condizioni:
1) aver preordinato lo stato di incapacità ai sensi dell'articolo 87 del codice penale, o l'ubriachezza ai sensi dell'articolo 92 secondo comma del codice penale, ovvero l'assoggettamento a stupefacenti ai sensi delle precedenti disposizioni e dell'articolo 93 del medesimo codice;
2) aver previsto e voluto l'evento di cui alla lettera
a)
, anche come mera eventualità, presentatasi come concretamente possibile al momento in cui si metteva alla guida;
3) aver accettato il pericolo che l'evento di cui alla lettera
a)
si verificasse, anche solo come probabile, in conseguenza della propria azione, al momento in cui si metteva alla guida.
2. Le fattispecie di cui al comma 1 ricadono sotto le ordinarie norme di competenza e di imputabilità. Nell'irrogare la pena relativa, il giudice competente non diminuisce la pena ai sensi dell'articolo 89 del codice penale''.».
1.0.2
IL RELATORE
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 1-
bis.
1. All'articolo 157 del codice penale, al sesto comma, le parole: ''e 589, secondo, terzo e quarto comma'' sono sostituite dalle seguenti: '', 589, secondo e terzo comma, e 589-
bis
,''.».
Art. 2
2.1
BATTISTA, ZIN
Al comma 1, sopprimere le parole:
«e nautico».
Art. 3
3.1
ORELLANA, MUSSINI
Sostituire l'articolo, con il seguente:
«Art. 3.
(Introduzione del delitto di lesioni personali stradali)
1
L'articolo 590-
bis
del codice penale è sostituito dal seguente: ''Art. 590-
bis
(
Lesioni personali stradali
). – Chiunque ponendosi alla guida di un autoveicolo, di un motoveicolo, ovvero di altro mezzo meccanico di trasporto in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostante stupefacenti o psicotrope, ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettere b) e c) e 187 del Codice della Strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche, cagiona per colpa a taluno una lesione personale dalla quale derivi una malattia è punito con la reclusione da uno a quattro anni.
La stessa pena si applica a chiunque alla guida di un autoveicolo, di un motoveicolo, ovvero di un altro mezzo meccanico di trasporto, dopo aver cagionato per colpa a taluno lesioni personali dalle quali derivi una malattia, si rifiuti di sottoporsi agli accertamenti dello stato di ebbrezza alcoolica ovvero di alterazione correlata all'uso di stupefacenti o di sostanze psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 7 e 187 comma 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
Chiunque ponendosi alla guida di un autoveicolo, di un motociclo o altro mezzo meccanico di trasporto, procedendo in un centro urbano ad una velocità pari al doppio di quella consentita o su strade extra urbane ad una velocità superiore di almeno 50 km rispetto a quella consentita, determina un sinistro cagionando per colpa lesioni personali dalle quali derivi una malattia, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.
La stessa pena si applica al conducente di un autoveicolo o motociclo o altro mezzo meccanico che, dopo aver cagionato per colpa un sinistro stradale, dal quale sia derivata una lesione personale che abbia causato una malattia, non ottemperi agli obblighi dell'articolo 189 del Codice della Strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modifiche.
Qualora il conducente, trovandosi nelle condizioni individuate ai commi primo, secondo e terzo cagioni a più persone lesioni personali dalle quali derivi una malattia, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata sino al triplo, ma la pena non può superare gli anni sette.
Nel caso di lesioni gravi la pena è aumentata da un terzo alla metà e nel caso di lesioni gravissime la pena è aumentata dalla metà a due terzi.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa, se la malattia ha una durata non superiore a giorni venti e se non concorre alcuna delle circostanze indicate nell'articolo 583 del codice penale. In tali casi le pene previste dai commi 1, 2 e 3 sono diminuite della metà''».
3.2
CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 3.
(Introduzione del delitto di lesioni personali stradali e nautiche)
1. Nel codice penale, l'articolo 590-bis è sostituito dal seguente: ''Articolo 590-bis (Lesioni personali stradali e nautiche). – Chiunque ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcoolica o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostante stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera c), e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 .e successive modifiche (Codice della Strada), cagiona per colpa a taluno una lesione personale dalla quale derivi una malattia è punito con la reclusione da uno a quattro anni.
La stessa pena si applica a chiunque alla guida di un veicolo a motore, dopo aver cagionato per colpa a taluno lesioni personali dalle quali derivi una malattia, si rifiuti di sottoporsi agli accertamenti dello stato di ebbrezza alcoolica ovvero di alterazione correlata all'uso di stupefacenti o di sostanze psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 7, e 187, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Chiunque ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcoolica o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostante stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettere
b)
, del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modifiche
(Codice della Strada)
, cagioni per colpa a tal uno una lesione personale dalla quale derivi una malattia è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.
La stessa pena si applica:
a)
a chiunque ponendosi alla guida di un veicolo a motore, procedendo in un centro urbano ad una velocità pari al doppio di quella consentita o su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 Km/h rispetto a quella consentita, determini un sinistro cagionando per colpa a taluno lesioni personali dalle quali derivi una malattia;
b)
a chiunque ponendosi alla guida di un veicolo a motore attraversi, con velocità superiore di almeno 20 Km/h rispetto a quella consentita, un'intersezione con il semaforo disposto al rosso ovvero circoli contromano, ai sensi degli articoli 146, 143 e 176 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e determini un sinistro cagionando per colpa lesioni personali dalle quali derivi una malattia;
c)
al conducente di un veicolo a motore o di un mezzo nautico che si dia alla fuga, rendendosi irreperibile, dopo aver cagionato per colpa un sinistro stradale con violazione delle norme sulla disciplina stradale o del Codice della Navigazione o con inosservanza delle disposizioni emanate dalle Capitanerie di Porto competenti, dal quale sia derivata una lesione personale che ha causato una malattia ad una persona.
