GIUSTIZIA (2ª)

MARTEDÌ 23 SETTEMBRE 2014
144ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Vice Presidente
CASSON
Interviene il vice ministro della giustizia Costa.

La seduta inizia alle ore 13.


IN SEDE REFERENTE
(1012) CALIENDO ed altri. - Istituzione e funzionamento delle camere arbitrali dell'avvocatura
(Esame e rinvio)

Il relatore CUCCA (PD) riferisce sul disegno di legge in titolo, il quale è composto innanzitutto dall'articolo 1 che istituisce le camere arbitrali dell'avvocatura con la precipua finalità di ridurre fino all'esaurimento i giudizi pendenti in materia civile e impedire la formazione di nuovo arretrato. Sin dal primo comma dell'articolo si coglie la natura di tali camere arbitrali volte ad integrare modelli alternativi per le soluzioni delle controversie.
In linea di massima le camere arbitrali sono costituite presso ciascun consiglio dell'ordine. Il resto dell'articolo 1 stabilisce i criteri di composizione e di funzionamento di tali organismi e il ruolo di vigilanza devoluto al Consiglio nazionale forense.
L'articolo 2 stabilisce i criteri di composizione degli elenchi degli arbitri e devolve ad un regolamento adottato dal Ministro della giustizia i criteri per l'iscrizione e la cancellazione dall'elenco citato.
L'articolo 3 disciplina l'assegnazione degli incarichi, mentre l'articolo 4 reca norme circa la proposizione e lo svolgimento dell'arbitrato e, in particolare, stabilisce le controversie per le quali può essere promosso, stabilendo che si debba trattare di regiudicande che non siano di competenza del giudice di pace e dal valore non eccedente 100.000 euro; non può trattarsi di regiudicande concernenti i diritti indisponibili. Infine occorre prestare attenzione al quarto comma del medesimo articolo 4 che regola il rapporto tra arbitrato e tentativo di conciliazione e di mediazione.
Dopo aver illustrato l'articolo 5, il quale individua i criteri di designazione dell'arbitro, si sofferma sull' articolo 6, il quale regola sede, determinazione del valore della controversia e compenso in favore degli arbitri.
L'articolo 7 disciplina revoca, rinuncia e ricusazione degli arbitri, mentre l'articolo 8 stabilisce il procedimento e i mezzi di gravame nei riguardi del lodo.
Vengono poi introdotte attraverso l'articolo 9 del disegno di legge, puntuali modifiche agli articoli 637 e 645 del codice di procedura civile.
L'articolo 10 disciplina il tentativo di conciliazione in sede di procedimento arbitrale, l'articolo 11 fissa il principio di esecutorietà del lodo e gli articoli 12 e 13 recano norme in materia di trattamento fiscale, imposte e gratuito patrocinio.
Conclude illustrando gli articoli 14 e 15, i quali recano le disposizioni transitorie e finali, nonché la copertura finanziaria.

Il senatore CALIENDO (FI-PdL XVII) interviene sul provvedimento in titolo di cui è presentatore osservando come esso attenga a materia analoga a quella recata dal disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 132 del 2014, giacché prevede un ricorso all'arbitrato esplicitamente finalizzato ad esaurire, come si diceva in apertura, il contenzioso e ad introdurre una nuova e più vasta forma di area di degiurisdizionalizzazione. A differenza di quanto previsto dal decreto-legge però si tratta di un intervento con un ambito di applicazione sia temporale che oggettivo più limitato, essendo le misure in esame destinate a trovare applicazione fino ad esaurimento del contenzioso arretrato e comunque con riguardo solo a controversie di valore inferiore ai 100.000 euro.
Conclude invitando il relatore e il Governo a tenere conto del provvedimento ai fini dell'eventuale modifica del decreto-legge in sede di conversione, valutando a tal fine anche l'opportunità di congiungerne l'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato

(1540) CALIENDO. - Misure volte ad incrementare gli stanziamenti da destinare al "Fondo unico giustizia" di cui all'articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181. Ulteriori disposizioni finalizzate all'incentivo del personale amministrativo degli uffici giudiziari
(Esame e rinvio)

Il relatore CUCCA (PD) riferisce sul disegno di legge in titolo, il quale si compone di un solo articolo e tende ad incrementare l'ammontare delle risorse a disposizione del Fondo unico giustizia, di competenza dell'omologo dicastero, al contempo prevedendo un vincolo di destinazione mediante il ricorso ad appositi decreti del Presidente del consiglio dei ministri, adottati in seguito ad iniziativa dello stesso Ministro della giustizia.
Sinteticamente il disegno di legge tende ad introdurre uno strumento incentivante e si prefigge di destinare risorse e misure volte ad incrementare la produttività del personale che presta servizio presso gli uffici giudiziari.
In tale prospettiva, l'iniziativa di legge in titolo è teleologicamente orientata ai medesimi obiettivi cui tende il decreto n. 132 del 2014 in corso di conversione e all'esame della Commissione.
Pertanto, può ritenersi che tale iniziativa costituisca un possibile elemento integrativo delle misure previste dal provvedimento d'urgenza e generalmente volte a conferire efficienza, efficacia e rapidità di definizione dei processi al sistema di giustizia italiano.