Qualora il conducente, trovandosi nelle condizioni individuate ai commi primo, secondo, terzo e quarto, lettere
a)
e
b)
, del presente articolo cagioni lesioni a più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentate sino al triplo, ma la pena non può superare gli anni 7.
Nel caso di lesioni gravi la pena è aumentata da un terzo alla metà e nel caso di lesioni gravissime la pena è aumentata dalla metà a due terzi.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa, se la malattia ha una durata non superiore a giorni venti e se non concorre alcuna delle circostanze indicate nell'articolo 583 del codice penale. In tali casi le pene previste dai commi primo, secondo e terzo sono diminuite della metà''».
3.3
STEFANI, CROSIO, CENTINAIO
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 3.
(Introduzione del delitto di lesioni personali stradali e nautiche)
1. L'articolo 589, comma 3, numero 1), del codice penale è sostituito dai seguenti:
''1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera
a)
, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
2) soggetti di cui all'articolo 186-
bis
, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che si siano messi alla guida dopo aver assunto bevande alcoliche, qualora sia accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0 e inferiore a 0,5 grammi per litro''.
2
. All'articolo 590, comma 3, codice penale, secondo periodo, le parole: ''dell'articolo 186, comma 2, lettera
c)
'' sono sostituite dalle seguenti: ''dell'articolo 186, comma 2, lettera
a)
e 186-
bis
, comma 1''.
3
. Nell'articolo 590, il comma 5 è sostituito dal seguente: ''Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo comma''».
3.4
ORELLANA, MUSSINI
Al comma 1, capoverso
«Articolo 590-
bis
»
, sostituire il primo comma, con il seguente:
«Articolo 590-
bis
(
Lesioni personali stradali
) – Chiunque ponendosi alla guida di un autoveicolo, di un motoveicolo, ovvero di un altro mezzo meccanico di trasporto in stato di ebbrezza alcoolica o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettere b) e c) e 187 del Codice della Strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modifiche, cagiona per colpa a taluno una lesione personale dalla quale derivi una malattia, è punito con la reclusione da 1 a 4 anni».
Conseguentemente, al capoverso
«Articolo 589-
bis
»
, sostituire il quinto comma, con il seguente:
«Si applica la pena della reclusione da sei mesi a due anni al conducente di un autoveicolo, motoveicolo, ovvero di un altro mezzo meccanico che, dopo aver cagionato per colpa un sinistro stradale, dal quale sia derivata una lesione personale che ha causato una malattia ad una persona, non ottemperi agli obblighi dell'articolo 189 del Codice della Strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modifiche».
Conseguentemente, nella rubrica dell'articolo 3, le parole:
«e nautiche»
, sono soppresse.
3.5
GIOVANARDI, ALBERTINI
Al comma 1, capoverso
«Art. 590-
bis
»
, primo comma, dopo la parola:
«Chiunque»
, aggiungere le seguenti:
«, avendo già commesso reati della stessa indole ai sensi dell'articolo 101 del Codice Penale,».
3.6
BIGNAMI
Sostituire, ovunque ricorrano, le parole:
«veicolo a motore»
, con le seguenti:
«qualsiasi mezzo di trasporto».
3.7
STEFANI, CROSIO, CENTINAIO
Al comma 1, capoverso
«Art. 590-
bis
»
, primo comma sostituire le parole:
«da uno a quattro anni»
, con le seguenti:
«da due a sei anni».
3.8
ZELLER, BERGER, FRAVEZZI, PANIZZA, ZIN
Al comma 1, capoverso
«Art. 590-
bis
»
, primo comma, sostituire le parole:
«da uno a quattro anni»
, con le seguenti:
«da sei mesi a due anni».
3.9
BATTISTA, ZIN
Apportare le seguenti modificazioni:
«
a)
al comma 1, capoverso ''Art. 590-
bis
'', sopprimere i commi secondo e quarto;
b)
al comma 1, capoverso ''Art. 590-
bis
'', sostituire, il quinto comma con il seguente: ''La stessa pena si applica al conducente di un veicolo a motore che si dia alla fuga, rendendosi irreperibile, dopo aver cagionato per colpa un sinistro stradale con violazione delle norme sulla disciplina stradale, dal quale sia derivata una lesione personale che ha causato una malattia ad una persona''».
Conseguentemente alla rubrica dell'articolo 3, sopprimere le parole:
«e nautiche».
Conseguentemente sostituire il titolo del presente disegno di legge, con il seguente:
«Modifiche al codice penale e introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali».
3.10
GIOVANARDI, ALBERTINI
Al comma 1, capoverso
«Art. 590-
bis
»
, secondo comma, dopo il primo periodo aggiungere il seguente:
«Si applica la stessa pena se il conducente per le condotte di cui agli articoli 141 e 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, ha per almeno due volte commesso violazioni del codice della strada che hanno comportato la decurtazione di almeno 5 punti ciascuna dalla patente di guida».
3.11
GIOVANARDI, ALBERTINI
Al comma 1, capoverso
«Art. 590-
bis
»
, dopo il secondo comma aggiungere il seguente:
«La pena di cui al primo comma è ridotta della metà se il conducente non ha mai violato gli articoli 186, 186-
bis
e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni».
3.12
GIOVANARDI, ALBERTINI
Al comma 1, capoverso
«Art. 590-
bis
»
, sostituire il terzo comma con i seguenti:
«Chiunque ponendosi alla guida di un veicolo a motore nei tratti stradali in cui la velocità massima consentita è fino ai 50 km/h, procedendo ad una velocità pari al doppio di quella consentita, determini un sinistro cagionando per colpa a tal uno lesioni personali dalle quali derivi una malattia è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.
Chiunque ponendosi alla guida di un veicolo a motore nei tratti stradali in cui la velocità massima consentita è superiore ai 50 km/h, procedendo ad una velocità superiore della metà rispetto a quella consentita, determini un sinistro cagionando per colpa a taluno lesioni personali, dalle quali derivi una malattia è punito con la reclusione da sei mesi a due anni».
3.13
MUSSINI
Al comma 1, capoverso
«Art. 590-
bis
»
, terzo comma, sostituire le parole:
«procedendo in un centro urbano ad una velocità pari al doppio di quella consentita o su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 km rispetto a quella consentita»
con le seguenti:
«procedendo ad una velocità elevata in rapporto alle condizioni allo stato dei luoghi e del veicolo».
3.14
GIOVANARDI, ALBERTINI
Al comma 1, capoverso
«Art. 590-
bis
»
, terzo comma, dopo le parole:
«doppio di quella consentita,»
aggiungere le seguenti:
«, a partire dal limite dei 50 km/h,».
3.15
STEFANI, CROSIO, CENTINAIO
Al comma 1, capoverso
«Art. 590-
bis
»,
terzo comma, dopo la parola:
«Km»
aggiungere la seguente:
«/h».
3.16
ORELLANA, MUSSINI
Al comma 1, capoverso
«Art. 590-
bis
»
, sopprimere il quarto comma.
3.17
ORELLANA, MUSSINI
Al comma 1, capoverso
«Art. 590-
bis
,»,
quinto comma, sostituire le parole:
«delle norme sulla disciplina stradale»
, con le seguenti:
«del Codice della Strada».
3.18
DI BIAGIO
Al comma 1, capoverso
«Art. 590-
bis
,»
quinto comma, dopo le parole:
«dal quale sia derivata una lesione personale che ha causato una malattia ad una persona.»
inserire le seguenti:
«Le medesime pene si applicano a chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore, di un natante, di un'imbarcazione o di una moto d'acqua, determini per colpa un sinistro, dal quale sia derivata una lesione personale che ha causato una malattia ad una persona, a causa di grave negligenza, grave imprudenza o grave imperizia, anche per inosservanza dell'articolo 173 del decreto legislativo n. 285 del 1992».
Art. 4
4.1
BATTISTA, ZIN
Al comma 1, sopprimere le parole:
«e nautiche».
4.2
ORELLANA, MUSSINI
Al comma 1, sopprimere le parole:
«e nautiche».
Art. 5
5.1
ZELLER, BERGER, FRAVEZZI, PANIZZA, ZIN
Sopprimere l'articolo.
5.2
BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO
Al comma 1, sostituire il capoverso
«Art. 590-
ter
»
con il seguente:
«Art. 590-
ter
. – Quando ricorrono le circostanze di cui all'articolo 589-
bis
, di cui all'articolo 590-
bis
ovvero quelle di cui al secondo comma del presente articolo, le concorrenti circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni si operano sulla quantità di pena determinata ai sensi delle predette circostanze aggravanti.
La pena di cui all'articolo 589-
bis
e di cui all'articolo 590-
bis
è incrementata di un terzo quando l'agente utilizzava apparecchi elettronici senza attivare i congegni idonei a prevenire cali di attenzione durante la guida».
5.3
CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN
Al comma l, sostituire le parole:
«all'articolo 590-
bis
»
con le seguenti:
«agli articoli 589-
bis
, quinto comma, e 590-
bis
, quinto e sesto comma,».
Art. 6
6.1
ORELLANA, MUSSINI
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 6.
(Modifiche agli articoli 219 e 219-bis del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di revoca della patente di guida)
1. Dopo il comma 3-
ter
dell'articolo 219 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è inserito il seguente:
''3-
ter
.1. Quando la revoca della patente di guida è disposta a seguito di sentenza di condanna divenuta irrevocabile per il delitto di omicidio stradale, di cui all'articolo 589-
bis
del codice penale, o per il delitto di lesioni personali stradali, di cui all'articolo 590-
bis
del codice penale, non è più possibile conseguire una nuova patente di guida né un nuovo certificato di idoneità alla guida di ciclomotori. Qualora la sentenza di condanna riguardi un soggetto che, al momento della commissione del fatto, non era titolare di patente di guida o di certificato di idoneità alla guida di ciclomotori, la condanna per il delitto di cui al periodo precedente comporta l'impossibilità di conseguire titoli abilitanti alla guida di autoveicoli o motoveicoli. Le disposizioni del presente comma si applicano anche nel caso, di applicazione della pena ai sensi degli articoli 438, 444 e seguenti del codice di procedura penale''.