Il senatore CALIENDO (FI-PdL XVII) interviene sul provvedimento in titolo, del quale è presentatore, sottolineando come con esso si intervenga in materia di Fondo unico giustizia al fine di riservare risorse e misure volte ad incentivare la produttività del personale che presta servizio presso gli uffici giudiziari.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato

(1612) Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 18 settembre.

La senatrice STEFANI (LN-Aut) lamenta in primo luogo l'insufficienza e la inadeguatezza delle misure previste dal decreto-legge in conversione, le quali non risultano idonee a risolvere le effettive criticità della giustizia civile, riducendone il contenzioso arretrato.
Dopo aver espresso perplessità sul ricorso all'istituto della decretazione d'urgenza, si sofferma sulle modifiche in materia di arbitrato. In proposito, oltre a rilevare l'esigenza di un coordinamento delle previsioni in materia di risoluzione alternativa delle controversie con l'istituto della conciliazione, esprime riserve sulla scelta di demandare ai consigli dell'ordine la designazione dei collegi arbitrali.
Si sofferma quindi sull'articolo 5 invitando a valutare l'opportunità di estendere agli avvocati i poteri di autenticazione ivi attribuiti ai soli pubblici ufficiali.
In relazione all'articolo 6 poi, sottolinea l'esigenza di coordinare tali previsioni anche con gli interventi legislativi de jure condendo in materia di diritto di famiglia e divorzio.
Svolge quindi considerazioni critiche sull'articolo 12, nella parte in cui tali previsioni rischiano di pregiudicare l'affermazione e il riconoscimento dei diritti spettanti al coniuge più debole.
Conclude lamentando la disorganicità dell'intervento legislativo e palesando le difficoltà di ordine applicativo da parte degli operatori del diritto con riguardo alle modifiche in materia di processo esecutivo.

Il senatore CALIENDO (FI-PdL XVII), integrando brevemente l'intervento già svolto in discussione generale, esprime perplessità sulle disposizioni per la semplificazione dei procedimenti di divorzio, nella parte in cui in tali procedimenti non sembrerebbe più necessario da parte da parte dell'autorità che dichiara lo scioglimento l'accertamento della impossibilità della ricostituzione della convivenza tra i coniugi, accertamento, che, ai sensi della legge sul divorzio, il magistrato procedente è tenuto a effettuare.

Il senatore LO GIUDICE (PD) si sofferma sulle disposizioni in materia di separazione e divorzio sottolineando l'esigenza di intervenire su tali misure, di per sè condivisibili, facilitando ulteriormente la dichiarazione di scioglimento del vincolo coniugale da parte degli ufficiali dello stato civile. In proposito ritiene prive di fondamento le perplessità di coloro che ritengono che tali procedure semplificate rischiano, non assicurando la presenza di un giudice terzo, di pregiudicare gli interessi del coniuge più debole. È innegabile infatti che la società italiana ha subito significativi mutamenti a partire dagli anni '70 e che la legge sul divorzio non può che essere oggetto di un inevitabile aggiornamento. Con riguardo alla legge sul divorzio ricorda peraltro alla Commissione come la Corte costituzionale si sia recentemente pronunciata per l'illegittimità costituzionale della legge sulla attribuzione anagrafica del sesso, nella parte in cui essa prevedeva lo scioglimento coatto del matrimonio a seguito del mutamento di sesso di uno dei coniugi. Dopo aver rilevato come il legislatore all'indomani di tale sentenza non si sia preoccupato di intervenire su tale questione, sollecita la ripresa della discussione dei provvedimenti in materia di divorzio breve valutando l'opportunità di inserire tali misure all'interno del decreto legge.

La senatrice CAPACCHIONE (PD), nel sottolineare come circa il 30 per cento del contenzioso civile pendente sia costituito da controversie che vedono come parte la pubblica amministrazione, sollecita una riflessione sull'opportunità di integrare il provvedimento in conversione con la previsione dell'obbligatorio ricorso all'arbitrato da parte delle amministrazioni.

Il senatore BARANI (GAL) condivide le considerazioni testé svolte dalla senatrice Capacchione, sottolineando in proposito come l'obbligatorietà del ricorso all'arbitrato consentirebbe evidenti risparmi di spesa, evitando alle amministrazioni, le quali risultano il più delle volte soccombenti, di dover corrispondere a studi legali privati ingenti onorari professionali. In proposito segnala una vicenda giudiziaria oggetto peraltro di una propria interrogazione a risposta scritta, nella quale l'amministrazione regionale e la ASL sono state costrette a corrispondere ai propri legali a titolo di onorari ben 320.000 euro.
In relazione alle disposizioni in materia di divorzio e separazione ritiene condivisibili, in una logica deflativa, i rilievi del senatore Lo Giudice.

Il presidente CASSON avverte la Commissione che sono ancora iscritti a parlare in discussione generale sei senatori e rinvia quindi il seguito della discussione alla seduta notturna di oggi.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato

La seduta termina alle ore 13,40.