2. All'articolo 219-
bis
del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è aggiunto, in fine, il seguente:
''1-
bis
. Si applicano comunque le disposizioni dell'articolo 219, comma 3-
ter
.1''».
6.2
CAPPELLETTI
Sostituire i commi 1 e 2, con i seguenti:
«1. Alla condanna per i reati di cui all'articolo 589-
bis
del codice penale consegue la revoca della patente e non è più possibile conseguire una nuova patente di guida o un nuovo certificato di idoneità alla guida.
2. Alla condanna per i reati di cui all'articolo 590-
bis
, consegue la sospensione della patente per un periodo da due a sei anni. In caso di lesione gravissime si applica la sospensione della patente per un periodo da tre a sette anni».
6.3
CAPPELLETTI
Sostituire il comma 1, con il seguente:
«1. Alla condanna per i reati di cui all'articolo 589-
bis
del codice penale consegue la revoca della patente e non è più possibile conseguire una nuova patente di guida o un nuovo certificato di idoneità alla guida prima di quindici anni a decorrere dalla data della condanna».
6.4
FALANGA
Al comma 1, sostituire le parole:
«sospensione della patente di guida o della patente nautica per un periodo non inferiore ad anni cinque e sino ad anni dodici»,
con le seguenti:
«revoca della patente di guida o della patente nautica».
Conseguentemente, al comma 2,
sostituire le parole:
«sospensione della patente di guida o della patente nautica per un periodo non inferiore ad anni due e sino ad anni cinque»,
con le seguenti
: «revoca della patente di guida o della patente nautica».
6.5
GINETTI
Al comma 1, sostituire la parola:
«sospensione»
con la seguente:
«revoca»
ed al comma 2, sostituire la parola
: «sospensione»
con la seguente:
«revoca»
e la parola:
«due»
con la seguente:
«tre».
6.6
GINETTI
Al comma 1, sostituire la parola:
«sospensione»
con la seguente:
«revoca»
ed al comma 2, rispettivamente, le parole
: «sospensione»
con
«revoca»
e
«due»
con
«tre».
6.7
IL RELATORE
Ai commi 1 e 2 sostituire la parola:
«sospensione»
con la seguente:
«revoca».
6.8
CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN
Al comma 1, sostituire le parole da:
«la sospensione»
fino alla fine del comma con le seguenti:
«la revoca della patente di guida o della patente nautica. In caso di recidiva specifica verificatasi entro il periodo di cinque anni a decorrere dal nuovo conseguimento della patente, il giudice, tenuto conto della gravità dell'infrazione, può applicare la sanzione dell'inibizione della guida sul territorio nazionale o della guida di un mezzo nautico a tempo indeterminato».
6.9
STEFANI, CROSIO, CENTINAIO
Al comma 1, sostituire le parole:
«la sospensione della patente di guida o della patente nautica per un periodo non inferiore ad anni cinque e sino ad anni dodici»
con le seguenti:
«l'impossibilità di conseguire una nuova patente di guida o nautica ovvero se non ne era provvisto del titolo abilitante l'impossibilità di conseguire una patente di guida o nautica».
6.10
MUSSINI
Al comma 1, sostituire la parola:
«sospensione»
con la seguente:
«revoca definitiva».
Conseguentemente sopprimere le parole da:
«per un periodo»
fino a:
«dodici».
6.11
LUMIA, CASSON, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, TONINI
Al comma 1 sostituire le parole:
«la sospensione»
con le seguenti:
«la revoca perpetua».
Conseguentemente, sopprimere le parole:
«non inferiore ad anni cinque e sino ad anni dodici».
6.12
ORELLANA, MUSSINI
Sopprimere le parole:
«della patente nautica»
ovunque ricorrano.
6.13
BATTISTA, ZIN
Sopprimere le parole:
«o della patente nautica»
ovunque ricorrano
.
6.14
SPILABOTTE
Al comma 1, sostituire le parole:
«non inferiore ad anni cinque e sino ad anni dodici»
con le seguenti:
«non inferiore ad anni dieci e sino ad anni venti».
6.15
MUSSINI
Al comma 1, aggiungere il seguente periodo:
«La revoca è permanente se il soggetto ha già riportato una condanna ai sensi degli articoli 186 e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285».
6.16
CAPPELLETTI
Al comma 1, aggiungere il seguente periodo:
«Alla condanna per il reato di cui all'ultimo comma dell'articolo 589-
bis
del codice penale consegue la revoca della patente ed il divieto di conseguire una nuova patente di guida o un altro certificato di idoneità alla guida».
6.17
CAPPELLETTI
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-
bis
. Nel caso di persona che dopo aver cagionato il sinistro si sia data alla fuga, rendendosi irreperibile, alla condanna conseguono comunque la revoca della patente ed il divieto di conseguire una nuova patente di guida o un nuovo certificato di idoneità alla guida prima di quindici anni a decorrere dalla data della condanna».
6.18
SPILABOTTE
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-
bis
. Alla condanna per i reati di cui all'articolo 589-
bis
, consegue la sospensione della patente di guida o della patente nautica per un periodo non inferiore ad anni quindici e sino ad anni venticinque se il condannato era già stato punito per aver commesso i reati di cui all'articolo 186, commi 2, lettere
b)
e
c)
, 2-
bis,
ovvero di cui all'articolo 187, commi 1 ed 1-
bis
, del decreto legislativo del 30 aprile 1992, n. 285».
6.19
SPILABOTTE
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-
bis
. Alla condanna per i reati di cui di cui all'articolo 186, commi 2, lettere
b)
e
c)
, 2-
bis
, ovvero di cui all'articolo 187, commi 1 ed 1-
bis
, del decreto legislativo del 30 aprile 1992, n. 285, consegue la sospensione della patente di guida o della patente nautica per un periodo non inferiore ad anni dieci e sino ad anni venti se il condannato era già stato punito per aver commesso i reati di cui all'articolo 589-
bis
».
6.20
CAPPELLETTI
Sostituire il comma 2, con il seguente:
«2. Alla condanna per i reati di cui all'articolo 590-
bis
, consegue la sospensione della patente per un periodo da due a cinque anni. In caso di lesioni gravissime si applica la sospensione della patente per un periodo da tre a sette anni».
6.21
LUMIA, CASSON, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, TONINI
Al comma 2 sostituire le parole:
«non inferiore ad anni due e sino ad anni cinque»
con le seguenti:
«non inferiore ad anni cinque e sino ad anni dodici».
6.22
STEFANI, CROSIO, CENTINAIO
Al comma 2, sostituire le parole:
«ad anni due e sino a cinque anni»
con le seguenti:
«da due sino a sei anni».
6.23
CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN
Al comma 2, aggiungere il seguente periodo:
«In caso di recidiva specifica verificatasi entro il periodo di cinque anni a decorrere dalla cessazione del periodo di sospensione, il giudice applica la sanzione della revoca della patente».
6.24
SPILABOTTE
Dopo il comma 2 inserire il seguente:
«2-
bis
. Con l'ordinanza con la quale viene disposta la sospensione della patente ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica periodica ai sensi dell'articolo 119, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modifiche (Codice della Strada), che deve avvenire ogni quindici giorni nei tre anni successivi alla fine della pena. Qualora il conducente non vi si sottoponga nei termini fissati il prefetto può disporre, in via cautelare, la sospensione della patente di guida fino all'esito della visita medica. Qualora dalla visita medica emerga un abituale stato di alterazione psico-fisica derivante dall'influenza dell'alcool o da sostanze stupefacenti o psicotrope il prefetto può disporre, in via cautelare, la sospensione della patente di guida per sei mesi».
6.25
CAPPELLETTI
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-
bis
. È revocata la patente a chiunque, essendo condannato per uno dei reati di cui all'articolo 589-
bis
del codice penale, commetta nuovamente uno dei reati di cui agli articoli 589-
bis
e 590-
bis
. In tali casi alla revoca consegue il divieto di conseguire una nuova patente o altri titoli abilitativi alla guida».
6.26
IL RELATORE
Dopo il comma 2 inserire il seguente:
«2-
bis
. Le pene di cui al comma 1 e 2 del presente articolo sono raddoppiate nel caso in cui i condannati per i reati di cui agli articoli 589-
bis
e 590-
bis
del codice penale siano già stati puniti per aver commesso i reati di cui all'articolo 186, comma 2, lettere
b)
e
c)
, 2-
bis
, ovvero di cui all'articolo 187, commi 1 ed 1-
bis
, del decreto legislativo del 30 aprile 1992, n. 285».
6.27
DI BIAGIO
Dopo il comma 2 inserire il seguente:
«2-
bis
. Nei casi di recidiva specifica, ovvero di omissione di soccorso, la revoca della patente di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo diviene permanente».
6.28
CAPPELLETTI
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
«3-
bis.
Si applica sempre la revoca della patente e degli altri titoli abilitativi alla guida nel caso di recidiva reiterata verificatasi entro il periodo di dieci anni a decorrere dalla data della prima violazione. In tali casi il condannato non può più conseguire una nuova patente o altri titoli abilitativi alla guida».
6.29
CAPPELLETTI
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
«3-
bis
. Nel caso in cui la sentenza abbia accertato il ricorrere di più di una delle circostanze di cui agli articoli 589-
bis
e 590-
bis
, si applica sempre la revoca della patente cui consegue il divieto di conseguire una nuova patente o altri titoli abilitativi alla guida prima di quindici anni dalla data della sentenza».
6.0.1
MUSSINI
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 6-
bis.
(Modifiche al codice della strada in tema di guida sotto
l'influenza dell'alcool)
1. Al comma 2-
octies
dell'articolo 186 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sostituire le parole: ''al 20 per cento'' con le seguenti: ''alla metà''».
6.0.2
MUSSINI
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 6-
bis.
(Modifiche al codice della strada in tema di guida sotto
l'influenza dell'alcool)
1. Al comma 2-
octies
dell'articolo 186 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sostituire le parole: ''una quota pari al 20 per cento dell'ammenda'' con la seguente: ''L'ammenda''».
6.0.3
MUSSINI
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 6-
bis.
(Modifiche al codice della strada in tema di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie)
1. Al comma 2-
bis
dell'articolo 195 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 sopprimere il periodo: ''quando la violazione è accertata da uno dei soggetti di cui all'articolo 208, comma 1, primo periodo''».
6.0.4
CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 6-
bis.
(Modifica dell'articolo 219 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche)
1. Al comma 3-
ter
sostituire le parole: ''tre anni'' con le seguenti: ''cinque anni''».
6.0.5
MUSSINI
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 6-
bis.
(Modifiche del codice della strada in tema di revoca
della patente di guida)
1. Dopo il comma 3-
ter
dell'articolo 219 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è, inserito il seguente:
''3-
ter
.1. Quando la revoca della patente di guida è disposta a seguito di sentenza di condanna divenuta irrevocabile per il delitto di cui all'articolo 589-
bis
del codice penale
(Omicidio stradale)
e il soggetto ha già riportato una condanna ai sensi degli articoli 186 e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, non è più possibile conseguire una nuova patente di guida né un nuovo certificato di idoneità alla guida di ciclomotori.
Qualora la sentenza di condanna riguardi un soggetto che, al momento della commissione del fatto, non era titolare di patente di guida o di certificato di idoneità alla guida di ciclomotori, la condanna per il delitto di cui al periodo precedente comporta l'impossibilità di conseguire titoli abilitanti alla guida di autoveicoli o motoveicoli. Le disposizioni del presente comma si applicano anche nel caso di applicazione della pena ai sensi degli articoli 438, 444 e seguenti del codice di procedura penale''.
2. All'articolo 219-
bis
del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, h. 285, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
''1-
bis
. Si applicano comunque le disposizioni dell'articolo 219, comma 3-
ter
.1''.
3. Il comma 2 dell'articolo 222 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
''2. Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa, la sospensione della patente di guida o del certificato di idoneità alla guida per ciclomotori è da quindici giorni a tre mesi. Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa grave o gravissima, la sospensione è da tre mesi fino a due anni. Nel caso di lesioni stradali gravi o gravissime di cui all'articolo 590-
bis
, del codice penale, il giudice applica la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida o del certificato di idoneità alla guida per ciclomotori. Nel caso di cui al periodo precedente, qualora il fatto sia stato commesso da un conducente di età inferiore a diciotto anni, lo stesso non può conseguire la patente di guida di categoria B prima del compimento del venticinquesimo anno di età. Nel caso di omicidio colposo, la sospensione è fino a quattro anni. Nel caso di omicidio commesso a causa della guida in stato psicofisico alterato per alcol o sostanze stupefacenti o psicotrope o con guida azzardata e temeraria o a seguito di omissione di soccorso, il giudice applica la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida o del certificato di idoneità alla guida per ciclomotori».
4. Il terzo periodo del comma 2 dell'articolo 223 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992,n. 285, e successive modificazioni, è sostituito dai seguenti: «Il prefetto, ricevuti gli atti, dispone, ove sussistano fondati elementi di un'evidente responsabilità, la sospensione provvisoria della validità della patente di guida fino ad un massimo di tre anni qualora si proceda per ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione accessoria della sospensione della patente. La sospensione della patente è disposta a tempo indeterminato qualora si proceda per il delitto di cui all'articolo 589-
bis
del codice penale''».
6.0.6
MUSSINI
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«
Art. 6-
bis.
(Modifiche del codice della strada in tema di revoca
della patente di guida)
1. Dopo il comma 3-
ter
dell'articolo 219 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è inserito il seguente:
''3-
ter
.1. Quando la revoca della patente di guida è disposta a seguito di sentenza di condanna divenuta irrevocabile per il delitto di cui all'articolo 589-
bis
del codice penale (Omicidio stradale) e il soggetto ha già riportato una condanna per guida in stato d'ebbrezza non è più possibile conseguire una nuova patente di guida né un nuovo certificato di idoneità alla guida di ciclomotori.
Qualora la sentenza di condanna riguardi un soggetto che, al momento della commissione del fatto, non era titolare di patente di guida o di certificato di idoneità alla guida di ciclomotori, la condanna per il delitto di cui al periodo precedente comporta l'impossibilità di conseguire titoli abilitanti alla guida di autoveicoli o motoveicoli. Le disposizioni del presente comma si applicano anche nel caso di applicazione della pena ai sensi degli articoli 438, 444 e seguenti del codice di procedura penale''.
2. All'articolo 219-
bis
del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
''1-
bis
. Si applicano comunque le disposizioni dell'articolo 219, comma 3-
ter
.1''».
6.0.7
STEFANI, CROSIO, CENTINAIO
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 6-
bis.
(Modifiche al codice della strada)
1. All'articolo 219 del codice della strada, comma 3-
ter
, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: ''Quando la revoca della patente di guida è disposta a seguito di sentenza di condanna definitiva ovvero è stata applicata la pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 codice di procedura penale, per il reato di omicidio stradale, di cui all'articolo 589-
bis
del codice penale, non è possibile conseguire una nuova patente di guida. Per il soggetto condannato ovvero è stata applicata la pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 codice di procedura penale che abbia commesso il reato di omicidio stradale senza essere provvisto di titolo abilitante alla guida di veicoli, non è possibile conseguire patente di guida''».
6.0.8
STEFANI, CROSIO, CENTINAIO
Dopo l'articolo, introdurre il seguente:
«Art. 6-
bis.
(Modifiche al codice della strada)
All'articolo 222 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
al comma 2, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: ''Nel caso di omicidio stradale si applica la sanzione accessoria della revoca della patente di guida'';
b)
dopo il comma 2-
bis
, inserire il seguente 2-
ter
:
''2-
ter
. Quando dal fatto derivino lesioni personali, ai sensi di cui all'articolo 590-
bis
, comma 1, la durata della sospensione della patente di cui comma precedente è raddoppiata.
In caso di sentenza di condanna ovvero è stata applicata la pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 codice di procedura penale per i reati di lesioni personali di cui all'articolo 590-
bis
del codice penale, la durata della sospensione della patente di cui al comma precedente è raddoppiata. Nel caso in cui i reati di cui al presente comma siano commessi da conducente di età inferiore a 18 anni, non può conseguire la patente di guida prima del conseguimento del venticinquesimo anno di età''».
6.0.9
STEFANI, CROSIO, CENTINAIO
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 6-
bis.
(Modifiche al codice della strada)
All'articolo 223 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente:
''Il prefetto, ricevuti gli atti, dispone la sospensione provvisoria della validità della patente di guida fino ad un massimo di due anni qualora si proceda per ipotesi di reato per le quali è, prevista la sanzione accessoria della sospensione della patente. La sospensione della patente è a tempo indeterminato laddove si proceda per il delitto di cui all'articolo; 589-
bis
del codice penale. Il provvedimento, per i fini di cui all'articolo 226, comma 1, è comunicato all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida''.
b)
al comma 2, il terzo periodo è sostituito dal seguente:
''Il prefetto, ricevuti gli atti, dispone, ove sussistano fondati elementi di un'evidente responsabilità, la sospensione provvisoria della validità della patente di guida fino ad un massimo di tre anni qualora si proceda per ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione accessoria della sospensione della patente. La sospensione provvisoria della patente è a tempo indeterminato laddove si proceda per il delitto di cui all'articolo 586-
bis
del codice penale''».
6.0.10
STEFANI, CROSIO, CENTINAIO
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 6-
bis.
''1. Al fine di favorire ai cittadini la più ampia accessibilità e fruibilità al sistema giudiziario esentare i ricorsi avverso le sanzioni amministrative dinnanzi al giudice di pace dal pagamento del contributo unificato è di ogni imposta o bollo o spese di notificazioni a carico del ricorrente, con le opportune modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 (Testo unico in materia dì spese di giustizia) e alla ulteriore legislazione vigente.
2. Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per l'attuazione del comma 1. I decreti legislativi sono adottati entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Lo schema dei decreti legislativi è trasmesso alle Camere, ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni competenti per materia, che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal primo periodo o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di sessanta giorni. Nella predisposizione dei decreti legislativi il Governo tiene conto delle eventuali modificazioni della normativa vigente comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega. I decreti legislativi di cui al comma 1 contengono altresì le disposizioni necessarie al coordinamento con le altre norme legislative vigenti nella stessa materia. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi di cui al comma 1, possono essere emanati uno o più decreti correttivi ed integrativi, nel rispetto della procedura di cui al comma 1.
3. Al fine di rendere disponibili le risorse necessarie per le finalità del comma 1, si provvede mediante riduzione delle dotazioni finanziarie iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera
b)
, della legge n. 196 del 2009, delle Missioni di spesa di ciascun Ministero''».
Art. 7
7.0.1
FALANGA, MALAN
Dopo l'articolo, inserire i seguenti:
«Art. 7-
bis.
(Modifiche all'articolo 215 del codice penale)
1. All'articolo 215 del codice penale, al terzo comma è inserito il seguente numero:
''5) divieto di guidare veicoli a motore o di pilotare navi, galleggianti o unità da diporto''.
Art. 7-
ter.
(Introduzione dell'articolo 235-bis del codice penale)
1. Dopo l'articolo 235 del codice penale è inserito il seguente:
''Art. 235-
bis – (Divieto di guidare veicoli a motore e pilotare navi, galleggianti o unità da diporto e
alcohol interlock
). -
Il divieto di guida di un veicolo a motore e il divieto di pilotare navi, galleggianti o unità da diporto ha la durata minima di un anno.
Il divieto è sempre aggiunto alla pena nel caso di condanna per i delitti previsti agli articoli 448-
bis
del codice penale, 589-
bis
, del codice penale e 590-
bis
del codice penale, nonché 186, 186-
bis
e 187 del Nuovo Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modifiche.
Il giudice, valutata ogni circostanza, può autorizzare la persona sottoposta a misura di sicurezza a condurre veicoli, purché muniti di dispositivi di
alcohol interlock
conformi alle specifiche fissate dal Regolamento del Ministro delle infrastrutture. L'installazione del dispositivo è a spese della persona sottoposta alla misura di sicurezza''.
Art. 7-
quater.
(Introduzione dell'articolo 448-bis del codice penale – Guida di veicolo privo di alcohol interlock)
1. Dopo l'articolo 448 del codice penale è inserito il seguente:
''Art. 448-
bis. – (Guida di autoveicolo privo di
alcohol interlock
). –
Se la persona sottoposta alla misura di sicurezza di cui all'articolo 235-
bis
, comma 3, manomette o tenta di manomettere il dispositivo
alcohol interlock
è punito con la pena da uno a cinque anni di reclusione.
Se riesce nel proprio intento e si pone alla guida di un autoveicolo avendo preventivamente manomesso il dispositivo
alchol interlock
la pena è aumentata.
Se si pone alla guida di autoveicolo sprovvisto di dispositivo di sicurezza
alchol interclock
è punito con la pena da sei mesi a tre anni di reclusione''».
7.0.2.
GINETTI
Dopo
l'articolo
inserire il seguente:
«Art. 7-
bis.
(Modifiche al Codice della Strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)
''1. Al Codice della Strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
dopo l'articolo 187 è inserito il seguente:
‘Art. 187-
bis. – (Reiterazione delle violazioni). -
Chiunque sia stato punito ai sensi dell'articolo 186, comma 2-
bis
, ovvero dell'articolo 187, comma 1-
bis
, del decreto legislativo del 30 aprile 1992, n. 285, e reiteri, anche solo una delle suddette violazioni, è punito con l'arresto da otto mesi a tre anni e la sanzione della revoca della patente per anni cinque';
b)
all'articolo 219, comma 3-
ter
sono aggiunti, infine, i seguenti periodi: ‘Quando la revoca della patente di guida è disposta a seguito di sentenza definitiva di condanna per il reato di omicidio stradale di cui all'articolo 589-
bis
del codice penale, non è più possibile conseguire una nuova patente di guida o un nuovo certificato di idoneità alla guida per ciclomotori. Qualora la sentenza di condanna riguardi un soggetto che al momento della commissione del fatto non era in possesso di patente di guida o di certificato di idoneità alla guida per ciclomotori, la condanna definitiva per il reato di cui all'articolo 589-
bis
del codice penale comporta il venir meno dei requisiti abilitanti alla guida di veicoli a motore';
c)
all'articolo 222, il comma 2 è sostituito dal seguente:
‘
2.
Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa, il prefetto dispone la sospensione della patente da 15 giorni a tre mesi. Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa grave o gravissima, il prefetto dispone la sospensione della patente da tre mesi fino a 2 anni. In caso di sentenza di condanna per i reati di lesioni personali stradali di cui all'articolo 590-
bis
del codice penale la durata della sospensione della patente è raddoppiata. Nel caso in cui il reato di cui al periodo precedente sia commesso da conducente di età inferiore ai diciotto anni, lo stesso non potrà conseguire la patente di guida di categoria B prima del compimento del venticinquesimo anno di età. Nel caso di omicidio colposo la sospensione si protrae sino a quattro anni. Nel caso di omicidio stradale di cui all'articolo 589-
bis
del codice penale si applica la sanzione accessoria della revoca in via definitiva della patente di guida o del certificato di idoneità alla guida per i ciclomotori';
d)
all'articolo 223, comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: ‘Il prefetto, ricevuti gli atti dispone la sospensione provvisoria della validità della patente di guida fino ad un massimo di due anni. La patente di guida è revocata laddove si proceda per il delitto di cui all'articolo 589-
bis
del codice penale. Il provvedimento, per i fini di cui all'articolo 226, comma 11, è comunicato all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida'''».
7.0.3
GINETTI
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 7-
bis.
(Modifiche al Codice della Strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)
''1. Al Codice della Strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
dopo l'articolo 187 è inserito il seguente:
‘Art. 187-
bis. – (Reiterazione delle violazioni). -
Chiunque sia stato punito ai sensi dell'articolo 186, comma 2-
bis
, ovvero dell'articolo 187, comma 1-
bis
, del decreto legislativo, del 30 aprile 1992, n. 285 e reiteri, anche solo una delle suddette violazioni, è punito con l'arresto da otto mesi a tre anni e la sanzione della revoca della patente per anni cinque';
b)
all'articolo 219, comma 3-
ter
, sono aggiunti, infine, i seguenti periodi: ‘Quando la revoca della patente di guida è disposta a seguito, di sentenza definitiva di condanna per il reato di omicidio stradale di cui all'articolo 589-
bis
del codice penale, non è più possibile conseguire, una nuova patente di guida o un nuovo certificato di idoneità alla guida per ciclomotori. Qualora la sentenza di condanna riguardi un soggetto che al momento della commissione del fatto non era in possesso di patente di guida o di certificato di idoneità alla guida per ciclomotori, la condanna definitiva per il reato di cui all'articolo 589-
bis
del codice penale comporta il venir meno dei requisiti abilitanti alla guida di veicoli a motore';
c)
all'articolo 222, il comma 2 è sostituito dal seguente:
‘
2.
Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa, il prefetto dispone la sospensione della patente da 15 giorni a tre mesi. Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa grave o gravissima, il prefetto dispone la sospensione della patente da tre mesi fino a 2 anni. In caso di sentenza di condanna per i reati di lesione personali stradali di cui all'articolo 590-
bis
del codice penale la durata, della sospensione della patente è raddoppiata. Nel caso in cui il reato di cui al periodo precedente sia commesso da conducente di età inferiore ai diciotto anni, lo stesso non potrà conseguire la patente di guida di categoria B prima del compimento del venticinquesimo anno di età. Nel caso, di omicidio colposo la sospensione si protrae sino a quattro anni. Nel caso di omicidio stradale di cui all'articolo 589-
bis
del codice penale si applica la sanzione accessoria della revoca in via definitiva della patente di guida o del certificato di idoneità alla guida per i ciclomotori'.
d)
all'articolo 223, comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: ‘‘Il prefetto, ricevuti gli atti dispone la sospensione provvisoria della validità della patente di guida fino ad un massimo di due anni. La patente di guida è revocata laddove si proceda per il delitto di cui all'articolo 589-
bis
del codice penale. Il provvedimento per i fini di cui all'articolo 226, comma 11, è comunicato all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida''».